blog dirittopratico

3.665.510
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9331/2025 del 09-04-2025

... potenziamento dei fattori produttivi, è volto a procurare all'imprenditore liquidità immediata mediante l'alienazione di un suo bene strumentale, al me desimo conservandone l'uso con facoltà di riacquistarne, al termine del rapporto, la proprietà (v. Cass., 5/7/2017, n. 16646). Con particolare riferimento al contratto di leasing finanziario si è da questa Corte -anche a ### evidenziato che esso si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriam ente detto, concluso tra concede nte ed utilizzatore, e quello d i fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse ch e l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parzialedei singoli contratti, dei quali co nnota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno si r ipercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 650/2022 R.G. proposto da: ##### 2000 ### in persona del legale rappresentante, #### tutti rappresentati e difesi dal l'avvocato ### ed e lettivamente domiciliati in ### 2/A, presso lo studio dell'avvocato ### Pec: -ricorrente contro #### S.P.A., in p ersona del legale rappresentante, rappre sentata e difesa dell'avvocato ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ### V. CICERONE n. 28 pec: -controricorrente avverso la ### della CORTE ### di ### n. 852/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta ne lla camera di consigl io del 20/06/2024 dalla #### sentenza del 22/7/2021 la Corte d'Appello di Ancona ha rigettato il gravame interposto dalla società ### 2000 ### srl in relazione alla pronunzia ### Ancona 13/8/2015, di accoglimento della domanda -in origine monitoriamente azionatadi pagamento di canoni scaduti da lla società ### s.p.a. ( nella quale è stata incorporata la società ### s.p.a. ) nei confronti della medesi ma -nonché dei fideiussori sigg. ### M oscini, ##### e ### proposta, all'esito della risoluzione anticipata per inadempimento della medesima quale utilizzatrice del contratto di sale and lease b ack stipulato con la società ### s.p.a. avente ad oggetto impianti radiologici e apparecchiatura per risonanza magnetica.   Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società ### 2000 ### srl nonché il ### lo ### il ### e il ### propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi illustrati da memoria.   Resiste con controricorso la società ### s.p.a.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 1229, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché violazione degli artt. 132, 156 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co.  4, c.p.c.   Lamentano che, all'esito <<del passaggio in giudicato della … sentenza 762/2012, e, segnatamente, il definitivo accertamento della risoluzione di diritto dei tre contratti di leasing tra Ubi e il ### e l'obbligo di quest'ultima del rilascio dei beni locati in favore d i ### >>, la corte di m erito <<n e ha erroneamente limitato le conseguenze applicative, assumendone il carattere 3 incidentale>>, non potendo invero <<essere revocato in dubbio che il giudicato formatosi debba compo rtare il riconoscimento dell'i llegittimità della pretesa posta dalla società concedente a fondamento del decreto ingiuntivo opposto da cui è scaturito il presente giudizio>>. 
Si dolgono non essersi al riguardo considerato che non si rinvengono <<nel suddetto giudicato … statuizioni contenenti il riconoscimento del “diritto di ### s.p.a. ad ottenere da ### 2000 ### s.r.l. (e dai suoi garanti) il pag amento dei canoni dei contratti di locazione finan ziaria”>>, laddove, <<essendo il rapporto contrattuale intercorso tra ### e la società concedente strettamente connesso con l'altro negozio giuridico che la stessa intratteneva con ### in quanto relativo ai medesimi beni oggetto della locazione>>, è <<evidente che una volta accertato c on efficacia di giudicato che il primo contratto ( recte: i tre contratti ) era stato risolto di diritto, non poteva, a fortiori, sopravvivere il secondo rapporto , atteso il condizionamento e il vincolo di dipendenza tra essi creato, che non poteva no n estrinsecarsi ne ll'estensione degli effetti patologici dell'uno sull'atro, riassumibile nella nota formula simul stabunt simul cadent>>. 
Lamentano non essersi dai giud ici di merito pre so <<atto di queste evidenze e della considerazione per cui -attesa l'emersione de gli elementi sintomatici atti ad evidenziare il vincolo di dipendenza esistente tra i suddetti atti, in cui la vendita dei beni era stata posta in essere in chiara funzione di garanzia, allo scopo di aggirare il divieto del patto commissorio …-, ### non poteva ( e non può ) esser chiamata a rispondere per canoni relativi a beni di cui non ha mai avuto il possesso>>. 
Con il 2° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1229, 1344, 1375, 11458, 1463, 1988 c.c. 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Si dolgono non essersi dalla corte di merito correttamente considerata <<la rilevanza determinante che assume la mancata disponibilità ab initio dei beni oggetto di leasing in relazione al collegamento con la complessa fattispecie negoziale in esame, quale elemento essenziale ai fini della validità ed efficacia 4 dei contratti de quibus>>, atteso che in base al principio enunziato da Cass., Sez. Un., n. 19785 del 2015 <<il pagamento da parte dell'utilizzatore ( … nel caso di specie la ### ) risulterebbe privo di causa alla luce dell'art. 1463 c.c., a termini del quale “all'inadempimento del fornitore deve assegnarsi, rispetto al contratto di leasing, il ruo lo di una cau sa di sopravvenuta impo ssibilità d'adempiere ex art. 1463 c.c.”, e non sare bbe giu stificabile neppure << in rapporto al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede ( art. 1375 c.c. )>>. 
Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che <<i contratti posti in essere fra ### ed ### sono affetti da nullità non soltanto perché è mancata la consegna dei beni, ma anche in ragione del fatto che i particolari rapporti tra le parti hanno comportato un vantaggio certo a favore di ### (il corrispettivo della vendita ed il pagamento dei canoni di locazione) ed un'alea rilev ante a carico di ### ( la mancata consegna dei ben i, il mancato godimento e l'esercizio di opzione da parte d i ### e ). E che <<l'insanabile squilibrio tra le prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale rende l'intero contratto radicalmente nullo in quanto contrario alle previsioni degli artt. 1322 e 1343 c.c. e lo spostamento patrimoniale che ne è seguito è privo di causa non potendo ammettersi che il pagamento delle somme, a titolo di (asse riti) canoni di leasing, possa trovare una qualch e giust ificazione liberale…>>, con la conseguenza che <<non poteva ribaltarsi su ### l'alea della effettiva risoluzione dei contratti di locazione finanziaria con ### per escludere in toto la responsabilità di ###>. 
Si dolg ono non essersi dalla corte d i merito altresì consi derato che ### si è <<ben guardata dal risolvere i contratti de quibus, ma ha atteso addirittura cinque anni per richiede re ed ottenere il decre to ingiunti vo opposto>>, e che <<il petitum … dedotto riguardava i soli canoni scaduti e insoluti, laddove in nessuna parte degli atti del giudizio si poteva desumere che la concedente si sarebbe avvalsa della facoltà di risolvere anticipatamente un contratto, il cui oggetto era costitu ito da i be ni ch e essa non aveva mai consegnato all'utilizzatore ###>. 5 Con il 3° motivo i ricorrenti den unziano <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1526, 2744 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co.  3, c.p.c. 
Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che nella specie <<le operazioni effettuate miravano a realizzare una funzione di garanzia e non di leasing>>, e che <<lo scopo di garanzia è assurto a causa del contratto>>, in quanto <<### ha profittato del contraente ### … è stato costretto a compiere un'operazione che … ha finito per rafforzare soltanto la posizione del creditore di ### il quale non solo non ha mai messo a disposizion e dell'utilizzatore i beni … ma si è trovato …. ad avere due distinti patrimoni responsabili da aggredire per il p agamento d i quanto preteso a seguito dei redatti contratti, ossia quello di ### e quello di ### ( senza contare i fideiussori di quest'ultimo ) a fronte della concessione in locazione finanziaria dei medesimi macchinari>>. 
Lamentano che <<una conseguenza del genere appare … paradossale, oltre che illegittima ed ingiusta, concretando, tra l'altro, un evidente profilo di eccesso di tutela rispetto al credito vantato, oltre che la lamentata violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 cod. civ.>>, che <<trova principale fondamento nell'esigenza di t utelare il debitore da eccessive pressioni del creditore, come avviene ogni volta in cui il trasferimento del bene sia rimesso alla discreziona lità di questi, in particolare per quanto con cerne l'entità del corrispettivo, senza assicurare la necessaria proporzionalità tra il valore del bene così costituito in garanzia e l'ammontare del credito garantito>>. 
Si dolg ono non essersi dalla corte d i merito considerat o che la <<giurisprudenza di legittimità è … ferma nel ritenere nullo qualsiasi negozio, quale che ne sia la forma che ven ga impiegata pe r conseguire il risultato dell'illecita coercizione del debitore da parte del creditore, come accade ogni volta in cui sia ravvisabile un nesso funzionale diretto tra l'obbligazione garantita e il negozio stesso>>, avendo la S.C. altresì <<avuto modo di chiarire che laddove il contratto di leasing assuma funzione di garanzia esso violi la ratio del divieto di patt o commissorio , al pari di qualunque altra fattispecie di 6 collegamento negoziale, in quanto il debitore, allo scopo di garantire al creditore l'adempimento dell'obbligazione, trasferisce a garanzia del creditore stesso un proprio bene, riserv andosi la possibilità di riac quistarne il diritto dominicale all'esito dell'adempimento dell'obbligazione, senza peraltro prevedere, in caso di inadempimento, di recuperare l'eventuale eccedenz a del bene rispetto all'ammontare del credito ( c.d. “patto marciano” )>>. 
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente respinto la sollevata <<eccezione di nullit à dei cont ratti de quibu s per mancanz a di causa>>, ponendosi <<in insanabile discontinuit à con la ridetta giuris prudenza di legittimità, la quale ha ribadito che la causa del negozio di leasing non è solo finanziaria e non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale ma realizza una figura di collegamento negozia le tra contratto di leasing e contra tto di fornitura>>, a fronte della evidenziata <<natura di ingiustificato pagamento delle somme ingiunte, sia in ragione dell'esito del procedimento promosso dal ### s.r.l., finalizzato ad accertare la validità dei c ontratti di locazione finanziaria ( n.b.: aventi ad oggetto gli stessi beni ), precedentemente stipulati tra quest'ultima e ### sia del fatto che, in tal caso, l'### avrebbe dovuto restituire a ### le somme corrisposte in esecuzione dei contratti in questione>>. 
Lamentano non essersi dalla corte di merito correttamente considerata <<l'impossibilità -non certo per colpa di ### ma per l'ingiustificata inerzia della società concedentedi ottenere i beni strumentali all'esercizio della propria attività ( atteso che operava nello stesso settore di attività del ### ) e la rapida obsolescenza d ei macchinari elettromedicali lo cati ( di rego la ammortizzabili in 5 anni )>> laddove <<parado ssalment e il ### continuava ad usare tali macchinari senza oneri, speculando illegittimamente sulla situazione a spese di ###>. 
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. 
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare ( v. Cass., 5/7/2017, n. 16646; Cass. n. 5583 del 2011 ) il contratto di sale and lease back 7 - in forza del quale u n'impresa vende un bene strumental e ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice, verso il pagamento di un canone e con possibilità di riacquisto del bene a l termine de l contratto per un prez zo normalmente molto inferiore al suo valore - configura un contratto d'impresa socialmente tipico che, come tale, è in linea di massima astrattamente valido, ferma la necessi tà di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare che la vendita sia stata posta viceversa in essere in funzione di garanzia, in aggiramento del divieto del patto commissorio. 
Si è al riguardo precisato che il contratto ha scopo di leasing, e non di garanzia, allorquan do, nel quadro di un determinato dis egno economico d i potenziamento dei fattori produttivi, è volto a procurare all'imprenditore liquidità immediata mediante l'alienazione di un suo bene strumentale, al me desimo conservandone l'uso con facoltà di riacquistarne, al termine del rapporto, la proprietà (v. Cass., 5/7/2017, n. 16646). 
Con particolare riferimento al contratto di leasing finanziario si è da questa Corte -anche a ### evidenziato che esso si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriam ente detto, concluso tra concede nte ed utilizzatore, e quello d i fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse ch e l'operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parzialedei singoli contratti, dei quali co nnota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno si r ipercuotono sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto ( v. Cass., 27/7/2006, n. 17145). 
In forza di tale collegamen to, ferm a restando l'individu alità propria di ciascun tipo nego ziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretes a all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno 8 conseguentemente sofferto; in mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale ( v. 
Cass., Sez. Un., 5/10/2015, n. 19785 ). 
Come il c.d. leasing finanziario ( in ordine al quale v. Cass., 27/7/2006, 17145 ), anche il contratto di sale&lease back si configura invero, secondo uno schema negoziale socialmente tipico ( in quanto frequentemente applicato, sia in ### che all'estero, nella pratica degli affari ), caratterizzato da una specificità tanto di struttura quanto di funzione ( e, quindi, da originalità e autonomia rispetto ai tipi negozia li codificat i ), e concretam ente attuato attraverso il collegamento tra un contratto di vendita di un bene di natura strumentale da parte di u n'impresa ( o di un lavoratore auton omo ) ad una socie tà di finanziamento che, a sua volta, lo concede contestualmen te in leasing all'alienante il quale corrisponde, dal suo canto, un canone di utilizzazione con facoltà, alla scadenza del contratto, di riacquistarne la proprietà esercitando un diritto di opzione per un predeterminato prezzo (v. Cass., 9/3/2011, n. 5583). 
Si è al riguardo sottolineata l'indefettibilità del conseguimento in ogni caso da parte dell'utilizzatore, al fine di vedere soddisfatto il suo interesse sotteso alla stipulazione contrattuale, dell a disponibilità della cosa (v. Cass., S ez. Un., 5/10/2015, n. 19785). 
Il sale&lease back costituisce dunque operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegat i funziona lmente volti al perseguime nto di uno specifico interesse pratico che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella -parzialedei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza ( sì che le vi cende dell'uno si riper cuotono sull'altro, condiziona ndone la validità e l'efficacia ) nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o misto ( v. 
Cass., 16/3/2006, n. 5851; Cass., 12/7/2005, n. 14611; Cass., 17/12/2004, n. 9 23470; Cass., 24/3/2004, n. 5941; Cass., 16/5/2003, n. 7640; Cass., 11/6/2001, n. 7852; Cass., 4/9/1996, n. 8070; Cass., 27/4/1995, n. 4645; Cass., 20/11/1992, n. 12401; Cass., 5/7/1991, n. 7415; Cass., 15/12/1984, 6586; Cass., 17/11/1983, n. 6864; Cass., 2/7/1981, n. 4291. V. anche Cass., 8/7/2004, n. 12567; Cass., 2/4/2001, n. 4812; Cass., 11/3/1987, n. 2524. Per il collegamento volontario v., in particolare, Cass., 25/7/1984, n. 4350), la cui valutazione assume decisivo rilievo ai fini della valutazione in termini di relativa validità o nullità (v. Cass., 5/7/2017, n. 16646).  ### invece di una concreta causa negoziale di scambio (che può riguardare, o meno, tanto il sale&lease back quanto lo stesso leasing finanziario) esclude in radice la configurabilità del patto vietato (v. Cass., 21/1/2005, 1273). 
Il divieto del patto commissorio, essendo diretto ad impedire al creditore l'esercizio di una coazione morale sul debitore spinto alla ricerca di un mutuo (o alla richiesta di una dilazione nel caso di patto commissorio ab intervallo) da ristrettezze finanziarie, e a precludere, quindi, al predetto creditore la possibilità di fare proprio il bene attraverso un meccanismo che lo sottrarrebbe alla regola della par condicio creditorum, deve peraltro ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di garanzia costituisca non già mero motivo del contratto ma assurga a causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., 27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398 ), a meno che in base a dati sintomatici ed obiettivi quali la presenza di una situazione credito-debitoria preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato e, in altri termini, delle reciproche obbligaz ioni nascenti da l rapporto ( costituenti invero accertamento di fatto: v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 19/7/1997, n. 6663; Cass., 26/6/2001, n. 8742; Cass., 22/3/2007, n. 6969 ), non risulti che nel quadro d el rapporto diretto ad assicurar e una liqu idità all'impresa alienante, l'alienazione risulti strumentalmente piegata al rafforzamento della posizione del creditore-finanziatore, che in tal modo tenta d i acquisire 10 l'eccedenza del valore, ab usando della debolezza del deb itore (v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 29/3/2006, n. 7296). 
Il negozio di sale&lease back viola invece la ratio del divieto del patto commissorio, al pari di qualunque altra fattispecie di collegamento negoziale, ove allo scopo di garantire al cre ditore l'ad empimento dell 'obbligaz ione il debitore trasferisca un proprio bene riservandosi la possibilità di riacquistarne il diritto dominicale al l'esito dell'adempimento dell'obblig azione, senza invero prevedere alcuna facoltà di recuperare -in caso di inadempimentol'eventuale eccedenza di valore del bene risp etto all'ammontare del credito, con un adattamento funzionale dello scopo di garanzia del tutto incompatibile con la struttura e la ratio del contratto di compravendita (v. C ass., 21 /1/2005, 1273).  ### contrattuale può definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con una indagine che è tipicamente di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la compresenza delle seguenti circostanze: a) l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanzia ria e l'impresa venditrice utilizzatrice ; b) la sussistenza di difficoltà economiche di quest'ultima; c) la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente ( v. Cass., 22/2/2021, 4664; Cass., 5/7/2017, n. 16646; Cass., 9/3/2011, n. 5583; Cass., 14/3/2006, n. 5438 ). 
In tema di contratto di sale and lease back si è peraltro precisato non essere invero necessaria, ai fini dell'integrazione della violazione del suddetto divieto, la necessaria congiunta compresenza dei suindicati tre indici sintomatici di elaborazione giurisprudenziale, assumendo al riguardo rilievo fondamentale la circostanza che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare in concreto, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, una vietata causa di garanzia il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, sulla base di idonei indici rivelatori, anche altri e diversi da quelli suindicati ( v. Cass., 6/11/2024, n. 28553 ; Cass., n. 25913/2024; Cass. , 25/7/20 24, n. 20 780; Cass., n. 11 2469/2024; Cass., n. ###/2023; Cass., n. ###/2023; Cass., 8/6/2023, 16367). 
Il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto ma qualunque tipo di convenzione -quale ne sia il contenutoche venga impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito ( v. Cass., 25/1/2024, n. 2469 ). 
Ne consegue che da parte de l giudice di merito è indispe nsabile: a) individuare la causa della complessa ope razione contrattual e sulla b ase dell'accertamento svolto dal giudice di merito, al fine di verif icare se il versamento del denaro da parte d el compratore costituisca p agamento del prezzo ovvero esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda ch e il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme rice vute; b ) considerare il fondamento del divieto del patto commissorio, come individuato dalle ### unite con le pronunce n.1611 del 1989 e n.1907 del 1989, e cioè la duplice esigenza di protezione del debitore coinvolto in operazioni poste in essere in violazione del divieto del patto commissorio e di tutela del principio generale della par condicio creditorum, in funzione di contrasto della creazione di strumenti di garanzia diversi da quelli previsti dalla legge; c) tener presente che il divieto del patto commissorio è esteso a qualsiasi negozio, tipico o atipico, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza dell a mancata estinzione del debito e che può pertanto configurarsi anche ogni qual volta il debitore sia comunque costretto al trasferimento di un suo bene al creditore a tacitazione dell'obbligazione; d) controllare che l'accertamento del giudice del merito non si sia limitato ad un esame formale degli atti posti in essere dalle parti, ma abbia consi derato la cau sa in concreto, e, in caso di operaz ione 12 complessa, abbia v alutato gli att i medesimi alla luce di un loro potenziale collegamento funzionale, apprezzando ogni circostanza di fatto rilevante ed il risultato stesso che l'operazione negoziale era idonea a produrre e, in concreto, ha prodotto" allo scopo, come già si è detto, di st abilire se il procedimento negoziale attraverso il quale venga compiuto il trasferimento di un bene dal debitore al creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia ( v., da ultimo, Cass., 25/1/2024, n. 2469; Cass., 14/12/2023, n. ### ). 
Sotto diverso profilo, si è da questa Corte d'altro canto precisato che la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una rifle ssa, poic hé, qu ale affermazione og gettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione defi nita in quella lite ; pertanto, in ipo tesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche su gli altri che, se ppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione ( v., da ultimo, Cass., 21/2/2023, n. 5377 ). 
Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi. 
Va anzitutto osservato che anteriormente al presente giudizio ne è stato dalla precedente utilizzatrice dei beni società ### srl introdotto un altro nei confronti della concedente società ### s.p.a. e della società ### 2000 ### srl, conclu sosi con l'accertamento dell a risoluzione di diritto dei tre contratti di leasing stipulati dalla medesima stipulati e la cond anna al ri lascio dei beni concessi in locazione fi nanziaria in favore dell'odierna ricorrente società ### 2000 ### srl. 
Di tale giudizio la corte di merito ha preso atto nell'impugnata sentenza, ritenendolo non esplicare effetti nel presente in ragione della natura incidentale dell'accertamento ivi espletato relativamente ai contratti di leasing, altresì 13 osservando che solo nel presente giudizio l'odierna rico rrente ha dedotto la nullità dei contratti, laddove <<quel che è stato … accertato dalla sentenza 1756/2010 con efficacia di giudicato e che in qualche modo può influenzare … il presente giudizio è il fatto che i beni già oggetto del contratto di leasing con il ### (e di seguito del contratto di lease back con la ### 2000)>> sono <<rimasti nella disponibilità di quest'ultimo, al punto che lo stesso ### è stato condannato dal ### ale di ### alla restituzione dei medesimi in favore della T raiano 2000 , quale unico sogge tto legittimato a detenerli ( in forza del contratto di leasing successivamente stipulato )>>. 
Ha per altro verso escluso la ricorrenza nella specie degli indici rivelatori della violazione del divieto del patto commissorio, sottolineando in particolare che <<non solo non sussiste prova del fatto che la ### 2000 srl al momento della sottoscrizione dei contratti versasse in condizioni di crisi economica>>, ma che <<invero tale circostanza non appare neppure dedotta dagli appellanti>>. 
Ha ritenuto altresì infondata l'<<affermazione degli appellanti secondo cui il trasferimento del bene sarebbe rimesso alla discrezionalità del creditore, né vi sarebbe proporzionalità tra il valore del bene costituito in garanzia e l'ammontare del credito garantito>> argomentando dal rilievo che <<al contrario, i contratti di leasing di cui si discute presentano le caratteristiche tipiche di un vero e proprio contratto di leasin g e non di un patto commissorio si mulato, dal momento che sia i tassi praticati che la durata che infine anche il prezzo finale di riscatto dei beni non appaiono anomali rispetto alle consuete condizioni di mercato ( dell'epoca ) di un qualsiasi contratto di leasing>>. 
Ha al riguardo ulteriormente sottolineato che <<la mancata consegna dei beni>> è in effe tti <<est remament e rilevante sotto l'aspetto dell'inadempimento del contratto>>, ma nella specie l'odierna ricorrente <<non ha mai ritualmente …introdotto una domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale (anziché di nullità) ma, soprattutto, ha rilasciato alla ### una specifica dichiarazione ( cfr. doc. 13 fasc. parte appellata in primo grado ) nella quale, ben consapevole ch e al momento della stipula dei contratti i beni si trovassero presso altro soggetto precedente utilizzatore deg li stessi, e ben 14 consapevole anche del fatto che sussisteva controversia tra la ### e il ridetto utilizzatore proprio sulla restituzione dei beni, si è accollata il rischio derivante dalla tardiva consegna di detti beni, assumendo oltre tutto su di sé l'onere della azioni volte al recupero materiale degli stessi>>. 
Ha al riguardo evidenziato che <<tale dichiarazione non soltanto esclude la respo nsabilità della società di leasing per la m ancata consegna dei macchinari>>, ma lascia altresì <<presumere che, comunque, ### 200 si sia det erminata in tal senso -oggettivamente inusuale nella pr atica commercialeanche per un proprio interesse economico>>, atteso che <<aveva acquistato una considerevole q uota sociale ( 30%) del ### srl; che quest'ultimo era in difficoltà economiche; che tali difficoltà economiche si erano aggravate proprio a seguito della disdetta di ### del contratto di leasing relativo ai macch inari di cui si tr atta (che consentivano l'operatività del ###; che ### all'atto dell'acquisto delle quote di ### ante si era accollata (liberando ne la venditrice) le gara nzie da quest'ultima prestate in favore di ### circa l'adempimen to dell e obbligazioni del ### che, ancora, la ### aveva minacciato di escutere immediatamente le garanzie prestate da ### 2000>>. 
Ha posto in rilievo, ancora, che proprio <<al fine di evitare … il proprio coinvolgimento economico ( tramite l'e scussione delle garanzie ) e, contemporaneamente, di tutelare il proprio investimento del ### consentendone la prosecuzione delle attività ( che, se non proseguite, avrebbero anche condotto alla revoca dell'accreditamento del ### da parte della ###, si decise ad acquistare i due macchinari ( a seguito dell'intervenuta risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing già in corso con il ### ) e, contemporaneamente, a retrocederli alla ### perché la stessa glieli concedesse in leasing>>. 
La corte di merito è quindi pervenuta a concludere che <<in realtà, … con la complessa operazione in questione la ### 2000 interveniva, di fatto, a pagare il leasing lasciato impagato dalla ### accettando, in sostanza, che i macchinari (almeno per un periodo) restassero presso il ### dove 15 venivano di fatto utilizzati>>, in quanto <<### 2000 contava di rientrare in termini ragionevoli nel possesso dei macchinari e/o di definire in altro modo i propri rapporti economici con il ### (di cui comunque era socia)>>; sottolineando ulteriormente come la circostanza che <<tali previsioni non si siano poi effettivamente realizzate non consente di ritenere … né che il contratto di sale e lease back concluso sia privo di causa giuridica, né del pari he la Ubi leasing possa ritenersi inadempiente rispetto allo stesso>>; e, per altro verso, che la <<dic hiarazione del 05.05.2005 da parte di ###> nemmeno <<integra una ipotesi di esonero del debitore ( la società di leasing ) dalla propria responsabilità per dolo o colpa grave o in contrasto con norme di ordine pubblico ( nulla ex art. 1229 c.c. ), perché al contrario la circostanza che i macchinari fossero nel possesso di terzi … non solo si era già verificata ed era ben nota alla ### 2000 che la aveva esp ressamente accettata ma … corrispondeva ( almeno inizialmente ) ad un proprio preciso interesse>>. 
Orbene, movendo dall'accertamento di fatto operata dai giudici di merito e dalla sussunzione dalla corte di merito configurata nell'impugnata sentenza (con mot ivazione invero non del tu tto logica né ben comp rensibile); e considerato che non risulta essere stata fatta dalla medesima invero applicazione del principio d ell'efficacia ( an che solo ) riflessa nella specie esplica ta dal giudicato indicato come formatosi sulla evocata sentenza n. 1756/2010, va osservato come emerga con tutta evidenza l'erroneità della considerazione da parte di tale giudice della causa concreta dei collegati contratti di leasing in argomento. 
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare ( v. Cass., 18/1/2023, n. 1417; Cass., 29/3/2019, n. 8766. Cfr. anche Cass., 22/11/2016, n. 23701; Cass., 8/2/2012, n. 1875. E già Cass., 24/7/2007, n. 16315 ), la causa concreta del contratto assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativame nte alla sorte del contratto, quale criterio di rela tivo adeguamento. 
La causa concreta, determinando l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione degli interessi delle parti che la stipulazione 16 è funz ionalmente volta a tutelare, assume rilievo n on solo quale e lement o genetico del contratto ma anche quale elemento che dello stesso caratterizza la vicenda e la sorte, in ragione della relativa effettiva realizzazione e realizzabilità ( anche ) alla stregua di eventi so pravvenuti -non imputab ili alle parti negativamente ripercuotentisi sullo svolgimento del rapporto ( es., l'impossibilità o l'aggrav io della prestazione, l'in adempimento, ecc.) , det erminanti, in virtù della caducazione dell 'elemento funzionale dell'obbligaz ione costituito dall'interesse creditorio (ai sensi dell' art. 1174 cod. civ.), l'estin zione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni ( v. Cass., 24/7/2007, n. 16315). 
A tale stregua, la causa concre ta non solo costituisce eleme nto pe r la valida formazione del contratto ma assurge ( anche) a crite rio di controllo e valutazione delle sopravvenienze, in ragione in particolare ( anche ) di eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio sino a farlo venire del tutto meno laddove -in base a criteri di n ormalit à avuto rigu ardo alle speci fiche circostanze del casotali eventi de pongano pe r l'impossibilità della relativa realizzazione. 
Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, diversamente dalla totale (art. 1463 c.c.) o parziale (art. 1464 c.c.) impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un im pedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di per sé l'obiettiva ineseguibilità da parte del debitore, ma, pur essendo in astratto la prestazione ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda attinente esclusivamente alla sfera del creditore (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315, ove si sottolinea come da autorevole dottrina venga segnala to l'esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procu rata la me rce da alt ro fornitore non impe disce al venditore di effettuare la consegna prevista). 17 Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in termini consentanei con quanto autorevolmente sostenuto in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l'obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estint ive, l'impossibilità sopravvenuta della utilizzab ilità della prestazione estingue pertanto il rapporto obbligatorio per il venir meno -come dettodell'interesse creditorio, e di conseguenza il contratto che di tale rapporto è fonte per irrealizzabil ità della relativa causa concreta. Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione n on impu tabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne conno ta la causa concreta in termini tali da vanificarla o renderla irrealizzabile, laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto, in cui si sostanziano propriamente i motivi (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315; e, conformemente, Cass., 29/3/2019, n. 8766 ). 
Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha sottolineato come, pur essendo <<ben consapevole che al momento della stipula dei contratti i beni si trovassero presso altro soggetto precedente utilizzatore degli stessi, e ben consapevole anche del fatto che sussisteva controversia tra la ### e il ridetto utilizzatore proprio sulla restituzione dei beni>>, l'odierna ricorrente si sia ciononostante <<accollata il rischio derivante dalla tardiva consegna di detti beni, assumendo o ltre tutto su di sé l'onere della azioni volte al recupero materiale degli ste ssi>>, in ragione di un suo diretto interesse [ p er aver acquistato <<una considerevole quota sociale ( 30%) del ### srl>> ] che l'ha indotta a consentire a quest'ultima <<la prosecuzione delle attività ( che, se non proseguite, avrebbero anche condotto alla revoca dell'accreditamento del ### da parte della ###>>, Ha al riguardo dato peraltro atto che l'accettazione della circostanza <<che i m acchinari … restassero presso il Cen tro ### dove venivan o di fatto utilizzati>> fosse in realtà circoscritto ad un periodo limitato di tempo (<<almeno per un periodo>>), in quanto <<### 2000 contava di rientrare in termini ragionevoli nel possesso dei macchinari e/o di definire in altro modo i propri rapporti economici con il ### (di cui comunque era socia)>>. 18 Con motivaz ione non completamente svilupp ata ed intrinsecam ente illogica, la corte di merito h a ciononostante limitato l a considerazione della rilevanza di siffatta circostanza al mero momento <<genetico>> dello stipulato contratto di sale & lease back>>, del tutto apoditticamente escludendo che <<il fatto che poi nella realtà tal e scambio economico n on abbia effettiv amente funzionato>> afferisca <<alla causa (neppure in senso concreto>>), in quanto viceversa attinente <<eventualmente all'adempimento del contratto>>. 
In altri termini, nell'aff ermare che l'odierna ricorrente in sede di stipulazione del contratto di sale and lease back in argomento abbia consentito che la società ### agnostico Br amante srl -precedente utilizzatrice dei macchinari elettromedicali oggetto del medesimocontinuasse ad utilizzarli, la corte di merito ha dato invero atto che trat tavasi di situazione invero solo temporanea, e non già definitiva. 
Ha fatto in realtà espresso riferimento all'accettazione da parte dell'odierna ricorrente di una detenzione dei macchinari de quibus da parte della precedente utilizzatrice solo <<per un periodo>>, e a una consegna dei mede simi meramente <<tardiva>>, contando di rient rare in tempi (<<termini>>) <<ragionevoli>> nel <<possesso dei macchinari>> (ovvero di <<definire in altro modo i propri rapporti economici con il ###>). 
Orbene, la corte di merito ha invero del tutto omesso di considerare la circostanza che la consegna in argomento non ha viceversa mai più avuto luogo, sicché invece di una consegna <<tardiva>> è venuta nella specie a configurarsi l'ipotesi della consegna definitivamente <<mancata>>. 
Né tale giudice ha in alcun modo preso in considerazione la circostanza se, a fro nte di tale <<mancata>> consegna de i macchinari in argomen to, l'<<impossibilità>> di <<ottenere i beni strumentali all'esercizio della propria attività (atteso che operava nello stesso settore di attività del ### e la rapida obsolescenza d ei macchinari elettromedicali lo cati ( di rego la ammortizzabili in 5 anni )>> venga pe r l'odierna ricorr ente n ella specie a riverberare -come dalla medesima pure prospettatoin termini di sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione. 19 A fortiori in considerazione dell'ulteriormente lamentata circostanza che la pretesa al pagamento dei canoni di leasing è stata azionata dopo anni, e che nel detto periodo di te mpo la concedente si è tro vata <<ad a vere due distinti patrimoni responsabili da aggredire per il pagamento di quanto preteso a seguito dei redatti contratti, ossia quello di ### e quello di ### (senza contare i fideiussori di quest'ultimo) a fronte della concessione in locazione finanziaria dei medesimi macchinari>>. 
A tale stregua, risulta d alla corte di merito inve ro disatteso anche il principio in base al quale il giudice deve rilevare anche d'ufficio il fatto estintivo sopravvenuto alla stregua delle risultanze processuali acquisite, non vertendosi nel campo delle eccezione in senso stretto ( v. Cass. 23/2/2006, n. 4008 ). 
Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti de i motivi consegue l'accoglimento p.q.r. del ricorso e la cas sazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di ### che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. 
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione. ### in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione.  ### 20 giugno 2024  

