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R.G. 3561/2024 TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno - 3^ ### civile in composizione monocratica in persona della Dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### nella causa iscritta al n. 3561 del ### dell'anno 2024, avente ad oggetto “azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e 66 L.F.”, TRA ### s.r.l. N. 38/2021, partita iva e codice fiscale ###, con sede ###, in persona del curatore avv. ### rappresentato e difeso, in virtù di mandato apposto in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via ### n. 32. #### (C.F.: ###) e #### (C.F.: ###), entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato ### e dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dei citati difensori in ### in ###. Farao n. 4; ###' ### (C. F. ###), rappresentato e difeso, unitamente e con poteri anche disgiunti, dagli avv.ti #### e ### giusta procura rilasciata in calce alla comparsa, domiciliato presso la ### tra Avvocati con sede ###### n.11; ### di cui in atti. #### Con atto di citazione ritualmente notificato, la #### s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di #### e ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, 1) dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti del fallimento di ### S.r.l., dell'atto di compravendita immobiliare a rogito del notaio ### di ### del 28 settembre 2020, repertorio n. 2978 raccolta 2566, trascritto presso i ### di ### il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale ### registro particolare 24379, avente ad oggetto un immobile facente parte del fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, e precisamente: - appartamento fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, posto al quinto piano, avente doppio ingresso sia dalla porta di fronte che a sinistra a chi sale sul pianerottolo di smonta delle scale, composto di 12 ### vani catastali, confinante con gabbia scale, con la predetta via dei ### con proprietà ### e ### o aventi causa, con via ### e con traversa privata, salvo altri; con annessa terrazza di copertura del fabbricato in piano ottavo di circa mq 109 ### confinante con cortile privato, con scale, con gabbia delle scale e con altra porzione di terrazza di proprietà aliena, salvo altri, il tutto come meglio rappresentato nella planimetria catastale ad allegarsi; nell'insieme riportato nel ### del predetto Comune al foglio 62, particella 211, subalterno 50, via dei 2 ### n. 42, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani 12, superficie catastale totale mq 229, senza le aree scoperte mq 216, rendita catastale 3.563,55; 2) in ogni caso, con vittoria di spese e compenso, oltre c.p.a. ed iva come per legge”.
A sostegno della domanda, la curatela attrice rappresentava di essere stata autorizzata ad agire in giudizio nei confronti di ### al fine di far valere la responsabilità di quest'ultimo, quale Presidente del Cda della società cooperativa a responsabilità limitata ### costituita nel settembre 1999, per i comportamenti di mala gestio allo stesso ascrivibili durante il periodo in cui aveva rivestito la carica di amministratore della società in bonis, al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato alla massa dei creditori.
Deduceva l'attrice che, dopo un lungo periodo di inerzia della società, a far data dal 2009, ### poneva in essere una serie di attività con evidente negligenza professionale - tra cui l'acquisto di un complesso immobiliare su cui la società in bonis avrebbe dovuto edificare - causando ingenti danni ai soci, ai creditori sociali e alla stessa ### che, impossibilitata a far fronte agli impegni economici ed alle sopravvenienze contrattuali, veniva dichiarata fallita in data 3 maggio 2021 dal Tribunale di ### In particolare, il danno subito dalla ### dal contegno dei convenuti veniva così quantificato: “### emergente quantificabile in euro 2.276.202,00, quanto ai versamenti eseguiti sia a titolo di caparra confirmatoria (euro 1.285.000,00) che di acconto sul prezzo di acquisto dei terreni (euro 900.000,00), nonché agli interessi versati a causa della proroga delle scadenze contrattuali (euro 91.202,00); e in euro 208.600,00 quanto ai versamenti eseguiti all'### Zambrano per l'inutile contratto di appalto di servizi; ### potenziale quantificabile complessivamente in euro 450.000,00, corrispondente alla penale prevista nel contratto stipulato con l'### Zambrano per l'importo di euro 450.000,00, che diverrebbe un danno effettivo solo nel caso in cui quest'ultima richieda e ottenga in sede giudiziale tale importo, oltre interessi e spese legali eventualmente riconosciuti al professionista, oltre ### e ### sull'importo corrispondente al danno emergente (pari ad euro 2.276.202,00) in base agli indici #### per prosecuzione dell'attività sociale in presenza dei presupposti di cui all'art. 2447 c.c., quantificabile in euro 200.259.89, corrispondente al deficit patrimoniale riportato dalla società nel periodo considerato”.
Precisava la ### che l'atto di vendita oggetto di revocatoria era stato stipulato il ###, dopo che nell'assemblea del 7.7.2020 della ### in bonis si era discusso dei profili di responsabilità di ### per i danni patrimoniali cagionati alla ### al solo fine di sottrarre l'immobile in questione alle pretese risarcitorie che la ### avrebbe intrapreso nei suoi confronti.
