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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 88/2024 del 03-01-2024

... di cui all'art.216 L.F., con accertamento compiuto incidenter tantum dal giudice civile investito dell'azione di risarcimento dei danni provocati dal fatto di reato ( cfr. Cassazione civile del 16 agosto 2005, n. 16957). Va esclusa invece la responsabilità di ### convenuta in giudizio in proprio, che non ha avuto nessun ruolo nell'operazione di cessione dell'azienda, essendo subentrata all'amministratore ### solo in data 3 giugno 2014. Al trasferimento occulto dell'azienda dalla ### s.r.l. alla società ### s.r.l. ha concorso invece anche ### che ha acquisito formalmente i beni della ### s.r.l. e li ha concessi in locazione alla ### s.r.l. per un canone di euro 500,00 mensili, consentendo di fatto la prosecuzione dell'attività a discapito dei creditori della società poi fallita. Anche la circostanza che ### sia divenuta titolare del marchio “ ### dal 1955” in virtù di una transazione stipulata con ### nel 2006 ( cfr. verbale di conciliazione allegato alla comparsa di costituzione di ### e ne abbia consentito l'uso gratuito dapprima alla ### s.r.l. e successivamente alla società ### a r.l. depone nel senso che la stessa abbia agevolato la continuazione della stessa attività da (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI ### I ### D'### riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. ### dott.ssa ### di ### rel.  dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. ###/2019 R.G.   TRA ### s.r.l. (società già avente sede ###Napoli, alla via ### di ### n. 28, C.F. ### dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza del 29 aprile 2016) in persona del ### dott. ### rappresentato e difeso dall'Avv.  ### . ### D'### (C.F.: ###) con studio in Napoli, alla via ### n. 51 #### (CF:###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.###) con studio in Napoli alla via ### NONCHE' ### s.r.l., (C.F. ###) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig.ra. ### e ### (C.F. ###) in proprio, rappresentate e difese dall'Avv. ### (C.F. ###) con studio in Napoli, alla via ### n. 1 ###: per ### s.r.l.: A)accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per le violazioni degli obblighi esposti in narrativa; B)accertare e dichiarare che, a seguito delle violazioni che precedono, il ### s.r.l. ha subito i danni esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare #### e ### s.r.l., ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento in favore del ### s.r.l. del danno da liquidarsi in euro 334.650,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, vinte le spese; per ### A) rigettare la domanda di parte attrice, vinte le spese con distrazione; B) condannare la curatela al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio sostenute dalla convenuta; per la ### s.r.l. e ### dichiarare inammissibile, improcedibile e/o infondato l'avverso atto di citazione, vinte le spese con distrazione.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 25 novembre 2019 a ### s.r.l. e ### e in data 26 novembre 2019 a ### la ### del ### s.r.l. ha adito l'intestato Tribunale deducendo: che la ### s.r.l. era stata costituita il 17 luglio 2001 ed aveva come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di bar pasticceria; che la sede ###Napoli alla ### di ### n.28 e la sede ###### n.59; che a far data dal 15 luglio 2009 e fino alla data di dichiarazione di fallimento amministratore della società era ### succeduto nella carica alla figlia ### amministratrice dal 14 marzo 2006; che ### era deceduto prima della dichiarazione di fallimento e non vi erano eredi da convenire in giudizio; che ### era responsabile, unitamente a #### s.r.l. e ### della dissipazione dell'azienda; che l'azione era promossa solo nei confronti dei condebitori solidali ex art. 2055 c.c. in assenza di eredi dell'amministratore deceduto; che dal 6 settembre 2012, poco dopo la formale scadenza della licenza di somministrazione della ### s.r.l., ### s.r.l. aveva iniziato a svolgere la stessa attività di bar pasticceria, all'interno degli stessi locali e con la stessa insegna della ### s.r.l.; che la ### s.r.l. era stata costituita il 14 marzo 2012, aveva la stessa sede legale della ### s.r.l. ed amministratrice dal 3 giugno 2014 era ### succeduta al precedente amministratore ### che soci della società la ### s.r.l., ciascuno per la quota del 50%, erano ### e ### entrambi nipoti di ### che ### figlia di ### e in precedenza amministratrice della ### s.r.l. era proprietaria dell'immobile in cui era svolta l'attività di bar pasticceria ( prima dalla ### s.r.l. e poi dalla società ### a.r.l.); che ### aveva intimato alla ### s.r.l. nel 2012 lo sfratto per morosità ed a seguito di una transazione ### aveva acquistato i beni che costituivano l'azienda della società poi fallita per un corrispettivo di euro 12.000 oltre IVA che sarebbe stato versato in parte compensandolo con l'importo di euro 8750,00 pari ai canoni asseritamente non pagati; che la transazione era inopponibile alla curatela in quanto priva di data certa; che i beni aziendali della ### s.r.l. erano stati ceduti a ### ad un prezzo non congruo e neppure versato; che ### dopo la transazione aveva locato alla società ### a r.l. l'immobile di sua proprietà ed i beni che facevano parte dell'azienda della ### s.r.l.; che ### s.r.l., dopo la formale cessazione della ### s.r.l., aveva continuato a svolgere la stessa attività della società fallita, negli stessi locali, con gli stessi beni aziendali, la stessa insegna, gli stessi dipendenti ed utilizzando lo stesso marchio ### che pertanto l'azienda della ### s.r.l. era stata di fatto ceduta alla società ### a r.l. attraverso una complessa operazione iniziata con il trasferimento, a prezzo incongruo, dei beni a ### ( figlia di ### e poi alla società ### a r.l. ( in titolarità dei nipoti di ###, senza alcun corrispettivo. 
Tanto premesso concludeva per la sussistenza di una responsabilità dei convenuti ex art. 2055 c.c. in concorso con l'amministratore deceduto per i danni cagionati alla società poi fallita, da quantificarsi nella misura di euro 334.650,00, considerato il valore della produzione della società ### a r.l. dal 2012 al 2016; in via subordinata da quantificarsi ai sensi dell'art. 34 commi 1 e 2 della L.392/1978 quale indennità dovuta per la cessazione del rapporto di locazione ad uso commerciale, nella misura di 36 mensilità del canone pattuito nel contratto tra ### e ### s.r.l. 
Si costituiva ### che eccepiva che dal 2009, data in cui era cessata dalla carica di amministratore della fallita, non vi era stato più alcun collegamento con la ### s.r.l., nei cui confronti aveva anche dovuto intraprendere azioni giudiziarie, tra le quali lo sfratto per morosità dall'immobile di sua proprietà; che non vi era nessun rapporto tra la ### s.r.l. e la ### 2 s.r.l. di cui era legale rappresentante ed unico socio; che aveva acquisito, a seguito della transazione, i beni ma non l'azienda della ### s.r.l. ; che il marchio “### dal 1955” le era stato ceduto dal padre, ### nel corso di una transazione dinanzi alla direzione provinciale del lavoro; che tale marchio era stato registrato e la registrazione era stata poi rinnovata a sue spese; che non vi era nessuna continuità tra la ### s.r.l. e la ### 2 s.r.l; che la ### s.r.l., la ### 2 s.r.l. e ### s.r.l.  avevano in comune solo l'oggetto sociale, ma erano autonome tra di loro, avevano diverse compagini societarie, diversi beni strumentali, dipendenti, amministratori e sedi legali ed operative; che il marchio era di sua proprietà ed il sito web di proprietà della ### 2 s.r.l.; che a seguito della transazione con la ### s.r.l. era stato corrisposto mediante assegno l'importo di euro 5770,00 pari alla differenza tra il valore dei beni acquisiti da ### e il valore dei canoni non corrisposti dalla ### s.r.l.; che dunque con la transazione erano stati trasferiti a ### solo i beni mobili presenti all'interno dell'immobile di sua proprietà, peraltro in pessime condizioni, e che il corrispettivo versato era congruo; che la transazione era opponibile al fallimento in quanto anteriore sia alla fattura emessa per la vendita dei beni mobili in data 31 luglio 2012, che all'assegno emesso in data 1° agosto 2012 ed al contratto di locazione stipulato il 2 agosto 2012 con la società ### a r.l.; che in ogni caso la transazione aveva data certa anteriore al decesso di ### avvenuto in data antecedente alla dichiarazione di fallimento; che l'acquisto dei beni era stato fatto in buona fede, in quanto pur sussistendo rapporti di parentela tra la convenuta e ### vi era conflittualità fin dal 2006; che il dissesto della ### s.r.l. era precedente alla transazione, dunque la cessione dei beni non aveva causato danni; che non vi era alcuna continuità tra la ### s.r.l. e ### s.r.l. e tanto si desumeva anche dalla discrasia tra i valori della produzione della prima e della seconda; che pertanto non sussisteva la responsabilità della convenuta e che il danno era stato erroneamente calcolato dalla curatela; che il danno non poteva essere determinato con riferimento all'indennità di avviamento ex art. 34 L.392/1978 in quanto non spettante in caso di sfratto per morosità; che in ogni caso l'azione era prescritta in quanto dall'ultimo bilancio approvato il ### si evinceva lo stato di dissesto della società, pertanto il termine di prescrizione quinquennale era decorso prima della notifica dell'atto di citazione. 
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. 
Si costituivano ### s.r.l. e ### che in via preliminare eccepivano il difetto di contraddittorio per violazione del principio del litisconsorzio necessario, la nullità dell'atto di citazione, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione e l'infondatezza della domanda. 
In particolare, deducevano che ### s.r.l. costituiva autonoma iniziativa imprenditoriale di ### e ### che i dipendenti della ### s.r.l. erano stati assunti solo negli anni 2014 e 2015, che non vi era stata alcuna cessione di azienda e che pertanto nessuna responsabilità poteva addebitarsi alle convenute; che, inoltre, il danno era stato quantificato erroneamente. 
Chiedevano pertanto il rigetto della domanda. 
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente riservata in decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
La domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione. 
In primo luogo va ritenuta priva di pregio l'eccezione di difetto del contraddittorio proposta dalle convenute ### s.r.l. e ### all'atto della costituzione in giudizio.  ### ha inteso agire solo nei confronti dei terzi che avrebbero concorso ex art. 2055 c.c. con l'amministratore deceduto nel compimento dell'atto di mala gestio costituito dalla dismissione dell'azienda. 
E' principio giurisprudenziale consolidato che non sussista litisconsorzio necessario nell'ipotesi di responsabilità solidale (cfr. Cassazione Civile Sez. I del 25 luglio 2008, 20476, Cassazione Civile Sez.I,1 giugno 2010 n. 13413, Cassazione Civile, ### I, 14 dicembre 2015 n.25178). 
Pertanto, nel casocome quello di specie secondo la prospettazione di parte attricein cui un unico evento dannoso è imputabile a più soggetti in quanto la condotta di ciascuno ha concorso in modo efficiente a produrlo, l'obbligazione tra i responsabili è solidale, e l'adempimento può essere richiesto dal creditore, per la sua totalità, ad uno solo dei coobbligati, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri. 
Si tratta, infatti, di obbligazioni autonome e scindibili che danno luogo ad un litisconsorzio meramente facoltativo, per cui il curatore fallimentare è legittimato ad agire nei confronti di ciascuno dei soggetti che con la propria azione o omissione abbia concorso a cagionare il danno. 
Va disattesa inoltre l'eccezione preliminare sollevata da ### e dalla società ### a r.l. di nullità dell'atto di citazione, in quanto dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio emerge chiaramente sia il petitum che la causa petendi. 
In particolare la curatela si duole della dismissione dell'azienda della società fallita attraverso una complessa operazione, costituita dall'acquisto della stessa ad un prezzo incongruo da parte di ### figlia dell'amministratore deceduto, e nella locazione della stessa alla neocostituita società ### s.r.l., in titolarità di ### e ### nipoti dell'amministratore deceduto, che avrebbe di fatto proseguito l'attività di bar pasticceria negli stessi locali, con le stesse attrezzature, la stessa insegna, lo stesso marchio e gli stessi dipendenti della ### s.r.l. 
Con tale operazione, ad avviso della curatela, l'azienda della ### s.r.l. sarebbe stata di fatto trasferita, per il tramite di ### e senza corrispettivo, ad una società neocostituita e riferibile alla famiglia dell'amministratore della ### s.r.l., con conseguente sottrazione dei beni alla società fallita ed ai creditori. 
Il petitum e la causa petendi sono, pertanto, ad avviso del Collegio, sufficientemente determinati. 
Infine va ritenuta priva di pregio l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalle convenute. 
In via preliminare deve riconoscersi alla curatela la legittimazione ad agire nei confronti dei terzi responsabili dei danni cagionati al patrimonio sociale ed indirettamente alla massa dei creditori per il pregiudizio subito a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. (cfr. sul punto, con riferimento alla legittimazione del curatore fallimentare per le azioni nei confronti dei terzi per abusiva concessione di credito bancario: Cassazione Civile, sez. I, 14 settembre 2021, n. 24725; Cassazione Civile, sez. I, 30 giugno 2021, n.18610, Cassazione Civile sez. I, 18 gennaio 2023, n.1387).  ### della responsabilità dei terzi presuppone un accertamento in via incidentale della responsabilità dell'amministratore, con il quale i terzi avrebbero agito in concorso, pertanto l'azione che il curatore fallimentare può esperire è sia l'azione sociale che quella dei creditori sociali. 
Nel caso di specie l'azione esperita dalla curatela fallimentare è l'azione dei creditori sociali, considerato che la società aveva un unico socio, l'amministratore deceduto cui è imputato l'atto di mala gestio costituito dalla distrazione dell'azienda ed il danno conseguente. 
Tanto premesso, quanto all'eccezione di prescrizione si osserva che l'art. 2394, comma 2, prevede che l'azione dei creditori sociali può essere proposta quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti. 
Il dies a quo dell'azione dei creditori sociali, secondo l'opinione dominante, viene individuato nel momento in cui l'insufficienza patrimoniale diviene conoscibile dai creditori sociali, ed in mancanza di diversa prova, coincide con la data della dichiarazione di fallimento.  ### dei creditori sociali, infatti, si prescrive in 5 anni dal manifestarsi dell'insufficienza del patrimonio (art. 2949 comma 2 c.c.); presupposto diverso dallo stato d'insolvenza, che può con esso coincidere o ad esso essere anteriore; l'onere della prova di detta anteriorità spetta tuttavia a coloro che intendono avvalersi della eccepita prescrizione dell'azione e ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento, la Cassazione ha ritenuto idonei “fatti sintomatici di assoluta evidenza, come la chiusura della sede, bilanci fortemente passivi, l'assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata”( Cassazione Civile, ### I 8 aprile 2009 n.8516), con esclusione, ad avviso del Collegio, di casi come quello di specie ove l'unico fatto rilevante sarebbe il deposito di un unico bilancio in perdita.  ### conoscibilità della insufficienza del patrimonio al soddisfacimento dei crediti può infatti scaturire da una serie di elementi che devono però essere valutati complessivamente: il mancato deposito dei bilanci, la notorietà della difficoltà nei pagamenti, l'essere i creditori operatori qualificati (Cassazione Civile, ### I, 19 settembre 2011 n. 19051); la circostanza del deposito di un unico bilancio in perdita non è idonea ex se a far ritenere oggettivamente conoscibile l'insufficienza del patrimonio sociale, con la conseguenza che il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione dei creditori sociali è la data della dichiarazione di fallimento. 
Nel caso di specie va rilevato che viene contestato alle parti convenute il concorso ex art.  2055 c.c. nella operazione di cessione di fatto dell'azienda posta in essere in data 6 settembre 2012; trattandosi di una operazione occulta, il dies a quo della prescrizione dell'azione coincide con la data in cui i creditori sociali hanno avuto conoscenza dell'evento dannoso, dunque con la data in cui è stato dichiarato il fallimento.   Il fallimento della società è stato dichiarato in data 29 aprile 2016, di conseguenza, alla data di notifica dell'atto di citazione ( 25 novembre 2019 per ### s.r.l. e ### e 26 novembre 2019 per ### cfr. atto di citazione notificato allegato all'atto introduttivo di parte attrice) il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso. 
Passando ad esaminare il merito della vicenda, deve ritenersi provata la circostanza della avvenuta cessione di fatto dell'azienda della ### s.r.l. in favore della società ### a r.l. 
In punto di diritto va osservato che il trasferimento d'azienda può avvenire anche in via di mero fatto, vale a dire in assenza di un formale atto di cessione, ogni qualvolta si determini il passaggio ad un diverso soggetto giuridico di un complesso di beni di per sè idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di una determinata attività d'impresa, requisito configurabile anche quando detto complesso non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, ma per la sussistenza del quale è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa ( cfr. Cassazione Civile, ### II, 9 dicembre 2005 n. 27286, Cassazione Civile, ### I, 9 ottobre 2009 n. 21481 e di recente Corte Appello Milano, 28 dicembre 2022, n.4094). 
La giurisprudenza ha individuato una serie di circostanze sintomatiche, idonee a rivelare (pur in assenza di un formale contratto tra le parti) l'esistenza di un trasferimento di fatto dell'azienda in favore di altra società di una serie di elementi che nel loro complesso rappresentano un'utilità economica organizzata idonea a consentire la prosecuzione dell'attività di impresa; sono tali, ad esempio, l'analogia o l'identità delle attività esercitate, l'identità dei soci o delle cariche, l'identità dei fornitori o dei lavoratori impiegati, la prosecuzione dell'attività nei medesimi locali ovvero il trasferimento di una parte significativa dei beni aziendali ( cfr. in particolare Cass. Civile sez. I , Sent. n. 21481/2009 cit). 
In punto di fatto sono circostanze incontestate tra le parti: che la ### s.r.l.  costituita il 17 luglio 2001 con oggetto sociale l'attività di bar pasticceria aveva sede ###### di ### 28 in Napoli e che l'attività era svolta in Napoli al ### n.59; che amministratore dal 15 luglio 2009 era ### anche unico socio; che precedentemente amministratrice della società era ### figlia di ### che l'attività della ### s.r.l era cessata nel mese di luglio 2012 e la ### s.r.l., costituita in data 14 marzo 2012, aveva iniziato a svolgere la stessa attività il 6 settembre 2012 negli stessi locali della ### s.r.l., in Napoli al ### n.59 utilizzando i beni mobili presenti nell'immobile ; che soci della società ### a r.l. erano, nella misura del 50% ciascuno, ### ( amministratrice a far data dal 16 giugno 2014) e ### ( amministratore dalla costituzione della società e fino al 16 giugno 2014), entrambi nipoti di ### Risulta altresì documentato ( cfr.visura camerale allegata al n.4 della produzione di parte attrice), che ### s.r.l. ha la stessa sede legale della ### s.r.l. ( in Napoli, ### di ### n.28), che l'unità in Napoli al ### 59 ancora nel mese di novembre del 2020 reca l'insegna “### Carraturo” ( cfr. all.16 alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice), che alla data del 28 maggio 2021 sul sito ### l'unità in Napoli al ### è ancora pubblicizzata come “### Carraturo” ( cfr. all.18 alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice), che il dipendente ### di ### ha dichiarato di aver lavorato per la ### s.r.l. fino al 10 giugno 2013 ( dunque fino a quasi un anno dopo la cessazione dell'attività della ### s.r.l.) ed ha ottenuto decreto ingiuntivo n.29/2016 dal Tribunale di ### in data 5 gennaio 2016 per le somme dovute per retribuzioni non corrisposte e trattamento di fine rapporto, ed è stato ammesso al passivo del fallimento per gli importi liquidati nel decreto ingiuntivo ( cfr. istanza ex art. 93 l.f. al doc. 6 della produzione di parte attrice e doc.24 della memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. di parte attrice contenente il verbale di ammissione al passivo); che il dipendente ### ha dichiarato di aver lavorato per la ### s.r.l. anche dal 18 aprile 2013 al 10 giugno 2013 ed è stato ammesso al passivo per l'intera somma richiesta ( cfr. istanza ex art.93 L.f. allegata al n.14 della memoria di parte attrice e verbale di ammissione allo stato passivo allegato al n.24). 
Esaminando gli estratti contributivi ### allegati alle istanze di ammissione al passivo degli altri lavoratori dipendenti risulta che ### e ### nel periodo dal 18 aprile 2013 al 10 giugno 2013 erano ancora dipendenti della ### s.r.l ( allegati n.11 e n.13 alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice) e che ### era ancora alle dipendenze della ### s.r.l. al 29 dicembre 2012 ( cfr. allegato 12 alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice). 
Risulta peraltro documentato che ### aveva notificato alla ### s.r.l. un atto di precetto fondato sull'ordinanza di sfratto per morosità emessa dal Tribunale di ### che tra la ### s.r.l. e ### era stata stipulata una transazione con la quale i beni presenti all'interno dell'immobile di proprietà di ### erano ceduti alla stessa per la somma di euro 12.000,00 oltre ### compensata con l'importo dei canoni non versati pari ad euro 8750,00 e corrisposta nella differenza di euro 5770,00 con assegno circolare allegato alla scrittura privata( cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ###; inoltre i beni acquisiti da ### erano stati concessi in locazione alla società ### s.r.l. unitamente all'immobile in ### al ### n.59, con contratto di locazione del 2 agosto 2012 ( cfr. contratto allegato alla comparsa di costituzione di ### in cui è indicato il canone di locazione in euro 4000,00 mensili di cui euro 3500,00 per la locazione dell'immobile ed euro 500,00 mensili per la locazione dei beni mobili e delle attrezzature). 
Pertanto,sebbene tra la ### s.r.l. e ### fosse stato definito un contratto formale di transazione avente ad oggetto la cessione di beni strumentali e tali beni siano stati poi formalmente locati da ### a ### s.r.l. con atto di locazione di bene immobile e beni mobili del 2 agosto 2012, deve ritenersi che si sia verificato un trasferimento occulto di azienda: indici sintomatici sono la medesima attività di impresa svolta, il trasferimento di cinque dipendenti storici ( rimasti formalmente in carico alla ### s.r.l. per alcuni mesi dopo la cessazione dell'attività) , l'acquisizione di numerosi beni strumentali, l'utilizzo della stessa insegna e dello stesso immobile, l'utilizzo, nella pubblicità, dello stesso nome ### A ciò si aggiunga che pur non sussistendo identità tra soci ed amministratori delle società i soggetti coinvolti sono tutti legati tra di loro tra rapporti di parentela: ### è la figlia di ### i soci della società ### s.r.l. sono i nipoti. 
Peraltro la costituzione della società ### a r.l. è avvenuta in data 14 marzo 2012, nella imminenza della cessazione dell'attività della ### s.r.l. ed ha la propria sede legale allo stesso indirizzo ( in ### alla ### di ### n.28). 
Inoltre la circostanza del pagamento, da parte di ### di un importo per l'acquisto di alcuni beni strumentali non consente di ritenere che sia stato versato un corrispettivo congruo per l'acquisto dell'intera azienda. 
Tanto premesso si osserva che il trasferimento di fatto d'azienda non integra di per sé una condotta illecita, ma può dar luogo ad una tutela risarcitoria, qualora il trasferimento, in astratto perfettamente lecito, presenti evidenti connotati di illiceità e sia finalizzato a sottrarre l'azienda alla garanzia dei creditori o, comunque, a distrarne il patrimonio e l'avviamento a fronte di un prezzo vile o, addirittura, in assenza di corrispettivo. 
Il trasferimento di fatto dell'azienda tramite lo svuotamento della prima società in ragione del trasferimento dei beni aziendali in capo ad una seconda, costituisce illecito per atti di mala gestio e riveste natura di condotta distrattiva di beni e di avviamento; in tale situazione è riconosciuto alla società danneggiata ed ai creditori sociali il diritto di ottenere il risarcimento dei danni e la condanna - in solido per concorso tra loro - degli amministratori della cedente e della società cessionaria beneficiaria del trasferimento di fatto e degli atti distrattivi dell'azienda ( cfr. Corte di ###, 28.12.2022).  ### che i beni aziendali della ### s.r.l. sono stati trasferiti, attraverso l'operazione posta in essere da ### unitamente alla figlia ### alla società ### s.r.l., di proprietà dei nipoti ### e ### che la nuova società ha continuato ad usare la stessa insegna e lo stesso nome ### che cinque dipendenti hanno continuato a lavorare per la società neocostituita pur restando formalmente alle dipendenze della ### s.r.l.; pertanto deve ritenersi che siano stati di fatto trasferiti alla società ### s.r.l. gli elementi attivi della ### s.r.l. , che è stata di conseguenza svuotata del patrimonio aziendale, mentre le posizioni debitorie sono rimaste a suo carico. 
Accertata incidentalmente la sussistenza dell'atto di mala gestio posto in essere dall'amministratore della ### s.r.l., deve ritenersi che allo stesso abbia concorso ex art. 2055 c.c. la società ### s.r.l.. 
Va evidenziato che erroneamente la curatela attrice ha convenuto in giudizio l'amministratore p.t. della società ### a r.l., in quanto il concorso nell'atto di distrazione dell'azienda della ### s.r.l.,è riferibile all'amministratore in carica al momento in cui si è perfezionata la cessione di azienda, il 6 settembre 2012 ( dunque ### e non ###. 
Trattandosi di cause scindibili, non rileva ai fini dell'integrità del contraddittorio la mancata citazione in giudizio di ### quale autore materiale della condotta in concorso con l'amministratore della ### s.r.l.; occorre solo accertare incidentalmente la condotta e l'elemento psicologico del concorso. 
Da quanto su evidenziato ( le modalità della cessione, il trasferimento senza un reale corrispettivo di elementi attivi dalla cedente alla cessionaria e il permanere invece dell'esposizione debitoria nel patrimonio della cedente, l'utilizzo degli stessi locali, della stessa insegna e dello stesso marchio, nonché degli stessi dipendenti, la sussistenza di un rapporto di parentela tra gli amministratori delle due società e la evidente conoscenza dell'attività del cedente da parte dell'amministratore della concessionaria) emerge che sussiste sia l'elemento materiale della condotta di distrazione -costituito dalla sottrazione di beni della società cedenteche l'elemento psicologico della consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori. 
Accertata incidentalmente la responsabilità dell'amministratore non convenuto ### in virtù del nesso organico deve ritenersi riferibile alla società ( cfr. Cassazione civile, ### I del 5 dicembre 2011 n. 25946 e Cassazione civile sez.I del 29 marzo 2012 n. 5106) sia l'uno che l'altro elemento costitutivo del trasferimento occulto di azienda. 
In ogni caso la società potrebbe essere ritenuta responsabile civile del reato di cui all'art.216 L.F., con accertamento compiuto incidenter tantum dal giudice civile investito dell'azione di risarcimento dei danni provocati dal fatto di reato ( cfr. Cassazione civile del 16 agosto 2005, n. 16957). 
Va esclusa invece la responsabilità di ### convenuta in giudizio in proprio, che non ha avuto nessun ruolo nell'operazione di cessione dell'azienda, essendo subentrata all'amministratore ### solo in data 3 giugno 2014. 
Al trasferimento occulto dell'azienda dalla ### s.r.l. alla società ### s.r.l. ha concorso invece anche ### che ha acquisito formalmente i beni della ### s.r.l. e li ha concessi in locazione alla ### s.r.l. per un canone di euro 500,00 mensili, consentendo di fatto la prosecuzione dell'attività a discapito dei creditori della società poi fallita. 
Anche la circostanza che ### sia divenuta titolare del marchio “ ### dal 1955” in virtù di una transazione stipulata con ### nel 2006 ( cfr. verbale di conciliazione allegato alla comparsa di costituzione di ### e ne abbia consentito l'uso gratuito dapprima alla ### s.r.l. e successivamente alla società ### a r.l. depone nel senso che la stessa abbia agevolato la continuazione della stessa attività da parte di un soggetto diverso, ma comunque riferibile alla sua famiglia.  ### soggettivo del concorso nell'illecito da parte di ### è reso evidente dalle stesse complesse operazioni effettuate, dalla qualità di amministratrice della ### s.r.l. che la stessa ha rivestito fino al 15 luglio 2009, dalla concessione gratuita dell'uso del marchio alla ### s.r.l. prima ed alla società ### s.r.l. poi e dalla sussistenza del rapporto di parentela tra i soggetti coinvolti. 
Va pertanto accertata la responsabilità di ### e della società ### s.r.l.  per i danni cagionati in conseguenza della distrazione dell'azienda. 
Per quanto concerne la quantificazione del danno va dato atto che il C.T.U. nominato ha riferito che l'unico criterio di stima del valore dell'azienda utilizzabile, considerate le poche informazioni ed i pochi documenti depositati, è il metodo patrimoniale e che il patrimonio netto della società poi fallita al 31 dicembre 2011 era negativo, pertanto il valore dell'azienda era da ritenersi negativo ed anche l'avviamento non poteva essere calcolato come valore positivo, considerate le perdite di esercizio risultanti dai bilanci esaminati ( cfr. elaborato peritale alle pagg.12 e 14).  ### ritiene, diversamente, che il danno cagionato dalla distrazione dell'azienda sia certamente costituito dalla perdita dell'avviamento, che ha un valore positivo, considerata la rilevanza locale dello storico nome “### Carraturo”, così che non è ipotizzabile affermare che alla società neocostituita non sia stato trasferito nessun valore. 
In assenza di documentazione e di un criterio certo di liquidazione, occorre procedere alla liquidazione equitativa del danno. 
Tra i parametri indicati dalla ### attrice il Tribunale ritiene che sia applicabile quello legislativo previsto nell'ipotesi di rilascio di immobili locati ad uso commerciale ( art. 34 L.392/1978), riconoscendo a titolo risarcitorio una somma pari a 18 mensilità del canone ( euro 1250,00 mensili) pattuito nel contratto di locazione stipulato tra la ### s.r.l. e ### ( cfr. scrittura privata e atto di intimazione di sfratto allegati alla comparsa di costituzione di ### . 
Il suddetto criterio viene utilizzato solo come parametro per la liquidazione equitativa, dunque si prescinde da ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma richiamata. 
Le parti convenute vanno pertanto condannate in solido al risarcimento del danno nella misura di euro 22.500,00.  ### indicato costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di esso la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro. 
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento; al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ### relativo alla data del fallimento, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ### dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso ( 6 settembre 2012) a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo. 
In applicazione dei suddetti principi la somma dovuta da ### e ### s.r.l. in solido tra loro è pari ad euro 22.500,00 oltre rivalutazione a far data dal 6 settembre 2012 ed interessi sulle somme via via rivalutate, per l'attuale importo di euro 29.873,23 di cui euro 22.500,00 per sorta capitale, euro 4387,50 per rivalutazione monetaria ed euro 2985,73 per interessi. 
Giacché il fallimento risulta ammesso al patrocinio gratuito, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti ### e ### s.r.l in solido, con pagamento da effettuarsi in favore dell'erario. 
Le spese di lite tra la curatela attrice e la convenuta ### seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti, tenuto conto del valore della domanda, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. 
Le spese di CTU già liquidate con decreto del 7 ottobre 2022 sono poste definitivamente a carico delle parti in solido e nei rapporti interni sono poste a carico dei convenuti ### e la ### s.r.l. in solido tra loro.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### in materia d'### definitivamente pronunziando nella causa tra ### s.r.l., #### e ### s.r.l., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede: a) In parziale accoglimento della domanda condanna ### e ### s.r.l. in solido tra loro al pagamento in favore della ### del ### s.r.l.  della somma di €29.873,23 già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi; b) rigetta la domanda nei confronti di ### c) condanna ### e ### s.r.l.in solido tra loro al pagamento direttamente a favore dello Stato, ai sensi dell'articolo 133 del d.p.r. n. 115/2002, di tutte le spese del presente giudizio prenotate a debito, nonché dei compensi da liquidarsi con separato decreto; d) condanna la curatela attrice alla refusione, in favore di ### delle spese di lite che si liquidano in euro 11.300,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiaratosi anticipatario.  e) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con decreto del 7.10.2022 a carico delle parti in solido e nei rapporti tra le parti a carico di ### e ### s.r.l.  in solido. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 ### rel.  ###ssa ### di ### 

