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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4707/2025 del 22-02-2025

... «regulae iuris», la d ecisione assunta dalla CTR app are immune da censure , avendo essa correttamente ritenuto applicabile al caso in esame il termine decadenziale anzidetto, la cui de correnza è stata individuata nel giorno dell'acquisita definitività degli avvisi di accertament o, coincidente con quello nel quale si e ra verificata l'estinzione de i relativi giudizi tributari non riassunti (16 settembre 2010); da qui la conclusi one che tale termine era an cora in corso alla data di notifica della cartella di pagamento (14 marzo 2011). 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. 5. Le spe se del presente giudizio di legit timità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 6. Stante l'esito dell'impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l'attestazione contemplata dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (### delle spese di giustizia), inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alle controricorrenti ### delle ### ate ed ### di ### s.p.a. le spese del giudizio di legittimit à, liquidat e in 10 di 10 favore della prima in complessivi 5.100 e uro, oltre (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23084/2016 R.G. proposto da ### elettivamente domiciliat ###-A/4 presso lo studio dell'avv. ### rappresentato e difeso dall'avv. ### -ricorrente contro ### in persona del ### pro tempore, domiciliata in ### alla via dei ### n. 12 presso gli uffici dell'### dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente nonché contro ### I ### incor porant e ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempo re, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### etti ### io (domicilio digitale: ###) e Pa rente ### (domicilio dig itale: ###) -controricorrente avverso la ### dell a ### 2 di 10 ### n. 1332/2016 depositata il 23 maggio 2016 Udita la relaz ione svolta n ell'adunanza came rale del 21 genn aio 2025 dal #### impugn ava dinanzi alla ### e ### di ### la cartella esattoriale n. #### 10 notificatagli dall'agente della riscossione ### s.p.a., recante l'intimazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo sulla base di d ue distinti avv isi di accertamento ai fini dell'### emessi nei suoi confron ti dalla ### ione ### d i ### dell'### delle ### per gli anni 1 996 e 1997, dive nuti definitivi per effetto dell'est inzione dei relativi giudizi di impugnazione, non riassunti nel te rmine di legge a sèguito del rinvio delle cause al primo giudice disposto d'ufficio da questa Corte a norma degli artt. 383, comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, del D. 
Lgs. n. 546 del 1992.  ###ìta ### , nel contraddittorio dell'ente impo sitore e dell'agente della riscossione, ritenut a la fondatezza delle ragioni addotte dal contribuente, annullava l'at to esattivo impugnato, dichiarando prescritta la pretesa tributaria in conseguenza dell'intervenuta estinzione dei giudizi di impugnazione de i sottostanti avvisi di accertamento. 
La pron uncia veniva, però, successivame nte riformata dalla ### dell'### ia-### la quale, con sentenza n. 1332/2016 del 23 maggio 2016, in accoglimento dell'appello erariale e nella contumacia di ### s.p.a., rigettava l'originario ricorso della parte privata. 
A fondamento del «decisum» i giudici regionali osservavano che: - la mancata riassunzione aveva provocato l'estinzione dei giudizi di 3 di 10 impugnazione degli avvisi di acc ertamento, verificata si il 16 settembre 2010, ma non anche quella degli atti impositivi, che da quella stessa data erano divenuti definitivi; - la notificazione della cartella era stata eseguita il 14 marzo 2011, nel rispetto del termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 25, comma 1, lettera c), del D .P.R. n. 602 del 1973; - la procedu ra di riscossione risultava, quindi, tempestivamente attivata. 
Avverso tale sentenza il ### ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 
L'### delle ### ed ### lia ### di ### e s.p.a., incorporante ### s.p.a., hanno resistito con autonomi controricorsi. 
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.. 
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è denunciato l'omesso esame di fatti decisivi per giudizio che hanno formato oggetto di discussione fra le parti, <in violazione dell'art. 112 c.p.c.>.  1.1 Viene ascritto alla CTR di aver trascurato di valutare una serie di circostanze prospettate dal contribuente, la cui disamina avrebbe potuto condurla a una diversa decisione della controversia.  1.2 In particolare, si assume che nella motivazione della sentenza il collegio di secon do grado n on avrebbe speso alcun a parola sulle seguenti questioni: ###i nammissibilità dell'appello e rariale per difetto di specificità dei motivi; ###giudicato interno formatosi sulla statuizione di annullamento della cartella esattoriale in conseguenza della mancata costituzione nel giudizio di appello di ### s.p.a., unico soggetto passivamente legittimato a 4 di 10 resistere all'opposizione riguardante tale atto; ###decaden za di ### s.p.a. dal <potere/diritto di notificare la cartella di pagamento> per interve nuto decorso del termine fissato dall'art.  25, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 602 del 1973, non soggetto alle cause d i interruz ione previste per la prescrizione, giusta il disposto dell'art. 2964 c.c..  1.3 La censura de ve essere correttame nte inquadrata nel paradigma di cui al nume ro 4) dell' art. 360, comma 1, c.p.c., avendo il ricorrente denunciato non già la mancata disamina di fatti decisivi e controversi, nei termini esplicitati dalle ### con l'arresto n. 8053/2 014, bensì l'omessa pronuncia da parte della CTR in ordine ad alcune questioni sottoposte al suo vaglio, e quindi un «error in procedendo» asseritamente consistito nella violazione dell'art. 112 c.p.c..  1.4 Tanto premesso, il motivo è privo di fondamento.  1.5 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, non ricorre il vizio d i omessa pronuncia quan do, pur in mancanza di un'espressa statuizione sul punto, la decisione adottata dal giudice comporta l'implicit o rigetto degli argomenti non tr attati, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il riconoscimento della loro irrilevanza o infondat ezza (cfr. Cass. n .  12476/2024, Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass. 7662/2020).  1.6 Tanto premesso, va osservato che il rigetto della sollevat a eccezione di mancanza di specificità dei motivi di appello formulati dall'### delle ### deve rite nersi implicito nella d ecisione assunta dalla ### la quale, accogliendo ne l merito il gra vame proposto dalla parte pubblica, ha necessariamente escluso che le censure articolate dalla difesa erariale fossero prive del requisito di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 (cfr., in tal senso, Cass. n. 20051/20 24, Cass. n. 2151/2021, Cass. 13649/2005). 5 di 10 Per giunta , la lagnanza in scrutinio dife tta «in parte qua» di autosufficienza, non avendo il ### riportato in ricorso i motivi di cui si d iscetta, in tal modo impeden do alla Corte d i verificarne l'asserita genericità (cfr. Cass. n. 4688/2024, Cass. n. ###/2023, Cass. n. 29495/2020).  1.7 Anche l'eccez ione di giudicato in terno è da aversi per implicitamente disattesa dal collegio di secondo grado, il quale ha respinto <in toto> l'originario ricorso del contribuente, adottando una decisio ne di merito che presuppone la valutazione dell'infondatezza della predetta eccezione.  1.8 Riguardo, infine, all'asserita incidenza della norma di cui all'art.  2964 c.c. sul corso del termine di decadenza stabilito dall'art. 25, comma 1, lettera c), de l D.P.R. n. 6 02 del 197 3, la soluzione accolta dalla CTR è logicamente e giuridicamente incompatibile con la tesi sostenuta dal Fu setti, onde anche in que sto caso si è in presenza di un rigetto implicito, e non di un'omessa pronuncia.  2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 360, coma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la nullità dell'impugnata decisione e/o del procedimento.  2.1 Si sostiene che il collegio re gionale n on avrebbe potuto , in accoglimento del gravame esperito dalla sola ### delle ### respingere integralmente l'or iginario ricorso del contribuente, poiché l'unica parte legit timata a impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado riguardanti la cartella di pagamento era ### s.p.a., rimasta contumace nel giudizio di appello.  2.2 I giudici «a quibus» avrebbero, pertanto, deciso in violazione del giudicato interno formatosi sul punto.  2.3 Il motivo non merita accoglimento.  2.4 Lo stesso F usetti, pur no n avendo riportato, nel corpo de l ricorso per cassazione, il contenuto della sentenza della CTP -il che espone la doglianza a un preliminare rilievo di inammissibilità per difetto di autosufficienza (sull'argomento cfr., ex plurimis, Cass. n. 6 di 10 29495/2020, a proposito della necessaria specifica indicazione degli atti anche in caso di denunc ia di <errores in iudicando> )- ha dedotto di aver riproposto in appello <gli ulteriori motivi di ricorso non affrontati dal giudice di prime cure in quanto assorbiti> (pag.  5).  2.5 Da tanto inequivocabilmente si ricava che tale sentenza si era limitata ad accertare la prescrizione de lla pretesa tributaria in conseguenza dell'interve nuta estinzione del giudizio ad essa inerente, come è confermato dal seguen te passaggio c onclusivo della motivazione, trascritto da ### i di ### s.p.a. nel proprio controrico rso (pagg. 3 -5), e in partic olare dal seguente passaggio conclusiv o della motivazione: «La mancata riassunzione nell'anno..., avendo d eterminato l'estinzione del processo, con esclusione dell'effetto permanente dell'interruzione, conduce alla declaratoria di inesigibilità della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione del diritto. Gli ulteriori profili restano assorbiti».  2.6 Nel descritto contesto, è del tutto evidente come la sola parte interessata ad impugnare la decisione di prime cure fosse l'### delle ### en te impositore titolare dei crediti iscritti a ruolo, atteso che la pronuncia resa dai giudici provinciali ineriva soltanto a tale punto della controversia.  2.7 Oltretutto, la doglianza del contribuente muove da un'erronea premessa giuridica, e cioè che solamente l'agente della riscossione sarebbe legittimato a resistere all'opposizione alla cartella di pagamento e a impugnare la rela tiva de cisio ne giudiziale, anche quando queste non siano fondate, rispettivamente, sull'allegazione o sull'accertamento di vizi propri dell'atto.  2.8 Un simile asserto contrasta, tuttavia, con lo stabile indirizzo di legittimità secondo cui, in tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni una cartell a esattoriale per motivi at tinenti all'invalidità degli atti impositivi pre supposti, la legittimaz ione 7 di 10 passiva spetta s ia all'ente impositore sia all'agente de lla riscossione; con la precisazione che, ove sia stato evocato in causa il solo agente della riscossione, quest'ultimo è tenuto a chiamare in giudizio l'ente creditore interessato, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs.  n. 112 d el 1999, se non vuole risponde re delle eventuali conseguenze negative della lite (cfr. Cass. n. 17763/2021, Cass. 2480/2020).  2.9 È stato, inoltre, puntualizzato che la tardività della notificazione della cartella no n costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contr addire ne l relativo giudizio (cfr. Cass. n. 10019/2018, Cass. n. 10477/2014, Cass. n. 10646/2013, Cass. n. 16990/2012).  2.10 Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi la configurabilità del dedotto <error in procedendo>.  3. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma 1, 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 25, comma 1, letter a c), del D.P.R . n. 6 02 del 197 3, dell'art. 63 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 2943 e 2945 c.c..  3.1 Si rimprovera alla CTR di aver tralasciato di considerare che, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., l'estinzione del giudizio fa venir meno l'effetto in terruttivo permanente della prescrizione determinato dalla pendenza di un giudizio, lasciando fermo soltanto l'effetto interruttivo istantaneo ricollegato alla notificazione dell'atto introduttivo.  3.2 In applicazione della citata norma, i giudici regionali avrebbero, quindi, dovuto dichiar are estinta la pretesa tributaria, essendo la notificazione della cartella di pag amento avvenuta a distanza di oltre dieci anni dalla data in cui erano stati introdotti i giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento presupposti.  3.3 Il motivo è privo di fondamento.  3.4 Come ripetutamente affermato da questo ###, 8 di 10 l'estinzione del giudizio determinata dalla sua mancata riassunzione a sèguito di pronuncia di cassazione con rinvio comporta, ai sensi degli artt. 393 c.p.c. e 63, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, il venir meno dell'intero processo e, in forza dei princìpi in materia di impugnazione dell'atto tribut ario, rende definitivo l'avviso d i accertamento.  3.5 Pertanto, poiché i termini di decade nza indicati dall'art.  25 del D.P.R. n. 602 del 1973 in tema di riscossione delle imposte sui redditi cominciano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva, ove la definitività dell'accertamento fiscale consegua alla mancata riassunz ione del giudizio ad op era delle parti, detta decorrenza va fissata con riguardo al momento in cui il giudizio si è estint o per e saurimento del tempo utile per l'adempimento dell'incombente, rimanendo a tal fine irrilevante il potere dell'### razione ### di iscrivere a ruolo parte della pretesa tributaria a titolo provvisorio, e così pure la disciplina delle cause di sospensi one e interruz ione, proprie non della decadenza ma della prescrizione (cfr. Cass. n. 4574/2015, Cass. 7444/2022, Cass. n. ###/2023).  3.6 Giova, in proposito, rammen tare che, in base a un diffuso orientamento nomofilattico al quale si intende dare continuità, l'estinzione del giudizio tributario per mancata riassunzione non è equiparabile al giudicato formatosi sulla pretesa impositiva, sicchè non può rite nersi applicabile i l termine decennale di prescriz ione dell'«actio iudicati» (art. 2953 c.c.) nell'ipotesi in cui la definitività dell'accertamento derivi dalla declaratoria di esti nzione del processo tributario per inattività delle parti.  3.7 ### in conseguenza dell'estinzi one de l giudizio tributario, restano travolte tutte le sentenze in esso pronunciate, sulle quali non si forma alcun giudicato (cfr. Cass. Sez. Un. n. 25790/2009).  3.8 Qualora, dunque, la pretesa dell'### si fondi (o continui a fondarsi) non già su un sopravv enu to e 9 di 10 intangibile provvedimento giurisdizio nale che acclari l'effettiva sussistenza e la legittimità di tut ti i presu pposti d ell'imposizione, bensì sull'originario avviso di accertamento, ancorchè consolidatosi per una rag ione di ordine pro cessuale, opera escl usivame nte il regime previsto dall'art. 25, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 602 del 1973, in virtù del quale la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento compiuto dall'### è dive nuto definitivo (cfr. Cass. n. 45 74/2015, Cass. 27265/2016, Cass. n. 23922/2016, Cass. n. 9521/2017, Cass. 3458/2023, Cass. n. ###/2023, Cass. n. 24997/2024).  3.9 Alla streg ua delle suenun ciate «regulae iuris», la d ecisione assunta dalla CTR app are immune da censure , avendo essa correttamente ritenuto applicabile al caso in esame il termine decadenziale anzidetto, la cui de correnza è stata individuata nel giorno dell'acquisita definitività degli avvisi di accertament o, coincidente con quello nel quale si e ra verificata l'estinzione de i relativi giudizi tributari non riassunti (16 settembre 2010); da qui la conclusi one che tale termine era an cora in corso alla data di notifica della cartella di pagamento (14 marzo 2011).  4. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.  5. Le spe se del presente giudizio di legit timità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  6. Stante l'esito dell'impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l'attestazione contemplata dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (### delle spese di giustizia), inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alle controricorrenti ### delle ### ate ed ### di ### s.p.a. le spese del giudizio di legittimit à, liquidat e in 10 di 10 favore della prima in complessivi 5.100 e uro, oltre ad event uali oneri prenotati a debito, e in favore della seconda in complessivi 5.300 euro (di cui 20 0 per esborsi), o ltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (### delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quell o previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. 