Inoltre, l'attrice rilevava: - che gli acquirenti dell'appartamento in oggetto - ### e ### - non potevano non conoscere le vicende del loro de cuius con ### e, quindi, le problematiche patrimoniali di quest'ultimo, in quanto figli dell'originario dante causa di #### il quale ultimo aveva dovuto trasferire a ### l'immobile in oggetto a seguito di sentenza costitutiva degli effetti del contratto preliminare ex art. 2932 c.c. emessa dal Tribunale di ### n. 2205 del 17.5.2016; - che il prezzo convenuto nell'atto revocando - di euro 430.000,00 - era pari sostanzialmente al suo valore catastale, oltre ad essere pari quasi alla metà di quanto effettivamente pagato dall'### al momento dell'acquisto e, comunque, le modalità di pagamento convenute risultavano anomale e facilmente ritrattabili; - che nella citata sentenza del 2016, il Tribunale di ### aveva condizionato sospensivamente il trasferimento coattivo dell'immobile al pagamento, da parte di ### ed in favore di ### del prezzo di euro 650.000,00 (con facoltà per il primo di sospendere il pagamento in attesa della liberazione dell'immobile da garanzie reali ad opera del secondo); - che successivamente, con l'atto di avveramento della condizione del 14 ottobre 2019 prima citato, ### e ### coniuge di ### davano atto dell'avvenuto decesso di quest'ultimo, della rinunzia alla sua eredità da parte dei suoi due figli (i sig.ri ### e ### oggi convenuti) e dell'accettazione tacita dell'eredità da parte della ### - che nel medesimo atto di avveramento, le due parti convenivano di considerare avverata la condizione sospensiva relativa al pagamento del residuo prezzo di euro 650.000 rispetto all'originario corrispettivo di euro 700.000 fissato nell'originario contratto preliminare di vendita (poi inadempiuto da ###; - inoltre, nel medesimo atto di avveramento della condizione si prevedeva anche, a fini transattivi, che il residuo prezzo di euro 650.000 sarebbe stato versato dall'### con le seguenti, complesse modalità (volte a regolare svariati aspetti di precedenti rapporti dare-avere tra le due parti originarie): a) € 339.600,00 mediante compensazione parziale con il corrispondente debito del defunto ### verso l'### per il pagamento di penali previste nella predetta sentenza ex art. 2932 c.c. del Tribunale di ### n. 2205/2016; b) € 120.512,29 mediante delegazione ex art. 1269 c.c. conferita dalla ### ad ### di pagare un debito non ben specificato della stessa (sempre quale erede del defunto ### verso tal ### (il quale, per tale credito, aveva già notificato un pignoramento presso terzi proprio al sig. ###; in pratica, la ### dirottava in favore di un suo creditore (### il pagamento di quella parte di corrispettivo che avrebbe dovuto ricevere dall'### c) i restanti euro 189.887,71, infine, avrebbero dovuto essere pagati entro il 30 giugno 2029 e, all'uopo, venivano emessi in quella sede dall'### dieci effetti cambiari (con espressa novazione dell'obbligazione di pagamento del predetto prezzo residuo); - che con l'atto di vendita del 2020, oggi impugnato, ### trasferiva ai figli del defunto suo dante causa, ### il predetto bene prevedendo le seguenti anomale pattuizioni e modalità di pagamento: il corrispettivo veniva fissato in euro 430.000,00, somma di gran lunga inferiore rispetto all'effettivo valore di acquisto del bene; - nell'atto impugnato il corrispettivo era sostanzialmente sovrapponibile al suo valore catastale (euro 411.590) e, comunque, pari a quasi la metà del prezzo con il quale ### aveva precedentemente acquistato l'immobile in oggetto da ### (euro 700.000); - una parte considerevole, pari ad euro 189.887,71, veniva compensata con il debito di pari importo che l'### aveva nei confronti della ### derivante dalle dieci cambiali già emesse in occasione del citato atto di avveramento della condizione; - altra considerevole parte del prezzo, pari ad euro 148.752,29, veniva anch'essa dilazionata con dieci cambiali emesse dai ### in favore di ### e scadenti annualmente il 13 dicembre di ogni anno per i successivi nove anni, fino al 31 dicembre 2029 (in pratica, le stesse modalità di pagamento precedentemente assunte da ### nell'atto di avveramento della condizione del 2019); - che ### non era in possesso di ulteriori beni; - che le dette circostanze confermavano il chiaro disegno fraudolento sotteso all'atto in questione, volto a trasferire l'immobile ai ### - i quali, di fatto, non avevano mai traferito la residenza nell'immobile in questione - col solo preciso intento di allontanarlo temporaneamente dal patrimonio del debitore ### per poi eventualmente ritrasferirlo a quest'ultimo in un secondo momento, rinegoziando i rispettivi, intricati rapporti di dare/avere; - che sussistevano, pertanto, i presupposti di cui all'azione revocatoria ex art. 2901 Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio, #### e ### mediante deposito di comparsa di costituzione e di risposta in data ###, contestando in toto la domanda, chiedendo “### la nullità dell'azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 cpc, con ogni conseguenza di legge; 2) In subordine e senza accettare il contraddittorio, dichiarare la decadenza ex art. 69 bis L.F. rispetto alla revocatoria; 3) ### in linea gradata, dichiarare la inammissibilità dell'azione giudiziaria per mancanza di ragioni creditorie; 4) In via ulteriormente subordinata, rigettare le domande della ### perché infondate e non provate; 5) In ogni caso, condannare la ### - stante l'aggressione materializzante abuso di diritto e violazione di buona fede e correttezza - alla sanzione civile, nei confronti di ognuno dei concludenti, ex art. 96 III comma cpc, oltre interessi e rivalutazione. 6) ### la ### alle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari”.
Preliminarmente, le convenute eccepivano, la decadenza dall'azione revocatoria, per essere stata la citazione notificata in data ###, ai sensi dell'art. 140 cpc per compiuta giacenza, a fronte della sentenza di fallimento (n. 38/2011) pubblicata il ###.
Eccepivano, inoltre, la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 cpc, per essere l'azione di inefficacia fondata su una vaga ed indefinita responsabilità gestoria in capo ad ### - che avrebbe cessato la sua carica di amministratore oltre tre anni e mezzo prima della stipula dell'atto di compravendita (28/09/2020) - rispetto alla quale non sarebbero stati specificati gli elementi minimi per ipotizzare la sussistenza di un danno, né i criteri di quantificazione del danno stesso, nei cui confronti non sarebbe stata neanche proposta un'azione di responsabilità.
Inoltre, non sarebbero stato esplicitato come si sarebbe materializzato il concorso dei convenuti ### e ### acquirenti di buona fede, estranei alle vicende societarie ed alle condotte che avrebbe posto in essere la parte alienante.
