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Giudice di Pace di Poggio Mirteto, Sentenza n. 29/2025 del 12-12-2025

... Giudice di ### di ### conclusosi con ordinanza di incompetenza del 31.03.2022, attesa la non agevole determinabilità della competenza territoriale anch e pe r l a nutrita giurisprudenza non sempre univoca. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri ### e ### con comparsa in riassunzione notificata a mezz o pe c i n dat a 21.04.2022 , ogn i contrar ia ista nza, ecc ezione e deduzione disattesa, così provvede: - accoglie la domanda proposta dai sig.ri ### e ### e, per l'effetto, condanna il ### di ### al pagamento in favore degli istanti, della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno subito, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria come per legge a far data dal 05.02.2021, data di messa in mora, al saldo. Condanna altresì il ### convenuto alla refusione in favore degli istanti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 607,85, di cui € 519,00 per compenso ed € 88,85, per spese non imponibili oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. dovute come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ### nella qualità di procuratore dichiaratosi antistatario. Compensa integralmente tra le (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 195 / 2022 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POGGIO MIRTETO SEZIONE CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### nella causa civile R.G. n. 195 / 2022 vertente tra ### (CF ###) - Avv. #### (CF ###) - Avv. ### -### contro ### (CF ###) (rappresentato e difeso dall'Avv. ### -### ha pronunciato SENTENZA FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori ### e ### convenivano in giudizio, dinnanzi al Giudice di ### di ### il ### di ### chiedendo la condanna dell'Ente al risarcimento del danno subito dal veicolo di proprietà di ### e condotto da ### quantificato nella misura di € 500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed oltre spese ed onorari da distrars i i n favo re d el procurato re dichiarat osi antistata rio . La dom anda traeva fondamento dal sinistro verificatosi in data ###, alle ore 19:00 circa, in agro del ### di ### alla via ### quando il sig. ### alla guida della propria autovettura tipo ####, tg. ### finiva con le ruote lato destro anteriore e posteriore in una grossa buca presente sul margine destro della carreggiata e ricoperta da acqua piovana, causando danni al veicolo. Nessun effetto sortiva la lettera di messa in mora del 05.### prodotta in atti, inoltrata al ### convenuto dal procuratore degli attori i ricorrent i com e i l succe ssivo i nvito alla negoziazione assistita, pure in atti. Il Giudice di ### di ### con ordinanza ### n. 430/2022 del 31.03.2022, dichiarava la propria incompetenza per territorio e concedeva alle parti termine di quarantacinque giorni per la riassunzione del giudizio innanzi all'### competente. Con comparsa in riassunzione notificata a mezzo pec in data ###, i ricorrenti riassumevano il giudizio dinnanzi a codesto Giudice di ### riproponendo integralmente le conclusioni dell'atto introduttivo. ### di ### si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione e allegata documentazione, contestand o ne l merit o i l fatt o storic o e l a ricostruz ione della dinamica del sinistro, negando la configurabilità della responsabilità sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c. e, concludendo per il rigetto della domanda. 
In applicazione dell'art.58 c.2 L.18/6/2009 n.69 e quindi delle novellate disposizioni di cui agli artt.132 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., si omette di dar seguito allo svolgimento delle fasi processuali della lite. Ad ogni buon conto, si precisa che l'istruttoria si riteneva completata con l'escussio ne d el te ste indi cato d agli att ori, co n le produzioni documentali allegate dalla difesa delle parti e con la motivazio ne di seguito descritta. All'udienza dell'11.01.2024 il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, procedeva alla discussione dato atto del deposito di note conclusive e repliche pre autorizzate. La causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta sia fondata e vada accolta per i motivi di seguito analiticamente esposti. Dai documenti agli atti risulta che in data 3 gennaio 2021, alle ore 19:00 circa, il sig. ### alla guida della propria autovettura ####, tg. ### transitava lungo la via ### nel territorio del ### di ### quando il veicolo finiva con le ruote lato destro anteriore e posteriore in una grossa buca presente sul margine destro della carreggiata e ricoperta da acqua piovana. ### risulta documentato dal verbale redatto dai ### della ### di ### - N.O.R. ###, i quali hanno identificato la causa del sinistro nella presenza di una “buca di manto stradale”. Tale verbale, in quanto atto pubblico redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, costituisce elemento probatorio di particolare rilevanza. 
Dalla documentazione fotografica allegata agli atti risult a l o sta to d ei luog hi e la presenza della buc a col ma di acqu a, n on opportunamen te e preventivamente segnalata .Nel corso del giudizio, è stato escusso il teste ### il quale ha confermato gli elementi fattuali relativi al sinistro. In particolare, il teste ha riferito: “È vero quanto mi si legge; sono stato contattato telefonicamente dal sig. ### e mi recavo sul posto e constatavo il danno riportato dall'autovettura e la presenza della buca in oggetto, mancant e d i segnalet ica adegua ta. Successivamente, constatato il danno, chiamavo il carroattrezzi e poi mi allontanavo”. Sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c. va rilevato che la norma citata stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Tale norma trova applicazione nel caso di specie, configurandosi la strada pubblica comunale come “cosa in custodia” dell'Ente locale. La responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda su una presunzione di colpa che grava sul custode, il quale può liberarsene soltanto fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore, ovvero dimostrando che l'evento dannoso è dipeso da fatto esclusivo del terzo o dello stesso danneggiato. Nel caso in esame, il ### convenuto non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che la buca fosse opportunamente segnalata, che fossero state adottate le necessarie cautele per la sicurezza della circolazione, ovvero che il danno fosse imputabile a caso fortuito o a condotta colposa esclusiva del danneggiato. 
La responsabilità dell'Ente si configura , altresì, ex art. 2043 c.c. per omessa manutenzione della sede stradale. ### proprietario e gestore della strada pubblica ha l'obbligo di mantenerla in condizioni di sicurezza per la circolazione, provvedendo alla riparazione dei dissesti e alla loro adeguata segnalazione quando la riparazione immediata non sia possibile. La presenza di una buca colma d'acqua configura una situazione di insidia stradale, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo quindi non prevedibile per gli utenti della strad a pe r l a prese nza del ma nto stradale uniformemente bagnato, a causa della pioggia persistente da tre giorni. ### convenuto ha contestato la ricostruzione del fatto storico fornita dai ricorrenti e ha negato la configurabilità della propria responsabilità sia ex art. 2051 c.c. che ex art.  2043 c.c., invocando l'esistenza di caso fortuito o di colpa esclusiva del danneggiato. 
Tali eccezioni risultano infondate alla luce dell'istruttoria espletata, non avendo l'Ente fornito elementi probatori specifici a sostegno delle proprie allegazioni, mentre risulta dagli atti la presenza della buca stradale come accertata dal verbale dei ### e confermata dalla testimonianza acquisita. Il nesso causale tra la condotta omissiva dell'Ente (mancata manutenzione e/o segnalazione della buca) e il danno patito è chiaramente dimostrato:- dal verbale dei ### che identifica la causa del sinistro nella “buca di manto stradale”;- dalla documentazione fotografica che evidenzia lo stato dei luoghi;- dalla testimonianza resa dal teste escusso nel corso del giudizio. 
In ordine al quantum va rilevato che il danno è documentato dalla fattura di riparazione del veicolo per l'importo di € 500,00, importo che appare pienamente congruo rispetto al danno effettivamente patito. La domanda dei ricorrenti risulta fondata tanto sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c. quanto sotto quello della responsabilità ex art. 2043 c.c.### convenuto, al contrario, non è riuscito a fornire alcuna prova idonea ad escludere la propria responsabilità o a dimostrare l'esistenza di cause di esclusione o attenuazione della stessa. 
La domanda va, quindi, accolta e il ### convenuto va condannato al pagamento in favore dei ricorrenti, della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno subito, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria come per legge a far data dal 05.02.2021, data di messa in mora, al saldo. In applicazione del criterio di prevalente soccombenza, il convenuto va pure condannato al pagamento delle spese di lite in favore degli istanti ai sensi del D.M.n.55/2014 da liquidarsi, tenuto conto della durata e della complessità del giudizio come segue: fase di studio della controversia € 102,00; fase introduttiva del giudizio € 102,00, fase istruttoria € 102,00, fase decisionale € 213,00, spese non imponibili € 88,85, così per un totale di € 607,85, di cui € 519,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ### dichiaratasi antistataria. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al giudizio davanti al Giudice di ### di ### conclusosi con ordinanza di incompetenza del 31.03.2022, attesa la non agevole determinabilità della competenza territoriale anch e pe r l a nutrita giurisprudenza non sempre univoca.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri ### e ### con comparsa in riassunzione notificata a mezz o pe c i n dat a 21.04.2022 , ogn i contrar ia ista nza, ecc ezione e deduzione disattesa, così provvede: - accoglie la domanda proposta dai sig.ri ### e ### e, per l'effetto, condanna il ### di ### al pagamento in favore degli istanti, della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno subito, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria come per legge a far data dal 05.02.2021, data di messa in mora, al saldo.
