blog dirittopratico

3.709.773
documenti generati

v5.48
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
9

Tribunale di Roma, Sentenza n. 17976/2025 del 22-12-2025

... cessata la materia del contendere in relazione all'impugnazione della delibera assembleare in data 8 aprile 2022 di cui al punto 1 dell'ordine del giorno, dovendo invece, per il punto 2, la domanda attorea essere rigettata. Le domande ex art. 96 c.p.c. devono poi, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, essere rigettate in assenza dei presupposti giustificativi la richiesta pronuncia, anche in relazione alla necessaria sussistenza dell'elemento soggettivo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di parte attrice, in favore del convenuto. PQM Il Tribunale di ####, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: I) Dichiara cessata la materia del contendere in riferimento all'impugnazione della delibera di cui al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea in data 8 aprile 2022; II) Rigetta, per il resto, la domanda attrice; III) Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.; IV) ### parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in complessivi euro 5.100,00, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE V CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO In persona del Giudice Unico Dr. ### ha emesso la seguente ### causa civile di 1° grado iscritta al N. ### del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 10 giugno 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente #### D'###### elettivamente domiciliati in #### 12, presso lo ### dell'Avv. ### che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ### per procura in atti #### di ### d'### 1, in persona dell'amministratore pro tempore Dott.ssa ### elettivamente domiciliato in #### 5, presso lo ### dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti ###: Impugnativa di delibera assembleare ###'udienza del 10 giugno 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.   ### atto di citazione ritualmente notificato, i #### D'##### e ### esponevano di essere, rispettivamente, usufruttuari e nude proprietarie di un immobile sito in #### d'### 1, sottoposto a vincolo storico - artistico ex D.L.gvo 490/99; rilevavano che l'assemblea in data 8 aprile 2022 aveva deliberato di procedere all'esecuzione dei lavori come approvati dagli ### competenti, con conseguente accesso alla loro proprietà, oltre che di riorganizzare i posti auto e l'uso degli stessi secondo quanto già deliberato in data 28 maggio 1981, per come richiamato anche dalla successiva decisione del 23 gennaio 1987. 
Evidenziavano gli attori l'annullabilità delle delibere per mancata convocazione delle nude proprietarie ### e ### oltre che la nullità delle decisioni in oggetto in quanto riguardanti lavori da svolgersi a mezzo di edilizia acrobatica senza adeguata valutazione dei rischi e della compromissione dei diritti dei condomini. 
Contestavano altresì la delibera avente ad oggetto l'allocazione di nove posti auto per mezzi lunghi fino a quattro metri e larghi un metro e ottanta centimetri, da ritenersi illegittima in quanto assunta senza tener conto delle dimensioni dell'area cortilizia e delle attuali automobili, oltre che direttamente incidente sui diritti individuali di proprietà esclusiva dei condomini senza, però, l'avvenuta unanimità di questi ultimi.
Concludevano richiedendo la declaratoria di invalidità delle delibere impugnate. 
Si costituiva in giudizio il ### di ### d'### 1, che contestava le eccezioni e deduzioni di controparte, ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei #### D'### e ### in quanto nudi proprietari. 
Concludeva richiedendo, previo accoglimento delle avanzate eccezioni preliminari, il rigetto delle domande attoree, con condanna ex art. 96 c.p.c. 
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.   MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre in primo luogo evidenziare che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice ha impugnato la delibera dell'8 aprile 2022 del ### convenuto in riferimento ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno, che prevedevano, rispettivamente, l'assunzione dei provvedimenti necessari ai fini dell'accesso della terrazza degli attori per l'espletamento dei lavori di risanamento del cornicione, nonché la verifica della titolarità dei posti auto a seguito della delibera del 29 marzo 2022, con eventuale riorganizzazione degli stessi. 
Ora, non deve essere in primo luogo condivisa la censura di annullabilità delle delibere per vizio di convocazione delle nude proprietarie, ###re ### e ### tenuto conto, a fronte delle deduzioni svolte, che ex art.1130 c.c. ogni variazione dei dati relativi all'anagrafe condominiale deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. 
Nel caso di specie, tenuto conto delle contestazioni del convenuto sul punto, parte attrice ha unicamente dedotto di aver inviato una comunicazione all'indirizzo pec dell'amministratrice, senza ritardo, avente ad oggetto l'avvenuta stipula dell'atto di donazione del 2019, nulla però in tal senso risultando prodotto; peraltro, non appare rilevante, in quest'ottica e tenuto conto degli elementi introdotti in giudizio, la produzione dell'avviso di mancata consegna, per errore nell'indirizzo pec dell'amministratrice, ricevuto dal procuratore degli attori in riferimento a diversa comunicazione inviata in data 7 aprile 2022. 
Né deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo ai #### D'### e ### anche tenuto conto degli ulteriori motivi di impugnazione sollevati e volti alla declaratoria di nullità delle delibere contestate. 
Chiarito ciò, occorre rilevare, quanto al punto 1 dell'ordine del giorno, che, per come non contestato fra le parti, il ### ha ottenuto, in diverso giudizio, un provvedimento finalizzato a consentire l'accesso nella proprietà attorea, procedendo altresì ad eseguire i lavori oggetto della decisione impugnata. 
Ne discende come, in relazione a tale capo di domanda, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la ditta incaricata già ottenuto l'accesso all'unità immobiliare degli attori e risultando già eseguiti i lavori di cui al primo punto dell'ordine del giorno. 
Peraltro, in riferimento alle spese di lite, da liquidarsi secondo la cd soccombenza virtuale, si deve evidenziare, a fronte delle censure tempestivamente avanzate, che la ### e ### di ### come da documentazione in atti, autorizzava il ### convenuto, con le indicate prescrizioni, all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto e negli elaborati pervenuti, specificando espressamente che le “opere in progetto, sulla base della documentazione allegata, risultano compatibili con le esigenze di tutela monumentale dell'edificio in oggetto”. 
Ne discende come le doglianze attoree sul punto, in riferimento sia all'inidoneità degli interventi su edifici di pregio storico tramite l'edilizia acrobatica, come anche alle verifiche preliminari ai fini in primo luogo della sicurezza delle persone, non debbano essere condivise. 
Quanto poi al capo di domanda avente ad oggetto la delibera di cui al punto 2 dell'ordine del giorno, si deve innanzi tutto rilevare che l'assemblea decideva di riorganizzare i posti auto e l'uso degli stessi in base alla precedente decisione del 28 maggio 1981, richiamata dalla delibera del 23 gennaio 1987, precisando che, per media cilindrata, all'anno 2022, era da intendersi una lunghezza massima di 4 metri e una larghezza di 1.80 metri. 
Ora, parte attrice ha evidenziato, nella propria prospettazione, l'illegittimità di tale delibera in quanto assunta senza tener conto delle dimensioni dell'area cortilizia comune e di quelle delle attuali auto, con conseguente compromissione degli spazi di manovra e accesso ai locali condominiali, tra cui l'androne della scala B e i locali garage; inoltre, attesa l'incisione sui diritti individuali di proprietà di ognuno dei condomini, risultava necessaria l'unanimità dei condomini, e non la maggioranza semplice come avvenuto nel caso di specie. 
Sul punto occorre rilevare che, come da verbale, veniva richiamato in sede assembleare il precedente verbale del 28 maggio 1981 in cui “l'assemblea ripartiva i posti auto nell'area del cortile” e disciplinava “altresì che la sosta delle vetture deve svolgersi in modo tale da non intralciare le manovre di entrata e uscita e che le vetture debbono essere di media cilindrata”, così deliberandosi, come chiarito, di riorganizzare i posti auto e il loro uso secondo quanto già deciso. 
Deve quindi ritenersi che l'assemblea abbia deciso di ripristinare le modalità di parcheggio nel cortile comune secondo quanto già in precedenza stabilito; a ciò consegue come non debba essere condivisa la censura di nullità della decisione per mancata adozione della stessa all'unanimità dei condomini, tenuto conto, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che, in tema di condominio di edifici, la deliberazione assembleare, con la quale sia stata disposta una diversa distribuzione dei posti auto e dell'area per il parcheggio di auto e moto, non concerne un'innovazione, ma riguarda solo la regolamentazione dell'uso ordinario della cosa comune, senza incidere sull'essenza di questa, né alterarne la funzione o la destinazione; pertanto, per la legittimità di tale delibera non è richiesta l'adozione con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell'edificio (C.C. 16902/23). 
Né, ed in ogni caso, risultano introdotti nella presente sede idonei elementi al fine di condividere gli ulteriori assunti attorei relativi alla prospettata illegittimità della delibera, tenuto conto che il prodotto parere tecnico dell'### Rotellini risulta riferirsi unicamente al ripristino del cornicione e che i capitoli di prova orale articolati sul punto risultano essere del tutto valutativi; in quest'ottica, pertanto, devono essere condivise le censure formulate da parte convenuta circa il carattere esplorativo della richiesta indagine tecnica. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'impugnazione della delibera assembleare in data 8 aprile 2022 di cui al punto 1 dell'ordine del giorno, dovendo invece, per il punto 2, la domanda attorea essere rigettata.
Le domande ex art. 96 c.p.c. devono poi, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, essere rigettate in assenza dei presupposti giustificativi la richiesta pronuncia, anche in relazione alla necessaria sussistenza dell'elemento soggettivo. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di parte attrice, in favore del convenuto.   PQM Il Tribunale di ####, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: I) Dichiara cessata la materia del contendere in riferimento all'impugnazione della delibera di cui al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea in data 8 aprile 2022; II) Rigetta, per il resto, la domanda attrice; III) Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.; IV) ### parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in complessivi euro 5.100,00, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge. 
Così deciso in ### il 22 dicembre 2025 IL GIUDICE

