REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 24758 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione con provvedimento del 25.05.2023, vertente TRA ##### elettivamente domiciliati in #### 16, presso lo studio dell'avv. ### de ### che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - attori - CONTRO ### elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura comunale in ### via ### di ### 21, rappresentata e difesa dall'avv. ### in virtù di procura in atti; - convenuta - - NONCHE' CONTRO ### S.P.A., in proprio e quale mandataria di #### S.P.A., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - terza chiamata in causa - - E ### - ### elettivamente domiciliat ###### n. 326, presso lo studio dell'avv. ### in virtù di procura in atti; - terza chiamata in causa - E la ### s.r.l., elettivamente domiciliata in ### Via di ### 24, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - terza chiamata in causa - E lo ### C.F.R., elettivamente domiciliato in #### delle ### 3, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - terzo chiamato in causa - - E la ### S.r.l., elettivamente domiciliata in ####, ### 14, presso lo studio dell'avv. ### e dell'avv. ### che la rappresentano e difendono giusta procura in atti; - terza chiamata in causa - E la ### S.r.l., elettivamente domiciliat ###8, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - terza chiamata in causa - E la ### s.p.a., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - terza chiamata in causa - E la ### s.p.a.; elettivamente domiciliata in ### Via ### Settembre n. 118, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. l'Avv. ### in virtù di procura in atti; - terza chiamata in causa - E la ### elettivamente domiciliata in #### 28, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - terza chiamata in causa - E ### elettivamente domiciliato in #### 270, presso lo ### dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - terzo chiamato in causa - E ### elettivamente domiciliato in ### via ### 59, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti; - terzo chiamato in causa - E ### - terzo chiamato in causa contumace - E la ### s.r.l., - terza chiamata in causa contumace - OGGETTO: domanda di risarcimento danni e### art. 2043 ed e###. 2051 c.c.; CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ##### hanno convenuto in giudizio ### chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma complessiva di euro 23.986,11, per effetto del crollo di una porzione della sede ###via ### a ### il ###, alle ore 17,30 circa.
A fondamento della domanda ### ha dedotto di condurre in locazione un appartamento sito in via ### n. 16, a ### e che, per effetto del dissesto e del crollo della sede stradale, avvenuto il ###, sarebbe stato costretto ad abbandonare la propria abitazione insieme alla moglie, ### e alla figlia, ### essendogli altresì impedito, sino al 18.04.2018, l'utilizzo della propria autovettura, ### for Two targata ### che al momento del crollo era posteggiata all'interno del cortile condominiale.
Gli attori hanno, quindi, domandato la condanna di ### al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della protratta indisponibilità della propria abitazione e per i disagi connessi alla chiusura di via ### al traffico veicolare. ### ha preliminarmente proposto istanza di riunione della causa al giudizio iscritto al N.R.G. 14204/2019 e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essersi verificato il cedimento della sede stradale all'interno del cantiere della ### s.r.l., allestito per la demolizione e nuova edificazione di tre edifici, a causa del cedimento del sistema delle fognature e di adduzione delle acque reflue.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande proposte in quanto infondate.
In via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande degli attori, ### ha chiesto di chiamare in causa ### di ### - ### per essere da questa garantita in virtù di polizza in essere tra le parti, la società ### Ato2 S.p.a., nella qualità di soggetto al quale era affidata la gestione e la manutenzione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue di tutto il territorio comunale, e la ### s.r.l. titolare del cantiere nel quale è avvenuto il dissesto. ### di ### ha chiesto la riunione della causa al giudizio iscritto al N.R.G. 24756/19 e ha eccepito l'inoperatività nella specie della polizza assicurativa, che non coprirebbe i danni subiti a seguito di “assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati” né i danni immateriali e i danni di natura non accidentale.
Nel merito l'assicurazione ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei confronti di ### in quanto infondate Si è altresì costituita l'### s.p.a., in proprio e quale mandataria di #### s.p.a., chiedendo la riunione della causa al giudizio iscritto al N.R.G. 24756/2019 e al giudizio iscritto al N.R.G. 14204/2019. L'### s.p.a. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che tutte le attività afferenti la gestione del sistema idrico integrato, nell'### “###” (### - ###, a decorrere dal 2004 vengono eseguite da ### Ato2 s.p.a., società controllata e partecipata da ### s.p.a. ed esclusiva legittimata passiva in relazione alle pretese risarcitorie avanzate in questa sede. Nel merito, l'### s.p.a. ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti in quanto infondate.
Si è, altresì, costituita la ### s.r.l., chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti in quanto infondate e, in via subordinata, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della ### s.r.l., della ### s.r.l., della ### s.r.l., quali imprese che a vario titolo hanno realizzato gli scavi all'interno del cantiere e hanno realizzato le opere di palificazione, indicate come causa del crollo, nonché dello ### quale progettista e direttore dei lavori. ### s.r.l. ha chiesto determinarsi la quota di responsabilità interna per ciascun debitore in solido e ha chiesto la condanna della ### s.r.l., della ### s.r.l., della ### s.r.l., dello ### a tenerla indenne da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande degli attori.
Si è costituita in giudizio la ### s.r.l. eccependo preliminarmente l'improcedibilità delle domande proposte nei suoi confronti per il mancato preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Nel merito, la società ha contestato la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti, rilevando di aver agito sulla base di istruzioni precise e puntuali della committente. In via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, la ### s.r.l. ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa ### s.p.a, dalla quale ha chiesto di essere garantita in forza della polizza in essere tra le parti. ### s.r.l. ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo gli attori specificato il titolo della domanda proposta in via principale e il tiolo della domanda proposta in via subordinata. La terza chiamata in causa ha altresì chiesto il rigetto delle domande proposte per intervenuta decadenza e prescrizione dei diritti, delle domande e delle azioni avversarie e### artt. 1667 e 1669 c.c. e.
Nel merito, la ### s.r.l. ha richiesto il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti in quanto infondate, rilevando di aver diligentemente eseguito i compiti affidatigli (in particolare, l'esecuzione delle paratie su via ### e su via ###, di aver operato seguendo le direttive della s.r.l. e di aver realizzato esattamente quanto indicato dalla ### dei ### nel progetto redatto dall'#### depositato al Genio Civile in data ### ed approvato in data ###, sulla base del quale è stato redatto il contratto tra le parti.
Da ultimo, la ### s.r.l. ha contestato la quantificazione dei danni subiti prospettata dalla controparte.