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Moscarini Anna

M
1

Tribunale di Catania, Sentenza n. 4410/2025 del 11-12-2025

... stessa tipologia di attività d'impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di s.r.l. (con il susseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il susseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo della doppia iscrizione e contribuzione (contra, prima dell'intervento del legislatore, Cass. SS.UU. 3240/2010). Per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non è sufficiente che egli rivesta la qualifica di imprenditore ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per l'impresa individuale, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale. Si osserva che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi (leggi tutto)...

testo integrale

. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Il Giudice onorario del ### del Tribunale di Catania, dott.ssa ### all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.12091 2024 R.G. ### promossa DA ### nato a #### il ###, C.F. ###, residente ###, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato ### - RICORRENTE - ###.N.P.S. (### per la ###, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore, ### FISC. - ###, con sede in ### il ### 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avvocato ### -RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Il ricorrente, con ricorso depositato il ###, ha impugnato l'avviso di addebito n.###, notificato a mezzo PEC in data ###, con il quale, l'### ha chiesto il pagamento della complessiva somma di €.5.062,86, per contributi dovuti alla ### per il periodo dal 06/2022 al 12/2023. Ha premesso che in data ###, ha stipulato con la società ### un rapporto di lavoro subordinato nella forma del contratto di apprendistato professionalizzante con la qualifica di "grafico pubblicitario" e con un impegno orario part-time di 30 ore settimanali, da svolgersi presso la sede ###data ###, ha avviato attività autonoma di consulenza amministrativa, con attribuzione della partita ### che dal 01/06/2023, l'orario di lavoro veniva ridotto a 24 ore settimanali da svolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, fermi restando l'inquadramento contrattuale e la qualifica professionale. Ha eccepito in via preliminare il difetto di motivazione dell'atto impugnato stante che Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025 dallo stesso non risulterebbero le ragioni poste a fondamento della pretesa contributiva. Ha, altresì, eccepito, l'insussistenza dei presupposti legittimati la pretesa contributiva e che grava sull'### l'onere di provarne la sussistenza. Ha, sostegno dell'opposizione ha, comunque, dedotto la prevalenza dell'attività di lavoro subordinato rispetto al lavoro autonomo sia sotto il profilo temporale, essendo il rapporto di lavoro subordinato precedente; sia sotto il profilo qualitativo-quantitativo, stante la qualificazione professionale del rapporto e la sua rilevanza nell'ambito dell'attività aziendale. Ha, inoltre, evidenziato che la riduzione dell'orario di lavoro a 24 ore settimanali non ha intaccato la prevalenza del rapporto subordinato atteso che il primo si svolge nella fascia centrale della giornata, dalle 10:00 alle 18:00 e dal lunedì al venerdì. Ritiene, pertanto, illegittima la pretesa contributiva dell'### Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, annullare l'avviso di addebito n. ### e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente non è tenuto al versamento della contribuzione alla ### in ragione della prevalenza dell'attività di lavoro subordinato. Condannare l'### al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge. 
Si è costituito, con memorie depositate 12.06.2025, l'### il quale premessa la normativa sull'avviso di addebito, ha precisato che il ricorrente risulta iscritto alla gestione commercianti con decorrenza 02/06/2022, in quanto ditta individuale, a seguito di delibera ### di ### azienda. Ha precisato che il ricorrente ha dichiarato di non essere tenuto all'iscrizione per causa di esclusione specificando di essere un apprendista - part time e che poiché tale casistica non rientra tra i casi di esclusione, l'### ha proceduto alla iscrizione della ditta individuale. L'### ha, inoltre, rilevato che la legittimità del suo operato scaturirebbe dai redditi di impresa dichiarati dal ricorrente per l'anno 2022 e 2023. Ha rilevato che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti scaturirebbe ex lege dall'iscrizione nel registro delle imprese. Ha richiamato la normativa in materia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria ed ha concluso chiedendo: in via principale - ### l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, previa revoca della sospensione dell'esecutività del ruolo, confermare l'avviso di addebito impugnato. In via subordinata, - ### e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. 
Spese, competenze ed onorari come per legge. 
Con decreto del 13.11.2025 la causa è stata delegata, al sottoscritto giudicante, per la decisione e rinviata all'udienza del 11.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. 
Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025 stata trattenuta per la decisione.  _______________ 2. Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d.  lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 15.11.2024 (doc.1 fasc. parte ricorrente) e la data di deposito del ricorso, 20.12.2024, il termine di 40 giorni risulta rispettato.  3.La normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della ### 03.06.1975 n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della ### 23.12.1996 n. 662, che prevede “### di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.  ###. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che qualora i soggetti “di cui ai precedenti commi” esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta in tal caso all'I.N.P.S. decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.  ### alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025
Va inoltre evidenziato che l'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010, convertito nella L 122/2010 (rispetto al quale la Corte Costituzionale ha costantemente escluso i prospettati dubbi di incostituzionalità: ###: C. Cost. 15/2012; 32/2013), ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 della L 662/1996 (che prevede il principio del c.d. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già quando, all'interno della stessa tipologia di attività d'impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di s.r.l. (con il susseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il susseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo della doppia iscrizione e contribuzione (contra, prima dell'intervento del legislatore, Cass. SS.UU. 3240/2010). 
Per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non è sufficiente che egli rivesta la qualifica di imprenditore ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per l'impresa individuale, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale. 
Si osserva che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l'### ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione; ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore. Incombe sull'Ente impositore dimostrare la piena responsabilità dell'impresa e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza da parte del ricorrente ### alla fattispecie in esame il ricorrente ha eccepito con riferimento alla ditta individuale, di cui è stato titolare, l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione alla gestione commercianti non avendo egli svolto attività commerciale abituale e prevalente essendo invece prevalente l'attività subordinata, dallo stesso svolta per la società ### srl. 
E' pacifico che il ricorrente è titolare di ditta individuale dal 27.06.2022 (visura camerale fasc inps) e che l'iscrizione alla gestione commercianti è stata eseguita dall'### a seguito dell'iscrizione del ricorrente nel registro delle imprese, quale ditta individuale. Risulta, altresì, che il ricorrente con la Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025 dichiarazione, ### nel quadro AC ha dichiarato di non essere tenuto all'iscrizione alla ### speciale ### degli esercenti attività commerciali in quanto svolge attività di apprendistato per numero 30 ore settimanali presso l'azienda hubing srl p.iva (si veda modello AC doc. 4 fasc ###. 
Parte ricorrente ha, altresì, documentato l'esistenza del rapporto di lavoro di apprendistato a tempo determinato prima, dal 02/05/2022, per numero di 30 ore settimanali (si veda ### doc.2 fasc. parte ricorrente) ed a seguito di modifica del contratto del 1.06.2023 per numero 24 ore settimanali con orario di lavoro così articolato: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ed il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalla ore 16,00 alle ore 18,00 (doc.4 fasc. parte ricorrente). Parte ricorrente ha, inoltre prodotto le buste paga. 
L'### adduce, come fonte della sua pretesa; l'scrizione della ditta presso il registro delle imprese; che il contratto di apprendistato partime non rientra nei casi di esclusione dall'iscrizione alla gestione commercianti; ed i redditi da lavoro autonomo prodotti negli anni 2022 e 2023. Ha quindi prodotto visura camerale, le dichiarazioni dei redditi relative anni 2022 e 2023, quadro AC e l'estratto conto contributivo dal quale risulta la contribuzione versata dalla società hubing srl negli anni in questione e la retribuzione corrisposta. 
Si ritiene che la documentazione prodotta dall'### non sia idonea a provare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti. In particolare, la produzione di un reddito superiore a quello scaturente dall'attività di lavoro subordinata non prova lo svolgimento dell'attività da parte del ricorrente con carattere abituale e prevalente. Il reddito può scaturire dal tipo di prestazione svolta e non dallo svolgimento dell'attività in maniera abituale e prevalente. E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverlo nella gestione commercianti. 
In conclusione, si ritiene che, le affermazioni e i documenti prodotti dall'### sopra descritti, sono insufficienti ad assolvere l'onere, a carico dell'istituto convenuto, di dimostrare gli elementi costitutivi dell'obbligo di iscrizione alla ### del ricorrente negli anni 2022 e 2023 e in particolare la sua effettiva partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. 
Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti. 
E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverla nella gestione commercianti, né può ritenersi sufficiente a tal fine la titolarità della ditta individuale e il reddito pronto stante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato ### evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di Sentenza n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025 riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l'### ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione; ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore. 
Alla luce del superiore principio l'### convenuto avrebbe dovuto fornire la prova che l'opponente fosse tenuto, nel periodo oggetto di contestazione, al pagamento di quanto richiesto dimostrando la ricorrenza dei presupposti determinanti l'insorgenza delle omissioni contributive attribuitegli. Tale prova non è stata fornita. Per quanto sopra va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato che deve, per l'effetto, essere annullato. Resta assorbita ogni altra questione.  3. le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell'### P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.12091/2024 R.G. promossa da ### contro ### così statuisce: in accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione alla gestione commercianti per gli anni in oggetto, per mancanza dei presupposti, ed illegittima la pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito n. ###, che per l'affetto annulla; condanna l'I.N.P.S. al pagamento, in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in euro 1.769,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e #### 11 dicembre 2025 Il Giudice onorario dott.ssa ### n. cronol. ###/2025 del 11/12/2025

