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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 1689/2025 del 23-04-2025

... assicurare un adeguato livello di formazione e di inclusione sociale. Come affermato dalla giurisprudenza di merito richiamata da parte attrice e alla quale si presta convita adesione: “nell'ipotesi di un allievo in condizione di disabilità ex L. 104/1992 cui sia stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello di cui effettivamente necessita (secondo le risultanze del P.E.I.), il danno da mancata fruizione del sostegno didattico deve liquidarsi come danno non patrimoniale, in astratto distinguibile in due tipologie: danno dinamico - relazionale (integrato dalla mancanza dell'insegnante protratta per un tempo idoneo a pregiudicare la finalità di inclusione e di aiuto cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata) e danno da sofferenza interiore, identificabile con i patemi d'animo che il minore disabile prova nel ritrovarsi in aula privo di insegnante di sostegno. La tutela risarcitoria invocata dagli originari ricorrenti, nell'accezione appena riferita, trova il suo fondamento nel c.d. «danno conseguenza» ovvero nel pregiudizio arrecato all'alunno disabile certamente discriminato nel suo percorso educativo (e, nel suo diritto di accedere (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ###.G. 4192/2020 Il Tribunale Ordinario di Brescia, ###, in persona del Giudice dott.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA - ex art. 281-sexies c.p.c. - nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### (C.F. ###), assistiti e difesi dall'Avv. ### attori contro ###'#### (C.F. ###), assistito e difeso dall'### convenuto e con notifica del ricorso a ### - ###, in persona del Dirigente pro tempore, e ### in persona del ### pro tempore, ### le parti hanno concluso come da atti introduttivi e da note scritte depositate in vista dell'udienza del 22/4/2025 da intendersi qui trascritte. 
Sentenza n. 1689/2025 pubbl. il ###
RG n. 4192/2020
Repert. n. 2994/2025 del 24/04/2025 pag. 2/8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data ### parte attrice ha agito in giudizio ai sensi degli artt. 2-3, L. 67/2006, deducendo quanto segue: i) ### (n. 10/9/2012) è un'alunna certificata portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi della L.  104/1992 (doc. 12-13) iscritta presso l'### di ####; ii) in relazione agli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 all'alunna è stato riconosciuto, in base al ### (cd. PEI), il diritto a n. 22 ore di insegnante di sostegno (doc. 3 - 6); iii) ciononostante, ### ha potuto fruire soltanto di n. 11 ore di insegnante di sostegno per tutto l'anno scolastico 2018-2019 e, quanto all'anno scolastico 2019-2020, di un pari numero di ore fino al 3/3/2020 allorché è stata disposta l'invocata integrazione a n. 22 ore di insegnante di sostegno (doc. 7-9). A fronte dell'inadempienza dell'### nel dare attuazione al PEI attribuendo all'alunna il previsto numero di ore di sostegno si è ingenerata una discriminazione indiretta ai danni della minore la quale ha visto, suo malgrado, pregiudicato il proprio diritto costituzionalmente garantito ad un'istruzione effettiva e in condizioni di parità rispetto agli altri discenti della sua classe. 
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto accertarsi la natura discriminatoria della condotta serbata dall'### e condannare quest'ultima al risarcimento del danno subito dalla minore da liquidarsi in via equitativa. 
Con comparsa di costituzione depositata il ### si è costituta parte convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie ed eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del Ministero; il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti i quali hanno agito proprio e comunque in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 320 c.c.; il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo al quale compete ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a la cognizione sull'adeguatezza del PEI rispetto alle specifiche esigenze dell'alunna ed il conseguente risarcimento del danno. 
Nel merito, ha contestato l'assenza dei presupposti legittimanti l'esercizio dell'azione antidiscriminatoria e la carenza di prova circa la sussistenza di un danno risarcibile. 
Sentenza n. 1689/2025 pubbl. il ###
RG n. 4192/2020
Repert. n. 2994/2025 del 24/04/2025 pag. 3/8 In conclusione, ha chiesto: in via pregiudiziale declinare la giurisdizione in favore del Giudice amministrativo; in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, in proprio ed in quanto privi di autorizzazione ex art. 320 c.c., e passiva delle articolazioni territoriali del Ministero; nel merito il rigetto del ricorso. 
Disposto il mutamento di rito e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. dopo una serie di rinvii la causa è stata chiamata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..  * * * 
Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Ministero convenuto. 
Detta eccezione appare infondata alla luce del orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario (e non al giudice amministrativo) conoscere della controversia relativa alla mancata attuazione, in favore di una persona disabile, del progetto individuale predisposto dalla P.A. ai sensi dell'art. 14 l. n. 328 del 2000 poiché, a seguito dell'adozione di tale progetto, il portatore di disabilità diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di alcuna potestà autoritativa” (cfr. Cass. Civ. SS.UU., n. 20164/2020). 
Il fatto che nel caso di specie si controverta dell'attuazione e non dell'adeguatezza del PEI è comprovato dalla documentazione in atti. 
In particolare, i documenti nn. 4 e 6 di parte attrice evidenziano una richiesta da parte del Dirigente scolastico di n. 22 ore di insegnamento di sostegno in conformità alle indicazioni del PEI relativo rispettivamente all'anno scolastico 2018-2019 e all'anno scolastico 2019-2020, nonché della delibera del ### (acronimo ### in data ###. 
Contrariamente a quanto sostenuto dall'### ciò che viene in rilievo in questa sede non è quindi l'adeguatezza del numero delle ore di sostegno attribuite all'alunna, ma piuttosto la concreta attuazione del PEI la quale rientra nel perimetro del cognizione del Giudice ordinario. 
Sentenza n. 1689/2025 pubbl. il ###
RG n. 4192/2020
Repert. n. 2994/2025 del 24/04/2025 pag. 4/8 Parte convenuta ha inoltre eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori in proprio e nella loro qualità di genitori di ### per difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c.. 
Al riguardo merita osservare quanto segue. Se pure è vero che i sig.ri ### e ### hanno dichiarato nell'intestazione del ricorso di agire “in proprio e in quanto esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della minore ### Camilla”, va rilevato che essi non hanno svolto conclusioni “in proprio”, ma soltanto quali genitori di ### reclamando il “risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'alunna disabile”, di talché non si pone nessuna questione circa la carenza di legittimazione ad agire degli attori in proprio non avendo questi formulato alcuna domanda in tale loro veste. 
Quanto, invece, alla carenza di autorizzazione ex art. 320, comma 3, c.c. si evidenzia che la stessa non appare necessaria per promuovere un'azione ex L. 67/2006, e ciò in quanto per costante giurisprudenza: “In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace” (cfr. Cass. Civ. n. 743/2012; id. n. 10930/2022). 
