testo integrale
ORDINANZA sul ricorso 16121-2023 proposto da: ### , rappresentato e dife so dagli ###, ### I, ### e ### per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dall'### per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché ### S.P.A. e ### S.R.L.; - intimati - avverso la ###. 2171/2023 della CORTE D'###, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta dal ### DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consigl io dell'11/11/2025; Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 ### 1.1. ### i ### nella qualit à di amministratore unico della ### s.p.a., con ricorso dell'1/2/2023, ha chiesto al tribunale di Milano l'apertura della liquidazione g iudiziale nei confronti della società dallo stesso rappresentata. 1.2. In data ### anche la ### s.r.l. ha depositato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di ### s.p.a.. 1.3. Il tribunale di Milano, con sent enza depositata il ###, ha disposto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di ### s.p.a.. 1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che la società era assoggettata alle disp osizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 2 e 121 c.c.i.i., ha ritenuto che la stessa versava in stato di insolvenza, rilevando, tra l'altro, che l'imprenditore, nel ricorso “in proprio”, aveva dato conto di debiti pari, nel 2021, ad €. 10.022.463 a fronte di un attivo di €. 5.398.239 ed aveva segnalato “difficoltà insormontabili a continuare nella gestione tipica dell'impresa”. 1.5. ### nella qualità di socio di maggioranza della società ### con ricorso del 15/3/2023, ha prop osto reclamo avverso l'indicata sentenza, chiedendone la revoca. 1.6. ### in qual ità di amministratore unico di ### s.p.a., ha resistito al reclamo e ne ha chiesto il rigetto. 1.7. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo. 1.8. La corte , al riguardo, dopo aver prem esso che: - nessun rilievo può essere attribuito “alle complesse vicende che, 3 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 il 31 ago sto 2021, hanno portato alle dim issioni del socio di maggioranza ### o ### dall'incarico di amministratore di ### s.p.a. ed alla nomina, in sua vece, d i ### o ### ni ### e, successivamente, al sequestro delle azi oni di ti tolarità dello ### con la sua temporanea ( ed oramai cessata) estromissione dalla società”; - l'accertamento dello stato di insolvenza prescind e, infat ti, dalle cause che lo hanno determinato e da ogni valutazione sull'imputabilità o meno delle stesse all'imprenditore; ha, per quanto ancora rileva, trattato, innanzitutto, la que stione se la domand a di apertura della liquidazione giudiziale “in proprio” era stata legittimame nte proposta o meno. 1.9. Il re clamante, infatti, ha osserva to la corte, ha lamentato, tra l'altro, che la decisione dell'amministratore unico di presentare la domanda di liquidazione giudiziale della società non era stata espressa in un atto notarile come richiesto dall'art. 120-bis c.c.i.i.. 1.10. La corte d'appello ha respinto la censura rilevando, in sostanza, che: - l'art. 120-bis cit. è inserito nel ### del codice della crisi e dell'insolvenza che, intitolato “strumenti di regolazione della crisi”, d isciplina le procedure di risoluzione concordata della crisi e dell'insolvenza, anche liquidatorie; - tale disposizione, però, non trova appli cazione per la liquidazione giudiziale, anche se si tratta di società, che è, invece, disciplinata dal T itolo V; - il leg islatore, infatti, ha m antenuto ferma la distinzione tra siffatte tipologie di procedure, come si ricava dalla rubrica della ### del ### (“procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazio ne giudiziale”) e dall'art. 40 cit., il qual e, al comma 1, nel disciplinare la domanda introduttiva, prevede, al 4 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 primo ed al secondo perio do, dis posizioni comuni al procedimento di accesso “agli strumenti di regolazione della crisi e del l'insolvenza e alla liquidazi one gi udiziale”, m a, al terzo periodo, rinvia all'art. 120 -bis cit. solo per “la dom anda di accesso a uno strume nto di regolaz ione della crisi o dell'insolvenza”, senz a più me nzionare la liq uidazione (coerentemente, del resto, con le caratteristiche di tali strumenti che, pur con modalità differenti, comportano, a differenza di ciò che accade con la richiesta di apertura dell a liquid azione giudiziale, la formulazione di proposte e l'assunzione di obblighi verso i creditori); - la relazione illustrativa al d.lgs. n. 83/2022, cui si deve l'introduzione di tale norma, ha dissolto, al riguardo, ogni dubbio, evidenziando ### che la nuo va ###bis prevede “disposizioni specifiche sull'accesso agli st rumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza da parte delle società introducendo gli articoli da 120-bis a 120 -quinquies … che intendono favorire l'utilizzo delle procedure di ristrutturazione da parte della società quale forma più diffusa di impresa interessata dalla ristrutturazione”, ### che “con l'articolo 120-bis si disciplina l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza chiarendo che l'avvio della ristrutturazione, e la determinazione del contenuto del piano, costituiscono esecuzione degli obblighi di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti pre visti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il re cupero dell a continui tà aziendal e, previsti dall'articolo 2086, secondo comma, del codice civile” e ### che “è dun que soppressa la possibi lità di deroghe statutarie alla competenza degli amministratori e la forma del verbale notarile è, di conseguenza, necessaria per la sola decisione di accedere allo strumento , mentre la determinazione del contenuto del piano, che non di rado segue a distanza di tempo dalla prima, 5 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 risponderà ai requisiti di forma previsti per lo specifico tipo di società …”. 1.11. La corte ha, quindi, trattato la seconda questione dedotta dal reclamante, e cioè la sussis tenza dello stato d'insolvenza della società. 1.12. Il reclamante, infatti, ha osservato la corte d'appello, ha negato che la società versasse in stato d'insolvenza sul rilievo che: - la situazione debitoria di €. 10.022.463, riferita da ### s.p.a. e valorizzata dal primo giudice, nel mese di febbraio 2023 era oramai “in gran parte insussistente”; - “il debito verso i dipendenti era stato azzerato ed era stato estinto il debito dei chirografari adere nti al ### la cui rateazione era prevista entro 90 giorni”, tanto che “l'importo previsto in pagamento a fine aprile 2022 era € 17.326,00”; - non era verosimil e l'ammontare delle perdite riferite dall'amministratore ### che non aveva mai fornito al socio documentazione contabile atta a consentire le opportune verifiche; - la situazione di crisi non era affatto irreversibile, sia in conside razione della possibilità di sterilizzare le perdite dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l. 23/2020, sia della concreta possibilità di ricapitalizzare la società da parte del medesimo socio o di terzi, che avevano manifestato tale disponibilità. 1.13. La corte d'appello ha, invece, ritenuto che non si poteva nutrire alcun dubbio su llo stato d'insolvenza della ### 1.14. La corte , in particolare, dopo aver rilevato che “appaiono decisivi i docum enti depositati dal curatore e le circostanze riferite all'esito dell'accertamento del passivo, di una prima valutaz ione dell'attivo e delle verifiche svolte sulla contabilità” e che “il fascicolo della procedura fallimentare deve 6 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 considerarsi acquisito d'ufficio a quello del recl amo ed è, conseguentemente, liberamente consultabile da parte del giudice investito del ricorso”, per cui “le richieste di deposito di documenti indirizzate al curatore hanno … unicamente lo scopo di agevolare la consultazione di tale fascicolo”, ha, in sostanza, ritenuto che: - i crediti ammessi al passivo ammontano ad €. 5.396.866,48, molti dei quali risalgono agli anni 2019 e 2020 e documentati da decreto ingiuntivo; - diversamente da quanto riferito dal reclamante, esistono anche debiti verso dipendenti (di cui €. 