causa n. 32462/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cavallo Luigi

M
11

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4708/2025 del 03-10-2025

... sostituzione della stessa con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, la pronuncia finale sulle spese resta affidata ad una valutazione di soccombenza virtuale; cfr. tra le altre civ., Sez. II, Ord., 21/02/2023, n. 5319 cit.). E, al riguardo, effettivamente è corretta la valutazione, sul punto, del Tribunale di ###, nel senso che, se non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, l'impugnazione della delibera assembleare del 26.1.2020 sarebbe stata - sulla base degli atti - ragionevolmente accolta, posto che l'omessa comunicazione dell'avviso, agli attori, di convocazione dell'assemblea condominiale, avrebbe determinato l'annullamento di tale deliberazione. Ragion per cui va nuovamente disposta, una volta dichiarata la nullità della sentenza impugnata, la condanna del ### convenuto/appellante al pagamento delle spese di lite ### del giudizio di primo grado in favore degli attori/appellati (o, meglio, del loro difensore, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.). Al riguardo la Corte osserva, invero, quanto segue. La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta (leggi tutto)...

testo integrale

### N. 2826/2022 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### 4^ ### composta dai seguenti #### - ### - ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2826 dell'anno 2022, vertente tra ### “### GINESTRA” (c.f. ###), sito in ### n. 63 a Villaricca ###, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### - APPELLANTE - e ### (c.f.: ###), ### (c.f.: ###), ### (c.f.: ###), ### (c.f.: ###), #### (c.f.: ###) e ### (c.f.: ###) rappresentati e difesi dall'avv. ### - APPELLATI - OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1803/2022 emessa dal Tribunale di ###, pubblicata il ###, in tema di impugnazione di delibera assembleare condominiale”.  CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: ### da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma ### e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, dalla difesa dell'appellante in data ###, e dalla difesa degli appellati in data ###.  ###
Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il ###, il ### “### Ginestra” sito in ### 63 a Villaricca ###, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, ####### e ### proponendo appello avverso la sentenza n. 1803/2022 emessa dal Tribunale di ###, pubblicata il ###.  ****  1. ### In primo grado ####### e ### in qualità di proprietari di unità immobiliari facenti parte del ### “### Ginestra”, sito in #### in via ### n. 63, avevano convenuto in giudizio il detto ### dinanzi al Tribunale di ###, impugnando la delibera assembleare del 26.1.2020 e chiedendone, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, l'accertamento e la declaratoria della nullità e/o l'annullabilità, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. 
A fondamento dell'impugnazione proposta, gli attori, dopo avere premesso che, in data ###, l'assemblea del ### “### Ginestra” riunitasi, in prima convocazione aveva deliberato la revoca dell'amministratore procedendo alla nomina di nuovo amministratore, avevano lamentato di non essere stati convocati per tale assemblea (così restando assenti), sostenendo che tale vizio comportasse l'annullabilità della delibera assunta in tale data. 
Avevano sostenuto, inoltre, che la delibera impugnata fosse nulla o annullabile anche perché all'assemblea del 26/01/2020 ### e ### avevano ricevuto deleghe per un importo superiore a quello consentito dalla legge, superando la quota prevista dalla norma, pari ad 1/5 dei millesimi totali (223,80 millesimi per ### e 237,92 millesimi per ###. 
Costituitosi in giudizio in persona dell'amministratore p.t., il ### “### Ginestra” aveva eccepito, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in capo agli attori (per essere stata adottata, in data ###, una ulteriore delibera, successivamente a quella impugnata, con cui era stato comunque revocato il precedente amministratore e nominato un nuovo amministratore) contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse domande (e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite), sostenendo che alcuni dei condomini attori avessero ricevuto la convocazione per l'assemblea del 26.1.2020 (come desumibile dall'autoconvocazione del 26.1.2020 prodotta), e che non vi fosse stata alcuna violazione dell'art. 67 disp. att. c.c. quanto alle deleghe ricevute da ### e da ### Il Tribunale di ###, con la sentenza n. 1803/2022 impugnata dinanzi a questa Corte, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla impugnazione della delibera condominiale proposta da ####### e ### (motivando tale statuizione in considerazione della nuova delibera, assunta dall'assemblea condominiale in data ###, con regolare costituzione e rispettando i quorum previsti dalla legge, il che, ad avviso del primo giudice, avrebbe comportato la revoca implicita, sul punto, della delibera impugnata) e ha condannato il ### convenuto al pagamento dei compensi professionali (liquidati in euro 2.430,00, oltre accessori come per legge) in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, degli attori, in virtù della c.d. soccombenza virtuale (ritenendo, al riguardo, che se non fosse cessata la materia del contendere, il giudizio si sarebbe concluso con l'adozione di una pronuncia di accoglimento del ricorso, posto che l'omessa comunicazione dell'avviso, agli attori, di convocazione dell'assemblea condominiale, avrebbe determinato, ai sensi del sesto comma dell'art. 1136 c.c., l'annullabilità della delibera impugnata).  ****  2. #### la ### ha censurato la sentenza 1803/2022 emessa dal Tribunale di ### sulla base di un unico, articolato, motivo di gravame. 
In particolare ha lamentato la nullità della sentenza impugnata per essere stata pubblicata (il ###) prima della scadenza del termine (concesso all'udienza del 24 marzo 2022) previsto dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, non avendo esso ### potuto articolare le proprie difese compiutamente in quanto avrebbe potuto sottolineare, con la comparsa conclusionale, la non veridicità dell'eccepita omessa comunicazione dell'avviso di convocazione agli attori.  ### ha ribadito, quanto al merito, l'infondatezza dell'avversa domanda, sostenendo che il Tribunale avesse dato erroneamente per scontato che gli attori non fossero stati ritualmente convocati per l'assemblea condominiale del 26 gennaio 2020, senza rendersi neppure conto del fatto che tale eccezione fosse stata mossa senza che ne fosse stata fornita la prova. 
Anzi, secondo l'appellante, esso convenuto avrebbe fornito la prova della regolare convocazione. 
Ragion per cui ha lamentato l'errata applicazione, da parte del giudice di prime cure, della c.d. soccombenza virtuale, ritenendo che soccombenti ### fossero risultati gli attori. 
E, alla luce di quanto esposto, ha così concluso: “### la Corte d'### adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza e ####' così giudicare: - dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per le motivazioni dedotte; - in ogni caso riformarla integralmente, perché infondata in fatto ed in diritto; - col favore delle spese e dei compensi professionali di lite, con spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, ai sensi del D.M. n. 54/2014, per entrambi i gradi di giudizio." Iscritta la causa al n. 2826/2022 del Ruolo generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il ###, ####### e ### contestando, in via preliminare, l'ammissibilità dell'avverso gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. 
Hanno, comunque, contestato la fondatezza dell'avverso gravame, ritenendo che il primo giudice avesse correttamente applicato - dichiarando cessata la materia del contendere sull'impugnativa della delibera condominiale e condannando il convenuto al pagamento delle spese di lite - il principio della c.d. soccombenza virtuale, evidenziando, in ogni caso, che l'appellante avrebbe dovuto, nell'invocare la nullità della sentenza di primo grado, impugnare quest'ultima, a pena di inammissibilità del gravame, anche in rapporto alle statuizioni di merito. 
E, alla luce di quanto esposto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###ma Corte di ### adita voglia dichiarare l'appello: 1) inammissibile ed in ogni caso rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza n.1803/2022 emessa in data ### dal Tribunale di ###, dott.ssa ### e pubblicata in data ###; 2) e per l'effetto, voglia condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”. 
Con ordinanza dell'8.11.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.2.2024. 
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 14.5.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 10.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma ### e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023. 
E, depositate tali note (in data ### dalla difesa dell'appellante e in data ### dalla difesa degli appellati), la causa è stata trattenuta in decisione il ### (con ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dagli appellati, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto. 