Venendo ora all'eccezione di difetto di legittimazione delle articolazioni territoriali del Ministero convenuto, la stessa, per quanto fondata, è priva di ricadute pratiche attesa la mancata costituzione in giudizio dei soggetti erroneamente intimati. 
Sgombrato così il campo dalle questioni pregiudiziali/preliminari può ora scrutinarsi il merito della domanda. 
Anzitutto l'azione appare correttamente inquadrata come antidiscriminatoria ai sensi della L. 67/2006. 
Ed infatti, al di là della mera questione terminologica enfatizzata dalla difesa ### la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, il «piano educativo individualizzato», definito ai sensi Sentenza n. 1689/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 2994/2025 del 24/04/2025 pag. 5/8 dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili […]. 
Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario” (cfr.  Civ. SS.UU., n. 25011/2014). 
Per la Suprema Corte, quindi, la mancata attuazione del PEI costituisce una forma di discriminazione indiretta precludendo all'alunno con disabilità l'accesso al medesimo livello di istruzione impartito agli altri studenti frequentanti la medesima classe, con ciò frustrando il principio di uguaglianza sostanziale sancito a livello costituzionale dall'art. 3, comma 2, ###. 
Tanto premesso, nel caso di specie risulta essersi effettivamente realizzata tale forma di discriminazione ad opera dell'### Risulta, infatti, documentato che a fronte di una richiesta di insegnante di sostegno per un numero di ore pari a 22 come previsto dal PEI (doc. 4 e 6), ### ha fruito fino al 3/3/2020 della metà delle ore ad essa spettanti. Né vale a supplire tale lacuna la presenza dell'assistente ad personam, come sostenuto dal Ministero convenuto, e ciò in quanto, a tacer d'altro, le ore di presenza di tale figura erano già previste in aggiunta all'insegnate di sostegno indicando il PEI n. 8 ore di assistenza ad personam oltre (e non in alternativa) alle n. 22 ore di insegnante di sostegno. 
La condizione di ### giustificava la deroga accordatale in quanto, come si evince dalla richiesta formalizzata dal Dirigente scolastico, la minore presenta una “notevole compromissione comunicativa che rende faticosi i rapporti interpersonali e le relazioni in generale […]. Lo sviluppo cognitivo è compromesso” (doc. 4).  ### “ha un'età mentale di 36 mesi, scarsi comportamenti sociali di base e si esprime solo attraverso la parola frase accompagnata dal gesto” (doc. 6). 
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RG n. 4192/2020
Repert. n. 2994/2025 del 24/04/2025 pag. 6/8 Appare quindi evidente che la mancata puntuale attuazione dei PEI ha ingenerato un danno risarcibile ex art. 2059 c.c. essendo stato pregiudicato il diritto soggettivo della minore a fruire in condizioni di piena parità del servizio di istruzione che rientra tra i compiti dello Stato garantire al fine di assicurare un adeguato livello di formazione e di inclusione sociale. 
Come affermato dalla giurisprudenza di merito richiamata da parte attrice e alla quale si presta convita adesione: “nell'ipotesi di un allievo in condizione di disabilità ex L.  104/1992 cui sia stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello di cui effettivamente necessita (secondo le risultanze del P.E.I.), il danno da mancata fruizione del sostegno didattico deve liquidarsi come danno non patrimoniale, in astratto distinguibile in due tipologie: danno dinamico - relazionale (integrato dalla mancanza dell'insegnante protratta per un tempo idoneo a pregiudicare la finalità di inclusione e di aiuto cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata) e danno da sofferenza interiore, identificabile con i patemi d'animo che il minore disabile prova nel ritrovarsi in aula privo di insegnante di sostegno. La tutela risarcitoria invocata dagli originari ricorrenti, nell'accezione appena riferita, trova il suo fondamento nel c.d. «danno conseguenza» ovvero nel pregiudizio arrecato all'alunno disabile certamente discriminato nel suo percorso educativo (e, nel suo diritto di accedere all'istruzione con «pari armi» rispetto agli altri) per effetto della minore copertura delle ore assegnate per l'insegnante di sostegno” (cfr. Corte Appello Caltanissetta, n. 394/2023 e le altre ivi richiamate). 
Non si tratta, come sembra lasciare intendere la difesa del Ministero convenuto, di monetizzare il diritto all'istruzione, ma piuttosto di ristorare un ingiusto pregiudizio per la cui liquidazione occorre fare riferimento agli usuali parametri di liquidazione del danno non patrimoniale (i.e. Tabelle milanesi) in relazione: al periodo di mancata implementazione del ### al grado di disabilità che affligge l'alunno e giustifica la deroga; alla rilevanza di rango costituzionale del diritto all'istruzione, non potendosi di contro ritenere che la parte che reclama il ristoro del danno subito sia onerata di fornire la prova delle conseguenze immediate e dirette dell'omessa implementazione Sentenza n. 1689/2025 pubbl. il ###
RG n. 4192/2020
Repert. n. 2994/2025 del 24/04/2025 pag. 7/8 del PEI che, purtroppo, possono emergere anche a distanza di un significativo lasso di tempo e non essere quindi immediatamente percepibili. 
Assumendo quindi quale parametro base di liquidazione il valore riconosciuto dalle cd. Tabelle milanesi (aggiornamento 2024) per il risarcimento del danno da inabilità temporanea decurtato del 20% in considerazione del fatto che l'evento lesivo è circoscritto al solo periodo di frequenza scolastica (i.e. € 115,00 - 20% = € 92,00) e quale durata l'intervallo dal 12/9/2018 all'8/6/2019 e dal 12/9/2019 al 3/3/20201 (pari a complessivi giorni scolastici 303 al netto delle festività), emerge un danno finale di € 27.876,00. Tale importo andrà decurtato del 50% in considerazione del fatto che l'### ha comunque garantito 11 ore di insegnamento di sostegno sulle 22 previste, sicché il danno risarcibile in favore della minore ### ammonta complessivamente ad € 13.938,00. 
In assenza di specifica allegazione e prova, non si fa luogo ad alcun aumento a titolo di personalizzazione. 
Le somme sono calcolate già in valori attuali e, quindi, su di esse non è dovuta la rivalutazione e, trattandosi di liquidazione equitativa, nel medesimo importo deve ritenersi incluso anche il danno da ritardato adempimento (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 1712/1995). 
Sono invece dovuti gli interessi al saggio legale dalla data della decisione al saldo. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al decisum ex art. 5, comma 1, D.M. 55/2014.  P.Q.M.  Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:  dichiara carenti di legittimazione passiva l'### - ### di ### in persona del Dirigente pro tempore, e l'### in persona del ### pro tempore; 1 I periodi di inizio e fine anno scolastico sono stati individuati in base alla deliberazione della ### regionale della ### n. IX/3318 del 18 aprile 2012. Di contro, la data finale del computo è desunta dal doc. 9 di parte attrice. 
Sentenza n. 1689/2025 pubbl. il ###
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Repert. n. 2994/2025 del 24/04/2025 pag. 8/8  accertata la mancata completa attribuzione delle ore di sostegno scolastico previste dal ### condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### protempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 13.938,00;  condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in € 3.387,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio; € 777,00 per la fase introduttiva; € 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. 
Si comunichi.  ### lì 22/04/2025. 
Il Giudice dott. ### n. 1689/2025 pubbl. il ###
RG n. 4192/2020
Repert. n. 2994/2025 del 24/04/2025

