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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati: Dott. #### rel. ###ssa ### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 24/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza resa nel procedimento n. 1781/2018 R.G. dal Tribunale di Caltanissetta, pubblicata in data 8 gennaio 2019, proposto da: ###'ISTRUZIONE, ### E ### in persona del ### p.t., c.f. ###, rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### presso i cui ### in ### via ### n. 174, è ope domiciliato, la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo PEC ### , #### nata a ####, il 6 maggio 1973 (C.F.: ###), nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### nata a ### il 2 agosto 2013 (C.F.: ###) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (###), nuovo difensore costituitosi con comparsa in data ###, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ### L'### “### all'###ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione: 1) nel merito, in accoglimento del presente appello, previa parziale riforma, annullare o riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto sussistente il danno non patrimoniale, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno; 2) in subordine, in applicazione del consolidato criterio giurisprudenziale della personalizzazione del danno, sensibilmente ridurre la somma liquidata dal Giudice di primo grado; 3) riformare, altresì, il capo della sentenza relativo alle spese.
Con vittoria delle competenze ed onorari del grado, salve le spese prenotate a debito, o subordinatamente, con compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.” ### L'### “####.MA CORTE ADITA VOGLIA ACCOGLIERE LE SEGUENTI ### 1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Ministero dell'### dell'### e della ### in persona del ### pro-tempore, per la parziale riforma dell'ordinanza emanata dal Tribunale di ### in data ###; E conseguentemente 2) ### l'### odierna appellante al pagamento di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre al pagamento di oneri e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” Oggetto: tutela giudiziaria di persone con disabilità vittime di discriminazione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 3, legge 67/2006, contenente istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700, depositato il 25 maggio 2018 presso la ### del Tribunale di ### iscritto al R.G. n. 844/2018, ### agendo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### (nata a ### il 02 agosto 2013), conveniva in giudizio l'### per la ### l'### per la ### - ### per la ### di ### il ### “E. ###” di #### nonché il Ministero dell'### dell'### e della ### (di seguito indicato anche come ###, chiedendo l'accertamento e la conseguente cessazione della condotta discriminatoria posta in essere dall'### scolastica nei confronti della figlia ### integrata dal mancato riconoscimento del diritto di fruire del sostegno didattico così come richiesto e riconosciuto dal ### (P.E.I.), con conseguente attribuzione dell'insegnante di sostegno per l'intero orario di servizio settimanale - 25 ore - (rapporto 1:1).
La ricorrente chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito di tale condotta e quantificati, equitativamente, in misura non inferiore ad euro 1.000,00 per ogni mese di mancata attribuzione dell'insegnante di sostegno per l'intero orario di servizio settimanale (rapporto 1:1).
A tal fine, parte ricorrente, deduceva che la figlia minore ### - frequentante nell'anno scolastico 2017/2018, la scuola dell'infanzia presso il ### “E. ###” di #### - era affetta da “sindrome di ### in paziente operata per atresia duodenale e cardiopatia congenita portatrice di pacemaker”, patologia stabilizzata e non soggetta a modificazioni significative e a periodi di rimessione, riconosciuta di particolare gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, come risultante dalle attestazioni mediche prodotte, con conseguente diritto della stessa al sostegno didattico per l'intera cattedra di venticinque ore settimanali (rapporto 1:1), come previsto dal ### (P.E.I.).
Nonostante le necessità ed i bisogni educativi della minore, già individuati dal P.E.I., l'### attribuiva in concreto all'alunna, con ### n. 757 del ### in data 23 ottobre 2017, un sostegno didattico pari a 17,5 ore settimanali, inadeguate rispetto alle effettive e già riconosciute esigenze del minore, in termini di crescita sia relazionale e di integrazione nella realtà scolastica che didattica.
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice del ### con ordinanza del 16 agosto 2018, rilevata la propria incompetenza per materia, trasmetteva gli atti alla ### del giudice tabellarmente competente.
Innanzi alla ### si costituiva in giudizio il Ministero dell'#### e ### preliminarmente eccependo la litispendenza del procedimento con altro innanzi alla ### del Tribunale e la carenza di legittimazione passiva dell'### dell'### provinciale e dell'### in quanto mere articolazioni territoriali del Ministero convenuto.
