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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 326/2025 del 13-01-2025

... (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 24742 ed inoltre 23917/06, 1698/06, 571/05, 13066/04). Sul punto si osserva che anche in tal caso trattasi di responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l'effetto, sull'istituto stesso e non sul paziente. In caso di mancata o inesatta realizzazione di tale intervento il medico e la struttura sono conseguentemente tenuti a dare la prova che il risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli ottava sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### nella causa iscritta al N.R.G. 18120/2017 TRA ### in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ### in proprio e nella qualità di eredi della minore ### rapp.ti e difesi dall'Avv. ### presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli, in #### alla ###. ### n. 2, giusta procura a margine alla citazione ### E ### dei ### in persona del ### p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio domicilia sito in Napoli alla ### 239 giusta procura a margine della costituzione ### NONCHE'
A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv.  ### e domiciliataria presso la sede della ### 2 Nord - UOC ### corrente in Frattamaggiore ### - alla via ### n. 27 -, giusta procura a margine della costituzione ### NONCHE' ### in proprio e nella qualità di erede quale nonna paterna della minore ### rappresentata e difesa dall'avv.  ### . ### presso il cui studio domicilia in ### Napoli, alla ### di ### n. 112, giusta procura a margine dell'atto di intervento ### in proprio e nella qualità di erede quale nonno materno della minore ### rappresentato e difeso dall'avv.  ### . ### presso il cui studio domicilia in Napoli, in #### alla ###. ### n. 2, giusta procura a margine dell'atto di intervento ### in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ### nella qualità di eredi della minore ### rappresentato e difeso dall'avv.  ### . ### presso il cui studio domicilia in ### Napoli, alla ### di ### n. 112, giusta procura a margine dell'atto di intervento ### nella qualità di genitore del minore ### in proprio e nella qualità di erede della minore ### rappresentata e difesa dall'avv.  ### . ### presso il cui studio domicilia in Napoli, in #### alla ###. ### n. 2, giusta procura a margine dell'atto di intervento ### Oggetto: responsabilità professionale per attività medicochirurgica SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue: 1. che in data ### dall' unione di fatto con il sig. ### nasceva la piccola ### 2. che la piccola ### sin dalla nascita, era affetta da miocardite, motivo per il quale in data ### veniva sottoposta a trapianto ortotopico di cuore presso l'### dei ### di Napoli, ### di ### dopo il quale veniva dimessa con terapia farmacologica; 3. che a causa di sintomi influenzali persistenti, in data ### la piccola ### veniva accompagnata alla U.O.C. di ### sita nel P.O. Monaldi, ove fu sottoposta a visita medica ed esami strumentali (ECG ed ecocardiogramma), ove veniva dimessa malgrado il suo stato di salute; 4. che in data ###, a causa dell'aggravamento del malessere ### veniva accompagnata all'### in ### in ### ove decedeva per un processo broncopneumonico in atto in concomitanza con il rigetto acuto del cuore trapiantato. 
Sulla scorta di quanto allegato, previo accertamento della responsabilità esclusiva della struttura convenuta per aver i sanitari del nosocomio, all'accesso della piccola ### in data ###, posto in essere un controllo a dir poco negligente e per non averla ricoverata per ulteriori accertamenti, ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in proprio e nella qualità di genitore della piccola ### e nella qualità di genitore del fratello ### Si costituiva l'### la quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione, nel merito contestava quanto dichiarato dall'attrice evidenziando la correttezza dell'operato del Dott. Colonna, medico che visitò ### il quale pose in essere tutti gli accertamenti per verificare i sintomi lamentati dalla piccola paziente, i quali non risultarono evidenziare un rigetto del trapianto, bensì unicamente un'infiammazione delle vie respiratorie. Rilevava, in particolare, come l'operatore non avrebbero potuto, anche in caso di necessità, ricoverare la paziente per assenza nella struttura di pronto soccorso. Chiedeva di chiamare in causa l'A.S.L. Napoli 2 Nord, essendo il decesso della piccola ### verificatosi presso l' ### Si costituiva l'Asl ### Nord, la quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della chiamata del terzo per mancanza del tentativo di mediazione, nel merito evidenziava la mancata responsabilità per la morte di ### Si costituivano quali interventori volontari ##### in proprio e nella qualità di genitore del minore ### e ### in qualità di genitore del minore ### i quali chiedevano il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti. 
Disposta ed espletata la ### la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 03.10.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. 
Risulta dal verbale del 21.02.2019 che parte attrice, a seguito di invito del Tribunale aveva notificato istanza di mediazione non andata a buon fine osservando come il termine di giorni 15 non è previsto dalla norma quale termine perentorio. 
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue. 
È evidente che deve essere qualificata la natura di responsabilità invocata, definita nei suoi esatti contorni avendo gli attori fatto ricorso ad una sua prospettazione in termini di responsabilità contrattuale. All'uopo si osserva che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un tipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal S.s.n. o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 24742 ed inoltre 23917/06, 1698/06, 571/05, 13066/04). Sul punto si osserva che anche in tal caso trattasi di responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l'effetto, sull'istituto stesso e non sul paziente. In caso di mancata o inesatta realizzazione di tale intervento il medico e la struttura sono conseguentemente tenuti a dare la prova che il risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto a sé non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. Risultato "anomalo" che deve in realtà ravvisarsi non solo allorquando alla prestazione medica consegua l'aggravamento dello stato morboso o l'insorgenza di nuova patologia, ma anche quando l'esito risulti come nella specie caratterizzato da inalterazione rispetto alla situazione che l'intervento medico-chirurgico ha appunto reso necessario. Lo stato di inalterazione si sostanzia nel mancato miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-specialista è tenuto, e che il paziente può legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della prestazione convenuta professionale.
In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti autodeterminati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza. Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che, nel caso di specie, la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione. 
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue. 
Nel caso di specie va di certo posta l'accento sulla espletata ctu nella quale si ritiene che “Il decesso della piccola paziente è concausalmente ricollegabile (all'incirca per il 50% …) alle condotte colpose riscontrate”, dal momento che “devono ritenersi sussistenti altri fattori concausali (l'incertezza etiologica del processo broncopneumonico, la concomitanza delle condizioni di patologia polmonare e cardiaca, l'intervallo di tempo relativamente breve (6 giorni)intercorso tra l'osservazione ospedaliera ed il decesso e l'assenza di dati documentali inerenti detto intervallo di tempo), correlati alle condizioni di base ed alla progressione della vicenda, nella produzione della morte (incidenti per la restante quota parte del 50%)”. 
Il collegio evidenziava, pertanto, come il comportamento tecnico-professionale dei sanitari dell'### di Napoli non potesse essere ritenuto conforme a quanto previsto dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali per un bambino trapiantato con febbre o, comunque, con disturbi compatibili con un rigetto acuto del trapianto cardiaco; in particolare precisavano come non fosse rinvenibile nella documentazione un dettagliato esame anamnestico-clinico, né un sufficiente inquadramento laboratoristico e strumentale, bensì unicamente le risultanze evidenze dell'esame ecocardiografico ### protocollo eco###grafici rapidi, indagini che non prevedevano la verifica completa dei parametri previsti dalle linee guida per la valutazione precoce del rigetto di trapianto. 
Pertanto, i ### ritenevano che “per effetto di tale difettosa condotta dei sanitari dell'### di Napoli si incorse probabilmente… in una omessa precoce diagnosi del processo broncopneumonico in atto in concomitanza con il rigetto acuto del cuore trapiantato”. 
Precisavano, infine, come nulla potesse essere addebitato ai sanitari dell'### di ### in ####, intervenuti successivamente, la cui condotta fu di fatto circoscritta alla sola assistenza rianimatoria nei confronti dello stato di incoercibile arresto cardio-circolatorio in cui ormai versava la piccola. 
Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dai ### dell'### ritenute non condivisibili. I consulenti osservavano invero che “… i sanitari ospedalieri avrebbero dovuto valutare il ricovero in base allo stato clinico ed alla caratterizzazione della presunta infezione (nel nostro caso respiratoria), anche con il supporto di un infettivologo. Per converso, in quel frangente l'esame anamnesticoclinico fu del tutto insufficiente (mancando un'anamnesi utile ad indagare, anche per finalità di diagnosi differenziale, il malessere, la febbre e la tosse presentata dalla bambina e difettando un esame obiettivo, degno di questo nome, almeno dell'apparato cardio-respiratorio), non venne per nulla predisposto un minimo inquadramento laboratoristico e l'esame ecocardiografico fu ingiustificabilmente poco approfondito…”; inoltre sulla possibilità di ricondurre i sintomi lamentati all'infezione respiratoria diagnosticata dal pediatra curante, i ctu precisavano come “…nel caso di specie il focolaio di infezione non era stato affatto definito(né era stata formulata una qualche diagnosi di malattia infettiva respiratoria), tanto che era stato proprio il pediatra curante ad inviare la bambina in quell'ospedale per tutti gli accertamenti del caso e, comunque, una bambina trapiantata con quei sintomi, uno su tutti la febbre, avrebbe meritato, come si è riferito, tutt'altra attenzione diagnostica in quella struttura ospedaliera specializzata in trapianti”. 
Orbene, per quanto sin ora detto si rileva come la condotta dei sanitari costituisce alla luce delle valutazioni del collegio peritale, una concausa determinante che ha condotto, al decesso della piccola ### insieme alle condizioni patologiche preesistenti, le quali tuttavia, secondo insegnamento da tempo acquisito, sono irrilevanti agli effetti della determinazione e commisurazione della responsabilità. Pertanto, in base al principio dell'equivalenza causale l'autore del comportamento imputabile risponderà, infatti, per intero delle conseguenze derivanti dall'evento lesivo, ancorchè a quest'ultimo abbia concorso, sia pure con rilievo preponderante, la causa naturale preesistente (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.  08/11/2023, n. ###). 
Né vale obiettare che l' ### non fosse dotato di PS dal momento che, come si legge anche nella relazione disposta per conto del PM, la struttura di cui si discute in “### è l'unica struttura di riferimento per i trapiantati di cuore e per l'assistenza post-trapianto…” I danni patiti in proprio dai genitori ### e ### osserva che in conseguenza di un evento mortale, oltre a prodursi delle conseguenze risarcitorie direttamente nel patrimonio della vittima, destinate a trasmettersi in favore degli eredi, secondo le ordinarie regole della successione mortis causa, esistono anche i cc.dd. danni riflessi, i quali pur trovando la loro origine in un evento che colpisce la vittima principale, si producono nella sfera perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.". 
Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro dovendosi aver riguardo ai periodi di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile istanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti. 
Ora se è pur possibile ritenere provata per presunzioni il danno subito dai per la perdita del congiunto, situazione di tristezza e disagio tipica e sintomatica della sofferenza che normalmente accompagna le persone più vicine alla vittima nell'immediatezza del decesso e nel suo futuro, va detto che gli attori e gli interventori hanno fornito prova in ordine alla concreta lesione subita. 
In ordine al parametro valutativo applicato è necessario richiamare la sentenza 10579/21 della SC “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” Orbene, considerando le voci di cui alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del figlio (età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato, qualità ed intensità della relazione affettiva); considerando l'età della piccola ### al momento del decesso (2 anni), l'età della madre ### (20 anni) e dell'interventore ### padre della piccola ### (20 anni), posta la convivenza per la sola madre ### dal momento che il padre ### allegava all'intervento una residenza diversa da ### e nulla si deduce dagli atti di causa in ordine alla sua residenza al momento della morte della figlia, posto che il valore di ogni punto è pari ad € 3.911,00, posta la sopravvivenza di un congiunto per ogni genitore al momento della morte della figlia e posto un intenso legame affettivo e di dipendenza tra la vittima di soli 2 anni e i genitori; si potrà giungere alla seguente liquidazione aggiornata con gli importi 2024: - In favore di ### € 445.854,00 corrispondente a 28+26+16+14 +30 punti (114 punti totali), - In favore di ### € 383.278,00 corrispondente a 28+26+0+14+30 punti (98 punti totali). 
Rileva la scrivente, tuttavia, come sia possibile, secondo l'ultimo aggiornamento delle tabelle ### applicare agli importi finali dei correttivi in ragione di alcune particolari situazioni emerse durante il giudizio. Pertanto, pur considerando che al momento della morte di ### la bambina fosse l'unica figlia di ### e ### è possibile rilevare come attualmente la famiglia sia formata da cinque componenti (i due genitori e tre figli nati dopo il decesso della sorella) motivo per il quale si ritiene di ridurre gli importi su stimati (individuati con l'assegnazione del punteggio per la sopravvivenza di un solo congiunto) e liquidare in favore di ### la somma di € 390.000,00 e in favore di ### la somma di € 330.00,00. 
Sulle somme come liquidate, trattandosi di debiti di valore e dunque già stimati all'attualità, decorrono gli interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (30.10.15) ed annualmente rivalutata oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo. 
I danni patiti iure hereditatis da ### e ### ordine alle ulteriori voci di danno richieste dai sig.ri ### e ### ossia quali eredi della piccola ### per il danno patito dalla stessa in vita, sul punto si osserva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno biologico iure hereditario in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento dal danno in oggetto. “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. (Cass. SU 15350/15). In relazione al caso di specie tenendo conto dell'insegnamento delle ### (sentenze gemelle ### nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si ritiene di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente; onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. 
Ebbene, se pur vero che ### del ### a causa di sintomatologia influenzale veniva visitata in data ### dai sanitari dell'### e decedeva sei giorni dopo in data ### per un processo broncopneumonico in atto in concomitanza con il rigetto acuto del cuore trapiantato, è possibile rilevare dalla lettura degli atti di causa e della consulenza tecnica come la piccola ### provvidenzialmente grazie alla sua tenera età, non percepiva le insorte condizioni generali e la consapevolezza dell'approssimarsi della morte sino al suo decesso, motivo per il quale non si ritiene provato il danno terminale connesso alla percezione della fine imminente. Si rileva inoltre come gli stessi ctu abbiamo indicato come “intervallo di tempo relativamente breve (6 giorni)” (pag. 26 consulenza tecnica), il lasso di tempo intercorso tra l'osservazione ospedaliera ed il decesso, inidoneo a generare la percezione della morte imminente ed il conseguente danno morale patito medio tempore. 
Sui danni patiti da ### ordine alla domanda avanzata da ### in qualità di genitore di ### si rileva come il minore, fratello nato successivamente al decesso della piccola ### non fosse titolare della capacità giuridica al momento della morte della sorella, pertanto, non idoneo ad essere titolare di diritti e doveri giuridici acquisibili unicamente al momento della nascita ( salvo casi specifici previsti dalla norme civilistiche di tutela della posizione del nasciuturo ad esempio in materia successoria) . Pertanto, per quanto detto è possibile ritenere che, sebbene al tempo concepito, alcun danno possa essersi generato in capo al minore ### Si precisa, inoltre, come dalla documentazione versata in atti non vi sia alcuna allegazione specifica (né alcuna prova testimoniale è stata articolata in merito), comprovante le particolari circostanze di disperazione e tristezza che avrebbero reso invivibile per il minore ### l'ambiente familiare dal momento della sua nascita per lo strazio e la disperazione che naturalmente vivevano i genitori, che avrebbero permesso alla scrivente di comprendere le reali e concrete conseguenze del decesso della sorella sulla vita e la crescita del piccolo ### Sulle domande avanzate da ##### in qualità di genitore di ### e ### in qualità di genitore di ### ordine alle domande di risarcimento avanzate dagli interventori volontari, sig.ra ### (intervenuta in data ###), sig. ### (intervenuto in data ###), ### in qualità di genitore ### (intervenuto in data ###) e ### in qualità di genitore di ### (intervenuto in data ###); si rileva come questi, pur se correttamente intervenuti nel termine previsto dall'art. 105 cpc ossia prima del limite temporale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, soggiacciono alla preclusione per il terzo interveniente operante sul piano istruttorio (relativamente sia alle prove costituente che a quelle documentali), di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c.
A norma dell'art. 268 c.p.c., l'intervento può avere luogo fino a che non vengano precisate le conclusioni: lo stesso intervento volontario in causa, poi, si qualifica come principale quando si faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto come nel caso di specie, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti. La qualità di fratelli e nonni della minore non è l'oggetto diretto del decidere, ma solo uno degli elementi costitutivi della legittimatio ad causam E la legittimazione scaturente dalla titolarità di un creditocome tutte le questioni patrimoniali - ben può darsi per ammessa per effetto di non contestazione, ex art.  115 c.p.c. La struttura convenuta non ha, mai, a seguito della costituzione in giudizio degli interventori contestato la qualità allegata dagli stessi ( e ciò indipendentemente dalla facoltà per i parenti di provare la loro qualità attraverso i certificati in atti) . Sul punto è stato osservato come la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., comma 2, opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni: ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso. 
Nella fattispecie in esame che questo pregiudizio integri un danno-conseguenza (ovverosia, una conseguenza - non patrimoniale - risarcibile dell'evento lesivo) non intacca (quanto meno limitatamente alla componente interiore di tale conseguenza risarcibile, costituita dalla sofferenza morale) la presunzione, sia pure iuris tantum, della sua sussistenza, in base alla quale gravava sul danneggiante l'onere di fornire la prova contraria. Va tuttavia detto che gli unici paramenti offerti riguardano il grado di parentela e l'età dei nonni indicata nella stessa costituzione, come visto non contestato, avendo agli atti l'eta della minore .
Orbene, considerando le voci di cui alla tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del nipote (età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato, qualità ed intensità della relazione affettiva); considerando l'età della piccola ### al momento del decesso (2 anni), l'età dell'interventrice nonna paterna ### (45 anni) e dell'interventore nonno materno ### (50 anni); posta la mancanza di elemento di prova in ordine alla convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti ed al legame affettivo con la nipote, posto che il valore di ogni punto è pari ad € 1.698,00; si potrà giungere alla seguente liquidazione aggiornata con gli importi 2024: - In favore di ### € 57.732,00 corrispondente a 20+14+0+0+0 punti (34 punti totali) - In favore di ### € 57.732,00 corrispondente a 20+14+0+0+0 punti (34 punti totali). 
È evidente che, quando l'interventore ### agisce allegando il diritto ad ottenere il risarcimento del danno jure hereditatis allegando che “### un ampio spatium vivendi tra il fatto lesivo e la morte della piccola ### ed a parere di questa difesa, essendosi maturato un danno biologico e morale gli stessi devono ritenersi trasmissibili jure hereditatis al ### materno della piccola Irene” compie un errore di fondo dal momento che in presenza di genitori al momento del decesso ex art. 568 cc l'eredità era loro esclusivamente devoluta. Analogo errore è compiuto anche dall'interventrice ### che del pari chiede, tra gli altri danni, quello vantato a titolo di erede della defunta nipote. Va detto che tali domanda non risultano reiterate in sede di memorie ex art. 190 cpc ma nemmeno espressamente rinunciate. 
Per gli interventori ### e ### possano ritenersi valide le considerazioni già illustrate per ### perché fratelli della piccola ### nati dopo il suo decesso rispettivamente nell'anno 2017 e nell'anno 2018. 
Le spese di lite tra ###### e la convenuta ### seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in base al decisum al valore medio dello scaglione di riferimento in ragione delle questioni affrontate aumentate per la difesa di più parti ex art 4 comma 2 DM 55/14 Le spese di lite tra #### in qualità di genitore di ### e ### in qualità di genitore di ### e ### dei ### seguono la soccombenza e si liquidano in favore della convenuta ex DM 55/14 in base al decisum al valore minimo dello scaglione di riferimento in ragione delle questioni affrontate Le spese tra la terza chiamata Asl Na2 Nord e l'### dei ### seguono la soccombenza e si liquidano in favore di Asl Na2 Nord ex DM 55/14 in base al decisum al valore minimo dello scaglione di riferimento in ragione delle questioni affrontate P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: A) Accoglie la domanda formulata da ### per l'effetto condanna l'### dei ### al pagamento in suo favore della somma di € 390.000,00 oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto ed annualmente rivalutato oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo; B) Accoglie la domanda formulata da ### per l'effetto condanna l'### dei ### al pagamento in suo favore della somma di € 330.000,00 oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto ed annualmente rivalutato oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo; C) Accoglie la domanda formulata da #### per l'effetto condanna l'### dei ### al pagamento in loro favore della somma di € 57.732,00 ciascuno oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato all'epoca del fatto ed annualmente rivalutato oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo D) ### la domanda formulata da ### nella qualità di genitore di ### e di ### nella qualità di genitore di ### e ### E) Condanna l'### dei ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### e ### che si liquidano in € 700,00 per spese ed in € 24. 702,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb.  forf. come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario; F) Condanna l'### dei ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### e ### che si liquidano in € 24. 702,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario; G) ### in qualità di genitore di ### e di ### al pagamento delle spese di lite in favore dell'### dei ### che si liquidano in € 11.229,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge; H) ### in qualità di genitore di ### al pagamento delle spese di lite in favore dell'### dei ### che si liquidano in € 11.229,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge; I) ### l'### dei ### al pagamento delle spese di lite in favore di Asl ### che si liquidano in € 11.229,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge; J) pone a carico dell'### dei ### le spese di ctu come già liquidate.
Napoli,13/01/2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 18120/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Colicchio Claudia

