testo integrale
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21123/2020 R.G. proposto da ### e ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ##### e ### E ttore ### con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in ### via ### n. 13; - ricorrenti contro ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima, in ### via G. Palumbo, n. 12; -controricorrente per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia 1466/20, depositata il ### e non notificata; udita la relazione della ca usa svolta alla pubblica udienza del 17/9/2025 dalla dott.ssa ### lette le concl usioni del ### procuratore generale ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; Oggetto: Distanze 2 di 22 lette le memorie depositate da entrambe le parti; sentiti i difensori presenti.
Fatti di causa 1. Luig i ### proprietario di un immobile monume ntale denominato “### Valeri”, sito in Comune di ### convenne in giudizio, nel 1996, davanti al Tribunale di Treviso gli eredi di ### sostenend o che il vicino capannone in cemento ar mato, adibito a laborat orio di falegnameria, non rispettava le distanze previste dal ### edilizio del Comune e chi edendo la loro condann a alla demolizione dell'edificio e al risarcimento del danno.
Costituitisi in giudizio, ### on, ### on e ### eccepirono l' usucapione del diritto di tenere il fabbricato alla distanza in cui si trovava dalla proprietà dell'attore, chiedendo il rigetto delle altrui domande.
Rimasero invece contumaci ### e ### Con sentenza depositata il ###, il Tri bunale di Tre viso, accertata la violazione delle distanze regolamentari e giudicata non provata l'usucapion e, condannò i convenuti a demolire tutte le opere edificate a distanza inferiore a quella legalmente consentita secondo quanto indicato dal c.t.u., nonché al risarcimento dei danni sofferti in seguito al deprezzamento cagionato al confinante patrimonio immobiliare nella misura di € 115.500,00.
Il gi udizio di gravame, interpos to da ### inon, ##### on e ### si concluse con la sentenza n. 1599/14, pronunciata il ### e depositata il ###, con la quale la Corte d'Appello di Venezia respinse l'appello. ### , #### e ### impugnarono la predetta sentenza davanti a questa Corte 3 di 22 che, con sentenza n. 25692/2018, affermò che la Corte di merito non av rebbe potuto dichiarare l'i nammissibilità dell'eccezione proposta nell'intere sse delle appellanti ### e ### on ### anche per effetto del l'illegittima ritenu ta tardività della produzione dell'atto di donazione, il cui esame sar ebbe stato, invece, decisivo per verificare chi fossero i s oggetti av enti legittimazione passiva in relazione all'azione re ale intrapre sa dall'attore e, in caso di rilevata fondatezza, chi fossero i destinatari dell'obbligo di procedere all'ese cuzione della relat iva sentenza, sicché cassò la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito.
Il giudizio di rinvio fu riassunto da ### che sostenne che ### inon e ### erano co munqu e aventi causa dal defunto padre ### autore del perpetrato abuso, per avere accettato, nell'an no 1982, l'atto di donazione avente ad oggetto l'immobile abusivo, sicché il difetto di legittimazione valeva soltanto per ### e ### che il laboratorio di falegnameria si trovava a distanza non regolarmente; che la propria villa aveva subito, in ragione di ciò, un deprezzamento; e che pertanto i predetti andavano condannati alla demolizione delle opere edificate e al risarcimento dei danni.
La Corte d'Appello, nella resistenza di ### e ### pronunciò la sentenza n. 1466 /2020, pubblicata il ###, con la quale condannò i convenuti a demolire la parte di capannone in cemento armato e relativa tettoia di loro proprietà nella parte posta a distanza in feriore a 20 mt. dalla villa di proprietà dell'attore, secondo le indicazioni grafiche date dal c.t.u.
Ing. Negro, a corrispondere al medesimo ### la somma di € 115.500,00 a titolo di risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio (primo, secondo grado, legittimità e rinvio), ponendo a carico dei medesimi le spese di c.t.u. 4 di 22 Per quanto qui rileva, i giudici di merito, dopo avere evidenziato che il fabbricato adibito a falegnameria, peraltro edi ficato per buona parte in assenza di titolo edilizio, si trovava alla distanza di mt. 13,60 dalla villa e di mt. 8,43 dal confine, ritennero che detta distanza violasse l e norme edilizie che prevedevano inizialm ente, alla data del 1976, una distanza per le zone agricole di mt. 24 tra fabbricati e successivamente, a decorrere dal 1978, di mt. 20 tra fabbricati e di mt. 10 dai confini; c he mancasse una normativa sopravvenuta più favorevole; che i convenuti non avessero usucapito il diritto a mantenere l' attuale distanza in quanto l'edificazione era successiva al 24/8/1976 e l'atto di citazione era stato notificato il ###; e che sussistesse anche il diritto al risarcimento del danno nella misura richiesta, sebbene il dan no fosse anche superiore a quello domand ato, consi derati il valore della villa e la protrazione per 44 anni della violazione. 2. Avve rso la suddetta sentenza ### e ### propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. ### resiste con controricorso.
