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Corte di Cassazione, Sentenza n. 8819/2025 del 03-04-2025

... ### mediant e la procedura d i riscossione coattiva esattoriale, secondo quanto previsto dall'art. 17, co. 3 -bis, D.Lg s. n. 46 del 199 9 (“### della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della le gge 28 settembre 1998, n. 337”). Peraltro, ad avviso di questa Corte, pur a fronte del tratto marcato di obbligatorietà, gli ### non rivelano natura tributaria. Risalta in principali tà la nitidezza del dato letterale sopra riportato, che accosta inclusivamente gli ### ai "corrispettivi", riconducendoli testualmente entro il relativo ambito. 20 di 26 Sul piano sostan ziale viene coerenteme nte in apice un at tributo di negozialità degli oneri, che fanno essenzialmente corpo col corrispettivo d'acquisto dell'energia elettrica, maggiorandolo. La corrispettività degli ### del resto, ben si coglie nella tendenziale commisurazione della prestazione patrimoniale in cui si sostanziano al costo del servizio, quindi nella rispondenza dell'esborso ad un criterio generale di proporzionalità rispetto alla fornitura energetica richiesta e/o ricevuta dalla specifica tipologia di utente. ### sono, in effetti, composti da una quota fissa, ma anche da una quota (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23662/2023 R.G. proposto da: ### elettivamente dom iciliata in #### 2, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### ( ###) -ricorrente principale contro ### E, elettivamente d omiciliata in #### presso l'#### O (ADS###) che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale 2 di 26 avverso la senten za della Corte di ### di ### della ### n. 1468/22/2023, depositata il 21 aprile 2023. 
Udita la relaz ione del Con s. ### zzi alla pub blica udienza dell'11 dicembre 2024. 
Udito il Sost. P.G. ### che ha concluso per la rimessione alla Corte di Giustizia. 
Uditi per la ricorrente in via principale l'Avv.  ### . ### e l'Avv. ### che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. 
Udita l'Avv. ### d'### per l'Avvocat ura ### rale dello ### che ha insistito per il rigetto d el ricorso p rincipale e l'accoglimento del ricorso incidentale.  ### 17 ottobre 20 18, la ### s.r.l. (successivamen te fusa per incorporazione in ### presentava all'### zia delle ### un'istanza di rimborso dell'IVA assolta per il periodo ricompreso tra il ### e il ###. Ad av viso della società in parola, nell'ambito dei rapporti di fornit ura intrattenut i con la società fornitrice di energia elett rica ### S.p.A. (c.d. “Trader”), quest'ultima aveva determinato in modo erroneo la base imponibile ai fini dell'### facendovi concorrere anche gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (c.d. “OGSE”). Tali somme , però, non pote vano ritenersi dovute a titolo di corrispettivo del servizio, ma quali oneri posti dalla legge a carico degli utent i finali del serviz io di energia elettrica e che le società distributrici si limitano a riscuotere, presso gli utenti stessi, per poi riversarli in nome e per conto di costoro, alla ### per il ### Poiché la ### svolgeva prevalentemente attività di natura esente ai fini ### per l'ammontare 3 di 26 dell'imposta non ammessa in detrazione la stessa era quindi rimasta illegittimamente e ingiustamente incisa dall'indebito versamento. 
L'### non forniva alcun riscontro all'istanza, vene ndo così a formarsi il diniego tacito alla restituzione dell'imposta. 
La contribuente proponeva tempestiva impugnazione innanzi alla CTP di Milano, che respingeva il ricorso con sentenza n. 533/2022. 
Il successivo appello della contribuente è stato rigettato a sua volta dalla Corte di ### di ### della ### La contribuente affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi. 
Resiste l'### che spiega, a sua volta, ricorso incidentale basato su due censure. 
Entrambi i ricorsi per cassazione sono stati illustrati dalle parti con memoria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co.  10 e 11, del d. lgs. n. 79/19 99, nonché dell'art. 39 del D.L.  83/2012 e della relativa normat iva di at tuazione (D.M. 26 gennaio 2000, D.M. 17 aprile 2 001 e ### in tegrato delle disposizioni p er l'erogazione dei servizi di t rasmissione e distribuzione dell 'energia elettrica, c.d. “T.I.T.”, vigente nel periodo 2016-2019 approvato con deliberazione ### 23 dicembre 2015 654/2015/r/eel), in relazione all'art. 360, co. 1 , n. 3) c.p.c., lad dove ha ritenu to che gli oneri generali del sistema elettrico fossero dei costi sostenuti dalle società fornitrici di energia e lettrica nell'esecuzione d ei relativi servizi di fornitura. 
Con il secondo motivo del ricorso principale si censura la nullità della sentenza impugnata p er falsa applicazione degli artt. 13 e 15 del d.P.R. n. 633/72, nonché deg li artt. 78 e 79 della ### 4 di 26 2006/112/CE, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c., laddove, muovendo dall'errata premessa che gli oneri generali de l sistema elettrico sono parte del corrispettivo dovuto alle società fornitrici per la prest azione di energia, ha rite nuto legi ttimo ricomprendere tali oneri all'interno della base imponibile dell'IVA spettante alle società fornitrici del servizio. 
Con il primo motivo del ricorso incidentale si contesta la violazione dell'articolo 30-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art 360, comma 1, n. 3), del c.p.c., censurando la decisione di secondo grado laddove ha accolto l'appello della contribuente in relazione ai motivi di ricorso attinenti alla legittimazione a chiedere il rimborso, che non è, nella prospettaz ione accolta, limitata al solo cedente o prestato re, ancorché il su richiamato art. 30-ter identifichi quale unico soggetto legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA erroneamente indicata in fattura il solo cedente o prestatore. 
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si adombra la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 co. 2, 36, 54 e 56 d.lgs. 546 del 1992 nonché 112 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c., censurandosi la decisio ne di primo grado per “omessa pronuncia, rectius assorbimento im proprio” con riferim ento alla rituale riproposizione in sede di appello da parte dell'### dell'eccezione di decadenza per decorso del termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.  2. Va esaminato previamente il ricorso incidentale, che invero investe la que stione, di natura senz'altro pregiu diziale, rappresent ata dalla legittimazione a richiedere il rimborso.  3. Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale. 
La Corte re gionale ha rigett ato l'appello de lla contribu ente, reputando, nondimeno, meritevoli di accoglimento “i motivi di ricorso 5 di 26 attinenti alla legittimazione a chiedere il rimborso, che non è limitata al solo cedente o prestatore”. 
La sentenza si pone, in parte qua, in u rto con il principio ancor di recente affermato da questa Corte e al quale deve darsi piena continuità, principio in base “ Il cession ario non è legitt imato a richiedere al fisco il rimborso d ell'IVA di rival sa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile” ( 12 luglio 2023, n. 19837). 
Invero, la question e investita dalla controversia attiene alla sussistenza di un diritto della società contribuente di agire direttamente nei confronti dell'amministraz ione finanziaria per chiedere il rimborso d ell'iva che la stessa ritiene di av ere erroneamente versato in rivalsa alle proprie società fornit rici di energia elettrica sul presu pposto che non avrebbe ro dovuto essere considerati, ai fini della d eterminazi one della base imp onibile, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. 
La società ha ritenuto di esser e legittimata dal punto di vist a sostanziale a prospettare direttam ente nei confronti dell'### finanziaria il diritto al rimborso d ell'iva che ritiene di av ere non correttamente ve rsato, in quanto essa stessa soggetto passivo ai fini ### Tale prospettazione della società non è condividibile. 
La perimetraz ione degli ambiti ent ro i quali un sogget to può esercitare il diritto al rimborso IVA nei confronti dell'amministrazione finanziaria è stata specificam ente e saminata da questa Corte con diversi interventi che trovano nella pronuncia 27 settembre 2018, 23288, il punto di sin tesi. Co n detta pronuncia si è avuto cura d i distinguere due differenti fattispecie giuridiche, cioè: quella relativa, da un lato, alla p osizione del soggetto che esercita il d iritto alla 6 di 26 detrazione dell'imposta ver sata nell'operazione di acquisto a monte (ossia, in caso di eccedenza a credito, ne chiede il rimborso con la dichiarazione fiscale); rispetto alla diversa posizione del soggetto che ha assol to l'IVA in rivalsa nei confro nti del soggetto passivo (emittente la fattura) e che, sul pre supposto del parziale o totale pagamento indebito di detta som ma (l'imposta liquidata in fatt ura non era dovuta, del tu tto, per esser l'operazione ese nte o non imponibile, oppure non era dovu ta in parte in quanto era st ata applicata un'aliquota mag giore), ne chiede la restituzione direttamente al fisco anziché al soggetto passivo. 
In que sto ambito, va osservato ch e il presupposto della p rima fattispecie, che consente un'azione diretta dinanzi all'amministrazione finanziaria per il rimborso dell'###, è l'eserciz io del diri tto alla detrazione dell'iva, che inerisce al meccanismo stesso dell'imposta e si fonda p roprio sull 'esistenza di un'impo sta dovuta; il presupposto della seconda è il diritto al rimborso , ancorato all'esiste nza di un versamento indebito alle autorità tributarie, da parte di un soggetto passivo, di una somma a tit olo di ###: alla base del diritt o al la ripetizione è quindi il carattere indebito dell'iva, di modo che l'onere economico che ne deriva da tale versamento va neu tralizzato nei confronti di tale soggetto passivo (in termini, Corte giust. 14 giugno 2017, causa C-38/16, ###. 
In sostanza, occorre distinguere i rapporti che si profilano in caso di realizzazione di una operaz ione rilevante ai fini IVA : un primo rapporto, tra l'ammin istrazione fin anziaria e il cedente, relativo al pagamento dell'imposta; un secondo, tra il cedente e il cessionario, concernente la rivalsa; un terz o, tra l'am ministrazione e il cessionario, re lativo alla detrazione dell'imp osta assolta in vi a di rivalsa. Tali rapp orti, dunque, pur collegati, non interfe riscono tra loro. 7 di 26 Occorre evidenziare che la necessità che, pur nella facoltà concessa agli ### m embri di stabilire i requisiti al ricorrere dei quali le domande di rimborso possono essere presentate, si ano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e n on siano congegnat i in mo do da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'### (espressamente in termini, sentenza del 15 marzo 2007, Re emtsma ### enfabriken, causa ###/05, punto 37), ha condotto la Corte di giustizia a riconoscere che un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l'IVA può chiederne il rimborso e, dall'altro , l'acquirente di tale bene p uò esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti di tale venditore, è rispettoso dei suddetti principi nonché di quello di neutralità (Corte giust. in causa C-35/05, cit., punti 38 e 39). 
Il fruito re dei beni o dei servizi può d unque ottenere il rimborso dell'imposta illegittimamente ver sata esperendo nei confronti del cedente o del pre statore u n'azione di ripetizione d 'indebito di rilevanza civilistica (v., in tema di iva, Corte giust. 15 dicembre 2011, causa C-427/10, ### popolare antonia na veneta, pu nto 42 e, in tema di accise, Corte giust . 20 ottobre 201 1, causa C-94/10, ###; soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può imporre che l'acquirente del bene in questione sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie (come nel cas o di fallimento del venditore: Corte giust. in cau sa ###/1 5, ### cit.; conf., 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16, ### e ### punto 66). 
In questo ambito, dunque, in un caso quale quello di specie, in cui la società ha chie sto il rimb orso dell'IVA direttamente 8 di 26 all'amministrazione finanziaria, occorre ragion are, alla luce dei suddetti principi, se, in relazione alle operazioni di acquisto di energia elettrica da parte d ei fornito ri e del conseguente versam ento di un'IVA calcolata su di una base imponib ile ritenuta n on corretta, possa dirsi sussiste nte un rapporto IVA tra la stessa e l'amministrazione finanziaria che ne legit timi, sotto il profilo sostanziale, la richiesta di rimborso. 
In realtà, proprio in applicazione dei principi sopra indicati, va escluso che possa ragionarsi in termini di diretto rapporto ai fini IVA tra la società e l'amministrazione finanziaria, in quanto l'IVA è stata dalla stessa versata in rivalsa in favore del soggetto passivo dell'imposta, cioè del suo for nitore, ed è questi ad essere titolare del rapporto tributario con l'amministrazione finanziaria. 
Né può assumere rilievo la considerazione espressa in ordine al fatto che, nella fattispecie, la società, in quanto opera in esenzione, non potrebbe detrarre l'IVA e che, in tal caso, vi sarebbe u na “rivalsa economica” e che precedenti pronunce d i questa Corte avrebbero precisato che il cessionario che acq uista beni n ell'eserciz io di una impresa è egli stesso un soggetto attivo nel rapporto ### sicché può chiedere direttamen te all'erario il rimborso delle somme indebitamente versate innanzi al giudice tributario; la corretta delimitazione della portata di tali affermazioni giurisprude nziali è stata tracciata dalla pronuncia di questa Corte n. 23288/2018, sopra citata, che ha precisato che: “Non contraddice q uesta ricostruzione l'indirizzo che, in relazione ai rapporti in questione, ammette che il cessionario che sia al tempo st esso soggetto passivo d'impo sta in relazione alle operazioni attive da lui realizzate possa indirizzare la propria pretesa al rimborso dell'IVA pagata in rivalsa direttamente nei confronti del fisco (Cass., sez. un., 31 luglio 2008, n. 20752; 8 giugno 2011, n. 12433; 26 ottobre 2012, n. 18425)”. 9 di 26 È stato precisato che, in tale orientamento espresso dalla precedente giurisprudenza di questa Corte, riemerge il rapporto tributario tutte le volte in cui l'IVA indebitamente versata in rivalsa sull'acquisto di beni e servizi destinati all'esercizio dell'attività economica si rifletta sulla liquidazione finale dell'impost a, esposta nella dichiarazione annuale del contribue nte, e il fisco contesti, in tutto o in parte, che l'IVA assolta in rivalsa no n pote sse essere portata in detrazione (o se eccedente, non potesse essere esposta a credito) , quel rapporto tributario ha modo di riemergere solo laddove viene in contestazione il diritt o alla detrazione dell'### esposta in dichiarazione, poiché il cessionario, esercitando quel diritto, ristabilisce con l'amministrazione finanziaria il rapporto diretto finalizzato a far valere un proprio credito che la prima non riconosce; è evidente, allora, che solo in quel caso può profilarsi la sussistenza di un rapporto diretto tra il contribuente destinatario di una prestazione di servi zi e l'amm inistrazione finanziaria. 
