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R.G. n. 3928/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ANCONA ### Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: ### presidente ### giudice relatore ### giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 3928/2022 promossa da ### (cod. fisc. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., unitamente alla comparsa di nuovo difensore depositata il 1° marzo 2024 ATTORE contro ### (cod. fisc. ###), in proprio nonché quale legale rappresentante pro tempore della ### (cod. fisc. ###), rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei nominati difensori, come da procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., unitamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 novembre 2022 ###: concorrenza sleale.
Conclusioni delle parti: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza del 6.6.2025 - per parte attrice: “### all' ###mo Tribunale adito, ritenuta la competenza del Tribunale per le ### e respinta ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione, e assunto ogni opportuno provvedimento - così giudicare: in via preliminare, previa revoca e modifica dei provvedimenti assunti in data ### e 14/05/2024, ammettere tutti i mezzi istruttori richiesti da parte attrice, disporsi Ordine di ### alla ### ai sensi degli artt. 121 C.p.i. e 210 c.p.c. mediante deposito in cancelleria: - delle scritture contabili (libro giornale e libro inventari), dei registri I.V.A. acquisti e I.V.A vendite, delle fatture clienti e fornitori; - dei registri di carico e scarico di magazzino, delle bolle di consegna; - ogni altro documento da cui sia possibile determinare il volume complessivo delle vendite dei prodotti e/o documenti realizzati, il fatturato realizzato dalla convenuta ### srl mediante la vendita dei prodotti contestati e i relativi utili nonché il fatturato e gli utili realizzati con la sua attività. - dei disegni e progetti realizzativi dei prodotti; - dell'elenco dei dipendenti, - ### D'#### affinchè, sulla base delle relazioni in atti e dei documenti acquisendi, ed esaminati fisicamente dal consulente i prodotti che si ritengono contraffatti e realizzati attraverso il know how di ### srl meglio descritti in citazione, si proceda alla comparazione ed al rilievo degli elementi di identità dei prodotti delle due aziende e gli elementi eventualmente caratterizzanti, specificando se ed in quali parti dei prodotti ### si sia avvalsa di proprie progettazioni ed in quali parti abbia utilizzato quelle di ### - ### - ### al fine di accertare: I) quale sia stato il lucro cessante, in termine di mancato margine operativo lordo patito dall'attrice a causa della commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti de quibus; i) quale sia il numero complessivo di prodotti venduti dalla convenuta ### srl; ii) quale sia, il fatturato e gli utili realizzati, anche in via indiretta, dalla convenuta grazie alle vendite di prodotti realizzati in violazione di legge; iii) a quanto ammonti la perdita di guadagno dell'attrice causalmente riconducibile all'offerta sul mercato dei prodotti summenzionati venduti dalla convenuta; iv) sia la perdita di valore dei prodotti ### srl derivante dalla vendita dei prodotti ### srl, nonché la perdita di avviamento e il pregiudizio all'immagine subita dall'attrice e riconducibili alla contraffazione di cui è causa. v) il mancato guadagno ### srl la retroversione degli utili realizzati da ### srl; la giusta royalty dovuta da ### srl, e ###: […] ### - accertare e dichiarare che la società ### srl, ha svolto attività di concorrenza sleale mediante l'utilizzo illecito di know how ed informazioni riservate della ### srl, svolgendo attività confusoria e parassitaria e di concorrenza sleale, in violazione del disposto degli artt. 98 -99 c.p.i., 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c. e 2043 c.c. e per l'effetto: • inibire la commercializzazione sotto qualsiasi forma dei prodotti realizzati; • inibire alla stessa l'ulteriore distribuzione, vendita, promozione, pubblicazione (sia cartacea che elettronica) di prodotti e/o documenti recanti i caratteri estetici e distintivi indicati in premessa; • ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione, a cura e spese della convenuta ### srl, di tutti i prodotti realizzati in violazione di legge, nonché di tutto il materiale promozionale che li illustri e l'oscuramento delle loro immagini e di quanto li riguardi, dal web; • condannare la ### S.R.L. al risarcimento del danno emergente, che potrà essere determinato in corso di causa occorrendo anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi; • condannare la ### S.R.L, ai sensi dell'art. 125 C.p.i, al risarcimento dei danni per lucro cessante ed alla retroversione dell'utile all'attrice, derivante dagli illeciti summenzionati da liquidarsi nella somma risultante all'esito di causa e dalle presunzioni che da esse derivano, e comunque anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi tenuto conto in ogni caso, del mancato guadagno della convenuta, e determinando in un importo non inferiore ad €. 2 milioni oltre alla restituzione degli utili realizzati dalla convenuta nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento; • condannare la ### S.R.L al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2043 c.c., derivante dall'illecito utilizzo del know how e delle informazioni riservate di ### srl, nella misura che potrà essere determinato in corso di causa occorrendo anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi; • condannare la ### S.R.L al risarcimento del danno non patrimoniale, causato all'immagine commerciale, alla reputazione ed il danno morale che l'attrice ha subìto e stanno subendo a causa dell'attività illecita, da liquidarsi, occorrendo, equitativamente, in misura non inferiore alla metà del danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi; • disporre la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza, per due volte non consecutive, sui quotidiani ### 24 Ore, ### della ### e ### a cura dell'attrice ed a spese dei convenuti; • fissare una penale, di ### 1.000,00, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli emanandi provvedimenti, nonché di ### 10.000,00, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, per ogni violazione accertata e rigettare la domanda riconvenzionale avanzata da controparte perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge, IVA e ###”. - per parte convenuta ### e per la ### s.r.l.: “Voglia l'###mo Giudice adito, per i motivi tutti esposti e contrariis rejectis, nel merito e contrariis rejectis - disporre in toto il rigetto delle altrui domande, siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti innanzi esposti nonchè in via riconvenzionale, - accertare e dichiarare che la circolare inviata da ### il ### ai propri clienti e fornitori, contenente affermazioni e frasi altamente lesive della professionalità, degli interessi e del decoro di ### e del #### personalmente, così come meglio descritte in comparsa di costituzione, costituisce atto di concorrenza sleale ex dell'art. 2598 c.c.; e, per l'effetto, - condannare la società attrice al risarcimento di tutti i danni presenti e futuri, tanto patrimoniali quanto non patrimoniali, nonchè di immagine connessi al predetto illecito, commisurati nella misura di € 1.000.000,00, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà opportuno liquidare in via equitativa salvo, comunque, il riconoscimento di una provvisionale ex art. 278 comma 2, c.p.c., non inferiore ad € 100.000,00= (1/10); - comunque ordinare e disporre la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della emananda sentenza, a spese dell'attrice ed a cura dei convenuti ### e sig. ### sui quotidiani “Il Sole24 ore”, “'Il resto del Carlino” e “### della Sera” per due giornate ciascuno, anche non consecutive, così come la trasmissione di copia a tutti i clienti e fornitori già destinatari della circolare di ### Infine, per doveroso scrupolo professionale e si opus si rinnova la richiesta di CTU tecnico contabile e ordine di esibizione formulate nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma cpc depositata il ### che, appresso, si trascrivono integralmente: - CTU tecnico contabile per accertare, sulla base della relazione del Dr. Bertuccioli (doc. 14 depositato da questa difesa nel collegato fascicolo cautelare) e di quella del dr. ### (doc n. 31 depositato da controparte nel fascicolo del cautelare) nonché di ogni altro documento ritenuto utile (bilanci depositati - doc. n. 42), il calo del trend di crescita di ### a decorrere da Agosto 2022. - ordine di esibizione, ex art. 210 cpc, ad ### dell'elenco/mailing list dei destinatari della comunicazione di posta elettronica contenente la circolare del 31.08.22, al fine di avere definitiva contezza dei soggetti giuridici (società e persone fisiche) che l'hanno ricevuta”.
In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari, anche del procedimento cautelare.” MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ### s.r.l. ha convenuto in giudizio, avanti a questo tribunale, ### (domanda nei confronti del quale vi è stata successivamente ordinanza di estinzione) e ### quest'ultimo in proprio e in qualità di legale rappresentante della ### s.r.l., deducendo che: - ### società capogruppo del gruppo di società composto anche dalla ### s.r.l., ### s.r.l. e ### s.r.l., è un'impresa altamente specializzata nella progettazione, assemblaggio, produzione e vendita di aspiratori industriali carrellati e non, macchine industriali e parti di esse, che opera nel mercato italiano e internazionale dal 2010; - sino all'anno 2019 fra i suoi dipendenti vi sono stati anche ### con il ruolo di assistenza tecnica e commerciale e ### con il ruolo di agente di commercio; - nel giugno del 2019 ### si è licenziato improvvisamente; - nello stesso periodo, l'ufficio commerciale si è accorto che alcuni dei maggiori clienti non avevano più contattato la società per acquisti o manutenzioni e anzi, se sollecitati, avevano cercato di non proseguire la conversazione; inoltre, alcuni di essi (tra i quali la ### s.r.l.; la ###ästechink; la ### la ###. Neu; la Stuertz; la ### la ### la ####.), dopo l'estate del 2019, avevano interrotto gli ordinativi (prima regolari, cfr. all. n. 1 allegato all'atto di citazione) senza alcuna plausibile ragione; - nel mese di gennaio 2020 si è licenziata anche la ###ra ### (riferimento del back office commerciale di ###, appena rientrata dalla maternità, proponendosi - su suggerimento di ### - ad un'azienda del riminese; - in data ### il cliente tedesco ### nell'intento di contattare ### ha inviato una nota al suo vecchio indirizzo e-mail (###) con la quale ha richiesto un manuale in lingua inglese di un aspiratore; successivamente, accortosi dell'errore, ha cercato di annullare la mail, che, tuttavia, era stata già letta dal back-office di ### il quale frattanto aveva anche appurato che non c'erano vendite recenti che giustificassero una simile richiesta (all. n. 2 allegato all'atto di citazione); - in data ####, cliente e distributore di ### ha avvisato la responsabile commerciale della società, ### via ### che presso il cliente ### di ### era stato installato un aspiratore molto simile a quello progettato e commercializzato dalla società attrice (### n. 3 allegato all'atto di citazione); - in data #### ha appurato, attraverso un post su ### che il suo principale cliente spagnolo, ### stava esibendo sulla propria pagina web l'installazione di un aspiratore di ### (### n. 4 allegato all'atto di citazione), e contattatolo, ha appreso che esso aveva acquistato n. 3 aspiratori presso la nominata società identici a quelli di ### ma meno costosi, di talchè l'attuale parte attrice è stata costretta a promettere sconti per l'anno 2021/2022, per essa fortemente pregiudizievoli, pur di mantenere rapporti economici con tale cliente (### n. 5 allegato all'atto di citazione); - in data ### è giunta presso la sede di ### una busta anonima contenente alcune fotografie di macchinari con marchio ### conservati all'interno di uno stabile, ove erano altresì raffigurati ### e ### oltre alla scheda tecnica di un aspiratore denominato “ASP 15-22” tratto dalla pagina internet dell'azienda ### s.r.l. (All. 6 allegato all'atto di citazione); tale modello di aspiratore è apparso identico, per caratteristiche tecniche ed estetiche, nonostante il diverso nome e colore, a quello realizzato da ### e commercializzato da ### e ### per conto della ### s.r.l., la quale non lo aveva più acquistato dalla società dal giugno 2019 (### n. 7 allegato all'atto di citazione); - in data ### la Harmuth, nella persona di ### (###), ha inviato una mail diretta a ### al suo vecchio indirizzo e-mail (###) per urgenti problemi di vendite relative ad ### (### 8 allegato all'atto di citazione); - dalla visura di ### è emerso che la stessa è interamente posseduta da ### e ha ad oggetto la “- progettazione, produzione, assemblaggio e vendita di aspiratori industriali, nonché commercializzazione di prodotti analoghi o affini; - gestione e fornitura dei servizi integrativi delle attività di cui sopra, quali contratti di manutenzione” (### n. 9 allegato all'atto di citazione); - a seguito di indagini difensive, in particolare, dalle sommarie informazioni rese da ### titolare della ### & ### s.r.l., è emerso che ### si sarebbe appropriato illecitamente dei segreti industriali e del know how di ### Infatti, ### ha presentato a ### dei disegni tecnici a firma di ### (progettista che aveva lavorato per ###, relativi a prodotti che hanno le stesse dimensioni e caratteristiche di quelli della società attrice (### n. 11 allegato all'atto di citazione); - da una serie di verifiche interne si è appurato altresì che ### e ### avrebbero asportato file e documenti inerenti a progetti, contatti commerciali, elenchi clienti e fornitori e informazioni industriali, utilizzati dagli stessi durante il periodo di attività in ### (cd. ### ed informazioni riservate); inoltre, da una semplice comparazione si ravviserebbe la piena corrispondenza tra il prodotto aziendale di ### e quello di ### (la curva ed il coperchio, la posizione del logo, la nervatura del bidone, la maniglia personalizzata, il carrello ruote e maniglione, la verniciatura RAL 9016 ### e 7016 ###, lo stesso modello di ventola e silenziatore) (### n. 12 allegato all'atto di citazione). Dunque, atteso che per realizzare tutte le componenti sono necessarie competenze e software con licenze molto costose, appare fortemente probabile che essi abbiano utilizzato i progetti ### per far replicare “a disegno” tutta la componentistica necessaria; peraltro, sia ### che ### al termine della loro collaborazione con la società non hanno restituito i file aziendali utilizzati; appare altresì significativo, infine, il fatto che concluso il rapporto con ### (che inizialmente si chiamava ### srl), ### abbia fondato una nuova società, denominandola ### con il medesimo oggetto sociale e prodotti identici; - per tutte queste ragioni l'odierna parte attrice ha presentato denuncia-querela nei confronti di ### e ### dalla quale è originato il procedimento penale n. 108/2021 RGNR (### n. 14 allegato all'atto di citazione); tra l'altro, in occasione del prelievo da parte del consulente del pm di uno degli aspiratori di ### per la comparazione, il legale rappresentante della società, ### intravedendo l'aspiratore di ### parimenti prelevato, ha notato che le componenti tecniche ed estetiche contraffatte sarebbero state abilmente sostituite con altre completamente diverse (### n. 16 allegato all'atto di citazione); - in data ### si è appurato, infine, che anche la società tedesca ### cliente storica della ### ha iniziato a promuovere sul proprio sito web un modello di aspiratore (modello ###) prodotto dalla concorrente ### a scapito del modello ### di sua produzione (### n. 15 allegato all'atto di citazione).
