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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 54781/2022 vertente TRA ### in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione - opponente - ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta - opposta - Oggetto: contratto di appalto ### disposta la trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 marzo 2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. Parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, con condanna della controparte all'integrale pagamento della somma ingiunta e, in subordine, ha chiesto la condanna del ### al pagamento della complessiva somma di € 69.359,00 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario. ### ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, dichiarare non dovuti, in tutto in parte, o comunque inesigibili gli importi richiesti ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la ### s.r.l. ha esposto che, con contratto concluso in data 20 marzo 2007, il ### aveva affidato alla ### s.r.l. la gestione e la manutenzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di origine domestica a fronte del pagamento di un corrispettivo di € 6.466,00 al mese; che, per effetto della cessione del ramo di azienda, intervenuta in data ###, essa ### s.r.l. era subentrata nel rapporto contrattuale sino all'ultimo rinnovo, intervenuto in data ###; che non erano state pagate le fatture n. 12/2019 per l'importo residuo di € 1.466,00, n. 54, 69, 96, 144, 155, 178, 196, 241, 261 e 311 del 2019 per € 6.466,00 ciascuna e n. 3/2020 per € 3.233, per l'importo complessivo di € 69.359,00, di cui ha chiesto ingiungere il pagamento al ### oltre interessi ex art. 5 d.lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
Notificato il decreto ingiuntivo, in data ###, con atto di citazione, notificato il ###, il ### ha proposto opposizione.
Nel dettaglio l'opponente ha evidenziato che il mancato pagamento della somma ingiunta trovava ragione nell'inadempimento della controparte alle obbligazioni assunte in ordine alla conduzione e al mantenimento dell'impianto di depurazione e smaltimento delle acque reflue di cui l'opposta era stata incaricata.
In particolare, a tale proposito il ### ha evidenziato che da una ispezione condotta dai tecnici di ### erano emerse delle gravi irregolarità relative a tale impianto, quali, lo scarico di acque reflue urbane, provenienti dal bypass posto all'interno della vasca di rilascio delle acque al depuratore, in un corpo idrico superficiale, denominato “fosso della rimessola”, senza la relativa autorizzazione, e, quindi, una condotta contraria al disposto dell'art. 101, comma 2, d.lgs n. 152/2006 e la presenza di sostanze inquinanti nello scarico in misura superiore ai limiti legali, esattamente indicati nel contratto concluso tra le parti, rilevando che, a causa di tali evenienze, erano state inflitte al ### sanzioni per complessivi € 45.000,00 ed era stato avviato un procedimento penale a carico del Presidente del ### Ha, inoltre, rilevato che il contratto prodotto dalla controparte non indicava il prezzo pattuito e le modalità di pagamento e ha osservato che la società subentrata nella manutenzione dell'impianto di depurazione lo aveva ritrovato in pessime condizioni di efficienza.
Ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe.
Differita, con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. la prima udienza al 28.02.2023, con comparsa di risposta, depositata il ###, si è costituita in giudizio la ### s.r.l.
Detta società, premesso di aver gestito dal 1994 al 2019 la manutenzione dell'impianto di depurazione del ### e dell'autorizzazione allo scarico del refluo depurato presso il ### medesimo, ove era presente un più vasto sistema fognario, sul quale non aveva alcuna competenza, senza aver mai ricevuto alcun rilievo, ha evidenziato che i fatti posti a fondamento dell'opposizione risalivano al 2015 così da non presentare un rapporto di corrispettività rispetto ai compensi richiesti in sede monitoria per prestazioni eseguite nel 2019, e ha evidenziato che la controparte non aveva mai sollevato alcuna contestazione in relazione a detti eventi per tutta la durata del rapporto, provvedendo al relativo rinnovo e affidando ad essa ### s.r.l. anche l'incarico di predisporre la pratica per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico. Ha, quindi, osservato che l'episodio relativo allo sversamento delle acque, come rilevato dallo stesso ### costituiva un evento eccezionale, e, quindi, un caso fortuito ad essa non imputabile. Dato atto di aver svolto correttamente tutti i servizi di cui era stata incaricata, ha evidenziato la genericità dell'eccezione di inadempimento sollevata nella misura in cui non erano state individuate le prestazioni che non erano state esattamente adempiute. Ha, infine, contestato quanto dedotto dall'opponente in ordine alla mancata individuazione del corrispettivo dovuto, previsto in contratto nella misura di € 4.700,00 al mese oltre ### Ha, pertanto, formulato le conclusioni come riportate in epigrafe. 2. Tanto esposto, si osserva che con la domanda proposta in sede monitoria la ### s.r.l. ha chiesto il pagamento della somma di € 1.466,00, quale importo residuo dovuto in pagamento della fattura n. 12 del 31.01.2019, corrispondente alla quota parte del corrispettivo per la gestione e la manutenzione dell'impianto di depurazione al servizio del ### riferita al mese di gennaio 2019, oltre supplemento oneri di gestione, nonché delle fatture relative ai mesi successivi da febbraio 2019 al 15 dicembre 2019 per un corrispettivo di € 4.700,00 oltre IVA al mese oltre € 600,00 oltre IVA quale supplemento oneri di gestione.