284.280,08 in via privilegiata) e nei con fronti dell'### delle entrate, ammessa al passivo privilegiato per circa €. 240.000,00; - nel complesso, la verifica del pa ssivo rende evidente che il piano attestato del dicembre 2021, che dava conto di debiti per €. 11.616.410, ha avuto solo parziale esecuzione e che la situazione debitoria di ### era rimasta di rilevante entità; - sono già pervenute domande tardive per ulteriori €. 60.829,00; - alla data di apertura della liquidazione giudiziale, il cu ratore ha potuto accertare che la società era inatt iva e no n vi erano contratti in corso di esecuzione, dovendosi di conseguenza escludere che vi fossero proventi della gestione caratteristica da destinare al pagamento dei debiti; - nessuna manifestazione d'interesse è pervenuta, del resto, alla curatela per il complesso aziendale di cui la società è titolare (comprensivo di SOA e di un marchio) nonostante la pubblicità effettuata; - il disinteresse del mercato costituisce un chiaro indice dell'incapacità dell'impresa di generare profitti e, anche, semplicemente, di far fronte alle passività correnti con i propri ricavi; - tale circostanza non è cont raddetta dalle dichiarazioni di intenti pervenute allo ### che dovrebbero dimostrare il carattere transitorio della crisi e le prospettive di ripresa dell a società, trattandosi, in re altà, di “generiche 7 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 manifestazioni di interesse”, subordinate a verifiche contabili ed all'esecuzione di due diligence, senza al cuna assun zione di obblighi da parte dei loro autori; - le st esse conclusioni si impongono per le ulteriori manifestazioni di interesse depositate il ###, e cioè in pendenza del giudizio di reclamo, in quanto formulate in termini non imp egnativ i e sul presupposto che venga revocata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; - quanto, poi , alla dichiarazione dello ### di essere disposto di mettere a disposizione della società la somma di €. 500.000, non può che evidenziarsi che tale dichiarazione sia giunta in ritardo, poiché lo stato di insolvenza dev'essere accertato con riferimento al la d ata della sentenza, e che, comunque, tale prospettata ricapitalizzazione, in assenza di un serio piano industriale a supporto della continuità aziendale, è di per sé “insufficiente al pagamento integrale e nei termini concordati degli ingenti debiti accertati”; - la situazione di crisi della società è, del resto, molto risalente nel te mpo, come attestato dalla presentazione, il 22 /2/2021, in pendenza di quattro ricorsi per la dichiarazione di fallimento, di una domanda di concordato “in bianco”, dichiarata inammissibile dal tribunale per mancato deposito della proposta nel termine, nonché, nel mese di dicembre del 2021, del già citato piano di risanamento; - l'esito infausto dei precedenti tentativi di “governare” la crisi, ne attestano l'irreversibilità e dimostrano “l'inadeguatezza delle risorse disp onibili per la ristrutturazione del debito ” e la prosecuzione dell'attività nonché “l'urgenza di provvedere al fine di evitare l'ulteriore aggravamento del già imponente dissesto”; - sotto il profilo del patrimonio, le prime indagini del curatore dimostrano l'assoluta insufficienza delle poste dell'attivo rispetto all'entità del passivo, considerato che i beni mobili inventariati hanno un presumibile valore di mercato di €. 78.465 mentre il 8 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 complesso immobiliare in corso di valutazione, stimato nel piano di risanamento €. 1.600.000, sembra poter avere un valore di €. 700.000 circa; - il giudice del procedimento cautelare, nel consentire la sostituzione delle azioni sequestrate allo ### con una somma di denaro, con ordinanza resa il ###, ha ritenuto la congruità dell'importo di €. 120.000,00, pur a fronte di una partecipazione social e in capo al reclamante per una quota pari al 95% del capitale sociale di €. 775.000, rilevando che, sulla base dei dati di bil ancio, “le partecipazi oni sociali oggetto del sequestro non hanno, allo stato, alcun apprezzabile valore essendo del tutto vaghe l e prospettive f uture di risanamento dell'impresa, legate all'apporto di invest itori che oltre a proporre una soluzione concordataria ambigua di dubbia riferibilità al modello prescelto , condizionan o il loro indispensabile ed urgente intervento al fatto che non vi sia un cambio di governance del la società, gesti ta da un amministratore che ad oggi non ha ancora sottop osto all'approvazione dell'assemblea il progetto di bi lancio dell'esercizio chiuso al 31 di cembre 2021, risalendo al 3 1 dicembre 2020 l'ultimo bilancio approvato come risulta dalla visura camerale …”; - la sussistenza di “ingenti debiti scaduti fin dal 2019” e di u n “piano di risanament o inattuato ” esclude, infine, che la “sterilizzazione” d egli obblighi conseguen ti alla perdita del capit ale sociale previ sta dalla legislazione emergenziale del periodo ### potesse incidere sull'incapacità, strutturale e manifesta, della società (anche a volere ammettere che la stessa avesse i re quisiti per pote rsene avvalere) di “onorare i propri debiti alla scadenza e con mezzi normali”. 1.15. La corte d'appello, quindi, dopo aver rilevato che “la sussistenza dello stato d'insolvenza smentisce di per sé che la 9 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 domanda giudiziale po ssa integrare un'ipotesi di abuso dello strumento processuale”, ha rigettato il reclamo. 1.16. ### vio, quale socio d i maggioranza della ### s.p.a., con ricorso notificato in data ###, ha chiest o, per nove motivi, la cassazione della sentenza. 1.17. Ha re sistito, con controrico rso, ### nella qualità di amministratore unico della ### s.p.a ., che ha chiesto la cond anna de l ricorrente a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 1.18. ### e la ### s.r.l. sono rimasti intimati. 1.19. Il ricorrente ha depositato memoria evidenziando, tra l'altro, che: - in data ###, il curatore della liquidazione giudiziale della ### vant ha ceduto allo ### il ramo d'azienda costituito dal marchio registrato “### Impianti”, dalle referenze e certificazioni ### dall'avviamento e dai crediti relativi all'attività svolta dalla Pas savant, per il prez zo di € . 210.000,00, interamente pagato dall'acquirente; - il ramo d'azienda è stato acquistato “sul presupposto e sulla prospettiva, ancora oggi esistente, della possibilità di continuità aziendale”, tanto che nell'art. 1 d ell'atto di cessione è esp ressamen te previsto che “formano oggetto della presente cessione, tra l'altro, anche l'avviamento commerciale del ramo di azienda, le progettazioni delle macchine per i l trattamento dell'acqua, le progettazioni degli impianti di cui alle referenze cedute, tutta la documentazione contrattuale, e, in generale, tutti i documenti inerenti il ramo az iendale ceduto (cosiddetto “Lot to Unico”), come d a certificaz ioni”; - tale cessione, pertan to, costituisce un'ulteriore conferma dell'esistenza, all'epoca, della prospettiva 10 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 di continuità aziendale della ### e, dunque, del carattere abusivo della domanda di liquidazione giudiziale della ### proposta dal ### RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo m otivo, il ricorren te, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 40 e 120-bis del c.c.i.i., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata n ella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto valida ed efficace l'istanza di liquidazione giudiziale della società presentata dall'amministratore della stessa, omettendo, tuttavia, di considerare che, se l'amministratore è pacificamente legittimato a proporre la domanda di liquidazione della società anche in difetto di preventiva autorizzazione assembleare, resta, nondimeno, che: - l'art. 120-bis c.c.i.i., “a miglior tutela della società mandante e degli altri soggetti interessati”, subordina la proposizione della domanda giudiziale di liquidazione da parte dell'organo gestorio al previ o rispetto di stringenti “requisiti formali”; - la decisione dell'organo gestorio, prodromica all'esercizio del potere rappresentativo, dev 'essere, infatt i, assunta con atto pubblico notarile e dev'essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese; - la conseguente