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N. 1934/2020+1990/2020 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di ### La Corte di Appello di #### - in persona dei magistrati: Dott.ssa ###ssa ###ssa ### rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 1934/2020 e 1990/2020, riservata in decisione all'udienza del 09.07.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad ### occupazione senza titolo di immobile TRA ### (C.F. ###), elett.te dom.to in Forio alla ###le Lacco,113, presso lo studio dell'avv. ### (C.F. ###), dal quale è rappresentato e difeso #### APPELLANTE/#### (C.F. ###) rapp.to e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###), ed elett.te dom.to presso il suo studio in #### al ### S. ### 15 Pec: ###, ###È ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, dall'avv. ### (C.F. ###), presso e con il quale elettivamente domicilia in ### alla ### n.11, Pec: ####É ### (C.F. ###), rapp.ta e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in #### al ### S. ### 15 pec: ### APPELLATA/###É ### (c.f. ###) ###: ### come da note di trattazione scritta ### come da note di trattazione scritta ### come da note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n 2963/2020, il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ha così provveduto: a) ha dichiarato la contumacia di ### b) ha accolto la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ha accertato e dichiarato che ### e ### hanno occupato senza titolo dal 2010 al 16.05.2019 l'immobile oggetto di causa sito in #### alla ### n. 38; c) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio; d) ha accolto la domanda risarcitoria e per l'effetto ha accertato e dichiarato che ### e ### sono tenuti a risarcire l'attore del danno da illegittima occupazione, danno che è stato liquidato complessivamente nella somma di € 46. 288,59; e) ha accolto parzialmente, per le ragioni esposte in parte motiva, la domanda riconvenzionale ex art. 2041 formulata da ### e, per l'effetto, ha accertato e dichiarato che ### è tenuto al pagamento in favore di ### dell'importo di euro 5114,77; f) operata la compensazione giudiziale tra i crediti , come esposto in parte motiva, ha condannato ### e ### al pagamento in favore di ### dell'importo di euro 41.173,82 oltre interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo; g) ha rigettato le domande riconvenzionali formulate da ### e ### ; h) ha condannato tutti convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio, che sono state liquidate in € 7254,00 per compensi ed € 900,00 per spese, oltre spese generali ### CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge; i) ha compensato le spese di giudizio tra le altre parti. 2. Avverso tale pronuncia, pubblicata il pubblicata il ###, con atto di citazione notificato in data ###, ### ha proposto appello, deducendo a sostegno tre motivi: 2.1 Il primo motivo di appello ha riguardato la contestazione della legittimazione attiva di ### nel processo, con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli articoli 948 e 1158 c.c. In particolare, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado ha erroneamente valutato le prove e trascurato la domanda riconvenzionale di usucapione, non considerando il possesso continuativo e indisturbato dell'immobile da parte di ### e della sua famiglia dal 1973 al 2014. 2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, sostenendo che il giudice di primo grado ha erroneamente valutato le prove raccolte. Sul punto, la parte appellante ha evidenziato di aver dimostrato il possesso indisturbato dell'immobile per oltre 20 anni, accompagnato dal corpus e dall'animus possidendi. Inoltre, ha denunciato la violazione del principio di preclusione per l'ammissione di mezzi istruttori, con riferimento a documenti depositati oltre i termini di legge, che il giudice non avrebbe dovuto considerare. 3. ### si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto, in via subordinata, eccezione riconvenzionale di intervenuta usucapione per possesso esclusivo ultraventennale dell'appartamento per cui è causa dal 12.4.1984 alla data di proposizione della avversa domanda di usucapione anche al fine del rigetto dell'appello. 4. ### si è costituito in giudizio chiedendo, preliminarmente, di riunire il giudizio con quello avente RGN 1990/2020 per connessione oggettiva e soggettiva. Ha poi proposto appello incidentale, deducendo a sostegno quattro motivi. 4.1 Con il primo motivo, ha contestato la legittimazione attiva di ### sostenendo che non abbia fornito prove sufficienti per rivendicare la proprietà dell'immobile. 4.2 Con il secondo, ha evidenziato la carenza di legittimazione passiva, affermando che l'azione doveva essere rivolta contro ### e ### veri possessori dell'immobile. 4.3 Con il terzo motivo, ha evidenziato l'erronea quantificazione dell'indennità di occupazione sine titulo, ritenendo che il calcolo del CTU sia stato eccessivo e non corrispondente alle reali condizioni dell'immobile. 4.4 Con il quarto motivo, ha contestato il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale. Ha, dunque, richiesto la riforma della sentenza al fine di ottenere un risarcimento maggiore per ingiustificato arricchimento, considerando tutti i lavori di ristrutturazione effettuati dal ### 5. ### non si è costituita in giudizio. 6. Avverso la medesima sentenza, con separato atto di citazione, notificato in data ###, iscritto al n 1990/2020, ### ha proposto, con contestuale istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, appello, deducendo a sostegno due motivi. 6.1 Con il primo motivo, l'appellante ha evidenziato che la notifica dell'atto introduttivo del primo grado deve essere dichiarata inesistente e/o nulla, e così pure tutti gli atti consequenziali, inclusa la sentenza di primo grado, per aver il Giudice di prime cure commesso un c.d. error in procedendo poiché, in realtà, in detto giudizio il contraddittorio non si era correttamente instaurato nei suoi confronti, quale litisconsorte necessaria. 