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Giudice di Pace di Napoli Nord, Sentenza n. 17697/2024 del 23-10-2024

... osserva il Giudice di ### nel merito che il fatto-incidente, dedotto in citazione, può considerarsi sufficientemente provato alla luce delle risultanze probatorie acquisite, dal mom ento che la sua storicità emer ge dalle ri sultanze della prova testim oniale espletata, con la t este ### llo ### indiffer ente, risultata sufficientemente attendibile, essendo la testimonianza lineare e non contraddittoria. In particolare, confermando le circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione - vale a dire l'inizio del mese di luglio 2015, alle ore 20:00 -20:30 circa, in ### alla via ### ha dichiarato che era appena uscita dal negozio di ### e ### (attuale convenuto) di cui è abituale cliente, allorquando ha assistito ad un incidente provocato da un dipendente, con precisione un italiano, di giovane età, che aveva già visto più volte precedentemente lavorare nell'indicata attività commerciale. Ha specificato che il detto collaborator e trasportava con un carrellino a due ruote del le cassette, quando “lasciava il carrell ino sulla pedana obliqua che serve pe r consentire di salire e scendere dal marciapiede, il quale cade va scivolando sulla stessa e finendo contro l'auto” (leggi tutto)...

testo integrale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ###, avv. ### ha pr onunciato la seguente SENTENZA nella causa civile N.13058/2016 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni”, #### C.F.: ###, nata il ### ad Aversa ### ed ivi residente ###/A, rapp.ta e difesa dall'avv. ### d'### con procura in calce all'atto di citazione ed elett.te dom.ta presso lo studio dello stesso in ### al viale ### n. 100 - pec: ###; a t t r i c e ### “FRUTTA e VERDURA” di ### P.I.: ###, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to per la carica in #### alla via ### n. 19 nonché con sede in #### al c.so Europa n. 201; convenuta-contumace ### Come da verbale di causa e da atti.  #### Con valido atto di citazione ritualmente notificato, ### premesso che in data ### in ### l'auto ### tg. ### di sua proprietà, mentre sostava all'esterno dell'attività commerciale “### e Verdura” di ### ubicata all'angolo tra via ### e via ### veniva urtata da un carrellino utilizzato per il trasporto delle cassette della frutta che cadeva a causa della negligenza di un collaboratore della detta attività commerciale. A seguito dell'impatto l'auto dell'attrice riportava danni alla portiera posteriore destra, quantificati in € 488,00 iva inclusa, come da prevent ivo agli atti, e contenuti nei limiti di € 1.032, 00, perta nto, conveniva in giudizio l'attività commerciale “### e Verdura” di ### in persona del legale rapp.te p.t., chiedendone la condanna al ristoro dei danni tutti subiti dalla indicata ### nonché alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione. 
Verbale di prima udienza n. cronol. 9772/2018 del 16/11/2018
Non si costituiva in giudizio la convenuta benchè ritualmente citata. 
Procedutosi all'espletamento del la fase istruttoria, nella quale venivano a mmessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti (prova per testi, e deposito di documenti), la causa veniva riservata per la decisone. 
La domanda, decidibile, ratione valori, secondo equità ex art.113 c.p.c., con esonero, quindi, dall'applicazione della legge sostanziale, richiedendo l'applicazione solamente delle norme costituz ionali e di quell e comunitarie, ove di rango superiore a quel le ordinarie, nonché di quelle processuali (ex plurimis Cass.sez.III 18.11.02 n.16222 e, anche dei principi informatori della materia (Corte Cost. n.206/04) è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. 
Sempre in via preliminar e, si rileva che vi è agli atti l ettera di messa in mora del 4.9.2015 e regolarmente recapitata in data ###. 
Nulla quaestio in ordine alla legittimazione delle parti, documentalmente provata. 
Ciò posto, in primo luogo osserva il Giudice di ### nel merito che il fatto-incidente, dedotto in citazione, può considerarsi sufficientemente provato alla luce delle risultanze probatorie acquisite, dal mom ento che la sua storicità emer ge dalle ri sultanze della prova testim oniale espletata, con la t este ### llo ### indiffer ente, risultata sufficientemente attendibile, essendo la testimonianza lineare e non contraddittoria. In particolare, confermando le circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione - vale a dire l'inizio del mese di luglio 2015, alle ore 20:00 -20:30 circa, in ### alla via ### ha dichiarato che era appena uscita dal negozio di ### e ### (attuale convenuto) di cui è abituale cliente, allorquando ha assistito ad un incidente provocato da un dipendente, con precisione un italiano, di giovane età, che aveva già visto più volte precedentemente lavorare nell'indicata attività commerciale. Ha specificato che il detto collaborator e trasportava con un carrellino a due ruote del le cassette, quando “lasciava il carrell ino sulla pedana obliqua che serve pe r consentire di salire e scendere dal marciapiede, il quale cade va scivolando sulla stessa e finendo contro l'auto” dell'istante. Ha aggiunto che il dipendente trasportava cassette di plastica doppia a tre liste piene di frutta e che il carrellino era “quello tipo di un metro con due ruote e serve a trasportare cassette”. Ha precisato che l'indicato carrellino urtava contro il lato destro zona sportello posteriore destro, riconoscendo dalle foto mostratele sia i danni Verbale di prima udienza n. cronol. 