domanda giudiziale dev'essere, inoltre, sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società; - gli amministratori, infine, devono preventivamente informare i soci dell'avvenuta decisione di proporre la domanda giudiziale; - il potere rappresentativo, in difetto di tali condizioni, non può assolu tamente ritenersi validamente esercitato, né tanto meno sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c., poiché “tali requisiti formali condizionano la nascita e la efficace spendibilità del potere rappresentativo straordinario dell'amministratore con riguardo al compimento di atti idonei ad incidere significativamente non solo sulla attività di impresa, ma 11 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 sulla esistenza stessa del soggetto di diritto loro mandante”; - l'art. 120 -bis c.c.i.i. dispone, in effe tti, al comma 1, che “l'accesso a uno strume nto di regolazio ne della crisi e dell'insolvenza”, compresa la proc edura di liquidazione giudiziale, “è dec iso, in via esclusiva, dagli a mministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano”, che “la decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese” e che “la domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società …”; - l'art. 120-bis c.c.i.i., infine, al comma 3, dispone che “gli ammini stratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decision e di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento”; - nel caso in esame, l'amministratore unico della società ha presentato la domanda di liquidazione giudiziale della ### violando dolosamente il diritto del socio ad essere previamente informato della sua “decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e del l'insolvenza”, ed ha, in tal modo, impedito allo stesso l'esercizio del diritto di chiederne la revoca dalla carica ricoperta a fronte della “presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi” da parte dell'amministratore che non e ra “conforme alle condiz ioni di legge ” rich iamate nell'art. 120-bis, comma 4, c.c.i.i.. 2.2. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha, in sostanza, ritenuto che la decisione de ll'amministratore della società di presentare la domanda di apertura della “liquidazione giudiziale” ai dann i della stessa non deve necessariamente rivestire, a differenza di quanto l'art. 120-bis cit. prevede per la domanda di accesso agli “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, la forma del verbale redatto da notaio, né, una 12 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 volta assun ta, dev'essere comunicata ai soci e, come tal e, iscritta nel registro delle imprese. 2.3. Tale statuizione è giuridicamente corretta. ###. 40 c.c.i.i. (nel testo in vigore al momento del deposito del ricorso innanzi al tribunale di Milano in data ###), al dichiarato scopo d i dettare norme comuni al “procedimento” in trodotto dalla “domanda di accesso” tanto “agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” (art. 37, comma 1), quanto “alla liquidazione giudiziale” (art. 37, comma 2), ha espressamente previsto che: - tale “ procedime nto … si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale” (art. 40, comma 1); - “il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura” (comma 2, primo periodo); - “la domanda del debitore” (quale che sia la sua natura giuridica: e, dunque, anche se si tratta di una società) “entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese” per la relat iva “iscrizione”, ch e è “eseguita entro il giorno seguente”, ed è, infine, “trasmessa”, “unitamente ai documenti allegati”, “al pubblico ministero” (comma 3). 2.4. ###. 40 cit., inoltre, ha stabilito (così differenziando la disc iplina della domanda di accesso ad uno “strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza” risp etto a quella di accesso alla “liquidazione giudiziale”) che “la domanda” di una “società” per l'“accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza” (e non anche, dunque, se diretta all'apertura della diversa procedura di “liquidazione giudiziale”), “è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis” (comma 2, secondo periodo). 2.5. ###. 120-bis c.c.i.i., in effetti, disciplina “l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza” da 13 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 parte di una “società” (e degli imprenditori collettivi diversi dalle società: comma 6 ), prevedendo, sempre nel testo in vigore ratione temporis, che: - “l'accesso a uno strume nto di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano”; - “la d ecisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese”; - “la domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società” (comma 1); - gli amministratori sono tenuti ad informare i soci della “avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e del l'insolvenza” nonché a “riferire periodicament e del suo andamento” (comma 3). 2.6. ### tenore letterale delle disposizioni che precedono, compresi i riferiment i, previ sti dall'art. 120 -bis, comma 1, cit., al “contenuto della proposta” ed alle “condizioni del piano” (che, “unitamente all'accesso a uno strum ent o di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, sono decisi “in via esclusiva”, “dagli amministratori”), al pari della distinzione tra il procedimento per l'apertura della liq uidazione giudiziale, prevista dagli artt. 4 1 e 49 c.c.i.i., e il procedimen to per l'apertura di “uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, prevista dagli artt. 44 ss. c.c.i.i., inducono, in effetti, a ritenere che le stesse trovino senz'altro applicazione con e sclusivo riguardo alla doman da con la quale la società debitrice richieda di accedere ad uno strumento “di regolazione della crisi e dell'insolvenza” (artt. 56 ss. c.c.i.i., che compongono il titolo IV del codice della crisi, di cui fa parte anche il capo ### bis, formato dagli artt. 120-bis ss. cit.): non anche, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, alla domanda con la quale la stessa società chiede l'apertura della (d ifferente) procedura 14 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 della “liquidazione giudiziale”, disc iplinata dal titolo V dello stesso codice. 2.7. Non v'è, del resto, alcuna ragione per ritenere che la domanda di apertura della liquidazione g iudiziale debba necessariamente: - rivestire la forma del “verbale redatto da notaio”, in mancanza della necessità, che invece caratterizza le domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell 'insolvenza, tanto del riferimento al “contenuto della proposta”, quanto dell'illustrazione delle “condizioni del piano”; - essere “depositata e iscritta nel registro delle imprese” al fine della sua opponibilità ai terzi, in mancanza di effetti giuridici (che invece conseguono alla “pubblicazione” della domanda d i accesso ad uno strument o di regolazione de lla crisi e dell'insolvenza: cfr. l'art. 170 in relazione a quanto previsto dagli artt. 163 ss. c.c.i.i., che fanno riferi mento al “deposito della domanda” cui è seguita l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale) diret tamente collegati alla sua pubblicazione nel registro delle imprese, ch e è, dunque, su fficientemente eseguita, a fini di pubblicità notizia, dal cancelliere una volta che la domanda sia stata depositata. 2.8. E n eppure risulta indispensabile, per le ragioni di seguito espresse in sede di scrutinio del secondo, terzo e quarto motivo, che la decisione degli amministratori di presentare la domanda di liquidazione giudiziale sia trasmessa ai soci né che gli stessi siano informati periodicamente dagli amministratori del suo svolgimento. 2.9. La soluzione esposta, come affe rmato dalla corte d'appello, trova conferma anche nelle modifich e apportate dall'art. 1, lett. b, del d.lgs. n. 136/2024 all'art. 2, comma 1, lett. m-bis, c.c.i.i. (applicabili, peraltro, come stabilito dall'art. 56, comma 4, con evidente significato interpretativo, anche ai 15 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 “procedimenti” instaurati ai sensi dell'art. 40 c.c.i.i. e che, come quello in esame, erano ancora “pendenti” al momento in cui, in data ###, è entrato in vigore): lì dove, in particolare, tale norma, all'esito di tali modifiche, ha espressamente stabilito che gli “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” sono “le procedure” “diverse dalla liquidazione giudiziale”. 