Nel merito, si opponeva alla tutela cautelare, poiché tardiva, essendo la relativa domanda spiegata ad anno scolastico terminato, chiedeva il rigetto sia della domanda tendente alla rimozione della condotta discriminatoria in quanto tardiva sia della domanda di risarcimento del danno, in quanto sprovvista di prova adeguata e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Con l'ordinanza depositata l'8 gennaio 2019, oggi impugnata, il Tribunale di ### in via preliminare, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'### dell'### territoriale provinciale di ### e dell'### “E. ###” di ### in quanto articolazioni territoriali periferiche del Ministero dell'### prive di autonoma soggettività giuridica e pertanto prive di legittimazione passiva e ha dato atto che l'eccezione di litispendenza sollevata dal ### era da considerarsi superata in relazione alla trasmissione degli atti del procedimento instaurato innanzi alla ### alla ### del medesimo Tribunale, come disposto dal Giudice del ### all''udienza del 12 luglio 2018.
Con il medesimo provvedimento, il giudice di prime cure ha, altresì, rigettato la domanda cautelare proposta dalla ricorrente poiché tardiva, essendo il ricorso stato depositato a ridosso della fine dell'anno scolastico, non essendo più attuale il periculum in mora.
Nel merito, accertata la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'### convenuta e posta in essere nei confronti della minore, ha condannato il Ministero dell'### dell'### e della ### al pagamento della somma di € 10.000,00 ###, oltre interessi legali a far data dalla pronuncia e fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal la minore ### infine, ha posto a carico della medesima ### le spese del giudizio, complessivamente liquidate in € 2.417,50 per competenze, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione in materia - trattandosi di controversia avente ad oggetto la “mancata attuazione del diritto riconosciuto al bambino disabile con il c.d. ### Individuale”, la cui emanazione determina l'esaurirsi di ogni discrezionalità tecnica in capo all'### (Cass. Civ. 25011/2014 e Ad. ###. di Stato 7/2016) - ha preliminarmente osservato come il diritto del disabile all'istruzione e di godere di eguale trattamento rispetto agli altri individui normodotati nell'ambito della comunità sociale e scolastica in cui risulta inserito, si configuri come diritto ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, tutelato sia da fonti sovranazionali che interne, meritevole di tutela di natura risarcitoria.
Ha altresì evidenziato come l'eccepita carenza di organico non possa costituire causa giustificativa per la mancata assegnazione di personale docente specializzato nei confronti della minore, a fronte dell'espresso riconoscimento del diritto alle prestazioni stabilite in suo favore previsto dall'art. 3, comma 2 della ### 104/1992.
Il Tribunale ha affermato che la ricorrente ha provato, con l'allegata documentazione, sia la gravità della patologia di cui risulta affetta la minore, con la conseguente necessità di un sostegno didattico 1/1, sia l'assegnazione alla stessa di 17,5 ore di sostegno anziché 25, come riconosciuto dal P.E.I.
Il Giudice di prime cure, considerando provato il danno lamentato, sia con riferimento alla condotta discriminatoria perpetrata dall'### convenuta nei confronti della minore “e consistente nella mancata attuazione delle misure di sostegno previste nel P.E.I. relativi alla persona di ### e, specificatamente, assegnando alla stessa un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore alle 25 di cui aveva diritto”, sia avuto riguardo al danno conseguenza “in quanto può certamente affermarsi che la bambina, portatrice di grave disabilità che rendeva necessario un supporto all'insegnamento per l'intero orario scolastico, non ha potuto pienamente esercitare il proprio diritto fondamentale all'istruzione. Ne è derivata la lesione, a cagione della colpevole condotta posta in essere, del predetto diritto, tutelato sia da fonti sovranazionali che interne, che merita certamente una tutela di natura risarcitori”, ha liquidato in via equitativa un risarcimento pari ad euro 1.000,00 per ogni mese in cui non è stato assegnato l'insegnante di sostegno per le previste 25 ore settimanali, per complessivi 10.000,00 euro, essendosi la lesione protratta per mesi 10 a decorrere da settembre 2017 e fino al giugno 2018, termine dell'anno scolastico, oltre agli interessi legali a far data dalla pronuncia e sino a soddisfo.
Avverso detta sentenza il Ministero dell'#### e ### in persona del ### p.t., ha proposto gravame sulla base di due motivi, di seguito meglio specificati.
