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Corte di Cassazione, Sentenza n. 4523/2022 del 11-02-2022

... bene donato anche nei confronti del donatario o, nell'incapienza di Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 14 questi, dei suoi aventi causa, giusta la disposizione di cui art. 563, primo comma, c.c. In altri termini, con l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., il legittimario si pone nella condizione per cui, se al momento di apertura della successione del suo dante causa la donazione risulterà effettivamente lesiva della quota di legittima, se verrà pertanto esperita fruttuosamente l'azione di riduzione di detto atto liberale, e se il donatario risulterà incapiente, allora egli legittimario potrà agire nei confronti degli aventi causa del donatario per pretendere, ai sensi dell'art. 563, primo comma, c.c., la restituzione del cespite oggetto della liberalità. Perché il legittimario possa esercitare la domanda di cui al ridetto primo comma dell'art. 563, dunque, devono concorrere tutte le suindicate condizioni, e deve esser stata eseguita e trascritta l'opposizione di cui al quarto comma della citata disposizione. Quest'ultima, dunque, rappresenta un rimedio a contenuto essenzialmente cautelare, finalizzato ad assicurare, in favore del legittimario pretermesso, o (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - Presidente - ###. ### - ### - Dott. ### - ### - Ud. 20/10/2021 - ###. ### - ### - R.G.N. 3735/201
Dott. ### - ###- Rep.  ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3735-2016 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### TESTA, che lo rappresenta e difende un itam ente agli avvocati ### E ### - ricorrente - contro ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### : #### pubblicazione: 11/02/###orte di Cassazione - copia non ufficiale 2 di 14 ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### CHIARELLI - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1746/2015 della CORTE ### di VENEZIA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2021 dal #### viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del #### il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'### per la parte ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'### per la parte controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso ### atto di citazione notificato il #### evocava in giudizio i genitori ### e ### innanzi il Tribunale di Padova, invocando l'accertamento della natura simulata di due atti di trasferimento immobiliari con i quali gli stessi avevano acquistato, in parti uguali, nel 1972 e nel 1973, diverse porzioni di un immobile di pregio, denominato palazzo ### sito in #### l'attore, il bene era stato acquistato con denaro di esclusiva proprietà del padre, notaio in ### e di conseguenza l'acquisto dissimulava in realtà una donazione, da parte del padre ed in favore della madre, della metà indivisa dell'immobile. ### invocava dunque l'accertamento della reale natura liberale dell'operazione, nonché della potenzialità lesiva che detto atto avrebbe potuto arrecare ai suoi diritti di legittimario in relazione alla successione paterna, per la tutela dei quali egli aveva notificato e trascritto atto di opposizione ai sensi dell'art. 563, quarto comma, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 di 14 Si costituivano con separate comparse i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo entrambi l'inammissibilità della domanda di simulazione per difetto di legittimazione ad agire del ### l'abuso dello strumento processuale; il difetto di integrità del contraddittorio, per il caso in cui la domanda fosse interpretata come diretta a far accertare una interposizione fittizia di persona, in conseguenza della mancata evocazione in giudizio dei venditori dell'immobile oggetto di causa; l'infondatezza, nel merito, della domanda. In via riconvenzionale, entrambi i convenuti invocavano la condanna del ### al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., evidenziando che il palazzo era stato ceduto a terzi per un valore notevolmente inferiore a quello di mercato, anche in conseguenza delle trascrizioni derivanti dalle iniziative giudiziarie poste in essere dal predetto. La sola ### invocava inoltre l'accertamento dell'intervenuto acquisto a suo favore, per usucapione, della metà indivisa dell'immobile oggetto di causa. 
Con sentenza n. 760/2014 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda principale di simulazione, ordinando la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio. 
Interponeva appello l'originario attore avverso tale decisione e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, 1746/2015, definita non definitiva e pronunciata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., rigettava il gravame, confermando la carenza di legittimazione ad agire in capo all'appellante. ### la Corte di Appello, il giudice di primo grado aveva correttamente rilevato che il rimedio previsto dall'art. 563, quarto comma, c.c. si applica soltanto alle donazioni dirette, e non anche a quelle indirette, e solo a condizione che detti atti siano stati conclusi e trascritti dopo l'entrata in vigore della ### n. 80 del 2015. 
Sempre secondo la Corte distrettuale, pur considerando che, a norma dell'art. 1415, secondo comma, c.c., il terzo può far valere Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 di 14 la simulazione nei confronti delle parti, quando l'atto pregiudica i suoi diritti, il figlio non avrebbe legittimazione attiva, prima dell'apertura della successione dei suoi genitori, in relazione alla domanda di simulazione di una donazione compiuta dal genitore, ancora in vita, in favore di un terzo. Ciò, perché al figlio non competerebbe alcun diritto sul patrimonio dei genitori prima dell'apertura della loro successione, neanche in qualità di futuro legittimario. Inoltre, la Corte di Appello ha ritenuto che, nel caso di donazione indiretta, il cespite non entra a far parte del patrimonio del disponente, ragion per cui il legittimario i cui diritti siano lesi da tale genere di liberalità non avrebbe comunque titolo per esercitare il rimedio di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., che è teso ad assicurare il recupero alla massa del bene che sia stato donato a terzi dal de cuius in vita. Al massimo, egli potrebbe proporre l'azione di riduzione della donazione, per far valere, nei confronti degli eredi del disponente, un diritto di credito avente ad oggetto il controvalore in denaro del bene oggetto di liberalità indiretta. 
Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza ### affidandosi ad un unico motivo.  ### e ### (quest'ultima, erede di ### resistono con controricorso. 
Il ricorso è stato chiamato una prima volta all'adunanza camerale del 18 maggio 2021, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria, e rinviato a nuovo ruolo affinché fosse trattato in udienza pubblica. 
In prossimità di quest'ultima, la parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria, chiedendo la discussione orale, ai sensi di quanto previsto dal D. L. n. 137 del 2020, convertito in ### 176 del 2020.  ###.G., nella persona del #### ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 14 RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello, confermando la statuizione del Tribunale, ha ravvisato la sua carenza di legittimazione ad agire. 
Ad avviso del ricorrente, infatti, l'azione era stata proposta ai sensi dell'art. 563 c.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore della ### n. 80 del 2005, e pertanto avrebbe dovuto essere considerata utilmente esperibile, dal legittimario, anche prima dell'apertura della successione del disponente. In sostanza, il legittimario in pectore avrebbe diritto di conseguire, mediante l'azione di simulazione della liberalità indiretta compiuta dal proprio genitore in vita, la facoltà di esercitare il rimedio di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. ### di simulazione, infatti, consentirebbe di recuperare il bene al patrimonio del disponente e di esercitare sullo stesso la pretesa di restituzione, anche dopo il decorso del termine di vent'anni dal compimento e dalla trascrizione dell'atto donativo, che costituisce l'effetto del rimedio di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. In altri termini, per effetto della novella del 2005, che ha introdotto il predetto rimedio, il legittimario non dovrebbe più -come primaattendere il decesso del proprio dante causa per far valere la natura simulata di un determinato atto di liberalità eseguito in vita dal genitore in favore di terzi, ma potrebbe attivarsi subito esercitando -e trascrivendo sull'immobile tanto la domanda di simulazione, che l'opposizione di cui all'art.  563 c.c. La prima domanda, infatti, costituirebbe il presupposto logico per il ricorso al rimedio di cui all'art. 563 c.c., poiché l'effetto recuperatorio assicurato da quest'ultimo, anche in relazione alle donazioni eseguite e trascritte oltre vent'anni prima del decesso del disponente, si produrrebbe solo a condizione che sia stata accertata la natura, appunto, donativa di un diverso negozio giuridico compiuto in vita dal de cuius. 
La censura è infondata. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 14 ### proposta dall'odierno ricorrente si fonda sul presupposto, in fatto, che il compendio immobiliare oggetto dei due atti di compravendita contestati, risalenti rispettivamente al 13.12.1972 e al 19.4.1973, in virtù dei quali i suoi genitori ne avevano acquistato, in parti uguali tra loro, la piena proprietà, fosse stato, in realtà, pagato per intero con denaro di proprietà esclusiva del padre. ### della metà indivisa del bene a favore della madre, pertanto, avrebbe integrato -nell'ipotesi prospettata dall'odierno ricorrenteun atto di liberalità da parte del padre in favore della madre. Rispetto a tale donazione il ricorrente -in quanto figlio, e dunque parente in linea retta, del disponente avrebbe titolo per esperire, anche prima dell'apertura della successione del disponente, l'azione prevista dall'art. 563 c.c., come novellato per effetto dell'entrata in vigore della ### n. 80 del 2005. Tale disposizione, in particolare, autorizza il coniuge ed i parenti in linea retta del disponente alla notificazione ed alla trascrizione di un atto di opposizione alla donazione, opponibile sia al donatario che ai suoi aventi causa, allo scopo di impedire il decorso del termine di vent'anni dalla trascrizione della donazione, entro il quale, a norma dell'art. 563, primo comma, c.c., il legittimario, salva la preventiva escussione dei beni del donante, può chiedere la restituzione dell'immobile anche agli aventi causa del donatario. 
Per inquadrare correttamente la questione occorre considerare innanzitutto la natura dell'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. Essa non assicura alcuna tutela attuale al legittimario, ma gli consegna soltanto un risultato ipotetico e futuro: per effetto dell'opposizione, infatti, il legittimario potrà esercitare, anche in relazione alle donazioni eseguite del suo dante causa e trascritte da oltre vent'anni, l'azione di riduzione della liberalità e, in caso di buon esito di quest'ultima, potrà esigere la restituzione del bene donato anche nei confronti del donatario o, nell'incapienza di Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 14 questi, dei suoi aventi causa, giusta la disposizione di cui art. 563, primo comma, c.c. In altri termini, con l'opposizione di cui all'art.  563, quarto comma, c.c., il legittimario si pone nella condizione per cui, se al momento di apertura della successione del suo dante causa la donazione risulterà effettivamente lesiva della quota di legittima, se verrà pertanto esperita fruttuosamente l'azione di riduzione di detto atto liberale, e se il donatario risulterà incapiente, allora egli legittimario potrà agire nei confronti degli aventi causa del donatario per pretendere, ai sensi dell'art. 563, primo comma, c.c., la restituzione del cespite oggetto della liberalità. Perché il legittimario possa esercitare la domanda di cui al ridetto primo comma dell'art. 563, dunque, devono concorrere tutte le suindicate condizioni, e deve esser stata eseguita e trascritta l'opposizione di cui al quarto comma della citata disposizione. 
Quest'ultima, dunque, rappresenta un rimedio a contenuto essenzialmente cautelare, finalizzato ad assicurare, in favore del legittimario pretermesso, o leso nelle sue aspettative ereditarie, la possibilità di esercitare, nella ricorrenza di una serie di condizioni previste dalla norma, il diritto di seguito sul cespite donato dal proprio dante causa. Con l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., in definitiva, il coniuge o parente in linea retta del disponente evita che sul bene conteso si possano, per effetto degli atti di disposizione compiuti dal donatario, consolidare diritti di terzi, acquirenti di buona fede. 
