testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello - ### - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: 1) Dott.ssa ### 2) Dott.ssa ### 3) Dott.ssa ### rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 558/2024 RG, vertente TRA ### di via ### n. 2 in Salerno, in persona dell'### p.t., dott. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di appello; #### nella sua qualità di procuratore speciale di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado; ###É Ing. ### elettivamente domiciliat ###/C, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e adesivo; APPELLATO - #### srl, in persona del legale rappresentante p.t., ing. ### elettivamente domiciliato in ####, alla via ### I ### I, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ### come da procura conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale; APPELLATO - #### spa, in persona del suo ### Dott. ### in virtù dei poteri conferitigli giusto atto del ### del 05.03.19 (rep. n. 15522, racc. n.8738), elettivamente domiciliato in ### al corso G. Garibaldi n. 16, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello; ###. ### APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024, pubblicata in data 16\4\2024 dal Tribunale di ### in materia di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale; CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 6\11\2025. RAGIONI IN FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 16\5\2025, il #### di via ### n. 2 in ### (di seguito, per brevità, solo ### proponeva appello avverso la sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024 (pubblicata in data 16\4\2024 e notificata il 23\4\2024), con la quale il Tribunale di ### così statuiva: “1) accerta e dichiara, per le motivazioni di cui in premessa, la responsabilità dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - , “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di parte attrice; 2) condanna solidalmente i convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.353,00, oltre ### per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su entrambe le somme, interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, 3) condanna solidalmente i convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo; 4) rigetta la domanda di manleva formulata dalla ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - in favore della ### 5) pone a definitivo carico dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in solido fra loro, le spese delle due ctu espletate nel corso del presente giudizio con conseguente obbligo di rimborso nei confronti delle altre parti per le somme da queste eventualmente anticipate ai consulenti; 6) pone a definitivo carico dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in solido fra loro, l'importo di € 1.559,40 corrisposto da parte attrice al #### in sede ###conseguente obbligo di rimborso; 7) condanna i convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in solido fra loro, alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di mediazione; 8) condanna i convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - , “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice che liquida complessivamente in € 5.222,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre #### rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; 9) condanna la convenuta ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto Avv. ### che liquida complessivamente in € 5.207,00, di cui € 130,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre #### rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore costituito antistatario Avv. ### 10) condanna la convenuta ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - che liquida complessivamente in € 3.129,00, di cui € 130,00 per esborsi ed € 2.999,00 per competenze professionali, oltre #### rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%”.
In effetti, con l'atto di citazione ritualmente notificato a mezzo #### nella sua qualità di procuratore speciale di ### rappresentava che quest'ultima era proprietaria di un appartamento nel ### di ### (scala C, piano quarto), interessato dal mese di giugno 2011 da lavori straordinari di manutenzione effettuati dall'impresa ### srl, sotto la direzione dell'ing. CHIUMENTO ### che, con l'inizio dei lavori sulla verticale della scala C, nel settembre del 2013 si constatava il verificarsi di consistenti infiltrazioni in una camera da letto dell'appartamento e la rottura in due punti del piano di marmo di calpestio di un balcone; che tali inconvenienti erano tempestivamente e ripetutamente denunciati sia alla ditta esecutrice dei lavori, sia alla direzione dei lavori sia all'amministratore p.t. del ### prima verbalmente e, poi, a mezzo raccomandata a.r. del 27\1\2014, 14\4\2014, 19\12\2014; che in data 28\3\2015 la parte attrice trasmetteva un'ulteriore raccomandata a.r., rimasta priva di riscontro, con invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita; che nel giugno 2015, con la fine dei lavori sulla verticale della scala C, cessavano le infiltrazioni, ma non venivano riparati i danni; che, di conseguenza, in data 9\10\2015 l'attrice depositava presso il Tribunale di ### ricorso per accertamento tecnico preventivo (n. 8290/2015 RG), ma tuttavia il CTU nominato, ing. ### concludeva la sua relazione affermando di non essere stata in grado di individuare le cause della rottura del piano di marmo e del fenomeno infiltrativo, anche per l'impossibilità di escludere origini diverse, non essendo stato consentito l'accesso al piano superiore da parte del proprietario avv. ### che in data 31\1\2017 l'attrice presentava istanza di mediazione all'### sede di ### ma nessuna delle parti invitate (### srl, ing. ### e ### partecipava all'incontro dell'1\3\2017; che, a fronte dell'oggettivo accertamento degli eventi lamentati, vantava il diritto al risarcimento del danno economico per il ripristino dello stato dei luoghi, quantificato in € 8.418,88, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l'impossibilità di utilizzare la camera in questione, nonché per la lesione alla salute derivante dalla presenza in casa di muffa e umidità.
Pertanto, l'attrice conveniva in giudizio l'impresa esecutrice dei lavori, #### srl, il direttore dei lavori, ing. ### e il #### nonché il proprietario dell'appartamento sovrastante, avv. ### per veder accertata la responsabilità degli stessi in relazione ai danni patiti con conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati, fino alla proposizione della domanda, in complessivi € 20.298,88, oltre ad una somma aggiuntiva, da liquidarsi in via equitativa, per i danni alla salute.
Il tutto con vittoria di spese, nonché condanna dei convenuti ### srl, ing. ### e ### alla refusione anche delle spese sostenute per il procedimento di mediazione e di ### Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio la #### srl, contestando quanto ex adverso dedotto, affermando l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedendo di chiamare in causa, ex art. 106 cpc, la ### di ### spa, con la quale aveva stipulato la polizza n. ###006 a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile.
Si costituiva, altresì, l'ing. ### eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto non ancora proprietaria dell'intero appartamento al verificarsi degli eventi dannosi, e passiva dello stesso, poiché la direzione dei lavori era stata seguita da altro professionista incaricato dal ### nonché contestando an e quantum debeatur.
Si costituiva anche il ### eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e passiva dello stesso, addebitando la responsabilità per i danni lamentati all'impresa esecutrice dei lavori e/o al proprietario dell'immobile sovrastante, contestando in ogni caso la quantificazione dei danni.
