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Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 858/2024 del 20-05-2024

... ### (c.f. ###) ###; convenuti ### contratto di appalto - contratto d'opera; precisazione delle conclusioni come da verbale di udienza del 23/3/2023; pag. 2/17 FATTO E DIRITTO Si procede alla redazione del presente provvedimento omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. Con ricorso e### art. 702 bis cpc depositato il ### e notificato in data ###, ### conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, ### titolare della impresa individuale edile ### & ### nonché l'arch. ### al fine di sentire così pronunciare: “accertare e dichiarare 1) La responsabilità solidale nella causazione dei gravi vizi d'opera e### art. 1669 c.c. nella costruzione dell'immobile e### novo (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI BRINDISI Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°937/2019 R.G., tra: ### (c.f. ###), rappr.to e difeso dall'avv. ### elettivamente dom.to in Mesagne ### alla ### 3; attore contro ### (C.F. ###), titolare della ditta individuale ### & ### rappr.ta e difesa dall'avv. ### elettivamente dom.to in Brindisi alla via ### 30; nonchè ROSATO arch. ### (c.f. ###) ###; convenuti ### contratto di appalto - contratto d'opera; precisazione delle conclusioni come da verbale di udienza del 23/3/2023; pag. 2/17 FATTO E DIRITTO Si procede alla redazione del presente provvedimento omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Con ricorso e### art. 702 bis cpc depositato il ### e notificato in data ###, ### conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, ### titolare della impresa individuale edile ### & ### nonché l'arch.  ### al fine di sentire così pronunciare: “accertare e dichiarare 1) La responsabilità solidale nella causazione dei gravi vizi d'opera e### art. 1669 c.c. nella costruzione dell'immobile e### novo di proprietà del sig. ### della ditta appaltatrice ### & restauri di ### e del direttore dei lavori nominato #### 2) ### in solido, i resistenti al risarcimento dei danni conseguenti, pari ad ### 23.100,00 in favore del sig. ### 3) Conseguentemente condannare gli stessi ricorrenti in solido al pagamento delle spese e competenze, oltre rimborso forfettario per spese generali, ### CPA come per legge per il presente giudizio; 4) ### i resistenti, in solido, alle spese competenze del procedimento per ATP interamente anticipate dal ricorrente di cui ### 2.376,43 per competenze liquidate al ### Il ricorrente a sostegno della domanda assumeva: 1)- che con contratto di appalto del 25.10.2012 commissionava alla ditta ### & ### la costruzione dell'immobile sito in #### alla via delle ### affidandone la direzione dei lavori all'#### 2)-che la consegna dell'immobile avveniva in data ### e soltanto nel maggio 2016, allorquando ivi si trasferiva la famiglia del ricorrente, quest'ultimo verificava in danno della stessa abitazione svariati fenomeni fessurativi e infiltrazioni d'acqua (segnatamente, molteplici lesioni causate da un errata realizzazione degli intonaci esterni; evidenti risalite di umidità lungo i prospetti esterni causate sia da una errata realizzazione dei piazzali esterni sia per effetto della mancata predisposizione di una guaina sottostante la pavimentazione e lungo il tratto di giunzione con la muratura; risalita di umidità all'interno dell'abitazione); 3)- pag. 3/17 che quel tipo di infiltrazioni, oltre che essere causa di rovina dell'immobile, ponevano seri problemi di salute, pertanto, il ricorrente dava corso a lavori di intervento e rispristino per un ammontare di spesa di € 23.100,00, come risultante dai giustificativi di spesa che allegava (v. fatture sub all. n. 7 fascicolo attoreo), e nel corso dei quali, peraltro, emergevano ulteriori vizi e difetti che avevano richiesto ulteriori e diversi interventi; 4) che in ragione della urgenza di provvedere ai lavori di ripristino, il ricorrente aveva dato corso ad un procedimento per l'ATP innanzi al Tribunale di Brindisi - rubricato al N.R.G. 2728/2017 - nel contraddittorio di ### titolare della impresa individuale edile ### & ### nonché dell'arch. ### 5) che il ### ing. ### confermando l'assunto del ricorrente, accertava che le cause dei vizi rilevati erano conseguenza diretta di errate esecuzioni dell'opera, siccome non conforme alle regole dell'arte, e che per questo erano imputabili alla ditta appaltatrice ed al D.L. e stimava i danni in € 18.600,00, oltre ad iva. 
Ritualmente costituitosi, il convenuto ### titolare della impresa individuale edile ### & ### eccepiva in via preliminare, la decadenza e la prescrizione ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. dell'azione promossa, sul ritenuto presupposto del decorso del termine annuale intercorrente dalla denunzia del 16.10.2016 all'instaurazione del presente giudizio nel 03.3.19, oltre che per intempestività della denunzia dei vizi, poiché a fronte della presa in possesso dell'immobile nel maggio 2016 la denuncia a mezzo racc. a.r. era stata trasmessa soltanto il ###, ovvero oltre cinque mesi dopo. 
Nel merito, la impresa resistente contestava la domanda, declinando in capo al direttore dei lavori, l'arch. ### la responsabilità nella verificazione dei vizi, oltre che per i danni lamentati dal ricorrente ( e ciò sul ritenuto presupposto della negligenza ed imperizia del medesimo D.L. per errata progettazione, mancata direzione dei lavori ed incauta consulenza fornita alla proprietà-committenza) con conseguente rigetto della domanda attorea.  pag. 4/17 Nella contumacia del convenuto ### arch. ### veniva disposto il mutamento del rito stante la necessità dell'istruzione non sommaria, quindi acquisito il fascicolo del procedimento per ATP - rubricato al N.R.G. 2728/2019 - del Tribunale di Brindisi tenutosi tra le stesse parti, la causa è stata istruita attraverso produzione documentale, l'interrogatorio formale deferito ad ### e prova testi. 
Fatte precisare le conclusioni, all'udienza del 23/3/2023 la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. 
Va innanzitutto operato un primo e dirimente accertamento preliminare sulla eccezione tempestivamente sollevata da parte convenuta, di inammissibilità dell'azione proposta dal committente ### che ha riconnesso all'inadempimento della impresa appaltatrice consistente nei difetti riscontrati a carico dell'immobile e delle loro derivazioni causali e dell'imperfetta esecuzione dell'opera, al fine di ottenere il ristoro delle spese sostenute ed occorrenti per l'eliminazione delle difformità e dei difetti, oltre che il risarcimento da essi derivante. 
In particolare il convenuto ### ha eccepito sia la prescrizione che decadenza del diritto dell'attore a far valere i vizi dell'opera, adducendo la violazione sia del decorso del termine di un anno dalla denunzia dei vizi - datata 16.10.2016 - rispetto all'instaurazione del presente giudizio (avvenuto con ricorso depositato in data ###), sia del decorso termine di sessanta giorni fra la denuncia dei vizi e la loro scoperta (ndr. maggio 2016 ). 
In tema, giova osservare che la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che, nel contratto di appalto (applicabile anche al contratto d'opera), il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art.  1668, comma 1, c.c., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell'appaltatore, mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 c.c., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi.  pag. 5/17 La prima domanda, infatti, che postula la colpa dell'appaltatore, è utilizzabile per il ristoro del pregiudizio che non sia eliminabile mediante un nuovo intervento dell'appaltatore; la seconda, che prescinde dalla colpa dell'appaltatore tenuto comunque alla garanzia, tende a conseguire un "minus" rispetto alla reintegrazione in forma specifica, della quale rappresenta il sostitutivo legale, mediante la prestazione della "eadem res debita", sicché deve ritenersi ricompresa, anche se non esplicitata, nella domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi (Cass. civ. 24305 del 16-10-2017). 
A mente dell'art. 1669 c.c. “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”. 
Dunque, ai fini della responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili destinate a lunga durata, l'art. 1669 cod. civ., oltre a richiedere che i vizi si palesino entro un decennio dal compimento dell'opera, stabilisce, al primo comma, un termine annuale di decadenza, relativo alla denunzia dei vizi, che decorre dalla scoperta della gravità dei difetti e della loro imputabilità alla prestazione dell'appaltatore, e pone, al secondo comma, un termine annuale di prescrizione, che si lega unicamente, sotto il profilo cronologico, alla denunzia dei difetti, la quale, pertanto, è atto condizionante la decorrenza del termine prescrizionale (Cass. 18078/2012). 
Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 cod. civ. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi (Cass. 5020/1993). 
Quest'ultima a sua volta deve farsi entro il termine di un anno dalla scoperta dei vizi, secondo le ulteriori scansioni temporali divisate dall'art. 1669 c.c.  pag. 6/17 I detti termini sono interdipendenti, nel senso che ove soltanto uno di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dell'appaltatore non può essere fatta valere (Cass. 14561/2004). 
La scoperta dei vizi si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, né manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (Cass. 777/2020) salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass. 13707/2023). 
Tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale (Cass. 10048/2018). 
Invero il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente (o l'acquirente) non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. 
Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici (Cass. 27693/2019). 
Con impegno di sintesi, in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., poiché la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Cass. 3040/2015).  pag. 7/17 Dal punto di vista processuale, la decadenza dall'azione per tardività della denunzia, stabilita dall'art. 1669, primo comma, cod. civ., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalla parte, trattandosi di decadenza posta a tutela di interessi individuali e concernente diritti disponibili (Cass. 18078/2012). 
Il termine annuale previsto dall'art. 1669, secondo comma, per l'esercizio del diritto del committente ad essere risarcito dei correlativi danni, decorrente dalla denunzia di rovina o di pericolo di rovina, o di gravi difetti dell'immobile, è, per espressa definizione normativa, un termine prescrizionale. 
Ne consegue che, a norma dell'art. 2943 cod. civ., il relativo decorso viene interrotto non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma, altresì, da qualsiasi atto stragiudiziale (nella specie, una lettera) che valga a costituire in mora il debitore. Ciò in quanto detto termine si riferisce non già alla sola azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore, ma al diritto di credito del committente, affiancato, come tutti i diritti, dalla facoltà, per il suo titolare, di farlo valere in giudizio, la quale costituisce un modo di esplicazione dello stesso, e non incide sulla sua disciplina sostanziale, ivi compresa la regolamentazione della prescrizione e delle relative cause di interruzione (Cass. 1955/2000). 
Nel caso di specie, è pacificamente ammesso che la consegna e, quindi, il compimento dell'opera è avvenuta il ### (v. punto n. 3 ricorso introduttivo) e che - siccome non specificamente contestato e### art. 115 cpc - soltanto nel maggio 2016 a causa di ritardi nell'allacciamento dell'utenza idrica, l'immobile de quo veniva occupato dalla famiglia dell'attore che ivi si trasferiva, mentre la consapevolezza dei vizi è stata, invece, raggiunta in modo più completo, soltanto con il deposito della relazione finale in sede di accertamento tecnico preventivo (16.03.2018). 
Ne segue che la scoperta è senz'altro intervenuta entro il termine decennale di cui all'art.  1669 c.c. 
Nel caso di specie - come già sopra specificato - la compiuta conoscenza dei fenomeni deve ritenersi acquisita dall'odierno attorie, in assenza di elementi anteriori altrettanto esaustivi (quale, tra l'altro, non può certamente essere considerata la missiva del 10 pag. 8/17 ottobre 2016 di cui al n.1 fasc. parte attrice), solo all'atto del deposito della relazione finale del CTU in sede di ### a cui è seguito la notificazione in data del ricorso e### art.  702 bis cpc relativo al presente procedimento, valevole quale atto di denuncia dei vizi e, quindi, in quanto tale idoneo a interrompere tanto il termine di decadenza quanto quello di prescrizione. 
Alla stregua di tutto quanto sopra le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dal convenuto non meritano accoglimento. 
Ciò posto, nel merito la domanda attorea, è fondata per le ragioni di seguito esposte. 
Giova innanzitutto richiamare il granitico orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “### di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura e###tracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione” (Cass. n. 17874/17 del negli stessi termini, tra le tante, Cass. n. 3406/15; Cass. n.  13882/2014; v. anche Cass. n. 1236/16 del secondo cui “In tema di appalto per la costruzione di edifici, qualora il committente, come nel caso di specie, lamenti che l'edificio realizzato presenta gravi difetti ascrivibili sia a errata progettazione sia a cattiva esecuzione dei lavori e addebiti specifici comportamenti colposi concorrenti all'appaltatore e al progettista, concretati rispettivamente dalla non conformità dei lavori alle norme tecniche e dal mancato accertamento della consistenza del sottosuolo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rivenienti dai riscontrati difetti, la domanda risulta fondata sugli elementi di fatto e di diritto che connotano l'azione concessa dall'art. 1669 c.c., esercitabile non solo nei confronti dell'appaltatore ma anche nei riguardi nel progettista. La disciplina dettata dall'art. 1669 c.c., anche in ordine alla decadenza e alla prescrizione, è cioè applicabile nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato l'evento dannoso, a nulla rilevando la natura e la diversità dei pag. 9/17 contratti cui si ricollega la responsabilità perché l'appaltatore e il progettista, quando con le rispettive azioni o omissioni costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse concorrono in modo efficiente a produrre ### uno degli eventi dannosi tipici indicati dall'art. 1669 c.c., si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito e###tracontrattuale e rispondono entrambi a detto titolo del danno cagionato).  “### ed il direttore dei lavori rispondono in solido nei confronti del danneggiato per i difetti di costruzione dell'edificio quando le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso (Cass. n.  14650/20; v. anche Cass. n. 20294/18 e Cass. n. 5103/16). 
Ferma, quindi, l'ammissibilità di una responsabilità e### art. 1669 c.c. del direttore dei lavori, si tratta di verificare, nel caso in esame, se i difetti riscontrati siano qualificabili come gravi, ai fini dell'applicazione della tutela risarcitoria di cui alla citata norma, e se l'arch. ### sia responsabile per aver concorso alla produzione dei gravi vizi. 
Quanto al primo profilo, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 1669 c.c. i vizi che incidono negativamente sugli elementi strutturali essenziali dell'opera o su quelli accessori ma destinati a garantire un durevole godimento del manufatto, e quindi sulla solidità, efficienza e durata di quest'ultimo (Cass. n. 8577/08). In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui "i gravi difetti che, ai sensi dell'art.  1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura" (Cass. n. 19868 del 2009) e ritenuto, ad esempio, che rientrassero nella disciplina di cui all'art. 1669 c.c. i difetti all'intonaco, il quale, staccandosi, finiva per incidere sull'impermeabilizzazione e sull'isolamento termico dell'edificio (Cass. n 27433/18 e Cass. n. 20644/17), ovvero difetti relativi al posizionamento degli infissi, elementi fondamentali per la protezione dalle intemperie e direttamente incidenti sulla vivibilità degli alloggi, ed agli allacci idrici (Cass. n. 5388/2018). 