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 511/2026 del 09-02-2026

... diversi da quelli indicati dalla parte avversa. Tale onere di allegazione e contestazione non va, invero, confuso con i rilievi svolti in ordine alla mancata prova, a cura della controparte, dei fatti addotti (cfr. Cass. n. 17889 del 27 agosto 2020 in cui è stato evidenziato che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”). Non può, dunque, attribuirsi rilievo alla considerazione svolta da parte opponente al fine di rimarcare che la controparte non avrebbe dato prova di aver eseguito le prestazioni cui era tenuta, tanto più che sostanziandosi in una eccezione di inadempimento, avrebbe richiesto la specifica indicazione delle prestazioni rimaste ineseguite (cfr. Cass. 6618 del 16.03.2018). Peraltro, nel corso del giudizio, l'opponente allegando i bonifici regolarmente effettuati per il pagamento delle competenze professionali ivi indicate, ha dimostrato di non mettere in discussione l'espletamento, a cura dell'opposto, dell'attività professionale di cui era stato incaricato. In merito ai rilievi sollevati dall'opponente in ordine all'ammontare del (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 1300/2024 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### - ### in persona del giudice unico onorario Dott.ssa ### pronunzia la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 1300 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali”, vertente tra ### (C.F. ###), nato il ### a Napoli ### e residente ####### alla ### n. 48/33, elettivamente domiciliato in #### alla Via della Repubblica n. 22, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.  ###) che lo rappresenta e difende come da procura in atti - opponente e #### (C.F. ###) nato a #### il ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) in virtù di procura in atti con il quale elettivamente domicilia in #### alla ### trav. dx. 37 - opposto ### con sede ### - terzo chiamato contumace ### come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte. 
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso monitorio l'#### si rivolgeva all'intestato Tribunale e chiedeva emettersi ingiunzione nei confronti del Dott. ### per il pagamento di prestazioni professionali svolte in suo favore per € 21.908,40, oltre accessori e spese. 
A sostegno della pretesa l'#### affermava di avere svolto le attività analiticamente indicate nel contratto di appalto stipulato il ### pari complessivamente ad € 33.044,83, comprensive di oneri fiscali e previdenziali, per lavori di ristrutturazione edilizia rientranti nelle previsioni di cui agli art. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (bonus 110%). 
Con decreto ingiuntivo n. 3714/2023 emesso in data ###, nell'ambito del procedimento r.g.  n. 10553/2023 assegnato alla Dott.ssa Fontanarosa, veniva ingiunto al Dott. ### il pagamento dell'importo di € 21.908,40, oltre interessi legali e spese. 
Avverso il detto decreto ingiuntivo, notificato in data ###, proponeva opposizione il #### con citazione dell'11/2/2024, eccependo la carenza di legittimazione passiva in quanto gli era stato ingiunto il pagamento di n. 12 fatture, emesse dal ricorrente monitorio nei confronti della ditta appaltatrice ### di ### quindi, soggetto giuridico completamente differente dall'ingiunto. 
Difatti, deduceva l'opponente il contratto di appalto, allegato, aveva ad oggetto interventi di riqualificazione/efficientamento energetico e l'abbattimento di opere architettoniche e per tali opere era espressamente prevista l'utilizzazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 119 D.L.  34/2020 e lo stesso era stato sottoscritto, in data ###, oltre che dal committente, il sig. ### e dalla ditta appaltatrice, ### di ### anche dall'#### Inoltre, il medesimo contratto, proseguiva l'esponente, disponeva all'art. 7 “Oneri e obblighi dell'appaltatore” “Gli onorari professionali per la progettazione, direzione dei lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, asseverazione saranno liquidati al tecnico in pari data della liquidazione dei SAL all'impresa”. 
Proprio in virtù della detta clausola contrattuale l'#### emetteva le fatture relative ai suoi compensi alla ditta appaltatrice. 
Pertanto, affermava l'opponente la richiesta di pagamento per le prestazioni professionali svolte, doveva essere rivolta alla ditta appaltatrice e il D.I. opposto, era illegittimo e andava revocato per difetto di legittimazione passiva. 
Quanto all'an della pretesa l'opponente contestava l'assenza di prova del credito e del suo ammontare, essendo fondato solo su fatture, inidonee a provare la prestazione resa, dovendo essere la stessa dimostrata con gli ordinari mezzi di prova.
In merito al quantum, l'opponente deduceva che la somma delle fatture emesse dall'#### ammontava ad € 28.337,32 e non ad € 33.044,83 e, inoltre, allegava copia dei bonifici effettuati all'opposto dalla ditta appaltatrice, ### di ### per € 14.135,63 e non € 11.136,43, come erroneamente indicato da controparte nel procedimento monitorio. 
Tanto premesso, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia l'adito Tribunale di ### così giudicare: 1) In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. ### e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare, privo di nessun effetto e comunque revocare il D.I n. 3714/2023 emesso dal Tribunale di ### in data ### con la quale l'odierno opponente è stato intimato a pagare in favore l'#### la somma complessiva di € 21.908,40 oltre ad accessori e spese del monitorio; 2) In via principale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione sollevata al capo precedente, accertare e dichiarare la infondatezza della domanda per mancanza di prova del credito preteso ed ingiunto sia in relazione alla sua debenza e sia in relazione al suo ammontare e, dichiarare, nullo e/o annullare, inefficace e comunque revocare, per tutti i motivi su esposti, il D.I n. 3714/2023 dal Tribunale di ### in data ### in persona della Dott.ssa Fontanarosa e con la quale l'odierno opponente era intimato di pagare a l'#### la somma complessiva di € 21.908,40 oltre ad accessori e spese del monitorio; 3) In via subordinata, accertare la minor somma dovuta, per i motivi su esposti e per l'effetto ridurre l'ammontare; 4) Condannare l'opposto al pagamento delle spese, compenso professionale oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. 
Costituitosi tempestivamente l'opposto, impugnava l'avverso dedotto ed asseriva che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva era destituita di fondamento in quanto dal contratto di appalto allegato all'art. 2 emergeva che il committente sig. ### affidava all'#### la progettazione e direzione dei lavori, per la classificazione energetica dell'edificio ante e post opera, la progettazione impiantistica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dell'opera. Quindi, il professionista era stato nominato dal sig. ### Inoltre, pur rispondendo al vero che tra gli oneri dell'appaltatore, ### di ### vi era il pagamento degli onorari professionali per la progettazione, direzione dei lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione ed alle asseverazioni, secondo il contratto di appalto, tali pagamenti dovevano essere liquidati al tecnico in pari data della liquidazione del SAL all'impresa da parte del committente. 
Il sig. ### pertanto, affermava l'opposto avrebbe dovuto provare di aver liquidato all'impresa appaltatrice le somme dovute al tecnico, in caso contrario, il pagamento delle competenze professionali doveva essere corrisposto direttamente dal sig. ### in qualità di committente, poiché la ditta appaltatrice era mero intermediario al pagamento. 
Comunque, l'opposto in ragione delle eccezioni sollevate dall'opponente, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta ### di ### ai fini di una eventuale condanna della stessa al pagamento delle somme dovute all'#### per l'attività da questi svolta, qualora l'opponente dimostrasse di aver liquidato le somme ancora dovute al tecnico al momento della liquidazione del SAL all'impresa. 
In merito alle prestazioni rese, poi, l'opposto affermava l'infondatezza dell'avverso dedotto, poiché aveva ampiamente provato lo svolgimento dell'attività professionale, per cui era stato richiesto il pagamento, con la produzione del contratto di appalto dal quale si rilevava la nomina e le prestazioni dovute, lo stato finale dei lavori del 27/12/2022, la dichiarazione di asseverazione di fine lavori ed i computi metrici consuntivi del 16/12/2022. Inoltre, a conforto l'opposto allegava lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 del 20/05/2022 e lo stato avanzamento dei lavori n. 2 del 19/07/2022. 
In merito al quantum delle prestazioni, affermava l'opposto che dai computi metrici consuntivi depositati nel procedimento monitorio ed allegati allo stato finale dei lavori del 27/12/2022 l'importo complessivo dei lavori era pari ad € 227.783,72 di cui € 33.044,83 per spese tecniche. 
Inoltre, la somma risultante dalle fatture emesse dall'#### era di € 33.044,83 e non € 28.337,32 come affermato da parte opponente che ometteva di calcolare nella somma dovuta la detrazione del 20% relativa al versamento della ritenuta d'acconto. 
Infine, concordava l'opposto circa i pagamenti ricevuti nella misura di € 14.135,65 e non € 11.136,43 come erroneamente indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, pertanto, la somma ancora dovuta per l'attività professionale svolta era di € 18.909,18 e non di € 21.908,40 come erroneamente richiesto in monitorio, ed instava per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare autorizzi ai sensi dell'art. 269 cpc la chiamata in causa della ditta ### di ### in persona del legale rapp.te con sede ### ed a tal fini disponga sempre ai sensi dell'art. 269 cpc lo spostamento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc; - nel merito rigetti la domanda proposta dal sig. ### in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto condanni lo stesso al pagamento nei confronti dell'#### della complessiva somma di € 18.909,81 comprensiva di oneri fiscali e previdenziali; - in subordine ove venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva del sig. ### condanni al pagamento nei confronti dell'#### della somma di € 18.909,81 comprensiva di oneri fiscali e previdenziali la ditta ### di ### in persona del legale rapp.te per la motivazioni di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta. 
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. 
Autorizzata la chiamata in causa della ditta appaltatrice, ### di ### cui l'atto di chiamata in causa veniva ritualmente notificato in data ### (### All. 14/10/2024 parte opposta), la stessa non si costituiva e la cui contumacia è dichiarata nel dispositivo della presente sentenza, mutata la persona fisica del giudicante, non essendo state articolate istanze istruttorie dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudicante fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini a ritroso per il deposito di note, comparse conclusionali e memorie di replica. 
Sulla natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ### in via preliminare occorre osservare, che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (###: Cass., S.U., sent.  927/2022, come già affermato dalle ### con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448).  ### introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio (### Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Ord.  13240/2019). 
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito (### Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;). 
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (###: Cass. Civ. S.U.  14474/2015). 
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo. 
Sul merito ### proposta dal #### è fondata e va accolta. 
Parte opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che obbligato al pagamento delle competenze professionali all'#### era la ditta appaltatrice. 
A sostegno delle proprie deduzioni ed eccezioni il ### ha allegato in data ###, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., copia delle ricevute dei bonifici eseguiti nei confronti della ditta appaltatrice, nonché copia delle fatture elettroniche emesse dalla ditta appaltatrice. 
Tali documenti confortano l'assunto dell'opponente secondo il quale il compenso delle competenze professionali, così come previsto dalle precise disposizioni contrattuali (### 10 Contratto di appalto) era compreso negli importi delle fatture emesse dalla ditta ### di ### al committente Dott. ### Pertanto, avendo il committente dato esecuzione alle precise disposizioni contrattuali, alcun inadempimento può essergli addebitato. 
Difatti, nel dettaglio dal citato art. 7 del contratto di appalto, avente ad oggetto la realizzazione di interventi edilizi, rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. degli artt. 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge n. 77 del 17 luglio 2020 (c.d. Superbonus 110%), emerge che l'#### era stato incaricato delle prestazioni ivi previste per un corrispettivo, da versare in base agli stati di avanzamento lavori, (di cui il primo da emettere una volta eseguita una quota pari al 30% delle opere affidate in appalto, il secondo al 60% ed il terzo al completamento delle opere), che come convenuto, sarebbe stato fatturato all'appaltatrice e quest'ultima, in virtù di un mandato senza rappresentanza, gli avrebbe versato il suo onorario, per poi addebitarlo al committente. 
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha contestato l'opposizione, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo, in subordine per la condanna della appaltatrice al pagamento del dovuto.
Sul punto, come rilevato, l'opponente ha dimostrato che presentati i ### verificati e approvati dalla appaltatrice, essi sono stati pagati come da fatture e bonifici allegati. Dal contratto è possibile rilevare che la appaltatrice aveva assunto mandato senza rappresentanza per la gestione del rapporto professionale e previsto che il compenso del professionista sarebbe stato pagato dalla ditta appaltatrice, che gli avrebbe poi addebitato il costo e che tanto era avvenuto, tant'è che la ### di ### emetteva le proprie fatture in modo da comprendere i compensi spettanti al direttore dei lavori, così che la cessione del credito di imposta veniva effettuata in modo da includervi i predetti compensi, con conseguente infondatezza dei rilievi sollevati dall'opposto. 
Costituisce circostanza pacifica e documentalmente provata che il ### aveva stipulato con la ### di ### il contratto di appalto (cfr. all. da entrambe le parti) per lavori rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge n. 77 del 17 luglio 2020 (c.d. Superbonus 110%) e conseguenti provvedimenti e circolari attuative. Quanto alla posizione del direttore dei lavori, l'art.  7 del contratto prevedeva che il committente conferiva mandato senza rappresentanza all'appaltatore, che avrebbe provveduto, oltre all'esecuzione delle opere, anche alla gestione dei rapporti con il professionista incaricato dei servizi necessari alla realizzazione dei lavori che davano diritto alla detrazione. Nel dettaglio, relativamente a tali incarichi, i compensi del professionista sarebbero stati fatturati dal professionista all'appaltatore che in virtù del mandato senza rappresentanza li avrebbe addebitati al committente mediante lo sconto in fattura. 
Parimenti, è incontroverso e documentalmente provato che il committente #### aveva affidato all'#### la progettazione e direzione dei lavori per le opere architettoniche, classificazione energetica dell'edificio ante e post operam, progettazione impiantistica e coordinamento della sicurezza (super ecobonus 110% con interventi trainanti) relative all'unità immobiliare di sua proprietà sita in ### in #### alla ### n. 48/33 (cfr. all.  1 fasc. monitorio). In ordine al pagamento del corrispettivo, era stato previsto che la quantificazione sarebbe stata effettuata come da allegato 3. 
Tale allegato non è stato depositato nel fascicolo telematico, ma l'opponente allegando le fatture emesse dalla appaltatrice per le prestazioni rese dall'#### ed i relativi bonifici, ha dato atto di non contestare sia l'effettiva esecuzione delle opere ivi indicate, sia il quantum richiesto. 
Risulta, quindi, che, a fronte delle fatture n. 3 del 2022, n. 25 del 2022, n. 34 del 2022, n. 41 del 2022, n. 42 del 2022, n. 69 del 2022, n. 70 del 2022, n. 71 del 2022, n, 72 del 2022, n. 73 del 2022, n. 74 del 2022, n. 75 del 2022 emesse dall'opposto in considerazione dei Sal approvati, la ### di ### emetteva le fatture al committente, Dott. ### che provvedeva a saldarle interamente. 
Tanto esposto, deve essere accolta l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva, dovendosi ritenere tenuta al pagamento del compenso professionale spettante all'opposto la ditta ### di ### Ciò emerge chiaramente dalla lettura del contratto di appalto come sopra osservato. 
Il contratto prevede, difatti, espressamente che la ### di ### era stata incaricata non solo dell'esecuzione dei lavori, ma anche della gestione dei rapporti con il professionista incaricato delle prestazioni necessarie alla realizzazione dei lavori che davano diritto alla detrazione, quale la direzione dei lavori.  ### del costo delle prestazioni del direttore dei lavori nelle fatture emesse dalla appaltatrice conferma che l'appaltatrice si era assunta l'impegno di pagare l'#### per conto del Committente. In assenza di accordo o richiesta, la società appaltatrice non avrebbe, infatti, potuto fatturare al committente come suo costo, anche le spettanze del predetto professionista. 
Ciò posto premesso che è pacifica l'esecuzione dei lavori, va rilevato che il professionista opposto ha versato in atti le asseverazioni per i lavori relativi all'eco bonus e le comunicazioni fatte inviate (cfr. all. alla comparsa di costituzione). 
Né può ritenersi contestata l'esecuzione da parte dell'#### delle prestazioni di cui era stato incaricato, mancando specifiche doglianze in tal senso. Difatti, oltre ai rilievi esposti, si osserva che la contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. consiste, nella negazione di un fatto storico nella sua ontologica esistenza. Non si riferisce, dunque, alle prove addotte per dimostrare i fatti costitutivi della domanda, ma ai fatti stessi di cui viene contestato il verificarsi. Le esigenze di lealtà e probità processuale, sottese all'art. 115 c.p.c., impongono alle parti un dovere di fattiva collaborazione così da pervenire ad un accertamento dei fatti nell'ambito di un giusto processo, che si svolga in tempi ragionevoli, senza essere appesantito da inutili incombenti istruttori, aggravando la posizione della parte che ha ragione. In tale contesto, il legislatore impone alle parti, che hanno conoscenza dei fatti di causa, di descrivere specificamente le circostanze a fondamento delle loro pretese e di prendere specifica posizione sui fatti allegati dalla controparte, riferendo se gli stessi si sono o meno verificati ovvero se sono accaduti in termini diversi da quelli indicati dalla parte avversa. 
Tale onere di allegazione e contestazione non va, invero, confuso con i rilievi svolti in ordine alla mancata prova, a cura della controparte, dei fatti addotti (cfr. Cass. n. 17889 del 27 agosto 2020 in cui è stato evidenziato che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”). Non può, dunque, attribuirsi rilievo alla considerazione svolta da parte opponente al fine di rimarcare che la controparte non avrebbe dato prova di aver eseguito le prestazioni cui era tenuta, tanto più che sostanziandosi in una eccezione di inadempimento, avrebbe richiesto la specifica indicazione delle prestazioni rimaste ineseguite (cfr. Cass. 6618 del 16.03.2018). Peraltro, nel corso del giudizio, l'opponente allegando i bonifici regolarmente effettuati per il pagamento delle competenze professionali ivi indicate, ha dimostrato di non mettere in discussione l'espletamento, a cura dell'opposto, dell'attività professionale di cui era stato incaricato. 
In merito ai rilievi sollevati dall'opponente in ordine all'ammontare del compenso richiesto, deve osservarsi che essi sono superati dalla allegazione a cura del medesimo ### con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1, delle fatture relative alle prestazioni dell'#### emesse dalla appaltatrice, ed ai pagamenti delle medesime effettuati senza contestazioni, a prova della regolare esecuzione delle attività contrattualizzate. 
Sul punto si osserva, vero è che la Suprema Corte ha statuito che “… la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito; pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (###: Cass. ordinanza n. 949 depositata il 10 gennaio 2024 (v. Cass. 299/2016, 15383/2010). Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, 6502/1998). 
Inoltre, secondo la Suprema Corte la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza ### del 06/12/2022; ### 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; ### 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; ### 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; ### 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; ### 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; ### 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; ### 6-2, Ordinanza n. ### del 18/11/2021; ### 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; ### 3, Ordinanza n. ### del 20/12/2018; ### 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). 
La terza chiamata, ditta ### di ### ha inviato le fatture al ### circa i compensi dovuti all'opposto, le dette fatture non risultano essere mai state oggetto di osservazioni da parte della ditta appaltatrice e del medesimo opponente; né si rinvengono in atti contestazioni dell'opponente in merito all'esecuzione delle prestazioni rese dall'opposto. 
In definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, si ricava che la pretesa di parte opposta risulta ampiamente provata sia dalla documentazione prodotta con il ricorso monitorio sia dall'ulteriore documentazione versata in atti dalle parti. 
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto n. 3714/2023 emesso in data ### nell'ambito del procedimento r.g. n. 10553/2023 nei confronti del Dott. ### va revocato e la ### di ### deve essere condannata al pagamento in favore dell'#### della somma di € 18.909,81 comprensiva di iva e cassa, oltre interessi al tasso legale dall'11/7/2024 al saldo, così come rideterminata all'esito dei rilievi dell'opponente circa i pagamenti effettuati dalla terza chiamata. 
Sulle spese di lite In merito alle spese di lite esse nei rapporti tra l'opponente, #### e l'opposto, #### sono compensate tra le parti nella misura di un terzo e per il residuo sono poste a carico dell'#### Quanto ai rapporti tra l'#### e la terza chiamata ### di ### esse seguono la soccombenza di quest'ultima e sono liquidate secondo i valori minimi nella misura indicata in dispositivo, attesa la semplicità delle difese svolte, l'assenza di attività istruttoria, secondo il valore della causa da ricondursi allo scaglione di riferimento per i giudizi di valore da 5.201,00 a 26.000,00 in applicazione del DM 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 2022).  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: — dichiara la contumacia della ### di ### — revoca il decreto ingiuntivo n. 3714/2023 emesso in data ### nell'ambito del procedimento r.g. n. 10553/2023; — condanna la ### di ### al pagamento in favore dell'#### della somma di € 18.909,81 comprensiva di iva e cassa, oltre interessi al tasso legale dall'11/7/2024 al saldo; — condanna l'#### al pagamento delle spese di lite nei confronti del Dott.  ### che liquida nella misura già compensata di un terzo in € 145,50 per spese ed € 1.693,33 per compensi con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario; — condanna la ### di ### a rimborsare alla parte opposta, #### le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a come per legge con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### 09/02/2026 Il Giudice Onorario Dott.ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

causa n. 1300/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Carmela Esposito

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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 130/2026 del 26-01-2026

... è causa, dà luogo a una responsabilità di natura contrattuale: “La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l'esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale” (Cass., SS.UU., 6 marzo 2015, n.4628). ### cui certamente rispondeva il contratto in questione era quello di non inoltrarsi nelle trattative, addivenendo alla (leggi tutto)...