La fattis pecie qui in esame, pertanto, è al di fuori della sudde tta ricostruzione giuridica: l'avere versato in via di rivalsa al proprio fornitore l'### se del caso non dovuta in base a lla non corre tta determinazione della base imponibile, non pone il cessionario dinanzi ad un rapporto diretto con l'amministrazione finanziaria, non essendo lo stesso il soggetto passivo dell'imposta versata, qualifica attribuibile solo al soggetto che ha realizzato il presupposto impositivo. 
Solo in casi eccezionali la giurisprudenza unionale riconosce il diritto del cessionario al rim borso IVA diretta mente nei confronti dell'amministrazione finanziaria nel caso in cui il rimborso dell'IVA nei confronti del prestatore risulti impossibile o eccessivamente difficile, come n el caso di fal limento de l venditore (v. Corte giust. in causa ###/15, ### cit.; conf., 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16, ### e ### punto 66), e sito che dis cende dalla corretta 10 di 26 applicazione del principio di effettività per l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di agire nei confronti del prestatore/cedente. 
La sussis tenza di tali circostanze, che il giudice u nionale ha frequentemente identificato, in ispecie, nella condizione di insolvenza, devono essere concrete ed effettive e corrispondere ad una certa non recuperabilità del credito da parte de l cessionario, sicché non sono riconducibili ad esse le prospettazioni espresse dalla ricorrente che si pongono, invece, su di un piano meramente astratto e ip otetico, quale la possibilità che il cedente/prestatore possa essere investito di richieste di rimborso da una pluralità di richiedenti; si tratta, invero, di una prospettiva diversa da quella cui ha fatto riferimento la giurisprudenza unionale, che ha limitato l'ipotesi di azione diretta solo quando è certa la non recuperabili tà del credit o nei conf ronti del cedente, nel cui ambito non è ricond ucibile il rischio meramente astratto di un pregiudizio per l'economia del cedente i cui interessi, peraltro, non sono tutelabili in questa sede. 
Quel che rileva è il fatto che il sistema interno è orientato nel senso che il rapporto obbligat orio in materia di IVA è incentrato sulla esistenza del suddetto rapporto esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il cedente/prest atore, si cché è quest'ultimo il debitore dell'imposta e solo questi, salvo le ipotesi eccezionali, può attivarsi per richiedere il rimborso. 
La Corte di giustizia (causa C-35/2005) ha precisato, con riferimento all'ordinamento interno, che i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale, quale quella in esame nell a causa princ ipale, secondo cu i soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate alle autorità tributarie a titolo di ### mentre il destinatario dei servizi può esercit are un'azione civili stica di ripetizione dell'in debito nei confronti del prestatore; l'ordinamento 11 di 26 interno, invero, è strutt urato proprio nel senso di consentire l'attivazione della generale azione di indebito oggettivo salvo che, come o sservato, sussistano i presupp osti per attribuire la legittimazione straordinaria in favore di un soggetto che non è parte del rapporto obbligatorio, configurabile, in linea generale, solo tra il soggetto passivo (cioè colui che cede il bene o presta il servizio) e l'amministrazione finanziaria. 
Ancorché evocata in memoria dalla contribuente, non incide sul caso di speci e la decisione dell '11 aprile 2024, della Corte di giustizia C/316/22, in causa ### stria ## ssile #### avesi ### Convenute: ###### delle ### e dei ### Con tale p ronuncia, la Corte di giustizia, pur confermando che il destinatario dei servizi può richiedere il rimborso de ll'imposta indebitamente versata unicamente al prestatore e sercitando con la relativa azione di ripetizione dell'indebito, mentre non può rivolgersi direttamente all'amministrazione finanziaria se no n nelle limitate ipotesi di cui si è detto sopra, ha riconosciuto al consumatore finale il diritto a rivolgere diret tamente a tale amministraz ione l'istanza di rimborso di una im posta cont raria «ad una disposizione chiara, precisa e incondizionat a di una direttiva non trasposta o n on correttamente trasposta» e ciò per l'evidente ragione che tale direttiva non può essere validamente invocat a nell'ambito di un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito contro il fornitore (cd.  inefficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva non attuata, costantemente affermata dalla Corte unionale - cfr. CGUE, C-316/22, punto 27; ### 22 dicembre 2022, ### & ### e ### de ### C 383/21 e C 384/21, punto 36, ### 22 novembre 2017, ### C-251/16, punto 26; ### 1 2 dicembre 2013, ### C 425/12, punti 18 e 22, richiamati in Cass. n. 24208/2024). 12 di 26 Sulla base di tale p ronuncia questa Corte nella sentenza da ultimo citata ha affermato che, in presenza di una imposta incompatibile con il diritto dell'### a causa di una direttiva non attuata o, come nel caso ivi esam inato, solo t ardivamente attuata dallo ### ital iano, ripercossa a tit olo di rivalsa dal fornitore su l consumat ore finale, costituisce titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo, stante l'impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del for nitore (in quel caso, di energia elettrica) l'eff icacia orizzontale de lla direttiva tardivamente attuata dallo ### italiano. 
Ma non è questa la fatt ispecie che ci occupa, pos to che gli oneri generali di sistema n on sono affat to incompatibili con il diri tto unionale, come confermato dal fatto che la Corte di giustizia UE si è anche occupata de lla loro natura giuridic a (cfr. ### sentenz a 18 gennaio 2017, nella causa C -189/2015, ### e ciò pure ha fatto questa Co rte in sede ###to di giurisdizione (cfr. Cass. Sez. U., n. ###/2023). 
Le ragioni e sposte, infine, portano ad escludere che sussi stano i presupposti per la rimessione alla Corte di giustizia.  4. ### del difetto di legittimazione a richiedere il rimborso, nei termini sopra diffusamente argomentati, implica la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. 
Tuttavia, la questione posta con il rico rso principale, relativa alla natura giuridica degli ### e alla loro tassabilità ai fini ### si palesa di partic olare rilevanza sicché ricorrono i presupposti per l'affermazione di un principio di diritto ex art. 363 c.p.c.  ### di questa Corte hanno a suo tempo già affermato che “se l e parti non possono, nel l oro interesse e su lla base della normativa vigente, investi re la Corte di cassazione d i questioni di particolare importanza in rapporto a provvedimenti giurisdizionali non 13 di 26 impugnabili, e il P.G. presso la stessa Corte non chieda l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, le ### della Corte - chiamate comunque a pronu nciarsi su tali question i su disposizione del ### - dichiarata l'inammissibili tà del ricorso, possono esercitare d'uffi cio il potere discrezio nale di formulare il principio di diritto concretamente applicabile. Tale potere, espressione della funzione di nomofilachia, comporta che - in relazione a questioni la cui particolare importanza sia desumibile non solo dal punto di vista normativo, ma anche da elementi di fatto - la Corte di cassazione possa eccezionalmente pronunciare una regola di giudizio che, sebbene non in fluente nella concreta vicenda processuale, serva tuttavia come criterio di decisione di casi analoghi o simili” (Cass., Sez. Un., n. 27187 del 2007). 
Su tale asse tto, la recent e riforma attuata con il d.lgs. n. 149 d el 2022 non ha inciso, tant'è che le ### di questa Corte hanno precisato che “il procedime nto per l'enunciazione del princi pio di diritto nell'interesse de lla legge, ex art. 363, comma 1, c.p. c., richiede la ricorrenza dei seguenti presu pposti processuali: a) l'avvenuta pronuncia di uno specifico provvedimento giurisdizion ale non impugnat o o non impugnabile né ricorribile per cassaz ione; b) l'illegittimità del provvedimento stesso, qual e indefettibile momento di collegamento ad una controversia concreta; c) un interesse della legge, quale intere sse generale o trascendente quel lo delle parti, all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza di una sua formulazione espressa” (Cass., Sez. Un, n. 8268 del 2023; v. anche Cass. n. ### del 2024). 
Orbene, i requisiti sopra indicat i ricor rono tutti nel caso in e same attesa l'inammissib ilità del ricorso e il concreto ed effettivo collegamento tra il provvedime nto im pugnato ed una concreta vicenda. Inoltre, come emerge chiaramente dalla stessa decisione qui 14 di 26 impugnata (ma anche dagli atti delle parti), il contenzioso in esame appare di ampia incidenza non solo in termini quantitativi - atteso che, inclusi in bolletta gli ### riguardano la generalità degli utenti del servizio elettrico - ma anche per la rilevanza dei profili sollevati, che atteng ono all'esatta definizione del perimetro tr ibutario, con riflessi che riguardano l'entità complessiva del gettito fiscale. 
La rilevan za della questione tant o più si coglie se si guarda alle implicazioni eurounitarie nella materia in relazione agli artt. 4 e 121 e ss ### che hanno già dato origine ad un importante intervento della Corte di giustizia (con la sentenza del 18 gennaio 2017, resa nella causa C-189/2015). 
Tutto ciò rende appre zzabile la su ssistenza di un inte resse ad una pronuncia che, “prescindendo completamente dalla tutela d ello ius litigatoris, si sostanzia nella stessa enunciazione del principio di diritto richiesta alla Corte, finali zzata alla s tabilizzazi one della giurisprudenza” (Cass., Sez. Un., n. 13332 del 2010).  5. La que stione che e merge dai due moti vi del ricorso principale concerne la natura degli ### La senten za d'appello ha accolto i motivi di gravame della contribuente in punto di legitt imazione dell a stessa a chiedere il rimborso, pervenendo, tuttavia, al rigetto dell'impugnazione, così disattendendo la tesi di ### in merito alla n atura tribu taria degli oneri generali di sistema. 
In particolare, la sentenza d'appello ha così opinato: “Non si ritiene … di condividere l'opzione ermeneutica suggerita dal contribuente circa la natura degli oneri generali di sistema. Trattasi, infatti, di costi per la gestio ne e la manutenzion e degli impianti per la fornitura di energia elettrica che le società fornitrici sostengono per lo svolgimento della loro attività d'impresa. Sono costi i nerenti alla gestione caratteristica di cui le società fornitrici t engono conto al 15 di 26 momento della determinazion e del prezzo praticat o sull'energia venduta, al fine di calcolare il loro margine di reddi tività. La circostanza che l'erogazione di energia elettrica risponde a finalità di interesse generale non rileva al fine di t rasformare tali costi d i gestione di una soci età a scopo di lucro in on eri a carico della collettività. E parimenti, il fatto che tali costi siano solitamente indicati separatamente nella fat tura risponde solo ad esigenze di chiarezza e trasparenza nella fornitura di un servizio alla collettività”. 
Su queste premesse, se col primo motivo di ricorso la contribuente si duole della sentenza d'appello nella parte in cui attribuisce agli ### natura di costi sost enuti d alle società fornitrici di energia elettrica nell'esecuzione dei relativi serviz i di fornitura, col secondo motivo essa censura l'erroneità della sentenza nella misura in cui, reputando gli oneri i n questione p arte del corrispe ttivo dovuto alle società fornitrici per la prestazione di energia, li riconduce entro l'alveo della base imponibile ai fini ### È in dispensabile una previa definizione del quad ro normativo in materia.  ### sono contemplati dall'art. 3, co. 10 e 11, d.lgs. n. 79 del 1999 (### della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), che prevede: ”10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al gestore un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di prod uzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata dall'### per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed è tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economi ca. Con lo 16 di 26 stesso provvedimento l'### disciplina anche il periodo transitorio fino all'assunzione della titolarità da parte del gestore di cui al comma 4.  11. Entro centot tanta giorni dal l'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del ### dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ### del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'### per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferen ti al siste ma elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le at tività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e). L'### per l'energia e lettrica e il g as provvede al conseguent e adegua mento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clie nti fin ali, in particola re per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori”. 
Gli artt. 1 e 2, co. 5, D.L. n. 25 del 2003, integrano il plesso normativo in tema, disponendo che: “A decor rere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali d el siste ma elettrico, di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costit uiti da: a) i costi connessi all o smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo de l combustibile nuc leare ed alle a ttività connesse e conseguenti; b) i costi relativi al l'attivit à di ricerca e d i sviluppo finalizzata all'innovazione tecno logica di interesse generale per il sistema elettrico; c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forn iture di e nergia elettrica previste dall e disposizi oni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'### per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella ### n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del 17 di 26 ### dell'industria, d el commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pub blicato nella ### n. 39 del 16 febbraio 1996; d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzaz ione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'### S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 1 9 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'ent rata in vigore della direttiva n. 96 /92/CE del ### europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenut i derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas natu rale, sommati agli on eri derivanti dalle p erdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010; (art. 2) 5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale, gli oneri di cui all'articolo 1 possono essere modificati con decreto del ### delle attività p roduttive, di concerto con i l ### dell'economia e delle finanze”. 
La trama delle regole è poi intessuta dall'art. 39, co. 3, D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. d alla L. n. 134 del 2012, che individ ua il soggetto tenuto al pagamento degli oneri: “3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'### per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla d ata di emanazione dei decreti di cu i al comma 1 , in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta ne i decreti di cui al mede simo comma 1 e n el rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del ### dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in v igore della rideterminazione è conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del 18 di 26 comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, 79”. 
