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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11473/2024 del 29-04-2024

... verificano, anche in via te lematica, se il bene ficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivant e dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale impo rto e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segna lano la circostanza all'agente dell a riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disp osiz ione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca a i sensi d ell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 19 92, n. 306, converti to, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 19 92, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1 965, n. 5 75, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede ###### poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 7 di 11 Rammentasi che C. Cost. n. 190 del 2023 h a dichiarato (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3835/2023 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliat ### -ricorrente contro ### d omiciliato ex lege in #### CAVOUR, presso la ### della CORTE d i ###, rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###) -controricorrente e nei confronti di ### -intimata 2 di 11 avverso SENTENZA di ### della SICILIA-PALERMO 6832/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal ### Rilevato che: In data ###, ### acquisiva un estratto di ruolo relativo ai suoi debiti tributari, da cui risultava l'esistenza a suo carico di u na cartella di pag amento, notif icata il 23.6. 2006, recante un carico complessivo di € 231.636,31 oltre accessori per IVA in relazione all'anno d'imposta 2000. 
Il contribuente, con ricorso del 14.10.2009, nella resistenza sia dell'### delle entrate che dell'agent e della riscossione, impugnava l'estratto di ruolo e la cartella sottesa, lamentando di non averne mai ricevuto la notifica.  ### di ### adita impugnatoriamente dal contribuente, con sent enza n. 2231/202 0 del 19.0 9.2020, depositata in data ###, accoglieva il ricorso, così decidendo: “### d i #### dodicesi ma, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso, annulla gli atti impugnati e condanna ### lia S.P .A. e l'### d elle ### nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in 8.895,00 oltre accessori di legge, se dovuti in favore del ricorrente”. 
Proponeva appello l'### delle entrate, cui resi steva il contribuente. 
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR della ### rigettava il gra vame, osservando che l'estratto di ruo lo è atto autonomamente impugnabile e, nella specie, la cartella presupposta era stata invalidamente notificata. 
Propone ricorso per cassazione l'### delle entrate con un motivo, cui resiste il contribuente con controricorso. L'### delle entrate-### resta intimata. 3 di 11 Considerato che: Con l'unico m otivo di ricorso si denuncia: “### e falsa applicazione degli art. 12, comma 4-bis, DPR 602/73, nonché degli artt. 19, 2 1 e 22 D.Lgs. n. 546/92 (art. 36 0, n. 4, c.p.c.)”.  “Successivamente all'udienza di appello in questione dell'11 luglio 2022, le ### d ella Corte Suprema adita si sono pronunciate con la sentenza del 6 settembre 2022, n. 26283”, per la non autonoma impug nabilità dell'estratto di ruolo, anch e in relazione ai giudizi p endent i, salvo specifico interesse dell'impugnante. “Concludendo, posto che la norma trova applicazione anche nel gi udizio pendente che qui ci occupa, ha errato la CTR a riten ere ‘sic e t simplicite r' am missibile il ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo al fine di contestare la notifica della cartella pre supposta, senza verificare la ricorrenza dei presupposti eccezionali di cui all'art. 12 [comma 4-bis, DPR 602 del 1973,] cit., e la sentenza impugnata dovrà quindi essere cassata dall'###ma Corte Suprema”. 
Il contribuente in controricorso oppone quanto segue: - ottenuta totalmente ragione in primo grado, “non avendo avuto riscontro i ripetuti sol leciti inviati al fin e d i ottenere il pagamento di quanto dovuto in forza di detta sentenza, il deducente presentava infine ricorso per ottemperanza (d oc. 03), dal quale originava il giudizio R. G.A. n. 2212/2022 presso la ### per la ### - ### staccata di ### deciso con l'ordinanza ord. coll. n. 3415/2022 (doc. 04) con la quale si disponeva come segue: ‘### […] accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone a carico dell'### delle entrate### e dell '### delle entrate l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla senten za n. 2231/2020 del 19.09.202 0, depositata in data ### nel giudizio r.g.r. n. 2976/2019, che aveva accolto il ricorso e condannato ### S .p.A. e l'### delle entrate, nella misura del 50% ciasc uno, al 4 di 11 pagamento delle spese di giudizio , liquidate in 8.895,00 olt re accessori di legge, n ei limiti imposti dall'art. 48 bis del D.P.R.  602/73'”; - “la norma tiva ‘ex adverso' invocata [nel ricorso per cassazione] - art. 12, co. 4-bis, D.P.R. n. 602/73 - espressamente prevede che il ruol o e la cartell a di pagam ento, che si ass ume invalidamente notificata, siano suscettibili di diretta impugnazione nel caso in cui, al debitore che agisce in giudizio, dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio “per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici (... ) per effet to delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto”; - “il sig. ### era […], nel corso del giudizio di appello, già creditore nei confronti del la ### A mministrazione in virtù di quanto statuito con sentenza n. 2231/2020 del 19.09.2020 (il già citato doc. 02), depositata in data ### nel giudizio r.g.r.  2976/2019, con cui la ### ciale di ### condannava ### S.P.A. e l'Agen zia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 8.895,00 oltre accessori”. 
Il motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. 
Sez. U, n. 2628 3 del 06/09/2022, Rv. 665660-01 e 02, ha statuito quanto segue: - in tem a di impugnazione d ell'estrat to di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizion e dell'az ione avente natur a "dinamica" che, come tale, può assumere u na d iversa configurazione, anche per no rma sopravvenuta, fino al m omento della decisione; la citata disposizione , dunq ue, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, 5 di 11 nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrat o, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anc he al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art.  372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio; - in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.  n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come con vertito dalla l. n. 215 d el 2021) trova applicazione nei processi pende nti, poiché specifica, concretizzandolo, l'int eresse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costit uzionale d ella predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con rigu ardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Pro tocollo addizionale n. 1 della Convenzione.  ###. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.  215 del 2021, recita: 4-bis. ### di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura d i appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del ### dell'economia e del le finanze 18 6 di 11 gennaio 2008, n . 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un be neficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.  ###. 48-bis, comma 1, del medesimo testo recita: 1. A decor rere dal la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui al l'articolo 1, comma 2, del d ecreto legisl ativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque ti tolo, il pagamento di un importo supe riore a cinque mila euro, verificano, anche in via te lematica, se il bene ficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivant e dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale impo rto e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segna lano la circostanza all'agente dell a riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disp osiz ione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca a i sensi d ell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 19 92, n. 306, converti to, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 19 92, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1 965, n. 5 75, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede ###### poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 7 di 11 Rammentasi che C. Cost. n. 190 del 2023 h a dichiarato inammissibili le questioni di legittimità cost itu zionale del novello art. 12, comma 4-bis, del d.P. R. n. 602 del 1973, nell'interpretazione scaturente da ### U, n . 26283 del 2022, appartenendo alla discrezionalità del legislatore l'individuazione del rimedio alla “situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata” (par. 12), di per sé legittimamente introdotta al fine di porre un freno all'abnorme proliferazione del contenzioso derivante dalla ritenuta, a partire da ### U, n. 19704 del 02/10/2015, Rv.  636309-01, impugnabilità della “cartella di pagamento della quale - a cau sa dell'inv alidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attrav erso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione” (più precisamente: “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a cau sa dell'inv alidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attrav erso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessio nario della riscossi one; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quan to una lettura costituzionalme nte orientat a impone di ritenere che l'impugnabilit à dell'atto p recedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'un ica possibilità di far val ere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittim amente a conoscenza e quindi n on escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del d iritto alla tutela giu risdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”). 
