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Corte di Cassazione, Sentenza n. 23406/2022 del 27-07-2022

... avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile intestato alla predetta società, sito in ### alla v. ### n. 8, piano V, in catasto al foglio 77, p.11a 3469, sub 22. A fondamento di detta sentenza l'adito Tribunale riteneva che le circostanze allegate dall'attore a dimostrazione del possesso valessero a connotare il corpus del potere di fatto esercitato ma non anche l'animus, per la prova del quale, indispensabile ai fini della qualificazione di quel potere come possesso piuttosto che come detenzione, sarebbe stato necessario anche allegare come era avvenuta, in prima battuta, l'immissione in detta situazione assimilabile al possesso (ovvero per effetto di apprensione diretta, in virtù di un atto del proprietario o per altra circostanza), e, quindi, comprovare il relativo ulteriore fatto costitutivo per l'accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'art. 1158 c.c. . 2. Decidendo sull'appello proposto dal citato ### nella costituzione dell'appellata società e con l'intervento della ### s.p.a. in liquidazione (quale creditrice procedente nei confronti della ### s.r.l. in virtù di pignoramento dell'immobile oggetto di controversia), la Corte di appello di ### con sentenza (leggi tutto)...

testo integrale

Diritti reali - usucapione SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24258/17) proposto da: ### S.P.### (C.F.: ###), in persona del ### liquidatore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### aiaccero, in ### v. dei ###, 10/E; - ricorrente principale - contro ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### in ### n. ### n. 44; - controricorrente - e ### S.R.L. ### (C.F.: ###), in persona del liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dall'Avv. ### e domiciliata "ex lege" presso la ### civile della Corte di cassazione, in ### piazza ### - con troricorrente-ricorrente incidentale - nonché ### S.R.L. (CF.: ###6), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria dei crediti acquisiti da ### s.p.a. in I.c.a., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato alla memoria di intervento, dagli Avv.ti ### canfora ed ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in ### piazza ### n. 17; - interventrice - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1289/2017 (pubblicata lil 30 giugno 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2022 dal ### relatore Dott. ### lette le conclusioni del P.G., in persona del ### generale ### la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale della controricorrente ### s.r.l. in liquidazione; letta la memoria della citata ricorrente incidentale ### s.r.l. in liquidazione.  ### 1. Con sentenza n. 3445/2013, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, proposta da ### nei confronti della ### s.r.I in liquidazione, intesa ad ottenere la declaratoria del suo avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile intestato alla predetta società, sito in ### alla v. ### n. 8, piano V, in catasto al foglio 77, p.11a 3469, sub 22. 
A fondamento di detta sentenza l'adito Tribunale riteneva che le circostanze allegate dall'attore a dimostrazione del possesso valessero a connotare il corpus del potere di fatto esercitato ma non anche l'animus, per la prova del quale, indispensabile ai fini della qualificazione di quel potere come possesso piuttosto che come detenzione, sarebbe stato necessario anche allegare come era avvenuta, in prima battuta, l'immissione in detta situazione assimilabile al possesso (ovvero per effetto di apprensione diretta, in virtù di un atto del proprietario o per altra circostanza), e, quindi, comprovare il relativo ulteriore fatto costitutivo per l'accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'art. 1158 c.c. .  2. Decidendo sull'appello proposto dal citato ### nella costituzione dell'appellata società e con l'intervento della ### s.p.a. in liquidazione (quale creditrice procedente nei confronti della ### s.r.l. in virtù di pignoramento dell'immobile oggetto di controversia), la Corte di appello di ### con sentenza n. 1289/2017 (pubblicata il 30 giugno 2017), in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il gravame e, per l'effetto, dichiarava che il ### aveva acquistato per usucapione la proprietà dell'immobile precedentemente indicato, 2 ritenendo l'intervento della ### inammissibile e condannando l'appellata ### alla rifusione delle spese di entrambi i gradi in favore dell'appellante e la ### al pagamento di quelle del giudizio di appello, sempre in favore del ### A sostegno dell'adottata pronuncia, la Corte palermitana rilevava che, ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili, l'animus possidendi può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso e va escluso solo qualora sia, dal convenuto, dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene. 
Il giudice di appello riteneva infondate le difese spiegate dalla società appellata, la quale - assumendo che il bene in contestazione era stato acquisito dall'### per effetto della definitiva confisca disposta in un procedimento di prevenzione penale - aveva dedotto, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione e/o competenza funzionale del giudice civile. In conseguenza del medesimo fatto ablatorio, la stessa appellata aveva prospettato anche una questione di parziale difetto di legittimazione passiva, stante la mancata partecipazione al giudizio dell'### nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità mafiosa. 
Nel respingere tali rilievi, la Corte di appello evidenziava che, avendo la confisca di prevenzione interessato solo le quote sociali della persona giuridica di diritto privato che di esse era formale intestataria e non l'immobile de quo, ne era derivata la duplice conseguenza che il cespite aveva mantenuto la sua natura di bene di diritto privato suscettibile di usucapione e che la società appellata era l'unico soggetto passivamente legittimato a partecipare al giudizio. 
Inoltre, la citata Corte territoriale poneva in risalto che, in relazione al possesso ad usucapionem in favore dell'appellante, non costituivano atti interruttivi né il sequestro di prevenzione (poi revocato), con la formale assunzione della custodia del bene in capo al soggetto incaricato dal giudice, né la semplice trascrizione del pignoramento, né la missiva dell'amministratore giudiziario del 30.3.2006, in quanto, ai sensi degli artt. 1165, 2643 e 1167 c.c., non si era venuta a concretare in capo al possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, né erano intervenuti atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore invocante l'usucapione. 
La Corte palermitana dichiarava, altresì, inammissibile l'intervento - sopravvenuto solo in grado appello - della ### s.p.a. in I.c.a., ritenendo che la stessa avesse inteso 3 far valere la condizione di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c, sul presupposto del pregiudizio che le sarebbe potuto derivare da una sentenza favorevole all'appellante, col sottrarre il bene pignorato all'azione esecutiva dei creditori dell'appellata. Difatti, l'interventrice società non risultava titolare di un diritto autonomo rispetto a quello delle parti in causa, ossia non dipendente dall'esito dell'accertamento richiesto nel giudizio in corso, e, pertanto, la sua posizione non poteva essere tutelata ricorrendo al rimedio impugnatorio dell'opposizione c.d. ordinaria, bensì provvedendo ad un intervento adesivo dipendente, ragion per cui non poteva considerarsi legittimata, come tale, a proporre l'opposizione di terzo ordinaria e, quindi, ad intervenire nel giudizio di secondo grado, con conseguente impossibilità di esame della documentazione dalla stessa prodotta in giudizio.  3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la società ### S.p.A. in I.c.a., resistito con controricorso dall'intimato ### nonché con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su sei motivi, dalla società ### costruzioni s.r.l. in liquidazione. 
Ha depositato, in questa sede, memoria di intervento la ### s.r.I., qualificatasi cessionaria di ### s.p.a. in I.c.a. dei crediti indicati nell'allegato contratto di cessione per notaio ### di ### (rep. 23422, racc. 13976) del 29.3.2018 (contratto di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione in G.U., parte II, n. 43 del 2018, ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1, della legge sulla cartolarizzazione, crediti in precedenza acquisiti da ### s.p.a. in I.c.a.).  ### e la ### hanno formulato anche controricorso avverso il ricorso incidentale della ### s.r.l. in liquidazione. 
La difesa di quest'ultima ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. . 
CONSIDERATO IN DIRITTO ### S.P.A. ###.C.A.  1. Con il primo motivo la ricorrente ### s.p.a. in I.c.a. ha denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 344 e 404 c.p.c.c., prospettando l'erroneità dell'impugnata decisione nella parte in cui non aveva ritenuto che la sua posizione, quale interventrice nel giudizio di secondo grado, si sarebbe dovuta ricondurre a quella del secondo comma dell'art. 404 c.p.c.  per dolo omissivo e non alla fattispecie prevista dal primo comma della stessa norma, essendo essa intervenuta in un processo nel quale la sentenza di primo grado aveva rigettato le domande dell'usucapiente, non potendo palesarsi un intento revocatorio 4 quale quello di evitare il possibile formarsi di una sentenza di appello che potesse, riformando la precedente, pregiudicare il diritto di ### in conseguenza di dolo omissivo.  2. Con la seconda, subordinata, censura la ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art.  360, comma 1, nn. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158 e 1141 c.p.c., nonché - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sul presupposto che la Corte di appello aveva erroneamente applicato il citato art. 1141 c.c., in quanto aveva ritenuto doversi desumere l'animus del possessore in via presuntiva dal corpus e, comunque, perché aveva omesso del tutto di valutare la mancanza del corpus e dell' animus necessari per l'usucapione.  3. Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente ha prospettato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione di norme di diritto dell'art. 91 c.p.c, deducendo l'erroneità della sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello.  ### S.R.L. ### 1. Con il primo motivo di ricorso incidentale la ### s.r.l. in liquidazione ha denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 616 c.p.c, nonché - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - la violazione degli artt. 268 e 345 c.p.c., lamentando che la documentazione prodotta dall'interveniente in data ### doveva ritenersi ammissibile in quanto detta ammissibilità andava valutata non in considerazione d ella posizione processuale della parte che l'aveva prodotta, bensì del contenuto della documentazione stessa e, dunque, della circostanza che essa era venuta ad esistenza dopo la sentenza di primo grado, oltre ad afferire ad eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni tempo (sopravvenienza del giudicato sul punto della situazione di mera detenzione in capo al sig. ### a far data dell'aprile 1987), che avrebbero dovuto essere conseguentemente accolte.  2. Con il secondo motivo subordinato di ricorso incidentale è stata prospettata - con riferimento all'art. all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 268 e 345 c.p.c., deducendo che la documentazione prodotta dall'interveniente in data ### avrebbe dovuto, in ogni caso, essere ritenuta ammissibile in quanto la sua ammissibilità andava valutata non in forza della posizione processuale della parte che l'aveva prodotta, bensì in virtù del principio 5 dell'acquisizione, della circostanza che era venuta ad esistenza dopo la sentenza di primo grado e che, dunque, trattavasi di documenti liberamente producibili in appello ed utilizzabili a supporto delle eccezioni ritualmente sollevate dalla ### sin dal primo grado di giudizio. A tali documenti, contenenti decisioni giudiziarie rese tra le parti da altro giudice, avrebbe dovuto essere attribuito il rilevante valore di prova atipica al fine di ritenere che al ### avrebbe dovuto riconoscersi la qualità di mero detentore.  3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale risulta denunciata - in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 1141 e 1158 c.c., deducendosi l'erroneità dell'estensione contenuta nel citato art. 1141 c.c., operata con l'impugnata sentenza, a tutti gli elementi del possesso ad usucapionem, nel mentre sul ### avrebbe dovuto, preliminarmente, ritenersi gravante l'onere di dimostrare il proprio possesso (piuttosto che una semplice detenzione) e, soltanto dopo, fruire della presunzione semplice relativa all'animus possidendi, ragion per cui per cui la Corte di appello aveva omesso di rilevare che il ### aveva provato sia il corpus che l'animus del possesso necessari per l'usucapione.  4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale la ### ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art.  12-sexies d.l. 306/92 (conv., con modif., dalla I. 365/2992), degli artt. 822 e 1158 c.c., nonché agli artt. 38, 40, 41, 45 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, censurando l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di demanialità del bene controverso (proposta dalla ### sin dal primo grado di giudizio), sull'erroneo presupposto che la confisca penale allargata delle quote sociali della ### s.r.l. non avesse comportato il potere dominicale dello Stato sui beni intestati a detta società.  5. Con il quinto motivo la ricorrente incidentale ha denunciato - avuto riguardo all'art.  360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 12-sexies d.l.  306/92 (conv., con modif,. dalla I. 365/2992), nonché agli artt. 38, 40, 41, 45 e 47, comma 2, del d.lgs. 159/2011, lamentando il rigetto dell'eccezione dalla stessa sollevata in appello ed esaminabile in quanto rilevabile d'ufficio in ogni tempo, relativa al difetto di competenza funzionale del giudice civile, trattandosi di bene facente parte del patrimonio di società confiscata, su cui, perciò, avrebbe potuto delibare, in via esclusiva, il giudice dell'esecuzione penale.  6. Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso incidentale la ### ha prospettato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa 6 applicazione dell'art. 12-sexies d.l. 306/92 (conv., con modif., dalla I. 365/1992), oltre che degli artt. 38, 40, 41, 45 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 159/11, nonché - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - la violazione dell'art. 101 c.p.c., lamentando il rigetto dell'eccezione dalla stessa sollevata, esaminabile in quanto rilevabile d'ufficio in ogni tempo, riguardante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' A.N.B.S.C. (### nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).  ### pregiudiziale 1. Rileva il collegio che, in via del tutto pregiudiziale, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'atto di intervento della ### s.r.l. (che non ha partecipato ai gradi precedenti del giudizio), qualificatasi - in base anche alla documentazione allegata alla "memoria di intervento" - cessionaria di ### s.p.a. in I.c.a. dei crediti indicati nell'allegato contratto di cessione per notaio ### di ### (rep. 23422, racc. 13976) del 29.3.2018 (contratto di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione in G.U., parte II, n. 43 del 2018, ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1, della legge sulla cartolarizzazione, crediti in precedenza acquisiti da ### s.p.a. in I.c.a.). 
Deve, infatti, trovare in proposito applicazione il principio generale (cfr., tra le tante, Cass. n. 20565/2018, Cass. n. 25423/2019 e, da ultimo, Cass. n. 6774/2022) in base al quale, nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione. 
Nel caso di specie, la cedente ### si era costituita nei precedenti gradi di merito ed è anche la ricorrente principale del presente giudizio di cassazione.  ### principale 1. ### del primo motivo assume - sul piano logico-giuridico - una rilevanza pregiudiziale perché attiene alla contestazione della sentenza di appello nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento della stessa società ricorrente nel giudizio di secondo grado. 
Il motivo è inammissibile.  7 Si osserva, al riguardo, che, indipendentemente dall'irrilevanza del riferimento della dedotta violazione di legge al n. 3 anziché al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. (trattandosi chiaramente di una questione processuale per come svolta nel motivo), malgrado nell'impugnata sentenza si dia atto che la ### non aveva dedotto quale tipo di opposizione di terzo (quelle di cui al n. 1) o al n. 2) dell'art. 404 c.p.c.) avrebbe potuto far ritenere ammissibile il suo intervento ai sensi dell'art. 344 c.p.c., ritenendo che - in difetto - avesse inteso far valere il riferimento all'opposizione di terzo ordinaria, nel caso di specie, con la censura in questione, viene dedotta per la prima volta - e senza specificare come, quando e dove fosse stata operata in appello la relativa prospettazione - la circostanza che essa ricorrente aveva inteso porre riguardo all'opposizione di terzo revocatoria. 
In tal senso, con il motivo in questione (difettante della necessaria specificità), viene denunciata una questione nuova, nel senso della riconduzione della proposta opposizione di terzo ad un asserito dolo o ad una presunta collusione in suo danno da parte del ### e della ### Così impostato il motivo, la ricorrente ha, per l'appunto, dedotto - nella presente sede di legittimità - una questione nuova, tale da renderlo inammissibile, a supporto della sua asserita legittimazione ad intervenire in secondo grado, senza, oltretutto, trascurare che - così articolato - con il motivo in questione essa non ha nemmeno contestato la pronuncia della Corte di appello circa l'insussistenza delle condizioni legittimanti una possibile opposizione di terzo ordinaria, né la ritenuta ricollegabilità dell'intervento operato a quello di un intervento meramente adesivo, in quanto tale non legittimante la ricorrente ad intervenire autonomamente nel giudizio di appello (come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza: cfr. Cass. n. 12114/2006 e Cass. n. 16930/2013).  2. In dipendenza dell'inammissibilità del primo motivo, sono da ritenersi inammissibili anche il secondo ed il terzo poiché la loro esaminabilità avrebbe presupposto l'accoglimento del primo sulla legittimazione ad intervenire della ### nel giudizio di appello, condizione questa esclusa, ragion per cui - per effetto dell'inammissibilità dell'intervento dichiarata ai sensi dell'art. 344 c.p.c. - come non era legittimata a dedurre censure in grado di appello, altrettanto non possono considerarsi ammissibilmente proposte, nella presente sede di legittimità, censure attinenti ai profili processuali e di merito della causa in questione, iniziata e proseguita tra altre parti.  1. Rileva il collegio che assume rilievo pregiudiziale verificare la sussistenza o meno della tempestività della proposizione di detto ricorso. 
Orbene, alla stregua delle risultanze documentali processuali, è emerso che la sentenza impugnata è stata notificata dall'appellante al procuratore costituito della ### s.r.l. in liquidazione il 12 luglio 2017, nel mentre il controricorso di quest'ultima - contenente il ricorso incidentale - è stato notificato a mezzo pec alle controparti il 20 novembre 2017 (circostanze, oltretutto, ammesse dalla stessa controricorrente), come si evince dall'inerente relata di notifica, e quindi oltre il termine di sessanta giorni di cui agli 325, comma 2, e 326 c.p.c., donde la sua tardività (indipendentemente dal rispetto del termine previsto dall'art. 371, comma 2, c.p.c.). 
Pertanto, poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, ne consegue che il ricorso incidentale perde ogni efficacia, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., così rimanendo preclusa ogni valutazione sulla sua possibile ammissibilità con riferimento al disposto del primo comma dello stesso articolo. 
La giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es. Cass. 6077/2015 e Cass. 17707/2021) è pacifica nel ritenere che, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale). 
In altri termini, l'inammissibilità del ricorso principale per cassazione determina - ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. - l'inefficacia di quello incidentale proposto tardivamente e cioè oltre il termine breve per impugnare, il cui decorso per il ricorrente incidentale, che abbia notificato la sentenza al procuratore costituito della controparte, inizia, così come per il notificato, dalla data della suddetta notifica trattandosi di termine comune ad entrambe le parti; né in senso preclusivo dell'anzidetta inefficacia rileva la circostanza che il ricorso incidentale sia stato proposto nel termine di cui al primo comma dell'art. 370 c.p.c., costituendo anzi tale tempestività "interna" il presupposto stesso dell'operatività della detta sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine "esterno" di impugnazione.  9 3. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso principale è inammissibile e, di conseguenza, va dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo formulato dalla ### s. r.l. in liquidazione. 
Per effetto della soccombenza sia della ricorrente principale che di quella incidentale, ciascuna delle due va condannata - nella misura di cui in dispositivo - al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente ### Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti (principale e incidentale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale tardivo. 
Condanna ciascuna delle due ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente ### delle spese di questo giudizio, che si liquidano, a carico di ognuna, in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva, cpa nella misura e sulle voci come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio della 2^ ### civile in data 26 maggio 2022. 