Così deciso in ### nella cam era di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Cataldi Michele, Chieca Danilo

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 35011/2023 del 14-12-2023

... 455/2011; 9452/2014). Censure, queste, da cui è immune la sentenza impugnata, la quale si è peraltro sul punto uniformata ai principi affermati da questo Giudice di legittimità, il quale ha sostenuto che in tema di società cooperativa “il cui oggetto sociale sia la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai soci, la domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c. di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile postula la preliminare acquisizione dello "status" di socio d a parte del pr omitte nte assegnatario, con sacrato nell'atto costitutivo della soci età, e la successi va atti vità attuativa, consistente nella v erifica della realizzazione dei presupposti concreti per l'assegnazi one, nonché nella individuazione dell'alloggio e del corrispetti vo. Tale ultima attività può tradursi in concreto, nei confronti di un nuovo socio, nella "prenotazion e" dell'immobile da parte sua, ovvero nella stipula di un preliminare con il quale la cooperativa prometta al socio subentrante il trasferimento di una delle unità immobiliari realizzate” ( Cass. n. 22565/2015). Come successivamente precisato, il socio di una cooperativa edilizia può avere diritto il trasferimento di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 5990-2018 proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocat o ### PALERMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti; - ricorrente - contro ### Coop. ar.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### V.### 74/C, pre sso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti; - controricorrente - Ric. 2018 n. ### sez. ### - ud. 03-02-2023 -2- avverso la sentenza n. 6795/2017 della CORTE DI APPELLO di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2023 dal ###. #### 1. Nell'anno 2006 il rev. ### - nella qualità di unico erede testamentario di ### che a sua volta era succeduta al proprio coniuge ### socio locatario di un alloggio sito in ### via ### - conveniva in giudizio la ### per la ### e l'### di ### fra i ### di ### (oggi ### e nel prosiegu o “la Cooperativa”) al fine d i sentir acc ertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere dalla parte convenuta l'assegnazione in proprietà del citato i mmobile. Chiedeva, quindi, il trasferimento a suo favore della proprietà di tale immobile, del quale aveva il godimento, mediante emanazione di sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 2. Con sent enza n. 97 44/2010, il ### ale di Rom a, pronunciandosi nel contraddittorio delle parti, accogli eva la domanda attorea.  3. Propon eva appello la ### rativa lamentando l'erronea applicazione, da part e del giudice di prime cure, dell'art. 115 del r.d. 1165/1938 per non aver mai la cooperativa fruito del contributo erariale, dov endosi quindi applicare le norme civilistiche che, per la fattispecie in esame, negano la prosecuzione con gli eredi del rap porto social e, il quale si estingue in caso di morte del socio.  ### censurava, altresì, la decisione impugnata per non aver considerato che la ### dante causa del ### non ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 03-02-2023 -3- era mai di venuta socia della cooperativa e che dunqu e l'originario attore nessun diritto avreb be potuto vantare sull'immobile in questione. 
Si costituiva il ### chiedendo il rigetto del gravame.  4. Con sen tenza n. 6 795/2017, la Corte ter ritoriale, escludendo l'applicabilità dell'art. 115 r.d. 1165/1938 al caso di specie, accoglieva l'appello e, in totale riforma della sentenza gravata, rigettava l a domanda proposta in primo grado dal ### sostenendo che - sul presupposto che il diritto del socio di una coo perativa e dilizia al trasferimento di un'u nità immobiliare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., diventa effettivo o con la stipula di un preliminare o al perfezionarsi di una fattispecie complessa che richiede anche la “prenotazione” dell'immobile - ### socio locatario dell'alloggio e dante causa di ### alla quale era succeduto il ### non fosse mai stato “prenotatario” dell'immobile, non potendo configurarsi il trasferimento all'appellato di una situazione giuridica soggettiva non ancora entrata nel patrimonio di ### 5. Avverso tale decisione ### ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi, illustrati da memoria.  6. ###. ### ativa ### ri ha resistito con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il pr imo motiv o di ricorso, ex art. 360, pr imo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2932 c.c. perché, come emerso d alla documentazione in atti, precedentemente la cooperativa aveva operato “a proprietà indivisa” e poi nel 2004 aveva riconosciuto ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 03-02-2023 -4- ai soci il diritt o di acquist are la proprietà mediante ap posita domanda. 
Sostiene il ricorrente che il giudice di seconde cure avrebbe dovuto riconoscere in capo al ### il trasferimento di proprietà dell'alloggio ex art. 2 932 c.c. poiché la L atini, subentrata quale erede del socio locatario ### o ### nella sua stessa posizione inerente al godimento dell'alloggio, aveva inoltrato domanda di acquisto della proprietà che avrebbe dovuto obbligare la ### ativa a stipulare l'atto di trasferimento.  2. - Con il secon do motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per non aver il giudice di secondo grado posto a fondamento della sua decisione i fatti dedotti e documentalmente provati in giudizio, in particolare in relazione alla domanda per acquistare gli immobili da parte di coloro che ne avevano il godimento.  2.1.- I motivi primo e secondo, pur differenziati quanto alle censure rivolte a lla sentenza impugnata, sono entrambi inammissibili per carenza di autosufficienza. 
Il rico rrente elenca una serie di do cumenti p rodotti in giudizio dalle parti che dovrebbero giustificare, nel primo mezzo di ricorso, il diritto all'acquisto dell'immobile della dante causa del ricorrente per averne fatto la stessa esplicita domanda, su impulso della ### e quindi per essersi generato l'obbligo di trasferimento di proprietà in capo a quest'ultima. Nel secondo mezzo di ricorso il ricorr ente si sofferma in dettaglio su t ali documenti (copia della circolar e del CdA della Co operativa, preventivo di spesa per l'assegnazione in proprietà dell'alloggio, modulo trasmesso dalla ### erativa, invio di cop ia della ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 03-02-2023 -5- circolare dalla ### alla ### nuovo invio da parte di quest'ultima di altra circolare alla ### che non sarebbero stati presi in alcuna considerazione dalla decisione impugnata. 
Nel fare ciò, pur producendo tali documenti, non richiamati dalla sentenza i mpugnata, non indica n é il contenuto degli stessi, né il moment o e il “l uogo” della loro produzio ne in giudizio, così non osservando quant o richiest o dall'art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. a carico del ricorrente per cassazione, il quale, qualora “intenda dolersi dell'o messa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere … di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile”: cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048, Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. 12.12.2014, n. 26174; sez. lav. 7.2.2011, n. 2966.  2.1.2.- Quanto al secondo mezzo di ricorso, va aggiunto che non risultano neppu re correttamente invocate le norme denunciate violate. 
Ed infatti, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. (che secondo il ricorre nte emerg erebbe da una pronuncia resa “in carenza di accertame nto e rico struzione del fatto”), occor re denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass. S.U.  20867/2020), mentre la violazione dell'art. 112 c.p.c. (limitata nel ricorso ad una generica deduzi one) si verif ica quando il giudice pronuncia ol tre i limiti delle pretese o delle eccezioni ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 03-02-2023 -6- fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 455/2011; 9452/2014). 
Censure, queste, da cui è immune la sentenza impugnata, la quale si è peraltro sul punto uniformata ai principi affermati da questo Giudice di legittimità, il quale ha sostenuto che in tema di società cooperativa “il cui oggetto sociale sia la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai soci, la domanda ai sensi dell'art.  2932 c.c. di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile postula la preliminare acquisizione dello "status" di socio d a parte del pr omitte nte assegnatario, con sacrato nell'atto costitutivo della soci età, e la successi va atti vità attuativa, consistente nella v erifica della realizzazione dei presupposti concreti per l'assegnazi one, nonché nella individuazione dell'alloggio e del corrispetti vo. Tale ultima attività può tradursi in concreto, nei confronti di un nuovo socio, nella "prenotazion e" dell'immobile da parte sua, ovvero nella stipula di un preliminare con il quale la cooperativa prometta al socio subentrante il trasferimento di una delle unità immobiliari realizzate” ( Cass. n. 22565/2015). Come successivamente precisato, il socio di una cooperativa edilizia può avere diritto il trasferimento di un'unità immobiliare solo al perfezionarsi di una fattispecie complessa a formazione progressiva, che postula la partecipazione alla società del socio e la relativa prenotazione dell'alloggio, così da rendere dovuto il successivo atto traslativo del diritto di proprietà: “In tema di società cooperativa edilizia, il trasfer imento dell'immobile prevede una fatt ispecie a formazione progressiva, la cui prim a fase, presupponente l'acquisizione dello "status" di socio da parte dell'assegnatario e la pre notazione dell'alloggio, deve quali ficarsi come contratto ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 03-02-2023 -7- preliminare, perché con l'individuazion e del bene e del corrispettivo nasce l'obbligo per la società di prestare il proprio consenso al trasferim ento, e la cui seconda fase, consistente nella successiva assegnazi one dell'alloggio, si identifica con il contratto definitivo” (Cass. n. 23514/2016 e cfr. già Cass. 752/1997). 
Nel caso di sp ecie la decisione gravata ha escluso c he l'originario socio avesse effettuato una pr enotazione dell'alloggio, atta ad obbligare la cooperativa e ha altresì escluso la trasm issione della qualità di socio all a propria moglie, successiva dante causa del ricorrente.  ### illegittimità della clausola dello statuto societario (art. 9) che attr ibuiva all a vedova, i n contrasto con il diritto successorio, un mero dirit to di god imento sull'allog gio non trasmissibile e non la qualità d i erede, non tiene i n considerazione le regole proprie delle società cooperative, che - a n orma dell'art. 2534 c.c. - prevedono alla morte d el socio l'estinzione della partecipazione societaria, salvo che lo statuto non disponga diversamente riguardo agli eredi, rimettendo le decisioni al riguardo all'autonomia dei soci. La sente nza impugnata ha infatti rilevato che “non risulta né dallo statuto né da altr a documentazion e che la cooperativa si avvalga del contributo dello Stato, dovend osi pertanto escludere l'applicabilità dell'art. 115 r.d. n. 1165/1938 (testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica)”, che prevede una situazi one diversa da quella di dirit to comune, ossia il subentro degli eredi nei diritti del socio deceduto.   3. - Con il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., il ricorrente censura l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio inerente alla situazione di ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 03-02-2023 -8- titolarità, in capo ad ### del diritto personale di godimento dell'alloggio, alla trasmissi bilità dello stesso iure ereditario e al subentro mortis causa nel relativo diritto da parte della sig.ra ### risultanz e che se fossero state esaminate dalla Corte territoriale non avrebbe condotto la stessa a reputare il dante causa ### privo della titolarità di una situazione legittimante l'acquisto dell'alloggio.  3.1.- Come eccepito dalla controricorrente, il motivo deduce per la prima volta in sede di legittimità una questione nuova, mai discussa in precedenza (la titolarità di un diritto personale di godim ento dell'alloggio in capo a ### o ###, infrangendosi contro il costante orienta mento della giurisprudenza di questo Giudice, secondo il quale “qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legitt imità, ond e non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” ( Cass. n. 28060/2018; 22069/2015). 