2.10. La deci sione degli amministratori di accedere al la procedura di liquidazione giudiziale, pertanto, non deve risultare da “verbale redatto d a notaio” né dev'essere (come tale ) “depositata e iscritta nel registro delle imprese”, né, infine, una volta assun ta, dev'essere comunicata ai soci della società debitrice: essendo, evid entemente, sufficiente (ma anch e necessario) che la stessa (che è e resta di loro esclu siva competenza) sia sottoscritta (come poi confermato, analogamente a quanto già previsto dall'art. 120-bis, comma 1, cit. in materia di accesso ad uno strumenti di regolazione della crisi e d ell'insolvenza, dalla modifica ap portata all'art. 40, comma 2, c.c.i.i. dal d.lgs. n. 136 cit.) da coloro che (come l'amministratore unico) ne abbiano la “rappresentanza”. 2.11. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell'art. 2 Cost. e dell'art. 100 c.p.c., a nche in combinato disposto con gli artt. 48 e 483 c.p., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la sus sistenza dello stato di insolvenza della società esclude di per sé che la proposizione della domanda di liqu idazione giudiziale da parte dell'amministratore della stessa possa integrare un'ipotesi di abuso di tale strumento processuale, omettendo, per contro, di considerare che: - il reclamante aveva espressamente dedotto che il ### aveva presentato, nell a qualita di 16 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 amministratore della ### la dom anda di liquidazione giudiziale nei confronti d ella stessa al solo scopo d i favorire l'acquisto della sua azienda della da parte di ### s.r.l.; - tale iniziativa, specie se si considera che “prima e al momento della presentazione di tale istanza (e anche successivamente) sussisteva ferma la disponibilità di alcuni investitori italiani e stranieri a ricapita liz zare e risanare la Passavant” e che, pertanto, “dovevano necessariamente essere perseguite le strade alternative alla liquidazione giudiziale”, non trovandosi la società in una situazione di insolvenza irreversibile, si configura, quindi, come un abuso del processo poiché, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., lo strumento processuale è stato utilizzato, in ragioni dei fatti denunciati nell'atto di reclamo, per fini differenti rispetto a quelli suoi propri, e cioè assicurare, mediante l'apertura della liquidazione concorsuale, la tutela dei creditori nel rispetto della par condicio creditorum. 2.12. Con il terz o motiv o, il ricorrente, lam entando l'omesso esame di fatti decisivi rilevanti ai sensi dell'art. 360 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha totalmente omesso di esaminare tutte le condotte del ### così come denunciate dall'istante nell'atto di reclamo, che integrano l'abuso da parte dello stesso nella proposizione della domanda di liquidazione giudiziale della ### con conseguente inammissibilità della stessa, come la distrazione di ingenti fondi dalla ### per l'ingente importo complessivo di €. 860.552,19, che ha certamente inciso sullo stato d'insolvenza della ### nt, e il t entativo di distrazione dell'azienda della ### con la sua “svendita … in sede ###favore della ### s.r.l., vale a dire circostanze in fatto, decisive e concludenti, che, unitamente al 17 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 mancato coinvolgimento d ell'assemblea dei soci e all'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 120 -bis c.c.i.i., dimostrano, in modo chiaro ed univoco, l'abuso, sotto il profilo sia sostanzial e sia pro cessuale, del diritto di prop orre l'istanza di liquidazione giudiziale. 2.13. Con il quarto motivo, i l ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2086, comma 2°, c.c. e degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. b, e 7 c.c.i.i., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la sussistenza dello stato di insolvenza esclude di per sé che la domanda di liquidazione giudiziale possa integrare un'ipotesi di abuso dello st rumento processuale e che, se su ssiste l'insolvenza, qualunqu e istanza volta all'apertura di tale procedura deve sempre ritenersi necessariamente legit tima, omettendo, tuttavia, di conside rare che: - l'istanza di liquidazione giudiziale è stata presen tata dall'amministratore unico della ### abusando di tale strumento processuale, per una finalità estranea agli interessi della ### e dei suoi creditori; - il reclamante, infatti, ha dimostrato che, a fronte della “concreta possibilità di risanare la ### attraverso la sua ricapitalizzazione tramite gli investitori italiani e stranieri” ed anche con “l'intervento finanziario dello stesso socio” reclamante, il B rughera avre bbe potuto e sopratt utto dovuto astenersi dal proporre la domanda di liquidazione giudiziale della ### e avrebbe dovuto, invece, ricorrere, sussistendone i presupposti, ad una de lle misure d i superamento della crisi previste dal codice della crisi, come la composizione negoziata della crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo, ecc.; - il ### quin di, ha eserci tato, quale amministratore unico, il dirit to dell a ### di proporre 18 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 domanda di liquidazione giudiziale, in modo abusivo, doloso e contrario a buona fede, per cui tale domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile o rigettata; - l'amministratore della società, in effetti, ha il dover e, previ sto dall'art. 208 6, comma 2°, c.c., di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dell'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale; - il ricorso a strumenti che non siano finalizzati al superamento della crisi e al recupero della continuità azien dale, come la liquidazione giudiziale, rappre senta, al cont rario, una vera e propria extrema ratio, per cui l'amministratore di società deve sempre cercare u na soluzione stragiudiziale o giudiziale di risanamento, evitando sino all'ultimo la liquidazione giudiziale; - l'art. 7 c.c.i.i. enuncia, del resto, il principio del favor per le misure volte a salvare l 'impresa rispetto alla liquidazione giudiziale della stessa, tanto è vero che tale norma prevede che, a d eterminate condizioni, nel caso di prop osizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strume nti diversi dalla liquidazione giudiziale o dal la liquidazione controllata; - la presentazione di una domanda per l'apertura di una procedura concorsuale è inammissibile quando integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre qu ando, con viola zione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del g iusto pro cesso, si utilizzan o strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti; - l'art. 4, commi 1 e 2, lett. b, c.c.i.i. prevede, in effetti, che ### “nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e credito ri devono comportarsi secondo buona fede e correttezza” e che ### 19 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 “il debit ore ha il dovere di … assumere tempestivamente le iniziative idonee … alla rapida defin izione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non p regiudicare i di ritti dei creditori”; - il d ebitore ha, dunque, l'obbligo di cercare soluzione alternativ e per il risanamento dell'impresa prima di ricorr ere alla liqu idazione giudiziale, che rappresenta una vera e propria ultima ratio; - tale violazione ha causato un concreto pregiudizio al reclamante in quanto, ove avesse corrett amente interpretato l'effettivo contenuto del predetto m otivo di reclamo , la corte d'appello avrebbe dovuto accoglie rlo, riformare la sentenza e rev ocare l'apertura della liquidazione giudiziale, così da consentire al socio e all'assemblea di deliberar e l'accesso della ### alle misure di superament o della crisi d'impresa, così da poter risanare la ### e scongiurare la liquidazione giudiziale. 2.14. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. 2.15. Non v'è dub bio, in li nea di p rincipio, che ricorre l'abuso del processo quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, una parte utilizzi strumenti processuali per perseguire, in d anno de lla controparte, finalità eccedenti o deviate rispetto a que lle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (cfr. Cass. SU n. 23726 del 2007, in motiv.). 