testo integrale

### -###- TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Presidente dott.ssa ### D'### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 4591 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avente a oggetto: ### di cose immobili, TRA ### (C.F. ###), residente a ### via ### 166, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. ### con domicilio eletto presso di lui, a ### corso ### 77, in virtù di mandato apposto in calce all'atto di citazione, - attrice E ### (c.f.: ###p58l###), residente a ### via ### 7, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. ### con domicilio eletto presso di lui, a ### via ### 138, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, - convenuta #### di ### (c.f. ###), in persona del titolare ### con sede ###, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. ### con domicilio eletto presso di lui, a ### via ### 113, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, - convenuta ### Il procuratore di parte attrice ha concluso: “Accertata la responsabilità contrattuale delle parti convenute e il loro rispettivi inadempimenti dichiarare il diritto della sig.ra ### a vedersi risarcire i danni subiti per i motivi esposti nella superiore narrativa. 2) Per l'effetto condannare la sig.ra ### (nata a ### il 18 settembre 1966, C.F. ###) residente in P.za ### 29- ### e l'agenzia ### di ### (#### - ####.) in persona del legale rappresentante, con sede ###### via ### 24, o chi per loro, a pagare, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore, la somma di euro 23.411,00, così come in narrativa determinati e quantificati, o quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo. 3) Condannare parti convenute o chi di ragione, al pagamento delle spese, competenze ed onorari tutti del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. 
Il procuratore della convenuta ### ha concluso: “rigettare le domande avanzate dall'attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto oltreché sfornite di prova; rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta ### di ### nei confronti dell'odierna convenuta, in quanto infondata in fatto e in diritto; Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio”. 
Il procuratore della convenuta ### di ### ha concluso: “riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta e successivi scritti difensivi con il rigetto delle domande di parte avversa e l'accoglimento della domanda riconvenzionale ivi spiegata con vittoria di spese e competenze di giudizio”. 
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'### atto di citazione ritualmente notificato, ### evocava in giudizio dinanzi a questo ### e la agenzia ### di ### per sentirle condannare a pagare in suo favore la somma di euro 23.411,00, o quella diversa somma che fosse risultata dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno contrattuale procuratole dall'inadempimento contrattuale, che attribuiva alle convenute in quanto responsabili della mancata conclusione del contratto preliminare di vendita dell'appartamento di proprietà, sito in ### via ### 16, oggetto della proposta di acquisto formulata in data ### dalla convenuta ### per il tramite dell'agenzia immobiliare ### di ### per il prezzo di euro 80.000,00. 
Esponeva l'attrice che la su detta proposta, da lei accettata nella stessa data del 23.11.2023, era condizionata all'ottenimento di mutuo bancario grazie al quale la ### contava di affrontare l'acquisto, impegnandosi a comunicarle l'approvazione o il diniego del mutuo entro il ###. 
Soggiungeva che solo alla data del 22 gennaio 2024, apprendeva dalla agenzia immobiliare che la proponente acquirente non aveva ottenuto il mutuo sperato, nel mentre, sino a quella data sarebbe stata rassicurata sia dalla intermediaria, sia dalla stessa sig.ra ### che le aveva chiesto di visionare nuovamente l'immobile anche dopo lo scadere del termine entro cui si sarebbe dovuta avverare la condizione alla quale era stato subordinato l'acquisto, che la stipula del rogito di vendita, già prevista per il 20 gennaio 2024, sarebbe comunque avvenuta in tempi brevi. In tale prospettiva, e per accedere alla richiesta della ### di ottenere il possesso dell'immobile nella data del 28 febbraio 2024, l'attrice ### avrebbe anticipato lo sgombero dell'appartamento in questione rispetto alla conclusione dei lavori di ristrutturazione che stavano interessando quello che era a sua volta in procinto di acquistare, accollandosi, così, l'onere economico di un doppio trasloco della propria mobilia. Il mancato introito della vendita del proprio appartamento l'avrebbe, inoltre, costretta a contrarre due prestiti personali, uno con cessione del quinto del proprio stipendio, uno a nome del padre, con cessione del quinto della sua pensione, per disporre della liquidità di cui necessitava per fare fronte all'acquisto immobiliare già programmato, mentre le riusciva di alienare l'immobile, per cui è causa, solo il 27 agosto 2024, ricavandone il minore prezzo di euro 70.000,00. 
Essendo emerso dalla corrispondenza intercorsa col legale della ### -segnatamente dalla nota dell'avv. ### del 30 gennaio 2024- che costei fosse stata a conoscenza sin dall'8 gennaio 2024 del diniego della banca di concederle il mutuo al cui ottenimento era condizionato l'acquisto, notizia che le sarebbe stata taciuta dalla contraente e della quale anche l'agenzia immobiliare sarebbe stata messa al corrente, senza partecipargliela, ancor prima dello spirare del termine apposto alla condizione, e sul presupposto che le condotte tenute dalle convenute sia prima che dopo tale scadenza dovessero ritenersi contrarie, quella della proponente acquirente all'obbligo di buona fede e correttezza fattole dall'art.1337 c.c., quella dell'agenzia immobiliare ### all'obbligo di cui all'art. 1759, comma 1, c.c., l'attrice ### chiede, con la citazione, la condanna di entrambe a risarcirle i danni patrimoniali che gliene sarebbero derivati, nella misura di euro 23.411,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo, tra il minore introito realizzato con la successiva vendita dell'immobile de quo e gli interessi e le commissioni di cui si è dovuta fare carico per i due prestiti bancari cui è dovuta ricorrere per adempiere alle obbligazioni assuntesi per l'acquisto dell'immobile in cui avrebbe dovuto trasferire la propria abitazione. 
Con comparsa di risposta del 2.1.2025, si costituiva in giudizio la convenuta ### resistendo alla domanda, della quale chiedeva il rigetto, sostenendo: di avere appreso ufficialmente del definitivo diniego del mutuo attraverso la comunicazione fattale solo in data 30 gennaio 2024 dall'istituto bancario al quale si era rivolta per ottenere il prestito e di averne informata nella stessa data l'agenzia immobiliare, per il cui tramite soltanto le parti intrattenevano rapporti e comunicazioni inerenti l'affare; di avere posto l'agenzia a conoscenza, sin dal precedente 8 gennaio, del responso negativo anticipatole quel giorno stesso in via ufficiosa dal funzionario di riferimento della banca, e di averle prospettato la possibilità di reperire la provvista necessaria a concluderlo ugualmente col ricavato della vendita di immobile di proprietà, sito in ### piazza ### n.29, per il quale pendevano trattative; di averle, in ogni caso, segnalato il 19 gennaio 2024 di non potere essere in grado di concludere il preliminare il successivo giorno 20, data prevista per l'eventuale stipula del contratto dinanzi al notaio, non avendo ottenuto il mutuo ed essendosi arenate le trattative per la vendita dell'immobile anzidetto. 
Escludeva, pertanto, che le si potesse rimproverare di avere tenuto, sia nella pendenza della condizione che dopo il mancato avveramento della stessa, condotta contraria ai doveri di lealtà e correttezza verso la contraente, contestando, altresì, la sussistenza di alcun nesso causale tra il preteso affidamento che l'attrice avrebbe tratto da assunte rassicurazioni fattele dalle convenute circa il buon fine dell'affare e la necessità di ricorrere a due prestiti personali, non potendosi più giovare del ricavato che contava di conseguire dalla vendita dell'appartamento di via ### per fare fronte al pagamento del corrispettivo di altra abitazione, per il cui acquisto ammetteva di essersi obbligata ancor prima di ricevere l'offerta della convenuta ### Con comparsa di risposta del 30.12.2024, si costituiva in giudizio la convenuta agenzia ### di ### resistendo anch'essa alla domanda, della quale chiedeva il rigetto siccome improcedibile e inammissibile, con riguardo alla presenza di clausola compromissoria nel contratto concluso con l'accettazione della proposta di acquisto. Nel merito, escludeva le si potesse ascrivere alcuna responsabilità rispetto alle vicende oggetto di causa, essendosi esaurito il proprio incarico con la accettazione della proposta formulata dalla convenuta ### da parte della oblata e, comunque, non avendo essa agenzia avuta conoscenza prima del 21 gennaio 2024 del diniego del mutuo chiesto dalla proponente acquirente, circostanza che avrebbe prontamente partecipato all'altra contraente. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice e della convenuta al pagamento delle provvigioni cui le stesse si erano rispettivamente obbligate nei suoi confronti. 
Ammessi ed espletati gli interrogatori formali reciprocamente deferitisi dalle parti ed assunte le prove testimoniali rispettivamente addotte, precisate le conclusioni e depositate nei termini assegnati le rispettive comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.  2. Il MERITO DELLA CONTROVERSIA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE Ragioni di ordine logico impongono il preventivo esame della eccezione relativa al difetto di competenza del giudice adìto, sollevata dalla convenuta ### per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale, in virtù della clausola compromissoria presente nel contratto concluso con l'accettazione da parte dell'attrice ### della proposta formulata dalla convenuta ### previsione, quella invocata dalla predetta convenuta e contenuta nella clausola n.10 della polizza negoziale sottoposta alle parti interessate alla compravendita immobiliare, in base alla quale sarebbero devolute al giudizio arbitrale le controversie relative alla validità del contratto, alla sua interpretazione, risoluzione od esecuzione. 
Il rilievo è infondato e va disatteso, in quanto, affinché la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario a favore degli arbitri rivesta carattere obbligatorio, la clausola compromissoria che la disponga deve prevedere il ricorso al procedimento arbitrale in termini di esclusività. Diversamente, siffatta modalità di soluzione della controversia costituisce rimedio di carattere facoltativo e alternativo, del quale le parti possono liberamente disporre, non escludendo la competenza del giudice ordinario, alla quale, in tal caso, si affianca la potestas iudicandi degli arbitri senza ineluttabilmente distoglierla da quella. Nel caso di specie, in disparte la dubbia riconducibilità della presente controversia tra quelle considerate nella clausola compromissoria, che sembra riferirsi alle controversie che possano riguardare questioni afferenti il contratto di mediazione piuttosto che il rapporto negoziale tra le parti della eventuale compravendita, le espressioni letterali utilizzate nella clausola de qua non valgono, ad avviso di questo giudice, a individuare negli arbitri l'organo designato come quello unicamente competente a risolvere la suddetta controversia, che dunque non trova nel giudizio arbitrale la modalità obbligatoria, ma solo alternativa e concorrente, di definizione delle controversie che traggano origine od occasione nel contratto. 
Deve altresì evidenziarsi che la clausola in questione, contenuta in modulo negoziale predisposto dalla agenzia immobiliare ### per una generalità indefinita di rapporti, abbisognava di separata e specifica approvazione da parte degli aderenti, ai sensi dell'art.1341, comma II, c.c. (Cass. civ.  20461/2020; Cass. Sez. 1, 15/04/2015 n. 7605; Cass. Sez. 6 - 3, 10/07/2013, n. 17073) e l'eccezione relativa al foro esclusivo postula la verifica d'ufficio del rispetto dell'articolo 1341, co.2, c.c. ( Cass. n. 22047/12, in motivazione, ma anche Cass. n. 16394/09 e Cass. n. 547/02), poiché la clausola derogatoria della competenza è di per sé considerata vessatoria dal citato articolo 1341. 
Infine, non si può a meno di rilevare che la stessa eccipiente, spiegando in questo giudizio le domande riconvenzionali collegate alla esecuzione del contratto di mediazione, ha con tanto escluso essa stessa il carattere vincolante che vorrebbe assegnare a siffatta previsione, implicitamente affermando la competenza del giudice ordinario (in tal senso, il recentissimo arresto di Cass., SS.UU., Ord. 12 gennaio 2026, n.671). 
Venendo al merito della controversia, l'attrice ### lamenta la violazione da parte della convenuta ### resasi proponente l'acquisto dell'appartamento di proprietà, posto in vendita a traverso l'agenzia immobiliare ### degli obblighi di buona fede e correttezza, cui, a mente dell'art.1337 c.c., deve essere improntato il contegno di ciascuna parte nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. 
Nel caso di specie, tale inosservanza consisterebbe, stando alla prospettazione attorea, nel non essere stata prontamente informata dalla proponente acquirente del diniego alla erogazione del mutuo al cui ottenimento le parti avevano subordinato la stipula preliminare di compravendita dell'immobile sito in ### via ### n.16, comportamento che avrebbe ingenerato nella ### un falso affidamento, poi in effetti deluso, circa la conclusione del detto preliminare. 
Prevede, al riguardo, la proposta raccolta dall'agenzia immobiliare e accettata dalla attrice ### che la stessa “è condizionata all'approvazione del mutuo bancario che la promittente acquirente richiederà presso istituto di sua fiducia (…). In caso di accettazione della presente proposta, la parte promittente acquirente si impegna a comunicare alla parte promittente venditrice, notizia di approvazione o diniego entro la data del 16.01.2024. In caso di approvazione del mutuo, si procederà con la sottoscrizione del preliminare di compravendita. Invece in caso di esito negativo, il tutto decadrà senza penale alcuna e l'assegno emesso a titolo di cauzione o di caparra verrà restituito alla parte promittente acquirente e la presente proposta si riterrà risolta a tutti gli effetti di legge”. 
La qualificazione giuridica di un siffatto contratto è quella del così detto ‘preliminare di preliminare', negozio non destinato a produrre effetti obbligatori diretti ed immediati rispetto alla conclusione del contratto definitivo di compravendita immobiliare, ma tutt'al più a cristallizzare uno stadio delle trattive che si pone tra la semplice puntuazione e la conclusione del contratto preliminare, cui le parti scelgano di addivenire successivamente o, come in questo caso, al verificarsi di una condizione essenziale. Esso, a differenza del contratto preliminare, rispetto al quale riveste carattere preparatorio e preordinato, non è in fatti suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c. in caso d'inadempimento, poiché non possiede tutti gli elementi sui quali le parti si ripromettono di raggiungere l'accordo che sarà successivamente trasfuso nel contratto definitivo di vendita, ma costituisce atto che si inserisce nel programma negoziale a formazione progressiva, il quale, distinguendosi da una mera puntuazione per il carattere vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto (Cass. SS.UU. n. 4628/2015; v. anche Cass., Sez.2, Ord. 24 maggio 2024, n.14538), assolve alla funzione di scandire le successive fasi della trattativa, vincolando le parti medesime a concludere un successivo contratto, propriamente definito preliminare, direttamente prodromico a quello avente effetti definitivi e, nel caso di compravendita immobiliare, traslativi del diritto reale. 
La violazione di una delle previsioni contenute nel preliminare di preliminare, per cui è causa, dà luogo a una responsabilità di natura contrattuale: “La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l'esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale” (Cass., SS.UU., 6 marzo 2015, n.4628).  ### cui certamente rispondeva il contratto in questione era quello di non inoltrarsi nelle trattative, addivenendo alla stipula del preliminare di vendita dinanzi al notaio, se non dopo l'eventuale avveramento della condizione, cui detta stipula era subordinata, dell'ottenimento del mutuo bancario da parte della potenziale promissaria acquirente, stabilendosi intanto tra le contraenti un impegno vincolante rispetto alla progressione nella fase successiva, nella quale il vincolo negoziale si sarebbe rafforzato, eventualmente giovandosi di tutele più pregnanti ed efficaci, quali, ad esempio, la pattuizione di cui all'art.1385 c.c., l'eventuale trascrizione del preliminare con effetti prenotativi e la possibilità di ricorrere alla esecuzione in forma specifica, in caso d'inadempimento. 
Orbene, nel caso di specie, ritenuto, in adesione all'insegnamento dianzi richiamato, che il negozio concluso tra le parti per effetto della accettazione da parte della attrice ### della proposta formulata dalla convenuta ### sia meritevole di tutela, siccome idoneo a fare sorgere in capo a ciascuna parte il diritto alla stipula del preliminare di vendita al verificarsi della condizione, che deve considerarsi posta essenzialmente nell'interesse di quest'ultima, occorre stabilire se il ritardo nella informazione fornita dalla proponente acquirente alla contraente circa il diniego da parte dell'istituto bancario alla concessione del mutuo richiesto costituisca o meno inadempimento contrattuale ascrivibile a titolo di colpa alla convenuta ### e se l'avere taciuto all'attrice ### tale circostanza dopo che era spirato il termine del 15 gennaio 2024, entro il quale si sarebbe dovuta avverare la condizione risolutiva prevista dalle parti, abbia potuto ragionevolmente ingenerare nella promittente venditrice un legittimo affidamento, poi deluso, circa la possibilità di addivenire ugualmente al preliminare programmato per il successivo giorno 20 gennaio 2024, arrecandole i pregiudizi lamentati e descritti nella citazione, quali la necessità per la ### venutale a mancare la liquidità che contava di ottenere dalla vendita del proprio appartamento, di ricorrere a due prestiti personali e sostenere i relativi oneri, per fare fronte, a sua volta, all'acquisto dell'immobile nel quale si sarebbe dovuta trasferire, nonché il minore introito successivamente tratto da essa attrice dalla vendita a terzi di quello oggetto del contratto con la convenuta. 
Siffatta verifica, stante il ritenuto titolo contrattuale della responsabilità che si pretende di attribuire alle convenute (tale è la qualificazione giuridica assegnatale dalla stessa attrice nell'atto di citazione), deve compiersi alla luce della specifica previsione contenuta nella sopra riprodotta clausola del modulo negoziale sottoscritto dalle parti, che imponeva alla proponente acquirente di rendere la contraente immediatamente partecipe della sorte della richiesta di mutuo e, per quanto riguarda l'agenzia immobiliare ### dell'obbligo professionale fattole dall'art.1759 Quanto al primo aspetto, deve anzitutto rilevarsi che le risultanze di causa non consentono di ritenere, diversamente da quanto asserito dall'attrice, che la convenuta ### non potesse aspirare al credito bancario in quanto iscritta nella ### come cattiva pagatrice. Simile assunto non ha trovato in giudizio alcun riscontro probatorio, poi che la non meritevolezza creditizia può dipendere da fattori legati anche a circostanze diverse da quella congetturata dall'attrice, quale, ad esempio, un indebitamento non adeguato alla capacità di assolvere alle obbligazioni contratte nell'ambito del sistema bancario e finanziario, piuttosto che da una cattiva reputazione creditizia del soggetto richiedente. 
Vero è, poiché lo si apprende dalle ammissioni contenute nella comparsa di costituzione della stessa ### (punto e della narrativa), che in data 8 gennaio 2024 costei fosse venuta informalmente a conoscenza, attraverso contatto avuto per le vie brevi dal coniuge sig. ### col funzionario della banca ### della circostanza che il mutuo richiesto non le si sarebbe potuto erogare ‘per motivazioni di scoring interno', ma che solo il successivo 30 gennaio tale ufficioso responso era stato formalizzato dall'istituto con apposita comunicazione scritta alla richiedente il prestito (all.3 al fascicolo della convenuta ###. 
Senonché, dal raffronto tra le dichiarazioni rese dai testi ### e ### esaminati entrambi alla udienza del 12.6.2025, emerge con sufficiente grado di certezza, malgrado l'atteggiamento prudenziale mantenuto dalla prima -dettasi fondatrice e attuale collaboratrice della agenzia successivamente trasferita nella titolarità del figlio del figlio ### che l'indicazione provvisoria raccolta in via informale dal coniuge della ### per voce del funzionario dell'istituto bancario addetto alla istruzione della pratica di mutuo nella data dell'9 gennaio 2024, venne dallo stesso ### partecipata nello stesso pomeriggio alla teste ### presente in agenzia, che a quel punto avrebbe invitato l'interlocutore a munirsi di lettera di diniego della banca. 
Riferisce in relazione a tale circostanza il teste ### “### la ### sub. "f" della ### di ### e Risposta della sig.ra ### che mi viene letta. Preciso di essere andato il pomeriggio dell'8 gennaio 2024, sono sicuro della presenza delle sig.re ### e ### non ricordo se fosse presente anche il sig. ###”. E ancora: “Non so se l'### ha comunicato alla sig.ra ### in merito il diniego del mutuo e l'alternativa possibilità di procedere all'acquisto con il ricavato della vendita della casa di mia moglie. Preciso che non avevamo nessun contatto diretto con la sig.ra Marturano”. 
Dal canto suo, la teste ### dichiara: “### circostanza sub. 8 della ### di ### della ### ricordo di aver comunicato alla dott.ssa ### che la sig.ra ### non poteva più procedere all'acquisto dell'immobile di via ### 14, perché non aveva ottenuto il mutuo, ma non ricordo quando è avvenuta detta comunicazione. Posso dire che è prassi dell'agenzia fare dette comunicazioni nell'immediatezza e ritengo che anche in questo caso è stato fatto, anche se ribadisco che non ricordo quando". 
In ogni caso, non sembra potersi revocare in dubbio che l'attrice ### ne sia venuta a conoscenza, se non lo stesso giorno 8 gennaio, al più tardi, il successivo 20 gennaio, data convenuta per l'eventuale conclusione del preliminare presso il notaio che sarebbe stato indicato dalla proponente acquirente, e quindi a soli cinque giorni dallo spirare del termine per l'avveramento della condizione cui era sottoposta la stipula dell'atto. 
Stando così le cose, se è pur vero che il contratto (preliminare di preliminare) concluso tra le parti il ### prevedesse, nella clausola n.12, l'impegno della proponente acquirente di comunicare alla contraente la notizia dell'approvazione o del diniego del mutuo, sebbene il modulo nel quale venne raccolta la proposta non contenesse né il nominativo né il recapito della oblata, ma solo la descrizione dell'immobile e la sua firma di accettazione, tuttavia l'assunto ritardo nella comunicazione, che si è inteso attribuire alla convenuta ### circa il diniego della banca di concedere il mutuo, rifiuto, al postutto, formalizzato dall'istituto nella data del 30 gennaio 2024, e a quel punto di sicuro partecipato alla ### che tanto non ha potuto fare a meno di riconoscere, è stato, a tutto voler concedere, di appena quindici giorni dalla scadenza del termine apposto dalle parti all'evento condizionante. 
Ciò detto, il pregiudizio che l'attrice ### assume di avere sofferto in dipendenza della (a suo dire) mancata più sollecita comunicazione del diniego del mutuo sarebbe consistito in un falso affidamento circa la conclusione dell'affare, infondata presupposizione che, a suo dire, l'avrebbe indotta ad obbligarsi a sua volta per l'acquisto dell'appartamento sito in ### via ### 166, confidando nell'introito che contava di ricavare dalla vendita della propria abitazione alla ### Senonché, risulta agli atti che la ### si fosse obbligata ad acquistare l'immobile di via ### 166, poi effettivamente trasferitole il 18 marzo 2024, sin dal 30 ottobre 2023, vale a dire già un mese prima di ricevere ed accettare la proposta formulata dalla ### negozio che era per di più sottoposto alla condizione sospensiva (o risolutiva) dell'ottenimento del mutuo da parte della potenziale acquirente. 
Se ne deve immancabilmente desumere che non può essere stato di certo l'assunto indugio frapposto dalla convenuta ### ancorché lo si possa ritenere colpevole (laddove, stando alla lettera della clausola n.12, il responso dell'istituto bancario doveva essere direttamente comunicato all'attrice dalla contraente piuttosto che venire a sua conoscenza per il tramite dell'agenzia immobiliare, che pure ne era al corrente sin dall'8.1.2024 e, a differenza della ### disponeva delle generalità e dei recapiti della promittente venditrice), nel parteciparle la notizia del mancato ottenimento del mutuo a condizionare il programma di acquisto che l'attrice ### ancor prima di avviare qualsivoglia negoziato con la aspirante acquirente della sua abitazione, aveva posto in essere obbligandosi all'acquisto dell'appartamento di via ### Né appare plausibile che i due sopralluoghi effettuati dal marito della convenuta #### nell'appartamento per cui è causa dopo il 15 gennaio 2024 (uno il giorno 16, l'altro il giorno 18), possano avere ragionevolmente rafforzato nell'attrice l'affidamento ### che la stessa poteva ancora volere riporre nel buon esito dell'affare una volta spirato il termine apposto alla condizione, poiché a quel punto, anche a volere credere che la ### fosse ancora all'oscuro della mancata concessione del mutuo, tale comportamento, neppure riconducibile a un agìto della ### si dovrebbe sussumere quale avvio di una nuova trattativa, la cui rottura non potrebbe ritenersi addebitabile (in questo caso a titolo di responsabilità extracontrattuale) alla potenziale acquirente, non essendovi traccia rilevabile ed opponibile, anche sul piano formale, di un nuovo negoziato avviato tra le stesse parti di quello fallito. 
Quanto, invece, alla voce di danno che lamenta di avere patito per il minore ricavo tratto dalla successiva vendita a terzi dell'appartamento di via ### una volta sfumato l'acquisto da parte della convenuta ### l'attrice ### non ha dedotto né provato che l'assunta inadempienza della contraente rispetto alla previsione che la obbligava a parteciparle entro il 15 gennaio 2024 l'esito della richiesta di mutuo le avesse precluso la possibilità di concludere l'affare alle stesse condizioni, nel breve lasso temporale intercorso tra il 16 e il 30 gennaio 2024, con altro potenziale acquirente. 
Pertanto, la domanda attrice non può trovare accoglimento sotto alcuno dei profili esaminati, vuoi nei confronti della convenuta ### vuoi nei confronti della agenzia ### di ### che devono essere entrambe mandate assolte dalla pretesa libellata con la citazione introduttiva. 
Vanno altresì disattese le domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta ### nei confronti dell'attrice ### e della convenuta ### per conseguire il pagamento della provvigione cui ciascuna si era obbligata verso l'agenzia, atteso che, dal tenore della proposta e della accettazione scambiate tra le parti e dalla specifica previsione contenuta nella clausola n.8, intitolata ‘### di ###, si desume che il diritto ad esigerlo sarebbe sorto solo al verificarsi della condizione cui era sottoposto l'affare e alla data prevista per la stipula del preliminare di compravendita che le parti prevedevano di concludere dinanzi al notaio, e tanto in linea con la generale previsione di cui all'art.1755 3. ### spese di lite vengono regolate, tra l'attrice ### e la convenuta ### in ragione della totale soccombenza della prima, a carico della quale pertanto devono cedere nella misura determinata in dispositivo. 
Il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla ditta ### di ### nei confronti della convenuta ### comporta la condanna della prima al pagamento delle spese di lite in favore della seconda. 
Tra l'attrice e la convenuta ### di ### deve invece farsi luogo all'applicazione della regola posta dal comma secondo dell'art.92 c.p.c., stante la reciproca parziale soccombenza tra queste due parti, con la compensazione integrale delle spese tra le dette parti. 
P.T.M.  ### di ### prima sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento n.4591/2024 r.g. sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### e della ditta ### di ### e sulle domande riconvenzionali proposte da quest'ultima ultimi nei confronti delle prime due, - rigetta la domanda principale proposta dall'attrice ### nei confronti di ### e di ### di ### nonché le domande riconvenzionali spiegate da quest'ultima nei confronti delle prime due; - condanna l'attrice ### al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta ### liquidandole in euro 2.540,00, oltre il rimborso forfetario delle spese generali del 15% e gli accessori previdenziali e fiscali, come dovuti per legge; - condanna la ditta ### al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta ### liquidandole in euro 1.278,00, oltre il rimborso forfetario delle spese generali del 15% e gli accessori previdenziali e fiscali, come dovuti per legge; - compensa le spese del giudizio tra l'attrice ### e la convenuta ### di ### Così deciso in ### il 16 gennaio 2026 ###.ssa ### D'### 

causa n. 4591/2024 R.G. - Giudice/firmatari: D'Errico Stefania

M
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Tribunale di Ancona, Sentenza n. 1991/2025 del 02-12-2025

