blog dirittopratico

3.687.373
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
4

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 12078/2025 del 19-12-2025

... ### l'opponente: 1)In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di Nola avuto riguardo alla sede legale del presunto debitore - odierno opponente ### srls; 2)nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla ditta ### e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 6587/23 emesso dal Tribunale di Napoli in data ###; 3)### di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario; Per l'opposta: 1)Rigettare l'opposizione poiché inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto; 2)Confermare il decreto ingiuntivo opposto; 3)In ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze professionali relative al presente giudizio; 4)Condannare parte opponente ex art. 96 comma 3° c.p.c.; MOTIVI DELLA DECISIONE ### srls si è opposta al decreto ingiuntivo n. 6587/2023 con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro 172.653,66 oltre interessi e spese sostenendo: che il Tribunale di Napoli era incompetente per territorio; che il credito non era provato non essendo sufficienti a (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI DODICESIMA SEZIONE CIVILE Il dott. ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 27123/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6587/2023 emesso per il mancato pagamento di spedizioni e vertente tra ### srls (P. Iva n. ###) in p.l.r.p.t., sig.  ### con sede in #### alla ### 35 - CAP 80040, rappresentato e difeso dall'avv. ### e ### nr. 21/2025 dell'impresa individuale “### Pasquale” (C.F.: ### e P.IVA: ###), in persona del curatore Dott. ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### l'opponente: 1)In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di Nola avuto riguardo alla sede legale del presunto debitore - odierno opponente ### srls; 2)nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla ditta ### e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 6587/23 emesso dal Tribunale di Napoli in data ###; 3)### di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario; Per l'opposta: 1)Rigettare l'opposizione poiché inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto; 2)Confermare il decreto ingiuntivo opposto; 3)In ogni caso condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze professionali relative al presente giudizio; 4)Condannare parte opponente ex art. 96 comma 3° c.p.c.; MOTIVI DELLA DECISIONE ### srls si è opposta al decreto ingiuntivo n. 6587/2023 con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro 172.653,66 oltre interessi e spese sostenendo: che il Tribunale di Napoli era incompetente per territorio; che il credito non era provato non essendo sufficienti a tal fine le fatture.  ### ha resistito all'opposizione ponendo in rilievo: che aveva agito in via monitoria nei confronti dell'opponente per il mancato pagamento di fatture che aveva emesso per spedizioni effettuate per conto dell'opponente; che l'opponente era a conoscenza dei costi delle spedizioni avendoli visionati sul sistema di bollettazione; che il credito era liquido e doveva essere pagato al domicilio del creditore; che le fatture erano state inviate all'opponente e non erano state contestate al pari delle messe in mora inviate a mezzo pec. 
Nelle more del giudizio è stata dichiarata l'apertura della ### dell'impresa individuale “### Pasquale”.  ### si è costituita in giudizio.
Non è necessario disporre l'interruzione del giudizio posto che la costituzione in giudizio della ### ha realizzato lo scopo al quale era preordinata l'interruzione del giudizio.  ### di incompetenza territoriale è stata avanzata in maniera incompleta tenuto conto che l'opponente non ha eccepito di non avere una sede ###rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della causa nel circondario del Tribunale di Napoli.  ### deve ritenersi come non proposta. 
Ciò detto, passando al merito, l'opposizione non è fondata.  ### individuale ### ha effettuato una serie di spedizioni per conto dell'opponente ed all'esito ha emesso le fatture nn. 8667/2021 e 10953/2021, la prima rimasta impagata per l'importo di euro 83.737,87 e la seconda del tutto insoddisfatta. 
Le fatture sono state emesse in formato elettronico.  ### è stata sollecitata ad effettuare il pagamento delle fatture con diffide trasmesse con pec del 1.8.2022 e del 3.1.2023. 
Con l'opposizione l'opponente non ha contestato la mancata esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali l'opposta aveva lamentato il mancato pagamento e si è limitata ad eccepire che le fatture non era sufficienti a provare l'esistenza del credito. 
Alla luce della mancata contestazione dell'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture il credito dell'opposta deve ritenersi provato.  ### del credito è inoltre confermata dalla mancata contestazione delle fatture e delle diffide al pagamento. 
Le fatture non hanno soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma possono costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettate dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto(cfr. Cass. Civ. nn. 26801/2019, 3581/2024) Non integra una contestazione del credito la comunicazione inviata dal legale dell'opponente con la quale è stata chiesta la trasmissione di tutta la situazione contabile tra opponente ed opposta. 
La mancata contestazione delle fatture e delle diffide di pagamento può giustificarsi solo con la consapevolezza dell'opponente di dovere versare gli importi richiesti dall'opposta. 
Consegue che l'opposizione deve essere respinta, che il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo ex art.  653 c.p.c.. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.  147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 - valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6587/2023 proposta dalla ### srls nei confronti della opposta ditta ### oggi in ### nr 21/2025, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: 1)Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo 6587/2023 emesso in data ### e depositato in data ### (RG. n. 20652/2023)e ne dichiara l'esecutorietà ex. art. 653 c.p.c.; 2)Condanna la ### srls al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 9142,00, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a.
Napoli, 19.12.2025 Il Giudice dott.

causa n. 27123/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Impresa Mauro

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10522/2025 del 22-04-2025

... urbanistici di livello provinciale. Dalla illegittimità per incompetenza del parere della ### provinciale deriva, secondo la cit ata decisione del ### altresì l'illegittimità del la successiva delibera di approvazione della variante parziale e degli altri atti connessi. Analoghi principi, ad avvi so della Corte distrettu ale, si desumerebbero dalla pronuncia del ### di Stato n. 333 del 2009. Deve, peraltro, osservarsi che l'orientamento espresso da ### nella sentenza n. 2551 del 2009 è stato superato dalle successive pronunce n. 609 del 2013 e n. 1712 del 2014 rese dallo stesso giudice amministrativo, nelle quali è stato affermato che "le competenze del consiglio provinciale sono lim itate agli atti fondamentali dell'ente, ed in particolare a quelli di natura pianific ator ia e programmatoria; m a nel caso previsto dall'art. 17 della 1.r. 56177, la ### non è chiamata ad adottare atti di tale natura, ma solo a verificare la compatibilità della variante parziale adottata dal consiglio comunale ri spetto ai piani provinciali sovr aordinati approvati dal consiglio provinciale. Non si tratta, quindi, di un'atti vità pianificatoria di competenza consiliare, ma di una mera attività di verifica della (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22532/2019 R.G. proposto da: #### elettivamente domiciliate in ### TRIONFALE 5697, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -ricorrenti contro ### elettivamente domiciliata in ### G.P.  ###, 63, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###), ### (###) -controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro ###### SOCIETA' ######## -intimati avverso la SENTENZA di CORTE D'### n. 117/2019 depositata il 18 gennaio 2019. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal ### dr. ### Udito il P.G. in persona della dr.ssa ### che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. 
Udito per le ricorrenti l'avv. ### c he ha conclus o p er l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale. 
Udito per la controricorrente l'avv. ### c he ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale.  #### e ### convenivano dinanzi al Tribunale di ### la s.r.l.  ### la s.p.a. ### ease nonché ######## e la società cooperativa sociale ### Le attrici, prem esso di essere comproprietarie di un fabbricato con antistante area a prato sito in ### lamentavano che sul terreno confinante, appartenente alla s.r.l. ### negli anni 2004\2005 era stato realizzato un intervento edilizio, consistente nella parziale demolizione del preesistente edificio a destinazione artigianale e nella riedificazione di una costruzione a destinazione residenziale con diversa sagoma, diversa altezza e diversa disposizione volumetrica rispetto a q uella preesistente e avente caratteristiche e destinazione d'us o del tutto differenti. Le attrici, sostenendo trattarsi di "nuova costruzione" posta a confine con la loro proprietà, chiedevano, conseguentemente, la condanna dei convenuti ad arretrare l'edificio realizzato alla distanza minima di metri cinque dal confine con il loro mappale. In via subordinata, chiedevano la condanna dei convenuti alla regol arizzazione delle luci aperte in violazione dell 'art. 901 c.c., nonché all'eliminazione di altri abusi, oltre al risarcimento dei danni. 
In esito all'istruttoria, il giudice adito condannava i convenuti ad arretrare il fabbricato oggetto di causa a 5 metri dal confine con la particella di proprietà attorea, ritenendo assorbite le altre domande per effetto dell'accoglimento della domanda principale. 
La cons eguente impugnazione della s.r.l. Inv estimenti ### veniva definita in data 28 marzo 2011 dalla Corte di Appello di Torino con il rigetto del gravame. 
Su ricorso di s.r.l. ### con sentenza n. 2776 del 2 febbraio 2017, questa Suprema Corte cassava la sentenza impugnata, rilevando che il parere dell'organo co nsiliare provinciale era richiesto solo nell'ambito de l procedimento di formazione del piano territoriale di competenza della ### ovvero per la modifica di esso, non anche allorquando si fosse trattato, come nel caso in esame , di es primersi sulla confo rmità degl i strumenti urbanistici comunali alla pianificazione territoriale provinciale. 
In particolare, la pronunzia affermava: “Il primo motivo di ricorso principale è fondato. Deve premettersi che, secondo i principi enunciati da questa Corte, in caso di succe ssione nel tempo di norme edilizie, la nuova di sciplina me no restrittiva è applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore, con l'unico limite dell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità o non della costruzione, onde non può disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa sopravvenuta (Cass. 12-2-2000 n. 1565; Cass. 2-3-2007 n. 4980) . Nella s pecie, in appel lo la s.r.l. Inve stimenti ### ha invocato, tra l'altro, l'ap pli cabilità dello ius superv eniens più favorevole, basato sulla deliberazione del ### di ### n., 73 del 23-9-2008, divenut a esecutiva il ###, di "ap provazione variante normativa n. 18 al PRGC vigente —DGR 6- 2832\2001 ex art. 17, comma 7 della 1. r. 56177 e s.m.i.", che, secondo l'appellante, aveva comportato l'eliminazione della previsione della distanza di 5 metri dal confine contenuta nella precedente versione dell'art. 21 delle N.T.A. La Corte distrettuale ha ritenuto di disapplicare incidenter tantum la citata delibera consiliare (nonché la variante adottata dal Comune di ###, in quanto adottata sulla base di un parere di compatibilità espresso da organo incompetente (### invece del ###. Nel pervenire a tali conclusioni, il giudice del gravame ha fatto propri i rilievi svolti dal ### nella sentenza n. 2551 del 2009, nella quale è stato ricordato come il settimo comma dell'art. 17 della 1. regionale ### 5-12-1977 n. 56 preveda una procedura semplificata per l'introduzione di varianti parziali al piano regolatore generale, nell'ambito del quale si colloca l'intervento della ### che entro 45 giorni dalla ricezione della delibera di adozione della variante deve esprimere un parere di compatibilità con il piano territoriale provinciale ed i progetti sovracomunali approvati. ### il giudice amministrativo, tuttavia, la norma sulla competenza prevista dalla legge regionale è in rapporto di incompatibilità — tale da comportare la sua implicita abrogazione - con l'art. 32 comma 2 1. n. 142\1990, che riserva alla competenza del ### tra l'altro, "i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie", e con l'art. 42 comma 2 d.lgs. n. 267\2000, che configura il ### io come l'unico organo dell'ente locale competente in materi a di pianificazione urbanistico-edilizia, comprendente anche la " dichiarazione di compatibilità" di cui all'art. 17, comma 7, della legge urbanistica piemontese, che integra un parere in ordine alla sussistenza di eventuali profili di contrasto tra la variante adottata e gli strumenti urbanistici di livello provinciale. Dalla illegittimità per incompetenza del parere della ### provinciale deriva, secondo la cit ata decisione del ### altresì l'illegittimità del la successiva delibera di approvazione della variante parziale e degli altri atti connessi. Analoghi principi, ad avvi so della Corte distrettu ale, si desumerebbero dalla pronuncia del ### di Stato n. 333 del 2009. Deve, peraltro, osservarsi che l'orientamento espresso da ### nella sentenza n. 2551 del 2009 è stato superato dalle successive pronunce n. 609 del 2013 e n. 1712 del 2014 rese dallo stesso giudice amministrativo, nelle quali è stato affermato che "le competenze del consiglio provinciale sono lim itate agli atti fondamentali dell'ente, ed in particolare a quelli di natura pianific ator ia e programmatoria; m a nel caso previsto dall'art. 17 della 1.r. 56177, la ### non è chiamata ad adottare atti di tale natura, ma solo a verificare la compatibilità della variante parziale adottata dal consiglio comunale ri spetto ai piani provinciali sovr aordinati approvati dal consiglio provinciale. Non si tratta, quindi, di un'atti vità pianificatoria di competenza consiliare, ma di una mera attività di verifica della compatibilità tra piani gerarchicamente ordinati, la quale richiede l'esercizio di poteri di natura prettamente tecnica e non politica". Tale interpretazione trova conferma nella sentenza del ### di Stato n. 3333 del 2009, della quale la Corte di Appello ha offerto una lettura impropria. In detta sentenza, infatti, viene precisato che la lettera h) dell'art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 (che attribuisce alla competenza consiliare, tra l'altro, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, nonché i pareri da rendere nelle dette materie), non si riferisce "a qualsiasi parere espresso dall'Ente che comunque coinvolga i piani o programmi dallo stesso approvati, ma soltanto ai pareri espressi nell'ambito del procedimento di formazione di quei piani e pr ogrammi (o delle relat ive varianti o deroghe). 
Restano fuori della previsione, ad esempio, i pareri che l'Ente è chiamato a rendere circa la compatibilità con il proprio piano o programma di attività poste in essere da altri soggetti (è il caso del parere di conformità al P.R.G. di un intervento edilizio, che non si dubita non appartenga alla competenza consiliare)". Alla stregua di tali condivisibili principi, deve ritenersi che, in base alla richiamata normativa statale, il parere dell'organo consiliare provinciale sia richiesto solo nell'ambito del procedimento di formazione del piano territoriale di competenza della ### ovvero per la modifica di esso, non anche allorché si tratti, come nel caso in esame, di esprimersi sulla conformità degli strumenti urbanistici comunali alla pianificazi one territoriale pro vinciale. Per le ragioni esposte, si impone la cassazione nella parte de qua della sentenza impugnata, con rinvio ad altra ### d ella Corte di Appello di Torino, la quale dovrà attenersi ai principi di diritto innanzi enunciati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità”. 
Sono stati invece rigettati gli ulteriori motivi ed il giudice di legittimità ha avuto modo di affermare che “l'intervento effettuato, avendo comportato un aumento del volume e una modifica della sagoma del fabbricato preesistente, è stato correttamente qualificato dalla Corte territoriale come di nuova costruzione, ai sensi della normativa in vigore all'epoca della sua realizzazione (anni 2004- 2005)”. 
In esito al giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Torino - con sentenza n. 117 del 18 gennaio 2019 - accoglieva l'impugnazione di ### contro la decisione del ### ale di ### e revocava la cond anna all'arretramento del manufatto a metri cinque dal confine. In parzi ale accoglimento della domanda subordinata di parte ### c ondannava tutti i convenuti a regolarizzare le luci realizzate al piano terra del compendio costruito da ### ed ad arretrare di almeno un metro i tubi dell'acqua, del gas ed i pluviali, nonché ad evitare stillicidio sul fondo finitimo. 
I giud ici di secondo grado pr emettevano che l'applicabilità dello ius superveniens, no n essend o la normativa sopravvenuta aff etta d a vizio di incompetenza, doveva reputarsi pacifica ed era certamente più favorevole alla parte che aveva realizzato la nuova costruzione, secondo una valutazione in concreto. Pertanto, esclusa perché non adeguatamente provata la preesistenza di una cos truzione sul fondo ### la nuova costruzi one di ### stimenti ### sarebbe stata conforme ai p arametri edilizi previs ti dalla formulazione dell'art. 21 della N.T. A. del P.G.R.C. del Comune di ### na. 
Quanto alla domanda subordinata delle attrici in riassunzione, fermo l'assenso avversario sulla richiesta d ella regolari zzazione delle luci, non erano state richiamate espressamente le deduzioni istruttorie formulate in pri mo grado, sicché l'istanza in sede di rinvio doveva considerarsi preclusa. In ogni caso, circa la presenza dei tubi di acqua, luce e gas, l'eccezione di usucapione della servitù era stata ab bandonata ex advers o, d i modo che doveva dedursene un riconoscimento implicito circa l'irregolarità denunciata dalle originarie attrici.  ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi. 
Resiste con controricorso ### s.r.l., che svolg e altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi, mentre sono rimasti intimati la s.p.a.  ### nonché ####### lli, ### e la s ocietà cooperativa so ciale ### comproprietari della costruzione eretta dalla società controricorrente.  ###.G. ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. 
In prossimità dell'udienza pubblica, entrambe le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., le ricorrenti principali assumono la violaz ione e falsa applicazione degli artt. 9 D .M.  1444/1968 e 873 c.c. La sentenz a impugnata avrebbe erroneamente interpretato l'art. 21 delle N.T.A. (Norme tecniche di attuazione) del P.R.G. del Comune di ### na: tale nor ma, trattando della distanza fra fabbricati co n riguardo al confine, prevederebbe la necessità di un accordo scritto fra confinanti per una diversa ripartizione del parametro della distanza di 10 metri fra fabbricati con pareti finestrate, comprendendo così un implicito riferimento alla distanza di tale tipologia di fabbricati in ordine al confine. ### il dettato letterale e logico-sistematico, in presenza di un edifico con pareti finestrate, la distanza di 10 met ri tra fabbricati avreb be dovuto essere suddivisa ugualmente fra proprietari confinanti, in ragione di 5 metri per ciascuno, secondo il richiamo all'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, nella parte dell'art. 21 dedicata al parametro “Dc”. L a novità dello ius superv eniens sarebbe stata dunque costi tuita dalla possibilità di edificare una nuova costruzione, in assenza di pareti finestrate oppure nell'ipotesi di accordo fra proprietari confinanti. La correttezza di tale interpretazione sarebbe stata avallata dall'appendice della N.T.A. e dai casi pratici in essa contenuti. 
Il motivo è infondato.  ### e d'appello ha affer mato (pag. 9/11): “La dis ciplina urbanistica sopravvenuta è infatti certamente più favorevole alla parte che ha realizzato la nuova costruzione; tale valutazione da operarsi in concreto, è fondata sul rilievo che il nuovo art. 21 della N.T.A. non prevede più la distanza di 5 metri dal confine delle nuove costruzioni, ma richiama la normativa codicistica e detta regole in merito alle distanze fra costruzioni, rendendo conseguentemente applicabile il principio di prevenzione; essa consente altresì la costruzione sul confine e quella in ader enza”…”venuto quindi indub biamente meno l'obb ligo di mantenere le nuove costruzi oni a distanza di almeno cinque metri d al c onfine, viene conseguentemente meno la difformità che aveva com portato l'acco gliment o della domanda delle ### da parte del ### di Verbania”. 
La doglianza delle ricorrenti ripropone il motivo di gravame, cui la Corte d'appello aveva risposto nei seguenti termini (pag. 13): “..il nuovo art. 21 delle N.T.A.  consente espressamente, c on riferimento al parametro “DC” (distanza dal confine) l'edificazione sul confine, anche in ad erenza, senza d isciplinare ulteriormente tale facoltà e senza porre ul teriori limi tazioni, e quindi se nza prevedere, in particolare (come sostenuto dalla parte ### che colui che costruisce per primo sul confine, cioè il preveniente, non possa costruire sul confine medesimo un muro finestrato, ma solo muri ciechi ; nelle nuove disposizioni urbanistiche del Comune di ### cioè, non è ravvisabile alcuna distinzione circa la facoltà di costruire sul confine edifici ciechi oppure finestrati, non potendosi dunque in alcun modo trarre da tale norma (come voluto dalle parti attrici in riassunzione) che solo quelli ciechi potrebbero essere costruiti sul confine, mentre quelli finestrati sarebbero tenuti al rispetto di una distanza dal confine almeno pari alla metà di quella prevista dall'art. 9 D.M. 1444/1968”.  ### offerta dalla sentenza impugnata appare plausibile e logica, ove si consideri che, a fronte di un parametro DC che prevedeva una distanza dal confine pari o superiore a 5 metri, il nuovo parametro ha eliminato qualunque limite di distanza, consentendo l'edificazione sul confine, anche in aderenza ed ammettendo accordi fra confinanti per una diversa ripartizione del parametro inderogabile Dpf (distanze pareti fines trate). E' dunque erronea la tesi delle ricorrenti che vorrebbero ricavare dalla nuova norma “un implicito riferimento alla distanza di tale tipologia di fabbricati con riguardo al confine”, sicché in mancanza di accordo scritto, la distanza dal confine dovrebbe essere equamente ripartita in misura uguale fra le parti interessate. Il criterio letterale e logico impone di ritenere che la norma regoli le distanze di tutte le nuove costruzioni, non avendo differenziato quelle dotate di finestre da quelle cieche.  2. Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., le ricorrenti deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché con riferimento all'art. 21 - paragrafo Dc - del N.T.A.  del P.R.G. del Comune di ### Fin dal primo grado le ### avrebbero allegato e provato la proprietà di un immobile sul proprio fondo, senza alcuna replica avversaria, che anzi l'avrebbe esplicitamente riconosciuto nei propri atti. ### di un preesistent e fabbricato sarebbe dunque stata pacifica inter partes sino alla comparsa in sede di riassunzione, ove per la prima volta controparte avrebbe affermato che il fondo attoreo sarebbe stato un prato inedificato. La Corte d'appello avrebbe dunque errato anche nel ritenere non provato il presupposto della prevenzione temporale del fabbricato esistente sulla proprietà ### e della sua ubicazione a metri 10 dal confine. 
Il motivo è inammissibile. 
La sent enza della Corte d'app ello (pag. 15), p ur dando att o dell'allegazione attorea di un preesistente fabbricato fin dall'atto di citazione, ha aggiunto che l'allegazione stessa “risulta peraltro de l tutto generica ed in nessun scri tto difensivo detto asseri to fabbricato insisten te sulla proprietà ### è compiutamente descritto o identificato nelle planimetrie allegate agli atti, né risulta in alcun modo specificato il suo posizionamento rispetto al confine fra i due fondi; conseguentemente, non risulta in alcun modo indicata neppure l'effettiva distanza fra tal e preesistente fabbri cato de lle ### e la nuova costruzione; in particolare, non risponde al vero che detti dati possano trarsi dall'allegato B, p rodotto nel primo giudizio di gravame di ### e la conseguente lamentata violazione dell'art. 9 DM 1444/196 dalle parti ### con ### di produzione documenti in data ###, allegato costituito da due fotografie, c he, secondo quanto riferito dalle attri ci in riassunzione, raffigurerebbero lo stato dei luoghi ed, in particolare, l a parete finestrata dell'immobile di proprietà ### no nché la distanza fra tale proprietà ed il fabbricato della ### (pag. 7 atto di riassunzione); dette due fotografie, infatti, raffigurano solo il nuovo e dificio ###, e p recisam ente l'una la nuova costruzione, ormai completata, dell a società convenuta, c ioè, come da didascalia, la parete finestrata a confine proprietà ### l'altra lo stesso nuovo immobile in uno stato di avanzamento dei lavori precedente, con il corpo di fabbrica ancora grezzo e privo di copertura. È onere della parte che lamenti la violazione di distanze legali e la realiz zazione di un manufatto su un fond o limitrofo a distanza non regolamentare dare prova non solo della intervenuta costruzione ad opera del confinante, ma anche del fatto su cui si fonda la dedotta violazione”. 
Ed, a proposito delle distanze dal confine, la Corte d'appello aggiunge (pag. 16): “### è del tutto nuovo e pertanto inammissibile, poiché sin dal primo grado il richiamo all'art. 873 c.c. è sempre stato operato dalle sig.re ### non quale disciplina in concreto applicabile, ma quale quadro normativo da integrarsi con il regolamento locale, prevedendo in origine un distacco dal confine di cinque metri”. 
Per un verso, la doglianza non coglie dunque la ratio decidendi della sentenza impugnata (### 6-3, n. 19989 del 10 agosto 2017). 
Per altro verso, la decisione ha correttamente applicato il principio di questa Corte, secondo cui, in tema di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve previamente dare prova del fatto del la costruzione e di quello della dedotta violazione (### 2, n. 15041 dell'11 giugno 2018), mentre, solo in un secondo tempo, spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia, acquisire conoscenza d'ufficio delle prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolam enti comunali edil izi che disciplinano le distanze nell e costruzioni, anche con riguardo ai confini, essendo integrative del codice civile ed avendo, pertanto, valore di norme giuridiche (### 2, n. 2661 del 5 febbraio 2020).  ###, i fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così essa esoner ata dalla relativ a prova, soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento (### 2, n. 10864 del 7 maggio 2018). 
Nella specie, ### ha sostenuto che l'unico edificio limitrofo, peraltro posto a più di dieci metri dal confine, sarebbe stato di proprietà di terzi estranei al giudizio. Pertanto, non può serenamente affermarsi che l'odierna controricorrente abbia esplicitamente ammesso i fatti dedotti ex adverso, né che abbia impostato la difesa su circostanze incompatibili con la contestazione delle posizioni avversarie. 
Resta perciò del tutto indimostrata la premessa maggiore del ragionamento delle ricorrenti, ossia la preesistenza, sul fondo attoreo, di un immo bil e ad esse appartenente, posto a distanza inferiore a metri dieci dal confine. 
Va inoltre ricordato che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le c ui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fat tuale non s ono sindacabili i n cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (### U., n. 20867 del 30 settembre 2020). 
In punto di diritto, occorre aggiungere che il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi d ell'art . 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo del la medesima ("demonstratum"), con co nseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata c orrettame nte fondata sui conte nuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunt i dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (### 1, n. 9507 del 6 aprile 2023). 
Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie. 
In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dalle ricorrenti s'infrange contro il principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tes a all'otte nimento di una nuova pronuncia s ul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (### U, 24148 del 25 ottobre 2013). 
È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di vi olazione o fal sa applicazione di le gge, di man canza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (### U, n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).  3. Con il terzo mezzo, le ricorrenti denunciano la violazione di legge, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento all'art. 21 del piano regolatore del Comune di ### ed “ai criteri di verifica” ivi individuati, in relazione agli artt. 1362, 1363 e 1369 La variante al P.R.G. avrebbe anche apportato un'appendice alle N.T.A. del piano regolatore, contenente una serie di “casi” che avrebbero imposto ai proprietari confinanti il rispetto di una distanza di almeno 5 metri dal confine nell'ipotesi di realizzazione di una parete finestrata, indipendentemente dal fatto che nel fondo limitrofo esista o no un immobile con pareti finestrate. La sentenza impugnata avrebbe dunque escluso qual unque rilievo all'appendice, laddove l'ap pendice stessa avrebbe invece fatto parte integrante del nuovo P.R.G., tanto da dover essere considerata nell'intera formulazione dell'art. 21 e nella valutazione dello scopo pratico perseguito. 
Il motivo è infondato.  ### n. 17 alle N.T.A. del P.R.G. di ### contiene “i criteri di verifica del rispetto di quanto previsto dal D.M. 1444/68 all'art. 9 punto 2) in merito alle distanze fra edifici con p areti fi nestrate” ed, in effetti, tutti i cas i (12) ivi contemplati riportano l'ipotesi di un lotto con un edificio contiguo ad un lotto da costruire. I criteri indicati fanno logicamente riferimento al lotto vuoto, ove un eventuale nuovo manufatto sarà tenuto a rispettare le distanze ivi fissate. 
Ma è evidente che, una volta reputata indimostrata l'insistenza di un fabbricato sul suolo ### la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'appendice, non potendo far valere il principio della prevenzione.  4. La quarta lagnanza è volta a denunciare la violazione del disposto di cui all'art.  889 c.c. e dell'art. 346 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.  ### e di merito avre bbe illeg ittimamente escluso l'am missione di istanze istruttorie orali e di idonea ### ritenendo una preclusione già maturata ed operante in sede ###fase di appello e poi in fase di riassunzione le suddet te istanze fossero state richiamate, mostrando così una c hiara intenzione di non abbandonarle. 
Il motivo è inammissibile. 
E' pur vero che, allorquando la causa venga trattenuta in decisione senza che il giudice si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (### 1, n. 4487 del 19 febbraio 2021). In particolare, la volontà inequivoca di non insistere nella richiesta istruttoria va accertata in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione (### 2, n. ### del 10 novembre 2021; ### 6-3, n. 10767 del 4 aprile 2022). 
Nella specie, la sentenza impugnata ha però sostenuto (pag. 18): “Deve quindi affermarsi che le attrici in riassunzione ### fo ssero decadute, già nel precedente giudizio di appello, dalle istanze istruttorie relative alla domanda subordinata, non avendo le medesime espressamente riproposto detti capitoli di prova né avendo meglio specificato quali capi di prova esse avrebbero inteso richiamare e la rilevanza da essi spiegata in merito alla domanda subordinata. 
Tale preclusione opera anche in questa sede di rinvio ed esime la Corte dal valutare le istanze istruttorie riproposte dalle attrici in riassunzione”.  ### rte d'appello ha dunque dato conto de lla valutazione circ a la ritenuta volontà delle ### di abbando nare le istanze istruttorie, fo rmulate nelle memorie di primo grado, genericamente richiamate in appello e riproposte in sede ###la formula dubitativa “previa ammissione, se del caso, dei mezzi istruttori d edotti nel primo grado di giudizi o con le memorie in data ### ed in data ###”. 
Ad ogni modo, la doglianza si presenta altresì aspecifica, giacché le ricorrenti hanno omesso di indicare in questa sede il numero e il contenuto dei capitoli a suo tempo articolati, in modo da consentire il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione. 
Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio, come è noto, si tratta di un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la mot ivazione dell'eventuale diniego del giudice d i ammissione del mezzo essere anche i mplicitamente desumibile dal conte sto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (### L, n. 18299 del 4 luglio 2024; ### 6-1, n. 326 del 13 gennaio 2020).  5. Il primo rilievo del ricorso incidentale riguarda la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c. c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la Corte d'appello ritenuto provata anche l'irregolare collocazione dei tubi di acqua bianca e lurida, dei tubi dell'impianto del gas, dei pluviali, degli sporti di gronda e dei gocciolatoi sulla semplic e scorta dell'omessa contrappos izione, da parte di Inv estimenti immobiliari, di una diversa prospettazione in fatto, in violazione delle norme denunciate. Infatti, considerato che il giudizio era stato introdotto con atto di citazione del 4 luglio 2006, l a convenuta non avrebb e avuto alcun onere di contrapporre una diversa prospettazione in fat to alla domanda avversaria. 
Inoltre, l'operatività del principio di non contestazione sarebbe stata sempre connessa ad un'allegazione specifica e dettagliata dei fatti posti a fondamento delle rispettive pretese. 
In altri termini, la condanna all'arretramento di almeno un metro dal confine di tubi e pluvial i ed a lla modifica di sporti e goccio latoi poggerebbe dunque sull'indimostrata violazione delle distanze legali nella collocazione di tali impianti. 
Il motivo è infondato. 
Va premesso che il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. introdotta dalla l. n. 69 del 2009, è applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella, avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi (### 3, n.5429 del 27 febbraio 2020). 
La Corte d'appello ha affermato (pag. 19) che “la proposizione di eccezione di usucapione della servitù contraria, poi abbandonata in quanto non riproposta in sede del presente giudizio di rinvio, comportava l'implicito riconoscimento, da parte dell'eccipie nte, dell'irregolarità denunciata, posto che ### non contrapponeva alla domanda avversaria ed alla dedotta violazione delle distanze dei manufatti una diversa prospettazione in fatto (e cioè la rispondenza al dettato codicistico dei manufatti stessi), ma so lo una contraria e ccezione in diritto (eccezione, fra l'altro, comunque infond ata, attes o che non poteva allegarsi l'intervenuta usucapione in relazione a parti di edificio, che era stato totalmente demolito e ricostruito, per dare vita ad un'entità immobiliare del tutto nuova e priva di continuità con quella precedente)”. 
La valutazione operata dalla sentenza impugnata è dunque pienamente coerente con il principio per il quale il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la ver idicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore d ebbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (Sez. 6-3, n. 9439 del 23 marzo 2022).  6. L a quinta ce nsura del ricorso principale attiene alla statuizi one in punto liquidazione delle spese di lite ed afferma la violazione dell'art. 92 comma 2°, in relazione al disposto di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 
Con la sentenza impugnata, pur essendo stata respinta la domanda principale, era stata però accolta la domanda subordinata, rimasta assorbita nei precedenti gradi, mentre il ricorso per cassazi one avversar io sarebbe stato rigettato relativamente a tre motivi su quat tro. Non vi sarebbe pertanto stata soccombenza reciproca, sicché non sar ebbe stata corretta la compensazi one integrale delle spese di lite.  7. M ediante la seconda doglianz a del r icorso incidentale, il controricorrente stigmatizza la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe ingiustamente disposto la compensazione integrale delle s pese di lite, pur a fronte d i una soccombenza completa nel primo gi udizio di legittimità e sul la domanda principale di rinvio. 
Entrambe le contrapposte doglianze, che da punti di vista opposti criticano la sentenza impugnata per la disposta compensazione integrale di tutte le spese di lite, sono infondate. In esito al giudizio, l'accoglimento solo parziale delle domande contrapposte determina, sul piano sostanziale , una recipro ca soccombenza. Basti altresì considerare che, nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore se le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi (### 6-3, n. 26043 del 17 novembre 2020): è ques ta l'ipotesi del le ### che si sono viste resp ingere la domanda di violazione delle distanze del fabbricato di controparte ed accogliere la domanda di regolarizzazione delle luci nonché di arretramento dei tubi e pluviali avversari. 
Ebbene, in tem a di spese pr ocessuali, i l potere del giudic e di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in t utto o in p arte, il carico in cap o alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (### 5, n. 10685 del 17 aprile 2019). 
Nel caso di specie, inoltre, il principio è stato applicato correttamente, giacché il giudizio ha dato luogo ad una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti (### U., n. ### del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 13827 del 17 maggio 2024). 
In defi nitiva, sia il rico rso princi pale sia il ricorso incident ale devono essere rigettati. 
La rei ezione di entrambi i ricorsi g iustifica, in funzione della reciproca soccombenza, l'integrale compensazione delle spese di lite anche del presente giudizio di legittimità.   Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che tanto le ricorrenti quanto ### s.r.l. sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.  P.Q.M.  ### e ### di Cassazio ne, ### c ivile, rigetta il ricor so principale ed il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio di legittimità. 
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che tanto le ricorrenti quanto ### s.r.l. sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. 
Così deciso in ### il 27 marzo 2025, nella camera di consiglio delle ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Mocci Mauro