Da ultimo, si costituiva l'avv. ### deducendo preliminarmente l'incompetenza della sezione di ### cui la causa era stata erroneamente assegnata, instando per la riassegnazione dinanzi al Tribunale di ### - ### eccependo poi l'improcedibilità dell'azione nei suoi confronti (non essendo stato invitato alla negoziazione assistita né al procedimento di mediazione) e la parziale carenza di legittimazione attiva dell'attrice (proprietaria dell'immobile per 1\6 al verificarsi dei danni, divenuta proprietaria per l'intero solo nel dicembre 2014), sostenendo la responsabilità esclusiva dell'impresa esecutrice dei lavori e, comunque, contestando la quantificazione dei danni.
Quindi, rigettata la richiesta di chiamata in causa della ### spa, attesa la costituzione oltre il termine di cui all'art. 166 cpc della convenuta ### srl, rimessa la causa alla prima sezione civile del Tribunale di ### concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc e disposta l'acquisizione dell'accertamento tecnico eseguito ante causa, la causa veniva istruita mediante ammissione ed espletamento di prova testimoniale (fr. ordinanze del 23-26\4\2018 e 5\6\2019) e di CTU tecnica (cfr. relazione dell'ing. ###, di poi rinnovata (cfr. relazione dell'ing. ###.
A fronte del rigetto della richiesta di chiamata in causa, con atto di citazione ritualmente notificato, la ### srl conveniva in autonomo giudizio la TUA ### spa deducendo di avere stipulato con la compagnia un contratto di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi in caso di sinistro; di essere stata citata in giudizio da ### per il risarcimento dei danni asseritamente subiti in seguito ai lavori di ristrutturazione appaltati dal ### di avere invano diffidato la società assicuratrice a costituirsi nel relativo giudizio in propria difesa. Pertanto, chiedeva fosse riconosciuto il proprio diritto ad essere manlevata dall'assicuratrice, con conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mala gestio nel rapporto contrattuale con l'assicurata.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva nel giudizio 9648\2018 RG la TUA ### spa, escludendo l'operatività della copertura assicurativa per essere i danni attribuibili alla negligenza nell'esecuzione dei lavori appaltati da parte della #### srl.
Quindi, disposta la riunione dei due giudizi per ragioni di parziale connessione oggettiva e soggettiva, trattenuta la causa in decisione all'udienza dell'1\12\2023, previo deposito di memorie conclusionali, il Tribunale pronunciava la sentenza qui appellata con la quale accoglieva la domanda attorea riconoscendo “la responsabilità dei convenuti ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore -, “### Incis” di ### n. 2 in ### - in persona del suo amministratore pro tempore - ed #### in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di parte attrice”, per l'effetto condannandoli in solido “al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.353,00, oltre ### per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su entrambe le somme, interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo”, nonché “al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo”. In relazione al giudizio riunito, il Tribunale rigettava “la domanda di manleva formulata dalla ### - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - in favore della ### SpA”.
In particolare, il Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dal convenuto ### avendo parte attrice provveduto (cfr. pec del 20\10\2017) a trasmettergli invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, nonché l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto comproprietaria dell'immobile in questione ed escludendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dall'appartamento.
Nel merito, il Tribunale evidenziava come sia l'ATP che entrambe le CTU espletate nel corso del giudizio davano atto che l'immobile di proprietà ### era stato interessato da infiltrazioni di acqua piovana, localizzate esclusivamente in una stanza sulle sole pareti esterne e sulla porzione di soffitto prossima alle stesse. In ordine alla causa di queste, il Tribunale escludeva la responsabilità di ### atteso che i lavori eseguiti nella proprietà di quest'ultimo era successivi rispetto al verificarsi delle infiltrazioni nell'appartamento sottostante. Riteneva, quindi, condivisibile la conclusione raggiunta dall'ultimo CTU che collegava le infiltrazioni alla mancata regimentazione delle acque piovane da parte della DI ### srl nell'esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate dei corpi C e D del ### Il primo giudice affermava, altresì, la responsabilità del ### ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'ing. ### in quanto soggetto preposto alla sorveglianza delle opere e tenuto a verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica.
Di conseguenza, il Tribunale condannava in solido la ### srl, il ### e l'ing. ### al risarcimento dei danni cagionati all'attrice, quantificati dal CTU in € 3.353,00 (oltre ### per le opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per il risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile per il periodo di 18 mesi, decorrente dal febbraio 2014 sino al luglio 2015.
Inoltre, il giudice di prime cure, da un lato, accoglieva la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, pure formulata dall'attrice, liquidato in via equitativa in € 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo; dall'altro, riteneva infondata la domanda di risarcimento delle lesioni alle lastre in marmo del balcone, non risultando provata la riconducibilità delle stesse alle opere eseguite dalla ### srl.
Infine, il Tribunale rigettava la domanda di manleva formulata dalla #### srl nei confronti della ### spa, ritenendo non coperti dalla polizza i danni riconducibili ad errori nell'esecuzione dell'opera.