Disconosciuti espressamente il documento sub n. 5 del foliario di parte attrice (presunto verbale assembleare ### del 07/07/2020), nonché il documento sub n. 10 (presunto parere avv. ### ritenuti, in ogni caso, gli stessi inidonei a fondare l'azione revocatoria proposta, nel merito i convenuti deducevano l'inammissibilità ed infondatezza dell'azione, carente dei presupposti soggettivi ed oggettivi, rilevando, in particolare, che tutte le obbligazioni risultanti dall'atto di compravendita impugnato trovavano la loro fonte in provvedimenti degli organi giurisdizionali, che escludevano qualsivoglia “disegno fraudolento” e, nello specifico, nella sentenza n. 2205/2016, del 17/05/2016 del Tribunale di ### che aveva accolto la domanda attorea e pronunciato il trasferimento coattivo in favore di ### ed in danno di ### - subordinato al pagamento della somma residua di € 650.000,00 - condannando, altresì, quest'ultimo al pagamento della penale di ### 100,00= al giorno per il ritardo a far tempo dal 01/08/2007; la suddetta sentenza era stata anche impugnata da ### con atto di appello del 16/06/2017 sebbene per le lungaggini del processo, la controversia non era più proseguita, con cancellazione della causa dal ruolo; - che in seguito al decesso di ### era stato stipulato in data ### l'atto dichiarativo di avveramento di condizione sospensiva, con il quale veniva trasferito l'immobile in questione ad ### decurtando in compensazione, rispetto al corrispettivo stabilito, l'importo di ### 339.600,00 a titolo di penale per il ritardo, sancita dalla sentenza del Tribunale N. 2205/2016, nonché ### 120.512,29 quale delegazione di pagamento in favore di #### al fine di adempiere in favore di quest'ultimo il debito della parte alienante in virtù di sentenza del Tribunale di ### n. 4191/09 e di cui al pignoramento del 20/04/2015; tra l'altro quest'ultimo pagamento era anche finalizzato alla cancellazione di ipoteca sul bene oggetto di revocatoria.
Con espresso riferimento ai rapporti tra le parti, i convenuti deducevano che nessuna anomalia era ravvisabile in ordine all'atto pubblico di compravendita del 28/09/2020, rilevato che: i coniugi #### e la moglie ### si erano separati legalmente con assegnazione alla moglie ed ai figli dell'appartamento di Via dei ### che i convenuti avevano interrotto ogni rapporto con il padre per cui non potevano essere a conoscenza dei fatti attinenti all'amministrazione di della società cooperativa e che l'appartamento di Via dei ### era stato acquistato dagli stessi al fine di consentire alla anziana madre, ### (di anni 86 all'epoca del rogito) di conservare il suo habitat familiare.
Infine, deducevano che, dal canto suo, ### si era determinato ad alienare l'immobile sottoposto all'odierna azione revocatoria al fine di evitare un'altra lunga controversia volta ad ottenere la disponibilità dell'appartamento detenuto dalla ### nonché di evitare di dover corrispondere l'ulteriore somma di ### 189.000,00, ancora dovuta, ottenendo anche gli importi di ### 91.360,00 a mezzo bonifici bancari ed di ### 148.752,29 a mezzo effetti cambiari.
Si costituiva, altresì, in giudizio, nella medesima data del 19.7.2024, ### chiedendo “### la nullità della citazione per vizio della causa petendi, per difetto di allegazione dei fatti posti a base del presunto diritto azionato e, in ogni caso, per la violazione degli artt. 163 comma 4 e 164 c.p.c.; b) in subordine, dichiarare la inammissibilità della domanda per difetto di allegazione delle presupposte ragioni di credito cui la presente azione dovrebbe essere strumentalmente connessa; c) nel merito, rigettare le domande della curatela perché infondate e comunque non provate; d) condannare la curatela del fallimento ### al pagamento delle spese legali, da attribuirsi ai procuratori antistatari, liquidate anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del dispiego di azioni giudiziarie intentate (e preannunciate) contro l'esponente”.
Premesso di essere venuto a conoscenza di contestazioni in ordine al suo operato solo in data il ###, in occasione del rigetto della sua domanda di ammissione al passivo per i compensi allo stesso spettanti proprio in ragione della carica ricoperta all'interno della società i bonis, a sostegno della difesa, l'odierno convenuto eccepiva: la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e violazione del diritto di difesa dell'esponente, per essere la domanda fondata su una generica e vaga violazione di doveri genericamente riferibili allo stesso, quale amministratore della società cooperativa ### in bonis; la prescrizione dell'azione, in assenza di efficaci atti interruttivi, atteso che gli unici fatti dai quali discenderebbe la responsabilità a carico dell'amministratore risalirebbero al 2015; l'infondatezza nel merito della domanda, in mancanza di una posizione creditoria dell'attore meritevole di tutela e garanzia, che escluderebbe qualsivoglia danno riconducibile ad una disposizione patrimoniale dell'### l'inesistenza degli elementi soggettivi della scientia damni e della partecipatio fraudis, non avendo avuto conoscenza, nel momento in cui procedeva alla vendita, del verbale dell'assemblea del 7.7.2020, né del parere del prof. ### in ogni caso ritenuti inidonei a fondare l'invocata azione revocatoria.
Quanto ai rapporti tra le parti, il convenuto evidenziava l'insussistenza di buoni rapporti, in ragione delle pregresse azioni giudiziali intraprese tra le stesse.
Quanto alle asserite modalità di pagamento del prezzo convenuto nell'atto impugnato, il convenuto evidenziava che il prezzo concordato teneva conto di una compensazione per € 339.600,00 a titolo di penale per il ritardo; che per poter addivenire al trasferimento era stato necessario delegare il pagamento di € 120.512,29 in favore di ### creditore del dante causa in forza di sentenza del Tribunale di ### n. 4191/2009 cui era seguito atto di pignoramento il ### ed iscrizione ipotecaria sul bene oggetto di revocatoria.
Infine, il convenuto deduceva di essersi determinato a rivendere l'immobile ai figli del dante causa al fine di evitare le lungaggini legate alla prosecuzione del giudizio di secondo grado, di appello della sentenza ex art.2932 c.c. - incassando comunque l'ulteriore saldo del prezzo e risparmiando la somma di € 189.000,00, sul prezzo ancora dovuto per l'esecuzione della sentenza del 2017.
In ogni caso, deduceva l'erroneità del metodo di quantificazione del danno.
Depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, all'udienza del 17.09.2025 il Giudice rinviava per la rimessione della causa in decisione al 17.09.2025 in cui la stessa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e, pertanto, vada, accolta per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 69 bis, primo comma, 1. Fall., della curatela attrice dalla possibilità di esperire l'azione in oggetto, in quanto la stessa sarebbe stata proposta oltre il termine triennale di decadenza previsto dalla menzionata disposizione.