9772/2018 del 16/11/2018 che lo stato dei luoghi. Ha dichiarato che l'auto ### della ### era regolarmente parcheggiata sul margine destro della strada accostata al marciapiede. 
Ed allora, è evidente che ricorre la responsabilità da parte del collaboratore dell'attività commerciale “### e Verdura” di ### che va ovviamente fatta ricadere sulla indicata convenuta in virtù dell'art. 2049 c.c., atteso che è risultato che lo stesso non aveva agito con la diligenza e la prudenza necessaria al fine di evitare danni a terzi, e avendo, al contrario, agito sicuramente con leggerezza e superficialità. 
Ne consegue che non sussistendo la prova positiva, incombente sulla convenuta, di aver usato tale diligenza, deve affermarsi la propria responsabilità ai sensi degli artt.1218, 1228 e 2049 del c.c., che recita infatti “ I padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arr ecati dal fatto illecito dei loro dom estici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. 
In or dine alla fondatezz a della domanda per quanto concerne il quantum richiesto, osserva il ### che la pretesa invocata, precisata in €. 488,00 comprensiva di i.v.a., appare carente sotto il profilo probatorio, posto che il relativo onere incombente sul richiedente non può certamente considerarsi soddisfatto attraverso il preventivo di parte esibito che - è pacifico - non costituisce prova in senso tecnico e non soddisfa in alcun modo l'onere di cui all'art.2697 c.c., in quanto me ra allega zione di parte, a contenuto tecnico-contabile, liberamente apprezzabile sul quale il Giudice non è tenuto neppure a motivare il proprio dissenso (cass., sez.III, sent.14.11.02 n.16030; sent. sez.III 19.8.03 n.12116). Ne consegue che in mancanza di valida prova sul punto, considerato che i danni in questione sono quelli emergenti dalle foto prodotte e riconosciuti dal teste escusso (ossia qualche ammaccatura allo spor tello posterior e destro), rilevato che il risarcimento per equivalente monetario deve tendere unicamente alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato nei l imiti dell a diminuzione effetti vamente pati ta in conseguenza del sinistro, con esclusione, quindi, di ogni locupletazione (cass.4 maggio 1998 n.2402; Cass.17.10.01 n.12676), ritiene il Giudice di Pa ce, valutato ogni a ltro elemento di prova e/o di comune esperienza, in una al tipo di veicolo, alla sua vetustà (anno di immatricolazione 2008), di determinare il danno in questione, in via equitativa, ex art.1226 c.c. - posto che comunque sussiste la prova del pre giudizio economico conseguente al danno subito, ancorché lo stesso sia certo soltanto nella sua esistenza ontologica (cass.sez.III, sent.22 ottobre 2002 n.14908; cass. sez.III, sent.25 ottobre 2002 Verbale di prima udienza n. cronol. 9772/2018 del 16/11/2018 n.15085) - nell'importo complessivo di €. 300,00, somma, però, ca lcolata già all'attualità e comprensiva di ogni voce di danno, anc he per r itardato pagamento, secondo quanto stabil ito dalla nota sentenza a ### dell a S.C. n.1712 del 17.2.95; sulla stessa , pertanto, competono i soli inte ressi legali dalla domanda al soddisfo. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, nel rispetto della norma limitativa della quantificazione operante per il giudizio di equità, come in dispositivo, ex DM 147/2022.  ### il Giudice di ### di ###, definitivamente pronunciando in via di equità sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa richiesta, eccezione e domanda respinte, così provvede: - dichiara la contumacia della “### e Verdura” di ### in persona del legale rapp.te p.t.  - accoglie la domanda e condanna “### e Verdura” di ### in persona del suo legale rapp.te p.t., a rimborsare all'attrice la somma di €. 300,00, oltre interessi legali come in parte motiva, nonché al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano, d'ufficio, in complessivi € . 390,00 di cui € 90,00 per spese e la restante parte per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario; - sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. 
Così deciso in ### il ####.di P.   Avv. ### di prima udienza n. cronol. 9772/2018 del 16/11/2018