Quanto al secondo profilo, il direttore dei lavori ha l'obbligo non solo di controllare la conformità dell'opera al progetto, ma di verificare che l'impresa esecutrice delle opere osservi le regole dell'arte in modo tale che il risultato finale sia esente da vizi. In ragione pag. 10/17 del dovere di sorveglianza del direttore dei lavori, egli è responsabile nel caso in cui non si sia colposamente avveduto dei vizi e non abbia impartito all'impresa esecutrice le opportune disposizioni. 
I predetti principi sono consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati sulla corretta esecuzione dei lavori” (Cass. n.  10728/19; negli stessi termini Cass. n. 15255/20) . 
Giova precisare che parte attrice ha, univocamente, posto a fondamento della domanda risarcitoria la responsabilità dell'arch. ### quale direttore dei lavori di costruzione del fabbricato e non quale progettista degli stessi, pertanto, in ipotesi non pag. 11/17 può essere ritenuto responsabile dei danni conseguenti ad eventuali vizi derivanti dall'attività progettuale. 
E' stata acquisita agli atti di questo giudizio la consulenza tecnica di ufficio tesa ad accertare l'esistenza di lesioni alle strutture dell'edificio attoreo e degli altri vizi rilevati nell'ambito del procedimento per A.T.P. rubricato al n.r.g. 2728/2017, al fine altresì, di individuare la causa e la imputabilità al direttore dei lavori o alla società appaltatrice di quantificare i costi occorrenti per le opere di ripristino dei vizi. 
Va premesso che l'immobile in esame consta di un villino al piano terra con cortile pertinenziale è composto da n. 3 vani letto, due bagni, cucina, ripostiglio-lavanderia, soggiorno e disimpegno con lastricato solare praticabile a mezzo di scala in muratura attestata sul retro prospetto la cui superficie coperta è di mq. 135,00 con altezza utile interna di mt. 3,80 ed insiste su di un lotto di suolo esteso circa mq. 350,00 avente accesso carrabile e pedonale da ### di ####. 
Sul predetto immobile il CTU ing. ### ha accertato l'esistenza di un diffuso interessamento a carico della pavimentazione in grés del piazzale di “sconnessioni con distacchi netti e rotture del battiscopa del muro di recinzione oltre all'ammaloramento degli intonaci “ oltre alla presenza diffusa di vegetazione spontanea segno questo evidente del distacco materico oramai avvenuto tra le due superfici ortogonali, il che a giudizio del consulente causa il “deteriorando sia il paramento murario della recinzione che i prospetti del fabbricato” (v. pag. 6 e ss. della relazione ###. 
In particolare, secondo quanto accertato dal CTU “i cedimenti diffusi del piazzale esterno hanno infatti del tutto alterato le pendenze per il deflusso dell'acqua che, in tal modo, è libera di lambire e ristagnare in prossimità delle murature verticali in generale andando a causare la risalita idrica lamentata in ricorso”. (v. pag. 6 e ss. della relazione ###. 
E, di tal guisa, sempre a giudizio del consulente, le diffuse lesioni sui prospetti sono dovute alle consequenziali infiltrazioni idriche nel sottosuolo dell'immobile, parendo evidente che “l'acqua infiltrandosi, risale sulle murature per il fenomeno fisico della capillarità creando sia all'interno che all'esterno le macchie di umidità (v. pag. 6 e ss.  della relazione ###, soprattutto lungo i muri perimetrali a confine con il cortile, non pag. 12/17 mancando, tuttavia, di evidenziare che il fenomeno della risalita capillare dell'acqua dal terreno era manifestamente in atto. 
Dunque, relativamente all'immobile oggetto di appalto, confermando la sussistenza di tutti i vizi lamentati dall'attore, il CTU ha, altresì, accertato la presenza di umidità e condensa sui soffitti ed, in particolare, all'interno del locale lavanderia “dove l'intonaco sulle pareti e sul torrino è seriamente compromesso dall'umido” (vedi foto nn. 9-10-11 della relazione CTU - pag. 7), offrendo così la rappresentazione dell'immobile, che nel suo insieme appare precocemente invecchiato e con siffatte problematiche - anche di natura igienico/sanitaria - che lo rendono innegabilmente inadeguato per una civile abitazione. 
Le opere da realizzare per rimediare ai detti vizi, compiutamente descritte nell'elencazione di pagina 11 e ss. della relazione peritale, consistono nel rifacimento e### novo del piazzale esterno all'abitazione “con l'impiego di bandelle impermeabili in corrispondenza alle murature della casa e della recinzione”, dando attuazione in tal modo alla demolizione e successiva compattazione del piazzale esistente, su cui successivamente dovrà “realizzarsi il nuovo massetto con le necessarie pendenze per il deflusso dell'acqua”. (v. pag. 8 e ss. della relazione ###. 
Quanto, invece, ai muri esterni dell'abitazione nonché al paramento della recinzione, questi a detta del CTU necessitano di ripristini di intonaco, stuccature e pitturazione. 
Il CTU, quanto alle cause dei riscontrati vizi, ha valorizzando, in specie, che “ad ingenerare tutti i lamentati inconvenienti è stata un'inadeguata realizzazione del piazzale esterno oltre che del torrino di copertura del locale lavanderia”. (v. pag. 5 e ss. della relazione ###. 
Il CTU ha, infatti, rilevato che trattasi di infiltrazioni idriche nel sottosuolo dell'immobile che causano la risalita sui muri perimetrali sia all'interno che all'esterno dell'abitazione e che dipendono essenzialmente da una inadeguata realizzazione del piazzale che non ha previsto l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di impedire le infiltrazioni idriche nel sottosuolo. 
Ha in particolare precisato il ### che al fine di consentire il deflusso e l'allontanamento delle acque meteoriche, erano stati realizzati compluvi e displuvi sulla pavimentazione esterna, senza tuttavia che il substrato venisse adeguatamente pag. 13/17 compattato ed impermeabilizzato per impedire le infiltrazioni, in tal modo innescando cedimenti diffusi su tutto quanto il piazzale. 
Inoltre, avendo il CTU appurato che con il trascorrere del tempo i cedimenti avevano del tutto annullato le originarie pendenze, ha riscontrato che, in caso di pioggia, si originano ristagni d'acqua in prossimità dei muri perimetrali dell'abitazione oltre che in corrispondenza alla recinzione. 
In sostanza, il CTU ha ritenuto che l'omissione di una efficiente barriera impermeabilizzante sarebbe la causa che ha scatenato la presenza di umidità sui muri e gli assestamenti strutturali con le consequenziali lesioni lungo i prospetti dell'immobile. 
Dopo aver evidenziato che tutto il piazzale esterno all'abitazione sarebbe obiettivamente inutilizzabile, il CTU ha stabilito l'urgenza di un completo rifacimento dello stesso al fine di scongiurare “assestamenti differenziali strutturali delle fondazioni e/o altro fenomeno dannoso che possa provocare ulteriori e ben più gravi danni” all'immobile attoreo (v. pag. 11 - relazione ###. 
Sempre a parere del ### la presenza di acqua per risalita sui muri interni sarebbe la causa delle formazioni sui soffitti e sui così detti ponti termici (travi e pilastri in c.a.) in occasione dell'attivazione dell'impianto termico con l'evaporazione che crea un microclima pregno di umidità che si condensa sulle parti più fredde dell'immobile. 
Con riferimento, invece, alla situazione di degrado accertata all'interno del locale lavanderia, il CTU ha riscontrato che “il torrino realizzato in copertura non è stato adeguatamente coibentato in verticale e tanto meno impermeabilizzato in orizzontale per cui il vapore prodotto all'interno si condensa andando a depositarsi per l'appunto sulla parte più fredda del vano (pareti e solaio del torrino)” (v. pag. 11 - relazione ### I vizi come sopra accertati, devono essere qualificati come gravi ai sensi dell'art. 1669 c.c. poiché comportano: diffuse infiltrazioni di acque piovane sia nell'immobile che nelle pareti contro terra al piano; fenomeni di umidità per capillarità sulla parte inferiore delle pareti interne ed esterne; distaccamento delle stuccature della pavimentazione della terrazza piano terra e sfaldamenti della pavimentazione; deterioramento della parte sommitale orizzontale delle murature; sfaldamento intonaco delle pareti e parapetti esterni, crettature e lesioni alla base dei parapetti. Trattasi di vizi che pregiudicano la pag. 14/17 sicurezza e la stabilità dell'opera, poiché indeboliscono la tenuta dei pilastri di fondazione e comportano, a causa delle diffuse infiltrazioni d'acqua, dei fenomeni di umidità e delle lesioni e sfaldamenti sia di pareti che di pavimentazioni, una considerevole menomazione del normale godimento dell'edificio. 
La gravità dei vizi discende dalla loro incidenza sulla stabilità dell'immobile e sulla fruibilità abitativa, per la permeabilità dell'edificio a infiltrazioni di acqua e fenomeni di umidità e per i diffusi deterioramenti di murature e pavimentazioni. 
Giova, peraltro, rammentare che la giurisprudenza riconduce nella categoria dei gravi difetti, e### art. 1169 c.c., quelli consistenti in: vizi del tetto o del terrazzo comportanti infiltrazioni d'acqua (Cass. 21351/2005), insufficiente spessore dei solai che ne determini l'incurvamento (Cass. 2928/1975), caduta dell'intonaco e dei rivestimenti dei muri perimetrali (Cass. 6585/1986; Cass. 20644/2013). 
Di tali vizi risponde oltre all'appaltatore altresì il direttore dei lavori. 
Non è, infatti, revocabile in dubbio che la fase della impermeabilizzazione di terrazze e coperture, così come quella di realizzazione delle pareti perimetrali interrate, imponesse, attesa la sua ovvia rilevanza sulla stabilità e fruibilità abitativa dell'immobile, una attenta osservazione e vigilanza da parte del direttore dei lavori. Non poteva poi sfuggire al direttore dei lavori l'assoluta inadeguatezza dei compluvi e displuvi sul pavimento del piazzale senza che il substrato venisse adeguatamente compattato ed impermeabilizzato per impedire le infiltrazioni, così si sono in tal modo innescati cedimenti diffusi su tutto quanto il piazzale. I gravi e diffusi vizi dimostrano che tale vigilanza è mancata o è stata carente. 
Non risulta, tuttavia, che l'arch. ### abbia rilevato i vizi né che abbia intimato alla appaltatrice di porvi rimedio. 
Il direttore dei lavori è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni che necessitano di peculiari competenze tecniche ed il suo comportamento deve essere, pertanto, valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto" il che, fra l'altro, obbliga il D.L. ad accertare la conformità della progressiva realizzazione dell'opera alle regole della tecnica ed a rilevare eventuali errori o manchevolezze progettuali.  pag. 15/17 ###. ### deve, quindi, ritenersi responsabile per aver omesso di vigilare, valutare (o per essere giunto a conclusioni errate circa) la adeguatezza, sotto il profilo strutturale, dimensionale e funzionale, degli elementi di compluvio e despluvio delle acque meteoriche nell'interesse della pavimentazione della terrazza. Si palesa, infine, un profilo di negligenza del convenuto anche nel mancato rilievo che l'assenza del compattamento e impermeabilizzazione del substrato del piazzale per impedire le infiltrazioni, avrebbe prodotto cedimenti diffusi su tutto quanto il piazzale. 
Sussiste il nesso causale tra i rilevati vizi e la condotta del direttore dei lavori atteso che, secondo i principi che presiedono al nesso di causalità (condicio sine qua non e causalità adeguata), una attenta vigilanza nel corso dell'esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato, una pronta indicazione alla impresa appaltatrice della inadeguatezza di tale attività per il mancato rispetto delle regole dell'arte delle costruzioni e l'imposizione dei necessari correttivi, avrebbe consentito con elevata probabilità di evitare la realizzazione di un edificio gravato da così rilevanti vizi. 
Quanto all'ammontare dei danni subiti dall'attore, il CTU ha stimato (pagina 12 e ss.  della relazione) i costi necessari per rimediare ai vizi riscontrati in complessivi €.18.000,00, oltre iva. 
Premesso che costituisce principio di diritto più volte affermato dalla Corte di Cassazione quello secondo il quale il giudice del merito resta esonerato dall'obbligo di puntualmente motivare, indicando le fonti del suo convincimento, allorquando aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, il quale nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (cfr. Cass. n.282 nonché Cass. n.4850), ritiene il ### nel caso di specie di dover far proprie le conclusioni del ### oltre che in ordine alla individuazione dei vizi, altresì alla stima dei costi di ripristino, quale parametro oggettivo di valutazione dei danni da preferirsi rispetto ai costi sostenuti dall'attore per effettuare i lavori di ripristino che, come accertato nel corso del giudizio. 
In particolare l'attore ha dedotto e provato (v. dichiarazione teste ### attestazione di spese - fatture n.9, 11, 15 e 21/18 - all. 7 fasc. attore.) che i predetti lavori sono stati eseguiti successivamente all'ATP e anteriormente alla instaurazione del presente giudizio di merito, onde per cui parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni parametrati ai costi sostenuti per rimediare ai vizi del fabbricato, che, rispetto alla pag. 16/17 originaria previsione del CTU (ndr. € 18 mila), “dal punto di vista tecnico sono stati necessari lavori di intervento e rispristino per un ammontare di ### 23.100,00, somma leggermente superiore da quella preventivata dal ctu e dalla ditta alla quale sono stati affidati i lavori di ripristino, a causa dell'emersione, nel corso dei lavori di ripristino, di ulteriori vizi e difetti richiedenti interventi ulteriori”. 
In realtà, al di là della generica deduzione sopra riportata, l'attore non ha offerto alcun elemento oggettivo da cui desumere la maggior rispondenza all'integrale ristoro dei danni effettivamente patiti, dei costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli stimati dal CTU ed in particolare non è dato sapere se la stima operata dal CTU abbia in realtà sottostimato i costi degli interventi, ovvero - come sembra alludere l'attore - i maggiori costi siano dipesi dal fatto che sarebbero emersi ulteriori vizi in precedenza non riscontrati. 
Va da se che quanto a tale seconda ipotesi, nulla potrà essere riconosciuto all'attore in difetto di prova in ordine alla sussistenza di tali ulteriori vizi, alle sue cause, alla data della scoperta ed alla sua tempestiva denuncia. 
Quantificati i danni in €.18.000,00 oltre ### di essi sono tenuti a rispondere in via solidale tanto l'appaltatore che il direttore dei lavori essendo irrilevante in questa sede la suddivisione delle responsabilità fra i soggetti obbligati, attenendo questa al rapporto interno tra i debitori in solido ( Cass. n. 12367/18), posto che ai sensi dell'art. 2055 c. 3 c.c., le colpe di coloro che hanno concorso al fatto dannoso si presumono, nel dubbio, uguali. 
Sulla somma innanzi liquidata, trattandosi di obbligazione di valore, deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, dalla data di deposito della CTU dell'ing. ### (18/5/2018) alla data di pronuncia della sentenza. 
Le spese di lite, tanto del presente giudizio che del procedimento per ### debbono seguire la soccombenza e vanno liquidate, quanto ai compensi, secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014. 
Le spese di CTU sostenute in sede di ATP vanno poste a totale e definitivo carico dei convenuti in solido fra loro.  p.q.m.  pag. 17/17 Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### titolare della impresa individuale edile ### & ### e l'arch. ### disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) condanna ### titolare della impresa individuale edile ### & ### e l'arch. ### in solido fra loro, a corrispondere in favore di ### il complessivo importo di euro 18.000,00, oltre iva ( se e nella misura dovuta ), maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma via via rivalutata con decorrenza dal 18/5/2018; 2) condanna altresì ### titolare della impresa individuale edile ### & ### e l'arch. ### in solido fra loro, alla refusione in favore di ### delle spese di lite relative al presente procedimento, che si liquidano in €.135,00 per le borsuali, €.4.901,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf., CPA ed IVA (se dovuta) nonché delle spese del procedimento di ATP rubricato al n.2728/2017 RG, che si liquidano in €.135,00 per le borsuali ed €.2.225,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf., CPA ed IVA (se dovuta), come per legge; 4) pone integralmente e definitivamente a carico di ### titolare della impresa individuale edile ### & ### e l'arch. #### in solido fra loro, le spese di C.T.U. relative al procedimento di ### Brindisi, lì 14/5/2024 IL GIUDICE dott. ### La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. ### funzionario componente l'### per il Processo. 
RG n. 937/2019