causa n. 4192/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Marchesi

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Corte d'Appello di Caltanissetta, Sentenza n. 394/2023 del 17-10-2023

... per un tempo idoneo a pregiudicare la finalità di inclusione e di aiuto cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata) e danno da sofferenza interiore, identificabile con i patemi d'animo che il minore disabile prova nel ritrovarsi in aula privo di insegnante di sostegno. La tutela risarcitoria invocata dagli originari ricorrenti, nell'accezione appena riferita, trova il suo fondamento nel c.d. “danno conseguenza” ovvero nel pregiudizio arrecato all'alunno disabile certamente discriminato nel suo percorso educativo (e, nel suo diritto di accedere all'istruzione con “pari armi” rispetto agli altri) per effetto della minore copertura delle ore assegnate per l'insegnante di sostegno e non può, pertanto, essere valutato come sussistente “in re ipsa” o, in altri termini, con natura sanzionatoria. Nel caso di specie, l'inferiore quantità di ore di sostegno assicurate all'alunno ### (danno evento) fa presumere - e non è dimostrato il contrario - la compromissione sia dell'apprendimento che dell'inclusione, che rileva quale danno - conseguenza, per effetto dell'avvenuta privazione della possibilità di partecipare pienamente alle attività di classe con gli altri studenti, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. ### dr. ### dr.ssa ### est.  riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ### procedimento civile iscritto al n. 315/2018 tra Ministero dell'### dell'### e della ### rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### in persona del ### pro tempore (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### (cod. fisc. ###), domiciliat ####### n. 174 appellante contro D'### nata a #### il ###, (C.F.: ###), in proprio e nella qualità di genitore del minore ### nato a #### il ###, (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui studio in ### n.126 è elettivamente domiciliato appellato ### delle parti. 
Per l'appellante: • Nel merito, piaccia all'###ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, previa parziale riforma, annullare o riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto sussistente il danno non patrimoniale, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno o, comunque, sensibilmente ridurre le somme liquidate dal Giudice; • Riformare, altresì, il capo della sentenza relativo alle spese Per l'appellato: • Preliminarmente, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal #### E #### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### avverso l'ordinanza emessa in data ###/2017 dal Tribunale di ### nel procedimento R.G. n.3778/2016.  • Nel merito dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal ### dell'### dell'### e della ### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### avverso l'ordinanza emessa in datata 22/07/2016 dal Tribunale di ### • Nel merito confermare integralmente i capi dell'ordinanza oggetto di appello e per l'effetto condannare il #### E ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore dell'appellata della somma di €. 4.200,00, oltre agli interessi legali e rivalutazione a far data dalla pronuncia di primo grado e sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore.; • Condannare, altresì, il ### appellante al pagamento delle spese di lite come liquidate nel giudizio di primo grado, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, nonché alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.  #### Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., contenente istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c., depositato il 15 gennaio 2018, D'### nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore ### nato a ### il 13 novembre 2012, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### il ### dell'### dell'### e della ### affinché venisse accertata la condotta discriminatoria dell'### scolastica nei confronti del figlio, integrata dalla mancata attribuzione dell'insegnante di sostegno per l'intero orario di servizio settimanale ( rapporto 1:1), invocandone, per l'effetto, la cessazione. 
Chiedeva altresì la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in dipendenza di tale condotta, equitativamente determinato in euro 1.000,00 per ogni mese di fruizione soltanto parziale dell'insegnante di sostegno. 
Deduceva, in proposito, che il figlio minore - frequentante, nell'anno 2017/2018, per la prima volta la classe 0 Sez. D della Scuola dell'### dell'### “G. Carducci” di ####, ### “Giarratana” - era affetto da ” Ritardo psicomotorio e del linguaggio codice ICD 10: ###-###”, situazione di handicap riconosciuta di particolare gravità dalle competenti ### ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 - con conseguente diritto dello stesso all'insegnante di sostegno per l'intera cattedra di venticinque ore settimanali (corrispondente al rapporto 1:1). 
L'### scolastico in questione, tuttavia, attribuiva in concreto al minore il sostegno per ventuno ore, a fronte delle venticinque individuate dal ### e dal ### Si costituiva in giudizio l'### che riconosceva come fondate la tutela cautelare e il verificarsi della condotta discriminatoria; contestava, invece, la fondatezza delle richieste di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto non provato e proposto come strumento sanzionatorio, tale da integrare un danno meramente punitivo non ammesso nell' attuale ordinamento giuridico. 
Invocava, in subordine, una riduzione del quantum delle richieste risarcitorie avendo comunque assicurato all'alunno di fruire - almeno parzialmente - delle ore di sostegno didattico sin dall'inizio dell'anno scolastico. 
Con l'ordinanza oggi gravata, emessa in data ###, il Tribunale di ### accoglieva il ricorso, in virtù della condizione di disabilità grave del minore ex L. 104/92 e, accertato il diritto del minore a fruire di 25 ore di sostegno, così come individuate dal ### dichiarava la natura discriminatoria della condotta dell'### che, nell'assegnare l'insegnante di sostegno solo per 21 ore non aveva consentito l'eliminazione degli ostacoli derivanti dalla condizione di disabilità (integrando così un'ipotesi di discriminazione indiretta ex artt. 2 e 3 della L. 1 marzo 2006, n. 67, come modificato dall' art. 28, D.Lgs. n. 150/2011). 
Ordinava, quindi, l'immediata cessazione della condotta discriminatoria, con conseguente necessaria assegnazione dell'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico. 
Allo stesso modo, il giudice di prime cure, riconosceva il diritto alla tutela risarcitoria del ricorrente sulla scorta del danno non patrimoniale subito dall'alunno, equitativamente liquidato in €. 600,00 per ogni mese dell'anno scolastico di fruizione parziale dell'insegnante di sostegno (a decorrere da settembre 2017 a marzo 2018), per il totale di €. 4.200,00.   Avverso la detta ordinanza, proponeva gravame il ### dell'### dell'### e della ### in persona del ### p.t, condensando le relative censure in due motivi di impugnazione. 
Con il primo motivo il ### censurava l'ordinanza gravata per violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 1226 e 2059 cod. civ., sotto il duplice profilo della natura sanzionatoria del ristoro accordato e della mancata prova del danno morale e del danno alla vita di relazione. 
Deduceva, in particolare, l'### che il primo giudice avrebbe fondato la propria decisione sull'accertamento del solo inadempimento omettendo di accertare l'effettiva verificazione del danno, costituito invece dall'effettivo pregiudizio patito dal minore in virtù della condotta discriminatoria posta in essere dall'### scolastico, così configurando un danno in re ipsa, con carattere sostanzialmente punitivo. 
Sul punto rilevava inoltre la mancata individualizzazione del danno, in quanto il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare che l'anno scolastico 2017/2018 fosse iniziato il 14 settembre; che l'alunno ### avesse comunque usufruito di ventuno ore a fronte delle venticinque ore previse dal ### Conclusivamente, deduceva che l'appellato non aveva fornito alcuna prova né sul “nesso causale tra l'atto illegittimo dell'### e l'insorgenza di una menomazione ulteriore, permanente o temporanea dell'integrità psicofisica dell'alunno disabile, suscettibile di valutazione medico legale” (danno morale), né sulle regressioni o irrealizzabilità del "progetto di vita" delineato dal P.E.I, chiedendo ritenersi insussistente il danno o comunque ridurre sensibilmente le somme a tal fine liquidate.   Con il secondo motivo di impugnazione, l'### invocava la rimodulazione delle spese processuali in considerazione della non complessità della causa e dell'effettiva soccombenza tra le parti, stante la fondatezza dell'appello.   Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'02.08.2018, D'### in qualità di genitore del minore ### contestava le doglianze avverse chiedendo il rigetto dell'appello, con integrale conferma dell'ordinanza oggetto di gravame. 
