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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 206/2025 del 07-01-2025

... A tali sezioni sono applicati come comp onenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tribu taria entro il 31 ge nnaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i compo nen ti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi [...]» R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 11 di 21 ed ancora che : «I presid enti di sezione ed i compone nti della ### tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del ### dente della R epubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al ### glio di presidenza della giustizia tributaria ed al ### per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai pre sidenti di s ezione, ai componenti e al personale di segreteria della Com missione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione […]»; «in difetto di domande, il ### di presidenza della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008» ; «qualora u n componente della ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8792/2020 R.G. proposto da: ### S ############# F ####### I ###### Y ########## quale erede di ###### quali eredi di ### L ### elettiv amente domiciliat ###, presso lo studio dell'### (###) che li rappresenta e difende unitamente agli #### (###), ### (###), dom iciliazione telematica in atti - ricorrenti - contro ###, in persona del ### in carica, domiciliat ###### alla via dei ### n. 12, presso l'### (ADS###) che lo rappresenta e difende per legge, domiciliazione telematica in atti - controricorrente - R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ###. 2 di 21 avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di TORINO 1416/2019 depositata il ###.   R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ###. 3 di 21 Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 8/11/2024, dal #### ricorrenti, premesso di essere giudici tributari, ovvero eredi di giudici tributari, in servizio p resso la ### di ### o le ### ni ### nciali di #### o ### chiedevano al Tribunale di ### che il ### stero dell'### e delle ### fosse condannato a pagargli il compenso fi sso per lo sv olgimento dell'at tività giurisdizionale svolta presso la ### tributaria centrale per i periodi meglio indicati in atti per ciascuno di essi, o per i rispettivi danti causa, a seguito di delibere del Consiglio di ### della ### Dette applicazioni erano derivate dalla istituzione di nuovi sedi prima non esistenti disposta ai sensi dell'art. 1, comma 351, della l.  n. 244 del 24/12/2007 al fine di razionalizzare e smaltire l'arretrato delle ### territoriali centrali. 
Per tale attività il ### convenuto non aveva corrisposto ai ricorrenti il ### compenso fisso asseritamente loro spettante e pari ad euro 311,00 al mese e ciò sulla sorta del d.m. adottato dal MEF in data ### interpretato nel senso che dovesse essere percepito soltanto il compenso fi sso più favorevole, senza possibilità di cumulo con il compenso fisso percep ito quale componente della ### tributaria di appartenenza. 
A fondame nto del ricorso gli odierni ricorrenti aveva posto il richiamo, operato dall'art. 1, comma 354, della legge n. 244 del 2007, all'art. 13 del d.lgs. n. 545 del 31/12/1992 e sostenuto che, alla luce di d etta pre visione normativa, il d.m. a dottato dal MEF dovesse essere disapplicato.  2. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, con ordinanza resa a seguito di rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c.  (allora vigente), pubblicata in data ###. R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 4 di 21 La decisione era impugnata dagli originari attori in primo grado e la Co rte d'appel lo di To rino con l a sentenza n. 1416/2019 depositata il ###, respingeva l'impugnazione.  3. La Corte t erritoriale, rich iamata la normativa rilevante in causa, riteneva che l'applicazione non comportasse in sé l'assunzione della tito larità di un secondo uff icio ovvero l'incardinamento in esso ma era un istituto attinente alla modalità di svolg imento del servizio caratterizzata dalla te mporaneità e motivata da situazioni straordinarie e contingenti. 
Riteneva che il richiamo all'art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 quanto alla determinazione del compenso dovesse essere inteso in modo coerente con la stessa normativa sulla composi zion e delle sezioni regionali della ### tributaria centrale (che non erano neoistituiti organi di giustizia tributaria). 
Aggiungeva che riconoscere ai giudici tribu tari applicati il doppio compenso fisso avre bbe introdotto nel sistem a una nota distonica non giustificata. 
Evidenziava che il sistema del compe nso, come de line ato dal d.m. del 4/03/2009, che aveva ribadit o il divieto di cumulo prevedendo la spettanza del solo compenso fi sso più alto, non determinava alcuna disparità di trattamento.  4. Per la cassazione della sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso sulla base di cinque motivi cui ha opposto difese con controricorso il ### dell'### e delle ### 5. I ricorrenti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa appl icazione, ai sensi dell'art. 360, comm a primo, c.p.c.  dell'art. 8 del d.lgs. n. 545 del 1992 affermando che i giudici del merito hanno individ uato un caso di incomp atibilità inconferente con la fattispecie concreta verificatasi. R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 5 di 21 Sostengono che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che le nuove ventuno sedi della ### siano mera riorganizzaz ione della vecchia Com missione tributaria centrale e non nuovi uffici. 
Rilevano che il fabb isogno di personale di tali sedi non è parametrato alla piant a organica fino ad allora esistente m a programmaticamente destinato ad essere rimpinguato con il ricorso al personale asseritamente «avventizio» senza bisogno di bandire concorsi. 
Criticano anche la richiamata incompatibilità di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 545 de l 1992 (posta dalla Corte territoriale a soste gno dell'esistenza di una mera riorganizzazione e non della creazione di nuovi uffici) sosten endo che, nella specie , è stato lo stesso legislatore a prevedere il «cumulo» di due incarichi con ciò derogando, per il limitato periodo di cui all'appl icazioneduplicazione, all'art. 8.  2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 545 del 1992 e dell'art.  1, comma 351, della legge n. 244 del 2007, e conseguente profilo di illegittimità, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. 
Censurano la senten za impugnata deducend o l'errore sulla distinzione tra componenti «assegnati» e «giudici applicati». 
Assumono che il leg islatore si è avvalso di un uso, se non improprio, quantomeno atecnico del termine «applicati» che richiama un istituto disomogeneo rispetto a quello disegnato dalla finanziaria del 2008. 
Sottolineano che nello specifico gli « applicati» non sono stati sollevati da n essuno d ei compiti inerenti alla fun zione di provenienza.  3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e ### falsa applicazione dell'art. 1, comma 354, legge n. 244 del 2007 e dell'art. 13 d.lgs. n. 5 45 del 1992 e conseguente p rofilo di R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 6 di 21 illegittimità, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.  civ., della sentenza della Corte d'appello di ### nella parte in cui non ha ritenut o inte gralmente applicabile la norma ul tima cit.  espressamente individuata dal legislatore come parametro per la determinazione dei compensi spettanti ai giudici componenti delle sezioni regionali della ### tributaria centrale provenienti dalle ### tributarie regionali o provinciali. 
Assumono che la fonte legislativ a richiamata dalla finanzia ria del 2008 implica che si debba riconoscere sia il compenso variabile sia il compenso fisso e che la non cumulabilità prevista dal d.m. del 2009 non trova riscontro in alcuna previsione positiva o negativa.  4. Con il quarto motivo i ricorrent i denunciano la violaz ione dell'art. 1, comma 354, legge n. 244 del 2007 nell'applicazione del d.m. 4/03/2009 , nonché del principio di legalità in senso sostanziale, contraddittorietà del decreto, violazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità nel q uadro dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. 
Viene censurata sotto altro aspetto la sentenza impu gnata e cioè nella parte in cui non si è ri tenuto su ssistere disparità di trattamento economico tra i giudici appl icati (provenien ti dalle ### tributarie regionali o pro vinciali) ed i compone nti assegnati (provenienti dalla ### tributaria centrale) pe r effetto dell'omesso riconoscimento del compenso fisso. 
È criticato l'operato riferimento al compenso attribuito solo sul presupposto della titolarità dell' ufficio e senza alcun rif erimento all'attività giurisdizionale effettivamente svolta, in tutto assimilabile a quella dei componenti assegnati. 
Con il quinto motivo di rico rso così in testato: «In subo rdine. 
Disapplicazione dell'art. 1, comma 354, della legge n. 244 del 2007, per come interpretata dalla Corte di a ppe llo di ### per contrasto con il ### dell'### In ulteriore subordine, questione non manifestamente infondata e rilevante di legittimità R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 7 di 21 costituzionale dell'art. 1, comma 354, della legge 244 del 2007, per come in terpretata dalla Corte di appello di ### per contrast o con gli articoli 3, 36 e 111 della ### il diritto della ### nonché all'art. 117, co. 1, Cost., relativamente all'art. 6 CEDU.» era chiesta la disapplicazione dell'art. 1, comma 354, della legge n. 24 4 del 2007 o, in ulteriore subordine, l'elevazione di questione di legittimità costituzionale.  5. I motiv i, da trattare congiuntamente in q uanto intrinsecamente connessi, sono infondat i. Il quin to motivo di ricorso, consistente in una richiesta, proposta in via subordinata, nel caso di rigetto de l ricorso, d i rimessione degli atti alla Co rte ### ritenendo sussist ente i ricorrenti una disparità di trattamento è stato rinunciato, se ben si interpreta quanto scritto, alla pag. 3, nella memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti per l'adunanza camerale.  ### di remissione degli atti alla Corte Costituzional e presentava, in ogni caso, insufficienti pro fili di denunci a di illegittimità costituzionale giusta la giurisprudenza della ### in punto di emolumenti dei giudici tributari, esulanti dal concetto di retribuzione (si veda, da ultimo , ### sentenza n 27 del 28/01/2022) Ciò posto deve ribadirsi quanto già affermato da questa stessa ### con l'unica sentenza resa sui ricorsi indicati dalla difesa dei ricorrenti ai fini di un'e ventuale trat tazione congiunta (Cass. 8514 del 24/3/2023, nel ricorso R.g. n . 24883 d el 2019, non massimata ufficialmente). 
La det ta sentenza resa in cont roversia de l tutto identica, eccettuato il numero dei ricorrenti, poiché nel detto giudizio vi era un solo atto re, costituisce il provvedime nto su lla cui base la motivazione di questa ordinanza è condotta. 
Per mera completezza espositiva si rileva che altre due controversie, di identico contenut o, sono stat e dichiarare R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 8 di 21 inammissibili rispettivamente con decreto del consigliere delegato in data ### per il ricorso R.g. n. 19421 del 2019 proposto da ### e con decreto n. 28892 del 18/10/2023 sul ricorso R.g. n. 1361 d el 2020 pro posto da ### I ngrosso, di estinzione a seguito di proposta di definizione accelerata. 
Avverso i detti due decreti di estinzion e non risulta proposta l'opposizione di cui all'art. 391 c.p .c., l'unico rimedio esperibile, secondo la giu risprudenza di questa ### (Cass n. 10131 del 15/04/2024 Rv. 670777 - 01), con consegue nte loro stabilizzazione.  6. Occorre rico rdare che con d.P.R. n. 636 del 26/10 /1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), le ### tributarie di cui al reg io decreto legge n. 1639 del 7/08/1936, convertito nella legge n. 1016 del 7/06/1937 e successive modificazioni (### che erano nate già nei primi decenni dell'### à d'### come organi amministrativi), fu rono riordinate in: ### ni tributarie di primo grado, con sede e competenza territoriale identica a quella dei #### tributarie di secondo grado, con sede nei capoluoghi di provincia, e una ### tributaria centrale. 
In particolare, la ### tributaria centrale aveva sede in ### ed era composta dal Presidente, dai ### di sezione e da sei membri per ogni sezione. Il numero delle sezioni era fissato e pot eva essere variato con decreto del Presidente d ella Repubblica, su proposta del ### per le finanze di concerto con il ### di grazia e giustizia. 
Con la riforma del 197 2 l'elenco dei tribu ti su cui erano competenti le commissioni tributarie fu notevolmente ampliato (e ulteriori ampliamenti intervennero negli anni successivi). Furo no cambiate anche le modalità di nomina dei componenti, spettante al Presidente del Tribunale per le Co mmissioni di primo grado e al Presidente della ### d'appello per quelle di secondo grado; metà R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 9 di 21 delle nomine avveniva su designazione dei consigli comunali, per le ### di primo grado, e del Consiglio provinciale, per quelle di second o grado; l'altra metà sulla base di elenchi for mati dall'### delle finanze (ma il ### e e la ### d'appello potevano richiedere elenchi alle camere di commercio e agli ordini p rofessionali degli avvocat i, dottori commercialisti, ragionieri e ingegneri) . Infin e, furono modificate le norme di procedura, avvicinando le maggiormente a quelle del pro cesso civile. Con la riforma del 197 2, le Com missioni tribu tarie, pur continuando a rivestire la quali fica di organi amministrativi, vennero inserite in un sistema propriame nte giu risdizionale. T ali modifiche portarono la ### costituz ionale a qualificare le ### tributarie come organi giurisdizionali (v. sentenza 287 del 27/12/1974 con riguardo non solo alle nuove ### tributarie, così come «revisionate» dalla legge di riforma, ma anche alle preesistenti commissioni). 
Successivamente, con l'approvazione del nuovo processo tributario di cui al d.lgs. n. 545 del 1992 (### degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione d ella de lega al ### conten uta nell'art. 30 della legge n. 413 del 30/12/1991) e al d.lgs. n. 546 del 31/12/1992 (### sul processo tributario in attuazione della delega al ### contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) fu u lteriormente acc entuato il carattere giurisdizionale delle commissioni tributarie (per la prima volta il legislatore definiva le ### tributarie come giudici esercenti un'attività giurisdizionale, e, come tali, venne riconosciuto loro il potere di emettere sent enza) c on maggiori garanzie di indipendenza per i componenti, anche grazie all'introduzione di un organo di autogo verno, e norme di procedure ancor più vicine a quelle del processo civile. L a nomina de i componenti, effe ttuata sulla base di crite ri specific amente indicati, non de terminava la R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 10 di 21 costituzione di un rapporto di pubblico impiego (si trattava, in altri termini, di giudici onorari), prevedendosi per detti componenti un compenso fisso mensile e un compenso aggiuntivo per ogni ricorso deciso. Con la riforma del 1992 la ### tributaria centrale venne soppressa e cessava di funzionare il ### (art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 545 del 1992). Dal 1/01/1996 si insediarono le Co mmissioni tributarie provinciali e regionali, in luogo delle ### tributarie di primo e di secondo grado, pure soppresse (art. 42, commi 1 e 2).  ### centrale restava, dunque, in carica, solo per la definizione dei ricorsi pendenti fino all'anno 1996. 
La legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 24/12/2003) stabilì, quindi, che «Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario» (art.  3, comma 121). 
In seguito, al fine «di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giunge re ad un a rapida d efinizione delle controversie pendenti presso la ### tributaria centrale», con l'art. 1, comma 351 , della legge n. 244 del 2007 (### finanziaria per l'anno 2008), a decorrere dal 1/05/2008, il numero dell e sezioni della ### tributaria centrale venne ridotto a ventuno, con sede presso ciascuna commiss ione tributaria regionale de l capoluogo di ogni regione e pre sso le commissio ni tributarie di secondo grado di ### e di ### alle quali vennero riassegnati i procedimenti pendenti. 
Si previ de espressamente che: « A tali sezioni sono applicati come comp onenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tribu taria entro il 31 ge nnaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i compo nen ti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi [...]» R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 11 di 21 ed ancora che : «I presid enti di sezione ed i compone nti della ### tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del ### dente della R epubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al ### glio di presidenza della giustizia tributaria ed al ### per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai pre sidenti di s ezione, ai componenti e al personale di segreteria della Com missione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione […]»; «in difetto di domande, il ### di presidenza della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008» ; «qualora u n componente della ### tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza». 
Come correttamente ricostruito dalla ### d'Appello di ### la compos izione delle sezioni delocalizzate della ### tributaria centrale vedeva, quindi, chiamati a svolgervi le funzioni sia compon enti già incardinati nel ruolo dell a ### tributaria centrale (che ivi erano dunqu e assegnati a dom anda ovvero d'ufficio, ossi a trasferiti, ancorché senza trattamento di missione) sia componenti incardi nati ne l diverso ruolo delle ### tributarie regionali - poi anche provinciali, v. infra - (che ivi erano soltanto applicati). 
Ancora successivamente, al fine di ridurre il contenzioso della ### tributaria centrale di contenere la durata dei processi tributari nei termi ni di durata ragion evole, il d.l. n. 40 de l 25/03/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 73 de l 22/05/2010 (### u rgenti tributarie e finanziarie), disponeva, all'art. 3 bis, lett. a), che il ### di presidenza della giustizia tributaria provvedesse, entro il ###, su domanda da present are al medesimo ### glio e ntro il 31 luglio 2010, R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 12 di 21 all'applicazione presso le sezioni regionali d ella ### one tributaria centrale «anc he dei presiden ti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse». 
Il termin e previsto per l'esauriment o dell'attività della ### tributaria centrale veniva successivamente differito al 31 dicembre 2013, dall'art. 29, comma 16 decies, del d.l. n. 216 del 29/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24/02/2012; da ultimo, è st ato differ ito al 31 dicembre 201 4, dall'art. 9, comma 2, d.l. n. 1 50 del 30/12/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 27/02/2014. Per completezza si ricorda che, a partire dal giorn o 1 6/09/2022, in attuazione d ella legge n. 130 d el 31/08/2022, n. 130, le Com missioni tribut arie provinciali e le ### tributarie regionali sono state sostituite dalle ### di giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado.  7. Per quan to in q uesta sede rileva, il dato te stuale tan to dell'art. 1, comma 351 bis della l. n. 244 del 2007 quanto del d.l.  n. 40 de l 2010 è chiaro nel riferimento ad una «applicazione» presso le sezioni regionali della ex ### tributaria centrale. 
E, del resto, ciò è del tutto in linea con lo scopo della normativa sopra rico rdata che stato quello d i definire i procedimenti già pendenti dinanzi alla ### tributaria centrale.  8. Quanto al la remunerazione de i giudici «applicati», va osservato che la l. n. 244/2007 stabiliva, all'art. 1, comma 354, che: «A decorrere dal 1° maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e d ei compone nti della Co mmissione tributaria centrale sono d eterminati esclusivamente a norma de ll'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compen si spettanti ai pre sidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali». 
La richiamata disposizione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992, nel testo risult ante a seguito delle modifiche a pportate R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 13 di 21 dall'art. 11, comma 1, lettera a) del d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificaz ioni d alla legge n. 556 del 24/10/1996, prevedeva (e prevede ancora) che: «1. ### delle finanze con proprio decreto di concerto con il ### del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie (comma, poi, ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera o), numero 1), della ### 31 agosto 2022, n. 130). 2. 
Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiunt ivo per ogn i ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri un iformi, che debbono tener conto delle fun zioni e dell'apporto di a ttività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in ### diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato i n relazione ad ogni provvedimento emesso». 
