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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1022/2026 del 11-02-2026

... tecnico‑scientifica del ### il cui iter logico è coerente e immune da vizi, nonché condotto con una metodologia condivisa da questa Corte, non sussistono i presupposti per discostarsene. La liquidazione dell'indennità da occupazione operata dal giudice di primo grado deve, dunque, ritenersi corretta. 18. Con il quarto motivo di appello, ### dopo aver osservato che il giudice del primo grado ha giustamente riconosciuto all'esponente in ogni caso il diritto ad ottenere il risarcimento per arricchimento senza giusta causa in favore di ### si è lamentato del fatto che lo stesso non ha effettuato la giusta quantificazione, attenendosi ancora una volta a quanto disposto dal CTU senza effettuare le dovute valutazioni e senza tener conto delle contestazioni mosse alla stessa dall'esponente nel corso del giudizio. Sul punto ha rappresentato che sin da quando è entrato nell'appartamento oggetto dell'odierno contendere, lo stesso ha effettuato lavori di manutenzione ordinaria, e straordinaria, nonché cospicui lavori di ristrutturazione per un costo di ### 50.000,00, dei quali solo per alcuni, come è emerso dalla espletata istruttoria l'esponente è ancora in possesso di fattura. In particolare, si è (leggi tutto)...

testo integrale

 N. 1934/2020+1990/2020 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di ### La Corte di Appello di #### - in persona dei magistrati: Dott.ssa ###ssa ###ssa ### rel.  riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ### nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 1934/2020 e 1990/2020, riservata in decisione all'udienza del 09.07.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad ### occupazione senza titolo di immobile TRA ### (C.F. ###), elett.te dom.to in Forio alla ###le Lacco,113, presso lo studio dell'avv. ### (C.F. ###), dal quale è rappresentato e difeso #### APPELLANTE/#### (C.F. ###) rapp.to e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###), ed elett.te dom.to presso il suo studio in #### al ### S. ### 15 Pec: ###, ###È ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, dall'avv.  ### (C.F. ###), presso e con il quale elettivamente domicilia in ### alla ### n.11, Pec: ####É ### (C.F. ###), rapp.ta e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elett.te dom.ta presso il suo studio in #### al ### S. ### 15 pec: ### APPELLATA/###É ### (c.f. ###) ###: ### come da note di trattazione scritta ### come da note di trattazione scritta ### come da note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n 2963/2020, il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ha così provveduto: a) ha dichiarato la contumacia di ### b) ha accolto la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ha accertato e dichiarato che ### e ### hanno occupato senza titolo dal 2010 al 16.05.2019 l'immobile oggetto di causa sito in #### alla ### n. 38; c) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio; d) ha accolto la domanda risarcitoria e per l'effetto ha accertato e dichiarato che ### e ### sono tenuti a risarcire l'attore del danno da illegittima occupazione, danno che è stato liquidato complessivamente nella somma di € 46. 288,59; e) ha accolto parzialmente, per le ragioni esposte in parte motiva, la domanda riconvenzionale ex art. 2041 formulata da ### e, per l'effetto, ha accertato e dichiarato che ### è tenuto al pagamento in favore di ### dell'importo di euro 5114,77; f) operata la compensazione giudiziale tra i crediti , come esposto in parte motiva, ha condannato ### e ### al pagamento in favore di ### dell'importo di euro 41.173,82 oltre interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo; g) ha rigettato le domande riconvenzionali formulate da ### e ### ; h) ha condannato tutti convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio, che sono state liquidate in € 7254,00 per compensi ed € 900,00 per spese, oltre spese generali ### CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge; i) ha compensato le spese di giudizio tra le altre parti.  2. Avverso tale pronuncia, pubblicata il pubblicata il ###, con atto di citazione notificato in data ###, ### ha proposto appello, deducendo a sostegno tre motivi: 2.1 Il primo motivo di appello ha riguardato la contestazione della legittimazione attiva di ### nel processo, con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli articoli 948 e 1158 c.c. In particolare, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado ha erroneamente valutato le prove e trascurato la domanda riconvenzionale di usucapione, non considerando il possesso continuativo e indisturbato dell'immobile da parte di ### e della sua famiglia dal 1973 al 2014.  2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, sostenendo che il giudice di primo grado ha erroneamente valutato le prove raccolte. Sul punto, la parte appellante ha evidenziato di aver dimostrato il possesso indisturbato dell'immobile per oltre 20 anni, accompagnato dal corpus e dall'animus possidendi. Inoltre, ha denunciato la violazione del principio di preclusione per l'ammissione di mezzi istruttori, con riferimento a documenti depositati oltre i termini di legge, che il giudice non avrebbe dovuto considerare.  3. ### si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto, in via subordinata, eccezione riconvenzionale di intervenuta usucapione per possesso esclusivo ultraventennale dell'appartamento per cui è causa dal 12.4.1984 alla data di proposizione della avversa domanda di usucapione anche al fine del rigetto dell'appello. 4. ### si è costituito in giudizio chiedendo, preliminarmente, di riunire il giudizio con quello avente RGN 1990/2020 per connessione oggettiva e soggettiva. Ha poi proposto appello incidentale, deducendo a sostegno quattro motivi.  4.1 Con il primo motivo, ha contestato la legittimazione attiva di ### sostenendo che non abbia fornito prove sufficienti per rivendicare la proprietà dell'immobile.  4.2 Con il secondo, ha evidenziato la carenza di legittimazione passiva, affermando che l'azione doveva essere rivolta contro ### e ### veri possessori dell'immobile.  4.3 Con il terzo motivo, ha evidenziato l'erronea quantificazione dell'indennità di occupazione sine titulo, ritenendo che il calcolo del CTU sia stato eccessivo e non corrispondente alle reali condizioni dell'immobile.  4.4 Con il quarto motivo, ha contestato il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale. Ha, dunque, richiesto la riforma della sentenza al fine di ottenere un risarcimento maggiore per ingiustificato arricchimento, considerando tutti i lavori di ristrutturazione effettuati dal ### 5. ### non si è costituita in giudizio.  6. Avverso la medesima sentenza, con separato atto di citazione, notificato in data ###, iscritto al n 1990/2020, ### ha proposto, con contestuale istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, appello, deducendo a sostegno due motivi.  6.1 Con il primo motivo, l'appellante ha evidenziato che la notifica dell'atto introduttivo del primo grado deve essere dichiarata inesistente e/o nulla, e così pure tutti gli atti consequenziali, inclusa la sentenza di primo grado, per aver il Giudice di prime cure commesso un c.d. error in procedendo poiché, in realtà, in detto giudizio il contraddittorio non si era correttamente instaurato nei suoi confronti, quale litisconsorte necessaria.  6.2 Con il secondo motivo, la parte appellante ha contestato nel merito tutto quanto riportato nella sentenza impugnata in relazione all'occupazione abusiva dell'immobile per cui è causa, non sussistendone i presupposti fattuali e giuridici.  7. ### costituitosi anche in detto giudizio, ha chiesto in via preliminare la riunione del giudizio di gravame all'altro appello proposto da ### avverso la medesima sentenza n. 2963/2020 del 24.4.2020, recante il nrg. 1934/2020, e, nel merito, il rigetto dell'appello.  8. ### e ### si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto la riunione del giudizio di gravame all'altro appello proposto da ### avverso la medesima sentenza n. 2963/2020 del 24.4.2020, recante il nrg. 1934/2020, e, nel merito, l'accoglimento dell'appello di ### e di tutte le richieste formulate con i propri atti depositati nel giudizio avente rgn 1934/2020.  9. Il ### veniva riunito al presente giudizio il fascicolo relativo al procedimento 1990/2020, trattandosi di impugnazione proposta avverso la medesima sentenza.  10. La Corte di Appello di ### - II sezione, con provvedimento del 29/06/2021, ha poi rigettato l'istanza di sospensiva promossa dall'appellante, ### ritenendo insussistenti le condizioni.  11. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data ###, risultando rispettato il termine di decadenza, decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta in data ###.  12. Ciò posto, occorre, anzitutto, esaminare l'appello principale proposto da ### nel giudizio n. R.G. 1990/2020, stante la natura pregiudiziale della doglianza, afferente a una dedotta nullità e/o inesistenza della sentenza di primo grado per la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario.  13. Ed invero, con il primo motivo di appello, ### ha dedotto che, dalla lettura della sentenza alla stessa notificata, si evince che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stata eseguita in ### alla ### n. 38, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come peraltro affermato dalla controparte. E però, ha rappresentato che la ### non ha mai risieduto presso tale indirizzo, ma dal 1984 ad oggi, risiede in ### alla ### n. 42 PI 1, ### come risulta da certificato di residenza storico agli atti (cfr. doc. allegata alla produzione di parte appellante). 
Ciò posto, ha osservato che la notifica dell'atto introduttivo del primo grado deve essere dichiarata inesistente e/o nulla, e così pure tutti gli atti consequenziali, inclusa la sentenza di primo grado, per aver il giudice di prime cure commesso un c.d. error in procedendo poiché, in realtà, in detto giudizio il contraddittorio non si era correttamente instaurato nei confronti dell'odierna appellata, quale litisconsorte necessaria.  13.1 Tale motivo di appello è infondato e va disatteso per i seguenti motivi.  13.2 In via preliminare, va dato atto che, come si evince anche dalle difese svolte dall'appellante, è presente in atti la prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per compiuta giacenza, nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., sicché la stessa non può dirsi inesistente. 
Ed invero, l'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, e tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (cfr. Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14916, e succ., conf. come, ad esempio, Cass., 15/04/2022, n. 12411). 
Ne deriva che la notificazione in esame, indicata come perfezionata per "compiuta giacenza" ad un indirizzo riconosciuto come utile, sia pure in tesi erroneamente, dall'ufficiale notificante, può essere nulla, nella prospettiva dei vizi dedotti dall'appellante, ma non inesistente (cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/11/2022, n.###).  13.3 Tanto chiarito, occorre osservare altresì in diritto che, secondo la giurisprudennza consolidata della Suprema Corte, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 23/09/2025, n.25982). 
Vieppiù, la Suprema Corte ha stabilito che la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l'effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/02/2019, n.4274). 
Orbene, occorre rilevare al riguardo che, dall'esame delle complessive risultanze del giudizio di primo grado, è emerso che, nel periodo in cui è stata effettuata la notifica dell'atto introduttivo, ### dimorasse abitualmente, unitamente al coniuge ### nell'immobile per cui è causa ove si è perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c., con conseguente validità della stessa. 
Tanto può ricavarsi, anzitutto, da una notifica effettuata da ### ricevuta dalla ### presso il medesimo indirizzo, appena un mese prima. Difatti, è risultato che, prima di agire in giudizio, trattandosi di rapporti parentali (### è nipote di ### ed in ragione della circostanza che essi vivevano nell'immobile di traversa ### n. 38 in ### (ed onde supportarne la circostanza), ### ha richiesto la notifica nei confronti dei coniugi ### e ### di atto stragiudiziale di comunicazione di voler riottenere la disponibilità e consegna del detto appartamento libero e vuoto di persone e cose ed in mancanza di pagamento dell'indennità di occupazione all'effettivo rilascio. In data ###, l'### notificatore, recatosi presso l'indirizzo di entrambi in ### alla ### n. 38, redigeva attestazione di non averli trovati, né di aver trovato altre persone previste dall'art. 139 c.p.c. e provvedeva ai sensi dell'art. 140 c.p.c. depositando copia dell'atto nella ### di ### affingendone avviso alla porta dei destinatari e partecipandoli del deposito con le prescritte raccomandate a.r. del 6/06/2014. Tale missiva veniva, dunque, consegnata per entrambi i destinatari dalla “cameriera” addetta alla casa il ###. 
A ciò deve aggiungersi che il convenuto ### odierno appellante, ha affermato nella sua comparsa di costituzione e risposta di aver “occupato” l'appartamento di che trattasi “… dopo aver contratto matrimonio con il proprio nucleo familiare” (### pag.4 comparsa costituzione I^ grado ### All'uopo si evidenzia che ### ha contratto matrimonio con ### il ###), nonché, dalla lettura del verbale di inventario redatto dal notaio ### (V.doc.10 allegato a memoria ex art.183, I^ termine, c.p.c. attore) posto in essere per l'avvenuto decesso in data ### dell'avv.  ### domiciliat ####### alla #### n.38, e negli accessi svolti, tra gli altri, con riferimento a quello del 30.7.2012 proprio in tale appartamento in ### int.12 (cfr. doc.cit.), risulta che l'appellato ha dichiarato di “abitare detto appartamento, unitamente al suo nucleo familiare sin dal 2010 anche quando era in vita il de cuius, il quale viveva con loro”. 
Tale circostanza emerge, altresì, dalle deposizioni rese dai testi nel corso del procedimento di primo grado.   In particolare, il teste ### soggetto indifferente, collaboratrice per svariati anni, unitamente all'appellato ### dell'avv. ### all'udienza del 21.11.2017, ha riferito: “…### frequentava lo studio dello zio ### ed ero presente quando ### diede l'autorizzazione di appoggiarsi temporaneamente nell'immobile di ### con la futura moglie ### in attesa che si liberasse una casa di proprietà della famiglia di Valentina…” e ciò “…fino al 2014/2015 quando ### lavorava ancora nello studio”. 