Avverso la sopramenzionata sentenza, previa istanza di sospensione ex art. 283 cpc, proponeva appello il ### per i seguenti motivi: 1) il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di ### divenuta proprietaria dell'immobile successivamente agli eventi infiltrativi ed al verificarsi dei danni oggetto del giudizio. Sul punto, l'appellante richiamava la pronuncia n. 2591\2016 delle ### secondo cui “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c.”; 2) il Tribunale avrebbe, altresì, errato nel merito riconoscendo la responsabilità del ### ex art. 2051 c.c., anche se, a detta dell'appellante, il ### non potesse essere ritenuto responsabile dell'erronea o insufficiente modalità di canalizzazione delle acque piovane operata dall'impresa esecutrice dei lavori in occasione, peraltro, di un singolo evento “violentissimo ma di breve durata” e, conseguentemente, dei danni da ciò derivati. Aggiungeva l'appellante, inoltre, che l'intervenuto accertamento di un fenomeno meteorologico violentissimo, come rilevato dal CTU ing. ### poteva integrante gli estremi del “caso fortuito”, pacificamente considerato esimente dell'eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. al pari del fatto colposo o doloso del terzo (la negligenza dell'impresa), che entrambe le CTU effettuate in corso di causa avevano individuato e riconosciuto; 3) il Tribunale, poi, avrebbe omesso qualsivoglia motivazione sulla quantificazione del danno per il ripristino dello stato dei luoghi operata dall'ultimo ### per importi di gran lunga superiori rispetto a quanto riconosciuto in corso di ATP e nella prima ### Inoltre, per l'appellante, il riconoscimento di un risarcimento per una somma molto inferiore rispetto a quanto richiesto con la domanda introduttiva del giudizio avrebbe dovuto comportare, a parere dell'appellante, una compensazione totale o parziale delle spese di lite; 4) il Tribunale avrebbe anche errato nella liquidazione del danno da mancato godimento dell'immobile, dovendosi escludere il perdurare dell'indisponibilità per il periodo di 18 mesi intercorso dal febbraio 2014 al luglio 2015, sia perché ### era divenuta proprietaria dell'immobile solo nel dicembre 2014, sia perché le infiltrazioni era cessate molto prima della fine dei lavori; 5) il Tribunale avrebbe, inoltre, in maniera del tutto apodittica, in assenza di specifica domanda, riconosciuto un ulteriore danno di natura non patrimoniale, liquidandolo in via equitativa per € 2.000,00. A parere dell'appellante, tale voce di danno rappresentava un'evidente duplicazione del danno da indisponibilità del vano, già erroneamente liquidato pur in assenza di alcuna dimostrazione probatoria e sulla base di un grossolano errore di calcolo (per determinare il canone locativo, il CTU aveva moltiplicato il valore monetario per mq 31,12 e non per l'effettiva superficie calpestabile della camera di mq 23,35).
Quindi, il ### così concludeva: “a) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in ragione della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'adozione di tale provvedimento cautelare, per le motivazioni che seguono; b) Nel merito, accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare ovvero annullare integralmente ovvero, in subordine, parzialmente, per quanto di ragione del ### appellante, la impugnata sentenza nr. 2040/2024 del Tribunale di ### - G.O.P. Dott.ssa ### del 06.04.2024, pubblicata il ### e notificata il ###; c) Per l'effetto, rigettare in tutto o in parte, per quanto di ragione dell'appellante ### la domanda di risarcimento danni proposta dalla ###ra ### attraverso il suo procuratore speciale, #### in quanto infondata in fatto come in diritto e per effetto della dedotta carenza di legittimazione attiva della ###ra ### In subordine rigettare la domanda nei confronti del ### per assenza di responsabilità diretta di quest'ultimo ovvero in ogni caso in virtù della evidente ricorrenza di un'ipotesi di caso fortuito e\o fatto del terzo; d) In subordine, in caso di ulteriore riconoscimento di responsabilità in capo all'appellante, ridurre l'importo del risarcimento dei danni materiali in ragione delle contraddittorie risultanze della varie ### svolte in corso di causa, rigettando in ogni caso le domande di risarcimento del danno da ridotta disponibilità dell'immobile e di risarcimento del danno non patrimoniale, indebitamente riconosciute all'attrice nella sentenza appellata, per le ragioni di cui in premessa; e) Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese, ### ed Iva come per legge e se dovute; f) ### in via subordinata, in caso di mancato accoglimento del gravame relativo alla condanna solidale al risarcimento del danno, accogliere l'appello e per l'effetto riconoscere la parziale soccombenza dell'attrice, riformando la sentenza appellata in ordine al regime delle spese e disponendo la compensazione totale e\o parziale delle stesse tra le parti”.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva l'ing. ### proponendo appello incidentale e adesivo, con il quale faceva propri tutti i sovraesposti motivi di appello del ### e ribadiva le ragioni in forza delle quali doveva escludersi ogni sua responsabilità in ordine al verificarsi dei danni lamentati (essendo privo di potere di ingerenza poteva controllare i lavori eseguiti dall'appaltatrice solo a posteriori e, quindi, successivamente al loro svolgimento; non era stato prodotto nel giudizio alcun ordine impartito dal direttore dei lavori che avesse costretto l'appaltatrice a determinare il fatto lesivo; ammesso e non concesso che l'appaltatrice avesse commesso un errore provocando le infiltrazioni, l'accertata violenza e repentinità delle stesse portavano ad escludere qualsiasi possibilità di intervento del direttore dei lavori impeditiva o limitativa dell'evento dannoso).