causa n. 12091/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Letizia Leonardi

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 2138/2025 del 29-01-2025

... venisse in effetti riconosciuta ad una società di veste commerciale o perante in campo concorrenziale (anche se in forza di concessione pubblica) per il solo fat to di essere un a società ‘pubblica', ed a scapito di società concessionarie ‘private' concorrenti nello stesso ambito di mercato; non anche quando l'esenzione, come nella specie, venisse invece negata proprio sul presuppost o unionale della non discriminazione concorrenziale in ragione della natura economicoimprenditoriale dell'attività parimenti svo lta dagli operatori, sia pubblici sia privati. In ci ò il ragioname nto svolto dalla società contribuente sembra anzi viziato da un rib altamento logi co di partenza, non pon endosi all'evide nza alcun dubbio di alterazione delle regole di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di ### (sub specie di esenzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio. Né sarebbe fondatamente sostenibile un contrasto con il diritt o unionale avendo riguardo, non già al rapporto competitivo tra società pubbliche e private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private) da un (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12551/2023 R.G. proposto da: ### L'### S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati #### (###) e ### (###) -ricorrente contro ### E ### L, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvoca to #### (###) -controricorrente 2 di 27 nonchè contro ### -intimato avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.TOSCANA n. 1397/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/10/2024 dal ### Udito il P.G. che, nel ribadire la requisitoria scritta, ha concluso per il rige tto del ricorso ed in subordin e per la rimessione d ella questione alla ###. 
Uditi i difensori delle parti.  ### 1.La società ### srl, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione della ### per il Comune di ####, notificava alla società ### per l'### spa gli avvisi di accertam ento ### nn. 1549-727-591 rispettivamente per gli anni 2013-2014-2015, per un ammontare complessivo di € 21 8.120,00 a titolo di tassa, oltre sanzioni ed interessi, per effetto dell'occupazione del soprassuolo comunale del Comune di ### zio media nte cavalcavia autostradal i in gestione al predetto ente. 
La società ### pe r l'### s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento notificatole innanzi alla C.T.P. di Firenze, eccependo l'assenza dei presupp osti di cui ag li articoli 38 e 39, d.lgs.  15.11.1993, n.507, stante la <<peculiarità dell'occupazione del suolo comunale effe ttuata dalla società in regi me di concessione statale>> e, subordinatamente, rilevando l'applicabilità al caso di specie dell'esenzione di cu i all'articolo 49, comma 1, let tera a) d.lgs. 15.11.1993, n.507. 
I giudici di prossimità rigettavano il ricorso proposto da ### S.p.A.  con sent enza che veniva appella ta dalla società contribuen te, la 3 di 27 quale ribadiva il diritto all'esenzione dalla tassa, essendo soggetto che opera in regime di concessione.  ### issione tributaria regionale della ### resp ingeva il gravame affermando che < il presupposto impositivo è costituitoai sensi d egli art t. 38 e 39 del d.l gs n. 507 del 1993 - dall'occupazione, di qualsiasi natura di spazi e d aree, anche soprastanti o sottostanti il suol o, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico… ai fini della ### rileva il fatto in sé dell a predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione o autorizzazione... Non ricorre pertanto nel caso di specie il presupposto per l'esenzione di cui all'art. 4 9, lett.a) del d.lgs 507/93, atteso che l'occupazione non è riconducibile direttamente allo Stato, m a alla società concessionaria del servizi o autostradale..” La contribue nte ricorre per la cassazione della sent enza nr.  1397/04/2022 della Corte di ### di II grado della #### n. 4, d epositata il 1° dicembre 20 22 1034/01/2021, svolgendo due motivi. 
Replica con controricorso e memorie difensive la società concessionaria.  ### è rimasto intimato.   La ricorre nte ha depositato memorie illustrativ e nelle quali richiama le pronunce ammin istrative che si sono occupate dell'argomento (### Stato, sentenze nume ri 10010-10011- 10012-10013-10014-10015-10015- 10017-10018 del 22/11/20 23 e n. 10130/2023 del 27/11/23) in materia #### generale, nel ribadire la requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso ed in via sub ordinata ha chi esto la rimessione al ### per l'eventuale rinvio alle S.U.   4 di 27 MOTIVI DI DIRITTO 1. In via p reliminare , osserva la Corte che non si ravvisano i presupposti per la rimessione della decisione alle ### se solo si cons ideri che le principali temat iche qui dedot te, come meglio si vedrà nel prosieguo della motivazione e come del resto riconosciuto anche dalle parti, sono già state innumere voli volte affrontate e risolte da questa Corte (n on solo dalla Se zione ### ma anche d alla ### ione Civile nella contigua materia ###, ta nto che devono fin d'o ra escludersi - fermi restando gli approfondimenti e le precisazioni di cui si darà conto - i re quisiti di un contrasto i nterpretat ivo o di u n ripensamento nomofilattico che, soli, potrebbero giustificare la rimessione.  2.Con la prima censu ra si ded uce la <<viola zione e falsa applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463 (“Provvedimento per la costruzione di autostrade e strade”, in specie artt.1-2), 24 luglio 1961, n . 729 (“Piano di nuove cost ruzioni stradali ed autostradali”, in specie artt.1-2-6-7-8-12) e 28 marzo 1968, n. 385 (“Modifiche ed integrazioni alla legge 24 lugli o 1961, n.729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali”); in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. >>. 
La ricorrente assume che lo spazio sovrastante la strada comunale non è stato sottratto al la disponibilità gene ralizzata per volontà della ### né per concessione del Comune, né per circostanza “di fatto”, ma per legge dello Stato stesso che ha pianificato e deciso la costruzione de ll'autostrada e la localizzazione del suo tracciato, ivi incluso il cavalcavia assoggettato a ### - che la ### concessionaria agisce come esecutrice della volontà statale, intervenuta nella gestione dell'impianto in un momento successivo alla acquisizione del suolo, soprasuolo e sottosuolo necessari alla realizzazione del tracciato autostradale , con la conseguenza che non è possibile definire come abusiva l'occupazione posta in essere dal concessionario, atteso che la realizzazione del tracciato avviene 5 di 27 secondo diritto e leggi statali; - che l'autostrada rientra tra i beni demaniali ai sensi dell'art. 822, secondo comma, cod. civ.; - che l'attività della società autostradale, tanto nella fase di costruzione della rete, qu anto in quella successiv a della relativa gestione e manutenzione, è rigidamente vincolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'ente concedente (prima ### ora ### e che la costruzione dell'autostrada è stata, in particolare, stabilita con risal enti leggi dello ### o (legge 21 maggio 1955, n. 463 e legge 24 lug lio 1961, n. 729; - che, di conseguenza, l o spazio soprastante la strada comunale così come lo spazio occupato dai pontoni non appartiene più ai ### in quan to la costruzione dell'autostrada è riconducibile alla volontà dello ### alla luce di risalenti norme, quali la legge 21 maggio 1955, n. 463, la legge 24 luglio 1961, n. 729, come integrata dalla legge 28 marzo 1968, n. 385, la quale prevede il piano di costruzione delle strade ed autostrade, attuato con convenzione stipulata con l'### il 18 settembre, n. 9297 è stato deliberato dallo ### ed attuato dall'allora concedente ### e che i tracciati autostradali sono stati approvati dallo ### approvazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ex art. 1 1 della legge 729/1961 ; con la conseguenza che per effe tto di det te leggi, spaz i ed aree determinate dal tracciato sono state sott ratte d'autorità all'uso generalizzato della comunità territoriale. 
Si deduce, inoltre, che l'attrazione al demanio pubblico delle aree e dei volumi attraversati alla rete aut ostradal e in origine appartenenti al demanio comunale, ha dete rminato la perdita di potere impositivo da p arte degli enti territoriali, il che sarebbe dimostrato dalla circostanz a che i ### no n hanno in passato imposto la ### per le opere in oggetto né hanno proceduto alla loro rimozione;- che il passaggio dal demanio comunale a quello statale spiegherebbe le ragione per le quali il Comune non ha alcun potere decisionale sulla delimitazione degli spazi da occupare, sulla 6 di 27 durata dell'occupazione che sono elementi invece disciplinati dalla citata ### stipulata tra la società e l'### convenzione che costituisce l'unico titolo giuridico che autorizza la ricorrente ad attraversare il Comune di ### zio e porre in essere l'occupazione che si vorrebbe tassare ; - che le leggi cit ate non possono ritenersi superate dalla normativa in materia ### in quanto esse concernono e disciplinano ambiti diversi, atteso che le leggi nn. 463/1955 e 729/1961 hanno sottratto agli enti territoriali le volumetrie necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche, mentre l'art. 38 d.lgs. 507/1998 disciplina la ### per le aree residue del demanio e patrimonio indisponibile degli enti locali; - che la natura demaniale dell'opera impone le cd. fasce di rispetto costituite da pozioni di t erreno contigue alle autostrade, il tutto confermato dal codice della strada - d.lgs n. 285/1992 - che, agli artt. 16- 18, impedisce di modificare le costruzioni o le piantagioni attigue alle reti autostradal i; - che, la riferibilit à allo S tato della individuazione del tracciato della re te autostradale escl ude l'assimilazione tra la fattisp ecie sub iudice e l'occupazione di impianti adibiti a pubb lici servizi in regime d i concessione amministrativa di cui all'art. 38 d.lgs. 507/1993, nel qual caso la distribuzione dei servizi pubblici (gas, acqua) è stabilita d al concessionario al momen to della richiesta al Comune per l'autorizzazione all'occupazione degli spazi pubblici.  3.La prima articolata censura deve essere disattesa.  3.1.Con riferimento alla dedotta carenza di potere impositivo del Comune, si afferma, nella illustrazione del primo mezzo censorio, che l'art. 11 legge 729/1 961 - disciplina integralmente abro gata dall'art. 24 d.l. n. 112/2008 ( ma il cui art. 1 1 era già stat o abrogato dalla legge n . 327/2001) - prevedeva che <### dei progetti esecuti vi e delle relative varianti, concernenti le opere necessarie per la costruzione delle autostrade previste dalla presente legge…equivale a dichiarazione di pubblica 7 di 27 utilità nonché di ind ifferibilità ed urgenza a tut ti gli e ffetti di legge…..Alle procedure espropriative delle opere indicate nel comma precedente si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463».  3.2.La testuale previsi one normativa di un procedimento espropriativo dell'area di attraversamento del percorso autostradale - di cui non vi è alcuna allegazione e prova in atti - smentisce l'articolata argomentazion e della ricorrente sia in relazione alla dedo tta sottrazione agli enti locali dello spazio/volumetria occupate dai ponti stradali, che in ordine alla ritenuto diverso ambito di a pplicazione della no rmativa ### relegata - secondo gli intendim enti dell'ist ante - alle «aree residue», non sottratte alla disponibilità dell'ente.  3.3. La dichiarazione di pubblica utilità rappresentava, difatti, solo il mom ento iniziale della procedura espropriativa - anche prima della entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 che ha regolato in modo organico la materia espropriativa anche con riferimento ai beni demaniali e a quelli appartenenti al patrimonio indisponibili dello ### e degli altri enti pubblici - la quale doveva concludersi con il decreto di esproprio, non essendo l'occupazione delle aree indicate nel piano particolareggiato per l'esecuzione delle opere sufficiente a consentire , come deduce parte ricorrente, il trasferimento delle aree dall'originario proprietario all'en te espropriante, donde l'omessa adozione del decreto di esproprio ha lasciato la strade occupate dal cavalcavia e dal pontone in proprietà del Comune ; in assenza di una procedura di esp roprio, ci ò che resta è, dunque, l'occupazione dello spazio (sottostante il viadotto e) sovrastante la strada comunale, circostanza questa che integra proprio la condizione o ggettiv a prevista dall'art. 38 d.lgs.  507/1993, che ha ribadito quanto già previsto dal l'art. 192 r.d.  1175/1931. 8 di 27 3.4. Se, dunqu e, è senz'altro fondat a nelle sue premesse l'affermata originaria imput abilità allo ### de lla volontà di occupazione, per mezzo dell'attraversamento da parte del viadotto autostradale, del soprassuolo comun ale, tuttavia la portata degli effetti va commisurata alla inosservanz a delle disposizioni di cui alla normativa che regola la materia e spropriativa, se condo la quale era ed è n ecessaria l'adozion e del decret o di e sprop rio, provvedimento che, nella specie, risulta del tutto omesso e la cui mancanza dimostra, contrar iamente a quanto assunto d alla società, la perman enz a della t itolarità in capo al Comune di ### sulle strade comunal i e sull'area ad e sse sovrastante; sotto altro ver sante, la circostanz a che gli enti territorial i nulla oppongano alla realizzazione delle infrastrutture sul loro territorio non denota per ciò solo la legittimità dell'attività di occupazione, la quale permane abusiva ovvero di fatto in quanto non assentita dal Comune. ###. 12, ultimo comma, della legge n. 729 del 1961, vigente ratione temporis, nel prevedere che gli enti proprie tari potranno prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possi bile app artenenza del tratto di strada ad ### diverse dallo ### quali gli enti territoriali, senza tacere che la cit ata circostanza caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provve dimento concessorio ne ll'ip otesi di fisiologico espletamento del rapporto (Cass. n. 15162/2024; n. 15167/2024; Cass. n. 15186/2024; Cass. n. 15204/2024; n. 2283/2024).  3.5. In definitiva, la realizz azione dell'autostrada sul soprasuolo delle strade comunali non ha determinato ipse iure la perdita della demanialità comunale delle strade, così come ribadito da questa Corte second o la quale: “…sebbene la realizzazion e dell a rete autostradale sia stata prevista ed approvata con pro vvedimenti legislativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento 9 di 27 della proprietà delle strade interessate allo ### ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale” ( v. 
Cass. n. 25614/2024 e n. 15162/2024). Ne consegue che l'attività di occupazione, che, inizialmente, ha avuto origine per volontà del legislatore, si è concretizzata nella realizzazione della infrastruttura autostradale ad opera della società concessionaria, esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica, a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista, sui beni di proprietà comunale.  3.6. Da qui la non condi visibilità de ll'argomentazione co ntenuta nelle sentenze del ### di ### citate nelle memorie difensive di parte rico rrente, secondo cui “sono e scluse dall'ambito applicativo del ### le occupazi oni che non necessitano di concessione provinciale, ossia quelle che non si riferiscono a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'en te locale, ovvero le ipotesi in cui il medesimo ente sia sprovvisto del potere di accordare (o negare) l'occupazione, in quanto involgenti interessi di più ampio rilievo … “, atteso che, come evidenziato nei paragrafi precedent i, il ### ne non ha perso la tito larità sulla strada e sull'area sovrastante, con il conseguente permanere del suo potere impositivo sui beni che indubbiamente appartengono al suo demanio.  3.7. A detto ragi onament o, invero espresso per sillog ismo a contrario non del tutto lineare, osta in primo luogo la circostanza che in p resenza della dichiara zione di pubblica u tilità originariamente adottata dal legislatore, il ### non aveva il potere di assentire o m eno alla realizzazione dell'opera infrastrutturale, in quanto i beni d emaniali avre bbero dovuto essere espropriati -previa sdemanial izzazione - dallo ### o dall'ente da esso preposto, con l'ovvia conseguenza che, in assenza della definizione della procedura espropriativa, il ### ha subito 10 di 27 l'occupazione di fatto dei beni demaniali rispetto ai quali permane il potere impositivo.  3.8. La disciplina ### n on fa alcun riferimento agli atti d i concessione alla stregua dei quali viene gestita l'opera che occupa il demanio comunale che, evidentemente, per il legislatore fiscale sono irrilevanti; il riferimento al regime di concessione dei servizi pubblici, contenuto nel comma 2 dell'art. 38 d.lgs. n. 507 /1993, non ha nulla a che vedere, evidentemente, con la concessione per l'occupazione del su olo. Argoment i a sostegno della con clusione appena esposta si traggono anche dall'art. 39 del d.lgs. 507/1993, che, in ultima analisi, individua nella persona dell'occupante di fatto il soggetto passivo d'imposta, in mancanza di atti di concessione o autorizzazione.  3.9. Il tit olo convenzionale in capo alla socie tà ricorrente concessionaria, aven te ad oggetto la realizz azione e la gestione della rete auto stradale, concerne, poi, il rapporto tra le relative parti, ma non può interferire con il regime fiscale dell'occupazione; l'occupazione medesi ma deve considerarsi propria dell'ent e concessionario e va, du nque, assog gettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d .lgs. n. 507 d el 1993 , in quanto la società concessionaria è l'e secutrice dell a proget tazione e della realizzazione dell'opera pubblica (art. 143, comma l, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gest ire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati (art. 143, comma 2) per la durata, di regola, non superiore a trenta anni (art. 143,comma 6 ) ed a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, an che la gestione di e sso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubb lica utilità, è gestito in regime di concessione d a un en te che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello ### n ello 11 di 27 sfruttamento dei beni. Del resto, la concessione dello ### per la costruzione e la g estione dell 'autostrada, attraverso un provvedimento concessorio, legittimava API a gestire m anufatti autostradali e a ricavarne un profit to, ma non escludeva « la necessità di richiedere al ### l'autorizzazione ad occupare le aree di perti nenza d ell'ente territoriale e non esclude [va] soprattutto l'obbligo di corrispon dere il canone, ove l'ente abbia optato per tale corrispettivo in luogo del tributo di finanza locale (###» (Cass. n. 25614/2024; Cass. n. 2394/2024); non esiste, per vero, u n tertium genus di occu pazione: o l'occupazione è assentita dall'ente locale, per mezzo dell'atto di concessioneautorizzazione di cui all'articolo 39, d.lgs. 15.11. 1993, n.507, ovvero, qualora insussistente tale atto - per qualsiasi ragione -, l'occupazione è definibile come occupazione di fatto; in tale solco interpretativo si è da sempre attestata la giurisprudenza di questa Corte, che non ravvisa spaz i vuoti o terze vie tra l'occupazione assentita dall'ente locale m ediante l'atto di concessione - autorizzazione e quella non coper ta da tal e provvedimento amministrativo, individuando come occupazioni di fatto tutte quelle che non ricadono nell'ambito della prima categoria(così Cass., VI/T., 25 luglio 2018, n. 19693 e, nello stesso senso, Cass., VI/T, 1° dicembre 2022, n. ###).  3.10. ### natura demaniale delle strade comunali - inferibile dagli artt. 822, secondo comma, c.c. e 22 della legge 2248/1865 - secondo cui «è proprie tà dei comu ni il suolo d elle strade comunali» e «nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, g li spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pub blico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti e i diritti acquisiti ...» che prevedono una presunzione di demanialità avente carattere relativo (Cass. n. 15 03/2020; Cass. n. 27054/2021; Cass.n. 9157/2021; Cass. n. 2795/2017; Cass. n. ###/2009; S.U., n. 5522/1996)) - 12 di 27 non risulta esser venuta meno in ragione della natura demaniale dell'autostrada, in assenza di un provvedime nto abl ativo del demanio comunale.  3.11. Deve certamente rico noscersi in linea di principio che, per quanto concerne le strade, il regime della proprietà non può che essere quello generale di cui all'art. 840 c.c., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà privata. (Cass. n. 3882/1985). Il disposto dell'art. 840 c.c. si riferisce non solo al sottosuolo, nel significato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terren o, ossia la zona esistente in pro fondità al di sotto dell'area superficiale del piano di campagna (Cass. n. 6587/1986; n. 632/1983), ma anche all'area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza d i un p onte o di un viadotto, estendendosi allo spazio aereo compreso nella proiezione ideale, in altezza, del bene (Cass. n. 1379/197 6). La presunzione di demanialità anche all'area sovrastante si desume dall'art. 22 l.  2248 del 1865 e d opera sulla base di due presuppost i, uno di natura spaziale nel senso che l'area che si vorrebbe demaniale sia contigua o quantomeno comunicante con la strada pubblica ( n. 4975/ 2007), l'altra di natura funzionale, vale a dire deve integrare la funzione viaria ( Cass. n. 8876/2011; n. 238/200 4). 
Ricorrendo tali presupposti sorge una presunzione iuris tantum di demanialità dell'area (Cass. n. 23705/2009; n. 4975/2007; S.U., 5522/1996; v. Cass. n. 9157/2023).  3.12. Non risulta, poi, coerente con la disposizione codicis tica appena citata, la te si sostenuta dal ### lio di S tato e fatta propria dalla società ### secondo la quale lo ### avrebbe devoluto l'intero patrimonio territoriale agli enti locali; ciò in quanto l'art. 822 c. c. individua i be ni che apparteng ono al demanio accidentale dello ### riunendo in una unica categoria le strade, 13 di 27 le autostrade e le strade ferrate. Le strade cui si fa riferimento in detta disposizione sono le strade nazionali di cui alla legge sui lavori pubbli ci n. 2248/1865, all. F, artt. 9 e ss. che avevano, all'epoca, uno scopo esclu sivamente militare , congiungendo le principali città del ### e l'elenco delle st rade nazionali do veva essere approvato con decreto reale. Ma, accanto a que ste, la stessa legge enumera le strade provinciali, quelle comunali e quelle vicinali, appartenenti rispettivamente alla ### al ### ed ai prop rietari dei fondi, così distingue ndo ab origi ne il demanio statale dal demanio comunale o pro vinciale, il che dimostra che detta ripartizione non discende dalla devoluzione del patrimonio statale agli enti te rritoriali, come so stiene la ricorrente, bensì origina dal sistema codicistico.  4. Sotto altro versante, l'obiezione della società ricorrente, secondo la quale la strada comunale non può avere altre destinazioni se non quella viaria, dovend o l'ente comunale rispettare le cd. fasce di rispetto, non coglie nel segno.  4.1. A tal proposito, occorre precisare che il principio affermato da questa Corte (Cass. del 25/01/ 2022, n. 212 7; Cass. del 2 /07/ 2020, n. 13598) s econdo cui «il vincolo di inedificabilità preva le sulla pianific azione e programmazione urbanistica….dovend osi ritenere che l'area corrisponde nte alla fasci a di rispe tto (area sottostante ad un cavalcavia), a prescindere dall'assoggettamento alla procedura espropriativa e pur nella permanenza del diritto di proprietà, non ha alcuna po tenzialità edif icatoria in vi rtù di disposizioni di legge come è dato de sumere an che dal tenore letterale dell'art. 37, comma 4, d.p.r. 327/2001» non esenta dalla tassa per l'occupaz ione di suolo pu bblico, ancorata questa all'occupazione di beni p ubblici di qualsiasi natura che, anzi, è dovuta proprio in relazione alla inedificabilità derivante dal rispetto delle cd. fasce di rispetto, nonchè alla sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pub blico, ovvero in rela zione 14 di 27 all'utilizzazione particolare ed eccezionale dell'area, per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità (cfr. Cass. n. 1 7495/2008 ; Cass., 11/3/ 1996, 1996; Cass., 19/5/1988, n. 3523; Cass. n. 15162/2024, n. 15162; Cass. n. 28341/2019; Cass. n. ###/2022).  5. Con il motivo formulato in via subordinata, la società ### denuncia <<violazione e falsa applicazione dell'art.49, comma 1, lett. a), d.lgs. n.507/1993, dell'art. 822 cod. civ., dell'art.1 d.lgs.  n.461/1999, in relazione all'art.360, primo comma, n.3), cod. proc.  civ.>>; per avere err oneamente il Collegio d'appell o escluso l'esenzione riservata alle occupazioni disp oste dal lo ### sul rilievo che l'attività della società autostradale, tanto nella fase di costruzione della re te, quanto in quella successiva della re lativa gestione e manutenzione, è svolta in modo autonomo, ancorchè in realtà essa sia rig idamente vi ncolata alle decisioni statali ed in particolare al controllo dell'en te concedente sia per qu anto concerne le tariffe che pe r quanto riguarda i bilanci e le at tività sociali (prima ### ora ### e comu nque persegue fin alità di interesse generale, il che legittima l'esenzione di cui all'art. 49 d.lgs. 507 del 1993. 