La novella - per utilizzare una felice espressione utilizzata da detta Corte - “[ha] innalza[to ] la sog lia del bisogno di t utela 8 di 11 giurisdizionale dei contribuenti ai fini dell a impugnazione ‘di retta' del ruolo e d ella cartella , invali damente notificati, ma conosciuti occasionalmente [per il] tramite [del]la consultazione dell'estratto di ruolo” (par. 1). Essa, invero, costituisce la risposta del legislatore “‘[al]l'enorme proliferazione, negli ul timi anni, di controversie strumentali di impugnazione degli e stratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo', con ‘un aumento esponenziale delle cause radicate innanzi alle Com missioni ### ai ### di ### e, più in generale, alla ### ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'### e della riscossione si fosse attiv ato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sotte se, e perfin o nei cas i in cui vi avesse rinunciato, anche nell'esercizio dell 'autotutela' (rela zione finale della ### in terministeriale per la riforma dell a giustizia tributaria del 30 giugno 2021)” (par. 10). 
A men te di quanto innanzi, a i fini, eccezionalmente, della diretta impugnabili tà dell'estratto di ruolo, altrimenti, per precisa scelta legisla tiva, non impugnabile, è n ecessario che il debit ore dimostri che dalla pur a e semplice iscriz ione a ruolo possa derivargli un pregiudizio effettivo, concreto ed attuale, in riferimento ad una posizione giu ridica d i vantaggio che già “ab origine” gli appartenga. 
Siffatte caratteristiche del pregiudizio devono evidentemente sussistere in relazione a tutti i casi tipizzati dall'art. 12, comma 4- bis, del d.P. R. n. 602 del 1973, tra cui, quindi, anche que llo del pregiudizio relativo alla “riscossione di somme [al debitore] dovute dai soggetti pubblici […] per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del [m edesimo] d ecreto”, che abilitano detti soggetti alla tutela anticipata dei lor o crediti mediante la sospensione del pagamento dei debiti in funzione d ella fruttuosi tà dell'opponenda eccezione di prescrizione. 9 di 11 Sicché, conclusivamente, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: In tema di diretta impugnazione dell'estrat to di ruolo, sul fondamento, ai sensi dell'art. 12, comma 4- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, del pregiudizio relativo alla “riscossione di somme [al debitore] dovut e dai soggetti pubblici […] per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del [medesimo] decreto”, le somme la cui riscossione possa essere pregiudicata in ragione dell'anticipata opponibilità, da parte di tali soggetti, dell'eccezione di compensazione fondata sulla cartella, in guisa da eccezionalmen te legitt imare il debitore a reagire già dinanzi alla semplice notizia dell'esistenza del ruolo anco rché non, o non ritualmente, notificatogli, notizia che abbia acquisito solo attraverso l'accesso all'estratto di ruolo, devono afferire a partite creditorie anteriori alla, ed indipen denti dalla, proposizione dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo medesimo. 
Nel caso di specie, il credito dal contribuente vantato e dedotto a fondamento del suo interesse ad aggredire l'estratto di ruolo è sorto solo in conseguen za della, ed in dipendenza dalla, proposizione dell'impugnazione, per effetto della liquidazione delle spese giudiziali in suo favore contenuta nella favorevole sentenza di primo grad o: liquidazione viepiù pre caria, perché legata alla successiva evoluzione del giudizio, tanto da essere stata superata già dalla riforma in appello della suddetta sentenza. 
Né ha pregio l'ulteriore assunto del contribuente secondo cui “in ogni caso l'invocato co. 4-bis [dell']art. 12 D.P.R. n. 602/73 non comporta il divieto per il contribuente di ch iedere l'accertament o negativo del debito contributiv o, se derivant e dal decorso del 10 di 11 termine di prescrizione, ladd ove quest o sia maturato successivamente alla notifica della cartella”. 
Infatti, per un verso , l'azione di acce rtamento neg ativo, notoriamente, non appartiene alla natura ed alla disciplina positiva del giudizio tributario; per altro ver so, la prescrizione asseritamente maturata dopo la notif ica della cartella non è un caso tipizzato dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ai fini dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo: ciò senza che - come osservato da C. Cost. n. 190 del 2023, cui era devoluta una q.l.c. paventante un vuoto di immediata tutela proprio con riferimento a crediti ormai prescritti, possano ammettersi interventi integrativi, che violerebbero la discrezionalità legislativa. 
Talché, in definitiva, il contribuen te non ha offerto la dimostrazione di alcun valido interesse ad impugnare l'estratto di ruolo. 
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio. Invero, questa Suprema Corte, pronunciando su ricorso ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., de ve dich iarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio. 
Per l'effetto, le spese di lite vanno integralmente compensate quanto ai gradi di merito. 
Per quelle relative al presente grado di legittimità, trova applicazione la regola della soccombenz a, con conseguente condanna del contribuente alla rifusione all'### delle entrate di dette spese, liquidate, secondo ### come da dispositivo.  P.Q.M.  In accog limento del ricorso, cassa la senten za impug nata e, pronunciando su ricorso, dichiara inammissibi le il ricorso introduttivo del giudizio. 
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito. 11 di 11 ### a rifond ere all'### delle entrate le spese del presente grado, liquidate in euro 7.000, oltre spese prenotate a debito. 
Così deciso a ### lì 14 marzo 2024.   

Giudice/firmatari: Manzon Enrico, Salemme Andrea Antonio

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24719/2025 del 07-09-2025

... prevedendo l' ### gi udiziaria contro il genitor e inadempiente, postula il di ritto di quello adempiente di agire in regresso nei confro nti dell'altro (cfr. Cass. 5619/1987; 2907/1994; 15756/2006). 44.La Corte di merito ha poi determinato il relativo importo che, però, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale dovrà essere oggetto di rinnovata la statuizione senza che ciò travolga la legittimità della statuizione sull'an. 45.Con il secondo motivo si censura, in relazione all'art. 360 n.3 e n.5 cod. proc. civ., la sentenza in relazione all'art. 91 cod. proc. civ. ,nella parte in cui vengono compensate le spese di entrambi i gradi di merito. 46.Il moti vo è assorbito dal rigetto del prim o motivo del ricorso incidentale. 47.In conclusione, dunque, sono accolti il primo e terzo motivo del ricorso principale, è rigettato il secondo ed assorbito il quarto del medesimo ricorso, mentre va respinto il primo motivo del ricorso incidentale ed assorbito il secondo. 48.La sentenza impugnata è cassata nei limiti del ricorso accolto, con rinvio alla Corte d'appello di ### per nuov o esame in applicazione del seguente principio di diritto: 12 di 12 “Il principio che (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20773/2023 R.G. proposto da: , , rappresentati e difesi dall'### (###) e dall'### (###) con domicilio digitale rispettivamente in ### e ### ; -ricorrenti prin cipali - contro rappresentato e difeso dall'Avvo cato ### ( ###) e del l'avvocato ### (####) con domicilio digitale rispettivamente ### e ### ; R.A.U.F.