6.2 Con il secondo motivo, la parte appellante ha contestato nel merito tutto quanto riportato nella sentenza impugnata in relazione all'occupazione abusiva dell'immobile per cui è causa, non sussistendone i presupposti fattuali e giuridici. 7. ### costituitosi anche in detto giudizio, ha chiesto in via preliminare la riunione del giudizio di gravame all'altro appello proposto da ### avverso la medesima sentenza n. 2963/2020 del 24.4.2020, recante il nrg. 1934/2020, e, nel merito, il rigetto dell'appello. 8. ### e ### si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto la riunione del giudizio di gravame all'altro appello proposto da ### avverso la medesima sentenza n. 2963/2020 del 24.4.2020, recante il nrg. 1934/2020, e, nel merito, l'accoglimento dell'appello di ### e di tutte le richieste formulate con i propri atti depositati nel giudizio avente rgn 1934/2020. 9. Il ### veniva riunito al presente giudizio il fascicolo relativo al procedimento 1990/2020, trattandosi di impugnazione proposta avverso la medesima sentenza. 10. La Corte di Appello di ### - II sezione, con provvedimento del 29/06/2021, ha poi rigettato l'istanza di sospensiva promossa dall'appellante, ### ritenendo insussistenti le condizioni. 11. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data ###, risultando rispettato il termine di decadenza, decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta in data ###. 12. Ciò posto, occorre, anzitutto, esaminare l'appello principale proposto da ### nel giudizio n. R.G. 1990/2020, stante la natura pregiudiziale della doglianza, afferente a una dedotta nullità e/o inesistenza della sentenza di primo grado per la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario. 13. Ed invero, con il primo motivo di appello, ### ha dedotto che, dalla lettura della sentenza alla stessa notificata, si evince che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stata eseguita in ### alla ### n. 38, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come peraltro affermato dalla controparte. E però, ha rappresentato che la ### non ha mai risieduto presso tale indirizzo, ma dal 1984 ad oggi, risiede in ### alla ### n. 42 PI 1, ### come risulta da certificato di residenza storico agli atti (cfr. doc. allegata alla produzione di parte appellante).
Ciò posto, ha osservato che la notifica dell'atto introduttivo del primo grado deve essere dichiarata inesistente e/o nulla, e così pure tutti gli atti consequenziali, inclusa la sentenza di primo grado, per aver il giudice di prime cure commesso un c.d. error in procedendo poiché, in realtà, in detto giudizio il contraddittorio non si era correttamente instaurato nei confronti dell'odierna appellata, quale litisconsorte necessaria. 13.1 Tale motivo di appello è infondato e va disatteso per i seguenti motivi. 13.2 In via preliminare, va dato atto che, come si evince anche dalle difese svolte dall'appellante, è presente in atti la prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per compiuta giacenza, nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., sicché la stessa non può dirsi inesistente.
Ed invero, l'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, e tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (cfr. Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, e succ., conf. come, ad esempio, Cass., 15/04/2022, n. 12411).
Ne deriva che la notificazione in esame, indicata come perfezionata per "compiuta giacenza" ad un indirizzo riconosciuto come utile, sia pure in tesi erroneamente, dall'ufficiale notificante, può essere nulla, nella prospettiva dei vizi dedotti dall'appellante, ma non inesistente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/11/2022, n.###). 13.3 Tanto chiarito, occorre osservare altresì in diritto che, secondo la giurisprudennza consolidata della Suprema Corte, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 23/09/2025, n.25982).
Vieppiù, la Suprema Corte ha stabilito che la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l'effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/02/2019, n.4274).
Orbene, occorre rilevare al riguardo che, dall'esame delle complessive risultanze del giudizio di primo grado, è emerso che, nel periodo in cui è stata effettuata la notifica dell'atto introduttivo, ### dimorasse abitualmente, unitamente al coniuge ### nell'immobile per cui è causa ove si è perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c., con conseguente validità della stessa.
Tanto può ricavarsi, anzitutto, da una notifica effettuata da ### ricevuta dalla ### presso il medesimo indirizzo, appena un mese prima. Difatti, è risultato che, prima di agire in giudizio, trattandosi di rapporti parentali (### è nipote di ### ed in ragione della circostanza che essi vivevano nell'immobile di traversa ### n. 38 in ### (ed onde supportarne la circostanza), ### ha richiesto la notifica nei confronti dei coniugi ### e ### di atto stragiudiziale di comunicazione di voler riottenere la disponibilità e consegna del detto appartamento libero e vuoto di persone e cose ed in mancanza di pagamento dell'indennità di occupazione all'effettivo rilascio. In data ###, l'### notificatore, recatosi presso l'indirizzo di entrambi in ### alla ### n. 38, redigeva attestazione di non averli trovati, né di aver trovato altre persone previste dall'art. 139 c.p.c. e provvedeva ai sensi dell'art. 140 c.p.c. depositando copia dell'atto nella ### di ### affingendone avviso alla porta dei destinatari e partecipandoli del deposito con le prescritte raccomandate a.r. del 6/06/2014. Tale missiva veniva, dunque, consegnata per entrambi i destinatari dalla “cameriera” addetta alla casa il ###.