Si obietta che sia irrilevante l'attuale natura dell'ente ricorrente - essendo indifferent e che il concessionario sia un ente pubblico o una società privata - dal momento che in origine lo stesso era di proprietà pubblica, in quanto appartenente al gruppo ### per tale via, l'autostrada risulterebbe inclusa nei beni demaniali ex art. 822 cod.civ., di guisa che le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere per soddisfare finalità di interesse della collettività nazionale superano l'interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento d ella comun ità locale, e, pertanto, trova applicazione l'art. 49 d.lgs. 507/1993. 
Ciò, in quanto la giurisprudenza della Corte di giustizia europea ha chiarito che l'indifferenza rispetto alla natura pubblica o privata del 15 di 27 regime proprietario non deve portare a forme di discriminazione, poiché la difformità tra forme di proprietà pubblica o privata non produce l'effetto di sottrarre i regimi di proprietà esi stenti neg li stati membri alle norme fondamentali del trattato FUE tra cui quelle di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di circolazione di capitali ( Corte di giustizia europea 22 ottobre 2013 cause riunite C 105/12 e C 107/12, ### der ###. Pertanto, la disciplina applicabile al bene oggett o in concessione n on può mutare a seconda della natura privata o pubblica del concessionario, il quale è sola la longa manus dello ### In via su bordinata, la società chiede la rimessione alla Corte di giustizia UE della questione relativa alla coerenza tra gli artt. 49, 56, 63 e 345 TFUE e l'applicazione, nei confronti dei concessionari di infrastru tture pubbliche, di un trat tamento differenziato nei rapporti con gli ent i locali , in funz ione della natu ra pubblica o privata del concessionario.  5. Il motivo è privo di pregio.  5.1.La mera pianificazione della costruzione delle autostrade e la localizzazione del tracciato, ivi inclusi i cavalcavia, ad opera dello ### non rende la concessionaria la sua longa manus per la realizzazione di un servizio ad essenzia le rilevanza pub blica: le concessioni autostradali rientrano in un modo di gestione dei beni pubblici, ai sensi del secondo comma dell'art. 822 c.c. (che recita «le autostrade sono aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali») affidato a terzi rispetto alla gestione diretta de llo ### che de ve sempre sottostare alla finalizzazione dell'interesse ge nerale (quello pubblico), ovvero al perseguimento del bene della vita che si appresta ad essere considerato in funzione del benessere collettivo ( cfr. S.U. n. 1543 del 21 gennaio 2019).  5.2. Per vero, la ### titolare di concessione per la progettazione e realizzazione dell'opera pubblica, non rappresenta 16 di 27 la longa manus dello ### perseguendo, in autonomia, un proprio fine di lucro, ricavando da lla gestione il diritt o di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista dalla concessione, a null a rilevando che l'opera sia di proprietà dello ### al quale ritorne rà al termin e della concessione (Cass. 11886/ 2017; Cass. n. 1 1689/17), contando, invece, ai fini ch e interessano, la sottrazione dello spazio sovrast ante il suolo comunale occupato dal predetto tracciato, come tal e oggetto di tassazione ai sensi della chiara formulazione dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/19 93; sottrazione d i per sé insita nelle limitazioni utilizzative e di destinazione del suolo comun ale rico nducibi li proprio e soltanto all'occup azione infrast rutturale sovrastante (v. 
Cass. 18385/19 ed altre).  5.3. Il concessionario non può esser e considerato longa manus dell'### pubblica neppure laddove ricorrano i requisiti dell'in house providing , come config urati dalla giurisprudenza e dalle direttive comunitarie e come recepiti dalla nostra legislazione e, cioè, in particolare allorquando ricorrano i requisiti del controllo analogo (ovvero di un controllo pubblico analogo a quello esercitato dall'amministrazione sulle proprie strutture) e d ella destinazione dell'oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata allo svolgimento dei compiti ad essa affid ati dall'ammin istrazione aggiudicatrice controllante o da soggett i dalla stessa controllati( cfr. art. 178 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, cd. codice degli appalti, abrogato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; Cass. n. 25614/2024). 
Il control lo pubblico domin ante, per quanto svolto attraverso strumenti derogatori rispett o agli ordinari meccanismi di funzionamento sociale, non incide su ll'alterità soggettiva d ella società rispetto all'amministrazione pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posi zioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (Cass., sez. un., n. 7759/ 17; n. 21299/17 ; n. 7222 /18 e, in 17 di 27 particolare, Cass. n. 53 46/19, Cass. n. 21658/21; Cass. 2164/2024; Cass. n. 464/2024; Cass. n. 2 463/20 24, n. 24 63 secondo cui il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è sempre dovuto dalla concessionaria incaricata della gest ione del servizio autostradale in relazione al viadotto ricompreso nell'infrastruttura, poiché il fine e il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessionaria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occup azioni di suolo attuate da parte di quest'ultima).  5.4.La natura privatistic a della società ricorr ente è stata confermata dall'arresto delle ### unite (### U., n. 5594/2020) secondo le quali la concessionaria aut ostradale «è un operator e economico privato n on inquadrabile come o rganismo di diritt o pubblico ex art. 3, co. 1, lett. d) d.lgs. 50/2016; non si tratta, infatti, di soggetto la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo ### dagli enti pubblici t erritoriali o da altri organ ismi di diritto pubblico opp ure la cui gestione è soggett a al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigi lanza è costituito da membri d ei quali più della metà è designata dallo ### da gli enti pubblici t erritoriali o da altri organismi di diritto pubblico».  6. Quanto alla disciplina fondativa della ### di cui al d.lvo 507/93 - nella formulazione qui applicabile ratione temporis e per quanto più attiene alla fattispecie di causa si richiamano e recepiscono, in proposito, i numerosissimi ed anche assai recenti precedenti di questa Corte in cont roversie concer nenti la To sap (cfr., tra le ultime, Cass. n. 15171/ 2024; Cass., n. 151 86/2024; Cass. 15162/2024; Cass. n. 17173/2024; Cass. n. 15201 /2024; 15204/2024; Cass. n. 16387/2024; Cass. n. 2164/2024; Cass. 2255/2024; Cass. n. 2486/2024; Cass. n. 2498/2 024; Cass. n. 18 di 27 2512/2024 e le tante altre ivi citate ); analoga men te, in tema di ### molteplici sono stati gli arresti di questa Corte, sempre di segno negativo per le aspettative della parte contribuente (cfr., tra le t ante, Cass. n. 16395/2 021; Cass., n . 22219/2 023; Cass. 22183/2023; Cass. n. 15010/2023; Cass. n. 13051/2023; Cass. 10345/2023; Cass. n. 20708/2024; Cass.n. 25614/24).  6.1.Ricapitolando, dunque, i principi affermati d a questa Corte possono così sintetizzarsi:- il presupposto impositivo della ### è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lgs. n . 507/1993, dall'occupazione, di qualsiasi na tura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostant i il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei ### o delle ### che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'u so pubblico, con ciò rilevando il fatto ogge ttivo d ella predetta occupaz ione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione, salvo che sussista una delle ip otesi di es enzione previste dall'art. 49 d.lg s. cit.;- l'art. 38 d. lgs. n. 50 7/1993 va interpretato nel senso che l'occupazione mediante impia nti di servizi pubblici (tale essendo il viadotto auto stradale, che costituisce un impianto costituito da una costruzione completata da strutture - impianti segnaletici e di illu minazione - che ne aumentano l'utilità) è soggetta alla tassa, sia che si tratti di spazi sottostanti, che sovrastanti lo spazio pubblico;- la tassa compete al concessionario che occupa lo spazio, a nulla rilevando il fatto che il viadotto sia di proprietà d el demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubb lica utilità, è gestito in regime di concessione d a un en te che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello ### n ello sfruttamento dei beni, con la conseguenza che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a), del citato decreto non spetta in quanto non si 19 di 27 configura l'occupazione da parte dello ### La società autostradale non è, difatti, lo ### né un ente territoriale e non rientra nel novero degli enti di cui all'art. 87 cit., poiché costituita in forma societaria e per finalità di lucro , il che la esclude dai soggetti esenti indicati all'art. 49 cit .; dovendo ribadirsi che l'esenzione non o pera ove l'occupazione sia asc rivibile ad una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica in quanto è det ta società ad eseguire la costruzione dell'opera di cui ha la gestione economica e f unzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello ### al quale ritornerà la gest ione al termine della concessione (tra le tante 16395/2021; Cass. n.19693/18; Cass. n.25300 /17) e risultando del tutto inconferente e priva di deci sività la predicata natura demaniale dell'autostrada (Cass. n.19693/18 cit.; n.11886/17) ovvero il dedotto interesse ge nerale (dell'ente territoriale e della collettività) persegu ito dall'attivit à di gestione della infrastruttura (Cass. n. 22489/2017; Cass. n. 21102/2019), come si chiarirà nei paragrafi che seguono.  6.2. A nulla rileva il fatto che il viadotto sia di propriet à del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo ### poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che non agis ce quale mero sostituto dell o ### n ello sfruttamento dei beni (Cass. n. 25614/2024; Cass. n. 15162/2024; Cass. n. 20708/2024; Cass.n.11689/2017; nn. 11689 e 11886 del 2017; Cass. n. 19693/ 2018). Infatti, la d edotta proprietà statale dell'autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza integrativa del presupposto di applicazione della ### da parte d el ### e, secondo cu i, nel periodo di durata dell a concessione, la società disponeva del viado tto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizz ava la 20 di 27 condotta di «occupazione» del sottostante suolo comunale (Cass., 18/4/2023, n. 10351; anche Cass., 12 gennaio 2022, n. 708, in tema di ### Cass., sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 509, in tema di ### anche Cass., sez. 5, 26/1/2024, n. 2512). Questi elementi sono più che sufficienti a radicare la debenza dell'imposta in capo alla concessionaria e occupante API , ment re risulta marginale e privo di decisività indagare la effettiva proprietà dell'infrastruttura autostradale e dei pontoni che occupano per proiezione la strada provinciale sottostante, attesa la rilevanza dirimente della accertata ed indiscuss a circostanza che la società n e disponeva per la gestione quale concessionaria ed in tal modo realizzava la condotta di «occupazione».  6.3. Non rileva, du nque, la rico nducibilità del l'occupazione allo ### dovendo tale argomento ritenersi inconciliabile «[…] con la natura di stretta interpret azione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o age volazioni (cfr., tra le molte , più d i recente, Cass. Sez. 5, 4 maggio 2016, n. 8869; Cass. Sez. 5, 26 marzo 2014, n . 7037, presupposto in terpretativo cond iviso da ultimo anche da Corte cost . 20 novembre 20 17, n. 242) e, segnatamente, con specifico riferimento a lla tassa per l'occupazione di spaz i ed aree pubbliche, con l'interpretazione di questa Corte dell'art. 49, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 507/1993, secondo cui l'esenzione per lo ### e gli altri enti, di cui alla citata norma, postula ch e l'occupazione, quale presupposto del tribut o, sia posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr., più in generale, Cass., Sez. 5, 6 agosto 2009 , n. 18041) […]»; né è dirimente la dedotta assenz a di pot eri di rimozione o di riappropriazione del bene da parte del ### giacchè tale limite non vale ad escludere l'imposizione fiscale, semmai a confermarla, in ragione della perdurante occupazione, senza tacere che la citata circostanza caratterizza anche le occupazioni avvenute in base a provvedimento concessorio nell'ipotesi di fisiologico espletamento 21 di 27 del rapporto (cfr. Cass. n. 19694/2018; Cass n.18385/2019; n.28341/2019; Cass. Civ., n. 20974/2020; Cass. n. 3 85/202 2; Cass. n.6568/2022; Cass. n. 4116/2023, e, in tema di ### tra le tante, Cass. 22219/202 3,; Cass. n. 22183/2023; Cass. 15010/2023; Cass. nn. 13051 e 10345 del 2023; Cass. 2283/2024).  6.4. Nemmeno rileva per il legislatore tributario la d estinazione ovvero le finalità pubbliche dell'opera che <occupa> la strada comunale; la finalità pubblicistica pur evidenziata dalla ricorrente con il secondo strumento di ricorso, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprime alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perse guimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annulla il perseguimento del pro fitto tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la ###, n . 1516 2/2024 ; ### n. ###/2022; ### n.16395/2021; ### n. 19693/2018, in tema di ###.  6.5. A ciò si aggiunga che l'assoggettamento al tributo, con facoltà di eventu ale previsione di specia li agevolazioni, non è prevista nelle ipotesi di “ occupazioni ritenute di part icolare i nteresse pubblico e in particolare p er quell e aventi fin alità politiche ed istituzionali”; difatti ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 507/1993 sono esenti oltre agli enti indicati dal primo comma lett. a) di detta disposizione e per le finalità indicate ( < sono esenti le occupazioni effettuate dallo ### dalle regioni , province, comuni e loro consorzi, da enti re ligiosi pe r l'esercizio di culti am messi nello ### da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi , approvato con decreto del ### della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica>), solo le occupazioni di cui alla lett. e) vale a 22 di 27 dire quelle realizzate < con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in c ui ne si a prevista, al l'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima>.  6.6.In altri termini, irrilevante agli effetti dell'art. 49, lett. a), per questo rilevando unicamente la qualità soggettiva dell'occupante, il riferimento all'interesse pubbl ico dell'opera potrebbe rilevare ag li effetti dell'art. 49, lett . e), che viceversa dà rilie vo all'interesse acquisitivo dell'ente territo riale, prescissa la qualità soggettiva dell'occupante; l'esenzione non spettante a norma dell'art. 49, lett.  a), può comp etere a norma del l'art. 49, lett. e), purché gli atti concessori prevedano che l'impianto di pubblico servizio resti infine gratuitamente devoluto al ### (### 11 giugno 2004, 11175; ### 13 febbraio 2015, n. 29 21; ### n.2 5300 del 25/10/2017).  6.7. Allo stesso modo, la destinazione del bene ad uso collettivo non esonera dalla imposizione trib utaria, posto che l'attività di occupazione è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena auto nomia, della propria attività di impresa ( v. ### 10 giugno 2021, n. 16395) per cui è sufficiente l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, mentre risulta indiffere nte la strumentalità di tale utilizz azione alla realizzazione di un pubb lico in teresse, in assen za di specifica ipotesi di esenzione. Le caratte ristiche q uindi del sogg etto occupante, come titolare della concessio ne amministrativa che lo legittima alla realizzazione dell'opera, per eseguire la quale procede all'occupazione( di fatto) del soprassuolo comunale in ragione del tipo di attivi tà svolt a e del tipo di bene gestit o rende del tutto legittima e conforme a dirit to, in specie al comma secondo dell'articolo 38, d.lgs. 15.11 .1993, n.507 , la pretesa esercitata dall'amministrazione comunale(###, Sez. 1, 10 giugno 2021, 16395). 23 di 27 7. Non si ravvisano i presupposti per la rimessione della questione pregiudiziale alla ### ex art. 267 TFUE come anche richiesto, in estremo subordine, dalla società contribuente. Questa eventualità, com'è not o, non è assistita da alcun automatis mo, tan to da integrare un obbligo del giudice di ultima istanza solo in quanto se ne ravvisino appunto i presuppost i di dubbio interpretativo, di interferenza con il diritto unionale e di rilevanza in cau sa (tra le altre, v. ### SSUU n.14042/16; n. 26145/17; n. ###/17; Corte EDU 8 settembre 2015, ### spa c/ ###. Con sentenza 6 ottobre 2021 in causa C-561/19 (### e ### c/ ### spa), la ### ha ribadito (§ 33), sulla scorta di numerosi richiami, che il giudice di ultima istanza è esonerato dal rinvio preg iudiziale ogniqualvolta abbia constatato che “la questione sollevat a non è rile vant e, o che la disposizione del diritto dell'U nione di cui si tratta è già stata oggetto d'interpretazione da parte dell a Corte, oppure che la corretta interpretazione de l diritto dell'### si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi”. La Corte ha poi osservato (§ 50-57) che, ferma restando la doverosità di questa verifica, il giudice n azionale è t enuto a motivare le ragioni del ravvisato esonero da rinvio pregiudiziale, ponendosi questa scelta, da un lato, nell'ambito del sistema di cooperazione diretta tra Corte di ### izia e giudici naziona li e, d all'altro, nell'esercizio di u na funzione indipendente e non coercibile dalle parti. Ed i presupposti del rinvio pregiudiziale, in applicazione di questi consolidati principi, qui non sussistono. Ciò non tanto e soltanto per l'estraneità della ### all'ambito dei tributi oggetto di armonizzazione, quanto per la pratic a ininfluenza del te ma esonerativo, quantomeno se impostato e risolto nei termini che si sono detti, rispetto al le disposizioni del ### (§ 108) concernenti la libera concorrenza ed il divieto degli aiuti di ### Questione che recupererebb e teorica rilevanza allorquando l'e senzione (quand'anche davvero 24 di 27 qualificabile appunto come aiuto di S tato) venisse in effetti riconosciuta ad una società di veste commerciale o perante in campo concorrenziale (anche se in forza di concessione pubblica) per il solo fat to di essere un a società ‘pubblica', ed a scapito di società concessionarie ‘private' concorrenti nello stesso ambito di mercato; non anche quando l'esenzione, come nella specie, venisse invece negata proprio sul presuppost o unionale della non discriminazione concorrenziale in ragione della natura economicoimprenditoriale dell'attività parimenti svo lta dagli operatori, sia pubblici sia privati. In ci ò il ragioname nto svolto dalla società contribuente sembra anzi viziato da un rib altamento logi co di partenza, non pon endosi all'evide nza alcun dubbio di alterazione delle regole di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di ### (sub specie di esenzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio. Né sarebbe fondatamente sostenibile un contrasto con il diritt o unionale avendo riguardo, non già al rapporto competitivo tra società pubbliche e private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private) da un lato, e lo ### (e gli altri enti contemplati dall'art. 49 lett.a)) dall'altro. 
Dal mom ento che se la natura dell'attivit à in concreto sv olta è amministrativa, ad essere disattivata in radice è l'intera disciplina concorrenziale di mercato, men tre se è paritetica ed imprenditoriale (come tale svolta attraverso i vari strumenti a tal fine predispost i dall'ordinamento, quali appunto le società partecipate ed in house) si ritorna a quanto appena osservato circa il fatto che nessun contrasto con il diritto UE potrebbe originarsi da un sistem a normativo nazionale che, come qu ello qui in esame, neghi indistintamente il beneficio, tranne che in ipotesi di attività ‘direttamente' svolta dallo ### nell'amb ito di potestà di tipo autoritativo. E' per questo che si è affermato (### n. 2396/17, così ### n. 19779/20) che: “in tema di recupero di aiuti di ### 25 di 27 dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione della ### n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l'### delle entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla 1. n. 46 del 2007, ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, e dall'art. 3, comma 70, della l. n. 5 49 del 1995 an che nei confron ti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evit are che le imprese pubb liche, ben efici arie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cd.  servizi pubblici locali, che è un mercato aperto all a concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti”. A maggior ragione si giunge a questa conclusione considerando la più ampia nozione euro -unitaria d'impresa che, per giurisprudenza della Corte di Giu stizia UE, in clude quals iasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modali tà di funzionamento, laddove costituisce att ività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (CG: 23/04/1991, ### & ### ; 16/11/1995, ### des societes d'assu rances; 11/12/1997, ### 16/06/1987, Co mmissione vs. It alia; 01/07/2008, ### 26/03/2009, ###. Il che si raccorda sia con l a normativa fiscal e e uropea, per la quale è soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art.  9, 51, ###, n. 2006/112/CE; conf. art. 4, ###, 77/388/CE)", sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, laddove si stabilisce che "i t ermini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un 26 di 27 ente pubblico o u n raggruppamento di tali p ersone e /o enti ch e offra sul mercat o, rispet tivamente la realizzazione di l avori e/o opere, prodotti e servizi” (art. 1, §8, ###, n. 2004/18/CE)".  ### parte, la q uestione de lla possi bile interferenza dell'esenzione ### in parola con il diritto UE d ella concorrenz a non è nuova, in quan to già recentemente affron tata (v. ### 15204/24, con richiamo a ### n. 2164/24) nel senso che: “(…) quanto alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale va osservato che questa Corte ha già ritenuto che non sussista alcuna incertezza sulla questione qui in scrutinio, che im ponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di ### dell'### a (v. ### Sez. T. 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i ### lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli ### membri, come precisa l'art. 345 del Trattato sul funzionamento dell'### mentre l'art. 106 vieta agli ### membri di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusiva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto questo profilo, ### p er l'### non potrebbe benefici are dell'esenzione riconosciuta allo ### (cfr. sul punto, anche ###, Sez. T, 22 gennaio 2024, n. 2164)”.  8.Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.   9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  10. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte d ella ricorre nte, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.  P.Q.M.  la Corte 27 di 27 rigetta il ricorso; condanna ### per l'### S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore della società ### s.r.l. nella misura di € 7.600,00 per competenze, oltre a 200,00 € per spese vive, rimborso forfettario ed accessori di legge. 
Dà at to che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. 
Così deciso in ### nella ca mera di consi glio della sezione 