causa n. 33680/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Martino Caterina, Pica Leonardo, Ultimo Antonietta

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25492/2025 del 17-09-2025

... le que stioni 12 di 14 pregiudiziali sono risolte, incidenter tantum, dal giudice munito di giurisdizione sulla domanda), è consent ito al giudice ordinario di accertare incidenter tantum la questione pregiudiziale al solo fine di consentire la decisione sulla domanda principale con effetti limitati al giudizio in corso. È, infat ti, questo lo schema chiarame nte presupposto dall'insussistenza di una pregiudiziale amministrativ a che si inserisce coerentemente nel sistema per la radicale diversità delle controversie pendenti dinan zi ai giudici di diverso ordine (l'un a sull'atto; l'altra sul rapporto). 5) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e/o falsa app licazione della l. n. 662/96 e dell a normativa secondaria e cioè delle ### per avere erroneamente, ingiustamente e illegittimamente ritenuto fondata la domanda giudiziale proposta dalla ### e l'illegittimità del provvedimento di revoca/inefficacia della garanzia adott ato dal ### di ### del ### di ### alla corte d'appello si rimprovera di non av ere appli cato: a) la speci ale normativa d i settore che ritiene ammissibile un'operazione di leasing strutturata in più contratti a condizione che (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29993/2022 R.G. proposto da: ### - ### nella qualità d i mandataria e ### del F ondo p ubblico di garanzia in fav ore dell e PMI di cui alla L . 662/1996, in p ersona dell'###re Delegato e legale rapp.te , ### elettivamente domiciliata in ### 20, presso lo studio dell 'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende; -ricorrente contro ###, elettivamen te domiciliata in ### 73, presso lo studio dell'avvocato ### NITTI (NTTSV ###) che la rappresenta e difende; 2 di 14 -controricorrente avverso SENTENZA della CORTE ### di M ### 3015/2022, depositata il ### e notificata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal ##### (da qui in avanti, per brevità, BNP ### conveniva, dinanzi al Tribunale di Milan o, la ### del ### (d'o ra in avanti ###, chiedendone la condanna al pagamento dell'imp orto di euro 180.119,43, in esecuzione della garanzia rilasciata, ai sensi della l.  n. 662/1 996, in relazione a quattro contratti di leasing, conclusi con la ### S.r.L. per l'80% dell'importo finanziato, che si erano risolti per inadempimento della ### S.r.L.  ###-MCC, infatti, si era opposta all'escussione in via stragiudiziale della garanzia doman data dalla ### adducendo che, a seguito di un controllo interno, la garanzia era stata revocata in v ia di autot utela e ciò aveva costret to la #### ad agire in giudizio , sia per ot tenere la condanna della ### alla corre sponsione d i quanto preteso sia per ottenere l'annullamento del provvedimento di re voca. Oltre al giudizio dinanzi al Tribunale d i ### aveva promosso, infatti, anche un giudizio dinanzi al #### ale di ### con la sente nza n. 1873/ 2021, riteneva sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, rigettava l'istanza di sospensione di cui all'art. 295 cod.proc.civ. formulata dalla ###
MCC e considerava illegittimo il provvedimento di revoca. 
La Corte d 'appello di ### con la sentenza n. 3 015/20 22, depositata il ### e notificata il ###, ha confermato la pronuncia del tribunale. 3 di 14 Per quan to ancora di rilievo in que sta sede, ha rigettato l'eccezione di dife tto di giurisdizione, come aveva già fatto il tribunale, ritenendo correttamente applicato il principio enunciato da Cass., Sez. Un., n. 25577/2020 che aveva ribadito quanto già statuito da Cass., Sez. Un ., n. 9826/2014 e, in sintonia con la giurisprudenza amministrativa (### Stato n. 2668/2018), aveva affermato che la giurisd izione in caso d i revoca dell a garanzia concessa spetta al giudice ordinario. Nella specie, infatti, ### si era o pposta a ll'escussione in via stragiu diziale della garanzia, rilevando che in autotutela, a seguito dei controlli disposti ai sensi del D.m. 2/09/2015, aveva revocato la garanzia concessa, atteso che il sogget to richiede nte non aveva rispettato le ### operative in relazione agli oneri informativi e di documentazione; in particolare, essendo emerso che due dei contratt i di leasing avevano scadenze diverse tra di loro, quanto alla dat a di sottoscrizione e di consegna dei ben i, e che gli altri d ue non raggiungevano la percentuale minima de l 50% d i realizzazione dell'investimento deliberato, aveva revocato la garanzia per una nuova ponderazione di opportunità nel perseguimento del pubblico interesse. 
La corte d'appello ha quindi confermato che spetta alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie che attenga al venir men o della concessa agevolazione, n on per ragioni attinenti a vizi dell'atto amministrativo, ma per i comportamenti posti in essere dal beneficiario nella fase attuativa dell'intervento agevolato ormai concesso. 
Ha precisato che la ### non aveva neppure saputo spiegare quale sarebbe stata la «nuova ponderazione di opportunità nel perseguimento del pubblico interesse affidato» che l'aveva portata alla revoca dell a garanzia concessa, trattandosi di aspe tto nemmeno considerato nella deliberazione del ### di garanzia, e che non p oteva ritenersi u n vizio originario del provved imento 4 di 14 concessorio la circost anza che l'operazione si fosse perfezionata con quattro contratti di leasing che prevedevano scadenze diverse, attenendo essa, invece, all'asserito inadempimento del beneficiario. 
Ha conf ermato anche la corrette zza della deci sione di no n sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ., in ragione dell'avvenuta impugnazione da parte di ### dinanzi al TAR del provved imento di revoca, non sussistendo un rapporto d i pregiudizialità giuridica tra i due giud izi e non essendo stato il giudice amministrativo ch iamato a pronunciarsi su un provvedimento incidente su diritti soggettivi. 
Avendo inviato ### successivamente alla s tipula d i ciascun contratto, la d ocumentazione relativa, senza che alcuna eccezione venisse mossa da parte d ella garante, non essendovi alcuna disposizione che vietava la ricorrenza di una data diversa di scadenza dei canoni di leasing, rilevat o che, al contrario, le disposizioni operative consentivano la sti pulazione di contratti di finanziamento in date diverse, ha ritenuto la revoca della garanzia ingiustificata.  ### - ### S.p.A. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi.  ### resiste con controricorso. 
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc. Entrambe le parti, in vis ta d ell'odierna camera di consiglio, depositano memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motiv o si de nunzia la nullità della gravata sentenza ex art. 360, 1° comma, n. 1 cod.proc.civ., per difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 
La ricorre nte sostiene che la sentenza d i questa Corte 9826/2014 (una di quelle evocate dal giudice a quo ) non riguardava una controversia avente ad oggetto un provvedimento 5 di 14 di ineff icacia della garanzia pubblica, ma la restituzione da parte dell'impresa beneficiaria (e non della banca finanziatrice) dell'agevolazione concessa nella forma di erogazione di garanzia e che la sentenza n. 25577/2020, a sua volta, era stata pronunciata con riferimento ad una vicenda diversa rispetto a quella in esame, la quale, invece, riguarderebbe la fase prodromica al finanziamento erogato, essendo stata la revoca de l provvedimento concessorio basata su una diversa rappresentazione dei fatti posti a fondamento della concessione della garanzia: in particolare, come già in sintesi anticipato, era emerso che la data di scadenza della garanzia pub blica era successiva (31.05.2019) rispetto a quella deliberata dal ### di G estione del Fon do ex l. 662 /96 (31.10.2018) e in ogni caso erano diversi la data di erogazione, la durata, la scadenza d ei canoni e il piano di ammortamen to dei contratti di leasing. 
Di conseguen za, sostiene che la Corte di ### llo di M ilano avrebbe dovuto applicare il principio, pure esso enunciato da Cass., Sez. Un., n. 25577/2020, secondo cui «quando la P.A. proceda alla revoca o all'annullamento del provvedimento ampliativo, in ragione rispettivamente di una nuova ponderazione di op portunità n el perseguimento del pubblico interesse affidato oppure per originari vizi di legitt imità, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo». 
A conferma di tanto adduce che: i) il provvedimento di revoca era stato adottat o per «una nuova ponderazione di opp ortunità nel perseguimento del pubblico interesse affidato oppure per originari vizi di legit timità»; ii) la delibera di inefficacia della garanzia risultava già adottata da parte del ### di ### del ### in seguito alla notifica del ricorso introd uttivo di primo grado davanti al giudice ordinario, che era stata assunta sulla scorta delle risultanze di un controllo ispe ttivo da parte dell'### à amministrativa, che non era sindacabile dal giudice ordinario, che 6 di 14 riguardava la valut azione strett amente istruttoria dell a soglia dell'investimento, che discendeva dall'accertamento di una inesatta rappresentazione dei fatti ai sensi del comma 2-bis dell'art. 21 nonies della l. 241/19 90, che era frutto dell'esercizio del potere autoritativo della P.A. 
Il motivo è infondato. 
Come riconosce la stessa ricorrente, la revoca della garanzia era stata disposta a seguito del controllo espletato ai sensi del ### del ### ro dello ### co del 21/09/2015; detto controllo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, peraltro, del tutto assertivamente - come già è stato rilevato dal giudice di merito, là dove ha osserva to che l'appellante n on aveva sapu to indicare quale fosse la nuova ponderazione di opportunità n el perseguimento dell'interesse pubblico affidato (v . p. 10 della gravata sentenza) - era spe cificatamente orientato «all'accertamento della effettiva destinazione dei fond i per le finalità previste», e ra inequivocabilmente un controllo ex post rispetto alla concessione de l beneficio, affidato al ### di gestione; nel decret o ministeriale si parla infatti di controlli sulle operazioni ammesse al ### di garanzia che i soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali si obbligano ad accettare; controlli che, in caso di esito positivo, comportano l'adozione di una delibera di conferma della garanzia concessa, in caso di esito negativo determinano «l'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia e/o la revoca del la concessione dell 'agevolazione, secon do le modalità stabilite dalla legge 241/90 e successive modif iche e integrazioni trasmesso mediante ### Il che impone di rigettare il motivo di ricorso, sulla scorta proprio di Cass., Sez. Un., n. 2557/2020 che al la domanda se spet ti al giudice ordinario o al giud ice amministrativo decidere la controversia promossa da chi, dopo essere stato ammesso ad un beneficio pubblico, si dolga della declaratoria d'inefficacia/revoca 7 di 14 dello stesso ha risp osto, ribadendo che: «a) nella fase in cui l'amministrazione è munita del pot ere discre zionale di apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva id entica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di att ribuzione del beneficio ed è tu telabile davant i al giudice amministrativo; del pari, quando la P.A. proceda alla revoca o all'annullamento del provvedimento ampliativo, in ragione rispettivamente di una nuova ponderazione di op portunità n el perseguimento del pubblico interesse affidato oppure per originari vizi di legitt imità, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; b) dopo l'adozione del provve dimento amministrativo ampliativo, si determi na il sorgere di un diritto soggettivo in capo al privato, onde, allorché si lamen ti che i l provvedimento non sia stato in séguito attuat o dall'amministrazione, la quale abbia inteso far valere la decadenza dal benefi cio per la mancata osservanza di o bblighi assu nti da l privato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario». 
Nella vicenda de cisa da Cass., Se z. Un., n. 25 57/202 0, si trattava, peraltro, propria di una vicenda analoga a quella per cui è causa - la ban ca finanziatrice con re golamento di giurisdizione chiedeva di accertare a chi spe ttasse decidere sulla revoca d ella garanzia concessa al la società finanziata - in cui è stata confermata la giurisd izione de l giudice ordinario, precisando con efficacia evidentement e rilevante nella presente controversia che «### dalla banca contest ato - la dich iarazione di "inefficacia" della garanzia - attiene, invero, non alla fase di ammissione benefici previsti dalla l. n. 662 del 1996, ma alla successiva fase di esecuzione del rap porto e, in p articolare, di erogazi one ed attivazione della garanzia. Onde è attribuita alla cogni zione del giudice ordinario ogni fattispecie che attenga al venir meno della concessa agevolazione, non già per ragioni attinenti a vizi dell'atto 8 di 14 amministrativo (vuoi nella forma, o ne l procedimento, o nella motivazione, ecc.), ma per i comportamenti posti in essere dallo stesso benefi ciario nella fase attuativa dell'inte rvento agevolato, ormai concesso con il provvedimento iniziale, onde la controversia riguarda l'inad empimento del beneficiario nel corso della fase di esecuzione, con coinvolgimento di posizioni di diritti e di obblighi. 
In tale evenienza, si tratt a non di question i afferent i alla fase prodromica al finanziamento erogato, ma degli obblighi conseguenti e delle g aranzie assunt e dal M.C.C. s.p.a., qu ale gestore del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nel caso di parziale o totale inadempimento del mutuatario: ne deriva che la controver sia ha ad oggetto diritti d i credito, d ei quali conoscerà il giudice ordinario. Pertanto, mentre l'erogazione della sovvenzione avvie ne certamente a mezzo di un provvedimento discrezionale, che valuta gli in teressi della pubblica amministrazione e quelli dei priv ati comparando li, l'avvenuta esecuzione di tale atto am ministrativo con il pag amento della somma da erogare determina rapporti di mutuo e di garanzia, che sono di diritto privato».  2) Con il secondo motivo la ricorr ente prospetta la nullità della impugnata sentenza ex art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., in relazione all'art. 295 cod.proc.civ., per aver la Corte d'### di ### ritenuto insussi stenti i presupposti per la sospensione del giudizio ordinario.  3) Con il terzo motivo parte ricorr ente si duole della violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. , per aver la Corte d'### di ### deciso in ordine alla legitt imità del provvedime nto di ineff icacia della garanzia nonost ante de tto provvedimento risultasse impugnato solo innanzi al Giudice Amministrativo (ex art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.). 9 di 14 4) I due motivi che sono illustrati congiuntamente e che meritano pertanto una trattazione unitaria sono, per un verso, inammissibili, per un altro, infondati.  ###à riguarda la riproposizione delle censure già disattese dalla corte d'appell o in ordine alla s ussisten za dei presupposti per disporre la sospen sione necessaria p er pregiudizialità amministrativa ai sensi dell'art. 295 cod.proc. Va innanzitutto osservato che sebbene l'art. 295 cod.proc.civ. non preveda la pecu liare ipo tesi di pregiudizialità tra cau sa civile e giudizio amministrativo , tale ipotesi non può ritenersi a priori esclusa, là dove l'acce rtamento compiuto dal giudice amministrativo sia suscettivo di produrre l'efficacia di giudicato tra le stesse parti della causa civile pregiudicata, in tal senso essendo necessario che il giu dizio amminist rativo abbia ad oggetto situazioni giuridiche di diri tto soggettivo che si inseriscono qu ali elementi della fattispe cie costituiva de l diritto controverso nel giudizio civile: dev e infatti ribadirsi il principio second o cui la sospensione necessaria del processo , a norma dell 'art. 295 cod.  proc. civ., presuppone non soltanto che tra due giudizi sussista un rapporto di preg iudizialità g iuridica, nel senso che la situazione sostanziale che costituisce oggetto di uno di essi rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di quella che costituisce oggetto d ell'altro, ma anche che, per legge o per esplicita domanda di un a delle parti, la questione preg iudiziale debba essere definit a con efficacia di g iudicato, ben potendo altrimenti risolverla in via incidentale il giud ice dell a causa pregiudicata, nell'ottica di una soll ecita definizione della controversia, la quale, avendo trovato riconoscimento nell'art. 111 Cost., prevale sull'op posta esigenza d i evitare un contrasto tra giudicati. 
Detta condizion e ricorre «solo nel caso che il giudice amministrativo sia chiamato a definire q uestioni di d iritto 10 di 14 soggettivo nell'ambito di att ribuzioni giurisdizionali esclusive, mentre, qualora davanti al giudice amministrativo sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, non può disporsi la sospensione d el giu dizio civile, ancorch é connesso con quello amministrativo, potendo il giudice ordinario disapplicare i provvedimenti a tutela dei diritti soggettivi influenzati dagli effetti dei detti provvedimenti» (cfr. Cass., Se z. Un., 24 /05/2013, 12901 e successiva giurisprudenza). 
La corte d'appello non si è limitata a richiamare detti principi e a farne applicazione, ma ha anche aggiunto, allo scopo di motivare le sue conclusioni, che dinanzi al TAR non era stata chiesta la nullità del provved imento di revoca della garanzia, ma solo il suo annullamento, con esclusione quindi del nesso d i pre giudizialità necessaria che avre bbe imposto , là dove sussistente, la sospensione del giudizio civile per p regiudizialità amministrativa (Cass. n. 9578/2004). 
Detta statuizione non è stata colta e dunque non è stata confutata efficacemente dalla ricorrente; il che impedisce di acc ogliere il motivo di ricorso qui scrutinato, non essendo stato dimostrato che dinanzi al giudice amministrativo si controvertesse di una questione intercorrente tra le stesse parti del giudizio civile di cui si chiedeva la sospensione (Cass, ### Un., n. 12901/2013) e inerente la tutela di diritti soggettivi nell'ambito di una materia rientrante nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
In sostanza, la statuizione dei giudici di merito secondo cui non sussiste pregiudizialità fra il giudizio promosso per il riconoscimento dei diritti derivanti dal titolo azionato e quello in cui il medesimo sia impugnato sotto il profilo dell'annullabilità, e non anche sotto quello dell'inesistenza o della nullità che impediscono all'atto di produrre ab origi ne qualunque effetto, resiste alle censu re della odierna ricorrente, oltre ad essere in sint onia con la giurispru denza d i questa Corte, secondo cui «i vizi di annullamento potrebbero 11 di 14 portare alla rimozion e del titolo medesimo con una sentenz a di natura costitutiva, la quale non si porrebbe in conf litto con la pronuncia che ne abbia medio tempore riconosciuto l'efficacia, anche se, in forz a de lla sua retroatt ività inter partes, comporterebbe l'insorgenza di un deb ito di restituzione delle prestazioni eseguite; pertanto (…) l'obbligo di sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., nasce quando si ano dib attute fra le parti in separata sede ###tesi implicanti l'inesistenza o la nullità assoluta del p rovvedimento autorizz ativo di det ta occupazione (per radicale carenza di pote re o per difetto degli indispensabili requisiti di forma e di contenuto), non la mera annullabilità del provvedimento stesso» (Cass. 09/08/1997, n.7451; Cass. 30/03/1999, n. 3059; Cass. 04/04/2001, n. 3977; Cass. 05/12/2002, n. 17317; Cass. 24/01/2006, n. 1285; Cass., Sez. Un., 27/02/2007, n. 4421; Cass. 20/07/2010, n. 17014). 
Va dun que dichiarata sotto questo pro filo l'inammissibilità della censura formu lata col secondo motivo, perché con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come t ale inammissibile ex art. 366 , 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. (Cass. 24/09 /2018, n. 22478; 25/08/2000, n. 11098; Cass. 17/11/2003, n. 17402; 23/09/2003, n. 12632). 
Né può accogliersi la den uncia di ultrapetizione che si basa su presupposti in iure errati, perché prop rio per effetto dell'insussistenza di una pregiudizialità che comporti la sospensione necessaria del gi udizio civile (pregiudizialità che eviden temente costituisce una deroga al criterio secondo cui le que stioni 12 di 14 pregiudiziali sono risolte, incidenter tantum, dal giudice munito di giurisdizione sulla domanda), è consent ito al giudice ordinario di accertare incidenter tantum la questione pregiudiziale al solo fine di consentire la decisione sulla domanda principale con effetti limitati al giudizio in corso. 
È, infat ti, questo lo schema chiarame nte presupposto dall'insussistenza di una pregiudiziale amministrativ a che si inserisce coerentemente nel sistema per la radicale diversità delle controversie pendenti dinan zi ai giudici di diverso ordine (l'un a sull'atto; l'altra sul rapporto).  5) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e/o falsa app licazione della l. n. 662/96 e dell a normativa secondaria e cioè delle ### per avere erroneamente, ingiustamente e illegittimamente ritenuto fondata la domanda giudiziale proposta dalla ### e l'illegittimità del provvedimento di revoca/inefficacia della garanzia adott ato dal ### di ### del ### di ### alla corte d'appello si rimprovera di non av ere appli cato: a) la speci ale normativa d i settore che ritiene ammissibile un'operazione di leasing strutturata in più contratti a condizione che gli stessi presentino la medesima data di erogazione (verbale di consegna), la medesima durata, la medesima scadenza e lo stesso piano di ammortamento; b ) il meccanismo di funzionamento delle garanzie pubbliche, perché le operazioni ammesse al ### non possono avere una scade nza successiva a quella sottoposta al ### e dallo stesso deliberata. 
Il motivo è inammissibile. 
La ricorrente insiste nella prospettazione di circostanze pacifiche - quanto alla diversa data di erogazione, alla durata, alla scadenza e al pian o di ammortamento de i contratti d i leasing - ma non formula alcuna censura rispet to alle rationes decidendi della statuizione impugnata. 13 di 14 Rilevato che la corte d'appell o ha escluso la ricorren za di disposizioni di carattere normativo o convenziona le che imponessero, all'epoca dei fatti, in caso di operazioni di finanziamento aventi ad oggetto più contratt i la medesima scadenza la stipulazione nella stessa data di detti contratti ed ha precisato che la limitazione relativa alla stipulazione dei contratti in unica data «non può, ovv iamente, desumersi d a disposizioni operative entrate in vigore in data successiva alla concessione della garanzia» (p. 16), che, al contrario, le disposizioni operative, parte IX, punto 13, ammettevano espli citamente amme ttevano che i contratti di finan ziamento fosse ro stipulati in date differenti (pp.  16-17) e che solle d isposizioni operative del D.M. del 2015 , entrate in vigore successivamente, prevedevano la necessità che i canoni di locazione finanziari a non avessero una scad enza successiva alla scad enza della g aranzia (p. 18), la ricorren te avrebbe dovuto contestare che le dispo sizioni normative, contrattuali e operative vigen ti al mo mento dell'ammission e al beneficio non sanzionassero con la revoca della garanzia operazioni di fina nziamento che si fossero concretizzate tramite contratti stipulati in data diversa o che prevedessero la scadenza dei canoni di locazione su ccessivament e alla scadenza della garanzia, e contestare altresì che solo con il Dm del 2015, cui ha fatto riferimento il giudice a quo, fosse stato previsto esplicitamente il divieto di concedere la garanzia pe r i contratti di fin anziame nto stipulati in date differenti. 
Il che condanna la censura qu i formulata all'inammis sibilità, perché per de nunciare un error in iudi cando occorre dapprima individuarlo mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute ne lla sentenza gravata che motivatame nte si ritengono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'i nterpretazione delle stesse fornita dalla g iurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non permettendo, altrimenti, 14 di 14 a questa Corte di adempiere al compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cass. 26 /06/2013, 16038; Cass. 01/12/2014, n. 25419; Cass.12/01/2016, n. 287; Cass. 26/07/2024, n. 20870).  6) All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.  7) Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono li quidate, in favore della controricorrente , nella misura indicata in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ### L easing ### che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all'ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso nella ### di ### del 17 giugno 2025 dalla ### sezione civile della Corte di Cassazione.  ### 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Gorgoni Marilena