Si è costituita in giudizio ### esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, e comunque il rigetto dell'appello proposto e, conseguentemente, condannare l'### appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre al pagamento degli oneri accessori, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
La Corte, all'udienza del 24 novembre 2022, tenuta in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, D.L 34/2020, convertito con modificazioni in L. 34/2020, e successive modifiche, ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. *****
Con il primo motivo di gravame, il Ministero appellante censura l'ordinanza gravata per violazione degli articoli 1226 c.c. e 2059 c.c. e per l'errata quantificazione dei danni.
Deduce, in merito, l'appellante il carattere sostanzialmente punitivo della condanna decisa dal Giudice di prime cure, in violazione dei principi che escludono la sussistenza di tale tipologia di danni nell'ordinamento italiano, nonché in violazione dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 2059 c.c., avendo il Tribunale accolto la domanda risarcitoria nonostante il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente, e, in ogni caso, in mancanza dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'### In particolare, secondo l'appellante, controparte non avrebbe allegato documentazione idonea a sostegno della propria domanda risarcitoria, “limitandosi a richiederla unicamente sulla base dell'inadempimento dell'### ovvero sottolineando esclusivamente l'inadeguatezza delle ore assegnate alla minore e la mancata dimostrazione, da parte dell'### in merito all'adeguatezza delle ore effettivamente assegnate.
Sulla scorta di dette considerazioni, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda di risarcimento del danno ovvero, in subordine, ridurla ampiamente nel “quantum”, non avendo, parte ricorrente fornito la prova sulla circostanza che la mancata assegnazione delle 7,5 ore di sostegno avesse comportato “significative ripercussioni pregiudizievoli sotto il profilo del danno conseguenza” ed essendosi invece parte ricorrente limitata “a riportare una sentenza del T.A.R. Palermo n.219/2016, secondo cui per la dimostrazione del danno subito dal minore privato del necessario sostegno si può ricorrere alle presunzioni, senza nulla aggiungere in relazione al caso di specie e al danno che avrebbe subito la minore”, dal momento che detto danno non può qualificarsi come esistente “in re ipsa”. ### rileva come, anche in considerazione del fatto che le ore mancanti per un rapporto 1:1 siano state soltanto 7,5 alla settimana, l'onere probatorio debba essere più rigoroso per una fattispecie in cui la soglia della normale tollerabilità non sembra essere stata superata.
Inoltre, deduce l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale senza, tuttavia, valutare l'esistenza o meno, in capo all'### convenuta, dell'elemento soggettivo ### e avrebbe pertanto erroneamente ritenuto fondata la pretesa risarcitoria pur in assenza del detto requisito soggettivo. ### ulteriormente si duole dell'erronea quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale operata in violazione dei consolidati principi in materia di “personalizzazione del danno” ed argomentata con mere formule di stile.
Dalle superiori considerazioni deriverebbe, a dire dell'### il rigetto della domanda di risarcimento del danno per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente e per carenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'appellante; in subordine la riduzione della somma liquidata dal Giudice di prime cure nell'ordinanza impugnata in quanto liquidata in maniera arbitraria e senza l'applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale.
Con il secondo motivo di appello, il ### censura l'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 91 c.p.c. e del DM 55/2014 in ordine alle spese di lite, rilevando l'assenza della fase istruttoria nell'ambito dell'espletato giudizio ex art. 702 bis c.p.c. e deducendo che tali spese sono state erroneamente poste a carico dell'### in violazione del principio di soccombenza, per aver rigettato il giudice di prime cure la domanda cautelare e l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzate dalla parte ricorrente e delle quali chiede una rimodulazione. ******
Il primo motivo di appello è parzialmente fondato e va accolto limitatamente al profilo del “quantum” del risarcimento del danno non patrimoniale.
Occorre preliminarmente rilevare che la minore ### è affetta da disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della ### 104/1992 ed in particolare da “sindrome di ### in paziente operata per atresia duodenale e cardiopatia congenita portatrice di pacemaker” e che detta circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte dell'appellante; ulteriormente si evidenzia come dal P.E.I. sia stata rilevata la necessità di un insegnante di sostegno per 25 ore settimanali (rapporto 1:1) mentre alla minore è stato riconosciuto un sostegno didattico di sole 17,5 ore, fatti anch'essi incontestati.
