blog dirittopratico

3.645.235
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza del 17-06-2025

... compravendita ai rogiti della notaia ### del 21/01/2011, un immobile posto in ### a ### (###, con incarico conferito dalle parti alla notaia, a margine del rogito, di trattenere in deposito fid uciario un assegno di euro 10.000 e di consegnarlo alla venditrice al moment o della regolarizzazione catastale del “torrino” soprastante l'appartament o oggetto della vendita; dall'alt ro, che pur avend o adempiuto all'obbligazione prevista dalla scrittura a latere del rogito, l'assegno non le era stato consegnato. Il Tribunale, disposta la separazione dei giudizi, con ordinanze del 20/06/2013 e del 21/08/2015, ha respinto le domande proposte dalla ricorrente rispettivamente nei co nfronti della no taia e del la compratrice, a causa dell'assenza di un valido titolo di proprietà del lastrico s olare soprastante il “torrino” di cui a lla scrittura privata a latere del rogito del 21/01/2011. La Corte d'appello di ### con sentenza n. 1836 del 2018, riuniti i gravami, ha respinto gli appelli proposti dall'attrice; 2. la Corte di cassazione, con sentenza n. 13661 del 2024 (e non n. “1091/2024”, come erroneamente in dicato in ricorso), in accoglimento del ricorso proposto da ### ha cassato con rinvio (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25510/2024 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall'av vocato ### e dall'avvocato ### - Ricorrente - ### ra ppresentata e di fesa dall'avvocato ### - ### - E contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ### - Avverso la sentenza d ella Su prema Corte di Cassazione 13661/2024 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta dal ### nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.  ### che: 1. Con ricor so ex ar t. 702 bis c.p.c. del 1°/10/2012 Gerolam a ### ha domand ato al Tribunale di Bar i di condannar e ### e ### a consegnarle un assegno di euro 10.000 e al risarcimento del danno, assumendo, da un lato, di avere venduto alla ### con atto di compravendita ai rogiti della notaia ### del 21/01/2011, un immobile posto in ### a ### (###, con incarico conferito dalle parti alla notaia, a margine del rogito, di trattenere in deposito fid uciario un assegno di euro 10.000 e di consegnarlo alla venditrice al moment o della regolarizzazione catastale del “torrino” soprastante l'appartament o oggetto della vendita; dall'alt ro, che pur avend o adempiuto all'obbligazione prevista dalla scrittura a latere del rogito, l'assegno non le era stato consegnato. 
Il Tribunale, disposta la separazione dei giudizi, con ordinanze del 20/06/2013 e del 21/08/2015, ha respinto le domande proposte dalla ricorrente rispettivamente nei co nfronti della no taia e del la compratrice, a causa dell'assenza di un valido titolo di proprietà del lastrico s olare soprastante il “torrino” di cui a lla scrittura privata a latere del rogito del 21/01/2011. 
La Corte d'appello di ### con sentenza n. 1836 del 2018, riuniti i gravami, ha respinto gli appelli proposti dall'attrice; 2. la Corte di cassazione, con sentenza n. 13661 del 2024 (e non n. “1091/2024”, come erroneamente in dicato in ricorso), in accoglimento del ricorso proposto da ### ha cassato con rinvio la sentenza impugnata; 3. ### ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza dell a Corte di cassazione n. 13661/2024 del 16/05/2024, sulla base di due motivi. 3 ### e ### llotta han no resisti to con distinti controricorsi. 
In pros simità dell'udienza, ### a ### e ### hanno depositato memorie. 
Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi degli artt. 391 bis, 395 n. 4 c.p.c., che la sentenza di cui è chiesta la revoca, per una mera sv ista, avrebbe affermato un fatto che, in realtà, è incontrovertibilmente escluso dagli atti di causa, ossia che la compravendita del 21/01/2011 includesse il lastrico so lare soprastante il “torri no”, il che, ad avviso della ricorrente, avrebbe indotto la Corte a supp orre erroneamente che (v. pag. 5 della sentenza) “la pro prietà del bene co mpravenduto era già stata trasferita dai paciscenti e che, quindi, nessuna incertezza residuava, sul punto, tra i medesimi”, inducendola a giudicare non coerente con il criter io letterale, qu ale canone primario d'i nterpre tazione del contratti, il testo della scrittura a latere prescelta dalla Corte di ### nel senso che essa sottintendesse anche “la risoluzione delle supposte problematiche residue circa la proprietà del torrino e del soprastante lastrico”. 