La disciplina prevede l'applicazione degli ### a tutte le tipologie di contratti di forni tura ene rgetica secondo le determinazioni dell'### di ### per ### e Ambiente, cui spetta il potere tariffario e di regolazione dei mercati, secondo quanto previsto dalla L. n. 4 81 del 199 5 (### istitutiva dell'Au torità di settore ). 
ARERA fissa periodicamente le aliquote relative agli oneri, sulla base del fabbisog no, come “maggiorazione della tariffa di distribuzi one (quindi all'interno dei servizi di rete), in maniera diff erenziata per tipologia di utenza”.  ### sono pagati in bolletta dai clienti finali, che versano i relativi importi ai venditori, i quali, a loro volta, sono tenuti a corrisponderli, attraverso il pagamento delle fatture del servizio di trasporto in rete del prodotto energetico, ai distributori. Il gettito raccolto è trasferito - in assoluta prevalenza - su appositi conti di gestione istituiti presso la ### p er i servizi en erget ici e ambientali (###, incaricata della riscossione d egli oneri. ### e la gestione dei fondi sono disciplinati da ### che indiriz za le riso rse alla realizzazione di finalità d'interesse pu bblico sempre settorialmente ricomprese n el sistema elettrico. 
La Corte di Giustizia dell'### si è occupata della natura giuridica degli ### con la sentenza del 18 gennaio 2017, resa nella causa C-189/2015 (### contro ### conguaglio …), con cui ha statuito che «i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema el ettrico costituiscono impost e indirette, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96». 
Benché il decisum unionale riconduca gli oneri de quibus alla nozione eurounitaria di imposta indiretta, equiparandoli ad «indirect taxes» ai fini dell'app licazione della ### 2003/96/CE, esso si cura di 19 di 26 demandare esplicitamente al giudice nazionale la conferma di detta natura, sulla base della verifica «degli elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale su cui siffatta risposta della Corte si basa». 
Su questa scia, le ### della Corte di ### con sentenza del 18 dicembre 2023, n. ###, pur occupandosi di una questione di riparto di giurisdizio ne, hanno perciò avut o modo di osservare che gli oneri generali di sistema si contraddistinguono come componenti tariffarie, normativame nte imposte, finalizz ate alla copertura di costi relativi ad attività che, pur di interesse generale, si mostrano rigorosament e circoscritte al funzionamento (e all'implementazione) del sistema elettrico nazionale.  ### gli ### gravando ex lege sul cliente finale (art. 39, co. 3, D.L. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 134 del 2012), rivelano una connotazione spiccatamente coattiva. Le imprese di distribuzione e vendita non possono esime rsi dall'applicare in b olletta la “maggiorazione” correlata a tali esbo rsi, né gli utent i fi nali hanno alcun mezzo p er sottrarsi al loro pagame nto, salva l a rinuncia alla fornitura di energia, scelt a che imp atterebbe inevitabilme nte su bisogni essenziali della vita. La coattività emerge sensibilmente anche dalla possibilit à di recupero degli ### mediant e la procedura d i riscossione coattiva esattoriale, secondo quanto previsto dall'art. 17, co. 3 -bis, D.Lg s. n. 46 del 199 9 (“### della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della le gge 28 settembre 1998, n. 337”). 
Peraltro, ad avviso di questa Corte, pur a fronte del tratto marcato di obbligatorietà, gli ### non rivelano natura tributaria. 
Risalta in principali tà la nitidezza del dato letterale sopra riportato, che accosta inclusivamente gli ### ai "corrispettivi", riconducendoli testualmente entro il relativo ambito. 20 di 26 Sul piano sostan ziale viene coerenteme nte in apice un at tributo di negozialità degli oneri, che fanno essenzialmente corpo col corrispettivo d'acquisto dell'energia elettrica, maggiorandolo. 
La corrispettività degli ### del resto, ben si coglie nella tendenziale commisurazione della prestazione patrimoniale in cui si sostanziano al costo del servizio, quindi nella rispondenza dell'esborso ad un criterio generale di proporzionalità rispetto alla fornitura energetica richiesta e/o ricevuta dalla specifica tipologia di utente.  ### sono, in effetti, composti da una quota fissa, ma anche da una quota variabile, collegata al consum o, quindi all'entità d ella prestazione energetica conseguita. 
La fruizione del servizio contratt ualmente acq uistato assurge, dunque, a fatto generatore de ll'obblig o di pagament o. Gli oneri di sistema vengono conteggiati all'interno delle bollette in aggiunta alle altre voci di costo in q uanto n e condividono l'ide ntica mat rice corrispettiva. 
La doverosità/coattività del pagamento finisce per collegarsi, infatti, non ad una finalità di prelievo fiscale, ma ad una più mirata necessità di raccolta di mezzi ne cessari a far fron te a costi generali di funzionamento e ammodernamento costante del sistema energetico nazionale. 
In que sto solco, gli ### appaiono strume ntali a consentire la salvaguardia della regolarità, economicità e funzionalità del servizio richiesto dai consumatori attraverso la sottoscrizione dei contratti di fornitura. 
In altri termini, la “ma ggiorazione” che gli oneri comp ortano in bolletta, ancorché determinata nel su o ammontare dalla legge e veicolata da un atto autoritativo dell'### incide in via immediata proprio su una dell e prestaz ioni del contratto di utenza. La circostanza che l'obbligo di p agare i ridetti on eri generali trovi la 21 di 26 propria origine in una norma di legge e non in un contratto, non ne esclude la stretta inerenza al rapporto negoziale e alla dinamica delle sue prestazioni. 
Pertanto, la maggiorazione rimane volta, quantomeno indirettamente, a soddisfare gli specifici e diversificati interessi dei soli soggetti che a quel ristretto sistema di erogazione energetica senz'altro partecipano, in quanto beneficiari del servizio in forza di appositi titoli contrattuali, sicché, in questa s pecifica connotazione, è diretta a re munerare la prestazione imponibile ricevuta dall'utente finale. 
Tale ristretta pla tea di soggetti-utenti è, con ogni evid enza, ben diversa dalla generalità dei consociati su cui per definizione agisce la c.d. “leva fiscale”. 
Ne deriva che, pur a fro nte dell'obblig atorietà che ne connota il versamento, gli ### si configurano, in nuce, alla stregua di componenti tariffarie, atte ad integrare i corrispettivi del servizio di distribuzione, tanto da essere indefettibilmente inserite nei contratti stipulati da distributori e venditori avent i ad oggetto il servizio di somministrazione e trasporto dell'e nergia elettrica sino ai punti d i prelievo dei clienti finali. Seb bene riscossi coattivamente d ai venditori-fornitori mediante la bolletta, gli oneri restano, in tal senso, variamente indirizzati alla copertura di costi relativi ad attività che espongono un nesso intimo con la ge stione del sist ema energetic o nazionale, quindi pure un'inscindibile attinenza ai rapporti contrattuali stipulati dai consumatori fina li e all'erogaz ione delle prestazioni da costoro acquistate. 
Un dato saliente alligna, pertanto, nella constatazione per cui il pagamento degli ### non conflu isce nel bacino della “fiscalità generale”: il loro flusso permane nello spettro limitato delle esigenze di tenuta e di implementazione del sistema di rete elettrica. Proprio in questa prospettiva gli ### come precisato dall'art. 3, co. 2, lett. b), 22 di 26 del D.L. n. 210 del 2015, conv. con la L. n. 21 del 2016, vengono applicati col congegno - che altrimenti si paleserebbe eccentrico - della maggiorazione della tariffa di distribuzione all'interno dei servizi di rete . La destinazione del g ettito del prelievo obbligatorio al finanziamento di finalità di interesse gene rale secondo criteri di ripartizione stabiliti d all'### per l'energia elettrica non contraddice l'aspetto decisivo per cui beneficiario del gettito non è il bilancio generale dello ### italiano, ma la ### deputata a favorire il migli oramento delle condizioni di approvvigionamento dell'energia elettrica. 
La natu ra tributaria è, alteris verbis, obli terata proprio dalla considerazione che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema non sono destin ati a supportare le ent rate tributarie dello ### ma trasferiti sui conti di gestione istituiti dalla ### per essere impiegati in un ambit o speci fico, per esi genze fisiologicamente settoriali. ### rispondono, invero, a logiche correlate al mercato di riferimento, sicché quand'anche intonate ad un interesse generale, sono an corati alle prestazioni rientranti in altret tanti rapporti sinallagmatici e intrinsecamente collegati al consumo di un preciso servizio. 
Gli oneri, quindi, sfuggono al necessario collegamento con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., considerato come attuazione del concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica su base solidaristica e in un modo equo, in quanto parametrato alle condizioni economiche del singolo soggetto. 
Mette punto, allora, rimarcare che gli ### rappresentano prestazioni economiche necessarie e indispensabili per l'erogazione del servizio, che, come tali, con tribuis cono a delineare la t ariffa del servizio stesso. La configuraz ione di qu est'ultima è eminenteme nte privatistica e la sua inerenza a rapporti giuridici di marca contrattuale 23 di 26 pone in luce un dato saliente, quello della coincidenza tra soggetto tenuto al pagamento e soggetto beneficiario dell'attività di chi eroga il servizio. La circostanza che il soggetto onerato sia anche l'utente che consegue la contro prestazione e nergetica sembra confermare la collocazione del versamento degl i ### nella circonferenza deg li obblighi che sostanziano il rapporto sinallagmatico fra detto utente e il suo fornitore. 
La corre sponsione degli ### è, in questo senso, un ver samento direttamente correlato - al pari degli altri costi che compongono la bolletta - alla prestazione contrattualizzata di acquisto dell'energia, perché in dife tto di tale versamento nemmeno la prestazione energetica sarebbe erogabile. 
La prestazione economica in cui si compendiano gli oneri rinviene, in definitiva, la propria ragion d'essere nel m eccanismo privatistico di tariffazione del prezzo dell'energia, nel cui contesto si registra anche l'attività regolatoria di ### un'attività che, in presenza di contratti di massa, trova spiegazione in una mera esigenza di redistribuzione dei costi in funzione di finalità che hanno una dime nsione pubblicistica, ma conservano una vocazione rigorosamente settoriale e clusterizzata all'interno del sistema elettrico.  ### raggiunto in punto di corrispettività degli ### ne postula la tassabilità ai fini ### Del resto, sono assoggettabili all'### ai sensi dell'art. 3 del d.P.R.  633 del 1972, tutte le prestazioni di servizio quale che ne sia la fonte; in particolare sono imponibili tutte le operazioni “verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, m andato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permett ere quale ne s ia la fonte”. Co me puntualizzato dalla giurisprudenza unionale, la base imponibile della cessione di energia elettrica tendenzialmente racchiude tutto ciò che 24 di 26 è acquisito a titolo di corrispettivo, ogni qualvolta sussista un nesso diretto tra il bene e/ o il servi zio fornito e il controvalore ricevuto (### sentenze: 23 novembre 1988, C-230/87, ### yours cosmetics; 2 giugno 1994, C-33/93, ### stores; 5 dicembre 2013, C- 618/11, ### independente SA). 
Le conclusioni rappresentate sono corroborate anche dall'evoluzione del diritto vivente in almeno un settore che segnala un meccanismo di prelievo cogente assai affin e. È signific ativo, infatti, che le ### di questa Corte, in ambito di rifiuti, abbiano ritenuto che “La tariffa integrata ambientale (cd. ###) di cui all'art. 238 del d.lgs.  152 del 2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv. , con modif., dalla l. n. 122 de l 2 010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972”. 
In buona sostanza, è stata ritenuta la tassabilità ai fini IVA della c.d.  ###, alla quale, pu r a fronte de lla coercitività de l prelievo che la connota, è stata rico nosciuta valenza di corrispettivo e coerente qualificazione in termini di prelievo non tributario (v. anche Cass. ### del 2018; Cass. n. 4275 del 2019). Si sono valorizzati, a tal fine, taluni profil i, tra i quali: il fat to generatore dell'obblig o di pagamento costituito dalla produ zione di rifiuti, l'ancoraggio del debito alla fruizione de l ser vizio, la parametrazione dell'ent ità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. Proprio la natu ra privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad IVA ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, senza che rilevi in senso ostativo la circostanza che il pagamento della TIA 2 sia obb ligatorio per legge, atteso che il citat o art. 3 del d.P. R.  633/1972 prevede che "le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratt i d'opera, appalto, t rasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di 25 di 26 non fare e di permettere" costituiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità all'IVA ex art. 1 del medesimo decreto) "quale ne sia la fonte”. Si è anche precisato (v. Cass. n. 4275 del 2019 e Cass. n. 19544 del 2019 cit.) che "nella prospettiva d ell'opzione legislativa è ... chiaro che l'individuazione del costo con componenti predeterminate o accessorie è del tutto comp atibile trattandosi di contratti di massa, nella corni ce dei quali trova id onea spiegazione anche la redist ribuzion e agevolativa dei costi con modalità che tengano conto anche di indici reddituali". 
In defi nitiva, la decisione della Corte regionale appare corretta in parte qua , opp ortunamente avendo fatto rientrare gli ### nella base imponibile.  6. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo mezzo, mentre il ricorso principale va dichiarato inammissibile. 
La sentenza d'appello va pertanto cassata senza rinvio.  7. In relaz ione al ricorso principale, inamm issibile, va peraltro affermato, nell'interesse dell a legge ex art. 363 c.p.c., il seguen te principio di diritto: “Gli oneri generali di sistema elet trico (cd. “###” o “### "), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell 'utente del servizio, an corché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tribu taria, ma di corrispettivo contrattuale, sicch é rientrano nella base imponibile ai fini IVA”.  8. Le spese del giudizio, per ogni fase e grado, vanno integralmente compensate attesa la novità e complessità del le questio ni investite dalla controversia.  P.Q.M. 26 di 26 La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo, e dichiara inamm issibile il ricorso principale. ### senza rinvio la sentenza impugnata. 
Compensa integralmente le spese del giudizio. 
Enuncia, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., il seguente principio di diritto: «Gli oneri generali di sistema el ettrico (cd. “OGSE” o “###), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell 'utente del servizio, an corché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tribu taria, ma di corrispettivo contrattuale, sicch é rientrano nella base imponibile ai fini ### sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussisten za dei presupposti processuali per il versam ento, da parte del ricorrente princip ale, dell'ulteriore importo, a t itolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### l'11 dicembre 2025.   