Resta tuttavia fermo che sia l'azione di riduzione della donazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4021 del 21/02/2007, Rv. 595399) che quella di restituzione di cui all'art. 563, primo comma, c.c. sono esperibili dal legittimario soltanto dopo l'apertura della successione del suo dante causa, poiché solo in quel momento sarà, in concreto, possibile verificare se l'atto di liberalità oggetto Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 di 14 dell'opposizione possa, o meno, rivelarsi lesivo delle aspettative ereditarie del legittimario stesso. 
Ciò posto, occorre verificare se questo schema sia applicabile, ed in quali limiti, agli atti di liberalità che siano realizzati dal disponente, in vita, con ricorso a strumenti diversi dalla donazione. 
Va infatti considerato che lo scopo donativo può essere realizzato anche attraverso la conclusione di negozi giuridici aventi caratteristiche formali non corrispondenti al tipo legale della donazione. 
Sul punto, questa Corte ha ammesso l'esperibilità dell'azione finalizzata all'accertamento della natura simulata di un negozio giuridico dissimulante una donazione, anche prima dell'apertura della successione del donante, allo scopo di poter esercitare utilmente il rimedio di cui all'art. 563 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11012 del 09/05/2013, Rv. 626337, in motivazione, pagg. 16 e s.). Per poter utilmente trascrivere un atto di opposizione alla donazione asseritamente lesiva delle sue aspettative, infatti, il coniuge o parente in linea retta del disponente, le cui aspettative successorie siano poste a rischio da un atto di liberalità realizzato attraverso uno strumento negoziale diverso dal tipo legale della donazione, deve previamente ottenere un accertamento giudiziale della natura sostanzialmente donativa del predetto negozio. In tale evenienza, l'azione di simulazione non è finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione -insieme alla quale essa rimane pacificamente esperibile dopo l'apertura della successione del disponente, senza le limitazioni probatorie previste per le parti dall'art. 1417 c.c., in ragione della qualità di terzo del legittimario, rispetto al contratto simulato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14562 del 30/07/2004, Rv. 575126; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24134 del 13/11/2009, Rv. 610015; Cass. Sez. 3, Sentenza 8215 del 04/04/2013, Rv. 625756; Cass. Sez. 2, Ordinanza 15510 del 13/06/2018, Rv. 649176 )- né a quella di restituzione di Corte di Cassazione - copia non ufficiale 9 di 14 cui all'art. 563, primo comma, c.c., ma è diretta al più circoscritto scopo di conseguire una pronuncia di accertamento che costituisca, a sua volta, il presupposto necessario affinché il coniuge, o parente in linea retta, del disponente possa notificare, e soprattutto trascrivere, sul bene immobile oggetto del negozio dissimulato di donazione, l'atto di opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. Rimedio, quest'ultimo, a contenuto cautelare e preordinato ad assicurare al legittimario la sospensione del termine per la proposizione della domanda di restituzione di cui al già richiamato art. 563, primo comma, Dalle esposte considerazioni discende che l'azione di accertamento della natura simulata di un negozio giuridico dissimulante una donazione si atteggia diversamente, a seconda che essa sia proposta in relazione ad una domanda di riduzione della liberalità, ovvero all'esercizio del rimedio di cui al richiamato art. 563, quarto comma, c.c. Nel primo caso, l'azione è esperibile solo dopo la morte del donante, e l'erede è tenuto a fornire la prova dell'effettiva lesione del suo diritto di legittima; nel secondo caso, invece, il coniuge o il parente in linea retta del disponente non deve dimostrare l'esistenza della lesione delle sue aspettative successorie, essendo sufficiente l'idoneità, in astratto, dell'atto ad incidere sulle predette aspettative. 
Il differente regime della prova nelle due ipotesi si giustifica in considerazione della diversità degli effetti che si producono a carico del donatario, o dei suoi aventi causa. ### vittorioso dell'azione di riduzione implica infatti l'inefficacia dell'atto di liberalità nei confronti dell'erede che agisce in riduzione, e dunque comporta un diretto pregiudizio, sia per il donatario, che, nell'incapienza di quest'ultimo, per i suoi aventi causa, nei confronti dei quali il legittimario pretermesso o leso nella sua quota riservata può esercitare l'azione di cui all'art. 563, primo comma, c.c. Al contrario, l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. ha il Corte di Cassazione - copia non ufficiale 10 di 14 solo scopo di sospendere il decorso del termine ventennale per l'esercizio dell'azione di restituzione prevista dal primo comma della disposizione da ultimo richiamata. 
Per completezza, occorre anche considerare che l'intento liberale può, in concreto, essere realizzato mediante la messa a disposizione, da parte del disponente, di una somma di denaro necessaria a consentire, da parte del ricevente, l'acquisto di un bene immobile. In tali ipotesi, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, occorre distinguere il caso in cui la liberalità abbia ad oggetto il denaro, poi eventualmente utilizzato dal donatario per l'acquisto di un immobile, da quello -diversoil cui il donante fornisca il denaro, quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che -in tale evenienzacostituisce esso stesso l'oggetto della donazione, in funzione dello stretto collegamento esistente tra elargizione del denaro ed acquisto del cespite ( Sez. U, Sentenza n. 9282 del 05/08/1992, Rv. 478443; Sez. 2, Sentenza n. 5310 del 29/05/1998, Rv. 515917; Sez. 2, Sentenza n. 12563 del 22/09/2000, Rv. 540389; Sez. 2, Sentenza n. 13619 del 30/05/2017, Rv. 644326). Solo nella ricorrenza della seconda ipotesi, evidentemente, si potrebbe ipotizzare un margine di esperibilità del rimedio di cui all'art. 563, primo comma, c.c., poiché esso -nell'assicurare la restituzione del benepresuppone logicamente che la liberalità abbia ad oggetto quest'ultimo, e non il denaro utilizzato per il suo acquisto. Dal che consegue che, per poter esercitare l'azione di accertamento della natura simulata di un negozio dispositivo avente ad oggetto un immobile, in funzione dell'esperimento del rimedio di cui all'art.  563, quarto comma, c.c., a sua volta finalizzato al successivo avvio della domanda di restituzione ex art. 563, primo comma c.c., l'attore è tenuto a dimostrare che la liberalità indiretta abbia avuto ad oggetto direttamente il bene, e non invece il denaro, o altro Corte di Cassazione - copia non ufficiale 11 di 14 valore, utilizzato per realizzare il successivo acquisto di un immobile. 
In linea teorica, quindi, l'azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell'apertura della successione di quest'ultimo, allo specifico scopo di consentire l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. e di rendere, in futuro, possibile l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'art. 563, primo comma, c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22457 del 09/09/2019, Rv. 655219). 
A ciò, tuttavia, non consegue l'accoglimento della censura proposta dal ### Quest'ultimo, infatti, ha proposto, con atto di citazione notificato il ###, l'azione di simulazione nei confronti di due atti di compravendita, rispettivamente rogati il ### (atto a rogito del notaio ### in ### rep.  60.416, fasc. 11.535) e al 19.4.1973 (atto a rogito del medesimo notaio, rep. 61.435, fasc. 11.755) e debitamente trascritti. Al momento dell'esercizio della domanda, quindi, era ampiamente decorso il termine di venti anni dal compimento e dalla trascrizione dell'atto di liberalità, o presunto tale. 
Il ricorrente, sul punto, dà atto che la novella del 2005 non ha previsto alcuna disposizione transitoria e propone, in coerenza con l'interpretazione che di tale norma ha fornito una parte della dottrina, una lettura evolutiva, nel senso di ritenere che il nuovo sistema si applichi a tutte le donazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, a prescindere dalla loro data. 
Il termine ventennale entro il quale il legittimario pretermesso, o leso nei suoi diritti, può esercitare il rimedio di cui all'art. 563, primo comma, c.c., dunque, decorrerebbe dalla data di entrata in vigore della richiamata novella del 2005 (cfr. pag. 19 del ricorso). 
La nuova disciplina, in sostanza, non inciderebbe “… sulla Corte di Cassazione - copia non ufficiale 12 di 14 donazione come fatto in sé considerato, bensì sul diritto del legittimario in pectore a neutralizzare gli effetti lesivi della donazione stessa, imponendogli un onere di opposizione ove voglia conservare integra la possibilità futura di agire in restituzione nei confronti dei terzi acquirenti senza limiti temporali” (cfr. pag. 17 del ricorso). ### viene ripreso anche nella memoria depositata dal ### in prossimità dell'udienza pubblica, con la quale il ricorrente risponde alle conclusioni scritte depositate dal P.G. ### quest'ultimo, il rimedio di cui all'art.  563 c.c. sarebbe certamente applicabile anche alle donazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, proprio a causa dell'assenza di norme di diritto intertemporale, ma soltanto a condizione che, in relazione a detti atti, non sia ancora decorso il termine di venti anni previsto dal primo comma del richiamato art. 563 c.c. (cfr. pag. 3 delle conclusioni del P.G.). Il ricorrente contesta tale interpretazione, sostenendo che la disposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., in quanto finalizzata alla salvaguardia non di un diritto, ma di una mera aspettativa, del legittimario, avrebbe necessariamente ad oggetto posizioni soggettive preesistenti tanto all'apertura della successione che all'entrata in vigore della novella del 2005. Il termine ventennale, dunque, non potrebbe che essere computato a decorrere dal momento in cui il rimedio di cui all'art. 563 c.c., nel testo derivante dalla predetta novella del 2005, è divenuto esperibile, e quindi dalla data di entrata in vigore della predetta nuova disciplina. 
La tesi non è fondata. ### logico del ricorrente, in realtà, presupporrebbe l'esistenza di una norma di diritto intertemporale, che autorizzasse l'esperimento del rimedio previsto dalla novella del 2005 a tutte le donazioni anteriori, senza alcun limite di tempo, purché entro il termine di venti anni dall'entrata in vigore della nuova normativa. ### di una simile disposizione, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 13 di 14 riconosciuta anche dallo stesso ricorrente, non consente tuttavia di accedere a tale ipotesi, poiché il tenore letterale della norma evidenzia che l'unico termine previsto per il ricorso all'opposizione di cui al quarto comma dell'art. 563 c.c. è quello indicato dal primo comma, ovverosia venti anni dalla trascrizione della donazione. 
Termine che, nel caso di specie, era ampiamente decorso al momento dell'introduzione della domanda del ### In definitiva, va affermato che l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., è esperibile, in relazione alle donazioni compiute dal disponente e potenzialmente lesive dei diritti del legittimario, anche prima dell'apertura della successione del primo. 
Quando essa ha ad oggetto un atto di liberalità indiretta, inoltre, il legittimario è titolato ad agire per ottenere l'accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue aspettative. Tuttavia, poiché l'azione di restituzione prevista dall'art. 563, primo comma, c.c., è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione, e considerato che l'opposizione di cui al quarto comma del richiamato art. 563 c.c. è tesa ad assicurare, in favore del coniuge o parente in linea retta del disponente, unicamente la sospensione del termine ventennale di cui al primo comma, l'esercizio della stessa non è consentito in relazione ad atti di liberalità, diretti o indiretti, che siano stati trascritti da oltre venti anni. Non avrebbe, infatti, alcun senso logico ipotizzare, a favore del legittimario, l'esercizio di uno strumento cautelare finalizzato all'esperimento di una domanda non più proponibile. 
Il ricorso va pertanto rigettato. 
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore Corte di Cassazione - copia non ufficiale 14 di 14 importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  PQM la Corte riget ta il ricorso e condanna la parte ricorre nte al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.500, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. 
Ai sensi d ell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ca mera di consiglio della seconda sezione civile, in data 20 ottobre 2021 ### (R.M. #### (S. ### Numero registro generale 3735/2016
Numero sezionale 2238/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

