testo integrale
ORDINANZA sul ricorso 18210-2021 proposto da: ### S.R.L., in perso na del legale rappre sentante “pro tempore”, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difenso re, rappresentata e difesa dall '### - ricorrente - contro ### S.P.A., in persona del procuratore “ad negotia”, dott. ### domiciliata presso l' indirizzo di posta elettronica del proprio difenso re, rappresentata e difesa dall'### - controricorrente - Avverso la sentenza n. 3073/2020 della Corte d'ap pello di ### depositata in data ###; #### di locazione e sublocazione - Fallimento della ### - Declaratoria di inefficacia dei contratti verso la curatela - Conseguenze quanto al rapporto di sublocazione corrente “inter partes” R.G.N. 18210/2021 Cron.
Rep.
Ud. 25/01/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 25/01/2024 dal ###. #### 1. La società ### S.r.l. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 3073 /20, del 22 dicembre 2020, della Corte d'appello di ### che - in accoglimento del gravame esperito dalla società ### dell'### S.p .a. (d'ora in poi, “Volksbank”) avverso la sentenza n. 753/19, del 3 maggio 2019, del Tribunale di ### - ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ### avverso il provvedimento monitorio con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società ### di € 10.534,47, oltre interessi, per canoni di sublocazione da aprile a giugno 2017. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che, concluso con la società ### S.r.l. ### (d'ora in poi, “Edilriviera”), in seguito dichiarata fallita, un contratto di locazione immobiliare, ad uso diverso da quello abitativo, essa sublocava il bene, in forza di contratto del 1° luglio 2009, alla società ### Resasi quest'ultima inadempiente all'obbligazione di pagamento dei canoni, in relazione ai mesi da aprile a giugno del 2017, ### conseguiva il suddetto provvedimento monitorio, oggetto, però, di opposizione da parte dell'ingiunta. Tale iniziativa veniva intrapresa, in particolare, sul presupposto che il ### unale di ### aveva accolto - con sentenza n. 769/15, del 26 marzo 2015 - l'azione con cui la curatela fall imentare di ### aveva chi esto dichiarar si l'inefficacia, nei propri confronti, dei suddetti contratti di locazione e subl ocazione. Di qui, pertanto, l'in sussistenza di qualsiasi 3 pretesa creditoria di ### verso ### visto che la curatela fallimentare - nel dare corso alla pronuncia adottata dal ### trevigiano - aveva richi esto alla subconduttrice il rilascio della “res locata”, co n ciò evidenziando co me il sublocatore si fosse reso inadempiente alle proprie obbligazioni, rivelandosi non in grado di garantire il pacifico godimento della cosa oggetto del contratto. A sostegno della proposta opposizione ### inoltre, allegava di aver stipulato in data 10 ottobre 2016, con la curatela, un nuovo contratto di locazione, relativo al medesimo bene, sicché essa, pertanto, non era pi ù tenuta ad alcun pagamento nei confronti di ### donde la non debenza dei canoni di sublocazione da aprile a giug no 2017, oggetto della pretesa azionata in via monitoria.
Rigettata l'opposizione dal primo giudice, la decisione veniva, però, riformata, su gravame dell'opponente.
Osservava, in pa rticolare, il giud ice di appello come la decisione del Tr ibunale di Tr eviso - invocata da ### a fondamento della propria opposizi one - fosse una “sentenza dichiarativa di inefficacia originaria dei due contratti” (e non una sentenza co stitutiva), e pertanto, in quanto tale, “immediatamente esecutiva”, negando rilievo alla circostanza che la curatela “non av esse promosso un a procedura esecutiva di rilascio nei confronti di Volksbank”, giacché quest'ultima, “a fronte di una pronun cia immediatamen te esecutiva era te nuta a restituire l'immobile”, specie dopo l'intimazione del 2 settembre 2016, “senza dover attendere l'inizio di una procedura esecutiva, che av rebbe costituito solo un inutile aggravio di spese”. Tale restituzione, infine, doveva intendersi avvenuta in data 10 ottobre 2016, “con la stipulazione del nu ovo co ntrato di locazione fra ### e ### ilriviera”, donde l'infondate zza della pretesa credi toria azionata in via monitoria da ### 4 relativa a supposti canoni, da aprile a giugno 2017, del contratto di sublocazione dichiarato inefficace. 3. Avverso la sentenza della Corte lagunare ha proposto ricorso per cassazione la società ### sulla base - come detto - di quattro motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. La ricorren te si duole del rigetto dell'eccezio ne, da essa sollevata in appello, di inammissibilità del gravame avversario per difetto di specificità. A suo dire, infatti, la pronuncia del primo giudice si fondava su tre autonome “rationes decidendi”, ognuna delle quali la ### avrebbe avuto l'onere di censurare.