In via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, la ### s.r.l. ha richiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la ### s.p.a., per essere garantita in forza della polizza stipulata dalle parti. ### s.r.l. è rimasta contumace. ### C.F.R. ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori e di quelle proposte nei suoi confronti dalla ### s.r.l. in quanto infondate, rilevando di aver ricevuto dalla ### s.r.l. l'incarico della progettazione dell'intero complesso immobiliare, comprensivo delle palificate su via ### e su via ### nonché la direzione lavori delle sole opere strutturali.
Tuttavia, la paratia crollata il ### sarebbe stata realizzata per iniziativa di altri soggetti, nonché su progetto difforme rispetto a quello elaborato dall'ing. Ressa per conto dello ### C.F.R.
In subordine, lo ### ha richiesto graduare le responsabilità tra i vari condebitori in solido, attribuendo una quota percentuale maggiore agli altri condebitori e fatta salva azione di rivalsa nei confronti dei responsabili civili. Ai sensi dell'art. 269 e ss. c.p.c., ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'arch. ### quale referente della società ### s.r.l., dell'arch. ### quale direttore dei lavori, dell'ing. ### quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, nonché della ### plc, quale assicuratrice per la responsabilità civile, per essere manlevata in caso di condanna al risarcimento. ### C.F.R. ha altresì chiesto la condanna della ### s.r.l. ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.
Si è costituita la ### s.p.a. instando in via preliminare per la riunione del giudizio alla causa iscritta al N.R.G. 24756/19 e chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla ### s.r.l. nei confronti della ### s.r.l. per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. Nel merito, la ### s.p.a. ha chiesto il rigetto sia della domanda attorea, sia di quella proposta da ### s.r.l. in quanto infondate e ha rilevato altresì l'infondatezza della domanda di garanzia, attesa l'inoperatività della polizza. ### s.p.a. ha chiesto la riunione del giudizio alla causa iscritta al N.R.G. 44497/2019; nel merito l'assicurazione ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei confronti della ### s.r.l. in quanto infondate. ### s.p.a. ha altresì chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti in quanto infondate, attesa l'inoperatività della polizza che non coprirebbe i danni verificatisi successivamente all'esecuzione dei lavori, nonché i danni indiretti subiti da terzi.
In subordine, in caso di condanna, la ### s.p.a. ha chiesto limitarsi la propria obbligazione indennitaria tenendo conto del massimale e della franchigia di polizza e ha chiesto applicarsi il disposto dell'art. 1910 c.c. tenuto conto della sussistenza di altre polizze assicurative a copertura del medesimo sinistro. ### plc si è costituita eccependo l'inoperatività e l'inefficacia della polizza assicurativa stipulata dallo ### Nel merito la ### plc ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei confronti dello ### in quanto infondate. ### ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di chiamata in causa ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per assoluta indeterminatezza della domanda, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito ### ha chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori ed il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti; in subordine, in caso di condanna in solido dei convenuti e dei terzi chiamati in causa, ha chiesto la graduazione della responsabilità tra i condebitori in solido attribuendo una quota percentuale maggiore agli altri condebitori. ### si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda formulata da ### C.F.R. nei suoi confronti in quanto infondata. ### è rimasto contumace.
Disattesa dal Presidente di ### l'istanza di riunione della causa al giudizio iscritto al N.R.G. 24756/2019 stante la connessione soltanto parziale e la diversità della fase processuale in cui versavano i due procedimenti, la causa è stata trattenuta in decisione. 2. La domanda proposta dagli attori nei confronti di ### è fondata.
Dalla documentazione in atti e dalle pacifiche allegazioni delle parti emerge che in data ###8 si è verificato il crollo della sede stradale di via ### Il dissesto si è verificato all'interno di un cantiere allestito dalla ### s.r.l. per la realizzazione di alcune palazzine Per ragioni di sicurezza veniva disposta l'evacuazione degli edifici ubicati ai numeri civici 16 e al numero 22 di via ### Gli attori erano quindi costretti ad abbandonare la propria abitazione e, dopo una prima notte trascorsa presso conoscenti, venivano accolti nella struttura ### in via ### messa a loro disposizione da ### sino al 05.03.2018. ### la prospettazione difensiva di ### dovrebbe escludersi la responsabilità della convenuta in quanto il sinistro sarebbe avvenuto all'interno del cantiere della ### s.r.l., a causa del cedimento di una parte della palificata perimetrale del cantiere, in un momento in cui l'intera area non era nella disponibilità dell'amministrazione.
Al riguardo vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che dei danni subiti all'interno di un'area di cantiere stradale - se completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale - risponde esclusivamente l'appaltatore, quale unico custode; se, invece, l'area risulta adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, è configurabile la concorrente responsabilità dell'ente proprietario e### art. 2051 c.c. (Cass. n. 26780/2023; Cass. n. 15882/2013).
Nella specie il dissesto, sebbene originatosi su una area di cantiere chiusa al pubblico, si è successivamente esteso sulla pubblica via e del pregiudizio subito dagli utenti deve pertanto rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. l'ente proprietario della strada.
Presupposto della responsabilità del custode e### art. 2051 c.c. è l'esistenza di un effettivo potere di controllo della cosa, con conseguente possibilità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare (Cass. n. 14798/2023). Nella specie ### a fronte dell'attività di sbancamento compiuta dall'impresa, era senz'altro titolare del potere di verificare la sussistenza dei necessari titoli (ad esempio certificazione antisismica e progetto esecutivo) e di inibire la prosecuzione dei lavori, così salvaguardando la pubblica incolumità.
Per quanto concerne l'imputabilità della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. va rilevato che la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode (e pertanto nessuna verifica in questa sede deve essere al riguardo effettuata), potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria (Cass. n. 26142/2023).
Nella specie considerato che l'attività di sbancamento è stata eseguita proprio in zona liminare rispetto a via ### e tenuto conto delle numerose segnalazioni di irregolarità nell'attività dell'impesa pervenute all'amministrazione da parte dei residenti(cfr. tra le altre l'email dell'attore del 09.02.2018; la segnalazione dell'amministratore dei condomini di via ### 24 e di via ### n. 50, relativa alla possibile emersione di una falda acquifera all'interno del cantiere; il verbale dell'intervento dei vigili del fuoco dell'08.02.2018, contenente la segnalazione del pericolo di “dilavamento di materiale inerte di sostegno al manto bituminoso, che possa renderlo pericoloso” - cfr. all. 10 fascicolo degli attori), deve escludersi l'imprevedibilità o inevitabilità dell'inadempimento dell'impresa alle prescrizioni tecniche relative agli scavi.
Deve quindi escludersi la configurabilità del caso fortuito.