causa n. 13058/2016 R.G. - Giudice/firmatari: De Blasio Annamaria

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9030/2019 del 14-10-2019

... carattere amministrativo, consista in una incongruenza non incidente sul contenuto concettuale del giudizio, ossia in una fortuita divergenza tra il dictum il cui contenuto resta individuabile senza incertezza, e la sua formulazione esteriore o scriptum, la cui evidente erroneità rende tale divergenza praticamente irrilevante quanto alla corretta interpretazione della decisione”, (cfr. civ., sez. I, 24/07/2003, n.11458; Cass. civ., sez. I, 07/06/2000, n.7712); rilevato che nel caso di specie sia chiaro il mero errore materiale; ritenuto pertanto che nel caso di specie si tratti di errore materiale emendabile con il procedimento azionato; visto l'art.288 c.p.c., P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza n.9030/2019 del 13.09.2019 pubblicata il ### sostituendo a pag. 8 nel PQM le parole “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)” con “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello (leggi tutto)...

testo integrale

n. 24575 2015 rg REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott. ### - ###. ### - Giudice.- Dott. ### - Giudice rel - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24575 del ### degli ### dell'anno 2015 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente TRA #### rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia in ### A #### NAPOLI RICORRENTE E #### - rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso cui elettivamente domicilia in P.### 7 NAPOLI RESISTENTE NONCHÉ ### presso il Tribunale di Napoli.  ###'udienza del 21.5.19 le difese delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.  ### ha chiesto dichiararsi la separazione.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso per la separazione personale dei coniugi, notificato al resistente sig. ### la ricorrente sig.ra ### chiedeva al Presidente del Tribunale di Napoli la pronuncia della separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito, per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio; che fosse stabilito un assegno di mantenimento per la ricorrente; che fosse posto a carico del sig. ### un assegno quale contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.  ### si costituiva in giudizio chiedendo: la pronuncia della separazione personale dei coniugi; il rigetto della domanda di addebito della separazione al sig. ### per insussistenza della violazione da parte dello stesso dei doveri coniugali; il rigetto della richiesta di pagamento a carico del sig. ### a titolo di mantenimento della sig.ra ### la riduzione dell'ammontare della somma mensile da versarsi a carico del sig.  ### a titolo di mantenimento della figlia ### tenuto conto delle condizioni del padre; nulla sia dovuto alla figlia ### in quanto economicamente autosufficiente. 
All'udienza presidenziale del 29.2.2016, il Presidente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto; assegnava la casa coniugale alla moglie; poneva a carico di ### un assegno di €300,00 mensili come contributo per il mantenimento della figlia #### nominava G.I. la Dott.ssa ### Espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni la causa era rimessa al collegio per la decisione. 
Eccezione di decadenza della parte ricorrente per tardivo deposito della comparsa conclusionale con documentazione allegata. 
Va rilevato che in base al comma 7 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, così come modificato dal d.l. n. 90/14, "il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia". A dar manforte all'art. 16bis vi è anche il preesiste articolo 13, co. 3, DM 44/2011 tuttora in vigore (ad eccezione del secondo periodo, quello sulle ore 14, superato dalla disposizione contraria contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 16bis, co. 7, del d.l. 179/12), per cui : 1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. 3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. 
Tanto premesso è indubbia la tardività del deposito della comparsa conclusionale ex art 190 c.p.c. di parte ricorrente. 
Invero, nonostante la ricorrente abbia dedotto, e non provato, che sarebbe dipeso da un erroneo rifiuto della cancelleria di accettazione dell'atto, avrebbe potuto comunque nei termini provvedere a un nuovo tempestivo deposito della comparsa prima rifiutata. Infatti, la pec della cancelleria che rifiuta l'atto è datata martedì 16.07.2019 ore 8:50, laddove il termine ultimo cadeva il lunedì 22.7.2019. Nè parte ricorrente ha provveduto a proporre un'istanza di rimessione in termini. 
Pertanto, sarebbe stato onere della ricorrente, attivarsi immediatamente per chiedere la rimessione in termini, anziché attendere la data di scadenza per il deposito delle repliche, depositando nel termine per la comparsa di replica nella sostanza una nuova comparsa conclusionale. 
Pertanto è inammissibile anche tutta la documentazione allegata alla comparsa di replica.  i Sulle istanze istruttorie di parte resistente. 
In ordine alle richieste della difesa del resistente di rimessione sul ruolo o ulteriore istruttoria sulla condizione lavorativa della figlia ### va rilevato che parte resistente non ha dimostrato trattarsi di circostanze successive allo scadere dei termini perentori ex art 183 c.p.c., essendo documentata come unica circostanza successiva il conseguimento della laurea magistrale mentre le esperienze lavorative sarebbero anteriori.  i Sulle domande di separazione personale dei coniugi e su quella di addebito. 
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. 
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale. 
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre C.  09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. 00/10682, C. 97/5762, Cass. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal marito o dalla moglie comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. 
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che la difesa di parte ricorrente abbia adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda de qua.   Ed invero la difesa di parte resistente ha dedottoma non provatoche la convivenza dei genitori della ricorrente presso la casa coniugale avesse portato nei coniugi tensioni ed incomprensioni che sono andate progressivamente ad acuirsi, fino a minare la solidità del rapporto coniugale; tanto da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi. 
Dal canto suo la difesa di parte ricorrente ha dedotto a carico del coniuge, quali cause e/o concause della crisi coniugale, la violazione da parte del marito del dovere della coabitazione. 
Ebbene la difesa del resistente non ha fornito alcuna prova delle proprie allegazioni, tali da giustificare una intollerabilità della convivenza anteriore all'abbandono della casa coniugale, laddove, diversamente, quella della resistente ha puntualmente assolto al proprio onere probatorio. 
Infatti, premesso che il resistente non ha contestato di essersi allontanato per due volte dalla casa coniugale per poi allontanarsi definitivamente dal domicilio coniugale, i testimoni escussi hanno confermato l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale, che non ha trovato altra giustificazione. 
E' evidente che tali prove dimostrano in modo inconfutabile la trasgressione dei citati doveri coniugali e, dunque, la riferibilità dell'addebito in capo al ricorrente in ossequio all'orientamento consolidato tra i ### in ordine alla violazione del dovere coniugale di coabitazione. 
In particolare secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione ( cfr. tra le molte altre Cass. Civ. Sez. I n. 10682 dell'11.08.2000; Cass. Civ. Sez. I n. 12373 del 10.06.2005; Cass. Sez. I n. 17056 del 3.08.2007; Cass. Civ. Sez. I n. 2059 del 14.02.2012), condivisi dal Collegio,” In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” Orbene, non avendo il resistente dimostrato la riferibilità alla moglie di specifiche condotte tali da giustificare la sua scelta di andare via da casa o l'esistenza di una crisi coniugale in atto in occasione dell'abbandono, deve ritenersi fondata la domanda de qua che va, pertanto, accolta. 
