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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 584/2025 del 30-10-2025

... n. 30/2011, dal sig. ### quale titolare di omonima impresa individuale edile a ### nella contrada ### fm n. 68 particelle 121-122-125-126 (oggi soppressa, la cui soppressione ha originato e/o variato i seguenti immobili fm68, part. 883 e part.834) e 202. Esponendo, pertanto, che il ### padre defunto dell'odierna attrice aveva assunto erroneamente di essere debitore della somma di cui alla scrittura privata in atti in quanto, in assoluta buona fede, riteneva che le opere edili eseguite dal sig. ### sul bene immobile di sua proprietà e rimaste da pagare fossero lecite, in quanto oggetto della richiamata concessione edilizia n. 30/2011, mentre, successivamente all'ultimazione delle opere, nel Luglio 2012, emergeva che nella proprietà sopra identificata era stati realizzati numerosi e gravi abusi edilizi quali: 1) Vano cucina seminterrato di dimensioni mt 2,95x2,95 con superficie di mq 8,70 circa con un'altezza di mt 2,60; 2) ### seminterrato di dimensioni di mt 2,95x mt 1,88 con una superficie lorda di mq 5,55 circa e con un'altezza di mt 2,60; 3) ### camera seminterrato di dimensioni mt 2,95x mt 3,45 con una superficie lorda di mq 10,15 circa e con un'altezza di mt 2,60; 4) ### (leggi tutto)...