causa n. 24258/17 R.G. - Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Carrato Aldo

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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 1528/2024 del 16-10-2024

... l'unica alternativa era di fare vendere all'asta l'immobile pignorato, “con un risultato (in termini di tempi e di prezzo) del tutto imponderabile e ragionevolmente differente (in pejus) rispetto a quello conseguito in sede di estinzione della esecuzione immobiliare”; che non si era realizzato alcun pregiudizio per i creditori estranei alla procedura esecutiva immobiliare, né vi era la partecipazione dolosa dell'amministratore e dell'accipiens rispetto alla natura preferenziale del pagamento; che difettava la prova che gli altri creditori avrebbero potuto utilmente partecipare al concorso, né era possibile accertare quale sarebbe stato il prezzo di vendita dell'immobile; che “anche nella ipotesi (assolutamente inverosimile) in cui l'immobile fosse stato venduto all'asta al medesimo prezzo al quale è stato ceduto in data ###, nessun creditore diverso dal creditore procedente e/o intervenuto (###) avrebbe avuto la benchè minima possibilità di conseguire alcun ristoro”. Il motivo è infondato. Il primo giudice ha così ragionato: “una seconda voce di danno imputabile all'amministratore ### nonché, per la quota di pertinenza, alla convenuta ### è costituita dai pagamenti (leggi tutto)...

testo integrale

### _________ CORTE D'### _________ composta dai magistrati dr ### dr ### dr ### rel. est.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1470/2023 R.G., #### nato a ### il ### (C.F. ###); ### nata a ### il ### (C.F. ###); entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ####À ### - ### S.R.L. (C.F.  ###), in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### APPELLATO ***** 
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito di discussione orale, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2024. 
La Corte ha osservato: ### innanzitutto premettersi che verranno omesse nello svolgimento del processo, per maggiore comodità, le attività svolte nel giudizio di primo grado, ormai superate perché afferenti posizioni, ovvero domande, rigettate e non oggetto del presente gravame, così limitando l'esame alle questioni ancora oggetto di controversia. 
Ciò detto, con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2018 il fallimento ### - ### s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, ### e ### Nei confronti del primo, proponeva domanda ai sensi dell'art. 146 l.fall., chiedendo la di lui condanna al risarcimento dei danni cagionati alla ### s.r.l. in qualità di amministratore - dal 24 gennaio 1989 al 22 aprile 2013 - nonché di liquidatore - a seguito della delibera di scioglimento volontario per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, dal 23 aprile 2013 al 26 luglio 2016, data della dichiarazione di fallimento - imputando al predetto (fra l'altro) la violazione del dovere di non compiere atti di gestione dopo la perdita del capitale sociale; la distrazione di somme; la violazione del dovere di astenersi dal procedere a pagamenti preferenziali in violazione delle regole del concorso e con lesione della par condicio; la violazione del dovere di preservare il patrimonio sociale nell'amministrare i ben immobili della società e di esigere i relativi crediti. 
Nei confronti della ### veniva svolta domanda di risarcimento del danno ex art.  2043 c.c., per avere costei ricevuto, con la consapevolezza dello stato di dissesto in cui la società versava, un pagamento preferenziale dell'importo di €. 1.800,000,00. 
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano le domande spiegate e ne eccepivano la prescrizione. 
Con sentenza n. 1510/2023 del 5 aprile 2023 il Tribunale di Catania riconosceva, in capo al ### l'esistenza dei seguenti addebiti: a) la prosecuzione dell'attività nonostante la perdita totale del patrimonio sociale alla data del 26/9/2000 (con un patrimonio netto negativo pari ad €. 9.110.077,21) per effetto del debito discendente dalla sentenza 600/2000 emessa dal Tribunale di ### non correttamente iscritto nel bilancio, tanto che alla data in cui era stata posta in liquidazione (29/3/2013) la società aveva un patrimonio netto negativo di €. 10.066.263,57, ed alla data del fallimento di €.  10.310.159,72; b) la mancata contabilizzazione dell'incasso pari ad €. 8.000,00 - a fronte della quietanza rilasciata dalla società fallita a ### s.p.a. - da ritenersi distratto dalle casse di SO.GE.CO.SI.; c) l'avere eseguito pagamenti preferenziali in favore di ### (per €. 1.800.000,00) e di ### (per €. 900.000,00) con il ricavato della vendita del complesso alberghiero ### a ### s.p.a. in data ###; d) la sottrazione di disponibilità liquide, utilizzando artifici contabili, per totali €.  630.407,16, nonché omesse contabilizzazioni parziali o totali di incassi, per vendite eseguite nel periodo 2006-2010, ammontanti a complessivi €. 579.997,45; e) l'omesso recupero dell'indennità di occupazione, per complessivi €. 37.275,00, avente ad oggetto l'appartamento sito nel comune di ### via ### n. 747, oggetto di contratto preliminare di vendita stipulato in data ### fra la società fallita e ### e dichiarato risolto giudizialmente. 
Riteneva, infine, il Tribunale, che ### avesse ricevuto il pagamento preferenziale versando in uno stato soggettivo, quanto meno di colpa. 
In definitiva, il Tribunale così statuiva: “- in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna ### a corrispondere alla curatela del fallimento ### s.r.l. euro 4.110.728,61, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione a decorrere da giorno 8.4.2018, e ### a corrispondere alla curatela del fallimento ### s.r.l. euro 1.800.000,00, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione a decorrere dal 29.03.2018; - rigetta le domande proposte dalla curatela del fallimento ### s.r.l. nei confronti di ### - condanna ### nella misura dei 2/3 e ### nella misura di 1/3 al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 18.103,50 oltre accessori, a favore dell'### - compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra ### e la curatela del fallimento ### s.r.l.; - pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 3.12.2019, definitivamente a carico di ### e ### in solido”. 
Avverso la sentenza ### e ### hanno interposto appello sulla base di cinque ragioni di censura. 
Si è costituita in giudizio la curatela appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.   La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del giorno 2 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo ### denuncia l'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione, formulata sul presupposto della mancata allegazione degli elementi costitutivi del reato di bancarotta preferenziale. 
A suo dire, “###esame dell'atto di citazione emerge chiaramente la nullità per la totale mancanza di allegazione circa gli elementi costitutivi di tale condotta preferenziale nonché del concorso della ###ra ### e cioè non solo la conoscenza dello stato di insufficienza patrimoniale della società da parte del terzo, ma anche la conoscenza della natura preferenziale del pagamento e cioè la conoscenza puntuale della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio della ### (attivo e passivo), con la prova della partecipazione intenzionale ad una operazione preferenziale”. 
Il motivo è infondato. 
Per principio che non vi è ragione di contraddire, ai fini della determinatezza degli elementi di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 163, comma 2, c.p.c., l'atto di citazione è valido ogniqualvolta contenga le indicazioni necessarie e sufficienti a consentire al convenuto di difendersi (facendogli conoscere quali pregiudizi vengano imputati dall'attore alla sua condotta illecita) e al giudice di individuare il thema decidendum. Deriva da quanto precede, pertanto, che quando sia proposta domanda risarcitoria l'attore ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non essendo ammesse formule generiche o di stile. Tuttavia, una volta indicata la categoria, patrimoniale o non patrimoniale, dei danni dei quali è chiesto il risarcimento e, nell'ambito di questa, la tipologia dei pregiudizi, mediante ricorso a singole voci di danno, non si può escludere che queste, in relazione al caso concreto e tenuto conto della accezione comune loro riconosciuta, presentino una portata descrittiva idonea a definire le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (v. Cass. N. 7411/2017). 
Nel caso di specie, l'atto di citazione, a mezzo del quale l'attrice assumeva il concorso della ### nella condotta dell'amministratore, conteneva tutte le indicazioni utili per l'individuazione del thema decidendum (lo stato di dissesto della società sin dal 2000, a dispetto di quanto esposto nei bilanci; l'origine del credito della ### l'incoata procedura esecutiva con l'indicazione dei creditori intervenuti e la definizione della stessa; le modalità con le quali era stato eseguito il pagamento preferenziale in favore della ### l'esistenza di numerosi altri creditori anche privilegiati; il concorso del terzo ### nell'illecito essendo la ### “consapevole della difficile esigibilità del credito acquistato per averlo espressamente riconosciuto nell'atto di acquisto e per essere subentrata nelle azioni concorsuali presentate dall'avv.  #### in virtù dell'atto di cessione del credito”, nonché imprenditrice e dunque soggetto in grado di apprendere lo stato di insolvenza, anche tenuto conto degli stretti legami di parentela con i componenti della compagine della SO.GE.CO.SI. ### infatti, era nuora del ### siccome moglie del figlio ### (titolare di quote della ### s.r.l., detentrice del 60% del capitale della SO.GE.CO.SI) e nuora anche di ### detentrice del rimanente 40% del capitale di SO.GE.CO.SI. 
Elementi, questi, tutti idonei a rappresentare astrattamente il concorso del terzo che il pagamento abbia ricevuto nella condotta illecita dell'amministratore, tanto che la convenuta, costituendosi in giudizio, si è difesa anche su tale questione. 
Con il secondo motivo viene ribadita l'eccezione di prescrizione dell'azione esperita nei confronti di ### assumendo l'appellante che il dies a quo va individuato nell'epoca di compimento dell'atto. 
Il motivo è infondato. 
Osserva la Corte che per principio che non vi è ragione di contraddire, il dies a quo del termine di prescrizione va individuato, quanto all'azione sociale di responsabilità, dal giorno in cui sono percepibili i fatti dannosi posti in essere dagli amministratori ed il danno conseguente, e, quanto all'azione dei creditori sociali, dal giorno in cui si è manifestata, divenendo concretamente conoscibile, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti. In particolare, con riferimento all'azione dei creditori sociali si è precisato che la prescrizione decorre, non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, ma bensì dal successivo momento della oggettiva conoscibilità del dato di fatto costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti sociali - anche se lo stesso sia stato in concreto ignorato - come si ricava dall'art. 2935 Ne consegue che, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede ###nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (v. Cass. nn. 3552/2023, 5795/2021). 
Tale prospettiva non muta nel caso di concorso del terzo nel compimento dell'atto illecito - qual è il caso di specie - atteso che la prescrizione decorre comunque, in base al richiamato disposto dell'art. 2935 c.c., da quando il diritto può essere fatto valere e dunque, nel caso di specie, quando è diventata oggettivamente percepibile, da parte dei creditori, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, non essendo dall'appellante censurato quanto ritenuto dal primo giudice a proposito del fatto che siffatta oggettiva percezione si è potuta avere solo con la dichiarazione di fallimento, per le ragioni compiutamente espresse dal Tribunale, quivi non criticate. 
Con il terzo motivo gli appellanti deducono che ha errato il Tribunale nel ritenere illeciti i pagamenti eseguiti in favore di ### e di ### Assumono l'assoluta carenza degli elementi costitutivi della bancarotta preferenziale; che esso ### aveva diligentemente eseguito i pagamenti in favore di coloro che erano intervenuti nella procedura esecutiva dichiarata estinta per rinunzia; che l'unica alternativa era di fare vendere all'asta l'immobile pignorato, “con un risultato (in termini di tempi e di prezzo) del tutto imponderabile e ragionevolmente differente (in pejus) rispetto a quello conseguito in sede di estinzione della esecuzione immobiliare”; che non si era realizzato alcun pregiudizio per i creditori estranei alla procedura esecutiva immobiliare, né vi era la partecipazione dolosa dell'amministratore e dell'accipiens rispetto alla natura preferenziale del pagamento; che difettava la prova che gli altri creditori avrebbero potuto utilmente partecipare al concorso, né era possibile accertare quale sarebbe stato il prezzo di vendita dell'immobile; che “anche nella ipotesi (assolutamente inverosimile) in cui l'immobile fosse stato venduto all'asta al medesimo prezzo al quale è stato ceduto in data ###, nessun creditore diverso dal creditore procedente e/o intervenuto (###) avrebbe avuto la benchè minima possibilità di conseguire alcun ristoro”. 
Il motivo è infondato. 
Il primo giudice ha così ragionato: “una seconda voce di danno imputabile all'amministratore ### nonché, per la quota di pertinenza, alla convenuta ### è costituita dai pagamenti preferenziali eseguiti in favore di quest'ultima e di ### eseguiti con il ricavato della vendita del complesso alberghiero “### Palace” a ### s.p.a. in data ###. 
In particolare, ### s.r.l. ha alienato a ### s.p.a. il suddetto complesso alberghiero, cespite oggetto della procedura esecutiva iscritta al n. R.G.Es.I. 320/01 Tribunale di ### dichiarata estinta in pari data. La cessione è avvenuta per un corrispettivo complessivo di euro 6.300.000,00, di cui euro 95.050,00 incassati dalla venditrice ed il restante importo di euro 6.204.950,00 utilizzato, con delegazione di pagamento, per estinguere debiti azionati nei confronti della società nella suddetta procedura esecutiva immobiliare, nei seguenti termini: euro 3.300.150,00 in favore di ### di ### euro 900.000,00 in favore di ### euro 204.800,00 in favore dell'avv. ### euro 1.800.000,00 in favore di ### Tale condotta configura l'illecito di pagamento preferenziale, in quanto soltanto l'istituto ### di ### avrebbe potuto essere soddisfatto in via prioritaria sul ricavato della vendita, in virtù delle iscrizioni ipotecarie a garanzia del proprio credito, e ciò in una situazione in cui dai bilanci sociali relativi agli esercizi 2006 e 2007 si rilevava la sussistenza anche di altri ingenti debiti (anche non oggetto di intervento nella suddetta procedura esecutiva) assistiti da privilegio e tenuto, altresì, conto dello stato di insolvenza nel quale versava all'epoca la società. In particolare, dal bilancio chiuso al 31.12.2006, quale redatto dall'organo gestorio ed approvato dall'assemblea sociale, il monte debitorio è pari a euro 7.971.870; dall'esame dei conti chiusi al 31.12.2006 esposti sul libro giornale di contabilità il c.t.u. ha rilevato la sussistenza di debiti che possono ritenersi assistiti dal rango privilegiato quali, quantomeno, quelli riferiti ai mutui erogati dalle banche (che complessivamente ammontano a euro 4.829.925,18) e quelli verso l'### (pari a euro 448.821,91 e la cui effettiva consistenza è da ritenersi ben superiore a quella apparente, tenendo conto anche degli interessi e sanzioni rinvenienti dagli omessi versamenti). 
Di conseguenza, i pagamenti in favore di ### (euro 900.000,00) e ### (euro 1.800.000,00) sono avvenuti in via preferenziale sia rispetto ai creditori muniti di rango anteriore, sia con riguardo agli altri creditori concorrenti dello stesso rango, in violazione del principio della par condicio creditorum e risultano, dunque, fonte di danno ai creditori - rappresentati dalla curatela che esercita anche l'azione a questi spettante - nella misura complessiva di euro 2.700.000,00 (euro 900.000 + 1.800.000) rispetto all'amministratore ### e di euro 1.800.000,00 in capo a ### in quanto terzo che ricevuto il pagamento preferenziale. 
Non può dubitarsi infatti, della possibilità di configurare il concorso del terzo nell'illecito dell'amministratore e della sussistenza dei presupposti della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto ### ha ricevuto il pagamento preferenziale, tale atto ha cagionato un danno alla società eziologicamente collegato alla sua condotta di creditore soddisfatto e la medesima - non titolare di cause di prelazione a fronte di una società che dai pubblici registri immobiliari risultava titolare di cespiti gravati da ipoteche (con conseguente grado privilegiato di altri creditori di SO.GE.CO.SI.) - non poteva non ritenersi quantomeno in una situazione soggettiva di colpa, se non di dolo, stante i plurimi rapporti con la società emergenti dai fatti di causa ed il rapporto di parentela con l'amministratore (sul concorso del terzo nell'illecito dell'amministratore si rinvia a Tribunale di Milano, ### specializzata in materia di impresa, 25.11.2021)”. 
A fronte di tale compiuta motivazione, del tutto generica si appalesa la difesa degli appellanti, i quali fanno le mostre di ignorare che, una volta estinta la procedura esecutiva, pacifico essendo lo stato di dissesto della società, l'amministratore non poteva procedere al pagamento dei crediti in danno degli altri creditori, di rango pari o anteriore, essendo del tutto ipotetica la previsione che, in caso di mancata estinzione della procedura esecutiva, non sarebbe residuato alcunché per il soddisfacimento dei predetti. 
Non è, del resto, efficacemente contestata neppure la partecipazione della ### alla condotta illecita dell'amministratore, a fronte del ragionamento del Tribunale, il quale ha peraltro ritenuto sufficiente (vertendosi in ipotesi di illecito civile) l'elemento soggettivo della colpa. 
Con il quarto motivo il ### si duole della ritenuta esistenza di condotte distrattive, cui è conseguita l'attribuzione, in favore della curatela, di una posta risarcitoria di €.  1.210.404,61 (€. 630.407,16 + €. 579.997,45). 
Assume, al riguardo, che il consulente tecnico d'ufficio non aveva potuto accertare siffatti ammanchi, avendo egli stesso evidenziato di non disporre del libro giornale di contabilità per il periodo 2000-2005, con la conseguenza che era rimasta preclusa ogni possibilità di verifica della sussistenza o meno dell'avvenuta contabilizzazione degli accadimenti patrimoniali ed economici della società; che “appare opportuno precisare che tutte le somme predette non sono state incassate nel periodo 2006 - 2015, bensì nel periodo compreso tra il 1990 ed il 2005, anche se gli immobili rispetto al quale erano state versate caparre ed acconti sono stati venduti agli acquirenti terzi a partire dall'anno 2006”; che la asserita condotta distrattiva doveva essere materialmente provata dalla curatela. 
Anche tale doglianza è infondata. 
Premesso che è solo labialmente affermato che l'incasso delle dette somme sarebbe avvenuto fra il 1990 ed il 2005, deve evidenziarsi che il Tribunale ha così ragionato: “il c.t.u. ha testualmente concluso nel senso che “le rilevazioni contabili (…) mettono in evidenza un palese scollamento tra l'impianto contabile posto in uso dalla ### fallita e una pluralità di accadimenti documentalmente comprovati risultanti dagli atti pubblici di vendita e dagli estratti conto bancari in atti; invero, le plurime discrasie rilevate (…) possono qualificarsi non già come semplici ed occasionali errori tecnico-contabili, quanto piuttosto quali veri e propri artifici contabili posti in essere con la finalità di dissimulare una molteplicità di distrazioni di somme dalle casse sociali”. 
In particolare, all'esito delle complesse verifiche tecnico-contabili condotte, il c.t.u. ha accertato che attraverso meri artifizi contabili posti in essere utilizzando strumentalmente il conto “clienti c/caparre” sono state innanzitutto distratte dal patrimonio sociale, in quanto non contabilizzate, somme di denaro ammontanti a complessivi euro 154.699,16 e mediante analoghi artifizi contabili posti in essere utilizzando il conto “clienti c/anticipi” sono state distratte dal patrimonio della società fallita somme ammontanti a complessivi euro 475.708,00, con un complessiva distrazione di somme, nel periodo 2006-2015, pari a complessivi euro 630.407,16. 
Tali artifizi contabili si trovano compiutamente ricostruiti nella relazione di consulenza (p. 74 ss.), i cui esiti devono condividersi anche in tale caso, essendo stata l'attività peritale condotta sulla base del mandato e dei documenti in atti e con la chiara esposizione dei principi della scienza contabile applicati e dell'iter logico che ha condotto ai risultati esposti. In particolare, gli artifizi sono stati operati sui conti “crediti verso clienti” e “clienti conto anticipi”, mediante decrementi indebiti di saldi passivi ed impropri azzeramenti di crediti, a fronte di verosimili pregressi incassi non contabilizzati; analogamente, è stato tenuto in maniera fraudolenta il libro giornale di contabilità, con distrazione od omesso incasso dei corrispettivi monetari di vendite immobiliari, e sono state compiute distrazioni mediante pagamenti ingiustificati eseguiti a favore delle società ### e ### oltre a distrazioni dirette di denaro dalle casse sociali. 
In secondo luogo, dai riscontri analitici condotti tra i dati risultanti dalla contabilità e quelli rinvenienti sia dai singoli atti di compravendita sia dalla documentazione bancaria disponibile, il c.t.u. ha altresì accertato omesse contabilizzazioni parziali o totali di incassi, per vendite eseguite nel periodo 2006-2010, ammontanti a complessivi euro 579.997,45 (somma che non include l'importo di euro 8.000 sopra esaminato). Anche a tale riguardo, devono condividersi gli esiti cui è giunto il consulente alle p. 98 ss. della relazione, quali compendiati nella tabella sinottica contenuta a p. 117 della relazione medesima. In ragione di tali condotte distrattive, ### è da ritenersi dunque responsabile del danno cagionato alla società ed ai creditori sociali, per gli importi di euro 630.407,16 ed euro 579.997,45”. 
Ora, se per un verso è evidente che a tali conclusioni il consulente sia giunto esaminando la contabilità in suo possesso, per altro verso rileva la Corte che in mancanza di giustificazioni sull'ammanco di cassa deve ritenersi sussistente una condotta distrattiva. 
Infatti, la curatela ha esercitato tanto l'azione spettante ai creditori sociali quanto l'azione sociale di responsabilità, avvalendosi del rimedio di cui all'art. 146 l.fall., con la conseguenza - tipica della responsabilità di natura contrattuale - che sulla curatela grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombendo, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. 
Per orientamento pacifico della giurisprudenza, dunque, incombe sulla curatela, che agisca ai sensi dell'art. 146 l.fall., l'onere di allegare l'esistenza di una condotta astrattamente causativa di danno patrimoniale (quale è quella sussistente nel caso di specie), e non di dimostrare le motivazioni degli ammanchi; è, invece, onere degli amministratori convenuti provare di avere rettamente operato. E tale prova, nel caso di specie, non è stata affatto fornita. 
Con l'ultimo motivo il ### assume che ha errato il Tribunale a ritenere sussistente il danno per il mancato esperimento delle azioni a tutela del patrimonio. 
Il motivo è fondato. 
Il Tribunale ha sul punto ritenuto che “è incontestato il fatto storico dell'omessa attivazione da parte dell'organo sociale rispetto alle attività di liberazione di taluni immobili sociali (avendo il convenuto eccepito, piuttosto, la carenza di prova in ordine al periodo dell'altrui possesso o in merito all'antigiuridicità della condotta). 
Tale condotta omissiva è suscettibile di cagionare alla società un danno, in quanto l'amministratore ha trascurato di percepire o recuperare i relativi frutti, così venendo meno agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale ed esponendo altresì la società al possibile depauperamento del patrimonio a motivo del prolungato possesso dei terzi occupanti anche per un tempo utile ad usucapionem”. 
Il primo giudice ha ritenuto che con riferimento all'immobile sito nel Comune di ####. ### n. 747, oggetto di contratto preliminare di vendita stipulato in data ### tra la società oggi fallita e ### oggetto di una sentenza risolutiva di contratto preliminare di vendita con condanna - mai eseguita - alla restituzione alla società da parte dell'occupante ### “può dunque considerarsi provata l'occupazione con riferimento a quanto accertato nella sentenza e, in punto di quantificazione, può recepirsi il criterio equitativo e presuntivo invocato dalla curatela e fondato sui valori dell'### del mercato immobiliare (###; ciò tenuto conto del fatto che, per un verso, il convenuto non ha allegato e provato alcun elemento concreto che possa incidere sull'applicazione dei suddetti parametri (con riferimento, ad esempio, alle spese da sostenersi, allo stato dell'immobile o alle oscillazioni subite dal valore locativo nel tempo) e, per altro verso, non può condividersi la doglianza di ### relativa alla riconducibilità della mancata liberazione ad una scelta imprenditoriale, giacchè il valore derivante dalla fruttificazione è in re ipsa e, inoltre, l'affermata scelta di mantenere gli immobili liberi al fine della vendita è contraddetta dalla stessa circostanza dell'occupazione del compendio in parola. In relazione a tale addebito, il solo ### deve essere condannato a risarcimento del danno per l'importo di euro 37.275,00, quale richiesto dalla curatela”. 
Tuttavia, ritiene la Corte che, trattandosi di un diritto di credito (discendente dalla occupazione sine titulo, quale risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile), al fine di ritenere esistente il danno dedotto, deve sussistere il requisito della irrecuperabilità del credito nei confronti del detentore senza titolo, sicchè erroneamente la curatela sostiene che “non può affermarsi che il relativo ristoro sia subordinato dalla legge alla sua reversibilità, data la natura dell'azione incoata, ripristinatoria del patrimonio sociale leso”. 
Conclusivamente, l'importo oggetto di condanna a carico di ### (€.  4.110.728,61) va ridotto di €. 37.275,00, e dunque saranno dal predetto dovuti complessivamente €. 4.073.453,61, ferma restando ogni ulteriore statuizione, anche in punto di interessi e rivalutazione. 
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che vede largamente soccombente il ### e totalmente soccombente la ### le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dei predetti. 
Esse si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.  P.Q.M.  La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da ### e ### avverso la sentenza n. 1510/2023 in data 5 aprile 2023 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese: - In parziale accoglimento dell'appello, che rigetta nel resto, riduce ad €.  4.073.453,61 l'importo che ### è stato condannato a pagare in favore della curatela; - ### a rifondere, in favore dell'appellata, le spese di entrambi i gradi, che liquida: quanto al primo grado in €. 12.069,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ponendone il pagamento a carico dell'### ferma restando la statuizione relativa alle spese di ### quanto al presente grado, in €. 20.000,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; - ### a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in €. 10.000,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 9 ottobre 2024.  ### (### (### RG n. 1470/2023