A ciò deve aggiungersi che il convenuto ### odierno appellante, ha affermato nella sua comparsa di costituzione e risposta di aver “occupato” l'appartamento di che trattasi “… dopo aver contratto matrimonio con il proprio nucleo familiare” (### pag.4 comparsa costituzione I^ grado ### All'uopo si evidenzia che ### ha contratto matrimonio con ### il ###), nonché, dalla lettura del verbale di inventario redatto dal notaio ### (V.doc.10 allegato a memoria ex art.183, I^ termine, c.p.c. attore) posto in essere per l'avvenuto decesso in data ### dell'avv. ### domiciliat ####### alla #### n.38, e negli accessi svolti, tra gli altri, con riferimento a quello del 30.7.2012 proprio in tale appartamento in ### int.12 (cfr. doc.cit.), risulta che l'appellato ha dichiarato di “abitare detto appartamento, unitamente al suo nucleo familiare sin dal 2010 anche quando era in vita il de cuius, il quale viveva con loro”.
Tale circostanza emerge, altresì, dalle deposizioni rese dai testi nel corso del procedimento di primo grado. In particolare, il teste ### soggetto indifferente, collaboratrice per svariati anni, unitamente all'appellato ### dell'avv. ### all'udienza del 21.11.2017, ha riferito: “…### frequentava lo studio dello zio ### ed ero presente quando ### diede l'autorizzazione di appoggiarsi temporaneamente nell'immobile di ### con la futura moglie ### in attesa che si liberasse una casa di proprietà della famiglia di Valentina…” e ciò “…fino al 2014/2015 quando ### lavorava ancora nello studio”.
Lo stesso teste ### madre di ### all'udienza del 5.2.2018, ha dichiarato che l'esecuzione di lavori presso l'immobile per cui è causa è avvenuto ancor prima del matrimonio della figlia con ### e che tali lavori: “proseguirono anche durante il loro soggiorno nell'immobile”. Il teste avv. ### amico dell'avv. ### all'udienza del 23.4.2018 ha affermato di sapere, in quanto comunicatogli proprio da ### di abitare quest'ultimo l'immobile (per cui è causa) con la moglie ### Del resto, non va sottaciuto che l'occupazione da parte di ### e ### dell'immobile in questione sino alla data del 16/05/2019 è stata accertata, altresì, dal giudice di prime cure, al punto che lo stesso, dopo aver affermato la sussistenza di una detenzione sine titulo in capo ai predetti in ordine all'immobile per cui è causa, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rilascio formulata da ### tenuto conto del fatto che quest'ultimo era rientrato nella disponibilità dell'immobile nel corso del processo di primo grado. Né, con riferimento a tale aspetto, ossia con riferimento alla precedente occupazione ed al successivo rilascio dell'immobile sito in ### la statuizione di primo grado è stata oggetto di censura da ### e ### Anzi, a ben vedere, i successivi motivi di appello formulati dagli appellanti avvalorano tale circostanza, essendo tutti fondati su di una dedotta legittima occupazione dell'immobile de quo a fini abitativi da parte dei predetti.
Ne consegue che, dovendosi ritenere acclarato in base alle risultanze processuali che ### all'epoca della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dimorasse abitualmente nell'immobile per cui è causa, deve affermarsi la validità della notifica svolta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso il cespite in questione.
Il primo motivo di appello proposto da ### va, pertanto, disatteso. 14. Occorre a questo punto, passare all'esame dei primi motivi di appello proposti da ### e ### afferendo entrambi alla declaratoria di titolarità dal lato attivo di ### con riferimento alla domanda di rivendica ex art. 948 14.1. Con il primo motivo di gravame, ### ha impugnato la sentenza resa dal Tribunale di ### nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto dimostrata la titolarità attiva di ### in relazione alla domanda di rivendica, proposta ai sensi dell'art. 948 c.c., sul presupposto che deve ritenersi attenuato l'onere probatorio sullo stesso incombente qualora il convenuto non contesti l'originario appartenenza del bene ad un comune dante causa.
