ORDINANZA sul ricorso n. 23032/2019 proposto da: ### a ###### e ### elettivamente domiciliate in ### via ### di ### d a ### o 1/b, presso lo studio dell'Avv. ### che le rappresenta e difende; -ricorrenti contro MIUR, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in ### via dei ### 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato , che lo difende e rappresenta per legge; -controricorrente avverso la SENTENZ A della CORTE ### DI BOLOGNA n. 20/2019, pubblicata il 22 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal ### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ###### e ### insegnanti a tempo determinato nell'a.s. 2012/2013 fino al 30 giugno 2013, hanno convenuto il ### per sentire accertare il loro diritto al pagamento delle ferie non godute. ### si è costituito tardivamente.
Il Tribunale di ### con sentenza n. 61/2018, ha accolto il ricorso. ### ha proposto app ello assieme all'### scolastico regionale #### La Corte d'appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza 20/2019, ha accolto l'appello ###### e ### hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. ### si è difeso con controricorso.
Le ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 342, 345 e 434, come modificati dalla legge n. 134 del 2012 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato a respingere le sue eccezioni preliminari di inammissibilità.
Il motivo è inammissibile.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, vanno letti nel senso che l'impugnazione deve contenere , a pena di inammissibilità, un a chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della senten za impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le rag ioni addot te dal primo giudic e, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramen tali o la re dazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., SU, n. 27199 del 16 novembre 2017).
La corte territoriale ha accertato che il gravame del ### rispettava i requisiti di cui sopra, atteso che contestava l'interpretazione della normativa ritenuta applicabile fornita dal giudice di primo grado, indicando le ragioni in diritto a ciò sottese e, sul pun to, le rico rrenti hanno preso posizione in manier a estremamente generica.
Inoltre, la corte territoriale ha rilevato che non vi era stata contestazione in appello dei conteggi e della mancata richiesta stragiudiziale di pagamento delle ferie. 2) Con il second o motiv o le ricorrenti contestano la vio lazione e falsa applicazione dell'art. 19 CCNL scuola.
Con il terzo motivo si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come modificato dalla legge n. 228 del 2012.
Esse sostengono che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che i loro contratti a tempo det erminato erano scaduti il 30 giugno 2013, con la conseguenza che non avrebbero avuto la possibilità di godere delle ferie, pur avendole accumulate ai sensi degli artt. 13 e 19 del ### La sentenza di appello avrebbe errato nell'affermare che la normativa dettata dal d.l. n. 95 del 2012 avrebbe determinato l'azzeramento delle ferie residue al 31 dicembre 2012, così impedendone la monetizzazione.
In realtà, il diritto a ricevere l'indennità in esame sarebbe sorto al momento della cessazione del rapporto di lavoro (il 30 giugno 2013); pertanto, era a questa data che avre bbe dovuto ess ere valutata l'esistenza di una norma preclusiva del pagamento delle ferie maturate e non godute. ###. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 avrebbe già cessato di avere effetto nei confronti dei docenti a tempo determinato dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012.
Le due doglianze, che, stante la stretta connessione, possono essere trattate congiuntamente, sono fondate.
Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a g oderne, con espresso avviso della pe rdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comm a 55, della legge n. 228 de l 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa ( anno scolast ico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collett ivo del personale de lla scuola del quadrie nnio 2006/2 009 che la normativa di legge su lle ferie intervenuta nell'anno 2012. ### 2006/2009 per il personale del ### del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie de vono essere fruite dal personale do cente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorat ive, subordinatamente alla p ossibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a t empo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico su ccessivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso ### - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previ sione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospension e delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personal e docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto». La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in qu esto senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal p ersonale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina d elle ferie nel pubblico impiego è in tervenuto il legislatore dell'anno 2012. ###. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spet tant i al personale , an che di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corre sponsione d i trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, olt re a comportare il recupero delle somme indebit amente erogate, è fonte di responsabilità disciplin are ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, ### (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presu pposto in terpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche qu ando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costitu zionale ha e videnziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensio ne delle lezioni d efiniti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un p eriodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanz a, nel periodo interco rrente tra la legge n. 135 del 201 2 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del ### 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, ### 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fin o al termine delle lez ioni o delle attiv ità did attiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disap plicazione d elle disposiz ioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Il giudice dell'appello ha errato, dunque, quando ha negato che il detto comma 56 abbia attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso e qui rilevanti; la disciplina delle ferie dei docenti a term ine, pe r effetto di tale prevision e, continu ava ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'art. 19 ### 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute.
Va preci sato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione dell a necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'### La CGUE, ### sezione, con tre sent enze del 6 no vembre 201 8 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 de lla direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della ### dei diritt i fondamentali dell'U nione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'### alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercit are il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'inte ressato il riposo e il relax cui esse sono volt e a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non pu ò perdere il diritto al la in dennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Nella specie, non risulta che la corte territoriale abbia valutato se la P.A. abbia assolto a tale onere sulla stessa gravante e, dunque, il ricorso va accolto. 3) Il ricorso è accolto quanto ai motivi secondo e terzo, inammissibile il primo.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con e spresso avviso della perdi ta, in caso diverso , del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ### (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro››. P.Q.M. La Corte, - accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo; - cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### il 19