causa n. 1470/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Murana Marcella, Ferreri Giuseppe

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 53/2026 del 14-01-2026

... vendute all'asta e sono state restituite al debitore pignorato, la domanda non può essere accolta anche in relazioni a eventuali parti residue del fabbricato non acquistate da ### 3 s.a.s. e da ### e ### in quanto gli eventuali acquirenti all'asta hanno fatto o faranno salvo il proprio acquisto per le ragioni anzidette. 3.5. Per le medesime ragioni, va respinta la domanda di rilascio articolata da parte attrice. 3.6. Passando, quindi, alla prima domanda risarcitoria, la stessa è articolata in questi termini: “### il convenuto ###### e ### responsabili in solido, nei confronti della società istante, dei danni subiti, e da liquidare in via equitativa, per il mancato versamento delle somme da quest'ultimo versate a titolo di pagamento mutuo fondiario e ### somme che questi non ha versato alla ### nonché alla ripetizione di tutte le somme (capitale ed accessori, spese legali ed ogni altra di conseguenza), che l'istante sarà eventualmente tenuta a pagare alla CARICAL”. Ebbene, in primo luogo la stessa è inammissibile nella prima parte, in quanto articolata in termini del tutto incomprensibili, non essendo chiaro né a chi è riferita la locuzione “quest'ultimo” né il significato del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### in camera di consiglio e così composta dr.ssa ### presidente rel.  dr.ssa ### consigliere dr.ssa ### consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1858 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 17/12/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente TRA ### (cf. ###), ### (c.f.  ###), ### (c.f.  ###) in proprio e quali eredi del defunto ### nato a ### di ### il ### (c.f.  ###) e deceduto il ###, nonché la società ### di G. ### s.n.c., (c.f. ###) in persona dell'amministratore in carica ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di procure rilasciate su foglio separato allegato all'atto di appello ed elettivamente domiciliat ###località ### di ### via ### snc; #### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###), rappresentate e difese dall'avv.to ### in virtù di procure rilasciate su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in #### via della ### n. 13; APPELLATE-#### (c.f. ###) rappresentata e difesa dall'avv.to ### in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in #### via della ### n. 13; APPELLATA ### (c.f. ###), in proprio ed in qualità di erede della sig.ra ### rappresentato e difeso dall'avv.to ### M. Cornicello in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in #### area urbana di ### via ### n. 27/d; ### 3 S.A.S (p.i. ###), in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difesi, giusta procura - rilasciata su foglio separato di cui è stata estratta copia per immagine inserite nella busta telematica contenente il presente atto - dall'avv.to ### M. Cornicello in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in ### area urbana di ### via ### n. 27/d; APPELLATA ### c.f. ###), in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'avv.to ### su autorizzazione del GD del 14.12.2023 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel presenta grado, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in #### via ### n. 312; APPELLATO-#### (c.f. ###) rappresentato e difeso dall'avv.to dardano ### in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in ### via degli ### n. 15; ###: appello contro sentenza n. 1377/2023 del Tribunale di Castrovillari pubblicata in data ### FATTO E DIRITTO § 1. - La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << 1.1. ### in proprio e quale legale rappresentante della società ### s.n.c., ha convenuto ####### e la ### del ### e ### deducendo: a) di aver acquistato dai coniugi ### e ### con scrittura privata del 25 ottobre 1982, i beni immobili meglio descritti in citazione, facenti parte di un unico complesso edilizio sito in ### al prezzo di lire 615.000.000; b) di aver acquistato da ###### e ### ciascuno per la propria parte, con scrittura privata del 5 maggio 1987, la parte residua del citato complesso al prezzo di lire 600.000.000; c) che le parti hanno stabilito anche le modalità di estinzione dei mutui relativi agli immobili in esame concessi da ### d) che gli immobili di cui alla scrittura del 5 maggio 1987 sono ancora nel possesso dei venditori, essendo, quindi, necessaria una sentenza che ne trasferisca la proprietà oltre al possesso; e) che, con sentenza 149/89, il Tribunale di ### ha dichiarato il fallimento della società di fatto esistente tra ### e ### Ha chiesto, pertanto: a) di dichiarare la società attrice proprietaria dei citati immobili e di ordinarne il rilascio in suo favore; b) la condanna di ###### e ### al pagamento dei danni da liquidarsi in via equitativa “per il mancato versamento delle somme da quest'ultimo versate a titolo di pagamento mutuo fondiario e ### somme che questi non ha versato alla ### nonché alla ripetizione di tutte le somme (capitale ed accessori, spese legali ed ogni altra di conseguenza), che l'istante sarà eventualmente tenuta a pagare alla CARICAL”, nonché di quelli per il mancato godimento dei beni. 1.2. Si è costituito il fallimento, eccependo l'inammissibilità della domanda rivolta nei suoi confronti e, previo esercizio del diritto di scioglimento dal contratto ai sensi dell'art. 72, comma 4 legge fallimentare, chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento dei canoni dovuti fano a che la società attrice avesse occupato l'immobile. 1.3. Risultano costituiti anche ### e ### in proprio. 1.4. Si è costituita anche ### a seguito della revoca della sentenza di fallimento pronunciata nei suoi confronti, eccependo l'inadempimento della parte attrice delle obbligazioni di pagamento sulla medesima gravanti e chiedendo, quindi, la risoluzione dei contratti. 1.5. Nelle more del giudizio è stata anche formulata una domanda di rilascio nei confronti di ### 3 s.a.s. e di ### e ### acquirenti all'asta dei beni per cui è causa. 1.6. La società ### 3 s.a.s. ha richiesto la cancellazione della domanda giudiziale in esame, in quanto successiva alla trascrizione del pignoramento immobiliare. Il Tribunale di ### con provvedimento del 4 novembre 2008 ha ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale articolata da parte attrice, dichiarandola inefficace con sentenza n. 84/2012, in entrambi i casi per essere intervenuta la trascrizione della domanda in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento in conseguenza del quale la società ### 3 ha acquistato gli immobili. 1.7. Si sono costituite anche ### e ### chiedendo il rigetto della domanda avanzata nei loro confronti. 1.8. 
Con sentenza n. 418/2018 il Tribunale di Castrovillari (ex ### ha definito la causa. 1.9. Successivamente, con sentenza n. 1136/2021, la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato la nullità di detta sentenza per omessa notifica della riassunzione nei confronti di ### 1.10. Il giudizio è stato, quindi, riassunto in primo grado. 1.11. Si è costituito anche ### 1.12. Con ordinanza del 18 novembre 2022, il Giudice, rilevata l'assenza in atti dei fascicoli di parte, ne ha ordinato la ricostruzione.>> Successivamente il Tribunale, con ordinanza 10 marzo 2023 così disponeva: <<Dispone la notifica dell'atto di riassunzione e del presente provvedimento a #### e ### quali eredi di ### nonché a ### 3 s.a.s., ### e ### entro il ### e rinvia all'udienza del 14/7/23 ore 10.00.>> All'udienza del 14 luglio 2023 il tribunale sulla premessa: << che #### e ### risultavano già costituite al momento dell'adozione della precedente ordinanza del 10/3/23, con cui è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione anche nei confronti di dette parti, revoca detta ordinanza nella parte in cui ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione nei confronti delle stesse >> invitava le parti a precisare le conclusioni. Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti e ai verbali di causa e chiedevano che la causa venisse decisa. Il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 4 ottobre 2023 dinanzi al collegio, assegnando termine sino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusionali e sino a 5 giorni prima per memorie di replica. 
§ 2. - Il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 1377/2023 così statuiva: <<1. Dichiara l'inammissibilità delle domande articolate nei confronti di ### 2. Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da ### 3. Dichiara l'inammissibilità delle domande riconvenzionali articolate dalla ### del fallimento ### 4. Rigetta tutte le domande attoree; 5. Compensa le spese.>> § 3. - il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2. In via preliminare, deve rilevarsi la mancanza di molti verbali di causa, ma, tenuto conto degli atti e della documentazione presente nel fascicolo, ciò non impedisce di giungere ad una decisione. Ovviamente, con riferimento ai fascicoli e agli atti di parte, la decisione viene adottata sulla base di quanto presente in atti al momento della decisione, anche a seguito del deposito della documentazione ad opera delle parti a seguito dell'ordine di ricostruzione sopra citato (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 6 settembre 2013, n. 20587, secondo cui “poiché il ritiro e il rideposito del fascicolo di parte devono necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l'incartamento processuale, ove non risulti alcuna annotazione dell'avvenuto ritiro del fascicolo di una parte (e quindi neanche del successivo rideposito), il giudice non può rigettare una domanda, o un'eccezione per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve ritenere (in carenza di contraria risultanza, ovvero della prova rigorosa fornita da controparte che l'appellante abbia ritirato il proprio fascicolo) che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e quindi che il fascicolo non sia mai stato ritirato dopo l'avvenuto deposito. Conseguentemente il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di insuccesso, concedere un termine all'appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, non potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento. Soltanto all'esito infruttuoso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all'ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione” (Cass. 11. 15060/2003)”). 2.1. 
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande articolate nei confronti di ### Infatti, è la stessa parte attrice a dedurre che, con sentenza n. 149 del 16 giugno 1989 il ### è stato dichiarato fallito. Pertanto, al momento dell'introduzione del giudizio (anno 1994), la domanda non poteva essere rivolta nei suoi confronti, essendo legittimata unicamente la ### fallimentare. 2.2. Ancora in via preliminare, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da ### con la comparsa di intervento depositata il 27 aprile 1999. Al riguardo, merita osservare che la ### si è costituita a seguito della revoca del fallimento in precedenza dichiarato nei suoi confronti e, in ogni caso, a seguito della maturazione delle preclusioni previste per la proposizione di domande riconvenzionali e eccezioni non rilevabili d'ufficio secondo la disciplina codicistica applicabile ratione temporis¸ secondo cui domande riconvenzionali e eccezioni in senso stretto dovevano essere articolate nella comparsa di risposta da depositarsi entro 20 giorni prima della prima udienza. Per tale ragione, premesso il difetto di legittimazione della ### al momento dell'introduzione del giudizio in virtù dell'esistenza di una intervenuta declaratoria di fallimento per effetto della citata sentenza n. 148/1989 del Tribunale di ### la sua costituzione va qualificata come intervento del successore a seguito della revoca del fallimento. A questo punto, si osserva che “la pubblica funzione svolta dal curatore fallimentare nell'ambito dell'amministrazione della giustizia esclude che possa configurarsi un contrasto di interessi tra lo stesso ed il fallito, sicchè quest'ultimo, una volta tornato "in bonis", potrà solo sostituirsi al primo nel giudizio da lui intrapreso, nel punto e nello stato in cui esso si trova, accettandolo come tale e senza poter invalidare quanto sia stato legittimamente compiuto dal curatore medesimo allorquando questi lo rappresentava” (Cass. civ., Sez. III, 9 giugno 2015, n. 11854; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 5 dicembre 2018, n. ### che, equiparando la revoca del fallimento alla sua apertura ha chiarito che “l'art. 43, comma 3, l. fall., secondo cui l'apertura del fallimento determina "ipso iure" l'interruzione del processo, si applica anche ai casi di interruzione del processo conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venir meno della capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento, stante l'"eadem ratio" che accomuna le due ipotesi, sussistendo anche in caso di revoca del fallimento l'esigenza di dare immediata ed automatica efficacia in ambito processuale alla "restitutio in pristinum" prevista dall'art. 18, comma 15, l.fall. ed evitare che il processo prosegua nei confronti della procedura oramai definitivamente venuta meno”). Di conseguenza, in considerazione della mancata proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento da parte della ### con la costituzione in prosecuzione a seguito della revoca del fallimento, la ### non aveva la possibilità di proporre ulteriori domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto, potendo semplicemente proseguire il processo nella posizione già assunta dalla ### medesima. 2.3. Da ultimo in via preliminare, si osserva che dal frontespizio dell'originario fascicolo di causa risulta che ### e ### erano costituiti con gli avvocati ### e ### Tuttavia, pur a seguito dell'ordine di ricostruzione dei fascicoli di parte disposto con ordinanza del 18 novembre 2022, non è stata depositata la relativa comparsa di risposta, ragion per cui, anche in ossequio ai sopra richiamati principi giurisprudenziali, non è possibile verificare la tempestività della costituzione e, quindi, l'ammissibilità di eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio (onere che grava su chi propone le domande e le eccezioni, cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 16 luglio 2019, n. 19094, secondo cui “i criteri di riparto dell'onere della prova si applicano anche alle eccezioni di natura processuale ed alla dimostrazione della tempestività del rilievo, se soggette a preclusioni”), nonché l'eventuale fondatezza delle stesse. Ad ogni modo, dal tenore dell'appello proposto da ### e ### (vds.  pag. 14-15), sembrerebbe che nella comparsa di risposta sarebbe stata articolata un'eccezione di inadempimento della parte attrice, finalizzata, quindi, semplicemente a paralizzare la relativa pretesa. Di conseguenza, in considerazione di quanto si dirà nel prosieguo, l'esame di detta eccezione risulta irrilevante. 3. Nel merito si osserva quanto segue. In primo luogo, si osserva che i contratti per cui è causa sono dei contratti di vendita e non già dei contratti preliminari. In tal senso milita l'inequivoco tenore testuale dei medesimi, denominati rispettivamente “compravendita di un complesso edilizio” e “scrittura privata di compravendita”, in cui le parti non hanno assunto l'obbligo di stipula di un successivo contratto definitivo, stabilendo, invece, che i venditori “cedono e vendono…” (cfr. contratto del 25 ottobre 1982) e “dichiarano di cedere, come in effetti cedono…” (cfr. contratto del 5 maggio 1987). Viene, poi, fissato il prezzo complessivo e le modalità di versamento e in alcuna parte è previsto un impegno ad una vendita futura.  3.1. Tale qualificazione giuridica rende inammissibile la domanda articolata dalla curatela. Detta domanda, infatti, presuppone la qualifica dei contratti in esame quali preliminari di vendita, circostanza che consentirebbe al fallimento, ai sensi dell'art. 72, comma 4, legge fall., nella versione applicabile ratione temporis, di potersi sciogliere dal vincolo. Tale facoltà, invece, non è riconosciuta nel caso di avvenuto passaggio della proprietà, verificatosi nel caso di specie, salvi, ovviamente, gli effetti della trascrizione ai fini indicati nel prosieguo. 3.2. La domanda proposta da parte attrice, con cui viene chiesto di dichiarare la stessa parte proprietaria dei beni venduti, va, invece, giuridicamente qualificata come domanda di adempimento del contratto di vendita, in quanto è diretta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione gravante sulla parte venditrice di trasferire alla parte acquirente la proprietà dei beni dedotti in contratto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16 dicembre 2021, n. 40327, che, con riferimento alla domanda finalizzata all'adempimento degli obblighi del compratore, ma i cui principi sono applicabili anche all'adempimento degli obblighi del venditore, ha affermato che “l'azione proposta dal venditore di un immobile e volta ad ottenere il saldo del prezzo pattuito ha natura personale, concernendo il pagamento di un'obbligazione e non l'accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale sul bene o dei modi di costituzione di tale diritto ovvero, ancora, delle posizioni soggettive, attive o passive, che direttamente ne derivano, con conseguente sua estraneità alla speciale competenza territoriale del "forum rei sitae" stabilita dall'art. 21 c.p.c.”). Per tale ragione, trattandosi di domanda di natura personale, la stessa è inammissibile nei confronti del fallimento, dovendo essere proposta nelle forme fallimentari. La medesima domanda, invece, è ammissibile nei confronti delle altre parti, in quanto “l'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal fallimento del secondo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis attractiva del tribunale fallimentare, ferma la permanenza della giurisdizione del lavoro anche rispetto al fallito sulle domande riguardanti il rapporto e la tutela della propria posizione all'interno dell'impresa (per la distinzione dell'ambito cognitorio del giudice del lavoro e del giudice fallimentare si rinvia a Cass. n. 12833 del 2020)” (Cass. civ. Sez. lav., 16 marzo 2021, n. 7352). 3.4. Detta domanda, tuttavia, non può essere accolta. 
