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### N. 2826/2022 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### 4^ ### composta dai seguenti #### - ### - ### - ### rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2826 dell'anno 2022, vertente tra ### “### GINESTRA” (c.f. ###), sito in ### n. 63 a Villaricca ###, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### - APPELLANTE - e ### (c.f.: ###), ### (c.f.: ###), ### (c.f.: ###), ### (c.f.: ###), #### (c.f.: ###) e ### (c.f.: ###) rappresentati e difesi dall'avv. ### - APPELLATI - OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1803/2022 emessa dal Tribunale di ###, pubblicata il ###, in tema di impugnazione di delibera assembleare condominiale”. CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: ### da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma ### e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, dalla difesa dell'appellante in data ###, e dalla difesa degli appellati in data ###. ###
Con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il ###, il ### “### Ginestra” sito in ### 63 a Villaricca ###, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, ####### e ### proponendo appello avverso la sentenza n. 1803/2022 emessa dal Tribunale di ###, pubblicata il ###. **** 1. ### In primo grado ####### e ### in qualità di proprietari di unità immobiliari facenti parte del ### “### Ginestra”, sito in #### in via ### n. 63, avevano convenuto in giudizio il detto ### dinanzi al Tribunale di ###, impugnando la delibera assembleare del 26.1.2020 e chiedendone, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, l'accertamento e la declaratoria della nullità e/o l'annullabilità, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A fondamento dell'impugnazione proposta, gli attori, dopo avere premesso che, in data ###, l'assemblea del ### “### Ginestra” riunitasi, in prima convocazione aveva deliberato la revoca dell'amministratore procedendo alla nomina di nuovo amministratore, avevano lamentato di non essere stati convocati per tale assemblea (così restando assenti), sostenendo che tale vizio comportasse l'annullabilità della delibera assunta in tale data.
Avevano sostenuto, inoltre, che la delibera impugnata fosse nulla o annullabile anche perché all'assemblea del 26/01/2020 ### e ### avevano ricevuto deleghe per un importo superiore a quello consentito dalla legge, superando la quota prevista dalla norma, pari ad 1/5 dei millesimi totali (223,80 millesimi per ### e 237,92 millesimi per ###.
Costituitosi in giudizio in persona dell'amministratore p.t., il ### “### Ginestra” aveva eccepito, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in capo agli attori (per essere stata adottata, in data ###, una ulteriore delibera, successivamente a quella impugnata, con cui era stato comunque revocato il precedente amministratore e nominato un nuovo amministratore) contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse domande (e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite), sostenendo che alcuni dei condomini attori avessero ricevuto la convocazione per l'assemblea del 26.1.2020 (come desumibile dall'autoconvocazione del 26.1.2020 prodotta), e che non vi fosse stata alcuna violazione dell'art. 67 disp. att. c.c. quanto alle deleghe ricevute da ### e da ### Il Tribunale di ###, con la sentenza n. 1803/2022 impugnata dinanzi a questa Corte, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla impugnazione della delibera condominiale proposta da ####### e ### (motivando tale statuizione in considerazione della nuova delibera, assunta dall'assemblea condominiale in data ###, con regolare costituzione e rispettando i quorum previsti dalla legge, il che, ad avviso del primo giudice, avrebbe comportato la revoca implicita, sul punto, della delibera impugnata) e ha condannato il ### convenuto al pagamento dei compensi professionali (liquidati in euro 2.430,00, oltre accessori come per legge) in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, degli attori, in virtù della c.d. soccombenza virtuale (ritenendo, al riguardo, che se non fosse cessata la materia del contendere, il giudizio si sarebbe concluso con l'adozione di una pronuncia di accoglimento del ricorso, posto che l'omessa comunicazione dell'avviso, agli attori, di convocazione dell'assemblea condominiale, avrebbe determinato, ai sensi del sesto comma dell'art. 1136 c.c., l'annullabilità della delibera impugnata). **** 2. #### la ### ha censurato la sentenza 1803/2022 emessa dal Tribunale di ### sulla base di un unico, articolato, motivo di gravame.
In particolare ha lamentato la nullità della sentenza impugnata per essere stata pubblicata (il ###) prima della scadenza del termine (concesso all'udienza del 24 marzo 2022) previsto dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, non avendo esso ### potuto articolare le proprie difese compiutamente in quanto avrebbe potuto sottolineare, con la comparsa conclusionale, la non veridicità dell'eccepita omessa comunicazione dell'avviso di convocazione agli attori. ### ha ribadito, quanto al merito, l'infondatezza dell'avversa domanda, sostenendo che il Tribunale avesse dato erroneamente per scontato che gli attori non fossero stati ritualmente convocati per l'assemblea condominiale del 26 gennaio 2020, senza rendersi neppure conto del fatto che tale eccezione fosse stata mossa senza che ne fosse stata fornita la prova.