Premesso che secondo condivisibile orientamento della Suprema Corte in materia di fallimento, “l'azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi dell'art. 66 l. fall. non è soggetta al termine triennale di decadenza ex art. 69 - bis l fall., la tale interpretazione conducendo argomenti di natura sia letterale (atteso che il primo degli articoli citati stabilisce che l'esercizio dell'azione avvenga "secondo le norme del codice civile", così come il secondo sancisce, per parte propria, che il regime da esso recalo si applichi alle sole azioni "disciplinate" dalla sezione, della legge fallimentare in cui è collocato), sia sistematica, posto che l'azione conserva natura di revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologica, apparendo irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi - quelli della massa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato.(vedi Cass. 8680 del 2017 e ancora Cass.. 17544/2018), in ogni caso si osserva che la Corte di legittimità a più riprese ha statuito il principio secondo cui l'interruzione dei termini prescrizionali dell'azione revocatoria, quale manifestazione della volontà di far valere il diritto sostanziale sotteso, deve ritenersi validamente compiuta per il notificante con la tempestiva consegna dell'atto interruttivo all'### giudiziario.
La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'### giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass., S.U. n. 24822/2015; Cass. Ord. Sez. 6 24687/2016).
Pertanto, nel caso in esame sarebbe comunque ravvisabile la tempestività dell'azione avendo parte attrice inoltrato l'atto di citazione per la notifica per il tramite dell'ufficiale giudiziario ai convenuti ### il 2 maggio 2024 ed al convenuto ### il 30 aprile 2024 (cfr. copia atto di citazione notificato a mezzo unep e a mezzo pec allegati all'atto introduttivo), ovvero nel termine di cui all'art. 69 bis L.F.. ### preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e violazione del diritto di difesa dell'esponente, avendo parte attrice chiaramente allegato e successivamente documentato di aver agito nel presente giudizio in ragione della pretesa creditoria sottesa alla domanda risarcitoria connessa al danno derivante da mala gestio proposta dinanzi al Tribunale delle ### di Napoli, nei confronti ### quale Presidente del cda della ### società cooperativa, dichiarata fallita in data 3 maggio 2021, dal Tribunale di ### ( all. 14 alla memoria I termine 171 ter c.p.c. di parte attrice), la cui eventuale prescrizione e fondatezza, anche in ordine alla quantificazione del danno, esulano dall'ambito del presente giudizio, per i motivi che di seguito saranno precisati.
Giova rammentare che l'azione revocatoria qui invocata da parte attorea rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento.
Va rilevato, inoltre, che “###. Fall., art. 66, comma 1, prevede espressamente che "il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile". Il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore L. Fall., ex art. 66, la quale, pur nella particolarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c.. Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (se non nei termini in cui gli stessi vanno verificati) a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.” (Cassazione civile sez. I, 22/11/2021, n.###). ###. 66 L.F. ripropone, dunque, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. ### differenza con quest'ultima è l'ambito di efficacia, in quanto, la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione; i presupposti e l'efficacia dell'azione sono invece le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento (Cass. 7.05.2015 n. 9170). ### esercitata dal ### conserva, dunque, tutti gli elementi costitutivi richiesti dall'art. 2901 c.c. e cioè l'esistenza del credito, il presupposto oggettivo dell'eventus damni e quelli soggettivi del consilium fraudis o della scientia damni. (cfr. Corte di Appello di Messina 12.1.2022 n. 30).
Più recentemente, è stato ulteriormente precisato che “### dell'azione revocatoria ordinaria in una procedura fallimentare ne determina la trasformazione da strumento di tutela individuale del singolo creditore a strumento di tutela collettiva della massa, comportando, pur nel silenzio della legge, un diverso atteggiarsi sia dei presupposti sia degli effetti dell'azione. In particolare muta il presupposto oggettivo, che va individuato nella lesione della garanzia patrimoniale offerta dai beni del debitore al momento del compimento dell'atto e ancora esistente a quello della proposizione dell'azione. Lesione, in termini di insufficienza di tali beni a consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, da verificarsi con riferimento all'insieme dei creditori. Ancora, la dichiarazione di inefficacia dell'atto si estende nei confronti dell'intera massa dei creditori, anteriori o posteriori all'atto, nonché determina direttamente, come per la revocatoria fallimentare, il recupero del bene al patrimonio oggetto dell'esecuzione fallimentare”. (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/09/2025, n.25605).
Tanto premesso, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria. 1) Preesistenza di un credito Dal punto di vista oggettivo, è necessario che il creditore agente prospetti l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione - di una ragione o aspettativa di credito in capo all'attore, ancorché solo eventuale, purché non assolutamente pretestuosa (Cass. S.U. ordinanza n.9440/2004; Cass. Sent. 12678/2001; Cass. Sent. N. 12144/1999).
Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass. civ. n. 7452/00; n. 2104/00).
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, parte attrice ha allegato e successivamente documentato di aver agito in giudizio al fine di far valere la pretesa risarcitoria connessa al danno derivante da mala gestio nei confronti del Presidente del cda della ### società cooperativa dichiarata fallita in data 3 maggio 2021, dal Tribunale di ### (cfr. all. 14 alla memoria I termine 171 ter c.p.c. di parte attrice).
Sul punto, occorre rammentare come la giurisprudenza ormai pacifica, all'indomani della già citata pronuncia delle ### del S.C., Cass. SS.UU. n. 9440/04, la quale, tra l'altro, contempla espressamente anche l'ipotesi del credito risarcitorio per mala gestio fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società, affermi che “l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. n. 1893/12; n. 9855/14; n. 11471/03); fermo, comunque, restando che “l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finchè l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (Cass. n. 17257/13; n. 9855/14).
La lettura estensiva della norma, in coerenza con il suo inquadramento tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del credito, trova giustificazione nelle esigenze di tutela del credito, che appaiono egualmente meritevoli di considerazione sia che il credito eventuale tragga origine da un negozio, sia che nasca da un fatto illecito, rivestendo eguale dignità le due posizioni creditorie, e meritando quindi entrambe l'accesso alla tutela conservativa somministrata dall'art. 2901 c.c., nel caso in cui il debitore, in pendenza del giudizio di accertamento del credito, compia atti di disposizione del patrimonio suscettivi di pregiudicare le ragioni del creditore” (Cass. SS.UU. n. 9440/04).