Infatti, anche se non vi sono ostacoli a ritenere perfettamente validi ed efficaci i contratti di vendita del 25 ottobre 1982 e del 5 maggio 1987, con conseguente trasferimento della proprietà dei beni immobili ivi indicati in capo alla parte acquirente, tale trasferimento vale, ovviamente, fatti salvi gli effetti della trascrizione. Per tale ragione, considerato che con i provvedimenti sopra citati il Tribunale di ### ha accertato la posteriorità della trascrizione della domanda attorea rispetto alla trascrizione del pignoramento immobiliare relativo alla procedura esecutiva ### n. 22/85 (###, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda medesima (cfr. provvedimento del 4 novembre 2008) e dichiarandola inefficace nei confronti di ### 3 s.a.s. (cfr. sentenza 84/2012), ad oggi la proprietà dei beni in esame risulta attribuita a coloro che li hanno acquistati all'esito di detta procedura esecutiva. Pertanto, gli acquisti di ### 3 s.a.s. e di ### e ### devono ritenersi salvi. Inoltre, considerato che il pignoramento immobiliare indicato ha avuto ad oggetto l'intera costruzione e che non è stato dedotto da alcuna delle parti che, quanto meno alcune delle unità immobiliari non sono state vendute all'asta e sono state restituite al debitore pignorato, la domanda non può essere accolta anche in relazioni a eventuali parti residue del fabbricato non acquistate da ### 3 s.a.s. e da ### e ### in quanto gli eventuali acquirenti all'asta hanno fatto o faranno salvo il proprio acquisto per le ragioni anzidette. 3.5. Per le medesime ragioni, va respinta la domanda di rilascio articolata da parte attrice. 3.6. Passando, quindi, alla prima domanda risarcitoria, la stessa è articolata in questi termini: “### il convenuto ###### e ### responsabili in solido, nei confronti della società istante, dei danni subiti, e da liquidare in via equitativa, per il mancato versamento delle somme da quest'ultimo versate a titolo di pagamento mutuo fondiario e ### somme che questi non ha versato alla ### nonché alla ripetizione di tutte le somme (capitale ed accessori, spese legali ed ogni altra di conseguenza), che l'istante sarà eventualmente tenuta a pagare alla CARICAL”. Ebbene, in primo luogo la stessa è inammissibile nella prima parte, in quanto articolata in termini del tutto incomprensibili, non essendo chiaro né a chi è riferita la locuzione “quest'ultimo” né il significato del danno per mancato versamento di somme versate. Ove, poi, la si volesse intendere come restituzione di rate di mutuo pagate dall'acquirente per conto del venditore, la stessa sarebbe ugualmente inammissibile, in quanto non sarebbe stato neppure allegato l'importo da restituire che, trattandosi di rimborso, non potrebbe essere oggetto di alcuna liquidazione equitativa. La domanda medesima va, in ogni caso, respinta in relazione a eventuali somme da pagare in futuro, costituente voce del tutto ipotetica, che non implica alcun pregiudizio subito dalla parte. Peraltro, nella parte in cui richiede la liquidazione in via equitativa di detti danni, non è ammissibile, non essendo stato né dedotto né dimostrato che la prova del quantum sia eccessivamente difficile o impossibile (cfr. (Cass. civ., Sez. III, 23 settembre 2015, n. 18804, secondo cui “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (norme applicabili anche in materia di determinazione dell'indennizzo ex art.2041 cc), costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod.  proc. civ; dando luogo non già ad un giudizio ‘di equità', ma ad un giudizio ‘di diritto' caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale di natura meramente correttiva od integrativa. Ciò presuppone, dunque, non solo che sia provata l'esistenza di danni risarcibili, ma anche che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare. Sicché, in difetto di tali elementi, il potere-dovere del giudice di liquidare in via equitativa il danno non può essere esercitato, risolvendosi altrimenti nell'esonero della parte dall'onere probatorio suo proprio, e nella surroga dell'intervento giudiziale all'iniziativa ed all'attività dispositiva della parte stessa (tra le altre: Cass. n. 10607 del 30/04/2010; Cass. n. 27447 del 19/12/2011)”). 3.7. 
Per quel che riguarda, invece, la domanda risarcitoria relativa al mancato godimento dei beni, si osserva che, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che “la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. ### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto, comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi, attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa. Sia per la perdita subita che per il mancato guadagno va rammentato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18074; 4 gennaio 2019, n. 87; 18 luglio 2016, n. 14652; 13 febbraio 2013, n. 3576). Poiché non si compie l'effetto di cui al comma 1 per i fatti ignoti al danneggiante l'onere probatorio sorge comunque per l'attore, a prescindere dalla mancanza di contestazione, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza dei fatti ignoti alla parte convenuta sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno. Si chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di "danno normale" e "danno presunto" emerse nella recente giurisprudenza della ### le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva” (Cass. civ. Sez. Unite, 15 novembre 2022, n. ###). Ciò premesso, nel caso di specie, nell'atto di citazione parte attrice ha allegato, ma non provato, che avrebbe adibito i beni acquistati a scuola privata. Tale circostanza, poi, non risulta mai indicata negli atti di vendita, né è stato dedotto e provato alcun elemento da cui desumere che tale circostanza fosse nota alle controparti. Per tale ragione, dovendo ritenersi che la volontà di adibire gli immobili a scuola privata non fosse nota alle controparti, non opera il principio di non contestazione né con riferimento alla perdita né con riferimento al lucro cessante. Di conseguenza, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non avendo la parte provato il danno lamentato, anche tale domanda deve essere respinta.  4. Le spese di lite vengono compensate in ragione della abnorme complessità della causa determinata anche dall'anomalo andamento processuale e dalla vetustà della controversia.>> § 4. - Hanno proposto appello ##### in proprio e quali eredi di ### nonché ### di G. ### s.n.c. in persona dell'amministratore pt. ### evocando gli appellati a comparire per l'udienza del 30 aprile 2024; formulavano due motivi di gravame di seguito illustrati. Rassegnavano le seguenti conclusioni:<< A- ### dichiarato l'avvenuto trasferimento di proprietà degli immobili di cui alle scritture private di compravendita in data ### e 5/05/87 e che, quindi, la società attrice venga riconosciuta proprietaria degli immobili descritti in dette scritture, fatti salvi gli effetti della trascrizione; B- ### obbligo, conseguentemente, ai convenuti di immettere la società istante nel possesso materiale degli immobili indicati nelle scritture del 25/10/82 e 5/05/87; C- ### obbligo al ### dei registri ### di ### di trascrivere la emananda sentenza con l'esonero dello stesso da ogni responsabilità: D- ### i convenuti ### e ### e per loro i loro aventi diritto, #### e ### responsabili in solido, nei confronti della società istante, dei danni subiti, e da liquidare in via equitativa, per il mancato versamento delle somme da quest'ultimo versate a titolo di pagamento mutuo fondiario e ### somme che questi non ha versato alla ### nonché alla ripetizione di tutte le somme (capitale ed accessori, spese legali ed ogni altra di conseguenza), che l'istante sarà eventualmente tenuta a pagare alla ### E- Dichiarare i convenuti ### e ### e per loro i loro aventi diritto, #### e ### responsabili, in solido, dei danni per mancato godimento, da parte della società istante, degli immobili compravenduti con il contratto del 5/05/87, danni pari al valore del canone locativo (per uso commerciale, nella specie scuola privata), oltre accessori, per come sarà determinato dalla disponenda C.T.U. F- ### obbligo ai convenuti ### e ### e per loro i loro aventi diritto, #### e ### di pagare immediatamente, col vincolo solidale, in favore della società istante le somme a titolo di risarcimento danni e di rimborso, di cui ai punti sub D e E, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, sino al soddisfo. G- ### i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite.>> § 4.2 - Si costituivano in data 27 febbraio 2024 ### e ### per resistere al gravame di cui chiedevano il rigetto; spiegavano appello incidentale in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese di lite, affidato ad un unico motivo, di seguito illustrato e rassegnavano le seguenti conclusioni: << si conclude col chiedere che l'###ma Corte rigetti il proposto gravame e confermi la statuizione operata dal Giudice di primo grado con la sentenza n.1377/2023 relativo e riferito alle sig.re ### e ### con conseguenziale condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e competenze tutte di lite, e, ancora, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettata, accolga l'appello incidentale e condanni , in solido, gli appellanti tutti alla rifusione delle spese e competenze a favore della ### e ### delle spese e competenze dell'avanzato procedimento possessorio ed alle spese e competenze del primo grado del giudizio, nonché del presente.>> § 4.3 -- Si costituiva in data 27 febbraio 2024 ### per resistere al gravame di cui chiedeva il rigetto. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<conclude col chiedere il rigetto del proposto appello e la conferma della resa sentenze, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e competenze di lite, quest'ultime da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipante.> § 4.4 -- Si costituiva in data 29 marzo 2024 ### per eccepire l'inammissibilità delle domande di cui alle lettere D), E) ed F) delle conclusioni dell'atto di appello non essendo stati impugnati relativi capi di sentenza 3.6.e 3.7; eccepiva che fosse sceso il giudicato sui punti 2.1 e 3.2, Chiedeva il rigetto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni: <<Voglia l'###ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, respingere in toto l'appello, proposto dai sig.ri ##### in proprio e quali eredi del defunto ### nonché la sola ### anche quale amministratore in carica della società ### G.  ### S.N.C., avverso la sentenza n. 1377/2023, depositata dal ### di Castrovillari, in ### in data ###, in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza in parte qua; sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.>> § 4.5 -- Si costituiva in data 29 marzo 2024 ### 3 sas per eccepire l'inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di appello con riferimento alla posizione processuale di essa ### 3 sas ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<### l'###ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: ### l'acquisto di ### 3 s.a.s. nel procedimento 22/85 G.E. del ### di ### del 3.10.2006, coperto dal giudicato ed in ogni caso, fatto salvo rispetto alle pretese degli appellanti; per l'effetto, respingere in parte qua l'appello, proposto dai sig.ri ##### in proprio e quali eredi del defunto ### nonché la sola ### anche quale amministratore in carica della società ### G. ### S.N.C., avverso la sentenza n. 1377/2023, depositata dal ### di Castrovillari, in ### in data ###.Sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.>> § 4.6 -- Si costituiva in data 2 aprile 2024 la ### del ### per chiedere il rigetto del gravame e spiegare appello incidentale affidato ad un solo motivo, di seguito illustrato, ### le seguenti conclusioni: <<### l'On. Corte d'Appello adita, per i motivi sopra esposti, in riforma della sentenza n. 1377/2023, resa dal ### di Castrovillari nel procedimento n. 2575/2021, pubblicata il ###, notificata alla curatela fallimentare, in data ###, in accoglimento del proposto appello incidentale, accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione dei contratti del 25.10.1982 e 5.5.1987 per grave inadempimento dell'attore, pervenendo conseguentemente al rigetto della domanda di parte attrice, nonché accogliere la spiegata domanda riconvenzionale per il pagamento in favore della curatela dei canoni di locazione dovuti per tutto il periodo in cui l'immobile è stato oggetto di occupazione dell'attore, con interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.>> § 4.7 -- Si costituiva in data 19 aprile 2024 ### per chiedere il rigetto del gravame principale. ### le seguenti conclusioni: <<### l'###ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, 1) rigettare l'appello, proposto dai sig.ri ##### in proprio e quali eredi del defunto ### nonché la sola ### anche quale amministratore in carica della società ### G. ### S.N.C., avverso la sentenza n. 1377/2023, depositata dal ### di Castrovillari, in ### in data ###, in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto; 2) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.>> § 4.8 - Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione riservava al merito ogni valutazione sulle richieste istruttorie avanzate dagli appellanti e provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del giorno 11 dicembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica. 
§ 4.9 - Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico.
§ 4.10 - Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 17 dicembre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c. 
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso: l'avv.to Dardano riportandosi; l'avv.to ### per ### 3 sas riportandosi; l'avv.to ### per ### riportandosi; l'avv.to ### riportandosi. 
§ 4.11 - La causa veniva trattenuta in decisione. 
§ 5. - i motivi di gravame principale § 5.1 - Con il primo motivo titolato << in relazione al capo 3.4 della sentenza>> gli appellanti censuravano il suddetto passo motivazionale, sopra trascritto, evidenziando che la circostanza che gli acquisti di ### 3 sas e di ### e ### fossero salvi in quanto la domanda giudiziale degli attori risultava trascritta dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare relativo alla procedura esecutiva ### n. 22/85 del tribunale di ### era circostanza nuova, rilevata d'ufficio dal ### senza sottoporre preventivamente la stessa alla valutazione delle parti. Sostenevano che ricorreva un'ipotesi scolastica di c.d. “sentenza della terza via” resa in violazione del contraddittorio e dell'art. 101 c.p.c. Con ulteriore profilo evidenziavano che il ### muovendo da tale erroneo presupposto [che il pignoramento trascritto prioritariamente avesse consentito l'acquisto all'asta da parte dei predetti ### 3 sas e di ### e ###, aveva ulteriormente errato poiché aveva rigettato la domanda in relazione a tutti gli immobili e non solo a quelli pignorati. Rappresentavano che: << ### errore si evince facilmente dalla lettura dell'atto di pignoramento stesso del 3/05/1985 posto in essere da ### di ### di ### e di ### nei confronti di ### e ### a firma dell'avv. ### sicuramente già in atti e presente nel fascicolo di primo grado, che pur non indicando in maniera compiuta gli immobili pignorati, fa riferimento solo ad alcune parti della costruzione di maggiore consistenza descrivendo gli immobili, non ancora censiti al catasto, come localizzati al piano terra, I° e ### mentre nella scrittura privata dell'82 vengono descritti immobili facenti parte di una costruzione di maggiore consistenza di quattro piani e in quella dell'87 si arriva al quinto e sesto piano fuori terra>> da cui traevano la conclusione che :<< ### evidenza potrebbe essere di per sé sufficiente a rendere nulla la parte di sentenza con la quale i giudici di primo grado rigettavano le richieste di parte attrice, oggi appellante, ma la presunta tutela di ulteriori ed “eventuali” acquirenti all'asta, mai verificati, rafforza prepotentemente tale condizione rendendo palese l'emissione di una c.d.  “sentenza della terza via”, come già esposto, pacificamente ritenuta nulla da dottrina e giurisprudenza poiché basata su circostanze sottratte al contraddittorio delle parti ma anche ad una puntuale verifica di una ctu, che i giudici potevano far espletare, qualora fosse stato ritenuto necessario l'accertamento dello stato dei luoghi, vista la vetustà del giudizio de quo, prossimo al compimento del trentesimo anno di età.>> § 5.2 - Con il secondo motivo titolato: << in relazione al capo 3.5 della sentenza>> gli appellanti lamentano l'erroneità del capo di sentenza di rigetto della domanda di rilascio degli immobili, essendo essa fondata sull'errato rigetto della domanda principale di rigetto della domanda di riconoscimento della proprietà sicché, accolto il primo motivo, andava riformato anche detto capo. 