Anzi, secondo l'appellante, esso convenuto avrebbe fornito la prova della regolare convocazione.
Ragion per cui ha lamentato l'errata applicazione, da parte del giudice di prime cure, della c.d. soccombenza virtuale, ritenendo che soccombenti ### fossero risultati gli attori.
E, alla luce di quanto esposto, ha così concluso: “### la Corte d'### adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza e ####' così giudicare: - dichiarare la nullità della sentenza impugnata, per le motivazioni dedotte; - in ogni caso riformarla integralmente, perché infondata in fatto ed in diritto; - col favore delle spese e dei compensi professionali di lite, con spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, ai sensi del D.M. n. 54/2014, per entrambi i gradi di giudizio." Iscritta la causa al n. 2826/2022 del Ruolo generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il ###, ####### e ### contestando, in via preliminare, l'ammissibilità dell'avverso gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Hanno, comunque, contestato la fondatezza dell'avverso gravame, ritenendo che il primo giudice avesse correttamente applicato - dichiarando cessata la materia del contendere sull'impugnativa della delibera condominiale e condannando il convenuto al pagamento delle spese di lite - il principio della c.d. soccombenza virtuale, evidenziando, in ogni caso, che l'appellante avrebbe dovuto, nell'invocare la nullità della sentenza di primo grado, impugnare quest'ultima, a pena di inammissibilità del gravame, anche in rapporto alle statuizioni di merito.
E, alla luce di quanto esposto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###ma Corte di ### adita voglia dichiarare l'appello: 1) inammissibile ed in ogni caso rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza n.1803/2022 emessa in data ### dal Tribunale di ###, dott.ssa ### e pubblicata in data ###; 2) e per l'effetto, voglia condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Con ordinanza dell'8.11.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.2.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 14.5.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 10.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma ### e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (in data ### dalla difesa dell'appellante e in data ### dalla difesa degli appellati), la causa è stata trattenuta in decisione il ### (con ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dagli appellati, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, 7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020). ****
Ciò premesso, la Corte rileva che è pacifico, in base alle stesse allegazioni difensive delle parti, oltre che documentato, che la sentenza impugnata è stata pubblicata (nello specifico il ###) prima che fosse scaduto il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali, previsto dall'art. 190 c.p.c. e concesso dal primo giudice all'udienza del 28.3.2022, in cui ha trattenuto la causa in decisione (cfr. il verbale della detta udienza, esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
Il che comporta, effettivamente, la nullità della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 18/02/2020, n. 4125; Sez. III, Ord., 09/03/2011, n. 5590) per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ( Cass. civ., Sez. Unite, 25/11/2021, n. ###), avendo l'appellante assolto pure l'onere di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito, così rendendo il gravame, sul punto, ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati (cfr., su tale onere, Cass. civ., Sez. Unite, 25/11/2021, n. ### cit.). ****
Ciò posto, questa Corte è dunque chiamata, una volta dichiarata la nullità della sentenza impugnata, a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate, non ricorrendo una delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 25/11/2021, n. ### cit.; Sez. VI - 3, Ord., 18/02/2020, n. 4125 cit.; Sez. III, Ord., 09/03/2011, n. 5590 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 07/03/2023, n. 6795).
Né è possibile invocare il principio del doppio grado di giurisdizione in quanto tale principio non è costituzionalmente garantito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/04/2006, n. 8945).
Ciò detto, e rilevato che non è in contestazione la declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata dal giudice di prime cure in virtù della delibera (successiva a quella impugnata) del 30.4.2021 (con regolare costituzione e rispettando i quorum previsti dalla legge, così revocando, al riguardo, la delibera per cui è causa; ciò analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c., in tema di società di capitali; cfr., tra le altre Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/02/2023, n. 5319; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/06/2025, n. 16397), resta da verificare soltanto la statuizione di merito impugnata, ossia quella concernente la soccombenza virtuale del ### convenuto (posto che, effettivamente, una volta dichiarata cessata la materia del contendere sulla delibera impugnata in caso di sostituzione della stessa con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, la pronuncia finale sulle spese resta affidata ad una valutazione di soccombenza virtuale; cfr. tra le altre civ., Sez. II, Ord., 21/02/2023, n. 5319 cit.).
E, al riguardo, effettivamente è corretta la valutazione, sul punto, del Tribunale di ###, nel senso che, se non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, l'impugnazione della delibera assembleare del 26.1.2020 sarebbe stata - sulla base degli atti - ragionevolmente accolta, posto che l'omessa comunicazione dell'avviso, agli attori, di convocazione dell'assemblea condominiale, avrebbe determinato l'annullamento di tale deliberazione.