Per tutte le circostanze di cui sopra, parte attrice ha ritenuto che si sia consumata una violazione del segreto industriale ex artt. 98 e 99 c.p.i. o quantomeno che siano stati commessi atti di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1) e 2), c.c. o, in subordine, atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3), c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in un importo non inferiore ad € 2 milioni, oltre alla restituzione degli utili realizzati dalla convenuta nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento, e ha quindi rassegnato le proprie conclusioni, successivamente modificate in sede di precisazione delle conclusioni come sopra riportate.
Unitamente all'atto di citazione, parte attrice ha avanzato altresì istanza cautelare volta a ottenere inaudita altera parte, i seguenti provvedimenti a carico di ### a) diffida a produrre e commercializzare prodotti identici b) richiesta di ritiro dal mercato o sostituzione di tutti gli aspiratori venduti e palesemente copiati c) immediata distruzione di tutto il materiale giacente eventualmente presso i loro magazzini d) diffida a tutti i fornitori e) diffida a tutti i clienti di ### ad acquistare prodotti identici. 2. ### costituendosi in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della ### s.r.l., ha contestato tutto quanto sostenuto da parte attrice e ha chiesto il rigetto delle domande attoree eccependo e deducendo: i) in via pregiudiziale, la competenza funzionale e territoriale del tribunale ordinario di Pesaro, dal momento che l'odierna causa non può essere soggetta alla tutela brevettuale, atteso che la società attrice non è titolare di alcuna privativa né ha allegato la sottrazione di disegni, marchi ovvero l'imitazione di prodotti oggetto di tutela; ii) nel merito, di aver lavorato con ### con l'incarico di promuovere e sviluppare le vendite dei prodotti commercializzati dalla stessa nei paesi di ##### e ### da dicembre 2015 a dicembre 2016 (come da contratto, doc. n. 2 allegato alla comparsa di risposta); il ### egli ha riconsegnato a ### ex moglie del sig. ### il proprio cellulare, la scheda telefonica USA e la carta di credito aziendale (doc. n. 3 allegato alla comparsa di risposta); peraltro, egli non ha mai sottoscritto alcun patto di non concorrenza per il periodo post risoluzione del rapporto, né ha sottoscritto il codice etico, approvato dopo l'interruzione della sua collaborazione; iii) successivamente, egli ha iniziato a maturare l'idea di fondare ### dapprima ha disegnato un modello di aspiratore assieme alla moglie (doc n. 4 allegato alla comparsa di risposta), poi, conosciuto ### designer industriale di ### i due hanno iniziato a progettare insieme gli aspiratori della futura ### prendendo spunto da video e foto in internet di tutti i produttori di aspiratori presenti sul mercato (come da fattura di pagamento dei compensi, doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione); nel 2018 egli ha chiesto a ### titolare della ### & ### di ### la possibilità di occupare in maniera riservata uno spazio all'interno dell'azienda per poter assemblare i prototipi degli aspiratori disegnati da ### e ha iniziato a contattare potenziali fornitori, tra i quali l'impresa ### la quale ha realizzato per suo conto i primi 10 “bidoni”, che ### ha venduto a ### & ### attesa la mancata costituzione della società ### a quella data; iv) che il 25 giugno 2019 è stata costituita ### partecipata al 100% da lui stesso, iscritta nel registro imprese il 1 luglio 2019 (doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione), e successivamente egli ha assunto quale consulente commerciale ### conosciuto in ### tra luglio e dicembre 2019 ### ha venduto cinque prototipi a cinque clienti diversi, tutti clienti storici di ### e successivamente alcuni di essi hanno deciso di cambiare definitivamente fornitore, affidandosi a ### (#####, mentre altri hanno deciso di tenere un doppio fornitore (### o di continuare ad acquistare principalmente da ### (###; v) a seguito di denuncia-querela presentata da ### in data ###, la Guardia di ### in data ### ha perquisito le abitazioni di ### e ### nonché la sede di ### sequestrando PC, cellulari e memorie esterne e in data ### ha sequestrato un aspiratore di ### (specificatamente, quello venduto alla ditta ### e uno di ### per sottoporli a consulenza tecnica comparativa, conclusasi con l'affermazione del consulente del pm di un'analogia funzionale dei prodotti comparati, utilizzati, entrambi per aspirare, ma comunque “meccanicamente realizzati in modo diverso”; vi) gli odierni convenuti non si sono mai impossessati del know how di ### in particolare, ### - così come ### - ha ricevuto dall'attrice materiale illustrativo e schede tecniche con il fine di illustrarli ai potenziali acquirenti, dunque, tale materiale non rappresentava informazioni segrete, dotate di valore economico e sottoposte a misure di protezione; vii) gli odierni convenuti non hanno neppure compiuto atti di concorrenza sleale, dal momento che da una parte ### ha incaricato cinque professionisti per realizzare il proprio aspiratore - ovverosia, l'ing. ### il disegnatore ### il progettista ### il sig. ### e il sig. ### (docc. nn. 5 e 7 allegati alla comparsa di costituzione) - e il prodotto ottenuto non rappresenta un'imitazione servile dell'aspiratore di ### come evincibile dalla comparazione dei due aspiratori, anche con gli altri aspiratori nel mercato (doc. n. 11 allegato alla comparsa di costituzione), nonchè dalla relazione del consulente del pm; dall'altra non vi è stata una sottrazione di clientela ad ### avendo le singole aziende acquirenti scelto i propri fornitori in un regime di libero mercato (tra l'altro si tratta solamente di 9 aziende sugli oltre mille clienti vantati da ### e la maggior parte di esse si sono affidate a ### poiché legati allo stesso da una storica collaborazione, tra le quali ##### e ######; in ogni caso, l'utilizzo del termine “vacuum” nella ragione sociale dell'impresa convenuta, non presente tuttavia in quella dell'attrice, è invece presente in plurime altre aziende del settore; viii) l'assenza del danno lamentato, non supportato da alcuna prova allegata.
Per tutti i motivi di cui sopra, ### in proprio e quale legale rappresentante di ### ha chiesto l'integrale rigetto delle domande avanzate da parte attrice.
Parte convenuta ha avanzato altresì domanda riconvenzionale volta all'accertamento degli atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2) e 3), c.c. commessi invece dall'odierna parte attrice nei propri confronti, e specificamente individuati nelle seguenti condotte: a) invio a tutti i clienti e fornitori di ### di una email, definita circolare, datata 31 agosto 2022 (doc. n. 34, dove il giorno esatto è oscurato) contenente informazioni tendenziose e diffamatorie che hanno gettato discredito sulla concorrente ### e hanno mutato il comportamento di alcuni clienti con cui erano in corso trattative o contratti. A seguito della ricezione di questa email i danni specificamente allegati sarebbero consistiti: - in un aumento dei prezzi delle turbine da parte della società ### (doc.ti da 24 a 29 allegati alla prima memoria istruttoria di parte convenuta). - nel rifiuto della società ### di ### a fornire dei bidoni (doc. 30 fascicolo cit.); - nel rifiuto della società ### di effettuare non meglio precisate forniture; - nel rifiuto della società greca ### di proseguire nell'attività di agente; - nel rifiuto della ditta ### fornitore di motori elettrici, di inviare un'offerta per l'acquisto da parte di ### di materiale (doc. 31 del 20/01/2021, fascicolo cit.). b) ### ha ammesso di aver proposto ai clienti ### di ritirare gli aspiratori venduti da quest'ultima in cambio di sostituzione di aspiratore ### al prezzo di costo: dichiarazione resa nel documento n. 8 allegato all'atto di citazione, denominato “relazione anomalie ### e screenshot”: c) utilizzo illegittimo degli account di posta elettronica nominativi dei signori ### (###) e ### (###), condotta ammessa da parte attrice nell'atto di citazione e in alcuni documenti allegati (doc. n. 3, doc. n. 32, pag. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, doc. n. 33, doc. n. 33bis) che pertanto non sono stati disattivati al momento della cessazione del rapporti lavorativo e di collaborazione, come avrebbero dovuto, con cancellazione del loro contenuto dal server aziendale ### condotte avrebbero causato danni patrimoniali e non patrimoniali, anche all'immagine, inizialmente quantificati nella comparsa di risposta in € 250.000, e poi precisati nella prima memoria istruttoria in € 1.000.000, di cui € 800.000 a titolo di mancati utili conseguiti e la restante parte a titolo di danno all'immagine. 3. Si precisa che il giudizio cautelare si è concluso con ordinanza di rigetto del 16.1.2023, non impugnata.
Quanto al merito, all'udienza del 3.3.2023, pervenuta la causa innanzi a diverso giudice istruttore, quest'ultimo ha assegnato alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. (vecchio rito). Tutte le parti hanno depositato le relative memorie istruttorie.
