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Tribunale di Catania, Sentenza n. 5776/2025 del 01-12-2025

... infondata in fatto ed in diritto, ed eccepivano l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la carenza di legittimazione passiva di ### Sicchè, chiedevano: In via preliminare di rito: - ### improcedibile la domanda proposta stante il mancato esperimento del preventivo tentativo di conciliazione di cui all'art.11 del D. Lgs. 01.09.2011 n.150; - Dichiarare improcedibile il giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 04.03.2010 n.28 adottando le consequenziali determinazioni; In via preliminare di merito: - ### carente di legittimazione passiva il signor ### per le ragioni sopra esposte e, quindi, estromettere lo stesso dal giudizio con conseguente condanna del signor ### al pagamento delle spese processuali; - ### e dichiarare che tra la sig.ra ### ed i signori ### e ### e/o la ### agricola semplice ### con sede in ### al momento del trasferimento del fondo (30.08.2017) non esisteva alcun reale rapporto di affitto a coltivatore diretto o di compartecipazione che legittimi la richiesta di prelazione del fondo ai sensi della legge 590/1965; nel merito: - ### perché infondate in fatto ed intutelabili in diritto per (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11288/2020 promossa da: ### (cf.###), nata a ####, il ###, in proprio e quale legale rappresentante della ### “Balzitti”, sita in ### c.da “Pezzo”, ### e ####, e GERMANÀ ### nato a ### il ###, cod. fisc. ###, nella qualità di componente/socio della ### “Balzitti”, sita in ### c.da “Pezzo”, ### e ####, elett. dom. in Troina, via ### n. 187, rappr. e dif. dall'Avv.  #### (cf.###) giusta procura in atti #### (cf.###), nata a ####, il ###, e ### nato a ### il ### cod. fisc. ###, elett. dom. in ### 306 ### rappr. e dif. dall'### (cf.###) giusta procura in atti ### nato a ### il ### residente ###, c.f.: ### ora rappresentato e difeso dall'avv.to ### del foro di ### (c.f.###) nel cui studio in ### alla ###. Marx n°2 elegge domicilio giusta procura in atti #### E ### Gli attori in epigrafe premettevano che, con atto di citazione notificato in data ###, i signori ### odierni ricorrenti, hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di ### il sig. ### per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via incidentale e pregiudiziale, accertare e dichiarare, che gli attori, sin dal 2007, si sono occupati dell'aratura, della semina e del raccolto delle colture messe a dimora nel fondo rustico sito in agro di ### c.da Carretta (o ###, al N.C.T. censito con il ### n. 100, particelle 132, 135 e porzione seminativa della particella 138 (estesa Ha 3.43.00 e meglio individuata in seno alla relazione di CTP a forma del Dott. S. Prinzo con il colore verde), concesso in godimento dal #### nato a ### il ###, di cui al n. 1 della narrativa; 2) conseguentemente, accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di affitto agrario sui fondi di cui al paragrafo che precede; 3) accertare e dichiarare che gli attori non hanno venduto fondi nel biennio precedente e sono coltivatori diretti, essendo direttamente ed abitualmente dediti alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, la cui forza lavorativa del nucleo familiare non è inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame e, conseguentemente, accertare il possesso in capo agli attori dei requisiti soggettivi per l'esercizio del diritto di prelazione; 4) accertare e dichiarare la serietà, determinatezza e congruità dell'offerta e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia dell'atto rogato dal ### rep. 22861, racc. 8592, del 30.08.2017, censito al ### del Comune di ### al ### 100 e, precisamente: - la porzione della particella 132 destinata a seminativo, estesa ha 3.43.00, - l'intera particella 135, di ha 8.59.00, - l'intera particella 138, di ha 7.12.10, il tutto come meglio descritto al n. 1 della narrativa e delle presenti conclusioni, dichiarando ed accertando il riscatto in capo agli attori, disponendo che il prezzo di vendita venga versato nei termini di legge; accertare e dichiarare che gli attori, a causa della mancata alienazione dei fondi oggetto di riscatto, hanno subìto i danni emergenti da mancata percezione di contributi e aiuti comunitari meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento di tali danni, da quantificarsi a seguito di compienda istruttoria. La causa veniva iscritta al n. 13177/2018 R.G.A.C. e, su richiesta del convenuto, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del terzo ### e ### Il Tribunale di ### dopo avere invitato le parti a precisare le conclusioni, emetteva l'ordinanza di declaratoria di incompetenza del Tribunale Ordinario di ### in favore delle ### pronunciata in data ###. Con ricorso per Cassazione per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., gli attori proponevano gravame avverso l'ordinanza emanata in data ###, pubblicata in data ###, dal Tribunale di ### Il ricorso veniva iscritto al n. 20191 del 2019 R.G. e, con ordinanza depositata il 28 agosto 2020, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, dichiarava la competenza del Tribunale Ordinario di ### Con atto di citazione in riassunzione del 12.10.2020, deducevano che, con scrittura privata datata 1 marzo 2007, il #### godendo della disponibilità di un fondo sito in agro di ### c.da Carretta (o ###, al N.C.T. censito con il ### n. 100, particelle 132, 135 e 138, concedeva, in favore della cooperativa agricola S. ### con sede in ### via S. ### (i cui soci erano, oltre alla odierna attrice, i signori ### e ###, una porzione del predetto fondo e, nello specifico, la parte seminativa. Trattasi, per la precisione, della porzione di fondo meglio evidenziata in seno alla ### di ### di ### a firma del dott. ### e, in particolare, comprendeva per intero le particelle n. 135 e 138, nonché la porzione di terreno seminativo, estesa Ha 3.43.00, facente parte della più ampia particella n. 132 (estesa nel complesso Ha 12.44.10). 
In sostanza, le scritture private sottoscritte a partire dal 2007 avevano lo scopo di formalizzare un apparente rapporto di “vendita di erbe”, verosimilmente utilizzato dal concedente, ### al fine di attingere ai contributi comunitari, ma, di fatto, le aree in questione sono sempre state coltivate, esclusivamente, dalla odierna esponente, la quale ha provveduto all'espletamento di tutte le fasi di lavorazione necessarie alla coltivazione del terreno (aratura, semina, raccolta, concimazione, etc. etc.), per poi utilizzare i residui per il pascolo dei propri animali. Negli ultimi anni, la signora ### (unitamente al marito ### ha continuato nella coltivazione del fondo attraverso una ### denominata “Balzitti” (i cui soci sono gli odierni attori), la quale ha anche pagato i canoni di affitto, riscossi tanto dal ### quanto dalla moglie ### In data ###, la proprietaria dell'intero fondo e moglie del ### ossia la signora ### stipulava un contratto per la concessione della sola porzione dei suddetti terreni destinati a pascolo, meglio individuata dalla ### di ### del dott. S. ### con il colore azzurro. Sicché, attraverso le superiori, distinte, contrattazioni, tutto il fondo di proprietà della signora ### e gestito dal coniuge ### è stato concesso in affitto agli odierni attori, i quali, a loro volta, lo hanno coltivato e fatto pascolare dai loro animali. In data ###, la proprietaria, ### notificava alla sola signora ### un preliminare di vendita, datato 2.12.2016, avente ad oggetto il seguente fondo: “… terreno sito in territorio di ####, C.da Carretta, riportato al ### al ### 100, esteso catastalmente ettari 11, are 63, centiare 31 e, precisamente la sola parte cespugliata, del fondo di cui alle seguenti particelle: particella 132 di Ha 8.78.30, particella 135 per ettari 2.50.46 e particella 138 per ettari 00.34,55 …”. In data 30 agosto 2017, la signora ### vendeva, in favore del convenuto ### l'intero compendio, esteso HA 28.15.20, oggetto di entrambi i contratti dianzi menzionati, al prezzo complessivo di € 160.000,00. In seno al predetto atto, la venditrice menzionava esclusivamente il contratto di affitto dell'1.1.2013, asserendo di avere invitato l'affittuario ad esercitare il diritto di prelazione al prezzo di € 110.000,00, ma non faceva alcun riferimento all'analogo diritto spettante all'affittuario sulla restante porzione di fondo, concessa in affitto sin dal 2007. Sicchè, per effetto della superiore compravendita, non preceduta da alcuna offerta all'esercizio del diritto di prelazione, l'affittuaria, insediata nel fondo sin dal 2007 ad oggi, essendo stata pretermessa, ha il diritto di agire in retratto agrario. Pertanto, chiedevano: in via incidentale e pregiudiziale, accertare e dichiarare, che gli attori, sin dal 2007, si sono occupati dell'aratura, della semina e del raccolto delle colture messe a dimora nel fondo rustico sito in agro di ### c.da Carretta (o ###, al N.C.T. censito con il ### n. 100, particelle 132, 135 e porzione seminativa della particella 138 (estesa Ha 3.43.00 e meglio individuata in seno alla relazione di CTP a forma del Dott. S. ### con il colore verde), concesso in godimento dal #### nato a ### il ###, di cui al n. 1 della narrativa; 6) conseguentemente, accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di affitto agrario sui fondi di cui al paragrafo che precede; 7) accertare e dichiarare che gli attori non hanno venduto fondi nel biennio precedente e sono coltivatori diretti, essendo direttamente ed abitualmente dediti alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, la cui forza lavorativa del nucleo familiare non è inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame e, conseguentemente, accertare il possesso in capo agli attori dei requisiti soggettivi per l'esercizio del diritto di prelazione; 8) accertare e dichiarare la serietà, determinatezza e congruità dell'offerta e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia dell'atto rogato dal ### rep. 22861, racc. 8592, del 30.08.2017, censito al ### del Comune di ### al ### 100 e, precisamente: - la porzione della particella 132 destinata a seminativo, estesa ha 3.43.00, - l'intera particella 135, di ha 8.59.00, - l'intera particella 138, di ha 7.12.10, il tutto come meglio descritto al n. 1 della narrativa e delle presenti conclusioni, dichiarando ed accertando il riscatto in capo agli attori, disponendo che il prezzo di vendita venga versato nei termini di legge; in via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il giudicante dovesse ritenere che i terreni venduti non abbiano una propria autonomia colturale e produttiva e siano compresi nell'ambito di un complesso unitario di terreni costituendo un'unica unità ponderale ovvero, per qualsivoglia diversa motivazione, ritenere inammissibile il riscatto parziale del fondo, si chiede declaratoria di riscatto in capo agli attori dell'intero fondo venduto, al prezzo di vendita indicato in seno al rogito, par ad € 160.000/00, che gli attori si impegnano a versare nei termini e modi di legge. 9) accertare e dichiarare che gli attori, a causa della mancata alienazione dei fondi oggetto di riscatto, hanno subìto i danni emergenti da mancata percezione di contributi e aiuti comunitari meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento di tali danni, da quantificarsi a seguito di compienda istruttoria. Con vittoria di spese, competenze, onorari del giudizio e rimborso forfettario spese generali. 
Si costituivano ### e ### i quali contestavano le domande avanzate in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed eccepivano l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la carenza di legittimazione passiva di ### Sicchè, chiedevano: In via preliminare di rito: - ### improcedibile la domanda proposta stante il mancato esperimento del preventivo tentativo di conciliazione di cui all'art.11 del D. 
Lgs. 01.09.2011 n.150; - Dichiarare improcedibile il giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 04.03.2010 n.28 adottando le consequenziali determinazioni; In via preliminare di merito: - ### carente di legittimazione passiva il signor ### per le ragioni sopra esposte e, quindi, estromettere lo stesso dal giudizio con conseguente condanna del signor ### al pagamento delle spese processuali; - ### e dichiarare che tra la sig.ra ### ed i signori ### e ### e/o la ### agricola semplice ### con sede in ### al momento del trasferimento del fondo (30.08.2017) non esisteva alcun reale rapporto di affitto a coltivatore diretto o di compartecipazione che legittimi la richiesta di prelazione del fondo ai sensi della legge 590/1965; nel merito: - ### perché infondate in fatto ed intutelabili in diritto per le ragioni tutte sopra esposte, le domande tutte avanzate dal sig. ### - ### e dichiarare che parte attrice è decaduta dalla possibilità di esercitare il riscatto limitatamente alla parte del fondo agricolo di proprietà della signora ### estesa Ha 11.63.31, per il mancato esercizio nel termine di legge della prelazione; - ### perché infondata in fatto ed immeritevole di accoglimento in diritto sia la domanda di riscatto formulata da parte attrice che di risarcimento del danno formulata in seno all'atto introduttivo del giudizio in quanto carenti dei suoi presupposti oggettivi e soggettivi; - Il tutto e in ogni caso con condannare di controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio. 
Si costituiva ### il quale contestava la domanda avanzata e chiedeva: 1) In via preliminare, dichiarare improcedibile le domande ex adverso avanzate per mancato espletamento del procedimento di mediazione previsto, in questo caso, come obbligatorio dalla legge; 2) Nel merito rigettare le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto per i motivi spiegati nelle narrative delle comparse di costituzione e risposta richiamate in premessa. In subordine, in caso di accoglimento delle pretese avversarie: 3) accertare e dichiarare che la sig.ra ### è tenuta a manlevare e garantire il convenuto acquirente da ogni avversa pretesa e conseguentemente, nel caso non temuto di accoglimento delle domande attoree, condannarla al risarcimento del danno nella misura del prezzo versato e dalla stessa incassato oltre al maggior danno che sarà accertato in corso di causa a mezzo delle richieste istruttorie che saranno avanzate entro i termini di legge; 4) Con vittoria di spese e compensi. 
Gli attori in epigrafe presentavano ricorso in corso di causa del 21.02.2021 per reintegra/manutenzione nel possesso, che, a seguito della espletata istruttoria, con ordinanza del 27.09.2021, alla quale si rinvia veniva rigettato. Tale ordinanza veniva confermata in sede ###ordinanza del 08.02.2021, veniva rigettata l'eccepita improcedibilità ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 150/11, e ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 28/2010, nonché ex art.3 D.L. 132/2014, conv. in L.162/2014, alla quale si rinvia e da intendersi qui integralmente riportata. La causa, istruita documentalmente e con la espletata prova per testi come da ordinanza del 19.07.2021 e del 12.12.2022, alle quali si rinvia, con provvedimento del 13.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c. 
La domanda non merita accoglimento per le considerazioni di seguito esposte. 
Ai sensi dell'art.8 della L.590/1965: in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della, superficie corrispondente alla capacità lavorativa della, sua famiglia. La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica. 
Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione semprechè siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune. 
Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni. 
Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. 
Nel merito, appare pacifico e non contestato che, con contratto del 01.01.2013, ### concedeva in affitto a ### i tratti di terreno siti nel Comune di ### identificati al catasto al foglio n.100, part. 132, utilizzata per ettari 8.78.30, part. 135, utilizzata per ettari 2.50.46, part. 138, utilizzata per ettari 0.34.55. Quindi, legittimamente, in data ###, comunicava l'avvenuta stipula del preliminare di compravendita datato 02.04.2017, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione della ### anche quale legale rappresentante della società agricola “Balzitti”, limitatamente ai terreni concessi in affitto con il predetto contratto, per complessive Ha 11.63.31, per il prezzo di euro 110.000,00 (tale comunicazione è valida anche nei confronti di ### si veda, in tal senso, Cass. Civ., 8598/2001, secondo cui, la famiglia coltivatrice integra un organismo collettivo finalizzato all'esercizio in comune di un'impresa agricola e disciplinata dalla regola dell'amministrazione disgiuntiva propria della società semplice, con la conseguenza che, nella mancanza di designazione di un comune rappresentante, ciascun membro ha il potere di rappresentare il gruppo nei confronti del concedente, il quale come può agire nei confronti di uno solo dei membri per la risoluzione del contratto, nonché nella fase del tentativo di conciliazione, allo stesso modo è tenuto ad effettuare al "denuntiatio" soltanto al rappresentante designato, in mancanza del quale, della stessa può dare legale comunicazione ad uno solo dei membri della famiglia insediata sul fondo). ### rispondeva con raccomanda del 03.05.2017, contestando tale preliminare e manifestandosi disponibile all'acquisto di tutti i terreni indicati in un contratto asseritamente stipulato in data ###, di cui non vi è alcuna prova in atti e, peraltro, prontamente contestato dalla ### con raccomandata ricevuta il ###. Sicchè, per tale tratto di terreno indicato nel preliminare di compravendita ed oggetto di affitto, con contratto del 01.01.2013, gli attori non hanno validamente esercitato il diritto di prelazione avendo contestato genericamente tale preliminare ed avendo dichiarato la ### la disponibilità all'acquisto dei terreni indicati in un altro contratto e, quindi, sono decaduti dalla facoltà di esercitare il diritto di riscatto. 
Ciò premesso, deve osservarsi, in punto di diritto, che, seppur in via procedurale appare ammissibile modificare la domanda in sede di comparsa di riassunzione (si veda, Cass. 13026/1995), tuttavia, in materia di retratto agrario, disciplinato dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, proposto l'atto introduttivo del giudizio e trascorso un anno dalla data di trascrizione del contratto di compravendita, il diritto di riscatto non è più soggetto a variazione di sorta, così come è insuscettibile di "emendatio libelli" la relativa domanda giudiziale, per la stessa natura del diritto esercitato (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6743 del 16/05/2001,nel caso di specie il riscattante aveva modificato la domanda in relazione all'estensione del terreno che intendeva riscattare e in riferimento al prezzo offerto). Nella specie, con l'atto di citazione in riassunzione notificato il ###, quindi, oltre un anno dall'intervenuta compravendita, gli attori chiedono, seppur in subordine, il riscatto dell'intero terreno oggetto di compravendita al diverso prezzo indicato pari ad euro 160.000,00. Sicchè, tale domanda è inammissibile in quanto intempestiva (si veda, in tal senso, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6095 del 16/04/2003). 
Ciò posto, con riguardo alla domanda di riscatto originaria relativa alla porzione della particella 132 destinata a seminativo, estesa ha 3.43.00, l'intera particella 135, di ha 8.59.00, l'intera particella 138, di ha 7.12.10, gli attori sostengono di aver dal 2007 esercitato l'attività di coltivatori diretti e si sono occupati dell'aratura, della semina e del raccolto delle colture messe a dimora, seppur tale attività di fatto esercitata sui fondi in questione veniva “mascherata” da un apparente rapporto di “vendita di erbe”, formalizzato dal ### sin da marzo 2007, in favore della cooperativa agricola S. ### i cui soci erano, oltre alla ### i signori ### e ### In punto di diritto, deve rilevarsi che in materia di contratti agrari vale il principio generale della libertà di forme, sancito dall'articolo 41 della legge n. 203 del 1982, per cui, perchè possa dirsi esistente un contratto di affitto agrario è sufficiente che risulti l'accordo delle parti sulla circostanza che una di queste abbia, per fini agricoli, il godimento di un fondo di cui l'altra abbia la disponibilità. Rispetto al contratto di affitto a coltivatore diretto non può darsi per acquisito, se non con una prova in concreto, il possesso, da parte dell'affittuario, della qualifica di coltivatore diretto. I contratti di affitto a coltivatore diretto, peraltro, hanno pertanto la durata minima legale se e in quanto sussistano le condizioni soggettive previste dalla legge per l'esistenza del contratto. A tal fine il contratto di affitto a coltivatore diretto deve avere ad oggetto lo sfruttamento di un fondo agricolo da parte di un conduttore che sia coltivatore diretto e cioè coltivi il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia in proporzione almeno pari ad un terzo della forza lavoro necessaria per la coltivazione del fondo (tenuto conto agli effetti del computo delle giornate lavorative anche dell'impiego di macchine agricole e considerando equivalente il lavoro dell'uomo e della donna). Di talché la perdita della qualifica di coltivatore diretto da parte dell'affittuario è causa di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 1463 cod. civ. costituendo l'attività di coltivazione un elemento essenziale del contratto la cui mancanza sopravvenuta determina un venir meno della sua funzione (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 19076 del 05/09/2006). Inoltre, è appena il caso di rilevare che la distinzione fra vendita di erbe (cosiddetto pascipascolo) e l'affitto di fondo pascolativo risiede nella circostanza che oggetto della prima è il trasferimento delle erbe prodotte dal fondo considerate come bene da questo distinte, per un canone commisurato alla quantità di queste utilizzabili in relazione al numero degli animali introdotti nel fondo per un certo periodo di tempo, cosicché l'uso di quello costituisce il mezzo di apprensione delle erbe nei limiti delle quantità e del tempo espressamente predeterminati; oggetto del secondo contratto è, invece, il diretto godimento del fondo a fini produttivi da parte del concessionario che lo detiene, senza limitazioni di sorta e per un corrispettivo che prescinde dalla quantità di erba prodotta (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 02/06/1998). Inoltre, perché si possa configurare un contratto di affitto agrario (sia pure di terreno pascolativo), regolato dalla legge 3 maggio 1982, n 203, è necessario che vi sia un'attività di "coltivazione" del fondo, idonea, cioè, quanto meno, a stimolare la produzione di erba, non integrando coltivazione del fondo né il mero taglio di erba spontanea, né l'attività armentizia per la produzione di latte e carne, esercitata sul fondo stesso (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 28321 del 22/12/2011; conforme, Cass. Civ., n.12296/2016, secondo cui, sussiste la qualità di coltivatore diretto del fondo limitrofo quando l'attività ivi svolta non si esaurisca nel mero falcio di erba spontanea, ma sia tale da stimolarne ed accrescerne la produzione, sicché integra il detto requisito oggettivo, necessario per l'esercizio del diritto "de quo", anche l'attività di erpicatura e lavorazione del terreno per incentivare la produzione di erba destinata alla mera alimentazione animale. Peraltro, in base al disposto dell'art. 56 della legge n. 203 del 1982, i contratti di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali, le concessioni per coltivazioni intercalari, le vendite di erbe di durata inferiore ad un anno (quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente ma soggetti a rotazione agraria) possono avere una durata inferiore a quella prevista dalla citata legge n. 203 del 1982, in quanto tutte queste ipotesi si riferiscono a brevi cicli produttivi rispetto a quelli che caratterizzano la principale destinazione del terreno e consentono al concedente di utilizzare il terreno per altre e differenti colture nel restante periodo dell'anno; ne consegue che, dovendosi escludere la sussistenza di contratti agrari stabili, non è configurabile in tali casi, in favore del conduttore, il diritto di riscatto in caso di vendita del terreno a terzi (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. del 10/02/2005). Deve, altresì, rilevarsi, secondo costante giurisprudenza, che un rapporto sorto come affitto a coltivatore non diretto non si converte, in assenza di un accordo novativo, in affitto a coltivatore diretto neppure in conseguenza dell'acquisto in corso del rapporto da parte dell'affittuario della diversa qualificazione professionale di coltivatore diretto, ancorché sia stato comunicato dal conduttore l'acquisizione di uno dei titoli di studio che l'art. 7 della legge n. 203 prevede per l'equiparazione al coltivatore diretto ( Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8451 del 31/07/1991). 
Nella specie, la conclusione tra il ### peraltro, non proprietario del terreno, ma in qualità di affittuario, e la cooperativa S. ### di un contratto di vendita di erba esclude che il terreno sia stato concesso per coltivarlo, nè c'è stato un animus novandi per concederlo a coltivatore diretto. Invero, tali contratti succedutisi di anno in anno dal 2007 fino al 2015 (in quest'ultimo, la ### quale rappresentante legale della società agricola semplice “Balzitti”), ma anche prima con altri soggetti, esprimono una volontà contrattuale contraria a quella di concedere i terreni per la coltivazione, invero, viene fatto espresso riferimento in tali scritture private che essi sono stati preventivamente seminati con sementi di “veccia” e sono posti a disposizione per far pascolare i loro animali entro un limitato periodo di tempo di due mesi, concordando il prezzo di vendita a corpo. 
Le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, peraltro, generiche ed imprecise con riguardo ai tratti di terreno asseritamente coltivati (che potrebbero coincidere con quello oggetto di affitto, con contratto del 01.01.2013, nonché oggetto di regolare comunicazione al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, non esercitato dagli attori) e quelli utilizzati per il pascolo, appaiono insufficienti a supportare la tesi attorea a fronte delle dichiarazioni contrastanti rese dai testi di controparte, al netto di una valutazione di credibilità in relazione ai legami parentali e di interesse che riguardano tutti i testi escussi, e comunque non appaiono riscontrate da ulteriori elementi probatori: diversamente appaiono confutate dai documenti prodotti dai terzi chiamati. Infatti, la circostanza che tali contratti di vendita di erbe si succedono per un paio di mesi all'anno, unitamente alla stipula del contratto del 01.01.2013, con il quale la ### concede in affitto l'altra parte di terreno, senza nulla pattuire in ordine alla parte di terreno destinata a seminativo, con riguardo alla quale non veniva più stipulato alcun contratto di vendita di erbe dal 2015 in poi; nonché le fatture di vendita di erbe e di acquisto delle sementi e gli assegni prodotti, sono indici significativi, precisi e concordanti, della insussistenza di un animus novandi, ovvero di un comportamento concludente teso a concedere i predetti terreni agli attori al fine di esercitare l'attività di coltivatore diretto, così come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata. Tale quadro probatorio, infatti, non depone per un utilizzo stabile del terreno oggetto del retratto agrario, né per la coltivazione dello stesso da parte degli attori (si veda, ordinanza del 27.09.2021, nel proc. n.11288-1/2020). Peraltro, il teste ### ha confermato di aver venduto per parecchi anni al sig. ### semi di veccia per foraggi per i terreni che gestiva se mal non ricordo in c.da ### di ### nel periodo 2000-2010, per quello che posso ricordare, ma ci sono le fatture di acquisto. A.D.R. cap.7): ricordo che consegnavo la merce o al tratturista o direttamente a ### direttamente in tale terreno, il quale se non era presente, veniva poi a pagare la merce. 
E' appena il caso di rilevare che ai fini del riconoscimento della titolarità del diritto di prelazione agraria (e del correlato diritto di retratto), l'art. 8, comma primo, della legge n. 590 del 1965 non si rivolge genericamente a qualsiasi soggetto insediato - munito o meno di un titolo - sul fondo oggetto di trasferimento, ma pone specifico riferimento a chi possa vantare, oltre che il godimento del terreno e la qualità soggettiva di coltivatore diretto, anche un valido contratto agrario, la cui sussistenza deve essere provata dalla stessa parte che intende far valere il diritto di prelazione (Cass. Civ., n.4799/2006). A ciò deve aggiungersi che la qualità di coltivatore diretto, legittimante la prelazione ed il riscatto agrari, ex artt. 8 e 31 della l. n. 590 del 1965, va intesa in senso restrittivo, propriamente funzionale alla coltivazione della terra e, perciò, non sussiste in capo a chi si dedica esclusivamente, ovvero in forma assolutamente prevalente, al governo ed all'allevamento del bestiame, giacché l'intento perseguito dal legislatore è quello di favorire la coltivazione di un fondo più ampio, per una maggiore efficiente produzione, nel caso del confinante e di un fondo col quale già sussiste una relazione, nell'ipotesi del titolare di un rapporto agrario. Ne consegue che, pur riferendosi l'art. 31 cit. all'attività di allevamento e governo del bestiame, la qualità di coltivatore diretto deve considerarsi attinente propriamente alla coltivazione della terra e, per l'effetto, il diritto di prelazione e riscatto è riconosciuto dall'ordinamento a condizione che il soggetto coltivi il fondo (quale proprietario o conduttore, a seconda dei due casi previsti), degradando l'esistenza del bestiame da allevare o da governare al rango di mera evenienza, ovvero di attività complementare alla coltivazione della terra o, comunque, aggiuntiva rispetto alla concreta coltivazione del fondo, non provata nella specie (Cass. Civ., n.42/21). 
Pertanto, anche, ad abundantiam, alla luce del carattere unitario di tutto il terreno di proprietà della ### venduto in blocco al convenuto (si veda, al riguardo, Cass. Civ., n.6094/2015, nel senso che lo scorporo della parte oggetto della prelazione (e del riscatto) non deve pregiudicare notevolmente la possibilità di coltivazione del fondo unitariamente considerato ovvero non deve comportare l'imposizione, sulle restanti aree, di servitù ed oneri reali, che ne compromettano l'esclusività del godimento e ne menomino il valore di scambio), non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di riscatto alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, pertanto, la domanda avanzata deve essere rigettata. Parimenti, non appare sufficientemente provata la domanda di risarcimento del danno avanzata sia nell'an che nel quantum, non essendo a tal uopo sufficiente la consulenza tecnica di parte, in assenza di ulteriori elementi probatori. 
Stante la soccombenza, parte attrice deve essere condannata alle spese processuali sostenute dai terzi chiamati e dal convenuto che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, tabelle n.2 e 10, scaglione quinto, decurtato della metà, pari alla complessiva somma di euro 9.851,50 per compensi, in favore di ### e ### e di euro 8.470,50 per compensi, in favore di ### comprensivo della fase possessoria, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.  P. Q. M.  Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda avanzata da ### e ### con atto di citazione notificato in data ### e atto di citazione in riassunzione notificato il ###; Condanna parte attrice a rifondere le spese processuali sostenute dai terzi chiamati e dal convenuto che si liquidano nella complessiva somma di euro 9.851,50 per compensi, in favore di ### e ### e di euro 8.470,50 per compensi, in favore di ### comprensivo della fase possessoria, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.  ### il ###.   