Tra l'altro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, condiviso da questo Giudice, secondo cui “Il requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria, deve essere riscontrato in base al momento dell'insorgenza del credito e non a quello successivo del suo accertamento giudiziale, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile”. (cfr. Corte di Appello di Venezia 15/03/2023), "... sicché essa può ritenersi sussistente anche se e quando l'accertamento del credito avvenga con sentenza posteriore all'atto impugnato (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019; Sentenza n. 1968 del 27/01/2009; Sentenza n. 12678 del 17/10/2001; Sentenza n. 8013 del 02/09/1996)...." (cfr. Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 116/2023 del 03-02-2023).
Non vi è dubbio, dunque che, nel caso di specie, la curatela attrice ha prospettato l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione - di una ragione o aspettativa di credito, avendo la ### attrice agito in giudizio in virtù della pretesa sottesa alla domanda di risarcimento dei danni da mala gestio, proposta nei confronti di ### nella sua qualità di Presidente del cda della ### S.C.R.L., con riferimento alle attività compiute a far data dall'anno 2010 e fino al 2017 - in cui ha cessato tale carica - ovvero in data anteriore all'atto impugnato del 2020. 2) Esistenza di un atto dispositivo ### dal punto di vista oggettivo, è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone.
A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori, salvo che l'attore non sia in grado di provare in radice il carattere fittizio dell'alienazione mediante la diversa azione di simulazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la prova dell'atto dispositivo emerge per tabulas dall'atto di compravendita immobiliare a rogito del notaio ### di ### del 28 settembre 2020, repertorio n. 2978 raccolta 2566, trascritto presso i ### di ### il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale ### registro particolare 24379, con cui ### ha venduto e trasferito ai germani ### e ### la piena ed esclusiva proprietà della consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, e precisamente: appartamento fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, posto al quinto piano, avente doppio ingresso sia dalla porta di fronte che a sinistra a chi sale sul pianerottolo di smonta delle scale, composto di 12 ### vani catastali, confinante con gabbia scale, con la predetta via dei ### con proprietà ### e ### o aventi causa, con via ### e con traversa privata, salvo altri; con annessa terrazza di copertura del fabbricato in piano ottavo di circa mq 109 ### confinante con cortile privato, con scale, con gabbia delle scale e con altra porzione di terrazza di proprietà aliena, salvo altri, il tutto come meglio rappresentato nella planimetria catastale ad allegarsi; nell'insieme riportato nel ### del predetto Comune al foglio 62, particella 211, subalterno 50, via dei 2 ### n. 42, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani 12, superficie catastale totale mq 229, senza le aree scoperte mq 216, rendita catastale 3.563,55 ( all. 2 in produzione di parte attrice).
Invero, nessun dubbio che, nel caso di specie, l'atto oggetto della prospettata domanda revocatoria rientri nel novero degli atti dispositivi.
La compravendita di immobili, infatti, integra un atto dispositivo di carattere traslativo del diritto di proprietà su beni in favore dell'acquirente, idoneo a provocare una modificazione peggiorativa nel patrimonio del dante causa e, come tale, suscettibile di revocatoria. Il periculum damni, infatti, può attenere tanto a profili quantitativi quanto a profili qualitativi e dunque sia all'entità della garanzia patrimoniale, sia alla qualità dei beni che ne formano oggetto: "qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di un bene facilmente aggredibile esecutivamente e non distraibile dal debitore (es.: un immobile) con bene distraibile (es.: denaro) o non altrettanto facilmente aggredibile dal creditore" (Tribunale Lecce, 21/01/2019, n.187).
Orbene, risulta sussistente il secondo requisito di operatività della tutela ex art. 2901 c.c.. 3) Eventus damni ### la sussistenza in capo all'odierna attrice di una ragione di credito anteriore all'atto dispositivo, deve procedersi all'accertamento dell'ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, il cd. eventus damni.
Il periculum damni o eventus damni, che qualifica l'atto di disposizione come fraudolento nella misura in cui reca attuale pregiudizio alle ragioni dei creditori oppure è semplicemente in grado di pregiudicarli in via potenziale (in tal senso è sufficiente un mero pericolo di danno), va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione.
Si deve rammentare che l'onere di provare l'elemento c.d. "oggettivo" dell'azione revocatoria - così come quello "soggettivo"- grava su chi agisce in revocatoria e, dunque, nel caso di specie, sulla ### del ### Tale prova può ritenersi raggiunta anche per mezzo di presunzioni semplici, ai sensi dell'art.2729 c.c. (arg. da Cass.civ. n.2748/2005).
Il periculum damni o eventus damni è interpretato dalla giurisprudenza consolidata in maniera elastica ed orientata al favor creditori, per cui si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione sia in grado di rendere più difficile o onerosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. 18/06/2019 n. 16221; Cass. civ. 19/7/2018, n. 19207, Cass. 3/2/2015, n. 1902).
In particolare, con riferimento a tale presupposto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. (cfr., Corte di ### 12.1.2022 n. 30; Cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; Cass. civ., 29.3.2007, n. 7767; Cass. civ., 4.7.2006, n. 15265). “A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. n. 1896 del 2012).
Con particolare riferimento all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2022, n. 1489), ha avuto già modo di ribadire che “il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (in tal senso anche Cass. 2253/2015, nonché 19515/2019, Cass. 3871/2019, Cass. 2336/2018, 1366/2017; Cass. 1902/2015; Cass. 8931/2013, 26331/2008 e Cass. 9092/1998). “Ai fini del verificarsi del presupposto dell'eventus damni è poi necessario che la curatela dimostri non solo il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto revocando, ma anche che quest'ultimo abbia oggettivamente reso più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. A tal proposito deve aggiungersi che “in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori” (Cass. 9565/2018, 19515/2019, Cass. 8931/2013). Sicché il principio normalmente applicato in tema di revocatoria ordinaria, secondo cui l'inesistenza del rischio di incapienza incombe sul convenuto (cfr. Cass. 2651/2013), non può trovare applicazione quando tale azione sia proposta dal fallimento”. (cfr. Trib. ###, 06.02.2023 n. 497).