Motivi della decisione 1. Preli minarmente, deve darsi atto che non sussis te alcuna incompatibilità del ###, che ha presiedut o anche il precedente co llegio di Cassazione che ha emesso la sentenza 25692/2018, dovendo trovar e applicazione il principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere co mposto anche da magis trati che abbiano partecipato al pre cedente giudizio concl usosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto tale partecipazione non determina alcu na compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e 5 di 22 ciò a prescinder e dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un error in procedendo o in un error in iu dicando, atteso che, anche in quest'ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l'interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambit o di app licazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta (Cass., Sez. 2, 11/3/2025, n. 6527; Cass., Sez. 2, 31/10/2023, n. ###; Cass., Sez. 3, 25/1/2021, n. 1542; Cass., Sez. 3, 18/7/2016, n. 14655; Cass., Sez. U, 25/10/2013, 24148). 2. Venendo al merito, con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'ar t. 1 del le disposizioni della legge in generale di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 262, degli artt. 872 e 873 cod. civ., dell'art. 17 della legge ### (legge n. 765 del 1967), degli artt. 2 e 9 del D.M. 1444 del 1968, degli strumenti urbanistici, quali l'art. 58 del ### edilizio del Comune di ### vigente nel 1971, della varian te del ### adottata con D.C. n. 85 del 17/9/1991 e approvata con D.G.R. n. 200 del 1992 e di quella adottata con D.C. n. 104 del 20/12/1994 e n. 105 del 27/12/1994 e approva ta con D.G.R. 1047 del 2/4/1998, del ### degli ### del 2014, degli artt. 39 e 41 delle correlate N.T.O. e degli artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano rimarcato la sussistenza di abusi edilizi, benché questi non rilevasse ro nella materia del le distanze; non avevano considerato che, in assenza di disposizioni di carattere integrativo, costituivano norme di riferiment o quelle contenute nel codice civile e nel d.m. n. 1444 del 1968; avevano perciò app licato norme non conferenti; e avevano trascurato la sopravvenuta disciplina più fav orevole. I ricorrenti hanno, in 6 di 22 particolare, evidenziato che, al momento del rilascio del la concessione edilizia del 1976, il ### di ### prevedeva all'art. 58, per edifici siti in zone aven ti destinazione diversa, la distanza di mt. 4 dai confini; che l'art. 47 del ### di ### vigente nel 1971 , nel discipl inare la zona agricola, prevedeva la distanza di mt. 12 dal confine e di mt. 24 tra fabbricati limitatamente alle abitazioni e ai fabbricati rurali qu ali le stalle, silos, depositi ricov eri ecc., mentre l' art. 58 del ### adottato nel 1976 e vigente dal 1978 al 1 986, prescr iveva la distanza di mt. 8 dai confini e di mt. 20 tra fabbricati soltanto per le abitazioni e la distanza di mt. 10 dai confini per i soli annessi agricoli; che, non ess endo le suddette du e disposizioni norme generali, come erroneamente sostenuto nella sentenza, avrebbero dovuto trovare applicazione gli artt. 873 cod. civ. e 9 d.m. n. 1444 del 1968; che la normativa sopravvenuta non era stata verificata dal secondo c.t.u., non essendo stato evidenziato che: l'area dei convenuti era stata in serita, con la variante al P.R.G. del 1991, parte in zona ###b e parte in zona ###; per quest'ultima sottozona, caratterizzata dalla presenza di “preesistenze insedi ative”, ivi incluso l'artigianato di servizio (art. 42-ter N.T.A.), era prevista la distanza di mt. 5,00 dal co nfine e di mt. 10,00 tra fabbricati; il ### degli ### del Comune e le relative N.O.T., stabilivano, all'art. 41, per i nuclei di edificazione diffusa, come quello dei convenuti, il rispetto, per le nuove costruzioni, delle distanze di mt. 5 dal confine e di mt. 10 tra pareti finestrate.