Al riguardo si osserva che è pacifico e provato, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, che parte opposta era subentrata nel rapporto contrattuale che legava il ### opponente alla ### per l'### s.r.l., incaricata della conduzione e della manutenzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di origine urbana a servizio del comprensorio, avente una potenzialità tale da poter operare a servizio delle esigenze di 10.000 abitanti, secondo quanto riportato nella autorizzazione allo scarico.
Nel dettaglio parte opposta era stata incaricata della manutenzione ordinaria dell'impianto, che comprendeva la verifica di funzionamento delle singole apparecchiature; la verifica di funzionamento biochimico delle singole fasi del trattamento; la rimozione dei materiali di risulta, quali sabbie e solidi grigliati; la pulizia della superficie di vasche e canalette con eliminazione dei corpi flottanti, la pulizia delle aree di servizio dell'impianto, compreso lo sfalcio dell'erba, il rabocco o la sostituzione dell'olio motore; la lubrificazione e l'ingrassaggio delle parti meccaniche; la pulizia della vasca e dei galleggianti di livello nella stazione di sollevamento; il controllo e la pulizia di valvole e saracinesche, il controllo dei quadri elettrici e della componentistica; il controllo, ove necessario, delle soffianti, delle elettropompe sommerse e delle dosatrici; la fornitura di materiali di consumo; la derattizzazione in caso di presenza di topi nell'impianto; la disinfestazione con annotazione di tutte le operazioni di manutenzione, delle rilevazioni e delle analisi chimiche.
La società doveva, inoltre, provvedere ad una manutenzione programmata delle apparecchiature elettromeccaniche e dei loro componenti ed era tenuta ad effettuare quattro analisi chimiche a trimestre su campioni di acqua depurata prelevati dall'uscita del depuratore.
La società doveva altresì provvedere, una volta all'anno, allo smaltimento dei rifiuti prodotti quali fanghi da esubero, sabbie e materiale sgrigliato.
Doveva, infine provvedere, previa approvazione del ### agli interventi di manutenzione straordinaria necessari durante il periodo di gestione dell'impianto. A fronte di tali attività era previsto un corrispettivo di € 4.700,00 oltre IVA al mese. Il rapporto aveva una durata di tre anni, salvo rinnovo con rivalutazione in base all'indice ### del compenso (cfr. all. 1 di parte opposta).
E', quindi, pacifico e documentale che il rapporto contrattuale era stato rinnovato da ultimo con la nota del 13.06.2019 con cui il ### aveva confermato la proroga del contratto sino alla data del 31.12.2019 ferme le condizioni ivi stabilite (cfr. all. 2 di parte opposta).
Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi che il corrispettivo richiesto con le fatture azionate in sede monitoria corrisponda a quello dovuto in base al contratto concluso tra le parti, corrispondendo la somma mensile domandata di € 5.300,00 (€ 4.700,00 + € 600,00) a quella di € 4.700,00 pattuita nel 2007 rivalutata ad ogni rinnovo contrattuale in base agli indici ### in ciò, peraltro, considerato l'atteggiamento difensivo della società opponente, che, nel rilevare che la controparte, in sede monitoria aveva depositato un contratto in cui non era indicata la misura del corrispettivo, non ha svolto specifiche contestazioni in ordine al compenso domandato, indicando quello diverso dovuto in luogo di quello indicato dalla controparte nel ricorso per decreto ingiuntivo.
I rilievi sollevati afferenti alla idoneità probatoria della documentazione prodotta, non costituiscono contestazioni del credito nella sua ontologica esistenza né del relativo ammontare.
Come chiarito, infatti, dalla Corte di legittimità “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27 agosto 2020). 3. Tanto premesso si osserva che il ### ha, in primo luogo, affermato di non essere tenuto al pagamento del corrispettivo richiesto in relazione all'inadempimento imputabile a parte opposta in relazione ad un evento occorso nel 2015.
