blog dirittopratico

3.667.331
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9214/2022 del 22-03-2022

... dall'anno accademico 2006-2007 non poteva costituire inadempimento della direttiva 93/16/### posto che essa nulla aveva innovato rispetto all'obbligo di corresponsione di un'adeguata retribuzione ai medici specializzandi. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di ### propone ricorso il dottor ### con atto affidato a quattro motivi. Resiste la ### del Consiglio dei ministri con controricorso affiancato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 281-sexies, 112 e 132 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo. Osserva il ricorrente che la sentenza sarebbe nulla per totale mancanza della descrizione della vicenda processuale e delle argomentazioni contenute nell'appello, nonché per il mancato esame del contenuto effettivo delle censure prospettate. Si lamenta, inoltre, il mancato esame della questione relativa al mancato riconoscimento del trattamento previdenziale. 1.1. Il motivo non è fondato. La prima parte della censura, che lamenta la presunta mancanza della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 6192/2019 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### V. G. B. Martini 2, presso lo studio dell'avvocatessa ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### unitamente all'avvocato ### - ricorrente - ### italiana, in persona della ### del Consiglio dei ministri, elettivamente domiciliata in ### Via dei ### 12, presso l'Avvocatura generale dello stato, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente - e nei confronti di ############ e ### - intimati - avverso la sentenza n. 5097/2018 della CORTE ### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal #### 1. Il dottor ### ed altri suoi colleghi convennero in giudizio, davanti al Tribunale di ### la ### del Consiglio dei ministri chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un'adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione portato a termine. 
A sostegno della domanda esposero di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione, percependo gli emolumenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. 
Aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 - di recepimento, tra l'altro, della direttiva 93/16/CE - un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall'anno accademico 2006-2007. 
Conclusero, pertanto, nel senso che tale aggiornamento doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione delle relative somme, essendosi svolti i periodi di specializzazione in epoca antecedente l'anno accademico 2006-2007; chiesero poi che fosse riconosciuto il loro diritto alla rivalutazione sulla base del tasso programmato di inflazione e alla rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale previsto dalla contrattazione collettiva di settore. 
Si costituì in giudizio la ### del Consiglio dei ministri ponendo alcune eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. 
Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite.  2. La pronuncia è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d'appello di ### con sentenza del 18 luglio 2018, ha rigettato il gravame ed ha compensato le ulteriori spese del grado. 
La Corte territoriale ha osservato che il recepimento delle direttive dell'### europea in materia di medici specializzandi doveva ritenersi 3 compiuto già con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991, per cui l'aumento dei compensi stabilito col d.lgs. n. 368 del 1999 e attuato effettivamente solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 non poteva costituire inadempimento della direttiva 93/16/### posto che essa nulla aveva innovato rispetto all'obbligo di corresponsione di un'adeguata retribuzione ai medici specializzandi.  3. Contro la sentenza della Corte d'appello di ### propone ricorso il dottor ### con atto affidato a quattro motivi. 
Resiste la ### del Consiglio dei ministri con controricorso affiancato da memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art.  360, primo comma, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 281-sexies, 112 e 132 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo. 
Osserva il ricorrente che la sentenza sarebbe nulla per totale mancanza della descrizione della vicenda processuale e delle argomentazioni contenute nell'appello, nonché per il mancato esame del contenuto effettivo delle censure prospettate. Si lamenta, inoltre, il mancato esame della questione relativa al mancato riconoscimento del trattamento previdenziale.  1.1. Il motivo non è fondato. 
La prima parte della censura, che lamenta la presunta mancanza della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, cui conseguirebbe la violazione dell'art. 281-sexies cit., non è fondata, posto che tale concisa esposizione non manca, anche se le ragioni di fatto della motivazione non si colgono direttamente, ma solo indirettamente. 
Non è neppure chiaro, peraltro, quale lesione del diritto di difesa potrebbe essere derivata al ricorrente dall'estrema stringatezza della motivazione, visto che la vicenda è chiara e, con essa, anche i passaggi logici della 4 motivazione, tanto più che si tratta di un contenzioso notoriamente seriale. 
Analoghe considerazioni devono essere svolte per quella parte del motivo che riguarda la censura di mancata richiesta di precisazione delle conclusioni, dato che comunque in appello vi fu l'invito a discutere la causa (che tale precisazione supponeva), per cui si deve ritenere che le conclusioni siano state anche solo oralmente ribadite. 
Quanto, infine, alla censura di omessa pronuncia di cui all'art. 112 cod. proc. civ., la censura è del tutto generica, mentre quella di mancato esame del profilo previdenziale, evidentemente dipendente da quello della spettanza delle somme richieste, correttamente non è stato esaminato dalla Corte d'appello.  2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art.  360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 10, 189 e 249 del ### istitutivo della ### europea, nonché della direttiva 1993/16/CEE e della normativa nazionale di recepimento, degli artt. 132 e 281-sexies cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo.  3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 10, 189 e 249 del ### istitutivo della ### europea, nonché della direttiva 1993/16/CEE e della normativa nazionale di recepimento, degli artt. 132 e 281-sexies cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo.  4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art.  360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della direttiva 1993/16/CEE e della normativa nazionale di recepimento, degli artt. da 37 a 42 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, per ritardata trasposizione della normativa comunitaria e insufficienza della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo.  5 5. Nei motivi secondo, terzo e quarto si contesta in vario modo che l'attuazione delle direttive 1975/362 CEE, 1975/363 CEE, 1982/76 CEE, 1993/16/### sia avvenuta tardivamente e si sostiene che solo con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stata data effettiva attuazione alla direttiva 1993/16/### Con la conseguenza che al ricorrente dovrebbe essere riconosciuto il più elevato trattamento economico di cui al d.lgs. cit.; i motivi suindicati, inoltre, sottolineano come ai medici specializzandi dovessero essere riconosciuti sia la rideterminazione triennale del compenso che la rivalutazione annuale ed aggiungono che la sentenza impugnata non avrebbe risposto alla domanda subordinata prospettata come azione residuale di indebito arricchimento.  5.1. I motivi di ricorso secondo, terzo e quarto contengono due diverse censure che sono entrambe inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1) cod. proc. civ., posto che sulle questioni in esame la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata. 
In ordine al primo problema il Collegio osserva che con la sentenza 28 giugno 2018, n. 17051 (e numerose altre conformi, tra cui le ordinanze 27 febbraio 2019, n. 5698, 15 ottobre 2019, n. 26074, 28 febbraio 2020, n. 5455, 12 novembre 2020, n. 25463, e 21 gennaio 2021, n. 1114) questa Corte ha affrontato un caso identico a quello in esame, pervenendo a conclusioni alle quali la pronuncia odierna intende dare piena e convinta continuità. Tali conclusioni, peraltro, sono in linea con un orientamento già assunto dalla ### di questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 16 gennaio 2014, n. 794, 4 giugno 2014, n. 15362, e, più di recente, la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449) e dalla ### 5.2. Giova ricordare alcuni fondamentali passaggi normativi. 
Con l'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, stabilì in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l'anno 6 1991 nella somma di lire 21.500.000. Tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 10 gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale. Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, la citata sentenza n. 4449 del 2018). 
In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che raccolse in un testo unico le precedenti direttive 75/362 e n. 75/363 CEE, con le relative successive modificazioni. Tale decreto - in seguito ampiamente modificato dall'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - riorganizzò l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato "contratto di formazione-lavoro" e poi "contratto di formazione-specialistica", art. 37 del d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra ### (e ### e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali (art. 39 d.lgs. cit.). Questo contratto, peraltro, come la ### di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (v. in tal senso l'ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sulla scia di un consolidato orientamento, richiamata dall'ordinanza 14 marzo 2018, n. 6355).  7 In realtà, però, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall'anno accademico 2006- 2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, 517, e poi dal già citato art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all'anno accademico 2005-2006. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.m. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007.  5.3. Compiuta questa breve premessa normativa, il cuore della questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire 1) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; 2) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; 3) se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all'obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata. 
Le pronunce di questa Corte in precedenza richiamate hanno già risposto a tali domande nei termini che la decisione odierna intende ulteriormente confermare. 
Ed invero la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (si veda, in proposito, il primo ###, non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l'obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli ### membri relativi ai termini per il recepimento delle direttive» di cui all'allegato ### parte B (così l'ultimo dei ###. 
È opportuno ricordare, del resto, che il termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell'### alla direttiva 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell'### I alla 8 direttiva n. 93/16/CE, per cui è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l'esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno. Tuttavia - e questo è il punto fondamentale che l'odierno ricorrente non ha colto - lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa dell'### europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli ### membri nell'esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un inevitabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica. 
Come ha efficacemente spiegato la sentenza n. 4449 del 2018 della ### il legislatore, «nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa ( 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione». In altri termini, in conformità all'ordinanza n. 6355 del 2018, va affermato che il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base 9 alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi». 
Ragione per cui l'inadempimento dell'### agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l'emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell'### europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 - causa C- 131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000 - causa C-371/97, ###; e il d.lgs.  n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale.  5.4. Alla luce di quanto detto fin qui, pare evidente che non c'è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell'### europea e che la causa promossa dai ricorrenti è finalizzata, in realtà, ad ottenere l'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999. Ne consegue che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l'ordinamento interno» (ordinanza n. 6355 del 2018). Ma, a prescindere dal fatto che nessuna doglianza risulta essere stata avanzata sotto tale profilo in sede di merito, osserva il Collegio che il differimento dell'entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 - che è una normativa più favorevole - rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché il farla scattare dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l'art. 3 Cost.  sul versante della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi opportuno.  10 Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno. 
Da tale giurisprudenza la Corte non vede ragioni per discostarsi. 
È appena il caso di aggiungere, in ordine alla censura che lamenta il mancato esame dell'azione di indebito arricchimento, che si tratta di censura infondata; l'omissione, infatti, non sussiste, dal momento che la sentenza, sia pure in forma lapidaria, ha fornito una risposta anche su questo punto. Ed è evidente che il carattere residuale dell'azione suindicata non ne consentirebbe comunque il vittorioso esperimento in presenza di uno strumento specifico, quale l'azione di natura contrattuale o extracontrattuale (sentenza 9 gennaio 2014, n. 307, e ordinanza 10 luglio 2020, n. 13283).  6. Analogamente inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1) cod.  proc. civ., è la seconda censura in ordine alla presunta violazione dei meccanismi di adeguamento triennale e di rivalutazione, posto che anche su questo punto la giurisprudenza della Corte è ormai da tempo consolidata. 
È stato infatti più volte affermato che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. Igs. n. 257 del 1991, in quanto l'art.  32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del ### sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6 (ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, ribadita da altre successive, fra cui l'ordinanza 20 maggio 2019, n. 13572). 
È stato anche detto che il blocco di tale incremento non può dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (così le ### sentenza 16 dicembre 2008, n. 29345, 11 la sentenza 15 giugno 2016, n. 12346, l'ordinanza 27 luglio 2017, 18670, la sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, l'ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22633, e l'ordinanza 10 aprile 2021, n. 9104). 
Anche da questa giurisprudenza la Corte non vede ragioni per discostarsi.  7. Il ricorso, pertanto, è rigettato. 
In considerazione della complessità della materia e delle oscillazioni della giurisprudenza si ritiene equo compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità. 
Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Cirillo Francesco Maria