Ragion per cui va nuovamente disposta, una volta dichiarata la nullità della sentenza impugnata, la condanna del ### convenuto/appellante al pagamento delle spese di lite ### del giudizio di primo grado in favore degli attori/appellati (o, meglio, del loro difensore, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.).
Al riguardo la Corte osserva, invero, quanto segue.
La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta l'annullabilità della delibera condominiale (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 07/03/2005, n. 4806).
E l'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati incombe sul condominio, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 13/11/2009, n. 24132; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 13/12/2023, n. ###; II, Ord., 19/08/2020, n. 17294; Sez. II, 04/03/2011, n. 5254).
A fronte, dunque, del vizio (di omessa comunicazione dell'avviso di convocazione per l'assemblea del 26.1.2020) lamentato dagli attori, il ### convenuto avrebbe dovuto dimostrare, ai sensi dell'art. 2696 c.c., di aver effettuato tale rituale convocazione.
Tuttavia ciò non è stato dimostrato, essendosi il ### appellante, peraltro, limitato, con l'atto di appello, a sostenere, in primo luogo, che il Tribunale avesse dato erroneamente per scontato che gli attori non fossero stati ritualmente convocati per l'assemblea condominiale del 26 gennaio 2020, senza rendersi conto del fatto che tale eccezione fosse stata mossa senza che ne fosse stata fornita la prova (il che non è corretto, non gravando sugli attori, si ribadisce, la prova negativa dell'omessa convocazione) e, in secondo luogo, che il giudice di prime cure avesse comunque errato nel ritenere che esso ### non avesse fornito la prova della regolare convocazione.
Ma, in ordine a tale seconda doglianza, non ha neanche indicato, nell'atto di appello (né negli scritti difensivi successivi; cfr. comparsa conclusionale e memoria di replica, depositate, rispettivamente, l'8.9.2025 e il ###) da quale documento e/o comunque da quale elemento probatorio potesse ricavarsi la dimostrazione di avere ritualmente convocato gli attori/appellati per l'assemblea del 26.1.2020.
Sul punto va detto, invero, che, alla luce del valore informatore del contraddittorio (art. 111 Cost.), il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/12/2024, n. ### e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati).
Con particolare riferimento al giudizio di secondo grado è stato chiarito dalla Corte di Cassazione, anche a ### che il giudice d'appello ha il potere/dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/06/2024, n. 17584; Sez. ### 16/02/2023, n. 4835).
In altri termini, la mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29/01/2019, n. 2461; Sez. III, 07/04/2009, n. 8377). ****
Alla luce di quanto detto sino ad ora il ### appellato va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore degli attori/appellati (con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., di questi ultimi).
Al riguardo non appare, infatti, superfluo precisare che, in presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto a procedere ad una nuova liquidazione delle spese relativamente al doppio grado di merito (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/08/2021, n. 23132; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 20/03/2024, n. 7428; Sez. I, Ord., 23/01/2024, n. 2252).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base all'importo (pari ad euro 2.430,00 per compensi), quanto al primo grado, liquidato dal Tribunale di ###, non specificamente contestato e ritenuto congruo da questa Corte (in quanto corrispondente ai parametri medi, per tutte le fasi, di cui al DM n.55/2014 - nella formulazione vigente al momento della liquidazione operata dal giudice di prime cureper lo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00) e, quanto al giudizio di appello, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi, ridotti del 50%), per tutte le fasi (dovendo comunque essere calcolata anche la fase istruttoria, anche se non espletata, cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'### (tab. n.12), tenendo conto dello scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00, in considerazione del valore della controversia. ****
Non ricorrono, infine, i presupposti della condanna dell'appellante, ai sensi all'art. 96, co.3, c.p.c., come invece chiesto dagli appellati nell'ambito della memoria di replica depositata il ###.
Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo ( Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448). P.Q.M. La Corte d'### di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2826/2022 R.G.A.C., così provvede: 1. Dichiara nulla la sentenza n. 1803/2022 emessa dal Tribunale di ###, pubblicata il ###. 2. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla impugnazione - proposta in primo grado da ####### e ### della delibera adottata il ### dall'assemblea del ### “### Ginestra”, sito in ### n. 63 a ####. 3. Dichiara tenuto e condanna il ### “### Ginestra”, sito in ### n. 63 a ####, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore dell'avv. ### quale difensore, dichiaratosi antistatario, di ####### e ### dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.430,00 per il primo grado e in euro 1.457,5 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 2.10.2025 ### est.
causa n. 2826/2022 R.G. - Giudice/firmatari: De Tullio Giuseppe, Infantini Giuseppe Gustavo