In esecuzione della legge finanziaria del 2008, è stato, quindi, emanato il d.m. 4/03/2009 che, all'art. 1, comma 1, ha previsto che il compen so fisso me nsile spettante: «a decorrere dal 1° maggio 2008 e fino al 31 dicembre 2009, a ciascun componente della commissione tributaria centrale, è determinato nella misura di: a) ### 415,0 0 per il preside nte della commissione tributaria centrale; b) ### 363,00 per il presidente della sezione; c) ### 363,00 per il presidente della sezione regionale, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale in data 20 marzo 2008; d) ### 337,00 per il presidente del collegio, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comm a 3, de l decreto ministeriale in data 20 marzo 2008; e) ### 31 1,00 per il componente della sezione regionale». 
Al comma 2 il d.m. ha previ sto che : «I compensi di cui al comma 1 non sono tra loro cumulabili» ed all'art. 1, comma 3, ha R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 14 di 21 stabilito che: «Ai componenti delle commissioni tributarie regionali e quelle di secondo grado di ### e ### applicati anche alla sezione della commissione tributaria centrale, spetta il trattamento più favorevole, senza possibilità di cumulo tra i compensi stabiliti per i rispettivi incarichi». 
Ha quindi fissato, all'art. 2, per i componenti, anche applicati, della ### e tributaria centrale il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito. 
Il suddetto d.m. 4/03/2009 (intervenuto prima del d.l. n. 40 del 2010) non faceva, ovv iamente, riferime nto ai componenti de lle ### tributarie provinciali app licati (previsti, appunto, dal d.l. n. 40 del 2010). 
L'### finanziaria ha comunque utilizzato il medesimo criterio di cui al d.m . 4/03/2009 per tutti i giudici applicati (e cioè sia a quelli originariamente previsti sia a quelli di cui alla normativa del 201 0) per una eviden te parità di trattamento. 
Del resto, una integrazione ex post del bacino da cui attingere per l'applicazione alle sezioni della ### tributaria centrale, in assen za di disposizioni di seg no contrario, non poteva che comportare l'estensione anche a tale categoria di giudici applicati della disciplina prevista dal legislatore della finanziaria del 2007 e quindi dal d.m. del 2009.  9. Tanto chiarito, va evidenziato quanto segue. 
Non può re vocarsi in dubbio che la scelta del legislato re di sopprimere la ### tributaria centrale e di sostituirla, per la definizione dei procedimenti già pendenti dinanzi alla prima, con le ventuno sezioni nei capoluoghi di ### o ### autonoma sia stat a una scelta determinat a dalla conting ente n ecessità di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida de finizione de lle controversie pendenti (v. sul punt o ### U n. 13722 del 31/05/2017). R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 15 di 21 Nell'ambito del sopra ricordato intento il legislatore non ha creato nuovi organi di giustizia amministrativa, ma ha riorganizzato le sez ioni della Com missione tributaria centrale, r iducendone il numero e stabilendo che le stesse avrebbero avuto sede presso le ventuno ### tributarie regionali. 
Anche l'istituto dell'applicazione è stato introdotto per far fronte alla suddet ta necessità, essendo stati chiam ati a svolgere le funzioni delle sezioni de localizzate sia compone nti già incardi nati nel ruolo dell a ### sione tributaria centrale (che ivi erano dunque assegnati, ossia trasfe riti) sia componenti incardinati nel diverso ruolo delle Co mmission i tributarie regionali o, in un successivo momento temporale, provinciali (che ivi erano soltanto applicati). 
Del re sto, proprio con riguardo alla giustizia tributaria, u na applicazione per ragioni di necessità è stata prevista dall'art. 24, lett. m-bis) d.lgs. n . 545/1992, introdot to dall'art. 1 6 quater, comma 1, lett. e) del d.l. 28 dicembre 2001 n. 452, convertito con modificazioni dalla legge n. 16/20 02 secondo cui, in caso di necessità, il ### di ### nza della ### dispone «l'applicazione d i componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccat a, rient rante nell o stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno». 
Si tratta, con ogni evidenza, del ricorso ad un istituto (quello dell'applicazione) che non recide il rapporto con la ### sione tributaria di appartenenza, che - infatti - prosegue. 
In termini generali, tale istituto si distingue dal «comando», in quanto non comporta la p restazione del ser vizio presso ### diversa da quella di appartenenza e ancor più dal «distacco», in q uanto non comporta la prestazione del serviz io presso un diverso Ente. 
Ed infat ti, con l'applicazione si dispone un icamente la temporanea ed eccezionale utilizzazione del dipendente a mansioni R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 16 di 21 della stessa qualifica o anche di qualifica diversa, sempre però della medesima carriera, presso diverso organo o ufficio della medesima ### (cfr., al riguardo, quanto al pubblico impiego, l'art. 31 del d.P.R. n. 3 del 10/01/1957, non abrogato dal d.lgs.  165 del 30/03/2001). 
E t uttavia, connotato comune tra applic azione, comando e distacco è quello di non comportare alcuna soluzione di continuità nel rapporto di servizio: dato, questo, confermato dalla circostanza che in tutti e t re i casi l'onere economico per il personale grava comunque sull'### di appartenenza.  10. Ne deriva, allora, che rapportando l'indicato principio alla situazione qui in esame, dalla applicaz ione non d eriva alcuna soluzione di contin uità nel rapp orto di servizio ### ed i giudici tributari applicat i continuano ad appartenere, durante l'applicazione, al ruolo della ### tributaria di provenienza con mantenimento della titolarità del posto e della funzione presso la ### di appartenenza e pertanto continuano da questa a percepire il compenso fisso.  11. Chiarito il q uadro normativo di riferimento , occorre precisare, quanto al tratta mento economico dei giudici tributari «applicati», che, ai sensi del ricordato art. 13, comma 2, d.lgs.  545 del 1992, l'applicazione tempo ranea dei componenti delle ### tributarie regionali o provinciali alle sezioni regionali della ### t ributaria centrale dà diritto a p ercepire il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito. 
La questione che si pone è se tale applicazione comporti anche il riconoscimento del ### compenso fisso reclamato.  ### la ### territoriale dirimente ai fini della risoluzione di tale questione è l'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 545 del 1992; tale disposizione, nel disciplinare le in compatibilit à operanti con riguardo agli organi giurisdizio nali tributari, sancisce il principio R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 17 di 21 secondo cui «nessuno può essere componente di più commissioni tributarie». 
Pare evidente, ad avviso dei giudici di merito, che, se è fatto espresso divieto di assu mere contempo raneamente le vesti di componente di diverse commissioni tributarie, allora - logicamente - deve escludersi la possibilità di percepire più volte il gettone fisso mensile riconosciuto in ragione dell'appartenenza a ciascuna commissione.  12. In realtà, l'applicazione dei componenti delle ### tributarie regionali o p rovinciali alle sezioni regionali della ### tributaria centrale non determina affatto l'assunzione contemporanea di un secondo ufficio e, dunque, non determina, in deroga al sistema e al divieto di cumulo contenuto nel d.lgs. n. 545 del 1992, la titolarità anche dell'uffi cio di componente della ### centrale. 
Ed allora, il rinvio che l'art. 1, comma 354, ultimo periodo fa all'art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 quanto alla determinazione del compenso dei presid enti di sezione e dei componenti della ### tributaria centrale deve essere interpretato in modo sistematicamente coerente alle premesse sulla composizione delle sezioni regionali della ### tributaria centrale ed all'istituto dell'applicazione come sopra delineato. 
Così, anche a p rescindere dalla previsi one di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 545 del 1992, va escluso che su ssista il diritto a percepire il richiesto ulteri ore compen so fisso, attesa l'unicità del rapporto fu nzionale a base dello stesso, restando fermo, in capo ai ricorrenti, il diritto normativamente previsto dalla legge a percepire «il trattamento più favorevole, senza possibilità di cumulo, tra i compensi stabiliti per i rispettivi incarichi». 
Non è, infat ti, il richiam o all'art. 13 contenuto nell'art. 1, comma 354 , della legge n. 244 del 2007 che comporta automaticamente l'attribuzione sia del compenso fisso, sia di quello R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 18 di 21 variabile, ma la portata e il significato del suddetto richiamo non possono prescindere dall'istituto dell'applicazione, dal momento che il legislatore del 2007 ha disciplinato la composizione delle sezioni regionali della ### sione tributaria centrale proprio facendo riferimento a tale istituto e senza prevedere che i giudici tributari applicati diventassero ‒ in deroga al sistema e al divieto di cumulo contenuto nel d.lgs. n. 545 del 1992 ‒ titolari anche dell'ufficio di componenti della ### centrale. 
Ciò rende irrilevanti i rilievi con i quali i ricorrenti criticano la sentenza impugnata p er aver affermato che le sezioni regionalizzate sono solo una diversa modalità organizz ativa dell a vecchia ### issione tributaria centrale, dovendo ribadirsi ch e nessuna nuova tito larità è stata assegnata né è stata introdotta deroga alcuna al divieto di cumulo legislativamente previsto. 
Ritenere che l'art. 1, comma 35 4, della legge n. 244/2 007, tramite il rinvio all'art. 13, abbia attribuito ai componenti applicati il diritto a conseguire il doppio compenso (sia quali componenti della ### tributaria regionale o provin ciale, sia quali componenti della sezione regiona le della ### t ributaria centrale) non solo non risulta legittimato dal tenore letterale della disposizione (che fa riferimento ai «compensi dei p resident i di sezione e dei componenti della ### tributaria centrale», senza alcun a esplicita indicazione di un doppio compenso per g li applicati), ma introduce nel sistema una nota distonica rispetto allo scopo, que sto sì espresso, di «ridurre le spese a carico dello Stato».  13. Il d.m. 4/03/2009, allora, senza essere contrario alla norma primaria, si inserisce in modo del tutto coeren te in t ale quadro normativo e sistematico là dove, in premessa, considera dichiaratamente «la necessità di attribuire ai componen ti delle sezioni regionali della commissione tributaria centrale il medesimo trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 19 di 21 tributarie regionali» (in tal senso correttamente inte ndendo la finalità di equiparazione esplicita ta dal legislatore con il rinvio all'art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992). 
Del pari è in sintonia con il sistema il d.m. nella parte in cui ha determinato i compensi fissi utilizzan do quale parametro quello delle ### tributarie regionali, modulandoli inoltre in ragione delle funzioni svolte (### della ### tributaria centrale, ### ente della sezione, ### della sezione regiona le, ### del collegio e componente della sezione regionale) ed anche quando ha previsto per i componenti delle ### tributarie regionali e di secondo grado di ### e ### applicati anche alle sezioni della ### tributaria centrale, il trattamento più favorevole, senza possibilità di cumulo, al fine di non generare disparità di trattamento, in coerenza con l'istituto della applicazione in generale e del d.lgs. n. 545 del 1992.  14. Né può d irsi che tal e previsione abb ia dete rminato una disparità di trattamento tra i compon enti delle sezioni regionali della ### tributaria centrale applicati e quelli assegnati: ognuno di essi percepisce il compenso fisso connesso alla titolarità dell'ufficio in cui è incardinato e il compenso variabile in ragion e dell'attività concretamente svolta.  ### di funzioni, separate e aggiuntive rispetto a quelle già svolte, è congruamente compensato d al riconosci mento del compenso variabile (previsto in relazione ad entrambi gli incarichi svolti, in quanto collegato al numero delle sentenze depositate) e l'unico profilo eventuale di disparità di trattamento - che si sarebbe verificato là dove, ad esempio, un componente della ### tributaria regionale fosse stato nominato ### della sezione regionale o ### del collegio (con corrispondente compenso fisso maggiore) - è stato superato proprio dal d.m. 4/03/2009 che ha previsto il diritto al più favorevole tra i due compensi. R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 20 di 21 Al contrar io, una mancata previsio ne in tal senso avrebbe determinato una disparità di tratt amento tra giudic i in servizio presso le sezioni re gionali in quanto i componenti applic ati sarebbero stati compensati in maniera diversa da quelli ‘effettivi' ivi assegnati (percependo q uesti ultimi un compenso fisso e uno variabile mentre gli applicati due compensi fissi: uno per l'incarico presso la ### issione tributaria di provenienza e uno come applicati presso la ### tributaria regionale).  15. In conclusion e, deve affermarsi che, presupponendo l'applicazione alle sezioni regionali d ella ### issione tributaria centrale dei comp onenti delle ### tributarie regionali e provinciali, l'unicità dell'ufficio, no n può che derivarne anche una congruente disciplina dei compensi, che non possono essere duplicati, ma solo adeguati alle concr ete fun zioni eserci tate dal giudice tributario, anche in ossequio al principio ribadito dal legislatore di contenere la spesa pubblica.  16. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. 
In ordine alle spese di lite di questa fase di legittimità ritiene il Collegio che, in considerazione delle pronunce favorevoli in sede di merito al momento dell'instaurazione della lite in una con l'avere comunque i ricorrenti confidat o in un tessuto normativo di n on eccelsa chiarezza, sussistano i presupposti di legge, di cui all'art.  92, comma 2, c.p.c., anche alla luce dell'interpretazione resa dalla ### uzionale con sent enza n. 77 del 7/03/2018, per disporne la compensazione. 
Deve, infine, attestarsi la sussistenza d ei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui a ll'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso. 
Compensa le spese processuali. R.g. n. 8792 del 2020 Ad. 8/11/2024; estensore: C. ### 21 di 21 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussi stenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti e in fav ore del competente ### di merito, dell 'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella came ra di consigl io della ### di 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Valle Cristiano

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30274/2024 del 25-11-2024

... ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto i l sindacato di legit timità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizional e", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irri ducibile c ontraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprens ibile", e dunque di totale carenza di conside razione del la domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, i nvece indispensabile alla soluzione del caso concret o, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto s olo per o messo esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di dis cussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2021 R.G. proposto da ### O e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### nel indirizzo pec sono elettivamente domiciliati.  - ricorrenti - contro #### e ### rappresentate e difese dagli avv.t i ### e ### I eradi, presso il cui studio a ### via ### cen zio, n.25, sono e lettivament e domiciliati.  -controricorrenti avverso la sentenza n. 2148 /2020 resa d alla Corte d'appello d i ### pubblicata il ### e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 dalla dott.ssa ### Rilevato che: Oggetto: Servitù convenzionale - ### 2 di 17 1. ### e ### premesso che erano titolari di un diritto di servitù di passaggio a favore della loro proprietà e a carico di una proprie tà comune co n L uana #### e ### posta in Comune di ### del la ### costituita con atto notarile di stralcio di quota in comunio ne del 1983 a favore de l fratello ### lo, e che le p redette ne avevano ostacolato l'esercizio, realizzando nel fondo servente dei manufatti che impedivano loro di accedere al ripostiglio, ai fusti del gasolio da riscaldament o e all e vasche biologiche, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, #### e ### affinché venisse accertata l'esistenza della servitù di passaggio “con ogni mezzo” e per tutta la sua estensione, come fissata nel titolo costitutivo, a favore dei fondi identificati in catasto al Fg. 9, mapp. 189, sub 3, 419 sub 1 e 2, 421 sub 4, 423 e 424 e a carico del fondo al Fg. 9, mapp. 420 sub 3, con condanna delle stesse all'eliminazione de i manufatti e alla cessazione di ogni turbativa, oltreché al risarcimento dei danni. 
Costituitesi in giudizio, #### e ### eredi di ### chiesero il rigetto della domanda avversaria, evidenziando che la stradina interessat a dalla serv itù non e ra quella pretesa dag li attori, ma altra che, par tendo dalla via, s i arrestava all'area sud-est della l oro abitazione, e che ne ssun passaggio vi era mai stato sul versante nord-ovest, che i manufatti che ostrui vano il passaggio erano stati realizzati nel 1988 dallo stesso ### rendendo impossibile l'esercizio della servitù, che quelli a cui l'asserita servitù permetteva l'accesso erano stati realizzati da loro nel 1993, che g li atto ri avevano altri acc essi, sicché non sarebbe st ata neces saria la pretesa estensione della servitù, e che la conformazio ne dei luoghi non p ermett eva il passaggio di mezzi pesanti. 
Con sentenza n. 693/19, il Tribunale di Treviso rigettò la domanda. 3 di 17 Il giudizio di gravame, incardinato dai medesimi ### e ### si concluse, nella resistenza di #### e ### a ### con la s entenza n. 2148/2020 , pubblicata il ###, con la quale la Corte d'### llo di ### respins e l'appello, affermando che la stradina gravata da servitù era altra rispetto a quella pretesa, in quanto arrivava nella parte sud-est dei fabbricati delle parti e si arrestava allo spigol o sud-ovest del mappale 189 sub 2, che il r iposti glio da rag giung ere era st ato edificato dagli appellanti nel 1993, dopo la cost ituzione della servitù, ed era raggiungibile da altre vie, che nessun rilievo aveva l'esercizio di fatto della servitù, essendo la pretesa fondata su una servitù convenzionale, cui bisognava riferirsi per stabilirne l'estensione, che sulla porzione contesa non vi era mai stata alcuna stradina, sicché ad ess a non potevano riferirsi le par ti con la convenzione del 1983, e che non suss istevano i pre supposti necessari per la costituzio ne della prete sa serv itù, stante l'accessibilità dei fondi.  2. Co ntro la predetta o rdinanza, ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi.  #### e ### a ### si sono difesi con controricorso. 
Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. 
In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso. 
Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. ci v., la parte ricor rente ha depositato memor ia illustrativa.   4 di 17 Considerato che: 1. Co n il pr imo motiv o di ricorso, si la menta la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione in fatto e in diritto ex art. 132, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att.  cod. proc. ci v., nonché per cont raddittorietà evi dente e illog icità manifesta ex art. 132, n. 4, cod. pr oc. civ ., anc he in relazione all'art. 111 Cost., e per carenza assoluta di motivazione, atteso che la sentenza della Corte d'### di ### non specificava i motivi di diritto sui quali era fondata la decisione e non ne consentiva la comprensione, in quanto perveniva a conclusi oni dis cordanti, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice, in relazione all'art.  360, n. 4, cod. proc. civ.. Ad avviso dei ricorrenti, i giudici di merito si erano, i nfatti, limitati a riportare per relatione m le argomentazioni del giudice di primo grado, a sua volta appiattitosi sulle difese delle convenute, face ndo riferimenti generic i alla documentazione prodotta, senza alcuna descrizione, e omettendo di svolgere una seria e logica ricognizione dei fatti rilevanti per la controversia, avevano ritenuto che, in assenz a di planimetrie allegate all'atto di cos tituzione della servitù, fosse cor retto verificare lo stato dei luoghi all'epoca, anziché tener conto di quale delle stradine esis tenti consentisse l'uso “c on ogni mezzo” della servitù, come previsto d all'atto stesso, e avevano riportato fedelmente parti degli scritti difensivi delle convenute, contenenti perfino gli errori materiali e logici in essi riportati, senza chiarire la reale estensione della servitù e i motivi per cui il passaggio verso il mappale 419 fosse inutile, benché insistessero su di esso le vasche biologiche e i fisti di gasolio necess itanti d i continue opere d i pulizia.  2. Co l secondo motivo, si lamenta la viol azione e/o falsa applicazione dell'art. 1051 cod. civ., nonché dell'art. 115 cod. proc. 5 di 17 civ., in relazione agli ar tt. 2697 e 1965 cod. civ. (travi samento della prova) quale omesso esame della sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva oggetto del procedimento, in rel azione all'art. 360, n. 3, cod. pr oc. civ., perché i giudici di merito, affermando che, ai fi ni dell'individuazione del la stradina, era necessario indagare su quale fosse lo stato dei luoghi all'epoca della pattuizione, riferendosi l'atto costitutivo e sclusivamente alla “attuale stradina”, e che i criteri di cui agli artt. 1064 e 1065 cod.  civ. andavano usati solo in caso di indetermi natezza del titolo , avevano negato che la servitù si estendesse dalla via pubblica al mappale 419, benché l'atto costit utivo avesse indiv iduato quest'ultimo come fondo dominante. I giudici non avev ano, poi, considerato che oggetto del procedimento era una servitù coattiva, nonostante la sua costituzione pattizia, per la quale non rilevava la sussistenza di opere permanenti, e che l'acc ertamento della sua estensione, come cristallizzata nel titolo costitutivo, doveva essere effettuata tenendo conto 1) della interclusione dei fondi dominanti, 2) del l'ubicazione dei fondi delle attrici, i quali c ircondavano interamente i propri, 3) della funzione della servitù di permettere l'accesso alla pubblica via ### da parte di tutti i mappali interclusi e 4) del soddisfacimento di una necessità e non di una utilità dei fondi do minanti, ciò che avrebbe dovuto ind urli ad individuare quale unico percorso quello che attraversava il mapp.  420 sub 3, che da sud cos teggia il lato ov est e il lato nord del mappale 189 sub 2.  3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1062 cod. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 e 1965 c od. civ. (t ravisame nto della p rova), quale omesso esame ed errata applicazione dei presupposti della servitù per destinazi one del padre di famiglia, in relazio ne all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito 6 di 17 escluso, in subordine all'accertamento della costituzione pattizia di servitù coattiva nell'estensione dedotta dagli attori, la sussistenza dei requisiti per la costituzione della servitù, nell'estensione da essi dedotta, per destinazione del padre di famiglia. I ricorrenti, premesso che erano pacifici tanto la proprietà, in capo ad essi, dei fondi dominanti da prima del novembre 1983, quanto la divisione, intervenuta con atto notarile del 1983, col fratello ### dante causa delle convenute, hanno evidenziato come i giudici avessero valorizzato il tracciato successivo al 1983, stante la bassa qualità del rilievo aerofotogrammetrico del 1982, anziché tener conto della presenza di segni di passaggio lungo il lato nord del mappale 420 sub 3 fino al mappale 419 nell'anno 1983, quando fu redatto l'atto di divisione, e nel periodo temporale anteriore, e trascurato sia le produzioni attoree attestanti il loro passaggio sulla stradina pretesa prima e dopo la costituzione della servitù e l'utilizzo della stessa da parte della famig lia ### da tempo immemore, sia l'irrilevanza della scarsa evid enza del percorso successivamente alla costituzione della servitù, valendo all 'uopo la sua presenza in periodo antecedente, oltre ad avere errato allorché avevano escluso il requisito d ell'apparenz a, non rilevando la presenza attuale di opere visibili e il possesso nei termini indicati.  4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione dell'art. 91 cod. proc.  civ. e dell'art. 92 cod. proc. civ., anche in relazione a ll'art. 112, cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. pr oc. civ ., p er avere i g iudici ritenuto gl i appellanti totalmente soccombenti e averli condannati alle spese di lite, senza considerare che era stato chiesto il riconoscimento del diritto di servitù nell'este nsione che, p artendo dalla pubblica v ia ### correva verso il mappale 420 sub 3 e giung eva al mappale 419 passando lungo il lato ovest e nord del mappale 189 sub 2, che le convenute avevano negato l'estensione della servitù 7 di 17 oltre lo spigolo sud ovest del mappale 189 sub 2, affermando che la real e estensione dell a servitù era limitata alla stradina che partiva dalla via pubb lica e si arre stava all'are a sud-est dell'abitazione di parte convenuta, e che il giudice aveva statuito l'estensione della servitù fino allo spigolo ovest del mapp. 189 sub 2, s icché vi era stata soc combenza re ciproca le gittimante la compensazione delle spese.  5. Co l quinto m otivo, infine, si lament a, in subordine a tutti i motivi, l'omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti e documenti di causa, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano omesso di considerare che i fondi individuati c ome dominant i nell'a tto di divisione del 1983 fossero co mpletamente int erclusi, in quanto circondati interamente dal mappale 420 sub 3 delle convenute, che l'estensione della servitù di passaggio dovesse essere a favore di tutti i mappali d i prop rietà degli appell anti indicat i nella convenzione come dominanti e che, pertanto, il tracciato dovesse giungere non solo fino ai mappali 421 sub 1, 189 sub 1, 422 sub 1, 423 e 424, ma anche al 419, che su quest'ultimo mappale fosse stato ricavato nel 1993 un ripostiglio al di sotto del quale vi erano le vasche biologiche e per la condensa grassi, necessitanti di interventi periodici di pulizia, che negare l'estensione della servitù fino a tale vano avrebbe impedito lo svolgimento di dette attività, che il mappale 419 non avesse alcun accesso diretto al mappale 417, terreno agricolo sottoposto a coltivazione periodica, sicché per arrivarci bisognava passare att raverso il mapp. 420 sub 3 delle attrici, e che il percorso più breve dal mappale 419 alla pubblica via fosse il transito attraverso il mapp. 420 sub 3, che la s tradina pretesa fosse quella da sempre utilizzata negli anni per l'estensione dedotta anche prima della divisione del 1983 e che le controparti avessero risposto alla loro diffida del 2009 ammettendo l'esistenza 8 di 17 della servitù anche a favore del mapp. 419. ### i ricorrenti, se i giu dici avessero valutato tutte queste circostanze, avrebbero accertato che la servitù di passaggio costituita con atto notarile del 1983 avesse l'estensione da loro dedotta.  6. Il primo motivo è infondato. 
Si osserva, in proposito, come, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto i l sindacato di legit timità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.  132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizional e", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irri ducibile c ontraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprens ibile", e dunque di totale carenza di conside razione del la domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, i nvece indispensabile alla soluzione del caso concret o, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto s olo per o messo esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di dis cussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, 8487; Cass., Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/20 18, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940). 9 di 17 Nella specie, non è stato violato il cr iterio del “ minimo costituzionale”, avendo i giudici dato conto del fatto che, avendo lo stralcio divisionale del 1983 fatto riferimento alla “attuale stradina” sulla quale era costituita la servitù di passaggio “con ogni mezzo” compatibile con la stessa e non con “qualsiasi mezzo”, questa era stata corrett amente individuata, alla stregua della aerofotogrammetria del settembre 1982, su quella che, partendo dalla via pubbl ica via ### nnetta, arrivava all'area sud es t dei fabbricati, divenendo una corte a servizio della unità della p arte appellata e non quella che gravava sul mapp. 420, sub 3, sicché essa gravava su strada diversa da quella p retesa, che, all'epoca della sua costituz ione, il mappale 419 non aveva bisogno di accesso diretto all'esterno in quanto il ripostiglio con accesso solo dall'esterno era stato edificato successivamente, ossia nel 1993, e che la pre tesa si riferiva ad una servitù conve nzionale, co n conseguente irrilevanza delle attività svolte in periodo successivo.  7. Il secondo motivo è infondato. 
Occorre, innanzitutto, osservar e come il principio second o cui i diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono al la categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, sicché da un lato l'attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, dall'altro il giudice può accog liere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, 23/8/2019, n. 21641; Cass., Sez. 2, 24/11/2010, n. 23851; Cass., Sez. 2, 07/07/1999, n. 7078) , va reso comp atibile con la struttura de l giudizio di cassazione, il quale non consente nuove o diverse indagini di fatto, neppure sulla base di elementi già presenti in atti (Cass., Sez.  6 - 2, 10/05/2013, n. 11211). 10 di 17 Orbene, se è vero c he le serv itù conv enzionali non sempr e si identificano con quelle volontarie, giacché anche le servitù coattive possono essere costit uite mediante contratto ( arg. ex art. 1032 cod. civ.) e non cessano, solo per questo, di essere coattive e di essere soggette al re lativo regime giuridico (Cass., Sez. 2, 22/06/1962, n. 1613; Cass., Sez. 2, 21 /12/2012, n. 23839), è altrettanto vero che, per la sua cos tituzione, deve ri correre l a condizione della interclusione del fondo, nel senso che questo non deve avere uscit a sulla strada pubbli ca o non deve pot ersela procurare senza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai rel ativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ip otesi di passaggio coatto, che p uò esse re disposto officio iudicis, ex art. 1052 cod. civ.. In quest'ultimo caso, però, ove l'accesso alla via pubblica già avvenga in forza di servitù volontaria su altro fondo, la c ostituz ione della servit ù prevista dall'art. 1052 cod. civ. è condizionata, oltre al rispetto dei requisiti predetti, alla rispondenza alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, s enza compromet tere analoghe utilizzazioni di quello servente, e la ricorrenza di tale requisito deve essere valutata con riguardo allo stato attuale dei terreni ed alle effettive possibilità di un loro più ampio o migliore impiego (Cass., Sez. 2, 14/6/2017, n. 14788). 
Nella specie, i giudici di merito hanno però d el tutto escluso, in fatto, il requi sito dell a interclusione, affermando che gli immobili dominanti erano liberamente e facilmente accessibili da parte degli appellanti sia dal lato sud attraverso la pubblica via, la stradina di accesso (servitù non cont estata) e il percorso pos to ad e st del mappale n. 420, sia da est, attraverso la capezzagna insistente sul mappale 417 di propriet à dell'a ppellante, p ercorsi questi non contestati dai medesimi, che si erano limitati ad affermare che il 11 di 17 percorso sul mapp. 417 era una stradina percorribile solo a piedi, circostanza questa smentita dalle fotografie prodotte, e che quello a sud non era stato più utilizzato dal 2016. 
Da ciò consegue l'infondatezza della censura. 
Quanto alla valutaz ione del t itolo, si osserva come, a me nte dell'art. 1063 cod. civ., “l'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in m ancanza, dalle s eguenti disposizioni”, norma alla cui stregua va letta anche la prima parte dell'art. 1065 cod. civ., secondo cui “colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso”. 
Ciò significa che, come già affermato da questa Corte, l'estensione e le modalità di esercizio della servi tù devono e ssere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte rego latrice primaria del dir itto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dall a loro naturale d estinazione, element i tutti formativi e caratterizzanti l'utilitas legittimante la costituzione della servi tù, mentre il ricorso ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 cod. civ. è possibile solo quando il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, ossia quando la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo (Cass., Sez. 2, 9/8/2018, n. 20696; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., Sez. 2, 11/6/2010, n. 14088). 
Gli artt. 1063, 1064 e 1065 cod. civ. contem plano, infatti , una graduatoria delle fonti regol atrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, nel senso che il riferimento primario è costituito dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss.  cod. civ., mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 cod. civ. riv estono caratter e meramente sussidiario e posso no 12 di 17 trovare applicazione sol tanto quando il titolo manifesti lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego dei generali criteri ermeneutici (Cass., Sez. 2, 11/6/2018, n. 15 046; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, n. 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., 2, 16/8/2012, n. 14546; Cass., Sez. 2, 6/2/2009, n. 3030; Cass., Sez. 2, 10/5/20 04, n. 8853; Cass., Sez. 2, 7/6/2002, n. 8261; Cass., Sez. 2, 7/8/19 95, n. 8643; Cas s., Sez. 2, 18/8/1981, 4662). 
Soltanto in tal caso il giudic e è tenuto a ricorrere al criteri o oggettivo del c.d. minimo mezzo di cui all'art. 1064 cod. civ., ossia del contempe ramento delle esigenze del fondo dominante con i l minore aggravio del fondo servente (c.d. minimo mezzo; cfr.  , Sez. 2, 20/7/1991, n. 8122; Cass., Sez. 2, 7/5/1987, n. 4238; Cass., Sez. 2, 10/6/1982, n. 3524), o alla regola di cui all'art. 1064 cod. civ., secondo cui “il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne”, la quale include nel suo contenuto anche quelle facoltà accessorie (c.d. adminicula servitutis) che rientrano nel contenut o unitario della servitù, cui corrisponde, dal lato passivo, un pati del proprie tario del fondo servente, e che, pur variabili per il contenuto in quanto funzionali al tipo di servitù e alle relative esigenze concrete , sono prive di autonoma esis tenza, siccome estranee agli elem enti strutturali e all'espli cazione del vincolo (Cass., Sez. 2, 28/5/1979, n. 3097), senza dar luogo perciò ad autonoma servitù e senza perdersi o estinguersi se non insieme con la servitù alla quale ineriscono (Cass., Sez. 6-2, 30/7/2020, 16322; Cass., Sez. 2, 17/11/1979, n. 5983). 
Tutti questi c riteri e, più in gener ale, l'interpretazione del ti tolo convenzionale costitutivo della servitù, consistente nella ricerca e individuazione della volontà dei contraent i, determina un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. U, 13/2/2024, n. 3925), interpretazione che, nella specie, è 13 di 17 stata operata dai giudici di merito, senza che possa in questa sede criticarsi il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, il quale non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.  proc. civ. (che at tribuisce ril ievo all'omes so esame di un fatto storico, principale o sec ondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. c iv. - dà ril ievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. 1, 26/9/2018, n. 23153; Cass., Sez. 3, 10/6/2016, n. 11892), sia perché la contestazione della persuasivit à del ragionamento del giudice di me rito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione dell e risulta nze processuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass., Sez. 1, 6/11/2023, n. ###; Cass., Sez. 5, 15/5/2018, n. 11863, Cass., Sez. 6-5, 7/12/2017, 29404; Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056), come invece accaduto nella specie.  8. Il terzo motivo è parimenti infondato. 
Ferme restando le c onsiderazioni che preced ono, occor re ulteriormente osservare come la violazio ne del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configuri unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte 14 di 17 diversa da quella che ne e ra gravat a in applicazione di detta norma, non anche quand o il r icorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia r itenuto erroneamente che la parte onerata avesse asso lto tale onere, mentre la violazione dell'art.  115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressam ente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il me desimo, nel valutare le prove proposte da lle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055). 
Nella specie, i giudici di merito hanno escluso che potesse ravvisarsi l'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della rivendicata servitù, affermando che non sussistessero i pre supposti per l'accoglimento della dom anda anche per tit oli diversi da quelli dedotti in giu dizio dagli attori, s enza violare i principi sopra esposti e che il passaggio rivendicato mancasse del requisito dell'apparenza previs to dall'art. 1061 cod. civ., stante l'assenza di opere visibili e permanenti, e non fosse dimostrato il possesso ultraventennale.  9. Il quinto motivo è, invece, inammissibile. 
Nell'ipotesi di c.d. «doppia conforme» , prevista dall'art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applic abile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 g iug no 2012, n. 83, conv ertito, co n modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134, ai giudi zi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiest a la notificazione dal giorno 11 settem bre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art . 360, primo comma, n. 5, cod. pr oc. civ. (nel testo 15 di 17 riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve, infatti, indicare le ragioni di fatto poste a base, risp ettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigett o dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/ 12/2016, n. 26774; Cas s., sez. L., 06/08/2019, n. 20994). 
Non avendo i ricorrenti adempiuto nella specie a tale incombente, ne deriva, sotto questo profilo, l'inammissibilità della censura.  10. Il quarto motivo è, infine, infondato. 
In tem a di condanna alle spese pro cessuali, il pr incipio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagame nto del le spese stesse. Con riferime nto al regolamento delle spese, il sindac ato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad acc ertare che non risulti violato il pr incipio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere d iscrezional e del giudice di merit o, sia la valutazione dell'opportunità d i compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipot esi di soccombe nza reciproca, q uanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle t abelle vigenti (Cass,, ### 1, 4/8/2017, 19613). 
Nella specie, la Corte d'### ha corre ttamente applicato il principio della soccombenza, avendo respinto il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, sicché non sussiste la violazione lamentata.  11. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sens i dell'art. 380-bis cod. pro c. civ., vanno app licati - come 16 di 17 previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc.  civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui i n dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.  12. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.   La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favor e della parte cont roricorrente, del le spese del gi udizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai se nsi dell'art. 96 cod. proc. civ ., al p agamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 2.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza de i pres upposti processuali per il versamento, da parte della ricor rente, d i un ulteriore imp orto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 7/11/2024.  ### 17 di 17  

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Pirari Valeria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31564/2025 del 03-12-2025

... abusiva. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, sollevata dalla controricorrente per un'asserita carente esposizione dei fatti della causa, in relazione alla pr evisione dell'art. 366 n. 3) c.p.c.. In realtà il ricorrente ha esposto sufficientemente i fatti della causa, indi viduando compiutament e, attraver so le argomentazioni fornite, le censure mosse all'impugnata sentenza e le parti della motivazione non condivise delle quali si é chie sta la m odifica, e spiegando altresì la diversit à della ricostruzione in fat to com piuta dai giudici di primo e di secondo grado, in quanto il Tribunale di Velletri ha respinto la domanda di riduzione in pristino per violazione della distanza 7 legale tra costruzioni dell'art. 873 cod. civ. considerando come quota del piano di campagna, rispetto alla quale valutare se il manufatto contestato fosse o meno interrato, la quota di imposta di un metro dalla quota del ### delle ### st abilita nel verbale di sopralluogo dell 'ufficio tecnico comunale del 25.6.2004, mentre la Corte d'Appello ha ritenuto che il permanere dell'incertezza oggettiva dei dati documentali acquisiti e degli (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 189/2022 R.G. proposto da: ###, elett.te domiciliato in ##### 47, pres so lo stud io dell'avvocato ### c he lo rappresenta e difende, -ricorrente contro ### S.R.L., elett.te domiciliata in #### 4, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende, -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di ### n. 6872/2021 depositata il ###. 