In particolare, l'appellante ha dedotto che tale capo di sentenza deve essere riformato in quanto, anche a voler ritenere che il regime probatorio in capo all'attore deve essere mitigato quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, non si è tenuto in debito conto quanto emerso dall'istruttoria in merito all'esclusivo utilizzo del bene da parte di ### e della sua famiglia dal 1973 (anno di aggiudicazione del bene all'asta), o comunque sicuramente da prima del 1984 e fino all'introduzione del giudizio di prime cure. Pertanto, a parere dell'appellante, nel caso di specie l'azione di rivendicazione, anche a voler ritenere provata l'esistenza del diritto di proprietà in capo all'attore, doveva essere necessariamente ritenuta neutralizzata dalla domanda riconvenzionale di usucapione. 14.2 ### dopo aver svolto le medesime considerazioni, ha aggiunto in fatto che ### non ha mai rivendicato la predetta proprietà, non si è mai occupato dell'anzidetto appartamento, nonostante nell'atto di citazione introduttivo del primo grado esponesse di esserne proprietario sin dal lontano 1984. Nell'escludersi, dunque, che l'appellante si sia introdotto clandestinamente o con violenza nell'appartamento e che comunque ciò non sia avvenuto per volontà espressa del ### ha dedotto di aver sempre convissuto con i propri genitori ### e ### (come emerge dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza storico), utilizzando indistintamente sia l'appartamento al quinto piano che quello al quarto piano (oggetto di causa).
In sostanza l'appartamento oggetto dell'odierno contendere è sempre stato posseduto amino domini et publicemente da ### (padre dell'esponente e germano dell'appellato ### e dalla consorte ### Ha poi riferito di aver occupato l'appartamento in oggetto in virtù del rapporto di parentela intercorrente tra lo stesso ed i propri genitori che, invece, sono i proprietari dell'immobile in quanto lo stesso ha sempre convissuto con loro, utilizzando indistintamente sia l'appartamento al quinto piano che quello al 4° (oggetto di causa), fino a quando, dopo la morte della nonna ### (madre di ### e ### ha occupato da solo il detto immobile e, dopo aver contratto matrimonio, con il proprio nucleo familiare.
Ha dunque evidenziato che ### e sua moglie ### acquistarono l'appartamento in oggetto all'asta nel lontano anno 1973 e da allora provvidero ad ogni incombenza, consentendo che lo stesso fosse occupato nei primi anni dalla nonna dell'appellante ### 14.3 Tali motivi di appello sono infondati e vanno disattesi.
A tal proposito, giova ricordare che, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/12/2024, n. ###).
Orbene, il giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio di diritto sopra illustrato nella parte in cui ha ritenuto sussistente la titolarità attiva di ### sul presupposto che è documentalmente risultato, oltre che pacificamente ammesso dagli appellanti, che ### ha acquistato la proprietà dell'immobile per cui è causa proprio dall'appellante ### e dal coniuge di quest'ultimo, ### con atto pubblico del 12/4/1984 rep. 8457 rac. 2229 per ### Difatti, avendo gli odierni appellanti non solo riconosciuto, ma altresì invocato, la proprietà dell'immobile per cui è causa in capo ai coniugi ### danti causa dell'appellato, ed avendo allegato di aver iniziato a possedere l'immobile de quo a decorrere dall'aggiudicazione all'asta dello stesso da parte dei predetti, avvenuta nel 1973, deve allora ritenersi attenuato l'onere probatorio in capo all'appellato attraverso la produzione del menzionato titolo di acquisto.
Stante quanto precede, deve condividersi la sentenza impugnata nella parte in cui ha stabilito che l'attore ha offerto la prova della proprietà dell'immobile per cui è causa mediante la produzione del suo acquisto. 15. Con il secondo motivo di appello, ### ha impugnato la sentenza resa dal giudice di prime cure nella parte in cui è stata disattesa l'eccezione di usucapione dallo stesso sollevata ai sensi dell'art. 1158 c.c. stante l'assenza del presupposto soggettivo della consapevolezza e volontà di esercitare sulla cosa i poteri e le prerogative del proprietario, nonché del requisito oggettivo del possesso dell'immobile per 20 anni.
Anche tale motivo di appello non può trovare condivisione. 15.1 In via preliminare, la Corte osserva che, a tali fini, non rileva il periodo dal 1973 al 1984, allorquando ### e ### si sono definiti proprietari dell'immobile per averlo ottenuto a seguito di un valido titolo (aggiudicazione all'asta), in quanto la relazione con il bene non può consistere in un possesso utile all'usucapione.
Difatti, è pacifico che il proprietario non può usucapire ciò che già gli appartiene e la relazione di fatto con la cosa che tragga fondamento da un valido titolo di acquisto non integra possesso utile ad usucapionem (cfr. Cassazione civile ### II sentenza n. 18242 del 3 luglio 2024).
Deve, pertanto, considerarsi il periodo successivo al 1984, allorquando i coniugi ### hanno alienato l'immobile in favore di ### Al riguardo, la Corte osserva che l'alienazione della proprietà di una cosa non comporta, ipso facto che l'alienante, nel trattenerla presso di sè, realizzi automaticamente la trasformazione del possesso nomine proprio in mera detenzione per conto dell'acquirente, dovendosi, per converso, accertare, caso per caso, in base al comportamento delle due parti contraenti rispetto al bene alienato, se la prosecuzione, da parte del venditore, dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia invece qualificabile ### in termini di possesso, in quanto caratterizzata dall'intenzione di tenere la cosa presso di sè ### come proprietario (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/04/2003, n.6331).