testo integrale

n. 186/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha emesso la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 186/2022 R.G.  promossa da: ### nata a ### il ### (c.f. ###), residente ###via ### n. 85 elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### che la rappresenta, difende ed assiste, #### - attrice opponente - contro ### (cod. fisc. ###), nato l'01.03.1958 in Pantelleria ###, ivi residente ###, con domicilio eletto in #### n.91, presso e nello studio dell'Avv. ### R. #### dalla quale è rappresentato e difeso - convenuto opposto - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/contratto di appalto_ Conclusioni delle parti: attrice: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal signor ### e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico il ### n. 717/2021, emesso in data ### dal Tribunale di ### accertare e dichiarare che il sig. ### ha versato in data ### in favore del sig. ### la somma di € 5.750,00 e che pertanto il debito residuo di cui alla scrittura privata del 31.03.2012 sarebbe stato pari a complessivi € 77.250,00, pari ad € 38.625,00 per ciascun erede; -accertare e dichiarare la nullità del contratto del contratto di appalto intercorso tra il sig. ### ed il signor ### de cuius di parte attrice, ai sensi dell'articolo 1418 stante l'illeicità dell'oggetto, accertare e dichiarare che le opere abusive realizzate dal signor ### hanno complessivi costi di costruzione pari ad € 72.300,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa e che pro quota per ciascun erede, detti costi ammontano ad € 36.150,00 o a quella maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria; per l'effetto accertare che il debito pro quota dovuto dalla signora ### è pari ad € 2475,00 o a quella esito della presente causa; - In via riconvenzionale accertare e dichiarare il sig. ### responsabile del danno derivante dai costi per il procedimento amministrativo di sanatoria delle opere edili abusive realizzate sulla proprietà immobiliare ubicata in contrada ### a ### già di proprietà del sig. ### de cuius della signora ### che ad oggi in via prudenziale si stima in € 6.000,00 o a quella diversa maggiore o minore che risulterà all'esito della presente causa quali spese necessarie per la regolarizzazione delle opere possibilmente sanabili e pertanto condannare il sig.  ### a corrispondere alla signora ### la somma di € 3.000,00 o quella diversa maggiore o minore che risulterà all'esito della presente causa quale quota del 50% del risarcimento a lei spettante, anche per le eventuali spese di demolizione e riduzione in pristino, laddove non sia possibile la sanatoria; -Per l'effetto dichiarare la parziale compensazione delle reciproche posizioni di debito-credito con l'ulteriore effetto di condannare il signor ### al pagamento di € 525,00 nei confronti della signora ### o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa.  -Condannare parte opposta al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 96 c.p.c. 
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite. 
Convenuto: in memoria difensiva e di costituzione […] contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n.717/2021 D.I., reso dal dall'intestato Tribunale, pubblicata in data ### e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per l'ammontare, pro quota, non contestato; vinti spese e competenze del presente giudizio. RAGIONI in ### e in ### della DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) 1) ### giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 717/2021 D.I. reso nel proc.  n. 2131/2021, con cui era stato ingiunto alla odierna attrice ### il pagamento della complessiva somma di € 41.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese legali (liquidate in € 1.266,00 di cui € 286,00 per esborsi, € 980,00 per compensi oltre IVA e CAP come per legge) in favore di ### in forza della scrittura privata, registrata, depositata in atti del giudizio monitorio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2702 Cod. Civ. e 634, co.1, c.p.c. ed ossia una “Dichiarazione” di riconoscimento del debito da parte di ### Il decreto ingiuntivo n. 717/2021, veniva notificato a mezzo di servizio ### presso il Tribunale di ### e ricevuto il ###.  ### esponeva, a fondamento della spiegata opposizione, che la pretesa creditoria è infondata e che la stessa, avanzata sul presupposto che il debito non pagato dal sig. ### (dante causa dell'opponente) sarebbe pari ad € 83.000,00 e per cui era stato chiesti il pagamento pro quota all'odierna attrice, trattandosi di debito ereditario ai sensi dell'articolo 752 c.c., in misura di € 41.500,00. 
Eccependo, in primo luogo, che in data ### il signor ### aveva pagato ulteriori € 5.750,00 e dunque, che il debito residuo ove dovuto sarebbe al più pari ad 77.250,00 (ossia 38.625,00 € pro quota) e non quello indicato nel decreto ingiuntivo opposto. 
Deduceva, soprattutto, che il ### nei mesi successivi al pagamento del Maggio 2012, non aveva effettuato ulteriori pagamenti, in quanto i lavori edili oggetto del riconoscimento di debito erano oggetto di formali accertamenti da parte della pubblica amministrazione dai quali emergeva la loro difformità alle norme urbanistiche ed edilizie. 
In tal senso, esplicitava la sussistenza di nullità contratto di appalto stipulato dal ### ed il de cuius ### per illiceità dell'oggetto causata da opere edili abusivamente realizzate con conseguente infondatezza della pretesa creditoria. 
Così, che la somma residua indicata nella scrittura privata datata 31.03.2012 ma registrata nel 2016, aveva ad oggetto un riconoscimento di debito a firma del de cuius ### in favore del ricorrente ### per complessivi € 88.000,00, ed in relazione a lavori edili effettuati con concessione edilizia n. 30/2011, dal sig. ### quale titolare di omonima impresa individuale edile a ### nella contrada ### fm n. 68 particelle 121-122-125-126 (oggi soppressa, la cui soppressione ha originato e/o variato i seguenti immobili fm68, part. 883 e part.834) e 202. 
Esponendo, pertanto, che il ### padre defunto dell'odierna attrice aveva assunto erroneamente di essere debitore della somma di cui alla scrittura privata in atti in quanto, in assoluta buona fede, riteneva che le opere edili eseguite dal sig. ### sul bene immobile di sua proprietà e rimaste da pagare fossero lecite, in quanto oggetto della richiamata concessione edilizia n. 30/2011, mentre, successivamente all'ultimazione delle opere, nel Luglio 2012, emergeva che nella proprietà sopra identificata era stati realizzati numerosi e gravi abusi edilizi quali: 1) Vano cucina seminterrato di dimensioni mt 2,95x2,95 con superficie di mq 8,70 circa con un'altezza di mt 2,60; 2) ### seminterrato di dimensioni di mt 2,95x mt 1,88 con una superficie lorda di mq 5,55 circa e con un'altezza di mt 2,60; 3) ### camera seminterrato di dimensioni mt 2,95x mt 3,45 con una superficie lorda di mq 10,15 circa e con un'altezza di mt 2,60; 4) ### seminterrato di dimensioni mt 2,45x mt 0,93 con una superficie di mq 2,25 circa e con un'altezza di mt 2,60; 5) Cannizzo seminterrato di dimensioni di circa di mt 3,00x mt 3,70 con una superficie lorda di mq 11,10 circa e con un'altezza di mt 2,5; 6) ### per posto auto di dimensioni di circa di mt 5,00 x mt 5,00 con una superficie lorda di mq 25,00 circa e con un'altezza di mt 2,50; 7) ### prefabbricata di dimensioni di circa di mt 2,60x mt 5,60 e profonda mt 1,10 circa. 
E che, in data ### i funzionari del distaccamento ### di ### dipendenti dell'### del Comune medesimo effettuavano verifiche in località ### negli immobili distinti al catasto al f.m. 68 part. 833-834 - 125-121-122-202 nella proprietà di ### e quindi: All'esito di suddette verifiche venivano accertati i sopra elencati abusi ed atteso che per l'esecuzione delle suddette opere doveva essere chiesto il nulla osta degli ### di ### considerato che le opere erano prive di provvedimento concessorio, veniva ingiunto al signor ### con provvedimento del 27.09.2012 ( …) di demolire le opere abusivamente realizzate e procedere al ripristino dello stato dei luoghi. 
Suddetto ordine di demolizione (mai revocato e pertanto vigente anche oggi), veniva trasmesso altresì alla ### della Repubblica di ### che, a sua volta, apriva un procedimento penale a carico del de cuius, iscritto al numero di ### 3138/2012 con riferimento ai reati di cui agli artt 44, 95 dpr 380/2001; 181 c. 1 bis d.lgs n. 542/2004 e di cui all'articolo 734 c.p ( …).  ### di conclusione indagini ex articolo 415 bis c.p.p. veniva notificato presso il difensore di ufficio in data ###, ossia successivamente alla morte del sig. ### e pertanto il procedimento penale si estingueva per morte dell'imputato.
Gli abusi edilizi di cui risulta accertata l'esistenza mediante prova scritta allegata al presente atto, costituiscono oggetto illecito del rapporto contrattuale di appalto, con conseguente nullità del medesimo ed improduttività degli effetti da esso derivanti. 
Per quanto detto, esponeva che: il contratto d'appalto avente ad oggetto una costruzione abusiva - cioè non assentita da concessione edilizia o da altro provvedimento della P.A.- è nullo perché è illecito l'oggetto in quanto contrario alle norme urbanistico edilizie da cui è vietato, potendo altresì costituire illecito penale. Ciò impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti che gli sono propri, con la rilevante conseguenza che l'appaltatore non può pretendere, in forza di siffatto contratto nullo, il corrispettivo pattuito o dovuto ovvero l'indennizzo ex articolo 1671 E nulla valendo il riconoscimento di debito del sig. ### trattandosi di eventuale prova di una pattuizione comunque affetta da nullità.  ### affidava le proprie argomentazioni anche ad una consulenza tecnica di parte volta a quantificare i costi di costruzione delle opere abusive nonché una valutazione anche di quelli che avrebbero dovuto sostenere per l'eventuale, laddove possibile, sanatoria degli abusi medesimi, e valutare modalità e costi da sopportare per sanare l'immobile e dunque renderlo conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti al fine poterlo mettere in vendita; costi di costruzione indicati in complessivi € 72.300,00. E dunque, che sulla base dei suddetti conteggi, il debito residuo alla data del 25.05.2012, pari ad € 77250,00 andrebbe decurtato dei costi di costruzione delle opere abusive non dovuti, per le ragioni sopra descritte, pari ad € 72.300. 
E così il debito sarebbe, al più, pari ad € 4.950,00 che, pro quota, vista la parziarietà dell'obbligazione riferibile all'odierna attrice, sarebbe pari, al più, ad € 2.475,00. 
Inoltre, che la piscina prefabbricata e i cannizzi potrebbero essere sanati con apposito procedimento amministrativo per il quale sono stati stimati costi pari ad € 6.000,00. Somma questa che l'attrice intendere richiedere in via riconvenzionale il risarcimento pro quota, pari ad € 3.000;00. 
Concludeva quindi chiedendo di: [...] accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dal signor ### e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o privo di ogni effetto giuridico il ### n. 717/2021, emesso in data ### dal Tribunale di ### accertare e dichiarare che il sig. ### ha versato in data ### in favore del sig. ### la somma di € 5.750,00 e che pertanto il debito residuo di cui alla scrittura privata del 31.03.2012 sarebbe stato pari a complessivi € 77.250,00, pari ad € 38.625,00 per ciascun erede; accertare e dichiarare la nullità del contratto del contratto di appalto intercorso tra il sig. ### ed il sig. ### de cuius di parte attrice, ai sensi dell'articolo 1418 stante l'illeicità dell'oggetto, accertare e dichiarare che le opere abusive realizzate dal sig. ### hanno complessivi costi di costruzione pari ad € 72.300,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa e che pro quota per ciascun erede, detti costi ammontano ad € 36.150,00; per l'effetto accertare che il debito pro quota dovuto dalla signora ### è pari ad € 2.475,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa; In via riconvenzionale accertare e dichiarare il sig. ### responsabile del danno derivante derivante dai costi per il procedimento amministrativo di sanatoria delle opere edili abusive realizzate sulla proprietà immobiliare ubicata in contrada ### a ### già di proprietà del sig. ### de cuius della signora ### che ad oggi in via prudenziale si stima nella misura di complessivi € 6.000,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa, quali spese necessarie per la regolarizzazione delle opere possibilmente sanabili e pertanto condannare il sig. ### a corrispondere alla signora ### l'importo di € 3.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa quale quota del 50% del risarcimento a lei spettante; Per l'effetto dichiarare la parziale compensazione delle reciproche posizioni di debito-credito con l'ulteriore effetto di condannare il sig. ### al pagamento di € 525,00 nei confronti della signora ### o a quella diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito della presente causa. 
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.  2) Costituendosi con comparsa responsiva l'opposto ingiungente/convenuto ### obiettava e contestava le difese di parte attrice precisava che, i due distinti bonifici operati da ### in data ###, sono sostanzialmente riconducibili alla somma di €.5.000,00 indicata nella scrittura registrata, giusta fatture emesse, precedentemente all'effettivo pagamento e precisamente, la ### n.02/2012, emessa in data ### per l'importo di €.2.500,00, oltre €.525,00 per I.V.A., pari a complessivi ### 3.025,00, peraltro come indicato nella causale del versamento e, la ### n. 04/2012, emessa il ###, per l'importo di €.2.500,00, oltre €.250,00 per I.V.A., pari a complessivi ### 2.750,00. Pertanto, l'importo complessivo, detratte le imposte I.V.A. (pari ad €.775,00), corrisponde esattamente ed integralmente alla somma di ### cinquemila/00, indicata nella scrittura registrata, ragione per la quale, l'ammontare dovuto per le prestazioni rese dall'### di ### del #### corrisponde a complessivi ### 83.000,00, così come intimato nel ### Ed ancora, di essersi limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate dal #### in conformità ai progetti oggetto della ### n. 8/08 e della ### n. 30/2011, rilasciate dal Comune di ### nonché della successiva ### rilasciata nel 2011, dalla competente ### per la “sistemazione esterna e cannizzati”, precisando, altresì, che la fine dei lavori e delle opere commissionate al ### presso i fondi in proprietà di ### è stata sancita dal deposito, nel Gennaio del 2012, presso il Comune di ### della comunicazione di “fine lavori”, sottoscritta sia dal ### dei ### nominato dal committente che, personalmente da quest'ultimo, sig. ### Dunque, di essere creditore nei confronti del defunto sig. ### dell'ammontare dovuto, in via residuale ed a titolo di “saldo”, in adempimento all'esecuzione dei lavori di edilizia e di edificazione di immobili abitativi, commissionati all'impresa edile artigiana di ### ed eseguiti da quest'ultimo, sui fondi in proprietà ### siti in ### località ### f.m.68, partt.126,125,121,122 e 202, giusta le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di ### rispettivamente, col n.8/08 del 31.01.2008 e n.30/2011 del 17.05.2011. 
E che il debito “ereditato” ha comunque la sua fonte nell'obbligazione del de cuius, che determina l'unicità genetica del rapporto obbligatorio, pur nel rispetto della disciplina codicistica, espressamente prevista dall'art.752 Cod. Contestava poi il diritto ad ottenere il risarcimento per presunti danni cagionati da parte di ### atteso che, costui, ha sempre provveduto ad informare il sig. ### circa lo svolgimento dei lavori per la realizzazione delle opere edilizie eseguite in pedissequa conformità alle concessioni rilasciate dalle competenti ### con diligenza, correttezza, buona fede e lealtà, proprie di ogni obbligazione negoziale, che si rispetti e produca validi effetti giuridici. 
E insisteva invece nella provvisoria esecuzione, contestando i rilievi di parte attrice opponente. 