Giudice/firmatari: Fuochi Tinarelli Giuseppe, Leuzzi Salvatore

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5080/2023 del 17-02-2023

... notifica delle cartelle ind icate nell'estratto di ruolo, la prescrizione della pretesa creditoria. In via preliminare ed assorbente rispetto alle censure sollevate con il ricorso, va rilevato che la domanda proposta dalla odierna ricorrente era inammissibile. Dall'esposizione della vicenda processuale contenuta nello stesso ricorso risulta che l'opposizione avanzata dalla ### ha avuto ad oggetto l'estratto di ruolo e, solo in via mediata, la cartella di pagamento ivi menzionata, di cui la parte ha eccepito la mancata no tifica e di esserne venuto a co noscenza soltanto attraverso la visura dell'estratto di ruolo. Sulla base di t ale premessa, appare assorbent e la conside razione che la domanda proposta era inammissibile, in quan to diretta avverso l'estratto di ruolo. R.G. n. 15264/2022. ###. 3-bis D.L. 146/2021, inserito in sede ###/2021, ha aggiunto il comma 4 bis all''art. 12 d.p.r. n. 602/73, che così dispone: “ ### di ruolo non è impugnabile … Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso proposto da: ### rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall'### elettivamente domiciliat ###### via ### n. 15. 
Ricorrente contro ### delle ### Intimate avverso la sentenza n. 19116/2021 del Tribunale di ### pubblicata il 9. 12.  2021. 
R.G. n. 15264/2022. 
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30. 1. 2023 dal relatore ### Fatti di causa e ragioni della decisione ### propone ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di ### n. 19116 del 9 dicembre 2021, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso una cartella di pagamento, sottesa ad estratto di ruolo ed emessa per infrazioni al codice della strada, dichiarando l'opposizione tardiva non avendo la ricorrente impugnato la cartella nel termine perentorio di cui all'art. 7 d.lgs. 150/2011 e dunque entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'esistenza della suddetta cartella a mezzo dell'estratto di ruolo.  ### e l'### delle ### non hanno svolto attività difensiva. 
La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. 
Parte ricorrente ha depositato memoria. 
Con un unico motivo il ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt.  2697 c.c., 112, 615, 617 c.p.c. e 7 d.lgs. 150/2011, in relazione all'art. 360, 3, censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato l'opposizione proposta dalla ricorrente tardiva, per non essere stata proposta nel termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, senza considerare che essa ave va eccepito, o ltre l'omessa notifica delle cartelle ind icate nell'estratto di ruolo, la prescrizione della pretesa creditoria. 
In via preliminare ed assorbente rispetto alle censure sollevate con il ricorso, va rilevato che la domanda proposta dalla odierna ricorrente era inammissibile. 
Dall'esposizione della vicenda processuale contenuta nello stesso ricorso risulta che l'opposizione avanzata dalla ### ha avuto ad oggetto l'estratto di ruolo e, solo in via mediata, la cartella di pagamento ivi menzionata, di cui la parte ha eccepito la mancata no tifica e di esserne venuto a co noscenza soltanto attraverso la visura dell'estratto di ruolo. 
Sulla base di t ale premessa, appare assorbent e la conside razione che la domanda proposta era inammissibile, in quan to diretta avverso l'estratto di ruolo. R.G. n. 15264/2022.  ###. 3-bis D.L. 146/2021, inserito in sede ###/2021, ha aggiunto il comma 4 bis all''art. 12 d.p.r. n. 602/73, che così dispone: “ ### di ruolo non è impugnabile … Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effett o di quanto previsto nel l'art. 80 comm a 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1 comma 1 l ett. a, del regolamento di cui al decreto d el ### dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione ”; Questa disposizione riguarda anche la riscossione delle entrate extratributarie e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. 
Con sentenza a ### unite n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022, questa Corte ha dichiarato applicabile la suddetta norma di legge anche ai processi pendenti, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede ###/2021, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. 
Si aggiunga che la ricorrente non ha dedotto né dimostrato, nell'atto di ricorso e nella successiva memoria, alcun pregiudizio derivatale dall'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale, sicché non è rinvenibile un suo interesse ad agire al fine di ottenere una tutela immediata in giudizio. 
Attese le ragioni della sentenza impugnata, la mancanza dell'interesse ad agire, che quale condizione dell'azione, può essere accertate in ogni stato o grado del giudizio, anche d'ufficio d al giudice, non trova nella specie ostac olo dalla formazione di un giudicato interno in ordine alla sua sussistenza. La deduzione sollevata dalla ricorrente in mem oria, secondo cui sulla legit timazione ed R.G. n. 15264/2022.  interesse ad agire si sarebbe formato nel corso del giudizio un giudicato implicito, risulta invero inammissibile, per genericità, non indicando che la questione della impugnabilità dell'estratto di ruolo sia stata espressamente esaminata e decisa dai giudici di merito, ed anche infondata, essendosi il giudizio di merito chiuso con una pronuncia di inammissibilità della domanda. 
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., atteso che la causa non poteva essere iniziata. 
Il sopravvenu to mutamento normativo nel corso del giudizio giustifica la compensazione delle spese dei giudizi di merito, mentre nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la mancata attività difensiva delle parti intimate. 
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.  115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.  P. Q. M.  pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, non potendo la causa essere iniziata. 
Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processua li per il versam ento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 30 gennaio 2023.   

Giudice/firmatari: Manna Felice, Bertuzzi Mario

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9605/2025 del 13-04-2025

... dall'### di ### di ### in relazione a pregressa cartella esattoriale per ### ed altro del 2014 di spettanza dell'### dell e ### di Sal erno, dolendo si del mancato accoglimento di istanza formulata ex art. 1, commi 184-198, della legge 145/2018 ed eccependo la decadenza e la prescrizione dei vantati crediti. 2. ###ìta C.T.P., declinata la giurisdizione in ordine ad esposizioni debitorie di natura non tributaria, rigettava il ricorso, rilevando che il ### non aveva dimostrato i propri assunti. 3. Sull'impugnazione del contribuente, la CTR dichiarava inammissibile il gravame per difet to di speci ficità dei motivi esposti a soste gno del medesimo, essendosi l'appellante lim itato a ribadire purament e e semplicemente le deduzioni esposte davanti ai primi giudici, senza addurre puntuali ragioni censorie avverso il loro decisum. 4. Avverso tale sentenza ha propo sto ricorso per cassazione ### sulla base di tre motivi. L'### delle ### ha resistito con controricorso. L'### delle ### non ha svolto difese. 5. Con ordinanza interlocutoria del 2.10.2023, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo la causa per il seguente motivo: <<considerato che non risulta, allo stato, né la prova del pagamento (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 3045/2022 proposto da: ### nato a #### il ### e residente a ####, alla ### neta n 14 (C.F.: ###), rappresentato e difeso, in vi rtù di pro cura speciale al legata al ricorso, dall'Avv. ### nato a #### il ### ed ivi residente ### (C.F.: ###), presso il cui studio è elettivamente domiciliat ### (pec: ###); - ricorrente - contro ### delle ### (C.F.: ###), in persona del ### ttore ### pro tempo re, rappresent ata e difesa dall'Avvoc atura ### dello Stato (C.F.: ###) e presso la stessa domiciliata in ### alla Via dei ### n. 12; Avviso intimazione ### - ### materia contendere - controricorrente - e ### delle ### - intimata - - avverso la senten za 1094/05/2022 emessa dalla ### il ### e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal ###. ### Rilevato che 1. ### proponeva, dinanzi alla CTP di ### ricorso avverso un avviso d'intimazione notificatogli dall'### di ### di ### in relazione a pregressa cartella esattoriale per ### ed altro del 2014 di spettanza dell'### dell e ### di Sal erno, dolendo si del mancato accoglimento di istanza formulata ex art. 1, commi 184-198, della legge 145/2018 ed eccependo la decadenza e la prescrizione dei vantati crediti.  2. ###ìta C.T.P., declinata la giurisdizione in ordine ad esposizioni debitorie di natura non tributaria, rigettava il ricorso, rilevando che il ### non aveva dimostrato i propri assunti.  3. Sull'impugnazione del contribuente, la CTR dichiarava inammissibile il gravame per difet to di speci ficità dei motivi esposti a soste gno del medesimo, essendosi l'appellante lim itato a ribadire purament e e semplicemente le deduzioni esposte davanti ai primi giudici, senza addurre puntuali ragioni censorie avverso il loro decisum.  4. Avverso tale sentenza ha propo sto ricorso per cassazione ### sulla base di tre motivi. L'### delle ### ha resistito con controricorso. L'### delle ### non ha svolto difese.  5. Con ordinanza interlocutoria del 2.10.2023, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo la causa per il seguente motivo: <<considerato che non risulta, allo stato, né la prova del pagamento della prima rata del condono, che può ancora essere effettuato nel termine di cui all'art. 1, commi 194 ss., della l. n. 197 del 2022, né l'adozione di un provvedimento di diniego dell'ente impositore, che può intervenire entro il 30 settembre 2024 ai sensi dell'art.  1, comma 200, della l. n. 197 del 2022, ma può essere impugnato dal 3 contribuente, unitamente al provvedimento di estinzione>>. 
Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 342 c.p.c., con riferimento all'art 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la sanzione di in ammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. citato, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.  2. Con il secondo motiv o il ricorr ente lamenta la viol azione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nonché dell'art. 36, n. 2, del d.lgs. n. 546/1992, per essere la gravata sentenza affetta, a suo dire, da motivazione meramente apparente.  3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTP ritenuto, in relazione all'avviso di accertamento numero ###, che la prescrizione delle ragioni creditorie in materia di imposte dirette o indire tte debba intendersi de cennale , anzichè quinquennale.  4. Con istanza del 17 ottobre 2024, l'### delle ### ha invocato la declaratoria di estinzione del giudizio p er cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/92. 
A sua volta, il ricorrente, con memoria del 12 dicembre 2024, premesso di aver aderito alla “rottamazione-quater” accettata dall'AER con un piano di rateizzazione in 18 rate, di aver pagato la prima rata e quelle successive a scadere dal 31.10. 2023 al 30 .11.2024, essendo quindi regolare nei pagamenti e che la successiva rata (la n. 7) sarebbe scaduta il ###, 4 ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.  5. Di recente , quest a Corte (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024) ha chiarito che <<In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l.  197 del 2022 (cd. rottam azione-quater), il comma 236 pre vede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione d el contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione d ell'### su num ero, ammontare delle rate e relative scade nze - ed il riscontro documen tale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta. >>. 
La Corte cost ituzional e, con sentenza del 28 novembre 2024 ha, p oi, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevate in riferimento agli artt.  3, 24, 53 e 111 Cost., affermando che <<la declaratoria di estinzione del processo, che il comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 correla al deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o de lla prima rata, risulta frutt o di un a scelta non irragionevole nell'ottica di favorire l'immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti e di incentivare i pagamenti non ancora eseguiti, e neppure comporta alcun effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa o lesione delle condizioni di parità delle parti nel processo.>> ### è consapevole che, con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 2025, questa ### ha rimesso la causa alla ### della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle ### ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., in relazione al quesito: <<Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizio ne agevolata per i carichi aff idati agli agenti della riscossio ne dall'1 gennai o 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. 5 “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l'assunzione dell'obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all'adempimento parz iale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell'ag ente della riscossione, l' art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari f ino all'integrale soddisfacimen to del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse>>. 
Tuttavia, nel caso di specie, è la stessa ### delle ### ad aver chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.  6. Alla luce dei principi e sposti, pur non sussistendo i presupposti per dichiarare cessata la materia del cont endere, va, comunq ue, dichiarata l'estinzione del giudizio. 
Le spese re stano a carico dell a parte che le ha anticipat e, ladd ove la declaratoria di estinzione esclu de l'app licabilità dell'art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).  P.Q.M.  Dichiara estinto il giudizio, lasciando le spese a carico della parte che le ha anticipate. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio tenutasi in data ###.   