Dal mezzo di ricorso, generico e poco chiaro, non solo non si evince l'assolviment o dell'onere di cui sopra, ma neppure si traggono elementi per individuare con sufficiente compiutezza i “fatti storici” dec isivi oggetto di discussione tra le par ti che sarebbero stati omessi dal giudice del merito, posto che quello che viene proposto dal ### con il motivo in esame è con ### 2018 n. ### sez. ### - ud. 03-02-2023 -9- evidenza una censura ai passaggi argomentativi della decisione impugnata, al fine di ottenere un esito diverso della lite.  4.- In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese del presente giudizio, liq uidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza.  5.- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto d ella sussistenza dei presuppost i per il versamento, da parte del ricorrent e, del l'ulteriore imp orto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  P.Q.M.  ### e rigetta il ri corso e condanna il ricorrent e al pagamento, in favore della con troricorre nte, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della su ssistenza dei presuppo sti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Poletti Dianora

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18486/2024 del 08-07-2024

... dell'immobile locato”. Orbene, si tratta di affermazione immune da vizi. Invero, secondo la sentenza oggi impugnata, la circostanza che ### “fosse intervenuta nel giudizio promosso dal #### non aveva autonomo rilievo dipendendo dall'esito del giudizio”, nonché, soprattutto, dal “se quella decisione avesse o meno immediata efficacia esecutiva quanto alla condanna al rilascio”. Inoltre, il riferimento oper ato dal primo giudice - in modo, “per altro molto generico” (sottolinea sempre la ### veneziana) - “ai contra sti e alle lamentele dei terzi era 12 evidentemente collegato all'azione promossa dal #### diretta a far dichi arare l'inefficacia de i contratti di locazione e sublocazione, ritenendola evidentemente una semplice lamentela sul presupposto dell'inefficacia esecutiva della sentenza emessa dal ### di ### e, come tale, inidonea ad incidere sul godimento del bene (p unto invece precisamente censurato dall'appellante e centrale della controversia)”. Nella prospettiva adottata dalla sentenza oggi impugnata, assorbente era, pertanto, la questione relativa all'efficacia esecutiva della sentenza del ### unale trevigiano, dichiarativa dell'inefficacia dei due contratti di (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 18210-2021 proposto da: ### S.R.L., in perso na del legale rappre sentante “pro tempore”, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difenso re, rappresentata e difesa dall '### - ricorrente - contro ### S.P.A., in persona del procuratore “ad negotia”, dott. ### domiciliata presso l' indirizzo di posta elettronica del proprio difenso re, rappresentata e difesa dall'### - controricorrente - Avverso la sentenza n. 3073/2020 della Corte d'ap pello di ### depositata in data ###; #### di locazione e sublocazione - Fallimento della ### - Declaratoria di inefficacia dei contratti verso la curatela - Conseguenze quanto al rapporto di sublocazione corrente “inter partes” R.G.N. 18210/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 25/01/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 25/01/2024 dal ###. #### 1. La società ### S.r.l. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 3073 /20, del 22 dicembre 2020, della Corte d'appello di ### che - in accoglimento del gravame esperito dalla società ### dell'### S.p .a. (d'ora in poi, “Volksbank”) avverso la sentenza n. 753/19, del 3 maggio 2019, del Tribunale di ### - ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ### avverso il provvedimento monitorio con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società ### di € 10.534,47, oltre interessi, per canoni di sublocazione da aprile a giugno 2017.  2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che, concluso con la società ### S.r.l. ### (d'ora in poi, “Edilriviera”), in seguito dichiarata fallita, un contratto di locazione immobiliare, ad uso diverso da quello abitativo, essa sublocava il bene, in forza di contratto del 1° luglio 2009, alla società ### Resasi quest'ultima inadempiente all'obbligazione di pagamento dei canoni, in relazione ai mesi da aprile a giugno del 2017, ### conseguiva il suddetto provvedimento monitorio, oggetto, però, di opposizione da parte dell'ingiunta. Tale iniziativa veniva intrapresa, in particolare, sul presupposto che il ### unale di ### aveva accolto - con sentenza n. 769/15, del 26 marzo 2015 - l'azione con cui la curatela fall imentare di ### aveva chi esto dichiarar si l'inefficacia, nei propri confronti, dei suddetti contratti di locazione e subl ocazione. Di qui, pertanto, l'in sussistenza di qualsiasi 3 pretesa creditoria di ### verso ### visto che la curatela fallimentare - nel dare corso alla pronuncia adottata dal ### trevigiano - aveva richi esto alla subconduttrice il rilascio della “res locata”, co n ciò evidenziando co me il sublocatore si fosse reso inadempiente alle proprie obbligazioni, rivelandosi non in grado di garantire il pacifico godimento della cosa oggetto del contratto. A sostegno della proposta opposizione ### inoltre, allegava di aver stipulato in data 10 ottobre 2016, con la curatela, un nuovo contratto di locazione, relativo al medesimo bene, sicché essa, pertanto, non era pi ù tenuta ad alcun pagamento nei confronti di ### donde la non debenza dei canoni di sublocazione da aprile a giug no 2017, oggetto della pretesa azionata in via monitoria. 
Rigettata l'opposizione dal primo giudice, la decisione veniva, però, riformata, su gravame dell'opponente. 
Osservava, in pa rticolare, il giud ice di appello come la decisione del Tr ibunale di Tr eviso - invocata da ### a fondamento della propria opposizi one - fosse una “sentenza dichiarativa di inefficacia originaria dei due contratti” (e non una sentenza co stitutiva), e pertanto, in quanto tale, “immediatamente esecutiva”, negando rilievo alla circostanza che la curatela “non av esse promosso un a procedura esecutiva di rilascio nei confronti di Volksbank”, giacché quest'ultima, “a fronte di una pronun cia immediatamen te esecutiva era te nuta a restituire l'immobile”, specie dopo l'intimazione del 2 settembre 2016, “senza dover attendere l'inizio di una procedura esecutiva, che av rebbe costituito solo un inutile aggravio di spese”. Tale restituzione, infine, doveva intendersi avvenuta in data 10 ottobre 2016, “con la stipulazione del nu ovo co ntrato di locazione fra ### e ### ilriviera”, donde l'infondate zza della pretesa credi toria azionata in via monitoria da ### 4 relativa a supposti canoni, da aprile a giugno 2017, del contratto di sublocazione dichiarato inefficace.  3. Avverso la sentenza della Corte lagunare ha proposto ricorso per cassazione la società ### sulla base - come detto - di quattro motivi.  3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod.  La ricorren te si duole del rigetto dell'eccezio ne, da essa sollevata in appello, di inammissibilità del gravame avversario per difetto di specificità. A suo dire, infatti, la pronuncia del primo giudice si fondava su tre autonome “rationes decidendi”, ognuna delle quali la ### avrebbe avuto l'onere di censurare. 
Il rig etto dell'opposizi one a decreto ingiuntivo era stato motivato - in prime cure - non solo sul rilievo che quella del ### di ### “era una pr onuncia di accer tamento costitutiva, priva di efficacia esecutiva nei confronti di terzi e che pertanto il capo di condanna al rilascio non poteva essere portato in esecuzione coattiva come del resto la curatela non ha mai tentato di fare finora limitandosi ad iniziative stragiudiziali prive di concretezza”. A tale “ratio”, di fatti, il primo giudice aveva affiancato sia la constatazione che “### ziative non si è disinteressata delle richieste della Curatela” (risultando, anzi, essere “intervenuta nel processo intentato dalla Curatela”, per resistere “alla domanda della stessa”, così “ottemperando al disposto dell'art. 1586, secondo comma, cod. civ.”), sia il rilievo che l' eccezione di inadempimento non potesse “sostanziarsi di semplici contrasti o lamentele di terzi”, né “consistere nel desiderio che nessuno vanti diritti sulla cosa”. 5 Orbene, l'allor a appellante ### - secondo quanto si sostiene in ricorso - aveva impugna to solo la prima di tali “rationes”, ragion per cui il giudice di appello (come eccepito da essa ### ziative) avrebbe dovuto rilevare il difetto di specificità del gravame, e non, invece, conclud ere che “le tre diverse «ragioni» indicate dall'appellata”, in realtà, non erano “affatto autonome”, gi acché tutte attinent i al fatto se il sublocatore fosse “stato in grado di garantire al subconduttore il godimento dell'immobile locato”.  3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 324 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod.  ### il carattere assorbente del primo motivo, la ricorrente assume che “la qu estione della non esecuti vità della ricordata sentenza trevigiana” sarebbe “coperta dal giudicato”, come già eccepito innanzi al giudice di appello. 
Invoca, al riguardo, la ricorrente altra pronuncia del ### di ### adottata tra le stesse parti (si tratta della sentenza 2528/17, del 28 novembre 2017, riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di canoni, sempre relativi al contratto di sublocazione in oggetto, da gennaio a marzo 2017), “che aveva sì accolto l'opposizione, ma che sulla specifica questione - esecutività o meno della ricordata sentenza trevigiana - si e ra pronunciata nel senso richiesto dal la ### Iniziative”, ovvero “riconoscendo ed affermando la non esecutività di essa”. Difatti , poiché tale pronun cia - sebbene appellata dall'odierna ricorrente, in relazione all'accoglimento dell'opposizione (senza, peraltro, successo, visto che tale esito veniva confermato dalla Corte lagunare con sentenza n. 5654/19, del 10 gennaio 2020) - non ha formato, a propria volta, oggetto di gravame incidentale da parte di ### dovrebbe ritenersi, 6 sul punto, coperta da un giudicato, disatteso dalla sentenza qui impugnata. Invero, secondo consolidata giurisprude nza di legittimità, il giudicato “si forma non solo sulle questioni oggetto di puntuale pronun cia nel dispositivo, ma anche su quelle espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino presupposti logici e necess ari e s'inten dano, p ertanto, implicitamente decise”. 
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi la circostanza che la Corte veneziana, nel confermare l'accoglimento anche di tale diversa opposizione, “modificando la motivazione della sentenza di primo grado, ha affermato l'in adempimento della ### S.r.l. facendo dell'efficacia esecutiva della sentenza del ### civile di ### l'un ica ragione giu stificatrice della propria pronun cia”, visto che avverso tal e decisione l'odierna ricorrente “ha proposto ri corso per cassazione”, proprio “deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod.  civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ.”.  3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 282 cod.  proc. civ. e degli artt. 2908 e 2909 cod.  Si censura la decisione impugnata là dove afferma che quella del ### di ### non era una sentenza costitutiva, bensì “dichiarativa di inefficacia originaria dei due contratti”, soggiungendo che, “in ogni caso la questione è superata”, in quanto, anche con riferimento alle pronunce costitutive, “la sentenza di primo grado è im mediatamente ese cutiva qualora ricorrano determinate condizioni e, più precisamente, quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo”. 
Premette la ricorrente che “i due argomenti di cui alla motivazione soprariportata possono trattarsi congiuntamente”, 7 avendo “ad oggetto il medesimo probl ema, ossia quando le pronunce dichiarative e costitutive acquistano efficacia esecutiva”.  “La soluzione” - si sostiene - “è nel dato testuale degli artt.  2908 e 2909 cod. civ., da ritenersi norme speciali rispetto alla generale previsi one dell'art. 282 cod. proc. civ.”, come “confermato sia dal la dottrina, che dal la giurisprudenza della ### Corte” (è citata Cass. Sez. Un., sent. 22 febbraio 2010, n. 4059, e con essa altre pronunce successive). In base a tale indirizzo, il principio generale di retrodatazione degli effetti della pronuncia giudiziale al momento dell'introduzione della domanda, “trova eccezione in caso di pronunce dichiarative e costitutive, posto che queste integrano fonte autonoma del rapporto giuridico e produc ono necessariamente i loro effetti solo a partire dal momento in cui, co n la formazione del giudicato, il rapporto giuridico medesimo viene definitivamente costituito e non valgono di per sé ad anticip are al momento della proposizione della domanda se non limitatamen te ai capi decisor i che non si collochino in rapporto di stretta dipendenza con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale”. 
Non convincente, pertanto, risulterebbe - alla stregua di tali principi - quanto affermato da un arresto di questa Corte (si tratta di Cass. Sez. 3, ord. 28 novembre 2018 , n. 28508), che “ha ritenuto legittima l'azione esecutiva di rilascio di un immobi le, intrapresa in forza della sentenza di primo grado di accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 67 l.f.”.  3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa degli artt. 1575, 1581, 1585 e 1586 cod.  Si censura la sentenza impugnata là dove assume l'irrilevanza del fatto che il fallimento non abbia intrapreso alcuna azione 8 esecutiva, in quanto ### k - dal momento in cui era intervenuta una pronuncia di condanna al rilasc io, immediatamente esecutiva - era tenuta a restituire l'immobile alla curatela senza dover attendere l'inizio di un a procedura esecutiva, specialmente dopo l'intimazione del 2 settembre 2016. 
La decisione, secondo la ricorrente, è errata, perché sovrapporrebbe due profili, “il primo inerente alla esecutività della sentenza del ### di Treviso” e “il secondo relati vo agli obblighi del conduttore nei confronti del locatore rispetto alla pretesa di terzi sul bene locato, finendo per conformare i secondi a seconda della soluzione fornita alla prima questione”. 