Pertanto, ad avviso del ricorrente, la distanza applicabile alla specie, al momento dell'edificazione, era quella di mt. 4 dal confine in virtù dell' art. 58 del P.d.F. del 1971 per le zone im proprie, mentre nulla era disposto per le distanze tra fabbricati, e quella successiva era di mt. 5 dal confi ne e di mt. 10 tra fabbricati, distanze queste t utte rispettate dai ricorrenti, sicché i giudici 7 di 22 avevano errato in quanto: non avevano applicato la fattispecie di cui all'art. 58 del P.d.F. del 1971 che prevedeva il rispetto dei mt. 4 dal confine, benché la licenza fosse stata chi esta facendo riferimento proprio a quest'ul tima disposizione; aveva no ritenut o che l' art. 58 del ### edi lizio del 19 76, che stabiliva la distanza di mt. 20 costituisse una previsione di carattere generale, non li mitata alle abitazioni presenti in zona agricola; aveva no escluso l'assimilabilità del laboratorio artigianale ad un annesso agricolo, senza ricercar e le fonti primarie da applicare (d .m. 1444 del 1968 ); avevano negato che la variante al P.R.G. introdotta nel 1991 avesse ridotto le distanze a mt. 5 dal confine e mt. 10 tra fabbricati, in contrasto con quanto affermato agli artt. 42 (dettato per le zone agricole di tipo ###b) e 42-ter delle N.T.A. del P.R.G., che avevano eliminato le distanze di mt. 20 e mt. 24; avevano falsamente applicato l'art. 41 N.T.O. sostenendo che non fosse applicabile la norma in tema di distanze fissata dall'art. 41 delle N.T.O. del P.I. sull'assunto che in dette zone fosse consentita l'edificazione di fabbricati per il solo c.d. artigianato di servizio e che il manufatto dei co nvenuti non rientra sse in detta categor ia, benché inserito in zona ###, in quan to evidentemente riten uto compatibile con le destinazioni ivi annesse. 3. Con il sec ondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, 872 e 873 cod. civ., della variante al ### adottata con D.C. n. 85 del 17/9/1991 e approvata con D.G.R. n. 200/92 e di quella adottata con D.C. n. 104 del 20/12/1994 e n. 105 del 27/12/1994 e approva ta con D.G.R. 1047 del 2/4/1998, del ### degli ### del 2014 del Comune di ### degli artt. 39 e 41 delle correlate N.T.O. e degli artt. 112, 113 e 116 co d. proc . civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudic i di merito avevano 8 di 22 laconicamente ritenuto che la normativa più favor evole nel frattempo sopravvenuta (var iante di P.R.G. del 1991 e P. I. del 2014), che aveva eliminato le distanze tra fabbricati di 24 e 20 mt. e dai confini di mt. 12, prevedendo rispettivamente quelle di mt. 10 e 5, non fosse applicabile alla specie, invocando, invece, le distanze previste dagli strumenti ampiamente superati, senza considerare il principio secondo il quale il sopravvenire di nuove disposizioni più favorevoli consolida la posizione del costruttore e il suo diritto al mantenimento dell'opera nello stato in cui si trova , benché in origine irrispettosa delle disposizioni regolamentari. I ricorrenti hanno in merito evidenziato che lo stesso c.t.u. Ing. Negro aveva omesso di indicare le distanze da rispettare dagli anni '80 in poi, lasciando in tal modo un vuoto istruttorio in contrasto coi suddetti principi. 3.1 Il primo e il secondo motivo, da trattare cong iuntamente in ragione della stretta connessione, sono fondati.
Vanno, innanzit utto, respinti i rilievi di inammissibi lità per novità della questione, per violazione del principio di autosufficienza e per contraddittorietà, sollevati dal controricorrente, atteso che, in materia di distanze, opera il principio iura novit curia, in virtù del quale spetta al giudice e quindi anche a questa Corte di legittimità acquisire conoscenza d'ufficio, quando la vio lazione sia dedotta dalla parte, delle prescrizioni che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, in quanto integrative del codice civile (art. 873 cod. civ.) e aventi, dunque, valenza di norme giuridiche (anche se di natura second aria) (cfr. Cass. , Sez. 2, 5/2/2020, n. 2661; Cass., Sez. 2, 02/12/2014, n. 25501; Cass., Sez. 2, 15/06/2010, n. 14446), con la conseguenza che non può dirsi nuova una questione che attenga alla normativa applicabile.