M
1

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4237/2025 del 22-10-2025

... del diritto, essendosi invece concentrati solo sull'inadempimento contrattuale ascritto al ### ed all'avv ### Gli attori vanno condannati alle spese di lite secondo soccombenza nei confronti della convenuta costituita con applicazione dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi tabellari dello scaglione di valore della causa determinato dalla domanda giudiziale. Vanno compensate le spese tra la convenuta e la compagnia assicurativa da ella evocata in giudizio. Nulla sulle spese nei confronti del ### rimasto contumace. P.Q.M. ### di #### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 9163/2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: ➢ Dichiara la contumacia del convenuto ### sede di ### ➢ Rigetta la domanda attorea; ➢ Dichiara assorbite la domanda di manleva e garanzia proposta dall'Avv. ### nei confronti di ### S.p.A. e le eccezioni di inoperatività della polizza assicurativa da quest'ultima sollevate; ➢ Condanna agli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, ### che si liquidano in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese al 15% IVA e CPA come per legge, con (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI SALERNO Ud del 22.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc Il Giudice dr ### le note scritte e le rispettive memorie conclusionali ### e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO - ### - Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. ### all'esito dell'udienza del 22.10.25 ha pronunciato la seguente ### art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 9163 del ### degli ### dell'anno 2019 deciso e vertente TRA ### nata a ### il ### C.F. ###) e ### nata ad Agropoli l'11.12.1966 (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi legittime del #### rappresentate e difese dall'Avv. ### presso il cui studio sono elettivamente domiciliat ###### della Repubblica, 45 ###. ###, C.F. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio elettivamente dimicilia in ### 269, ###### sede ###persona del legale rappresentante p.t..  ### S.p.A. (P.IVA ###), con sede ###persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, ### di ### 276; ### in ### risarcimento danni ### come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### convenivano in giudizio l'Avv. ### e il ### chiedendo l'accertamento della loro responsabilità professionale e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'omessa proposizione di un ricorso giudiziario in materia previdenziale che avrebbe avuto elevate chance di successo, nella prospettiva attorea. 
In particolare, le attrici deducevano che ### deceduto il ###, aveva presentato il ### una domanda all'### di ### per il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e dell'indennità di accompagnamento. ### di ### con verbale del 27.06.2016, aveva riconosciuto l'invalidità al 100% a decorrere dal 31.07.2015, ma aveva differito l'erogazione dell'indennità di accompagnamento solo dal 01.06.2016.  ### le attrici, ### si era recato presso il ### di ### per chiedere supporto relativamente alla erroneità della decorrenza dell'indennità stabilita dalla commissione medica ### Le attrici sostenevano di aver ricevuto continue rassicurazioni dal ### circa la presentazione del ricorso e di essere state invitate a rivolgersi all'Avv.  ### - il legale individuato dal ### - per chiarimenti; ma appuravano successivamente che in realtà il ricorso non era stato mai depositato. Le attrici quantificano il danno patrimoniale in € 5.104,45, corrispondente a 10 mensilità arretrate dell'indennità di accompagnamento (Agosto 2015 - Maggio 2016), oltre a danni non patrimoniali. 
Chiedevano, pertanto, previo accertamento della responsabilità professionale, la condanna nei confronti dei convenuti al pagamento in solido del danno patrimoniale quantificato in euro 5.104,45 oltre interessi in misura legale e maggior danno a decorrere dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfatto. ### di spese di lite con attribuzione. 
Si costituiva in giudizio l'Avv. ###, contestando e impugnando tutto quanto dedotto dalle attrici e opponendosi all'accoglimento della domanda. Eccepiva la carenza di legittimazione attiva delle attrici, non avendo fornito prova della qualità di eredi e della legittimazione ad agire in proprio nonché l'infondatezza della pretesa risarcitoria per difetto di costituzione di un rapporto professionale con ### o con le attrici. 
Affermava la convenuta di essersi limitata a fornire un parere a un collaboratore del ### esaminando documentazione medica e ritenendo l'assenza dei presupposti per proporre ricorso.
Precisava poi che lo stesso ### aveva dichiarato di non aver avuto contatti diretti con lei e che nessun mandato o procura alle liti era stato firmato o autenticato. A sostegno della sua posizione, l'Avv.  ### produceva il decreto di archiviazione del procedimento disciplinare attivato nei suoi confronti dal ### di ### che non aveva ravvisato alcuna violazione deontologica. Contestava poi l'arbitrarietà e l'infondatezza del quantum richiesto. 
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa, a garanzia, della sua compagnia assicurativa a norma dell'art. 269 c.p.c. e concludeva per il rigetto della domanda attrice perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto; in ipotesi di soccombenza, anche parziale, essere manlevata da ogni pretesa attorea, condannando la compagnia garante ### S.p.A. a tenerla indenne da ogni e qualsivoglia pagamento; vittoria di spese di lite con attribuzione. 
Autorizzata la chiamata in causa e regolarmente citata, si costituiva in giudizio ### S.p.A., la quale contestava in fatto e in diritto la domanda di manleva e/o garanzia, nonché la richiesta di risarcimento formulata dalle attrici. In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda di garanzia per mancanza del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, deduceva che l'accoglimento della domanda di garanzia era subordinato alla prova di un contratto di assicurazione valido ed efficace e all'operatività della garanzia in relazione all'evento dannoso. Richiamava le condizioni generali e particolari di polizza, in particolare l'### 29 delle ### che limita la copertura alle richieste presentate per la prima volta all'### nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i comportamenti colposi non siano stati posti in essere oltre due anni prima della data di effetto della polizza, e alle richieste presentate entro un anno dalla cessazione del contratto se il fatto avveniva durante la validità. ### evidenziava che l'Avv.  ### aveva ricevuto una richiesta stragiudiziale di risarcimento il ###, mentre la polizza n. 801444786 aveva validità dal 23.02.2018 al 23.02.2019 ed era cessata per disdetta dell'Avv.  ### . 
Dichiarava di aver avuto conoscenza della richiesta solo con la notifica dell'atto di chiamata in causa. 
Eccepiva la violazione degli ### 1892 e 1893 c.c. da parte dell'Avv.  ### per aver omesso di dichiarare la richiesta di risarcimento ricevuta il ### al momento del rinnovo della polizza il ###, circostanza che avrebbe privato ### della possibilità di scegliere se rinnovare o a quali condizioni. 
Richiamava l'### 36 delle CGA sul "### di ###, affermando che l'assicurazione copre solo la responsabilità personale e diretta dell'### escludendo quella derivante in via solidale da rapporti con altri professionisti. Deduceva infine che la domanda attorea era infondata, ribadendo che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato, e che la responsabilità del legale sussiste solo se l'inadempienza è causalmente rilevante sull'esito della controversia. Contestava la prova del nesso di causalità e l'infondatezza del quantum richiesto. Concludeva pertanto, in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancanza dell'obbligatorio tentativo di negoziazione nonché nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata la chiamata in garanzia nei confronti della ### S.p.a. per le causali esposte anche per mancanza dell'obbligatorio tentativo di mediazione; dichiarare che nulla sarà dovuto in favore dell'assicurato alla luce delle previsioni delle CGA per come descritte nella narrativa; accertare e dichiarare sempre e comunque il diritto alla manleva operante nei limiti di quanto dedotto in narrativa, con ulteriore accertamento subordinato della ripartizione del rischio, il tutto entro il massimale di polizza richiamato in precedenza, con riserva di azione di regresso e rivalsa nei confronti dei soggetti di cui sia eventualmente accertata la responsabilità esclusiva; dichiarare l'infondatezza della domanda; vittoria di spese di lite.  ### benchè regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva quindi dichiarato contumace nell'udienza del 13.10.2020.  ###.I. istruiva la causa con prova testimoniale escutendo i testi ### figlia di ### sentita il ###, che confermava di aver ritirato il fascicolo dall'Avv.  ### , ma non di aver verificato i documenti presenti al suo interno né ha conferito personalmente alcun mandato; ed il teste ### ex dipendente del ### sentito il ###, che dichiarava di non ricordare che ### si fosse recata presso il ### nel periodo indicato e negava di aver fatto firmare alcun mandato per l'Avv.  ### , affermando che il ### non si occupava di ricorsi e non aveva rapporti con l'Avv.  ### per tale attività. 
Espletata la prova testimoniale e precisate le rispettive conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.10.2025 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima. 
Ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale, preliminarmente, va rilevata la contumacia del ### regolarmente citato ma non costituitosi. 
Per quanto attiene la posizione dell'Avv. ###, le attrici hanno basato la loro pretesa risarcitoria sulla responsabilità professionale, deducendo la sussistenza di un rapporto di mandato, seppur mediato dal ### Hanno argomentato che le stesse dichiarazioni dell'Avv.  ### nel procedimento disciplinare e il suo coinvolgimento nella gestione della pratica di ### costituissero prova della sua responsabilità. 
Tuttavia, il convenuto ha costantemente negato l'esistenza di un rapporto professionale diretto con il ### o le sue eredi, limitando il proprio ruolo a un mero parere legale fornito a un collaboratore del ### Tale circostanza è stata corroborata dalla dichiarazione del ### stesso nell'esposto al ### di ### in cui affermava “di non aver avuto contatti diretti con l'Avv.  ### ”.
E' da tenere, inoltre, in considerazione l'esito del procedimento disciplinare a carico dell'Avv.   ### , che è stato archiviato dal ### di ### non avendo ravvisato alcuna violazione deontologica. 
La prova testimoniale, in particolare la dichiarazione di ### ha ulteriormente indebolito la tesi attorea di un incarico conferito tramite il ### in quanto il teste ha negato di aver fatto firmare mandati per l'Avv.  ### e ha dichiarato che il ### non gestiva ricorsi né aveva rapporti con il legale per tale attività. 
Neppure la testimonianza di ### ha offerto elementi probatori a sostegno di un mandato formale o di un rapporto diretto. In assenza di un formale rapporto professionale, non è configurabile alcuna violazione di obblighi contrattuali da parte dell'Avv.  ### . Infatti il ### funge da mediatore tra l'utenza e gli avvocati con essi convenzionati, allorquando è necessario intentare un'azione giudiziaria contro l'### e una volta individuato il legale, il cliente deve sottoscrivergli il mandato difensivo per agire in giudizio; circostanza che non si è verificata nel caso di specie, per cui non vi è alcuna responsabilità attribuibile all'avv ### Ad abundantiam si osserva che la convenuta ha eccepito che secondo la sua valutazione tecnica non vi fossero gli estremi per promuovere l'azione giudiziaria con successo, come avrebbe relazionato ad un esponente del ### anche a voler concedere che detta sua valutazione tecnica fosse errata, nulla avrebbe vietato agli utenti, che non la condividevano, di rivolgersi ad altro legale. 
Pertanto, la domanda di accertamento della responsabilità professionale nei confronti dell'Avv.  ### deve essere rigettata. 
Tale rigetto assorbe la domanda di manleva e garanzia avanzata dalla convenuta nei confronti di ### S.p.A. ed assorbe tutte le eccezioni formulate dalla terza chiamata sulla inoperatività della polizza professionale. 
Per quanto riguarda la posizione del ### dichiarato contumace, gli attori ne invocano la responsabilità per violazione degli artt 8 e 9 della ### n. 152/2001, che prevedono che gli istituti di patronato assicurino la tutela in sede giudiziaria anche tramite convenzioni con avvocati. 
Le attrici hanno dedotto una condotta colposa e omissiva del ### per nom aver informato correttamente la sig ### sullo stato dell'azione giudiziaria; nell'aver fornito informazioni non veritiere circa la presentazione del ricorso da parte dell'avv ### che in realtà non era mai avvenuto. 
Poiché il ### non presenta ricorsi in proprio a favore dei suoi clienti, ma funge da mediatore con gli avvocati con esso convenzionati affinchè li rappresentino in sede giudiziaria per la tutela dei loro diritti, la responsabilità del ### sussisterebbe esclusivamente nella falsa informazione data alla ### che il ricorso giudiziario era stato presentato dall'avv ###
Deducono gli attori che questa condotta inadempiente avrebbe impedito loro di conseguire il diritto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento del loro genitore per ulteriori dieci mensilità rispetto alla decorrenza indicata dalla ### medica ### Anche a voler concedere che il ricorso giudiziario per ottenere la diversa decorrenza dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento avesse avuto chance di accoglimento prossime alla certezza, come sostenuto dagli attori, ed anche assumendo la responsabilità del ### per aver mentito sulla presentazione del relativo ricorso giudiziario, non ci si può esimere dall'evidenziare che gli attori hanno concorso colposamente ex art 1227 c.c. alla produzione del danno con la loro condotta inerte e passiva dopo aver scoperto “la bugia” del ### Infatti, dopo aver appurato che alcun ricorso era stato presentato, gli attori ben potevano rivolgersi ad altro ### o ad altro legale per far presentare il ricorso giudiziario così da conseguire il bene della vita agognato, fino a quando non fosse maturato il termine di prescrizione del diritto. 
In altri termini, la falsa informazione data dal ### di per sé non ha prodotto alcun danno, soprattutto perché gli attori si sono accorti tempestivamente che l'avv ### indicato dal ### medesimo come legale incaricato della loro pratica, non aveva presentato il ricorso; quindi, gli attori ben avrebbero potuto ovviare rivolgendosi ad altro ### Il danno per gli attori è scaturito dalla loro successiva inerzia nel coltivare l'azione giudiziaria contro l'### entro il termine di prescrizione del diritto, essendosi invece concentrati solo sull'inadempimento contrattuale ascritto al ### ed all'avv ### Gli attori vanno condannati alle spese di lite secondo soccombenza nei confronti della convenuta costituita con applicazione dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi tabellari dello scaglione di valore della causa determinato dalla domanda giudiziale. Vanno compensate le spese tra la convenuta e la compagnia assicurativa da ella evocata in giudizio. Nulla sulle spese nei confronti del ### rimasto contumace.  P.Q.M.  ### di #### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 9163/2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: ➢ Dichiara la contumacia del convenuto ### sede di ### ➢ Rigetta la domanda attorea; ➢ Dichiara assorbite la domanda di manleva e garanzia proposta dall'Avv. ### nei confronti di ### S.p.A. e le eccezioni di inoperatività della polizza assicurativa da quest'ultima sollevate; ➢ Condanna agli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, ### che si liquidano in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese al 15% IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.; ➢ Compensa integralmente le spese di lite tra la convenuta ### e ### S.p.A.  ### 22.10.2025

causa n. 9163/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Danise Gustavo