§ 6. - ### incidentale di ### e ### § 6.1 - Le appellanti incidentali censurano il capo di sentenza con cui le spese di lite, in violazione del criterio della soccombenza, risultano compensate tra esse convenute e gli attori. Evidenziavano di essere state evocate nel giudizio possessorio e nella fase di reclamo, fasi in cui gli attori erano rimasti soccombenti; che il giudice del cautelare aveva rimesso la statuizione delle spese al merito ed il ### pronunciando nella fase di merito, aveva compensato le spese senza avvedersi che esse ### erano rimaste evocate in giudizio, impropriamente, anche nella fase di merito poiché le parti attrici non avevano effettuato alcuna rinuncia nonostante la conclamata estraneità di esse convenute. Sottolineavano che la motivazione spesa dal ### non era pertinente al rapporto processuale tra esse e le parti attrici in quanto il comportamento di queste ultime integrava, nei confronti di esse ### la colpa grave e non era riconducibile ad una mera posizione di soccombenza rispetto alla domanda principale. 
§ 7. - ### incidentale della ### del ### § 7.1 -### censura il punto 2.2 dell'impugnata sentenza nella parte in cui il ### ha affermato: << di conseguenza, in considerazione della mancata proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento da parte della ### con la costituzione in prosecuzione a seguito della revoca del fallimento, la ### non aveva la possibilità di proporre ulteriori domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto, potendo semplicemente proseguire il processo nella posizione già assunta dalla curatela medesima>> ### che quello sopra trascritto era l'unico passo motivazionale in cui il ### si pronunciava sulla domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dalla ### lamentava che non fosse dato comprendere come il ### fosse giunto a tale conclusione dal momento che sin dall'originaria comparsa di costituzione la ### aveva avanzato siffatta domanda: << dichiarare risolti i contratti di cui alle scritture private dal 25.10.82 e 5.5.87 per grave inadempimento dell'attore e perché il curatore fallimentare si è avvalso di tale facoltà; dichiarare che non sussistono i presupposti per l'azione intrapresa dalla controparte per grave inadempienze contrattuali ad essa ascrivibili; accogliere la domanda riconvenzionale>> ### che il ### era incorso in errore avendo ritenuto che non fosse stata proposta da parte di essa ### la domanda di risoluzione contrattuale posto che il tenore delle conclusioni da essa rassegnate non potevano lasciare dubbi di sorta avendo così conformemente concluso: <<### l'###mo ### in virtù di quanto esposto negli atti e verbali di causa, e per i motivi ivi contenuti, accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione dei contratti del 25.10.1982 e 05.05.1987 per grave inadempimento dell'attore, pervenendo conseguentemente al rigetto della domanda di parte attrice (..)>> ### che trattavasi di domanda riconvenzionale e non di semplice eccezione sulla quale il ### aveva omesso ogni pronuncia. Con ulteriore profilo evidenziava che risultava omessa la pronuncia in relazione alla richiesta, spiegata sempre in via riconvenzionale, di pagamento in favore di essa ### dei canoni di locazione da parte dell'odierna parte appellante per il periodo in cui l'immobile è stato oggetto di occupazione. 
§ 8 - le questioni preliminari Va osservato preliminarmente che le domande contenute ai punti D, E ed F delle conclusioni sono inammissibili in quanto volte ad ottenere la riforma delle statuizioni di rigetto dei capi di domanda risarcitoria e restitutori di rimborso avanzati dalle parti attrici trattate dal ### ai punti 3.6 e 3.7 della motivazione senza che risultino svolti specifici motivi di gravame. 
E' pertanto sceso il giudicato, per avvenuta acquiescenza e mancata proposizione di specifico motivo di gravame, sul rigetto della domanda volta ad ottenere l'accertamento che ### e ### e ora, per essi, i loro eredi, sono responsabili dei danni subiti, da liquidare in via equitativa, per il mancato versamento della somme versate a titolo di pagamento del mutuo fondiario e condannarli alla ripetizione di tutte le somme che parte appellante sarà tenuta a versare a ### dei danni per mancato godimento da parte della società istante degli immobili compravenduti con il contratto 5.05.1987 pari al valore del canone locativo, da determinarsi a mezzo ### con condanna al risarcimento dei danni per le domande di cui ai detti capi D ed E. 
§ 9 - ### dei motivi del gravame principale § 9.1 - il primo motivo non è fondato. 
Osserva la Corte che il ### non ha emesso una sentenza a sorpresa sulla base del rilievo d'ufficio di questione nuova, quale l'anteriorità della trascrizione del pignoramento immobiliare relativo alla procedura esecutiva ### n. 22/85 ex tribunale di ### rispetto alla trascrizione della domanda attorea. 
Va osservato, infatti, che tale accertamento risultava patrimonio acquisito nel contraddittorio delle parti tant'è che apparteneva alla documentazione versata in atti il provvedimento del 4 novembre 2008 con il quale il ### suddetto aveva ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda di parte attrice dichiarandola inefficace nei confronti di ### 3 sas (sentenza n. 84/2012). Inoltre, gli appellanti sono stati posti a conoscenza nel corso del giudizio che ### e ### sempre in seno a detta procedura esecutiva, avevano acquistato all'asta degli immobili e proprio sulla scorta di tale conoscenza gli odierni appellanti avevano proposto ricorso possessorio volto ad ottenere nei confronti delle predette un provvedimento di reintegra nel possesso che veniva rigettato sia in fase cautelare che di reclamo. 
Il tribunale ha deciso nei sensi sopra precisati sulla base della documentazione versata in atti essendo incontroverso che gli immobili di cui alle scritture private sono stati sottoposti ad ipoteca ed al conseguente pignoramento da parte della cassa di ### di ### e ### per effetto del mancato pagamento della rate di mutuo ipotecario. Il pignoramento immobiliare risulta versato in atti (cfr. fascicolo di parte di primo grado di ### e nella descrizione dei beni figurano sottoposte a pignoramento: << le unità immobiliari costituenti l'intera costruzione>> dandosi atto che le stesse non risultavano ancora censite perché appunto di nuova costruzione ma sono state dichiarate all'### Segue la descrizione (cfr. atto di pignoramento). 
Va infine osservato che il motivo nella parte in cui lamenta che il tribunale ha tutelato d‘ufficio eventuali terzi assegnatari di immobili all'asta, << mai verificati>> è infondato un quanto il passo motivazionale può essere compreso solo se valutato nel contesto della più ampia motivazione a cui si riferisce. La motivazione integrale è trascritta al superiore paragrafo 3; si osserva che il ### muove dalla premessa di carattere generale che gli immobili acquistati all'asta sono intangibili in quanto il pignoramento risulta iscritto prima della trascrizione della domanda di parte attrice; che il pignoramento afferiva all'intera costruzione e che alcuna delle parti aveva mai dedotto e dimostrato che esso si riferisse solo ad alcuni appartamenti e non a tutti di talché traeva la conclusione, sempre di carattere generale, che ogni acquisto fosse intangibile. Gli appellanti avrebbero dovuto formulare un motivo di gravame specifico, atto a contrastare detta motivazione, muovendo dal rilievo che il pignoramento era solo parziale e non involgeva tutti gli appartamenti di talché erano intangibili solo gli acquisti degli appartamenti per i quali il ### aveva ordinato la cancellazione della domanda e non i residui. Si osserva che gli appellanti, che chiedono la restituzione di immobili, non hanno dimostrato, come sarebbe stato loro onere, che vi erano immobili non attinti da pignoramento e per i quali la domanda di restituzione poteva essere accolta. Trattasi di fatto costitutivo della domanda, la presenza del bene, la cui dimostrazione spetta a chi invoca l'utilità di tale decisione disattesa dal primo giudice. 
§ 9.2 - il secondo motivo
È anch'esso infondato. Esso si riferisce al mancato accoglimento della domanda di rilascio che va confermata per effetto del rigetto del primo motivo del quale rappresenta la logica conseguenza. 
§ 10 - ### del motivo del gravame incidentale di ### e ### § 10.1 - il motivo afferisce alla violazione del criterio della soccombenza con riguardo alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, in esse comprese quelle della fase cautelare possessoria. 
Il motivo è fondato. 
La motivazione di prime cure nel rapporto processuale tra gli attori e le assegnatarie degli immobili in esito alla vendita all'asta di detti cespiti è inconferente e viola il criterio della soccombenza. Il tribunale ha fatto riferimento, per giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, alla abnorme complessità della causa ed alla vetustà della controversia che sfuggono ai criteri ripetutamente enunciati dalla suprema Corte che ammette la compensazione, parziale o integrale delle spese di lite, in assenza di reciproca soccombenza, nei soli casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.  ### non ha considerato la nuova formulazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c.  introdotta dapprima con la L. n. 69/2009 [che innovando il precedente testo normativo - che ammetteva la compensazione delle spese di lite ove ricorressero giusti motivi - aveva prescritto che la compensazione potesse essere disposta - in assenza di reciproca soccombenza - soltanto ove ricorressero "gravi ed eccezionali ragioni", le quali dovevano trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza: così Cass. 21083/2015)], che il vigente testo, nuovamente novellato con la L.  162/2014, che ha ulteriormente ridotto la discrezionalità del giudice e prescritto che - in assenza di reciproca soccombenza - la possibilità di compensazione possa essere applicata nei soli casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. 
Esse vengono liquidate in € 10.860,00 sulla base dello scaglione di valore di causa da individuarsi nella causa di valore indeterminabile complessità media, nei valori medi. 
§ 11 - ### del motivo del gravame incidentale della ### § 11.1 - il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione di prime cure. La curatela imputa al ### di non essersi pronunciato sulla domanda riconvenzionale di risoluzione dei contratti del 25.10.1982 e 05.05.1987, spiegata da essa #### incidentale svolge la sua censura criticando la motivazione di cui al punto 2.2 in cui il tribunale affronta la disamina della posizione di ### una volta tornata in bonis e la correlazione tra le domande da essa proposte e quelle proposte dalla ### Viceversa, il passo motivazionale che la ### avrebbe dovuto attingere è il punto 3.1 in cui in maniera specifica il ### rigetta la domanda di risoluzione del contratto spiegata dalla #### muove dalla premessa contenuta al punto 3 in cui evidenzia che i contratti 25.10.1982 e 05.05.1987 sono dei contratti di vendita e non dei contratti preliminari. 
Osserva il Collegio che tale passo motivazionale è trascorso in giudicato non essendo attinto da specifico motivo di gravame. 
Osserva il Collegio che, a seguire, al punto 3.1 il ### spiega che tale qualificazione giuridica rende inammissibile la domanda della curatela in quanto la domanda presuppone la qualifica dei contratti in esame quali preliminari di vendita, circostanza che consentirebbe al fallimento ai sensi dell'art 72 co. 4 LF di potersi sciogliere dal vincolo significando che, al contrario, tale facoltà non è riconosciuta nel caso di avvenuto passaggio della proprietà.  ### passo motivazionale non risulta attinto da motivo né criticato e palesemente si riferisce all'unica, articolata domanda riconvenzionale spiegata dalla ### nelle pregresse fasi: <<ritualmente spiegata la domanda riconvenzionale da parte della ### nel giudizio già celebratosi, accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione dei contratti del 25.10.1982 e 5.5.1987 per grave inadempimento dell'attore, pervenendo conseguentemente al rigetto della domanda di parte attrice, con ogni consequenziale statuizione di legge, nonché accogliere la spiegata domanda riconvenzionale per il pagamento in favore della curatela dei canoni di locazione dovuti per tutto il periodo in cui l'immobile è stato oggetto di occupazione dell'attore, con interessi legali e rivalutazione monetaria.>> § 12. - Le spese del grado, in relazione al rapporto processuale tra le parti appellanti e la ### possono venir interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza dovuta al rigetto dell'appello principale e di quello incidentale proposto dalla ### per i restanti rapporti processuali seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa ( indeterminabile complessità media) per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoriatrattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i valori medi dimidiati, con distrazione in favore dell'avv.to ### quale difensore di ### dichiaratosi antistatario; dell'avv.to ### quale difensore di ### in proprio ed in qualità e quale difensore di ### 3 sas, dichiaratosi antistatario; dell'avv.to ### quale difensore di ### dichiaratosi antistatario.
§ 13. - Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale spiegato dalla ### ammessa al GP, comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale ed incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018). 
Il criterio così enunciato dalla Suprema Corte va osservato anche per l'ipotesi, come quella in esame, in cui parte appellante incidentale, rimasta soccombente, sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: <<Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo>> (così da ultimo Cass. n. 8982/2024) PQM La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### di G. ### snc in persona del legale rappresentante pt. da #### e ### nei confronti di ###### 3 sas, ### e ### nonché sull'appello incidentale spiegato dalle predette nonché contro la curatela del fallimento ### nonché sull'appello incidentale spiegato da detta ### contro la sentenza resa tra le parti dal ### di Castrovillari n. 1377/2023 pubblicata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile quello incidentale spiegato dalla ### e, per l'effetto, conferma la sentenza così impugnata; 2. accoglie l'appello incidentale spiegato da ### e ### e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 5 del dispositivo, condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio in favore di ### e ### che liquida in € 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge; condanna gli appellanti alla rifusione in favore delle predette anche delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 10.313,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge; 3. spese del grado compensate tra gli appellanti e la ### 4. condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore delle restanti parti appellate che liquida in € 10.313,00 per compensi, ciascuno, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae in favore dell'avv.to ### quale difensore di ### dichiaratosi antistatari, dell'avv.to ### quale difensore di ### in proprio ed in qualità e quale difensore di ### 3 sas, dichiaratosi antistatario; dell'avv.to ### quale difensore di ### dichiaratosi antistatario. 5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico degli appellanti principali in solido e dell'appellante incidentale ### l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello da ciascuno proposto, se dovuto. 
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro sezione ### civile in data 13 gennaio 2026.   ### est.   dott.ssa