Quanto, poi, al difetto di autosufficienza, si evidenzia che, secondo il più re cente orientamento nomofilatti co, il suddetto requisito, 9 di 22 corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (Cass. 11325/2023), in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza ### del 28 ottobre 2021 (### e altri c. ###, che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della ### a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa ( 12481/2022); tra l'altro, esso non può tradursi in un ineluttabile onere di in tegrale trascrizione degli atti e documen ti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e si a specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (C ass. Sez. U, 8950/2022); Cass., Sez. 1, 7/11/2023 , ###).
Nella specie, i ric orrent i hann o chiaramente evidenziato i punti della sentenza ritenut i in contrasto con le attuali norme sulle distanze prescritte in seguito alla modifica degli strumenti urbanistici, senza, peraltro, incorrere in alcuna contraddittor ietà, essendosi gli stessi limitati a dire che, quand'anche il manufatto di loro proprietà fo sse risultato esclu so da tutte le prescrizio ni urbanistiche, avrebbero dovuto trovar e applicazione le norme generali, non potendo consi derarsi qu ella in tema di “ann essi rustici”, sostanzialmente applicata in via di analogia. 3.2 Venend o al merito, si legge nella sentenza impu gnata che i giudici di merito, dopo avere descritto l'im mobile adibito a falegnameria di proprietà dei ricorrenti, sostenendo che la relativa copertura, da computare nel calcolo delle distanze, sporgeva dalla muratura di cm. 90 per un tratto lungo mt. 14 e di cm. 400 per un 10 di 22 tratto lungo circa mt. 20 e che la sua distanza minima dal confine era di mt. 8,43, mentre il distacco minimo tra fabbricati era di mt. 13,60, han no evidenziato che tale immobile, per un verso, era stato edi ficato in violazione dei titoli edi lizi rilasciati anche relativamente agli ampliamenti realizzati dopo il ### e, per altro verso, si trovava a distanza non regolamentare, posto che, ai sensi dell'art. 47 del ### comunale del 1971, in vigore nel 1976, avrebbe dovuto rispettare la distanza di mt. 24, co me accertato dal c.t.u. Ing. Negro e, prima ancora, dal c.t.u. Ing.
Zanella, secondo cui la destinazione urbanistica del bene era all'epoca quella della “zona agricola” e non della “zona impropria”, confermata anche nel ### in vigore nel 1978.
Discostandosi poi da qua nto aff ermato da quest'ultimo c.t.u., secondo il qu ale, con il ### to del 1978, era cessata la violazione delle distanze, atteso che la distanza di mt. 20, prescritta dall'art. 58 del ### edilizio, adottato il ### e vigente dal 21/11/19 78 al 1/7/1986, riguardava soltanto le abitazioni e che il fabbricato artigianale dei ricorrent i era, invece, equi parabile all'”an nesso rustico”, per il quale era previsto un distacco di mt. 10, i giudici di merito hanno ritenuto erronea tale argomentazio ne, sia perché il distacco di mt. 20 doveva considerarsi generale e non limitato alle sole abitazioni, sia perché il laboratorio artigianale non era “annesso agricolo” siccome non co nnesso all'esercizio dell'attivit à agricola, sia perché la distanza tra fabbricati di mt. 20 era prevista anche per gli “annessi agricoli”, riguardando quella minore di mt. 10 i soli confini, con la conseguenza che, non essendo il fabbricato in esame né residenza, né “annesso rustico”, siccome a uso artigianale, andavano applicate le norme più re strittive dei mt. 10 dai confini e dei mt. 20 tra fabbricati. 11 di 22 La Corte d'A ppello ha, infine, escluso che fossero sopragg iunti strumenti urbanistici pi ù favorevoli , atteso che, oltre ad ess ere irrilevanti le previsioni circa gli “ann essi agricoli”, la variante al P.R.G. del 30/6/1991 non riduceva la distanza tra fabbricati e che il ### degli ### del 12/5/2014, che avrebbe incluso, secondo la prospettazione degli appellati, il proprio terreno nel perimetro del “nucleo di edificazione diffusa”, non legittimava la permanenza del bene nel la medesima posizione, in qu anto, ai sensi dell'art. 41, punto 7, delle N. T.A., in tali zone non era affatto consentita l'edificazione di fabbricati per lo svolgimento di attività artigianali, se non per il c.d. “artigianato di servizio”, tra cui non rientrava la falegnameria. 