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame. 
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019). 
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif.  dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, 7382). 
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).  **** 
Ciò premesso, la Corte rileva che è pacifico, in base alle stesse allegazioni difensive delle parti, oltre che documentato, che la sentenza impugnata è stata pubblicata (nello specifico il ###) prima che fosse scaduto il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali, previsto dall'art. 190 c.p.c. e concesso dal primo giudice all'udienza del 28.3.2022, in cui ha trattenuto la causa in decisione (cfr. il verbale della detta udienza, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado). 
Il che comporta, effettivamente, la nullità della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 18/02/2020, n. 4125; Sez. III, Ord., 09/03/2011, n. 5590) per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ( Cass. civ., Sez. Unite, 25/11/2021, n. ###), avendo l'appellante assolto pure l'onere di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito, così rendendo il gravame, sul punto, ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati (cfr., su tale onere, Cass. civ., Sez. Unite, 25/11/2021, n. ### cit.).  **** 
Ciò posto, questa Corte è dunque chiamata, una volta dichiarata la nullità della sentenza impugnata, a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate, non ricorrendo una delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 25/11/2021, n. ### cit.; Sez. VI - 3, Ord., 18/02/2020, n. 4125 cit.; Sez. III, Ord., 09/03/2011, n. 5590 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 07/03/2023, n. 6795). 
Né è possibile invocare il principio del doppio grado di giurisdizione in quanto tale principio non è costituzionalmente garantito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/04/2006, n. 8945). 
Ciò detto, e rilevato che non è in contestazione la declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata dal giudice di prime cure in virtù della delibera (successiva a quella impugnata) del 30.4.2021 (con regolare costituzione e rispettando i quorum previsti dalla legge, così revocando, al riguardo, la delibera per cui è causa; ciò analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c., in tema di società di capitali; cfr., tra le altre Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/02/2023, n. 5319; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/06/2025, n. 16397), resta da verificare soltanto la statuizione di merito impugnata, ossia quella concernente la soccombenza virtuale del ### convenuto (posto che, effettivamente, una volta dichiarata cessata la materia del contendere sulla delibera impugnata in caso di sostituzione della stessa con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, la pronuncia finale sulle spese resta affidata ad una valutazione di soccombenza virtuale; cfr. tra le altre civ., Sez. II, Ord., 21/02/2023, n. 5319 cit.). 
E, al riguardo, effettivamente è corretta la valutazione, sul punto, del Tribunale di ###, nel senso che, se non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, l'impugnazione della delibera assembleare del 26.1.2020 sarebbe stata - sulla base degli atti - ragionevolmente accolta, posto che l'omessa comunicazione dell'avviso, agli attori, di convocazione dell'assemblea condominiale, avrebbe determinato l'annullamento di tale deliberazione. 
Ragion per cui va nuovamente disposta, una volta dichiarata la nullità della sentenza impugnata, la condanna del ### convenuto/appellante al pagamento delle spese di lite ### del giudizio di primo grado in favore degli attori/appellati (o, meglio, del loro difensore, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.). 
Al riguardo la Corte osserva, invero, quanto segue. 
La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta l'annullabilità della delibera condominiale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 07/03/2005, n. 4806). 
E l'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati incombe sul condominio, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 13/11/2009, n. 24132; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 13/12/2023, n. ###; II, Ord., 19/08/2020, n. 17294; Sez. II, 04/03/2011, n. 5254). 
A fronte, dunque, del vizio (di omessa comunicazione dell'avviso di convocazione per l'assemblea del 26.1.2020) lamentato dagli attori, il ### convenuto avrebbe dovuto dimostrare, ai sensi dell'art. 2696 c.c., di aver effettuato tale rituale convocazione. 
Tuttavia ciò non è stato dimostrato, essendosi il ### appellante, peraltro, limitato, con l'atto di appello, a sostenere, in primo luogo, che il Tribunale avesse dato erroneamente per scontato che gli attori non fossero stati ritualmente convocati per l'assemblea condominiale del 26 gennaio 2020, senza rendersi conto del fatto che tale eccezione fosse stata mossa senza che ne fosse stata fornita la prova (il che non è corretto, non gravando sugli attori, si ribadisce, la prova negativa dell'omessa convocazione) e, in secondo luogo, che il giudice di prime cure avesse comunque errato nel ritenere che esso ### non avesse fornito la prova della regolare convocazione.
Ma, in ordine a tale seconda doglianza, non ha neanche indicato, nell'atto di appello (né negli scritti difensivi successivi; cfr. comparsa conclusionale e memoria di replica, depositate, rispettivamente, l'8.9.2025 e il ###) da quale documento e/o comunque da quale elemento probatorio potesse ricavarsi la dimostrazione di avere ritualmente convocato gli attori/appellati per l'assemblea del 26.1.2020. 
Sul punto va detto, invero, che, alla luce del valore informatore del contraddittorio (art. 111 Cost.), il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/12/2024, n. ### e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati). 
Con particolare riferimento al giudizio di secondo grado è stato chiarito dalla Corte di Cassazione, anche a ### che il giudice d'appello ha il potere/dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/06/2024, n. 17584; Sez. ### 16/02/2023, n. 4835). 
In altri termini, la mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29/01/2019, n. 2461; Sez. III, 07/04/2009, n. 8377).  **** 
Alla luce di quanto detto sino ad ora il ### appellato va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore degli attori/appellati (con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., di questi ultimi). 
Al riguardo non appare, infatti, superfluo precisare che, in presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto a procedere ad una nuova liquidazione delle spese relativamente al doppio grado di merito (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/08/2021, n. 23132; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 20/03/2024, n. 7428; Sez. I, Ord., 23/01/2024, n. 2252). 
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base all'importo (pari ad euro 2.430,00 per compensi), quanto al primo grado, liquidato dal Tribunale di ###, non specificamente contestato e ritenuto congruo da questa Corte (in quanto corrispondente ai parametri medi, per tutte le fasi, di cui al DM n.55/2014 - nella formulazione vigente al momento della liquidazione operata dal giudice di prime cureper lo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00) e, quanto al giudizio di appello, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi, ridotti del 50%), per tutte le fasi (dovendo comunque essere calcolata anche la fase istruttoria, anche se non espletata, cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'### (tab. n.12), tenendo conto dello scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, in considerazione del valore della controversia.  **** 
Non ricorrono, infine, i presupposti della condanna dell'appellante, ai sensi all'art. 96, co.3, c.p.c., come invece chiesto dagli appellati nell'ambito della memoria di replica depositata il ###. 
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo ( Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).  P.Q.M.  La Corte d'### di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2826/2022 R.G.A.C., così provvede: 1. Dichiara nulla la sentenza n. 1803/2022 emessa dal Tribunale di ###, pubblicata il ###.  2. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla impugnazione - proposta in primo grado da ####### e ### della delibera adottata il ### dall'assemblea del ### “### Ginestra”, sito in ### n. 63 a ####.  3. Dichiara tenuto e condanna il ### “### Ginestra”, sito in ### n. 63 a ####, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore dell'avv. ### quale difensore, dichiaratosi antistatario, di ####### e ### dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.430,00 per il primo grado e in euro 1.457,5 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. 
Napoli, 2.10.2025 ### est.

causa n. 2826/2022 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe, Infantini Giuseppe Gustavo