causa n. 3735/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Oliva Stefano, D'Urso Giuseppina

M

Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2214/2025 del 29-10-2025

... cagionare il danno, senza sopportare il rischio dell'incapienza patrimoniale di uno o alcuni di essi (cfr. Cass. civ., II, 29/01/2015, n. 1674; Cass. civ., sez. III, 25/09/2014, n. 20192). Sul piano strutturale, l'art. 2043 c.c. è clausola generale, la quale prevede che il danno sia risarcibile in presenza di un evento ingiusto: trattandosi di ipotesi di responsabilità “atipiche”, non predeterminate dal legislatore, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la condotta illecita fa sorgere responsabilità risarcitoria soltanto qualora consista nella lesione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (Cass. civ., sez. III, 20/04/2007, n. 9512; Cass. civ., sez. III, 17/05/2004, n. 9345). Tale responsabilità presuppone la concorrenza dei seguenti presupposti: a) fatto illecito; b) imputabilità del fatto al danneggiante; c) elemento soggettivo, dolo o colpa del danneggiante; d) nesso causale tra fatto ed evento dannoso (danno evento); e) danno conseguenza. Ai sensi dell'art. 2055, poi, “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”. La norma in commento è applicabile ogni (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO ### in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa ### presidente dott.ssa ### giudice dott. ### giudice relatore SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3370 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente TRA ### I.CO.M.B.C. S.R.L. ###, IN ### L.R.P.T. (c.f. ###), con l'avvocato ### D'### -attrice
E ### (c.f. ###), con l'avvocato ### -convenuta
NONCHÉ ### (c.f. ###), con l'avvocato ### -convenuto avente ad oggetto: responsabilità degli amministratori. 
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 4/7/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
Pag. 2 a 9 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### del ### I.CO.M.B.C. s.r.l. ha evocato in giudizio ### e ### al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati dall'integrale depauperamento del patrimonio societario, con conseguente danno per l'intera massa dei creditori, come conseguenza delle seguenti condotte distrattive poste in essere dai convenuti, in concorso tra loro (il ### quale ex amministratore dal 21/5/2005 al 9/7/2012, poi liquidatore dal 9/7/2012 al fallimento, della I.CO.M.B.C., dichiarata fallita con sentenza emessa il ### e depositata il ### del Tribunale di Castrovillari; la ### coniuge del ### quale amministratrice della società ### s.r.l.): 1) il trasferimento in favore della ### s.r.l. della titolarità del capannone industriale realizzato dalla I.CO.M.B.C.; 2) la distrazione di impianti e attrezzature a danno della I.CO.M.B.C. ed in favore della ### Si è costituita ### eccependo, preliminarmente, l'incompetenza funzionale del Tribunale di ### in favore del Tribunale ordinario di Castrovillari e la prescrizione del credito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata e carente dei presupposti di legge. 
Si è, altresì, costituito ### il quale ha ribadito l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio ed ha argomentato per l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa. 
In corso di causa, la ### ha chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo su beni mobili, immobili e crediti di ### fino a concorrenza dell'importo di € 2.161.126,44 ( ordinanza del 16/6/2022), poi rideterminato in sede ###€ 1.651.133,32 (cfr. ordinanza assunta all'esito della camera di consiglio del 9/1/2023). 
Istruita documentalmente, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 4/7/2025 (sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c.) e sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. (60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).  2. La domanda proposta dalla ### è fondata, nei termini che di seguito si esporranno. 
Invero, non essendovi sopravvenienze fattuali e/o giuridiche tali da sovvertire le decisioni assunte in sede cautelare, possono essere richiamati i percorsi argomentativi delle ordinanze su richiamate, integralmente condivise dal Collegio.  2.1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito, sollevata dalla convenuta ###
Pag. 3 a 9 Al riguardo si rileva che la competenza del ### in materia di ### del Tribunale di ### sussiste ai sensi dell'art. 3, co. 3, del d.lgs. n. 168/2003. 
Su tale questione va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ. n. 20059/18) secondo cui “###. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, nell'attribuire alle sezioni specializzate la competenza per le cause relative a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo (comma secondo, lett. a), estende peraltro la predetta competenza alle cause ed ai procedimenti che presentano «ragioni di connessione» con le stesse (comma terzo), in tal modo facendo trasparire l'intento del legislatore di ampliare l'ammissibilità del cumulo oggettivo anche ad ipotesi diverse da quelle riconducibili agli artt. 33 e ss. cod. proc. civ. In tal senso depone innanzitutto il tenore letterale dell'espressione usata, il cui riferimento a mere «ragioni» di connessione, anziché ad una «connessione» propriamente detta, sembra evocare la terminologia adottata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in riferimento ad altri istituti, il cui ambito applicativo viene comunemente ritenuto più ampio di quello predicabile in base ad un'interpretazione rigorosa dei relativi presupposti (cfr. in tema di azione revocatoria, l'affermazione della sufficienza di mere «ragioni di credito» ai fini della legittimazione dell'attore). Un'interpretazione restrittiva della nozione di connessione cui fa riferimento la predetta disposizione risulterebbe d'altronde distonica rispetto all'ampiezza di quella emergente dal comma primo, lett. a), dello stesso art. 3, il quale attribuisce alle sezioni specializzate in materia d'impresa la competenza per le controversie di cui all'art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, ovverosia quelle in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, espressamente estesa dalla lettera a) di tale disposizione alle materie che presentano «ragioni di connessione, anche impropria», con quelle spettanti alle sezioni specializzate”. Pertanto, nel caso in esame, la sussistenza di un rapporto di connessione tra le domande poste nel giudizio di merito nei confronti dell'ex amministratore ### e del terzo, odierna resistente, può ritenersi sufficiente a giustificarne la trattazione congiunta dinanzi alla sezione specializzata in materia d'impresa competente per territorio, “la cui vis attractiva, come concordemente ritenuto dalla dottrina, è destinata a cedere esclusivamente in presenza della competenza funzionale di un altro giudice, mentre prevale su tutti gli altri criteri di competenza, sia forti (materia, valore e territorio inderogabile), sia deboli (territorio semplice)” (Cass. civ. 20050/2018).  2.2. ### di prescrizione della pretesa creditoria, sollevata da entrambi i convenuti, è inammissibile, attesa la loro tardiva costituzione in giudizio, effettuata, per entrambi, in data
Pag. 4 a 9 7/1/2022, rispetto alla data del 25/1/2022, indicata come prima udienza di comparizione nell'atto di citazione.  2.3. Quanto al merito, è noto che l'art. 2043 c.c. fa sorgere, in capo a colui che abbia commesso un fatto illecito, doloso o colposo, l'obbligo del risarcimento del danno, mentre il successivo art.  2055 c.c. - che guarda alla posizione di colui che ha subito tale danno - introduce, per il caso di illeciti plurisoggettivi, tanto di natura contrattuale quanto aquiliana, la responsabilità solidale dei danneggianti al fine di agevolare e rafforzare la posizione del danneggiato, consentendogli di rivolgersi, per l'intero, ad uno qualsiasi dei soggetti che hanno concorso a cagionare il danno, senza sopportare il rischio dell'incapienza patrimoniale di uno o alcuni di essi (cfr. Cass. civ., II, 29/01/2015, n. 1674; Cass. civ., sez. III, 25/09/2014, n. 20192). 
Sul piano strutturale, l'art. 2043 c.c. è clausola generale, la quale prevede che il danno sia risarcibile in presenza di un evento ingiusto: trattandosi di ipotesi di responsabilità “atipiche”, non predeterminate dal legislatore, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la condotta illecita fa sorgere responsabilità risarcitoria soltanto qualora consista nella lesione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (Cass. civ., sez. III, 20/04/2007, n. 9512; Cass. civ., sez. III, 17/05/2004, n. 9345). 
Tale responsabilità presuppone la concorrenza dei seguenti presupposti: a) fatto illecito; b) imputabilità del fatto al danneggiante; c) elemento soggettivo, dolo o colpa del danneggiante; d) nesso causale tra fatto ed evento dannoso (danno evento); e) danno conseguenza. 
Ai sensi dell'art. 2055, poi, “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”. La norma in commento è applicabile ogni qualvolta un evento dannoso, unico rispetto al danneggiato, è causalmente derivato dalle condotte, anche autonome e non identiche, di più persone, e cioè da fatti illeciti anche diversi e temporalmente distinti, purché concorrenti a determinarlo con efficacia di concausa (cfr. Cass. 9902/2000; Cass. 2814/1999; 1415/1999). Inoltre, la solidarietà sussiste anche se uno o taluni degli autori del danno debbano rispondere a titolo di responsabilità contrattuale e altri a titolo di responsabilità aquiliana (cfr.  9902/2000; Cass. 7231/1995; Cass. 2605/1993; Cass. 884/1987), e pur se l'illecito possa risalire alla responsabilità dei compartecipi in via soltanto indiretta (cfr. Cass. 2690/1970). 
Ciò posto, nella specie la responsabilità dei convenuti è astrattamente sussumibile nello schema di cui al combinato disposto dagli artt. 2043 e 2055 c.c. Infatti, posto che tra i creditori della società fallita e l'odierna resistente non è intercorso alcun rapporto di natura contrattuale, in assenza di disciplina speciale è applicabile lo schema generale di cui all'art. 2043
Pag. 5 a 9 Detta responsabilità viene addebitata alla ### ed al ### per avere, in concorso tra loro, deliberatamente e fraudolentemente sottratto al ### e, quindi, alla massa dei creditori, la quasi totalità dell'attivo patrimoniale, attraverso il prosciugamento delle risorse patrimoniali della I.CO.M.B.C. s.r.l. ed il loro trasferimento - senza versamento di alcun corrispettivo - in favore della ### s.r.l., costituita ad hoc per tale obiettivo 2.3.1. Fatta questa premessa, ritiene il Collegio che la prima condotta distrattiva addebitata dalla ### agli odierni convenuti sia, in realtà, insussistente. 
Parte attrice, sul punto, assume: che la I.CO.M.B.C. aveva realizzato, su un terreno identificato catastalmente al foglio 5, part. 541, un capannone industriale (con annessi uffici, tettoia e alloggio custode) sito in ### di ### del ### dove la società fallita aveva la sede ed aveva svolto la propria attività sino alla dichiarazione di fallimento. La costruzione era stata edificata in virtù di concessione edilizia n. 41 del 27/9/2002, rilasciata in favore di ### amministratore p.t. della I.CO.M.B.C., nonché comodatario del fondo su cui il fabbricato doveva sorgere; che il terreno in questione, veniva frazionato, in data ###, in due distinte particelle, la n. 359 e la n. 360; che, successivamente, la ### in data ### (epoca in cui ### era già divenuto amministratore), acquistava la sola particella 360, su cui insisteva soltanto la tettoia dell'intera struttura, mentre il capannone ricadeva nella diversa particella 359; che, in seguito al fallimento della ### segnatamente in data ###, la particella 359 è stata aggiornata catastalmente e censita come fabbricato industriale cat. D/7, con attribuzione di un nuovo numero di particella (649) ed intestazione della proprietà alla ### s.r.l.; che, in pratica, attraverso siffatto “escamotage” il bene immobile della società fallita era stato trasferito - senza pagamento di alcun corrispettivo - in favore della ### s.r.l., sottraendolo illecitamente alla massa dei creditori della ### La ricostruzione operata dalla ### poggia sul presupposto che la ### fosse la proprietaria del capannone in questione. Presupposto che, tuttavia, non emerge dagli atti di causa. 
Infatti, è vero che i convenuti non hanno contestato né che la costruzione del fabbricato conteso è avvenuta ad opera da parte della società I.CO.M.B.C. - elemento che risulta peraltro da copiosa documentazione, cfr., tra gli altri, la concessione edilizia rilasciata a ### ex amministratore della società - né le anomale modalità di intestazione del suddetto bene alla
Pag. 6 a 9 ### (che ha acquistato formalmente il solo terreno su cui insiste il fabbricato - cfr. doc.  22 del fascicolo di parte attrice - come se quest'ultimo non esistesse e, nel farne l'aggiornamento catastale, la ### ha indicato il capannone come “### costruzione” - doc. n. 18 del fascicolo di parte attrice - nel malcelato tentativo di attribuire alla ### la piena ed esclusiva “paternità” della costruzione). 
Ciò nondimeno, la società fallita ha costruito il fabbricato in oggetto sul terreno di proprietà dei signori ### e ### - tant'è che l'allora amministratore della ### ha ottenuto la concessione edilizia n. 41 del 27 settembre 2002 in qualità di comodatario del terreno (v. doc. 8 del fascicolo di parte attrice) - e non risulta che abbia mai regolarizzato l'acquisto del terreno medesimo ovvero che abbia ottenuto la titolarità del capannone in altro modo, anche a titolo di proprietà superficiaria; di contro risulta documentalmente che la ### ha regolarmente acquistato il terreno dagli originari proprietari (cfr. atto pubblico del 29/9/2011) e, con esso, il manufatto ivi costruito, infine accatastandolo con le modalità già esplicitate. 
In altri termini, il capannone, pur costruito dalla fallita, non è mai stato di proprietà di quest'ultima, di talché il fatto contestato ai convenuti dalla ### (la sottrazione al patrimonio della fallita di un bene di proprietà della medesima) non appare dimostrato, né, conseguentemente, si rivela fondato l'azionato diritto al risarcimento del danno.  2.3.2. Deve, invece, ritenersi dimostrata la seconda condotta distrattiva addebitata ai convenuti da parte attrice. 
Dagli atti di causa, invero, emerge che la ### s.r.l., amministrata ### è stata costituita con atto del 25/5/2011 nella medesima sede legale e luogo d'esercizio della I.CO.M.B.C. s.r.l. e che, circa un mese dopo, sono stati alienati dalla I.CO.M.B.C. s.r.l. alla ### s.r.l. i beni mobili e le attrezzature indicati nelle fatture nn. 138 dell'8/6/2011, 139 e 140 del 16/6/2011 (cfr. doc. n. 20 del fascicolo di parte attrice) e successivamente concessi in locazione dalla ### alla I.CO.M.B.C. con contratto del 30/6/2011 (cfr. fattura n. 125 del 29.6.12 - doc. 21 allegata al fascicolo di parte attrice). 
Tale circostanza, nella sua fattualità, non viene contestata dai convenuti, i quali si sono limitati a sostenere che l'operazione posta in essere tra le due società doveva essere inquadrata come un normale negozio di compravendita, al più non adempiuto dalla ### s.r.l. (da considerare, quindi, come l'unico soggetto nei cui confronti avrebbe dovuto rivolgersi l'azione risarcitoria proposta dalla ###.  ### non convince.
Pag. 7 a 9 Dall'attività di indagine espletata dalla ### di ### nell'ambito del procedimento penale n. 5559/15 RGNR della ### della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, instaurato nei confronti dei coniugi ### e ### all'esito dell'attività di perquisizione effettuata presso la sede della ### e della redazione dell'inventario dei beni strumentali ivi giacenti, è emersa, a seguito di raffronto tra detti beni e quelli distratti dalla massa dell'attivo fallimentare della ### (desunti, a loro volta, dal raffronto tra i dati riportati nelle schede contabili degli anni 2011 e 2012 e le annotazioni eseguite nei registri dei beni ammortizzabili della fallita), la distrazione dei seguenti beni (risultati non iscritti nel registro dei cespiti ammortizzabili della ###: 1) cesoia mod. Squalo 850; 2) compattatrice stazionaria mod. 80/L co pressa mod. 
TSR 10/90; 3) motore usato; 4) idropulitrice 150 plus; 5) compressore lt 200 (cfr. annotazione di p.g. del 27/6/2017 - doc. n. 6 del fascicolo di parte attrice). 
Siffatta distrazione - compendiata, peraltro, nel dettagliato capo di imputazione formulato nel giudizio penale su richiamato, conclusosi con la sentenza di patteggiamento n. 139/2018 emessa dal GUP del Tribunale di Castrovillari (doc. n. 25 del fascicolo di parte attrice) - è, dunque, analiticamente riscontrabile nella documentazione versata in atti, che non risulta smentita da risultanze di segno contrario offerte dagli odierni convenuti. 
In particolare, la condotta distrattiva compiuta dall'ex amministratore della fallita con il concorso della coniuge, n.q. di legale rappresentante della ### si evidenzia solo che si consideri la mancata annotazione dei suddetti beni nel registro dei beni ammortizzabili della ### la mancanza dei documenti giustificativi dell'acquisto, la contemporanea cancellazione dei beni in questione dalla contabilità della I.CO.M.B.C., la successiva ### concessione in locazione alla fallita dei beni medesimi. 
Se a ciò si aggiungono i conclamati legami tra le due società coinvolte (di oggetto sociale identico e dotate della medesima sede legale, domicilio fiscale e sede d'esercizio) e tra i rispettivi amministratori legali (la ### e il ### che oltre a essere marito e moglie, erano dipendenti ciascuno della società dell'altro) nonché l'avvenuta costituzione della società ### appena un mese prima dall'effettuazione delle suddette operazioni, vi sono elementi sufficienti a ritenere che i convenuti abbiano concorso nel realizzare un'artificiosa sottrazione dal patrimonio della fallita delle attrezzature e degli impianti, meglio indicati nel capo di imputazione, con l'unico scopo di spogliarne il patrimonio. 
In ordine all'elemento soggettivo, dunque, entrambi i convenuti non potevano non conoscere il nocumento che l'intera operazione avrebbe arrecato al patrimonio della I.CO.M.B.C. S.r.l. e, nonostante ciò, si determinavano a porre in essere le condotte distrattive descritte.
Pag. 8 a 9 Si può, quindi, concludere per la configurazione della responsabilità solidale ex artt. 2043 e 2055 c.c. in capo agli odierni convenuti, per avere concorso tra loro intenzionalmente, ed in modo determinante, alla produzione del danno cagionato dall'azione di spoliazione del patrimonio della I.CO.M.B.C. s.r.l., pregiudizievole per il ceto creditorio.  2.4. Deve essere, ora, individuato il quantum debeatur. 
Quanto al criterio utilizzabile per la liquidazione del danno, deve osservarsi che, pacificamente, il ricorso al criterio equitativo della differenza dei netti patrimoniali non è necessario nella misura in cui l'addebito si fondi su fatti specifici che, ove provati, consentano l'esatta quantificazione del danno a essi legato da nesso di causalità (arg. da Cass. n. 13220 del 26 gennaio 2021). 
Tale evenienza è certamente possibile nel caso di specie, tenuto conto del valore dei beni societari dispersi, così come indicati nella contabilità della I.CO.M.B.C. e non specificamente contestati (euro 1.651.133,32), non essendo stati offerti elementi ulteriori di valutazione per stimare, allo stato, la misura dell'eventuale deprezzamento subito dagli stessi beni al tempo del fallimento.  2.5. In conclusione, la domanda della ### deve essere accolta nei termini appena indicati e, per l'effetto, ### e ### devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte attrice ed a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 1.651.133,32. 
Trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata devono applicarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata secondo i criteri di cui alla Cass. SU 17.2.1995 n. 1712, con decorrenza dalla data del fallimento. Infine, dal passaggio in giudicato della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale.  3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come segue, vengono attribuite in favore dell'### essendo presente in atti il decreto del G.D. del 21/5/2020, emesso nell'ambito della procedura fallimentare n. 11/2013 pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari, con cui, ex art.  144 DPR n. 115/2002, si attesta l'indisponibilità di denaro necessario per le spese del procedimento: - per la fase cautelare, € 6.589,00 per onorari, oltre accessori di legge, calcolati sulla base dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., della tipologia di controversia (procedimento cautelare), del suo valore (€ 1.651.133,32 in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del
Pag. 9 a 9 valore della lite), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva e decisoria) e della riduzione ex art. 130 DPR n. 115/2002; - per il giudizio di merito, € 18.975,50 per onorari, oltre accessori di legge, calcolati sulla base dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (€ 1.651.133,32 in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria) e della riduzione ex art. 130 DPR n. 115/2002.  P.Q.M Il Tribunale di ### - ### specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento, nei confronti della ### del ### I.CO.M.B.C. s.r.l. in liquidazione, in persona del l.r.p.t., della somma di € 1.651.133,32, oltre interessi come indicato in parte motiva; - condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate, per la fase cautelare, in € 6.589,00 per onorari, oltre accessori di legge; per la fase di merito, in € 18.975,50 per onorari, oltre accessori di legge; con attribuzione in favore dell'### Così deciso in ### nella camera di consiglio del 29/10/2025.   Il giudice est.

causa n. 3370/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Costarella, Ferraro Adele