M
4

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11905/2025 del 17-12-2025

... responsabilità civile o oggettiva del resistente, ma il suo inadempimento, nel quale il terzo confinante non è parte legittimata. Va rilevato che l'inadempimento in esame è di non scarsa importanza rispetto all'interesse di parte ricorrente, avendo ad oggetto il bene primario della casa di abitazione, danneggiato da infiltrazioni protrattesi nel corso di svariati anni e ben documentate nelle allegazioni depositate agli atti. Tale inadempimento, pertanto, rientra a pieno titolo nella previsione di cui all'art. 1455 del ###. Per quanto detto, la domanda sul punto in esame va accolta e - ai sensi dell'art. 1453 c.c. - va dichiarata la risoluzione contrattuale dell'accordo transattivo stipulato in data ###. -2) Responsabilità del convenuto condominio per le infiltrazioni. Preliminarmente, appare provata l'esistenza delle infiltrazioni, che è pacifica tra le parti; agli atti - tra l'altro - vi è al riguardo relazione di ### 22541/2023, redatta dall'#### la quale descrive tali infiltrazioni, che mai vengono negate dal resistente. Tanto premesso, va rigettata l'eccezione del ### secondo cui non vi sarebbe propria responsabilità in quanto le infiltrazioni sarebbero provenienti da proprietà di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott.  ### D'### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al R.G. n. 8722/2025 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto solo danni a cose TRA ### C.F. ###, elettivamente dom. ta in Napoli alla via P. ### 4, c/o lo studio degli Avv.ti ### (#### - C.F. ###) e Avv. ### (pec ### - C.F. ###) che la rappresentano e difendono, come in atti.  ### in Napoli alla ### n. 305, C.F. ### in pers.  dell'amm. p.t. dott. ### C.F. ###, elettivamente dom.to in Napoli alla ### 3 presso lo studio dell'avv. ### C.F. ###, che lo rappresenta e difende, come in atti.  ### parte attrice: 1) ### e dichiararsi la responsabilità del ### di ### 305, in persona dell'amm.re p.t. ### per tutti i danni causati all'appartamento della sig.ra ### e subiti dalla ###ra stessa per effetto delle infiltrazioni provenienti dalla facciata condominiale; 2) ### e dichiararsi la risoluzione per inadempimento del condominio dell'accordo del 24/06/2021, per non aver il ### dato seguito alle pattuizioni, non avendo né individuato le opere a farsi, né tantomeno eseguito alcunchè; 3) Per l'effetto, condannarsi il condominio al pagamento in favore di ### della somma di € 9.300,00 quale somma necessaria emersa dal giudizio di ATP per l'esecuzione delle opere atte ad eliminare le infiltrazioni e prevenire la formazione di muffe, e per il ripristino degli ambienti, oltre alla somma di €1.600,00 quale rimborso per la sistemazione provvisoria necessaria durante i lavori e la ulteriore somma di €1.100,00 quale riduzione della superficie utile della stanza, oltre interessi ex art. 1284 IV comma dalla data di introduzione della domanda di ATP al soddisfo; 4) ### e dichiararsi aver subito la ### un danno di non scarsa importanza, per aver rinunciato all'utilizzo del locale, pari a circa 1/3 della propria abitazione, e per aver dovuto vivere per anni in un ambiente insalubre ed indecoroso, per le condizioni di disagio in cui è stata costretta a vivere per anni, per non aver potuto godere appieno della Sua proprietà e per gli sgradevoli odori e le muffe formatesi nell'ambiente in cui vive e abita, per oltre 5 anni dalle prime infiltrazioni, e per oltre 2 anni dall'accordo raggiunto dal condominio e da questo disatteso, ed il relativo danno alla salute subito, il tutto nei limiti di €25.000,00. 5) Porre le spese di CTU della fase di ATP interamente e definitivamente a carico del condominio, condannandolo a restituire alla ### quanto nelle more pagato. 6) ### il condominio al pagamento di spese e competenze per il giudizio di ATP ex art 696 bis cpc e per il giudizio di merito, attribuite al sottoscritto procuratore antistatario, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. 
Conclusioni parte convenuta: 1) ### la trattazione orale onde consentire la comparizione della parte resistente che ne fa richiesta e stante la complessità della materia; 2) ### inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile per tutti i motivi esposti che abbiansi qui per integralmente ripetuti e trascritti, il presente giudizio con ogni conseguenza di legge; 3) ### inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile il presente giudizio per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e/o mediazione ex lege alla luce dei motivi suesposti che abbiansi qui per integralmente ripetuti e trascritti, con ogni conseguenza di legge; 4) ### denegata ipotesi di mancato accoglimento della declaratoria di inammissibilità e/o improcedibiltà e/o improponibilità, disporre la richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti ### di ### dei ### in Napoli, poi denominato anche “### di ### Femminile”, proprietà censita in catasto terreni di Napoli al F 126 p.lla 440, per i motivi sopra esposti che si abbiano qui come ripetuti e trascritti e per l'effetto disporre lo slittamento dell'udienza onde consentire l'estensione del contraddittorio; 5) ### il mutamento del rito onde consentire, attese le eccezioni, deduzioni e richieste espletate con la presente difesa con riserva di ulteriormente eccepire e dedurre, la trattazione del presente giudizio secondo il rito ordinario con ogni conseguenza di legge 6) ### il completamento dell'### espletato, anche nel caso avvalendosi di un tecnico geologo laddove le indagini a compiersi non rientrino nelle competenze tecniche dell' #### con l'esperimento del tentativo di conciliazione, e/o comunque prevedere l'espletamento di tutte le indagini tecnico - geologiche volte all'individuazione del nesso di causalità ed effetto delle infiltrazioni lamentate dalla ricorrente; Nel merito 7) ### le domande tutte della ricorrente in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili, non provate ed infondate in fatto e diritto per i motivi tutti sopra esposti che si abbiano qui come ripetuti e trascritti con ogni conseguenza di legge; 8) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venga addebitata qualche responsabilità al ### n.305 in Napoli, tenuto conto dei motivi tutti sopra esposti, determinare la graduazione di responsabilità dello stesso nei fatti per cui è causa, indicando anche l'eventuale corresponsabilità della ricorrente e/o di soggetti terzi e/o di forza maggiore e/o caso fortuito, con relative e consequenziali refusioni risarcitorie del resistente solo nei limiti e nelle misure delle eventuali dichiarate responsabilità nella causazione degli assunti danni. 9) ### di spese e competenze di lite. 
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato innanzi a questo Tribunale, la ricorrente ### chiedeva di essere risarcita dal ### n. 305 in Napoli per i danni scaturenti da infiltrazioni. 
A sostegno della domanda adduceva che con precedente fase di ### 22541/2023 erano state individuate le opere a farsi ed era stato stipulato accordo tra le parti per la loro realizzazione; tale accordo tuttavia non era stato mai posto in essere, quindi se ne richiedeva la risoluzione per inadempimento. 
Concludeva come di seguito: 1) ### e dichiararsi la responsabilità del ### di ### 305, in persona dell'amm.re p.t. ### per tutti i danni causati all'appartamento della sig.ra ### e subiti dalla ###ra stessa per effetto delle infiltrazioni provenienti dalla facciata condominiale; 2) ### e dichiararsi la risoluzione per inadempimento del condominio dell'accordo del 24/06/2021, per non aver il ### dato seguito alle pattuizioni, non avendo né individuato le opere a farsi, né tantomeno eseguito alcunchè; 3) Per l'effetto, condannarsi il condominio al pagamento in favore di ### della somma di €9.300,00 quale somma necessaria emersa dal giudizio di ATP per l'esecuzione delle opere atte ad eliminare le infiltrazioni e prevenire la formazione di muffe, e per il ripristino degli ambienti, oltre alla somma di €1.600,00 quale rimborso per la sistemazione provvisoria necessaria durante i lavori e la ulteriore somma di €1.100,00 quale riduzione della superficie utile della stanza, oltre interessi ex art. 1284 IV comma dalla data di introduzione della domanda di ATP al soddisfo; 4) ### e dichiararsi aver subito la ### un danno di non scarsa importanza, per aver rinunciato all'utilizzo del locale, pari a circa 1/3 della propria abitazione, e per aver dovuto vivere per anni in un ambiente insalubre ed indecoroso, per le condizioni di disagio in cui è stata costretta a vivere per anni, per non aver potuto godere appieno della Sua proprietà e per gli sgradevoli odori e le muffe formatesi nell'ambiente in cui vive e abita, per oltre 5 anni dalle prime infiltrazioni, e per oltre 2 anni dall'accordo raggiunto dal condominio e da questo disatteso, ed il relativo danno alla salute subito, il tutto nei limiti di €25.000,00. 5) Porre le spese di CTU della fase di ATP interamente e definitivamente a carico del condominio, condannandolo a restituire alla ### quanto nelle more pagato. 6) ### il condominio al pagamento di spese e competenze per il giudizio di ATP ex art 696 bis cpc e per il giudizio di merito, attribuite al sottoscritto procuratore antistatario, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. 
Fissata la comparizione delle parti, notificato il ricorso e pedissequo decreto, si costituiva il resistente ### che impugnava la domanda instando per il rigetto e chiedeva integrazione del contraddittorio nei confronti del confinante. 