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Balsamo Milena

M
1

Tribunale di Potenza, Sentenza n. 2642/2025 del 03-12-2025

... interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; c) " imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione; (...)". Altresì, la previsione del 1 co. dell'art. 3, rubricato "responsabilità del debitore": " il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri(...)". Inoltre, le previsioni dell'art. 4, rubricato "decorrenza degli interessi moratori", segnatamente del 1 co.:"gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento"; segnatamente del 2 co.: "salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI POTENZA SEZ.### 3/12/2025 R.G. N. 2493 /2021 IL GIUDICE All'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio. 
Alle ore 12,00 , decide la causa come da sentenza di cui all'art. 281 sexies c.p.c. di cui si dà integrale lettura. 
Verbale chiuso alle ore 12,15 ##### nome del popolo italiano Il Tribunale di ### in composizione monocratica, nella persona del ### all'esito dell'udienza di discussione ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2493 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo TRA ### (###, in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. ### giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data ###. elettivamente domiciliat ###il predetto difensore in ### alla ### n. 2, presso la sede legale dell' #####J srl, con sede ###, in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso monitorio dall'avv. ### con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio legale in ### alla ###. Diaz n. 26 Opposto CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n. 501/2021 emesso in data ### dal Tribunale di ### pubblicato il ### e notificato in pari data, reso in favore dell' opposto per la somma di €. 25.451,61 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02, relativo al corrispettivo asseritamente dovuto per la fornitura di presidi ospedalieri e sanitari oftalmologici, in generale per oculistica. 
L' opponente ASP ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto eccependo l'avvenuto pagamento della sorte capitale e ritenendo non dovuti interessi moratori per intervenuta prescrizione. 
La società opposta si è costituita in giudizio contestando: - che <<…solo le fatture nn. 2098-17 e 1950-18, seppur in ritardo rispetto alla data di scadenza, erano già state pagate precedentemente alla data di iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo. Infatti, a causa di un errore di contabilità dell'ufficio amministrativo della ###J, sono state erroneamente inserite tra le fatture oggetto di ingiunzione. Le fatture nn. 34-15- 35-15 e 1102-17; 1268- 2018 e 110-2020 sono state pagate dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso per ingiunzione e prima dell'emissione del decreto ingiuntivo. Invece le fatture nn. 380-2016; 1351-2015; 428-2016; 2100-2017; 1923-2017 e 1926-2017 sono state pagate dopo la pubblicazione del decreto ingiuntivo e la relativa notifica.>>; - di aver <<ricevuto i primi pagamenti sul proprio conto corrente solo dopo aver agito in giudizio per reclamare i crediti portati dalle fatture indicate unitamente ai relativi interessi di mora dovuti e già maturati.>>; - che <<nel caso di specie gli interessi moratori da ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/02 non risultano estinti per prescrizione se non quelli maturati sulle fatture nn. 34-2015; 35- 2015; 1351-2015; 380-2016; 428-2016 dalle date di scadenza del 27.04.2015, 22.10.2015, 07.06.2016 e 14.06.2016 e fino alla data del 17.5.2016 posto che in data ### (cinque anni dopo) è - che <<gli interessi andranno calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (60 e 90 gg. dalla data di emissione delle singole fatture e per le fatture nn. 34-2015; 35-2015; 1351- 2015; 380-2016; 428-2016 dal 17 maggio 2016, fino al pagamento della quota capitale). Pertanto, l'importo dovuto a titolo di interessi moratori maturati e dovuti è pari complessivamente ad €.  8.014,44>>; - che non è <<estinto il credito dedotto in giudizio>>, che ha rimodulato <<in complessivi €.  8.014,44 a titolo di interessi ex D.Lgs. 231/02 già maturati dalla data di scadenza delle singole fatture nn. 2098-17; 1950-18; 34-15; 35- 15; 1102-17; 1268-2018; 110-2020; 1351-2015; 380-2016; 428- 2016; 2100- 2017; 1923-2017 e 1926-2017 fino al saldo pagamento delle stesse>> Pertanto, così concludeva << accertato il diritto della società opposta alla corresponsione degli interessi, delle spese e dei compensi liquidati in provvedimento, in via principale previa revoca del decreto opposto, rigettare la proposta opposizione, e condannare la ### in persona del suo legale rapp.te, alla corresponsione di €. 8.014,44 per interessi ex D.Lgs. 231/02 decorrenti dalla maturazione del credito e fino al saldo delle singole fatture, nonché delle spese e dei compensi così come liquidati in provvedimento monitorio in favore della ### - J srl, o di quelle somme diverse maggiori o minori che dovessero essere ritenute di giustizia, anche eventualmente a titolo di risarcimento del danno ex art. 1224, secondo comma c.c.>>. 
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti offerti in comunicazione dalle parti. 
All'esito dell'udienza del 26/09/2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 03/12/2025, con termine per il deposito di note fino al 10.11.2025. 
Venendo al merito dell'opposizione, deve innanzitutto rilevarsi che la parte opposta ha dato atto “dell' intervenuto pagamento della sorte capitale del credito "; in particolare, dalla documentazione versata in atti risulta che : a) prima del deposito del ricorso per DI (15.06.2021) sono state pagate le fatture n.2098/2017 23/03/2018 e n. 1950/2018 26/03/2019, n.34/2015 14/06/2021- n.35/2015 14/06/2021- n.1102-2017 14/06/2021 b)dopo il deposito del ricorso ma prima della emissione del decreto ingiuntivo (30.06.2021) sono state pagate le fatture n. 110-2020 18/06/2021- n.1268-2018 18/06/2021; c) dopo la notificazione del decreto ingiuntivo sono state pagate le fatture n.380-2016 08/07/2021- n.1351-2015 08/07/2021-n. 428-2016 08/07/2021-n. 2100-2017 08/07/2021-n. 1923-2017 05/08/2021e n.1926-2017 05/08/2021. 
In ragione di ciò, il decreto ingiuntivo opposto deve necessariamente essere revocato in toto. Infatti, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "il giudizio di opposizione non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se in quel momento sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria". Se, dunque, tale giudizio deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento di merito della pretesa sostanziale vantata dal creditore, allora senza alcun dubbio fatto giuridicamente rilevante - quale fatto estintivo e/o modificativo - è il pagamento, parziale o più raramente totale, della somma ingiunta (cfr., nei termini, Cass. 15 luglio 2002 n. 10229 e, ex plurimis, Cass. S.U. 7 luglio 1993 n. 7448, Cass. 25 maggio 1999 n. 5074, Cass. 10 aprile 2000 n. 4531, 18 marzo 2003 n. 3984, Cass. 10 ottobre 2003 n. 15186, Cass. 12 agosto 2005 n. 16911). Di conseguenza, laddove risulti provato in giudizio che il diritto di credito, così come azionato in via monitoria, è stato soddisfatto e che l'obbligazione è stata in tutto o in parte adempiuta, il decreto ingiuntivo precedentemente emanato non potrà che essere revocato in toto, giacché il credito non potrà più dirsi sussistente nella misura ivi indicata. 
Ciò posto, il giudice investito dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato. 
A tale riguardo deve ulteriormente precisarsi che nel giudizio d'opposizione trovano senz'altro applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto però riguardo alla posizione sostanziale (e non già meramente processuale) rivestita dalle parti. E, quindi, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione), l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio). 
Sulla base della documentazione esibita e prodotta, la presente opposizione incentra il thema decidendum, in via principale ed assorbente, sulla domanda rimodulata <<in complessivi €. 8.014,44 a titolo di interessi ex D.Lgs. 231/02 già maturati dalla data di scadenza delle singole fatture nn.  2098-17; 1950-18; 34-15; 35- 15; 1102-17; 1268-2018; 110-2020; 1351-2015; 380-2016; 428-2016; 2100- 2017; 1923-2017 e 1926-2017 fino al saldo pagamento delle stesse. In altri termini, pagato il la sorte capitale residua l'obbligazione relativamente agli accessori previsti dalla legge. Nel caso de quo si tratta solo di individuare l'importo corretto degli interessi maturati dalle scadenze e fino all'effettivo pagamento di ciascuna fattura, considerato che, come evidenziato dalla giurisprudenza, "la semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento non è di per sé sufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, in quanto quest'ultimo può esigere il pagamento solo con la presentazione del mandato all'ufficio deputato al pagamento dello stesso" (Consiglio di Stato, sez. IV, 9 dicembre 1997, n. 1351); l'effetto liberatorio presuppone la comunicazione dell'ordinativo al creditore da parte della ### (specificamente tenuta a questo incombente), di modo tale che il creditore sia debitamente informato e posto quindi in condizione di riscuotere il credito.Infatti "se le peculiarità che connotano il procedimento di pagamento dei debiti delle ### statali con l'emissione dell'ordinativo e il coinvolgimento degli uffici della ### consentono di anticipare il momento di liberazione rispetto a quello di incasso della somma dovuta da parte del creditore, non è possibile però ritenere che l'effetto liberatorio consegua nell'inconsapevolezza del creditore, non debitamente informato e non posto quindi in condizione di riscuotere il credito, tenuto conto delle ripercussioni di tali circostanze sia sulla debenza degli interessi, sia soprattutto sul diritto di azione e difesa in giudizio del creditore, che deve poter controllare l'attualità della propria posizione creditoria al momento in cui decide di agire in giudizio a tutela dei propri diritti" (Cassazione civile, sez. I, 29 dicembre 2020, n. 29776) con la conseguenza che "va attribuito rilievo alla data della comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla ### di Stato, a cui compete l'incombente….la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sè insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla ### di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi del R.D. 23/05/1924, n. 827. 
Vengono in evidenza nel caso de quo, ratione temporis, le disposizioni di cui all'originaria formulazione del D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (il "considerando"n. 22 della direttiva 2000/35/CE - richiamato in premessa dalla sentenza della Corte di giustizia dell'### del 18.11.2020 nella causa C - 299/19 - così recita: "la presente direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese (...)"). 
Ossia le disposizioni di cui alla formulazione del D.Lgs. n. 231/2002 applicabile a decorrere dal 7.11.2002 ai contratti conclusi a far data dall'8.8.2002 (ex art. 11, 1 co., del medesimo decreto legislativo) e dunque di cui alla formulazione antecedente alle novità introdotte in primo luogo e a decorrere dall'1.1.2013 con il D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012.   Più esattamente, in questi termini, vengono in risalto le seguenti disposizioni dell'originario testo del D.Lgs. n. 231/2002. 
Innanzitutto, le seguenti previsioni dell'art. 2, rubricato "definizioni": "ai fini del presente decreto si intende per: a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo; b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di ### e di ### gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d' interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; c) " imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione; (...)". 
Altresì, la previsione del 1 co. dell'art. 3, rubricato "responsabilità del debitore": " il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri(...)". 
Inoltre, le previsioni dell'art. 4, rubricato "decorrenza degli interessi moratori", segnatamente del 1 co.:"gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento"; segnatamente del 2 co.: "salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: (...)". 
Al cospetto del quadro normativo testé delineato non possono che formularsi i rilievi che seguono. 
In primo luogo, l'azienda sanitaria locale di ### " è senz'altro qualificabile in guisa di "pubblica amministrazione" alla stregua dell'ampia nozione di cui alla lett. b)dell'art. 2 cit. 
In secondo luogo, le forniture di prodotti sanitari che le parti " ebbero a stipulare, sono senz'altro ascrivibili alla definizione di "transazione commerciale" di cui alla lett. a) dell'art. 2 cit..   Pertanto, l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, art. 5, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, "indipendentemente da una specifica richiesta del creditore"; ciò si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio: "a norma del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 3, infatti, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Prevede poi l'art. 4, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, che "gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento", poi disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato ma sempre "senza che sia necessaria la costituzione in mora". Si coglie dunque agevolmente la portata innovativa di tale disciplina rispetto a quella ordinaria quale desumibile dagli artt. 1219 e 1224 cod. civ. Quest'ultimo, giova rammentare, dispone, al comma 1: "nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali...". ###. 1219 cod. civ. a sua volta dispone al 1 comma che "il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto". Fino all'emanazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, quindi, gli interessi di mora sulle ordinarie transazioni commerciali non decorrevano automaticamente, bensì era necessaria una formale presa di posizione, sotto forma di intimazione o richiesta scritta, da parte del creditore. Proprio argomentando da tale disciplina, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che gli interessi di mora, avendo un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria principale cui accedono, possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda della parte creditrice, che ne indichi la fonte e la natura.... Con il D.Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento": in termini Cass. 13/12/2022, ###. E poiché il giudice procede alla liquidazione di tali interessi in via ufficiosa, senza che sia a tal fine necessaria una domanda espressa dell'avente diritto, deve ritenersi irrilevante il fatto che detti interessi siano stati richiesti e/o che siano stati richiesti gli interessi al saggio legale. 
Deve, al contempo, rigettarsi l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'opponente.Infatti, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prescrizione, il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, con la conseguenza che anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione devono rivestire il connotato della periodicità. La disposizione non è pertanto applicabile al caso di specie, dovendosi escludere che le obbligazioni dedotte rivestano carattere di periodicità e dovendosi rilevare, quanto agli interessi moratori disciplinati dal D.Lgs. n. 231 del 2002- che stabilisce solo che a decorrere da una certa scadenza siano dovuti interessi nella misura stabilita da tale normativa-, che gli stessi devono essere versati in unica soluzione e, quindi, decorrono automaticamente dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 4 citato D. Lgs. che li rende esigibili e segna perciò il dies a quo del relativo computo del decennio ai fini della prescrizione (cfr., ex plurimus, Cass. n. 22276/2016; Cass. n. 23670/2006, n.23746/07, Cass. n. 19487/11). Dunque, nessuna prescrizione quinquennale può dirsi ricorrente nel caso di specie, non rientrando gli interessi in questione nell'alveo di applicazione del citato art. 2948 c.c., trovando, invece, applicazione la prescrizione decennale, non ancora maturata alla data di proposizione della domanda . 
Alla luce di tutto quanto sopra, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto con contestuale condanna dell'opponente al pagamento del minor importo di €. 8.014,44 per interessi ex D.Lgs.  231/02 decorrenti dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento fino al saldo delle singole fatture nn. 2098-17; 1950-18; 34-15; 35-15; 1102-17; 1268-2018; 110-2020; 1351-2015; 380- 2016; 428-2016; 2100-2017; 1923-2017 e 1926-2017 , considerando che la scadenza di ciascuna è di 60 o di 90 giorni come espressamente in esse è indicato . 
Con riferimento alle spese del presente giudizio, in considerazione del parziale soddisfacimento del credito vantato dall' opposta successivamente alla pronuncia del decreto ingiuntivo, si ritiene sussistente una situazione di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%. 
Per il residuo 50% le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni , tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito accertato e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).  .   P.Q.M.  Il Tribunale di ### , in composizione monicratica , disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla #### di ### in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: - accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 501/2021 emesso in data ### dal Tribunale di ### pubblicato il ###; - condanna l'opponente al pagamento del minor importo di €. 8.014,44 per interessi ex D.Lgs. 231/02 decorrenti dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento fino al saldo delle singole fatture; - compensa tra le parti le spese del presente giudizio nella misura del 50%; - condanna l'opponente al pagamento in favore di ###J srl, con sede ###, in persona del suo legale rapp.te p.t., del restante 50% delle spese di lite che liquida in complessivi ###2118,5 a titolo di compensi professionali , oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il 3 dicembre 2025.   ###.ssa ### 