Lo stesso teste ### madre di ### all'udienza del 5.2.2018, ha dichiarato che l'esecuzione di lavori presso l'immobile per cui è causa è avvenuto ancor prima del matrimonio della figlia con ### e che tali lavori: “proseguirono anche durante il loro soggiorno nell'immobile”. Il teste avv. ### amico dell'avv. ### all'udienza del 23.4.2018 ha affermato di sapere, in quanto comunicatogli proprio da ### di abitare quest'ultimo l'immobile (per cui è causa) con la moglie ### Del resto, non va sottaciuto che l'occupazione da parte di ### e ### dell'immobile in questione sino alla data del 16/05/2019 è stata accertata, altresì, dal giudice di prime cure, al punto che lo stesso, dopo aver affermato la sussistenza di una detenzione sine titulo in capo ai predetti in ordine all'immobile per cui è causa, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rilascio formulata da ### tenuto conto del fatto che quest'ultimo era rientrato nella disponibilità dell'immobile nel corso del processo di primo grado. Né, con riferimento a tale aspetto, ossia con riferimento alla precedente occupazione ed al successivo rilascio dell'immobile sito in ### la statuizione di primo grado è stata oggetto di censura da ### e ### Anzi, a ben vedere, i successivi motivi di appello formulati dagli appellanti avvalorano tale circostanza, essendo tutti fondati su di una dedotta legittima occupazione dell'immobile de quo a fini abitativi da parte dei predetti. 
Ne consegue che, dovendosi ritenere acclarato in base alle risultanze processuali che ### all'epoca della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dimorasse abitualmente nell'immobile per cui è causa, deve affermarsi la validità della notifica svolta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso il cespite in questione. 
Il primo motivo di appello proposto da ### va, pertanto, disatteso.  14. Occorre a questo punto, passare all'esame dei primi motivi di appello proposti da ### e ### afferendo entrambi alla declaratoria di titolarità dal lato attivo di ### con riferimento alla domanda di rivendica ex art. 948 14.1. Con il primo motivo di gravame, ### ha impugnato la sentenza resa dal Tribunale di ### nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto dimostrata la titolarità attiva di ### in relazione alla domanda di rivendica, proposta ai sensi dell'art. 948 c.c., sul presupposto che deve ritenersi attenuato l'onere probatorio sullo stesso incombente qualora il convenuto non contesti l'originario appartenenza del bene ad un comune dante causa. 
In particolare, l'appellante ha dedotto che tale capo di sentenza deve essere riformato in quanto, anche a voler ritenere che il regime probatorio in capo all'attore deve essere mitigato quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, non si è tenuto in debito conto quanto emerso dall'istruttoria in merito all'esclusivo utilizzo del bene da parte di ### e della sua famiglia dal 1973 (anno di aggiudicazione del bene all'asta), o comunque sicuramente da prima del 1984 e fino all'introduzione del giudizio di prime cure. Pertanto, a parere dell'appellante, nel caso di specie l'azione di rivendicazione, anche a voler ritenere provata l'esistenza del diritto di proprietà in capo all'attore, doveva essere necessariamente ritenuta neutralizzata dalla domanda riconvenzionale di usucapione.  14.2 ### dopo aver svolto le medesime considerazioni, ha aggiunto in fatto che ### non ha mai rivendicato la predetta proprietà, non si è mai occupato dell'anzidetto appartamento, nonostante nell'atto di citazione introduttivo del primo grado esponesse di esserne proprietario sin dal lontano 1984. Nell'escludersi, dunque, che l'appellante si sia introdotto clandestinamente o con violenza nell'appartamento e che comunque ciò non sia avvenuto per volontà espressa del ### ha dedotto di aver sempre convissuto con i propri genitori ### e ### (come emerge dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza storico), utilizzando indistintamente sia l'appartamento al quinto piano che quello al quarto piano (oggetto di causa). 
In sostanza l'appartamento oggetto dell'odierno contendere è sempre stato posseduto amino domini et publicemente da ### (padre dell'esponente e germano dell'appellato ### e dalla consorte ### Ha poi riferito di aver occupato l'appartamento in oggetto in virtù del rapporto di parentela intercorrente tra lo stesso ed i propri genitori che, invece, sono i proprietari dell'immobile in quanto lo stesso ha sempre convissuto con loro, utilizzando indistintamente sia l'appartamento al quinto piano che quello al 4° (oggetto di causa), fino a quando, dopo la morte della nonna ### (madre di ### e ### ha occupato da solo il detto immobile e, dopo aver contratto matrimonio, con il proprio nucleo familiare. 
Ha dunque evidenziato che ### e sua moglie ### acquistarono l'appartamento in oggetto all'asta nel lontano anno 1973 e da allora provvidero ad ogni incombenza, consentendo che lo stesso fosse occupato nei primi anni dalla nonna dell'appellante ### 14.3 Tali motivi di appello sono infondati e vanno disattesi. 
A tal proposito, giova ricordare che, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. 
Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/12/2024, n. ###). 
Orbene, il giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio di diritto sopra illustrato nella parte in cui ha ritenuto sussistente la titolarità attiva di ### sul presupposto che è documentalmente risultato, oltre che pacificamente ammesso dagli appellanti, che ### ha acquistato la proprietà dell'immobile per cui è causa proprio dall'appellante ### e dal coniuge di quest'ultimo, ### con atto pubblico del 12/4/1984 rep. 8457 rac. 2229 per ### Difatti, avendo gli odierni appellanti non solo riconosciuto, ma altresì invocato, la proprietà dell'immobile per cui è causa in capo ai coniugi ### danti causa dell'appellato, ed avendo allegato di aver iniziato a possedere l'immobile de quo a decorrere dall'aggiudicazione all'asta dello stesso da parte dei predetti, avvenuta nel 1973, deve allora ritenersi attenuato l'onere probatorio in capo all'appellato attraverso la produzione del menzionato titolo di acquisto. 
Stante quanto precede, deve condividersi la sentenza impugnata nella parte in cui ha stabilito che l'attore ha offerto la prova della proprietà dell'immobile per cui è causa mediante la produzione del suo acquisto.  15. Con il secondo motivo di appello, ### ha impugnato la sentenza resa dal giudice di prime cure nella parte in cui è stata disattesa l'eccezione di usucapione dallo stesso sollevata ai sensi dell'art. 1158 c.c. stante l'assenza del presupposto soggettivo della consapevolezza e volontà di esercitare sulla cosa i poteri e le prerogative del proprietario, nonché del requisito oggettivo del possesso dell'immobile per 20 anni. 
Anche tale motivo di appello non può trovare condivisione.  15.1 In via preliminare, la Corte osserva che, a tali fini, non rileva il periodo dal 1973 al 1984, allorquando ### e ### si sono definiti proprietari dell'immobile per averlo ottenuto a seguito di un valido titolo (aggiudicazione all'asta), in quanto la relazione con il bene non può consistere in un possesso utile all'usucapione. 
Difatti, è pacifico che il proprietario non può usucapire ciò che già gli appartiene e la relazione di fatto con la cosa che tragga fondamento da un valido titolo di acquisto non integra possesso utile ad usucapionem (cfr. Cassazione civile ### II sentenza n. 18242 del 3 luglio 2024). 
Deve, pertanto, considerarsi il periodo successivo al 1984, allorquando i coniugi ### hanno alienato l'immobile in favore di ### Al riguardo, la Corte osserva che l'alienazione della proprietà di una cosa non comporta, ipso facto che l'alienante, nel trattenerla presso di sè, realizzi automaticamente la trasformazione del possesso nomine proprio in mera detenzione per conto dell'acquirente, dovendosi, per converso, accertare, caso per caso, in base al comportamento delle due parti contraenti rispetto al bene alienato, se la prosecuzione, da parte del venditore, dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia invece qualificabile ### in termini di possesso, in quanto caratterizzata dall'intenzione di tenere la cosa presso di sè ### come proprietario (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/04/2003, n.6331). 
Nel negozio traslativo della proprietà o di altro diritto reale, difatti, non è ravvisabile un costituto possessorio implicito, nel senso che al trasferimento del diritto a favore dell'acquirente segua immediatamente il possesso della cosa, perché tale trasferimento costituisce ai sensi dell'art. 1476 c.c., l'oggetto di una specifica obbligazione del venditore per il cui adempimento non sono previste forme tipiche. Pertanto, nel caso in cui si protragga il godimento della cosa da parte dell'alienante, occorre indagare caso per caso, secondo il comportamento delle parti e alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione da parte dell'alienante dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall'animus rem sibi habendi, ovvero configuri una detenzione nomine alieno (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/12/1993, n. 12621). 
Alla luce del sopra riportato orientamento della Suprema Corte, occorre, dunque, verificare, anzitutto, se i coniugi ### hanno offerto la prova di aver mantenuto, successivamente alla vendita dell'immobile nel 1984 in favore dell'appellato ### un potere di fatto sullo stesso in termini di possesso. 
In tema, poi, di eccezione di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà o di altro diritto reale, grava su colui che la eccepisce l'onere di provare altresì tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ed in particolare di aver esercitato sugli immobili oggetto della domanda il possesso ad usucapionem, ovvero un potere di fatto che si sia estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto in questione. 
Pertanto, è onere dell'attore in usucapione del diritto di proprietà fornire la prova non solo del corpus, ovvero di avere avuto la disponibilità materiale dell'immobile oggetto di domanda, ma anche dell'animus possidendi, che consiste nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto esercitandone le corrispondenti facoltà e disponendo del bene come se fosse proprio, per tutto il tempo richiesto dalla legge, essendo necessaria a tal fine la manifestazione del dominio esclusivo sullo stesso da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (tra le tante: Cass. n. 20508/2019; Cass. n. 23849/2018; Cass. n. 22667/2017; n. 21015/2016), da valutare in ogni caso tenendo conto anche del modo in cui tale attività si sia correlata con il comportamento concretamente esercitato dal proprietario (tra le tante: Cass. n. 19568/2021; Cass. n. 6123/2020). 
In particolare, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa incompatibile con il possesso altrui, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (tra le tante: Cass. n. 29594/2021; Cass. 19568/2021; Cass. n. 20508/2019; Cass. n. 3898/2017; Cass. n. 3923/2016; Cass. 17459/2015; Cass. n. 2044/2015; Cass. n. 2043/2015).  ### canto, ai sensi degli artt. 1141, primo comma e 1144 c.c. il potere di fatto sul bene oggetto di domanda dedotto dall'attore in usucapionem non deve fondarsi sulla detenzione, qualificata o meno, dello stesso, e l'inerzia dell'effettivo titolare del diritto non deve essere dovuta a mera tolleranza, tenuto conto che entrambe le ipotesi in questione impediscono l'acquisto del possesso necessario a tal fine e l'operatività della presunzione di cui all'art.  1141, comma 1 c.c. (tra le tante: Cass. n. 20508/2019; Cass. n. 3898/2017; Cass. 3923/2016; Cass. n. 17459/2015; Cass. n. 2044/2015; Cass. n. 2043/2015), tenuto conto che la stessa opera solo in mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, salva la dimostrazione del suo mutamento in possesso ex art. 1141, comma 2 c.c. in conseguenza di un atto o fatto del titolare del diritto e non di un atto volontario di apprensione dell'attore in usucapione (tra le tante: Cass. 20508/2019; Cass. n. 16412/2016; Cass. n. 7271/2003). 
Pertanto, se grava sulla parte che contesta la circostanza che il dedotto potere di fatto del soggetto che invoca l'usucapione sia correlato alla detenzione o alla tolleranza del legittimo titolare del diritto in questione l'onere di provare ciò (tra le tante: Cass. 20508/2019; Cass. n. 14092/2010; Cass. n. 7817/2006), qualora risulti provato che la relazione con il bene sia derivata da detenzione o comunque dalla mera tolleranza del legittimo proprietario, è onere dell'attore fornire la prova anche dell'interversio possessionis di cui all'art. 1141, comma 2 c.c., ovvero dell'avvenuto mutamento del titolo originario di tale rapporto con il bene (Cass. n. 17388/2021; Cass. n. 20508/2019; Cassazione civile sez. II, 15/07/2025, n. 19514).  15.2 Tanto premesso, occorre rilevare, anzitutto, che è risultato, in quanto ammesso da tutte le parti del presente giudizio e riferito dai testi escussi nel corso del procedimento di primo grado, che successivamente alla vendita in favore dell'appellato, avvenuta nel 1984, l'immobile per cui è causa è stato occupato, in un primo periodo, dal fratello dell'appellante, avv. ### e dalla madre, ### e successivamente, dal figlio di #### e dalla sua famiglia. 
Occorreva dunque verificare anzitutto se l'appellante avesse offerto la prova dell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto di proprietà sull'immobile, esercitandone le corrispondenti facoltà e disponendo del bene come se fosse proprio, per tutto il tempo richiesto dalla legge, consentendo il godimento dello stesso in favore dei propri familiari. 
Ebbene, al riguardo, come pure evidenziato dal primo giudice, appaiono significative le dichiarazioni contenute nel verbale di inventario, nell'accesso del 30.7.2012, redatto dal notaio ### rep. 11803 racc. 6717 (V.doc.4), seguente la successione dell'avv.  ### (fratello dell'attore, del chiamato in causa ### oltre che zio del convenuto ### deceduto l'1.8.2011, specificatamente redatto in “### alla ### n. 38 nell'appartamento oggetto di causa. 
Da tale verbale, presente l'avv. ### è dato testualmente leggersi: “ detto appartamento è di esclusiva proprietà del ### …In detto appartamento presente l'avv.  ### Bianco” che “dichiara di abitare detto appartamento sin dall'anno 2010 anche quando era in vita il de cuius, il quale viveva con loro occupando esclusivamente la stanza posta in fondo al corridoio per chi entra dall'ingresso”, nella quale vengono inventariati i beni ivi insistenti, tant'è che il notaio conclude “non essendovi più altro a descriversi in detto appartamento stante la dichiarazione dell'### Bianco…” chiude: “ Del che il presente verbale …ho dato lettura all'avv. ### Bianco… che lo approvano e sottoscrivono e firmano…”. 