Nel negozio traslativo della proprietà o di altro diritto reale, difatti, non è ravvisabile un costituto possessorio implicito, nel senso che al trasferimento del diritto a favore dell'acquirente segua immediatamente il possesso della cosa, perché tale trasferimento costituisce ai sensi dell'art. 1476 c.c., l'oggetto di una specifica obbligazione del venditore per il cui adempimento non sono previste forme tipiche. Pertanto, nel caso in cui si protragga il godimento della cosa da parte dell'alienante, occorre indagare caso per caso, secondo il comportamento delle parti e alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione da parte dell'alienante dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall'animus rem sibi habendi, ovvero configuri una detenzione nomine alieno (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/12/1993, n. 12621).
Alla luce del sopra riportato orientamento della Suprema Corte, occorre, dunque, verificare, anzitutto, se i coniugi ### hanno offerto la prova di aver mantenuto, successivamente alla vendita dell'immobile nel 1984 in favore dell'appellato ### un potere di fatto sullo stesso in termini di possesso.
In tema, poi, di eccezione di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà o di altro diritto reale, grava su colui che la eccepisce l'onere di provare altresì tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ed in particolare di aver esercitato sugli immobili oggetto della domanda il possesso ad usucapionem, ovvero un potere di fatto che si sia estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto in questione.
Pertanto, è onere dell'attore in usucapione del diritto di proprietà fornire la prova non solo del corpus, ovvero di avere avuto la disponibilità materiale dell'immobile oggetto di domanda, ma anche dell'animus possidendi, che consiste nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto esercitandone le corrispondenti facoltà e disponendo del bene come se fosse proprio, per tutto il tempo richiesto dalla legge, essendo necessaria a tal fine la manifestazione del dominio esclusivo sullo stesso da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (tra le tante: Cass. n. 20508/2019; Cass. n. 23849/2018; Cass. n. 22667/2017; n. 21015/2016), da valutare in ogni caso tenendo conto anche del modo in cui tale attività si sia correlata con il comportamento concretamente esercitato dal proprietario (tra le tante: Cass. n. 19568/2021; Cass. n. 6123/2020).
In particolare, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa incompatibile con il possesso altrui, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (tra le tante: Cass. n. 29594/2021; Cass. 19568/2021; Cass. n. 20508/2019; Cass. n. 3898/2017; Cass. n. 3923/2016; Cass. 17459/2015; Cass. n. 2044/2015; Cass. n. 2043/2015). ### canto, ai sensi degli artt. 1141, primo comma e 1144 c.c. il potere di fatto sul bene oggetto di domanda dedotto dall'attore in usucapionem non deve fondarsi sulla detenzione, qualificata o meno, dello stesso, e l'inerzia dell'effettivo titolare del diritto non deve essere dovuta a mera tolleranza, tenuto conto che entrambe le ipotesi in questione impediscono l'acquisto del possesso necessario a tal fine e l'operatività della presunzione di cui all'art. 1141, comma 1 c.c. (tra le tante: Cass. n. 20508/2019; Cass. n. 3898/2017; Cass. 3923/2016; Cass. n. 17459/2015; Cass. n. 2044/2015; Cass. n. 2043/2015), tenuto conto che la stessa opera solo in mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, salva la dimostrazione del suo mutamento in possesso ex art. 1141, comma 2 c.c. in conseguenza di un atto o fatto del titolare del diritto e non di un atto volontario di apprensione dell'attore in usucapione (tra le tante: Cass. 20508/2019; Cass. n. 16412/2016; Cass. n. 7271/2003).
Pertanto, se grava sulla parte che contesta la circostanza che il dedotto potere di fatto del soggetto che invoca l'usucapione sia correlato alla detenzione o alla tolleranza del legittimo titolare del diritto in questione l'onere di provare ciò (tra le tante: Cass. 20508/2019; Cass. n. 14092/2010; Cass. n. 7817/2006), qualora risulti provato che la relazione con il bene sia derivata da detenzione o comunque dalla mera tolleranza del legittimo proprietario, è onere dell'attore fornire la prova anche dell'interversio possessionis di cui all'art. 1141, comma 2 c.c., ovvero dell'avvenuto mutamento del titolo originario di tale rapporto con il bene (Cass. n. 17388/2021; Cass. n. 20508/2019; Cassazione civile sez. II, 15/07/2025, n. 19514). 15.2 Tanto premesso, occorre rilevare, anzitutto, che è risultato, in quanto ammesso da tutte le parti del presente giudizio e riferito dai testi escussi nel corso del procedimento di primo grado, che successivamente alla vendita in favore dell'appellato, avvenuta nel 1984, l'immobile per cui è causa è stato occupato, in un primo periodo, dal fratello dell'appellante, avv. ### e dalla madre, ### e successivamente, dal figlio di #### e dalla sua famiglia.
Occorreva dunque verificare anzitutto se l'appellante avesse offerto la prova dell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto di proprietà sull'immobile, esercitandone le corrispondenti facoltà e disponendo del bene come se fosse proprio, per tutto il tempo richiesto dalla legge, consentendo il godimento dello stesso in favore dei propri familiari.