O.D. 2 di 12 -controricorrente e ricorrente incidentale avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 733/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dalla consigliera ####: 1. e (nato il ) , mad re e figlio, adivano il Tribunale di Bergamo nel 2018 per ottenere la declaratoria del rapporto di filiazione natur ale tra e (n . l'), far accertare il diritto del figlio all'utilizzo del cognome paterno, conseguire la condanna del convenuto al versamento d i un contributo per il mantenimento passato e quella al risarci mento de l danno non patrimoniale da abbandono e da perdita di un congiunto.  2.Il riconosceva il rapporto di filiazione naturale (in conformità ad esami ematici svolti privatamente dalle parti), non si opponeva all'utilizzo del cognome nè all'obbligo al mantenimento, ma chi edeva fosse liquidato in misura in feriore. Il convenuto chiedeva l'accertament o del concorso di colpa con la madre in relazione al risarcimento del richi esto dan no morale, avendo quest'ultima tentato di allo ntanare padre e figlio; contestava la fondatezza della domanda di regresso per il mantenimento passato, chiedendone il rigetto.  3.Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale di Bergamo, decidendo sulle domande a vanzate dagli att ori, dichiarava il rapporto di filiazione fra e e poneva a carico del convenuto un contributo di mantenimento pari ad € 300,00 a decorrere dal dicembre 2018, ol tre al 50% delle spese straordinarie, a decorrere dalla domanda. Il Tribunale respingeva le alt re domande risarcitorie e di rimbors o dei costi di mantenimento pregresso. R.A.U.F.Data_1
 O.D.Data_2
 U.F.O.D.3 di 12 4.Con riguardo al risarcimento per il danno non patrimoniale da illecito endofamiliare affermava che mancava la prova del danno conseguenza non potendosi ritenere sufficiente la prova del danno evento e non potendo accedere alla tesi del danno in re ipsa.  5.Con riguardo al richiesto risarcimento per violazione dell'art. 570 cod. pen. e per avere subordinato l'adempim ento ai propri obblighi verso il figlio all'accettazione di una somma a stralcio da parte della madre il primo giudice ne dichiarava l'inammissibili per tardività.  6.In re lazione alla domanda di rimborso delle somme anticipate dalla madre per il figlio, pur ritenendola ammissibile ( ex 4208/2018), il Tribunale concludeva per l'infondatezza per mancanza di prova, non ritenendo a tal fine idonei né l'allegazione dei costi sostenuti né la prova testimoniale dedotta, e compensava le spese di lite per metà ponendone il residuo a carico degli attori in solido.  7.Gli odierni ricorrenti gravavano la sentenza di prime cure e la Corte d'appello di ### con la sentenza n. 733/2023, R.G.  1173/2021, pronunziata il ### e pubblicata il ###, non notificata, accoglieva parzialmente il gravame.  8.In particolare , la Corte territoriale riconosceva il diritto di di assumere ogni determinazione in ordi ne al cognome da assumere a seguito dell'intervenuto riconoscimento da parte del padre ed il conseguente obbligo dell'### dello Stato civile di provvedere in conformità all'art. 262, comma 2 cod. civ..  9.Inoltre, la Corte d'appello accoglieva la domanda di condanna del al rimborso in favore della madre, , nella misura di €. 71.700,00, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio dalla nascita di questi fino al novembre 2018.  10.Il gi udice d'appello riconosceva, al contempo, come dovuto l'importo mensile di €.500,00, maggiorato di ### a decorrere dal dicembre 2018 e fin o all'indipe ndenza del fig lio, a titolo d i U.F.
O.D.R.A.
U.F.4 di 12 contributo al mantenimento ordinari o, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo ### attuale presso il Tribunale di Bergamo, restando a carico della madre il restante 40%.  11.La Corte bresciana confermava, invece, il rigetto della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare ri conoscendo sul punto i fatti costitutivi della domanda, ma non la prova del danno.  12.Parimenti confermava il rigetto del la domanda da reato, condividendo in proposito le ragioni del primo giudice.  13.Infine la Corte territoriale compensava integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo la c.t.u. a carico delle parti per il 50% ciascuna e con vincolo di solidarietà nei confronti del consulente d'ufficio 14.La cassazione della sentenza d'appello pubblicata il ### è chiesta dai rico rrenti, ex appellanti, con ricorso notificato il ### ed affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con tempestivo controricorso articolando, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi.  ###: 15.Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono, in relazione all'art.360, n.3 cod.proc .civ., la violazione degli artt. 2, 3, 30, commi 1 e 3, ###, artt. 147, 148, 315, 315 bis, 316, 316 bis, 337 bis, 337 ter, 2043 e 2059 cod.civ., in combinato disposto degli artt.  2697, 2727 e 2729 cod.civ. per avere la Corte d'appello accertato la sussistenza dell'illecito endofamiliare, ma respinto la domanda di condanna al correlato danno per mancanza di prova, invece da ritenersi presunta e tabellarmente quantificata.  16.Il motivo è fondato.  17.Com'è noto, la nozione di illecito endofamiliare si riferisce alle violazioni che in tervengono nell'am bito del nucleo familiare ad opera di un membro dei confronti di uno o più degli alt ri componenti. O.D.5 di 12 18.Con specifico riguardo al rapporto di filiazione è stato più volte affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 5652/2012; conf.  n. 3079/2015; id. ###/2022; id. 375/2025) che la violazione dei doveri di man tenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrar e gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costit uzionalment e protetti; questa, pertant o, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod.  civ. ese rcitabile anche nell'ambito dell'azi one per la di chiarazione giudiziale di paternità e maternità.  19.In relazione alla individuazione di tale danno, conseguenza della violazione del doveri di cui agli artt. 147 e 148 cod. civ. , è stato chiarito che esso consiste nella lesione di diritti costituzionalmente protetti, e fra questi indubbiamente rientra il diritto alla bigenitorialità, il diritto di natura costit uzionale rico nosciuto e protetto dag li artt. 2 e 30 C ost., co sì come rafforzato dall'ar t. 24 della Carta dei diritti fondamentali del l'### e dalle ### di ### del 20.11.89 ratificata con legge n. 176 del 1991, posta a tutela dell'in teresse del minore e della responsabilità genitoriale.  20.### riconoscimento dell'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art.2059 cod.  civ. comporta che la nota decisione delle ### di questa Corte n. 26972 del 2008, così come la successiva n. 10527/2011, debbano essere correttamente intese e ribadite.  21.La prima ha affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge” fra cui, sec ondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.  civ.:### c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del 6 di 12 danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contra rio delle prime due ipotesi - ### e ###, non sono individuate “ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.  22.La seconda ha affermato oltre al princip io che “il dan no non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invo ca, anche attrav erso il ricorso a presunzioni semplici” l'ulteriore principio che “la morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i congi unti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'a lterazione della lor o vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale inco mbe al danneggiant e dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi”.  23.Ebbene, il completo richiamo a dette pronunce, con sente di evidenziare l'erroneità del ra gionamento probatorio svo lto dalla Corte bresciana sulla doma nda risarcitoria per l' accertato danno non patrimoniale conseguente all'illecito endofamiliare.  24.Detto ra gionamento si fo nda, pe raltro, sul richiamo di due pronunce non pert inenti di qu esta Corte: la n. 1128/2022 che, pronunciando l'estinzione a seguito di rinu ncia di una causa di cessazione degli effetti civili del matri monio, non risul ta aver affermato la necessità di prova della elisione della figura paterna, e la n.27139/2021 che ha, diversamente da quanto prospettato, accolto il ricor so in tema di ritenuto illegittimo di sconoscimento dell'illecito endofamiliare.  25. Va al co ntrario di quanto sostenuto dalla Corte territoriale , segnalata l'importanza del doveroso bilanciament o tra il principio che richi ede anche per il danno non patrimoniale la necessit à di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni 7 di 12 semplici ex artt. 2727-2729 co d. civ., con la notoria circostanza che la lesione da perdita della bigenitorialità costituisce di per sè un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, che compor ta scelte ed opportun ità diverse da quelle altrimenti compiute.  26.In tale prospettiva non può dubitarsi, con riferimento al caso di specie, come il consapevole disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educ azione, determini notoriament e un vulnus, dalle conseguenze di entità rim archevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30 ###), e altre norme sopra ricordate un elevato grado di riconoscimento e di tutela.  