2.16. Si pensi, in particolare, al caso in cui la domanda di ammissione al concordato preventivo sia stata presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori ma con il palese scopo di differire, in pregiudizio di questi ultimi, la dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. Cass. SU n. 9935 del 2015; Cass. n. 5657 del 2017; Cass. n. 8982 del 2021; Cass. n. 20 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 13997 del 2023), ovvero, simmetricamente, a quello in cui la domanda di apertura della l iquidazione giudiziale (come già quella di fallimento) sia la conseguenza di una condotta abusiva da parte del creditore istante ai danni del debitore, come nel caso in cui lo stato d'insolvenza della società debitrice sia stato causalmente determinato da un comportamento dello stesso creditore ricorrente improntato a mala fede in quanto contrario al dovere di correttezza e cooperazione alla realizzazione degli interessi della controparte de bitrice (cfr. Cass. n. 12 405 del 2000, in motiv., che ha cassato una sentenza di merito che, pur avendo definitivamente accertato come l'unico creditore istante aveva negato il proprio consenso al frazionamento del mutuo impedendo di fatto la vendita degli appartamenti del complesso edilizio realizzato dalla società debitrice e il conseguimento della necessaria liquidità, aveva nondimeno confermato la sentenza dichiarativa di fallimento ai danni di quest'ultima). 2.17. Resta, nondimeno , il fatto che: - la domanda di liquidazione giudiziale è volta esclusivamente all'accertamento, da parte del giudice, tanto della sussistenza, in capo al debitore, (di almeno uno) dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d, c.c.i .i., quan to del presupposto oggettivo, costituito dal suo stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b, c.c.i.i.); - il positivo riscontro di tali presupposti (art. 121 c.c.i.i.) impone al tribunale (come già la dichiarazione di fallimento: artt. 1 e 5 l.fall.) la pron uncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; - la procedura aperta da tale sentenza (artt. 121 ss. c.c.i.i.), come già il fallimento (art. 23 ss. l.fall.), è, peraltro, volta, da un lato, alla vendita (nelle forme previste dalla legge) dei beni e dei diritti acquisiti alla relativa massa attiva (artt. 142 ss. e 211 ss. c.c.i.i.), e, dall'altro, alla soddisfazione, mediante iscrizione nei relativi riparti (artt. 220 21 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 ss c.c.i.i.), delle pretese creditorie accertate dagli organi della stessa (artt. 200 ss. c. c.i.i.); - la liqu idazione concorsuale, dunque, esplica i suoi effetti esclusivamente nei rapporti tra il debitore, che subisce la liquidazione forzata dei beni costituenti il suoi patrimonio, e la massa dei suoi creditori, che beneficiano (o, per converso, subiscono gli effetti) dei conseguenti risultati satisfattivi. 2.18. I soci della società (di capitali: fatta salva la società in accom andita per azioni) assoggettata alla liquidazione giudiziale (o al fallimento) restano, per contro, estranei , sul piano giuridico, alla relativa procedura (salvo che, nella liquidazione giudiziale, per la partecipazione all'assemblea convocata dal curatore ai fini previsti dall'art. 233, comma 2, c.c.i.i.) nonché agli atti in cui la stessa si articola e agli effetti che tali atti producono. 2.19. I soci di t ali società (salvo che per le pretese creditorie che gli st essi vantino verso la socie tà stessa quali residual claimants, le quali, però, presuppongono, onde venire in rilievo, la soddisfazione integrale di tutti gli altri creditori e, dunque, l'esistenza effettiva, all'esito della liquidazione, di un “patrimonio netto”: art. 2350 c.c.) sono portatori, tanto prima dell'apertura della procedura (cfr. Cass. n. 6116 del 2025), quanto, e a maggior ragione, dopo l'apertura della procedura concorsuale), di un mero interesse di fatto alla conservazione della consistenza economica del patrimonio sociale (la cui tutela, in effetti, spetta esclusivamente alla società e, dunque, prima della procedura, agli amministratori della stessa ex art. 2380- bis c.c. e, dopo la sentenza dichiarativa, al suo curatore: artt. 31 l.fall. e 1128 c.c.i.i.) e subiscono, dunque, solo di riflesso le conseguenze giuridiche degli atti di liquidazione del patrimonio sociale operata dagli amministratori della società (Cass. n. 22 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 14265 del 2025) ovvero dagli organi della relativa procedura concorsuale (e, prima ancora, dalla sentenza che dispone la sua stessa apertura). 2.20. La soggettività giuridica piena della societ à di capitali, quale soggetto distinto da qu ello dei singoli soci, comporta, infatti, che, in caso di assoggettamento della stessa a fallimento (o a liquidazione giudiziale), i suoi soci, subendo soltanto la perdita dell e rispett ive quote di partecipazione al capitale sociale quale mero riflesso de lla liquidazione del patrimonio sociale, non abbiano, come tali, un interesse proprio e diret to, giuridicamente rilevante, al migli or risultato liquidatorio di tale patrimonio (cfr. Cass. n. 11369 del 1999, la quale, in attuazione dell'esposto principio, ha ritenuto che i soci, in quanto tali, sono sforniti di un interesse proprio e diretto, nei termini di cui all'art. 100 c.p.c., idoneo a legittimarli ad esperire il reclam o a norma dell'art. 26 l.fall., che pur attribuisce la legittimazione alla relativa impugnazione a “chiunque vi abbia interesse”, cont ro i provvedi men ti del giudice delegato concernenti la vendita di beni della società fallita, in funzione di un miglior risultato liquidatorio; conf., Cass. n. 8434 del 2012, secondo la quale i soci della società fallita, a differe nza di quest'ultima, non sono legittimati a proporre reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che abbia negato la sospensione della vendita coattiva dei beni sociali, in quanto essi sono privi di qualsivoglia diritto reale su quei beni, e perciò titolari non del necessario interesse ex art. 100 c.p.c. bensì di un mero in teresse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale). 2.21. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale si prest a, dunque, ad essere q ualificata in termini di abuso, rispetto alla liquidazione coat tiva dei relativi beni ed ai 23 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 conseguenti risultati satisfattivi, solo nei confronti dei creditori, che li subiscono, tutte le volte in cui tale domanda, in relazione alle circostanze del caso, sia stata proposta dagli amministratori della società debitrice al solo scopo di danneggiare, attraverso la rovinosa liquidazione dei suoi beni, la massa dei creditori (o, quanto meno, una parte di essi, come i contraenti di rapporti pendenti che siano destinati, in via giuridicamente automatica o per scelta economicamente dovuta del curatore, ad essere, inevitabilmente, sciolti): non anche nei confronti dei suoi soci, i quali subiscono le conseguenze della liquidazione concorsuale dei beni sociali solo per gli effetti riflessi che la stessa opera in termini di perdita d el valore e d ella redd itività della partecipazione sociale, rest ando, dunque, legittimati, ove ne abbiano l'interesse attuale e diretto, soltanto ad impugnare la sentenza che apre la procedura, contestando la sussistenza dei relativi presupposti , ma n on l'abuso che, in ipotesi, la presentazione della relativa domanda abbia integrato. 2.22. La prop osizione della dom anda di apertura della liquidazione giudiziale da parte dell'amministratore unico della società ### in funz ione della prospettat a liquidazione concorsuale dell'azienda sociale ad una determinata società, non si presta, dunque, come ha correttamente affermato la corte d'appello, ad essere qualificata in termini di abuso ai danni del socio ricorrente. 