M
12

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1098/2026 del 19-01-2026

... loro carico la quota spese, nonost ante la precedente assemblea condominiale del 17.6.2012 avesse deliberato la dismissione dell'impiant o centralizzato, autorizzando i condomini a dotarsi di autonomi impianti di riscaldamento. Nel costitu irsi in giudizio, il co ndominio proponeva domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna delle attrici al pagamento degli oneri condominiali, sulla base del consuntivo approvato il ###. 2. Il Tribunale di Cremona rigettava la domanda delle attrici, condannando le stesse al pagamento dei rispettivi oneri per la manutenzione straordinaria dell'impianto centralizzato. Evidenziava che, con delibera del 9.7.2012, non impugnata, i condomini avevano deciso di non eliminare l'impianto comune, ma di sottoporlo ad un intervento manutentivo e di metterlo “a norma”, approvando altresì il criterio di ripartizione delle spese straordinarie, nonché quelle della sua successiva gestione. Ragion per cui le attrici non avrebbero potuto impugnare la successiva delibera del 10.2.2014 afferente la mera ripartizione delle spese sulla base, appunto, del criterio precedentemente approvato. 3. Sull'impugnazione delle originarie attrici, la Corte d'appello di Brescia (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 21443/2020 proposto da: ### e ### in proprio e quali eredi universali di ### rappresentate e difese dagli Avv .ti Gu ido ### e ### come da procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro ### 2/4, in persona dell'amministratore p.t. Ing. ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### bella ### e ### come da procura in calce al controricorso; - controricorrente - - avverso la sentenza n. 1723/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Brescia in data ### e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal ###. #### 1. ##### e ### di riscaldamento - ### straordinarie di riparazione citavano in giudizio il ### 2/4, al fine di sentir dichiarare la nullità parziale dell'assemblea del 10.2.2014 nella parte in cui aveva approvato a maggioranza il consunt ivo p er le spese straordinarie di riparazione dell'imp ianto di riscaldamento, addebitando a loro carico la quota spese, nonost ante la precedente assemblea condominiale del 17.6.2012 avesse deliberato la dismissione dell'impiant o centralizzato, autorizzando i condomini a dotarsi di autonomi impianti di riscaldamento. 
Nel costitu irsi in giudizio, il co ndominio proponeva domanda riconvenzionale finalizzata alla condanna delle attrici al pagamento degli oneri condominiali, sulla base del consuntivo approvato il ###.  2. Il Tribunale di Cremona rigettava la domanda delle attrici, condannando le stesse al pagamento dei rispettivi oneri per la manutenzione straordinaria dell'impianto centralizzato. Evidenziava che, con delibera del 9.7.2012, non impugnata, i condomini avevano deciso di non eliminare l'impianto comune, ma di sottoporlo ad un intervento manutentivo e di metterlo “a norma”, approvando altresì il criterio di ripartizione delle spese straordinarie, nonché quelle della sua successiva gestione. Ragion per cui le attrici non avrebbero potuto impugnare la successiva delibera del 10.2.2014 afferente la mera ripartizione delle spese sulla base, appunto, del criterio precedentemente approvato.  3. Sull'impugnazione delle originarie attrici, la Corte d'appello di Brescia rigettava il gravame, eviden ziando che la delibera d i dismissione dell'impianto centralizzato del 17.6.2012 aveva carattere meramente programmatico, mentre quella del 9.7.2012 aveva determinato le modalità di ripartizione dei costi per la “messa a norma” dell'impianto centralizzato, che l'assemblea condominiale aveva adottato il criterio di ripartizione delle spese consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte e poi trasfuso nella nuova formulazione dell'art. 1118 c.c. e che, non avendo le attriciappellanti impugnato la delibera del 9.7.2012 di determinazione del criterio di riparto delle spese straordinarie di messa a norma dell'impianto comune, era inammissibile l'impugnativa della successiva delibera del 10.2.2014, che aveva dato attuazione al detto criterio. 3 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ### e ### in proprio e quali eredi universali di ### sulla base di tre motivi. ### 2/4 ha resistito con controricorso. 
In prossimità dell'adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 1139 e 1105 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che nell'ordine del giorno di convocazione dell'assemblea del 9.7.2012 non era previsto il ripristino del vecchio impianto centralizzato di riscaldamento (che era stato dismesso dalla precedent e delibera del 1 7.6.2012) con ripartizione del relativo costo tra tutti i condomini (compre si coloro ch e si erano nel frattempo muniti di impianti individuali) in base ai millesimi di proprietà, con la conseguenza che la delibera adottata all'esito della stessa era affetta da nullità (al pari della successiva delibera del 10.2.2014, nella parte in cui aveva approvato il consuntivo di ripartizione delle spese di ripristino), come tale eccepibile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.  2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 1139 e 1105 c.c. e con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte di merito considerato che nell'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il ### non era stato inserito l'argomento della “revoca” della precedente statuizione assunta nell'ambito dell'assemblea tenutasi in data ###, con la conseguente nullità della relativa delibera finale e, per l'effetto, di quella impugnata del 10.2.2014.  3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono infondati. 
In primo luogo, le doglianze si concentrano sulla deliberazione del 9.7.2002 (assumendosi che nell'ordine del giorno che aveva preceduto la relativa assemblea non fosse stato inserito l'argomento del la “revoca d ella 4 precedente statuizione assunta con delibera del 17.6.2012), nonostante quella originariamente impugnata sia quella adottata il ###, sicché l'oggetto del giudizio si rivela nuovo. 
Avuto riguardo all'asserita nullità della deliberazione del 9.7.2002 (da cui le ricorrenti vorrebbero trarre la conseguenza della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del relativo vizio), va ricordato che le ### di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005; conf. Cass., 2, Sentenza n. 27292 del 09/12/2005, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4014 del 21/02/2007, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17014 del 20/07/2010; cfr. altresì Cass., Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021) hanno chiarito che, in tema di condomini o negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o s ulla proprietà escl usiva di ognuno dei condomin i, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottat e con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente aff ette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto (la sottolineatura è dello scrivente). Ne consegue che la mancat a comunic azione, a taluno d ei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea cond ominiale (e, a maggior ragione, la deliberazione su u n ogge tto non cont emplato nell'ordine del giorno) comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art.  1137, terzo comma, c.c. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è 5 valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. 
Ne consegue ancora che, non avendo le ricorrenti mai impugnato la delibera condominiale del 9.7.2012 (ma solo quella del 10.2.2014 con la quale erano state ripartite le spese straordinarie di riparazione dell'imp ianto centralizzato di riscaldament o), non n e possono ora invocare l'annullamento ai sensi dell'art. 1137 In defi nitiva, le odierne ricorrente cercano di recup erare la mancata impugnativa della delibera del 9.7.2012, vale a dire quella inerente alla dismissione del vecchio impianto di riscaldamento. 