27.Tutto ciò non è stato corre ttament e consi derato dalla Corte territoriale e per questo occorre rinnova re l' accertamento, considerando altresì la gi urisprudenza di questa Corte che ai fin i della liqu idazione del danno da illecito endofamiliare ha già spiegato che i parametri adottati nel di stretto per la perdita parentale co stituiscono indici da assumere in via mer amente analogica e con l'appli cazione di correttivi che ne giustificano la liquidazione in via meramente equitativa. Pertanto, il criterio tabellare "può ra ppresentare un punto di riferimento" nella liquidazione del danno in via analogica ed essere assunto nella soglia minima peraltro non attualizzata al momento della decisione (cfr. Cass. 26205/2013; id.###/2022).  28.Con il secondo motivo s i deduce, in rel azione all'art.360 n. 4 cod.proc.civ., la nullità del la sentenza ex art.161, comma 1, cod.proc.civ., per violazione dell'art.112 cod.proc.civ., in combinato disposto con gli a rtt. 2907 cod.civ. e l'art.183, co mma 6, n. 1 , cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale respinto la domanda di 8 di 12 risarcimento del danno da reato e x artt. 570 e 185 cod.pen., formulata dagli attori, ma ritenuta erroneamente caratterizzata da nuova causa peten di e, pe r l'effetto, tardi vamente proposta nel giudizio di primo grado.  29.Il moti vo è infondato, seppure si debba, in via preliminare, precisare che la domanda non è tardiva né nuova.  30.Infatti, come riconosce la stessa Corte d'appello , nell'atto introduttivo era già presente un paragrafo dedicato al “risarcimento di parti attrici per violazione dei doveri parentali”. Rispetto ad esso la richiesta di risarcimento per i danni cagionati al figlio ex art. 570 cod. pen. e quella per avere nell'udienza di comparizione delle parti ex ar t. 185 cod. pro. civ. subordin ato l'adempimento ai propri obblighi verso il figlio all'accettazione di una somma a stralcio da parte del la madre, cont enute rispettivamente, la prima, nel la memoria ex art. 183, comma 6, n.1 cod. proc. civ. e, la seconda, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., non possono essere considerate “nuove” quindi tardive, per la decisiva considerazione - pure svolta dal ricorrente - che i fatti costitutivi erano già stati descritti e dedotti, e che gli attori si erano limitati ad evidenziare condotte aggravative degli stessi.  31.La medesima co nsiderazione rileva, tuttavi a, ai fini dell'esito negativo della censura, poiché evidenzia che si tra tta di una questione di qualif icazione giuridi ca dei dedotti fatti costitutivi, come pure già osservato in una fattispecie analoga esaminata da questa Corte (cfr. Cass. ###/2022 ) e non costituent e un'autonoma e distinta fattispecie di azione ex art. 2059 cod. civ..  32.Con il terzo motivo si deduce, ai sensi all'art.360, comma 1, n.5 cod.proc.civ., l'omessa motivazione, in relazione alla violazione degli artt.316 bis cod.civ. e degli ar tt.115-116 co d.proc.civ., per avere la Corte territoriale, con decisione contraddittoria, resa su un elemento rilevant e della contesa, oggetto di acc urata richiesta e prova, determi nato a carico del padre il rim borso delle spese 9 di 12 sostenute in passato dal la madre per il mantenimento del figlio, comprese le straordinarie, nell'importo attualizzato di €.300,00 mensili, da devalutare, e poi rivalutare , e pro futuro l'importo attualizzato di €.500,00 mensili, da rivalutare, oltre i tre quarti delle straordinarie.  33.Il motivo è fondato.  34.Effettivamente la Corte territoriale ha argomentato sulla scorta dell'offerta in via conciliativa di euro 500,00 mensi li fatta dal in udienza e della maggiore capacità re dditual e riconosciutagli rispetto a quella ritenuta dal ### unale , co sì in parte riformando la sentenza di prime cure e rideterminando nella maggior somma di euro 500,00 oltre rivalutazione annuale, quella dovuta a titolo di contributo di mantenimento a decorrere dalla domanda, così come fissa nella misura del 60% a carico del padre le spese straordinarie.  35.Al contemp o, però, e sul la base di un generico richiamo all'equità ed alla capacità economica delle parti la Corte territoriale ha dete rminato nella somma di euro 300,00 mensili omnicomprensiva il dovuto per il mantenimento pregresso del figlio dalla nascita alla domanda di primo grado.  36.Ciò posto, sussiste il denunciato vizio di omessa motivazione.  37.Il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non soll eva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i qu ali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione (cfr. Cass. 28075/2021; id.5669/2025).  38.La Corte territoriale ha richiamato il medesimo parametro della capacità co ntributiva delle parti, come ridetermi nato in aumento per il padre, e ciononostante ha formulato, senza una motivazione O.D.10 di 12 giustificatrice, due distinte conclusioni sull'entità del contributo di mantenimento a favore del figlio.  39.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame della domanda di condanna di parte resistente sulle spese, anche a titolo di sanzione per la posizione processuale assunta dal resistente, avendole al contrario compensate nonostante la soc combenza di par te appell ata sulla quasi totalità delle domande ed in relazi one alla violazione degli artt.316, 2043 e 2697 cod.civ., all'art. 91, 96, 115 e 116 cod.proc.civ., conseguente nullit à ai sensi dell'art.360 n.4 cod.proc.civ. della sentenza gravata.  40.Il motivo è evidentemente assorbito dall'accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso, dovendo il giudice del rinvio provvedere secondo legge alla stregua dell'esito di quel giudizio.  41.In re lazione al ricorso incidentale, con il primo motivo si censura, in relazione all 'art. 360 n.3 e n.5 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 113 cod. proc. civ. ed art. 1292 cod. civ. e art.  1229 cod. civ. , la motivazione contraddittoria adottata dalla Corte d'appello laddove, dopo aver condiviso la valutazione data da l primo giudice, che aveva respinto la domanda della madre per il rimborso dei costi di mantenimento e di una qu ota delle spese straordinarie per il mantenim ento del figlio dalla nascita alla domanda per mancata prova degli esborsi, ha poi negato di poter far ricorso alle presunzioni semplici, al contempo, però, accogliendo la domand a dell'appellan te riconoscendole, in via equitativa, la somma omnicomprensiva di euro 300,00 mensili per il periodo da gennaio 1998 a novembre 2018 e pari a comp lessivi euro 71.700,00.  42.Il motivo è infondato.  43.La Corte terr itoriale ha accolto la domanda di regresso legittimamente svolta dalla ricorrente nell'ambi to del giudizio di dichiarazione della filiazione natura le la cui sentenza produce, ai 11 di 12 sensi dell'art. 278 cod. civ., gli stessi effetti del riconoscimento, per cui pone a car ico del genitor e, fin dalla nascit a del figlio, tutti i doveri inerenti al rapporto di filiazione legittima (art. 261 cod. civ.), compresi quelli di mantenimento, educazione e istruzione. 
Pertanto, il genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio, ha diritto di ripetere la quota delle relative spese nei confronti del soggetto del quale è stata accertata la paternità o la maternità naturale, in applicazione analogica dell'ar t. 1299 cod. civ., che prevede il regresso tra condebitori solidali quando l'obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi, alla stregua del principio che si trae dall'art. 148 (richiamato dall'art. 261 cod. civ. per la filiazione naturale) che, prevedendo l' ### gi udiziaria contro il genitor e inadempiente, postula il di ritto di quello adempiente di agire in regresso nei confro nti dell'altro (cfr. Cass. 5619/1987; 2907/1994; 15756/2006).  44.La Corte di merito ha poi determinato il relativo importo che, però, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale dovrà essere oggetto di rinnovata la statuizione senza che ciò travolga la legittimità della statuizione sull'an.  45.Con il secondo motivo si censura, in relazione all'art. 360 n.3 e n.5 cod. proc. civ., la sentenza in relazione all'art. 91 cod. proc.  civ. ,nella parte in cui vengono compensate le spese di entrambi i gradi di merito.  46.Il moti vo è assorbito dal rigetto del prim o motivo del ricorso incidentale.  47.In conclusione, dunque, sono accolti il primo e terzo motivo del ricorso principale, è rigettato il secondo ed assorbito il quarto del medesimo ricorso, mentre va respinto il primo motivo del ricorso incidentale ed assorbito il secondo.  48.La sentenza impugnata è cassata nei limiti del ricorso accolto, con rinvio alla Corte d'appello di ### per nuov o esame in applicazione del seguente principio di diritto: 12 di 12 “Il principio che richiede anche per il danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. la necessità di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 cod.  civ. va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità realizzata attraverso la consapevole sottrazione a i doveri di assistenza morale e materiale dl figlio, costituisca di per sè un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed op portunità diverse da quelle altrimenti compiute.” 49.Il giudice del rinvio provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte in relazione al ricorso principale accoglie il primo e terzo motivo, rigetta il sec ondo motivo, assor bito il qu arto motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di ### in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. 