Quindi, l'ing. ### formulava le seguenti richieste: “- in via preliminare accogliere la istanza di sospensione avanzata dall'appellante “### Incis” sospendendo la provvisoria efficacia esecutiva della impugnata sentenza n.2040/2024 pubblicata in data ### resa dal Tribunale di ### anche per i motivi di cui al punto 8 della presente memoria; -in totale riforma della sentenza n.2040/2024 pubblicata in data ### del Tribunale di ### accogliere l'appello proposto da ### “###” di via ### n.2 di ### unitamente all'appello incidentale e adesivo proposto tempestivamente dall'ing. ### con il presente atto, per i motivi contenuti nelle predette impugnazioni, e per l'effetto, ### così giudicare: - in via istruttoria stralciare la 2^ CTU espletata dall'ing. ### in quanto in quanto palesemente errata ed in netto contrasto con le conclusioni corrette della 1^ CTU dell'ing. Cifariello, con conseguente utilizzo ai fini della decisione solo della 1^ consulenza ovvero, in subordine, disporre ulteriore rinnovazione di CTU in considerazione del contrasto tra le due CTU espletate; - nel merito rigettare tutte le domande spiegate nel giudizio di 1° grado dallasig.ra ### nei confronti di ### per inammissibilità, improcedibilità, carenza di legittimazione attiva e di titolarità attiva, passiva, di presupposto, di prova, assenza di responsabilità professionale, concorso del fatto colposo del creditore ex art.1227 cc e perché, nel merito, palesemente infondata, in fatto ed in diritto; condannare parte soccombente al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva, altresì, la ### srl proponendo appello incidentale avverso la sentenza qui gravata, previa istanza di sospensiva ex art. 283 cpc, per i seguenti motivi: 1) il Tribunale avrebbe errato nel ritenere responsabile delle infiltrazioni la DI ### srl, atteso che l'accertata repentinità e violenza delle infiltrazioni, tra l'altro verificatesi in un lasso temporale ridotto, non consentiva di attribuire all'impresa alcuna responsabilità, che nulla avrebbe potuto fare per scongiurare l'accaduto. Inoltre, il CTU non avrebbe accertato lo stato di fatto prima dell'inizio dei lavori, né avrebbe operato alcuna indagine strumentale utile per escludere l'incidenza di cause alternative (vetustà e degrado del fabbricato, nonché omessa manutenzione della veranda del ###; 2) il Tribunale avrebbe, poi, omesso qualsivoglia motivazione circa la quantificazione del danno materiale, accogliendo acriticamente il computo operato dall'ultimo ### di molto superiore rispetto al calcolo iniziale del primo CTU in sede di ### 3) il Tribunale avrebbe anche errato nel riconoscere il danno da mancato godimento dell'immobile e l'ulteriore danno non patrimoniale, nonostante fosse risultata indimostrata la dedotta indisponibilità della parte di fabbricato asseritamente inutilizzato ed inutilizzabile, così come la durata della sua indisponibilità; 4) il Tribunale avrebbe ingiustamente rigettato la richiesta di manleva nei confronti della ### spa, non rilevando che la polizza n. ###006, con riferimento alla “responsabilità civile verso terzi”, prevedeva espressamente che “TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato… di quanto questi sia tenuto a pagare … a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi …”, escludendo così, tramite l'uso dell'avverbio “involontariamente”, solo i danni conseguenza di fatti dolosi della impresa; 5) da ultimo, il Tribunale avrebbe erroneamente condannato alla refusione delle spese di lite sostenute da ### solo la ### srl, pur a fronte dell'accertata responsabilità in solido dell'appaltatrice unitamente al ### e all'ing. ### A detta dell'appellante, inoltre, nel caso di specie vi erano plurime ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite: in primis, il concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c. (il fenomeno infiltrativo era da ascriversi all'avanzato stato di degrado delle parti comuni a causa di una non costante manutenzione ordinaria da parte del condominio e alla mancata adozione da parte del convenuto ### di tutti quegli interventi periodici atti ad evitare il deterioramento delle parti costitutive della copertura della veranda) e l'accoglimento della domanda limitatamente ad alcune voci di danno e per una somma di molto inferiore rispetto a quanto richiesto.
Quindi, la ditta appaltatrice, appellante in via incidentale, così concludeva: “1. In accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che l'impresa esecutrice dei lavori ha correttamente adempiuto la propria obbligazione con riferimento ai lavori eseguiti al fabbricato ex ### e che nulla deve al sig. ### nella qualità, a titolo di risarcimento danni materiali e non patrimoniali, né ad alcun altro titolo; 2. in subordine, riconoscere la responsabilità del creditore nella causazione dei lamentati danni ex art. 1227 c.c. e per l'effetto ridurre percentualmente la somma dovuta a titolo di risarcimento e, correlativamente, l'importo delle spese legali; 3. ritenere non dovuto e/o comunque ridurre l'importo del risarcimento dei danni materiali, per le causali di cui innanzi; 4. ritenere non dovuto e/o comunque ridurre l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale e da indisponibilità dei locali, per quanto innanzi sostenuto; 5. manlevare la ### s.r.l. da ogni pretesa vantata dal sig. ### nella qualità, sia a titolo di sorte che di spese processuali, ponendole a carico della ###ni S.p.A. quale impresa contrattualmente tenuta a risarcire i danni eventualmente subiti da terzi in occasione dei lavori al condominio ### 6. compensare le spese di lite del giudizio di primo grado con condanna dell'appellato ### al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio; 7. ritenere non dovute le spese poste a carico della ### s.r.l. ed in favore di ### e condannare quest'ultimo alla restituzione di quanto corrisposto, oltre interessi legali; in subordine porre le spese di lite in favore del sig. ### in solido a carico di tutti i convenuti, con condanna del ### a restituire alla ### s.r.l. le quote spettanti agli altri obbligati in solido”.
Si costituivano, con atti separati, ### nella sua qualità di procuratore speciale di ### e la ### spa, eccependo l'inammissibilità degli appelli, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza.
Rimaneva, di contro, contumace ### Quindi, rigettate le istanze di sospensiva proposte dall'ing. ### dal ### e della ### srl (cfr. ordinanze dell'8\8\2024 e del 9\10\2024), la causa era rinviata all'udienza del 10\4\2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e memorie di replica. Di poi, la causa veniva rinviata, nello stato, all'udienza del 6\11\2025.
Infine, sulle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6\11\2025, la causa era riservata in decisione al collegio con provvedimento del 10\11\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che gli appelli siano in parte fondati e vadano, pertanto, accolti nei limiti e per le motivazioni che si esporranno di seguito.
A. Sull'ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, come formulata sia dal ### che dalla compagnia assicuratrice appellata, debba essere respinta, in quanto tutte le impugnazioni, sia l'appello principale che gli appelli proposti in via incidentale, risultano costruite in maniera conforme all'art. 342 cpc nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
È ormai noto che l'art. 342 cpc, come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l. 22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: “### si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. ### deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle ### della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che ‹‹Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata›› (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello e delle comparse di costituzione e risposta con appello incidentale sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Sulla legittimazione attiva di parte attrice.
Con il primo motivo d'appello, il ### e l'ing. ### lamentavano la carenza di legittimazione attiva di ### essendo divenuta proprietaria dell'intero immobile solo nel dicembre 2014, ovvero dopo il verificarsi degli eventi dannosi denunciati.
La censura è priva di pregio. ### giurisprudenza unanime, “nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto” ( Cass., Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024).
Inoltre, “anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà” (cfr. Cass. n. 5421 del 28/04/2000).
Questi stessi principi sono condivisi dalla pronuncia n. 2591\2016 delle ### richiamata dal ### nell'appello, laddove chiarisce che “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale”.