IL GIUDICE
Dott.ssa ###


causa n. 11288/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cristiana Gaia Cosentino

M
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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 1059/2025 del 16-12-2025

... 62/2022 atteso il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, in ogni caso, per intervenuta prescrizione. In via principale: • ### caducare e dichiarare nullo il D.I. n. 62/2022 per le ragioni sopra esposte e/o con qualsiasi statuizione. In subordine: • ### l'importo nei limiti del giusto e del provato; Con vittoria di spese e compensi di giudizio (oltre spese generali, IVA e ###. Con riserva di formulare ogni ed opportuno mezzo istruttorio”. In particolare, a sostegno delle proprie difese, l'opponente ribadiva la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità per intervenuta prescrizione del credito, evidenziando che la pretesa riguardava canoni risalenti al 2015 e che, pertanto, il termine prescrizionale quinquennale doveva considerarsi decorso. Tale termine risultava regolarmente interrotto dalle diffide del 9.10.2015 e del 27.09.2016, mentre - secondo quanto eccepito - non poteva riconoscersi efficacia interruttiva alle successive diffide del 15.12.2020 e del 25.11.2021. Tali comunicazioni, infatti, erano state inviate all'indirizzo di ### via ### di ### n. 21, presso il quale l'opponente non risiedeva da tempo, giusto certificato storico di residenza prodotto agli (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO SEZIONE CIVILE N. 778/2022 ### giudice del Tribunale di ###.G., dott.ssa ### in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente ### causa iscritta al n.778 /2022 del #### (C.F. ###) nella qualità di legale rappresentante della ### di ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### come da procura in atti.  #### S.P.A., in persona del ### rappresentante pro tempore, (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### come da procura in atti. avente per #### Le parti hanno precisato le conclusioni (il cui verbale deve intendersi in questa sede richiamato), riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa ed, insistendo nelle domande in esse formulate, hanno chiesto la decisione della causa con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. All'esito il Giudice Istruttore ha assunto la causa in decisione. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. 
Con decreto ingiuntivo n. 62/2022 (proc. monitorio n. 266/2022 R.G.) del 24.2.2022, notificato il ###, emesso da questo Tribunale, ad istanza della ### S.p.A. era ingiunto a parte opponente ### legale rappresentante della ### di ### di pagare la somma di € 24.145,60, oltre interessi fino al soddisfo, € 145,50 per spese vive ed € 550,00 per compensi, spese generali come per legge, IVA e #### della pretesa era l'omesso versamento degli importi relativi alla fornitura di energia elettrica e metano, giusto contratto di fornitura del 3.12.2013.  ###, con atto di citazione depositato il ### proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) In via preliminare: • ### improcedibile la domanda di parte opposta e, quindi, la nullità del ### n. 62/2022 atteso il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, in ogni caso, per intervenuta prescrizione. In via principale: • ### caducare e dichiarare nullo il D.I. n. 62/2022 per le ragioni sopra esposte e/o con qualsiasi statuizione. In subordine: • ### l'importo nei limiti del giusto e del provato; Con vittoria di spese e compensi di giudizio (oltre spese generali, IVA e ###. Con riserva di formulare ogni ed opportuno mezzo istruttorio”. 
In particolare, a sostegno delle proprie difese, l'opponente ribadiva la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità per intervenuta prescrizione del credito, evidenziando che la pretesa riguardava canoni risalenti al 2015 e che, pertanto, il termine prescrizionale quinquennale doveva considerarsi decorso. Tale termine risultava regolarmente interrotto dalle diffide del 9.10.2015 e del 27.09.2016, mentre - secondo quanto eccepito - non poteva riconoscersi efficacia interruttiva alle successive diffide del 15.12.2020 e del 25.11.2021. Tali comunicazioni, infatti, erano state inviate all'indirizzo di ### via ### di ### n. 21, presso il quale l'opponente non risiedeva da tempo, giusto certificato storico di residenza prodotto agli atti. Inoltre, secondo quanto eccepito dall'opponente, la sottoscrizione apposta sulle relative ricevute ### N° 778/2022 R.G. non poteva riferirsi al sig. ### il quale in corso di causa ne disconosceva formalmente l'autenticità. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.11.2022, si costituiva la società ### S.P.A. contestando le difese di parte opponente, chiedendo: “in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; - nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da #### in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto; - con vittoria degli onorari di lite, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. ### Con ogni più ampia riserva di articolare in seguito i mezzi istruttori.” Sosteneva l'opposta, di aver sollecitato il #### al pagamento delle fatture rimaste insolute per il periodo di fornitura prestato in favore dell'opponente con gli atti di invito ad adempiere, interrompendo il decorso di ogni termine prescrizionale con diffida e costituzione in mora inviati rispettivamente in data ###, 27.9.2016, 15.12.2020 e 25.11.2021, allegati al monitorio. 
Dopo aver instaurato il contraddittorio, all'udienza del 20.12.2022 il GI - sciogliendo la riserva - concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 14.07.2023, all'esito dell'udienza del 13.07.2023, ritenuta ammissibile la prova per testi articolata dall'opponente, lo stesso rinviava all'udienza del 14.12.2023, successivamente differita al 22.02.2024 per impedimento del teste. In tale data veniva escusso il teste ### riservando il GI ogni decisione sulle ulteriori richieste istruttorie. 
Con decreto del 02.04.2024 il GI, rilevata la ritualità dell'istanza di verificazione della firma apposta sulle ricevute delle raccomandate del 15.12.2020 e del 25.11.2021 e ritenuta necessaria una consulenza tecnica d'ufficio, nominava CTU la dott.ssa ### fissando l'udienza del 27.06.2024 per il giuramento e invitando le parti a depositare le scritture di comparazione e la documentazione richiesta, incluso il contratto di fornitura in originale. 
Con provvedimento del 09.07.2024, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 14.01.2025 per l'esame della consulenza tecnica. Successivamente, con decreto del 22.01.2025, il processo veniva ulteriormente rinviato al 26.06.2025 per la precisazione delle conclusioni. 
Infine, con decreto del 09.07.2025, ritenute le note scritte sostitutive dell'udienza ed esaminata la documentazione prodotta, il Giudice assumeva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. 
In via principale giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 cpc.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede ###sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della opposizione (vedi “ex multis” Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573). 
Ne consegue che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che ha posizione sostanziale di attore), e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) (Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 16 maggio 2019 n. 13240). 
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Ne consegue che, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass. 7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass. 9.4.1975 n. 1304; Cass. 8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. 
Tutto ciò premesso, preliminarmente, va decisa l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito vantato da parte dell'odierna opposta società ### S.P.A., così come formulata da parte opponente. 
In ordine a ciò si osserva che la somministrazione è “il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose” (art. 1559 cod. civ.). Piace in dottrina ampliarne il significato definendo la somministrazione come un contratto finalizzato alla soddisfazione di un bisogno durevole del somministrato. 
A seconda dell'oggetto del contratto e delle modalità con cui viene eseguito, è possibile distinguere diverse tipologie di somministrazione. Nel caso della fornitura di energia, il bene oggetto del contratto viene trasferito in proprietà al consumatore in maniera continuativa, secondo il suo fabbisogno, attraverso prestazioni periodiche che rimangono autonome tra loro, senza tuttavia incidere sull'unitarietà complessiva del rapporto di fornitura. 
Ciò detto, l'esigibilità dei corrispettivi per l'esecuzione di tali periodiche prestazioni soggiace al termine di prescrizione breve quinquennale dettato dall'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto trattasi di pagamenti da effettuarsi periodicamente entro l'anno oppure in termini più brevi. ### di ### 2020, il termine di prescrizione è stato poi fissato in due anni per le bollette luce, se emesse a partire dal 1° marzo 2018 e per le bollette gas, se emesse dal 1° gennaio 2019, recependo una nuova disciplina (### 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) sollecitata da quasi tutte le associazioni dei consumatori, nel settore dell'istituto della prescrizione nei contratti di energia elettrica e gas. 
Tutto ciò premesso, ritenuto che la richiesta di pagamento riguarda la fornitura di energia elettrica e metano di cui alle fatture emesse nel periodo tra il ### ed il ###, così come affermato da parte opponente e non contestato da parte opposta, l'eccezione di intervenuta prescrizione risulta essere meritevole di accoglimento. 
In ossequio a quanto disposto dal Giudice istruttore, difatti, seppur la società ### abbia provveduto al deposito degli originali della documentazione contrattuale, nonché degli atti di invito ad adempiere e diffida e costituzione in mora, inviate rispettivamente in data ###, 27.9.2016, 15.12.2020 e, da ultimo, 25.11.2021, non può che rilevarsi quanto emerso in sede istruttoria all'esito delle operazioni peritali disposte con ordinanza del 2.4.2024 ed espletate dal ### dott.ssa ### al fine di verificare l'autenticità della firma del #### proprio sulle ricevute delle raccomandate del 15.12.2020 e del 25.11.2021. Tali firme, nel corso del giudizio e con memoria ex art. 183, n. 3, erano state formalmente disconosciute dall'opponente ai sensi degli artt. 214 e ss. c.p.c. 
Sul punto, all'esito dei suddetti accertamenti, le risultanti della CTU grafologica sono chiare. La consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa ### ha fornito un esito univoco, concludendo che “Le firme apposte sulle raccomandate datate 15-11-20 e 25-11-21, oggetto dell'accertamento peritale, comparate con le firme di sicura provenienza della #### risultano con alta probabilità apocrife”. 
Pertanto, considerato che il parere del CTU risulta esauriente, congruamente motivato e privo di vizi logici, avendo evidenziato la presenza di “alcune somiglianze meramente formali tra le sottoscrizioni in verifica e quelle comparative”, ma soprattutto di “rilevanti discordanze sostanziali” confermate dal raffronto diretto tra le firme contestate e quelle di sicura provenienza, il Giudice non ritiene di discostarsi da tali conclusioni. 
Ne consegue che le firme sulle ricevute del 15.12.2020 e del 25.11.2021 devono considerarsi apocrife, non potendo pertanto le relative diffide produrre effetti interruttivi della prescrizione. 
Tale risultanza peritale ha confermato, quindi, quanto eccepito da parte opponente, il quale ha sostenuto di non essere mai venuto a conoscenza di alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione, sicché il termine quinquennale previsto dalla legge risulta pienamente maturato. Infatti, tra l'ultimo atto di costituzione in mora certo e valido, risalente al 27.09.2016 (data dell'ultima notifica validamente effettuata a mezzo ###, e la proposizione del ricorso monitorio, depositato in data ###, risulta decorso un termine maggiore rispetto a quello quinquennale previsto dalla legge per la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme de quo. Pertanto, deve ritenersi che il credito vantato dall'opposta società ### S.p.A. in relazione alla somma oggetto di ingiunzione pari ad €.24.145,60 sia prescritto.  ### della superiore eccezione risulta essere assorbente di qualsiasi altra questione e comporta l'accoglimento della proposta opposizione ed il rigetto delle domande così come formulate dall'opposta, con la conseguente revoca del D.I. impugnato.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. 
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opposta, società ### S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.  P.Q.M.  il Tribunale di ### di ####, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 778/2022, così provvede: - dichiara prescritto il credito della ### S.P.A. in relazione alla somma di € 24.145,60; - accoglie l'opposizione per i motivi meglio specificati in parte motiva; - revoca il D.I. n. 62/2022, emesso dal Tribunale di ### P.G. in data ###, per quanto in narrativa; - condanna, l'opposta società ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'opponente ### legale rappresentante della ### di ### delle spese e compensi di giudizio, che tenuto, conto della natura e dello svolgimento della causa, si liquidano nella somma complessiva di euro 2.540,00 secondo i criteri indicati, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; - pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta. 
Così deciso in ### di ### lì 16.12.2025 