Udita la relazi one svo lta nella camera di consiglio del 2.12.2025 dal ##### e ### proprietari di un'unità immobiliare in ### zia, località ### , ### delle ### c ostruita nel 1952, evocav ano in giudizio innanzi al Tri bunale di Velletri la ### s.r.l., per sentirla condannare alla demolizione del solaio di copertura di un'autorimessa calpestabile, edificat o sul fondo confinante con una cubatura fuori terra di circa un metro in violazione della disciplina sulle distanze legali tra costruzioni, realizzato, insieme ad un fabbricato di civile abitazione, previa demolizione di un preesistente piccolo cinema all'aperto, sulla base della concessione edilizia n. 53 del 27.5.2004 del Comune di ### e delle varianti al progetto originario di cui alla DIA del 29.7.2008 e del 29.1.2009. 
Costituitasi la società convenuta, che chiedeva i l rigetto della domanda avversaria, e istruita la causa m ediante l'espletamento di ### e l'acquisizione di chiarimenti a seguito delle critiche mosse dal CTP di parte attrice, inerenti alla mancata considerazione, nelle conclusioni della prima relazione dell'ausiliario, de l piano di campagna preesistente alla demolizione e nuova costruzione della convenuta, risultante dal progetto allegato alla concessione edilizia n. 53 del 27.5.2004, che riportava la quota d'imposta del preesistente cinema demolito ad un'altezza di 20 cm dal livel lo del ### delle ### , con la sentenz a n.79/2015 il Tribunale di Velletri rigettava le pretese attoree. 
In particolare il giudice di primo grado, benché il CTU nella relazione di chiarimenti avesse rimesso al giudice la valutazione g iuridica circa l'applicabilità in deroga alla distanza tra costruzioni codicistica dell'art. 130 del regolame nto edilizio del Comune di ### che per le nuove costruzioni a confine con strade pubb lic he, o con zone a divers a destinazione urbanistica, imponeva i l rispetto delle quote altimetri che 3 d'imposta fissate dall'ufficio tecnico comunale, con conseguente esclusione dell'illiceità del solaio calpestabile perché realizzato ad un'altezza variabile tra 93 e 98 cm dalla quota del ### delle ### a fronte di una quota d'impos ta fissata dal ### tecnico Se zione ### nel verbale del 25.6.2004 in un metro dalla quota del ### delle ### o circa la necessità di fare riferimento al piano di campagna preesistente all'edificazione della convenuta (20 cm dal livello del ### delle ###, c orrispondente al piano d'imposta del preesistente cinema demolito risultante dal progetto allegato al permesso di costr uire n. 53 del 27.5.2004, con conseguente disap plicazi one del verbale dell'ufficio tecnico comunale del 25.6.2004, e riconoscimento della violazione della distanza legale dell'art. 873 cod. civ., in quanto il solaio calpestabile realizzato aveva in realtà una quota d'imposta di 93 cm, sovrastata da una pavimentazione di 95 cm, ed era quindi fuori terra e soggetto alla distanza legale codicistica, riteneva erroneamente, che nel verbale dell'ufficio tecnico comunale del 25.6.2004, la quota d'imposta di un m etro dalla quota del ### delle ### fissata, cost ituisse il piano di campagna da considerare, e che pertanto essendo rimasto al di sotto di essa il manufatto della ### s.r.l. (con estradosso a 93 cm dalla quota del ### delle ### sovrastato da 5 cm di pavimento), non dovesse essere demolito, avendo rispettato l'art. 130 del regolamento edilizio del Comune di ### ia, che avrebbe derogato alla dis tanza tra costruzioni dell'art. 873 cod. civ.. 
Il socco mbente interponeva appello avverso la pr edetta pronuncia e l'### s.r.l. resisteva al gravame. 
Con la s entenza n. 6872/2021 del 7/19.10.2021 la Corte d 'Appello di ### rigettava l'appello con diversa motivazione. 
Il giudice di secondo grado partiva dalla premessa che solo le costruzioni completamente interrate rispetto al piano di campagna preesistente all'edificazione potevano ritenersi sottr atte all'osservanza delle disciplina 4 legale sulle distanz e tra costruzioni, e c he gli eventuali abusi edi lizi potevano dar luogo a pret ese risarc itorie, ma non di dem olizione nei rapporti tra privati, essendo riservata l'adozione di provvedimenti ablatori, o di demolizione, in materia, alla ### e rilevava che il CTU non aveva potuto riscontrare personalmente quale fosse la quota del piano di campagna preesist ente, non des umibile dalle fotografi e prodotte, né attraverso il sop ralluogo compiuto quando già erano intervenuti i lavori di edificazione della convenuta. 
La sent enza di secondo grado passava quind i all'elencazione dei documenti acquisiti (la quota altimetrica dell'edificio preesistente demolito di 20 cm di alte zza rispet to alla quot a del ### delle ### risultante dal quadro dell'ante operam riportato nel progetto allegato al permesso di costruire n. 53 del 27.5.2004 della ### s.r.l.; la quota di imposta del nuovo fabbricato di 80 cm di altezza rispetto alla quota del ### delle ### ri portata nei progetti allegati alla DIA d el 29.7.2008 e del 29.1.2009 de lla ### s.r .l.; la quota d'imposta di riferimento di m 1,00 dalla quot a del ### are del le ### ne fissata dall'ufficio tecnico comunale nel v erbale redatto il ### ai fini dell'osservanza dell'art. 130 del regolamento edilizio del Comune di ### ed alla menzio ne dell'acc ertamento compiuto dal CTU circa l'altezza del solaio calpestabile effettivamente realizzato rispetto alla quota del ### delle ### determinata in 93 cm. 
La sent enza impugnata respingeva poi la richiesta di nu ove indagini peritali in ordine all'indiv iduazione della quota del pre esistente piano di campagna formulata da parte appellante, ritenendo esaustivi ed accurati gli accertame nti già compiuti dal ### e senza comp iere alcuna valutazione comparativa dei dati così acquisiti, parlando semplicemente di obiettiva incertezza degli e lementi di fatto acquisiti circa la quota dell'originario piano di campagna, riteneva di poter decidere la controversia sulla base del mancato asso lvimento dell 'onere probato rio 5 dell'appellante circa la quota del piano di ca mpagna esistente p rima dell'edificazione della ### s.r.l., richiamando in tal senso la sentenza del 29.1.2015 n. 2343 di questa Corte. 
Avverso tale sentenza ### ha proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di cinque censure, e la Ide acasa s.r.l. ha r esistito con controricorso. 
Nell'imminenza dell'adunanza camerale, entram be le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo, il ricorre nte lamenta la violazione ed errata interpretazione degli artt. 872 e 873, commi 1° e 2° cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per avere il Giudice di seconde cure erroneamente ritenuto applicabile a l caso di specie l'art . 130 del regolamento edilizio del Comune di ### ed il verbale di sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale del 25.6.2004 per allineamenti e quote, i n violazione della distanza minima inderogabile tra edifici di cui all'art. 873 cod. civ..  2) Col second o motivo, il ricorrente si duole della falsa appl icazione dell'art. 130 del regolamento edili zio del Comune di ### e dell'annesso verbale di sopralluog o per allineamenti e quote dell'uffici o tecnico, in relazione all'a rt. 360, c omma 1°, n. 3) c.p.c.. Nel caso in esame tale verbal e, e con esso l'art. 130 del regolame nto edi lizio, consentiva un innalzamento del piano di sedime rispetto alla pubblica via, ma non rispetto al confine con il fondo limitrofo di proprietà privata.  3) Col terzo motivo, articolato in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., si denunzi ano la falsa app licazione dell'art. 2697 cod. civ., la violazione del principio dell 'onere della p rova, la violazione dell'art. 116 c.p.c. e la contraddittorietà della sentenza impugnata, per avere il Giudice del gravame erroneamente ritenuto carente la prova della quota del piano di campag na originario (20 cm di altezza rispetto alla quota de l 6 ### delle ### risultante dal quadro dell'ante operam riportato nel proge tto allegato al permesso di c ostruire n. 53 del 27.5.2004) , laddove il piano di sedime esistente ante operam era stato puntualmente individuato nella relazione tecnica del CTU alle pagine 26 e 27 ed era stato richiamato come dato documentale dalla stessa Corte d'Appello (pagina 5 terzo capoverso), c he però non ne aveva poi tenuto conto ai fini dell a decisione.  4) Col quarto motivo, il ricorrente censura la falsa applicazione dell'art.  2697 cod. civ. ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., nonché la violazione del principio dell'onere della prova, per avere la Corte d'Appello erroneamente utilizzato, ai fini della determinazione dell'originario piano di sedime, la quota che ris ultava dal postumo verbale di soprall uogo del 25.6.2004 e non, invece, quella ripo rtata nel progetto all egato al permesso di costruire n. 53 del 27.5.2004.  5) Col quinto motivo, ai sensi d ell'art. 360, comma 1°, n. 3) c .p.c., il ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.. Il Giudice di seconde cure non avrebbe valutato la quest ione, ins istentemente sottoposta alla sua attenzione, relat iva alla conformit à urbanis tica del manufatto in controversia e avrebbe omesso di spiegare le ragioni per cui quest'ultimo non aveva natura abusiva. 
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, sollevata dalla controricorrente per un'asserita carente esposizione dei fatti della causa, in relazione alla pr evisione dell'art. 366 n. 3) c.p.c.. In realtà il ricorrente ha esposto sufficientemente i fatti della causa, indi viduando compiutament e, attraver so le argomentazioni fornite, le censure mosse all'impugnata sentenza e le parti della motivazione non condivise delle quali si é chie sta la m odifica, e spiegando altresì la diversit à della ricostruzione in fat to com piuta dai giudici di primo e di secondo grado, in quanto il Tribunale di Velletri ha respinto la domanda di riduzione in pristino per violazione della distanza 7 legale tra costruzioni dell'art. 873 cod. civ. considerando come quota del piano di campagna, rispetto alla quale valutare se il manufatto contestato fosse o meno interrato, la quota di imposta di un metro dalla quota del ### delle ### st abilita nel verbale di sopralluogo dell 'ufficio tecnico comunale del 25.6.2004, mentre la Corte d'Appello ha ritenuto che il permanere dell'incertezza oggettiva dei dati documentali acquisiti e degli accertamenti sul luogo del CTU non avesse consentito di stabilire quale fosse la quota originaria del piano di campagna, che evidentemente non era quella della quota di imposta del nuovo fabbricato stabilita nel verbale di sopralluogo del 25.6.2004. 
I pri mi due motivi ed il quarto mot ivo di ricorso, esaminab ili congiuntamente in quanto presuppongono erroneamente che l'impugnata sentenza abbia respinto la domanda di riduzione in pristino per violazione della distanza leg ale tra costruzioni d ell'art. 873 cod. civ. rite nendo quest'ultima derogata dall'art. 130 del regolamento edilizio del Comune di ### e basandosi sul dato d ella quota d'imposta di un metro dall a quota del ### omare delle Si rene fissato nel verbale di s opralluogo dell'ufficio tecnico comunale del 25.6.2004, vanno dichiarati inammissibili perché riguardano la motivazione addotta dalla sentenza di primo grado, e non si confrontano con la diversa motivazione resa dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata. 
Essa, infatti, non é caduta nell'errore del giudice di primo grado di ritenere derogabile da parte della normativa locale in senso meno restrittivo l'art.  873 cod. civ. sulle distanze tra costruzioni, di considerare l'art. 130 del regolamento edilizio del Comune di ### relativo al necessario rispetto nelle nuove costr uzioni a confine con strade pubbliche, o con zone a diversa destinazione urbanistica, delle quote di imposta fissate dai tecnici comunali, come una norma di deroga alle distanze tra costruzioni sorgenti su fondi privati, e di scambiare tale quota d'imposta con quella del piano di campagna originario, avendo deciso la controversia, sempre nel senso 8 del rigetto della domanda di riduzione i n pristino per v iolazione della distanza legale tra co struzioni, perché ha ri tenuto che l 'appellante non avesse fornito prova della quota del piano di campagna origi nario, preesistente all'edificazione della ### s .r.l., pur essendo tenuto a dimostrarla (Cass. 29.1.2015 n. 1683). 
Va o ra esaminato il terzo motivo di ri corso, nel quale pur facendosi riferimento nella rubrica all'art . 360 comma primo n. 3) c.p.c. ed alle violazioni di legge degli artic oli 2697 co d. civ. e 116 c.p.c. ed all a contraddittorietà della motivazione per avere da un lato ritenuto esaustivi gli accertame nti compiuti dal CTU anche in ordine al r ilievo dalla documentazione prodotta del profilo alt imetrico ante operam tratto dal progetto allegato al permesso di costruire n.53 del 27 .5.2004 del la ### s.r.l. e coincid ente con la quota di imposta del preesistente cinema all'aperto, e dall'altro ritenuto non assolto l'onere probatorio sulla quota del piano di campagna o riginario da par te dell'ap pellante, nonostante l'acquisizione agli atti su iniziativa della ### s.r.l. di quel progetto, con le argomentazioni fatte valere successivamente nel motivo si invoca palesemente il vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.. 
Il ricor rente si duole, infatti, che l'impugnata se ntenza non abb ia considerato il fatto storico deci sivo ai fini della qualifi cazione del solaio calpestabile in contestazione come cos truzione fuori terra soggetta alla normativa codicistica sulle distanze legali, rappresentato dalla circostanza che il piano di campagna originario, corrispondente alla quota di imposta del preesis tente piccolo cinema all'aperto demolito, riportato nello stato ante operam del progett o allegato al permesso di cost ruire n. 53 del 27.5.2004, prodotto dalla stessa ### s.r.l. ed accertato dal CTU alle pagine 26 e 27 della relazione di chiarimenti del 14.2.2021, era di 20 cm di altezza dalla quota del ### delle ### Il motiv o, sotto quest'ultimo pro filo, non solo non può r itenersi inammissibile per doppia conforme ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. 9 per la diversa ricostruzione in fatto già sopra riportata delle sentenze di primo e di secondo grado, ma deve ritenersi fondato. 
La sentenza impugnata, infatti, dopo avere ricordato che il CTU non aveva potuto riscontrare p ersonalmente il piano di campagna origi nario sulla base delle foto prodotte e mediante sopralluogo a causa degli intervenuti lavori di realizzazi one dell'edi ficio della ### s.r.l., ha riportato il suddetto dato documentale della quota di imposta dell'edificio preesistente rispetto al solaio calpestabile dell'### s.r.l. al secondo capoverso di pagina 5, e subito dopo ha riportato dati eterogenei inerenti alle quote di imposta della nuova (e no n della vecchia) cost ruzione indi cate nei successivi progetti relativi alla DIA del 29.7.2008 e del 29.1.2009 della ### s.r.l. ed alla quota d'imposta (sempre della nuova costruzione) fissata rispetto alla strada pubblica del ### delle ### dall'ufficio tecnico comunale di ### zia il ###, correlata all'a pplicazione dell'art. 130 del regolamento edilizio comunale, nonché i dati relativi alla verifica da parte del CTU dell'altezza del solaio calpestabile (93 cm + 5 cm di pavimentazione rispetto alla quota del ### delle ###, dopo di che, senza valutare i suddetti dati, tra loro non contrastanti proprio per la loro eterogeneità, ha parlato di obiettiva incertezza degli elementi di fatto senza spiegare da cosa nascesse la sua incertezza sulla quota originaria del piano di campagna, in realtà documentata, e d ha ritenuto che l'appellante non avesse fornito prova di quel la quota, ancorché un documento una volta prodotto in giudizio da una delle parti in causa, per il principio di acquisizione, deve ritenersi utilizzabile per tutte le parti i n causa (vedi Cass. sez. un. 16.2.2023 n. 4835). 
Va ag giunto, a conferma della decisi vità della circo stanza di fatto in questione, che il ### invitato a rendere chiarimenti sulla critica del CTP di parte attrice, che aveva sottolineato la nece ssità di v erificare se i l manufatto contestato fosse fuori terra, non rispetto alla quota d'imposta della nuova costruz ione stabil ita dai tecnici comunali nel verbale di 10 sopralluogo del 25.6.2004, ma rispetto alla quota del piano di campagna corrispondente alla quota d'imposta del prees istente picco lo cinema all'aperto demolito risultante dall'ante operam del progett o allegato al permesso di costruire n. 53 d el 27.5.2004 del la ### s.r.l., aveva rimesso al giudice la valutazione circa l'applicabilità in deroga alla distanza tra costruzioni dell'art. 130 del regolamento edilizio comunale di ### o la disapplicazione del verbale di sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale del 25.6.2004, con c onseguente r iconoscime nto della violazione della distanza legale di tre metri tra costruzioni dell'art. 873 cod. civ., in quanto il solaio calpestabile superava in altezza rispetto al ### delle ### l'originaria quota del piccolo cinema demol ito, ma la Corte d'Appello ha omesso di pro nunciarsi sul punto, rifugiandosi nell'applicazione del principio dell'onere della prova, senza considerare la documentata quota del piano d i campagna preesis tente all'edific azione della convenuta, pur rettamente riconosciuta come punto di riferimento, contrapposto al piano di campagna post operam, per stabilir e se il manufatto contestato fosse fuori terra e quindi soggetto alle distanze tra costruzioni. 
Del resto secondo la giurisprudenza di questa Corte é costruzione qualsiasi opera non complet amente i nterrata avente i caratteri di solidità ed immobilizzazione al suolo (Cass. 13.11.2024 n. 29314; Cass. 9.8.2019 n.21173; Cass. n. 144/2016; Cass. 20.7.2011 n. 4277; Cass. 27.10.2008 n.25837; Cass. 22.10.2007 n. 22076; Cass. 1.3.1995 n. 2343). 
Il quinto motivo di ricor so, inerente alla mancata consi derazione d elle conseguenze dell'abusività del manufatto in contestazione, deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento del terzo motivo. 
