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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18570/2024 del 08-07-2024

... la testatrice al momento della seconda scheda era incapace di intendere e di volere. Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi legittimi della testatrice, ### e ### figli ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -3- di un fratello premorto, nella resistenza dei convenuti, che invece invocavano la validità della seconda scheda testamentaria, nelle more del giudizio decedeva il ### cui succedeva come erede la ### Il Tribunale di ### con la sentenza n. 3767 dell'8 novembre 2013 ha rigettato la domanda attorea, ed avverso tale sentenza la ### ha proposto appello. La Corte d'### di ### con la sentenza n. 311 del 2018 ha rigettato il gravame. Dopo avere ripo rtato il contenut o della scheda testamentaria, evidenziava la presenza nella stessa di numerosi errori ortografici che però apparivano ininflu enti rispetto al contesto ne l quale si inserivano, e che permetteva di affermare che con il testamento la de cuius int endeva lasciare i prop ri beni ai convenuti Lai e ### La sched a era infatti s uscettibile di ricostruzione nel suo contenuto effettivo, e manif estava l'intento di lasciare i propri beni ai soggetti designati. Quanto all'utilizzo del (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 16302-2019 proposto da: ### ele ttivamente domiciliata in #### 22, pre sso lo studio dell 'avvocato ### rappresentata e difensa dagli avvocati #### ATZORI e ### giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro #### rapp resentati e dif esi giusta procura in calce al co ntroricorso , dall'avvocato ### FARRIS; - controricorrenti - Ric. 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -2- nonché contro ##### - intimati - avverso la sentenza n . 311/2018 della CORTE D'### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal ###. ### Lette le memorie delle parti; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ### e ### convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di #### e ### (fratello della d e cuius ###, al fine di conseguire il riconosciment o della q ualità di unici eredi testamentari in virtù del testamen to olograf o del 10 febbraio 2007, con l'accertamento altresì che la successiva scheda del 15 maggio 2007 non con teneva alcuna disp osizione a favo re della ### e del ### Deducevano che la scheda del m aggio del 200 7 non prevede va alcuna attribuzio ne a favore dei convenuti né preve deva una revoca espressa o t acita del testamento a loro favorevole, dovendosi invece reputare che con la stessa la de cuius avesse inteso esplicitamente ribadire che non intendeva attribuire nulla ai convenuti, come esplicato dall'utilizzo dell'espressione “neno” che nella lingua sarda vuol dire “nessuno”. 
Aggiungevano altresì che la testatrice al momento della seconda scheda era incapace di intendere e di volere. 
Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi legittimi della testatrice, ### e ### figli ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -3- di un fratello premorto, nella resistenza dei convenuti, che invece invocavano la validità della seconda scheda testamentaria, nelle more del giudizio decedeva il ### cui succedeva come erede la ### Il Tribunale di ### con la sentenza n. 3767 dell'8 novembre 2013 ha rigettato la domanda attorea, ed avverso tale sentenza la ### ha proposto appello. 
La Corte d'### di ### con la sentenza n. 311 del 2018 ha rigettato il gravame. 
Dopo avere ripo rtato il contenut o della scheda testamentaria, evidenziava la presenza nella stessa di numerosi errori ortografici che però apparivano ininflu enti rispetto al contesto ne l quale si inserivano, e che permetteva di affermare che con il testamento la de cuius int endeva lasciare i prop ri beni ai convenuti Lai e ### La sched a era infatti s uscettibile di ricostruzione nel suo contenuto effettivo, e manif estava l'intento di lasciare i propri beni ai soggetti designati. 
Quanto all'utilizzo del termine “neno”, che il Tribunale aveva reputato fosse un mero errore di stesura, l'appellante insisteva sul fatto che lo stesso indicasse nella lingua sarda la parola “nessuno” così che do veva infe rirsi che la de cuius n on voleva in realtà attribuire alcun bene. 
Tuttavia, anche tale diversa esege si non era condivi sibile, in quanto non vi sarebbe stata alcuna ragione per redigere un atto al fin e di privare di beni dei soggetti che comunque no n rivestivano la qualità di eredi legittimi, e che quindi non potevano accampare alcuna pretesa sul patrimonio della testatrice. Ric. 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -4- La diversa tesi dell'appellante secondo cui comunque vi sarebbe stato un inte resse a mani festare la volontà di no n assegn are alcun bene agli appellati si scontrava con la logica. 
Ciò induceva anche ad affermare come la prova testimoniale fosse del tutto i rrilevante in quant o alcuna influenza sulla decisione avrebbe potuto avere la dimostrazione che la de cuius era solita utilizzare anche la lingua sarda.  2. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, affidato a quattro motivi, ### Resistono con controricorso ### e ### Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.  3. Il pri mo motivo di ricorso denuncia la violazione deg li artt .  1362 e ss., c.c., in comb inazione co n l'art. 587 c.c., per l a violazione del criterio dell'in terpretazione testuale e dell'esame delle espressioni verbali del testo negoziale. 
Infatti, la sentenza non ha inseri to nel quadro interpre tativo alcuni termini p resenti nella scheda, violando in tal modo il precetto fondamentale che impone di valorizzare l'aspetto testuale del documento. In particolare, la Corte d'appello ha omesso di inserire nel quadr o delle volontà testamen tarie l'espressione “neno” che avrebbe potuto far sorgere una lettura alternativa di testamento. 
Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 1362 e dell'art.  587 c.c., per la violazione dei criteri di int erpretazione extra testuali, avendo fatto rico rso ad un criterio di interpretazione oggettivo, escludendo che si fosse al cospetto di una manifestazione di volontà negativa, valo rizzando i l carattere di ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -5- inutilità di tale dichiarazione, per il fatto che i suoi destinatari non rientravano nel novero degli eredi legittimi. 
In tal modo si è anteposto un criterio di interpretazione oggettiva delle volontà test amentarie, che deve invece e ssere reputato recessivo a confronto d ell a valorizzazione delle espressio ni testuali. 
I d ue motivi, d a esaminare congiuntamente per la lor o connessione, sono privi di fondamento. 
Il testamento della de cuius risulta avere il seguente tenore: “Io sottoscrito ### a ### oco 2.2.19 33 in piena facoltà mentana dichio dichiaro di che in miei ### li lasio A ### 15 maggio 2007 in fede ### Cannas”.  ### e d'### ha e videnziato che la scheda, sebbene connotata da numerosi er rori gramm aticali, consentiva di individuare in maniera univoca la volo ntà della t estatrice di lasciare i propri beni ai convenuti. 
Il documento, inoltre, presentava tutti i requisisti formali prescritti per l'olografo, dovendosi ridurre gli errori ortografici al grado di irrilevanza ai fini della corretta esegesi de lle volontà testamentarie, che permettevano di indi viduare un a pacifica attribuzione dei beni relitti in favore della ### e del ### come appunto confermato dalle espressioni “lascio” e “niei” (re ctius miei) beni, come espressive della reale volontà di istituzione dei predetti ex art. 587 La div ersa espressione “neno” d egradava invece al rango di un mero errore di stesura, inidoneo ad inficiare la complessiva lettura della scheda nel sen so sopra indicato . Inoltre, anch e a voler ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -6- accedere alla riconduzion e del tem ine alla parola sarda significante il termine italiano nessuno, non poteva aderirsi alla diversa interpretazione offerta dall'appellante, secondo cui con la stessa la dichiarazione della testatrice aveva in realtà una portata negativa. Deponeva per la svalutazione di tale elemento la circostanza che entrambi i soggetti designati non rientravano nel novero degli eredi l egittimi, sicché alcun a pretesa potevano vantare sui beni rel itti dell a testatrice che per tanto non aveva alcuna esigenza di disporre una loro formale diseredazione. 
Reputa la Corte che la soluzione alla quale è pervenuta la Corte d'appello sia incensurabile.  ### la giurispruden za di q uesta Corte, in tem a d'interpretazione del testamento, qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l 'effettiv a intenzione del testat ore e la portata della disposi zione, l'interpret e può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di e lementi e strinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, q uali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche (Cass. n. 25521 del 31/08/2023). 
Tuttavia l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabil i le regole di ermeneutica de ttate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natu ra di atto unilat erale non recettizio del n egozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della di chiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esam e glob ale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell'atto non ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -7- emergano con certezza l'effe ttiva inte nzione del "de cuius" e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personal ità dello stesso, la sua mentalit à, cultura o condizione so ciale o il suo ambiente di vita (Cass. 10882 del 07/05/2018; Cass. n. 10075 del 24/04/2018). 
Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti eviden te, nella valutazione complessi va dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastant e ed antitetico, e si prestino ad esprimer e, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del "de cuius" (Cass. n. 24637 del 03/12/2010). 
Pertanto, il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'eff ettiva volontà del testatore comunque e spressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico de ll'atto unilaterale "mortis causa", salvaguardando il rispetto, in mate ria, del p rincipio di conservazione del testamento. Tale attività inter pretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragion amento immune da vizi logici, non è censurabile in sede ###2 del 21/02/2007). 
Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principi o generale ex art . 1362 c.c. , l'effettiva volontà del testatore, com unque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mo rtis causa, nel rispetto del pri ncipio di ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -8- conservazione, sicché viola l'art. 1367 c. c. il giudice c he opti immotivatamente per l'interpretazione invali dante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative (Cass. n. 5487 del 01/03/2024; Cass. n. 23278/2013, sempre per la valorizzazione dell'art. 1367 c.c., Cass. n. 23278 del 14/10/2013; Cass. n. 207 del 21/01/1985). 
Richiamati i suesposti principi, ad avviso della Corte non ricorrono le dette violazioni delle regole di ermeneutica. 
La Corte distrettuale ha, in primo luogo, evidenziato che la scheda impugnata presentava numerosi e rrori ortografici, ma che u na sua comp lessiva interpretazione non po teva non indurre alla conclusione secondo cui vi fosse la evidente volontà di istituire la ### ed il Lai tramite l'assegnazione dei propri beni.  ### “neno”, ch e parte ri corrente intende ricondurre al termine della lingua sarda “nemo”, o ltre che presentare de lle differenze di scrittura, era però a sua volta da ricondurre ad un errore di stesura, in q uanto entr ava in evidente e pal ese contraddizione con il resto della scheda che invece deponeva per la volontà di attribuzione dei beni ai predetti. 
La concl usione del giudice di merito si fonda pertant o sulla valorizzazione del testo letterale, e ciò conformemente alla regola dettata dall'art. 1362 c.c., tenendo conto propri o dell'effettiv o contenuto della scheda che pale sava al suo interno numerosi errori ortografici, cui ricondurre anche l'espressione invece valorizzata dall'appellante che avrebbe contraddetto il senso generale delle espressioni utilizzate dalla de cuius. 
Il rich iamo alla previsione di c ui all'art. 1367 c.c., destinato a adoperare, ove anche voglia ipotizzarsi come sostenuto nei motivi una contrad dittorietà tra le espressioni presenti all'interno de l ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -9- testamento, appare funzionale sia allo scopo di evit are che le disposizioni attributive siano private di ogni residua efficacia, sia al fine di giustificare la stessa redazione del documento, anche a voler accedere alla tesi che si tratti di u na disposizione di carattere meramente negativo. 
Infatti, è pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha ormai ammesso il testamento avente contenuto meramente diseredativo (Cass. n. 8352/2012), ma deve reputarsi che lo stesso abbia una sua concreta utilità laddove la diseredazione colpisca soggetti che altrimenti sarebbero destinati a succedere al testatore per legge. 
Come puntual mente sottolineato dalla Corte d'### i beneficiari della scheda oggetto di causa non rivestivano tale qualità, di guisa che no n si ponev a alcuna esigenz a per la testatrice di prevedere un testame nto di carattere sostanzialmente diseredativo, come invece risulterebbe aderendo alla tesi interpretativa sostenuta in ricorso. 
Il carattere sostanzialmente superfluo della scheda appare invece contraddetto dell'esito cui è giunta la sentenza impugnata che ha invece posto in n on cale l'espression e “neno”, v alorizzando le espressioni che invece deponev ano per una volontà attributiva, salvaguardando in tal modo l'efficacia del testamento in ossequio al disposto dell'art. 1367 In disp arte lo stesso riferimen to fatto i n ricorso al fatto che il termine “neno” si presenta come una corruzione del termine della lingua sarda “nemo”, se nza che quindi possa repu tarsi con certezza la loro iden tificazi one semantica, dep one per l'infondatezza delle censure la stessa affermazione della ricorrente secondo cui quella proposta è una opzione alternat iva di interpretazione testamentaria, ma senza che possa per converso ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -10- reputarsi che quella fatta p ropria dal giudice di merito si a assolutamente implausibile. 
Trattasi quindi di una critica che investe quello che costituisce, in presenza di interpre tazione alt ernativa, un apprezzamento riservato al giudice di m erito, per la quale risulta p reclusa la possibilità di un intervento correttivo da parte d el giudice di legittimità.  4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 2729 c.c. e deg li artt . 115 e 116 c.p.c., quanto alla valutaz ione complessiva della concordanza degli indizi, sul presupposto che la sentenza avrebbe ome sso di considerare una serie di elementi indiziari che deponevano per la diversa solu zione esegetica sostenuta dalla ricorrente. 
Si era rimarcata la competenza linguistica della de cuius, adusa ad utilizzare anche nella quotidianità la lingua sarda, la differenza di conten uto della scheda impugnata rispe tto a quelle recentemente redatte dalla de cuius, l 'esistenza di u n rapporto affettivo consolidato con l'attrice ed il di lei coniuge, rapporto che invece non poteva reputarsi esistente con i convenuti. 
Il motivo è infondato, in quanto una volta ritenuta la riferibilità del documento de quo alla testatrice, la sua valutazione in termini di testamento e la individuazione del suo contenuto è avvenuta sulla base del suo contenuto letterale, e ciò in conformità delle regole sopra esposte i n punto di interpr etazione testamentaria, che impongono il riferimento ad elementi extra testuali solo nel caso in cui r esiduino incert ezze dall'utilizzo dei crite ri esegetici soggettivi, incertezze che i giudici di merito hanno escluso sussistessero. Ric. 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -11- 5. Il quar to motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 quanto alla mancata ammi ssione dell a prova testimonial e finalizzata a dare la prova che la de cuius si esprimeva sia nella lingua italiana che in quella sarda. 
Il motivo è evidentemente p rivo d i fondamento, in quanto, una volta disattesi i primi tre motivi di ricorso, ed escluso che possa annettersi una portata effettu ale all'espressio ne “neno”, ch e la ricorrente ritiene espressiva dell'utilizzo della lingua sarda, diviene altresì superflua la prova richiesta, essendo stato il rigetto della domanda attorea correl ato al contenuto del testamento, quale evincibile dalle espressioni letterali nello stesso contenute. 
Il ricorso è pertanto rigettato.  6. Atteso il riget to del ricorso, la ricorrente è condannata alle spese del presente giudizio, da liquidarsi secondo dispositivo.  7. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicemb re 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu riennale dello Stato - ### di stabilità 2 013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore import o a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  ### e rigetta il ricorso e condanna la ricor rente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; ### 2019 n. 16302 sez. ### - ud. 19-06-2024 -12- ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n . 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a t itolo di contributo un ificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2024  

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Criscuolo Mauro

M

Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 218/2025 del 25-11-2025

... dichiarazione dei redditi, mera esternazione di scienza incapace di assurgere a presupposto del credito contributivo (Cass., Sez. Lav., 31 ottobre 2018, n. 27950). La causa di sospensione della prescrizione, sancita dall'art. 2941, n. 8, c.c. e riconosciuta dalla sentenza della Corte d'Appello di #### di ### postula «una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» e, dunque, «un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione» e foriero di un «impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli» (Cass., sez. lav., 24 luglio 2018, n. 19640, punto 2.1.). La Corte di Cassazione, ancora, diede continuità al proprio orientamento interpretativo secondo cui non si possa configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. ###) e, da ultimo, precisò che il tema delle Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/11/2025 sanzioni applicabili, così come quello delle spese di lite, non potesse che prendere le (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### funzione di Giudice del ### composta dai magistrati dott. ### dott. ### dott. ### in esito all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 215/2023 proposta da: ### elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato ### il quale lo rappresenta e difende, unitamente e separatamente all'avvocato ### giusta procura speciale in atti, RICORRENTE IN RIASSUNZIONE CONTRO ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'### in ### via ### n. 2, rappresentato e difeso dagli avvocati ### e ### in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, RESISTENTE IN RIASSUNZIONE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 6 aprile 2012, ### convenne in giudizio l'### per chiedere l'accertamento e la dichiarazione di insussistenza del credito vantato dall'### per euro 4.421,90 a titolo di contributi per la ### separata per l'anno 2005 ed euro 3.438,47 a titolo di sanzioni, previa iscrizione d'ufficio alla ### separata, come da invito al pagamento ricevuto il 23 giugno 2011. 
Il ricorrente eccepì l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, essendo in data 23 giugno 2011 maturato il termine quinquennale decorrente dalla data di esigibilità del preteso Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/11/2025 credito, ovvero dal 20 giugno 2006, per i contributi riferiti all'anno 2005. Nel merito, ### contestò la fondatezza della pretesa dell'Ente previdenziale per l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla ### separata, essendo egli titolare di posizione assicurativa presso l'### in quanto dipendente pubblico a tempo indeterminato, ed essendo tenuto esclusivamente, quale architetto iscritto al relativo albo professionale munito di partita IVA per l'esercizio della libera professione, al versamento presso INARCASSA del contributo integrativo di cui agli art. 7 dello ### e 10 l. n. 6/1981. 
L'### si costituì tardivamente in giudizio e sostenne l'infondatezza del ricorso, argomentando che il termine di prescrizione dovesse maturare dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del ricorrente per l'anno 2005, ovvero dal 30 ottobre 2006, momento a partire dal quale era stato possibile evidenziare il reddito imponibile di ### da cui era derivata, all'esito di un controllo incrociato con l'### delle ### la pretesa contributiva in contestazione. 
L'### argomentò, altresì, che il ricorrente, titolare di posizione previdenziale presso l'### poiché pubblico dipendente, non effettuasse versamenti contributivi all'INARCASSA ma, bensì, un contributo integrativo obbligatorio pari al 4%, sicché i redditi da lui prodotti nell'esercizio della libera professione avrebbero dovuto essere assoggettati a contribuzione da versare presso la ### separata.  ### di Sassari, in funzione di Giudice del ### dichiarò insussistente il credito dell'### di cui all'invito a pagare notificato all'attore il 23 giugno 2011 per i titoli di cui al ricorso, dispose che l'Ente previdenziale provvedesse alla cancellazione dell'iscrizione del ricorrente alla ### separata con decorrenza dal gennaio 2005 e condannò l'### al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente (liquidate in complessivi euro 2.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge). 
La sentenza del ### di Sassari n. 671 del 23 settembre 2014, in particolare, ritenne pacifico che il primo atto interruttivo del corso della prescrizione fosse stato l'invito al pagamento ricevuto da ### in data 23 giugno 2011 (o, secondo l'### il 22 giugno 2011), e che l'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi all'### delle ### da parte del ricorrente non potesse, in ogni caso, essere validamente invocata quale atto interruttivo (e dies a quo) della prescrizione, posto che le produzioni documentali dell'### non potevano essere esaminate ed utilizzate in ragione della tardività della sua costituzione in giudizio. 
Da ultimo, la citata sentenza sostenne che il ricorrente non fosse tenuto anche all'iscrizione alla ### separata ### con riferimento all'attività lavorativa autonoma per il cui Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/11/2025 esercizio è prevista l'iscrizione ad appositi albi professionali, in quanto era titolare di un'altra posizione previdenziale (### ed era tenuto al versamento alla cassa professionale solo nei limiti dei versamenti integrativi.  ### previdenziale impugnò la sentenza del ### di Sassari n. 671 del 23 settembre 2014 e la Corte d'Appello di #### di ### nell'accogliere il gravame dichiarò la legittimità della pretesa contributiva dell'### di cui all'avviso bonario in data 23 giugno 2011, accertò che le sanzioni accessorie di cui all'art. 116 comma 8 della l.  388/2000 fossero dovute nella misura di cui alla lettera a) della medesima disposizione, e compensò per 2/5 le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, liquidandole in euro 1.500,00, oltre a quanto dovuto per legge, per il primo giudizio ed in euro 1.700,00, oltre a quanto dovuto per legge, per il secondo, ponendo la restante parte a carico dell'appellato. 
La sentenza n. 360 in data 14 dicembre 2016 della Corte d'Appello di #### di ### reputò, specificamente, che ### fosse sottoposto all'obbligo di iscrizione alla ### separata dell'### (anche indipendentemente da atti d'impulso esterni) e che dalle stesse produzioni del contribuente emergesse l'omessa compilazione, da parte sua, del quadro RR della dichiarazione dei redditi, da cui sarebbe di per sé derivata la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione sino al momento in cui l'### avrebbe potuto legalmente procedere al controllo (ex art. 36 ter DPR 600/1973, il 31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione, ossia sino al 31 dicembre 2008), così rilevando l'omissione e provvedendo alla comunicazione dell'Ente creditore. 
Per quanto concerne le sanzioni accessorie di cui all'art. 116 comma 8 della l. n. 388/2000, la Corte d'Appello osservò che la quantificazione operata dall'### (euro 3.438,47) fosse pari al 77% del contributo che si assumeva essere dovuto, che l'art. 116 comma 10 della l.  388/2000 imponesse di calcolare la sanzione civile in ragion d'anno pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti - senza che, tuttavia, questa potesse raggiungere una somma superiore al 40% del contributo - e che pertanto, atteso che nella fattispecie concreta non si configurava un'ipotesi di evasione senso tecnico (non avendo ### occultato i redditi su cui calcolare i contributi, limitandosi a non dichiararli ai soli fini contributivi), le somme dovute a titolo contributivo avrebbero dovuto essere determinate ai sensi della lettera a) dell'art. 116 comma 8 della l. n. 388/2000.  ### presentò ricorso in Cassazione avverso la decisione d'Appello, e la Suprema Corte, con ordinanza n. 15515 del 26 gennaio 2023, accolse il sesto e il settimo motivo del presentato ricorso, rigettò i motivi dal primo al quinto, dichiarò assorbiti l'ottavo e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/11/2025 il nono e, consequenzialmente, cassò l'impugnata sentenza (in relazione alle accolte censure) e rinviò la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione. 
La Corte di Cassazione osservò che, contrariamente a quanto sostenuto da ### l'### aveva contestato in radice la sentenza di primo grado e aveva chiaramente ribadito - senza compiere, in proposito, alcuna acquiescenza - la sussistenza dell'obbligo d'iscrizione del ricorrente alla ### separata, di talché non potevano ritenersi passate in giudicato le statuizioni in punto di cancellazione, essendo esse consequenziali rispetto a quelle, ritualmente censurate, sull'insussistenza dell'obbligo d'iscrizione. La citata ordinanza rilevò, a pagina n. 8, “che costituisce ancora materia controversa, in tutte le sue implicazioni, l'obbligo d'iscrizione di ### alla ### separata e che nessun giudicato si frappone all'esame delle contrapposte deduzioni delle parti”.  ### rescindente negò, inoltre, la rilevanza del versamento del contributo integrativo ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla ### separata costituita presso l'### atteso che tale contributo riveste valenza solidaristica ma non vale a costituire alcuna posizione previdenziale a beneficio del lavoratore autonomo. 
Infine, la Corte di legittimità illustrò, nell'accogliere le doglianze di ### sull'intervenuta prescrizione dei contributi dovuti alla ### separata, come la stessa decorra dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento secondo le previsioni di legge e delle fonti secondarie chiamate a dare attuazione alla normativa primaria (Cass., Lav., 19 aprile 2021, n. 10273), di modo che non possa assumere alcun rilievo la presentazione della dichiarazione dei redditi, mera esternazione di scienza incapace di assurgere a presupposto del credito contributivo (Cass., Sez. Lav., 31 ottobre 2018, n. 27950). 
La causa di sospensione della prescrizione, sancita dall'art. 2941, n. 8, c.c. e riconosciuta dalla sentenza della Corte d'Appello di #### di ### postula «una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» e, dunque, «un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione» e foriero di un «impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli» (Cass., sez. lav., 24 luglio 2018, n. 19640, punto 2.1.). 
La Corte di Cassazione, ancora, diede continuità al proprio orientamento interpretativo secondo cui non si possa configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. ###) e, da ultimo, precisò che il tema delle Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/11/2025 sanzioni applicabili, così come quello delle spese di lite, non potesse che prendere le mosse dalla rivalutazione della fattispecie controversa e della prescrizione eccepita. 
In data #### ha presentato tempestivo ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e l'### si è costituito tardivamente in giudizio con memoria difensiva del 18.11.2025. 
All'udienza del 19.11.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti ### Nell'interesse di ### “1) contrariis reiectis; 2) dichiarare prescritta ogni pretesa creditoria dell'### nei confronti del ricorrente in relazione all'anno 2005; 3) in ogni caso, dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del ricorrente all'### per i titoli per cui è causa, ove occorra confermando la condanna dell'### convenuto ad effettuare la cancellazione dell'iscrizione del ricorrente dalla ### separata ex art. 2, comma 26, L. 335/95, con decorrenza dal 1° gennaio 2005; 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo grado, del secondo grado, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio”; Nell'interesse dell'### della ### “### rejectis, voglia l'###ma Corte d'Appello adita, - decidere secondo giustizia; - compensare le spese dell'intero giudizio per le ragioni esposte in narrativa”; MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in riassunzione del 18.07.2023, ### ha sostenuto che i principi esposti nell'ordinanza rescindente della Corte di legittimità non potessero che portare all'accoglimento, quantomeno parziale, del ricorso introduttivo e, pertanto, all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'### previdenziale e alla condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese relative a tutti i gradi di giudizio. 
L'### si è costituito tardivamente nel giudizio di riassunzione con memoria difensiva del 18.11.2025, ha preso atto dell'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale, come individuato nella data di scadenza del termine per il pagamento dei contributi, ha parimenti riconosciuto come non dovute, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022, le sanzioni civili derivanti dalla mancata iscrizione dell'interessato alla ### separata relativamente ai periodi oggetto di giudizio e, infine, ha illustrato le ragioni che giustificherebbero l'integrale compensazione delle spese di lite. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/11/2025
A tale ultimo proposito, in particolare, il resistente in riassunzione ha argomentato che il contrasto giurisprudenziale in merito alla decorrenza del termine prescrizionale sarebbe stato solo recentemente risolto, che la sentenza della Corte d'Appello di ### (sul punto cassata) era stata pubblicata in data ###, ovvero in epoca ben antecedente al cristallizzarsi di siffatto indirizzo, e che la soccombenza di controparte su tutti gli altri motivi di ricorso (ivi compreso quello inerente l'insussistenza dell'obbligo contributivo in quanto titolare di posizione assicurativa presso l'### dovrebbe comunque comportare, in ragione della reciproca soccombenza, una statuizione in termini di compensazione delle spese dell'intero giudizio. 
Con le seconde note di trattazione scritta per l'udienza del 19.11.2025, depositate il ###, il ricorrente in riassunzione ha contestato l'ammissibilità della memoria difensiva di costituzione dell'### (e dei documenti a questa allegati) stante la sua tardività, nonché la fondatezza in fatto e in diritto di quanto in essa dedotto, e ha insistito per la condanna dell'Ente previdenziale al pagamento di tutte le spese di lite. 
Ad avviso della Corte, la domanda proposta da ### con il ricorso di primo grado è risultata, all'esito delle quattro fasi di giudizio, fondata, di talché deve essere accolta nei termini di seguito precisati. 
In applicazione delle coordinate interpretative delineate dalla Corte di Cassazione, che il Collegio condivide, deve ritenersi che il versamento del contributo integrativo non rileva ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla ### separata, e che la prescrizione dei dovuti contributi decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, senza che assuma alcun rilievo la presentazione della dichiarazione dei redditi, la quale, stante la sua natura di mera esternazione di scienza, non assurge a presupposto del credito contributivo. 
Nel caso di specie, pertanto, sussisteva in capo a ### l'originario obbligo di iscriversi alla ### separata, ed il termine ultimo entro il quale egli avrebbe dovuto versare i contributi relativamente all'anno 2005 era il 20 giugno 2006 (in forza del combinato disposto dell'art. 18 co. 4 D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 e dell'art. 17 DPR n. 435 del 7 dicembre 2001). 
La prescrizione quinquennale era quindi già maturata - segnatamente in data ### - al momento della notifica all'interessato della richiesta dell'Ente previdenziale, la quale è avvenuta il ### (o, secondo l'### il ###). 
Né può trovare applicazione, alla luce delle indicazioni interpretative contenute nell'ordinanza rescindente, la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., posto che la mancata compilazione, da parte dell'odierno ricorrente in riassunzione, del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/11/2025 quadro RR nella sua dichiarazione dei redditi non configura, in modo automatico, l'occultamento doloso del debito contributivo. 
Deve, pertanto, accogliersi la domanda di ### con riferimento all'eccepita prescrizione, non essendo dovuta alcuna somma fra quelle richieste dall'### - nemmeno a titolo di sanzioni ex art. 116 comma 8 della l. n. 388/2000 - con il contestato invito di pagamento. 
Per quanto concerne, invece, la liquidazione delle spese del giudizio, reputa il Collegio che, da un lato, le spese di lite di cui al primo e al secondo grado di giudizio debbano essere compensate in ragione dell'esistenza di plurimi orientamenti giurisprudenziali - sicuramente perduranti fino alla data della sentenza della Corte d'Appello di #### di ### del 14 dicembre 2016 - in ordine alle questioni controverse nel presente giudizio, ma che, dall'altro, essendosi tale incertezza interpretativa sostanzialmente risolta, nel senso sopra espresso, già prima dell'ordinanza rescindente della Corte di Cassazione del 26 gennaio 2023, debba trovare applicazione il principio della soccombenza in relazione ai costi delle fasi di legittimità e di riassunzione, quantificati come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 (come successivamente modificato dal D.M. n. 147/2022) per lo scaglione di valore compreso fra i 5.200,01 euro e i 26.000,00 euro e, per la presente riassunzione in appello, con esclusione della fase istruttoria, in quanto assente, e con applicazione dei valori minimi stanti la sostanziale adesione dell'### ai principi enunciati dalla Suprema Corte e l'originaria sussistenza, in capo al contribuente, dell'obbligo di iscrizione alla ### separata.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1. dichiara insussistente, perché prescritto, il credito dell'### di cui all'invito a pagare notificato al ricorrente il 23 giugno 2011 per i titoli di cui al ricorso; 2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite relative alle prime due fasi del giudizio, e condanna l'### al pagamento in favore di ### delle spese processuali della presente fase e di quella di legittimità, che liquida rispettivamente in euro 1.983,00 e in euro 3.082,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il ###.  ###…… ……………… ……………………………….### dott. ### Parodo………………… ………………………dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/11/2025