Così concludeva: 1) ### la trattazione orale onde consentire la comparizione della parte resistente che ne fa richiesta e stante la complessità della materia; 2) ### inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile per tutti i motivi esposti che abbiansi qui per integralmente ripetuti e trascritti, il presente giudizio con ogni conseguenza di legge; 3) ### inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile il presente giudizio per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e/o mediazione ex lege alla luce dei motivi suesposti che abbiansi qui per integralmente ripetuti e trascritti, con ogni conseguenza di legge; 4) ### denegata ipotesi di mancato accoglimento della declaratoria di inammissibilità e/o improcedibiltà e/o improponibilità, disporre la richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti ### di ### dei ### in Napoli, poi denominato anche “### di ### Femminile”, proprietà censita in catasto terreni di Napoli al F 126 p.lla 440, per i motivi sopra esposti che si abbiano qui come ripetuti e trascritti e per l'effetto disporre lo slittamento dell'udienza onde consentire l'estensione del contraddittorio; 5) ### il mutamento del rito onde consentire, attese le eccezioni, deduzioni e richieste espletate con la presente difesa con riserva di ulteriormente eccepire e dedurre, la trattazione del presente giudizio secondo il rito ordinario con ogni conseguenza di legge 6) ### il completamento dell'### espletato, anche nel caso avvalendosi di un tecnico geologo laddove le indagini a compiersi non rientrino nelle competenze tecniche dell' #### con l'esperimento del tentativo di conciliazione, e/o comunque prevedere l'espletamento di tutte le indagini tecnico - geologiche volte all'individuazione del nesso di causalità ed effetto delle infiltrazioni lamentate dalla ricorrente; Nel merito 7) ### le domande tutte della ricorrente in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili, non provate ed infondate in fatto e diritto per i motivi tutti sopra esposti che si abbiano qui come ripetuti e trascritti con ogni conseguenza di legge; 8) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venga addebitata qualche responsabilità al ### n.305 in Napoli, tenuto conto dei motivi tutti sopra esposti, determinare la graduazione di responsabilità dello stesso nei fatti per cui è causa, indicando anche l'eventuale corresponsabilità della ricorrente e/o di soggetti terzi e/o di forza maggiore e/o caso fortuito, con relative e consequenziali refusioni risarcitorie del resistente solo nei limiti e nelle misure delle eventuali dichiarate responsabilità nella causazione degli assunti danni. 9) ### di spese e competenze di lite. 
Depositate le note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies cpc all'udienza in presenza dell'11.11.2025, con termine per note fino al giorno precedente. Alla predetta udienza era assegnata a sentenza.  ***** 
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. 
Preliminarmente, risulta provata la legittimazione delle parti processuali; in particolare, per quanto concerne il ricorrente, egli agisce in qualità di proprietario dell'immobile che ha subito i danni, e tale titolo si evince dall'atto di proprietà versato in atti; per quanto concerne invece il condominio, è pacifica la qualità di ### del dott. ### Sempre preliminarmente, risulta introdotto da parte ricorrente il procedimento di mediazione, pur non obbligatorio in materia, cui ha aderito anche il resistente condominio, ma senza sortire esito. 
Va rigettata l'eccezione di improcedibilità concernente la domanda di risoluzione del successivo accordo transattivo per mancato tentativo di mediazione/conciliazione, in quanto non obbligatorio nella materia in oggetto. 
Va rigettata infine l'istanza di integrazione del contraddittorio, per i motivi che saranno esplicitati in prosieguo. 
Nel merito, la domanda si sviluppa su due questioni: 1) responsabilità del convenuto condominio per le infiltrazioni; 2) risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo stipulato tra le parti. Per comodità espositiva si tratterà prima il secondo punto.  -1) Risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo. Dagli atti e fatti di causa risulta provato l'inadempimento del resistente condominio che, rispetto all'accordo transattivo del 24/06/2021, non ha dato seguito alle pattuizioni, non avendo né individuato le opere a farsi, né tantomeno eseguito alcunché. Tale fatto è in realtà pacifico tra le parti ex art. 115 cpc (principio di non contestazione) in quanto il resistente condominio non lo ha mai smentito, né ha chiesto di provare il contrario. Per tale motivo l'istanza di integrazione del contraddittorio, con riguardo a questa parte della domanda, non può essere accolta; oggetto dello specifico contendere, infatti, non è stabilire la responsabilità civile o oggettiva del resistente, ma il suo inadempimento, nel quale il terzo confinante non è parte legittimata. 
Va rilevato che l'inadempimento in esame è di non scarsa importanza rispetto all'interesse di parte ricorrente, avendo ad oggetto il bene primario della casa di abitazione, danneggiato da infiltrazioni protrattesi nel corso di svariati anni e ben documentate nelle allegazioni depositate agli atti. Tale inadempimento, pertanto, rientra a pieno titolo nella previsione di cui all'art. 1455 del ###. 
Per quanto detto, la domanda sul punto in esame va accolta e - ai sensi dell'art.  1453 c.c. - va dichiarata la risoluzione contrattuale dell'accordo transattivo stipulato in data ###. -2) Responsabilità del convenuto condominio per le infiltrazioni. 
Preliminarmente, appare provata l'esistenza delle infiltrazioni, che è pacifica tra le parti; agli atti - tra l'altro - vi è al riguardo relazione di ### 22541/2023, redatta dall'#### la quale descrive tali infiltrazioni, che mai vengono negate dal resistente. 
Tanto premesso, va rigettata l'eccezione del ### secondo cui non vi sarebbe propria responsabilità in quanto le infiltrazioni sarebbero provenienti da proprietà di terzi soggetti confinanti. Pure ammesso che tale circostanza possa essere vera, resta il fatto che le infiltrazioni penetrano all'interno dell'appartamento di parte attrice attraverso il muro esterno condominiale (1117 C.C.), che data la pessima progettazione e manutenzione non le argina come dovrebbe; sul punto l'#### nella predetta relazione di CTU precisa che “siamo in presenza di un fenomeno infiltrativo che nasce al contatto fra il terreno e la muratura di tufo del piano interrato, e si propaga per capillarità in risalita lungo la muratura di tufo, dapprima al piano interrato e poi al piano superiore all'interno dei conci di tufo costituenti la parte interna della muratura a cassetta. Per evitare i suddetti fenomeni, l'edificio in fase di costruzione doveva essere realizzato prevedendo un cunicolo di areazione a tergo del muro di contenimento in tufo, onde garantire la discontinuità fra il terreno e il muro medesimo, garantendo nel contempo la necessaria circolazione di aria all'esterno del muro stesso”. 
In altre parole, i fenomeni infiltrativi sono dovuti alla inadeguatezza del muro; e d'altra parte è onere del ### provvedere alla manutenzione del muro comune. Appare per tanto applicabile l'art. 2051 C.C. a norma del quale il custode (nel nostro caso il resistente condominio) sarà tenuto a risarcire i danni provocati dalla cosa di cui ha la custodia indipendentemente dal ricorrere di profili colposi della sua condotta, purché - come nel caso che qui ci interessa - sia riscontrata la sussistenza del nesso di causalità tra il bene custodito e il fatto lesivo come risultante dagli atti. A tal riguardo, la sempre valida giurisprudenza di legittimità espressa da Cass. Civ. n. 15291/2011 precisa quanto segue: “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (nella specie, infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro di contenimento di proprietà condominiale), ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile” (principio recentemente richiamato, anche con riferimento specifico a fattispecie di risalita dell'umidità per capillarizzazione, da Cass. n. 7044 del 12/03/2020 e Cass. n. 19253 del 07/07/2021). Per quanto detto, la domanda va quindi accolta. 
Di converso, non versandosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario, anzi essendo provato che i fenomeni infiltrativi attengono a carenze strutturali e manutentive del muro condominiale, anche in questo secondo punto della domanda in esame va rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio. 
In merito al quantum, la predetta CTU analizza il costo delle opere necessarie alla riparazione dei danni nell'appartamento della ricorrente nonché alla eliminazione delle infiltrazioni, calcolandolo in ### 9.300,00 al netto di IVA se dovuta. Tale quantificazione, operata sulla base del tariffario prezzi per le opere edili vigenti nella ### appare equa. 
Va rigettata la domanda di risarcimento di ulteriori danni. I medesimi, in corso di causa, sono solo stati enunciati, ma non risultano provati e nemmeno la ricorrente ha chiesto di farlo; per quanto concerne in particolare il danno alla salute, va rilevato che il medesimo non è in re ipsa, e - negli atti di causa - non è supportato da nessuna relazione medica e da nessun esame diagnostico. 
Le spese ed onorari di lite si liquidano ex D.M. 55/2014 e seguiranno la soccombenza, anche per quanto concerne la fase di ATP (Cass. Civile, Ord.  13154, del 18.05.2025). Liquidazione secondo i valori minimi in ragione della ridotta istruttoria nella presente fase, e secondo i valori medi nella fase di ### P.Q.M.  Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede: -1) Accerta e dichiara la responsabilità del ### di ### 305, in persona dell'amm.re p.t. per tutti i danni causati all'appartamento della sig.ra ### -2) Accerta e dichiara la risoluzione, per inadempimento del ### di ### 305, dell'accordo del 24/06/2021.  -3) Per l'effetto, condanna il ### di ### 305 al pagamento in favore di ### della somma di € 9.300,00 oltre IVA se dovuta e dimostrata, quale somma necessaria emersa dal giudizio di ATP n. RG.  22541/2023 per l'esecuzione delle opere atte ad eliminare le infiltrazioni e prevenire la formazione di muffe, e per il ripristino degli ambienti, oltre interessi ex art. 1284 IV comma dalla data di introduzione della domanda di ATP al soddisfo; -4) Pone le spese di CTU della fase di ATP n. RG. 22541/2023 interamente e definitivamente a carico del ### di ### 305, condannandolo a restituire a ### quanto nelle more pagato.  -5) ### il ### di ### 305 alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio nonché di quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, quantificate come segue: • Onorari presente giudizio. Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; ### introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; ### istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; ### decisionale, valore minimo: € 851,00 e così, in totale, compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00 • Onorari fase #### di studio della controversia, valore medio: € 567,00; ### introduttiva del giudizio, valore medio: € 709,00; ### istruttoria, valore medio: € 1.061,00; e così, in totale, compenso tabellare (valori medi) € 2.337,00 Oltre € 264,00 per contributo unificato presente fase, oltre rimborso forf. 15% spese generali, oltre ### e ### se dovuta, con attribuzione all'Avv. ### procuratore costituito di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. 
Sentenza esecutiva come per legge. 
Così deciso in Napoli, 17/12/2025 