Alla luce delle superiori considerazioni, la Corte osserva che, trovandosi l'allieva in condizione di disabilità ex L. n. 104/92 ed essendo stato alla stessa assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello di cui effettivamente necessita (risultante dal P.E.I.), il danno da mancata fruizione del sostegno didattico deve liquidarsi come danno non patrimoniale in astratto distinguibile nelle due tipologie: dinamico-relazionale, ossia la mancanza dell'insegnante protratta per un tempo idoneo a pregiudicare la finalità di inclusione e di aiuto a cui la figura dell'insegnante di sostegno è deputata, e danno da sofferenza, identificabile con il patema d'animo che il disabile prova nel ritrovarsi nella classe, tra soggetti normodotati, privo di insegnante di sostegno (v., al riguardo, ### Napoli, sez. IV, sentenza n. 5668/2019 - seppur rispetto al profilo, a monte, della quantificazione delle ore di sostegno spettanti - in cui i giudici amministrativi hanno annullato dei provvedimenti del dirigente scolastico di assegnazione ad un'alunna disabile di sole dodici ore di sostegno anziché quaranta, come pure il P.E.I. relativo all'A.S. 2018/19 laddove non assegnava alla minore il numero massimo di ore di sostegno scolastico).
Pertanto, il danno patito dalla minore è riconducibile al c.d. “danno conseguenza” da intendersi quale pregiudizio subito dallo studente disabile che, non vedendosi riconosciuto l'intero monte ore previsto per il sostegno didattico, viene discriminata nel suo percorso educativo e di crescita umana e privato di un'adeguata integrazione sia sotto il profilo didattico che relazionale.
Nel caso in esame, dall'attribuzione a ### di una minore quantità di ore di sostegno deriva - e non risulta dimostrato il contrario - la compromissione tanto dell'apprendimento quanto dell'inclusione della studentessa disabile, privata della possibilità di una piena partecipazione alle attività di classe con gli altri studenti normodotati a causa di una disabilità non adeguatamente compensata con la dovuta assistenza.
Pertanto, il Giudice di prime cure, tenuto conto dell'incontestata e grave condizione di disabilità della minore, e dell'attribuzione di 17,5 ore di sostegno didattico anziché delle 25 ore settimanali previste dal P.E.I., ha correttamente ritenuto discriminatoria ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 67/2006, come modificato dall' art. 28, D. Lgs. n. 150/2011 la condotta posta in essere dall'### scolastica nei confronti della minore non potendosi, diversamente, gravare la danneggiata dell'onere di fornire la specifica prova di eventuali regressioni o conseguenze dannose dovute alla mancata presenza di quel supporto integrativo così come già individuato dal P.E.I.: documento quest'ultimo che, elaborato - com'è noto - sulla scorta dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, individua gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno disabile, indicando sia il programma che il disabile deve svolgere nell'anno scolastico di riferimento che le figure professionali di supporto.
Ciò detto, il primo motivo di gravame proposto dal Ministero dell'### va rigettato sia quanto al dedotto mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'esistenza e l'entità del danno non patrimoniale subito dall'alunna disabile a causa della riduzione delle ore assegnate all'insegnante di sostegno, sia quanto alla mancata valutazione, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'### appellante.
Appare, inoltre, infondata la censura riconducibile alla mancata “personalizzazione del danno non patrimoniale” ai fini della quantificazione dello stesso.
Invero, per la sua quantificazione in concreto, il danno non patrimoniale subito dalla minore - anche in considerazione della natura del pregiudizio subito, che non si presta ad una percentualizzazione tabellare - deve essere equitativamente valutato, in linea con i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di assegnazione delle ore di sostegno, oltre che in sintonia con le indicazioni che si traggono da Cass. civ. sez. III, sentenza n. 3691/2020, paragrafo 6.2.2 (seppur relativa alla diversa fattispecie di omessa eliminazione, da parte di un Comune, delle barriere architettoniche ostative all'accesso di persone disabili agli uffici e alla sala consiliare).
Il Tribunale di ### nel caso di specie, valutata la richiesta risarcitoria, ha riconosciuto in via equitativa “un risarcimento pari ad € 1.000,00 per ogni mese, e così per i dieci mesi (da settembre 2017 a giugno 2018) in cui non è stato assegnato l'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico”, per complessivi € 10.000,00 ###, oltre agli interessi legali a far data dalla presente pronuncia e sino a soddisfo.