causa n. 215/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Frongia Mauro Lino, Maria Luisa Scarpa, Parodo Francesco

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9673/2025 del 27-10-2025

... nonostante quest'ultimo sia da considerarsi soggetto incapace a deporre ( “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti” cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2022, n.13501), la sua testimonianza fa parte del corredo probatorio del Giudice, non avendo le altre parti formalizzato l'eccezione di incapacità a testimoniare né prima né subito dopo l'escussione del teste né riproposto la stessa in sede di precisazione delle conclusioni ( cfr. Cassazione civile sez. II, 07/07/2025, n.18428 “ ###à a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 del Cpc non è rilevabile d'ufficio e quindi, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI III sezione ### in nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico del Tribunale di ### sezione Civile , dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero ### del ### degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione ad elicottero TRA ### s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., dott. ### con sede in Napoli alla ### a ### n. 3, P. Iva: ###, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce alla citazione, dagli Avv.ti ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) avv.to ### (CF:### ) ed elettivamente dom.ta in Avellino alla via F. Iannaccone n. 7.  #### in persona del legale rapp.te p.t., Sig. ### P. Iva: ###, con sede ###, rappresentata e difesa dall'avv. ####, giusta mandato su foglio a parte da ritenersi in calce alla comparsa di risposta, elett.te dom.ta presso il suo lo studio di ### alla via E. ###, ### E ### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in #### 45 (P.IVA ###), in persona del procuratore speciale Dott.  ### giusta procura del ###. ### di ### rep. 91142 del 19.11.2018, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (codice fiscale #####) e elettivamente domiciliat ###Napoli, ### 37 ####: all'udienza del 24.06.25, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, nelle note autorizzate con apposito decreto, le parti concludevano come in atti riportandosi alle loro conclusioni e difese ed all'esito il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.  #### Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la ### s.r.l. in qualità di utilizzatrice di un elicottero, di nuova costruzione, marca ### modello ### - serial, number 22167, marche riservate I-### dotato di due turbomotori, in virtù di contratto di locazione finanziaria n. AI 1291819, stipulato e registrato in data ### con la ### con sede ###, riferiva che il velivolo veniva utilizzato al fine di offrire il noleggio a freddo ai propri clienti verso un corrispettivo determinato e che tale servizio costituiva l'attività principale della odierna attrice. 
In data ###, all'incirca verso le ore 11 di mattina, presso l'elisuperficie ### sita in #### alla via ### dove l'aeromobile si trovava in sosta, l'elicottero veniva gravemente danneggiato da un autocarro della ### condotto da un dipendente della medesima società. 
In particolare, il sig. ### dipendente della ### alla guida dell'autocarro modello ### con tg ### assicurato ### con polizza n. 30/164158778, in fase di manovra di marcia indietro per permettere lo scarico dei pezzi del trabattello necessario per sostituire le luci all'intero dell'hangar, non si avvedeva della pala dell'elicottero ####, impattandola con la parte alta del cassone. 
Nel violento urto, la pala dell'elicottero veniva gravemente danneggiata mentre l'altra, perpendicolare a quella urtata, per effetto della rotazione causata dall'urto si andava a comprimere sulla porta dell'hangar, flettendosi. 
Ritenuta la piena responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autocarro, veniva nell'immediatezza notiziata la società proprietaria del mezzo che forniva con sollecitudine i dati relativi alla polizza assicurativa ### s.p.a. a copertura dei danni a terzi. 
Nonostante l'attivazione immediata della polizza e l'assegnazione del numero di sinistro 1-8101- 2019-###, solo in data ### la ### s.p.a. comunicava che non avrebbe dato corso alla domanda risarcitoria non operando la polizza nel caso de quo. 
Nel frattempo la società attrice, da un lato, quantificava a mezzo di perizia agli atti le somme necessarie alla riduzione in pristino del velivolo ( pari ad euro 658.560,61), quanto poi, non riuscendo ad assicurare l'adempimento del contratto di fornitura di servizi concluso precedentemente con la sua unica cliente ### s.r.l. ( come da fatture e bonifici in atti relativi al periodo precedente al sinistro), riceveva dalla stessa ( cfr. pec del 12.09.19 in atti) missiva di risoluzione del contratto ed era costretta ( stante lo scopo univoco della medesima impedito dal fatto dannoso e della condotta di mala gestio della compagnia ) la messa in liquidazione della società. 
In più, essa si era presto trovata in difficoltà nell'onorare la rate previste per il leasing finanziario del mezzo, nei confronti di ### che prevedeva il versamento di un canone mensile di € 29.018,48, oltre IVA ed altri oneri di legge, come da contratto allegato. 
Chiedeva, pertanto, condannarsi in solido la ### e la ### in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, diretti ed indiretti patiti in relazione al sinistro verificatosi in data ###, la cui quantificazione si riservava di specificare in seguito all'istruttoria anche tecnica del giudizio. 
Si costituiva in giudizio la ### s.r.l., negando la responsabilità dell'accaduto in capo al conducente del veicolo di sua proprietà e ribaltandola, piuttosto, sulla condotta della compagnia che, nonostante la propria sollecitudine nella denuncia del fatto, aveva tardato irrimediabilmente nella presa in carico del sinistro ed ingiustamente negato il risarcimento dei danni. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento avanzato dalla ### s.r.l. e di essere manlevata, nella malaugurata ipotesi di condanna al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, dalla compagnia assicuratrice nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse valida o sufficiente la citazione diretta effettuata dalla società ### di cui chiedeva, prudenzialmente la chiamata in causa in caso di contumacia con conseguente differimento della prima udienza. 
Si costituiva, invece, la ### s.p.a., contestando la domanda risarcitoria attorea per i seguenti motivi così sintetizzabili : 1. Il fanno non era governato dalla normativa sulla responsabilità civile auto (e come tale non poteva essere invocato il ### private, né tantomeno da ritenersi ammissibile la citazione diretta in giudizio), in quanto ove fosse risultato provato era avvenuto in un'area privata ove non era ammessa la circolazione in via indeterminata; 2. La polizza assicurativa escludeva il risarcimento dei danni in caso di scontro avvenuto in “area aereoportuale”, non avendo la parte attrice sottoscritto la clausola di esclusione dell'applicazione generale del contratto; 3. Non vi era terzietà tra danneggiante e danneggiata, in quanto la società attrice era parte del gruppo di società riferibili ad un unico soggetto ( ### e come tale non aveva diritto ad alcun risarcimento; 4. I fatti non erano stati provati al pari dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo; 5. Veniva contestato il quantum, sia con riguardo alle riparazioni necessarie al ripristino del mezzo ( che la parte attrice avrebbe ben potuto effettuare nell'immediatezza onde evitare i danni a suo dire derivanti dal ritardo nella condotta di istruzione della pratica da parte della compagnia), sia con riguardo ai cd. mancati introiti, non avendo la ### s.r.l. provato la relazione contrattuale con la convenuta sia quanto ad unicità che a pagamenti dei servizi ( i bonifici in atti provenivano da una terza società - ### s.r.l.- riconducibile quanto a composizione sociale proprio al ###. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e spiegava in via subordinata domanda riconvenzionale/trasversale nei confronti della società ### s.r.l. (altra convenuta) affinché nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, previo accertamento dell'inoperatività della polizza, venisse condannata direttamente al pagamento in favore della ### s.r.l. del risarcimento del danno occorso per i fatti per cui è causa, ovvero in estremo subordine venisse condannata a manlevare e tenere indenne, e comunque a rimborsare delle somme che dovessero essere erogate dalla ### s.p.a. a favore della società attrice con l'aggiunta degli interessi ovvero da qualsivoglia conseguenza sfavorevole nel giudizio. 
Ritenuto integro il contraddittorio, il GU assegnava alle parti su loro richiesta i termini ex art 183 VI co. c.p.c. ed all'esito veniva ammessa la prova orale articolata dalle parti. 
Escussi i testi - meno che ### che nonostante il disposto accompagnamento coattivo non compariva in giudizio - seguivano diversi rinvii voluti dalle parti per bonario componimento. 
Fallita la conciliazione, il GU nominava il perito ### per la stima dei danni al velivolo e per l'esame della compatibilità degli stessi con il sinistro oggetto di giudizio ed all'esito del deposito della ### la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate, con ordinanza del 24.06.25 ( comunicata in data ###) veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.  per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
In via preliminare di rito va dichiarata l'ammissibilità delle domanda riconvenzionali subordinate e trasversali rivolte da un convenuto all'altro considerato che esse sono state svolte a contraddittorio integro e come tali senza necessità di notifica ( cfr. ex multis Tribunale Napoli sez. II, 09/02/2022, n.1387 , “###atto di costituzione e risposta è consentito ad uno dei conventi di proporre una domanda riconvenzionale nei confronti di altro convenuto del medesimo giudizio, ponendo così una così detta domanda trasversale, che deve avere gli stessi limiti della domanda riconvenzionale ordinaria e che deve essere presa in considerazione ed esaminata dal giudicante”). 
Ancor in rito, va dichiarata la legittimazione della ### servizi s.p.a. in qualità di utilizzatrice del velivolo incidentato a domandare il risarcimento dei danni provocati da terzi, in forza dell'assunto di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione per cui “### è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocati dal terzo alla cosa detenuta in leasing se dimostra che essi incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa” (Cassazione civile sez. III, 10/06/2025, n.15496). 
Invero, così recita l'art. 14 del contratto di leasing agli atti (cfr. doc. n. 6 allegato alla produzione di parte attrice) secondo cui : Ciò premesso in rito, va innanzitutto dichiarata infondata l'eccezione mossa da ### s.p.a. in ordine alla presunta non applicabilità (con precipitati in termini di procedibilità della lite ed ammissibilità della domanda diretta verso la predetta compagnia assicuratrice) della disciplina del T.U. delle ### private, ### 209/05. 
Invero, la compagnia assicuratrice erra, infatti, nell'evidenziare che il sinistro tra il velivolo in utilizzo all'attrice sarebbe avvenuto in un luogo privato e non dedito alla circolazione stradale, come tale non idoneo a consentire l'attivazione della responsabilità civile auto. 
Invero, non può non rammentarsi che già l'interpretazione degli artt. 1 e 18 della legge 24 novembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ( normativa precedente all'attuale in vigore), consentiva di ritenere che “l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenente ad una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni” (Cass. pen., Sez. III, 28 giugno 2018, n. 17017). 
La conclusione suddetta non è mutata a seguito di ### Un. civ., 30 luglio 2021, n. 21983, con cui si era ribadito che la disciplina posta dall'art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c. auto risultano connesse e che la norma di cui all'art. 1 della legge n. 990/1969 non prevede, quale presupposto per l'obbligo assicurativo, che il veicolo sia utilizzato solo per le strade di uso pubblico, ma vale anche per le aree private che siano aperte alla utilizzazione da parte di un numero indeterminato di persone, anche diverse dai titolari dei diritti su di esse, cui sia stata data la possibilità giuridicamente lecita di accesso, non venendo meno il requisito della indeterminatezza dei soggetti pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche, nonché quando l'accesso avvenga per particolari finalità o condizioni. 
Rimane non coperta da assicurazione per la r.c. auto la mera ipotesi in cui l'utilizzazione del veicolo avvenga in contesti particolari avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art.  2054 e alla disciplina del ### delle assicurazioni private.  ###. 122 del d.gs. 7 settembre 2005, n. 209, nel testo in vigore al momento del fatto, prima della modifica introdotta dal d.lgs. 22 novembre 2023, n 184, al comma 1 disponeva che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, cod. str. 
Per il diritto vivente interno, fino alle ### Un. civ. n. 21983/2021, il concetto di « circolazione » dei veicoli e cioè l'essere il veicolo in circolazione su « strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate», è stato individuato, oltre che nelle strade di uso pubblico, in quelle aree che, ancorché di proprietà privata, siano aperte ad un numero indeterminato di persone e alle quali sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di esse. 
Anche la Corte di ### è intervenuta in più occasioni sulla interpretazione della nozione di «circolazione dei veicoli » di cui all'art. 3 della prima ### e di cui all'art. 3 della Direttiva 2009/103 e vi sono stati due interventi delle ### civili, che hanno stabilito che: - il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade; - per l'operatività della garanzia per r.c. auto è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo; - quanto al concetto di veicolo, mentre ai sensi dell'art. 2054 c.c., deve intendersi per veicolo ogni strumento idoneo a trasportare persone o cose circolando senza guida di rotaie, sia esso a trazione meccanica, animale o umana (cfr. d.P.R. n. 393/1959, artt. 20 s., e artt. 46 ss. attuale ### della strada), ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa obbligatoria r.c. auto (l. n. 990/1969, art. 1, e, oggi, d.lgs. n. 209/2005, art. 122), è importante che si tratti di un veicolo dotato di motore, anche se, al momento, non funzionante od occasionalmente spinto; - ai fini dell'operatività della garanzia per r.c. auto, l'art. 122 cod. ass. va interpretato conformemente al diritto dell'### e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte giust. Ue, 4 settembre 2014 causa C-162/2013; Corte giust. Ue, ###., 28 novembre 2017, causa C-514/2016; Corte giust. 
Ue, 20 dicembre 2017, causa C-334/2016; Corte giust. Ue, ###., 4 settembre 2018, causa C- 80/2017; Corte giust. Ue, 20 giugno 2019, causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. 
Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c. auto deve, dunque, rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale ### civili, infine, sempre con la sentenza n. 21983/2021, cit., nel valutare quando ricorra l'obbligatorietà della assicurazione r.c. auto, in conformità al diritto comunitario, hanno spostato il focus sull'uso del veicolo: quando il veicolo a motore è usato « in maniera conforme alla sua funzione abituale » e, dunque, quando « circola » come mezzo di trasporto di persone o cose, cioè quando si muove o si arresta o è in sosta, non rileva più il luogo in cui avviene la circolazione ai fini della obbligatorietà della assicurazione. 
Ne consegue che sono soggetti all'obbligo della assicurazione r.c. auto anche i mezzi a motore, che operano in uno spazio chiuso, quali un cantiere o un capannone, in tutti i casi in cui circolino nel senso anzidetto (ovvero si muovano, si arrestino o siano in sosta), in quanto usati in maniera conforme alla loro funzione abituale (cfr. Cassazione penale sez. IV, 15/02/2024, n.14072). 
Tale conclusione trova oggi espressa codificazione nel novellato art. 122 cod. ass., modificato proprio con il fine di recepire l'interpretazione consolidatasi in conformità al diritto UE. 
Orbene, applicando tali assunti al caso di specie, deve ritenersi che lo spazio dedicato alla custodia ed alla partenza ed arrivo dell'elicottero oggetto di giudizio, seppur recintato e di natura privata, consentiva l'accesso a soggetti estranei a mezzo di veicoli a motore, anche se appartenenti ad una categoria ben determinata ( mezzi destinati alla manutenzione dell'hangar o del velivolo ) e come tale costituiva uno spazio destinato - nel senso or ora chiaritoalla “circolazione stradale”. 
Passando, poi, alla eccezione mossa dalla compagnia assicuratrice e relativa all'attivazione della clausola di esclusione della polizza a copertura dei sinistri stradali ( cfr. clausola C.2, lettera “J” della sezione responsabilità civile autoveicoli: doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione della compagnia secondo cui ), va innanzitutto chiarito che “### sull'assicurato l'onere di provare che l'evento dannoso verificatosi ### rappresenti la concretizzazione del rischio assicurato (o rischio "incluso") nell'ambito spaziale e temporale di riferimento, mentre grava sull'assicuratore dimostrare l'esistenza di un fatto impeditivo della pretesa dell'assicurato, ossia che l'evento ricada tra i 'rischi non compresi' ovvero tra quelli espressamente "esclusi" dall'obbligo indennitario, in termini di polizza”( ex multis Tribunale Pavia sez. III, 10/10/2023, n.1213). 
Orbene, nel caso di specie la parte convenuta ### s.p.a. ha provato che la parte convenuta assicurata non ha sottoscritto il contratto derogando alle previsioni generali di esso, essendo nel frontespizio quali elementi integranti la ### richiamate solo le clausole D.2 e D.3 e non anche la clausola D.6 che prevede che “### a parziale deroga dell'art. C.2 delle ### di ### copre anche la responsabilità Civile per i danni causato dalla circolazione del veicolo assicurato nelle ### aereoportuali”. 
Va allora chiarito, ai fini dell'operatività di tale deroga, se lo spazio in cui si è verificato il sinistro possa qualificarsi come “aerea aereoportuale”. 
Invero, come chiarito anche dal ### l'area teatro del sinistro è considerata un'elisuperficie che secondo il ### Nav. art. 701è così disciplinata : “Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'### in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni”.  ###. 1 Decreto del Ministero dei ### e delle ### dispone poi che “Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto”, mentre negli articoli successivi si chiarisce che: art. 2 “### e' gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilita' in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate”; art. 3 “per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie e' richiesta specifica autorizzazione rilasciata dall'### secondo la procedura di cui all'### 1”; art. 4 “La persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che gestisce l'aviosuperficie devono essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' della sicurezza dello Stato”; art. 7 “E' considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio”. 
La definizione di aereoporto, invece, spetta agli artt. 692 e ss. del Cod. Nav. e per quanto contenga la disciplina anche degli aereoporti privati ( art. 694 Cod. Nav.) si caratterizza per il carattere demaniale delle aree, per l'assegnazione delle aree all'### in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale e per la individuazione delle aree così destinate a mezzo di decreto del Ministero della ### Dunque, non è chi non veda che le sue aree differiscono per dimensioni, infrastrutture ( destinate ad esempio all'attesa dei passeggeri ed ai controlli di polizia o all'organizzazione delle rotte aeree) e tipologia di velivolo destinato ad usarli che si rispecchia ( aerei in un caso; elicotteri in un altro) oltre che per tipologia di traffico aereo (un numero elevato di passeggeri nel primo caso; singoli utilizzatori dell'elicottero) cui fa da pendant la complessità delle autorizzazioni per la loro costruzione e mantenimento ( si pensi, che un'elisuperficie può essere anche occasionale come prima evidenziato). 
Ne consegue che la qualità dello spazio in cui si è verificato il sinistro (area recintata di piccole dimensioni con presenza di un hangar per il ricovero dell'elicottero della società utilizzatrice) lo stesso poteva integrare unicamente la qualifica di “elisuperficie” e non di aereoporto con conseguente inoperatività della clausola D.6 delle condizioni generali e applicabilità della polizza al caso di specie.  ### di parte convenuta ### s.p.a.è da considerarsi pertanto infondata. 
Passando, poi, alla contestazione relativa alla assenza di terzietà della ### s.r.l. deve rammentarsi, come fa nelle sue difese la parte attrice, che ex art. 129 ### : “Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)”. 
Ora, la tesi di parte convenuta compagnia assicurativa non può ritenersi fondata sulla lettera c) della menzionata norma sulla base dell'assunto per cui “## s.r.l. è una società che gode di un'autonomia patrimoniale perfetta, ossia vi è una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. Questi ultimi non hanno nessuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, nemmeno sussidiaria. La responsabilità dei soci è, dunque, limitata ai versamenti ancora dovuti ed è responsabilità verso la società, non nei confronti dei creditori sociali che possono agire nei confronti dei soci soltanto in via surrogatoria della società. Fa eccezione l'ipotesi di s.r.l.  unipersonale. In tal caso è prevista la responsabilità illimitata del socio, ma solo per le ipotesi in cui non siano stati effettuati i conferimenti secondo la disciplina dell'art. 2464 c.c., o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità relativa all'unico azionista, con l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2470 c.c.”(ultime due circostanze non risultanti dalle visure fornite dalla parte convenuta compagnia assicuratrice).  ### della ### s.p.a., invece, si fonda in sostanza sulla assunta unicità del centro di interessi tra l'attrice, la ### s.r.l. ed anche la ### s.r.l. (società che avrebbe goduto in via esclusiva, in virtù di contratto, dei servizi conferiti dalla prima) che la convenuta ha inteso provare a mezzo della concentrazione ( in vari modi) delle quote sociali di ciascuna delle società in capo a ### Ora, deve rammentarsi che “### di un gruppo di società o di imprese, pur se privo di soggettività giuridica e non coincidente con un centro d'interessi autonomo rispetto alle società collegate, esige la prova di un accordo fra le varie entità, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore” (Cassazione civile sez. III, 17/07/2007, n.15879), mentre “Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta la perdita dell'autonomia delle singole società (dotate di personalità giuridica distinta)…. salva, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione …….ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito”( cfr. Cassazione civile lav., 08/11/2021, n.###). 
Orbene, ritiene il Tribunale che la presenza in ciascuna delle società coinvolte - tutte dotate di autonomia patrimoniale perfetta - del ### quale socio ( quanto meno) di maggioranza e la sovrapposizione nella denuncia di sinistro (cfr. doc. n. 10 allegato alla citazione) tra mittente e destinatario della missiva ( circostanza, comunque chiarita dal teste ### che ben evidenzia la distinzione tra le missive ricevute dalle due società a firma di soggetti diversi: testimonianza resa all'udienza del 01.03.25) non siano elementi sufficienti, in assenza della prova dell'unicità della direzione e della confusione dei patrimoni o comunque della univocità della “mission” di tutte le predette entità soggettive distinte, a sostenere l'identità tra l'attrice e la convenuta tale da escludere la terzietà necessaria a consentire l'applicazione della disciplina sulla responsabilità civile da circolazione stradale. 
Tutto ciò premesso, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta (fondata sull'escussione dei testi, la documentazione fotografica e contabile in atti e la CTU resa dal perito assicurativo), non sia stata raggiunta la prova della responsabilità neanche parziale a carico della convenuta proprietaria dell'autocarro e del suo conducente ### ( testimonianza del 05.07.22). 
Intanto va chiarito che, nonostante quest'ultimo sia da considerarsi soggetto incapace a deporre ( “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti” cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2022, n.13501), la sua testimonianza fa parte del corredo probatorio del Giudice, non avendo le altre parti formalizzato l'eccezione di incapacità a testimoniare né prima né subito dopo l'escussione del teste né riproposto la stessa in sede di precisazione delle conclusioni ( cfr. Cassazione civile sez. II, 07/07/2025, n.18428 “ ###à a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 del Cpc non è rilevabile d'ufficio e quindi, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, l'eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia stata ammessa e assunta, eccezione di nullità della prova. Inoltre, nel caso in cui la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare e il giudice abbia comunque ammesso il mezzo di prova e abbia dato corso all'assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità che, ai sensi dell'articolo 157 del Cpc, l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste o, nel caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, in quanto diversamente si determina la sanatoria della nullità. Infine, la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così che non può più essere riproposta in sede di impugnazione”). 
Resta inteso che ciò non osta alla valutazione da parte del Giudice dell'attendibilità del teste ( cfr. “La "capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 2, ord. 9 agosto 2019, n. 21239, Rv. 655201-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 settembre 2021, n. 26547, Rv. 662440-01)”. 
Orbene, analizzando le propalazioni del teste ### unitamente al corredo fotografico in atti emerge ad un'attenta analisi che lo stesso non abbia ricostruito in maniera veritiera i fatti. 
Invero, questi ha dichiarato che l'urto tra la parte alta dell'autocarro condotto sarebbe avvenuto in quanti doveva “scaricare i trabattelli dal camion per sostituire una lampada dell'hangar” e durante una manovra a marcia indietro per entrare nel predetto ( “io stavo conducendo il mezzo e facendo retromarcia ho urtato l'elica del veicolo”). 
Senonchè dall'esame delle fotografie allegate alla citazione emerge innanzitutto che il velivolo si trovava posizionato per buona parte fuori dall'hangar (tre pale su quattro) mentre una delle pale rimaneva collocata internamente all'hangar (cfr. foto n. 13.1), trovandosi all'atto degli scatti il primo in una posizione piuttosto anomala in quanto senza spazio sufficiente per entrare o per uscire e tale da urtare già la porta del deposito ( cfr. foto n. 13.5) indipendentemente dalla posizione o movimento del veicolo. 
Ma ciò che maggiormente rende inverosimile la deposizione del teste ### è la circostanza che egli adduce di aver provocato l'urto con il movimento all'indietro del mezzo “per posare i trabattelli” necessari alla sostituzione della luce dell'hangar laddove nello scatto n. 13.3 si vede con evidenza un trabattello già montato, circostanza che smentisce integralmente la ricostruzione del teste. 
Né la presenza nella medesima foto di materiale nel cassone dell'autocarro verosimilmente pronto al montaggio giustifica la ricostruzione del teste visto che esso non rende spiegabile il movimento riportato. 
Delle due l'una: o l'autocarro stava uscendo dall'hangar perché il trabattello era stato già montato (e il materiale che si vede nella foto n. 13.3 non serviva) ma allora la pala avrebbe dovuto urtare con la parte posteriore sporgente del cassone e non con quella anteriore o stava entrando a marcia indietro per montare il trabattello ma ciò non può corrispondere a verità perché quest'ultimo era già stato montato e si vede nello scatto n. 13.3.  ### il teste parla di una seconda elica “piegata” ma la circostanza non è stata confortata dalla CTU anch'essa non consona alla corretta ricostruzione della causa dell'urto, se solo si osserva che la foto n. 13.5, dove si vede la pala perpendicolare a quella toccata dall'autocarro interna all'hangar, non corrisponde alla ricostruzione grafica del sinistro effettuata dal CTU a pag. 29, figura n.5, dove la pala in parola si trova esternamente all'hangar con punti di urto completamente diversi rispetto alla prospettazione del ### Ne consegue che l'inattendibilità del teste ### l'inutilità della testimonianza del ### ( che non ha assistito al sinistro) ed ancora la ricostruzione falsata dell'urto da parte del CTU non consentono di ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra la presunta manovra dell'autocarro in proprietà della convenuta e i danni subiti dal velivolo di parte attrice. 
Invero, non sia inutile rammentare che “In tema di circolazione stradale, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. e, cioè, il fatto che consta della condotta umana, dolosa o colposa ( o della relazione di fatto o di diritto con una cosa o una persona in ragione della quale gli è imputato un evento, nelle ipotesi di responsabilità oggettiva tipizzate dal c.c.), il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità materiale, nonché allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, i cd. danni-conseguenza, ed il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano conseguenza diretta ed immediata del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale”( cfr. Tribunale Napoli sez. VI, 10/12/2024, n.10697). 
La domanda attorea va, per i motivi esposti rigettata con conseguente assorbimento delle domande riconvenzionali trasversali pure formulate dalle parti convenute. 
Le spese di lite, liquidate sulla scorta del valore dichiarato della lite ( cfr. Corte d'Appello di Napoli sez. III, 22/07/2025, n.3898 per cui “In tema di liquidazione delle spese di lite, ai fini dell' individuazione del corretto scaglione del valore della causa, il criterio del decisum trova applicazione soltanto nell' ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda; al contrario, in caso di rigetto integrale della stessa - cui va assimilato ogni diniego di pronuncia di merito - il valore della controversia va determinato esclusivamente in base al disputatum, ossia alla somma domandata dall' attore, senza che rilevino le risultanze della consulenza tecnica d' ufficio o formule generiche di stile contenute nelle conclusioni”) e della sua complessità, nonché dello sforzo difensivo profuso, seguono la soccombenza al pari delle spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti.  PQM Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t.; 2. Condanna per l'effetto ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### s.r.l. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 7.262,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv.to ### dichiaratosene antistatario; 3. Condanna per l'effetto ### s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi professionali oltre ### Cpa e rimborso forfetario al 15%; 4. Pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto in atti definitivamente in capo alla ### s.r.l., in liquidazione. 
Napoli, 22.10.25 ###.ssa ### 