Concludeva come innanzi riportato.  3) All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di ### n.717/2021 D.I. del 18/10/2021 reso nel proc. n. 2131/2021, e disposto l'avvio della procedura di mediazione poi conclusasi con esito negativo. 
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c. la causa veniva istruita mediante le allegazioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza d'ufficio.
All'esito, ritenuto che gli accertamenti compiuti dal ctu apparivano esaustivi, e superflui gli ulteriori mezzi istruttori, venivano sollecitate le parti a considerare e a valutare i vantaggi di una definizione transattiva della controversia, indicando una specifica e succinta proposta di definizione conciliativa della lite, da sottoporre all'esame della controparte. 
La causa veniva infine avviata alla fase decisoria e così assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.  (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  4) Merito della controversia, qualificazione della domanda ed analisi delle risultanze istruttorie, princìpi applicabili. 
Quanto sopra precisato, la domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità del contratto di appalto è fondata e merita di essere accolta nei termini e per i motivi che si vengono ad esporre e con tutte le consequenziali considerazioni. Ed invero, e delineato nei punti essenziali, e come sopra, l'ambito del dibattito processuale, occorre a tal fine esaminare, in primo luogo, le questioni principali del giudizio per opportuno inquadramento di esse.  4.1) Va, intanto detto che, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenzadei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). 
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria, non è peregrino osservare che, secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009). 
Va ancora considerato che nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima.  ### della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Difatti, il giudizio di op-posizione a decreto ingiuntivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 21/12/1992 (Rv.  480077); Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5163 del 09/03/2005 (Rv. 581372) dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma pure alla fondatezza nel merito della domanda introdotta con il ricorso monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999 (Rv. 526626); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 2013).  -È rinvenibile in atti, alla stregua della compulsazione delle carte processuali, la documentazione a sostegno della pretesa creditoria, e della prospettazione della convenuta, già allegata in sede monitoria: orbene, nel presente giudizio, la società convenuta/opposta-ingiungente, in ossequio all'onere probatorio che le incombeva quale attrice in senso sostanziale, ha posto a fondamento della sua pretesa creditoria la documentazione completa e già prodotta nel procedimento monitorio tra cui: la scrittura privata per ricognizione di debito emessa a favore del ricorrente creditore, a firma del debitore ### per €.88.000,00, copia della ### edilizia rilasciata dal Comune di ### il ###.2011, copia della ### edilizia n.8/2008, rilasciata dal Comune di ### e volturata a nome di ### il ###, la fattura n.2 del 2012 e la fattura n.4 del 2012. 
Ma in ogni caso, qualsiasi censura in argomento quanto alla prova del credito e alla documentazione prodotta e certificazione allegata ai fini dell'emissione del D.I., è pure ininfluente in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ.  22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). 
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.  -4.2) Mette conto poi, e soprattutto, rilevare, richiamando la giurisprudenza di merito, vd. 
TRIBUNALE DI PALERMO Terza Sezione Civile sent. 28 febbraio 2016, che l'abusività delle opere comporta la nullità del relativo contratto di appalto, destinato alla loro esecuzione, avente oggetto illecito. 
A riguardo può essere pacificamente richiamata la cospicua giurisprudenza formatasi in materia di contratto di appalto privato per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia che, come detto, è illecito perché contrario a norme imperative dettate in tema di urbanistica e la nullità che ne deriva, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., oltre ad impedire al contratto di produrre sin dall'origine gli effetti suoi propri, non è suscettibile di convalida, ostandovi il disposto dell'art. 1423 c.c.. 
Inoltre, l'appaltatore non può conseguentemente pretendere, in forza di detto contratto, il corrispettivo pattuito ed è privo di rilievo la sua eventuale ignoranza dell'assenza della concessione edilizia, giacché, da un lato, con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto accertare la reale situazione e, dall'altro, incombe anche sul costruttore, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6 (vedi ora il D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, art. 71), l'obbligo del rispetto della normativa sulle concessioni (cfr. Cass. 21 febbraio 2007, 4015; Cass, 27 giugno 2006 n. 14807). 
E dunque, la pretesa creditoria azionata in via monitoria avente ad oggetto il pagamento del prezzo residuo non può essere accolta e deve essere rigettata. 
In senso conforme, altra giurisprudenza, vd. Tribunale di Ivrea, 16.11.2022, richiama un condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui: "il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia urbanistica con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c. (Cass. n. 4015 del 2007; cfr. anche Cass. n. 21475 del 2013; Cass. n. 21398 del 2013; Cass. n. 20301 del 2012). Tale nullità si verifica anche ove il contratto abbia ad oggetto immobili da costruire o costruiti in modo difforme alla concessione edilizia rilasciata: se la difformità è totale (cioè ove si intenda realizzare un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetriche rispetto a quello assentito), l'opera difforme è equiparata a quella priva di concessione. Questa Corte ritiene che, in tema di contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in difformità rispetto alla concessione edilizia, occorre distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7) - che si verifica quando è stato realizzato un edificio radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie - l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per illiceità dell'oggetto e violazione delle norme imperative in materia urbanistica; detta nullità, invece, non sussiste nel secondo caso (L. n. 47 del 1985, art. 12), che si verifica quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto ( n. 2187 del 2011). 
Invero, la Corte d'appello si è limitata all'errata affermazione secondo la quale dall'indagine tecnica sarebbe emerso che le difformità (non meglio identificate per gravità) potessero essere sanate, senza verificare se le stesse rendessero la costruzione del tutto difforme rispetto al progetto approvato." (Cassazione civile, sez. II, 27/11/2018, n. ###). 
La sentenza menzionata chiarisce che ciò che rileva ai fini dell'accertamento della validità del contratto di appalto è la conformità o meno dell'opera eseguita al progetto approvato, risultando irrilevante l'eventuale successiva sanatoria.  5) Vanno poi riportate le conclusioni a cui è addivenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio dott.  geom. ### e che le coordinate giuridiche sin qui lungamente tracciate debbano calarsi al caso di specie conseguendone le statuizioni conseguenti. E ritiene sul punto il giudice di dover espressamente richiamare le chiare conclusioni espresse dal ctu tenuto conto dei quesiti posti.  -Quanto alle condizioni per l'adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente, appare evidente l'ammissibilità dei quesiti formulati (essendo stato rispettato il divieto di deferire all'ausiliario accertamenti merito alla qualificazione giuridica di fatti ovvero alla conformità al diritto di comportamenti); sussiste la specificità dell'oggetto dell'indagine tecnica compiuta e la correttezza dell'accertamento tecnico sia con riferimento alla completezza degli accertamenti strumentali sia con riferimento alla intrinseca coerenza ed alla adeguatezza delle argomentazioni rispetto alle nozioni correnti e condivise della scienza di riferimento; è stata effettuata una discussione critica da parte dell'ausiliario delle osservazioni e deduzioni delle parti e dei loro consulenti mediante indicazione di argomentate, e scientificamente controllabili, ragioni di dissenso.  -Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).  -Proprio delle risultanze emerse a conclusioni delle operazioni peritali e delle valutazioni espresse dal nominato consulente tecnico d'ufficio deve dunque farsi carico il ### al fine di risolvere le problematiche ulteriormente dedotte in questo giudizio. 
Gli apporti conseguiti e di cui agli accertamenti espletati dal ctu - confortati dalle risultanze documentali - introdotto elementi innegabilmente chiarificatori ed è da ritenersi, inoltre, e conclusivamente, assorbita ogni altra valutazione sulle questioni e tematiche dedotte, stante l'esaustività degli accertamenti condotti, e avuto riguardo superfluità dell'esame degli ulteriori fatti e argomenti di cui alle divergenti prospettazioni delle parti in considerazione dell'oggetto delle domande principali sviluppate e della natura di esse. 
Al consulente d'ufficio sono stati demandati i seguenti quesiti: 1) esperita ogni necessaria indagine anche in riferimento alla individuazione delle imprese responsabili della progettazione edile ed impiantistica, del nominativo del direttore lavori, della impresa affidataria e per quanto concerne l'appalto oggetto di causa, nonché di tutte le imprese che hanno partecipato ai lavori oggetto di causa, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, e previa individuazione della dimensione degli immobili oggetto di causa, 1.1) descriva anche mediante riproduzione grafica e fotografica gli immobili oggetto di causa, e in igni caso lo stato dei luoghi, 2) quantifichi e descriva l'opera svolta da parte convenuta opposta, distinguendo i lavori contrattuali ed eventualmente quelli extra-contrattuali, 2.1) descriva la situazione urbanistica dell'immobile per cui è causa ripercorrendo la relativa vicenda storica; verifichi se per l'immobile per cui è causa sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria, certificato di abitabilità e agibilità, ovvero pendano i relativi procedimenti; 3) precisi se l'immobile per cui è causa sia stato oggetto di richiesta/istanza di concessione e/o autorizzazione e/o permesso (e se la domanda relativa alle suddette concessioni/autorizzazioni ricomprendeva l'immobile e/o le opere per cui è causa); 3.1) stabilisca il ctu l'epoca di costruzione dell'immobile oltreché gli interventi edilizi subiti dall'immobile fino al 21.06.2006 (data del preliminare di vendita), e la eventuale presenza di parti abusive sull'immobile alla data di cessazione del rapporto tra le parti e comunque nei termini indicati da parte attrice; 4) precisi in ogni caso se l'immobile sia sanabile; indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e, in caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia vigente, 4.1) descriva la tipologia degli abusi riscontrati, 4.2) dica se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile, ed indichi il presumibile costo della sanatoria; 5) dica quali opere risultano essere esistenti alla data del conferimento dell'incarico sulla scorta dei documenti rinvenibili in atti, e comunque con riferimento al contenuto degli accertamenti peritali, della documentazione e delle tavole grafiche in atti e se, in ogni caso, l'immobile abbia subìto o meno interventi edilizi rilevanti, per i quali sarebbe stata necessaria ### edilizia e/o titoli edilizi equipollenti ed autorizzazioni del ###, e descriva compiutamente il ctu detti abusi edilizi; 6) individui comunque il ctu il periodo di costruzione dell'immobile per cui è causa nonché i periodi in cui sarebbero stati effettuati gli interventi sullo stesso, determinandone altresì tipologia e natura nonché se tali interventi costituiscano opere non autorizzabili o non sanabili; 7) accerti se il convenuto ### si sia limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate, in conformità ai progetti oggetto della ### n. 8/08 e della ### n. 30/2011, rilasciate dal Comune di ### nonché della successiva variante per “sistemazione esterna e cannizzati”, giusta ### 5361 del 15 Luglio 2011 e protocollata al Comune di ### in data 28 luglio 2011 con ### n. 15773; 7.1) accerti inoltre il ctu se le opere edilizie oggetto della relazione tecnica di parte attrice, redatta geom. ### siano state realizzate fra il mese di aprile e luglio 2012, ovvero, in epoca successiva alla chiusura dei lavori eseguiti dall'opposto ### 7.2) ed accerti poi se il convenuto ### risulti estraneo alla realizzazione della “piscina”, avvenuta in epoca successiva alla “chiusura del cantiere” ed alla comunicazione di “fine lavori”, verificando se l'area nella quale sarebbe stato successivamente realizzata, abusivamente, la piscina, sia stata piantumata dal convenuto ### con alberi da frutto, al fine di creare la “zona verde” sottostante al fabbricato; 8) accerti in ogni caso, come indicato da parte attrice, se sussista contrarietà delle opere edili esistenti sulla proprietà attualmente intestata a ### e ### già di ### posta in ### identificata Catastalmente al foglio di mappa di quel comune particelle 121,122,125,126 (oggi identificata al n. 833, 834) e 202, così come descritte in atti alle norme urbanistiche ed edilizie e, conseguentemente, i costi di relativa costruzione, indicando se esse siano o meno sanabili in base alla normativa vigente, i costi del procedimento di sanatoria e/o demolizione e qualora dette opere non fossero sanabili fossero sanabili ma non si potessero comunque demolire senza evitare problemi strutturali all'edificio esistente e costruito in base alla concessione edilizia n. 30-2011 del Comune di ### verificando se il corpo di fabbrica abusivo sia seminterrato, 8.1) determini il ctu le opere ed i costi necessari per l'eliminazione del volume; 9) acquisisca tutti gli elementi utili per la decisione della controversia avuto riguardo alle posizioni delle parti, e ritenuto che le cognizioni tecniche che il consulente mette a disposizione del giudice possono essere necessarie non solo alla mera comprensione di fatti ed elementi che già emergano per altre vie nel processo, ma anche per conoscere e percepire i fatti che altrimenti non potrebbero essere conosciuti se non con una specifica preparazione tecnica e che, dunque, “La consulenza tecnica d'ufficio ha fisiologicamente lo scopo fornire un parere che sia di ausilio all'attività valutativa dell'organo giudicante sotto il profilo di quelle cognizioni tecniche che esso non possiede (c.d. consulenza “deducente”), tuttavia, può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d.  consulenza “percipiente”), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (Cass. civ., 12.02.2015, n. 2761).” -5.1) Ha dunque accertato il ctu: che dal raffronto tra la posizione progettuale nel lotto di terreno dei corpi di fabbrica "###", "###" e la "piscina" così come prevista graficamente nel progetto facente parte integrante della ### n. 30/2011 rilasciata a ### e quella reale rinvenuta sui luoghi di causa, ictu oculi, emergevano delle criticità in quanto rispetto alle posizioni planimetriche indicate in progetto, la costruzione del corpo di fabbrica "###" risulta ruotata e traslata di diversi metri (lo stesso dicasi anche per la piscina nonostante la sua realizzazione sia stata espressamente vietata dagli ### preposti), mentre la costruzione del corpo "###" risulta traslata.