Il Giudice
Onorario dott.ssa


causa n. 778/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Rita Cuzzola

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 1139/2025 del 19-12-2025

... dinanzi al Tribunale di ### - ### eccependo poi l'improcedibilità dell'azione nei suoi confronti (non essendo stato invitato alla negoziazione assistita né al procedimento di mediazione) e la parziale carenza di legittimazione attiva dell'attrice (proprietaria dell'immobile per 1\6 al verificarsi dei danni, divenuta proprietaria per l'intero solo nel dicembre 2014), sostenendo la responsabilità esclusiva dell'impresa esecutrice dei lavori e, comunque, contestando la quantificazione dei danni. Quindi, rigettata la richiesta di chiamata in causa della ### spa, attesa la costituzione oltre il termine di cui all'art. 166 cpc della convenuta ### srl, rimessa la causa alla prima sezione civile del Tribunale di ### concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc e disposta l'acquisizione dell'accertamento tecnico eseguito ante causa, la causa veniva istruita mediante ammissione ed espletamento di prova testimoniale (fr. ordinanze del 23-26\4\2018 e 5\6\2019) e di CTU tecnica (cfr. relazione dell'ing. ###, di poi rinnovata (cfr. relazione dell'ing. ###. A fronte del rigetto della richiesta di chiamata in causa, con atto di citazione ritualmente notificato, la ### srl conveniva in (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello - ### - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: 1) Dott.ssa ### 2) Dott.ssa ### 3) Dott.ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 558/2024 RG, vertente TRA ### di via ### n. 2 in Salerno, in persona dell'### p.t., dott. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di appello; #### nella sua qualità di procuratore speciale di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado; ###É Ing. ### elettivamente domiciliat ###/C, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e adesivo; APPELLATO - #### srl, in persona del legale rappresentante p.t., ing. ### elettivamente domiciliato in ####, alla via ### I ### I, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ### come da procura conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale; APPELLATO - #### spa, in persona del suo ### Dott. ### in virtù dei poteri conferitigli giusto atto del ### del 05.03.19 (rep. n. 15522, racc. n.8738), elettivamente domiciliato in ### al corso G. Garibaldi n. 16, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello; ###. ### APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024, pubblicata in data 16\4\2024 dal Tribunale di ### in materia di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale; CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 6\11\2025.  RAGIONI IN FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 16\5\2025, il #### di via ### n. 2 in ### (di seguito, per brevità, solo ### proponeva appello avverso la sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024 (pubblicata in data 16\4\2024 e notificata il 23\4\2024), con la quale il Tribunale di ### così statuiva: “1) accerta e dichiara, per le motivazioni di cui in premessa, la responsabilità dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - , “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di parte attrice; 2) condanna solidalmente i convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.353,00, oltre ### per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su entrambe le somme, interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, 3) condanna solidalmente i convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo; 4) rigetta la domanda di manleva formulata dalla ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - in favore della ### 5) pone a definitivo carico dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in solido fra loro, le spese delle due ctu espletate nel corso del presente giudizio con conseguente obbligo di rimborso nei confronti delle altre parti per le somme da queste eventualmente anticipate ai consulenti; 6) pone a definitivo carico dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in solido fra loro, l'importo di € 1.559,40 corrisposto da parte attrice al #### in sede ###conseguente obbligo di rimborso; 7) condanna i convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in solido fra loro, alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di mediazione; 8) condanna i convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - , “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida complessivamente in € 5.222,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre #### rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; 9) condanna la convenuta ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto Avv. ### che liquida complessivamente in € 5.207,00, di cui € 130,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre #### rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore costituito antistatario Avv. ### 10) condanna la convenuta ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - che liquida complessivamente in € 3.129,00, di cui € 130,00 per esborsi ed € 2.999,00 per competenze professionali, oltre #### rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%”. 
In effetti, con l'atto di citazione ritualmente notificato a mezzo #### nella sua qualità di procuratore speciale di ### rappresentava che quest'ultima era proprietaria di un appartamento nel ### di ### (scala C, piano quarto), interessato dal mese di giugno 2011 da lavori straordinari di manutenzione effettuati dall'impresa ### srl, sotto la direzione dell'ing. CHIUMENTO ### che, con l'inizio dei lavori sulla verticale della scala C, nel settembre del 2013 si constatava il verificarsi di consistenti infiltrazioni in una camera da letto dell'appartamento e la rottura in due punti del piano di marmo di calpestio di un balcone; che tali inconvenienti erano tempestivamente e ripetutamente denunciati sia alla ditta esecutrice dei lavori, sia alla direzione dei lavori sia all'amministratore p.t. del ### prima verbalmente e, poi, a mezzo raccomandata a.r. del 27\1\2014, 14\4\2014, 19\12\2014; che in data 28\3\2015 la parte attrice trasmetteva un'ulteriore raccomandata a.r., rimasta priva di riscontro, con invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita; che nel giugno 2015, con la fine dei lavori sulla verticale della scala C, cessavano le infiltrazioni, ma non venivano riparati i danni; che, di conseguenza, in data 9\10\2015 l'attrice depositava presso il Tribunale di ### ricorso per accertamento tecnico preventivo (n. 8290/2015 RG), ma tuttavia il CTU nominato, ing.  ### concludeva la sua relazione affermando di non essere stata in grado di individuare le cause della rottura del piano di marmo e del fenomeno infiltrativo, anche per l'impossibilità di escludere origini diverse, non essendo stato consentito l'accesso al piano superiore da parte del proprietario avv. ### che in data 31\1\2017 l'attrice presentava istanza di mediazione all'### sede di ### ma nessuna delle parti invitate (### srl, ing. ### e ### partecipava all'incontro dell'1\3\2017; che, a fronte dell'oggettivo accertamento degli eventi lamentati, vantava il diritto al risarcimento del danno economico per il ripristino dello stato dei luoghi, quantificato in € 8.418,88, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l'impossibilità di utilizzare la camera in questione, nonché per la lesione alla salute derivante dalla presenza in casa di muffa e umidità. 
Pertanto, l'attrice conveniva in giudizio l'impresa esecutrice dei lavori, #### srl, il direttore dei lavori, ing. ### e il #### nonché il proprietario dell'appartamento sovrastante, avv. ### per veder accertata la responsabilità degli stessi in relazione ai danni patiti con conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati, fino alla proposizione della domanda, in complessivi € 20.298,88, oltre ad una somma aggiuntiva, da liquidarsi in via equitativa, per i danni alla salute. 
Il tutto con vittoria di spese, nonché condanna dei convenuti ### srl, ing. ### e ### alla refusione anche delle spese sostenute per il procedimento di mediazione e di ### Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio la #### srl, contestando quanto ex adverso dedotto, affermando l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedendo di chiamare in causa, ex art. 106 cpc, la ### di ### spa, con la quale aveva stipulato la polizza n. ###006 a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile. 
Si costituiva, altresì, l'ing. ### eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto non ancora proprietaria dell'intero appartamento al verificarsi degli eventi dannosi, e passiva dello stesso, poiché la direzione dei lavori era stata seguita da altro professionista incaricato dal ### nonché contestando an e quantum debeatur. 
Si costituiva anche il ### eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e passiva dello stesso, addebitando la responsabilità per i danni lamentati all'impresa esecutrice dei lavori e/o al proprietario dell'immobile sovrastante, contestando in ogni caso la quantificazione dei danni. 
Da ultimo, si costituiva l'avv. ### deducendo preliminarmente l'incompetenza della sezione di ### cui la causa era stata erroneamente assegnata, instando per la riassegnazione dinanzi al Tribunale di ### - ### eccependo poi l'improcedibilità dell'azione nei suoi confronti (non essendo stato invitato alla negoziazione assistita né al procedimento di mediazione) e la parziale carenza di legittimazione attiva dell'attrice (proprietaria dell'immobile per 1\6 al verificarsi dei danni, divenuta proprietaria per l'intero solo nel dicembre 2014), sostenendo la responsabilità esclusiva dell'impresa esecutrice dei lavori e, comunque, contestando la quantificazione dei danni. 
Quindi, rigettata la richiesta di chiamata in causa della ### spa, attesa la costituzione oltre il termine di cui all'art. 166 cpc della convenuta ### srl, rimessa la causa alla prima sezione civile del Tribunale di ### concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc e disposta l'acquisizione dell'accertamento tecnico eseguito ante causa, la causa veniva istruita mediante ammissione ed espletamento di prova testimoniale (fr.  ordinanze del 23-26\4\2018 e 5\6\2019) e di CTU tecnica (cfr. relazione dell'ing. ###, di poi rinnovata (cfr. relazione dell'ing. ###. 
A fronte del rigetto della richiesta di chiamata in causa, con atto di citazione ritualmente notificato, la ### srl conveniva in autonomo giudizio la TUA ### spa deducendo di avere stipulato con la compagnia un contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi in caso di sinistro; di essere stata citata in giudizio da ### per il risarcimento dei danni asseritamente subiti in seguito ai lavori di ristrutturazione appaltati dal ### di avere invano diffidato la società assicuratrice a costituirsi nel relativo giudizio in propria difesa. Pertanto, chiedeva fosse riconosciuto il proprio diritto ad essere manlevata dall'assicuratrice, con conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mala gestio nel rapporto contrattuale con l'assicurata. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva nel giudizio 9648\2018 RG la TUA ### spa, escludendo l'operatività della copertura assicurativa per essere i danni attribuibili alla negligenza nell'esecuzione dei lavori appaltati da parte della #### srl. 
Quindi, disposta la riunione dei due giudizi per ragioni di parziale connessione oggettiva e soggettiva, trattenuta la causa in decisione all'udienza dell'1\12\2023, previo deposito di memorie conclusionali, il Tribunale pronunciava la sentenza qui appellata con la quale accoglieva la domanda attorea riconoscendo “la responsabilità dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di parte attrice”, per l'effetto condannandoli in solido “al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.353,00, oltre ### per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su entrambe le somme, interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo”, nonché “al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo”. In relazione al giudizio riunito, il Tribunale rigettava “la domanda di manleva formulata dalla ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - in favore della ### SpA”.
In particolare, il Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dal convenuto ### avendo parte attrice provveduto (cfr. pec del 20\10\2017) a trasmettergli invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, nonché l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto comproprietaria dell'immobile in questione ed escludendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dall'appartamento. 
Nel merito, il Tribunale evidenziava come sia l'ATP che entrambe le CTU espletate nel corso del giudizio davano atto che l'immobile di proprietà ### era stato interessato da infiltrazioni di acqua piovana, localizzate esclusivamente in una stanza sulle sole pareti esterne e sulla porzione di soffitto prossima alle stesse. In ordine alla causa di queste, il Tribunale escludeva la responsabilità di ### atteso che i lavori eseguiti nella proprietà di quest'ultimo era successivi rispetto al verificarsi delle infiltrazioni nell'appartamento sottostante. Riteneva, quindi, condivisibile la conclusione raggiunta dall'ultimo CTU che collegava le infiltrazioni alla mancata regimentazione delle acque piovane da parte della DI ### srl nell'esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate dei corpi C e D del ### Il primo giudice affermava, altresì, la responsabilità del ### ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'ing. ### in quanto soggetto preposto alla sorveglianza delle opere e tenuto a verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. 
Di conseguenza, il Tribunale condannava in solido la ### srl, il ### e l'ing. ### al risarcimento dei danni cagionati all'attrice, quantificati dal CTU in € 3.353,00 (oltre ### per le opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per il risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile per il periodo di 18 mesi, decorrente dal febbraio 2014 sino al luglio 2015.
Inoltre, il giudice di prime cure, da un lato, accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, pure formulata dall'attrice, liquidato in via equitativa in € 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo; dall'altro, riteneva infondata la domanda di risarcimento delle lesioni alle lastre in marmo del balcone, non risultando provata la riconducibilità delle stesse alle opere eseguite dalla ### srl. 
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di manleva formulata dalla #### srl nei confronti della ### spa, ritenendo non coperti dalla polizza i danni riconducibili ad errori nell'esecuzione dell'opera. 
Avverso la sopramenzionata sentenza, previa istanza di sospensione ex art. 283 cpc, proponeva appello il ### per i seguenti motivi: 1) il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di ### divenuta proprietaria dell'immobile successivamente agli eventi infiltrativi ed al verificarsi dei danni oggetto del giudizio. Sul punto, l'appellante richiamava la pronuncia n. 2591\2016 delle ### secondo cui “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c.”; 2) il Tribunale avrebbe, altresì, errato nel merito riconoscendo la responsabilità del ### ex art. 2051 c.c., anche se, a detta dell'appellante, il ### non potesse essere ritenuto responsabile dell'erronea o insufficiente modalità di canalizzazione delle acque piovane operata dall'impresa esecutrice dei lavori in occasione, peraltro, di un singolo evento “violentissimo ma di breve durata” e, conseguentemente, dei danni da ciò derivati. Aggiungeva l'appellante, inoltre, che l'intervenuto accertamento di un fenomeno meteorologico violentissimo, come rilevato dal CTU ing. ### poteva integrante gli estremi del “caso fortuito”, pacificamente considerato esimente dell'eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. al pari del fatto colposo o doloso del terzo (la negligenza dell'impresa), che entrambe le CTU effettuate in corso di causa avevano individuato e riconosciuto; 3) il Tribunale, poi, avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sulla quantificazione del danno per il ripristino dello stato dei luoghi operata dall'ultimo ### per importi di gran lunga superiori rispetto a quanto riconosciuto in corso di ATP e nella prima ### Inoltre, per l'appellante, il riconoscimento di un risarcimento per una somma molto inferiore rispetto a quanto richiesto con la domanda introduttiva del giudizio avrebbe dovuto comportare, a parere dell'appellante, una compensazione totale o parziale delle spese di lite; 4) il Tribunale avrebbe anche errato nella liquidazione del danno da mancato godimento dell'immobile, dovendosi escludere il perdurare dell'indisponibilità per il periodo di 18 mesi intercorso dal febbraio 2014 al luglio 2015, sia perché ### era divenuta proprietaria dell'immobile solo nel dicembre 2014, sia perché le infiltrazioni era cessate molto prima della fine dei lavori; 5) il Tribunale avrebbe, inoltre, in maniera del tutto apodittica, in assenza di specifica domanda, riconosciuto un ulteriore danno di natura non patrimoniale, liquidandolo in via equitativa per € 2.000,00. A parere dell'appellante, tale voce di danno rappresentava un'evidente duplicazione del danno da indisponibilità del vano, già erroneamente liquidato pur in assenza di alcuna dimostrazione probatoria e sulla base di un grossolano errore di calcolo (per determinare il canone locativo, il CTU aveva moltiplicato il valore monetario per mq 31,12 e non per l'effettiva superficie calpestabile della camera di mq 23,35). 
Quindi, il ### così concludeva: “a) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in ragione della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'adozione di tale provvedimento cautelare, per le motivazioni che seguono; b) Nel merito, accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare ovvero annullare integralmente ovvero, in subordine, parzialmente, per quanto di ragione del ### appellante, la impugnata sentenza nr. 2040/2024 del Tribunale di ### - G.O.P. Dott.ssa ### del 06.04.2024, pubblicata il ### e notificata il ###; c) Per l'effetto, rigettare in tutto o in parte, per quanto di ragione dell'appellante ### la domanda di risarcimento danni proposta dalla ###ra ### attraverso il suo procuratore speciale, #### in quanto infondata in fatto come in diritto e per effetto della dedotta carenza di legittimazione attiva della ###ra ### In subordine rigettare la domanda nei confronti del ### per assenza di responsabilità diretta di quest'ultimo ovvero in ogni caso in virtù della evidente ricorrenza di un'ipotesi di caso fortuito e\o fatto del terzo; d) In subordine, in caso di ulteriore riconoscimento di responsabilità in capo all'appellante, ridurre l'importo del risarcimento dei danni materiali in ragione delle contraddittorie risultanze della varie ### svolte in corso di causa, rigettando in ogni caso le domande di risarcimento del danno da ridotta disponibilità dell'immobile e di risarcimento del danno non patrimoniale, indebitamente riconosciute all'attrice nella sentenza appellata, per le ragioni di cui in premessa; e) Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese, ### ed Iva come per legge e se dovute; f) ### in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del gravame relativo alla condanna solidale al risarcimento del danno, accogliere l'appello e per l'effetto riconoscere la parziale soccombenza dell'attrice, riformando la sentenza appellata in ordine al regime delle spese e disponendo la compensazione totale e\o parziale delle stesse tra le parti”. 
