testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20773/2023 R.G. proposto da: , , rappresentati e difesi dall'### (###) e dall'### (###) con domicilio digitale rispettivamente in ### e ### ; -ricorrenti prin cipali - contro rappresentato e difeso dall'Avvo cato ### ( ###) e del l'avvocato ### (####) con domicilio digitale rispettivamente ### e ### ; R.A.U.F.
O.D. 2 di 12 -controricorrente e ricorrente incidentale avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 733/2023 depositata il ###.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dalla consigliera ####: 1. e (nato il ) , mad re e figlio, adivano il Tribunale di Bergamo nel 2018 per ottenere la declaratoria del rapporto di filiazione natur ale tra e (n . l'), far accertare il diritto del figlio all'utilizzo del cognome paterno, conseguire la condanna del convenuto al versamento d i un contributo per il mantenimento passato e quella al risarci mento de l danno non patrimoniale da abbandono e da perdita di un congiunto. 2.Il riconosceva il rapporto di filiazione naturale (in conformità ad esami ematici svolti privatamente dalle parti), non si opponeva all'utilizzo del cognome nè all'obbligo al mantenimento, ma chi edeva fosse liquidato in misura in feriore. Il convenuto chiedeva l'accertament o del concorso di colpa con la madre in relazione al risarcimento del richi esto dan no morale, avendo quest'ultima tentato di allo ntanare padre e figlio; contestava la fondatezza della domanda di regresso per il mantenimento passato, chiedendone il rigetto. 3.Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale di Bergamo, decidendo sulle domande a vanzate dagli att ori, dichiarava il rapporto di filiazione fra e e poneva a carico del convenuto un contributo di mantenimento pari ad € 300,00 a decorrere dal dicembre 2018, ol tre al 50% delle spese straordinarie, a decorrere dalla domanda. Il Tribunale respingeva le alt re domande risarcitorie e di rimbors o dei costi di mantenimento pregresso. R.A.U.F.Data_1
O.D.Data_2
U.F.O.D.3 di 12 4.Con riguardo al risarcimento per il danno non patrimoniale da illecito endofamiliare affermava che mancava la prova del danno conseguenza non potendosi ritenere sufficiente la prova del danno evento e non potendo accedere alla tesi del danno in re ipsa. 5.Con riguardo al richiesto risarcimento per violazione dell'art. 570 cod. pen. e per avere subordinato l'adempim ento ai propri obblighi verso il figlio all'accettazione di una somma a stralcio da parte della madre il primo giudice ne dichiarava l'inammissibili per tardività. 6.In re lazione alla domanda di rimborso delle somme anticipate dalla madre per il figlio, pur ritenendola ammissibile ( ex 4208/2018), il Tribunale concludeva per l'infondatezza per mancanza di prova, non ritenendo a tal fine idonei né l'allegazione dei costi sostenuti né la prova testimoniale dedotta, e compensava le spese di lite per metà ponendone il residuo a carico degli attori in solido. 7.Gli odierni ricorrenti gravavano la sentenza di prime cure e la Corte d'appello di ### con la sentenza n. 733/2023, R.G. 1173/2021, pronunziata il ### e pubblicata il ###, non notificata, accoglieva parzialmente il gravame. 8.In particolare , la Corte territoriale riconosceva il diritto di di assumere ogni determinazione in ordi ne al cognome da assumere a seguito dell'intervenuto riconoscimento da parte del padre ed il conseguente obbligo dell'### dello Stato civile di provvedere in conformità all'art. 262, comma 2 cod. civ.. 9.Inoltre, la Corte d'appello accoglieva la domanda di condanna del al rimborso in favore della madre, , nella misura di €. 71.700,00, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio dalla nascita di questi fino al novembre 2018. 10.Il gi udice d'appello riconosceva, al contempo, come dovuto l'importo mensile di €.500,00, maggiorato di ### a decorrere dal dicembre 2018 e fin o all'indipe ndenza del fig lio, a titolo d i U.F.
O.D.R.A.