E testualmente, che a verifica della sussistenza di tali evidenti difformità e al fine di rilevarne le esatte misurazioni, di avere eseguito un rilievo topografico sia della posizione dei corpi di fabbrica oggetto di causa e sia del ciglio della strada comunale esistente il quale, secondo il progetto approvato, doveva risultare per legge distante non meno di 20 metri dai corpi di fabbrica di progetto, nonché di avere proceduto attraverso la sovrapposizione della grafica del rilievo topografico dello stato dei luoghi e risultando che la costruzione del corpo di fabbrica denominato "###" è totalmente difforme al progetto in quanto è stato realizzato alla distanza di 17,19 metri dal ciglio della strada comunale anziché di quella di 20 metri che era stata prevista in progetto in osservanza del ### della strada. 
Mentre, il fabbricato denominato "###" risulta posto alla distanza di 19,46 sempre dal ciglio della strada. 
Ed ancora, di avere avuto in data ### un colloquio col Dirigente dell'### del Comune di ### si precisa che, per quanto riguarda il predetto fabbricato "###" esso dovrà essere demolito in quanto urbanisticamente non potrà essere sanato, mentre il fabbricato "###" potrà essere oggetto di un permesso di costruzione in sanatoria ai sensi dell'art. 14 L.R. 14/2016 per variazione di ubicazione ed inoltre relativamente alla mancanza di rispetto della sua distanza rispetto al dal ciglio stradale (19,46 metri), tenuto conto che essa potrà essere risolta attraverso l'asportazione di una parte del rivestimento esterno in pietra sulla facciata esterna del fabbricato, fino ad avere 20 metri dal ciglio stradale, sicché, sarà sufficiente effettuare una smussatura dello spigolo del fabbricato per portarlo alla predetta distanza regolamentare. 
Ha dunque offerto elaborati grafici, aggiungendo che: Inoltre, dall'esame della "### 1 Corpo ### in costruzione e ### in costruzione" e della "### 7 Incannucciato corpo ### e analogo ###", entrambe allegate alla memoria 183 n.3 versata in atti dall'avv. ### per il convenuto ### si rilevano alcuni segni particolari, dovuti alla posa in opera, con la c.d. ripresa di getto, di conglomerato cementizio durante l'esecuzione delle opere, di cui, durante il corso delle operazioni peritali, è stato possibile accertare che esistono ancora sui luoghi di causa; ergo, dimostra che se quel conglomerato cementizio (immortalato nella foto cit. in atti) è tutt'ora esistente, allora, oltre ogni ragionevole dubbio, si può affermare che poiché esso costituisce la copertura con "volte" dell'involucro edilizio del corpo abusivo oggetto di causa denominato "###" seminterrato rispetto alla terrazza del #### (in progetto corpo "###"), allora si deduce che al momento in cui sono state scattate le foto (1 e 7) il piano seminterrato era stato realizzato contestualmente alla realizzazione del corpo "###" dalla stessa impresa ### e quindi non in epoca successiva al fine lavori.
Ha riferito che: oltre ogni ragionevole dubbio, l'involucro edilizio del piano seminterrato abusivo oggetto di causa è stato realizzato in corso d'opera durante l'esecuzione dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 30 lasciata a ### E dunque, rispondendo ai quesiti, che sono state rinvenute le opere abusive riguardanti il corpo "###" piano seminterrato e la piscina. 
E che, per l'immobile oggetto di causa: - non è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria chiesta dall'istante (e che mai potrà essere rilasciata); - non è stato rilasciato il certificato di agibilità chiesto dall'istante e che pende presso il Comune il relativo procedimento essendo stata accertata dall'Ente l'incompletezza della documentazione a corredo della domanda presentata; - che il corpo "###" al piano seminterrato, facente parte dell'immobile per cui è causa, non è stato oggetto di richiesta/istanza di concessione e/o autorizzazione e/o permesso preventivamente alla sua realizzazione. 
Infatti, solamente dopo la realizzazione abusiva di detto corpo è stata presentata domanda di sanatoria edilizia. 
Ed altresì che l'epoca di costruzione dell'immobile risale al 30/01/2009, le strutture sono state ultimate il ### (cfr. certificato collaudo statico, …). 
Non risultano interventi edilizi subiti dall'immobile fino al 21.06.2006, né presenza di parti abusive sull'immobile alla data di cessazione del rapporto. 
E quanto alle difformità: - corpo "###" realizzato a distanza inferiore a venti metri dal ciglio stradale previsti dal relativo ### così come emerso e rilevato dal sottoscritto CTU durante il corso delle operazioni peritali (v.all.4); - corpo "###" costituito da piano seminterrato, abusivamente realizzato come da accertamenti agli atti già svolti dagli ### pubblici; - piscina, abusivamente realizzata, come da accertamenti agli atti già svolti dagli ### pubblici, sono insanabili. 
Mentre, l'ubicazione esecutiva del corpo "###", risultata ruotata e traslata rispetto a quella progettuale autorizzata, nonché la sua realizzazione esecutiva risultata a 19,46 metri dal ciglio stradale anziché dei venti metri previsti dal relativo ### così come emerso e rilevato dal sottoscritto CTU durante il corso delle operazioni peritali (v.all.4), può essere sanabile facendo richiesta agli ### preposti di permesso di costruire in sanatoria ai sensi art. 14 L.R. 16/2016 per variazione di ubicazione, previa acquisizione di compatibilità paesaggistica da parte della ### e di ### da parte del ### Ha allegato computo metrico estimativo n.1 (…) redatto in base ai prezzi unitari desunti dal ### della ### anno 2022 (aggiornato ai sensi del c.2 art. 26 D.L. n. 50 del 17/05/2022), aumentati fino al 30% così come previsto dallo stesso prezzario per i lavori da eseguirsi nelle isole minori, riportando il relativo quadro economico di 36.000,00 euro. 
E che: risultano esistenti le seguenti opere: - fabbricato denominato "###" (dammuso principale); - fabbricato denominato "###" (accessorio di quello principale) realizzato in posizione difforme al progetto, non sanabile, soggetto a demolizione; - fabbricato denominato "###" realizzato abusivamente in posizione seminterrata rispetto alla veranda del dammuso principale, non sanabile, soggetto a lavori di demolizione o di tombatura; - piscina e pavimentazione circostante, non sanabile e soggetta a lavori di demolizione o di tombatura; - allacciamenti alla rete elettrica, idrica. 
Ed ha ritenuto che il convenuto ### non si è limitato a svolgere i lavori e le opere edilizie commissionate e regolarmente autorizzate di cui in quesiti. 
Inoltre, si fa rilevare che nell'allegato n.4 alla ###.2, ex art. 183, co 6, c.p.c., versata in atti per il convenuto opposto ### intitolata "### fuori preventivo in riferimento alla costruzione ###", dell'importo di 76.280,00 + iva, le opere ivi elencate riguardano quantitativamente e descrittivamente tutte le opere che sono state necessarie a poter realizzare il corpo "###" abusivo ed entro la data di fine lavori (12.01.2012), in posizione seminterrata sottostante alla pavimentazione della veranda dell'attuale corpo "###"; mentre, per quanto riguarda la voce n.5 d'elenco sempre dell'allegato n.4 cit. intitolato "### lavori aggiornato" risulta la lavorazione "### finale del cantiere"; al riguardo si fa rilevare che tale onere è a carico dell'impresa esecutrice e che l'importo pari a € 3.000,00 sarebbe congruo al montaggio della piscina abusiva oggetto di causa. 
Si fa rilevare che detto allegato è stato sottoscritto, per accettazione dal ### e dal ### (ditta esecutrice) in data ### e quindi prima del fine lavori dichiarato il ###. 
E quindi: che come indicato da parte attrice, esiste contrarietà delle opere edili esistenti sulla proprietà della stessa parte, ma vi è di più, infatti, rispetto a quanto lamentato in atti , durante il corso delle operazioni peritali svolte sui luoghi di causa, è emerso che il fabbricato denominato "###" non rispetta la distanza di venti metri dal ciglio stradale e che, per tale motivo, come già ampiamente relazionato, essendo tale abuso insanabile, è soggetto alla demolizione con costi pari a 49.500,00 euro come già indicato in risposta ai quesiti 4.1 e 4.2 che precede. 
Ha pertanto allegato apposita riepilogativa di raffronto relativa ai costi di costruzione delle opere edili esistenti sui luoghi di causa.  6) Tali essendo le risultanze emerse, non vi è dubbio che la nullità del contratto di appalto determina l'impossibilità di pretendere il corrispettivo pattuito per le opere previste. 
Nella specie, non può accogliersi la pretesa creditoria avanzata dal convenuto opposto/ingiungente in mancanza di un negozio valido tra le parti e viene pertanto travolta dalla dichiarazione di nullità dello stesso la cui declaratoria può essere formulata in via principale stante la domanda a riguardo proposta dall'attrice opponente. 
E quindi, la proposizione di una domanda specifica nel giudizio consente al Tribunale di pronunciare la dichiarazione di nullità del contratto di appalto in via principale, suscettibile come tale di passare in giudicato, ostando tale statuizione all'accoglimento della domanda di pagamento del corrispettivo ancora dovuto oggetto della richiesta avanzata in sede monitoria. 
Richiamando altra giurisprudenza di merito, vd. Tribunale Ordinario di Latina 4 maggio 2021, va dunque rilevata la nullità del contratto di appalto per illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 comma secondo codice civile e 1345 stesso codice. In proposito, la Cassazione sezione seconda con sentenza n. 21418 del 30 agosto 2018 ha stabilito che “il contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un'opera senza la prescritta concessione edilizia è nullo per illiceità dell'oggetto e la nullità impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall'origine, senza che rilevi l'eventuale ignoranza delle parti circa il mancato rilascio della concessione, ignoranza comunque inescusabile, attesa la grave colpa di ciascun contraente, che avrebbe potuto verificare, con l'ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista amministrativo. Pertanto, nel giudizio instaurato dall'appaltatore contro l'appaltante per la risoluzione del contratto, rimasto ineseguito, e il risarcimento del danno conseguente, è irrilevante l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'appaltante in ordine al mancato rilascio della concessione edilizia dell'opera appaltata”.  7) ### quanto sopra precisato, sotto diverso profilo, non appare poi ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'erede del committente ed odierna attrice che, pertanto, deve essere rigettata.
Ed invero, le conseguenze della nullità del contratto d'appalto quando le opere realizzate sono gravemente abusive, e il committente risulta corresponsabile dell'illecito, quest'ultimo non può chiedere il risarcimento dei danni all'appaltatore. 
Nel caso di specie, la sottoscrizione della comunicazione di “fine lavori”, con riferimento alla concessione edilizia n. 30/2011 sottoscritta dal progettista e dal ### datata 12.1.2012, appare indicare la probabile conoscenza dell'iter dei lavori in questione da parte del committente. 
Ed invero, come precisato dal ###, vd. Cass. ###. Sez. 2 Num. 19258 Anno 2025, pubblicata il ###: “Questa Corte ha avuto occasione di affermare che in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, come quello che ci occupa, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. ### del 27/11/2018, Rv. 651755 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7961 del 20/04/2016, Rv. 639609 - 01; ### 1, Sentenza n. 13969 del 24/06/2011, Rv. 618451 - 01). Con particolare riferimento alla doglianza sollevata, che contesta il convincimento del giudice in merito alla totale difformità delle opere rispetto alla concessione assentita, è stato ulteriormente precisato che in tema di responsabilità dell'appaltatore, al fine di valutare la totale difformità di un intervento edilizio rispetto a quello autorizzato è necessaria una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con una valutazione complessiva e non parcellizzata delle singole difformità, non potendosi dunque ammettere una qualificazione di ognuna di esse come difformità solo parziale dell'immobile assentito rispetto a quello realizzato (in termini: Cass. Sez. 2, Ordinanza 11636 del 04/05/2023, Rv. 667765 - 01). 
E proprio nel caso di specie è emersa la totale difformità delle opere realizzate, come emerge dall'esame della ctu. 
Inoltre, la Corte precisa che non è configurabile una responsabilità contrattuale dell'appaltatore nei confronti del committente per negligenza nell'adempimento di obbligazioni che solo da un negozio valido e produttivo di effetti possono sorgere. La nullità del contratto elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle obbligazioni quando la causa della nullità sia addebitabile al committente (cfr. Cass., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 12996; Cass. n. 7961 del 2016, cit.; Cass. 13969 del 2011, cit.). Infatti, la eventuale inosservanza degli obblighi di esecuzione della prestazione non può essere posta a base di azioni contrattuali del committente, come quella risarcitoria per inesatto adempimento, essendo questi partecipe della violazione delle norme che hanno dato causa alla nullità del contratto e non potendo dolersi dell'inesatta prestazione contrattuale in violazione di norme di ordine pubblico cui scientemente ha dato causa. Inoltre, muovendo dall'assunto che il committente abbia contribuito a cagionare il danno - e per cui si considera quest'ultimo responsabile dell'esecuzione delle opere non concessionate, sino ad escludere completamente ogni pretesa risarcitoria a suo favore, il ### precisa che ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, «il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo: pertanto, rientra tra i doveri della committenza quello di ottenere tutti i provvedimenti amministrativi necessari per l'esecuzione dell'opera appaltata, e incombe al titolare della concessione edilizia e al committente l'obbligo giuridico del rispetto della normativa sulle concessioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n. 47/1985 (ora art. 29, comma 1, D.P.R. n. 380/2001)». 
Conseguono dunque le statuizioni come in dispositivo, in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, assorbita ogni altra questione.  8) Quanto alle spese di lite: considerato l'esito del giudizio, consegue la condanna del convenuto opposto a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate, come da dispositivo e che vanno compensate per 1/2 e poste a carico della parte convenuta nella restante parte, e quindi liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per un ammontare di ### 3.808,00 (valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale in considerazione dello svolgimento del giudizio), oltre spese forf., IVA e CPA come per legge.  -8.1) In considerazione dei chiari accertamenti compiuti nel giudizio (avendo il ctu effettuato la propria attività nei termini come innanzi indicato), e determinato e descritto le opere quantificandone i costi, alla stregua delle considerazioni in precedenza svolte, ritiene il giudicante che le spese della ctu vadano infine poste, in solido, a carico delle parti, come da separato provvedimento.  P.Q.M.  il Tribunale di ### sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.  ### definitivamente pronunciando nella causa n. 186/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in parziale accoglimento delle domande di parte attrice: -dichiara la nullità del contratto di appalto stipulato tra ### de cuius di parte attrice opponente, e ### e per l'effetto, - revoca il decreto ingiuntivo n. 717/2021 del 18.10.2021 reso dal Tribunale di ### nel proc.  2131/2021 R.G.; -rigetta la domanda riconvenzionale e ogni ulteriore domanda proposta da parte attrice opponente; - condanna il convenuto opposto ### a rifondere, in favore di parte attrice opponente ### le spese di lite, compensate per un 1/2, che liquida in euro ### 3.808,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.  -pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale di entrambe le parti. 
Così deciso in ### 27 ottobre 2025. 
Il Giudice dott. ### presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.  22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.  lgs. n. 196 del 2003.