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 247/2026 del 05-01-2026

... competenza diversa, giacché, anche nel caso dell'eventuale incompetenza per materia di detta sezione specializzata trova applicazione la disciplina dell'art. 38 cod. proc. civ., alla stregua della quale essa non può esser e eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio dopo la prima udien za di trattazione. In tal caso, infatti, la competenza rimane definitivamente radicata presso il giudice adito anche se in relazione alla natura della co ntroversia si debba dispor re il mutamento del rito, in quanto il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi spostando il termine per l'eccezione o il rilievo d'ufficio (Cass., Sez. 3, 13/3/2007, n. 5829). Nella specie, l'azione proposta dallo stesso ricorrente aveva ad oggetto la devoluzione del fondo conseguente al dedotto in adempimento dei convenuti, i quali, costituendosi, hanno proposto domanda di usucapione e, in subordine, di determi nazione del canone enfiteutico al minimo di legge e, in appello, di affrancazione, davanti alla quale non risulta, né è stato dedotto, che il ricorrente abbia eccepito l'incompetenza per materia del giudic e da lui stesso adito, conseguen te alla suddetta proposizione della domanda ri convenzionale (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23333/2024 R.G. proposto da ##### E ### (I.I.S.C.), rappresentato e difeso dall'Avv. ### presso il cui studio in #### d'### n. 52, è elettivamente domiciliato; -ricorrente contro ##### E ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat #######. Chinotto n. 1; -controricorrenti avverso la sentenza della Corte d'Appello di ### n. 3048/2024, emessa in data ###, depositata in data ### e non notificata. 
Oggetto: Enfiteusi/livello - ### - Procedimento affrancazione. 
Udita la relazi one svolta dal consigliere dott.ssa ### nella pubblica udienza del 3 dicembre 2025; lette le conclusioni scritte della ### generale, in persona del sostituto procuratore generale ### che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.  ### 1. Con atto di citazione del 26/6/201 3, l'### no per il sostentamento del ### delle ### di #### e ### in qualità di concedente, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di ####### e ### in qualità di livellari, affinché venisse pronunciata, in proprio fav ore, la devoluzione degli immobili siti in ### distinti in catasto al foglio 23, p.lla 13, sub. 1, p.lla 56, sub. 1, p.lla 56, sub. 504 (i fabbricati) e p.lla 12 (il terreno), gravati da livello in suo favore, con conseguente loro condanna al rilascio e al pagamento dei canoni pregressi, deducendo il perdurante inadempimento dei livellari nel pagamento dei canoni annuali enfiteutici ex art. 960 cod. civ. per oltre due annualità, atto a giustificare la devoluzione ai sensi dell'art. 972 cod.  Costituitisi in giudizio, ### e ### spi egarono domanda riconvenzionale, onde ottenere la pro nuncia di interv enuta usucapione, mentre ### e ### chiesero a loro volta, in via riconvenzionale, la pronun cia di affra ncazione con deter minazione del relativo canone demandata al c.t.u. e, in subordine, la condanna dell'attore al pagamento delle addizioni e migliorie apportate al fondo ex art. 975 c.c.. 
Il processo, interrotto per l'intervenuto decesso del convenuto contumace, ### e ritualmente riassunto, fu deciso con la sentenza n. 552/2020, pubblicata il 9 aprile 2020, con la quale il Tribunale di ### accertò l'improseguibilità della domanda di devoluzione proposta dall'### per il sostentamento del ### delle ### di #### e ### e l'affrancazione, in favore di ##### 3 e ### dell'i mmobile, quantificando il capitale d'affranco in € 149.438,16 e condannando ##### e ### al relativo pagamento in favore dell'### entro il ###, mentre respinse la domanda riconvenzionale di usucapione. 
Il giudizio di gravame, interposto da ##### e ### che chiesero, in via principale, il rigetto nel merito della domanda di devoluzione, nonché l'accer tamento e la declaratoria dell'intervenuto acquisto, da parte loro, per usucapione pro indiviso, della piena proprietà sugli immobili oggetto di causa e, in via subordinata, previa rinnovazione della c.t.u., l'accertamento e la declaratoria del loro diritto all'affrancazione degli immobili a fronte del pagamento, in favore dell'### del capitale d'affra nco nella misura stabi lita dalla rinnovata c.t.u., ovvero, in subordine, nella misura stabilita dalla c.t.u. e dalla sentenza di primo grado, e, in difetto di affrancazione, la declaratoria del loro diritto di ritenere il fondo ex art. 975 cod. civ. fino a quando l'### non avesse loro pagato e corrisposto il valore delle addizioni e migliorie nella misura di € 630.998,23 gi à stimata nella c.t.u. di prime cure, si concluse, nella resistenza dell'### per il sostentamento del ### delle ### di #### e ### con la sentenza 2856/2024, pubblicata il ###, con la quale la Corte d'Appello di ### ri gettò la domanda di devoluzione proposta dall'### per il sostentamento del ### delle ### i di #### e ### compensando le spese di lite.  2. Avverso questa sentenza, l'### per il ### del ### delle ### di #### e ### (I.I.S.C.), propone ricorso affidato a qu attro motivi. I ### resistono con controrico rso, proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 4 1. Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del la legge 22 luglio 1966, n. 607, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3-4-5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano omess o di prendere posiz ione sull'eccepita improcedibilità dell'appello, atteso che le controparti avrebbero dovuto proporre non già app ello, ma opposizi one davanti alla ### specializzata agraria del Tribunale di ### avverso l'affrancazione oggetto della sentenza. 
Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 
La procedura asseritamente violata è quella descritta nella legge 22 luglio 1966, n. 607, la quale prevede du e fasi, integrate tuttavia in un unico processo di tipo giurisdizionale e contenzioso, di cui una, necessaria e a cognizione sommaria, affidata al ### (ora al Tribunale in composizione monocratica), che si chiude con ordinan za immediatamente esecutiva , destinata a divenire defin itiva nel cor so di mancata pros ecuzione del processo, e l'altra - proponibile da chiunque vi abbia interesse (e, dunque, sia da coloro nei confronti dei quali l'istanza di affrancazione o di riscatto sia stata accolta da ### sia da coloro che dal giudice monocratico si siano sentiti rigettare la istanza di aff rancazione o di riscatto, vedi sul punto Cass., Sez. 3, 03/05/1990, n. 3637; Cass., Sez. U, 15/12/1986, 7505; Cass., Sez. 3, 4/3/1986, n. 1359; Cass., Sez. 2, 14/10/1981, 5379) entro tre mesi dall'avvenuta notifica dell'ordinanza di chiusura della prima -, eventuale e a cognizione piena e affidata inderogabilmente alla ### speciale per i contratti agrari del Tr ibunale competente per territorio, che, chiamata a riesaminare la qu estione (sostanziale e processuale) già risolta in via di sempl ice delibazion e dal giudice monocratico (in tal senso Cass., Sez. 3, 03/05/1990, n. 3637 ), si pronuncia con sentenza, impugnabile con l'appello e non direttamente per cassazione (in questi termini tra le tante Cass., Sez. U, 08/05/1997, 398). 5 Come chiaramente arguibile dall'art. 2 della predetta legge, secondo cui «la domand a giudiziale di aff rancazione, qualunque ne sia il valor e, si propone con ricorso al ### competente per territorio ai sensi dell'art.  21 cod. proc. civ.», così come dalle successive disposizioni, che esplicitano il campo di intervento del giudice adito, la citata legge di sciplina esclusivamente l'istituto dell'affrancazione giudiziale delle enfiteusi, cui è assimilabile il diritto reale di godimento su bene altrui del “livell o” ( Cass. 1366 /1961, Cass. 1682/1963, Cass. 64/199 7, Cass. 23752/2011, Cass. 9135 /2012, Cass., Sez. 2, 15/2/2018, n. 36 89; Cass., Sez. 2, 30/11/2021, n. 3760 7), e delle prestazioni fondiarie perpetue, oltreché l'ipotesi di riscatto prevista dal decimo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, recante "### per lo sviluppo della proprietà coltivatrice" (in questo senso Cass., Sez. 3, 3/5/1990, n. 3637), snellendone la procedura, ma non anche la domanda di devoluzione, la quale, proponi bile dal concedente quando l'enfiteuta non adempia all'obbligo di migliorare il fondo o sia in mora nel pagamento di due annualità del canone, va inquadrata nello schema generale del la risoluzione per inadempimento (Cass., Sez. 2, 5/3/1973, n. 599; Cass., Sez. 2, 27/6/2024, n. 17746), la quale esul a dalla competenza ratione materiae della sezione specializzata agraria, non attenendo ad un rapporto astrattamente riconducibile nell'ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contrati agrari (si veda per l'accertamento del livello Cass., Sez. 6-2, 7/7/2012, n. 9135), ed è soggetta al rito ordinario. 
Va, altresì, precisato che quella del giudice monocratico in fase sommaria, sancita dalla ridetta normativa speciale, va considerata come competenza funzionale (in tal senso Cass., Sez. 6-3, 19/12/2014, n. 27033), in quanto resa necessaria, come detto, dall'agilità del rito, siccome preordinato a consentire la rapida defin izione in un rapporto caratterizzato da uno sfruttamento del suolo che vo glia essere conforme alla funzione so ciale della proprietà fondiaria, e che il provvedimento emesso nella prima fase, 6 quand'anche disattenda l'is tanza di affrancazione per ra gioni di merito (ossia attinenti alla natura, enfiteutica o meno, del rapporto dedotto in causa) e assuma la veste formale di sentenza, resta comunque qualificato come una semplice ordinanza (Cass., Sez. 2, 14/12/1974, n. 4283), non impugnabile né in sede ###regolamento di competenza, bensì - ove l'intere ssato non abbia preferito riproporre la domanda al pretore, corredandola della documentazione mancante o integrando quella già prodotta - in sede di opposizione dinanzi alla ### one specializzata agraria ai sensi dell'art. 5 della legge citata. (Cass., Sez. 2, 8/2/1979, 871; Cass., Sez. U, 9/10/1972, n. 2929; Cass., Sez. 2, 14/10/1981, 5379). 
Quella della ### specializzata agraria in fase di cognizione piena va, invece, considerata co me competenza per materia (Cass., Sez. 2, 9/7/1975, n. 2708). 
Ebbene, è principio consoli dato quell o secondo cui il rappor to tra il Tribunale in composizione ordinaria e la sezione special izzata agraria, anche in seguito al d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il quale ha novellato (con l'art. 14) l'art. 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e introdotto (con l'art. 56) nel codice di procedura civile una nuova sezione (la VI - bis nel capo I del titolo I del ### I) dedicata alla composizione del Tribunale (artt. 50-bis e 50-quater cod. proc. civ.), sono di comp etenza e non di riparti zione degli affari all'interno del medesimo ufficio e pertanto è possibile, in tal caso, sollevare d'ufficio l'event uale regolamento negativo di comp etenza (in questo senso, tra le tante, Cass., Sez. 6-3, 21/05/2015, n. 10508; Cass., Sez. 6-3, 19/12/2014, n. ###ass., Sez. 6-3, 26/07/2010, n. 17502; Cass., Sez. 3, 13/03/2007, n. 5829; Cass., Sez. 3, 20/08/2003, n. 12283; Cass., Sez. 3, 07/10/2004, n. 19984). 
In ra gione di ciò, non vale più il princip io, enunciato da Cass., Sez. 2, 9/7/1975, n. 2708, cit., secondo cui, trattandosi, in entrambi i gradi, di 7 competenza per funzione e, rispettivament e, per materia, le relative violazioni possono essere denunciate, e rilevate d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, se non ricorra preclusione da giudicato, affermativo - espresso o per necessar ia premessa - di competenza diversa, giacché, anche nel caso dell'eventuale incompetenza per materia di detta sezione specializzata trova applicazione la disciplina dell'art. 38 cod. proc. civ., alla stregua della quale essa non può esser e eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio dopo la prima udien za di trattazione. In tal caso, infatti, la competenza rimane definitivamente radicata presso il giudice adito anche se in relazione alla natura della co ntroversia si debba dispor re il mutamento del rito, in quanto il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi spostando il termine per l'eccezione o il rilievo d'ufficio (Cass., Sez. 3, 13/3/2007, n. 5829). 
Nella specie, l'azione proposta dallo stesso ricorrente aveva ad oggetto la devoluzione del fondo conseguente al dedotto in adempimento dei convenuti, i quali, costituendosi, hanno proposto domanda di usucapione e, in subordine, di determi nazione del canone enfiteutico al minimo di legge e, in appello, di affrancazione, davanti alla quale non risulta, né è stato dedotto, che il ricorrente abbia eccepito l'incompetenza per materia del giudic e da lui stesso adito, conseguen te alla suddetta proposizione della domanda ri convenzionale subo rdinata di affrancazione, sicché la doglianza proposta è, sotto questo profilo, inammissibile. 
Va, altresì, rilevato che le due azioni, quella principale di devoluzione e quella subordinata incidentale di affrancazione erano soggette a differenti riti, ossia, rispettivamente, al rito or dinario di cognizione e a quello speciale di cui alla legge n. 607 del 1966, con la conseguenza che andava applicato il terzo comma dell'art. 40 cod. proc. civ., vigente ratione temporis, secondo cui «Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito 8 speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442». Trova, dunque, applicazione il principio secondo cui l'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi quali ficate di conness ione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 3 2, 34, 3 5 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, c umulativament e proposte o succes sivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o pre videnziale (v. Cass., Sez. 3, 1/10/2025, 26537; Cass., 08/09/2014, n. 1887 0; Cass., 22/10/2004, n. 2063 8; Cass., 09/07/20 15, n. 14367), situ azione quest'ul tima non sussistente nella specie.  2. Con il secondo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1150, secondo comma, cod. civ., 2697 cod.  civ. e 115 cod. proc. civ. e, quindi, l'erronea valutazione delle risultanze probatorie, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc.  civ., perch é la Corte di merito , nel rigettare nel merito la domanda d i devoluzione, aveva ritenuto erroneo il giudizio, espresso dal Tribunale, in ordine all'avvenuta dimostrazione del rapporto enfiteutico in forza dei titoli di proprietà delle parti e dell'iscrizione catastale del livello sul fondo e di conseguenza infondata la domanda dell'appellato, affermando, per contro, che qu est'ultimo non avesse provato l'esistenza del rapp orto enfiteutico/livellario. Il ricorrente ha, sul punto, evidenziato che la prova dell'atto enfiteutico, risultante da periodo antecedente all'istituzione della ### e del ### e affond ante le sue radici in epoche antichissime quando il formal ismo ad substan tiam non era ancora richiesto, era stata fornita per iscritto, valendo il prin cipio generale del tempus regit actum e potendo il relativo onere essere assolto attraverso una serie di atti tra loro integrabili e costit uiti, nella specie, dalla 9 ### dei ###, dall'Archivio di Stato, con sovrapposizione delle mappe dello Stato pontificio, e dagli atti di provenienza prodotti dai ### attestanti l'acquisto, da parte loro, del solo utile dominio, e che sarebbe spettato, perciò, ai resiste nti prov are i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.  3. Con il terzo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, così come interpretato dall'art. 1 della legge 21 aprile 1980, n. 223, in re lazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito violato la norma che aveva reso perpetui tutti i rapporti di miglioria in uso nell e provi ncie del ### comu nque denominati e comunque costituiti, anche se privi del requisito del la forma scr itta, ivi compresi i livelli o enfiteusi, dichiarando non assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza del livello, e per avere omesso totalmente la motivazione circa il richiamo all'art. 1 della legge 327/1963, come interpretato dalla legge 223 del 1980.  4. Con il qu arto motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa app licazione degli artt. 957, 958, 960, 969, 972 cod. civ. e della legislazione speciale in materia di enfiteusi, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto non provato il rapporto enfiteutico e averlo interpretato in contrasto con i principi di diritto proclamati questa Corte, affermando che non fosse stato depositato il contratto di enfiteusi per il quale era richiesta la forma scritta e che non fosse mai stato richiesto il pagamento del canone ed evidenziando che non potesse insorgere il rapporto enfiteutico in caso di mancata previsione dell'obbl igo di miglioramenti , mentre il rapporto poteva sussistere anche senza previsione di canoni, senza considerare che le co ntroparti erano consapevoli della sussistenza del livello, come evidenziato dai propri titoli di acquisto e dalla ### dei ### immobiliari; che il mancato pagamento del canone costituiva 10 inadempimento contrattuale e non prova dell'inesistenza del livello o della interversione nel possesso, applicandosi l'esercizio del potere di ricognizione ex art. 969 cod. civ. solo alle enfiteusi a tempo e non a quelle perpetue come nella specie; che non esisteva un'autonomia del contratto di livello, il quale si identificava con quello di enfiteusi. 
Il sec ondo, terzo e quarto motivo di ricorso prin cipale, da trattare congiuntamente in quanto tutti afferenti alla med esima qu estione della prova del livello, sono infondati. 
Innanzitutto, non ricorre la dedotta violazione e falsa applicazione dell'art.  1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, così come interpretato dall'art. 1 della legge 21 aprile 1980, n. 223, di cui al terzo motivo, non essendo la fattispecie in esame soggetta alla suddetta normativa.  ###. 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante “### sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio”, stabilisce, in particolare, che «i ra pporti a miglioria in uso nelle province del ### comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fo ndo da oltre trenta anni, e abbia app ortato al fondo migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme dell a presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del codice civile e nell a legg e 11 giugno 1925, n. 998, e successive modificazioni e integrazioni. 
Sono ritenu ti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore abb ia apportato al fondo miglioramenti con im pianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il col tivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo». 
In proposito Cass., Sez. 3, 3/4/1996, n. 3079 (vedi anche Cass., Sez. 3, 5/9/2006, n. 19077), ha affermato che la citata legge del 1963 è stata emessa, sulla scia della legge 11 giugno 1925 , n. 968, per dare una regolamentazione a quei rapporti interc orrenti da te mpo remoto nella 11 realtà agricola del basso ### tra concedenti e agricoltori, che, con varie connotazioni, avevano la finalità di mettere a coltura vaste estensioni di terreno e che si differenziava no sia dall'enfite usi - per la longe vità del possesso, la mancanza di un documento formale di costituzione, la facoltà di trasferire il godimento del fondo senza il consenso del proprietar io, l'esclusione del diritto di prelazi one e la natura della prestazione, consistente sempre in una porzione di frutti -, sia dalla colonia parziaria - nata come affine alla mezzadria (art. 1647 cod. civ. del 1865), ma da essa distinta "per notevoli caratteristiche soggettive ed oggettive". 
La suddetta legge esclude, invece, dal suo ambito applicativo le enfiteusi in senso proprio, come c hiarito sia da Corte Cost. 20/4/1966, n. 30, secondo cui re stano fuori dalla sf era di applicazione del la legge, da un lato, i rapporti di mi glioria perpetui, assimilati di regola all'enfiteusi e assoggettati, per quanto atti ene all'aff rancazione del canone, alla disciplina dettata dalla legge 11 giugno 1925, n. 998, dall'altro, le colonie parziarie con clausola di miglioramento, il carattere associativo delle quali non ricorre di regola nei rapporti oggetto della legge n. 327 del 1993, sia dall'art. 1, comma 1, del la legge 22 mag gio 1980 n. 233, con tenente l'interpretazione autentica degli artt. 1 e 6 della suddetta legge (sul punto Cass., Sez. 3, 3/4/1996, n. 3079, cit.), secondo cui il presente articolo «deve in tendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto dell'articolo 1350, n. 2, del codice civile, e non anche a quelli che erano già perpetui all 'epoca dell'e ntrata in vigore di detta legge, in virtù di anteriore titolo costitutivo o di usucapione». 
In defin itiva, l'ambito applicativo de lla legge n. 327 del 1963, come interpretata dalla legge n. 233 del 1980, è limitato alle sole concessioni non perp etue in uso nelle province del ### comunque denominate e quantunque prive di forma scrit ta (richiesta per i cont ratti costitut ivi o modificativi dell'usufrutto su beni immobili, della superficie, di concessione 12 e dell'enfiteusi), le quali, indipendentemente dal loro carattere reale, non richiesto, vengono riconosciute perpetue e, du nque, affrancabili, in presenza della duplice condizione a) del possesso (non in senso giuridico) del fondo per oltre trent'anni da parte del coltivator e e b) della realizzazione, da parte sua, di migl ioramenti con i mpianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o, in caso di suo subentro a un preesisten te rapp orto di co ncessione, di pagamento del valore di questi all'atto dell'ingresso nel fondo, mentre ne sono esclusi i rapporti di miglioria perpetui, ass imilati all'enfi teusi, siccome automaticamente già affrancabili , e le colonie parziarie con clausola di miglioramento, aventi natura di ra pporti agrari assoc iativi caratter izzati dalla co-imprenditorialità tra concedente e colono. 
Pertanto, il ra pporto intrattenuto tra le parti, essendo, secondo le loro stesse deduzioni, di carattere perpetuo, è necessariamente estraneo alla suddetta disposizione, in quanto in sé astrattamente affrancabile, essendo la predetta normativa dettata al fine di consentire, in presenza di alcune condizioni (possesso e mi gliorie), il riconoscimento della perpetuità del rapporto e, in ultima analisi, l'affrancabilità dei beni che ne sono oggetto. 
Ciò detto e venendo agli altri due motivi, si osserva, innanzitutto, che il secondo motivo non rispetta neppure le prescrizioni di cui al n. 6 dell'art.  366 co d. proc. civ., il qua le impone di indicar e specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (vedi Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777; Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575), mediante la riproduzione diretta o indi retta del contenuto che sorregge la censura, precisando, in quest'ultimo caso, la parte del documento cui quest'ultima corrisponde (Cass., Sez. U, 13/3/2025, n. 6713; Cass., Sez. 3, 21/7/2025, n. 20545; Cass., Sez. U, 18/03/2022, n. 8950; Cass., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass., Sez. 1, 07/03/2018, n. 5478; Cass., Sez. 6- 1, 27/07/2017, n. 18679; Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784) e i dati necessari all'individuazione della sua collocazione quanto al momento della 13 produzione nei gradi dei giudizi di merito (vedi Cass., Sez. U, 13/3/2025, n. 6713, cit. ; Cass., Sez. U, 18/03/2022 , n. 8950; Cass., Sez. 3, 13/03/2018, n. 6014; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777; Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575), avendo citato vari documenti di cui non riproduce in modo completo i contenuti. 
Si os serva, inoltre, che la Corte di merito, dopo ave re affermato che il livello si identifica in un diritto reale di godimento assimilabile all'enfiteusi e so ggetto alla forma scrit ta ad substan tiam, ha ritenut o non prov ato l'atto costi tutivo del rapporto e infondata, dunque, la domanda di devoluzione proposta dall'I stituto ### esano, affermando che, pur potendo questo esser e dimostrato per equipollenti, sarebbe stato necessario provare l'esistenza e il contenuto del negozio, onde verificarne natura e disciplina in concreto, non potendosi considerare costitutivo di enfiteusi il contratto che non preveda l'obbligo di miglioramenti, così come sarebbe stato poss ibile costitui re un rapporto livellario senza pre vedere alcun corrispettivo o prevedendo un corrispettivo simbolico. 
Ad avviso dei giudici, infatti, la verifica eseguita presso i registri catastali non era sufficiente a fondare la rivendicazione del diritto anche in caso di esito positivo, avendo questi documenti valore meramente indiziario; era pacifico che dal 1963 gli appellanti e il loro dante causa non avessero mai pagato alcun canone enfiteutico; il riferimento al livello, contenuto negli atti di pr ovenienza degli ap pellanti e del loro dante c ausa non aveva carattere ricognitivo perché privo degli elementi del negozio riconosciuto, non essendovi indicazioni sulle obbligazioni poste a carico del concedente e del livellario, né sulla durata del rapp orto, e non avendo contenuto confessorio in quanto afferente a situazioni giuridiche e non fatti. 
Ebbene, i giudici di merito hanno inquadrato il “livello” - e la sua prova e disciplina - in confo rmità agli arresti giurisprudenziali di questa Corte, affermando che il re lativo contratto, conosciuto già nel tardo diritto romano e molto di ffuso nel medioevo e fino alle soglie dell'età 14 contemporanea, si connota va per l'obbligo, assunto dal conce dente, di mantenere il livellario nella concessione senza, in tanti casi, pretendere un corrispettivo (detto censo, spesso in natura o in denaro) o pretendendo un corrispettivo simbolico (censo livellare), e per quello, assunto dal livellario, titolare di un diritto reale di godimento, di curare e migliorare le terre, con facoltà di alienarle o assoggettarle a servitù, fermo restando il diritto di prelazione del c oncedente. Nella successiva evoluzione storica e fino ai nostri gi orni, l'istituto aveva finito poi per essere confuso e unifi cato a quello dell'enfiteusi, come risultava dal ### per l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con il r.d. n. 1539 del 1933, con riguardo alle modalità di intestazione dei beni (art. 55), e dal ### per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con il r.d. n. 2153 del 1938, con riguardo alle modalità di redazione della nota di voltura (art. 29), dal quale mutuava la disciplina normativa (d el codice civil e e delle leggi speciali), a esso estesa in maniera diretta e analogica (in questi termini, Cass., Sez. 2, 06/11/2023, n. ###). 
Va all ora ribadito quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il livello si identifica oggi in un diritto reale di godimento assimilabile all'enfiteusi (cfr. Cass., Sez. 2, 12/06/1961, 1366; Cass., Sez. 6-2, 6/6/2012, n. 9135; Cass., Sez. 3, 15/2/2018, 3689), la cui esistenza non può essere accertata sulla base dei dati catastali, ma soltanto mediant e il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione (Cass., Sez. 2, 6/11/2023, n. ###), il quale, previsto dall'art. 969 cod. civ. (come già quello previsto dall'art. 1340 cod. civ. del 1865), fa piena prova, fra le parti, dell'esistenza del rapporto e del suo contenuto obiettivo, benché la sua efficacia non possa estender si a escludere l'esistenza di alt ri partecipi al rap porto, per i quali l'atto ricognitivo rimane res inter alios acta (Cass., Sez. 2, 6/3/1968, n. 725). 15 Quest'ultima disposizione attribuisce, in parti colare, al concedente la facoltà, un ann o prima del co mpimento del ventennio , di chiedere al possessore del fondo enfiteu tico di ricono scere il proprio diritto, ricognizione periodicamente dovuta onde evitare l'acquisto per usucapione della piena proprietà del fondo in capo all'enfiteuta. 
Il predett o istituto non è del tutto sovrapponibil e all'at to ricogniti vo di servitù di cui all'art. 635 cod. civ. del 1985, il quale non aveva soltanto funzione probatoria, ma anche e in particolare sostanziale, in quanto si sostituiva al titolo costitutivo mancante con effetti ricognitivi per il passato e dispositivi per il futuro (sostanzialmente in deroga al principio generale della natura bilaterale del negozio di costituzione delle servitù, tanto da non ess ere stato riprodotto, in ragione di ciò, nel codice vigente), er a perciò reg olato dall'art. 634 e non dalle disposizioni sul le prove, e, in particolare, dall'art. 2720 del nuovo codice, applicabili transitoriamente, e doveva necessariamente contenere sia l'enunciazione di tutti gli elementi atti a identificare il diritto reale nel suo contenuto, nella sua estensione e nelle sue modalità, sia l'emanazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta al riconoscimento della valida esistenza del la servitù stessa, sia la manifestazione di volontà diretta al proprietario del fondo dominante, da farsi anche in occasioni diverse e pure incidentalmente e con qua lunque fraseo logia, non occor rendo formule sacramentali. 
In caso di vendita del fondo servente, invece, l'obbligo per il venditore di informare il compratore dell a esistenza di pes i sul fondo venduto, non escludeva che potesse sussistere una valida manifestazione di volontà di ricognizione dell'es istenza della servitù (Cass., Sez. 2, 10/05/1951, 1125; Cass., Sez. 2, 26/04/1960, n. 927).  ### di ricognizione di cui all'art. 2720 c od. civ. vigent e presuppone, invece, a differenza dell'at to di cui all'art. 634 cod. civ. abrogato, l'effettiva sussistenza del diritto riconosciuto e non sostituisce il titolo, ma 16 vale solament e a prova della sua esistenza, non pot endo una servitù prediale volontaria essere costituita mediante atto unilaterale inter vivos, con la conseguenza che è, pertanto, da escludere che detto effetto possa conseguire alla dichiarazione unilaterale del venditore, il quale nell'atto di alienazione dell'immobile, riconosca l'esistenza di una servitù sul fond o venduto a vant aggio del fondo di un terzo non partecip e al contratto (Cass., Sez. 2, 05/05/1960, n. 1027). 
Quest'ultimo principio può applicarsi anche alla ricognizione del diritto di enfiteusi di cui all'art. 969 cod. civ., essendo analoga la relativa ratio, di dispensare colui a favore del quale viene fatta dall'onere di provare l'esistenza del ra pporto fondame ntale da cui il credito deriva, perché l'esistenza di detto rapporto si presume fino a prova contraria (Cass., U, 31/3/ 1971, n. 936; Cass., Sez. 2, 29/4/1998, n. 4353 ), purc hé contenga, alla stregua dei principi affermati in relazione all'art. 635 cod.  civ. del 1985, la riproduzione dei patti del contratto originale. 
Non rileva ai medesimi fini la nota di trascrizione, quale documentazione amministrativa, in quanto non co stituisce né "atto di parte", né vali da fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce, ma uno degli elementi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento, siccome finalizzata a risolvere il con flitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso diritto dal medesimo titolare (Cass., Sez. 2, 21/11/1997, n. 11605; Cass., Sez. 3, 22/06/2007, n. 14577; Cass., Sez. 2, 09/09/2013, 20641), né la mera annotazione di dati nei registri catastali, essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali, stante anche il rigore formale prescritto per tali diritti (Cass., Sez. 2, 24/8/1991 , n. 9096; Cass., Sez. 2, 6/11/2023, n. ###). 
Né ril eva l'eventuale consapevolezza, in capo al dante causa dei controricorrenti e a questi ultimi, della sussistenza del livello, per essere questo citato nel cont ratto di acquisto del primo (come risultante dalla nota di trascrizione), atteso che il riconoscimento, da parte del 17 proprietario di un fondo, della fondatezza dell'alt rui pretesa circa la sussistenza di un diritto reale mai costit uito è irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere lo stesso in via convenzionale, così come è del pari inidonea a costituire il medesimo diritto la confessione di uno dei proprietari del fondo circa l'esistenza dello stesso, non essendo ipotizzabile l'estensione a terzi di effetti inesistenti (Cass., Sez. 2, 12/2/2016 n. 2853). 
A quest'ultimo riguardo, Cass., Sez. 2, 21/02/2017, n. 4431, ha, infatti, ulteriormente chiarito che, quando per l'esistenza di un deter minato contratto la legge richiede a pena di nullità la forma scritta (nella specie, contratto costitutivo di enfiteusi), alla mancata produzione in giudizio del documento non può ovviare la produzione di una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine all a pregressa stipulazione del contratto de qu o, nemmen o se da tale confessione risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto (cfr. Cass., Sez. 2, 07/10/1982, n. 5148). 
Né tali dichiarazioni potrebbero valere come ricognizione dell'enfiteusi ai sensi del l'art. 969 cod. civ., la q uale, se piena e completa, fa fede dell'esistenza dell'enfiteusi e si sostituisce al titolo orig inario, ove esso manchi, ma suppone, comunque, che il riconoscimento del diritto da parte di chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico sia reso nei confronti del concedente. 
Quanto, in fine, alle risultanze dell'### vio di Stato e del le mappe pontificie, il ricorrente non ne ha spiegato nepp ure il contenuto, così violando, come detto, il disposto di cui al n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ.. 
Deriva da qu anto detto che correttamen te i giudici di merito hanno ritenuto omessa la dimostra zione tanto della sussistenza del livello, quanto dei suoi contenuti e degl i obblighi reciprocamente assunti, con conseguente infondatezza della censura. 
Resta logicamente assorbito il ricorso incidentale condizionato, con cui si lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, 18 primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di pronunciarsi, anche incidentalmente, in ordi ne alla seconda parte del primo motivo d'appello, ritenuta ingiustamente assorbita, posto che gli immobili erano pervenuti ai controcorrenti per successione ereditaria da Angelina Cortese che li av eva, a sua volta, acquistati per atto d i compravendita del 9/3/1963, nel quale si dava conto della li bera disponibilità degli stessi a eccezione dei li velli in favore del ### ne di ### e del la ### ale del S.S. ### in S.### 5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. 
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorre nte principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale. 
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre all e spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge. 
Dà atto - ai sensi del l'art. 13, co mma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 3/12/2025, riconvocata il ###.  