Da u ltimo, va rilevato che, e ssendosi in presenza di una cd. doppia conforme e non avendo le ricorrenti neppure dedotto che le due decisioni di merito fossero fondate su differenti ragioni inerenti ai fatti, il motivo è ancor prima inammissibile, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., ora rifluito nel terzo comma dell'art. 360 c.p.c.  4. Con il terzo mo tivo le rico rrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione dell'art. 1121 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte bresciana considerato che la scelta di alcuni condomini, assunta durante l'assemblea del 9.7.2012, di ripristinare alcune parti del vecchio impianto ad uso esclusi vo di quei condomini che nel frattempo non si erano munit i di impianti auto nomi no n pote va essere intesa come una revoca dell a precedente delib era del 1 7.6.2012, integrando gli estremi di una innovazione gravosa, con la conseguenza che, ai sensi d ell'art. 1 121 c.c., i condomini che non intendevano t rarne vantaggio erano esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Per l'effetto, essendo stati modificati, senza il consenso di tutti i condomini, i criteri legali di ripartizione delle spese di cui all'art. 1123 c.c., la prima delibera era affetta da nullità ( al pari d ella successiva delibera con cui era stato approvato il consuntivo sulla base dei criteri derogatori predetti) e la sua impugnazione era sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art.  1137 c.c..  4.1. Il motivo è infondato. 
In primo luogo, va evidenziato che, non essendovene cenno nella sentenza 6 impugnata, le ricorrenti avrebbero dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avessero tempestivamente sollevato le questioni concernenti la nat ura di innovazione gravosa della decision e, adottata all'esito dell'assemblea del 17.6.2012, di ripristinare alcune parti del vecchio impianto ad uso esclusivo di quei condomini che nel frattempo non si erano muniti di impianti autonomi e la conseguente applicazione del primo comma dell'art. 1121 c.c.. 
In ogni caso, la riparazione di un impianto di riscaldamento preesistente, nei casi in cui sia guasto o obsoleto, deve considerarsi atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto a ripristinare la funzionalità dell'impianto senza alcuna modifica sostanziale e funzionale dello stesso, mentre deve essere comunque ricondotta alle modifiche miglior ative, e non alle innovazioni, se ha lo scopo di consentire l'ut iliz zazione di una font e d i energia più redditizia, più economica o meno inquinante (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4831 del 18/05/1994; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 238 del 12/01/2000). 
Peraltro, l'art. 1120 c.c., nel consentire all'ass emblea condominiale, sia pure con una particolare maggioranza, di disporre innovazioni, non postula affatto che queste rivestano carattere di assoluta necessità, ma richiede soltanto che esse siano dirette "al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni", salvo a vietare espressamente, nel secondo comma, quelle che possono recare pregiudizio alla statica o al decoro architettonico del fabbricato o che rendano talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di uno solo dei condomini. Pertanto, al di fuori di tale divieto, ogni innovazione utile deve ritenersi permessa anche se non strettamente necessaria, col solo limite, posto dal successivo art. 1121, del suo carattere voluttuario o della particolare gravosità della spesa in rapporto alle condizioni e all'importanza dell'edificio, nel qual caso essa è consentita soltanto o ve consista in op ere, impianti o manu fatti suscettibili di utilizzazione separata e sia possibile, quindi, esonerare da ogni contribuzione al la spesa i condomini che no n intendan o trarne vantaggio, oppure, in assenza di tale condizione, se la maggioranza dei 7 condomini che l'ha del iberata o accet tata intend a sopportarne integralmente la spesa (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5028 del 30/05/1996). 
Ebbene, nel caso di specie, le ricorrenti, da un lato, non deducono alcunché in ordine alla natura voluttuaria dell'ipotetica innovazione e, dall'altro lato, fondano il connotato di particolare gravosità della spesa sul solo importo finale del consuntivo approvato con la delibera del 10.2.2014 (ammontante ad euro 59.980,82), senza parametrarlo alle condizioni e all'importanza dell'edificio. 
Del resto, l'assemblea del condominio ha il potere di decidere le modalità concrete di utilizzazione dei beni comuni, nonché di modificare quelle in atto, anche revocando una o precedenti delibere, benché non impugnate da alcuno dei partecipanti e stabilendone liberamente gli effetti, sulla base di una rivalutazione - il cui sindacato è precluso al giudice di merito, se non nei limiti dell'eccesso di potere - dei dati ed apprezzamenti obiettivamente rivolti alla real izzazione degli i nteressi comuni ed all a buona gestione dell'amministrazione, non producendosi alcun autonomo diritto acquisito in capo ai condom ini, ovve ro ai terzi, soltanto per effetto ed in sede d i esecuzione della precedente delibera (Cass., Sez. 2, ordinanza n. 2636 del 04/02/2021). 
Ebbene, sì come si evince dal verbale del 9.7.2012 trascritto in allegato a pagina 3 del ricorso, l'assemblea, dopo aver preso atto che, tranne tre appartamenti, tutti gli altri, a seguito dello smantellamento dei montanti, sarebbero risultati totalme nte scollegati dallo scambiatore, privi di riscaldamento e quindi passibili d i declarat oria di inagibilità, ha (con delibera adottata dall'unanimità dei presenti che, dopo aver ##### e ### abbandonat o l'assemblea, rappresentavano i 496,20 millesimi d el valore totale) escluso (evidentemente revocando sul punto la precedente delibera del 17.6.2012) la possi bilità di eliminare l'impianto centralizzato , “essendo invece conveniente la sua semplice dismissione con ripristino delle sole parti utili all'eventuale collegamento con lo scambiatore di calore”, stabilendo che, trattandosi di opera manutentiva dell'impianto centralizzato comune, i costi 8 sarebbero stati ripartiti secondo i millesimi di proprietà (ponendo a carico degli utilizzatori le spese di manutenzione ordinaria e di consumo e a carico di tut ti i condomini - utilizzatori e non - quelle di manutenzione straordinaria e di dispersione termica). 
E' opportuno evidenziare che i criteri generali di cui all'art. 1123 c.c. trovano applicazione con riferimento al le spese rela tive alla manutenzione e ricostruzione di un imp ianto g ià esistente e che solo nell'ipotesi d'installazione ex novo di un impianto tro va, invece, applicazione la disciplina dell'art. 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spe se per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5479 del 16/05 /1991; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 165 del 10/01/1996, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2833 del 25/03/1999, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5975 del 25/03/2004). 
E' n oto che la semplice dismissione dell'impia nto di riscaldamento centralizzato si riferisce al distacco fisico di una o più unità immobiliari dalla rete di riscaldamen to comune , permettendo, quindi, al ### singolo ### condomino ### di avere un sistema autonomo. Questo processo implica la rimozione dell e tubazioni che collegano l'appartamento alla colonna condominiale, ma, come stabilito dall'art. 1119 c.c. , non esonera completamente il condomino dagli obblighi verso l'impianto centralizzato, in particola re per le spese di m anutenzione strao rdinaria e per q uelle relative ai “consumi involontari” (dovuti a dispersione). ###à della rinuncia all'uso dell'impianto centralizzato è limitata dal divieto di sottrarsi all'obbligo di concorrere alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune con aggravio degli altri partecipanti (Cass. n. 15079 del 2006; conf. 
Cass. n. 24209 del 2014). 
Il condomino autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a dis taccare le diramazioni della sua unit à imm obiliare dall'impianto comune rimane, quindi, obbligato a pagare le sole spese di conservazione di quest'ultimo - quali, ad esempio, quelle di sostituzione della caldaia -, perché l'impiant o centralizzato è comunque un accessorio di proprietà comune, al quale egli potrà, in caso di ripensamento, riallacciare la propria 9 unità immobiliare (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18131 del 31/08/2020).  4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e ### ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previst o per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio tenutasi in data ###.  ###  