In cas o di diffusi one del present e provvedimento si omettano le generalità e gli altri elem enti identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003. 
Così deciso in ### il ###.  ### 

Giudice/firmatari: Acierno Maria, Casadonte Annamaria

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10823/2025 del 24-04-2025

... al 100% dalla società ### S.r.l. - si sarebbe resa inadempiente degli obblighi avend o venduto appartamenti che pre sentavano irregolarità urbanistiche. Pertant o, l'attrice e la ### S.r.l. vanterebbero ragioni creditorie nei confronti delle società ### e ### Lamentava che le già menzionate società venditrici avrebbero posto in essere una serie di operazioni di vendita tese alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare, tra le quali le vendite avvenute nel 2009 a favore di ### S.r.l., al fine di eludere i propri obblighi nei confronti delle attrici. Si costituiva la società ### S.r.l. contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il Tribunale di Massa con la sentenza del 26.03.2018 rigettava le domande attoree, condannando le attrici al pagamento delle spese di giudizio. Contro la sentenza del Tribunale l'avv. ### in proprio e a nome di ### S.r.l., proponeva appello dinnanzi alla Corte territoriale di ### reiterando le domande formulate nel giudizio di prime cure. 3 di 5 ### ra ### S.r.l. si cost ituiva eccepen do l'inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica della citazione nei confronti di ### eama S.r.l, ### S.r.l. ed ### (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5634/2022 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato presso il domicilio indicato nella pec dal difensore avvocato ### (###) -ricorrente contro ######### L -intimati avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1098/2021 depositata il ###.  2 di 5 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal ### Svolgimento del processo Con atto in data ### l'avv. ### in proprio e a nome della ### S.r.l. ###, evocava in giudizio la società ### per sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di compravend ita concluso t ra ### S.r.l. e ### S .r.l.  avente ad oggetto un appartamento sito al 4° piano di un più ampio fabbricato sito in ### nonché l'atto di compravendita stipulato tra ### S.r.l. e ### S.r.l. avente ad oggetto l'appartamento sito al 5° pian o dello stesso imm obile, entrambi conclusi il ###. 
Rilevava che la ### S.r.l. - le cui quote sociali erano detenute al 100% dalla società ### S.r.l. - si sarebbe resa inadempiente degli obblighi avend o venduto appartamenti che pre sentavano irregolarità urbanistiche. Pertant o, l'attrice e la ### S.r.l.  vanterebbero ragioni creditorie nei confronti delle società ### e ### Lamentava che le già menzionate società venditrici avrebbero posto in essere una serie di operazioni di vendita tese alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare, tra le quali le vendite avvenute nel 2009 a favore di ### S.r.l., al fine di eludere i propri obblighi nei confronti delle attrici. 
Si costituiva la società ### S.r.l. contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. 
Il Tribunale di Massa con la sentenza del 26.03.2018 rigettava le domande attoree, condannando le attrici al pagamento delle spese di giudizio. 
Contro la sentenza del Tribunale l'avv. ### in proprio e a nome di ### S.r.l., proponeva appello dinnanzi alla Corte territoriale di ### reiterando le domande formulate nel giudizio di prime cure. 3 di 5 ### ra ### S.r.l. si cost ituiva eccepen do l'inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica della citazione nei confronti di ### eama S.r.l, ### S.r.l. ed ### struzioni, nonché il difetto di legittimazione ad agire di ### S.r.l. e l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame.  ### it ### che aveva costituito ipoteca, si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese e competenze di giudizio. 
La Corte d'appello di ### con sentenza del 29.10.21 “dichiara### inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attrice l'atto di vendita intercorso tra ### S.r.l. e ### S.r.l., di cui al rogito 18.03.09 e tra ### S.r.l. e ### S.r.l., oggetto del rogito 18.05.09 e tra ### S.r.l. e ### S.r.l., di cui al rogito 12.03.09. Respingeva l'appello per quan to riguarda l'atto di costituzione d'ipoteca tra ### e Carispezia”. 
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione ### s.r.l. affidandosi a due motivi illustrati da memoria. 
Le parti intimate non si costituiscono.  ### generale conclude per l'accoglimento del ricorso. 
Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 360 n° 4 c.p.c., 132, 156,161, 162 e 119 disp, att. c.p.c. 
La sentenza emessa dalla Corte d'Appello di ### sarebbe priva della sottoscrizione de l Presidente ###te, mentre risulta apposta la sola firma del relatore. 
Il primo motivo è fondato e l'accoglimento assume rilievo assorbente rispetto al successivo motivo. 
La sentenza emessa dalla Corte d'appello di ### sezione III civile n. 1098 del 2021 reca effett ivamente la sola sottoscrizione di ### consigliere relatore ed estensore della sentenza e non anche la sottoscrizione del presidente del collegio giudicante. 4 di 5 Ai sensi dell'articolo 119 disp. att. c.p.c. la sentenza emessa in forma collegiale deve recare la sottoscrizio ne dell'este nsore e del presidente, il quale è tenuto a controfirmare la decisione una volta verificata la conformità del testo a lui presentato rispetto all'originale della minuta consegnata al cancelliere.  ### di sottoscrizione da parte di uno dei giudici per i quali è normativamente prevista la sottoscrizione della sentenza, e quindi dell'estensore o del presidente per la sentenza e messa in form a collegiale, dà luog o alla n ullità del provvedime nto ai sensi del combinato disposto degli articoli 161 e 132 c.p.c. , atteso che la sottoscrizione del “giudice” è qui da intendersi come sottoscrizione del corpo g iudicante costituito dal presidente e dell'estensor e e costituisce pertanto uno degli elementi essenziali della sentenza.  ### è pacifico. 
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “la sentenz a emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (nella specie, del componente più anziano che avrebbe dovuto firmare in luogo del presidente ###è inesistente bensì nulla in qu anto la sottoscrizione non è o messa ma solo insufficiente” (Cass. n. 19323 del 18/7/2019). 
Si è al riguardo anche recentemente ribadito che la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle d ue sottoscrizioni (del ### te del collegio o vvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc.  civ., stante il vizio di “insufficiente” sottoscrizione, sicché il relativo vizio si converte in motiv o di impugn azione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato (Cass. 1, 22/05/2024, n. 14359). 
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 360 n° 3, 85 c.p.c. in relazione all'art 1703 c.c. e 2495 c.c. 5 di 5 A seguito di dismissione del mandato dell'avv. ### nei confronti della ### dett o legale non avrebbe potuto svolgere l'ulteriore attività difensiva nell'interesse di ### società peraltro cancellata dal registro delle imprese. 
Il motivo è assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo. 
Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la declaratoria di relativa nullità con conseguente rimessione della causa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione (Cass. 21193 del 31/10/2005). 
La senten za, pertanto, essendo priva della sottoscrizione del ### del collegio giudicante, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di ### la q uale, n el procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte acc oglie i l primo motivo di rico rso, dichiara assorbito il secondo. ### in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione. 