La Corte, all'udienza del 26.1.2023, tenuta in modalità cartolare ex art.83, comma 7, lettera h) D.L. n.18/2020 e successive modifiche, ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### risulta infondato e non meritevole, in quanto tale, di accoglimento. 
Preliminarmente, preme evidenziare come, alla luce dei motivi di appello, incontestati risultino l'accertamento della disabilità grave ex L. 104/92 del minore ### in ogni caso desumibile dalla documentazione prodotta in atti, ed il riconoscimento del diritto del minore all'assegnazione dell'insegnante di sostegno, con rapporto in deroga 1:1, per le venticinque ore indicate nel ### teso infatti a garantire l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione ed educazione dell'alunno. 
Ciò posto, osserva la Corte - ribadendo l'orientamento assunto in relazione a fattispecie analoghe oggetto di altri giudizi - a sua volta mutuato dalla giurisprudenza amministrativa (v. al riguardo, Consiglio di Stato, sent. 4341/2017; ### Napoli, sent. n. 5668/2019) - che, nell'ipotesi di un allievo in condizione di disabilità ex L. 104/92 cui sia stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello di cui effettivamente necessita (secondo le risultanze del P.E.I.), il danno da mancata fruizione del sostegno didattico deve liquidarsi come danno non patrimoniale, in astratto distinguibile in due tipologie: danno dinamico - relazionale (integrato dalla mancanza dell'insegnante protratta per un tempo idoneo a pregiudicare la finalità di inclusione e di aiuto cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata) e danno da sofferenza interiore, identificabile con i patemi d'animo che il minore disabile prova nel ritrovarsi in aula privo di insegnante di sostegno. 
La tutela risarcitoria invocata dagli originari ricorrenti, nell'accezione appena riferita, trova il suo fondamento nel c.d. “danno conseguenza” ovvero nel pregiudizio arrecato all'alunno disabile certamente discriminato nel suo percorso educativo (e, nel suo diritto di accedere all'istruzione con “pari armi” rispetto agli altri) per effetto della minore copertura delle ore assegnate per l'insegnante di sostegno e non può, pertanto, essere valutato come sussistente “in re ipsa” o, in altri termini, con natura sanzionatoria. 
Nel caso di specie, l'inferiore quantità di ore di sostegno assicurate all'alunno ### (danno evento) fa presumere - e non è dimostrato il contrario - la compromissione sia dell'apprendimento che dell'inclusione, che rileva quale danno - conseguenza, per effetto dell'avvenuta privazione della possibilità di partecipare pienamente alle attività di classe con gli altri studenti, per un'inadeguata assistenza rispetto a quella stabilita come necessaria, alla quale, invece, lo stesso aveva diritto. 
Pertanto, alla luce di un'acclarata condotta discriminatoria, protratta per gran parte dell'anno scolastico (7 mesi su 10), della gravità della patologia che affligge l'alunno disabile (tale da richiedere il rapporto in deroga 1:1), del significativo rilievo che la scuola d'infanzia riveste nel processo di integrazione, il giudice di prime cure ha correttamente desunto il verificarsi del danno non patrimoniale, che risulta adeguatamente provato, non potendo gravarsi il danneggiato dell'onere di fornire la specifica dimostrazione delle eventuali regressioni o dell'irrealizzabilità del «progetto di vita» delineato dal P.E.I.; documento quest'ultimo elaborato, com'è noto, sulla scorta di accurate analisi psico - pedagogiche e cliniche individualizzate per il singolo alunno e volto proprio a realizzare il progetto di vita delineato per il minore onde garantire l'effettività del diritto d'istruzione, integrazione sociale ed uguaglianza sostanziale. 
Nessun accoglimento meritano quindi le censure di parte appellante per quanto attiene alla mancanza di prova circa l'esistenza e l'entità del danno non patrimoniale subìto dall'alunno disabile. 
Per quel che concerne il quantum - avendo l'### appellante invocato in via subordinata la riduzione del ristoro accordato - in considerazione della natura del pregiudizio subito, insuscettibile di essere espresso in valori percentuali tabellari, del tutto corretta si rivela la valutazione equitativa effettuata dal Tribunale, in linea peraltro con i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di assegnazione delle ore di sostegno, oltre che in sintonia con le indicazioni che si traggono da Cass. sez. III, sentenza n. 3691/2020, paragrafo 6.2.2 (sebbene relativa alla diversa fattispecie di omessa eliminazione, da parte di un Comune, delle barriere architettoniche ostative all'accesso di persone disabili agli uffici e alla sala consiliare). 
Ed invero, ai fini della sua quantificazione in concreto, il danno non patrimoniale subito dal minore deve essere equitativamente valutato per ciò che concerne il danno dinamico relazionale, ed incrementato (ossia personalizzato) per il danno morale soggettivo, secondo una “scala di sofferenza”, individuata proprio dai ### che ha valorizzato alcuni parametri di valutazione quali: -il fattore “tempo della privazione”, da calcolarsi in termini di mesi o dell'intero anno scolastico; - l'eventuale reiterazione della mancata assegnazione laddove sia allegata dai ricorrenti la “recidiva” quale mancata o ritardata assegnazione anche negli anni scolastici precedenti; - la tipologia di disabilità (disabilità grave, art. 3 comma 3, oppure meno grave, art.  3 comma 1 della l. 104/92); il grado di scuola frequentato (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo o secondo grado) e la classe di appartenenza, nonché il tempo trascorso a scuola (se siano ad esempio praticate terapie extra scolastiche o meno); - il contesto familiare di riferimento (se vi sia supporto della famiglia; se vi siano altri figli disabili; se i genitori lavorino tutti e due o meno - ### Cit.). 
E' necessario a tal fine che “la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito” (Cass. Sez. III, 13.02.2020 n. 3691/2020) restando, poi, inteso che “al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo”, occorre che il Giudice indichi, anche solo “sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum” (Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 2018, n. 2327, Rv. 647590-01), senza però che egli sia “tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata” (Cass. Sez. 3, sent. 10 novembre 2015, n. 22885, Rv. 637822-01). La presenza dell'insegnante di sostegno, in soggetti con disabilità grave, deve ritenersi fondamentale per l'attuazione dei principi costituzionalmente garantiti riferibili alla istruzione del cittadino, in attuazione dell'art.  3 della Costituzione che assicura il trattamento differenziato per situazioni particolari. 
Nel caso di specie, pertanto, la protratta riduzione delle ore di insegnamento di sostegno e l'importanza della scuola d'infanzia “classe zero” per l'apprendimento e la crescita psico-fisica del minore, ben giustificano la liquidazione del giudice di prime cure, in via equitativa, di € 600,00, per ogni mese in cui non è stato assegnato l'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico. 
Cionondimeno sulla scorta dei criteri argomentativi di cui sopra occorre tener conto che l'anno scolastico di riferimento, ovvero 2017/2018, è iniziato il ### ed è terminato il ### (come da calendario scolastico regionale), con la conseguenza che per il mese di settembre, in relazione al periodo di effettiva attività scolastica, deve liquidarsi, a titolo di risarcimento, il minor importo di € 300,00, di talché la somma da riconoscersi in favore degli appellati è pari ad € 3.900,00. 
Infondato è, altresì, il secondo motivo di censura che investe il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio, poste, dal primo Giudice, a carico del ### Sulla scorta di tutto quanto esposto, non può non rilevarsi come il Tribunale abbia fatto buon uso del principio di cui all'art. 91 c.p.c. ponendo le stesse a carico del ### soccombente. 
Le spese del presente grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014 in complessivi € 1.889,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, seguono la soccombenza e devono pertanto porsi a carico del ### appellante.  P.Q.M.  La Corte, La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di ### in data ###, - condanna il ### dell'### dell'### e della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento, in favore dell'appellato, nella sua spiegata qualità, della complessiva somma di € 3.900,00, oltre accessori come riconosciuti nella detta ordinanza; - conferma per il resto l'ordinanza impugnata; - condanna il ### dell'### dell'### e della ### in persona del ### pro tempore, alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado, pari ad € 1.889,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### del Tribunale, il ###.  ### 

causa n. 315/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Arcarese Claudio Giovanni, Insinga Maria Lucia, Melisenda Giambertoni Giuseppe