causa n. 937/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Erriquez Francesca Margherita, Giliberti Francesco

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 1719/2023 del 21-11-2023

... del personale già impiegato nell'appalto non costituisca trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Tanto chiarito, non può che farsi riferimento alla disciplina prevista in materia di cambio appalto. Ebbene, l'art. 4 ### richiamato dalle parti, dispone che “### scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi. b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA ### E ### Il Tribunale di Nola -sezione lavoroin persona del giudice, dott. ### ha pronunciato , a seguito di trattazione scritta e### art. 127 ter c.p.c. , mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.1615/2021 RG TRA ### , rapp.to e difeso dall'Avv. ### e ### E ### in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif. dall'Avv. ### RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### il ricorrente in epigrafe esponeva di essere stata assunto n contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di operaia pulitrice ed inquadramento nel II liv. del CCNL Multiservizi) dalla ### S.c.p.a., con orario di lavoro parttime pari a 15 ore settimanali su cinque giorni a settimana, in virtù di un appalto intercorrente tra la predetta società e ### spa presso il ### 2 - Uffici Postali di ### di Napoli, ### e ### che, in corso di esecuzione del contratto d'appalto, la convenuta ### srl subentrava alla scpa ### assumendo tutto il personale realizzando, pertanto, un trasferimento di azienda, o ramo di essa, e### art. 2112 c.c.; che, a seguito del dedotto trasferimento, prestava dal 01.11.2019 attività lavorativa alle dipendenze della ### S.r.l., osservando tuttavia un orario di lavoro a tempo parziale per 9 ore settimanali, a dispetto delle originarie 15 ore settimanali ; che, tale riduzione dell'orario era illegittima in quanto attuata unilateralmente, non avendo mai sottoscritto il relativo contratto di lavoro con la ### srl e comunque inferiore all'orario minimo previsto dall'art.  33 del CCNL di categoria. 
Tutto ciò premesso , agiva in giudizio per il ripristino del precedente orario e per il pagamento delle relative differenze retributive o, in subordine, per il pagamento del risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa. 
Si costituiva tardivamente la convenuta ### srl contestando l'applicabilità del disposto di cui all'art 2112 cc, non essendosi realizzato alcun trasferimento di azienda o di parte di azienda. Eccepiva, altresì, che, terminato l'appalto gestito dalla “### Brigida”, lo stesso era stato assegnato al ### e, quindi, da quest'ultimo alla odierna convenuta, limitatamente al “### 2”; che, avendo previsto il committente ### i minuti e i giorni da dedicare al servizio di pulizia per ciascun UP, la convenuta aveva assunto i dipendenti sulla base delle condizioni organizzative di cui al capitolato di gara; che, dunque, il maggiore orario richiesto alla parte ricorrente dalla precedente datrice ### (6 ore in più) era da attribuire ad una autonoma scelta di quest'ultima e probabilmente ad un impiego della parte ricorrente in diversi appalti. Contestata, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/11/2023 infine, anche la competenza territoriale del giudice adito ed eccepita l'infondatezza della domanda, ne chiedeva il rigetto. 
All'odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa con la presente sentenza. 
Va preliminarmente respinta, dacchè inammissibile, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata tardivamente dalla società convenuta. 
Si osserva, altresì, che la competenza territoriale e### art. 413 c.p.c. è determinata sulla base del contenuto della domanda giudiziale; pertanto, laddove il lavoratore deduca l'esistenza di un pregresso rapporto di lavoro quale presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, di cui alla norma citata, si radicano in relazione al luogo in cui il rapporto già eseguito deve continuare ad esserlo sulla base della prospettazione contenuta nella domanda, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire (cfr. Cass. 11023/2020). 
Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto (circostanza non contestata e presa in considerazione anche nella proposta di assunzione della ### srl) di aver lavorato presso il ### 2 degli ### di ### s.p.a. e precisamente presso l'### di ### di Napoli, #### e ### e di avere proseguito il rapporto con la convenuta in base all'articolo 2112 c.c., il quale dispone che, in caso di trasferimento di azienda (o di un suo ramo), il rapporto di lavoro (esiste e) continua con il cessionario, conservando il lavoratore tutti i diritti che ne derivano. La prosecuzione del rapporto, pertanto, vale anche ai fini della competenza per territorio, la quale si radica in relazione al luogo in cui il rapporto di lavoro già eseguito deve continuare ad eseguirsi in base all'oggetto ed allo scopo della precipua domanda proposta dalla lavoratrice. 
A nulla rileva, invece, che, secondo l'eccezione della convenuta, non vi sia una dipendenza della stessa in tali uffici o che la sede legale della società sia a ### o che il nuovo contratto di lavoro sia stato concluso presso la sede legale, rientrante nella circoscrizione del Tribunale di ### Vale nella fattispecie il criterio affermato dalla Suprema Corte (v. da ultimo ### 6 - L, Ordinanza n.  2152 del 05/02/2015) secondo cui "qualora un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, previsti in modo alternativo e concorrente dall'articolo 413 c.p.c., vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire". 
Si consideri, altresì, che non è stato sottoscritto dalla ricorrente alcun contratto di assunzione con la convenuta ### ma solo inviato con raccomandata (quest'ultima non documentata essendovi in atti la sola proposta contrattuale) alla stessa. Il ricorso risulta, dunque, correttamente proposto innanzi al Tribunale di ### Tanto chiarito, nel merito questo giudicante, pur nella consapevolezza di una giurisprudenza di merito ondivaga sull'argomento, ritiene di aderire, condividendone l'iter motivazionale, all'orientamento espresso nelle pronunce del Tribunale di Napoli (v. sent. N. 5561/2023, dott.ssa ### e Tribunale di Napoli Nord (sent. N. 35/2023, dott. ###, nonché del Tribunale di ### (dott.  ### . 
Preliminarmente occorre vagliare la fondatezza o meno della deduzione attorea circa la configurabilità, nella fattispecie de qua, del trasferimento di azienda o di parte di azienda e### art 2112 cc. 
Orbene, l'art. 29, comma 3, D.Lgs 276/2003 dispone che: “3. ### del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuita' che determinano una specifica identita' di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/11/2023 ### disposizione subordina, dunque, l'esclusione del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 cc a due elementi sostanziali, che devono sussistere e ricorrere in concreto nella fattispecie del subentro da parte del nuovo imprenditore. 
Tali elementi, necessari e qualificanti per escludere il trasferimento di azienda, sono: 1) le qualità soggettive del soggetto subentrante; 2) l'oggettiva discontinuità imprenditoriale. 
Nella specie, non vi è discussione sulla distinzione della convenuta subentrante rispetto alla precedente società ### né sulla esistenza di una struttura autonoma della convenuta sia sul piano organizzativo che operativo; nemmeno è stato dedotto, invero, che siano stati trasferiti, oltre ai dipendenti già assegnati all'appalto, anche beni e mezzi di rilevante entità utilizzati dall'appaltatore uscente. Deve, quindi, ritenersi che la ### srl abbia una struttura organizzativa propria e che abbia utilizzato beni e/o strumenti propri ai fini dell'espletamento del servizio commissionato, escludendosi un mero cambio di titolarità dell'azienda. 
Quanto alla discontinuità, anche su tale aspetto non v'è alcuna deduzione né prova in ricorso a fondamento della tesi attorea del solo genericamente dedotto trasferimento d'azienda. E', poi, evidente che, nell'ambito della propria diversa organizzazione del lavoro, l'imprenditore subentrante abbia utilizzato il personale impiegato nell'appalto, pervenuto dal precedente appaltatore, attraverso modalità di svolgimento che hanno comportato una differente distribuzione dell'orario di lavoro dei singoli lavoratori: dunque, le esigenze organizzative dell'imprenditore subentrante risultano divergenti dalla precedente organizzazione stabilita dall'appaltatore uscente. 
Alla luce di tali elementi, deve pertanto ritenersi che l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto non costituisca trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. 
Tanto chiarito, non può che farsi riferimento alla disciplina prevista in materia di cambio appalto. 
Ebbene, l'art. 4 ### richiamato dalle parti, dispone che “### scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi.  b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'### territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la ### del ### o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le ### sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnicoorganizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità… ### A VERBALE Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e la costituzione e### novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante”. 
In caso di costituzione (e### novo) del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante, nella ipotesi sub a), più favorevole per il lavoratore, è garantita l'assunzione; tuttavia, la disposizione di cui al comma 3 cit. non prevede, quale ineludibile conseguenza, la conservazione delle medesime condizioni contrattuali (cfr. Tribunale di Benevento, sez. lav. ord. 18 gennaio 2016; Tribunale di Rovereto, sez.  lav. sent. 7.6.2016, rg 481/2015).  ###. 4 ### invero, si limita ad affermare che l'impresa subentrante si impegna a “garantire l'assunzione senza periodo di prova” del personale già in organico sull'appalto, ma nulla dice in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/11/2023 merito alle condizioni dell'assunzione, a differenza delle clausole sociali contenute in altri contratti collettivi. 
A maggior ragione nell'ipotesi sub b), la nuova impresa è convocata per un esame della situazione e può far ricorso a diversi strumenti, tra cui la riduzione dell'orario di lavoro. 
In entrambe le fattispecie di cessazione dell'appalto, dunque, non vi è un obbligo per il nuovo subentrante di conservare l'orario di lavoro originariamente applicato dalla precedente appaltatrice, in aumento rispetto alla previsione dell'appalto stipulato con il committente, come dedotto dalla convenuta, non contestato e comunque indicato nel verbale relativo all'incontro tenutosi presso la ITL di Napoli in data ###. 
In applicazione dell'art 4 del ccnl, dunque, la società convenuta non è tenuta a garantire il medesimo orario. 
Quanto poi alla deduzione attorea in ordine all'impossibilità di assegnare, nel lavoro a tempo parziale, un orario di lavoro inferiore alle 14 ore settimanali nel settore del pulimento, va osservato che l'art.  33 ### prevede che” Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 14 ore. …. La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere inferiore a due ore. 
Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore a operare su più appalti ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva e organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi... 
DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti, relativamente al rispetto del minimi settimanali, mensili ed annuali dell'orario di lavoro per i lavoratori part time, riconfermano quanto previsto dai precedenti commi 24 e 25 dell'articolo 33; di conseguenza contratti part time sottoscritti con orario inferiore alle 14 ore settimanali (60 mensili e 600 annuali), non costituiscono di per sè mancato rispetto e/o inadempimento del presente ### ai sensi delle normative di legge vigenti”.  ### srl, nella specie, ha eccepito di non avere avuto altra possibilità di ricollocare il dipendente in altri uffici postali, in quanto era già stabilmente impiegato altro personale, né vi è stata la possibilità di ricollocare il ricorrente presso altri appalti presenti nel medesimo ambito territoriale. Sul punto, nessuna deduzione, allegazione e prova contraria è stata offerta dalla parte ricorrente e, quindi, devono ritenersi pacifiche le relative circostanze di fatto. 
Né infine può accogliersi l'ulteriore doglianza in ordine alla necessità del consenso del lavoratore ai fini della modifica unilaterale dell'orario lavorativo, posto che nel caso di specie, esclusa la configurabilità del trasferimento e ritenuta applicabile la disciplina di cui al citato art. 4 ### di categoria, non è tecnicamente intervenuta una modifica unilaterale di un contratto già vigente tra le parti, bensì l'assunzione e### novo della ricorrente con la previsione di distinte modalità temporali di esecuzione della prestazione. Pertanto, deve darsi atto che, a fronte dell'assunzione e### novo della ricorrente, non si è verificato un mutamento dell'orario di lavoro determinato dal medesimo datore: l'istante ha, invero, rivendicato il numero di ore assegnate dal precedente e distinto datore, con autonomo e distinto contratto. 
La domanda è, pertanto, infondata e va rigettata. 
Quanto alle spese di lite, la presenza di orientamenti divergenti nella giurisprudenza di merito induce a compensarle integralmente tra le parti.  PQM Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: rigetta il ricorso; compensa le spese di lite. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/11/2023
Si comunichi. 
Così deciso in ### 21.11.2023 IL GIUDICE Dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/11/2023