Ciò detto, nel caso in esame, deve rilevarsi che la ### attrice ha provato che i crediti vantati dai creditori ammessi al passivo ammontano ad un totale di euro 1.886.327,15 in chirografo e euro 55.575,25 in privilegio (cfr. all.7 in produzione di parte attrice), per la cui soddisfazione non è assolutamente sufficiente il patrimonio relitto della società fallita, atteso che il ### non dispone di alcun attivo (cfr. all. 8 in produzione di parte attrice).
Inoltre, risulta evidente che il credito per la cui tutela si agisce in questa sede è precedente all'atto revocando, trattandosi di pretesi danni connessi alle attività ed omissioni relativi al periodo 2010 - 2017 in cui ### ha rivestito la carica di amministratore, anteriore alla data dell'atto impugnato del 2020 (cfr. all. 14 in produzione di parte attrice).
Infine, può ritenersi che l'atto di compravendita del 28.9.2020 impugnato ha certamente mutato qualitativamente e quantitativamente il patrimonio del debitore, rendendo molto improbabile la soddisfazione dei creditori di ### atteso che la ### attrice ha provato che il convenuto non risulta proprietario o titolare di altro diritto reale su alcun immobile nel territorio italiano (cfr. all. 9 in produzione di parte attrice).
Né, d'altra parte, il convenuto ha provato di essere in possesso di ulteriori beni utili a soddisfare la garanzia creditoria di cui all'art. 2740 Ne consegue che, nella fattispecie in esame, può ritenersi sussistente il presupposto dell'eventus damni. 4) Scientia damni ### revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito richiede anche il presupposto della scientia damni.
Il presupposto della scientia damni implica la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740 c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. Civ., 1.6.2000, n. 7262).
Alla conoscenza del pregiudizio deve essere equiparata naturalmente la sua conoscibilità, cosicché l'ignoranza dovuta a colpa grave va considerata al pari della conoscenza effettiva (cfr. Cass. n. 2748/2005).
Tale consapevolezza si connota in ragione della collocazione temporale dell'atto: qualora infatti l'atto di disposizione sia anteriore all'assunzione dell'obbligazione, è necessario fornire la prova ulteriore che questo sia stato preordinato dal debitore in vista del sorgere del rapporto obbligatorio allo scopo di precostituirsi l'inadempimento. ### dell'elemento soggettivo dipende anche dal carattere gratuito o oneroso dell'atto. Qualora il debitore ponga in essere un atto a titolo gratuito, è sufficiente la prova della sua sola consapevolezza ai sensi dell'art. 2901 co. 1 n. 1) cod. civ., mentre irrilevante è lo stato psicologico del terzo, il cui interesse è recessivo rispetto a quello del creditore che mira a evitare un danno. Qualora invece l'atto sia a titolo oneroso, non può prescindersi dalla prova della comune conoscenza del terzo del carattere fraudolento della operazione o, qualora l'atto sia anteriore al sorgere del credito, della partecipazione alla dolosa preordinazione in danno del creditore (cd. Participatio fraudis). ### della prova incombente sul creditore agente può essere assolto anche mediante prove diverse da quelle dirette e dunque partendo da elementi presuntivi, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (cfr. Cass. civ. 18/06/2019, n.16221; Corte appello ### 03/11/2020, n. 1020). Il ragionamento presuntivo può essere condotto “seguendo tre diverse direttrici: - presunzioni oggettive, consistenti nella palese - o comunque agevolmente conoscibile - esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; - presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo; la non congruità dello stesso; il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc; - presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.)” (Tribunale Latina, 07/09/2020 n.1619). Nel caso di atti a titolo oneroso, la giurisprudenza è favorevole al ricorso alle presunzioni semplici anche per fornire la prova non agevole della partecipatio fraudis del terzo (Cass. Civ. 18\01\2019 n.1286).
Con particolare riferimento alla prova della consapevolezza da parte del terzo, va rilevato che, secondo la Suprema Corte di Cassazione “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (### 28423 del 15/10/2021; in tal senso anche Tribunale Piacenza sez. I, 09/02/2023, n.67).
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, in considerazione dell'anteriorità del preteso credito rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, ai fini dell'accoglimento della domanda è quindi sufficiente la prova che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie nel momento in cui sono stati posti in essere gli atti dispositivi.
A tal proposito, si osserva che, non può esservi dubbio alcuno che il convenuto, ### fosse consapevole del pregiudizio che stava arrecando ai creditori, nel momento in cui stipulava l'atto di compravendita immobiliare del 28.9.2020, alla luce della documentazione versata in atti dalla curatela attrice.
Invero, nella specie, indizi gravi, precisi e concordanti, che depongono nel senso della consapevolezza dell'eventus damni da parte dell'alienante, possono essere rinvenuti: - nella collocazione temporale dell'atto dispositivo: l'atto impugnato del 28.9.2020 è stato stipulato circa due mesi dopo l'assunzione della delibera assembleare della ### in bonis del 7 luglio 2020 (cfr. all. 5 in produzione di parte attrice), nella quale veniva esaminata la relazione predisposta dall'Avv. ### - su incarico del nuovo Presidente del cda - sulle azioni di responsabilità da proporsi nei confronti degli organi sociali, con riferimento agli eventi gestori ed alle omissioni verificatesi a partire dall'esercizio 2010, ritenuti dannosi per la società ed ascrivibili prevalentemente a ### nella sua qualità di Presidente del cda fino all'anno 2017 - secondo cui “sussiste la violazione del generale dovere di diligenza professionale di cui all'art. 2392 c.c., da parte di ### ed altresì la violazione degli artt. 26 e 28 dello ### prima della modifica del 2012, e successivamente dell'art. 26 dello ### come modificato nel 2012, laddove si prevede la competenza ### nella stipula dei contratti, nonché, infine, il conflitto di interessi rinveniente dal contemporaneo ruolo, sempre di ### quale amministratore unico di ### S.r.l.” evidenziando una serie di atti ed omissioni che “anche per quanto risulta dalla relazione del dott. ### sono da ritenersi in concreto dannosi per la ### e possono essere ascritti all'ex presidente ### Valerio” (cfr. pagg. 2 e 12 all. 10 in produzione di parte attrice). ### parte, è anche emerso che i diversi profili di responsabilità imputabili all'### emergevano già nel settembre del 2017, nella relazione del Dott. ### che, incaricato “in questo contesto di completo disorientamento” dal Presidente del CdA nominato dall'assemblea del 30 marzo 2017, “al fine di avere contezza delle ragioni che hanno causato l'immobilismo della società nel corso dell'ultimo quadriennio, nonché dello stato dei rapporti con le parti promittenti venditrici dell'area, con l'impresa appaltatrice dei lavori, con il direttore dei lavori e con il Comune di ### ha conferito incarico al sottoscritto Consulente di analizzare, mediante la redazione di un'apposita ### i principali accadimenti societari, a far data dall'anno 2009 e sino a tutto l'anno 2016”, evidenziando, che “Gli attuali ### di ### della società ### si trovano a gestire una situazione di completo stallo” (cfr. all. 16 in produzione di parte attrice).