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Corte d'Appello di Caltanissetta, Sentenza n. 102/2023 del 22-03-2023

... intendersi quale pregiudizio subito dallo studente disabile che, non vedendosi riconosciuto l'intero monte ore previsto per il sostegno didattico, viene discriminata nel suo percorso educativo e di crescita umana e privato di un'adeguata integrazione sia sotto il profilo didattico che relazionale. Nel caso in esame, dall'attribuzione a ### di una minore quantità di ore di sostegno deriva - e non risulta dimostrato il contrario - la compromissione tanto dell'apprendimento quanto dell'inclusione della studentessa disabile, privata della possibilità di una piena partecipazione alle attività di classe con gli altri studenti normodotati a causa di una disabilità non adeguatamente compensata con la dovuta assistenza. Pertanto, il Giudice di prime cure, tenuto conto dell'incontestata e grave condizione di disabilità della minore, e dell'attribuzione di 17,5 ore di sostegno didattico anziché delle 25 ore settimanali previste dal P.E.I., ha correttamente ritenuto discriminatoria ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 67/2006, come modificato dall' art. 28, D. Lgs. n. 150/2011 la condotta posta in essere dall'### scolastica nei confronti della minore non potendosi, diversamente, gravare la (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati: Dott. #### rel.  ###ssa ### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 24/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza resa nel procedimento n. 1781/2018 R.G. dal Tribunale di Caltanissetta, pubblicata in data 8 gennaio 2019, proposto da: ###'ISTRUZIONE, ### E ### in persona del ### p.t., c.f. ###, rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### presso i cui ### in ### via ### n. 174, è ope domiciliato, la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo PEC ### , #### nata a ####, il 6 maggio 1973 (C.F.: ###), nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### nata a ### il 2 agosto 2013 (C.F.: ###) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (###), nuovo difensore costituitosi con comparsa in data ###, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ### L'### “### all'###ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione: 1) nel merito, in accoglimento del presente appello, previa parziale riforma, annullare o riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto sussistente il danno non patrimoniale, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno; 2) in subordine, in applicazione del consolidato criterio giurisprudenziale della personalizzazione del danno, sensibilmente ridurre la somma liquidata dal Giudice di primo grado; 3) riformare, altresì, il capo della sentenza relativo alle spese. 
Con vittoria delle competenze ed onorari del grado, salve le spese prenotate a debito, o subordinatamente, con compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.” ### L'### “####.MA CORTE ADITA VOGLIA ACCOGLIERE LE SEGUENTI ### 1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Ministero dell'### dell'### e della ### in persona del ### pro-tempore, per la parziale riforma dell'ordinanza emanata dal Tribunale di ### in data ###; E conseguentemente 2) ### l'### odierna appellante al pagamento di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre al pagamento di oneri e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” Oggetto: tutela giudiziaria di persone con disabilità vittime di discriminazione.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 3, legge 67/2006, contenente istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700, depositato il 25 maggio 2018 presso la ### del Tribunale di ### iscritto al R.G.  n. 844/2018, ### agendo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### (nata a ### il 02 agosto 2013), conveniva in giudizio l'### per la ### l'### per la ### - ### per la ### di ### il ### “E. ###” di #### nonché il Ministero dell'### dell'### e della ### (di seguito indicato anche come ###, chiedendo l'accertamento e la conseguente cessazione della condotta discriminatoria posta in essere dall'### scolastica nei confronti della figlia ### integrata dal mancato riconoscimento del diritto di fruire del sostegno didattico così come richiesto e riconosciuto dal ### (P.E.I.), con conseguente attribuzione dell'insegnante di sostegno per l'intero orario di servizio settimanale - 25 ore - (rapporto 1:1). 
La ricorrente chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito di tale condotta e quantificati, equitativamente, in misura non inferiore ad euro 1.000,00 per ogni mese di mancata attribuzione dell'insegnante di sostegno per l'intero orario di servizio settimanale (rapporto 1:1). 
A tal fine, parte ricorrente, deduceva che la figlia minore ### - frequentante nell'anno scolastico 2017/2018, la scuola dell'infanzia presso il ### “E. ###” di #### - era affetta da “sindrome di ### in paziente operata per atresia duodenale e cardiopatia congenita portatrice di pacemaker”, patologia stabilizzata e non soggetta a modificazioni significative e a periodi di rimessione, riconosciuta di particolare gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, come risultante dalle attestazioni mediche prodotte, con conseguente diritto della stessa al sostegno didattico per l'intera cattedra di venticinque ore settimanali (rapporto 1:1), come previsto dal ### (P.E.I.). 
Nonostante le necessità ed i bisogni educativi della minore, già individuati dal P.E.I., l'### attribuiva in concreto all'alunna, con ### n. 757 del ### in data 23 ottobre 2017, un sostegno didattico pari a 17,5 ore settimanali, inadeguate rispetto alle effettive e già riconosciute esigenze del minore, in termini di crescita sia relazionale e di integrazione nella realtà scolastica che didattica. 
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice del ### con ordinanza del 16 agosto 2018, rilevata la propria incompetenza per materia, trasmetteva gli atti alla ### del giudice tabellarmente competente. 
Innanzi alla ### si costituiva in giudizio il Ministero dell'#### e ### preliminarmente eccependo la litispendenza del procedimento con altro innanzi alla ### del Tribunale e la carenza di legittimazione passiva dell'### dell'### provinciale e dell'### in quanto mere articolazioni territoriali del Ministero convenuto. 
Nel merito, si opponeva alla tutela cautelare, poiché tardiva, essendo la relativa domanda spiegata ad anno scolastico terminato, chiedeva il rigetto sia della domanda tendente alla rimozione della condotta discriminatoria in quanto tardiva sia della domanda di risarcimento del danno, in quanto sprovvista di prova adeguata e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. 
Con l'ordinanza depositata l'8 gennaio 2019, oggi impugnata, il Tribunale di ### in via preliminare, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'### dell'### territoriale provinciale di ### e dell'### “E. ###” di ### in quanto articolazioni territoriali periferiche del Ministero dell'### prive di autonoma soggettività giuridica e pertanto prive di legittimazione passiva e ha dato atto che l'eccezione di litispendenza sollevata dal ### era da considerarsi superata in relazione alla trasmissione degli atti del procedimento instaurato innanzi alla ### alla ### del medesimo Tribunale, come disposto dal Giudice del ### all''udienza del 12 luglio 2018. 
Con il medesimo provvedimento, il giudice di prime cure ha, altresì, rigettato la domanda cautelare proposta dalla ricorrente poiché tardiva, essendo il ricorso stato depositato a ridosso della fine dell'anno scolastico, non essendo più attuale il periculum in mora. 
Nel merito, accertata la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'### convenuta e posta in essere nei confronti della minore, ha condannato il Ministero dell'### dell'### e della ### al pagamento della somma di € 10.000,00 ###, oltre interessi legali a far data dalla pronuncia e fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal la minore ### infine, ha posto a carico della medesima ### le spese del giudizio, complessivamente liquidate in € 2.417,50 per competenze, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione in materia - trattandosi di controversia avente ad oggetto la “mancata attuazione del diritto riconosciuto al bambino disabile con il c.d. ### Individuale”, la cui emanazione determina l'esaurirsi di ogni discrezionalità tecnica in capo all'### (Cass. Civ. 25011/2014 e Ad. ###. di Stato 7/2016) - ha preliminarmente osservato come il diritto del disabile all'istruzione e di godere di eguale trattamento rispetto agli altri individui normodotati nell'ambito della comunità sociale e scolastica in cui risulta inserito, si configuri come diritto ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, tutelato sia da fonti sovranazionali che interne, meritevole di tutela di natura risarcitoria. 
Ha altresì evidenziato come l'eccepita carenza di organico non possa costituire causa giustificativa per la mancata assegnazione di personale docente specializzato nei confronti della minore, a fronte dell'espresso riconoscimento del diritto alle prestazioni stabilite in suo favore previsto dall'art. 3, comma 2 della ### 104/1992. 
Il Tribunale ha affermato che la ricorrente ha provato, con l'allegata documentazione, sia la gravità della patologia di cui risulta affetta la minore, con la conseguente necessità di un sostegno didattico 1/1, sia l'assegnazione alla stessa di 17,5 ore di sostegno anziché 25, come riconosciuto dal P.E.I. 
Il Giudice di prime cure, considerando provato il danno lamentato, sia con riferimento alla condotta discriminatoria perpetrata dall'### convenuta nei confronti della minore “e consistente nella mancata attuazione delle misure di sostegno previste nel P.E.I. relativi alla persona di ### e, specificatamente, assegnando alla stessa un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore alle 25 di cui aveva diritto”, sia avuto riguardo al danno conseguenza “in quanto può certamente affermarsi che la bambina, portatrice di grave disabilità che rendeva necessario un supporto all'insegnamento per l'intero orario scolastico, non ha potuto pienamente esercitare il proprio diritto fondamentale all'istruzione. Ne è derivata la lesione, a cagione della colpevole condotta posta in essere, del predetto diritto, tutelato sia da fonti sovranazionali che interne, che merita certamente una tutela di natura risarcitori”, ha liquidato in via equitativa un risarcimento pari ad euro 1.000,00 per ogni mese in cui non è stato assegnato l'insegnante di sostegno per le previste 25 ore settimanali, per complessivi 10.000,00 euro, essendosi la lesione protratta per mesi 10 a decorrere da settembre 2017 e fino al giugno 2018, termine dell'anno scolastico, oltre agli interessi legali a far data dalla pronuncia e sino a soddisfo. 
Avverso detta sentenza il Ministero dell'#### e ### in persona del ### p.t., ha proposto gravame sulla base di due motivi, di seguito meglio specificati. 
Si è costituita in giudizio ### esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, e comunque il rigetto dell'appello proposto e, conseguentemente, condannare l'### appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre al pagamento degli oneri accessori, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario. 
La Corte, all'udienza del 24 novembre 2022, tenuta in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, D.L 34/2020, convertito con modificazioni in L. 34/2020, e successive modifiche, ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  ***** 
Con il primo motivo di gravame, il Ministero appellante censura l'ordinanza gravata per violazione degli articoli 1226 c.c. e 2059 c.c. e per l'errata quantificazione dei danni. 
Deduce, in merito, l'appellante il carattere sostanzialmente punitivo della condanna decisa dal Giudice di prime cure, in violazione dei principi che escludono la sussistenza di tale tipologia di danni nell'ordinamento italiano, nonché in violazione dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 2059 c.c., avendo il Tribunale accolto la domanda risarcitoria nonostante il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente, e, in ogni caso, in mancanza dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'### In particolare, secondo l'appellante, controparte non avrebbe allegato documentazione idonea a sostegno della propria domanda risarcitoria, “limitandosi a richiederla unicamente sulla base dell'inadempimento dell'### ovvero sottolineando esclusivamente l'inadeguatezza delle ore assegnate alla minore e la mancata dimostrazione, da parte dell'### in merito all'adeguatezza delle ore effettivamente assegnate. 