In ogni caso, a prescindere dalla questione s ull'esecutività della sentenza del ### ale trevigiano, la pronuncia sarebbe comunque errata, “atteso che gli obblighi del conduttore (nella specie del subconduttore) hanno caratteri e disciplina individuati dalla legge e non conformati ab exter no da un a pronuncia giudiziale relativa ad u n'altra questione”. Difatti, durante la locazione - osserva la rico rrente - “il locatore assume l'obbligazione di garantire il pacifico godimento del bene locato” (ai sensi dell'art. 1575, comma 1, n. 3, cod. civ.), “ma ciò non significa che il locatore debba garantire in via generale ed assoluta che ness uno possa pretendere di vant are diritti sul la co sa”, essendo “solo tenuto, ove ciò accada, a «difendere» la locazione in modo d a garanti re il godimento del conduttore”, e ciò assumendo, ex art. 1586, comma 2, cod. civ., la lite”. Cosa che, peraltro, ess a ### “avev a in precedenza già fatto resistendo alla domanda propos ta dal falliment o, come le riconosce la stessa Corte d'appello”.  4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la so cietà ### chiedendo che la stessa sia dichi arata inammissibile o, comunque, rigettata. 9 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc.  6. La ricorrente ha presentato memoria, in particolar e contestando quanto affermato da questa Corte, con la pronuncia - si tratta di Cass. Sez. 3, ord. 21 novembre 2023, n. ### - che ha deciso analogo ricorso tra le stesse parti.  7. Non consta, invece, la presentazione di requisitoria scritta da parte del ### presso questa Corte.  RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso va rigettato.  9. In via prelimi nare, peraltro, v a rilevato che l'esito consistente nella reiezione ### della presente impugnazione, va motivato - a dispetto di quanto sostiene la ricorrente nella propria memoria - sulla scorta di considerazioni conformi a quelle che questa Corte ha già espresso nella pronuncia summenzionata (Cass. Sez. 3, ord. 21 novembre 2023, n. ###), la quale ha deciso analogo ricorso tra le stesse parti. Si trattava, in fatti, dell'impugnazione esperita, sempre da ### avverso la sentenza del la Corte d'appello di Venezi a, n. 5654/19, del 10 gennaio 2020 (va le a dire, qu ella citata nel secondo motivo dell'odierno ricorso), in relazio ne alla pretesa azionata dall'odierna ricorrente per il pagamento dei canoni del medesimo contratto di sublocazione per cui è causa, con riferimento, però, alle mensilità da gennaio a marzo 2017. 
In particolare, questa Corte ha ritenuto che - a prescindere dalla qualificazione, come costitutiva o meno, della sentenza con cui il ### di ### aveva dichiarato l'inefficacia, verso la 10 curatela fallimentare, dei contratti di locazione e sublocazione (e della possibilità, anche nel primo caso, di ipotizzarne l'immediata efficacia esecutiva per i capi “meramente dipendenti dall'effetto costitutivo”) - dirimente risulti la seguente circostanza, ovvero, che quella sentenza fosse passata in giudicato. Difatti, secondo questo giudice di legittimità, la ### e veneziana “si sar ebbe dovuta limitare ad affermare che la sopravvenuta formazione del giudicato comportava che la accertata duplice inefficacia operava già con riferimento al momento di stipula dei due negozi” (vale a dire, la locazione e la successiva sublocazione) “e dunque rilevava comunque per regolare i compor tamenti delle parti di qu esta causa al momento del la domanda, cioè al momento della proposizione dei ricorsi per decreto ingiunti vo da parte della sublocatrice ### per il pagamento di pretesi canoni di sublocazione” (così Cass. Sez. 3, ord. n. ### del 2023, cit.). 
Sicché, su tali basi, e non senza correggere la motivazione della sentenza allora impugnata, questa ### ha rigettato il ricorso allora proposto.  9.1. Ciò premesso in termini generali, il primo motivo - che, come si dirà, non è fondato - deve essere scrutinato con priorità rispetto agli altri, non solo in ragione della “numerazione”, ma soprattutto in considerazione del suo carattere pregiudiziale.  9.1.1. Invero, nel caso in esame - diversamente da quanto è accaduto nel giudizio concluso dall'arresto di questa ### sopra citato, nel quale vi era stata una “doppia conforme di merito” di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ### - il giudice d'appello, nel riformare la sentenza resa in prime cure, di rigetto dell'opposizione, ha disatteso l'eccezione pregiudiziale, sollevata dal l'appellata ### di inammissibilità del gravame di ### per difetto di specificità. 11 È evidente, infatti, che se qu esta ### dovesse riten ere, come prospettato con il primo motivo del presente ricorso, che l'allora appellante ### non abbia proposto un gravame “specifico”, per non aver censurato ognuna della tre “autonome” - secondo la qualificazione che ne fa ### - “rationes decidendi” che sorreggevano la pronuncia del primo giudice, la conseguenza da trarre dovrebbe consistere nella constatazione che quella prima pronuncia, di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, risulterebbe passata in giudicato. ### del motivo, pertanto, renderebbe non solo superfluo l'esame dei restanti tre, ma determinerebbe addirittu ra la cassazione dell'impugnata sentenza senza rinvio. 
Di qui, dunque, il carattere pregiudiziale del primo motivo.  9.1.2. Esso, tuttavia, non è fondato.  ### veneziana - nel respingere l'eccezione di difetto di specificità dell'appello, sollevata da ### - ha sostenuto che “le tre diverse «ragioni» indicate dall'appellata” (o meglio, poste dal giudice di prime cure a fondamento del rig etto dell'opposizione a decreto ingiuntivo di ### “in realtà non sono affatto autonome”, attenendo, tutte, al fatto se il sublocatore fosse “stato in grado di garantire al subconduttore il godimento dell'immobile locato”. 
Orbene, si tratta di affermazione immune da vizi. 
Invero, secondo la sentenza oggi impugnata, la circostanza che ### “fosse intervenuta nel giudizio promosso dal #### non aveva autonomo rilievo dipendendo dall'esito del giudizio”, nonché, soprattutto, dal “se quella decisione avesse o meno immediata efficacia esecutiva quanto alla condanna al rilascio”. Inoltre, il riferimento oper ato dal primo giudice - in modo, “per altro molto generico” (sottolinea sempre la ### veneziana) - “ai contra sti e alle lamentele dei terzi era 12 evidentemente collegato all'azione promossa dal #### diretta a far dichi arare l'inefficacia de i contratti di locazione e sublocazione, ritenendola evidentemente una semplice lamentela sul presupposto dell'inefficacia esecutiva della sentenza emessa dal ### di ### e, come tale, inidonea ad incidere sul godimento del bene (p unto invece precisamente censurato dall'appellante e centrale della controversia)”. 
Nella prospettiva adottata dalla sentenza oggi impugnata, assorbente era, pertanto, la questione relativa all'efficacia esecutiva della sentenza del ### unale trevigiano, dichiarativa dell'inefficacia dei due contratti di locazione e subl ocazione. 
Difatti, proprio tale attrib uto compor tava che ### fosse “tenuta a restituire l'immobile alla ### Fallimentare”, specie dopo l'intimazione del 2 settembre 2016, “senza dover attendere l'inizio di una procedura esecutiva, che avrebbe costituito solo un inutile aggravio di spese”. In quest'ottica, dunque, non rilevava affatto la circostanza che ### fosse intervenuta in quel giudizio, quanto, piuttosto, quella costituita dall'esito del giudizio stesso (sicché in tal senso deve intendersi il passaggio della sentenza oggi impugnata, reputato dalla ricorrente - a torto - “incomprensibile”). Del pari, sempre nella stessa prospettiva, doveva apprezzarsi il fatto se l'iniziativa assunta dalla curatela potesse intender si come “una semplice lamentela”, anche tal e questione dipendendo dalla supposta “inefficacia esecutiva della sentenza emessa dal ### di Treviso”. 
Nell'impostazione seguita del giudice di appello, quindi, le due - pretese - ulteriori “rationes” (oltre quella relativa alla carenza di efficacia esecutiva della sentenza del ### trevigiano), poste dal primo giudice a fondamento del la propria decisione, degradavano a mere affermazioni “ad abundantiam”, come tali, pertanto, neppure da impugnarsi, secondo il costante indirizzo di questa ### (cfr. Cass. sez. Lav, sent. 22 ottobre 2014, n. 22380, 13 Rv. 633495-01; non diversamente anche Cass. Sez. 1, ord. 10 aprile 2018, n. 8775, Rv. 648883-01). 
In altri termini, le due - supposte - ragioni “autonome”, che hanno seguito la prima, tali, in realtà, non erano affatto, essendo palesemente subordinate alla prima, in quant o destinate a giustificare ulteriormente (ovvero, ferma la fondatezza del la prima “ratio”), la decisione del ### Sicché, anche se fosse stata impu gnata effettivamente soltanto la prim a “ratio”, l'esercizio del potere di impugnazione sarebbe avvenuto in modo corretto, in quanto le due “rationes decidendi” proposte in via gradata, enunciate dal ### non avrebbero potuto resistere una volta eventualmente accolto l'app ello sul problema del carattere costitutivo della pronuncia.  9.2. Il secondo motivo non è fondato.  9.2.1. Invero, il preteso giudicato - del quale, con il motivo in esame, viene invocata l'autorità - risulta inesistente, secondo la stessa prospettazione di ### Essa stessa, infatti, riferisce che la ### d'appello veneziana, nella sentenza n. 5654 del 2019, ne aveva escluso l'esistenza, limitandosi tale pronuncia a sostenere l'esecutività della decisione assunta dal ### trevigiano, in tal modo - evidentemente ed ipoteticamente - negando (a tor to o a ragione, è ir rilevante stabilirlo) che, sul punto , la qui re sistente ### dovesse svolgere appello incidentale condizionato, come, nella sostanza, sostiene l'odierna ricorrente. 
In pratica, il giudicato era inesistente, essendovi controversia sul punto , per essere stata la sentenza d'appello sottoposta a ricorso per cassazione, proprio sull'efficacia esecutiva, o meno, della già citata sentenza del ### di ### 9.2.2. Tanto non esime, tuttavia, dal rilevare che, rispetto alla vicenda qui in esame, assumerebbe, comunque, rilievo il giudicato poi sopravvenuto, come affermato da questa ### nella più volte menzionata ordinanza n. ### del 2023. 
E ciò a dispetto di quanto sostiene la ricorrente nella propria memoria, in sistendo nel sottolineare che nulla “la sentenza trevigiana ha disposto circa il rapporto tra la ### S.r.l.  e la ### sia per inco mpetenza funzi onale, non essendo il ### di ### il foro della sublocazione, sia perché non vi era domanda da parte della ### sia e so prattutto per l'autonomia dei rapporti”. 
Invero, tali considerazioni critiche non teng ono conto della circostanza che il dibattito relativo al problema dell'esecutività, o meno, della sentenza di inefficacia del co ntratto di lo cazione (presupposto della subl ocazione conclusa con la resi stente ###, oltre che di inefficacia della stessa sublocazione, si è concentrato su un aspetto privo di rilevanza. Ciò, infatti, che nel giudizio rilevava era l'autorità della sentenza stessa, in quanto accertante, nei confronti del ### (titolare della proprietà dell'immobile), sia l'inefficacia del contratto di locazione sia del contratto di sublocazione. 
Tale auto rità, tanto nel pri mo che nel secondo grado del presente giudizio, sarebbe stata ril evante - essendo stata, in allora, già impugnata con appello la suddetta sentenza n. 769 del 2015 del ### di ### - ai sensi dell'art. 337 cod. proc.  civ.; nel senso, cioè, che il giudice, investito, in prime come in seconde cure, della controversia oggi all'esame di questa ### avrebbe dovuto decidere la fattispecie sottoposta al suo esame (poiché l'accertamento dell'inefficacia del contratto, operato dal ### trevigiano, riguardava tanto la loc azione quanto la sublocazione) o dando rilievo a tale accertamento o, in 15 alternativa, sospendendo il giudizio in attesa della pronuncia sul gravame avverso la pronuncia di inefficacia dei due contratti. 
Sopravvenuto, poi, il giudicato, per effetto della sentenza di appello n. 2548 del 2018 della ### lagunare, il ### prima e la ### d'appello poi, in vestite della presente controversia , avrebbero dovuto necessariamente dare rilievo ad esso e, dunque, alla circostanza che la rit enuta inefficacia sia della locazione che del la sublocazione, direttamente rilevante nei confronti del ### comportava effetti anche fra le odierne parti. 
Se è vero, infatti, che la stipula di un contratto di locazione non presuppone il titolo dominical e (come si aff erma nella memoria della ricorrente), non può negarsi che tale situazione rilevi - quanto ai rapporti fra locatore e sublocatore di un bene, appunto, di proprietà altrui - allorché il proprietario si sia “manifestato”, facendo valere i propri diritti, in particolare evidenziando che il locator e, lede ndo il suo ti tolo circa la disponibilità del godimento del bene, lo ha concesso in godimento al subconduttore. 