In particolare, con la prima memoria istruttoria la difesa dei convenuti ### e ### ha precisato, in punto di domanda riconvenzionale, che la circolare pervenuta per e-mail da ### in data ### (doc. n. 34 allegato alla prima memoria istruttoria di parte convenuta) è stata ricevuta anche da alcuni dei propri clienti, i quali, conseguentemente, allarmati dal contenuto della missiva, hanno assunto atteggiamenti restrittivi nei loro confronti. Ad esempio, ### ha effettuato un ordine di 30 turbine dalla ditta ### che sarebbero dovute essere inviate mese per mese nell'annata 2022, con il vantaggio di mantenere sempre lo stesso prezzo di € 299,25. Dopo aver acquistato le prime 14 turbine al prezzo concordato (febbraio 2022 e luglio 2022, rispettivamente doc. n. 25 e doc. n. 26 allegati alla prima memoria istruttoria di parte convenuta), l'azienda venditrice, proprio a settembre 2022, ha alzato arbitrariamente il prezzo ad € 410,00 (docc. nn. 27,28,29 allegati alla prima memoria istruttoria di parte convenuta). ###, secondo la tesi di parte, già la denuncia-querela presentata da ### nel 2021 aveva avuto lo stesso effetto. Infatti, la ditta ### s.n.c., uno dei 3 fornitori di bidoni attualmente esistenti, dopo essersi proposta come fornitrice alternativa per ### al momento della stipula dell'accordo, aveva evitato di rispondere alla e-mail all'uopo inviata da quest'ultima in data ### (doc. n. 30 allegato alla prima memoria istruttoria di parte convenuta), così costringendola a servirsi da un unico fornitore, con prezzi evidentemente maggiori. Parimenti, anche altre aziende avevano interrotto ogni comunicazione improvvisamente e senza altra plausibile risposta, tra le quali, ### verniciatura, ### ed ### Parte convenuta ha aggiunto che rappresenta una prova degli atti di concorrenza sleale perpetrati da ### nei propri confronti anche la condotta - ammessa dalla stessa parte attrice - di aver proposto ad alcuni clienti il ritiro degli aspiratori venduti loro dall'odierna convenuta (all'evidente fine di demolirli) e, contestualmente, la sostituzione di quegli articoli con aspiratori ### a prezzo di costo.
Infine, in questi termini andrebbe letta anche la scelta di mantenere ancora attivi ed utilizzare gli account di posta elettronica che erano stati in precedenza creati per ### e ### e da loro utilizzati quando ancora collaboravano con l'impresa attrice.
Parte convenuta ha proceduto quindi ad una emendatio del petitum, quantificando il risarcimento dei danni presenti e futuri, patrimoniali e non patrimoniali, nonché d'immagine nella maggiore somma pari a € 1.000.000,00, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa, anche con eventuale liquidazione equitativa.
Alla successiva udienza del 16.6.2023, il precedente giudice istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione, dunque, rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, ha fissato la seguente udienza del 20.10.2023 per la precisazione delle conclusioni in occasione della quale sono stati assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Le parti hanno depositato i relativi atti.
Si evidenzia che parte attrice ### nella propria prima comparsa conclusionale ha rinunciato agli atti del giudizio limitatamente a ### e ### per aver trasferito l'azione civile in sede penale.
A questo punto, il collegio, con ordinanza del 5.10.2024 su relazione del precedente giudice istruttore, ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla domanda svolta dall'attore nei confronti dei convenuti ### e ### proseguendo viceversa il processo nei confronti di ### (sia per la domanda svolta dall'attore nei suoi confronti sia in relazione alla domanda riconvenzionale) e in relazione alla domanda riconvenzionale proposta anche da parte di ### ha affermato la propria competenza e ha rimesso la causa in istruttoria, ammettendo tutte le prove richieste dalle parti, ad eccezione della ### Sopravvenuta la riassegnazione del processo in oggetto alla scrivente giudice istruttore, quest'ultima con ordinanza dell' ### ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. dal seguente tenore: “- la ### s.r.l. rinuncia alle domande e all'azione nei confronti di ### s.r.l., ### e ### - la ### s.r.l. rimborsa le spese processuali anticipate dai convenuti, liquidate nella somma di € 13.768, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e ### a favore rispettivamente, da una parte, di ### s.r.l. e ### (compenso unico attesa la difesa unitaria) e, dall'altra, di ### Santagati”, che, tuttavia, non è stata accettata dai convenuti.
Con successiva ordinanza del 9.5.2024, che qui integralmente si richiama, questo collegio ha ritenuto di revocare parzialmente la precedente ordinanza del 5.2.2024, disponendo, in sintesi, l'inammissibilità delle prove orali articolate da parte attrice, al pari delle prove documentali da quest'ultima allegate, avendo essa depositato la seconda memoria istruttoria, così come la prima, tardivamente (in data ###, piuttosto che in data ###), nonché l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex 210 c.p.c. da essa richiesto in quanto generico e, viceversa, disponendo l'ammissione delle prove testimoniali articolate dai convenuti ### e ### Con la medesima ordinanza è stata altresì disposta CTU volta ad accertare se l'aspiratore prodotto da ### costituisce imitazione servile dell'aspiratore prodotto dall'impresa attrice.
Si evidenzia che parte attrice in data ### ha avanzato istanza di modifica della predetta ordinanza collegiale che, tuttavia, è stata confermata con successiva ordinanza collegiale del 29.5.2024, a cui si rinvia integralmente.
Il 12 giugno 2024 parte attrice ha presentato istanza di ricusazione di questo giudice istruttore estensore, ritenendo validi motivi il fatto di aver già deciso il procedimento cautelare e il fatto di aver formulato proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c.
Con ordinanza del 13.6.2024 il collegio per le ricusazioni ha rigettato l'istanza di ricusazione.
I convenuti ### e ### hanno presentato istanza di riassunzione del giudizio.
Alla seguente udienza del 29.11.2024, è stato conferito incarico al CTU ponendo il seguente quesito: “accerti se l'aspiratore prodotto da ### costituisce imitazione servile dell'aspiratore prodotto dall'impresa attrice”. Alla stessa udienza sono stati ascoltati i testi citati da ### e da ##### e ### All'esito dell'esame testimoniale, con ordinanza del 2.12.2024 che qui si condivide pienamente, non è stata disposta la CTU tecnico contabile richiesta dalle parti convenuta, in quanto ritenuta non necessaria ai fini del decidere.
Il 1° aprile 2025 il CTU ha relazionato alle parti e al giudice di non poter svolgere alcun accertamento tecnico per impossibilità di identificare con certezza i macchinari da confrontare rispettivamente attribuibili alle parti in causa.
La causa quindi è stata ritenuta matura per la decisione e precisate le conclusioni è stata quindi rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato i relativi scritti.
Al riguardo si rileva l'inammissibilità dei documenti depositati da parte attrice con la comparsa conclusionale del 5.9.2025, anche mediante ampie e inammissibili citazioni nel corso dell'atto, atteso che: il decreto di citazione a giudizio relativo al procedimento ### 108/2021 era stato già depositato con la seconda memoria istruttoria di ### che è stata dichiarata inammissibile in quanto depositata tardivamente, con ordinanza di questo collegio del 16.5.2024; il verbale di udienza dibattimentale del 16.6.2025 è irrilevante; la perizia finale dell'ing. Ferraro redatta nel 2021 è stata svolta su incarico del pm e quindi era parte del fascicolo delle indagini preliminari depositato nella cancelleria del giudice per la consultazione ad opera delle parti (tra cui la persona offesa, parte attrice nel presente giudizio) già nel momento della chiusura delle indagini e dell'emissione del decreto di citazione a giudizio del 10 luglio 2023, pertanto anche questo deposito risulta ampiamente tardivo. 4. Le domande avanzate da parte attrice sono infondate e vanno integralmente rigettate per le seguenti motivazioni.
Parte attrice ha allegato che le condotte poste in essere dall'impresa convenuta, in concorrenza con il suo legale rappresentante, ex agente dell'impresa attrice, e di un ex collaboratore esterno (###, ora collaboratore esterno dell'impresa convenuta, sarebbero sussumibili in tre distinte fattispecie: a) violazione di segreti commerciali ex art. 98 c.p.i.; b) imitazione servile ex art. 2598, n. 1), c.c. degli elementi degli “aspiratori della Ivision” (così pag. 14 atto di citazione) caratterizzanti e specifici, del tutto privi di utilità tecnica quali: la maniglia anteriore customizzata, il bordo arrotondato del contenitore, le medesime dimensioni dei fusti, il sistema di chiusura e la posizione del marchio; c) concorrenza sleale generica ex art. 2598, n. 3), c.c.: “attraverso l'appropriazione sistematica del patrimonio informativo aziendale e lo sviamento della clientela con modalità scorrette” (pag. 30 comparsa conclusionale), informazioni riservate anche se non dotate di tutti i requisiti richiesti dall'ar.t 98 c.p.i.
In sede di comparsa conclusionale, la difesa di parte attrice non ha insistito nell'allegazione circa la sussistenza della violazione anche dell'art. 2598, n. 2), 5. Quanto alla specifica violazione dell'art. 98 c.p.i., detta norma tutela come diritto di proprietà industriale i segreti commerciali (così definiti dopo la modifica apportata con d.lgs. 63 del 2018), e cioè le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, purché concorrano tre requisiti. ### informazioni devono: a) essere segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) possede ###quanto segrete; c) essere sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato né tantomeno provato la sussistenza delle tre caratteristiche che le informazioni devono possedere per essere qualificabili come segreti commerciali tutelati dalla norma citata e, in special modo, nulla è stato allegato in merito al requisito della segretezza e alle misure messe in atto dall'impresa attrice atte a proteggerne la segretezza. 6. La fattispecie di imitazione servile confusoria ex art. 2598, n. 1), c.c. vieta l'imitazione quando determina una possibilità di confusione fra i prodotti secondo un giudizio fondato sull'impressione generale che deriva dal loro aspetto d'insieme. ### servile è illecita solo quando è suscettibile di determinare confondibilità secondo la capacità media di percezione di memoria del consumatore dei prodotti in questione come provenienti da una certa impresa. La tutela della norma concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri consimili e non riguarda invece gli elementi formali dei prodotti imitati che agli occhi del pubblico non assolvono una specifica funzione distintiva di collegamento dei prodotti ad una determinata impresa. Si ha pertanto concorrenza sleale quando l'imitazione riguardi le forme esteriori che per la loro novità e originalità costituiscono l'individualità di un prodotto e ne denotano la provenienza di fronte alla specifica clientela cui esso è destinato. La tutela del modello registrato e non registrato non è sovrapponibile a quella contro l'imitazione servile e le due tutele possono concorrere, atteso che la configurazione della contraffazione del modello e dell'imitazione servile dipende dal diverso parametro di cui ci si avvale per dar ragione del valore, rispettivamente individuale o distintivo, delle dette forme, che è nel primo caso l'utilizzatore informato e nel secondo il consumatore medio: ove il modello presenta, oltre che carattere individuale, un connotato distintivo riconoscibile dal consumatore medio, il titolare della privativa potrà avvalersi anche dei rimedi codicistici contemplati per l'illecito confusorio (Cass. n. 8944 del 2020). Pur potendo le due azioni, l'una a carattere reale erga omnes e l'altra a carattere personale, essere cumulate nello stesso giudizio, non necessariamente l'una è condizionata o dipendente dall'altra (cfr. Cass. n. 24658 del 2016; Cass. n. 6382 del 1983; Cass. n. 9728 del 1996; v. pure Cass. n. 1664 del 2008). Il divieto dell'imitazione servile tutela soltanto l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione. Tale interesse é senz'altro soddisfatto dalla presentazione del prodotto con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso imprenditore (Cass. n. 1062 del 2006; Cass. n. 29775 del 2008; nel medesimo senso: Cass. 6682 del 1987; Cass. n. 6625 del 1983). ### circa il fatto che tale marchio non adempia alla sua funzione qualificante e distintiva è rimesso al giudice di merito (Cass. 19 febbraio 1997, n. 1541). Proprio perché la ricorrenza di una fattispecie di concorrenza sleale non automaticamente implica la denuncia di contraffazione del modello, occorre di volta in volta anzitutto che il titolare del modello il quale abbia denunciato la contraffazione, deduca e comprovi altresì, nei limiti in cui il relativo onere probatorio è a suo carico, la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale individuata tra quelle previste dall'articolo 2598 c.c. e, preliminarmente, la sussistenza di un modello avente carattere distintivo per il consumatore medio. 6.1. Nel caso di specie, tuttavia, si rileva che l'attore non ha adempiuto all'onere che gravava su di lui di allegare e provare il carattere distintivo del proprio prodotto. Infatti, l'attore non ha fornito alcun supporto tecnico alla mera allegazione di “piena corrispondenza” tra l'aspiratore delle due aziende concorrenti, se non un'approssimativa comparazione fotografica (cfr. doc. n. 12 allegato all'atto di citazione), di cui oltretutto è stata messa in dubbio la veridicità dallo stesso consulente del pm nominato in sede di indagini penali (cfr. doc. n. 38 allegato alla seconda memoria istruttoria dei convenuti ### e ###; non vi è in atti alcuna specifica allegazione in punto di forma tecnicamente necessitata dalla funzione e non vi è alcuna comparazione con gli altri aspiratori presenti sul mercato.