Così deciso nella camera di Consiglio della ### della Corte 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Positano Gabriele

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Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 895/2025 del 09-11-2025

... di risoluzione del contratto, potendo la parte non inadempiente limitare la domanda al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale (a titolo esemplificativo, da ultimo, Cass. 15446/2025). Ciò posto, deve evidenziarsi che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, l'odierna parte appellante ha fornito prova documentale del contratto di acquisto dell'abito da sposa, che risulta sottoscritto dall'odierna appellata, senza alcun riferimento ad obblighi assunti da terzi soggetti. Il contratto, prodotto dall'odierna parte appellante in copia fotostatica, non risulta tempestivamente e specificamente contestato dalla convenuta, che non ha rilevato alcuna difformità della copia prodotta rispetto all'originale e neppure ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto. Come noto, la contestazione della conformità all'originale di una copia fotostatica prodotta in giudizio, per non essere generica, deve investire i profili della pretesa falsificazione e deve essere compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME sezione civile Il Tribunale di ###, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 838 del ### per gli ### dell'anno 2023 promossa DA “### della Sposa” (P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ### (C.F. ###), con sede in ### alla via ### di ### n. 93, rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat #######. Borrello n. 41, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello parte appellante #### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###, giusta procura in atti parte appellata ### Appello avverso la sentenza n. 8/2023 emessa dal Giudice di ### di ### depositata in data ###, non notificata. 
Conclusioni: come in atti ### E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. “### della Sposa”, in persona del legale rappresentante ### ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di #### chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 2.600,00 quale danno subito in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contratto sottoscritto in data ### per l'acquisto di un abito da sposa, oltre all'ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno morale, da liquidarsi in via equitativa. 
A fondamento della domanda, parte attorea ha premesso che, stipulato il contratto per l'acquisto dell'abito da sposa, con consegna prevista per il ### e dopo aver provveduto ad apportare all'abito le modifiche necessarie per adattarlo alla persona dell'acquirente, ### nonostante le plurime richieste, non si è recata presso l'atelier per la prova dell'abito e per il ritiro e non ha inteso corrispondere quanto dovuto, comunicando che il prezzo dell'abito da sposa avrebbe dovuto essere corrisposto da ### e tale ### Tanto premesso, l'attore ha dedotto la responsabilità contrattuale della convenuta per inadempimento alle obbligazioni assunte, deducendo di aver subito una copiosa perdita patrimoniale, tenuto conto anche delle modifiche apportate all'abito da sposa, che lo avrebbero reso non adattabile ad altre eventuali clienti, con conseguente preclusione ad una vendita a terzi.  2. Si è costituita in giudizio la convenuta ### eccependo l'incompetenza per valore del giudice di pace e, nel merito, l'infondatezza della domanda, deducendo che gli oneri economici dell'acquisto erano stati assunti da soggetti terzi e di aver comunque comunicato, nei primi mesi dell'anno 2016, la cessazione e disdetta da ogni trattativa, in considerazione dell'intervenuto annullamento del matrimonio. Ha quindi dedotto che il contratto si sarebbe risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e che comunque sino alla comunicazione della disdetta, alcuna modifica sarebbe stata apportata all'abito. La convenuta ha altresì contestato la domanda sotto il profilo del quantum e ne ha chiesto il rigetto, previa autorizzazione alla chiamata in causa di #### e ### quali soggetti che avrebbero assunto l'obbligo di corrispondere il prezzo dell'abito da sposa ed al fine di essere dagli stessi manlevati da ogni responsabilità nel caso di accoglimento della domanda. 
Respinta l'accezione di incompetenza per valore formulata da parte convenuta, autorizzata la chiamata in causa di #### e ### rimasti contumaci e istruita la causa mediante prova testimoniale, con sentenza depositata in data ###, il giudice di pace ha rigettato la domanda, per difetto di prova del credito azionato.  3. Avverso la sentenza di primo grado, il ### della ### in persona del titolare ### ha proposto appello deducendo l'erroneità della sentenza di prima grado per avere il giudice di pace ritenuto la domanda non provata e, in particolare, per aver ritenuto non sufficiente, ai fini della prova del contratto la copia fotostatica, che non sarebbe stata oggetto di specifiche contestazioni della controparte e comunque senza richiedere l'esibizione del documento originale. Ha altresì contestato la sentenza di primo grado per avere il giudice di pace omesso di disporre l'interrogatorio di ### che avrebbe consentito di dimostrare l'effettiva realizzazione dell'abito da sposa. A parere di parte appellante, in ogni caso la fondatezza della domanda si evincerebbe, oltre che dalla documentazione prodotta, dalle stesse difese della convenuta, che ha sempre negato di essere obbligata al pagamento del dovuto, sostenendo che tale obbligo sarebbe stato assunto dalla famiglia dell'ex fidanzato, richiamando a tal fine usi e costumi locali e chiedendone la chiamata in giudizio. La fondatezza della domanda si evincerebbe altresì dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, che confermerebbero l'ordine dell'abito da sposa. Infine, parte appellante ha contestato la capacità a testimoniare e comunque l'attendibilità dei testimoni escussi, tenuto conto del legame di stretta parentela con la convenuta e del possibile coinvolgimento, emotivo ed economico, nella vicenda oggetto di causa. 
Tanto premesso, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con accoglimento della domanda risarcitoria formulata in primo grado, previa eventuale ammissione dell'interrogatorio formale di ### e prova testimoniale.  4. Si è costituita in giudizio ### la quale ha eccepito preliminarmente la nullità dell'appello per violazione degli artt. 163, 164, 331 e 342 c.p.c.., stante la mancata citazione in giudizio di tutti le parti del giudizio di primo grado e, in particolare, dei terzi chiamati. Ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di primo grado e, in subordine, ha chiesto l'accertamento dell'eventuale minor somma dovuta e la condanna dei terzi chiamati, in solido e/o ciascuno secondo le proprie responsabilità, al pagamento delle somme dovute o, in ulteriore subordine, a tenere indenne la medesima da ogni conseguenza economica derivante dall'eventuale accoglimento dell'appello.  5. Acquisito il fascicolo di primo grado, respinta l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.12.2024, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha rigettato le richieste istruttorie di parte appellante e fissato successiva udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.  6. ###, che può essere deciso sulla base della ragione più liquida, è infondato e deve essere rigettato. 
Occorre premettere che l'odierna appellante, nel giudizio di primo grado, senza formulare alcuna domanda di esatto adempimento o di risoluzione del contratto, si è limitata ad agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta all'obbligo di corrispondere il prezzo e ritirare l'abito da sposa acquistato con contratto sottoscritto in data ###.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di risarcimento del danno, in quanto autonoma e distinta, non presuppone necessariamente l'esperimento anche della distinta azione di esatto adempimento o di risoluzione del contratto, potendo la parte non inadempiente limitare la domanda al risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale (a titolo esemplificativo, da ultimo, Cass. 15446/2025). 
Ciò posto, deve evidenziarsi che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, l'odierna parte appellante ha fornito prova documentale del contratto di acquisto dell'abito da sposa, che risulta sottoscritto dall'odierna appellata, senza alcun riferimento ad obblighi assunti da terzi soggetti. Il contratto, prodotto dall'odierna parte appellante in copia fotostatica, non risulta tempestivamente e specificamente contestato dalla convenuta, che non ha rilevato alcuna difformità della copia prodotta rispetto all'originale e neppure ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto. 
Come noto, la contestazione della conformità all'originale di una copia fotostatica prodotta in giudizio, per non essere generica, deve investire i profili della pretesa falsificazione e deve essere compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 20.6. 2019 n. 16557; Cass. 7.1.2019 n. 127). In difetto di tempestivo disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche prodotte e della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, che deve essere formulato in modo non equivoco ed entro la prima udienza o prima risposta successiva alla produzione documentale, ex artt. 214 e 215 c.p.c., la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione (a titolo esemplificativo, Cass. civ. n. 18668/2025). Conseguentemente, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, nel caso di specie, deve ritenersi assolto da parte dell'odierna appellante l'onere di dimostrare il rapporto contrattuale concluso con la convenuta. 
Tuttavia, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, per difetto di prova del danno oggetto della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. 
Deve evidenziarsi che in tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per il risarcimento del danno, se può limitarsi a provare il titolo posto a fondamento del credito e ad allegare l'inadempimento della controparte, è comunque tenuto, in applicazione delle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, a dimostrare il danno subito in conseguenza del dedotto inadempimento (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533; Cass. civ. sent. 10/10/2007 n. 21140).