causa n. 34575/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Auriemma Rocco, De Falco Maria Carolina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30903/2025 del 25-11-2025

... dei debiti e che la stessa risultava, in definitiva, incapace di far fronte alle passività cor renti con i propri ricavi, a nu lla, per contro, rilevando le generiche dichiarazioni d'intenti pervenute al reclam ante, in quanto, tra l'altro, smentite dal fatto che, nonostante la pubblicità effettuat a, nessun a manifestazione d'interesse era pervenuta alla curat ela per l'acquisto del complesso aziendale (comprensivo di SOA e di un marchio) di cui la società è titolare. 2.41. Lo stato d'insolvenza, in effetti, può risultare (oltre che dagli atti dell'istruttoria svoltasi innanzi al tribunale, anche) da prove fornite e documenti prodotti dalle parti (art. 51, comma 2, lett. d, e comma 8, c.c.i.i.) o, comunque, acquisiti dalla corte d'appello (art. 51, comma 10, c.c.i.i.) per la prima volta solo nel corso del giudizio di reclamo (cfr. Cass. n. 5377 del 2015, in motiv.), come lo stato passivo. 2.42. Nel giud izio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, invero, al pari di quello relativo al reclamo avvero la sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza, come si desume dagli artt. 51, comma 10, c.c.i.i. e 18, comma 10°, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 16121-2023 proposto da: ### , rappresentato e dife so dagli ###, ### I, ### e ### per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dall'### per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché ### S.P.A. e ### S.R.L.; - intimati - avverso la ###. 2171/2023 della CORTE D'###, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta dal ### DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consigl io dell'11/11/2025; Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 ### 1.1. ### i ### nella qualit à di amministratore unico della ### s.p.a., con ricorso dell'1/2/2023, ha chiesto al tribunale di Milano l'apertura della liquidazione g iudiziale nei confronti della società dallo stesso rappresentata.  1.2. In data ### anche la ### s.r.l. ha depositato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di ### s.p.a..  1.3. Il tribunale di Milano, con sent enza depositata il ###, ha disposto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di ### s.p.a..  1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che la società era assoggettata alle disp osizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 2 e 121 c.c.i.i., ha ritenuto che la stessa versava in stato di insolvenza, rilevando, tra l'altro, che l'imprenditore, nel ricorso “in proprio”, aveva dato conto di debiti pari, nel 2021, ad €. 10.022.463 a fronte di un attivo di €.  5.398.239 ed aveva segnalato “difficoltà insormontabili a continuare nella gestione tipica dell'impresa”.  1.5. ### nella qualità di socio di maggioranza della società ### con ricorso del 15/3/2023, ha prop osto reclamo avverso l'indicata sentenza, chiedendone la revoca.  1.6. ### in qual ità di amministratore unico di ### s.p.a., ha resistito al reclamo e ne ha chiesto il rigetto.  1.7. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo.  1.8. La corte , al riguardo, dopo aver prem esso che: - nessun rilievo può essere attribuito “alle complesse vicende che, 3 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 il 31 ago sto 2021, hanno portato alle dim issioni del socio di maggioranza ### o ### dall'incarico di amministratore di ### s.p.a. ed alla nomina, in sua vece, d i ### o ### ni ### e, successivamente, al sequestro delle azi oni di ti tolarità dello ### con la sua temporanea ( ed oramai cessata) estromissione dalla società”; - l'accertamento dello stato di insolvenza prescind e, infat ti, dalle cause che lo hanno determinato e da ogni valutazione sull'imputabilità o meno delle stesse all'imprenditore; ha, per quanto ancora rileva, trattato, innanzitutto, la que stione se la domand a di apertura della liquidazione giudiziale “in proprio” era stata legittimame nte proposta o meno.  1.9. Il re clamante, infatti, ha osserva to la corte, ha lamentato, tra l'altro, che la decisione dell'amministratore unico di presentare la domanda di liquidazione giudiziale della società non era stata espressa in un atto notarile come richiesto dall'art.  120-bis c.c.i.i..  1.10. La corte d'appello ha respinto la censura rilevando, in sostanza, che: - l'art. 120-bis cit. è inserito nel ### del codice della crisi e dell'insolvenza che, intitolato “strumenti di regolazione della crisi”, d isciplina le procedure di risoluzione concordata della crisi e dell'insolvenza, anche liquidatorie; - tale disposizione, però, non trova appli cazione per la liquidazione giudiziale, anche se si tratta di società, che è, invece, disciplinata dal T itolo V; - il leg islatore, infatti, ha m antenuto ferma la distinzione tra siffatte tipologie di procedure, come si ricava dalla rubrica della ### del ### (“procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazio ne giudiziale”) e dall'art. 40 cit., il qual e, al comma 1, nel disciplinare la domanda introduttiva, prevede, al 4 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 primo ed al secondo perio do, dis posizioni comuni al procedimento di accesso “agli strumenti di regolazione della crisi e del l'insolvenza e alla liquidazi one gi udiziale”, m a, al terzo periodo, rinvia all'art. 120 -bis cit. solo per “la dom anda di accesso a uno strume nto di regolaz ione della crisi o dell'insolvenza”, senz a più me nzionare la liq uidazione (coerentemente, del resto, con le caratteristiche di tali strumenti che, pur con modalità differenti, comportano, a differenza di ciò che accade con la richiesta di apertura dell a liquid azione giudiziale, la formulazione di proposte e l'assunzione di obblighi verso i creditori); - la relazione illustrativa al d.lgs. n. 83/2022, cui si deve l'introduzione di tale norma, ha dissolto, al riguardo, ogni dubbio, evidenziando ### che la nuo va ###bis prevede “disposizioni specifiche sull'accesso agli st rumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza da parte delle società introducendo gli articoli da 120-bis a 120 -quinquies … che intendono favorire l'utilizzo delle procedure di ristrutturazione da parte della società quale forma più diffusa di impresa interessata dalla ristrutturazione”, ### che “con l'articolo 120-bis si disciplina l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza chiarendo che l'avvio della ristrutturazione, e la determinazione del contenuto del piano, costituiscono esecuzione degli obblighi di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti pre visti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il re cupero dell a continui tà aziendal e, previsti dall'articolo 2086, secondo comma, del codice civile” e ### che “è dun que soppressa la possibi lità di deroghe statutarie alla competenza degli amministratori e la forma del verbale notarile è, di conseguenza, necessaria per la sola decisione di accedere allo strumento , mentre la determinazione del contenuto del piano, che non di rado segue a distanza di tempo dalla prima, 5 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 risponderà ai requisiti di forma previsti per lo specifico tipo di società …”.  1.11. La corte ha, quindi, trattato la seconda questione dedotta dal reclamante, e cioè la sussis tenza dello stato d'insolvenza della società.  1.12. Il reclamante, infatti, ha osservato la corte d'appello, ha negato che la società versasse in stato d'insolvenza sul rilievo che: - la situazione debitoria di €. 10.022.463, riferita da ### s.p.a. e valorizzata dal primo giudice, nel mese di febbraio 2023 era oramai “in gran parte insussistente”; - “il debito verso i dipendenti era stato azzerato ed era stato estinto il debito dei chirografari adere nti al ### la cui rateazione era prevista entro 90 giorni”, tanto che “l'importo previsto in pagamento a fine aprile 2022 era € 17.326,00”; - non era verosimil e l'ammontare delle perdite riferite dall'amministratore ### che non aveva mai fornito al socio documentazione contabile atta a consentire le opportune verifiche; - la situazione di crisi non era affatto irreversibile, sia in conside razione della possibilità di sterilizzare le perdite dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l.  23/2020, sia della concreta possibilità di ricapitalizzare la società da parte del medesimo socio o di terzi, che avevano manifestato tale disponibilità.  1.13. La corte d'appello ha, invece, ritenuto che non si poteva nutrire alcun dubbio su llo stato d'insolvenza della ### 1.14. La corte , in particolare, dopo aver rilevato che “appaiono decisivi i docum enti depositati dal curatore e le circostanze riferite all'esito dell'accertamento del passivo, di una prima valutaz ione dell'attivo e delle verifiche svolte sulla contabilità” e che “il fascicolo della procedura fallimentare deve 6 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 considerarsi acquisito d'ufficio a quello del recl amo ed è, conseguentemente, liberamente consultabile da parte del giudice investito del ricorso”, per cui “le richieste di deposito di documenti indirizzate al curatore hanno … unicamente lo scopo di agevolare la consultazione di tale fascicolo”, ha, in sostanza, ritenuto che: - i crediti ammessi al passivo ammontano ad €.  5.396.866,48, molti dei quali risalgono agli anni 2019 e 2020 e documentati da decreto ingiuntivo; - diversamente da quanto riferito dal reclamante, esistono anche debiti verso dipendenti (di cui €. 284.280,08 in via privilegiata) e nei con fronti dell'### delle entrate, ammessa al passivo privilegiato per circa €. 240.000,00; - nel complesso, la verifica del pa ssivo rende evidente che il piano attestato del dicembre 2021, che dava conto di debiti per €. 11.616.410, ha avuto solo parziale esecuzione e che la situazione debitoria di ### era rimasta di rilevante entità; - sono già pervenute domande tardive per ulteriori €. 60.829,00; - alla data di apertura della liquidazione giudiziale, il cu ratore ha potuto accertare che la società era inatt iva e no n vi erano contratti in corso di esecuzione, dovendosi di conseguenza escludere che vi fossero proventi della gestione caratteristica da destinare al pagamento dei debiti; - nessuna manifestazione d'interesse è pervenuta, del resto, alla curatela per il complesso aziendale di cui la società è titolare (comprensivo di SOA e di un marchio) nonostante la pubblicità effettuata; - il disinteresse del mercato costituisce un chiaro indice dell'incapacità dell'impresa di generare profitti e, anche, semplicemente, di far fronte alle passività correnti con i propri ricavi; - tale circostanza non è cont raddetta dalle dichiarazioni di intenti pervenute allo ### che dovrebbero dimostrare il carattere transitorio della crisi e le prospettive di ripresa dell a società, trattandosi, in re altà, di “generiche 7 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 manifestazioni di interesse”, subordinate a verifiche contabili ed all'esecuzione di due diligence, senza al cuna assun zione di obblighi da parte dei loro autori; - le st esse conclusioni si impongono per le ulteriori manifestazioni di interesse depositate il ###, e cioè in pendenza del giudizio di reclamo, in quanto formulate in termini non imp egnativ i e sul presupposto che venga revocata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; - quanto, poi , alla dichiarazione dello ### di essere disposto di mettere a disposizione della società la somma di €. 500.000, non può che evidenziarsi che tale dichiarazione sia giunta in ritardo, poiché lo stato di insolvenza dev'essere accertato con riferimento al la d ata della sentenza, e che, comunque, tale prospettata ricapitalizzazione, in assenza di un serio piano industriale a supporto della continuità aziendale, è di per sé “insufficiente al pagamento integrale e nei termini concordati degli ingenti debiti accertati”; - la situazione di crisi della società è, del resto, molto risalente nel te mpo, come attestato dalla presentazione, il 22 /2/2021, in pendenza di quattro ricorsi per la dichiarazione di fallimento, di una domanda di concordato “in bianco”, dichiarata inammissibile dal tribunale per mancato deposito della proposta nel termine, nonché, nel mese di dicembre del 2021, del già citato piano di risanamento; - l'esito infausto dei precedenti tentativi di “governare” la crisi, ne attestano l'irreversibilità e dimostrano “l'inadeguatezza delle risorse disp onibili per la ristrutturazione del debito ” e la prosecuzione dell'attività nonché “l'urgenza di provvedere al fine di evitare l'ulteriore aggravamento del già imponente dissesto”; - sotto il profilo del patrimonio, le prime indagini del curatore dimostrano l'assoluta insufficienza delle poste dell'attivo rispetto all'entità del passivo, considerato che i beni mobili inventariati hanno un presumibile valore di mercato di €. 78.465 mentre il 8 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 complesso immobiliare in corso di valutazione, stimato nel piano di risanamento €. 1.600.000, sembra poter avere un valore di €. 700.000 circa; - il giudice del procedimento cautelare, nel consentire la sostituzione delle azioni sequestrate allo ### con una somma di denaro, con ordinanza resa il ###, ha ritenuto la congruità dell'importo di €. 120.000,00, pur a fronte di una partecipazione social e in capo al reclamante per una quota pari al 95% del capitale sociale di €. 775.000, rilevando che, sulla base dei dati di bil ancio, “le partecipazi oni sociali oggetto del sequestro non hanno, allo stato, alcun apprezzabile valore essendo del tutto vaghe l e prospettive f uture di risanamento dell'impresa, legate all'apporto di invest itori che oltre a proporre una soluzione concordataria ambigua di dubbia riferibilità al modello prescelto , condizionan o il loro indispensabile ed urgente intervento al fatto che non vi sia un cambio di governance del la società, gesti ta da un amministratore che ad oggi non ha ancora sottop osto all'approvazione dell'assemblea il progetto di bi lancio dell'esercizio chiuso al 31 di cembre 2021, risalendo al 3 1 dicembre 2020 l'ultimo bilancio approvato come risulta dalla visura camerale …”; - la sussistenza di “ingenti debiti scaduti fin dal 2019” e di u n “piano di risanament o inattuato ” esclude, infine, che la “sterilizzazione” d egli obblighi conseguen ti alla perdita del capit ale sociale previ sta dalla legislazione emergenziale del periodo ### potesse incidere sull'incapacità, strutturale e manifesta, della società (anche a volere ammettere che la stessa avesse i re quisiti per pote rsene avvalere) di “onorare i propri debiti alla scadenza e con mezzi normali”.  1.15. La corte d'appello, quindi, dopo aver rilevato che “la sussistenza dello stato d'insolvenza smentisce di per sé che la 9 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 domanda giudiziale po ssa integrare un'ipotesi di abuso dello strumento processuale”, ha rigettato il reclamo.  1.16. ### vio, quale socio d i maggioranza della ### s.p.a., con ricorso notificato in data ###, ha chiest o, per nove motivi, la cassazione della sentenza.  1.17. Ha re sistito, con controrico rso, ### nella qualità di amministratore unico della ### s.p.a ., che ha chiesto la cond anna de l ricorrente a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.  1.18. ### e la ### s.r.l.  sono rimasti intimati.  1.19. Il ricorrente ha depositato memoria evidenziando, tra l'altro, che: - in data ###, il curatore della liquidazione giudiziale della ### vant ha ceduto allo ### il ramo d'azienda costituito dal marchio registrato “### Impianti”, dalle referenze e certificazioni ### dall'avviamento e dai crediti relativi all'attività svolta dalla Pas savant, per il prez zo di € .  210.000,00, interamente pagato dall'acquirente; - il ramo d'azienda è stato acquistato “sul presupposto e sulla prospettiva, ancora oggi esistente, della possibilità di continuità aziendale”, tanto che nell'art. 1 d ell'atto di cessione è esp ressamen te previsto che “formano oggetto della presente cessione, tra l'altro, anche l'avviamento commerciale del ramo di azienda, le progettazioni delle macchine per i l trattamento dell'acqua, le progettazioni degli impianti di cui alle referenze cedute, tutta la documentazione contrattuale, e, in generale, tutti i documenti inerenti il ramo az iendale ceduto (cosiddetto “Lot to Unico”), come d a certificaz ioni”; - tale cessione, pertan to, costituisce un'ulteriore conferma dell'esistenza, all'epoca, della prospettiva 10 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 di continuità aziendale della ### e, dunque, del carattere abusivo della domanda di liquidazione giudiziale della ### proposta dal ### RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo m otivo, il ricorren te, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 40 e 120-bis del c.c.i.i., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata n ella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto valida ed efficace l'istanza di liquidazione giudiziale della società presentata dall'amministratore della stessa, omettendo, tuttavia, di considerare che, se l'amministratore è pacificamente legittimato a proporre la domanda di liquidazione della società anche in difetto di preventiva autorizzazione assembleare, resta, nondimeno, che: - l'art. 120-bis c.c.i.i., “a miglior tutela della società mandante e degli altri soggetti interessati”, subordina la proposizione della domanda giudiziale di liquidazione da parte dell'organo gestorio al previ o rispetto di stringenti “requisiti formali”; - la decisione dell'organo gestorio, prodromica all'esercizio del potere rappresentativo, dev 'essere, infatt i, assunta con atto pubblico notarile e dev'essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese; - la conseguente domanda giudiziale dev'essere, inoltre, sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società; - gli amministratori, infine, devono preventivamente informare i soci dell'avvenuta decisione di proporre la domanda giudiziale; - il potere rappresentativo, in difetto di tali condizioni, non può assolu tamente ritenersi validamente esercitato, né tanto meno sanabile ai sensi dell'art.  182 c.p.c., poiché “tali requisiti formali condizionano la nascita e la efficace spendibilità del potere rappresentativo straordinario dell'amministratore con riguardo al compimento di atti idonei ad incidere significativamente non solo sulla attività di impresa, ma 11 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 sulla esistenza stessa del soggetto di diritto loro mandante”; - l'art. 120 -bis c.c.i.i. dispone, in effe tti, al comma 1, che “l'accesso a uno strume nto di regolazio ne della crisi e dell'insolvenza”, compresa la proc edura di liquidazione giudiziale, “è dec iso, in via esclusiva, dagli a mministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano”, che “la decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese” e che “la domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società …”; - l'art. 120-bis c.c.i.i., infine, al comma 3, dispone che “gli ammini stratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decision e di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento”; - nel caso in esame, l'amministratore unico della società ha presentato la domanda di liquidazione giudiziale della ### violando dolosamente il diritto del socio ad essere previamente informato della sua “decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e del l'insolvenza”, ed ha, in tal modo, impedito allo stesso l'esercizio del diritto di chiederne la revoca dalla carica ricoperta a fronte della “presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi” da parte dell'amministratore che non e ra “conforme alle condiz ioni di legge ” rich iamate nell'art. 120-bis, comma 4, c.c.i.i..  2.2. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha, in sostanza, ritenuto che la decisione de ll'amministratore della società di presentare la domanda di apertura della “liquidazione giudiziale” ai dann i della stessa non deve necessariamente rivestire, a differenza di quanto l'art. 120-bis cit. prevede per la domanda di accesso agli “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, la forma del verbale redatto da notaio, né, una 12 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 volta assun ta, dev'essere comunicata ai soci e, come tal e, iscritta nel registro delle imprese.  2.3. Tale statuizione è giuridicamente corretta. ###. 40 c.c.i.i. (nel testo in vigore al momento del deposito del ricorso innanzi al tribunale di Milano in data ###), al dichiarato scopo d i dettare norme comuni al “procedimento” in trodotto dalla “domanda di accesso” tanto “agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” (art. 37, comma 1), quanto “alla liquidazione giudiziale” (art. 37, comma 2), ha espressamente previsto che: - tale “ procedime nto … si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale” (art. 40, comma 1); - “il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura” (comma 2, primo periodo); - “la domanda del debitore” (quale che sia la sua natura giuridica: e, dunque, anche se si tratta di una società) “entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese” per la relat iva “iscrizione”, ch e è “eseguita entro il giorno seguente”, ed è, infine, “trasmessa”, “unitamente ai documenti allegati”, “al pubblico ministero” (comma 3).  2.4. ###. 40 cit., inoltre, ha stabilito (così differenziando la disc iplina della domanda di accesso ad uno “strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza” risp etto a quella di accesso alla “liquidazione giudiziale”) che “la domanda” di una “società” per l'“accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza” (e non anche, dunque, se diretta all'apertura della diversa procedura di “liquidazione giudiziale”), “è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis” (comma 2, secondo periodo).  2.5. ###. 120-bis c.c.i.i., in effetti, disciplina “l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza” da 13 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 parte di una “società” (e degli imprenditori collettivi diversi dalle società: comma 6 ), prevedendo, sempre nel testo in vigore ratione temporis, che: - “l'accesso a uno strume nto di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano”; - “la d ecisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese”; - “la domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società” (comma 1); - gli amministratori sono tenuti ad informare i soci della “avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e del l'insolvenza” nonché a “riferire periodicament e del suo andamento” (comma 3).  2.6. ### tenore letterale delle disposizioni che precedono, compresi i riferiment i, previ sti dall'art. 120 -bis, comma 1, cit., al “contenuto della proposta” ed alle “condizioni del piano” (che, “unitamente all'accesso a uno strum ent o di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, sono decisi “in via esclusiva”, “dagli amministratori”), al pari della distinzione tra il procedimento per l'apertura della liq uidazione giudiziale, prevista dagli artt. 4 1 e 49 c.c.i.i., e il procedimen to per l'apertura di “uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, prevista dagli artt. 44 ss. c.c.i.i., inducono, in effetti, a ritenere che le stesse trovino senz'altro applicazione con e sclusivo riguardo alla doman da con la quale la società debitrice richieda di accedere ad uno strumento “di regolazione della crisi e dell'insolvenza” (artt. 56 ss. c.c.i.i., che compongono il titolo IV del codice della crisi, di cui fa parte anche il capo ### bis, formato dagli artt. 120-bis ss. cit.): non anche, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, alla domanda con la quale la stessa società chiede l'apertura della (d ifferente) procedura 14 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 della “liquidazione giudiziale”, disc iplinata dal titolo V dello stesso codice.  2.7. Non v'è, del resto, alcuna ragione per ritenere che la domanda di apertura della liquidazione g iudiziale debba necessariamente: - rivestire la forma del “verbale redatto da notaio”, in mancanza della necessità, che invece caratterizza le domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell 'insolvenza, tanto del riferimento al “contenuto della proposta”, quanto dell'illustrazione delle “condizioni del piano”; - essere “depositata e iscritta nel registro delle imprese” al fine della sua opponibilità ai terzi, in mancanza di effetti giuridici (che invece conseguono alla “pubblicazione” della domanda d i accesso ad uno strument o di regolazione de lla crisi e dell'insolvenza: cfr. l'art. 170 in relazione a quanto previsto dagli artt. 163 ss. c.c.i.i., che fanno riferi mento al “deposito della domanda” cui è seguita l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale) diret tamente collegati alla sua pubblicazione nel registro delle imprese, ch e è, dunque, su fficientemente eseguita, a fini di pubblicità notizia, dal cancelliere una volta che la domanda sia stata depositata.  2.8. E n eppure risulta indispensabile, per le ragioni di seguito espresse in sede di scrutinio del secondo, terzo e quarto motivo, che la decisione degli amministratori di presentare la domanda di liquidazione giudiziale sia trasmessa ai soci né che gli stessi siano informati periodicamente dagli amministratori del suo svolgimento.  2.9. La soluzione esposta, come affe rmato dalla corte d'appello, trova conferma anche nelle modifich e apportate dall'art. 1, lett. b, del d.lgs. n. 136/2024 all'art. 2, comma 1, lett. m-bis, c.c.i.i. (applicabili, peraltro, come stabilito dall'art.  56, comma 4, con evidente significato interpretativo, anche ai 15 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 “procedimenti” instaurati ai sensi dell'art. 40 c.c.i.i. e che, come quello in esame, erano ancora “pendenti” al momento in cui, in data ###, è entrato in vigore): lì dove, in particolare, tale norma, all'esito di tali modifiche, ha espressamente stabilito che gli “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” sono “le procedure” “diverse dalla liquidazione giudiziale”.  2.10. La deci sione degli amministratori di accedere al la procedura di liquidazione giudiziale, pertanto, non deve risultare da “verbale redatto d a notaio” né dev'essere (come tale ) “depositata e iscritta nel registro delle imprese”, né, infine, una volta assun ta, dev'essere comunicata ai soci della società debitrice: essendo, evid entemente, sufficiente (ma anch e necessario) che la stessa (che è e resta di loro esclu siva competenza) sia sottoscritta (come poi confermato, analogamente a quanto già previsto dall'art. 120-bis, comma 1, cit. in materia di accesso ad uno strumenti di regolazione della crisi e d ell'insolvenza, dalla modifica ap portata all'art. 40, comma 2, c.c.i.i. dal d.lgs. n. 136 cit.) da coloro che (come l'amministratore unico) ne abbiano la “rappresentanza”.  2.11. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell'art. 2 Cost. e dell'art. 100 c.p.c., a nche in combinato disposto con gli artt. 48 e 483 c.p., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la sus sistenza dello stato di insolvenza della società esclude di per sé che la proposizione della domanda di liqu idazione giudiziale da parte dell'amministratore della stessa possa integrare un'ipotesi di abuso di tale strumento processuale, omettendo, per contro, di considerare che: - il reclamante aveva espressamente dedotto che il ### aveva presentato, nell a qualita di 16 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 amministratore della ### la dom anda di liquidazione giudiziale nei confronti d ella stessa al solo scopo d i favorire l'acquisto della sua azienda della da parte di ### s.r.l.; - tale iniziativa, specie se si considera che “prima e al momento della presentazione di tale istanza (e anche successivamente) sussisteva ferma la disponibilità di alcuni investitori italiani e stranieri a ricapita liz zare e risanare la Passavant” e che, pertanto, “dovevano necessariamente essere perseguite le strade alternative alla liquidazione giudiziale”, non trovandosi la società in una situazione di insolvenza irreversibile, si configura, quindi, come un abuso del processo poiché, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., lo strumento processuale è stato utilizzato, in ragioni dei fatti denunciati nell'atto di reclamo, per fini differenti rispetto a quelli suoi propri, e cioè assicurare, mediante l'apertura della liquidazione concorsuale, la tutela dei creditori nel rispetto della par condicio creditorum.  2.12. Con il terz o motiv o, il ricorrente, lam entando l'omesso esame di fatti decisivi rilevanti ai sensi dell'art. 360 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha totalmente omesso di esaminare tutte le condotte del ### così come denunciate dall'istante nell'atto di reclamo, che integrano l'abuso da parte dello stesso nella proposizione della domanda di liquidazione giudiziale della ### con conseguente inammissibilità della stessa, come la distrazione di ingenti fondi dalla ### per l'ingente importo complessivo di €. 860.552,19, che ha certamente inciso sullo stato d'insolvenza della ### nt, e il t entativo di distrazione dell'azienda della ### con la sua “svendita … in sede ###favore della ### s.r.l., vale a dire circostanze in fatto, decisive e concludenti, che, unitamente al 17 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 mancato coinvolgimento d ell'assemblea dei soci e all'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 120 -bis c.c.i.i., dimostrano, in modo chiaro ed univoco, l'abuso, sotto il profilo sia sostanzial e sia pro cessuale, del diritto di prop orre l'istanza di liquidazione giudiziale.  2.13. Con il quarto motivo, i l ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2086, comma 2°, c.c. e degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. b, e 7 c.c.i.i., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la sussistenza dello stato di insolvenza esclude di per sé che la domanda di liquidazione giudiziale possa integrare un'ipotesi di abuso dello st rumento processuale e che, se su ssiste l'insolvenza, qualunqu e istanza volta all'apertura di tale procedura deve sempre ritenersi necessariamente legit tima, omettendo, tuttavia, di conside rare che: - l'istanza di liquidazione giudiziale è stata presen tata dall'amministratore unico della ### abusando di tale strumento processuale, per una finalità estranea agli interessi della ### e dei suoi creditori; - il reclamante, infatti, ha dimostrato che, a fronte della “concreta possibilità di risanare la ### attraverso la sua ricapitalizzazione tramite gli investitori italiani e stranieri” ed anche con “l'intervento finanziario dello stesso socio” reclamante, il B rughera avre bbe potuto e sopratt utto dovuto astenersi dal proporre la domanda di liquidazione giudiziale della ### e avrebbe dovuto, invece, ricorrere, sussistendone i presupposti, ad una de lle misure d i superamento della crisi previste dal codice della crisi, come la composizione negoziata della crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo, ecc.; - il ### quin di, ha eserci tato, quale amministratore unico, il dirit to dell a ### di proporre 18 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 domanda di liquidazione giudiziale, in modo abusivo, doloso e contrario a buona fede, per cui tale domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile o rigettata; - l'amministratore della società, in effetti, ha il dover e, previ sto dall'art. 208 6, comma 2°, c.c., di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dell'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale; - il ricorso a strumenti che non siano finalizzati al superamento della crisi e al recupero della continuità azien dale, come la liquidazione giudiziale, rappre senta, al cont rario, una vera e propria extrema ratio, per cui l'amministratore di società deve sempre cercare u na soluzione stragiudiziale o giudiziale di risanamento, evitando sino all'ultimo la liquidazione giudiziale; - l'art. 7 c.c.i.i. enuncia, del resto, il principio del favor per le misure volte a salvare l 'impresa rispetto alla liquidazione giudiziale della stessa, tanto è vero che tale norma prevede che, a d eterminate condizioni, nel caso di prop osizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strume nti diversi dalla liquidazione giudiziale o dal la liquidazione controllata; - la presentazione di una domanda per l'apertura di una procedura concorsuale è inammissibile quando integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre qu ando, con viola zione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del g iusto pro cesso, si utilizzan o strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti; - l'art. 4, commi 1 e 2, lett. b, c.c.i.i. prevede, in effetti, che ### “nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e credito ri devono comportarsi secondo buona fede e correttezza” e che ### 19 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 “il debit ore ha il dovere di … assumere tempestivamente le iniziative idonee … alla rapida defin izione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non p regiudicare i di ritti dei creditori”; - il d ebitore ha, dunque, l'obbligo di cercare soluzione alternativ e per il risanamento dell'impresa prima di ricorr ere alla liqu idazione giudiziale, che rappresenta una vera e propria ultima ratio; - tale violazione ha causato un concreto pregiudizio al reclamante in quanto, ove avesse corrett amente interpretato l'effettivo contenuto del predetto m otivo di reclamo , la corte d'appello avrebbe dovuto accoglie rlo, riformare la sentenza e rev ocare l'apertura della liquidazione giudiziale, così da consentire al socio e all'assemblea di deliberar e l'accesso della ### alle misure di superament o della crisi d'impresa, così da poter risanare la ### e scongiurare la liquidazione giudiziale.  