Decisive sul punto appaiono le risultanze della CTU disposta in questo processo, a firma dell'ing. Soldatini. Infatti, la ### la cui ammissione era stata chiesta proprio da parte attrice, non è riuscita ad ottemperare al compito assegnatole in quanto ### stessa non ha saputo indicare quale macchinario sottoporre a comparazione (cfr. pag. 7 della CTU “In generale, appare del resto suscettibile di precisazione l'intero ambito della contestazione attorea, essendo in particolare controverso se, ed in quale misura, la contestazione debba riguardare un particolare modello di macchina, o piuttosto una linea di macchine, una famiglia di esse, e quali nello specifico”, nonché i docc. nn. 2 e 4 ad essa allegati). ### ha mancato definitivamente di adempiere all'onere probatorio posto a suo carico, in primo luogo, di identificare il macchinario prodotto dalla stessa impresa attrice che sarebbe stato oggetto dell'asserita condotta di imitazione servile (rilevante ex art. 2598, n. 1), c.c.), le cui caratteristiche farebbero parte del know how, unitamente alla lista clienti, sottratto illecitamente all'impresa da parte del suo ex agente ### e dell'ex collaboratore esterno ### (con condotte rilevanti ex art. 2598, n. 3) c.c.) e costituente segreto commerciale (rilevanti ex art. 98 c.p.i.).
Di conseguenza, l'attore ha omesso di indentificare i caratteri della distintività posseduti da un ben determinato macchinario prodotto da ### e che sarebbero dovuti essere comparati con un ben determinato macchinario prodotto da #### ha sul punto rilevato: “Si richiamava in proposito l'attenzione del Consulente di parte attrice sull'esigenza di chiarire quali fossero, nell'aspiratore prodotto dall'impresa attrice, le caratteristiche suscettibili di presentare al contempo i caratteri della distintività e della derogabilità/inessenzialità funzionale, e la cui eventuale imitazione non avrebbe potuto che essere dettata da un intento confusorio. Come verbalizzato, l'intento era dunque quello di sollecitare i ### delle parti a prendere posizione su questo primo importante tema, invitandoli ad esprimere la propria interpretazione analitica e motivata a favore o sfavore del portato di distintività del prodotto i### così da definire analiticamente tutti quegli aspetti, se esistenti, nella forma dell'aspiratore “originale”, in grado di rendere il prodotto stesso “distintivo”, riconoscibile nella sua fonte imprenditoriale, prescindendo da aspetti per i quali si dimostrasse un preciso risultato funzionale inderogabilmente correlato alla forma adottata.
Tuttavia, a valle di questa premessa, si riscontrava un nodo di fondo, relativo all'identificazione delle macchine evocate dal quesito, ossia “l'aspiratore prodotto da Italyvacuum” e “l'aspiratore prodotto dall'impresa attrice”. ### iniziale dello Scrivente era che il confronto dovesse trovare la propria base nelle apparecchiature (o famiglie di apparecchiature, questo era un punto da chiarire) di cui al doc. 12 allegato all'atto di citazione; poiché la qualità, completezza e oggettività delle rappresentazioni grafiche ivi prodotte appare e appariva insufficiente a supportare l'analisi, si riteneva che comunque l'approfondimento richiesto fosse attingibile tramite ricorso a oggettive fonti web, o riscontri a mezzo di sopralluoghi per toccare con mano corrispondenti apparecchiature fisiche. Emergeva invece, in base a quanto riportato dai ### delle parti, che le macchine ivi raffigurate avessero problematiche possibilità di riscontro negli aspiratori attualmente in produzione; più in generale, la dialettica tra le parti faceva avvertire una sostanziale discordanza di vedute sul tema, e cioè su quali macchine (e a mezzo di quali mezzi descrittivi) dovessero essere assunte a base del confronto richiesto dal quesito peritale. ### decideva dunque di tornare sul calendario stabilito all'inizio della riunione, e di fissare per il momento solo un primo termine al 15 gennaio 2025 per il deposito di prime brevi memorie delle parti, che chiarissero le loro posizioni su quale fosse il modello i### di cui valutare la distintività, e quale il modello ### del quale dovesse essere valutata l'eventuale portata imitativa.
Nel rispetto del suddetto termine, le parti producevano le loro memorie, qui allegate come ### 2 e Doc. 3, delle quali lo scrivente conduceva un primo esame, optando per uno scambio, sottoponendo nel contempo alle parti alcune considerazioni, del seguente tenore.
Lo scritto di parte convenuta rispondeva infatti a quanto richiesto, fornendo quantomeno un'indicazione di ragionevole determinatezza, attinta dal materiale agli atti, su quali potessero essere, a suo avviso, le apparecchiature da confrontare, per quanto sottolineando l'inidoneità, o comunque l'insufficienza, del materiale fotografico disponibile, in rapporto all'esigenza di effettuare un lavoro analitico di adeguata precisione.
Lo stesso non appariva potersi dire per lo scritto di parte attrice, che tra varie considerazioni che eccedevano la richiesta specifica formulata dallo Scrivente, faceva riferimento a una presunta “situazione reale”, e a nuovi fatti (segnatamente introducendo informazioni ed alcuni documenti cosiddetti doc 01, doc 03, di natura inedita rispetto al materiale agli atti), che il sottoscritto non riteneva di poter considerare. In particolare, venivano presentate e commentate alcune fotografie di aspiratori attinte in circostanze imprecisate, oltretutto mostranti (in modo parziale e poco chiaro, anche dal punto di vista dei rapporti dimensionali) apparecchiature di non oggettiva identificabilità. ### faceva presente che il proprio compito era/è di natura strettamente tecnica, e che non competono al CTU valutazioni giuridiche quali quelle sulla ammissibilità e valore di determinati elementi di prova. In questo senso, veniva confermato il bisogno di raggiungere una ragionevole intesa, attingendo rigorosamente dal materiale già agli atti e operando con tale materiale i dovuti rimandi (al limite con qualche riscontro da fonti web, se chiaro e oggettivo), sulle esatte e complete specifiche dei macchinari a confronto (confronto che poi avrebbe potuto certamente avvalersi anche di un'ispezione fisica).
Veniva quindi assegnata alle parti ulteriore facoltà di precisare in forma scritta, entro il termine del 7 febbraio 2025, le proprie posizioni nei termini suddetti.
Parte convenuta si limitava a confermare i contenuti della propria precedente memoria, mentre parte attrice produceva un nuovo scritto (### 4 allegato)” (enfasi aggiunte ndr).
Anche la possibilità di confrontare macchine di entrambe le imprese presenti presso un fornitore comune si è di fatto rilevata inattuabile in quanto: “A detta di entrambe le parti, le macchine di aspirazione eventualmente visionabili presso la ditta ### sarebbero ### quelle dell'attuale ciclo produttivo, macchine che per ammissione della stessa parte convenuta non esprimerebbero quella ### attività imitatrice che invece sarebbe stata posta in essere da, e rispetto a, versioni antecedenti degli aspiratori.
Si rinnovava dunque il problema di stabilire quali fossero esattamente le macchine (o famiglie di macchine) da confrontare, sulla base di quali documenti e/o evidenze, con il Consulente di parte attrice che insisteva per ricondurre l'ambito dell'analisi alla produzione di macchine avvenuta in un ambito temporale risalente al 2019. Sia il Consulente di parte convenuta, sia - ed è ciò che più rileva - il ### ritenevano tuttavia che una tale operazione fosse carente (se non priva) di supporto nel materiale fotografico e nelle informazioni evincibili dagli atti, che in generale esprimono un quadro frammentario e sfocato, essendo oltretutto affette da contestazioni incrociate tra le parti su possibili manipolazioni o alterazioni grafiche. ### manifestava conseguentemente la sua convinzione che, alla luce della situazione delineata, non vi fossero i presupposti idonei a consentire la prosecuzione della perizia, non potendo essere messi a fuoco gli elementi di base del confronto richiesto dal quesito, tenuto anche conto che le competenze e i poteri del CTU gli precludono valutazioni di ordine eminentemente giuridico, e ancor più azioni di natura investigativa o “inquisitoria”. […] A guisa di sunto, si specifica dunque che nonostante gli sforzi fatti con i rappresentanti delle parti non risulta possibile trovare una convergenza tra e con le parti stesse su quali siano le apparecchiature a cui il quesito allude e che ai sensi del quesito stesso debbano essere confrontate reciprocamente.
Il materiale fotografico agli atti è pacificamente inadeguato, se considerato in quanto tale, e necessita di approfondimenti e riscontri che però non sono effettuabili su macchinari di attuale produzione, che la stessa parte attrice riconosce non espressivi del tema ### imitativo alla radice della controversia, essendosi le macchine evolute in tempi recenti rispetto allo scenario che avrebbe originato la contestazione. ### parte, lo spostare il confronto a una situazione storica antecedente (non è chiaro di quanto), è via impercorribile nella presente sede di perizia tecnica, perché le informazioni attingibili dal materiale agli atti sono a maggior ragione frammentarie e non coordinate; la ricostruzione di un quadro fattuale sufficientemente preciso non appare possibile se non ### nell'alveo di ulteriore attività istruttoria che la figura del perito tecnico non può manovrare. ### di parte attrice prospetta come possibili e fruttuose alcune attività di ispezione su apparecchiature datate, ritirate o ritirabili da soggetti clienti delle attuali parti e a cui le parti le avrebbero consegnate in un intorno non meglio precisato dell'anno 2019. Tuttavia, un'operazione del genere si presenta estranea al raggio d'azione del CTU nelle presenti circostanze, oltre che affetta da inaccettabili spazi di arbitrio, anche e soprattutto nella sua riconducibilità o meno all'oggetto di causa.
In generale, appare del resto suscettibile di precisazione l'intero ambito della contestazione attorea, essendo in particolare controverso se, ed in quale misura, la contestazione debba riguardare un particolare modello di macchina, o piuttosto una linea di macchine, una famiglia di esse, e quali nello specifico.
In definitiva, affinché l'attività peritale possa eventualmente procedere, dovrebbe maturare un'indicazione ragionevolmente precisa e circoscritta di quali macchine (o specifiche parti di esse) confrontare, sulla base di quali materiali, di quali specifiche evidenze eventualmente di quali mezzi o strumenti di ispezione mirati e autorizzati. ### delle valutazioni che possano condurre a tale indicazione appare al momento di natura squisitamente giuridica ed estraneo alle competenze del CTU” (enfasi aggiunte ndr).