La ricorrente rimarca che, al contrario, il lastrico solare non era stato oggetto della compravendita, tant'è vero che né era menzionato nel rogito né era rappresentato nell'allegata planimetria, e conclude che la S.C. av rebbe deciso diversamente la causa se avesse esattamente individuato l'oggetto della compravendita; 2. il secondo motivo denuncia l'errore di fatto della sentenza revocanda, sempre a causa dell'erronea interpretazione degli atti, sia nella parte in cui esc lude che i contrae nti avessero pattuito, nel rogito, la riduzione del prezzo di vendita da euro 300.000 a euro 290.000, sia lì dove afferma che soltanto nella scrittura privata a 4 latere del rogito era stato p revisto un assegno di euro 10.000, da lasciare in deposito fid uciario alla notaia rogante, e da consegnar e alla venditrice o da restituire all'acquirente al verificarsi o meno della “sistemazione catastale”, per trarn e la conclusione, alt rettanto fallace, circa la non corretta interpretazion e del contra tto di compravendita da parte del giudice d'appello; 3. i due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; i vizi lamentati non sono configu rabili come errore di fatto revocatorio secondo la cos tante acc ezione della giurispruden za di legittimità.  ### di fatto riparabile, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., attraverso il rimedio della revocazione, deve consistere in una mera svista di carattere materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato in un modo parimenti indiscutibile. Pertanto, non può ritenersi errore di fatto quello che si sostanzia in una erronea interpretazion e di un contratto, dovuto a deficiente o incongruo esame del suo contenuto e conseguentemente in una erronea qu alificazione giuridica del medesimo, risolvendosi tal e giudizio in un vizio del procedimento esegetico che non dà luogo a denuncia per revocazi one (Cass. nn.  8241/1990, 2514/2011). 
Recentemente, le ### della Corte (Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024, Rv. 671759 - 01) hanno enunciato il principio che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fat ti di causa che abbia indotto la supposizi one dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che 5 il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costitui to terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e va lutativa; c) deve possedere i cara tteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. 
Nella fat tispecie all'attenzione del ### egio, le censure si appuntano contro l'esegesi del rogito e della scrittura privata a latere datati 21/01/2011 operata dalla S.C. sia in relazione all'individuazione dei beni oggetto di trasferimento (e alla questione se la vendita includesse o meno il lastrico solare), sia in relazione al corrispettivo pattuito (euro 300.000 o euro 290.000) e all'incidenza che, rispetto al suo ammontare, avrebbe avuto la regolarizzazione dell'intestazione catastale, alla quale si era obbligata la venditrice, e per la quale le parti avevano consegnato alla notaia ro gante, in deposito fiduciario, un assegno di euro 10.000. 
In so stanza, non si fa valere un errore di percezione, ma si contesta un'attività valutativa che, se fosse davvero carente, integrerebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto deducibile come vizio revocatorio (Cass. n. 25200/2023).  4. il ricorso, pertanto, è inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, sono a carico della ricorrente; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.  13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ### in euro 3.500,00, oltre alle spese generali e agli accessor i di legge, con distrazione in favore del di fensore, antistatario, e in favore di ### in euro 2.500,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Scarpa Antonio, Guida Riccardo