Condanna altresì il ### convenuto alla refusione in favore degli istanti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 607,85, di cui € 519,00 per compenso ed € 88,85, per spese non imponibili oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a.  dovute come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ### nella qualità di procuratore dichiaratosi antistatario. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative al giudizio davanti al Giudice di ### di ### conclusosi con ordinanza di incompetenza del 31.03.2022, per le motivazioni di cui in premessa. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 195/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Nicola Perrone

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Corte d'Appello di Lecce, Sentenza n. 339/2019 del 19-06-2019

... riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di ### in favore di quello di ### in subordine il rigetto delle domande attoree per intervenuta prescrizione ovvero infondatezza nel merito; in estremo subordine la riduzione del quantum , il tutto con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi . ###. ### per l'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese, da distrarsi . MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione notificata a mezzo PEC il ###, la ###I. srl interponeva appello avverso la sentenza 2045/2015, emessa dal Tribunale di ### il ###, con cui era stata accolta la domanda di inadempimento contrattuale proposta nei suoi confronti da ### cui era stata riconosciuta la somma di E 6.240,00 oltre interessi e spese di lite . ### riproponeva nell'atto di gravame le eccezioni di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di ### e di prescrizione, ribadendo altresì l'infondatezza nel merito delle pretese attoree ed in subordine chiedendo la riduzione del quantum . In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse fondato la sua decisione, sia riguardo alla competenza che (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano Corte d'Appello di Lecce - ### di ### in persona dei magistrati 1) Dr. ### - Presidente relatore 2) Dr. ### - ### 3) Dr. ### - ### ha emesso la seguente ### nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1 del ruolo generale anno 2016, riservata per la decisione all'udienza del 20.3.2019 tra ###I. srl, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta mandato in calce all'atto di appello ### e ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura a margine della comparsa di risposta ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75 ####. ### per appellante, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di ### in favore di quello di ### in subordine il rigetto delle domande attoree per intervenuta prescrizione ovvero infondatezza nel merito; in estremo subordine la riduzione del quantum , il tutto con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi .  ###. ### per l'appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese, da distrarsi .   MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione notificata a mezzo PEC il ###, la ###I. srl interponeva appello avverso la sentenza 2045/2015, emessa dal Tribunale di ### il ###, con cui era stata accolta la domanda di inadempimento contrattuale proposta nei suoi confronti da ### cui era stata riconosciuta la somma di E 6.240,00 oltre interessi e spese di lite .  ### riproponeva nell'atto di gravame le eccezioni di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di ### e di prescrizione, ribadendo altresì l'infondatezza nel merito delle pretese attoree ed in subordine chiedendo la riduzione del quantum . 
In particolare, l'appellante lamentava che il Giudice di prime cure avesse fondato la sua decisione, sia riguardo alla competenza che al merito della causa, sulla base di un'inesistente novazione dell'originaria obbligazione contrattuale di compravendita, così aggirando tutte le eccezioni di rito e di merito sollevate dalla difesa dell'odierna appellante . 
Si costituiva anche in questo grado l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese anche di questo grado; all'udienza di p.c. del 20.3.2019, nominato relatore il sottoscritto Presidente, la causa è stata riservata a sentenza, con la concessione dei termini ordinari per scritti conclusivi .  ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75 ### appare fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma dell'impugnata sentenza e finale rigetto delle domande proposte dal sig. ### . 
Con il primo motivo di appello si ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale, assumendo che il contratto di compravendita si sarebbe concluso in ### ( ### ), ma non si considera che, sia pure in modo non eccessivamente esplicito, la domanda principale proposta in primo grado riguardava l'inadempimento contrattuale di una differente e successiva pattuizione, conclusasi in ### ( ### ) con cui si sarebbe - secondo la tesi dell'attore - novata l'originaria obbligazione . 
Poiché la competenza va scrutinata in base alla domanda ( a prescindere dalla sua fondatezza nel merito ), appare evidente che, radicata la competenza del Tribunale adito in primo grado in base alla domanda principale, questa poi attragga per connessione anche la competenza sulle ulteriori e subordinate domande . 
Nel merito l'appello appare sicuramente fondato, poiché il Giudice di primo grado ha fondato la sua decisione nel merito ( oltre che sulla questione della competenza ) dopo aver erroneamente ritenuto la sussistenza di un accordo novativo dell'originario contratto di compravendita, con cui le parti avrebbero composto le doglianze sollevate dal sig. ### in ordine ai vizi dell'autocarro compravenduto . 
Francamente la conclusione appare, pur se originale, del tutto dissonante con gli elementi emergenti dalle carte processuali, in particolare dall'esito delle prove orali espletate, e va pertanto disattesa, con conseguente accoglimento del terzo motivo di appello e radicale riforma della sentenza . 
Occorre a tal fine premettere che la ###I. srl, in persona del l.r. sig. ### e presso la sua sede ###data ### con il sig. ### contratto di compravendita di un autocarro ### usato ed immatricolato nel 1988 ( ben 22 anni prima ) per la somma di E 18.000,00 oltre ### nel contratto l'acquirente espressamente “dichiara di sapere che il mezzo ha bisogno di alcuni interventi causati dall'usura” .  ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75 ### quanto dichiarato dal sig ### in sede di interrogatorio formale ( in ciò confortato dalle deposizioni dei testi ##### già nel viaggio di ritorno a ### il mezzo sbandava e faceva strani rumori, per cui veniva subito ricoverato presso l'officina di ### ( pure sentito come teste ) in ### dove poi sarebbe stato riparato con il notevole esborso di E 7.800,00; di ciò veniva immediatamente reso edotto ### che, secondo le sue stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, si offrì “bonariamente di fornire una testata al ### in quanto l'avevo in deposito e ci tenevo ad intrattenere rapporti commerciali con quest'ultimo . . . non ho fornito altri pezzi in quanto non ero tenuto in tal senso” . 
A tal proposito, l'odierno appellato ha confermato che in tale circostanza telefonò al sig ### che gli disse “di riparare il camion a mie spese che poi mi sarebbe venuto incontro” ed anche il teste ### presente alla conversazione telefonica ( dalla cui deposizione secondo il Giudice di prime cure discenderebbe la prova dell'accordo novativo ) ha dichiarato di aver parlato in tale circostanza con il venditore, elencandogli “i lavori da fare sul mezzo” e riferendogli che “vi era una testata motore rotta”, al chè il ### gli “disse di procedere ai lavori perché sarebbe andato lui incontro al Quaranta”, che in effetti dopo pochi giorni gli “portò una testata fornita dal venditore” . 
Tutto qui, troppo poco evidentemente per farne discendere addirittura la stipulazione di un accordo novativo dell'originario contratto, in base al quale ( elemento questo che per la verità non emerge affatto dalle riferite dichiarazioni ) il venditore si sarebbe obbligato a far riparare il camion totalmente a sue spese: la verità è, molto più semplicemente, suggellata proprio dalle testuali espressioni usate dalle parti in causa e dal teste ### che hanno tutti univocamente dichiarato che il titolare della ###I. srl venne bonariamente “incontro” alle esigenze prospettategli dal compratore ( con cui voleva conservare un buon rapporto commerciale ), offrendogli una testata che aveva nel proprio magazzino, senza assumere alcun altro impegno . 
Del resto, appare evidente la consapevolezza da parte del compratore di aver acquistato un autocarro vetusto, che necessitava di riparazioni di non poco conto, e ciò sarà stato sicuramente determinante ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75 nella fissazione del suo prezzo ( cfr , oltre a quanto riportato nel contratto di vendita, anche le concordi dichiarazioni rese dal teste ### secondo cui “ il prezzo era di E 18.000,00 oltre IVA perché vi erano lavori da fare sul mezzo” ) . 
Tale ultima circostanza comporta l'evidente infondatezza delle domande subordinate di garanzia per vizi del bene compravenduto e di accertamento della mala fede del venditore ( per altro non riproposte dall'appellato in questa sede a mezzo di appello incidentale subordinato ), pur non potendosi fondatamente sostenere che le relative pretese creditorie si siano prescritte poiché, una volta tempestivamente denunziate le anomalie riscontrate, le stesse sono state portate a conoscenza della controparte con raccomandate del 31.5.2010 e del 26.1.2011, costituenti messa in mora e precedenti all'introduzione della fase di mediazione ( conclusasi senza esito in data ### ) ed alla notifica della citazione, avvenuta il 31.1-1.2.2012 . 
In conclusione, in accoglimento dell'appello, la sentenza di prime cure va totalmente riformata, con finale rigetto delle pretese avanzate dal sig. ### nei confronti della società appellante . 
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e tenendo conto dell'attività difensiva in effetti svolta e del suo pregio, non possono che seguire la soccombenza ed essere quindi poste a carico dell'appellato, con distrazione come richiesto dal difensore dell'appellante .  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### - ### di ### - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede: 1. Accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di ### n. 2045/2015 del 12.6.2015, rigetta le domande proposte da ### nei confronti della ###I. srl ; 2. condanna l'appellato al pagamento in favore della società appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che per la prima fase liquida in E 3.000,00 per compensi professionali, oltre ### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75
IVA, CAP e RSG al 15% e per il gravame in E 382,50 per esborsi ed E 2.000,00 per compensi, oltre ### CAP e RSG al 15%, con distrazione in favore dell'avv ### dichiaratosi anticipatario . 
Così deciso in ### in data ###, nella camera di consiglio della ### della Corte d'Appello di #### di #### estensore (dott. #### il: 27/12/2022 n.8610/2022 importo 208,75

causa n. 1/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Genoviva Pietro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27148/2024 del 21-10-2024

... in riassunzione - a segu ito della declaratoria d'incompetenza del Tribunale di Vastoda Gi ovanni ### avente ad oggetto l'opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogatagli il ### dal Collegio regionale di ### per l'### per la somma di euro 25.823,00, per non aver depositato: il rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese elettorali sostenute o, in mancanza, la dichiarazione di non aver ricevuto contributi e sostenuto spese, a norma dell'art. 7 l. n. 515/93, così come richiamato dall'art. 13, c. VI, l. n. 96/12. Con sent enza depo sitata il ###, la Corte d'appello di L'### a rigettava l'impugnazione proposta da ### ello, osservando che: era inappli cabile alla diff ida e alla contestazione dell'illecito il termine di cui all'art. 14 l. n. 689/81- in conformità della citata consolidata giurisprudenza di legittimità- in considerazione della speciale natura della stessa diffida, avente finalità anche di consentire al candidato di sanare l'illecito con il tardivo invio della dichiarazione; era infondata la dogl ianza afferente all'element o soggettivo dell'illecito, atteso che, esclusa la rilevanza dell'invocata ignoranza del candidato, per non aver fattivamente partecipato (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 7239/2022 proposto da: ### elett.te domiciliato presso l'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso, per procura speciale in atti; -ricorrente - -contro ###'### in persona del legale rappres. p.t., elett.te domiciliato in ### via dei ### 12, presso l'### dello Stato dalla quale è rappres. e difeso; -controricorrente avverso la sentenza n. 1832/2021 della Corte d'appello di L'### pubblicata il ###; udita la relazione del la causa sv olta nella camer a di consigl io del 26/09/2024 dal ### rel., dott. ##### ibunale di L'### con sentenza del 22.12.2020, rig ettava la domanda proposta in riassunzione - a segu ito della declaratoria d'incompetenza del Tribunale di ### ovanni ### avente ad oggetto l'opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogatagli il ### dal Collegio regionale di ### per l'### per la somma di euro 25.823,00, per non aver depositato: il rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese elettorali sostenute o, in mancanza, la dichiarazione di non aver ricevuto contributi e sostenuto spese, a norma dell'art. 7 l. n. 515/93, così come richiamato dall'art.  13, c. VI, l. n. 96/12. 