... precedente rapporto alcun particolare e ulteriore vincolo o onere. Per quanto riguarda gli agenti (come ###, poi, anche laddove fosse presente nel relativo contratto un patto di non concorrenza (non presente nella specie in riferimento al momento successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, doc. n. 9 depositato da parte attrice), ai sensi dell'art. 1751bis c.c., non è sufficiente “attivare” astrattamente il patto, occorrendo piuttosto che la società che l'invoca dimostri di aver corrisposto - in occasione della cessazione del rapporto di collaborazione - l'indennità di natura non provvigionale prevista e determinata dalla norma stessa. Quindi, la società preponente non può invocare la violazione ovvero l'adempimento del patto di non concorrenza post contrattuale senza aver prima corrisposto quanto dovuto a tale titolo all'agente. Detto altrimenti, la preponente non potrà pretendere l'adempimento del patto in relazione al quale sarebbe essa stessa a risultare gravemente inadempiente e ciò in applicazione del principio “inadimplenti non est adimplendum”. In ogni caso, anche dopo il pagamento dell'indennità, laddove il patto potesse considerarsi operativo, la sua eventuale (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 3928/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ANCONA ### Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: ### presidente ### giudice relatore ### giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 3928/2022 promossa da ### (cod. fisc. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., unitamente alla comparsa di nuovo difensore depositata il 1° marzo 2024 ATTORE contro ### (cod. fisc. ###), in proprio nonché quale legale rappresentante pro tempore della ### (cod. fisc. ###), rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei nominati difensori, come da procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., unitamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 novembre 2022 ###: concorrenza sleale. 
Conclusioni delle parti: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza del 6.6.2025 - per parte attrice: “### all' ###mo Tribunale adito, ritenuta la competenza del Tribunale per le ### e respinta ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione, e assunto ogni opportuno provvedimento - così giudicare: in via preliminare, previa revoca e modifica dei provvedimenti assunti in data ### e 14/05/2024, ammettere tutti i mezzi istruttori richiesti da parte attrice, disporsi Ordine di ### alla ### ai sensi degli artt. 121 C.p.i. e 210 c.p.c. mediante deposito in cancelleria: - delle scritture contabili (libro giornale e libro inventari), dei registri I.V.A.  acquisti e I.V.A vendite, delle fatture clienti e fornitori; - dei registri di carico e scarico di magazzino, delle bolle di consegna; - ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti e/o documenti realizzati, il fatturato realizzato dalla convenuta ### srl mediante la vendita dei prodotti contestati e i relativi utili nonché il fatturato e gli utili realizzati con la sua attività.  - dei disegni e progetti realizzativi dei prodotti; - dell'elenco dei dipendenti, - ### D'#### affinchè, sulla base delle relazioni in atti e dei documenti acquisendi, ed esaminati fisicamente dal consulente i prodotti che si ritengono contraffatti e realizzati attraverso il know how di ### srl meglio descritti in citazione, si proceda alla comparazione ed al rilievo degli elementi di identità dei prodotti delle due aziende e gli elementi eventualmente caratterizzanti, specificando se ed in quali parti dei prodotti ### si sia avvalsa di proprie progettazioni ed in quali parti abbia utilizzato quelle di ### - ### - ### al fine di accertare: I) quale sia stato il lucro cessante, in termine di mancato margine operativo lordo patito dall'attrice a causa della commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti de quibus; i) quale sia il numero complessivo di prodotti venduti dalla convenuta ### srl; ii) quale sia, il fatturato e gli utili realizzati, anche in via indiretta, dalla convenuta grazie alle vendite di prodotti realizzati in violazione di legge; iii) a quanto ammonti la perdita di guadagno dell'attrice causalmente riconducibile all'offerta sul mercato dei prodotti summenzionati venduti dalla convenuta; iv) sia la perdita di valore dei prodotti ### srl derivante dalla vendita dei prodotti ### srl, nonché la perdita di avviamento e il pregiudizio all'immagine subita dall'attrice e riconducibili alla contraffazione di cui è causa.  v) il mancato guadagno ### srl la retroversione degli utili realizzati da ### srl; la giusta royalty dovuta da ### srl, e ###: […] ### - accertare e dichiarare che la società ### srl, ha svolto attività di concorrenza sleale mediante l'utilizzo illecito di know how ed informazioni riservate della ### srl, svolgendo attività confusoria e parassitaria e di concorrenza sleale, in violazione del disposto degli artt. 98 -99 c.p.i., 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c. e 2043 c.c. e per l'effetto: • inibire la commercializzazione sotto qualsiasi forma dei prodotti realizzati; • inibire alla stessa l'ulteriore distribuzione, vendita, promozione, pubblicazione (sia cartacea che elettronica) di prodotti e/o documenti recanti i caratteri estetici e distintivi indicati in premessa; • ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione, a cura e spese della convenuta ### srl, di tutti i prodotti realizzati in violazione di legge, nonché di tutto il materiale promozionale che li illustri e l'oscuramento delle loro immagini e di quanto li riguardi, dal web; • condannare la ### S.R.L. al risarcimento del danno emergente, che potrà essere determinato in corso di causa occorrendo anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi; • condannare la ### S.R.L, ai sensi dell'art. 125 C.p.i, al risarcimento dei danni per lucro cessante ed alla retroversione dell'utile all'attrice, derivante dagli illeciti summenzionati da liquidarsi nella somma risultante all'esito di causa e dalle presunzioni che da esse derivano, e comunque anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi tenuto conto in ogni caso, del mancato guadagno della convenuta, e determinando in un importo non inferiore ad €. 2 milioni oltre alla restituzione degli utili realizzati dalla convenuta nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento; • condannare la ### S.R.L al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2043 c.c., derivante dall'illecito utilizzo del know how e delle informazioni riservate di ### srl, nella misura che potrà essere determinato in corso di causa occorrendo anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi; • condannare la ### S.R.L al risarcimento del danno non patrimoniale, causato all'immagine commerciale, alla reputazione ed il danno morale che l'attrice ha subìto e stanno subendo a causa dell'attività illecita, da liquidarsi, occorrendo, equitativamente, in misura non inferiore alla metà del danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi; • disporre la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza, per due volte non consecutive, sui quotidiani ### 24 Ore, ### della ### e ### a cura dell'attrice ed a spese dei convenuti; • fissare una penale, di ### 1.000,00, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli emanandi provvedimenti, nonché di ### 10.000,00, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, per ogni violazione accertata e rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da controparte perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge, IVA e ###”.  - per parte convenuta ### e per la ### s.r.l.: “Voglia l'###mo Giudice adito, per i motivi tutti esposti e contrariis rejectis, nel merito e contrariis rejectis - disporre in toto il rigetto delle altrui domande, siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti innanzi esposti nonchè in via riconvenzionale, - accertare e dichiarare che la circolare inviata da ### il ### ai propri clienti e fornitori, contenente affermazioni e frasi altamente lesive della professionalità, degli interessi e del decoro di ### e del #### personalmente, così come meglio descritte in comparsa di costituzione, costituisce atto di concorrenza sleale ex dell'art. 2598 c.c.; e, per l'effetto, - condannare la società attrice al risarcimento di tutti i danni presenti e futuri, tanto patrimoniali quanto non patrimoniali, nonchè di immagine connessi al predetto illecito, commisurati nella misura di € 1.000.000,00, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà opportuno liquidare in via equitativa salvo, comunque, il riconoscimento di una provvisionale ex art. 278 comma 2, c.p.c., non inferiore ad € 100.000,00= (1/10); - comunque ordinare e disporre la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della emananda sentenza, a spese dell'attrice ed a cura dei convenuti ### e sig. ### sui quotidiani “Il Sole24 ore”, “'Il resto del Carlino” e “### della Sera” per due giornate ciascuno, anche non consecutive, così come la trasmissione di copia a tutti i clienti e fornitori già destinatari della circolare di ### Infine, per doveroso scrupolo professionale e si opus si rinnova la richiesta di CTU tecnico contabile e ordine di esibizione formulate nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma cpc depositata il ### che, appresso, si trascrivono integralmente: - CTU tecnico contabile per accertare, sulla base della relazione del Dr. Bertuccioli (doc. 14 depositato da questa difesa nel collegato fascicolo cautelare) e di quella del dr. ### (doc n. 31 depositato da controparte nel fascicolo del cautelare) nonché di ogni altro documento ritenuto utile (bilanci depositati - doc. n. 42), il calo del trend di crescita di ### a decorrere da Agosto 2022.  - ordine di esibizione, ex art. 210 cpc, ad ### dell'elenco/mailing list dei destinatari della comunicazione di posta elettronica contenente la circolare del 31.08.22, al fine di avere definitiva contezza dei soggetti giuridici (società e persone fisiche) che l'hanno ricevuta”. 
In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari, anche del procedimento cautelare.” MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ### s.r.l. ha convenuto in giudizio, avanti a questo tribunale, ### (domanda nei confronti del quale vi è stata successivamente ordinanza di estinzione) e ### quest'ultimo in proprio e in qualità di legale rappresentante della ### s.r.l., deducendo che: - ### società capogruppo del gruppo di società composto anche dalla ### s.r.l., ### s.r.l. e ### s.r.l., è un'impresa altamente specializzata nella progettazione, assemblaggio, produzione e vendita di aspiratori industriali carrellati e non, macchine industriali e parti di esse, che opera nel mercato italiano e internazionale dal 2010; - sino all'anno 2019 fra i suoi dipendenti vi sono stati anche ### con il ruolo di assistenza tecnica e commerciale e ### con il ruolo di agente di commercio; - nel giugno del 2019 ### si è licenziato improvvisamente; - nello stesso periodo, l'ufficio commerciale si è accorto che alcuni dei maggiori clienti non avevano più contattato la società per acquisti o manutenzioni e anzi, se sollecitati, avevano cercato di non proseguire la conversazione; inoltre, alcuni di essi (tra i quali la ### s.r.l.; la ###ästechink; la ### la ###. Neu; la Stuertz; la ### la ### la ####.), dopo l'estate del 2019, avevano interrotto gli ordinativi (prima regolari, cfr. all. n. 1 allegato all'atto di citazione) senza alcuna plausibile ragione; - nel mese di gennaio 2020 si è licenziata anche la ###ra ### (riferimento del back office commerciale di ###, appena rientrata dalla maternità, proponendosi - su suggerimento di ### - ad un'azienda del riminese; - in data ### il cliente tedesco ### nell'intento di contattare ### ha inviato una nota al suo vecchio indirizzo e-mail (###) con la quale ha richiesto un manuale in lingua inglese di un aspiratore; successivamente, accortosi dell'errore, ha cercato di annullare la mail, che, tuttavia, era stata già letta dal back-office di ### il quale frattanto aveva anche appurato che non c'erano vendite recenti che giustificassero una simile richiesta (all.  n. 2 allegato all'atto di citazione); - in data ####, cliente e distributore di ### ha avvisato la responsabile commerciale della società, ### via ### che presso il cliente ### di ### era stato installato un aspiratore molto simile a quello progettato e commercializzato dalla società attrice (### n. 3 allegato all'atto di citazione); - in data #### ha appurato, attraverso un post su ### che il suo principale cliente spagnolo, ### stava esibendo sulla propria pagina web l'installazione di un aspiratore di ### (### n. 4 allegato all'atto di citazione), e contattatolo, ha appreso che esso aveva acquistato n. 3 aspiratori presso la nominata società identici a quelli di ### ma meno costosi, di talchè l'attuale parte attrice è stata costretta a promettere sconti per l'anno 2021/2022, per essa fortemente pregiudizievoli, pur di mantenere rapporti economici con tale cliente (### n. 5 allegato all'atto di citazione); - in data ### è giunta presso la sede di ### una busta anonima contenente alcune fotografie di macchinari con marchio ### conservati all'interno di uno stabile, ove erano altresì raffigurati ### e ### oltre alla scheda tecnica di un aspiratore denominato “ASP 15-22” tratto dalla pagina internet dell'azienda ### s.r.l. (All.  6 allegato all'atto di citazione); tale modello di aspiratore è apparso identico, per caratteristiche tecniche ed estetiche, nonostante il diverso nome e colore, a quello realizzato da ### e commercializzato da ### e ### per conto della ### s.r.l., la quale non lo aveva più acquistato dalla società dal giugno 2019 (### n. 7 allegato all'atto di citazione); - in data ### la Harmuth, nella persona di ### (###), ha inviato una mail diretta a ### al suo vecchio indirizzo e-mail (###) per urgenti problemi di vendite relative ad ### (### 8 allegato all'atto di citazione); - dalla visura di ### è emerso che la stessa è interamente posseduta da ### e ha ad oggetto la “- progettazione, produzione, assemblaggio e vendita di aspiratori industriali, nonché commercializzazione di prodotti analoghi o affini; - gestione e fornitura dei servizi integrativi delle attività di cui sopra, quali contratti di manutenzione” (### n. 9 allegato all'atto di citazione); - a seguito di indagini difensive, in particolare, dalle sommarie informazioni rese da ### titolare della ### & ### s.r.l., è emerso che ### si sarebbe appropriato illecitamente dei segreti industriali e del know how di ### Infatti, ### ha presentato a ### dei disegni tecnici a firma di ### (progettista che aveva lavorato per ###, relativi a prodotti che hanno le stesse dimensioni e caratteristiche di quelli della società attrice (### n. 11 allegato all'atto di citazione); - da una serie di verifiche interne si è appurato altresì che ### e ### avrebbero asportato file e documenti inerenti a progetti, contatti commerciali, elenchi clienti e fornitori e informazioni industriali, utilizzati dagli stessi durante il periodo di attività in ### (cd. ### ed informazioni riservate); inoltre, da una semplice comparazione si ravviserebbe la piena corrispondenza tra il prodotto aziendale di ### e quello di ### (la curva ed il coperchio, la posizione del logo, la nervatura del bidone, la maniglia personalizzata, il carrello ruote e maniglione, la verniciatura RAL 9016 ### e 7016 ###, lo stesso modello di ventola e silenziatore) (### n. 12 allegato all'atto di citazione). Dunque, atteso che per realizzare tutte le componenti sono necessarie competenze e software con licenze molto costose, appare fortemente probabile che essi abbiano utilizzato i progetti ### per far replicare “a disegno” tutta la componentistica necessaria; peraltro, sia ### che ### al termine della loro collaborazione con la società non hanno restituito i file aziendali utilizzati; appare altresì significativo, infine, il fatto che concluso il rapporto con ### (che inizialmente si chiamava ### srl), ### abbia fondato una nuova società, denominandola ### con il medesimo oggetto sociale e prodotti identici; - per tutte queste ragioni l'odierna parte attrice ha presentato denuncia-querela nei confronti di ### e ### dalla quale è originato il procedimento penale n. 108/2021 RGNR (### n. 14 allegato all'atto di citazione); tra l'altro, in occasione del prelievo da parte del consulente del pm di uno degli aspiratori di ### per la comparazione, il legale rappresentante della società, ### intravedendo l'aspiratore di ### parimenti prelevato, ha notato che le componenti tecniche ed estetiche contraffatte sarebbero state abilmente sostituite con altre completamente diverse (### n. 16 allegato all'atto di citazione); - in data ### si è appurato, infine, che anche la società tedesca ### cliente storica della ### ha iniziato a promuovere sul proprio sito web un modello di aspiratore (modello ###) prodotto dalla concorrente ### a scapito del modello ### di sua produzione (### n. 15 allegato all'atto di citazione). 
Per tutte le circostanze di cui sopra, parte attrice ha ritenuto che si sia consumata una violazione del segreto industriale ex artt. 98 e 99 c.p.i. o quantomeno che siano stati commessi atti di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1) e 2), c.c. o, in subordine, atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3), c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in un importo non inferiore ad € 2 milioni, oltre alla restituzione degli utili realizzati dalla convenuta nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento, e ha quindi rassegnato le proprie conclusioni, successivamente modificate in sede di precisazione delle conclusioni come sopra riportate. 
Unitamente all'atto di citazione, parte attrice ha avanzato altresì istanza cautelare volta a ottenere inaudita altera parte, i seguenti provvedimenti a carico di ### a) diffida a produrre e commercializzare prodotti identici b) richiesta di ritiro dal mercato o sostituzione di tutti gli aspiratori venduti e palesemente copiati c) immediata distruzione di tutto il materiale giacente eventualmente presso i loro magazzini d) diffida a tutti i fornitori e) diffida a tutti i clienti di ### ad acquistare prodotti identici.   2. ### costituendosi in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della ### s.r.l., ha contestato tutto quanto sostenuto da parte attrice e ha chiesto il rigetto delle domande attoree eccependo e deducendo: i) in via pregiudiziale, la competenza funzionale e territoriale del tribunale ordinario di Pesaro, dal momento che l'odierna causa non può essere soggetta alla tutela brevettuale, atteso che la società attrice non è titolare di alcuna privativa né ha allegato la sottrazione di disegni, marchi ovvero l'imitazione di prodotti oggetto di tutela; ii) nel merito, di aver lavorato con ### con l'incarico di promuovere e sviluppare le vendite dei prodotti commercializzati dalla stessa nei paesi di ##### e ### da dicembre 2015 a dicembre 2016 (come da contratto, doc. n. 2 allegato alla comparsa di risposta); il ### egli ha riconsegnato a ### ex moglie del sig. ### il proprio cellulare, la scheda telefonica USA e la carta di credito aziendale (doc. n. 3 allegato alla comparsa di risposta); peraltro, egli non ha mai sottoscritto alcun patto di non concorrenza per il periodo post risoluzione del rapporto, né ha sottoscritto il codice etico, approvato dopo l'interruzione della sua collaborazione; iii) successivamente, egli ha iniziato a maturare l'idea di fondare ### dapprima ha disegnato un modello di aspiratore assieme alla moglie (doc n. 4 allegato alla comparsa di risposta), poi, conosciuto ### designer industriale di ### i due hanno iniziato a progettare insieme gli aspiratori della futura ### prendendo spunto da video e foto in internet di tutti i produttori di aspiratori presenti sul mercato (come da fattura di pagamento dei compensi, doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione); nel 2018 egli ha chiesto a ### titolare della ### & ### di ### la possibilità di occupare in maniera riservata uno spazio all'interno dell'azienda per poter assemblare i prototipi degli aspiratori disegnati da ### e ha iniziato a contattare potenziali fornitori, tra i quali l'impresa ### la quale ha realizzato per suo conto i primi 10 “bidoni”, che ### ha venduto a ### & ### attesa la mancata costituzione della società ### a quella data; iv) che il 25 giugno 2019 è stata costituita ### partecipata al 100% da lui stesso, iscritta nel registro imprese il 1 luglio 2019 (doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione), e successivamente egli ha assunto quale consulente commerciale ### conosciuto in ### tra luglio e dicembre 2019 ### ha venduto cinque prototipi a cinque clienti diversi, tutti clienti storici di ### e successivamente alcuni di essi hanno deciso di cambiare definitivamente fornitore, affidandosi a ### (#####, mentre altri hanno deciso di tenere un doppio fornitore (### o di continuare ad acquistare principalmente da ### (###; v) a seguito di denuncia-querela presentata da ### in data ###, la Guardia di ### in data ### ha perquisito le abitazioni di ### e ### nonché la sede di ### sequestrando PC, cellulari e memorie esterne e in data ### ha sequestrato un aspiratore di ### (specificatamente, quello venduto alla ditta ### e uno di ### per sottoporli a consulenza tecnica comparativa, conclusasi con l'affermazione del consulente del pm di un'analogia funzionale dei prodotti comparati, utilizzati, entrambi per aspirare, ma comunque “meccanicamente realizzati in modo diverso”; vi) gli odierni convenuti non si sono mai impossessati del know how di ### in particolare, ### - così come ### - ha ricevuto dall'attrice materiale illustrativo e schede tecniche con il fine di illustrarli ai potenziali acquirenti, dunque, tale materiale non rappresentava informazioni segrete, dotate di valore economico e sottoposte a misure di protezione; vii) gli odierni convenuti non hanno neppure compiuto atti di concorrenza sleale, dal momento che da una parte ### ha incaricato cinque professionisti per realizzare il proprio aspiratore - ovverosia, l'ing. ### il disegnatore ### il progettista ### il sig. ### e il sig. ### (docc. nn. 5 e 7 allegati alla comparsa di costituzione) - e il prodotto ottenuto non rappresenta un'imitazione servile dell'aspiratore di ### come evincibile dalla comparazione dei due aspiratori, anche con gli altri aspiratori nel mercato (doc.  n. 11 allegato alla comparsa di costituzione), nonchè dalla relazione del consulente del pm; dall'altra non vi è stata una sottrazione di clientela ad ### avendo le singole aziende acquirenti scelto i propri fornitori in un regime di libero mercato (tra l'altro si tratta solamente di 9 aziende sugli oltre mille clienti vantati da ### e la maggior parte di esse si sono affidate a ### poiché legati allo stesso da una storica collaborazione, tra le quali ##### e ######; in ogni caso, l'utilizzo del termine “vacuum” nella ragione sociale dell'impresa convenuta, non presente tuttavia in quella dell'attrice, è invece presente in plurime altre aziende del settore; viii) l'assenza del danno lamentato, non supportato da alcuna prova allegata. 
Per tutti i motivi di cui sopra, ### in proprio e quale legale rappresentante di ### ha chiesto l'integrale rigetto delle domande avanzate da parte attrice. 
Parte convenuta ha avanzato altresì domanda riconvenzionale volta all'accertamento degli atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2) e 3), c.c. commessi invece dall'odierna parte attrice nei propri confronti, e specificamente individuati nelle seguenti condotte: a) invio a tutti i clienti e fornitori di ### di una email, definita circolare, datata 31 agosto 2022 (doc. n. 34, dove il giorno esatto è oscurato) contenente informazioni tendenziose e diffamatorie che hanno gettato discredito sulla concorrente ### e hanno mutato il comportamento di alcuni clienti con cui erano in corso trattative o contratti.   A seguito della ricezione di questa email i danni specificamente allegati sarebbero consistiti: - in un aumento dei prezzi delle turbine da parte della società ### (doc.ti da 24 a 29 allegati alla prima memoria istruttoria di parte convenuta).  - nel rifiuto della società ### di ### a fornire dei bidoni (doc. 30 fascicolo cit.); - nel rifiuto della società ### di effettuare non meglio precisate forniture; - nel rifiuto della società greca ### di proseguire nell'attività di agente; - nel rifiuto della ditta ### fornitore di motori elettrici, di inviare un'offerta per l'acquisto da parte di ### di materiale (doc. 31 del 20/01/2021, fascicolo cit.).  b) ### ha ammesso di aver proposto ai clienti ### di ritirare gli aspiratori venduti da quest'ultima in cambio di sostituzione di aspiratore ### al prezzo di costo: dichiarazione resa nel documento n. 8 allegato all'atto di citazione, denominato “relazione anomalie ### e screenshot”: c) utilizzo illegittimo degli account di posta elettronica nominativi dei signori ### (###) e ### (###), condotta ammessa da parte attrice nell'atto di citazione e in alcuni documenti allegati (doc. n. 3, doc. n. 32, pag. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, doc. n. 33, doc. n. 33bis) che pertanto non sono stati disattivati al momento della cessazione del rapporti lavorativo e di collaborazione, come avrebbero dovuto, con cancellazione del loro contenuto dal server aziendale ### condotte avrebbero causato danni patrimoniali e non patrimoniali, anche all'immagine, inizialmente quantificati nella comparsa di risposta in € 250.000, e poi precisati nella prima memoria istruttoria in € 1.000.000, di cui € 800.000 a titolo di mancati utili conseguiti e la restante parte a titolo di danno all'immagine.  3. Si precisa che il giudizio cautelare si è concluso con ordinanza di rigetto del 16.1.2023, non impugnata. 