Il giudice
estensore 19 (#### (###


Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Pirari Valeria

M
2

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 116/2026 del 09-01-2026

... veniva dedotta, in sintesi, in via preliminare :1) l'incompetenza per territorio del tribunale adito in favore del tribunale di Milano; 2) la revoca del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova ; 3) la nullità del contratto di manutenzione dei due ascensori per la presenza di clausole vessatorie; 4) l'inadempimento nell'esecuzione del contratto da parte della società manutentrice. Vinte le spese. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo, preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, contestando le avverse deduzioni, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto; in subordine, il riconoscimento di un indennizzo a proprio favore ex art. 2041 cc. Con vittoria delle spese di lite e compenso. Rigettata l'istanza ex art. 648 cpc e depositate le memorie ex art. 183 cpc, la causa veniva rinviata per l'espletamento della prova testimoniale e successivamente veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 3.11.25, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies cpc da questo (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ### di ### - seconda sezione civile - composto dal giudice unico: dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9632 del ### dell'anno 2021 avente ad oggetto: ### a decreto ingiuntivo ### “### Esposito” - in persona del suo amministratore p.t. - rapp.to e difeso dall'avv.to ### ed elett.te domiciliat ###### alla ### n. 1/a #### - in persona del legale rapp.te p.t. - rappresentata e difesa dall'avv.  ### ed elett.te domiciliat ####### alla via ### n. 64 ### da comparse conclusionali in atti ### di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato il ### “### Esposito” sito in ### alla via ### nn. 380/390 - in persona del suo ### p.t. - ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 2222/2021 reso dal ### di ### ( Giudice dott. ### e depositato in data ### con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di €. 17.227,50 oltre interessi, spese e competenze , in favore della ### spa, quale somma relativa ad oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei due impianti di ascensore del condominio stesso ( per il periodo aprile 2012/ dicembre 2019). 
A sostegno dell'opposizione veniva dedotta, in sintesi, in via preliminare :1) l'incompetenza per territorio del tribunale adito in favore del tribunale di Milano; 2) la revoca del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova ; 3) la nullità del contratto di manutenzione dei due ascensori per la presenza di clausole vessatorie; 4) l'inadempimento nell'esecuzione del contratto da parte della società manutentrice. Vinte le spese. 
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo, preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, contestando le avverse deduzioni, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto; in subordine, il riconoscimento di un indennizzo a proprio favore ex art. 2041 cc. Con vittoria delle spese di lite e compenso. 
Rigettata l'istanza ex art. 648 cpc e depositate le memorie ex art. 183 cpc, la causa veniva rinviata per l'espletamento della prova testimoniale e successivamente veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. 
All'udienza del 3.11.25, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies cpc da questo giudice, in sostituzione temporanea sul ruolo del GI dott.ssa ### all'udienza del 9.01.26, con concessione dei termini per il deposito di note conclusionali. Alla detta udienza, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc da questo giudice. 
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza del giudice adito. 
Il condominio non è un soggetto giuridico e non ha una personalità giuridica distinta dai singoli condomini che lo costituiscono. Ne discende che i contratti stipulati dal condominio attraverso l'amministratore sono imputabili ai singoli condomini; infatti, l'amministratore rappresenta i condòmini i quali agiscono al di fuori della loro attività professionale e dunque il condominio è un consumatore (Cass. 24 luglio 2001 n. 10086). ### del condominio, nel siglare un contratto con un professionista, agisce quale mandatario dei singoli condomini ed il contratto può essere considerato come concluso da un consumatore e potrà invocarne le relative tutele riconosciute dalla legge. ### delle tutele dei consumatori è lecita ed il condominio potrà validamente invocare tutte le tutele previste dal codice del consumo. In virtù di quanto asserito, dovranno applicarsi le norme del ### del ### il quale indica come criterio per l'individuazione del giudice competente quello della residenza o del domicilio eletto dal consumatore. 
Pertanto, nei giudizi avverso i condomini, la competenza resta quella del giudice del luogo nel quale il condominio elegge la sede, che nel caso di specie, corrisponde a ### (e, dunque, non si applicano gli artt. 1341 e 1342 invocati dall'opponente), agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (Cass. n. 10679/15); ### previsione è inoltre inderogabile, anche nel caso di eventuale individuazione di fori alternativi nei contratti verso i fornitori, non avendo alcuna valenza legale tali clausole (Corte App. Genova 555/2020). Ciò posto, non merita accoglimento il richiamo di cui all'art. 13 del contratto di manutenzione stipulato tra la ### spa e il ### il quale espressamente si applica alle controversie in ordine all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione ed estinzione del contratto”, e non invece alla richiesta di pagamento di somme che l'opposta società ha provveduto a richiedere. 
Tanto premesso, si ritiene, nel merito, che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede. 
Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore ### provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). 
Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). 
È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato). In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 17371). 
E' pacifico che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. 
La società opponente, nel caso in esame, contesta la documentazione versata in atti dall'opposta, deducendo che la detta documentazione non ha nemmeno un valore indiziario in ordine alla sussistenza e alla quantificazione del presunto credito per manutenzione ascensore. Le contestazioni restano del tutto generiche a fronte della documentazione fornita dall'opposta e consistente nelle fatture, nel contratto di manutenzione, nonché nei cedolini degli interventi effettuati debitamente controfirmati( i cedolini di intervento venivano rilasciati dai tecnici durante le visite manutentive e su questi veniva apposta la doppia firma del tecnico manutentore e di un referente o delegato dell' opponente, utilizzatore degli impianti elevatori).
Non trova accoglimento l'eccezione sollevata dall'opponente in relazione alla presunta nullità del contratto di manutenzione in quanto, a suo dire, sarebbero nulle le clausole contrattuali che prevedono meccanismi di rinnovo tacito, laddove manchi la prova che le stesse siano state oggetto di trattative individuali.   A tal proposito, si osserva che il contratto di manutenzione dell'ascensore condominiale può essere rinnovato automaticamente se non si dà la disdetta nei termini previsti, ma le clausole vessatorie possono essere dichiarate nulle dal giudice, che può annullare la clausola in questione, ma non il contratto nella sua interezza. Per evitare controversie, è importante che il contratto sia chiaro e trasparente, con una descrizione chiara dei lavori e delle prestazioni fornite, nonché delle norme di sicurezza da seguire. 
È evidente che il rinnovo automatico di un contratto non è di per sé illecito, ma deve rispettare alcune condizioni fondamentali per essere considerato legittimo. 
Innanzitutto, se un contratto prevede il rinnovo automatico, questo deve essere esplicitamente indicato, e le parti coinvolte (fornitore e consumatore) devono essere consapevoli delle condizioni che regolano tale rinnovo. In genere, il contratto si rinnova a tempo indeterminato, con la possibilità di disdetta, come suddetto, da parte di una delle due parti. 
I consumatori, al momento della firma, devono prestare attenzione a tutte le clausole del contratto, e non accorgersi del rinnovo solo al momento del pagamento. Le normative esistenti prevedono che la trasparenza sia garantita, in modo che nessuna parte del contratto venga omessa o nascosta.  ### la normativa, chi predispone moduli prestampati deve rendere particolarmente evidenti le condizioni contrattuali, inclusi gli eventuali rinnovi automatici. In particolare, le clausole vessatorie, quelle che potrebbero creare uno squilibrio tra le parti, devono essere evidenziate e sottoposte a una seconda firma, in modo che il consumatore possa prendere atto delle condizioni che potrebbero rivelarsi svantaggiose. Se una clausola di rinnovo automatico non è correttamente sottoscritta o non è stata adeguatamente evidenziata, essa è considerata illegittima, ma nel caso in questione non si ravvisa clausola vessatoria.
Nel caso in esame, infatti, il contratto di manutenzione per ascensori, regolarmente sottoscritto dalle parti su modulo prestampato il ###, evidenzia il rinnovo automatico all'art. 10, in cui si precisa che il contratto si rinnova, salvo disdetta da comunicare almeno 6 mesi prima della scadenza. 
Con la sottoscrizione del suddetto contratto, dunque, la società opposta si è impegnata per un termine decennale a fornire un servizio di pronto intervento e manutenzione la cui predisposizione richiedeva una organizzazione pluriennale, con relativa programmazione di costi, per assicurare l'esecuzione del servizio. 
A fronte di questo impegno, il ### opponente avrebbe dovuto esercitate la facoltà di disdetta alla prima scadenza ed il diritto di recesso anticipato, cosa che non è avvenuta. 
Risulta anche che il ### nel corso della durata del contratto non soltanto ha sempre accettato tutte le visite manutentive sia ordinarie che straordinarie, ma si è anche più volte rivolto, al fine di richiedere interventi tecnici, al call center della società ### S.p.a., la quale risulta essere intervenuta per risolvere le problematiche, così come dimostrato dai cedolini di intervento allegati e controfirmati da parte opponente. ### circostanza risulta provata anche dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale. Il teste, sig.  ###'### dipendente manutentista della ditta opposta, dichiara” la manutenzione semestrale è stata sempre adempiuta. A volte mi sono recato io, altre volte altri colleghi. Trattasi di due scale del fabbricato di cui al capo”, ed ancora che io mi rivolgevo per le chiavi al sig. ### condomino al primo piano che sapevo essere in casa in quanto allettato. Infatti la porta veniva aperta da una signora, la quale firmava il cedolino relativo alla manutenzione ordinaria e non. Tutte le volte che io andavo, chiamavo l'amministratrice del fabbricato. Nell'ultimo periodo rilasciavo il cedolino nel locale macchina e posso dichiarare che quando ci chiamavano prontamente andavamo. Noi, come squadra di tecnici, eravamo avvisati dal call center su segnalazione dell'amministratrice del fabbricato. Altre volte eravamo chiamati direttamente dall'amministratrice o anche dai condomini attraverso il numero verde”. 
Alla luce di quanto sopra, è da ritenersi infondata l'opposizione, proprio per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opponente, il quale non ha dimostrato “eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” di cui al decreto ingiuntivo, a differenza dell'opposta società che ha, invece, offerto prova documentale dimostrativa del proprio adempimento. 
La Cassazione, in proposito, ha precisato “il convenuto ( nel caso in esame l'opponente), a fronte di una allegazione da parte dell'attore ### chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439). 
Per le motivazioni esposte, l'opposizione va quindi dichiarata non fondata ed il decreto ingiuntivo confermato. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione di cui al D.M. n. 55/14 , (valori minimi per la poca difficoltà) ( da €. 5.201 a 26.000).  PQM ### di ### - ### - in persona del ### in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 2222/2021 reso dal ### di ### e depositato in data ### che dichiara esecutivo; 2) Condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessive €.2.690,00 di cui €. 150,00 per spese ed €.2.540,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge. 
La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., viene pubblicata con la sottoscrizione del verbale di udienza del 9.01.26 al quale è allegata, ed è immediatamente depositata in cancelleria.  ### 9.01.26 il gop dott.ssa