Sulla scorta di dette considerazioni, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda di risarcimento del danno ovvero, in subordine, ridurla ampiamente nel “quantum”, non avendo, parte ricorrente fornito la prova sulla circostanza che la mancata assegnazione delle 7,5 ore di sostegno avesse comportato “significative ripercussioni pregiudizievoli sotto il profilo del danno conseguenza” ed essendosi invece parte ricorrente limitata “a riportare una sentenza del T.A.R. Palermo n.219/2016, secondo cui per la dimostrazione del danno subito dal minore privato del necessario sostegno si può ricorrere alle presunzioni, senza nulla aggiungere in relazione al caso di specie e al danno che avrebbe subito la minore”, dal momento che detto danno non può qualificarsi come esistente “in re ipsa”.  ### rileva come, anche in considerazione del fatto che le ore mancanti per un rapporto 1:1 siano state soltanto 7,5 alla settimana, l'onere probatorio debba essere più rigoroso per una fattispecie in cui la soglia della normale tollerabilità non sembra essere stata superata. 
Inoltre, deduce l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale senza, tuttavia, valutare l'esistenza o meno, in capo all'### convenuta, dell'elemento soggettivo ### e avrebbe pertanto erroneamente ritenuto fondata la pretesa risarcitoria pur in assenza del detto requisito soggettivo.  ### ulteriormente si duole dell'erronea quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale operata in violazione dei consolidati principi in materia di “personalizzazione del danno” ed argomentata con mere formule di stile. 
Dalle superiori considerazioni deriverebbe, a dire dell'### il rigetto della domanda di risarcimento del danno per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente e per carenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'appellante; in subordine la riduzione della somma liquidata dal Giudice di prime cure nell'ordinanza impugnata in quanto liquidata in maniera arbitraria e senza l'applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale. 
Con il secondo motivo di appello, il ### censura l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 91 c.p.c. e del DM 55/2014 in ordine alle spese di lite, rilevando l'assenza della fase istruttoria nell'ambito dell'espletato giudizio ex art. 702 bis c.p.c. e deducendo che tali spese sono state erroneamente poste a carico dell'### in violazione del principio di soccombenza, per aver rigettato il giudice di prime cure la domanda cautelare e l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzate dalla parte ricorrente e delle quali chiede una rimodulazione.  ****** 
Il primo motivo di appello è parzialmente fondato e va accolto limitatamente al profilo del “quantum” del risarcimento del danno non patrimoniale. 
Occorre preliminarmente rilevare che la minore ### è affetta da disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della ### 104/1992 ed in particolare da “sindrome di ### in paziente operata per atresia duodenale e cardiopatia congenita portatrice di pacemaker” e che detta circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte dell'appellante; ulteriormente si evidenzia come dal P.E.I. sia stata rilevata la necessità di un insegnante di sostegno per 25 ore settimanali (rapporto 1:1) mentre alla minore è stato riconosciuto un sostegno didattico di sole 17,5 ore, fatti anch'essi incontestati. 
Alla luce delle superiori considerazioni, la Corte osserva che, trovandosi l'allieva in condizione di disabilità ex L. n. 104/92 ed essendo stato alla stessa assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello di cui effettivamente necessita (risultante dal P.E.I.), il danno da mancata fruizione del sostegno didattico deve liquidarsi come danno non patrimoniale in astratto distinguibile nelle due tipologie: dinamico-relazionale, ossia la mancanza dell'insegnante protratta per un tempo idoneo a pregiudicare la finalità di inclusione e di aiuto a cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata, e danno da sofferenza, identificabile con il patema d'animo che il disabile prova nel ritrovarsi nella classe, tra soggetti normodotati, privo di insegnante di sostegno (v., al riguardo, ### Napoli, sez. IV, sentenza n. 5668/2019 - seppur rispetto al profilo, a monte, della quantificazione delle ore di sostegno spettanti - in cui i giudici amministrativi hanno annullato dei provvedimenti del dirigente scolastico di assegnazione ad un'alunna disabile di sole dodici ore di sostegno anziché quaranta, come pure il P.E.I. relativo all'A.S. 2018/19 laddove non assegnava alla minore il numero massimo di ore di sostegno scolastico). 
Pertanto, il danno patito dalla minore è riconducibile al c.d. “danno conseguenza” da intendersi quale pregiudizio subito dallo studente disabile che, non vedendosi riconosciuto l'intero monte ore previsto per il sostegno didattico, viene discriminata nel suo percorso educativo e di crescita umana e privato di un'adeguata integrazione sia sotto il profilo didattico che relazionale. 
Nel caso in esame, dall'attribuzione a ### di una minore quantità di ore di sostegno deriva - e non risulta dimostrato il contrario - la compromissione tanto dell'apprendimento quanto dell'inclusione della studentessa disabile, privata della possibilità di una piena partecipazione alle attività di classe con gli altri studenti normodotati a causa di una disabilità non adeguatamente compensata con la dovuta assistenza. 
Pertanto, il Giudice di prime cure, tenuto conto dell'incontestata e grave condizione di disabilità della minore, e dell'attribuzione di 17,5 ore di sostegno didattico anziché delle 25 ore settimanali previste dal P.E.I., ha correttamente ritenuto discriminatoria ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 67/2006, come modificato dall' art. 28, D. Lgs. n. 150/2011 la condotta posta in essere dall'### scolastica nei confronti della minore non potendosi, diversamente, gravare la danneggiata dell'onere di fornire la specifica prova di eventuali regressioni o conseguenze dannose dovute alla mancata presenza di quel supporto integrativo così come già individuato dal P.E.I.: documento quest'ultimo che, elaborato - com'è noto - sulla scorta dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, individua gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno disabile, indicando sia il programma che il disabile deve svolgere nell'anno scolastico di riferimento che le figure professionali di supporto. 
Ciò detto, il primo motivo di gravame proposto dal Ministero dell'### va rigettato sia quanto al dedotto mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'esistenza e l'entità del danno non patrimoniale subito dall'alunna disabile a causa della riduzione delle ore assegnate all'insegnante di sostegno, sia quanto alla mancata valutazione, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'### appellante. 
Appare, inoltre, infondata la censura riconducibile alla mancata “personalizzazione del danno non patrimoniale” ai fini della quantificazione dello stesso. 
Invero, per la sua quantificazione in concreto, il danno non patrimoniale subito dalla minore - anche in considerazione della natura del pregiudizio subito, che non si presta ad una percentualizzazione tabellare - deve essere equitativamente valutato, in linea con i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di assegnazione delle ore di sostegno, oltre che in sintonia con le indicazioni che si traggono da Cass. civ. sez. III, sentenza n. 3691/2020, paragrafo 6.2.2 (seppur relativa alla diversa fattispecie di omessa eliminazione, da parte di un Comune, delle barriere architettoniche ostative all'accesso di persone disabili agli uffici e alla sala consiliare). 
Il Tribunale di ### nel caso di specie, valutata la richiesta risarcitoria, ha riconosciuto in via equitativa “un risarcimento pari ad € 1.000,00 per ogni mese, e così per i dieci mesi (da settembre 2017 a giugno 2018) in cui non è stato assegnato l'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico”, per complessivi € 10.000,00 ###, oltre agli interessi legali a far data dalla presente pronuncia e sino a soddisfo. 
Con riferimento al “quantum” del danno risarcibile, tuttavia, occorre rilevare che la minore ha frequentato nell'anno scolastico 2017/2018 la ### dell'### dell'### “E. ###” di ####. Trattandosi di scuola dell'infanzia, avuto riguardo all'anno scolastico di riferimento, le attività didattiche hanno avuto inizio il 14 settembre e si sono concluse il giorno 30 giugno, come da calendario scolastico regionale 2017/2018 - #### n. 3071 del 07.05.2007, come sostituito dal ### n. 5653 del 19.07.2017 (il termine del 9 giugno, indicato dall'appellante, non trova applicazione per gli istituti di scuola dell'infanzia). 
Ciò premesso, pertanto, appare congruo riconoscere un importo di € 500,00 anziché di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno con riferimento al mese di settembre dal momento che l'attività scolastica non si è svolta per l'intero arco temporale di trenta giorni. 
Considerato pertanto che la condotta discriminatoria si è protratta per la durata di dieci mesi (da settembre 2017 a giugno 2018), il risarcimento va quantificato in € 9.500,00 anziché € 10.000,00 tenuto conto proprio dell'effettivo arco temporale durante il quale l'attività scolastica si è protratta (14 giorni per il mese di settembre anziché 30). 
Per completezza, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che il Giudice indichi “sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al “quantum” (Cass. Sez. 3, Sent. 31 gennaio 2018, n. 2327, Rv. 647590-01), senza essere “tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati dell'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata” (Cass. Sez. 3, Sent. 10 novembre 2015, n. 22885, Rv. 637822- 01). Per quanto sopra esposto non appaiono condivisibili, anche con riferimento a detto profilo, le ulteriori censure mosse dall'### appellante alla impugnata ordinanza, che si intende integralmente confermata in punto di affermazione della responsabilità dell'amministrazione per il danno patito dal minore e con la sola riduzione del “quantum” del risarcimento liquidato da € 10.000,00 ad € 9.500,00. 
In ordine al secondo motivo di appello, che investe il capo della sentenza relativo alle spese del giudizio, poste, dal primo Giudice, a carico del ### la modesta riduzione (da € 10.000 ad € 9.500) del risarcimento liquidato all'originaria parte attrice all'esito finale della lite non esclude che il Giudice di prime cure abbia comunque fatto buon uso del principio di cui all'art. 91 c.p.c.  ponendo le stesse a carico del Ministero in ragione della sua prevalente soccombenza. 
Le spese processuali sono state liquidate, in prime cure, facendo corretta applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, nel testo “ratione temporis” applicabile. 
Per tale motivo il capo di condanna al pagamento delle spese processuali per il giudizio di primo grado va confermato. 
Le spese del grado di appello, liquidate ai sensi del DM 55/2014 in complessivi € 1.984,00 per compensi (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero appellante in ragione di tre quarti, potendosi compensare il residuo quarto in ragione della seppur modesta riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, quale effetto del parziale accoglimento del primo motivo di gravame. 
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali del grado di appello a favore dell'avv. ### (subentrato nella difesa all'avv. ###, che si è dichiarato difensore antistatario. 
Non sussistono, in ragione del parziale, seppur limitato, accoglimento dell'appello, i presupposti per l'applicazione del c.d. raddoppio del contributo unificato.  P. Q. M.  La Corte di Appello, in parziale riforma dell'ordinanza resa nel procedimento n. 1781/2018 R.G. dal Tribunale di ### pubblicata in data 8 gennaio 2019, appellata dal Ministero dell'#### e ### in persona del ### p.t., così provvede: - condanna il Ministero dell'### dell'### e della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento, in favore dell'appellata, nella spiegata qualità, della complessiva somma di € 9.500,00, oltre accessori come riconosciuti nella detta ordinanza; - conferma per il resto l'ordinanza impugnata; - condanna il Ministero dell'### dell'### e della ### in persona del ### pro tempore, alla rifusione, in favore dell'appellata, nella spiegata qualità, di tre quarti delle spese del presente grado, pari nella misura già ridotta ad € 1.488,00, compensando il residuo quarto; - dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali del grado, come sopra liquidate, a favore dell'avv. ### che si è dichiarato difensore antistatario.  ### 15 marzo 2023 #### n. 24/2019