La separazione personale dei coniugi va, dunque, pronunciata con addebito a ### i Sulla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente. 
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ritiene il Tribunale che possa essere rigettata la domanda della moglie volta ad ottenere l'imposizione, a carico del marito, di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della predetta. 
E' noto che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( tra le altre Cass. n.1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835; Cass. 18613/2008; Cass.n.28/2008; Cass. n. 3922/2012), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione. 
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). 
Applicando i principi esposti al caso in esame, va, innanzi tutto, evidenziato la specifica contestazione del resistente che il tenore di vita durante il matrimonio fosse possibile grazie ai suoi soli redditi, e della precedente esperienza lavorativa della ricorrente. 
Sul piano probatorio va rilevato che parte resistente ha eccepito la capacità lavorativa della ricorrente per aver lavorato in passato presso diversi istituti finanziari, e di lavorare ancora oggi, oltre alla disponibilità della casa coniugale circostanze non specificamente contestate dalla ricorrente, se non deducendo, e producendo documentazione inammissibile, per le ragioni suddette, e comunque non adeguatamente probatoria della cessazione dell'attività lavorativa della ricorrente, non specificando nemmeno le motivazione di una non provata cessazione di tale attività lavorativa. 
Inoltre la stessa ricorrente ha dedotto e provato a mezzo prova testimoniale che durante la convivenza matrimoniale erano i propri genitori a contribuire alle spese di vitto e spese per le minori, e quindi il tenore familiare non era sicuramente dovuto alle sole entrate del resistente. 
Orbene, considerate le disponibilità economiche di entrambe le parti, ed il tenore di vita coniugale, il Tribunale ritiene non provata alcuna disparità reddituale tra i coniugi tale da giustificare l'imposizione a carico del marito di un contributo al mantenimento della moglie.  i Sulla domanda di mantenimento delle figlie maggiorenni non autosufficienti. 
In via preliminare va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni chiarendo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base ### del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli; ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato; ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006); deve osservarsi che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass.23673/2006; 4765/2002). 
Dagli atti, le deduzioni delle parti e le prove raccolte, è emerso che la figlia ### va considerata ormai economicamente autosufficiente, lavorando ormai stabilmente, mentre attualmente la figlia ### non è ancora economicamente autosufficiente, in quanto pur essendosi laureata e iniziando a pubblicare articoli giornalistici e partecipare a programmi radiofonici, non vi è prova che si sia adeguatamente inserita nel mondo del lavoro. 
Ciò premesso, in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non autosufficiente, soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c. e, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa e, in secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre. 
Alla stregua delle emergenze processuali, considerata l'evidenziata disponibilità economica del resistente, il Tribunale, sussistendo l'obbligo del mantenimento in favore della figlia maggiorenne non autosufficiente, ritiene congrua con decorrenza dalla domanda, quale contributo al mantenimento della figlia ### la somma mensile di € 300,00 (trecento/00). La somma come stabilita andrà versata alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ### altresì, posto a carico di ### l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle straordinarie, purché concordate e debitamente documentate.  i Sull'assegnazione della ex casa familiare.   Va confermata l'assegnazione a ### del godimento della ex casa coniugale perché, convivendo in detta abitazione la madre con la figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente, tale provvedimento è funzionale alla tutela del superiore interesse della stessa a conservare il proprio habitat domestico.  i Sulla regolamentazione delle spese processuali. 
Tenuto conto della reciproca soccombenza e del comportamento processuale della richiesta di assegno per la figlia ### seppur economicamente autosufficiente si ravvisano giusti motivi per compensare le spese processuali.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: i Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma II c.c. con addebito a ### i Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ### maggiorenne economicamente non autosufficiente. Dette somme saranno annualmente ed automaticamente rivalutate, secondo gli indici ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai; i Pone a carico di ### l'obbligo di contribuire, al 50 %, alle spese mediche non coperte dal S.S.N. ed a quelle straordinarie, purché concordate e debitamente documentate; i assegna a ### la ex casa coniugale i ### le altre domande.  i Compensa le spese processuali i ### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985). 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/09/2019 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE ###75/2015 r.g.a.c. 
Tribunale di Napoli 1 SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa Rosaria Gatti Giudice dott.ssa Ivana Sassi Giudice Relatore Nella causa civile iscritta al n. r.g. 24575/2015 promossa da: ### RICORRENTE contro ### RESISTENTE NONCHÉ ###.M. presso il Tribunale di Napoli, ### ha pronunciato il seguente ### Vista l'istanza depositata nell'interesse della ricorrente di correzione dell'errore materiale della sentenza n.9030/2019 del 13.09.2019 pubblicata il ### poiché erroneamente indicato a pagina 8 nel PQM le parole “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)” in luogo di “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, s. A, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)”, letto il decreto; ritenuto che, alla luce dell'interpretazione costante in giurisprudenza, “l'errore materiale, rettificabile mediante l'apposita procedura di carattere amministrativo, consista in una incongruenza non incidente sul contenuto concettuale del giudizio, ossia in una fortuita divergenza tra il dictum il cui contenuto resta individuabile senza incertezza, e la sua formulazione esteriore o scriptum, la cui evidente erroneità rende tale divergenza praticamente irrilevante quanto alla corretta interpretazione della decisione”, (cfr.  civ., sez. I, 24/07/2003, n.11458; Cass. civ., sez. I, 07/06/2000, n.7712); rilevato che nel caso di specie sia chiaro il mero errore materiale; ritenuto pertanto che nel caso di specie si tratti di errore materiale emendabile con il procedimento azionato; visto l'art.288 c.p.c., P. Q. M.  Dispone la correzione dell'errore materiale di cui alla sentenza n.9030/2019 del 13.09.2019 pubblicata il ### sostituendo a pag. 8 nel PQM le parole “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di ### per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.  3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)” con “### che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della ### all'### dello ### del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (### dello ###) (atto n.170, parte II, s. A, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985)”. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
Napoli, 21/11/2025 ####: #####: 490033de34b6ef29d812f65a8fda3ad###irmato Da: #####: 61199b0b70551ad8ba9c1dd9583b01ee