M

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1267/2024 del 11-07-2024

... rinunciato a far valere le proprie pretese a causa dell'incapienza del patrimonio sociale. Tale carenza probatoria si risolve in danno della parte reclamate, sulla quale gravava l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per poter essere definita impresa minore. III. In assenza di prove a sostegno della censura formulata, quindi, il reclamo non può che essere respinto, essendo condivisibile il giudizio espresso dal Tribunale di ### IV. Alla soccombenza, segue la condanna al pagamento delle spese processuali. V. In considerazione del contegno processuale del legale rappresentante della reclamante, la quale ha provveduto all'approvazione dei bilanci dopo che aveva perso il relativo potere, al solo fine di costituire delle prove a sé favorevoli nel presente giudizio, devono ritenersi sussistenti gli estremi della mala fede, o quanto meno colpa grave, richiesti dal comma 15 dell'art. 51 ### con conseguente condanna in solido con la società rappresentata a rifondere le spese sopportate dalla controparte, che, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della causa (cfr. ex multis Cass. n. 1346/2013), considerata di media difficoltà, si liquidano per ciascuna parte reclamata in (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE ### La Corte di Appello di Firenze, ### in persona dei ### dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 462/2024 promossa da: ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ##### (C.F. ###), PM TRIBUNALE DI LUCCA RECLAMATI Con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di ### avverso la sentenza n. 12/2024 emessa dal Tribunale di Lucca pubblicata il #### la parte reclamante: “Voglia l'###ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente reclamo, riformare e/o revocare integralmente, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, tutti i capi e i punti della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca, depositata in data ### , comunicata in medesima data, che ha dichiarato la liquidazione giudiziale della ### srl, n. 12/ 2024, resa in esito al procedimento iscritto al n. 180/2023 di r.g. e di ogni atto ad essa presupposto. 
Si chiede in via istruttoria la nomina di idonea consulenza al fine di determinare la sussistenza dei requisiti di fallibilità della società ### srl. 
Si chiede all'###ma Corte d'Appello di Firenze di voler acquisire, il fascicolo della procedura fallimentare. 
Con vittoria di spese e compensi”.  ### “conclude affinchè l'###ma Corte di Appello di ### nel merito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare la domanda proposta ex adverso e dunque confermare sia la procedura per la ### nei confronti della società ### srl che confermare in tutte le sue statuizioni la sentenza n.12/24 pubblicata dall'###mo Tribunale di Lucca in data ###. 
Con vittoria di spese del presente procedimento”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Lucca ha dichiarato aperta la ### della ### S.R.L. con sentenza n. 12/2024 pubblicata il ### ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, comma 5, ### e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) ### da parte dell'#### ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sul seguente motivo: “### la ### E la #### 2 lett. D del D. Leg.vo 14/2019 si da determinarsi la conseguente ### della SENTENZA per ### dei ### SOGGETTIVI per la ### FALLIMENTO”. 
Radicatosi il contraddittorio, la ### è rimasta contumace. 
Per contro, nel costituirsi in giudizio, ### ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte reclamante nei confronti della sentenza impugnata, concludendo per il rigetto del reclamo. 
La Corte ha richiesto al ### informazioni sulla contabilità della società, al fine di acquisire ogni elemento utile per valutare la sussistenza per poter ritenere la stessa un'impresa minore. 
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.  ************ 
Il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento. 
I. La società ### s.r.l. reitera l'eccezione, già respinta dal Tribunale di Lucca, in ordine all'insussistenza dei presupposti soggetti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deducendo di avere i requisiti per essere qualificata un'impresa minore. 
Viene dedotto che, nonostante sia stata costituita il ### ed iscritta presso la ### di ### di ### in data ###, la società avrebbe iniziato la sua attività esclusivamente dopo il 2022. 
Infatti, il bilancio relativo all'anno 2015 veniva chiuso con un totale attivo di euro 10.970,00, un totale di ricavi pari a zero e un totale di debiti pari ad euro 1.626,00, mentre negli anni successivi tutte le voci del conto economico risultavano pari a zero. 
Si afferma in proposito: “### la mancata tempestiva presentazione dei bilanci di esercizio per gli anni 2016-2017-2018-2019-2020 e 2021, i dichiarativi fiscali sono stati presentati: Nello specifico è stato presentato il modello ### (ora modello ### per l'anno 2016 con determinazione del valore a zero, attesa l'assenza di movimentazioni nei conti reddituali (cfr. doc. all. 2 fascicolo primo grado). 
Per l'anno d'imposta 2018 è stata comunque presentata la dichiarazione IVA sempre con dati pari a zero (cfr. doc. all. 3 fascicolo primo grado)”.  ###à sarebbe stata effettivamente avviata nel luglio 2022, anno per il quale il bilancio di esercizio avrebbe chiuso con i seguenti dati: - Totale attivo pari ad € 45.488,00; - Totale ricavi e proventi pari ad € 43.378,00; - Totale debiti, anche non scaduti pari ad € 85.279,00. 
Anche l'indebitamento complessivo sarebbe inferiore a 500.000 euro. 
Unitamente al ricorso sono stati depositati i bilanci 2020 e 2021, con il verbale di approvazione del 26.2.2024 ed un bilancio provvisorio per il 2023. 
Il Tribunale di ### ha respinto l'eccezione sulla base delle seguenti considerazioni: ### creditrice istante, denuncia l'irregolarità dei nuovi bilanci prodotti nel presente giudizio di reclamo, in quanto approvati in data successiva all'apertura della liquidazione giudiziale, quando l'amministratore e l'assemblea dei soci avevano perso i propri poteri. 
In ogni caso, la resistente lamenta l'inattendibilità dei bilanci da ultimo prodotti, dai quali non emerge neppure l'annotazione del suo credito. 
II. Ai sensi dell'art. 121 ### “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”. 
Grava pertanto sull'imprenditore l'onere di provare di possedere congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del ### della giustizia adottato a norma dell'articolo 348. 
Lo strumento di prova privilegiato del possesso di tali requisiti è costituito dal deposito dei bilanci. Sul punto, infatti, possono continuare ad essere seguiti i principi giurisprudenziali pacificamente applicati nella vigenza della legge fallimentare, in quanto la normativa del codice della crisi è sul punto sostanzialmente equiparabile.  ### la giurisprudenza di legittimità, «l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l. fall. [ora, art. 41, comma 4, c.c.i.i.], si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento (Cass. 31 maggio 2012, n. 8769)» (Cass. n. 25188 del 2017, in motivazione) e la stessa Corte costituzionale evidenzia la capacità dimostrativa da riconoscersi ai bilanci (Corte cost. n. 198 del 2009, cit., punto 4.4 del considerato in diritto). 
Va comunque evidenziato che è consolidato l'orientamento per cui «il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art.  15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) - i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass. 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019)» (Cass. n. ### del 2022, in motivazione), per cui nulla osta all'impiego delle presunzioni a fini di riprova del mancato superamento delle soglie dimensionali per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale. 
Onde vagliare la capacità dimostrativa degli elementi indiziari a disposizione, devono seguirsi gli insegnamenti metodologici della Suprema Corte, secondo cui la «prima fase valutativa ha una funzione essenzialmente negativa, nel senso che è diretta a scartare gli elementi integralmente privi di rilevanza e di efficacia probatoria rispetto al fatto principale da provare (al fine di conservare gli elementi che potenzialmente fondano un'inferenza, cioè che possono qualificarsi come secondari rispetto al fatto principale oggetto di prova). Alla prima fase analitica deve seguire immancabilmente una seconda fase sintetica, che si impernia su una valutazione complessiva di tutti i fatti precedentemente selezionati come secondari, per verificare se essi siano “concordanti” ex art. 2729 c.c., cioè se gli stessi, in forza del loro combinarsi e intrecciarsi in un quadro d'insieme, possano fornire una convincente prova per presunzioni (in questo capoverso si è ripreso il principio di diritto enunciato, fra le altre, da Cass. n. 7647/2023)» (di recente, Cass. n. ### del 2023, in motivazione). Si è poi precisato «che la gravità allude ad un concetto logico, in forza del quale la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B, secondo un criterio di normalità, senza che occorra che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale (Cass. n. 3513 del 2019; Cass. n. 22656 del 2011); la precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti; la concordanza esprime un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l'idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi» (Cass. n. 1833 del 2024, in motivazione). 
Nel caso in esame davanti al Tribunale non sono stati prodotti i bilanci della società relativi ai tre esercizi precedenti all'introduzione del procedimento, ma esclusivamente quelli relativi agli esercizi 2015 e 2022. I bilanci 2020 e 2021 sono stati prodotti esclusivamente nel presente procedimento di reclamo. 
A prescindere da ogni valutazione in ordine alla possibilità di depositare nuovi documenti nel presente giudizio, non può non rilevarsi, come evidenzia anche la parte reclamata, che gli atti prodotti sono privi di ogni valore giuridico. I bilanci, infatti, risultano approvati in una assemblea convocata dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, quando gli organi societari avevano perso ogni potere al riguardo. Inoltre, le tempistiche dell'approvazione sono tali da minare comunque in termini radicali l'attendibilità dei bilanci stessi. 
La Corte ha pertanto richiesto al ### se dalla contabilità aziendale si rinvengano elementi idonei a ricostruire i valori dimensionali della società, ai fini di una eventuale qualificazione quale impresa minore, non essendo stata prodotta dalla parte reclamante alcuna contabilità ulteriore rispetto ai citati bilanci.  ### ha così risposto: «In base alla documentazione a mia disposizione, è possibile constatare che gli unici bilanci presentati dalla società sono relativi agli esercizi 2015 e 2022. 
Considerando che non sono stati presentati i bilanci ufficiali in ### di ### dal 2016 al 2021 e che, nonostante i numerosi solleciti, non sono ad oggi in possesso di alcun documento e/o libro contabile per cui sia possibile ricostruire l'effettiva dimensione della società in considerazione del superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del ### ritengo che anche i dati relativi all'attivo patrimoniale possano essere non affidabili. ### e la possibile manipolazione dei dati di bilancio rendono difficile una valutazione precisa della situazione economica dell'impresa. 
A sostegno di tutto questo, da un accesso al cassetto fiscale della società, è possibile constatare che le uniche dichiarazioni dei redditi presentate siano quelle relative agli anni 2015, 2016 (in bianco) e 2022. 
Alla luce delle problematiche sopra esposte e in conformità con quanto richiesto dalla Corte, ritengo che, sulla base della documentazione a mia disposizione, non sia possibile ritenere attendibili i dati contenuti nei bilanci in mio possesso e, pertanto, rimane comunque valido il superamento del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza rilevato nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale con il superamento della soglia di € 30.000 di debiti scaduti e non pagati, come certificati in sede di apertura della procedura dalla documentazione fornita direttamente dagli enti creditori in cancelleria fallimentare, che si allegano alla presente relazione». 
La documentazione contabile, quindi, non è stata consegnata neppure al ### rendendo di fatto impossibile ricostruire i volumi di affari della società. 
Non vi sono pertanto elementi che consentano di formulare giudizi, neppure in via indiziaria, in ordine alla consistenza dell'attivo, mentre il passivo può essere ricostruito esclusivamente sulla base delle domande di insinuazione pervenute, non potendo essere escluso che altri creditori abbiano rinunciato a far valere le proprie pretese a causa dell'incapienza del patrimonio sociale. 
Tale carenza probatoria si risolve in danno della parte reclamate, sulla quale gravava l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per poter essere definita impresa minore. 
III. In assenza di prove a sostegno della censura formulata, quindi, il reclamo non può che essere respinto, essendo condivisibile il giudizio espresso dal Tribunale di ### IV. Alla soccombenza, segue la condanna al pagamento delle spese processuali. 
V. In considerazione del contegno processuale del legale rappresentante della reclamante, la quale ha provveduto all'approvazione dei bilanci dopo che aveva perso il relativo potere, al solo fine di costituire delle prove a sé favorevoli nel presente giudizio, devono ritenersi sussistenti gli estremi della mala fede, o quanto meno colpa grave, richiesti dal comma 15 dell'art. 51 ### con conseguente condanna in solido con la società rappresentata a rifondere le spese sopportate dalla controparte, che, tenuto conto della natura e del valore indeterminabile della causa (cfr. ex multis Cass. n. 1346/2013), considerata di media difficoltà, si liquidano per ciascuna parte reclamata in complessivi € 8.470,00 (di cui € 2.518,00 per fase di studio, € 1.665,00 per fase introduttiva, nulla per fase istruttoria puramente documentale ed € 4.287,00 per fase decisoria), oltre al 15% per spese forfettarie, oltre al trattamento fiscale e previdenziale di legge. 
VI. Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da porre a carico anche del legale rappresentante, sempre a norma del comma 15 dell'art. 51 ### P.Q.M.  La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da ### S.R.L. nei confronti di #### della #### e del ### con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 12/2024 emessa dal ### di ### e pubblicata il ###, così provvede: 1. RESPINGE il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata; 2. CONDANNA la reclamante e personalmente il l.r. al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute dal creditore istante, liquidate in € 8.470 per compensi, oltre rimborso forfetario IVA e Cap di legge; 3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sia per la parte reclamante, che personalmente per il legale rappresentante. 
Firenze, camera di consiglio del 2 luglio 2024.   ### relatore ed estensore dott. ### dott. ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.  

causa n. 462/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Delle Vergini Ludovico, Nicoletti Fabrizio, Carnemolla Maria Guglielma