M
3

Corte di Cassazione, Ordinanza del 30-06-2025

... riele ### originario convenuto e odierno ricorrente) l'immobile sito in #### n. 25, e di avere comunicato il ### di avvalersi della clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento di canoni per oltre cinquecentomila euro; di essersi quindi resa conto che l'immobile era detenuto senza titolo da ### (che usava l'immobil e sia per viverci, sia per svolgerci l'attività d i dentista). Aveva pertanto conv enuto in giudizio ### sia in proprio, sia quale amministratore di fatto della societ à ### s.r.l. , sostenendo che l'amministratore precedente era deceduto e che il figlio di fatto la gestiva e di avere per tale motivo chiesto che, preso atto 3 di 7 della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing e comunque del difetto d i qualsiasi t itolo per l'occupazione dell'immobile, quest'ultimo le fosse riconsegnato . Mentre la società era restata contumace, ### si era costituito per resistere, negando di essere amministratore di fatto e opponendo un contratto di locazione commerciale stipulato nel 2012 da ### a lui medesimo. Il Tribunale, sulla scorta della sola istruttoria documentale offerta dalle parti, non accoglieva la tesi che ### (che fra l'altro non ha mai accettato la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12267/2023 R.G. proposto da: ### domiciliato ex lege presso l'avvocato #### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ### S.P.A., domiciliato ex lege presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -controricorrente nonchè contro ### & ### I 2 di 7 ### -intimato avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 683/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal ### Svolgimento del processo 1. ### ha p roposto ricorso notificato il ###, illustrato da successiva memoria, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione impu gnando la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.683/2023 depositata il ###. MPS ha depositato controricorso illustrato da successiva memoria.  2. ### dei ### di ### & F actoring, ### I ### I mprese S.P.A., di qui in nanzi brevemente ### aveva agito (col rito sommario, trasformato in ordinario) sostenendo di avere comprato e dato in leasing (contratto di locazione finanziaria n. 709102/001 del 10.3.2009) alla società ### s.r .l. (di cui legale rapp resentante era ### e fid ejussore il figlio Gab riele ### originario convenuto e odierno ricorrente) l'immobile sito in #### n. 25, e di avere comunicato il ### di avvalersi della clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento di canoni per oltre cinquecentomila euro; di essersi quindi resa conto che l'immobile era detenuto senza titolo da ### (che usava l'immobil e sia per viverci, sia per svolgerci l'attività d i dentista). Aveva pertanto conv enuto in giudizio ### sia in proprio, sia quale amministratore di fatto della societ à ### s.r.l. , sostenendo che l'amministratore precedente era deceduto e che il figlio di fatto la gestiva e di avere per tale motivo chiesto che, preso atto 3 di 7 della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing e comunque del difetto d i qualsiasi t itolo per l'occupazione dell'immobile, quest'ultimo le fosse riconsegnato . Mentre la società era restata contumace, ### si era costituito per resistere, negando di essere amministratore di fatto e opponendo un contratto di locazione commerciale stipulato nel 2012 da ### a lui medesimo. Il Tribunale, sulla scorta della sola istruttoria documentale offerta dalle parti, non accoglieva la tesi che ### (che fra l'altro non ha mai accettato la eredità dei genitori, soci della ### fosse qualificabile come amministratore di fatto della ### (inattiva da molti anni), ma lo reputava tenuto a riconsegnare l'im mobile occupato senza titolo, perché il contratto di locazione del 2012 non era - ex artt.  1594 e 1595 c.c. - opponibile alla concedente in leasing/proprietaria ### posto che era stato stipulato in violazione dell'art. 9 del contratto di leasing, che vietava la locazione o sublocazione senza l'espressa autorizzazione di ### 3. ### proponeva gravame avverso la sentenza p er i seguenti motivi: - vi sarebbe stata un'erronea applicazione degli artt. 1594 e 1595 c.c. poiché la comunicazione di risoluzione del contratto di leasing fu inviata alla società ### ma consegnata a su e mani, e pertan to la comun icazione di MPS di avvalersi della clausola risol utiva espressa non sare bbe mai giunta alla società utiliz zatrice ### con la conseguenza che nepp ure sarebbe caducata la locazione commerciale del 2012 da ### a lui stesso; - la tesi della inopponibilità del contratto di sublocazione sarebbe erronea, perché la disciplina legale racchiusa nella normativa in questione, non la prevedono, stabilendo solo che la sublocaz ione cade se prima cade la locazione-leasing, ancora in essere ; - avendo il giudice accolto la dom anda di rilascio presci ndendo dalla sorte del contratto di leasing, la pronuncia sarebbe andata oltre la originaria richiesta. 4 di 7 4. La Corte di merito rigettava l'appello confermando la sentenza di prime cure.  5. Con decreto ex art. 380 bis comunicato il 2.9 .2024 la T erza ### della Corte di Cassazione proponeva la definizione del giudizio con pronuncia di inammissibilità avverso il quale il ricorrente ha confermato di avere interesse alla decisione con atto dell'8 ottobre 2024, depositato il 9 ottobre 2025.  6. Il ricorso è affidato a tre motivi. 