Precedentemente, all'assemblea del 20 luglio 2016, presieduta da ### il consigliere dimissionario e socio della #### lamentava “una informativa carente e lacunosa da parte del Presidente ###merito alle motivazioni che lo hanno portato a presentare le dimissioni dalla carica di consigliere nonché da socio, ribadendo le grosse responsabilità, a suo giudizio, dell'amministratore” (cfr. p. 9 all. 19 in produzione di parte attrice); in quella stessa assemblea, poi, il sindaco, Avv. ### “lamenta la mancanza di oggettivizzazione degli atti prodotti e la mancanza di comunicazioni scritte e documentate, proponendo di riconvocare l'### a settembre per la ricomposizione del CDA e per una rappresentazione della rendicontazione di quanto relazionato dal Presidente ###produzione di parte attrice).
Costituito il nuovo cda nel corso della successiva assemblea del 30 marzo 2017, nell'assemblea del 25 ottobre 2017, letta la citata relazione del dott. ### finalizzata alla ricostruzione di tutte le vicende societarie e contabili che avevano interessato la cooperativa negli ultimi anni, il socio ### chiedeva al dott. ### “lumi circa la sussistenza, a suo avviso, di eventuali responsabilità ascrivibili alla passata gestione” (p. 22 all. 19 in produzione di parte attrice).
Ancora, all'assemblea dell'11 luglio 2018, avente tra i punti all'ordine del giorno “7) azione sociale di responsabilità nei confronti dei membri della CDA cessati” (cfr. p. 29 all. 19 in produzione di parte attrice), l'assemblea “dopo breve discussione, essendo propensa a proporre azioni di responsabilità, almeno nei confronti di alcuni dei membri del CDA cessati, delibera di dare mandato al Presidente per prospettare le contestazioni da muovere nei confronti degli stessi” (p. 31 in all. 19 in produzione di parte attrice).
All'assemblea del 15 luglio 2019, “per individuare i professionisti per le azioni da proporre nei confronti di ### schiavo e delle persone che, componendo i cessati organi societari, risultino responsabili delle gravi irregolarità rilevate nella cosiddetta perizia “Picardi”, il Presidente propone di scegliere la proposta più conveniente tra i preventivi che perverranno al CDA …” (p. 35 all. 19 in produzione di parte attrice).
All'assemblea del 7 luglio 2020, con all'ordine del giorno, tra l'altro, “5) Individuazione azioni di responsabilità sulla scorta della relazione preliminare del difensore nominato avv. #### Giorgi” (cfr. p. 37 all. 19 in produzione di parte attrice), dove “l'assemblea prende conoscenza della relazione sulle proponenti azioni di responsabilità degli organi sociali, così come predisposta dall'avv. #### Giorgi….
All'esito di tale relazione… “l'assemblea ritiene che valga la pena, ancora, di approfondire, sia l'emersione di responsabilità penali, sia quant'altro meglio si potrà valutare circa fatti idonei a configurare la sussistenza di amministratori di fatto, e, pertanto, attesi i tempi ancora disponibili, ed altresì la necessità di reperire risorse finanziarie all'uopo, rinvia anche le decisioni da assumere in merito alla prossima programmata convocazione” (pp. 43-44 all. 19 in produzione di parte attrice).
Infine, all'assemblea del 15 dicembre 2020, il sindaco ### evidenziava “che l'eventualità di procedere nelle dette azioni [di responsabilità, n.d.r.] è stata più volte portata all'esame dell'### stessa, che finora non ha autorizzato detta azione, anche perché risultava dubbioso l'esito satisfattivo, in particolare nei confronti del cessato presidente dott. ### ingenito, per ragioni di impossidenza manifesta da parte di costui” (cfr. p. 49 alll. 19 in produzione di parte attrice).
Orbene, alla luce della copiosa documentazione versata in atti dalla curatela attrice, risulta alquanto improbabile che il convenuto ### proprio in quanto “esperto dottore commercialista e ottimo conoscitore della materia” (cfr. pag. 25 della comparsa di risposta ###, non avesse più contezza delle sorti della società che aveva amministrato sin dalla sua costituzione e fino al 2017, la cui carica di amministratore aveva dismesso, non volontariamente, bensì a seguito di revoca dell'incarico a seguito della decisione assunta dall'assemblea in data ### (cfr. pag. 16 all. 19 alla memoria ex art. 171 bis c.p.c. di parte attrice), in esecuzione di volontà già anticipate in occasione del 16.12.2016 in cui si poneva all'ordine del giorno la “presa d'atto del mancato funzionamento del cda e l'intera revoca del cda” (cfr. pag. 12 all. 19 allea memoria ex art. 171 bis c.pc. di parte attrice), attesa, oltretutto, la permanenza, in capo allo stesso della qualità di socio della ### Si ritiene, poi, fortemente sintomatico della sussistenza della scientia damni in capo al convenuto e del consilium fraudis in capo agli acquirenti la vendita da parte di ### in favore degli eredi del suo originario dante causa, ### degli stessi beni immobili che erano entrati a far parte del suo patrimonio soltanto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.p.c., N. 2205 del 2016, resa in suo favore dal Tribunale di ### Come rilevato da parte attrice, non appare d'ostacolo a tale presunzione l'argomentazione contraria di parte convenuta, secondo cui l'effettiva volontà di sottrarre il bene all'aggressione del fallimento avrebbe potuto essere perpetrata più facilmente con l'electio amici, al momento dell'avveramento della condizione sospensiva apposta alla sentenza ex art. 2932 c.c., piuttosto che con la vendita agli eredi ### rilevato che la sentenza del Tribunale di ### del 2016, in accoglimento della domanda di ### ha disposto il trasferimento coattivo in suo favore e non contempla alcuna previsione in tal senso.