Dalla relazione tecnica svolta in sede penale è altresì emerso che i lavori relativi alla realizzazione della paratia di sostegno all'interno del cantiere sono stati effettivamente realizzati in assenza di progetto e di autorizzazione sismica.
Anche sotto il profilo del controllo della conformità dell'attività svolta rispetto alla normativa di riferimento deve ritenersi la sussistenza di profili omissivi nell'attività di controllo gravante sull'amministrazione. Ne discende che la responsabilità dell'amministrazione è configurabile anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. 3. Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto della prolungata indisponibilità dell'immobile sino in via ### n. 16, del quale ### è conduttore e nel quale risiede stabilmente l'intero nucleo famigliare (cfr. all. 1 fascicolo dell'attore) 3.1. Gli attori hanno innanzitutto chiesto il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Risulta documentato il provvedimento con il quale è stata disposta l'evacuazione dell'edificio condominiale e gli attori hanno dedotto di aver fatto rientro nell'abitazione il ###. Il ### avrebbero altresì nuovamente acquisito il godimento della vettura ### targata ### posteggiata all'interno del cortile condominiale, a causa del perdurante divieto di transito veicolare disposto su via ### dal numero civico 14 al numero civico 24.
Solo il ### avrebbero acquisito nuovamente la disponibilità del cortile condominiale.
Deve quindi innanzitutto trovare accoglimento la domanda di rimborso del canone di locazione per il mese di febbraio del 2018.
Dalla copia del contratto di locazione versato in atti e dalla attestazione del bonifico bancario eseguito in data ### (per euro 1.700,00, detratta la somma di euro 100,00 quale seconda rata del contributo a carico del proprietario per l'acquisto di una posta blindata; cfr. all. 18 e 19 fascicolo degli attori) emerge prova che l'attore ha sostenuto una spesa complessiva di euro 1.800,00 per il mese di febbraio per la locazione di un immobile del quale non ha potuto godere a decorrere dal 14.02.2018.
A carico di ### deve pertanto porsi il rimborso della somma di euro 900,00, pari alla quota del canone versato, relativa al periodo di indisponibilità dell'immobile nel mese di febbraio del 2018 (dal 14.02.2018 al 28.02.2018).
Non risulta invece attestato il pagamento del canone di locazione eventualmente eseguito per il mese di marzo del 2018.
Deve altresì essere riconosciuto il rimborso dei costi per l'abbonamento ai servizi di sky e fastweb non goduti nel periodo di indisponibilità dell'immobile, per euro 99,68 (cfr. all. 11 fascicolo degli attori) e il rimborso parziale dei costi sostenuti per l'erogazione del gas per il bimestre di febbraio e marzo, pari ad euro 43,77 (cfr. all. 11 fascicolo degli attori) e pertanto rimborsabili nella misura di euro 14,59 (pari ad 1/3 dei costi sostenuti nel bimestre, tenuto conto dell'indisponibilità dell'immobile per circa 20 giorni).
Per quanto concerne la fornitura di energia elettrica risulta prodotta in atti la fattura del solo periodo marzo - aprile del 2018 attestante una spesa di euro 91,38, che può essere rimborsata nella misura di 1/12 (tenuto conto della indisponibilità dell'immobile per soli 5 giorni nel bimestre di riferimento) e pertanto per euro 7,61.
Risulta altresì documentato un ulteriore bonifico eseguito in favore dell'### s.p.a. in data ###, ma non risulta chiaramente indicata la natura della fornitura e il periodo di riferimento.
Non può invece essere disposto il rimborso delle spese sostenute per la palestra ### per complessivi euro 178,00 (presumibilmente dovuti per i mesi di febbraio e marzo, come si desume dai bonifici bancari in atti, eseguiti il ### e il ###), in difetto di specifica allegazione al riguardo, considerato che l'abitazione è stata indisponibile per circa 20 giorni e che gli attori non hanno indicato le ragioni che avrebbero precluso per circa due mesi l'utilizzo dei servizi della palestra (della quale peraltro non è stata indicata neppure l'ubicazione, al fine di attestare eventualmente la difficoltà di raggiungerla da via ### dove la famiglia ha soggiornato nel periodo di indisponibilità dell'immobile). Ne discende che di tale pregiudizio non può accertarsi, neppure in via presuntiva, al sussistenza.
Neppure può trovare accoglimento la domanda di rimborso dei biglietti del treno, alcuni dei quali risultano acquistati in data ###, dopo il sinistro del 14.02.2018, non essendo evidenziato il nesso eziologico tra il mancato utilizzo dei biglietti e l'indisponibilità dell'appartamento.
Anche per le spese per il ta###i utilizzato il ### e per le consumazioni del 02.03.2018 non è chiaro il nesso eziologico rispetto al sinistro, considerato che gli attori hanno documentato di avere la disponibilità della vettura ### targata ### né risulta dedotto che il ### la vettura non fosse utilizzabile), nonché di altra vettura messa a disposizione dalla sorella dell'attore, mentre non risulta dedotto che la preparazione dei pasti non fosse possibile all'interno del residence fornito provvisoriamente da ### Deve invece essere riconosciuto il rimborso delle spese di lavanderia (per un importo complessivo documentato di euro 60,00), non potendosi presumere che il residence fosse fornito anche di servizio lavanderia e non avendo al riguardo nulla dedotto ### e le spese sostenute per un garage per il ricovero della vettura ### targata ### dal 06.03.2018 al 31.03.2018, attesa l'indisponibilità del posteggio all'interno del cortile condominiale sino al 18.04.2018, per un importo complessivo di euro 140,00 (cfr. allegato 11 fascicolo di parte attrice) In conclusione, ### deve essere condannata al pagamento in favore di ### (che ha documentato di aver sostenuto personalmente le spese in contestazione) della somma complessiva di euro 1.221,88. ### risarcitoria costituisce debito di valore. Le spese sostenute in data prossima al sinistro del 14.02.2018 devono essere rivalutate in base all'indice FOI elaborato dall'### con decorrenza da tale data sino all'attualità per un importo finale di euro 1.428,38 (indice FOI 1,169). 3.2. Gli attori hanno altresì chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito, cagionato nel forte stress emotivo, asseritamente degenerato in una vera e propria patologia.