Motivi della decisione 7. ### motivo di impugnaz ione. Il mot ivo deduce " violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 1594 e 1595 c.c. per erroneo inquadramento giuridico della fattispecie dedotta - error in iudicando”. Parte ricorrente afferma che la Corte d i ### o avrebb e errato nel ritenere che l'utilizzatrice del contratto di leasing non potesse concedere in locazione (sub locazione rectius) l'imm obile in assenza di espressa autorizzazione da parte della concedente proprietaria, poiché detto “potere” risu lterebbe implicito nella detenzione dell'immobile sulla base degli artt. 1594 e 1595 c.c., nonostante l'espresso “patto co ntrario” contenuto nel contratto principale. 
Deduce pertanto che la risoluzione non si sarebbe determinata nella specie po iché il contr atto di leasing non si sarebbe mai validamente risolto.  8. ### motivo di impugnaz ione. Il ricorrente denuncia " violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 1334 e 1335 c.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art.  1456 c.c.”. Deduce che la decisione de l Tribunale di ### relativa alla riconosciut a carenza di le gittimazione passiva del dott. ### rispetto a ### S.r.l. ( società utilizzatrice del contratto di leasing), pone il dott. ### come soggetto terzo rispetto alla ### La Corte d'### di ### nella propria decisione sarebbe pertanto incorsa in erro re ritene ndo che la 5 di 7 comunicazione di risoluzione del contratto di leasing sia stata inviata alla società uti lizzatrice e si a stata da que st'ultima regolarmente conosciuta attraverso persona dichiaratasi abilitata a riceverla (la segretaria dello studio dentistico del sublocatore), contando a tal fine esclusivamente che - a prescindere da chi fosse il legal e rappre sentante - la comunic azione sia arrivata all'indirizzo della società destinataria e sia stata ricevuta.  9. ### motivo di impugnazione . Il rico rrente deduce “violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n.3 c.p.c. dell'art.  112 c.p.c., mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. 
Assumendo di essere conduttore in forza di regolare contratto di sublocazione, il ricorrente deduce che la decisione che ha ordinato la restituzione dell'immobile fosse ultra petita rispetto alle conclusioni rassegnate in atti nella domanda introduttiva.  10. I motivi vanno trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione.  11. La Corte d'appello ha ritenuto che la subconduzione comporti la nasci ta di un rapporto obb ligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 1595 c.c., onde, se viene meno il contratto di locazione, il condutt ore non ha più un titolo giuridico per sublocare e così anche il subcondu tto re per conservare il godimento del bene, citando giurisprudenza sul punto (Cass. 8 novembre 2007, n. 23302; nello stesso senso, Cass. 17 luglio 2015, n. 15094; C ass. 16 giu gno 2014, n. 13657; Cas s. 10 novembre 1998, n. 11324).  12. Gli argomenti offerti a supporto dei motivi, invece, non fanno che reiterare la tesi che, in sost anza, muove d all'errone o assunto che non sia stata validamente comunicata la risoluzione contrattuale alla parte legittimata a rice verla (la soci età utilizzatrice). 6 di 7 13. ### quest'ultima, consi derata destituita di fondamento dalla Corte d'appello poiché la comunicazione, come tutti gli atti recettizi, è efficace al momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, posto che la comunicazione è stata recapitata proprio presso la sede legale della società (come risultante dal contratto di leas ing) ed è ivi giunta, venendo consegnata il ### a soggetto evidentemente dichiaratosi abilitato (come da avviso di ricevim ento d ella letter a raccomandata col n. ###-6), con valutazione in fatto insindacabile in tale sede processuale.  1. Nel caso di specie, pertanto, la parte ricorrente denuncia solo formalmente errores in iudicando , ma in realtà i ntroduce in concreto vizi moti vazionali non proponibili, vertendosi in una fattispecie decisa con decisione c. d. doppiamente conforme in merito alla interve nuta risoluzione di diritto del contratto di leasing, come tale opponibile al sublocatore.  2. In defi nitiva, i motivi sono inammissibili perché, assum end o pretesi errores in iudicando, ripropo ngono tesi difensive motivatamente disattese dai giudici di merito, senza considerare le ragioni da questi stessi offerte, in tal modo determinandosi una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella formulazione di un “non motivo”, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 4 c.p.c., (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637).  3. All'inammissibilità dei motivi consegue l'inammissibi lità del ricorso.  4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. 7 di 7 5. Il ricorrente va altresì condannato al pagame nto di somme, liquidate come in dispositivo, e x art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrent e: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di 10.000,00 ex art. 96, 3 ° co., c.p .c. 
Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della ### delle ammende ai sensi dell'art. 96, 4° co., c.p.c. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###  