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 14315/2024 del 22-05-2024

... della quale avrebbe dovuto implicare l'accertamento, incidenter tantum, dell'inefficacia del contratto donde derivava il diritto garantito. Anche il ricorso incidentale proposto dal ### della società ### s.r.l. avverso la sentenza n. 684/2 020 della Corte territoriale abruzzese, pertanto, deve essere rigettato. D. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso proposto da ### s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 1157/2021 della Corte d'appello dell'### sia i ricorsi, principale ed incidentale (rispettivamente proposti da ### s.r.l. in liquidazione e dal ### della società ### s.r.l.), avverso la sentenza 684/2020 della stessa Corte d'appello. E. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale instaurato con il ricorso avverso la sentenza n. 1157/2021 tra le parti costituite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come d a disposi tivo in favore dell'### stante l'ammissione della parte costituita vittoriosa (### s.r.l.) al patrocinio a spese dello Stato. Le spese del giudizio di legittimità relative al rap porto processuale instaurato con il ricorso avverso la sentenza n. 684/2020 tra Digit el ### s.r.l. e il ### s.r.l. van no compensate tra (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22122/2020 R.G., proposto da ### s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell'### (pec dichiarata: ###), che la rappre senta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente nei confronti di ### s.r.l. , in perso na del ### elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell'### rappresentato e dife so dall'### (pec dichiarata : ###), in virtù di procura in calc e al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale nonché di ####, in persona del presidente del consiglio di amministraz ione e legale rappresentante pro tempo re; rappresentata e dife sa dall'### (pec dichiara ta: ###), in virt ù di procura su foglio separato allegato al controricorso; -controricorrente avverso la sentenza n. 684/2020 della CORTE d'APPELLO dell'### depositata il 15 maggio 2020, notificata il 18 maggio 2020; nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 27193/2021 R.G., proposto da ### s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell'### (pec dichiarata: ###), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; nei confronti di ### A s.r.l., in p ersona de l ### elettivamente domiciliat ###, presso lo ### dell'### rappresentato e difeso dall'### (pec dichiarata : 3 ###), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché di ### -intimata e di ##### -intimati avverso la sentenza n. 1157/2021 della CORTE d'APPELLO dell'### depositata il 21 luglio 2021, notificata il 22 luglio 2021; udita la relazione sulle cause riunite svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal ### relatore, ### udito, con riguardo ad entrambi i ricorsi, l'Avv. ### udito, con riguardo ad entrambi i ricorsi, l'Avv. ### per delega dell'Avv. ### udito, con rigu ardo al ricorso iscritto al n. 2 2122/2020 , l'Avv.  ### udito il Pubb lico Ministero, in persona d el #### il quale, in relazione al ricorso iscritto al 22122/2020, ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale; in relazione al ricorso iscritto al n. 27193/2021, ne h a chiesto il rigetto.  ### 1. Con ricorso ex art.702 bis cod. proc. civ., depositato il 27 dicembre 2017, la ### di ### di ### - premesso ch e, in d ata 19 o ttobre 200 9, tra ### el ### s.r.l. (di seguito anche, brevemente, “Digitel”) e ### s.r.l. (di seguito anche, brevemente, “Televoip”) era stato stipulato un contratto in forza 4 del quale la prima si era obbligata a fornire alla seconda il servizio di accesso alla ret e locale di ### s.p.a. (di seguito an che, brevemente, “Telecom”), al fine di consentirle di prestare in esclusiva servizi di telecomunicazione nel territorio previsto dal contratto; che, a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni, ### s.r.l. aveva prestato una polizza fideiussoria a p rima richiesta, rilasciata da essa banca, per l'importo di ### 100.000; e che, in data 14 dicemb re 2017, ### s.r.l. aveva deciso di escutere la garanzia, richiedendole il pagamento della predetta somma - convenne in giud izio, din anzi al Tribunale di Sulmona, entrambe le socie tà, domandando: a) che fosse accertata la natura giuridica di fideiussione della garanzia da essa rilasciata nei confronti di ### s.r.l. e in favore di ### s.r.l.; b) che fosse accertat o il grave inadempimento di ### tel ### s.r.l. alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con ### s.r.l.; c) e che fosse dichiarata l'invalidità o l'inefficacia della garanzia da essa rilasciata a favore di ### s.r.l.. 
Nel contradit torio con le società convenute, il Tribunale di Sulmona rigettò la domanda, sul rilievo che la garanzia rilasciata in favore di ### s.r.l. integrasse, non già una fideiussione, bensì un contratto autonomo di garanzia. 
Il primo giudice, tuttavia, accertò ugualmente l'inadempimento di ### tel (dichiarando la risoluzione, per sua colpa, del contratto stipulato con ###, per violazion e dell'obbligo, imp ostole con provvedimenti dell'### della ### e del ### di informare la propria cliente della circostanza che, a seguito della contestazione di irregolarità nella gestione dei rapporti con ### s.p.a., le era stato inibito, da parte della stessa ### l'accesso alla rete di interconnessione ### con conseguente impossibilità di 5 continuare ad offrire il servizio ai propri clienti, di cui era stata pertanto pregiudicata l'operatività sul mercato.  2. Avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona proposero appello principale ### s.r.l. (la quale invocò l'accertamento della natura di fideiussione della polizza e la d eclaratoria della sua inefficacia in ragio ne dell'inadempimento di ### ) e ap pello incidentale sia la ### di ### di ### (che ripropose le domande formulate in primo grado), sia la stessa ### s.r.l., che invece censurò il vizio di ultra-petizione contenuto nella sentenza impugnata, per avere dichiarato la risoluzione del contratto per suo inadempimento, in mancanza della corrispondente domanda della controparte contrattuale. 
La Corte d'appello dell'### con sentenza 15 maggio 2020, 684, ha, nella sostanza, accolto le impugnazioni della ### di ### di ### e di ### dichiarando l'inefficacia della polizza, pur qualificando la stessa come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione.  la Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che fosse stata sollevata dal garante l' exceptio doli e che tale eccezione fosse fondata, avuto riguardo, per un verso, al comprovato inadempimento della società garantita e, per l'altro, al - parimenti evidente - abuso del diritto da parte sua, per av ere richiesto l'escussione della pol izza nella piena consapevolezza di non essere in grado di fornire i servizi dedotti nel contratto garantito, a causa dell'interruzione dell'accesso alla rete di interconnessione conseguente al provvedimento di inibitoria emesso nei suoi confro nti dall'Aut orità ### della ### e del ### Più analiticamente, il giudice d'appello ha osservato che, in base agli atti processuali e alla luce dei documenti prodotti in giudizio, da un 6 lato, era eme rso che ### aveva allegato, a giustificazione della decisione di escutere la garanzia, l'esistenza di una forte esposizione debitoria di ### ip nei suoi confro nti, la q uale, al febb raio 2017, sarebbe ammontata ad ### 130.000 mentre, nel dicembre successivo (epoca in cui era stato richiesto il pagamento alla ### di ### di ###, avrebbe sfiorato l'importo di ### 500.000; dall'altro lato, era però anche risultato che, in quello stesso periodo, ### aveva «in corso d inanzi all'### un giudizio di verifica della correttezza dei rapporti con ### nel corso del quale l'### di garanzia aveva em esso due provvedimenti diretti ad inibirle l'accesso ai servizi di interconnessione della ### ed erano state intraprese iniziative, anche di carattere giudiziario, finalizzate a «ridefinire l'esposizione debitoria di ### nei riguardi di ### e, più in generale, a trovare una soluzione alla crisi della società, anche attraverso la richiesta di un concordato preventivo con cont inuità aziendale, rivolta il 17 ottobre 2017 al Tribunale di Firenze. 
Queste vicende - ad avviso della Corte territoriale - per un verso, davano conto del grave inademp imento di ### s.r.l. per violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, dal momento che, a fronte di eventi idonei ad incidere sulla stessa sua capacità di continuare ad offrire il servizio che costituiva l'oggetto principale del negozio stipulato con ### quest'ultima non aveva ricevuto dalla prima alcuna comunicazione idonea a consentirle quanto meno di informare e tutelare i propri clienti; per altro verso, rendevano palese l'abuso del diritto da parte della stessa ### la quale non solo non aveva informato la controparte contrattuale della propria impossibili tà di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contatto tra loro concluso (in ragione della «ormai reale ed oggettiva» interruzione da parte di ### de i servizi d i interco nnession e 7 precedentemente resi a suo favore), ma aveva addirittura deciso di escutere la polizza fideiussoria, «pur essendo da tempo nella piena consapevolezza di non essere più in grado di fornire i servizi dedotti nel contratto garantito dalla polizza stessa».  ### rte abruzzese, pe raltro, in sostanziale parziale accoglimento anche dell'impugnazione di ### s.r.l., ha anche ritenuto che ### s.r.l. non aveva «mai avanzato domanda di risoluzione per inadempime nto del c ontratto principale per grave inadempimento della ### dichiarand o inammissibile, per novità, ex art. 345 cod. proc civ., la domanda medesima formulata in appello.  3. La sentenza n. 684 del 2020 della Corte territoriale abruzzese, è stata impugnata da ### s.r.l. in liquidazione sia con ricorso per cassazione, sia per revocazione. 
Quest'ultima impugnazione è stata dichiarata inammissibile con sentenza 21 luglio 2 021, n. 1 157 della stessa Corte d'app ello dell'### in diversa composizione, contro la quale ### s.r.l.  ha proposto un distinto ricorso per cassazione.  4. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello 684/2020, articolato in due motivi, è stato iscritto al n. 22122/2020 R.G.; il ricorso per cassazione avverso la senten za dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione n. 1157/2021, anche esso sorretto da due motivi, è stato iscritto al n.27193/2021 R.G..   5. Al primo ricorso ha resistito con controricorso la ### di ### di ### ha resistito altresì, con distinto controricorso, il ### della società ### s.r.l ., proponendo anche ricorso incidentale sorretto da un unico motivo. 
Al ricorso incidentale d el ### ha resist ito con controricorso la ricorrente principale ### s.r.l.. 8 6. Al secondo ricorso ha resistito con controricorso soltanto il ### della società ### s.r.l., mentre non hanno svolto difese né la Ban ca di ### o ### rativo di ### a né le persone fisiche intimate, ### di ##### già soci di ### s.r.l., volontariamente inte rvenuti nelle more del giudizio di revocazione unitamente al ### della società dopo che la stessa era stata sottoposta a procedura concorsuale.  7. La trat tazione del ricorso iscritto al n. 22122/2020, originariamente fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod. proc. civ. (in vista della quale ### s.r.l. e la ### di ### di ### avevano depositato memorie), è stata rinviata a nuovo ruolo, per essere e ffettuata unitame nte a quella del ricorso iscritto al n. 27193/2021 R.G., stante la connessione delle questioni poste al fondo delle due impugnazioni. 
La congiunta trattazione dei due ricorsi è stata dunque fissata in udienza pubblica. 
Il pub blico ministero ha presentato memorie: in relaz ione al procedimento iscritto al n.22122/2020 R.G., ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale; in relazione al procedimento iscritto al n. 27193/2021 R.G., ha chiesto il rigetto del ricorso. 
In ordine al primo ricorso tu tte le p arti costituite hann o depositato memoria per l'udienza; ### s.r.l. ha depositato distinta memoria anche in ordine al secondo ricorso. 
Con provved imento reso in udienza, il ricorso iscritto al 27193/2021 R.G. (più recente) è stato riunito al ricorso iscritto al 22122/2020 R.G. (più risalente).  RAGIONI DELLA DECISIONE 9 A. Va anzitutto scrutinato il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1157 del 2021 che ha dic hiarato inammissib ile l'istanza di revocazione spiegata contro la sentenza n. 684 del 2020. 
Questa Corte, infatti, ha affermato - e reiteratamente ribadito - non solo che i ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza di merito resa in grado di appello e contro quella pronunciata dallo stesso giudice d'appello nel successivo giudizio di revocazione possono essere ri uniti (in quan to le due sentenze, i ntegrandosi reciprocamente, definiscono inscindibilmente u n unico giudizio e, pertanto, in sede di legittimità , posso no essere ogget to di esame contestuale e di un'unica decisione), ma anche che, in tale evenienza, si deve esaminare prioritariamente il ricorso avverso la sentenza del giudizio di revocazione, le cui qu estioni assumon o carattere pregiudiziale (Cass. 6/08/2001, n.10835; Cass.29/05/2008, n. 14442; Cass. 1/04/2014, n. 7568). 
A.1. Con il primo motivo del ricorso in parola, viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 395, n. 4 c.p.c. e dell'art.  402 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c. (per essere la sentenza viziata da error in iudicando in relazione al requisito di decisività dell'errore revocatorio di cu i all'impugnazione per revocazione, nonché per motivazi one apparente perché contraddittoria)». 
A.1.a. Nell'impugnare la sentenza d'appello (n. 684/2020) per revocazione, ### s.r.l. aveva assunto che essa fosse affetta da errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n.4 cod. proc. civ..  ### l'impugnante, precisamente, l'errore sarebbe consistito nel ritenere che l'esposizione debitoria di ### verso ### fosse risalente agli inizi del 2017 e nel non considerare che, invece, tale esposizione già sussisteva nel 2015, come sarebbe stato comprovato 10 dalla documentazione versata in atti (fatture; estratto delle scritture contabili; copia di un decret o ingiun tivo non opposto e messo dal Tribunale di Firenze nel 2018); pertanto il giudice d'appello era incorso in un errore di fatto, per non aver considerato che l'escussione della garanzia era st ata richiesta p er un credit o relativo al rapporto tra ### e ### matu rato a favore della prima ben prima delle vicissitudini successivamente ver ificatesi in ordine al rapporto tra ### e ### A.1.b. Con la sent enza n. 1157/2021, la Corte d'appello abruzzese (debitamente, in composizione diversa rispetto a quella che aveva emesso la s entenza gravata pe r revocazione) h a dichiarato inammissibile l'impugnazione, sulla base di due rilievi: in primo luogo, ha rite nuto che, «pur volendo ade rire alla tesi di ### l'individuazione del momento in cui è sorta la pretesa creditoria verso la controp arte si è tradotta in u n inesat to appre zzamento d elle risultanze processuali e quindi in un errore di giudizio»; in secondo luogo, ha reputato che «l'eventuale errore non è tuttavia decisivo ai fini dell'accoglimento della revocazione della sentenza», dal momento che, alla stregua dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (è stata citata la pronuncia n. 16345/2018 di questa Corte), in funzione della statuizione sulla exceptio doli sollevata dal garante non rileva il momento in cui si è verificato l'inadempiment o del debitore ma piuttosto la sopravvenienza di fatti (nella specie, il contenzioso con ### e il provved imento inibitorio dell'### aventi efficacia modificativa od estintiva del diritto del creditore, dei quali quest'ultimo abbia scientemente taciuto la sussistenza. 
A.1.c. Con il primo motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1157/2021, ### s.r.l. si duole che essa pronuncia, «riferendosi al connotato della decisività dell'errore revocatorio, non ne 11 effettua alcuna concreta e reale ricognizione, limitandosi a sostenere che “### aspetti d ella vicenda però attengono pi ù direttamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti per sollevare l'eccezione che, in quanto tali, interessano prettamente il merito della fattispecie”» e ome ttendo di considerare che, al cont rario, «il giudice della revocazione ben può - qualora lo ritenga o pportuno (come, evidentemente, il caso di specie) - decidere sulla asserita sussistenza dei superiori re quisiti, accedendo prop rio alla struttura bi fasica del rimedio revocatorio, che consente di estendere la cognizione al merito della vicenda sottopo sta al suo esame»; secondo la ricorrente, pertanto, «per qualificare l'errore de quo come decisivo, sarebbe stato necessario verificare che l'anteriorità dell'insorgenza del credito fosse sufficiente ad escludere il rimedio dell'exceptio doli», verifica che, invece, il giudice investito dell'istanza di revocazione avrebbe del tutto obliterato. 
Con il medesimo motivo, oltre a censurare la valutazione di non decisività dell'errore revocatorio denunciato, la società ricorrente denuncia anche la presenza, nel la sentenza impugnata, di un vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, per avere, con motivazione dal «carattere apparente e comunque perplesso», «compiuto un vero e proprio “salto argomentativo”, che non rende possibile identificare il procedimento logico/giuridico posto al la base della decisione del giudizio di revocazione introdotto da ### la ricorrente lamenta, precisamente, che la Corte di merito avrebbe esaurito «in sole poche righe … la centrale qu esti one de ll'anterior ità del credito vantato da ### per poi, repentinamente, e comunque erroneamente, introdurre il tema d ell'applicabili tà dell'istituto dell'exceptio doli sotto profili, tuttavia, del tutto inconferenti». 
A.1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 12 A.1.1.a. È inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione degli artt. 395 n.4 e 402 cod. proc. civ., mediante la censura della valutazione di non decisività del denunciato errore di fatto. 
Tale specifica censura omette infatti di considerare che la Corte territoriale, come si è veduto, ha posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità della revocazione non solo il carattere non decisivo dell'errore denunciato, ma anch e - prima ancora - il rilievo che, quand'anche si volesse ammettere la sussisten za del det to errore, esso, traducendosi in un inesatto apprezz amento delle risultan ze processuali, avrebbe costituito un errore di giudizio, come tale non sindacabile con il rimedio revocatorio. 
Poiché il motivo di ricorso pe r cassazione censura soltan to la prima delle due rationes decidendi poste a fondamento dell'impugnata statuizione di inammissibilit à della re vocazione, esso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed auton ome, ciascuna delle qu ali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustif icare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annu llament o della sentenza ( 27/07/2017, n. 18641; Cass. 6/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182). 
A.1.1.b. Il motivo in esame è, invece, infondato nella parte in cui deduce il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante. 
Al rigu ardo va ricordato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 13 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all'esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiest o dall'art. 111, sesto comma, ### e, nel processo civile, dall'art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione - deducibile in sede di legittimità qual e nulli tà processuale ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - sussiste qualora la mot ivazione sia totalmente man cante o me ramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermaz ioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivame nte incom prensibile, purché il vizio emerga dal testo dell a sentenza impugn ata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12 /10/2017, n. 23940; 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090). 
Ciò posto, la sentenza impugnata è del tutto scevra da consimili lacune motivazionali, per essere la stessa dotata, come si è veduto, di un chiaro, coerente ed articolato supporto argomentativo, nel quale, tra l'altro, sono individuabili due distinte rationes decidendi, una delle quali in alcun modo censurata con il ricorso per cassazione in esame. 
A.1.1.c. Al di là delle ragioni poste a fondamento della motivazione della decision e impugnata, giova, poi , rilevare, che, a prescindere dalla qualificazione dell'errore denunciato come errore di fatto o di giudizio e a prescindere da ogni valutazione sul carattere decisivo di esso, la sua sussistenza non è in alcun modo riscontrabile nella sentenza impugnata per revocazione. 
Invero, in sede di valutazione delle prove documentali versate in atti, il giudice d'appello si era limitato a sottolineare come, nel periodo da febbraio a novembre 2017, alla sensibile variazione in aumento (da 14 circa 130.000 ### a circa 500.000 ### dell'esposizione debitoria di ### verso ### el (esposizione allegata da que st'ultima a giustificazione della propria pretesa di escutere la polizza fideiussoria presso la ### di ### di ### in data 14 dicembre 2017), aveva fatto da contraltare la verific azione di fatti (addirittura esitati nell'esclusione della possibilità di ### di accedere alla rete di interconnessione della ### a causa del provvedimento inibitorio emesso nello stesso periodo dall'### e, quindi, nell'impossibilità, indebitamente taciuta, di rendere il servizio a cui si era obb ligata con il medesimo contratto d a cui dipendeva il diritto garantito) tali da rendere abusiva detta escussione. 
Nel dare atto delle risultanze probatorie documentali in ordine alle vicende verificatesi nel periodo da febbraio a novembre 2 017 (ritenute rilevanti in funzione dell'accoglimento dell'exceptio doli sollevata dal garante), il giudice d'appello non aveva commesso alcun errore revocatorio, in quanto il mancato rilievo attribuito all'esposizione debitoria di ### nel periodo precedente era dipeso, non già dall'erronea supposizione circa la non sussistenza di tale esposizione (che, al contrario, per essere stata stimata consistente in circa 130.000 a febbraio 2017, evidentemente doveva presumersi esistente già nel periodo precedente), bensì dalla ritenuta sua irrilevanza in funzione della statuizione di merito emettenda. 
Il primo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 1157/2021, pertanto, deve essere complessivamente rigettato. 
A.2. Con il secondo motivo di ricorso avverso questa sentenza, viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art.  360, n.3, c.p.c., degli artt. 1175 e 1375 c.c. con riferimento all'istituto dell'exceptio doli, corr elati al contratto autonomo di ga ranzia ( artt.  1322 c.c. e, in deroga agli artt. 1939 e 1945 c.c.) di cui al giudizio 15 revocatorio impugnato; nonché del principio di diritto contenuto nella sentenza richiamata emessa dalla suprema corte di cassazione civile 16345/2018».  ### s.r.l. in liquidazione lamenta la violazione o falsa applicazione delle succit ate norme sostanziali, per avere la Corte territoriale errato nel ritenere sussistenti gli estremi dell'exceptio doli generalis; sostiene che, contrariament e a quanto ri tenuto nella sentenza impugnata (la quale avrebbe citato in modo inconferente il principio affermato dalla pronuncia n. 16345/2018 di questa Corte), nella fattispecie non erano emerse «situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso», dal momento che il credito da essa vantato risaliva a fatture emesse nell'anno 2015 ed era stato definitivamente accertato con decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze, mentre il contenzioso con T elecom e il provvedimento assunto dall'### non rappresentavano «certo fatti sopravvenu ti idonei a d eterminare l'estinzione o la modificazione del titolo negoziale vantato da ### A.2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per una duplice ragione. 
A.2.1.a. Anzitutto, come il precedente, ove pure lo si ritenga diretto a cens urare la sentenza che ha dich iarato inammissibile l'istanza di revocazione, si limita a criticarne la ratio decidendi fondata sul carattere non decisivo dell'eventuale errore del giudice d'appello, ma non anche l'autonoma e dist inta ratio decide ndi fondata sulla qualificazione di tale errore come errore di giudizio, come tale non sindacabile con il rimedio revocatorio. 
Sotto questo profilo, il motivo in esame incorre dunqu e nella stessa sanzione di inammissibilità in cui è incorsa la prima doglianza formulata con il precedente motivo. 16 A.2.1.b. Al di là di questo rilievo, la manifesta inammissibilità del motivo in esame deriva ulteriormente dalla circostanza che esso non è diretto a censurare il giudizio circa l'insussistenza o la non decisività dell'errore di fatto (che costituiscono il fondamento della declaratoria di inam missibilità dell'istanza di ricusazione), bensì, piu ttosto, il giudizio di fondatezza dell'eccezione (c.d. exceptio doli generalis) sollevata dall a banca garante in funzione d i paralizzare l'iniziativa creditoria intesa ad escutere la garanzia. 
Si tratta, quindi, di una doglianza sostanzialmente diretta censurare il giudizio di merito espresso dalla sentenza n. 684/2020 - già impugnata con distinto ricorso per cassazione (sul quale v. infra) - piuttosto che il giudizio in rito emesso dalla sentenza n. 1157/2021 in ordine alla revocazione. 