Le conclusioni del CTU risultano emblematiche dell'estrema genericità delle allegazioni difensive di parte attrice, rilevata dal tribunale fin dalla fase cautelare, e dell'assenza di documenti a supporto delle contestazioni inerenti l'asserita contraffazione: non vi è agli atti neppure certezza circa quale macchinario o, al più, linea di macchinari, prodotti da ### sarebbero stati oggetto di imitazione servile. 7. Venendo all'ultima fattispecie di illecito contestato da parte attrice, si osserva che, come noto, l'acquisizione di informazioni riservate, ancorchè non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione dell'art.98 c.p.i., può costituire atto di concorrenza sleale quando contraria alla correttezza professionale ex art. 2598, n.3) Tuttavia, ai fini della sussumibilità della condotta alla fattispecie in oggetto è comunque necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.
Si osserva inoltre che in linea di principio, una volta cessato il rapporto di lavoro o di collaborazione, in mancanza di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. oppure ex art. 1751bis c.c., l'ex dipendente o l'ex agente può operare in concorrenza con l'ex datore di lavoro o l'ex committente ed è sottoposto alle stesse regole di qualsiasi altro dipendente o collaboratore, non derivando dal precedente rapporto alcun particolare e ulteriore vincolo o onere.
Per quanto riguarda gli agenti (come ###, poi, anche laddove fosse presente nel relativo contratto un patto di non concorrenza (non presente nella specie in riferimento al momento successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, doc. n. 9 depositato da parte attrice), ai sensi dell'art. 1751bis c.c., non è sufficiente “attivare” astrattamente il patto, occorrendo piuttosto che la società che l'invoca dimostri di aver corrisposto - in occasione della cessazione del rapporto di collaborazione - l'indennità di natura non provvigionale prevista e determinata dalla norma stessa.
Quindi, la società preponente non può invocare la violazione ovvero l'adempimento del patto di non concorrenza post contrattuale senza aver prima corrisposto quanto dovuto a tale titolo all'agente. Detto altrimenti, la preponente non potrà pretendere l'adempimento del patto in relazione al quale sarebbe essa stessa a risultare gravemente inadempiente e ciò in applicazione del principio “inadimplenti non est adimplendum”.
In ogni caso, anche dopo il pagamento dell'indennità, laddove il patto potesse considerarsi operativo, la sua eventuale violazione esporrebbe l'agente a conseguenze risarcitorie (in genere al pagamento di una penale) oppure ad un'inibitoria volta a far cessare la condotta violativa che però sarebbe sempre indirizzata al singolo agente e non alla nuova società preponente, e tantomeno all'intera rete di vendita di quest'ultima.
Analoghe considerazioni valgono per il caso in cui il patto di non concorrenza riguardi un lavoratore subordinato e sia stato stipulato ex art. 2125 Ciò vuol dire che quel che rileva nel caso di specie non è il profilo soggettivo di ex collaboratore o ex dipendente, bensì quello della oggettiva slealtà della condotta.
La slealtà della condotta deve poi essere apprezzata tenendo conto del fatto che le esperienze maturate nel corso del precedente rapporto restano acquisite al patrimonio professionale dell'ex collaboratore o dell'ex dipendente che dunque può liberamente avvalersene o intraprendendo in proprio un'impresa concorrenziale con quella dell'ex datore di lavoro o mettendo la propria professionalità al servizio di un nuovo datore di lavoro, in rapporto di concorrenza con il precedente.
Sempre ai fini della valutazione della slealtà della condotta, è ormai pacifico che è tale l'acquisizione sistematica di clientela dell'ex datore di lavoro da parte di un ex dipendente divenuto imprenditore, mentre è fisiologico che il nuovo imprenditore per accreditare la propria immagine sul mercato acquisisca o tenti di acquisire alcuni clienti dell'impresa presso la quale aveva in precedenza lavorato (sul punto cfr. Cass. n. 12681 del 30 maggio 2007).
Con particolare riferimento agli ex agenti, a proposito della utilizzabilità da parte loro dei rapporti di clientela procacciati per conto del precedente preponente, si registra un orientamento che valorizza il profilo secondo cui la clientela “appartiene" al patrimonio aziendale del preponente, e quindi nega tale possibilità, ed un secondo orientamento per il quale la clientela “appartiene” agli agenti, e dunque ammette la possibilità in questione.
Un orientamento intermedio ritiene poi che l'ex agente può liberamente proseguire i propri rapporti con la clientela acquisita per conto del precedente preponente, ma con i propri mezzi, mentre non potrebbe intrattenere alcun rapporto con la clientela acquisita a cura e spese del preponente.
Questo tribunale, con orientamento già espresso in più occasioni, non condivide nessuno dei tre richiamati orientamenti ritenendo che a severa critica debba sottoporsi il concetto stesso di “appartenenza” della clientela in un sistema di libero mercato soggetto a concorrenza, secondo l'art. 41 Cost.
In realtà, il cliente in quanto tale non è un soggetto privo di autodeterminazione e non “appartiene” né al preponente né all'agente, visto che quel che letteralmente “appartiene” a costoro sono, al più, i vantaggi economici acquisiti - in termini di provvigioni, per l'agente, e di fatturato, per il preponente - in ragione del rapporto contrattuale di clientela.
Il cliente è soltanto un operatore economico, al pari dell'agente e del suo preponente, libero da vincoli nei confronti di chiunque - a meno che il contrario non risulti da espliciti accordi in tal senso - che ha diritto di accedere ad un mercato informato alla libera concorrenza, per coglierne ovviamente le migliori opportunità, liberamente determinandosi a concludere gli affari per lui e per la sua impresa più convenienti; considerarlo “appartenente” a qualcuno ovvero inibire all'ex agente di promuovere nuovi contatti e nuove prospettive di affari, anche in base alle diverse strategie di vendita del nuovo preponente, significa irrigidire indebitamente meccanismi di libero mercato senza che sussista alcuna ragione giuridica per farlo.
In tal senso, ampiamente conforta quanto osservato in Cass. n. 18772 del 12 luglio 2019 secondo cui “la tesi della ricorrente infatti risente indebitamente di una sorta di «concezione proprietaria» del rapporto con la clientela, incompatibile con la dimensione concorrenziale del mercato, dovendosi invece ritenere alla luce dei principi del ### del ### che il cliente consumatore possa essere liberamente contattato da chiunque, purché egli lo consenta liberamente.
In difetto di precise norme restrittive della concorrenza, riconducibili ad accordi contrattuali validamente stipulati nel rispetto della legge e delle limitazioni da questa richieste per la loro stipulazione, il cliente non «appartiene» a nessuno. ### commerciale deve tollerare la concorrenza e quindi la possibile aggressione del suo avviamento commerciale (e con esso del suo rapporto con la clientela) e può legittimamente pretendere dagli altri imprenditori concorrenti solo che essi si astengano dal ricorso a pratiche commerciali scorrette e dalla violazione di specifiche regole deontologiche che disciplinano la concorrenza ai sensi dell'articolo 2598 n.3. cod. La concorrenza altro non è che contesa della clientela (###1, n 5437 del 29.2.2008, in motivazione), favorita dall'ordinamento allo scopo di offrire vantaggi al consumatore, che ha diritto ad adeguate informazioni, a una corretta pubblicità, e all'esercizio dì pratiche commerciali condotte secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà: il cliente conteso può essere contattato dal concorrente purché in modo corretto e senza che il suo consenso sia indebitamente estorto. 2.13. E' il caso inoltre di puntualizzare che la concorrenza sleale per «illecito sviamento di clientela» è un concetto estremamente vago e non tipizzato, e pertanto non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto...).
Il tentativo di sviare la clientela (che non «appartiene» all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è che contesa della clientela) sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui all'articolo 2598, n.3, e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria).
Non è quindi sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori.
Tale non è, di per sé, l'utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente, non vincolato da legittimo patto di non concorrenza”. ### agente è quindi libero di contattare i clienti a lui noti per effetto del pregresso rapporto, così come è libero di tentare di acquisirne di nuovi, secondo le proprie capacità di procacciare affari e in concorrenza con gli agenti dell'ex preponente, con l'unico limite che tale forma di concorrenza non può essere sleale in senso oggettivo, cioè non può svolgersi ad esempio denigrando i prodotti e l'azienda con cui ha intrattenuto il precedente rapporto oppure praticando metodi illeciti di vendita perché violativi di specifiche norme di legge o amministrative (ad es. le vendite sottocosto vietate dall'art. 15 d.lgs. n. 113/98 ovvero perseguendo intenti monopolistici o praticando prezzi inferiori a quelli imposti da accordi con i produttori o dall'autorità amministrativa) o perché ispirati da palesi intenti predatori volti all'unico fine di annientare uno o più concorrenti dal mercato.
Ne deriva che le semplici offerte a prezzi ribassati, rispetto a quelli praticati in precedenza da altra impresa o inferiori a quelli di mercato, e già ovviamente noti all'ex agente, sono pacificamente ammesse quale tipico mezzo di concorrenza lecita e libera, oltre che coerente con l'interesse generale dei consumatori e con l'economia di mercato; nel nostro ordinamento esiste piuttosto il divieto opposto, cioè quello di costituire cartelli tra imprese volti a concordare i prezzi al di fuori delle dinamiche del mercato ovvero a mantenerli artatamente alti o invariati (cfr. n. 1636 del 26 gennaio 2006: “la vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) in tanto è contraria ai doveri di correttezza di cui all'art. 2598, numero 3, cod. civ., in quanto a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare”). ### agente, al pari dell'ex dipendente, può poi rendersi responsabile di atti di concorrenza sleale disvelando al nuovo datore di lavoro informazioni aziendali apprese nel corso del precedente rapporto di lavoro ed a questo riferibili.
Tuttavia, detto principio va precisato osservando che il tribunale aderisce al principio di diritto di recente espresso dalla suprema corte (cfr. Cass. n. 18772 del 12 luglio 2019, già citata) secondo cui può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito (### specie la S.C. ha ritenuto che l'apporto di conoscenze, c.d. "know how" aziendale, assicurato al nuovo datore di lavoro da un dipendente precedentemente occupato presso impresa concorrente, non possa comportare l'integrazione di atti di concorrenza sleale a danno di quest'ultima, a meno che non risultino trasferiti dati protetti oppure una intera banca dati che trascenda le competenze ed i ricordi del lavoratore acquisito).
Detto principio di diritto è invero fondato su un'elaborazione concettuale più meditata e sicuramente più aderente alle comuni pratiche commerciali di un libero mercato, rispetto a quello esposto - in via effettivamente succinta e non motivata - in Cass. n. 6274 del 31 marzo 2016 che, in ogni caso, è riferita a dipendenti che hanno violato l'obbligo di fedeltà nei confronti del proprio datore di lavoro e non a dipendenti licenziati o agenti con i quali il preponente ha volontariamente e unilateralmente interrotto il rapporto di agenzia.
Proprio criticando il principio espresso nella sentenza di Cass. n. 6274 del 2016, successivamente Cass. n. 18772 del 2019 ha precisato il principio di diritto nel senso innanzi esposto, osservando acutamente che “diversamente opinando, attraverso la disciplina dell'illecito concorrenziale si finirebbe con l'attribuire un monopolio all'ex datore di lavoro sulle conoscenze e sull'esperienza dell'ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e soprattutto mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt. 4, 35 e 36 Cost. a reperire sul mercato la miglior valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali, senza che, nei limiti consentiti dalla legge per il contemperamento delle contrapposte esigenze, l'ex datore di lavoro si sia tutelato con la stipulazione di un patto di non concorrenza ex artt. 2125 e 2596 cod.civ. per la «fidelizzazione ultrattiva» del dipendente, assumendosi i costi necessari”. 7.1. Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito specifiche allegazioni e indizi in merito al possesso e utilizzo indebito di informazioni che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.