Quanto al merito, all'udienza del 3.3.2023, pervenuta la causa innanzi a diverso giudice istruttore, quest'ultimo ha assegnato alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. (vecchio rito). Tutte le parti hanno depositato le relative memorie istruttorie. 
In particolare, con la prima memoria istruttoria la difesa dei convenuti ### e ### ha precisato, in punto di domanda riconvenzionale, che la circolare pervenuta per e-mail da ### in data ### (doc. n. 34 allegato alla prima memoria istruttoria di parte convenuta) è stata ricevuta anche da alcuni dei propri clienti, i quali, conseguentemente, allarmati dal contenuto della missiva, hanno assunto atteggiamenti restrittivi nei loro confronti. Ad esempio, ### ha effettuato un ordine di 30 turbine dalla ditta ### che sarebbero dovute essere inviate mese per mese nell'annata 2022, con il vantaggio di mantenere sempre lo stesso prezzo di € 299,25. Dopo aver acquistato le prime 14 turbine al prezzo concordato (febbraio 2022 e luglio 2022, rispettivamente doc. n. 25 e doc. n. 26 allegati alla prima memoria istruttoria di parte convenuta), l'azienda venditrice, proprio a settembre 2022, ha alzato arbitrariamente il prezzo ad € 410,00 (docc. nn. 27,28,29 allegati alla prima memoria istruttoria di parte convenuta).  ###, secondo la tesi di parte, già la denuncia-querela presentata da ### nel 2021 aveva avuto lo stesso effetto. Infatti, la ditta ### s.n.c., uno dei 3 fornitori di bidoni attualmente esistenti, dopo essersi proposta come fornitrice alternativa per ### al momento della stipula dell'accordo, aveva evitato di rispondere alla e-mail all'uopo inviata da quest'ultima in data ### (doc. n. 30 allegato alla prima memoria istruttoria di parte convenuta), così costringendola a servirsi da un unico fornitore, con prezzi evidentemente maggiori. Parimenti, anche altre aziende avevano interrotto ogni comunicazione improvvisamente e senza altra plausibile risposta, tra le quali, ### verniciatura, ### ed ### Parte convenuta ha aggiunto che rappresenta una prova degli atti di concorrenza sleale perpetrati da ### nei propri confronti anche la condotta - ammessa dalla stessa parte attrice - di aver proposto ad alcuni clienti il ritiro degli aspiratori venduti loro dall'odierna convenuta (all'evidente fine di demolirli) e, contestualmente, la sostituzione di quegli articoli con aspiratori ### a prezzo di costo. 
Infine, in questi termini andrebbe letta anche la scelta di mantenere ancora attivi ed utilizzare gli account di posta elettronica che erano stati in precedenza creati per ### e ### e da loro utilizzati quando ancora collaboravano con l'impresa attrice. 
Parte convenuta ha proceduto quindi ad una emendatio del petitum, quantificando il risarcimento dei danni presenti e futuri, patrimoniali e non patrimoniali, nonché d'immagine nella maggiore somma pari a € 1.000.000,00, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa, anche con eventuale liquidazione equitativa. 
Alla successiva udienza del 16.6.2023, il precedente giudice istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione, dunque, rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, ha fissato la seguente udienza del 20.10.2023 per la precisazione delle conclusioni in occasione della quale sono stati assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Le parti hanno depositato i relativi atti. 
Si evidenzia che parte attrice ### nella propria prima comparsa conclusionale ha rinunciato agli atti del giudizio limitatamente a ### e ### per aver trasferito l'azione civile in sede penale. 
A questo punto, il collegio, con ordinanza del 5.10.2024 su relazione del precedente giudice istruttore, ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla domanda svolta dall'attore nei confronti dei convenuti ### e ### proseguendo viceversa il processo nei confronti di ### (sia per la domanda svolta dall'attore nei suoi confronti sia in relazione alla domanda riconvenzionale) e in relazione alla domanda riconvenzionale proposta anche da parte di ### ha affermato la propria competenza e ha rimesso la causa in istruttoria, ammettendo tutte le prove richieste dalle parti, ad eccezione della ### Sopravvenuta la riassegnazione del processo in oggetto alla scrivente giudice istruttore, quest'ultima con ordinanza dell' ### ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. dal seguente tenore: “- la ### s.r.l. rinuncia alle domande e all'azione nei confronti di ### s.r.l., ### e ### - la ### s.r.l. rimborsa le spese processuali anticipate dai convenuti, liquidate nella somma di € 13.768, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e ### a favore rispettivamente, da una parte, di ### s.r.l. e ### (compenso unico attesa la difesa unitaria) e, dall'altra, di ### Santagati”, che, tuttavia, non è stata accettata dai convenuti. 
Con successiva ordinanza del 9.5.2024, che qui integralmente si richiama, questo collegio ha ritenuto di revocare parzialmente la precedente ordinanza del 5.2.2024, disponendo, in sintesi, l'inammissibilità delle prove orali articolate da parte attrice, al pari delle prove documentali da quest'ultima allegate, avendo essa depositato la seconda memoria istruttoria, così come la prima, tardivamente (in data ###, piuttosto che in data ###), nonché l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex 210 c.p.c. da essa richiesto in quanto generico e, viceversa, disponendo l'ammissione delle prove testimoniali articolate dai convenuti ### e ### Con la medesima ordinanza è stata altresì disposta CTU volta ad accertare se l'aspiratore prodotto da ### costituisce imitazione servile dell'aspiratore prodotto dall'impresa attrice. 
Si evidenzia che parte attrice in data ### ha avanzato istanza di modifica della predetta ordinanza collegiale che, tuttavia, è stata confermata con successiva ordinanza collegiale del 29.5.2024, a cui si rinvia integralmente. 
Il 12 giugno 2024 parte attrice ha presentato istanza di ricusazione di questo giudice istruttore estensore, ritenendo validi motivi il fatto di aver già deciso il procedimento cautelare e il fatto di aver formulato proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. 
Con ordinanza del 13.6.2024 il collegio per le ricusazioni ha rigettato l'istanza di ricusazione. 
I convenuti ### e ### hanno presentato istanza di riassunzione del giudizio. 
Alla seguente udienza del 29.11.2024, è stato conferito incarico al CTU ponendo il seguente quesito: “accerti se l'aspiratore prodotto da ### costituisce imitazione servile dell'aspiratore prodotto dall'impresa attrice”. Alla stessa udienza sono stati ascoltati i testi citati da ### e da ##### e ### All'esito dell'esame testimoniale, con ordinanza del 2.12.2024 che qui si condivide pienamente, non è stata disposta la CTU tecnico contabile richiesta dalle parti convenuta, in quanto ritenuta non necessaria ai fini del decidere. 
Il 1° aprile 2025 il CTU ha relazionato alle parti e al giudice di non poter svolgere alcun accertamento tecnico per impossibilità di identificare con certezza i macchinari da confrontare rispettivamente attribuibili alle parti in causa. 
La causa quindi è stata ritenuta matura per la decisione e precisate le conclusioni è stata quindi rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Le parti hanno depositato i relativi scritti. 
Al riguardo si rileva l'inammissibilità dei documenti depositati da parte attrice con la comparsa conclusionale del 5.9.2025, anche mediante ampie e inammissibili citazioni nel corso dell'atto, atteso che: il decreto di citazione a giudizio relativo al procedimento ### 108/2021 era stato già depositato con la seconda memoria istruttoria di ### che è stata dichiarata inammissibile in quanto depositata tardivamente, con ordinanza di questo collegio del 16.5.2024; il verbale di udienza dibattimentale del 16.6.2025 è irrilevante; la perizia finale dell'ing. Ferraro redatta nel 2021 è stata svolta su incarico del pm e quindi era parte del fascicolo delle indagini preliminari depositato nella cancelleria del giudice per la consultazione ad opera delle parti (tra cui la persona offesa, parte attrice nel presente giudizio) già nel momento della chiusura delle indagini e dell'emissione del decreto di citazione a giudizio del 10 luglio 2023, pertanto anche questo deposito risulta ampiamente tardivo.  4. Le domande avanzate da parte attrice sono infondate e vanno integralmente rigettate per le seguenti motivazioni. 
Parte attrice ha allegato che le condotte poste in essere dall'impresa convenuta, in concorrenza con il suo legale rappresentante, ex agente dell'impresa attrice, e di un ex collaboratore esterno (###, ora collaboratore esterno dell'impresa convenuta, sarebbero sussumibili in tre distinte fattispecie: a) violazione di segreti commerciali ex art. 98 c.p.i.; b) imitazione servile ex art. 2598, n. 1), c.c. degli elementi degli “aspiratori della Ivision” (così pag. 14 atto di citazione) caratterizzanti e specifici, del tutto privi di utilità tecnica quali: la maniglia anteriore customizzata, il bordo arrotondato del contenitore, le medesime dimensioni dei fusti, il sistema di chiusura e la posizione del marchio; c) concorrenza sleale generica ex art. 2598, n. 3), c.c.: “attraverso l'appropriazione sistematica del patrimonio informativo aziendale e lo sviamento della clientela con modalità scorrette” (pag. 30 comparsa conclusionale), informazioni riservate anche se non dotate di tutti i requisiti richiesti dall'ar.t 98 c.p.i. 
In sede di comparsa conclusionale, la difesa di parte attrice non ha insistito nell'allegazione circa la sussistenza della violazione anche dell'art. 2598, n. 2), 5. Quanto alla specifica violazione dell'art. 98 c.p.i., detta norma tutela come diritto di proprietà industriale i segreti commerciali (così definiti dopo la modifica apportata con d.lgs.  63 del 2018), e cioè le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, purché concorrano tre requisiti.  ### informazioni devono: a) essere segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) possede ###quanto segrete; c) essere sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato né tantomeno provato la sussistenza delle tre caratteristiche che le informazioni devono possedere per essere qualificabili come segreti commerciali tutelati dalla norma citata e, in special modo, nulla è stato allegato in merito al requisito della segretezza e alle misure messe in atto dall'impresa attrice atte a proteggerne la segretezza.   6. La fattispecie di imitazione servile confusoria ex art. 2598, n. 1), c.c. vieta l'imitazione quando determina una possibilità di confusione fra i prodotti secondo un giudizio fondato sull'impressione generale che deriva dal loro aspetto d'insieme.   ### servile è illecita solo quando è suscettibile di determinare confondibilità secondo la capacità media di percezione di memoria del consumatore dei prodotti in questione come provenienti da una certa impresa.   La tutela della norma concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri consimili e non riguarda invece gli elementi formali dei prodotti imitati che agli occhi del pubblico non assolvono una specifica funzione distintiva di collegamento dei prodotti ad una determinata impresa. Si ha pertanto concorrenza sleale quando l'imitazione riguardi le forme esteriori che per la loro novità e originalità costituiscono l'individualità di un prodotto e ne denotano la provenienza di fronte alla specifica clientela cui esso è destinato.   La tutela del modello registrato e non registrato non è sovrapponibile a quella contro l'imitazione servile e le due tutele possono concorrere, atteso che la configurazione della contraffazione del modello e dell'imitazione servile dipende dal diverso parametro di cui ci si avvale per dar ragione del valore, rispettivamente individuale o distintivo, delle dette forme, che è nel primo caso l'utilizzatore informato e nel secondo il consumatore medio: ove il modello presenta, oltre che carattere individuale, un connotato distintivo riconoscibile dal consumatore medio, il titolare della privativa potrà avvalersi anche dei rimedi codicistici contemplati per l'illecito confusorio (Cass. n. 8944 del 2020). Pur potendo le due azioni, l'una a carattere reale erga omnes e l'altra a carattere personale, essere cumulate nello stesso giudizio, non necessariamente l'una è condizionata o dipendente dall'altra (cfr. Cass. n. 24658 del 2016; Cass. n. 6382 del 1983; Cass. n. 9728 del 1996; v. pure Cass. n. 1664 del 2008).   Il divieto dell'imitazione servile tutela soltanto l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione. Tale interesse é senz'altro soddisfatto dalla presentazione del prodotto con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso imprenditore (Cass. n. 1062 del 2006; Cass. n. 29775 del 2008; nel medesimo senso: Cass. 6682 del 1987; Cass. n. 6625 del 1983). ### circa il fatto che tale marchio non adempia alla sua funzione qualificante e distintiva è rimesso al giudice di merito (Cass. 19 febbraio 1997, n. 1541).   Proprio perché la ricorrenza di una fattispecie di concorrenza sleale non automaticamente implica la denuncia di contraffazione del modello, occorre di volta in volta anzitutto che il titolare del modello il quale abbia denunciato la contraffazione, deduca e comprovi altresì, nei limiti in cui il relativo onere probatorio è a suo carico, la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale individuata tra quelle previste dall'articolo 2598 c.c. e, preliminarmente, la sussistenza di un modello avente carattere distintivo per il consumatore medio.   6.1. Nel caso di specie, tuttavia, si rileva che l'attore non ha adempiuto all'onere che gravava su di lui di allegare e provare il carattere distintivo del proprio prodotto.   Infatti, l'attore non ha fornito alcun supporto tecnico alla mera allegazione di “piena corrispondenza” tra l'aspiratore delle due aziende concorrenti, se non un'approssimativa comparazione fotografica (cfr. doc. n. 12 allegato all'atto di citazione), di cui oltretutto è stata messa in dubbio la veridicità dallo stesso consulente del pm nominato in sede di indagini penali (cfr. doc. n. 38 allegato alla seconda memoria istruttoria dei convenuti ### e ###; non vi è in atti alcuna specifica allegazione in punto di forma tecnicamente necessitata dalla funzione e non vi è alcuna comparazione con gli altri aspiratori presenti sul mercato. 
Decisive sul punto appaiono le risultanze della CTU disposta in questo processo, a firma dell'ing. Soldatini. Infatti, la ### la cui ammissione era stata chiesta proprio da parte attrice, non è riuscita ad ottemperare al compito assegnatole in quanto ### stessa non ha saputo indicare quale macchinario sottoporre a comparazione (cfr. pag. 7 della CTU “In generale, appare del resto suscettibile di precisazione l'intero ambito della contestazione attorea, essendo in particolare controverso se, ed in quale misura, la contestazione debba riguardare un particolare modello di macchina, o piuttosto una linea di macchine, una famiglia di esse, e quali nello specifico”, nonché i docc. nn. 2 e 4 ad essa allegati).  ### ha mancato definitivamente di adempiere all'onere probatorio posto a suo carico, in primo luogo, di identificare il macchinario prodotto dalla stessa impresa attrice che sarebbe stato oggetto dell'asserita condotta di imitazione servile (rilevante ex art. 2598, n. 1), c.c.), le cui caratteristiche farebbero parte del know how, unitamente alla lista clienti, sottratto illecitamente all'impresa da parte del suo ex agente ### e dell'ex collaboratore esterno ### (con condotte rilevanti ex art. 2598, n. 3) c.c.) e costituente segreto commerciale (rilevanti ex art. 98 c.p.i.). 
Di conseguenza, l'attore ha omesso di indentificare i caratteri della distintività posseduti da un ben determinato macchinario prodotto da ### e che sarebbero dovuti essere comparati con un ben determinato macchinario prodotto da #### ha sul punto rilevato: “Si richiamava in proposito l'attenzione del Consulente di parte attrice sull'esigenza di chiarire quali fossero, nell'aspiratore prodotto dall'impresa attrice, le caratteristiche suscettibili di presentare al contempo i caratteri della distintività e della derogabilità/inessenzialità funzionale, e la cui eventuale imitazione non avrebbe potuto che essere dettata da un intento confusorio. Come verbalizzato, l'intento era dunque quello di sollecitare i ### delle parti a prendere posizione su questo primo importante tema, invitandoli ad esprimere la propria interpretazione analitica e motivata a favore o sfavore del portato di distintività del prodotto i### così da definire analiticamente tutti quegli aspetti, se esistenti, nella forma dell'aspiratore “originale”, in grado di rendere il prodotto stesso “distintivo”, riconoscibile nella sua fonte imprenditoriale, prescindendo da aspetti per i quali si dimostrasse un preciso risultato funzionale inderogabilmente correlato alla forma adottata. 
Tuttavia, a valle di questa premessa, si riscontrava un nodo di fondo, relativo all'identificazione delle macchine evocate dal quesito, ossia “l'aspiratore prodotto da Italyvacuum” e “l'aspiratore prodotto dall'impresa attrice”. ### iniziale dello Scrivente era che il confronto dovesse trovare la propria base nelle apparecchiature (o famiglie di apparecchiature, questo era un punto da chiarire) di cui al doc. 12 allegato all'atto di citazione; poiché la qualità, completezza e oggettività delle rappresentazioni grafiche ivi prodotte appare e appariva insufficiente a supportare l'analisi, si riteneva che comunque l'approfondimento richiesto fosse attingibile tramite ricorso a oggettive fonti web, o riscontri a mezzo di sopralluoghi per toccare con mano corrispondenti apparecchiature fisiche. Emergeva invece, in base a quanto riportato dai ### delle parti, che le macchine ivi raffigurate avessero problematiche possibilità di riscontro negli aspiratori attualmente in produzione; più in generale, la dialettica tra le parti faceva avvertire una sostanziale discordanza di vedute sul tema, e cioè su quali macchine (e a mezzo di quali mezzi descrittivi) dovessero essere assunte a base del confronto richiesto dal quesito peritale.  ### decideva dunque di tornare sul calendario stabilito all'inizio della riunione, e di fissare per il momento solo un primo termine al 15 gennaio 2025 per il deposito di prime brevi memorie delle parti, che chiarissero le loro posizioni su quale fosse il modello i### di cui valutare la distintività, e quale il modello ### del quale dovesse essere valutata l'eventuale portata imitativa. 
Nel rispetto del suddetto termine, le parti producevano le loro memorie, qui allegate come ### 2 e Doc.  3, delle quali lo scrivente conduceva un primo esame, optando per uno scambio, sottoponendo nel contempo alle parti alcune considerazioni, del seguente tenore. 
Lo scritto di parte convenuta rispondeva infatti a quanto richiesto, fornendo quantomeno un'indicazione di ragionevole determinatezza, attinta dal materiale agli atti, su quali potessero essere, a suo avviso, le apparecchiature da confrontare, per quanto sottolineando l'inidoneità, o comunque l'insufficienza, del materiale fotografico disponibile, in rapporto all'esigenza di effettuare un lavoro analitico di adeguata precisione. 
Lo stesso non appariva potersi dire per lo scritto di parte attrice, che tra varie considerazioni che eccedevano la richiesta specifica formulata dallo Scrivente, faceva riferimento a una presunta “situazione reale”, e a nuovi fatti (segnatamente introducendo informazioni ed alcuni documenti cosiddetti doc 01, doc 03, di natura inedita rispetto al materiale agli atti), che il sottoscritto non riteneva di poter considerare. In particolare, venivano presentate e commentate alcune fotografie di aspiratori attinte in circostanze imprecisate, oltretutto mostranti (in modo parziale e poco chiaro, anche dal punto di vista dei rapporti dimensionali) apparecchiature di non oggettiva identificabilità.  ### faceva presente che il proprio compito era/è di natura strettamente tecnica, e che non competono al CTU valutazioni giuridiche quali quelle sulla ammissibilità e valore di determinati elementi di prova. In questo senso, veniva confermato il bisogno di raggiungere una ragionevole intesa, attingendo rigorosamente dal materiale già agli atti e operando con tale materiale i dovuti rimandi (al limite con qualche riscontro da fonti web, se chiaro e oggettivo), sulle esatte e complete specifiche dei macchinari a confronto (confronto che poi avrebbe potuto certamente avvalersi anche di un'ispezione fisica). 
Veniva quindi assegnata alle parti ulteriore facoltà di precisare in forma scritta, entro il termine del 7 febbraio 2025, le proprie posizioni nei termini suddetti. 
Parte convenuta si limitava a confermare i contenuti della propria precedente memoria, mentre parte attrice produceva un nuovo scritto (### 4 allegato)” (enfasi aggiunte ndr). 
Anche la possibilità di confrontare macchine di entrambe le imprese presenti presso un fornitore comune si è di fatto rilevata inattuabile in quanto: “A detta di entrambe le parti, le macchine di aspirazione eventualmente visionabili presso la ditta ### sarebbero ### quelle dell'attuale ciclo produttivo, macchine che per ammissione della stessa parte convenuta non esprimerebbero quella ### attività imitatrice che invece sarebbe stata posta in essere da, e rispetto a, versioni antecedenti degli aspiratori. 
Si rinnovava dunque il problema di stabilire quali fossero esattamente le macchine (o famiglie di macchine) da confrontare, sulla base di quali documenti e/o evidenze, con il Consulente di parte attrice che insisteva per ricondurre l'ambito dell'analisi alla produzione di macchine avvenuta in un ambito temporale risalente al 2019. Sia il Consulente di parte convenuta, sia - ed è ciò che più rileva - il ### ritenevano tuttavia che una tale operazione fosse carente (se non priva) di supporto nel materiale fotografico e nelle informazioni evincibili dagli atti, che in generale esprimono un quadro frammentario e sfocato, essendo oltretutto affette da contestazioni incrociate tra le parti su possibili manipolazioni o alterazioni grafiche.  ### manifestava conseguentemente la sua convinzione che, alla luce della situazione delineata, non vi fossero i presupposti idonei a consentire la prosecuzione della perizia, non potendo essere messi a fuoco gli elementi di base del confronto richiesto dal quesito, tenuto anche conto che le competenze e i poteri del CTU gli precludono valutazioni di ordine eminentemente giuridico, e ancor più azioni di natura investigativa o “inquisitoria”.  […] A guisa di sunto, si specifica dunque che nonostante gli sforzi fatti con i rappresentanti delle parti non risulta possibile trovare una convergenza tra e con le parti stesse su quali siano le apparecchiature a cui il quesito allude e che ai sensi del quesito stesso debbano essere confrontate reciprocamente. 
Il materiale fotografico agli atti è pacificamente inadeguato, se considerato in quanto tale, e necessita di approfondimenti e riscontri che però non sono effettuabili su macchinari di attuale produzione, che la stessa parte attrice riconosce non espressivi del tema ### imitativo alla radice della controversia, essendosi le macchine evolute in tempi recenti rispetto allo scenario che avrebbe originato la contestazione.  ### parte, lo spostare il confronto a una situazione storica antecedente (non è chiaro di quanto), è via impercorribile nella presente sede di perizia tecnica, perché le informazioni attingibili dal materiale agli atti sono a maggior ragione frammentarie e non coordinate; la ricostruzione di un quadro fattuale sufficientemente preciso non appare possibile se non ### nell'alveo di ulteriore attività istruttoria che la figura del perito tecnico non può manovrare. ### di parte attrice prospetta come possibili e fruttuose alcune attività di ispezione su apparecchiature datate, ritirate o ritirabili da soggetti clienti delle attuali parti e a cui le parti le avrebbero consegnate in un intorno non meglio precisato dell'anno 2019. Tuttavia, un'operazione del genere si presenta estranea al raggio d'azione del CTU nelle presenti circostanze, oltre che affetta da inaccettabili spazi di arbitrio, anche e soprattutto nella sua riconducibilità o meno all'oggetto di causa. 
In generale, appare del resto suscettibile di precisazione l'intero ambito della contestazione attorea, essendo in particolare controverso se, ed in quale misura, la contestazione debba riguardare un particolare modello di macchina, o piuttosto una linea di macchine, una famiglia di esse, e quali nello specifico. 