causa n. 9632/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Corabi

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 33241/2025 del 19-12-2025

... dell'obbligo di pagare il canone commisurato al reale valore dei diritti conservatile, ciò non ostacolando la possibilità dei nuovi operatori di entrare progressivamente nel mercato. ### parte, se, nel regime definitivo da attuarsi a far tempo dal 1° gennaio 1999, gli ### membri avrebbero comunque potuto esigere dagli assegnatari d elle autorizzazioni e delle licenze individuali, in conformità alle previsioni degli artt. 6 e 11 della direttiva, diritti che riflettessero «il valore i nerente all'util izzo della risorsa rara di cui trattasi» (è citata la sentenza 10 marzo 2011, in causa C-85/10 della Corte di ###: ###, a fortiori avrebbe dovuto reputarsi esigibile, nel regime provvisorio, un canone, come quello richiesto a ### e agli altri operatori preesistenti - titolari di precedente concessione, tem poraneamente conservata, salva la cessazione di eventuali diritti esclusivi -, concretante «un corrispettivo commisurato al valore effettivo della possibilità così mantenuta a loro favore». Sulla base di queste considerazioni, l'Avvocatura erariale reputa che il ### di ### avendo affermato la compatibilità con la direttiva del mantenimento dell'obbligo di pagamento del canone ex art. (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21462/2024 R.G., proposto da ### del Consiglio dei ### in persona del Presidente pro tempore; rappresentato e difeso ope legis dall'### dello Stato; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente nei confronti di ### s.p.a., in p ersona de l procuratore, Avv.  ### stino ### rappresentata e dife sa dagli #### est.  ### e ### D'### in vi rtù di p rocura allegata digitalmente al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente e ricorrente incidentale per la cassazione della sentenza n. 2320/2024 della CORTE d'APPELLO di ROMA, pubblicata il 3 aprile 2024; udìta la relaz ione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 maggio 2025 dal ### nonché nella camera di consiglio proseguita in data 18 settembre 2025; udìto, all'ud ienza, il ### lico Ministero, in persona de l ### che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso inciden tale, c on assorbiment o dei motiv i di ricorso incidentale condizionato; udìto, all'udienza, l'Avvocato dello ### per la ricorrente ### del Consiglio dei ### udìti gli #### e ### D'### per la controricorrente e ricorrente incidentale ### s.p.a..  ### 1. Il 10 aprile 1997 fu emanata la direttiva 97/13/CE del ### europeo e del Co nsiglio, la q uale, nel discipl inare le condizioni per la li beralizzazione del m ercato de lla telefonia fissa e mobile, previde, in u na con l'immediata cessazione dei diritti di esclusiva e con la prescrizione che le autorizzazioni esistenti fossero rese conformi al nuovo regime fondato su un sistema di autorizzazioni generali e di l icenze individuali entro il 1° genna io 1999 (art.22), l'esclusione di qualsiasi onere econom ico dive rso da quelli intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il 3 ### est.  controllo e l'attuazione o l'esecuzione delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali (artt.6 e 11).  2. La direttiva, alle cui disposizioni gli ### me mbri avevano l'obbligo di conformarsi entro il 31 dicembre 1997 (art.25), fu trasposta nell'ordinamento italiano con un atto di attuazione di natura regolamentare (il d.P.R. 19 settembre 1997, n.318: “Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel setto re delle telecomunicazioni”), il quale, peraltro, previde che, salvo quanto da esso espre ssamente stabilito, avreb bero continuato ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni; in particolare, al fine di percepire dalle imp rese il contributo inteso a coprire i costi amministrativi per le licenze individuali (art.6, comma 20), nonché gli ulteriori contributi che era in facoltà dell'### nazionale di regolamentazione imporre per assicurare l'uso ottimale delle risorse scarse eventualm ente impegnate (art.6, comma 21), avrebbero continuato ad applicarsi, sino a diverso provvedimento dell'Au torità medesima, «le dispo sizioni di cui all'art. 188 del codice postale» (art.21, comma 2).  3. In appli cazione di queste dispo sizioni, non ché della norma primaria successivamente introdotta con la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge finanziaria per il 1999) - la quale, nell'abrogare i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 21 del d.P.R. n.318/1997 (art.20, comma 4), previde che «dal 1 gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della ### 29 marzo 1973, n. 156» (art. 20, comma 3) - lo ### italiano pretese da ### s.p.a. e da ### 4 ### est.  s.p.a., già concessionarie, rispettivamente, dei servizi per la telefonia fissa e per la telefon ia mobile, il pagamen to del canone annuo di concessione, asseritamente ancora dovuto per il 1998, nella misura stabilita ai sensi dell'art. 188 del citato d.P.R. n. 156/1973, pari ad ### 528.711.476,15.  4. Dopo avere impugnato in sede giurisdizionale la disposizione regolamentare posta dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. n.318 del 1997 (impugnazione che sarebbe stata dichia rata improcedibile dal ### con sentenz a n. 4173 del 2006, per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo alla circostanza che la predetta disposizione regolamentare era stata sostituita dalla norma primaria d i cui all'art.20, comma 3, della legge n. 448 del 1998 ed espressamente abrogata dal comma 4 del medesimo art.20, con “annullamento” degli eventuali effetti derivati dalla sua attuazione), ### s.p.a. e ### s.p.a. (alla quale ultima poi succedette la prima), versato il predetto importo a titolo di canone concessorio per il 1998, con distinti ricorsi depositati il 27 marzo 2003 e successivam ente riuniti, adirono il Tribunale Amministrativo Regionale del ### contro il Ministero dell'### e delle ### e il Ministero de lle Att ività ### (poi divenuto M inistero dello ###, chiedendo l'accertamento del loro diritto ad ottenerne la restituzione, sul presu pposto che l'obbligo di pagare il canon e annuo per la concessione d ell'esercizio del servizio di telecomunicaz ione fissa e mobile, previsto dall'art. 188 del codice postale, era venuto meno alla data del 31 dicembre 1 997, a seguit o della trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva n. 97/13/CE.  5. Costituitesi in giudizio le amministrazioni statali convenute, il ### investì con rinvio pregiudiziale interpretativo, ex art. 234 5 ### est.  ### (poi art. 267 ###), la Corte di Giustizia dell'### ponendo il quesito se l'art.20, comma 3, della legge 448/1998 fosse conforme alle disposizioni di cui agli artt. 11, 22 e 25 della direttiva.  6. La Corte di Giustizia provvide sulla domanda di pronuncia pregiudiziale con sentenza del 21 febbraio 2008, in causa C-296/06. 
Al riguardo, premise che, sebbene il giudice a quo avesse limitato la sua questione all'interpretazione degli artt. 11, 22 e 25 della direttiva n. 97/13/CE, tuttavia, nei limiti in cui dal fascicolo ad essa sottoposto emergeva che ### disponeva di un'autorizzazione generale, occorreva prendere in considerazione anche l'art. 6 del la direttiva medesima, relativo, appunto, alle autorizzazioni generali. 
Ciò premesso, la Corte UE, in sintesi, argomentò: a) ai sensi dell'art. 25 della direttiva, essa doveva essere attuata, in via generale, nell'ordinamento interno entro il 31 dicembre 1997 (Punti 4 e 24 della sentenza); era del resto incontroverso tra le parti che, con effetto da tale data, sarebbero cessati i diritti di esclusiva attribuiti dalle precedenti norme di diritto statuale (### 14 e 22 della sentenza); b) ai sensi d ell'art. 2 2, tuttavia, erano previste «disposizioni derogatorie applicabili alle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva stessa», le quali dovevano essere rese conformi alla disciplina posta da quest'ultima anteriormente al 1° gennaio 1999, cioè, al più tardi, un anno dopo la data prevista dal citato art. 25 (### 5 e 25 della sentenza); c) si poneva dunque il problema se, nel periodo di un anno intercorrente tra la data di entrata in vigore delle disposizioni generali della direttiva e di immediata cessazione dei diritti di esclusiva (31 6 ### est.  dicembre 1997) e la data entro la quale le au torizzazioni esistenti dovevano essere rese conformi al nuovo sistema (1° gennaio 1999), fosse possi bile mantenere, «a cari co dell'o peratore cui era stato concesso un diritto esclu sivo prima dell'entrata in vi gore di detta direttiva», un «onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale», ovverosia l'«obbligo imposto alla ### di pagare un canone commisurato al suo fatturato» (### 26 e 2 della sentenza); d) il problema andava risolto in senso negativo: in primo luogo, infatti, l'art. 22 della direttiva, interpretato non solo in senso letterale ma anche con riferimento alla sua finalità (rispondente all'esigenza di evitare contenziosi in caso di concessioni destinate ad operare oltre l'orizzonte temporale del 1° gennaio 199 9), nel prevedere la prorogabilità, nel periodo annuale di transizione, di «obblighi» e «condizioni» connessi alle autorizzazioni esistenti, non si riferiva agli oneri pecuniari costituenti la «controprestazione» di un «precedente» diritto esclusivo ormai soppresso (### da 27 a 36 della sentenza); in secondo luogo, le uniche norme della direttiva riguardanti gli «oneri pecuniari applicabili alle imprese titolari di autorizzazioni nel settore dei servizi di telecomunicazioni» erano quelle - soggette ad immediata attuazione, entro il 31 dicembre 1997 - contenute negli artt. 6 e 11, secondo le quali i diritti richiesti dagli ### membri alle imprese titolari di autorizzazioni generali o licenze individuali nel detto settore «sono esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per l'attuazione» dell e autorizzazioni e lice nze medesime, salvo, per le prime, il contributo finanziario connesso alla fornitura del servizio universale (### 42 e 24 della sentenza); 7 ### est.  e) d'altra parte, già la precedente giurisprudenza della Corte aveva esaminato la questione della compatibilità con la direttiva n. 97/13/CE di un onere pecuniario omologo a quello di cui trattavasi nella causa principale, ovverosia di un «onere pecuniario annuo imposto ad un'impresa di telecomunicazioni e calcolato secondo una percentuale del suo fatturato»; nell'occasione (sentenza 18 settembre 2003, in cause riunite C-292/02 e C-293/01, ### e ###, un tale onere pecuniario era stato giudicato contrario agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e non rientrante nella disciplin a comune istituita dalla direttiva 97/13, risultando peraltro vietato dagli artt. 6 e 11 della direttiva medesima, secondo cui i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione devono essere intesi esclusivamente a coprire i costi amministrativi per il rilascio, la gestione, il controllo e l'attuazione delle stesse (### 23 della sentenza). 
Sulla base di queste argomentazioni, la Corte di ###, con la sentenza in esame del 21 febbraio 2008, dichiarò che «gli artt. 6, 11, 22 e 25 della direttiva del ### europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, ostano a che uno ### membro esi ga da un operatore, già titolare di un diritto esclusivo sui servizi di telecomunicazioni pubbliche, divenuto titolare di un'autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa p rincipale, corrisponden te all'impo rto precedentemente previsto come corrispettivo per il de tto diritto esclusivo, per il pe riodo di un ann o a decorrere dalla data u ltima prevista per la trasposizione di detta direttiva nel diritto nazionale, cioè fino al 31 dicembre 1998». 8 ### est.  7. Con sentenza n. 11386 del 2008, il ### respinse i ricorsi, ritenendo insussistente il ded otto pagamento indebito, sul duplice rilievo per cui, da un lato, il canone ex art. 188 del codice postale non sarebbe stato connesso con il soppresso diritto di esclusiva (né avrebbe avuto natura tributaria), integrando piuttosto una prestazione diretta a remunerare lo ### quale soggetto titolare ab origine delle reti e dei servizi di TLC , per il godiment o di ut ilità pubbliche redditizie altrimenti affidate alla gestione d iretta statale, dovut a da ciascun concessionario cui fosse stata data in concessione traslativa una quotaparte di dette utilità, per i l solo fatto di tale uso, ancorché n on esclusivo; dall'altro lato , l'impossibilità di riscuote re canoni o diritti consimili, commisurati al fatturato delle imprese di ### si sarebbe avuta a partire dal 1° gennaio 1999, essendo queste soggette in via esclusiva ai prelievi ex artt. 6 e 11 della direttiva.  8. Con sentenza n. 7506 del 2009, il Consiglio di ### respinse l'appello proposto da ### s.p.a. - in proprio e quale successore a titolo universale di ### s.p.a. - avverso la sentenza del ### Anche il giudice amministrativo di secondo grado reputò infondata la pretesa restitutoria di ### s.p.a. (anche quale successore di ### s.p.a.), e, nel ribadire e integrare le argomentazioni del primo giudice, ritenne che la comp atibilità con il diritto comunitario dell'obbligo, previsto dal diritto nazionale, di pagare, per l'anno 1998, il cano ne di concessione stabilito dall'art. 188 del codice po stale, dovesse essere affermata «proprio sulla base della sentenza della Corte di Giustizia del 21 febbraio 2008, senza alcuna necessità, quindi, di un nuovo rinvio pregiudiziale». 9 ### est. 
Questa sentenza, infatti, aveva «ravvisato l'incompat ibilità comunitaria del canone p er i canoni connessi con diritti speciali o esclusivi e per i canoni “privi di alcun nesso con le condizioni di esercizio dell'autorizzazione”», ma il canone di cui si controverteva non rientrava in alcuna di queste categorie: non nella prima, perché ### s.p.a., quale concessionaria d el servizio di t elefonia mobile, non era mai stata titolare di un diritto d i esclusiva , mentre il diritto di esclusiva precedentemente riconosciuto a ### m ### s.p.a., qua le concessionaria del servizio di telefonia fissa, era cessato, per effetto della disciplina introdotta dal d.P.R. n. 318/1997, alla data del 31 dicembre 1997, in seguito all'attuazione della direttiva 97/13/CE nell'ordinamento interno; e neppure nella seconda, perché, lungi dal costituire un «aiuto finanziario» per lo ### nella transizione dal regime di dirit to esclusivo al regime di libera concorren za (come infondatamente sostenuto dal ### italiano nelle difese svolte in sede europea), il canone controverso integrava «una componente del rapporto sinallagmatico di concessione», avente natura «corrispettiva rispetto alla possibilità di gestione di un servizio, che, pur non essendo più esclusivo, ancora restava nella disponibilità dello #### il Consiglio di ### non sussistevano dunque, nel caso concreto, le ragioni di incompatibilità con il diritto comunitario, individuate dalla Corte di Giustizia, atteso, per un verso, che, seppure in passa to vi fosse stato un collegament o fra l'obbligo di pagare il canone di concessione ed il diritto di esclusiva (ma ciò valeva solo per ### non anche per ###, esso era necessariamente venuto meno all'esito della cessazione immediata, al 31 dicembre 1997, «di tutte le condizioni delle concessioni in essere che conferivano diritti speciali o esclusivi»; e considerato, per altro verso, che al medesimo 10 ### est.  canone andava riconosciuto (non solo con riguardo al 1998 ma anche con riguardo al periodo precedente) un fondamento che prescindeva dall'attribuzione di un diritto di esclusiva, trovando esso la sua fonte nell'atto di concessione e la sua causa nella remunerazione, da parte del concessionario, dell'attribuzione della possibilità di espletare un servizio redditizio rientrante nell'originaria titolarità dello ### e nella sua persistente, ancorché non esclusiva, disponibilità.  ### parte, il canone dovuto, per il solo 1998, di cui l'art.20, comma 3, della legge n. 448/1998 aveva disposto la cessazione dal 1° gennaio 1999 (e la cui ratio andava ravvisata nella permanenza del rapporto di concessione - e degli obblighi da esso derivanti - durante la t ransizione dal vecchio al nuovo regime), costituiva prestazione diversa dal contributo sui servizi di telefonia introdotto dal comma 2 dello stesso art.20: que st'ultimo, integrando un «onere pecuniario annuo imposto a regime a partire dal 1999 ad ogni im presa di telecomunicazioni e calcolato secondo una percentuale del fatturato», era stato ritenuto dalla Corte di Giustizia (nella sentenza del 18 settembre 2003, ### e ### incompatibile con la direttiva 97/13, in quanto contrario all'obiettivo perseguito di liberalizzazione del mercato e di attuazione del regime di piena concorrenza, nonché vietato dall'art. 11 dell a direttiva medesim a, secondo cu i i d iritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione possono essere «esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l'esecuzione delle licenze individuali»; il primo, invece, qual e onere gravante soltanto su ### m limitatamente all'anno 1998, non costituiva un imp edimento al processo di liberaliz zazione, «non riguardando g li operatori nuovi entranti nel mercato, ma la sola concessionaria pubblica». 11 ### est.  9. Con atto di citazione notificato l'8 luglio 2010, ### s.p.a. - sulla premessa che il giudice amministrativo, nel rigettare la sua dom anda restitutoria, avesse palesemente disatteso il dictum contenuto nella sentenza del 21 febbraio 2008 della Corte di ### - convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la ### del ### io dei ### domandando, ai sensi della legge 117/1988, la condann a dello ### al risarcimen to del danno (quantificabile nella somma di ### 528.711.476,15 o in quella, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 31 dicembre 1998) subìto da essa società in conseguenza della grave e manifesta violazione del diritto dell'### europea posta in essere dal ### di ### nell'esercizio delle funzioni giurisdizio nali con l a sentenza n.7506/20 09; in subordine, chiese che la condann a risarcitoria dello S tato fosse comunque pronunciata ai sensi dell'art.2043 cod. civ., previo, eventualmente, nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. 
Si costit uì in giudizio la ### enza de l ### dei ### la quale, in via pregiudiziale di rito, eccepì, per un verso, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudic e amministrativo e, per l'altro, l'omesso espe rimento dei mezzi di impugnazione previsti avverso il provvedimento giurisdizionale assunto come d annoso, sul presuppost o del carattere sussidiario dell'azione risarcitoria verso lo ### ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, della legge n. 117 del 1988; in via preliminare di merito, eccepì la prescrizione del diritto risarcitorio ex adverso azionato; con riguardo al meri to in senso proprio, resistette alla domanda, deducendo l'insussistenza della violazione o comunq ue del suo caratte re manifesto, nonché la mancanza del danno. 12 ### est.  10. All'esito del procedimento came rale di ammissib ilità (c.d.  filtro) rego lato dall'art. 5 della legge n. 117/1 988, vigente ratione temporis, il decreto di inammissibilità emesso in data 21 giugno 2011 dal Tribunale fu riformato da quello reso in sede di reclamo dalla Corte d'appello, emesso il 24 ge nnaio 2012, che ritenne la domanda ammissibile, motivando diffusa mente sulla sua non manifesta infondatezza.  11. Rimesso il processo per la prosecuzione ad altra ### del Tribunale di Roma, all'udienza di precisazione d elle conclusion i la ### del ### dei M inistri eccepì il difetto di competenz a territoriale di tale ufficio giudiziario, in favore di quella del Tribunale di Perugia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 117/1988. 
Con sentenza 18 marzo 2015, n. 6174, il Tribunale di Roma, dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione - ritenuto che la competenza territoriale del giudice adìto rientrasse tra i presupposti di ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 117 del 1988 (vigente ratione temporis) e che, al pari degli altri presupposti, in conformità al dictum di Corte cost. n.67 del 2005, dopo essere stato provvisoriamente delibato con e sito positivo nel filtro camerale di ammissibilità, fosse suscettibile di riesame nel prosieguo del giudizio, non potendo peraltro ritenersi operanti le preclusioni di cui agli artt. 38 e 183 cod. proc. civ., stante la sua rispondenza, quale condizione di ammissibilità dell'azione, ad un interesse pubblico non disponibile dalle parti - dichiarò inammissibile la domanda risarcitoria proposta ai sensi della legge n. 117/1988, sull'assunto che la relativa competenza territoriale spettasse effettivamente al Tribunale di Perugia, ai sensi del combinato disposto dell'ar t.4, comma 1, della predetta legge e dell'art.11 cod. proc. pen., dal primo richiamato. 13 ### est. 
La domanda subordinata proposta ai sensi dell'art.2043 cod. civ., per la quale non si poneva «la questione di ammissibilità» riguardante la sola do man da principale, fu invece disattesa, qu antunque senza esplicita statuizione nel dispositivo d ella sentenza, sulla base del rilievo, espresso in moti vazione, che, nell'allegazione attorea, il pregiudizio asseritamente subìto era collegato alla violazione del diritto europeo commessa attraverso la sentenza del ### di ### la quale era «individuata come il fatto generatore del danno e del la connessa responsabilità dello ### dun que, «i fatti costitutivi dell'illecito rappresentato [erano] inestricabilmente connessi all'esercizio della funzione giurisdizionale» e prospettavano, pertanto, una responsabilità che non poteva essere fatta valere se non nei modi previsti dalla legge n.1 17/1988, la cui disciplina sarebbe stata altrimenti indebitamente elusa.  12. Avverso la sent enza del Tribunale, ### m ### s.p.a.  propose appello dinanzi alla Corte territoriale di ### contestando, da un lato, il giudizio di inammissib ilità, per incompete nza territoriale, della domanda proposta ai sensi dell'art.2 della legge n.117/1988 e censurando, dall'altro, il manca to esame della fondatezza della domanda proposta ai sensi d ell'art. 2043 cod. civ.; n el merito , insistette per l'accoglimento sia della prima domand a, sia, in subordine, della seconda. 
Con riguardo alla competenz a territoriale , ### s.p.a .  sostenne, in particolare: a) che il Tribunale di ### non avrebbe potuto rilevarne la carenza, essendo essa stata eccepita per la prima volta dal ### all'udienza di precisazione delle conclusioni ed essendo quindi maturata la preclusione ex art. 38 cod. proc. civ.; b) che, inoltre, l'esame della questione di competenza era precluso dal 14 ### est.  decreto di ammissibilità della domanda emesso dalla Corte d'appello a conclusione della fase di impug nazione del giudizio came rale di cui all'art. 5 della legge n. 117/1988, vigente ratione temporis; c) che, in ogni caso, rilevato il proprio difetto di competenza territoriale, il Tribunale di ### avrebbe dovuto concederle termine per proporre la domanda dinanzi al g iudice ritenuto competente (il ### le di ###, dovendosi reputare irragionevole e, dunque, in contrasto con l'art. 3 Cost. l'interpretazione degli artt.4 e 5 della legge n. 117/1988 intesa ad attribuir e alla statuizione di incompetenza l'effetto di precludere definitivamente la riproposizione della domanda.   Si costituì la ### del ### dei ### la quale non solo contraddisse rispetto ai motivi di gravame, ma ripro pose, preliminarmente, le eccezioni di violazione del carattere sussidiario dell'azione risarcitoria contro lo ### e di prescrizione; invocò, inoltre, il rige tto nel merito delle domande, ribadendo i rilievi già precedentemente svolti circa l'insussistenza (o comunque il carattere non manifesto) della violazione e la mancanza del danno e contestò la rilevanza delle considerazioni espresse, al riguardo, dal la Corte d'appello, in sede ###manifesta infondatezza, nel decreto di ammissibilità emesso a conclusione della fase di impugnazione del giudizio camerale d i cui all'art. 5 della legge 117/1988.  13. Con sentenza 3 aprile 2024 , n. 2320, la Corte d'appello di ### in accoglimento dell'impugnazione spiegata da ### s.p.a., ha ritenuto insu ssistent i le ragioni di inammissibilità del la domanda risarcitoria principale, rilevate dal ### con particolare riguardo all'in competenza territoriale del giudice adìto e, rigettat a l'eccezione prelimin are di prescrizione, ha accolto la dom anda ne l 15 ### est.  merito, condannando la ### del ### dei ### a pagare a T elecom ### s.p.a. la somma di ### 5 28.711.476,15, oltre interessi e rivalutazione dal 27 marzo 2003 (data del depo sito dei ricorsi din anzi al ### all'attualità, nonché a rimborsare alla società attrice le spese dei due gradi di giudizio, nella misura della metà, previa compensazione della metà residua. 
La Corte d'appello ha così deciso sulla base dei seguenti rilievi: I- in relaz ione alla competenza t erritoriale, era stat o affermato dalla Corte di cassazione nel suo massimo consesso (è stata citata Cass., Sez. Un., n.14842 del 2018) il principio per cui, “nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo ### in base alla legge n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche d iversi nel l'ambito della stessa vi cenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art.  11 cod. proc. pen.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportam enti, atti o provvedimenti dei m agistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 cod. proc. pen. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ. secondo la regola del forum commissi deli cti, sicch é spetta in ogni cas o al ### di ### quale foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione”. 