causa n. 1858/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia De Martin

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20696/2025 del 22-07-2025

... che la stipulazione del contratto di locazione dell'immobile per cui è causa, tra la ### n. 11776/2022 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 5 di 14 locatrice ### e ### la cessione di tale contratto in favore di ### S.r.l. e la stipulazione della locazione del medesimo bene (recte: sublocazione) tra quest'ultima e ### S.r.l., sono avvenute in data successiva a quella del pignoramento che aveva colpito, in tutto o in parte, l'immobile locato e che, di conseguenza, i frutti civili dell'immobile pignorato erano compresi fra i beni pignorati per legge (art. 2912 c.c.), onde esclusivamente il custode di tali beni, nominato in quella sede (e poi l'aggiudicatario, dopo l'emissione del decreto di trasferimento in suo favore e la relativa notificazione), poteva ritenersi legittimato ad esigere tali frutti, vale a dire i canoni o, comunque, il corrispettivo o l'indennità dovuta per l'occupazione dell'immobile pignorato (legittima o illegittima che fosse: è appena il caso di osservare che, sotto questo aspetto, non vi è differenza, in quanto anche l'indennità per occupazione illegittima deve considerarsi rientrare nella n o- zione di “frutti civili” dell'immobile pignorato). Il (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: ### dott. #### CAUSA dott. ### dott. ### dott. ### relatore Ad. 10/07/2025 dott. ### R.G. n. 11776/2022 ha pronunciato la seguente ### _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11776 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da ### s.r.l. a socio unico (C.F.: ###), in persona dell'### legale rappresentante pro tempore, ### rappresentata e difes a dall'avvocato ### ina ### (C.F.: ###) -ricorrente nei confronti di ### S.r.l. (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 992/2022, pubblicata in data 14 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2025 dal consigliere ### Fatti di causa ### S.r.l. ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l'importo di € 141.109,44 nei confronti di ### S.r.l., a titolo di canoni dovuti per la locazione di un immobile destinato ad uso commerciale sito in ### in relazione al periodo dal 1° aprile 2004 al 31 luglio 2010. 
Ric. n. 11776/2022 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 2 di 14 ### della società ingiunta è stata accolta dal Tribunale di ### che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, al tempo stesso, ha condannato la società ingiunta al pagamento dell'importo di € 84. 665,66, in acc oglimen to della domanda avanzata a titolo di ingiustificato arricchimento dalla società opposta in corso di causa. 
La Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.  ### S.r.l., sulla base di tre motivi. 
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata. 
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. 
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..  ### si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. 
Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «inammissibilità della domanda in via riconvenzionale di arricchimento ingiustificato formulata dalla opposta ###: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36, 167 e 645 c.p.c. e 2041 - 2042 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. insussistenza del nesso di dipendenza tra domanda riconvenzionale della opposta e titolo dedotto in giudizio alla luce di giudicati formatisi in due diversi giudizi tra le stesse parti: violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 2041 - 2042 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.». 
Il motivo è infondato. 
La società ### S.r.l. aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni di locazione. Ric. n. 11776/2022 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 3 di 14 La socie tà ingiunta, con l'opposizione al decreto ingiuntivo , aveva eccepito l'inadempimento della locatrice al contratto di locazione e, addirittura, l'avvenuta risoluzione dello stesso. 
La società opposta, nel costituirsi in giudizio per resistere all'opposizione, ha proposto una nuova domanda, in via subordinata ed eventuale, per ottenere, in caso di accogliento dell'opposizione stessa, il pagamento della medesima somma a titolo di ingiustificato arricchimento, sull'assunto che la società opponente aveva comunque o ccupato l'immobil e locato e gliene aveva pertanto sottratta la disponibilità per il periodo indicato. 
È, quindi, evidente che la proposizione della nuova domanda, a titolo di ingiustificato arricchimento, è da ritenersi conseguente alle difese svolte dall'opposta in sede ###quanto resa necessaria dalla contestazione del titolo ### posto a base di quella avanzata in sede monitoria (e ciò a prescindere dalla sua fondatezza, della quale si dirà oltre). 
La decisione impugnata è, in definitiva, sul punto, conforme agli indirizzi, ormai consolidati, di questa Corte, secondo i quali «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domand a nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e so stanziale dall'art. 183 Ric. n. 11776/2022 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 4 di 14 c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. ### del 27/11/2023; Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 24/03/2022; ### 3, Ordinanza 27183 del 22/09/2023) e «nel processo introdotto mediante domanda di adempimen to contrattual e è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta» (pe r tutte, cfr. Cass., Sez. U, Sentenz a n. 22 404 del 13/09/2018).  2. Con il secondo motivo si denunzia «insussistenza del requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza giusta causa di ###: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1316, 2041 e 2042 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.». 
Con il terzo motivo si denunzia «i due giudicati disattesi: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.». 
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, essendo intimamente connessi sul piano logico e giuridico. 
Essi sono fondati, per quanto di ragione.  2.1 Va premesso, in fatto, che, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, sulla base di precedenti pronunzie intervenute tra le parti del presente giudizio e già passate in giudicato (in particolare, le sentenze della Corte d'appello di Roma 6550 del 2013 e n. 7400 del 2018, prodotte in atti), è stato ormai incontrovertibilmente accertato che la stipulazione del contratto di locazione dell'immobile per cui è causa, tra la ### n. 11776/2022 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 5 di 14 locatrice ### e ### la cessione di tale contratto in favore di ### S.r.l. e la stipulazione della locazione del medesimo bene (recte: sublocazione) tra quest'ultima e ### S.r.l., sono avvenute in data successiva a quella del pignoramento che aveva colpito, in tutto o in parte, l'immobile locato e che, di conseguenza, i frutti civili dell'immobile pignorato erano compresi fra i beni pignorati per legge (art.  2912 c.c.), onde esclusivamente il custode di tali beni, nominato in quella sede (e poi l'aggiudicatario, dopo l'emissione del decreto di trasferimento in suo favore e la relativa notificazione), poteva ritenersi legittimato ad esigere tali frutti, vale a dire i canoni o, comunque, il corrispettivo o l'indennità dovuta per l'occupazione dell'immobile pignorato (legittima o illegittima che fosse: è appena il caso di osservare che, sotto questo aspetto, non vi è differenza, in quanto anche l'indennità per occupazione illegittima deve considerarsi rientrare nella n o- zione di “frutti civili” dell'immobile pignorato). Il contratto di ###locazione è stato, comunque, dichiarato risolto per inadempimento della parte ###locatrice. Per il periodo successivo alla notificazione al debitore del decreto di trasferimento, risulta, d'altra parte, pronunciata anche una sentenza di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione in favore degli aggiudicatari (anche se non vi è prova del passaggio in giudicato di tale decisione). 
In uno alla memoria per l'adunanza, la ricorrente ha prodotto, altresì, la copia di una ulteriore sentenza (n. 780 del 2023 del Tribunale di ###, con attestazione di passaggio in giudicato, affermando che, con tale sentenza, sarebbe stata rigettata l'azione di arricchimento senza causa proposta nei suoi confronti. 
Anche a prescindere dalla regolarità e tempestività della suddetta produzione, va, comunque, rilevato che la copia prodotta in atti della sentenza in questione è incompleta (mancano tutte ### n. 11776/2022 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 6 di 14 le pagine pari) e non è, pertanto, possibile stabilire con certezza se essa costituisca giudicato esterno in relazione alla domanda proposta nel presente giudizio: parrebbe anzi, che essa abbia ad oggetto la pretesa indennitaria esclusivamente in relazione alla metà dell'immobile che si assume oggetto di pignoramento, mentre nel presente giudizio la medesima pretesa avrebbe ad oggetto l'altra metà.  2.2 Tanto premesso in fatto, vanno in primo luogo richiamati i principi generali di diritto applicabili nella presente fattispecie, con riguardo ai rapporti tra pignoramento e locazione del bene pignorato. 
In caso di contratto di locazione stipulato dal debitore (o anche da altro soggetto, a sua volta non legittimato, come nella specie) dopo il pignoramento del bene immobile oggetto della locazione, essendo tale contratto di locazione inopponibile ai creditori procedenti ed intervenuti - e, naturalmente, anche al futuro aggiudicatario - i frutti civili dell'immobile (tra cui, in generale, quanto deve pagare il terzo che occupi l'immobile, per tale occupazione, legittima o illegittima che essa sia) spettano solo a questi ultimi e la relativa legittimazione ad esigerli spetta esclusivamente al custode e non al proprietario/locatore (o, in generale, al terzo non legittimato che ha stipulato la locazione). 
In tale situazione, sussistendo l'obbligazione del soggetto che occupa l'immobile, di pagamento del corrispettivo (o dell'indennità di occupazione), nei confronti dei soggetti indicati e non nei confronti del debitore esecutato, ovvero del proprietario e, comunque, del locatore non legittimato, questi ultimi non possono certamente pretendere il pagamento del relativo debito, neanche a titolo di ingiustificato arricchimento, nei confronti dell'occupante, il quale, a sua volta, non potrebbe considerarsi, ovviamente, tenuto a pagare due volte a due soggetti differenti il medesimo debito. Ric. n. 11776/2022 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 7 di 14 Il diritto del custode (più precisamente: dei creditori, a mezzo del custode) di ottenere il pagamento del canone e/o dell'indennità di occupazione esclude che tale diritto spetti al locatore (per quanto detto, non legittimato né alla stipula del contratto, né alla percezione del corrispettivo) ed esclude anche, evidentemente, che possa parlarsi di un arricchimento ingiustificato del terzo occupante e di un correlativo impoverimento del locatore stesso. 
In altri termini, il diritto dei creditori procedenti ed intervenuti a conseguire i frutti civili del bene pignorato (per soddisfarsi su di essi), diritto che si esercita a mezzo del custode, al tempo stesso, implica: a) la legittimazione esclusiva del custode (e poi dell'aggiudicatario) ad esigere i canoni di locazione e/o l'indennità di occupazione dovuti per l'immobile pignorato; b) l'esclusione della concorrente legittimazione del locatore; c) l'esclusione, altresì, di un ingiustificato arricchimento dell'occupante e di un correlativo impoverimento del locatore, ai sensi dell'art.  2041 c.c.. 
Ciò impli ca, inevitabilmente, che, nella specie, almeno in astratto: - ### S.r.l. sarebbe tenuta a pagare, dapprima al custode nominato nell'ambito della procedura esecutiva (fino alla notificazione del decreto di trasferimento, affinché la somma sia dist ribuita ai creditori) e, poi, all'aggiudic atario (quanto meno dopo la no tificazione del decreto di trasferimento) le somme dovute (a qualunque titolo) per l'occupazione dell'immobile pignorato ed oggetto del contratto di ###locazione stipulato con ### S.r.l., legittima o illegittima che sia tale occupazione; - sotto tale aspetto, non rileva se si tratti di canoni di locazione o di una eventuale indennità dovuta per l'occupazione illegittima, in quanto non fondata su un valido ed efficace contratto di locazione: il credito per i frutti civili dell'immobile pignorato ### n. 11776/2022 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 8 di 14 spetta comunque ai creditori procedenti e intervenuti in sede esecutiva e la relativa legittimazione spetta al custode e poi all'aggiudicatario, senza soluzione di continuità; - di conseguenza, non vi può essere alcun arricchimento (né, tanto meno, alcun arricchimento senza causa) da parte di ### cigena S.r.l., in virtù dell'occupazione dell'immobile pignorato, sia o meno fondata sul contratto di locazione e, di contro, non vi può essere nessun correlativo impoverimento della ### S.r.l., la quale non p uò vant are alcun diritto in ordine alle somme dovute dai terzi per l'occupazione dell'immobile, cioè in ordine ai “frutti civili” dello stesso, semplicemente perché non è titolare del relativo credito, che spetta invece ai creditori e all'aggiudicatario in virtù del precedente pignoramento. 
Va opportunamente precisato che, sotto tale aspetto, il fatto che la posizione della ### S.r.l. non sia, in realtà, quella della proprietaria/locatrice, ma quella di una mera conduttrice e sublocatrice dell'immobile pignorato, non muta le conclusioni esposte, anzi le rafforza: una volta stabilito che la legittimazione ad esigere i frutti civili dell'immobile pignorato (o, comunque, per intero assoggettato all'espropriazione) spetta esclusivamente al custode e che l'occupante solo a quest'ultimo deve pagarli, ciò esclude in radice la possibilità di una fattispecie riconducibile a quella dell'ingiust ifica to arricchimento previ sta dall'art. 2041 c.c..  2.3 Va, peraltro, considerato che, nel presente giudizio, la domanda risulta proposta (più esattamente, risulta limitata, in corso di causa) dalla società ricorrente in relazione alla sola “parte dell'immobile” non assoggettata a pignoramento e in tali limiti accolta. 
Ciò, peraltro, non determina necessariamente conclusioni diverse da quelle fin qui esposte, per le ragioni che seguono. 
In primo luogo, deve premettersi che, com'è noto, pure in ipotesi di pigno ramento in sola quota, il ben e resta comunque ### n. 11776/2022 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 9 di 14 assoggettato alla procedura esecutiva e, salva la eventu ale vendita della mera quota ideale pignorata, la sua liquidazione ha luogo previo giudizio di divisione del cespite, ovvero, in caso di ben e in comunione legale, addiritt ura mediante vendita dell'intero, salvo il diritto dei titolari dei diritti reali non assoggettati ad esecuzione a conseguire la corrisponde nte quota sulla somma ricavata. 
In secondo luogo, deve considerarsi che, a ben vedere, almeno per quanto emerge dagli atti, non risulta esservi una vera e propria “parte” (intesa, in senso fisico, come superficie utile occupata) dell'immobile locato non assoggettata all'esecuzione, della quale ### S.r.l. abbia potuto ottenere e mantenere il pacifico godimento. Non vi è alcuna chiara evidenza (sempre per quanto emerge dagli atti legittimamente consultabili dal Collegio) che il pignoramento abbia avuto ad oggetto solo una parte dell'immobile locato, fisicamente individuata come separata da altra ed intesa in senso materiale, come superficie utile occupata, in modo tale che fosse possibile il pacifico godimento di un'altra sua parte, non assoggettata ad espropriazione, e non una mera quota ideale dello stesso. 
Inoltre, nelle decisioni passate in giudicato tra le parti e già richiamate (n. 6550/2013 e n. 7400/2018 della Corte d'appello di Roma) risulta definitivamente esclusa la sussistenza di un credito della ### S.r.l. per i canoni di locazione dell'immobile ###locato: in tali decisioni si nega, cioè, che essa sia legittimata a riscuotere l'intero canon e di locazione preteso, spettando integralmente al custode la legittimazione ad ottenere i suddetti frutti civili dell'immobile pignorato (cioè i canoni stessi, ovvero l'indennità dovuta per l'occupazione del bene), per essere assegnati ai creditori (e poi all'aggiudicatario). 
Tali decisioni appaiono genericamente riferite a tutti i frutti civili dell'immobile, vale a dire all'intero corrispettivo e/o indennità dovuti dalla ### a S.r.l. per l'occup azione dell'intero ### n. 11776/2022 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 10 di 14 immobile e non solo alla metà di quel credito (e non rileva, nella presente sede, stabilire se tale conclusione fosse conforme o meno a diritto, stante il giudicato tra le parti, che impedisce ogni ulteriore considerazione sul punto).  ### parte, neanche emerge, dalla sentenza impugnata, chi fosse il titolare della eventuale quota dell'immobile non pignorata (o se, addirittura, si trattasse di un immobile in comunione legale, il che avrebbe determinato conseguenze del tutto diverse, sul piano giuridico, rispetto all'ipotesi di comunione ordinaria, come già chiarito) e, tanto meno, risulta a che titolo ne avessero potuto disporre, dapprima la proprietaria ### (locando l'intero immobile alla ### che poi aveva ceduto il contratto di locazione alla ### S.r.l.) e poi la stessa SO### S.r.l., n el sublocarlo alla ### S .r.l.. Neanche emerge con certezza l'esatto esito della procedura esecutiva e le ragioni di detto esito. 
È vero che, in linea generale, non è necessario essere proprietari dell'immobile per stipulare un contratto di locazione, ma, nella peculiare situazione in esame, occorre pur sempre stabilire se vi sia stato un ingiustificato arricchimento della parte sub-conduttrice, e ciò richiede almeno che quest'ultima abbia goduto liberamente e gratuitamente dell'immobile (o, almeno di una parte di esso, in senso fisico) senza averne titolo, con conseguente impoverimento della sub-locatrice. 
Onde, per stabilire se ed in che termini un siffatto arricchimento (con correlativo impoverimento) si sia eventualmente - e senza causa - verificato, in danno della sub-locatrice, si dovrebbe, quanto meno, escludere che la sub-conduttrice fosse semplicemente tenuta a pagare i canoni di locazione ovvero l'indennità di occupazione ad un altro soggetto in luogo che alla stessa sub-locatrice. 
Pertanto, l'esistenza di decisioni passate in giudicato tra le parti in cui s i statuisce che erano il cust ode giudiziario e poi ### n. 11776/2022 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 11 di 14 l'aggiudicatario e non la sub-locatrice a poter vantare il diritto al pagamento integrale di tali canoni e/o di tale indennità, ben potrebbe escludere, in radice, l'arricchimento della sub-conduttrice. 
In definitiva, le statuizioni contenute nelle sentenze passate in giudicato tra le parti, nella misura in cui abbiano riconosciuto al custode nominato nell 'ambito del processo di espropriazione dell'immobile ###locato il diritto ad esigere integralmente i frutti civili di tale immobile, escludendo integralmente il diritto ad esigere tali frutti in capo alla società ###locatrice ### S.r.l., potrebbero essere addirittura idonee a ren dere, nella specie, irrilevante la circostanza che il pignoramento dell'immobile locato fosse eventualmente avvenuto solo in quota, il che sarebbe decisivo anche ai fini dell'azione di ingiustificato arricchimento, pur se limitata alla quota di tali frutti relativa alla eventuale parte (o quota) di immobile non oggetto di pignoramento (e ciò senza contare il possibile rilievo dell'esito finale della procedura esecutiva).  2.4 Tanto premesso, in linea generale e con specifico riguardo alla situazione sostanziale e processuale alla base della presente controversia, la Corte osserva che le censure formulate nei motivi di ricorso, con le quali si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., nonché quelle con le quali si deduce la violazione del giudicato, proprio alla luce di quanto sin qui esposto, risultano fondate.  2.4.1 La corte d'appello ha, infatti, ritenuto ammissibile e fondata l'azione di arricchimento senza causa proposta dalla SO### S.r.l., sul mero presupposto che quest'ultima non aveva a sua disposizione l'azione contrattuale derivante dalla ###locazione, essendo stata tale azione rigettata, con le precedenti sentenze passate in giudicato tra le parti, ritenendo per ciò solo integrati i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento ### n. 11776/2022 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 12 di 14 di cui all'art. 2041 c.c., ivi incluso il requisito della cd. sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c.. 
Ma tale considerazione, per quanto in precedenza ampiamente chiarito, certamente non poteva considerarsi sufficiente a tal fine: se l'azione per il pagamento dei frutti civili, dovuti a qualunque titolo per l'occupazione dell'immobile pignorato, spettava in realtà ad altro soggetto (cioè, al custode, nell'interesse dei creditori procedenti ed intervenuti nel processo esecutivo), avrebbero dovuto ritenersi esclusi, in radice, sia l'arricchimento della società ###locatrice, sia l'impoverimento della società ###conduttrice, sia, come necessaria conseguenza, lo stesso requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., che non può ritenersi ovviamente integrato, o comunque non viene neanche in rilievo, nel caso in cui il bene della vita per cui l'attore chiede l'indennizzo spetta, in realtà, ad altro soggetto.  2.4.2 Nella sentenza di primo grado (integralmente confermata da quella di appello, impugnata nella presente sede), si afferma che la questione della legittimazione del custode ad esigere i canoni relativi all'immobile ###locato sarebbe superata in virtù della circostanza che l'azione di arricchimento senza causa riguarderebbe solo la metà dell'immobile non oggetto di pignoramento. 
Il t ribunale afferma, inoltre, che il pignoramen to della metà dell'immobile costituiva comunque una turbativa al suo pacifico godimento, ma che «tale disagio» sarebbe stato «ampiamente compensato dal godimento senza corrispettivo per un così notevole periodo di tempo». E tale ultima affermazione, benché per certi versi anche di non agevole comprensione nel suo preciso significato logico-giuridico e nelle sue implicazioni, non è in alcun modo fatta oggetto di riconsiderazione nella decisione di secondo grado impugnata. 
Ma, in tal modo, i giudici di merito, in primo luogo, hanno del tutto omesso di considerare che, proprio nelle sentenze passate ### n. 11776/2022 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 13 di 14 in giudicato delle quali essi stessi hanno correttamente ritenuto doversi tenere conto, viene genericamente affermato che il corrispettivo per la locazione e/o l'occupazione senza titolo dell'immobile pignorato (cioè, i frutti civili dello stesso) doveva essere pagato al custode e non alla società ###locatrice ### S.r.l., senza alcuna limitazione di tale affermazione ad una sola quota di tali frutti civili.  ### parte, né nella sente nza impugnata, né in quella di primo grado (nella quale si afferma che il disagio derivante dal pignoramento dell'immobile locato sarebbe stato «ampiamente compensato dal godimento senza corrispettivo per un così notevole periodo di tempo»), risulta chiarito in che modo è stata determinata la somma riconosciuta alla società ###locatrice ### S.r.l., a titolo di indebito arricchimento, né in che termini e per quali ragioni essa corrisponderebbe all'arricchimento della società ( sub)conduttrice e, correlativamente, all'impoverimento della ###locatrice (e neanche si chiarisce se essa corrisponda all'intero o a una quota, ed eventualmente a quale quota, dell'importo dei canoni di locazione, cioè dei frutti civili dell'immobile pignorato), tenuto conto della sussistenza del procedimento di espropriazione forzata.  2.5 In definitiva, la decisione impugnata non risulta conforme ai principi di diritto illustrati in precedenza, in materia di titolarità del credito per i frutti civili dell'immobile pignorato e, segnatamente, al principio per cui, nella misura in cui il terzo occupante dell'immobile pignorato sia tenuto a versare i frutti civili di tale immobile (canoni di locazione e/o indennità per l'occupazione dello stesso) al custode nominato nell'ambito della procedura esecutiva, al locatore del medesimo immobile non spetta l'azione di arricchimento senza causa per ottenere i medesimi frutti, difettando sia l'ingiustificato arricchimento dell'occupante, sia l'impoverimento del primo. Ric. n. 11776/2022 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 14 di 14 Inoltre, la suddetta decisione non è conforme ai principi di diritto che sanciscono l'efficacia vincolante del giudicato tra le parti, quanto meno per non avere la corte d'appello adeguatamente considerato che il giudicato formatosi tra le parti sulla inopponibilità della locazione alla procedura esecutiva e, di conseguenza, sulla legittimazione esclusiva del custode ad esigere integralmente i frutti civili dell'immobile, impedisce di ritenere sussistenti i presupposti dell'azione di indebito arricchimento in relazione a tutti tali frutti, e non solo in relazione a quelli imputabili alla quota di immobile eventualmente pignorata. 
Essa va, di conseguenza, cassata affinché l'intera fattispecie sia rivalutata in sede di rinvio, alla luce di tali principi di diritto.  3. Sono accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo. 
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.  Per questi motivi La Corte: - accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo e cassa, per l'effetto, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Tatangelo Augusto