causa n. 1615/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Scialla Primavera, Ammendola Daniela

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2593/2024 del 17-05-2024

... oggetto: ritardato pagamento interessi contratto di appalto e vertente tra COMUNE di ### avv. ### e s.n.c. FRATELLI CANCELLARO Avv. ### e Damiani RAGIONI DELLA DECISIONE letti gli atti del giudizio ; premesso che la s.n.c. Fratelli Cancellaro ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 2838/2020 nei confronti del Comune di ### per l'importo pari ad euro 44.668,57, oltre accessori, per interessi moratori maturati a seguito di ritardato pagamento di quanto dovutole per i lavori “ di recupero e riqualificazione urbana del convento dei domenicani per la creazione di un polo culturale “, come da contratto di appalto n. 6/2015 stipulato in data ### ; che, costituitosi in giudizio, il Comune di ### ha contestato la domanda, eccependo anzitutto che il ritardo nei pagamenti non era ad esso (leggi tutto)...

n. R.G.A.C. 6676/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile - ### in composizione monocratica nella persona del dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta in data ### al n. 10712/2018 R. G. avente ad oggetto: ritardato pagamento interessi contratto di appalto e vertente tra COMUNE di ### avv. ### e s.n.c. FRATELLI CANCELLARO Avv.  ### e Damiani RAGIONI DELLA DECISIONE letti gli atti del giudizio ; premesso che la s.n.c. Fratelli Cancellaro ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 2838/2020 nei confronti del Comune di ### per l'importo pari ad euro 44.668,57, oltre accessori, per interessi moratori maturati a seguito di ritardato pagamento di quanto dovutole per i lavori “ di recupero e riqualificazione urbana del convento dei domenicani per la creazione di un polo culturale “, come da contratto di appalto n. 6/2015 stipulato in data ### ; che, costituitosi in giudizio, il Comune di ### ha contestato la domanda, eccependo anzitutto che il ritardo nei pagamenti non era ad esso imputabile, in quanto conseguente alla ritardata erogazione del finanziamento da parte della ### che, in secondo luogo, la società appaltatrice aveva espressamente dichiarato di non avere nulla a che pretendere dall'ente, come da espressa liberatoria versata in atti; che a tal proposito la società ### obiettava che la liberatoria comunque non riguardava anche gli interessi moratori, ma solo la sorta capitale portata dalle fatture e che, in ogni caso, le liberatorie erano non leggibili e prive di firma ; che in ordine alla prima obiezione dell'ente può osservarsi che i rapporti tra il Comune di ### e la ### non sono opponibili alla appaltatrice, in quanto rimasti fuori dal rapporto contrattuale, così da costituire un mero fatto interno tra i due enti pubblici ; che non può neanche parlarsi di accordo cumulativo, non avendo titolo la società creditrice per agire direttamente nei confronti della presunta coobbligata ### ; che tale accordo, in definitiva, non può costituire una causa che possa giustificare l'inadempimento del Comune di ### ; che, pertanto, è del tutto irrilevante delibare sulla leggibilità o meno della copia cartacea esibita e sulla presenza o meno della firma ; che, comunque, la firma appare apposta in forma digitale e la copia prodotta sufficientemente leggibile ; che, infine, la quantificazione degli interessi moratori, per come operata dalla società ### non appare oggetto di particolari contestazioni, neanche supportate da una consulenza di parte, tale eventualmente da giustificare una verifica contabile a mezzo c.t.u. , che la opposizione va pertanto in toto rigettata ; spese come da soccombenza , P. Q. M.  RIGETTA l'opposizione proposta dal Comune di ### ;. 
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 3.880,00, di cui euro 3.670,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.a.p. ; MANDA alla ### per le comunicazioni di rito alle parti costituite . 
Salerno, 16 maggio 2024 IL GIUDICE UNICO DESIGNATO Dott. ### caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.  

causa n. 6676/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Aquilino Rossella, Ricciardi Roberto

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 2468/2024 del 20-05-2024

... in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, appare opportuno un richiamo al principio espresso dalla Suprema Corte, a ### sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. Nella fattispecie in esame, premessa la non contestazione del rapporto di appalto (peraltro documentalmente provato mediante l'allegazione del contratto), dall'esame dell'istruttoria espletata può ritenersi raggiunta la prova della regolare esecuzione dei lavori (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1872/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, pendente TRA ### sito in ### di Napoli, via ### n.22 P. iva 9405210063, in persona dell'amministratore pro tempore avv. ### C.F.  ###, ele.tte dom.to in ### di Napoli, C.so Europa 270, presso lo studio dell'avv. ### C.F. ###, che lo rapp.ta e difende, giusta procura in calce all'atto introduttivo; OPPONENTE E ### S.R.L.", P.I. ###, con sede in ####, alla via delle ### 31, in persona del suo amministratore p.t., sig. ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### C.F. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli al viale ### 33; OPPOSTA CONCLUSIONI Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30.1.2024.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.In fatto. 
Con atto di citazione ritualmente notificato il ### sito in ### di Napoli in via ### n.22, a mezzo del suo procuratore, ha proposto opposizione avverso il ### n.  5791/2019, reso in data ### e notificato il ###, in forza del quale, su ricorso della #### S.R.L, gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 47.432,92 comprensiva di I.V.A., oltre interessi nonché le spese di lite. 
A fondamento della proposta opposizione il ### ha dedotto la mancata consegna dei lavori eseguiti e neanche collaudati, il ritardo nell'esecuzione degli stessi, l'inosservanza della delibera assembleare quanto alla nomina del ### dei lavori e del ### per la sicurezza. 
Si costituiva la ### S.R.L. al fine di dedurre l'assoluta infondatezza della proposta opposizione di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite. 
Denegata la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., escusso il teste indotto da parte opposta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30.1.2024, la causa veniva riservata per la decisione previa concessione dei termini e###. art. 190 c.p.c.  2.Nel merito.  ### è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate. 
In linea generale va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale ciascuna delle parti assume la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. 
Sullo specifico onus probandi in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, appare opportuno un richiamo al principio espresso dalla Suprema Corte, a ### sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. 
Nella fattispecie in esame, premessa la non contestazione del rapporto di appalto (peraltro documentalmente provato mediante l'allegazione del contratto), dall'esame dell'istruttoria espletata può ritenersi raggiunta la prova della regolare esecuzione dei lavori appaltati (senza che, peraltro, vi fosse stata alcuna contestazione anche in sede stragiudiziale) e del rispetto degli obblighi contrattualmente assunti da parte della società opposta. 
In tal senso depongono anche le dichiarazioni rese dal teste ### il quale ha dichiarato "…i lavori sono stati deliberati nel 2016 e sono terminati nell'ottobre del 2017; ho integralmente corrisposto quanto dovevo per i lavori; i lavori avevano ad oggetto l'esecuzione delle attività di rifacimento delle facciate esterne, dei frontalini; la ristrutturazione ha riguardato solo l'esterno del fabbricato; i lavori sono stati eseguiti dalla ### ed io ho pagato; i lavori sono stati completati; il ### dei ### era l'### Testa; non ci sono state mai contestazioni con la ### circa l'esecuzione dei lavori né all'ordine del giorno all'assemblea è stata portata in discussione alcuna contestazione in merito; ho partecipato a varie assemblee condominiali laddove all'ordine del giorno si è discusso dei lavori in questione e dei pagamenti”. 
Né la pretesa azionata in sede monitoria dall'opposta può essere oggetto di valida contestazione da parte del ### committente solo in quanto il ### dei ### identificato nel contratto di appalto nella persona dell'#### che effettivamente ha svolto il ruolo conferitogli, non corrisponda a quello prescelto dall'assemblea dei ### trattandosi, all'evidenza di questione al più legittimante un'azione di responsabilità per violazione delle regole del mandato azionabile nei confronti dell'### p.t.  dell'opponente. 
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente si evidenzia che l'esecuzione delle lavorazioni e###tra contratto di cui agli ### di ### numeri 1, 2 e 3 ha determinato, aggravandola, una modifica della tempistica nell'esecuzione dei lavori che risulta pienamente compatibile con i termini contrattualmente pattuiti. 
Per le ragioni esposte l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 5791/2019, reso in data ### e notificato il ###, che va dichiarato esecutivo.  3. Sulle spese di lite. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, conformemente alla nota spese depositata siccome rispondente ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1872/2020 del R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5791/2019, reso in data ### e notificato il ###, dichiarandolo esecutivo; 2. condanna il ### via ### alla refusione delle spese di lite in favore di ### s.r.l. che si liquidano in € 5.077,00 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dr.ssa ###


causa n. 1872/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Buffardo Annamaria