Il rig etto dell'opposizi one a decreto ingiuntivo era stato motivato - in prime cure - non solo sul rilievo che quella del ### di ### “era una pr onuncia di accer tamento costitutiva, priva di efficacia esecutiva nei confronti di terzi e che pertanto il capo di condanna al rilascio non poteva essere portato in esecuzione coattiva come del resto la curatela non ha mai tentato di fare finora limitandosi ad iniziative stragiudiziali prive di concretezza”. A tale “ratio”, di fatti, il primo giudice aveva affiancato sia la constatazione che “### ziative non si è disinteressata delle richieste della Curatela” (risultando, anzi, essere “intervenuta nel processo intentato dalla Curatela”, per resistere “alla domanda della stessa”, così “ottemperando al disposto dell'art. 1586, secondo comma, cod. civ.”), sia il rilievo che l' eccezione di inadempimento non potesse “sostanziarsi di semplici contrasti o lamentele di terzi”, né “consistere nel desiderio che nessuno vanti diritti sulla cosa”. 5 Orbene, l'allor a appellante ### - secondo quanto si sostiene in ricorso - aveva impugna to solo la prima di tali “rationes”, ragion per cui il giudice di appello (come eccepito da essa ### ziative) avrebbe dovuto rilevare il difetto di specificità del gravame, e non, invece, conclud ere che “le tre diverse «ragioni» indicate dall'appellata”, in realtà, non erano “affatto autonome”, gi acché tutte attinent i al fatto se il sublocatore fosse “stato in grado di garantire al subconduttore il godimento dell'immobile locato”. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 324 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. ### il carattere assorbente del primo motivo, la ricorrente assume che “la qu estione della non esecuti vità della ricordata sentenza trevigiana” sarebbe “coperta dal giudicato”, come già eccepito innanzi al giudice di appello.
Invoca, al riguardo, la ricorrente altra pronuncia del ### di ### adottata tra le stesse parti (si tratta della sentenza 2528/17, del 28 novembre 2017, riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di canoni, sempre relativi al contratto di sublocazione in oggetto, da gennaio a marzo 2017), “che aveva sì accolto l'opposizione, ma che sulla specifica questione - esecutività o meno della ricordata sentenza trevigiana - si e ra pronunciata nel senso richiesto dal la ### Iniziative”, ovvero “riconoscendo ed affermando la non esecutività di essa”. Difatti , poiché tale pronun cia - sebbene appellata dall'odierna ricorrente, in relazione all'accoglimento dell'opposizione (senza, peraltro, successo, visto che tale esito veniva confermato dalla Corte lagunare con sentenza n. 5654/19, del 10 gennaio 2020) - non ha formato, a propria volta, oggetto di gravame incidentale da parte di ### dovrebbe ritenersi, 6 sul punto, coperta da un giudicato, disatteso dalla sentenza qui impugnata. Invero, secondo consolidata giurisprude nza di legittimità, il giudicato “si forma non solo sulle questioni oggetto di puntuale pronun cia nel dispositivo, ma anche su quelle espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino presupposti logici e necess ari e s'inten dano, p ertanto, implicitamente decise”.