causa n. 2493/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Urga

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21942/2024 del 05-08-2024

... che: -) in tema di ### la circostanza che un'impresa commerciale dichiari per più annualità un volume di affari di molto inferiore agli acquisti ed applichi modestissime perce ntuali di ricarico sulla merce venduta costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare, da parte dell'### una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente potere di applicare anche una diversa percentuale di ricarico (Cass., 9 giugno 2017, n. 14370;Cass., 6 dicembre 2011, 26167); -) la circost anza che una impresa commerciale dichiari, ai fi ni dell'imposta sul reddito, per p iù anni di seguito rilevanti perdite, nonché una ampia diva ricazione tra costi e ricavi, cost ituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 660 del 1973, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate (Cass., 15 ottobre 2007, n. 21536); -) in tema di accertamento delle imposte dirette, la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l'accertam ento con il m (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. ###/2018 proposto da: R.P.L. ### s.a.s. di ### & C., nella persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempo re, ### che agisce in proprio come socio e gli altri soci ##### elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ### in ### via ### n, 213, che li assiste, rappresenta e difende giusta procura speciale conferita per atto del ### dott. ### n. rep. 140 del'1 ottobre 2018.  - ricorrenti - contro ### delle ### ne lla persona del Di rettore pro tempo re, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliat ###### via dei ### 12.  - controricorrente avverso la sentenza della ### tributaria regionale di ### n.37/02/2018, depositata in data 16 marzo 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal #### 1. ### tributaria provinciale di ### con sentenza 20/2016, depositata il 9 febbraio 2016, ave va, con riferimen to ai quattro soci, dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuta definizione dei relativi accertamen ti ai sensi dell'art. 39, comma 12, del decreto legge n. 98 del 2011 e, con riferimento alla società, accolto il ricorso sul rilievo che «non è dato riscontrare gli elementi che consentano di attribuire qualche tipo di responsabilità nell'operare della ricorrente , in particolare considerando che l'A.F. non è stata in grado di pr ovare, con riferimento alla fattispecie in oggetto del presente giudizio, né la partecipazione della ricorrente alla frode (esclusa dalla richiesta di archiviazione - e con le specifiche motivazioni - dal PM), né, tanto meno la sua consapevolezza dell'esistenza della frode».  2. ### issione tributaria regionale, adita dall'Age nzia delle ### in relazione all'anno 2004, con ap pello principale e dalla società e i soci con appello incidentale e, in relazione all'anno 2003, in sede di riassu nzione d a parte della società e i soci ( a segui to di sentenza, 4 maggio 2016, n. 8844 della Corte di Cassazione, che aveva annullato con rinvio rilevando la nullità della sentenza impugnata in quanto emessa in difet to di contraddittori o con i soci litisconsorti 3 necessari), sugli appelli riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, ha così statuito: «per l'anno 2004 , accoglie l'appello dell'### per l'anno 2003, respinge l'appello dei contribuenti e, per l'effetto, conferma gli avvisi di accertamento , ad eccez ione del rilievo n. 4 sui costi indeducibili».  3. I giudici di secondo grado, in particolare, con riferimento all'anno 2004, hanno evidenziato che: -) l'Amministrazione non aveva contestato «la definitività della sentenza di primo grado [n. 20/2016] nei confronti dei quattro soci», che avevano soddisfatto la pretesa tributaria in via transa ttiva ed aveva chiesto solamente la conferma dell'avvi so di acce rtamento 2004 ###/2009 emesso nei confronti della società e, in pubblica udienza il difensore della parte pubblica aveva affermato che l'atto di appello era stato notificato anche ai soci solo per tuziorismo; -) gli elementi indiziari posti a fondamento dell'avviso di accertamento (le societ à cedenti erano prive di sedi effettivamente ope rative e di organizzazione stabile nonché intestate a persone sprovviste di competenza professionale nel settore), erano gravi, univoci, correlati e concordanti e con il loro insieme era stata raggiunta, in via presuntiva, la prova della natura fittizia delle operazioni intercorse tra la società R.P.L. ### s.a.s. di ### & C. e le cinque imprese coinvolte nelle operazioni ritenete soggettivame nte inesistenti e tali elemen ti, complessivamente considerati, e avuto riguardo alle concr ete circostanze del caso, avrebbero dovuto indurre un operatore economico solitamente accorto a sospettare delle irregolarità delle operazioni che stava concludendo; -) a fro nte di tale sufficiente prova legi ttimamente acq uisita in via presuntiva sulla base di elementi documentali, la parte contribuente non aveva fornito la prova contraria tesa a dimostrare, in via documentale, non solo che non sapeva, ma anche che non poteva s apere di partecipare a operazioni fraudolente poste in essere dai nominati cedenti 4 collegati alle operazioni IVA c ontestate e tal e conclusione no n era inficiata dalle affermazioni di parte ricorrente sulla base dei documenti presentati; -) era legittimo l'accertamento di maggiori ricavi d'impresa , applicando una percentuale del 10% che appariva ponderata in quanto esitata da dati precisi e concordanti, conseguenti all'artificiosa riduzione del prezzo degli autoveicol i (nonostante il filtro della società cartiera il valore imponibile era inferiore a quello pagato dalla stessa cartiera al fornitore comunitario) e alla conseguente e qui rilevante minore fatturazione effettuata ai clienti della società R.P.L. ### s.a.s. di ### & C..  4. I giudici di secondo grado, con riferimento all'anno 2003, hanno esposto le seguenti considerazioni: -) i motivi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo erano infondati, in quanto si basavano sull'asserita «incolpevole ignoranza di R.P.L. ### circa la sottostante frode IVA operata dalla cartiera società cedente ### s.r.l.», dalla quale l'appellante nell'anno di interesse 2003 aveva acquistato otto autovetture con operazioni soggettivamente inesistenti; -) era pure infondato il primo motivo sul rilievo n. 1, con cui, riscontrata la prese nza di fatturazioni con un v alore infe riore a quello di costo, l'### aveva rideterminato in aumento i ricavi della ### applicando, alle sole oper azioni che prese ntavano un coefficiente di redditivi tà inferiore a quello medio, le percentuali di ricarico medie pari al 9,68% per le operazioni effettuate in regime IVA ordinario e al 10,08% per le operazioni effettuate in regime IVA del margine globale, in quanto la rideterminazione delle due percentuali di ricarico era conseguente al riscontro oggettivo di differenze abnormi nelle percentuali formalmente applicate e segnatamente, per le auto nuove lo scarto variava da - 8,20 per cento a + 18,83 per cento (quindi di oltre 10 punti percentuali); per le auto usate lo scarto variava da - 17,63 per cento a + 36 per cento 5 (quindi di oltre 18 punti); si trattava di una operazione legittima perché basata su dati non privi di concretezza e in presenza di evidenti casi di sottofatturazione (indici che costituiscono senza dubbio indizi gravi, precisi e concordanti) nonché applicando due distinte medie aritmetiche perché i beni di cui trattavasi, automobili rispettivamente nuove e usate, appartenevano allo stesso genere senza al cuna differenz iazione merceologica; -) il motivo sul rilievo n. 5, con il quale l'### aveva ritenuto il costo di euro 18.800,00 (e della relativa detrazione IVA per euro 3.760,00) per il pagamento di provvigioni a favore del socio accomandatario ### per le vendite da egli portate a buon fine, in forza di un contratto di agenzia, era infondato perchè, così come avevano statuito i giudici di primo grado, «non v'è dubbio che il compito di promuovere le vendite degli autoveicoli rientra nell'esercizio dell'attività gestionale dell'impresa che, si ripete, grava sul socio accomandatario e risulta pertanto priva di giustificazione la contemporanea esistenza del rapporto di agenzia fra la società e il socio accoman datario. Ne conse gue che legittimam ente l'### ha escluso la deducibilità dei costi per provvigioni».  5. La società R.P.L. ### s.a.s. di ### & C., nella persona del socio accomandatario e legale rappresentante, e i soci ###### hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato a sette motivi.  6. L'### delle ### resiste con controricorso.  7. La società R.P.L. ### s.a.s. di ### & C. e i soci ##### i #### la, hanno depositato memoria.  ### 1. Preliminarmente va rilevata la regolarità della n otifica d el controricorso alla luce del tenore dell'art. 6, comma 11, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, che dispone che: «Per le controversie 6 definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto (19 dicembre 2018) e il 31 luglio 2019».  2. Va parimenti ritenuta infondata l'eccezione della società ricorrente spiegata nella memoria, riguardante la notifica di due controricorsi (il primo notificato il 6 agosto 2019 e il secondo notificato il 9 agosto 2019), in qua nto i controricorsi notificati sono sost anzia lmente sovrapponibili e il secondo contiene il richiamo alla sospensione dei termini di cui al decreto legge n. 119 del 2018 e, in ogni caso, potendo assumere il secondo controricorso la veste di memoria difensiva debitamente depositata nei termini.  3. Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.  38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, n. 633 in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod . proc. civ., sul rilievo n. 1, per l'IVA 2003. ### trentino aveva ritenuto il rilievo legittimo per via delle «differenze abnormi» nelle percentuali di guadagno sulle singole vendite della società e della «presenza di evidenti casi di sottofatturazione (indici che costituiscono senza dubbio indizi gravi, precisi e concordanti)», così ritenendo elemento sufficiente per la determinazione di maggiori ricavi l'applicazion e, da parte della società ricorre nte, di una percentuale di ricarico oscillante e non stabilmente predeterminata e che tale elemento dimostrava, di per sé, l'esistenza di una fattispecie di evasi one tributaria. Si tratt ava di una p retesa costr uita su un modello logico irragionevole, totalmente arbitrario e privo di qualsiasi aggancio con la realtà economica. Non era realisticamente pensabile che un'impr esa di rivendita di automobili ap plicasse il medes imo, identico coefficiente di r icarico su ogni singola transazione. Al contrario, erano le condi zioni specifiche del singolo veic olo, le 7 variazioni contingenti delle quo tazioni di mercato, le modalità di pagamento negoziate con il cl iente a rendere ogni operazion e di vendita diversa dall'altra, con naturale e fisiologica applicazione di aliquote di ricarico (e, dunque, percentuali di profitto) anche assai divaricate tra di loro, ferma restando (in un'ottica di perseguimento del fine di lucro) l'esistenza di una percentuale globale positiva. Né aveva rilevanza il fatto che, solamente in cinque casi su un totale di oltre settanta operazioni di vendita, la percentuale di ricarico fosse risultata negativa, in quant o si trattava di pochissime eccezioni, dettate dalla contingenza e opportunità dell'imprenditore di liberarsi di veicoli rivelatisi «cattivi affari», o acquisti di usato da acquirenti di veico li nuovi e des tinati, se invenduti, a ulteriori deprezzamenti di valore. Quanto sin qui espos to non era stato valutato dalla ### tributaria di secondo grado, così come non era stato considerato che le operazioni in «regime del margine» reputate antieconomiche in quanto «sottofatturazioni» risultavano tutte legate al c.d. «ritiro dell'usato» e avevano errato i giudici di secondo grado a fare di scendere da una v endita sotto costo una certa ipotesi di «sottofatturazione», con conseguente illegittimità dell'accertamento promosso dall'### In relazione al medesimo rilievo, per gli stessi motivi, la sentenza impugnata doveva, altresì essere censurata, là dove, poche righe dopo, aveva considerato legittima nel caso di specie l'applicazion e della semplice media aritmetica 3.1 Il motivo è inammissibile e, pure, infondato.  3.2 E' inammissibile perché si tratta di una doglianza diretta, con evidenza, a censurare una err onea r icognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313). 8 3.3 In proposito, questa Corte ha affermato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applic azione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dice mbre 20 17, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. ###; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987) e che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente no n può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valut are il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valut are le prove, contro llarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultan ze prob atorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 26 ottobre 2021, n. ###).  3.4 Ed invero, nel caso di specie, laddove i ricorrenti deducono che «la vendita sottocosto è st ata aprioristicamente considerata "anti economica"; beni fortemente differenziati tra loro sono stati considerati come "merce omogenea"; è stato erroneamente applicato il criterio della media aritmetica in luogo di quello della media ponde rata; ai risul tati ottenuti è stato dato val ore di prova incontrovertibile, e non di semplice "valenza indiziaria"; non è stata considerata come "risultante già in punto di .fatto" la "notevole differenza di valore tra i prodotti venduti", con co nseguente mancata liberazione del contribuente dall'onere di prova contraria», non viene in rilievo la violazione delle regole di diritto che si assumono essere state violate e la doglianza mira, piuttosto, a cont estare l'accertamento in fatto operato dalla 9 ### tributaria regionale, insindacabile in questa sede, stante che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività rise rvata in via esclusiva all'apprezzament o discrezionale del giudice d i merito (cfr. Cass., 19 lug lio 2021, 20553).  3.5 Ed invero questa Corte ha affermato che la scelta del diverso calcolo della percentuale di ricarico app licata sui generi venduti, mediante «media aritmetica semp lice» (comparazione tra prezz i di acquisito e di vendita di alcuni generi merceologici) ovvero mediante «media aritmetica ponderata» (comparazione tra prezzi di acquisto e vendita relativi a gruppi merceologici omo gen ei concernenti i ben i commercializzati dalla impresa), non costituisce oggetto di specifica previsione legislativa, rimanendo pertanto escluso che la scelta di uno piuttosto che dell'altro possa in tegrare una violazione di norme di diritto (cfr. Cass., 20 novembre 2001, n. 14576; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26312 ) e che «la scelta da parte dell'Am ministraz ione finanziaria del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve, tuttavia, rispondere a canoni di coerenza logica e congruità che devono essere esplicitati attraverso adeguato ragionamento», essendo consentito il ricorso al criterio della «media aritmetica semplice» in luogo della «media ponderale» quando risulti l'omogeneità della merce, ma non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio (cfr. Cass., 23 gennaio 2003, n. 979; Cass., 19 giugno 2009, n. 14328; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26312; Cass., 28 aprile 2010, n. 10148).  3.6 Ora senza prescindere dall'ulteriore profilo di inammissibilità della censura, nella part e in cui non si con fronta con il conten uto de l provvedimento impugnato, laddove, a pag. 32, ha affermato che i beni in esame appartenevano al lo stesso genere senza alcuna differenziazione merceologica (automobili nuove e usate), il motivo è 10 pure infondato, poiché i giudici di secondo grado hanno radicato la propria statuizione di legittimità del rilievo n. 1 dell'avviso d i accertamento relativo all'anno d'imposta 2003 (con il quale l'### aveva rilevato l'incongruenza dei ricavi dichiarati rispetto alle risultanze dello studio di settore di appartenenza, in ragione di un ammontare degli acquisti superiore al volume d'affare dichiarato, la dichiarazione di una perdita di esercizio, e l'applicazione di una scarsa percentuale di ricarico su l costo del ve nduto) non soltanto su ll'applicazione delle percentuali di ricarico medie, ma an che sullo specifico element o riferibile esclusivamente alla effettiva condotta economica tenuta dalla impresa nel corso dell'anno 2003, senza che tale anomalia gestionale avesse trovato riscontro in fenomeni di contingenza economica determinati da calo della domanda, difficoltà negli approvvigionamenti, esigenze di smaltimento di magazzino. Non si è dunque in presenza di un rilievo fiscale fondato su un dato statistico estrinseco ed astratto rispetto alle circostanze concrete in cui opera la impresa verificata, come correttamente ha affermato la ### tributaria regionale, ma su u n fatto storico (gestione antieconom ica, volume d'affari inferiore all'ammontare degli acquisti e perdita di esercizio correlata alla diminu ita percentuale di ricarico) che, ne l caso specifico, si palesava come anomalia nella gestione economica, in quanto riferibile alla riduzione d ella percentuale di ricarico applicata s ui prodotti venduti, non altriment i apprezzabile alla stregua di circostanze obiettive attinenti l'andamento del mercato o le strategie d'impresa; i ### territoriali, sulla base dell'elemento fattuale indicato (gestione antieconomica), hanno, dun que, ritenuto configurabile la p rova presuntiva dei maggiori ricavi/re dditi, richiesta dall'art. 39, comma primo, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 54, comma secondo, d.P.R. n. 633 del 1972, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legi ttimità, prova in quanto tale idonea «ex se» a fond are l'accertamento con metodo analitico-induttivo 11 3.7 Ciò conforme mente alla giurisprudenza di questa Co rte che ha affermato che: -) in tema di ### la circostanza che un'impresa commerciale dichiari per più annualità un volume di affari di molto inferiore agli acquisti ed applichi modestissime perce ntuali di ricarico sulla merce venduta costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare, da parte dell'### una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente potere di applicare anche una diversa percentuale di ricarico (Cass., 9 giugno 2017, n. 14370;Cass., 6 dicembre 2011, 26167); -) la circost anza che una impresa commerciale dichiari, ai fi ni dell'imposta sul reddito, per p iù anni di seguito rilevanti perdite, nonché una ampia diva ricazione tra costi e ricavi, cost ituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 660 del 1973, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate (Cass., 15 ottobre 2007, n. 21536); -) in tema di accertamento delle imposte dirette, la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l'accertam ento con il m etodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R.  29 settembre 1973, n. 600, può essere desunta da una cond otta commerciale anomala (nella specie, ravvisata nella drastica riduzione della percentual e di ricarico normalmente applicata nell'anno precedente e in quello successivo, senza che tale anomalia gestionale fosse giustificata da fenomeni di contingenza economica, determinati da calo della domanda, difficoltà negli approvvigionamenti od esigenze di smaltimento di magazzino) del contribuente (Cass., 2 luglio 2014, n. 15038); 12 -) in tema di accert amento, l'### finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contab ilità formalmente regolare, o ve quest'ultima sia intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi an che da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave, quale l'abnormità della percentuale di ricarico (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27552); -) in tem a di accertamento t ributario, o ve la contabilità risulti formalmente regolare, ma si riveli intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, in applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R . n. 300 del 1973, l'### finanziaria può desumere in via induttiva - sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, lasciando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass., 9 agosto 2022, n. 24578).  