Con sent enza depo sitata il ###, la Corte d'appello di L'### a rigettava l'impugnazione proposta da ### ello, osservando che: era inappli cabile alla diff ida e alla contestazione dell'illecito il termine di cui all'art. 14 l. n. 689/81- in conformità della citata consolidata giurisprudenza di legittimità- in considerazione della speciale natura della stessa diffida, avente finalità anche di consentire al candidato di sanare l'illecito con il tardivo invio della dichiarazione; era infondata la dogl ianza afferente all'element o soggettivo dell'illecito, atteso che, esclusa la rilevanza dell'invocata ignoranza del candidato, per non aver fattivamente partecipato a nessuna iniziativa elettorale comportante spesa, né ricevuto contributi da denunciare, correttamente era stata ritenuta superflua la prova orale articolata, considerando che, una volta ricevuta la diffida, il candidato avrebbe dovuto, p rima della scadenza del termine assegnato con la di ffida, presentare la suddetta di chiar azione, qual e adempimento fo rmale 3 imprescindibile, anche per la dimostrazione di aver fatto il necessario per invocare l'esimente della buona fede.  ### ricorr e in cass azione avverso la suddetta sentenza, con due motivi. ### regionale di ### per l'### resiste con controricorso.  ### primo motivo denunzia violazione degli artt. 14 e 15, l. n. 515/93, 2 e 14, l. n. 689/81, per non aver la Corte d'appello tenuto conto del fatto che la sanzione amministra tiva avrebbe dovuto essere considerata estinta per tardività della diffida-contestazione effettuata a norma degli artt. 15, c 5 e 8, e 19 l. n. 515, e 14, c. 2 e 6, l.  689/81; ciò in quanto, la consultazione elettorale si era svolta il ### e la proclamazione degli eletti era avvenuta in data ###, mentre il collegio avrebbe dovuto diffidare il ricorrente entro il ###, diffida notificata solo in data ###. 
Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto superfluo l' invio di un'ulteriore diffida prima dell'irrogazione della sanzione amministrativaessendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedurasenza però tener conto della previsione contenuta nell'art. 15 della l. n. 515, di rinvio alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della l. n. 689/81, con la locuzione “salvo quanto diversa mente stabilito”. 
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 24, 111, ###, 2697 e 2907, c.c., nonché omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla mancata ammissione della prova orale richiesta, e motivazione apparente, per aver la Corte d'appello ritenuto superflua la prova testimoniale dedotta (circa l'audizione del rappresentante di lista in ordine alle spese elettorali eventualmente sostenute dal ricorrente, e 4 alle assicurazioni a quest'ultimo fornite sul fatto che a tutti gli obblighi avrebbe provveduto il gruppo politi co di appartenenza) diretta a dimostrare la sua buona fede. 
Il prim o motivo è infondato sulla scorta della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la qua le, in tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, la diffida con la quale il ### di ### invita il candidato che l'abbia omessa a presen tare, nel termin e di quindici giorni, la di chiarazione concernente le spese sostenute e le obbl igazioni assunte per la propaganda elett orale, assolve alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibi lità di sanare l'illecito e nel contempo di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio; ne consegue che non è necessaria la notificazione di un nuovo atto di contestazione, ex a rt. 14 della l. n. 689 del 1981, essendo l'interessato gi à a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura (Cass., n. 3984/24; n. 28262/19). 
In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, è stato altresì affermato che l'obbligo stabilito dall'art. 2, comma 1, n. 3, della legge n. 441 del 1982, richiamato dall'art. 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993, di attestare, in alternativa alla dichiarazione concernente le spese s ostenute per la campagna elett orale, di essersi avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propag andistici messi a disposizione del partito, mi ra ad assicurare, in relazione a tutti i candidati che abbian o partecipato a lla competizione elettorale , la trasparenza delle fon ti di finan ziamento, consentendo gli eventuali controlli; ne consegue che tale dichiarazione autocertificativa, sebbene in forma negativa, deve essere resa anche dai candidati che, oltre a non aver sostenuto personalmente oneri o ricevuto contributi, neppure si siano avvalsi di strutture e mezzi messi a disposizione dal partito, 5 onde, in caso di omissione, è legittima la sanzione irrogata dal Collegio di ### (Cass., n. 8263/21). 
Le di verse interpretazioni delle norme in questione propugnate dal ricorrente non sono sorrette da adeguate ragioni ermeneutiche che inducano a sovvertire la citata giurisprudenza. 
Al riguardo, è anzitutto irrilevante il riferimento alla l. n. 689/81, avendo la Corte territoriale ritenuto non necessario un nuovo atto di contestazione, essendo l'interessato già a conoscenza della natura dell'addebito e della pendenza della procedura. 
Invero, nella duplice funzione assolta dalla diffida, questa Corte di legittimità ha escluso l'applicabilità dell'art. 14 legge n. 689 del 1981 e della contestazione ivi prevista al secondo comma. ###. 15, al comma 19 della legge n. 515 del 1993, con previsione di chiusura, stabilisce - quanto alle sanzi oni amministrative pecuniarie previste in materia elettorale - l'applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, «salvo quanto diversamente disposto», stabilendo altresì, espressamente, che non si applica l'art. 16 della medesima legge n. 689 del 1981. 
Come statui to da questa Cor te (Cas s., n. 3984/24 cit. ), le so ttese ragioni divengono così portatori di un a natura speciale dell'atto descritto all'art. 15, comm a 8, della leg ge n. 515/1993, come modificato dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1996 n. 672 e legittimano la dero ga all'applicazione della più generale disciplina, da valere in materia di sanzioni amministrative, come contenuta nella legge n. 689 del 1981 (Cass. 4 novembre 2019 n. 28262; Cass., n. 8263/21). 
Pertanto, sia la lettera delle disposizioni citate, sia la ratio delle stesse, che va individuata nell'esigenza di assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento d elle campagne elet torali e garantire gli eventuali controlli, comportano la sussistenza dell'obblig o a carico di tutti i 6 candidati che abbiano partecipato alle competizioni elettorali, eletti o meno, di rendere una dichiarazione al riguardo. 
Ne consegue che, anche nei «casi limite», come nella fattispecie, di candidati i quali, oltre a non sostenere personalmente oneri o ricevere contributi, neppure si siano avvalsi di strutture e mezzi propagandistici collettivi di partito, gli stessi sono tenuti a dichiararlo, assumendosene la relativa responsabilità nella prevista solenne forma. Ne discende, altresì, che la notifica della diffida avrebbe dovuto immediatamente spingere l'ingiunto ad adempiere, consegnando la documentaz ione richiesta). 
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto diretto al riesame delle valutazioni discrezionali del la Corte d'appello sulla non amm issione della dedotta prova testimoniale, ritenuta superflua, venendo in rilievo la man cata osservanza dei suddetti obblighi formali a carico del candidato, diretti a garanti re la trasparenza delle fonti di finanziamento, e dunque non surrogabili attraverso deleghe a terzi. 
Infine, va soggiunta l'irrilevanza dell'eventuale ignoranza della legge da parte del candi datoil qu ale assume di ess ersi affidato alle “rassicurazioni” di terzi circa la procedura da seguireche non può certo scusare il ricorrente. 
Le spese seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 1.800,00 oltre al rimbors o delle spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto 7 per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio della ### del 26  

Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Caiazzo Rosario

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19681/2024 del 17-07-2024

... sanzione disciplinare. Egli sostiene che la corte territoriale non avrebbe motivato sull'incompetenza degli uffici a ricevere la denuncia e avrebbe riconosciuto come inesistente la motivazione di cui al punto 2 dell'atto sanzionatorio. La doglianza è inammissibile. In primo luogo, si rileva che la Corte d'appello di ### ha espressamente affermato che il ricorrente incidentale non aveva inviato la denuncia che ha dato origine alla vicenda al superiore sp ecificamente competente, ossia all'### in ### Inoltre, il lavoratore non contesta ancora adeguatamente la ratio della sanzione che non si riferisce ad una generica comunicazione di alcuni fatti a dei soggetti qualsiasi, ma all'invio a più organi della P.A. di appartenenza, non tutti interessati, per competenza, alla notizia (fra cui mancava, poi, l'###, di uno scritto conten ente sue valutazioni personali offensive in ordine a uno scambio di e-mail con un suo collega. Il fatto che della questione tecnico-amministrativa l'### fosse stata in qualche modo informata in precedenza non fa venire meno la responsabilità del dipendente. Il giudice di appello ha, poi, motivato in maniera compiuta quanto all'esistenza dell'illecito disciplinare (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. ###/2019 proposto da: Ministero degli ### esteri e della cooperazione internazionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in ### via dei ### 12; -ricorrente contro ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### presso cui è elettivamente domiciliato in ### via ### di ### 153; -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la SENTENZA della Corte d'appello di ### n. 2424/2019, pubblicata il 24 giugno 2019. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2024 dal #### ricorso depositato il 18 dicembre 2013 ### console generale d'### a ### con qualific a d i dirigente, ha convenuto, dav anti al Tribunale di ### il M inistero de gli ### esteri e de lla cooperaz ione internazionale (da ora ###, chiedendo: la declaratoria di nullità, illegittimità e inefficacia dei provvedimenti disciplinari impugnati (sospensione dal serviz io e dalla retribuzione e successivo trasferimento in ###; la condanna della P.A. a corrispondere gli emolumenti non pagati e a restituire il periodo di anzianità; la condanna della P.A. a risarcire il danno subito; il riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 147 del d.P.R. n. 18 del 1967; la decl aratoria del suo diritto a recup erare le ore prestate in più rispetto all'orario di lavoro.  ### ale di ### nel contradd ittorio delle parti, con sentenza 2424/2019, ha rigettato il ricorso.  ### ha proposto ap pello che la Corte d'app ello di ### nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2424/2019, ha accolto limitatamente all'illegittimità del provvedimento di rientro in It alia, condann ando la P.A . a risarcire il danno nella misura di € 246.010,00.  ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.  ### si è difeso con controricorso, ha proposto ricorso incidentale sulla base di 17 motivi e ha depositato memoria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo e il secondo motivo che, per ragione di connessione, vanno trattati insieme, il ### contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 18 del 1967, in combinato disposto con l'art. 110 del d.P.R. n. 18 del 1967 e dell'art. 2697 c.c. 3 ### lamenta che la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che la revoca dell 'incarico del controricorrente non avrebbe rispettato l'art. 34 menzionato, in quanto il relativo provvedimento non conterrebbe l'indicazione di specifiche esigenze di servizio le quali, poi, non sarebbero state provate in giudizio. 