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva l'ing. ### proponendo appello incidentale e adesivo, con il quale faceva propri tutti i sovraesposti motivi di appello del ### e ribadiva le ragioni in forza delle quali doveva escludersi ogni sua responsabilità in ordine al verificarsi dei danni lamentati (essendo privo di potere di ingerenza poteva controllare i lavori eseguiti dall'appaltatrice solo a posteriori e, quindi, successivamente al loro svolgimento; non era stato prodotto nel giudizio alcun ordine impartito dal direttore dei lavori che avesse costretto l'appaltatrice a determinare il fatto lesivo; ammesso e non concesso che l'appaltatrice avesse commesso un errore provocando le infiltrazioni, l'accertata violenza e repentinità delle stesse portavano ad escludere qualsiasi possibilità di intervento del direttore dei lavori impeditiva o limitativa dell'evento dannoso). 
Quindi, l'ing. ### formulava le seguenti richieste: “- in via preliminare accogliere la istanza di sospensione avanzata dall'appellante “### Incis” sospendendo la provvisoria efficacia esecutiva della impugnata sentenza n.2040/2024 pubblicata in data ### resa dal Tribunale di ### anche per i motivi di cui al punto 8 della presente memoria; -in totale riforma della sentenza n.2040/2024 pubblicata in data ### del Tribunale di ### accogliere l'appello proposto da ### “###” di via ### n.2 di ### unitamente all'appello incidentale e adesivo proposto tempestivamente dall'ing. ### con il presente atto, per i motivi contenuti nelle predette impugnazioni, e per l'effetto, ### così giudicare: - in via istruttoria stralciare la 2^ CTU espletata dall'ing. ### in quanto in quanto palesemente errata ed in netto contrasto con le conclusioni corrette della 1^ CTU dell'ing. Cifariello, con conseguente utilizzo ai fini della decisione solo della 1^ consulenza ovvero, in subordine, disporre ulteriore rinnovazione di CTU in considerazione del contrasto tra le due CTU espletate; - nel merito rigettare tutte le domande spiegate nel giudizio di 1° grado dallasig.ra ### nei confronti di ### per inammissibilità, improcedibilità, carenza di legittimazione attiva e di titolarità attiva, passiva, di presupposto, di prova, assenza di responsabilità professionale, concorso del fatto colposo del creditore ex art.1227 cc e perché, nel merito, palesemente infondata, in fatto ed in diritto; condannare parte soccombente al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. 
Si costituiva, altresì, la ### srl proponendo appello incidentale avverso la sentenza qui gravata, previa istanza di sospensiva ex art. 283 cpc, per i seguenti motivi: 1) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere responsabile delle infiltrazioni la DI ### srl, atteso che l'accertata repentinità e violenza delle infiltrazioni, tra l'altro verificatesi in un lasso temporale ridotto, non consentiva di attribuire all'impresa alcuna responsabilità, che nulla avrebbe potuto fare per scongiurare l'accaduto. Inoltre, il CTU non avrebbe accertato lo stato di fatto prima dell'inizio dei lavori, né avrebbe operato alcuna indagine strumentale utile per escludere l'incidenza di cause alternative (vetustà e degrado del fabbricato, nonché omessa manutenzione della veranda del ###; 2) il Tribunale avrebbe, poi, omesso qualsivoglia motivazione circa la quantificazione del danno materiale, accogliendo acriticamente il computo operato dall'ultimo ### di molto superiore rispetto al calcolo iniziale del primo CTU in sede di ### 3) il Tribunale avrebbe anche errato nel riconoscere il danno da mancato godimento dell'immobile e l'ulteriore danno non patrimoniale, nonostante fosse risultata indimostrata la dedotta indisponibilità della parte di fabbricato asseritamente inutilizzato ed inutilizzabile, così come la durata della sua indisponibilità; 4) il Tribunale avrebbe ingiustamente rigettato la richiesta di manleva nei confronti della ### spa, non rilevando che la polizza n. ###006, con riferimento alla “responsabilità civile verso terzi”, prevedeva espressamente che “TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato… di quanto questi sia tenuto a pagare … a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi …”, escludendo così, tramite l'uso dell'avverbio “involontariamente”, solo i danni conseguenza di fatti dolosi della impresa; 5) da ultimo, il Tribunale avrebbe erroneamente condannato alla refusione delle spese di lite sostenute da ### solo la ### srl, pur a fronte dell'accertata responsabilità in solido dell'appaltatrice unitamente al ### e all'ing. ### A detta dell'appellante, inoltre, nel caso di specie vi erano plurime ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite: in primis, il concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. (il fenomeno infiltrativo era da ascriversi all'avanzato stato di degrado delle parti comuni a causa di una non costante manutenzione ordinaria da parte del condominio e alla mancata adozione da parte del convenuto ### di tutti quegli interventi periodici atti ad evitare il deterioramento delle parti costitutive della copertura della veranda) e l'accoglimento della domanda limitatamente ad alcune voci di danno e per una somma di molto inferiore rispetto a quanto richiesto. 
Quindi, la ditta appaltatrice, appellante in via incidentale, così concludeva: “1. In accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che l'impresa esecutrice dei lavori ha correttamente adempiuto la propria obbligazione con riferimento ai lavori eseguiti al fabbricato ex ### e che nulla deve al sig. ### nella qualità, a titolo di risarcimento danni materiali e non patrimoniali, né ad alcun altro titolo; 2. in subordine, riconoscere la responsabilità del creditore nella causazione dei lamentati danni ex art. 1227 c.c. e per l'effetto ridurre percentualmente la somma dovuta a titolo di risarcimento e, correlativamente, l'importo delle spese legali; 3. ritenere non dovuto e/o comunque ridurre l'importo del risarcimento dei danni materiali, per le causali di cui innanzi; 4. ritenere non dovuto e/o comunque ridurre l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale e da indisponibilità dei locali, per quanto innanzi sostenuto; 5. manlevare la ### s.r.l. da ogni pretesa vantata dal sig. ### nella qualità, sia a titolo di sorte che di spese processuali, ponendole a carico della ###ni S.p.A. quale impresa contrattualmente tenuta a risarcire i danni eventualmente subiti da terzi in occasione dei lavori al condominio ### 6. compensare le spese di lite del giudizio di primo grado con condanna dell'appellato ### al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio; 7. ritenere non dovute le spese poste a carico della ### s.r.l. ed in favore di ### e condannare quest'ultimo alla restituzione di quanto corrisposto, oltre interessi legali; in subordine porre le spese di lite in favore del sig. ### in solido a carico di tutti i convenuti, con condanna del ### a restituire alla ### s.r.l. le quote spettanti agli altri obbligati in solido”. 
Si costituivano, con atti separati, ### nella sua qualità di procuratore speciale di ### e la ### spa, eccependo l'inammissibilità degli appelli, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza. 
Rimaneva, di contro, contumace ### Quindi, rigettate le istanze di sospensiva proposte dall'ing. ### dal ### e della ### srl (cfr. ordinanze dell'8\8\2024 e del 9\10\2024), la causa era rinviata all'udienza del 10\4\2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica. Di poi, la causa veniva rinviata, nello stato, all'udienza del 6\11\2025. 
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6\11\2025, la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 10\11\2025. 
Ciò premesso, ritiene la Corte che gli appelli siano in parte fondati e vadano, pertanto, accolti nei limiti e per le motivazioni che si esporranno di seguito. 
A. Sull'ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc. 
In via preliminare, ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, come formulata sia dal ### che dalla compagnia assicuratrice appellata, debba essere respinta, in quanto tutte le impugnazioni, sia l'appello principale che gli appelli proposti in via incidentale, risultano costruite in maniera conforme all'art. 342 cpc nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012. 
È ormai noto che l'art. 342 cpc, come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l. 22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: “### si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. ### deve essere motivato. 
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. 
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle ### della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che ‹‹Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata›› (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021). 
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello e delle comparse di costituzione e risposta con appello incidentale sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Sulla legittimazione attiva di parte attrice. 
Con il primo motivo d'appello, il ### e l'ing. ### lamentavano la carenza di legittimazione attiva di ### essendo divenuta proprietaria dell'intero immobile solo nel dicembre 2014, ovvero dopo il verificarsi degli eventi dannosi denunciati. 
La censura è priva di pregio.  ### giurisprudenza unanime, “nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto” ( Cass., Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024). 
Inoltre, “anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà” (cfr. Cass. n. 5421 del 28/04/2000). 
Questi stessi principi sono condivisi dalla pronuncia n. 2591\2016 delle ### richiamata dal ### nell'appello, laddove chiarisce che “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale”. 
Ebbene, in corso di causa, parte attrice ha offerto plurimi elementi su cui fondare il suo diritto al risarcimento, provando i riflessi negativi degli eventi occorsi sul suo patrimonio e sulla sua persona.
In dettaglio, risultava documentato che ### era residente ###questione dal 21\6\1982 (cfr. certificato storico di residenza, produzione I grado parte attrice); ne era l'unica detentrice fin dal 2012, ossia dalla morte della madre; quando si manifestarono le infiltrazioni per la prima volta nel 2013, era comproprietaria dell'immobile insieme ai fratelli, i quali tuttavia risiedevano altrove (cfr. verbale udienza del 29\6\2018, esame di ###; ne diveniva proprietaria esclusiva nel mese di dicembre 2014, allorquando le infiltrazioni erano ancora in atto (cfr. atto di proprietà del 6/12/20214 per notar ### produzione I grado parte attrice). 
Può, quindi, concludersi per la sussistenza della legittimazione ad agire in capo a #### in relazione ai danni all'immobile. 
C. Sulla responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori. 
Con il primo motivo d'appello incidentale, la ### srl si doleva della conclusione raggiunta dal Giudice di prime cure circa la responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori rispetto alla verificazione delle infiltrazioni. 
A detta dell'appellante, infatti, non poteva attribuirsi all'impresa alcuna responsabilità, attesa la repentinità e violenza del fenomeno infiltrativo con conseguente impossibilità di attività impeditiva dell'accaduto. Inoltre, l'appellante censurava la relazione dell'ultimo ### ing.  ### perché priva di accertamenti sullo stato di fatto prima dell'inizio dei lavori e di indagini strumentali utili per escludere l'incidenza di cause alternative (vetustà e degrado del fabbricato, nonché omessa manutenzione della veranda del ###. 
Il motivo non è fondato. 
È pacifico che “qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione” (cfr. Cass. n. 3787 del 15/03/2001). 
Orbene, come riportato nello svolgimento del processo, nell'istruttoria del giudizio di merito di primo grado venivano espletate due consulenze tecniche d'ufficio ulteriori rispetto a quella già eseguita in sede di ### Le valutazioni dell'ultima relazione (redatta dall'ing. ### all'esito di un ampio confronto con le tesi esposte nelle precedenti relazioni e con le osservazioni di tutti i consulenti tecnici di parte) venivano condivise dal Giudice di prime cure. 
In estrema sintesi, il CTU individuava la causa delle infiltrazioni nella cattiva regimentazione delle acque piovane, con la precisazione che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non ricollegava l'accaduto a un unico evento piovoso, ma a plurime precipitazioni di grossa intensità verificatesi nel periodo. Il tecnico attribuiva, quindi, la verificazione delle infiltrazioni ai lavori dell'impresa di rifacimento della facciata del fabbricato sia per la corrispondenza temporale tra inizio dei lavori e comparsa delle macchie di umidità, nonché tra ultimazione dei lavori e cessazione dell'espansione del fenomeno, sia per la loro localizzazione all'interno dell'immobile sulle sole pareti esterne e sulla porzione di soffitto in prossimità di tali pareti esterne di un'unica camera. 
Peraltro, il CTU espressamente escludeva le dedotte cause alternative: i lavori al piano superiore, in proprietà ### venivano realizzati in un periodo successivo rispetto alla verificazione delle infiltrazioni; il resto dell'immobile risultava in buono stato nonostante la complessiva vetustà del complesso condominiale. 
Pertanto, per le motivazioni sin qui esposte, la Corte ritiene di condividere l'accertamento di responsabilità nella causazione dei danni operata dal ### ing. ### confermando sul punto la valutazione del giudice di rime cure. 
D. Sulla responsabilità solidale del condominio e del direttore dei lavori. 
Con il secondo motivo d'appello, il ### sosteneva di non poter essere ritenuto responsabile della erronea o insufficiente modalità di canalizzazione delle acque piovane operata dall'impresa esecutrice dei lavori in occasione, peraltro, di un singolo evento “violentissimo ma di breve durata” e, conseguentemente, dei danni da ciò derivati. Aggiungeva, inoltre, che l'intervenuto accertamento di un fenomeno meteorologico violentissimo effettuato dal CTU ing. ### poteva integrante gli estremi del “caso fortuito” pacificamente considerato esimente della eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. al pari del fatto colposo o doloso del terzo (la negligenza dell'impresa), che entrambe le CTU effettuate in corso di causa avevano individuato e riconosciuto. 
Il motivo è infondato. 
Condivide questa Corte la decisione del primo grado che ha riconosciuto la responsabilità dei danni in capo al ### ai sensi dell'art. 2051 È noto, infatti, che “il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo” (cfr. Cass. Ordinanza n. 7044 del 12/03/2020) in quanto “la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 21977 del 12/07/2022). 
In particolare, “in tema di condominio, l'amministratore incaricato dell'attività straordinaria inerente al conferimento di un appalto per la manutenzione del fabbricato non è esonerato dall'obbligo di sorveglianza dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, spettandogli, quale rappresentante del committente condominio e tenuto conto degli specifici poteri conferitigli dall'assemblea, il compito di controllare lo svolgimento dei lavori, di verificarne lo stato, di accertare che l'esecuzione dell'opera proceda nei termini e secondo le condizioni stabiliti dal contratto e a regola d'arte” (cfr. Cass. Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025).
Inoltre, “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)” (cfr. Cass. n. 7553 del 17/03/2021; in senso conforme, Cass. n. 20619 del 30/09/2014: “nell'ipotesi di danni cagionati ad un immobile sottostante a seguito di lavori di pavimentazione di un appartamento, la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solo dal caso fortuito, il quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che può consistere anche nel fatto di un terzo. Ne consegue che, in caso di affidamento dei lavori in appalto, non occorre verificare, al fine di escludere la responsabilità del custode committente, se questi sia incorso in una "culpa in eligendo" nell'individuazione dell'appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario accertare se l'esecuzione dei lavori commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito”). 
Ebbene, nel caso che ci occupa, in omaggio ai principi testè richiamati, la pur accertata negligenza dell'impresa esecutrice dei lavori non mandava esente da responsabilità ex art. 2051 c.c. il ### ben potendosi prospettare la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità. Inoltre, non risultava integrato il caso fortuito. 
Come detto, il verificarsi delle infiltrazioni era dipeso dalla cattiva regimentazione delle acque piovane: nello specifico, l'impresa, nel rifacimento della facciata, non aveva adottato gli accorgimenti necessari per evitare che le acque piovane si infiltrassero nell'appartamento della sig.ra ### I lavori, quindi, non venivano eseguiti in conformità alle buone prassi e ciò senza che possa dirsi tale attività eccezionale o imprevedibile (essendo la rimozione della preesistente struttura un passaggio necessario in ogni opera di rifacimento della facciata, di conseguenza era doveroso adottare tecniche tali da evitare fenomeni infiltrativi durante l'esecuzione dei lavori). 
Si aggiunga, inoltre, che le infiltrazioni non erano dipese da un unico evento piovoso, ma si erano espanse a seguito di plurime forti precipitazioni, come denunciato più volte dalla sig.ra ### al ### rimasto inerte a tutte le sollecitazioni. 
Pertanto, si ritiene responsabile per i danni patiti dalla sig.ra ### anche il #### per aver omesso di vigilare sull'operato dell'impresa esecutrice dei lavori. 
Parimenti, si ritiene responsabile il direttore dei lavori. 