Nell'ambito di quest'ultima decisione, il principio di diritto affermato dalla pronuncia di legitt imità n. 16345/2018 è stato richiamato, non al fine di ribad ire il carattere illegittimo e abusi vo dell'escussione della garanzia rilasciata dalla banca in relazione ai diritti derivanti in capo a ### dal contratto stipulato con ### (giudizio già espresso dalla sentenza n. 684/2020 e sindacabile con il ricorso per cassazione), bensì in funzione di stabilire, nell'economia di quel giudizio (in quanto giudizio fondato sul rilievo attribuito alle vicende sopravvenute, consistenti, in particolare, nel contenzioso con ### e nella taciuta inibizione all'accesso ai servizi di interconnessione), il carattere non decisivo de ll'eventuale errore sulla sussistenza dell'esposizione debitoria di ### nel periodo anteriore al febbraio 2017. 
Pertanto, mentre la doglianza diretta a mettere in discussione la valutazione di non decisività dell'errore è inammissibile perché rivolta contro una sola delle due rationes decidendi della statuizione di 17 inammissibilità della revocazione, quell a diretta a cen surare la mancanza dei presupposti dell' exceptio doli è inammissibile perché - come correttamente osservato dal ### - attiene, non alla revocazione de lla sentenza d'appello ma al merito dell'accoglimento, da parte della stessa, dell' exceptio doli generalis e del correlativo rigetto della doman da di escussione della garanzia autonoma. 
A.3. In defi nitiva, il ricorso proposto da ### el ### s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 1157/2021 della Corte d'appello dell'### deve essere rigettato. 
B. Passando al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d'appello n. 684/2020 della Corte territo riale abruzzese, vanno esaminati anzitutto i m otivi posti a fondament o del ricorso principale proposto dalla stessa ### s.r.l. in liquidazione, per poi passare al lo scrutinio dell'unico mezzo del ricorso inciden tale proposto dal ### di ### s.r.l.. 
B.1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento specifico alle fatture 2015-2016- 2017 risultanti dagli atti processuali emesse da ### nei confronti di ### attestanti l'anteriorità dei crediti di Di gitel rispetto all'insorgenza dell'obbligo infor mativo - di cui a lla ### 27/17/### del 15 novem bre 2017, nonché al menzionato provvedimento dell'### del febbraio 2017 - dedotto alla base dell' exceptio doli contestata a ### La senten za impugnata è censurata per avere asse ritamente omesso di esaminare il fatto relativo alla preesistenza del credito insoddisfatto di ### verso ### (e quindi dell'inadempimento di quest'ultima nei confronti della prima) rispetto all'obbligo informativo 18 sorto a carico dell a stessa ### per effett o dei provvedimenti dall'### della ### e del ### La società ricorrente de duce che la rilevante esposizione debitoria di ### nei suoi confronti (con il conseguente grave inadempimento di quest'ultima) si era originata sin dal 2015, sicché essa, già in tale pe riodo, sarebbe stata legittimata ad escutere la fideiussione bancaria; al contrario, l'obbligo, da parte sua, di informare ### delle vicissitudini relative al rapporto intrattenuto con ### e all'interruzione dell'accesso ai servizi di interconnessione era stato sancito con i provvedimenti dell'### del 2017. 
Osserva, al riguardo , che la p reesistenza del proprio credito rispetto all'insorgenza dell'obbligo informativo sarebbe stata provata documentalmente, in p articolare, mediante l'estratto autentico del ### (già prodotto n el giudizio di primo grado), attestante le «fatture 2015-2016-2017 … emesse da ### nei confronti d i ###, non ché mediante la copia di un decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Tribunale di Firenze in data 20 settembre 2018 (ammissibilmente prodotto, in ragione del tempo della sua emissione, nel giudizio di secondo grado). 
Sostiene che, se la Corte territoriale avesse preso in considerazione tali documenti, oltre alle deduzioni contenute nella memoria di replica depositata in data 11 giugno 2018, avrebbe potuto avvedersi che il debito scaduto di ### era di tale consistenza e talmente risalente da legittimare l'escussione della garanzia in ogni caso senza che, in particolare, assumesse rilevanza, in senso contrario, il contegno da essa serbato in relaz ione alla parallela “vicen da Telecom” a far tempo dal febbraio 2017. 19 B.1.1. Il mot ivo è manifestamente infondato, atteso che la sussistenza del denunciato omesso esame di fatto decisivo e discusso deve, nella fattispecie, recisamente escludersi. 
B.1.1.a. Come si è già detto, la circostanza che nel periodo febbraio - novembre 2017 si era verificata una rilevante variazione in aumento dell'esposizione debitoria di ### verso ### (passata da circa 130.000 ### a circa 500.000 ### era stata allegata dalla stessa creditrice a giustificazione della pretesa di escutere la garanzia autonoma costituita presso la ### di ### di ### La Corte d'appello, pertanto, al fine di prendere posizione sul carattere legittimo o meno di tale escussione, alla luce dell'exceptio doli sollevata dall'istituto di credito, ha debitament e preso in considerazione tale circostanza (che ha reputat o documentalmente provata), mettendola però in correlazione con la diversa circostanza, (verificatasi nel medesimo periodo e reputata parimenti provata), relativa alla sottoposizione di ### el al giudizio di verifica del la regolarità dei rapporti con ### esitato, oltre che in in iziative (anche di carattere giudiziario) dirette a definire l'esposizione debitoria di ### verso ### persino nell'inibizione d ella possibilità di ### di accedere ai servizi di interoperatività e di continuare ad offrire ai propri clienti (i cc. dd. resellers, tra cui, in particolare, la stessa ### i ser vizi che costituivano oggetto del contratto con essi stipulato. 
Dalla considerazione di tali vicende - che, secondo il motivato accertamento della Corte territoriale, ### aveva fraudolentemente taciuto a ### - il giudice d'appello ha tratto l'altrettanto motivato - e come tale insindacabile - giudizio di merito circa il carattere abusivo della richiesta di escussione della polizza. 20 La circostanza che il giudice del merito abbia attribuito rilievo alle vicende verificatesi tra il febbraio 2017 e il novembre successivo, non si traduce, peraltro, nell 'omessa considerazione dell'esposizione debitoria di ### relativa al periodo precedente; al contrario, nel riferire testualmente il contenuto della memoria depositata in primo grado in data 11 giugno 2018 (con cui ### s.r.l. aveva allegato il rilevan te inadempimento di Te levoip ### s.r.l.), la sentenza impugnata (par.14; pagg. 7-8) ha dato espressamente atto che «al febbraio 2017» il debito di ### già ammontava a circa 130.000 ### per poi passare a circa 500.000 ### nel dicembre successivo; con tale considerazione, lun gi dal non considerare che il deb ito preesistesse alle vicende verificat esi in p rossimità della richiesta escussione, la Corte territoriale ha posto l'implicita supposizione che si trattasse, al contrario, di un debito risalente già agli anni precedenti, divenuto cospicuo agli inizi del 2017. 
La sussistenza del vizio denunciato con il motivo in esame va dunque esclusa, in quan to il giudice del merito non h a omesso di considerare la situazione debitoria di ### s.r.l. anteriore al 2017, ma l'ha reputata irrilevante in funzione del giudizio di merito sull'accoglimento dell'exceptio doli sollevata dal garante e sulla correlativa statuizione di illegittimità della richiesta di escussione della garanzia da parte della società creditrice. 
B.1.1.b. Deve essere, inoltre, considerato - concordando anche su questo aspetto con le puntuali osservazioni del ### - che la Corte d'appello, sulla base di premesse assolutamente corrette in iure, ha posto a fondamento del proprio giudizio di merito di accoglimento dell'exceptio doli (quale eccezione diretta a veicolare nel giudizio fatti estintiv i della pretesa del creditore di escut ere una garanzia autonoma dalle vicende del rapporto obbligatorio principale) 21 circostanze fattuali idonee non solo (e non tanto) a costituire oggetto di un'eccezione che lo stesso debitore garantito avrebbe potuto opporre al creditore, ma piuttosto circostanze dalle quali emergeva, in modo incontrovertibile - sempre alla stre gua della valu tazione di merito effettuata -, la cond otta abusiva dello stesso creditore, il quale, nell'escutere la garanzia, aveva fraudolentemente taciuto la vicenda sopravvenuta relativa al proprio rapporto con T elecom e all'impossibilità di continuare a fornire i servizi oggetto del contratto stipulato con il debitore garantito. 
Tenuto conto di ciò, l'eventual e omessa consid erazione del carattere risalente del debito gravante su quest'ultimo, quand'anche sussistente, sarebbe stata irrilevan te (con consegu ente difetto di decisività del fatto di cui - in thesi - si sarebbe omesso l'esame) in quanto non avrebbe inciso sul giudizio circa la natura fraudolenta o abusiva della richiesta di escussione della garanzia alla data del 14 dicembre 2017. 
Il prim o motivo del ricorso p rincipale avverso la sentenza 684/2020, pertanto, deve essere rigettato. 
B.2. Con il secondo motivo dello stesso ricorso viene denunciata «### degli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte territoriale, con riferimento alla exceptio doli contestata da ### nei confronti di ### fatto uso dei propri poteri istruttori d'ufficio: i) richiedendo un'integrazione documentale; ovvero ii) procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione riten uti rilevant i; ovvero iii) disponendo, alla luce del tenore delle difese svolte dalle parti, il rinvio al giudice di prime cure per il mutamento del rito da sommario ad ordinario». 22 La società ricorrente reputa che le circostanze fattuali poste dalla Corte territoriale a fondamento del giudizio circa il carattere abusivo della richiesta di escussione della garanzia autonoma (in particolare: l'interruzione, da parte di T elecom, dei servizi di accesso all'infrastruttura di rete fissa precedentemente resi a suo favore; la conseguente sua impossibilità di fornire i servizi oggetto del contratto con ### la sua dolosa determinazione, reputata lesiva dei canoni di correttezza e buona fede, di non avvertire la propria cliente della predetta interruzione) sarebbero state sommariamente accertate in difetto di un'adeguata istruzione probatoria. 
Osserva che il giudizio di primo grado era stato introdotto e si era svolto nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui essa - anche sollevando formale eccezione in comparsa di risposta - aveva stigmatizzato l'inadeguatezza, osservando che le vicende poste a fondamento delle domande proposte e delle eccezioni sollevate non potevano formare oggetto di una “cognizione sommaria”. 
Sostiene che, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto fare uso d ei pote ri istruttori officiosi attribuitigli dall'art. 702 ter, comma quinto, cod. proc. civ. e, eventualmente, disporre, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, il mutamento del rito da sommario ad ordinario, consentendole di predisporre atti difensivi adeguati ad esercitare appieno il suo diritto di difesa; dal canto suo, il giudice di secondo grado, avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori officiosi previsto dall'art. 702 quater cod. proc. civ. e avrebbe anche dovuto rimettere la causa al primo giudice perché provvedesse al mutamento del rito. 
Deduce, infine, che l'asserita violazione dell'obbligo di informativa (dall'accertamento della quale il giudice d'appello ha tratto il giudizio circa la violazione, da parte sua, dei canoni di buona fede e 23 correttezza nell'esecuzione del contratto stipulato con ### s.r.l.) sarebbe smentita dalla documentazione (debitamente depositata in primo g rado) attestante l'avvenuta impugnazione della delibera presidenziale 72/17/### del 15 novembre 2017 dinanzi al giudice amministrativo; sottolinea, al riguardo, che, con l'impugnazione di tale provvedimento essa aveva in teso denunciare la strategia anticoncorrenziale attuata da ### ai suoi danni e che tale denuncia si inseriva in una più ampia vicenda coinvolgente sia i rapporti tra ### e ### che gli interventi dell'### della ### e del ### cui essa aveva contestato - eccependo dinanzi al giudice amministrativo i vizi del procedimento concluso con la ### ra 27/11/### - la propria indebita esclusione dai t avoli tecnici convocati per la tutela dei resellers e dei clienti. 
B.2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile. 
B.2.1.a. Giova premettere che, a differ enza di quan to erroneamente sostenuto dalla ricorrente, il “procedimento sommario di cognizione” - già disciplinato dal ### bis del ### I del ### del codice di procedura civile (artt. 702 bis -702 quater), introdotto dalla legge n. 69 del 2009 e, ora, abrogato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha disposto la ricollocazione del procedimento sotto il nuovo ### quater del ### I del ### (artt. 281 decies - 281 terdecies), con la nuova denominazione di “procedimento semplificato di cognizione” - non è un procedimento a cognizione sommaria ma un procedimento a cognizione piena con rito sommario. 
Diversamente dai procedim enti caratterizzati, sul pian o strutturale, da una cognizione sommaria, in cui vengono assunte soltanto le prove indispensabili ai fini di un giudizio di verisimiglianza della sussistenza del diritto azionato, rinviando ad una fase successiva gli approfondimenti necessari acciocché il giudizio di verisimiglianza si 24 tramuti in giudizio di certezza (tra questi procedimenti si collocano, ad es., quelli con funzione cautelare e que lli con prevalente funzione esecutiva), i procedimenti con ri to sommario si caratte rizzano per essere governati da un rito deformalizzato che li contrapp one ai procedimenti con rit o formale (proprio dell'ordinario processo di cognizione), ma mantengono pur sempre la pienezza della cognizione, ovverosia il carattere non superficiale dell'istruzione probatoria e del conseguente accertamento. 
In tal senso va letto l'art. 702 ter, quinto comma, cod. proc.  (nella formulazione vigente ratione temporis), il quale circoscrive la sommarietà al rito (ove «è omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio») senza estenderla alla cognizione, in quanto il giudice procede, sia pure nel modo ch e ritiene più opportuno, agli atti di istruzione «rilevanti» in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e non solo a quelli «indispensabili» ai fini di un giudizio di verisimiglianza (come invece avviene nei procedimenti a cognizione sommaria: cfr. ad es., l'art. 669 sexies in tema di procedimenti cautelari). 
B.2.1.b. Va pure osservato - sempre in funzione correttiva delle erronee premesse in iure da cui muove la censura in esame - che la lettura dell'art. 702 ter, quinto comma, cod. proc. civ., se da un lato consente di confermare il carattere di giu dizio a cogni zione piena (benché con trattazione ed istruzione deformalizzata e semplificata) del procedimento sommario di cognizione, dall'altro lato non autorizza ad affermarne il carattere formalmente inquisitorio. 
Diversamente da quanto sembra sostenere la società ricorrente, pertanto, la norma in questione non att ribuisce al giudice poteri istruttori officiosi ma lo abilita a procedere senza formalità agli atti istruttori rilevanti ai fini della decisione sulle domande e sulle eccezioni 25 proposte nel pieno rispetto del principio dispositivo in senso formale, ovverosia sulla base dei mezzi di prova articolati dalle parti (art.115 cod. proc. civ.). 
Analogamente, l'art.702 quater cod. proc. civ. (sempre n ella formulazione vigente ratione temporis), nel prevedere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello se il collegio li ritiene indispensabili, non pone una deroga al principio della disponibilità delle prove ma stabilisce i li miti entro i quali opera , per le part i, la preclusione istruttoria. 
È evidente, poi, che da questa disposizione non può in alcun modo desumersi la possibilità per il giudice d'appello di rimettere la causa a quello di primo grado: un provvedimento del genere, infatti, sarebbe persino abnorme poiché le u niche ipotesi di rimessio ne in primo grado sono quelle tassativamente previste negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. 
B.2.1.c. Ciò prem esso, il motivo di ricorso in esame, n el contestare il mancato esercizio dei poteri istruttori previsti dalle norme che regolavano ratione temporis il procedimento sommario, nonché del potere di disporre il mutamento del rito, si palesa manifestamente inammissibile, avuto riguardo alla circostan za che l'esercizio di entrambi tali poteri esprime una valutazione discrezionale del giudice del merito (cfr., in ordine al primo, Cass. 25/02/2014, n. 4485 e, in ordine al secondo, Cass. 10/ 05/2022, n. 14734) e che, nella fattispecie, non risulta che esso esercizio sia stat o specificamente sollecitato dalla parte, la quale, sotto il primo profilo - al di là della generica integrazione documentale invocata nella rubrica del motivo di ricorso in esame -, avrebbe dovuto indicare al giud ice d'appello lo specifico mezzo di prova che, in quanto indispensabile, avrebbe dovuto essere ammesso non ostante la maturazione della barriera preclusiva, 26 mentre, sotto il secondo profilo, avrebbe avuto l'onere di evidenziare - in relazione all'intero complesso delle difese svolte, alla complessità della controversia e al numero e alla natura delle quest ioni in discussione - la ritenuta incompatibilità della causa con l'istruttoria semplificata propria del rito prescelto, in modo da suscitare la motivata verifica, sul punto, da parte del giudice di primo grado, la quale, ove non condivisa, avrebbe dovuto formare oggetto di specifico motivo di gravame in appello (cfr., sul tema generale, Cass. 14/03/2017, n. 6563 e Cass. 05/10/2018, n.24538). 
B.2.1.d. Manifestamente inammissibile è, poi, anche la distinta doglianza con la quale si contesta l'accertamento di merito circa la violazione degli obblighi informativi, la qua le risulterebbe smentita dall'impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, dei provvedimenti emessi dall'### e dalla denuncia della condotta anticoncorrenziale asseritamente tenuta dalla ### Tale censura, infatti, oltre che contestare inammissibilmente in sede ###motivato accertamento di fatto, non tiene conto dell'assoluta irrilevanza delle vicende evocate in ordine a quell'accertamento, atte so che sul dovere d i ### di informare ### del provvedimento inibitorio emesso a suo carico dall'### della ### e del ### non incideva la legittimità o meno di tale provvedimento, il quale comunque aveva avuto l'effetto di escludere l'accesso di ### all'infrastruttura di rete fissa, in tal modo ponendola nell'impossibilità di continuare a offrire regolarmente ai propri clienti (cc.dd. resellers) i servizi promessi. 
B.3. In definitiva, il ricorso principale proposto da ### s.r.l. in liqu idazione avverso la sentenza n. 684/2 020 della Corte d'appello dell'### va rigettato. 27 C. Passando al ricorso incidentale proposto avverso la medesima sentenza dal ### della società ### s.r.l., quest'ultimo, con l'unico motivo posto a fondamento di tale ricorso, denuncia «### dell'art. 345 1° c. Cpc, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 Cpc, per avere la Corte terr itoriale dich iarato la inammissibilità, in quanto nuo va, della domanda (di ### di risoluzione del contratto 19 .10.2009 (“Condizioni generali per la fornitura di servizi di accesso disaggregato”) intercorso con D igitel ### ora ### La senten za d'appello è censurata n ella parte in cui, in sostanziale parziale accog limento dell'impugnazione proposta da ### s.r.l., ha ritenuto che ### s.r.l. non avesse «mai avanzato domanda di risoluzione per inadempime nto del cont ratto principale per grave inadempimento della ### dichiarando inammissibile, per novità, ex art. 34 5 cod. proc civ. , la domanda medesima formulata in appello. 
Il ricorrente incidentale sostiene, al riguardo, che, al contrario, tale domanda sarebbe stata ritualmente formulata con la comparsa di costituzione e rispost a in primo grado, con cui si e ra invocata la declaratoria di inefficacia del contratto concluso tra ### e ### in ragione dell'inadempimento della prima. 
C.1. Il motivo è infondato. 
C.1.a. La Corte territoriale (par.13, pag.7 della sentenza impugnata), nell'interpretare le domande e le eccezioni proposte in giudizio, ha espressamente ritenuto che il garante (la ### di ### di ### e il debitore (### s.r.l.) si fossero «limitati a sollevare l'exceptio doli con riferimento all'escussione della garanzia» e ha espressamente escluso che ### avesse proposto autonoma domanda di risoluzione del contratto per 28 inadempimento di ### coerentemente con tale interpretazione, ha reputato sussistente il vizio di ultra-petizione denunciato in relazione alla senten za di primo grado (che aveva emesso la statuizione di risoluzione del contratto medesimo) e ha dichiarato l'inammissibilità per novità della relativa domanda, in quanto proposta in appello. 
C.1.b. Ciò posto, va ribadito che la rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda costituisce oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudic e del m erito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. 27181), il quale è censurabile in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto interpretato (Cass. 5/02/2004, n.2148) o quando, attraverso il non corret to eserciz io dell'operazione inte rpretativa, vengano violati i l imiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio della corrispon denza tra il chiesto ed il pronunciato e, dall'altro, dal divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass. 16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402). 
C.1.c. Nel cas o in esame, lungi dall'essersi ver ificate tali evenienze, il giudice del merito ha rettamente individuato i limiti delle difese svolte da ### con la comparsa di risposta in primo grado. 
Questa società, infatti, stando alla trascrizione dello stralcio del detto atto processuale, asseritamente corrispondente, sul punto , all'atto di citazione in appello (pagg.24-25 del controricorso), aveva chiesto che, «accertata e dichiarata l'inefficacia del contratto ripassato tra la ### e ### (recte: ###, stante il grave inadempimento della ### fosse dichiarata la «conseguenziale inefficacia d ella fideiussione prestata dalla BCC di ### in data 16 dicembre 2009». 29 Risulta, pertanto, evidente - lo si rileva, tuttavia, ad abundantiam senza invad ere il potere interpretativ o della domanda riservato al giudice del merito - che, nel costituirsi nel giudizio introdotto dall'istituto di credito garante, ### non aveva inteso allargare l'oggetto d el giudizio oltre i limiti della d omanda da esso formulata, circoscritta alla proposizione, sia pure in via d'azione , dell'exceptio doli diretta a paralizzare la richiesta di escussione della garanzia fideiussoria da parte d ella creditrice, l'accoglimento della quale avrebbe dovuto implicare l'accertamento, incidenter tantum, dell'inefficacia del contratto donde derivava il diritto garantito. 
Anche il ricorso incidentale proposto dal ### della società ### s.r.l. avverso la sentenza n. 684/2 020 della Corte territoriale abruzzese, pertanto, deve essere rigettato. 
D. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso proposto da ### s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 1157/2021 della Corte d'appello dell'### sia i ricorsi, principale ed incidentale (rispettivamente proposti da ### s.r.l. in liquidazione e dal ### della società ### s.r.l.), avverso la sentenza 684/2020 della stessa Corte d'appello. 
E. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale instaurato con il ricorso avverso la sentenza n. 1157/2021 tra le parti costituite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come d a disposi tivo in favore dell'### stante l'ammissione della parte costituita vittoriosa (### s.r.l.) al patrocinio a spese dello Stato. 
Le spese del giudizio di legittimità relative al rap porto processuale instaurato con il ricorso avverso la sentenza n. 684/2020 tra Digit el ### s.r.l. e il ### s.r.l. van no compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza; quelle 30 relative al rapporto processuale instaurato con il medesimo ricorso tra ### s.r.l. e la ### di ### di ### seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
F. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito (da parte della società ricorrente in relazione al ricorso già iscritto al n.27193/2021; da parte sia della ricorrente principale che del ricorrente incidentale in relazione al ricorso già iscritto al n.22122/2020) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte: 1. rigetta il ricorso proposto da ### s.r.l. in liquidazione per la cassaz ione della sentenza della Corte d 'appello dell'### 21 luglio 2021, n. 1157; condanna ### s.r.l. in liqui dazione a rimbo rsare al ### di ### s.r.l. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge, da pagarsi in favore dell'### dà atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.  1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrent e, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto; 31 2. rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, rispettivamente proposti da ### s.r.l. in liquidazione e dal ### della società ### s.r.l., per la cassazione della sentenza della Corte d'appello dell'### 15 maggio 2020, n . 684; compensa le sp ese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra il ### della società ### ip ### s.r. l. e ### s.r.l. in liquidazione; condanna ### s.r.l. in liquidazione a rimborsare alla ### d i ### di ### le sp ese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in ### 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 - della sussistenz a dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e principale e del ricorrente incidentale, al comp etente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Spaziani Paolo