In definitiva, affinché l'attività peritale possa eventualmente procedere, dovrebbe maturare un'indicazione ragionevolmente precisa e circoscritta di quali macchine (o specifiche parti di esse) confrontare, sulla base di quali materiali, di quali specifiche evidenze eventualmente di quali mezzi o strumenti di ispezione mirati e autorizzati.  ### delle valutazioni che possano condurre a tale indicazione appare al momento di natura squisitamente giuridica ed estraneo alle competenze del CTU” (enfasi aggiunte ndr). 
Le conclusioni del CTU risultano emblematiche dell'estrema genericità delle allegazioni difensive di parte attrice, rilevata dal tribunale fin dalla fase cautelare, e dell'assenza di documenti a supporto delle contestazioni inerenti l'asserita contraffazione: non vi è agli atti neppure certezza circa quale macchinario o, al più, linea di macchinari, prodotti da ### sarebbero stati oggetto di imitazione servile.  7. Venendo all'ultima fattispecie di illecito contestato da parte attrice, si osserva che, come noto, l'acquisizione di informazioni riservate, ancorchè non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione dell'art.98 c.p.i., può costituire atto di concorrenza sleale quando contraria alla correttezza professionale ex art. 2598, n.3) Tuttavia, ai fini della sussumibilità della condotta alla fattispecie in oggetto è comunque necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. 
Si osserva inoltre che in linea di principio, una volta cessato il rapporto di lavoro o di collaborazione, in mancanza di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. oppure ex art.  1751bis c.c., l'ex dipendente o l'ex agente può operare in concorrenza con l'ex datore di lavoro o l'ex committente ed è sottoposto alle stesse regole di qualsiasi altro dipendente o collaboratore, non derivando dal precedente rapporto alcun particolare e ulteriore vincolo o onere. 
Per quanto riguarda gli agenti (come ###, poi, anche laddove fosse presente nel relativo contratto un patto di non concorrenza (non presente nella specie in riferimento al momento successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, doc. n. 9 depositato da parte attrice), ai sensi dell'art. 1751bis c.c., non è sufficiente “attivare” astrattamente il patto, occorrendo piuttosto che la società che l'invoca dimostri di aver corrisposto - in occasione della cessazione del rapporto di collaborazione - l'indennità di natura non provvigionale prevista e determinata dalla norma stessa. 
Quindi, la società preponente non può invocare la violazione ovvero l'adempimento del patto di non concorrenza post contrattuale senza aver prima corrisposto quanto dovuto a tale titolo all'agente. Detto altrimenti, la preponente non potrà pretendere l'adempimento del patto in relazione al quale sarebbe essa stessa a risultare gravemente inadempiente e ciò in applicazione del principio “inadimplenti non est adimplendum”. 
In ogni caso, anche dopo il pagamento dell'indennità, laddove il patto potesse considerarsi operativo, la sua eventuale violazione esporrebbe l'agente a conseguenze risarcitorie (in genere al pagamento di una penale) oppure ad un'inibitoria volta a far cessare la condotta violativa che però sarebbe sempre indirizzata al singolo agente e non alla nuova società preponente, e tantomeno all'intera rete di vendita di quest'ultima. 
Analoghe considerazioni valgono per il caso in cui il patto di non concorrenza riguardi un lavoratore subordinato e sia stato stipulato ex art. 2125 Ciò vuol dire che quel che rileva nel caso di specie non è il profilo soggettivo di ex collaboratore o ex dipendente, bensì quello della oggettiva slealtà della condotta. 
La slealtà della condotta deve poi essere apprezzata tenendo conto del fatto che le esperienze maturate nel corso del precedente rapporto restano acquisite al patrimonio professionale dell'ex collaboratore o dell'ex dipendente che dunque può liberamente avvalersene o intraprendendo in proprio un'impresa concorrenziale con quella dell'ex datore di lavoro o mettendo la propria professionalità al servizio di un nuovo datore di lavoro, in rapporto di concorrenza con il precedente. 
Sempre ai fini della valutazione della slealtà della condotta, è ormai pacifico che è tale l'acquisizione sistematica di clientela dell'ex datore di lavoro da parte di un ex dipendente divenuto imprenditore, mentre è fisiologico che il nuovo imprenditore per accreditare la propria immagine sul mercato acquisisca o tenti di acquisire alcuni clienti dell'impresa presso la quale aveva in precedenza lavorato (sul punto cfr. Cass. n. 12681 del 30 maggio 2007). 
Con particolare riferimento agli ex agenti, a proposito della utilizzabilità da parte loro dei rapporti di clientela procacciati per conto del precedente preponente, si registra un orientamento che valorizza il profilo secondo cui la clientela “appartiene" al patrimonio aziendale del preponente, e quindi nega tale possibilità, ed un secondo orientamento per il quale la clientela “appartiene” agli agenti, e dunque ammette la possibilità in questione. 
Un orientamento intermedio ritiene poi che l'ex agente può liberamente proseguire i propri rapporti con la clientela acquisita per conto del precedente preponente, ma con i propri mezzi, mentre non potrebbe intrattenere alcun rapporto con la clientela acquisita a cura e spese del preponente. 
Questo tribunale, con orientamento già espresso in più occasioni, non condivide nessuno dei tre richiamati orientamenti ritenendo che a severa critica debba sottoporsi il concetto stesso di “appartenenza” della clientela in un sistema di libero mercato soggetto a concorrenza, secondo l'art. 41 Cost. 
In realtà, il cliente in quanto tale non è un soggetto privo di autodeterminazione e non “appartiene” né al preponente né all'agente, visto che quel che letteralmente “appartiene” a costoro sono, al più, i vantaggi economici acquisiti - in termini di provvigioni, per l'agente, e di fatturato, per il preponente - in ragione del rapporto contrattuale di clientela. 
Il cliente è soltanto un operatore economico, al pari dell'agente e del suo preponente, libero da vincoli nei confronti di chiunque - a meno che il contrario non risulti da espliciti accordi in tal senso - che ha diritto di accedere ad un mercato informato alla libera concorrenza, per coglierne ovviamente le migliori opportunità, liberamente determinandosi a concludere gli affari per lui e per la sua impresa più convenienti; considerarlo “appartenente” a qualcuno ovvero inibire all'ex agente di promuovere nuovi contatti e nuove prospettive di affari, anche in base alle diverse strategie di vendita del nuovo preponente, significa irrigidire indebitamente meccanismi di libero mercato senza che sussista alcuna ragione giuridica per farlo. 
In tal senso, ampiamente conforta quanto osservato in Cass. n. 18772 del 12 luglio 2019 secondo cui “la tesi della ricorrente infatti risente indebitamente di una sorta di «concezione proprietaria» del rapporto con la clientela, incompatibile con la dimensione concorrenziale del mercato, dovendosi invece ritenere alla luce dei principi del ### del ### che il cliente consumatore possa essere liberamente contattato da chiunque, purché egli lo consenta liberamente. 
In difetto di precise norme restrittive della concorrenza, riconducibili ad accordi contrattuali validamente stipulati nel rispetto della legge e delle limitazioni da questa richieste per la loro stipulazione, il cliente non «appartiene» a nessuno.  ### commerciale deve tollerare la concorrenza e quindi la possibile aggressione del suo avviamento commerciale (e con esso del suo rapporto con la clientela) e può legittimamente pretendere dagli altri imprenditori concorrenti solo che essi si astengano dal ricorso a pratiche commerciali scorrette e dalla violazione di specifiche regole deontologiche che disciplinano la concorrenza ai sensi dell'articolo 2598 n.3. cod. La concorrenza altro non è che contesa della clientela (###1, n 5437 del 29.2.2008, in motivazione), favorita dall'ordinamento allo scopo di offrire vantaggi al consumatore, che ha diritto ad adeguate informazioni, a una corretta pubblicità, e all'esercizio dì pratiche commerciali condotte secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà: il cliente conteso può essere contattato dal concorrente purché in modo corretto e senza che il suo consenso sia indebitamente estorto.  2.13. E' il caso inoltre di puntualizzare che la concorrenza sleale per «illecito sviamento di clientela» è un concetto estremamente vago e non tipizzato, e pertanto non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto...). 
Il tentativo di sviare la clientela (che non «appartiene» all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è che contesa della clientela) sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui all'articolo 2598, n.3, e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria). 
Non è quindi sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori. 
Tale non è, di per sé, l'utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente, non vincolato da legittimo patto di non concorrenza”.  ### agente è quindi libero di contattare i clienti a lui noti per effetto del pregresso rapporto, così come è libero di tentare di acquisirne di nuovi, secondo le proprie capacità di procacciare affari e in concorrenza con gli agenti dell'ex preponente, con l'unico limite che tale forma di concorrenza non può essere sleale in senso oggettivo, cioè non può svolgersi ad esempio denigrando i prodotti e l'azienda con cui ha intrattenuto il precedente rapporto oppure praticando metodi illeciti di vendita perché violativi di specifiche norme di legge o amministrative (ad es. le vendite sottocosto vietate dall'art. 15 d.lgs. n. 113/98 ovvero perseguendo intenti monopolistici o praticando prezzi inferiori a quelli imposti da accordi con i produttori o dall'autorità amministrativa) o perché ispirati da palesi intenti predatori volti all'unico fine di annientare uno o più concorrenti dal mercato. 
Ne deriva che le semplici offerte a prezzi ribassati, rispetto a quelli praticati in precedenza da altra impresa o inferiori a quelli di mercato, e già ovviamente noti all'ex agente, sono pacificamente ammesse quale tipico mezzo di concorrenza lecita e libera, oltre che coerente con l'interesse generale dei consumatori e con l'economia di mercato; nel nostro ordinamento esiste piuttosto il divieto opposto, cioè quello di costituire cartelli tra imprese volti a concordare i prezzi al di fuori delle dinamiche del mercato ovvero a mantenerli artatamente alti o invariati (cfr.  n. 1636 del 26 gennaio 2006: “la vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) in tanto è contraria ai doveri di correttezza di cui all'art. 2598, numero 3, cod. civ., in quanto a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare”).  ### agente, al pari dell'ex dipendente, può poi rendersi responsabile di atti di concorrenza sleale disvelando al nuovo datore di lavoro informazioni aziendali apprese nel corso del precedente rapporto di lavoro ed a questo riferibili. 
Tuttavia, detto principio va precisato osservando che il tribunale aderisce al principio di diritto di recente espresso dalla suprema corte (cfr. Cass. n. 18772 del 12 luglio 2019, già citata) secondo cui può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito (### specie la S.C. ha ritenuto che l'apporto di conoscenze, c.d. "know how" aziendale, assicurato al nuovo datore di lavoro da un dipendente precedentemente occupato presso impresa concorrente, non possa comportare l'integrazione di atti di concorrenza sleale a danno di quest'ultima, a meno che non risultino trasferiti dati protetti oppure una intera banca dati che trascenda le competenze ed i ricordi del lavoratore acquisito). 
Detto principio di diritto è invero fondato su un'elaborazione concettuale più meditata e sicuramente più aderente alle comuni pratiche commerciali di un libero mercato, rispetto a quello esposto - in via effettivamente succinta e non motivata - in Cass. n. 6274 del 31 marzo 2016 che, in ogni caso, è riferita a dipendenti che hanno violato l'obbligo di fedeltà nei confronti del proprio datore di lavoro e non a dipendenti licenziati o agenti con i quali il preponente ha volontariamente e unilateralmente interrotto il rapporto di agenzia. 
Proprio criticando il principio espresso nella sentenza di Cass. n. 6274 del 2016, successivamente Cass. n. 18772 del 2019 ha precisato il principio di diritto nel senso innanzi esposto, osservando acutamente che “diversamente opinando, attraverso la disciplina dell'illecito concorrenziale si finirebbe con l'attribuire un monopolio all'ex datore di lavoro sulle conoscenze e sull'esperienza dell'ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e soprattutto mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt. 4, 35 e 36 Cost. a reperire sul mercato la miglior valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali, senza che, nei limiti consentiti dalla legge per il contemperamento delle contrapposte esigenze, l'ex datore di lavoro si sia tutelato con la stipulazione di un patto di non concorrenza ex artt. 2125 e 2596 cod.civ. per la «fidelizzazione ultrattiva» del dipendente, assumendosi i costi necessari”.  7.1. Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito specifiche allegazioni e indizi in merito al possesso e utilizzo indebito di informazioni che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. 
In ragione del lavoro svolto da ### (collaboratore a partita ### per circa sette anni, che aveva l'incarico di fornirle consulenza al fine di promuovere la conclusione di contratti di compravendita, assistere i clienti nella fase di post-vendita, effettuare analisi di mercato, selezionare e ricercare nuove opportunità commerciali, assistere l'azienda in ambito fieristico) e ####, da un punto di vista sia commerciale che tecnico è stato per loro facile, nonché necessario per l'espletamento del proprio lavoro, memorizzare i prezzi dei prodotti presenti sul mercato (sia di ### che degli altri produttori) e le caratteristiche tecniche degli aspiratori, attesa anche la semplicità della componentistica del prodotto, elementi che sono entrati a far parte oggi del loro bagaglio professionale e che legittimamente essi hanno continuato ad utilizzare per il proprio lavoro. Ovviamente noti agli ex collaboratori sono i nomi dei clienti e facilmente memorizzabili. 
Peraltro, non è emerso da alcun atto che ### e ### fossero vincolati da un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione con ### dalla documentazione depositata da parte attrice, e in particolare, dal contratto firmato da ### (doc. n. 9 allegato all'atto di citazione, art. 5) si evince che egli era tenuto ad osservare il divieto di concorrenza soltanto per la durata del contratto, risoltosi nel dicembre 2016. 
Parimenti, il codice etico dell'### depositato da quest'ultima (doc. n. 17) reca la data del novembre 2019, dunque, è successivo all'interruzione del rapporto di collaborazione sia con il ### che con ### Pertanto, non vi è alcuna condotta inadempiente di obbligazioni sul punto. 
Non risulta neppure fornita alcuna prova di atto di denigrazione dei prodotti dell'impresa concorrente o di altre condotte sleali. Inoltre, al di là della liceità della pratica in sé considerata, come sopra precisato in punto di diritto, non vi è prova di vendite sotto costo (particolarmente esemplificativo sul punto appare l'all. n. 5 allegato allo stesso atto di citazione ove l'azienda ### lungi dal minacciare ### di interrompere i rapporti commerciali con la stessa qualora non avesse offerto gli stessi prezzi ribassati offerti dalla ### come sostenuto da parte attrice, ha piuttosto confermato alla sua interlocutrice la volontà di mantenere i rapporti commerciali esistenti, comunicandole meramente il proprio apprezzamento per un eventuale “adeguamento dei prezzi”).  ### e ### sono stati quindi liberi di contattare i clienti a loro noti (peraltro di numero assai esiguo rispetto al numero complessivo di clienti ### - nove su oltre mille clienti come affermato da parte attrice - e per un fatturato assai esiguo rispetto a quello complessivo della società, come emerso dagli atti delle parti) sia per effetto del pregresso rapporto, che - a maggior ragione - per effetto di rapporti di agenzia e collaborazione per la promozione di prodotti di altre imprese, e sono stati liberi di proporre la vendita di prodotto di azienda concorrente. 
Sotto altro profilo, neppure l'utilizzo del termine “vacuum” nella ragione sociale dell'impresa convenuta, censurato dall'odierna parte attrice, rappresenta una condotta idonea ad ingenerare confusione e ad integrare un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1) atteso che non solo tale termine non è presente nella ragione sociale dell'attrice ma, invece, esso è utilizzato da altrettante aziende del settore.  ### relativa al know how aziendale è rimasta del tutto indeterminata e, di fatto, identificata esclusivamente nell'aver contattato alcuni dei clienti di ### (n. 6), citati nell'atto di citazione, e nella solo allegata imitazione di un aspiratore industriale di ### la cui esatta identificazione e carattere distintivo sono rimasti tuttavia del tutto sforniti di prova all'esito dell'istruttoria. 
Si ribadisce che era specifico onere di parte attrice, tra le altre cose, fornire preliminarmente l'allegazione e la prova dei caratteri distintivi posseduti da un proprio specifico macchinario, costituito da un aspiratore industriale: cioè allegare e provare, al di là degli elementi e/o forme indispensabili per il conseguimento del risultato tecnico atteso da un aspiratore industriale, quali elementi e/o forme sono distintive di uno specifico macchinario come proveniente da ### e non da altre imprese. 
Allegazione e prova nella completa disponibilità di parte attrice, atteso che si tratta di un macchinario prodotto da lei stessa. 
Solo dopo l'allegazione e prova dei caratteri distintivi del proprio macchinario, era onere di parte attrice allegare e provare che parte convenuta ha prodotto e commercializzato un macchinario identico o che imita quello di ### in maniera tale da produrre confusione in ordine alla provenienza del prodotto. 
Nel caso di specie, non vi è certezza neppure se ### chieda tutela di uno specifico macchinario o di una famiglia di macchinari. Pertanto, le sole foto prodotte da parte attrice, non contestualizzate nel tempo né mediante l'indicazione certa circa il modello, e oltretutto sospettate di essere frutto di un'artificiosa modifica (come evidenziato dal pm nominato nel procedimento penale), non hanno consentito al CTU di svolgere alcun accertamento sulla capacità distintiva del macchinario ### né alcuna valutazione comparativa su macchinari, del pari non meglio identificati, di ### 8. Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dagli odierni convenuti, essa risulta fondata in punto di accertamento dell'illecito di concorrenza sleale mediante denigrazione e in punto di danno non patrimoniale nella misura e per le motivazioni indicate di seguito. 
Parte convenuta ha allegato che alcune condotte poste in essere dall'impresa attrice costituirebbero atti di concorrenza sleale rilevanti ex art. 2598, n. 2) per denigrazione, quale la diffusione della circolare tra i clienti informandoli della pendenza del processo civile e penale, e n. 3), attraverso politiche commerciali aggressive e mediante utilizzo illegittimo degli account di posta elettronica nominativi di ### e ### 8.1. Il fatto allegato da parte convenuta, relativo all'invio della lettera, definita circolare, nell'agosto 2022 a tutti i clienti e fornitori di ### non è stato mai specificamente e tempestivamente contestato da parte attrice con le memorie istruttorie (le prime due oltretutto tardive), né in udienza. 
Al riguardo si osserva che la fattispecie della denigrazione si realizza con la comunicazione a terzi di notizie o apprezzamenti inerenti i prodotti/servizi o attività di un concorrente o la situazione della sua impresa, idonei a incidere negativamente sulla reputazione commerciale del concorrente e quindi con la comunicazione di elementi suscettibili di assumere rilievo concorrenziale e di determinare un danno dello stesso tipo. 
In virtù del tenore letterale della norma, è opinione prevalente che l'illecito si realizzi solo in presenza di una diffusione delle notizie e degli apprezzamenti screditanti e quindi solo in presenza di una comunicazione degli stessi ad un numero indeterminato o quantomeno ad una pluralità di soggetti. 
Ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale, la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, l'effettiva diffusione tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone e il contenuto diffamatorio degli apprezzamenti stessi (cfr. Cass. n. 18691 del 2015). 
Nel caso di specie, si pone la questione di valutare l'effetto denigratorio di una diffida che secondo le intenzioni dell'impresa diffidante sarebbe volta a tutelare una propria privativa e rivolta, anzichè all'interessato, alla clientela, anche comune alle due imprese, in quanto contenuta in una lettera a quest'ultima indirizzata. 
Si pone quindi la questione di valutare se tale condotta sia subordinata alla legittima difesa, e cioè dovuta alla necessità di reagire ad un'altrui scorrettezza concorrenziale, eventualmente oggetto di incolpevole convinzione. Il riferimento alla legittima difesa impone poi di valutarne la proporzionalità di quanto dichiarato, attraverso i parametri della continenza e della verità. 
Nel caso di specie, la diffida ha avuto ad oggetto la diffusione di notizie relative a procedimenti giudiziari instaurati nei confronti dell'impresa concorrente, in sede civile e penale.   ### lettera si fa infatti riferimento alle pretese condotte illegittime imputate a “persone che lavoravano per Ivision” che si hanno “creato una propria azienda utilizzando il nostro modello di business, il nostro know how, tutte le informazioni riservate maturate in più di 10 anni di attività, con l'obiettivo di sfruttare illecitamente il nostro lavoro e gli sforzi che abbiamo compiuto finora” e si riferisce il fatto che ### ha “intrapreso azioni legali sia in sede ###sede penale contro la società ### s.r.l. e gli ex dipendenti, chiedendo anche il sequestro di tutti i loro prodotti realizzati utilizzando i nostri progetti ed il nostro know how e confidiamo che la giustizia li condannerà data la gravità dei fatti emersi”.  ### invita i destinatari della circolare “per non incorrere in problematiche cui siete estranei, eviterete ogni rapporto commerciale con ### s.r.l. e con i loro rappresentanti, almeno fino all'esito delle azioni giudiziarie in corso”. 
In dottrina e in giurisprudenza si ammette da tempo che la responsabilità per il comportamento anticoncorrenziale altrimenti vietato possa essere esclusa dalla legittima difesa di colui che sia danneggiato da una condotta di concorrenza sleale. ### del diritto di autotutela privata può evitare di premiare colui il quale aggredisce illecitamente l'altrui avviamento e, con il vantaggio del primo colpo, arreca l'investimento del concorrente un danno che la reintegrazione che segue la tutela giudiziaria può rendere tardivo. 
Al riguardo è stato osservato che la oggettività di una nozione di deontologia del mercato, il cui fondamento sta nella logica della seconda parte dell'art. 41 Cost., è stato ribadito in modo esplicito dalla legge n. 287 del 1990, istitutiva di una disciplina di rilievo pubblicistico della concorrenza e del mercato. I principi ivi affermati rendono non più accettabili concezioni che facciano percepire la realtà della struttura concorrenziale del mercato quale semplice effetto della competizione tra i singoli imprenditori. 
La natura extracontrattuale dell'illecito di cui all'art. 2598 c.c. dunque va riguardata come effetto della maggiore delicatezza, ovvero della maggiore esposizione agli attacchi, del diritto di libertà nel mercato, il quale perciò deve essere difeso da chiunque lo aggredisca indipendentemente dalla configurazione di un inadempimento. Dedurre da tale natura dell'illecito la inapplicabilità di istituti tipici della autotutela che sempre spetta al privato vuol dire contraddire questa logica, e diminuire, in sostanza, l'arco delle possibilità difensive.  ### in questione, in quanto costitutivo di una facoltà di reazione in funzione sia conservativa che restauratoria del diritto leso, e in quanto non impedito da una specifica prescrizione, deve ritenersi di portata generale (cfr. Cass. n. 11047 del 1998). 
Il terreno della condotta denigratoria è innegabilmente quello che più si presta all'individuazione di fattispecie in cui è operante la detta esimente. 
Quanto alle condizioni che giustificano l'applicazione della legittima difesa, l'art. 2044 impone di prendere in esame la fattispecie prevista dall'art. 52 c.p. 
La scriminante contemplata da tale norma opera, come è noto, allorquando chi ha commesso il fatto vi sia stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa risulti proporzionata all'offesa. 
La diffusione di notizie, sia pure screditanti, nei confronti del concorrente o dei suoi prodotti non è considerata illecita quando sia dovuta alla necessità di reagire ad un'altrui scorrettezza concorrenziale (cfr. Cass. n. 6865 del 2009, non massimata in ###, a condizione che la reazione dell'imprenditore che sia danneggiato dalla condotta sleale del concorrente risponda ai parametri della continenza generale e della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta (Cass. n. 12820 del 2018). 