La documentazione in atti non può ritenersi idonea ad attestare che lo stress derivante dalla situazione di temporanea indisponibilità dell'immobile di via ### n. 16 abbia determinato per ciascuno dei membri del nucleo famigliare un danno biologico da invalidità permanente ### assunto - a prescindere dalla circostanza che il soggiorno forzato per 21 giorni nella stanza di un residence, seppure modesta e priva di confort, non appare neppure astrattamente circostanza idonea a determinare in una persona dotata di nomale equilibrio psicofisico uno stato di malattia tale da cagionare una lesione permanente della propria integrità fisicatrova conforto da un lato dall'assenza di qualsiasi documentazione medica relativa allo stato di salute di ### e dall'altro dall'assenza di documentazione attestante il superamento delle precedenti patologie delle quali era affetto ### che hanno determinato la necessità di nuovi accertamenti diagnostici (cfr. le attestazioni relative agli esami endoscopici e cardiologici eseguiti e i farmaci prescritti) e dall'altra l'assenza di documentate diagnosi cliniche (diverse da quelle contenute nelle perizie di parte), attestanti la patologia psichica insorta dopo l'evento traumatico e il percorso terapeutico e farmacologico prescritto.
Anche in relazione al danno asseritamente subito da ### la documentazione prodotta, attestante la visita alla quale l'attrice si è sottoposta presso un centro specializzato in cefalee, non appare idonea ad attestare il danno permanente che la stessa avrebbe subito a causa del prolungato soggiorno nel residence messo a disposizione da ### In tale contesto istruttorio non avrebbe neppure potuto essere disposta consulenza tecnica d'ufficio, che in assenza di idonea documentazione medica attestante il superamento delle pregresse patologie delle quali era affetto ### e la diagnosi delle patologie psichiche delle quali tutti i membri del nucleo famigliare gli attori sarebbero affetti (non rilevando a tal fine le mere perizie di parte), avrebbe natura meramente esplorativa.
Tanto premesso deve tuttavia rilevarsi che gli attori hanno documentato lo stato di stress al quale sono stati sottoposti e lo stravolgimento delle loro vite a causa della indisponibilità della propria abitazione e della necessità di trasferirsi, senza preavviso alcuno, nel residence messo a loro disposizione da ### Non può seriamente porsi in dubbio che il forzato allontanamento dall'ambiente domestico, nel quadro della libera estrinsecazione della propria personalità, abbia determinato un danno, non patrimoniale, a diritti di rilievo costituzionale (art. 2 e art. 14 della ###.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale (Cass. n. 21649/2021).
Di contro non appare meritevole di risarcimento il disagio, frutto “della loro personale percezione degli eventi occorsi”, asseritamente protratto sino al mese di novembre del 2018, data del ripristino del traffico veicolare su via ### disagio subito per essere stati privati dello spazio di carico e scarico in prossimità dell'edificio condominiale.
In particolare, gli attori hanno lamentato di aver dovuto portare a spalla buste della spesa e altri oggetti pesanti per alcune centinaia di metri, nel tempo necessario al ripristino della viabilità su via ### riguardo vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale:” il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi)” (Cass. n. ###/2023; Cass. n. 29206/2019) Parimenti non è risarcibile il pregiudizio non patrimoniale dovuto ai disagi imputabili all'assordante rumore dei motori e delle macchine batti pali impegnate nella realizzazione di oltre 30 pali per mettere in sicurezza la strada a profondità di circa 15 metri.
Si tratta infatti di attività necessarie e connesse alla realizzazione in sicurezza delle palazzine per le quali è stato predisposto il cantiere della ### s.r.l. e che avrebbero dovuto in ogni caso essere realizzate (all'epoca dello sbancamento) al fine di scongiurare il pericolo del dissesto che poi si è concretamente verificato.
Tanto premesso gli attori hanno domandato la liquidazione della somma mensile di euro 2.000,00, in favore dei membri del nucleo familiare in solido tra loro.
La somma richiesta appare congrua, tenuto conto dell'indisponibilità dell'immobile protratta per 21 giorni e della presumibile protrazione dei disagi connessi al trasloco e al trasferimento del nucleo familiare dal residence all'abitazione di via ### nei giorni immediatamente successivi al rientro nell'appartamento.. ### deve essere quindi condannata al pagamento in favore degli attori in solido tra loro dell'ulteriore somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito. ### importo, rivalutato sino all'attualità è pari alla somma di euro 2.342,00 (indice FOI 1,171); su tale importo spettano gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata sino alla data del sinistro in base all'indice FOI elaborato dall'### e successivamente annualmente rivalutata 4. Non può invece trovare accoglimento la domanda di garanzia proposta da ### nei confronti di ### di ### - ### La polizza n. 001.49.###, stipulata a copertura della “Responsabilità Civile Terzi e Responsabilità Civile Prestatori d'Opera” da ### con la deducente, operante a partire dal 31.12.2017 e con scadenza al 31.12.2020, alla lettera J) del paragrafo ### esclude dalla garanzia assicurativa i danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati.
Nella specie il danno subito dalla sede stradale, per come emerso dalla perizia svolta in sede penale, è direttamente imputabile al franamento del terreno nell'area limitrofa allo sbancamento, all'interno del cantiere.
Ne discende l'inoperatività della garanzia in base alla disposizione sopra indicata.
Né la garanzia può essere invocata in forza delle ### sempre valide e operanti, a pag. 14, lett. m) in forza del quale: “il contraente può avvalersi, per la gestione dei servizi, la manutenzione di strade, di fabbricati e di beni dallo stesso detenuti, di ### La presente polizza opera per le richieste di risarcimento che dovessero pervenire al Contraente per sinistri provocati dalle predette imprese e per i quali il Contraente venga chiamato a rispondere. Resta salva la facoltà della ### di esercitare, per quanto corrisposto a terzi, l'azione di regresso nei confronti dell'impresa appaltatrice, per fatto di cui la stessa sia ritenuta responsabile”.
Non v'è infatti prova che tra l'amministrazione e la ### s.r.l. sia mai stato stipulato un contratto di appalto, né che ### si sia avvalsa dell'impresa per la gestione dei servizi, la manutenzione di strade, di fabbricati e di beni.
Deve quindi escludersi la sussistenza della garanzia assicurativa invocata da ### 5. Deve altresì essere disattesa la domanda proposta da ### nei confronti dell'### s.p.a., la quale esercita il ruolo di holding, avendo affidato alle società controllate la effettiva gestione del sistema idrico integrato, che nella fattispecie in esame competerebbe alla ### Ato2 S.p.A. ### trova riscontro nello statuto dell'### Ato2 s.p.a. e nella delibera del Comune di ### n.6/2004 di approvazione della ### per l'affidamento del sistema idrico integrato nell'ambito ### - ### alla ### Ato2 S.p.A. (cfr. all. 2 e 3 fascicolo della terza chiamata), 6. Non può neppure essere accolta la domanda proposta da ### nei confronti di ### 2 s.p.a.