M
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Tribunale di Savona, Sentenza n. 332/2024 del 15-04-2024

... in diritto; b) ### accertare e dichiarare, anche incidenter tantum, la comunione pro indiviso tra le parti in causa - per conferimento o per destinazione di padre di famiglia - della strada costituita dai mappali 464, 462 e 467 di cui al N.C.T. del Comune di ### al foglio 34 e il diritto della sig.ra di continuare ad utilizzarla per il passaggio pedonale e carraio; c) ### • ### l'interclusione totale e/o carraia dei fondi di proprietà della sig.ra (### 34, mappali 14, 526 e 474) e • Conseguentemente dichiarare ex art. 1051 c.c. o in subordine ex art. 1052 c.c. costituita la servitù di passaggio pedonale e carraio, a carico del fondo di parte attrice censito al NCT del Comune di ### foglio 34, mappale 462, in favore dei fondi di proprietà della sig.ra censiti al NCT del Comune di ### foglio 34, mappali 14, 526 e 474, stabilendo contestualmente - se del caso - l'ammontare dell'eventuale indennità dovuta ex art. 1053 c.c. in favore e a carico di tutti i proprietari dei fondi per cui è causa, in quanto, trattasi di costituzione di servitù reciproca, con applicazione delle relative compensazioni legale e/o giudiziale, e condanna delle controparti al pagamento di quanto risultasse in (leggi tutto)...