causa n. 24575/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Imperiali Carlo, Arena Angela, Cozzolino Immacolata, Caiazzo Rosario

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Tribunale di Paola, Sentenza n. 78/2026 del 27-01-2026

... trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza […]”. Ebbene, la natura pacificamente privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente implica che la riscossione della relativa tariffa sia assoggettata alla disciplina generale dettata in materia e contenuta nel D.lgs. n. 46/1999 (abrogato dal d.lgs. n. 33/2025 ma ancora in vigore fino al 1.1.2026 e, quindi, applicabile al caso di specie ratione temporis), il cui art. 21 dispone che, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate di cui all'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. particolare, il richiamato articolo 17 prevede che possa essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 156, d.lgs. n. 152/2006. Proprio il richiamo (leggi tutto)...

testo integrale

 ###### di ### sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1108/2023 vertente TRA ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### via ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione in appello.   APPELLANTE e ### (c.f.: (###), elettivamente domiciliato in ####, via G. da #### 1 n. 1, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso a margine dell'atto introduttivo del giudizio primo grado.   ###: appello avverso sentenza n. 533/2023 del Giudice di pace di ### CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sull'atto di appello. 
Il ricorso è fondato e va accolto.  1.1. Sulla inammissibilità dell'opposizione promossa dal contribuente in primo grado, eccepita dall'### delle ### La doglianza è fondata e va pertanto accolta. 
L'### delle ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 533/2023 n. R.G.  314/2023 emessa dal Giudice di ### di ### depositata in segreteria il ### e notificata il 7 settembre 2023, con la quale è stata accolta l'opposizione promossa da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###AQ###, dell'importo di € 44,00, ritenendo prescritto il diritto del Comune di ### ad ottenere il pagamento della fornitura dell'acqua potabile per l'anno 2014. 
In primo luogo, la parte appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, il giudice del gravame dichiari inammissibile, per carenza di interesse ad agire, l'opposizione proposta in primo grado dal contribuente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto avente ad oggetto un mero sollecito bonario di pagamento, privo del carattere di esecutività e di lesività e, dunque, non autonomamente impugnabile, emesso al solo scopo di provocare l'adempimento spontaneo del destinatario. 
Costituitosi in giudizio, l'### ha dedotto la mancata costituzione in primo grado dell'odierna appellante e pertanto la tardività/inammissibilità dell'eccezione afferente all'inoppugnabilità del sollecito di pagamento con conseguente violazione dell'articolo 345 c.p.c., chiedendo per il resto il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza gravata, deducendo l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento in quanto contenente una pretesa creditoria ben definita a carico del contribuente tale da fondare l'interesse a promuovere un'azione di tutela. 
Occorre preliminarmente rilevare l'ammissibilità dell'azione dell'appellante, contumace nel giudizio di primo grado. 
Sul punto, il contumace in primo grado non può sollevare eccezioni non rilevabili dal giudice né può richiedere prove nuove che non siano state richieste in primo grado (Cass., civ. n. 1720/2001).
Più nello specifico, avendo il giudizio de quo ad oggetto l'esistenza del titolo posto alla base del processo esecutivo, quest'ultima rientra a pieno nelle eccezioni sollevabili d'ufficio. Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione; entrambe determinanti l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc in quanto, l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (Cass. civ. n. 1925/2015). 
Nel merito, l'appello è fondato, risultando meritevole di accoglimento già il primo motivo di ricorso proposto dall'appellante attesa l'improcedibilità/improponibilità dell'azione proposta in primo grado ex art. 615 c.p.c. per mancanza del titolo esecutivo. 
Occorre anzitutto premettere che l'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) definisce la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato. 
Da tale definizione legislativa si ricava che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica, è erogata a fronte di proventi ### che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione; sicché, la tariffa del servizio idrico integrato non può essere ricondotta nell'alveo degli atti impositivi di natura tributaria ma, trattandosi di corrispettivo dovuto per la fruizione di un servizio pubblico qual è l'erogazione di acqua e la depurazione di acque reflue, rinviene la propria regolamentazione nelle norme di diritto privato. 
In questo senso si è espressa Corte costituzionale con la sentenza n. 335/2008 secondo cui “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza […]”. 