Ebbene, in corso di causa, parte attrice ha offerto plurimi elementi su cui fondare il suo diritto al risarcimento, provando i riflessi negativi degli eventi occorsi sul suo patrimonio e sulla sua persona.
In dettaglio, risultava documentato che ### era residente ###questione dal 21\6\1982 (cfr. certificato storico di residenza, produzione I grado parte attrice); ne era l'unica detentrice fin dal 2012, ossia dalla morte della madre; quando si manifestarono le infiltrazioni per la prima volta nel 2013, era comproprietaria dell'immobile insieme ai fratelli, i quali tuttavia risiedevano altrove (cfr. verbale udienza del 29\6\2018, esame di ###; ne diveniva proprietaria esclusiva nel mese di dicembre 2014, allorquando le infiltrazioni erano ancora in atto (cfr. atto di proprietà del 6/12/20214 per notar ### produzione I grado parte attrice).
Può, quindi, concludersi per la sussistenza della legittimazione ad agire in capo a #### in relazione ai danni all'immobile.
C. Sulla responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori.
Con il primo motivo d'appello incidentale, la ### srl si doleva della conclusione raggiunta dal Giudice di prime cure circa la responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori rispetto alla verificazione delle infiltrazioni.
A detta dell'appellante, infatti, non poteva attribuirsi all'impresa alcuna responsabilità, attesa la repentinità e violenza del fenomeno infiltrativo con conseguente impossibilità di attività impeditiva dell'accaduto. Inoltre, l'appellante censurava la relazione dell'ultimo ### ing. ### perché priva di accertamenti sullo stato di fatto prima dell'inizio dei lavori e di indagini strumentali utili per escludere l'incidenza di cause alternative (vetustà e degrado del fabbricato, nonché omessa manutenzione della veranda del ###.
Il motivo non è fondato.
È pacifico che “qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione” (cfr. Cass. n. 3787 del 15/03/2001).
Orbene, come riportato nello svolgimento del processo, nell'istruttoria del giudizio di merito di primo grado venivano espletate due consulenze tecniche d'ufficio ulteriori rispetto a quella già eseguita in sede di ### Le valutazioni dell'ultima relazione (redatta dall'ing. ### all'esito di un ampio confronto con le tesi esposte nelle precedenti relazioni e con le osservazioni di tutti i consulenti tecnici di parte) venivano condivise dal Giudice di prime cure.
In estrema sintesi, il CTU individuava la causa delle infiltrazioni nella cattiva regimentazione delle acque piovane, con la precisazione che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non ricollegava l'accaduto a un unico evento piovoso, ma a plurime precipitazioni di grossa intensità verificatesi nel periodo. Il tecnico attribuiva, quindi, la verificazione delle infiltrazioni ai lavori dell'impresa di rifacimento della facciata del fabbricato sia per la corrispondenza temporale tra inizio dei lavori e comparsa delle macchie di umidità, nonché tra ultimazione dei lavori e cessazione dell'espansione del fenomeno, sia per la loro localizzazione all'interno dell'immobile sulle sole pareti esterne e sulla porzione di soffitto in prossimità di tali pareti esterne di un'unica camera.
Peraltro, il CTU espressamente escludeva le dedotte cause alternative: i lavori al piano superiore, in proprietà ### venivano realizzati in un periodo successivo rispetto alla verificazione delle infiltrazioni; il resto dell'immobile risultava in buono stato nonostante la complessiva vetustà del complesso condominiale.
Pertanto, per le motivazioni sin qui esposte, la Corte ritiene di condividere l'accertamento di responsabilità nella causazione dei danni operata dal ### ing. ### confermando sul punto la valutazione del giudice di rime cure.
D. Sulla responsabilità solidale del condominio e del direttore dei lavori.
Con il secondo motivo d'appello, il ### sosteneva di non poter essere ritenuto responsabile della erronea o insufficiente modalità di canalizzazione delle acque piovane operata dall'impresa esecutrice dei lavori in occasione, peraltro, di un singolo evento “violentissimo ma di breve durata” e, conseguentemente, dei danni da ciò derivati. Aggiungeva, inoltre, che l'intervenuto accertamento di un fenomeno meteorologico violentissimo effettuato dal CTU ing. ### poteva integrante gli estremi del “caso fortuito” pacificamente considerato esimente della eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. al pari del fatto colposo o doloso del terzo (la negligenza dell'impresa), che entrambe le CTU effettuate in corso di causa avevano individuato e riconosciuto.
Il motivo è infondato.
Condivide questa Corte la decisione del primo grado che ha riconosciuto la responsabilità dei danni in capo al ### ai sensi dell'art. 2051 È noto, infatti, che “il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo” (cfr. Cass. Ordinanza n. 7044 del 12/03/2020) in quanto “la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 21977 del 12/07/2022).
In particolare, “in tema di condominio, l'amministratore incaricato dell'attività straordinaria inerente al conferimento di un appalto per la manutenzione del fabbricato non è esonerato dall'obbligo di sorveglianza dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, spettandogli, quale rappresentante del committente condominio e tenuto conto degli specifici poteri conferitigli dall'assemblea, il compito di controllare lo svolgimento dei lavori, di verificarne lo stato, di accertare che l'esecuzione dell'opera proceda nei termini e secondo le condizioni stabiliti dal contratto e a regola d'arte” (cfr. Cass. Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025).
Inoltre, “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)” (cfr. Cass. n. 7553 del 17/03/2021; in senso conforme, Cass. n. 20619 del 30/09/2014: “nell'ipotesi di danni cagionati ad un immobile sottostante a seguito di lavori di pavimentazione di un appartamento, la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solo dal caso fortuito, il quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che può consistere anche nel fatto di un terzo. Ne consegue che, in caso di affidamento dei lavori in appalto, non occorre verificare, al fine di escludere la responsabilità del custode committente, se questi sia incorso in una "culpa in eligendo" nell'individuazione dell'appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario accertare se l'esecuzione dei lavori commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito”).
Ebbene, nel caso che ci occupa, in omaggio ai principi testè richiamati, la pur accertata negligenza dell'impresa esecutrice dei lavori non mandava esente da responsabilità ex art. 2051 c.c. il ### ben potendosi prospettare la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità. Inoltre, non risultava integrato il caso fortuito.