U.F.4 di 12 contributo al mantenimento ordinari o, oltre al 60% delle spese straordinarie come da protocollo ### attuale presso il Tribunale di Bergamo, restando a carico della madre il restante 40%. 11.La Corte bresciana confermava, invece, il rigetto della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare ri conoscendo sul punto i fatti costitutivi della domanda, ma non la prova del danno. 12.Parimenti confermava il rigetto del la domanda da reato, condividendo in proposito le ragioni del primo giudice. 13.Infine la Corte territoriale compensava integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo la c.t.u. a carico delle parti per il 50% ciascuna e con vincolo di solidarietà nei confronti del consulente d'ufficio 14.La cassazione della sentenza d'appello pubblicata il ### è chiesta dai rico rrenti, ex appellanti, con ricorso notificato il ### ed affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con tempestivo controricorso articolando, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi. ###: 15.Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono, in relazione all'art.360, n.3 cod.proc .civ., la violazione degli artt. 2, 3, 30, commi 1 e 3, ###, artt. 147, 148, 315, 315 bis, 316, 316 bis, 337 bis, 337 ter, 2043 e 2059 cod.civ., in combinato disposto degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod.civ. per avere la Corte d'appello accertato la sussistenza dell'illecito endofamiliare, ma respinto la domanda di condanna al correlato danno per mancanza di prova, invece da ritenersi presunta e tabellarmente quantificata. 16.Il motivo è fondato. 17.Com'è noto, la nozione di illecito endofamiliare si riferisce alle violazioni che in tervengono nell'am bito del nucleo familiare ad opera di un membro dei confronti di uno o più degli alt ri componenti. O.D.5 di 12 18.Con specifico riguardo al rapporto di filiazione è stato più volte affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 5652/2012; conf. n. 3079/2015; id. ###/2022; id. 375/2025) che la violazione dei doveri di man tenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrar e gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costit uzionalment e protetti; questa, pertant o, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. ese rcitabile anche nell'ambito dell'azi one per la di chiarazione giudiziale di paternità e maternità. 19.In relazione alla individuazione di tale danno, conseguenza della violazione del doveri di cui agli artt. 147 e 148 cod. civ. , è stato chiarito che esso consiste nella lesione di diritti costituzionalmente protetti, e fra questi indubbiamente rientra il diritto alla bigenitorialità, il diritto di natura costit uzionale rico nosciuto e protetto dag li artt. 2 e 30 C ost., co sì come rafforzato dall'ar t. 24 della Carta dei diritti fondamentali del l'### e dalle ### di ### del 20.11.89 ratificata con legge n. 176 del 1991, posta a tutela dell'in teresse del minore e della responsabilità genitoriale. 20.### riconoscimento dell'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art.2059 cod. civ. comporta che la nota decisione delle ### di questa Corte n. 26972 del 2008, così come la successiva n. 10527/2011, debbano essere correttamente intese e ribadite. 21.La prima ha affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge” fra cui, sec ondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.:### c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del 6 di 12 danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contra rio delle prime due ipotesi - ### e ###, non sono individuate “ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. 22.La seconda ha affermato oltre al princip io che “il dan no non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invo ca, anche attrav erso il ricorso a presunzioni semplici” l'ulteriore principio che “la morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i congi unti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'a lterazione della lor o vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale inco mbe al danneggiant e dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi”. 23.Ebbene, il completo richiamo a dette pronunce, con sente di evidenziare l'erroneità del ra gionamento probatorio svo lto dalla Corte bresciana sulla doma nda risarcitoria per l' accertato danno non patrimoniale conseguente all'illecito endofamiliare. 24.Detto ra gionamento si fo nda, pe raltro, sul richiamo di due pronunce non pert inenti di qu esta Corte: la n. 1128/2022 che, pronunciando l'estinzione a seguito di rinu ncia di una causa di cessazione degli effetti civili del matri monio, non risul ta aver affermato la necessità di prova della elisione della figura paterna, e la n.27139/2021 che ha, diversamente da quanto prospettato, accolto il ricor so in tema di ritenuto illegittimo di sconoscimento dell'illecito endofamiliare. 25. Va al co ntrario di quanto sostenuto dalla Corte territoriale , segnalata l'importanza del doveroso bilanciament o tra il principio che richi ede anche per il danno non patrimoniale la necessit à di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni 7 di 12 semplici ex artt. 2727-2729 co d. civ., con la notoria circostanza che la lesione da perdita della bigenitorialità costituisce di per sè un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, che compor ta scelte ed opportun ità diverse da quelle altrimenti compiute. 