Il giudic e di rinvio, che si indi vidua nella Corte d'Appello di Ro ma in diversa composizione, p rovvederà anche per le spese del giudizi o di legittimità in base all'esito finale della lite.  P.Q.M. 11 ### e accoglie per q uanto di ragione il terzo mot ivo di ricor so, inammissibili il primo, secondo e quarto motivo e d assorbito il quinto , cassa l'impugnata sentenza in relazione al mot ivo accolto e rinv ia alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 2.12.2025 ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Picaro Vincenzo

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31562/2025 del 03-12-2025

... usucapione, l' aveva rigettata non già per la sua inammissibilità, ma perché mancava la prova della prees istenza dell'ampliamento, laddove nelle precedenti fasi si era affermato, sia pure erroneamente, l'inammissibilità dell'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto distanze inferiori a quelle leg ali. Peraltro, la Corte di merito aveva ritenuto che l'usucapione fosse 17 di 22 rimasta indimostrata, stante la genericità delle deposizi oni testimoniali, così violando il giudicato implicito formatosi sulla valutazione delle prove testimoniali stesse. Infine, la matu rata usucapione emergeva sia dalla stessa c.t.u. dell'Ing. Negro, allorché aveva puntualizzato che in data ### era stata richiesta la licenza edilizia per ampliamento laboratorio di falegnameria e che dalle foto aeree scattate nel 1967 risultava la maggiore ampiezza della parte edificata rispetto a quella autorizzata, sia dai testi moni sentiti, che avevano affermato l'esistenza del laboratorio di falegnameria fin dal 1965. 4.2 Il terzo motivo è invece infondato. Questa Corte ha già avuto modo di afferma re che l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21123/2020 R.G. proposto da ### e ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ##### e ### E ttore ### con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in ### via ### n. 13; - ricorrenti contro ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, in ### via G. Palumbo, n. 12; -controricorrente per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia 1466/20, depositata il ### e non notificata; udita la relazione della ca usa svolta alla pubblica udienza del 17/9/2025 dalla dott.ssa ### lette le concl usioni del ### procuratore generale ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; Oggetto: Distanze 2 di 22 lette le memorie depositate da entrambe le parti; sentiti i difensori presenti. 
Fatti di causa 1. Luig i ### proprietario di un immobile monume ntale denominato “### Valeri”, sito in Comune di ### convenne in giudizio, nel 1996, davanti al Tribunale di Treviso gli eredi di ### sostenend o che il vicino capannone in cemento ar mato, adibito a laborat orio di falegnameria, non rispettava le distanze previste dal ### edilizio del Comune e chi edendo la loro condann a alla demolizione dell'edificio e al risarcimento del danno. 
Costituitisi in giudizio, ### on, ### on e ### eccepirono l' usucapione del diritto di tenere il fabbricato alla distanza in cui si trovava dalla proprietà dell'attore, chiedendo il rigetto delle altrui domande. 
Rimasero invece contumaci ### e ### Con sentenza depositata il ###, il Tri bunale di Tre viso, accertata la violazione delle distanze regolamentari e giudicata non provata l'usucapion e, condannò i convenuti a demolire tutte le opere edificate a distanza inferiore a quella legalmente consentita secondo quanto indicato dal c.t.u., nonché al risarcimento dei danni sofferti in seguito al deprezzamento cagionato al confinante patrimonio immobiliare nella misura di € 115.500,00. 
Il gi udizio di gravame, interpos to da ### inon, ##### on e ### si concluse con la sentenza n. 1599/14, pronunciata il ### e depositata il ###, con la quale la Corte d'Appello di Venezia respinse l'appello.  ### , #### e ### impugnarono la predetta sentenza davanti a questa Corte 3 di 22 che, con sentenza n. 25692/2018, affermò che la Corte di merito non av rebbe potuto dichiarare l'i nammissibilità dell'eccezione proposta nell'intere sse delle appellanti ### e ### on ### anche per effetto del l'illegittima ritenu ta tardività della produzione dell'atto di donazione, il cui esame sar ebbe stato, invece, decisivo per verificare chi fossero i s oggetti av enti legittimazione passiva in relazione all'azione re ale intrapre sa dall'attore e, in caso di rilevata fondatezza, chi fossero i destinatari dell'obbligo di procedere all'ese cuzione della relat iva sentenza, sicché cassò la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito. 
Il giudizio di rinvio fu riassunto da ### che sostenne che ### inon e ### erano co munqu e aventi causa dal defunto padre ### autore del perpetrato abuso, per avere accettato, nell'an no 1982, l'atto di donazione avente ad oggetto l'immobile abusivo, sicché il difetto di legittimazione valeva soltanto per ### e ### che il laboratorio di falegnameria si trovava a distanza non regolarmente; che la propria villa aveva subito, in ragione di ciò, un deprezzamento; e che pertanto i predetti andavano condannati alla demolizione delle opere edificate e al risarcimento dei danni. 
La Corte d'Appello, nella resistenza di ### e ### pronunciò la sentenza n. 1466 /2020, pubblicata il ###, con la quale condannò i convenuti a demolire la parte di capannone in cemento armato e relativa tettoia di loro proprietà nella parte posta a distanza in feriore a 20 mt. dalla villa di proprietà dell'attore, secondo le indicazioni grafiche date dal c.t.u. 
Ing. Negro, a corrispondere al medesimo ### la somma di € 115.500,00 a titolo di risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio (primo, secondo grado, legittimità e rinvio), ponendo a carico dei medesimi le spese di c.t.u. 4 di 22 Per quanto qui rileva, i giudici di merito, dopo avere evidenziato che il fabbricato adibito a falegnameria, peraltro edi ficato per buona parte in assenza di titolo edilizio, si trovava alla distanza di mt. 13,60 dalla villa e di mt. 8,43 dal confine, ritennero che detta distanza violasse l e norme edilizie che prevedevano inizialm ente, alla data del 1976, una distanza per le zone agricole di mt. 24 tra fabbricati e successivamente, a decorrere dal 1978, di mt. 20 tra fabbricati e di mt. 10 dai confini; c he mancasse una normativa sopravvenuta più favorevole; che i convenuti non avessero usucapito il diritto a mantenere l' attuale distanza in quanto l'edificazione era successiva al 24/8/1976 e l'atto di citazione era stato notificato il ###; e che sussistesse anche il diritto al risarcimento del danno nella misura richiesta, sebbene il dan no fosse anche superiore a quello domand ato, consi derati il valore della villa e la protrazione per 44 anni della violazione.  2. Avve rso la suddetta sentenza ### e ### propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.  ### resiste con controricorso. 
Motivi della decisione 1. Preli minarmente, deve darsi atto che non sussis te alcuna incompatibilità del ###, che ha presiedut o anche il precedente co llegio di Cassazione che ha emesso la sentenza 25692/2018, dovendo trovar e applicazione il principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere co mposto anche da magis trati che abbiano partecipato al pre cedente giudizio concl usosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc.  civ., in quanto tale partecipazione non determina alcu na compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e 5 di 22 ciò a prescinder e dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un error in procedendo o in un error in iu dicando, atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambit o di app licazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta (Cass., Sez. 2, 11/3/2025, n. 6527; Cass., Sez. 2, 31/10/2023, n. ###; Cass., Sez. 3, 25/1/2021, n. 1542; Cass., Sez. 3, 18/7/2016, n. 14655; Cass., Sez. U, 25/10/2013, 24148).  2. Venendo al merito, con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'ar t. 1 del le disposizioni della legge in generale di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 262, degli artt.  872 e 873 cod. civ., dell'art. 17 della legge ### (legge n. 765 del 1967), degli artt. 2 e 9 del D.M. 1444 del 1968, degli strumenti urbanistici, quali l'art. 58 del ### edilizio del Comune di ### vigente nel 1971, della varian te del ### adottata con D.C. n. 85 del 17/9/1991 e approvata con D.G.R. n. 200 del 1992 e di quella adottata con D.C. n. 104 del 20/12/1994 e n. 105 del 27/12/1994 e approva ta con D.G.R.  1047 del 2/4/1998, del ### degli ### del 2014, degli artt.  39 e 41 delle correlate N.T.O. e degli artt. 112, 113 e 115 cod.  proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.  civ., perché i giudici di merito avevano rimarcato la sussistenza di abusi edilizi, benché questi non rilevasse ro nella materia del le distanze; non avevano considerato che, in assenza di disposizioni di carattere integrativo, costituivano norme di riferiment o quelle contenute nel codice civile e nel d.m. n. 1444 del 1968; avevano perciò app licato norme non conferenti; e avevano trascurato la sopravvenuta disciplina più fav orevole. I ricorrenti hanno, in 6 di 22 particolare, evidenziato che, al momento del rilascio del la concessione edilizia del 1976, il ### di ### prevedeva all'art. 58, per edifici siti in zone aven ti destinazione diversa, la distanza di mt. 4 dai confini; che l'art. 47 del ### di ### vigente nel 1971 , nel discipl inare la zona agricola, prevedeva la distanza di mt. 12 dal confine e di mt. 24 tra fabbricati limitatamente alle abitazioni e ai fabbricati rurali qu ali le stalle, silos, depositi ricov eri ecc., mentre l' art. 58 del ### adottato nel 1976 e vigente dal 1978 al 1 986, prescr iveva la distanza di mt. 8 dai confini e di mt. 20 tra fabbricati soltanto per le abitazioni e la distanza di mt. 10 dai confini per i soli annessi agricoli; che, non ess endo le suddette du e disposizioni norme generali, come erroneamente sostenuto nella sentenza, avrebbero dovuto trovare applicazione gli artt. 873 cod. civ. e 9 d.m. n. 1444 del 1968; che la normativa sopravvenuta non era stata verificata dal secondo c.t.u., non essendo stato evidenziato che: l'area dei convenuti era stata in serita, con la variante al P.R.G. del 1991, parte in zona ###b e parte in zona ###; per quest'ultima sottozona, caratterizzata dalla presenza di “preesistenze insedi ative”, ivi incluso l'artigianato di servizio (art. 42-ter N.T.A.), era prevista la distanza di mt. 5,00 dal co nfine e di mt. 10,00 tra fabbricati; il ### degli ### del Comune e le relative N.O.T., stabilivano, all'art. 41, per i nuclei di edificazione diffusa, come quello dei convenuti, il rispetto, per le nuove costruzioni, delle distanze di mt.  5 dal confine e di mt. 10 tra pareti finestrate. 
Pertanto, ad avviso del ricorrente, la distanza applicabile alla specie, al momento dell'edificazione, era quella di mt. 4 dal confine in virtù dell' art. 58 del P.d.F. del 1971 per le zone im proprie, mentre nulla era disposto per le distanze tra fabbricati, e quella successiva era di mt. 5 dal confi ne e di mt. 10 tra fabbricati, distanze queste t utte rispettate dai ricorrenti, sicché i giudici 7 di 22 avevano errato in quanto: non avevano applicato la fattispecie di cui all'art. 58 del P.d.F. del 1971 che prevedeva il rispetto dei mt. 4 dal confine, benché la licenza fosse stata chi esta facendo riferimento proprio a quest'ul tima disposizione; aveva no ritenut o che l' art. 58 del ### edi lizio del 19 76, che stabiliva la distanza di mt. 20 costituisse una previsione di carattere generale, non li mitata alle abitazioni presenti in zona agricola; aveva no escluso l'assimilabilità del laboratorio artigianale ad un annesso agricolo, senza ricercar e le fonti primarie da applicare (d .m.  1444 del 1968 ); avevano negato che la variante al P.R.G.  introdotta nel 1991 avesse ridotto le distanze a mt. 5 dal confine e mt. 10 tra fabbricati, in contrasto con quanto affermato agli artt.  42 (dettato per le zone agricole di tipo ###b) e 42-ter delle N.T.A.  del P.R.G., che avevano eliminato le distanze di mt. 20 e mt. 24; avevano falsamente applicato l'art. 41 N.T.O. sostenendo che non fosse applicabile la norma in tema di distanze fissata dall'art. 41 delle N.T.O. del P.I. sull'assunto che in dette zone fosse consentita l'edificazione di fabbricati per il solo c.d. artigianato di servizio e che il manufatto dei co nvenuti non rientra sse in detta categor ia, benché inserito in zona ###, in quan to evidentemente riten uto compatibile con le destinazioni ivi annesse.  3. Con il sec ondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, 872 e 873 cod. civ., della variante al ### adottata con D.C. n. 85 del 17/9/1991 e approvata con D.G.R. n. 200/92 e di quella adottata con D.C. n. 104 del 20/12/1994 e n. 105 del 27/12/1994 e approva ta con D.G.R.  1047 del 2/4/1998, del ### degli ### del 2014 del Comune di ### degli artt. 39 e 41 delle correlate N.T.O. e degli artt.  112, 113 e 116 co d. proc . civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudic i di merito avevano 8 di 22 laconicamente ritenuto che la normativa più favor evole nel frattempo sopravvenuta (var iante di P.R.G. del 1991 e P. I. del 2014), che aveva eliminato le distanze tra fabbricati di 24 e 20 mt.  e dai confini di mt. 12, prevedendo rispettivamente quelle di mt. 10 e 5, non fosse applicabile alla specie, invocando, invece, le distanze previste dagli strumenti ampiamente superati, senza considerare il principio secondo il quale il sopravvenire di nuove disposizioni più favorevoli consolida la posizione del costruttore e il suo diritto al mantenimento dell'opera nello stato in cui si trova , benché in origine irrispettosa delle disposizioni regolamentari. I ricorrenti hanno in merito evidenziato che lo stesso c.t.u. Ing. Negro aveva omesso di indicare le distanze da rispettare dagli anni '80 in poi, lasciando in tal modo un vuoto istruttorio in contrasto coi suddetti principi.  3.1 Il primo e il secondo motivo, da trattare cong iuntamente in ragione della stretta connessione, sono fondati. 
Vanno, innanzit utto, respinti i rilievi di inammissibi lità per novità della questione, per violazione del principio di autosufficienza e per contraddittorietà, sollevati dal controricorrente, atteso che, in materia di distanze, opera il principio iura novit curia, in virtù del quale spetta al giudice e quindi anche a questa Corte di legittimità acquisire conoscenza d'ufficio, quando la vio lazione sia dedotta dalla parte, delle prescrizioni che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, in quanto integrative del codice civile (art. 873 cod. civ.) e aventi, dunque, valenza di norme giuridiche (anche se di natura second aria) (cfr. Cass. , Sez. 2, 5/2/2020, n. 2661; Cass., Sez. 2, 02/12/2014, n. 25501; Cass., Sez. 2, 15/06/2010, n. 14446), con la conseguenza che non può dirsi nuova una questione che attenga alla normativa applicabile. 
Quanto, poi, al difetto di autosufficienza, si evidenzia che, secondo il più re cente orientamento nomofilatti co, il suddetto requisito, 9 di 22 corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (Cass. 11325/2023), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza ### del 28 ottobre 2021 (### e altri c.  ###, che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art.  6, par. 1, della ### a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa ( 12481/2022); tra l'altro, esso non può tradursi in un ineluttabile onere di in tegrale trascrizione degli atti e documen ti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e si a specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (C ass. Sez. U, 8950/2022); Cass., Sez. 1, 7/11/2023 , ###). 
Nella specie, i ric orrent i hann o chiaramente evidenziato i punti della sentenza ritenut i in contrasto con le attuali norme sulle distanze prescritte in seguito alla modifica degli strumenti urbanistici, senza, peraltro, incorrere in alcuna contraddittor ietà, essendosi gli stessi limitati a dire che, quand'anche il manufatto di loro proprietà fo sse risultato esclu so da tutte le prescrizio ni urbanistiche, avrebbero dovuto trovar e applicazione le norme generali, non potendo consi derarsi qu ella in tema di “ann essi rustici”, sostanzialmente applicata in via di analogia.  3.2 Venend o al merito, si legge nella sentenza impu gnata che i giudici di merito, dopo avere descritto l'im mobile adibito a falegnameria di proprietà dei ricorrenti, sostenendo che la relativa copertura, da computare nel calcolo delle distanze, sporgeva dalla muratura di cm. 90 per un tratto lungo mt. 14 e di cm. 400 per un 10 di 22 tratto lungo circa mt. 20 e che la sua distanza minima dal confine era di mt. 8,43, mentre il distacco minimo tra fabbricati era di mt.  13,60, han no evidenziato che tale immobile, per un verso, era stato edi ficato in violazione dei titoli edi lizi rilasciati anche relativamente agli ampliamenti realizzati dopo il ### e, per altro verso, si trovava a distanza non regolamentare, posto che, ai sensi dell'art. 47 del ### comunale del 1971, in vigore nel 1976, avrebbe dovuto rispettare la distanza di mt. 24, co me accertato dal c.t.u. Ing. Negro e, prima ancora, dal c.t.u. Ing. 
Zanella, secondo cui la destinazione urbanistica del bene era all'epoca quella della “zona agricola” e non della “zona impropria”, confermata anche nel ### in vigore nel 1978. 
Discostandosi poi da qua nto aff ermato da quest'ultimo c.t.u., secondo il qu ale, con il ### to del 1978, era cessata la violazione delle distanze, atteso che la distanza di mt. 20, prescritta dall'art. 58 del ### edilizio, adottato il ### e vigente dal 21/11/19 78 al 1/7/1986, riguardava soltanto le abitazioni e che il fabbricato artigianale dei ricorrent i era, invece, equi parabile all'”an nesso rustico”, per il quale era previsto un distacco di mt. 10, i giudici di merito hanno ritenuto erronea tale argomentazio ne, sia perché il distacco di mt. 20 doveva considerarsi generale e non limitato alle sole abitazioni, sia perché il laboratorio artigianale non era “annesso agricolo” siccome non co nnesso all'esercizio dell'attivit à agricola, sia perché la distanza tra fabbricati di mt. 20 era prevista anche per gli “annessi agricoli”, riguardando quella minore di mt. 10 i soli confini, con la conseguenza che, non essendo il fabbricato in esame né residenza, né “annesso rustico”, siccome a uso artigianale, andavano applicate le norme più re strittive dei mt. 10 dai confini e dei mt. 20 tra fabbricati. 11 di 22 La Corte d'A ppello ha, infine, escluso che fossero sopragg iunti strumenti urbanistici pi ù favorevoli , atteso che, oltre ad ess ere irrilevanti le previsioni circa gli “ann essi agricoli”, la variante al P.R.G. del 30/6/1991 non riduceva la distanza tra fabbricati e che il ### degli ### del 12/5/2014, che avrebbe incluso, secondo la prospettazione degli appellati, il proprio terreno nel perimetro del “nucleo di edificazione diffusa”, non legittimava la permanenza del bene nel la medesima posizione, in qu anto, ai sensi dell'art. 41, punto 7, delle N. T.A., in tali zone non era affatto consentita l'edificazione di fabbricati per lo svolgimento di attività artigianali, se non per il c.d. “artigianato di servizio”, tra cui non rientrava la falegnameria.  3.3 Or bene, questa Corte ha costa ntemente affermato che, in materia di distanze nelle costruzi oni, lo ius superveniens più favorevole per il costruttore rende legit timo l'edi ficio sorto in violazione della normati va in vigore al momento della sua ultimazione, con la conseguenza che, q ualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore, si conso lida il diritt o di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, fermo restando, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subìto nel p eriodo tra l'edi ficazione e la nuova disposizione normativa o situ azione di fatto le gittima nte (Cass., Sez. 2, 17/08/2022 , n. 24844; Cass., Sez. 2, 24/11/2020, n. 26713; Cass., Sez. 2, 26/7/2013, n. 18119) e salvo che si sia in presenza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la violazione, giacché la nuova normativa - a meno che non affermi espressamente di voler in cidere sui giudicati - non pu ò avere effetto sulla statuizione demolitoria c he deve essere eseguita in forza del giudicato (Cass., Sez. 3, 23/6/2016, n. 12987). 12 di 22 Tale prin cipio impone dunque di verificare se siano subentrate disposizioni più favorevoli rispetto al ### edilizio adottato il ###, vig ente dal 21/11/19 78 al 1/7/1986, e preso in esame dai giudici di merito.  3.4 A questo riguardo si osserva che il ### di ### adottato co n delibera del ### n. 129 del 9/12/1976, è stato abrogato dal l'art. 66 delle N.T.A. ### del Comune di ### aggiornato alla 18^ variante parziale (L.R.21/98), adottata con delib. cons. n. 18 del 22.03.2006, approvate con delib. cons. n. 33 del 28.06.2006, che, a ment e dell'art. 65, ha sostituito ogni altra regolamentazione comunale in materia. 