Il Giudice
Dott. ### D'


causa n. 8722/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Michele D'Auria

M
5

Tribunale di Roma, Sentenza n. 16992/2025 del 03-12-2025

... visionato i luoghi dopo la cessazione del rapporto contrattuale tra il ### e la ### s.r.l. e di aver riscontrato la presenza di fogliame ed erba alta nonché di materiale accatastato come tubi e raccordi (cfr. verbale dell'udienza del 6.11.2024). A fronte di tale quadro probatorio deve dunque ritenersi che non sia stata data prova di esatto adempimento e anche per tale ragione non devono ritenersi dovuti i compensi richiesti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019. Considerato che i rilievi svolti afferiscono allo stato dell'impianto al momento della fine del rapporto, mentre manca una specifica allegazione di inadempimento formulata in termini tali da contestare che, per tutto il corso del rapporto, la ### s.r.l. non aveva curato la pulizia e, quindi, il mantenimento dell'impianto in stato di efficienza, come confortato anche dalla volontà di rinnovare il rapporto contrattuale, sono dovuti i compensi per i periodi pregressi. 7. In definitiva, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo e l'opponente va condannata al pagamento della minor somma di € 53.194,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo. Per il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 54781/2022 vertente TRA ### in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione - opponente - ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta - opposta - Oggetto: contratto di appalto ### disposta la trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 marzo 2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. Parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, con condanna della controparte all'integrale pagamento della somma ingiunta e, in subordine, ha chiesto la condanna del ### al pagamento della complessiva somma di € 69.359,00 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario. ### ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, dichiarare non dovuti, in tutto in parte, o comunque inesigibili gli importi richiesti ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la ### s.r.l. ha esposto che, con contratto concluso in data 20 marzo 2007, il ### aveva affidato alla ### s.r.l. la gestione e la manutenzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di origine domestica a fronte del pagamento di un corrispettivo di € 6.466,00 al mese; che, per effetto della cessione del ramo di azienda, intervenuta in data ###, essa ### s.r.l. era subentrata nel rapporto contrattuale sino all'ultimo rinnovo, intervenuto in data ###; che non erano state pagate le fatture n. 12/2019 per l'importo residuo di € 1.466,00, n. 54, 69, 96, 144, 155, 178, 196, 241, 261 e 311 del 2019 per € 6.466,00 ciascuna e n. 3/2020 per € 3.233, per l'importo complessivo di € 69.359,00, di cui ha chiesto ingiungere il pagamento al ### oltre interessi ex art. 5 d.lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo. 
Notificato il decreto ingiuntivo, in data ###, con atto di citazione, notificato il ###, il ### ha proposto opposizione. 
Nel dettaglio l'opponente ha evidenziato che il mancato pagamento della somma ingiunta trovava ragione nell'inadempimento della controparte alle obbligazioni assunte in ordine alla conduzione e al mantenimento dell'impianto di depurazione e smaltimento delle acque reflue di cui l'opposta era stata incaricata.
In particolare, a tale proposito il ### ha evidenziato che da una ispezione condotta dai tecnici di ### erano emerse delle gravi irregolarità relative a tale impianto, quali, lo scarico di acque reflue urbane, provenienti dal bypass posto all'interno della vasca di rilascio delle acque al depuratore, in un corpo idrico superficiale, denominato “fosso della rimessola”, senza la relativa autorizzazione, e, quindi, una condotta contraria al disposto dell'art. 101, comma 2, d.lgs n. 152/2006 e la presenza di sostanze inquinanti nello scarico in misura superiore ai limiti legali, esattamente indicati nel contratto concluso tra le parti, rilevando che, a causa di tali evenienze, erano state inflitte al ### sanzioni per complessivi € 45.000,00 ed era stato avviato un procedimento penale a carico del Presidente del ### Ha, inoltre, rilevato che il contratto prodotto dalla controparte non indicava il prezzo pattuito e le modalità di pagamento e ha osservato che la società subentrata nella manutenzione dell'impianto di depurazione lo aveva ritrovato in pessime condizioni di efficienza. 
Ha precisato le conclusioni come riportate in epigrafe. 
Differita, con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. la prima udienza al 28.02.2023, con comparsa di risposta, depositata il ###, si è costituita in giudizio la ### s.r.l.
Detta società, premesso di aver gestito dal 1994 al 2019 la manutenzione dell'impianto di depurazione del ### e dell'autorizzazione allo scarico del refluo depurato presso il ### medesimo, ove era presente un più vasto sistema fognario, sul quale non aveva alcuna competenza, senza aver mai ricevuto alcun rilievo, ha evidenziato che i fatti posti a fondamento dell'opposizione risalivano al 2015 così da non presentare un rapporto di corrispettività rispetto ai compensi richiesti in sede monitoria per prestazioni eseguite nel 2019, e ha evidenziato che la controparte non aveva mai sollevato alcuna contestazione in relazione a detti eventi per tutta la durata del rapporto, provvedendo al relativo rinnovo e affidando ad essa ### s.r.l. anche l'incarico di predisporre la pratica per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico. Ha, quindi, osservato che l'episodio relativo allo sversamento delle acque, come rilevato dallo stesso ### costituiva un evento eccezionale, e, quindi, un caso fortuito ad essa non imputabile. Dato atto di aver svolto correttamente tutti i servizi di cui era stata incaricata, ha evidenziato la genericità dell'eccezione di inadempimento sollevata nella misura in cui non erano state individuate le prestazioni che non erano state esattamente adempiute. Ha, infine, contestato quanto dedotto dall'opponente in ordine alla mancata individuazione del corrispettivo dovuto, previsto in contratto nella misura di € 4.700,00 al mese oltre ### Ha, pertanto, formulato le conclusioni come riportate in epigrafe. 2. Tanto esposto, si osserva che con la domanda proposta in sede monitoria la ### s.r.l. ha chiesto il pagamento della somma di € 1.466,00, quale importo residuo dovuto in pagamento della fattura n. 12 del 31.01.2019, corrispondente alla quota parte del corrispettivo per la gestione e la manutenzione dell'impianto di depurazione al servizio del ### riferita al mese di gennaio 2019, oltre supplemento oneri di gestione, nonché delle fatture relative ai mesi successivi da febbraio 2019 al 15 dicembre 2019 per un corrispettivo di € 4.700,00 oltre IVA al mese oltre € 600,00 oltre IVA quale supplemento oneri di gestione. 
Al riguardo si osserva che è pacifico e provato, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, che parte opposta era subentrata nel rapporto contrattuale che legava il ### opponente alla ### per l'### s.r.l., incaricata della conduzione e della manutenzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di origine urbana a servizio del comprensorio, avente una potenzialità tale da poter operare a servizio delle esigenze di 10.000 abitanti, secondo quanto riportato nella autorizzazione allo scarico.
Nel dettaglio parte opposta era stata incaricata della manutenzione ordinaria dell'impianto, che comprendeva la verifica di funzionamento delle singole apparecchiature; la verifica di funzionamento biochimico delle singole fasi del trattamento; la rimozione dei materiali di risulta, quali sabbie e solidi grigliati; la pulizia della superficie di vasche e canalette con eliminazione dei corpi flottanti, la pulizia delle aree di servizio dell'impianto, compreso lo sfalcio dell'erba, il rabocco o la sostituzione dell'olio motore; la lubrificazione e l'ingrassaggio delle parti meccaniche; la pulizia della vasca e dei galleggianti di livello nella stazione di sollevamento; il controllo e la pulizia di valvole e saracinesche, il controllo dei quadri elettrici e della componentistica; il controllo, ove necessario, delle soffianti, delle elettropompe sommerse e delle dosatrici; la fornitura di materiali di consumo; la derattizzazione in caso di presenza di topi nell'impianto; la disinfestazione con annotazione di tutte le operazioni di manutenzione, delle rilevazioni e delle analisi chimiche. 
La società doveva, inoltre, provvedere ad una manutenzione programmata delle apparecchiature elettromeccaniche e dei loro componenti ed era tenuta ad effettuare quattro analisi chimiche a trimestre su campioni di acqua depurata prelevati dall'uscita del depuratore. 
La società doveva altresì provvedere, una volta all'anno, allo smaltimento dei rifiuti prodotti quali fanghi da esubero, sabbie e materiale sgrigliato. 
Doveva, infine provvedere, previa approvazione del ### agli interventi di manutenzione straordinaria necessari durante il periodo di gestione dell'impianto. A fronte di tali attività era previsto un corrispettivo di € 4.700,00 oltre IVA al mese. Il rapporto aveva una durata di tre anni, salvo rinnovo con rivalutazione in base all'indice ### del compenso (cfr. all. 1 di parte opposta).
E', quindi, pacifico e documentale che il rapporto contrattuale era stato rinnovato da ultimo con la nota del 13.06.2019 con cui il ### aveva confermato la proroga del contratto sino alla data del 31.12.2019 ferme le condizioni ivi stabilite (cfr. all. 2 di parte opposta). 
Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi che il corrispettivo richiesto con le fatture azionate in sede monitoria corrisponda a quello dovuto in base al contratto concluso tra le parti, corrispondendo la somma mensile domandata di € 5.300,00 (€ 4.700,00 + € 600,00) a quella di € 4.700,00 pattuita nel 2007 rivalutata ad ogni rinnovo contrattuale in base agli indici ### in ciò, peraltro, considerato l'atteggiamento difensivo della società opponente, che, nel rilevare che la controparte, in sede monitoria aveva depositato un contratto in cui non era indicata la misura del corrispettivo, non ha svolto specifiche contestazioni in ordine al compenso domandato, indicando quello diverso dovuto in luogo di quello indicato dalla controparte nel ricorso per decreto ingiuntivo. 
I rilievi sollevati afferenti alla idoneità probatoria della documentazione prodotta, non costituiscono contestazioni del credito nella sua ontologica esistenza né del relativo ammontare. 
Come chiarito, infatti, dalla Corte di legittimità “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27 agosto 2020).  3. Tanto premesso si osserva che il ### ha, in primo luogo, affermato di non essere tenuto al pagamento del corrispettivo richiesto in relazione all'inadempimento imputabile a parte opposta in relazione ad un evento occorso nel 2015.
In particolare, dall'istruttoria espletata è emerso che il ### che si estende per circa 69 ettari, è dotato di un sistema fognario per lo smaltimento delle acque piovane e di quelle civili, la cui gestione non era affidata alla ### s.r.l., incaricata della sola gestione del depuratore. Detto sistema fognario arriva al depuratore, la cui prima stazione è una stazione di pompaggio della profondità di 5 metri. Per evitare il deflusso delle acque in un fosso, la stessa società opposta ne aveva sigillato l'accesso, in parte, con un'opera muraria e, in parte, con uno scudo metallico e aveva potenziato il pompaggio con altre cinque pompe. A gennaio 2015, a seguito di diverse giornate di pioggia, il setto realizzato per precludere l'accesso al fosso era crollato e vi era stato un sopravanzo di acque pluvie e nere, che era confluito nel fosso della ### Era stato, quindi, realizzato un intervento per riposizionare il setto (cfr. deposizioni rese all'udienza del 6.11.2024 dai testi ### e ### della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare). 
Invero, ritiene questo giudice che l'evento di cui si discute non possa giustificare il mancato pagamento dei compensi richiesti in sede monitoria.