Giudice/firmatari: Scarpa Antonio, Penta Andrea

M
11

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 170/2026 del 15-01-2026

... In base al dettato normativo dell'art.1136 c.c. l'assemblea si costituisce regolarmente nel momento in cui il suo Presidente abbia constatato e verbalizzato che tutti gli aventi diritto sono regolarmente convocati e presenti in assemblea, personalmente o per delega. Infatti, trovando applicazione le norme dettate dall'art. 1136 c.c., la delibera doveva essere assunta con la maggioranza di cui al comma 5 della norma in parola. Relativamente all'interesse ad ottenere la nullità della delibera del 4-1-2024, giova osservare che in materia di condominio di edifici, ciascun condomino è interessato alla regolare costituzione dell'assemblea e alla partecipazione a essa di tutti i condomini, in quanto portatore dell'interesse che tutti i condomini siano posti in grado di esprimere una propria opinione in ordine all' oggetto della delibera. Nel caso di specie la delibera del 4-1-2024 con cui l'assemblea è da ritenersi valida perché adottata alla presenza di 4 condomini su 9 pari a 656,50 millesimi. R.G. n. 2630/2024 Per quanto concerne il secondo motivo di impugnazione va osservato quanto segue. Va precisato che la controversia ha ad oggetto la impugnativa della delibera condominiale del 4 (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2630/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, I sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2630 del ### dell'anno 2024, avente ad oggetto “impugnazione di delibera assembleare” e promossa DA ### C.F. ### e ### C.F.  ### elettivamente domiciliati in ### alla via ### 112 presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura in atti ### CONTRO ### “### 79” sito in ### alla ### 12, in persona dell'amministratore pro tempore, #### D'### C.F. ### elettivamente domiciliato in ### alla ### 3 presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti CONVENUTO ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti, in qualità di proprietari dell'immobile - identificato al ### del predetto Comune al foglio 5, part.lla 5308, sub. 10- facente parte del ### “### 79”, sito in ### alla ### 12 (d'ora in poi “Condominio”) -, hanno adito l'intestato Tribunale onde ottenere, in via preliminare la sospensione dell'esecutività della delibera assunta in data ### dall' assemblea condominiale e, nel merito affinché fosse dichiarata la nullità della suddetta delibera, con vittoria di spese del giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. 
Esponevano che con nota pec del 4 gennaio 2024, l'### p.t. del ### dott.  ### D'### trasmetteva il verbale dell'assemblea del ### convocata per i giorni 3 gennaio 2024 (in prima convocazione) e 4 gennaio (in seconda convocazione straordinaria); che la delibera, sulla base della documentazione trasmessa e dell'Ordine del ### ivi riportato,
R.G. n. 2630/2024 risultava avere ad oggetto: “1) richiesta dei condomini #### e ### per vagliare in termini di legge il ripristino ed il funzionamento dell'ascensore, valutando il caso di intraprendere azione risarcitoria nei confronti del responsabile per i disagi arrecati ai condomini, come da missiva che si allega; 2) varie ed eventuali”; che in pari data, con comunicazione a mezzo pec, segnalavano prontamente all'### del ### l'intenzione di voler procedere al ripristino dell'impianto ascensore invitando i condomini a valutare la relazione dell' ### Puca (cfr. doc. depositato in data ###). 
Evidenziavano, al contempo, che l'### dava seguito alla richiamata nota rigettando anche la relazione integrativa dell' ### Puca, in quanto i sig.ri condomini #### ( in proprio e per delega di ### e ### evidenziavano “la grave compromissione dei diritti condominiali ed il nocumento alle loro proprietà in violazione degli art. 1102 c.c., lesione delle mura perimetrali 1117 c.c. nonché la violazione dell'art. 30 del Regolamento edilizio di ### e della normativa in materia di antincendio”. 
Su tali premesse, essendo rimasti infruttuosi i tentativi di conciliazione anche a mezzo dell'espletato procedimento di mediazione, chiedevano: 1) sospendere l'esecuzione della delibera attesa la sua palese nullità; 2) in ogni caso annullare la deliberazione assembleare del 4.1.2024 perché assunta in violazione dell'art. 1136 c.c. per quanto concerne il difetto del quorum, per la carenza di interesse ad agire perché avente un oggetto impossibile, in fatto ed in diritto e, per tutti gli altri motivi di cui in premessa (conflitto di interesse, eccesso di potere) e perché tesa surrettiziamente a rimuovere lo stato di fermo illegittimo dell'ascensore perché non imposto da alcuna autorità. 3) Con vittoria di spese ed onorari sia della fase di mediazione che di quelle di lite oltre accessori con attribuzione. 
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il ### il quale, nel contestare ed impugnare in toto la prospettazione in fatto ed in diritto operata da parte attrice, eccepiva la nullità, l'inammissibilità, l'improponibilità e, in ogni caso, l'assoluta infondatezza della avversa domanda, con la condanna al pagamento delle spese processuali e con attribuzione ex art. 93 c.p.c.. 
All'esito delle verifiche preliminari, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere accertamenti istruttori, la causa veniva rinviata al 19 dicembre 2025 con i termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. 
All'udienza del 19.12.2025, tenuta in modalità cartolare, la causa era riservata in decisione ( ordinanza del 19.12.2025 comunicata il ###). 
Affermata la procedibilità della domanda (verbale negativo di mediazione ### n. 011-2024 cfr. doc.  in fasc. parte attrice), venendo al merito della res controversa la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
R.G. n. 2630/2024 In punto di diritto si osserva che in conformità all'insegnamento del ### di nomofilachia "In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto”; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto; in relazione alle delibere annullabili, viene ulteriormente precisato che in relazione agli eventuali vizi è applicabile il principio generale di cui all'art. 1441 c.c., secondo cui l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito, e non anche da altri condomini, realizzandosi così una invasione nella sfera giuridica soggettiva altrui (cfr. Cass. Civ. n. 4806/2005; n. 9082/2014). 
In applicazione dei citati principi, la giurisprudenza ha elaborato una serie tassativa di nullità del verbale assembleare per mancanza dei requisiti essenziali di forma; al di fuori di dette tassative ipotesi di nullità, si ricomprendono nel concetto di annullabilità tutte le altre ipotesi di vizi o irregolarità possibili nell'ambito della una gestione condominiale; di conseguenza, si considera meramente annullabile, e non nulla, pertanto, ogni delibera che contenga omissioni, inesattezze e/o errori poiché la redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate, al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale la cui inosservanza comporta l'impugnabilità della delibera in quanto presa non in conformità della legge applicando il citato regime ex art. 1337 c.c.. 
Inoltre secondo il principio, espresso dalla Suprema Corte, sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
R.G. n. 2630/2024 Il sindacato dell'autorità giudiziaria, infatti, per espresso dettato normativo, è in ogni caso limitato al riscontro della sola legittimità della decisione gestoria e con esclusione di apprezzamento alcuno del merito della scelta con essa patrocinata, ossia della sua opportunità, della sua convenienza, della sua effettiva rispondenza e idoneità a soddisfare le contingenti esigenze condominiali. Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea (cfr. Cass. Civ. sez. II, 20.06.2012, n. 10199; Civ. sez. II, 20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. II, 26.04.1994 n. 3938; Cass. Civ. sez. II, 09.07.1971 n. 2217). 
Depone in tal senso il chiaro dettato normativo, l'art. 1137, comma 2, c.c., che consente la giudiziale impugnativa delle sole delibere assembleari “contrarie alla legge o al regolamento di condominio”, in tal modo escludendo il gravame per la denuncia, ed eventuale giudiziale repressione, di opzioni che chi impugna, di regola espressione della minoranza dissenziente, ritenga inopportune o non in linea con i bisogni attuali della compagine interna.   Deve, quindi ritenersi non consentita, poiché non supportata da un conferente dato di legge, la pronuncia del giudice che intervenga in modo determinante sull'attività gestionale del condominio, condizionandone nel merito le relative opzioni, e l'interesse che ciascun condomino possa nutrire in merito ad una amministrazione che sia corretta o ottimale o conforme alle proprie esigenze costituisce un c.d. interesse di mero fatto ovvero una aspettativa di fatto che non si presta ad una tutela giurisdizionale (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. II, 20.06.2012 n. 10199; Cass. Civ. sez. II, 20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. II, 11.02.1999 n. 1165). 
Tanto premesso, nel caso di specie le doglianze avverso la delibera impugnata sono infondate. 
Quanto al primo motivo di impugnazione si rileva quanto segue. 
In base al dettato normativo dell'art.1136 c.c. l'assemblea si costituisce regolarmente nel momento in cui il suo Presidente abbia constatato e verbalizzato che tutti gli aventi diritto sono regolarmente convocati e presenti in assemblea, personalmente o per delega. 
Infatti, trovando applicazione le norme dettate dall'art. 1136 c.c., la delibera doveva essere assunta con la maggioranza di cui al comma 5 della norma in parola. 
Relativamente all'interesse ad ottenere la nullità della delibera del 4-1-2024, giova osservare che in materia di condominio di edifici, ciascun condomino è interessato alla regolare costituzione dell'assemblea e alla partecipazione a essa di tutti i condomini, in quanto portatore dell'interesse che tutti i condomini siano posti in grado di esprimere una propria opinione in ordine all' oggetto della delibera. 