2.14. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.  2.15. Non v'è dub bio, in li nea di p rincipio, che ricorre l'abuso del processo quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, una parte utilizzi strumenti processuali per perseguire, in d anno de lla controparte, finalità eccedenti o deviate rispetto a que lle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (cfr. Cass. SU n. 23726 del 2007, in motiv.).  2.16. Si pensi, in particolare, al caso in cui la domanda di ammissione al concordato preventivo sia stata presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori ma con il palese scopo di differire, in pregiudizio di questi ultimi, la dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. Cass. SU n. 9935 del 2015; Cass. n. 5657 del 2017; Cass. n. 8982 del 2021; Cass. n. 20 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 13997 del 2023), ovvero, simmetricamente, a quello in cui la domanda di apertura della l iquidazione giudiziale (come già quella di fallimento) sia la conseguenza di una condotta abusiva da parte del creditore istante ai danni del debitore, come nel caso in cui lo stato d'insolvenza della società debitrice sia stato causalmente determinato da un comportamento dello stesso creditore ricorrente improntato a mala fede in quanto contrario al dovere di correttezza e cooperazione alla realizzazione degli interessi della controparte de bitrice (cfr. Cass. n. 12 405 del 2000, in motiv., che ha cassato una sentenza di merito che, pur avendo definitivamente accertato come l'unico creditore istante aveva negato il proprio consenso al frazionamento del mutuo impedendo di fatto la vendita degli appartamenti del complesso edilizio realizzato dalla società debitrice e il conseguimento della necessaria liquidità, aveva nondimeno confermato la sentenza dichiarativa di fallimento ai danni di quest'ultima).  2.17. Resta, nondimeno , il fatto che: - la domanda di liquidazione giudiziale è volta esclusivamente all'accertamento, da parte del giudice, tanto della sussistenza, in capo al debitore, (di almeno uno) dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d, c.c.i .i., quan to del presupposto oggettivo, costituito dal suo stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b, c.c.i.i.); - il positivo riscontro di tali presupposti (art. 121 c.c.i.i.) impone al tribunale (come già la dichiarazione di fallimento: artt.  1 e 5 l.fall.) la pron uncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; - la procedura aperta da tale sentenza (artt. 121 ss. c.c.i.i.), come già il fallimento (art. 23 ss. l.fall.), è, peraltro, volta, da un lato, alla vendita (nelle forme previste dalla legge) dei beni e dei diritti acquisiti alla relativa massa attiva (artt. 142 ss. e 211 ss. c.c.i.i.), e, dall'altro, alla soddisfazione, mediante iscrizione nei relativi riparti (artt. 220 21 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 ss c.c.i.i.), delle pretese creditorie accertate dagli organi della stessa (artt. 200 ss. c. c.i.i.); - la liqu idazione concorsuale, dunque, esplica i suoi effetti esclusivamente nei rapporti tra il debitore, che subisce la liquidazione forzata dei beni costituenti il suoi patrimonio, e la massa dei suoi creditori, che beneficiano (o, per converso, subiscono gli effetti) dei conseguenti risultati satisfattivi.  2.18. I soci della società (di capitali: fatta salva la società in accom andita per azioni) assoggettata alla liquidazione giudiziale (o al fallimento) restano, per contro, estranei , sul piano giuridico, alla relativa procedura (salvo che, nella liquidazione giudiziale, per la partecipazione all'assemblea convocata dal curatore ai fini previsti dall'art. 233, comma 2, c.c.i.i.) nonché agli atti in cui la stessa si articola e agli effetti che tali atti producono.  2.19. I soci di t ali società (salvo che per le pretese creditorie che gli st essi vantino verso la socie tà stessa quali residual claimants, le quali, però, presuppongono, onde venire in rilievo, la soddisfazione integrale di tutti gli altri creditori e, dunque, l'esistenza effettiva, all'esito della liquidazione, di un “patrimonio netto”: art. 2350 c.c.) sono portatori, tanto prima dell'apertura della procedura (cfr. Cass. n. 6116 del 2025), quanto, e a maggior ragione, dopo l'apertura della procedura concorsuale), di un mero interesse di fatto alla conservazione della consistenza economica del patrimonio sociale (la cui tutela, in effetti, spetta esclusivamente alla società e, dunque, prima della procedura, agli amministratori della stessa ex art. 2380- bis c.c. e, dopo la sentenza dichiarativa, al suo curatore: artt.  31 l.fall. e 1128 c.c.i.i.) e subiscono, dunque, solo di riflesso le conseguenze giuridiche degli atti di liquidazione del patrimonio sociale operata dagli amministratori della società (Cass. n. 22 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 14265 del 2025) ovvero dagli organi della relativa procedura concorsuale (e, prima ancora, dalla sentenza che dispone la sua stessa apertura).  2.20. La soggettività giuridica piena della societ à di capitali, quale soggetto distinto da qu ello dei singoli soci, comporta, infatti, che, in caso di assoggettamento della stessa a fallimento (o a liquidazione giudiziale), i suoi soci, subendo soltanto la perdita dell e rispett ive quote di partecipazione al capitale sociale quale mero riflesso de lla liquidazione del patrimonio sociale, non abbiano, come tali, un interesse proprio e diret to, giuridicamente rilevante, al migli or risultato liquidatorio di tale patrimonio (cfr. Cass. n. 11369 del 1999, la quale, in attuazione dell'esposto principio, ha ritenuto che i soci, in quanto tali, sono sforniti di un interesse proprio e diretto, nei termini di cui all'art. 100 c.p.c., idoneo a legittimarli ad esperire il reclam o a norma dell'art. 26 l.fall., che pur attribuisce la legittimazione alla relativa impugnazione a “chiunque vi abbia interesse”, cont ro i provvedi men ti del giudice delegato concernenti la vendita di beni della società fallita, in funzione di un miglior risultato liquidatorio; conf., Cass. n. 8434 del 2012, secondo la quale i soci della società fallita, a differe nza di quest'ultima, non sono legittimati a proporre reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che abbia negato la sospensione della vendita coattiva dei beni sociali, in quanto essi sono privi di qualsivoglia diritto reale su quei beni, e perciò titolari non del necessario interesse ex art. 100 c.p.c.  bensì di un mero in teresse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale).  2.21. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale si prest a, dunque, ad essere q ualificata in termini di abuso, rispetto alla liquidazione coat tiva dei relativi beni ed ai 23 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 conseguenti risultati satisfattivi, solo nei confronti dei creditori, che li subiscono, tutte le volte in cui tale domanda, in relazione alle circostanze del caso, sia stata proposta dagli amministratori della società debitrice al solo scopo di danneggiare, attraverso la rovinosa liquidazione dei suoi beni, la massa dei creditori (o, quanto meno, una parte di essi, come i contraenti di rapporti pendenti che siano destinati, in via giuridicamente automatica o per scelta economicamente dovuta del curatore, ad essere, inevitabilmente, sciolti): non anche nei confronti dei suoi soci, i quali subiscono le conseguenze della liquidazione concorsuale dei beni sociali solo per gli effetti riflessi che la stessa opera in termini di perdita d el valore e d ella redd itività della partecipazione sociale, rest ando, dunque, legittimati, ove ne abbiano l'interesse attuale e diretto, soltanto ad impugnare la sentenza che apre la procedura, contestando la sussistenza dei relativi presupposti , ma n on l'abuso che, in ipotesi, la presentazione della relativa domanda abbia integrato.  2.22. La prop osizione della dom anda di apertura della liquidazione giudiziale da parte dell'amministratore unico della società ### in funz ione della prospettat a liquidazione concorsuale dell'azienda sociale ad una determinata società, non si presta, dunque, come ha correttamente affermato la corte d'appello, ad essere qualificata in termini di abuso ai danni del socio ricorrente.  2.23. Né può ritenersi che il denunciato abuso processuale sussista in relazione all'altro addebito che il ricorrente ha formulato rispetto alla legitt imità dell'iniziativa assunta dall'amministratore della società, e cioè di aver presentato la domanda di liquidazione giud iziale della stessa senza aver preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per la sua ammissione ad una diversa procedura di regolazione della 24 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 sua crisi che consentisse al socio la conservazione, in tutto o in parte, del valore e della redditività della sua partecipazione.  2.24. Tale abuso è configurabile soltanto a condizione che sia emerso, in fatto, dagli accertamenti operati sul punto dal giudice di merito o (in mancanza) dall'esposizione in ricorso di circostanze (risultanti dagli atti del giudizio) a tal fine decisive, che: - sussistevano con certezza i presupposti per l'ammissione della (società) debitrice ad una procedura di regolazione della sua insolvenza diversa dalla l iquidazione giudiziale; - l'amministratore aveva presentato la domanda di liquidazione giudiziale ai danni d ella società dolosamente pretermettendo ogni valutazione in ordine ai predetti p resupposti; - la partecipazione sociale del socio, a segu ito dell'ammissione di tale società ad una di queste diverse procedure, avrebbe senz'altro conservato, in tutto o in parte, un valore patrimoniale.  2.25. Nel caso in esame, per contro, il ricorrente, ad onta di quanto dedotto, non ha illustrato, in ricorso, con la dovuta specificità, la sicura emergenza dagl i atti d el giudizio dei presupposti che avrebbero senz'altro indotto il tribunale, ove la corrispondente domanda fosse stata proposta, ad ammettere la società debitrice ad una procedura di regolazione della sua crisi diversa dalla liqu idazione giudiziale, né che l'amministratore abbia dolosamente ignorato la sussistenza di tali presupposti né, infine, che l'ammissione della ### ad una di tali procedure (peraltro, neppure indicata) avrebbe consentito al socio ricorrente di conservare anche solo in parte il valore della sua partecipazione al capitale sociale: tanto più se si considera che ### la socie tà, come incontestatamente acc ertato dalla corte d'appello, aveva già presentato, allo scopo di “governare” la crisi, una domanda di concordato “in bianco”, che però era stata dichiarata inammissibile d al tribunale p er mancato deposito 25 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 della proposta nel termine, e predisposto un piano attestato, il quale, a sua volta, per l'inadeguatezza delle risorse disponibili per la ristrutturazione del debito e la prosecuzione dell'attività, non aveva evitato l'ulteriore aggravamento del già imponente dissesto; ### l'amministratore della società, a fronte di tale stato d'insolvenza (sul quale, cfr. quanto si dirà in sede di scrutinio del settino, ottavo e nono motivo), aveva, del resto, il dovere di assumere “tempestivamente” le iniziat ive idonee alla individuazione dello “strumento di regolazione” di tale situazione più adegua to in relazione alle circostanze del caso e, ove individuato, di darvi rapida attuazione “al fine di non pregiudicare i diritti dei cred itori” ( art. 4, comma 2, lett . b, c.c.i.i.), nonché, in difetto (come, appunto, nel caso in esame), l'obbligo, penalmente sanzionato , di evitarne l'aggravamento chiedendo, tempestivam ente, “nell'interesse prioritario dei creditori” (art. 4, comma 2, lett. c, c.c.i.i.: e, dunque, non di quello, chiaramente recessivo, dei soci), l'apertura della liquidazione giudiziale della società (artt. 330 e 323, comma 1, lett. d, c.c.i.i.).  2.26. Resta ferma, naturalmente, anche sotto tale profilo, la legittimazione del socio, ove ne abbia l'interesse attuale e diretto, ad impugnare la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liqu idazione giudiziale della società, deducendo, ad esempio, che la dom anda di li quidazione giudiziale sia stata proposta dall'amministratore della società debitrice nonostante che la stessa versasse in stato di mera crisi (art. 2, lett. a, c.c.i.i. ) e non poteva essere, dunque, assoggettata a liqu idazione giudiziale, che presuppone, al contrario, come st abilisce l'art. 121 c.c.i.i., la su a insolvenza irreversibile (art. 2, lett. b, c.c.i.i.). 26 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 2.27. I soci, d'altro canto, una volta che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società (così come decisa, in via esclusiva, dagli amministratori della stessa) sia stata formalmente presentata, con il deposito del relativo ricorso presso la cancelleria del tribunale e la sua successiva iscrizione (a cura del cancelliere) presso il registro delle imprese, che la rende agli stessi (come a tutti i terzi) opponibile (art. 2193 c.c.), non rimangono di certo privi di tutela giuridica nei confronti di tale iniziativa ove (come ha fatto il ricorrente) se ne deduca l'illiceità in quan to espressione di una scelta gesto ria asseritamente presa dall'amministratore in violazione dei doveri giuridici inerenti alla carica, come quello di presentare la domanda di liquidazione giudiziale della società che amministra solo dop o aver diligenteme nte e tem pestivamente verificato, come gli impongono gli artt. 2086, comma 2°, c.c. e 4, comma 2, lett b, c.c.i.i., la sussistenza delle condizioni per l'accesso della società ad una procedura di regolazione del suo stato di crisi o di insolvenza diversa dalla liquidazione giudiziale e aver dato rapida definizione allo strumento di regolazione prescelto.  2.28. I soci, in effetti, nel caso in cui la decisione gestoria sia stata assunta dagli amministratori della società in mancanza dei presupposti a tal fine previsti dalla legge (a parti re dalla negligente percezione di uno stato di insolvenza in realt à inesistente nonché, e prima ancora, della negligente esclusione della sussistenza delle condizioni per accedere ad uno strumento di rego lazione dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale), possono senz'altro intraprendere le iniziative ad essi riservati dalle norme societarie a carattere generale, vale a dire (ove si tratti, come nella specie, di società per azioni): - ### proporre l'azione di risarcimento del dan no subito in conseguenza della lesione che l'iniziativa illecitamente assunta 27 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 dagli amministratori abbia (in ipotesi) direttamente arrecato ai loro diritti (art. 2395 c.c.); - ### proporre (fino alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, che trasferisce in via esclusiva al curatore la legittimazione a proporre o proseguire tale azione: art. 25 5, lett. a, c.c.i.i. ) l'azione sociale di responsabilità (ove muniti della necessario quorum) per il danno che la deci sione ass unta abbia in ipotesi illegittimame nte arrecato al patrimonio della stessa società (art. 2393-bis c.c.) e, di riflesso, al valore e alla red ditività della par tecipazi one posseduta; - ### proporre l'impugnazione della deliberazione consiliare (ovvero dell a determinazione dell'amministratore unico) che, in violazione dello statuto o della legge, come le norme che discip linano gli interessi degli amministratori per conto proprio o di terzi (art. 2391 c.c.) o le norme incriminatrici dei fatti distrattivi (perseguibili già dopo la domanda ai sensi degli artt. 322 ss. e 346, comma 2, c.c.i.i.), sia lesiva dei loro diritti, come qu ello alla conservazione del valore e d ella redditività del la propria partecipazione (art. 2388, comma 4°, c.c.); - ### promuovere la revoca (per giusta causa da parte dell'assemblea o per gravi irre golarità g estorie da parte del tribunale) degli ammin istratori (a norma, rispettiv amente, dell'art. 2383 e dell'art. 2409 c.c.: non trovando, come detto, applicazione l'art. 120-bis cit.), con la sostituzione degli stessi a mezzo di nuovi amministratori, i quali, dal loro canto, hanno il potere di procedere, se rit engono (e ancora po ssono), alla “rinuncia” alla domanda (di apertura della liquidazione giudiziale) già proposta da quelli revocati (art. 43 c.c.i.i) e alla presentazione (nelle forme previste dall'art. 120-bis cit.) della domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dalla legge (artt. 44 ss. c.c.i.i. e 2086, comma 2°, c.c.). 28 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 2.29. Con il qui nto mo tivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza in ragione dell'erronea interpretazione del motivo di reclamo, in violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e all'art. 112 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il reclamante aveva impugnato la sentenza di primo grado solo in ordine al capo inerente alla mancata previa assunzione della delibera assembleare, senza, tuttavia, considerare che: - il reclam ante aveva, in realtà, impugnato la sentenza deducendo, fra l'altro, come motivo di reclamo, anche la circostanza che l'amministratore unico della ### aveva proposto la domanda di liquidazione giudiziale della stessa ### vant senza avere previame nte informato il socio e l'assemblea; - l'art. 120-bis, comma 3, c.c.i.i., infatti, stabilisce espressamente che “gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisi one di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell 'insolvenza …”; - l'errata interpretazione del motivo di reclamo, rifluente in un vizio in procedend o, ha cau sato un concreto pregiudizio al reclamante poiché, ove avesse corrett amente interpretato l'effettivo contenuto del predet to motivo di reclamo, la corte d'appello avrebbe dovuto accoglierlo, riformare la sentenza e revocare l'apertura della liqu idazione giudizial e, così da consentire al socio e all'assemblea di deliberare l'accesso della ### alle misure di su peramento della crisi d'impresa, scongiurandone la liquidazione giudiziale.  2.30. Il motivo è assorbito dal rigetto del primo.  2.31. Con il sesto mo tivo, il ricorre nte, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 329 c.p.c., dell'art. 51 c.c.i.i., degli art. 24 e 111 Cost. nonché dell'art. 6 CEDU, in re lazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurat o la 29 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 sentenza impugnata ne lla parte in cui la corte d'appello, sul rilievo che il fascicolo della procedura concorsuale è acquisito d'ufficio ed è liberamente consultabile da parte del giudice della impugnazione, e che le richieste di deposi to di document i indirizzate al curatore avevano unicamente lo scopo di agevolare la consultaz ione di tale fascico lo da parte del g iudice della impugnazione, ha disposto in via ufficiosa l'acquisizione in giudizio di document i, e ci oè la “copia dello s tato passivo dichiarato esecutivo o, se non ancora ultimata la verifica del passivo, ### copia del ### dello stato passivo depositato”, la “copia del programma di liq uidazione se già redat to e, in mancanza, ### sintetica relazione sull'attivo rinvenuto, sulle iniziative ad oggi assunte per la liquidazione dell'attivo e sugli esiti, allo stato, di tali attività”, la “copia della relazione redatta ai sensi dell'art. 130, comma 1, ### se non secretata (o non integralmente secretata) dal giudice delega to precisando, in ogni caso, se vi sia compatibili tà tra gli esit i dei primi accertamenti eventualmente svolti ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera f) e le scritture contabi li reperite”, omettendo, per contro, di considerar e che: - a front e della contumacia del curatore, tale iniziativa officiosa è, in realtà, illegittima e ingiustificata; - la corte, infatti, ha, in tal modo, surrettiziamente rimesso in t ermini il curatore, volont ariamente rimasto contumace nel giudizio di reclamo, e perciò decaduto dalla facoltà di formulare dedizioni, domande ed eccezioni, nonché riprodurre documenti, fac oltà che spetta invece soltanto alle parti ritualmente costituite; - la corte non poteva supplire, con un ordine e sibitorio ad ampio raggio, alla totale inattività difensiva del curatore contumace, ritenendo decisivi e indispensabili i documenti che non potevano essere acquisiti con tale ordine, palesemente irrituale, che rifluisce nella nullità della 30 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 sentenza, anche perché l'art. 345 c.p.c., espressione di principio generale, non consente l'acquisizione di prove in appello, salvo quelle da cui la parte d imostri di essere incolpevolme nte decaduta; - la corte d'appello ha, quindi, attinto da una parte, non costituita e non dichiarata contumace, documenti ritenuti decisivi, in assenza di un effettivo contraddittorio e in violazione del principio d ispositivo; - il reclam o deve, infatt i, contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclu sioni, ancorché non sia richiesta l'indicazione degli specifici motivi previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c., sicché tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo, restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto alle sole que stioni tempestivamente de dotte dal reclamante; - la corte d'appello, invece, a dispetto della natura non devolutiva del gravame, ha ritenu to che il giud ice del reclamo sarebbe libero di attingere ad atti e documenti anche non valorizzati dal curatore reclamato.  2.32. Il motivo è inammissibile. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che il potere officioso del giudice di ordinare alla parte, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di documenti sufficientemente individuati, ha carattere discrezionale e che, di conseguenza, tal e potere p uò essere senz'altro esercitato dal giudice chiamat o a pronunc iarsi sull'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento in ragione del carattere officioso del processo, che conserva tale natura anche in grado di appello, e consente al giudice, se lo ritenga necessario per la sua indagine, di attingere a tutte le risultanze processuali, senza disting uere tra oneri spettanti all'una o all'altra parte (Cass. n. 26264 del 2005).  2.33. Tale principio, già dettato in materia d'opposizione al fallim ento (ed al relativo giudi zio d'appello, che era 31 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 assoggettato alle norme comuni), trova a m aggior ragione applicazione nel giudizio di reclamo avverso la sentenz a dichiarativa di fallimento (art. 18, com ma 10°, l.fall.) e di apertura della liqu idazione giudiziale (art. 51, comma 10, c.c.i.i.), per i quali la legge ha espressamente previsto che la corte d'appello assume, anche d'ufficio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, ivi compreso, dunque, l'ordine di esibizione ad una delle p arti, pur se contumace, come il curatore dell a procedura reclamata, relat ivamente agli atti contenuti nel fascicolo della procedura.  2.34. ###. 51, comma 2, lett. c, c.c.i. i., nel t esto applicabile ratione temporis, prevede , infatt i, che il reclamo avverso la senten za che d ispone l'apertura della li quidazione giudiziale deve contenere (al pari del reclamo previsto dall'art.  18 l.fall. av verso la sentenza dich iarativa di fallim ento) “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni”, con la consegu enza che: - tale mezzo, pur non dovendo contenere l'indicazione degli “specifici motivi” di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. (e all'art. 51, comma 2, lett. c, c.c.i.i., nel testo attualmente in vigore), non ha caratte re pienamente devolutivo, restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto, al pari della cognizione del giudice del reclamo, alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante (Cass. n. 26415 del 2025, in motiv.; Cass. ### del 2021, in motiv., la quale, dopo aver rilevato che la questione oggetto della censura in cassazione non era stata fatta valere con il reclamo, ha, appunto, ritenuto, in forza dell'indicato principio, che, “in difetto di tempestivo reclamo”, “sulla questione oggetto del motivo” fosse “caduto il giudicato interno”; Cass. n. 12706 del 2014; Cass. n. 22110 del 2010); - il giud ice del reclama, però, sia pur ne i limiti de lle censure 32 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 sollevate dal reclamante, è nondimeno tenuto a riesaminare, anche avvalendosi d ei poteri officiosi (previst i dall'art. 18, comma 10°, l.fall. e dell'art. 51, comma 10, c.c.i.i.), tutte le questioni concernenti i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della procedura, a partire dalla sussistenza dello stato d'insolvenza.  2.35. La statu izione della corte d'appello, lì dove ha disposto in via ufficiosa l'acquisizione di “documenti” in possesso del curatore in quanto “decisivi” al fine d i verificare la sussistenza (che il reclamant e aveva negato) dello stato d'insolvenza della società, è, dunque, giuridicamente corretta.  2.36. Con il settimo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1173 e 1337 c.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che le pervenute manifestazioni di interesse da parte d ei terzi all'acquisto della azienda della impresa dichiarata fallita sarebbero un chiaro ind ice della incapacità della impresa di generare profitti e fare fronte alle passività correnti con i propri ricavi, ome ttendo, tuttavia, di considerare che: - una manifestazione di interesse, seppure non recante gli estremi della proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.), non può affatt o ritenersi totalmente inidonea a fare nascere alcun obbligo giuridico in capo al terz o, trattan dosi dell'espressione di una volontà negoziale idonea a far nascere in capo al suo autore l'obbligo giuridico di condursi secondo buona fede nelle trattative ed espone il suo autore a responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c. in caso di ingiustificata rottura delle trattat ive, tant o più in un caso, come quello in esame, in cui alla manifestazione di interesse proveniente dal terzo (la ### era seguita anche la stesura di una bozza 33 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 di accordo, che veniva redatta successivamente dai legali delle parti; - non può, du nque, razionalmente affermarsi che le manifestazioni di interesse provenienti da terzi, pu r se numerose, genuine ed evolute addirittu ra in puntuaz ioni, assurgano ad un chiaro indice di insolvenza, sol perché il terzo subordini, come sempre accade, la formulazione di una proposta economica alla esecuzione di una due diligence sul patrimonio aziendale.  2.37. Con l'ottavo motivo, il ricorr ente, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111, comma 7°, ###, in re lazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sent enza imp ugnata nella parte in cu i, con motivazione insanabilmente contraddittoria, la corte d'appello, pur avendo accertato l'inesistenza dell'ingente debito nei confronti della ### s.r.l., ha, poi, dichiarato di non poter “nutrire alcun dubbio” sul fatto che la ### versasse in stato d'insolvenza.  2.38. Con il non o motiv o, il ricorrente, lam entando la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 e all'art. 669 octies, comma 9°, c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiaratamente e supinamente fondato il proprio convincimento circa lo stato d'insolvenza della società su valutazioni compiute dal giudice della cautela, senza, per contro, considerare che l'autorità del provvedimen to cautelare non è invocabile in un diverso processo e tra diverse parti.  2.39. Il settimo, l'ottavo e il nono motivo, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.  2.40. Il reclamante, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, infatti, con statuizioni rimaste incensurate, ha accertato, per un verso, che i crediti ammessi al passivo ammontano ad €. 5.396.866,48 e che erano 34 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 già pervenute domande tardive per ulteriori €. 60.829,00, e, per altro verso, che, alla data della sentenza di ap ertura della liquidazione giudiziale, la socie tà era inattiva e non vi erano contratti in corso di e secuzione, ed, in forza d ei fatti così accertati, compresa la r iscontrata insufficienza delle poste dell'attivo rispetto all'entità del passivo, ha correttamente ritenuto che, specie in ragione dell'esito infausto dei precedenti tentativi di “governare” la crisi, la società non poteva disporre di proventi della gestione caratteristica da destinare al pagamento dei debiti e che la stessa risultava, in definitiva, incapace di far fronte alle passività cor renti con i propri ricavi, a nu lla, per contro, rilevando le generiche dichiarazioni d'intenti pervenute al reclam ante, in quanto, tra l'altro, smentite dal fatto che, nonostante la pubblicità effettuat a, nessun a manifestazione d'interesse era pervenuta alla curat ela per l'acquisto del complesso aziendale (comprensivo di SOA e di un marchio) di cui la società è titolare.  2.41. Lo stato d'insolvenza, in effetti, può risultare (oltre che dagli atti dell'istruttoria svoltasi innanzi al tribunale, anche) da prove fornite e documenti prodotti dalle parti (art. 51, comma 2, lett. d, e comma 8, c.c.i.i.) o, comunque, acquisiti dalla corte d'appello (art. 51, comma 10, c.c.i.i.) per la prima volta solo nel corso del giudizio di reclamo (cfr. Cass. n. 5377 del 2015, in motiv.), come lo stato passivo.  2.42. Nel giud izio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, invero, al pari di quello relativo al reclamo avvero la sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza, come si desume dagli artt. 51, comma 10, c.c.i.i. e 18, comma 10°, l.fall., dev'essere compiuto con riferimento alla situazione fattuale esistente al momento della sentenza di apertura della procedura (con la 35 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 conseguente irrilevanza di fatt i verificatisi solo dop o tale pronuncia) ma può fondarsi anche su fatti (e, qu indi, su documenti, dai quali gli stessi risultano) diversi da quelli in base ai qual i la sentenza è stat a pronun ciata (e, in ragione della rituale produzione de i documenti che li dimostrano) ma nondimeno appartenenti, come tali, al thema decidendum del giudizio di reclamo, purché si tratti (come nel caso in esame) di fatti (come i debiti assunti e i beni acquisiti, già verificatisi al momento della sentenza dichiarativa), anche se conosciuti (alla luce delle emergenze dello stato passivo o degli accertamenti svolti dal curatore) solo successivamente nel corso del processo di gravame (cfr. Cass. n. 24424 del 2019; Cass. n. 10952 del 2015).  2.43. ### della società, int esa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie (cfr. Cass. n . 7087 del 2022; Cass. n. ### del 2022), non può essere, in effetti, esclusa, come invece pretende il ricorrente, dalla mera disponibilità dichiarata da soci o terzi a partecipare ad operazioni di ricapitalizzazione della stessa, ove (come, appunto, nel caso in esame) non sia emerso, in fatto, che la società dispon eva effettivamente, al mom ento della sentenza dichiarativa, della liquidità necessaria per eseguire il pagamento, con mezzi normali, dei debiti scaduti, a partire da quelli vantati dai creditori ammessi allo stato p assivo, rimanendo, per contro, irrilevante ogni indagine sull'imputabilità delle cause del dissesto ai suoi amministratori ovvero a terzi, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, che sono oggetto di valutazione meramente 36 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 incidentale (cfr. Cass. n. 5856 del 2022; Cass. n. 22444 del 2021).  2.44. La Corte pronuncia, dunque, il seguente principio di diritto: “La deci sione degli amministratori della socie tà di accedere alla procedura di l iquidazion e giudiziale n on è assoggettata alla disciplina dell'art. 120-bis c.c.i.i. e non deve, pertanto, risultare da verbale redatto da notaio né dev'essere come tale depositata e iscritta nel registro delle imprese, né, infine, una volta assunta, dev'essere comunicata ai soci della società debitrice, essendo sufficiente, ma anche necessario, che la stessa , che è e resta di loro esclusiva competenz a, sia sottoscritta da coloro che ne abbiano la rappresentanza”.  3. Il ricorso, per l'infondatezza e/o l'inammissibilità di tutti i suoi motivo, è rigettato.  4. Le spese de l giudizio seguo no la soccomben za e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell'### che ha dichiarato di averne fatto anticipo.  5. Non sussistono, invece, le condizioni per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..  6. La Corte d à atto ch e sussisto no i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.  P.Q.M.  La Corte così provvede : rigett a il ricorso; condann a il ricorrente a rimborsare alla controricorr ent e le spese del giudizio, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'### dà 37 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.  115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.  228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio della ### l'11 novembre 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Terrusi Francesco, Dongiacomo Giuseppe