Come detto, il verificarsi delle infiltrazioni era dipeso dalla cattiva regimentazione delle acque piovane: nello specifico, l'impresa, nel rifacimento della facciata, non aveva adottato gli accorgimenti necessari per evitare che le acque piovane si infiltrassero nell'appartamento della sig.ra ### I lavori, quindi, non venivano eseguiti in conformità alle buone prassi e ciò senza che possa dirsi tale attività eccezionale o imprevedibile (essendo la rimozione della preesistente struttura un passaggio necessario in ogni opera di rifacimento della facciata, di conseguenza era doveroso adottare tecniche tali da evitare fenomeni infiltrativi durante l'esecuzione dei lavori).
Si aggiunga, inoltre, che le infiltrazioni non erano dipese da un unico evento piovoso, ma si erano espanse a seguito di plurime forti precipitazioni, come denunciato più volte dalla sig.ra ### al ### rimasto inerte a tutte le sollecitazioni.
Pertanto, si ritiene responsabile per i danni patiti dalla sig.ra ### anche il #### per aver omesso di vigilare sull'operato dell'impresa esecutrice dei lavori.
Parimenti, si ritiene responsabile il direttore dei lavori.
Invero, l'ing. ### nel fare proprio il motivo d'appello del #### esponeva le ragioni atte ad escludere la propria responsabilità: essendo privo di potere di ingerenza, poteva controllare i lavori eseguiti dall'appaltatrice solo a posteriori e, quindi, successivamente al loro svolgimento; non era stato prodotto nel giudizio alcun ordine impartito dal direttore dei lavori che avesse costretto l'appaltatrice a determinare il fatto lesivo; ammesso e non concesso che l'appaltatrice avesse commesso un errore provocando le infiltrazioni, l'accertata violenza e repentinità delle stesse portavano ad escludere qualsiasi possibilità di intervento del direttore dei lavori impeditiva o limitativa dell'evento dannoso.
Nessuna di queste ragioni, però, risulta condivisibile.
In primo luogo, come sopra ricordato, le infiltrazioni non erano conseguenza di un solo evento meteorologico, ma era state causate dalle precipitazioni verificatesi dal settembre 2013 all'inizio del 2014.
Inoltre, è priva di pregio la considerazione sull'assenza di potere di ingerenza in quanto, secondo giurisprudenza unanime, “in tema di appalto, l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori” (cfr. Ordinanza n. 14456 del 24/05/2023). Si ritiene, infatti, che “nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (Cass. Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024).
Di conseguenza, non assume rilievo la circostanza che le disposizioni da cui conseguiva la cattiva regimentazione delle acque piovane non fossero state impartire dal direttore dei lavori.
Anzi, l'ing. ### va ritenuto responsabile proprio perché sarebbe dovuto intervenire per evitare modalità di esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata causative dell'evento.
Deve, pertanto, confermarsi la solidale responsabilità dell'impresa e del direttore dei lavori, in uno al ### per i danni provocati alla sig.ra ### E. Sulla quantificazione del danno per il ripristino dello stato dei luoghi.
Un motivo comune a tutte le parti appellanti (terzo motivo di appello proposto dal ### e dall'ing. ### secondo motivo d'appello proposto da ### srl) riguardava la liquidazione del danno materiale per il ripristino dello stato dei luoghi. A detta degli appellanti, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla quantificazione di tale voce di danno, calcolata dal CTU in misura superiore rispetto a quanto prospettato dal consulente in sede ###merita seguito.
Sul punto, giova premettere che “non è carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione” (cfr. Cass. Ordinanza n. 4352 del 14/02/2019).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure condivideva la quantificazione del ### il quale aveva indicato puntualmente le opere necessarie all'eliminazione dei danni e al ripristino dello stato dei luoghi, riportato il computo metrico di dette opere con i relativi costi secondo il ### della ### anno 2022, specificato la maggiorazione del 10% dei prezzi unitari (dovuta alle maggiori difficoltà operative delle medesime lavorazioni in caso di ristrutturazioni rispetto al caso di nuove costruzioni) e spiegato le ragioni per cui riteneva non opportuno il ripristino in economia (cfr. relazione CTU ing. ### pagg. 24 - 25).
Inoltre, le opere necessarie per il ripristino dello stato luoghi individuate dai due consulenti risultavano sovrapponibili, trovando giustificazione il maggior importo nelle variazioni del prezzario nel corso del tempo (cfr. allegato n. 5 CTU in sede di ### prezzario anno 2015; allegato n. 8 CTU ing. ### prezzario anno 2022).
Pertanto, si ritiene corretta e condivisibile la valutazione del danno materiale per il ripristino dello stato dei luoghi.
F. Sulla quantificazione del danno da mancato godimento dell'immobile.
Con un ulteriore motivo comune a tutte le parti appellanti (quarto motivo di appello proposto dal ### e dall'ing. ### terzo motivo d'appello proposto da ### srl), si censurava la sentenza gravata nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da indisponibilità dell'immobile. A detta degli appellanti, non era stato dimostrato il mancato godimento e la sua durata di ben 18 mesi, del tutto inconciliabile con la brevissima durata del fenomeno infiltrativo accertato.
Inoltre, con il quinto motivo il ### e l'ing. contestavano la quantificazione del danno del ### ottenuta moltiplicando il valore di locazione €/mq*mese per una superficie superiore rispetto a quella effettiva (mq 31,12 in luogo di mq 23,35).
Le doglianze sono infondate.
Va ricordato che è opinione ormai consolidata in giurisprudenza che il danno da occupazione abusiva dell'immobile non è in re ipsa: nella fattispecie di occupazione abusiva d'immobile “è richiesta sempre l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa…. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. … la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, … ### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa” (S.U. n. ### del 15/11/2022).
Detta prova può essere fornita anche mediante presunzioni o con il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr. da ultimo, Cass. n. 2610 del 03/02/2025).