In ragione del lavoro svolto da ### (collaboratore a partita ### per circa sette anni, che aveva l'incarico di fornirle consulenza al fine di promuovere la conclusione di contratti di compravendita, assistere i clienti nella fase di post-vendita, effettuare analisi di mercato, selezionare e ricercare nuove opportunità commerciali, assistere l'azienda in ambito fieristico) e ####, da un punto di vista sia commerciale che tecnico è stato per loro facile, nonché necessario per l'espletamento del proprio lavoro, memorizzare i prezzi dei prodotti presenti sul mercato (sia di ### che degli altri produttori) e le caratteristiche tecniche degli aspiratori, attesa anche la semplicità della componentistica del prodotto, elementi che sono entrati a far parte oggi del loro bagaglio professionale e che legittimamente essi hanno continuato ad utilizzare per il proprio lavoro. Ovviamente noti agli ex collaboratori sono i nomi dei clienti e facilmente memorizzabili.
Peraltro, non è emerso da alcun atto che ### e ### fossero vincolati da un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione con ### dalla documentazione depositata da parte attrice, e in particolare, dal contratto firmato da ### (doc. n. 9 allegato all'atto di citazione, art. 5) si evince che egli era tenuto ad osservare il divieto di concorrenza soltanto per la durata del contratto, risoltosi nel dicembre 2016.
Parimenti, il codice etico dell'### depositato da quest'ultima (doc. n. 17) reca la data del novembre 2019, dunque, è successivo all'interruzione del rapporto di collaborazione sia con il ### che con ### Pertanto, non vi è alcuna condotta inadempiente di obbligazioni sul punto.
Non risulta neppure fornita alcuna prova di atto di denigrazione dei prodotti dell'impresa concorrente o di altre condotte sleali. Inoltre, al di là della liceità della pratica in sé considerata, come sopra precisato in punto di diritto, non vi è prova di vendite sotto costo (particolarmente esemplificativo sul punto appare l'all. n. 5 allegato allo stesso atto di citazione ove l'azienda ### lungi dal minacciare ### di interrompere i rapporti commerciali con la stessa qualora non avesse offerto gli stessi prezzi ribassati offerti dalla ### come sostenuto da parte attrice, ha piuttosto confermato alla sua interlocutrice la volontà di mantenere i rapporti commerciali esistenti, comunicandole meramente il proprio apprezzamento per un eventuale “adeguamento dei prezzi”). ### e ### sono stati quindi liberi di contattare i clienti a loro noti (peraltro di numero assai esiguo rispetto al numero complessivo di clienti ### - nove su oltre mille clienti come affermato da parte attrice - e per un fatturato assai esiguo rispetto a quello complessivo della società, come emerso dagli atti delle parti) sia per effetto del pregresso rapporto, che - a maggior ragione - per effetto di rapporti di agenzia e collaborazione per la promozione di prodotti di altre imprese, e sono stati liberi di proporre la vendita di prodotto di azienda concorrente.
Sotto altro profilo, neppure l'utilizzo del termine “vacuum” nella ragione sociale dell'impresa convenuta, censurato dall'odierna parte attrice, rappresenta una condotta idonea ad ingenerare confusione e ad integrare un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1) atteso che non solo tale termine non è presente nella ragione sociale dell'attrice ma, invece, esso è utilizzato da altrettante aziende del settore. ### relativa al know how aziendale è rimasta del tutto indeterminata e, di fatto, identificata esclusivamente nell'aver contattato alcuni dei clienti di ### (n. 6), citati nell'atto di citazione, e nella solo allegata imitazione di un aspiratore industriale di ### la cui esatta identificazione e carattere distintivo sono rimasti tuttavia del tutto sforniti di prova all'esito dell'istruttoria.
Si ribadisce che era specifico onere di parte attrice, tra le altre cose, fornire preliminarmente l'allegazione e la prova dei caratteri distintivi posseduti da un proprio specifico macchinario, costituito da un aspiratore industriale: cioè allegare e provare, al di là degli elementi e/o forme indispensabili per il conseguimento del risultato tecnico atteso da un aspiratore industriale, quali elementi e/o forme sono distintive di uno specifico macchinario come proveniente da ### e non da altre imprese.
Allegazione e prova nella completa disponibilità di parte attrice, atteso che si tratta di un macchinario prodotto da lei stessa.
Solo dopo l'allegazione e prova dei caratteri distintivi del proprio macchinario, era onere di parte attrice allegare e provare che parte convenuta ha prodotto e commercializzato un macchinario identico o che imita quello di ### in maniera tale da produrre confusione in ordine alla provenienza del prodotto.
Nel caso di specie, non vi è certezza neppure se ### chieda tutela di uno specifico macchinario o di una famiglia di macchinari. Pertanto, le sole foto prodotte da parte attrice, non contestualizzate nel tempo né mediante l'indicazione certa circa il modello, e oltretutto sospettate di essere frutto di un'artificiosa modifica (come evidenziato dal pm nominato nel procedimento penale), non hanno consentito al CTU di svolgere alcun accertamento sulla capacità distintiva del macchinario ### né alcuna valutazione comparativa su macchinari, del pari non meglio identificati, di ### 8. Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dagli odierni convenuti, essa risulta fondata in punto di accertamento dell'illecito di concorrenza sleale mediante denigrazione e in punto di danno non patrimoniale nella misura e per le motivazioni indicate di seguito.
Parte convenuta ha allegato che alcune condotte poste in essere dall'impresa attrice costituirebbero atti di concorrenza sleale rilevanti ex art. 2598, n. 2) per denigrazione, quale la diffusione della circolare tra i clienti informandoli della pendenza del processo civile e penale, e n. 3), attraverso politiche commerciali aggressive e mediante utilizzo illegittimo degli account di posta elettronica nominativi di ### e ### 8.1. Il fatto allegato da parte convenuta, relativo all'invio della lettera, definita circolare, nell'agosto 2022 a tutti i clienti e fornitori di ### non è stato mai specificamente e tempestivamente contestato da parte attrice con le memorie istruttorie (le prime due oltretutto tardive), né in udienza.
Al riguardo si osserva che la fattispecie della denigrazione si realizza con la comunicazione a terzi di notizie o apprezzamenti inerenti i prodotti/servizi o attività di un concorrente o la situazione della sua impresa, idonei a incidere negativamente sulla reputazione commerciale del concorrente e quindi con la comunicazione di elementi suscettibili di assumere rilievo concorrenziale e di determinare un danno dello stesso tipo.
In virtù del tenore letterale della norma, è opinione prevalente che l'illecito si realizzi solo in presenza di una diffusione delle notizie e degli apprezzamenti screditanti e quindi solo in presenza di una comunicazione degli stessi ad un numero indeterminato o quantomeno ad una pluralità di soggetti.
Ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale, la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, l'effettiva diffusione tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone e il contenuto diffamatorio degli apprezzamenti stessi (cfr. Cass. n. 18691 del 2015).
Nel caso di specie, si pone la questione di valutare l'effetto denigratorio di una diffida che secondo le intenzioni dell'impresa diffidante sarebbe volta a tutelare una propria privativa e rivolta, anzichè all'interessato, alla clientela, anche comune alle due imprese, in quanto contenuta in una lettera a quest'ultima indirizzata.
Si pone quindi la questione di valutare se tale condotta sia subordinata alla legittima difesa, e cioè dovuta alla necessità di reagire ad un'altrui scorrettezza concorrenziale, eventualmente oggetto di incolpevole convinzione. Il riferimento alla legittima difesa impone poi di valutarne la proporzionalità di quanto dichiarato, attraverso i parametri della continenza e della verità.
Nel caso di specie, la diffida ha avuto ad oggetto la diffusione di notizie relative a procedimenti giudiziari instaurati nei confronti dell'impresa concorrente, in sede civile e penale. ### lettera si fa infatti riferimento alle pretese condotte illegittime imputate a “persone che lavoravano per Ivision” che si hanno “creato una propria azienda utilizzando il nostro modello di business, il nostro know how, tutte le informazioni riservate maturate in più di 10 anni di attività, con l'obiettivo di sfruttare illecitamente il nostro lavoro e gli sforzi che abbiamo compiuto finora” e si riferisce il fatto che ### ha “intrapreso azioni legali sia in sede ###sede penale contro la società ### s.r.l. e gli ex dipendenti, chiedendo anche il sequestro di tutti i loro prodotti realizzati utilizzando i nostri progetti ed il nostro know how e confidiamo che la giustizia li condannerà data la gravità dei fatti emersi”. ### invita i destinatari della circolare “per non incorrere in problematiche cui siete estranei, eviterete ogni rapporto commerciale con ### s.r.l. e con i loro rappresentanti, almeno fino all'esito delle azioni giudiziarie in corso”.
In dottrina e in giurisprudenza si ammette da tempo che la responsabilità per il comportamento anticoncorrenziale altrimenti vietato possa essere esclusa dalla legittima difesa di colui che sia danneggiato da una condotta di concorrenza sleale. ### del diritto di autotutela privata può evitare di premiare colui il quale aggredisce illecitamente l'altrui avviamento e, con il vantaggio del primo colpo, arreca l'investimento del concorrente un danno che la reintegrazione che segue la tutela giudiziaria può rendere tardivo.
Al riguardo è stato osservato che la oggettività di una nozione di deontologia del mercato, il cui fondamento sta nella logica della seconda parte dell'art. 41 Cost., è stato ribadito in modo esplicito dalla legge n. 287 del 1990, istitutiva di una disciplina di rilievo pubblicistico della concorrenza e del mercato. I principi ivi affermati rendono non più accettabili concezioni che facciano percepire la realtà della struttura concorrenziale del mercato quale semplice effetto della competizione tra i singoli imprenditori.
La natura extracontrattuale dell'illecito di cui all'art. 2598 c.c. dunque va riguardata come effetto della maggiore delicatezza, ovvero della maggiore esposizione agli attacchi, del diritto di libertà nel mercato, il quale perciò deve essere difeso da chiunque lo aggredisca indipendentemente dalla configurazione di un inadempimento. Dedurre da tale natura dell'illecito la inapplicabilità di istituti tipici della autotutela che sempre spetta al privato vuol dire contraddire questa logica, e diminuire, in sostanza, l'arco delle possibilità difensive. ### in questione, in quanto costitutivo di una facoltà di reazione in funzione sia conservativa che restauratoria del diritto leso, e in quanto non impedito da una specifica prescrizione, deve ritenersi di portata generale (cfr. Cass. n. 11047 del 1998).
Il terreno della condotta denigratoria è innegabilmente quello che più si presta all'individuazione di fattispecie in cui è operante la detta esimente.
Quanto alle condizioni che giustificano l'applicazione della legittima difesa, l'art. 2044 impone di prendere in esame la fattispecie prevista dall'art. 52 c.p.
La scriminante contemplata da tale norma opera, come è noto, allorquando chi ha commesso il fatto vi sia stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa risulti proporzionata all'offesa.
La diffusione di notizie, sia pure screditanti, nei confronti del concorrente o dei suoi prodotti non è considerata illecita quando sia dovuta alla necessità di reagire ad un'altrui scorrettezza concorrenziale (cfr. Cass. n. 6865 del 2009, non massimata in ###, a condizione che la reazione dell'imprenditore che sia danneggiato dalla condotta sleale del concorrente risponda ai parametri della continenza generale e della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta (Cass. n. 12820 del 2018).