M

Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1389/2025 del 20-11-2025

... o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011). La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593). Ebbene, alla luce di tutte le motivazioni già esposte, appare maggiormente rispondente all'interesse superiore del minore prevedere il suo affidamento esclusivo c.d. "rafforzato" o "superesclusivo" alla madre con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA ### Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 5450/2018 promossa da: ### (C.F. ###), nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliat ####### via ### 89; ### (C.F. ###), nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliat ####### via D. 
Alighieri n. 11; Resistente nonché ### (C.F. ###) nella qualità di ### speciale del minore ### (C.F. ###) e con l'intervento del ### presso il Tribunale di ### Conclusioni delle parti: Parte ricorrente come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###: - in via cautelare e d'urgenza ex art. 333 c.c., in modifica del provvedimento ### del 6.12.2018, ordinare alla resistente di ricondurre il minore presso l'abitazione familiare, affidamento esclusivo a favore del padre ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con collocamento del minore presso il padre; contributo al mantenimento del minore a carico della madre pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie; prevedere che la madre possa avere con sé il minore una settimana al mese e che gli oneri di trasferimento del minore siano sostenuti interamente dalla stessa; in ogni caso, ripristinare con effetto immediato il diritto di visita del sig. ### nei confronti del figlio libero dal controllo degli assistenti sociali; - nel merito, pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie; affidare il figlio minore al padre, ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con collocamento del minore presso il padre; regolamentazione dei tempi e modi di visita della madre al figlio. 
Parte resistente come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###: - dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito; affidamento in via esclusiva e rafforzata alla madre, con incontri protetti padre-figlio da svolgersi esclusivamente presso gli assistenti sociali territorialmente competenti, previo accertamento preliminare della volontà del minore e dell'esito del procedimento penale in cui il ricorrente è imputato e ### persona offesa; contributo al mantenimento del minore a carico del padre pari ad euro 800,00 mensili, e/o la somma ritenuta di giustizia comunque non inferiore ad euro 500,00, oltre all'80% delle spese straordinarie.  ### speciale come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###: - dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni economiche ritenute più opportune alla luce della documentazione in atti; affidamento condiviso del minore ### ai genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna in ### senza regolamentare le modalità dell'esercizio del diritto di visita del padre con il figlio, ma prevedendo il sostegno dei ### di ### anche con educativa domiciliare, fino a quando il ragazzo non avrà ripreso i contatti diretti, sia telefonici/video che in presenza con il padre. 
Conclusioni del ###: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status con affidamento congiunto del figlio.  ### ricorso depositato l' #### ha convenuto in giudizio la coniuge ### esponendo di averla conosciuta il ### in un ristorante ad ### dove suonava per il matrimonio del cugino della resistente e che, dopo un primo periodo di frequentazione a distanza, da fine settembre 2010 iniziava la convivenza in modo stabile, presso la casa familiare in ### che al tempo il ### era da sempre musicista e insegnante di musica mentre la ### stava completando gli studi in giurisprudenza, successivamente abbandonati per dedicarsi agli studi in naturopatia e intraprendendo negli anni vari percorsi, finanziati dall'odierno ricorrente; che in data ### le parti contraevano matrimonio concordatario in ### e ivi fissavano la residenza familiare; che il carattere della ### si rivelava da subito egoista, irascibile e irrispettoso delle esigenze e dei budget familiari, tanto meno della persona del marito; che il ### faceva di tutto per poter sostenere lo stile di vita preteso dalla resistente, a cui però non contribuiva minimamente; che dalla loro unione nasceva il figlio ### in data ###; che la coniuge ha sempre fatto di tutto per allontanare dalla famiglia i parenti del ricorrente e che dopo la nascita del bambino, la moglie pretendeva una baby-sitter e una donna di servizio, inoltre di fatto venivano meno i momenti di intimità tra le parti. 
Il ricorrente ha poi rappresentato che sin dall'inizio del rapporto lo stile di vita della ### è stato sempre elevato, tanto che il ### - giorno del primo compleanno di ### - avveniva un litigio importante tra i coniugi, alla presenza dei rispettivi genitori, proprio perché il ### apprendeva che il conto corrente, di cui la moglie aveva la disponibilità, era sceso incredibilmente; che la coniuge aveva intrapreso anche un percorso spirituale e seguiva dal 2011 varie associazioni e cammini, le cui quote di iscrizione erano sovvenzionate dal ### che nel febbraio 2018 la ### frequentava in ### uno di questi incontri e che, dopo un breve periodo dal rientro dalla trasferta tedesca, la coniuge comunicava al marito di aver deciso irrevocabilmente di separarsi; che il ### si rendeva disponibile a tentare un percorso con un mediatore familiare, che non sortiva tuttavia alcun effetto positivo; che la resistente aveva un atteggiamento di continuo scontro con il marito e che arrivava a minacciarlo, spesso anche alla presenza del piccolo ### giustificando tali atteggiamenti per la frustrazione dovuta alla sua mancata realizzazione personale e professionale.  ### ha altresì esposto che nell'estate dell'anno 2018 la coniuge decideva di trascorrere le vacanze con il piccolo ### presso la casa dei propri genitori in ### e che al loro rientro, in data ###, vi era un primo diverbio poiché la resistente non voleva consentire al padre di pernottare con il bambino, anche contro la volontà del minore; che nei giorni successivi, l'astio della moglie portava a scontri verbali in casa, anche alla presenza della di lei madre (signora ###, nel frattempo salita dalla ### che per evitare gli scontri alla presenza del figlio, il ricorrente cercava di limitare la sua presenza in casa alle ore di veglia del piccolo; che nella notte del 1.9.2018 la ### lasciava la casa familiare con il bambino e la propria madre senza il consenso del ### che, pertanto, sporgeva denuncia per sottrazione nazionale di minori ex art. 574 c.p., chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi sociali e che nella stessa giornata apprendeva di essere stato querelato dalla coniuge; che vi era l'interessamento degli assistenti sociali del Comune di ### nella persona della dott.ssa ### che cercava di organizzare un incontro del padre con il figlio per il pomeriggio del 2.10.2018 ma che lo stesso veniva negato; che dal giorno dell'allontanamento il ### non aveva la possibilità di rivedere il proprio figlio né aveva contezza delle sue condizioni di salute e di collocazione, riuscendo a sentirlo solo per telefono. 
Il ricorrente ha concluso chiedendo in via cautelare e d'urgenza ex art. 333 ordinare alla resistente di ricondurre il minore presso l'abitazione familiare, affidamento esclusivo a favore del padre ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con collocamento del minore presso il padre; contributo al mantenimento del minore a carico della madre pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie; prevedere che la madre possa avere con sé il minore una settimana al mese e che gli oneri di trasferimento del minore siano sostenuti interamente dalla stessa; in ogni caso, rispristinare con effetto immediato il diritto di visita del ### nei confronti del figlio. Nel merito, pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie; affidare il figlio minore al padre, ovvero - in via subordinata - affidamento condiviso con collocamento del minore presso il padre; regolamentazione dei tempi e modi di visita della madre al figlio da stabilirsi in corso di causa. 
Si è costituita ### contestando quanto dedotto da controparte ed esponendo che nel mese di giugno 2018 la coppia si rivolgeva ad una mediatrice familiare per tentare di addivenire ad una separazione consensuale, ma che il percorso veniva interrotto a causa delle condotte violente manifestate dal ricorrente durante le sedute; che da quando la ### manifestava la volontà di separarsi, il coniuge diventava sempre più aggressivo, anche in presenza del minore, arrivando in data ### a percuoterla fisicamente; che il ### la resistente denunciava le condotte violente poste in essere dal marito e successivamente era costretta a scappare dalla casa familiare per rifugiarsi in ### dai propri genitori, a causa dell'innalzamento della pericolosità dei comportamenti tenuti dal coniuge; che per tali avvenimenti la ### di ### trasmetteva notizia di reato a carico del ### alla ### della Repubblica presso il Tribunale per i ### di ### e che venivano attivati i servizi sociali del Comune di ### e di ####; che in data ### la dott.ssa ### assistente sociale del Comune di ### trasmetteva al Tribunale per i ### di ### relazione contenente l'indagine socio-familiare relativa al minore ### che il ### la ### depositava ulteriore querela nei confronti del marito e che anche la di lei madre, turbata dalle telefonate e messaggi ricevuti dal ### sporgeva denuncia-querela nei suoi confronti. 
La resistente ha poi rappresentato che dopo essersi trasferita presso i genitori in ### con il figlio minore, consentiva al padre di sentire ### attraverso telefonate e videochiamate ma che tali colloqui si traducevano in lavaggi del cervello nei confronti del bambino, oltre a contenere minacce verso la ### che, pertanto, si stabiliva di effettuare incontri protetti padre-figlio presso gli assistenti sociali di ### che in data ### si teneva la prima udienza del giudizio 630/2018 PP pendente presso il Tribunale per i ### di ### in cui l'odierna resistente insisteva nella richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del ### e di delegare i ### sociali del Comune di ### per organizzare gli incontri protetti padre-figlio; che in occasione di questa udienza il ricorrente si avventava contro la moglie, tanto da richiedere l'intervento della guardia giurata.  ### ha inoltre esposto che il marito poneva in essere nei suoi confronti condotte violente, sia verbalmente che fisicamente, procurandole lesioni in più occasioni; che lo stesso diventava sempre più ossessionato dalle condizioni economiche del nucleo familiare, tanto che tutte le spese del piccolo venivano affrontate dai nonni materni e da rovistare nella pattumiera per verificare gli sprechi o riutilizzare pannolini sporchi del figlio; che tali condotte in un primo momento venivano sopportate dalla moglie ma con il passare del tempo l'aggressività del marito si manifestava con più frequenza, anche dinanzi agli occhi del bambino, con continue umiliazioni, attacchi d'ira e percosse; che la ### a seguito di eventi sempre più preoccupanti per la propria incolumità e per quella del figlio, si rivolgeva alle ### dell'ordine nonché al ### di ### dove le veniva consigliato di allontanarsi dalla casa familiare. 
La resistente ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito; affidamento esclusivo del minore alla madre e/o affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà di prendere autonomamente tutte le decisioni circa lo sviluppo e la crescita del minore, con accertamento delle capacità genitoriali del ### e il suo stato di salute psichico; solo a seguito di tali accertamenti, valutare se disporre incontri padre-figlio in modalità protetta e con il monitoraggio degli assistenti sociali del Comune di ####; contributo al mantenimento del minore a carico del padre di euro 800,00 mensili o della somma ritenuta di giustizia.
In esito all'udienza presidenziale del 27.11.2018 - ove le parti insistevano nelle difese svolte - il ### esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, stabilendo l'affidamento esclusivo di ### alla madre; diritto di visita del padre secondo il calendario fissato in accordo con i ### dei comuni di ### e ### almeno due volte al mese - l'una nei locali messi a disposizione dai ### del comune di ### e l'altra presso i ### del comune di ### - con la supervisione dei ### stessi; comunicazioni telefoniche padre-figlio almeno una volta al giorno; contributo a carico del padre al mantenimento del minore di euro 300,00 mensili; l'intervento dei ### del comune di ### e dei ### competenti per il comune di ### per fornire elementi sulle condizioni di vita dei genitori; l'intervento dei ### competenti perché, accertate le condizioni psico-fisiche del minore e delle parti, accertassero la capacità genitoriale delle parti e fornissero utili suggerimenti sulle migliori condizioni di affidamento nonché visita e permanenza del bambino con il genitore non affidatario. Quindi, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. 
Venivano depositate le memorie integrative come disposto nella suddetta ordinanza presidenziale del 6.12.2018, nonché decreto del Tribunale per i ### di ### del 21.12.2018 (giudizio n. 630/2018 PP) con cui venivano sospese le responsabilità genitoriali del ### nei confronti del figlio minore ### e delegato il ### di ### in collaborazione con quello di ### all'attuazione di ogni utile intervento di sostegno e monitoraggio in favore del minore e del suo nucleo familiare, nonché all'attuazione di incontri osservati padre-figlio. 
Frattanto proseguivano gli incontri protetti padre-figlio che venivano relazionati in maniera positiva dai ### di riferimento.
Facendo seguito a quanto disposto nell'ordinanza presidenziale del 6.12.2018 venivano depositate le relazioni sulla valutazione delle capacità genitoriali delle parti. 
In particolare, con relazione del 6.2.2019, l'### (### riteneva la ### persona capace di prendersi cura del figlio, guidando lo stesso verso un sano sviluppo evolutivo. Evidenziava il ### che la ### aveva raccontato delle vicissitudini vissute nel rapporto di coppia “senza mostrare particolare risentimento nei confronti dell'ex partener” e che “ la sua attenzione è polarizzata soprattutto verso la tutela del benessere psico-fisico del figlio verso il quale, oltre alle manifestazioni affettive, mostra di aver buona disposizione nel saper cogliere i bisogni primari cui ogni minore necessita, senza far mancare allo stesso momenti ludico-ricreativi”. 
L'### 1 (### nella persona della dott.ssa ### ha fatto pervenire in data ### la valutazione sulle competenze genitoriali del ### All'esito di colloqui e di test, è emerso, dal punto di vista personologico, che il ricorrente mostra una personalità caratterizzata da “ insicurezza, indecisione paura di sbagliare, ossessività, forte bisogno di controllo (dell'ambiente e delle relazioni), lieve impulsività” per poi continuare nell'affermare che lo stesso presenta “difficoltosa gestione della rabbia”. 
Con riferimento alle violenze per cui era stato denunciato dalla moglie, la valutatrice relaziona che “in sede di colloquio, egli conferma, seppure in minima parte, gli episodi di aggressione fisica e verbale verso la ex-moglie (da essa denunciati) in presenza del figlio, giustificandoli come reattivi ai comportamenti - a suo dire - aggressivi e prepotenti della donna sia verso lui stesso che verso il figlio. 
Si mostra solo parzialmente consapevole di - e rammaricato per - l'impatto potenzialmente traumatizzante di tali violenze assistite sulla psiche del bambino”. 
Dal punto di vista della capacità genitoriale, la valutatrice evidenziava che le caratteristische del ### ed in particolare la sua difficoltà nel gestire la rabbia, rischiavano di riflettersi sul suo ruolo di padre, con possibilità di perdere il controllo delle proprie reazioni emotive nei confronti del figlio o in sua presenza.
Affermava poi la valutatrice che, da un lato, queste inadempienze si riflettevano tuttavia solo sulla co-genitorialità del padre, e che era alto il conflitto fra le parti, e però dall'altro che il ### doveva proseguire il percorso psicoterapeutico per migliorare le proprie fragilità emotive e caratteriali che ancora in parte si riflettevano sul proprio ruolo di padre. 
Concludeva ritenendo opportuno - alla luce di quanto riscontrato ed in attesa degli accertamento dei fatti di reato oggetto di denuncia della moglie (violenze fisiche e verbali contro la ### in presenza del figlio)- l'affidamento esclusivo del bambino alla madre, incontri padre-figlio in modalità protetta e previsione di contatti telefonici (ritenendo comunque l'esistenza dei presupposti affinché le visite potessero gradualmente avvenire secondo modalità libere). 
All'udienza del 4.6.2019 - tenuta in seguito ad istanza del ricorrente di modifica e/o revoca dell'ordinanza presidenziale - i difensori rappresentavano che nella medesima mattinata si teneva l'udienza dinanzi al Tribunale per i ### per l'istanza di revoca della sospensione della responsabilità genitoriale, proposta dal ### Il giudice - concordi le parti sul punto (cfr verbale “### che il padre trascorra con il figlio una settimana consecutiva durante il periodo estivo al mare in ### - disponeva che il minore trascorresse una settimana consecutiva al mare con il padre durante le vacanze estive, prevedendo la prosecuzione nel percorso in atto relativamente agli incontri padre-figlio e al sostegno ai genitori, la valutazione da parte dei ### presso l'### circa l'opportunità di ampliare progressivamente le ore degli incontri anche fuori dagli spazi preposti, purché con la vigilanza iniziale e finale di un operatore, nonché l'acquisizione delle determinazioni assunte dal Tribunale per i ### (proc. 233/2019 P.P.). 
In esito alla successiva udienza del 1.10.2019, ove la ### riferiva delle criticità emerse dopo la vacanza estiva come emergente anche dalla relazione dei ### calabresi (depositata il ###), il giudice riteneva opportuno - al fine di valutare la possibilità di ampliare i tempi di incontro padre-figlio anche in modalità non protetta - un coordinamento tra il ### incaricato e la dott.ssa ### (psicologa privata del minore) onde acquisire informazioni sulle condizioni psicologiche di ### e fornire indicazioni ai genitori. Quindi, assegnava termine ai ### per relazionare e alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. 
Nella pendenza dei termini di cui sopra, le parti davano atto del ridimensionamento ad una telefonata al giorno tra padre e figlio (avvenuto tramite la mediazione dei ### e parte ricorrente depositava, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., il decreto emesso in data ### dal Tribunale per i ### di ### (proc. 233/2019 P.P.) con cui veniva revocata la sospensione delle responsabilità genitoriali del ### nei confronti del figlio minore e confermata la delega al ### di ### in collaborazione con quello calabrese, all'attuazione di ogni utile intervento di sostegno e monitoraggio in favore del minore e del suo nucleo familiare, nonché alla regolazione delle relazioni padre-figlio con graduale revoca della presenza dell'operatore professionale, fino a diversa decisione del G.O. 
A seguito dell'attività di raccordo tra la dott.ssa ### e i ### di ### venivano depositate agli atti del fascicolo le relative relazioni. I ### incaricati relazionavano sul buon esito degli incontri e, sollevando talune criticità in merito all'andamento delle operazioni della dott. ### rappresentavano di aver inviato alla dott.ssa ### (### di ### la presa in carico del minore - in regime privato - e che, in attesa dell'accertamento clinico, si sarebbe data continuità agli incontri protetti (relazione del 19.6.2020). 
Il giudice, in esito all'udienza del 3.9.2020, preliminarmente provvedeva in merito alle richieste istruttorie avanzate dalle parti, ammettendo l'interrogatorio formale della ### e prove testimoniali. Ad integrazione dei provvedimenti provvisori già assunti, venivano reintrodotte due telefonate al giorno tra padre e figlio, invitata la madre alla collaborazione, e veniva disposta la prosecuzione da parte dei ### e dello ### nel monitoraggio della situazione del minore, ma anche la verifica da parte dei ### circa il regolare andamento dei colloqui telefonici. 
In data ### i ### di ### depositavano relazione di aggiornamento. 
Nella prima parte di tale relazione, veniva riassunto l'andamento degli incontri padre-figlio degli ultimi mesi, dapprima a cadenza quindicinale poi trasformatisi in incontri settimanali. ### riteneva di avviare il rapporto diadico anche verso l'esterno, consentendo al ### di sperimentare il rapporto con il figlio oltre lo scambio ludico e favorendo la “messa in atto” delle sue capacità genitoriali. Anche la madre mostrava compiacimento e partecipazione al progetto di apertura (si legge anche che “### ha aderito a tutte le iniziative proposte dal ### concordando anche la sperimentazione di una uscita padre/figlio con pernottamento”). 
Nella seconda parte della relazione, i ### rilevavano tuttavia che tale situazione si era mantenuta stabile fino all'incontro semi libero padre-figlio del 16.4.2021, data in cui si registrava un black-out. Dall'incontro, svoltosi tra un centro commerciale e un parco giochi, ### rientrava visibilmente turbato e mostrava segni di sofferenza fisica ad un piedino, seguiva un'anomalia comportamentale del minore che ricercava subito l'abbraccio materno, mentre nei precedenti incontri faticava a staccarsi dal padre. I ### relazionano che ### non ha parlato ed ha abbandonato l'incontro chiuso nel suo silenzio. ### comunicava poi alle professioniste che subito dopo l'incontro ### manifestava una stato generale di malessere, con tic nervosi, e che le avevo riferito frasi come “### mi ha picchiato perché cercavo te” probabilmente dopo essersi fatto male ad un piedino, “### mi dice di uccidere mami…Mi parla male di mami”. Nei giorni successivi ancora il bambino continuava a manifestare uno stato di malessere, attivando anche comportamenti autolesionistici consistenti nel provocarsi una lesione all'interno della guancia per morsi ripetuti.
I ### precisavano che dall'episodio del 16.4.2021 e fino al 20.5.2021 gli incontri si svolgevano in modalità protetta, esponevano altresì sui comportamenti ambivalenti del minore. 
Dopo la segnalazione della scuola sui manifesti disagi del bambino e l'intervento dei ### ma soprattutto per il riferito protrarsi del malessere psico-fisico di ### gli incontri con il padre venivano sospesi. 
In esito all'udienza del 22.6.2021, ove le parti avanzano le proprie richieste, il giudice riteneva necessario - come condiviso dalle parti stesse - indagare sulle ragioni del malessere manifestato dal minore ### e nominava il CTU dott.  ### chiamato non solo ad osservare il minore ma a rivalutare i genitori nelle loro competenze genitoriali. 
Nelle more dell'espletamento della ### il giudice disponeva la sospensione degli incontri padre-figlio in presenza e che il diritto alla bigenitorialità venisse preservato mediante forme di colloquio a distanza (chiamate/videochiamate) da svolgersi almeno una volta a settimana con la supervisione dei ### Questi ultimi venivano incaricati di calendarizzare i colloqui e di assicurare la loro presenza nel corso degli stessi. 