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32500/2021 del 08-11-2021

... conseguentemente l'### anche in considerazione dell'incapienza patrimoniale del datore di lavoro, accertata con la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto erogare la prestazione richiesta; che la richiesta di accredito dei contributi, non soggetta ad alcun termine di decadenza, non può formare oggetto di domanda amministrativa ed è inapplicabile l'art. 47 d.P.R. n.227 del 1970 cit.; che con l'accredito automatico dei contributi la coniuge ed erede del lavoratore acquisisce il diritto alla pensione di reversibilità e ha inoltre errato la Corte di merito nel ritenere necessaria la richiesta del lavoratore al datore di lavoro della regolarizzazione contributiva, in ogni caso formulata; 8. con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 e dell'art. 13 legge n.1338 del 1962, e si assume che la domanda di costituzione della rendita vitalizia non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, come confermato dall'art. 13 legge n. 1138 del 1962 che, per l'esercizio del diritto non indica alcun termine di prescrizione e la pretesa può essere fatta valere in ogni tempo, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 4023-2016 proposto da: ### elettivamente domiciliata in #### 94, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### BECCARIA 29, presso l'### dell'### rappresentato e difeso dagli ###, #### D'###### - controricorrente - nonché contro ### - intimato - avverso la sentenza n. 909/2015 della CORTE ### di PALERMO, depositata il ### R.G.N. 234/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal ###. ### MANCINO.  \ R.G.4023/2016 ### 1. con sentenza n. 909 del 2015, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda svolta dall'attuale ricorrente, nei confronti dell'### e di ### per il riconoscimento della pensione di reversibilità, la condanna del predetto ### datore di lavoro del coniuge deceduto, alla regolarizzazione contributiva e per la costituzione della rendita vitalizia; 2. il giudice di primo grado aveva dichiarato la parte decaduta dall'azione giudiziaria per il riconoscimento della pensione di reversibilità, ritenuto proponibile la domanda di costituzione della rendita vitalizia, acquisita la prova del pregresso rapporto lavorativo e, per essere maturata la prescrizione dei contributi omessi, aveva condannato l'### a corrispondere la prestazione correlata al rapporto di lavoro accertato, con rimborso, a carico del ### dell'onere economico sopportato dalla ### per la costituzione della prescritta riserva matematica; 3. la Corte di merito, in accoglimento del gravame principale svolto dall'### riteneva assorbente la maturata decadenza in ordine alla domanda di costituzione della rendita vitalizia, per essere decorso, alla data di proposizione del ricorso (2 luglio 2013), il termine triennale computato a partire dal termine massimo di esaurimento del procedimento amministrativo sulla relativa domanda amministrativa (del 20 agosto 2009, in riferimento alla quale il diniego amministrativo era intervenuto il 12 novembre 2013, pendente il giudizio di primo grado); 4. la doglianza svolta con il gravame incidentale dall'attuale ricorrente per la mancata condanna del ### alla regolarizzazione contributiva - per avere il giudice di primo grado, acquisita la prova del pregresso rapporto lavorativo nel periodo 23 giugno 1998/30 agosto 2000 (ad eccezione del periodo tra 6 e 21 settembre 1999), ritenuto prescritto l'onere contributivo - veniva rigettata dalla Corte di merito, per decorso del termine quinquennale di prescrizione (la prima richiesta rivolta al datore di lavoro risaliva al 6 giugno 2009); 1 5. ancora, quanto al gravame incidentale avverso l'affermata improponibilità della domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, la Corte di merito riteneva non dedotto alcun elemento utile, pertinente e idoneo ad infirmare la declaratoria di improponibilità per il vano decorso del termine di cui all'art. 47 d.P.R.  n.639 del 1970 (in riferimento alla domanda amministrativa del 22 luglio 2003 proposta dalla coniuge superstite); 6. avverso tale sentenza ### ha proposto ricorso, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'### con controricorso; ### è rimasto intimato; ### 7. con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt 112,333, cod.proc.civ., art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, art.  47 d.P.R. n.227 del 1970, artt. 1175,1176,2116 cod.civ., e si assume che l'### ricevuta comunicazione dell'omissione contributiva, anche da parte del superstite del lavoratore, sia obbligato a riscuotere il credito e a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore; che, incontestati i contributi settimanali di 5 anni e 4 mesi maturati dal de cuius, con l'accredito dei contributi scattava il diritto alla pensione di reversibilità e, quanto alla prescrizione, la denuncia della superstite, il 22 luglio 2003 e, ancora, il 15 giugno 2009, rendeva applicabile la prescrizione decennale alla stregua dell'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, come peraltro confermato da missiva dell'### (del 20 dicembre 2012) il cui tenore escludeva che i contributi fossero prescritti, e conseguentemente l'### anche in considerazione dell'incapienza patrimoniale del datore di lavoro, accertata con la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto erogare la prestazione richiesta; che la richiesta di accredito dei contributi, non soggetta ad alcun termine di decadenza, non può formare oggetto di domanda amministrativa ed è inapplicabile l'art. 47 d.P.R. n.227 del 1970 cit.; che con l'accredito automatico dei contributi la coniuge ed erede del lavoratore acquisisce il diritto alla pensione di reversibilità e ha inoltre errato la Corte di merito nel ritenere necessaria la richiesta del lavoratore al datore di lavoro della regolarizzazione contributiva, in ogni caso formulata; 8. con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 e dell'art. 13 legge n.1338 del 1962, e si assume che la domanda di costituzione della rendita vitalizia non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 47 d.P.R. n.639 del 1970 per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, come confermato dall'art. 13 legge n. 1138 del 1962 che, per l'esercizio del diritto non indica alcun termine di prescrizione e la pretesa può essere fatta valere in ogni tempo, anche dai superstiti del lavoratore; 9. il primo motivo è da rigettare; 10. l'ampia censura svolta con il primo motivo è volta a sentire affermare la regola del diritto del coniuge superstite a percepire la pensione di reversibilità con l'accredito automatico dei contributi omessi a decorrere dalla domanda amministrativa con argomentazioni già svolte innanzi al giudice del gravame ma la sintesi così descritta si risolve in argomentazioni difensive in ordine alla protezione del diritto del lavoratore alla posizione assicurativa che non incrinano in alcun modo la sentenza impugnata che ha confermato la declaratoria di improponibilità per il vano decorso del termine di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 decorrente, al più tardi, dalla scadenza dei termini legali previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (ampiamente decorso tra la domanda amministrativa del 22 luglio 2003 e la proposizione dell'azione, in data 2 luglio 2013, come rilevato dalla Corte territoriale); 11. nondimeno va rammentato, a fronte degli ampi argomenti spesi nel senso dell'affermazione del diritto al trattamento pensionistico ai superstiti per effetto di un automatico accredito dei contributi omessi, che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 cod.civ. e la facoltà di chiedere all'### la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge 1338 del 1962 (fra tante, Cass. n. 6569 del 2010; Cass. n. 3491 del 2014, Cass. nn. 2164 e 6722 del 2021); 12. il secondo motivo, incentrato sulla questione della non assoggettabilità della domanda di rendita vitalizia alla decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, è da accogliere; 13. il citato art.47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come più volte statuito da questa Corte di legittimità, è dettato a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (Cass. nn. 12508 del 2000, 18528 del 2011, 3990 del 2016, 28639 del 2018; da ultimo, 5820 del 2021); 14. è consolidato il principio secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal citato articolo 47, nel testo sostituito dall'art. 4, d.l. n. 384 del 1992 (conv. con legge n. 438 del 1992), per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile per beneficiare di un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione, ad esempio alla stregua dell'art. art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 (v., fra tante, Cass. n. 11183 del 2019 ed ivi ulteriori precedenti); 15. non viene in rilievo, nella specie, una prestazione pensionistica sibbene il detrimento pensionistico conseguente all'intervenuto omesso versamento dei contributi dovuti, detrimento che, ricorrendone gli specifici presupposti, può essere eliminato attraverso la costituzione della rendita vitalizia; 16. come affermato da Cass. n. 12213 del 2004 l'omissione contributiva produce un pregiudizio patrimoniale, a carico del prestatore di lavoro, distinto in due tipi di danno: la perdita, totale o parziale, della 4 prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al raggiungimento dell'età pensionabile, e la necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere il beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva ed eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 cit. (v., sul duplice pregiudizio patrimoniale prodotto al lavoratore dall'omissione contributiva, da ultimo, Cass. n. 18661 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti); 17. dall'art. 13 cit., che permette al lavoratore di chiedere che il datore versi la provvista per la costituzione della rendita, come affermato da n. 12213 del 2004 cit., si evince la natura di risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva e gli approdi ermeneutici, da Cass. Sez.Un. n. 3678 del 2009 fino a Cass. n. 17320 del 2020, che hanno affermato la necessità del litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale nella controversia in cui si lamenti, da parte del lavoratore, il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro, hanno definito l'azione per la costituzione della rendita vitalizia come azione risarcitoria (v. anche Cass. n. 2630 del 2014); 18. non si verte, dunque, per poter invocare l'estensione del regime decadenziale, nell'ambito della protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (fra tante, Cass. n. 13630 del 2020), controvertendosi, nella vicenda che qui occupa, del diritto potestativo alla costituzione della rendita vitalizia, a spese del datore di lavoro, istituto di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria al fine di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione correlato al diritto al recupero dei contributi da parte dell'### per l'accantonamento necessario alla costituzione della riserva matematica nel relativo fondo di destinazione (arg. da Cass., Sez.Un., n. 21302 del 2017, in tema di regolazione della giurisdizione sulla domanda di accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia sensi dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, strumentale alla costituzione della riserva matematica per la regolarizzazione della posizione contributiva); 5 19. l'azione nella quale vengono in gioco l'interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell'### alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica), l'interesse dell'### a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa, e non fittizia, di rapporti di lavoro e, infine, l'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo, è affatto estranea, per la sua natura risarcitoria, sia al novero dei trattamenti pensionistici stricto sensu sia all'ambito dei benefici contributivi speciali idonei a incrementare, a totale carico del sistema previdenziale pubblico, le provvidenze spettanti all'assicurato; 20. in conclusione, l'azione per la costituzione della rendita vitalizia, con onere per il datore di lavoro di versare la riserva matematica per costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, non è assoggetta a decadenza - che avrebbe come conseguenza normale e indefettibile, l'estinzione definitiva del diritto che ne è oggetto e l'impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda - ma a prescrizione trattandosi di un credito risarcitorio (v. Cass. n. ### del 2017; 21. il secondo motivo del ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà a un nuovo esame della fattispecie, facendo applicazione dei principi sopra esposti; 22. al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.  La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia a ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.  6 Così deciso in ### nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 ### 

causa n. 4023/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Mancino Rossana

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4728/2025 del 22-11-2025

... ordinaria, secondo cui l'inesistenza del rischio di incapienza incombe sul convenuto (cfr. Cass. 2651/2013), non può trovare applicazione quando tale azione sia proposta dal fallimento”. (cfr. Trib. ###, 06.02.2023 n. 497). Ciò detto, nel caso in esame, deve rilevarsi che la ### attrice ha provato che i crediti vantati dai creditori ammessi al passivo ammontano ad un totale di euro 1.886.327,15 in chirografo e euro 55.575,25 in privilegio (cfr. all.7 in produzione di parte attrice), per la cui soddisfazione non è assolutamente sufficiente il patrimonio relitto della società fallita, atteso che il ### non dispone di alcun attivo (cfr. all. 8 in produzione di parte attrice). Inoltre, risulta evidente che il credito per la cui tutela si agisce in questa sede è precedente all'atto revocando, trattandosi di pretesi danni connessi alle attività ed omissioni relativi al periodo 2010 - 2017 in cui ### ha rivestito la carica di amministratore, anteriore alla data dell'atto impugnato del 2020 (cfr. all. 14 in produzione di parte attrice). Infine, può ritenersi che l'atto di compravendita del 28.9.2020 impugnato ha certamente mutato qualitativamente e quantitativamente il patrimonio del (leggi tutto)...