Ebbene, al riguardo, come pure evidenziato dal primo giudice, appaiono significative le dichiarazioni contenute nel verbale di inventario, nell'accesso del 30.7.2012, redatto dal notaio ### rep. 11803 racc. 6717 (V.doc.4), seguente la successione dell'avv. ### (fratello dell'attore, del chiamato in causa ### oltre che zio del convenuto ### deceduto l'1.8.2011, specificatamente redatto in “### alla ### n. 38 nell'appartamento oggetto di causa.
Da tale verbale, presente l'avv. ### è dato testualmente leggersi: “ detto appartamento è di esclusiva proprietà del ### …In detto appartamento presente l'avv. ### Bianco” che “dichiara di abitare detto appartamento sin dall'anno 2010 anche quando era in vita il de cuius, il quale viveva con loro occupando esclusivamente la stanza posta in fondo al corridoio per chi entra dall'ingresso”, nella quale vengono inventariati i beni ivi insistenti, tant'è che il notaio conclude “non essendovi più altro a descriversi in detto appartamento stante la dichiarazione dell'### Bianco…” chiude: “ Del che il presente verbale …ho dato lettura all'avv. ### Bianco… che lo approvano e sottoscrivono e firmano…”.
Il tenore delle dichiarazioni contenute nel predetto verbale di inventario (peraltro rese da un avvocato che è persona certamente qualificata) è in evidente contrasto con le asserzioni del convenuto ### e dello stesso ### e dimostrano la consapevolezza da parte di ### di detenere l'immobile nomine alieno e non già per concessione dei suoi genitori, ### e ### Difatti, non può condividersi la considerazione svolta dall'appellante secondo cui rileverebbe, ai fini dell'usucapione, la seguente dichiarazione: “dichiaro di abitare detto appartamento sin dall'anno 2010”. Ciò in quanto, come sopra argomentato, occorre indagare se vi sia stato l'esercizio del potere di fatto sulla cosa da parte degli appellanti accompagnato dall'animus rem sibi habendi.
Medesime considerazioni possono trarsi dall'esame della prova testimoniale svolta nel giudizio di primo grado.
In particolare, il teste ### “a conoscenza dei fatti dal 1971 al 1991”, in quanto fidanzata e collaboratrice dell'avv. ### fratello di ### ed ### ha precisato che l'immobile in questione è stato posseduto pacificamente da ### fino al 1984, epoca nella quale l'immobile è stato alienato a favore di ### nonchè che ### le aveva riferito “di avere autorizzato i suoi familiari a vivere nell'immobile di sua proprietà” (cfr. verbale del 29/11/2017). Allo stesso modo, il teste ### collaboratrice dell'avv. ### dagli anni 90 fino al suo decesso, avvenuto nel 2011, ha riferito che, al momento del matrimonio dell'appellante, ### è stato autorizzato dallo zio, ### che già abitava nell'immobile in questione di proprietà di ### ad occupare lo stesso temporaneamente ( verbale del 29/11/2017).
Né i testi indicati dalla parte appellante hanno riferito circostanze utili dalle quali ritenere che, successivamente alla vendita del 1984, i coniugi ### avessero mantenuto il possesso dell'immobile. Difatti, il teste ### ha riferito esclusivamente del possesso di ### dal 1973 al 1983 (cfr. verbale del 31/10/2018), mentre i testi, ### e ### peraltro genitori di ### si sono limitati a riferire che ### ha consegnato le chiavi dell'appartamento in favore di ### (cfr. udienza del 05/02/2018). A tal proposito, vale la pena osservare che la disponibilità delle chiavi non è una circostanza univoca, potendo essere espressione di detenzione, tolleranza del proprietario, mera comodità logistica, rapporto di cortesia, custodia, antica abitudine, sicché non implica necessariamente la volontà di possedere “come proprietario”.
Non va sottaciuto, poi, che il teste ### amico di ### dalle scuole medie, ha riferito che “### (che parlava con me della sua futura casa) andò ad abitare nell'immobile perché fu autorizzato dai genitori” (cfr. verbale del 23/04/2018). E però, tale laconica affermazione, peraltro in contrasto con le sopra richiamate risultanze e non circostanziata nel tempo e nello spazio, non consente di ritenere provato un possesso rilevante in favore dei coniugi ### per un periodo ventennale.
Né, dal loro canto, gli appellanti hanno dimostrato di aver svolto ulteriori e diverse attività corrispondenti al diritto di proprietà, non essendo stata fatta alcuna allegazione e/o deduzione al riguardo.