Giudice/firmatari: Di Pisa Fabio, Penta Andrea

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20350/2025 del 21-07-2025

... laddove la notificazione della 12 di 13 cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione (come, ad esempio, nel caso concreto ch e ha originato la pronuncia i n comme nto, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria). 8.12. Non interferisce con il presente giudizio la novella dell'art. 12, comma 4 bis del DPR n. 602/1973 che ha ampiato le ipotesi di diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento che si assum e invalidamente n otificata, sia perché non applicab ile ratione temporis, sia perché il contribuente non ha comunque dedotto che dall'iscriz ione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ricompreso nel tassativo elenco normativo. 9. Per quan to esposto è, dunque , irrilevante la disamina d elle censure svolte dal ricorrente con il quinto e sesto motivo di ricorso per cassazione, pe rché, quand'anche fossero fondate, a norma dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P. R. n. 602 del 1973 (come interpretato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022), (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25755/2020 R.G. proposto da: ### con gli avvocati ### e ### -ricorrente contro ### - ### rappresentata e difesa ex lege dall'### dello Stato -controricorrente avverso la Sen tenza della ### del ### n. 249/2020, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal #### 1. Con ricorso proposto in data ### avanti alla ### di #### a segu ito del rilascio, in data ###, da parte dell'Agente della riscossione dei corrispond enti estratti di ruolo, impugnava le c artelle di pagamento nn. ### 111157000 e ###283374000, emesse a seguito di iscrizioni a ruolo disposte per il recupero dei diritti camerali relativi all'anno 2006 e per il recupero dell'### con le relative addizionali, riferite all'anno 2004.  2 di 13 1.2. Il contribue nte, in particolare, contestava l'intervenuta prescrizione quinquen nale dei crediti e delle sanzioni pecuniarie; l'assenza di attività istruttoria e di verifica in merito alla fondatezza della pretesa tr ibutaria; l'insufficienza di motivazione degli atti impugnati; la nullità delle carte lle per illegi ttima applicaz ione dell'aggio, in contrasto con l'art. 107 del Trattato sul ### dell'#### della riscossione no n si costituiva ne l giudizio di primo grado.  2. ### accoglieva il ricorso e, avverso tale decisione, l'### delle ### - ### proponeva appe llo, producendo in giudizio documentazione ritenuta idonea a dimostrare la regolare notifica delle cartelle di pagamento, come risultanti dagli estratti di ruolo dep ositati, e sostenendo che la prescrizione decennale era stata interrotta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento.  3. ### regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello dell'### 4. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il contribuente propone ricorso per cassazione sorretto da sei motivi, illustrati con il deposito di mem oria difensiva ex art. 38 0-bis.1 c.p.c., e resiste l'### con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la nullità e/o inammissibilità dell'atto di appello notificato da ### delle ### - ### a m ezzo PEC ed iscritto a ruolo telematicamente in un giudizio introdotto con modalità cartacee.  1.1. Il motivo è infondato.  1.2. Va premesso che l'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto specifiche disposizioni per una completa informatizzazione del processo t ributario telematico (###), anche in attuazione dei 3 di 13 principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale , con l'obiettivo di conseguire m aggiore e fficienza, celerità nell a definizione dei giudizi e risparmi gest ionali per gli operatori del settore.  1.3. ### di tale obiettivo è stata affidata all'adozione di un ### ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della le gge 23 agosto 1988, n. 400, che è stato poi emanato nel 2013 con il D.M.  23 dicembre 2013, n. 163.  1.4. Il predetto ### rinviava la concreta attuazione della digitalizzazione delle varie fasi del processo ai decreti attuativi di adozione delle regole tecniche. Quest'ultime sono state definite con il decreto del ### delle finanze del 4 agosto 2015, con la spec ifica dei formati gestiti, de lla tipologia di firma digitale ammessa e della procedura da seguire per la registrazione al PTT e per il deposito degli atti e documenti.  1.5. In seguito, il processo telematico è stato gradualmente esteso sul terr itorio nazionale, in base all'adozione di ap positi decreti direttoriali e, dal 15 luglio 2017, è divenuto operativo in tutte le ### tributarie provinciali e regionali.  1.6. Va parimenti osservato che l'art. 9, comma 1, lett. h) del d. lgs.  n. 156/2 015 ha introdotto l'art. 16 bis del decreto legislativo 546/1992. Il comma 3 del suddetto articolo, nel testo applicabile fino al 30 giugno 2019 (giorno antecedente l'obbligatorietà del ### stabiliva che «le notificaz ioni tra le parti e i depo siti presso la competente ### tributar ia possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del ### dell'economia e delle finanz e 23 d icembre 2013, n. 163, e d ei successivi decreti di attuazione».  1.7. Nel periodo in considerazione vigeva, pertanto, un regime di facoltatività, che consentiva alle parti del processo tributario di scegliere se notificare e depositare gli atti, i docume nti e i provvedimenti del giudizio tributario avvalendosi delle mod alità 4 di 13 telematiche, ovvero di utilizzare il supporto cartaceo per la redazione degli atti e le mod alità tradizionali per la loro trasmissione alla controparte e al giudice.  1.8. In particolare, il D.M. n. 163/2013 prevedeva, tra l'altro, all'art.  2, comma 2, che la parte che avesse utilizzato in primo grado le modalità telematiche fosse tenu ta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio, nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.  1.9. Ancora, con norma di interpretazione autentica, l'art. 16 del D.L.  119/218, dispose che «### 1 6-bis, comma 3, d el decreto legislativo 31 dicembre 199 2, n. 546 , nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di g iudizio la modalità prevista dal decreto del ### dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, in dipendentemente dalla modalit à prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.  1.10. A tale riguardo, la relazione illustrativa al D.L. 119/2018 aveva chiarito che «Il comma 2 dell'articolo 16 in esame interviene per fornire una corretta interpretazione delle disposizioni attualmente vigenti contenute nell'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione al regolamento di cui al decreto del ### dell'economia e delle finanze n. 163 del 2013 in materia di processo tributario telematico. Ciò al fine di garantire il corretto svolgimento del processo e quindi la tutela del diritto alla difesa, nel rispetto del principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della ### Con la disposizione ivi contenute, viene, infatti, stabilito che le parti, nei due g radi di giudizio d i merito e n elle more d ell'introduzione dell'obbligatorietà del processo tributario telematico, possono liberamente utilizzare le procedure informatiche per le notifiche e i depositi degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti 5 di 13 indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte (carta o telemat ico). Tale facoltà è prevista, pe rtanto, in ogni g rado di giudizio e anche se il giudizio di primo grado si è svolto interamente con modalità cartacea in quanto il telematico non era attivo nella regione, ovvero nessuna delle parti, n onostante l'attivazione de l processo tributario te lematico, abbia esercit ato detta facoltà. 
Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al citato decreto n. 163 del 2013, laddove viene stabilita l'obbligatorietà pe r la parte di utilizzare le modalità telematiche in secondo grado laddove la stessa modalità sia stata utilizzata in primo grado».  1.11. In sintesi, l'obbligo di seguire una determinata modalità nello svolgimento del giudizio, nel periodo in cui vigeva la facoltatività del processo telematico, non riguardava l'ipotesi dell'utilizz o iniziale della modalità cartacea, che ben poteva essere limitata al primo grado di giudizio, ma era espressamente previsto nel caso di giudizio telematico ab initio (sul punto v. Cass. 21/11/2022, n. ###). Per completezza, va ricordato che, ad ogni buon conto, questa Corte ha affermato, con riguardo all'ipotesi inversa, che «### vigenza del regime di facoltatività del processo telematico tributario, dalla sua graduale introduzione sino al 30 giugno 2019, e con riguardo alla prescrizione contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, secondo cui la p arte è tenuta all'utilizzo della modalità telematica in secondo grado laddove la stessa modalità sia stata utilizzata in primo grado, è ammessa la notificazione del ricorso con modalità non telematica ed il suo deposito in forma cartacea, salvo che tale errore abbia comportato una lesione del diritto di difesa della controparte o altro pregiudizio per la decisione finale del giudice.  (Cass. Sez. 5, 06/02/2025, n. 2937)».  2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce, in relazione all'art.  360, comma 1 , nn. 1, 3 e 5 c.p.c., l'in ammissibi lità del l'appello proposto da ### delle ### - ### per vio lazione 6 di 13 dell'art. 22 del D.lgs. 546/92, sostenendo che l'atto di appello deve ritenersi nullo in conseguenza dei vizi afferenti alla procura alle liti. 
Osserva il ricorrente che, nel caso di specie, sarebbe evidente la difformità tra l'atto notificato al sig. ### e quello iscritto a ruolo innanzi alla ### atteso che il primo riportava la procura alle liti che una certa Dr.ssa ### le, nella qual ità di curatore del ### Pan 's ### s.r.l. nr. 6/2016 ha conferito all'Avv.  ### non conferente con la p osizione oggetto del presente giudizio ment re al secondo è stata al legata la procura conferita dal ### dente ### o di AdE -### all'Avv.  ### 3. Con il terzo motivo, il contribuente eccepisce, in relazione all'art.  360, comma 1 , nn. 1, 3 e 5 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto da ### delle ### - riscossione per violaz ione dell'art. 82 terzo comma e dell' art. 83 c.p.c. in assenza di valida procura alle liti.  4. Il secondo e terzo motivo, da trattarsi unitariamente stante la stretta connessione, come da eccezione dell'### resistente sono inammissibili per novità delle censure, aventi ad oggetto una eccezione in senso stretto che non risulta proposta nei precedenti gradi di giud izio, né il ricorren te, ai fini dell'autosufficienza, ha trascritto o indicato alcun atto processuale dal quale risulti che la doglianza fosse stata proposta nel giudizio di merito.  5. Con il quarto strumento di impugnazione il ricorrente denuncia la ### e/o inam missibilità dell'a ppello proposto da #### in violazione degli articoli 82 e 182 c.p.c., dell'art. 4- novies del D.L. n. 34/2019, del ### n. 156/2015 che ha modificato l'art. 11, comma 2, del ### n. 546/92 e del ### n. 193/2016 convertito con modificazioni d alla L. n. 225/2016. Lamenta, in particolare, che l'appello dell'### delle entrate sia stato proposto con il patrocinio di un avvocato del libero foro. 7 di 13 5.1. Il motivo è infondato, alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'### delle ### e l'### delle En trate - ### si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette ### dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, p revedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispe tto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso (da ultimo v. Cass. Sez. 5, 31/10/2024, n. 28199)».  6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., l'erronea applicazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, degli artt.  137 e seguenti c.p.c., e dell'art. 37, comma 27, lettera a), del D.L.  n. 223/2 006 (cosiddetto “### Bersani”), con rigu ardo alla notifica delle cartelle di pagamento n. ###283374000 e n. ###111157000.  7. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c. p.c., l'inesigibilità delle cartelle esattive impugnate iscritte a ruolo per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 8. Preliminarmente rispetto all'esame delle u ltime due doglian ze, attinenti al merito della controversia, deve rilevarsi d'ufficio quanto segue. 8 di 13 8.1. E' noto che questa Corte, con sentenza delle ### unite del 2 ottobre 2015, n. 1970 4, ha affermato che «il cont ribuente può impugnare la cartella di pagamen to dell a quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non no tificato unitamente all'atto s uccessivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuent e sia comunque venuto legittimament e a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio d el diritto alla tu tela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o inte ressi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga u n concreto problema di reciproca limitazione».  8.2. Ciò posto, nelle more del giudizio è intervenuto il d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 3-bis, ha modificato l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: «### di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella d i pagamen to che si assume invalid amente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Min istro de ll'economia e dell e 9 di 13 finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».  8.3. La norma in questione, dunque, ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, configurata dalle sezioni unite di questa Corte come alternativa e rimessa alla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/1992.  8.4. Il problema che si è quindi posto è stato quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull'ammissibilità dei ricorsi già proposti avverso estratti di ruolo e cartelle non notificate, nei quali - come nel caso di specie - non sia allegato un concreto pregiudizio in merit o alla partecipazione ad appalti pubb lici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.  8.5. Sul punto , sono intervenute nuovamente le sez ioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato il seguente principio di dirit to: «In te ma di riscossione a mezzo ruolo, il d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3- bis, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col q uale, novellando il d.P. R. n. 602 del 1973, art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi p endenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono m anifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». 
La disc iplina in questione - specificano le ### - non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto 10 di 13 dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso. In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consape volezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera».  8.6. Ciò, del resto, è coerente con la natura di atto merame nte interno dell'estratto di ruolo, per la cui impugnazione il contribuente non ha uno s pecifico in teresse, trattandosi di atto di per sé non “lesivo”, nel mentre, con riferimento alle cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate, l'interesse sussiste unicamente allorquando tale situazione determina u n concreto pre giudizio economico, come specificato dalla stessa norma.  8.7. La norma in questione, nel regolamentare le ipotesi di azione diretta (così come la definisce la stessa Corte), stabilisce quando l'invalidità della notificazione della cartella esattoriale provochi di per sé il bisogn o di tutela giurisdizionale, d imostrato dall a presenza dell'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, assume diverse configurazioni. Ne deriva che di questo interesse ad agire - che conforma il bisogno di tu tela gi urisdizionale - è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e che può essere allegato anche nel giudizio di legittimità.  8.8. Né, secondo la Corte, possono ritenersi fondati i dubbi di legittimità costituzionale della norma, in relazione agli artt. 3, 24, 113 e 117 Co st., né la prospettata i ntrinseca irrazionalità dell a norma stessa. Tali dubbi devono esser e superati considerando l'ampia discrezionalit à di cui il legislatore gode nell'amb ito dell a disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. 11 di 13 8.9. Ancora, la Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2023, n. 190, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art.  12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, rilevando come il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolga profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetti, almeno in prima battuta, alla Corte medesima.  8.10. Da ultimo, le ### unite di questa Corte di cassazione hanno ulteriormente ribadito che «In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamen te notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art.  12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come aff ermato dalla Corte costituz ionale nella sent. n. 19 0 del 2023, i rimedi ad un eventu ale vu lnus richiedono u n interve nto normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore» (Cass. S.U. Sez. U - , Sentenza n. 12459 del 07/05/2024).  8.11. I casi previsti dalla nuova disciplina, peraltro, sono “tassativi” e “non esemplificativi” e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva. Con la conseguenza che la norma i n esame non provoca al cuna compressione della effettività della tutela giurisdizionale dato che, almeno rispetto al giud izio tributario, essa ne prov oca un ampliamento; in secondo luogo, perché il potere cautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutela giurisdizionale stessa. Infatti, anche laddove la notificazione della 12 di 13 cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione (come, ad esempio, nel caso concreto ch e ha originato la pronuncia i n comme nto, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria).  8.12. Non interferisce con il presente giudizio la novella dell'art. 12, comma 4 bis del DPR n. 602/1973 che ha ampiato le ipotesi di diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento che si assum e invalidamente n otificata, sia perché non applicab ile ratione temporis, sia perché il contribuente non ha comunque dedotto che dall'iscriz ione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ricompreso nel tassativo elenco normativo.  9. Per quan to esposto è, dunque , irrilevante la disamina d elle censure svolte dal ricorrente con il quinto e sesto motivo di ricorso per cassazione, pe rché, quand'anche fossero fondate, a norma dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P. R. n. 602 del 1973 (come interpretato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022), l'azione non poteva essere in iziata e proseguita in difetto d i allegazione e dimostrazione di un interesse “qu alificato ” alla contestazione delle cartelle di pagam ento, in tesi invalidamente notificate.  10. Le ragioni evidenziate impongono la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in applicazione dell'art. 382 comma 3, ultima parte, c.p.c., perch é la domanda non p oteva e ssere proposta né proseguita, in mancanza dell'interesse ad agire, con riferimento alle ipotesi del sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, DPR n. 602/1973.  11. Tenuto conto della causa di inammissibilità, determinata dallo ius superveniens, cioè dall'entrata in vigore medio tempore di una norma applicabile ### ai procedimenti pendenti per la specifica pertinenza alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione, ancorché limitativa ( con incidenza postuma) delle condiz ioni per 13 di 13 l'accesso alla tu tela giudiziaria, sussistono le condizioni per la compensazione, tra le parti, delle spese di tutti i gradi di giudizio. Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
La Corte, d ecidend o il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando inammissibile il ricorso originale e compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Macagno Gian Paolo