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Fiecconi Francesca

M
3

Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2151/2025 del 25-11-2025

... di mediazione alla ### S.r.l. per la vendita dell'immobile sito in S. ### C. V. alla via ### n. 14 (riportato in C. F. del Comune di S. ### C. V. al foglio 14 particella 813 subalterno 13) di proprietà di ### Tale rapporto contrattuale prevedeva la pattuizione espressa (art. 10) della clausola di esclusiva con validità fino al 20.03.2022, con ulteriore pattuizione (art. 11) che, in caso di violazione, la convenuta avrebbe dovuto corrispondere all'agenzia immobiliare una penale dell'importo di € 2.000,00. Con la produzione dell'atto di compravendita del 20.10.2021 per Notaio de ### (### 8048 Racc. n. 6377) la ### attrice ha poi fornito la prova della violazione da parte della convenuta della clausola di esclusiva. Ed infatti risulta per tabulas che ### durante il periodo di vigenza dell'incarico, ha alienato direttamente a terzi l'immobile oggetto di mediazione con palese violazione dell'obbligo di esclusiva assunto contrattualmente. Da tale condotta consegue il diritto dell'agenzia a percepire la penale pattuita. ### le allegate dichiarazioni sottoscritte dalla stessa convenuta configurano un chiaro riconoscimento di debito. In data ###, ### recatasi presso gli uffici della ### (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG. 9420 / 2022 ##### di ### di ### dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA per la causa civile iscritta al n. 9420 / 2022 R. G. ad oggetto “pagamento” riservata per la decisione all'udienza del 24 novembre 2025 ### istante: ### (CF ###) - Avv. ####: ### (CF ###) ### da atti e verbali di causa.  MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza è redatta omettendo lo svolgimento del fatto in applicazione dell'art. 132, comma 2, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. n. 69/2009. 
Va dichiarata la contumacia della convenuta ### che, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. 
La domanda è fondata e pertanto va accolta. 
Parte attrice ha assolto all'onere probatorio su di lei incombente fornendo la prova piena ed inconfutabile del proprio diritto di credito nei confronti della convenuta. 
Con il deposito dell'incarico di mediazione la ### istante ha provato la sussistenza del rapporto contrattuale con la convenuta, risultando per tabulas il conferimento dell'incarico di mediazione alla ### S.r.l. per la vendita dell'immobile sito in S. ### C. V. alla via ### n. 14 (riportato in C. F. del Comune di S. ### C. V. al foglio 14 particella 813 subalterno 13) di proprietà di ### Tale rapporto contrattuale prevedeva la pattuizione espressa (art. 10) della clausola di esclusiva con validità fino al 20.03.2022, con ulteriore pattuizione (art. 11) che, in caso di violazione, la convenuta avrebbe dovuto corrispondere all'agenzia immobiliare una penale dell'importo di € 2.000,00. 
Con la produzione dell'atto di compravendita del 20.10.2021 per Notaio de ### (### 8048 Racc. n. 6377) la ### attrice ha poi fornito la prova della violazione da parte della convenuta della clausola di esclusiva. 
Ed infatti risulta per tabulas che ### durante il periodo di vigenza dell'incarico, ha alienato direttamente a terzi l'immobile oggetto di mediazione con palese violazione dell'obbligo di esclusiva assunto contrattualmente. 
Da tale condotta consegue il diritto dell'agenzia a percepire la penale pattuita.  ### le allegate dichiarazioni sottoscritte dalla stessa convenuta configurano un chiaro riconoscimento di debito. 
In data ###, ### recatasi presso gli uffici della ### istante, ha riconosciuto il proprio debito di € 2.000,00 a titolo di penale ed ha versato un primo acconto di € 500,00 come risulta dalla dichiarazione a sua firma prodotta in atti (cfr. dichiarazione del venditore del 22.12.2021) e successivamente, in data ###, ha corrisposto un ulteriore acconto di € 500,00 sottoscrivendo una seconda dichiarazione in cui ha riconosciuto esplicitamente di essere debitrice della residua somma di € 1.000,00 (cfr. dichiarazione del venditore del 08.02.2022). 
Tali documenti costituiscono riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. e comportano l'effetto di invertire l'onere probatorio per cui spettava alla debitrice dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale. 
La fondatezza della domanda è confermata dalla condotta processuale assunta dalla convenuta rimasta contumace che ha mostrato di non avere argomentazioni da opporre, comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 cod. proc.  Al riguardo va altresì considerato che la convenuta non è comparsa a rendere il deferito interrogatorio formale. 
Sul punto l'art. 232 cod.proc.civ. stabilisce che, se la parte non si presenta a rendere l'interrogatorio senza giustificato motivo, il ### valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti ivi dedotti. 
La mancata risposta della convenuta integra una ficta confessio che, unitamente alla prova documentale, rende la pretesa attorea incontestabile. 
Infine, assumono rilievo determinante le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della ### S.r.l. all'udienza del 18.09.2025 pienamente coerenti con il quadro probatorio emergente dall'incarto processuale.
Alla luce dei rilievi che precedono, consegue la condanna della convenuta al pagamento in favore della S.r.l. ### in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 1.000,00 quale saldo sul maggiore importo dovuto a titolo di penale, oltre agli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.  P.Q.M.  il ### di ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione reietta e/ o disattesa, così provvede: A) dichiara la contumacia della convenuta ### B) condanna la convenuta a pagare in favore della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 1.000,00 oltre interessi come in parte motiva; C) condanna la convenuta a pagare in favore della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, le spese di lite che liquida in € 480,00 ivi compresi € 80,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.A., come per legge. 
Così deciso in ### il #### di ####

causa n. 9420/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Bianca De Franciscis