Questo principio, affermato dalle ### con riguardo all'ipotesi in cui il giudizio di responsabilità promosso contro lo ### ai sensi dell'art. 2 della legge n.117/1988, concerna comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, era stato poi ribadito dalla Suprema Corte in relazione sia ai magistrati del ### di ### o (è stata citata Cass. , Sez. 3, n. 26072 de l 2019), sia ai 16 ### est.  magistrati della Corte dei ### (è stata citata Cass., Sez.6-1, n. 612 del 2022), quali altri uffici a competenza nazionale, nonché uffici di vertice delle relative giurisdizioni speciali. Doveva pertanto ritenersi «ammissibile la domanda risarcitoria principal e sotto il pro filo della competenza territoriale», con conseguente necessità di pronunciare nel merito, non vertendosi «in una ip otesi di i ncompetenza territoriale stricto sensu», ma «rilevando l'individuazio ne del foro al solo fine dell'ammissibilità dell'azione»; IIcon riguardo all'eccepita prescrizione, non assumeva rilievo la circostanza che la sentenza del ### di ### fosse stata depositata solo il 1° dicembre 2009, allorché, secondo l'eccipiente, il diritto ad ottenere la ripetizione dell'indebito, per cui ### s.p.a. aveva tempestivamente adìto il TAR del ### nel 2003, sarebbe stato già prescritto; ciò, in quanto, essendosi cristallizzata la giurisdizione del giudice amministrativo sull'azione restitutoria (per non essere stata né eccepita né rilevata, al riguardo, la giurisdizione del giudice ordinario), non vi era «soluzione di continuità tra la n egazione del diritto alla ripetizione azionato di fronte al giudice amministrativo e la pronunzia di rigetto nel merito da parte del ### di ### IIIin ordine al dedot to mancato esperimento dei rimedi endoprocessuali in funzione dell a prevenzione d el danno, non sussistevano, in capo a ### s.p.a., né la legittimazione ad impugnare la sentenza sfavorevole del ### n.11386 del 2008 per difetto di giurisdizione de l giudice amministrativo, avuto riguardo all'orientamento giurisprudenziale, anche questo espresso dal giudice di legi ttimità nel suo massimo conse sso (è citata Cass., Sez. Un., n.22439 del 2018), secondo cui “l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e si a rimasto soccombente nel merito non è 17 ### est.  legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdiz ione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione”; né l'onere di coltivare la precedente impugnazione della norma regolamentare di cui all'art.21, comma 2, del d.P.R . n. 3 18/1997 (la qual e prevedeva l'obbligo del pagamento del canone concessorio per l'anno 1998), dal momento che questa impugnazione era stata dichiarata improcedibile dal ### con sentenza n.4173 del 2006, per sopravvenuta carenza di interesse, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 448/1998, che aveva disciplinato a livello di norma primaria il predetto obbligo, abrogando la norma regolamentare; IVnel merito, andava anzitutto evidenziato - richiamando i rilievi già svolti, al riguardo, nel decreto del 24 gennaio 2012, in sede ###manifesta infondatezza della domanda risarcitoria - che la Corte di ###, con la sentenza del 21 febbraio 2008, resa in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo, da un lato, aveva statuito che l'art. 22 della direttiva n. 97/13 (tanto nel prevedere disposizioni derogatorie applicabili alle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigo re della direttiva stessa , in forza delle q uali esse avreb bero dovuto conformarsi a quest'ultima entro il 1° gennaio 1999, quanto nel richiamare gli “obblighi” risultanti dalle autorizzazioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, pure essi da conformare alle regole comunitarie entro la medesima data) non si riferiva ad oneri pecuniari, in quan to le uniche disposizioni de lla fonte comunitaria aventi tal e oggetto erano gli artt. 6 e 11, soggetti ad attuazione immediata, entro la dat a del 31 dicemb re 1997; d all'altro lato, aveva ricordato che l'incompatibilità con la direttiva di un onere pecuniario annuo imposto ad un' impresa di telecom unicazioni e cal colato secondo una 18 ### est.  percentuale del suo fatturato era g ià stata affermata in precedenti pronunce (in particolare, nella sentenza ### e ###, atteso che, ai sensi dei predetti artt. 6 e 11, i diritti richiesti alle imprese di telecomunicazioni con riferimento alle autorizzazioni generali o alle licenze individuali devono essere intesi esclusivamente a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilasc io, la gestione, il controllo e l'attuazione delle mede sime. Poiché, in base al le ricordate argomentazioni, la Corte di ### aveva affermato l'ostatività degli artt. 6 e 11 della direttiva, in combinato disposto con gli artt. 22 e 25, all'esigibilità, da parte dello ### del pagamento di un onere pecuniario come il canone di cui si controverteva nella causa principale, doveva ritenersi che il ### di ### nel reputare, al contrario, la compatibilità, con l'ordinamento unionale, del canone concessorio versato da ### s.p.a. e da ### s.p.a. nell'anno 1998 (in quanto componente del rapporto sinallagmatico di concessione, non finalizzata ad aiutare finanziariamente lo ### né connessa con diritti speciali o esclusivi), fosse effe ttivamente incorso nella dedotta violazione grave e manifesta del diritto comunitario, per aver reso una pronuncia «in netto contrasto» con la sentenza della Corte di Giustizia del 21 febbraio 2008, così, per un verso, disattendendo il dictum del giudice europeo e po nendo in essere una «macroscopica e inescusabile» violazione dell'art. 22 della direttiva n.97/13/CE, come da que l giudice chiaramente interpretato; per altro ver so, violando l'obbligo di disporre un nuovo rinvio pregiudiziale gravante sul giudice nazionale di ultima istanza; V- non poteva sottacersi, poi, che nell'ambito di una successiva controversia avente ad oggetto il pagamento, da parte di ### di un conguaglio del canone di concessione per l'anno 1998, sollecitata 19 ### est.  dal ### con un nuovo rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia, con sentenza del 4 marzo 2020, in causa C-34/19, non solo aveva ribadito «che ### non era tenuta al pagamento del canone preteso dallo ### per l'anno 1 998», eviden ziando la «manifesta violazione da parte del ### di ### del diritto comunitario», ma aveva anche chiarito che, sebbene il diritto dell'### non impone ai giudici nazionali di d isapplicare le norme di procedura interne che riconoscono autorità di cosa giudicata ad una pronuncia giurisdizionale (quand'anche emessa in violazione di una norma del diritto europeo), tuttavia ciò non esclude la possibilità per gli interessati di far valere la responsabilità dello ### al fine di ottenere una tutela giuridica dei loro diritti riconosciuti dall'ordinamento unionale; VIancora, doveva rilevarsi che il carattere indebito del pagamento del canone di concessione previsto dalle norme di diritto interno per l'esercizio del servizio di telecomunicazione in relazione all'anno 1998 (sul presu pposto dell'illegittimità del relativo o bbligo in quanto contrastante con l'ordinamento europeo, alla luce dell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia nelle cause C-296/06 e C-34/19) era stato affermato anche dalla Corte di cassazione (è stata citata Cass., Sez. 1, n. 18603 del 2020), la quale aveva rigettato il ricorso proposto dai ### dell'### e delle ### e dello ### avverso la sentenza con cui la stessa Corte territoriale capitolina aveva accolto la domanda re stitutoria proposta da un'altra società concessionaria del servizio di telefonia mobile (### B.V.); VIIcon riguardo al quantum, ### s.p.a. aveva fornito documentalmente la prova dei pagamenti effettuati a tit olo di versamento del canone controverso, per l'importo complessivo di ### 528.711.476,15; questo importo, vertendosi in materia di obbligazione 20 ### est.  risarcitoria, avente natura di debi to di valore, doveva essere annualmente rivalutato, non ché accresciuto degli int eressi compensativi al tasso legale, dalla data di deposito dei ricorsi con cui era stato originariamente ad ìto il ### (27 marzo 200 3) sino «all'attualità»; dovendosi escludere la mala fede dell 'accipiens, gli accessori del credito decorrevano, infatti, non dalla data dell'indebito pagamento (31 dicembre 1998) ma da quella succes siva della proposizione della domanda di ripetizione; non poteva invece riconoscersi il richiesto maggior danno, ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. , in quan to «il criterio in dicato da T elecom (“costo medio ponderato del capitale impiegato - ### comprensivo del costo del debito e del costo dei mezzi propri”)» era « privo di caratte ri di normalità» e «carente di riscontri effettivi nella fattispecie in esame»; VIIIinfine, quanto alle spese dei due gradi di giudizio, la «peculiarità delle questioni trattate» ne consentiva la parzia le compensazione nella misura d ella metà, ment re la residua met à doveva liquidarsi a favore della parte vittoriosa e a carico di quella soccombente, in relazione al valore della li te, avu to riguardo alla «particolare complessità della controversia».  14. Per la cassazione della sentenza d ella Corte capitolina ha proposto ricorso la ### del ### dei ### sulla base di quattordici motivi. 
Ha re sistito con co ntroricorso ### s.p.a ., la q uale ha proposto anche ricorso incidentale sorretto da due motivi, oltre ad altri due motivi condizionati all'accoglimento di uno dei primi due motivi del ricorso principale. 
Al ricorso incidentale di ### s.p.a. ha replicato la ### del ### dei ### con controricorso. 21 ### est.  15. Per la trattazione dei ricorsi è stata fissata la pubblica udienza del 27 maggio 2025.  ### e ### anticipan do le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto dei ricorsi principale e incidentale e la declaratoria di assorbimento dei motivi di ricorso incidentale condizionato. 
In vista dell'udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria. 
All'esito della discussione in pub blica udienza, il Collegio, dopo essersi ritirato in camera di consiglio sospendendo la pubblica udienza, con ordinanza pronunciata in udienza, ha ritenuto di sollevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., la questione relativa alla corret tezza, o men o, della scelta di ### m ### s.p.a. d i impugnare con l'appello, anziché con il regolamento di competenza, la sentenza n. 6174 del 2015, resa in primo grado dal ### di ### con cu i la dom anda risarcit oria principale era stata dichiarata inammissibile per il riten uto difetto di competenza territoriale del giudice adìto. 
Ai fini della dell'esame della questione d el mezzo di gravam e esperibile avverso detta decisione, è stato concesso alle parti termine per il deposito di osservazioni, riservando all'esito la decisione. 
Questa è stata dunque assunta all'esito della prosecuzione della camera di consiglio del 18 settembre 2025, in seguito al deposito delle ulteriori memorie autorizzate dalle parti private e dal ### e in seguito a riconvocazione del Collegio disposta dal ### RAGIONI DELLA DECISIONE A. Va preliminarmente esaminata e decisa la questione sollevata ai sensi dell'art. 384, terzo comma, cod. proc. civ.. 22 ### est. 
Al riguardo, l'appello proposto da ### s.p.a. avverso la sentenza n. 6174 del 2015, resa in primo grado dal ### di ### deve ritenersi ammissibile. 
A.a. Come si è veduto (### 11 dei ### di causa), con questa sentenza, nel dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria proposta ai sensi della legge n. 117/1988, il giudice capitolino aveva preso le mosse dal dictum della decisione della Corte costituzionale n.67 del 2005. 
Con questa pronuncia, il giudice d elle leggi aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'allora vigente art. 5 della legge n. 117/1988, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di proporre reclamo avverso il decret o dichiarativo dell'ammissibilità della domanda risarcitoria contro lo ### ciò, sul rilievo che la previsione dell'impugnabilità secundum eventum litis del provved imento conclusivo del giud izio camerale dis ciplinato dalla disposizione indubbiata (impugnabilità circoscrit ta al decreto di inammissibilità) fosse piename nte giustificata dalla circostanza che, men tre quest'ultimo provvedimento integrava un rigetto della domanda (allo stato degli att i oppure definitivo, secondo che venissero in considerazione le ipotesi di cui all'art. 4 oppure quelle di cui agli artt. 2 e 3, oltre alla manifesta infondatezza), invece il primo aveva l'unico effetto di consentire la p rosecuzione del giudizio di merito ed era intrinsecamente inidoneo a pregiudicare la decisione della causa, non precludendo successivamente alcuna attiv ità difensiva alla parte soccombente ed alcun riesame dell e questioni p rovvisoriamente decise. 23 ### est. 
Muovendo dalla consi derazione che «nel regime giu ridico fissato dalla L. n.11 7/1988, l a competenza assurge a condizione di ammissibilità dell'azione», il ### ale capito lino aveva tratto dal dictum della sentenza della Corte costituzionale tre implicazioni: a) in primo luog o, aveva riten uto che il decreto di ammiss ibilità della domanda, emesso dalla Corte d 'appello a conclusione della fase di reclamo del giudizio camerale ex art. 5 legge n. 117/1988, non precludesse il riesame di alcuno dei presupposti di ammissibilità ### provvisoriamente delibati in senso positivo e, tra questi, di quello della competenza territoriale; b) in secondo luogo, aveva ritenuto che la violazione del criterio di collegamento previsto dall'art. 11 cod. proc.  pen., richiamato dall'art. 4, comma 1, legge n.117/1988, in quanto relativa, non già ad una «mera questione di competenza», bensì ad un «presupposto processuale assistito dalla sanzione di inammissibilità», «rispondente ad un interesse pubblico e sottratto alla disponibilità delle parti», fosse rilevabile «in ogni stato e grado del giudizio» e quindi non soggetto alle «rigide preclusioni di cui agli artt. 38 e 183 c.p.c.»; c) in terzo luogo, aveva reputato che l'attrazione della competenza territoriale al «regime dell'ammissibilità» avesse effetto «anche ai fini delle impugnative» e aveva richiamato, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (erano state citate Cass., Sez. 3, n.6551 del 2005 e Cass., Sez . 3, n.668 del 2013), secondo la quale va impugnato con rico rso per cassazione, anziché con regolamento di competenza, il decreto di inammissibilità della domanda, emesso in sede di reclamo ex art. 5, comma 4, della legge n.117/1988, ancorché esclusivamente fondato sull'accertamento dell'incompetenza territoriale inderogabile del giudice adìto. 24 ### est. 
A.b. Di questi rilievi, solo il primo è corretto, mentre gli altri sono erronei in iure. 
Ben vero, infatti, la circostanza che il decreto non impugnabile di ammissibilità dell'azione risarcitoria contro lo ### a differenza di quello di inammissibilità (rispetto al quale la contraria previsione dell'impugnabilità si poneva come scelta costituzionalmente obbligata ex art. 111, settimo comma, ###), non pregiudicasse la decisione della causa all'esito del giudizio di merito, né impedisse alcun riesame delle questioni provvisoriamente decise (ivi compresa quella sulla competenza, sia che essa fosse stata prospettata e positivamente decisa nella fase camerale, sia che non lo fosse stata e la competenza fosse stata solo ritenuta implicitamente), non incideva sull'operatività delle preclusioni previste per la sollevazione (officiosa o su eccezione di parte) d ella spe cifica questione della competenza territoriale del giudice adìto: da un lato, infatti, costituiva (e costituisce) ius receptum, nella giurisprudenza di que sta Corte, il principio per cu i il limit e temporale evin cibile dall'art. 38 cod. proc. civ., quale regola di carattere generale, è applicabile anc he ai procedimenti camerali (Cass., Sez. 1, n. 815 del 2003; Cass., Sez. 1, n. 5257 del 2012; Cass., Sez. 6-1, n. 107 del 2014); dall'altro lato, il carattere inderogabile della competenza territoriale (come quella del foro individuato mediante il criterio di collegamento richiamato dall'art. 4, comma 1, della legge 117/1988) non escludeva che l'incompetenza - nel vigore dell'art. 38 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente a quella recentemente introdotta dal d.lgs. n. 164/2024 - ove non eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, potesse essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza di trattazione. 25 ### est. 
Pertanto, nel procedimento camerale ex art. 5 della legge n.117/1988, vigente ratione temporis, il ril ievo della violazione dei criteri di compe tenza territ oriale inderogabile fissati dal precedente art.4, postulava, in difett o di tempestiva eccezione di parte, che il giudice istruttore, alla prima udienza, nel rimettere al collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda, rilevasse, a noma dell'art.38 cod. proc. civ., la questione di competenza su cui l'organo collegiale era chiamato a d elibare, dovendosi ritenere precluso il relativo esame in mancanza di detto tempestivo rilievo (cfr., in tema di regolamento d'ufficio, Cass., Sez. 6-3, n. 26072 del 2019). 
La circostanza che la violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile fissati dall'art. 4 de lla legge n. 117/19 88 venisse accertata, in sede di riesame della questione, dopo che la stessa era stata (esplicit amente o, come nella fattispecie, implicitamente) delibata con esito positivo nel procedimento camerale ex art. 5 legge n. 117/1 988, vigente ratione temporis, culminato in un decreto di ammissibilità dell'azione, non toccava, poi, l'operatività del regime ordinario relativo ai mez zi di impugnazione dei provvedimenti che pronunciano sulla competenza.  ### la disciplina particolare prevista dall'art. 5, comma 4, della legge n.117 /1988 trovava applicazione in ordine al decre to di inammissibilità pronunciato nella fase camerale: questo provvedimento, quand'anche esclusivamente fondato sull'accertamento dell'incompetenza territoriale inderogabile del giudice che lo aveva emesso, si risolveva in un rigetto della domanda, precludendo la translatio iudicii regolata dall'art.44 cod. proc. civ. e non poteva farsi rientrare, quindi, nella categoria dei provvedimenti che, “pronunciando sulla competenza anche a norma degli artt. 39 e 26 ### est.  40 cod. proc. civ., non decidono il merito della causa”, restando così impugnabile con reclamo in appello e con successivo ricorso per cassazione (Cass., Sez. 3, n.6551 del 2005 e Cass., Sez. 3, n.668 del 2013). 
Le modalit à del controllo della valutazione negativa della competenza determinativa di u na pronuncia di inammissibilità dell'azione nella fase camerale coincidevano, pertanto, con quelle previste per ogni altra causa di inammissibilità. 
Invece, nell'ipot esi in cui la violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile fissati dall'art. 4 della legge n. 117/1988 fosse stata accertata, a seguito di rituale e tempestiva eccezione o rilievo di ufficio, con sent enza de finitiva emessa all'esit o del giudizio a cognizione piena (sia pure previo riesame di una questione provvisoriamente o implicitamente decisa dal decreto di ammissibilità reso all'esito della precedente fase camerale), tornava applicabile il regime ordinario di cui agli artt. 42 e 43 cod. proc. civ., sicché l'individuazione del mezzo di gravam e esperibile dipendeva dalla circostanza se la sentenza avesse pronunciato unicamente sulla competenza (nel qual caso sarebbe stato esperibile il regolamento necessario di competenza) opp ure “sulla competenza insieme col merito”, nel qual cas o sarebbe stato esperibile il regolame nto facoltativo di competenza o il mezzo ordinario (appello o ricorso per cassazione) quando, insieme con la pronuncia sulla competenza, si fosse impugnata quella sul merito. 
A.c. Nella vicenda in esame, il ### di ### investito della fase a cognizione piena, all'esito della valutazione di insussistenza della competenza territoriale, avrebbe dovuto declinarla in favore del giudice 27 ### est.  ritenuto competente, con i conseg uenziali effetti prosecutori, senza poter far luogo ad una pronuncia di inammissibilità. 
Non ostante la scorretta evocazione della cate goria dell'inammissibilità (essendo ormai stata definita positivamente la fase camerale), la statuizione contenuta nella sentenza n.6174 del 2015, resa in primo grado dal ### di ### aveva tuttavia assunto, nella sostanza, con riferimento all'azione ex lege n. 117 del 1988, la natura di pronuncia ### sulla competenza. 
A.d. A questa pronuncia, concernente la domanda principale, si era poi aggiunta, come si è veduto (### 11 dei ### di causa), pur senza alcuna statuizione esplicita in dispositivo, una ulteriore pronuncia, resa sulla domanda subordinata proposta ai sensi dell'art.2043 cod. civ., di cui era st ata rilevata, in mot ivazione - dopo la preli minare osservazione che per essa non si poneva «la que stione di ammissibilità» -, la sostanziale infondatezza per mancanza di titolo, sull'assunto che «i fatti costitutivi del l'illecito rappresentato [erano] inestricabilmente connessi all'esercizio della funzione giurisdizionale» e prospettavano, pertanto, una responsabilità che non poteva essere fatta valere se non nei modi previsti dalla legge n.117/1988. 
Dunque, mentre per la domanda principale ex lege n. 117/1988 era stata, nella sostan za, emessa una pronuncia declinatoria della competenza territoriale, quella subordinata era stata ritenuta inerente ad un diritto non configurabile nell'ordinamento, per essere astrattamente configurabile solo quello azionabile mediante la citata legge speciale. 
A.e. Avuto riguardo al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, per decisione di merito, ai sensi dell'art.43 cod. proc. civ., si intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto 28 ### est.  in giud izio in contrapposizione ad u na pronu ncia sul rapporto processuale, bensì anche la risoluzione di questioni diverse da quelle sulla competenza, siano esse di carattere processuale o sostanziale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto complessivo della pronuncia risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia (Cass., Sez. L, 18425 del 2006; Cass., Sez. 3, n. 16752 del 2006; Cass., Sez. 2, 21530 del 2020), non vi è dubbio che la decisione del giudice capitolino fosse impugnabile, quan to alla sostanziale declin atoria della competenza territoriale sulla domanda principale ex lege n. 117 del 1988, con regolamento di competenza facoltativo, dal momento che essa decisio ne cumulava, accanto alla pred etta declinatoria della competenza, una statuizione sul merito della ricordata domanda subordinata. 
Correttamente, dunque, è stat o esperito il mezzo alternativo dell'appello, avendo il gravame aggredito, insieme con la pronuncia sulla competenza, anche quella sul merito. 
B. Si può allora passare all'esame dei motivi di ricorso, iniziando con quello principale, proposto dalla ### del ### dei ### B.1. Con il prim o motiv o di que sto ricorso viene denunciata «### e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.  360 n. 4 c.p.c.».  ### enza del ### dei ### ri pone in evidenza che la statuizione del primo giudice (il quale aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta ai sensi della legge n . 117/ 1988, per incompetenza territoriale dell'adìto ### di ### sul presupposto che tale competenza spettasse invece al ### di ### quale 29 ### est.  giudice competente ex art. 11 cod. proc. pen.) è stata riformata dalla Corte d'appello in applicazione del principio di diritto affermato dalle ### di q uesta Corte con la sentenza n .14842 del 2018, secondo cui, “nei giudiz i di responsabilità civile promossi contro lo ### in base alla legge n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimit à, cooperino a fatti dolosi o colposi anche di versi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art.  4, comma 1, legge cit.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 cod. proc. pen. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ., secondo la regola del forum commissi deli cti, sicch é spetta in ogni cas o al ### di ### quale foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione”. 
Ciò evidenziato, l'amministrazione statale ricorrente reputa che la decisione della Corte d'appello violerebbe per eccesso (extra-petizione) la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dal momento che ### s.p.a., nel gravare la contraria statuizio ne del giudice di primo grado, non aveva affermato che essa era «erronea perché la competenza spettava invece a ### ma si era limitata a dedurre: a) la non rilevabilità della questione di competenza da parte del ### perché la relativa eccezione era stata sollevata per la prima volta al l'udienza di precisazione delle conc lusioni; b) la preclusione alla possibilità di dichiarare l'inammissibilità della domanda per incompete nza territoriale; c) la necessit à di consentire la riproposizione della domanda davanti al ### di ### 30 ### est. 
In altre parole, le ragioni del gravame non vertevano sull'erroneità del fondament o della statuizione del ### (ovverosia sulla affermazione che la competenza territoriale spettasse a ### anziché a ###, bensì, da un lato, sulla stessa possibilità, per il primo giudice, di rilevare il difetto di competenza del ### di Rom a, attesa la tardività dell'eccezione sollevata al riguardo dalla ### del ### dei ### e la preclusione maturata all'esito del giudizio camerale di ammissibilità e, dall'altro lato, sulla necessità, comunque, di concedere ad essa appella nte - già attrice - il termine per riassumere il giud izio dinanzi al ### le di ### giud ice competente. 
B.1.1. Il motivo è infondato. 
B.1.1.a. ### di Rom a aveva ritenuto irrilevante la circostanza che l'incompetenza territoriale fosse stata eccepita oltre il termine di cui all'art. 38 cod. proc. civ., sull'assunto che la competenza territoriale sarebbe stata annoverata dall'art. 5 della legge n. 117/1988 (norma abrogata dalla legge n. 18/2015, ma vigente ratione temporis) tra i presupposti la cui mancanza avrebbe determinato l'inammissibilità della domanda risarcitoria contro lo ### inammissibilità che, ove non dichiarata nell'ambito del procedimento camerale di cui al citato art.5, avrebbe potuto essere comunque rilevata con la sentenza di primo grado, stante la non impugnabilità del decreto di ammissibilità reso nell'ambito del detto procedimento camerale dalla Corte d'appello e la non configurabilità di una preclusione del riesame delle questioni con esso (anche implicitamente) valutate - e ### decise - nel prosieguo del giudizio di merito. 
Qualificata la competenza territoriale quale presupposto di ammissibilità della domanda risarcito ria ex art. 5 della legge n. 31 ### est.  117/1988, la statuizione di inammissibilità per incompetenza risulta essere stata correttamente impugnata dalla società appellante con la richiesta di dichiarare, invece, «ammissibile l'azione proposta da ### S.p.A.» e di esaminare «nel merito la domanda ex ### n. 117/1988», richiesta perspicuamente formulata nelle conclusioni dell'atto d'appello (cfr. le copie di tale atto allegate sia alla produzione di parte ricorrente che a quella di parte resistente). 
B.1.1.b. ### parte, il mezzo dell'appello, per un verso, come si è veduto, era pienamente ammissibile avverso la detta statuizione, per essere stata con esso im pugnata no n solo la pron uncia sulla competenza relativa alla doman da principale, ma anc he quella sul merito relativa alla domanda subordinata (arg. ex art. 43 cod. proc.  civ.); per altro verso, era pienamente fondato nella parte in cui, tra l'altro, censurava l'omesso rilievo della preclusione di cui all'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., la cui operatività, come pure si è detto, non era inibita dal carattere inderogabile della rego la speciale di determinazione della competenza territoriale reputata violata. 
B.1.1.c. Deve dunque escludersi che la Corte d'appello, nel riesaminare la questione della competenza territoriale, abbia ecceduto i limiti del gravame sottopostole, mentre, nel “merito”, la statuizione volta a reputare radicata tale competenza in capo al ### di ### appare del tutto corretta, dal momento che la portata generale del principio affermato dalla pronuncia delle ### n. 14842 del 2018, quale principio applicabile anche nei giudizi di resp onsabilità civile promossi contro lo ### in base alla legge n. 117 del 1988, aventi ad oggetto comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati delle giurisdizioni sp eciali, trova conferma nella successiva giurisprudenza di questa Corte, che ne h a fatto ap plicazione con 32 ### est.  riguardo sia ai mag istrati del ### di ### (Cass., Sez . 6-3, n.26072 del 2019), sia ai magistrati della Corte dei ### (Cass., 6-1, n. 612 del 2022), sul rilievo che agli uffici d i vertice delle giurisdizioni speciali, quali uffici a competenza nazionale, è del tutto estraneo il concetto di “ufficio compreso nel distretto di Corte d'appello”, menzionato nell'art. 11 cod. proc. pen. , e che la loro rilevanza nazionale consente d i estendere ai magi strati che vi appartengono la disciplina previ sta per i giudici di legittimità (sulla quale v., ulteriormente, già Cass., Sez. 6-3, n. 13475 del 2019 e, di recente, Cass., Sez. 3, n. 575 del 2025), con la conseguenza che la cognizione della causa è sempre attribuita, secondo i criteri ordinari, al ### di ### ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ., quale forum commissi delicti. 