2.23. Né può ritenersi che il denunciato abuso processuale sussista in relazione all'altro addebito che il ricorrente ha formulato rispetto alla legitt imità dell'iniziativa assunta dall'amministratore della società, e cioè di aver presentato la domanda di liquidazione giud iziale della stessa senza aver preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per la sua ammissione ad una diversa procedura di regolazione della 24 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 sua crisi che consentisse al socio la conservazione, in tutto o in parte, del valore e della redditività della sua partecipazione. 2.24. Tale abuso è configurabile soltanto a condizione che sia emerso, in fatto, dagli accertamenti operati sul punto dal giudice di merito o (in mancanza) dall'esposizione in ricorso di circostanze (risultanti dagli atti del giudizio) a tal fine decisive, che: - sussistevano con certezza i presupposti per l'ammissione della (società) debitrice ad una procedura di regolazione della sua insolvenza diversa dalla l iquidazione giudiziale; - l'amministratore aveva presentato la domanda di liquidazione giudiziale ai danni d ella società dolosamente pretermettendo ogni valutazione in ordine ai predetti p resupposti; - la partecipazione sociale del socio, a segu ito dell'ammissione di tale società ad una di queste diverse procedure, avrebbe senz'altro conservato, in tutto o in parte, un valore patrimoniale. 2.25. Nel caso in esame, per contro, il ricorrente, ad onta di quanto dedotto, non ha illustrato, in ricorso, con la dovuta specificità, la sicura emergenza dagl i atti d el giudizio dei presupposti che avrebbero senz'altro indotto il tribunale, ove la corrispondente domanda fosse stata proposta, ad ammettere la società debitrice ad una procedura di regolazione della sua crisi diversa dalla liqu idazione giudiziale, né che l'amministratore abbia dolosamente ignorato la sussistenza di tali presupposti né, infine, che l'ammissione della ### ad una di tali procedure (peraltro, neppure indicata) avrebbe consentito al socio ricorrente di conservare anche solo in parte il valore della sua partecipazione al capitale sociale: tanto più se si considera che ### la socie tà, come incontestatamente acc ertato dalla corte d'appello, aveva già presentato, allo scopo di “governare” la crisi, una domanda di concordato “in bianco”, che però era stata dichiarata inammissibile d al tribunale p er mancato deposito 25 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 della proposta nel termine, e predisposto un piano attestato, il quale, a sua volta, per l'inadeguatezza delle risorse disponibili per la ristrutturazione del debito e la prosecuzione dell'attività, non aveva evitato l'ulteriore aggravamento del già imponente dissesto; ### l'amministratore della società, a fronte di tale stato d'insolvenza (sul quale, cfr. quanto si dirà in sede di scrutinio del settino, ottavo e nono motivo), aveva, del resto, il dovere di assumere “tempestivamente” le iniziat ive idonee alla individuazione dello “strumento di regolazione” di tale situazione più adegua to in relazione alle circostanze del caso e, ove individuato, di darvi rapida attuazione “al fine di non pregiudicare i diritti dei cred itori” ( art. 4, comma 2, lett . b, c.c.i.i.), nonché, in difetto (come, appunto, nel caso in esame), l'obbligo, penalmente sanzionato , di evitarne l'aggravamento chiedendo, tempestivam ente, “nell'interesse prioritario dei creditori” (art. 4, comma 2, lett. c, c.c.i.i.: e, dunque, non di quello, chiaramente recessivo, dei soci), l'apertura della liquidazione giudiziale della società (artt. 330 e 323, comma 1, lett. d, c.c.i.i.). 2.26. Resta ferma, naturalmente, anche sotto tale profilo, la legittimazione del socio, ove ne abbia l'interesse attuale e diretto, ad impugnare la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liqu idazione giudiziale della società, deducendo, ad esempio, che la dom anda di li quidazione giudiziale sia stata proposta dall'amministratore della società debitrice nonostante che la stessa versasse in stato di mera crisi (art. 2, lett. a, c.c.i.i. ) e non poteva essere, dunque, assoggettata a liqu idazione giudiziale, che presuppone, al contrario, come st abilisce l'art. 121 c.c.i.i., la su a insolvenza irreversibile (art. 2, lett. b, c.c.i.i.). 26 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 2.27. I soci, d'altro canto, una volta che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società (così come decisa, in via esclusiva, dagli amministratori della stessa) sia stata formalmente presentata, con il deposito del relativo ricorso presso la cancelleria del tribunale e la sua successiva iscrizione (a cura del cancelliere) presso il registro delle imprese, che la rende agli stessi (come a tutti i terzi) opponibile (art. 2193 c.c.), non rimangono di certo privi di tutela giuridica nei confronti di tale iniziativa ove (come ha fatto il ricorrente) se ne deduca l'illiceità in quan to espressione di una scelta gesto ria asseritamente presa dall'amministratore in violazione dei doveri giuridici inerenti alla carica, come quello di presentare la domanda di liquidazione giudiziale della società che amministra solo dop o aver diligenteme nte e tem pestivamente verificato, come gli impongono gli artt. 2086, comma 2°, c.c. e 4, comma 2, lett b, c.c.i.i., la sussistenza delle condizioni per l'accesso della società ad una procedura di regolazione del suo stato di crisi o di insolvenza diversa dalla liquidazione giudiziale e aver dato rapida definizione allo strumento di regolazione prescelto. 2.28. I soci, in effetti, nel caso in cui la decisione gestoria sia stata assunta dagli amministratori della società in mancanza dei presupposti a tal fine previsti dalla legge (a parti re dalla negligente percezione di uno stato di insolvenza in realt à inesistente nonché, e prima ancora, della negligente esclusione della sussistenza delle condizioni per accedere ad uno strumento di rego lazione dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale), possono senz'altro intraprendere le iniziative ad essi riservati dalle norme societarie a carattere generale, vale a dire (ove si tratti, come nella specie, di società per azioni): - ### proporre l'azione di risarcimento del dan no subito in conseguenza della lesione che l'iniziativa illecitamente assunta 27 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 dagli amministratori abbia (in ipotesi) direttamente arrecato ai loro diritti (art. 2395 c.c.); - ### proporre (fino alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, che trasferisce in via esclusiva al curatore la legittimazione a proporre o proseguire tale azione: art. 25 5, lett. a, c.c.i.i. ) l'azione sociale di responsabilità (ove muniti della necessario quorum) per il danno che la deci sione ass unta abbia in ipotesi illegittimame nte arrecato al patrimonio della stessa società (art. 2393-bis c.c.) e, di riflesso, al valore e alla red ditività della par tecipazi one posseduta; - ### proporre l'impugnazione della deliberazione consiliare (ovvero dell a determinazione dell'amministratore unico) che, in violazione dello statuto o della legge, come le norme che discip linano gli interessi degli amministratori per conto proprio o di terzi (art. 2391 c.c.) o le norme incriminatrici dei fatti distrattivi (perseguibili già dopo la domanda ai sensi degli artt. 322 ss. e 346, comma 2, c.c.i.i.), sia lesiva dei loro diritti, come qu ello alla conservazione del valore e d ella redditività del la propria partecipazione (art. 2388, comma 4°, c.c.); - ### promuovere la revoca (per giusta causa da parte dell'assemblea o per gravi irre golarità g estorie da parte del tribunale) degli ammin istratori (a norma, rispettiv amente, dell'art. 2383 e dell'art. 2409 c.c.: non trovando, come detto, applicazione l'art. 120-bis cit.), con la sostituzione degli stessi a mezzo di nuovi amministratori, i quali, dal loro canto, hanno il potere di procedere, se rit engono (e ancora po ssono), alla “rinuncia” alla domanda (di apertura della liquidazione giudiziale) già proposta da quelli revocati (art. 43 c.c.i.i) e alla presentazione (nelle forme previste dall'art. 120-bis cit.) della domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dalla legge (artt. 44 ss. c.c.i.i. e 2086, comma 2°, c.c.). 