Nella specie, l'accertamento dell'inefficacia del contratto locativo fra la soci età fallit a e la ricorrente ### peraltro ottenuto nel contraddittorio anche della subconduttrice ### (e, fra l'altro, con statuizione espressamente estesa pure alla sublocazione), si è risolto in una diretta incisione del rapporto locativo, in quanto legittimante la ricorrente alla stipula della sublocazione, e quindi pure della stessa sublocazione. 
In ra gione, pertan to, della dichiarata inefficacia di ambo i contratti, l'odierna ricorrente non aveva alcun titolo - quale locatrice - a pretendere l'adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento dei canoni, così come, a sua volta, la resistente, quale subconduttrice, non era titolata a pretendere il godimento del bene. Si vuol dire, in altri termin i, che, una volt a 16 “manifestatosi” il titolare del diritto dominicale sul bene, sia verso il locatore non “dominus”, sia verso il subconduttore, co me avvenuto nel caso di specie, nel quale la curatela ha ottenuto le dichiarazioni di inefficacia dei due contratti, questi ultimi non potevano più regolare il rapporto fra locatore che abbia sublocato e il subconduttore. 
Naturalmente, come evidenziato, fino a che non si formato alcun giudicato sul punto, l'autorità della sentenza accertativa di tale duplice inefficacia (nel contraddittorio sia del locatore “non dominus” che del subconduttore) risultava regolata dagli artt. 295 e 337 cod. proc. civ., quanto al giudizio in cui il locatore aveva agito contro il subcoduttore, facendo valere diritti nascenti del contratto corrente tra di essi. Una volta formatosi il giudicato, invece, il locatore e il conduttore vi sono soggetti, sicché il primo non può pretendere di essere legittimato ad esercitare i diritti nascenti dal la sublocazione, in quanto la dichiarazione di inefficacia della locazione conferitagli, oltre che del la stessa sublocazione, impedisce di considerare pure la sublocazione efficace “inter partes”. Al riguardo, è sufficiente osservare - ed il rilievo di attaglia al caso di specie - che il subconduttore dovrebbe adempiere l'obbligazione di pagament o nei confronti del sublocatore e, nel contempo, il “dominus” potrebbe chiedergli il risarcimento del danno correlato all'indebito godimento del bene. 
Questi ril ievi, pertanto, fanno gi ustizia del preteso errore addebitato alla precedente pronuncia di questa ### da ### come si legge nella memoria dalla stessa depositata, là dove evoca la giurisprudenza di legittimità che non considera la stipula del contratto locativo, da parte di un “non dominus”, invalida “inter partes”, giacché tali arresti non negano che ciò valga se ed in quanto il “dominus” non abbia fatto valere il difetto di titolarità a disporre del godimento del bene in capo al locatore non proprietario. 17 ### della memoria, secondo cui l'accertamento delle due inefficacie riguarderebbe solo il rapp orto fra ciascuna delle odierne parti in causa e il ### è, pertanto, infondato, atteso che l'accer tamento della (d uplice) inefficacia è stato ottenuto coinvo lgendo entrambe tali parti, sicché ambedue vi debbono sottostare, il che comporta che la situazione fra di esse debba, “ex necesse”, essere regolata da detto accertamento. 
Infine, è appena il caso di notare che neppure coglie nel segno il rilievo - nuovamente svolto da ### nella propria memoria - secondo cui la già più volte citata ordinanza di questa ### n. ### del 2023 avrebbe errato nell'affermare che il passaggio in giud icato della sentenza di inefficacia dei due contratti ebbe a produ rre i suoi effetti fin dalla stipula della locazione e della sublocazione. Si tratta, per vero, di affermazione non co mpiuta da questo Giudice di legitti mità, bensì resa dal giudice di prime cure del g iudizio definito da detta ordinanza, peraltro in contrasto con il principio secondo cui l'inefficacia in sede di revocatori a fallimentare opera dal momento della domanda del curatore (vedi Cass. Sez. 1, sent. 11 novembre 2003, n. 16905, Rv. 568035-01).  9.3. I motivi terzo e quarto debbono ritenersi, parimenti, non fondati, in ragione delle medesime considerazioni svolte nello scrutinare il secondo motivo.  10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.  11. A carico della ricorrente, stante il rig etto del ricorso , sussiste l' obbligo di versare un ult eriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un acc ertamento 18 spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 6571 98-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.   PQM ### rigetta il ricor so, condannando la so cietà ### S.r.l. a rifondere, alla società ### dell'### S.p .a., le spese del presente giud izio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la ### dà atto della sussistenza dei presuppos ti per il versamento da parte della ri corrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deci so in ### all'esito dell'adunanza camerale della 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Guizzi Stefano Giaime

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31350/2023 del 10-11-2023

... la correzione di un error in procedendo, come tale immune alla formazione del giudicato sostanziale. In terzo luogo, se dall'angolo visuale del potere del giudice di individuazione della norma applicabile alla fattispecie, si passa a quello della parte che sollecita l'esercizio di tale pot ere in fu nzione dell'applicazione d i una disciplina più favorevole, si ha che, ne lla vicend a in esame, l'attrice, nell'invocar e l'applicazione di un criterio speciale di imputazione della responsabilità (oggettiva o aggravata che sia) in luo go di q uello generale, si è l imitata a formulare un'istanza alternativa rispetto alla domanda originaria, senza modificare i fatti posti a suo fonda mento. Non sussiste va, pertanto, alc una preclusione al riguardo, in quanto questa Co rte, nel suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 15/06/2015, n.12310), prendendo posizione sui concetti di “domanda nuova”, “domanda precisata” e “domanda modificata”, non solo ha statuito che la modifica della domanda è sempre ammissibile quando riguardi la medesima vicenda sostanziale dedo tta in giudizio con l 'atto introdutt ivo o, comunque, sia con questa collegata o connessa, quanto meno per alternatività (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28692/2020 R.G., proposto da ### elettivamente domiciliat ###, ###, presso lo ### dell'Avv. ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### (), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente nei confronti di ### in perso na del Presidente pro tempo re; rappresent ata e difesa dagli ### () e Ce cilia ### (), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 166/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 29 gennaio 2020; A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. #### est.  udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2023 dal #### 1. ### i convenne in giud izio, dinanzi al Giudice d i pace di ### la ### domandandone la condanna al risarcimento dei danni subìti dalla sua autovettura a seguito della inevitabile collisione, avvenuta in ### lungo il ###, con un animale selvatico ###, il qua le, dop o avere invaso all'improvvis o la sede stradale, si era posto imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo.  ### ione ### si costituì in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'assenza di colpa per essere accaduto il fatto su strada comunale. 
Il Giudice di pace adìto accolse la domanda e condannò la ### a pagare a ### a titolo risarcitorio, la somma di ### 2.056,00, sulla base delle seguenti considerazioni: - la legittimazione passiva spettava alla ### essendo essa subentrata alla ### nella qualità di ente gestore della fauna selvatica (legge statale 56 del 2014 - c.d. legge ###; legge regionale n. 13 del 2015); - la ### era responsabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., atteso che il danno era stato causato dalla condotta omissiva colposa dell'ente, il quale non aveva adottato nessuna idonea misura per impedire l'attraversamento stradale ad opera di animali selvatici o per prevenirne o attenuarne gli effetti dannosi.  2. La decisione del Giudice di pace di ### fu appellata dalla ### che, oltre a ribadire, in rito, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, contestò, nel merito, l'accertamento della colpa operato dal giudice di primo grado, sostenendo che non s pettava ad esso en te porre barriere o segnaletiche su una strada di proprietà del Comune, trattandosi di competenze attribuite dalla legge all'ente proprietario della st rada. Dunque, doveva escludersi, per mancanza della colpa, la sussis tenza di tutti gli elementi A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. #### est.  costitutivi dell'illecito aquil iano ex art.2043 cod. civ., e quin di della sua responsabilità. 
Con sentenza 29 gennaio 2020, n. 166, il Tribunale di Ancona, pur ribadendo la sussistenza della legittimazione passiva della ### ha nondimeno accolto, nel merito, l'appello da essa propost o e ha rigettato la domanda d i ### Il giudice di appello ha così deciso, sulla base dei seguenti rilievi: - alla fattispecie doveva applicarsi la norma generale dell'art.2043 cod. civ., poiché il danno cagionato ai veicoli dalla fauna selvatica non era risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., norma inapplicabile alla fattispecie «in ragione della natura stessa degli animali selvatici»; - era pertanto necessario, ai fini del giudizio di responsabilità, l'accertamento di un comportamento colposo ascrivibile all'ente; - questo comportamento colpo so non poteva individuarsi nell'omessa predisposizione di segnaletica, barriere o altre misu re rientranti nell'arredo stradale, giacché tale competenza non era ricompresa tra quelle attribuite alla ### rientrando nel novero di quelle attribuite all'ente proprietario o gestore della strada (art. 14 cod. strada), nella fattispecie il Comune; - la dan neggiata aveva quindi assolto bensì l'onere di pro vare gli altr i elementi costitutivi dell'illecito ascritto all'ente danneggiante ex art. 2043 cod.  civ. (in particolare, il nesso causale e il danno), ma non ne aveva dimostrato la colpa; - ai fini della prova del contegno colposo dell'ente, l'attrice-appellata avrebbe dovuto piuttosto evidenziare criticità nell'esercizio delle competenze ad esso legislativamente attribuite, relative alla programmazione, pianificazione e gestione territoriale della fauna selvatica; - in difett o di tale dimostrazione, in accoglimento del mo tivo di appello relativo all'assenza di colpa , la dom anda di ### doveva essere rigettata. A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. #### est.  3. Avverso la sentenza del Tribunale dorico, ### propone ricorso per cassazione, sorretto da un unico, artic olato m otivo. Risponde con controricorso la ### La trattaz ione del ricorso è stata fissata in adun anza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..  ### non ha depositato conclusioni scritte. 
Sia ricorrente che controricorrente hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### motivo di ricorso si articola in due doglianze in quanto la ricorrente, per un verso, lamenta la violazione dell'art. 2052 cod. civ. e, per l'altro, censura il giudizio del Tribunale circa l'assenza di colpa della ### ai sensi dell'art.  2043 cod. civ.. 
Con la prima doglian za, osserva che il dan no cagionato d a un animale selvatico appartenente ad u na specie protetta rientrante nel pat rimonio indisponibile dello Stato, per giurisprud enza progressivamente consolidatasi, deve ricondursi alla previsione speciale di cui all'art. 2052 cod. civ. e non a quella generale dell'art. 2043 cod. civ.; ed evidenzia che non è dubbio che il capriolo rientri in tale categoria. 
Con la seconda doglianza, osserva che uno dei ### intervenuti sul posto nell'immediatezza del sinistro, escusso come testimone, aveva riferito che il luogo dell'incidente, probabilmente per la vicina presenza di un fiume, era stato interessato da numerosi scontri di veicoli con animali selvatici; e da ciò inferisce che vi sarebbero stati spazi anche per una condanna ex art.2043 cod. civ., stante il colposo contegno omissivo della ### dinanzi a tale situazione.  2. Alla prima dogl ianza la Reg ione controricorrente replica invocando la formazione del giudicato interno sulla qualificazione della domanda. 
Deduce che il giudice di primo grado aveva accertato la responsabilità ex art.2043 cod. civ. e che, mentre tale accertamento era stato censurato (in pejus) dalla ### con l'appello principale, invece non era stato censurato (in melius) A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. #### est.  dall'attrice, con eventuale appello incidentale; pertanto, su di esso, nei limiti non incisi dal gravame principale della ### e dalla riforma operata a seguito del suo accoglimento, si sarebbe formato il giudicato interno.  ### inoltre ribadisce l'inapplicabilità dell'art. 2052 cod. civ. ai danni da fauna selvatica, invocando, da un lato, l'ordinanza n.4 del 2001 d ella Corte costituzionale (che ha ritenuto conforme a ### l'interpretazione della norma diretta a circoscriverne l'applicabilità ai d anni provocati dagli animali domestici) ed osservando, dall'altro, che la no rma stessa presupporrebbe la sussistenza di un potere sul singolo animale non configurabile con riguardo alle politiche gestionali della fauna selvatica. 
Alla seconda doglianza l'ente oppone il ribadito rilievo della sua assenza di colpa. 
Infine, la ### avvertendo di voler riproporre in questa sede di legittimità i motivi di gravame restati assorbiti nella sentenza di appello, eccepisce: la prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio vantato dalla ricorrente; la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la propria carenza di legittimazione passiva; deduce, ancora, la violazione, da parte del primo giudice degli artt.  2697 e 115 cod. p roc. civ. (per erronea interpretazione delle risultanze processuali in punto di liquidazione del danno), nonché dell'art.1227 cod. civ., per erronea valutazione del concorso del fatto colposo del danneggiato.  3. Vanno anzitutto dichiarate manifestamente inammissibili le eccezioni e deduzioni formulate dalla ### per riproporre in sede di legittimità le censure alla sentenza di primo grado asseritamente restate assorbite nella decisione resa dal giudice di appello. 
Infatti, in tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa questioni preliminari o pregiudiziali, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta p arte, che intenda sottoporre al l'esame della A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. #### est. 