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R.G. 3561/2024 TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno - 3^ ### civile in composizione monocratica in persona della Dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### nella causa iscritta al n. 3561 del ### dell'anno 2024, avente ad oggetto “azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e 66 L.F.”, TRA ### s.r.l. N. 38/2021, partita iva e codice fiscale ###, con sede ###, in persona del curatore avv. ### rappresentato e difeso, in virtù di mandato apposto in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via ### n. 32.  #### (C.F.: ###) e #### (C.F.: ###), entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato ### e dall'avvocato ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dei citati difensori in ### in ###. Farao n. 4; ###' ### (C. F. ###), rappresentato e difeso, unitamente e con poteri anche disgiunti, dagli avv.ti #### e ### giusta procura rilasciata in calce alla comparsa, domiciliato presso la ### tra Avvocati con sede ###### n.11; ### di cui in atti.  #### Con atto di citazione ritualmente notificato, la #### s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di #### e ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, 1) dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti del fallimento di ### S.r.l., dell'atto di compravendita immobiliare a rogito del notaio ### di ### del 28 settembre 2020, repertorio n. 2978 raccolta 2566, trascritto presso i ### di ### il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale ### registro particolare 24379, avente ad oggetto un immobile facente parte del fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, e precisamente: - appartamento fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, posto al quinto piano, avente doppio ingresso sia dalla porta di fronte che a sinistra a chi sale sul pianerottolo di smonta delle scale, composto di 12 ### vani catastali, confinante con gabbia scale, con la predetta via dei ### con proprietà ### e ### o aventi causa, con via ### e con traversa privata, salvo altri; con annessa terrazza di copertura del fabbricato in piano ottavo di circa mq 109 ### confinante con cortile privato, con scale, con gabbia delle scale e con altra porzione di terrazza di proprietà aliena, salvo altri, il tutto come meglio rappresentato nella planimetria catastale ad allegarsi; nell'insieme riportato nel ### del predetto Comune al foglio 62, particella 211, subalterno 50, via dei 2 ### n. 42, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani 12, superficie catastale totale mq 229, senza le aree scoperte mq 216, rendita catastale 3.563,55; 2) in ogni caso, con vittoria di spese e compenso, oltre c.p.a. ed iva come per legge”. 
A sostegno della domanda, la curatela attrice rappresentava di essere stata autorizzata ad agire in giudizio nei confronti di ### al fine di far valere la responsabilità di quest'ultimo, quale Presidente del Cda della società cooperativa a responsabilità limitata ### costituita nel settembre 1999, per i comportamenti di mala gestio allo stesso ascrivibili durante il periodo in cui aveva rivestito la carica di amministratore della società in bonis, al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato alla massa dei creditori. 
Deduceva l'attrice che, dopo un lungo periodo di inerzia della società, a far data dal 2009, ### poneva in essere una serie di attività con evidente negligenza professionale - tra cui l'acquisto di un complesso immobiliare su cui la società in bonis avrebbe dovuto edificare - causando ingenti danni ai soci, ai creditori sociali e alla stessa ### che, impossibilitata a far fronte agli impegni economici ed alle sopravvenienze contrattuali, veniva dichiarata fallita in data 3 maggio 2021 dal Tribunale di ### In particolare, il danno subito dalla ### dal contegno dei convenuti veniva così quantificato: “### emergente quantificabile in euro 2.276.202,00, quanto ai versamenti eseguiti sia a titolo di caparra confirmatoria (euro 1.285.000,00) che di acconto sul prezzo di acquisto dei terreni (euro 900.000,00), nonché agli interessi versati a causa della proroga delle scadenze contrattuali (euro 91.202,00); e in euro 208.600,00 quanto ai versamenti eseguiti all'### Zambrano per l'inutile contratto di appalto di servizi; ### potenziale quantificabile complessivamente in euro 450.000,00, corrispondente alla penale prevista nel contratto stipulato con l'### Zambrano per l'importo di euro 450.000,00, che diverrebbe un danno effettivo solo nel caso in cui quest'ultima richieda e ottenga in sede giudiziale tale importo, oltre interessi e spese legali eventualmente riconosciuti al professionista, oltre ### e ### sull'importo corrispondente al danno emergente (pari ad euro 2.276.202,00) in base agli indici #### per prosecuzione dell'attività sociale in presenza dei presupposti di cui all'art. 2447 c.c., quantificabile in euro 200.259.89, corrispondente al deficit patrimoniale riportato dalla società nel periodo considerato”. 
Precisava la ### che l'atto di vendita oggetto di revocatoria era stato stipulato il ###, dopo che nell'assemblea del 7.7.2020 della ### in bonis si era discusso dei profili di responsabilità di ### per i danni patrimoniali cagionati alla ### al solo fine di sottrarre l'immobile in questione alle pretese risarcitorie che la ### avrebbe intrapreso nei suoi confronti. 
Inoltre, l'attrice rilevava: - che gli acquirenti dell'appartamento in oggetto - ### e ### - non potevano non conoscere le vicende del loro de cuius con ### e, quindi, le problematiche patrimoniali di quest'ultimo, in quanto figli dell'originario dante causa di #### il quale ultimo aveva dovuto trasferire a ### l'immobile in oggetto a seguito di sentenza costitutiva degli effetti del contratto preliminare ex art. 2932 c.c. emessa dal Tribunale di ### n. 2205 del 17.5.2016; - che il prezzo convenuto nell'atto revocando - di euro 430.000,00 - era pari sostanzialmente al suo valore catastale, oltre ad essere pari quasi alla metà di quanto effettivamente pagato dall'### al momento dell'acquisto e, comunque, le modalità di pagamento convenute risultavano anomale e facilmente ritrattabili; - che nella citata sentenza del 2016, il Tribunale di ### aveva condizionato sospensivamente il trasferimento coattivo dell'immobile al pagamento, da parte di ### ed in favore di ### del prezzo di euro 650.000,00 (con facoltà per il primo di sospendere il pagamento in attesa della liberazione dell'immobile da garanzie reali ad opera del secondo); - che successivamente, con l'atto di avveramento della condizione del 14 ottobre 2019 prima citato, ### e ### coniuge di ### davano atto dell'avvenuto decesso di quest'ultimo, della rinunzia alla sua eredità da parte dei suoi due figli (i sig.ri ### e ### oggi convenuti) e dell'accettazione tacita dell'eredità da parte della ### - che nel medesimo atto di avveramento, le due parti convenivano di considerare avverata la condizione sospensiva relativa al pagamento del residuo prezzo di euro 650.000 rispetto all'originario corrispettivo di euro 700.000 fissato nell'originario contratto preliminare di vendita (poi inadempiuto da ###; - inoltre, nel medesimo atto di avveramento della condizione si prevedeva anche, a fini transattivi, che il residuo prezzo di euro 650.000 sarebbe stato versato dall'### con le seguenti, complesse modalità (volte a regolare svariati aspetti di precedenti rapporti dare-avere tra le due parti originarie): a) € 339.600,00 mediante compensazione parziale con il corrispondente debito del defunto ### verso l'### per il pagamento di penali previste nella predetta sentenza ex art. 2932 c.c. del Tribunale di ### n. 2205/2016; b) € 120.512,29 mediante delegazione ex art. 1269 c.c. conferita dalla ### ad ### di pagare un debito non ben specificato della stessa (sempre quale erede del defunto ### verso tal ### (il quale, per tale credito, aveva già notificato un pignoramento presso terzi proprio al sig. ###; in pratica, la ### dirottava in favore di un suo creditore (### il pagamento di quella parte di corrispettivo che avrebbe dovuto ricevere dall'### c) i restanti euro 189.887,71, infine, avrebbero dovuto essere pagati entro il 30 giugno 2029 e, all'uopo, venivano emessi in quella sede dall'### dieci effetti cambiari (con espressa novazione dell'obbligazione di pagamento del predetto prezzo residuo); - che con l'atto di vendita del 2020, oggi impugnato, ### trasferiva ai figli del defunto suo dante causa, ### il predetto bene prevedendo le seguenti anomale pattuizioni e modalità di pagamento: il corrispettivo veniva fissato in euro 430.000,00, somma di gran lunga inferiore rispetto all'effettivo valore di acquisto del bene; - nell'atto impugnato il corrispettivo era sostanzialmente sovrapponibile al suo valore catastale (euro 411.590) e, comunque, pari a quasi la metà del prezzo con il quale ### aveva precedentemente acquistato l'immobile in oggetto da ### (euro 700.000); - una parte considerevole, pari ad euro 189.887,71, veniva compensata con il debito di pari importo che l'### aveva nei confronti della ### derivante dalle dieci cambiali già emesse in occasione del citato atto di avveramento della condizione; - altra considerevole parte del prezzo, pari ad euro 148.752,29, veniva anch'essa dilazionata con dieci cambiali emesse dai ### in favore di ### e scadenti annualmente il 13 dicembre di ogni anno per i successivi nove anni, fino al 31 dicembre 2029 (in pratica, le stesse modalità di pagamento precedentemente assunte da ### nell'atto di avveramento della condizione del 2019); - che ### non era in possesso di ulteriori beni; - che le dette circostanze confermavano il chiaro disegno fraudolento sotteso all'atto in questione, volto a trasferire l'immobile ai ### - i quali, di fatto, non avevano mai traferito la residenza nell'immobile in questione - col solo preciso intento di allontanarlo temporaneamente dal patrimonio del debitore ### per poi eventualmente ritrasferirlo a quest'ultimo in un secondo momento, rinegoziando i rispettivi, intricati rapporti di dare/avere; - che sussistevano, pertanto, i presupposti di cui all'azione revocatoria ex art. 2901 Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio, #### e ### mediante deposito di comparsa di costituzione e di risposta in data ###, contestando in toto la domanda, chiedendo “### la nullità dell'azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 cpc, con ogni conseguenza di legge; 2) In subordine e senza accettare il contraddittorio, dichiarare la decadenza ex art. 69 bis L.F. rispetto alla revocatoria; 3) ### in linea gradata, dichiarare la inammissibilità dell'azione giudiziaria per mancanza di ragioni creditorie; 4) In via ulteriormente subordinata, rigettare le domande della ### perché infondate e non provate; 5) In ogni caso, condannare la ### - stante l'aggressione materializzante abuso di diritto e violazione di buona fede e correttezza - alla sanzione civile, nei confronti di ognuno dei concludenti, ex art. 96 III comma cpc, oltre interessi e rivalutazione. 6) ### la ### alle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari”. 
Preliminarmente, le convenute eccepivano, la decadenza dall'azione revocatoria, per essere stata la citazione notificata in data ###, ai sensi dell'art. 140 cpc per compiuta giacenza, a fronte della sentenza di fallimento (n. 38/2011) pubblicata il ###. 
Eccepivano, inoltre, la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 cpc, per essere l'azione di inefficacia fondata su una vaga ed indefinita responsabilità gestoria in capo ad ### - che avrebbe cessato la sua carica di amministratore oltre tre anni e mezzo prima della stipula dell'atto di compravendita (28/09/2020) - rispetto alla quale non sarebbero stati specificati gli elementi minimi per ipotizzare la sussistenza di un danno, né i criteri di quantificazione del danno stesso, nei cui confronti non sarebbe stata neanche proposta un'azione di responsabilità. 
Inoltre, non sarebbero stato esplicitato come si sarebbe materializzato il concorso dei convenuti ### e ### acquirenti di buona fede, estranei alle vicende societarie ed alle condotte che avrebbe posto in essere la parte alienante. 
Disconosciuti espressamente il documento sub n. 5 del foliario di parte attrice (presunto verbale assembleare ### del 07/07/2020), nonché il documento sub n. 10 (presunto parere avv. ### ritenuti, in ogni caso, gli stessi inidonei a fondare l'azione revocatoria proposta, nel merito i convenuti deducevano l'inammissibilità ed infondatezza dell'azione, carente dei presupposti soggettivi ed oggettivi, rilevando, in particolare, che tutte le obbligazioni risultanti dall'atto di compravendita impugnato trovavano la loro fonte in provvedimenti degli organi giurisdizionali, che escludevano qualsivoglia “disegno fraudolento” e, nello specifico, nella sentenza n. 2205/2016, del 17/05/2016 del Tribunale di ### che aveva accolto la domanda attorea e pronunciato il trasferimento coattivo in favore di ### ed in danno di ### - subordinato al pagamento della somma residua di € 650.000,00 - condannando, altresì, quest'ultimo al pagamento della penale di ### 100,00= al giorno per il ritardo a far tempo dal 01/08/2007; la suddetta sentenza era stata anche impugnata da ### con atto di appello del 16/06/2017 sebbene per le lungaggini del processo, la controversia non era più proseguita, con cancellazione della causa dal ruolo; - che in seguito al decesso di ### era stato stipulato in data ### l'atto dichiarativo di avveramento di condizione sospensiva, con il quale veniva trasferito l'immobile in questione ad ### decurtando in compensazione, rispetto al corrispettivo stabilito, l'importo di ### 339.600,00 a titolo di penale per il ritardo, sancita dalla sentenza del Tribunale N. 2205/2016, nonché ### 120.512,29 quale delegazione di pagamento in favore di #### al fine di adempiere in favore di quest'ultimo il debito della parte alienante in virtù di sentenza del Tribunale di ### n. 4191/09 e di cui al pignoramento del 20/04/2015; tra l'altro quest'ultimo pagamento era anche finalizzato alla cancellazione di ipoteca sul bene oggetto di revocatoria. 
Con espresso riferimento ai rapporti tra le parti, i convenuti deducevano che nessuna anomalia era ravvisabile in ordine all'atto pubblico di compravendita del 28/09/2020, rilevato che: i coniugi #### e la moglie ### si erano separati legalmente con assegnazione alla moglie ed ai figli dell'appartamento di Via dei ### che i convenuti avevano interrotto ogni rapporto con il padre per cui non potevano essere a conoscenza dei fatti attinenti all'amministrazione di della società cooperativa e che l'appartamento di Via dei ### era stato acquistato dagli stessi al fine di consentire alla anziana madre, ### (di anni 86 all'epoca del rogito) di conservare il suo habitat familiare. 
Infine, deducevano che, dal canto suo, ### si era determinato ad alienare l'immobile sottoposto all'odierna azione revocatoria al fine di evitare un'altra lunga controversia volta ad ottenere la disponibilità dell'appartamento detenuto dalla ### nonché di evitare di dover corrispondere l'ulteriore somma di ### 189.000,00, ancora dovuta, ottenendo anche gli importi di ### 91.360,00 a mezzo bonifici bancari ed di ### 148.752,29 a mezzo effetti cambiari. 
Si costituiva, altresì, in giudizio, nella medesima data del 19.7.2024, ### chiedendo “### la nullità della citazione per vizio della causa petendi, per difetto di allegazione dei fatti posti a base del presunto diritto azionato e, in ogni caso, per la violazione degli artt.  163 comma 4 e 164 c.p.c.; b) in subordine, dichiarare la inammissibilità della domanda per difetto di allegazione delle presupposte ragioni di credito cui la presente azione dovrebbe essere strumentalmente connessa; c) nel merito, rigettare le domande della curatela perché infondate e comunque non provate; d) condannare la curatela del fallimento ### al pagamento delle spese legali, da attribuirsi ai procuratori antistatari, liquidate anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del dispiego di azioni giudiziarie intentate (e preannunciate) contro l'esponente”. 
Premesso di essere venuto a conoscenza di contestazioni in ordine al suo operato solo in data il ###, in occasione del rigetto della sua domanda di ammissione al passivo per i compensi allo stesso spettanti proprio in ragione della carica ricoperta all'interno della società i bonis, a sostegno della difesa, l'odierno convenuto eccepiva: la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e violazione del diritto di difesa dell'esponente, per essere la domanda fondata su una generica e vaga violazione di doveri genericamente riferibili allo stesso, quale amministratore della società cooperativa ### in bonis; la prescrizione dell'azione, in assenza di efficaci atti interruttivi, atteso che gli unici fatti dai quali discenderebbe la responsabilità a carico dell'amministratore risalirebbero al 2015; l'infondatezza nel merito della domanda, in mancanza di una posizione creditoria dell'attore meritevole di tutela e garanzia, che escluderebbe qualsivoglia danno riconducibile ad una disposizione patrimoniale dell'### l'inesistenza degli elementi soggettivi della scientia damni e della partecipatio fraudis, non avendo avuto conoscenza, nel momento in cui procedeva alla vendita, del verbale dell'assemblea del 7.7.2020, né del parere del prof. ### in ogni caso ritenuti inidonei a fondare l'invocata azione revocatoria. 
Quanto ai rapporti tra le parti, il convenuto evidenziava l'insussistenza di buoni rapporti, in ragione delle pregresse azioni giudiziali intraprese tra le stesse. 