Il predetto P.R.G. ha suddiviso il terri torio com unale sia in zone territoriali omogenee ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e del calcolo degli standar ds urbanistici minimi, tra le quali rient ra anche la “### omogenea E”, che comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli, soggette alla L.R. 5 Marzo 1985 N° 24, sia in ### individuate secondo la loro “destinazione funzionale”, includendovi anche le ### per insediamenti produttivi, a loro volta suddivise in varie zone agricole tra cui zone agricole ###a; zone agricole ###a; zone agricole ###a; zone agricole ###b; zone agricole di recupero ambientale. 
Queste ultime sono specificamente disciplinate dall'art. 38, il quale, oltre a stabili re che sono tali quelle destinate prevalentemen te all'attività produttiva di tipo agricolo, dividono le aree in zone agricole di tipo ###a, ###a, ###a ed ###b, in zone agricole di recupero ambientale, in attività agroindustriali e ser re per floricoltura esistenti e in allevamenti industriali esistenti, a ciascuna delle quali sono dedicati i successivi articoli. 13 di 22 Con specifico riguardo all a zona ###b, nel l'ambito della quale sarebbe inserita la proprietà dei rico rrenti, come dagli stess i dedotto, l'art. 42 precisa che essa riguarda le zone agricole di cui al precedente art. 41, il quale, nel disciplinare le ### agricole di tipo ###a, ossia le zone agricole già compromesse da in sediamenti residenziali e produttivi non legati direttam ente all'agricoltura, ammette, oltre agli “Al levamenti industriali” , anche gli interv enti residenziali di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, e 7 della L.R. 5 Marzo 1985 n. 24 con le prescrizioni di cui al precedente art. 40 delle presenti norme di attuazione del P.R.G., e la costruzione o l'ampliamento di annessi rustici ed all evamenti aziendali, sec ondo le norme ed i limiti previsti all'art. 6 della L.R. 5 marzo 1985 n. 24, e del terzo e quarto comma del precedente art. 38, applicando le prescrizioni di cui alla lettera B) all'art. 39 delle medesime N.T.A.  ###. 40, richiamato, come visto, per le “Residenze” dal ridetto art.  41 e riferito alle ### di ####a, impone per le nuove costruzioni il rispetto della distanza minima dai confini di 5,00 ml. e la distanza minima dai fabbricati di 10,00 ml. da pareti finestrate, oppure aderenza o dai fabbricati di proprietà come da D.M. 2/4/68 n. 1444, ment re l'art. 39, richiamato dal ridetto art. 40 per gli annessi rustici, prevede un a distanza minima dai confini di 5,00 ml., una distanza minima dai fabbricati non di proprietà di 10,00 ml. e una distanza mi nima dai fab bricati di proprietà secondo quanto prescritto dal D.M. 2/4/68 n. 1444. 
Quanto alle ### agricole di tipo ###, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative e utilizzab ili per l'organizzazione di centri rura li, nelle quali sa rebbe parimenti inser ito l'immobile in questione, l'art. 42-ter stabilisce che sono consentite, tra le varie destinazioni d'uso, anche quelle relative all'”artigianato di servizio”, precisando, quanto ai caratteri dell'edificazione, che la distanza dai confini deve essere di ml 5,00, la distanza minima dai fabbricati di 14 di 22 10,00 ml tra pareti fin estrate, oppu re aderenza, e la distanza minima dai fabbricati di proprietà conforme al D.M. 02.04.1968 1444.  3.5 Ebbene, come chiarito da Cass., Sez. 2, 2/2/2022, n. 3241, sia le norme tecniche di attuazione del P.R.G. che i regolamenti edilizi hanno valenza integrativa dell'art. 873 cod. civ., sicché la prevalenza delle diverse prescrizioni è - in materia - affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale delle norme locali (vedi anche Cass., Sez. 2, 4/10/2018, n. 24206), secondo quanto chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, allorché ha evidenzi ato che regolamenti edilizi comunali e prescrizioni generali e astratt e dei piani regolatori gene rali e del le relative norme tecniche, avendo entrambe natura regolamentare o di atti amministrativi generali, sono subordinati solamente alle norme di rango primario in ese cuzione delle quali so no stati emana ti (Consiglio di Stato 2707/2012; T.a.r. Brescia 1629/2011; T.a.r. 
Firenze 2439/2008) e che è munita di forza abrogativa la norma di un regolamento edilizio che disciplini ex novo tutta la materia delle distanze, con conseguen te venir meno di un a precedente disposizione derogatoria contenuta n elle norme di attua zione del piano regolatore generale (Consiglio di Stato 104/1994). 
E' allora evidente l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito, i quali hanno dato attuazione a di sposizioni, quelle contenute nel P.R.G. del 1976 , che non erano pi ù in vigore in quanto espressamente abrogate e sostituite dalle successive N.T.A., senza peraltro acc ertare neppure la ### nel la quale sono inserit i gli immobili dei ricorrenti, onde verificare la nuova disciplina ad essi applicabile. 
Né assume valore dirimente il fatto che la Corte d'Appello, sia pure sotto la previgente normativa, abbia già escluso il manufatto dei ricorrenti dalla nozi one di “artigiana to di servizio”, l'unico che, a 15 di 22 mente del ridetto art. 42-ter, consentirebbero la variazione d'uso, imponendo le distanze di ml. 10 tra costruzioni e ml. 5 dai confini. 
Infatti, non so ltanto l'indivi duazione della normativa applicabile assorbe comunque gli accertamenti in fatto - anche qualificatori - compiuti in relazione alla normativa ormai abrogata, ma la stessa sentenza non spiega neppure le ragioni dell'esclusione dell'attività svolta nel manufatto dalla suddetta nozione. 
Si osserv a al riguardo che l'artigianato di servizi o, privo di una autonoma definizione, siccome non contenuta né negli strumenti urbanistici locali, né, in generale, nella legge n. 443 del 1985 (la quale si limi ta ad affermare che l'imprendit ore artigiano, quale titolare dell'impresa, è colui che esercita perso nalmente e professionalmente l'attività, assumendo la piena responsabili tà della stessa e gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, nonché prestando il proprio lavoro, anche manual e, in misura prevalente nel processo produtti vo), si sostanzia nel lo svolgimento di attività volta all'elaborazione di un prodotto o di un servizio in modo artigianale e nella fornitura dello stesso, cioè in un'attività artigianale svolta a favore di uno specifico utente (in tal senso T.A.R. Pug lia, ### 3, 21/2/2009 , n. 254), con la conseguenza che la valu tazione al riguardo non pu ò prescindere dall'esame dell'attività specificamente svolta nel manufatto stesso, rimasta, invece, insindacata nella specie. 
Va infine osservato che le norme tecniche di attuazione, nella parte in cui derogano al regime ordinario delle distanze, sono di stretta interpretazione e sono, pertanto, in suscettibili di in terpretazione analogica ai sensi dell'art. 14 delle preleggi o estensiva, la quale, quantunque in astratto non preclusa per le norme derogatorie o eccezionali, impone di circoscriverne la portata alle ipotesi in cui il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non rid uca la portata della norma che co stituisce la re gola con 16 di 22 l'introduzione di nuove eccezioni (Cass., Sez. 2, 28/2/2018, 4657; Cass., Sez. 2, 17/12/1993, n. 12506). 
Peraltro, l' eventuale impossibilità di sussumere la fattispecie concreta in un a di quelle astr attamente previste dagli strumenti locali non può certo far rivivere disposizi oni ormai abrogate, ma impone di applicare le norme generali che, nella materia in esame, sono previste dagli artt. 873 e ss. cod. civ. e dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, il quale ha efficacia di legge dello Stato, siccome emanato su delega della legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41- quinquies (c.d. legge urbanistica), sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati non so ltanto prevalgono sulle co ntrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica (Cass., Sez. U, 07/07/2011, n. 14953, Rv. 617949), ma, in quanto integrative dell'art. 873 cod. civ. pure nei rapporti tra privati, acquistano efficacia precettiva anche in caso di mancata previsione di norme sulle distanze (tra le tant e Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29732, non massimata). 
Consegue da quanto detto la fondatezza delle censure.  4.1 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 392 e 394 cod. proc. civ., dell'art. 2909 cod. civ., degli artt.  1158, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giud ici di merito, violando i limi ti d el potere del giudice del rin vio, nonché del giudicato implicito formato si sull'accertamento di fatto in or dine all'eccezione di usucapione, l' aveva rigettata non già per la sua inammissibilità, ma perché mancava la prova della prees istenza dell'ampliamento, laddove nelle precedenti fasi si era affermato, sia pure erroneamente, l'inammissibilità dell'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto distanze inferiori a quelle leg ali. 
Peraltro, la Corte di merito aveva ritenuto che l'usucapione fosse 17 di 22 rimasta indimostrata, stante la genericità delle deposizi oni testimoniali, così violando il giudicato implicito formatosi sulla valutazione delle prove testimoniali stesse. 
Infine, la matu rata usucapione emergeva sia dalla stessa c.t.u.  dell'Ing. Negro, allorché aveva puntualizzato che in data ### era stata richiesta la licenza edilizia per ampliamento laboratorio di falegnameria e che dalle foto aeree scattate nel 1967 risultava la maggiore ampiezza della parte edificata rispetto a quella autorizzata, sia dai testi moni sentiti, che avevano affermato l'esistenza del laboratorio di falegnameria fin dal 1965.  4.2 Il terzo motivo è invece infondato. 
Questa Corte ha già avuto modo di afferma re che l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanzi ale, non soltanto sul l'esistenza del diritto azionato, ma anche sul l'ine sistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancor ché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e del la causa peten di, fe rmo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass., Sez. 1, 9/11/2022, n. ###). 
La preclusione per effetto di giudica to sostanzi ale può scaturire , invero, solo da una statuizione che abbia at tribuito o negato "il bene del la vita" preteso e non anche da un a pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pu r se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso, atteso che non sono suscettibili di passare in giudicato quei capi della pronuncia ch e, sebbene non impugnati, sono strettament e collegati da rapporto pregiudiziale o conseguenziale (Cass., Sez. 1, 17/1/2022, n. 1252). 18 di 22 Il giudicato interno si forma, infatti, solo su di un capo autonomo di sentenza che, restando del tutto indipendente, risolva una questione avente una prop ria individualit à e autonomia, la qu ale non pu ò dirsi sussistente allorché consista in una mera argomentazione, ossia nella semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, pur se funzionale a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. In quest'ultimo caso, infatti, l'impugnazione della pronunzia di merito coinvolge necessariamente anche il ragionamento giuridico - esatto o errato che sia - che la sostiene, la sciando libero il giudice dell'impugnazione di confermare la decisione anche sulla base di una diversa motivazione in diritto (C ass., Sez. 1, 30/6/2022, 20951; Cass., Sez. 3, 05/09/2005, n. 17767; Cass., Sez. 1, 28/10/2005, n. 2 1092; Cass., Sez. 2, 03/07/20 03, n. 10527; Cass., Sez. 3, 23/01/2002, n. 738; Cass., Sez. 3, 17/05/2001, 6757; Cass., Sez. 3, 02/10/1997, n. 9628). 
In particolare, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in app ello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la sta bilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costitu ita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giurid ico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (fra le tante Cass., Sez. 3, 19/10/2022, n. 3072 8; Cass., Sez. 6-L, 12/8/2018, n. 24783, non massimata). 
Alla luce di tali principi deve allora escludersi che sussista un giudicato interno limitatamente agl i accertamenti in fatto e alla 19 di 22 lettura delle risultanze istruttorie correlate ad una specifica domanda, quando il suo esito sia stato oggetto di gravame. 
Pertanto, avendo questa Corte, con la sentenza del 2018, assorbito il motivo di ricorso sull'eccezione di usucapione, il giudice di rinvio aveva il dovere di riesaminare sotto ogni profilo la questione. 
La censura è, peraltro, inammissibile in quanto tende a rimettere in discussione la valut azione del compendio probatorio acquisito, senza con siderare che la suddetta attività è riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusi oni in ordine alla ricostruzione del la vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricorso per cassazione (Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18 857; Cass. 19/07/2021, n. 20553; 29/10/2018, n. 27415).  5.1 Con il quar to motivo di ricorso, si lament a la violazione e/o falsa app licazione degli artt. 112 cod . proc. civ. e 11 1 Cost., nonché degli artt. 2697 e 2043 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici d'ap pello avevano accolto la domanda di risarcimento dei danni, nonostante l'appellante avesse concluso chiedendo la condanna “nella misura che sar à accertata e precisata in separato giudizio”, con la conseguenza che non avrebbero potuto procedere alla liquidazione del suo ammontare senza dar luogo a un vizio di extrapetizione. 
I ricorrenti hanno, peraltro, evidenziato che il danno non avrebbe dovuto essere liquidato tenendo conto di un arco temporale di 44 anni, ma avrebbe potuto al più riguardare il periodo dal 1976 (data della edificazione) al 1991 (data della so pravvenienza della normativa più favorevole); che la villa non era di particolare pregio architettonico in quanto era in stato di abbandono e degrado, con conseguente esclusione dei valori di stima adottati dal c.t.u.; che il danno doveva escludersi anche sotto il profilo dell'amenità dei luoghi, della veduta, della luce, del suo inserimento nella zona e 20 di 22 dell'arretramento del laboratorio rispetto al corpo principale del la villa; che non venivano limi tate aria e luce attesa la di stanza di quasi mt. 20 tra i due fabbricati; che nessuna prova aveva fornito la co ntroparte; che i ricorrenti erano sta ti co ndannati alla demolizione del laboratorio in cui svolgevano l'attività artigianale di famiglia; che il danno era stato duplicato, non potendo la perdita della visuale essere computata come deprezzamento generale del complesso immobiliare e come voce a parte; che la quantificazione era riferita ad uno stabile ristruttu rato, senza tener conto dello stato effettivo dell'immobile.  5.2 Il quarto motivo è fondato. 
Occorre, innanzitutto, premettere che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio ricondu cibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc .  civ.) o a quello del tantum devolutum quantum app ellatum (art.  345 co d. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribui sce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, del le istanze e dedu zioni delle parti (tra le tante Cass., Sez. 3, 10/10/2014, n. 21421; Cass., Sez. L, 22/7/2009, n. 17109). 
Orbene, dall'esame degli atti risulta che con l'atto d'appello contro la sentenza di pri mo grado i conv enuti avevano lam entato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per av ere la Corte d'Appello pronunciato anche sul quantum dei danni, benché in precedenza, con le prime conclusi oni del 21/01/2004, l'attor e avesse ridotto solo all'an la domanda risarcitoria. 21 di 22 La questione, rip roposta in Cassazio ne con il sesto motivo, era stata di chiarata assorbita dalla sentenza del 2018 ed era stata, quindi, correttamente riproposta anche in sede di rinvio. 
Nonostante ciò, la Corte d'Appello ha omesso di pronunciarsi sul punto, provvedendo a infliggere ai ricorrenti la condanna al pagamento dell'ingente somma di € 115.000,00 a titolo risarcitorio. 
Da ciò consegue la fondatezza della censura.  6.1 Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano quantificato le spese di li te in misura sproposit ata, senza considerare che il giudizio di legittimità si era concl uso con la soccombenza del la controparte.  6.2. Il quinto motivo, afferendo alle spese di lite, resta assorbito dall'accoglimento dei primi due e del quarto.  8. In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo, del secondo e del quarto motivo, l'infondatezza del terzo e l'assorbimento del quinto, il ricors o deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accogli e il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, dichiara l'infondatezza del terzo e l'assorbimento del quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.  