Il primo m otivo d el ricorso principale, dunque , deve essere rigettato. 
B.2. Con il secondo motivo dello stesso ricorso viene denunciata “### e falsa applicazione dell'art. 11 c.p.p. e dell'art. 4, comma 1, della legge 13.4.1988 n. 117. Erronea interpretazione e applicazione del principio affermato nel 2018 dalle ### unite della Cassazione. 
In relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.”. 
La ricorrente sostiene che, a prescindere dal vizio di ultrapetizione, il principio sancito dalle ### di questa Corte con la sentenza n. 14842 del 2018 e consolidatosi, quale princip io generale, nella giurisprudenza successiva, sarebbe stato, nella fattispecie, male applicato. 
Proprio in base a t ale princip io, infatt i, avrebbe dovuto ritenersi applicabile lo s postamento di competenza previsto dall'art. 11 cod.  proc. civ. (con conseguente radicamento della competenza territoriale 33 ### est.  in capo al ### di ###, avuto riguardo alla circostanza che al fatto colposo asserit amente generativo del danno lamentato da ### s.p.a. avevano cooperato non solo i giudici del ### di ### con la sentenza n. 7506/2009, ma anche i giudici del TAR ### con la prece dente sentenza n. 11386/2008; sentenza che la decisione successiva, emessa dal giudice amministrativo di seconda istanza, si era limitata a confermare. 
B.2.1. Il motivo è infondato. 
È sufficiente ricordare, al rigu ardo, che la causa petendi della domanda risarcitoria proposta ai sensi della legge n. 117/1988 trova fondamento nella dedotta grave e manifesta violazione del diritto europeo asseritamente commessa dai magistrati del ### di ### con la sentenza n. 7506/2009, la quale è allegata dall'attrice quale causa esclusiva del danno. 
Il riferimento al provvedimento del ### del 2009 quale causa esclusiva del danno (con esclusione, quindi, di ogni riferimento, sotto tale profilo, alla precedente sentenza del ### del 2008) emerge chiaramente dall'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio, sia a pag. 2 (ove la società attrice aveva avuto la cura di premettere che essa intendeva «far valere nei confronti dello ### italiano il proprio diritto al risarcimento dei danni pe r effetto delle manifeste e gravi violazioni del diritto comunitario commesse dal ### di ### con la pronuncia della sentenza 1° dicembre 2009, n. 7506»), sia alle pagg. 5-6 della citazione medesima, ove, dopo avere affermato che nella fattispecie erano state commesse violazioni sia dallo ###legislatore sia dall o ###amministrazione, rispettivamente, con l'adozione d ella legge n. 448/1 998 e con l'esazione del pagamento del canone controverso, ### s.p.a. 34 ### est.  aveva però precisato che «con il presente giudizio intende ottenere dallo ### italiano il risarcimento di tutti i danni da essa subìti quali effetto diretto ed esclusivo della richiamata pronuncia del ### di ### (cfr. la copia de ll'atto di citazione origin ario, allegata alle produzioni di parte resistente). 
Avuto riguardo alla causa petendi della domanda risarcitoria ex lege n. 117/1988, deve ritenersi che la Corte d'appello abbia correttamente applicato il principio di diritto sancito dalle ### n. 14842 del 2018, in quanto il giudizio aveva ad oggetto solo il provvedimento dei magistrati del ### di ### ufficio a competenza nazionale a cui non si applica lo spostamento di competenza previsto dall'art. 11 cod.  proc. civ.. 
Anche il secondo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. 
B.3. Con il terzo motivo dello stesso ricorso viene denunciata “### e falsa applicazione dell'art. 4, c. 2, l. 13.4.1988 n. 117, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.”. 
La sentenza d'appello è censurata per non avere accolto l'eccezione - sollevata, dall'amministrazione statale convenuta, sin dalla comparsa di risposta di primo grado e successivamente riproposta - con cui era stata dedotta l'inammissibilità della dom anda risarcitoria ex lege 117/1988 per mancato completo esperimento dei rimedi processuali previsti, in funzione di p revenzione del danno, avverso il provvedimento assunto come lesivo.  ### rammenta il carattere sussidiario dell'azione risarcitoria contro lo ### ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, della legge n. 117/1988 e pone in evidenza che l'eccezione di inammissibilità della domanda, in relazione a tale aspetto, era stata da esso sollevata «sotto 35 ### est.  molteplici profili» (a cui indebitamente la Corte d'appello non avrebbe dato rilievo), osservando: a) che ### s.p.a. avrebbe avuto l'onere di proporre appello avverso la sentenza n. 11386/2008 del TAR ### e successivamente ricorso per cassazione avverso la sentenza 7506/2009 del ### di ### per motivi attinenti alla giurisdizione; b) che l'appellante (attuale resistente) avrebbe altresì avuto l'onere di proporre ricorso per revocazione avverso la sentenza del ### di ### ricorso che, peraltro, era stato effettivamente proposto, sia pure dopo l'introduzione del giudizio risarcitorio contro lo ### ma che era stato successivamente abbandonato; c) che, infine, ### s.p.a. avrebbe avuto l'onere di “coltivare” l'impugnazione del d.P.R.  318/1997, il cui art. 21, comma 2, prevedeva l'obbligo di pagare il canone ex art. 188 codice postale in riferimento all'anno 1998. 
B.3.a. Sotto il primo profilo, l'amminist razione statale ricorrente censura speci ficamente la decisione d'appello per avere escluso la legittimazione dell'attrice, soccombente sul merito, ad impugnare, per motivi inerenti alla giurisdizione, le p ronunce del giudice amministrativo da essa stessa adìto, sulla base di un orientamento della giurisprudenza di legitt imità (affermato per la prima volta da Cass., Sez. Un., n. 2126 0 del 2016 e ribadito da Cass., Sez. Un., n.22439 del 2018) formatosi in epoca successiva a quella in cui erano state emesse (e avrebbero potuto essere impugnate) le predette pronunce; evidenzia che, in precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva invece affermato, in numerosi arresti, il contrario principio (ribadito da Cass., Sez. Un., n. 2612 9 del 2010 e, da ult imo, confermato da Cass., Sez . Un., n. 7097 del 2011), secondo cui, il difetto di giurisdizione del giudice, finché non si sia formato sul punto il giudicato implicito, può essere dedotto, in sede di impugnazione, 36 ### est.  dalla stessa parte che lo abbia adìto, in base all'interesse derivante dalla soccombenza nel merito; sostiene, ulteriormente, che qualora ### s.p.a. avesse appellato la sentenza del ### per difetto di giurisdizione e, in caso di conferma, avesse gravato per cassazione la sentenza del ### di ### «avrebbe avuto ottime probabilità di ottenere l'annullamento di tali sentenze per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo», dal momen to che l'impugnazione non solo sarebbe st ata verosimilmente ritenuta ammissibile, in ragione del descritto orientamento delle ### ma sarebbe stata anche fondata nel merito, vertendosi in ipotesi di azione d i ripetizione di indebito oggettivo (art. 203 3 cod. civ.), in relazione alla quale, in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame (tra l'altro, la medesima fattispecie da cui era originato il procedimento tra ### B.V. e i ### dell'### e delle ### e dello ### culminato nella sentenza n. 18603 del 2020 della Corte di cassazione, citata dalla Corte d'appello a corroboramento delle ragioni poste a fondamento del giudizio di merito di responsabilità dello ###, le stesse ### in sede di regolamento preventivo di giuris dizione (Cass., Sez. Un., n.21748 del 2009), avevano affermato, sul presupposto della nat ura di diritto soggettivo della pretesa azionata, che la giurisdizione spettava al giudice ordinario. 
B.3.b. Sotto il secondo profilo, la ricorrente deduce che alla data dell'introduzione del giudizio risarcitorio (8 luglio 2010) era ancora pendente il termine per proporre, avverso la sentenza del ### di ### (depositata il 1° dicembre 2009) il ricorso per revocazione; soggiunge che tale ricorso era stato, del resto, effettivamente proposto con at to del 28 gen naio 2011, per poi esser e “abbandonato” per rinuncia il 20 dicembre 2012; ciò dedotto, reputa che la pendenza del 37 ### est.  termine per esperire la revocazione “ordinaria” costituisse un'ulteriore ragione di preclusio ne all'esercizio dell'azione risarcitoria, dato il carattere sussidiario di quest'ultima, ai sensi dell'art.4, comma 2, prima parte, legge n. 117/1988. 
B.3.c. Sotto il terzo profilo, la ### del ### dei ### ribadisce che l'azione risarcit oria avrebbe d ovuto reput arsi inammissibile, ai sensi della norma appena c itata, per non avere ### “coltivato” l'impugnazione del d.P.R. n. 318/1997; deduce che tale impugnaz ione sarebbe stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d i interesse dal #### con sentenza 4173/2006, sull'erroneo presupposto che l'art. 21, comma 2, di tale atto regolamentare (che costituiva il «solo titolo del pagamento del canone nel 1998») sarebbe stato sostituito dalla norma primaria di cui all'art. 20, comma 3, della legge n. 448/1998, laddove, al contrario, tale ultima norma, non avente efficacia retroattiva, si era limitata a circoscrivere la «portata temporale» di quella precedente, stabilendo la non debenza del canone “dal prim o gennaio 1999”; sostiene, dunque, che ### non avrebbe dovuto fare acquiescenza alla declaratoria di improcedibilità del ricorso rendendo inoppu gnabile il d.P.R. n. 318/1997, ma avrebbe dovuto insistere nell'impugnazione della norma regolamentare, il cui annullamento, con effetto ex tunc, avrebbe fatto cessare la debenza del canone dal 1° gennaio 1998; conclude che, pertanto , erroneamente la Corte d'appello aveva attribuito rilievo, ai fini dell'ammissibilità della domanda risarcitoria, alla declaratoria di improcedibilità emessa dal ### sulla predetta impugnazione, dovendosi escludere il rilevato sopravvenuto difetto di interesse all'annullamento dell'atto amministrativo. 38 ### est. 
B.3.1. Il motivo, in relazione ai diversi profili di censura in cui si articola, è in parte infondato, in parte inammissibile. 
B.3.1.a. ###. 4, comma 2, primo periodo, della legge n. 117/1988, prevede che l'azione di risarcimento del danno contro lo ### “può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugn azione o gli altri rimedi previsti avverso i pr ovvediment i cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno”. 
Dal dato testuale della norma, si desume che, nell'ipotesi in cui la fonte del pregiudizio sia ravvisata in un provvedimento giudiziario, il carattere sussidiario dell'azione risarcitoria contro lo St ato ne subordina l'ammissibilità al previo esperimento dei rimedi (impugnatori e non impugnatori) finalizzati alla rimozione dell'atto lesivo, non potendo predicarsi un onere d ella parte danneggiata di im pugnare anche provvedimenti diversi, emessi in un tempo (anche largamente) precedente rispetto a quello dell'emanazione dell'atto assunto come dannoso, allorché l'emissio ne di quest'ultim o era improbabile e comunque imprevedibile.  ### suggerita dalla lettera della norma trova conferma nel rilievo de lla sua ratio, la q uale risp onde all'intento d i dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e di privilegiare i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando quest'ultima alla circostanza che il dan neggiato ab bia utilizzato gli strumenti processuali normalment e apprestati dall'ordinamen to per eliminare o, almeno, ridurre il danno (Cass., Sez. 1, n.7924 del 2015; Cass., Sez. 3, n. 932 del 2017; Cass., Sez. 2, n. ### del 2021). 39 ### est.   Da un lato, dunque, sotto il profilo oggettivo, il previo esperimento dei rimedi ordinariamente previsti avverso il provvedimento dannoso costituisce una forma obbligatoria di risarcimento del danno in forma specifica che esclude la possibilità di invocare il risarciment o per equivalente, in quanto consente la rimozione dell'att o lesivo; il risarcimento per equivalente, da invocarsi nei confronti dello ### sarà possibile nella misura in cui questa rimozione non consenta la totale eliminazione del danno. 
Dall'altro lato, sotto il profilo soggettivo, il previo esperimento dei rimedi costituisce adempimento del dovere di evitare il danno, previsto dagli artt.1227, secondo comma, e 2056, primo comma, cod. civ., a sua volta riconducibile al generale dovere di correttezza; dovere che specificandosi, tra l'altro, nel canone di salvaguardia dell'utilità della controparte, impo ne bensì al danneggiato di attivarsi per elidere o quanto meno attenuare le conseguenze dannose dell'illecito subìto, ma nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio, personale ed economico. 
Ne discend e che l'onere di attivaz ione processuale richiesto dall'art.4, comma 2, primo periodo, della legge n. 117/1988 non può essere esteso sino a ricomprendere la necessità di attivare tutte le possibili iniziative finalizzate a preve nire eventuali (e comunque soggettivamente non prevedibili ed oggettivam ente improbabi li) provvedimenti giudiziari dannosi futuri; del resto, avuto riguardo ai principi di equ ivalenza e di effettività della tutela giurisdizionale, storicamente affermati dalla Corte di ###, secondo cui, se da un lato sp etta all'ordinament o giuridico interno di ciascuno ### membro disciplinare le modalità e le condizioni attraverso le quali possono essere esercitate le azioni giudiziarie inte se a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto europeo, tuttavia 40 ### est.  “tali condizioni non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna e non possono essere congegnate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento” (sentenze 30/09/2003, in causa C-224/01, ### 19/11/1991, in cause riunite C-6/90 e C-9/90, ### e a.; 5/03/1996, in cause riunite C-46/93 e C-48/93, ### du ### e ###, l'onere previsto dall'art. 4, comma 2, primo periodo, della legge n. 117/1988 va necessariamente riguardato come specificazione di una regola generale di limitazione del danno risarcibile ordinariamente stabilita dal diritto interno per l'esercizio di qual unque pretesa risarcitoria (essendo generalmente precluso il risarcimento di quelle conseguenze dannose che, in esecuzione del canone di correttezza, il danneggiato avrebbe potuto evitare: art. 1 227, secondo comma, cod. civ.) e non come espressione di una eccezionale - ed illegitti ma, perché essa stessa contrastante con il diritto europeo - limitazione di accesso alla tutela risarcitoria. 
Le considerazioni che precedono sono sufficienti per escludere l'onere di ### s.p.a. di “coltivare” l'impugnazione del d.P.R.  n.318/1997. 
Deve, peraltro, aggiungersi, al riguardo, che il rilievo della Corte d'appello, circa il carattere “dirimente” della circostanza ch e tale impugnazione fosse stata dichiarata improcedibile dal ### per sopravvenuta carenza di interesse, appare tutt'altro che inconferente, dal momento che, come si è veduto, la legge n. 448/1998 non si era limitata ad abrogare le disp osizioni regolamentari del d.P.R. n .  318/1997 (art. 20, comm a 4), ma aveva an che stabil ito che le disposizioni di cui all'articolo 188 del testo unico in materia postale non 41 ### est.  si sarebbero più applicate agli esercenti d ei servizi pubblic i di telecomunicazione “dal 1° g ennaio 1 999” (art. 20, comm a 3), così facendo venir meno il fondame nto meramente amministrativ o dell'obbligo di pagamento del canone concessorio per l'anno 1998, che veniva forma lmente agganciato - sia pure i n negativo, con la sua esclusione a partire dal 1999 - ad un provvedimento avente valore di legge.   In proposito, non si tratta di riconoscere efficacia retroattiva alla norma della legge finanziaria per il 1999, ma di stabilire se la regola secondo cui “il concessionario è tenuto a corrispondere allo ### un canone annuo nell a misura stabilita n el presente decreto, o nel regolamento, o nell'atto di concessione ” ( art. 188 del d.P.R.  156/1973, “### unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”) - regola restata formalmente in vigore sino alla sua abrogazione, disposta con l'art. 218 del d.lgs.  259/2003 - continuasse, o men o, a trovare fondamento in un provvedimento la cui legittimità fosse sindacabile dal giu dice adìto, ovverosia un provvedimen to sostanzialm ente normativo, ma formalmente amministrativo.  ###, d'altra parte, era investito di un giudizio impugnatorio ed il venir m eno del provvedimen to impugnat o determinava cessazione della materia del contendere, integrando carenza di inte resse a discutere su un oggetto non più esistente. 
La censura d i violazione dell'art. 4, comma 2, della legge 117/1988, per omessa “coltivazione” del ricorso gi urisdizionale proposto avverso il d.P.R. n.318/1997, è dunque infondata. 
B.3.1.b. Del p ari infondata è la censura con cui la decisione d'appello è specificamente criticata per avere escluso la legittimazione 42 ### est.  di T elecom ### s.p.a. ad imp ugnare, per mo tivi inerenti alla giurisdizione, le pronunce del giudice amministrativo da essa stessa adìto con la domanda restitutoria, all'esito della sua soccombenza sul merito di tale domanda. 
Premesso che, alla stregua delle considerazioni che precedono, va comunque escluso l'onere di ### s.p.a. di gravare, ai sensi e per g li effetti dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, della n.117/1988, la sentenza n. 11386/2008 del ### deve comunque ritenersi corretto in iure il giudizio della Corte d'appello circa il difetto di legittimazione della parte soccombente sul merito a censurare la statuizione positiva implicita sulla sussistenza della giurisdizione del giudice da essa stessa adìto.  ### di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda non è ravvisabile una soccomben za dell'attore anche sulla quest ione di giurisdizione: rispetto al capo relativo al la giurisdizione egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l'atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela.  ### non è pertan to legittimato a cont estare il capo sulla giurisdizione e a sostenere che la potestas iudicandi spetta ad un giudice diverso, appartenen te ad un altro plesso giuri sdizionale: relativamente ad una tale pronuncia a contenuto processuale di segno positivo, non è configurabile, per l'attore, la situazione di soccombenza, che del potere di impugnativa rappresenta l'antecedente necessario; la soccombenza nel merito non può essere trasferita sul (e utilizzata per censurare il) diverso capo costituito dalla definizione endoprocessuale 43 ### est.  della questione di giurisdizione, trattandosi di aspetto non destinato, per sua natura, a differenza di ciò che avviene con riguardo ad altre questioni pregiudiziali di rito, a condizionare l'efficacia e l'utilità stessa della decisione adottata (Cass., Sez. Un., 21260 del 2016; Cass., Un., n. 1309 del 2017; Cass., Sez., Un., n. 22439 del 2018; Cass. ### del 2018; Cass., Sez. Un., n. 6281 del 2019; Cass., Sez. 5, n.16434 del 2025). 
In base all'esatto esatto rilievo circa l'esclusione della legittimazione di ### s.p.a. ad impugnare, per difetto di giurisdizione, le pronunce di merito emesse dal giudice amministrativo che essa stessa aveva adìto, la Corte t erritoriale h a correttamente escluso che la predetta impugnativa fosse ricompresa tra i rimedi da esperirsi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 117/1988, in funzione dell'ammissibilità della domanda risarcitoria contro lo ### In contrario, non può attribuirsi rilevanza né all'effettiva sussistenza del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (ove non tempestivamente rilevato, né correttam ente eccepito dalla parte legittimata) sulla domanda di ripetizione dell'indebito proposta in giudizio, né alla sussistenza dell'orientamento giurisprudenziale - sia pure prevalente al momento in cui la Corte capitolina ha espresso il giudizio sull'eccezione di violazione della rego la della sussidiarietà dell'azione risarcitoria, sollevata dal ### - secondo cui la giurisdizione del giudice adìto potrebbe essere contestata in sede di impugnazione - nei limiti in cui non sia matu rato, al riguardo, il giudicato implicito - anche dalla stessa parte che, nell'invocare da esso una decisione di merito, ne aveva implicitamente o esplicitamente riconosciuto la sussistenza. 44 ### est. 
Questo orientamento, infat ti, non vincolava in alcun modo la decisione della Corte di merito sull'eccezione sollevata dalla ### del ### dei ### e correttamente è stato da essa disatteso alla luce del contrario indirizzo giurisprudenziale, successivamente prevalso, che ne aveva esattamente evidenziato l'errore dogmatico, consistente, da un lato, nel trar re dalla soccombenza sul merit o l'implicazione circa la sussistenza dell'interesse all'impugnazione del capo implicit o sulla giurisdizione (obliterandone il caratte re di statuizione endoprocessuale non destinata, per sua natura, a condizionare l'efficacia e l'utilità stessa della deci sione adottata ) e, dall'altro, nell'omettere di considerare che la soccombenza costituisce presupposto della diversa condizione della legittimazione all'impugnazione (quale specificazione della legitimatio ad causam), la cui sussistenza va esclusa in relazione al capo di sentenza rispetto al quale la parte sia risultata vittoriosa. 
B.3.1.c. Inammissibile, infin e, è la specifica censura con cui la decisione d'appello è criticata per non avere rilevato che la pendenza del termine per esperire, contro la sentenza n. 7506 del 2009 del ### di ### il mezzo della revocazione “ordinaria”, ai sensi dei numeri 4 e 5 dell 'artt.395 cod. proc. civ., costituisse una ulteriore ragione di preclusion e all'eserci zio dell'azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, legge n. 117/1988.  ### di proporre i mezzi di gravame e di esercitare gli altri rimedi avverso il provvedimento dannoso, ai sensi della norma in esame, non si este nde, infat ti, a t utti rimedi astrattamente previsti dall'ordinamento processuale ma è circoscritto ai rimedi in concreto esperibili che, secondo correttezza, il danneggiato è tenuto a utilizzare per prevenire o rimuover e le conseguenze dannose; nel sollevare 45 ### est.  l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per mancata assoluzione del predet to onere da parte d ella soci età attrice, l'amministrazione statale convenuta avrebbe quindi dovuto specificamente evidenziare la sussistenza in concreto, nella fattispecie, dei presupposti che avrebbero legittimato la controparte ad esperire il mezzo di gravame asseritamente obliterato, ovverosia, l'errore di fatto revocatorio in cui il giudice amministrativo di seconda istanza sarebbe incorso o la contrarietà della sentenza da esso e messa ad altra precedente tra le parti avente autorità di cosa giudicata (presupposti concretanti i casi di revocazione, rispettivamente, previsti dal n. 4 e dal n.5 dell'art. 395 cod. proc. civ.). 
La specifica indicazione dei presuppo sti del rime dio processuale ritenuto indebitamente pretermesso avrebbe poi dovuto essere ribadita dalla ricorrente nella formulazione del motivo di ricorso per cassazione, non potendo reputarsi sufficiente, ai fini della specificità della censura, l'allegazione secondo cui tale rimedio sarebbe stato effettivamente (sebbene, tardivamente) esercitato e poi rinunciato. 
In defi nitiva, il terzo motivo del ricorso principale va complessivamente rigettato. 
B.4. Con il quarto motivo dello stesso ricorso viene denunciata “### e falsa applicazione dell 'art. 2, commi 2 e 3 , legge 13.4.1988 n. 117 nel testo vigente all'epoca dei fatti; dell'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo novellato dalla legge 27.2.2015 n.18; dell'art.11 disp. prel. cod. civ. e degli artt. 3, 24, 111 ### e 6 CEDU, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”.  ### erariale osserva che la Corte d'appello ha ravvisato la sussistenza della responsabilità dello ###giudice sulla base del rilievo 46 ### est.  di un «contrasto tra l'interpretazione del giudice nazionale e il diritto dell'### in particolare come interpretato dalla Corte di Giustizia». 
Sostiene, peraltro, ch e il giud ice del merito, nel ritenere automaticamente integrato l'illecito sulla base dell a (presun ta) «violazione manifesta» del diritto comunitario, avrebbe indebitamente fatto applicazione dell'art. 2 della legge n.117/1988, nella formulazione modificata dalla legge n. 1 8/2015, an ziché in q uella precedente all'entrata in vigore di t ale novella, d a reputarsi applicabile ratione temporis, avut o riguardo alla d ata di emissione del provvedimento assunto come dannoso, risalente al 2009. 
Evidenzia che, infa tti, solo con la novell a del 20 15, il comm a 2 dell'art. 2 (contenente la c.d. clausola di salvaguardia, secondo cui “nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutaz ione del fatto e delle prove”) è stato integrato con il riferimento alla “salvezza” dei commi successivi, introducendosi, nel comma 3, il riferimento alla manifesta violazione del diritto dell'### europea come ipotesi di colpa grav e integrante la pred etta responsabilità e, nel comma 3-bis, l'elencazione dei criteri di cui tener conto in funzione della “caratterizzazione” della violazione medesima, tra cui, in particolare, la m ancata os servanza dell'obbligo di rinv io pregiudiziale alla Corte di Giustizia e il contrasto con l'interpretazione delle norme eurounitarie da essa fornita. 
Deduce che solo con riferimento agli atti o provvedimenti giudiziari emessi dopo l'entrata in vigore della legge n.18/2015 potrebbe astrattamente profilarsi una ipotesi di colpa grave del magistrato, in sede di interpretazione di norme giuridiche, per violazione inescusabile del diritto europeo nei termini di cui al novellato art. 2, mentre, con 47 ### est.  riferimento agli atti o provvedimenti emessi in epoca precedente, la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 di tale articolo non tollererebbe letture riduttive (è citata, in proposito, Cass., Sez. 3, 1266 del 2018), preservando il magistrato, nell'esercizio dell'attività interpretativa e valu tativa, anche da eventuali errori nell'interpretazione del diritto comunitario. 