testo integrale

 ### nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente ### procedimento RG 1237/2022 tra nata ad ### il ###, cod. fisc. , residente in #### 3, nonché di ### (P.IVA ), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, sig. corrente in ### Via dei ### 19, entrambi elettivamente domiciliato in ### 23/9 presso e nello ### dell'Avv. ### (cod. fisc. ) - Attrici (C.F.: ) na ta a ### il ###, residente ###, rappresentata e difesa dall'avv. G. ### (C.F.  ) de l Foro di ### in virtù di mandato in atti - ### (cf.: ), residente in #### 162, elettivamente domiciliat ####### 9/1 presso e nello studio dell'Avv. ### (c.f.: ) per mandato in atti - ### actio negatoria servitutis - costituzione di servitù coattiva.  ### al Tribunale Ill.mo; Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta; Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista; Previa remissione in istruttoria della causa; Previa rinnovazione della ### Previa ammissione delle prove dedotte, - accertare e dichiarare che non esiste alcuna servitù di passaggio, sia pedonale, sia veicolare, a carico del bene censito al N.C.T. del Comune di #### al ### 34, mappale 462 di proprietà ### ed a favore: - del bene sito in #### 162, censito al C.U. al Fg. 34, mappale 268, di proprietà di - del bene sito in #### 164, censito al Fg. 34, mappali 14, 475 e 474, di proprietà di ; - Accertare e dichiarare l'insussistenza della comunione pro indiviso tra le parti in causa per destinazione del pater familias della strada insistente sui mappali 464, 462 e 467 di cui al foglio 34 del N.C.T. del Comune di ### e l'insussistenza del diritto della ###ra di continuare a utilizzarla per il passaggio pedonale e carraio e per l'effetto rigettare le domande ##### P. ###### [...] ###### 2 proposte dalla stessa in via riconvenzionale per manifesta infondatezza in fatto e in diritto delle medesime; - accertare e dichiarare l'insussistenza dell'interclusione totale e/o carraia della casa di civile abitazione di proprietà della sig.ra e conseguentemente rigettare qualsiasi richiesta in via riconvenzionale ex art. 1051 c.c. o in subordine, ex art. 1052 c.c. di servitù di passaggio pedonale e carraio a carico del fondo di proprietà della ### in favore del fondo di proprietà della ###ra c ensito al N.C.E.U. foglio 34, mappale 268, ### 2, ### A/3, cl. 01, 7,5 vani, R. € 677,85 - accertare e dichiarare che non esiste alcuna servitù di passaggio, sia pedonale, sia veicolare, a carico del bene censito al N.C.T. del Comune di #### al ### 34 mappale 467 di proprietà e d a favore del bene sito in #### 164, censito al Fg. 34, mappali 14, 475 e 474, di proprietà di .; - Accertare e dichiarare l'insussistenza di una servitù per destinazione di padre di famiglia fra i fondi identificati dai mappali 464, 462, 467, 468 di cui al foglio 34 del N.C.T. del Comune di ### in favore del fondo della convenuta, foglio 34, mappali 14, 526, 474, del N.C.T. del Comune di ### e per l'effetto rigettare le domande proposte dalla stessa in via riconvenzionale per manifesta infondatezza in fatto e in diritto delle medesime - ### e dichiarare l'insussistenza dell'interclusione totale e/o carraia e ad opera di soggetti con disabilità, dei fondi di proprietà della sig.ra (### 34, mappali 14, 526 e 474) e per l'effetto respingere la richiesta in via riconvenzionale ex art. 1051 c.c. o in subordine, ex art. 1052 c.c., di costituzione della servitù di passaggio pedonale e carraio, a favore dei fondi delle convenute e a carico dei fondi identificati dai mappali 462, 464 e 467, - con ogni conseguenziale pronuncia e statuizione meglio viste e ritenute; - con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, oltre 12,5% spese generali, 2% c.p.a.  e 20% IVA a) ### rigettare le domande proposte dalla ### e dalla sig.ra i n quanto infondate in fatto e in diritto; b) ### accertare e dichiarare, anche incidenter tantum, la comunione pro indiviso tra le parti in causa - per conferimento o per destinazione di padre di famiglia - della strada costituita dai mappali 464, 462 e 467 di cui al N.C.T. del Comune di ### al foglio 34 e il diritto della sig.ra di continuare ad utilizzarla per il passaggio pedonale e carraio; c) ### • ### l'interclusione totale e/o carraia dei fondi di proprietà della sig.ra (### 34, mappali 14, 526 e 474) e • Conseguentemente dichiarare ex art. 1051 c.c. o in subordine ex art. 1052 c.c. costituita la servitù di passaggio pedonale e carraio, a carico del fondo di parte attrice censito al NCT del Comune di ### foglio 34, mappale 462, in favore dei fondi di proprietà della sig.ra censiti al NCT del Comune di ### foglio 34, mappali 14, 526 e 474, stabilendo contestualmente - se del caso - l'ammontare dell'eventuale indennità dovuta ex art. 1053 c.c. in favore e a carico di tutti i proprietari dei fondi per cui è causa, in quanto, trattasi di costituzione di servitù reciproca, con applicazione delle relative compensazioni legale e/o giudiziale, e condanna delle controparti al pagamento di quanto risultasse in eccedenza.  d) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, ivi comprese le spese di CTU e del nominato Consulente di parte. 
Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, in via principale: ### 3 rigettare la domanda giudiziale avanzata nei confronti della conchiudente perché infondata in fatto e in diritto; in via riconvenzionale: accertare e dichiarare incidenter tantum la sussistenza della comunione proindiviso tra le parti in causa, per destinazione del pater familias o come meglio, della strada insistente sui mappali 464, 462 e 467 di cui al foglio 34 del N.C.T. del Comune di ### e il diritto della ###ra di continuare a utilizzarla per il passaggio pedonale e carraio; in via riconvenzionale subordinata nell'ipotesi in cui venisse accolta la domanda principale delle attrici, previa eventuale C.T.U., accertare l'interclusione totale e/o carraia della casa di civile abitazione di proprietà della sig.ra e conseguentemente dichiarare costituita ex art. 1051 c.c. o in subordine, ex art. 1052 c.c. servitù di passaggio pedonale e carraio a carico del fondo di proprietà della ### in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, censito al N.C.T. del Comune di ### foglio 34, mappale 462, frutteto, cl. 2, 35 ca, R.D. € 0,41, R.A. € 0,38, in favore del fondo di proprietà della ###ra c ensito al N.C.E.U. foglio 34, mappale 268, ### 2, ### A/3, cl. 01, 7,5 vani, R. € 677,85 (immobile al civico n. 162 di ###, da esercitarsi mediante utilizzo della piccola porzione di strada su di esso ricadente, stabilendo contestualmente, se del caso, l'ammontare dell'eventuale indennità dovuta ex art. 1053 c.c. in favore e carico di tutti i proprietari dei fondi per cui è causa, in quanto trattasi di costituzione di servitù reciproca. 
Vinte le spese”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Gli attori intendono far accertare l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio, tanto pedonale, che veicolare, in favore dei fondi appartenenti ai convenuti, sul proprio terreno sito in ### località ### (censito al N.C.T. del Comune di #### al ### 34, mappale 462). 
La complessa morfologia dei luoghi consiglia, per miglior comprensione, di riportare sin d'ora uno stralcio della relazione peritale redatta dal ### : La ditta p arte att orea, è propri etaria di una picc ola par ticella di terre no sit a i n ### censito al foglio. 324 part. 462 di mq. 35, evidenziata in colore giallo (v. foto 6-10-11), per acquisto fattone il ### da potere del sig. ( di ### rep. 9319 racc. 7526) Attualmente utilizzata, insieme ad altre particelle, come strada di accesso alle abitazioni delle sig.re ####ra (particelle 268) e della sig.ra (particella 14-474), oltre che ad un magazzino con corte posizionato a monte di detta strada e un giardino posto a valle di proprietà di terzi non presenti in causa. 
La proprietà si limita a detta piccola particella non avendo titolo sulle restanti confinanti. 
La sig.ra ###ra , anch'essa parte attorea, è proprietaria di 500/1000 (1/2), per acquisto fattone ### Not . del 03/08/2000 rep. 27909, dei terreni siti in ### al ### 34 evidenziati in colore rosso e così distinti al catasto del Comune di ### - particella 467 di mq. 28 (v. foto 6-9), utilizzata come strada di accesso alle abitazioni delle sig.re ####ra (particelle 268) e della sig.ra (particella 14-474); - particella 468 di mq. 70 (v. foto 7), avente uso corte d'accesso esclusiva alla proprietà (particelle 268); - particella 469 di mq. 17 (v. foto 8), piccola striscia di terreno che ospita un piccolo muro di contenimento della corte di proprietà (particella 474) e in parte è annessa alla corte d'accesso alla proprietà (particella 268) La sig.ra parte convenuta, è proprietaria esclusiva di una unità immobiliare di civile abitazione, da terra a tetto con corte di proprietà, meglio censita al catasto del Comune di ### CP_ ### 4 ### e censito al fg. 34 part. 268, evidenziata con colore arancione, (v. foto 1-35), per acquisto tramite ### di trasferimento immobili rep. 2211 del Tribunale di ### del 06/12/2016, esecuzione immobiliare nei confronti dell'intero contro il sig. n. a SV il ### e n. a R ossano ### il ###. 
La stessa è anche proprietaria di 500/1000 (1/2) dei terreni in comproprietà con la signora , e videnziati in c olore rosso , pe r ac quisto trami te De creto di tras ferimento immobili rep. 332 del Tribunale di ### esecuzione immobiliare nei confronti della sola quota di proprietà del sig. nato a SV il ###.dei terreni siti in ### al ### 34, parte attorea nella presente causa: - particella 467 di mq. 28 (v. foto 6-9), utilizzata come strada di accesso alle abitazioni delle sig.re ####ra (particelle 268) e della sig.ra (particella 14-474); - particella 468 di mq. 70 (v. foto 7), avente uso corte d'accesso esclusiva alla proprietà (particelle 268); - particella 469 di mq. 17 (v. foto 8), piccola striscia di terreno che ospita un piccolo muro di contenimento della corte di proprietà (particella 474) e in parte è annessa alla corte d'accesso alla proprietà (particella 268) La sig.ra , parte convenuta, è proprietaria di una unità immobiliare di civile abitazione, da terra a tetto con corte di proprietà, meglio censita al catasto del Comune di ### e censito al fg. 34 part. 14-474-526, evidenziata in colore azzurro,(v. foto 1-36-37), per acquisto tramite ### di trasferimento immobili rep. 314 del Tribunale di ### del 19/05/2017, esecuzione immobiliare nei confronti dell'intero contro il sig. nato a SV il ### e n. ad ### il ###, parti attoree nella presente causa. 
La stessa è inoltre proprietaria di una piccola particella di terreno sita in ### e censito al foglio 34 part. 462 di mq. 35, anche questo evidenziato in colore azzurro, per acquisto fattone il ###. Attualmente utilizzata, insieme ad altre particelle, come strada di accesso alle abitazioni delle sig.re ####ra (particelle 268) e della sig.ra (particella 14- 474), oltre che ad un magazzino con corte posizionato a monte di detta strada e un giardino posto a valle di proprietà di terzi non presenti in causa”. 
Entrambe le convenute derivano il proprio diritto in virtù di decreti di trasferimento emessi da questo Tribunale all'esito di altrettante procedure esecutive immobiliari. 
Ad avviso degli attori l'inesistenza della servitù di passaggio si evincerebbe primariamente proprio dagli atti delle due procedure esecutive, ed in particolare dalle relazioni ivi depositate dagli esperti stimatori nominati dal GE; in particolare: • nel procedimento Rg. Es. n, 372/2011 “nella relazione del 07.11.2012, il ### (doc . n. 4), ne l paragraf o 1 “ ### de i be ni immo bili ogge tto de lla vendita”, nelle note, riportava: “attualmente l'accesso, come anche documentato fotograficamente avviene attraverso il map. 468 (foto 3) mediante la rampa costruita in proprietà , ma, come riferito dal ### , non è autorizzato, essendo l'accesso dal cancello sul map. 463 (foto 11) ma in oggi non possibile causa la costruzione della rampa (foto 2)”.  • nell'ambito dell'esecuzione n°216/2018 “### relazione peritale del 17.07.2019, l'Arch. (doc. n. 6), al paragrafo 3 “Stato al momento del sopralluogo” riportava: “il mappale 467 fa parte della strada privata, nella fattispecie si tratta del tratto terminale della strada privata che serve per accesso alle proprietà civico 164 e civico 162. Tale mappale è utilizzato come passaggio carrabile e pedonale dai proprietari dei civici 164 e 162 ma senza alcun titolo. Il mappale 468 è attualmente utilizzato sia come strada di accesso sia come parcheggio per automezzi dal proprietario del civico 162 senza alcun titolo Il mappale 469 è stato fisicamente diviso in due parti ### 5 utilizzate dal proprietario del civico 164 e dal proprietario del civico 162 senza alcun titolo. 
Per maggior precisione il mappale 469 è costituito da una sottilissima lingua di terreno che ad oggi è stata inglobata per la più parte entro la recinzione della proprietà civico 164, mentre una piccola parte, fuori dalla precedente recinzione, costituisce parte della breve gradinata che dal mappale 468 conduce alla porta di accesso del civico 162, ed il tutto senza alcun titolo”. 
Ulteriore elemento sarebbe costituto dalle affermazioni della stessa sig.ra rese agli agenti della ### di ### in sede di sopralluogo del 8.11.2021 (con doc. n. 7). 
Entrambe le convenute si sono costituite contestando gli assunti di controparte ed in particolare rilevando che l'area di cui si discute è una strada vicinale, in parte asfaltata e utilizzata da tutti i comproprietari per accedere ai propri immobili, con costituzione di servitù reciproche tra tutti i fondi serviti da essa. 
Se così non fosse, lo stesso fondo degli attori sarebbe intercluso in quanto posto al centro del passaggio. 
In effetti anche le attrici utilizzerebbero la strada “con le stesse modalità delle convenute, transitando, cioè, a piedi e con automezzi anche sulle parti di strada di proprietà delle vicine e, quindi, nonostante la loro asserzione - sostenuta in giudizio - secondo cui non vi sarebbe alcuna servitù reciproca sulla via. La circostanza, oltre che palesata dalla conformazione dei luoghi (in quanto non vi è altro modo di passare perché la strada è recintata da entrambi i lati dall'inizio alla fine), è dimostrata dalla semplice circostanza che gli incaricati della Bel sono transitati con uomini e mezzi sulla strada dapprima per depositarvi materiali, come risulta dalla fotografia allegata (doc. n. 3) e, successivamente, per rimuoverli (doc. n. 4) in esecuzione del provvedimento possessorio reso inter partes dal Tribunale di ### in data ### nel procedimento R.G.  2188/2021 (doc. n. 5), che ha ordinato alla la cessazione dello spoglio messo in atto sulla medesima strada e reimmesso le odierne convenute nel possesso della servitù di passaggio ( comparsa di costituzione . 
In subordine chiedono la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ovvero per interclusione del fondo, con conseguente necessità di costituire il passaggio proprio sul tratto in cui esso è già esercitato, trattandosi del percorso che risulta di minor danno per il fondo servente.  ***** 
Quanto affermato dalle convenute trova sostanziale conferma nelle parole del ### il quale da un lato conferma l'interclusione dei fondi delle convenute in caso di inutilizzabilità dell'accesso per cui è causa; dall'altro evidenzia l'esistenza tra i fondi un intricato sistema di reciproche servitù di passaggio su detto percorso, il quale attraversa varie proprietà alcune non coinvolte in questo giudizio. 
Per converso dagli accertamenti peritali non si rinvengono indicazioni certe a sostegno della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, né i presupposti per potersi dire sussistente una comunione pro indiviso dell'intera strada vicinale. 
Di seguito i passaggi salienti della relazione: “la strada oggetto di lite, quella costruita sui mappali 464-462 e 467 del foglio 34, è l'unico accesso carraio / pedonabile possibile, senza la quale le unità immobiliari di proprietà e sarebbe ro intercluse. 
La parte attorea, tramite gli scritti depositati, ritiene possibile l'utilizzo del tratto di terreno a valle, compreso tra il muro di contenimento delle corti e l'alveo del fiume, trasformandolo in un sentiero d'accesso eliminando la servitù di passaggio per cui è causa. 
Soluzione che ritengo materialmente impraticabile in quanto: ### 6 - la vecchia strada per la stazione indicata nelle mappe catastali, che dall'attuale piazzale scende nel torrente, è semplicemente un piccolo viottolo pedonabile, non assolutamente praticabile da veicoli. In origine era l'unica via di comunicazione con la via per il ### che raggiungeva dopo il guado nel torrente ### Nell'allegato grafico ho simulato tale percorso oggi impraticabile per cambio della morfologia dl terreno - costruzione dei nuovi argini al Torrente - e per mutata necessità d di utilizzo. 
In tempi recenti questa strada rurale è stata abbandonata per essere sostituita dal ponte carrabile in acciaio, edificato dopo l'alluvione del 1992, che conduce prima al grande parcheggio e poi alla stazione ferroviaria del ### senza scendere nell'alveo del Torrente.  - Statuito che nessun mezzo veicolare potrebbe usufruire della vecchia strada nel torrente, aggiungo che l'eventuale via pedonale da edificare ai piedi del muro di contenimento, posta a valle delle corti di proprietà non è realizzabile in quanto subisce la piena del Torrente con evidente pericolo per gli utilizzatori e che ricade, quasi totalmente, nella zona “A” dei ### di ### ( L.  267/1998) ove è prevista la completa inedificabilità anche in parola di infrastrutture ad uso non pubblico. 
La parte attorea, tramite uno stralcio cartografico di un progetto di edificazione degli anni '30, indica come passaggio alla proprietà un piccolo viottolo passante all'interno della corte della particella 16 e 517, di proprietà di persone terze non citate in causa. Percorso oggi non disponibile in quanto delimitato / chiuso da un cancello in acciaio e dalla presenza di costruzioni all'epoca dell'originale progetto non esistenti”. 
Nell'integrazione depositata in data ### il tecnico ribadisce che “### percorso agevole e sicuro per l'uso carraio e pedonale, utile a raggiungere la proprietà delle parti convenute oltre alle altre, è quello oggi esistente e utilizzato, evidenziato con linea rossa nel precedente elaborato grafico. Lo stesso è anche il più breve, non richiede opere di adeguamento e il sedime è di proprietà delle parti presenti in causa restanti percorsi, proposti come alternativa dalla parte attorea, non sono utilizzabili per: - necessità di esecuzione di onerose opere di adeguamento/trasformazione; - motivi di sicurezza - zona di esondazione del torrente ### (percorso ###; - Sensibile svalutazione del valore delle unità afferenti ai percorsi (percorso ###; - Inutilizzabilità tramite mezzi carrai (macchine/motocicli); Inoltre, i percorsi occuperebbero in buona parte la proprietà di persone non chiamate in causa”. 
In ultimo il CTU quantifica congruamente l'indennizzo spettante al proprietario del fondo servente per la costituzione coattiva della servitù tenendo in debita considerazione la reciprocità dei vincoli tra i vari fondi attraversati dal passaggio: “trattandosi l'occupazione permanente tramite un nastro stradale che occupa le intere particelle catastali, si considera come indennità il valore venale/reale del bene indipendentemente dalla specifica destinazione urbanistica dello stesso: Individuazione delle particelle e delle proprietà che formano la servitù di passaggio: La proprietà per accedere al proprio compendio (abitazione + terreni) deve percorrere: -Particell a 464, di superficie catastale pari a mq. 53, limitrofa alla strada comunale, di sua piena proprietà; - Particella 462 di superficie catastale pari a mq. 35, interposta tra la particella 464 e la 467, di proprietà di ### - Particella 467 di superficie catastale pari a mq. 28, seguente alla particella 462, di proprietà pari a ½ della sig.ra e per ½ della sig.ra La proprietà per accedere al proprio compendio (abitazione + terreni) deve percorrere: ### 7 - Particella 464, di superficie catastale pari a mq. 53, limitrofa alla strada comunale, di proprietà ; - Particella 462 di superficie catastale pari a mq. 35, interposta tra la particella 464 e la 467, di proprietà di ### - Particella 467 di superficie catastale pari a mq. 28, seguente alla particella 462, di sua piena proprietà pari a ½ e per il restante ½ della sig.ra - ### 468 di superficie catastale pari a mq. 70, seguente alla particella 467, di sua piena proprietà pari a ½ e per il restante ½ della sig.ra I terreni della parte attorea utilizzano i fondi di proprietà della parte convenuta per accedere alle proprie particelle e pertanto necessita tenerne conto e provvedere alla compensazione. Nel seguente conteggio viene inserito anche il fondo individuato con il mappale 461, che possiede un accesso carraio su detta strada, ma non è stato chiamato in causa. 
Individuazione del valore venale dei terreni oggetto di servitù I terreni simili a quelli trattati sono da assimilare a corti urbane. 
Al fine di ottenere il più probabile valore di mercato per questo tipo di immobile, ritengo sia indispensabile riferirsi a compravendite di abitazioni in zona, di tipologia e dimensione simile a quelle in proprietà delle parti convenute, poi ottenendo il valore commerciale della corte con l'applicazione di coefficienti di riduzione.  ### degli indennizzi Di seguito si prendono in analisi le singole particelle di terreno che tutte assieme formano il nastro stradale di cui alla servitù di passaggio.  a) La particella 464 di proprietà della sig.ra permette di raggiungere: 1) la sua stessa proprietà individuata dai mappali 14, 526 e 474; 2) il mappale 462 di proprietà 3) il fondo individuato con il mappale 461 di persona non citata nella presente causa; 4) il fondo individuato con il mappale 516 di persona non citata nella presente causa; 5) il mappale 467-468 in comproprietà tra la sig.ra e la sig.ra 6) il mappale 268 di piena proprietà della sig.ra Il valore della servitù, pari al valore venale del fondo è calcolato in €. 6.699,73, deve essere suddiviso in sesti, in quanto sono 6 le entità che usufruiscono del passaggio. Quota dovuta per ogni utilizzatore è pari a €. 1.116,62, ivi compresa la quota della proprietaria sig.ra b) Relativamente alla particella 462 di proprietà della ditta permette di raggiungere: 1) la proprietà individuata dai mappali 14, 526 e 474; 2) il fondo mappale 461 di persona non citata nella presente causa; 3) il fondo individuato con il mappale 516 di persona non citata nella presente causa; 4) il mappale 467 e 468 in comproprietà tra la sig.ra e la sig.ra 5) il mappale 268 di piena proprietà della sig.ra Il valore della servitù, pari al valore venale del fondo è calcolato in €. 4.424,85, deve essere suddiviso in quinti, in quanto sono 5 le entità che usufruiscono del passaggio. Quota dovuta per ogni utilizzatore è pari a €. 884,87, ivi compresa la quota della ditta proprietaria.  c) Relativamente alla particella 467 di proprietà di ½ ciascuna delle sig.re e permette di raggiungere: 1) la proprietà individuata dai mappali 14, 526 e 474; 2) il mappale 268 di piena proprietà della sig.ra tramite il mappale 468 anch'esso in comproprietà tra le sig.re Il valore della servitù, pari al valore venale del fondo è calcolato in €. 3539,48, deve essere suddiviso in mezzi, in quanto sono 2 le entità che usufruiscono del passaggio. Quota dovuta per ogni utilizzatore è pari a €. 1.769,74, ivi compresa la quota della proprietaria sig.ra ### 8 d) Relativamente alla particella 468-469 ### di proprietà di ½ ciascuna delle sig.re e perm ette di raggiungere: 1) il mappale 268 di piena proprietà della sig.ra Il valore della servitù, pari al valore venale del fondo è calcolato in €. 9.101,52. Passaggio che viene utilizzato esclusivamente dalla sig.ra proprietaria del mappale 268 e pertanto non suddivisibile. 
Quanto sopra determinato si possono definire i conguagli relativi alla servitù ### sig.ra per la costituzione della servitù deve: - dare alla sig.ra l'importo di €. 326,56, prodotto dalla differenza tra quanto dovuto per il passaggio sul mappale 467 e quanto a Lei spettante dalla sig.ra per il passaggio sul mappale 464 (### riportate al 50% in quanto comproprietà - ricevere dalla sig.ra l'importo di €. 790,06, prodotto dalla differenza tra quanto dovuto per il passaggio sul mappale 467 e quanto a Lei spettante dalla sig.ra per il passaggio sul mappale 464 (quota del 50% del mappale 467) e mappale 268; - ricevere dalla ditta l'importo di €. 231,75, prodotto dalla differenza tra quanto dovuto per il passaggio sul mappale 462 e quanto a Lei spettante dalla per il passaggio sul mappale 464; - ricevere dal terzo non chiamato in causa, proprietario del fondo distinto con il mappale 461 e altri, l'importo di €. 1.116,62, a Lei spettante per il passaggio sul mappale 464; - ricevere dal terzo non chiamato in causa, proprietario del fondo distinto con il mappale 516, l'importo di €. 1.116,62, a Lei spettante per il passaggio sul mappale 464; omissis La ditta per la costituzione della servitù deve: - dare alla sig.ra l'importo di €. 231.75 prodotto dalla differenza tra quanto dovuto per il passaggio sul mappale 462 e quanto spettante dalla sig.ra per il passaggio sul mappale 464; - ricevere dal terzo non chiamato in causa, proprietario del fondo distinto con il mappale 461 e altri, l'importo di €. 884,87, spettante per il passaggio sul mappale 464; - ricevere dal terzo non chiamato in causa, proprietario del fondo distinto con il mappale 516, l'importo di €. 884,87, spettante per il passaggio sul mappale 464; - ricevere dalla sig.ra l'importo di €. 1.327,31, prodotto da quanto dovuto per il passaggio sul mappale 462 sia come comproprietaria dei mappali 467-468 che unica proprietaria del mappale 268; - ricevere dalla sig.ra l'importo di €. 442,44, spettante per il passaggio sul mappale 464.  ### sig.ra per la costituzione della servitù deve: - dare alla l'importo di €. 442,44 per il passaggio sul mappale 462.  - ricevere dalla sig.ra l'importo di €. 326,56 prodotto dalla differenza tra quanto dovuto per il passaggio sul mappale 464 e quanto spettante dalla sig.ra per il passaggio sul mappale 467; - ricevere dalla sig.ra l'importo di €. 5.435,63 per il diritto di passaggio sul mappale 467, 468 e 469 di cui è già proprietaria al 50%, quale proprietaria del mappale 268.  ### sig.ra per la costituzione della servitù deve: - dare alla sig.ra l'importo di €. 790,06 prodotto dalla differenza tra quanto dovuto per il passaggio sul mappale 464, sia come proprietaria del mappale 268 che come comproprietaria dei mappali 467-468, e quanto spettante dalla sig.raper il passaggio sul mappale 467; - Dare alla ditta l'importo di €. 1.327,31 per il diritto di passaggio sul mappale 462, sia come comproprietaria dei mappali 467-468 che come unica proprietaria del 268.  - Dare alla sig.ra l'importo di €. 5.435,63 per il diritto di passaggio sul mappale 467, 468 e 469 di cui è già proprietaria al 50%, quale proprietaria del mappale 268. ### 9 La domanda di parte attrice non può quindi essere accolta. Va invece accolta la domanda riconvenzionale delle convenute relativamente alla costituzione coattiva della servitù ex art. 1051 cc. 
Le spese di lite seguono l'ampia soccombenza delle attrici e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.  *****  PQM Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1237/2022 così decide: 1. respinge le domande delle attrici 2. Accerta l'interclusione totale anche carraia dei fondi di proprietà della sig.ra (### 34, mappali 14, 526 e 474) e conseguentemente dichiara ex art. 1051 c.c. o in subordine ex art. 1052 c.c. costituita la servitù di passaggio pedonale e carraio, a carico del fondo di parte attrice censito al NCT del Comune di ### foglio 34, mappale 462, in favore dei fondi di proprietà della sig.ra censiti al NCT del Comune di ### foglio 34, mappali 14, 526 e 474, da esercitarsi mediante utilizzo della piccola porzione di strada su di esso ricadente evidenziata nell'elaborato del ### 3. Accerta l'interclusione totale anche carraia della casa di civile abitazione di proprietà della sig.ra e conseguentemente dichiara costituita ex art. 1051 c.c. o in subordine, ex art. 1052 c.c. servitù di passaggio pedonale e carraio a carico del fondo di proprietà della ### in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, censito al N.C.T. del Comune di ### foglio 34, mappale 462, frutteto, cl. 2, 35 ca, R.D.  € 0,41, R.A. € 0,38, in favore del fondo di proprietà della ###ra censito al N.C.E.U. foglio 34, mappale 268, ### 2, ### A/3, cl. 01, 7,5 vani, R. € 677,85 (immobile al civico n. 162 di ###, da esercitarsi mediante utilizzo della piccola porzione di strada su di esso ricadente evidenziata nell'elaborato del ### 4. Condanna le parti alla reciproca corresponsione degli indennizzi come indicato nella integrazione di perizia del geom. depositata in data ### ed in parte ritrascritta in parte motiva, oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo.  5. Condanna le parti attrici in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore di c he liquida in € 2.600,00 per competenze professionali di difesa oltre accessori di legge ed oltre refusione delle spese di CTU e di ### 6. Condanna le parti attrici in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore di c he li quida in € 2.600,00 p er c ompetenze pro fessionali di dife sa olt re accessori di legge ed oltre refusione delle spese di CTU e di #### 15.4.2024 #### 