Al riguardo va, in primo luogo, rilevato che, come osservato dalla società opposta, “nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, poiché l'esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo, il sinallagma, alla cui tutela è predisposto il rimedio ex art. 1460 cod. civ., va considerato separatamente per ciascuna coppia di prestazioni; ne consegue che, in tali contratti, l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata unicamente riguardo alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, cod. civ., le prestazioni già eseguite” (cfr. Cass. n. 7550 del 15.05.2012 in cui è evidenziato che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto. (Cass. 06/09/2002, n. 12978). ### di tale principio generale alla peculiarità dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, comporta che, per tali tipi di contratto, l'eccezione di inadempimento può essere utilmente fatta valere solo allorché attenga alla prestazione di riferimento rispetto alla controprestazione richiesta all'eccipiente”). Ciò sempre che non vi sia una complessiva irregolarità di esecuzione del contratto (cfr. Cass. n. 4225 del 9.02.2022).
Ne consegue che il pagamento per i servizi erogati nel 2019 non può essere rifiutato in relazione ad un fatto verificatosi quattro anni prima, tanto più che dall'istruttoria espletata è emerso che la società convenuta era prontamente intervenuta per ristabilire il setto e che lo stesso ### aveva dichiarato trattarsi di un evento accidentale verificatosi in una situazione anomala (cfr. all. 4 b dichiarazione resa dal Presidente ###data ###, in cui era stato evidenziato che il danno era stato subito riparato ed era stato rilevato che si trattava di uno sversamento con caratteristiche “marcatamente accidentali”, a fronte del quale era stata progettata l'installazione di una pompa di grande portata per intervenire attraverso un PLC collegato ad un idoneo sensore di pioggia per convogliare la portata di acqua in eccesso nella fase di disinfezione finale nonché dichiarazione resa in data ### dallo stesso legale rappresentante del ### il quale aveva evidenziato che l'evento era dovuto all'afflusso di acqua piovana determinato dalle forti condizioni di maltempo così da avere carattere accidentale). 
Del resto, è significativo che, verificatosi l'evento di cui si discute nel 2015, parte opponente abbia continuato a dare esecuzione al contratto con la ### s.r.l., procedendo al pagamento di tutti i corrispettivi maturati in data successiva, senza sollevare alcuna contestazione e consentendo la rinnovazione del rapporto contrattuale per quattro anni sino al 31.12.2019.
Sul punto è condivisibile quanto osservato dalla società opposta, che ha richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato che “Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento ("exceptio inadimpleti contractus") è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza. Al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto” (cfr. Cass. n. 22353 del 3.11.2010 e n. 10506 del 7.12.1994).  4. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento a quanto rilevato dal ### che ha lamentato, all'esito della ispezione condotta da ### nel 2015, erano stati analizzati dei campioni di acque reflue ed era emerso, per alcuni parametri, il superamento dei valori limiti di cui al DM 185/03. Gli esiti di tali esami, eseguiti anche a distanza di tempo rispetto all'esecuzione delle prestazioni per le quali è stato chiesto il pagamento di un compenso, non possono, tuttavia, giustificare il mancato pagamento delle prestazioni successivamente rese nel 2019, tanto più che parte opponente, pur consapevole di tali accertamenti, avendo ricevuto già a far tempo dal 27 marzo 2015 il verbale di contestazione, tanto da aver reso le proprie giustificazioni al Comune di ### ha proseguito nel rapporto per anni senza nulla contestare alla ### s.r.l.
Al riguardo rileva, inoltre, quanto riportato nella sentenza n. 1178 del 24.01.2023, con cui il Tribunale di ### si è pronunciato sull'opposizione proposta dal ### avverso la determina dirigenziale, con cui ### aveva irrogato una sanzione di € 15.000,00 in ragione degli esiti dei suindicati accertamenti compiuti nel 2015. 
Invero, il tribunale di ### ha ridotto la sanzione da € 15.000,00 ad € 3.000,00, pari al minimo edittale, anche in ragione della episodicità del superamento di tali valori limite (cfr. sentenza all. alla seconda memoria di parte opponente), così da doversi escludere che, alla luce di tale ispezione, possa affermarsi una complessiva irregolare esecuzione del contratto. 
Peraltro, parte opponente ha depositato documentazione da cui risulta il prelievo delle campionature di acque reflue e l'irrogazione della sanzione (cfr. all. 4a, 4 b, 5 e 5b all'attod i opposizione), ma non ha prodotto gli esiti delle analisi chimiche effettuate da ### nel 2015 così che non è possibile comprendere, al fine di valutare il contestato inadempimento, per quali parametri erano stati superati i limiti normativi e in quale misura erano state riscontrate sostanze inquinanti in eccesso.  5. Ciò posto si osserva che l'opponente ha allegato e documentato che a settembre 2018 erano stati compiuti ulteriori accertamenti con prelievo di un campione di acque reflue, dalla cui analisi era emerso il rispetto dei parametri normativi, salvo per quanto riguarda i solventi clorurati per i quali era stato riscontrato uno scarico sul suolo per 0,005mg/L (cfr. all. 6 al ricorso), che, sebbene in sé costituisca una percentuale bassa, viola le prescrizioni di cui al dlgs n. 152/2006 trattandosi di sostanza per la quale il punto 2.1 dell'allegato V, terza parte del citato d.lvo n. 152/2006, vieta lo scarico sul suolo.
In relazione a tale accertamento, effettuato più a ridosso rispetto all'esecuzione delle prestazioni di cui si controverte in giudizio, va, in primo luogo, rilevato, che non risulta, in assenza di specifiche allegazioni, che, nonostante il tempo trascorso, siano state applicate sanzioni a carico del ### ovvero siano state assunte altre iniziative. 
Ciò posto si osserva che, sebbene tali accertamenti siano stati eseguiti tra settembre e novembre 2018, il ### ha proseguito nel rapporto contrattuale con la ### s.r.l. alla quale, come sopra esposto, a giugno 2019, aveva comunicato la volontà di rinnovare il rapporto sino al 31.12.2019, incaricandola anche di seguire l'iter procedurale necessario per il rinnovo dell'autorizzazione relativa all'impianto di depurazione (cfr. all.  2 e 3 alla comparsa di risposta). 
Non può, pertanto, ritenersi che gli esiti di tale accertamento legittimino di per sé il rifiuto di pagamento dei corrispettivi per le prestazioni successivamente eseguite da parte opposta, con cui il ### pur consapevole dei riscontri eseguiti da ### ha inteso proseguire il rapporto. 
Tuttavia, la contestazione in parola va intesa nel senso che l'opponente ha voluto evidenziare che il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti trovava ragione nell'inadempimento della controparte che non aveva eseguito correttamente le prestazioni cui era tenuta, tanto ciò vero che dalle analisi chimiche condotte da ### in occasione degli accertamenti compiuti era emerso il superamento dei limiti normativi.
Ne consegue che i compensi richiesti dalla ### s.r.l. possono essere riconosciuti nei limiti in cui le prestazioni, cui la richiesta avanzata si riferisce possano essere considerate correttamente eseguite, non emergendo dalle analisi chimiche la violazione dei limiti normativi di cui al d.lgs 152/2006 che la società opposta si era impegnata a rispettare. 
Invero, deve rilevarsi che parte opposta ha provato di avere correttamene eseguito le prestazioni cui era tenuta per le quali ha chiesto il riconoscimento di un corrispettivo nella misura in cui ha depositato gli esiti delle analisi chimiche compiute su campioni di acque reflue prelevate dal 18 gennaio 2019 al 2 ottobre 2019, che hanno evidenziato il rispetto dei limiti normativi di riferimento (cfr. rapporti di prova all. 4 di parte opposta). 
Sono dunque dovuti i corrispettivi richiesti con riferimento ai mesi da gennaio a settembre 2019. 
Considerato, invece, che non sono state depositati gli esiti delle analisi chimiche compiute dopo il ###, così che parte opposta, su cui gravava il relativo onere processuale, non ha provato di aver eseguito esattamente le prestazioni di cui era stata incaricata, curando la manutenzione dell'impianto di depurazione in termini tali da evitare la presenza di sostanze nocive nelle acque reflue, non possono essere riconosciuti gli ulteriori corrispettivi richiesti.  6. Peraltro, l'opponente ha altresì lamentato, in citazione, che l'impianto era stato consegnato in pessime condizioni di efficienza, precisando nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. di aver dovuto provvedere alla pulizia dell'area da erbacce, al taglio della vegetazione incolta e alla rimozione di materiali abbandonati sul posto quali tubazioni, materiale idraulico ed elettrico.
A fronte di tali rilievi, non può ritenersi raggiunta la prova, che era onere della società opposta fornire, di esatto adempimento e, quindi, di riconsegna dell'impianto in buono stato, rientrando tra i compiti della ### s.r.l. curarne la manutenzione anche provvedendo alla pulizia e al taglio dell'erba, secondo quanto riportato nel contratto. 
I testi ### e ### dopo aver dichiarato che l'impianto veniva continuamente monitorato, hanno riferito che, al momento della cessazione del rapporto contrattuale, erano state portate via le attrezzature della società opposta e quanto era superfluo. 
Tali dichiarazioni sono tuttavia contrastanti con quelle rese dai testi di parte opponente. Il teste ### ha, in particolare, riferito di aver visionato l'impianto alla fine del 2019/inizi del 2020 e ha dichiarato che erano stati lasciati sul posto materiali, come tubazioni e filtri, che erano stati asportati dagli operai del ### che avevano provveduto anche alla pulizia dell'area dalle erbacce. Tale deposizione coincide con quella resa dal teste ### il quale ha dichiarato di aver visionato i luoghi dopo la cessazione del rapporto contrattuale tra il ### e la ### s.r.l. e di aver riscontrato la presenza di fogliame ed erba alta nonché di materiale accatastato come tubi e raccordi (cfr. verbale dell'udienza del 6.11.2024). 
A fronte di tale quadro probatorio deve dunque ritenersi che non sia stata data prova di esatto adempimento e anche per tale ragione non devono ritenersi dovuti i compensi richiesti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019.
Considerato che i rilievi svolti afferiscono allo stato dell'impianto al momento della fine del rapporto, mentre manca una specifica allegazione di inadempimento formulata in termini tali da contestare che, per tutto il corso del rapporto, la ### s.r.l. non aveva curato la pulizia e, quindi, il mantenimento dell'impianto in stato di efficienza, come confortato anche dalla volontà di rinnovare il rapporto contrattuale, sono dovuti i compensi per i periodi pregressi.  7. In definitiva, dunque, va revocato il decreto ingiuntivo e l'opponente va condannata al pagamento della minor somma di € 53.194,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo. 
Per il periodo precedente non possono ritenersi dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 5 d.lgs n. 231/2002 secondo quanto richiesto, non venendo in rilievo una transazione commerciale, dovendosi considerare consumatore la parte opponente che, come emerge dagli atti di causa, è un ### costituito per la gestione delle aree comuni degli immobili adibiti a civili abitazioni siti nel comprensorio ### 8. Le spese di lite sono liquidate, come in dispositivo, ai valori medi di cui al DM 55/2014, ridotti del 30% attesa la natura delle questioni trattate, anche per la fase monitoria, senza applicare alcuna riduzione in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, in ciò valutato l'atteggiamento processuale delle parti in relazione alla proposta di conciliazione della lite formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con cui era stata prospettata la risoluzione della controversia con il pagamento della somma di € 45.000,00 atteso che l'opponente, diversamente dalla controparte che aveva aderito all'accordo, non ha manifestato la sua adesione in tal senso. 9. a disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte opposta.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede: • in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 10018 emesso da questo Tribunale in data 8 giugno 2022 e condanna ### al pagamento in favore di ### s.r.l. della somma di € 53.194,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo; • condanna l'opponente a rifondere all'avv. ### le spese di lite che liquida in € 406,3 per spese ed € 9.872,1 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.  ### 21 novembre 2025 Il Giudice