Si può fare applicazione anche nell'ambito dell'illecito concorrenziale al criterio della c.d.  legittima difesa putativa, in forza del quale il comportamento di colui che divulga notizie screditanti potrebbe essere considerato lecito nel caso in cui lo stato di fatto esistente al momento della divulgazione della notizia fosse tale da legittimare l'incolpevole convinzione dell'esistenza del diritto, fino al punto da ritenere che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 2600 (cfr. Cass. n. 6865 del 2009 cit.) Quello della continenza, o moderazione, è solo uno dei criteri attraverso cui è possibile declinare il giudizio di proporzionalità; altro criterio è quello della veridicità della comunicazione. 
Si ritiene che la verità, anche putativa, degli elementi comunicati costituisca scriminante della condotta, mentre la divulgazione di notizie e apprezzamenti falsi nei confronti dell'impresa concorrente è, di per sé, screditante e perciò ricade nell'ambito applicativo del n. 2 dell'art. 2598 Una risalente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che anche nel caso in cui le notizie e gli apprezzamenti siano veritieri (cioè lo siano le circostanze e i fatti divulgati sui prodotti e l'attività del concorrente) vi sia illecito anticoncorrenziale nel caso in cui la divulgazione venga effettuata in maniera subdola o tendenziosa, sì da implicare comunque discredito e pregiudizio per l'azienda dell'imprenditore concorrente (v. Cass. n. 2020 del 1982, n. 2692 e 2931 del 1978). 
Un più recente orientamento di legittimità ha invece precisato che lo scopo della norma non può essere quello di tutelare il credito immeritato di cui un imprenditore gode e che, quindi, dovrebbe considerarsi lecita, dal punto di vista concorrenziale, la diffusione delle notizie vere, anche se il contenuto di esse possa obiettivamente determinare il discredito di un concorrente. 
Tale ultima interpretazione trova un supporto nell'art. 10 bis della ### d'### di ### per la protezione della proprietà industriale, che considera illecite le "asserzioni false nell'esercizio del commercio". Se la disciplina della concorrenza sleale ha come obiettivo quello di contribuire alla realizzazione di un effettivo mercato concorrenziale, nel quale il consumatore possa muoversi in modo consapevole e informato, chiaro che le informazioni veritiere non possono considerarsi illecite. 
Pertanto, alla luce della più ampia interpretazione fornita dell'exceptio veritatis, in presenza di notizie e apprezzamenti veritieri sui prodotti e sull'attività del concorrente, un illecito concorrenziale, a norma dell'art. 2598 n. 2 c.c., è ravvisabile solo quando (e negli stretti limiti in cui) siano contestualmente formulate vere e proprie invettive e offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè mero spunto o pretesto nella diffusione delle notizie veritiere ( Cass. n. 22042 del 2016). 
In merito specificamente a comunicazioni di processi pendenti o di provvedimenti giudiziali è stato specificamente precisato che il rispetto della verità impone non solo di comunicare una notizia, ma anche di comunicarla corredata di tutti quegli elementi che consentano l'esatta comprensione dei fatti (cfr. Cass. n. 6865 del 2009: fattispecie in merito alla comunicazione dell'esistenza di un rilevante credito vantato nei confronti di un concorrente con emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del concorrente, con tuttavia l'omessa indicazione della presentazione da parte del concorrente di opposizione nonché di precedente giudizio di accertamento negativo del credito). 
In altra pronuncia è stato precisato che se può infatti ammettersi che la legittima difesa si concreti anche nel campo della comunicazione di provvedimenti giudiziali favorevoli alla parte destinataria dell'altrui condotta illecita, va nondimeno precisato che l'informazione deve porre il pubblico dei potenziali consumatori nelle condizioni di conoscere, in modo obiettivo, l'esito dei procedimenti introdotti, risultando così finalizzata a neutralizzare gli effetti negativi del comportamento violativo del diritto: l'informazione non può invece assumere una forma offensiva, né veicolare contenuti non veridici, giacché in tali evenienze l'esimente non opera per difetto delle condizioni della proporzionalità (cfr. Cass. n. ### del 2023: fattispecie in merito ad alcuni articoli giornalistici in cui l'impresa concorrente riferiva di aver ottenuto un provvedimento favorevole da parte del tribunale contro altra impresa, senza tuttavia consentire ai lettori di acquisire tutti gli elementi che valessero a circostanziare la decisione adottata dal tribunale, solo in sede ###espressioni che trasmettevano un apprezzamento fortemente negativo idoneo a determinare discredito a danno dei concorrenti). 
Sotto altro profilo si rileva che l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c. (anche con riguardo all'ipotesi di cui al n. 2) non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente anche il pericolo di un danno concorrenziale, inteso come difficoltà di mercato potenzialmente arrecata all'altrui impresa, sia dal lato della clientela (per la possibile perdita di essa, nonché dei fornitori e finanziatori), sia dal lato dell'organizzazione aziendale (per la sfiducia dei dipendenti), essendo sufficiente l'idoneità della condotta di un concorrente ad arrecare pregiudizio all'altro, pur in assenza di un danno attuale (cfr. Cass. n. 626 del 2025; Cass., n. 1259 del 1999, n. 10416 del 1998; sez. un., n. 12103 del 1995).  8.1.1. Nel caso di specie, il fatto che la lettera del 31 agosto 2022 sia stata inviata a tutti i mille clienti di ### non è stato specificamente e tempestivamente contestato nelle memorie istruttorie, peraltro tardive, come s'è detto. Esso pertanto è fatto da ritenersi provato ex art. 115, primo comma, c.p.c. La contestazione sul punto contenuta solo nella comparsa di risposta di parte attrice (pag. 39) è ovviamente tardiva.  ### lettera circolare ### ha non solo voluto informare i clienti della pendenza di un procedimento penale e civile nei confronti di ### fatto vero, ma ha anche riferito numerose circostanze che sarebbero state poste a fondamento dei due giudizi in maniera volutamente generica, priva di contesto, e allusiva: “comportamento anomalo”, “ non avremmo mai immaginato ciò che abbiamo scoperto”. 
Le contestazioni sono state di aver “creato una propria azienda utilizzando il nostro modello di business, il nostro know how, tutte le informazioni riservate maturate in più di 10 anni di attività, con l'obiettivo di sfruttare illecitamente il nostro lavoro”. 
Le accuse sono state volutamente allusive ed estremamente generiche, senza alcuna specificazione quindi di quale informazioni si tratterebbe, di quale know how. Alcune di queste non sono state neppure ribadite nel processo (“modello di business”) e tutte sono rimaste altrettanto vaghe anche nel processo civile. 
Proprio le omissioni e la genericità, che rendono difficilmente riscontrabili le affermazioni da parte dei destinatari, e la perentorietà del tono utilizzato sono tutte caratteristiche che rendono la circolare idonea ad ingenerare un forte dubbio della verità dei fatti nei clienti destinatari.  ### affermazioni sono state poi accompagnate dal perentorio invito a “eviterete ogni rapporto commerciale con ### vacuum s.r.l. e con i loro rappresentanti” “ per non incorrere in problematiche cui siete estranei”. 
Il tono perentorio utilizzato è idoneo a ingenerare nel destinatario il timore di subire ripercussioni, all'esito del sequestro dei beni di ### senza che poi ### si sia premurata di fornire alcuna ulteriore informazione circa l'esito dei procedimenti cautelari.  8.2. Le ulteriori due condotte individuate da ### (sub let. b) e c) della parte in fatto) come lesive della concorrenza sono state ammesse dalla stessa parte attrice nei propri scritti difensivi. 
Purtuttavia, la condotta relativa all'offerta di ritirare il macchinario del concorrente e di sostituirlo con il proprio, venduto a prezzo di costo, è rimasta generica, in quanto non contestualizzata nel tempo e nel numero di clienti contattati, e di per sé astrattamente non illecita. 
A quest'ultimo riguardo si rileva, preliminarmente, che la clausola indeterminata dell'art.  2598, n. 3), c.c. va concretizzata sulla base di parametri desunti da altre norme, o da ulteriori principi generali, rinvenibili nell'ordinamento. 
La vendita a prezzo di costo, o comunque a prezzi ribassati rispetto a quelli anteriormente praticati dall'impresa e inferiori a quelli di mercato è cosa diversa dalla vendita sottocosto, anche detta a prezzi predatori o dumping interno, e cioè la vendita di “prodotti sul mercato ad un prezzo particolarmente basso, tale da non apparire (almeno nell'immediato) remunerativo per l'offerente, ma, per ciò stesso, idoneo a porre in difficoltà i concorrenti che praticano un prezzo più elevato” (cfr. Cass. n. 1636 del 2006). 
La vendita a prezzo di costo non configura in linea di principio concorrenza sleale perché connaturata al concetto di libera concorrenza e libertà di iniziativa economica privata ex art. 41, comma primo, ###, nel quale è insita la libertà di definire le proprie politiche aziendali, oltre che conforme all'interesse dei consumatori e dell'economia di mercato. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) appare contraria ai doveri di correttezza evocati dall'art. 2598 c.c., n. 3, solo se si connota come illecito antitrust, e cioè se a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non, appunto, quello di eliminare i propri concorrenti per poter poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare (Cass. 1636 del 2006; Cass. n. 2980 del 2020; cfr. Corte di Giustizia 3 luglio 1991, n. 62, in causa C 62- 86, Corte giustizia 19 ottobre 2017, n. 295/16).  8.3. ### relativo al permanente utilizzo dell'account personale aziendale dell'ex collaboratore e dell'ex agente risulta rilevare sul piano della disciplina posta a tutela della riservatezza, più che, per come allegato, in punto di condotta anticoncorrenziale rilevante ex art.  2598, n. 3).  9. Venendo al danno all'immagine, allegato dalle parti convenute, si osserva che da tempo la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto anche nei confronti della persona giuridica, e in genere dell'ente collettivo pur privo di personalità giuridica ma comunque considerato dall'ordinamento datato in vario modo di soggettività giuridica, la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla ### e che non supponga proprio per questo la fisicità del soggetto titolare. 
Tra questi diritti è stato individuato quello all'immagine della persona giuridica o dell'ente, a prescindere dalla verificazione di eventuali danni patrimoniali conseguenti (cfr. per una minuziosa ricostruzione Cass. n. 12929 del 2007) che è l'equivalente del diritto della persona fisica che rientra nell'ambito dei diritti fondamentali aventi fondamento diretto nella ### all'art. 2 (nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della ### Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto. Cfr. Cass. n. 6507 del 2001). 
Pertanto è risarcibile il danno non patrimoniale costituito, come danno c.d. conseguenza, dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nell'espressione della sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente (reputazione che il soggetto ha di sé), sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (reputazione che i consociati, o specifiche platee di consociati hanno di lui), (cfr. Cass. n. 12929 del 2007 che si è pronunciata in una fattispecie di indebita segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla ### della ### d'### quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza; Cass 4542 del 2012 che si è pronunciata in fattispecie di risoluzione per inadempimento di un contratto stipulato da un comune per la realizzazione di una tensostruttura per allestire spettacoli teatrali e che aveva avuto quale conseguenza l'annullamento della stagione teatrale; Cass. n. 22396 del 2013; Cass. n. 23401 che si è pronunciata in fattispecie di usurpazione di denominazione altrui).  ### concretezza del caso, tale danno conseguenza deve presumersi di norma esistente, sulla base di una massima di esperienza per cui la lezione dell'immagine della persona giuridica o dell'ente si riverbera sul loro agire, perché percepita dalle persone fisiche che agiscono come loro organi (cfr. Cass. del 2007 cit.). 
Si tratta, si ribadisce, di un danno che è risarcibile indipendentemente dal fatto che l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che rappresentano l'ente abbia determinato un danno in senso economico, e cioè un danno patrimoniale. Si tratta infatti di un danno che prescinde da tali conseguenze e si configura per il solo fatto che l'agire di dette persone e, quindi, l'agire dell'ente risente della lesione all'immagine dell'ente stesso. 
In sostanza, poiché le persone fisiche in capo alle quali sussiste il rapporto organico risentono necessariamente nel loro agire della lesione dell'immagine dell'ente, è chiaro che ne risente la loro azione di organi dell'ente e, quindi, quella dell'ente che per loro tramite opera (reputazione che il soggetto ha di sé). 
In merito al danno conseguenza in punto di reputazione che gli altri hanno di lui, questo è rappresentato dalla effettiva percepibilità che una certa platea di consociati ha della condotta lesiva dell'immagine. 
La sussistenza di un danno non patrimoniale non può essere considerata in re ipsa (Cass., sez. U, n. 15350 del 2015), sia che esso derivi da reato (Cass. n. 8421 del 2011), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass. n. 22100 del 2013; Cass. n. 16133 del 2014), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti. 
La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. n. 25420 del 2017). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass. n. 19434 del 2019). 
Questo danno, come ogni danno non patrimoniale, deve essere liquidato in via equitativa, avendosi riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. 
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la sussistenza in via presuntiva del danno non patrimoniale, quale danno conseguenza della lesione del diritto all'immagine, in special modo in fattispecie in cui la lesione all'immagine od alla reputazione risultava dal compimento di atti immediatamente percepibili dalla collettività o da terzi, quali, ad esempio, la pubblicazione di protesti cambiari, il compimento di atti di concorrenza sleale per confusione dei prodotti o di segni distintivi della proprietà intellettuale, la segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla ### della ### d'### etc.: tutti atti dai quali l'esistenza di una proiezione negativa dell'immagine della persona giudica era elemento incontroverso in causa ed ontologicamente non discutibile per cui da detta circostanza è stato desunto in via presuntiva un immediato effetto negativo nei confronti di chi aveva subito siffatti atti.  9.1. Nel caso di specie, come detto, vi è prova ex art. 115, primo comma, che la lettera sia stata inviata a tutti i clienti di ### Riscontro concreto si ha con i documenti nn. 20, 21, 22 e 23 allegati alla prima memoria istruttoria di parte convenuta costituiti da email inviate a n. 2 clienti #### e ### addirittura in versione tradotta in lingua inglese, e alla ditta GSI e a ### moglie di ### Ulteriore riscontro si ha con la testimonianza di ### legale rappresentante della ### verniciatura di ### fornitore di ### che sentito come testimone all'udienza del 29 novembre 2024 ha dichiarato di aver ricevuto la email “10) “vero. Non rispondevo alla email perché siamo stati avvisati da ### che c'erano dei problemi, che erano stati rubati dei disegni e ci invitavano a non fare i lavori per Italyvacuum”. 
Pertanto, nella specie, a fronte dell'allegazione e prova dell'invio della lettera ad un numero presumibilmente indistinto di destinatari, tra cui clienti di ### può dirsi raggiunta la prova presuntiva dei danni conseguenza della lesione del diritto all'immagine di ### da quantificarsi equitativamente (tenuto conto: del numero indefinito di destinatari; della gravità delle condotte attribuite a ### da parte di un'impresa presente da anni sul mercato, quale ### e pertanto molto nota; della perentorietà delle affermazioni e del contenuto intimidatorio nei confronti delle altre imprese; del fatto che ### fosse un'impresa neo costituita), facendo applicazione dei criteri sul punto elaborati con le tabelle del tribunale di ### ed. 2024, in tema di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa, nella somma di € 40.000, già rivalutata, oltre interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.  9.2. Non si ritiene invece raggiunta la prova del danno all'immagine subito da ### personalmente, alla luce del contenuto della lettera circolare che non fa espresso riferimento alla sua persona.  10. In punto di danno patrimoniale, al contrario, si rileva che non hanno trovato conferma nel corso dell'istruttoria le allegazioni difensive di ### in merito alle conseguenze dannose ascritte alla condotta di #### ha allegato di aver subito per effetto della condotta di concorrenza sleale posta in essere da ### un danno da lucro cessante individuato nella riduzione dei ricavi dovuta alla diminuzione delle vendite. Tale posta di danno patrimoniale non può ritenersi sussistere in re ipsa ma quale conseguenza diversa e ulteriore rispetto all'illecito di concorrenza sleale richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo la liquidazione del danno. 
Al riguardo, dalle prove orali assunte su richiesta della stessa parte convenuta ha trovato conferma che solo l'impresa ### verniciature di ### non ha risposto alla proposta di contratto avanzata da ### in conseguenza del messaggio intimidatorio contenuto nella lettera circolare inviata l'8 dicembre 2022. 
Al contrario, il testimone ### direttore commerciale di ### che secondo parte convenuta a settembre 2022 avrebbe alzato arbitrariamente il prezzo dell'ordine delle turbine concordato con ### come reazione alla circolare di ### ha confermato sì di aver ricevuto la predetta e-mail, ma ha smentito la tesi dei convenuti: “3) non è vero. Perché la lettera di aumento l'abbiamo mandata a luglio, mentre la email di ### l'abbiamo ricevuta ad agosto. ### che il prezzo più basso iniziale era dovuto al fatto che vendevamo macchine provenienti dalla ### che già avevamo in magazzino, prima dell'aumento del costo dei trasporti e materie prima. Avevamo già comunicato al cliente che esaurita la scorta di magazzino, poi per i nuovi acquisti che avremmo dovuto importare, il costo sarebbe aumentato. 
La email aziendale inviata a tutti i clienti e contenente la comunicazione di aumento dei costi è datata luglio 2022, con efficacia per le consegne dal 1 agosto in poi, che esibisco. Questa email l'abbiamo mandata a tutti i clienti inseriti nel gestionale, e quindi anche a ### ADR preciso che il doc. n. 34, inviato da ### lo abbiamo ricevuto. ### non era e non è nostro cliente e pertanto questa email l'ho girata a chi di dovere ma non ha avuto alcuna rilevanza”. 
Parimenti, il testimone ### titolare dell'impresa ### che secondo parte convenuta avrebbe evitato di concludere le trattative già avviate con ### a seguito della ricezione della circolare di ### ha smentito tale tesi: “6) ### che io non ho mai ricevuto alcuna circolare da parte di #### appena si presentò mi disse subito che aveva un contenzioso con la ### e che se le trattative fossero andate avanti io dovevo firmare un accordo di riservatezza sui disegni e prodotti. 
Preciso che la mia azienda che lavora da 70 anni questo aspetto qui lo tutela sempre, di prassi, senza che venga specificamente chiesto. A me quindi non piacque l'approccio usato, perché si riferiva anche ad un mio cliente storico, la ### mentre ### era molto più piccolo. Quindi ho preferito non andare avanti con le trattative”.  ### ha depositato i bilanci sono degli esercizi 2020, 2021 e 2022, da cui si evince che nel 2022 gli utili sono diminuiti di appena € 14.000 circa, passando da € 109.380 ad € 95.788 (cfr. doc. n. 42 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta). Tale dato non appare significativo, in quanto una riduzione di modesta entità da un esercizio all'altro appare fisiologica, soprattutto nella fase di avvio di un'impresa. 
Oltretutto, gli effetti sull'asserito calo delle vendite avuti in conseguenza della condotta di ### si potrebbero essere verificati solo nell'esercizio 2023. Tuttavia, nel corso del processo non sono stati depositati, né è stata chiesta autorizzazione, i bilanci relativi ai due esercizi successivi. 
Irrilevanti risultano le citate proiezioni ### per il 2021, che nulla hanno a che vedere con la prova del nesso di causalità tra la successiva condotta posta in essere da ### e i danni conseguenza dal punto di vista economico sul calo delle vendite (pag. 11 della prima memoria istruttoria di parte convenuta). 
Non significative risultano anche le allegazioni per cui quattro clienti non avrebbero inoltrato ulteriori ordini di aspiratori dopo agosto 2022. 
Invero, in primo luogo, di questi quattro, solo uno risulta nella lista clienti di ### (### cfr. doc. n. 16 allegato alla comparsa di risposta di parte convenuta) e pertanto destinatario della lettera circolare di agosto 2022. 
Inoltre, dai partitari depositati risulta che due di questi quattro clienti hanno acquistato in precedenza un solo aspiratore; non vi è prova dell'allegazione per cui uno di questi clienti avrebbe “preannunciato l'esigenza di 20-25 aspiratori per il primo anno” (pag. 5 della seconda memoria istruttoria); mentre gli altri due clienti risultano aver acquistato in precedenza aspiratori per un valore di circa € 20.000: dal punto di vista economico i dati risultano scarsamente rilevanti e non vi è prova, neppure indiziaria, che tale condotta possa essere conseguenza della condotta di ### In definitiva, difetta la prova degli asseriti danni patrimoniali conseguenza della condotta denigratoria posta in essere da ### 11. Si ritengono infine sussistenti i presupposti per la pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani richiesti da parte convenuta, ex art. 2600 c.c. in quanto misura idonea a ristorare, seppure in parte, il danno all'immagine subito da ### per effetto della condotta denigratoria posta in essere da #### richiesta di comunicazione della sentenza a terzi è assorbita dalla pubblicazione sui quotidiani e comunque non prevista da alcuna norma.  12. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte attrice soccombente deve rimborsare le spese processuali anticipate da parte convenuta, liquidate sia per la fase di merito che per la fase cautelare.  ### spese legali si liquidano come in dispositivo, nei limiti della nota spese depositata dai convenuti, in applicazione di parametri inferiori rispetto ai quelli medi previsti per le cause di valore pari alla somma tra la domanda dell'attore e il decisum della domanda riconvenzionale (scaglione €. 2.000.001 - 4.000.000) dal d.m. n. 55 del 2014. 
Le suddette spese processuali vanno distratte a favore degli avv.ti ### e ### i quali hanno dichiarato di averle anticipate. 
Pone il compenso liquidato al CTU definitivamente a carico di parte attrice, nei rapporti interni fra le parti.  P.Q.M.  1) rigetta le domande avanzate dalla ### s.r.l. nei confronti della ### s.r.l.; 2) accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla ### s.r.l. e, per l'effetto, accerta che l'invio della lettera circolare da parte della ### s.r.l. ad agosto 2022 ai propri clienti e fornitori costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n.2), c.c.; 3) per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 2600 c.c., condanna la ### s.r.l. a risarcire alla ### s.r.l. la somma pari a € 40.000, a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, oltre interessi al tasso legale ex art. 1282 dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo; 4) condanna la ### s.r.l. a disporre, la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, a spese dell'attrice ed a cura dei convenuti ### e sig. ### sui quotidiani “###”, “24 ore”, “'Il resto del Carlino” e “### della Sera” per due giornate ciascuno, anche non consecutive; 5) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da ### personalmente nei confronti della ### s.r.l.; 6) condanna la ### s.r.l. a pagare a ### e alla ### s.r.l. le spese processuali sostenute per la fase di merito, che liquida nella somma pari a € 37.951, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e ### per compenso professionale, da distrarsi a favore degli avvocati ### e ### che hanno dichiarato di averle anticipate ex art. 93 c.p.c.; 7) condanna la ### s.r.l. a pagare a ### e alla ### s.r.l. le spese processuali sostenute per la fase cautelare, che liquida nella somma pari a € 21.298, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e ### per compenso professionale, da distrarsi a favore degli avvocati ### e ### che hanno dichiarato di averle anticipate ex art. 93 c.p.c.; 8) pone definitivamente a carico della ### s.r.l. le spese di ### Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa il 21 novembre 2025 La giudice relatore La presidente ### 