Ebbene, la natura pacificamente privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente implica che la riscossione della relativa tariffa sia assoggettata alla disciplina generale dettata in materia e contenuta nel D.lgs. n. 46/1999 (abrogato dal d.lgs. n. 33/2025 ma ancora in vigore fino al 1.1.2026 e, quindi, applicabile al caso di specie ratione temporis), il cui art. 21 dispone che, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate di cui all'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. particolare, il richiamato articolo 17 prevede che possa essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 156, d.lgs. n. 152/2006. 
Proprio il richiamo operato dall'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 all'art. 17 della medesima fonte normativa, contenente il riferimento alla tariffa del servizio idrico integrato, è indicativo della volontà del legislatore di assoggettare la riscossione della suddetta tariffa alla disciplina della riscossione mediante ruolo sul presupposto per cui la pretesa creditoria risulti da titolo avente efficacia esecutiva. 
Ad analoga conclusione è giunta anche la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa - salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 37 d.lgs. n. 46 del 1999 - mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva” (così Cass. n. 3530/2023). 
Ciò posto, nel caso di specie, non vi è prova dell'emissione di un valido titolo esecutivo legittimante la procedura di riscossione dei canoni idrici richiesti dall'### dell'### e ### nell'interesse del Comune di ### ad ottenere il pagamento del prezzo della fornitura dell'acqua potabile per l'anno 2014 da parte di ### Invero, risulta agli atti che l'### delle ### ha emesso nei confronti dell'opposto, nell'interesse dell'ente creditore, un mero sollecito di pagamento dell'importo di € 44,00 per il servizio idrico integrato erogato nell'anno 2014, privo dell'indicazione del numero di ruolo (non essendo l'iscrizione ancora avvenuta), nonché della intimazione ad adempiere e dell'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (sul contenuto degli atti della riscossione v. art. 1, comma 792, L. n. 160/2019). 
Tale atto, dunque, in quanto privo di efficacia esecutiva e di lesività della sfera giuridica del contribuente, non può ritenersi autonomamente impugnabile, sicché va dichiarata inammissibile l'opposizione promossa da ### ai sensi dell'art. 615 c.p.c.  per carenza di interesse ad agire. 
Invero, per come chiarito da autorevole giurisprudenza di legittimità, “l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass., Sez. Un., n. ###/2022). 
La domanda è dunque fondata e merita l'accoglimento. 
In riferimento, invece, alle ulteriori doglianze prospettate dall'appellante, è sufficiente rilevare che, accertata la mancanza di un valido titolo esecutivo, gli altri motivi di gravame devono ritenersi assorbiti, mancando il presupposto necessario fondante l'azione esecutiva ex art. 615 c.p.c. 
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza n. 533/2023 emessa in data ### dal Giudice di ### di ### nell'ambito del procedimento n. R.G. 314/2023, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione promossa ex art. 615 c.p.c. da ### avverso il sollecito di pagamento n. ######, per carenza di interesse ad agire.  ### del primo motivo di appello rende superflua l'indagine sulla fondatezza delle ulteriori doglianze pure formulate dalla parte appellante.  2. Sulle spese di lite. 
Alla riforma della sentenza impugnata, consegue, altresì, la condanna dell'appellato, in ragione del principio di soccombenza, alla refusione, in favore dell'appellante, con distrazione ex art. 93 c.p.c. all'avvocato di parte appellante che ne he fatto richiesta all'interno dell'atto di citazione in appello, delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario. In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, in relazione allo scaglione fino ad € 1.100,00, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 147 del 13/08/2022, ridotti alla metà e con esclusione della fase istruttoria per il secondo grado, tenuto conto, in applicazione dell'art. 4 del citato decreto, dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia, nonché delle complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Giova, infatti, ricordare che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. VI del 19.10.2016 del 21205, nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. lav. n. 18920 del 5.11.2012, Cass. sez. un. n. 17406 del 12.10.2012, Cass. civ. sez. I n. 17059 del 3.8.2007).  P.Q.M.  ### di ### sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione ex art.  615 c.p.c. proposta da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###### emesso dall'#### E ### 2. condanna ### al pagamento in favore dell'#### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 173,50 per il primo grado di giudizio, di cui € 173,00 per compensi ed € 0,00 per esborsi, ed in complessivi € 295,50 per il secondo grado di giudizio, di cui € 231,00, per compensi ed € 64,50 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. 
Così deciso in ### 27.01.2026 IL GIUDICE dr.