M
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 19694/2022 del 17-06-2022

... ### ; - la società fallita era proprietaria di un immobile denominato “### Molin” su cui gravava, per la quota del 50%, il diritto di usufrutto in favore di ### socia accomandante della società ### sas; - l'immobile era stato pignorato da ### creditore della società fallita per la somma di £189.000.000 circa; - il valore del bene era stato stimato, in sede ###£ 4.800.000.000; - ### e ### soci della ### s.r.l. , conclusero con ### socia accomandataria della società fallita e ### socia accomandante e titolare del diritto di usufrutto un contratto, con scrittura privata del 28.4.1997, con cui si impegnarono a presentare una proposta di concordato valida per un anno sino alla concorrenza dell'importo di £ 1.350.000.000, acquisendo come contropartita l'attivo fallimentare della ### sas; - l'accordo era condizionato, per un verso, al trasferimento in capo ad ### del diritto di usufrutto di cui era titolare ### sulla quota del 50% su ### ed al rilascio di Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 di 22 una procura irrevocabile di vendita delle quote della società e dei diritti dominicali sul compendio di ### - il compendio immobiliare venne trasferito ad un custode fiduciario (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ### Oggetto: ###.02/02/2022 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4761/2017 R.G. proposto da: ### E, ###### & C ###### elettivamente domiciliati in ### G. MAZZINI 146, pre sso lo studio dell'av vocato ### (###) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###) e DE ### (###) -ricorrente contro #### elettivamente domiciliate in ### 31, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###) e ### (###) -controricorrenti ##### pubblicazione: 17/06/###orte di Cassazione - copia non ufficiale 2 di 22 avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 2115/2016 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal #### 1.Con citazione del 5.6.2012, ### e ### citarono in giudizio innanzi al Tribunale di #### l'### sas, l'### s.r.l., già ### s.r.l. e l'### s.r.l. esponendo i seguenti fatti: - con sentenza dell'1.7.1996, il Tribunale di ### aveva dichiarato il fallimento della ### sas di ### ; - la società fallita era proprietaria di un immobile denominato “### Molin” su cui gravava, per la quota del 50%, il diritto di usufrutto in favore di ### socia accomandante della società ### sas; - l'immobile era stato pignorato da ### creditore della società fallita per la somma di £189.000.000 circa; - il valore del bene era stato stimato, in sede ###£ 4.800.000.000; - ### e ### soci della ### s.r.l. , conclusero con ### socia accomandataria della società fallita e ### socia accomandante e titolare del diritto di usufrutto un contratto, con scrittura privata del 28.4.1997, con cui si impegnarono a presentare una proposta di concordato valida per un anno sino alla concorrenza dell'importo di £ 1.350.000.000, acquisendo come contropartita l'attivo fallimentare della ### sas; - l'accordo era condizionato, per un verso, al trasferimento in capo ad ### del diritto di usufrutto di cui era titolare ### sulla quota del 50% su ### ed al rilascio di Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 di 22 una procura irrevocabile di vendita delle quote della società e dei diritti dominicali sul compendio di ### - il compendio immobiliare venne trasferito ad un custode fiduciario sino all'omologa del concordato; - l'accordo prevedeva inoltre in favore di ### e ### il diritto di opzione per l'acquisto del 100% delle quote dell'### s.r.l. entro due mesi dal decreto di verifica e non oltre sette mesi dall'erogazione del mutuo ipotecario; - seguirono quindi l'atto di vendita del diritto di usufrutto in data ### alla ### s.r.l., la cessione delle quote sociali in data ### e la vendita della quota di ½ della nuda proprietà e la quota di ½ della piena proprietà di ### ad ### s.r.l.  1.1.### e ### dedussero che le operazioni contrattuali avevano lo scopo di garantire il debitore in caso di inadempimento e, per tale ragione, chiesero dichiararsi la nullità della scrittura privata del 28.4.1997 e degli atti successivi perché il primo atto era volto a realizzare un patto commissorio, vietato dall'art.2744 c.c., in considerazione dell'esistenza di un debito della società nei confronti di ### della sproporzione tra le reciproche obbligazioni e dell'approfittamento dello stato di bisogno del creditore.  1.2.Si costituirono #### l'### e l'### s.r.l., nuova denominazione della ### s.r.l., per resistere alla domanda; eccepirono la prescrizione dell'azione di ripetizione delle partecipazioni sociali di ### sas e l'usucapione delle medesime.  1.3.Anche l'### s.r.l. si costituì ed eccepì la prescrizione dell'azione di ripetizione, l'usucapione decennale ex art.1159 c.c. dei diritti di cui al rogito del 15.3.2001 e l'esistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art.2652 , n.6 c.c. per la pubblicità sanante. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 di 22 1.4.Il Tribunale di ### rigettò la domanda.  1.5.Con sentenza del 23.9.2016, la Corte d'appello di Venezia accolse l'appello di ### e ### e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò la nullità della scrittura privata del 28.4.1997 e delle scritture successive; dichiarò inammissibili le eccezioni degli appellati per non aver proposto appello incidentale e per non aver riproposto le difese svolte in primo grado ai sensi dell'art.346 c.p.c..  1.6.Il giudice d'appello qualificò come contratto di anticresi l'accordo di cui alla scrittura privata del 28.4.1997 in quanto la finalità dell'operazione era volta a garantire il credito che il ### aveva nei confronti della società fallita, ragione per la quale si era proposto come finanziatore del concordato; ravvisò una sproporzione tra il valore del compendio immobiliare (circa 5 miliardi di lire) ed il valore del prezzo di acquisto ( pari ad £ 1.3000.000 per la nuda proprietà e £ 900.000.000 per l'usufrutto).  1.7.### la Corte distrettuali, gli attori, già dichiarati falliti, non erano nelle condizioni economiche di esercitare il diritto di opzione previsto in contratto sicchè la sproporzione tra le prestazioni poteva essere evitata solo attraverso la previsione di un conguaglio. La causa del contratto era quindi la garanzia e non lo scambio ed integrava un patto commissorio, in quanto il trasferimento del bene serviva a garantire in via provvisoria l'adempimento dell'obbligazione del mutuo o finanziamento.  2.Per la cassazione della sentenza d'appello hanno proposto ricorso #### l'### sas, l'### s.r.l. , già ### s.r.l. e l'### s.r.l sulla base di dieci motivi.  2.1.Hanno resistito con controricorso ### e ### 2.2.In prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 22 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art.132 c.p.c., dell'art.118 disp. att. c.p.c., dell'art.111 Cost., in relazione all'art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per indecifrabilità della grafia dell'estensore che renderebbe necessario un gravoso lavoro di interpretazione del provvedimento, scritto a penna ed inintellegibile tale da comportare il rischio di errori interpretativi.  1.1.Il motivo è infondato.  1.2.### la giurisprudenza costante di questa Corte, alla quale il collegio intende dare continuità, non è configurabile alcuna nullità della sentenza nel caso in cui il testo originale, anzichè formato dal cancelliere, in caratteri chiari e facilmente leggibili, mediante copiatura dalla minuta redatta dal giudice, risulti pubblicato direttamente nell'originale minuta scritta di pugno dal giudice, ancorchè con grafia non facilmente leggibile: l'inosservanza delle disposizioni concernenti la formazione, ad opera del cancelliere, del testo originale della sentenza e la redazione della minuta in caratteri chiari e facilmente leggibili danno infatti luogo a semplici irregolarità, a meno che il testo autografo del giudice non sia assolutamente inidoneo ad assolvere la sua funzione essenziale, consistente nell'esteriorizzazione del contenuto della decisione (### 3, Sentenza n. 7269 del 11/05/2012, che ha disatteso il motivo, avendo il giudice di merito tratto conferma della comprensibilità della sentenza, pur di difficile decifrabilità, dalla circostanza che l'appellante ne aveva riportato diversi brani nell'atto di impugnazione).  1.3.Dai principi che precedono deriva che, nel caso in esame, pur essendo la grafia del giudicante di non immediata comprensione, è comunque possibile, con la dovuta attenzione, e con un minimo sforzo, comprendere il contenuto del testo della sentenza impugnata. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 22 1.4.La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, precisato che, per originare una nullità a regime intermedio in quanto lesiva del diritto di difesa, l'indecifrabilità grafica della sentenza deve dare luogo ad una difficoltà di lettura non agevolmente superabile; evenienza che, per i motivi anzidetti, non si registra nel caso di specie ( Sez. Un. n. 42363 del 28.12.2006 e Cass. Sez. 3, 7 ottobre 2015, n. 40281), sussistendo, al più una mera difficoltà di comprensione del testo, stilato dall'estensore con scrittura manuale (Cassazione civile sez. VI, 12/03/2018, n.5869; Cass. Sez. V, Sentenza 18663 del 23/09/2016).  2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1960 e 1963 c.c. , in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la Corte d'appello inquadrato la scrittura privata del 28.4.1997 nello schema del contratto di anticresi nonostante il trasferimento delle quote della società non avesse la funzione di garanzia ma di scambio. Il ricorrente rileva, inoltre, che un termine breve per l'esercizio del diritto di opzione sarebbe incompatibile con la messa a disposizione del bene al creditore al fine di trarne i frutti.  3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1963 e 2744 c.c. , in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. , per avere la Corte d'appello ritenuto che l'operazione posta in essere tra le parti avesse funzione di garanzia provvisoria anziché di scambio, pur in presenza di una serie di indici ostativi alla configurabilità del patto commissorio elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte distrettuale non avrebbe considerato che l'esborso effettuato dal ### assuntore del concordato fallimentare, era finalizzato all'estinzione di debiti già esistenti e scaduti, costituenti il passivo fallimentare dell'### sas e non era destinato a creare una nuova situazione debitoria. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 22 Lo scopo non sarebbe stato quello di garantire un'obbligazione nel caso in cui essa fosse rimasta insoluta ma di liberare il debitore dalle conseguenze negative connesse alla pregressa situazione debitoria della società, attraverso l'accollo dell'intera massa passiva. Si trattava quindi di una datio in solutum a fronte dell'estinzione integrale dei debiti e non di un mutuo con funzione di garanzia provvisoria. Ulteriore indice che escluderebbe il patto commissorio sarebbe costituito dalla mancata previsione di interessi per l'esercizio del diritto di opzione e dall'immediato trasferimento del possesso, dapprima in via mediata, per il tramite di un fiduciario e, quindi direttamente alla ### s.r.l. 
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non sarebbe stato impossibile per gli attori esercitare il diritto di opzione ottenendo un finanziamento, né sarebbe stata violata la par condicio creditorum attraverso l'assunzione del concordato.  4.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti poiché la Corte di merito, nel ritenere che l'operazione integrasse un finanziamento assistito da patto commissorio, avrebbe trascurato di considerare che l'esborso effettuato da ### s.r.l. era destinato all'assunzione del concordato fallimentare di ### sas e rappresenterebbe la provvista per l'integrale estinzione dei debiti pregressi della società fallita.  5.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo costituito dall'assenza di sproporzione tra il prezzo di vendita ed il valore del bene, rappresentato dal valore base d'asta, inevitabilmente destinato ad abbattersi per diserzione degli incanti; inoltre la Corte d'appello non avrebbe considerato il valore del diritto di usufrutto - per il quale vi era stato un esborso di £900.000.000 - e la circostanza che sul bene era stata iscritta ipoteca, in forza di mutuo fondiario. Alla luce di tali elementi, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 di 22 pretermessi dalla Corte d'appello - ed anche dal CTU - avrebbe dovuto effettuarsi la stima del bene.  6.Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.1325 c.c. e 1418 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c.., per aver la Corte di merito erroneamente ritenuto che la scrittura del 28.4.1997 fosse priva di causa per l'asserita sproporzione delle prestazioni e per l'inesistente approfittamento dello stato di bisogno del debitore.  7.I motivi che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono fondati.  7.1.Va, in primo luogo evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dal controricorrente, i motivi di ricorso non attingono il merito della causa ma la corretta applicazione degli artt.1963 e 2744 c.c., ovvero la sussunzione dei fatti accertati dal giudice di merito nello schema del patto commissorio, secondo gli indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.  7.2.Il vizio denunciabile mediante l'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice perché la fattispecie astratta in essa prevista, pur rettamente individuata e interpretata, non è idonea a regolarla (Cassazione civile sez. I, 14/01/2019, n.640; Cassazione civile III, 26/09/2005, n.18782).  7.3.In relazione al vizio di nullità del contratto perché assistito da patto commissorio, è demandato al giudice di legittimità verificare se vi è stata una corretta individuazione, da parte del giudice di merito, degli indici rivelatori dell'esistenza dei fatti costitutivi del patto commissorio. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 9 di 22 7.4. Il nucleo centrale dell'indagine è costituito dall'individuazione della causa della complessa operazione contrattuale sulla base dell'accertamento svolto dal giudice di merito, al fine di verificare se il versamento del denaro da parte del compratore costituisca pagamento del prezzo ovvero esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme ricevute.  7.5.Qualora la predetta vendita sia caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, vietato dall'art.2744 c.c., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed è sanzionata con la nullità.  7.6.Al fine di verificare la correttezza dell'interpretazione fornita dalla Corte distrettuale, vanno richiamati gli elementi costitutivi del patto commissorio ed il fondamento del suo divieto.  7.7.### l'orientamento tradizionale, la nullità del patto commissorio deriva dall'esigenza di tutelare il debitore, quale contraente economicamente più debole, per impedire che possa subire pressioni dal creditore che lo inducano a garantire il proprio adempimento mediante la cessione di un bene di valore superiore al debito contratto.  7.8. Un altro indirizzo dottrinale ravvisa lo scopo del divieto nella salvaguardia della par condicio creditorum: gli altri creditori, infatti, dalla cessione di un dato bene che il debitore facesse a un solo dei suoi creditori, vedrebbero sottratto quel bene alla comune garanzia della generalità dei creditori.  7.9. Altro orientamento fonda invece il divieto sulla necessità di tutelare l'interesse sociale di impedire che il patto commissorio dilaghi nella pratica negoziale e divenga una garanzia sostitutiva dei modelli legali, pegno ed ipoteca, priva della necessaria corrispondenza tra la soggezione del patrimonio del debitore e Corte di Cassazione - copia non ufficiale 10 di 22 l'ammontare del debito, determinando inconvenienti socialmente dannosi, quali, ad esempio, il diffondersi dell'usura.  7.10.La giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle sentenze delle ### n.1611 del 1989 e n.1907 del 1989, ha fondato il divieto di patto commissorio sulla duplice esigenza di protezione del debitore e di tutela dell'interesse dei creditori estranei al patto.  7.11.E' stato quindi abbandonato il criterio formalistico precedentemente seguito, fondato sull'interpretazione letterale dell'art.2744 c.c., preferendo ad esso il criterio basato invece sull'indagine funzionale dell'impianto negoziale posto in essere, in concreto, dalle parti, e finalizzato ad una più efficace tutela, tanto del debitore coinvolto in operazioni poste in essere in violazione del divieto del patto commissorio, che del principio generale della par condicio creditorum, in funzione di contrasto della creazione di strumenti di garanzia diversi da quelli previsti dalla legge. In tal modo, il divieto del patto commissorio è stato esteso a qualsiasi negozio, tipico o atipico, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito; esso può pertanto configurarsi anche ogni qual volta il debitore sia comunque costretto al trasferimento di un suo bene al creditore a tacitazione dell'obbligazione (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n.8411 del 27.5.2003; Cass. Civ. Sez. II n.18655 del 16.9.2004; Cass. Sez. II, 12.1.2009, n.437).  7.12.Non è quindi possibile in astratto identificare una categoria di negozi soggetti a tale nullità, occorrendo invece riconoscere che qualsiasi negozio può integrare tale violazione nell'ipotesi in cui venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, di far ottenere al creditore la proprietà Corte di Cassazione - copia non ufficiale 11 di 22 del bene dell'altra parte nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione (Cass. Civ., Sez.II, 20.2.2013 n. 4262) 7.13. Nello svolgimento di detto accertamento, evidentemente affidato al giudice di merito, quest'ultimo "... non deve limitarsi ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma deve considerarne la causa in concreto, e, in caso di operazione complessa, valutare gli atti medesimi alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante ed il risultato stesso che l'operazione negoziale era idonea a produrre e, in concreto, ha prodotto" (Cass. Civ., Sez. II, 10.3.2011, n.5740).  