causa n. 24/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Arcarese Claudio Giovanni, Melisenda Giambertoni Giuseppe, De Gregorio Emanuele

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Corte d'Appello di Caltanissetta, Sentenza n. 235/2023 del 14-06-2023

... (cioè la com- 7 - promissione della finalità di inclusione, aiuto e facilitazione all'apprendimento a cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata in relazione al numero di ore accertate come necessarie rispetto ai bisogni educativi dell'alunno disabile) e da sofferenza, identificabile con lo smarrimento, se non col patema d'animo che l'alunno disabile prova nel ritrovarsi nell'aula privo di insegnante di sostegno (sul punto vedasi le considerazioni svolte, seppure rispetto al profilo, a monte, della quantificazione delle ore di sostegno spettanti, dal ###-Napoli, sezione IV, con la sentenza 24 luglio - 2 dicembre 2019, n. 5668. Segnatamente, il Tribunale Amministrativo Campano ha annullato i provvedimenti con cui il dirigente scolastico aveva assegnato solo 12 ore di sostegno, anziché 40, ad un'alunna disabile, come pure il P.E.I. relativo all'A.S. 2018/19 nella parte ove non assegnava alla minore il numero massimo di ore di sostegno scolastico.) La tutela risarcitoria invocata dalla ricorrente, nell'accezione appena riferita, lungi dal costituire ipotesi risarcitoria meramente sanzionatoria come eccepito dall'### appellante, trova il suo fondamento nel c.d. “danno (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai magistrati: Dott. ### relatore Dott. #### nel giudizio iscritto al n. 481/2018 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza resa, nel procedimento 409/2017 R.G., dal Tribunale di Caltanissetta in data 17 maggio 2018 e pubblicata in data 18 maggio 2018 ###'ISTRUZIONE, ### e ### SCIENTIFICA, in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### ta, presso i cui ### via ### n. 174, è elettivamente domiciliato, domicilio telematico ### ; #### nato a #### il ### (C.F.: ###) e ### nata a ### cattì ### il ### (C.F.: ###), nella loro qualità di genitori del minore ### nato a San catal- 2 - do ### il ###, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. ### chele Baglio, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, domicilio telematico grazia###; ### dell'appellante “### all'###ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione: 1) nel merito, piaccia all'###ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, previa parziale riforma, annullare o riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto sussistente il danno non patrimoniale, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno o, comunque, sensibilmente ridurre le somme liquidate dal Giudice; 2) riformare, altresì, il capo della sentenza relativo alle spese. Con vittoria delle competenze ed onorari del grado, salve le spese prenotate a debito, o subordinatamente, con compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio”. 
Conclusioni degli appellati “### l'###ma Corte di Appello di ### nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal MI#### E #### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### avverso l'ordinanza emessa in data ### dal Tribunale di ### nel procedimento - 3 - R.G. n. 409/2017; confermare integralmente i capi dell'ordinanza oggetto di appello e per l'effetto condannare il #### E #### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore degli appellati della somma di euro 9.500,00, oltre agli interessi legali e rivalutazione a far data dalla pronuncia di primo grado e sino al soddisfo; condannare il ### appellante al pagamento delle spese di lite come liquidate nel giudizio di primo, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, nonché alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. 
Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.- contenente istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669 sexies comma 2 c.p.c.- ### e la ### agendo n.q. di genitori di ### gi ### convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Caltanissetta il ### dell'### e della ### al fine di veder accertata e dichiarata la condotta discriminatoria dell'### scolastica nei confronti del loro figlio ### nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in dipendenza di tale condotta e quantificati, in via equitativa, in €. 1.000,00 per ogni mese di mancata attribuzione dell'insegnante di sostegno con decorrenza dal primo settembre 2016.  - 4 - Assumevano che ### che aveva frequentato nell'anno scolastico 2016/2017 la classe seconda della ### di ### grado “G. Carducci” di ### è affetto da “disturbo mentale medio e disturbo dell'eloquio e del linguaggio”, e che per tale patologia le ### competenti l'avevano ritenuto “persona handicappata con connotazioni di gravità (ex art. 3 comma 3 L. 104/92)” con conseguente necessità di un insegnante di sostegno per le ore previste dal ### (diciotto come pacifico e concordemente affermato dalle parti). 
L'### tuttavia, aveva attribuito il sostegno limitatamente a dodici ore settimanali. 
Veniva altresì spiegato in corso di causa ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., integralmente accolto, per l'immediata cessazione della condotta discriminatoria e la conseguente attribuzione al minore delle ore di sostegno.  ### convenuta prestava acquiescenza all'istanza cautelare e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria sul rilievo della natura meramente sanzionatoria della stessa e dell'assenza di responsabilità dell'### difettando l'elemento soggettivo. Solo in subordine avanzava richiesta di riduzione del quantum preteso dagli attori in ragione della data effettiva di inizio anno scolastico, del minimo scarto tra le ore attribuite dal P.E.I. e quelle effettivamente godute e infine del fatto che l'assegnazione effettiva dei docenti era avvenuta solo con decreto del 5 novembre 2016. 
Con l'ordinanza gravata il Tribunale di ### ha confermato l'ordinanza cautelare, ordinando la cessazione della - 5 - condotta ritenuta discriminatoria e la conseguente assegnazione in favore di ### dell'insegnante per 18 ore settimanali. 
Ha condannato il ### convenuto al pagamento della somma di €. 9.500,00 a titolo di ristoro per i danni non patrimoniali subiti dal minore, oltre spese di lite per euro 2.102,75, spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge. 
Avverso detta ordinanza il ### dell'#### tà e ### in persona del ### p.t., ha proposto appello sulla base di due motivi. 
Con il primo motivo di impugnazione, ha lamentato che il Tribunale avrebbe riconosciuto il risarcimento a fronte di un danno schiettamente punitivo, in violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c., in assenza di motivazione alcuna con riguardo alla prova del nesso causale tra la condotta discriminatoria, non contestata, e l'effettiva insorgenza di una menomazione ulteriore dell'integrità psicofisica e all'irrealizzabilità del “progetto di vita” delineato dal P.E.I. derivante dalla mancata fruizione delle spettanti ore di sostegno. 
Ha criticato, in subordine, la quantificazione del danno operata dal primo Giudice riportandosi alle eccezioni avanzate in primo grado e ha chiesto, per l'effetto, la riduzione del quantum. 
Con il secondo motivo, l'appellante ### ha censurato la gravata pronuncia per violazione dell'art. 91 c.p.c. e del DM 55/2014 con riferimento alle spese di lite, sul rilievo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della sostanziale adesio- 6 - ne dell'### alla domanda principale e del semplice svolgimento del processo di primo grado. 
Gli appellati, costituiti in questo grado con comparsa del 19 ottobre 2018, hanno contestato, nel merito, la fondatezza dell'impugnazione, invocandone il rigetto. 
In data 30 marzo 2023, preso atto del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza originariamente prevista per quella data, la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti termine pari a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondato. 
Nel caso di specie è pacifica la sussistenza della grave disabilità (art. 3 comma 3 L. 104/1992) del minore, né è controversa la circostanza che il P.E.I. dell'anno scolastico 2015/2016 avesse previsto, per il successivo anno scolastico che in questa sede ###rilievo, la necessità di assicurargli un insegnante di sostegno per l'intero anno scolastico per 18 ore settimanali, così come è incontestata l'effettiva fruizione delle sole dodici ore settimanali garantite dall'### Ciò detto, osserva la Corte che, ove sussista l'ipotesi di un allievo in condizione di disabilità ex L. 104/92 e allo stesso sia stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello di cui effettivamente necessita (risultante dal P.E.I.), il danno da mancato apporto del sostegno didattico deve liquidarsi come danno non patrimoniale, in astratto distinguibile in due tipologie: dinamico-relazionale (cioè la com- 7 - promissione della finalità di inclusione, aiuto e facilitazione all'apprendimento a cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata in relazione al numero di ore accertate come necessarie rispetto ai bisogni educativi dell'alunno disabile) e da sofferenza, identificabile con lo smarrimento, se non col patema d'animo che l'alunno disabile prova nel ritrovarsi nell'aula privo di insegnante di sostegno (sul punto vedasi le considerazioni svolte, seppure rispetto al profilo, a monte, della quantificazione delle ore di sostegno spettanti, dal ###-Napoli, sezione IV, con la sentenza 24 luglio - 2 dicembre 2019, n. 5668. Segnatamente, il Tribunale Amministrativo Campano ha annullato i provvedimenti con cui il dirigente scolastico aveva assegnato solo 12 ore di sostegno, anziché 40, ad un'alunna disabile, come pure il P.E.I. relativo all'A.S. 2018/19 nella parte ove non assegnava alla minore il numero massimo di ore di sostegno scolastico.) La tutela risarcitoria invocata dalla ricorrente, nell'accezione appena riferita, lungi dal costituire ipotesi risarcitoria meramente sanzionatoria come eccepito dall'### appellante, trova il suo fondamento nel c.d. “danno conseguenza” ovvero nel pregiudizio arrecato all'alunno disabile, certamente discriminato nel suo percorso educativo (e nel suo diritto di accedere all'istruzione con “pari armi” rispetto agli altri) per effetto della minore copertura delle ore assegnate per l'insegnante di sostegno. 
Nel caso di specie, la minore quantità di ore di sostegno assicurate al minore ### (danno evento) fa presumere - come correttamente evidenziato dal Giudice di prime curela compromissione sia dell'apprendimento che dell'inclusione - 8 - con evidenti riflessi sul piano della sofferenza morale (danni conseguenza) per effetto dell'avvenuta privazione dell'alunno disabile della piena partecipazione delle attività della classe di normodotati ove era stata inserita. Né l'### ha dimostrato il contrario. 
Non meritano, pertanto, accoglimento le doglianze di parte appellante relativamente al mancato assolvimento, da parte degli appellati, dell'onere probatorio in merito alla sussistenza del danno non patrimoniale cagionato all'alunno disabile a causa del ridotto numero di ore assegnate all'insegnante di sostegno. 
Quanto alla richiesta subordinata, si deduce che il Tribunale, nel liquidare il danno in via equitativa, non avrebbe tenuto contoin tesidella differenza, modesta a dire del ### appellante, tra le ore previste e quelle effettivamente assegnate (12 ore a fronte delle 18 ore previste nel P.E.I.), né dell'effettiva assegnazione dei docenti di sostegno avvenuta solo ad anno scolastico già iniziato (5 novembre 2016). 
Sul punto il Collegio condivide le argomentazioni spese dal primo Giudice circa l'incidenza del percorso scolastico sulle possibilità di affermazione professionale e sociale dell'individuo, con la conseguenza che la mancata assegnazione di tutte le ore previste dal P.E.I., lede il diritto fondamentale all'istruzione del minore disabile; né, d'altra parte, può dirsi modesta l'incidenza quantitativa del gap tra ore attribuite e ore godute, gap sulla cui entità si è formato il giudicato interno. 
Parimenti è a dirsi con riguardo alle difficoltà amministrative e organizzative, relative alle tempistiche di assegnazione dei - 9 - docenti di sostegno, di rilievo recessivo rispetto alla primarietà dell'obbligo dello Stato di garantire, con piena effettività, l'istruzione scolastica in favore dei minori disabili (cfr. Tar di Palermo n. 2078/2015). 
Deve, in conseguenza di tutto quanto sopra argomentato, confermarsi la pronuncia di primo grado, sia nell'an che nel quantum.  ****** 
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, per l'effetto, porsi interamente a carico del ### appellante sia con riguardo al primo che al presente grado di giudizio, liquidate queste ultime come in dispositivo.  P. Q. M.  La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma l'ordinanza emessa dal Tribunale di ### in data 17 maggio 2018, e depositata in data 18 maggio, nel procedimento civile n. 409/2017 R.G. appellata dal ### dell'#### e ### in persona del ### p.t.; condanna il ### dell'#### e ### al pagamento in favore di ### e ### delle spese di lite del presente grado di giudizio, pari a euro 1.984,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. #### 24 maggio 2023.  ##### n. 481/2018

causa n. 481/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Arcarese Claudio Giovanni, Melisenda Giambertoni Giuseppe

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Corte d'Appello di Caltanissetta, Sentenza n. 206/2023 del 01-06-2023