In definitiva, dalle sopra richiamate risultanze, deve affermarsi che non è risultato che, a seguito della vendita dell'immobile in questione in favore di ### da parte di ### e ### quest'ultimi avessero continuato ad esercitare un potere di fatto sulla cosa in termini di possesso, essendo emerso, viceversa, che lo stesso, adibito in un primo momento ad abitazione, unitamente a ### e studio professionale dell'avv. ### (fratello di ### e di ###, è stato occupato, altresì, da ### e dalla sua famiglia, successivamente al suo matrimonio, e dunque a partire dal 2010, su autorizzazione dell'avv. ### e nella piena consapevolezza della proprietà dello stesso in capo a ### Pertanto, deve trovare condivisione la decisione del primo giudice nella parte in cui lo stesso ha affermato che, nella specie, difetta il presupposto soggettivo della consapevolezza e volontà di esercitare sulla cosa i poteri e le prerogative del proprietario, nonché del possesso da parte dell'appellante dell'immobile per venti anni utili ai sensi dell'art. 1158 ### di prova circa l'esistenza di un possesso idoneo ad usucapire in favore degli appellanti conduce, pertanto, al rigetto dell'eccezione di usucapione, a nulla rilevando l'eccezione di usucapione riformulata dall'appellato e la documentazione prodotta dallo stesso, attestante il pagamento dell'IMU e degli oneri condominiali, in parte tardiva ed in parte irrilevante, pure richiamata dal giudice di prime cure. 16. Con il secondo motivo di appello, ### in considerazione della eccepita carenza di legittimazione attiva in capo a ### ha, dunque, evidenziato una conseguente carenza di legittimazione passiva in capo allo stesso, al quale non sarebbe addebitabile alcun comportamento illegittimo o lesivo dei diritti dell'attore del primo grado. ###, in particolare, ha dedotto di aver allegato di essere un mero detentore dell'immobile rivendicato da ### da sempre posseduto da ### e da ### nonché di aver sempre occupato il detto immobile con il consenso degli stessi. Per tali motivi ha chiesto dichiararsi la improcedibilità del giudizio nei suoi confronti, dichiarandone l'estromissione dal presente giudizio. ### di tale motivo di appello deve ritenersi assorbito dal rigetto del primo motivo di appello dallo stesso formulato e dell'appello proposto da ### Difatti, dall'accertata titolarità dal lato attivo di ### e dal rigetto dell'eccezione di usucapione formulata da ### e ### discende l'accertamento della detenzione sine titulo dell'immobile in questione da parte di ### come dichiarato dal giudice di prime cure. 17. Con il terzo motivo di appello, ### ha contestato la quantificazione operata dal giudice di prime cure dell'indennizzo allo stesso spettante, non aderente all'orientamento giurisprudenziale formatosi negli ultimi anni in materia. In particolare, l'appellante ha osservato che l'attore in primo grado non ha dato prova, neanche con presunzioni gravi precise e concordanti, che avrebbe potuto locare l'immobile nel periodo di occupazione da parte di ### rappresentando che l'orientamento giurisprudenziale riportato dal Giudice del primo grado, che vedeva nell'occupazione sine titulo un'ipotesi di danno in re ipsa è stato totalmente superato dalla Suprema Corte.
Tale motivo di appello è infondato e va disatteso.
Ed invero, si osserva che, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ### aveva parametrato il pregiudizio lamentato al canone di locazione del cespite, sicchè deve ritenersi che tale richiesta sia del tutto coerente con l'insegnamento delle ### della Suprema Corte, secondo cui il danno da occupazione sine titulo si configura in termini di danno presunto, ossia quale normale inerenza all'impossibilità di disporre del bene, e va apprezzato proprio facendo riferimento al valore locativo.
Difatti, occorre ribadire che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. ### del 15/11/2022, Rv. 666193 - 04).
Pertanto, "... se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato" (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. ### del 15/11/2022; Cassazione civile sez. II, 07/10/2025, n. 26995).
Ne consegue che, ancorché il giudice di primo grado abbia richiamato un orientamento successivamente superato in tema di danno in re ipsa, deve comunque affermarsi che la prova del danno subito dal ### ben poteva consistere nella presunzione che il bene, secondo l'id quod, avrebbe potuto essere messo a profitto, avendo attitudine locativa; il richiamo, poi, fatto dal primo giudice al valore locativo del cespite occupato risulta coerente con quanto chiarito dalle ### unite.
Consegue da quanto innanzi che il presente motivo di appello non può trovare accoglimento. 17.1 Nel medesimo motivo di appello, ### ha contestato, altresì, l'indennità di occupazione quantificata dal ### sostenendo che emerge con tutta chiarezza che le condizioni generali dell'immobile in oggetto, nonostante gli interventi manutentivi per i quali è stato riconosciuto il costo economico sopportato dall'appellante, appaiono essere di evidente degrado strutturale ed infrastrutturale. Ha osservato, inoltre, per quanto attiene alla posizione dell'immobile, che lo stesso si trova certamente in una posizione estremamente periferica sia rispetto al centro nevralgico della frazione di ### ove sono ubicati i primi esercizi commerciali presenti in zona, sia rispetto alla più rinomata ### che costeggia il litorale flegreo. Ha evidenziato, infine, che non vi è nessuna pertinenza appannaggio di tale immobile e cioè lo stesso non presenta nessuna area esterna utilizzabile, né tantomeno un posto auto pertinenziale.
Dunque, alla luce di tali evidenti contraddizioni che sottendono all'elaborato peritale, ha chiesto alla Corte di Appello, quale peritus peritorum, di tener presente di tutti i puntuali rilievi effettuati rispetto alle condizioni oggettive dell'immobile che devono necessariamente condurre ad una revisione sostanziale del valore locatizio da attribuirsi allo stesso.
Anche tale doglianza non può trovare condivisione.