Nel caso che ci occupa, non solo ### aveva allegato il danno e offerto un principio di prova mediante la prova orale (cfr. verbale udienza del 29\6\2018, esame testimoniale di ###, ma anche il CTU ing. ### ne aveva dedotto la sussistenza dalla presenza di muffa nella camera (causata dalle infiltrazioni) che ne rendeva impossibile l'utilizzo.
Inoltre, questa Corte condivide la quantificazione del danno operata dal CTU ing. ### e fatta propria dal Giudice di prime cure sia con riguardo al periodo di durata dell'indisponibilità sia con riguardo alla superficie posta alla base del calcolo del valore locativo di mercato della camera.
Invero, 18 mesi risulta essere il periodo intercorrente dalla denuncia dell'evento dannoso, nel gennaio 2014, fino al termine dei lavori, nel luglio 2015, potendo la parte solo dopo tale data provvedere anche autonomamente al ripristino dello stato dei luoghi senza temere ulteriori disagi.
Parimenti, corretto si ritiene il valore €/mq impiegato, atteso che la minor superficie indicata dagli appellanti risultava pari alla sola superficie netta/calpestabile interna, mentre quella utilizzata dal CTU era la superficie lorda/commerciale inclusiva di muri perimetrali e, in parte, accessori (balconi, cantine) con coefficienti ridotti. Superficie, quest'ultima, che costituisce il parametro utilizzato nelle quotazioni di mercato e nelle stime OMI per determinare il valore locativo dell'immobile e, di conseguenza, per il calcolo del danno da mancato godimento.
Pertanto, si ritiene che vada confermata la quantificazione del danno da mancato godimento dell'immobile contenuta nella sentenza qui gravata.
G. Sul riconoscimento di una ulteriore voce di danno di natura non patrimoniale.
Un ultimo motivo comune a tutte le parti appellanti (quinto motivo di appello proposto dal ### e dall'ing. ### terzo motivo d'appello proposto da ### srl) atteneva al riconoscimento da parte del Giudice di prime cure di un'ulteriore voce di danno, di natura non patrimoniale, liquidato in via equitativa in € 2.000,00. In particolare, gli appellanti lamentavano la mancanza di una specifica domanda, oltre che l'assenza assoluta di prova circa un danno ulteriore rispetto all'indisponibilità dell'immobile.
Il motivo merita accoglimento.
A tal riguardo, va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale” (cfr. Cass., Ordinanza n. 8941 del 18/03/2022).
Ebbene, nel caso di specie, non risultava provato un danno di natura non patrimoniale connesso alle infiltrazioni e alla mancata disponibilità della camera interessata dalle stesse.
Invero, nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice aveva richiesto il risarcimento del danno per la lesione alla salute derivante dalla presenza in casa di muffa e umidità, producendo a sostegno di tale domanda tre certificati medici (cfr. produzione I grado parte attrice).
Tuttavia, tali certificati non accertavano una malattia connessa al fatto illecito denunciato, potendo infatti essere molteplici le cause della tosse secca sofferta dalla sig.ra ###
A ciò si aggiunga che, su ammissione della stessa parte, la camera dove erano localizzate le infiltrazioni non veniva utilizzata e la restante parte dell'appartamento (in effetti molto ampia) era priva di muffa o umidità.
Sulla lamentata lesione alla salute non era stato dedotto null'altro, non era stata neppure oggetto di indagine nelle tre consulenze tecniche.
Pertanto, si ritiene di escludere tale voce di danno di natura non patrimoniale, non essendo stata provata la sua esistenza, né il nesso di causalità con il fatto illecito, con conseguente riforma della sentenza qui gravata nella parte in cui condannava in solido il ### l'ing. ### e la ### srl al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento danni di natura non patrimoniale.
H. Sulla richiesta di manleva nei confronti della compagnia assicurativa.
Con il quarto motivo d'appello incidentale, la ### srl si doleva del mancato accoglimento della richiesta di manleva proposta nei confronti della TUA ### spa, sul rilievo che la polizza per la responsabilità civile non copriva i danni riconducibili, non ad eventi accidentali, ma ad errori nell'esecuzione dell'opera.
Il motivo è fondato.
E' pacifico che la polizza n. ###006, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria alle facciate e copertura del fabbricato sito in ### alla via ### n. 2, con riferimento alla “responsabilità civile verso terzi”, prevedeva espressamente, nell'articolo ### dedicato all'oggetto della copertura assicurativa, che “TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato… di quanto questi sia tenuto a pagare … a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione”.
Si tratta, in verità, di una clausola largamente diffusa nella prassi contrattuale sulla quale la giurisprudenza ha avuto plurime occasioni di pronunciarsi, affermando che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito” (cfr. Cass., Ordinanza n. 23762 del 29/07/2022; in senso conforme, Cass., Ordinanza n. 20305 del 26/07/2019: “l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi”).
Anche nel caso di specie, la clausola in questione, pertanto, va interpretata nel senso di ricomprendere nell'oggetto della polizza i danni, connessi alla realizzazione delle opere, dovuti a colpa dell'impresa esecutrice dei lavori, intendendosi per “fatto accidentale” un fatto non volontario, con esclusione dalla copertura assicurativa dei soli fatti dolosi. Invero, ogni diversa interpretazione priverebbe di causa il contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi (non sorgendo responsabilità alcuna in ipotesi di caso fortuito).
Di conseguenza, va accolta la richiesta di manleva proposta dalla ### srl nei confronti della ### spa e imposto alla compagnia assicurativa di tenere indenne l'assicurata da ogni pagamento connesso alla condanna al risarcimento danni nei confronti di ### e alla refusione delle spese in favore delle parti non soccombenti.
I. Spese processuali.
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, la parziale riforma della sentenza gravata comporta la necessità di decidere in relazione alle spese del doppio grado di giudizio.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013; Cass. Ordinanza 13356 del 18/05/2021; Cass. n. 19880 del 29/09/2011; Cass. n. 24482 del 09/08/2022). Di conseguenza, il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Ordinanza n. ### del 19/12/2024).
Per quel che qui rileva, risulta privo di pregio il terzo motivo d'appello proposto dal ### e dall'ing. ### ossia di censura della sentenza gravata nella parte in cui non aveva disposto la compensazione delle spese, attesa la parziale soccombenza dell'attrice che aveva visto accolta la sua domanda di risarcimento per un importo inferiore rispetto a quanto inizialmente richiesto.