In particolare , non sarebbe stata cond ivisibile l'affermazio ne del carattere sanzionatorio della revoca in esame, ritenuta alla luce della contiguità di essa rispetto alla sospensione del servizio inflitta al dipendente e della mancanza di una valida motivazione del provvedimento contestato. 
Il giudice di secondo grado non avrebbe valutato che, nella specie, non sarebbe venuto in rilievo il conferimento di un incarico, ma solo la movimentazione di personale per esigenze di servizio, con l'effetto che non avrebbe potuto parlarsi di una revoca di siffatto incarico. 
Neppure avrebbe potuto ipotizzarsi un rientro anticipato, atteso che il d.P.R.  n. 18 del 1967 stabiliva, per le destinazioni all'estero dei funzionari diplomatici, un periodo minimo di due e massimo di quattro anni prima dell'avvicendamento e che il controricorrente era rimasto in ### per tre anni. 
Il fenomeno in questione sarebbe consistito in una semplice movimentazione del personale, consentita dal d.P.R. n. 18 del 1967 per esigenze di servizio. 
Detta movimentazione sarebbe avvenuta con decreto, per il quale non sarebbe stato previsto dalla legge un obbligo di specifica motivazione, essendo sufficiente il rinvio alle menzionate esigenze di servizio, in quanto l'avvicendamento de quo sarebbe stato espressione di un potere discrezionale del datore di lavoro, che avrebbe dovuto tenere conto di ogni aspetto dell'attività di servizio nell'ambito di un sistema pi ù generale, alla luce della p eriodica riorganizzazione dei movimenti di personale su scala mondiale. 
La stessa giurisprudenza am ministrativa in materia avrebbe chiarito che l'obbligo di motivazione dei provv edimenti in questione sarebbe stato da considerare attenuato, riducendosi il sindacato giurisdizionale al riscontro della manifesta illogicità o del travisamento dei fatti. 
Non vi sarebbe stato nessun diritto del controricorrente a restare all'estero per quattro anni e la corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto che egli aveva 4 prestato servizio all'estero in via continuativa per un totale di sette anni, a fronte di una durata massima di otto anni consentita dalla legge. 
La Corte d'appello di ### avrebbe errato a dare rilievo al fatto che i consoli precedenti fossero rimasti in carica per quattro anni, trattandosi di circostanza priva di va lore, e ad invertire l'onere della prova, p oiché sarebbe stato il dipendente a d overe dimostrare che avrebbe avuto un diritto soggettivo a permanere nella sede di ### e che il richiamo a ### sarebbe stato illegittimo o irragionevole.  ###, in tema di atti ritorsivi nell'ambito lavorativo, l'onere della prova della natura di tali atti sarebbe gravato sul lavoratore, il quale sarebbe stato tenuto a provare l'intento di rappresaglia del datore e che questo sarebbe stato il solo motivo alla base del provvedimento. 
La corte territoriale non avrebbe, poi, nulla detto in ordine alla motivazione della sentenza di primo grado, che avrebbe rilevato come la P.A. avesse spiegato le ragioni del ritorno del controricorrente a ### desumibili da una missiva del 29 maggio 2 013 dell'### ore italiano in ### mentre, invece, il dipendente non avrebbe dimostrato il carattere ritorsivo o san zionatorio del provvedimento. 
Le doglianze meritano accoglimento. 
In ordine all'inquadramento normativo della vicenda, si osserva quanto segue.  ###.A. ricorrente sostiene che la fattispecie sarebbe regolata dagli artt. 34 e 110 d.P.R. n. 18 del 1967, i quali contengono le seguenti prescrizioni: Art. 34, comm i 1 e 2, d.P.R. n. 18 del 19 67, intitolato destinazioni e accreditamenti: Art. 110 d.P.R. n. 18 del 1967, intitolato “Avvicendamenti”: “I funzionari diplomatici vengono destinati ad ogni sede ###periodo minimo di due anni e uno massi mo di quattro an ni, salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi. 
I funzionari diplomatici non possono rimanere in servizio all'estero per più di otto anni consecutivi, detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede, salva la facoltà dell'ammin istrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti. 
Successivamente al periodo di servizio all'estero, essi prestano servizio a ### per un periodo non inferiore a due anni.  (…)”. 
Si rileva che la sentenza di primo grado ha affermato (ciò si ricava da pagina 3 della sentenza di appello) che il controricorrente è un dirigente amministrativo appartenente ai ruoli ### che ha ricoperto un posto funzione presso una sede estera, e che alla sua posizione si applica il d.P.R. n. 18 del 1967. 
La decisione di appello, invece, ha ritenuto applicabile l'art. 34 del d.P.R. n. 18 del 1967 e ha stabilito in quattro anni il termine di durata massima dell'incarico attribuito al controricorrente, ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 71 del 2007. 
Il lavorat ore, che espone di non avere mai stipula to un contratto p er l'assegnazione dell'incarico a ### precisa nel suo controricorso che l'art.  110 citato non si applicherebbe, in quanto riguarderebbe solo il personale della carriera diplomatica, mentre egli sarebbe un dirigente amministrativo al quale sarebbe stato conferito un posto funzione all'estero in virtù del d.P.R. n. 368 del 2000. 
Egli contesta pure l'applicabilità del d.m. n. 71 del 2007 in quanto, a suo avviso, la fattis pecie sarebbe regolata dall'art. 19 d. lgs. n. 16 5 del 2001 e dall'art. 20 CCNL. 
La sua ricostruzione è che esisterebbe una posizione di dirigente presso il ### a ### e che il relativo incarico dovrebbe avere una durata 6 minima di tre e mass ima di cin que anni, a i sensi dell e disposizioni app ena menzionate. 
In particolare, non essendo stata determinata una durata di detto incarico fin dall'inizio, questa dovrebbe ritenersi pari a cinque anni. 
Le affermazioni del dipendente non sono condivisibili.  ###. 93 del d.P.R. n. 18 de l 1967 prevede che “
Non trovano applicazione, allora, né l'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 né l'art.  20 CCNL menzionato in ordine alla durata della presenza della parte in ### trattandosi di prescrizioni generali, prevalendo il d.P.R. n. 18 del 1967 in quanto lex specialis. 
Lo spostamento del ricorrente incidentale a sede ###è, quindi, un atto di conferimento di incarico dirigenziale e il suo ritorno a ### è un semplice rientro che non ha inciso sulla sua qualifica dirigenziale. 
Il dirigente assegnato a sede ###ha un diritto soggettivo a restare in detta sede, in quanto la movimentazione avviene per esigenze di servizio della P.A. di appartenenza e nell'interesse esclusivo di quest'ultima, come si evince dall'art. 34 . 
Tecnicamente non viene in questione neppure un vero trasferimento da sede a sede , essendo unic a la sede ###### ma u n'assegnazione temporanea, necessaria in ragione delle particolari esig enze d el Ministero, il quale, con i suoi dipendenti, deve essere presente in tutti i ### che hanno rapporti con l'### Questo in quanto, nella specie, il ricorrente incidentale avrebbe trascorso in ### ben tre anni e, dunque, un tempo superiore a quello minimo indicato dal d.m. citato, pari a due anni. 
Sulla base di questa ricostruzione dei fatti e della normativa applicabile, si evidenzia che la Corte d'appello di ### ha dato rilievo, ai fini dell'accoglimento del gravame, alla circostanza che il provvedimento contestato non sarebbe stato specificamente motivato e che la P.A. non avrebbe provato e allegato la sussistenza delle esigenze di servizio previste dalla legge. 
Al riguardo, si osserva che quello che è stato contestato, trattandosi di pubblico impiego privatizzato, è, comunque, un atto gestorio del rapporto di lavoro di diritto privato posto in essere dal datore di lavoro nell'ambito dei suoi poteri di direzione imprendit oriale e, come tale, assoggettato all'ordinario controllo giudiziale. 
Con riferiment o ai ### atti di gestione del rapporto di lavoro tra i direttori degli ### italiani di cultura all'estero (ex art. 14 della legge n. 401 del 1990) e il Ministero degli affari esteri, la S.C. ha chiarito che questi non sono assimilabili né equiparabili a quelli con il personale appartenente alla carriera diplomatica, ma sono adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 28873 del 1° dicembre 2017). 