causa n. 1237/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Poggio

M

Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 1324/2025 del 09-12-2025

... dell'art. 2700 In particolare, assume che, sia pure incidenter tantum, la sentenza avrebbe dovuto affermare che con l'### a ### 9/02/2009 l'attore aveva acquistato il diritto di passo pedonale e carrabile terminante sul mappale n. 1333, facendone peraltro uso fin dal 2009, potendo così proseguire il percorso e raggiungere il mappale n. 113 sempre di sua proprietà per avere un comodo accesso viario al proprio fondo. Sottolinea che il supplemento di CTU del 29/1/2024 non aveva escluso la possibilità di realizzare un accesso carrabile alla proprietà dell'attore attraverso il suddetto percorso alternativo (uno dei due indicati dai consulenti di parte), evidenziando solo la necessità di uno studio più approfondito. Con il secondo motivo lamenta che la sentenza appellata abbia omesso di prendere in considerazione il fatto che la ### contrariamente a quanto affermato dal ### risulta già collegata alla via pubblica per il tramite della ### a seguito del recente acquisto di cui all'### di ### dei mappali nn. 1333 e 113 da parte del ### ciò in quanto il rogito prevede espressamente che: “### dichiara e garantisce di avere la piena e libera disponibilità di quanto suddescritto oggetto della (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 644/2024 (cui è riunito rg. 669/2024) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA ### nelle persone dei magistrati Dott. ### - ###. ssa ### - ###.ssa ### - ### relatore ha pronunciato la seguente ### causa civile d'appello avverso la sentenza N. 1466/2024 del Tribunale di Genova promossa da: , in proprio e nella qualità di erede di , rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via della ### 61/11, come da mandato in atti ### , in proprio e nella qualità di erede di , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in #### 1/9, come da mandato in atti ### contro ### in persona del procuratore rappresentato e difeso dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ####### 21/5, come da mandato in atti ### Per l'appellante : “Voglia la ###ma Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1466/24 emessa dal Tribunale di ### - ### - in data ### - ### n. 1284/2024 - datata 13/05/2024 notificata via PEC in data ###: - in via principale e nel merito, respingere ogni attorea domanda in quanto illegittima e/o infondata in fatto e in diritto; - in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in punto costituzione servitù, riformare l'impugnata pronuncia laddove ha erroneamente determinato l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. sulla base dei motivi, contestazioni ed argomentazioni di cui al settimo motivo di appello; - in via istruttoria, si insta per il rinnovo della CTU nei termini e sulla proposta di quesito (pagg. 35 e 36) dell'atto di appello; - con vittoria di esborsi e compensi professionali sia del primo che del presente grado di giudizio e integrale rifusione delle spese di C.T.U.” Per l'appellante : “Voglia la ###ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1466/24 emessa dal Tribunale di ### - ### - depositata il ### - ### n. 1284/2024 - datata 13/05/2024 a firma del Giudice Dott. ### in causa RG 7031/ 2021, notificata via PEC in data ###: - in via principale e nel merito, riformare la Sentenza in accoglimento dei motivi di appello presentati dai ###ri e e, per l'effetto, respingere ogni domanda del ### in quanto pretestuosa, illegittima e/o infondata in fatto e in diritto; - in via subordinata sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della Sentenza in punto costituzione servitù, riformare in ogni caso la Sentenza laddove ha erroneamente determinato l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. da riconoscere a carico dei fondi eventualmente individuati quali dominanti a favore dei fondi serventi, sulla base dei motivi, delle contestazioni e delle argomentazioni di cui al VII motivo di appello della ###ra ; - in via istruttoria, si insta fin d'ora per il rinnovo della CTU nei termini e sulla proposta di ### quesiti presentati nell'atto di appello e nei successivi atti. Con vittoria di spese, e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, refusione delle spese di CTU del primo grado, e pagamento spese di CTU del presente grado di giudizio in casi di licenziamento di consulenza in rinnovazione, oltre spese per imposta di registro per ambo i gradi del giudizio, accessori, IVA e ### oltre spese generali del presente giudizio di appello” Per l'appellato “### l'### ma Corte adita, contrariis reiectis, previa eventuale, declaratoria d' improcedibilità dell'appello proposto dal sig. , dichiarare inammissibili o, comunque, infondati e per l'effetto, previa declaratoria di inammissibilità o rigetto delle istanze istruttorie avversarie e dei documenti ex adverso prodotti, rigettare gli avversari appelli proposti, con conferma della sentenza del Tribunale di ### n. 1466/2024 ex adverso impugnata, e in ogni caso - costituire una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo mapp. 3102 fgl 22 ### attualmente di proprietà (in proprio ed in qualità di erede dei ###ri e ) - e segnatamente sulla striscia di terreno destinata a strada che dipartentesi dalla via del ### attraversa il mappale 3102 fgl.22 su cui insiste sino a raggiungere il mapp. 2575 fgl 22 ### -, e sui fondi mapp. 1796 e 2575 fgl. ### attualmente di proprietà (in proprio ed in qualità di erede di ), a favore dei fondi fgl. 22 mapp. 2257, 2258 ### e 107, 109,1929, 113 e 1333 ### attualmente di proprietà , determinando la indennità che l'attore proprietario dei fondi dominanti dovrà corrispondere ai proprietari dei fondi serventi nella misura quantificata dal ### pari a € 1.826,14 per la proprietà e € 4.092,08 per la proprietà . Vinte le spese e gli onorari di causa, oltre spese generali, c.p.a. e iva (di entrambi i gradi di giudizio)”.  ### atto di citazione ritualmente notificato nella sua qualità di procuratore generale di conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di ### , , e per ottenere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio gravante sui fondi di proprietà dei convenuti ed a favore dei fabbricati e fondi di proprietà attorea. ##### Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -### ra proprietario degli immobili siti in ### identificati catastalmente al foglio 22 ### mapp. 2257, 2258 ### e foglio 22 NCT mapp. 107, 109, 1929, 113 e 1333 ###; -in particolare, il mappale 2258 identificava un fabbricato facente parte di un edificio costruito in adiacenza al mappale 2780 di proprietà, per la quota indivisa di ½ ciascuno, di e ; -i restanti immobili indicati erano terreni con destinazione ad uliveto; -il terreno mappale 109, prospiciente sul retro i fabbricati mappali 2257 e 2258 Bardi, era confinante con terreno identificato con mappale 1796 di proprietà, per la quota indivisa di ½ ciascuno, di e , terreno anch'esso sul retro del mappale 2780 fabbricato ; -a sua volta il terreno mappale 1796 Pastene era confinante con il terreno mappale 2575, sempre di proprietà di e , che a sua volta confinava con il terreno mappale 3102 di proprietà di e , per la quota indivisa di 1/3 ciascuno; ve niva riconosciuto dalla ### 4 Chiavarese, invalido al 100%, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; -i fondi di proprietà di non avevano accesso carrabile alla pubblica via e avevano accesso solo pedonale da sentiero assai ripido, stretto, con fondo sconnesso non in muratura, ma in terra e pietre, dissestato e in pessime condizioni di manutenzione, privo di illuminazione e non suscettibile di ampliamento Il procedimento veniva interrotto alla prima udienza a seguito della morte delle convenute e , e successivamente a seguito della morte di , poi riassunto da parte attrice nei confronti degli eredi. 
Si costituiva in giudizio , in proprio e nella qualità di erede di , chiedendo respingere ogni attorea domanda in quanto illegittima e/o del tutto infondata in fatto e in diritto. Deduceva che la legislazione dettata in materia di accessibilità agli immobili destinati ad uso abitativo per portatori di handicap non era applicabile ai fabbricati che non rappresentassero edifici di nuova costruzione e che non costituissero effettiva ed attuale abitazione del soggetto portatore di handicap. Sosteneva che i fondi di non fossero totalmente interclusi, in quanto serviti da altri accessi carrabili che dalla strada comunale pedonale ### si innestavano sui mappali 1333 e 113 di proprietà attrice e che, in ogni caso, l'art. 1051 quarto comma c.c. escludesse l'applicabilità dei commi precedenti nei casi di costituzione di servitù di passaggio su aree cortilizie o giardini, come quelle adiacenti agli immobili di proprietà . ### Si costituiva, altresì, in giudizio , in proprio e nella qualità di erede di e , d omandando, p revia d ichiarazione d i n ullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 terzo comma c.p.c., il rigetto di tutte le domande attoree, contestando integralmente in fatto e in diritto quanto affermato da Il Giudice Istruttore con ordinanza del 16.01.2023 conferiva incarico al ### di rispondere al seguente quesito: “###.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, esperiti gli opportuni sopralluoghi, acquisite le informazioni e la documentazione rilevanti, anche presso pubblici ### (al cui accesso è fin d'ora autorizzato): a) descriva, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, i luoghi di causa, anche mediante planimetrie e fotografie; b) descriva in riferimento all'immobile e ai terreni fgl. 22 mapp. 2257, 2258 ### 107, 109, 1929, 113 e 1333 ### di proprietà di parte attrice, l'attuale accesso alla via pubblica e alle vie pubbliche carrabili più prossime e verifichi se il percorso o i percorsi di cui sopra siano, allo stato attuale, già idonei a consentire il transito veicolare oppure se essi possano essere oggetto di modificazioni e/o ampliamenti con interventi fattibili in base ai vigenti strumenti urbanistici e alla situazione geologica; c) nel caso in cui risulti possibile la modifica dell'attuale percorso (o attuali percorsi) di cui alla lettera b) indichi le opere necessarie per consentire l'accesso e il transito veicolare e il loro costo; d) nel caso in cui i fondi di proprietà dell'Attore non abbiano accesso carrabile sulla pubblica via carrabile, individui il percorso o i più percorsi alternativi possibili per raggiungere la pubblica via carrabile, praticabili attraverso i fondi dei ### precisando - la lunghezza del percorso, - le opere, l'impatto ambientale e i costi; - i mappali che esso o essi attraversano e chi ne risulti proprietario in base agli atti; e) determini la presumibile diminuzione di valore del fondo (o dei fondi) da asservire per effetto della costituzione a favore dei fondi dell'Attore della servitù di passo pedonale e carraio, tenuto conto del disagio arrecato dal passaggio, del valore di mercato del fondo (o dei fondi) da asservire, della sua ### attuale destinazione e di ogni altro elemento a tal fine rilevante.” Il Tribunale, a seguito di contestazioni delle parti in merito all'elaborato peritale, concedeva nuovo termine alle parti per osservazioni e al CTU per chiarimenti, domandando a quest'ultimo di pronunciarsi in merito ai seguenti aspetti: “1. dica il CTU se il percorso alternativo prospettato dai CTP nelle osservazioni alla bozza si presenti - in ragione dei presumibili costi di realizzo, alea amministrativa dei titoli edilizi, complessità delle relative lavorazioni, lunghezza del percorso e presumibili aree interessate, nonché dei danni recati ai fondi interessati - di realizzazione impossibile o altamente aleatoria o a costi spropositati e abnormi rispetto a quello identificato dal CTU o se è un percorso che realizzi comunque ### l'accesso alla via pubblica con minor danno per i fondi interessati e a costi e lavorazioni sostanzialmente omogenei con quelli correlati al percorso individuato sulla proprietà delle parti convenute; 2. Stimi il CTU la presumibile diminuzione di valore del fondo (o dei fondi) da asservire per effetto della costituzione a favore dei fondi dell'Attore della servitù di passo pedonale e carraio, tenuto conto del disagio arrecato dal passaggio, del valore di mercato del fondo (o dei fondi) da asservire, della sua ### attuale destinazione”.  ### depositava l'integrazione richiesta in ordine alla sussistenza di eventuali percorsi alternativi rispetto alla soluzione già prospettata ed alla quantificazione degli indennizzi eventualmente spettanti ai proprietari dei fondi serventi ai sensi dell'art. 1053 Il Giudice di primo grado, ritenuti sussistenti i presupposti per la costituzione coattiva a favore del fondo di proprietà attrice dell'invocata servitù di passaggio, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “1. rigetta l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta ###ra per le ragioni di cui in parte motiva; 2. costituisce il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo mappale 3102 foglio 22 NCT ### di proprietà della ###ra e sui fondi mappali 2575 e 1796 foglio 22 ### di proprietà del ### a favore dei fondi foglio 22 mappali 2257, 2258 ### 107, 109, 1929, 113 e 1333 ### attualmente di proprietà , in co nformità a l percorso individuato dal nominato #### , a pag. 14 della relazione peritale del 08.09.2023 e pone le relative spese per la realizzazione a carico esclusivo della parte attrice; 3. ordina al competente ### dei registri immobiliari ed al ### dell'### catastale di ### di provvedere alle dovute trascrizioni con esonero da responsabilità; 4. dichiara tenuta la ###ra , nella sua qualità di procuratrice generale del ### , a corrispondere al ### la somma di € 4.092,08 e alla ###ra la somma di € 1.826,14 a titolo di indennità ai sensi dell'art. 1053 c.c.; 5. dichiara tenuti e condanna in solido tra loro i ###ri e a rifondere alla ###ra , quale procuratrice generale del ### le spese di lite, che si liquidano in € 623,66 per spese ed € 5.584,70 per compenso del difensore (di cui ### di studio della controversia, valore medio: € 919,00 ### introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00 ### di trattazione/istruttoria, valore medio: € 1.680,00 ### decisionale, valore medio: € 1.701,00 oltre aumento del 10% per difesa contro una pluralità di parti ex art. 4, secondo comma, D.M. 55/2014 e ss.mm.) oltre 15% per spese generali e accessori di legge; 6. Pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa a carico ### delle parti convenute in via solidale quali parti soccombenti. 7. Rigetta la domanda di parte attrice formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” Avverso la pronuncia proponeva appello , in proprio e nella qualità di erede di , domandando respingere ogni attorea domanda in quanto illegittima e/o infondata in fatto e in diritto. In subordine, in caso di conferma della sentenza sotto il profilo della costituzione servitù, chiedeva riformarla in punto determinazione indennità ex art. 1053 In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1) Inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 1051 c.c. - Violazione dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c.; 2) Inapplicabilità della L. 13/1989 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche - ### dell'art. 112 c.p.c. in ordine ad un punto decisivo della controversia; 3) ### della domanda anche sotto il profilo dell'art. 1052 c.c. - ### degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c.; 4) ### dell'art. 1051 II° comma c.c. nonché dell'art. 832 c.c. - ### degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c.; 5) Omessa e/o errata valutazione dei percorsi alternativi la cui prova risulta essere stata fornita dai convenuti - ### degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2700 c.c.; 6) ### dell'art.  1051 IV comma c.c. in materia di esenzione in favore di case, cortili, giardini ed aie; 7) Erronea valutazione dell'indennità - ### dell'art. 1053 c.c. nonché più in generale dell'art. 832 c.c. - ### degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. 
Avverso la stessa pronuncia proponeva appello, in un distinto procedimento, rubricato con rg. 669/2024, anche domandando respingere ogni attorea domanda in quanto illegittima e/o infondata in fatto in diritto. In subordine, in ipotesi di conferma della sentenza in punto costituzione servitù, chiedeva riformare la stessa laddove aveva erroneamente determinato l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. Censurava la sentenza di primo grado formulando i seguenti motivi di gravame: 1) erronea qualificazione della domanda del q uale azione ex art. 1051 c.c., anziché azione ex art. 1052 c.c. Omessa e/o errata valutazione e/o interpretazione dei requisiti di cui all'art. 1051 ed all'art.1052 cod.  Omessa e/o errata valutazione di documenti prodotti in atti e di fatti fondamentali per la decisione. Erronea applicazione dei principi generali in tema di onere della prova. ### falsa ed erronea applicazione dell'art. 112, 115, 116 c.p.c.; 2) erroneità nel non considerare il recente acquisto del e lla servitù pedonale e carrabile ai mappali nn. 1333 e 113 in forza di ### di ### Difetto del primo elemento costitutivo della fattispecie ex art. 1052 cod. civ. Omessa e/o errata valutazione e/o interpretazione dei requisiti di cui all'art. 1052 cod. civ. Omessa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 2700 cod. ### civ. e dell'art. 115 del cod. proc. civ.. Omessa e/o errata valutazione dell'### di ### e di fatti fondamentali per la decisione. ### falsa ed erronea applicazione dell'art. 112, 115, 116 c.p.c.; 3) Sulla possibilità di ampliamento dei percorsi esistenti. 
Omessa e/o errata valutazione e/o interpretazione dei requisiti di cui all'art. 1051 e all'art.1052 cod. civ. Omessa e/o errata valutazione di fatti fondamentali per la decisione.  ### falsa ed erronea applicazione dell'art. 112, 115, 116 c.p.c.; 4) Difetto del presupposto della rispondenza della costituzione della servitù alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, nonché all'esigenza di accessibilità all'abitazione da parte di persone disabili. Omessa e/o errata valutazione e/o interpretazione dei requisiti di cui all'art.1052 cod. civ. e del DM 14 giugno 1989, n. 236. Erronea applicazione dei principi generali in tema di onere della prova. ### falsa ed erronea applicazione dell'art. 112, 115, 116 c.p.c.; 5) omesso esame del presupposto legittimante la costituzione di servitù ex 1052 cod. civ., ossia l'inesistenza della destinazione a casa, cortile, giardino o aia del tracciato (o di porzioni dello stesso) su cui si chiede la costituzione della servitù. Omessa e/o errata valutazione e/o interpretazione dei requisiti di cui all'art. 1051 e all'art.1052 cod. civ. Omessa e/o errata valutazione di fatti fondamentali per la decisione. ### falsa ed erronea applicazione dell'art. 112, 115, 116 c.p.c.; 6) mancata considerazione dell'esistenza di percorsi alternativi alla soluzione proposta dal ### e/o errata valutazione e/o interpretazione dei requisiti di cui all'art. 1051 e all'art.1052 cod. civ. ### e/o errata valutazione di fatti fondamentali per la decisione. ### falsa ed erronea applicazione dell'art. 112, 115, 116 c.p.c.; 7) Quantificazione erronea dell'indennità ex art. 1053 cod. civ. sotto più profili.  ### e/o errata valutazione e/o interpretazione dei requisiti di cui all'art. 1053 cod.  ### e/o errata valutazione di fatti fondamentali per la decisione. ### falsa ed erronea applicazione dell'art. 112, 115, 116 c.p.c.; ###is) Erroneità della quantificazione del ### perché in contrasto con la prassi in materia di estimo e perchè fondata su criteri estimativi non pertinenti utilizzati dall' per la posa di condotte elettriche; 7### Erroneità della quantificazione del CTU nella parte in cui ha fondato la quantificazione sui valora agricoli medi (###, perché in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011; 7#### della quantificazione del ### nella parte in cui non riconosce il pagamento dell'indennità a carico di ciascun fondo dominante. 
Si costituiva, altresì, in giudizio in persona del procuratore domandando dichiarare inammissibili o comunque infondati gli appelli, con conferma della statuizione del Tribunale di ### Ribadiva quindi la propria richiesta di costituire una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo mapp. 3102 fgl 22 ### di ### proprietà , e sui fondi mapp. 1796 e 2575 fgl. 22 ### di proprietà , a favore dei fondi fgl. 22 mapp. 2257, 2258 ### e 107, 109, 1929, 113 e 1333 ### di proprietà, determinando la indennità che l'attore proprietario dei fondi dominanti dovrà corrispondere ai proprietari dei fondi serventi nella misura quantificata dal ### pari a € 1.826,14 per la proprietà e € 4.092,08 per la proprietà .  ### con provvedimento del 05.12.2024 disponeva la riunione dei procedimenti rg. 669/24 e rg. 664/24, trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza, disponendo altresì che le parti esperissero, ai sensi degli artt. 5 e 5-quater del D.lgs 28/2010 il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato.  ### dato atto dell'esito negativo della mediazione svolta avanti l'### di ### presso l'Ordine degli Avvocati di ### con provvedimento del 19.11.2025, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data ###, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.  MOTIVI DELLA DECISIONE Si riportano uno di seguito all'altro i motivi dedotti dalle parti appellanti nei procedimenti riuniti che presentano analogie o addirittura sostanziale identità. 
Con il primo motivo d'appello deduceva l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 1051 c.c. la violazione dell'art.2697 c.c. nonché degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c.  ### l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda per insussistenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, stante l'assenza di una concreta dimostrazione dell'esigenza di attuare un potenziamento delle capacità produttive del fondo preteso dominante o di un conveniente uso dello stesso. 
Con il primo motivo l'appellante afferma che la domanda del vrebbe dovuto i essere qualificata dal Tribunale di ### quale domanda di costituzione coattiva di servitù ex art. 1052 cod. civ. e che il Tribunale era tenuto quindi ad accertare la ricorrenza cumulativa dei più stringenti requisiti costitutivi indicati dall'art. 1052 cod. civ. ed, in particolare l'inidoneità del passaggio già esistente rispetto ai bisogni del fondo; l'impossibilità materiale o l'eccessiva onerosità del suo ampliamento; la rispondenza della costituzione alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, criterio diverso e più rigoroso rispetto al conveniente uso previsto nel caso di fondi interclusi (di cui all'art. 1051 c.c.), o l'esigenza di soddisfare attuali e concrete di accessibilità alla casa di abitazione da parte di ### persone con disabilità; il fatto che la servitù non insista su “case, giardini e aie ad esse attinenti” (art. 1051, comma 4, cod. civ.). 