È noto, infatti, che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cpc, ovvero la novità assoluta della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti, altri gravi ed eccezionali ragioni che attengono allo sviluppo del procedimento valutato nella sua interezza (cfr. S.U. n. ### del 31/10/2022). Tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie.
Pertanto, in relazione ai rapporti tra ### (attrice - odierna appellata), da una parte, e i convenuti soccombenti (### l'ing. ### e la ### srl), le spese di lite del doppio grado, seguendo la soccombenza, gravano sui predetti appellanti in solido e sono liquidate in favore di ### in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi, così come in dispositivo.
Con riguardo invece alla posizione di ### in accoglimento del quinto motivo d'appello della ### srl, la quale lamentava l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva condannato esclusivamente l'impresa esecutrice dei lavori alla refusione delle spese di lite sostenute da ### si ritiene che il #### l'ing. ### e la ### srl debbano essere condannati in solido al pagamento in favore di ### delle spese di lite del primo grado, con liquidazione, in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi e con riduzione del 30 % stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, così come in dispositivo.
Non deve, invece, disporsi la condanna alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in favore di ### poiché questi, rimasto contumace e non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Invero, come affermato dalla Suprema Corte, “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n. 20869).
Da ultimo, per quanto concerne il rapporto tra la ### srl e la TUA ### spa, l'accoglimento, in riforma della sentenza gravata, della richiesta di manleva comporta la conseguente modifica anche della statuizione in ordine alle spese di lite.
In particolare, alla luce dell'esito complessivo della lite, le spese processuali del doppio grado, in ragione del principio di causalità, gravano sull'appellata ### spa e sono liquidate in favore dell'appellante incidentale ### srl, in rapporto allo scaglione del decisum (da € 5.201 a € 26.000), ai minimi, con aumento del 30 %, da un lato, per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti e allegati, ma con pari riduzione del 30 %, dall'altro, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, così come in dispositivo.
In conclusione, per le motivazioni fin qui esposte, questa Corte ritiene che l'appello principale del ### l'appello incidentale adesivo dell'ing. ### e l'appello incidentale della ### srl vadano in parte accolti (in ragione del quinto motivo d'appello proposto dal ### e fatto proprio dall'ing. ### e del quarto e quinto motivo d'appello proposto dalla #### srl) e, per l'effetto, vada riformata la sentenza impugnata con riferimento ai seguenti capi della decisione: - capo n. 3 relativo alla condanna in solido del ### dell'ing. ### e della ### srl al pagamento in favore di ### della somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (non essendo stata raggiunta la prova di tale ulteriore voce di danno e del nesso di causalità in relazione al fatto illecito lamentato); - capo n. 4 relativo alla domanda di manleva formulata dalla #### srl nei confronti della ### spa (dovendosi accogliere la richiesta attesa l'estensione della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi anche ai fatti colposi connessi all'esecuzioni dei lavori); - capi nn. 8 - 9 e 10 relativi alla refusione delle spese processuali di primo grado (stante la parziale riforma della sentenza gravata).
Di contro, sono confermati i seguenti capi della sentenza di primo grado: - capo n. 1 concernente l'accertamento della responsabilità del #### dell'ing. ### e della ### srl in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà di ### - capo n. 2 con la condanna in solido del ### dell'ing. ### e della ### srl al pagamento in favore di ### della somma di € 3.353,00, oltre ### per opere occorrenti al ripristino dello stato dei luoghi ed € 3.641,04 per risarcimento del danno da limitato godimento di un vano dell'immobile, oltre, su entrambe le somme, interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado sino all'effettivo soddisfo; - capi n. 5 e 6 che pongono a carico del ### dell'ing. ### e della ### srl le spese delle due CTU espletate nel corso del giudizio e della CTU in sede ###relativo alla condanna del ### dell'ing. ### e della ### srl alla rifusione in favore di ### delle spese sostenute per l'espletamento del tentativo di mediazione.
Ogni altra questione resta assorbita. P.Q.M. La Corte di Appello di ####, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da ####, ing. ### e DI ### srl ### nei confronti di ### quale procuratore speciale di #### e ### spa, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. ACCOGLIE per quanto di ragione gli appelli principale ed incidentali e, per l'effetto, in ### della sentenza n. 2040\2024 del 6\4\2024, pubblicata in data 16\4\2024 dal Tribunale di ### - ### la domanda di ### di risarcimento limitatamente alla voce di danno di natura non patrimoniale (danno alla salute); - ACCOGLIE la domanda di manleva proposta dalla ### srl nei confronti della ### spa; 2. CONDANNA gli appellanti ### ing. ### e DI ### srl al pagamento in favore dell'appellata ### delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 145,50 per esborsi e € 2.500,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge; 3. CONDANNA gli appellanti ### ing. ### e DI ### srl al pagamento in favore dell'appellata ### delle spese processuali di secondo grado, che liquida in € 2.000,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge; 4. CONDANNA gli appellanti ### ing. ### e DI ### srl al pagamento in favore dell'appellato ### delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 130,00 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. ### per dichiarato anticipo; 5. NULLA dispone con riguardo alle spese processuali di secondo grado di #### rimasto contumace; 6. CONDANNA l'appellata, ### spa, a tenere indenne l'appellante, DI ### srl, da tutte le spese che quest'ultimo è tenuto a pagare nei confronti delle controparti in forze delle statuizioni di cui ai capi precedenti; 7. CONDANNA l'appellata, ### spa, al pagamento in favore dell'appellante, ### srl, delle spese processuali di primo grado, che liquida in € 264,00 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge; 8. CONDANNA l'appellata, ### spa, al pagamento in favore dell'appellante, ### srl, delle spese processuali di secondo grado, che liquida in € 382,50 per esborsi e € 2.000,00 per competenze professionali, oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in ### lì 11 dicembre 2025 ### estensore ### - dott.ssa ### - - dott.ssa ### - Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa ### MOT in tirocinio generico.
causa n. 558/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Balletti Maria, Mainenti Marina