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi la circostanza che la Corte veneziana, nel confermare l'accoglimento anche di tale diversa opposizione, “modificando la motivazione della sentenza di primo grado, ha affermato l'in adempimento della ### S.r.l. facendo dell'efficacia esecutiva della sentenza del ### civile di ### l'un ica ragione giu stificatrice della propria pronun cia”, visto che avverso tal e decisione l'odierna ricorrente “ha proposto ri corso per cassazione”, proprio “deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ.”. 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 282 cod. proc. civ. e degli artt. 2908 e 2909 cod. Si censura la decisione impugnata là dove afferma che quella del ### di ### non era una sentenza costitutiva, bensì “dichiarativa di inefficacia originaria dei due contratti”, soggiungendo che, “in ogni caso la questione è superata”, in quanto, anche con riferimento alle pronunce costitutive, “la sentenza di primo grado è im mediatamente ese cutiva qualora ricorrano determinate condizioni e, più precisamente, quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo”.
Premette la ricorrente che “i due argomenti di cui alla motivazione soprariportata possono trattarsi congiuntamente”, 7 avendo “ad oggetto il medesimo probl ema, ossia quando le pronunce dichiarative e costitutive acquistano efficacia esecutiva”. “La soluzione” - si sostiene - “è nel dato testuale degli artt. 2908 e 2909 cod. civ., da ritenersi norme speciali rispetto alla generale previsi one dell'art. 282 cod. proc. civ.”, come “confermato sia dal la dottrina, che dal la giurisprudenza della ### Corte” (è citata Cass. Sez. Un., sent. 22 febbraio 2010, n. 4059, e con essa altre pronunce successive). In base a tale indirizzo, il principio generale di retrodatazione degli effetti della pronuncia giudiziale al momento dell'introduzione della domanda, “trova eccezione in caso di pronunce dichiarative e costitutive, posto che queste integrano fonte autonoma del rapporto giuridico e produc ono necessariamente i loro effetti solo a partire dal momento in cui, co n la formazione del giudicato, il rapporto giuridico medesimo viene definitivamente costituito e non valgono di per sé ad anticip are al momento della proposizione della domanda se non limitatamen te ai capi decisor i che non si collochino in rapporto di stretta dipendenza con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale”.
Non convincente, pertanto, risulterebbe - alla stregua di tali principi - quanto affermato da un arresto di questa Corte (si tratta di Cass. Sez. 3, ord. 28 novembre 2018 , n. 28508), che “ha ritenuto legittima l'azione esecutiva di rilascio di un immobi le, intrapresa in forza della sentenza di primo grado di accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 67 l.f.”. 3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa degli artt. 1575, 1581, 1585 e 1586 cod. Si censura la sentenza impugnata là dove assume l'irrilevanza del fatto che il fallimento non abbia intrapreso alcuna azione 8 esecutiva, in quanto ### k - dal momento in cui era intervenuta una pronuncia di condanna al rilasc io, immediatamente esecutiva - era tenuta a restituire l'immobile alla curatela senza dover attendere l'inizio di un a procedura esecutiva, specialmente dopo l'intimazione del 2 settembre 2016.
La decisione, secondo la ricorrente, è errata, perché sovrapporrebbe due profili, “il primo inerente alla esecutività della sentenza del ### di Treviso” e “il secondo relati vo agli obblighi del conduttore nei confronti del locatore rispetto alla pretesa di terzi sul bene locato, finendo per conformare i secondi a seconda della soluzione fornita alla prima questione”.