Corte le medesime questioni, di proporre ricorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarle con il controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che n on è sogg etto alla disciplina dettat a per l'appello dall'art. 346 cod. proc. civ., pone a carico dell'intima to l'onere dell'impugnazione anche in caso di soccombenza t eorica e non solo p ratica (Cass. 11/11/2021, n. ###; Cass.14/04/2015, n. 7523).  4. Ciò posto, il ricorso va accolto, previo rigetto dell'eccezione di giudicato sollevata dalla ### in quanto è fondata la prima doglianza in cui l'unico motivo si articola, con assorbimento dell'altra.  4.1. Va premesso che, contrariament e a quanto sostenuto dall'ente controricorrente (pp.8-9 del controricorso), la presunzione di responsabilità di cui all'art.2052 cod. civ. trova effettivamente applicazione nelle fattispecie in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica. 
In tal senso si è infatti pronunciata questa Corte in numerose decisioni (ex multis, Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, n. 8384; 29/04/2020, n. 8385; Cass. 23/ 05/2020, n. 16550 ; Cass. 22/06/2020, 12113; Cass. 0 6/07/2 020, n. 13848 ; Cass. 02/10/2020, n. 20997; 09/02/2021, n. 3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550), con argomenti - cui può qui rinviarsi ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ. - i quali resistono alle obiezioni sollevate dalla ### nel controricorso e nella memoria.  4.1.a. Al riguardo, in particolare, non viene in rilievo l'invocata ordinanza 4 del 2001 della Corte costituzionale, con cui fu ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2052 cod. civ., sollevata sul presupposto che, secondo l'interpretazione in allora prevalente, la norma fosse applicabile ai soli danni provocati da animali domestici e non anche a quelli causati dalla fauna selvatica. 
Tale pronuncia escluse, in riferimento all'art .3 Cost., l'incostituzionalità dell'interpretazione restrittiva dell'art.2052 cod. civ., diretta a circoscriverne A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. #### est.  l'operatività a talu ne fattispecie, esclu dendone altre, ma non precluse la possibilità di una interpretazione estensiva, diretta ad espanderne l'ambito di applicazione, la quale, parificando quoad culpam tutti i proprietari di animali, domestici e selvatici, avrebbe, al contrario, prevenuto in radice la possibilità di violazione del principio di eguaglian za sotto il profilo della disp arità di trattamento.  4.1.b. Sotto altro aspetto, non sembra condivisibile, al fine di escludere l'applicazione del criterio speci ale di im putazione della responsabili tà, l'affermazione secondo cui allo Stato - e non alle ### - spetterebbero i poteri sugli animali selvatici, posto che, al contrario, proprio la legge statale attribuisce alle ### a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica (art. 1, comma 3, legge n. 157 del 1992).  4.1.c. Ancora, il rilievo secondo cui le ### non avrebbero potere sul singolo animale selvatico, oltre che essere inesatto (alla luce delle competenze relative all'allocazione e al controllo della fauna, attribuite all'ente regionale), non sembra comunque pertinente ai fini dell'applicazione, o meno, dell'art.2052 cod. civ., in quanto tale disposizione subordina la speciale responsabilità da essa contemplata alla proprietà dell'animale, non al potere o al controllo su di esso.  4.1.d. Infine, l'esigenza di accedere ad una interpretazione est ensiva dell'art.2052 cod. civ. trova conferma, nell'attuale contesto socio-economico, nella notoria situazione di incontrollata proliferazione della fauna selvatica, nella sua continua interferenza con la circolazione stradale e nel conseguente costante pericolo da essa provocato all'incolumità ed alla vita stessa delle persone; al riguardo, le rilevazioni statistiche pongono in evidenza come negli ultimi anni sia vertiginosamente aumentato il numero di sinistri provocati da animali selvatici, sicché la previ sione di presupposti più rigorosi di responsabilità per i d anni derivati da tali sinistri corrisponde alle accresciute istanze di tutela dei diritti fondamentali della persona alla vita e alla salute, pr evalenti su qualsiasi contrapposto diritto od interesse. A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. #### est.  4.2. Tanto premesso, tornando all'eccezione di giudicato interno sollevata dalla ### sulla «natura extracontrattu ale ex art. 2043 c.c. dell'invocata responsabilità», va rilevato che, in linea di principio, questa Corte ha in diverse occasioni riconosciuto che la qualificazione giuridica, operata dal giudice di primo grado e n on impu gnata in appello dalla parte interessata, è suscettibi le di passare in giudicato, con conseguente preclusione della possibilità di invocare una diversa qualificazione in sede di legittimità.  4.2.a. Ciò è accaduto, ad es., nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia qualificato la responsabilità del convenuto come cont rattuale (Cass.12/05/2023, n. 13037; Cass. 18/07/2008, n. 19938) o abbia qualificato un'opposizione esecutiva come “opposizione agli at ti esecutivi” ( 12/10/2022, n. 29763 ) o, ancora, abbia qualificat o un'obbligazione come “obbligazione di valuta” (Cass. 30/09/2005, n. 19212) e tali statuizioni non siano state censurate in appello.  4.2.b. La rego la secondo cui il giud icato possa formarsi anche sulla qualificazione giuridica non è tuttavia senza eccezioni; essa, infatti, trova dei limiti e il giud icato sulla qualificazione giuridica non si forma quando: a) la qualificazione giuridica data dal g iudice di merito alla d omanda «non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito» (Cass., Un., 09/06/2021, n. 16084, § 46 dei “### della decisione”; Cass. 17/4/2019, n. 10745; Cass. 01/06/2018, n. 14077); b) l'appellante, pur non censurando la qualificazione giuridica adottata d al primo giudice, abbia formulato difese di merito incompatibili con essa (Cass., Sez. Un., 09/06/2021, n. 16084, cit., in motivazione; Cass. 04/ 02/2021, n. 2612; Cass. 12/ 04/2018, n.9048); c) la qualificazione giuridica di un rapporto no n abbia formato oggetto di contestazione tra le parti (Cass. 21/02/2017, n. 4455; Cass. 08/05/2023, 12159, con riferimento proprio ad u na fattispecie identica a que lla oggetto dell'attuale esame). A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. #### est.  4.2.c. Ipotesi diversa dalla qualificazione giuridica in senso proprio è quella in cui si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie. In questa ipotesi, il concetto stesso di giudicato non può trovare applicazione poiché, in virtù del principio iura novit curia, è sempre consentito al giudice - anche in sede di legittimità - «valutare d'ufficio, sulla scorta degli el ementi ritualment e acquisit i, la corretta individuazione» della norma applicabile (ex multis, Cass. 05/03/2019, n. 6341). 
In applicazione di questo principio, non solo si è affermato, ad es., che, proposta impugnazione sulla questione della sospensione della prescrizione, la Corte di cassazione possa rilevare d'ufficio la norma applicabile all'individuazione del dies a quo (Cass. 03/10/2022, n. 28565; per una diversa fattispecie, ma in senso analogo, Cass. 18/02/2021, n. 4272); ma si è anche più volte ritenuto che possa prospettarsi per la prima volta in appello o, persino, in Cassazione la questione della norma disciplinante un determinato fatto illecito (Cass. 08/05/2015, 9294; Cass. 06/07/1973, n. 1920; Cass. 09/05/1964, n. 1103; 18/07/2011, n. 15724; Cass. 05/09/2005, n. 17764, con riferimento al danno da cose in custodia).  4.2.d. Nel caso di specie, nessun “giudicato interno” può ritenersi formato sulla “qualificazione giuridica” della domanda, in quanto ricorre proprio l'ipotesi appena sopra illustrata, nella quale, fermi i fatti dedotti ed accertati, il giudice è chiamato ad individuare la norma applicabile alla fattispecie. 
In primo luogo, infatti, lo stabilire se la domanda proposta dall'attrice debba decidersi applicando l'art. 2043 cod. civ. o l'art. 2052 cod. civ. costituisce, non già una questione di qualificazione giuridica della domanda (la quale resta invariata nell'uno come nell'altro caso: il risarcimento del danno da fatto illecito), bensì una questione di individuazione della norma applicabile, da risolvere in base al principio iura novit curia. 
In second o luogo, l'individuazione della disciplina applicabile ### non comporta una imm utazione della fattispecie ###, la quale rimane A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. #### est.  cristallizzata in quella originariamente dedotta (danno cagionato da ani male selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato); pertanto, se, da un lat o, nella scelta della regola applicabile, il giudice non pone in essere una qualificazione della domanda, ma esercita il proprio potere di rendere alla fattispecie la sua disciplina, dall'altro lato, nell'esercizio di questo potere, anche se svolto su sollecitazione della parte (che invoca l'applicazione di una disciplina più favorevole), il giudice non trova limite nel giudic ato eventualmente formatosi sulla fattispecie poiché l'applicazione della regola speciale di cui all'art.2052 cod. civ., in luogo di quella generale di cui all'art.2043 cod. civ., non implica, nel caso concreto, una immutazione degli elementi di fatto costitutivi della fattispecie medesima, come dedotti ed accertati, ma soltanto un diverso giudizio sul riparto dell'onere della prova e, quindi, la correzione di un error in procedendo, come tale immune alla formazione del giudicato sostanziale. 
In terzo luogo, se dall'angolo visuale del potere del giudice di individuazione della norma applicabile alla fattispecie, si passa a quello della parte che sollecita l'esercizio di tale pot ere in fu nzione dell'applicazione d i una disciplina più favorevole, si ha che, ne lla vicend a in esame, l'attrice, nell'invocar e l'applicazione di un criterio speciale di imputazione della responsabilità (oggettiva o aggravata che sia) in luo go di q uello generale, si è l imitata a formulare un'istanza alternativa rispetto alla domanda originaria, senza modificare i fatti posti a suo fonda mento. Non sussiste va, pertanto, alc una preclusione al riguardo, in quanto questa Co rte, nel suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 15/06/2015, n.12310), prendendo posizione sui concetti di “domanda nuova”, “domanda precisata” e “domanda modificata”, non solo ha statuito che la modifica della domanda è sempre ammissibile quando riguardi la medesima vicenda sostanziale dedo tta in giudizio con l 'atto introdutt ivo o, comunque, sia con questa collegata o connessa, quanto meno per alternatività (p.22 della motivaz ione); ma, prima ancora, ha osservato, in termini più A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. #### est.  generali, che non si pone mai una questione di novità della domanda dinanzi ad una «mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, per la quale neppure sare bbe necessaria un'apposita previsio ne e addirittura la concessione di termini e controtermini» (p.21 della motivazione).  4.2.e. Esclusa la fondatezz a dell'eccezione di giud icato interno sulla qualificazione della domanda - ed escluso, conseguentemente, che fosse precluso all'attrice o inibito al giudice, rispettivamente, di invocare (anche in sede di legittimità) ed applicare (anche officiosamente) il criterio speciale di imputazione di responsabilità in luog o di quello generale originariame nte invocato e applicato - si palesa l'erroneità in iure della sentenza impugnata, la quale, facendo indebita applicazione dell'art.2043 cod. civ., ha rigettato la domanda per mancata prova della colpa della pubblica amministrazione.  5. Il ricorso proposto da ### deve dunque essere accolto, per quanto di ragione, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, che provvederà a nuovo esame della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, facendo applicazione del criterio speciale di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 cod.  civ..  5.1. In applicazione di tale criterio, il giudice del rinvio non solo osserverà il regime di riparto dell'onere probatorio da esso previsto (che pone a carico della pubblica amministrazione l'onere della prova liberatoria del caso fortuito all'esito della dimostrazione, da parte del danneggiato, che il danno è stato causato da un animale selvatico appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato); ma terrà conto anche del principio, ripetutamente affermato da q uesta Corte, secondo cui, nel caso di si nistro stradale causato da un animale, sussiste il concorso tra la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, di cui all'art. 2054, primo comma, cod. civ., e la presunzione di responsabilità a carico d el proprietario dell'animale, stabi lita dall'art.2052 cod. civ. ( 23/05/2022, n. 16550; Cass. 07/03/2016, n. 4373; Cass. 09/01/2002, n. 200; A.C. 05.06.2023 N. R.G. 28692/2020 Pres. #### est. 
Cass. 27/06/1997, n. 5783; Cass. 19/04/1983, n. 2717; Cass. 05/02/1979, 778; Cass. 09/12/1970, n. 2615; Cass. 08/09/1970, n. 1356; 28/07/1969, n. 2875). 
Trattasi di concorso vero e proprio e non di prevalenza dell'una presunzione sull'altra, con la conseguenza che: a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto; b) se entrambi vincono la presu nzione d i colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se n essuno dei due raggiunga la prova lib eratoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (Cass. 27/06/1997, n. 5783). 