Conclude che, pertanto, nella fattispecie in esame , la Corte d'appello, attribuendo rilievo, ai fini dell'accertamento della colpa grave dei magistrat i del ### di ### e del conseguente giudizio di responsabilità dello ###giudice, allo ### contrasto tra il provvedimento giurisdizionale assunto come dannoso e il diritto unionale come interpretato dalla Corte di ###, non solo avrebbe violato il principio di irretroattività della legge, indebitamente applicando il “nuovo” art. 2 della legge n.117/1988 ad una fattispecie regolata dalla disciplina contenuta nella precedente formulazione della norma, ma, considerando erroneamente rilevante - sul piano della responsabilità - una condotta che la legge non considerava illecita al momento in cui f u compiut a, avrebbe violato altresì il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (sono citate Cass, ### 3, n. 2637 del 2013 e Cass., Sez. 3, n.6810 del 2016) e costituente il precipitato di quelli più generali desumibili dagli artt.3, 24 111, 117 ### e 6 CEDU, secondo cui il risarcimento del danno da fatto illecito può derivare solo da comportamenti ritenuti illeciti e sanzionabili nel momento in cui il sogget to ha agito, dovend osi ulteriormente considerare, con riguardo alla fattispecie in esame , che la Corte capitolina avrebbe «ravvisato l'errore nella interpretazione del diritto nazionale, ritenendo scorretta l'interpretazione secondo cui l'art. 21, 48 ### est.  comma 2, d.P.R. n.318/1997 imponeva il pagamento del canone per il 1998». 
B.4.1. Il motivo è infondato. 
B.4.1.a. In primo luo go, non può condividersi l'assunto della ### ricorrente secondo cui la violazione dedotta dall'attrice a fondamento della domanda risarcitoria e accertata dalla Corte d'appello di ### all'esito del giudizio di merito, sia costituita da un «errore nella interpretazione del diritto nazionale». 
Ben al contrario, infatti, la Corte territoriale, sulla base del «netto contrasto» tra la pronuncia del ### di ### (la quale, nel rigettare la dom anda restitutoria di ### alia s.p.a., aveva ritenuto compatibile, con la direttiva n. 97/13/CE, il canone concessorio da essa versato nell'anno 1998, in quanto componente del rapporto sinallagmatico di concessione) e la sentenza resa dalla Corte di Giustizia in sede di pronuncia pregiudiziale interpretativa (la quale aveva invece chiarito che gli unici oneri pecuniari ammessi dalla fonte comunitaria sono quelli contemplati dag li artt. 6 e 1 1, sogget ti ad attuazione immediata, entro la data del 31 dicembre 1997, precisando che doveva reputarsi del tutto incompatibile con il diritto unionale un onere pecuniario annuo imposto ad un'impresa di telecomunicazioni e calcolato secondo una percentuale del suo fatturato), ha accertato la commissione, nella fattispecie, d a parte del giudice n azionale amministrativo di ultima istanza, di una violazione grave e manifesta del diritto unionale e, precisame nte, di una «macroscopica e inescusabile» violazione dell'art.22 della direttiva n.97/13/CE, come chiaramente interpretato dalla Corte di Giustizia.  ### parte, costit uisce ius receptum, nella giurispruden za di questa Corte, che una violazione manifesta del diritto comunitario, tale 49 ### est.  da costituire fonte di responsabilità per lo ###giudice, per effetto di un atto o provvedimento posto in essere da un organo giurisdizionale nell'esercizio delle sue funzioni, può conseguire anche all'interpretazione del diritto nazionale in modo tale da condurre ad un risultato contrario al diritto unionale (Cass., Sez. 1, n. 27690 del 2018). 
B.4.1.b. Ciò posto, neppure può essere condiviso l'ulteriore assunto del ### secondo cui la violazione manifesta del diritto unionale commessa dal magistrato nello svolgimento dell'attività di interpretazione di norme del diritto o di valutazione del fatto e delle prove, non avrebbe potuto essere considerata fonte di responsabilità dello ###giudice alla luce della disciplina posta dall'art. 2 della legge n. 117/1988, nella formulazione antecedente a quella introdotta dalla legge n. 18/2015, sicché, nel desu mere la sussistenza dell'illecito dall'accertamento di tale violazione, la Corte d'appello avrebbe fatto indebita applicazione retroattiva della nuova disciplina, fac endone discendere l'effetto incostituzionale di attribuire retroattivamente rilevanza, ai f ini della sanzione del risarcimento del danno, ad una condotta non costitue nte atto illecito al momento della sua commissione. 
B.4.1.b.1. In proposito, giova ricordare che la disciplina originaria contenuta nell'art.2 della legge n.117/1988 - sia nella parte in cui, ai fini della responsabilità, dopo avere richiesto il dolo o la colpa grave del magistrato, tipizzava quest'ultima nelle fattispecie di grave violazione di legge e di affermazione (o negazione) di un fatto incontrastabilmente escluso (o risultante) dagli atti del procedimento, purché determinate da negligenza inescusabile (commi 1 e 3); sia nell a parte in cui escludeva la responsabilità con riguardo all'attività di interpretazione delle norme del diritto e di valutazione del fatto e delle prove (c.d. 50 ### est.  clausola di salvaguardia: comma 2) - era stata ritenuta in contrasto con il diritto dell'### europea dalla Corte di ###, la quale aveva affermato: a) che la viola zione del diritto vigente da parte di un organ o giurisdizionale di uno ### membro dà luogo a responsabilità dello ### medesimo n ei confronti del singolo allorché ricorran o le tre seguenti condizioni: I) la norma giuridica vio lata sia preordinata a conferire diritti a singo li; II) la viol azione sia stata manifesta e sufficientemente caratterizzata in relazione al grado di ch iarezza e precisione della norma violata, al carattere intenzi onale della violazione, alla scusabilità o inescusabilit à dell'errore di diritto, al la posizione eventualmente adottata da un'istituzione comunitaria, alla manifesta ignoranza della giurisprudenza comunitaria e alla mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizio nale, del suo obb ligo di rinvio pregiudiziale ex art.267 ### (già art.234 ###); III) esista un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subìto dal singolo (tra le altre, v. le sentenze: 19 novembre 1991, ### e a.; 5 marzo 1996, ### riunite C-46/93 e C-48/93 ### du ### e ### 30 settembre 2003, causa C-224/01, ###; b) che «il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello ### membro per i dann i arrecati ai singoli a seguito di una violazi one de l diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una val utazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale»; c) che «il diritt o comunitario osta altresì ad u na legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di 51 ### est.  dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza del la respon sabilità dello ### membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vi gente», sufficiente mente caratterizzata in relazione alle circostanze sopra richiamate (sentenza 13 giugno 2006, causa C-173/2003: ### del ### s.p.a.); d) che «la ### escludendo qualsiasi responsabilità … per i danni arrecati a seguito di una violazione del diritto dell'### imputabile a un organo giurisdizionale nazi onale di u ltimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove … e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave [conducendo tale limit azione ad esclud ere la responsabilità in ipotesi di violazione manifesta del diritto vigente], ai sensi dell'art.2, commi 1 e 2 l. n.117/1988, … è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza de l principio generale di responsabilità degli ### membri per violazione del diritto dell'### da parte d i uno dei propri o rgani giurisdizion ali di ultim o grado» (sentenza 24 novemb re 2011 caus a C-379/2010: ### emessa a seguito della procedura di infrazione aperta contro lo ### italiano per non essersi tempestivamente conformato al diritto dell'###. 
B.4.1.b.2. La legge 27 febbraio 2015 n.18 (in GU, ### generale, n.52 del 4 marzo 2015, in vigore dal 19 marzo 2015) è stata emanata proprio al fine di ridefinire i presupposti della responsabilità dello ### per i danni derivanti ai singoli da comportamenti, atti e provvedimenti posti in essere da magistrati nell'esercizio delle funzioni, in modo da adeguare l'ordinamento int erno a quello dell'### (e chiudere la procedura di infrazione formalmente aperta con una lettera di messa 52 ### est.  in mora del 27 settembre 2013), eliminando entrambe le limitazioni previste dall'art.2, vecchia formulazione, e ritenute contrastanti con il diritto europeo. 
In partic olare, all'esito dell'entrata in vi gore della nuova legge, nell'art.2, comma 1, è rimasta formalmente la necessità del dolo o della colpa grave del magistrato (salva l'ipotesi di diniego di giustizia di cui all'art.3), ma tale limitazione n on conduce più ad escludere la responsabilità in ipotesi di oggettiva violazione manifesta del diritto vigente, in quanto, ai fini dell'integrazione della colpa grave, non è più necessaria la “grave violazi one di legge determinata da negli genza inescusabile” (art.2, comma 3, lett. a, vecchia formulazione), ma è sufficiente la “violazione manifesta della legge nonch é del diritto dell'### europea”, per ritenere sussistente la quale deve tenersi conto, in particolare, “del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza” e, inoltre, “in caso di violazione manifesta del diritto dell'### europea”, anche “della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del ### sul ### dell'### nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'### europea”, men tre è scomparso ogni riferiment o alla negligenza inescusabile, che non cos tituisce più presupposto della responsabilità dello ### ma mantiene la sua rilevanza unicamente nel giudizio di rivalsa dello ### verso il magistrato; nell'art.2, comma 2, inoltre, l'esclusione della responsabilità per l'attività di interpretazione delle norme del diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove (c.d. clausola di salvagu ardia) è b ensì rimast a, ma essa n on è più assoluta e può svolgere la sua funzione esimente solo al di fuori dei 53 ### est.  casi di colpa grave, in quanto sono “fatti salvi” (e cioè sono casi nei quali può sorge re responsabilità an che in seguito ad att ività interpretativa o valutativa) i casi di dolo e quelli di cui ai nuovi commi 3 e 3-bis, tra cui rientra la violazione manifesta e caratterizzata del diritto vigente. 
B.4.1.b.3. In mancanza di norme transitorie, alla nuova disciplina non può ovviamente attribuirsi efficacia re troattiva, ma i principi affermati dalla Corte di ### sin dalle sente nze #### du ### e ### e precisati con la sentenza ### del ### s.p.a., trovano applicazione anche al le fattispecie precedenti, atteso che le sentenze della Corte di Giustizia costituiscono fonti di n orme di diritto europeo aventi efficacia ultra partes, direttamente applicabili nell'ordinamento interno. 
Questa Corte ha del resto reiteratamente affermato che, in tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 2 dell a legge n.117/1988 (nella formulazione o riginaria, applicabile ratione temporis alla presente controversia), ladd ove - nel fissare i presupposti della domanda risarcitoria contro lo ### per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni - esclude che possa d ar luogo a responsab ilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova, è in contrasto con gli obblighi comunitari dello ### italiano, alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia dell'### del 24 novembre 2011, nella causa C-379/10, con riferimento alle violazioni manifeste del diritto dell'### imputabili ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado (Cass., Sez. 3, 2560 del 2012; Cass., Sez. 3, n. 41 del 2014; Cass., Sez. 3, n. 6810 del 2016). 54 ### est. 
È stato inoltre statuito che la clausola di salvaguardia contenuta nella norma in esame è insuscettibile di disapplicazione per ipotetico contrasto con i principi generali sanciti nelle pronunce della Corte di Giustizia in tema di responsabilità degli ### membri per l'attività di propri organi giurisdizionali, solo allorché difetti il collegamento tra la lesione del diritto azionato e la violazione delle norme di diritto comunitario, in quanto la materia disciplinata dalla normativa nazionale reputata violata (ad es. nel settore dell'ordinamento penale) non rientri nel diritto dell'### (Cass., Sez. 3, n. 21246 del 2016 e Cass., 3, n. 1068 del 2019). 
B.4.1.b.4. Deve, dunque, ritenersi che, in conformità ai principi sanciti dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 15/201 8 la violazione grave e manifesta del diritto dell'### europea, consumata da parte di un giudice nazionale di ultima istanza mediante l'attribuzione di una portata manifestamente erronea ad una norma comunitaria sostanziale o procedurale, oppure mediante l'interpretazione del diritto nazionale - beninteso, in una materia rientrante nelle competenze attratte all'ordinamento unionale - in modo tale da condurre ad un risultato contrario a tale diritto, costituiva fonte di responsabilità dello ### giudice, purché si trattasse di violazione specificamente caratterizzata, in quan to riguardante una norma sostanziale o procedurale sufficientemente chiara e precisa, avente carattere di intenzionalità o comunque di inescusabilità, scaturita dall'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale o dal contrasto con l'interpretaz ione espressa fornita dalla giurisprudenza comunitaria (Cass., Sez. 1, n. 27690 del 2018, cit.). 55 ### est. 
Pertanto, nella vicenda in esame, la Corte d'appello, nel desumere la sussi stenza della responsabilità dello ###giudice dall'accertamento della violazione manifesta del diritto unionale commessa dal ### di ### (organo giurisdizionale amministrativo di ult imo grado) nello svolgimento dell'attività di interpretazione di norme deputate a disciplinare la materia delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione ed ad attu are il regime di concorrenz a in tale settore (settori devoluti all'intervento normativo degli organi dell'### in cui si ravvisa un rapporto di integrazione tra le fonti normative di ordinamenti - statale e comunit ario - che permango no separati), non ha affatto erroneamente attribuito un effetto retroattivo alla disciplina posta dalla legge n. 18/2015, ma ha operato una debita applicazione di principi già sanciti dal diritto europeo, diret tamente applicabili dal giudic e nazionale, mediante l'interpretazione della disciplina interna in senso ad essi conforme o mediante disapplicazione di tale disciplina se con essi incompatibile. 
Il quarto motivo del ricorso principale deve quindi essere rigettato. 
B.5. Con il quinto motivo dello stesso ricorso viene denuncia ta “### e falsa applicazione dell 'art. 2, commi 2 e 3, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo vigente all'epoca dei fatti; dell'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo novellato dalla legge 27.2.2015 n.18; in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”.  ### enza del ### dei ### ribadito ch e il «mero contrasto tra il provvedimento giurisdizionale e il diritto sia interno che dell'UE non configura di per sé colpa grave né rende inapplicabile il principio fondamentale secondo cui l'attività interpretativa non può dare luogo a responsabilità», censura la sentenza impugnata per 56 ### est.  essere incorsa nell'« errore evidente» di desumere dalla (ritenuta ) ingiustizia della sentenza del ### di ### il giud izio sulla sussistenza dell'illecito, senza consi derare ch e quest'ultimo, pur presupponendo l'«ingiustizia della sentenza», non coincide con essa, ma - in entrambe le formulazioni della legge n. 117/1988 (ante e post 2015) - trova il suo fondamento in uno specifico e pecu liare presupposto, consistente nella «inescusabilità/inesplicabilità dell'errore interpretativo», presupp osto su cui la Corte d'appello non avrebbe minimamente indagato, limi tandosi a trascrivere il contenuto del decreto di ammissibilità emesso all'esito del giudizio camerale. 
B.5.1. Il motivo è infondato. 
Anzitutto, alla luce di quanto si è sopra osservato, non è condivisibile - nella modalità assertiva con cui è formulato dalla ricorrente - il rilievo secondo cui il contrasto del provvedimento giurisdizionale con il diritto unionale non configurerebbe colpa grave e non rend erebbe inapplicabile la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 legge n .  117/1988. 
Si è infatti veduto che, alla luce dei principi espressi dalle ricordate sentenze della Corte di Giustizia, operativi ed applicab ili nell'ordinamento interno già precedentemente al loro recepimento nella legge n. 18/2015, l'errore interpretativo che abbia determinato una violazione manifesta e sufficientemente caratterizzata del diritto europeo fonda un'ipotesi di responsabilità dello ### per effetto di un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale nell'esercizio delle funzioni e che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 1 17/1998 ( nella formulazione antecedente a quella modificata dalla legge n. 18/2015), non contrasta con i predetti principi (e resta quindi insuscettibile di disapplicazione) solo allorché la 57 ### est.  violazione non provenga da un organo giurisdizionale di ultimo grado, nonché quando, ovviamente, l'errore interpretativo, ancorché grave e manifesto, cada su norme interne, processuali o sostanziali, relative a materia non rientrante nell'ambito dell'ordinamento unional e e sia quindi inidoneo a determinare un risultato interpretativo contrario al diritto comunitario. 
Ciò p osto, giova ribadire che, in funzione del carattere sufficientemente caratterizzato della violazione - e, quindi, del giudizio di colpa grave -, rileva il grado di chiarezza e precisione delle norme violate, l'intenzionalità o l'inescusabilità della violazione, eventualmente testimoniata dalla posizione adottata da una istituzione comunitaria, dall'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale, dalla manifesta ignoranza della giurisprudenza europea o dal contrasto dell'atto o del provvedimento con l'int erpretazione espressa fornita dalla Corte di Giustizia dell'### Ai fini del giudizio di responsabilità dello ### il giudice del merito deve dunqu e indagare su que sti presupposti, venendo in considerazione un concetto di colpa g rave in senso oggettivo, da valutarsi in relazione al carattere manifesto e sufficientemente caratterizzato della violazione, essendo invece venuto meno, anche nella nuova legge , ogni riferimento subiettivo alla neglig enza inescusabile, che non costituisce più presupposto della responsabilità dello ### ma mantiene la sua rilevanza unicamente nel giudizio di rivalsa dello ### verso il magistrato. 
Nella vicenda in esame, diversamente da quanto sostenuto dalla amministrazione statale ricorrente, la Corte d'appello ha debitamente indagato la sussistenza dei predetti presupposti. 58 ### est. 
Essa, infatti, con la sentenza impugnata, nell'esprimere - anche (ma non solo) attraverso il richiamo al precedente decreto di ammissibilità pronunciato all'esito della fase di impu gnazione del procedimento camerale ex art. 5 legge n. 117/1988, vigente ratione temporis - il proprio giudizio di merito sulla sussistenza della responsabilità dello ###giudice, dopo aver dato atto della chiarezza e precisione della pronuncia pregiudiziale interpretativa resa dalla Corte di ### con la sentenza del 21 febbraio 2008 (circa la portata ostativa delle norme contenute nella direttiva n. 97/13 - con particolare riferimento all'art. 22 - alla previsione, in capo all'impresa esercente servizi di telecomunicazioni pubbliche operante in uno ### membro, di oneri pecuniari diversi da quelli previsti nei precedenti artt. 6 e 1 1 e commisurati al fatturato) - e dop o avere evidenziato il «netto contrasto», con questa espressa interpretazione, della pronuncia del ### di ### (la quale aveva affermato la compatibilità comunitaria del canone concessorio versato da ### s.p.a. e da ### s.p.a. nell'anno 1998, assumendone la natura di corrispettivo della concessione del servi zio) - ha giu dicato tale violazione «macroscopica e inescusabile», non solo per avere disatteso in modo patente il perspi cuo dictum contenuto nella sentenza pregiudiziale interpretativa (così consumando la manifesta violazione dell'art. 22 della direttiva n.97/13/CE, come dalla Corte di Giustizia chiaramente interpretato), ma anche per non avere osservato, nel caso in cui avesse avuto dubbi sulla predetta perspicuità, l'obbligo di disporre un nuovo rinvio pregiudiziale gravante sul giudice nazionale di ultima istanza. 
Il quinto motivo del ricorso principale va, pertanto, rigettato. 59 ### est. 
B.6. Con il sesto motivo dello stesso ricorso viene denunci ata “### e falsa applicazione dell'art. 132, c.2 n.4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (motivazione apparente)”. 
La senten za d'appello è censurata per vizio mo tivazionale costituzionalmente rilevante (sub specie di motivazione apparente) per due ragioni: in primo luogo, perché non avrebbe spiegato i motivi per i quali ha ritenuto «inescusabile/inesplicabile» l'errore interpretativo imputato al ### di ### limitandosi a soffermarsi sulla questione della spettanza del rimborso e del contenuto delle sentenze interne ed europee che se ne erano occupate, facendo bensì comprendere perché, a su o avviso, il rimb orso sarebbe spettato, ma n on facendo comprendere, invece, perché il ### di ### nel negarlo, avrebbe commesso un errore inescusabile; in secondo luogo, perché la motivazione sarebbe strutturata «per relationem» rispetto al decreto di ammissibilità emesso dalla stessa Corte d'appello capitolina il 24 gennaio 2012, all'esito del giudizio camerale previsto dall'allora vigente art.5 della legge n. 117/1988, nonché alla sentenza (recte: ordinanza) n. 18603 del 2020 della Corte di cassazione e, infine, alla sentenza della Corte di Giustizia del 4 marzo 2020, in causa C-34/19.  ### l'Avvocatura erar iale, da tali riferimenti non avre bbero potuto, peraltro, trarsi argomenti per fondare motivatamente il giudizio di responsabilità, perché: a) il decreto di ammissibilità emesso all'esito del giudizio camerale non avrebbe potuto «contenere la motivazione della sussistenza nel merito della responsabilità civile dello ### per l'attività svolta dal ### di ### nella fattispecie», in quan to «istituzionalmente ordinato alla mera delibazione sommaria della non manifesta infondatezza della domanda attrice proposta ai sensi della legge 117/88», in vista della prosecuzione del processo nella fase a 60 ### est.  cognizione piena; b) a su a volta, la sentenza (recte: ord inanza) 7 settembre 2020, n. 18603 della Corte di cassazione avrebbe riguardato, «non la questione se il ### di ### avesse commesso un errore manifesto e inescusabil e nel negare il rimborso , bensì la questione presupposta se il rimborso spettasse »; c) infine, nella sentenza del 4 marzo 2020, in causa C-34/19, emessa all'esito di un nuovo rinvio pregiudiziale sollevato dal ### nel giudizio di impugnazione della nota con cui lo ### aveva preteso da ### un'integrazione del canone di concessione relativo al 1998, la Corte di Giustizia si sarebbe limitata «a ribadire in generale che poteva essere esperita azione risarcitoria contro lo ### qualora una sentenza passata in giudi cato avesse viol ato in modo inescusabile il d iritto dell'### mentre il giudice nazionale non era tenuto a disapplicare le norme interne concernenti l'autorità del giudicato». 
B.6.1. Il motivo è infondato. 
Giova, in premessa, rammentare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittim ità attiene all'esistenza in sé de lla motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 11 1, sesto comma, ### e, nel processo civile, dall'art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui viola zione - deducibile in sede di legittimità qual e nullit à processuale ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - sussiste qualora la mot ivazione sia totalmente man cante o me ramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni 61 ### est.  inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivam ente in comprensibile, purché il vizio emerga dal testo dell a sentenza impugna ta, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass., Sez. 3, n. 23940 del 2017; Cass., Sez. 6-3, n. 22598 del 2018; Cass., Sez. 1, n. 7090 del 2022). 
B.6.1.a. Ciò premesso, nel caso in esame, come si è veduto (### 13 dei ### di causa), la Corte d 'appello, dive rsamente da quanto sostenuto dal ### ricorren te, non si è affat to lim itata ad argomentare sulla spettanza a ### del rimborso negatole dal ### di ### ma, in conformità all'oggetto della domanda proposta dall'attrice-appellante (che non riguardava la ripetizione del pagamento indebito ma il risarcimento del danno cagionato dall'illecito imputabile allo ###giudice), ha motivatamente accer tato la manifesta e caratterizzata violazione del diritto europeo commessa dal giudice amministrativo di ultima istanza, evidenziando: 1) la chiarezza e preci sione delle regole contenute nella direttiva 97/13 come interpretate dal giudice europeo, il quale aveva ribadito (citando anche la sua precedente sentenza ### e ### l'incompatibilità con l'ordinamento unionale di un onere pecun iario annuo imposto ad un'impresa di telecomunicazioni e calcolato secondo una percentuale del suo fatturato e aveva nettamente sancito che l'art. 22 della direttiva medesima (tanto nel prevedere disposizioni derogatorie applicabili alle autorizzazioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, in forza delle quali esse avrebbero dovuto conformarsi al nuovo regime entro il 1° gennaio 1999; quanto nel richiamare gli “obblighi” risultanti dalle autorizzazioni preesistenti, pure essi da conformare alle regole comunitarie entro la medesima data) non si riferiva ad oneri pecuniari, dal momento che le uniche disposizioni della fonte comunitaria aventi 62 ### est.  tale oggetto erano gli artt.6 e 11 (regole soggette ad attu azione immediata, entro la data del 31 dicembre 1997), secondo cui i diritti richiesti alle imprese di telecom unicazioni con riferimento alle autorizzazioni generali o alle licenze individuali dovevano essere intesi esclusivamente a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gest ione, il controllo e l'att uazione dell e medesime; 2) il «netto contrasto» con le predett e re gole, come interpretate dalla Corte di Giustizia, della pronuncia del ### di ### il quale aveva invece reputato il canone concessorio, pagato da ### nel 1998 , compatibile con l'ordinamento dell'### attribuendogli la natura di corrispettivo della concessione del servizio di telecomunicazioni; 3) il carattere «macroscopico ed inescu sabile» di t ale chiaro errore di diritto, per avere il ### glio di ### manifestamente disatteso la posizione assunta dall'organo giurisdizionale deputato all'interpretazione del diritto unionale e per non av ere osservato l'obbligo, in quanto giudice di ultimo grado, di disporre un nuovo rinvio pregiudiziale, prima di discostarsi dalla pronuncia resa dalla Corte di Giustizia sul precedente rinvio interpretativo disposto dal ### B.6.1.b. Non rende viziata la motivazione della sentenza la circostanza che i riferiti passaggi argomentativi siano stati compiuti dalla Corte d'appello ### richiamando e facendo proprie le argomentazioni già svolte nel decreto di ammissibilità emesso all'esito della fase sommaria n el procedimento camerale ex art.5 legg e 117/1988, vigente ratione temporis, poiché la condiv isione della decisione già emessa in sede di cognizione sommaria dei presupposti di fondatezza della domanda è stata effettuata, non sulla base di una acritica adesione al provvedimento richiamato, ma alla luce di un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione spiegati avverso la 63 ### est.  sentenza di primo grado e delle ragioni della doman da proposta dall'attrice-appellante. 