In ogni caso, a prescindere dalla questione s ull'esecutività della sentenza del ### ale trevigiano, la pronuncia sarebbe comunque errata, “atteso che gli obblighi del conduttore (nella specie del subconduttore) hanno caratteri e disciplina individuati dalla legge e non conformati ab exter no da un a pronuncia giudiziale relativa ad u n'altra questione”. Difatti, durante la locazione - osserva la rico rrente - “il locatore assume l'obbligazione di garantire il pacifico godimento del bene locato” (ai sensi dell'art. 1575, comma 1, n. 3, cod. civ.), “ma ciò non significa che il locatore debba garantire in via generale ed assoluta che ness uno possa pretendere di vant are diritti sul la co sa”, essendo “solo tenuto, ove ciò accada, a «difendere» la locazione in modo d a garanti re il godimento del conduttore”, e ciò assumendo, ex art. 1586, comma 2, cod. civ., la lite”. Cosa che, peraltro, ess a ### “avev a in precedenza già fatto resistendo alla domanda propos ta dal falliment o, come le riconosce la stessa Corte d'appello”. 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la so cietà ### chiedendo che la stessa sia dichi arata inammissibile o, comunque, rigettata. 9 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. 6. La ricorrente ha presentato memoria, in particolar e contestando quanto affermato da questa Corte, con la pronuncia - si tratta di Cass. Sez. 3, ord. 21 novembre 2023, n. ### - che ha deciso analogo ricorso tra le stesse parti. 7. Non consta, invece, la presentazione di requisitoria scritta da parte del ### presso questa Corte. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso va rigettato. 9. In via prelimi nare, peraltro, v a rilevato che l'esito consistente nella reiezione ### della presente impugnazione, va motivato - a dispetto di quanto sostiene la ricorrente nella propria memoria - sulla scorta di considerazioni conformi a quelle che questa Corte ha già espresso nella pronuncia summenzionata (Cass. Sez. 3, ord. 21 novembre 2023, n. ###), la quale ha deciso analogo ricorso tra le stesse parti. Si trattava, in fatti, dell'impugnazione esperita, sempre da ### avverso la sentenza del la Corte d'appello di Venezi a, n. 5654/19, del 10 gennaio 2020 (va le a dire, qu ella citata nel secondo motivo dell'odierno ricorso), in relazio ne alla pretesa azionata dall'odierna ricorrente per il pagamento dei canoni del medesimo contratto di sublocazione per cui è causa, con riferimento, però, alle mensilità da gennaio a marzo 2017.
In particolare, questa Corte ha ritenuto che - a prescindere dalla qualificazione, come costitutiva o meno, della sentenza con cui il ### di ### aveva dichiarato l'inefficacia, verso la 10 curatela fallimentare, dei contratti di locazione e sublocazione (e della possibilità, anche nel primo caso, di ipotizzarne l'immediata efficacia esecutiva per i capi “meramente dipendenti dall'effetto costitutivo”) - dirimente risulti la seguente circostanza, ovvero, che quella sentenza fosse passata in giudicato. Difatti, secondo questo giudice di legittimità, la ### e veneziana “si sar ebbe dovuta limitare ad affermare che la sopravvenuta formazione del giudicato comportava che la accertata duplice inefficacia operava già con riferimento al momento di stipula dei due negozi” (vale a dire, la locazione e la successiva sublocazione) “e dunque rilevava comunque per regolare i compor tamenti delle parti di qu esta causa al momento del la domanda, cioè al momento della proposizione dei ricorsi per decreto ingiunti vo da parte della sublocatrice ### per il pagamento di pretesi canoni di sublocazione” (così Cass. Sez. 3, ord. n. ### del 2023, cit.).
Sicché, su tali basi, e non senza correggere la motivazione della sentenza allora impugnata, questa ### ha rigettato il ricorso allora proposto. 9.1. Ciò premesso in termini generali, il primo motivo - che, come si dirà, non è fondato - deve essere scrutinato con priorità rispetto agli altri, non solo in ragione della “numerazione”, ma soprattutto in considerazione del suo carattere pregiudiziale. 9.1.1. Invero, nel caso in esame - diversamente da quanto è accaduto nel giudizio concluso dall'arresto di questa ### sopra citato, nel quale vi era stata una “doppia conforme di merito” di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ### - il giudice d'appello, nel riformare la sentenza resa in prime cure, di rigetto dell'opposizione, ha disatteso l'eccezione pregiudiziale, sollevata dal l'appellata ### di inammissibilità del gravame di ### per difetto di specificità. 11 È evidente, infatti, che se qu esta ### dovesse riten ere, come prospettato con il primo motivo del presente ricorso, che l'allora appellante ### non abbia proposto un gravame “specifico”, per non aver censurato ognuna della tre “autonome” - secondo la qualificazione che ne fa ### - “rationes decidendi” che sorreggevano la pronuncia del primo giudice, la conseguenza da trarre dovrebbe consistere nella constatazione che quella prima pronuncia, di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, risulterebbe passata in giudicato. ### del motivo, pertanto, renderebbe non solo superfluo l'esame dei restanti tre, ma determinerebbe addirittu ra la cassazione dell'impugnata sentenza senza rinvio.