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sente nza impugnata e rinvia la causa al ### ale di ### in p ersona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ###, il 

causa n. 28692/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Spaziani Paolo

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31342/2023 del 10-11-2023

... la correzione di un error in procedendo, come tale immune alla formazione del giudicato sostanziale. In terzo luogo, se dall'angolo visuale del potere del giudice di individuazione della norma applicabile alla fattispecie, si passa a quello della parte che sollecita l'esercizio di tale pot ere in fu nzione dell'applicazione d i una disciplina più favorevole, si ha che, ne lla vicend a in esame, l'attrice, nell'invocar e l'applicazione di un criterio speciale di imputazione della responsabilità (oggettiva o aggravata che sia) in luo go di q uello generale, si è l imitata a formulare un'istanza alternativa rispetto alla domanda originaria, senza modificare i fatti posti a suo fondamento. Non sussis teva, pertanto, alcu na preclusione al riguardo, in quanto questa Co rte, nel suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 15/06/2015, n.12310), prendendo posizione sui concetti di “domanda nuova”, “domanda precisata” e “domanda modificata”, non solo ha statuito che la modifica della domanda è sempre ammissibile quando riguardi la medesima vicenda sostanziale dedo tta in giudizio con l 'atto introdutt ivo o, A.C. 05.06.2023 N. R.G. 21838/2021 Pres. #### est. comunque, sia con questa (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21838/2021 R.G., proposto da ### elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell'Avv. ###; rappresentata e difesa dall'Avv.  ### (), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente nei confronti di ### in perso na del Presidente pro tempo re; rappresent ata e difesa dagli ### () e Ce cilia ### (), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 99/2021 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 2 febbraio 2021; A.C. 05.06.2023 N. R.G. 21838/2021 Pres. #### est.  udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2023 dal #### 1. ### convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di ### la ### domandandone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a seguito della inevitabile collisione, avvenuta sulla ### 78 Picena, con un animale selvatico ###, che, dopo avere invaso all'improvviso la sede stradale, si era posto imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo.  ### dedusse che la ### era venuta meno ai propri obblighi di controllo e limitazione della proliferazione eccessiva della fauna selvatica, e che non av eva adottato a lcuna misura idon ea a prevenire i sinistri stradali causati da quest'ultima. 
Il Giudice di pace adìto accolse la domanda e condannò la ### a pagare a ### a titolo risarcitorio, la somma di ### 2.700,00.  2. ### ale di ### in accoglimento dell'appello proposto d alla ### e in rifor ma della decisio ne del Giudice di p ace, ha invece rigettato la domanda. 
Al riguardo, il giudice di appello ha anzitutto premesso che, con riguardo alla responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati dalla fauna selvatica, si sono succeduti, nella giurisprudenza di legittimità, due orientamenti, in quanto a quello, più risalente, che riteneva applicabile la regola generale di cui all'art. 2043 cod. civ., è seguit o quello, più recente , che ritiene invece applicabile il criterio di imputazione speciale di cui all'art.2052 cod. civ.. 
Ciò premesso, il Tribunale ha osservato che, nella fattispecie, la domanda era stata formulata invocando la regola generale di cui all'art.2043 cod. civ., «onde l'accoglimento sulla scorta della responsabilità del cu stode [sarebbe andato] incontro al vizio di ultra-petizione». A.C. 05.06.2023 N. R.G. 21838/2021 Pres. #### est. 
In applicazione della regola generale di cui all'art.2043 cod. civ., dunque, l'invocata responsabilità della ### doveva essere esclusa, poiché l'attrice non aveva assolto l'onere di prova re la condot ta colposa della convenuta, essendosi limitata ad evidenziare la violazione dell'obbl igo di controllo e di limitazione della proliferazione eccessiva della fauna selvatica, nonché l'omessa predisposizione di misu re idonee a prevenire g li incidenti stradali da essa provocati. 
In ogni caso, anche se si fosse applicato l'art.2052 cod. civ., la domanda avrebbe dovuto ugualmente essere rigettata, per non essere stata data la prova che «la condotta di guida del conducente dell'autovettura fosse connotata da speciale prudenza … e che la condotta dell'animale selvatico [avesse] avuto effettivamente e in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto» (p.5 della sentenza impugnata). Infatti, la presunzione di cui all'art.2052 cod. civ. avrebbe potuto trovare applicazione solo dopo che fosse stata superata la contraria presunzione di cui all'art.2054, primo comma, cod.  civ. (che imponeva all'attrice di provare, oltre al nesso causale tra la condotta dell'animale selvatico e l'evento dannoso, anche che il conducente avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno), con la conseguenza che, solo nel caso in cui il danneggiato avesse assolto tale onere probatorio, sarebbe scattato a carico della ### quell o di dimostrare, in funzione liberatoria, che la condotta dell'animale si era posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, concretando una causa auton oma, eccezionale, imprevedib ile - e, pertanto, esclusiva - dell'evento dannoso.  3. Ricorre per cassazione ### sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso la ### La trattaz ione del ricorso è stata fissata in adun anza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..  ### non ha depositato conclusioni scritte. A.C. 05.06.2023 N. R.G. 21838/2021 Pres. #### est. 
Sia ricorrente che controricorrente hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il qui nto motivo del ricorso ha carattere pregiudiziale e, pertanto, va esaminato con priorità. 
Con esso viene denunciato «difetto di valida rappresentanza processuale ad appellare - nullità della procura ad impugnare».   La ricorrente sostiene di avere eccepito nel corso del giudizio di appello, già con la comparsa di costituzione e risposta, l'irregolarità della costituzione in giudizio della ### appellante, per la mancanza nella procura ad litem del richiamo agli estremi della delibera autorizzativa della ### regionale. 
Si duole che il Tribunale non abbia esaminato questa eccezione dalla cui delibazione avrebbe dovuto evincere il dedotto difetto di rappresentanza.  1.1. Il mot ivo è infondato, in qua nto la ### controricorrente ha depositato copia degli atti amministrativi di autorizzazione alla proposizione del gravame, con la prova dell'avvenuta produzione di essi nel corso del giudizio di appello.  2. Con il primo e il secondo motivo - che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione - è denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc.  civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2052 e 2043 cod. civ.. 
La ricorrente premette che ne lla giurisprude nza di legittimità è ormai prevalso l'indirizzo secondo il quale la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati dalla fauna selvatica è soggetta al criterio speciale di imputazione di cui all'art.2052 cod. civ., con la conseguenza che il danneggiato è onerato di provare il nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta dell'animale, nonché l'appartenenza di quest'ultimo al patrimon io indisponibile dello Stato, ai sensi della legge n. 157 del 1992, mentre compete alla ### la prova liberatoria che l'animale si sia posto del tutto al di fuori della sua sfera di controllo. A.C. 05.06.2023 N. R.G. 21838/2021 Pres. #### est. 
Ciò premesso, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di delibare la domanda risarcitoria alla luce di tale criterio speciale di imputazione, sull'erroneo rilievo che il suo accoglimento, «sulla scorta della responsabilità del custode», avrebbe concretato il vizio ultra-petizione. 
Sostiene che, al contrario, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2052 cod.  civ. avrebbe potuto essere affermata anche per la prim a volta in grado di appello, sebbene il giud ice di primo grado avesse qualificato l'azione come riconducibile all'art.2043 cod. civ. e tale statuizione non fosse stata oggetto di specifico gravame, atte so che la diversa qu alificazione giu ridica avreb be comunque lasciato immodificati i fatti costitutivi della fattispecie di responsabilità invocata con la domanda introduttiva. 
Osserva, ulteriorment e, che, se fosse stato cor rettamente appl icato l'art.2052 cod. civ., la su a doman da sarebbe stata verosimilmente accolta, poiché, mentre, da un lato, ella, oltre alla dinamica del sinistro, aveva altresì debitamente provato l'inevitabilità della collisione con l'animale, così vincendo la presunzione di cui all'art.2054 cod. civ., dall'altro lato, sarebbe stata sollevata dall'onere di provare la colpa della ### Conclude che, pertanto, la decisione d'appello sareb be erronea sia nella parte in cui ha ritenuto preclusa la possibilità di delibare la domanda alla luce del criterio di imputazione special e di cui all 'art.2052 cod. civ.; sia, conseguentemente, nella parte in cui, in applicazione di quello generale di cui all'art.2043 cod. civ., ha addossato ad essa attrice l'onere di provare la colpa della pubblica amministrazione.  2.1. ### la ### il ricorso proposto da ### - ma l'eccezione deve reputarsi indirizzata precipuamente ai primi due motivi di esso, oggetto dell'attuale esame - sarebbe inammissibile, in ragione della formazione del giudicato interno sulla qualificazione della domanda. 
La controricorrente deduce, al riguardo , che la sentenza di prim o grado aveva espressamente escluso l'applicabilità del criterio speciale di imputazione A.C. 05.06.2023 N. R.G. 21838/2021 Pres. #### est.  di cui al l'art.2052 cod. civ., e l'attrice non solo non aveva impugnato tale statuizione con appello incidentale, ma, nella comparsa di costi tuzione in appello, aveva espressamente riafferm ato che il titolo dell 'invocata responsabilità dell'ente andava rinvenuto nell'art.2043 cod. civ.; pertanto, la presunzione di cui all'art. 20 52 cod. civ., dop o «un inamm issibile e tardivo richiamo in sede di comparsa conclusionale in appell o» (p. 9, § “B” del controricorso), sarebbe stata invocata per la prima volta soltanto in sede di legittimità.  2.2. ### di giudicato interno sollevata dalla ### è infondata, mentre sono fondati, nei termini che si vanno a precisare, i primi due motivi del ricorso per cassazione proposto da ### 2.2.a. Va premesso che, contrariament e a quanto sostenuto dall'ente controricorrente (pp.10-11 del controricorso), la presunzione di responsabilità di cui all'art.2052 cod. civ. trova effettivamente applicazione nelle fattispecie in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica. 
In tal senso si è infatti pronunciata questa Corte in numerose decisioni (ex multis, Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, n. 8384; 29/04/2020, n. 8385; Cass. 23/ 05/2020, n. 16550 ; Cass. 22/06/2020, 12113; Cass. 0 6/07/2 020, n. 13848 ; Cass. 02/10/2020, n. 20997; 09/02/2021, n. 3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550), con argomenti - cui può qui rinviarsi ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ. - i quali resistono alle obiezioni sollevate dalla ### nel controricorso e nella memoria.  2.2.a.I. Al riguardo, in particolare, non viene in rilievo l'invocata ordinanza n. 4 del 2001 della Corte costitu zionale, con cui fu ritenuta non fondata la questione di legittimità costituz ionale dell'art. 2052 cod. civ., sollevata sul presupposto che, secondo l'interpretazione in allora prevalente, la norma fosse applicabile ai soli danni provocati da animali domestici e non anche a quelli causati dalla fauna selvatica. A.C. 05.06.2023 N. R.G. 21838/2021 Pres. #### est. 
Tale pronuncia escluse, in riferimento all'art .3 Cost., l'incostituzionalità dell'interpretazione restrittiva dell'art.2052 cod. civ., diretta a circoscriverne l'operatività a talu ne fattispecie, esclu dendone altre, ma non precluse la possibilità di una interpretazione estensiva, diretta ad espanderne l'ambito di applicazione, la quale, parificando quoad culpam tutti i proprietari di animali, domestici e selvatici, avrebbe, al contrario, prevenuto in radice la possibilità di violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo de lla disparità d i trattamento.  2.2.a.II. Sotto altro aspetto, non sembra condivisibile, al fine di escludere l'applicazione del criterio speci ale di im putazione della responsabili tà, l'affermazione secondo cui allo Stato - e non alle ### - spetterebbero i poteri sugli animali selvatici, posto che, al contrario, proprio la legge statale attribuisce alle ### a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica (art. 1, comma 3, legge n. 157 del 1992).  2.2.a.III. Ancora, il rilievo secondo cui le ### non avrebbero potere sul singolo animale selvatico, oltre che essere inesatto (alla luce delle competenze relative all'allocazione e al controllo della fauna, attribuite all'ente regionale), non sembra comunque pertinente ai fini dell'applicazione, o meno, dell'art.2052 cod. civ., in quanto tale disposizione subordina la speciale responsabilità da essa contemplata alla proprietà dell'animale, non al potere o al controllo su di esso.  2.2.a.IV. Infine, l'esigenza di accedere ad una interpretazione estensiva dell'art.2052 cod. civ. trova conferma, nell'attuale contesto socio-economico, nella notoria situazione di incontrollata proliferazione della fauna selvatica, nella sua continua interferenza con la circolazione stradale e nel conseguente costante pericolo da essa provocato all'incolumità ed alla vita stessa delle persone; al riguardo, le rilevazioni statistiche pongono in evidenza come negli ultimi anni sia vertiginosamente aumentato il numero di sinistri provocati da animali selvatici, sicché la previ sione di presupposti più rigorosi di responsabilità per i d anni derivati da tali sinistri corrisponde alle accresciute istanze di tutela dei diritti A.C. 05.06.2023 N. R.G. 21838/2021 Pres. #### est.  fondamentali della persona alla vita e alla salute, pr evalenti su qualsiasi contrapposto diritto od interesse.  2.2.b. Tanto premesso, tornando all'eccezione di giudicato interno sollevata dalla ### sulla «natura extracontrattu ale ex art. 2043 c.c. dell'invocata responsabilità», va rilevato che, in linea di principio, questa Corte ha in diverse occasioni riconosciuto che la qualificazione giuridica, operata dal giudice di primo grado e n on impu gnata in appello dalla parte interessata, è suscettibi le di passare in giudicato, con conseguente preclusione della possibilità di invocare una diversa qualificazione in sede di legittimità.  2.2.b.I. Ciò è accaduto, ad es., nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia qualificato la responsabilità del convenuto come cont rattuale (Cass.12/05/2023, n. 13037; Cass. 18/07/2008, n. 19938) o abbia qualificato un'opposizione esecutiva come “opposizione agli at ti esecutivi” ( 12/10/2022, n. 29763 ) o, ancora, abbia qualificat o un'obbligazione come “obbligazione di valuta” (Cass. 30/09/2005, n. 19212) e tali statuizioni non siano state censurate in appello.  2.2.b.II. La rego la secondo cui il giud icato possa formarsi anche sulla qualificazione giuridica non è tuttavia senza eccezioni; essa, infatti, trova dei limiti e il giud icato sulla qualificazione giuridica non si forma quando: a) la qualificazione giuridica data dal g iudice di merito alla d omanda «non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito» (Cass., Un., 09/06/2021, n. 16084, § 46 dei “### della decisione”; Cass. 17/4/2019, n. 10745; Cass. 01/06/2018, n. 14077); b) l'appellante, pur non censurando la qualificazione giuridica adottata d al primo giudice, abbia formulato difese di merito incompatibili con essa (Cass., Sez. Un., 09/06/2021, n. 16084, cit., in motivazione; Cass. 04/ 02/2021, n. 2612; Cass. 12/ 04/2018, n.9048); c) la qualificazione giuridica di un rapporto no n abbia formato oggetto di contestazione tra le parti (Cass. 21/02/2017, n. 4455; Cass. 08/05/2023, n. A.C. 05.06.2023 N. R.G. 21838/2021 Pres. #### est.  12159, con riferimento proprio ad u na fattispecie identica a que lla oggetto dell'attuale esame).  2.2.b.III. Ipotesi diversa dalla qualificazione giuridica in senso proprio è quella in cui si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie. In questa ipotesi, il concetto stesso di giudicato non può trovare applicazione poiché, in virtù del principio iura novit curia, è sem pre consentito al giudice - anche in sede di legittimità - «valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione» della norma applicabile (ex multis, Cass. 05/03/2019, n. 6341). 