Si può fare applicazione anche nell'ambito dell'illecito concorrenziale al criterio della c.d. legittima difesa putativa, in forza del quale il comportamento di colui che divulga notizie screditanti potrebbe essere considerato lecito nel caso in cui lo stato di fatto esistente al momento della divulgazione della notizia fosse tale da legittimare l'incolpevole convinzione dell'esistenza del diritto, fino al punto da ritenere che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 2600 (cfr. Cass. n. 6865 del 2009 cit.) Quello della continenza, o moderazione, è solo uno dei criteri attraverso cui è possibile declinare il giudizio di proporzionalità; altro criterio è quello della veridicità della comunicazione.
Si ritiene che la verità, anche putativa, degli elementi comunicati costituisca scriminante della condotta, mentre la divulgazione di notizie e apprezzamenti falsi nei confronti dell'impresa concorrente è, di per sé, screditante e perciò ricade nell'ambito applicativo del n. 2 dell'art. 2598 Una risalente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che anche nel caso in cui le notizie e gli apprezzamenti siano veritieri (cioè lo siano le circostanze e i fatti divulgati sui prodotti e l'attività del concorrente) vi sia illecito anticoncorrenziale nel caso in cui la divulgazione venga effettuata in maniera subdola o tendenziosa, sì da implicare comunque discredito e pregiudizio per l'azienda dell'imprenditore concorrente (v. Cass. n. 2020 del 1982, n. 2692 e 2931 del 1978).
Un più recente orientamento di legittimità ha invece precisato che lo scopo della norma non può essere quello di tutelare il credito immeritato di cui un imprenditore gode e che, quindi, dovrebbe considerarsi lecita, dal punto di vista concorrenziale, la diffusione delle notizie vere, anche se il contenuto di esse possa obiettivamente determinare il discredito di un concorrente.
Tale ultima interpretazione trova un supporto nell'art. 10 bis della ### d'### di ### per la protezione della proprietà industriale, che considera illecite le "asserzioni false nell'esercizio del commercio". Se la disciplina della concorrenza sleale ha come obiettivo quello di contribuire alla realizzazione di un effettivo mercato concorrenziale, nel quale il consumatore possa muoversi in modo consapevole e informato, chiaro che le informazioni veritiere non possono considerarsi illecite.
Pertanto, alla luce della più ampia interpretazione fornita dell'exceptio veritatis, in presenza di notizie e apprezzamenti veritieri sui prodotti e sull'attività del concorrente, un illecito concorrenziale, a norma dell'art. 2598 n. 2 c.c., è ravvisabile solo quando (e negli stretti limiti in cui) siano contestualmente formulate vere e proprie invettive e offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè mero spunto o pretesto nella diffusione delle notizie veritiere ( Cass. n. 22042 del 2016).
In merito specificamente a comunicazioni di processi pendenti o di provvedimenti giudiziali è stato specificamente precisato che il rispetto della verità impone non solo di comunicare una notizia, ma anche di comunicarla corredata di tutti quegli elementi che consentano l'esatta comprensione dei fatti (cfr. Cass. n. 6865 del 2009: fattispecie in merito alla comunicazione dell'esistenza di un rilevante credito vantato nei confronti di un concorrente con emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del concorrente, con tuttavia l'omessa indicazione della presentazione da parte del concorrente di opposizione nonché di precedente giudizio di accertamento negativo del credito).
In altra pronuncia è stato precisato che se può infatti ammettersi che la legittima difesa si concreti anche nel campo della comunicazione di provvedimenti giudiziali favorevoli alla parte destinataria dell'altrui condotta illecita, va nondimeno precisato che l'informazione deve porre il pubblico dei potenziali consumatori nelle condizioni di conoscere, in modo obiettivo, l'esito dei procedimenti introdotti, risultando così finalizzata a neutralizzare gli effetti negativi del comportamento violativo del diritto: l'informazione non può invece assumere una forma offensiva, né veicolare contenuti non veridici, giacché in tali evenienze l'esimente non opera per difetto delle condizioni della proporzionalità (cfr. Cass. n. ### del 2023: fattispecie in merito ad alcuni articoli giornalistici in cui l'impresa concorrente riferiva di aver ottenuto un provvedimento favorevole da parte del tribunale contro altra impresa, senza tuttavia consentire ai lettori di acquisire tutti gli elementi che valessero a circostanziare la decisione adottata dal tribunale, solo in sede ###espressioni che trasmettevano un apprezzamento fortemente negativo idoneo a determinare discredito a danno dei concorrenti).
Sotto altro profilo si rileva che l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c. (anche con riguardo all'ipotesi di cui al n. 2) non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente anche il pericolo di un danno concorrenziale, inteso come difficoltà di mercato potenzialmente arrecata all'altrui impresa, sia dal lato della clientela (per la possibile perdita di essa, nonché dei fornitori e finanziatori), sia dal lato dell'organizzazione aziendale (per la sfiducia dei dipendenti), essendo sufficiente l'idoneità della condotta di un concorrente ad arrecare pregiudizio all'altro, pur in assenza di un danno attuale (cfr. Cass. n. 626 del 2025; Cass., n. 1259 del 1999, n. 10416 del 1998; sez. un., n. 12103 del 1995). 8.1.1. Nel caso di specie, il fatto che la lettera del 31 agosto 2022 sia stata inviata a tutti i mille clienti di ### non è stato specificamente e tempestivamente contestato nelle memorie istruttorie, peraltro tardive, come s'è detto. Esso pertanto è fatto da ritenersi provato ex art. 115, primo comma, c.p.c. La contestazione sul punto contenuta solo nella comparsa di risposta di parte attrice (pag. 39) è ovviamente tardiva. ### lettera circolare ### ha non solo voluto informare i clienti della pendenza di un procedimento penale e civile nei confronti di ### fatto vero, ma ha anche riferito numerose circostanze che sarebbero state poste a fondamento dei due giudizi in maniera volutamente generica, priva di contesto, e allusiva: “comportamento anomalo”, “ non avremmo mai immaginato ciò che abbiamo scoperto”.
Le contestazioni sono state di aver “creato una propria azienda utilizzando il nostro modello di business, il nostro know how, tutte le informazioni riservate maturate in più di 10 anni di attività, con l'obiettivo di sfruttare illecitamente il nostro lavoro”.
Le accuse sono state volutamente allusive ed estremamente generiche, senza alcuna specificazione quindi di quale informazioni si tratterebbe, di quale know how. Alcune di queste non sono state neppure ribadite nel processo (“modello di business”) e tutte sono rimaste altrettanto vaghe anche nel processo civile.
Proprio le omissioni e la genericità, che rendono difficilmente riscontrabili le affermazioni da parte dei destinatari, e la perentorietà del tono utilizzato sono tutte caratteristiche che rendono la circolare idonea ad ingenerare un forte dubbio della verità dei fatti nei clienti destinatari. ### affermazioni sono state poi accompagnate dal perentorio invito a “eviterete ogni rapporto commerciale con ### vacuum s.r.l. e con i loro rappresentanti” “ per non incorrere in problematiche cui siete estranei”.
Il tono perentorio utilizzato è idoneo a ingenerare nel destinatario il timore di subire ripercussioni, all'esito del sequestro dei beni di ### senza che poi ### si sia premurata di fornire alcuna ulteriore informazione circa l'esito dei procedimenti cautelari. 8.2. Le ulteriori due condotte individuate da ### (sub let. b) e c) della parte in fatto) come lesive della concorrenza sono state ammesse dalla stessa parte attrice nei propri scritti difensivi.
Purtuttavia, la condotta relativa all'offerta di ritirare il macchinario del concorrente e di sostituirlo con il proprio, venduto a prezzo di costo, è rimasta generica, in quanto non contestualizzata nel tempo e nel numero di clienti contattati, e di per sé astrattamente non illecita.
A quest'ultimo riguardo si rileva, preliminarmente, che la clausola indeterminata dell'art. 2598, n. 3), c.c. va concretizzata sulla base di parametri desunti da altre norme, o da ulteriori principi generali, rinvenibili nell'ordinamento.
La vendita a prezzo di costo, o comunque a prezzi ribassati rispetto a quelli anteriormente praticati dall'impresa e inferiori a quelli di mercato è cosa diversa dalla vendita sottocosto, anche detta a prezzi predatori o dumping interno, e cioè la vendita di “prodotti sul mercato ad un prezzo particolarmente basso, tale da non apparire (almeno nell'immediato) remunerativo per l'offerente, ma, per ciò stesso, idoneo a porre in difficoltà i concorrenti che praticano un prezzo più elevato” (cfr. Cass. n. 1636 del 2006).
La vendita a prezzo di costo non configura in linea di principio concorrenza sleale perché connaturata al concetto di libera concorrenza e libertà di iniziativa economica privata ex art. 41, comma primo, ###, nel quale è insita la libertà di definire le proprie politiche aziendali, oltre che conforme all'interesse dei consumatori e dell'economia di mercato. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) appare contraria ai doveri di correttezza evocati dall'art. 2598 c.c., n. 3, solo se si connota come illecito antitrust, e cioè se a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non, appunto, quello di eliminare i propri concorrenti per poter poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare (Cass. 1636 del 2006; Cass. n. 2980 del 2020; cfr. Corte di Giustizia 3 luglio 1991, n. 62, in causa C 62- 86, Corte giustizia 19 ottobre 2017, n. 295/16). 8.3. ### relativo al permanente utilizzo dell'account personale aziendale dell'ex collaboratore e dell'ex agente risulta rilevare sul piano della disciplina posta a tutela della riservatezza, più che, per come allegato, in punto di condotta anticoncorrenziale rilevante ex art. 2598, n. 3). 9. Venendo al danno all'immagine, allegato dalle parti convenute, si osserva che da tempo la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto anche nei confronti della persona giuridica, e in genere dell'ente collettivo pur privo di personalità giuridica ma comunque considerato dall'ordinamento datato in vario modo di soggettività giuridica, la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla ### e che non supponga proprio per questo la fisicità del soggetto titolare.
Tra questi diritti è stato individuato quello all'immagine della persona giuridica o dell'ente, a prescindere dalla verificazione di eventuali danni patrimoniali conseguenti (cfr. per una minuziosa ricostruzione Cass. n. 12929 del 2007) che è l'equivalente del diritto della persona fisica che rientra nell'ambito dei diritti fondamentali aventi fondamento diretto nella ### all'art. 2 (nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della ### Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto. Cfr. Cass. n. 6507 del 2001).
Pertanto è risarcibile il danno non patrimoniale costituito, come danno c.d. conseguenza, dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nell'espressione della sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente (reputazione che il soggetto ha di sé), sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (reputazione che i consociati, o specifiche platee di consociati hanno di lui), (cfr. Cass. n. 12929 del 2007 che si è pronunciata in una fattispecie di indebita segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla ### della ### d'### quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza; Cass 4542 del 2012 che si è pronunciata in fattispecie di risoluzione per inadempimento di un contratto stipulato da un comune per la realizzazione di una tensostruttura per allestire spettacoli teatrali e che aveva avuto quale conseguenza l'annullamento della stagione teatrale; Cass. n. 22396 del 2013; Cass. n. 23401 che si è pronunciata in fattispecie di usurpazione di denominazione altrui). ### concretezza del caso, tale danno conseguenza deve presumersi di norma esistente, sulla base di una massima di esperienza per cui la lezione dell'immagine della persona giuridica o dell'ente si riverbera sul loro agire, perché percepita dalle persone fisiche che agiscono come loro organi (cfr. Cass. del 2007 cit.).