causa n. 186/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Torre

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 15976/2025 del 15-11-2025

... ad ####, il ###, quale titolare dell'omonima ditta individuale con sede ###, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, in ### al ### 68, presso lo studio dell'Avv. ### OPPONENTE contro INVITALIA - AG. NAZ. ###'###'### in persona del suo procuratore speciale avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### con studio in ### n. 24 presso cui elegge domicilio; ###: opposizione a decreto ingiuntivo ### come in atti ### di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 18507/2020 del 24/11/2020, notificato in data 2 dicembre 2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di ### - ### nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., la somma di euro di € 24.993,05, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di restituzione del finanziamento previsto dall' ### del Ministero del ### e delle ### prot. n.39/2402 del 19.2.2016 e ss.mm.ii, che gli era stato erogato per la realizzazione di un progetto riguardante “### al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio” e successivamente revocato per il mancato rispetto del termine per la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6534/2021 promossa da: ### nato ad ####, il ###, quale titolare dell'omonima ditta individuale con sede ###, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, in ### al ### 68, presso lo studio dell'Avv. ### OPPONENTE contro INVITALIA - AG. NAZ. ###'###'### in persona del suo procuratore speciale avv.  ### rappresentata e difesa dall'avv. ### con studio in ### n. 24 presso cui elegge domicilio; ###: opposizione a decreto ingiuntivo ### come in atti ### di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 18507/2020 del 24/11/2020, notificato in data 2 dicembre 2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di ### - ### nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., la somma di euro di € 24.993,05, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di restituzione del finanziamento previsto dall' ### del Ministero del ### e delle ### prot. n.39/2402 del 19.2.2016 e ss.mm.ii, che gli era stato erogato per la realizzazione di un progetto riguardante “### al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio” e successivamente revocato per il mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione attestante la conclusione del programma di spesa, ai sensi dell'art. 4 del provvedimento di ammissione al finanziamento. 
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto la irregolarità delle comunicazioni di avvio del procedimento nonché di revoca del finanziamento in quanto mancanti di riferimenti al contratto siglato; l'erroneità dell'importo richiesto per cui l'opponente potrebbe al più formulare un piano di rientro dell'effettivo dovuto; la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per mancata indicazione della causa petendi e, infine, l'inefficacia probatoria dell'estratto conto ex art. 50 t.u.b. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 
Si è costituita ### contestando specificamente i motivi dell'opposizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione.  ### è infondata e va respinta per le ragioni che seguono. 
Il provvedimento di ammissione alle agevolazioni sottoscritto dal sig. ### prevede all'art. 4 punto 2, l'obbligo di comunicare di aver completato il programma di spesa entro 18 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione; a fronte dell'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 4, all'art. 12 è previsto il diritto di ### di revocare le agevolazioni concesse. 
La circostanza del mancato adempimento dell'obbligo appena esposto non è in contestazione, pertanto si è concretizzata l'ipotesi normativa che giustifica la revoca delle agevolazioni. 
Tanto premesso, dalla documentazione in atti risulta che ### ha inviato all'opponente, a mezzo pec dell'11.12.2019, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca facendo espresso riferimento alla domanda di agevolazione presentata dal sig. ### ai motivi della revoca e richiamando la relativa normativa e, successivamente, in data ###, la comunicazione della avvenuta revoca con la richiesta della restituzione di € 23.839,55, oltre interessi di mora maturati e maturandi da corrispondere fino alla data dell'effettivo soddisfo. 
Pertanto, va disattesa la prima eccezione dell'opponente relativa alla mancata indicazione nelle suddette comunicazioni del rapporto sottostante. 
Quanto alla contestazione, solo generica, dell'importo dovuto di euro 24.993,05, è provato che il sig. ### abbia ricevuto da ### la somma di 25.000 euro (cfr, ricevuta bonifico fasc. monitorio) alla quale, come si evince dall' estratto autentico del libro sofferenze depositato da ### è stata sottratta la somma restituita di euro 1,488,05 e aggiunti gli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma dell'### del Ministero del ### e delle ### prot. n.39/2402 del 19.02.2016: ”Sulle somme da restituire, inoltre, saranno calcolati gli interessi legali maturati sino alla data del provvedimento di revoca, nonché in caso di recupero forzoso del credito, saranno dovuti gli interessi legali maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo calcolati ad un tasso pari al tasso di interesse legale maggiorato di 700 punti base”. 
Del pari è infondata e generica l'eccezione relativa alla nullità del ricorso monitorio per carenza del requisito oggettivo. Infatti dalla lettura dello stesso è chiaramente evincibile il presupposto della domanda, ovvero la revoca del finanziamento, previsto dall' ### del Ministero del ### e delle ### prot. n.39/2402 del 19.2.2016 precedentemente concesso, a causa del mancato invio della documentazione attestante la conclusione del programma di spesa, e la conseguente richiesta di emissione del decreto ingiuntivo di pagamento per la somma di euro 24.993,05, di cui euro 23,511,95 per il capitale , ed euro 1.419,60 per interessi di mora calcolati al 30.09.2020, oltre interessi di mora al tasso legale maggiorato di sette punti percentuali (dietimi giornalieri pari ad € 4,54) dal 01.10.2020, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 20 del predetto ###. 
Per quanto sin qui argomentato, la domanda di ### va rigettata. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come nel dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, delle fasi e dell'attività processuali in concreto espletate e dei parametri di cui al D.M. 55/2014, mentre in mancanza di collegamenti ipertestuali non si può considerare la richiesta di aumento del 30% del compenso formulata da parte opposta. 
Il Tribunale osserva altresì che ### ha sollecitato il Giudice alla condanna dell'opponente a pagare la somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma c.p.c..  ### genericità, nel merito, degli argomenti proposti dalla difesa del sig.  ### appare elemento sintomatico del carattere pretestuoso e dilatorio della domanda proposta. 
La domanda ex art. 96 c.p.c. pertanto deve essere accolta e parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di ### della somma equitativamente determinata di euro 1.000,00.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: a) respinge l'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n. n. 18507/2020 emesso dal Tribunale di ### del 24.11.2020 in favore dell'### per l'### degli ### e lo ### d'### s.p.a.; b) condanna ### al pagamento in favore di ### - ### per l'### degli ### e lo ### d'### s.p.a della somma di euro 1.000,00, ex art. 96 c.p.c.; b) condanna ### a rifondere a ### - ### per l'### degli ### e lo ### d'### s.p.a le spese processuali, liquidandole in complessivi euro 3.850,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### in data ### 

IL GIUDICE
dott.ssa


causa n. 6534/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Lucia Faraglia

M
1

Tribunale di Vasto, Sentenza n. 214/2025 del 27-11-2025

... l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”. La norma codicistica, dunque, mira a conciliare le esigenze organizzative dell'attività di impresa del datore di lavoro con quelle del lavoratore di godere di un periodo di riposo tale da permettergli di soddisfare le proprie esigenze di vita personali e famigliari e di recuperare le energie psico-fisiche spese nell'attività lavorativa. Con particolare riferimento al settore del pubblico impiego privatizzato, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, allo scopo di conciliare l'esigenza del lavoratore di fruire dell'irrinunziabile diritto costituzionale alle ferie con l'esigenza di razionalizzazione e riduzione delle spese pubbliche, stabilisce che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VASTO Il Giudice del ### Dott. ### dato atto della trattazione della presente controversia in data ### ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 461/2025 TRA ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. A. Caserio (C.F.: ###) Ricorrente CONTRO MINISTERO DELL'#### in persona del ### p.t. 
Resistente/contumace MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### e, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente per il Ministero convenuto con contratti di lavoro a tempo determinato per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, nonché di non aver fruito, nei predetti anni scolastici, di tutti gli spettanti periodi di ferie, ha domandato accertarsi il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nel corso degli anni scolastici dedotti in ricorso, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica resistente ad erogare la predetta indennità. Ha rassegnato, quindi le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute, relativamente periodo in cui ha prestato attività lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, e per l'effetto 2) condannare il Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente, dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione agli ### 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, pari ad € 5.637,10, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione. 
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, il Ministero resistente non si è costituito in giudizio, sicché se ne deve dichiarare la contumacia. 
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti. 
Il petitum del giudizio richiede di accertare il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per gli anni scolatici indicati in ricorso in cui ha prestato servizio per il Ministero convenuto con contratti a tempo determinato. Preliminarmente, deve riassumersi la disciplina normativa e contrattual-collettiva di rilievo, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza interna e sovranazionale.  ###. 36, comma 3, ### stabilisce che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi” La ratio del precetto costituzionale, nell'intento di predisporre una garanzia inderogabile a favore del lavoratore, quale espressione di valori fondamentali della persona in quanto tale, è quella di consentire al prestatore di lavoro di realizzare la propria persona anche in relazione ai suoi interessi ed ai suoi rapporti famigliari, nonché di riposare e recuperare le energie psico-fisiche spese nell'esecuzione della prestazione lavorativa. 
Nella stessa ottica, a livello di normazione primaria, l'art. 2109 c.c. stabilisce che il lavoratore “ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”. 
La norma codicistica, dunque, mira a conciliare le esigenze organizzative dell'attività di impresa del datore di lavoro con quelle del lavoratore di godere di un periodo di riposo tale da permettergli di soddisfare le proprie esigenze di vita personali e famigliari e di recuperare le energie psico-fisiche spese nell'attività lavorativa. 
Con particolare riferimento al settore del pubblico impiego privatizzato, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, allo scopo di conciliare l'esigenza del lavoratore di fruire dell'irrinunziabile diritto costituzionale alle ferie con l'esigenza di razionalizzazione e riduzione delle spese pubbliche, stabilisce che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la ### nazionale per le società e la borsa (###, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. 
Dall'analisi dell'impianto normativo testé riportato emerge il principio generale del divieto di commutazione delle ferie in corrispondenti indennità di natura economica, c.d. “monetizzazione”. Ciò in quanto la monetizzazione delle ferie costituirebbe un incentivo alla mancata fruizione materiale delle stesse, così svilendo la ratio e la funzione sottese a questo diritto irrinunziabile costituzionalmente garantito. Solo in via eccezionale è consentita la monetizzazione delle ferie, allorquando, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente non abbia potuto fruire delle ferie maturate non per cause a lui imputabili, bensì per cause afferenti ad esigenze di servizio di parte datoriale. Ed infatti, la stessa ### con la sentenza n. 95/2016, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, D.L.  95/2012, così si è espressa: “Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. Il dato letterale e la ratio che ispira l'intervento riformatore rivelano l'erroneità di tale presupposto interpretativo. 3.1. - Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. 3.2. - Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute. 
Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole… La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della ### di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (### di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). 5.- Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla ### fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (### dell'### internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, proclamata a ### il 7 dicembre 2000 e adattata a ### il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963). La giurisprudenza della ### di giustizia dell'### europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, ### di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, ### punti 43 e 44; ### sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, ###. La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, ### di giustizia, ### sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, ### e ### ed altri). Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore” (#### n. 95/2016). 
