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Tribunale di Fermo, Sentenza n. 313/2025 del 03-06-2025

... sanitaria risponde, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dell'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua ### il: 26/09/2025 n.1785/2025 importo 2790,00 organizzazione aziendale (cfr. fra le altre Cass, ### 3, Sent. n. 13953 del 14.06.2007; Cass. 3, Sent. n. 18610 del 22/09/2015). Peraltro la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, è stata esplicitamente sancita dall'art. 7, comma 1 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. ### - Bianco) che conferma normativamente l'orientamento consolidato nella giurisprudenza. Come detto la struttura sanitaria "risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale" (Cass. Sez. 3, sent. 3 (leggi tutto)...

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causa n. 1275/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giorgia Cecchini

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 476/2026 del 23-01-2026

... pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto contrattuale alla disciplina generale delle obbligazioni, dovendosi escludere la responsabilità del debitore qualora questi dimostri che l'inadempimento o il ritardo siano derivati da causa a lui non imputabile, essendo la clausola penale necessariamente connessa a un inadempimento colpevole. Nel caso di specie, l'opposto ha assolto l'onere probatorio gravante su di lui, fornendo elementi idonei a dimostrare la non imputabilità del ritardo, mentre gli opponenti si sono limitati a dedurre l'esistenza di un controcredito fondato sulla clausola penale prevista per il ritardo nell'espletamento dell'incarico. 2) In particolare, il geometra ### ha dimostrato che le criticità emerse nel corso dell'espletamento dell'incarico non erano imputabili alla propria condotta, poiché l'attività affidatagli si inseriva in una vicenda di rilevante complessità sotto il profilo ereditario e catastale, caratterizzata da una pluralità di cespiti, da situazioni di comunione ereditaria e da titolarità non correttamente aggiornate in catasto. Emerge, infatti, che, con nota inoltrata in data ### all'### del ### di Napoli, il ### presentò un'istanza di (leggi tutto)...

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causa n. 4303/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti D'Abbusco Emilia, Forgillo Eugenio, Maria Di Lorenzo

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 1079/2026 del 23-03-2026

... sanitaria), in quanto, in caso di responsabilità contrattuale il pazientedanneggiato dovrà dimostrare l'esistenza dell'accordo contrattuale (con la struttura o con il dottore), l'aggravamento della patologia preesistente oppure la manifestazione di una nuova malattia o problematica che sia conseguenza dell'intervento del sanitario e quindi il nesso di causalità con l'azione o l'omissione del medico, mentre il medico è chiamato a provare il suo corretto adempimento oppure l'impossibilità della corretta prestazione per causa imprevedibile o inevitabile (cfr. anche art. 1256 co. 1 c.c.), quindi per fatto ad egli non imputabile (cfr. art. 1218 c.c.) o, in caso di errore imputabile, che lo stesso nel caso di specie non abbia avuto alcun ruolo rilevante nell'aggravamento o manifestazione della patologia lamentata. Si precisa che il paziente danneggiato deve denunciare non una qualsiasi mancanza di prestazione da parte del dottore, bensì un inadempimento c.d. qualificato ossia «astrattamente efficiente alla produzione del danno» (cfr. Cass. Civ., ###, 577/2008). Relativamente alla responsabilità extracontrattuale, invece, l'onere della prova è maggiormente sbilanciato a sfavore del (leggi tutto)...

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causa n. 2233/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Ruotolo, Maddalena Casale

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 910/2026 del 16-03-2026

... legittimità secondo cui: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del ### 6 di 9 suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera (leggi tutto)...

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causa n. 13099/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Di Leone

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 498/2025 del 18-06-2025

... attrice è fondata e merita accoglimento, atteso l'inadempimento del convenuto e considerata la morosità denunciata e del cui pagamento non è stata fornita prova. Va ricordato che, difatti, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/2015). Nella fattispecie, l'attrice ha assolto gli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697 c.c. producendo in giudizio il contratto di locazione (all. 1 della citazione) e allegando l'inadempimento del convenuto nel pagamento del canone riferito al trimestre febbraio### il: 17/07/2025 n.1786/2025 importo 200,00 aprile 2024, per un importo di ad € 1.650,00, e degli oneri condominiali relativi al periodo gennaio-aprile 2024, per una somma pari ad € 85,44 (all. 2). Il (leggi tutto)...

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causa n. 909/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Venditti Mario

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