28 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 2.29. Con il qui nto mo tivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza in ragione dell'erronea interpretazione del motivo di reclamo, in violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c., in relazione all'art. 360 n. 4 e all'art. 112 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il reclamante aveva impugnato la sentenza di primo grado solo in ordine al capo inerente alla mancata previa assunzione della delibera assembleare, senza, tuttavia, considerare che: - il reclam ante aveva, in realtà, impugnato la sentenza deducendo, fra l'altro, come motivo di reclamo, anche la circostanza che l'amministratore unico della ### aveva proposto la domanda di liquidazione giudiziale della stessa ### vant senza avere previame nte informato il socio e l'assemblea; - l'art. 120-bis, comma 3, c.c.i.i., infatti, stabilisce espressamente che “gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisi one di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell 'insolvenza …”; - l'errata interpretazione del motivo di reclamo, rifluente in un vizio in procedend o, ha cau sato un concreto pregiudizio al reclamante poiché, ove avesse corrett amente interpretato l'effettivo contenuto del predet to motivo di reclamo, la corte d'appello avrebbe dovuto accoglierlo, riformare la sentenza e revocare l'apertura della liqu idazione giudizial e, così da consentire al socio e all'assemblea di deliberare l'accesso della ### alle misure di su peramento della crisi d'impresa, scongiurandone la liquidazione giudiziale. 2.30. Il motivo è assorbito dal rigetto del primo. 2.31. Con il sesto mo tivo, il ricorre nte, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 329 c.p.c., dell'art. 51 c.c.i.i., degli art. 24 e 111 Cost. nonché dell'art. 6 CEDU, in re lazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurat o la 29 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 sentenza impugnata ne lla parte in cui la corte d'appello, sul rilievo che il fascicolo della procedura concorsuale è acquisito d'ufficio ed è liberamente consultabile da parte del giudice della impugnazione, e che le richieste di deposi to di document i indirizzate al curatore avevano unicamente lo scopo di agevolare la consultaz ione di tale fascico lo da parte del g iudice della impugnazione, ha disposto in via ufficiosa l'acquisizione in giudizio di document i, e ci oè la “copia dello s tato passivo dichiarato esecutivo o, se non ancora ultimata la verifica del passivo, ### copia del ### dello stato passivo depositato”, la “copia del programma di liq uidazione se già redat to e, in mancanza, ### sintetica relazione sull'attivo rinvenuto, sulle iniziative ad oggi assunte per la liquidazione dell'attivo e sugli esiti, allo stato, di tali attività”, la “copia della relazione redatta ai sensi dell'art. 130, comma 1, ### se non secretata (o non integralmente secretata) dal giudice delega to precisando, in ogni caso, se vi sia compatibili tà tra gli esit i dei primi accertamenti eventualmente svolti ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera f) e le scritture contabi li reperite”, omettendo, per contro, di considerar e che: - a front e della contumacia del curatore, tale iniziativa officiosa è, in realtà, illegittima e ingiustificata; - la corte, infatti, ha, in tal modo, surrettiziamente rimesso in t ermini il curatore, volont ariamente rimasto contumace nel giudizio di reclamo, e perciò decaduto dalla facoltà di formulare dedizioni, domande ed eccezioni, nonché riprodurre documenti, fac oltà che spetta invece soltanto alle parti ritualmente costituite; - la corte non poteva supplire, con un ordine e sibitorio ad ampio raggio, alla totale inattività difensiva del curatore contumace, ritenendo decisivi e indispensabili i documenti che non potevano essere acquisiti con tale ordine, palesemente irrituale, che rifluisce nella nullità della 30 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 sentenza, anche perché l'art. 345 c.p.c., espressione di principio generale, non consente l'acquisizione di prove in appello, salvo quelle da cui la parte d imostri di essere incolpevolme nte decaduta; - la corte d'appello ha, quindi, attinto da una parte, non costituita e non dichiarata contumace, documenti ritenuti decisivi, in assenza di un effettivo contraddittorio e in violazione del principio d ispositivo; - il reclam o deve, infatt i, contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclu sioni, ancorché non sia richiesta l'indicazione degli specifici motivi previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c., sicché tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo, restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto alle sole que stioni tempestivamente de dotte dal reclamante; - la corte d'appello, invece, a dispetto della natura non devolutiva del gravame, ha ritenu to che il giud ice del reclamo sarebbe libero di attingere ad atti e documenti anche non valorizzati dal curatore reclamato. 2.32. Il motivo è inammissibile. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che il potere officioso del giudice di ordinare alla parte, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione di documenti sufficientemente individuati, ha carattere discrezionale e che, di conseguenza, tal e potere p uò essere senz'altro esercitato dal giudice chiamat o a pronunc iarsi sull'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento in ragione del carattere officioso del processo, che conserva tale natura anche in grado di appello, e consente al giudice, se lo ritenga necessario per la sua indagine, di attingere a tutte le risultanze processuali, senza disting uere tra oneri spettanti all'una o all'altra parte (Cass. n. 26264 del 2005). 2.33. Tale principio, già dettato in materia d'opposizione al fallim ento (ed al relativo giudi zio d'appello, che era 31 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 assoggettato alle norme comuni), trova a m aggior ragione applicazione nel giudizio di reclamo avverso la sentenz a dichiarativa di fallimento (art. 18, com ma 10°, l.fall.) e di apertura della liqu idazione giudiziale (art. 51, comma 10, c.c.i.i.), per i quali la legge ha espressamente previsto che la corte d'appello assume, anche d'ufficio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, ivi compreso, dunque, l'ordine di esibizione ad una delle p arti, pur se contumace, come il curatore dell a procedura reclamata, relat ivamente agli atti contenuti nel fascicolo della procedura. 2.34. ###. 51, comma 2, lett. c, c.c.i. i., nel t esto applicabile ratione temporis, prevede , infatt i, che il reclamo avverso la senten za che d ispone l'apertura della li quidazione giudiziale deve contenere (al pari del reclamo previsto dall'art. 18 l.fall. av verso la sentenza dich iarativa di fallim ento) “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni”, con la consegu enza che: - tale mezzo, pur non dovendo contenere l'indicazione degli “specifici motivi” di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. (e all'art. 51, comma 2, lett. c, c.c.i.i., nel testo attualmente in vigore), non ha caratte re pienamente devolutivo, restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto, al pari della cognizione del giudice del reclamo, alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante (Cass. n. 26415 del 2025, in motiv.; Cass. ### del 2021, in motiv., la quale, dopo aver rilevato che la questione oggetto della censura in cassazione non era stata fatta valere con il reclamo, ha, appunto, ritenuto, in forza dell'indicato principio, che, “in difetto di tempestivo reclamo”, “sulla questione oggetto del motivo” fosse “caduto il giudicato interno”; Cass. n. 12706 del 2014; Cass. n. 22110 del 2010); - il giud ice del reclama, però, sia pur ne i limiti de lle censure 32 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 sollevate dal reclamante, è nondimeno tenuto a riesaminare, anche avvalendosi d ei poteri officiosi (previst i dall'art. 18, comma 10°, l.fall. e dell'art. 51, comma 10, c.c.i.i.), tutte le questioni concernenti i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della procedura, a partire dalla sussistenza dello stato d'insolvenza. 2.35. La statu izione della corte d'appello, lì dove ha disposto in via ufficiosa l'acquisizione di “documenti” in possesso del curatore in quanto “decisivi” al fine d i verificare la sussistenza (che il reclamant e aveva negato) dello stato d'insolvenza della società, è, dunque, giuridicamente corretta. 