Nel solco tracciato dal ### delle leggi, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che: “dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella "mora del creditore". Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali” (Cass. n. 13860/2000; Cass. n. 2496/2018; Cass. 15652/2018). In altra e successiva pronuncia, la ### richiamando sia la ### che la normativa unionale, così come interpretata dalla ### di Giustizia dell'### ha affermato che: “4. secondo ### di Giustizia 6 novembre 2018, ### infatti, «l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del ### europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della dei diritti fondamentali dell'### europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto»; 5. la lettura della ### di Giustizia si coordina del resto e non contrasta con l'orientamento interpretativo della ### quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti» e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi; 6.  ### 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla ### fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (### dell'### internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, proclamata a ### il 7 dicembre 2000 e adattata a ### il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla ### di Giustizia nei termini già sopra evidenziati… 8. nel medesimo senso, questa S.C. ha già ritenuto che «il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 ### di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 6 ### e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile; ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (C. 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche «il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (C. 18140/2022)… 11. la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (C. 21780/2022)”.  (Cass. n. 9113/2022). E ancora “La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. (Cass. 21780/2022; Cass. n. ###/2023). 
Dai riferimenti giurisprudenziali nazionali ed europei citati, è possibile desumere quanto segue: a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, sicché il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; b) sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere al lavoratore le ferie annuali retribuite; c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 
Con precipuo riferimento al settore scolastico, devono richiamarsi i commi 54, 55 e 56 L. n. 228/2012, intervenuti, in parte qua, in modifica del già citato art. 5, comma 8, D.L. n. 55/2012. 
Più nello specifico, il comma 54 ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”; il comma 55 ha previsto che il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5 comma 8 D.L. n. 9572012 “… non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”; il comma 56, infine, ha previsto che “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1º settembre 2013”, quindi escludendo che la contrattazione collettiva di comparto possa prevedere disposizioni di miglior favore rispetto a quanto normativamente prescritto. 
Dunque, la menzionata disciplina interna stabilisce che il personale docente può usufruire della parziale monetizzazione delle ferie solo se il termine del contratto coincide con il finire dell'attività didattica (30.06), quindi non includendovi, ad esempio, i mesi di luglio ed agosto. Pertanto, anche ai docenti a tempo determinato si applicherebbe il divieto di monetizzazione delle ferie qualora il contratto ricomprenda, ad esempio, anche luglio ed agosto. 
A livello di contrattazione collettiva, l'art. 19 del CCNL triennio 2006-2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, così disponeva: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi” (comma 1); “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. 
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto” (comma 2). Inoltre, l'art. 13, comma 15, prevedeva che “###atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”. 
Di poi ed in modo non dissimile, il nuovo e vigente ### triennio 2019-2021, all'art. 35 stabilisce che: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal ### per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi” (comma 1); “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico” (comma 2). 
Sulla corretta interpretazione delle disposizioni normative e contrattual-collettive testé citate si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, così consolidando un orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui “… il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla ### di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro…” (Cass. n. 14268/2022; Cass. n. 13440/2024; Cass. 28587/2024). Si è sostenuto, altresì, che “… deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro…” ( n. 16715/2024; Cass. n. 28587/2024 cit.). E ancora “… il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico… Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla ### di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. (Cass. n. 15415/2024). Da ultimo, detti principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla ### la quale, fondando la statuizione sulle medesime considerazioni e motivazioni, ha nuovamente affermato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla ### di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 11968/2025). 
In buona sostanza, l'impostazione fondata sull'applicazione dell'art 5, comma 8, D.L.  n. 55/2012, come modificato dall'art 1, commi 54, 55 e 56 L. n. 228/2012, si pone in evidente contrasto con l'applicazione dell'art 7 della ### n. 88/2003, di talché le relative disposizioni debbono essere disapplicate, sì da rendere il diritto interno sintonico con quello unionale, in punto di godimento e divieto di monetizzazione delle ferie non fruite. 
Pertanto, la disciplina in rilievo, così come interpretata dalla giurisprudenza europea e nazionale richiamata, postula quanto segue: a) sia che si tratti di docenti di ruolo o di precari, durante il periodo di sospensione delle lezioni il docente non può essere considerato e/o collocato d'ufficio in ferie, rimanendo a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all'insegnamento, ivi inclusa la possibilità di essere richiamato nei locali della scuola per adempiere a obblighi funzionali, come la progettazione, la ricerca, la documentazione e la preparazione delle riunioni finali degli scrutini (tanto trova espressa conferma nell'art. 44 ### di settore, a termini del quale “###à funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”); b) le ferie devono essere richieste direttamente dal docente e autorizzate dal dirigente scolastico, sicché non è possibile essere collocati in ferie d'ufficio, senza una richiesta esplicita da parte del docente stesso; c) il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare il docente, in modo accurato e tempestivo, dell'esistenza di ferie non godute, nonché di specificare che il docente deve presentare una richiesta di ferie per evitare di perdere il diritto alle ferie stesse, così come anche alla relativa monetizzazione, sì da permettere al docente medesimo di essere adeguatamente informato ed esercitare il proprio diritto in materia di ferie, evitando la perdita automatica delle stesse senza una chiara comunicazione da parte del datore di lavoro.  d) solo se tali obblighi vengono adempiuti dalla parte datoriale sussiste la perdita delle ferie ed il conseguente divieto di monetizzazione. In caso contrario, sussiste il diritto alla indennità sostitutiva da parte del docente. 
Quanto al riparto degli oneri probatori, venendo in rilievo una responsabilità da inadempimento - atteso che l'obbligo di consentire la fruizione delle ferie costituisce una obbligazione direttamente scaturente dal contratto di lavoro - devono trovare applicazione i consolidati principi in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero da altra causa estintiva allo stresso non imputabile (ex multis ### n. 13533/2001; Cass. n. 13674/2006; Cass. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 3996/2020). Pertanto, mentre il docente creditore deve fornire la prova del titolo costitutivo del diritto invocato (rapporto di lavoro) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del datore di lavoro (mancata fruizione dei giorni di ferie maturai negli anni scolastici di riferimento da indicarsi), spetta all'amministrazione scolastica debitrice l'onere di provare, alternativamente, o che il singolo docente abbia fruito delle ferie, ovvero di aver in ogni caso posto il proprio dipendente nella condizione di goderne, avvertendolo debitamente, altresì, che, in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute, senza alcun diritto alla compensazione indennitaria. 
Infine, per quanto concerne il tempo di prescrizione del diritto, deve evidenziarsi che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché, mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo, invece, quando deve esserne valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. n. 11462/2012; Cass. n. 20836/2013; Cass. n. 1757/2016; 14559/2017; Cass. 13473/2018; Cass. n. 3021/2020; Cass. n. 2197/2023). In altri termini, posto che l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute ha natura mista, retributiva e risarcitoria, ai fini della verifica della prescrizione deve ritenersi prevalente il carattere risarcitorio, in quanto teso a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, con conseguente operatività del regime di prescrizione ordinario decennale. 
Ciò posto e venendo, ora, all'an del diritto azionato, deve osservarsi che parte ricorrente ha assolto agli oneri di prova e allegazione sulla medesima gravanti, avendo documentalmente dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro e dei rapporti a termine con il Ministero convenuto gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, tutti sino al termine delle attività didattiche (30.06), nonché allegato l'inadempimento di parte datoriale, ossia la mancata fruizione delle ferie maturate in detti anni scolastici, con la conseguenza che - per i motivi già esposti e tenuto conto della già richiamata giurisprudenza in ordine al riparto degli oneri probatori, trattandosi, come detto, di responsabilità contrattuale - sarebbe spettato al Ministero resistente dimostrare di aver adempiuto agli obblighi sul medesimo gravanti, ossia di aver assicurato il godimento delle ferie, oppure di aver messo in condizione il dipendente di fruirne. 
Di contro, parte resistente, attesa la relativa contumacia, non ha spiegato difese utili a scalfire l'impianto probatorio sopra descritto e, quindi, a fornire idonea prova di aver adempiuto all'obbligazione cui la medesima era tenuta, ossia, sulla base di quanto già sopra esposto, che il docente ha effettivamente goduto dei giorni di ferie maturati spettanti, oppure di averlo invitato a fruirne con espresso avvertimento che, in mancanza, dette ferie sarebbero andate perse senza possibilità di compenso economico. 
Sulla scorta delle anzidette considerazioni, dunque, può dirsi acclarato che parte ricorrente ha maturato - e non utilizzato - tutti gli spettanti giorni di ferie per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Acclarato l'an del diritto, occorre, ora, vagliarne il quantum. 
A tal riguardo, in difetto di specifica e analitica contestazione, anche, giova ribadirlo, in virtù della contumacia di parte convenuta, non può che darsi conto ai conteggi elaborati da parte ricorrente. 
Invero, parte ricorrente ha quantificato l'ammontare della invocata indennità calcolandola in proporzione rispetto al periodo di servizio prestato per le annualità considerate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 ### di comparto, quindi calcolato i giorni di ferie maturati, così addivenendo ad un numero di giorni 23,17 in relazione ai giorni di servizio effettivo svolto pari a 278 per l'a.s. 2016/2017, giorni 24,42 in relazione ai giorni di servizio effettivo prestato pari a 293 per l'a.s. 2017/2018, giorni 24,77 in relazione ai giorni di servizio effettivo prestato pari a 296 per l'a.s.  2018/2019, giorni 25,95 in relazione ai giorni di servizio effettivo prestato pari a 293 per l'a.s. 2018/2019, dunque per un totale di complessivi 98,31 giorni; di poi, ha moltiplicato per detto numero la retribuzione giornaliera lorda (sua volta determinata sulla base di quella annua, diviso per l'anno convenzionale di giorno 360). Ha cosi determinato un ammontare complessivo parti ad € 5.637,10. 
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono. 
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 5.637,10, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss.  2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 5.637,10, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo. 
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, anche alla luce dei plurimi arresti della giurisprudenza europea e nazionale favorevoli alle istanze di parte ricorrente. 
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. 
Tali sono i motivi della presente decisione.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede: - dichiara la contumacia di parte resistente; - accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 5.637,10, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo; - condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 5.637,10, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo; - condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.110,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; Vasto, 27.11.2025 Il Giudice Dott. 