Come noto, ai sensi dell'art. 1223 c.p.c. è risarcibile il danno conseguente all'inadempimento contrattuale sub specie di danno emergente, ossia le perdite patrimoniali e di lucro cessante, ossia il mancato guadagno, oltre agli eventuali pregiudizi di tipo non patrimoniale, ex art. 2059 Nel caso di specie, l'odierno appellante ha dedotto di aver subito in conseguenza dell'inadempimento della controparte una copiosa perdita patrimoniale, quantificata in una somma corrispondente al corrispettivo pattuito per la vendita dell'abito da sposa, deducendo di aver sostenuto spese per apportare le modifiche necessarie ad adattare l'abito nuziale alla persona dell'acquirente e che lo avrebbero reso non adattabile ad altre persone, con conseguente preclusione della possibilità di vendita a terzi e di conseguire un guadagno. 
Quanto dedotto e richiesto dall'attore, in punto di pregiudizio patrimoniale subito in conseguenza del dedotto inadempimento, è privo di supporto probatorio, non risultando dimostrata alcuna spesa sostenuta per la vendita dell'abito nuziale, né l'effettiva esecuzione delle modifiche apportate, circostanza questa peraltro specificamente contestata dalla convenuta. Non risulta conseguentemente fornita alcuna prova dell'impossibilità di vendere l'abito nuziale a terzi, né di eventuali perdite di occasioni di guadagno conseguite all'inadempimento dell'odierna appellata. Alcuna prova è stata inoltre fornita in relazione a pregiudizi non patrimoniali conseguenti all'inadempimento della controparte, avendo omesso parte appellante di allegare, prima ancora che provare, elementi dai quali desumere la sussistenza ed entità di sofferenze soggettive o lesioni alla propria sfera psico-fisica integranti un pregiudizio di tipo non patrimoniale giuridicamente rilevante e, come tale, risarcibile. 
Deve infine evidenziarsi come le richieste istruttorie formulate nel presente giudizio di appello siano inammissibili. Infatti, quanto all'interrogatorio formale di ### si osserva che, come noto, tale mezzo istruttorio ha lo scopo di ottenere la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al dichiarante e a vantaggio della parte che ha richiesto l'interrogatorio. Non può quindi essere usato come prova di fatti che favoriscono la stessa parte che sta rendendo la confessione (a titolo esemplificativo: Cass. 29473/2023). Parimenti inammissibile è la richiesta di prova testimoniale, stante la rinuncia alla stessa nel primo grado di giudizio e conseguente operatività del divieto di cui all'art. 345 c.c. a tenore del quale, nel giudizio di appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, circostanza che deve essere esclusa nel caso di specie. 
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado. Il rigetto nel merito dell'appello rende superfluo l'esame delle ulteriori eccezioni formulate dalla parte appellata. 7. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e della limitata attività difensiva espletata nelle diverse fasi di giudizio. 
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato P.Q.M.  Il Tribunale di ####, in persona del giudice monocratico dott.ssa ### in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede: 1) Rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata; 2) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 1.278,00 oltre accessori come per legge. 
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12; Così deciso in ### 9 novembre 2025 

IL GIUDICE
dott.ssa


causa n. 838/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Lagani Daniela

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31753/2025 del 04-12-2025

... contratti collegati, può accadere che la parte sia inadempiente in uno dei due, ma non nell'altro; può darsi che non abbia adempiuto 7 di 8 alle prescrizioni del franchising, ma che però abbia adempiuto a quelle della locazione. Se dunque il franchising è risolto per inadempimento, la locazione viene meno per via del collegamento con il franchising, non già perché, a sua volta, anche la locazione è inadempiuta. Sul piano concettuale questa tesi non è errata, ma non porta alle conseguenze volute dalla società ricorrente. Infatti, la circostanza che il contratto collegato subisca solo gli effetti della risoluzione de ll'altro, non toglie che le ragioni di quella risoluzione rilevino comunque. Ossia, dire che il contratto collegato non è risolto per inadempimento, ma è solo privato di effetti, significa mettere in luce il piano degli effetti, ma non quello causale. Sul piano causale il collegamento neg oziale costituisce un'unica operazione negoziale, pur nella autonomia dei singoli cont ratti collegati, tanto che davanti all'inadempimento in uno d ei due contratti, la parte inadempiente può fare eccezione di inadempimento nell'altro contratto (Cass., n. 21070/2024). E dunque, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7507/2023 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dell'avvocato #### (###) -ricorrente contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### (###) 2 di 8 -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di CATANIA 81/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal #### società ### s.p.a. ha intimato a ### s.r.l. sfratto per morosità di un immobile da quest'ultima condotto in sublocazione, convenendola in giudizio per la convalida d ello sfratt o; contestualmente ha esposto di intrattenere con la convenuta anche un contratto di franchising, stipu lato nel marzo 2016, e che tra questo negozio e quello di sublocazione sussisteva un collegamento funzionale, come previsto dall'art. 2 del secondo contratto, nel senso che il venir meno del primo avrebbe travolto anche la sublocazione. 
Ha dedotto, altresì, che la convenuta si era resa inadempiente al contratto di franchising ed ha chiesto la risoluzione del contratto di sublocazione per inadempimento della conduttrice. 
Il Tribunale di Catania ha escluso la morosità ed ha ritenuto che la risoluzione della locazione presupponesse la previa risoluzione del franchising. 
Invece la Corte di appello ha accolto la tesi della ### s.p.a. ed ha pronunciato la risoluzione del contratto di franchis ing con conseguente risoluzione di quello di locazione.   Avverso tale decisione propone ricorso la ### s.r.l.  con cinque motivi di ricorso, ulteriormente illustrati con memoria.  ### s.p.a. resiste con controricorso e deposita memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo si prospetta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli articoli 99 e 112 cod.  proc. civ. 3 di 8 La tesi è la seguente. 
La Corte di Appello ha dichiarato risolto il franchising in assenza di una domanda apposita, sul presupposto che, una volta chiusa la fase sommaria dello sfratto, ed iniziata la causa di merito, la ricorrente poteva cambiare la causa petendi. 
Sostiene la ricorrente che tuttavia ### s.p.a. non ha mai formulato la domanda di risoluzione del contratto di franchising.  2.- Questo motivo è ulteriormente specificato nel secon do, che prospetta violazione dell'art. 345 c.p.c. 
Sostiene la ricorrent e che, anche ad ammettere che la do manda possa essere mut ata ad inizio della c ausa ordinaria, dunque una volta chiusa la fase sommaria della convalida, comunque ciò non è accaduto, avendo la ### spa, solo in appello, ma mai in primo grado, chiesto la risoluzione del franchising (p. 7 del ricorso). 
Questi due m otivi sono connessi e possono esaminarsi insieme. 
Essi sono infondati. 
Come eccepito dalla controricorrente, la Corte di Appello non ha pron unciato la risoluzione del franchising (a causa de lla cui risoluzione poi è venuta meno la sublocazione), ma ha accertato l'avvenuta risoluzio ne di diritto di quel cont ratto: ‹‹stante l'inadempimento della ### s.r.l. in ordine alla restituzione delle somme pagate dai clienti finali, il mancato rispetto del piano di rientro concordato e la messa in mora inviata dal factor, la ### spa con comunicazione dell'1 giugno 2017 ha dichiarato di volersi avvalere della condizione risolutiva espressa prevista dall'art. 22.2 del contratto di franchising›› (p. 6).   Il che significa che non era necessaria una apposita domanda, in quanto l'avvenuta risoluzione del franchising (per esercizio del diritto potestativo) era un presupposto logico della risoluzione del collegato contratto di sublocazione. Ed andav a semplicemente accertata. 4 di 8 E comu nque, come dimostra la controricorre nte, la qu estione dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di franchising era stata introdo tta tempestivamente. La controricorrente (p. 18 del controricorso) riporta infatti il passo della memoria di costituzione ad inizio della causa di merito in cui si legge, tra l'altro, che << infatti, il contratto è stato pacificamente riso lto pe r inadempiment o ed inoltre non sussiste alcun avviamento proprio della ### S.r.l. la quale al contrario pro prio in v irtù dell'accordo di franchising ha sfruttato l'enorme avviamento della ### S.p.A.>>, dopo avere premesso (p. 17) che la risoluzione del franchising comportava il venir meno della sublocazione.   Dunque, il giu dice investito della risoluzione de lla sublocazione, o come vedremo meglio, della cessazione degli effetti di quest'ultima, aveva solo da accertare che il collegato contratto di franchising si era riso lto di diritto, non d oveva pronunciarne la risoluzione. E quell'accertamento egli ha potuto fare per via della domanda comunque introdotta, come si è visto, dalla ### spa. 