Indubbiamente, il datore di lavoro non può ledere diritti del lavoratore che, però, nel caso in esame, non sono in questione, almeno nei termini prospettati dal dipendente, in quanto, come detto, non vi era un suo diritto a restare nella sede di ### per cinque anni. 
Gli atti de quibus non possono essere dichiarati inefficaci per il semplice fatto di non essere stati dettagliatamente motivati, essendo, per sua natura, come evidenziato, il menzionato potere di direzione non strettamente vincolato, ma 10 possono essere censurati in sede ###questo contesto, le ragioni concrete del provvedimento possono essere valutate. 
In particolare, gli atti in esame possono essere contestati e sanzionati se, all'esito dell'esame giudiziario, si rivelino non basati su esigenze di servizio o fondati su un a motivazione gravemente illogica o su un travisament o delle circostanze, essendovi, in queste eventualità, un inadempimento del datore di lavoro ai suoi obblighi, fra cui vi sono anche quelli espressione dei principi di correttezza e buona fede. 
Altra ipotesi nella quale è possibile chiedere tutela al giudice è, poi, quella in cui l'atto sia discriminatorio o ritorsivo. 
Dalla lettura d ella sentenza impu gnata, quest'ultima circostanza è quella dedotta dal controricorrente a sostegno della sua pretesa. 
La corte territoriale ha fondato la sua decisione sull'assunto che non vi fosse “una valida motivazione in ordine all'anticipato rientro rispetto al termine di permanenza massima” e che “la revoca dell'incarico di ### Generale” fosse contigua “rispetto alla sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 40 giorni irrogata dal MAECI”, con la conseguenza che doveva ritenersi il carattere “sanzionatorio della suddetta revoca”. 
Il giudice di appello, però, non ha considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimento del datore di lavoro a carattere ritorsivo, l'onere della prova su tale natura dell'atto grava sul lavoratore, potendo esso essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici, che facciano ritenere con su fficiente certezza l'intento di rappresaglia, il q uale deve ave re avuto efficacia determinativ a esclusiva della volontà del datore di lavoro, an che rispetto ad altri fatti rilevan ti ai fini della configurazione de l provvedimento illegittimo. In particolare, il lavoratore non può limitarsi a dedurre circostanze rilevanti in astratto ai fini della ritorsione, ma deve indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causali tà tra le circostanze pretermesse e l'asserito intento di rappresaglia (Cass., Sez. L, n. 18283 del 5 agosto 2010). 11 Nella specie, la Corte d'appello di ### ha posto a carico della P.A. l'onere di dimostrare che il suo provvedimento era giustificato da specifiche esigenze di servizio, ma, in questo modo, non ha rispettato la menzionata giurisprudenza. 
Soprattutto, una responsabilità della P.A. non pote va ricavarsi né dalla mancata indicazione, nell'atto contestato, delle specifiche esigenze di servizio che lo avevano giustificato, non essendo ciò imposto da qualche disposizione, né dalla contiguità temporale dello stesso atto con la sanzione inflitta, trattandosi di circostanza equivoca.  ###, ragionando diversamente, sarebbe, in astratto, sempre censurabile l'atto organizzatorio che coinvolga la posizione di persone coinvolt e in procedimenti disciplinari e sarebbe vietato alla P.A. di spostare in altro ufficio, a parità di mansioni, il personale sanzionato, persino quando la censura inflitta potrebbe giustificare, di per sé, l'avvicendamento. 
Questa impostazione trova riscontro nella giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. L, n. 3811 del 2014, pur se resa con riferimento alla precedente versione dell'art. 93 del d.P.R. n. 18 del 1967) la quale ha già affermato che la disciplina dettata per il personale assegnato alle sedi estere prevede che la distribuzione dei posti in organico nelle sin gole sedi diplomatiche sia rapportata specificatamente alle funzioni che ivi devono essere svolte (posti-funzione) e che l'istituzione e la soppressione dei posti di organico siano modulate sulla base delle esigenze di servizio dell'ufficio. 
Il dipendente non è, quindi, titolare di un diritto a continuare a prestare la sua attività nella sede ###precedenza assegnata. 
Il rapporto di servizio del personale del Ministero degli affari esteri presenta, infatti, delle peculiarità per le quali si può svolgere per periodi determinati anche in terr itorio straniero, e ciò con l'adesione del dipendente , ma nel l'interesse proprio della P.A.  2) Con il terz o motiv o la P.A. ricorrente lamenta la violazione e fa lsa applicazione dell'art. 171 del d.P.R. n. 18 del 1967 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel parametrare il risarcimento riconosciuto al controricorrente sull'indennità estero giornaliera e sul num ero di giorni mancanti per il 12 raggiungimento del quarto anno di servizio in ### Essa non avrebbe tenuto conto, però, della natura indennitaria e non risarcitoria dell'indennità in esame. 
La censura merita accoglimento.  ###à di servizio all'estero di cui agli artt. 170 e 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, per il personale dipendente dall'### degli affari esteri, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera, sicché la stessa non concorre a determinare il danno patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente richiamato presso la sede centrale (Cass., Sez. L, n. 14112 dell'11 luglio 2016).  3) Deve essere esaminato, quindi, il ricorso incidentale.  4) Con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001 e la violazione dell'art. 132 c.p.c.  ###. 55 bis, comm a 5, d.lgs. n. 165 del 2 001, stabilis ce che “### comunicazione al dipenden te, ne ll'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipenden te dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contest azione dell'addebito, il dipendent e può indicare, altresì, un nu mero di fax, di cui egli o il suo pro curatore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tram ite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo”. 
Sostiene il ricorrente incidentale che la notifica della contestazione disciplinare debba obbligatoriamente avvenire a mezzo posta elettronica certificata, ove il dipendente ne sia munito. 13 Egli afferma, poi, che l'UPD non gli avrebbe inviato d irettamente detta comunicazione, ma avrebbe dato l'incarico di provvedere in tal senso ad un ufficio diverso da quello ove egli prestava servizio. 
La dog lianza è infondata, atteso che la disposiz ione consente alla P.A. di ricorrere a più modalità di comunicazione, rilevando esclusivamente il fatto che siffatta comunicazione arrivi a conoscenza dell'interessato, il che, nella specie, è avvenuto. 
Allo stesso modo, non ha alcuna incidenza il coinvolgimento di un'altra P.A.  per la sped izione, n on essendo contestato che il mitte nte fosse l'UPD competente. 
Peraltro, si evidenzia che il d.lgs. n. 165 del 2001 non sanziona il mancato rispetto delle modalità di invio della comunicazione ad opera della P.A., con la conseguenza che il procedimento disciplinare non può essere considerato nullo per le ragioni indicate dal lavoratore.  5) Con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 196 del 2003, artt. 7, 11, punto 1, lett. a e b, 13 e 8 CCNL 2006-2009, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l'omessa motivazione e statuizione quanto al diritto di accesso in o rdine alla comunicazione all'UPD di suoi dati personali e alla richiesta di risarcimento danni correlata. 
Afferma che la com unicazione del p rocediment o all'### italiana in ### non sarebbe avvenuta per fini istituzionali e che non vi sarebbe stata la preventiva informazione all'interessato per il trattamento dei dati personali. 
Sostiene che gli atti tratt ati in vio lazione del d.lgs. n. 196 del 2 003 non avrebbero potuto essere utilizzati. 
Allo stesso modo, non avrebbero potuto essere impiegate la contestazione di addebito e la sanzione disciplinare. 
La doglianza è inammissibile per plurime ragioni. 
Innanzitutto, vi è difetto di interesse, in quanto il d.lgs. n. 165 del 2001 e, nella specie, l'art. 55 bis, non prevedono alcuna sanzione per le condotte indicate dal ricorrente incidentale. 14 Le uniche circostanze rilevanti ai fini della comunicazione della contestazione disciplinari sono la sua formazione ad opera dell'UPD e la sua ricezione da parte del destinatario e nessuna censura, al riguardo, è stata proposta. 
Quanto all'omessa pronuncia e all'omessa motivazione, si evidenzia che la doglianza è inammissibile per contraddittorietà e perché la corte territoriale ha esaminato le doglianze in te ma di tutela dei dati personali d el ricorren te incidentale, rigettandole tutte con motivazione completa, con la quale ha chiarito espressamente che non erano stati comunicati né dati sensibili né dati giudiziari del dipendente. 
Inoltre, il ricorrente incidentale non ha adeguatamente criticato l'accertamento in fatto (che, a questo punto, non è ormai più censurabile in sede di legittimità) compiuto dalla Corte d'appello di ### che, come detto, ha escluso che fossero stati trattati e trasferiti a terzi illegittimamente i menzionati datti sensibili e giudiziari. 
Ne deriva che correttame ne la corte territoriale ha rigettato il mot ivo concernente i danni per violazione della privacy.  6) Con il terzo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 2087 c.c., degli artt.  3 e 41 Cost. e 6 CEDU e ### 2003/88/CE per la convocazione in località distante dal luogo di lavoro e per n on avere considerato servi zio il te mpo necessario per sostenere il contraddittorio disciplinare. 
Egli chiede l'app licazione dell'art . 147 del d.P.R. n. 18 del 1967, che riconosceva al personale in servizio all'estero che intervenga alla trattazione orale il trattamento previsto per il personale chiamato temporaneamente in ### per ragioni di servizio. 
La doglianza è infondata, in quanto, in tema di procedimento disciplinare, al personale contrattualizzato del Ministero degli affari esteri, cui fanno eccezione i soli diplomatici, si applicano, a far data dall'entrata in vigore del ### del 16 febbraio 1995 per il comparto ### in uno alle disposizioni di quest'ultimo, quelle del d.lgs. n. 29 del 1993, poi confluito nel d.lgs. n. 165 del 2001, il cui art. 72 espressamente esclude l'applicabilità a detto personale delle norme in 15 materia disciplinare contenute nel d.P.R. n. 3 d el 1957 e di quelle ad esso collegate, tra cui anche l'art. 147 del d.P.R. n. 18 del 1967 sui rimborsi spese (Cass., Sez. L, n. ### del 15 dicembre 2017). 