causa n. 461/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Aureliano Deluca

M
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Tribunale di Vasto, Sentenza n. 210/2025 del 27-11-2025

... l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”. La norma codicistica, dunque, mira a conciliare le esigenze organizzative dell'attività di impresa del datore di lavoro con quelle del lavoratore di godere di un periodo di riposo tale da permettergli di soddisfare le proprie esigenze di vita personali e famigliari e di recuperare le energie psico-fisiche spese nell'attività lavorativa. Con particolare riferimento al settore del pubblico impiego privatizzato, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, allo scopo di conciliare l'esigenza del lavoratore di fruire dell'irrinunziabile diritto costituzionale alle ferie con l'esigenza di razionalizzazione e riduzione delle spese pubbliche, stabilisce che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VASTO Il Giudice del ### Dott. ### dato atto della trattazione della presente controversia in data ### ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 460/2025 TRA ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. A. Caserio (C.F.: ###) Ricorrente CONTRO MINISTERO DELL'#### in persona del ### p.t. 
Resistente/contumace MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### e, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente per il Ministero convenuto con contratti di lavoro a tempo determinato per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché di non aver fruito, nei predetti anni scolastici, di tutti gli spettanti periodi di ferie, ha domandato accertarsi il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nel corso degli anni scolastici dedotti in ricorso, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica resistente ad erogare la predetta indennità. Ha rassegnato, quindi le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute, relativamente periodo in cui ha prestato attività lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, e per l'effetto 2) condannare il Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente, dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione agli ### 2020/2021 e 2021/2022, pari ad € 2.922,82, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione. 
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, il Ministero resistente non si è costituito in giudizio, sicché se ne deve dichiarare la contumacia. 
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti. 
Il petitum del giudizio richiede di accertare il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per gli anni scolatici indicati in ricorso in cui ha prestato servizio per il Ministero convenuto con contratti a tempo determinato. Preliminarmente, deve riassumersi la disciplina normativa e contrattual-collettiva di rilievo, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza interna e sovranazionale.  ###. 36, comma 3, ### stabilisce che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi” La ratio del precetto costituzionale, nell'intento di predisporre una garanzia inderogabile a favore del lavoratore, quale espressione di valori fondamentali della persona in quanto tale, è quella di consentire al prestatore di lavoro di realizzare la propria persona anche in relazione ai suoi interessi ed ai suoi rapporti famigliari, nonché di riposare e recuperare le energie psico-fisiche spese nell'esecuzione della prestazione lavorativa. 
Nella stessa ottica, a livello di normazione primaria, l'art. 2109 c.c. stabilisce che il lavoratore “ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”. 
La norma codicistica, dunque, mira a conciliare le esigenze organizzative dell'attività di impresa del datore di lavoro con quelle del lavoratore di godere di un periodo di riposo tale da permettergli di soddisfare le proprie esigenze di vita personali e famigliari e di recuperare le energie psico-fisiche spese nell'attività lavorativa. 
Con particolare riferimento al settore del pubblico impiego privatizzato, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, allo scopo di conciliare l'esigenza del lavoratore di fruire dell'irrinunziabile diritto costituzionale alle ferie con l'esigenza di razionalizzazione e riduzione delle spese pubbliche, stabilisce che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la ### nazionale per le società e la borsa (###, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. 
Dall'analisi dell'impianto normativo testé riportato emerge il principio generale del divieto di commutazione delle ferie in corrispondenti indennità di natura economica, c.d. “monetizzazione”. Ciò in quanto la monetizzazione delle ferie costituirebbe un incentivo alla mancata fruizione materiale delle stesse, così svilendo la ratio e la funzione sottese a questo diritto irrinunziabile costituzionalmente garantito. Solo in via eccezionale è consentita la monetizzazione delle ferie, allorquando, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente non abbia potuto fruire delle ferie maturate non per cause a lui imputabili, bensì per cause afferenti ad esigenze di servizio di parte datoriale. Ed infatti, la stessa ### con la sentenza n. 95/2016, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, D.L.  95/2012, così si è espressa: “Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. Il dato letterale e la ratio che ispira l'intervento riformatore rivelano l'erroneità di tale presupposto interpretativo. 3.1. - Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. 3.2. - Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute. 
Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole… La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della ### di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (### di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). 5.- Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla ### fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (### dell'### internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, proclamata a ### il 7 dicembre 2000 e adattata a ### il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963). La giurisprudenza della ### di giustizia dell'### europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, ### di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, ### punti 43 e 44; ### sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, ###. La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, ### di giustizia, ### sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, ### e ### ed altri). Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore” (#### n. 95/2016). 
Nel solco tracciato dal ### delle leggi, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che: “dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella "mora del creditore". Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali” (Cass. n. 13860/2000; Cass. n. 2496/2018; Cass. 15652/2018). In altra e successiva pronuncia, la ### richiamando sia la ### che la normativa unionale, così come interpretata dalla ### di Giustizia dell'### ha affermato che: “4. secondo ### di Giustizia 6 novembre 2018, ### infatti, «l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del ### europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della dei diritti fondamentali dell'### europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto»; 5. la lettura della ### di Giustizia si coordina del resto e non contrasta con l'orientamento interpretativo della ### quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti» e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi; 6.  ### 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla ### fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (### dell'### internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, proclamata a ### il 7 dicembre 2000 e adattata a ### il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla ### di Giustizia nei termini già sopra evidenziati… 8. nel medesimo senso, questa S.C. ha già ritenuto che «il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 ### di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 6 ### e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile; ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (C. 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche «il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (C. 18140/2022)… 11. la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (C. 21780/2022)”.  (Cass. n. 9113/2022). E ancora “La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. (Cass. 21780/2022; Cass. n. ###/2023). 
Dai riferimenti giurisprudenziali nazionali ed europei citati, è possibile desumere quanto segue: a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, sicché il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; b) sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere al lavoratore le ferie annuali retribuite; c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 
Con precipuo riferimento al settore scolastico, devono richiamarsi i commi 54, 55 e 56 L. n. 228/2012, intervenuti, in parte qua, in modifica del già citato art. 5, comma 8, D.L. n. 55/2012. 
Più nello specifico, il comma 54 ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”; il comma 55 ha previsto che il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5 comma 8 D.L. n. 9572012 “… non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”; il comma 56, infine, ha previsto che “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1º settembre 2013”, quindi escludendo che la contrattazione collettiva di comparto possa prevedere disposizioni di miglior favore rispetto a quanto normativamente prescritto. 
Dunque, la menzionata disciplina interna stabilisce che il personale docente può usufruire della parziale monetizzazione delle ferie solo se il termine del contratto coincide con il finire dell'attività didattica (30.06), quindi non includendovi, ad esempio, i mesi di luglio ed agosto. Pertanto, anche ai docenti a tempo determinato si applicherebbe il divieto di monetizzazione delle ferie qualora il contratto ricomprenda, ad esempio, anche luglio ed agosto. 
A livello di contrattazione collettiva, l'art. 19 del CCNL triennio 2006-2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, così disponeva: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi” (comma 1); “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. 
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto” (comma 2). Inoltre, l'art. 13, comma 15, prevedeva che “###atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”. 
Di poi ed in modo non dissimile, il nuovo e vigente ### triennio 2019-2021, all'art. 35 stabilisce che: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal ### per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi” (comma 1); “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico” (comma 2). 
Sulla corretta interpretazione delle disposizioni normative e contrattual-collettive testé citate si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, così consolidando un orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui “… il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla ### di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro…” (Cass. n. 14268/2022; Cass. n. 13440/2024; Cass. 28587/2024). Si è sostenuto, altresì, che “… deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro…” ( n. 16715/2024; Cass. n. 28587/2024 cit.). E ancora “… il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico… Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla ### di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. (Cass. n. 15415/2024). Da ultimo, detti principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla ### la quale, fondando la statuizione sulle medesime considerazioni e motivazioni, ha nuovamente affermato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla ### di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 11968/2025). 
In buona sostanza, l'impostazione fondata sull'applicazione dell'art 5, comma 8, D.L.  n. 55/2012, come modificato dall'art 1, commi 54, 55 e 56 L. n. 228/2012, si pone in evidente contrasto con l'applicazione dell'art 7 della ### n. 88/2003, di talché le relative disposizioni debbono essere disapplicate, sì da rendere il diritto interno sintonico con quello unionale, in punto di godimento e divieto di monetizzazione delle ferie non fruite. 
Pertanto, la disciplina in rilievo, così come interpretata dalla giurisprudenza europea e nazionale richiamata, postula quanto segue: a) sia che si tratti di docenti di ruolo o di precari, durante il periodo di sospensione delle lezioni il docente non può essere considerato e/o collocato d'ufficio in ferie, rimanendo a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all'insegnamento, ivi inclusa la possibilità di essere richiamato nei locali della scuola per adempiere a obblighi funzionali, come la progettazione, la ricerca, la documentazione e la preparazione delle riunioni finali degli scrutini (tanto trova espressa conferma nell'art. 44 ### di settore, a termini del quale “###à funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”); b) le ferie devono essere richieste direttamente dal docente e autorizzate dal dirigente scolastico, sicché non è possibile essere collocati in ferie d'ufficio, senza una richiesta esplicita da parte del docente stesso; c) il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare il docente, in modo accurato e tempestivo, dell'esistenza di ferie non godute, nonché di specificare che il docente deve presentare una richiesta di ferie per evitare di perdere il diritto alle ferie stesse, così come anche alla relativa monetizzazione, sì da permettere al docente medesimo di essere adeguatamente informato ed esercitare il proprio diritto in materia di ferie, evitando la perdita automatica delle stesse senza una chiara comunicazione da parte del datore di lavoro.  d) solo se tali obblighi vengono adempiuti dalla parte datoriale sussiste la perdita delle ferie ed il conseguente divieto di monetizzazione. In caso contrario, sussiste il diritto alla indennità sostitutiva da parte del docente. 
Quanto al riparto degli oneri probatori, venendo in rilievo una responsabilità da inadempimento - atteso che l'obbligo di consentire la fruizione delle ferie costituisce una obbligazione direttamente scaturente dal contratto di lavoro - devono trovare applicazione i consolidati principi in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero da altra causa estintiva allo stresso non imputabile (ex multis ### n. 13533/2001; Cass. n. 13674/2006; Cass. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 3996/2020). Pertanto, mentre il docente creditore deve fornire la prova del titolo costitutivo del diritto invocato (rapporto di lavoro) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del datore di lavoro (mancata fruizione dei giorni di ferie maturai negli anni scolastici di riferimento da indicarsi), spetta all'amministrazione scolastica debitrice l'onere di provare, alternativamente, o che il singolo docente abbia fruito delle ferie, ovvero di aver in ogni caso posto il proprio dipendente nella condizione di goderne, avvertendolo debitamente, altresì, che, in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute, senza alcun diritto alla compensazione indennitaria. 
Infine, per quanto concerne il tempo di prescrizione del diritto, deve evidenziarsi che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché, mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo, invece, quando deve esserne valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. n. 11462/2012; Cass. n. 20836/2013; Cass. n. 1757/2016; 14559/2017; Cass. 13473/2018; Cass. n. 3021/2020; Cass. n. 2197/2023). In altri termini, posto che l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute ha natura mista, retributiva e risarcitoria, ai fini della verifica della prescrizione deve ritenersi prevalente il carattere risarcitorio, in quanto teso a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, con conseguente operatività del regime di prescrizione ordinario decennale. 
Ciò posto e venendo, ora, all'an del diritto azionato, deve osservarsi che parte ricorrente ha assolto agli oneri di prova e allegazione sulla medesima gravanti, avendo documentalmente dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro e dei rapporti a termine con il Ministero convenuto gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, entrambi sino al termine delle attività didattiche (30.06), nonché allegato l'inadempimento di parte datoriale, ossia la mancata fruizione delle ferie maturate in detti anni scolastici, con la conseguenza che - per i motivi già esposti e tenuto conto della già richiamata giurisprudenza in ordine al riparto degli oneri probatori, trattandosi, come detto, di responsabilità contrattuale - sarebbe spettato al Ministero resistente dimostrare di aver adempiuto agli obblighi sul medesimo gravanti, ossia di aver assicurato il godimento delle ferie, oppure di aver messo in condizione il dipendente di fruirne. 
Di contro, parte resistente, attesa la relativa contumacia, non ha spiegato difese utili a scalfire l'impianto probatorio sopra descritto e, quindi, a fornire idonea prova di aver adempiuto all'obbligazione cui la medesima era tenuta, ossia, sulla base di quanto già sopra esposto, che il docente ha effettivamente goduto dei giorni di ferie maturati spettanti, oppure di averlo invitato a fruirne con espresso avvertimento che, in mancanza, dette ferie sarebbero andate perse senza possibilità di compenso economico. 
Sulla scorta delle anzidette considerazioni, dunque, può dirsi acclarato che parte ricorrente ha maturato - e non utilizzato - tutti gli spettanti giorni di ferie per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022. 
Acclarato l'an del diritto, occorre, ora, vagliarne il quantum. A tal riguardo, in difetto di specifica e analitica contestazione, anche, giova ribadirlo, in virtù della contumacia di parte convenuta, non può che darsi conto ai conteggi elaborati da parte ricorrente. 
Invero, parte ricorrente ha quantificato l'ammontare della invocata indennità calcolandola in proporzione rispetto al periodo di servizio prestato per le annualità considerate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 ### di comparto, quindi calcolato i giorni di ferie maturati, così addivenendo ad un numero di giorni 23,25 in relazione ai giorni di servizio effettivo svolto pari a 279 per l'a.s. 2020/2021 e giorni 24,91 in relazione ai giorni di servizio effettivo prestato pari a 299 per l'a.s. 2021/2022, dunque per un totale di complessivi 48,16 giorni; di poi, ha moltiplicato per detto numero la retribuzione giornaliera lorda (sua volta determinata sulla base di quella annua, diviso per l'anno convenzionale di giorno 360). Ha cosi determinato un ammontare complessivo parti ad € 2.922,82. 
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono. 
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 2.922,82, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss.  2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 2.922,82, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo. 
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, anche alla luce dei plurimi arresti della giurisprudenza europea e nazionale favorevoli alle istanze di parte ricorrente. 
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. 
Tali sono i motivi della presente decisione.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede: - dichiara la contumacia di parte resistente; - accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 2.922,82, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo; - condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 2.922,82, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo; - condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; Vasto, 27.11.2025 Il Giudice Dott. 

causa n. 460/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Aureliano Deluca

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Tribunale di Vasto, Sentenza n. 219/2025 del 27-11-2025