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 895/2024 del 17-01-2024

... ### s.r.l. sia mai stato stipulato un contratto di appalto, né che ### si sia avvalsa dell'impresa per la gestione dei servizi, la manutenzione di strade, di fabbricati e di beni. Deve quindi escludersi la sussistenza della garanzia assicurativa invocata da ### 5. Deve altresì essere disattesa la domanda proposta da ### nei confronti dell'### s.p.a., la quale esercita il ruolo di holding, avendo affidato alle società controllate la effettiva gestione del sistema idrico integrato, che nella fattispecie in esame competerebbe alla ### Ato2 S.p.A. ### trova riscontro nello statuto dell'### Ato2 s.p.a. e nella delibera del Comune di ### n.6/2004 di approvazione della ### per l'affidamento del sistema idrico integrato nell'ambito ### - ### alla ### Ato2 S.p.A. (cfr. all. 2 e 3 fascicolo della (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 24758 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione con provvedimento del 25.05.2023, vertente TRA ##### elettivamente domiciliati in #### 16, presso lo studio dell'avv. ### de ### che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - attori - CONTRO ### elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura comunale in ### via ### di ### 21, rappresentata e difesa dall'avv. ### in virtù di procura in atti; - convenuta - - NONCHE' CONTRO ### S.P.A., in proprio e quale mandataria di #### S.P.A., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - terza chiamata in causa - - E ### - ### elettivamente domiciliat ###### n. 326, presso lo studio dell'avv.  ### in virtù di procura in atti; - terza chiamata in causa - E la ### s.r.l., elettivamente domiciliata in ### Via di ### 24, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - terza chiamata in causa - E lo ### C.F.R., elettivamente domiciliato in #### delle ### 3, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - terzo chiamato in causa - - E la ### S.r.l., elettivamente domiciliata in ####, ### 14, presso lo studio dell'avv. ### e dell'avv. ### che la rappresentano e difendono giusta procura in atti; - terza chiamata in causa - E la ### S.r.l., elettivamente domiciliat ###8, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - terza chiamata in causa - E la ### s.p.a., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - terza chiamata in causa - E la ### s.p.a.; elettivamente domiciliata in ### Via ### Settembre n. 118, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. l'Avv. ### in virtù di procura in atti; - terza chiamata in causa - E la ### elettivamente domiciliata in #### 28, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - terza chiamata in causa - E ### elettivamente domiciliato in #### 270, presso lo ### dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - terzo chiamato in causa - E ### elettivamente domiciliato in ### via ### 59, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - terzo chiamato in causa - E ### - terzo chiamato in causa contumace - E la ### s.r.l., - terza chiamata in causa contumace - OGGETTO: domanda di risarcimento danni e### art. 2043 ed e###. 2051 c.c.; CONCLUSIONI: come in atti.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ##### hanno convenuto in giudizio ### chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma complessiva di euro 23.986,11, per effetto del crollo di una porzione della sede ###via ### a ### il ###, alle ore 17,30 circa. 
A fondamento della domanda ### ha dedotto di condurre in locazione un appartamento sito in via ### n. 16, a ### e che, per effetto del dissesto e del crollo della sede stradale, avvenuto il ###, sarebbe stato costretto ad abbandonare la propria abitazione insieme alla moglie, ### e alla figlia, ### essendogli altresì impedito, sino al 18.04.2018, l'utilizzo della propria autovettura, ### for Two targata ### che al momento del crollo era posteggiata all'interno del cortile condominiale. 
Gli attori hanno, quindi, domandato la condanna di ### al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della protratta indisponibilità della propria abitazione e per i disagi connessi alla chiusura di via ### al traffico veicolare.  ### ha preliminarmente proposto istanza di riunione della causa al giudizio iscritto al N.R.G. 14204/2019 e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essersi verificato il cedimento della sede stradale all'interno del cantiere della ### s.r.l., allestito per la demolizione e nuova edificazione di tre edifici, a causa del cedimento del sistema delle fognature e di adduzione delle acque reflue. 
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande proposte in quanto infondate. 
In via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande degli attori, ### ha chiesto di chiamare in causa ### di ### - ### per essere da questa garantita in virtù di polizza in essere tra le parti, la società ### Ato2 S.p.a., nella qualità di soggetto al quale era affidata la gestione e la manutenzione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue di tutto il territorio comunale, e la ### s.r.l. titolare del cantiere nel quale è avvenuto il dissesto.  ### di ### ha chiesto la riunione della causa al giudizio iscritto al N.R.G. 24756/19 e ha eccepito l'inoperatività nella specie della polizza assicurativa, che non coprirebbe i danni subiti a seguito di “assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati” né i danni immateriali e i danni di natura non accidentale. 
Nel merito l'assicurazione ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei confronti di ### in quanto infondate Si è altresì costituita l'### s.p.a., in proprio e quale mandataria di #### s.p.a., chiedendo la riunione della causa al giudizio iscritto al N.R.G. 24756/2019 e al giudizio iscritto al N.R.G.  14204/2019. L'### s.p.a. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che tutte le attività afferenti la gestione del sistema idrico integrato, nell'### “###” (### - ###, a decorrere dal 2004 vengono eseguite da ### Ato2 s.p.a., società controllata e partecipata da ### s.p.a. ed esclusiva legittimata passiva in relazione alle pretese risarcitorie avanzate in questa sede. Nel merito, l'### s.p.a. ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti in quanto infondate. 
Si è, altresì, costituita la ### s.r.l., chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti in quanto infondate e, in via subordinata, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della ### s.r.l., della ### s.r.l., della ### s.r.l., quali imprese che a vario titolo hanno realizzato gli scavi all'interno del cantiere e hanno realizzato le opere di palificazione, indicate come causa del crollo, nonché dello ### quale progettista e direttore dei lavori.  ### s.r.l. ha chiesto determinarsi la quota di responsabilità interna per ciascun debitore in solido e ha chiesto la condanna della ### s.r.l., della ### s.r.l., della ### s.r.l., dello ### a tenerla indenne da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande degli attori. 
Si è costituita in giudizio la ### s.r.l. eccependo preliminarmente l'improcedibilità delle domande proposte nei suoi confronti per il mancato preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita. 
Nel merito, la società ha contestato la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti, rilevando di aver agito sulla base di istruzioni precise e puntuali della committente. In via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, la ### s.r.l. ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa ### s.p.a, dalla quale ha chiesto di essere garantita in forza della polizza in essere tra le parti.  ### s.r.l. ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo gli attori specificato il titolo della domanda proposta in via principale e il tiolo della domanda proposta in via subordinata. La terza chiamata in causa ha altresì chiesto il rigetto delle domande proposte per intervenuta decadenza e prescrizione dei diritti, delle domande e delle azioni avversarie e### artt. 1667 e 1669 c.c. e. 
Nel merito, la ### s.r.l. ha richiesto il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti in quanto infondate, rilevando di aver diligentemente eseguito i compiti affidatigli (in particolare, l'esecuzione delle paratie su via ### e su via ###, di aver operato seguendo le direttive della s.r.l. e di aver realizzato esattamente quanto indicato dalla ### dei ### nel progetto redatto dall'#### depositato al Genio Civile in data ### ed approvato in data ###, sulla base del quale è stato redatto il contratto tra le parti. 
Da ultimo, la ### s.r.l. ha contestato la quantificazione dei danni subiti prospettata dalla controparte. 
In via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, la ### s.r.l.  ha richiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la ### s.p.a., per essere garantita in forza della polizza stipulata dalle parti.  ### s.r.l. è rimasta contumace.  ### C.F.R. ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori e di quelle proposte nei suoi confronti dalla ### s.r.l. in quanto infondate, rilevando di aver ricevuto dalla ### s.r.l. l'incarico della progettazione dell'intero complesso immobiliare, comprensivo delle palificate su via ### e su via ### nonché la direzione lavori delle sole opere strutturali. 
Tuttavia, la paratia crollata il ### sarebbe stata realizzata per iniziativa di altri soggetti, nonché su progetto difforme rispetto a quello elaborato dall'ing. Ressa per conto dello ### C.F.R. 
In subordine, lo ### ha richiesto graduare le responsabilità tra i vari condebitori in solido, attribuendo una quota percentuale maggiore agli altri condebitori e fatta salva azione di rivalsa nei confronti dei responsabili civili. Ai sensi dell'art. 269 e ss. c.p.c., ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'arch. ### quale referente della società ### s.r.l., dell'arch.  ### quale direttore dei lavori, dell'ing. ### quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, nonché della ### plc, quale assicuratrice per la responsabilità civile, per essere manlevata in caso di condanna al risarcimento.  ### C.F.R. ha altresì chiesto la condanna della ### s.r.l. ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. 
Si è costituita la ### s.p.a. instando in via preliminare per la riunione del giudizio alla causa iscritta al N.R.G. 24756/19 e chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla ### s.r.l.  nei confronti della ### s.r.l. per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto ai sensi degli artt.  1667 e 1669 c.c. Nel merito, la ### s.p.a. ha chiesto il rigetto sia della domanda attorea, sia di quella proposta da ### s.r.l. in quanto infondate e ha rilevato altresì l'infondatezza della domanda di garanzia, attesa l'inoperatività della polizza.  ### s.p.a. ha chiesto la riunione del giudizio alla causa iscritta al N.R.G.  44497/2019; nel merito l'assicurazione ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei confronti della ### s.r.l. in quanto infondate. ### s.p.a. ha altresì chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti in quanto infondate, attesa l'inoperatività della polizza che non coprirebbe i danni verificatisi successivamente all'esecuzione dei lavori, nonché i danni indiretti subiti da terzi. 
In subordine, in caso di condanna, la ### s.p.a. ha chiesto limitarsi la propria obbligazione indennitaria tenendo conto del massimale e della franchigia di polizza e ha chiesto applicarsi il disposto dell'art. 1910 c.c. tenuto conto della sussistenza di altre polizze assicurative a copertura del medesimo sinistro.  ### plc si è costituita eccependo l'inoperatività e l'inefficacia della polizza assicurativa stipulata dallo ### Nel merito la ### plc ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei confronti dello ### in quanto infondate.  ### ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di chiamata in causa ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per assoluta indeterminatezza della domanda, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito ### ha chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori ed il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti; in subordine, in caso di condanna in solido dei convenuti e dei terzi chiamati in causa, ha chiesto la graduazione della responsabilità tra i condebitori in solido attribuendo una quota percentuale maggiore agli altri condebitori.  ### si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda formulata da ### C.F.R. nei suoi confronti in quanto infondata.  ### è rimasto contumace. 
Disattesa dal Presidente di ### l'istanza di riunione della causa al giudizio iscritto al N.R.G.  24756/2019 stante la connessione soltanto parziale e la diversità della fase processuale in cui versavano i due procedimenti, la causa è stata trattenuta in decisione.  2. La domanda proposta dagli attori nei confronti di ### è fondata. 
Dalla documentazione in atti e dalle pacifiche allegazioni delle parti emerge che in data ###8 si è verificato il crollo della sede stradale di via ### Il dissesto si è verificato all'interno di un cantiere allestito dalla ### s.r.l. per la realizzazione di alcune palazzine Per ragioni di sicurezza veniva disposta l'evacuazione degli edifici ubicati ai numeri civici 16 e al numero 22 di via ### Gli attori erano quindi costretti ad abbandonare la propria abitazione e, dopo una prima notte trascorsa presso conoscenti, venivano accolti nella struttura ### in via ### messa a loro disposizione da ### sino al 05.03.2018.  ### la prospettazione difensiva di ### dovrebbe escludersi la responsabilità della convenuta in quanto il sinistro sarebbe avvenuto all'interno del cantiere della ### s.r.l., a causa del cedimento di una parte della palificata perimetrale del cantiere, in un momento in cui l'intera area non era nella disponibilità dell'amministrazione. 
Al riguardo vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode; se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario e### art. 2051 c.c. (Cass. n. 26780/2023; Cass. n. 15882/2013). 
Nella specie il dissesto, sebbene originatosi su una area di cantiere chiusa al pubblico, si è successivamente esteso sulla pubblica via e del pregiudizio subito dagli utenti deve pertanto rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. l'ente proprietario della strada. 
Presupposto della responsabilità del custode e### art. 2051 c.c. è l'esistenza di un effettivo potere di controllo della cosa, con conseguente possibilità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare (Cass. n. 14798/2023). Nella specie ### a fronte dell'attività di sbancamento compiuta dall'impresa, era senz'altro titolare del potere di verificare la sussistenza dei necessari titoli (ad esempio certificazione antisismica e progetto esecutivo) e di inibire la prosecuzione dei lavori, così salvaguardando la pubblica incolumità. 