Tenutasi l'udienza del 13.7.2021 con modalità cartolare, esaminata la richiesta di parte ricorrente di modifica del provvedimento giudiziale del 26.6.2021 per consentire una maggiore frequenza di contatti tra il ### e il bambino, il giudice confermava l'ordinanza quanto alla frequenza dei colloqui, rimettendo ai ### il graduale incremento degli stessi all'esito di un primo monitoraggio del loro andamento. Preso atto dell'accettazione incarico da parte del ### assegnava i termini del caso. 
Nelle more dell'espletamento delle operazioni peritali, cui prendevano parte anche i rispettivi CTP nominati dalle parti, veniva depositata la relazione clinica della dott.ssa ### inerente il minore ### nella quale emergeva un'immaturità emotivo-affettiva con componente ansiosa e il conflitto di lealtà nei confronti dei genitori. 
In data ### veniva depositata in atti la Ctu del Dott. ### nonché relazione dei ### di ### (del 15.12.2021) incaricati di vigilare alle videochiamate padre-figlio. In particolare, i ### rappresentavano la manifestazione di atteggiamenti ambivalenti da parte di ### ed il riproporsi del “mordicchiarsi” la guancia, quindi, preso atto del notevole disagio del bambino ritenevano doveroso interrompere le telefonate, divenute per il minore fonte di stress emotivo e fisico. 
All'udienza tenuta il ### con modalità da remoto il giudice, preso atto della disponibilità delle parti, autorizzava chiamate bisettimanali padre-figlio di durata ragionevole e disponeva l'audizione degli assistenti sociali nonché del Ctu al fine di acquisire chiarimenti su punti del quesito. Quindi all'udienza del 1.2.2022, sempre tenuta con modalità da remoto, venivano sentite le dott.sse ### e ### in collegamento da ### A scioglimento della riserva assunta a questa ultima udienza il giudice, disponeva l'affido di ### ai ### facenti capo alla ### provinciale di ### distretto sanitario ### I ### affidatari venivano incaricati di organizzare il calendario degli incontri padre-figlio, con cadenza quindicinale e in modalità osservata, e di determinare autonomamente le concrete modalità di incontro, valutando il preminente interesse del minore. Veniva confermata, per i brevi contatti telefonici quotidiani, l'ordinanza del 28.9.2020. 
Nelle relazioni di aggiornamento i ### affidatari davano atto della calendarizzazione e dell'andamento degli incontri, presso la propria sede ma anche tramite un'uscita al vicino centro commerciale. Da un lato veniva rappresentato l'entusiasmo del minore, dall'altro anche atteggiamenti di diversa natura come avvenuto all'incontro del giorno 8.4.2022, in cui ### appariva molto provato, con manifestazione di qualche tic, affermando al suo arrivo “non lo voglio vedere… voglio decidere io quando vederlo…”. 
In esito all'udienza del 9.6.2022, ove le parti avanzavano le proprie richieste, il giudice invitava i ### affidatari a depositare una relazione esplicativa su specifici punti, in particolare: sull'opportunità di sottoporre ### ad un percorso di supporto psicologico e/o tramite neuropsichiatra infantile; sulla necessità o l'utilità dell'attivazione di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna; sull'opportunità che il minore disponesse di un proprio autonomo telefono cellulare per effettuare e ricevere chiamate dal padre; se e con quali modalità potesse eventualmente svolgersi una trasferta ad ### Facendo seguito a quanto richiesto, i ### affidatari si pronunciavano in maniera negativa sui primi due punti. Veniva rappresentata la disponibilità da parte del minore di un proprio telefono cellulare, acquistato dal padre, e la proposta - accolta da ### di buon grado - di autogestire le chiamate in una fascia oraria pomeridiana. Ritenevano giusti i tempi, inoltre, affinché si concretizzasse la possibilità di una trasferta anche nel territorio di ### Precisavano, infine, oltre al buon esito degli incontri, la sempre più manifesta intolleranza di ### verso quelle che viveva come costrizioni. 
Successivamente veniva depositata una relazione integrativa sugli incontri del 5 e 6 settembre e si evidenziava il venir meno del rapporto di fiducia da parte della ### verso il ### si chiedeva di considerare il trasferimento del caso presso il ### del Comune di ### Sul contenuto il giudice riteneva opportuno acquisire diretti chiarimenti dall'assistente sociale dott.ssa ### (incaricata del caso) la quale veniva sentita all'udienza del 5.10.2022 tenuta con modalità da remoto. 
A scioglimento della riserva assunta a questa ultima udienza, il giudice riteneva anzitutto insussistenti i presupposti per trasferire il caso ad altro ### richiesta avanzata anche da parte resistente. Venivano invitate le parti genitoriali a collaborare con i ### e veniva precisato che il ### in quanto affidatario, doveva assumere le decisioni relative al bambino, sentiti entrambi i genitori e cercando previamente una decisione concertata tra di loro, mentre in caso di disaccordo insanabile i ### avevano il potere di adottare la scelta più confacente agli interessi del minore. Attesa la ricorrenza del tema delle “paure” di ### e considerato che i genitori concordavano in proposito, ritenuto utile fornire al bambino strumenti per sostenerlo, venivano nuovamente incaricati i ### - servizio di neuropsichiatria o psicoterapia dell'età evolutiva - di prendere in carico il minore. Veniva altresì incaricato il ### affidatario, in coordinamento con quello di ### di predisporre un incontro del minore con il padre (e il nonno paterno) presso l'abitazione del ### ad ### da svolgersi in forma osservata, con presenza di un operatore. Veniva confermato per il resto il regime di visita consueto. 
Quindi, venivano depositate relazioni di aggiornamento da parte dei ### di ### e ### sull'andamento positivo degli incontri padre-figlio. I ### affidatari, nella relazione depositata il ###, davano altresì atto di aver individuato il ### ove inviare il minore e contattato la neuropsichiatra infantile dott.ssa ### Nelle more del procedimento parte resistente provvedeva a depositare agli atti del fascicolo il dispositivo di sentenza di condanna emesso dal Tribunale di ### (in data ###) nel procedimento penale a carico del ### per i reati di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza del minore e lesioni personali, con persona offesa la sig.ra ### Perveniva anche relazione aggiornata da parte della ASP di ### del 22.3.2023, a firma della dott.ssa ### che suggeriva un percorso alla genitorialità per ciascuno dei coniugi e un intervento di supporto psicologico per il minore. La dott.ssa ### dopo aver parlato di alta conflittualità fra le parti, ha relazionato che la signora ### era ossessionata dal dover proteggere ### dal padre, e che la stessa metteva in atti ostacolanti nel rapporto padre-figlio, che erano anche poco attendibili le dichiarazione del minore come le sue esternazioni circa la paura di stare solo col padre. 
In esito all'udienza del 23.3.2023, tenuta con modalità cartolare, il giudice disponeva la prosecuzione degli incontri padre-figlio come da provvedimento emesso il ###, confermando la possibilità di organizzare incontri anche presso la casa paterna ad ### con cadenza temporale almeno ogni due mesi, rimettendo ai ### ogni valutazione in merito alla previsione di incontri anche con cadenza mensile ad ### alla durata degli incontri e alle concrete attività da svolgere, avendo come obiettivo sempre il primario interesse del bambino; disponeva, inoltre, che venisse assicurato un supporto psicologico del minore ### a cura dei ### e invitava le parti ad intraprendere - seppur separatamente - un percorso di sostegno alla genitorialità, rinviando la causa per prove orali. 
In riferimento alle disposizioni adottate dal giudice istruttore, perveniva comunicazione da parte dei ### di ### (del 8.5.2023) in cui si rappresentava l'intenzione dell'odierna resistente e del piccolo ### di non recarsi ad ### ritenendo la trasferta fonte di disagio non sostenibile. In particolare veniva esposto che il minore, ascoltato individualmente, dichiarava di voler continuare a incontrare il padre presso la sede ###riguardo al percorso di sostegno alla genitorialità, veniva dato atto dell'organizzazione di una serie di incontri - per parte ### - con la psicologa dott.ssa ### dell'ASP di ### Con riguardo al minore, invece, veniva rappresentata la mancata individuazione di figura professionale idonea nell'ambito dell'ASP (compatibilmente con orari di lavoro della resistente). 
In esito all'udienza del 25.5.2023, ove si procedeva all'interrogatorio formale di ### e all'escussione della testimone ### (madre della resistente), il giudice - preso atto delle richieste delle parti - nominava curatore speciale del minore ### l'avv. ### del foro di ### anche alla luce della relazione di marzo 2023 del ### dell'ASP di ### (ove risultava l'esposizione del minore alla conflittualità dei genitori, con manifestazioni di disagio anche fisico); invitava le parti a proseguire percorsi di sostegno alla genitorialità; confermava le modalità di visita padre-figlio in modalità protetta, compresa la trasferta ad ### da svolgere una volta al mese, per la quale si incaricavano i ### di ### di elaborare un calendario; sollecitava formalmente il ### dell'ASP di ### già investito della presa in carico del minore, di avviare con urgenza un percorso di sostegno psicologico in suo favore, richiamando per il contenuto e le finalità degli interventi il dispositivo dell'ordinanza del 20.10.2022. 
In prossimità della successiva udienza, veniva depositata relazione da parte dei ### affidatari (datata 6.9.2023) ove si dava atto che il minore era seguito dalla psicologa ASP dott.ssa ### e del buon esito degli incontri protetti padre-figlio svolti presso la propria sede. Perveniva, altresì, relazione psicologica dell'### sul percorso di sostegno alla genitorialità avviato da ### In data ### si costituiva in giudizio il curatore speciale nominato esponendo di aver preliminarmente svolto una riunione con i legali dei genitori e che in data ###, dopo aver parlato con la madre alla presenza del figlio spiegando il proprio ruolo, procedeva all'ascolto del minore; che successivamente incontrava il ### alla presenza del suo difensore, in modo da avere un quadro completo del nucleo familiare; che in data ### si svolgeva un coordinamento online richiesto dalla stessa curatrice con il ### affidatario nella persona dell'assistente sociale dott.ssa ### con la dott.ssa ### e la dott.ssa ### del ### di ### insieme all'educatore che assisteva agli incontri protetti padre-figlio ad ### che non risultava ancora depositata la relazione della dott.ssa ### né quella relativa al percorso di sostegno alla genitorialità del ###
Il curatore speciale concludeva chiedendo la prosecuzione dei percorsi di sostegno alla genitorialità di entrambi i genitori e del percorso di sostegno psicologico del minore, al fine di verificare la futura opportunità di fare incontri padre-figlio in modalità libera e più a lungo; all'esito dei suddetti percorsi con i ### incaricati e qualora ravvisate le condizioni per l'esercizio dello stesso, l'affido condiviso di ### ai genitori. 
In prossimità dell'udienza veniva anche depositata relazione dei ### di ### (del 20.9.2023) in cui veniva rappresentata la difficoltà riscontrata nella calendarizzazione degli incontri padre-figlio nei mesi estivi, peraltro non tenutisi nel mese di settembre. Venivano allegati i report degli incontri svolti ad ### nei mesi luglio/agosto nonché relazioni sul percorso di sostegno alla genitorialità del ### (concluso nel giugno 2021 presso il CSM di ### e seguente percorso di sostegno psicologico. 
All'udienza del 26.9.2023 il giudice procedeva a sentire i difensori delle parti e il curatore speciale del minore. Preliminarmente, acquisito il consenso delle parti alla produzione e utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi in sede penale, revocava l'udienza di escussione testi. 
Veniva poi stabilita la necessità di coordinamento fra il ### di ### e ### per concordare il calendario degli incontri padre-figlio, da svolgersi con le modalità e cadenze temporali già stabilite; la necessità del deposito da parte del ### affidatario, nella persona della dott.ssa ### di relazione sociale aggiornata e dettagliata sulle condizioni di vita del minore, effettuando accessi a sorpresa presso il domicilio dello stesso, con descrizione degli spazi e dinamiche familiari; sempre a cura di questo ### acquisizione di informazioni da parte delle maestre di ### dall'insegnate di arti marziali, nonché convocazione del nuovo compagno di vita della madre per approfondire il suo ruolo; telefonate padre-figlio una volta al giorno; veniva rivolto un ulteriore invito alle parti ad assumere un atteggiamento collaborativo e facilitatore nell'interesse del minore, collaborando con i ### di ### e ### per agevolare gli incontri padre-figlio; infine, veniva richiesta alla dott.ssa ### ulteriore relazione di approfondimento e disposta la prosecuzione da parte del minore del percorso di sostegno psicologico. 
Il curatore speciale del minore provvedeva a depositare relazione della psicologa ASP dott.ssa ### sul minore ### (settembre 2023), con cui riferiva che nei colloqui ### manifestava spontaneità nei racconti degli incontri con il padre, dove emergeva stanchezza fisica ma tranquallità nella relazione ed evidenziando che “Le uniche irrequietezze comunicate dal bambino sono nei momenti in cui il padre crea situazione per esprimere rabbia verso le figure di riferimento affettivo, quali la madre e la nonna”. Si concludeva rilevando la necessità di comprendere i reali pensieri di ### promuovendo un ambiente più armonioso e privo di conflitti. 
I ### di ### e ### depositavano relazioni di aggiornamento. Questi ultimi, in particolare, davano atto della complicità e di un'affettività importante tra padre e figlio e sottolineavano la necessità di un'evoluzione della situazione con l'apertura ad incontri liberi. I ### affidatari rappresentavano che, durante gli incontri, andava realizzandosi una migliore relazione padre-figlio, relazionando altresì sull'accesso all'abitazione materna, sulle informazioni ricevute dalle insegnanti e dal maestro di arti marziali, nonché sulla figura del nuovo compagno della ### Proponevano, laddove le altre figure professionali coinvolte avessero condiviso, un superamento della situazione consentendo gli incontri padre-figlio senza condizionamenti esterni. 
Facendo seguito alle disposizioni del giudice di cui all'ordinanza del 26.9.2023, veniva depositata a chiarimento relazione psicologica di approfondimento a firma della dott.ssa ### del 29.11.2023, con particolare riguardo al tema della ossessione della signora rispetto alla necessità di proteggere il figlio dal padre e di eventuali comportamenti evitanti assunti, come aveva sostenuto la dott.ssa ###
La dott.ssa ### dopo aver evidenziato che la signora ha positivamente superato la valutazione sulle sue competenze genitoriali e dando peso - al contrario della dott.ssa ### - alla cornice di violenza in cui la ### è stata costretta a vivere, ha concluso che la signora non ostacola i rapporti padre-figlio ma essendo stata vittima di violenza presenta un atteggiamento di protezione e preoccupazione che non sfocia nel quadro di ossessività, clinicamente inteso. 
Ha concluso che la ### è cosciente dell'importanza di garantire il diritto alla bigenitorialià di ### e mostra un atteggiamento collaborante. 
Il curatore speciale del minore provvedeva a depositare ulteriore relazione della psicologa ASP dott.ssa ### sul minore ### (novembre 2023) ove si dava atto che nei colloqui il minore, sottoposto per anni allo stress derivante dalla conflittualità, presentava dei flash back intrusivi di vecchi ricordi, esplicitava la voglia di non vedere il padre (“mi spaventa quello che ha fatto, mi ha minacciato e picchiato”) nonché di rendere più flessibili le chiamate; ### ha poi anche dichiarato che era molto stancante arrivare in ### e ha chiesto una diminuzione delle visite in ### In esito all'udienza del 12.12.2023 il giudice trasformava gli incontri padre-figlio da protetti a osservati/facilitanti, anche in luoghi diversi dagli spazi neutri in uso al servizio, sia in ### che ad ### e anche alla presenza di soggetti terzi diversi da operatori del servizio sociale (educatore privato o terze persone di fiducia); proponeva delle date di incontri a dicembre 2023 e gennaio 2024 e disponeva, evitando ogni forma di rigidità, due telefonate a settimana; disponeva, per le visite da gennaio in poi, che il minore si recasse ad ### una volta ogni due mesi, preferibilmente per un periodo di almeno due giorni consecutivi, mentre il ### in ### almeno una volta al mese, preferibilmente per più giorni consecutivi (per condividere maggiori aspetti del quotidiano di ###, confermando per il resto le precedenti statuizioni anche con riguardo ai contatti con il nonno paterno; fissava successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con successivo provvedimento del 18.1.2024 a chiarimento del precedente sugli incontri “facilitanti”, veniva espressamente previsto che “In ipotesi di rifiuto del minore a restare da solo con il padre (da esprimere preferibilmente nel corso dell'incontro e quindi alla presenza del sig. ### al fine di consentire sia al padre che al figlio di confrontarsi al riguardo) l'operatore resterà presente senza allontanarsi. Nell'ipotesi che il minore manifesti rifiuto a rimanere solo con il padre o finanche vederlo, dispone che prosegua il percorso di sostegno psicologico presso l'asl di competenza, allo specifico fine di superare detto rifiuto e consentire percorsi di riparazione delle eventuali ferite del passato, per un armonioso ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.” In prossimità della fissata udienza venivano depositate le relazioni di seguito indicate. 
Relazione dei ### di ### del 20.4.2024 in cui si spiegava che gli incontri padre-figlio di dicembre 2023 e gennaio 2024 non avevano luogo per indisponibilità delle parti, per mancanza di personale specifico (educatori, anche privati) e, infine, per indisponibilità di altri familiari (nonni materni) a svolgere il ruolo di facilitatori delle relazioni padre-figlio; emergevano atteggiamenti controllati e “tiepidi” del minore nei confronti del padre negli incontri svoltisi in ### nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 alla presenza della dott.ssa ### Ulteriore relazione di questi ultimi ### del 13.5.2024 ove si rappresentava che l'incontro programmato per il 10 maggio veniva annullato per “indisponibilità da parte del minore, almeno in base a quanto riferito dalla madre, sig.ra ### telefonicamente” sulla base di una crisi respiratoria che la madre riconduceva all'ansia del figlio di incontrare il padre. 
Perveniva anche relazione della dott.ssa ### in cui la professionista sintetizzava gli obiettivi dei colloqui col minore nella “possibilità di una ristrutturazione dell'immagine di ### sulla figura genitoriale paterna, percepita attualmente dal minore come fonte di stress e timore” ed evidenziava la passività dello stesso di fronte alle proposte date. 
In esito all'udienza del 23.5.2024, ove il nuovo ### assegnatario del fascicolo riteneva di non poter trattenere la causa in decisione per la necessità di un ulteriore approfondimento sulla condizione di ### in accoglimento delle richieste del ### speciale, venivano sostituiti i ### affidatari del minore (### di #### provinciale di ### distretto sanitario ### con i ### del Comune di ### per tutte le attività demandate al servizio sulla base del provvedimento del 23.2.2022 e del 20.10.2022, fermo il collocamento abitativo presso la madre; veniva disposta l'attivazione del servizio di educativa domiciliare (prima non presente presso i ### antecedentemente incaricati) presso la casa materna e il coordinamento tra i ### di ### e ### per stilare il calendario degli incontri, secondo le cadenze temporali già stabilite con il provvedimento del 14.12.2023 e in modalità osservata (anche in luoghi diversi dagli spazi neutri, sia in ### che ad ### alla presenza di un operatore); veniva assegnato termine per depositare relazioni dettagliate e aggiornate da parte della pediatra dott.ssa ### delle insegnanti, della dott.ssa ### della dott.ssa ### e dott.ssa ### Seguivano le relazioni dei nuovi ### affidatari sulla presa in carico di ### e sulle visite domiciliari effettuate (luglio/agosto 2024). Emergeva la poca fiducia nutrita dal minore verso le figure professionali per non essere mai stato ascoltato e la resistenza manifestata nell'incontrare il padre. Concludevano per l'opportunità di mettersi “in ascolto” nei confronti del minore e di rispettare i suoi tempi. 
Quindi il ### con provvedimento del 22.8.2024, ritenute condivisibili le conclusioni cui giungeva il ### disponeva che gli incontri padre-figlio avvenissero, per un primo iniziale periodo di “ripresa” del rapporto e ricostruzione dello stesso, non ad ### ma in ### alla presenza dei ### come richiesto da ### Perveniva ulteriore relazione di aggiornamento dei nuovi ### affidatari, datata 13.9.2024, ove si dava atto del servizio ADE svolto e che - considerato il provvedimento del giudice del 22.8.2024, tenuto conto della relazione della dott.ssa ### del 3.9.2024 nella quale si comunicava che il ### “a causa della consapevolezza della propria effettiva impotenza e in funzione del male minore per il bambino egli sceglie di arrendersi” - non erano ancora stati effettuati incontri tra il padre e il figlio. 
In esito all'udienza del 22.10.2024 il giudice disponeva il deposito di relazioni di aggiornamento da parte dei ### di ### (sulle condizioni del minore, allegando i diari dell'educativa domiciliare e degli incontri già svolti e non inoltrati) e della dott.ssa ### nonché relazione della pediatra dott.ssa ### sulle condizioni di salute del minore, già richiesta e non pervenuta. 
Perveniva la relazione dei nuovi ### affidatari (del 8.1.2025) dalla quale emergeva il rifiuto di ### di effettuare una videochiamata con il padre in vista delle festività natalizie, come da proposta degli assistenti sociali incaricati del caso. Si dava atto dell'affermazione della ### secondo cui ### dal mese di settembre, non aveva più effettuato incontri con la psicologa dott.ssa ### In ottemperanza a quanto da ultimo disposto dal giudice istruttore, questi ultimi ### depositavano ulteriore relazione di aggiornamento nel maggio 2025 in vista dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni. 
A seguito dell'udienza del 29.5.2025, tenuta con modalità cartolare, il giudice con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. rimetteva la causa alla decisione del Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sulla domanda di separazione ### degli atti e la condotta delle parti, tenuta durante il presente procedimento, rivela la frattura insanabile della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'assoluta impossibilità di conseguire una riconciliazione. Pertanto deve essere accolta la domanda di separazione dei coniugi con conseguente trasmissione degli atti al competente ufficio dello Stato civile per gli adempimenti di competenza.  2. Sulle reciproche domande di addebito 2.1 Il ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione, ponendo a fondamento dell'istanza condotte violative dei doveri coniugali da parte della moglie, tra cui in particolare l'allontanamento della ### - unitamente al figlio - dalla casa familiare senza il consenso del ### a fine estate del 2018. 