M
1

Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 1254/2025 del 28-11-2025

... che la ### unitamente al minore vivono in un diverso immobile. La natura del giudizio e l'esito della lite inducono il Collegio a dichiarare compensate le spese di lite. - 5 - P.Q.M. Il Tribunale in composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il ###, ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad ### il 27 luglio 2006, da ### e ### trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ### di ### al n. 26, parte II, serie B, dell'anno 2006; affida il figlio minore ### a entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio della madre e con facoltà per il padre di incontrarlo liberamente o, in caso di disaccordo, secondo quanto stabilito nel provvedimento provvisorio; pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### a titolo di mantenimento del figlio ### un assegno mensile di euro 350,00, rivalutali secondo gli indici ### entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie; compensa le spese di lite; dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente ### di ### per le annotazioni e per le ulteriori (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. ### dr. ### dr. ### dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2100 dell'anno 2024 del ### degli ### civili contenziosi vertente TRA ### nato a ### il 29 dicembre 1974, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura allegata al ricorso congiunto attore #### nata a ### il 18 giugno 1979, rappresentata e difeso dall'avv. ### giusta procura allegata al ricorso congiunto convenuta ###'### del ### interveniente necessario - 2 - OGGETTO: Divorzio - ### effetti civili ### cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2025; ###.M: cfr. visto del 21 ottobre 2024; MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso, depositato il 7 ottobre 2024, ### ha chiesto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in ### il 27 luglio 2006, con ### dalla cui unione è nato il 23 ottobre 2013 un figlio, ### ancora minorenne. 
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto del 22 settembre 2022, divenuto esecutivo il 14 ottobre 2022, non era più ripresa la convivenza. 
Ha chiesto, inoltre, la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, ossia, l'assegnazione al medesimo dell'uso della casa coniugale, l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento stabile presso il domicilio della madre, nonché la previsione dell'obbligo a suo carico di corrisponderle, a titolo di mantenimento del figlio, un assegno mensile pari ad euro 300,00. 
Con comparsa, depositata il 31 marzo 2025, si è costituita ### la quale ha aderito alla domanda avanzata da ### chiedendo, tuttavia, l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio in euro 500,00. 
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, - 3 - all'udienza del 29 aprile 2025, il giudice delegato ha adottato provvedimenti provvisori e ha rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza del 24 ottobre 2025, all'esito della quale la stessa è stata posta in decisione. 
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta. 
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di ### con decreto del 22 settembre 2022, divenuto esecutivo il 14 ottobre, e che la comparizione dei coniugi innanzi al ### del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore. 
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al ### del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo. 
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87. 
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale. 
Venendo al resto, il figlio minore ### va affidato a entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio della madre e con - 4 - facoltà per il padre di incontrarlo liberamente o, in caso di disaccordo, secondo quanto previsto nei provvedimenti provvisori. 
Quanto alle statuizioni economiche, tenuto conto che l'### ha documentato dei redditi di impresa per l'anno imponibile 2023 di circa 9000,00 € dichiarando, tuttavia, in sede di audizione di percepire un reddito mensile di circa € 1100,00 di far fronte a una spesa mensile di € 550,00 e di voler continuare a corrispondere quanto stabilito in sede di separazione, ossia € 300,00 ( cfr. verbale di udienza del 29 aprile 2025), considerato che l'assegno unico erogato dall'### viene adesso percepito in pari quota da entrambi i genitori e che la ### ha dichiarato di percepire circa € 500,00 mensili dalla sua attività di lavoro, tenuto conto della rivalutazione monetaria dell'importo stabilito in sede di separazione, va confermato quanto stabilito in sede dei provvedimenti provvisori e urgenti e, quindi, va posto a carico di ### l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio, corrispondendo a ### entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile complessivo di euro 350,00, rivalutabili secondo gli indici ### oltre al 50 % delle spese straordinarie.  ### del minore ### va ritenuto non necessario, tenuto conto che non sono sorti contrasti in ordine alle statuizioni che lo riguardano. 
Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, considerato che la ### unitamente al minore vivono in un diverso immobile. 
La natura del giudizio e l'esito della lite inducono il Collegio a dichiarare compensate le spese di lite. - 5 - P.Q.M.  Il Tribunale in composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il ###, ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad ### il 27 luglio 2006, da ### e ### trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ### di ### al n. 26, parte II, serie B, dell'anno 2006; affida il figlio minore ### a entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio della madre e con facoltà per il padre di incontrarlo liberamente o, in caso di disaccordo, secondo quanto stabilito nel provvedimento provvisorio; pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### a titolo di mantenimento del figlio ### un assegno mensile di euro 350,00, rivalutali secondo gli indici ### entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie; compensa le spese di lite; dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente ### di ### per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 26 novembre 2025.  ### est. ### G. - 6 -