Invero, l'ing. ### nel fare proprio il motivo d'appello del #### esponeva le ragioni atte ad escludere la propria responsabilità: essendo privo di potere di ingerenza, poteva controllare i lavori eseguiti dall'appaltatrice solo a posteriori e, quindi, successivamente al loro svolgimento; non era stato prodotto nel giudizio alcun ordine impartito dal direttore dei lavori che avesse costretto l'appaltatrice a determinare il fatto lesivo; ammesso e non concesso che l'appaltatrice avesse commesso un errore provocando le infiltrazioni, l'accertata violenza e repentinità delle stesse portavano ad escludere qualsiasi possibilità di intervento del direttore dei lavori impeditiva o limitativa dell'evento dannoso. 
Nessuna di queste ragioni, però, risulta condivisibile. 
In primo luogo, come sopra ricordato, le infiltrazioni non erano conseguenza di un solo evento meteorologico, ma era state causate dalle precipitazioni verificatesi dal settembre 2013 all'inizio del 2014. 
Inoltre, è priva di pregio la considerazione sull'assenza di potere di ingerenza in quanto, secondo giurisprudenza unanime, “in tema di appalto, l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori” (cfr.  Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023). Si ritiene, infatti, che “nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (Cass. Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024). 
Di conseguenza, non assume rilievo la circostanza che le disposizioni da cui conseguiva la cattiva regimentazione delle acque piovane non fossero state impartire dal direttore dei lavori. 
Anzi, l'ing. ### va ritenuto responsabile proprio perché sarebbe dovuto intervenire per evitare modalità di esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata causative dell'evento. 
Deve, pertanto, confermarsi la solidale responsabilità dell'impresa e del direttore dei lavori, in uno al ### per i danni provocati alla sig.ra ### E. Sulla quantificazione del danno per il ripristino dello stato dei luoghi. 
Un motivo comune a tutte le parti appellanti (terzo motivo di appello proposto dal ### e dall'ing. ### secondo motivo d'appello proposto da ### srl) riguardava la liquidazione del danno materiale per il ripristino dello stato dei luoghi. A detta degli appellanti, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla quantificazione di tale voce di danno, calcolata dal CTU in misura superiore rispetto a quanto prospettato dal consulente in sede ###merita seguito.
Sul punto, giova premettere che “non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione” (cfr. Cass. Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019). 
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure condivideva la quantificazione del ### il quale aveva indicato puntualmente le opere necessarie all'eliminazione dei danni e al ripristino dello stato dei luoghi, riportato il computo metrico di dette opere con i relativi costi secondo il ### della ### anno 2022, specificato la maggiorazione del 10% dei prezzi unitari (dovuta alle maggiori difficoltà operative delle medesime lavorazioni in caso di ristrutturazioni rispetto al caso di nuove costruzioni) e spiegato le ragioni per cui riteneva non opportuno il ripristino in economia (cfr. relazione CTU ing. ### pagg. 24 - 25). 
Inoltre, le opere necessarie per il ripristino dello stato luoghi individuate dai due consulenti risultavano sovrapponibili, trovando giustificazione il maggior importo nelle variazioni del prezzario nel corso del tempo (cfr. allegato n. 5 CTU in sede di ### prezzario anno 2015; allegato n. 8 CTU ing. ### prezzario anno 2022). 
Pertanto, si ritiene corretta e condivisibile la valutazione del danno materiale per il ripristino dello stato dei luoghi. 
F. Sulla quantificazione del danno da mancato godimento dell'immobile. 
Con un ulteriore motivo comune a tutte le parti appellanti (quarto motivo di appello proposto dal ### e dall'ing. ### terzo motivo d'appello proposto da ### srl), si censurava la sentenza gravata nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da indisponibilità dell'immobile. A detta degli appellanti, non era stato dimostrato il mancato godimento e la sua durata di ben 18 mesi, del tutto inconciliabile con la brevissima durata del fenomeno infiltrativo accertato. 
Inoltre, con il quinto motivo il ### e l'ing. contestavano la quantificazione del danno del ### ottenuta moltiplicando il valore di locazione €/mq*mese per una superficie superiore rispetto a quella effettiva (mq 31,12 in luogo di mq 23,35). 
Le doglianze sono infondate. 
Va ricordato che è opinione ormai consolidata in giurisprudenza che il danno da occupazione abusiva dell'immobile non è in re ipsa: nella fattispecie di occupazione abusiva d'immobile “è richiesta sempre l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa…. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. … la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, … ### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod.  civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa” (S.U. n. ### del 15/11/2022).
Detta prova può essere fornita anche mediante presunzioni o con il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr. da ultimo, Cass. n. 2610 del 03/02/2025). 
Nel caso che ci occupa, non solo ### aveva allegato il danno e offerto un principio di prova mediante la prova orale (cfr. verbale udienza del 29\6\2018, esame testimoniale di ###, ma anche il CTU ing. ### ne aveva dedotto la sussistenza dalla presenza di muffa nella camera (causata dalle infiltrazioni) che ne rendeva impossibile l'utilizzo. 
Inoltre, questa Corte condivide la quantificazione del danno operata dal CTU ing. ### e fatta propria dal Giudice di prime cure sia con riguardo al periodo di durata dell'indisponibilità sia con riguardo alla superficie posta alla base del calcolo del valore locativo di mercato della camera. 
Invero, 18 mesi risulta essere il periodo intercorrente dalla denuncia dell'evento dannoso, nel gennaio 2014, fino al termine dei lavori, nel luglio 2015, potendo la parte solo dopo tale data provvedere anche autonomamente al ripristino dello stato dei luoghi senza temere ulteriori disagi. 
Parimenti, corretto si ritiene il valore €/mq impiegato, atteso che la minor superficie indicata dagli appellanti risultava pari alla sola superficie netta/calpestabile interna, mentre quella utilizzata dal CTU era la superficie lorda/commerciale inclusiva di muri perimetrali e, in parte, accessori (balconi, cantine) con coefficienti ridotti. Superficie, quest'ultima, che costituisce il parametro utilizzato nelle quotazioni di mercato e nelle stime OMI per determinare il valore locativo dell'immobile e, di conseguenza, per il calcolo del danno da mancato godimento. 
Pertanto, si ritiene che vada confermata la quantificazione del danno da mancato godimento dell'immobile contenuta nella sentenza qui gravata.
G. Sul riconoscimento di una ulteriore voce di danno di natura non patrimoniale. 
Un ultimo motivo comune a tutte le parti appellanti (quinto motivo di appello proposto dal ### e dall'ing. ### terzo motivo d'appello proposto da ### srl) atteneva al riconoscimento da parte del Giudice di prime cure di un'ulteriore voce di danno, di natura non patrimoniale, liquidato in via equitativa in € 2.000,00. In particolare, gli appellanti lamentavano la mancanza di una specifica domanda, oltre che l'assenza assoluta di prova circa un danno ulteriore rispetto all'indisponibilità dell'immobile. 
Il motivo merita accoglimento. 
A tal riguardo, va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (cfr. Cass., Ordinanza n. 8941 del 18/03/2022). 
Ebbene, nel caso di specie, non risultava provato un danno di natura non patrimoniale connesso alle infiltrazioni e alla mancata disponibilità della camera interessata dalle stesse. 
Invero, nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice aveva richiesto il risarcimento del danno per la lesione alla salute derivante dalla presenza in casa di muffa e umidità, producendo a sostegno di tale domanda tre certificati medici (cfr. produzione I grado parte attrice). 
Tuttavia, tali certificati non accertavano una malattia connessa al fatto illecito denunciato, potendo infatti essere molteplici le cause della tosse secca sofferta dalla sig.ra ###
A ciò si aggiunga che, su ammissione della stessa parte, la camera dove erano localizzate le infiltrazioni non veniva utilizzata e la restante parte dell'appartamento (in effetti molto ampia) era priva di muffa o umidità. 
Sulla lamentata lesione alla salute non era stato dedotto null'altro, non era stata neppure oggetto di indagine nelle tre consulenze tecniche. 
Pertanto, si ritiene di escludere tale voce di danno di natura non patrimoniale, non essendo stata provata la sua esistenza, né il nesso di causalità con il fatto illecito, con conseguente riforma della sentenza qui gravata nella parte in cui condannava in solido il ### l'ing. ### e la ### srl al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento danni di natura non patrimoniale. 
H. Sulla richiesta di manleva nei confronti della compagnia assicurativa. 
Con il quarto motivo d'appello incidentale, la ### srl si doleva del mancato accoglimento della richiesta di manleva proposta nei confronti della TUA ### spa, sul rilievo che la polizza per la responsabilità civile non copriva i danni riconducibili, non ad eventi accidentali, ma ad errori nell'esecuzione dell'opera. 
Il motivo è fondato. 
E' pacifico che la polizza n. ###006, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria alle facciate e copertura del fabbricato sito in ### alla via ### n. 2, con riferimento alla “responsabilità civile verso terzi”, prevedeva espressamente, nell'articolo ### dedicato all'oggetto della copertura assicurativa, che “TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato… di quanto questi sia tenuto a pagare … a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione”.
Si tratta, in verità, di una clausola largamente diffusa nella prassi contrattuale sulla quale la giurisprudenza ha avuto plurime occasioni di pronunciarsi, affermando che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito” (cfr. Cass., Ordinanza n. 23762 del 29/07/2022; in senso conforme, Cass., Ordinanza n. 20305 del 26/07/2019: “l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi”). 
Anche nel caso di specie, la clausola in questione, pertanto, va interpretata nel senso di ricomprendere nell'oggetto della polizza i danni, connessi alla realizzazione delle opere, dovuti a colpa dell'impresa esecutrice dei lavori, intendendosi per “fatto accidentale” un fatto non volontario, con esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi. Invero, ogni diversa interpretazione priverebbe di causa il contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi (non sorgendo responsabilità alcuna in ipotesi di caso fortuito). 
Di conseguenza, va accolta la richiesta di manleva proposta dalla ### srl nei confronti della ### spa e imposto alla compagnia assicurativa di tenere indenne l'assicurata da ogni pagamento connesso alla condanna al risarcimento danni nei confronti di ### e alla refusione delle spese in favore delle parti non soccombenti. 
I. Spese processuali. 
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, la parziale riforma della sentenza gravata comporta la necessità di decidere in relazione alle spese del doppio grado di giudizio. 
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza 13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880 del 29/09/2011; Cass. n. 24482 del 09/08/2022). Di conseguenza, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Ordinanza n. ### del 19/12/2024). 
Per quel che qui rileva, risulta privo di pregio il terzo motivo d'appello proposto dal ### e dall'ing. ### ossia di censura della sentenza gravata nella parte in cui non aveva disposto la compensazione delle spese, attesa la parziale soccombenza dell'attrice che aveva visto accolta la sua domanda di risarcimento per un importo inferiore rispetto a quanto inizialmente richiesto. 
È noto, infatti, che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.  92, comma 2, cpc, ovvero la novità assoluta della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti, altri gravi ed eccezionali ragioni che attengono allo sviluppo del procedimento valutato nella sua interezza (cfr. S.U. n. ### del 31/10/2022). Tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie. 
Pertanto, in relazione ai rapporti tra ### (attrice - odierna appellata), da una parte, e i convenuti soccombenti (### l'ing. ### e la ### srl), le spese di lite del doppio grado, seguendo la soccombenza, gravano sui predetti appellanti in solido e sono liquidate in favore di ### in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi, così come in dispositivo. 
Con riguardo invece alla posizione di ### in accoglimento del quinto motivo d'appello della ### srl, la quale lamentava l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva condannato esclusivamente l'impresa esecutrice dei lavori alla refusione delle spese di lite sostenute da ### si ritiene che il #### l'ing. ### e la ### srl debbano essere condannati in solido al pagamento in favore di ### delle spese di lite del primo grado, con liquidazione, in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi e con riduzione del 30 % stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, così come in dispositivo. 
Non deve, invece, disporsi la condanna alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di ### poiché questi, rimasto contumace e non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Invero, come affermato dalla Suprema Corte, “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n. 20869). 
Da ultimo, per quanto concerne il rapporto tra la ### srl e la TUA ### spa, l'accoglimento, in riforma della sentenza gravata, della richiesta di manleva comporta la conseguente modifica anche della statuizione in ordine alle spese di lite. 
In particolare, alla luce dell'esito complessivo della lite, le spese processuali del doppio grado, in ragione del principio di causalità, gravano sull'appellata ### spa e sono liquidate in favore dell'appellante incidentale ### srl, in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi, con aumento del 30 %, da un lato, per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti e allegati, ma con pari riduzione del 30 %, dall'altro, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, così come in dispositivo. 
In conclusione, per le motivazioni fin qui esposte, questa Corte ritiene che l'appello principale del ### l'appello incidentale adesivo dell'ing. ### e l'appello incidentale della ### srl vadano in parte accolti (in ragione del quinto motivo d'appello proposto dal ### e fatto proprio dall'ing.  ### e del quarto e quinto motivo d'appello proposto dalla #### srl) e, per l'effetto, vada riformata la sentenza impugnata con riferimento ai seguenti capi della decisione: - capo n. 3 relativo alla condanna in solido del ### dell'ing. ### e della ### srl al pagamento in favore di ### della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (non essendo stata raggiunta la prova di tale ulteriore voce di danno e del nesso di causalità in relazione al fatto illecito lamentato); - capo n. 4 relativo alla domanda di manleva formulata dalla #### srl nei confronti della ### spa (dovendosi accogliere la richiesta attesa l'estensione della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi anche ai fatti colposi connessi all'esecuzioni dei lavori); - capi nn. 8 - 9 e 10 relativi alla refusione delle spese processuali di primo grado (stante la parziale riforma della sentenza gravata). 
Di contro, sono confermati i seguenti capi della sentenza di primo grado: - capo n. 1 concernente l'accertamento della responsabilità del #### dell'ing. ### e della ### srl in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di ### - capo n. 2 con la condanna in solido del ### dell'ing.  ### e della ### srl al pagamento in favore di ### della somma di € 3.353,00, oltre ### per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su entrambe le somme, interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado sino all'effettivo soddisfo; - capi n. 5 e 6 che pongono a carico del ### dell'ing.  ### e della ### srl le spese delle due CTU espletate nel corso del giudizio e della CTU in sede ###relativo alla condanna del ### dell'ing.  ### e della ### srl alla rifusione in favore di ### delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di mediazione. 
Ogni altra questione resta assorbita.  P.Q.M. La Corte di Appello di ####, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da ####, ing. ### e DI ### srl ### nei confronti di ### quale procuratore speciale di #### e ### spa, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. ACCOGLIE per quanto di ragione gli appelli principale ed incidentali e, per l'effetto, in ### della sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024, pubblicata in data 16\4\2024 dal Tribunale di ### - ### la domanda di ### di risarcimento limitatamente alla voce di danno di natura non patrimoniale (danno alla salute); - ACCOGLIE la domanda di manleva proposta dalla ### srl nei confronti della ### spa; 2. CONDANNA gli appellanti ### ing. ### e DI ### srl al pagamento in favore dell'appellata ### delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 145,50 per esborsi e € 2.500,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge; 3. CONDANNA gli appellanti ### ing. ### e DI ### srl al pagamento in favore dell'appellata ### delle spese processuali di secondo grado, che liquida in € 2.000,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge; 4. CONDANNA gli appellanti ### ing. ### e DI ### srl al pagamento in favore dell'appellato ### delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 130,00 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. ### per dichiarato anticipo; 5. NULLA dispone con riguardo alle spese processuali di secondo grado di #### rimasto contumace; 6. CONDANNA l'appellata, ### spa, a tenere indenne l'appellante, DI ### srl, da tutte le spese che quest'ultimo è tenuto a pagare nei confronti delle controparti in forze delle statuizioni di cui ai capi precedenti; 7. CONDANNA l'appellata, ### spa, al pagamento in favore dell'appellante, ### srl, delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 264,00 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge; 8. CONDANNA l'appellata, ### spa, al pagamento in favore dell'appellante, ### srl, delle spese processuali di secondo grado, che liquida in € 382,50 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge. 
Così deciso in ### lì 11 dicembre 2025 ### estensore ### - dott.ssa ### - - dott.ssa ### - Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa ### MOT in tirocinio generico.