Il tenore delle dichiarazioni contenute nel predetto verbale di inventario (peraltro rese da un avvocato che è persona certamente qualificata) è in evidente contrasto con le asserzioni del convenuto ### e dello stesso ### e dimostrano la consapevolezza da parte di ### di detenere l'immobile nomine alieno e non già per concessione dei suoi genitori, ### e ### Difatti, non può condividersi la considerazione svolta dall'appellante secondo cui rileverebbe, ai fini dell'usucapione, la seguente dichiarazione: “dichiaro di abitare detto appartamento sin dall'anno 2010”. Ciò in quanto, come sopra argomentato, occorre indagare se vi sia stato l'esercizio del potere di fatto sulla cosa da parte degli appellanti accompagnato dall'animus rem sibi habendi. 
Medesime considerazioni possono trarsi dall'esame della prova testimoniale svolta nel giudizio di primo grado. 
In particolare, il teste ### “a conoscenza dei fatti dal 1971 al 1991”, in quanto fidanzata e collaboratrice dell'avv. ### fratello di ### ed ### ha precisato che l'immobile in questione è stato posseduto pacificamente da ### fino al 1984, epoca nella quale l'immobile è stato alienato a favore di ### nonchè che ### le aveva riferito “di avere autorizzato i suoi familiari a vivere nell'immobile di sua proprietà” (cfr. verbale del 29/11/2017). Allo stesso modo, il teste ### collaboratrice dell'avv. ### dagli anni 90 fino al suo decesso, avvenuto nel 2011, ha riferito che, al momento del matrimonio dell'appellante, ### è stato autorizzato dallo zio, ### che già abitava nell'immobile in questione di proprietà di ### ad occupare lo stesso temporaneamente ( verbale del 29/11/2017). 
Né i testi indicati dalla parte appellante hanno riferito circostanze utili dalle quali ritenere che, successivamente alla vendita del 1984, i coniugi ### avessero mantenuto il possesso dell'immobile. Difatti, il teste ### ha riferito esclusivamente del possesso di ### dal 1973 al 1983 (cfr. verbale del 31/10/2018), mentre i testi, ### e ### peraltro genitori di ### si sono limitati a riferire che ### ha consegnato le chiavi dell'appartamento in favore di ### (cfr. udienza del 05/02/2018). A tal proposito, vale la pena osservare che la disponibilità delle chiavi non è una circostanza univoca, potendo essere espressione di detenzione, tolleranza del proprietario, mera comodità logistica, rapporto di cortesia, custodia, antica abitudine, sicché non implica necessariamente la volontà di possedere “come proprietario”. 
Non va sottaciuto, poi, che il teste ### amico di ### dalle scuole medie, ha riferito che “### (che parlava con me della sua futura casa) andò ad abitare nell'immobile perché fu autorizzato dai genitori” (cfr. verbale del 23/04/2018). E però, tale laconica affermazione, peraltro in contrasto con le sopra richiamate risultanze e non circostanziata nel tempo e nello spazio, non consente di ritenere provato un possesso rilevante in favore dei coniugi ### per un periodo ventennale. 
Né, dal loro canto, gli appellanti hanno dimostrato di aver svolto ulteriori e diverse attività corrispondenti al diritto di proprietà, non essendo stata fatta alcuna allegazione e/o deduzione al riguardo. 
In definitiva, dalle sopra richiamate risultanze, deve affermarsi che non è risultato che, a seguito della vendita dell'immobile in questione in favore di ### da parte di ### e ### quest'ultimi avessero continuato ad esercitare un potere di fatto sulla cosa in termini di possesso, essendo emerso, viceversa, che lo stesso, adibito in un primo momento ad abitazione, unitamente a ### e studio professionale dell'avv. ### (fratello di ### e di ###, è stato occupato, altresì, da ### e dalla sua famiglia, successivamente al suo matrimonio, e dunque a partire dal 2010, su autorizzazione dell'avv. ### e nella piena consapevolezza della proprietà dello stesso in capo a ### Pertanto, deve trovare condivisione la decisione del primo giudice nella parte in cui lo stesso ha affermato che, nella specie, difetta il presupposto soggettivo della consapevolezza e volontà di esercitare sulla cosa i poteri e le prerogative del proprietario, nonché del possesso da parte dell'appellante dell'immobile per venti anni utili ai sensi dell'art. 1158 ### di prova circa l'esistenza di un possesso idoneo ad usucapire in favore degli appellanti conduce, pertanto, al rigetto dell'eccezione di usucapione, a nulla rilevando l'eccezione di usucapione riformulata dall'appellato e la documentazione prodotta dallo stesso, attestante il pagamento dell'IMU e degli oneri condominiali, in parte tardiva ed in parte irrilevante, pure richiamata dal giudice di prime cure.  16. Con il secondo motivo di appello, ### in considerazione della eccepita carenza di legittimazione attiva in capo a ### ha, dunque, evidenziato una conseguente carenza di legittimazione passiva in capo allo stesso, al quale non sarebbe addebitabile alcun comportamento illegittimo o lesivo dei diritti dell'attore del primo grado. ###, in particolare, ha dedotto di aver allegato di essere un mero detentore dell'immobile rivendicato da ### da sempre posseduto da ### e da ### nonché di aver sempre occupato il detto immobile con il consenso degli stessi. Per tali motivi ha chiesto dichiararsi la improcedibilità del giudizio nei suoi confronti, dichiarandone l'estromissione dal presente giudizio.  ### di tale motivo di appello deve ritenersi assorbito dal rigetto del primo motivo di appello dallo stesso formulato e dell'appello proposto da ### Difatti, dall'accertata titolarità dal lato attivo di ### e dal rigetto dell'eccezione di usucapione formulata da ### e ### discende l'accertamento della detenzione sine titulo dell'immobile in questione da parte di ### come dichiarato dal giudice di prime cure.  17. Con il terzo motivo di appello, ### ha contestato la quantificazione operata dal giudice di prime cure dell'indennizzo allo stesso spettante, non aderente all'orientamento giurisprudenziale formatosi negli ultimi anni in materia. In particolare, l'appellante ha osservato che l'attore in primo grado non ha dato prova, neanche con presunzioni gravi precise e concordanti, che avrebbe potuto locare l'immobile nel periodo di occupazione da parte di ### rappresentando che l'orientamento giurisprudenziale riportato dal Giudice del primo grado, che vedeva nell'occupazione sine titulo un'ipotesi di danno in re ipsa è stato totalmente superato dalla Suprema Corte. 
Tale motivo di appello è infondato e va disatteso. 
Ed invero, si osserva che, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ### aveva parametrato il pregiudizio lamentato al canone di locazione del cespite, sicchè deve ritenersi che tale richiesta sia del tutto coerente con l'insegnamento delle ### della Suprema Corte, secondo cui il danno da occupazione sine titulo si configura in termini di danno presunto, ossia quale normale inerenza all'impossibilità di disporre del bene, e va apprezzato proprio facendo riferimento al valore locativo. 
Difatti, occorre ribadire che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. ### del 15/11/2022, Rv. 666193 - 04). 
Pertanto, "... se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato" (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. ### del 15/11/2022; Cassazione civile sez. II, 07/10/2025, n. 26995). 
Ne consegue che, ancorché il giudice di primo grado abbia richiamato un orientamento successivamente superato in tema di danno in re ipsa, deve comunque affermarsi che la prova del danno subito dal ### ben poteva consistere nella presunzione che il bene, secondo l'id quod, avrebbe potuto essere messo a profitto, avendo attitudine locativa; il richiamo, poi, fatto dal primo giudice al valore locativo del cespite occupato risulta coerente con quanto chiarito dalle ### unite. 
Consegue da quanto innanzi che il presente motivo di appello non può trovare accoglimento.  17.1 Nel medesimo motivo di appello, ### ha contestato, altresì, l'indennità di occupazione quantificata dal ### sostenendo che emerge con tutta chiarezza che le condizioni generali dell'immobile in oggetto, nonostante gli interventi manutentivi per i quali è stato riconosciuto il costo economico sopportato dall'appellante, appaiono essere di evidente degrado strutturale ed infrastrutturale. Ha osservato, inoltre, per quanto attiene alla posizione dell'immobile, che lo stesso si trova certamente in una posizione estremamente periferica sia rispetto al centro nevralgico della frazione di ### ove sono ubicati i primi esercizi commerciali presenti in zona, sia rispetto alla più rinomata ### che costeggia il litorale flegreo. Ha evidenziato, infine, che non vi è nessuna pertinenza appannaggio di tale immobile e cioè lo stesso non presenta nessuna area esterna utilizzabile, né tantomeno un posto auto pertinenziale. 
Dunque, alla luce di tali evidenti contraddizioni che sottendono all'elaborato peritale, ha chiesto alla Corte di Appello, quale peritus peritorum, di tener presente di tutti i puntuali rilievi effettuati rispetto alle condizioni oggettive dell'immobile che devono necessariamente condurre ad una revisione sostanziale del valore locatizio da attribuirsi allo stesso. 
Anche tale doglianza non può trovare condivisione. 
Dalla lettura integrale dell'elaborato peritale a firma dell'ing. ### risulta con chiarezza che il consulente tecnico d'ufficio ha definitivamente quantificato il valore locativo dell'immobile per cui è causa con un percorso valutativo completo e logicamente articolato. 
In particolare, a seguito di pedissequa e dettagliata descrizione dell'immobile e tenuto conto di tutte le circostanze dedotte in appello dal ### il perito ha valutato la locazione di mercato facendo riferimento all'OMI - ### del ### per l'individuazione della “fascia” e della “zona” a cui afferisce l'appartamento, e, altresì, considerando le offerte di mercato per “immobili analoghi”, ricavate da quotidiani e/o da agenzie specializzate nel settore immobiliare, facendo anche riferimento al BIN (### di ###, che tiene conto dei ### del ### di ### e ### agli operatori accreditati (cfr. agenzie immobiliari ### e ###, ed al sito web del listino di ###it (cfr. pag. 18 CTU agli atti). 
Alla luce dell'univoca e motivata conclusione tecnico‑scientifica del ### il cui iter logico è coerente e immune da vizi, nonché condotto con una metodologia condivisa da questa Corte, non sussistono i presupposti per discostarsene. 
La liquidazione dell'indennità da occupazione operata dal giudice di primo grado deve, dunque, ritenersi corretta.  18. Con il quarto motivo di appello, ### dopo aver osservato che il giudice del primo grado ha giustamente riconosciuto all'esponente in ogni caso il diritto ad ottenere il risarcimento per arricchimento senza giusta causa in favore di ### si è lamentato del fatto che lo stesso non ha effettuato la giusta quantificazione, attenendosi ancora una volta a quanto disposto dal CTU senza effettuare le dovute valutazioni e senza tener conto delle contestazioni mosse alla stessa dall'esponente nel corso del giudizio. Sul punto ha rappresentato che sin da quando è entrato nell'appartamento oggetto dell'odierno contendere, lo stesso ha effettuato lavori di manutenzione ordinaria, e straordinaria, nonché cospicui lavori di ristrutturazione per un costo di ### 50.000,00, dei quali solo per alcuni, come è emerso dalla espletata istruttoria l'esponente è ancora in possesso di fattura. 
In particolare, si è lamentato del fatto che non è dato comprendere per quale motivo devono essere ritenute “ingiustificato arricchimento” solo le somme relative alla voce “infissi esterni” per la somma di ### 5017,68, mentre tutti i lavori effettuati esclusivamente da ### devono essere ritenuti come “ingiustificato arricchimento” in favore del ### in quanto hanno garantito l'abitabilità dell'immobile e quindi la possibilità di immediato utilizzo. 
Anche tale motivo di appello è infondato e non può trovare accoglimento, soccorrendo a tal uopo, ancora una volta, la CTU a firma dell'ing. ### Ed invero, il perito ha accertato che l'appellante ha svolto i seguenti lavori: ammezzato; controsoffittatura; infissi interni; vecchi intonaci; tinteggiatura; impianto elettrico; impianto idrico ed infissi esterni. 
Orbene, con riferimento ai lavori all'ammezzato, alla controsoffittatura, infissi interni, vecchi intonaci e tinteggiatura, è stato osservato che trattasi di lavori di manutenzione ordinaria che non possono costituire un “arricchimento” dell'appartamento ai sensi dell'art. 2041 c.c., non aumentandone stabilmente il valore. 
Per quanto riguarda, l'impianto elettrico, il CTU ha accertato che lo stesso dovrà essere completamente rifatto, non presentando tutti gli elementi a norma. Del pari, con riferimento all'impianto idrico, presentando delle problematiche, puntualmente descritte nell'elaborato peritale. 
Né può affermarsi che gli stessi abbiano reso abitabile l'immobile, non essendo stato provato che le condizioni del cespite prima dello svolgimento dei detti lavori fossero tali da rendere l'appartamento inutilizzabile. 
Deve, pertanto, trovare condivisione la sentenza impugnata anche in tale parte, essendo risultato che esclusivamente la sostituzione degli infissi esterni ha determinato un arricchimento in favore dell'appellato ai sensi dell'art. 2041 c.c., trattandosi di opere di manutenzione straordinaria, e dunque definitivamente acquisite dall'immobile. 19. Consegue da quanto innanzi che l'appello incidentale proposto da ### deve essere integralmente rigettato.  20. La totale soccombenza degli appellanti, principali ed incidentali, comporta la loro condanna al pagamento delle spese del presente grado; la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M.  10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (scaglione da € 5.201 a € 26.000, complessità bassa, aumento del 30% per la difesa contro più parti).  20.1 Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti sono tenuti, in solido, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).  P.Q.M.  la Corte di Appello di ### - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 2963/2020, così provvede: a) rigetta gli appelli; b) condanna #### e ### in solido tra loro, a pagare in favore di ### le spese del presente grado che si liquidano in € 7.551,70 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e ### come per legge; c) dà atto che #### e ### sono tenuti, in solido tra loro, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228). 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 28/1/2026 ### estensore ###ssa ###ssa ### 