Per quanto concerne l'imputabilità della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. va rilevato che la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode (e pertanto nessuna verifica in questa sede deve essere al riguardo effettuata), potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria (Cass. n. 26142/2023). 
Nella specie considerato che l'attività di sbancamento è stata eseguita proprio in zona liminare rispetto a via ### e tenuto conto delle numerose segnalazioni di irregolarità nell'attività dell'impesa pervenute all'amministrazione da parte dei residenti(cfr. tra le altre l'email dell'attore del 09.02.2018; la segnalazione dell'amministratore dei condomini di via ### 24 e di via ### n. 50, relativa alla possibile emersione di una falda acquifera all'interno del cantiere; il verbale dell'intervento dei vigili del fuoco dell'08.02.2018, contenente la segnalazione del pericolo di “dilavamento di materiale inerte di sostegno al manto bituminoso, che possa renderlo pericoloso” - cfr. all. 10 fascicolo degli attori), deve escludersi l'imprevedibilità o inevitabilità dell'inadempimento dell'impresa alle prescrizioni tecniche relative agli scavi. 
Deve quindi escludersi la configurabilità del caso fortuito. 
Dalla relazione tecnica svolta in sede penale è altresì emerso che i lavori relativi alla realizzazione della paratia di sostegno all'interno del cantiere sono stati effettivamente realizzati in assenza di progetto e di autorizzazione sismica. 
Anche sotto il profilo del controllo della conformità dell'attività svolta rispetto alla normativa di riferimento deve ritenersi la sussistenza di profili omissivi nell'attività di controllo gravante sull'amministrazione. Ne discende che la responsabilità dell'amministrazione è configurabile anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.  3. Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto della prolungata indisponibilità dell'immobile sino in via ### n. 16, del quale ### è conduttore e nel quale risiede stabilmente l'intero nucleo famigliare (cfr. all. 1 fascicolo dell'attore) 3.1. Gli attori hanno innanzitutto chiesto il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito. 
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento. 
Risulta documentato il provvedimento con il quale è stata disposta l'evacuazione dell'edificio condominiale e gli attori hanno dedotto di aver fatto rientro nell'abitazione il ###. Il ### avrebbero altresì nuovamente acquisito il godimento della vettura ### targata ### posteggiata all'interno del cortile condominiale, a causa del perdurante divieto di transito veicolare disposto su via ### dal numero civico 14 al numero civico 24. 
Solo il ### avrebbero acquisito nuovamente la disponibilità del cortile condominiale. 
Deve quindi innanzitutto trovare accoglimento la domanda di rimborso del canone di locazione per il mese di febbraio del 2018. 
Dalla copia del contratto di locazione versato in atti e dalla attestazione del bonifico bancario eseguito in data ### (per euro 1.700,00, detratta la somma di euro 100,00 quale seconda rata del contributo a carico del proprietario per l'acquisto di una posta blindata; cfr. all. 18 e 19 fascicolo degli attori) emerge prova che l'attore ha sostenuto una spesa complessiva di euro 1.800,00 per il mese di febbraio per la locazione di un immobile del quale non ha potuto godere a decorrere dal 14.02.2018. 
A carico di ### deve pertanto porsi il rimborso della somma di euro 900,00, pari alla quota del canone versato, relativa al periodo di indisponibilità dell'immobile nel mese di febbraio del 2018 (dal 14.02.2018 al 28.02.2018). 
Non risulta invece attestato il pagamento del canone di locazione eventualmente eseguito per il mese di marzo del 2018. 
Deve altresì essere riconosciuto il rimborso dei costi per l'abbonamento ai servizi di sky e fastweb non goduti nel periodo di indisponibilità dell'immobile, per euro 99,68 (cfr. all. 11 fascicolo degli attori) e il rimborso parziale dei costi sostenuti per l'erogazione del gas per il bimestre di febbraio e marzo, pari ad euro 43,77 (cfr. all. 11 fascicolo degli attori) e pertanto rimborsabili nella misura di euro 14,59 (pari ad 1/3 dei costi sostenuti nel bimestre, tenuto conto dell'indisponibilità dell'immobile per circa 20 giorni). 
Per quanto concerne la fornitura di energia elettrica risulta prodotta in atti la fattura del solo periodo marzo - aprile del 2018 attestante una spesa di euro 91,38, che può essere rimborsata nella misura di 1/12 (tenuto conto della indisponibilità dell'immobile per soli 5 giorni nel bimestre di riferimento) e pertanto per euro 7,61. 
Risulta altresì documentato un ulteriore bonifico eseguito in favore dell'### s.p.a. in data ###, ma non risulta chiaramente indicata la natura della fornitura e il periodo di riferimento. 
Non può invece essere disposto il rimborso delle spese sostenute per la palestra ### per complessivi euro 178,00 (presumibilmente dovuti per i mesi di febbraio e marzo, come si desume dai bonifici bancari in atti, eseguiti il ### e il ###), in difetto di specifica allegazione al riguardo, considerato che l'abitazione è stata indisponibile per circa 20 giorni e che gli attori non hanno indicato le ragioni che avrebbero precluso per circa due mesi l'utilizzo dei servizi della palestra (della quale peraltro non è stata indicata neppure l'ubicazione, al fine di attestare eventualmente la difficoltà di raggiungerla da via ### dove la famiglia ha soggiornato nel periodo di indisponibilità dell'immobile). Ne discende che di tale pregiudizio non può accertarsi, neppure in via presuntiva, al sussistenza. 
Neppure può trovare accoglimento la domanda di rimborso dei biglietti del treno, alcuni dei quali risultano acquistati in data ###, dopo il sinistro del 14.02.2018, non essendo evidenziato il nesso eziologico tra il mancato utilizzo dei biglietti e l'indisponibilità dell'appartamento. 
Anche per le spese per il ta###i utilizzato il ### e per le consumazioni del 02.03.2018 non è chiaro il nesso eziologico rispetto al sinistro, considerato che gli attori hanno documentato di avere la disponibilità della vettura ### targata ### né risulta dedotto che il ### la vettura non fosse utilizzabile), nonché di altra vettura messa a disposizione dalla sorella dell'attore, mentre non risulta dedotto che la preparazione dei pasti non fosse possibile all'interno del residence fornito provvisoriamente da ### Deve invece essere riconosciuto il rimborso delle spese di lavanderia (per un importo complessivo documentato di euro 60,00), non potendosi presumere che il residence fosse fornito anche di servizio lavanderia e non avendo al riguardo nulla dedotto ### e le spese sostenute per un garage per il ricovero della vettura ### targata ### dal 06.03.2018 al 31.03.2018, attesa l'indisponibilità del posteggio all'interno del cortile condominiale sino al 18.04.2018, per un importo complessivo di euro 140,00 (cfr. allegato 11 fascicolo di parte attrice) In conclusione, ### deve essere condannata al pagamento in favore di ### (che ha documentato di aver sostenuto personalmente le spese in contestazione) della somma complessiva di euro 1.221,88.  ### risarcitoria costituisce debito di valore. Le spese sostenute in data prossima al sinistro del 14.02.2018 devono essere rivalutate in base all'indice FOI elaborato dall'### con decorrenza da tale data sino all'attualità per un importo finale di euro 1.428,38 (indice FOI 1,169).  3.2. Gli attori hanno altresì chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito, cagionato nel forte stress emotivo, asseritamente degenerato in una vera e propria patologia. 
La documentazione in atti non può ritenersi idonea ad attestare che lo stress derivante dalla situazione di temporanea indisponibilità dell'immobile di via ### n. 16 abbia determinato per ciascuno dei membri del nucleo famigliare un danno biologico da invalidità permanente ### assunto - a prescindere dalla circostanza che il soggiorno forzato per 21 giorni nella stanza di un residence, seppure modesta e priva di confort, non appare neppure astrattamente circostanza idonea a determinare in una persona dotata di nomale equilibrio psicofisico uno stato di malattia tale da cagionare una lesione permanente della propria integrità fisicatrova conforto da un lato dall'assenza di qualsiasi documentazione medica relativa allo stato di salute di ### e dall'altro dall'assenza di documentazione attestante il superamento delle precedenti patologie delle quali era affetto ### che hanno determinato la necessità di nuovi accertamenti diagnostici (cfr. le attestazioni relative agli esami endoscopici e cardiologici eseguiti e i farmaci prescritti) e dall'altra l'assenza di documentate diagnosi cliniche (diverse da quelle contenute nelle perizie di parte), attestanti la patologia psichica insorta dopo l'evento traumatico e il percorso terapeutico e farmacologico prescritto. 
Anche in relazione al danno asseritamente subito da ### la documentazione prodotta, attestante la visita alla quale l'attrice si è sottoposta presso un centro specializzato in cefalee, non appare idonea ad attestare il danno permanente che la stessa avrebbe subito a causa del prolungato soggiorno nel residence messo a disposizione da ### In tale contesto istruttorio non avrebbe neppure potuto essere disposta consulenza tecnica d'ufficio, che in assenza di idonea documentazione medica attestante il superamento delle pregresse patologie delle quali era affetto ### e la diagnosi delle patologie psichiche delle quali tutti i membri del nucleo famigliare gli attori sarebbero affetti (non rilevando a tal fine le mere perizie di parte), avrebbe natura meramente esplorativa. 
Tanto premesso deve tuttavia rilevarsi che gli attori hanno documentato lo stato di stress al quale sono stati sottoposti e lo stravolgimento delle loro vite a causa della indisponibilità della propria abitazione e della necessità di trasferirsi, senza preavviso alcuno, nel residence messo a loro disposizione da ### Non può seriamente porsi in dubbio che il forzato allontanamento dall'ambiente domestico, nel quadro della libera estrinsecazione della propria personalità, abbia determinato un danno, non patrimoniale, a diritti di rilievo costituzionale (art. 2 e art. 14 della ###. 
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale (Cass. n. 21649/2021). 
Di contro non appare meritevole di risarcimento il disagio, frutto “della loro personale percezione degli eventi occorsi”, asseritamente protratto sino al mese di novembre del 2018, data del ripristino del traffico veicolare su via ### disagio subito per essere stati privati dello spazio di carico e scarico in prossimità dell'edificio condominiale. 
In particolare, gli attori hanno lamentato di aver dovuto portare a spalla buste della spesa e altri oggetti pesanti per alcune centinaia di metri, nel tempo necessario al ripristino della viabilità su via ### riguardo vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale:” il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi)” (Cass. n. ###/2023; Cass. n.  29206/2019) Parimenti non è risarcibile il pregiudizio non patrimoniale dovuto ai disagi imputabili all'assordante rumore dei motori e delle macchine batti pali impegnate nella realizzazione di oltre 30 pali per mettere in sicurezza la strada a profondità di circa 15 metri. 
Si tratta infatti di attività necessarie e connesse alla realizzazione in sicurezza delle palazzine per le quali è stato predisposto il cantiere della ### s.r.l. e che avrebbero dovuto in ogni caso essere realizzate (all'epoca dello sbancamento) al fine di scongiurare il pericolo del dissesto che poi si è concretamente verificato. 
Tanto premesso gli attori hanno domandato la liquidazione della somma mensile di euro 2.000,00, in favore dei membri del nucleo familiare in solido tra loro. 
La somma richiesta appare congrua, tenuto conto dell'indisponibilità dell'immobile protratta per 21 giorni e della presumibile protrazione dei disagi connessi al trasloco e al trasferimento del nucleo familiare dal residence all'abitazione di via ### nei giorni immediatamente successivi al rientro nell'appartamento..  ### deve essere quindi condannata al pagamento in favore degli attori in solido tra loro dell'ulteriore somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito.  ### importo, rivalutato sino all'attualità è pari alla somma di euro 2.342,00 (indice FOI 1,171); su tale importo spettano gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata sino alla data del sinistro in base all'indice FOI elaborato dall'### e successivamente annualmente rivalutata 4. Non può invece trovare accoglimento la domanda di garanzia proposta da ### nei confronti di ### di ### - ### La polizza n. 001.49.###, stipulata a copertura della “Responsabilità Civile Terzi e Responsabilità Civile Prestatori d'Opera” da ### con la deducente, operante a partire dal 31.12.2017 e con scadenza al 31.12.2020, alla lettera J) del paragrafo ### esclude dalla garanzia assicurativa i danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati. 
Nella specie il danno subito dalla sede stradale, per come emerso dalla perizia svolta in sede penale, è direttamente imputabile al franamento del terreno nell'area limitrofa allo sbancamento, all'interno del cantiere. 
Ne discende l'inoperatività della garanzia in base alla disposizione sopra indicata. 
Né la garanzia può essere invocata in forza delle ### sempre valide e operanti, a pag. 14, lett. m) in forza del quale: “il contraente può avvalersi, per la gestione dei servizi, la manutenzione di strade, di fabbricati e di beni dallo stesso detenuti, di ### La presente polizza opera per le richieste di risarcimento che dovessero pervenire al Contraente per sinistri provocati dalle predette imprese e per i quali il Contraente venga chiamato a rispondere. Resta salva la facoltà della ### di esercitare, per quanto corrisposto a terzi, l'azione di regresso nei confronti dell'impresa appaltatrice, per fatto di cui la stessa sia ritenuta responsabile”. 
Non v'è infatti prova che tra l'amministrazione e la ### s.r.l. sia mai stato stipulato un contratto di appalto, né che ### si sia avvalsa dell'impresa per la gestione dei servizi, la manutenzione di strade, di fabbricati e di beni. 