In particolare, dall'istruttoria espletata è emerso che il ### che si estende per circa 69 ettari, è dotato di un sistema fognario per lo smaltimento delle acque piovane e di quelle civili, la cui gestione non era affidata alla ### s.r.l., incaricata della sola gestione del depuratore. Detto sistema fognario arriva al depuratore, la cui prima stazione è una stazione di pompaggio della profondità di 5 metri. Per evitare il deflusso delle acque in un fosso, la stessa società opposta ne aveva sigillato l'accesso, in parte, con un'opera muraria e, in parte, con uno scudo metallico e aveva potenziato il pompaggio con altre cinque pompe. A gennaio 2015, a seguito di diverse giornate di pioggia, il setto realizzato per precludere l'accesso al fosso era crollato e vi era stato un sopravanzo di acque pluvie e nere, che era confluito nel fosso della ### Era stato, quindi, realizzato un intervento per riposizionare il setto (cfr. deposizioni rese all'udienza del 6.11.2024 dai testi ### e ### della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare).
Invero, ritiene questo giudice che l'evento di cui si discute non possa giustificare il mancato pagamento dei compensi richiesti in sede monitoria.
Al riguardo va, in primo luogo, rilevato che, come osservato dalla società opposta, “nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, poiché l'esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo, il sinallagma, alla cui tutela è predisposto il rimedio ex art. 1460 cod. civ., va considerato separatamente per ciascuna coppia di prestazioni; ne consegue che, in tali contratti, l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata unicamente riguardo alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, cod. civ., le prestazioni già eseguite” (cfr. Cass. n. 7550 del 15.05.2012 in cui è evidenziato che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto. (Cass. 06/09/2002, n. 12978). ### di tale principio generale alla peculiarità dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, comporta che, per tali tipi di contratto, l'eccezione di inadempimento può essere utilmente fatta valere solo allorché attenga alla prestazione di riferimento rispetto alla controprestazione richiesta all'eccipiente”). Ciò sempre che non vi sia una complessiva irregolarità di esecuzione del contratto (cfr. Cass. n. 4225 del 9.02.2022).
Ne consegue che il pagamento per i servizi erogati nel 2019 non può essere rifiutato in relazione ad un fatto verificatosi quattro anni prima, tanto più che dall'istruttoria espletata è emerso che la società convenuta era prontamente intervenuta per ristabilire il setto e che lo stesso ### aveva dichiarato trattarsi di un evento accidentale verificatosi in una situazione anomala (cfr. all. 4 b dichiarazione resa dal Presidente ###data ###, in cui era stato evidenziato che il danno era stato subito riparato ed era stato rilevato che si trattava di uno sversamento con caratteristiche “marcatamente accidentali”, a fronte del quale era stata progettata l'installazione di una pompa di grande portata per intervenire attraverso un PLC collegato ad un idoneo sensore di pioggia per convogliare la portata di acqua in eccesso nella fase di disinfezione finale nonché dichiarazione resa in data ### dallo stesso legale rappresentante del ### il quale aveva evidenziato che l'evento era dovuto all'afflusso di acqua piovana determinato dalle forti condizioni di maltempo così da avere carattere accidentale).
Del resto, è significativo che, verificatosi l'evento di cui si discute nel 2015, parte opponente abbia continuato a dare esecuzione al contratto con la ### s.r.l., procedendo al pagamento di tutti i corrispettivi maturati in data successiva, senza sollevare alcuna contestazione e consentendo la rinnovazione del rapporto contrattuale per quattro anni sino al 31.12.2019.
Sul punto è condivisibile quanto osservato dalla società opposta, che ha richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato che “Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento ("exceptio inadimpleti contractus") è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza. Al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto” (cfr. Cass. n. 22353 del 3.11.2010 e n. 10506 del 7.12.1994). 4. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento a quanto rilevato dal ### che ha lamentato, all'esito della ispezione condotta da ### nel 2015, erano stati analizzati dei campioni di acque reflue ed era emerso, per alcuni parametri, il superamento dei valori limiti di cui al DM 185/03. Gli esiti di tali esami, eseguiti anche a distanza di tempo rispetto all'esecuzione delle prestazioni per le quali è stato chiesto il pagamento di un compenso, non possono, tuttavia, giustificare il mancato pagamento delle prestazioni successivamente rese nel 2019, tanto più che parte opponente, pur consapevole di tali accertamenti, avendo ricevuto già a far tempo dal 27 marzo 2015 il verbale di contestazione, tanto da aver reso le proprie giustificazioni al Comune di ### ha proseguito nel rapporto per anni senza nulla contestare alla ### s.r.l.