causa n. 1934/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, Alessandra Piscitiello, Mariacristina Carpinelli

M
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Tribunale di Monza, Sentenza n. 90/2026 del 20-01-2026

... e relative motivazioni, basate su metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura, sono condivise dal giudicante, che ad esse fa espresso rinvio e che debbono intendersi richiamate nella presente sede - ha infatti appurato l'errata esecuzione dei lavori oggetto di causa eseguiti da ### S.r.l.; ha evidenziato la riconducibilità delle problematiche riscontrate all'esecuzione dei lavori eseguiti da ### S.r.l. In particolare, in c.t.u. ha accertato che, rispetto all'importo contrattuale di €90.698,00 sono da dedurre €15.875,17 per opere non eseguite; ha quantificato il costo degli interventi per emendare vizi e difetti imputabili a ######.r.l. come pari ad €9.818,40,00. ### espletata dal consulente pare correttamente motivata e condivisibile. La natura ed estensione dei vizi e delle omissioni depone per una complessiva insufficiente realizzazione delle opere appaltate alla società convenuta. I vizi accertati dal consulente d'ufficio integrano pertanto i gravi difetti che giustificano la garanzia dell'appaltatore ai sensi degli artt. 1667 e 1668 Nella fattispecie, parte attrice ha assolto agli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697 c.c., producendo in (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA - SEZIONE 2^ CIVILE - Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°910 del ### per gli ### dell'anno 2025, vertente tra ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###b, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente e ### S.R.L (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione convenuta ### della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data ### e ritualmente notificato, ### adiva l'intestato Tribunale e allegava: ### di aver stipulato, in data ###, un contratto di appalto (all. sub doc. 3 al ricorso) con la società ### S.r.l. per la realizzazione di opere elettriche, idrauliche e altre meglio indicate nel computo metrico allegato al contratto (all. sub doc. 4 al ricorso) nell'immobile sito in ### via ### 19 da “adibire a casa alloggio per persone con disabilità”, al prezzo di €90.698,00 oltre #### che le opere non venivano ultimate dall'appaltatrice entro il termine convenuto del 31 luglio 2022 (art. 3 contratto) e non venivano comunque eseguite a regola d'arte, “presentando numerosi e gravi vizi e difetti regolarmente e tempestivamente denunciati a ### dall'odierna ricorrente sia verbalmente che per iscritto (da ultimo, vedasi sub doc. 5 la comunicazione inviata dal sottoscritto legale a mezzo PEC del 23/2/24 - doc. 6)”; ### che l'esponente promuoveva procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis cpc “al fine di vedere individuati le carenze, i vizi e i difetti delle opere appaltate e la loro imputabilità a parte appaltatrice, con conseguente determinazione dell'ammontare del danno patito in ragione di tali inadempienze e in particolare del costo necessario per la realizzazione delle opere contrattualmente previste e non eseguite ed il ripristino a regola d'arte di quelle effettuate, con l'eliminazione dei vizi e difetti delle stesse”, nel quale ### S.r.l. si costituiva contestando le pretese di parte ricorrente; ### che il c.t.u. nominato , da un lato accertava che, rispetto all'importo contrattuale di €90.698,00 erano da dedurre €15.875,17 per opere non eseguite; dall'altro confermava la presenza dei vizi e difetti lamentati, “che devono con tutta evidenza essere classificati come gravi ai sensi dell'art. 1669 c.c., pregiudicando gravemente il normale godimento delle opere oggetto di contratto” e stimava il costo per la “realizzazione delle necessarie opere accessorie (predisposizione impianto allarme e numero di adeguate prese telefoniche)” nella somma di €9.158,40, oltre al costo di €660,00 per la sistemazione dei vizi relativi all'impianto idro termosanitario; ### di aver versato la somma di €2.526,36 a titolo di onorario del c.t.u. oltre 4% ed ### “come da fatture che si allegano ai docc. 13 e 14”, oltre alla somma di €855,04 al “proprio consulente tecnico di parte in detto procedimento”, “[c]ome da fattura che si allega al doc. 15”; ### di avere invitato ### S.r.l. a stipulare convenzione di negoziazione assistita “che aveva però esito negativo, come da relativo verbale che si produce al doc. 20, con la precisazione che controparte … non ha provveduto alla sottoscrizione dello stesso. …”. 
Premesso quanto sopra, la ricorrente chiedeva che il Tribunale, accertata la riconducibilità dei fenomeni denunciati a vizi e difetti di imputabili a ### S.r.l., condannasse la convenuta al risarcimento, ex art. 1669 c.c. e in subordine ex art. 1667 c.c., della somma di “€ 17.846,29 oltre ad IVA e CPA su € 4.010,55”, già detratta la somma di €15.583,04 a titolo di saldo del corrispettivo per le opere medesime.  2. La convenuta si è costituita in giudizio senza specificamente contestare le pretese di parte ricorrente, ma “al fine di giungere in sede di prima udienza ad una proposta conciliativa che sia sostenibile da parte della società odierna esponente”, tenuto conto delle difficoltà economiche affrontate dalla società esponente “è già stata espletata relativa CTU e che non vi sono motivi per chiederne una rinnovazione”. Il giudice tentava la conciliazione delle parti all'udienza del 26/06/2025 e, stante l'esito negativo, all'udienza del 17/12/2025, rassegnate le conclusioni, la causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.  3. ### nominato nel procedimento ante causam - le cui conclusioni e relative motivazioni, basate su metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura, sono condivise dal giudicante, che ad esse fa espresso rinvio e che debbono intendersi richiamate nella presente sede - ha infatti appurato l'errata esecuzione dei lavori oggetto di causa eseguiti da ### S.r.l.; ha evidenziato la riconducibilità delle problematiche riscontrate all'esecuzione dei lavori eseguiti da ### S.r.l. 
In particolare, in c.t.u. ha accertato che, rispetto all'importo contrattuale di €90.698,00 sono da dedurre €15.875,17 per opere non eseguite; ha quantificato il costo degli interventi per emendare vizi e difetti imputabili a ######.r.l.  come pari ad €9.818,40,00.  ### espletata dal consulente pare correttamente motivata e condivisibile. La natura ed estensione dei vizi e delle omissioni depone per una complessiva insufficiente realizzazione delle opere appaltate alla società convenuta. 
I vizi accertati dal consulente d'ufficio integrano pertanto i gravi difetti che giustificano la garanzia dell'appaltatore ai sensi degli artt. 1667 e 1668 Nella fattispecie, parte attrice ha assolto agli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto di appalto corrente inter-partes, nonché allegando e dimostrando l'inadempimento della convenuta rispetto all'esecuzione dei lavori commissionati. 
La convenuta, invece, non ha offerto la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità, conclamata da fatti positivi precisi e concordanti, cui era onerata. Va infatti osservato che l'obbligato, per slegarsi dalla responsabilità, non può limitarsi ad allegare assiomaticamente che l'inadempimento è ascrivibile alla situazione economica dell'impresa e alla diminuzione degli incassi (“la quale nell'ultimo anno ha subito una diminuzione dei propri incassi”), dovendo, per converso, in linea con la previsione dell'art. 1218 c.c., offrire la prova circostanziata del collegamento eziologico fra inadempimento e causa impossibilitante. La convenuta non si è peritata di documentare alcunché in ordine all'impossibilità non imputabile dell'adempimento. 
La convenuta deve quindi essere condannata al risarcimento del danno arrecato per gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati e per il ripristino complessivo a regola d'arte, analiticamente descritti nella relazione dell'ing. ### dedotte le somme ancora dovute dal committente a titolo di saldo delle opere eseguite. 
Gli importi indicati nella relazione devono ritenersi congrui, avuto riguardo alla natura delle opere, al costo corrente della manodopera e dei materiali.  4. La ricorrente, inoltre, ha chiesto che vengano riconosciute a titolo di risarcimento anche le spese di c.t.u. e di c.t.p. del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nonché le spese legali stragiudiziali, anche per l'instaurazione della negoziazione assistita. 
La questione è quella di valutare ex ante se le spese stragiudiziali fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia, e non del tutto superflue ed ultronee: qualora, infatti, con valutazione ex ante le spese stragiudiziali siano da considerare del tutto inutili in quanto irrilevanti ai fini della definizione stragiudiziale della controversia, allora alcun risarcimento potrà essere riconosciuto in sede giudiziale; qualora, invece, le spese stragiudiziali siano da considerare oggettivamente e potenzialmente utili ai fini della risoluzione della controversia, allora costituiscono un danno risarcibile, quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale. 
Trattasi, peraltro, di spese che non si pongono in rapporto di stretta connessione e complementarità con l'attività difensiva svolta nella fase giudiziale introdotta per il riconoscimento del compenso per le opere appaltate. La Suprema Corte ha precisato, infatti, che “… in tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale …” (Cass., sez. un., 17357/2009; 4411/1979; Cass. 6214/1992; Cass., 14770/2007; Cass. 14443/2008); tale principio ha trovato espressa conferma nel D.M. 55/2014, il cui articolo 20 prevede per l'appunto la liquidazione del compenso per “l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”. 
La convenuta è pertanto tenuta al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese documentate in atti per il compenso pagato al c.t.u. e al c.t.p. in sede di A.T.P., liquidate, quale danno emergente, nelle somme di €2.700,17, (a titolo di compenso al c.t.u.) ed €855,04 (a titolo di compenso del c.t.p.). Si ritiene di poter liquidare, altresì, la complessiva somma di €4.000,00 (equitativamente determinata) a titolo di spese legali stragiudiziali. Ciò in quanto, nel caso di specie, secondo una valutazione ex ante, l'esito vittorioso della lite poteva facilmente prevedersi nella fase stragiudiziale. 
In conclusione, la convenuta è pertanto tenuto al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, della complessiva somma di €17.665,74. 
Sulla totale somma risarcitoria così determinata, poi, spetteranno gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo.  5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate in dispositivo in relazione alla somma riconosciuta in concreto, tenendo conto della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori, sulla base dei compensi medi contemplati dalla vigente ### forense, ad eccezione della fase istruttoria in quanto assorbita dalla espletata c.t.u. ante causam, nonché della fase decisoria, liquidata sulla base dei parametri minimi in quanto consistita nel deposito della sola udienza di discussione.  P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - accoglie, per quanto di ragione, la domanda avanzata da ### ai danni di ### S.r.l. e per l'effetto condanna la convenuta al risarcimento della somma di €17.665,74, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo; - condanna ### S.r.l. a rifondere a ### le spese del giudizio, che liquida in €2.547,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa.  16/01/2025 Il giudice ### 

causa n. 910/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maddalena Ciccone