causa n. 54781/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Fuoco Maria Vittoria

M
4

Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 1089/2025 del 11-12-2025

... € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale del promittente venditore (capo d). Anche questa parte della sentenza deve essere riformata, come conseguenza dell'inerzia del promissario acquirente nel dare esecuzione al contratto preliminare mediante la proposizione di una domanda ex art. 1183 c.c., ovvero ex art. 2932 E infatti, le ragioni di accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria (l'inadempimento del promittente venditore, che non ha convocato il promissario acquirente presso il notaio per la stipula del definitivo, previa consegna al notaio della documentazione occorrente per il rogito) vengono meno nel momento in cui si ritiene, secondo l'ordinanza della Suprema Corte, che la stipula del contratto definitivo non era condizionata all'ottenimento del certificato, che le parti non avevano fissato un termine per la stipula del definitivo e che il promissario acquirente poteva immediatamente agire in giudizio ai sensi dell'art. 1183 c.c. per la fissazione giudiziale del termine di stipula, o ai sensi dell'art. 2932 c.c. per la domanda di adempimento in forma specifica. Ne consegue che, non potendosi ravvisare un inadempimento dell'obbligo del (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1184/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott. ### rel.  riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in sede ###grado di appello iscritta al n. 1184 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente TRA ### nato a ### il ### (###); rappresentato e difeso dall'avv. ### per procura allegata all'atto di citazione in riassunzione; - appellante in riassunzione - E ### nato a #### il ### (###); rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### per procura allegata alla comparsa di risposta; - appellato in riassunzione - OGGETTO: giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito della cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno n. 268/2019, pubblicata il ###.  ### l'appellante in riassunzione: “2) nel merito, ed in riforma della sentenza 197/2013 Tribunale di Vallo della ### accogliere integralmente le seguenti domande attrici così come formulate in primo grado dal signor ### e ribadite in secondo grado dal medesimo: a) accertare e dichiarare estinto per prescrizione l'eventuale diritto del signor ### al trasferimento dell'immobile di proprietà del signor ### b) accertare e dichiarare non dovuto alcun importo in suo favore in restituzione ad opera del signor ### ed in favore del signor ### e di cui alle scritture private in atti richiamate; c) condannare il convenuto signor ### al risarcimento dei danni subiti dall'istante nella misura non inferiore ad € 100.000,00 ovvero da determinarsi nel corso del giudizio anche a mezzo CTU ovvero ancora in via equitativa, oltre interessi e svalutazione monetaria; d) ordinare ogni altro provvedimento conseguenziale e/o necessario; con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge. 3) in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Corte Suprema di Cassazione n. 21497/2024 e rigettando ogni domanda ed eccezione del convenuto in riassunzione, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e in diritto, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (formalità n. 16731 R.G. - n. 13839 R.P. del 9/5/2013), con esonero del ### del ### di ### di ### che dovrà provvedervi, da ogni responsabilità al riguardo, ed ordinando altresì il rilascio dell'immobile per cui è causa, tuttora posseduto dal signor ### e facente parte del complesso residenziale sito in ### alla località “Pigna”; immobile costituito da un appartamento sito al secondo piano del corpo centrale, adibito a civile abitazione ed individuato nel N.C.E.U. del Comune di ### al foglio 24 particella 396 sub. 21. 3) Condannare il convenuto signor ### al pagamento delle spese processuali di tutti i precedenti gradi del giudizio comprese quelle del giudizio di legittimità, nonché al pagamento delle spese del presente grado”. 
Per l'appellato in riassunzione: “1. confermare - con l'eccezione ed i limiti di cui all'appello incidentale - tutti gli altri capi della sentenza di primo grado oggetto dell'atto di riassunzione non esplicitamente annullati dalla ordinanza di rinvio della Corte Suprema di Cassazione n. 21497/2024, da cui il presente giudizio di riassunzione; 2. rigettare integralmente la domanda così come proposta dall'attore in riassunzione ### perché inammissibile ed improponibile (perché in violazione degli artt. 163, n. 4, e 345 c.p.c.), pretestuoso e, comunque, infondato in fatto ed in diritto. Voglia, in ogni caso, in accoglimento del proposto appello incidentale: 3. condannare ### al pagamento in favore di ### della somma di € 116,899,62 - maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo - a titolo di ripetizione delle somme: di € 50.612,78 (£ 98.000.000) erogati dal secondo al primo all'atto dell'acquisto dell'immobile per cui è causa; di € 19.873,78 (£ 38.481.000 + IVA) occorsi e sostenuti per i lavori di completamento e/o di rifinitura dell'immobile stesso; 4. di € 19.625,36 (£ 38.000.000) spesi per l'acquisto dei materiali e degli arredi, di cui la struttura compravenduta con la scrittura privata del 12.04.1989 è stata dotata dal ### 5. condannare, in ogni caso, l'attore in riassunzione ### al pagamento delle spese, diritti ed onorari del grado di giudizio”.  ### data 12.4.1989 ### (promittente venditore) e ### (promissario acquirente) stipularono un contratto preliminare di compravendita di un appartamento in un fabbricato di un complesso residenziale in corso di costruzione a ### loc. Pigna, per il prezzo di £ 98 milioni.   Con scrittura integrativa del 1.8.1990 le parti dichiararono che ### versava la somma di £ 38.481.000 più iva per il saldo dei lavori di rifinitura e la somma di £ 33 milioni a saldo del prezzo e che veniva immesso nel possesso dell'appartamento, con la consegna delle chiavi. Le parti stabilirono, poi, che “la proprietà si trasferirà a mezzo rogito notarile presumibilmente entro il ### e sarà redatto dal ### a cui il signor ### dovrà consegnare la documentazione necessaria quindici giorni prima della stipula”.   Con atto di citazione notificato il #### convenne in giudizio ### e chiese al Tribunale di Vallo della ### di dichiarare che il diritto del promissario acquirente al trasferimento dell'immobile si era estinto per prescrizione, essendo decorsi oltre diciotto anni dalla stipula del contratto preliminare, e che al convenuto non era dovuto alcun importo in restituzione; chiese, altresì, la condanna di ### al risarcimento dei danni subiti per essere stato privato della libera disponibilità del bene, nella misura non inferiore ad € 100.000,00.   ### costituitosi, sostenne che il contratto concluso con l'attore aveva la natura di contratto definitivo di compravendita e propose domande riconvenzionali dirette ad ottenere la sentenza di trasferimento della proprietà, ex art. 2932 c.c., e la condanna di ### al risarcimento dei danni subiti per la mancata stipula dell'atto definitivo imputabile unicamente al venditore, che l'aveva procrastinata per anni in attesa di procedere all'accatastamento e di dotarsi del certificato di agibilità, con la conseguente impossibilità di rivendere l'immobile a terzi, nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.   In subordine, in caso di accoglimento della domanda attrice, chiese in via riconvenzionale la condanna del promittente venditore alla restituzione di tutte le somme corrisposte per l'acquisto dell'appartamento e di quelle comunque sborsate per il suo completamento, per l'acquisto di materiali e a titolo di imposte, con rivalutazione monetaria e interessi legali.   La sentenza di primo grado Con sentenza n. 197/2013, pubblicata il ###, il Tribunale di Vallo della ### rigettò le domande proposte da ### (capo a); accolse la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. e, per l'effetto, dichiarò trasferita la proprietà dell'unità immobiliare a ### (capi b e c); accolse la domanda riconvenzionale risarcitoria e, per l'effetto, condannò ### al pagamento, in favore del convenuto, della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale (capo d); condannò ### a pagare a ### le spese processuali (capo e) e l'ulteriore somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. (capo f).   Qualificata la scrittura privata del 12.4.1989 come contratto preliminare, il giudice di primo grado espose che alla data del 31.12.1990 l'immobile non risultava ancora iscritto al catasto del Comune di ### che l'accatastamento è stato eseguito solo in data ###, mentre il certificato di agibilità è stato rilasciato solo in data ###; che da quest'ultima data inizia a decorrere il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., poiché fino al rilascio del certificato di agibilità le parti potevano legittimamente rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo; che la proposizione della domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di risposta di ### depositata in data ### ha determinato l'interruzione del termine decennale di prescrizione decorrente dal 16.11.1999; che ### a cui spettava di dotarsi della documentazione necessaria per il rogito (accatastamento e certificati di agibilità), non ha informato il promissario acquirente del momento in cui si sarebbe potuto procedere alla vendita definitiva e non l'ha convocato dinanzi al notaio per la stipula; che basta solo questo per concludere, da un lato, che il termine di prescrizione non è mai iniziato a decorrere e, dall'altro, che la mancata stipula del contratto definitivo è imputabile in via esclusiva al promittente venditore; che deve essere accolta la domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., poiché alla avvenuta corresponsione integrale del prezzo concordato e alla formale immissione del promissario acquirente nel possesso del bene non è seguita la stipula del contratto definitivo; che deve essere accolta anche la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti per la mancata stipula del definitivo e l'impossibilità da parte del convenuto di rivendere l'immobile, poiché la testimonianza del notaio ### ha confermato che il ### più volte convocato presso lo studio del notaio, si era sempre rifiutato, accampando vari pretesti; che il teste ### interessato all'acquisto dell'immobile, ha riferito che nell'anno 2003-2004 si recò con il ### presso il notaio ### il ### il quale consigliò di procedere alla stipula di un solo atto di vendita dal ### ma questi gli riferì di non poter accettare la sua proposta perché il ### non gli aveva pagato l'appartamento; che interessato all'acquisto si è detto anche il teste ### che può concludersi che, a partire del 16.11.1999, il contratto definitivo non è stato concluso per colpa esclusiva del promittente venditore; che in mancanza di prova del valore del bene risultante dai lavori e del prezzo offerto da aspiranti acquirenti, il danno per la mancata stipula del definitivo deve essere risarcito equitativamente in € 10.000,00; che la mala fede dell'attore, per aver proposto una domanda infondata di accertamento della prescrizione al solo fine di procrastinare l'obbligazione assunta e domande risarcitorie manifestamente infondate denotano la responsabilità aggravata del ### che ha finanche negato, in sede di interrogatorio formale, ciò che è pienamente emerso dall'istruttoria espletata; che, pertanto doveva essere accolta la domanda avanzata dal convenuto e disposta, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria, liquidato equitativamente in € 5.000,00.   La sentenza di appello cassata La Corte di appello di ### con sentenza n. 268/2019, pubblicata il ###, accolse parzialmente l'appello, riformando solo la statuizione di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. (capo f della sentenza di primo grado) e rigettando la relativa domanda.   ### il giudice di appello, correttamente il Tribunale di Vallo della ### aveva fatto decorrere la prescrizione dal momento in cui il ### ha avuto il certificato di abitabilità, in quanto “mancavano ancora le certificazioni predette, il cui rilascio si atteggiava a evento condizionante (o termine, non è qui necessario attardarsi troppo sul senso della clausola, data l'identità delle conseguenze giuridiche) rispetto alla successiva stipulazione del contratto definitivo”. In assenza della certificazione amministrativa il ### non avrebbe potuto azionare il diritto al trasferimento dell'immobile e, pertanto, “l'eccezione di prescrizione non può che essere rigettata”. La sentenza di secondo grado condivise anche la condanna del ### al risarcimento dei danni, essendo provato, sia che questi aveva più volte rifiutato la stipula del rogito, sia che il ### aveva trovato più di una persona interessata all'acquisto, ma non aveva potuto vendere il bene. 
Accolse, invece, l'appello in riferimento alla condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c., poiché non ravvisò i presupposti dell'abuso del diritto e dello scopo dilatorio o defatigatorio da parte dell'attore, le cui ragioni erano solo infondate.   ### di cassazione e rinvio La sentenza di secondo grado, impugnata da ### venne cassata dalla Corte di cassazione che, con ordinanza n. 21497/2024, pubblicata il ###, dispose il rinvio alla Corte di appello di ### in diversa composizione. 
Osservò la Suprema Corte che, secondo la Corte di appello, la stipula del definitivo è stata subordinata alla consegna al notaio dei certificati di abitabilità e di conformità urbanistica ad opera della parte venditrice e che il termine decennale di prescrizione cominciava a decorrere dal giorno di rilascio del certificato (16.11.1999); che, tuttavia, “il testo della clausola non menziona, né espressamente, né implicitamente, il meccanismo della condizione, ma è esplicito nel prevedere l'obbligo, a carico del promittente venditore, di procurare la «documentazione necessaria» alla stipula del contratto definitivo”; che la Corte di appello “sostituisce d'ufficio una condizione sospensiva alla previsione negoziale palese di un obbligo in capo al promittente venditore”; che “il promissario acquirente ha omesso di ricorrere al giudice per l'assegnazione di un termine ex art. 1183 c.c. per l'adempimento di tale obbligo oppure di agire direttamente ex art. 2932 c.c. entro il termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di conclusione del contratto preliminare; che, infatti, tale termine non risulta oggetto di una determinazione negoziale, se non nella formulazione contenuta nella scrittura integrativa del 1990, che non è nemmeno presa in considerazione dalla Corte di appello, mentre è citata dal ricorrente a p. 23 e non è contestata dal controricorrente («il signor ### dovrà consegnare la documentazione necessaria 15 giorni prima della stipula»)”; che “anche tale formulazione non è però risolutiva e non esclude l'omissione del ricorso al giudice ex art. 1183 c.c. per l'assegnazione di un termine (avente così ad oggetto la data per la stipula del contratto definitivo) ovvero l'omissione della proposizione della domanda ex art.  2932 c.c. entro dieci anni dalla conclusione del contratto preliminare”. 
Concluse la Suprema Corte, in base a queste considerazioni, che la sentenza di secondo grado “viola l'art. 2935 c.c., dal momento che il potere di ricorrere al giudice ex art. 1183 c.c. avrebbe potuto essere esercitato immediatamente” e che, inoltre, “nella domanda di adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c. «deve ritenersi implicita la richiesta di fissazione del detto termine, con la conseguenza che, trascurato l'esercizio di tali alternative facoltà e protrattasi l'inerzia per l'ordinario termine prescrizionale, il diritto alla stipula del contratto definitivo deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione» (così, Cass. 15587/2001)”.   La riassunzione al giudice di rinvio ### la causa, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ### chiede la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle sue domande (dichiarazione di estinzione del diritto di ### al trasferimento dell'immobile per prescrizione decennale e di insussistenza del diritto alla restituzione delle somme di cui alle scritture private; condanna di ### al risarcimento dei danni nella misura non inferiore ad € 100.000,00).  ### costituitosi, conclude per la conferma della sentenza di primo grado, con rigetto integrale delle domande di parte attrice, sostenendo che il ricorso per cassazione di ### ha censurato, con un unico motivo, esclusivamente le statuizioni della Corte di appello afferenti i punti da 7) a 17), alcunché censurando in merito alle ulteriori statuizioni di cui ai punti 18), 19) e 20) della stessa sentenza, costituenti ragioni distinte ed autonome, divenute definitive ed irrevocabili; che resta ferma la statuizione di cui al punto 18), ossia l'accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., così anche la statuizione di cui al punto 19), relativa all'avvenuto pagamento del prezzo, e la statuizione di cui al punto 20), relativa al risarcimento dei danni in favore dell'acquirente. 