2.36. Con il settimo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1173 e 1337 c.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che le pervenute manifestazioni di interesse da parte d ei terzi all'acquisto della azienda della impresa dichiarata fallita sarebbero un chiaro ind ice della incapacità della impresa di generare profitti e fare fronte alle passività correnti con i propri ricavi, ome ttendo, tuttavia, di considerare che: - una manifestazione di interesse, seppure non recante gli estremi della proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.), non può affatt o ritenersi totalmente inidonea a fare nascere alcun obbligo giuridico in capo al terz o, trattan dosi dell'espressione di una volontà negoziale idonea a far nascere in capo al suo autore l'obbligo giuridico di condursi secondo buona fede nelle trattative ed espone il suo autore a responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c. in caso di ingiustificata rottura delle trattat ive, tant o più in un caso, come quello in esame, in cui alla manifestazione di interesse proveniente dal terzo (la ### era seguita anche la stesura di una bozza 33 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 di accordo, che veniva redatta successivamente dai legali delle parti; - non può, du nque, razionalmente affermarsi che le manifestazioni di interesse provenienti da terzi, pu r se numerose, genuine ed evolute addirittu ra in puntuaz ioni, assurgano ad un chiaro indice di insolvenza, sol perché il terzo subordini, come sempre accade, la formulazione di una proposta economica alla esecuzione di una due diligence sul patrimonio aziendale. 2.37. Con l'ottavo motivo, il ricorr ente, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111, comma 7°, ###, in re lazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sent enza imp ugnata nella parte in cu i, con motivazione insanabilmente contraddittoria, la corte d'appello, pur avendo accertato l'inesistenza dell'ingente debito nei confronti della ### s.r.l., ha, poi, dichiarato di non poter “nutrire alcun dubbio” sul fatto che la ### versasse in stato d'insolvenza. 2.38. Con il non o motiv o, il ricorrente, lam entando la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 e all'art. 669 octies, comma 9°, c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiaratamente e supinamente fondato il proprio convincimento circa lo stato d'insolvenza della società su valutazioni compiute dal giudice della cautela, senza, per contro, considerare che l'autorità del provvedimen to cautelare non è invocabile in un diverso processo e tra diverse parti. 2.39. Il settimo, l'ottavo e il nono motivo, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. 2.40. Il reclamante, infatti, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, infatti, con statuizioni rimaste incensurate, ha accertato, per un verso, che i crediti ammessi al passivo ammontano ad €. 5.396.866,48 e che erano 34 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 già pervenute domande tardive per ulteriori €. 60.829,00, e, per altro verso, che, alla data della sentenza di ap ertura della liquidazione giudiziale, la socie tà era inattiva e non vi erano contratti in corso di e secuzione, ed, in forza d ei fatti così accertati, compresa la r iscontrata insufficienza delle poste dell'attivo rispetto all'entità del passivo, ha correttamente ritenuto che, specie in ragione dell'esito infausto dei precedenti tentativi di “governare” la crisi, la società non poteva disporre di proventi della gestione caratteristica da destinare al pagamento dei debiti e che la stessa risultava, in definitiva, incapace di far fronte alle passività cor renti con i propri ricavi, a nu lla, per contro, rilevando le generiche dichiarazioni d'intenti pervenute al reclam ante, in quanto, tra l'altro, smentite dal fatto che, nonostante la pubblicità effettuat a, nessun a manifestazione d'interesse era pervenuta alla curat ela per l'acquisto del complesso aziendale (comprensivo di SOA e di un marchio) di cui la società è titolare. 2.41. Lo stato d'insolvenza, in effetti, può risultare (oltre che dagli atti dell'istruttoria svoltasi innanzi al tribunale, anche) da prove fornite e documenti prodotti dalle parti (art. 51, comma 2, lett. d, e comma 8, c.c.i.i.) o, comunque, acquisiti dalla corte d'appello (art. 51, comma 10, c.c.i.i.) per la prima volta solo nel corso del giudizio di reclamo (cfr. Cass. n. 5377 del 2015, in motiv.), come lo stato passivo. 2.42. Nel giud izio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, invero, al pari di quello relativo al reclamo avvero la sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza, come si desume dagli artt. 51, comma 10, c.c.i.i. e 18, comma 10°, l.fall., dev'essere compiuto con riferimento alla situazione fattuale esistente al momento della sentenza di apertura della procedura (con la 35 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 conseguente irrilevanza di fatt i verificatisi solo dop o tale pronuncia) ma può fondarsi anche su fatti (e, qu indi, su documenti, dai quali gli stessi risultano) diversi da quelli in base ai qual i la sentenza è stat a pronun ciata (e, in ragione della rituale produzione de i documenti che li dimostrano) ma nondimeno appartenenti, come tali, al thema decidendum del giudizio di reclamo, purché si tratti (come nel caso in esame) di fatti (come i debiti assunti e i beni acquisiti, già verificatisi al momento della sentenza dichiarativa), anche se conosciuti (alla luce delle emergenze dello stato passivo o degli accertamenti svolti dal curatore) solo successivamente nel corso del processo di gravame (cfr. Cass. n. 24424 del 2019; Cass. n. 10952 del 2015). 2.43. ### della società, int esa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie (cfr. Cass. n . 7087 del 2022; Cass. n. ### del 2022), non può essere, in effetti, esclusa, come invece pretende il ricorrente, dalla mera disponibilità dichiarata da soci o terzi a partecipare ad operazioni di ricapitalizzazione della stessa, ove (come, appunto, nel caso in esame) non sia emerso, in fatto, che la società dispon eva effettivamente, al mom ento della sentenza dichiarativa, della liquidità necessaria per eseguire il pagamento, con mezzi normali, dei debiti scaduti, a partire da quelli vantati dai creditori ammessi allo stato p assivo, rimanendo, per contro, irrilevante ogni indagine sull'imputabilità delle cause del dissesto ai suoi amministratori ovvero a terzi, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, che sono oggetto di valutazione meramente 36 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 incidentale (cfr. Cass. n. 5856 del 2022; Cass. n. 22444 del 2021). 2.44. La Corte pronuncia, dunque, il seguente principio di diritto: “La deci sione degli amministratori della socie tà di accedere alla procedura di l iquidazion e giudiziale n on è assoggettata alla disciplina dell'art. 120-bis c.c.i.i. e non deve, pertanto, risultare da verbale redatto da notaio né dev'essere come tale depositata e iscritta nel registro delle imprese, né, infine, una volta assunta, dev'essere comunicata ai soci della società debitrice, essendo sufficiente, ma anche necessario, che la stessa , che è e resta di loro esclusiva competenz a, sia sottoscritta da coloro che ne abbiano la rappresentanza”. 3. Il ricorso, per l'infondatezza e/o l'inammissibilità di tutti i suoi motivo, è rigettato. 4. Le spese de l giudizio seguo no la soccomben za e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dell'### che ha dichiarato di averne fatto anticipo. 5. Non sussistono, invece, le condizioni per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. 6. La Corte d à atto ch e sussisto no i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contribu to unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte così provvede : rigett a il ricorso; condann a il ricorrente a rimborsare alla controricorr ent e le spese del giudizio, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'### dà 37 Ric. 2023 n. 16121 - Sez. 1 - CC dell'11 novembre 2025 atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso a ### nella camera di consiglio della ### l'11 novembre 2025. ###