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 966/2026 del 09-02-2026

... 2014), in relazione a tale doglianza, è del tutto immune da censure, mancando il presupposto in fatto del motivo di gravame, essendo appurata - contrariamente a quanto suggerito dagli appellanti in modo generico - la previsione di pari capitalizzazione trimestrale degli interessi sin dal titolo originario, tra l'altro notevolmente successivo alla delibera ### del 9.2.2000, che aveva fissato tale previsione ai fini della corretta genesi dei rapporti contrattuali. Il motivo in esame è dunque parimenti infondato. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato le conclusioni a cui è pervenuto il CTU nella determinazione del mancato superamento del tasso soglia usurario, allorquando ha ritenuto che per la verifica in concreto di tale elemento in fatto, non andrebbero considerate le voci di spesa, le ### gli interessi moratori, atteso che la Corte di cassazione con la pronuncia a ### n. 19597/2020 ha chiaramente affermato che, ai fini del calcolo del tasso usurario, bisogna sempre sommare qualsiasi voce contrattuale che rappresenti un vantaggio per la banca, con la conseguenza che, nel caso di specie, già la somma tra le CMS ed il tasso debitore annuo supererebbe ab initio la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### composta dai seguenti ### Dott. ##### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3062 dell'anno 2022, ### D'### (C.F. ###) e ###L. S.r.l. (C.F./P.I.  ###), in persona del legale rappresentante pro tempore ### rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. ### -APPELLANTI e ### s.r.l. (C.F./P.I. n. ###), in persona del ### del Consiglio di amministrazione ed ### dott. ### quale procuratrice di ### - ### s.p.a. (C.F. e numero ###), rappresentata e difesa, in virtù di procura presente in atti, dall'Avv. ### -### OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 978/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il ###.  CONCLUSIONI: Per gli appellanti: “in via principale, nel merito in riforma totale della sentenza appellata, statuire e dichiarare la nullità totale delle fideiussioni e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con annullamento di qualsiasi pretesa creditoria avversa nei confronti degli appellanti; • in via subordinata, nel merito, statuire e dichiarare la nullità parziale delle fideiussioni, per l'effetto accertare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con annullamento di qualsiasi pretesa creditoria avversa nei confronti degli appellanti; • in via ulteriormente subordinata, nel merito, in riforma della sentenza appellata, statuire e dichiarare la illegittimità della sentenza di primo grado per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con annullamento di qualsiasi pretesa creditoria avversa nei confronti degli appellanti; • in via ulteriormente subordinata, nel merito, in riforma della sentenza appellata, statuire e dichiarare la illegittimità della sentenza di primo grado per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accettare le somme che effettivamente si riterranno eventualmente dovute secondo giustizia; • in ogni caso, con vittoria di spese al 15% e competenze, oltre iva e cpa, da attribuirsi al procuratore antistatario”. 
Per l'appellata: “nel merito, rigettare l'atto di appello, confermando la sentenza impugnata, con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”. 
Ragioni della decisione Il giudizio di primo grado.  ### s.p.a. otteneva dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo a carico di ### D'#### D'### e la ### s.r.l., quali fideiussori della ### s.r.l., per l'importo di € 205.994,01, sulla base di un credito concesso alla debitrice ### s.r.l. dalla ### del ### Avverso tale decreto, ### D'### e la De. ### S.r.l. proponevano opposizione facendo valere da un lato l'illegittimità dei contratti posti a fondamento della fideiussione, per via dei tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto e della applicazione di interessi usurari, quanto al rapporto garantito, e dall'altro la nullità delle fideiussioni in quanto riproducenti fedelmente lo schema ### Costituitasi, la società opposta si opponeva alle argomentazioni di controparte, chiedendone il rigetto. 
Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, e registrato l'esito negativo della procedura di mediazione, con sentenza n. 978/2022 del 28.1.2022, il Tribunale rigettava l'opposizione, dava atto che le risultanze della CTU avevano chiaramente escluso la ricorrenza di fenomeni usurari e di qualsiasi altra doglianza prospettata e provvedeva, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, alla rideterminazione del credito fatto valere nella misura inferiore di € 193.762,74 secondo quanto accertato dal ### con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite. 
Il giudizio di appello. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### D'### e la De. ###l. s.r.l. hanno proposto gravame avverso la predetta sentenza, lamentando - secondo quanto si dirà più diffusamente in seguito - l'omessa pronuncia sulla nullità totale o parziale del contratto di fideiussione, in relazione alla presenza nello stesso di clausole riproducenti lo schema ABI derogatorie alla disciplina ex art.  1957 c.c., la contraddittorietà della decisione in punto di illegittimità della capitalizzazione degli interessi, e l'erroneità della decisione in relazione alla questione del superamento del tasso soglia usurario. 
Costituitasi, la ### management, per conto di ### s.p.a., contestava le prospettazioni contenute nell'appello, evidenziando a tal fine che le fideiussioni erano state sottoscritte in data ###, e che dunque le doglianze relative allo schema ABI avrebbero dovute essere accompagnate dalla rigorosa prova di una autonoma intesa anticoncorrenziale; evidenziava altresì che il contratto conteneva chiare clausole di capitalizzazione trimestrale con pari periodicità e indicazione specifica dei tassi applicati, e che la verifica del mancato superamento del tasso soglia usurario era stata effettuata sia includendo che escludendo a tal fine le commissioni di massimo scoperto, con analogo risultato. 
All'udienza del 5.11.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo termini per il deposito degli scritti difensivi finali ex art. 190 c.p.c. 
Analisi dei motivi di appello. 
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha omesso ogni valutazione circa la prospettazione operata dai fideiussori circa la nullità dei contratti di fideiussione per violazione dello schema ### Nello specifico, gli appellanti hanno dedotto che le clausole riportate ai n. 2,6 ed 8 dei contratti di fideiussione predisposti dalla banca opposta riproducono fedelmente lo schema ABI oggetto del noto provvedimento della ### d'### n. 55/2005 che ne ha stabilito la natura patologica in quanto lesiva della disciplina anticoncorrenziale; gli appellanti hanno dedotto che proprio le clausole in parola riportano integralmente la disciplina incriminata, in relazione alla reviviscenza della fideiussione anche a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti, la deroga alla decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c., ed infine la impermeabilità della garanzia prestata rispetto ad eventuali invalidità dell'obbligazione principale. 
Gli appellanti hanno altresì ricordato come la giurisprudenza di legittimità, con le note pronunce 29810/2017 e n. 13846/2019, ha chiaramente stabilito che, ai fini della inefficacia del contratto di fideiussione, ciò che va accertato è proprio la coincidenza delle condizioni contrattuali con il testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva. 
Dunque, in sintesi, atteso che le predette clausole sono esattamente riproducenti lo schema ### in riforma della sentenza impugnata, gli appellanti hanno richiesto dichiararsi la nullità delle fideiussioni sottoscritte per contrasto con la normativa anticoncorrenziale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado per essere lo stesso fondato su un contratto di fideiussione totalmente nullo, con annullamento di qualsiasi pretesa creditoria avversa che potesse fondarsi su tale titolo. 
In subordine, laddove la Corte optasse per una pronuncia di nullità parziale delle fideiussioni, espungendo le clausole predette ed applicando dunque la normativa codicistica ex art. 1957 c.c., gli appellanti hanno eccepito la intervenuta decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c., per non aver la creditrice azionato il proprio credito nei termini previsti contro il debitore principale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo notificato ai fideiussori, essendo venuta meno la loro garanzia per effetto della decadenza codicistica indicata, e ciò in ossequio alla giurisprudenza della Suprema Corte a ### n. 41994/2021 in tema di fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione della disciplina antitrust. Nello specifico, tenendo conto che la società debitrice principale era fallita con sentenza del Tribunale di Napoli in data ###, e che tale doveva considerarsi la data di cessazione del rapporto principale, la notifica del decreto ingiuntivo opposto era avvenuta solo in data ###, e dunque oltre i 6 mesi previsti a pena di decadenza dalla disciplina ex art. 1957 Il motivo è infondato. 
Se da una parte, è vero che il primo giudice ha omesso di pronunciarsi su detta eccezione, che, in quanto eccezione in senso lato, può essere fatta valere anche oltre i termini delle preclusioni assertive ed è rilevabile anche d'ufficio, dall'altra è altresì vero che detta eccezione, che viene esaminata in questa sede, è infondata sotto vari profili, e quindi non è idonea a sovvertire la pronuncia del primo giudice. 
Gli appellanti hanno invocato a fondamento della dedotta nullità totale delle fideiussioni da essi sottoscritte in data ### (giusta contratti prodotti in atti, comprensivi di data certa apposta a mezzo timbro postale) il provvedimento del 2.5.2005 della ### D'### a cui, prima della modifica apportata dall'art. 19, comma 11, legge 262/2005, spettava l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 2 legge 287/1990 (norma che vieta le intese tra imprese che abbiano l'oggetto o l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche fissando direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali), poste in essere dalle aziende di credito. 
Con il citato provvedimento del 2.5.2005 la ### D'### ha disposto che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge 287/1990. 
Orbene, l'eccezione di nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli appellanti è suffragata da elementi di prova tempestivamente prodotti, avendo gli appellanti depositato nel giudizio di primo grado, nei termini delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., sia il provvedimento della ### D'### del 2.5.2005, che costituisce “prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale” (cfr., cass. civ., sez. un., 30.12.2021, n. 41994, in motivazione), che lo schema contrattuale ABI (indispensabile per verificare la effettiva corrispondenza delle clausole presenti nelle fideiussioni rilasciate dagli appellanti a quelle oggetto di censura da parte della ### d'###, atti che, essendo di natura amministrativa, sono sottratti al principio “jura novit curia”. 
Tuttavia, nonostante tale rituale produzione in giudizio a sostegno della eccezione in esame, la stessa - anche ove esaminata in questa sede per la prima volta - risulta del tutto infondata, ove si consideri che le fideiussioni omnibus dedotte in giudizio sono state sottoscritte dagli odierni appellanti in data ###, vale a dire in un periodo posteriore a quello oggetto dell'indagine della ### d'### sfociata nel menzionato provvedimento del 2.5.2005, che ha riguardato l'arco temporale compreso tra il 2002 e il 2005. 