Di qui, dunque, il carattere pregiudiziale del primo motivo. 9.1.2. Esso, tuttavia, non è fondato. ### veneziana - nel respingere l'eccezione di difetto di specificità dell'appello, sollevata da ### - ha sostenuto che “le tre diverse «ragioni» indicate dall'appellata” (o meglio, poste dal giudice di prime cure a fondamento del rig etto dell'opposizione a decreto ingiuntivo di ### “in realtà non sono affatto autonome”, attenendo, tutte, al fatto se il sublocatore fosse “stato in grado di garantire al subconduttore il godimento dell'immobile locato”.
Orbene, si tratta di affermazione immune da vizi.
Invero, secondo la sentenza oggi impugnata, la circostanza che ### “fosse intervenuta nel giudizio promosso dal #### non aveva autonomo rilievo dipendendo dall'esito del giudizio”, nonché, soprattutto, dal “se quella decisione avesse o meno immediata efficacia esecutiva quanto alla condanna al rilascio”. Inoltre, il riferimento oper ato dal primo giudice - in modo, “per altro molto generico” (sottolinea sempre la ### veneziana) - “ai contra sti e alle lamentele dei terzi era 12 evidentemente collegato all'azione promossa dal #### diretta a far dichi arare l'inefficacia de i contratti di locazione e sublocazione, ritenendola evidentemente una semplice lamentela sul presupposto dell'inefficacia esecutiva della sentenza emessa dal ### di ### e, come tale, inidonea ad incidere sul godimento del bene (p unto invece precisamente censurato dall'appellante e centrale della controversia)”.
Nella prospettiva adottata dalla sentenza oggi impugnata, assorbente era, pertanto, la questione relativa all'efficacia esecutiva della sentenza del ### unale trevigiano, dichiarativa dell'inefficacia dei due contratti di locazione e subl ocazione.
Difatti, proprio tale attrib uto compor tava che ### fosse “tenuta a restituire l'immobile alla ### Fallimentare”, specie dopo l'intimazione del 2 settembre 2016, “senza dover attendere l'inizio di una procedura esecutiva, che avrebbe costituito solo un inutile aggravio di spese”. In quest'ottica, dunque, non rilevava affatto la circostanza che ### fosse intervenuta in quel giudizio, quanto, piuttosto, quella costituita dall'esito del giudizio stesso (sicché in tal senso deve intendersi il passaggio della sentenza oggi impugnata, reputato dalla ricorrente - a torto - “incomprensibile”). Del pari, sempre nella stessa prospettiva, doveva apprezzarsi il fatto se l'iniziativa assunta dalla curatela potesse intender si come “una semplice lamentela”, anche tal e questione dipendendo dalla supposta “inefficacia esecutiva della sentenza emessa dal ### di Treviso”.
Nell'impostazione seguita del giudice di appello, quindi, le due - pretese - ulteriori “rationes” (oltre quella relativa alla carenza di efficacia esecutiva della sentenza del ### trevigiano), poste dal primo giudice a fondamento del la propria decisione, degradavano a mere affermazioni “ad abundantiam”, come tali, pertanto, neppure da impugnarsi, secondo il costante indirizzo di questa ### (cfr. Cass. sez. Lav, sent. 22 ottobre 2014, n. 22380, 13 Rv. 633495-01; non diversamente anche Cass. Sez. 1, ord. 10 aprile 2018, n. 8775, Rv. 648883-01).
In altri termini, le due - supposte - ragioni “autonome”, che hanno seguito la prima, tali, in realtà, non erano affatto, essendo palesemente subordinate alla prima, in quant o destinate a giustificare ulteriormente (ovvero, ferma la fondatezza del la prima “ratio”), la decisione del ### Sicché, anche se fosse stata impu gnata effettivamente soltanto la prim a “ratio”, l'esercizio del potere di impugnazione sarebbe avvenuto in modo corretto, in quanto le due “rationes decidendi” proposte in via gradata, enunciate dal ### non avrebbero potuto resistere una volta eventualmente accolto l'app ello sul problema del carattere costitutivo della pronuncia. 9.2. Il secondo motivo non è fondato. 9.2.1. Invero, il preteso giudicato - del quale, con il motivo in esame, viene invocata l'autorità - risulta inesistente, secondo la stessa prospettazione di ### Essa stessa, infatti, riferisce che la ### d'appello veneziana, nella sentenza n. 5654 del 2019, ne aveva escluso l'esistenza, limitandosi tale pronuncia a sostenere l'esecutività della decisione assunta dal ### trevigiano, in tal modo - evidentemente ed ipoteticamente - negando (a tor to o a ragione, è ir rilevante stabilirlo) che, sul punto , la qui re sistente ### dovesse svolgere appello incidentale condizionato, come, nella sostanza, sostiene l'odierna ricorrente.