causa n. 1108/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Varrecchione

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Tribunale di Paola, Sentenza n. 71/2026 del 27-01-2026

... trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza […]”. Ebbene, la natura pacificamente privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente implica che la riscossione della relativa tariffa sia assoggettata alla disciplina generale dettata in materia e contenuta nel d.lgs. n. 46/1999 (abrogato dal d.lgs. n. 33/2025 ma ancora in vigore fino al 1.1.2026 e, quindi, applicabile al caso di specie ratione temporis), il cui art. 21 dispone che, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate di cui all'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. In particolare, il richiamato articolo 17 prevede che possa essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 156, d.lgs. n. 152/2006. Proprio il (leggi tutto)...

testo integrale

 ###### di ### sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 921/2023 vertente TRA ### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA: ###, elettivamente domiciliata in ### via ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresentata e difende in virtù della procura stesa in calce all'atto di citazione in appello.  #### CF. ###, elettivamente domiciliat #######, via ### n. 47, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù della procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.  ###: appello avverso sentenza del Giudice di ### CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sull'atto di appello.  ### è fondato e va accolto.  a) Sulla inammissibilità dell'opposizione promossa dal contribuente in primo grado, eccepita dall'### delle ### La doglianza è fondata e merita pertanto accoglimento. 
L'### delle ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 506/2023 (n. R.G.  298/2023) emessa dal Giudice di ### di ### depositata e notificata in cancelleria l'31.7.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione promossa da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###AQ### dell'importo di € 382,00, ritenendo prescritto il diritto del Comune di ### ad ottenere il pagamento della fornitura dell'acqua potabile per l'anno 2014. 
In primo luogo, la parte appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, il giudice del gravame dichiari inammissibile, per carenza di interesse ad agire, l'opposizione proposta in primo grado dal contribuente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto avente ad oggetto un mero sollecito bonario di pagamento, privo del carattere di esecutività e di lesività e, dunque, non autonomamente impugnabile, emesso al solo scopo di provocare l'adempimento spontaneo del destinatario. 
Costituitosi in giudizio, ### ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza gravata, deducendo l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento in quanto contenente una pretesa creditoria ben definita a carico del contribuente tale da fondare l'interesse a promuovere un'azione di tutela.  ### è fondato, risultando meritevole di accoglimento già il primo motivo di doglianza esposto dalla parte appellante. 
Occorre anzitutto premettere che l'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) espressamente definisce la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato.
Da tale definizione legislativa si ricava che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica, è erogata a fronte di proventi ### che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione; sicché, la tariffa del servizio idrico integrato non può essere ricondotta nell'alveo degli atti impositivi di natura tributaria ma, trattandosi di corrispettivo dovuto per la fruizione di un servizio pubblico qual è l'erogazione di acqua e la depurazione di acque reflue, rinviene la propria regolamentazione nelle norme di diritto privato. 
In questo senso si è espressa Corte Cost. n. 335/2008 secondo cui “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza […]”. 
Ebbene, la natura pacificamente privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente implica che la riscossione della relativa tariffa sia assoggettata alla disciplina generale dettata in materia e contenuta nel d.lgs. n. 46/1999 (abrogato dal d.lgs. n. 33/2025 ma ancora in vigore fino al 1.1.2026 e, quindi, applicabile al caso di specie ratione temporis), il cui art. 21 dispone che, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate di cui all'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. 
In particolare, il richiamato articolo 17 prevede che possa essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 156, d.lgs. n. 152/2006. 
Proprio il richiamo operato dall'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 all'art. 17 della medesima fonte normativa, contenente il riferimento alla tariffa del servizio idrico integrato, è indicativo della volontà del legislatore di assoggettare la riscossione della suddetta tariffa alla disciplina della riscossione mediante ruolo sul presupposto per cui la pretesa creditoria risulti da titolo avente efficacia esecutiva. 
Ad analoga conclusione è giunta anche la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa - salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 37 d.lgs. n. 46 del 1999 - mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva” (così Cass. n. 3530/2023). 
Ciò posto, nel caso di specie, non v'è prova dell'emissione di un valido titolo esecutivo legittimante la procedura di riscossione dei canoni idrici per l'anno 2014, richiesti dall'### dell'### - ### al contribuente nell'interesse del Comune di ### Invero, risulta agli atti che l'### delle ### ha emesso nei confronti di ### nell'interesse dell'ente creditore rappresentato dal Comune di ### un mero sollecito di pagamento dell'importo di € 875,00 per il servizio idrico integrato erogato nell'anno 2014, privo dell'indicazione del numero di ruolo (non essendo l'iscrizione ancora avvenuta), nonché della intimazione ad adempiere e dell'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (sul contenuto degli atti della riscossione v. art. 1, comma 792, L.  160/2019). 
Tale atto, dunque, in quanto privo di efficacia esecutiva e di lesività della sfera giuridica del contribuente, non può ritenersi autonomamente impugnabile, sicché va dichiarata inammissibile l'opposizione promossa da ### ai sensi dell'art. 615 c.p.c.  per carenza di interesse ad agire. 
Invero, per come chiarito da autorevole giurisprudenza di legittimità, “### dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass., Sez. Un., n. ###/2022). 
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza n. 506/2023 depositata in data ###, pronunciata dal giudice di pace di ### nell'ambito del procedimento 298/2023, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione promossa ex art. 615 c.p.c. da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###AQ###, per carenza di interesse ad agire.  ### del primo motivo di appello rende superflua l'indagine sulla fondatezza delle ulteriori doglianze pure formulate dalla parte appellante.  2. Sulle spese di lite. 
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna della parte appellata, in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario. 
In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, sia con riferimento al primo grado di giudizio che con riferimento al presente giudizio di gravame, secondo i parametri medi di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147, applicabile ratione temporis, in relazione allo scaglione fino ad € 1.100,00, esclusa la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività prestata, della natura della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. 
È opportuno ricordare, infatti, che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 18920 del 5.11.2012, Cass. civ. sez. un. n. 17406 del 12.10.2012, Cass. civ. sez. I n. 17059 del 3.8.2007). 
Le spese sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  ### di ### sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da ### avverso il sollecito di pagamento ###AQ### emesso dall'### E ### 2. condanna ### al pagamento in favore dell'#### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 173,00 per il primo grado di giudizio, di cui € 173,00 per compensi ed € 0,00 per esborsi, ed in complessivi € 295,50 per il secondo grado di giudizio, di cui € 231,00, per compensi ed € 65,40 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. 
Così deciso in ### 27.01.2026 

IL GIUDICE
(dr. ###


causa n. 921/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Varrecchione

M
1

Tribunale di Paola, Sentenza n. 72/2026 del 27-01-2026

... trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza […]”. Ebbene, la natura pacificamente privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente implica che la riscossione della relativa tariffa sia assoggettata alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 46/1999 (abrogato dal d.lgs. n. 33/2025 ma ancora in vigore fino al 1.1.2026 e, quindi, applicabile al caso di specie ratione temporis), il cui art. 21 dispone che, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate di cui all'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. In particolare, il richiamato articolo 17 prevede che possa essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 156, d.lgs. n. 152/2006. Proprio il richiamo operato dall'art. 21 del (leggi tutto)...