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'inapplicabilità al caso di specie della L. n. 13/1989 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche , la violazione dell'art. 112 c.p.c. Il provvedimento di primo grado avrebbe erroneamente interpretato la sentenza n. 166/1999 della Corte Costituzionale che fa riferimento alla casa di abitazione e non alle “personali condizioni di salute” del soggetto, che sono pur sempre necessarie ma non funzionali alla domanda di accessibilità agli edifici destinati ad uso abitativo. 
Deduce che dall'atto di acquisto del fabbricato insistente sul preteso fondo dominante, (### 13/01/1984 Rep. n. 1003) risulta che l'attore in primo grado ha acquistato la proprietà di un “fabbricato 11 rurale, composto di piano terra ad uso stalla e cantine e due vani e prima elevazione al primo piano, soprastanti”; pertanto stante la destinazione agricola del fabbricato e dato atto che peraltro lo stesso attore ha dichiarato di non abitarvi, va escluso che la domanda sia connessa ad esigenze abitative necessarie, mentre la declaratoria di incostituzionalità della norma dell'art. 1052 comma ### c.c., giustifica il ricorso alla predetta nell'ambito del solo riferimento alla casa di abitazione. 
Con il terzo motivo deduce l'inaccoglibilità della domanda anche sotto il profilo dell'art. 1052 c.c. e la violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. 
Evidenzia che non sono state allegate circostanze idonee ad affermare che l'accesso carrabile consentirebbe un più ampio sfruttamento dei fondi, peraltro escluso dalla ctu. 
Mancherebbero i requisiti come individuati dalla richiamata pronuncia della Suprema Corte n. ###/2021 (ossia i “requisiti previsti dalla stessa norma in termini di bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con l'utilizzazione dell'accesso esistente, e che non sono più soltanto le esigenze dell'agricoltura o dell'industria espressamente contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999”). 
Con il quarto motivo rileva il difetto del terzo elemento costitutivo della fattispecie ex art. 1052 cod. civ., ossia della rispondenza della costituzione della servitù alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, nonché all'esigenza di accessibilità all'abitazione da parte di persone disabili. 
Richiama la sentenza della Corte d'Appello di ### n. 1124/2016 del 04/11/2016, nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la “circostanza della presenza di un fabbricato con destinazione abitativa -ai fini della costituzione di servitù rispondente ad esigenze di ### accessibilità di soggetti disabilinon risultando né che l'immobile in questione fosse abitato, né che avesse conseguito la dichiarazione di abitabilità”. 
Con il quarto motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 1051 ### comma nonché dell'art. 832 c.c., con riferimento agli artt. 112, 113 e 115 c.p.c per erronea determinazione del luogo di esercizio della servitù ai sensi dell'art. 1051 ### comma c.c. ( maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica e “minore aggravio” per il fondo serventie, requisiti appunto mancanti nella fattispecie. 
Con il terzo motivo d'appello afferma che la strada esistente era da considerarsi ampliabile, mentre il ctu si era limitato ad affermare di non essere in grado di presentare uno studio progettuale in proposito. 
Con il quinto motivo deduce l'omessa e/o errata valutazione dei percorsi alternativi la cui prova risulta essere stata fornita dai convenuti, in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 2700 In particolare, assume che, sia pure incidenter tantum, la sentenza avrebbe dovuto affermare che con l'### a ### 9/02/2009 l'attore aveva acquistato il diritto di passo pedonale e carrabile terminante sul mappale n. 1333, facendone peraltro uso fin dal 2009, potendo così proseguire il percorso e raggiungere il mappale n. 113 sempre di sua proprietà per avere un comodo accesso viario al proprio fondo. 
Sottolinea che il supplemento di CTU del 29/1/2024 non aveva escluso la possibilità di realizzare un accesso carrabile alla proprietà dell'attore attraverso il suddetto percorso alternativo (uno dei due indicati dai consulenti di parte), evidenziando solo la necessità di uno studio più approfondito. 
Con il secondo motivo lamenta che la sentenza appellata abbia omesso di prendere in considerazione il fatto che la ### contrariamente a quanto affermato dal ### risulta già collegata alla via pubblica per il tramite della ### a seguito del recente acquisto di cui all'### di ### dei mappali nn. 1333 e 113 da parte del ### ciò in quanto il rogito prevede espressamente che: “### dichiara e garantisce di avere la piena e libera disponibilità di quanto suddescritto oggetto della vendita e che lo stesso: ... d) “è munito di servitù di passo pedonale e carrabile sulla strada interpoderale di collegamento tra la strada comunale carrabile per ### e la strada comunale pedonale per ### in forza dei titoli di possesso ultraventennale”. ### Con il sesto motivo la stessa parte lamenta l'erroneità della sentenza in quanto, nonostante la possibilità di realizzare entrambe soluzioni alternative proposte dall'### (“### 1 da Via del ### per il tramite della ### e ### 2 da via di Landea”), ha apoditticamente indicato il progetto del ### coincidente con la soluzione proposta dal ### come di “minore impatto economico”. 
Con il sesto motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 1051 IV comma in materia di esenzione in favore di case, cortili, giardini ed aie, in quanto la parte interessata dal possibile intervento sarebbe un'area cortilizia con funzione di rispetto del fabbricato a servizio permanente dell'abitazione. 
Si tratta delle particelle sulle quali è stata imposta la servitù di passaggio coattivo, e cioè i mappali nn. 2575 e 1796 Foglio 22 di proprietà dell'appellante. 
Con il quinto motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha preso in considerazione che la nuova strada richiesta dall'attore attraverserebbe il giardino/cortile del e non ha conseguentemente accertato l'impraticabilità della soluzione proposta dal. er violazione del disposto dell'art. 1051, comma 4, cod. civ., assumendo che le medesime considerazioni valgono altresì per il mappale n. 3102 di proprietà. Dalle planimetrie e fotografie in atti, secondo l'assunto dell'appellante, emergerebbe che il tracciato stradale esistente sulla proprietà riguarda un'area che, seppure censita come uliveto, è costituita da una superficie completamente urbanizzata e sistemata a verde con presenza di aiuole, aree a parcheggio, etc., all'interno della quale insistono diversi fabbricati di civile abitazione a cui la stessa serve da corte comune. 
Con il settimo motivo lamenta l'erronea individuazione dell'indennità in violazione del disposto dell'art. 1053 c.c. , affermando che la sentenza ha applicato il conteggio calcolato dal ctu, che ha determinato la liquidazione della somma definita irrisoria di € 4.092,08 a favore del medesimo e di € 1.826,14 a favore di . 
Si duole del fatto che il ctu ha utilizzato i criteri di svalutazione usati dall' er la posa delle condotte elettriche, mentre i consulenti di parte avevano espressamente indicato tra i parametri di riferimento la svalutazione del prezzo di mercato degli immobili gravati da servitù nell'ordine del 50% . In tal senso insta affinchè venga licenziata nuova ctu.  ### con il settimo motivo assume che la quantificazione del CTU (nell'ambito della integrazione peritale) è in contrasto con la prassi in materia di estimo e ### perchè fondata su criteri estimativi non pertinenti utilizzati dall' per la posa di condotte elettriche. 
Afferma altresì l'erroneità della quantificazione del CTU nella parte in cui ha fondato la quantificazione sui valora agricoli medi (###, perché in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011.  ### rileva che vertendosi in ipotesi di pronuncia costitutiva di servitù di passaggio a favore di fondi non interclusi ma accessibili solo pedonalmente, in modo quindi insufficiente ad assicurare esigenze produttive o abitative l'applicazione dell'art. 1051 cc è corretta, alla luce del rinvio all'art. 1051 c.c. contenuto nell'art. 1052 Aggiunge che la rilevanza delle esigenze dell'agricoltura è normativamente prevista dal secondo comma dell'art. 1052 c.c., che prevede che il passaggio sia concesso quando la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura. Anche quindi a considerare le due unità immobiliari in capo al o me “rurali” la domanda andava accolta in quanto si verte in ipotesi di esigenze abitative tutelabili in conformità alla pronuncia Corte Cost. 167/1999. 
Rileva che l'applicazione della l. 13/1989 non è limitata ad immobili con destinazione residenziale di nuova costruzione, dal momento che l'art. 2 si riferisce ad interventi su edifici già esistenti, come anche chiarito dal d.m. 236/1989 recante il ### di attuazione della l. 13/1989, che all'art. 1 enuncia l'applicazione alla ristrutturazione di edifici, anche se preesistenti alla entrata in vigore del decreto stesso. 
Sottolinea che è corretto il richiamo alla l. 13/1989 operato dalla sentenza appellata, in coerenza con la sentenza n. 167/1999 per sottolineare la centralità e la rilevanza pubblica della tutela delle persone handicappate divenuta uno dei motivi di fondo della vigente legislazione abitativa (si veda § 5 Corte Cost. cit.), deducendo l'irrilevanza della residenza o meno del e i luoghi di causa, dal momento che la tutela degli interessi dei portatori di handicap risponde ad un interesse superiori. 
Aggiunge che gli immobili di proprietà h anno a ccesso d alla via p ubblica s olo pedonalmente o da sentiero pedonale ### (da non confondere con la diversa ### a valle di via ### e in parte carrabile) che si diparte dalla pubblica carrabile via ### o da sentiero pedonale che si diparte dalla pubblica carrabile via del ### La circostanza è stata confermata dalla ### come il fatto che esiste una strada prossima agli immobili ulle proprietà e a servizio di plurimi edifici. ### Si procede quindi al congiunto esame dei motivi in quanto strettamente connessi, non prima di ripercorrere le statuizioni di primo grado. 
Il Tribunale ha inquadrato la fattispecie in esame nell'ambito del disposto dell'art. 1051 cc , affermando che in applicazione di tale disposto normativo è possibile costituire coattivamente il passaggio non solo in caso di interclusione assoluta, ma anche ove l'accesso alla via pubblica difetti sotto il profilo della necessità di utilizzazione del fondo e quindi di interclusione relativa. 
Considerato che pacificamente il è soggetto invalido, ha quindi affermato che deve essere costituita la servitù di passaggio a favore del fondo da questi posseduto essendo emerso dagli accertamenti peritali che i fondi non hanno accesso alla via pubblica e l'accesso pedonale non è facilmente percorribile dal medesimo, stanti le condizioni di salute. 
Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità ed alla pronuncia Corte Cost 167/1999 è quindi volto ad ampliare la visione produttivistica con la tutela della persona. 
Orbene, trova applicazione il disposto dell'art. 1051 cc vertendosi in ipotesi di interclusione relativa.  ###. 1051 cc, infatti, testualmente reca: “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. 
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. 
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. 
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.” ### coattivo di una servitù di passaggio già esistente, disciplinato dall'art. 1051, comma 3, c.c., va riferito alla estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, con una motocarriola con piano di carico orizzontale, dotata di motore e cingoli che ne permettono il movimento, mentre l'eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale ### rispetto al nuovo modo di esercizio di questa, quando il tracciato non consenta il passaggio anche con il suddetto mezzo (Cassazione civile, ### II, ordinanza n. 19754 del 20 giugno 2020). 
La costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., e l'ampliamento del passaggio già esistente ex art. 1051, comma 3, possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili (Cassazione civile, ### II, sentenza n. 14477 del 6 giugno 2018). 
Il ctu ha verificato che la strada pedonale comunale ### non è idonea al transito veicolare in ragione della ridotta larghezza e conformazione, mentre il percorso carrabile di collegamento con via ### si interrompe prima di raggiungere i mappali di proprietà a l quale si potrebbe arrivare attraversando proprietà di terzi e percorrendo anche ina parte della pedonale ### (“Il mappale 113 attualmente risulta raggiungibile attraverso quattro differenti percorsi: c) ### pedonale Via del ### d) ### da Via di ### e) ### da tramite carrabile che si diparte da Via del ### f) ### da ### dei ### Tutte quante le possibilità sopra elencate, con la sola esclusione del tratto carrabile indicato alla lettera “e”, attualmente non dispongono dei requisiti per essere ritenute idonee al transito veicolare.I motivi comuni che determinano l'attuale inidoneità risiedono nella ridotta larghezza, nell'irregolarità del fondo e nell'eccessiva pendenza.”) Il ctu ha quindi rilevato che iI terreni di parte convenuta , identificati col colore verde nella mappa sopra riportata, sono raggiungibili sia pedonalmente, attraverso i medesimi percorsi impiegati da parte attrice, sia carrabilmente percorrendo il tramite stradale privato realizzato sulla proprietà della sig. ra (altra parte convenuta nel presente procedimento). ### carrabile è ben evidente all'interno dei terreni di proprietà e sino al confine con il terreno (mapp. 2575) in corrispondenza del quale è posizionato un cancello carrabile del tipo scorrevole….Al fine di giungere comunque all'interno della proprietà alla porzione di tracciato di proprietà , sa rà necessario aggiungere un'ulteriore breve diramazione….Per raggiungere gli immobili di proprietà alla via pubblica, occorrerebbe percorrere nell'ordine: ### 1 - tramite carrabile esistente di proprietà , già gravato da servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del sig. , per una lunghezza di circa metri 200,00. 
Detto sviluppo è stata determinata procedendo alla misurazione dall'innesto sulla via pubblica “Via del Castellino”, sino al confine con la proprietà , identificato dal cancello scorrevole. Il tratto di tracciato in questione transita all'interno della proprietà della famiglia , attraversando il mappale 3102.  2 - tramite carrabile esistente di proprietà , per una lunghezza di circa metri 52,00, determinata dal cancello di confine con la proprietà e la metà della piazzola di sosta e manovra. Il tratto di tracciato in questione transita all'interno della proprietà della famiglia , attraversando il mappale 2575.  3 - tramite carrabile a “progetto” così come desunto dall'elaborato grafico sopra riportato, per una lunghezza di circa 33,00 metri, determinati dalla metà della piazzola di sosta e manovra di proprietà al confine tra i mappali 1796 e 109. Detto tratto a “progetto”, transiterà sui mappali 2575 e 1796 di proprietà della famiglia . Il progetto al fine di poter consentire/garantire la sosta da parte della proprietà sulla medesima superficie ad oggi a disposizione, dovrà prevedere l'arretramento dell'attuale muro di delimitazione del piazzale posto a monte al fine di ricavare la superficie sottratta per il transito di parte attrice. 
Da un punto di vista tecnico/realizzativo, l'intervento a “progetto” non prevede un impatto ambientale di particolare rilevanza, tenuto conto che le opere per realizzarlo sarebbero “minime” e che in definitiva rappresenterebbero il naturale proseguimento di un tracciato già esistente. Il dislivello tra il punto di partenza e quello di arrivo sarebbe di circa 4,00 metri che, rapportato all'ipotetico sviluppo del tracciato a progetto, determinerebbe per quest'ultimo una pendenza dell'11% circa. Tenuto conto dell'esigua lunghezza del tracciato da realizzarsi, non si prevedono particolari opere di contenimento od eccessive movimentazioni di terra che possano alterare significativamente il profilo morfologico dell'area interessata. 
Quindi, per consentire a parte appellata di giungere alla propria abitazione con un'autovettura, la soluzione è quella di percorrere gli attuali tramiti stradali posti sulle proprietà e , con l'aggiunta di un modesto tratto di strada. 
La determinazione del luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal comma 2 dell'art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga garantita con riguardo all'utilità del fondo dominante, e dal minore aggravio ### del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi in tema di limitazione del diritto di proprietà - resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse - va applicato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo (Cassazione civile, ### II, ordinanza n. 8779 del 12 maggio 2020). 
Il ctu nell'integrazione peritale ha esaminato le soluzioni prospettate dei consulenti di parte convenuta in primo grado, individuandone la aleatorietà e maggior costo rispetto alla soluzione fatta propria dalla sentenza appellata. Tale circostanza è evidentemente motivata dal fatto che si tratta di aggiungere un tratto al sedime già esistente, oltre alla considerazione - come emergente dalle operazioni peritali - che il tracciato proposto dal ctu prevede un minimo dislivello, cui consegue un minore impatto ambientale ed un minore costo delle opere da realizzare. 
Non consente poi di provare che i fondi mapp. 113 e 1333 di proprietà godano di servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla proprietà di terzi il contenuto dell'atto di acquisto degli immobili (“### dichiara: d) è munito di passo pedonale e carrabile … in forza dei titoli di possesso ultraventennale”) non integrando tale asserzione i requisiti di un titolo costitutivo di servitù in capo all'acquirente, bensì una semplice affermazione del dante causa del preteso titolare del fondo dominante. 
Quanto all''esenzione di cui all'art. 1051 comma 4 c.c. invocata dagli appellanti, va evidenziato che con riferimento al mappale 3102 il ctu ha accertato che il mappale questo è censito come uliveto, e comunque la strada insiste su un appezzamento indipendente dai fabbricati. 
In ogni caso, in tema di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, non opera in caso di interclusione assoluta del fondo dominante sia nel caso di costituzione "ex novo" della servitù, sia ove ne venga ampliata, per esigenze sopravvenute, una già esistente, configurandosi, in entrambi i casi, la medesima situazione di necessità per il fondo dominante. (Cassazione civile, ### II, sentenza n. 10857 del 25 maggio 2016). 
Quanto all'indennizzo liquidato, non è poi invero pertinente - ai fini della contestazione dell'utilizzo dei valori agricoli medi - il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale, 10 giugno 2011, n. 181 che dichiara 'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in combinato ### disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui stabiliscono che l'indennità di espropriazione, per le aree agricole ovvero non suscettibili di classificazione edificatoria, è commisurata al valore agricolo medio annualmente calcolato da apposite commissioni provinciali, valore corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, ovvero, per il caso di aree incluse in centri abitati, il valore medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa. 
Si tratta infatti in questo caso dell'indennità di esproprio e del parametro riferito al valore di mercato del bene ablato.  ### quantificazione sarebbe altresì determinata dal mancato riconoscimento del pagamento dell'indennità a carico di ciascun fondo dominante. 
In realtà, per quanto riguarda il mappale 3102 si tratta di un tratto di terreno già asfaltato ed adibito a transito, per cui al più il passaggio determina un aumento del traffico, per il mappale 2575 la situazione è in parte la medesima ed in parte il mappale è interessato dal prolungamento del tracciato stradale esistente, come anche il mappale 1796. 
Coglie invece nel segno la censura riferita all'utilizzo - fatto proprio dalla sentenza appellata - da parte del CTU degli indici di svalutazione applicati dall' per l'asservimento di porzioni per il passaggio di elettrodotti, in quanto nella fattispecie il danno causato dall'aumento del traffico non è assimilabile alla presenza degli stessi.   Si stima in proposito equo un aumento in misura vicina al raddoppio delle indennità e quindi € 8000,00 per la proprietà ed € 3600,00 per la proprietà . 
In ragione del minimo accoglimento dell'appello, le spese di lite di entrambi i gradi devono essere compensate tra le parti nella misura di un quinto, con condanna in solido di e alla refusione dei restanti quattro quinti in favore di quale procuratrice generale di che si liquidano in conformità al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto. 
Per le stesse ragioni le spese di ctu, come già liquidate, sono poste per un quinto a carico di uale procuratrice generale di e per i restanti quattro quindi a carico degli appellanti e in solido.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, ### in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza N. 1466/2024 del Tribunale di ### dichiara tenuta in qualità di procuratrice generale di a corrispondere al la somma di € 8000,00 ed a la somma di € 3600,00 a titolo di indennità ex art. 1053 cc. 
Conferma per il resto. 
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un quinto, condannando in solido e alla refusione dei restanti quattro quinti in favore di in qualità di procuratrice generale di che liquida: quanto al primo grado di giudizio in € 4480,00 per competenze, oltre quattro quinti degli esborsi, oltre rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge; quanto al secondo grado di giudizio in € € 4640,00 oltre oltre rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge. 
Pone le spese di ctu definitivamente per un quinto a carico di in qualità di procuratrice generale di e per i restanti quattro quinti a carico di e in solido.  ### 25.11.2025 ### relatore Dott.ssa ##### 

causa n. 664/2024 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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