La consulenza svolta dal P.M. nell'ambito del procedimento penale n. 7283/2018 nei confronti, tra gli altri, dell'ing. ### e dell'ing.### rispettivamente responsabile per #### S.p.A. del sistema di fognature e del sistema acquedottistico, ha accertato che: “La causa del crollo è da imputare alla carenza strutturale, aggravata da difetti costruttivi, dell'opera di sostegno (paratia pali) eseguita lungo via ### Come è chiaramente dimostrato nell'allegato relativo alle verifiche strutturali la capacità resistente dell'opera di sostegno, così come realizzata, era notevolmente inferiore alla domanda di resistenza richiesta per il sostegno della strada e del sovraccarico sovrastante. In altri termini la spinta del terreno retrostante la paratia ha generato delle sollecitazioni sui pali troppo elevate (circa 2 volte maggiori) rispetto alla resistenza che i pali stessi erano in grado di offrire. (…) Il dissesto è quindi avvenuto per insufficiente resistenza della paratia, sia in termini di ammorsamento nel terreno sottostante e sia in termini di momento flettente resistente”.
Si è quindi precisato che: “Per quanto riguarda la dinamica del crollo, si rileva che durante l'esecuzione dello scavo sono avvenuti i seguenti fatti salienti (…) Il giorno 25 gennaio è stato terminato l'ultimo getto dei pali della paratia (…) Il giorno 8 febbraio è stato terminato l'intero scavo fino alla quota di progetto (…) ### il raggiungimento della massima profondità di scavo, la paratia ha subito probabilmente uno spostamento in testa di notevole entità (…) il giorno 8 febbraio c'è stata una significativa perdita dalla condotta di acque potabili che percorreva via ### parallelamente alla paratia ed allo scavo con conseguente formazione di una voragine stradale (…). La perdita è associabile alla probabile rottura della tubazione acquedottistica (…) causato dalla deformazione della paratia; la perdita è stata riparata il giorno stesso e non sono state rinvenute prove di successive significative venute di acqua”.
Le conclusioni della consulenza tecnica svolta dal P.M. in sede penale appaiono esenti da vizi logici e pertanto pienamente condivisibili. Quanto alla loro utilizzabilità nell'ambito di questo giudizio, vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (Cass. n. 5947/2023 in fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).
Le conclusioni del CTU in sede penale attestano che il dissesto della sede ###è eziologicamente connesso a fenomeni di infiltrazione delle acque, dovute a rotture delle tubature, bensì alle caratteristiche costruttive delle paratie. 7. Deve invece essere accolta la domanda proposta da ### nei confronti della ### s.r.l. che ha realizzato, avvalendosi dell'opera di altre imprese, i lavori dai quali è derivato il cedimento della sede stradale.
La consulenza svolta ha infatti affermato che la causa del crollo è da ascrivere ad una carenza strutturale, aggravata da difetti costruttivi dell'opera di sostegno e, in particolare, nella paratia di pali eseguita lungo via ### La capacità di sostegno dell'opera, così come realizzata, era notevolmente inferiore alla domanda di resistenza richiesta per il sostegno della strada e del sovraccarico sovrastante.
La spinta del terreno retrostante la paratia ha generato delle sollecitazioni sui pali troppo elevate rispetto alla resistenza che i pali stessi erano in grado di offrire.
Deve quindi trovare accoglimento la domanda proposta da ### nei confronti della ### s.r.l. per l'esecuzione non a regola d'arte dello scavo attraverso la realizzazione di paratie inidonee, secondo quanto chiarito negli elaborati tecnici sopra esaminati. ### con contratto del 7.11.2017 aveva affidato allo ### C.F.R. la progettazione esecutiva strutturale e della direzione dei lavori relativi alle opere strutturali.
Tuttavia, prima che il progettista trasmettesse al committente il progetto esecutivo, la ### s.r.l. ha stipulato con la ### s.r.l. e con ### s.r.l. autonomi contratti per lo svolgimento delle attività di sbancamento e di realizzazione delle necessarie paratie, consentendo alle imprese, anche per messo del direttore dei lavori arch. ### l'accesso al cantiere e l'esecuzione dei lavori, in assenza del progetto esecutivo e della certificazione antisismica.
In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori) (Cass. n. 7553/2021).
Nella specie non risulta fornita prova del caso fortuito, considerato che l'immissione delle imprese nel cantiere imponeva all'impresa e al suo direttore dei lavori la sorveglianza e il controllo delle attività effettivamente svolte.
Ne consegue l'accoglimento della domanda formulata da ### nei confronti di ### s.r.l. 8. ### s.r.l. ha proposto domanda di condanna dello ### della ### s.r.l.; della ### s.r.l.; della ### 2 s.p.a.; della ### s.p.a.: “a tenere indenne e manlevata la ### per qualsiasi pagamento o costo che quest'ultima dovesse sopportare in adempimento delle condanne disposte nel presente giudizio” Dovendosi disattendere, per le ragioni sopra esposte, le domande proposte nei confronti dell'### s.p.a. e della ### 2 s.p.a., occorre verificare l'eventuale responsabilità dello ### C.F.R., della ### s.r.l., della ### s.r.l. e della ### s.r.l. nella causazione del sinistro. 8.1. ### C.F.R. è stato conferito dalla ### s.r.l. l'incarico professionale della progettazione esecutiva strutturale e della direzione dei lavori relativi alle opere strutturali (cfr. all. 2 fascicolo della ### s.r.l.) Il contratto tra le parti risulta stipulato il ###, mentre il progetto esecutivo predisposto dall'ing. ### per lo ### C.F.R. è stato trasmesso alla committente, con i relativi allegati, in data ### e dalla committente è stato sottoscritto in data ###.
In data ### (il giorno prima del sinistro) lo ### C.F.R. provvedeva alla presentazione del progetto in questione sulla piattaforma ### degli ### del Genio Civile per la richiesta di autorizzazione sismica.
La consulenza tecnica espletata in sede penale ha accertato che la paratia non è stata eseguita sulla base del progetto predisposto dall'ing. ### Il consulente ha evidenziato che l'impresa ### s.r.l. ha presumibilmente eseguito il lavoro sulla base di un progetto allegato al contratto e sulla base delle eventuali indicazioni ricevute dalla ### dei ### Il Direttore dei ### dall'inizio della costruzione della paratia sino al 12.01.2017 era l' arch. ### e dopo il suo decesso gli è subentrato l'arch. ### che è rimasto in carica sino all'epoca del crollo.
Le armature utilizzate nei pali di via ### così come l'interasse minimo adottato, sembrerebbero essere state scelti in accordo con quelli del progetto predisposto dall'ing. ### per la paratia di via ### che tuttavia prevedeva diametri dei pali minori, armature minori e diversa sequenza di scavo e contrasto rispetto a quelli necessari e a quanto previsto nel progetto dello ### C.F.R..
Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere esclusa una responsabilità dello ### tecnico C.F.R. per l'errata progettazione della paratia.
Deve quindi accertarsi se possa essere ascritta allo ### C.F.R. una responsabilità per l'omessa vigilanza del cantiere, in ragione dell'incarico di direzione delle opere strutturali che gli era stato conferito. ### la prospettazione difensiva dello ### C.F.R. l'incarico conferito dalla committente si componeva di varie fasi, l'una successiva all'altra, prevedendo, dapprima la progettazione esecutiva delle opere strutturali, fino alla autorizzazione sismica del Genio Civile; solo successivamente ed in corso d'opera la direzione dei lavori, limitatamente alle sole opere strutturali, mentre la direzione dei lavori generale era stata già affidata ad altro professionista; infine il collaudo statico delle stesse.
Da tale scansione temporale discenderebbe che non gravava sullo ### un obbligo di sorveglianza delle opere di palificazione, con connessa consegna del cantiere, sin dal momento dell'assunzione dell'incarico, e quindi prima che tali opere fossero progettate e approvate dalla committente.
Il fatto che le opere fossero iniziate e terminate sulla base di altro progetto, prima che quello corretto ed esente da vizi predisposto dallo ### venisse in essere e fosse accettato dalla committente, costituirebbe di per sé prova della causa imprevedibile e pregressa, da sola sufficiente a determinare l'evento del crollo, rappresentando una causa autonoma, idonea a recidere il nesso tra la condotta omissiva contestata allo studio tecnico e l'evento dannoso. ### ha quindi negato di aver espletato, in concreto, la direzione dei lavori, giacché ignorava che gli stessi fossero iniziati prima della presentazione del relativo progetto.
Va al riguardo osservato che tale assunto sembra smentito dallo stesso progetto esecutivo depositato dallo ### il ### sulla piattaforma ### per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica. Nel progetto sono infatti rappresentati alcuni pali fuori asse rispetto all'allineamento della paratia prevista in via ### (cfr. pag. 57 della consulenza tecnica del PM). La rappresentazione grafica è conforme alla reale predisposizione dei pali.
Deve tuttavia evidenziarsi, come rilevato anche in sede penale, che la conformità tra il progetto dell'ing. ### e la reale conformazione dei pali non attesta necessariamente la diretta partecipazione del professionista alla realizzazione del manufatto, ben potendo la rilevazione dello stato dei luoghi essere frutto di una precisa indicazione della committenza.
Al riguardo nessun elemento istruttorio è stato offerto dalle ### s.r.l.
Neppure la documentazione in atti attesta la presenza dell'ing. ### nel cantiere, non risultando al riguardo alcuna annotazione nel giornale dei lavori e non risultando documentati ordini di servizio a sua firma. Nessun elemento istruttorio ha quindi attestato la presenza del professionista nel cantiere e la sua consapevolezza dell'avvenuta realizzazione dell'opera. ### s.r.l. ha tuttavia evidenziato che l'assenza del professionista dal cantiere non eliderebbe la sua responsabilità, considerato che l'incarico gli era stato conferito tre mesi prima del sinistro e che al direttore dei lavori compete in ogni caso la vigilanza sull'andamento dei lavori, sicché la circostanza che egli non si sia accorto del completamento della paratia costituirebbe implicitamente prova della sua responsabilità.
Vanno tuttavia al riguardo condivise le osservazioni dello ### in relazione alla distinzione tra i due incarichi ricevuti (progettazione esecutiva e direzione dei lavori).
In difetto di prova che il professionista fosse consapevole dell'effettivo avvio dei lavori, su di lui non gravava, sino al completamento della fase progettuale, un obbligo di monitoraggio del cantiere, all'interno del quale non avrebbe dovuto svolgersi alcuna delle attività connesse all'esecuzione delle opere ancora da progettare. E ciò in quanto l'incarico del direttore dei lavori (e conseguentemente l'obbligo di sorveglianza dei lavori) inizia quando termina la fase progettuale e si procede all'effettiva apertura del cantiere, con conseguente configurazione in capo al professionista incaricato della sorveglianza degli interventi, affinché si svolgano in conformità ai progetti e nel rispetto della normativa di riferimento.
In conclusione, in difetto di prova adeguata che il professionista fosse effettivamente consapevole dell'avvio dei lavori, le domande svolte nei confronti dello ### essere rigettate.
Ne discende l'assorbimento delle domande proposte dallo ### nei confronti dell'arch. ### dell'arch. ### dell'ing. ### della ### plc. 8.2. ### s.r.l. ha eccepito la decadenza della ### s.r.l. dalle domande proposte nei suoi confronti ai sensi degli artt. 1667 e 1669.
Al riguardo appare sufficiente richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale: “Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi. Quest'ultima, a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese” (Cass. n. 13707/2023) Nella specie pur essendosi manifestata l'imperfetta esecuzione dell'opera mediante una manifestazione evidente, consistita nel grave dissesto dei via ### tuttavia la committente solo all'esito della consulenza tecnica svolta nell'ambito del giudizio penale ha potuto avere contezza dell'imputabilità del sinistro all'opera della ### s.r.l. considerato che diverse imprese operavano nel cantiere e che il crollo è ascrivibile, per come accertato dai tecnici, al fatto che i pali avevano una lunghezza ridotta rispetto a quella prevista dal contratto e che gli stessi erano interessati dai difetti di costruzione rilevati dai consulenti nominati dal pubblico ministero.
Di tali circostanze la committente è venuta a conoscenza solo all'esito della consulenza svolta in sede penale. La consulenza risulta depositata nel mese di maggio del 2019, mentre l'atto di chiamata in causa è stato notificato all'impresa il ###.
Ne discende che il termine di un anno per la denuncia dei vizi prescritto dall'art. 1669 c.c. risulta rispettato.
Nel merito, la ### s.r.l. ha dedotto di aver agito sulla base delle indicazioni della committente e sulla base del progetto e indicato dalla direzione dei lavori.
Va premesso che la consulenza tecnica svolta dal PM in sede penale ha accertato che le strutture poste in essere dalla ### s.r.l. hanno evidenziato errori di realizzazione, in termini di continuità strutturale, talmente importanti da compromettere totalmente la capacità portante delle sezioni resistenti.
La consulenza ha poi evidenziato che: “anche se il contratto prevedeva pali profondi dai 12,00 m ai 16 m, nella pratica la società ### s.r.l. realizzò alcuni pali di lunghezza notevolmente inferiore, riducendo ancora di più la capacità resistente della struttura”.
