... compravendita ai rogiti della notaia ### del 21/01/2011, un immobile posto in ### a ### (###, con incarico conferito dalle parti alla notaia, a margine del rogito, di trattenere in deposito fid uciario un assegno di euro 10.000 e di consegnarlo alla venditrice al moment o della regolarizzazione catastale del “torrino” soprastante l'appartament o oggetto della vendita; dall'alt ro, che pur avend o adempiuto all'obbligazione prevista dalla scrittura a latere del rogito, l'assegno non le era stato consegnato.
Il Tribunale, disposta la separazione dei giudizi, con ordinanze del 20/06/2013 e del 21/08/2015, ha respinto le domande proposte dalla ricorrente rispettivamente nei co nfronti della no taia e del la compratrice, a causa dell'assenza di un valido titolo di proprietà del lastrico s olare soprastante il “torrino” di cui a lla scrittura privata a latere del rogito del 21/01/2011.
La Corte d'appello di ### con sentenza n. 1836 del 2018, riuniti i gravami, ha respinto gli appelli proposti dall'attrice;
2. la Corte di cassazione, con sentenza n. 13661 del 2024 (e non n. “1091/2024”, come erroneamente in dicato in ricorso), in accoglimento del ricorso proposto da ### ha cassato con rinvio (leggi tutto)...
testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25510/2024 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall'av vocato ### e dall'avvocato ### - Ricorrente - ### ra ppresentata e di fesa dall'avvocato ### - ### - E contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ### - Avverso la sentenza d ella Su prema Corte di Cassazione 13661/2024 depositata il ###.
Udita la relazione svolta dal ### nella camera di consiglio del 12 giugno 2025. ### che: 1. Con ricor so ex ar t. 702 bis c.p.c. del 1°/10/2012 Gerolam a ### ha domand ato al Tribunale di Bar i di condannar e ### e ### a consegnarle un assegno di euro 10.000 e al risarcimento del danno, assumendo, da un lato, di avere venduto alla ### con atto di compravendita ai rogiti della notaia ### del 21/01/2011, un immobile posto in ### a ### (###, con incarico conferito dalle parti alla notaia, a margine del rogito, di trattenere in deposito fid uciario un assegno di euro 10.000 e di consegnarlo alla venditrice al moment o della regolarizzazione catastale del “torrino” soprastante l'appartament o oggetto della vendita; dall'alt ro, che pur avend o adempiuto all'obbligazione prevista dalla scrittura a latere del rogito, l'assegno non le era stato consegnato.
Il Tribunale, disposta la separazione dei giudizi, con ordinanze del 20/06/2013 e del 21/08/2015, ha respinto le domande proposte dalla ricorrente rispettivamente nei co nfronti della no taia e del la compratrice, a causa dell'assenza di un valido titolo di proprietà del lastrico s olare soprastante il “torrino” di cui a lla scrittura privata a latere del rogito del 21/01/2011.
La Corte d'appello di ### con sentenza n. 1836 del 2018, riuniti i gravami, ha respinto gli appelli proposti dall'attrice; 2. la Corte di cassazione, con sentenza n. 13661 del 2024 (e non n. “1091/2024”, come erroneamente in dicato in ricorso), in accoglimento del ricorso proposto da ### ha cassato con rinvio la sentenza impugnata; 3. ### ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza dell a Corte di cassazione n. 13661/2024 del 16/05/2024, sulla base di due motivi. 3 ### e ### llotta han no resisti to con distinti controricorsi.
In pros simità dell'udienza, ### a ### e ### hanno depositato memorie.
Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi degli artt. 391 bis, 395 n. 4 c.p.c., che la sentenza di cui è chiesta la revoca, per una mera sv ista, avrebbe affermato un fatto che, in realtà, è incontrovertibilmente escluso dagli atti di causa, ossia che la compravendita del 21/01/2011 includesse il lastrico so lare soprastante il “torri no”, il che, ad avviso della ricorrente, avrebbe indotto la Corte a supp orre erroneamente che (v. pag. 5 della sentenza) “la pro prietà del bene co mpravenduto era già stata trasferita dai paciscenti e che, quindi, nessuna incertezza residuava, sul punto, tra i medesimi”, inducendola a giudicare non coerente con il criter io letterale, qu ale canone primario d'i nterpre tazione del contratti, il testo della scrittura a latere prescelta dalla Corte di ### nel senso che essa sottintendesse anche “la risoluzione delle supposte problematiche residue circa la proprietà del torrino e del soprastante lastrico”.
La ricorrente rimarca che, al contrario, il lastrico solare non era stato oggetto della compravendita, tant'è vero che né era menzionato nel rogito né era rappresentato nell'allegata planimetria, e conclude che la S.C. av rebbe deciso diversamente la causa se avesse esattamente individuato l'oggetto della compravendita; 2. il secondo motivo denuncia l'errore di fatto della sentenza revocanda, sempre a causa dell'erronea interpretazione degli atti, sia nella parte in cui esc lude che i contrae nti avessero pattuito, nel rogito, la riduzione del prezzo di vendita da euro 300.000 a euro 290.000, sia lì dove afferma che soltanto nella scrittura privata a 4 latere del rogito era stato p revisto un assegno di euro 10.000, da lasciare in deposito fid uciario alla notaia rogante, e da consegnar e alla venditrice o da restituire all'acquirente al verificarsi o meno della “sistemazione catastale”, per trarn e la conclusione, alt rettanto fallace, circa la non corretta interpretazion e del contra tto di compravendita da parte del giudice d'appello; 3. i due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; i vizi lamentati non sono configu rabili come errore di fatto revocatorio secondo la cos tante acc ezione della giurispruden za di legittimità. ### di fatto riparabile, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., attraverso il rimedio della revocazione, deve consistere in una mera svista di carattere materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato in un modo parimenti indiscutibile. Pertanto, non può ritenersi errore di fatto quello che si sostanzia in una erronea interpretazion e di un contratto, dovuto a deficiente o incongruo esame del suo contenuto e conseguentemente in una erronea qu alificazione giuridica del medesimo, risolvendosi tal e giudizio in un vizio del procedimento esegetico che non dà luogo a denuncia per revocazi one (Cass. nn. 8241/1990, 2514/2011).
Recentemente, le ### della Corte (Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024, Rv. 671759 - 01) hanno enunciato il principio che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fat ti di causa che abbia indotto la supposizi one dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che 5 il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costitui to terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e va lutativa; c) deve possedere i cara tteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte.
Nella fat tispecie all'attenzione del ### egio, le censure si appuntano contro l'esegesi del rogito e della scrittura privata a latere datati 21/01/2011 operata dalla S.C. sia in relazione all'individuazione dei beni oggetto di trasferimento (e alla questione se la vendita includesse o meno il lastrico solare), sia in relazione al corrispettivo pattuito (euro 300.000 o euro 290.000) e all'incidenza che, rispetto al suo ammontare, avrebbe avuto la regolarizzazione dell'intestazione catastale, alla quale si era obbligata la venditrice, e per la quale le parti avevano consegnato alla notaia ro gante, in deposito fiduciario, un assegno di euro 10.000.
In so stanza, non si fa valere un errore di percezione, ma si contesta un'attività valutativa che, se fosse davvero carente, integrerebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto deducibile come vizio revocatorio (Cass. n. 25200/2023). 4. il ricorso, pertanto, è inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, sono a carico della ricorrente; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ### in euro 3.500,00, oltre alle spese generali e agli accessor i di legge, con distrazione in favore del di fensore, antistatario, e in favore di ### in euro 2.500,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###