La senten za impugnata non incor re, dunque, nei vizi denu nciati, dovendosi, peraltro, tenere conto che nel pro cedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclus ione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rit o ordinario, nel quale le parti possono esercitare tu tte le facoltà connesse alle rispettive po sizioni, ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata e, per il conduttore, la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale (Cass., sez . 3, 23/06/2021 , n. 17955; Cass., sez. 3, 28/02/2023, n. 5955).  3.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 1453, 1362, 1363, 1366 La censura è la seguente. 5 di 8 Sostiene la ricorrente che il fatto che i contratti fossero collegati non comporta che, risolto uno per inadempimento, dovesse dirsi risolto anche l'altro, sempre, a sua volta, per inadempimento. 
Sostiene la ricorrente: ‹‹si vuole in altri termini evidenziare che il collegamento negoziale incide solo sul piano della permanenza del vincolo, secondo il principio simul stabunt, simul cadent, ma non su quello, diverso, della valid ità od efficacia dei si ngoli contratti, seppure avvinti teleologicamente›› (pag. 10 del ricorso). 
Ed ancora più precisamente: ‹‹ove venga accertata e dichiarata la risoluzione del rapporto collegato, il contratto non interessato dalla causa di risoluzione cessa di produrre effetti solo mediatamente, ma di certo non può dirsi risolto per inadempimento anch'esso… ›› (pag.  10 del ricorso). 
Aggiunge la ricorrente che la conclusi one cui è giunta la Corte territoriale sarebbe anche contraria alle intenzioni dei contraenti, i quali, all'art. 2 del contratto di sublocazione, avevano concordato il collegamento funzionale dei contratti di affiliazione e sublocazione, esclusivamente nel senso che il venir meno del primo avrebbe determinato la sola cessazione degli effe tti de l secondo, non risultando, invece, dal medesimo contratto che l'inadempimento agli obblighi nascenti dal franchisin g potesse comportare una causa autonoma di risoluzione di diritto della sublocazione. 
Da questa premessa trae la seguente conseguenza: ‹‹ne consegue che l'accertame nto degli obblighi nascenti dal fran chising andava espletato con un separato giudizio, nel contraddittorio tra le parti…; solo all'esito di una eventuale pronuncia di inadempimento, la ### s.p.a. avrebbe potuto agire per chiedere la cessazione degli effetti (ma non l a risoluzione pe r inadempim ento) del contratto di sublocazione›› (pag. 11 del ricorso). 
Una seconda conseguenza è tratta dal motivo successivo.  4.- Con il quarto motivo, infatti, si prospetta violazione dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978. 6 di 8 ### la ricorrente il fatto che il contratto collegato non si debba dire risolto a sua volta per inadempimento, in quanto è solo privato dei suoi effetti, ha una ulteriore conseguenza, e cioè che non poteva negarsi il diritto a percep ire l'indennità per la perdit a dell'avviamento, la quale presuppone per l'appunto l'inadempimento del conduttore. 
Censura ulteriormente svolta, questa, con il motivo successivo.  5.- Con il quinto motivo, infatti, si prospetta violazione degli articoli 1362, 1363, 1366 c.c., nonché dell'art. 34 legge n. 392/78. 
La tesi è sempre la medesima. 
Poiché il contratto di sublocazione viene meno non già a causa della sua risoluz ione per inadempimen to, ma a causa del suo collegamento con quello dichiarato risolto, ne deriva che non può il conduttore essere privato della indennità di avviamento. 
In particolare, ‹‹il venir mento del diritto alla perdita dell'avviamento commerciale avrebbe potuto essere sancito esclusi vamente nell'ipotesi di inadempimento della società ### s.r.l. al pagamento dei canoni di locazione, secondo la disciplina di cui all'art.  34 del la legge 27 lugli o 1878, n. 392, circostanza ne lla specie inoppugnabilmente esclusa›› (pag. 14 del ricorso).  6. Questi tre mo tivi, come eme rge chiaramente, vertono sulla medesima questione e vanno dunque trattati insieme. 
Essi sono infondati. 
Intanto essi sono ammissibili, in astratto, poiché contengono una sufficiente censura dei criteri erme neutici, censu ra, cioè, non generica, ma riferita a specifici canoni di interpretazione. 
Tuttavia, la p remessa su cui si fondano è suggestiv a: in caso di contratti collegati, se uno dei due viene risolto per inadempimento, l'altro viene meno per effetto del collegamento con quello risolto; non viene meno perché a sua volta è risolto per inadempimento. Dati due contratti collegati, può accadere che la parte sia inadempiente in uno dei due, ma non nell'altro; può darsi che non abbia adempiuto 7 di 8 alle prescrizioni del franchising, ma che però abbia adempiuto a quelle della locazione. Se dunque il franchising è risolto per inadempimento, la locazione viene meno per via del collegamento con il franchising, non già perché, a sua volta, anche la locazione è inadempiuta.   Sul piano concettuale questa tesi non è errata, ma non porta alle conseguenze volute dalla società ricorrente. 
Infatti, la circostanza che il contratto collegato subisca solo gli effetti della risoluzione de ll'altro, non toglie che le ragioni di quella risoluzione rilevino comunque. 
Ossia, dire che il contratto collegato non è risolto per inadempimento, ma è solo privato di effetti, significa mettere in luce il piano degli effetti, ma non quello causale. 
Sul piano causale il collegamento neg oziale costituisce un'unica operazione negoziale, pur nella autonomia dei singoli cont ratti collegati, tanto che davanti all'inadempimento in uno d ei due contratti, la parte inadempiente può fare eccezione di inadempimento nell'altro contratto (Cass., n. 21070/2024). 
E dunque, se uno dei due contratti è risolto per inadempimento, questo stesso inadempime nto giustif ica la privazione degli effetti dell'altro: l'inadempimento è causa di risoluzione dell 'intera operazione negoziale. 
Diversamente, il conduttore trarrebbe va ntaggio dal suo inadempimento nel diverso contratto di franchising: ove il conduttore potesse avere l'indennità per la perdita dell'avviamento, pur avendo dato causa, med iante l'inadempimento del collegato contratto di franchising, al venire meno della locazione, si tradirebbe lo scopo del collegamento e si riconoscerebbe al conduttore - rectius alla parte inadempiente - un beneficio che invece presuppone che costui non abbia dato causa alla risoluzione. 
Più precisame nte, ciò che impedisce di riconoscere al con duttore l'indennità per la perdita dell'avviamento è l'inad empimento del 8 di 8 contratto collegato e dunque della intera operazione, non già l'effetto di tale inadempimento: l'effetto può anche operare, in relazione alla locazione, come mera perdita di effetti finali, ma ciò non toglie che quella perdita di effe tti finali abbia cau sa pur sempre nell'inadempimento del contratto collegato, ed in ult ima istanza, della intera operazione negoziale.   Il ricorso va pertanto rigett ato e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore de lla controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in ### 8.500,00 per compensi, oltre alle spese forfett arie nell a misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 10 ottobre 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Condello Pasqualina Anna Piera, Cricenti Giuseppe

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