Si tratta, si ribadisce, di un danno che è risarcibile indipendentemente dal fatto che l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che rappresentano l'ente abbia determinato un danno in senso economico, e cioè un danno patrimoniale. Si tratta infatti di un danno che prescinde da tali conseguenze e si configura per il solo fatto che l'agire di dette persone e, quindi, l'agire dell'ente risente della lesione all'immagine dell'ente stesso.
In sostanza, poiché le persone fisiche in capo alle quali sussiste il rapporto organico risentono necessariamente nel loro agire della lesione dell'immagine dell'ente, è chiaro che ne risente la loro azione di organi dell'ente e, quindi, quella dell'ente che per loro tramite opera (reputazione che il soggetto ha di sé).
In merito al danno conseguenza in punto di reputazione che gli altri hanno di lui, questo è rappresentato dalla effettiva percepibilità che una certa platea di consociati ha della condotta lesiva dell'immagine.
La sussistenza di un danno non patrimoniale non può essere considerata in re ipsa (Cass., sez. U, n. 15350 del 2015), sia che esso derivi da reato (Cass. n. 8421 del 2011), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass. n. 22100 del 2013; Cass. n. 16133 del 2014), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. n. 25420 del 2017). Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass. n. 19434 del 2019).
Questo danno, come ogni danno non patrimoniale, deve essere liquidato in via equitativa, avendosi riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la sussistenza in via presuntiva del danno non patrimoniale, quale danno conseguenza della lesione del diritto all'immagine, in special modo in fattispecie in cui la lesione all'immagine od alla reputazione risultava dal compimento di atti immediatamente percepibili dalla collettività o da terzi, quali, ad esempio, la pubblicazione di protesti cambiari, il compimento di atti di concorrenza sleale per confusione dei prodotti o di segni distintivi della proprietà intellettuale, la segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla ### della ### d'### etc.: tutti atti dai quali l'esistenza di una proiezione negativa dell'immagine della persona giudica era elemento incontroverso in causa ed ontologicamente non discutibile per cui da detta circostanza è stato desunto in via presuntiva un immediato effetto negativo nei confronti di chi aveva subito siffatti atti. 9.1. Nel caso di specie, come detto, vi è prova ex art. 115, primo comma, che la lettera sia stata inviata a tutti i clienti di ### Riscontro concreto si ha con i documenti nn. 20, 21, 22 e 23 allegati alla prima memoria istruttoria di parte convenuta costituiti da email inviate a n. 2 clienti #### e ### addirittura in versione tradotta in lingua inglese, e alla ditta GSI e a ### moglie di ### Ulteriore riscontro si ha con la testimonianza di ### legale rappresentante della ### verniciatura di ### fornitore di ### che sentito come testimone all'udienza del 29 novembre 2024 ha dichiarato di aver ricevuto la email “10) “vero. Non rispondevo alla email perché siamo stati avvisati da ### che c'erano dei problemi, che erano stati rubati dei disegni e ci invitavano a non fare i lavori per Italyvacuum”.
Pertanto, nella specie, a fronte dell'allegazione e prova dell'invio della lettera ad un numero presumibilmente indistinto di destinatari, tra cui clienti di ### può dirsi raggiunta la prova presuntiva dei danni conseguenza della lesione del diritto all'immagine di ### da quantificarsi equitativamente (tenuto conto: del numero indefinito di destinatari; della gravità delle condotte attribuite a ### da parte di un'impresa presente da anni sul mercato, quale ### e pertanto molto nota; della perentorietà delle affermazioni e del contenuto intimidatorio nei confronti delle altre imprese; del fatto che ### fosse un'impresa neo costituita), facendo applicazione dei criteri sul punto elaborati con le tabelle del tribunale di ### ed. 2024, in tema di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa, nella somma di € 40.000, già rivalutata, oltre interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. 9.2. Non si ritiene invece raggiunta la prova del danno all'immagine subito da ### personalmente, alla luce del contenuto della lettera circolare che non fa espresso riferimento alla sua persona. 10. In punto di danno patrimoniale, al contrario, si rileva che non hanno trovato conferma nel corso dell'istruttoria le allegazioni difensive di ### in merito alle conseguenze dannose ascritte alla condotta di #### ha allegato di aver subito per effetto della condotta di concorrenza sleale posta in essere da ### un danno da lucro cessante individuato nella riduzione dei ricavi dovuta alla diminuzione delle vendite. Tale posta di danno patrimoniale non può ritenersi sussistere in re ipsa ma quale conseguenza diversa e ulteriore rispetto all'illecito di concorrenza sleale richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo la liquidazione del danno.
Al riguardo, dalle prove orali assunte su richiesta della stessa parte convenuta ha trovato conferma che solo l'impresa ### verniciature di ### non ha risposto alla proposta di contratto avanzata da ### in conseguenza del messaggio intimidatorio contenuto nella lettera circolare inviata l'8 dicembre 2022.
Al contrario, il testimone ### direttore commerciale di ### che secondo parte convenuta a settembre 2022 avrebbe alzato arbitrariamente il prezzo dell'ordine delle turbine concordato con ### come reazione alla circolare di ### ha confermato sì di aver ricevuto la predetta e-mail, ma ha smentito la tesi dei convenuti: “3) non è vero. Perché la lettera di aumento l'abbiamo mandata a luglio, mentre la email di ### l'abbiamo ricevuta ad agosto. ### che il prezzo più basso iniziale era dovuto al fatto che vendevamo macchine provenienti dalla ### che già avevamo in magazzino, prima dell'aumento del costo dei trasporti e materie prima. Avevamo già comunicato al cliente che esaurita la scorta di magazzino, poi per i nuovi acquisti che avremmo dovuto importare, il costo sarebbe aumentato.
La email aziendale inviata a tutti i clienti e contenente la comunicazione di aumento dei costi è datata luglio 2022, con efficacia per le consegne dal 1 agosto in poi, che esibisco. Questa email l'abbiamo mandata a tutti i clienti inseriti nel gestionale, e quindi anche a ### ADR preciso che il doc. n. 34, inviato da ### lo abbiamo ricevuto. ### non era e non è nostro cliente e pertanto questa email l'ho girata a chi di dovere ma non ha avuto alcuna rilevanza”.
Parimenti, il testimone ### titolare dell'impresa ### che secondo parte convenuta avrebbe evitato di concludere le trattative già avviate con ### a seguito della ricezione della circolare di ### ha smentito tale tesi: “6) ### che io non ho mai ricevuto alcuna circolare da parte di #### appena si presentò mi disse subito che aveva un contenzioso con la ### e che se le trattative fossero andate avanti io dovevo firmare un accordo di riservatezza sui disegni e prodotti.
Preciso che la mia azienda che lavora da 70 anni questo aspetto qui lo tutela sempre, di prassi, senza che venga specificamente chiesto. A me quindi non piacque l'approccio usato, perché si riferiva anche ad un mio cliente storico, la ### mentre ### era molto più piccolo. Quindi ho preferito non andare avanti con le trattative”. ### ha depositato i bilanci sono degli esercizi 2020, 2021 e 2022, da cui si evince che nel 2022 gli utili sono diminuiti di appena € 14.000 circa, passando da € 109.380 ad € 95.788 (cfr. doc. n. 42 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta). Tale dato non appare significativo, in quanto una riduzione di modesta entità da un esercizio all'altro appare fisiologica, soprattutto nella fase di avvio di un'impresa.
Oltretutto, gli effetti sull'asserito calo delle vendite avuti in conseguenza della condotta di ### si potrebbero essere verificati solo nell'esercizio 2023. Tuttavia, nel corso del processo non sono stati depositati, né è stata chiesta autorizzazione, i bilanci relativi ai due esercizi successivi.
Irrilevanti risultano le citate proiezioni ### per il 2021, che nulla hanno a che vedere con la prova del nesso di causalità tra la successiva condotta posta in essere da ### e i danni conseguenza dal punto di vista economico sul calo delle vendite (pag. 11 della prima memoria istruttoria di parte convenuta).
Non significative risultano anche le allegazioni per cui quattro clienti non avrebbero inoltrato ulteriori ordini di aspiratori dopo agosto 2022.
Invero, in primo luogo, di questi quattro, solo uno risulta nella lista clienti di ### (### cfr. doc. n. 16 allegato alla comparsa di risposta di parte convenuta) e pertanto destinatario della lettera circolare di agosto 2022.
Inoltre, dai partitari depositati risulta che due di questi quattro clienti hanno acquistato in precedenza un solo aspiratore; non vi è prova dell'allegazione per cui uno di questi clienti avrebbe “preannunciato l'esigenza di 20-25 aspiratori per il primo anno” (pag. 5 della seconda memoria istruttoria); mentre gli altri due clienti risultano aver acquistato in precedenza aspiratori per un valore di circa € 20.000: dal punto di vista economico i dati risultano scarsamente rilevanti e non vi è prova, neppure indiziaria, che tale condotta possa essere conseguenza della condotta di ### In definitiva, difetta la prova degli asseriti danni patrimoniali conseguenza della condotta denigratoria posta in essere da ### 11. Si ritengono infine sussistenti i presupposti per la pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani richiesti da parte convenuta, ex art. 2600 c.c. in quanto misura idonea a ristorare, seppure in parte, il danno all'immagine subito da ### per effetto della condotta denigratoria posta in essere da #### richiesta di comunicazione della sentenza a terzi è assorbita dalla pubblicazione sui quotidiani e comunque non prevista da alcuna norma. 12. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte attrice soccombente deve rimborsare le spese processuali anticipate da parte convenuta, liquidate sia per la fase di merito che per la fase cautelare. ### spese legali si liquidano come in dispositivo, nei limiti della nota spese depositata dai convenuti, in applicazione di parametri inferiori rispetto ai quelli medi previsti per le cause di valore pari alla somma tra la domanda dell'attore e il decisum della domanda riconvenzionale (scaglione €. 2.000.001 - 4.000.000) dal d.m. n. 55 del 2014.
Le suddette spese processuali vanno distratte a favore degli avv.ti ### e ### i quali hanno dichiarato di averle anticipate.
Pone il compenso liquidato al CTU definitivamente a carico di parte attrice, nei rapporti interni fra le parti. P.Q.M. 1) rigetta le domande avanzate dalla ### s.r.l. nei confronti della ### s.r.l.; 2) accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla ### s.r.l. e, per l'effetto, accerta che l'invio della lettera circolare da parte della ### s.r.l. ad agosto 2022 ai propri clienti e fornitori costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598, n.2), c.c.; 3) per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 2600 c.c., condanna la ### s.r.l. a risarcire alla ### s.r.l. la somma pari a € 40.000, a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, oltre interessi al tasso legale ex art. 1282 dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo; 4) condanna la ### s.r.l. a disporre, la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza, a spese dell'attrice ed a cura dei convenuti ### e sig. ### sui quotidiani “###”, “24 ore”, “'Il resto del Carlino” e “### della Sera” per due giornate ciascuno, anche non consecutive; 5) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da ### personalmente nei confronti della ### s.r.l.; 6) condanna la ### s.r.l. a pagare a ### e alla ### s.r.l. le spese processuali sostenute per la fase di merito, che liquida nella somma pari a € 37.951, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e ### per compenso professionale, da distrarsi a favore degli avvocati ### e ### che hanno dichiarato di averle anticipate ex art. 93 c.p.c.; 7) condanna la ### s.r.l. a pagare a ### e alla ### s.r.l. le spese processuali sostenute per la fase cautelare, che liquida nella somma pari a € 21.298, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e ### per compenso professionale, da distrarsi a favore degli avvocati ### e ### che hanno dichiarato di averle anticipate ex art. 93 c.p.c.; 8) pone definitivamente a carico della ### s.r.l. le spese di ### Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa il 21 novembre 2025 La giudice relatore La presidente ###
causa n. 3928/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Willelma Monterotti, Gabriella Pompetti