3.3 Or bene, questa Corte ha costa ntemente affermato che, in materia di distanze nelle costruzi oni, lo ius superveniens più favorevole per il costruttore rende legit timo l'edi ficio sorto in violazione della normati va in vigore al momento della sua ultimazione, con la conseguenza che, q ualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore, si conso lida il diritt o di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, fermo restando, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subìto nel p eriodo tra l'edi ficazione e la nuova disposizione normativa o situ azione di fatto le gittima nte (Cass., Sez. 2, 17/08/2022 , n. 24844; Cass., Sez. 2, 24/11/2020, n. 26713; Cass., Sez. 2, 26/7/2013, n. 18119) e salvo che si sia in presenza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la violazione, giacché la nuova normativa - a meno che non affermi espressamente di voler in cidere sui giudicati - non pu ò avere effetto sulla statuizione demolitoria c he deve essere eseguita in forza del giudicato (Cass., Sez. 3, 23/6/2016, n. 12987). 12 di 22 Tale prin cipio impone dunque di verificare se siano subentrate disposizioni più favorevoli rispetto al ### edilizio adottato il ###, vig ente dal 21/11/19 78 al 1/7/1986, e preso in esame dai giudici di merito. 3.4 A questo riguardo si osserva che il ### di ### adottato co n delibera del ### n. 129 del 9/12/1976, è stato abrogato dal l'art. 66 delle N.T.A. ### del Comune di ### aggiornato alla 18^ variante parziale (L.R.21/98), adottata con delib. cons. n. 18 del 22.03.2006, approvate con delib. cons. n. 33 del 28.06.2006, che, a ment e dell'art. 65, ha sostituito ogni altra regolamentazione comunale in materia.
Il predetto P.R.G. ha suddiviso il terri torio com unale sia in zone territoriali omogenee ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e del calcolo degli standar ds urbanistici minimi, tra le quali rient ra anche la “### omogenea E”, che comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli, soggette alla L.R. 5 Marzo 1985 N° 24, sia in ### individuate secondo la loro “destinazione funzionale”, includendovi anche le ### per insediamenti produttivi, a loro volta suddivise in varie zone agricole tra cui zone agricole ###a; zone agricole ###a; zone agricole ###a; zone agricole ###b; zone agricole di recupero ambientale.
Queste ultime sono specificamente disciplinate dall'art. 38, il quale, oltre a stabili re che sono tali quelle destinate prevalentemen te all'attività produttiva di tipo agricolo, dividono le aree in zone agricole di tipo ###a, ###a, ###a ed ###b, in zone agricole di recupero ambientale, in attività agroindustriali e ser re per floricoltura esistenti e in allevamenti industriali esistenti, a ciascuna delle quali sono dedicati i successivi articoli. 13 di 22 Con specifico riguardo all a zona ###b, nel l'ambito della quale sarebbe inserita la proprietà dei rico rrenti, come dagli stess i dedotto, l'art. 42 precisa che essa riguarda le zone agricole di cui al precedente art. 41, il quale, nel disciplinare le ### agricole di tipo ###a, ossia le zone agricole già compromesse da in sediamenti residenziali e produttivi non legati direttam ente all'agricoltura, ammette, oltre agli “Al levamenti industriali” , anche gli interv enti residenziali di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, e 7 della L.R. 5 Marzo 1985 n. 24 con le prescrizioni di cui al precedente art. 40 delle presenti norme di attuazione del P.R.G., e la costruzione o l'ampliamento di annessi rustici ed all evamenti aziendali, sec ondo le norme ed i limiti previsti all'art. 6 della L.R. 5 marzo 1985 n. 24, e del terzo e quarto comma del precedente art. 38, applicando le prescrizioni di cui alla lettera B) all'art. 39 delle medesime N.T.A. ###. 40, richiamato, come visto, per le “Residenze” dal ridetto art. 41 e riferito alle ### di ####a, impone per le nuove costruzioni il rispetto della distanza minima dai confini di 5,00 ml. e la distanza minima dai fabbricati di 10,00 ml. da pareti finestrate, oppure aderenza o dai fabbricati di proprietà come da D.M. 2/4/68 n. 1444, ment re l'art. 39, richiamato dal ridetto art. 40 per gli annessi rustici, prevede un a distanza minima dai confini di 5,00 ml., una distanza minima dai fabbricati non di proprietà di 10,00 ml. e una distanza mi nima dai fab bricati di proprietà secondo quanto prescritto dal D.M. 2/4/68 n. 1444.
