... costituita in giudizio la ### S.p.A., la quale ha dedotto l'inammissibilità della domanda di ripetizione
di indebito, essendo ancora aperto il rapporto di conto corrente, e contestato la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. ed ammessa la ctu contabile, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Deve, in primo luogo, darsi atto che il rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio risulta ancora aperto al momento della proposizione della domanda (così come espressamente allegato da parte convenuta e non contestato da parte attrice), con la conseguenza che deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, risultando, invero, pienamente ammissibile la domanda volta ad ottenere l'accertamento del saldo di conto corrente ad una determinata data depurato dagli effetti negativi delle clausole eventualmente dichiarate nulle ( Cass. Civ., sez. III, 15 gennaio 2013, n. 798, per la quale “l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca (leggi tutto)...
causa n. 3696/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Carmela D'Angelo