In pratica, il giudicato era inesistente, essendovi controversia sul punto , per essere stata la sentenza d'appello sottoposta a ricorso per cassazione, proprio sull'efficacia esecutiva, o meno, della già citata sentenza del ### di ### 9.2.2. Tanto non esime, tuttavia, dal rilevare che, rispetto alla vicenda qui in esame, assumerebbe, comunque, rilievo il giudicato poi sopravvenuto, come affermato da questa ### nella più volte menzionata ordinanza n. ### del 2023.
E ciò a dispetto di quanto sostiene la ricorrente nella propria memoria, in sistendo nel sottolineare che nulla “la sentenza trevigiana ha disposto circa il rapporto tra la ### S.r.l. e la ### sia per inco mpetenza funzi onale, non essendo il ### di ### il foro della sublocazione, sia perché non vi era domanda da parte della ### sia e so prattutto per l'autonomia dei rapporti”.
Invero, tali considerazioni critiche non teng ono conto della circostanza che il dibattito relativo al problema dell'esecutività, o meno, della sentenza di inefficacia del co ntratto di lo cazione (presupposto della subl ocazione conclusa con la resi stente ###, oltre che di inefficacia della stessa sublocazione, si è concentrato su un aspetto privo di rilevanza. Ciò, infatti, che nel giudizio rilevava era l'autorità della sentenza stessa, in quanto accertante, nei confronti del ### (titolare della proprietà dell'immobile), sia l'inefficacia del contratto di locazione sia del contratto di sublocazione.
Tale auto rità, tanto nel pri mo che nel secondo grado del presente giudizio, sarebbe stata ril evante - essendo stata, in allora, già impugnata con appello la suddetta sentenza n. 769 del 2015 del ### di ### - ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ.; nel senso, cioè, che il giudice, investito, in prime come in seconde cure, della controversia oggi all'esame di questa ### avrebbe dovuto decidere la fattispecie sottoposta al suo esame (poiché l'accertamento dell'inefficacia del contratto, operato dal ### trevigiano, riguardava tanto la loc azione quanto la sublocazione) o dando rilievo a tale accertamento o, in 15 alternativa, sospendendo il giudizio in attesa della pronuncia sul gravame avverso la pronuncia di inefficacia dei due contratti.
Sopravvenuto, poi, il giudicato, per effetto della sentenza di appello n. 2548 del 2018 della ### lagunare, il ### prima e la ### d'appello poi, in vestite della presente controversia , avrebbero dovuto necessariamente dare rilievo ad esso e, dunque, alla circostanza che la rit enuta inefficacia sia della locazione che del la sublocazione, direttamente rilevante nei confronti del ### comportava effetti anche fra le odierne parti.
Se è vero, infatti, che la stipula di un contratto di locazione non presuppone il titolo dominical e (come si aff erma nella memoria della ricorrente), non può negarsi che tale situazione rilevi - quanto ai rapporti fra locatore e sublocatore di un bene, appunto, di proprietà altrui - allorché il proprietario si sia “manifestato”, facendo valere i propri diritti, in particolare evidenziando che il locator e, lede ndo il suo ti tolo circa la disponibilità del godimento del bene, lo ha concesso in godimento al subconduttore.
Nella specie, l'accertamento dell'inefficacia del contratto locativo fra la soci età fallit a e la ricorrente ### peraltro ottenuto nel contraddittorio anche della subconduttrice ### (e, fra l'altro, con statuizione espressamente estesa pure alla sublocazione), si è risolto in una diretta incisione del rapporto locativo, in quanto legittimante la ricorrente alla stipula della sublocazione, e quindi pure della stessa sublocazione.