Con riferimento al “quantum” del danno risarcibile, tuttavia, occorre rilevare che la minore ha frequentato nell'anno scolastico 2017/2018 la ### dell'### dell'### “E. ###” di ####. Trattandosi di scuola dell'infanzia, avuto riguardo all'anno scolastico di riferimento, le attività didattiche hanno avuto inizio il 14 settembre e si sono concluse il giorno 30 giugno, come da calendario scolastico regionale 2017/2018 - #### n. 3071 del 07.05.2007, come sostituito dal ### n. 5653 del 19.07.2017 (il termine del 9 giugno, indicato dall'appellante, non trova applicazione per gli istituti di scuola dell'infanzia).
Ciò premesso, pertanto, appare congruo riconoscere un importo di € 500,00 anziché di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno con riferimento al mese di settembre dal momento che l'attività scolastica non si è svolta per l'intero arco temporale di trenta giorni.
Considerato pertanto che la condotta discriminatoria si è protratta per la durata di dieci mesi (da settembre 2017 a giugno 2018), il risarcimento va quantificato in € 9.500,00 anziché € 10.000,00 tenuto conto proprio dell'effettivo arco temporale durante il quale l'attività scolastica si è protratta (14 giorni per il mese di settembre anziché 30).
Per completezza, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che il Giudice indichi “sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al “quantum” (Cass. Sez. 3, Sent. 31 gennaio 2018, n. 2327, Rv. 647590-01), senza essere “tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati dell'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata” (Cass. Sez. 3, Sent. 10 novembre 2015, n. 22885, Rv. 637822- 01). Per quanto sopra esposto non appaiono condivisibili, anche con riferimento a detto profilo, le ulteriori censure mosse dall'### appellante alla impugnata ordinanza, che si intende integralmente confermata in punto di affermazione della responsabilità dell'amministrazione per il danno patito dal minore e con la sola riduzione del “quantum” del risarcimento liquidato da € 10.000,00 ad € 9.500,00.
In ordine al secondo motivo di appello, che investe il capo della sentenza relativo alle spese del giudizio, poste, dal primo Giudice, a carico del ### la modesta riduzione (da € 10.000 ad € 9.500) del risarcimento liquidato all'originaria parte attrice all'esito finale della lite non esclude che il Giudice di prime cure abbia comunque fatto buon uso del principio di cui all'art. 91 c.p.c. ponendo le stesse a carico del Ministero in ragione della sua prevalente soccombenza.
Le spese processuali sono state liquidate, in prime cure, facendo corretta applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, nel testo “ratione temporis” applicabile.
Per tale motivo il capo di condanna al pagamento delle spese processuali per il giudizio di primo grado va confermato.
Le spese del grado di appello, liquidate ai sensi del DM 55/2014 in complessivi € 1.984,00 per compensi (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero appellante in ragione di tre quarti, potendosi compensare il residuo quarto in ragione della seppur modesta riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, quale effetto del parziale accoglimento del primo motivo di gravame.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali del grado di appello a favore dell'avv. ### (subentrato nella difesa all'avv. ###, che si è dichiarato difensore antistatario.
Non sussistono, in ragione del parziale, seppur limitato, accoglimento dell'appello, i presupposti per l'applicazione del c.d. raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte di Appello, in parziale riforma dell'ordinanza resa nel procedimento n. 1781/2018 R.G. dal Tribunale di ### pubblicata in data 8 gennaio 2019, appellata dal Ministero dell'#### e ### in persona del ### p.t., così provvede: - condanna il Ministero dell'### dell'### e della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento, in favore dell'appellata, nella spiegata qualità, della complessiva somma di € 9.500,00, oltre accessori come riconosciuti nella detta ordinanza; - conferma per il resto l'ordinanza impugnata; - condanna il Ministero dell'### dell'### e della ### in persona del ### pro tempore, alla rifusione, in favore dell'appellata, nella spiegata qualità, di tre quarti delle spese del presente grado, pari nella misura già ridotta ad € 1.488,00, compensando il residuo quarto; - dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali del grado, come sopra liquidate, a favore dell'avv. ### che si è dichiarato difensore antistatario. ### 15 marzo 2023 #### n. 24/2019
causa n. 24/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Arcarese Claudio Giovanni, Melisenda Giambertoni Giuseppe, De Gregorio Emanuele