testo integrale

 ##### di ### sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 936/2023 vertente TRA ### - ### P.IVA: ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### via ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti. 
APPELLANTE e ### C.F.: ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.  ###: appello avverso sentenza del giudice di pace.  CONCLUSIONI: come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sull'atto di appello.  ### è fondato e va accolto. 1.1. Sulla inammissibilità dell'opposizione avverso sollecito di pagamento, eccepita dall'### delle ### La doglianza è fondata e va accolta.  ### delle ### ha impugnato la sentenza n. 416/2023 emessa in data ### nell'ambito del procedimento iscritto a R.G. n. 658/2023 e depositata l'11.05.2023 (v. allegato al fascicolo di parte appellante), con la quale il giudice di pace di ### in accoglimento della opposizione promossa da ### aveva annullato il sollecito di pagamento n. ###AQ###, dell'importo di € 61,00, relativo al servizio idrico integrato per l'anno 2013, ritenendo prescritto il diritto di credito vantato dal Comune di ### Con il primo motivo di impugnazione, la parte appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, il giudice del gravame dichiari inammissibile, per carenza di interesse ad agire, l'opposizione proposta in primo grado dal contribuente, in quanto avente ad oggetto un mero sollecito di pagamento, di natura bonaria, privo del carattere di esecutività e di lesività e, dunque, non autonomamente impugnabile, emesso al solo scopo di provocare l'adempimento spontaneo del destinatario. 
Costituitosi in giudizio, ### ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza gravata, deducendo, tra l'altro, l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento in quanto contenente una pretesa creditoria ben definita a carico del contribuente tale da fondare l'interesse a promuovere un'azione di tutela.  ### è fondato, risultando meritevole di accoglimento già il primo motivo di doglianza esposto dalla parte appellante. 
Occorre anzitutto premettere che l'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) espressamente definisce la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato. 
Da tale definizione legislativa si ricava che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica, è erogata a fronte di proventi ### che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione; sicché, la tariffa del servizio idrico integrato non può essere ricondotta nell'alveo degli atti impositivi di natura tributaria ma, trattandosi di corrispettivo dovuto per la fruizione di un servizio pubblico qual è l'erogazione di acqua e la depurazione di acque reflue, rinviene la propria regolamentazione nelle norme di diritto privato. 
In questo senso si è espressa Corte Cost. n. 335/2008 secondo cui “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza […]”. 
Ebbene, la natura pacificamente privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente implica che la riscossione della relativa tariffa sia assoggettata alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 46/1999 (abrogato dal d.lgs. n. 33/2025 ma ancora in vigore fino al 1.1.2026 e, quindi, applicabile al caso di specie ratione temporis), il cui art. 21 dispone che, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate di cui all'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. 
In particolare, il richiamato articolo 17 prevede che possa essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 156, d.lgs. n. 152/2006. 
Proprio il richiamo operato dall'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 all'art. 17 della medesima fonte normativa, contenente il riferimento alla tariffa del servizio idrico integrato, è indicativo della volontà del legislatore di assoggettare la riscossione della suddetta tariffa alla disciplina della riscossione mediante ruolo sul presupposto per cui la pretesa creditoria risulti da titolo avente efficacia esecutiva. 
Ad analoga conclusione è giunta anche la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa - salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 37 d.lgs. n. 46 del 1999 - mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva” (così Cass. n. 3530/2023). 
Ciò posto, nel caso di specie, non v'è prova dell'emissione di un titolo esecutivo legittimante la procedura di riscossione dei canoni idrici per l'anno 2013, richiesti dall'### dell'### al contribuente nell'interesse del Comune di ### Invero, risulta agli atti che l'### delle ### ha emesso nei confronti di ### nell'interesse dell'ente creditore rappresentato dal Comune di ### un mero sollecito di pagamento dell'importo di € 61,00 per il servizio idrico integrato erogato nell'anno 2013 (allegato al fascicolo di parte appellata), privo dell'indicazione del numero di ruolo (non essendo l'iscrizione ancora avvenuta), nonché della intimazione ad adempiere e dell'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (sul contenuto degli atti della riscossione v. art. 1, comma 792, L. n. 160/2019). 
Tale atto, dunque, in quanto privo di efficacia esecutiva e di lesività della sfera giuridica del contribuente, non può ritenersi autonomamente impugnabile, sicché va dichiarata inammissibile l'opposizione promossa in primo grado ex art. 615 c.p.c. da ### per carenza di interesse ad agire. 
Invero, per come chiarito da autorevole giurisprudenza di legittimità, “### dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass., Sez. Un., n. ###/2022). 
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza n. 416/2023 depositata dal giudice di pace di ### nell'ambito del procedimento n. 658/2023 in data ###, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione promossa ex art. 615 c.p.c. da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###AQ###, di € 61,00, relativo al servizio idrico integrato per l'anno 2013, per carenza di interesse ad agire.  ### del primo motivo di appello rende superflua l'indagine sulla fondatezza delle ulteriori doglianze pure formulate dalla parte appellante.  2. Sulle spese di lite. 
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna della parte appellata, in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario. 
In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, sia con riferimento al primo grado di giudizio che con riferimento al presente giudizio di gravame, secondo i parametri medi di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147, applicabile ratione temporis, in relazione allo scaglione fino ad € 1.100,00, esclusa la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività prestata, della natura della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
È opportuno ricordare, infatti, che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 18920 del 5.11.2012, Cass. civ. sez. un. n. 17406 del 12.10.2012, Cass. civ. sez. I n. 17059 del 3.8.2007). 
Le spese sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  ### di ### sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione promossa ex art. 615 c.p.c. da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###AQ### di € 61,00, relativo al servizio idrico integrato per l'anno 2013, emesso nei suoi confronti dall'### delle ### nell'interesse dell'ente impositore Comune di ### 2. condanna ### alla rifusione in favore dell'### delle ### in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 404,00, di cui € 173,00 a titolo di compensi per l'attività prestata nel primo grado di giudizio ed € 231,00 a titolo di onorari per il presente grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il 27 gennaio 2026 IL GIUDICE dott.

causa n. 936/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Varrecchione

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