La resistente, a sua volta, ha formulato domanda di addebito della separazione al marito, rappresentando atteggiamenti aggressivi e condotte violente, sia verbali che fisiche, poste in essere dal ### nei suoi confronti, durante la vita matrimoniale anche alla presenza del bambino, costringendoli a vivere in un clima di terrore. Detti comportamenti hanno reso intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale e pertanto l'abbandono del tetto coniugale - lungi dall'essere causa di addebitabilità alla stessa della fine del matrimonio - è stato di contro solo una logica conseguenza dettata dalla necessità di sottrarre se stessa e il figlio dalle condotte violente del marito, culminate con l'aggressione del 17.8.2018, a cui è seguito il referto del pronto soccorso del 18.8.2018 e successiva denuncia del 28.8.2018 e 30.8.2018.  2.2. Preliminarmente, in punto di diritto, occorre osservare che ai sensi dell'art. 151 c.c. “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. 
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare tale situazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014). 
Con riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020). 
È, invece, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo derivante dal matrimonio (v. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà).  ### sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001). 
Con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all'altro, tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. ### del 24/10/2022; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018; v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006). 
Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, ha ritenuto che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017; Cass., Sez. 6 - 1, Sentenza n. 433 del 14/01/2016). 
I comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all'altro, rappresentano, infatti, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare l'addebito della separazione all'autore degli stessi, ed è sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l'equilibrio della coppia e giustificare la richiesta da addebito della separazione, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 817 del 14/01/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza 8548 del 14/04/2011). 
Va poi infine precisato che per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n. 6997).  2.3. Venendo al caso di specie, e principiando dalle allegazioni di violenza della sig.ra ### poste a fondamento della domanda di addebito al marito, il procederà alla loro valutazione, tenendo anche conto dei documenti in atti, dell'istruttoria svolta in questo procedimento civile (il ### si è proceduto ad interrogatorio formale della ### e all'assunzione testimoniale della madre, sig.ra ### e alla successiva udienza del 26.9.2023 il ### ha revocato l'ammissione degli altri testi, avendo acquisito dalle parti il consenso alla produzione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi in sede penale) e tenendo altresì conto (quali prove atipiche che il ### civile può assumere alla base del proprio convincimento) delle trascrizioni delle dichiarazioni della persona offesa, ### nel procedimento penale (come depositate in questo fascicolo in data ###) e della sentenza di penale di condanna a 1 anno e sei mesi di reclusione depositata agli atti dalla difesa ### in data ### (sentenza oggi pendente in appello) che ha riconosciuto il ### responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni, unificati tra loro sotto il vincolo della continuazione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate (fra cui quella dell'art. 61, n. 11-quinquies, c.p. - l'avere commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto). 
Sotto quest'ultimo profilo, preme al Collegio sin da subito evidenziare che, se anche risulta che tale sentenza non è passata in giudicato, essendo stata appellata, tuttavia le risultanze del dibattimento penale ed in particolare le dichiarazioni dei testi possono essere considerate anche ai fini del presente procedimento: per costante giurisprudenza, infatti, sia la sentenza penale, pur non passata in giudicato, sia le testimonianze assunte nell'ambito di procedimento penale sono da considerare prove atipiche che possono essere assunte alla base della valutazione del giudice civile quando, come nel caso di specie, nel processo penale l'imputato, parte del processo civile, sia stato posto in condizione di esercitare la piena difesa. 
Le risultanze del giudizio penale possono dunque essere assunte dal giudice civile alla base del proprio convincimento costituendo elementi di prova da valutare alla stregua delle altre risultanze, assumendo pertanto il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili dal giudice, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni.
Preme poi anche ricordare che all'udienza del 26.9.2023, il ### istruttore ha acquisito il consenso delle parti alla produzione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese dai testi in sede penale, revocando l'udienza di escussione degli altri testi.  2.3.1.Principiando dunque dalle allegazioni di violenza della ###ra ### come articolate nel presente procedimento civile e valutando i relativi elementi di prova come ivi emersi, la stessa ha rappresentato la perpetrazione di atteggiamenti violenti e prevaricatori da parte del marito lungo tutta la vita matrimoniale, sfociati in più occasioni in vere e proprie aggressioni fisiche ai suoi danni, deducendo che il ### diventava sempre più ossessionato dalle condizioni economiche del nucleo familiare, tanto da rovistare nella spazzatura per verificare gli sprechi di cibo e pretendere il riutilizzo dei pannolini di ### benchè sporchi. 
La resistente ha dedotto che, in un primo momento, sopportava tali condotte, ma che con il passare del tempo l'aggressività del ### emergeva con più frequenza, con continue umiliazioni, attacchi d'ira e percosse, tanto da manifestare al coniuge - nel mese di febbraio 2018 - di voler procedere alla separazione. Nel mese di agosto 2018, a seguito di un episodio di violenza fisica subìto dal marito in data ### che la costringeva a recarsi il giorno dopo presso il ### del ### di ### la stessa sporgeva denuncia-querela nei suoi confronti in data ### e integrazione del 30.8.2018 per le condotte poste in essere dal marito e successivamente fuggiva dall'abitazione familiare, assieme al figlio e alla madre, sopraggiunta dalla ### Quanto dedotto dalla signora, trova riscontro nel certificato di ### soccorso del 18.8.2018 agli atti del procedimento ove le veniva diagnosticato “contusione del cuoio capelluto” guaribile in sei giorni (referto in atti del 18.8.2018), lesione che risulta del tutto compatibile con la modalità di aggressione descritta dalla signora in denuncia (“in data 17 u.s., difatti, si presentava a casa ### con l'intenzione di prendere il bambino e portarlo a casa dí mio suocero per un periodo imprecisato. Preoccupata da tale situazione, cercavo di convincerlo che questo non ero lo soluzione più idonea per íl figlio e che era opportuno che, almeno la notte, ### dormisse da me. Ne scaturiva una discussione accesa durante la quale ### mi aggredíva fisicamente colpendomi sullo testa con vari pugni e, mentre cercavo di scappare per le scale, mio marito mi lanciava contro degli oggetti nel tentativo di colpirmi senza riuscirvi. Mio figlio, terrorizzato, manifestava la chiara volontà di restare a casa con me tentando egli stesso di placare la furia del padre che, comunque, prendeva il figlio per poi andarsene..”). 
All'udienza del 25.5.2023 è stata escussa la testimone ### madre dell'odierna resistente, che sostanzialmente ha confermato le condotte aggressive e violente del ### nei confronti della moglie. 
La testimone, a specifica domanda sul litigio avvenuto tra i coniugi il ###, giorno del primo compleanno di ### alla presenza dei genitori della ### ha dichiarato “eravamo presenti io e mio marito, non il sig. ### c'era ### e ricordo che ### tornato dalla banca aveva trovato un ammanco sul conto corrente, urlava, rompeva mobili, lanciava le sedie, dava pugni al muro; ### era spaventato, lo portai di sopra nelle camere per allontanarlo da quella scena, mio marito cercò di calmare il ### che inveiva contro ### Rita”. 
E ancora, sugli atteggiamenti feroci e minacciosi asseritamente tenuti dalla ### nei confronti del marito, la signora ### ha affermato “assolutamente no, era lui che usava violenza verbale e fisica contro mia figlia. Il mio ex genero si alterava per un nonnulla, ad esempio per una luce rimasta accesa, dava pugni alle porte, pugni ai muri. Ricordo che spesso ero già a letto, udivo dei rumori e lui diceva che aveva sbattuto, ma non era vero. Anche alla presenza di ### avvenivano questi scoppi di ira; con il bambino lo vidi solo una volta scuoterlo per le braccia perché lui era la pianoforte ed il bambino, di circa un anno e mezzo, non stava fermo sul divano ad ascoltarlo. A quel punto presi il bambino e lo portai di sopra. Anche quando il bambino faceva i capricci definiva il bambino rompicoglioni e diceva che non lo aveva voluto.  ### figlia mi confidò che ### aveva acconsentito ad avere un figlio purché non gli costasse troppo. A volte ### mi chiamava dicendo che il bambino aveva bisogno di scarpe e che ci dovevo pensare io”, precisando altresì che “le discussioni del ### erano all'ordine del giorno, sempre per gli sprechi di cibo, la sera quando rincasava controllava nel bidone della spazzatura cosa avevamo buttato, si lamentava anche per un dito di farina”.
La testimone ha precisato di non aver mai chiamato le ### dell'Ordine, nel tentativo di farlo ragionare, e che talvolta il ### la insultava dicendo di non aver insegnato niente alla propria figlia.  ### osservare, sull'attendibilità del teste, madre della resistente, quanto segue: anzitutto, deve evidenziarsi che la signora, sentita a teste in sede ###data antecedente alla sua testimonianza in sede civile del 23.5.2023, è stata ritenuta dal ### penale attendibile, avendo in sentenza dato atto che la stessa non ha manifestato risentimento o acredine nei confronti dell'imputato e che ha riferito fatti a sua conoscenza (si veda, ad esempio, l'episodio delle vacanza del ### 2016), limitandosi ad evidenziare il suo crescente timore per l'incolumità della figlia. 
Non si hanno motivi per sostenere che la medesima teste non abbia reso dichiarazioni attendibili anche in sede civile, sia perché sono sostanzialmente confermative del quadro familiare in cui la figlia viveva come riferito in sede penale, sia perché anche caratterizzate dal riferimento ad episodi molto specifici ( si veda l'episodio di ### di un anno e mezzo che avrebbe dovuto ascoltare fermo e seduto sul divano il padre suonare al pianofortecfr. dichiarazioni del verbale del 23.5.2023). 
Continuando nelle valutazione degli elementi emersi nel presente procedimento, non può poi non essere evidenziato anche come lo stesso ### in varie occasioni abbia parzialmente ammesso di aver avuto agìti incontrollati nei confronti della moglie, benchè descritti come reazioni ai comportamenti scontrosi e provocatori della controparte. Ed in particolare: -nella stessa denuncia a sua firma, datata 2.9.2018, per sottrazione di minore, il ### ha dichiarato “solo in una occasione, circa otto anni fa, all'inizio del nostro rapporto, durante un litigio siccome lei sbatteva le porte ed urlava e non ascoltava le mie ripetute richieste di stare calma e parlare con me, la prendevo per le braccia costringendola a stare ferma davanti a me. Solo in quella maniera riuscii a farla calmare e parlare. Da quella volta io non mi sono più permesso di toccarla mentre lei più volte mentre litigavamo mi ha aggredito , minacciandomi e tirandomi oggetti vari…
La mia vera preoccupazione è sempre stata la condizione di mio figlio ### che pur senza volerlo è stato coinvolto nei nostri litigi e nell'atmosfera rabbiosa che si è venuta a creare… In questo periodo ho deciso di fare qualche seduta da una psicologa per accettare emotivamente la situazione devo dire che è stata una decisione positiva in quanto mi aiuta ad affrontare un po'meglio anche i comportamenti di ### .- Ho imparato a gestire la mia rabbia, ad avere più autocontrollo quando si litiga. ..Anche in quest'ultimo periodo per scaricare la mia tensione ho battuto i pugni al muro ma, non ho in nessun modo colpito mia moglie”; -in sede ###l'assistente sociale dott.ssa ### - che aveva eseguito indagine socio-familiare su incarico del T.M., relazione del 26.10.2018 - il ricorrente ha tuttavia riferito anche di altro specifico episodio, rappresentando “i nostri litigi sono sempre stati forti, qualche volta sono riuscito a lasciarla stare, a farla decantare ma altre volte no. I litigi avvenivano anche davanti al bambino; io sono stato preso dai modi arroganti di ### e non mi sono riuscito a fermare. Mi ricordo un episodio quando nel dicembre 2016 siamo andati in ### ed io avevo la febbre. ### forse era esasperata dal fatto che non potessi uscire; un giorno lei voleva portare fuori ### ma lui non voleva uscire e lei allora gli ha messo il giubbotto per forza e ha iniziato ad alzare la voce e gli ha alzato anche le mani e allora io non c'ho più visto e le ho dato un calcio sul sede ###tale sede che i litigi avvenivano soprattutto a causa della mancanza di dialogo, degli sprechi di ### da un punto di vista economico ma anche perché era solita buttare via il cibo, di fatto confermando quanto anche riportato dalla testimone ### - pure la dott.ssa ### (### nella relazione inerente la ### valutazione delle capacità genitoriali del ### del 7.2.2019, dopo aver evidenziato che per la struttura di personalità del ### si riscontra una “difficoltosa gestione della rabbia” ha espresso che “in sede di colloquio, egli conferma, seppure in minima parte, gli episodi di aggressione fisica e verbale verso la ex-moglie (da essa denunciati) in presenza del figlio, giustificandoli come reattivi ai comportamenti - a suo dire - aggressivi e prepotenti della donna sia verso lui stesso che verso il figlio. Si mostra solo parzialmente consapevole di - e rammaricato per - l'impatto potenzialmente traumatizzante di tali violenze assistite sulla psiche del bambino”.  2.3.2. In base all'art. 64 bis delle norme di attuazione del c.p.p. (introdotto dalla ### 69/19 c.d. legge sul ### per il contrasto alla violenza domestica), sono stati acquisiti agli atti del presente procedimento la sentenza penale di condanna di primo grado del ### e le dichiarazioni testimoniali della ###ra ### parte offesa e costituitasi parte civile nel procedimento penale, che vanno considerate quale prove atipiche nel presente procedimento, quindi da valutare alla stregua di altri risultanze istruttorie e assunte alla base del convincimento del #### rammentare che, come noto, la parte civile può legittimamente rendere testimonianza nel processo penale, non esistendo all'interno del processo penale una norma analoga all'art. 246 c.c. e tale testimonianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice, che può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa, quando la dichiarazione della parte offesa sia sostenuta da attendibilità e coerenza. Al contrario le dichiarazioni della parte nel processo civile in sede di interrogatorio formale hanno rilevanza solo quando assumano valore confessorio, riferendosi a fatti relativi a circostanza sfavorevoli alla parte, mentre non hanno rilevanza probatoria quanto si riferiscono a fatti favorevoli alle allegazioni della parte. 
Ciò precisato, occorre allora incentrare l'attenzione sulla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte civile nel processo penale in presenza di allegazioni di violenza domestica. E' noto che la violenza domestica spesso non ha riscontri esterni consumandosi le relative condotte all'interno della casa familiare, ove spesso non sono presenti terzi. Ritiene il Collegio che, soprattutto per la valutazione degli effetti di tale violenze sullo sviluppo dei minore, e pertanto per adottare provvedimenti in merito all'affidamento dei figli, possa essere attribuire valenza probatoria anche alle dichiarazioni della donna vittima di violenza, quando tali dichiarazioni siano state assunte in contesti nei quali la donna, vittima di violenza, ha formulato impegno a dire la verità con assunzione di responsabilità penale nel caso di dichiarazioni reticenti o mendaci. 
Tutto ciò precisato, il Collegio rileva che le dichiarazione rese dalla ### in sede penale trovino pieno riscontro nelle dichiarazione testimoniali che il teste sentito nel presente giudizio civile (la sig.ra ###: in entrambe le deposizioni sono univoci i riferimenti al fatto che il ### fosse ossessionato dal bilancio familiare, che si alterasse anche per una luce rimasta accesa, che usasse violenza psicologica e fisica nei confronti della ### che nel giorno del primo compleanno di ### (24.6.14) il ### a fronte di un ammanco nel conto corrente, ha reagito dando pugni ai mobili (cfr. dichiarazioni in sede civile della ### “eravamo presenti io e mio marito, non il sig. ### c'era ### e ricordo che ### tornato dalla banca aveva trovato un ammanco sul conto corrente, urlava, rompeva mobili, lanciava le sedie, dava pugni al muro; ### era spaventato”; dichiarazioni in sede penale della ### “Il primo compleanno di ### io non me lo dimenticherò mai, perché ha preso a pugni un mobile davanti ai miei genitori. Avevamo organizzato questa festa di primo compleanno, perché abbiamo fatto il battesimo ma non...  abbiamo fatto una cosa più diciamo ristretta, preventivando una festa più importante, tra virgolette, con i parenti al primo compleanno. È stata una giornata terribile, perché lui, con la scusa di un ammanco in banca, secondo lui, di soldi, è tornata a casa e ha fatto... ha preso a pugni un piano di legno in cucina, scollandolo dal muretto, dove era appoggiato, ha preso a pugni il mobile. Mio padre mi ricordo che l'ha portato fuori, dicendogli “### che queste cose davanti al bambino non le devi fare”, perché ### era agitato”).  2.3.3. Da tutti gli elementi acquisiti, emerge dunque la prova delle condotte violente ed aggressive del ### che “scriminano” la condotta della moglie di allontanarsi dalla casa familiare, necessitata per salvaguardare se stessa e il figlio, con conseguente accoglimento della domanda di addebito avanzata dalla resistente e rigetto di quella formulata dal ricorrente.  3. Sull'affidamento di ### 3.1. Non vi sono i presupposti cautelari (fumus e periculum) per rimettere la causa sul ruolo e accogliere la domanda cautelare della difesa del ricorrente volta a ricondurre il minore presso l'abitazione paterna, con previsione di affido esclusivo al padre.  3.2.Premesse.  ### ha nel corso del giudizio strenuamente sostenuto che il rifiuto via via crescente del minore ad incontrarlo sia frutto del condizionamento materno, richiamando a sostegno la certificazione della dott.ssa ### del 22.3.2023.  ### ha, di contro, negato ogni forma di condizionamento, esclusa dal Ctu dott.  ### avanti al quale ha, con onestà intellettuale evidenziata anche dallo stesso ### riconosciuto di essere solo iperprotettiva nei confronti del figlio, alla luce delle violenze cui ### ha assistito come spettatore e alla luce dell'episodio del 16.4.2021, in relazione al quale è pendente presso il Tribunale di ### un processo a carico del ### La dott.ssa ### dopo aver parlato di alta conflittualità fra le parti ma mai facendo riferimento anche al contesto di violenza (che frattanto era stato accertato il mese prima della certificazione rilasciata) ha descritto la ### come ossessionata dal dover proteggere ### dal padre, con messa in atto di condotte ostacolanti nel rapporto padre-figlio. ###. ### prima (nel 2021) e la dott.ssa ### psicologa della ### poi (a fine novembre 2023, chiamata a chiarimenti rispetto a quanto riscontrato dalla ### hanno invece, correttamente, saputo leggere le dinamiche della triade alla luce non della conflittualità, ma della violenza che è concetto diverso. 
E' questo l'equivoco di fondo che non deve mai annidarsi in casi accertati, come questo, di violenza domestica: il concetto di conflittualità fra le parti (richiamata in quasi tutte le relazioni dei ### sociali e specialistici) e il concetto di violenza (cui dà peso il ###. ### e la Dott.ssa ### nella sua relazione a chiarimenti del novembre 2023) sono diversi. 
Il conflitto presuppone una parità fra le parti, la violenza no.  ### restando che si andrà a motivare infra il perché la sig.ra ### non può dirsi madre ostacolante nei rapporti padre-figlio, preme al Collegio evidenziare che incolpare una donna, vittima di violenza a cui ha assistito il figlio, di ostacolare i rapporti padre-figlio costituisce non solo un paradosso ma una forma di vittimizzazione secondaria che deve assolutamente essere evitata. 
Ferma la pregnanza e maggior valenza dei risultati sul punto offerti dalla Ctu del Dott. ### (su cui si tornerà infra) che ha escluso forme di condizionamento materno da parte della ### intanto preme rilevare che è dato assolutamente oggettivo che la signora ### - vittima di violenza del marito e scappata da casa il ### - abbia all'udienza del 4.6.2019 acconsentito, pur nella vigenza degli incontri protetti padre-figlio, che il ### andasse da solo al mare con il figlio una settimana (sui motivi si veda la ### la signora confidava nel buon esito dei percorsi del ###: se vi fosse stata volontà diretta di condizionamento, non avrebbe prestato il consenso; che inoltre dopo quella vacanza, dopo la quale ### avrebbe riferito alla madre spiacevoli fatti accaduti e per i quali sarebbe tornato a casa turbato, il minore riprese gli incontri con la psicologa ### che, avendo registrato di persona attacchi di collera del ### nei confronti della ### (cfr. relazione del 3.6.2020) e pur avendo individuato un fattore di rischio per ### nell'essere esposto alla rabbia paterna, sottolineava comunque l'importanza della continuità dei loro rapporti, sempre da tenersi in modalità protetta (sui riferiti accadimenti in vacanza della signora ### ove il bambino le avrebbe detto che sarebbe stato rinchiuso al bagno dal padre perché cercava la mamma, e che il padre diceva “cose brutte della mamma” del tipo che era cattiva e che sarebbe sparita in vortice, la dott.ssa ### evidenzia che era comunque già ricorrente nei sogni e nei racconti di ### che il padre potesse far del male alla mamma) e la dottoressa ha relazionato anche sul fatto che ### non avesse riferito gli episodi della vacanza alla psicologa per paura che il padre avesse installato delle telecamere ove si svolgevano gli incontri. 
E' dato poi incontestato, perché ammesso, che il ### abbia in quella vacanza proferito frasi al bambino circa la volontà materna di separarsi, così coinvolgendo il minore di appena 7 anni nelle dinamiche separative: nella relazione dei ### del 12.8.2019 il ### ha infatti ammesso di aver detto alcune frasi al bambino circa la decisione materna di separarsi, chiedendo come poteva rimediare all'accaduto per essersi reso conto che tali frasi non giovavano al benessere del figlio.  ### del 2.12.2021 Osservazioni sul minore. 
Il dottor ### ha chiaramente affermato che, a fronte di due genitori che si sentono vittima l'uno dell'altro, l'unica vittima della presente vicenda è ### Il “dipendono tutti da me” è il “circuito” in cui è stato inserito, con rischi psicoevolutivi del minore. E' un minore che è cresciuto nell'accontentare i genitori, così proteggendoli (pag. 27) ma ha taciuto i propri bisogni. Ha riscontrato in ### un conflitto di lealtà (banalmente inteso - come dice il Ctu - “non voglio scontentare nessuno”, conflitto riscontrato anche nelle successive relazioni dei ###, ma ha escluso forme di condizionamento psicologico materno (su cui si tornerà infra). 