Deve quindi escludersi la sussistenza della garanzia assicurativa invocata da ### 5. Deve altresì essere disattesa la domanda proposta da ### nei confronti dell'### s.p.a., la quale esercita il ruolo di holding, avendo affidato alle società controllate la effettiva gestione del sistema idrico integrato, che nella fattispecie in esame competerebbe alla ### Ato2 S.p.A.  ### trova riscontro nello statuto dell'### Ato2 s.p.a. e nella delibera del Comune di ### n.6/2004 di approvazione della ### per l'affidamento del sistema idrico integrato nell'ambito ### - ### alla ### Ato2 S.p.A. (cfr. all. 2 e 3 fascicolo della terza chiamata), 6. Non può neppure essere accolta la domanda proposta da ### nei confronti di ### 2 s.p.a. 
La consulenza svolta dal P.M. nell'ambito del procedimento penale n. 7283/2018 nei confronti, tra gli altri, dell'ing. ### e dell'ing.### rispettivamente responsabile per #### S.p.A. del sistema di fognature e del sistema acquedottistico, ha accertato che: “La causa del crollo è da imputare alla carenza strutturale, aggravata da difetti costruttivi, dell'opera di sostegno (paratia pali) eseguita lungo via ### Come è chiaramente dimostrato nell'allegato relativo alle verifiche strutturali la capacità resistente dell'opera di sostegno, così come realizzata, era notevolmente inferiore alla domanda di resistenza richiesta per il sostegno della strada e del sovraccarico sovrastante. In altri termini la spinta del terreno retrostante la paratia ha generato delle sollecitazioni sui pali troppo elevate (circa 2 volte maggiori) rispetto alla resistenza che i pali stessi erano in grado di offrire. (…) Il dissesto è quindi avvenuto per insufficiente resistenza della paratia, sia in termini di ammorsamento nel terreno sottostante e sia in termini di momento flettente resistente”. 
Si è quindi precisato che: “Per quanto riguarda la dinamica del crollo, si rileva che durante l'esecuzione dello scavo sono avvenuti i seguenti fatti salienti (…) Il giorno 25 gennaio è stato terminato l'ultimo getto dei pali della paratia (…) Il giorno 8 febbraio è stato terminato l'intero scavo fino alla quota di progetto (…) ### il raggiungimento della massima profondità di scavo, la paratia ha subito probabilmente uno spostamento in testa di notevole entità (…) il giorno 8 febbraio c'è stata una significativa perdita dalla condotta di acque potabili che percorreva via ### parallelamente alla paratia ed allo scavo con conseguente formazione di una voragine stradale (…). La perdita è associabile alla probabile rottura della tubazione acquedottistica (…) causato dalla deformazione della paratia; la perdita è stata riparata il giorno stesso e non sono state rinvenute prove di successive significative venute di acqua”. 
Le conclusioni della consulenza tecnica svolta dal P.M. in sede penale appaiono esenti da vizi logici e pertanto pienamente condivisibili.   Quanto alla loro utilizzabilità nell'ambito di questo giudizio, vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (Cass. n. 5947/2023 in fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale). 
Le conclusioni del CTU in sede penale attestano che il dissesto della sede ###è eziologicamente connesso a fenomeni di infiltrazione delle acque, dovute a rotture delle tubature, bensì alle caratteristiche costruttive delle paratie.  7. Deve invece essere accolta la domanda proposta da ### nei confronti della ### s.r.l. che ha realizzato, avvalendosi dell'opera di altre imprese, i lavori dai quali è derivato il cedimento della sede stradale. 
La consulenza svolta ha infatti affermato che la causa del crollo è da ascrivere ad una carenza strutturale, aggravata da difetti costruttivi dell'opera di sostegno e, in particolare, nella paratia di pali eseguita lungo via ### La capacità di sostegno dell'opera, così come realizzata, era notevolmente inferiore alla domanda di resistenza richiesta per il sostegno della strada e del sovraccarico sovrastante. 
La spinta del terreno retrostante la paratia ha generato delle sollecitazioni sui pali troppo elevate rispetto alla resistenza che i pali stessi erano in grado di offrire. 
Deve quindi trovare accoglimento la domanda proposta da ### nei confronti della ### s.r.l. per l'esecuzione non a regola d'arte dello scavo attraverso la realizzazione di paratie inidonee, secondo quanto chiarito negli elaborati tecnici sopra esaminati.  ### con contratto del 7.11.2017 aveva affidato allo ### C.F.R. la progettazione esecutiva strutturale e della direzione dei lavori relativi alle opere strutturali. 
Tuttavia, prima che il progettista trasmettesse al committente il progetto esecutivo, la ### s.r.l.  ha stipulato con la ### s.r.l. e con ### s.r.l. autonomi contratti per lo svolgimento delle attività di sbancamento e di realizzazione delle necessarie paratie, consentendo alle imprese, anche per messo del direttore dei lavori arch. ### l'accesso al cantiere e l'esecuzione dei lavori, in assenza del progetto esecutivo e della certificazione antisismica. 
In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori) (Cass. n. 7553/2021). 
Nella specie non risulta fornita prova del caso fortuito, considerato che l'immissione delle imprese nel cantiere imponeva all'impresa e al suo direttore dei lavori la sorveglianza e il controllo delle attività effettivamente svolte. 
Ne consegue l'accoglimento della domanda formulata da ### nei confronti di ### s.r.l.  8. ### s.r.l. ha proposto domanda di condanna dello ### della ### s.r.l.; della ### s.r.l.; della ### 2 s.p.a.; della ### s.p.a.: “a tenere indenne e manlevata la ### per qualsiasi pagamento o costo che quest'ultima dovesse sopportare in adempimento delle condanne disposte nel presente giudizio” Dovendosi disattendere, per le ragioni sopra esposte, le domande proposte nei confronti dell'### s.p.a.  e della ### 2 s.p.a., occorre verificare l'eventuale responsabilità dello ### C.F.R., della ### s.r.l., della ### s.r.l. e della ### s.r.l. nella causazione del sinistro.  8.1. ### C.F.R. è stato conferito dalla ### s.r.l. l'incarico professionale della progettazione esecutiva strutturale e della direzione dei lavori relativi alle opere strutturali (cfr. all. 2 fascicolo della ### s.r.l.) Il contratto tra le parti risulta stipulato il ###, mentre il progetto esecutivo predisposto dall'ing.  ### per lo ### C.F.R. è stato trasmesso alla committente, con i relativi allegati, in data ### e dalla committente è stato sottoscritto in data ###. 
In data ### (il giorno prima del sinistro) lo ### C.F.R. provvedeva alla presentazione del progetto in questione sulla piattaforma ### degli ### del Genio Civile per la richiesta di autorizzazione sismica. 
La consulenza tecnica espletata in sede penale ha accertato che la paratia non è stata eseguita sulla base del progetto predisposto dall'ing. ### Il consulente ha evidenziato che l'impresa ### s.r.l. ha presumibilmente eseguito il lavoro sulla base di un progetto allegato al contratto e sulla base delle eventuali indicazioni ricevute dalla ### dei ### Il Direttore dei ### dall'inizio della costruzione della paratia sino al 12.01.2017 era l' arch.  ### e dopo il suo decesso gli è subentrato l'arch. ### che è rimasto in carica sino all'epoca del crollo. 
Le armature utilizzate nei pali di via ### così come l'interasse minimo adottato, sembrerebbero essere state scelti in accordo con quelli del progetto predisposto dall'ing. ### per la paratia di via ### che tuttavia prevedeva diametri dei pali minori, armature minori e diversa sequenza di scavo e contrasto rispetto a quelli necessari e a quanto previsto nel progetto dello ### C.F.R.. 
Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere esclusa una responsabilità dello ### tecnico C.F.R. per l'errata progettazione della paratia. 
Deve quindi accertarsi se possa essere ascritta allo ### C.F.R. una responsabilità per l'omessa vigilanza del cantiere, in ragione dell'incarico di direzione delle opere strutturali che gli era stato conferito.  ### la prospettazione difensiva dello ### C.F.R. l'incarico conferito dalla committente si componeva di varie fasi, l'una successiva all'altra, prevedendo, dapprima la progettazione esecutiva delle opere strutturali, fino alla autorizzazione sismica del Genio Civile; solo successivamente ed in corso d'opera la direzione dei lavori, limitatamente alle sole opere strutturali, mentre la direzione dei lavori generale era stata già affidata ad altro professionista; infine il collaudo statico delle stesse. 
Da tale scansione temporale discenderebbe che non gravava sullo ### un obbligo di sorveglianza delle opere di palificazione, con connessa consegna del cantiere, sin dal momento dell'assunzione dell'incarico, e quindi prima che tali opere fossero progettate e approvate dalla committente. 
Il fatto che le opere fossero iniziate e terminate sulla base di altro progetto, prima che quello corretto ed esente da vizi predisposto dallo ### venisse in essere e fosse accettato dalla committente, costituirebbe di per sé prova della causa imprevedibile e pregressa, da sola sufficiente a determinare l'evento del crollo, rappresentando una causa autonoma, idonea a recidere il nesso tra la condotta omissiva contestata allo studio tecnico e l'evento dannoso.  ### ha quindi negato di aver espletato, in concreto, la direzione dei lavori, giacché ignorava che gli stessi fossero iniziati prima della presentazione del relativo progetto. 
Va al riguardo osservato che tale assunto sembra smentito dallo stesso progetto esecutivo depositato dallo ### il ### sulla piattaforma ### per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica. Nel progetto sono infatti rappresentati alcuni pali fuori asse rispetto all'allineamento della paratia prevista in via ### (cfr. pag. 57 della consulenza tecnica del PM). La rappresentazione grafica è conforme alla reale predisposizione dei pali. 
Deve tuttavia evidenziarsi, come rilevato anche in sede penale, che la conformità tra il progetto dell'ing. ### e la reale conformazione dei pali non attesta necessariamente la diretta partecipazione del professionista alla realizzazione del manufatto, ben potendo la rilevazione dello stato dei luoghi essere frutto di una precisa indicazione della committenza. 
Al riguardo nessun elemento istruttorio è stato offerto dalle ### s.r.l. 
Neppure la documentazione in atti attesta la presenza dell'ing. ### nel cantiere, non risultando al riguardo alcuna annotazione nel giornale dei lavori e non risultando documentati ordini di servizio a sua firma. Nessun elemento istruttorio ha quindi attestato la presenza del professionista nel cantiere e la sua consapevolezza dell'avvenuta realizzazione dell'opera.  ### s.r.l. ha tuttavia evidenziato che l'assenza del professionista dal cantiere non eliderebbe la sua responsabilità, considerato che l'incarico gli era stato conferito tre mesi prima del sinistro e che al direttore dei lavori compete in ogni caso la vigilanza sull'andamento dei lavori, sicché la circostanza che egli non si sia accorto del completamento della paratia costituirebbe implicitamente prova della sua responsabilità. 
Vanno tuttavia al riguardo condivise le osservazioni dello ### in relazione alla distinzione tra i due incarichi ricevuti (progettazione esecutiva e direzione dei lavori). 
In difetto di prova che il professionista fosse consapevole dell'effettivo avvio dei lavori, su di lui non gravava, sino al completamento della fase progettuale, un obbligo di monitoraggio del cantiere, all'interno del quale non avrebbe dovuto svolgersi alcuna delle attività connesse all'esecuzione delle opere ancora da progettare. E ciò in quanto l'incarico del direttore dei lavori (e conseguentemente l'obbligo di sorveglianza dei lavori) inizia quando termina la fase progettuale e si procede all'effettiva apertura del cantiere, con conseguente configurazione in capo al professionista incaricato della sorveglianza degli interventi, affinché si svolgano in conformità ai progetti e nel rispetto della normativa di riferimento. 
In conclusione, in difetto di prova adeguata che il professionista fosse effettivamente consapevole dell'avvio dei lavori, le domande svolte nei confronti dello ### essere rigettate. 
Ne discende l'assorbimento delle domande proposte dallo ### nei confronti dell'arch.  ### dell'arch. ### dell'ing. ### della ### plc.  8.2. ### s.r.l. ha eccepito la decadenza della ### s.r.l. dalle domande proposte nei suoi confronti ai sensi degli artt. 1667 e 1669. 
Al riguardo appare sufficiente richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale: “Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi. Quest'ultima, a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese” (Cass. n. 13707/2023) Nella specie pur essendosi manifestata l'imperfetta esecuzione dell'opera mediante una manifestazione evidente, consistita nel grave dissesto dei via ### tuttavia la committente solo all'esito della consulenza tecnica svolta nell'ambito del giudizio penale ha potuto avere contezza dell'imputabilità del sinistro all'opera della ### s.r.l. considerato che diverse imprese operavano nel cantiere e che il crollo è ascrivibile, per come accertato dai tecnici, al fatto che i pali avevano una lunghezza ridotta rispetto a quella prevista dal contratto e che gli stessi erano interessati dai difetti di costruzione rilevati dai consulenti nominati dal pubblico ministero. 
Di tali circostanze la committente è venuta a conoscenza solo all'esito della consulenza svolta in sede penale.   La consulenza risulta depositata nel mese di maggio del 2019, mentre l'atto di chiamata in causa è stato notificato all'impresa il ###. 
Ne discende che il termine di un anno per la denuncia dei vizi prescritto dall'art. 1669 c.c. risulta rispettato. 
Nel merito, la ### s.r.l. ha dedotto di aver agito sulla base delle indicazioni della committente e sulla base del progetto e indicato dalla direzione dei lavori. 
Va premesso che la consulenza tecnica svolta dal PM in sede penale ha accertato che le strutture poste in essere dalla ### s.r.l. hanno evidenziato errori di realizzazione, in termini di continuità strutturale, talmente importanti da compromettere totalmente la capacità portante delle sezioni resistenti. 
La consulenza ha poi evidenziato che: “anche se il contratto prevedeva pali profondi dai 12,00 m ai 16 m, nella pratica la società ### s.r.l. realizzò alcuni pali di lunghezza notevolmente inferiore, riducendo ancora di più la capacità resistente della struttura”. 
Non v'è prova che la committenza abbia dato alla ### s.r.l. indicazioni relative alla realizzazione di pali di lunghezza diversa da quella pattuita e che abbia impartito disposizioni tecniche che abbiano determinato gli evidenziati errori di realizzazione della paratia. 