Al riguardo rileva, inoltre, quanto riportato nella sentenza n. 1178 del 24.01.2023, con cui il Tribunale di ### si è pronunciato sull'opposizione proposta dal ### avverso la determina dirigenziale, con cui ### aveva irrogato una sanzione di € 15.000,00 in ragione degli esiti dei suindicati accertamenti compiuti nel 2015.
Invero, il tribunale di ### ha ridotto la sanzione da € 15.000,00 ad € 3.000,00, pari al minimo edittale, anche in ragione della episodicità del superamento di tali valori limite (cfr. sentenza all. alla seconda memoria di parte opponente), così da doversi escludere che, alla luce di tale ispezione, possa affermarsi una complessiva irregolare esecuzione del contratto.
Peraltro, parte opponente ha depositato documentazione da cui risulta il prelievo delle campionature di acque reflue e l'irrogazione della sanzione (cfr. all. 4a, 4 b, 5 e 5b all'attod i opposizione), ma non ha prodotto gli esiti delle analisi chimiche effettuate da ### nel 2015 così che non è possibile comprendere, al fine di valutare il contestato inadempimento, per quali parametri erano stati superati i limiti normativi e in quale misura erano state riscontrate sostanze inquinanti in eccesso. 5. Ciò posto si osserva che l'opponente ha allegato e documentato che a settembre 2018 erano stati compiuti ulteriori accertamenti con prelievo di un campione di acque reflue, dalla cui analisi era emerso il rispetto dei parametri normativi, salvo per quanto riguarda i solventi clorurati per i quali era stato riscontrato uno scarico sul suolo per 0,005mg/L (cfr. all. 6 al ricorso), che, sebbene in sé costituisca una percentuale bassa, viola le prescrizioni di cui al dlgs n. 152/2006 trattandosi di sostanza per la quale il punto 2.1 dell'allegato V, terza parte del citato d.lvo n. 152/2006, vieta lo scarico sul suolo.
In relazione a tale accertamento, effettuato più a ridosso rispetto all'esecuzione delle prestazioni di cui si controverte in giudizio, va, in primo luogo, rilevato, che non risulta, in assenza di specifiche allegazioni, che, nonostante il tempo trascorso, siano state applicate sanzioni a carico del ### ovvero siano state assunte altre iniziative.
Ciò posto si osserva che, sebbene tali accertamenti siano stati eseguiti tra settembre e novembre 2018, il ### ha proseguito nel rapporto contrattuale con la ### s.r.l. alla quale, come sopra esposto, a giugno 2019, aveva comunicato la volontà di rinnovare il rapporto sino al 31.12.2019, incaricandola anche di seguire l'iter procedurale necessario per il rinnovo dell'autorizzazione relativa all'impianto di depurazione (cfr. all. 2 e 3 alla comparsa di risposta).
Non può, pertanto, ritenersi che gli esiti di tale accertamento legittimino di per sé il rifiuto di pagamento dei corrispettivi per le prestazioni successivamente eseguite da parte opposta, con cui il ### pur consapevole dei riscontri eseguiti da ### ha inteso proseguire il rapporto.
Tuttavia, la contestazione in parola va intesa nel senso che l'opponente ha voluto evidenziare che il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti trovava ragione nell'inadempimento della controparte che non aveva eseguito correttamente le prestazioni cui era tenuta, tanto ciò vero che dalle analisi chimiche condotte da ### in occasione degli accertamenti compiuti era emerso il superamento dei limiti normativi.
Ne consegue che i compensi richiesti dalla ### s.r.l. possono essere riconosciuti nei limiti in cui le prestazioni, cui la richiesta avanzata si riferisce possano essere considerate correttamente eseguite, non emergendo dalle analisi chimiche la violazione dei limiti normativi di cui al d.lgs 152/2006 che la società opposta si era impegnata a rispettare.
Invero, deve rilevarsi che parte opposta ha provato di avere correttamene eseguito le prestazioni cui era tenuta per le quali ha chiesto il riconoscimento di un corrispettivo nella misura in cui ha depositato gli esiti delle analisi chimiche compiute su campioni di acque reflue prelevate dal 18 gennaio 2019 al 2 ottobre 2019, che hanno evidenziato il rispetto dei limiti normativi di riferimento (cfr. rapporti di prova all. 4 di parte opposta).