Ciò posto, gli appellanti, non potendo avvalersi del valore di prova privilegiata del provvedimento della ### D'### n. 55 del 2.5.2005 in ordine al collegamento funzionale tra una accertata intesa anticoncorrenziale, vietata, “a monte”, e le fideiussioni “a valle”, proprio perché queste ultime sono state sottoscritte in epoca ben successiva agli accertamenti compiuti dalla ### D'### (e contenuti nell'arco temporale tra il 2002 ed il 2005), avrebbero dovuto provare la persistenza, all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni (27.7.2011), di una eventuale intesa restrittiva della concorrenza, di cui le fideiussioni da essi sottoscritte sarebbero state attuazione ed effetto, ma tale prova non è stata fornita, né alcuna argomentazione in tal senso è stata neanche proposta. 
Sul punto, la giurisprudenza di merito riportata dalla parte appellata, ha chiaramente statuito che il provvedimento n. 55/2005 costituisce prova privilegiata della esistenza della intesa anticoncorrenziale solo per fideiussioni rilasciate anteriormente ad esso, mentre non costituisce prova idonea della esistenza della intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni stipulate in epoca successiva ad esso, e cioè in periodi rispetto ai quali nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra l'anno 2002 ed il maggio 2005 (cfr. Trib. Milano, n. 294/2022).   Le ragioni sopra indicate determinano, in radice, il rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni sottoscritte dagli appellanti, perché riproduttive delle clausole dello schema ABI sanzionate dalla ### D'### con provvedimento del 2.5.2005, e tanto in disparte ogni questione sul fatto che, come chiarito dalla Corte di Cassazione a ### con la sentenza del 30.12.2021, n. 41994, la nullità da cui sarebbero affette le fideiussioni sarebbe parziale e non totale, come invece preteso dagli appellanti (cass. civ., 30.12.2021, n. 41994: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del ### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”). 
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui si è deciso sulla doglianza relativa alla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, atteso che - a loro dire - sebbene in motivazione si sia giustamente premesso che non doveva applicarsi alcuna capitalizzazione, stante la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, si sarebbe poi invece operata una acritica adesione alle risultanze della ### ed ai calcoli dal consulente effettuati, che ha invece applicato tale capitalizzazione sino al 31.12.2013, per poi applicare invece la capitalizzazione semplice dal 1.1.2014 sino alla chiusura del rapporto alla data del 1.6.2015 (cfr. CTU, pagg. 11 e 12). 
A sostegno della propria tesi, gli appellanti hanno riportato i noti principi giurisprudenziali di cui alla pronuncia Cass. 21095/2004, in materia di illegittimità della capitalizzazione trimestrale ai sensi dell'art. 1283 Ciò posto, gli appellanti hanno ribadito il loro buon diritto ad ottenere un ricalcolo del saldo finale del rapporto, previa disapplicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi illegittimamente applicata, escludendo in radice qualsiasi capitalizzazione alternativa, anche con diversa periodicità, non ricorrendo nel caso di specie le condizioni prescritte dall'art. 1283 Il motivo è infondato. 
In primo luogo, deve evidenziarsi che nella sentenza impugnata, non vi è alcuna contraddizione in termini tra i principi esposti e la condivisione - seppure acritica - delle conclusioni del ### atteso che il Tribunale ha inteso offrire un quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento circa la eventuale non debenza di interessi in caso di illegittima capitalizzazione degli stessi, senza entrare nel merito della vicenda sottoposta al suo esame e rimandando per essa alle conclusioni del CTU a cui è evidentemente pervenuto sulla scorta dell'esame dei documenti contrattuali. 
Ciò posto, i contratti in questione (contratto n. 2074 acceso in data ### e n. 5900115 acceso in data ###, che ha regolato le sue competenze sul n. 2074, entrambi prodotti in atti ed esaminati dal ### sono del tutto conformi sotto tale aspetto, alle disposizioni di cui alla delibera ### del 9.2.2000, essendo infatti indicate le misure dei tassi creditori e debitori, ed essendo oggettivamente ed inequivocabilmente contenuta la clausola di pari periodicità della capitalizzazione, come accertato dal ### il quale, dopo aver esaminato il titolo contrattuale in oggetto, ha affermato che “dalla lettura del contratto in atti, si riscontra la valida pattuizione di tutte le condizioni economiche, tassi di interesse, spese, commissioni similari, valute e capitalizzazione trimestrale, ad esclusione della base di calcolo delle CMS”. 
Ciò posto, il ricalcolo effettuato dal CTU (limitato alle annualità successive al 2014), in relazione a tale doglianza, è del tutto immune da censure, mancando il presupposto in fatto del motivo di gravame, essendo appurata - contrariamente a quanto suggerito dagli appellanti in modo generico - la previsione di pari capitalizzazione trimestrale degli interessi sin dal titolo originario, tra l'altro notevolmente successivo alla delibera ### del 9.2.2000, che aveva fissato tale previsione ai fini della corretta genesi dei rapporti contrattuali. 
Il motivo in esame è dunque parimenti infondato. 
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato le conclusioni a cui è pervenuto il CTU nella determinazione del mancato superamento del tasso soglia usurario, allorquando ha ritenuto che per la verifica in concreto di tale elemento in fatto, non andrebbero considerate le voci di spesa, le ### gli interessi moratori, atteso che la Corte di cassazione con la pronuncia a ### n. 19597/2020 ha chiaramente affermato che, ai fini del calcolo del tasso usurario, bisogna sempre sommare qualsiasi voce contrattuale che rappresenti un vantaggio per la banca, con la conseguenza che, nel caso di specie, già la somma tra le CMS ed il tasso debitore annuo supererebbe ab initio la soglia usuraria fissata dalla legge. 
Il motivo è infondato. 
Quanto alle ### dalla lettura della CTU (pag. 10), si evince chiaramente che il riscontro del superamento del tasso soglia usurario è stato effettuato dal consulente in una duplice prospettiva di calcolo, e cioè sia includendo che escludendo le ### pervenendo in ogni caso al medesimo riscontro negativo, ragion per cui la doglianza è del tutto infondata, qualsiasi sia l'ipotesi operativa per il calcolo che si voglia ritenere percorribile, stante il medesimo risultato contrario alla prospettazione degli appellanti, adottando l'una o l'altra delle soluzioni indicate. 
Quanto alla prospettata necessità di sommare gli interessi corrispettivi a quelli moratori per ottenere una grandezza unitaria ai fini del vaglio del superamento del tasso soglia, tale prospettazione è del tutto erronea poiché basata su presupposti palesemente infondati. 
Ed infatti, la parte appellante ha proposto - come criterio per l'accertamento della usurarietà del tasso di interessi - quello della sommatoria degli interessi corrispettivi originariamente pattuiti a quella degli interessi di mora, e della successiva verifica di tale risultato rispetto al superamento o meno del tasso soglia usurario, limitando tale verifica (e dunque circoscrivendo la domanda) alle pattuizioni originarie del contratto, prospettando una tesi semplicistica e del tutto smentita dagli orientamenti giurisprudenziali sul punto. 
Ed infatti, con la pronuncia n. 13144/2023, proprio sul tema della sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio ai fini della verifica antiusura, la Suprema Corte ha ribadito alcuni sicuri punti fermi fissati dalla recente giurisprudenza di legittimità ### in adesione a quanto stabilito dalle ### con la pronuncia n. 19597/2020, si è chiarito che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso»; ciò posto, è evidente che la normativa antiusura non si applica soltanto agli interessi corrispettivi ed ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora.” Tuttavia - ha ricordato la Corte - l'applicazione della normativa antiusura agli interessi ed al costo complessivo della mora impone l'esigenza di stabilire, da un lato, quale sia la soglia oltre la quale il tasso deve intendersi usurario, dall'altro, quali siano le conseguenze dell'usurarietà dei soli interessi di mora in ordine alla validità e agli effetti del contratto, laddove gli interessi corrispettivi siano invece rispettosi della normativa antiusura. 
Ebbene, in tale prospettiva, la Corte ha individuato una diversa soglia antiusura per gli interessi moratori rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e ha stabilito che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né sull'obbligo di pagamento di questi ultimi. 
E proprio sul tema in oggetto, la Suprema Corte ha sostenuto che «il principio della sommatoria dei rispettivi tassi degli interessi corrispettivi e di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura […] non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, […] oltre ad essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze”. 
Invero, già con le precedenti pronunce n. 14214/2022, ###/2021, e 26286/2019, è stata esclusa categoricamente la sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi di mora, sulla base di una osservazione di principio: il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio sono alternativi tra loro, perché si riferiscono a basi di calcolo diverse, il primo si calcola sul capitale residuo, il secondo si calcola sulla rata scaduta (cfr. Cass. 17447/2019). 
In altre parole - ha riferito più volte la Corte - i due tassi si fondano su presupposti antitetici, essendo i tassi corrispettivi previsti nelle ipotesi del regolare adempimento del contratto (e fino ad esso), mentre i moratori solo in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali (cfr anche Corte appello sez. I - Milano, 23/01/2023, n. 197; Corte appello sez. V - Roma, 02/02/2023, 807). 
Pertanto, se gli interessi corrispettivi considerano quale presupposto la puntualità dei pagamenti dovuti e fanno chiaramente emergere la funzione remuneratoria del costo del denaro, volontariamente concesso alla controparte, quelli moratori incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento e acquisiscono una funzione più tipicamente risarcitoria. In ogni caso, tale diversità di funzioni, che consente di qualificare la clausola che impone gli interessi moratori quale clausola penale, non fa venire meno l'esigenza che l'uno e l'altro costo siano entrambi soggetti alla disciplina speciale di contrasto all'usura. 
Ciò posto, proprio per la diversità della natura e delle funzioni delle predette previsioni contrattuali, non può essere accolta la tesi secondo cui l'eventuale usura dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno sostanzialmente unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse, frutto di una sintesi aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello degli interessi di mora. 
Dunque, la prospettazione degli appellanti è del tutto fallace rispetto a quanto sin qui osservato, atteso che essa propone esattamente - quale criterio per la verifica della dedotta usura originaria - il criterio della mera sommatoria delle due voci di interesse e del successivo raffronto con i parametri della soglia usura (per inciso, asseritamente superata solo se raffrontata al valore ottenuto dalla sommatoria, e non anche ai due valori presi singolarmente). 
Anche tale motivo, dunque, sotto entrambe le argomentazioni proposte, è del tutto infondato. 
Le spese di lite. 
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. 
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi ( Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. ### del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.  n.12), con riferimento allo scaglione da €. €.52.000,01, ad € 260.000,00 in base al valore della controversia. 
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “### l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3062/2022 R.G.A.C., così provvede: 1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 978/2022 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il ###.  2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 12.154,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.  3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto. 
Napoli, 5.2.2026 #### est.  #### 