Inoltre, si osserva che l'art. 55 bis citato stab ilisce che l'UPD 10) Con il settimo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, punto 4, d.lgs. n. 165 del 2001 e, in subordine, art.  6, punti 3, della ### per mancato esame delle ragioni sostanziali di nullità per incompetenza della ### La doglianza che, nella sostanza, ripropone una delle censure prospettate con il precedente motivo, è inammissibile, non essendo stata proposta nel ricorso davanti al Tribunale di ### 11) Con l'ottavo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 55 bis, punto 4, d.lgs. n. 165 del 2001 e, in subordine, dell'art. 6, punto 3, della ### per mancato esame delle ragioni sostanziali di nullità e illegittimità per adozione della sanzione disciplin are con decreto ministeriale. 
La doglianza che, nella sostanza, ripropone una delle censure prospettate con il sesto motivo, è inammissibile, non essendo stata proposta nel ricorso davanti al Tribunale di ### 12) Con il nono motivo il ricorrente incidentale contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis, punto 4, d.lgs. n. 165 del 2001, e dell'art. 6, punto 3, ### per mancata specificità della contestazione disciplinare e dell'art. 51 c.p. e dell'art. 17 del d.P.R. n. 3 del 1957, nonché il mancato esame di un fatto decisivo inerente alla sussistenza dell'obbligo del pagamento in valuta locale dei lavoratori brasiliani e la contraddittorietà della motivazione. 
Egli eviden za che, nel ricorso in troduttivo, avrebbe fatto notare l'indeterminatezza di alcuni fatti contestati e che la corte territoriale avrebbe omesso di accertare se il fatto contestato fosse realmente accaduto e se fosse disciplinarmente rilevante. 18 Si riferis ce, in particolare, alla circostanz a che egli si sarebbe rifiutato di eseguire un ordine. 
La doglianza è inammissibile. 
In primo lu ogo, s i rileva che la contraddittorie tà della motivazione di u na sentenza di appello non è più denunciabile in cassazione. 
Inoltre, si osserva che la corte territoriale ha accertato, con un giudizio di merito non più contestabile nella presente sede, che l'omessa esecuzione della richiesta avanzata dal ### Amb. ### era stata contestata. 
Per ciò che concerne il mancato accertamento, ad opera del giudice di appello, della circostanza che l'ordine in esame avrebbe comportato una responsabilità penale, si evidenzia che il ricorrente incidentale non ha riportato nel suo atto di impugnazione la parte del ricorso introduttivo in cui il motivo sarebbe stato proposto negli stessi termini in cui è prospettato in questa sede. 
Peraltro, si sottolinea come e gli non abbia neanche indicato gli elemen ti specifici in base ai quali la corte terr itoriale avreb be dovu to ritenere, con ragionevole certezza, la rilevanza penale dell'esecuzione della richiesta citata. 
Si precisa che detta rilevanza non inciderebbe, comunque, sulla questione della completezza della contest azione. Infatti, il g iudice di appello h a censurato specificamente, come pure l'atto di contestazione, la condotta del dipendente per essersi rifiutato di ottemperare ad un ordine senza coinvolgere direttamente anche l'### Osserva ancora il ricorrente incidentale che l'### non avrebbe svolto, in materia, alcun ruolo di supremazia gerarchica e che, comunque, egli avrebbe rilasciato una certificazione, anche se non nei termini a lui richiesti. 
Al riguardo, si evidenzia che, innanzitutto, non risulta che queste censure siano state proposte negli stessi termini nel ricorso introduttivo e, quindi, nell'atto di appello. 
Inoltre, si precisa che queste affermazioni confermano il contenut o della contestazione disciplinare, vale a dire il mancato coinvolgimento della gerarchia amministrativa e la non esecuzione dell'ordine.  13) Con il decimo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art.  55 bis, punto 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e il mancato esame di un fatto decisivo inerente all'informativa da lui data all'### oltre alla contraddittorietà della motivazione. 
Egli afferma che la motivazione della sanzione sarebbe stata illogica, in quanto vi sarebbe stato contrasto fra ciò che era affermato a pagina 3, punto 3, della stessa, ove era scritto che non avrebbe dato valide motivazioni del mancato invio all'### in ### della comunicazione del 2 aprile, e la considerazione contenuta a pagina 3, punto 1, ove sarebbe stato contestato “l'aver inoltrato una comunicazione ministeriale gravemente lesiva per toni e contenuti dell'immagine personale e professionale del capo d ell'### de lla ### e dell'### stessa”. 
La doglianza è inammissibile. 
Innanzitutto, il ricorrente incidentale non ha riportato le parti del ricorso di primo e di secondo grado in cui aveva sollevato specificamente come motivo di impugnazione la censura in questione. 
Inoltre, la corte territoriale ha accertato il verificarsi delle condotte contestate, di per sé idonee a giustificare la sanzione.  ###, il dipendente non ha negato di non avere reso noto lo scritto del 2 aprile all'### di ### così scegliendo di non comunicare il recente contrasto con il capo dell'### della ### al soggetto compente, ma di diffonderne il contenuto con modalità non consone ad altri destinatari.  14) Con l'undicesimo motivo il ricorrente incidentale contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 e 51 c.p. in quanto la corte territoriale avrebbe travisato il concetto di denuncia di cui all'art. 54 bis citato e quello di rapporto di polizia giudiziaria. 
Inoltre, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere tale circostanza non dedotta nel ricorso introduttivo di primo grado. 
Peraltro, il suo rapporto di pol izia giudiziaria non avrebbe potuto essere allegato al ricorso di primo grado. 20 Infine, ha evidenziato che la denuncia da lui presentata sarebbe stata inviata anche a suoi superiori gerarchici, essendo stata comunicata ad autorità centrali. 
La doglianza è inammissibile, non avendo il ricorrente incidentale colto la ratio della decisione. 
La corte territoriale ha ritenuto non applicabile il citato art. 54 bis in quanto la denuncia in esame non era stata fatta al superiore gerarchico del ricorrente incidentale, ma a quello del denun ciato, come pre vist o dalla disposizione in commento. 
Del tutto irrilevante è il fatto che, fra i molti destinatari dell'atto in questione, vi fossero anche autorità centrali, atteso che è proprio l'invio dello stesso a una pluralità di soggetti, fra cui alcuni di certo estranei alla gerarchia qui rilevante, uno degli elementi che ha condotto alla sanzione disciplinare. 
Inoltre, la Corte d'appello di ### ha rilevato che non assumeva rilievo la denuncia inoltrata all'autorità giudiziaria il 22 aprile 2013, considerato che era successiva alla contestazione dell'addebito. 
Peraltro, si evidenzia an cora che la sanzione disciplinare è stata inflitta al ricorrente incidentale per le modalità con cui aveva reso noto a vari soggetti diversi dall'### il suo contrasto con il capo dell'### della ### utilizzando espressioni ingiuriose, il che esclude che possa applicarsi l'art. 51 c.p.  (in ordine a questa disposiz ione, poi, si sottolinea che il lavorat ore non ha indicato in quali punti dei ricorsi di primo e secondo grado ne avrebbe denunciato la violazione).  15) Con il dodicesimo motivo il ricorrente incidentale lamenta la mancata applicazione della scriminante prevista dall'art. 598 c.p., in quanto le espressioni da lui usate avrebbero rappresentato un suo atto di difesa in un procedimento amministrativo per impedire illegittime e illecite interferenze nella sua attività certificativa. In particolare, lo scambio di e-mail con il ### sarebbe rientrato in un procedimento amministrativo di rimostranza. 
La doglianza è inammissibile. 21 A prescindere dal fatto che il ricorrente incidentale non ha dedotto di avere proposto la censura in primo e in secondo grado, si rileva che l'esimente di cui all'art. 598 c.p., che è funzionale al l ibero eser cizio del diritto di dif esa, è applicabile unicamente alle espressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processuali attuali del giudizio ordinario o amministrativo al quale siano riferite (Cass., pen., n. ### del 2019).  16) Con il tred icesimo motivo il ricorrente incidentale contest a l'omessa motivazione, la contraddittorietà e il travisamento dei fatti nel ritenere esistenti e provate le ragioni indicate nei punti 2 e 3 della sanzione disciplinare. 
Egli sostiene che la corte territoriale non avrebbe motivato sull'incompetenza degli uffici a ricevere la denuncia e avrebbe riconosciuto come inesistente la motivazione di cui al punto 2 dell'atto sanzionatorio. 
La doglianza è inammissibile. 
In primo luogo, si rileva che la Corte d'appello di ### ha espressamente affermato che il ricorrente incidentale non aveva inviato la denuncia che ha dato origine alla vicenda al superiore sp ecificamente competente, ossia all'### in ### Inoltre, il lavoratore non contesta ancora adeguatamente la ratio della sanzione che non si riferisce ad una generica comunicazione di alcuni fatti a dei soggetti qualsiasi, ma all'invio a più organi della P.A. di appartenenza, non tutti interessati, per competenza, alla notizia (fra cui mancava, poi, l'###, di uno scritto conten ente sue valutazioni personali offensive in ordine a uno scambio di e-mail con un suo collega. 
Il fatto che della questione tecnico-amministrativa l'### fosse stata in qualche modo informata in precedenza non fa venire meno la responsabilità del dipendente. 
Il giudice di appello ha, poi, motivato in maniera compiuta quanto all'esistenza dell'illecito disciplinare (si leggano le risposte ai motivi cinque e sei degli atti di appello, contenute alle pagine da 12 a 16).  17) Con il qua ttordicesi mo motivo il ricorrente incidentale lamenta l'esecuzione della san zione con modalità ill ecite e la vi olazione e falsa applicazione degli artt. 183 d.P.R. n. 18 del 1967, 1343 c.c. e 347, comma 2, c.p., nonché un travisamento di fatto e di diritto. 