causa n. 3928/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Willelma Monterotti, Gabriella Pompetti

M
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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 139/2026 del 27-01-2026

... ATP n. 3555/2018 RG nonché per sentirne accertato l'inadempimento contrattuale in relazione agli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 del ### orizzontale e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 50.000,00. A sostegno della propria domanda rappresentava che con ordinanza n. 3296 del 19.6.2003, il Prefetto di ### veniva nominato ### delegato per l'attuazione delle opere e degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella città di ### in relazione ai problemi di traffico determinati dall'attraversamento del centro cittadino da parte dei mezzi pesanti. Nell'ambito di tali interventi, il ### aveva bandito una gara per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione del molo di sottoflutto di protezione degli approdi e relativi banchinamenti nonché delle opere di drenaggio necessarie. All'esito della gara, l'appalto veniva conferito all'ATI appositamente costituita con atto pubblico del 27.1.2005, rep. 6219, racc. 2346, tra la società ### s.r.l., in veste di mandataria, e ### s.r.l., quale mandante. Nell'atto costitutivo veniva convenuto che l'appalto era stato aggiudicato per un (leggi tutto)...

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1014/2023 R.G.A.C.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1014/2023 R.G.A.C., vertente TRA ### S.R.L. in liquidazione, (P. IVA ###), in persona del liquidatore avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione; - attrice; ### S.r.l. unipersonale, (C.F. ###), in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in ### 6/B, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; -convenuta; Oggetto: appalto di opere pubbliche ### come da verbale dell'udienza dell'11.12.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione del 17.3.3.2023, la società ### s.r.l. citava in giudizio la società ### s.r.l. al fine di sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € 394.878,79, accertata all'esito del giudizio di ATP n. 3555/2018 RG nonché per sentirne accertato l'inadempimento contrattuale in relazione agli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 del ### orizzontale e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 50.000,00. 
A sostegno della propria domanda rappresentava che con ordinanza n. 3296 del 19.6.2003, il Prefetto di ### veniva nominato ### delegato per l'attuazione delle opere e degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella città di ### in relazione ai problemi di traffico determinati dall'attraversamento del centro cittadino da parte dei mezzi pesanti. Nell'ambito di tali interventi, il ### aveva bandito una gara per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione del molo di sottoflutto di protezione degli approdi e relativi banchinamenti nonché delle opere di drenaggio necessarie. 
All'esito della gara, l'appalto veniva conferito all'ATI appositamente costituita con atto pubblico del 27.1.2005, rep. 6219, racc. 2346, tra la società ### s.r.l., in veste di mandataria, e ### s.r.l., quale mandante. Nell'atto costitutivo veniva convenuto che l'appalto era stato aggiudicato per un importo complessivo pari ad € 3.067.158,00, di cui € 2.990.685,00 per lavori a corpo ed € 76.473,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza e che le quote di partecipazione di ciascuna società erano pari al 70% per la ### s.r.l. e 30% per la ### s.r.l. 
In pari data, le società avevano sottoscritto un “### interno dell'ATI orizzontale” che, in uno all'atto di conferimento di mandato collettivo con rappresentanza, definiva, tra gli altri, la ripartizione interna dei lavori nonché gli obblighi delle parti. 
I lavori venivano consegnati all'ATI in data ### e avrebbero dovuto essere ultimati entro i sedici mesi successivi. Tuttavia, a causa di ripetute sospensioni dei lavori disposte dal ### con nota del 31.6.2006, l'ATI aveva iscritto riserve per € 1.565.891,46, chiedendone la liquidazione.  ### dei lavori era ripresa il ###, ma subiva un nuovo rallentamento a causa di disposizioni della ### di ### circostanza che aveva costretto l'ATI a richiedere una rinegoziazione dei termini di ultimazione. 
Dopo tre ulteriori perizie di variante, in data ###, la DL aveva ordinato la sospensione parziale dei lavori poiché l'impresa aveva sostanzialmente terminato i lavori commissionati, eccettuati quelli da imbasare sullo strato roccioso e quelli relativi al collegamento con la litoranea. In quella fase, era stato già emesso il SAL n. 8, nel quale si attestava la liquidazione per un importo complessivo di € 2.989.688,05, oltre ad € 71.732,98 per gli oneri di sicurezza. 
Tuttavia, negli anni successivi i rapporti tra i legali rappresentanti delle due società avevano subito un deterioramento, al punto che il ###, l'arch. ### legale rappresentante della ### e figlio di ### a sua volta legale rappresentante della ### fortunato s.r.l. , aveva formalmente comunicato la volontà di sciogliere il contratto di comodato avente ad oggetto gli uffici siti in ### n. 8 - ### dove la mandante aveva la propria sede. Il tutto senza preavviso e con effetto immediato, così di fatto impedendo l'accesso ai suddetti locali, dove peraltro era custodita anche la documentazione della comodataria, di cui più volte ### aveva chiesto la restituzione, tuttavia mai avvenuta. A causa di ciò, l'attività della società ### s.r.l. veniva paralizzata.  ### la propria prospettazione, l'intento della ### era quello di esautorare progressivamente la controparte negoziale, come era evincibile dalla circostanza che essa aveva omesso di comunicare alla mandante la propria intenzione di promuovere un giudizio nei confronti della stazione appaltante in relazione all'illegittima sospensione dei lavori, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle riserve ritualmente iscritte. E difatti, tale azione veniva effettivamente introitata, con conseguente violazione di quell'obbligo di collaborazione, lealtà e buona fede che le parti avevano espressamente pattuito nel regolamento interno. 
Infatti, sebbene la mandataria fosse legittimata a rappresentare processualmente l'### ciò non toglie che la decisione di agire in giudizio e/o di transigere la controversia avrebbero dovuto essere condivise con la mandante, la quale ben aveva il diritto di esprimere un proprio giudizio sulla questione. 
Soltanto con pec dell'11.8.2017 ### aveva informato la ### s.r.l., che nel frattempo era stata posta in liquidazione, di aver raggiunto un bonario componimento con il Comune di ### nel quale si prevedeva l'estinzione del giudizio pendente, il completamento dei lavori agli stessi prezzi del contratto d'appalto e un riconoscimento economico a tacitazione di ogni pretesa dell'### Tale nota veniva riscontrata con pec del 26.8.2017, con la quale il liquidatore aveva richiesto l'inoltro di tutta la documentazione afferente alle trattative intercorse, ivi incluso l'accordo transattivo e l'incartamento processuale del giudizio pendente. 
In data ###, presso gli uffici della ### s.r.l. si era svolto, così, un incontro tra l'avv.  ### nella qualità di liquidatore della ### s.r.l. e l'arch. ### quale rappresentante della ### s.r.l., finalizzato allo scambio della documentazione richiesta. Nel corso dell'incontro era altresì emerso che, stante la situazione della ### s.r.l., che nel frattempo aveva perso tutte le certificazioni necessarie (certificato SOA e ISO 9001), oltre alle risorse materiali, non vi fossero più le condizioni per la prosecuzione dell'appalto. Di conseguenza, all'atto della ripresa dei lavori, il completamento dell'opera veniva eseguito dalla sola mandataria. 
Con istanza del 12.9.2017, il liquidatore aveva richiesto al Comune di ### il pagamento diretto delle somme di propria spettanza, così per come riconosciuto dell'accordo transattivo. Tuttavia, con successiva nota del 21.11.2017, la ### per il tramite del proprio difensore, aveva diffidato il Comune dall'accoglimento dell'istanza in parola, in forza della sussistenza di un mandato con rappresentanza che legittimava la sola mandataria alla riscossione delle somme dovute. ### comunale aveva così emesso un decreto di liquidazione in favore della sola ### s.r.l., mentre nulla veniva corrisposto alla ### s.r.l.. 
Illustrati così i fatti, asseriva quindi di essere creditrice nei confronti della ### s.r.l. per le somme versate dalla stazione appaltante, nella misura della propria quota di partecipazione, pari al 30%, oltre al risarcimento del danno patito per effetto della condotta della ### s.r.l. 
In particolare, quanto al primo profilo, evidenziava che in data ###, la convenuta aveva promosso ricorso ex art. 696bis c.p.c., al fine di quantificare le opere compiute dalle società costituenti l'ATI e conseguentemente determinare le rispettive posizioni di debito e credito, avuto riguardo all'intervenuta transazione e alle somme già percepite. 
Veniva quindi disposta ### la quale aveva accertato che, in relazione ai proventi derivanti dall'appalto, la ### s.r.l. in liquidazione aveva diritto ad una somma pari ad € 394.878,79, mentre in relazione alle spese e ai costi di gestione, queste andavano ripartite tra le due società, nelle medesime proporzioni delle quote di partecipazione (30%-70%). Atteso, pertanto, che tali importi ammontavano ad € 31.985,13, la quota di spettanza dell'attrice era pari ad € 9.595,54. 
In conseguenza di ciò, essa vantava un credito nei confronti della ### pari ad € 385.283,25 (€ 394.878,79, - € 9.595,54). 
Quanto, invece, al secondo profilo evidenziato, deduceva che l'illegittima ritenzione dei beni conseguente allo scioglimento del vincolo contrattuale aveva arrecato un significativo danno economico all'azienda, la quale, privata delle proprie attrezzature e dei propri beni, aveva subito la fuoriuscita dal mercato. 
Analogamente pregiudizievole si era rivelata la condotta della convenuta in relazione all'omessa comunicazione dell'avvio di iniziative giudiziali nei confronti della stazione appaltante, in quanto essa avrebbe avuto diritto di interloquire, trattandosi di questioni anche di suo interesse, sicché chiedeva, a titolo risarcitorio, una somma pari ad € 50.000,00, equitativamente determinata. 
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il ###, si costituiva in giudizio ### s.r.l., chiedendo, in via principale, il rigetto di tutte le domande attoree e, in subordine, la riduzione del quantum richiesto ad € 27.552,79; in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 101.278,72, quale risultante degli importi ricevuti in transazione (€ 37.965,27) e di quelli oggetto di esecuzione presso terzi subita dal proprio creditore particolare (€ 63.313,45) nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 50.000,00. 
In primo luogo, deduceva che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, la ### s.r.l. aveva abbandonato volontariamente l'esecuzione dei lavori, avendo perso tutte le abilitazioni e le certificazioni necessarie alla partecipazione agli appalti pubblici, ragion per cui essa si era dovuta premurare di curarne l'esecuzione in autonomia, al fine di evitare danni e rivalse da parte della stazione appaltante. 
Non corrispondeva al vero quanto sostenuto dall'attrice in relazione alla mancata comunicazione della controversia in atto e dei ritardi nell'esecuzione delle opere. Invero, il procedimento per la risoluzione del contratto era stato introitato nel 2010 (RG 1488/2010) e ### n.q. di rappresentante legale della società, aveva presenziato a tutte le riunioni. In ogni caso, per tutto l'iter non si era verificato alcun avvenimento di rilievo tale da imporre alla ### s.r.l. il coinvolgimento della controparte. 
Contestava l'allegazione di parte relativa all'illegittima ritenzione dei beni, in quanto dalla documentazione societaria si evinceva la vendita, da parte della ### s.r.l., di mezzi ed attrezzature varie, peraltro tutte necessarie all'esecuzione dell'appalto. Inoltre, in seguito alla dismissione del proprio patrimonio aziendale, la controparte aveva abbandonato l'appalto, sicura che, in ogni caso, lo stesso sarebbe stato portato a termine dalla mandataria. 
Censurabile era stato il comportamento dell'attrice anche con riferimento alla perdita delle certificazioni necessarie che, come noto, devono sussistere non soltanto al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, ma per tutta la sua durata. A titolo esemplificativo, la ### s.r.l. aveva omesso di comunicare ogni trasformazione avvenuta in seguito al decesso del suo titolare, sia in relazione all'ingresso di nuovi soci che al possesso dei requisiti; circostanze, queste, che venivano comunicate soltanto in seguito all'incontro del 19.9.2017. 
Ancora, contestava la mancata riconsegna della documentazione della società comodataria, risultando in atti i verbali di consegna di quanto fosse di pertinenza della ### s.r.l., peraltro controfirmati dallo stesso legale rappresentante. 
Evidenziava come l'intento della controparte di volersi sottrarre dall'esecuzione dell'appalto fosse evincibile dalla disamina dei verbali di assemblea ordinaria dei soci, relativi al periodo 2015-2017, ove si attesta la non operatività dell'azienda a causa dell'ultimazione dei lavori in corso e l'assenza di nuove gare a cui partecipare. 
Era chiaro, pertanto, che in seguito alla dipartita di ### gli eredi/soci non si erano adoperati per il mantenimento delle certificazioni e dei mezzi necessari, con conseguente aggravio di costi per ### che, al contrario, aveva sempre ottemperato in modo responsabile ai propri obblighi. 
Ciò posto, deduceva che per effetto dell'accordo transattivo dell'11.8.2017, l'ente comunale aveva corrisposto la somma di € 2.476.909,77 a titolo di risarcimento dei danni e compenso per i lavori già eseguiti, così come accertati in sede di ### nonché per quelli da effettuare sino al completamento dell'opera. Tuttavia, soltanto in seguito alla stipula di detto accordo, essa aveva appreso che la controparte non sarebbe stata più in grado di rispettare il contratto per le ragioni già esposte, motivo per il quale si stabiliva che il possesso dei requisiti tecnico amministrativi necessari sarebbe stato garantito dalla ### srl, che avrebbe perciò sopperito anche alla mancanza di disponibilità dei mezzi d'opera. 
Sulla base di tali argomentazioni nonché della circostanza per cui, in forza della costituita ### l'unico soggetto legittimato alla riscossione dei compensi relativi all'appalto era la sola ### s.r.l., la pretesa di controparte era senz'altro destituita di fondamento, non spettandole alcunché. Al contrario, era la stessa ### s.r.l. ad essere creditrice nei suoi confronti, per un importo pari ad € 37.965,27, come attestato dalla CTP a firma dell'ing. Battaglia. 
Peraltro, la CTU predisposta nel giudizio ex art. 696bis c.p.c. non aveva attestato la debenza di somme in favore dell'attrice, limitandosi invece a ricostruire, sulla base delle partecipazioni originarie, quali avrebbero dovuto essere le rispettive quote di debito e credito, alla luce dei maggiori costi sostenuti da ### s.r.l. 
Eccepiva, ancora, come per effetto di un pignoramento presso terzi eseguito da un creditore particolare dell'attrice, tale ### essa avesse subito la perdita di una somma pari ad € 63.313,45, decurtata dalle somme oggetto di transazione. Tuttavia, rilevato che la ragione creditoria posta alla base del procedimento esecutivo era afferente a rapporti di debito della sola ### s.r.l., tale cifra doveva essere restituita alla convenuta, anche in riconvenzionale. 
Complessivamente, quindi, parte attrice doveva rifondere la somma di € 101.278,72, di cui € 37.965,27 relativi all'ATI ed € 63.313,45 quali somme assegnate in sede di pignoramento. 
Quanto alla richiesta risarcitoria, ne rilevava la genericità, non essendo suffragata da elementi di prova. Al contrario, il danno era stato patito dalla stessa ### s.r.l. che, a causa della condotta della controparte, aveva subito un danno quantificabile, in via equitativa, in € 50.000,00. 
In ultima istanza, eccepiva la compensazione tra quanto eventualmente riconosciuto dal Tribunale in caso di accoglimento della domanda attorea e le somme di cui la stessa ### s.r.l. era debitrice nei confronti della convenuta, ammontanti ad € 241.795,48.  2. Con ordinanza del 23.2.2024, resa a scioglimento dell'udienza del 15.11.2023, il giudice rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e concedeva i termini per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni nonché delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Successivamente, dopo una serie di rinvii finalizzati a consentire il bonario componimento della lite, all'udienza dell'11.12.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.  3. La domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.  ### attrice agisce in giudizio al fine di vedersi liquidata, da parte della convenuta, la somma di € 394.878,79, quale corrispettivo contrattuale e risarcimento per i lavori eseguiti nell'ambito del contratto di appalto che le parti del giudizio avevano stipulato con il Comune di ### da imputarsi alle somme da questo erogate in favore della ### s.r.l. ed ammontanti ad € 2.476.906,77. La domanda afferisce, altresì, all'accertamento della responsabilità della convenuta in relazione alla violazione degli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 del ### interno dell'### che le avrebbe cagionato un danno pari ad € 50.000,00. 
Per converso, parte convenuta, oltre al richiedere il rigetto delle domande proposte, ha avanzato domanda riconvenzionale di accertamento della debenza, da parte dell'attrice, della somma di € 101.278,72, di cui € 37.965,27 a titolo di ribaltamento dei costi per l'ultimazione dell'opera ed € 63.313,45 quali somme assegnate al creditore particolare dell'attrice sulle somme oggetto della transazione; il tutto, oltre al risarcimento del danno pari ad € 50.000,00. 
La vicenda sub iudice trova il proprio fondamento nel rapporto negoziale intercorso tra le società parti del giudizio e il Comune di ### avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di costruzione del molo di sottoflutto di protezione degli approdi dello stesso comune e relativi banchinamenti nonché delle opere di drenaggio necessarie per conferire agibilità alla struttura portuale. 
Il rapporto originava dall'aggiudicazione della gara da parte della costituenda ATI tra le due società, giusto verbale del 24.11.2004, per un importo complessivo di € 3.067.158,00 al netto del ribasso d'asta, di cui € 2.990.685,00 per i lavori da compensarsi direttamente a corpo ed € 76.473,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta. 
In forza di tale risultato, con atto pubblico del 27.1.2005, rogato dal notaio dott.ssa ### rep. n. 6219 - racc. n. 2346, le due società costituivano l'associazione temporanea di imprese e contestualmente sottoscrivevano un regolamento interno alla stessa, nel quale si conveniva, tra gli altri, una ripartizione dei lavori - e conseguentemente anche dei rispettivi compensi - nella misura del 70% per la ### s.r.l. e 30% in favore della ### s.r.l. nonché l'attribuzione, alla prima, del ruolo di mandataria, con poteri di rappresentanza anche processuale dell'### e di mandante, alla seconda (cfr. all. 1 e 2 fascicolo attoreo). 
I lavori venivano consegnati il ### e avrebbero dovuto essere ultimati entro i successivi 16 mesi. Tuttavia, in data ###, la DL disponeva la sospensione dei lavori, pur dando atto della sostanziale loro ultimazione e pur avendo già emesso il SAL n. 8. 
Il ###, la mandataria promuoveva, nei confronti della stazione appaltante, il giudizio civile 1488/2010 dinanzi al Tribunale di ### avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità delle sospensioni disposte e la conseguente risoluzione del contratto, stante la responsabilità dell'### Tale procedimento si estingueva attesa la sottoscrizione, in data ###, di un accordo transattivo tra il Comune di ### e la ### s.r.l., n.q.  di mandataria ### con il quale quest'ultima si impegnava all'ultimazione dei lavori, mentre per parte sua l'ente comunale avrebbe corrisposto un importo di € 2.476.909,77 quale riconoscimento dei danni e dei lavori già effettuati, così come riconosciuti in sede di CTU espletata nell'ambito del procedimento civile. 
Ora, sul punto parte attrice ha allegato, senza essere in questo smentita dalla controparte, di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione inerente né alla proposizione della domanda processuale né all'avvio delle trattative finalizzate al bonario componimento della lite. Tale comportamento, da ritenersi accertato in forza dell'applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., costituisce indubbiamente violazione del canone della buona fede e della correttezza nell'esecuzione del rapporto di mandato. 
Occorre rammentare, infatti, che il principio di correttezza e buona fede, da intendersi in senso oggettivo, è espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire vicendevolmente con lealtà e correttezza, in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto stabilito da norme di legge o dallo stesso regolamento negoziale. Pertanto, la sua violazione rappresenta di per sé un inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 9200/2021), peraltro senza che sia necessario il proposito doloso di recare pregiudizio alla controparte (Cass. civ., n. 17716/201). 
Nel caso di specie, pur riconoscendosi il potere di rappresentanza processuale della ### s.r.l., che pertanto era legittimata alla proposizione di domande giudiziali e stragiudiziali inerenti al contratto d'appalto, non è revocabile in dubbio che in un'ottica di leale collaborazione, la stessa avrebbe dovuto rendere edotta la controparte quantomeno del proprio proposito di agire in tal senso. 
Ciò è tanto più evidente ove si osservi che tra gli obblighi assunti in sede transattiva vi era anche la ripresa e l'ultimazione dei lavori aggiudicati, cui la ### s.r.l. avrebbe dovuto prender parte, con conseguente investimento sia sul piano economico che patrimoniale. 
Peraltro, dalla sospensione sine die dei lavori, imposta nel 2009, all'avvio delle trattative per il bonario componimento della lite, nel 2016, erano trascorsi circa 7 anni, durante i quali le condizioni delle ditte ben sarebbero potute - come del resto poi è accaduto - mutare, sicché un confronto preliminare tra le sue società sarebbe stato quantomeno necessario. 
E difatti, ove tale incontro fosse stato svolto, la ### s.r.l. avrebbe appreso per tempo della perdita, in capo alla ### s.r.l., delle certificazioni necessarie alla sua partecipazione alla gara e la sua conseguente impossibilità alla prosecuzione dell'appalto. Tale inadempimento consente, pertanto, di ritenere fondate le doglianze attoree in punto di violazione degli obblighi di cui agli artt.  2 e 3 del ### interno all'### che pure prevedono un generico obbligo di comunicazione, da parte della mandataria, di tutte le iniziative e le determinazioni inerenti allo svolgimento del rapporto negoziale. 
Non è in tal senso ostativa la circostanza per cui l'attrice non avrebbe comunicato alla ### s.r.l.  la perdita delle predette certificazioni. Corrisponde infatti al vero che la ### s.r.l. sia, per parte sua, venuta meno all'obbligo specificamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 del ### interno all'### che testualmente prevede che “Le parti sono obbligate a conservare i requisiti tecnici e di regolarità amministrativa ai fini del buon andamento del contratto e dell'incasso dei relativi pagamenti”. Parte attrice avrebbe dovuto quindi adoperarsi per il mantenimento delle certificazioni SOA e ISO 9001-2008 conformemente agli obblighi contrattualmente assunti ovvero, in alternativa, comunicarne la perdita alla mandataria, la quale a quel punto avrebbe potuto assumere determinazioni diverse, quali lo scioglimento dell'ATI ovvero una sua modifica soggettiva o, ancora, una diversa modulazione delle condizioni pattuite nell'accordo transattivo del 2017. 
Deve rammentarsi che nell'ambito degli appalti pubblici, per il principio di necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, riferito in particolare al possesso della SOA per gli appalti, tali requisiti devono essere posseduti senza soluzione di continuità dal momento della presentazione della domanda di partecipazione all'aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione, qualora l'impresa sia aggiudicataria dell'appalto (cfr. Consiglio di Stato, n. 8/2015). Da ciò consegue che l'omessa attivazione dell'appaltatrice ai fini del rinnovo della SOA sia idonea a configurare una condotta valutabile ai fini dell'imputabilità e della gravità dell'inadempimento, rilevanti nell'ambito di una domanda risarcitoria. 
In ogni caso, va evidenziato che da una ricostruzione cronologica degli eventi, è emerso che la perdita delle certificazioni sia avvenuta soltanto il ###, come risultante dalla visura camerale (cfr. all. 4 e 5 fascicolo convenuto) e dal verbale di assemblea dei soci del 20.12.2016 (cfr. all. 8 fascicolo convenuta), quindi in un periodo immediatamente precedente all'avvio delle trattative, avvenuto il ###, sicché a maggior ragione una consultazione preliminare avrebbe potuto sortire effetti diversi, ivi incluso l'eventuale rinnovo. 
Peraltro, non può tacersi l'ulteriore circostanza per cui, a quella data, la ### s.r.l.  riteneva risolto il contratto in forza del provvedimento prefettizio del 16 luglio 2010 46786/W/CD, la cui esistenza si ricava dal corpo dell'accordo transattivo, laddove ne determina la reviviscenza. Tale dato, in uno allo stato di liquidazione cui era stata sottoposta, era idoneo a non indurre neppure il proposito di rinnovo delle certificazioni necessarie. 
Tutto ciò consente, pertanto, di ritenere accertati i reciproci inadempimenti contrattuali delle comparenti, essenzialmente imputabili all'assenza di una costante comunicazione tra loro, con la precisazione che nessuna di esse sia stata idonea ad incidere sulla corretta esecuzione del rapporto o a cagionare di danni in capo alla convenuta. 
Ed invero, in seguito alla sottoscrizione e alla comunicazione, alla mandante, dell'accordo transattivo, il ### si svolgeva un incontro tra le due società in ### nell'ambito del quale la mandataria apprendeva dell'oggettiva impossibilità dell'attrice di proseguire nell'esecuzione del contratto, stante la mancanza dei titoli autorizzativi e dei beni strumentali all'uopo necessari. 
Pertanto, pur di adempiere agli impegni assunti in sede transattiva, si faceva garante, nei confronti dell'ente comunale, sia del possesso dei requisiti tecnico-amministrativi che materiali della mandante, che dunque non interveniva nella fase di ultimazione dei lavori. Per parte sua, invece, il comune aveva provveduto all'erogazione della somma convenuta, che veniva incassata regolarmente dalla mandataria. 
Sul punto, occorre precisare l'infondatezza delle allegazioni attoree in ordine all'illegittimità della condotta dell'ente pubblico, che le avrebbe negato la liquidazione della sua quota di spettanza. 
Infatti, per espressa previsione del disposto di cui all'art. 3, lett. h) del ### interno all'### rientrava nei compiti della mandataria l'incasso, “per sé e per le mandanti” dei ratei di corrispettivo “qualora la stazione appaltante non acconsenta ad effettuare i pagamenti direttamente in favore di ciascuna parte in ordine alle prestazioni da questa realizzate e fatturate”, sicché il Comune ha correttamente corrisposto la somma pattuita alla mandataria, che ne era facoltizzata per espresso accordo delle parti. Sarebbe stato poi onere della ### s.r.l. provvedere alla ripartizione del quantum in proporzione alle quote pattuite, circostanza che, tuttavia, non è mai avvenuta e che costituisce l'oggetto dell'odierno procedimento. 
Preliminarmente si deve osservare come le eccezioni sollevate dalla convenuta non colgano nel segno. Ed invero, la mera circostanza per cui la società attrice non sia intervenuta in fase di ultimazione dei lavori non è ostativa alla liquidazione della sua quota di spettanza, atteso che quanto versato dal Comune non è afferente a tale fase bensì al complesso dell'attività svolta. Ciò si ricava da molteplici fattori. 
Innanzitutto, si ricorderà che tale somma veniva erogata in sede transattiva a tacitazione di tutte le pretese avanzate nell'ambito del procedimento civile incardinato. In sede processuale era stata esperita un'apposita CTU contabile, all'esito della quale era stato accertato, oltre all'illegittimità della sospensione dei lavori imposta dall'ente, che l'ATI era creditrice nei confronti del Comune di ### di un importo pari ad € 858.472,08 (cfr. all. 14 fascicolo convenuto), da ripartirsi tra le due società in ragione delle rispettive quote di partecipazione. Proprio per tale ragione, in sede transattiva si conveniva che dell'intero importo corrisposto, € 1.528.870,43 sarebbero stati imputati alle somme riconosciute dal ### oltre rivalutazione ed interessi. 
Poiché tale cifra era afferente ai lavori sino a quel momento svolti e ai quali aveva preso parte anche la ### s.r.l., quest'ultima aveva diritto a vedersi liquidata la propria quota di competenza, sicché non può ritenersi fondato il rifiuto opposto dalla ### s.r.l. e giustificato dalla sola circostanza della fuoriuscita ### dell'attrice dall'ATI nella fase finale del rapporto. Un tale rifiuto sarebbe stato legittimo soltanto ove l'attrice avesse esteso la propria pretesa anche a tale fase, pur nella consapevolezza di non avervi preso mai parte, ciò che tuttavia non avveniva, di conseguenza neppure contestando il diritto della ### s.r.l. a vedersi riconosciuto per intero quanto dovuto in relazione a tali ultime lavorazioni. 
A fronte di tale opposizione e al fine di veder tutelate le proprie ragioni, veniva quindi effettuato un accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi (RG n. 3555/2018), finalizzato alla ricostruzione dei rapporti di debito-credito tra le due società, sì da procedere alla successiva eventuale liquidazione del dovuto. Rimanendo infruttuoso anche tale tentativo, l'attrice introitava l'odierna azione, fondando la propria domanda proprio sulla relazione tecnica esperita in ### Orbene, in punto di utilizzabilità della relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, va rammentato che per costante orientamento giurisprudenziale, la stessa, “se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass. civ., n. 8496/2023; da ultimo, cfr. n. 342/2026). 
Ciò consente di superare le doglianze della convenuta in ordine alla valenza probatoria di tale documento, il quale è stato correttamente versato in atti da entrambe le parti del giudizio, che lo hanno prodotto quale mezzo probatorio idoneo a suffragare le rispettive domande. Peraltro, ciò vale a ritenere assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., a mente del quale colui che agisce in giudizio è tenuto a fornire prova di quanto allegato e asserito nei propri scritti di causa. 
Tanto premesso, in sede di ### il ### ing. Murolo, preso atto di quanto sopra nonché dell'avvenuta ultimazione dei lavori e del conseguente deposito dello stato finale dei lavori, perveniva alla conclusione per cui la ### s.r.l. avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuta la somma di € 385.283,25, quale risultante della differenza tra i proventi derivanti dall'appalto e i costi sostenuti per la sua esecuzione. 
Più precisamente, quanto ai proventi, il perito elaborava una tabella riepilogativa, dalla cui lettura si evince che la quota spettante all'attrice ammonta ad € 394.878,79. Da tale importo devono essere decurtati i costi sostenuti, precisando che “con riguardo alle spese generali e ai costi di gestione, si ritiene che le prime debbano essere ripartite tra le due società nelle medesime proporzioni del 30% e del 70% stabilite nel contratto d'ATI per le quote di partecipazione, vista anche la responsabilità solidale verso l'Ente appaltante per l'esecuzione dei lavori, considerando invece in forma individuale i costi di gestione, evidentemente derivanti da un'autonomia organizzativa e strettamente dipendenti dall'operatività aziendale propria di ciascun'impresa. Infatti, l'ATI orizzontale non determina di per sé congiunzione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia anche ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali; nella fattispecie, tale assunto è già sancito nel contratto d'ATI e ribadito nel regolamento interno, poiché tra gli “obblighi delle parti” (cfr. art. 5) vi era espressa autonomia tra le imprese “nell'esecuzione, gestione ed amministrazione delle quote di attività … affidate in via esclusiva”, sicché ciascuna delle due imprese in ATI avrebbe assunto autonomamente “tutti i rischi di carattere tecnico ed economico nonché gli oneri di natura finanziaria, fiscale e tributaria in relazione alla sua esecuzione. Conseguentemente, ciascuna parte” avrebbe dovuto “provvedere in proprio alla gestione della quota di attività a lei affidata organizzando autonomamente i mezzi e le risorse necessarie per tale esecuzione” (cfr. p. 33 CTU ing. Murolo). Pertanto, atteso che le spese generali ammontano ad € 31.985,13 e che le stesse devono ripartirsi in misura proporzionale alle quote di partecipazione, alla ### s.r.l. sono imputabili € 9.595,54, pari al 30%, da sottrarre ai ricavi di cui sopra, con la conseguenza che l'attrice è creditrice della somma complessiva di € 385.283,25. 
Da tali argomentazioni tecniche, che si reputano esaustive, logiche e ben argomentate, ritiene il Tribunale di non doversi discostare, anche in forza delle ulteriori risultanze processuali che hanno attestato il diritto di credito della società ### s.r.l. in relazione all'appalto oggetto di causa e ai ripetuti inadempimenti della convenuta. 
Quanto, invece, alle altre spese generali, alle “spese e consulenze legali”, “spese e consulenze tecniche” nonché “maggiori costi 2004/2018” di cui all'art. 7 dell'accordo transattivo e “il contributo economico che l'### dovrebbe versare alla ### in ragione della quota di partecipazione all'ATI possa essere definito eventualmente in forma equitativa dal Giudice in un'eventuale causa di merito” (cfr. p. 29 osservazioni CTU ing. Murolo), tutte voci che il CTU ritiene doversi liquidare in via equitativa, deve osservarsi come sia preclusa al Tribunale qualsiasi operazione di tal fatta, atteso che tale forma di liquidazione costituisce modalità alternativa di quantificazione del danno e non già delle spese sostenute nel corso di un contratto. 
In ogni caso, si osserva che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' “an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cass. civ., n. 3071/2024), sicché in difetto di prova, per vero neppure superabile per effetto delle osservazioni mosse dal perito di parte nei confronti delle conclusioni rassegnate dal ### si ritiene che la richiesta sia inammissibile. 
Ad esiti diversi non può giungersi neppure a fronte del dedotto della convenuta, laddove contesta l'essersi fatta carico dei costi necessari all'ultimazione dei lavori commissionati, mantenendo i prezzi originari. Invero, richiamando le argomentazioni di cui sopra, va ricordato che l'iniziativa di far rivivere un contratto risolto, peraltro alle medesime condizioni economiche, è stata una scelta liberamente assunta dalla ### s.r.l., che ha operato senza alcuna preliminare interlocuzione con la mandante, nel cui interesse pure agiva. La circostanza per cui il contratto sia stato definito “antieconomico” dal CTU non è un elemento sufficiente a giustificare l'attribuzione dei maggiori costi in capo all'attrice, che di tale nuova contrattazione neppure era a conoscenza, così come non è del pari sufficiente - oltre che provata - l'asserzione secondo cui l'intento era quello di evitare richieste risarcitorie da parte della committente. Tale ultima ipotesi è peraltro smentita dalle risultanze della consulenza tecnica esperita nel processo incardinato nel 2010, che già avevano riconosciuto il diritto di credito dell'ATI nei confronti della stazione appaltante, sicché la prospettazione di richieste risarcitorie da parte di questa appare inverosimile. 
In forza di tali argomentazioni, quindi, la domanda di parte attrice deve essere accolta e, conseguentemente, la società ### s.r.l. va condannata al pagamento, in favore della prima, della somma di € 385.283,25, quale quota dei compensi spettanti per l'esecuzione dell'appalto di cui è causa. 
Specularmente, per le stesse ragioni deve rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in relazione alla debenza, da parte dell'attrice, della somma di € 37.965,27, non essendo emersa alcuna posizione debitoria della stessa. 
Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, la stessa va rigettata poiché generica e non adeguatamente motivata. 
Sul punto, la ### s.r.l. ha fondato la propria richiesta sullo scioglimento, intervenuto in data ### in modo repentino ed ingiustificato, del contratto di comodato che la stessa aveva stipulato con la ### s.r.l., avente ad oggetto i locali adibiti ad uffici, siti in ### n. 8 - ### dove essa aveva collato peraltro la propria sede. Ciò aveva, infatti, determinato un blocco della propria attività, poiché la convenuta aveva indebitamente trattenuto sia la documentazione societaria che alcuni beni, quali automezzi, attrezzature ed altri beni. 
Tali allegazioni non sono state provate dall'attrice, che nulla ha sottoposto al vaglio del Tribunale: non è stato indicati, infatti, quali e quanti mezzi siano stati trattenuti ovvero quale documentazione non sia stata restituita. Al contrario, la convenuta ha fornito prova contraria, producendo copia dei verbali di consegna di copiosa documentazione e strumentazione (cfr. all. 2 e 3 fascicolo convenuto), sicché le allegazioni di parte attrice sono destituite di fondamento. 
Ancora, la stessa non ha fornito alcuna prova del rapporto di diretta pertinenzialità tra lo scioglimento del contratto de quo con il blocco dell'operatività dell'azienda e la sua conseguente crisi economica che aveva portato all'avvio della procedura di liquidazione. In questo senso, documenti quali, a titolo esemplificativo, i bilanci d'esercizio o lo stato economico-patrimoniale, avrebbero consentito di comprovare l'effettiva crisi economica della società. 
Ad esito analogo si perviene anche con riferimento alle domande restitutorie e risarcitorie proposte in via riconvenzionale dalla convenuta. 
Quanto alla prima, la ### s.r.l. ha chiesto la refusione della somma di € 63.313,45, assegnata al creditore particolare della società attrice in virtù di un pignoramento presso terzi, eseguito sulle somme oggetto dell'accordo transattivo dell'11.8.2017. La domanda è infondata, essendo stato accertato l'effettivo diritto di credito della ### s.r.l. nei confronti della convenuta, che il terzo ben può escutere a soddisfazione del proprio credito. Non è a tal fine ostativa la circostanza per cui il rapporto tra il terzo esecutore, ing. ### e la società attrice sia maturato in un contesto diverso dal vincolo negoziale che legava quest'ultima alla convenuta, potendo il terzo, per espressa previsione legislativa, aggredire il credito che il proprio debitore vanti nei confronti di un altro soggetto. 
Peraltro, che l'attrice fosse creditrice nei confronti della ### s.r.l. era circostanza già nota all'epoca dell'assegnazione delle somme, disposta con ordinanza del 4.2.2022, in quanto già all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., conclusosi il ###, data di deposito delle osservazioni da parte del CTU ing. Murolo, era stata già accertata la posizione creditoria della ### s.r.l. 
Non appare superfluo ricordare che “### presso terzi può avere ad oggetto anche crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (per via di assegnazione o di vendita e successiva aggiudicazione) concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione” (Cass. civ., n. 5235/2004) purché il credito sia “legato ad un già esistente rapporto giuridico di base, che ne costituisca l'origine e che già attualmente ne permetta l'identificazione degli estremi soggettivi ed oggettivi” (Cass., 26.10.2002, n. 15141). 
Da ciò consegue, per quel che rileva in questa sede, la legittimità dell'esecuzione intrapresa dal terzo e l'infondatezza della richiesta restitutoria avanzata dalla convenuta. 
Quanto, invece, alla pretesa risarcitoria, equitativamente determinata in € 50.000,00, le superiori argomentazioni, da intendersi qui richiamate, ne giustificano il rigetto, non essendo le asserite ripercussioni negative comprovate. 
Gli esiti processuali consentono di ritenere infondata anche la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà della lite, così come proposta dalla convenuta. 
Quanto alle spese processuali, il parziale accoglimento della domanda consente di disporre la compensazione nella misura di 1/3, ponendo il residuo a carico della parte soccombente, che si liquida applicando il DM 55/14, avuto riguardo al valore della causa e ai parametri minimi. Pertanto, la convenuta deve rifondere all'attrice la complessiva somma di € 7.486,00, per onorari, oltre ### cpa e rimborso forfettario al 15%.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1. accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della società ### s.r.l. in liquidazione a percepire la somma di € 385.283,25, quale quota di spettanza in ordine al contratto di appalto per i lavori eseguiti in favore del Comune di ### 2. condanna la società ### s.r.l. unipersonale al pagamento della predetta somma in favore della società ### s.r.l. in liquidazione, 3. rigetta le altre domande attoree; 4. rigetta tutte le domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta; 5. compensa nella misura di un terzo le spese di lite e pone il residuo, che si liquida in € 7.486,00, per onorari, oltre ### cpa e oneri come per legge, a carico della convenuta ed in favore dell'attrice.  ### 26.1.26 ### 

causa n. 1014/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Campagna

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