causa n. 558/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Balletti Maria, Mainenti Marina

M

Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 1324/2025 del 09-12-2025

... 5 e 5-quater del D.lgs 28/2010 il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato. ### dato atto dell'esito negativo della mediazione svolta avanti l'### di ### presso l'Ordine degli Avvocati di ### con provvedimento del 19.11.2025, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data ###, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Si riportano uno di seguito all'altro i motivi dedotti dalle parti appellanti nei procedimenti riuniti che presentano analogie o addirittura sostanziale identità. Con il primo motivo d'appello deduceva l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 1051 c.c. la violazione dell'art.2697 c.c. nonché degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. ### l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda per insussistenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, stante l'assenza di una concreta dimostrazione dell'esigenza di attuare un potenziamento delle capacità produttive del fondo preteso dominante o di un conveniente uso dello stesso. Con il primo motivo l'appellante afferma che la domanda del vrebbe dovuto i essere qualificata dal (leggi tutto)...

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R.G. n. 644/2024 (cui è riunito rg. 669/2024) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA ### nelle persone dei magistrati Dott. ### - ###. ssa ### - ###.ssa ### - ### relatore ha pronunciato la seguente ### causa civile d'appello avverso la sentenza N. 1466/2024 del Tribunale di Genova promossa da: , in proprio e nella qualità di erede di , rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via della ### 61/11, come da mandato in atti ### , in proprio e nella qualità di erede di , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in #### 1/9, come da mandato in atti ### contro ### in persona del procuratore rappresentato e difeso dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ####### 21/5, come da mandato in atti ### Per l'appellante : “Voglia la ###ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1466/24 emessa dal Tribunale di ### - ### - in data ### - ### n. 1284/2024 - datata 13/05/2024 notificata via PEC in data ###: - in via principale e nel merito, respingere ogni attorea domanda in quanto illegittima e/o infondata in fatto e in diritto; - in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in punto costituzione servitù, riformare l'impugnata pronuncia laddove ha erroneamente determinato l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. sulla base dei motivi, contestazioni ed argomentazioni di cui al settimo motivo di appello; - in via istruttoria, si insta per il rinnovo della CTU nei termini e sulla proposta di quesito (pagg. 35 e 36) dell'atto di appello; - con vittoria di esborsi e compensi professionali sia del primo che del presente grado di giudizio e integrale rifusione delle spese di C.T.U.” Per l'appellante : “Voglia la ###ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1466/24 emessa dal Tribunale di ### - ### - depositata il ### - ### n. 1284/2024 - datata 13/05/2024 a firma del Giudice Dott. ### in causa RG 7031/ 2021, notificata via PEC in data ###: - in via principale e nel merito, riformare la Sentenza in accoglimento dei motivi di appello presentati dai ###ri e e, per l'effetto, respingere ogni domanda del ### in quanto pretestuosa, illegittima e/o infondata in fatto e in diritto; - in via subordinata sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della Sentenza in punto costituzione servitù, riformare in ogni caso la Sentenza laddove ha erroneamente determinato l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. da riconoscere a carico dei fondi eventualmente individuati quali dominanti a favore dei fondi serventi, sulla base dei motivi, delle contestazioni e delle argomentazioni di cui al VII motivo di appello della ###ra ; - in via istruttoria, si insta fin d'ora per il rinnovo della CTU nei termini e sulla proposta di ### quesiti presentati nell'atto di appello e nei successivi atti. Con vittoria di spese, e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, refusione delle spese di CTU del primo grado, e pagamento spese di CTU del presente grado di giudizio in casi di licenziamento di consulenza in rinnovazione, oltre spese per imposta di registro per ambo i gradi del giudizio, accessori, IVA e ### oltre spese generali del presente giudizio di appello” Per l'appellato “### l'### ma Corte adita, contrariis reiectis, previa eventuale, declaratoria d' improcedibilità dell'appello proposto dal sig. , dichiarare inammissibili o, comunque, infondati e per l'effetto, previa declaratoria di inammissibilità o rigetto delle istanze istruttorie avversarie e dei documenti ex adverso prodotti, rigettare gli avversari appelli proposti, con conferma della sentenza del Tribunale di ### n. 1466/2024 ex adverso impugnata, e in ogni caso - costituire una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo mapp. 3102 fgl 22 ### attualmente di proprietà (in proprio ed in qualità di erede dei ###ri e ) - e segnatamente sulla striscia di terreno destinata a strada che dipartentesi dalla via del ### attraversa il mappale 3102 fgl.22 su cui insiste sino a raggiungere il mapp. 2575 fgl 22 ### -, e sui fondi mapp. 1796 e 2575 fgl. ### attualmente di proprietà (in proprio ed in qualità di erede di ), a favore dei fondi fgl. 22 mapp. 2257, 2258 ### e 107, 109,1929, 113 e 1333 ### attualmente di proprietà , determinando la indennità che l'attore proprietario dei fondi dominanti dovrà corrispondere ai proprietari dei fondi serventi nella misura quantificata dal ### pari a € 1.826,14 per la proprietà e € 4.092,08 per la proprietà . Vinte le spese e gli onorari di causa, oltre spese generali, c.p.a. e iva (di entrambi i gradi di giudizio)”.  ### atto di citazione ritualmente notificato nella sua qualità di procuratore generale di conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di ### , , e per ottenere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio gravante sui fondi di proprietà dei convenuti ed a favore dei fabbricati e fondi di proprietà attorea. ##### Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -### ra proprietario degli immobili siti in ### identificati catastalmente al foglio 22 ### mapp. 2257, 2258 ### e foglio 22 NCT mapp. 107, 109, 1929, 113 e 1333 ###; -in particolare, il mappale 2258 identificava un fabbricato facente parte di un edificio costruito in adiacenza al mappale 2780 di proprietà, per la quota indivisa di ½ ciascuno, di e ; -i restanti immobili indicati erano terreni con destinazione ad uliveto; -il terreno mappale 109, prospiciente sul retro i fabbricati mappali 2257 e 2258 Bardi, era confinante con terreno identificato con mappale 1796 di proprietà, per la quota indivisa di ½ ciascuno, di e , terreno anch'esso sul retro del mappale 2780 fabbricato ; -a sua volta il terreno mappale 1796 Pastene era confinante con il terreno mappale 2575, sempre di proprietà di e , che a sua volta confinava con il terreno mappale 3102 di proprietà di e , per la quota indivisa di 1/3 ciascuno; ve niva riconosciuto dalla ### 4 Chiavarese, invalido al 100%, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; -i fondi di proprietà di non avevano accesso carrabile alla pubblica via e avevano accesso solo pedonale da sentiero assai ripido, stretto, con fondo sconnesso non in muratura, ma in terra e pietre, dissestato e in pessime condizioni di manutenzione, privo di illuminazione e non suscettibile di ampliamento Il procedimento veniva interrotto alla prima udienza a seguito della morte delle convenute e , e successivamente a seguito della morte di , poi riassunto da parte attrice nei confronti degli eredi. 
Si costituiva in giudizio , in proprio e nella qualità di erede di , chiedendo respingere ogni attorea domanda in quanto illegittima e/o del tutto infondata in fatto e in diritto. Deduceva che la legislazione dettata in materia di accessibilità agli immobili destinati ad uso abitativo per portatori di handicap non era applicabile ai fabbricati che non rappresentassero edifici di nuova costruzione e che non costituissero effettiva ed attuale abitazione del soggetto portatore di handicap. Sosteneva che i fondi di non fossero totalmente interclusi, in quanto serviti da altri accessi carrabili che dalla strada comunale pedonale ### si innestavano sui mappali 1333 e 113 di proprietà attrice e che, in ogni caso, l'art. 1051 quarto comma c.c. escludesse l'applicabilità dei commi precedenti nei casi di costituzione di servitù di passaggio su aree cortilizie o giardini, come quelle adiacenti agli immobili di proprietà . ### Si costituiva, altresì, in giudizio , in proprio e nella qualità di erede di e , d omandando, p revia d ichiarazione d i n ullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 terzo comma c.p.c., il rigetto di tutte le domande attoree, contestando integralmente in fatto e in diritto quanto affermato da Il Giudice Istruttore con ordinanza del 16.01.2023 conferiva incarico al ### di rispondere al seguente quesito: “###.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, esperiti gli opportuni sopralluoghi, acquisite le informazioni e la documentazione rilevanti, anche presso pubblici ### (al cui accesso è fin d'ora autorizzato): a) descriva, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, i luoghi di causa, anche mediante planimetrie e fotografie; b) descriva in riferimento all'immobile e ai terreni fgl. 22 mapp. 2257, 2258 ### 107, 109, 1929, 113 e 1333 ### di proprietà di parte attrice, l'attuale accesso alla via pubblica e alle vie pubbliche carrabili più prossime e verifichi se il percorso o i percorsi di cui sopra siano, allo stato attuale, già idonei a consentire il transito veicolare oppure se essi possano essere oggetto di modificazioni e/o ampliamenti con interventi fattibili in base ai vigenti strumenti urbanistici e alla situazione geologica; c) nel caso in cui risulti possibile la modifica dell'attuale percorso (o attuali percorsi) di cui alla lettera b) indichi le opere necessarie per consentire l'accesso e il transito veicolare e il loro costo; d) nel caso in cui i fondi di proprietà dell'Attore non abbiano accesso carrabile sulla pubblica via carrabile, individui il percorso o i più percorsi alternativi possibili per raggiungere la pubblica via carrabile, praticabili attraverso i fondi dei ### precisando - la lunghezza del percorso, - le opere, l'impatto ambientale e i costi; - i mappali che esso o essi attraversano e chi ne risulti proprietario in base agli atti; e) determini la presumibile diminuzione di valore del fondo (o dei fondi) da asservire per effetto della costituzione a favore dei fondi dell'Attore della servitù di passo pedonale e carraio, tenuto conto del disagio arrecato dal passaggio, del valore di mercato del fondo (o dei fondi) da asservire, della sua ### attuale destinazione e di ogni altro elemento a tal fine rilevante.” Il Tribunale, a seguito di contestazioni delle parti in merito all'elaborato peritale, concedeva nuovo termine alle parti per osservazioni e al CTU per chiarimenti, domandando a quest'ultimo di pronunciarsi in merito ai seguenti aspetti: “1. dica il CTU se il percorso alternativo prospettato dai CTP nelle osservazioni alla bozza si presenti - in ragione dei presumibili costi di realizzo, alea amministrativa dei titoli edilizi, complessità delle relative lavorazioni, lunghezza del percorso e presumibili aree interessate, nonché dei danni recati ai fondi interessati - di realizzazione impossibile o altamente aleatoria o a costi spropositati e abnormi rispetto a quello identificato dal CTU o se è un percorso che realizzi comunque ### l'accesso alla via pubblica con minor danno per i fondi interessati e a costi e lavorazioni sostanzialmente omogenei con quelli correlati al percorso individuato sulla proprietà delle parti convenute; 2. Stimi il CTU la presumibile diminuzione di valore del fondo (o dei fondi) da asservire per effetto della costituzione a favore dei fondi dell'Attore della servitù di passo pedonale e carraio, tenuto conto del disagio arrecato dal passaggio, del valore di mercato del fondo (o dei fondi) da asservire, della sua ### attuale destinazione”.  ### depositava l'integrazione richiesta in ordine alla sussistenza di eventuali percorsi alternativi rispetto alla soluzione già prospettata ed alla quantificazione degli indennizzi eventualmente spettanti ai proprietari dei fondi serventi ai sensi dell'art. 1053 Il Giudice di primo grado, ritenuti sussistenti i presupposti per la costituzione coattiva a favore del fondo di proprietà attrice dell'invocata servitù di passaggio, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “1. rigetta l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta ###ra per le ragioni di cui in parte motiva; 2. costituisce il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo mappale 3102 foglio 22 NCT ### di proprietà della ###ra e sui fondi mappali 2575 e 1796 foglio 22 ### di proprietà del ### a favore dei fondi foglio 22 mappali 2257, 2258 ### 107, 109, 1929, 113 e 1333 ### attualmente di proprietà , in co nformità a l percorso individuato dal nominato #### , a pag. 14 della relazione peritale del 08.09.2023 e pone le relative spese per la realizzazione a carico esclusivo della parte attrice; 3. ordina al competente ### dei registri immobiliari ed al ### dell'### catastale di ### di provvedere alle dovute trascrizioni con esonero da responsabilità; 4. dichiara tenuta la ###ra , nella sua qualità di procuratrice generale del ### , a corrispondere al ### la somma di € 4.092,08 e alla ###ra la somma di € 1.826,14 a titolo di indennità ai sensi dell'art. 1053 c.c.; 5. dichiara tenuti e condanna in solido tra loro i ###ri e a rifondere alla ###ra , quale procuratrice generale del ### le spese di lite, che si liquidano in € 623,66 per spese ed € 5.584,70 per compenso del difensore (di cui ### di studio della controversia, valore medio: € 919,00 ### introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 ### di trattazione/istruttoria, valore medio: € 1.680,00 ### decisionale, valore medio: € 1.701,00 oltre aumento del 10% per difesa contro una pluralità di parti ex art. 4, secondo comma, D.M. 55/2014 e ss.mm.) oltre 15% per spese generali e accessori di legge; 6. Pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa a carico ### delle parti convenute in via solidale quali parti soccombenti. 7. Rigetta la domanda di parte attrice formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” Avverso la pronuncia proponeva appello , in proprio e nella qualità di erede di , domandando respingere ogni attorea domanda in quanto illegittima e/o infondata in fatto e in diritto. In subordine, in caso di conferma della sentenza sotto il profilo della costituzione servitù, chiedeva riformarla in punto determinazione indennità ex art. 1053 In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1) Inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 1051 c.c. - Violazione dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c.; 2) Inapplicabilità della L. 13/1989 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche - ### dell'art. 112 c.p.c. in ordine ad un punto decisivo della controversia; 3) ### della domanda anche sotto il profilo dell'art. 1052 c.c. - ### degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c.; 4) ### dell'art. 1051 II° comma c.c. nonché dell'art. 832 c.c. - ### degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c.; 5) Omessa e/o errata valutazione dei percorsi alternativi la cui prova risulta essere stata fornita dai convenuti - ### degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2700 c.c.; 6) ### dell'art.  1051 IV comma c.c. in materia di esenzione in favore di case, cortili, giardini ed aie; 7) Erronea valutazione dell'indennità - ### dell'art. 1053 c.c. nonché più in generale dell'art. 832 c.c. - ### degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. 
Avverso la stessa pronuncia proponeva appello, in un distinto procedimento, rubricato con rg. 669/2024, anche domandando respingere ogni attorea domanda in quanto illegittima e/o infondata in fatto in diritto. In subordine, in ipotesi di conferma della sentenza in punto costituzione servitù, chiedeva riformare la stessa laddove aveva erroneamente determinato l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. Censurava la sentenza di primo grado formulando i seguenti motivi di gravame: 1) erronea qualificazione della domanda del q uale azione ex art. 1051 c.c., anziché azione ex art. 1052 c.c. Omessa e/o errata valutazione e/o interpretazione dei requisiti di cui all'art. 1051 ed all'art.1052 cod.  Omessa e/o errata valutazione di documenti prodotti in atti e di fatti fondamentali per la decisione. Erronea applicazione dei principi generali in tema di onere della prova. ### falsa ed erronea applicazione dell'art. 112, 115, 116 c.p.c.; 2) erroneità nel non considerare il recente acquisto del e lla servitù pedonale e carrabile ai mappali nn. 1333 e 113 in forza di ### di ### Difetto del primo elemento costitutivo della fattispecie ex art. 1052 cod. civ. Omessa e/o errata valutazione e/o interpretazione dei requisiti di cui all'art. 1052 cod. civ. Omessa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 2700 cod. ### civ. e dell'art. 115 del cod. proc. civ.. Omessa e/o errata valutazione dell'### di ### e di fatti fondamentali per la decisione. ### falsa ed erronea applicazione dell'art. 112, 115, 116 c.p.c.; 3) Sulla possibilità di ampliamento dei percorsi esistenti. 
Omessa e/o errata valutazione e/o interpretazione dei requisiti di cui all'art. 1051 e all'art.1052 cod. civ. Omessa e/o errata valutazione di fatti fondamentali per la decisione.  ### falsa ed erronea applicazione dell'art. 112, 115, 116 c.p.c.; 4) Difetto del presupposto della rispondenza della costituzione della servitù alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, nonché all'esigenza di accessibilità all'abitazione da parte di persone disabili. Omessa e/o errata valutazione e/o interpretazione dei requisiti di cui all'art.1052 cod. civ. e del DM 14 giugno 1989, n. 236. Erronea applicazione dei principi generali in tema di onere della prova. ### falsa ed erronea applicazione dell'art. 112, 115, 116 c.p.c.; 5) omesso esame del presupposto legittimante la costituzione di servitù ex 1052 cod. civ., ossia l'inesistenza della destinazione a casa, cortile, giardino o aia del tracciato (o di porzioni dello stesso) su cui si chiede la costituzione della servitù. Omessa e/o errata valutazione e/o interpretazione dei requisiti di cui all'art. 1051 e all'art.1052 cod. civ. Omessa e/o errata valutazione di fatti fondamentali per la decisione. ### falsa ed erronea applicazione dell'art. 112, 115, 116 c.p.c.; 6) mancata considerazione dell'esistenza di percorsi alternativi alla soluzione proposta dal ### e/o errata valutazione e/o interpretazione dei requisiti di cui all'art. 1051 e all'art.1052 cod. civ. ### e/o errata valutazione di fatti fondamentali per la decisione. ### falsa ed erronea applicazione dell'art. 112, 115, 116 c.p.c.; 7) Quantificazione erronea dell'indennità ex art. 1053 cod. civ. sotto più profili.  ### e/o errata valutazione e/o interpretazione dei requisiti di cui all'art. 1053 cod.  ### e/o errata valutazione di fatti fondamentali per la decisione. ### falsa ed erronea applicazione dell'art. 112, 115, 116 c.p.c.; ###is) Erroneità della quantificazione del ### perché in contrasto con la prassi in materia di estimo e perchè fondata su criteri estimativi non pertinenti utilizzati dall' per la posa di condotte elettriche; 7### Erroneità della quantificazione del CTU nella parte in cui ha fondato la quantificazione sui valora agricoli medi (###, perché in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011; 7#### della quantificazione del ### nella parte in cui non riconosce il pagamento dell'indennità a carico di ciascun fondo dominante. 
Si costituiva, altresì, in giudizio in persona del procuratore domandando dichiarare inammissibili o comunque infondati gli appelli, con conferma della statuizione del Tribunale di ### Ribadiva quindi la propria richiesta di costituire una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo mapp. 3102 fgl 22 ### di ### proprietà , e sui fondi mapp. 1796 e 2575 fgl. 22 ### di proprietà , a favore dei fondi fgl. 22 mapp. 2257, 2258 ### e 107, 109, 1929, 113 e 1333 ### di proprietà, determinando la indennità che l'attore proprietario dei fondi dominanti dovrà corrispondere ai proprietari dei fondi serventi nella misura quantificata dal ### pari a € 1.826,14 per la proprietà e € 4.092,08 per la proprietà .  ### con provvedimento del 05.12.2024 disponeva la riunione dei procedimenti rg. 669/24 e rg. 664/24, trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza, disponendo altresì che le parti esperissero, ai sensi degli artt. 5 e 5-quater del D.lgs 28/2010 il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato.  ### dato atto dell'esito negativo della mediazione svolta avanti l'### di ### presso l'Ordine degli Avvocati di ### con provvedimento del 19.11.2025, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data ###, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si riportano uno di seguito all'altro i motivi dedotti dalle parti appellanti nei procedimenti riuniti che presentano analogie o addirittura sostanziale identità. 
Con il primo motivo d'appello deduceva l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 1051 c.c. la violazione dell'art.2697 c.c. nonché degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c.  ### l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda per insussistenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, stante l'assenza di una concreta dimostrazione dell'esigenza di attuare un potenziamento delle capacità produttive del fondo preteso dominante o di un conveniente uso dello stesso. 
Con il primo motivo l'appellante afferma che la domanda del vrebbe dovuto i essere qualificata dal Tribunale di ### quale domanda di costituzione coattiva di servitù ex art. 1052 cod. civ. e che il Tribunale era tenuto quindi ad accertare la ricorrenza cumulativa dei più stringenti requisiti costitutivi indicati dall'art. 1052 cod. civ. ed, in particolare l'inidoneità del passaggio già esistente rispetto ai bisogni del fondo; l'impossibilità materiale o l'eccessiva onerosità del suo ampliamento; la rispondenza della costituzione alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, criterio diverso e più rigoroso rispetto al conveniente uso previsto nel caso di fondi interclusi (di cui all'art. 1051 c.c.), o l'esigenza di soddisfare attuali e concrete di accessibilità alla casa di abitazione da parte di ### persone con disabilità; il fatto che la servitù non insista su “case, giardini e aie ad esse attinenti” (art. 1051, comma 4, cod. civ.). 