Nel caso di specie la delibera del 4-1-2024 con cui l'assemblea è da ritenersi valida perché adottata alla presenza di 4 condomini su 9 pari a 656,50 millesimi.
R.G. n. 2630/2024 Per quanto concerne il secondo motivo di impugnazione va osservato quanto segue. 
Va precisato che la controversia ha ad oggetto la impugnativa della delibera condominiale del 4 gennaio 2024 (ed in particolare il punto 1 all' OdG della predetta delibera), inerente le determinazioni assunte dall'assemblea in merito al rispristino dell'impianto ascensore (bene comune ai sensi dell'art. 1117 c.c.), bloccato dall'### a causa della illegittimità della canna fumaria di proprietà degli odierni istanti. 
Va in primo luogo osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, non ha rilievo la titolarità, in capo ad essi, dell'immobile di cui al quinto piano nell'ambito dello stesso fabbricato condominiale, perché nella specie la controversia attiene all' utilizzo della canna fumaria per il tramite del collegamento operato con il camino posto nella proprietà dei medesimi con l'unità immobiliare posta al piano superiore passando attraverso il muro perimetrale del vano ascensore e del locale macchina. 
È pacifico in giurisprudenza, con riguardo agli edifici in condominio che una canna fumaria sia pure appoggiata alla facciata del fabbricato, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini, ove sia destinata a servire esclusivamente l'unità immobiliare di proprietà esclusiva (Cass. Sez. 6-2, n. 4499 Del 2020; n. 18350 del 2013; 9231 1991, ### Cass., Sent. n. 15278/2023). 
Orbene, in fattispecie, sebbene la canna fumaria fu installata dal costruttore ### all'atto della costruzione del palazzo, avvenuta nel 1982, per poi vendere, nel 2009, l'immobile agli odierni attori già munito dell'impianto, il quale attraversa il muro al sesto piano e in parte il vano macchine dell'ascensore, la predetta canna fumaria è destinata esclusivamente a servire il loro caminetto. 
Posto che l'edificio in parola costituisce un condominio formatosi per l' effetto automatico, poiché vi sono più proprietari diversi con parti comuni in comproprietà ex art. 1117 c.c., occorre verificare se tali opere, insistenti sulle mura perimetrali dell'edificio -quindi su parti comuni, adempiendo il muro perimetrale a talune funzioni principali indispensabili per l'esistenza stessa dell'edificio (quali anche quelle di consentire l'appoggio di canne fumarie e simili)- costituiscono o meno un normale esercizio del diritto di usare la cosa comune. 
Occorre verificare, in sostanza, se la canna fumaria sia tale da alterare la destinazione della cosa comune o tale da comprimere l'uso paritetico della cosa comune da parte degli altri condomini. 
Nel caso in esame, è emerso che la canna fumaria degli attori ha reso inutilizzabile l'impianto condominiale dell'ascensore , alterando, pertanto, la destinazione della cosa comune. 
E' dimostrato per tabulas che l' ente certificatore, il Comune di ### ed il ### FF. di Caserta, nelle loro rispettive qualità, avevano accertato la non conformità dell'impianto ascensore
R.G. n. 2630/2024 per la presenza della canna fumarie di proprietà degli istanti , diffidandoli alla regolarizzazione della canna fumaria (e da ultimo il divieto di utilizzo del termo camino e della relativa canna fumaria). 
Precisamente risulta che in data ### avveniva il fermo dell'impianto ascensore da parte dell'ente certificatore; a seguito dell'esito negativo della verifica per la presenza della canna fumaria per cui è causa, veniva trasmesso il verbale al competente Comune di ### (cfr. Verbale di verifica biennale del 6.12.2023, all.1) contenente la “###à” dell'impianto ascensore in relazione al codice 21 (### 21 che recita: Nel locale macchine sono presenti impianti non pertinenti ossia la canna fumaria); inoltre l '### con successiva nota del 13.12.2023 specificava, altresì, che: “Nel caso in oggetto l'impianto ascensore è difforme rispetto all'art. 6, comma 1, del DPR 1497/63 rilevando la presenza di impianti non pertinenti” riconducibile alla presenza di una canna fumaria in acciaio estranea all'ascensore, diffidando l'uso dell'ascensore de quo fino a quando non sarà accertato, per il tramite di una verifica straordinaria, che le cause che hanno stabilito il fermo non siano state rimosse (cfr. nota del 13.12.2023 dell'### dell'impianto ascensore### 2); infine , il ### dei VV. FF di Caserta aveva verificato che: “Nel corso del sopralluogo effettuato, si è constatato che vi era in funzione un termo camino a legna con canna fumaria che attraversa il muro del vano ascensore, locale macchine al sesto piano confinante con l'appartamento della sig.ra ### ivi residente, provocando il surriscaldamento del rivestimento in piastrelle del muro del locale cucina confinante con il vano ascensore ( Provvedimento n. 23232 del 13.12.2023 del ### dei VV. FF. di Caserta - ###3). 
Ad integrazione del predetto provvedimento il ### dei VV. FF di Caserta, richiamando il DM 15/09/2005 e la direttiva comunitaria 95/16/CE, a tutela della pubblica e privata incolumità, aveva fatto divieto di utilizzo del termo camino e della relativa canna fumaria fino all'adeguamento secondo la regola dell'arte a cura di un installatore abilitato (D.M. 37/2008) (cfr. Provvedimento n. 300 dell' ### del ### dei VV. FF di Caserta - ###4); infine il Comune di ### con Ordinanza 20/2023 del 15.12.2023 aveva ordinato al ### la regolarizzazione della canna fumaria, così come disposto dal ### dei VV. FF. di Caserta (cfr. Ordinanza n. 20/2023 del 15.12.2023 del Comune di ### - ###5). 
Dalla documentazione in atti, è emerso, inoltre, che “l'installazione della canna fumaria è illegittima per motivi di proprietà, sicurezza e autorizzativa (cfr. relazione tecnica depositata in data ###, di parte a firma dell' ####.  ###à della canna fumaria, come dedotto anche nel provvedimento di urgenza azionato da altri condomini (cfr. ordinanza del 13.8.2025 G.I. dott.ssa ### deriva dal fatto che la canna fumaria attraversa il vano ascensore (bene comune) il vano macchina ed il muro perimetrale e privato del sesto piano, causando il surriscaldamento.
R.G. n. 2630/2024 Ne consegue che il ### ha agito nel pieno rispetto delle proprie attribuzioni, che includono il compimento degli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio (art. 1130, n. 4, c.c.) attivandosi per rimuovere una situazione di pericolo e di violazione di legge, accertata - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa degli istantida numerosi provvedimenti delle autorità competenti (non impugnati dagli attori). 
Alla luce delle suesposte considerazioni ne deriva che la delibera adottata dall'assemblea condominiale in data ### con riferimento al punto 1) dell'ordine del giorno è valida per le motivazioni indicate in parte motiva. 
In merito alla domanda avanzata ex art. 96, comma 3, c.p.c., si osserva che il comportamento processuale tenuto dagli istanti induce a ritenere fondata la richiesta avanzata ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. a tenore del quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. 
In merito si osserva che il Tribunale aderisce alla tesi secondo cui tale norma ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (ex multis cfr. Tribunale Varese 21-22 gennaio 2011; ### Piacenza 22 novembre 2010; ### di Piacenza 7 dicembre 2010; ### Verona 20 settembre 2010; ### Milano 29 agosto 2009). 
Come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito (ex multis ### Milano 18.7.2016 n.8983) depongono in questo senso, oltre ai lavori preparatori della novella, significativi elementi lessicali. 
La norma fa, infatti, riferimento alla condanna al "pagamento di una somma", segnando così una netta differenza terminologica rispetto al "risarcimento dei danni", oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c.. 
Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96 c.p.c. la condanna di cui all'aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente) collegata al contenuto della "pronuncia sulle spese di cui all'articolo 91"; e la sua adottabilità "anche d'ufficio" la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici.
R.G. n. 2630/2024 Infine la Corte Costituzionale, con la sentenza 23 giugno 2016 n. 152 ha, altresì, affermato che "###.  96, comma ### c.p.c. risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti”. 
Tanto premesso, nel caso di specie si ravvisano tutti i presupposti per la pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c. Quanto alla determinazione della somma, si stima equo indicare in € 1.701,00 ovvero in una somma pari alle spese di lite, l'entità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.. 
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al ### tenuto conto del valore della controversia in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale con attribuzione al procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..  P.Q.M.  ### di ###, in persona del G.M., Dott.ssa ### definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2630/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto impugnazione di delibera condominiale, pendente tra ### e ### contro il ### “### 79” sito in ### alla via ### 12, in persona dell'amministratore pro tempore, C.F.  ###, ogni contraria istanza disattesa così provvede: - rigetta la domanda e per l'effetto conferma la delibera assunta dall'assemblea del ### “### 79” ### 12 - ### nell'adunanza del 4-1-2024, per le ragioni di cui in parte motiva; - condanna gli attori in solido al pagamento in favore del ### delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario avv.  ### - condanna gli attori in solido al pagamento in favore del ### della somma di euro 1.701,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. 
Dichiara la presente sentenza per legge provvisoriamente esecutiva. 
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. 
Così deciso in ### il 15 gennaio 2026 