3.8 In ultimo mette conto rilevare che, in tema di determinazione del reddito di impresa, la p ossibilit à di detrarre abbuoni e sconti riconosciuti alla clientela è subordinata a due condizioni: a) che venga praticato dal contribuente uno sconto sul prezzo della vendita; b) che la riduzione del corrispettivo al cliente sia frutto di un accordo, sia esso documentale, verbale e finanche successivo, purché trasfuso in note di accredito emesse da una parte a favore dell'altra, con l'allegazione della causale che, volta per volta, ab bia giustificato q uegli scont i riconosciuti (cfr. Cass., Sez. U., 26 aprile 2017, n. 10225), nel caso in esame del tutto assenti.  4. Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 6 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché delle regole sull'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 13 primo, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo n. 2, per l'Iva relativa all'anno di imposta 2003 e per l'Iva relativa all'anno di imposta 2004. ### aveva fatto derivare dai generici accertamenti della guardia di ### una automatica inversione della prova in capo all'odierna ricorrente.  ### della prova, per converso, ricadeva int egralmente sull'### finanziaria, la quale doveva, alla luce di elementi oggettivi, che il contribuente, in ragione di elementi riconducibili alla situazione concreta da lui vissu ta, ign orava colpevolme nte o era a conoscenza della frode posta in essere da terzi; non era, dunque, il contribuente che doveva provare la propria buona fede, ma era l'### ad essere gravato dall'onere della prova in merito agli elementi che giustificavano la mancata detrazione. Nelle trentacinque pagine di cui si componeva la sentenza impugnata, si continuavano a richiamare atti di indag ine che facevano esclusivo riferim ento ai forn itori delle autovetture senza mai citare una singola operazione effettivamente avvenuta tra gli stessi e l'odierna società ricorrente. Dalla motivazione della sentenza impugnata emergeva chiaramente come l'attenzione del Collegio si fosse rivolta in modo esclusivo alle società cedenti, anziché al cessionario, non venendo critic ata nello specifico alcuna singola transazione intercorsa tra le società che non versavano l'IVA e l'odierna ricorrente. ### trentino, in vio lazione dei principi di dirit to affermati dalla Corte d i ### e dalla ### a Corte di Cassazione, non aveva prestato alcu na atten zione alla fattispecie concreta limitandosi a trascrivere i verbali di accertamento redatti nei confronti dei fornitori per l'insieme delle loro operazioni che, in percentuali prossime allo zero, riguardavano ### aveva ignorato le risultanze degli unici procedimenti che avessero realmente indagato in merito agli acquisti conclusi dalla società R.P.L. auto, vale a dire, quelli penali; nelle poche righe dedicate al socio accomandatario (ma non al suo operato o ai suoi scambi con i fornitori incriminati, come avrebbe invece dovuto essere) aveva introdotto una presunzione di 14 conoscenza di qualsiasi frode, anche delle meno diffuse (sottovalutate in que gli anni persino dagli apparat i statali), in ragione della sua esperienza nel settore, non consi derando l'ordinaria diligenza dell'imprenditore onesto; non erano state analizzate le s ingole transazioni, come riscontrato dalla conferma degli avvisi di avvenuta in manier a unitaria, senza consid erare che non vi era alcuna somiglianza tra gli acquisti di ### di ### e d i ### in quanto ciascuno avveniva con modalità e tempistiche; i rapporti tra le predette fornitrici della società R.P. L. erano stati trattat i in modo unitario, come se, una volta dimostrata l'ignoranza colpevole in merito ad un determinato fornitore, vi fosse una presunzione di «riconoscibilità» di tutti gli al tri, così violando l'art. 3 C ost. e non operando un'analisi della fattispecie concreta.  4.1 Senza prescindere dal profilo di inammissibilità della censura perchè diretta a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessit à media ta dalla contestata valutazione de lle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge, il motivo è infondato.  4.2 In propo sito, deve richiamarsi l'orientame nto di questo C orte secondo cui «qualora l'### one finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consape volezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasi one dell'im posta dimost rando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscen za, o avrebbe dovuto e sserlo usan do l'ordinaria diligenza in ragione del la qualità professionale ricoperta, d ella sostanziale inesistenza del contraente; ove l'### assolva a d etto incombente istrutto rio, grava sul contribuente la prova contraria di avere ad operato, per n on essere co involto in 15 un'operazione volta ad e vadere l'im posta, la diligenza mass ima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto» ( Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).  4.3 Dunque, questa Corte, partendo dalla premessa che ai fini della ripartizione dell'onere della prova, occorre considerare che il diniego del diritto di detrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva che tale diritto costituisce, ha affermato che incombe, in primo luogo, sull'### fi nanziaria provare che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione e che, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buo na fede, ritenendo in colpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, citata).  4.4 Ancora è stato precisato che, in tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l'onere probatorio a carico della ### finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto si a privo di dotaz ione personale e strumentale adeguata alla prest azione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha sv olto le trattative ed acquistato la merce , ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente for nita dalla pe rsona interposta (Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629). 16 4.5 Anche la Corte di ### tizia dell'U nione ### a, di re cente, in materia di governo delle prove allegate dalle parti in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, ha affermato che: «26. Come ricordato in più occasioni dalla Corte, la lotta contro evasioni, elusioni ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva 2006/112. A tale riguardo, la Corte ha stabilito che i sing oli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'### e che, pertanto, spetta alle autorità e ai giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione se è dimostrato, alla luce di element i obietti vi, che tale diritto vien e invocato in modo fraudolent o o abusivo (v., in tal senso, sentenze del 6 luglio 2006, ### e ### C- 439/04 e C-440/04, EU:C:2006:446, punti 54 e 55, nonché dell'11 novembre 2021, ### C-281/20, EU:C:2021:910, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 27. Per quanto riguarda l'eva sione, secondo una giur isprudenza costante il bene ficio del diritto a detrazione deve essere negato non solamente quando un'evasione dell'IVA sia co mmessa dal soggetto passivo stes so, ma anche qualora si dimostri che il soggetto passivo, al quale sono stati ceduti i beni o prestati i servizi posti a fondamento del diritto a detr azione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l'acquisto di tali beni e servizi, partecipava ad u n'operazione che si iscriv eva in un'evasione dell'IVA (v., in tal senso, sentenze del 6 luglio 2006, ### e ### C-439/04 e C-440/04, EU:C:2006:446, punto 59; del 21 giugno 2012, ### e ### C-80/11 e C-142/11, EU:C:2012:373, punto 45, nonché dell'11 novembre 2021, ### C-281/20, EU:C:2021:910, punto 46). 28. La Corte ha altresì ripetutamente precisato, con riferimento a casi in cui le condizioni sostanziali del diritto a detrazione erano soddisfatte, che il beneficio del diritto a detrazione può essere negato al soggetto passivo soltanto qualora si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l'acquisto dei beni e servizi posti a fon damento del d iritto a detrazione, lo stesso partecipava a un'operazione che si iscriveva in una siffatta evasione commessa dal fornitore o da altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena delle cessioni o prestazioni (sentenza dell'11 novembre 2021, ### C-281/20, EU:C:2021: 910, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 29. A tale riguardo, la Corte ha infatti stabilito che non è compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla direttiva 2006/112 sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto saper e che l'operazione inte ressata si iscriveva in un' evasione commessa dal fornito re, o che u n'altra ope razione nell'ambito della catena de lle cessioni, anteriore o posteriore a quella realizzata da detto soggetto passivo, era 17 viziata da evasione dell'### posto che l'istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessario per garan tire i diritti dell'E rario (sentenza dell'11 novembre 2021, ### C-281/20, EU:C:2021:910, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 30. Inoltr e, seco ndo una giurisprudenza costante della Corte, poiché il diniego del diritto a detrazione è un'eccezione all'applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, incombe alle autorità tributarie dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo ha commes so un'evasione dell'IVA o sapeva o avreb be dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione. Spetta poi ai giudici nazionali verificare se le amministrazioni finanziarie interessate abbiano dimostrato l'esistenza di detti ele menti oggettivi (sentenza dell'11 novembre 2021, ### C-281/20, EU:C:2021:910, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 31. Poiché il diritto dell'### non prevede norme relative alle modalità dell'assunzione delle prove in materia di evasione dell'### tali elementi oggettivi devono essere stabiliti dall'autorità tributaria secondo le norme in materia di prova previste dal diritto nazionale. Tuttavia, tali norme non devono pregiudicare l'efficacia del diritto dell' ### (sente nza dell'11 novembre 2021, Fe rimet, C- 281/20, EU:C:2021:91 0, punto 51 e giurisprudenza i vi citata). 32. Dalla giurisprudenza rammentata ai punti da 27 a 31 della presente sentenza deriva che il beneficio del diritto a detrazione può essere negato a tale soggetto passivo solo se, dopo aver proceduto ad una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie, effett uata conformemente alle norme in materia di prova del diritto nazionale, è accertato che quest'ultimo ha commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento di tale diritto rientrava in una siffatta evasione. Il beneficio del diritto a detrazione può essere negato solo qualora tali fatti siano stat i sufficientemente dimostrati con mezzi che non siano supposizioni (v., in tal senso, sentenza dell'11 novembre 2021, ### C-281/20, EU:C:2021:910, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). 33. Se ne deve dedurre che l'autorità tributaria che intende negare il beneficio del diritto a detrazione deve dimostrar e in modo adeguato, conformemente alle norme in materia di prova previste dal diritto nazionale e senza pregiudicare l'efficacia del diritto dell'### sia gli elementi oggettivi che provino l'esistenza dell'evasione stessa dell'### sia quelli che dimostrino che il soggetto passivo ha commesso tale evasione o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento di tale diritto rientrava in detta evasione» (cfr. Corte di ### dell'### 1 dicembre 2022, in C-512/21, paragrafi 26 - 33). 18 4.6 In conclusione, è certo che, salva la pretesa di un maggior rigore probatorio a seconda del livello di complessità dell'organizzazione della frode, in base al riscontro di una c atena più corta o più lunga rappresentativa del numero di società partecipanti all'illecito, che l'accertamento giudiziale del concreto atteggiarsi delle varie fattispecie è generalmente affidato all'allegazione di prove indiziarie, che il giudice è tenuto a vagliare secondo i principi posti a presidio del governo delle prove presuntive (Cass., 12 luglio 2023, n. 19981) e che, come sopra rilevato, in ipotesi d i fatturazione pe r operazione soggettivamente inesistente consistita nella diretta acqu isizione della prestaz ione da soggetto certamente div erso da quello che ha emesso fattur a e percepito l'iva in rivalsa, la p rova che la prestazione non è stata effettivamente eseguita dal fatturante, essendo que sto privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione d ella prestazione medesima, cost ituisce di per sé elemento idoneament e sintomatico dell'assenza di «buona fede» del contrib uente, poiché l'immediatezza dei rapporti (tra cedente/fat turante-cessionario committente) induce ragionevolmente ad e scludere l'ignoran za incolpevole del contribuente in merito all'avvenuto versamento dell'iva a soggetto non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta; con l'effe tto che, in tal caso, sarà il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629).  4.7 Ciò posto, il giudice tributario di merito, investito della controversia avente ad oggetto l'atto impositivo, deve previamente valutare, con giudizio di fatto censurabile in cassazione solo per vizi attinenti alla congruità ed alla coerenza logica della motivazione, la sussistenza dei caratteri di gravità, precision e e concordanza degli i ndizi motivanti l'atto medesimo , esaminandoli sia singolarmente sia nel loro complesso, ed esponendo adeguatamente l'esito di tale giudizio nella 19 motivazione della sentenza. Quando egli ritiene, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità (non necessariamente di certezza), che detti indizi sono sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, con riguardo, nel caso delle frodi carosello, all'esistenza dell'organizzazione fraudolenta, alla partecipazione ad essa del contribuente o, quanto meno, alla consapevolezza da parte sua di avvantaggiarsi della frode con danno dell'erario, la domanda dell'amministrazione deve ritenersi provata; con la conseguenza che si sposta a carico del contribuente, secondo la regola generale ricavabile dall' art. 2727 cod. civ. e ss., e dall'art. 2697, comma secondo, cod.  civ., l'onere di p rovare eventual i fatti a suo favore; la mancata deduzione di idonea prova contraria, fi n dall'atto introdut tivo del giudizio, o l'insuccesso di e ssa, comp ortano l'accoglimento della pretesa del fisco fondata su valide presunzioni. In tale contesto, le dichiarazioni rilasciate da terzi; le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre società; gli atti trasmessi dalla guardia di finanza, risultanti dall'attività di polizia giudiziaria, senza esclusione di altri atti, se cont enuti negli atti (come il p rocesso verbale di constatazione) allegati all'avviso di rettifica notificato o trascritti essenzialmente nella motivazione dello stesso, costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, che il giudice tributario di merito è tenuto a valutare dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza. Né in campo tributario sono previst e limitazioni di efficacia deg li atti trasmessi dall a polizia giudiziaria p er il fatto, in particolare , che il difensore del contribuente non abbia partecipato alla formazione della prova racchiusa n ell'atto trasmesso; il contenuto di tale atto, d'altronde, costituisce semplice indizio nel processo tributario, ed il giudicante di merito è tenuto a pre nderlo in considerazione, a vantaggio o contro il fisco, nel quadro delle complessive acquisizioni processuali, con piena facoltà d'intervento delle difese. 20 4.8 Tanto premesso, ne lla vicenda in esame, la ### issione tributaria regionale ha fatto piena e corretta applicazione dei principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali.  4.9 Nello specifico, i giudici di appello, dopo avere evidenziato i fatti posti a fondamento del complesso meccanismo frodatorio operante in più province oggetto dell'accertamento del 2004 (cfr. pag. 15-19 della sentenza impugnata) e ri chiamati i principi della giurisp rudenz a unionale e della Corte di Cassazione, hanno evidenziato che «per la tipologia delle operazioni di causa (acquisto in ### di macchine nuove e usate provenienti dalla ### da società con sede ######, stante la prossimità dei rapporti tra cessionario e cedente italiani, sono sufficienti elementi indiziari gravi, precisi e concordanti per suffragare la fondatezza della pretesa posta a fondamento dell'avvio di accertamento con conseguente sorgere dell'onere a carico della parte contribuente di dimostrare il contrario» e che «gli elementi indiziari tutti sopra riportati , raccolti e vagliati unitariament e in sede procedimentale dall'### (lo si ripete: le società cedenti erano prive di sedi effettivamente operative e di organizzazio ne sta bile nonché intestate a persone sprovviste di competenza professionale nel set tore), si presentino gravi, univoci, correl ati e concordanti; che, di conseguenza, con il loro insieme è stata r aggiunta, in via presuntiva, la prova della natura fittizia delle operazioni intercorse tra R.P.L. ### e cinque imprese sopra nominate. Tali elementi, complessivamente considerati, e avuto riguardo le concrete circo stanze de l caso, avrebbero dovuto indurre un operatore economico solitamente accorto a sospettare delle irregolarità delle operazioni che stava concludendo; quegli elementi costituivan o infatti indizi bastan ti per sospettare l'esistenza di irregolarità, di possibile evasione fiscale, e che richiedevano l'assunzione di puntuali informazioni al fine di sincerarsi dell'affidabilità delle controparti (cfr., CGUE, C-277/14 del 2015, cit.) . A ciò si deve soggiungere che il socio accomandatario e legale rappresentante di R.P.L. ### - che ha dichiarato al ### della Repubblica di ### di operare da anni nel setto re, segnat amente sin dal 1978 prima nella concessionaria ### e poi dipendente della ditta ### e dal 2000 come titolare della R.P.L. ### (verbale di data 13.10.2005) - era una persona esperta del settore, che necessariamente conosceva i costi e i prezzi di scambio, gli agenti che operavano nel mercato della compravendita di auto nuove e usate anche dalla ### e le modalità con cui avvenivano quelle operazioni. Per cui si deve concludere che egli non poteva non conoscere i meccanismi frodatori vigenti per ottenere autovetture a prezzi 21 inferiori a quelli di listino. Difatti, l'acquisto di automobili provenienti dalla ### da soggetti poco professionalizzati e certamente non filantropi a prezzi inferiori a quelli di mercato, senza la previa effettuazione di alcuna verifica su chi fossero realmente e come operassero quegli operatori che consent ivano al ### di s puntare prezzi concorrenziali, non rientra nei parametri minimi di verifica che un operatore economico oculato e prudente deve porre in essere verso i suoi fornit ori. In altri termini, l'acquirente non può limitarsi ad appurare la materiale detenzione del bene in capo ad un fornitore perché occorre anche verificare la reale identità del venditore anche - quantomeno - per poter azionare nei suoi confronti eventuali, successive azioni di garanzia e di responsabilità. E ciò indipendentemente dalla circostanza che egli abbia tratto, o meno, benefici dalla rivendita dei beni così procurati (Cass. Civ., Sez. V, 18.12.2014, n. 26854). Benefici, nondimeno, presenti nella vicenda de quo, avendo l'### mostrato come il meccanismo frodatorio descritto abbia permesso ai soggetti reali acquirenti, qual era appunto R.P.L. ### di "piazzare le autovetture ad un pr ezzo altam ente concorrenziale e anche [di] detrarre l'IVA sug li acquisti effettuati" (cfr., pag. 9 dell'avviso e schema rappresentativo delle differenze di prezzo e di imposta dovuta tra acquisto regolare e acquisto con frode). Tutto ciò, in corretta e doverosa applicazione dell'art. 54, comma 5, del d.P.R . 633 del 1972 ha autorizzato l'### finanziaria a stabilire l'esistenza di detrazioni non spettanti» ed ancora che « a f ronte di tale suffici ente prov a legittimamente acquisita in via presuntiva sulla base di elementi documentali, la parte contribuente non è riuscita a fornire prova contraria tesa a dimostrare, in via documentale, non solo che non sapeva, ma anche che non poteva sapere di partecipare a operazioni fraudolent e poste in essere dai nominati cedenti collegati alle operazioni IVA contestate»; i giudici di secondo grado hanno, poi, rilevato che il compendio probatorio posta a base degli accertamenti eseguiti dall'### non era stato inficiato dalle affermazioni di parte ricorrente che, pe r sment ire l'inesistenza soggettiva del cedente ai fini fiscali aveva presentato visure camerali («dalle quali, tutt avia si evince solo che le predette società eran o formalmen te costituite e che avevano un capitale sociale ma non la loro esistenza a fini fiscali né che le operazioni fatturate sono state realmente poste in essere dalle stesse»); visure catastali e fotografie di alcuni capannoni («documenti che attestano solamente l'esistenza fisica di quegli immobili ma non il loro concreto utilizzo per la vendita di automobili (a tacere che l'esibizione di detta documentazione contrasta palesemente con quanto affermato nelle controdeduzioni), ossia che "la compravendita di auto usate 22 di importazione può avvenire .... senza necessità di autosaloni o spazi espositivi»); una perizia asseverata redatta dal proprio consulente tecnico finalizzata a dimostrare che «il prezzo di acquisto delle automobili non era inferiore a quello di mercato», che, tuttavia, prescindeva dalla circostanza che nella vicenda di causa le autovetture erano state acquistate tramite un intermediario, il che doveva immancabilmente comportare l'applicazione di un ulteriore ricarico; l'avvenuta regolare immatric olazione delle autovetture acquistate dalle nominate s ocietà cartiere cedenti, formalmente primo acquirente nazio nale, nonostante le operazioni fossero state realizzate nell'anno 2004; che gli strumenti per contrastare il fenomeno delle frodi nel settore del commercio di autoveicoli erano stati introdotti successivamente, con l'art. 1, commi da 378 a 386, della legge n. 311 del 2004 e che i decreti di archiviazione non potevano avere alcuna automatica autorità di cosa giudicat a nel processo tributario.  