Ulteriore elemento indiziario è da rinvenirsi nell'evidente sproporzione tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita impugnato pari ad € 430.000,00 e il valore dell'immobile alienato atteso che nella stessa sentenza n. 2205/2016 del Tribunale di ### si dispone che il trasferimento coattivo dell'immobile in favore di ### è subordinato al pagamento, in favore del precedente proprietario, ### della somma di euro 650.000,00 (cfr. all. 12 in produzione di parte attrice).
Detta evidente sproporzione, si ritiene, non poteva non essere nota all'alienante e agli acquirenti, in ragione delle complesse ed importanti vicende giudiziarie che hanno interessato la vita dell'odierno debitore e del suo originario dante causa e del rapporto di parentela degli acquirenti ### quali figli del defunto ### originario dante causa di ### In merito, non si ritiene plausibile che il prezzo concordato nell'atto pubblico impugnato tiene conto della compensazione per € 339.600,00 a titolo di penale per il ritardo sancita dalla sentenza del Tribunale 2205/2016, nonché della delegazione di pagamento per ### 120.512,29 in favore del tale ### al fine di adempiere in favore di quest'ultimo il debito della parte alienante in virtù di sentenza del Tribunale di ### n. 4191/09 e di cui al pignoramento del 20/04/2015 (quest'ultimo pagamento sarebbe stato finalizzato alla cancellazione di ipoteca sul bene oggetto di revocatoria), atteso che nell'atto di vendita non si fa alcun riferimento a detta riduzione, né è stata prodotta documentazione a sostegno di quanto dedotto.
Anche le modalità di pagamento convenute nell'atto impugnato, con riferimento a gran parte delle somme dovute, sono sintomatiche della sussistenza della scientia damni in capo al convenuto e del consilium fraudis in capo agli acquirenti posto che, quanto ad euro 148.752,29 viene disposta l'emissione di n. 10 cambiali da parte degli stessi acquirenti in favore di ### con scadenze annuali fino al 31 dicembre 2029, convenendo modalità anomale sia in relazione alle modalità, sia, in relazione al tempo in cui devono eseguirsi; quanto ad euro 189.887,71 del prezzo di vendita risultano compensati con il debito di pari importo che ### avrebbe contratto nei confronti della ### - il cui pagamento era già stato oggetto di dieci cambiali emesse nel 2019 in occasione dell'avveramento della condizione sospensiva - e che la ### avrebbe girato ai figli ### e ### In questo caso, sintomatico, ai fini della revocabilità è che tale modalità ricalchi fedelmente quella adottata nel precedente atto del 2019, in cui era ### a dover versare importi mensili simili alla ### a conferma della volontà di porre in essere un'operazione fraudolenta.
Infine, quanto al requisito della conoscenza del pregiudizio in capo al terzo acquirente dei beni immobili rileva, altresì, la circostanza che gli stessi non vi abbiamo mai trasferito la residenza nell'immobile acquistato (cfr. all. 13 in produzione di parte attrice).
In conclusione, per tutte quante le ragioni esposte, la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita immobiliare del 28.9.2020 deve trovare accoglimento e conseguentemente deve dichiararsi l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di compravendita a rogito del notaio ### di ### del 28 settembre 2020, repertorio n. 2978 raccolta 2566, trascritto presso i ### di ### il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale ### registro particolare 24379.
All'accoglimento della domanda segue l'ordine di trascrizione della relativa sentenza.
In punto di spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al DM 147/2022, secondo valori medi, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile complessità media, atteso che non è possibile determinare con esattezza il valore effettivo dell'intera operazione economica per cui si agisce in revocatoria, per tutte le fasi e con maggiorazione per pluralità di parti; P.Q.M. Il Tribunale di #### sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla domanda revocatoria proposta dalla ### s.r.l. n. 38/2021, partita iva e codice fiscale ###, in persona del curatore avv. ### nei confronti di ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C. F. ###), ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE la domanda di revocatoria e, per l'effetto, ### l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e art. 66 L.F., nei confronti della massa dei creditori del ### s.r.l. 38/2021 dell'atto di compravendita a rogito del notaio ### di ### del 28 settembre 2020, repertorio 2978 raccolta 2566, trascritto presso i ### di ### il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale ### registro particolare 24379, con cui ### ha venduto e trasferito ai germani ### e #### la piena ed esclusiva proprietà della consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, e precisamente: appartamento fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, posto al quinto piano, avente doppio ingresso sia dalla porta di fronte che a sinistra a chi sale sul pianerottolo di smonta delle scale, composto di 12 ### vani catastali, confinante con gabbia scale, con la predetta via dei ### con proprietà ### e ### o aventi causa, con via ### e con traversa privata, salvo altri; con annessa terrazza di copertura del fabbricato in piano ottavo di circa mq 109 ### confinante con cortile privato, con scale, con gabbia delle scale e con altra porzione di terrazza di proprietà aliena, salvo altri, il tutto come meglio rappresentato nella planimetria catastale ad allegarsi; nell'insieme riportato nel ### del predetto Comune al foglio 62, particella 211, subalterno 50, via dei 2 ### n. 42, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani 12, superficie catastale totale mq 229, senza le aree scoperte mq 216, rendita catastale 3.563,55; 2) RIGETTA le domande ex art. 96 c.p.c. articolate dai convenuti; 3) ### ex art. 97 c.p.c. i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ### della procedura attrice che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 14.118,00 (dato dal compenso medio di € 10.860,00 aumentato del 30%) per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge; 4) ORDINA al ### dei R.R. II. competente per territorio di trascrivere la presente pronunzia, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in ### 22.11.2025 Il Giudice Dott.ssa
causa n. 3561/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppina Valiante