causa n. 2100/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Melisenda Giambertoni Giuseppe, Ragusa Giovanna Claudia

M
1

Tribunale di Treviso, Sentenza n. 476/2024 del 04-07-2024

... prima di procedere materialmente con la vendita dell'immobile. 3) La figlia minore ### viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori. Conseguenza di tale scelta sarà l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale, in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione, che comporterà la condivisione delle scelte di istruzione, educazione e crescita della prole, nonché l'individuazione di ampi e adeguati spazi di frequentazione secondo gli impegni di ciascun genitore. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo disteso e costruttivo al fine di garantire una piena co-genitorialità nell'interesse e per il benessere della figlia. 4) I genitori, salvo diversi e migliori accordi tra gli stessi, seguiranno il seguente calendario di visita per la figlia minore #### l'anno scolastico, il padre pranzerà con la figlia un giorno a settimana e trascorrerà con la stessa due weekend al mese, alternati con la madre, dal sabato a pranzo a lunedì mattino. ### i periodi di sospensione scolastica (sia invernali che estivi), fermo il diritto di visita ordinario, il padre potrà ampliare i pernotti rispetto al calendario ordinario e frequentare maggiormente la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE PRIMA CIVILE N. 3476/2024 R.G. 
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti ### Dott. ### relatore-estensore Dott. #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data ### da: ### con l'avv. ### c.f.: ### e ### con l'avv. ### c.f.: ### FATTO E DIRITTO Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. 
Le parti medesime, con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 04.07.2024 con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. 
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del ###; P.Q.M.  Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara la separazione personale tra i coniugi ### e #### matrimonio contratto il ### e trascritto al n. 18, Parte 2, ### A, ### 2003 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ### - alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di trasferire altrove la propria residenza, con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicare all'altro coniuge ogni mutamento di residenza.  2) ###.ra ### è assegnata la casa familiare, in comproprietà dei coniugi, sita in ### del ####, ### n. 32, con i relativi arredi affinché vi viva unitamente alla figlia ### che qui manterrà la residenza. Si dà atto che il #### d'accordo con la moglie, si è già trasferito a vivere altrove ed ha già prelevato i propri effetti personali. Gli arredi in comproprietà dei coniugi o di proprietà esclusiva di uno di loro, rimarranno tali, con riserva da parte del #### di prelevare i beni di sua esclusiva proprietà che rimarranno presso l'abitazione familiare e di chiedere la divisione di quelli in comproprietà che pure rimarranno presso l'abitazione familiare nel caso in cui la figlia e la ###ra ### cessassero di abitarvi o comunque alla cessazione dell'assegnazione dell'abitazione familiare in favore della ###ra ### I coniugi concordano circa l'opportunità di vendere l'abitazione familiare ove pervenissero offerte di acquisto coerenti con il prezzo di mercato dell'unità immobiliare in questione, ma concordano altresì che sarebbe preferibile consentire alla figlia minore ### di completare il ciclo scolastico delle superiori prima di procedere materialmente con la vendita dell'immobile.  3) La figlia minore ### viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori. 
Conseguenza di tale scelta sarà l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale, in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione, che comporterà la condivisione delle scelte di istruzione, educazione e crescita della prole, nonché l'individuazione di ampi e adeguati spazi di frequentazione secondo gli impegni di ciascun genitore. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo disteso e costruttivo al fine di garantire una piena co-genitorialità nell'interesse e per il benessere della figlia.  4) I genitori, salvo diversi e migliori accordi tra gli stessi, seguiranno il seguente calendario di visita per la figlia minore #### l'anno scolastico, il padre pranzerà con la figlia un giorno a settimana e trascorrerà con la stessa due weekend al mese, alternati con la madre, dal sabato a pranzo a lunedì mattino.  ### i periodi di sospensione scolastica (sia invernali che estivi), fermo il diritto di visita ordinario, il padre potrà ampliare i pernotti rispetto al calendario ordinario e frequentare maggiormente la figlia, previo accordo con la madre e con la stessa.  ### le vacanze scolastiche invernali, i genitori alterneranno di anno in anno i giorni di #### e ### Il padre terrà la figlia tre giorni continuativi includendo una delle predette ### al di fuori dei giorni di esclusiva competenza della madre di cui al calendario ordinario. La signora ### in particolare, terrà la figlia minore ### negli anni pari da fine scuola al 31 dicembre e negli anni dispari da ### al rientro a scuola, oltre ai restanti giorni in cui non saranno col padre. 