26.In tale prospettiva non può dubitarsi, con riferimento al caso di specie, come il consapevole disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educ azione, determini notoriament e un vulnus, dalle conseguenze di entità rim archevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30 ###), e altre norme sopra ricordate un elevato grado di riconoscimento e di tutela. 27.Tutto ciò non è stato corre ttament e consi derato dalla Corte territoriale e per questo occorre rinnova re l' accertamento, considerando altresì la gi urisprudenza di questa Corte che ai fin i della liqu idazione del danno da illecito endofamiliare ha già spiegato che i parametri adottati nel di stretto per la perdita parentale co stituiscono indici da assumere in via mer amente analogica e con l'appli cazione di correttivi che ne giustificano la liquidazione in via meramente equitativa. Pertanto, il criterio tabellare "può ra ppresentare un punto di riferimento" nella liquidazione del danno in via analogica ed essere assunto nella soglia minima peraltro non attualizzata al momento della decisione (cfr. Cass. 26205/2013; id.###/2022). 28.Con il secondo motivo s i deduce, in rel azione all'art.360 n. 4 cod.proc.civ., la nullità del la sentenza ex art.161, comma 1, cod.proc.civ., per violazione dell'art.112 cod.proc.civ., in combinato disposto con gli a rtt. 2907 cod.civ. e l'art.183, co mma 6, n. 1 , cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale respinto la domanda di 8 di 12 risarcimento del danno da reato e x artt. 570 e 185 cod.pen., formulata dagli attori, ma ritenuta erroneamente caratterizzata da nuova causa peten di e, pe r l'effetto, tardi vamente proposta nel giudizio di primo grado. 29.Il moti vo è infondato, seppure si debba, in via preliminare, precisare che la domanda non è tardiva né nuova. 30.Infatti, come riconosce la stessa Corte d'appello , nell'atto introduttivo era già presente un paragrafo dedicato al “risarcimento di parti attrici per violazione dei doveri parentali”. Rispetto ad esso la richiesta di risarcimento per i danni cagionati al figlio ex art. 570 cod. pen. e quella per avere nell'udienza di comparizione delle parti ex ar t. 185 cod. pro. civ. subordin ato l'adempimento ai propri obblighi verso il figlio all'accettazione di una somma a stralcio da parte del la madre, cont enute rispettivamente, la prima, nel la memoria ex art. 183, comma 6, n.1 cod. proc. civ. e, la seconda, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ., non possono essere considerate “nuove” quindi tardive, per la decisiva considerazione - pure svolta dal ricorrente - che i fatti costitutivi erano già stati descritti e dedotti, e che gli attori si erano limitati ad evidenziare condotte aggravative degli stessi. 31.La medesima co nsiderazione rileva, tuttavi a, ai fini dell'esito negativo della censura, poiché evidenzia che si tra tta di una questione di qualif icazione giuridi ca dei dedotti fatti costitutivi, come pure già osservato in una fattispecie analoga esaminata da questa Corte (cfr. Cass. ###/2022 ) e non costituent e un'autonoma e distinta fattispecie di azione ex art. 2059 cod. civ.. 32.Con il terzo motivo si deduce, ai sensi all'art.360, comma 1, n.5 cod.proc.civ., l'omessa motivazione, in relazione alla violazione degli artt.316 bis cod.civ. e degli ar tt.115-116 co d.proc.civ., per avere la Corte territoriale, con decisione contraddittoria, resa su un elemento rilevant e della contesa, oggetto di acc urata richiesta e prova, determi nato a carico del padre il rim borso delle spese 9 di 12 sostenute in passato dal la madre per il mantenimento del figlio, comprese le straordinarie, nell'importo attualizzato di €.300,00 mensili, da devalutare, e poi rivalutare , e pro futuro l'importo attualizzato di €.500,00 mensili, da rivalutare, oltre i tre quarti delle straordinarie. 33.Il motivo è fondato. 34.Effettivamente la Corte territoriale ha argomentato sulla scorta dell'offerta in via conciliativa di euro 500,00 mensi li fatta dal in udienza e della maggiore capacità re dditual e riconosciutagli rispetto a quella ritenuta dal ### unale , co sì in parte riformando la sentenza di prime cure e rideterminando nella maggior somma di euro 500,00 oltre rivalutazione annuale, quella dovuta a titolo di contributo di mantenimento a decorrere dalla domanda, così come fissa nella misura del 60% a carico del padre le spese straordinarie. 35.Al contemp o, però, e sul la base di un generico richiamo all'equità ed alla capacità economica delle parti la Corte territoriale ha dete rminato nella somma di euro 300,00 mensili omnicomprensiva il dovuto per il mantenimento pregresso del figlio dalla nascita alla domanda di primo grado. 36.Ciò posto, sussiste il denunciato vizio di omessa motivazione. 37.Il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non soll eva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i qu ali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione (cfr. Cass. 28075/2021; id.5669/2025). 