Quanto alle ### agricole di tipo ###, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative e utilizzab ili per l'organizzazione di centri rura li, nelle quali sa rebbe parimenti inser ito l'immobile in questione, l'art. 42-ter stabilisce che sono consentite, tra le varie destinazioni d'uso, anche quelle relative all'”artigianato di servizio”, precisando, quanto ai caratteri dell'edificazione, che la distanza dai confini deve essere di ml 5,00, la distanza minima dai fabbricati di 14 di 22 10,00 ml tra pareti fin estrate, oppu re aderenza, e la distanza minima dai fabbricati di proprietà conforme al D.M. 02.04.1968 1444. 3.5 Ebbene, come chiarito da Cass., Sez. 2, 2/2/2022, n. 3241, sia le norme tecniche di attuazione del P.R.G. che i regolamenti edilizi hanno valenza integrativa dell'art. 873 cod. civ., sicché la prevalenza delle diverse prescrizioni è - in materia - affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale delle norme locali (vedi anche Cass., Sez. 2, 4/10/2018, n. 24206), secondo quanto chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, allorché ha evidenzi ato che regolamenti edilizi comunali e prescrizioni generali e astratt e dei piani regolatori gene rali e del le relative norme tecniche, avendo entrambe natura regolamentare o di atti amministrativi generali, sono subordinati solamente alle norme di rango primario in ese cuzione delle quali so no stati emana ti (Consiglio di Stato 2707/2012; T.a.r. Brescia 1629/2011; T.a.r.
Firenze 2439/2008) e che è munita di forza abrogativa la norma di un regolamento edilizio che disciplini ex novo tutta la materia delle distanze, con conseguen te venir meno di un a precedente disposizione derogatoria contenuta n elle norme di attua zione del piano regolatore generale (Consiglio di Stato 104/1994).
E' allora evidente l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito, i quali hanno dato attuazione a di sposizioni, quelle contenute nel P.R.G. del 1976 , che non erano pi ù in vigore in quanto espressamente abrogate e sostituite dalle successive N.T.A., senza peraltro acc ertare neppure la ### nel la quale sono inserit i gli immobili dei ricorrenti, onde verificare la nuova disciplina ad essi applicabile.
Né assume valore dirimente il fatto che la Corte d'Appello, sia pure sotto la previgente normativa, abbia già escluso il manufatto dei ricorrenti dalla nozi one di “artigiana to di servizio”, l'unico che, a 15 di 22 mente del ridetto art. 42-ter, consentirebbero la variazione d'uso, imponendo le distanze di ml. 10 tra costruzioni e ml. 5 dai confini.
Infatti, non so ltanto l'indivi duazione della normativa applicabile assorbe comunque gli accertamenti in fatto - anche qualificatori - compiuti in relazione alla normativa ormai abrogata, ma la stessa sentenza non spiega neppure le ragioni dell'esclusione dell'attività svolta nel manufatto dalla suddetta nozione.
Si osserv a al riguardo che l'artigianato di servizi o, privo di una autonoma definizione, siccome non contenuta né negli strumenti urbanistici locali, né, in generale, nella legge n. 443 del 1985 (la quale si limi ta ad affermare che l'imprendit ore artigiano, quale titolare dell'impresa, è colui che esercita perso nalmente e professionalmente l'attività, assumendo la piena responsabili tà della stessa e gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, nonché prestando il proprio lavoro, anche manual e, in misura prevalente nel processo produtti vo), si sostanzia nel lo svolgimento di attività volta all'elaborazione di un prodotto o di un servizio in modo artigianale e nella fornitura dello stesso, cioè in un'attività artigianale svolta a favore di uno specifico utente (in tal senso T.A.R. Pug lia, ### 3, 21/2/2009 , n. 254), con la conseguenza che la valu tazione al riguardo non pu ò prescindere dall'esame dell'attività specificamente svolta nel manufatto stesso, rimasta, invece, insindacata nella specie.
Va infine osservato che le norme tecniche di attuazione, nella parte in cui derogano al regime ordinario delle distanze, sono di stretta interpretazione e sono, pertanto, in suscettibili di in terpretazione analogica ai sensi dell'art. 14 delle preleggi o estensiva, la quale, quantunque in astratto non preclusa per le norme derogatorie o eccezionali, impone di circoscriverne la portata alle ipotesi in cui il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non rid uca la portata della norma che co stituisce la re gola con 16 di 22 l'introduzione di nuove eccezioni (Cass., Sez. 2, 28/2/2018, 4657; Cass., Sez. 2, 17/12/1993, n. 12506).