7.14.Deve essere pertanto esaminato l'assetto complessivo degli interessi delle parti, al fine di stabilire se il procedimento negoziale attraverso il quale venga compiuto il trasferimento di un bene dal debitore al creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia ( Cass. Civ., Sez. II, 20.7.1999, n.7740, Cass. Civ., Sez. III, 21.7.2004, n. 13580; Cass. Civ., Sez. II, 16.9.2004 , n.18655; Cass. Civ., Sez. II 8.2.2007 n.2725, e Cass. Civ. Sez. II, 20.6.2008 , n.16953). In definitiva, a prescindere dalla natura obbligatoria, o reale, del contratto, o dei contratti, che le parti pongono in essere, ovvero dal momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi (cfr. ad es. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11924 del 23/10/1999, Rv. 530742, relativa ad una ipotesi in cui le parti avevano concluso un preliminare di compravendita non prevedente il passaggio immediato del possesso del bene promesso in vendita, proprio alla luce della funzione di garanzia, che la promessa di vendita assicurava, della restituzione, entro un certo termine, di una somma in precedenza o coevamente mutuata dal promissario acquirente; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13598 del 12/10/2000, Rv. 540957, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4618 del 29/03/2001, Rv. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 12 di 22 545299 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7934 del 12/06/2001, Rv.  547425).  7.15.Nel tempo quindi è stata ampliata la portata dell'art.2744 c.c., sanzionando con la nullità qualsiasi strumento pattizio in grado di raggiungere il risultato vietato dall'ordinamento, sia in modo diretto che in forme elusive.  7.16.### della latitudine del divieto non è stata esente da critiche da una parte della dottrina per l'intrinseca difficoltà di tratteggiarne i confini, unita alla constatazione del diffondersi di contratti, anche di derivazione comunitaria che prevedono, accanto alla causa di scambio, anche la causa di garanzia.  7.17. Si pensi, a titolo esemplificativo, al capo 1 bis del D. Lgs 385/93, recante attuazione della ### n.17/2014, che introduce il credito immobiliare ai consumatori, prevedendo che le parti possano convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto che, in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile soggetto a garanzia reale, o dei proventi della vendita del bene, comporti l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza.  7.18.Di derivazione comunitaria sono anche i ### di cui al D. Lgs 170/2004 modificato dal D. Lgs 48/2011, costituente attuazione della direttiva 44/2009 CE, che all'art.6 comma 2 riconosce validità ed efficacia ai contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprietà a scopo di garanzia “indipendentemente dalla loro qualificazione “ escludendo per essi il divieto di patto commissorio.  7.19. In tale ipotesi, si esclude la nullità dovuta all'aggiramento del divieto del patto commissorio in quanto si ritiene sussistente un patto marciano - in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa Corte di Cassazione - copia non ufficiale 13 di 22 stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito - ritenendo che si tratti di clausola idonea a garantire il riequilibrio dell'assetto contrattuale. In tal modo, si evitano approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all'epoca dell'inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento (Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.844).  7.20.E' stato osservato, anche in chiave comparativista, che a livello europeo si assiste ad un ampliamento del patto marciano ( tra tutte la ### che ha modificato nel 2006 il sistema della garanzie reali, con l'### n.2006-346 in relazione a varie ipotesi tra cui il credito al consumo).  7.21.Del resto, le ### con sentenza n.14650 del 5.7.2011 n.14650, chiamate a pronunciarsi sull'applicabilità in ### della normativa inglese che ammette il trasferimento della proprietà di un bene in conseguenza di un patto commissorio, hanno escluso che la disposizione possa rientrare tra i principi fondanti l'ordine pubblico internazionale, che si “sostanzia nei principi fondamentali delle nazioni civili , tra cui il divieto di patto commissorio non rientra” , come dimostra che “esso non è conosciuto né vietato in una sicuramente parte rilevante dell'### Europea”.  7.22. La giurisprudenza ha enucleato, ai fini dell'esclusione del patto commissorio la preesistenza o la contestualità del debito, l'assenza dell'illecita coercizione del debitore al trasferimento del bene, la proporzione tra il valore del bene ed il prezzo, la circostanza che il venditore non rimanga nel godimento Corte di Cassazione - copia non ufficiale 14 di 22 dell'immobile e l'obbligo di ritrasferimento al medesimo prezzo originariamente pagato.  7.23. Tali elementi non devono necessariamente essere compresenti nell'ambito dell'operazione contrattuale ma devono essere esaminati dal giudice di merito al fine di valutare se la causa concreta del contratto - che può essere di scambio con profili di garanziasia meritevole di tutela.  7.24. La Corte di merito ha ritenuto che la complessa operazione posta in essere tra le parti con la scrittura del 28.4.1997 e con gli accordi successivi avesse come causa concreta non lo scambio ma il finanziamento e che la massa fallimentare, costituita essenzialmente dal complesso immobiliare denominato “### Molin”, avesse la finalità di garantire provvisoriamente il credito dell'assuntore del fallimento, con conseguente perdita della proprietà in caso dell'adempimento del contratto di finanziamento.  7.25.La Corte di merito ha individuato una serie di indici rivelatori del patto commissorio costituiti: - dalla presenza di una situazione debitoria tra le parti: - dalla sproporzione tra il prezzo di vendita ed il valore del compendio immobiliare; - dall'approfittamento della debolezza del debitore; - dalla previsione del diritto di opzione per il riacquisto dell'immobile a condizioni impossibili da esercitare.  7.26.Tali elementi hanno indotto la Corte di merito a ritenere che il versamento del prezzo dell'operazione integrasse un contratto di mutuo o di finanziamento in cui il trasferimento del bene operava quale garanzia provvisoria secondo lo schema del contratto di anticresi. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 15 di 22 7.27.Tale interpretazione implica una falsa applicazione degli artt.  1963 c.c. e dell'art.2744 c.c. in quanto trascura una serie di indici, individuati dalla giurisprudenza, per distinguere la causa della vendita da quella di garanzia.  7.28.In primo luogo, la complessa operazione posta in essere tra le parti era preordinata all'estinzione dei debiti della società fallita, mediante l'assunzione del concordato da parte del ### 7.29. Il trasferimento della massa attiva del fallimento, comprendente il compendio immobiliare denominato “### Molin” costituiva il corrispettivo dell'accollo generale dei debiti da parte dell'assuntore del concordato, accompagnato dal diritto di opzione delle beneficiarie per il riacquisto dei beni entro due mesi dalla data del decreto di verifica e chiusura del concordato.  7.30.Tale operazione non rientrava nel contratto di anticresi.  7.31.### la definizione codicistica, l'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.  7.32. Nel caso di specie, indipendentemente dal perseguimento dallo scopo - di vendita o di garanzianon risulta che la complessa operazione contrattuale avesse come scopo quello di mettere il creditore nella disponibilità dei beni per poterne trarre i frutti e con ciò estinguere prima il credito e poi il capitale.  7.33. In primo luogo, il giudice di merito non ha accertato che fossero previsti interessi a carico delle debitrici ### e ### né a percentuale né a forfait, né che le parti avessero stabilito che i frutti derivanti dal godimento del bene concorrevano ad estinguere il debito.  7.34.###.1962 c.c. prevede, infatti, che l'anticresi duri finchè il debitore sia stato interamente soddisfatto del suo debito e comunque per una durata non superiore a dieci anni mentre la Corte di Cassazione - copia non ufficiale 16 di 22 previsione del diritto di opzione per il riscatto esclude in radice l'inquadramento del contratto nello schema dell'anticresi.  7.35.### prevedeva infatti, in favore di ### e ### il diritto di opzione per l'acquisto del 100% delle quote dell'### s.r.l. entro due mesi dal decreto di verifica e non oltre sette mesi dall'erogazione del mutuo ipotecario.  7.36. La Corte d'appello, dopo aver ravvisato la sussistenza del patto commissorio con riferimento al contratto di anticresi, ha esteso l'applicabilità del generale divieto del patto commissorio previsto dall'art.2744 c.c. anche con riferimento al contratto di mutuo, ravvisando nell'operazione contrattuale il perseguimento dello scopo di garanzia e non di scambio.  7.37.Nel tratteggiare la distinzione tra funzione di scambio e funzione di garanzia, questa Corte, in più occasioni, ha chiarito che non è ravvisabile il patto commissorio nelle ipotesi in cui il trasferimento o la promessa di trasferimento siano finalizzati non già a garantire l'adempimento di un'altra obbligazione con riguardo all'eventualità, non ancora verificatasi, che essa rimanga inadempiuta ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto, liberando il debitore dalle conseguenze connesse alla pregressa inadempienza (Cass. 21.1.2016 n.1075; Cass. 28.6.2006, n.14903; Cass. 6.10.2004, n.19950).  7.38.E' stato osservato come il divieto del patto commissorio postuli che il trasferimento della proprietà della cosa sia sospensivamente condizionato al verificarsi dell'evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito, sicché detto patto non è configurabile qualora il trasferimento avvenga, invece, allo scopo di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto. In particolare, va pertanto escluso lo scopo di garanzia quando il prezzo della compravendita sia stato utilizzato per ripianare debiti scaduti verso l'amministratore della società acquirente e nei confronti di terzi (Cass. 21.1.2016 n.1075). 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 17 di 22 7.39.Più recentemente, il principio è stato ribadito da Cassazione civile sez. II, 03/06/2019, n.15112, secondo cui “gli articoli 1963 e 2744 del codice civile, i quali sanciscono il divieto del patto commissorio, postulano che il trasferimento - ovvero il procedimento indiretto della promessa di trasferimento al creditore, cui l'indicato divieto è estensibile per identità di ratio - della proprietà della cosa che ha formato oggetto di ipoteca, di pegno o di anticresi, sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell'evento futuro e incerto del mancato pagamento del debito, sicché, qualora il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano, invece, pattuiti puramente e semplicemente allo scopo non già di garantire l'adempimento di un'altra obbligazione con riguardo all'eventualità, non ancora verificatasi, che essa rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza, non sono configurabili le condizioni richieste dalle citate norme per l'operatività del divieto da esse previsto”.  7.40.Nel caso di specie, l'operazione era volta ad estinguere i debiti della società fallita ### s.a.s. da parte del ### quale assuntore del concordato.  7.41.Detta operazione, con la quale veniva estinta la posizione debitoria della società fallita, aveva come contropartita per l'assuntore del concordato l'acquisizione del compendio immobiliare “ ### Molin”, che costituiva una parte preponderante dell'attivo immobiliare, da effettuarsi attraverso la cessione delle quote sociali e dell'acquisto del diritto di usufrutto, finalizzato all'acquisizione della proprietà dell'intero bene.  7.42.La Corte d'appello ha erroneamente ravvisato lo scopo di garanzia e non lo scopo di scambio ritenendo che il versamento dell'importo non integrava un pagamento del corrispettivo ma un contratto di mutuo in cui il trasferimento del bene operava quale Corte di Cassazione - copia non ufficiale 18 di 22 garanzia provvisoria, suscettibile di evoluzione a seconda che i debitori avessero adempiuto o meno all'obbligo di restituire le somme ricevute.  7.43. Detta affermazione contrasta con la previsione del diritto di opzione in loro favore per il riacquisto dell'immobile.  7.44.Con motivazione apodittica, la Corte di merito ha affermato che i ricorrenti non sarebbero stati in grado di riacquistare il bene, senza accertare se il patto di opzione prevedesse la corresponsione di interessi che potessero configurare uno sviamento dalla causa di scambio, propria della compravendita, o la presenza di clausole che ne rendessero eccessivamente oneroso l'esercizio, impedendo per esempio l'accesso al finanziamento bancario o di terzi, tale da integrare la sussistenza di un altro indice rivelatore della sussistenza del patto commissorio.  7.45. Non solo non è stata accertata l'esistenza di un contratto di mutuo ma nemmeno l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre, avendo questa Corte escluso il patto commissorio quando la titolarità del bene passi all'acquirente con l'obbligo di ritrasferimento al venditore, se questi provveda all'esatto adempimento ( Cass. 1075/2016).  7.46.### del patto commissorio è stato ravvisato, nell'incipit della motivazione della sentenza della Corte d'appello, per la notevole sproporzione tra l'esborso effettuato dall'acquirente per l'assunzione del concordato ed il valore dell'attivo fallimentare rappresentato da ### come da CTU svolta in fase esecutiva.  7.47.Come dianzi precisato, la nullità del patto commissorio ha come scopo quello di tutelare il debitore, quale contraente economicamente più debole, per impedire che possa subire pressioni dal creditore che lo inducano a garantire il proprio Corte di Cassazione - copia non ufficiale 19 di 22 adempimento mediante la cessione di un bene di valore superiore al debito contratto.  7.48.Nel caso di specie, le argomentazioni della sentenza sono viziate dalla considerazione che il valore del bene è stato determinato nella somma algebrica del valore della nuda proprietà e del valore dell'usufrutto mentre è notorio che un immobile gravato di usufrutto è meno appetibile sul mercato.  7.49.Inoltre, nella valutazione della sproporzione del valore, la Corte d'appello non ha tenuto conto che si trattava di un bene fallimentare e che il prezzo base d'asta, soprattutto in presenza di un occupante a titolo di usufrutto, è di regola soggetto a ribassi.  7.50.Ulteriore fatto decisivo per il giudizio, allegato e trascritto in ricorso (pag.26 del ricorso), riguarda la circostanza della iscrizione di ipoteca in forza di mutuo ipotecario.  7.51.Inoltre, l'operazione non violava nemmeno la par condicio creditorum in quanto l'assuntore del concordato si surroga nella posizione dei creditori sociali e provvede al loro pagamento mentre il divieto del patto commissorio, anche nel contratto di mutuo, essendo istituito a presidio di un interesse generale, opera, con la conseguente sanzione della nullità, nella fase di costituzione e di attuazione del mutuo non trovando invece applicazione in relazione ad accordi intervenuti tra le parti dopo la scadenza dell'obbligo di restituire al mutuante le somme ricevute in prestito, fase in cui il debitore è libero di disporre dei propri beni, così come è libero, in generale, di cederli ai creditori a soddisfazione delle loro ragioni (Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, n.4600) 7.52.Ulteriore elemento che la giurisprudenza di questa Corte ha valorizzato quale elemento differenziale tra vendita e mutuo è costituito dalla permanenza del venditore nel possesso del bene mentre, nel caso di specie la stessa Corte di merito ha accertato che si realizzò l'effetto traslativo della proprietà e venne previsto un patto di retrovendita. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 20 di 22 7.53.### trasferimento del possesso del bene, sia pure in via mediata ad un soggetto terzo fiduciario, è anch'esso indice rilevante della causa di scambio e non di garanzia, avendo la giurisprudenza individuato nella permanenza del venditore nel possesso del bene un indice dello sviamento causale del negozio di compravendita ( Cass. 9900/2001; Cass. 7740/1999).  7.54. In definitiva, la Corte distrettuale ha falsamente applicato l'art. 2744 c.c. senza valutare gli indici rivelatori dell'esistenza del patto commissorio.  7.55.La sentenza impugnata va, pertanto cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione che si atterrà ai seguenti principi di diritto: “### è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale sicchè non è configurabile tale figura contrattuale nell'ipotesi in cui non sia previsto che i frutti derivanti dal godimento del bene concorrano ad estinguere il debito”.  “Il divieto del patto commissorio non è configurabile qualora il trasferimento avvenga allo scopo di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto”.  “Va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre; il divieto di tale patto non è applicabile allorquando la titolarità del bene passi all'acquirente con l'obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all'esatto adempimento”. 
Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità. 
Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi di ricorso. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 21 di 22 P.Q.M.  accoglie i motivi dal secondo al sesto, rigetta il primo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### della Corte di cassazione, in data 2 febbraio 2022.  ### estensore ### di Cassazione - copia non ufficiale 22 di 22 ### di Cassazione - copia non ufficiale

causa n. 4761/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Giannaccari Rossana, D'Urso Giuseppina

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