Non v'è prova che la committenza abbia dato alla ### s.r.l. indicazioni relative alla realizzazione di pali di lunghezza diversa da quella pattuita e che abbia impartito disposizioni tecniche che abbiano determinato gli evidenziati errori di realizzazione della paratia.
Va osservato che anche se la committenza avesse fornito tali indicazioni, la circostanza non varrebbe ad esonerare la ### s.r.l. dalla responsabilità per il sinistro.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso (cfr. Cass. n. 3932/2008 e n. 5144/2020). ###, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, -obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Cass. n. 777/2020).
Dall'esame della consulenza svolta in sede penale è emerso che la ### s.r.l. ha eseguito l'opera di palificazione in via ### sulla base di un progetto redatto dall'ing. ### relativo tuttavia all'opera da eseguirsi su via ### La circostanza è stata pacificamente ammessa dalla società che ha dedotto di aver realizzato esattamente quanto indicato nel progetto redatto dall'ing. ### depositato al Genio Civile in data ###.
Non risulta provato che la ### s.r.l. abbia denunciato alla committenza e alla direzione dei lavori le numerose criticità di natura tecnica nell'opera realizzata (prima tra tutte la circostanza che il progetto fosse relativo all'opera da realizzarsi su via ### circostanza della quale la società avrebbe dovuto per lo meno rendersi conto) Al riguardo l'unico capitolo di prova formulato (capitolo n. 9 della memoria e### art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.: “Vero che la ### nel corso dell'esecuzione dei pali comunicava e segnalava al ### dei ### ogni criticità ed attendeva indicazioni formali da parte dello stesso o dalla committente prima di proseguire nell'opera”) appare del tutto generico, non essendo neppure indicate le criticità effettivamente segnalate, il momento in cui le stesse furono denunciate e le indicazioni fornite dal direttore dei lavori, soprattutto in considerazione del pericolo per la pubblica incolumità che sarebbe derivato dall'effettiva esecuzione dell'opera. ### lacuna probatoria non consente di ritenere provato che la ### s.r.l. abbia diligentemente assolto agli obblighi contrattuali assunti, segnalando le criticità del progetto e manifestando il proprio dissenso alla sua esecuzione, considerata in ogni caso l'accertata realizzazione di alcuni pali con misure difformi da quelle previste dal contratto.
In applicazione dei principi di diritto sopra evidenziati la domanda formulata dalla ### s.r.l. nei confronti della ### s.r.l. deve pertanto essere accolta. 8.3. ### s.r.l. ha eccepito l'improcedibilità delle domande proposte nei suoi confronti per mancato esperimento della procedura di negoziazione. ### è infondata e deve pertanto essere disattesa.
Deve infatti ritenersi che la negoziazione assistita non si ponga come condizione di procedibilità in relazione alle domande proposte nei confronti dei terzi chiamati in causa.
Le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., non possano infatti essere interpretate in senso estensivo (Cass. 16092/12; Cass. n. 20975/2017) e l'art. 3 comma primo d.l. n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014 nel porre l'onere di intraprendere la procedura a carico di “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e a carico di “chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro” circoscrive la procedura alla domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto, come emerge altresì dal fatto che la medesima disposizione pone a carico del convenuto l'onere di sollevare l'eccezione di improcedibilità della doma domanda: “###à deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” Va peraltro osservato che il dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di negoziazione assistita, comportando un inevitabile, sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, è all'evidenza difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l' esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo. ### della ### s.r.l. deve pertanto essere rigettata.
Nel merito, la domanda proposta dalla ### s.r.l. nei confronti della ### s.r.l. è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Va premesso che devono trovare applicazione, in relazione all'attività svolta dalla ### s.r.l. i medesimi principi di diritto sopra evidenziati, con riferimento all'attività svolta dalla ### s.r.l. per conto della ### s.r.l. ### s.r.l. era stata affidata l'attività di sbancamento e deve senz'altro affermarsi che durante l'esecuzione di tale attività permaneva in capo all'impresa il dovere professionale di verificare la congruità e correttezza del progetto esecutivo e delle paratie realizzate. In data ### alle ore 10,30, come evidenziato dalla consulenza tecnica in sede penale, si era già verificato un primo dissesto stradale sopra i pali n. 09 e n. 10, nonché un flusso di acqua proveniente dal retro della paratia. Ciò nonostante è stato eseguito l'intero sbancamento dell'area (foto 19 allegata alla perizia del PM, attestante lo stato dei luoghi alle ore 14,24, dalla quale emerge l'intero sbancamento dell'area, tranne un limitato volume di terreno a ridosso dei pali dal n. 12 in poi). Non risulta provato che la ### s.r.l. abbia manifestato il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori, segnalando alla direzione dei lavori o alla committenza la situazione di pericolo attestata dal dissesto stradale.
La domanda di manleva formulata da ### s.r.l. nei confronti di ### s.r.l., quale esecutrice dello sbancamento, deve dunque essere accolta 8.4. ### s.r.l. ha dedotto che la ### s.r.l. ha realizzato il “cordolo testa palo” di contenimento della palificata nella paratia che ha determinato il crollo. ### s.r.l. non ha evidenziato specifici inadempimenti a carico della terza chiamata, né gli stessi sono emersi dalla consulenza predisposta in sede penale o dagli atti di causa.
La domanda svolta nei confronti della ### s.r.l. deve pertanto essere rigettata. 9. Conclusivamente, deve affermarsi che ### risponde dell'evento dannoso nei confronti degli attori ai sensi dell'art. 2051 c.c., mentre la ### s.r.l. risponde nei confronti dell'ente proprietario della strada nella qualità di committente e proprietaria del cantiere, per avere disposto la realizzazione dell'opera (mediante le imprese ### s.r.l. ed ### s.r.l.) in assenza di titolo antisismico e strutturale. ### s.r.l. è stata ritenuta responsabile per l'erronea realizzazione delle paratie in assenza di idoneo progetto strutturale e per non aver sospeso l'attività a fronte dell'emersione di anomalie nel cantiere, e la ### s.r.l. per aver effettuato la fase di sbancamento in assenza di idoneo progetto strutturale e per non aver sospeso l'attività a fronte dell'emersione di anomalie Per quanto concerne la responsabilità delle imprese che hanno operato all'interno del cantiere vanno richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale qualora i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, essa è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale nel cantiere (Cass. n. 14378/2023). ### s.r.l. ha proposto domanda di condanna dello ### della ### s.r.l.; della ### s.r.l.; della ### 2 s.p.a.; della ### s.p.a.: “a tenere indenne e manlevata la ### per qualsiasi pagamento o costo che quest'ultima dovesse sopportare in adempimento delle condanne disposte nel presente giudizio” Ferma la responsabilità solidale per intero dei responsabili in base ai principi sopra richiamati, ai fini della graduazione interna delle colpe, non sussistendo elementi adeguati per distinguere i danni specifici provocati e, comunque, dovendosi ritenere le rispettive colpe di pari gravità, la responsabilità degli enti menzionati va affermata in via paritaria, vale a dire 1/3 ciascuno a carico della ### s.r.l., della ### s.r.l. e della ### s.r.l. ### s.r.l. e la ### s.r.l. devono quindi essere condannate a rifondere alla ### s.r.l. le somme eventualmente erogate a ### nei limiti di 1/3 ciascuna. 10. Devono quindi essere esaminate le domande di garanzia formulate nei confronti delle assicurazioni. 10.1. ### s.r.l. ha convenuto in giudizio la ### s.p.a. chiedendo di essere garantita in forza polizza n. 633.058.###.