Va osservato che anche se la committenza avesse fornito tali indicazioni, la circostanza non varrebbe ad esonerare la ### s.r.l. dalla responsabilità per il sinistro. 
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso (cfr. Cass. n. 3932/2008 e n. 5144/2020).  ###, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, -obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Cass. n. 777/2020). 
Dall'esame della consulenza svolta in sede penale è emerso che la ### s.r.l. ha eseguito l'opera di palificazione in via ### sulla base di un progetto redatto dall'ing. ### relativo tuttavia all'opera da eseguirsi su via ### La circostanza è stata pacificamente ammessa dalla società che ha dedotto di aver realizzato esattamente quanto indicato nel progetto redatto dall'ing. ### depositato al Genio Civile in data ###. 
Non risulta provato che la ### s.r.l. abbia denunciato alla committenza e alla direzione dei lavori le numerose criticità di natura tecnica nell'opera realizzata (prima tra tutte la circostanza che il progetto fosse relativo all'opera da realizzarsi su via ### circostanza della quale la società avrebbe dovuto per lo meno rendersi conto) Al riguardo l'unico capitolo di prova formulato (capitolo n. 9 della memoria e### art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.: “Vero che la ### nel corso dell'esecuzione dei pali comunicava e segnalava al ### dei ### ogni criticità ed attendeva indicazioni formali da parte dello stesso o dalla committente prima di proseguire nell'opera”) appare del tutto generico, non essendo neppure indicate le criticità effettivamente segnalate, il momento in cui le stesse furono denunciate e le indicazioni fornite dal direttore dei lavori, soprattutto in considerazione del pericolo per la pubblica incolumità che sarebbe derivato dall'effettiva esecuzione dell'opera.  ### lacuna probatoria non consente di ritenere provato che la ### s.r.l. abbia diligentemente assolto agli obblighi contrattuali assunti, segnalando le criticità del progetto e manifestando il proprio dissenso alla sua esecuzione, considerata in ogni caso l'accertata realizzazione di alcuni pali con misure difformi da quelle previste dal contratto. 
In applicazione dei principi di diritto sopra evidenziati la domanda formulata dalla ### s.r.l.  nei confronti della ### s.r.l. deve pertanto essere accolta.  8.3. ### s.r.l. ha eccepito l'improcedibilità delle domande proposte nei suoi confronti per mancato esperimento della procedura di negoziazione.  ### è infondata e deve pertanto essere disattesa. 
Deve infatti ritenersi che la negoziazione assistita non si ponga come condizione di procedibilità in relazione alle domande proposte nei confronti dei terzi chiamati in causa. 
Le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., non possano infatti essere interpretate in senso estensivo (Cass. 16092/12; Cass. n. 20975/2017) e l'art. 3 comma primo d.l. n. 132/2014 convertito in legge n.  162/2014 nel porre l'onere di intraprendere la procedura a carico di “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e a carico di “chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro” circoscrive la procedura alla domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto, come emerge altresì dal fatto che la medesima disposizione pone a carico del convenuto l'onere di sollevare l'eccezione di improcedibilità della doma domanda: “###à deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” Va peraltro osservato che il dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di negoziazione assistita, comportando un inevitabile, sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, è all'evidenza difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l' esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo.  ### della ### s.r.l. deve pertanto essere rigettata. 
Nel merito, la domanda proposta dalla ### s.r.l. nei confronti della ### s.r.l. è fondata e deve pertanto trovare accoglimento. 
Va premesso che devono trovare applicazione, in relazione all'attività svolta dalla ### s.r.l. i medesimi principi di diritto sopra evidenziati, con riferimento all'attività svolta dalla ### s.r.l. per conto della ### s.r.l.  ### s.r.l. era stata affidata l'attività di sbancamento e deve senz'altro affermarsi che durante l'esecuzione di tale attività permaneva in capo all'impresa il dovere professionale di verificare la congruità e correttezza del progetto esecutivo e delle paratie realizzate. In data ### alle ore 10,30, come evidenziato dalla consulenza tecnica in sede penale, si era già verificato un primo dissesto stradale sopra i pali n. 09 e n. 10, nonché un flusso di acqua proveniente dal retro della paratia. Ciò nonostante è stato eseguito l'intero sbancamento dell'area (foto 19 allegata alla perizia del PM, attestante lo stato dei luoghi alle ore 14,24, dalla quale emerge l'intero sbancamento dell'area, tranne un limitato volume di terreno a ridosso dei pali dal n. 12 in poi). Non risulta provato che la ### s.r.l. abbia manifestato il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori, segnalando alla direzione dei lavori o alla committenza la situazione di pericolo attestata dal dissesto stradale. 
La domanda di manleva formulata da ### s.r.l. nei confronti di ### s.r.l., quale esecutrice dello sbancamento, deve dunque essere accolta 8.4. ### s.r.l. ha dedotto che la ### s.r.l. ha realizzato il “cordolo testa palo” di contenimento della palificata nella paratia che ha determinato il crollo.  ### s.r.l. non ha evidenziato specifici inadempimenti a carico della terza chiamata, né gli stessi sono emersi dalla consulenza predisposta in sede penale o dagli atti di causa. 
La domanda svolta nei confronti della ### s.r.l. deve pertanto essere rigettata.  9. Conclusivamente, deve affermarsi che ### risponde dell'evento dannoso nei confronti degli attori ai sensi dell'art. 2051 c.c., mentre la ### s.r.l. risponde nei confronti dell'ente proprietario della strada nella qualità di committente e proprietaria del cantiere, per avere disposto la realizzazione dell'opera (mediante le imprese ### s.r.l. ed ### s.r.l.) in assenza di titolo antisismico e strutturale.  ### s.r.l. è stata ritenuta responsabile per l'erronea realizzazione delle paratie in assenza di idoneo progetto strutturale e per non aver sospeso l'attività a fronte dell'emersione di anomalie nel cantiere, e la ### s.r.l. per aver effettuato la fase di sbancamento in assenza di idoneo progetto strutturale e per non aver sospeso l'attività a fronte dell'emersione di anomalie Per quanto concerne la responsabilità delle imprese che hanno operato all'interno del cantiere vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale qualora i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, essa è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale nel cantiere (Cass. n. 14378/2023).  ### s.r.l. ha proposto domanda di condanna dello ### della ### s.r.l.; della ### s.r.l.; della ### 2 s.p.a.; della ### s.p.a.: “a tenere indenne e manlevata la ### per qualsiasi pagamento o costo che quest'ultima dovesse sopportare in adempimento delle condanne disposte nel presente giudizio” Ferma la responsabilità solidale per intero dei responsabili in base ai principi sopra richiamati, ai fini della graduazione interna delle colpe, non sussistendo elementi adeguati per distinguere i danni specifici provocati e, comunque, dovendosi ritenere le rispettive colpe di pari gravità, la responsabilità degli enti menzionati va affermata in via paritaria, vale a dire 1/3 ciascuno a carico della ### s.r.l., della ### s.r.l. e della ### s.r.l. ### s.r.l. e la ### s.r.l. devono quindi essere condannate a rifondere alla ### s.r.l. le somme eventualmente erogate a ### nei limiti di 1/3 ciascuna.  10. Devono quindi essere esaminate le domande di garanzia formulate nei confronti delle assicurazioni.  10.1. ### s.r.l. ha convenuto in giudizio la ### s.p.a. chiedendo di essere garantita in forza polizza n. 633.058.###. 
La domanda non può trovare accoglimento. 
La polizza assicurativa esclude dalla garanzia i danni: “cagionati e/o subiti da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori … per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano” (così art. 9 lett. N) delle condizioni generali della garanzia per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro; pag. 17 della polizza) Nella specie non è controverso in causa che la ### s.r.l. si sia occupata solo dell'attività di sbancamento e che i danni denunciati in questa sede si siano verificati dopo la conclusione di tali lavorazioni, quando altra impresa stava già provvedendo alla realizzazione delle fondamenta (cfr. al riguardo la cronologia dei lavori nella relazione tecnica svolta nell'ambito delle indagini del PM) La domanda proposta dalla ### s.r.l. nei confronti della ### s.p.a. deve pertanto essere rigettata.  10.2. ### s.r.l. ha chiamato in causa ### s.p.a. invocando la polizza n. 
PO###FG. 
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.  ### ha contestato l'indennizzabilità dei danni da mancato uso del veicolo e del danno non patrimoniale, in quanto la polizza coprirebbe esclusivamente: “i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose”. 
Quanto alla prima voce di danno va osservato che gli attori non hanno formulato tale pretesa risarcitoria, limitandosi a chiedete il rimborso delle spese di ta###i e treno (che non sono state riconosciute) e le spese per il ricovero dell'auto (che tuttavia non rientrano tra le spese per il mancato utilizzo dell'auto). 
Per quanto concerne il danno non patrimoniale va osservato che il pregiudizio subito dai terzi è derivato dal danneggiamento della sede stradale e, pertanto, da un danno a cose. 
In conclusione la ### s.p.a. deve essere condannata a tenere indenne la ### s.r.l.  dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, detratta la franchigia contrattuale pari ad euro 350,00 per i danni a cose.  11. Le spese processuali sostenute dagli attori, liquidate come in dispositivo in base al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore effettivo della controversia e della limitata attività istruttoria svolta, attesa la natura documentale della causa, sono poste a carico di ### in base al principio della soccombenza. 
Per la stessa motivazione le spese processuali di ### devono essere poste a carico della ### s.r.l. 
Devono invece essere integralmente compensate le spese processuali tra ### e ### di ### - ### l'### s.p.a., l'### Ato2 s.p.a., considerato l'effettivo accertamento di una perdita idrica verificatasi l'08.02.2018, la quale solo dopo le verifiche tecniche svolte in sede ###corso di causa) è risultata estranea al dissesto stradale per cui è causa e ha consentito di individuare le cause effettive del sinistro Le spese processuali della ### s.r.l., liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della ### s.r.l. e della ### s.r.l. in base al principio della soccombenza. 
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra la ### s.r.l. e lo ### nonché tra quest'ultimo e #### e la ### plc., tenuto conto dell'oggettiva complessità tecnica dell'accertamento di fatto sotteso alla decisione, con particolare riferimento all'accertamento della prospettata responsabilità dello ### Per la stessa motivazione deve essere rigettata la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dallo ### attesa la mancanza di prova della mala fede o della colpa grave della controparte. 
Nei rapporti processuali inerenti alle domande di garanzia nei confronti delle assicurazioni le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo e### D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenendo conto dell'importo risarcitorio effettivamente riconosciuto e della natura documentale della causa. 
Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra ### s.r.l. e la ### s.r.l. e nel rapporto processuale tra lo ### e ### stante il mancato accoglimento delle domande proposte nei confronti della ### s.r.l. e di ### rimasti tuttavia contumaci.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di euro 1.428,38 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata sino al 14.02.2018 e successivamente annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'### condanna ### al pagamento in favore di #### e ### in solido tra loro della somma di euro 2.342,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata sino al 14.02.2018 e successivamente annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'### rigetta le domande proposte da ### nei confronti dell'### s.p.a., dell'### 2 s.p.a. e di ### di ### condanna la ### s.r.l. a rifondere a ### le somme erogate agli attori in forza dei capi che precedono; condanna la ### s.r.l. e la ### s.r.l. al rimborso in favore della ### s.r.l. delle somme erogate a ### nei limiti di 1/3 ciascuna; rigetta le domande proposte dalla ### s.r.l. nei confronti dell'### s.p.a.; dell'### 2 s.p.a.; della ### s.r.l. e dello ### dichiara assorbite le domande proposte dallo ### nei confronti di ### di ### e della ### plc.; condanna la ### s.p.a. a rifondere alla ### s.r.l. le somme versate in forza dei capi che precedono; rigetta le domande proposte dalla ### s.r.l. nei confronti della ### s.p.a.; condanna ### al rimborso delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in euro 264,00 per esborsi e in euro 1.300,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; condanna la ### s.r.l. al rimborso delle spese processuali in favore di ### liquidate in euro 1.300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; condanna la ### s.r.l. e la ### s.r.l. in solido tra loro al rimborso delle spese processuali in favore della ### s.r.l. liquidate in euro 1.300,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; condanna la ### s.p.a. al rimborso delle spese di lite in favore della ### s.r.l.  liquidate in euro 1.300,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; condanna la ### s.r.l. al rimborso delle spese di lite in favore della ### s.p.a.  liquidate in euro 1.300,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; compensa integralmente le spese processuali tra ### l'### s.p.a., l'### 2 s.p.a. e ### di ### compensa integralmente le spese processuali tra la ### s.r.l. e lo ### compensa integralmente le spese processuali tra lo ### e #### e la ### plc.; nulla sulle spese della ### s.r.l. e di ### rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dallo #### 16 gennaio 2024 

Il giudice
dott.ssa ###


causa n. 24758/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Chiara Serafini

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