In applicazione di questo principio, non solo si è affermato, ad es., che, proposta impugnazione sulla questione della sospensione della prescrizione, la Corte di cassazione possa rilevare d'ufficio la norma applicabile all'individuazione del dies a quo (Cass. 03/10/2022, n. 28565; per una diversa fattispecie, ma in senso analogo, Cass. 18/02/2021, n. 4272); ma si è anche più volte ritenuto che possa prospettarsi per la prima volta in appello o, persino, in Cassazione la questione della norma disciplinante un determinato fatto illecito (Cass. 08/05/2015, 9294; Cass. 06/07/1973, n. 1920; Cass. 09/05/1964, n. 1103; 18/07/2011, n. 15724; Cass. 05/09/2005, n. 17764, con riferimento al danno da cose in custodia).  2.2.b.IV. Nel caso di specie, nessun “giudicato int erno” può ritenersi formato sulla “qualificazione giuridica” della domanda, in quanto ricorre proprio l'ipotesi appena sopra illustrata, nella quale, fermi i fatti dedotti ed accertati, il giudice è chiamato ad individuare la norma applicabile alla fattispecie. 
In primo luogo, infatti, lo stabilire se la domanda proposta dall'attrice debba decidersi applicando l'art. 2043 cod. civ. o l'art. 2052 cod. civ. costituisce, non già una questione di qualificazione giuridica della domanda (la quale resta invariata nell'uno come nell'altro caso: il risarcimento del danno da fatto illecito), bensì una questione di individuazione della norma applicabile, da risolvere in base al principio iura novit curia. A.C. 05.06.2023 N. R.G. 21838/2021 Pres. #### est. 
In second o luogo, l'individuazione della disciplina applicabile ### non comporta una imm utazione della fattispecie ###, la quale rimane cristallizzata in quella originariamente dedotta (danno cagionato da animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato); pertanto, se, da un lat o, nella scelta della regola applicabile, il giudice non pone in essere una qualificazione della domanda, ma esercita il proprio potere di rendere alla fattispecie la sua disciplina, dall'altro lato, nell'esercizio di questo potere, anche se svolto su sollecitazione della parte (che invoca l'applicazione di una disciplina più favorevole), il giudice non trova limite nel giudic ato eventualmente formatosi sulla fattispecie poiché l'applicazione della regola speciale di cui all'art.2052 cod. civ., in luogo di quella generale di cui all'art.2043 cod. civ., non implica, nel caso concreto, una immutazione degli elementi di fatto costitutivi della fattispecie medesima, come dedotti ed accertati, ma soltanto un diverso giudizio sul riparto dell'onere della prova e, quindi, la correzione di un error in procedendo, come tale immune alla formazione del giudicato sostanziale. 
In terzo luogo, se dall'angolo visuale del potere del giudice di individuazione della norma applicabile alla fattispecie, si passa a quello della parte che sollecita l'esercizio di tale pot ere in fu nzione dell'applicazione d i una disciplina più favorevole, si ha che, ne lla vicend a in esame, l'attrice, nell'invocar e l'applicazione di un criterio speciale di imputazione della responsabilità (oggettiva o aggravata che sia) in luo go di q uello generale, si è l imitata a formulare un'istanza alternativa rispetto alla domanda originaria, senza modificare i fatti posti a suo fondamento. Non sussis teva, pertanto, alcu na preclusione al riguardo, in quanto questa Co rte, nel suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 15/06/2015, n.12310), prendendo posizione sui concetti di “domanda nuova”, “domanda precisata” e “domanda modificata”, non solo ha statuito che la modifica della domanda è sempre ammissibile quando riguardi la medesima vicenda sostanziale dedo tta in giudizio con l 'atto introdutt ivo o, A.C. 05.06.2023 N. R.G. 21838/2021 Pres. #### est.  comunque, sia con questa collegata o connessa, quanto meno per alternatività (p.22 della motivaz ione); ma, prima ancora, ha osservato, in termini più generali, che non si pone mai una questione di novità della domanda dinanzi ad una «mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, per la quale neppure sare bbe necessaria un'apposita previsio ne e addirittura la concessione di termini e controtermini» (p.21 della motivazione).  2.2.c. Esclusa la fondatezz a dell'eccezione di giud icato interno sulla qualificazione della domanda - ed escluso, conseguentemente, che fosse precluso all'attrice o inibito al giudice, rispettivamente, di invocare (persino in sede di legittimità e, dunque, a fortiori, in sede di comparsa conclusionale in appello) ed applicare (anche officiosamente) il criterio speciale di imputazione di responsabilità in luogo di quello generale originariamente invocato e applicato - si conferma l'erroneità in iure della sentenza impugnata sia nella parte in cui ha ritenuto preclusa la delibazione della domanda ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., sia, nella parte in cui, facendo invece indebita applicazione dell'art.2043 cod.  civ., ha addossat o all'attrice l'onere di prova re la colpa della pubblica amministrazione. 
In prop osito, non coglie nel segno l'eccezione sollevata dalla ### controricorrente, secondo la quale il giudic e di appello avrebbe delibato la domanda anche ai sensi dell'art. 2052 cod. civ. e l'avrebbe rigettata in ragione del mancato superamento, da parte dell'attrice-appellata, della presunzione di cui all'art.2054, primo comma, cod. civ., per non avere essa dato la prova della speciale prudenza osservata nella condotta di guida, nonché della inevitabilità dell'impatto con l'animale (pp.13-14 del controricorso).  2.2.c.I. Questa statuizione - che, secondo la prospettazione dell'eccipiente, avrebbe costituito una autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere il dispositivo di rigetto della dom anda attorea - deve, in realtà, considerarsi tamquam non esset, in quanto emessa, ad abundantiam, dopo che il giudicante si era spogliato del potere di delibare la questione dell'applicabilità dell'art.2052 A.C. 05.06.2023 N. R.G. 21838/2021 Pres. #### est.  cod. civ., avendola ritenuta inammissibile per non incorrere nel vizio di ultrapetizione.  2.2.c.II. ### di questa Corte, infatti, hanno già in epoca ormai risalente affermato - e più volte successivamente ribadito - che, ove in una sentenza, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), siano state impropriamente inserite argomentazioni sul merito della controversia, la parte soccombente non ha l'onere di (né l'interesse ad) impugnarle, poiché tali ulteriori statuizioni sono state emesse dal giudice dopo essersi spogliato della “potestas iudicandi” (Cass., Sez. Un., 20/02 /2007, 3840; Cass., Sez. Un., 17/06/2013, n. 15122; Cass., Sez. Un. 27/11/2019, n.### Cass., Sez. Un., 01/02 /2021, n. 2155; tra le pronunce a ### semplice cfr. Cass.16/06/2020, n. 11675; Cass. 19/9/2022, n. 27388; 04/01/2023, n.155).  2.2.c.III. Alla luce di questo consolidato principio, la statuizione sul merito di una domanda, resa ad abundantiam dopo che la stessa è stata dichiarata inammissibile con una pronuncia sul rito, n on produce alcun effetto e dev e ritenersi come mai avvenuta, sicché, nella vicenda in esame, la ricorrente era onerata di impugnare per cassazione, non già la (inefficace e, persino, inesistente) decisione di merito concernente il manca to superamento della presunzione di cui all'art. 2054, primo comma, cod. civ., ma la (esistente ed efficace) statuizione sul rito predicativa dell'inammissibilità della delibazione della domanda ai sensi dell'art.2052 cod. civ. ; impugnazione che è stata puntualmente proposta.  2.2.d. Nondimeno il ### gio, anche al fine di p revenire ulte riore contenzioso, ritiene doveroso rilevare come sia erronea in punto di diritto la suddetta statuizione di merito del Tribunale, nella parte in cui afferma che, nel caso di sinistri stradali causati da fauna selvatica, il giudicante debba dapprima accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, A.C. 05.06.2023 N. R.G. 21838/2021 Pres. #### est.  sicché, solo dopo che sia stata fornita tale prova, scatterebbe la presunzione di colpa di cui all'art. 2052 cod. civ. a carico del proprietario dell'animale. 
Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, di cui all'art. 2054, primo comma, cod. civ., concorre con (ma non prevale su) la presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell'animale, stabilita dall'art.2052 cod. civ. (Cass. 23/05/2022, n. 16550; 07/03/2016, n. 4373; Cass. 09/01/2002, n. 200; Cass. 27/06/1997, n. 5783; Cass. 19/04/1983, n. 2717; Cass. 05/02/1979, n. 778; Cass. 09/12/1970, 2615; Cass. 08/09/1970, n. 1356; Cass. 28/07/1969, n. 2875). 
Anche al di fuori della materia dei sinistri stradali, del resto, questa Corte ha ammesso il concorso, nel caso di responsabilità per danni da rovina di edificio, tra la presunzione a carico del proprietario ex 2053 cod. civ., e quella a carico del conduttore ex 1218 cod. civ. (Cass. 12/07/1962, n. 1860). 
Ne discende che: se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto; se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiung a la prova lib eratoria, la responsab ilità graverà su entrambi in pari misura (Cass. 27/06/1997, n. 5783).  2.2.e. Devono dunque affermarsi i seguenti principi: “lo stabili re se un fatto illecito sia disciplinato dall'art. 2043 cod. civ. o dall'art. 2052 cod. civ., quando non vi sia mutamento dei fatti costitutivi della domanda, è questione di indivi duazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda, e può essere prospettata per la prima volta anche nel grado di appello”; “la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati dalla fauna selvatica è disciplinata dall'art. 2052 cod. civ., norma applicabile non solo agli animali domestici ma anche alle specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992, le quali rientrano nel patrimonio indisponibile dello ###.C. 05.06.2023 N. R.G. 21838/2021 Pres. #### est.  e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema”; “nel caso di sinistro stradale causato da un animale selvatico, la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., concorre con (ma non prevale su) la presunzione di responsabilità a carico della pubblica amministrazione per il danno cagionato dall'animale, ex art.2052 cod. civ.; pertanto: a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto; b) se entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessun o d ei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura”.  2.2.f. Accertata l'erroneità in iure della sentenza impugnata (sia nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'applicazione dell'art. 2052 cod. civ, sia nella parte in cui ha indebitamente applicato alla fattispecie l'art.2043 cod. civ.) e rilevata l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla ### i primi due motivi di ricorso - congiuntamente esaminati - devono essere accolti.  3. Con il terzo e il quarto motivo vengono denunciate, rispettivamente, la violazione dell'art.132 cod. proc. civ. e quella degli artt.115 e 116 cod. proc.  civ.. 
La sentenza impugnata sarebbe viziata, da un lato, per apparenz a della motivazione e, dall'altro, per avere posto a fondamento d ella decisione favorevole alla ### prove da questa non dedotte, omettendo, per contro, di considerare le prove contrarie dedotte dall'attrice.  3.1. Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti dall'accoglimento dei primi due.  4. In conclusione, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso, devono dichiararsi assorbiti il terzo e il quarto e deve essere rigettato il quinto. 
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al ### unale di ### in persona di dive rso magistrato, che A.C. 05.06.2023 N. R.G. 21838/2021 Pres. #### est.  rinnoverà l'esame nel merito della dom anda risarcitoria proposta da ### a ### attenendosi agli enunciati principi. 
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il terzo e il quarto e rigetta il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al ### di ### in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### il 

causa n. 21838/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Spaziani Paolo

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