Competenze genitoriali. 
Quanto al padre, il Ctu ha riscontrato scarsissime risorse personali che non gli permettono di fronteggiare in modo assertivo le dinamiche relazionali con la ###ra ### e, soprattutto, con il figlio; ha registrato un'estrema difficoltà nel ### a riconoscere i propri limiti e le modalità disfunzionali con le quali si approccia al figlio; ha rilevato che ### non riesce a compiere un salto evolutivo nei confronti di ### con il quale riesce a rapportarsi solo con il gioco, alla stregua di un coetaneo.  ### ha anche chiesto al ### di spiegare a ### il perché si vedevano agli incontri protetti, ma il padre non lo ha fatto così non affrontando l'esame di realtà. ### ha negato di essere stato violento con la moglie (cfr. pag. 10: ### “qual è la sua responsabilità in tutta questa vicenda?”, lui “io non ho mai fatto nulla nei confronti di gioele per far verificare questa situazione negli ultimi tre anni...la responsabilità è di entrambi….la mia può essere quello di non aver dato la vita alla signora che voleva...avevo 270mila euro...la responsabilità è quella di non aver rispettato le aspettative della signora...io certamente ho il mio carattere, i miei difetti...sono una persona precisa e puntigliosa...sicuramente non sono una persona violenta...sono una persona responsabile, per mio figlio e per lei ho cercato di fare del mio meglio….i miei difetti ed errori ci sono...la signora mi sta chiedendo 80mila euro di risarcimento danni..). 
Significativo il passaggio della Ctu secondo cui “il #### non riesce minimamente a mettersi in discussione e ritiene che il suo rapporto con il figlio è (potrebbe essere) buono, non ammettendo valutazioni differenti. Una rigidità emotiva che non gli permette di relazionarsi adeguatamente con il figlio che vede distante. Solo il gioco riesce ad avvicinarli. Infatti, egli pensa che il figlio è condizionato psicologicamente dalla madre in grado di manipolarlo attraverso tecniche professionali. Tuttavia, lo scrivente non ravvisa alcun condizionamento psicologico tipico dell'alienazione parentale, ma il padre insiste con la tesi del condizionamento psicologico. Una trappola mentale per non mettersi in discussione: “la responsabilità è solo della ###ra ### io sono una vittima”. Tuttavia, continuando ad atteggiarsi come vittima, allontana sempre di più il figlio, il quale rimarrà ancorato alla madre percepita come figura più presente”. 
Quanto alla madre, il Ctu ha ravvisato nella ### non solo maggiori risorse personali ma anche maggiore capacità di autocritica che le permette così di potenziare la crescita personale e relazionale nei confronti del figlio. 
Ha rilevato che la sig.ra ### tende ad essere percepita dal figlio come una vittima da proteggere e che la stessa “con grande onestà intellettuale afferma, nel suo colloquio individuale, che il bambino tende a proteggerla poiché la percepisce fragile”: il Ctu ha però escluso forme di condizionamento psicologico della madre sul minore nelle forme dell'alienazione parentale. 
Scrive infatti il Ctu a pagina 26: “###ra ### è accusata dal #### di condizionare psicologicamente il figlio per distruggere la loro relazione. In realtà, questo CTU non ha ravvisato alcun condizionamento psicologico tipico dell'alienazione parentale: questo non è un caso di alienazione parentale. Il figlio subisce l'influenza della madre al pari di come la subisce dal padre allorquando questi lo iperstimola con il gioco oppure gli chiede, in modo suggestivo, se gli fa piacere sentire al telefono il «papi»”. 
Ritiene il Collegio che le conclusioni del ### siano assolutamente chiare e condivisibili, e siano non solo coerenti con ciò che è successo (dinamiche disfunzionali, violenza, conflitto di lealtà del minore), ma addirittura profetiche, considerato tutto quello che dopo si è registrato.
Infatti, a distanza di quattro anni, gli educatori nel maggio 2025 così relazionano in merito a ### “Il minore ha riferito altresì come, negli incontri effettuati ad ### si sia sforzato di mantenere un comportamento estremamente educato e composto, al fine di evitare i conflitti e contenere la figura paterna”. ### per forza tutti, ad eccezione di se stesso, come rilevato nel 2021 dal ### ha fatto parte di ### che oggi dodicenne, nella piena capacità di discernimento, e accompagnato dalla psicologa dott.ssa ### sino al suo pensionamento, ha finalmente saputo riconoscere questi suoi interni meccanismi dettati dal conflitto di lealtà, che però non sono attribuibili al condizionamento materno, come ha ben spiegato il ### Quanto al sig. ### va dato atto che lo stesso si è sicuramente impegnato nel presenziare agli incontri protetti/osservati svolti lungo il corso di questo processo, sino all'aprile 2024, e nonostante la resa ultima. Allo stesso va da atto di aver chiesto aiuto alla dott.ssa ### per essere sostenuto psicologicamente nella vicenda giudiziaria separativa, anche dopo il termine del percorso di sostegno alla genitorialità che la stessa dott.ssa ### certifica essersi positivamente concluso nel giugno 2021. 
Tuttavia, vanno evidenziate delle criticità strutturali e ancora persistenti che allo stato non possono dirsi superate e che svuotano di risultati concreti l'impegno del padre a raggiungere il figlio agli incontri.  ### ha riscontrato limitate risorse genitoriali nel ### a fine 2021 (quindi dopo il giugno 2021 quando la dott.ssa ### ha invece affermato che lo stesso aveva positivamente concluso il suo percorso sulla genitorialità), portando, fra i vari esempi, quello per cui il ### si lamentava difronte a ### dell'operato dei ### Va anche, purtroppo, evidenziato che il ### oltre a negare gli agìti di violenza, nonostante i numerosi riscontri, invece di compiere un percorso di assunzione di responsabilità delle violenze e di recupero di competenze genitoriali ha continuato per l'intero corso del procedimento ad addossare alla ricorrente ogni responsabilità in merito al diniego del figlio alla frequentazione, dimostrando incapacità di valutazione critica dei propri agiti, caratteristica, questa, riscontrata dal Ctu nel 2021, e sulla quale non ha dato sino ad oggi prova di aver lavorato. 
Non solo: non ha nemmeno, autocriticamente, anche solo ipotizzato che la storia di violenza a cui ha dovuto assistere il piccolo ### potesse avere un peso nella psiche del figlio (cfr. relazione iniziale della dott.ssa ### del 2019; il ### ha relazionato che il ### non è riuscito a dire al figlio il perché si dovevano incontrare tramite incontri protetti, e ha riscontrato che “il #### non riesce minimamente a mettersi in discussione”). 
Tutto ciò detto, il Collegio esclude dunque che la resistenza (e non chiusura totale come si vedrà infra) di ### a vedere il padre sia stata dettata da un condizionamento materno: la storia in esame si inserisce in una cornice di violenza, subìta dalla donna e a cui ha assistito ### con i traumi annessi (flash back intrusivi di cui parla sia la dott.ssa ### nella relazione del novembre 2023 sia da ultimo gli educatori del servizio sociale di ###. La fragilità che si trova a vivere una donna vittima di violenza, e la tendenza all'iperprotezione del figlio che a quelle violenze ha assistito (iperprotezione che la ### onestamente riconosce avanti al ### e non nega) non significano affatto automaticamente condizionare con coscienza e volontà il figlio nel rapporto con il padre: sarebbe una lettura non solo semplicistica ma che non terrebbe debitamente conto della storia di violenza come emersa nel presente giudizio e in quello penale, finendo per vittimizzare ancora una volta la ### Concludendo le dovute premesse, preme poi al Collegio evidenziare lo sforzo profuso lungo tutto il procedimento iscritto nel 2018, caratterizzato da numerose istanze, udienze e conseguenti provvedimenti, ove sono state attuate tutte le forme possibili di intervento sul nucleo: nel 2021 è stata rinnovata la Ctu sulle competenze genitoriali, pur a fronte delle valutazioni svolte dalle relative USL sulla coppia genitoriale nel 2019; nel 2022 sono stati incaricati i ### sociali di ### come affidatari del minore; nel 2023 è stato nominato un ### speciale; nel 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo dal nuovo ### istruttore per approfondire ancora la situazione di ### cambiando territorialmente i ### sociali affidatari con quelli di ### che hanno attivato la prima educativa domiciliare presso la casa materna come strumento di supporto a ### nel 2022 è stata disposto un percorso di sostegno psicoterapeutico per il minore, preso in carico dalla dott.ssa ### dell'Asp di ### sino al suo pensionamento; sono stati garantiti gli incontri padre-figlio, addirittura autorizzata nell'estate 2019 una vacanza al mare padre/figlio - sul consenso di entrambe le parti, quindi anche della ### sono stati semi-liberalizzati gli incontri, per poi tornare alla modalità protetta dopo l'episodio del parco del 16.4.2021; oggi ### ha 12 anni e, nell'aprirsi agli operatori del nuovo ### (cfr relazioni dell'8.1.2025 e del 26.5.2025, a firma dell'educatrice Dott.ssa ### e dell'assistente sociale Dott. ###, ha espresso il desiderio di avere una vita normale, la sua stanchezza nell'essere coinvolto nelle dinamiche giudiziali, non ha detto di non voler mai più rivedere il padre, ma ha fatto capire sostanzialmente di aver bisogno di tempo, che da un lato ha ricordi spiacevoli di quando era ad ### e dall'altro appare frustrato che il riavvio degli incontri col padre (interrotti nell'aprile 2024) - in solo territorio calabrese come disposto con provvedimento dell'agosto 2024- non si sia svolto. 
E' infine doveroso, in questa lunga premessa, dare voce a ### oggi dodicenne, e vittima di violenza assistita del padre nei confronti della madre, ritrascrivendo alcuni passaggi della restituzione offerta nelle relazioni dei nuovi ### sociali di ### a firma dei Dott.ri ### e ### con i quali il minore ha instaurato un buon rapporto, dopo che lo stesso - comprensibilmente, data anche la tenera età e la vicenda - ha avuto difficoltà ad aprirsi con tutte le pregresse figure professionali. 
Relazione dell'8.1.2025: - periodo di osservazione 29.7.24-16.12.24: “Nel corso degli incontri domiciliari, ### ha manifestato una crescente apertura nei confronti degli scriventi, condividendo aspetti rilevanti del proprio vissuto emotivo e relazionale. In una prima fase ha espresso sfiducia nei confronti delle figure professionali, affermando di non essersi sentito ascoltato in passato. Gli scriventi hanno colto l'occasione per chiarire il senso del loro intervento, il ruolo e le finalità delle visite domiciliari. Il ragazzo ha ascoltato con attenzione. Nel prosieguo del percorso, ### ha comunicato la propria difficoltà a recarsi nella città in cui vive il padre , associando tale luogo a ricordi spiacevoli. Ha altresì dichiarato di non volere incontri individuali con il padre, ma di sentirsi maggiormente a proprio agio nel casi in cui fossero presenti gli operatori di riferimento (gli scriventi). La sua posizione denota una chiara resistenza all'incontro, ma al contempo anche un'apertura condizionata a specifiche garanzie di contenimento e tutela.  - periodo di osservazione 5.2.25-14.5.25“ La scrivente ### ritiene che il minore sia rimasto deluso per il fatto che dapprima si è “insistito” per il ripristino degli incontri ed ha dovuto conoscere nuove figure professionali; lui stesso era concorde nel tornare ad incontrare il padre alla “condizione” di vederlo presso ### c/o zone limitrofe; il papà non ha accolto la sua richiesta ma ha risposto con una posizione di arresa. Il minore inizia a verbalizzare maggiormente le sue emozioni e i suoi sentimenti. Il lavoro educativo dovrà continuare in questa direzione per far maturare la persona a livello emotivo. Pertanto, alla luce di quanto esposto e come già richiesto nella precedente relazione, sarebbe opportuno ed adeguato che attualmente per i primi incontri sia accolta la modalità di ripristino incontri padre.-figlio accettata dal ragazzo, ovvero presso ### e/o zone limitrofe e in presenza delle figure professionali, in modo tale da porre le basi per uan ri-costruzione del legame padre-figlio”. 
Ultima relazione del 26.5.2025: “Nel prosieguo degli incontri, il minore si è aperto spontaneamente rispetto al rapporto con il padre, esprimendo sentimenti di frustrazione. Ha riferito toni aggressivi e urla, pur senza entrare nei dettagli. Si sono osservate delle brevi pause da configurarsi come “flash back” emotivi. Il minore ha riferito altresì come, negli incontri effettuati ad ### si sia sforzato di mantenere un comportamento estremamente educato e composto, al fine di evitare i conflitti e contenere la figura paterna. Tale apertura ha messo in luce l'efficacia della “pausa riflessiva” come strumento educativo volto a favorire una maggiore consapevolezza emotiva…La resistenza del minore nel voler incontrare il padre pare legata non solo a ricordi spiacevoli, ma anche al senso di delusione che sembra sperimentare quando il padre tenta di rientrare nella sua vita. Questo porta il minore a manifestare distacco/resistenza nei confronti della relazione con la figura paterna , nonché una certa stanchezza nei confronti delle figure professionali esterne al nucleo familiare. 
Esprime ancora il desiderio di una vita “normale”, come lui stesso afferma, priva dell'intervento costante di figure professionali, e caratterizzata da un senso di appartenenza ad un contesto affettivo stabile e rassicurante (quale è quello in cui vive) , in cui per lui la presenza del padre non è contemplata” Da parte di ### non vi è mai stato un rifiuto netto ed irremovibile ad incontrare il padre, si è registrata una ambivalenza dovuta al conflitto di lealtà e alla storia di violenza a cui il minore ha dovuto assistere; oggi ### chiede il rispetto dei suoi tempi ed è necessario prevedere determinate forme di sostegno a suo favore. 3.3. Tutto quanto appena premesso e considerato, e passando a regolare l'affidamento di ### il Collegio non può non fare riferimento all'art. 31 della ### del Consiglio di ### sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificato dall'### con legge 77/2013, a mente del quale “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”, con la conseguenza che le condotte del genitore, se qualificate come violenza domestica, devono essere considerare ai fini del regime di affidamento. 
A fronte di limitate risorse personali per svolgere il ruolo genitoriale del ### come accertate dal Ctu nonostante il suo percorso di sostegno alla genitorialità terminato prima dell'inizio stesso delle operazioni peritali e a fronte del fatto che il ricorrente mai ha saputo sino ad oggi riconoscere di aver posto in essere condotte violente con assunzione di responsabilità e relativi percorsi dedicati di presa di consapevolezza, vi è una madre con maggiori risorse personali, con maggiore autocritica, che il Ctu ha escluso essere “alienante” e che ha dimostrato di accudire adeguatamente lungo il corso del giudizio il figlio, inserito in un contesto affettivo stabile e rassicurante. 
Non sussistono pertanto più le ragioni per continuare nell'affidamento del minore al ### sociale, che era stato disposto nel 2022 in un'epoca in cui la vicenda penale della violenza era ancora sub iudice. 
Deve oggi dunque essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di ### alla madre, la quale eserciterà la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, disponendo il collocamento del minore presso l'abitazione materna. Nulla quaestio sull'assegnazione della casa familiare sita in ### essendosene la resistente allontanata da 7 anni.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.  ### ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.  ### l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore; inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011). 
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593). 
Ebbene, alla luce di tutte le motivazioni già esposte, appare maggiormente rispondente all'interesse superiore del minore prevedere il suo affidamento esclusivo c.d. "rafforzato" o "superesclusivo" alla madre con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater comma III c.c. Ed invero, l'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito”, inserito prima della disposizione per cui “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”, di cui all'art. 337 quater c.c., afferma la derogabilità giudiziaria del regime di affidamento esclusivo, in favore di uno ancora più stringente. 
Il regime esclusivo, infatti, lascia in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme al genitore affidatario, le decisioni di maggiore importanza per la prole. La clausola di riserva prima citata, invece, permette al genitore affidatario di adottare anche le decisioni fondamentali riguardanti il minore, senza la consultazione o il consenso dell'altro.  4. Sulle visite paterne ### i sostegni a beneficio di ### che il Collegio ritiene necessari, si dispone che le visite fra il padre e ### avverranno a fronte di una autonoma richiesta del figlio, tramite modalità osservata alla presenza degli operatori del servizio di educativa domiciliare dei ### di ### di cui il minore ha inizialmente espressamente chiesto la fisica presenza in caso di ripresa delle frequentazioni con il padre (relazione 8.1.25: “Ha altresì dichiarato di non volere incontri individuali con il padre, ma di sentirsi maggiormente a proprio agio nel casi in cui fossero presenti gli operatori di riferimento (gli scriventi).”).  ### ritiene opportuno che il servizio di educativa presso la casa materna prosegua per un congruo tempo, data la positiva apertura del minore verso gli operatori con cui ### oggi dodicenne, si è sentito libero di esprimere il suo vissuto interiore (cfr. ultime relazioni pervenute a firma Dott.ri ### e ### ove evidenziano l'importanza del lavoro educativo a beneficio di ### “Il minore inizia a verbalizzare maggiormente le sue emozioni e i suoi sentimenti. Il lavoro educativo dovrà continuare in questa direzione per far maturare la persona a livello emotivo.”).
Preme specificare che la Corte EDU ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli ### aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ponendo in essere misure concrete ed efficaci, ma a fronte di tale affermazione ha, comunque, puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio. In numerose pronunce la Corte EDU ha stabilito che qualora le relazioni genitore figlio in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico-fisico gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'art. 8 CEDU perché non vi è illegittima interferenza dello Stato nella vita familiare del genitore, prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore (cfr. Rytchenko c. Russia sentenza 20 gennaio 2011).  5. Sul contributo al mantenimento di ### che non vi sono richieste economiche reciproche fra le parti, occorre ora regolare l'aspetto relativo al concorso al mantenimento di ### Giova in via generale rammentare che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, cui sono tenuti entrambi i genitori, il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter, comma 4, c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi. Facendo applicazione di tali principi, considerate le risultanze agli atti circa la condizione lavorativa ed economico-reddituale delle parti, tenendo conto che il minore è collocato in via esclusiva dalla madre, si ritiene congruo prevedere in capo al padre, quale contributo al mantenimento di ### il versamento della somma mensile di euro 360,00, annualmente rivalutabile, oltre il 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale. 
Alla madre, affidataria esclusiva del minore, dovrà essere riconosciuto per intero l'### unico.  6. Sui percorsi a sostegno di ### 6.1.Per tutte le motivazioni già spese al punto 4 circa l'importanza del lavoro educativo tramite Ade per il lato emotivo di ### ritiene il Collegio opportuno che l'educativa domiciliare prosegua presso la casa materna, con cadenza pari a due volte al mese, per una durata di 12 mesi.  6.2. Considerato il vissuto di ### si invita la madre, affidataria super-esclusiva, ad attivare un percorso psicoterapeutico a suo favore presso strutture pubbliche a ciò dedicate, anche al fine di sostenere il figlio nella crescita.  7. Sulle spese di giudizio In considerazione delle ragioni della decisione, e dell'accoglimento della domanda di addebito e affido super esclusivo formulata dalla resistente, le spese di procedimento, e quelle di ### dovranno essere poste a carico del ricorrente, in forza del principio di soccombenza. 
Essendo risultata vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese, liquidate con separato decreto, andrà disposta ex art. 133 T.U.S.G. a favore dello Stato.  P.Q.M. Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa 5450 /2018 così decide: 1) dichiara la separazione personale tra ### e ### coniugi per matrimonio celebrato in ### in data ###; 2) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del competente Comune (n. 78, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2011); 3) accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da ### nei confronti di ### 4) rigetta la domanda di addebito formulata da ### nei confronti di ### 5) affida il figlio minore ### alla madre ### con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggiore interesse per il minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, determinazione della residenza abituale, decisioni da assumere in via esclusiva dalla madre, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche in assenza del consenso del padre; 6) dispone che il minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna; 7) dispone che le frequentazioni tra padre e figlio riprendano dietro espressa richiesta del minore, e che avvengano tramite incontri osservati alla presenza degli operatori del ### sociale di ### 8) determina in euro 360,00 il contributo mensile dovuto da ### per il mantenimento del figlio, da corrispondere a ### entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di deposito della presente pronuncia, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'### fermi per il periodo pregresso i provvedimenti emessi nel corso del giudizio; 9) dispone che i genitori provvedano al 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio per la cui individuazione e gestione potrà essere di ausilio la lettura del ### di ### in uso presso l'ufficio; 10) dispone la prosecuzione dell'educativa domiciliare presso la casa materna a beneficio del minore, con la cadenza di due volte al mese, per un periodo di 12 mesi; 11) invita ### ad attivare un percorso psicoterapeutico a favore del figlio presso strutture pubbliche a ciò dedicate, anche al fine di sostenere il figlio nella crescita.  12) ### alla refusione delle spese di lite, da determinarsi con separato provvedimento, con condanna al pagamento in favore dell'### ex art. 133 T.U.S.G., risultando la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese delle Stato.  13) Pone a definitivo carico di ### le spese già liquidate di ### Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ### di ### che dovrà sostenere il minore tramite educativa domiciliare secondo i tempi disposti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio dell' #### est.

causa n. 5450/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Giglio Loredana, Stramaccioni Elena

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