M
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Tribunale di Udine, Sentenza n. 269/2025 del 24-06-2025

... successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. n. 4225 del 21/02/2018, Cass. n. 3269 del 10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova); ciò non comporta dubbi di legittimità costituzionale per asserito contrasto con l'art. 24 Cost. della ricostruzione del sistema di impugnazione del ruolo esattoriale in materia di crediti previdenziali nei sensi appena precisati, poiché il diritto di difesa del debitore è previsto e tutelato dalle norme di legge in esame, mentre rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Cass. n. 14692 del 2007, Cass. n. 9174 del 2010). Del resto, la stessa Corte Costituzionale, con ordinanza n. 111 del 2007 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 24, proposta con riferimento all'art. 111 Cost. là dove attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.L. 217/24 TRIBUNALE DI UDINE VERBALE D'### All'udienza del 24.06.25, avanti al Giudice dott.ssa ### sono presenti l'avv. ### per parte ricorrente ### srl, e l'avv. ### per parte resistente ### e l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### per parte resistente ### delle ####. ### come da ricorso e note conclusive.  ###. ### conclude come da memoria difensiva e deduce l'inammissibilità delle tematiche nuove introdotte da parte ricorrente con le note conclusive in violazione del principio del contraddittorio.  ###. ### in sostituzione dell'avv. ### si richiama alle conclusioni della memoria difensiva e dalla nota conclusiva. 
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima. 
Il Giudice dott.ssa ### IL TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica in funzione di Giudice del ### nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. R.G. 217/24 Promossa da: ### S.R.L. (C.F. e P.IVA ###) con sede #######, ### 59, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti. ### e ### -ricorrente contro ### L'#### - ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. ### -resistente e contro ### (C.F. e P.I.: ###), con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso dott. ### in qualità di responsabile del ### e di procuratore speciale di ### delle ### ente subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle società ### per effetto dell'art. 1 del d.lgs 193 del 22.10.206, convertito con modifiche dalla legge 225 del 01.12.2016, a ciò autorizzata con procura speciale autenticata per atto ai rogiti del ### dott. ### in ### iscritto nel Collegio dei ### di #### e ### rep. n.42912, racc. n. 24410 del 05.07.2017, rappresentata e difesa dall'avv. ### -resistente oggetto: ricorso in opposizione avverso cartella di pagamento n. ###963630000 notificata a mezzo pec in data ### sulle seguenti conclusioni di parte ricorrente: “…… In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 1 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale; in via subordinata remissione dinanzi alla ### della questione di legittimità costituzionale della L. 689/1981, per violazione dell'art. 97 e dell'art. 24 Cost., nella parte in cui omette di indicare il termine entro cui deve concludersi il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa; - In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 2 del presente ricorso, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito contributivo in capo all'I.N.A.I.L. e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale; In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 3 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale; - In via preliminare, nella legittimità, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 4 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale; - In via principale, nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 5 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e di ogni altro atto rispetto alla stessa prodromico e/o consequenziale; - In via subordinata, nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 6 del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata e, per l'effetto, ridurre il quantum della pretesa creditoria azionata da controparte. - In via ulteriormente subordinata nel merito, previo accoglimento delle argomentazioni esplicitate al punto 7 del presente ricorso, ridursi il quantum eventualmente dovuto ex art. 116 L. 388/2000 c. 15 lettera a). - In via istruttoria, in accoglimento di quanto argomentato in via istruttoria nel ricorso, ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate a prova diretta e contraria.…….” ### “……rigettare in tutto o in parte il ricorso avversario, perché infondato, comprese le richieste avanzate in via subordinata, confermando pertanto la correttezza del verbale, del provvedimento di variazione e della cartella impugnata, accertando e dichiarando la dovutezza degli importi richiesti per premi evasi e sanzioni alla ### ricorrente. Con vittoria di spese e competenze, anche in ordine agli oneri accessori riflessi nella misura di legge del 23,81% (art.2, L. n.335 del 08.08.1995), in luogo dell'IVA e ### poiché l'### è rappresentato e difeso da avvocati iscritti all'### degli “Avvocati degli ### Pubblici”, incardinati nell'Avvocatura interna allo stesso ### come da ultimo stabilito dalle ### della Corte di Cassazione con la sentenza n.3592/2023 del 06.02.2023…….” ### “……chiede il rigetto del ricorso introduttivo essendo privo di rilievo giuridico e di dichiarare la legittimità e la regolarità dell'operato della Agente della ### per le ragioni meglio esplicitate nella presente memoria, e, per l'effetto, dichiarare tenuto l'### a garantire esso Agente della ### da ogni pretesa avversa, anche per questioni attinenti il merito, ivi compresa quella relativa alle spese di causa; in caso di accoglimento dell'opposizione per motivi riguardanti l'operato dei suindicato ente condannare quest'ultimi al pagamento delle spese di lite anche in confronto della deducente. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi a favore dell'odierno avvocato ### Caprioli…….”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il #### S.R.L. conveniva in giudizio ### e ### per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra epigrafate (peraltro, parzialmente modificate rispetto a quelle di cui al ricorso introduttivo quanto a “….in via subordinata remissione dinanzi alla ### della questione di legittimità costituzionale della L. 689/1981, per violazione dell'art. 97 e dell'art. 24 Cost., nella parte in cui omette di indicare il termine entro cui deve concludersi il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa…” e a “…in via istruttoria nel ricorso...”) . 
In particolare, ### S.R.L. proponeva ricorso in opposizione ex art. 24 c. 5 d.lgs.  46/99 avverso la cartella di pagamento n. ###963630000, recante l'importo complessivo di € 7.888,12, notificata a mezzo pec in data ### concernente l'omesso versamento di crediti previdenziali ### annualità 2017-2018-2019-2020-2021 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente). 
La società opponente eccepiva la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione e omessa applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 241/90, dell'art. 24 e dell'art. 97 Cost., sotto il profilo della inosservanza del termine stabilito per la conclusione del procedimento amministrativo, ritenendo che non trovasse alcuna giustificazione il lasso temporale intercorso tra la conclusione degli accertamenti e la notificazione della cartella di pagamento, stando alle indicazioni della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 151/21 (in tesi attorea, il VUA del 20.01.2023 era stato notificato il ###, le violazioni asseritamente accertate comprendevano il periodo storico dal gennaio 2017 al giugno 2022 e la cartella di pagamento, invece, era stata notificata solo il ###). 
Parte opponente eccepiva anche l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito contributivo in capo a ### oltre che la violazione ed omessa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, sotto il profilo dell'insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento amministrativo poiché, in tesi difensiva, nell'atto impugnato non era specificato (neanche solo richiamato) alcuno specifico elemento fattuale, né era possibile comprendere come fosse stato quantificato dall'ente resistente il complessivo importo preteso in pagamento né a quali lavoratori tale importo facesse riferimento. 
Ancora, ### srl eccepiva la violazione ed omessa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981 sotto il profilo della violazione del termine per la contestazione della violazione. 
Infine, nel merito, parte opponente eccepiva l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata per insussistenza dei relativi presupposti.  ### srl riferiva in ricorso che la contestazione formulata pareva attenere all'esenzione dal punto di vista contributivo (praticata dalla società ricorrente) delle somme erogate al personale dipendente a titolo di trasferta. 
Quindi, parte ricorrente riferiva di operare tramite contratti di appalto di servizi con imprese committenti del settore, svolgendo attività di macellazione, scuoiatura e processi successivi degli animali bovini, equini e ovini ed operazioni consequenziali della linea di macellazione; disosso di carni bovine, suine, equine ed avicole, loro taglio, cernita delle carni, porzionamento e confezionamento, lavorazioni successive, legatura, pesatura, etichettatura, accatastamento e disaccatastamento e movimentazione manuale e/o con mezzi meccanici.  ### s.r.l., spiegava, in particolare, che, negli ultimi anni, aveva intrattenuto relazioni commerciali in prevalenza con ### s.a.s. di ### & C. suo principale cliente, ove i dipendenti della ricorrente erano stati inviati per lo svolgimento delle loro mansioni. La somma omnicomprensiva di € 30,00 era stata, pertanto, erogata a titolo di trasferta. 
La difesa attorea richiamava, quindi, la normativa e la giurisprudenza esistenti in materia, evidenziando che i dipendenti non potevano considerarsi trasfertisti abituali ex art. 51 c. 6 DPR 917/1986 perché non sussisteva, quanto meno, la prima condizione richiesta dall'art. 7-quinques del D.L. n. 193 del 2016, vale a dire “la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro (elemento formale)”, visto che in tutte le lettere di assunzione si precisava testualmente che “…il lavoro verrà svolto presso la sede ###### via ### 59….”, come avevano riconosciuto anche i verbalizzanti nel ### Parte ricorrente, quindi, sosteneva che, tenuto conto dei profili fattuali ed alla luce della norma di interpretazione autentica del comma 6 dell'art. 51 del TUIR di cui all'art. 7-quinquies D.L. n. 193 del 2016, era assolutamente legittimo il regime di esenzione totale delle erogazioni in parola art. 51 c. 5 DPR n. 917/1986, con conseguente radicale illegittimità/nullità dell'avviso di addebito impugnato. 
In via subordinata riteneva, comunque, parte ricorrente che le somme erogate potessero concorrere a formare il reddito solo nella misura del 50% del loro ammontare con conseguente riduzione delle somme portate dal provvedimento impugnato. 
Infine, in via di ulteriore subordine, poiché la materia attinente alla fattispecie in esame era stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti tali da richiedere un intervento diretto del legislatore attraverso una norma di interpretazione autentica, ### srl instava per una riduzione del quantum eventualmente dovuto ex art. 116 L. 388/2000 c. 15 lettera a). 
Si costituivano in giudizio ### e ### chiedendo il rigetto delle domande attoree. 
La causa era istruita solo documentalmente. 
All'udienza dd. 24.06.25, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale.  2. Così brevemente riassunto lo svolgimento del processo ed i motivi del contendere, il ### ritiene che il ricorso vada rigettato per le ragioni che di seguito si espongono. 
Infondate, a parere del Giudice, risultano, innanzitutto, le eccezioni attoree di nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione e omessa applicazione degli artt. 1 e 2 l. 241/90, dell'art. 24 e dell'art. 97 Cost., sotto il profilo della inosservanza del termine stabilito per la conclusione del procedimento amministrativo, e per violazione ed omessa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981, sotto il profilo della violazione del termine per la contestazione della violazione, non sussistendo neppure profili di incostituzionalità. 
Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: l'opposizione proposta entro il termine di cui all'art. 24 c. 5 d.lgs. n. 46/1999, essendo a tutti gli effetti un giudizio sul rapporto previdenziale e non meramente demolitorio dell'atto impositivo, “...non può limitarsi a dichiarare ….(l') illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo...” (cfr. anche Cass. 17858/18); “…non ostano all'esame, in sede di opposizione alla cartella, della fondatezza della pretesa impositiva eventuali vizi della procedura verificatisi anteriormente alla notifica della cartella ….  considerato che questa Corte ha ribadito in plurimi arresti che la controversia in opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti degli enti previdenziali non si risolve nella mera verifica della regolarità del titolo, ma comporta la valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell'### essendo stato precisato (v. ex aliis Cass. n. 26395 del 26/11/2013, n. 16675 del 06/07/2017, n. 12025 del 07/05/2019) che « in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'### di avvalersi del titolo esecutivo … ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito»; dopo l'iscrizione a ruolo… neppure potrebbero incidere sulla procedura di riscossione vizi propri dell'accertamento ispettivo, considerato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs.  n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della I. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. n. 4225 del 21/02/2018, Cass. n. 3269 del 10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova); ciò non comporta dubbi di legittimità costituzionale per asserito contrasto con l'art. 24 Cost. della ricostruzione del sistema di impugnazione del ruolo esattoriale in materia di crediti previdenziali nei sensi appena precisati, poiché il diritto di difesa del debitore è previsto e tutelato dalle norme di legge in esame, mentre rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Cass. n. 14692 del 2007, Cass. n. 9174 del 2010). Del resto, la stessa Corte Costituzionale, con ordinanza n. 111 del 2007 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 46 del 1999 cit., art. 24, proposta con riferimento all'art. 111 Cost. là dove attribuisce agli enti previdenziali il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, osservando, da un lato, che non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, che è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni …” (cfr. Cass. 22986/20); “…nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. 21/02/2018, n. 4225, Rv. 647449-01; Cass. 10/02/2009, n. 3269, Rv. 607212-01); in secondo luogo, deve essere ricordato il contiguo principio, anch'esso già enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di omissioni contributive, l'art. 24, primo comma, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs. n. 46, esclude l'applicabilità della procedura di cui alla legge n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione. …..l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale devono essere devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito (Cass. 10/03/2020, n.6753, Rv. 657430-01)……” (cfr. Cass. 183/22). 
Attesa la giurisprudenza sopra citata, non è, quindi, pertinente né il richiamo attoreo alla sentenza 151/21 Corte Cost., né il richiamo attoreo alla sentenza n. 7641/25 Cass. (che, a sua volta, richiama la sentenza n. 151/21 Corte Cost.). 
Nel caso di specie, infatti, lo si sottolinea, non si verte in materia di opposizione avverso un provvedimento sanzionatorio applicato a fronte dell'accertamento di violazioni amministrative, ma si controverte nel merito del recupero di contribuzioni dovute e non versate. 
Si rammenta, comunque, che la questione dell'assenza di un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è stata pure di recente affrontata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha chiarito che “…in tema di sanzioni amministrative… trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente…” (Cass. ord. 103478/24). 
Ancora, in tema di sanzioni amministrative, la Corte di Cassazione aveva già statuito che, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve; è, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. sent. 21706/18 e nello stesso senso ###/21 e n. 29404/22). 
Peraltro, quanto all'affermazione attorea secondo cui non troverebbe alcuna giustificazione il lasso temporale intercorso tra la conclusione degli accertamenti e la notificazione della cartella di pagamento, osserva il Giudice che, nel caso di specie, i tempi sono stati davvero contenuti visto che a monte della cartella di pagamento per cui è causa, vi era stato il verbale unico di accertamento ###/2023-001-01 del 20.01.23 redatto a seguito della verifica ispettiva avente ad oggetto le attività svolte e l'osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e legislazione sociale nei confronti del personale occupato dalla società ricorrente, in esecuzione del contratto di appalto di servizi da questa stipulato con la ### di ### & C. relativo all'affidamento dei servizi di disosso, taglio e mondatura di carni bovine, nonché loro confezionamento in sottovuoto o con la sola confezione di nailon per alimenti presso lo stabilimento di #### in via ### n. 27 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente). All'esito dell'ispezione i funzionari dell'ITL e di ### e di ### avevano contestato a ### s.r.l. che le somme erogate a titolo di “rimborso chilometrico” e “trasferta” non erano riconducibili all'istituto della trasferta, e, pertanto, erano da ritenersi retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali. Veniva contestata anche la violazione in materia di infedeli registrazioni a libro unico del lavoro, rilevato che le registrazioni aventi fini elusivi, consistenti nel qualificare come rimborsi chilometrici e trasferta emolumenti di altro tipo, comportavano omissioni contributive e fiscali. Sulla scorta del verbale unico di accertamento n. ###/2023-001-01 del 20 gennaio 2023 e degli accertamenti ispettivi iniziati il ###, ### in particolare, aveva adottato, già in data ###, il provvedimento di variazione (calcolando specificamente e richiedendo premi e relative somme aggiuntive - sanzioni e interessi - per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021 sulla pat 92573644 alla voce 1451) notificandolo a ### s.r.l. a mezzo pec il successivo 16.03.23 (cfr. doc. 2 di ###. ### di cui al provvedimento di variazione di data 15.03.23, non essendo stato corrisposto, era stato, quindi, successivamente richiesto anche con avviso bonario del 13.10.23, notificato a ### srl a mezzo pec il ### (cfr. doc. 7 di ###. E solo dopo tutto ciò la somma pretesa da ### è stata ritualmente iscritta a ruolo e di seguito richiesta con la cartella di pagamento ###963630000 notificata a mezzo pec in data ###.  3. Alla luce della giurisprudenza citata e della successione e relativo contenuto degli atti appena sopra descritti, il Giudice ritiene, allora, infondata anche l'eccezione attorea di violazione ed omessa applicazione dell'art. 3 l. 241/90, sotto il profilo dell'insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento amministrativo, ribadendo, da un lato, che l'opposizione per cui è processo instaura un ordinario giudizio di cognizione, che non è limitato alla verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato, ma si estende all'autonomo esame della ricorrenza o meno dei presupposti di fatto e di diritto dell'illecito addebitato. ### canto, la cartella di pagamento oggetto di causa, per quanto già sopra detto, è solo l'ultimo dei plurimi atti relativi alla pretesa di pagamento notificati a parte ricorrente (tra i quali, in particolare, il provvedimento di variazione dd. 15.03.23 che ha calcolato specificamente premi e relative somme aggiuntive - sanzioni e interessi - per gli anni 2017- 2018-2019-2020-2021, cfr. doc. 2 di ###, contenente pure il richiamo espresso al precedente avviso bonario. Peraltro, il VUA prodotto dalla ricorrente (cfr. doc. 2 della ricorrente) contiene anche i nominativi dei dipendenti ed i periodi di riferimento di interesse (pg. da 12 a 19 del VUA prodotto sub doc. 2 dalla ricorrente).  4. Generica ed infondata è, poi, a parere del ### l'eccezione attorea di prescrizione del credito contributivo di ### In ricorso, infatti, parte ricorrente si è limitata ad asserire che sarebbe maturata la prescrizione del credito contributivo di ### quanto meno per le annualità più risalenti e, pertanto, si sarebbe consumato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 c.9 L. 335/1995. 
In merito, osserva, in ogni caso, il Giudice che i termini di prescrizione si devono considerare interrotti con il primo accesso ispettivo che, nel caso specifico, è da individuarsi nel 09.06.22 (v. doc.  4 di ###. Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, indipendentemente dalla determinazione del credito nel suo preciso ammontare, la notifica del primo verbale ispettivo è sufficiente sia a manifestare la pretesa dell'### creditore di veder soddisfatto il suo credito contributivo, vale a dire un atto interruttivo della prescrizione, sia ad iniziare il procedimento diretto alla soddisfazione (cfr. Cass. 5418/22 e 22001/08). A ciò si aggiunge che il VUA del 20.01.2023 è stato incontestatamente notificato il ###, il provvedimento di variazione è stato notificato a ### s.r.l. il ### (cfr. doc. 2 di ### e l'avviso bonario è stato notificato il ### (cfr. doc. 7 di ### e che, infine, il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8.03.20 fino al 31.08.21, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica ### come previsto dal D.L.  18/2020, artt. 67 e 68 (e dai successivi decreti legge), che richiamano l'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015. In particolare, l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, sospendendo il versamento dei tributi nel periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ha sospeso allo stesso modo anche il corso della prescrizione per lo stesso periodo di tempo.  5. Addivenendo, quindi, all'esame del merito della pretesa creditoria di ### si riporta, innanzitutto, il citato art. 51 c. 5 T.U.I.R. secondo cui “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all' importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”. 
Ancora, si rammenta che l'art. 51 al successivo comma 6 DPR n. 916/1987 stabilisce che: “… 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, (…) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare (…)”. 
In materia, è poi intervenuto l'art. 7-quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. in I. 10 dicembre 2016 n. 225), il quale, nel dettare disposizioni di “### autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti”, ha disposto che: “….1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della ### 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è volta. 2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente ### del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51…”. 
La norma, che contiene un'interpretazione autentica del concetto di trasferta, stabilisce le specifiche condizioni in presenza delle quali è possibile distinguere, ai fini fiscali e previdenziali, il regime a cui sono sottoposti i “trasfertisti abituali” da quello a cui sono sottoposti i “trasfertisti occasionali” e si è in tal modo superato il precedente criterio distintivo che era, invece, collegato alla ricostruzione della singola fattispecie di volta in volta esaminata. 
Sul punto, le ### con la sentenza n. 27093 del 16 novembre 2017, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) la predetta disposizione, che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di interpretazione autentica, è conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, comma 1, ###, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo di cui all'art. 6 della CEDU; infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato compatibile con il suo tenore letterale, ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le ### amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito; b) in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica, l'espressione "anche se corrisposta con carattere di continuità" - presente sia nell'art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467 sia nel vigente art. 51, comma 6, del ### (così come nel comma 6 dell'art. 48 del ### nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314) - deve essere intesa, nel senso che l'eventuale continuità della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni. 
Alla luce dei suddetti criteri, pertanto, soltanto in caso di contestuale presenza delle tre condizioni richiamate dall'art. 7-quinquies del d.l. n. 193/2016, applicabile anche ai giudizi pendenti prima dell'entrata in vigore della norma interpretativa, il lavoratore, inquadrabile nella categoria del “trasfertista”, deve essere assoggettato al regime fiscale previsto dal sesto comma dell'art. 51 del ### ossia alla tassazione del 50% delle somme riconosciute a titolo di trasferta. 