Il Giudice
Dott. ssa R.G. n. 2630/2024


causa n. 2630/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Sequino

M
7

Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 153/2026 del 23-01-2026

... le difese dell'appellante e chiesto il rigetto dell'impugnazione. Scaduto il termine perentorio dell'11/07/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ❖ ### 1.Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato la perizia del consulente di parte, #### consegnata al condominio convenuto nel mese di Ottobre 2015, la quale avrebbe accertato l'intervenuto distacco dall'impianto condominiale di riscaldamento in data antecedente rispetto ai consumi registrati e contabilizzati nel rendiconto consuntivo 2016 e nel bilancio preventivo 2017, approvati dall'assemblea dei condomini in seconda convocazione in data ###. 2.Con il secondo motivo di appello, ### S.r.l. sostiene di aver effettuato il distacco in modo legittimo, in conformità ai principi dettati dall'art. 1118 c.c., come attestato da ben tre perizie tecniche di parte (a firma del ### R. Nuccio e dell'### P. ###, confortate, a suo dire, dalla consulenza tecnica d'ufficio resa in altro (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo - ### - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: Dott. ###ssa ###ssa ### rel.  ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2114/2022 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado TRA ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, (P.IVA ###) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende per mandato in atti appellante #### N.10 - ### in persona dell'### pro-tempore, (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per mandato in atti appellato MOTIVI DELLA DECISIONE ❖ FATTI DI CAUSA Il Tribunale di ### con sentenza n.4661/2022 pubblicata in data ### all'esito del giudizio n.r.g. 19440/2017 vertente tra ### S.r.l. in persona del legale rapp.te pro-tempore ### e il condominio di via ### n.10-####, in persona del suo amministratore pro-tempore ha rigettato le domande di parte attrice, condannandola al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e 15,00 % spese generali; e ponendo definitivamente a carico della soccombente le spese di CTU liquidate con decreto del 05/10/2020. 
Avverso la detta sentenza ha interposto appello ### S.r.l., eccependone l'erroneità sotto vari profili. 
Si è costituito in giudizio il ### di via ### n.10-### il quale ha contestato le difese dell'appellante e chiesto il rigetto dell'impugnazione. 
Scaduto il termine perentorio dell'11/07/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  ˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ❖ ### 1.Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato la perizia del consulente di parte, #### consegnata al condominio convenuto nel mese di Ottobre 2015, la quale avrebbe accertato l'intervenuto distacco dall'impianto condominiale di riscaldamento in data antecedente rispetto ai consumi registrati e contabilizzati nel rendiconto consuntivo 2016 e nel bilancio preventivo 2017, approvati dall'assemblea dei condomini in seconda convocazione in data ###.  2.Con il secondo motivo di appello, ### S.r.l. sostiene di aver effettuato il distacco in modo legittimo, in conformità ai principi dettati dall'art. 1118 c.c., come attestato da ben tre perizie tecniche di parte (a firma del ### R. Nuccio e dell'### P. ###, confortate, a suo dire, dalla consulenza tecnica d'ufficio resa in altro giudizio tra le stesse parti innanzi il Tribunale di ### (n.r.g. 7934/2017). 
Insiste nella domanda di annullamento e/o revoca dell'impugnata delibera del 17/10/2017, nella parte relativa all'approvazione del bilancio consuntivo del 2016 e di quello preventivo 2017 (corrispondente ai primi due punti dell'o.d.g.).  3.Con il terzo motivo di appello, la società deducente, alla luce della documentazione allegata a riprova della legittimità del distacco, ritiene che debba essere accolta anche la domanda di rielaborazione dei due rendiconti approvati mediante una nuova ripartizione delle spese di consumo gas sulla scorta delle #### ed R-C. con esclusione di ### S.r.l. dai detti conteggi.  ˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ### è infondato. 
Le doglianze rappresentate da ### S.r.l. non sono meritevoli di accoglimento. 
Occorre premettere che: - l'appellante è proprietaria di dodici unità immobiliari ubicate al piano ammezzato dello stabile sito in ### via C. A. ### n.10, di cui sei nella scala A e sei nella scala B; - relativamente ai detti cespiti, la deducente sostiene di essersi gradualmente distaccata tra il 2011 e il 2015 dall'impianto condominiale di riscaldamento, motivo per il quale, previa declaratoria di annullamento e/ revoca della delibera assembleare per cui è causa, chiede, tra le altre, di essere esclusa dalla ripartizione dei costi per consumo gas. 
Da un'attenta lettura dei documenti, e in particolare della CTU espletata in primo grado, codesto Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 1137 c.c. ai fini dell'annullamento della delibera impugnata. 
Nello specifico, la società appellante non ha fornito prova di essersi distaccata dall'impianto condominiale di riscaldamento. 
Sul punto, non possono ritenersi conducenti le perizie di parte tese a dimostrare l'asserito distacco in data antecedente rispetto ai consumi registrati e contabilizzati nei bilanci contestati (2016 e 2017). 
In particolare, nella perizia tecnica di parte del 06/10/2015, inviata con lettera raccomandata a/r del 20/10/2015, l'ing. ### ha rappresentato inequivocabilmente una situazione in cui la società manifestava l'intenzione di operare il distacco che, tuttavia, alla data del sopralluogo, ancora non era avvenuto: “### S.p.A. vorrebbe distaccare tutti i propri locali…dagli impianti oggetto di perizia per realizzarne dei propri autonomi…attualmente tutti gli appartamenti dello stabile risultano connessi agli impianti…la quota energia utile diminuirà a seguito del distacco in modo proporzionale alle superfici…l'eventuale aggravio sulle spese dei consumi di corrente elettrica e gas metano, relativi al riscaldamento, sarà irrilevante…il distacco dovrà avvenire ad ogni piano sulla condotta verticale principale…in conclusione si può dichiarare che il distacco della ### S.p.a. non avrà ripercussioni sul corretto funzionamento dell'impianto e che, sulla scorta di quanto detto, vi sarà un irrilevante aggravio di spesa…” (pagg. 2, 3 e 4). 
Le consulenze di parte non sono neppure idonee a suffragare la tesi circa la legittimità del diritto all'asserito distacco in quanto le valutazioni circa l'assenza di “notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini” - come stabilito dall'art. 1118, quarto comma, c.c. - sono generiche sul piano tecnico. 
Conducenti e rilevanti, invece, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. Ing. ### In occasione del sopralluogo effettuato il ###, l'esperto d'ufficio ha accertato che gli immobili ubicati nella ### A, sebbene privi delle piastre di riscaldamento, risultano ancora collegati all'impianto centralizzato; a tale ultimo proposito, egli ha precisato che il distacco dall'impianto centralizzato condominiale non è esclusivamente determinato dall'assenza degli elementi radianti o da elementi mal funzionanti regolarmente collegati all'impianto. Nei locali dove gli stessi sono stati rimossi tappando le derivazioni a muro, è prevedibile un “uso potenziale” dell'impianto di riscaldamento centralizzato, in quanto è sempre possibile ricollocare i radiatori. Solamente il distacco delle derivazioni (mandata e ritorno) dalle montanti condominiali è garanzia di avvenuta interruzione del servizio. 
Per le unità ubicate al piano ammezzato - scala B, il CTU ha riferito l'impossibilità, nonostante l'assenza dei radiatori, di accertare l'effettivo distacco dall'impianto condominiale a causa della mancanza di punti d'ispezione in prossimità dei cavedi - sedi delle colonne montanti condominiali afferenti ai locali per cui è causa -; nello specifico, l'esperto ha dichiarato che lo stato dei luoghi, dal punto di vista degli impianti, è mutato; la documentazione fornita dalla società non è dirimente, non potendo ricavare dalla stessa alcuna informazione sulla distribuzione originaria dell'impianto interno, sui collegamenti verso le montanti, ed eventuali dettagli (anche fotografici) circa il dichiarato distacco, che avviene tecnicamente mediante il preventivo svuotamento delle colonne di scarico. 
In mancanza di elementi di prova - considerato che lo stesso manutentore ha dichiarato di non avere mai ricevuto ordine dal condominio di scaricare le colonne montanti condominiali afferenti ai locali dell'appellante per permettere il distacco dalle stesse, come confermato dalla documentazione in atti (le lettere inviate al condominio a firma del manutentore, il ### e il ###) - deve ritenersi, conformemente alle conclusioni cui è pervenuto il ### che neppure gli immobili della ### B siano stati effettivamente distaccati dall'impianto centralizzato di riscaldamento. 
Può concludersi che non risulta in alcun modo provato che nel periodo cui si riferisce la delibera condominiale impugnata, sia intervenuto un distacco degli immobili di proprietà di ### S.r.l. dagli impianti centralizzati condominiali di riscaldamento ed erogazione dell'acqua calda, tale da esonerare la stessa dal pagamento degli oneri inerenti ai relativi consumi. 
Parimenti infondata, e da rigettare, è la domanda volta ad ottenere una nuova ripartizione delle dette spese sulla scorta delle tabelle ### ed R - C, elaborate per la divisione dei costi dei consumi relativi ai servizi idrici e di riscaldamento condominiale, che preveda l'esclusione dell'appellante, in quanto, come già detto, alcun distacco, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.  1118, quarto comma, c.c., si è verificato nel caso di specie. 
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato e per l'effetto confermata la sentenza di primo grado.  ˜˜˜˜˜˜˜˜˜ Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche. 
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, - rigetta l'appello promosso da ### S.r.l. in persona del legale rappresentante p.-t. avverso la sentenza n.4661/2022 resa tra le parti dal Tribunale di ### (r.g.n. 19440/2017); - condanna ### S.r.l. in persona del legale rappresentante p.-t. a pagare al ### di via ### n.10 - ### in persona del suo ### p.-t., le spese del presente grado che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di ### - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di ### in data ###.  ### 23/01/2026.   ### rel. ### 

causa n. 2114/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Gerardo Lupo, Mary Carmisciano

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23251 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.1 secondi in data 26 gennaio 2026 (IUG:UO-BDD7BA) - 1222 utenti online