Quanto alle asserite modalità di pagamento del prezzo convenuto nell'atto impugnato, il convenuto evidenziava che il prezzo concordato teneva conto di una compensazione per € 339.600,00 a titolo di penale per il ritardo; che per poter addivenire al trasferimento era stato necessario delegare il pagamento di € 120.512,29 in favore di ### creditore del dante causa in forza di sentenza del Tribunale di ### n. 4191/2009 cui era seguito atto di pignoramento il ### ed iscrizione ipotecaria sul bene oggetto di revocatoria. 
Infine, il convenuto deduceva di essersi determinato a rivendere l'immobile ai figli del dante causa al fine di evitare le lungaggini legate alla prosecuzione del giudizio di secondo grado, di appello della sentenza ex art.2932 c.c. - incassando comunque l'ulteriore saldo del prezzo e risparmiando la somma di € 189.000,00, sul prezzo ancora dovuto per l'esecuzione della sentenza del 2017. 
In ogni caso, deduceva l'erroneità del metodo di quantificazione del danno. 
Depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, all'udienza del 17.09.2025 il Giudice rinviava per la rimessione della causa in decisione al 17.09.2025 in cui la stessa veniva trattenuta in decisione. 
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e, pertanto, vada, accolta per le motivazioni che di seguito si esporranno. 
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di decadenza ex art. 69 bis, primo comma, 1. Fall., della curatela attrice dalla possibilità di esperire l'azione in oggetto, in quanto la stessa sarebbe stata proposta oltre il termine triennale di decadenza previsto dalla menzionata disposizione. 
Premesso che secondo condivisibile orientamento della Suprema Corte in materia di fallimento, “l'azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi dell'art. 66 l. fall. non è soggetta al termine triennale di decadenza ex art. 69 - bis l fall., la tale interpretazione conducendo argomenti di natura sia letterale (atteso che il primo degli articoli citati stabilisce che l'esercizio dell'azione avvenga "secondo le norme del codice civile", così come il secondo sancisce, per parte propria, che il regime da esso recalo si applichi alle sole azioni "disciplinate" dalla sezione, della legge fallimentare in cui è collocato), sia sistematica, posto che l'azione conserva natura di revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologica, apparendo irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi - quelli della massa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato.(vedi Cass. 8680 del 2017 e ancora Cass..  17544/2018), in ogni caso si osserva che la Corte di legittimità a più riprese ha statuito il principio secondo cui l'interruzione dei termini prescrizionali dell'azione revocatoria, quale manifestazione della volontà di far valere il diritto sostanziale sotteso, deve ritenersi validamente compiuta per il notificante con la tempestiva consegna dell'atto interruttivo all'### giudiziario. 
La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'### giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass., S.U. n. 24822/2015; Cass. Ord. Sez. 6 24687/2016). 
Pertanto, nel caso in esame sarebbe comunque ravvisabile la tempestività dell'azione avendo parte attrice inoltrato l'atto di citazione per la notifica per il tramite dell'ufficiale giudiziario ai convenuti ### il 2 maggio 2024 ed al convenuto ### il 30 aprile 2024 (cfr. copia atto di citazione notificato a mezzo unep e a mezzo pec allegati all'atto introduttivo), ovvero nel termine di cui all'art. 69 bis L.F..  ### preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e violazione del diritto di difesa dell'esponente, avendo parte attrice chiaramente allegato e successivamente documentato di aver agito nel presente giudizio in ragione della pretesa creditoria sottesa alla domanda risarcitoria connessa al danno derivante da mala gestio proposta dinanzi al Tribunale delle ### di Napoli, nei confronti ### quale Presidente del cda della ### società cooperativa, dichiarata fallita in data 3 maggio 2021, dal Tribunale di ### ( all. 14 alla memoria I termine 171 ter c.p.c. di parte attrice), la cui eventuale prescrizione e fondatezza, anche in ordine alla quantificazione del danno, esulano dall'ambito del presente giudizio, per i motivi che di seguito saranno precisati. 
Giova rammentare che l'azione revocatoria qui invocata da parte attorea rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento. 
Va rilevato, inoltre, che “###. Fall., art. 66, comma 1, prevede espressamente che "il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile". Il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore L. Fall., ex art. 66, la quale, pur nella particolarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c.. Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (se non nei termini in cui gli stessi vanno verificati) a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.” (Cassazione civile sez. I, 22/11/2021, n.###).  ###. 66 L.F. ripropone, dunque, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. ### differenza con quest'ultima è l'ambito di efficacia, in quanto, la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione; i presupposti e l'efficacia dell'azione sono invece le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento (Cass. 7.05.2015 n. 9170).  ### esercitata dal ### conserva, dunque, tutti gli elementi costitutivi richiesti dall'art. 2901 c.c. e cioè l'esistenza del credito, il presupposto oggettivo dell'eventus damni e quelli soggettivi del consilium fraudis o della scientia damni. (cfr. Corte di Appello di Messina 12.1.2022 n. 30). 
Più recentemente, è stato ulteriormente precisato che “### dell'azione revocatoria ordinaria in una procedura fallimentare ne determina la trasformazione da strumento di tutela individuale del singolo creditore a strumento di tutela collettiva della massa, comportando, pur nel silenzio della legge, un diverso atteggiarsi sia dei presupposti sia degli effetti dell'azione. In particolare muta il presupposto oggettivo, che va individuato nella lesione della garanzia patrimoniale offerta dai beni del debitore al momento del compimento dell'atto e ancora esistente a quello della proposizione dell'azione. Lesione, in termini di insufficienza di tali beni a consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, da verificarsi con riferimento all'insieme dei creditori. Ancora, la dichiarazione di inefficacia dell'atto si estende nei confronti dell'intera massa dei creditori, anteriori o posteriori all'atto, nonché determina direttamente, come per la revocatoria fallimentare, il recupero del bene al patrimonio oggetto dell'esecuzione fallimentare”. (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/09/2025, n.25605). 
Tanto premesso, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.  1) Preesistenza di un credito Dal punto di vista oggettivo, è necessario che il creditore agente prospetti l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione - di una ragione o aspettativa di credito in capo all'attore, ancorché solo eventuale, purché non assolutamente pretestuosa (Cass. S.U. ordinanza n.9440/2004; Cass. Sent.  12678/2001; Cass. Sent. N. 12144/1999). 
Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass. civ. n. 7452/00; n. 2104/00). 
Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, parte attrice ha allegato e successivamente documentato di aver agito in giudizio al fine di far valere la pretesa risarcitoria connessa al danno derivante da mala gestio nei confronti del Presidente del cda della ### società cooperativa dichiarata fallita in data 3 maggio 2021, dal Tribunale di ### (cfr. all. 14 alla memoria I termine 171 ter c.p.c. di parte attrice). 
Sul punto, occorre rammentare come la giurisprudenza ormai pacifica, all'indomani della già citata pronuncia delle ### del S.C., Cass. SS.UU. n. 9440/04, la quale, tra l'altro, contempla espressamente anche l'ipotesi del credito risarcitorio per mala gestio fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società, affermi che “l'art.  2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. 
Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. n. 1893/12; n. 9855/14; n. 11471/03); fermo, comunque, restando che “l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finchè l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (Cass. n. 17257/13; n. 9855/14). 
La lettura estensiva della norma, in coerenza con il suo inquadramento tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del credito, trova giustificazione nelle esigenze di tutela del credito, che appaiono egualmente meritevoli di considerazione sia che il credito eventuale tragga origine da un negozio, sia che nasca da un fatto illecito, rivestendo eguale dignità le due posizioni creditorie, e meritando quindi entrambe l'accesso alla tutela conservativa somministrata dall'art. 2901 c.c., nel caso in cui il debitore, in pendenza del giudizio di accertamento del credito, compia atti di disposizione del patrimonio suscettivi di pregiudicare le ragioni del creditore” (Cass. SS.UU. n. 9440/04). 
Tra l'altro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, condiviso da questo Giudice, secondo cui “Il requisito dell'anteriorità del credito, rispetto all'atto impugnato in revocatoria, deve essere riscontrato in base al momento dell'insorgenza del credito e non a quello successivo del suo accertamento giudiziale, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile”. (cfr. Corte di Appello di Venezia 15/03/2023), "... sicché essa può ritenersi sussistente anche se e quando l'accertamento del credito avvenga con sentenza posteriore all'atto impugnato (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019; Sentenza n. 1968 del 27/01/2009; Sentenza n. 12678 del 17/10/2001; Sentenza n. 8013 del 02/09/1996)...." (cfr. Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 116/2023 del 03-02-2023). 
Non vi è dubbio, dunque che, nel caso di specie, la curatela attrice ha prospettato l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione - di una ragione o aspettativa di credito, avendo la ### attrice agito in giudizio in virtù della pretesa sottesa alla domanda di risarcimento dei danni da mala gestio, proposta nei confronti di ### nella sua qualità di Presidente del cda della ### S.C.R.L., con riferimento alle attività compiute a far data dall'anno 2010 e fino al 2017 - in cui ha cessato tale carica - ovvero in data anteriore all'atto impugnato del 2020.  2) Esistenza di un atto dispositivo ### dal punto di vista oggettivo, è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone. 
A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori, salvo che l'attore non sia in grado di provare in radice il carattere fittizio dell'alienazione mediante la diversa azione di simulazione. 
Tanto premesso, nel caso di specie, la prova dell'atto dispositivo emerge per tabulas dall'atto di compravendita immobiliare a rogito del notaio ### di ### del 28 settembre 2020, repertorio n. 2978 raccolta 2566, trascritto presso i ### di ### il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale ### registro particolare 24379, con cui ### ha venduto e trasferito ai germani ### e ### la piena ed esclusiva proprietà della consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, e precisamente: appartamento fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, posto al quinto piano, avente doppio ingresso sia dalla porta di fronte che a sinistra a chi sale sul pianerottolo di smonta delle scale, composto di 12 ### vani catastali, confinante con gabbia scale, con la predetta via dei ### con proprietà ### e ### o aventi causa, con via ### e con traversa privata, salvo altri; con annessa terrazza di copertura del fabbricato in piano ottavo di circa mq 109 ### confinante con cortile privato, con scale, con gabbia delle scale e con altra porzione di terrazza di proprietà aliena, salvo altri, il tutto come meglio rappresentato nella planimetria catastale ad allegarsi; nell'insieme riportato nel ### del predetto Comune al foglio 62, particella 211, subalterno 50, via dei 2 ### n. 42, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani 12, superficie catastale totale mq 229, senza le aree scoperte mq 216, rendita catastale 3.563,55 ( all. 2 in produzione di parte attrice). 
Invero, nessun dubbio che, nel caso di specie, l'atto oggetto della prospettata domanda revocatoria rientri nel novero degli atti dispositivi. 
La compravendita di immobili, infatti, integra un atto dispositivo di carattere traslativo del diritto di proprietà su beni in favore dell'acquirente, idoneo a provocare una modificazione peggiorativa nel patrimonio del dante causa e, come tale, suscettibile di revocatoria. Il periculum damni, infatti, può attenere tanto a profili quantitativi quanto a profili qualitativi e dunque sia all'entità della garanzia patrimoniale, sia alla qualità dei beni che ne formano oggetto: "qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di un bene facilmente aggredibile esecutivamente e non distraibile dal debitore (es.: un immobile) con bene distraibile (es.: denaro) o non altrettanto facilmente aggredibile dal creditore" (Tribunale Lecce, 21/01/2019, n.187). 
Orbene, risulta sussistente il secondo requisito di operatività della tutela ex art. 2901 c.c..  3) Eventus damni ### la sussistenza in capo all'odierna attrice di una ragione di credito anteriore all'atto dispositivo, deve procedersi all'accertamento dell'ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, il cd. eventus damni. 
Il periculum damni o eventus damni, che qualifica l'atto di disposizione come fraudolento nella misura in cui reca attuale pregiudizio alle ragioni dei creditori oppure è semplicemente in grado di pregiudicarli in via potenziale (in tal senso è sufficiente un mero pericolo di danno), va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione. 
Si deve rammentare che l'onere di provare l'elemento c.d. "oggettivo" dell'azione revocatoria - così come quello "soggettivo"- grava su chi agisce in revocatoria e, dunque, nel caso di specie, sulla ### del ### Tale prova può ritenersi raggiunta anche per mezzo di presunzioni semplici, ai sensi dell'art.2729 c.c. (arg. da Cass.civ. n.2748/2005). 
Il periculum damni o eventus damni è interpretato dalla giurisprudenza consolidata in maniera elastica ed orientata al favor creditori, per cui si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione sia in grado di rendere più difficile o onerosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. 18/06/2019 n. 16221; Cass. civ. 19/7/2018, n. 19207, Cass. 3/2/2015, n. 1902). 
In particolare, con riferimento a tale presupposto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. (cfr., Corte di ### 12.1.2022 n. 30; Cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; Cass. civ., 29.3.2007, n. 7767; Cass. civ., 4.7.2006, n. 15265).  “A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. n. 1896 del 2012). 
Con particolare riferimento all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2022, n. 1489), ha avuto già modo di ribadire che “il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (in tal senso anche Cass. 2253/2015, nonché 19515/2019, Cass. 3871/2019, Cass. 2336/2018, 1366/2017; Cass. 1902/2015; Cass. 8931/2013, 26331/2008 e Cass. 9092/1998).  “Ai fini del verificarsi del presupposto dell'eventus damni è poi necessario che la curatela dimostri non solo il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto revocando, ma anche che quest'ultimo abbia oggettivamente reso più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. A tal proposito deve aggiungersi che “in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori” (Cass. 9565/2018, 19515/2019, Cass. 8931/2013). Sicché il principio normalmente applicato in tema di revocatoria ordinaria, secondo cui l'inesistenza del rischio di incapienza incombe sul convenuto (cfr. Cass. 2651/2013), non può trovare applicazione quando tale azione sia proposta dal fallimento”.  (cfr. Trib. ###, 06.02.2023 n. 497). 
Ciò detto, nel caso in esame, deve rilevarsi che la ### attrice ha provato che i crediti vantati dai creditori ammessi al passivo ammontano ad un totale di euro 1.886.327,15 in chirografo e euro 55.575,25 in privilegio (cfr. all.7 in produzione di parte attrice), per la cui soddisfazione non è assolutamente sufficiente il patrimonio relitto della società fallita, atteso che il ### non dispone di alcun attivo (cfr. all. 8 in produzione di parte attrice). 
Inoltre, risulta evidente che il credito per la cui tutela si agisce in questa sede è precedente all'atto revocando, trattandosi di pretesi danni connessi alle attività ed omissioni relativi al periodo 2010 - 2017 in cui ### ha rivestito la carica di amministratore, anteriore alla data dell'atto impugnato del 2020 (cfr. all. 14 in produzione di parte attrice). 
Infine, può ritenersi che l'atto di compravendita del 28.9.2020 impugnato ha certamente mutato qualitativamente e quantitativamente il patrimonio del debitore, rendendo molto improbabile la soddisfazione dei creditori di ### atteso che la ### attrice ha provato che il convenuto non risulta proprietario o titolare di altro diritto reale su alcun immobile nel territorio italiano (cfr. all. 9 in produzione di parte attrice). 
Né, d'altra parte, il convenuto ha provato di essere in possesso di ulteriori beni utili a soddisfare la garanzia creditoria di cui all'art. 2740 Ne consegue che, nella fattispecie in esame, può ritenersi sussistente il presupposto dell'eventus damni.  4) Scientia damni ### revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito richiede anche il presupposto della scientia damni. 
Il presupposto della scientia damni implica la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740 c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. Civ., 1.6.2000, n. 7262). 