Si concorda, pertanto, con la difesa di parte ricorrente laddove nega che, nella fattispecie per cui è causa, ricorrano le condizioni sopra descritte di cui al c. 6 art. 51 ### in particolare, poiché - come sottolineato da ### srl in ricorso e per quanto già sopra riportato - la sede di lavoro risulta incontestatamente indicata nei contratti di assunzione.  ### di una vicenda di trasfertismo rilevante ai sensi del c. 6 art. 51 ### non implica, però, automaticamente, che debba ravvisarsi la sussistenza della trasferta rilevante ai sensi del c. 5 art. 51 ### come pare sostenere ### srl in ricorso (cfr. Tribunale sez. lav. - ### 19/10/2021, n. 608 e Tribunale Gorizia, ### lavoro, Sent., 31/05/2023, n. 151). 
Occorre, invece, pur sempre che sia provata la concreta sussistenza di una trasferta in senso tecnico, con onere della prova a carico del datore di lavoro, trattandosi di ipotesi di esenzione contributiva. 
Evidenzia, infatti, il Giudice come la Corte di Cassazione abbia statuito, proprio rispetto all'art. 51 c.  5 T.U.I.R., che in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero (cfr. Cass. 18160/18), contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente quanto a riparto di onere della prova. 
Ad ulteriore specificazione, in Cass. 16639/14 si legge che “……le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, di guisa che grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (vedi Cass. 14 marzo 2014 n. 6040, Cass. 26 novembre 2013 n. 26395, Cass. 10 settembre 2009 n. 19502), non si attagliano alla diversa fattispecie, qui considerata, concernente i benefici contributivi che la legge riconosce per i casi di trasferta o di rimborso per spese di viaggio. Infatti, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1984, n. 917, art. 48, sostituito dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 3 "comma 1 il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di (erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro...comma 5 le indennità percepite per trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente L. 90 mila al giorno, elevate a 150 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto, in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di L. 30.000, elevate a L. 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documento provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. comma 6. le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 133, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 
Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione....Le disposizioni normative indicate sanciscono, sostanzialmente, un esonero per la parte datoriale dal versamento di contributi assistenziali e previdenziali relativamente ad indennità di trasferta e rimborsi spese per la parte eccedente i limiti indicati nelle disposizioni medesime. 
Nell'ottica considerata, l'opposizione a cartella esattoriale si fonda sul contrapporre al diritto dell'### di pretendere i contributi (o di pretenderne il versamento in misura intera) il ###diritto del datore di lavoro opponente all'applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) del debito contributivo. Viene, quindi, in rilievo, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006; 16351/2007; 499/2009; 21898/2010). Può dunque affermarsi, nel solco dell'orientamento espresso da questa Corte, il principio in base al quale spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione.….”. 
Ciò premesso, nel processo per cui è causa si tratta, allora, di verificare se ### srl - su cui gravava il relativo onere probatorio, secondo la giurisprudenza già sopra citata - abbia dimostrato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 51 c. 5 T.U.I.R. per poter beneficiare degli sgravi contributivi invocati. 
Al riguardo, il Giudice ritiene che la somma di € 30,00, erogata da ### srl ai dipendenti non sia riconducibile a trasferte, ma che costituisca un elemento fisso e strutturale della retribuzione, come tale destinato ad essere in toto assoggettato a contribuzione. 
Infatti, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che “…l'istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro; la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione ..." (così ex multis Cass., 30 ottobre 2002, n. 15360, richiamata da ### Gorizia, 31 maggio 2023, n. 151, doc. 3 di parte resistente). 
Nella fattispecie per cui è causa le presunte trasferte, al contrario, non paiono essere state affatto determinate da fatti occasionali e contingenti, caratteristiche queste ultime, peraltro, nemmeno mai tempestivamente allegate da ### srl in ricorso (e solo tardivamente introdotte nelle note conclusive), ciò essendo sufficiente a confermare l'infondatezza nel merito del ricorso a prescindere da qualsiasi istanza istruttoria formulata, presupponendo l'ammissione della prova, pur sempre, la previa tempestiva allegazione. 
In ogni caso, dal VUA di interesse nel corrente processo e dalle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori (cfr. doc. 3 e 6 di ### risulta che: tutti i lavoratori dipendenti di ### s.r.l.  hanno svolto la loro attività lavorativa, sin dall'inizio del proprio rapporto di lavoro, esclusivamente a #### in via ### n. 27 all'interno dei locali aziendali della società committente ### s.a.s. di ### & C. con la quale la società ### s.r.l. ha stipulato numerosi contratti di appalto di servizi di durata variabile, aventi ad oggetto l'esecuzione di disosso, taglio e mondatura di carni bovine, il loro confezionamento in sottovuoto o con la sola confezione di nylon per alimenti; tutti i lavoratori hanno anche sottoscritto il contratto di lavoro presso la sede della ### s.a.s. a #### e presso detta sede ricevevano anche la busta paga; molti dipendenti risiedevano in ### e si recavano al lavoro a piedi o con i mezzi pubblici, in quanto non erano muniti di patente di guida, né possede ###veicolo; altri dipendenti utilizzavano il proprio mezzo di trasporto unicamente per recarsi al lavoro. 
E' vero che nelle lettere di assunzione del personale dipendente della ### s.r.l., all'art. 7 è specificato che “…il lavoro verrà svolto presso la sede ###### via ### n. 59…”, tuttavia, in tale sede non è risultata esservi alcuna attività produttiva, ma solo la sede legale della ### s.r.l. coincidente con l'abitazione del legale rappresentante della società, ### (cfr. VUA in atti). 
Il fatto che l'immobile sia destinato ad abitazione di una persona fisica esclude in re ipsa che possa contestualmente avere anche una destinazione industriale (peraltro, idonea alla specifica tipologia di mansioni svolte dai lavoratori di cui si tratta) e ciò rende del tutto irrilevante la circostanza che gli ispettori non vi abbiano fatto fisicamente accesso. 
Nel caso di specie, quindi, non vi è stata alcuna trasferta, visto che la trasferta presuppone, come già detto, il carattere occasionale e contingente dello spostamento al di fuori della sede abituale di lavoro, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. 
Nell'ipotesi di specie, proprio il fatto che i dipendenti hanno sempre lavorato a ### presso la sede della ### s.a.s (cliente principale di ### s.r.l. con cui questa ha intrattenuto in prevalenza le relazioni commerciali degli ultimi anni, come la stessa parte ricorrente ha indicato in ricorso, cfr. pg. 9 del ricorso) piuttosto che in ### via ### n. 59 presso la sede di ### s.r.l., dimostra che il mutamento del luogo di lavoro (da ### a ### non può certo definirsi “temporaneo” né derivante da scelte datoriali contingenti, ma è stato elemento strutturale dei rapporti instaurati. Ciò nondimeno, come detto, ### s.r.l. non ha voluto considerare i propri dipendenti come "trasfertisti", avendo indicando nei singoli contratti il luogo di lavoro (###, ma ha ritenuto di applicare il regime contributivo della “trasferta”, scelta però erronea perché, lo si ribadisce, la trasferta è per sua natura occasionale e il relativo regime è inappropriato quando il mutamento della sede di lavoro sia connaturato al tipo di attività. 
Si ricorda, infine, che i verbali redatti dall'### del ### o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (Cass. Lav.  8946/20), non potendosi, quindi, dubitare, nel caso concreto, dei dati che gli ispettori hanno tratto dall'esame congiunto dei contratti di lavoro, del ### delle note afferenti alle trasferte e delle attestazioni di pagamento delle retribuzioni (cfr. pg. 1 del VUA doc. 3 di ###. 
Peraltro, va evidenziato che la società ricorrente, a ben vedere, in ricorso non ha nemmeno contestato le circostanze di fatto così come accertate dagli ispettori e riportate nel verbale, ma ha cercato di sostenere che dalle stesse derivino effetti giuridici diversi da quelli ai quali sono pervenuti gli accertatori. ### srl ha prodotto, agli ispettori e in giudizio, alcuna documentazione a comprova della effettività delle trasferte (cfr. VUA doc. 3 di ###. 
Non è stato, quindi, nemmeno necessario risentire in udienza i lavoratori visto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ###giudizio e ove esse siano univoche - come nel caso concreto (cfr. doc. 6 di ### - non abbisognano di essere ivi confermate, tanto più se il datore di lavoro - come nel caso concreto (cfr. ricorso introduttivo e verbale di prima udienza) - non allega, tempestivamente, e, quindi, dimostra eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (cfr. Cass. 10427/14). 
Consegue a tutto quanto precede che, non avendo parte ricorrente provato di poter accedere agli sgravi contributivi di cui all'art. 51 c. 5 ### le somme erogate a titolo di trasferta da ### srl costituiscono retribuzione, come tali destinate ad essere in toto assoggettate alla contribuzione. 
Anche sotto il profilo del quantum richiesto in pagamento da ### si ripete che in ricorso parte ricorrente è rimasta assolutamente generica, non avendo indicato eventuali specifici errori di calcolo né avendo offerto motivati conteggi differenti (cfr. ricorso introduttivo), nonostante, come già detto, il provvedimento di ### di variazione contenente i calcoli specifici dei premi e delle relative somme aggiuntive (sanzioni e interessi) per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021 sulla pat 92573644 alla voce 1451, sia stato notificato a ### s.r.l. a mezzo pec ancora in data ### ( doc. 2 di ###. Né specifiche osservazioni parte ricorrente ha effettuato, in merito, alla prima udienza, dopo che ### ha riprodotto anche nella memoria di costituzione i conteggi di cui al citato provvedimento di variazione, risultando, pertanto, tardiva ogni ulteriore e diversa allegazione contenuta solo nella nota conclusiva attorea. Si evidenzia, peraltro, che i contratti di lavoro, il ### le attestazioni di pagamento delle retribuzioni sono sempre stati nella disponibilità della stessa odierna ricorrente - cfr. pg. 1 del VUA doc. 3 di ### - che, quindi, ben avrebbe potuto effettuare conteggi alternativi. Peraltro, il VUA prodotto dalla ricorrente (cfr. doc. 2 della ricorrente) contiene anche i nominativi dei dipendenti ed i periodi di riferimento di interesse (pg. da 12 a 19 del VUA prodotto sub doc. 2 dalla ricorrente). 
Né vi è ragione di ridurre il quantum dovuto perché, in tesi difensiva, in materia sarebbe intervenuto il legislatore con una norma di interpretazione autentica, se non altro perché la norma di interpretazione autentica risale al 2016. 
Da ultimo, si rappresenta che il ### di Udine ha già deciso in termini conformi la parallela vicenda relativa all'omesso versamento dei contributi ### (cfr. ### Udine n. 216/25 dd. 13.05.25). 
In conclusione, attesa la soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata, come da generale norma, al pagamento delle spese di lite a favore delle parti resistenti, liquidate in dispositivo secondo quanto previsto nei valori medi dal D.M. 55/14 per le cause di valore da €. 5.201 a €. 26.000 (esclusa la fase istruttoria visto che, in particolare, non sono stati escussi testimoni).  P.Q.M.  ### di Udine in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: • RIGETTA il ricorso; • ### srl, in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore di ### delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.727,00, oltre accessori di legge; • ### srl, in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore di ### delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.727,00, oltre accessori di legge. 
Udine, 24.06.25 

IL GIUDICE
dott.ssa ### n. 217/2024


causa n. 217/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Eleonora Vincenti, Bisceglia Alessia

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