Sono dunque dovuti i corrispettivi richiesti con riferimento ai mesi da gennaio a settembre 2019.
Considerato, invece, che non sono state depositati gli esiti delle analisi chimiche compiute dopo il ###, così che parte opposta, su cui gravava il relativo onere processuale, non ha provato di aver eseguito esattamente le prestazioni di cui era stata incaricata, curando la manutenzione dell'impianto di depurazione in termini tali da evitare la presenza di sostanze nocive nelle acque reflue, non possono essere riconosciuti gli ulteriori corrispettivi richiesti. 6. Peraltro, l'opponente ha altresì lamentato, in citazione, che l'impianto era stato consegnato in pessime condizioni di efficienza, precisando nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. di aver dovuto provvedere alla pulizia dell'area da erbacce, al taglio della vegetazione incolta e alla rimozione di materiali abbandonati sul posto quali tubazioni, materiale idraulico ed elettrico.
A fronte di tali rilievi, non può ritenersi raggiunta la prova, che era onere della società opposta fornire, di esatto adempimento e, quindi, di riconsegna dell'impianto in buono stato, rientrando tra i compiti della ### s.r.l. curarne la manutenzione anche provvedendo alla pulizia e al taglio dell'erba, secondo quanto riportato nel contratto.
I testi ### e ### dopo aver dichiarato che l'impianto veniva continuamente monitorato, hanno riferito che, al momento della cessazione del rapporto contrattuale, erano state portate via le attrezzature della società opposta e quanto era superfluo.
Tali dichiarazioni sono tuttavia contrastanti con quelle rese dai testi di parte opponente. Il teste ### ha, in particolare, riferito di aver visionato l'impianto alla fine del 2019/inizi del 2020 e ha dichiarato che erano stati lasciati sul posto materiali, come tubazioni e filtri, che erano stati asportati dagli operai del ### che avevano provveduto anche alla pulizia dell'area dalle erbacce. Tale deposizione coincide con quella resa dal teste ### il quale ha dichiarato di aver visionato i luoghi dopo la cessazione del rapporto contrattuale tra il ### e la ### s.r.l. e di aver riscontrato la presenza di fogliame ed erba alta nonché di materiale accatastato come tubi e raccordi (cfr. verbale dell'udienza del 6.11.2024).
A fronte di tale quadro probatorio deve dunque ritenersi che non sia stata data prova di esatto adempimento e anche per tale ragione non devono ritenersi dovuti i compensi richiesti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019.
Considerato che i rilievi svolti afferiscono allo stato dell'impianto al momento della fine del rapporto, mentre manca una specifica allegazione di inadempimento formulata in termini tali da contestare che, per tutto il corso del rapporto, la ### s.r.l. non aveva curato la pulizia e, quindi, il mantenimento dell'impianto in stato di efficienza, come confortato anche dalla volontà di rinnovare il rapporto contrattuale, sono dovuti i compensi per i periodi pregressi. 7. In definitiva, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo e l'opponente va condannata al pagamento della minor somma di € 53.194,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Per il periodo precedente non possono ritenersi dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 5 d.lgs n. 231/2002 secondo quanto richiesto, non venendo in rilievo una transazione commerciale, dovendosi considerare consumatore la parte opponente che, come emerge dagli atti di causa, è un ### costituito per la gestione delle aree comuni degli immobili adibiti a civili abitazioni siti nel comprensorio ### 8. Le spese di lite sono liquidate, come in dispositivo, ai valori medi di cui al DM 55/2014, ridotti del 30% attesa la natura delle questioni trattate, anche per la fase monitoria, senza applicare alcuna riduzione in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, in ciò valutato l'atteggiamento processuale delle parti in relazione alla proposta di conciliazione della lite formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con cui era stata prospettata la risoluzione della controversia con il pagamento della somma di € 45.000,00 atteso che l'opponente, diversamente dalla controparte che aveva aderito all'accordo, non ha manifestato la sua adesione in tal senso. 9. a disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte opposta. P.Q.M. definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede: • in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 10018 emesso da questo Tribunale in data 8 giugno 2022 e condanna ### al pagamento in favore di ### s.r.l. della somma di € 53.194,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo; • condanna l'opponente a rifondere all'avv. ### le spese di lite che liquida in € 406,3 per spese ed € 9.872,1 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge. ### 21 novembre 2025 Il Giudice
causa n. 54781/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Fuoco Maria Vittoria