Peraltro, l' eventuale impossibilità di sussumere la fattispecie concreta in un a di quelle astr attamente previste dagli strumenti locali non può certo far rivivere disposizi oni ormai abrogate, ma impone di applicare le norme generali che, nella materia in esame, sono previste dagli artt. 873 e ss. cod. civ. e dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, il quale ha efficacia di legge dello Stato, siccome emanato su delega della legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41- quinquies (c.d. legge urbanistica), sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati non so ltanto prevalgono sulle co ntrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica (Cass., Sez. U, 07/07/2011, n. 14953, Rv. 617949), ma, in quanto integrative dell'art. 873 cod. civ. pure nei rapporti tra privati, acquistano efficacia precettiva anche in caso di mancata previsione di norme sulle distanze (tra le tant e Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29732, non massimata).
Consegue da quanto detto la fondatezza delle censure. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 392 e 394 cod. proc. civ., dell'art. 2909 cod. civ., degli artt. 1158, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giud ici di merito, violando i limi ti d el potere del giudice del rin vio, nonché del giudicato implicito formato si sull'accertamento di fatto in or dine all'eccezione di usucapione, l' aveva rigettata non già per la sua inammissibilità, ma perché mancava la prova della prees istenza dell'ampliamento, laddove nelle precedenti fasi si era affermato, sia pure erroneamente, l'inammissibilità dell'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto distanze inferiori a quelle leg ali.
Peraltro, la Corte di merito aveva ritenuto che l'usucapione fosse 17 di 22 rimasta indimostrata, stante la genericità delle deposizi oni testimoniali, così violando il giudicato implicito formatosi sulla valutazione delle prove testimoniali stesse.
Infine, la matu rata usucapione emergeva sia dalla stessa c.t.u. dell'Ing. Negro, allorché aveva puntualizzato che in data ### era stata richiesta la licenza edilizia per ampliamento laboratorio di falegnameria e che dalle foto aeree scattate nel 1967 risultava la maggiore ampiezza della parte edificata rispetto a quella autorizzata, sia dai testi moni sentiti, che avevano affermato l'esistenza del laboratorio di falegnameria fin dal 1965. 4.2 Il terzo motivo è invece infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di afferma re che l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanzi ale, non soltanto sul l'esistenza del diritto azionato, ma anche sul l'ine sistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancor ché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e del la causa peten di, fe rmo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass., Sez. 1, 9/11/2022, n. ###).
La preclusione per effetto di giudica to sostanzi ale può scaturire , invero, solo da una statuizione che abbia at tribuito o negato "il bene del la vita" preteso e non anche da un a pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pu r se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso, atteso che non sono suscettibili di passare in giudicato quei capi della pronuncia ch e, sebbene non impugnati, sono strettament e collegati da rapporto pregiudiziale o conseguenziale (Cass., Sez. 1, 17/1/2022, n. 1252). 18 di 22 Il giudicato interno si forma, infatti, solo su di un capo autonomo di sentenza che, restando del tutto indipendente, risolva una questione avente una prop ria individualit à e autonomia, la qu ale non pu ò dirsi sussistente allorché consista in una mera argomentazione, ossia nella semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, pur se funzionale a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. In quest'ultimo caso, infatti, l'impugnazione della pronunzia di merito coinvolge necessariamente anche il ragionamento giuridico - esatto o errato che sia - che la sostiene, la sciando libero il giudice dell'impugnazione di confermare la decisione anche sulla base di una diversa motivazione in diritto (C ass., Sez. 1, 30/6/2022, 20951; Cass., Sez. 3, 05/09/2005, n. 17767; Cass., Sez. 1, 28/10/2005, n. 2 1092; Cass., Sez. 2, 03/07/20 03, n. 10527; Cass., Sez. 3, 23/01/2002, n. 738; Cass., Sez. 3, 17/05/2001, 6757; Cass., Sez. 3, 02/10/1997, n. 9628).
In particolare, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in app ello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la sta bilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costitu ita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giurid ico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (fra le tante Cass., Sez. 3, 19/10/2022, n. 3072 8; Cass., Sez. 6-L, 12/8/2018, n. 24783, non massimata).