Egli afferma di avere sollevato la questione dell'illegittimità delle modalità di esecuzione della s anzione disciplinare d i sospensione dal serviz io, che gli avrebbe imposto di mantenere ancora la responsabilità della gestione, e che la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare tale motivo. 
La doglianza è inammissibile. 
In primo luogo, il ricorrente incidentale non ha riportato il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, confermata dalla corte territoriale, che, pronunciandosi sul relativo motivo di appello (il numero 10), ha chiarito che era inammissibile per non essersi l'appellante correttamente confrontato con la decisione del Tribunale di ### Inoltre, la Corte d'appello di ### ha verificato che il ricorrente incidentale durante il periodo di sospensione era stato sostituito dal reggente. 
Peraltro, dalla lettura del p resente motivo, s i evince che il ### aveva risposto al ricorrente incident ale che, durante la detta sospensio ne, era da considerare come assente.  18) Con il quindicesimo motivo il ricorrente incidentale lamenta l'errata e falsa applicazione dell'art. 20 del ### 2002-2005 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 per la durata dell'incarico dirigenziale non fissato con l'atto di conferimento, per il correlato risarcimento del danno per rimozione ritorsiva dall'incarico e per l'illegittima acquisizione nel processo di un documento presentato tardivamente su cui si sarebbe fondata la decisione. 
Egli sostiene che la durata dell'incarico non sarebbe stata predeterminata dal ### con la conseguenza che egli, legittimamente, avrebbe potuto ritenere che questo durasse almeno cinque anni. 
La corte territoriale avrebbe errato nel fare riferimento all'art. 5 del d.m. n. 71 del 2007 e non avrebbe motivato in ordine alla sua legittimità e vigenza. 23 In particolare, detto d.m. avrebbe dovuto operare secondo quanto previsto dall'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 e 20 del ### relativo al personale dirigente ### 1. Pertanto, non avrebbe potuto prescrivere un termine di durata minimo di due e massimo di quattro anni della sua assegnazione ad un posto funzione dirigenziale all'estero di ### di un consolato generale, atteso che il d.lgs. e il ### sopra menzionati la fissavano in minimo tre e massimo cinque anni. 
Peraltro, il d.m. in e same sarebbe stato abrogato dal successivo d.m.  5011/1212 del 28 giugno 2013 e, comunque, sarebbe stato depositato per la prima volta dal ### in maniera irrituale solo con l'allegato 14 alla memoria difensiva per l'udienza del 9 giugno 2014. 
Inoltre, osserva il ricorrente incidentale che il d.m. n. 71 del 2007 non avrebbe avuto valenza di decret o regolame ntare, in quan to non comunicato alla ### del ### prima dell'emanazione, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere disapplicato. Detto d.m., poi, essendo un atto gestionale, sarebbe stato emanato da un soggetto non competente, vale a dire il ### in luogo del dirigente, come previsto dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
La doglianza è infondata. 
Infatti, nella specie non trovano applicazione né l'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 né l'art. 20 ### indicato. 
Come chiarito in precedenza, nell'esame d ei motiv i di ricorso principale, l'assegnazione del ricorrente incidentale a sede ###è un atto di conferimento di incarico dirigenziale. 
Egli era già dirigente ed è stato inviato, su sua richiesta, all'estero. Il fatto che sia stato richiamato a ### non ha comportato il venire meno della sua qualifica dirigenziale, ma, semplicemente, il cambio della sua sede. 
Il dirigente assegnato a sede ###ha un diritto soggettivo a restare in detta sede, in quanto lo spostamento avviene per esigenze di servizio della P.A.  di appartenenza e nell'interesse esclusivo di quest'ultima, tanto da avere per sua natura carattere sempre temporaneo. 
La situazione è regolata dal d.P.R. n. 18 del 1967 e, precisamente, dal suo art.  34, in ragione del disposto dell'art. 6, comma 5, primo periodo, d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale per il Ministero degli affari esteri sono fatte salve le 24 particolari disposizioni dettate dalle normative di setto re quanto all'organizzazione e alla disc iplina degli uffici, nonché alla consiste nza e alla variazione delle dotazioni organiche, e dell'art. art. 45, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, per cui le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del d.P.R. n. 18 del 1967, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri. 
Tale d.P.R. non prevede una durata minima o massima dei servizi prestati all'estero presso gli uffici consolari dal personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, m a si limita a stabilire, all'art. 34, commi 1 e 2, che i movimenti del personale sono dispo sti per esig enze di servizio e che, salvo quanto previsto dall'art. 36 per la nomin a dei capi dell e rappresentan ze diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede e il richiamo al Ministero del personale sono disposti con decreto del ### Non è indicata siffatta durata minima in quanto non si tratta, diversamente da ciò che sostiene il ricorrente incidentale, del conferimento di incarichi dirigenziali, ma della semplice movimentazione di dipendenti (nella specie, già dirigenti) del Ministero presso sedi estere. 
Stando così le cose, non h anno alcu n rilievo le doglian ze del ricorrente incidentale in ordine al d.m. n. 17 del 2007. 
Questo potrebbe assumere al massimo, nell'ambito del rapporto di lavoro in esame, il valore di at to di g estione interno al Mi nistero, il quale si autoimporrebbe, per ragioni organizzative sue proprie, un limite alla facoltà di spostare i lavoratori mandati all'estero. 
Peraltro, nella specie, il ricorrente incidentale avrebbe trascorso in ### ben tre anni e, dunque, un tempo superiore a quello indicato del d.m. citato.  19) Con il sedicesimo motivo il ricorrente incidentale contesta la violazione dell'art. 20 ### 2002-2005 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001, il mancato accoglimento del provvedimento di reintegra e la parametrazione del danno. 
Egli censura la sentenza di appello perché avrebbe ritenuto non esercitata tempestivamente in primo grado la domanda di reintegra. 
Sostiene il dipendente che egli non avrebbe proposto la domanda di reintegra da subito perché il suo trasferimento sarebbe avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio. 
La doglianza è inammissibile, non avendo il ricorrente incidentale dichiarato nel suo ric orso se la dom anda in questione e que lle ad essa strettame nte correlate siano state proposte nel primo atto processuale o nel primo verbale di causa (se anteriore) successivo alla comunicazione del suo spostamento a ### La dog lianza andrebbe, comunque, respinta, essendo stata accertata la correttezza della condotta della P.A.  20) Con il diciassettesimo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 20 ### 2002-2005 e dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 in ordine alla mancata reintegra nell'incarico dirigenziale. 
La doglianza deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del motivo precedente.  21) Il ricorso principale è accolto e quello incidentale è rigettato. 
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in applicazione dei seguenti principi di diritto: “Il dirigente del Ministero degli ### e della ### internazionale non appartenente alla carriera diplomatica ch e sia stato destinato a un posto funzione all'estero non ha un diritto soggettivo a restare in questa sede per il tempo indicato nell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e nell'art. 20 del #### I - DIRIGENZA, ### normativo 2002/2005 - ### economico 2002/2003, del 21 aprile 2006, ben potendo la P.A., nell'esercizio dei suoi poteri datoriali, richiamarlo in ### con decreto emesso ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 26 n. 18 del 1967 per esigenze di servizio; tale decreto può essere contestato dal lavoratore in sede ###particolare in caso di violazione d i diritti riconosciuti dalla normativa o dalla contrattazione collettiva vigenti e nelle ipotesi in cui n on sia fondato su esig enze di servizio, sia basato su motivazione assolutamente illogica o su travisamento dei fatti o abbia natura discriminatoria o ritorsiva , in q uest'ultim a evenienza gravando sul dipendente l'onere di dimostrare detta natura”; “###à di servizio all'estero di cui agli artt. 170 e 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, per il personale dipendente dall'### degli affari esteri, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera, sicché la stessa non concorre a determinare il danno patrimoniale subito dal dipendente illegittimamente richiamato presso la sede centrale”. 
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.  P.Q.M.  La Corte, - accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; - cassa la sent enza imp ugnata con ri nvio alla Corte d'appello di ### i n diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità; - attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2024.   ### 27  

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Cavallari Dario

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33203/2024 del 18-12-2024

... artt. 38 e 20 c.p.c. in relazione all'eccezione di incompetenza formulata dalla ### ur S.r.l. ### ed infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio inderogabile formul ata nel giudizio di primo grado»; la so cietà ricorrente, in primo luogo, osserva che «la clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio, in virtù del suo tenore letterale, individuava il ### di ### quale foro facoltativo e non esclusivo»; (pag.11 del ricorso); in secondo luogo, sostiene che l'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte sia incompleta - e pertanto inammissibile - per essere stata C.C. 15/11/2024 r.g.n. ###/2024 Pres. #### svolta senza la co ntestazione di tutti i fori concorrenti, co n particolare riferimento a qu ello dello stabilimento , di cui all 'art. 19, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ., e al primo dei due fori facoltativi di cui all'art.20 cod. proc. civ., norma che sar ebbe stata evocata solo in or dine al forum destinatae solutionis, non anche in ordine al forum contracti; in terzo luogo, reputa che l'eccezione sia infondata nel merito, in quanto la competenza territoriale del Tribunale di ### sussisterebbe alla stregua di entrambi i fori (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. ###/2024 R.G., proposto da ### s.r.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### (pec dichiarata: ###), in virtù di procura allegata al ricorso per regolamento di competenza; -ricorrente nei confronti di ### s.r.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### (pec dichiarata: Oggetto: Regolamento di competenza - Designazione del foro convenzionale come esclusivo - ### espressa in tal senso - ### Eccezione di incompetenza per territorio derogabile - ### di tutti i fori alternativi possibili - ### - Conseguenza - ### indicazione de l luogo dello stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio - ### dell'eccezione - Sussistenza. 