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'inapplicabilità al caso di specie della L. n. 13/1989 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche , la violazione dell'art. 112 c.p.c. Il provvedimento di primo grado avrebbe erroneamente interpretato la sentenza n. 166/1999 della Corte Costituzionale che fa riferimento alla casa di abitazione e non alle “personali condizioni di salute” del soggetto, che sono pur sempre necessarie ma non funzionali alla domanda di accessibilità agli edifici destinati ad uso abitativo. 
Deduce che dall'atto di acquisto del fabbricato insistente sul preteso fondo dominante, (### 13/01/1984 Rep. n. 1003) risulta che l'attore in primo grado ha acquistato la proprietà di un “fabbricato 11 rurale, composto di piano terra ad uso stalla e cantine e due vani e prima elevazione al primo piano, soprastanti”; pertanto stante la destinazione agricola del fabbricato e dato atto che peraltro lo stesso attore ha dichiarato di non abitarvi, va escluso che la domanda sia connessa ad esigenze abitative necessarie, mentre la declaratoria di incostituzionalità della norma dell'art. 1052 comma ### c.c., giustifica il ricorso alla predetta nell'ambito del solo riferimento alla casa di abitazione. 
Con il terzo motivo deduce l'inaccoglibilità della domanda anche sotto il profilo dell'art. 1052 c.c. e la violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. 
Evidenzia che non sono state allegate circostanze idonee ad affermare che l'accesso carrabile consentirebbe un più ampio sfruttamento dei fondi, peraltro escluso dalla ctu. 
Mancherebbero i requisiti come individuati dalla richiamata pronuncia della Suprema Corte n. ###/2021 (ossia i “requisiti previsti dalla stessa norma in termini di bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con l'utilizzazione dell'accesso esistente, e che non sono più soltanto le esigenze dell'agricoltura o dell'industria espressamente contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999”). 
Con il quarto motivo rileva il difetto del terzo elemento costitutivo della fattispecie ex art. 1052 cod. civ., ossia della rispondenza della costituzione della servitù alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, nonché all'esigenza di accessibilità all'abitazione da parte di persone disabili. 
Richiama la sentenza della Corte d'Appello di ### n. 1124/2016 del 04/11/2016, nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la “circostanza della presenza di un fabbricato con destinazione abitativa -ai fini della costituzione di servitù rispondente ad esigenze di ### accessibilità di soggetti disabilinon risultando né che l'immobile in questione fosse abitato, né che avesse conseguito la dichiarazione di abitabilità”. 
Con il quarto motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 1051 ### comma nonché dell'art. 832 c.c., con riferimento agli artt. 112, 113 e 115 c.p.c per erronea determinazione del luogo di esercizio della servitù ai sensi dell'art. 1051 ### comma c.c. ( maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica e “minore aggravio” per il fondo serventie, requisiti appunto mancanti nella fattispecie. 
Con il terzo motivo d'appello afferma che la strada esistente era da considerarsi ampliabile, mentre il ctu si era limitato ad affermare di non essere in grado di presentare uno studio progettuale in proposito. 
Con il quinto motivo deduce l'omessa e/o errata valutazione dei percorsi alternativi la cui prova risulta essere stata fornita dai convenuti, in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2700 In particolare, assume che, sia pure incidenter tantum, la sentenza avrebbe dovuto affermare che con l'### a ### 9/02/2009 l'attore aveva acquistato il diritto di passo pedonale e carrabile terminante sul mappale n. 1333, facendone peraltro uso fin dal 2009, potendo così proseguire il percorso e raggiungere il mappale n. 113 sempre di sua proprietà per avere un comodo accesso viario al proprio fondo. 
Sottolinea che il supplemento di CTU del 29/1/2024 non aveva escluso la possibilità di realizzare un accesso carrabile alla proprietà dell'attore attraverso il suddetto percorso alternativo (uno dei due indicati dai consulenti di parte), evidenziando solo la necessità di uno studio più approfondito. 
Con il secondo motivo lamenta che la sentenza appellata abbia omesso di prendere in considerazione il fatto che la ### contrariamente a quanto affermato dal ### risulta già collegata alla via pubblica per il tramite della ### a seguito del recente acquisto di cui all'### di ### dei mappali nn. 1333 e 113 da parte del ### ciò in quanto il rogito prevede espressamente che: “### dichiara e garantisce di avere la piena e libera disponibilità di quanto suddescritto oggetto della vendita e che lo stesso: ... d) “è munito di servitù di passo pedonale e carrabile sulla strada interpoderale di collegamento tra la strada comunale carrabile per ### e la strada comunale pedonale per ### in forza dei titoli di possesso ultraventennale”. ### Con il sesto motivo la stessa parte lamenta l'erroneità della sentenza in quanto, nonostante la possibilità di realizzare entrambe soluzioni alternative proposte dall'### (“### 1 da Via del ### per il tramite della ### e ### 2 da via di Landea”), ha apoditticamente indicato il progetto del ### coincidente con la soluzione proposta dal ### come di “minore impatto economico”. 
Con il sesto motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 1051 IV comma in materia di esenzione in favore di case, cortili, giardini ed aie, in quanto la parte interessata dal possibile intervento sarebbe un'area cortilizia con funzione di rispetto del fabbricato a servizio permanente dell'abitazione. 
Si tratta delle particelle sulle quali è stata imposta la servitù di passaggio coattivo, e cioè i mappali nn. 2575 e 1796 Foglio 22 di proprietà dell'appellante. 
Con il quinto motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha preso in considerazione che la nuova strada richiesta dall'attore attraverserebbe il giardino/cortile del e non ha conseguentemente accertato l'impraticabilità della soluzione proposta dal. er violazione del disposto dell'art. 1051, comma 4, cod. civ., assumendo che le medesime considerazioni valgono altresì per il mappale n. 3102 di proprietà. Dalle planimetrie e fotografie in atti, secondo l'assunto dell'appellante, emergerebbe che il tracciato stradale esistente sulla proprietà riguarda un'area che, seppure censita come uliveto, è costituita da una superficie completamente urbanizzata e sistemata a verde con presenza di aiuole, aree a parcheggio, etc., all'interno della quale insistono diversi fabbricati di civile abitazione a cui la stessa serve da corte comune. 
Con il settimo motivo lamenta l'erronea individuazione dell'indennità in violazione del disposto dell'art. 1053 c.c. , affermando che la sentenza ha applicato il conteggio calcolato dal ctu, che ha determinato la liquidazione della somma definita irrisoria di € 4.092,08 a favore del medesimo e di € 1.826,14 a favore di . 
Si duole del fatto che il ctu ha utilizzato i criteri di svalutazione usati dall' er la posa delle condotte elettriche, mentre i consulenti di parte avevano espressamente indicato tra i parametri di riferimento la svalutazione del prezzo di mercato degli immobili gravati da servitù nell'ordine del 50% . In tal senso insta affinchè venga licenziata nuova ctu.  ### con il settimo motivo assume che la quantificazione del CTU (nell'ambito della integrazione peritale) è in contrasto con la prassi in materia di estimo e ### perchè fondata su criteri estimativi non pertinenti utilizzati dall' per la posa di condotte elettriche. 
Afferma altresì l'erroneità della quantificazione del CTU nella parte in cui ha fondato la quantificazione sui valora agricoli medi (###, perché in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011.  ### rileva che vertendosi in ipotesi di pronuncia costitutiva di servitù di passaggio a favore di fondi non interclusi ma accessibili solo pedonalmente, in modo quindi insufficiente ad assicurare esigenze produttive o abitative l'applicazione dell'art. 1051 cc è corretta, alla luce del rinvio all'art. 1051 c.c. contenuto nell'art. 1052 Aggiunge che la rilevanza delle esigenze dell'agricoltura è normativamente prevista dal secondo comma dell'art. 1052 c.c., che prevede che il passaggio sia concesso quando la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura. Anche quindi a considerare le due unità immobiliari in capo al o me “rurali” la domanda andava accolta in quanto si verte in ipotesi di esigenze abitative tutelabili in conformità alla pronuncia Corte Cost. 167/1999. 
Rileva che l'applicazione della l. 13/1989 non è limitata ad immobili con destinazione residenziale di nuova costruzione, dal momento che l'art. 2 si riferisce ad interventi su edifici già esistenti, come anche chiarito dal d.m. 236/1989 recante il ### di attuazione della l. 13/1989, che all'art. 1 enuncia l'applicazione alla ristrutturazione di edifici, anche se preesistenti alla entrata in vigore del decreto stesso. 
Sottolinea che è corretto il richiamo alla l. 13/1989 operato dalla sentenza appellata, in coerenza con la sentenza n. 167/1999 per sottolineare la centralità e la rilevanza pubblica della tutela delle persone handicappate divenuta uno dei motivi di fondo della vigente legislazione abitativa (si veda § 5 Corte Cost. cit.), deducendo l'irrilevanza della residenza o meno del e i luoghi di causa, dal momento che la tutela degli interessi dei portatori di handicap risponde ad un interesse superiori. 
Aggiunge che gli immobili di proprietà h anno a ccesso d alla via p ubblica s olo pedonalmente o da sentiero pedonale ### (da non confondere con la diversa ### a valle di via ### e in parte carrabile) che si diparte dalla pubblica carrabile via ### o da sentiero pedonale che si diparte dalla pubblica carrabile via del ### La circostanza è stata confermata dalla ### come il fatto che esiste una strada prossima agli immobili ulle proprietà e a servizio di plurimi edifici. ### Si procede quindi al congiunto esame dei motivi in quanto strettamente connessi, non prima di ripercorrere le statuizioni di primo grado. 
Il Tribunale ha inquadrato la fattispecie in esame nell'ambito del disposto dell'art. 1051 cc , affermando che in applicazione di tale disposto normativo è possibile costituire coattivamente il passaggio non solo in caso di interclusione assoluta, ma anche ove l'accesso alla via pubblica difetti sotto il profilo della necessità di utilizzazione del fondo e quindi di interclusione relativa. 
Considerato che pacificamente il è soggetto invalido, ha quindi affermato che deve essere costituita la servitù di passaggio a favore del fondo da questi posseduto essendo emerso dagli accertamenti peritali che i fondi non hanno accesso alla via pubblica e l'accesso pedonale non è facilmente percorribile dal medesimo, stanti le condizioni di salute. 
Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità ed alla pronuncia Corte Cost 167/1999 è quindi volto ad ampliare la visione produttivistica con la tutela della persona. 
Orbene, trova applicazione il disposto dell'art. 1051 cc vertendosi in ipotesi di interclusione relativa.  ###. 1051 cc, infatti, testualmente reca: “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. 
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. 
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. 
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.” ### coattivo di una servitù di passaggio già esistente, disciplinato dall'art. 1051, comma 3, c.c., va riferito alla estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, con una motocarriola con piano di carico orizzontale, dotata di motore e cingoli che ne permettono il movimento, mentre l'eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale ### rispetto al nuovo modo di esercizio di questa, quando il tracciato non consenta il passaggio anche con il suddetto mezzo (Cassazione civile, ### II, ordinanza n. 19754 del 20 giugno 2020). 
La costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., e l'ampliamento del passaggio già esistente ex art. 1051, comma 3, possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili (Cassazione civile, ### II, sentenza n. 14477 del 6 giugno 2018). 
Il ctu ha verificato che la strada pedonale comunale ### non è idonea al transito veicolare in ragione della ridotta larghezza e conformazione, mentre il percorso carrabile di collegamento con via ### si interrompe prima di raggiungere i mappali di proprietà a l quale si potrebbe arrivare attraversando proprietà di terzi e percorrendo anche ina parte della pedonale ### (“Il mappale 113 attualmente risulta raggiungibile attraverso quattro differenti percorsi: c) ### pedonale Via del ### d) ### da Via di ### e) ### da tramite carrabile che si diparte da Via del ### f) ### da ### dei ### Tutte quante le possibilità sopra elencate, con la sola esclusione del tratto carrabile indicato alla lettera “e”, attualmente non dispongono dei requisiti per essere ritenute idonee al transito veicolare.I motivi comuni che determinano l'attuale inidoneità risiedono nella ridotta larghezza, nell'irregolarità del fondo e nell'eccessiva pendenza.”) Il ctu ha quindi rilevato che iI terreni di parte convenuta , identificati col colore verde nella mappa sopra riportata, sono raggiungibili sia pedonalmente, attraverso i medesimi percorsi impiegati da parte attrice, sia carrabilmente percorrendo il tramite stradale privato realizzato sulla proprietà della sig. ra (altra parte convenuta nel presente procedimento). ### carrabile è ben evidente all'interno dei terreni di proprietà e sino al confine con il terreno (mapp. 2575) in corrispondenza del quale è posizionato un cancello carrabile del tipo scorrevole….Al fine di giungere comunque all'interno della proprietà alla porzione di tracciato di proprietà , sa rà necessario aggiungere un'ulteriore breve diramazione….Per raggiungere gli immobili di proprietà alla via pubblica, occorrerebbe percorrere nell'ordine: ### 1 - tramite carrabile esistente di proprietà , già gravato da servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del sig. , per una lunghezza di circa metri 200,00. 
Detto sviluppo è stata determinata procedendo alla misurazione dall'innesto sulla via pubblica “Via del Castellino”, sino al confine con la proprietà , identificato dal cancello scorrevole. Il tratto di tracciato in questione transita all'interno della proprietà della famiglia , attraversando il mappale 3102.  2 - tramite carrabile esistente di proprietà , per una lunghezza di circa metri 52,00, determinata dal cancello di confine con la proprietà e la metà della piazzola di sosta e manovra. Il tratto di tracciato in questione transita all'interno della proprietà della famiglia , attraversando il mappale 2575.  3 - tramite carrabile a “progetto” così come desunto dall'elaborato grafico sopra riportato, per una lunghezza di circa 33,00 metri, determinati dalla metà della piazzola di sosta e manovra di proprietà al confine tra i mappali 1796 e 109. Detto tratto a “progetto”, transiterà sui mappali 2575 e 1796 di proprietà della famiglia . Il progetto al fine di poter consentire/garantire la sosta da parte della proprietà sulla medesima superficie ad oggi a disposizione, dovrà prevedere l'arretramento dell'attuale muro di delimitazione del piazzale posto a monte al fine di ricavare la superficie sottratta per il transito di parte attrice. 
Da un punto di vista tecnico/realizzativo, l'intervento a “progetto” non prevede un impatto ambientale di particolare rilevanza, tenuto conto che le opere per realizzarlo sarebbero “minime” e che in definitiva rappresenterebbero il naturale proseguimento di un tracciato già esistente. Il dislivello tra il punto di partenza e quello di arrivo sarebbe di circa 4,00 metri che, rapportato all'ipotetico sviluppo del tracciato a progetto, determinerebbe per quest'ultimo una pendenza dell'11% circa. Tenuto conto dell'esigua lunghezza del tracciato da realizzarsi, non si prevedono particolari opere di contenimento od eccessive movimentazioni di terra che possano alterare significativamente il profilo morfologico dell'area interessata. 
Quindi, per consentire a parte appellata di giungere alla propria abitazione con un'autovettura, la soluzione è quella di percorrere gli attuali tramiti stradali posti sulle proprietà e , con l'aggiunta di un modesto tratto di strada. 
La determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal comma 2 dell'art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all'utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio ### del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà - resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse - va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo (Cassazione civile, ### II, ordinanza n. 8779 del 12 maggio 2020). 
Il ctu nell'integrazione peritale ha esaminato le soluzioni prospettate dei consulenti di parte convenuta in primo grado, individuandone la aleatorietà e maggior costo rispetto alla soluzione fatta propria dalla sentenza appellata. Tale circostanza è evidentemente motivata dal fatto che si tratta di aggiungere un tratto al sedime già esistente, oltre alla considerazione - come emergente dalle operazioni peritali - che il tracciato proposto dal ctu prevede un minimo dislivello, cui consegue un minore impatto ambientale ed un minore costo delle opere da realizzare. 
Non consente poi di provare che i fondi mapp. 113 e 1333 di proprietà godano di servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla proprietà di terzi il contenuto dell'atto di acquisto degli immobili (“### dichiara: d) è munito di passo pedonale e carrabile … in forza dei titoli di possesso ultraventennale”) non integrando tale asserzione i requisiti di un titolo costitutivo di servitù in capo all'acquirente, bensì una semplice affermazione del dante causa del preteso titolare del fondo dominante. 
Quanto all''esenzione di cui all'art. 1051 comma 4 c.c. invocata dagli appellanti, va evidenziato che con riferimento al mappale 3102 il ctu ha accertato che il mappale questo è censito come uliveto, e comunque la strada insiste su un appezzamento indipendente dai fabbricati. 
In ogni caso, in tema di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, non opera in caso di interclusione assoluta del fondo dominante sia nel caso di costituzione "ex novo" della servitù, sia ove ne venga ampliata, per esigenze sopravvenute, una già esistente, configurandosi, in entrambi i casi, la medesima situazione di necessità per il fondo dominante. (Cassazione civile, ### II, sentenza n. 10857 del 25 maggio 2016). 
Quanto all'indennizzo liquidato, non è poi invero pertinente - ai fini della contestazione dell'utilizzo dei valori agricoli medi - il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale, 10 giugno 2011, n. 181 che dichiara 'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato ### disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui stabiliscono che l'indennità di espropriazione, per le aree agricole ovvero non suscettibili di classificazione edificatoria, è commisurata al valore agricolo medio annualmente calcolato da apposite commissioni provinciali, valore corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, ovvero, per il caso di aree incluse in centri abitati, il valore medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa. 
Si tratta infatti in questo caso dell'indennità di esproprio e del parametro riferito al valore di mercato del bene ablato.  ### quantificazione sarebbe altresì determinata dal mancato riconoscimento del pagamento dell'indennità a carico di ciascun fondo dominante. 
In realtà, per quanto riguarda il mappale 3102 si tratta di un tratto di terreno già asfaltato ed adibito a transito, per cui al più il passaggio determina un aumento del traffico, per il mappale 2575 la situazione è in parte la medesima ed in parte il mappale è interessato dal prolungamento del tracciato stradale esistente, come anche il mappale 1796. 
Coglie invece nel segno la censura riferita all'utilizzo - fatto proprio dalla sentenza appellata - da parte del CTU degli indici di svalutazione applicati dall' per l'asservimento di porzioni per il passaggio di elettrodotti, in quanto nella fattispecie il danno causato dall'aumento del traffico non è assimilabile alla presenza degli stessi.   Si stima in proposito equo un aumento in misura vicina al raddoppio delle indennità e quindi € 8000,00 per la proprietà ed € 3600,00 per la proprietà . 
In ragione del minimo accoglimento dell'appello, le spese di lite di entrambi i gradi devono essere compensate tra le parti nella misura di un quinto, con condanna in solido di e alla refusione dei restanti quattro quinti in favore di quale procuratrice generale di che si liquidano in conformità al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto. 
Per le stesse ragioni le spese di ctu, come già liquidate, sono poste per un quinto a carico di uale procuratrice generale di e per i restanti quattro quindi a carico degli appellanti e in solido.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, ### in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza N. 1466/2024 del Tribunale di ### dichiara tenuta in qualità di procuratrice generale di a corrispondere al la somma di € 8000,00 ed a la somma di € 3600,00 a titolo di indennità ex art. 1053 cc. 
Conferma per il resto. 
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un quinto, condannando in solido e alla refusione dei restanti quattro quinti in favore di in qualità di procuratrice generale di che liquida: quanto al primo grado di giudizio in € 4480,00 per competenze, oltre quattro quinti degli esborsi, oltre rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge; quanto al secondo grado di giudizio in € € 4640,00 oltre oltre rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge. 
Pone le spese di ctu definitivamente per un quinto a carico di in qualità di procuratrice generale di e per i restanti quattro quinti a carico di e in solido.  ### 25.11.2025 ### relatore Dott.ssa ##### 