Alla conoscenza del pregiudizio deve essere equiparata naturalmente la sua conoscibilità, cosicché l'ignoranza dovuta a colpa grave va considerata al pari della conoscenza effettiva (cfr. Cass. n. 2748/2005). 
Tale consapevolezza si connota in ragione della collocazione temporale dell'atto: qualora infatti l'atto di disposizione sia anteriore all'assunzione dell'obbligazione, è necessario fornire la prova ulteriore che questo sia stato preordinato dal debitore in vista del sorgere del rapporto obbligatorio allo scopo di precostituirsi l'inadempimento.  ### dell'elemento soggettivo dipende anche dal carattere gratuito o oneroso dell'atto. Qualora il debitore ponga in essere un atto a titolo gratuito, è sufficiente la prova della sua sola consapevolezza ai sensi dell'art. 2901 co. 1 n. 1) cod. civ., mentre irrilevante è lo stato psicologico del terzo, il cui interesse è recessivo rispetto a quello del creditore che mira a evitare un danno. Qualora invece l'atto sia a titolo oneroso, non può prescindersi dalla prova della comune conoscenza del terzo del carattere fraudolento della operazione o, qualora l'atto sia anteriore al sorgere del credito, della partecipazione alla dolosa preordinazione in danno del creditore (cd. Participatio fraudis).  ### della prova incombente sul creditore agente può essere assolto anche mediante prove diverse da quelle dirette e dunque partendo da elementi presuntivi, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (cfr. Cass. civ. 18/06/2019, n.16221; Corte appello ### 03/11/2020, n. 1020). Il ragionamento presuntivo può essere condotto “seguendo tre diverse direttrici: - presunzioni oggettive, consistenti nella palese - o comunque agevolmente conoscibile - esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; - presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo; la non congruità dello stesso; il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc; - presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.)” (Tribunale Latina, 07/09/2020 n.1619). Nel caso di atti a titolo oneroso, la giurisprudenza è favorevole al ricorso alle presunzioni semplici anche per fornire la prova non agevole della partecipatio fraudis del terzo (Cass. Civ. 18\01\2019 n.1286). 
Con particolare riferimento alla prova della consapevolezza da parte del terzo, va rilevato che, secondo la Suprema Corte di Cassazione “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (### 28423 del 15/10/2021; in tal senso anche Tribunale Piacenza sez. I, 09/02/2023, n.67). 
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, in considerazione dell'anteriorità del preteso credito rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, ai fini dell'accoglimento della domanda è quindi sufficiente la prova che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie nel momento in cui sono stati posti in essere gli atti dispositivi. 
A tal proposito, si osserva che, non può esservi dubbio alcuno che il convenuto, ### fosse consapevole del pregiudizio che stava arrecando ai creditori, nel momento in cui stipulava l'atto di compravendita immobiliare del 28.9.2020, alla luce della documentazione versata in atti dalla curatela attrice. 
Invero, nella specie, indizi gravi, precisi e concordanti, che depongono nel senso della consapevolezza dell'eventus damni da parte dell'alienante, possono essere rinvenuti: - nella collocazione temporale dell'atto dispositivo: l'atto impugnato del 28.9.2020 è stato stipulato circa due mesi dopo l'assunzione della delibera assembleare della ### in bonis del 7 luglio 2020 (cfr. all. 5 in produzione di parte attrice), nella quale veniva esaminata la relazione predisposta dall'Avv. ### - su incarico del nuovo Presidente del cda - sulle azioni di responsabilità da proporsi nei confronti degli organi sociali, con riferimento agli eventi gestori ed alle omissioni verificatesi a partire dall'esercizio 2010, ritenuti dannosi per la società ed ascrivibili prevalentemente a ### nella sua qualità di Presidente del cda fino all'anno 2017 - secondo cui “sussiste la violazione del generale dovere di diligenza professionale di cui all'art.  2392 c.c., da parte di ### ed altresì la violazione degli artt.  26 e 28 dello ### prima della modifica del 2012, e successivamente dell'art. 26 dello ### come modificato nel 2012, laddove si prevede la competenza ### nella stipula dei contratti, nonché, infine, il conflitto di interessi rinveniente dal contemporaneo ruolo, sempre di ### quale amministratore unico di ### S.r.l.” evidenziando una serie di atti ed omissioni che “anche per quanto risulta dalla relazione del dott. ### sono da ritenersi in concreto dannosi per la ### e possono essere ascritti all'ex presidente ### Valerio” (cfr. pagg. 2 e 12 all. 10 in produzione di parte attrice).  ### parte, è anche emerso che i diversi profili di responsabilità imputabili all'### emergevano già nel settembre del 2017, nella relazione del Dott. ### che, incaricato “in questo contesto di completo disorientamento” dal Presidente del CdA nominato dall'assemblea del 30 marzo 2017, “al fine di avere contezza delle ragioni che hanno causato l'immobilismo della società nel corso dell'ultimo quadriennio, nonché dello stato dei rapporti con le parti promittenti venditrici dell'area, con l'impresa appaltatrice dei lavori, con il direttore dei lavori e con il Comune di ### ha conferito incarico al sottoscritto Consulente di analizzare, mediante la redazione di un'apposita ### i principali accadimenti societari, a far data dall'anno 2009 e sino a tutto l'anno 2016”, evidenziando, che “Gli attuali ### di ### della società ### si trovano a gestire una situazione di completo stallo” (cfr. all. 16 in produzione di parte attrice). 
Precedentemente, all'assemblea del 20 luglio 2016, presieduta da ### il consigliere dimissionario e socio della #### lamentava “una informativa carente e lacunosa da parte del Presidente ###merito alle motivazioni che lo hanno portato a presentare le dimissioni dalla carica di consigliere nonché da socio, ribadendo le grosse responsabilità, a suo giudizio, dell'amministratore” (cfr. p. 9 all. 19 in produzione di parte attrice); in quella stessa assemblea, poi, il sindaco, Avv. ### “lamenta la mancanza di oggettivizzazione degli atti prodotti e la mancanza di comunicazioni scritte e documentate, proponendo di riconvocare l'### a settembre per la ricomposizione del CDA e per una rappresentazione della rendicontazione di quanto relazionato dal Presidente ###produzione di parte attrice). 
Costituito il nuovo cda nel corso della successiva assemblea del 30 marzo 2017, nell'assemblea del 25 ottobre 2017, letta la citata relazione del dott. ### finalizzata alla ricostruzione di tutte le vicende societarie e contabili che avevano interessato la cooperativa negli ultimi anni, il socio ### chiedeva al dott. ### “lumi circa la sussistenza, a suo avviso, di eventuali responsabilità ascrivibili alla passata gestione” (p. 22 all. 19 in produzione di parte attrice). 
Ancora, all'assemblea dell'11 luglio 2018, avente tra i punti all'ordine del giorno “7) azione sociale di responsabilità nei confronti dei membri della CDA cessati” (cfr. p. 29 all. 19 in produzione di parte attrice), l'assemblea “dopo breve discussione, essendo propensa a proporre azioni di responsabilità, almeno nei confronti di alcuni dei membri del CDA cessati, delibera di dare mandato al Presidente per prospettare le contestazioni da muovere nei confronti degli stessi” (p. 31 in all. 19 in produzione di parte attrice). 
All'assemblea del 15 luglio 2019, “per individuare i professionisti per le azioni da proporre nei confronti di ### schiavo e delle persone che, componendo i cessati organi societari, risultino responsabili delle gravi irregolarità rilevate nella cosiddetta perizia “Picardi”, il Presidente propone di scegliere la proposta più conveniente tra i preventivi che perverranno al CDA …” (p. 35 all. 19 in produzione di parte attrice). 
All'assemblea del 7 luglio 2020, con all'ordine del giorno, tra l'altro, “5) Individuazione azioni di responsabilità sulla scorta della relazione preliminare del difensore nominato avv. #### Giorgi” (cfr. p. 37 all. 19 in produzione di parte attrice), dove “l'assemblea prende conoscenza della relazione sulle proponenti azioni di responsabilità degli organi sociali, così come predisposta dall'avv. #### Giorgi…. 
All'esito di tale relazione… “l'assemblea ritiene che valga la pena, ancora, di approfondire, sia l'emersione di responsabilità penali, sia quant'altro meglio si potrà valutare circa fatti idonei a configurare la sussistenza di amministratori di fatto, e, pertanto, attesi i tempi ancora disponibili, ed altresì la necessità di reperire risorse finanziarie all'uopo, rinvia anche le decisioni da assumere in merito alla prossima programmata convocazione” (pp. 43-44 all. 19 in produzione di parte attrice). 
Infine, all'assemblea del 15 dicembre 2020, il sindaco ### evidenziava “che l'eventualità di procedere nelle dette azioni [di responsabilità, n.d.r.] è stata più volte portata all'esame dell'### stessa, che finora non ha autorizzato detta azione, anche perché risultava dubbioso l'esito satisfattivo, in particolare nei confronti del cessato presidente dott. ### ingenito, per ragioni di impossidenza manifesta da parte di costui” (cfr. p. 49 alll. 19 in produzione di parte attrice). 
Orbene, alla luce della copiosa documentazione versata in atti dalla curatela attrice, risulta alquanto improbabile che il convenuto ### proprio in quanto “esperto dottore commercialista e ottimo conoscitore della materia” (cfr. pag. 25 della comparsa di risposta ###, non avesse più contezza delle sorti della società che aveva amministrato sin dalla sua costituzione e fino al 2017, la cui carica di amministratore aveva dismesso, non volontariamente, bensì a seguito di revoca dell'incarico a seguito della decisione assunta dall'assemblea in data ### (cfr. pag. 16 all. 19 alla memoria ex art. 171 bis c.p.c. di parte attrice), in esecuzione di volontà già anticipate in occasione del 16.12.2016 in cui si poneva all'ordine del giorno la “presa d'atto del mancato funzionamento del cda e l'intera revoca del cda” (cfr. pag. 12 all.  19 allea memoria ex art. 171 bis c.pc. di parte attrice), attesa, oltretutto, la permanenza, in capo allo stesso della qualità di socio della ### Si ritiene, poi, fortemente sintomatico della sussistenza della scientia damni in capo al convenuto e del consilium fraudis in capo agli acquirenti la vendita da parte di ### in favore degli eredi del suo originario dante causa, ### degli stessi beni immobili che erano entrati a far parte del suo patrimonio soltanto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.p.c., N. 2205 del 2016, resa in suo favore dal Tribunale di ### Come rilevato da parte attrice, non appare d'ostacolo a tale presunzione l'argomentazione contraria di parte convenuta, secondo cui l'effettiva volontà di sottrarre il bene all'aggressione del fallimento avrebbe potuto essere perpetrata più facilmente con l'electio amici, al momento dell'avveramento della condizione sospensiva apposta alla sentenza ex art. 2932 c.c., piuttosto che con la vendita agli eredi ### rilevato che la sentenza del Tribunale di ### del 2016, in accoglimento della domanda di ### ha disposto il trasferimento coattivo in suo favore e non contempla alcuna previsione in tal senso. 
Ulteriore elemento indiziario è da rinvenirsi nell'evidente sproporzione tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita impugnato pari ad € 430.000,00 e il valore dell'immobile alienato atteso che nella stessa sentenza n. 2205/2016 del Tribunale di ### si dispone che il trasferimento coattivo dell'immobile in favore di ### è subordinato al pagamento, in favore del precedente proprietario, ### della somma di euro 650.000,00 (cfr. all. 12 in produzione di parte attrice). 
Detta evidente sproporzione, si ritiene, non poteva non essere nota all'alienante e agli acquirenti, in ragione delle complesse ed importanti vicende giudiziarie che hanno interessato la vita dell'odierno debitore e del suo originario dante causa e del rapporto di parentela degli acquirenti ### quali figli del defunto ### originario dante causa di ### In merito, non si ritiene plausibile che il prezzo concordato nell'atto pubblico impugnato tiene conto della compensazione per € 339.600,00 a titolo di penale per il ritardo sancita dalla sentenza del Tribunale 2205/2016, nonché della delegazione di pagamento per ### 120.512,29 in favore del tale ### al fine di adempiere in favore di quest'ultimo il debito della parte alienante in virtù di sentenza del Tribunale di ### n. 4191/09 e di cui al pignoramento del 20/04/2015 (quest'ultimo pagamento sarebbe stato finalizzato alla cancellazione di ipoteca sul bene oggetto di revocatoria), atteso che nell'atto di vendita non si fa alcun riferimento a detta riduzione, né è stata prodotta documentazione a sostegno di quanto dedotto. 
Anche le modalità di pagamento convenute nell'atto impugnato, con riferimento a gran parte delle somme dovute, sono sintomatiche della sussistenza della scientia damni in capo al convenuto e del consilium fraudis in capo agli acquirenti posto che, quanto ad euro 148.752,29 viene disposta l'emissione di n. 10 cambiali da parte degli stessi acquirenti in favore di ### con scadenze annuali fino al 31 dicembre 2029, convenendo modalità anomale sia in relazione alle modalità, sia, in relazione al tempo in cui devono eseguirsi; quanto ad euro 189.887,71 del prezzo di vendita risultano compensati con il debito di pari importo che ### avrebbe contratto nei confronti della ### - il cui pagamento era già stato oggetto di dieci cambiali emesse nel 2019 in occasione dell'avveramento della condizione sospensiva - e che la ### avrebbe girato ai figli ### e ### In questo caso, sintomatico, ai fini della revocabilità è che tale modalità ricalchi fedelmente quella adottata nel precedente atto del 2019, in cui era ### a dover versare importi mensili simili alla ### a conferma della volontà di porre in essere un'operazione fraudolenta. 
Infine, quanto al requisito della conoscenza del pregiudizio in capo al terzo acquirente dei beni immobili rileva, altresì, la circostanza che gli stessi non vi abbiamo mai trasferito la residenza nell'immobile acquistato (cfr. all. 13 in produzione di parte attrice). 
In conclusione, per tutte quante le ragioni esposte, la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita immobiliare del 28.9.2020 deve trovare accoglimento e conseguentemente deve dichiararsi l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di compravendita a rogito del notaio ### di ### del 28 settembre 2020, repertorio n. 2978 raccolta 2566, trascritto presso i ### di ### il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale ### registro particolare 24379.
All'accoglimento della domanda segue l'ordine di trascrizione della relativa sentenza. 
In punto di spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al DM 147/2022, secondo valori medi, con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile complessità media, atteso che non è possibile determinare con esattezza il valore effettivo dell'intera operazione economica per cui si agisce in revocatoria, per tutte le fasi e con maggiorazione per pluralità di parti; P.Q.M.  Il Tribunale di #### sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla domanda revocatoria proposta dalla ### s.r.l. n. 38/2021, partita iva e codice fiscale ###, in persona del curatore avv. ### nei confronti di ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C. F. ###), ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE la domanda di revocatoria e, per l'effetto, ### l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e art. 66 L.F., nei confronti della massa dei creditori del ### s.r.l.  38/2021 dell'atto di compravendita a rogito del notaio ### di ### del 28 settembre 2020, repertorio 2978 raccolta 2566, trascritto presso i ### di ### il 7 ottobre 2020 ai n.ri registro generale ### registro particolare 24379, con cui ### ha venduto e trasferito ai germani ### e #### la piena ed esclusiva proprietà della consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, e precisamente: appartamento fabbricato sito nel Comune di ### alla via dei ### n. 42, posto al quinto piano, avente doppio ingresso sia dalla porta di fronte che a sinistra a chi sale sul pianerottolo di smonta delle scale, composto di 12 ### vani catastali, confinante con gabbia scale, con la predetta via dei ### con proprietà ### e ### o aventi causa, con via ### e con traversa privata, salvo altri; con annessa terrazza di copertura del fabbricato in piano ottavo di circa mq 109 ### confinante con cortile privato, con scale, con gabbia delle scale e con altra porzione di terrazza di proprietà aliena, salvo altri, il tutto come meglio rappresentato nella planimetria catastale ad allegarsi; nell'insieme riportato nel ### del predetto Comune al foglio 62, particella 211, subalterno 50, via dei 2 ### n. 42, piano 5, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 6, vani 12, superficie catastale totale mq 229, senza le aree scoperte mq 216, rendita catastale 3.563,55; 2) RIGETTA le domande ex art. 96 c.p.c. articolate dai convenuti; 3) ### ex art. 97 c.p.c. i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ### della procedura attrice che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 14.118,00 (dato dal compenso medio di € 10.860,00 aumentato del 30%) per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge; 4) ORDINA al ### dei R.R. II. competente per territorio di trascrivere la presente pronunzia, con esonero da ogni responsabilità. 
Così deciso in ### 22.11.2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 3561/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppina Valiante

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