Alla luce di tali principi deve allora escludersi che sussista un giudicato interno limitatamente agl i accertamenti in fatto e alla 19 di 22 lettura delle risultanze istruttorie correlate ad una specifica domanda, quando il suo esito sia stato oggetto di gravame.
Pertanto, avendo questa Corte, con la sentenza del 2018, assorbito il motivo di ricorso sull'eccezione di usucapione, il giudice di rinvio aveva il dovere di riesaminare sotto ogni profilo la questione.
La censura è, peraltro, inammissibile in quanto tende a rimettere in discussione la valut azione del compendio probatorio acquisito, senza con siderare che la suddetta attività è riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusi oni in ordine alla ricostruzione del la vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricorso per cassazione (Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18 857; Cass. 19/07/2021, n. 20553; 29/10/2018, n. 27415). 5.1 Con il quar to motivo di ricorso, si lament a la violazione e/o falsa app licazione degli artt. 112 cod . proc. civ. e 11 1 Cost., nonché degli artt. 2697 e 2043 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici d'ap pello avevano accolto la domanda di risarcimento dei danni, nonostante l'appellante avesse concluso chiedendo la condanna “nella misura che sar à accertata e precisata in separato giudizio”, con la conseguenza che non avrebbero potuto procedere alla liquidazione del suo ammontare senza dar luogo a un vizio di extrapetizione.
I ricorrenti hanno, peraltro, evidenziato che il danno non avrebbe dovuto essere liquidato tenendo conto di un arco temporale di 44 anni, ma avrebbe potuto al più riguardare il periodo dal 1976 (data della edificazione) al 1991 (data della so pravvenienza della normativa più favorevole); che la villa non era di particolare pregio architettonico in quanto era in stato di abbandono e degrado, con conseguente esclusione dei valori di stima adottati dal c.t.u.; che il danno doveva escludersi anche sotto il profilo dell'amenità dei luoghi, della veduta, della luce, del suo inserimento nella zona e 20 di 22 dell'arretramento del laboratorio rispetto al corpo principale del la villa; che non venivano limi tate aria e luce attesa la di stanza di quasi mt. 20 tra i due fabbricati; che nessuna prova aveva fornito la co ntroparte; che i ricorrenti erano sta ti co ndannati alla demolizione del laboratorio in cui svolgevano l'attività artigianale di famiglia; che il danno era stato duplicato, non potendo la perdita della visuale essere computata come deprezzamento generale del complesso immobiliare e come voce a parte; che la quantificazione era riferita ad uno stabile ristruttu rato, senza tener conto dello stato effettivo dell'immobile. 5.2 Il quarto motivo è fondato.
Occorre, innanzitutto, premettere che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio ricondu cibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc . civ.) o a quello del tantum devolutum quantum app ellatum (art. 345 co d. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribui sce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, del le istanze e dedu zioni delle parti (tra le tante Cass., Sez. 3, 10/10/2014, n. 21421; Cass., Sez. L, 22/7/2009, n. 17109).
Orbene, dall'esame degli atti risulta che con l'atto d'appello contro la sentenza di pri mo grado i conv enuti avevano lam entato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per av ere la Corte d'Appello pronunciato anche sul quantum dei danni, benché in precedenza, con le prime conclusi oni del 21/01/2004, l'attor e avesse ridotto solo all'an la domanda risarcitoria. 21 di 22 La questione, rip roposta in Cassazio ne con il sesto motivo, era stata di chiarata assorbita dalla sentenza del 2018 ed era stata, quindi, correttamente riproposta anche in sede di rinvio.
Nonostante ciò, la Corte d'Appello ha omesso di pronunciarsi sul punto, provvedendo a infliggere ai ricorrenti la condanna al pagamento dell'ingente somma di € 115.000,00 a titolo risarcitorio.
Da ciò consegue la fondatezza della censura. 6.1 Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano quantificato le spese di li te in misura sproposit ata, senza considerare che il giudizio di legittimità si era concl uso con la soccombenza del la controparte. 6.2. Il quinto motivo, afferendo alle spese di lite, resta assorbito dall'accoglimento dei primi due e del quarto. 8. In conclusione, dichiarata la fondatezza del primo, del secondo e del quarto motivo, l'infondatezza del terzo e l'assorbimento del quinto, il ricors o deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accogli e il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, dichiara l'infondatezza del terzo e l'assorbimento del quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in ### il ###. Il giudice
estensore ### 22 di 22