causa n. 664/2024 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24596/2025 del 05-09-2025

... n. 28/2010 per omessa dic hiarazione d'uffic io di improcedibilità del ricorso in opposizio ne a decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione da parte dell'opponente ### Il mot ivo è infondato. Il ricorren te fa valer e di fronte a questa Corte il v izio relati vo al mancato esperimento della proce dura di mediazione, procedura di mediaz ione che, ai sensi dell 'art. 5 d el decreto legislativo n. 28/ 2010, era in effet ti condizione di procedibilità della domanda, t rattandosi di contratto d'opera. Il comma 2 d el citato art. 5 prevede però che l'improcedibilità s ia eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, cosicché il vizio non può essere fatto valere davanti a questa Corte. 2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 287, 348, 112 e 113 c.p.c. per omessa dichiarazione d'ufficio di improcedibilità del ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo a causa dell'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, in quanto diretta nei confronti del difensore in persona del legale rappresentante pro tempore. Il motivo è (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19276/2018 R.G. proposto da: ### (####), elettivamente domiciliato in ####. ### 11, p resso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente contro ### 4, ### elettivamente domiciliato in #### 20, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###); -controricorrente avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE di FOGGIA n. 4485/2 018, depositata il ###.  2 di 6 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/04/2025 dal #### 1. #### ha ottenu to un decreto che ha ingiunto al ### tteott i 4, in ### il pagamento di euro 26.000. ### ha proposto opposizione avverso il decre to. Il Tribunale di Foggia, con l'ordinan za 4485/2018, ha accolto l'opposizione: anzitutto h a rilevato che il decreto ingiuntivo era stato concesso per una somma superiore a quella richiesta (euro 23.273,70) a causa di una svista del giudice; ha così revocato il decreto procedendo alla rideterminazione della pretesa creditoria, ricono scendo la somma complessiva di e uro 5.443, a cui ha sottratto l'impo rto di euro 1 .563,9 1, somma già pagata, condannando il ### a pagare euro 3.879,09; ha poi compensato le spese per due terzi, condannando a pagare il resto delle spese il ### 2. Avverso l'ordinanza ### ricorre per cassazione. 
Resiste con controricorso il ### omi nio ### 4, in Rod i ### Memoria è stata depositata dal ricorrente, che anzitutto eccepisce l'inammissibilità della costituzione del ### inio in mancanza della delibera ass embleare che avrebbe dovu to autorizzare il medesimo a stare in giudizio, in quanto tra gli allegati al fascicolo del controricorre nte non risulterebbe prodotta la delibera condominiale né ad essa è fatta menzione nella procura speciale conferita al difens ore. L' eccezione non può essere accolta. ### controricorrente ha precisat o in memoria che con delibera del 1° giugno 2017 (il cui testo è stato riprodotto nell'atto) l'amministratore è stato delegato a conferire mandato in relazione al presente processo all'avvocato ### difensore nel giudizio di cassaz ione, e al riguardo questa Corte ha pre cisato che “la delibera condominiale con la quale si autorizza l'am ministrator e a 3 di 6 promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cas sazione” (così, da ultimo, Cass. n. 11863/2024). 
Memoria è stata depositata dal controricorrente.  ###. Il ricorso è articolato in cinque motivi.  1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.  5 del d.lgs. n. 28/2010 per omessa dic hiarazione d'uffic io di improcedibilità del ricorso in opposizio ne a decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione da parte dell'opponente ### Il mot ivo è infondato. Il ricorren te fa valer e di fronte a questa Corte il v izio relati vo al mancato esperimento della proce dura di mediazione, procedura di mediaz ione che, ai sensi dell 'art. 5 d el decreto legislativo n. 28/ 2010, era in effet ti condizione di procedibilità della domanda, t rattandosi di contratto d'opera. Il comma 2 d el citato art. 5 prevede però che l'improcedibilità s ia eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, cosicché il vizio non può essere fatto valere davanti a questa Corte.  2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 287, 348, 112 e 113 c.p.c. per omessa dichiarazione d'ufficio di improcedibilità del ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo a causa dell'inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, in quanto diretta nei confronti del difensore in persona del legale rappresentante pro tempore. 
Il motivo è infondato. Come ha sottolineato il Tribunale, si tratta di un mero errore materiale, non potendo la rappresentanza di una persona fisica essere ass ociata al legale rappre sentante, senza contare che, come ha ancora precisato il ### nale, l'eventu ale 4 di 6 irregolarità della notificazione sarebbe comunque stata sanata dalla costituzione in giudizio del ricorrente.  3. Il terzo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli art.  702-bis c.p.c., 14 d.lgs. n. 150/2011, 112, 113, 159, 162, 291 c.p.c. e 111 Cost., nonché stridente difetto di motivazione per mancata dichiarazione d i improcedibilità, inammissibil ità, irricevibilità dell'opposizione a decreto in giuntivo in quanto non poteva essere concesso alcun differimento de ll'udienza del 28 novembre 2017. 
Il mot ivo è infondato. Come ha p untualizz ato il ### in materia di procedimento sommario di cognizione ai sensi dell'art.  14 del de creto legislativo n. 150/2011 trova app licazione quanto stabilito dalla pronuncia di questa Corte n. 19345/2015, secondo la quale il termine pe r la not ificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udien za alla controparte non è perentorio, no n essendo la perent orietà pre vista espressamente dalla legge, cosicché il giudice può concedere al ricorrente un nu ovo termine avente carattere perentorio entro il quale rinnovare la notificazione.  4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16-bis del d.l. n. 179/2012, 112 e 113 c.p.c., nonché stridente difetto di motivazione: il ### le di ### non ha rilevato l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'irricevibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto avvenuta a mezzo di servizio telematico, mentre andava effettuata in forma cartacea. 
Il motivo è infondato. Come ha sottolineato il ### il comma 1-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 (inserito dall'art. 19 del d.l. 83/2015) ha previsto che nell'ambito dei procedimen ti civili innanzi ai tribunali è sempre amm esso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, cosicché il ### ha esercitato una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge. 5 di 6 5. Il quin to mot ivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 91, 112, 113, 132 c.p.c., del d.m. n. 140/2012, nonché dell'art. 3 del d.m. n. 55/20 12, oltre a strident e difetto di motivazione per avere il ### nale di Fog gia ridotto il richiesto compenso professionale “a p ochi spiccioli”, in particolare diminuendo il compenso per il procedimento di correzione di errori materiali da euro 1.9 90 a eu ro 675, applic ando così i parametri previsti per i procedimen ti di volontaria g iurisdizio ne e non considerando che nel procedimento di correzione in esame l'istanza era stata avversata da controparte. 
Il motivo pone la questione del riconoscimento o meno delle spese nei procedimenti di correzione, questione sulla quale erano presenti orientamenti difformi all'interno di questa Corte e in relazione alla quale è stata chiesta la pronuncia delle sezioni unite con ordinanza interlocutoria n. 27681/2023 (pro nuncia in at tesa della quale è stato sospeso il presente giudizio). Le sezioni unite, con la sentenza n. 29432/2024, hanno chiarito che nel procedimento di correzione degli errori materiali, in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, oppo nga resistenza all'istanza. 
Il motivo va pertanto rigettato, contestando il ricorrente la mancata applicazione per un procedimento di correzione di errori materiali di parametri previsti per i procedimenti contenziosi. 
II. Il ricorso va pertanto rigettato. 
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussi stenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo 6 di 6 di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il rico rso e condan na il ricorrent e al pa gamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.2 00, di cui euro 200 p er esborsi, oltre spese generali (15%) e acc essori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato ### che si è dichiarato antistatario. 
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ad unanza cam erale della sezione 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Besso Marcheis Chiara

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