La domanda non può trovare accoglimento.
La polizza assicurativa esclude dalla garanzia i danni: “cagionati e/o subiti da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori … per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano” (così art. 9 lett. N) delle condizioni generali della garanzia per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro; pag. 17 della polizza) Nella specie non è controverso in causa che la ### s.r.l. si sia occupata solo dell'attività di sbancamento e che i danni denunciati in questa sede si siano verificati dopo la conclusione di tali lavorazioni, quando altra impresa stava già provvedendo alla realizzazione delle fondamenta (cfr. al riguardo la cronologia dei lavori nella relazione tecnica svolta nell'ambito delle indagini del PM) La domanda proposta dalla ### s.r.l. nei confronti della ### s.p.a. deve pertanto essere rigettata. 10.2. ### s.r.l. ha chiamato in causa ### s.p.a. invocando la polizza n.
PO###FG.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento. ### ha contestato l'indennizzabilità dei danni da mancato uso del veicolo e del danno non patrimoniale, in quanto la polizza coprirebbe esclusivamente: “i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose”.
Quanto alla prima voce di danno va osservato che gli attori non hanno formulato tale pretesa risarcitoria, limitandosi a chiedete il rimborso delle spese di ta###i e treno (che non sono state riconosciute) e le spese per il ricovero dell'auto (che tuttavia non rientrano tra le spese per il mancato utilizzo dell'auto).
Per quanto concerne il danno non patrimoniale va osservato che il pregiudizio subito dai terzi è derivato dal danneggiamento della sede stradale e, pertanto, da un danno a cose.
In conclusione la ### s.p.a. deve essere condannata a tenere indenne la ### s.r.l. dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, detratta la franchigia contrattuale pari ad euro 350,00 per i danni a cose. 11. Le spese processuali sostenute dagli attori, liquidate come in dispositivo in base al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore effettivo della controversia e della limitata attività istruttoria svolta, attesa la natura documentale della causa, sono poste a carico di ### in base al principio della soccombenza.
Per la stessa motivazione le spese processuali di ### devono essere poste a carico della ### s.r.l.
Devono invece essere integralmente compensate le spese processuali tra ### e ### di ### - ### l'### s.p.a., l'### Ato2 s.p.a., considerato l'effettivo accertamento di una perdita idrica verificatasi l'08.02.2018, la quale solo dopo le verifiche tecniche svolte in sede ###corso di causa) è risultata estranea al dissesto stradale per cui è causa e ha consentito di individuare le cause effettive del sinistro Le spese processuali della ### s.r.l., liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della ### s.r.l. e della ### s.r.l. in base al principio della soccombenza.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra la ### s.r.l. e lo ### nonché tra quest'ultimo e #### e la ### plc., tenuto conto dell'oggettiva complessità tecnica dell'accertamento di fatto sotteso alla decisione, con particolare riferimento all'accertamento della prospettata responsabilità dello ### Per la stessa motivazione deve essere rigettata la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dallo ### attesa la mancanza di prova della mala fede o della colpa grave della controparte.
Nei rapporti processuali inerenti alle domande di garanzia nei confronti delle assicurazioni le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo e### D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenendo conto dell'importo risarcitorio effettivamente riconosciuto e della natura documentale della causa.
Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra ### s.r.l. e la ### s.r.l. e nel rapporto processuale tra lo ### e ### stante il mancato accoglimento delle domande proposte nei confronti della ### s.r.l. e di ### rimasti tuttavia contumaci. P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di euro 1.428,38 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata sino al 14.02.2018 e successivamente annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'### condanna ### al pagamento in favore di #### e ### in solido tra loro della somma di euro 2.342,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata sino al 14.02.2018 e successivamente annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'### rigetta le domande proposte da ### nei confronti dell'### s.p.a., dell'### 2 s.p.a. e di ### di ### condanna la ### s.r.l. a rifondere a ### le somme erogate agli attori in forza dei capi che precedono; condanna la ### s.r.l. e la ### s.r.l. al rimborso in favore della ### s.r.l. delle somme erogate a ### nei limiti di 1/3 ciascuna; rigetta le domande proposte dalla ### s.r.l. nei confronti dell'### s.p.a.; dell'### 2 s.p.a.; della ### s.r.l. e dello ### dichiara assorbite le domande proposte dallo ### nei confronti di ### di ### e della ### plc.; condanna la ### s.p.a. a rifondere alla ### s.r.l. le somme versate in forza dei capi che precedono; rigetta le domande proposte dalla ### s.r.l. nei confronti della ### s.p.a.; condanna ### al rimborso delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in euro 264,00 per esborsi e in euro 1.300,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; condanna la ### s.r.l. al rimborso delle spese processuali in favore di ### liquidate in euro 1.300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; condanna la ### s.r.l. e la ### s.r.l. in solido tra loro al rimborso delle spese processuali in favore della ### s.r.l. liquidate in euro 1.300,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; condanna la ### s.p.a. al rimborso delle spese di lite in favore della ### s.r.l. liquidate in euro 1.300,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; condanna la ### s.r.l. al rimborso delle spese di lite in favore della ### s.p.a. liquidate in euro 1.300,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; compensa integralmente le spese processuali tra ### l'### s.p.a., l'### 2 s.p.a. e ### di ### compensa integralmente le spese processuali tra la ### s.r.l. e lo ### compensa integralmente le spese processuali tra lo ### e #### e la ### plc.; nulla sulle spese della ### s.r.l. e di ### rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dallo #### 16 gennaio 2024 Il giudice
dott.ssa ###
causa n. 24758/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Chiara Serafini