C.C. 15/11/2024 r.g.n. ###/2024 Pres. ### Spaziani ###), in virtù di procura allegata all'atto denominato “controricorso”; -resistente avverso la sentenza n.97/2024 del Tribunale di ###, resa pubblica il 5 febbraio 2024; udìta la relazione della causa, svolta nella ### di co nsiglio del 15 novembre 2024 dal ### lette le conclusioni scritte del ### o Ministero, in persona del #### che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, sia dichiarata la competenza del Tribunale di ### con or dine di prosecuzi one del giudizio dinanzi a detto ufficio giudiziario. 
Rilevato che: 1. ### s.r.l. (società operante nel settore turistico con sede in ### del ### stipulò con la ### s.r.l. (altra società operante nel medesimo settore, con sede ###“accordo di collaborazione” per la vendita di un pacchetto turistico di gruppo (avente ad oggetto un soggiorno in un villaggio vacanze in ### nel periodo dal 21 al 28 giugno 2020) alla società ### s.r.l., che versò una caparra di 24.800 Euro; poiché il viaggio fu annullato a seguito dell'emergenza epidemiologica #### s.r.l. rese la capar ra all'acquire nte e, all'esito di va ne trattative stragiudiziali, convenne in giudizio restitutorio la ### s.r.l.  dinanzi al Tribunale di ###; 2. la società convenuta, costituitasi in giudizio, sollevò preliminarmente l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adìto in favore di quella del Tribunale di Brindisi; al riguardo, dedusse, anzitutto, che le parti avevano apposto al contratto di collaborazione una clausola derogatoria della competenza per territorio, con cui avevano convenuto che «Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse C.C. 15/11/2024 r.g.n. ###/2024 Pres. #### insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente cont ratto, sarà competente il ### di ### contestò, poi, la sussistenza, nel luogo di competenza del giudice adìto, del foro di cui all'art. 19, primo comma, prima parte, cod. proc. civ., evidenziando, con allegazione di apposita visura camerale, che essa società aveva sede ad ### luogo ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Brindisi; dedusse, infine, che sussisteva la competenza territoriale del Tribunale di Brindisi anche ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., quale luogo in cui era sorta ed avrebbe dovuto essere eseguita l'obbligazione; 3. fissata udienza per la discussione ex art. 281-sexies cod. proc. civ., il Tribun ale di ### co n sentenza 5 febbraio 2024, n. 97, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Brindisi; 4. avverso la sentenza del giudice piceno ha propos to ricorso per regolamento necessario di competenza la società ### s.r.l., sulla base di un unico, articolato motivo; la società ### s.r.l. ha depositato un atto difensivo denominato “controricorso”, con cui ha invocato il rigetto dell'istanza di regolamento; il Proc uratore ### ha concluso , chiedendo l'accoglimento del ricorso, con la conseguente affermazione della competenza del Tribunale di ### e con emissione dell'ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi a detto ufficio giudiziario; entrambe le parti hanno depositato memoria. 
Considerato che: 1. preliminarmente, l'atto difensivo depositato dalla società ### s.r.l., sebben e indebitamente propos to come “controricors o”, va considerato ammissibile e quali ficato come scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; C.C. 15/11/2024 r.g.n. ###/2024 Pres. #### in proposito, questa Corte ha più volte affermato che la norma appena citata, n el prevedere che le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nel termine previsto, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso ( Cass. 21/12/2010, n.25891; Cass. 14/03/2018, n. 6380; Cass. 16/11/2021, n.###); questo principio, tenendo conto del carattere ordinatorio del termine di cui all'art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., vale a fortiori nel nuovo regime di proposizione del controricorso, per il quale si prevede il deposito nei quaranta giorni dalla notificazione del ricorso e non più la notifica nei venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso (art. 370 cod. proc. civ., come modificato dall'art.3, comma 27, lett. f), n.1), del d.lgs.  n. 149/2022); al riguardo, deve tra l'altro considerarsi che con il decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.149/2022), pubblicato in GU 11 novembre 2024, anche il termine di cui all'art. 47, quinto comma, cod. proc. civ., è stato elevato da venti a quaranta giorni; 2. passando al merito del ricorso per regolamento di competenza, con l'unico, articolato motivo la società ### s.r.l. denuncia «### degli artt. 38 e 20 c.p.c. in relazione all'eccezione di incompetenza formulata dalla ### ur S.r.l. ### ed infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio inderogabile formul ata nel giudizio di primo grado»; la so cietà ricorrente, in primo luogo, osserva che «la clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio, in virtù del suo tenore letterale, individuava il ### di ### quale foro facoltativo e non esclusivo»; (pag.11 del ricorso); in secondo luogo, sostiene che l'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte sia incompleta - e pertanto inammissibile - per essere stata C.C. 15/11/2024 r.g.n. ###/2024 Pres. #### svolta senza la co ntestazione di tutti i fori concorrenti, co n particolare riferimento a qu ello dello stabilimento , di cui all 'art. 19, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ., e al primo dei due fori facoltativi di cui all'art.20 cod. proc. civ., norma che sar ebbe stata evocata solo in or dine al forum destinatae solutionis, non anche in ordine al forum contracti; in terzo luogo, reputa che l'eccezione sia infondata nel merito, in quanto la competenza territoriale del Tribunale di ### sussisterebbe alla stregua di entrambi i fori facoltativi di cui all'art. 20 cod. proc. civ., dovendo individuarsi in ### del ### lu ogo della sede della società creditrice, sia il luogo della conclusione del contratto (trattandosi di negozio a distanza conclusosi nel momento in cui essa, quale parte proponente, ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte) sia il luogo della sua esecuzione, venendo in considerazione un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro determi nata, liquida ed esigibile, da ademp iersi al domicilio del creditore ex art. 1182, terzo comma, cod. civ.; 3. il ricorso per regolamento di competenza è fondato, nei termini che si vanno a precisare; 3.1. preliminarmente va ricordato il principio - assolutamente pacifico e consolidato - secondo il quale la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quell o ter ritoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr., ex multis, Cass. n. ### del 2021; n. 21362 del 2020; Cass. n. 1838 del 2018; Cass. n. 18707 del 2014; n. 17449 del 2007; Cass. n. 4757 del 2005); in particolare, è stato chiarito che, ove sia riferito ad una prescrizione contenutistica di un atto a forma scritta, l'avverbio «espressamente» significa che l'atto deve recare parole scritte che esplicitino quel contenuto in modo chiaro ed inequivocabile (Cass. 20/09/2023, n. 26924, non mass.); C.C. 15/11/2024 r.g.n. ###/2024 Pres. #### ebbene, nel disciplinare la forma e gli effetti dell'accordo con cui le parti scelgono il giudice competente per territorio con riferimento ad uno o più affari determinati, l'art. 29, primo comma, cod. proc. civ. dispone appunto che tale accordo deve risultare da atto scrit to e il secondo norma di detta norma aggiunge che esso attribuisce al giudice designato competenza esclusiva solo ove ciò sia espressamente stabilito; occorre pertanto che l'accordo predichi esplicitamente l'esclusività del foro convenzionalmente desi gnato, o utilizzando l'aggettivo corris pondente (“esclusivo”) oppure adottand o espressioni (ad es.: “in ogni cas o”, necessariamente”, “senza possibilità di altri fori”, ecc.) rilevatrici della inequivoca intenzione di attribuire tale carattere; nel caso di specie, tali espre ssioni non ricorrevano nella clausola di attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di ### che, nella previsione contrattuale, aveva quindi il carattere di foro facoltativo, senza che fosse incisa la facoltà delle parti di adire anche i fori ordinari; 3.2. ciò posto, assume carattere logicamente prioritario il rilievo della carenza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla so cietà resistente, originaria convenuta; risulta, infatti, dal ricorso e dalla scrittura difensiva - ma soprattutto dalla comparsa di risposta tempestivamente depositata dalla ### s.r.l. nel giudizio di merito: (pagg. 3 e 4) - che essa società sollevò tale eccezione deducendo la competenza territoriale del Tribunale di ### quale luogo in cui essa aveva sede e quale luogo « di conclusione e rispetto dell'obbligazione da eseguirsi a favore dell'odierna convenuta»; facendo riferimento ai criteri di collegamento previsti nell'art. 19, primo comma, prima parte e nell'art. 20 cod. proc. civ. (sotto tale profilo non può condividersi il rilievo di parte ricorrente circa la mancata contestazione del forum contracti), la società convenuta omise, però, di contestare, con riguardo al foro generale delle persone giuridiche, il criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ., ovverosia di dedurre C.C. 15/11/2024 r.g.n. ###/2024 Pres. #### l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adi to dall'attore (la circoscrizione del Tribunale di ###, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda; 3.3. invero, la formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ossia, per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 cod. proc. civ. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19, primo comma, cod. proc. civ; in parti colare, nell'ipotesi di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ. - cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'inco mpletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radica mento della competenza del giudice adìto (Ca ss. 20/08/2008, n. 2189 9; 07/03/2013, n. 5725; Cass. 11/12/2014, n. 26094; Cass. 04/11/2016, 22510; Cass. 07/08/2018, n.20597; Cass. 26/07/2019, n. 20387); 4. l'eccezione sollevata dalla ### ur s.r.l., prima ancora che infondata, è dunque inammissibile per incompletezza, sicché indebitamente il Tribunale di ### ha proceduto alla sua delibazione nel merito; deve, in definitiva, dichiararsi la competen za del Tribunale di ### con fissazione all e parti del termine di tre mesi dal deposito del la presente ordinanza per la riassunzione; 5. le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  ###.C. 15/11/2024 r.g.n. ###/2024 Pres. #### dichiara la competenza del Tribunale di ### e fissa alle parti il termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione; condanna la società ### s.r.l. a rimborsare alla società ### s.r.l. le spese del regolamento, che liquida in ### 2.800,00, oltre esborsi liquidati in ### 200,00, spese generali ed accessori. 
Così deciso nella camera di consiglio della ### della 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Spaziani Paolo

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