4.10 Il procedimento logico-valutativo seguito dalla ### tributaria regionale è, dunque, coerente con i crit eri di ripartizione dell'onere probatorio come regolato dall'art. 2697 cod. civ., la cui violazione si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti cost itutivi ed eccezioni (Cass., 23 ottob re 2018, n. 26769). Inoltre, come correttamente rilevato dai giudici di second o grado, nell'ambito del processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 cod. proc. pen. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente defini to, valutato e qualific ato dal giudice tributario, poiché, a differen za della sentenza pronunciata all'esito del dibattiment o, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di auto rità di cosa 23 giudicata giusta il disposto dell'art. 654 cod. proc. pen. (Cass.,4 agosto 2020, n. 16649).  5. Il terzo mezzo deduce l'omesso esame sulla funzione di controllo demandata allo Stato e sul conseguent e legittim o affidamento nei confronti dei soggetti importatori di autoveicoli in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sui rilievi n. 2 per l'Iva relativa all'anno di imposta 2003 e per l'Iva relativa all'anno di imposta 2004. ### trentino non aveva preso posizione in merito ai controlli gravanti sugli organi del Ministero dei ### ma si era limitata a dichiarare che «si dis cute di operazioni realizz atesi nell'a nno 2004 e che solo successivamente, con l'art. 1, commi da 378 a 386, della l. 30.12.2004, n. 311 (finanziaria 2005), il legislatore ha introdotto strumentazioni per contrastare il fenome no delle frodi nel settore del commercio, comunitario e non, di autoveicoli». Era vero che ult eriori misure preventive mirate ad impedire le frodi nel settore automobilistico erano state introdott e nel 2004 e nel 2006, quando la reale portata d el fenomeno era divenuta di dominio pubblico, ma il Collegio trentino non aveva preso posizione in merito ai controlli ai quali la ### era tenuta già dal 1993 (e dal 2000 a seguito della circolare attuativa).  5.1 Il motivo è inammissibile.  5.2 Ed infatt i, per effett o della nuova formulazione del l'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti». Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio ≪fatto≫, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un ≪fatto≫ costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti 24 in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, 17761; Cass. 13 dicemb re 2017, n. 29883 ), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanz e probatorie astrattamente rilevanti; il ≪fatto≫ il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere ≪decisivo≫, vale a dire che se esam inato avrebb e determinato un esito diverso della controversia, e deve, altresì, essere stato ≪oggetto di discussione tra le parti≫: deve trattarsi, qui ndi, necessariamente di un fatto ≪controverso≫, contestato, non dato per pacifico tra le parti (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).  5.3 Se così è, senza prescindere dal difetto di autosufficienza della censura nella parte in cui assume che il Collegio trentino non aveva preso posizione in merito ai controlli ai quali la ### era tenuta già dal 1993 (e dal 2000 a seguito della circolare attuativa), senza «localizzare» tale censura sia nel primo grado di giudizio, che nel secondo grado, nel caso in esame, nell'esposizione del motivo, non si ravvisa alcun riferimento a fatti controversi, nella accezione indicata, richiamando i ricorrenti in modo estremamente generico il mancato esame di «contro lli» da parte della ###, né specificano la «decisività» di tale asserito «fatto», alla luce dei principi sopra richiamati in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e di riparto dell'onere della prova.  5.4 Non è superfluo rilevare che, questa Corte ha chiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume 25 trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determin ato un esito diverso dell a controversia (Cass., 8 ottob re 2014 , n. 21152; Cass., 14 novemb re 2013, 25608).  6. Il quarto motivo ded uce l'omesso esame della limitata struttura societaria della so cietà R.P.L. Au to e del conseguente legi ttimo affidamento nei confronti di soggett i dotati d el medesimo assetto imprenditoriale in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc.  civ., sui rilievi n. 2 per l'Iva relativa all'anno di imposta 2003 e per l'Iva relativa all'anno di imposta 2004. ### tributaria regionale non aveva considerato che la società R.P.L. ### era, a differenza delle società fornitrici, una società di persone nella quale risultavano soci tutti i familiari del legale rappresentante. Si trattava di una circostanza determinante in quanto se adeguatam ente considerat a avrebbe portato alla necessaria conclusi one che n on si pote va esigere dalla società (che aveva sempre adempiuto ai propri oneri ### una generale diffidenza nei confronti di altri op eratori economici che avevano (purtroppo solo apparentemente) abbracciato la medesima filosofia imprenditoriale.  6.1 Il motivo è inammissibile, perché ancora una volta non deduce l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti». (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, 8053).  7. Il quinto mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.  38 e 39 del d. P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., in relazione al rilievo n. 3 per l'Iva relativo all'anno di imposta 2003 e l'Iva relativa all'anno di imposta 2004. La sentenza del Collegio trentino era altresì illegittima laddove aveva confermato la rideterminazione del reddito in relazione al rilievo n. 3, così portando di fatt o ad una doppia sanz ione fiscale per il medesimo fat to 26 contestato. La società doveva essere considerata incolpevolmente non a conosce nza del mancato ver samento dell '### e le sue scrittu re contabili dovevano essere considerate attendibili, facendo venire meno la prem essa del ragionamento po sto alla base della decisione del Collegio trentino, i n quanto non spettava al cessionario l'onere di dimostrare le «ragioni economiche» della vendita sottocosto da parte del proprio fornitore e subirne le even tuali conseguenze; l'asserita vendita sottocosto non equivaleva a vendita a valori diversi da quelli di mercato; le operazioni effettuate dalla società R.P.L. ### erano state, sotto un profilo imprenditoriale, ineccepibili attesa la sua estraneità alle vicende delle c.d. «società cartiera» (con un guadagno medio del 10% circa); la società ricorrente non aveva proceduto ad alcuna vendita sottocosto dei beni acquisiti e tale aspetto doveva essere considerato pacifico e non contestato ; tale cond otta antieconomica , in ipotesi ascrivibile ai fornitori, non poteva essere imputata, in nessun caso, all'odierna ricorrente, né risultava idonea a dimostrare il conseguimento di maggiori ricavi da parte di questa; la congruità dei corrispettivi di acquisto si giustif icava altresì in termini economici rispetto ai ricavi dichiarati, dai quali era conseguito un utile di esercizio.  ### tributaria regionale con l'inciso «nonostante il filtro della società cartiera il valore imponibile era inferiore a quello pagato dalla stessa cartiera al fornitore comunitario» non aveva considerato che la presenza di un missing trader, fisiologicamente, non alzava la base imponibile di un bene, ma la riduceva.  7.1 Anche il quinto motivo è inammissibile, dovendosi ribadire che con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussio ne, cont rapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponib ili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sot tratto al sind acato di legittimità, dal momento che, nell'ambito d i quest'ultimo, non è 27 conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo que llo di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la va lutazione fatta dal giudic e di merito, cui resta riservato d i indivi duare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valut are le prove, contro llarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risult anze pro batorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. anche Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404).  7.2 Il mot ivo è, pure infondato, do vendosi richiamare le argomentazioni già svolte in relazione al primo e al secondo motivo di ricorso ed avendo la sentenza impugnata motivato secondo il prudente apprezzamento delle concrete circostanze acquisit e al processo e nell'esercizio del potere giurisdizionale tipicamente attribuito al giudice del merito.  7.3 In particolare, i giudici di secondo grado, in conformità ai principi già esposti, hanno affermato che l'### in sede di accertament o analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma p rimo, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1 973, aveva determinato i «maggiori ricavi conseguenti alla minore fatturazione da parte di ### ai propri clienti applicando la percentuale del 10 per cento, calcolata per difetto, che costituisce il vantaggio economico procurato dall'interposizione fittizia dei soggetti coinvolti nella frode sui valori imponibili in acquisto» e che «tale percentuale, calcolata come media e acc ertata nel cor so delle indagini svolte sui sogg etti interposti, è stat a applicata al valore imponibile degli acquisti effettuat i nell'anno 200 4 ai cinque fornitori menzionati»; che, conseguita la prova della natura fittizi a delle operazioni, la d ocumentazione contabile di R.P.L ### aveva indubbiamente perso di attendibilità per cui era legittimo l'accertamento di maggiori ricavi d'impresa - applicando una percentuale che appariva ponderata in quanto esitata d ati precisi e concordanti - conseguenti all'artificiosa riduzione del prezzo degli autoveicoli (nonostante il filtro 28 della società cartiera il valore imponibile era inferiore a quello pagato dalla stessa cart iera al fornitore co munitario) e alla conse guente e rilevante minore fatturazione effettuata ai clienti di ### (cfr. pag.  29 della sentenza impugnat a). Inoltre, la ### tri butaria regionale ha ritenuto (ancora una volta in conformità ai principi sopra affermati) che i motivi riguardanti la incolpevole ignoranza della società R.P.L. ### erano infondati, aggiungendo anche ulteriori dati fattuali, ovvero che «nel p.v.c. redatto nei confronti della ### il ###, richiamato nell'avviso di accertamento, e nel p.v.c. di data 2.3.2005 consegnato al sig. ### si legge che la nominata cartiera, sorta nel novembre 2001, era partecipata dai soci ### s.r.l. al 70 per cento e sig.ra ### legale rappresentate, con quota del 30 per cento; che la sede legale della società era una villetta a schiera situata in un quartiere residenziale di ### priva di insegna o di altra scrittura identificativa; che la sede operativa era nel Comune di ### presso un capannone commerciale adibito a carrozzeria tuttavia mai utilizzato per il deposito delle autovetture come dichiarato dalla stessa legale rappresentante; che solo dopo un anno e mezzo di attività con il solo acquisto di vetture da fornitori comunitari la ### aveva raggiunto un volume d'affari di oltre 15 milioni di euro senza collaboratori, strutture e affidamenti bancari e che aveva però "accumulato un debito IVA di oltre 4 milioni di euro"; che "in generale era il fornitore comunitario a consegnare le auto al cliente finale, che "altre volte" era il cliente privato a ritirare l'auto all'estero; che "in altri casi" era la stessa sig.ra Bon adimani a rit irare le aut ovetture dal fornitore comunitario e a portarle in ### su strada; che, in ogni caso, i clienti versavano in anticipo il prezzo da versare al fornitore comunitario , che la "### e i suoi clienti costituivano un'unica entità economic a" perché "una v olta individuata l'auto da acquistare i fondi vengono anzitutto fatti transitare dal conto dell'operatore effettivo (cliente nazionale della ### sul conto corrente del missing trader ### e successivamente utilizzati per il pagament o del fornitore comun itario ….a questi movimenti finanziari corrisp onde un artificioso flusso di fat turazione dal fornitore comunitario al missing trader e dal missing trader all'operatore effe ttivo il quale", talvolta, quando adduceva esigenze di particolare urgenza, "veniva autorizzato da ### a pagare direttamente il fornitore comunitario"».  8. Il sesto mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 75 T.U.I.R. e dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, 29 primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. ### trentino aveva confermato il rilievo n. 5 in quanto appariva illogico un rapporto di agenzia tra il socio accomandatario di una società e la medesima e, richiamando gli stessi p.v.c., aveva considerato tali spese volte a «gonfiare i costi» di gestione e ad «avere denaro contante». E tuttavia, il legislatore, nella legge che disciplinava il contratto di agenzia (art. 5 della legge n. 204 del 1985), pur introducendo una specifica previsione, non aveva ritenuto la posizione del socio accomandatario incompatibile con quella di agente di comme rcio. In ragione dell'esistenza del contratto , il componente negativo di reddito scaturito dal rapporto negoziale presentava tutti i requisiti richiesti dall'art. 75 T.U.I.R., al tempo vige nte, ai fin i della deducibilità e che identicamente sussistenti erano anche i presupposti di inerenza per la detrazione della corrispondente IVA ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972.  8.1 Il motivo è inammissibile, perché si traduce in una censura in punto di fatto, diretta ad un riesame del merito della causa, non consentito nel giudizio di legittimità es eguito dai giudici di secondo grado, che su l punto, dopo avere rilevato che il contratto consisteva nell'incarico di agente di commercio s enza d eposito affidato il 2 m aggio 2 001 al rappresentante legale e socio accomandatario (### ), con lo scopo di «dare incremento alle vendite di autoveicoli nuovi ed usati» e che le provvigioni sarebbero state rico nosciute «sull'importo totale al netto dello sconto di cassa, per gli ordini da Voi trasmessi e per i quali sarà verificato l'incasso dell'intero prezzo .. sarà riconosciuta la percentuale del 2% ... le provvigioni saranno liquidate entro 5 giorni dalla fine del mese di competenza su presentazione di regolare fattura», hanno evidenziato che: dal p.v.c. del 2 marzo 2005 emergeva che la società era gestita a tempo pieno dell'unico socio accomandatario; che dal verbale del 13 gennaio 2005 lo stesso ### aveva dichiarato al ### ico Ministero che la moglie e i figli, pur essendo soci, n on svolgevano alcuna attività nell'azienda; che l'art. 4 dell'atto costitutivo della ### disponeva che «i soci accomandatari si impegnano a fornire la loro 30 attività in favore della società nel settore commerciale e amministrativo, mentre i soci accomandanti potranno prestare la loro opera sotto la direzione dei soci accomandatari amministratori e potranno da questi essere delegati a svolgere particolari funzioni. I soci non potranno, senza consenso degli altri, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente o analoga con quella della società» e, in ragione di tali elementi, hanno ritenuto, concordemente ai giudici di primo grado, che il com pito di pro muovere le vendite degli autoveicoli rientrava nell'esercizio dell'attività gestionale dell'imp resa, gravante sul socio accomandatario, e che, pertanto, risultava priva di giustifi cazione l a contemporanea esistenza del rapporto di agenzia fra la società e il socio accomandatario.  8.2 Deve, in proposito, richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «In mate ria di deducibi lità dei costi d'impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalit à ulteriori e diverse da que lle proprie dell'attività dell'impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sotto stante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio all o scopo di far apparire reale un'operazione fittizia» (Cass., 19 dicembre 2019, n. ###) e che «In materia di operaz ioni inesi stenti, ove il giudice abbia esclu so la deducibilità dei costi a valle dell'accertam ento dell'in esistenza delle operazioni, deve ritenersi che lo stesso non abbia indagato circa il fatto che i costi fossero o meno deducibili in ragione della sussistenza dei requisiti di effettività e i nerenza, ma abbia legittimamente tratto il 31 convincimento negativo quale diretta conseguenza dell'inesistenza delle operazioni che li avrebbero generati» (Cass., 8 febbraio 2023, 3835).  9. Il settimo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione art. 91 cod. proc. civ. sulla condanna alle spese di lite per quanto concerne l'anno di imposta 2014. ### trentino aveva errato, in quanto non aveva condannato l'### a rifondere le spese di lite ai soci, in una situazione che doveva essere equiparata a quella della soccombenza. 
In ogni caso, anche se i soci #### e ### erano parte del procedimento relativo all'anno 2003 (poi riunito a quello del 2004), lo stesso non poteva certamente sostenersi per ciò che concerne il socio ### i, il qu ale si vedeva costretto a costituirsi e a prendere parte ad un intero procedimento per via del «tuziorismo» dell'### che, nel timo re di incorrere nell'errore già commesso di viola zione del l itisconsorzio necessario tra società di persone e soci, aveva prefer ito impropriamente, proce dere alla citazione di tutti quanti i soci.  9.1 Il motivo è infondato.  9.2 Non sussiste , infat ti, il vizio di violazione d i legge de dotto, in quanto la ### tributaria reg ionale, che ha integralmente compensato le spese di lite, non ha fatto applicazione del criterio della soccombenza, che va inteso nel senso che soltanto la p arte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e che identifica la parte soccombente, alla stregua del principio di causalità, con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi ingiustificato (Cass., 16 giugno 2 011, 13229; Cass., 4 agosto 2017, n. 19613).  9.3 Va, inoltre , precisato, che, con riferime nto al regolamento delle spese di lite, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad 32 accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguen za che esula da tale sindacato, e rientra nel pot ere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compe nsare in tutto o in parte le spese di lite , tanto nell'ipote si di soccombenza reciproca, quanto nell'ip otesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigent i (Cass., 21 luglio 2017, n. 18125; Cass.,17 ottobre 2017, n. 24502); inoltre, il provvedimento del giudice col quale vengono compensate le spese è sind acabile in sede di legittimità nei limiti della logicità e correttezza della motivazione (Cass., 31 marzo 2007, n. 8059), vizio nemmeno dedotto nel caso di specie, dove, in ogni caso, i giudici di secondo grado hanno compensato interamente le spese di lite «vista la risalenza e la complessità della vicenda, nonché il differente esito dei precedenti gradi di giudizio».  10. Per le ragioni di cui sopra, il rico rso deve e ssere rigettato e i ricorrenti vanno condanna ti al pag amento delle spese processuali, sostenute dalla ### contro ricorrente e liqu idate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso e condanna i ricorr enti al pag amento, in favore della Age nzia controricorrente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 
Ai sensi d ell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R . n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenz a dei presupposti per il versamento , da parte de i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 33 quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. 
Così deciso in ### il 24 aprile 2024.   

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, Caradonna Lunella

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22551 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.181 secondi in data 18 dicembre 2025 (IUG:GF-A583C8) - 2650 utenti online