Dalla lettura integrale dell'elaborato peritale a firma dell'ing. ### risulta con chiarezza che il consulente tecnico d'ufficio ha definitivamente quantificato il valore locativo dell'immobile per cui è causa con un percorso valutativo completo e logicamente articolato.
In particolare, a seguito di pedissequa e dettagliata descrizione dell'immobile e tenuto conto di tutte le circostanze dedotte in appello dal ### il perito ha valutato la locazione di mercato facendo riferimento all'OMI - ### del ### per l'individuazione della “fascia” e della “zona” a cui afferisce l'appartamento, e, altresì, considerando le offerte di mercato per “immobili analoghi”, ricavate da quotidiani e/o da agenzie specializzate nel settore immobiliare, facendo anche riferimento al BIN (### di ###, che tiene conto dei ### del ### di ### e ### agli operatori accreditati (cfr. agenzie immobiliari ### e ###, ed al sito web del listino di ###it (cfr. pag. 18 CTU agli atti).
Alla luce dell'univoca e motivata conclusione tecnico‑scientifica del ### il cui iter logico è coerente e immune da vizi, nonché condotto con una metodologia condivisa da questa Corte, non sussistono i presupposti per discostarsene.
La liquidazione dell'indennità da occupazione operata dal giudice di primo grado deve, dunque, ritenersi corretta. 18. Con il quarto motivo di appello, ### dopo aver osservato che il giudice del primo grado ha giustamente riconosciuto all'esponente in ogni caso il diritto ad ottenere il risarcimento per arricchimento senza giusta causa in favore di ### si è lamentato del fatto che lo stesso non ha effettuato la giusta quantificazione, attenendosi ancora una volta a quanto disposto dal CTU senza effettuare le dovute valutazioni e senza tener conto delle contestazioni mosse alla stessa dall'esponente nel corso del giudizio. Sul punto ha rappresentato che sin da quando è entrato nell'appartamento oggetto dell'odierno contendere, lo stesso ha effettuato lavori di manutenzione ordinaria, e straordinaria, nonché cospicui lavori di ristrutturazione per un costo di ### 50.000,00, dei quali solo per alcuni, come è emerso dalla espletata istruttoria l'esponente è ancora in possesso di fattura.
In particolare, si è lamentato del fatto che non è dato comprendere per quale motivo devono essere ritenute “ingiustificato arricchimento” solo le somme relative alla voce “infissi esterni” per la somma di ### 5017,68, mentre tutti i lavori effettuati esclusivamente da ### devono essere ritenuti come “ingiustificato arricchimento” in favore del ### in quanto hanno garantito l'abitabilità dell'immobile e quindi la possibilità di immediato utilizzo.
Anche tale motivo di appello è infondato e non può trovare accoglimento, soccorrendo a tal uopo, ancora una volta, la CTU a firma dell'ing. ### Ed invero, il perito ha accertato che l'appellante ha svolto i seguenti lavori: ammezzato; controsoffittatura; infissi interni; vecchi intonaci; tinteggiatura; impianto elettrico; impianto idrico ed infissi esterni.
Orbene, con riferimento ai lavori all'ammezzato, alla controsoffittatura, infissi interni, vecchi intonaci e tinteggiatura, è stato osservato che trattasi di lavori di manutenzione ordinaria che non possono costituire un “arricchimento” dell'appartamento ai sensi dell'art. 2041 c.c., non aumentandone stabilmente il valore.
Per quanto riguarda, l'impianto elettrico, il CTU ha accertato che lo stesso dovrà essere completamente rifatto, non presentando tutti gli elementi a norma. Del pari, con riferimento all'impianto idrico, presentando delle problematiche, puntualmente descritte nell'elaborato peritale.
Né può affermarsi che gli stessi abbiano reso abitabile l'immobile, non essendo stato provato che le condizioni del cespite prima dello svolgimento dei detti lavori fossero tali da rendere l'appartamento inutilizzabile.
Deve, pertanto, trovare condivisione la sentenza impugnata anche in tale parte, essendo risultato che esclusivamente la sostituzione degli infissi esterni ha determinato un arricchimento in favore dell'appellato ai sensi dell'art. 2041 c.c., trattandosi di opere di manutenzione straordinaria, e dunque definitivamente acquisite dall'immobile. 19. Consegue da quanto innanzi che l'appello incidentale proposto da ### deve essere integralmente rigettato. 20. La totale soccombenza degli appellanti, principali ed incidentali, comporta la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado; la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (scaglione da € 5.201 a € 26.000, complessità bassa, aumento del 30% per la difesa contro più parti). 20.1 Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti sono tenuti, in solido, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228). P.Q.M. la Corte di Appello di ### - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 2963/2020, così provvede: a) rigetta gli appelli; b) condanna #### e ### in solido tra loro, a pagare in favore di ### le spese del presente grado che si liquidano in € 7.551,70 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e ### come per legge; c) dà atto che #### e ### sono tenuti, in solido tra loro, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 28/1/2026 ### estensore ###ssa ###ssa ###
causa n. 1934/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, Alessandra Piscitiello, Mariacristina Carpinelli