Per facilitare la gestione della figlia e dei genitori i ponti scolastici (anche quelli di ### e ### non saranno spezzati così la figlia trascorrerà l'intero ponte o festività con uno dei genitori. Negli anni pari la mamma starà con la figlia le festività (e relativi ponti) del ### /25 aprile / 2 giugno / 1° novembre e il papà le festività del 1° maggio / ### 8 dicembre, gli anni dispari il papà ### /25 aprile / 2 giugno / 1° novembre e la mamma del 1° maggio / ### 8 dicembre.  ### le vacanze estive, il padre trascorrerà con la figlia due settimane, anche non consecutive e i genitori avranno cura di comunicarsi il periodo di ferie entro il 30 aprile di ogni anno. 
Nel giorno del compleanno del papà/ festa del papà, così come nel giorno del compleanno della mamma / festa della mamma, la figlia starà con il genitore festeggiato, eventualmente con pernottamento presso la sua abitazione, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. Il giorno del compleanno della figlia, il genitore che non l'ha con sé potrà comunque vederla o farle visita, previo avviso all'altro genitore. 
In caso di assenze o impedimenti andrà privilegiato l'accudimento da parte dell'altro genitore, che dovrà essere avvisato per tempo e che si occuperà della figlia, salvo abbia altri impegni per il periodo richiesto.  5) A titolo di contributo per il mantenimento della figlia ### il padre corrisponderà alla madre un contributo mensile di € 200,00 (### duecento/00), mediante bonifico bancario alla ###ra ### entro il giorno trenta di ogni mese, somma rivalutata annualmente secondo gli indici ### 6) Le spese straordinarie saranno sostenute dal padre e dalla madre al 50% ciascuno e siano determinate e rimborsate come da ### del Tribunale di Treviso.  7) Si dà atto che i ###ri ### e ### continueranno ciascuno a sostenere la propria quota, pari al 50%, del mutuo cointestato gravante sulla casa coniugale, anche eventualmente bonificando all'altro la quota di rata dovuta.  8) Si dà atto che i coniugi provvederanno a suddividere al 50% fra loro le somme residue dei risparmi appoggiati sul conto corrente cointestato presso ### ammontanti ad € 20.059,00 al giorno 06/06/2024.  9) Si dà atto che le spese straordinarie per la casa familiare, assegnata alla ###ra ### saranno sostenute al 50% - 50% dai coniugi in ragione della quota di proprietà di ciascuno, fermo restando che la ###ra ### sosterrà le spese per utenze e quelle ordinarie in genere.  10) Si dà atto che a regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali il #### resterà proprietario a titolo definitivo delle vetture ### targata ### e della ### 207 SW targata ### In particolare la vettura ### 207 SW targata ### resterà in utilizzo esclusivo alla ###ra ### che provvederà a rimborsare al #### le spese di bollo e di assicurazione e che provvederà altresì a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo. La motocicletta ### targata ### resterà anch'essa a titolo definitivo al #### che si obbliga a rimborsare tutte le residue rate del finanziamento in corso (compresa la maxirata finale) ed a tenere indenne la ###ra ### da ogni onere e spesa relativa al predetto finanziamento.  11) Si dà atto che i coniugi concordano che l'assegno unico universale per la figlia sia percepito integralmente dalla ###ra ### 12) Si dà atto che entrambi i coniugi dichiarano di essere provvisti di adeguati redditi propri e di non pretendere alcunché reciprocamente a titolo di mantenimento.  13) Spese di lite compensate. 
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. 
Ordina all'### di ### di procedere all'annotazione della sentenza. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 04/07/2024.  ### rel-est #### n. 3476/2024

causa n. 3476/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ronzani Daniela

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22320 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.07 secondi in data 2 dicembre 2025 (IUG:TX-373E43) - 1648 utenti online