... per un tempo idoneo a pregiudicare la finalità di inclusione e di aiuto cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata) e danno da sofferenza interiore, identificabile con i patemi d'animo che il minore disabile prova nel ritrovarsi in aula privo di insegnante di sostegno. La tutela risarcitoria invocata dal ricorrente, nell'accezione appena riferita, trova il suo fondamento nel c.d. “danno conseguenza” ovvero nel pregiudizio arrecato all'alunno disabile certamente discriminato nel suo percorso educativo (e nel suo diritto di accedere all'istruzione con “pari armi” rispetto agli altri) per effetto della minore copertura delle ore assegnate per l'insegnante di sostegno e non può, pertanto, essere valutato come sussistente “in re ipsa”. Nel caso di specie, l'inferiore quantità di ore di sostegno assicurate all'alunno ### (danno evento) fa presumere - e non è dimostrato il contrario - la compromissione sia dell'apprendimento che dell'inclusione, che rileva quale danno conseguenza, per effetto dell'avvenuta privazione della possibilità di partecipare pienamente alle attività di classe con gli altri studenti, per un'inadeguata assistenza rispetto a quella stabilita come (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. ### dr. ### dr.ssa ### est.  riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ### procedimento civile iscritto al n. 461/2016 tra Ministero dell'### dell'### e della ### rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### in persona del ### pro tempore (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### (cod. fisc. ###), domiciliat ####### n. 174 appellante contro ### nato a #### il ### C.F.  ###, nella qualità di genitore del minore ### nato a ### a il ### C.F.### , rappresentato e difeso dagli avv.ti ### presso il cui studio in ### n.126 è elettivamente domiciliato, e gli avv.ti ### e ### appellato ### delle parti. 
Per l'appellante: “1) preliminarmente, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., sussistendo il grave pericolo dell'insolvenza dell'appellato alla restituzione della somma oggetto del risarcimento del danno non patrimoniale, ove la sentenza venga eseguita con pagamento di quanto dovuto, voglia la Corte d'Appello adita sospenderne l'efficacia esecutiva o comunque disporre adeguata cauzione; 2) nel merito, piaccia all'###ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, previa parziale riforma, annullare o riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto sussistente il danno non patrimoniale; 3) riformare, altresì, il capo della sentenza relativo alle spese. Con vittoria delle competenze ed onorari del grado, salve le spese prenotate a debito, o subordinatamente, con compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. 
Si producono, ai fini istruttori: copia conforme sentenza appellata, fascicolo di primo grado. 
Ai fini del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia è di € 9.000,00 ed il relativo contributo unificato pari ad € 355,50 va prenotato a debito, secondo le disposizioni di cui agli artt. 158 D.P.R. 115/2002 e 17 D.P.R. n. 642/1972, vigenti per l'### dello Stato. 
Per l'appellato: • Preliminarmente, respingere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza appellata, in quanto assolutamente non provato l'asserito periculum di insolvenza restitutoria della parte appellata, nel caso di riforma anche parziale dell'ordinanza impugnata.  • Nel merito dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Ministero dell'### dell'### e della ### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### avverso l'ordinanza emessa in datata 22/07/2016 dal Tribunale di ### • Confermare integralmente i capi dell'ordinanza oggetto di appello e per l'effetto condannare il Ministero dell'### dell'### e ### in persona del ### pro tempore al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di € 9.000,00, oltre interessi legali a far data della pronuncia di primo grado al soddisfo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore; • Condannare il Ministero appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari riconosciuti nel giudizio di primo grado, nonché delle spese di lite del presente grado di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.  ### ricorso ex art. 702 bis c.p.c., contenente istanza cautelare in corso di causa ai sensi dell'art. 700 c.p.c., depositato il 7 giugno 2016, ### agendo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore ### (nato a ### il 29 marzo 2004) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### il Ministero dell'### dell'### e della ### l'### per la ### l'### di ### e la ### “G. Carducci” affinché venisse accertata la condotta discriminatoria dell'### scolastica nei confronti del figlio, integrata dalla mancata attribuzione dell'insegnante di sostegno per l'intero orario di servizio settimanale ( rapporto 1:1), invocandone, per l'effetto, la cessazione. 
Chiedeva altresì la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in dipendenza di tale condotta, equitativamente determinato in euro 1.000,00 per ogni mese di fruizione soltanto parziale dell'insegnante di sostegno. 
Deduceva, in proposito, che il figlio minore - frequentante, nell'anno scolastico 2015/2016, la classe Ⅰ, sez. F, della ### di ### statale “### Carducci” di ### - era affetto da ” ### lieve e disturbo dell'eloquio e del linguaggio”, situazione di handicap riconosciuta di particolare gravità dalle competenti ### ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 - con conseguente diritto dello stesso all'insegnante di sostegno per l'intera cattedra di diciotto ore settimanali (corrispondente al rapporto 1:1). 
L'### scolastico in questione, tuttavia, attribuiva in concreto al minore il sostegno per sei ore, a fronte delle diciotto individuate dal ### e dal ### Si costituivano in giudizio le ### convenute eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva in capo alle stesse, fatta eccezione per il Ministero dell'#### e ### Quest'ultimo, in particolare, contestava la fondatezza delle domande avverse sia in ordine alla sussistenza della condotta discriminatoria - atteso che la pronuncia invocata avrebbe obbligato l'### a delle condotte in realtà non coercibili, in quanto la minore assegnazione delle ore di sostegno era ascrivibile all'esigenza di operare un necessario bilanciamento con i principi di economia e finanza pubblica - sia in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art.1227 primo comma o secondo comma c.c., per aver presentato il ricorso allorquando l'anno scolastico stava volgendo a conclusione. 
Nelle more del procedimento il ricorrente rinunciava all'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. 
Con l'ordinanza oggi gravata, emessa in data ###, il Tribunale di ### previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'### per la ### dell'### provinciale di ### e della ### “G. Carducci”, accoglieva il ricorso, in virtù della condizione di disabilità grave del minore ex L. 104/92 e, accertato il diritto del minore a fruire di 18 ore di sostegno, così come individuate dal ### dichiarava la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'### che, nell'assegnare l'insegnante di sostegno solo per 6 ore, non aveva consentito l'eliminazione degli ostacoli derivanti dalla condizione di disabilità (integrando così un'ipotesi di discriminazione indiretta). 
Veniva quindi ordinata l'immediata cessazione della condotta discriminatoria, con conseguente necessaria assegnazione dell'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico. 
Allo stesso modo, il giudice di prime cure, riconosceva il diritto alla tutela risarcitoria del ricorrente sulla scorta del danno non patrimoniale subito dall'alunno, equitativamente liquidato in € 1.000,00 per ogni mese dell'anno scolastico durato 9 mesi a decorrere da settembre 2015, per un totale di € 9.000,00, oltre interessi legali.   Avverso la suddetta ordinanza, proponeva appello il Ministero dell'### dell'### e della ### in persona del ### p.t, condensando le relative censure in due motivi di impugnazione. 
Con il primo, il Ministero censurava il provvedimento del Tribunale per violazione di legge e, segnatamente, dell'art.1227 c.c., sotto il profilo dell'insussistenza del danno conseguenza e della natura sanzionatoria della liquidazione. 
Deduceva, in particolare, l'### che il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare che il ricorso era stato presentato al termine dell'anno scolastico, laddove il ricorrente avrebbe potuto azionare immediatamente la tutela specifica ed evitare, con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza, il verificarsi del danno, di talché il Tribunale avrebbe dovuto escludere la risarcibilità del lamentato pregiudizio ai sensi dell'art.1227 comma 2.   Con il secondo motivo di impugnazione, l'### invocava la rimodulazione delle spese processuali in considerazione della non complessità della causa e dell'effettiva soccombenza tra le parti, alla luce del dichiarato difetto di legittimazione passiva delle altre ### scolastiche.   Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'11.01.2017, ### in qualità di genitore del minore ### contestava le doglianze avverse chiedendo il rigetto dell'appello, con integrale conferma dell'ordinanza oggetto di gravame. 
La Corte, all'udienza del 22 settembre 2022, tenuta in modalità cartolare ex art.83, comma 7, lettera h) D.L. n.18/2020 e successive modifiche, ha posto la causa in decisione previa assegnazione alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.   ### risulta infondato e non meritevole, in quanto tale, di accoglimento.   Preliminarmente, preme evidenziare come, alla luce dei motivi di appello, incontestati risultino l'accertamento della disabilità grave ex L. 104/92 del minore ### in ogni caso desumibile documentazione prodotta in atti, ed il riconoscimento del diritto del minore all'assegnazione dell'insegnante di sostegno, con rapporto in deroga 1:1, per le diciotto ore indicate nel ### teso infatti a garantire l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione ed educazione del discente. 
Ciò posto, osserva la Corte - ribadendo l'orientamento assunto in relazione a fattispecie analoghe oggetto di altri giudizi - a sua volta mutuato dalla giurisprudenza amministrativa (v. al riguardo, Consiglio di Stato, sent. 4341/2017; ### Napoli, sent. n. 5668/2019) - che, nell'ipotesi di un allievo in condizione di disabilità ex L. 104/92 cui sia stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello di cui effettivamente necessita (secondo le risultanze del P.E.I.), il danno da mancata fruizione del sostegno didattico deve liquidarsi come danno non patrimoniale, in astratto distinguibile in due tipologie: danno dinamico - relazionale (integrato dalla mancanza dell'insegnante protratta per un tempo idoneo a pregiudicare la finalità di inclusione e di aiuto cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata) e danno da sofferenza interiore, identificabile con i patemi d'animo che il minore disabile prova nel ritrovarsi in aula privo di insegnante di sostegno. 
La tutela risarcitoria invocata dal ricorrente, nell'accezione appena riferita, trova il suo fondamento nel c.d. “danno conseguenza” ovvero nel pregiudizio arrecato all'alunno disabile certamente discriminato nel suo percorso educativo (e nel suo diritto di accedere all'istruzione con “pari armi” rispetto agli altri) per effetto della minore copertura delle ore assegnate per l'insegnante di sostegno e non può, pertanto, essere valutato come sussistente “in re ipsa”. 
Nel caso di specie, l'inferiore quantità di ore di sostegno assicurate all'alunno ### (danno evento) fa presumere - e non è dimostrato il contrario - la compromissione sia dell'apprendimento che dell'inclusione, che rileva quale danno conseguenza, per effetto dell'avvenuta privazione della possibilità di partecipare pienamente alle attività di classe con gli altri studenti, per un'inadeguata assistenza rispetto a quella stabilita come necessaria, alla quale, invece, lo stesso aveva diritto. 
A nulla vale obiettare, come ha fatto l'### appellante, la tardiva presentazione del ricorso, atteso che, qualificato nei termini di cui sopra, il danno subito da ### a prescindere dal momento di proposizione del ricorso introduttivo, era già stato subito durante l'anno scolastico e quindi la proposizione dell'azione risarcitoria in data antecedente non avrebbe potuto impedirlo. 
Peraltro, dall'interpretazione sistematica della disposizione di cui all'art. 1227 comma 2 c.c., la Corte osserva che, l'ordinaria diligenza del creditore a cui fa riferimento la norma impone a quest'ultimo una condotta attiva che però “non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale” (Cass. ord. n.3797/2019). 
A ragionar diversamente, aderendo cioè alla tesi della negligente tardività nella presentazione del ricorso, si finirebbe con il condizionare il pieno ed effettivo esercizio del diritto fondamentale e inviolabile all'integrazione in situazione di eguaglianza, all'istruzione ed al pieno sviluppo della persona umana (artt. 2; 3; 34 primo comma e 38 terzo comma ###), all'avvio di azioni giudiziali, laddove invece è dovere del sistema garantire l'estrinsecazione die diritti facenti capo agli alunni e alle famiglie (cfr. Consiglio di Stato n. 4341/2017). 
Alla luce delle superiori circostanze, nessun accoglimento merita pertanto il primo motivo di impugnazione. 
In assenza di impugnazione specifica sul punto e in considerazione della natura del pregiudizio subito, l'ordinanza del Tribunale dovrà trovare conferma anche in punto di quantum. 
La ritenuta sussistenza del danno non patrimoniale in capo al minore ed il conseguente rigetto della prima censura depongono inoltre verso l'infondatezza del secondo motivo di appello concernente il capo della sentenza relativo alle spese del giudizio, poste, dal primo Giudice, a carico del ### Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, non può non rilevarsi come il Tribunale abbia fatto buon uso, nella regolamentazione delle spese processuali, dei criteri di cui all'art. 91 c.p.c. ponendo le stesse a carico del Ministero soccombente. 
Le spese del presente grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014 in complessivi € 1.889,00 (esclusa la fase istruttoria per mancato espletamento della stessa), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, seguono la soccombenza e devono pertanto porsi a carico del Ministero appellante.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, - ### l'appello proposto dal Ministero dell'#### e ### avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di ### in data ### che, per l'effetto, conferma; - condanna il Ministero dell'### dell'### e della ### in persona del ### pro tempore, alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado, pari ad € 1.889,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### del Tribunale, il ###.  ### n. 461/2016

causa n. 461/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Arcarese Claudio Giovanni, Insinga Maria Lucia, Melisenda Giambertoni Giuseppe

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