... l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”. La norma codicistica, dunque, mira a conciliare le esigenze organizzative dell'attività di impresa del datore di lavoro con quelle del lavoratore di godere di un periodo di riposo tale da permettergli di soddisfare le proprie esigenze di vita personali e famigliari e di recuperare le energie psico-fisiche spese nell'attività lavorativa. Con particolare riferimento al settore del pubblico impiego privatizzato, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, allo scopo di conciliare l'esigenza del lavoratore di fruire dell'irrinunziabile diritto costituzionale alle ferie con l'esigenza di razionalizzazione e riduzione delle spese pubbliche, stabilisce che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VASTO Il Giudice del ### Dott. ### dato atto della trattazione della presente controversia in data ### ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 456/2025 TRA ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. A. Caserio (C.F.: ###) Ricorrente CONTRO MINISTERO DELL'#### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di L'### (C.F.: 8006940664) Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### e, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente per il Ministero convenuto con contratti di lavoro a tempo determinato per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nonché di non aver fruito, nei predetti anni scolastici, di tutti gli spettanti periodi di ferie, ha domandato accertarsi il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nel corso degli anni scolastici dedotti in ricorso, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica resistente ad erogare la predetta indennità. Ha rassegnato, quindi le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute, relativamente periodo in cui ha prestato attività lavorativa in virtù di contratti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, e per l'effetto 2) condannare il Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente, dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione agli ### 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, pari ad € 4.743,14, ovvero quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione. 
Costituitosi in giudizio, il Ministero resistente, previa eccezione di prescrizione dell'invocato diritto, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, sfornito di idonea prova, ovvero, in subordine, la rideterminazione del quantum debeatur invocato in ricorso. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse. 
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti. Il petitum del giudizio richiede di accertare il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per gli anni scolatici indicati in ricorso in cui ha prestato servizio per il Ministero convenuto con contratti a tempo determinato. 
Preliminarmente, deve riassumersi la disciplina normativa e contrattual-collettiva di rilievo, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza interna e sovranazionale.  ###. 36, comma 3, ### stabilisce che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi” La ratio del precetto costituzionale, nell'intento di predisporre una garanzia inderogabile a favore del lavoratore, quale espressione di valori fondamentali della persona in quanto tale, è quella di consentire al prestatore di lavoro di realizzare la propria persona anche in relazione ai suoi interessi ed ai suoi rapporti famigliari, nonché di riposare e recuperare le energie psico-fisiche spese nell'esecuzione della prestazione lavorativa. 
Nella stessa ottica, a livello di normazione primaria, l'art. 2109 c.c. stabilisce che il lavoratore “ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”. 
La norma codicistica, dunque, mira a conciliare le esigenze organizzative dell'attività di impresa del datore di lavoro con quelle del lavoratore di godere di un periodo di riposo tale da permettergli di soddisfare le proprie esigenze di vita personali e famigliari e di recuperare le energie psico-fisiche spese nell'attività lavorativa. Con particolare riferimento al settore del pubblico impiego privatizzato, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, allo scopo di conciliare l'esigenza del lavoratore di fruire dell'irrinunziabile diritto costituzionale alle ferie con l'esigenza di razionalizzazione e riduzione delle spese pubbliche, stabilisce che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'### nazionale di statistica (### ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la ### nazionale per le società e la borsa (###, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. 
Dall'analisi dell'impianto normativo testé riportato emerge il principio generale del divieto di commutazione delle ferie in corrispondenti indennità di natura economica, c.d. “monetizzazione”. Ciò in quanto la monetizzazione delle ferie costituirebbe un incentivo alla mancata fruizione materiale delle stesse, così svilendo la ratio e la funzione sottese a questo diritto irrinunziabile costituzionalmente garantito. Solo in via eccezionale è consentita la monetizzazione delle ferie, allorquando, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente non abbia potuto fruire delle ferie maturate non per cause a lui imputabili, bensì per cause afferenti ad esigenze di servizio di parte datoriale. 
Ed infatti, la stessa ### con la sentenza n. 95/2016, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, D.L.  95/2012, così si è espressa: “Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. Il dato letterale e la ratio che ispira l'intervento riformatore rivelano l'erroneità di tale presupposto interpretativo. 3.1. - Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. 3.2. - Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute. 
Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole… La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'àmbito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della ### di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (### di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). 5.- Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla ### fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (### dell'### internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, proclamata a ### il 7 dicembre 2000 e adattata a ### il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia). Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963). La giurisprudenza della ### di giustizia dell' europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, ### di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, ### punti 43 e 44; ### sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, ###. La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, ### di giustizia, ### sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, ### e ### ed altri). Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore” (#### n. 95/2016). 
Nel solco tracciato dal ### delle leggi, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che: “dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella "mora del creditore". Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali” (Cass. n. 13860/2000; Cass. n. 2496/2018; Cass. 15652/2018). In altra e successiva pronuncia, la ### richiamando sia la ### che la normativa unionale, così come interpretata dalla ### di Giustizia dell'### ha affermato che: “4. secondo ### di Giustizia 6 novembre 2018, ### infatti, «l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del ### europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto»; 5. la lettura della ### di Giustizia si coordina del resto e non contrasta con l'orientamento interpretativo della ### quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod. in L. 135/2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti» e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi; 6.  ### 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la «capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla ### fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (### dell'### internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, proclamata a ### il 7 dicembre 2000 e adattata a ### il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso … da …. causa non imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla ### di Giustizia nei termini già sopra evidenziati… 8. nel medesimo senso, questa S.C. ha già ritenuto che «il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 ### di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 6 ### e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile; ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (C. 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche «il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (C. 18140/2022)… 11. la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (C. 21780/2022)”.  (Cass. n. 9113/2022). E ancora “La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. (Cass. 21780/2022; Cass. n. ###/2023). 
Dai riferimenti giurisprudenziali nazionali ed europei citati, è possibile desumere quanto segue: a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, sicché il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; b) sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere al lavoratore le ferie annuali retribuite; c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 
Con precipuo riferimento al settore scolastico, devono richiamarsi i commi 54, 55 e 56 L. n. 228/2012, intervenuti, in parte qua, in modifica del già citato art. 5, comma 8, D.L. n. 55/2012. 
Più nello specifico, il comma 54 ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”; il comma 55 ha previsto che il divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5 comma 8 D.L. n. 9572012 “… non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”; il comma 56, infine, ha previsto che “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1º settembre 2013”, quindi escludendo che la contrattazione collettiva di comparto possa prevedere disposizioni di miglior favore rispetto a quanto normativamente prescritto. 
Dunque, la menzionata disciplina interna stabilisce che il personale docente può usufruire della parziale monetizzazione delle ferie solo se il termine del contratto coincide con il finire dell'attività didattica (30.06), quindi non includendovi, ad esempio, i mesi di luglio ed agosto. Pertanto, anche ai docenti a tempo determinato si applicherebbe il divieto di monetizzazione delle ferie qualora il contratto ricomprenda, ad esempio, anche luglio ed agosto. 
A livello di contrattazione collettiva, l'art. 19 del CCNL triennio 2006-2009, in vigore sino all'anno scolastico 2012/2013, in relazione al personale assunto a tempo determinato, così disponeva: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi” (comma 1); “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. 
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto” (comma 2). Inoltre, l'art. 13, comma 15, prevedeva che “###atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”. 
Di poi ed in modo non dissimile, il nuovo e vigente ### triennio 2019-2021, all'art. 35 stabilisce che: “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal ### per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi” (comma 1); “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico” (comma 2). 
Sulla corretta interpretazione delle disposizioni normative e contrattual-collettive testé citate si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, così consolidando un orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui “… il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla ### di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro…” (Cass. n. 14268/2022; Cass. n. 13440/2024; Cass. 28587/2024). Si è sostenuto, altresì, che “… deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”, e ciò in quanto “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro…” ( n. 16715/2024; Cass. n. 28587/2024 cit.). E ancora “… il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico… Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla ### di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. (Cass. n. 15415/2024). Da ultimo, detti principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla ### la quale, fondando la statuizione sulle medesime considerazioni e motivazioni, ha nuovamente affermato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla ### di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 11968/2025). 
In buona sostanza, l'impostazione fondata sull'applicazione dell'art 5, comma 8, D.L.  n. 55/2012, come modificato dall'art 1, commi 54, 55 e 56 L. n. 228/2012, si pone in evidente contrasto con l'applicazione dell'art 7 della ### n. 88/2003, di talché le relative disposizioni debbono essere disapplicate, sì da rendere il diritto interno sintonico con quello unionale, in punto di godimento e divieto di monetizzazione delle ferie non fruite. 
Pertanto, la disciplina in rilievo, così come interpretata dalla giurisprudenza europea e nazionale richiamata, postula quanto segue: a) sia che si tratti di docenti di ruolo o di precari, durante il periodo di sospensione delle lezioni il docente non può essere considerato e/o collocato d'ufficio in ferie, rimanendo a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all'insegnamento, ivi inclusa la possibilità di essere richiamato nei locali della scuola per adempiere a obblighi funzionali, come la progettazione, la ricerca, la documentazione e la preparazione delle riunioni finali degli scrutini (tanto trova espressa conferma nell'art. 44 ### di settore, a termini del quale “###à funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi”); b) le ferie devono essere richieste direttamente dal docente e autorizzate dal dirigente scolastico, sicché non è possibile essere collocati in ferie d'ufficio, senza una richiesta esplicita da parte del docente stesso; c) il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare il docente, in modo accurato e tempestivo, dell'esistenza di ferie non godute, nonché di specificare che il docente deve presentare una richiesta di ferie per evitare di perdere il diritto alle ferie stesse, così come anche alla relativa monetizzazione, sì da permettere al docente medesimo di essere adeguatamente informato ed esercitare il proprio diritto in materia di ferie, evitando la perdita automatica delle stesse senza una chiara comunicazione da parte del datore di lavoro.  d) solo se tali obblighi vengono adempiuti dalla parte datoriale sussiste la perdita delle ferie ed il conseguente divieto di monetizzazione. In caso contrario, sussiste il diritto alla indennità sostitutiva da parte del docente. 
Quanto al riparto degli oneri probatori, venendo in rilievo una responsabilità da inadempimento - atteso che l'obbligo di consentire la fruizione delle ferie costituisce una obbligazione direttamente scaturente dal contratto di lavoro - devono trovare applicazione i consolidati principi in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero da altra causa estintiva allo stresso non imputabile (ex multis ### n. 13533/2001; Cass. n. 13674/2006; Cass. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 3996/2020). Pertanto, mentre il docente creditore deve fornire la prova del titolo costitutivo del diritto invocato (rapporto di lavoro) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del datore di lavoro (mancata fruizione dei giorni di ferie maturai negli anni scolastici di riferimento da indicarsi), spetta all'amministrazione scolastica debitrice l'onere di provare, alternativamente, o che il singolo docente abbia fruito delle ferie, ovvero di aver in ogni caso posto il proprio dipendente nella condizione di goderne, avvertendolo debitamente, altresì, che, in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute, senza alcun diritto alla compensazione indennitaria. 
Infine, per quanto concerne il tempo di prescrizione del diritto, deve evidenziarsi che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché, mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo, invece, quando deve esserne valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. n. 11462/2012; Cass. n. 20836/2013; Cass. n. 1757/2016; 14559/2017; Cass. 13473/2018; Cass. n. 3021/2020; Cass. n. 2197/2023). In altri termini, posto che l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute ha natura mista, retributiva e risarcitoria, ai fini della verifica della prescrizione deve ritenersi prevalente il carattere risarcitorio, in quanto teso a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, con conseguente operatività del regime di prescrizione ordinario decennale. 
Applicando le suddette coordinate normative, contrattual-collettive e giurisprudenziali al caso di specie, va anzitutto disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente. 
Invero, posto che, come da richiamata giurisprudenza, il diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute è soggetto a prescrizione decennale, attesa, in parte qua, la sua natura risarcitoria, alcuna prescrizione può dirsi decorsa nel caso di specie, tenuto conto che la prima annualità per cui si invoca il menzionato diritto è quella del 2015/2016 e che il ricorso introduttivo - che segna la litispendenza - risulta depositato in data ###, dunque entro il predetto termine prescrizionale. 
Venendo, ora, all'an del diritto azionato, deve osservarsi che parte ricorrente ha assolto agli oneri di prova e allegazione sulla medesima gravanti, avendo documentalmente dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro e dei rapporti a termine con il Ministero convenuto gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, taluni sino al termine delle attività didattiche (30.06), nonché allegato l'inadempimento di parte datoriale, ossia la mancata fruizione delle ferie maturate in detti anni scolastici, con la conseguenza che - per i motivi già esposti e tenuto conto della già richiamata giurisprudenza in ordine al riparto degli oneri probatori, trattandosi, come detto, di responsabilità contrattuale - sarebbe spettato al Ministero resistente dimostrare di aver adempiuto agli obblighi sul medesimo gravanti, ossia di aver assicurato il godimento delle ferie, oppure di aver messo in condizione il dipendente di fruirne. 
Di contro, parte resistente, non ha spiegato difese utili a scalfire l'impianto probatorio sopra descritto e, quindi, a fornire idonea prova di aver adempiuto all'obbligazione cui la medesima era tenuta, ossia, sulla base di quanto già sopra esposto, che il docente ha effettivamente goduto dei giorni di ferie maturati spettanti, oppure di averlo invitato a fruirne con espresso avvertimento che, in mancanza, dette ferie sarebbero andate perse senza possibilità di compenso economico. 
Sulla scorta delle anzidette considerazioni, dunque, può dirsi acclarato che parte ricorrente ha maturato - e non utilizzato - tutti gli spettanti giorni di ferie per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 
Acclarato l'an del diritto, occorre, ora, vagliarne il quantum. 
A tal riguardo, vanno anzitutto considerati corretti, in astratto, i conteggi elaborti da parte ricorrente. 
Invero, parte ricorrente ha quantificato l'ammontare della invocata indennità calcolandola in proporzione rispetto al periodo di servizio prestato per le annualità considerate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 ### di comparto, quindi calcolato i giorni di ferie maturati, così addivenendo ad un numero di giorni 15,25 per l'a.s.  2015/2016, giorni 11,25 l'a.s. 2016/2017, giorni 9,25 per l'a.s. 2017/2018, giorni 20.92 in relazione ai giorni di servizio effettivo prestato pari a 251 per l'a.s.  2018/2019, giorni 25,33 in relazione ai giorni effettivi di servizio prestato pari a 285 per l'a.s. 2019/2020, giorni 25,33 in relazione ai giorni di servizio effettivo prestato pari a 285 per l'a.s. 2020/2021, giorni 32,00 per l'a.s. 2021/2022, dunque per un totale di complessivi 139,33 giorni; di poi, ha moltiplicato per detto numero la retribuzione giornaliera lorda (sua volta determinata sulla base di quella annua, diviso per l'anno convenzionale di giorno 360). Ha cosi determinato un ammontare complessivo parti ad € 4.743,14. 
Tuttavia, l'amministrazione resistente ha prodotto conteggi alternativi con cui vengono specificamente indicate, in concreto, le somme già liquidate per taluni degli aa.ss. indicati, che vanno altrettanto correttamente decurtati dal quantum di spettanza del ricorrente, così addivenendo alla somma definitiva di € 3.724,51. 
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono. 
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 3.724,51, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss.  2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 3.724,51, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo. 
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, anche alla luce dei plurimi arresti della giurisprudenza europea e nazionale favorevoli alle istanze di parte ricorrente. 
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. 
Tali sono i motivi della presente decisione.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede: - accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 3.724,51, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo; - condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 3.724,51, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo; - condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; Vasto, 27.11.2025 Il Giudice Dott.

causa n. 456/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Aureliano Deluca

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