causa n. 3062/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cataldi Giulio, Stefano Celentano, Saggese Fiorella

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2310/2026 del 04-02-2026

... la Corte territoriale ha ritenuto - con motivazione immune da vizi logici o giuridici - che: non può condividersi la considerazione secondo cui dall'asse nza di una specifica regolamentazione della modalità di notificazione a mezzo fax delle intimazioni dei testi discenderebbe l'inammissibilità di tale modalità. Il terzo comm a dell'art . 250 c.p.c. consente espressamente alle parti di utilizzare tale strumento al pari della lettera raccomand ata con avviso di ricevimento o della elettronica certificata (“### al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attravers o l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax”). Ancora, l'istanza di revoca dell'ordin anza del 12.06.2018 è stata formulata dall'odierna appellata tempestivamente, ovverosia entro l'udienza successiva a quella in cui venne dichiarata la decadenza come previsto dall'art. 208 c.p.c., a nulla rilevando le considerazioni sul punto della società appellante, secondo cui la controparte avrebbe dovuto depositare nell'immediatezza la prova di aver effettuato nei (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 19487-2022 proposto da: ###F. ####.R.L. (già ### S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e di fesa dagli avvocati ##### - ricorrente - contro ### rappre sentata e difesa dall' avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 614/2022 della CORTE D'### di ### depositata il ### R.G.N. 741/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal ###. ####.G.N. 19487/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 10/12/2025 ### 1. Con sentenza n. 276/2020, emessa il ###, il Tribunale di Trapani accoglieva il ricorso proposto da ### con il quale - premesso di essere stata assunta in data ### dalla ### s.r.l. (ora GI.PI.F. ### s.rl.) con contratto di lavoro a tempo indeterminato e inquadrata come “banconista di bar” nel V livello del C.C.N.L. per i dipendenti aziende del settore turismo presso il locale “###” sito in ### lo #### ma di aver di fatto disimpegnato, fin dall'origine del rapporto, le mansioni di “barwoman” inquadrabili nel superiore IV livello del C.C.N.L. applicato, nonché di aver svolto un orario di lavoro superiore alle 40 ore previste dal contratto, e di essere stata licenziata senza preavviso in data ### - chiedeva la condanna della controparte al pagamento di complessivi euro 25.167,39, di cui euro 22.860,91 per differenze retributive, euro 1.466,48 per t.f.r. calcolato su tali differenze retributive ed euro 840,00 a ti tolo di indennit à sostitutiva del preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'eff ettivo soddisfo.  2. Con sentenza n. 614/2022 del 31/05/2022 notificata a mezzo PEC in pari data, la Corte d'appello di ### rigettava l'appello proposto dalla ###F. confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alla refusione delle spese.  3. A vverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la ###F. s.r.l. affidato a quattro motivi.  4. Resiste con controricorso la ### 3 5. Le parti non hanno depositato memorie RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art.  360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione, errata e falsa applicazione degli articoli 208, 250, 103 e 104 disp att. c.p.c. Violazione del principio del contraddittorio, e delle modalità di esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.. Lamenta che la sentenza impugnata è incorsa nella violazione degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp att. c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello proposto con il quale si lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado che - sulla base del presupposto del raggiung imento dello scopo e della regolarità della intimazione testimoniale effettuata a mezzo t elefax - aveva confermato l'ordinanza del 15/12/2018 con cui era stata revocata l'ordinanza del 12/6/2018 con la quale il Tribunale aveva dichiarato la ### decaduta dalla prova testimoniale cui era stata in precedenza ammessa. Deduce la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la citazione dei testi a mezzo telefax non è, ad oggi, ancora ammissibile, mancando una apposita disciplina regolamentare e, in ogni caso, per stabilire la validità dell'intimazione a mezzo telefax ad un testimone, nel caso in cui manchi la prova documentale non solo dell'invio ma anche della ricezione della intimazione non può sopperire il criterio di raggiungimento dello scopo rimesso ad una semplice dichiarazione da parte dello stesso teste che assume avere ricevuto tale comunicazione.  2. Con il secondo motivo si deduce la violazione, errata e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per essere la decisione fondata sulle sole dichiarazioni rese dai testi ### e ### che nella fattispecie non potevano 4 essere escussi in quanto il Tribunale avrebbe dovuto confermare l'ordinanza del 12/06/2018 con la quale parte ricorrente era sta già dichiarata decaduta dalla prova.  3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ex art 360 n. 3 c.p.c., violazione, errata e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e, ex art. 360 n. 5 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nella parte in cui la sentenza impugnat a ha omesso di considerare la circostanza che in sede di interrogatorio formale il legale r appresentante avev a esclusivamente dichiarato: “confermo le circostanze dedotte nel capitolo, ad eccezione del fatto che è stato dato il preavviso di licenziamento” e che, come risulta dai docume nti di causa, tale circostanza non è stata contestata dalla odierna resistente la quale ha sostanzialmente nei fatti ammesso di avere ricevuto tale preavviso. La domanda di pagamento dell'inde nnità sostitutiva del preavviso di licenziamento, quindi, era palesemente infondata ed andava rigettata 4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., l'errata interpretazione applicazione e violazione della disposizione di cui all'art. 91 c.p.c. e di cui di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02. ### proposto dalla odierna ricorrente in presenza delle emergenze processuali emergenti nonché delle eccezioni e deduzioni sollev ate andava totalmente accolto e, conseguentemente, controparte andava condannata alla rifusione delle spese del grado.  5. I primi due motivi di ricors o che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili. In primo luogo, infatti, per cos tante giurisprudenza di qu esta Corte spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto di cui 5 agli artt. 208 cod. proc. civ. e 104 disp. att. cod. proc. civ., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per la sua mancata comparizione all'udienza fissata, ovvero per l'omessa citazione degli stess i, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia a vvenuto in modo opportuno e conv eniente (Cass. 19529/2018, Rv. 650203-01; Cass. n. 9840/2018, Rv. 647898- 01; Cass . n. 18478/2014; Cass. n. 4189 /2010; Cass. 14098/2006; Cass. n. 5119/1990; Cass. n. 2745/1979). Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto - con motivazione immune da vizi logici o giuridici - che: non può condividersi la considerazione secondo cui dall'asse nza di una specifica regolamentazione della modalità di notificazione a mezzo fax delle intimazioni dei testi discenderebbe l'inammissibilità di tale modalità. Il terzo comm a dell'art . 250 c.p.c. consente espressamente alle parti di utilizzare tale strumento al pari della lettera raccomand ata con avviso di ricevimento o della elettronica certificata (“### al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attravers o l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax”). Ancora, l'istanza di revoca dell'ordin anza del 12.06.2018 è stata formulata dall'odierna appellata tempestivamente, ovverosia entro l'udienza successiva a quella in cui venne dichiarata la decadenza come previsto dall'art. 208 c.p.c., a nulla rilevando le considerazioni sul punto della società appellante, secondo cui la controparte avrebbe dovuto depositare nell'immediatezza la prova di aver effettuato nei termini di legge le intimazioni dei testi. ### canto, si osserva, all'istanza di rev oca 6 dell'ordinanza erano state allegate le dichiarazioni dei testi ### e ### debitamente sottoscritte e con allegati i propri documenti di identità, nelle quali gli stessi avevano affermato di avere ricevuto l'intimazione per l'udienza del 12.06.2018 ma di essere impossibilita ti a comparire per quella data. Ed è, giust'appunto, sulla scorta di tali dichiarazioni che il Tribunale, con congrua motivazione, ha ritenuto sussistente la prova che i detti testimoni avessero ricevuto l'intimazione per l'udienza in questione. Occorre, altresì, rilevare che parte appellata aveva già provveduto ad intimare i testi ### e ### per l'udienza (10.4.2018) precedente a quella del 12.06.2018, poi rinviata d'ufficio per i medesimi incombenti (cfr. documenti in atti). In ragione di qu anto sopra esposto, app are, in definitiva, condivisibile il percorso motivazionale seguito dal primo Giudice laddove, nel valutare la sussistenza dei presupp osti per la revoca dell'ordinanza di decadenza, ha ritenu to che l'unico criterio da seguire per stabilire la validità dell'intimazione ai testi fosse “quello dell'idoneità al raggiungimento dello scopo”, che nel caso specifico, in assenza di una regolamentazione specifica della modalità di trasmissione a mezzo fax, era desumibile dalle dichiarazioni dei destinatari.  5.1. In secondo luogo, quanto alla dedotta violazione degli artt.  115 e 116 c.p.c., i motivi sono inammissibili in quanto secondo l'orientamento pacifico di questa corte (ex multis Cass. sez. Un.  20867 del 30/09/2020) per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunci are che il gi udice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma di sposte di sua iniziativa fuor i dei poteri ufficios i riconosciutigli (salvo il dovere di considerar e i fatti non 7 contestati e la possibi lità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti , abbia attribui to maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.. La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è, poi, ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa in dicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislator e attribuisce ad un a differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qu alora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in c ui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.  6. Dev e, peraltro, rilevarsi che la riproduzione di un atto mediante il servizio "telefax" rient ra fra quel le meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., che formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con l'uti lizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti (Cass. n. 5778/2019,) e 8 che, in ogni caso, ove anche la trasmissione dell'intimazione del teste a mezzo fax fosse nulla, in mancanza di una normativa, anche re golamentare, concernente la sottoscrizi one e la trasmissione dei documenti informatici, detta nullità sarebbe, in ogni caso, suscettibile di sanatoria per raggiungim ento dello scopo cui l'atto è destinato, come nel caso di specie. (Cfr.  n. 20623/2017). La mancata intimazione ai testi non comporta, peraltro, decadenza dalla prova testimoniale ove l'omissione di tale adempimento sia stata priva di rilievo per essersi i testimoni indicati presentati spontan eamente al giudice, nell'udienza fissata per rendere la loro disposizione (Cass. Sez. Lav. n. 3759 del 29/03/1993, Rv. 481604 - 01).  7. Il terzo motivo è del pari inammissibile. In primo luogo, ci si trova di fronte ad un motivo c.d. “misto” - deducendosi sia il l'omesso esame di fatto decisivo sia la violazione o falsa applicazione di legge - con conseguente applicazione del principio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle div erse ipotesi contemplat e dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentit a la prospettazione di una med esima questione sotto profili incompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugn azione enunciati dall'art. 360 c.p .c., per poi ricercare quale o quali di sposizioni sar ebbero util izzabili allo scopo, così attribuend o, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse ( Cass. n. 26874 de l 23/10/2018; Cass. n. 7009 del 9 17/03/2017; Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011).  7.1. Quanto alla dedotta violazione dell'ar t. 115 c.p .c. va rilevato che l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni del fatto co stitutivo della domanda della controparte e non riguarda le eccezi oni ed inoltre che le dichiarazioni a sé favorevoli, re se dall'interpell ato in sede di interrogatorio formale, sono s oggette al libero apprezzamento del gi udice (Cass. n. 24799/2024, Rv. 672523-01).  7.2. Quanto al vizio dedotto ex art. 360, co. 1, n.5, la censura contestualmente dedotta sotto tale profilo è inammissibile sia perché trattandosi di c.d. “doppia conforme” ex art. 348 ter, comma quinto, c.p.c. (come quella di specie, avendo il giudice di appello confermato la decisione di primo grado) è onere, nella specie inadempiuto, del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (tra le altre: Cass. n. 5947/2023; Cass. n. 26934/2023), sia perché l' art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel la formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circosta nza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilev anti, c on conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. n. 2268/2022, Rv. 663758-01).  8. Il quarto motivo, avente ad oggetto il capo relativo alle spese, è assorbito dall'infondatezza ed inammissibilità degli altri. 10 9. Il ricorso in conclusione, va dichiarato inammissibile.  10. In applicazione del principio della so ccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate come da dispositivo.  11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 mag gio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M.  La Corte dichi ara in ammissibile il ricorso. C ondanna ###F.  ### s.r.l. al pagamento, in favore di ### delle spese del presente giudizio, che liquida in ### 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Dà atto che sussistono i presupp osti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art.  13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. 
Così deci so in ### all'esito dell'adunanza camerale della ### della Corte di Cassazione, svoltasi il 10 dicembre 2025 ### 11  

Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, Amirante Vittoria

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1469/2025 del 17-09-2025

... quanto formalmente corretto nello sviluppo contabile e immune da vizi logici, -oltre che non specificamente contestato dalle partipuò concludersi che spetta ancora a ### per il periodo di lavoro intercorso con la società Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/09/2025 ### s.r.l. (5.11.2015-20.4.2022), l'importo di € 73.366,19 per differenze retributive (differenze per superiore inquadramento, retribuzione per lavoro straordinario, differenza a titolo di tredicesima mensilità e di quattordicesima mensilità, differenze/indennità per ferie, permessi non goduti e malattia) ed € 4.280,26 a titolo di differenza sul ### per un totale complessivo dovuto di € 77.646,45. La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Sezione Lavoro Il Giudice del ### dott. ssa ### D'### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al N. 7311/2022 R.G. ### vertente TRA ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### ed ### RICORRENTE E ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### RESISTENTE ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ###, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato dal novembre 2015 alle dipendenze della società ### srl subentrata quale datrice di lavoro, senza soluzione di continuità e in forza di contratto affitto di ramo di azienda del 29.10.2015, alla società ### srl in liquidazione che lo aveva assunto, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in data ### e inquadrato nel ### del ### con qualifica di “commesso alla vendita al pubblico”; che le mansioni di “addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie di vendita” di fatto espletate per tali società erano riconducibili, secondo la predetta contrattazione collettiva, al superiore livello ### che aveva sempre lavorato per 26 giornate al mese osservando un giorno di riposo a settimana secondo i turni: 7,30 - 13,30 e 16,30 - 20,30 per tre giorni alla settimana; 11,30 - 20,30 (oppure 7,30 - 16,30) per altri 2 giorni alla settimana; 7,30 - 13,30 la domenica, per un totale non inferiore alla media di 50 ore settimanali; che aveva fruito di due settimane di ferie Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/09/2025 all'anno e aveva percepito la retribuzione risultante dall'estratto conto previdenziale; che, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con la ### srl per dimissioni per giusta causa, comunicate per iscritto il ###, aveva ricevuto euro 6.750,00 a titolo di TFR a mezzo n. 5 rate di euro 1.350,00 cadauna. Pertanto, dedotta la applicazione del regime solidale di cui all'art. 2112 c.c. tra la ### s.r.l. e la convenuta società, stante l'unicità e continuità del rapporto di lavoro, chiedeva al Tribunale adìto la condanna della ### srl al pagamento (detratto quanto percepito a titolo di acconto del ### di euro 161.187,09 per differenza retribuzione ordinaria, indennità sostitutiva ferie non godute, retribuzione per lavoro straordinario e differenze sul TFR oltre accessori e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la ### srl che, dedotta la mancata impugnazione da parte del ricorrente dell' accordo concluso in sede ###data ###, la infondatezza del ricorso per aver essa società corrisposto esattamente al ricorrente tutto quanto spettante nel rispetto delle previsioni contrattuali e la erroneità dei conteggi in quanto tra l'altro formulati senza tenere conto dei giorni di assenza per ferie/malattie/permessi-aspettative non retribuite documentati dalle buste paga, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. 
Espletata la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17.9.2025. 
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione. 
Innanzitutto occorre dare atto che non è contestata -ed è comunque documentatala operazione di concessione in affitto dei rami di azienda avvenuta con scrittura del 29.10.2015 tra la originaria datrice di lavoro del ricorrente, società ### s.r.l., e la convenuta società ### s.r.l. (doc. parte ricorrente). Per effetto di tale cessione i lavoratori addetti ai rami ceduti in affitto, tra cui il ricorrente -assunto dalla ### srl con decorrenza dal 25.2.2011- sono transitati senza soluzione di continuità alle dipendenze della cessionaria ### s.r.l. con decorrenza dal 5.11.2015 (doc. parte ricorrente e resistente).  ### del conseguente regime di solidarietà previsto per tale ipotesi in favore dei lavoratori ceduti dall'art. 2112 c.c. non è stato posto in contestazione dalla ### s.r.l.  che invero nell'ultima busta paga dell'aprile 2022 ha indicato quale data di decorrenza del rapporto con il ricorrente quella del 25.2.2011 includendo pertanto nel computo del trattamento di fine rapporto (ivi complessivamente quantificato in € 11.567,48 al lordo delle ritenute di legge ed in € 9.104,16 al netto delle ritenute di legge) anche quello maturato dal ricorrente nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso dal 25.2.2011 al 5.11.2025 con la società cedente ### s.r.l.. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/09/2025
Occorre altresì sul punto dare atto che, a differenza di quanto dedotto in ricorso (ove si dà conto del pagamento da parte della società convenuta della minor somma di € 6.750,00 a titolo di trattamento di fine rapporto), la ### s.r.l. ha provato di aver corrisposto al ricorrente, mediante otto bonifici eseguiti dal 11.5.2022 al 12.12.2022, la integrale somma di € 10.108,42 indicata quale importo netto nella predetta ultima busta paga di aprile 2022 e comprensiva della sopraindicata somma quantificata a titolo di trattamento di fine rapporto (€ 11.567,48 al lordo delle ritenute di legge ed in € 9.104,16 al netto delle ritenute di legge) - v. ultima busta paga aprile 2022 e n. 8 bonifici, di cui 7 dell'importo di € 1.350,00 e 1 dell'importo di € 658,42, prodotti dalla resistente-. 
Ciò posto e prima di entrare nell'esame del merito del ricorso va, sempre in via preliminare, ancora evidenziato che tutte le domande proposte dal ricorrente in relazione alla superiore retribuzione asseritamente dovuta per il periodo di lavoro intercorso con la cedente società ### s.r.l. (25.2.2011-5.11.2015) sono inammissibili in quanto “coperte” da verbale di conciliazione ad eccezione della somma maturata in tale periodo a titolo di trattamento di fine rapporto che tuttavia, come detto, risulta corrisposta dalla ### srl mediante bonifici bancari a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con il ricorrente. Va rilevato innanzitutto che del verbale di conciliazione in questione la società resistente ha ritualmente fatto specifica menzione -con indicazione della data di redazionenella memoria difensiva in cui si dà atto della contestuale allegazione dello stesso che tuttavia di fatto non è avvenuta così consentendo al Giudice, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., di disporne con ordinanza del 22.11.2023 la effettiva produzione che, in esecuzione di quanto richiesto, è stata tempestivamente effettuata dalla società resistente in allegato alla nota di deposito di pari data. 
Ebbene come si evince da tale documento, in data ### è stato sottoscritto tra la società ### srl e i dipendenti di quest'ultima, tra cui il ricorrente ### verbale di conciliazione in sede ###cui si è dato atto della cessione del ramo di azienda, del passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità alla cessionaria ### s.r.l. e, per quanto qui rileva, del credito pari ad € 4.565,31 maturato a titolo di trattamento di fine rapporto dal ### il quale, con la propria sottoscrizione e con la espressa assistenza sindacale della ### ha altresì dichiarato di essere unicamente creditore della predetta somma rinunciando espressamente “ad ogni altra eventuale ragione di credito…verso la ditta ### s.r.l. scaturente dal rapporto di lavoro”… “ed in particolare per il diverso inquadramento, maggiori retribuzioni, compensi per lavoro straordinario, festivo, mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, mancate ferie…”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/09/2025
Trattasi di conciliazione “in sede protetta” che, come noto, a norma dell'art. 2113 c.c. ult. co.  c.c., è inoppugnabile né nella specie la parte ricorrente con l'atto introduttivo o comunque con atto susseguente alla materiale produzione del verbale in data ###, ha tempestivamente dedotto elementi idonei ad invalidare il predetto accordo sindacale deducendo solo con note scritte del 9.1.2025, pertanto del tutto tardivamente ed inammissibilmente, elementi contrari alla efficacia dell'atto e in specie la indeterminabilità dei diritti rinunciati dal lavoratore che peraltro neppure si riscontra come emerge dallo specifico elenco delle voci oggetto di rinuncia che in precedenza, per quanto rilevante in questa sede, si è testualmente riportato con “virgolettato”. 
Acclarata nei predetti termini la inammissibilità delle domande retributive proposte dal ricorrente in relazione al periodo di lavoro intercorso dal 25.2.2011 al 5.11.2015 alle dipendenze della ### s.r.l., possono quindi ora esaminarsi le rivendicazioni connesse al rapporto di lavoro intercorso a decorrere dal 5.11.2015 con la convenuta ### s.r.l.. 
Va anzitutto a tal fine rilevato che è documentato e pacifico che tra le parti di causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 5.11.2015 al 20.4.2022, così come è documentato l'inquadramento dell'istante nel predetto periodo (e in continuità con il pregresso rapporto di lavoro con la cedente ### srl) come “operaio-commesso di negozio” livello quinto del ### “###ConfCommercio” formalmente applicato dalla resistente (v. buste paga, estratto contributivo e comunicazione dimissioni). 
Ciò posto, appare opportuno rammentare, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la natura subordinata del rapporto, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. 
Il suddetto onere probatorio è tuttavia destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto - ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione - sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002 e art. 115 c.p.c.). 
Rispetto poi al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi realmente tale, e quindi idonea a evitare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/09/2025 conseguenze pregiudizievoli alla parte, assume rilievo fondamentale la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”. Siffatta formulazione normativa, di cui va altresì sottolineata la significativa differenza rispetto a quella dell'art. 167 c.p.c. - riguardante la comparsa di risposta nel rito ordinario - , implica che la contestazione di parte convenuta non possa essere generica, ossia limitata alla esposizione di mere formule di stile ovvero di asserzioni puramente negative, ma, al contrario, essa, a fronte di specifiche deduzioni, deve essere, come insegna la giurisprudenza, puntuale e dettagliata, nel senso di comprendere tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta da parte attrice a fondamento della domanda. 
Ovviamente, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze sopra indicate, in quanto i fatti costitutivi dei diritti fatti valere in giudizio siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso, non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed onere di prova, donde l'impossibilità di contestare o di richiedere prova su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo specifico nel ricorso introduttivo (cfr., anche qui in funzione paradigmatica, Cass., SS.UU., n. 11353/2004 e più recentemente Cass. 106229/2024). 
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava, poi, sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio. 
Tanto premesso nella specie la parte ricorrente ha fondato le pretese retributive di causa (differenze su retribuzione ordinaria e trattamento di fine rapporto per superiore inquadramento, retribuzione per lavoro straordinario e indennità per ferie non godute) sull' assunto espletamento delle mansioni -specificamente dedotte in ricorsodi “addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita” in ragione di nn. 26 giornate lavorative al mese (6 giorni di lavoro settimanale) secondo l'orario -pure specificamente ed analiticamente dedotto in ricorsoeccedente le 40 ore settimanali nonché sull'assunto godimento di due settimane di ferie all'anno in luogo dei 26 giorni all'uopo contrattualmente previsti. 
A fronte delle predette specifiche deduzioni contenute nel ricorso, la società resistente costituendosi in giudizio non ha assunto alcuna specifica posizione sulle stesse né ha contestato debitamente la ricostruzione storica di tali fatti offrendo una differente versione degli stessi, limitandosi viceversa a contestare la formulazione dei conteggi in quanto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/09/2025 asseritamente effettuata senza tener conto dei periodi e giorni di assenza dal lavoro per ferie/malattie/permessi/aspettative. 
Alla luce delle premesse in diritto sopra esposte, può quindi nella specie ritenersi pacifico, per non essere stato oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta espletando mansioni di “addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita”, e in specie di mansioni consistenti nel promiscuo svolgimento di attività di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di pressatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi e di movimentazione fisica delle merci; può altresì ritenersi pacifico, per non essere stato del pari oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che il ricorrente ha espletato le predette mansioni per 6 giorni a settimana, osservando turni settimanali articolati per nn. 3 giorni nel turno 7,30 - 13,30 e 16,30 - 20,30, per ulteriori nn.2 giorni nei turni continuativi 11,30 - 20,30, ovvero, 7,30 - 16,30, nonché, la domenica nel turno 7,30 - 13,30 per un orario medio complessivo di 50 ore settimanali. 
I predetti dedotti fatti, come detto, possono ritenersi provati in virtù del principio di non contestazione avuto altresì riguardo alla circostanza che la istruttoria orale condotta in giudizio non ha consentito di accertare, per la contraddittorietà tra le dichiarazioni testimoniali, una smentita di tali fatti -non contestatio una loro diversa ricostruzione (v. 
Cass. 16028/2023). 
Occorre invero rammentare che l'art. 115, primo comma, c.p.c. stabilisce una “relevatio ab onere probandi” a favore della parte che ha allegato il fatto non contestato ma non impedisce comunque che il giudice, nella formazione del suo convincimento, possa ritenerlo inesistente qualora constino agli atti prove in senso contrario (v. in tal senso Cass. 04/04/2012, n. 5363, la quale ha precisato che nel rito del lavoro, la mancata contestazione di un fatto costitutivo della domanda esclude il fatto non contestato dal tema di indagine solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza, ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite; v. anche, conff. Cass. 10/07/2009, n. 16201; 15/11/2018, n. 29404; 20/12/2016, n. 26395; 09/07/2020, n. 14448; 17/02/2023, n. 5166). 
Nella specie, come detto, la prova orale (richiesta quale “prova contraria” con propri testi anche dalla società resistente) non ha, soprattutto a causa della contraddittorietà tra le dichiarazioni dei testi, offerto una smentita o una diversa ricostruzione dei predetti fatti allegati dal ricorrente e, si ribadisce, non contestati -neppure genericamentedalla società resistente cosicchè essi devono ritenersi provati nei predetti termini in cui sono stati dedotti in ricorso. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/09/2025
Ciò posto, le predette mansioni di “addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita” risultano effettivamente riconducibili, secondo le previsioni del ### (in atti) al livello quarto -superiore a quello di inquadramento del ricorrente sia in quanto in esso espressamente contemplate sia in quanto nel predetto ### è espressamente riportato che tali mansioni possono rientrare nel quinto livello solo per “i primi 18 mesi di servizio” conducendo poi al riconoscimento del superiore quarto livello (v.  ### in atti). Il ricorrente pertanto, avendo -nei termini in precedenza accertatisvolto le predette mansioni (per oltre 18 mesi che sono decorsi all'agosto 2012) aveva diritto all'inquadramento nel superiore livello quarto. 
Per quanto poi concerne l'orario di lavoro, una volta accertato -nei termini in precedenza espostilo svolgimento di una attività lavorativa di 50 ore settimanali in media, dunque esorbitante dall'orario di lavoro ordinario di 40 ore settimanali previste dal ### occorre tuttavia tenere conto, nel computo del lavoro straordinario, delle assenze per malattia/ferie/riposi/permessi/aspettativa per come tempestivamente e specificamente eccepite dalla società convenuta e risultanti dalle buste paga non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente. Riguardo al profilo delle assenze, si è già detto che la convenuta, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato la deduzione di cui al ricorso secondo cui il ricorrente lavorava per sei giorni settimanali, limitandosi ad eccepire il mancato computo nei conteggi dei giorni di assenza per ferie/malattia/permessi/aspettativa. Deve in proposito osservarsi che dall'esame delle buste paga emerge il dato (pressochè inverosimile) secondo cui il ricorrente avrebbe ogni mese effettuato un numero di assenze (non retribuite) di 8-10 giorni. Tale dato, che per la sua costante presenza nelle buste paghe mensili appare di per sé inverosimile, non è stato né specificamente dedotto né provato dalla resistente che, come più volte rimarcato, si è limitata ad eccepire le assenze per ferie/malattie/aspettativa/permessi, pure emergenti dalle buste paga. 
Quanto infine alle ferie occorre rammentare che, come affermato dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione -in linea con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'### in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva“Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”. La Corte di Cassazione ha altresì affermato che “la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/09/2025 lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. (Cass. 21780/2022, Cass. 21780/2022). 
Nella specie, avuto riguardo al suddetto onere della prova, può ritenersi che la società resistente abbia provato di aver concesso al ricorrente il numero di giorni di ferie emergente dalle buste paga che, si ribadisce, non sono state contestate dal ricorrente il quale, dal canto suo, non ha offerto mediante la istruttoria orale una sufficiente ed idonea prova del fatto dedotto (e specificamente contestato dalla convenuta) di aver fruito di due settimane di ferie all'anno. Anche su tale punto, infatti, la prova testimoniale ha dato risultati istruttori contrastanti in quanto un teste ha dichiarato che il ricorrente fruiva “a volte di una settimana di ferie all'anno a volte di due settimane (teste ###, un altro ha dichiarato che questi fruiva di quattro settimane di ferie all'anno (teste ### e un altro ancora di “due settimane di ferie all'anno” (teste ###. 
Ciò posto, una volta provata, nei termini sopra indicati, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, sarebbe stato onere della società convenuta fornire la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive sorte nei confronti del lavoratore: viceversa, mediante consulenza tecnica d'ufficio si è accertato che, in base alla quantità e qualità del lavoro svolto, il ricorrente ha maturato differenze retributive rispetto agli emolumenti corrisposti nel corso del rapporto di lavoro per come emergenti dalle buste paga. 
Sulla base degli indici fattuali del rapporto di lavoro accertati in causa (periodo-orario-giorni di lavoro-inquadramento nel livello quarto) è stato infatti richiesto al CTU di calcolare le spettanze retributive ancora dovute al ricorrente, facendo riferimento per il “dovuto” alla contrattazione collettiva di settore (###conf### e per il “percepito” a quanto risultante dalle buste paga e dall'estratto contributivo in atti. Nel computo delle spettanze si è chiesto al CTU (anche mediante relazione integrativa) di scomputare solo le assenze per malattia/ferie/permessi/aspettativa e non anche quelle -senza causale-, di cui non vi è prova in giudizio, costantemente riportate in busta paga in un numero mensile oscillante tra le 8-10 giornate. 
Pertanto, attenendosi per la quantificazione degli emolumenti all'elaborato peritale (relazione integrativa depositata il ###), in quanto formalmente corretto nello sviluppo contabile e immune da vizi logici, -oltre che non specificamente contestato dalle partipuò concludersi che spetta ancora a ### per il periodo di lavoro intercorso con la società Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/09/2025 ### s.r.l. (5.11.2015-20.4.2022), l'importo di € 73.366,19 per differenze retributive (differenze per superiore inquadramento, retribuzione per lavoro straordinario, differenza a titolo di tredicesima mensilità e di quattordicesima mensilità, differenze/indennità per ferie, permessi non goduti e malattia) ed € 4.280,26 a titolo di differenza sul ### per un totale complessivo dovuto di € 77.646,45. 
La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992). 
Sulle singole componenti del credito, annualmente rivalutate, sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., interessi al saggio legale dalla maturazione al saldo. 
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda (nel ricorso si chiedeva la condanna della convenuta ad una somma di € 161.187,09 tenuto conto anche del periodo di lavoro anteriore alla data del 5.11.2015), vengono compensate per la metà e per la residua parte poste a carico della società convenuta secondo la regola della soccombenza, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. 
Le spese di ### liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della ### s.r.l. soccombente. 
Si precisa che avuto riguardo alle dichiarazioni dei testimoni -e fermo il diritto delle parti ad azioni e denunce individualinon si è ritenuto di procedere al “sollecitato” invio degli atti alla ### non ravvisandosi nelle evidenziate ed emerse contraddizioni dichiarative dei testi, e in specie in quelle del teste ### la prospettata ipotesi di reato perseguibile d'ufficio tenuto conto, con rilievo assorbente, che non è dato sapere se al teste in questione siano stati mostrati, nei due giudizi in cui è stato escusso come teste, i medesimi “fogli turno” e che in entrambi i giudizi il predetto teste, con riferimento ad essi ed al loro contenuto, ha utilizzato “formule dubitative”.  P.Q.M.  Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa ### D'### quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la società ### s.r.l. al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma di € 77.646,45, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/09/2025 interessi legali sulle somme via via rivalutate a far data dalla maturazione delle singole componenti del credito fino all'effettivo soddisfo; 2. condanna la società ### s.r.l. al pagamento della metà delle spese di lite che liquida, già ridotto l'importo, in € 3.349,00 oltre spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore degli Avv. ti ### e ### Compensa per la residua metà le spese di lite tra le parti; 3. pone le spese di ### da liquidarsi con separato decreto, a carico della ### s.r.l.. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott. ssa ### D'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/09/2025

causa n. 7311/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Crudele Lidia, Francesca D'Antonio

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