Il giudice
estensore ### 22 di 22


Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Pirari Valeria

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19681/2024 del 17-07-2024

... ritenuto non esercitata tempestivamente in primo grado la domanda di reintegra. Sostiene il dipendente che egli non avrebbe proposto la domanda di reintegra da subito perché il suo trasferimento sarebbe avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio. La doglianza è inammissibile, non avendo il ricorrente incidentale dichiarato nel suo ric orso se la dom anda in questione e que lle ad essa strettame nte correlate siano state proposte nel primo atto processuale o nel primo verbale di causa (se anteriore) successivo alla comunicazione del suo spostamento a ### La dog lianza andrebbe, comunque, respinta, essendo stata accertata la correttezza della condotta della P.A. 20) Con il diciassettesimo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 20 ### 2002-2005 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 in ordine alla mancata reintegra nell'incarico dirigenziale. La doglianza deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del motivo precedente. 21) Il ricorso principale è accolto e quello incidentale è rigettato. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. ###/2019 proposto da: Ministero degli ### esteri e della cooperazione internazionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in ### via dei ### 12; -ricorrente contro ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### presso cui è elettivamente domiciliato in ### via ### di ### 153; -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la SENTENZA della Corte d'appello di ### n. 2424/2019, pubblicata il 24 giugno 2019. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2024 dal #### ricorso depositato il 18 dicembre 2013 ### console generale d'### a ### con qualific a d i dirigente, ha convenuto, dav anti al Tribunale di ### il M inistero de gli ### esteri e de lla cooperaz ione internazionale (da ora ###, chiedendo: la declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia dei provvedimenti disciplinari impugnati (sospensione dal serviz io e dalla retribuzione e successivo trasferimento in ###; la condanna della P.A. a corrispondere gli emolumenti non pagati e a restituire il periodo di anzianità; la condanna della P.A. a risarcire il danno subito; il riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 147 del d.P.R. n. 18 del 1967; la decl aratoria del suo diritto a recup erare le ore prestate in più rispetto all'orario di lavoro.  ### ale di ### nel contradd ittorio delle parti, con sentenza 2424/2019, ha rigettato il ricorso.  ### ha proposto ap pello che la Corte d'app ello di ### nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2424/2019, ha accolto limitatamente all'illegittimità del provvedimento di rientro in It alia, condann ando la P.A . a risarcire il danno nella misura di € 246.010,00.  ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.  ### si è difeso con controricorso, ha proposto ricorso incidentale sulla base di 17 motivi e ha depositato memoria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo e il secondo motivo che, per ragione di connessione, vanno trattati insieme, il ### contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 18 del 1967, in combinato disposto con l'art. 110 del d.P.R. n. 18 del 1967 e dell'art. 2697 c.c. 3 ### lamenta che la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che la revoca dell 'incarico del controricorrente non avrebbe rispettato l'art. 34 menzionato, in quanto il relativo provvedimento non conterrebbe l'indicazione di specifiche esigenze di servizio le quali, poi, non sarebbero state provate in giudizio. 
In particolare , non sarebbe stata cond ivisibile l'affermazio ne del carattere sanzionatorio della revoca in esame, ritenuta alla luce della contiguità di essa rispetto alla sospensione del servizio inflitta al dipendente e della mancanza di una valida motivazione del provvedimento contestato. 
Il giudice di secondo grado non avrebbe valutato che, nella specie, non sarebbe venuto in rilievo il conferimento di un incarico, ma solo la movimentazione di personale per esigenze di servizio, con l'effetto che non avrebbe potuto parlarsi di una revoca di siffatto incarico. 
Neppure avrebbe potuto ipotizzarsi un rientro anticipato, atteso che il d.P.R.  n. 18 del 1967 stabiliva, per le destinazioni all'estero dei funzionari diplomatici, un periodo minimo di due e massimo di quattro anni prima dell'avvicendamento e che il controricorrente era rimasto in ### per tre anni. 
Il fenomeno in questione sarebbe consistito in una semplice movimentazione del personale, consentita dal d.P.R. n. 18 del 1967 per esigenze di servizio. 
Detta movimentazione sarebbe avvenuta con decreto, per il quale non sarebbe stato previsto dalla legge un obbligo di specifica motivazione, essendo sufficiente il rinvio alle menzionate esigenze di servizio, in quanto l'avvicendamento de quo sarebbe stato espressione di un potere discrezionale del datore di lavoro, che avrebbe dovuto tenere conto di ogni aspetto dell'attività di servizio nell'ambito di un sistema pi ù generale, alla luce della p eriodica riorganizzazione dei movimenti di personale su scala mondiale. 
La stessa giurisprudenza am ministrativa in materia avrebbe chiarito che l'obbligo di motivazione dei provv edimenti in questione sarebbe stato da considerare attenuato, riducendosi il sindacato giurisdizionale al riscontro della manifesta illogicità o del travisamento dei fatti. 
Non vi sarebbe stato nessun diritto del controricorrente a restare all'estero per quattro anni e la corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto che egli aveva 4 prestato servizio all'estero in via continuativa per un totale di sette anni, a fronte di una durata massima di otto anni consentita dalla legge. 
La Corte d'appello di ### avrebbe errato a dare rilievo al fatto che i consoli precedenti fossero rimasti in carica per quattro anni, trattandosi di circostanza priva di va lore, e ad invertire l'onere della prova, p oiché sarebbe stato il dipendente a d overe dimostrare che avrebbe avuto un diritto soggettivo a permanere nella sede di ### e che il richiamo a ### sarebbe stato illegittimo o irragionevole.  ###, in tema di atti ritorsivi nell'ambito lavorativo, l'onere della prova della natura di tali atti sarebbe gravato sul lavoratore, il quale sarebbe stato tenuto a provare l'intento di rappresaglia del datore e che questo sarebbe stato il solo motivo alla base del provvedimento. 
La corte territoriale non avrebbe, poi, nulla detto in ordine alla motivazione della sentenza di primo grado, che avrebbe rilevato come la P.A. avesse spiegato le ragioni del ritorno del controricorrente a ### desumibili da una missiva del 29 maggio 2 013 dell'### ore italiano in ### mentre, invece, il dipendente non avrebbe dimostrato il carattere ritorsivo o san zionatorio del provvedimento. 
Le doglianze meritano accoglimento. 
In ordine all'inquadramento normativo della vicenda, si osserva quanto segue.  ###.A. ricorrente sostiene che la fattispecie sarebbe regolata dagli artt. 34 e 110 d.P.R. n. 18 del 1967, i quali contengono le seguenti prescrizioni: Art. 34, comm i 1 e 2, d.P.R. n. 18 del 19 67, intitolato destinazioni e accreditamenti: Art. 110 d.P.R. n. 18 del 1967, intitolato “Avvicendamenti”: “I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede ###periodo minimo di due anni e uno massi mo di quattro an ni, salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi. 
I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per più di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede, salva la facoltà dell'ammin istrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti. 
Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi prestano servizio a ### per un periodo non inferiore a due anni.  (…)”. 
Si rileva che la sentenza di primo grado ha affermato (ciò si ricava da pagina 3 della sentenza di appello) che il controricorrente è un dirigente amministrativo appartenente ai ruoli ### che ha ricoperto un posto funzione presso una sede estera, e che alla sua posizione si applica il d.P.R. n. 18 del 1967. 
La decisione di appello, invece, ha ritenuto applicabile l'art. 34 del d.P.R. n. 18 del 1967 e ha stabilito in quattro anni il termine di durata massima dell'incarico attribuito al controricorrente, ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 71 del 2007. 
Il lavorat ore, che espone di non avere mai stipula to un contratto p er l'assegnazione dell'incarico a ### precisa nel suo controricorso che l'art.  110 citato non si applicherebbe, in quanto riguarderebbe solo il personale della carriera diplomatica, mentre egli sarebbe un dirigente amministrativo al quale sarebbe stato conferito un posto funzione all'estero in virtù del d.P.R. n. 368 del 2000. 
Egli contesta pure l'applicabilità del d.m. n. 71 del 2007 in quanto, a suo avviso, la fattis pecie sarebbe regolata dall'art. 19 d. lgs. n. 16 5 del 2001 e dall'art. 20 CCNL. 
La sua ricostruzione è che esisterebbe una posizione di dirigente presso il ### a ### e che il relativo incarico dovrebbe avere una durata 6 minima di tre e mass ima di cin que anni, a i sensi dell e disposizioni app ena menzionate. 
In particolare, non essendo stata determinata una durata di detto incarico fin dall'inizio, questa dovrebbe ritenersi pari a cinque anni. 
Le affermazioni del dipendente non sono condivisibili.  ###. 93 del d.P.R. n. 18 de l 1967 prevede che “
Non trovano applicazione, allora, né l'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 né l'art.  20 CCNL menzionato in ordine alla durata della presenza della parte in ### trattandosi di prescrizioni generali, prevalendo il d.P.R. n. 18 del 1967 in quanto lex specialis. 
Lo spostamento del ricorrente incidentale a sede ###è, quindi, un atto di conferimento di incarico dirigenziale e il suo ritorno a ### è un semplice rientro che non ha inciso sulla sua qualifica dirigenziale. 
Il dirigente assegnato a sede ###ha un diritto soggettivo a restare in detta sede, in quanto la movimentazione avviene per esigenze di servizio della P.A. di appartenenza e nell'interesse esclusivo di quest'ultima, come si evince dall'art. 34 . 
Tecnicamente non viene in questione neppure un vero trasferimento da sede a sede , essendo unic a la sede ###### ma u n'assegnazione temporanea, necessaria in ragione delle particolari esig enze d el Ministero, il quale, con i suoi dipendenti, deve essere presente in tutti i ### che hanno rapporti con l'### Questo in quanto, nella specie, il ricorrente incidentale avrebbe trascorso in ### ben tre anni e, dunque, un tempo superiore a quello minimo indicato dal d.m. citato, pari a due anni. 
Sulla base di questa ricostruzione dei fatti e della normativa applicabile, si evidenzia che la Corte d'appello di ### ha dato rilievo, ai fini dell'accoglimento del gravame, alla circostanza che il provvedimento contestato non sarebbe stato specificamente motivato e che la P.A. non avrebbe provato e allegato la sussistenza delle esigenze di servizio previste dalla legge. 
Al riguardo, si osserva che quello che è stato contestato, trattandosi di pubblico impiego privatizzato, è, comunque, un atto gestorio del rapporto di lavoro di diritto privato posto in essere dal datore di lavoro nell'ambito dei suoi poteri di direzione imprendit oriale e, come tale, assoggettato all'ordinario controllo giudiziale. 
Con riferiment o ai ### atti di gestione del rapporto di lavoro tra i direttori degli ### italiani di cultura all'estero (ex art. 14 della legge n. 401 del 1990) e il Ministero degli affari esteri, la S.C. ha chiarito che questi non sono assimilabili né equiparabili a quelli con il personale appartenente alla carriera diplomatica, ma sono adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 28873 del 1° dicembre 2017). 
Indubbiamente, il datore di lavoro non può ledere diritti del lavoratore che, però, nel caso in esame, non sono in questione, almeno nei termini prospettati dal dipendente, in quanto, come detto, non vi era un suo diritto a restare nella sede di ### per cinque anni. 
Gli atti de quibus non possono essere dichiarati inefficaci per il semplice fatto di non essere stati dettagliatamente motivati, essendo, per sua natura, come evidenziato, il menzionato potere di direzione non strettamente vincolato, ma 10 possono essere censurati in sede ###questo contesto, le ragioni concrete del provvedimento possono essere valutate. 
In particolare, gli atti in esame possono essere contestati e sanzionati se, all'esito dell'esame giudiziario, si rivelino non basati su esigenze di servizio o fondati su un a motivazione gravemente illogica o su un travisament o delle circostanze, essendovi, in queste eventualità, un inadempimento del datore di lavoro ai suoi obblighi, fra cui vi sono anche quelli espressione dei principi di correttezza e buona fede. 
Altra ipotesi nella quale è possibile chiedere tutela al giudice è, poi, quella in cui l'atto sia discriminatorio o ritorsivo. 
Dalla lettura d ella sentenza impu gnata, quest'ultima circostanza è quella dedotta dal controricorrente a sostegno della sua pretesa. 
La corte territoriale ha fondato la sua decisione sull'assunto che non vi fosse “una valida motivazione in ordine all'anticipato rientro rispetto al termine di permanenza massima” e che “la revoca dell'incarico di ### Generale” fosse contigua “rispetto alla sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 40 giorni irrogata dal MAECI”, con la conseguenza che doveva ritenersi il carattere “sanzionatorio della suddetta revoca”. 
Il giudice di appello, però, non ha considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimento del datore di lavoro a carattere ritorsivo, l'onere della prova su tale natura dell'atto grava sul lavoratore, potendo esso essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, che facciano ritenere con su fficiente certezza l'intento di rappresaglia, il q uale deve ave re avuto efficacia determinativ a esclusiva della volontà del datore di lavoro, an che rispetto ad altri fatti rilevan ti ai fini della configurazione de l provvedimento illegittimo. In particolare, il lavoratore non può limitarsi a dedurre circostanze rilevanti in astratto ai fini della ritorsione, ma deve indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causali tà tra le circostanze pretermesse e l'asserito intento di rappresaglia (Cass., Sez. L, n. 18283 del 5 agosto 2010). 11 Nella specie, la Corte d'appello di ### ha posto a carico della P.A. l'onere di dimostrare che il suo provvedimento era giustificato da specifiche esigenze di servizio, ma, in questo modo, non ha rispettato la menzionata giurisprudenza. 
Soprattutto, una responsabilità della P.A. non pote va ricavarsi né dalla mancata indicazione, nell'atto contestato, delle specifiche esigenze di servizio che lo avevano giustificato, non essendo ciò imposto da qualche disposizione, né dalla contiguità temporale dello stesso atto con la sanzione inflitta, trattandosi di circostanza equivoca.  ###, ragionando diversamente, sarebbe, in astratto, sempre censurabile l'atto organizzatorio che coinvolga la posizione di persone coinvolt e in procedimenti disciplinari e sarebbe vietato alla P.A. di spostare in altro ufficio, a parità di mansioni, il personale sanzionato, persino quando la censura inflitta potrebbe giustificare, di per sé, l'avvicendamento. 
Questa impostazione trova riscontro nella giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. L, n. 3811 del 2014, pur se resa con riferimento alla precedente versione dell'art. 93 del d.P.R. n. 18 del 1967) la quale ha già affermato che la disciplina dettata per il personale assegnato alle sedi estere prevede che la distribuzione dei posti in organico nelle sin gole sedi diplomatiche sia rapportata specificatamente alle funzioni che ivi devono essere svolte (posti-funzione) e che l'istituzione e la soppressione dei posti di organico siano modulate sulla base delle esigenze di servizio dell'ufficio. 
Il dipendente non è, quindi, titolare di un diritto a continuare a prestare la sua attività nella sede ###precedenza assegnata. 
Il rapporto di servizio del personale del Ministero degli affari esteri presenta, infatti, delle peculiarità per le quali si può svolgere per periodi determinati anche in terr itorio straniero, e ciò con l'adesione del dipendente , ma nel l'interesse proprio della P.A.  2) Con il terz o motiv o la P.A. ricorrente lamenta la violazione e fa lsa applicazione dell'art. 171 del d.P.R. n. 18 del 1967 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel parametrare il risarcimento riconosciuto al controricorrente sull'indennità estero giornaliera e sul num ero di giorni mancanti per il 12 raggiungimento del quarto anno di servizio in ### Essa non avrebbe tenuto conto, però, della natura indennitaria e non risarcitoria dell'indennità in esame. 
La censura merita accoglimento.  ###à di servizio all'estero di cui agli artt. 170 e 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, per il personale dipendente dall'### degli affari esteri, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera, sicché la stessa non concorre a determinare il danno patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente richiamato presso la sede centrale (Cass., Sez. L, n. 14112 dell'11 luglio 2016).  3) Deve essere esaminato, quindi, il ricorso incidentale.  4) Con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001 e la violazione dell'art. 132 c.p.c.  ###. 55 bis, comm a 5, d.lgs. n. 165 del 2 001, stabilis ce che “### comunicazione al dipenden te, ne ll'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipenden te dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contest azione dell'addebito, il dipendent e può indicare, altresì, un nu mero di fax, di cui egli o il suo pro curatore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tram ite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo”. 
Sostiene il ricorrente incidentale che la notifica della contestazione disciplinare debba obbligatoriamente avvenire a mezzo posta elettronica certificata, ove il dipendente ne sia munito. 13 Egli afferma, poi, che l'UPD non gli avrebbe inviato d irettamente detta comunicazione, ma avrebbe dato l'incarico di provvedere in tal senso ad un ufficio diverso da quello ove egli prestava servizio. 
La dog lianza è infondata, atteso che la disposiz ione consente alla P.A. di ricorrere a più modalità di comunicazione, rilevando esclusivamente il fatto che siffatta comunicazione arrivi a conoscenza dell'interessato, il che, nella specie, è avvenuto. 
Allo stesso modo, non ha alcuna incidenza il coinvolgimento di un'altra P.A.  per la sped izione, n on essendo contestato che il mitte nte fosse l'UPD competente. 
Peraltro, si evidenzia che il d.lgs. n. 165 del 2001 non sanziona il mancato rispetto delle modalità di invio della comunicazione ad opera della P.A., con la conseguenza che il procedimento disciplinare non può essere considerato nullo per le ragioni indicate dal lavoratore.  5) Con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 196 del 2003, artt. 7, 11, punto 1, lett. a e b, 13 e 8 CCNL 2006-2009, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l'omessa motivazione e statuizione quanto al diritto di accesso in o rdine alla comunicazione all'UPD di suoi dati personali e alla richiesta di risarcimento danni correlata. 
Afferma che la com unicazione del p rocediment o all'### italiana in ### non sarebbe avvenuta per fini istituzionali e che non vi sarebbe stata la preventiva informazione all'interessato per il trattamento dei dati personali. 
Sostiene che gli atti tratt ati in vio lazione del d.lgs. n. 196 del 2 003 non avrebbero potuto essere utilizzati. 
Allo stesso modo, non avrebbero potuto essere impiegate la contestazione di addebito e la sanzione disciplinare. 
La doglianza è inammissibile per plurime ragioni. 
Innanzitutto, vi è difetto di interesse, in quanto il d.lgs. n. 165 del 2001 e, nella specie, l'art. 55 bis, non prevedono alcuna sanzione per le condotte indicate dal ricorrente incidentale. 14 Le uniche circostanze rilevanti ai fini della comunicazione della contestazione disciplinari sono la sua formazione ad opera dell'UPD e la sua ricezione da parte del destinatario e nessuna censura, al riguardo, è stata proposta. 
Quanto all'omessa pronuncia e all'omessa motivazione, si evidenzia che la doglianza è inammissibile per contraddittorietà e perché la corte territoriale ha esaminato le doglianze in te ma di tutela dei dati personali d el ricorren te incidentale, rigettandole tutte con motivazione completa, con la quale ha chiarito espressamente che non erano stati comunicati né dati sensibili né dati giudiziari del dipendente. 
Inoltre, il ricorrente incidentale non ha adeguatamente criticato l'accertamento in fatto (che, a questo punto, non è ormai più censurabile in sede di legittimità) compiuto dalla Corte d'appello di ### che, come detto, ha escluso che fossero stati trattati e trasferiti a terzi illegittimamente i menzionati datti sensibili e giudiziari. 
Ne deriva che correttame ne la corte territoriale ha rigettato il mot ivo concernente i danni per violazione della privacy.  6) Con il terzo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2087 c.c., degli artt.  3 e 41 Cost. e 6 CEDU e ### 2003/88/CE per la convocazione in località distante dal luogo di lavoro e per n on avere considerato servi zio il te mpo necessario per sostenere il contraddittorio disciplinare. 