Aggiunge che oggetto dei contratti preliminari prodotti nel giudizio di primo grado ed oggetto di causa non era la compravendita di un appartamento completato e rifinito ma della sola parte strutturale (pareti perimetrali, volume e relativi diritti condominiali), mentre ogni altra opera di completamento e rifinitura, con materiali e arredi, non rientravano tra i beni promessi in vendita, trattandosi di opere compiute e materiali acquistati esclusivamente dal promissario acquirente, per cui, a prescindere dalla stipula dell'atto pubblico, ### non ne può rivendicare la restituzione. ### ripropone, poi, la domanda riconvenzionale subordinata, rimasta assorbita dal rigetto delle domande dell'attore e dall'accoglimento della sua domanda ex art. 2932 c.c., avente ad oggetto la condanna di ### al pagamento della somma di € 116.899,62 oltre interessi e rivalutazione (€ 50.612,78 - £ 98.000.000 - per la ripetizione di quanto versato per l'acquisto dell'immobile; € 19.873,78 - £ 38.481.000 + iva - per la ripetizione di quanto pagato per i lavori di completamento e/o di rifinitura dell'immobile; € 19.625,36 - £ 38.000.000 - per il rimborso dell'acquisto dei materiali e degli arredi).  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### della Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da ### cassando con rinvio, per aver ravvisato nella sentenza di appello una violazione di legge in ordine ad un punto decisivo della controversia. Segnatamente, la violazione dell'art. 2935 c.c. in punto di decorrenza della prescrizione decennale del diritto alla stipula del contratto definitivo, essendo evidente, dal testo della clausola contenuta nell'integrazione del contratto preliminare del 1.8.1990, che il diritto alla stipula del contratto definitivo poteva essere esercitato immediatamente, non essendo sottoposto alla condizione sospensiva erroneamente ravvisata dal giudice d'appello (la consegna al notaio dei certificati di abitabilità e di conformità urbanistica ad opera della parte venditrice), né ad un termine pattizio per la stipula (che “non risulta oggetto di una determinazione negoziale”). Con la conseguenza che la prescrizione decennale, iniziata a decorrere dal giorno della stipula del contratto preliminare (anziché dal giorno in cui il certificato è stato rilasciato al promissario acquirente, in data ###, come invece erroneamente ritenuto nella sentenza cassata) e non interrotta nel decennio dal promissario acquirente (che ha omesso di ricorrere al giudice per l'assegnazione di un termine ex art. 1183 c.c. o di agire direttamente ex art. 2932 c.c.), è giunta a maturazione e ha estinto il diritto per intervenuta prescrizione. 
È compito del giudice del rinvio decidere l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della ### n. 197/2013, pubblicata il ###, proposto e riassunto da ### uniformandosi a quanto statuito dalla Suprema Corte. 
In tal senso vanno riesaminate tutte le statuizioni della sentenza di primo grado impugnate da ### non essendosi verificato, diversamente da quanto ritiene ### alcun giudicato interno su alcune. Non vi è una cassazione parziale della sentenza di appello che lascia in piedi le altre parti della sentenza indipendenti dalla parte cassata (art. 336, comma 1, c.p.c.).
Prima di procedere all'esame va rilevata l'inammissibilità della domanda dell'appellante di condanna di ### al rilascio dell'immobile, trattandosi di una domanda nuova non proposta in primo grado, e neppure nell'atto di riassunzione ex art. 392 c.c., ma introdotta solo in questa fase con la precisazione delle conclusioni nella nota scritta del 12.9.2025.   2. La domanda di dichiarazione di estinzione per prescrizione e la domanda riconvenzionale di adempimento ex art. 2932 La sentenza di primo grado ha rigettato la domanda proposta da ### avente ad oggetto la dichiarazione che il diritto del promissario acquirente (### al trasferimento dell'immobile si è estinto per prescrizione (capo a) ed ha accolto la contrapposta domanda riconvenzionale di ### diretta ad ottenere la sentenza di trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c. (capi b e c). 
La prima immediata conseguenza dell'estinzione per prescrizione del diritto alla stipula del contratto definitivo, a cui il giudice del rinvio deve attenersi in forza dell'ordinanza della Suprema Corte senza ulteriore valutazione, è la riforma di entrambe le statuizioni e, conseguentemente, l'accoglimento della domanda del promittente venditore (### di dichiarazione di estinzione del diritto di ### alla stipula del contratto definitivo di compravendita ed il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c..   3. La domanda riconvenzionale risarcitoria di ### sentenza di primo grado ha accolto la domanda riconvenzionale di ### diretta ad ottenere la condanna di ### al risarcimento dei danni subiti per la mancata stipula del contratto definitivo imputabile unicamente al venditore, che l'aveva procrastinata per anni in attesa di procedere all'accatastamento e di dotarsi del certificato di agibilità, con la conseguente impossibilità di rivendere l'immobile a terzi. Conseguentemente ha condannato ### al pagamento, in favore del convenuto, della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale del promittente venditore (capo d).   Anche questa parte della sentenza deve essere riformata, come conseguenza dell'inerzia del promissario acquirente nel dare esecuzione al contratto preliminare mediante la proposizione di una domanda ex art. 1183 c.c., ovvero ex art. 2932 E infatti, le ragioni di accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria (l'inadempimento del promittente venditore, che non ha convocato il promissario acquirente presso il notaio per la stipula del definitivo, previa consegna al notaio della documentazione occorrente per il rogito) vengono meno nel momento in cui si ritiene, secondo l'ordinanza della Suprema Corte, che la stipula del contratto definitivo non era condizionata all'ottenimento del certificato, che le parti non avevano fissato un termine per la stipula del definitivo e che il promissario acquirente poteva immediatamente agire in giudizio ai sensi dell'art. 1183 c.c. per la fissazione giudiziale del termine di stipula, o ai sensi dell'art. 2932 c.c. per la domanda di adempimento in forma specifica. Ne consegue che, non potendosi ravvisare un inadempimento dell'obbligo del promittente venditore di stipulare il contratto definitivo (entro il termine che, non essendo fissato dalle parti, poteva essere stabilito dal giudice ex art. 1183 c.c.), non è ipotizzabile un risarcimento del danno cagionato dalla mancata stipula del contratto definitivo per responsabilità contrattuale del promittente venditore. 
Né rileva la circostanza, confermata dalla testimonianza del notaio ### che il ### sia stato più volte convocato presso il suo studio ma si è sempre rifiutato, accampando vari pretesti. Non essendo previsto un termine entro cui stipulare il contratto definitivo, il rifiuto del promittente venditore agli inviti rivolti verbalmente o per iscritto non comportavano ancora una sua inadempienza dell'obbligo. Era onere della parte interessata ricorre al giudice, entro il termine ordinario di prescrizione, per la fissazione di un termine ex art. 1183 c.c. o per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ex art. 2932 c.c. Di qui la riforma del capo d) della sentenza di primo grado ed il rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria.   4. Le altre domande (restitutorie e risarcitorie) non esaminate dalla sentenza impugnata La sentenza di primo grado non ha esaminato le altre domande proposte, ritenendole assorbite dall'attribuzione al promittente venditore della responsabilità per la mancata esecuzione del contratto preliminare e dal trasferimento immobiliare con la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. In particolare, non ha esaminato: a) la domanda di ### di condanna di ### al risarcimento dei danni subiti per essere stato privato della libera disponibilità del bene per 18 anni, nella misura non inferiore ad € 100.000,00 (corrispondente al valore locativo non inferiore ad € 500,00 mensili x 12 mesi x 18 anni); b) le contrapposte domande aventi ad oggetto le somme pagate dal promissario acquirente (la domanda di ### di dichiarazione giudiziale che ### non ha diritto alla restituzione di alcun importo e la domanda riconvenzionale di ### di restituzione di tutte le somme corrisposte per l'acquisto dell'appartamento e di quelle comunque sborsate per il suo completamento, per l'acquisto di materiali e a titolo di imposte, con rivalutazione monetaria e interessi legali).  4.1. La prima domanda, con la quale il promittente venditore chiede il risarcimento del danno a lungo patito per essere stato privato del godimento del bene, presuppone la sua detenzione sine titulo da parte del promissario acquirente. 
Questi, però, ha avuto il godimento del bene per diversi anni in base ad un valido titolo, costituito dall'accordo siglato nell'integrazione contrattuale del 1.8.1990, in forza del quale era stato immesso anticipatamente nel possesso dell'immobile, prima della stipula del contratto definitivo. Né il titolo (il contratto preliminare con effetti anticipati) è venuto meno con efficacia retroattiva, dal momento che la sentenza di primo grado non ha pronunciato alcuna risoluzione del contratto. 
Neanche il promittente venditore, che ha eccepito la prescrizione del diritto della controparte alla stipula del contratto definitivo e ha chiesto il risarcimento dei danni per privazione del godimento del bene, ha proposto una domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente. 
Invero, nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che nel novero degli effetti restitutori della pronuncia di risoluzione di un contratto preliminare di vendita con effetti anticipati va incluso anche l'obbligo (restitutorio e non risarcitorio) del promissario acquirente di corrispondere al promittente venditore l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato che gli sia stato consegnato anticipatamente, nell'intervallo di tempo compreso fra la consegna ed il rilascio e secondo la disciplina della ripetizione d'indebito (Cass., 28.11.2017, n. 28381; Cass., 18.1.2002, n. 550). Si è ulteriormente chiarito che non appare pertinente il richiamo alle conseguenze della sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare con effetti anticipati (che si verifica, ad esempio, nel caso di prescrizione del diritto alla stipula del definitivo), che non incide sulla causa giustificatrice dell'originaria attribuzione (Cass., n. 28381/2017, cit.).
Data la sua natura restitutoria e non risarcitoria (come, invece, erroneamente qualificata da ###, l'obbligazione del promissario acquirente di pagare l'equivalente monetario dell'uso e del godimento del bene non può prescindere da una pronuncia di risoluzione contrattuale e non può essere fatta valere solo con una domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale. Di qui il rigetto della domanda risarcitoria (rectius, restitutoria) di ### 4.2. Ha natura restitutoria anche la domanda riconvenzionale di ### di condanna di ### alla restituzione di tutte le somme corrisposte per l'acquisto dell'appartamento e di quelle comunque sborsate per il suo completamento, mentre ha natura risarcitoria quella di condanna al rimborso per l'acquisto di materiali e a titolo di imposte. La prima consiste nella restituzione delle somme corrisposte dal promissario acquirente al promittente venditore in esecuzione del contratto preliminare (quale anticipazione del prezzo della vendita e del corrispettivo per l'esecuzione delle opere di completamento); la seconda consiste nel risarcimento del danno emergente per l'acquisto presso terzi del materiale impiegato per le opere di completamento e per il pagamento di imposte. 
Per la domanda di natura restitutoria valgono le medesime considerazioni svolte in ordine alla restituzione al promittente venditore dell'equivalente monetario del godimento del bene da parte del promissario acquirente. ### di restituzione di tutte le prestazioni rese in esecuzione del contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati (la restituzione al promittente venditore del bene che aveva consegnato e dell'equivalente monetario dell'uso e del godimento da parte del promissario acquirente; la restituzione a quest'ultimo delle somme versate per il pagamento anticipato del prezzo) sorge solo con la pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta, secondo la disciplina della ripetizione d'indebito. Come già chiarito, neppure la sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare con effetti anticipati (per la prescrizione del diritto di una parte alla stipula del definitivo, fatta valere dalla controparte) fa venir meno la causa giustificatrice delle prestazioni (il contratto preliminare ad effetti anticipati), senza una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto (Cass., n. 28381/2017, cit.), che nessuna parte ha chiesto. Di qui il rigetto della domanda riconvenzionale di ### di restituzione delle somme corrisposte per l'acquisto dell'appartamento e di quelle comunque sborsate per il suo completamento. 4.3. Non può essere accolta, però, neanche la domanda di ### diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa di insussistenza del diritto di ### alla restituzione delle somme. Trattandosi di anticipazione del prezzo della vendita non conclusa, l'incameramento definitivo delle somme presuppone la stipula del contratto di vendita.  4.4. Non può essere accolta la domanda riconvenzionale risarcitoria avente ad oggetto il rimborso del materiale impiegato e delle imposte pagate. Anche tale domanda, che ha ad oggetto un danno emergente, come quella risarcitoria già sopra esaminata (punto 3.), avente ad oggetto un lucro cessante (per impossibilità di rivendere l'immobile a terzi) presuppone un inadempimento dell'obbligo del promittente venditore di stipulare il contratto definitivo. Valgono, pertanto, le medesime ragioni di rigetto della domanda risarcitoria già esposte, che escludono un inadempimento dell'obbligo del promittente venditore di stipulare il contratto definitivo. Conseguentemente, va rigettata anche l'altra domanda riconvenzionale risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. accolta in primo grado con la condanna di ### al pagamento in favore di ### della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria (capo f). 
In definitiva, la sentenza di primo grado deve essere riformata con l'accoglimento solo della domanda di ### di dichiarazione di avvenuta estinzione per prescrizione del diritto di ### alla stipula del contratto definitivo di compravendita. Vanno, invece, rigettate tutte le altre domande: sia quelle proposte da ### (la domanda di dichiarazione di insussistenza del diritto di ### alla restituzione delle somme corrisposte e di condanna di ### al risarcimento dei danni), sia le domande riconvenzionali proposte da ### (la domanda adempimento in forma specifica ex art.  2932 c.c. e le domande di condanna di ### al risarcimento dei danni e alla restituzione delle somme a lui corrisposte).  ### chiede di ordinare al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta in via riconvenzionale da ### (che indica come eseguita in data ### al reg. gen. n. 7820 e al reg. part. n. 5961) e della trascrizione della sentenza di primo grado richiesta dal ### del Tribunale di Vallo della ### (che indica come eseguita in data ### al reg. gen. n. 16731 e reg. part. n. 13839). Non ha prodotto, però, le note di trascrizione.
Stante l'accoglimento parziale dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali anche del primo grado di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento delle spese processuali deve comprendere, altresì, quelle del precedente giudizio di appello, stante l'effetto espansivo che la cassazione della sentenza d'appello produce anche sul capo relativo alle spese (Cass., ord., 7.2.2022, n. 3798), del giudizio di legittimità, come indicato dalla Suprema Corte, e del giudizio di rinvio. Il risultato finale (la soccombenza reciproca in ordine alle contrapposte domande restitutorie e risarcitorie) giustifica la compensazione per intero di tutte le spese processuali tra le parti.  PQM La Corte di Appello di ### prima sezione civile, definitivamente decidendo in sede ###grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1184/2024, così provvede: 1. dichiara l'inammissibilità della domanda nuova dell'appellante ### di condanna di ### al rilascio dell'immobile per cui è causa; 2. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vallo della ### n. 197/2013, pubblicata il ###: a. dichiara l'estinzione per prescrizione del diritto di ### alla stipula del contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare facente parte del complesso residenziale sito in ### loc. Pigna; b. rigetta le altre domande proposte da ### (dichiarazione di insussistenza del diritto di ### alla restituzione delle somme corrisposte e condanna di ### al risarcimento dei danni subiti); c. rigetta le domande riconvenzionali proposte da ### 3. compensa interamente tra le parti tutte le spese processuali dal giudizio di primo grado al giudizio di rinvio.  ### lì 25/11/2025 ### estensore ### (dott. ### (dott.ssa ###

causa n. 1184/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Iannicelli Guerino, Balletti Maria

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22575 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.118 secondi in data 19 dicembre 2025 (IUG:BD-C9BDCB) - 1781 utenti online