In ra gione, pertan to, della dichiarata inefficacia di ambo i contratti, l'odierna ricorrente non aveva alcun titolo - quale locatrice - a pretendere l'adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento dei canoni, così come, a sua volta, la resistente, quale subconduttrice, non era titolata a pretendere il godimento del bene. Si vuol dire, in altri termin i, che, una volt a 16 “manifestatosi” il titolare del diritto dominicale sul bene, sia verso il locatore non “dominus”, sia verso il subconduttore, co me avvenuto nel caso di specie, nel quale la curatela ha ottenuto le dichiarazioni di inefficacia dei due contratti, questi ultimi non potevano più regolare il rapporto fra locatore che abbia sublocato e il subconduttore.
Naturalmente, come evidenziato, fino a che non si formato alcun giudicato sul punto, l'autorità della sentenza accertativa di tale duplice inefficacia (nel contraddittorio sia del locatore “non dominus” che del subconduttore) risultava regolata dagli artt. 295 e 337 cod. proc. civ., quanto al giudizio in cui il locatore aveva agito contro il subcoduttore, facendo valere diritti nascenti del contratto corrente tra di essi. Una volta formatosi il giudicato, invece, il locatore e il conduttore vi sono soggetti, sicché il primo non può pretendere di essere legittimato ad esercitare i diritti nascenti dal la sublocazione, in quanto la dichiarazione di inefficacia della locazione conferitagli, oltre che del la stessa sublocazione, impedisce di considerare pure la sublocazione efficace “inter partes”. Al riguardo, è sufficiente osservare - ed il rilievo di attaglia al caso di specie - che il subconduttore dovrebbe adempiere l'obbligazione di pagament o nei confronti del sublocatore e, nel contempo, il “dominus” potrebbe chiedergli il risarcimento del danno correlato all'indebito godimento del bene.
Questi ril ievi, pertanto, fanno gi ustizia del preteso errore addebitato alla precedente pronuncia di questa ### da ### come si legge nella memoria dalla stessa depositata, là dove evoca la giurisprudenza di legittimità che non considera la stipula del contratto locativo, da parte di un “non dominus”, invalida “inter partes”, giacché tali arresti non negano che ciò valga se ed in quanto il “dominus” non abbia fatto valere il difetto di titolarità a disporre del godimento del bene in capo al locatore non proprietario. 17 ### della memoria, secondo cui l'accertamento delle due inefficacie riguarderebbe solo il rapp orto fra ciascuna delle odierne parti in causa e il ### è, pertanto, infondato, atteso che l'accer tamento della (d uplice) inefficacia è stato ottenuto coinvo lgendo entrambe tali parti, sicché ambedue vi debbono sottostare, il che comporta che la situazione fra di esse debba, “ex necesse”, essere regolata da detto accertamento.
Infine, è appena il caso di notare che neppure coglie nel segno il rilievo - nuovamente svolto da ### nella propria memoria - secondo cui la già più volte citata ordinanza di questa ### n. ### del 2023 avrebbe errato nell'affermare che il passaggio in giud icato della sentenza di inefficacia dei due contratti ebbe a produ rre i suoi effetti fin dalla stipula della locazione e della sublocazione. Si tratta, per vero, di affermazione non co mpiuta da questo Giudice di legitti mità, bensì resa dal giudice di prime cure del g iudizio definito da detta ordinanza, peraltro in contrasto con il principio secondo cui l'inefficacia in sede di revocatori a fallimentare opera dal momento della domanda del curatore (vedi Cass. Sez. 1, sent. 11 novembre 2003, n. 16905, Rv. 568035-01). 9.3. I motivi terzo e quarto debbono ritenersi, parimenti, non fondati, in ragione delle medesime considerazioni svolte nello scrutinare il secondo motivo. 10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 11. A carico della ricorrente, stante il rig etto del ricorso , sussiste l' obbligo di versare un ult eriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un acc ertamento 18 spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 6571 98-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM ### rigetta il ricor so, condannando la so cietà ### S.r.l. a rifondere, alla società ### dell'### S.p .a., le spese del presente giud izio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la ### dà atto della sussistenza dei presuppos ti per il versamento da parte della ri corrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deci so in ### all'esito dell'adunanza camerale della