38.La Corte territoriale ha richiamato il medesimo parametro della capacità co ntributiva delle parti, come ridetermi nato in aumento per il padre, e ciononostante ha formulato, senza una motivazione O.D.10 di 12 giustificatrice, due distinte conclusioni sull'entità del contributo di mantenimento a favore del figlio. 39.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame della domanda di condanna di parte resistente sulle spese, anche a titolo di sanzione per la posizione processuale assunta dal resistente, avendole al contrario compensate nonostante la soc combenza di par te appell ata sulla quasi totalità delle domande ed in relazi one alla violazione degli artt.316, 2043 e 2697 cod.civ., all'art. 91, 96, 115 e 116 cod.proc.civ., conseguente nullit à ai sensi dell'art.360 n.4 cod.proc.civ. della sentenza gravata. 40.Il motivo è evidentemente assorbito dall'accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso, dovendo il giudice del rinvio provvedere secondo legge alla stregua dell'esito di quel giudizio. 41.In re lazione al ricorso incidentale, con il primo motivo si censura, in relazione all 'art. 360 n.3 e n.5 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 113 cod. proc. civ. ed art. 1292 cod. civ. e art. 1229 cod. civ. , la motivazione contraddittoria adottata dalla Corte d'appello laddove, dopo aver condiviso la valutazione data da l primo giudice, che aveva respinto la domanda della madre per il rimborso dei costi di mantenimento e di una qu ota delle spese straordinarie per il mantenim ento del figlio dalla nascita alla domanda per mancata prova degli esborsi, ha poi negato di poter far ricorso alle presunzioni semplici, al contempo, però, accogliendo la domand a dell'appellan te riconoscendole, in via equitativa, la somma omnicomprensiva di euro 300,00 mensili per il periodo da gennaio 1998 a novembre 2018 e pari a comp lessivi euro 71.700,00. 42.Il motivo è infondato. 43.La Corte terr itoriale ha accolto la domanda di regresso legittimamente svolta dalla ricorrente nell'ambi to del giudizio di dichiarazione della filiazione natura le la cui sentenza produce, ai 11 di 12 sensi dell'art. 278 cod. civ., gli stessi effetti del riconoscimento, per cui pone a car ico del genitor e, fin dalla nascit a del figlio, tutti i doveri inerenti al rapporto di filiazione legittima (art. 261 cod. civ.), compresi quelli di mantenimento, educazione e istruzione.
Pertanto, il genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio, ha diritto di ripetere la quota delle relative spese nei confronti del soggetto del quale è stata accertata la paternità o la maternità naturale, in applicazione analogica dell'ar t. 1299 cod. civ., che prevede il regresso tra condebitori solidali quando l'obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi, alla stregua del principio che si trae dall'art. 148 (richiamato dall'art. 261 cod. civ. per la filiazione naturale) che, prevedendo l' ### gi udiziaria contro il genitor e inadempiente, postula il di ritto di quello adempiente di agire in regresso nei confro nti dell'altro (cfr. Cass. 5619/1987; 2907/1994; 15756/2006). 44.La Corte di merito ha poi determinato il relativo importo che, però, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale dovrà essere oggetto di rinnovata la statuizione senza che ciò travolga la legittimità della statuizione sull'an. 45.Con il secondo motivo si censura, in relazione all'art. 360 n.3 e n.5 cod. proc. civ., la sentenza in relazione all'art. 91 cod. proc. civ. ,nella parte in cui vengono compensate le spese di entrambi i gradi di merito. 46.Il moti vo è assorbito dal rigetto del prim o motivo del ricorso incidentale. 47.In conclusione, dunque, sono accolti il primo e terzo motivo del ricorso principale, è rigettato il secondo ed assorbito il quarto del medesimo ricorso, mentre va respinto il primo motivo del ricorso incidentale ed assorbito il secondo. 48.La sentenza impugnata è cassata nei limiti del ricorso accolto, con rinvio alla Corte d'appello di ### per nuov o esame in applicazione del seguente principio di diritto: 12 di 12 “Il principio che richiede anche per il danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. la necessità di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 cod. civ. va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità realizzata attraverso la consapevole sottrazione a i doveri di assistenza morale e materiale dl figlio, costituisca di per sè un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed op portunità diverse da quelle altrimenti compiute.” 49.Il giudice del rinvio provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte in relazione al ricorso principale accoglie il primo e terzo motivo, rigetta il sec ondo motivo, assor bito il qu arto motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di ### in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
In cas o di diffusi one del present e provvedimento si omettano le generalità e gli altri elem enti identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.lgs. 196/2003.
Così deciso in ### il ###. ###