Egli chiede l'app licazione dell'art . 147 del d.P.R. n. 18 del 1967, che riconosceva al personale in servizio all'estero che intervenga alla trattazione orale il trattamento previsto per il personale chiamato temporaneamente in ### per ragioni di servizio. 
La doglianza è infondata, in quanto, in tema di procedimento disciplinare, al personale contrattualizzato del Ministero degli affari esteri, cui fanno eccezione i soli diplomatici, si applicano, a far data dall'entrata in vigore del ### del 16 febbraio 1995 per il comparto ### in uno alle disposizioni di quest'ultimo, quelle del d.lgs. n. 29 del 1993, poi confluito nel d.lgs. n. 165 del 2001, il cui art. 72 espressamente esclude l'applicabilità a detto personale delle norme in 15 materia disciplinare contenute nel d.P.R. n. 3 d el 1957 e di quelle ad esso collegate, tra cui anche l'art. 147 del d.P.R. n. 18 del 1967 sui rimborsi spese (Cass., Sez. L, n. ### del 15 dicembre 2017). 
Inoltre, si osserva che l'art. 55 bis citato stab ilisce che l'UPD 10) Con il settimo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, punto 4, d.lgs. n. 165 del 2001 e, in subordine, art.  6, punti 3, della ### per mancato esame delle ragioni sostanziali di nullità per incompetenza della ### La doglianza che, nella sostanza, ripropone una delle censure prospettate con il precedente motivo, è inammissibile, non essendo stata proposta nel ricorso davanti al Tribunale di ### 11) Con l'ottavo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 55 bis, punto 4, d.lgs. n. 165 del 2001 e, in subordine, dell'art. 6, punto 3, della ### per mancato esame delle ragioni sostanziali di nullità e illegittimità per adozione della sanzione disciplin are con decreto ministeriale. 
La doglianza che, nella sostanza, ripropone una delle censure prospettate con il sesto motivo, è inammissibile, non essendo stata proposta nel ricorso davanti al Tribunale di ### 12) Con il nono motivo il ricorrente incidentale contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, punto 4, d.lgs. n. 165 del 2001, e dell'art. 6, punto 3, ### per mancata specificità della contestazione disciplinare e dell'art. 51 c.p. e dell'art. 17 del d.P.R. n. 3 del 1957, nonché il mancato esame di un fatto decisivo inerente alla sussistenza dell'obbligo del pagamento in valuta locale dei lavoratori brasiliani e la contraddittorietà della motivazione. 
Egli eviden za che, nel ricorso in troduttivo, avrebbe fatto notare l'indeterminatezza di alcuni fatti contestati e che la corte territoriale avrebbe omesso di accertare se il fatto contestato fosse realmente accaduto e se fosse disciplinarmente rilevante. 18 Si riferis ce, in particolare, alla circostanz a che egli si sarebbe rifiutato di eseguire un ordine. 
La doglianza è inammissibile. 
In primo lu ogo, s i rileva che la contraddittorie tà della motivazione di u na sentenza di appello non è più denunciabile in cassazione. 
Inoltre, si osserva che la corte territoriale ha accertato, con un giudizio di merito non più contestabile nella presente sede, che l'omessa esecuzione della richiesta avanzata dal ### Amb. ### era stata contestata. 
Per ciò che concerne il mancato accertamento, ad opera del giudice di appello, della circostanza che l'ordine in esame avrebbe comportato una responsabilità penale, si evidenzia che il ricorrente incidentale non ha riportato nel suo atto di impugnazione la parte del ricorso introduttivo in cui il motivo sarebbe stato proposto negli stessi termini in cui è prospettato in questa sede. 
Peraltro, si sottolinea come e gli non abbia neanche indicato gli elemen ti specifici in base ai quali la corte terr itoriale avreb be dovu to ritenere, con ragionevole certezza, la rilevanza penale dell'esecuzione della richiesta citata. 
Si precisa che detta rilevanza non inciderebbe, comunque, sulla questione della completezza della contest azione. Infatti, il g iudice di appello h a censurato specificamente, come pure l'atto di contestazione, la condotta del dipendente per essersi rifiutato di ottemperare ad un ordine senza coinvolgere direttamente anche l'### Osserva ancora il ricorrente incidentale che l'### non avrebbe svolto, in materia, alcun ruolo di supremazia gerarchica e che, comunque, egli avrebbe rilasciato una certificazione, anche se non nei termini a lui richiesti. 
Al riguardo, si evidenzia che, innanzitutto, non risulta che queste censure siano state proposte negli stessi termini nel ricorso introduttivo e, quindi, nell'atto di appello. 
Inoltre, si precisa che queste affermazioni confermano il contenut o della contestazione disciplinare, vale a dire il mancato coinvolgimento della gerarchia amministrativa e la non esecuzione dell'ordine.  13) Con il decimo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art.  55 bis, punto 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e il mancato esame di un fatto decisivo inerente all'informativa da lui data all'### oltre alla contraddittorietà della motivazione. 
Egli afferma che la motivazione della sanzione sarebbe stata illogica, in quanto vi sarebbe stato contrasto fra ciò che era affermato a pagina 3, punto 3, della stessa, ove era scritto che non avrebbe dato valide motivazioni del mancato invio all'### in ### della comunicazione del 2 aprile, e la considerazione contenuta a pagina 3, punto 1, ove sarebbe stato contestato “l'aver inoltrato una comunicazione ministeriale gravemente lesiva per toni e contenuti dell'immagine personale e professionale del capo d ell'### de lla ### e dell'### stessa”. 
La doglianza è inammissibile. 
Innanzitutto, il ricorrente incidentale non ha riportato le parti del ricorso di primo e di secondo grado in cui aveva sollevato specificamente come motivo di impugnazione la censura in questione. 
Inoltre, la corte territoriale ha accertato il verificarsi delle condotte contestate, di per sé idonee a giustificare la sanzione.  ###, il dipendente non ha negato di non avere reso noto lo scritto del 2 aprile all'### di ### così scegliendo di non comunicare il recente contrasto con il capo dell'### della ### al soggetto compente, ma di diffonderne il contenuto con modalità non consone ad altri destinatari.  14) Con l'undicesimo motivo il ricorrente incidentale contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 e 51 c.p. in quanto la corte territoriale avrebbe travisato il concetto di denuncia di cui all'art. 54 bis citato e quello di rapporto di polizia giudiziaria. 
Inoltre, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere tale circostanza non dedotta nel ricorso introduttivo di primo grado. 
Peraltro, il suo rapporto di pol izia giudiziaria non avrebbe potuto essere allegato al ricorso di primo grado. 20 Infine, ha evidenziato che la denuncia da lui presentata sarebbe stata inviata anche a suoi superiori gerarchici, essendo stata comunicata ad autorità centrali. 
La doglianza è inammissibile, non avendo il ricorrente incidentale colto la ratio della decisione. 
La corte territoriale ha ritenuto non applicabile il citato art. 54 bis in quanto la denuncia in esame non era stata fatta al superiore gerarchico del ricorrente incidentale, ma a quello del denun ciato, come pre vist o dalla disposizione in commento. 
Del tutto irrilevante è il fatto che, fra i molti destinatari dell'atto in questione, vi fossero anche autorità centrali, atteso che è proprio l'invio dello stesso a una pluralità di soggetti, fra cui alcuni di certo estranei alla gerarchia qui rilevante, uno degli elementi che ha condotto alla sanzione disciplinare. 
Inoltre, la Corte d'appello di ### ha rilevato che non assumeva rilievo la denuncia inoltrata all'autorità giudiziaria il 22 aprile 2013, considerato che era successiva alla contestazione dell'addebito. 
Peraltro, si evidenzia an cora che la sanzione disciplinare è stata inflitta al ricorrente incidentale per le modalità con cui aveva reso noto a vari soggetti diversi dall'### il suo contrasto con il capo dell'### della ### utilizzando espressioni ingiuriose, il che esclude che possa applicarsi l'art. 51 c.p.  (in ordine a questa disposiz ione, poi, si sottolinea che il lavorat ore non ha indicato in quali punti dei ricorsi di primo e secondo grado ne avrebbe denunciato la violazione).  15) Con il dodicesimo motivo il ricorrente incidentale lamenta la mancata applicazione della scriminante prevista dall'art. 598 c.p., in quanto le espressioni da lui usate avrebbero rappresentato un suo atto di difesa in un procedimento amministrativo per impedire illegittime e illecite interferenze nella sua attività certificativa. In particolare, lo scambio di e-mail con il ### sarebbe rientrato in un procedimento amministrativo di rimostranza. 
La doglianza è inammissibile. 21 A prescindere dal fatto che il ricorrente incidentale non ha dedotto di avere proposto la censura in primo e in secondo grado, si rileva che l'esimente di cui all'art. 598 c.p., che è funzionale al l ibero eser cizio del diritto di dif esa, è applicabile unicamente alle espressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processuali attuali del giudizio ordinario o amministrativo al quale siano riferite (Cass., pen., n. ### del 2019).  16) Con il tred icesimo motivo il ricorrente incidentale contest a l'omessa motivazione, la contraddittorietà e il travisamento dei fatti nel ritenere esistenti e provate le ragioni indicate nei punti 2 e 3 della sanzione disciplinare. 
Egli sostiene che la corte territoriale non avrebbe motivato sull'incompetenza degli uffici a ricevere la denuncia e avrebbe riconosciuto come inesistente la motivazione di cui al punto 2 dell'atto sanzionatorio. 
La doglianza è inammissibile. 
In primo luogo, si rileva che la Corte d'appello di ### ha espressamente affermato che il ricorrente incidentale non aveva inviato la denuncia che ha dato origine alla vicenda al superiore sp ecificamente competente, ossia all'### in ### Inoltre, il lavoratore non contesta ancora adeguatamente la ratio della sanzione che non si riferisce ad una generica comunicazione di alcuni fatti a dei soggetti qualsiasi, ma all'invio a più organi della P.A. di appartenenza, non tutti interessati, per competenza, alla notizia (fra cui mancava, poi, l'###, di uno scritto conten ente sue valutazioni personali offensive in ordine a uno scambio di e-mail con un suo collega. 
Il fatto che della questione tecnico-amministrativa l'### fosse stata in qualche modo informata in precedenza non fa venire meno la responsabilità del dipendente. 
Il giudice di appello ha, poi, motivato in maniera compiuta quanto all'esistenza dell'illecito disciplinare (si leggano le risposte ai motivi cinque e sei degli atti di appello, contenute alle pagine da 12 a 16).  17) Con il qua ttordicesi mo motivo il ricorrente incidentale lamenta l'esecuzione della san zione con modalità ill ecite e la vi olazione e falsa applicazione degli artt. 183 d.P.R. n. 18 del 1967, 1343 c.c. e 347, comma 2, c.p., nonché un travisamento di fatto e di diritto. 
Egli afferma di avere sollevato la questione dell'illegittimità delle modalità di esecuzione della s anzione disciplinare d i sospensione dal serviz io, che gli avrebbe imposto di mantenere ancora la responsabilità della gestione, e che la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare tale motivo. 
La doglianza è inammissibile. 
In primo luogo, il ricorrente incidentale non ha riportato il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, confermata dalla corte territoriale, che, pronunciandosi sul relativo motivo di appello (il numero 10), ha chiarito che era inammissibile per non essersi l'appellante correttamente confrontato con la decisione del Tribunale di ### Inoltre, la Corte d'appello di ### ha verificato che il ricorrente incidentale durante il periodo di sospensione era stato sostituito dal reggente. 
Peraltro, dalla lettura del p resente motivo, s i evince che il ### aveva risposto al ricorrente incident ale che, durante la detta sospensio ne, era da considerare come assente.  18) Con il quindicesimo motivo il ricorrente incidentale lamenta l'errata e falsa applicazione dell'art. 20 del ### 2002-2005 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 per la durata dell'incarico dirigenziale non fissato con l'atto di conferimento, per il correlato risarcimento del danno per rimozione ritorsiva dall'incarico e per l'illegittima acquisizione nel processo di un documento presentato tardivamente su cui si sarebbe fondata la decisione. 
Egli sostiene che la durata dell'incarico non sarebbe stata predeterminata dal ### con la conseguenza che egli, legittimamente, avrebbe potuto ritenere che questo durasse almeno cinque anni. 
La corte territoriale avrebbe errato nel fare riferimento all'art. 5 del d.m. n. 71 del 2007 e non avrebbe motivato in ordine alla sua legittimità e vigenza. 23 In particolare, detto d.m. avrebbe dovuto operare secondo quanto previsto dall'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 e 20 del ### relativo al personale dirigente ### 1. Pertanto, non avrebbe potuto prescrivere un termine di durata minimo di due e massimo di quattro anni della sua assegnazione ad un posto funzione dirigenziale all'estero di ### di un consolato generale, atteso che il d.lgs. e il ### sopra menzionati la fissavano in minimo tre e massimo cinque anni. 
Peraltro, il d.m. in e same sarebbe stato abrogato dal successivo d.m.  5011/1212 del 28 giugno 2013 e, comunque, sarebbe stato depositato per la prima volta dal ### in maniera irrituale solo con l'allegato 14 alla memoria difensiva per l'udienza del 9 giugno 2014. 
Inoltre, osserva il ricorrente incidentale che il d.m. n. 71 del 2007 non avrebbe avuto valenza di decret o regolame ntare, in quan to non comunicato alla ### del ### prima dell'emanazione, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere disapplicato. Detto d.m., poi, essendo un atto gestionale, sarebbe stato emanato da un soggetto non competente, vale a dire il ### in luogo del dirigente, come previsto dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
La doglianza è infondata. 
Infatti, nella specie non trovano applicazione né l'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 né l'art. 20 ### indicato. 
Come chiarito in precedenza, nell'esame d ei motiv i di ricorso principale, l'assegnazione del ricorrente incidentale a sede ###è un atto di conferimento di incarico dirigenziale. 
Egli era già dirigente ed è stato inviato, su sua richiesta, all'estero. Il fatto che sia stato richiamato a ### non ha comportato il venire meno della sua qualifica dirigenziale, ma, semplicemente, il cambio della sua sede. 
Il dirigente assegnato a sede ###ha un diritto soggettivo a restare in detta sede, in quanto lo spostamento avviene per esigenze di servizio della P.A.  di appartenenza e nell'interesse esclusivo di quest'ultima, tanto da avere per sua natura carattere sempre temporaneo. 
La situazione è regolata dal d.P.R. n. 18 del 1967 e, precisamente, dal suo art.  34, in ragione del disposto dell'art. 6, comma 5, primo periodo, d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale per il Ministero degli affari esteri sono fatte salve le 24 particolari disposizioni dettate dalle normative di setto re quanto all'organizzazione e alla disc iplina degli uffici, nonché alla consiste nza e alla variazione delle dotazioni organiche, e dell'art. art. 45, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, per cui le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del d.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri. 
Tale d.P.R. non prevede una durata minima o massima dei servizi prestati all'estero presso gli uffici consolari dal personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, m a si limita a stabilire, all'art. 34, commi 1 e 2, che i movimenti del personale sono dispo sti per esig enze di servizio e che, salvo quanto previsto dall'art. 36 per la nomin a dei capi dell e rappresentan ze diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede e il richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del ### Non è indicata siffatta durata minima in quanto non si tratta, diversamente da ciò che sostiene il ricorrente incidentale, del conferimento di incarichi dirigenziali, ma della semplice movimentazione di dipendenti (nella specie, già dirigenti) del Ministero presso sedi estere. 
Stando così le cose, non h anno alcu n rilievo le doglian ze del ricorrente incidentale in ordine al d.m. n. 17 del 2007. 
Questo potrebbe assumere al massimo, nell'ambito del rapporto di lavoro in esame, il valore di at to di g estione interno al Mi nistero, il quale si autoimporrebbe, per ragioni organizzative sue proprie, un limite alla facoltà di spostare i lavoratori mandati all'estero. 
Peraltro, nella specie, il ricorrente incidentale avrebbe trascorso in ### ben tre anni e, dunque, un tempo superiore a quello indicato del d.m. citato.  19) Con il sedicesimo motivo il ricorrente incidentale contesta la violazione dell'art. 20 ### 2002-2005 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001, il mancato accoglimento del provvedimento di reintegra e la parametrazione del danno. 
Egli censura la sentenza di appello perché avrebbe ritenuto non esercitata tempestivamente in primo grado la domanda di reintegra. 
Sostiene il dipendente che egli non avrebbe proposto la domanda di reintegra da subito perché il suo trasferimento sarebbe avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio. 
La doglianza è inammissibile, non avendo il ricorrente incidentale dichiarato nel suo ric orso se la dom anda in questione e que lle ad essa strettame nte correlate siano state proposte nel primo atto processuale o nel primo verbale di causa (se anteriore) successivo alla comunicazione del suo spostamento a ### La dog lianza andrebbe, comunque, respinta, essendo stata accertata la correttezza della condotta della P.A.  20) Con il diciassettesimo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 20 ### 2002-2005 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 in ordine alla mancata reintegra nell'incarico dirigenziale. 
La doglianza deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del motivo precedente.  21) Il ricorso principale è accolto e quello incidentale è rigettato. 
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in applicazione dei seguenti principi di diritto: “Il dirigente del Ministero degli ### e della ### internazionale non appartenente alla carriera diplomatica ch e sia stato destinato a un posto funzione all'estero non ha un diritto soggettivo a restare in questa sede per il tempo indicato nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e nell'art. 20 del #### I - DIRIGENZA, ### normativo 2002/2005 - ### economico 2002/2003, del 21 aprile 2006, ben potendo la P.A., nell'esercizio dei suoi poteri datoriali, richiamarlo in ### con decreto emesso ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 26 n. 18 del 1967 per esigenze di servizio; tale decreto può essere contestato dal lavoratore in sede ###particolare in caso di violazione d i diritti riconosciuti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva vigenti e nelle ipotesi in cui n on sia fondato su esig enze di servizio, sia basato su motivazione assolutamente illogica o su travisamento dei fatti o abbia natura discriminatoria o ritorsiva , in q uest'ultim a evenienza gravando sul dipendente l'onere di dimostrare detta natura”; “###à di servizio all'estero di cui agli artt. 170 e 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, per il personale dipendente dall'### degli affari esteri, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera, sicché la stessa non concorre a determinare il danno patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente richiamato presso la sede centrale”. 
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.  P.Q.M.  La Corte, - accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; - cassa la sent enza imp ugnata con ri nvio alla Corte d'appello di ### i n diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità; - attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2024.   ### 27  

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Cavallari Dario

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