Al riguardo, va ricordato il principio, affermato da questa Corte nel suo massimo consesso, secondo il qual e, nel processo ci vile, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di altri atti processuali o di altri provvedimenti giudiziari, pur senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicant e e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto di imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione pro fessionale o discip linare del magistrato (Cass., Sez. Un., n. 642 del 2015; successiva mente, in senso conforme, Cass., Sez. 5, n. 9334 del 2015; Cass., Sez. 6-2, n. 22652 del 2016; Cass., Sez. 5, n. 29028 del 2022).  ### parte, questa Corte ha pure re iteratamen te affermat o il principio - peraltro, citato anche dalla Avvocatura erariale in sede di illustrazione del motivo di ricorso in esame -, secondo cui, nel processo civile, la c ircostanza ch e la motivazione della sentenza sia redat ta per relationem ad un provvedimen to giudiziario reso in un altro processo, non ne inficia la validità, se essa resti comunque “autosufficiente”, in quanto riproduca i contenuti mutuati rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logicogiuridica, dovendo invece il provve dimento ritenersi nullo, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., solo allorché si limit i alla mera 64 ### est.  indicazione dell'esistenza dell'atto richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcu n apprez zamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi d ibattuti dalle parti, così ren dendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass., Sez. 6-2, n. 459 del 2022; Cass., Sez. 2, n. 19341 del 2025). 
Nella fattispecie, la Co rte d'appello, lung i dal limitarsi alla mera indicazione del provvedimento richiamato, ne ha riportato analiticamente il contenuto, apprezzandone e integrandone i passaggi argomentativi, sicché deve escludersi il dedotto carattere apparente della motivazione. 
B.6.1.c. Il rilie vo della immunità della motivazione da vizi costituzionalmente rilevanti, poi, lungi dal risultarne contraddetto, è invece corroborato dalla presenza dei summenzionati riferimenti alla sentenza 4 marzo 2020, in causa C-34/19, della Corte di ### e all'ordinanza 7 settembre 2020, n.1 8603 di questa Corte di legittimità. 
Come si è veduto, infatti (### 13 dei ### di causa), attraverso il primo riferimento, la Co rte capitolin a ha inteso evidenzia re che, nell'ambito di una successiva controversia av ente ad oggetto il pagamento, da parte di ### di un conguaglio del canone di concessione per l'anno 1998, la Corte di Giustizia, sollecitata dal TAR ### con un n uovo rinvio pregiudiziale, oltre a rispondere alla questione se il diritto dell'### imponga, o meno, ai giudici nazionali di disapplicare le norme di procedura interne che riconoscono autorità di cosa giudicata ad una pronuncia giurisdizionale emessa in violazione di una norma del diritto europeo, nel ribadire «che ### non 65 ### est.  era tenuta al pagamento del canone preteso dallo ### per l'anno 1998», aveva rammentato la «manifesta violazione da parte del ### di ### del diritto comunitario». 
Quanto al secondo riferimento, con esso la Corte territoriale, nel dare atto che l'illegittimità (per contrasto con l'ordinamento europeo, alla luce de ll'interpretaz ione fornitane dalla Corte di Giustizia nelle cause C-296/06 e C-34/19) delle norme di diritto interno che prevedevano l'obbligo di pagamento del canone di concessione p er l'esercizio del servizio di telecomunicazione in relazione all'anno 1998, era stata affermata anche dalla Corte di cassazione, ha in teso evidenziare, riproducendo il contenuto della pronuncia del giudice di legittimità, che in essa era stata citata sia la «considerazione alquanto recisa», svolta dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 21 febbraio 2008 (in ordine all'incompatibilità dell'onere pecuniario controverso con la direttiva europea), sia que lla svolta dal medesimo organo giurisdizionale unionale nella successiva sentenza del 4 marzo 2020 (che «aveva ribadito il criterio, stabilendo che la decisione del ### di ### qui richiamata dall'Avvocatura erariale, è contraria al diritto unionale»). 
Nell'economia motivazionale della sentenza impugnata, i predetti riferimenti a provvedimenti emessi nell'ambito di distinte (ma contigue) vicende giudiziarie, si inseriscono, dunque, in un contesto argomentativo del tutto coerente, funz ionale, nel suo insieme, alla formulazione del motivato giudizio di merito circa il carattere manifesto e caratte rizzato della violazione del diritto comun itario individuata quale fondamento della responsabilità dello ### per il danno ingiusto cagionato dai magistrati del ### di ### con la sentenza n. 7506 del 2009. 66 ### est. 
Ne consegue che la predetta motivazione, per essere fondata su un articolato apparato argomentativo (evidentemente non condiviso nel merito dal ### ricorrente ma, nondimeno, esistente, coerente e perspicuo), non presenta alcuna delle gravi lacune intrinseche (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di merito. 
Anche il sesto motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. 
B.7. Con il settimo motivo dello stesso ricorso viene denunciata “### e falsa applicazione dell 'art. 2, commi 2 e 3, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo vigente all'epoca dei fatti; dell'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo novellato dalla legge 27.2.2015 n.18; 340 TFUE, per come esteso dalla giurisprudenza della ### alla responsabilità civile degli ### membri; 3, 4, 5, 6, 21 dpr 19.9.1997 n.318; 20 l. 23.12.1998 n.448; 6, 11, 22, ### 97/13-
CEE, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”.  ### enza del ### dei ### , in parte temperando la precedente assertiva affermazione secondo cui l'attività interpretativa del giudice , ai sen si dell'art.2 della legge n. 11 7/1988 nella formulazione vigente all'epoca del suppo sto illecito, non avrebbe potuto dar luo go a responsabilità dello ### in quan to soggetta a clausola di salvaguardia non tollerante letture riduttive, riprendendo considerazioni già anticipate in sede di illustrazione del quarto motivo e poi rinviate al prosieguo, osserva, in premessa, che, in base alla predetta norma, può configurarsi colpa g rave del magist rato, con conseguente obbligo risarcitorio dello ### in caso di «violazione manifesta del diritto»; richiamando, poi, la giurisprudenza di questa 67 ### est. 
Corte di legi ttimità for matasi sulla scia di Cass. , Sez. Un., n.11747/2019 (sono citate, in proposito, Cass., Sez. 3, n.25454 del 2022 e Cass., Sez. 3, n. ### del 2023, quest'ultima già rammentata in precede nza, nelle omologhe osservazioni anticipate in sede di illustrazione del quarto motivo), precisa che si avrebbe tale manifesta violazione in caso «di applicazione del diritto che appaia inspiegabile alla strega di qualsiasi criterio interpretativo», in quanto fondata su affermazioni caratterizzate da una negligenza “inesplicabile”, prim a ancora che inescusabile. 
Ciò premesso, l'amministrazione statale ricorrente sostiene che la Corte d'appello, nella sentenza impugnata, avrebbe violato le norme di diritto indicate in rubrica e, particolarmente, il citato art. 2 della legge n. 117/1988, in entrambe le formulazioni (ante e post 2015), poiché avrebbe erroneamente accertato (ponendolo a fondamento del giudizio di responsabilità dello ###giudice) l'errore interpretativo imputato alla senten za n. 7605/2009 del ### di ### il q uale, t utt'al contrario, non avrebbe commesso alcuna violazione, tant o meno “manifesta”, del diritto unionale. 
Richiamata la disciplina posta dalla direttiva 97/13/CE e quella del d.P.R. n. 318/ 1997, con cu i ne era stata disposta la trasposizione nell'ordinamento interno, l'Avvocatura erariale reputa che, nel regime provvisorio instauratosi nel periodo transitorio corrispondente all'anno 1998 (caratterizzato, per un verso, dalla cessazione del dirit to di esclusiva ma, per l'altro, dalla prosecuzione dei rapporti concessori in corso con le im prese precedentemente esercenti i servizi di telecomunicazioni), si sarebbe determinata una situazione «di evidente favore» per ### s.p.a., cui sarebbe stata conservata anche la tit olarità degli impianti e la p ossibilità di ammortizzarli; questa 68 ### est.  situazione avrebbe reso del tutto compatibile con la direttiva (nonché, anzi, perfettamente rispondente alla finalità di apertura del mercato telefonico alla concorrenza, perseguita dal legislatore comunitario) il mantenimento, a carico della concessionaria, anche per il 1998 , dell'obbligo di pagare il canone commisurato al reale valore dei diritti conservatile, ciò non ostacolando la possibilità dei nuovi operatori di entrare progressivamente nel mercato.  ### parte, se, nel regime definitivo da attuarsi a far tempo dal 1° gennaio 1999, gli ### membri avrebbero comunque potuto esigere dagli assegnatari d elle autorizzazioni e delle licenze individuali, in conformità alle previsioni degli artt. 6 e 11 della direttiva, diritti che riflettessero «il valore i nerente all'util izzo della risorsa rara di cui trattasi» (è citata la sentenza 10 marzo 2011, in causa C-85/10 della Corte di ###: ###, a fortiori avrebbe dovuto reputarsi esigibile, nel regime provvisorio, un canone, come quello richiesto a ### e agli altri operatori preesistenti - titolari di precedente concessione, tem poraneamente conservata, salva la cessazione di eventuali diritti esclusivi -, concretante «un corrispettivo commisurato al valore effettivo della possibilità così mantenuta a loro favore». 
Sulla base di queste considerazioni, l'Avvocatura erariale reputa che il ### di ### avendo affermato la compatibilità con la direttiva del mantenimento dell'obbligo di pagamento del canone ex art. 188 del codice pos tale per l'anno 1 998, individuandone il fondam ento, non nella correlazione con un (ormai cessato) diritto di esclusiva, ben sì nella connessione con le cond izioni di esercizio de lla (temporaneamente, ma legittimamente) conservata concessione, non avrebbe commesso alcun errore interpretativo , in quanto la 69 ### est.  conservazione dell'onere pecuniario per il periodo transitorio avrebbe corrisposto perfettamente al senso della disciplina della direttiva 97/13 - ed in particolare degli artt. 6, 11 e 22, come interpretati dalla Corte di Giustizia - e alla fedele attuazione della regola comunitaria ad opera dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 318/1997. 
Ben al contrario, l'errore interpretativo sarebbe stato invece commesso dalla Corte d'appello capitolina, con la sentenza qui impugnata (con conseguente vizio in iure del giudizio di merito sulla responsabilità dello ###giudice), sia nell'attribuire una diversa portata alla discip lina eurounitaria (desumendo da una lettura non corretta della sentenza della Corte di ### del 21 febbraio 2008 la statuizione circa l'incompatibilità del canone controverso con la direttiva), sia nel ritenere che il d.P.R. n. 318/1997 non ne avesse fatto corretta attuazione, sia, infine, nel reputare che l'obbligo di pagamento nel canone concessorio per il 1998 trovasse la sua font e legale nell'art.20, comma 3, della legge n. 448 /1998, anz iché nell'art .21, comma 2, del d.P.R. n.318/1997. 
Sotto quest'ultimo profilo, il ### ribadisce che l'art.20, comma 3, della legge n. 448/1998 , non avente efficacia retro attiva, non prevedeva l'obbligo di pagare il canone ex art 188 codice postale per l'anno 1998, il q uale trovava invece il suo titolo lega le esclusivo nell'art.21, comma 2, del d.P.R . n. 318/1997; la n orma primaria, infatti, non si era sostituita a quella regolamentare, “legificando” il predetto obbligo, ma si era l imitata a circoscriverne la portata temporale, stab ilendo la non debenza del canone “dal 1° gennaio 1999”. 
Il rilievo che nella sentenza del ### di ### n.7605/2009, di reiezione della domanda restitutoria proposta da ### s.p.a., 70 ### est.  non fosse ravvisabile alcuna violazione manifesta del diritto europeo, troverebbe, poi, conferma, anziché smentita, nella circostanza che la Corte di G iustizia era dovu ta «tornare sulla questione» della compatibilità comunitaria del canone concessorio relativo al 1998 con la sentenza del 4 marzo 2020, nella causa C-34/19, emessa, sempre all'esito di rinvio pregiu diziale interpretativo del ### nel successivo giudizio con cui ### s.p.a. aveva impugnato la richiesta dello ### di pagamento di circa 41 milioni di ### a titolo di conguaglio del predetto canone. 
La sentenza del 21 febbraio 2008, infatti, «non aveva affatto chiarito che il canone per il 1998 era in assoluto vietato dalla direttiva»; al contrario, ragionando, «in modo prevalente se non un ico, nella prospettiva del superamento del le esclusive», avrebbe indotto a ritenere - come era stato ritenuto dal ### di ### - che, una volta esclusane la natura di corrispettivo di un diritto di esclusiva, la compatibilità con il diritto unionale dell'onere pecuniario in questione dovesse affermarsi proprio alla luce del tenore della pronuncia interpretativa del giudice europeo. 
La sentenza del 4 marzo 2020, emessa molti anni dopo il presunto illecito interpretativo dei magistrati del ### di ### - nel ribadire l'ostatività dell'art. 22, par.3, della direttiva 97/13 alla previsione, da parte dell a legge nazionale, dell'o bbligo dell'imp resa di telecomunicazioni di versare, p er il 19 98, un canone concessorio commisurato al fatturato -, aveva bandito, nel dispositivo, ogni riferimento ai diritti esclusivi, ma, anche a voler desumere da ciò il chiarimento che il canone n on fosse esigibile in assoluto, ciò non avrebbe consentito di rite nere che, nella lettura della sent enza del 71 ### est.  2008, il ### di ### avesse commesso un errore interpretativo e, men che meno, un errore interpretativo manifesto ed inescusabile. 
Peraltro, neppure la sente nza del 2020 avrebbe «dimostrato l'incompatibilità del canone in questione con la direttiva 97/13», in quanto essa avrebbe ribadito, da un lato, che spettava al giudice nazionale accertare la correlazione del canone con un eventuale diritto di esclusiva, dall'altro, che non sono ammessi oneri pecuniari privi di alcun nesso con le condizioni di esercizio dell'autorizzazione (### 46- 51), così confermando il giudizio di compatibilità comunitaria del canone per il 199 8, espresso dal ### glio di ### sul rilievo che, appunto, tale onere pecuniario non compensava il riconoscimento di un diritto esclusivo e che, anzi, era s trettamente connesso con le condizioni di esercizio del rapporto concessorio temporaneamente mantenuto. 
Il giudizio circa la sussistenza, in capo ai magistrati del ### di ### di un errore interpretativo del diritto europeo idoneo a fondare la responsabilità dello ### ai sensi dell'art. 2 della legge n. 117/1988, non poteva infine trovare fondamento neppure nel provvedimento della Corte di cassazione n. 18603 del 7/09/2020. 
Premesso che questa sentenza era stata pronunciata, non già in una causa risarcitoria intentata contro lo ### per violazione del diritto dell'### europea, bensì in una causa di indebito oggettivo introdotta da ### B.V. per ottenere dalle amministrazioni statali la restituzione della somma versata a titolo di canone concessorio per il 1998, l'Avvocatura erariale osserva che, nella motivazione, la Corte di cassazione si sarebbe limitata a «prendere atto del dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia del 4 marzo 2020, senza aggiungere 72 ### est.  particolari svolgimenti argomentativi utili a valutare se il ### di stato sia incorso in errore, e in errore manifesto e inescusabile». 
B.7.1. Il motivo è infondato. 
B.7.1.a. Va anzitutto precisata la portata dogmatica dei principii richiamati nella premessa da cui muovono le censure articolate dalla ### del ### dei ### secondo cui la condotta gravemente colposa del magistrato, suscetti bile di dar lu ogo a responsabilità per errori commessi nell'attiv ità di interpret azione di norme di diritto, sarebbe solo quella che determina una “violazione manifesta”, intendendosi per t ale il risultato interpretativo «inspiegabile alla stregua di qualsiasi criterio interpretativo», in quanto «l'applicazione di qualsiasi criterio o met odo interpre tativo condurrebbe inevitabilmente all'interpretazione opposta».  ### va corretto, precisando che esso trova fondamento nella giurisprudenza di questa Corte formatasi in sede di ap plicazione dell'art.2, comma 3, della legge n. 117/1988, a fattispecie di errori interpretativi riguardanti il diritto interno (cfr. Cass., Sez. Un., n. 11747 del 2019 e succ. conf.) e tenendo presente che, invece, con riguardo alle violazioni del diritto dell'### europea - alla luce dei ricordati principi affermati dalle citate sentenze della Corte di Giustizia, operativi ed applicab ili nell'ordinamento interno già precedentemente al loro recepimento nella legge n. 18/2025: v., supra, ### da B.4.1.b.1 a B.4.1.b.4 delle Ragioni della decisi one) -, costituiscono titolo di responsabilità dello ###giudice quelle consumate da parte d i un giudice nazionale di ultima istanza mediante l'attribuz ione di una portata manifestamente erronea ad una norma comunitaria sostanziale o procedurale, oppure mediante l'interpretazione del diritto nazionale - beninteso, in una materia rientrant e nelle competen ze attratte 73 ### est.  all'ordinamento unionale - in modo tale da condurre ad un risultato contrario a tale diritto, purché si tratti di violazioni sufficientemente caratterizzate, in quanto riguardanti norme sostanziali o procedurali sufficientemente chiare e precise, aventi carattere di intenzionalità o comunque di inescusabilità, testimoniate dalla posizione assunta da una istituz ione comunitaria, dall'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale, dalla manifesta igno ranza della giurisprudenza della Corte di Giustizia o dal contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione da essa espressamente fornita. 
B.7.1.b. Ciò posto, la Co rte d'appell o, aven do correttamente accertato, con rif erimento all'e rrore interpretativo im putato ai magistrati del ### d i ### (quale organo giurisdizio nale amministrativo di ultimo grado) tutti i presupposti dei quali si deve tener conto ai fini della determinazione del carattere “manife sto” e “sufficientemente caratterizzato” della violazione del diritto dell'### europea, non è incorsa negli errores iuris in iudicando denunciati dal ### ricorrente, sicché il giudizio di responsabilità da essa espresso non appare viziato in iure. 
In prop osito, va osservato che, diversamente d a quanto vigorosamente (ma infondatamente) sostenuto dalla difesa erariale, la direttiva 97/13/CE, nell 'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 21 febbraio 2008, non si era limitata a prevedere, nel c.d. periodo transitorio corrispondente all'anno 1998, l'immediata cessazione dei diritti di escl usiva e la p rosecuzione provvisoria dei rapporti concessori in essere, ma aveva specificamente disposto anche in ordine agli oneri pecuniari esigibili dagli ### membri in que sto particolare periodo, espressamente esclu dendo che potessero essere imposti canoni , «come q uello di cui trattasi nella 74 ### est.  causa principale» (così il dispositivo della sentenza interpretativa del 21 febbraio 2008), calcolati su una percentuale del fatturato annuo dell'impresa concessionaria. 
In sede di pronuncia pregiudiziale interpretativa, la Corte di Giustizia aveva chiaramente affermato che l'art. 22 della direttiva, interpretato non solo in senso letterale ma anche con riferimento alla sua finalità (rispondente all'esigenza di evitare contenziosi in caso di concessioni destinate ad operare oltre l'orizzonte temporale del 1° gennaio 1999), nel prevedere la prorogabilità, nel periodo annuale di transizione, di «obblighi» e «condizioni» connessi alle autorizzazioni esistenti, non si riferiva affatto ad one ri pecuniari, in quanto le u niche norme della direttiva riguardanti gli «oneri pecuniari applicabili alle imprese titolari di autorizz azioni nel settore dei servizi di telecomuni cazioni» erano quelle contenute negli artt. 6 e 11 (da attuarsi immediatamente, entro il 31 dicembre 19 97), second o le quali i diritti rich iesti dagli ### membri alle imprese tito lari di aut orizzazioni generali o licenze individuali nel detto settore «sono esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per l'attuazione» delle autorizzazioni e delle licenze medesime, salvo, per le prime, il contributo finanziario connesso alla fornitura del servizio universale (### da 27 a 36 e, particolarmente, 24 e 42 della sentenza). 
Il riferime nto alla “corrispondenza all'importo precedentemente previsto come corrispettivo per il diritto esclusivo” (contenuto nella motivazione della sentenza ed evidenziato in dispositivo), con tutta evidenza, non aveva la funzione di identificare, in astratto, la natura del canone comunitariamente incompatibile, dal momento che il diritto di esclusiva era ormai cessato, ma aveva la funzione di individuare, in concreto, quale onere non consentito dal diritto europeo, «un onere 75 ### est.  pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale» (### 45 e dispositivo della sentenza), ovverosia un onere che, a prescindere dal suo fondam ento teorico, fosse in pratica lo stesso già precedentemente pagato da ### allorché, nel regime anteriore a quello introdotto d alla direttiva (e, a tale effetto, imm ediatamente attuato), era titolare di un diritto di esclusiva ormai cessato. 
Al fine di chiarire ulte riormente che la disciplina introd otta dalla direttiva 97/13/CE ostava alla possibilità che nel periodo di transizione corrispondente all'anno 1998 gli Sta ti membri continuassero a pretendere, dai precedenti concessionari dei servizi di telecomunicazioni pubbliche, canoni del medesimo importo di quello precedentemente versato (quale che ne fosse, in astratto, la funzione giuridico-economica ad esso assegnata dal diritto interno quando, in concreto, legato al volume d'affari dell'impresa), la Corte di Giustizia aveva anche evidenziato di avere già esaminato - nella precedente sentenza del 18 settembre 2003, nelle cause riunite C-292/02 e C- 293/01, ### e ### - la questione della compatibilità con la direttiva 97/13/CE di un onere pecuniario omologo a que llo di cui trattavasi nella causa p rincipale (ovverosia, un «onere pecuniario annuo imposto ad un'impresa di telecomunicazioni e calcolato secondo una percentuale del suo fatturato»), ricordando che, nell'occasione, un tale onere pe cuniario era stato giudic ato contrario agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e non rientrante nella disciplina comune istituita dalla predetta direttiva, la quale, anzi, con gli artt. 6 e 11, formalmente lo vietava. 
Dal chiaro dettato interpretativo della sentenza del 21 febbraio 2008 della Corte di Giustizia, emerge con evidenza il carattere ostativo degli artt. 6, 11, 22 e 25 della direttiva 97/13/CE alla possibilità che il diritto 76 ### est.  nazionale continuasse, per il 1998, a prevedere, in capo alle imprese esercenti servizi di telecomunicazioni pubbliche (eventualmente, ma non necessariamente, già titolari di diritti esclusivi), il pagamento di un onere pecuniario del medesimo importo di quello precedentemente versato e calcolato su una percentuale del fatturato, in violazione delle regole secondo le quali le prestazioni pecuniarie esigibili dalle predette imprese sono esclusivam ent e quelle intese a coprire i costi amministrativi per il rilascio, la gestione, il controllo e l'attuazione delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali. 
Di fronte alle chiare e precise regole fissate dalla Corte di Giustizia, la contraria statuizione del ### di ### il quale aveva escluso il carattere indebito del pagamento del canone concessorio effettuato da ### s.p.a. e da ### s.p.a. nel 1998 (e aveva conseguentemente reietto l'azione restitutoria da esse esercitata contro le amministrazioni statali) sul presupposto - del tutto eccentrico rispetto alla ratio dell'incompatibilità comunitaria dell'onere pecuniario predicata nella sentenza pregiudiziale della Corte UE - che questo onere integrasse «una componen te del rapporto sinallagmatico di concessione» (e, come tale, non fosse correlato ad un diritto speciale o esclusivo cessato per ### e mai esistito per ### né concretasse un aiuto finanziario incompatibile con le finalità della direttiva), si era tradotta in un manifesto travisamento, e comunque in una patente inosservanza, della statuizione resa dal giudice comunitario in sede di pronuncia pregiudiziale interpretativa, così integrandosi i presupposti in iure per l'accertamento, nella condotta del giudice amministrativo di ultimo grado, di una violazione “manifesta” del diritto europeo, per come interpretato dal giudice unionale deputato a chiarirne il senso e la portata; violazione consumata, da un lato, mediante l'attribuzione di 77 ### est.  una portata chiaramente erronea alle norme della direttiva 97/13/CE (con particolare riferimento agli artt. 6, 11 e 22) e, dall'altro, mediante l'interpretazione e l'applicazione del diritto nazionale in modo tale da condurre ad un risultato contrario al diritto dell'### Il contrasto del provvedimento assunto come dannoso con l'interpretazione espressa resa dalla Corte di ### nella sentenza pregiudiziale del 21 febbraio 2008, emerge in modo ancor più evidente se si consideri l'ulteriore ragione posta dal ### di ### a fondamento della ritenuta compatibilità comunitaria del canone versato da ### e da TIM nel 1998, ossia l'assunto che il contrario giudizio espresso dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza del 18 settembre 2003, ### e ### riguardasse gli oneri pecuniari annui imposti a regime a partire dal 1999 ad ogni impresa di telecomunicazioni (come quello introdotto dall'art.20, comma 2, della legge n. 448/1998) e non poteva dunque riferirsi ad oneri, fondati sul rapporto di concessione provvisoriamente conservato durante la transizione dal vecchio al nuovo regime , omo loghi a quello di cui l'art.20, comma 3, della legge n. 448 /1998 aveva disposto la cessazione a partire dal 1° gennaio 1999 (onere gravante soltanto su ### limitatamente all'anno 1998). 
Questo discrimen tra oneri incompatibili (in quanto contrari all'obiettivo perseguito di liberalizzazione del mercato e di attuazione del regime di piena concorrenza) e oneri compatibili (in quanto gravanti sui soli operatori preesistenti e quindi non costituenti un impedimento all'ingresso di nuovi operator i entranti nel mercato) è stato infatti individuato dal ### di ### in modo del tutto arbitrario, in quanto non rinvenibile in alcun modo nel chiaro dictum interpretativo fornito dalla Corte UE, la q uale, a nche con riguardo al periodo transitorio, 78 ### est.  aveva sancito ne ttamente l'incompatibilità comunitaria di qualsiasi onere commisurato al fatturato e diverso da quelli contemplati negli artt. 6 e 11 della direttiva. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi che il giudizio di merito circa la responsabilità dello ### per il danno subìto da ### s.p.a. per effetto della pronuncia n. 7605/2009 del ### di ### espresso dalla Corte d'appello di Rom a nella sentenza qui impugnata, sia viziato in iure dalle violazioni di norme di diritto denunciate dall'Avvocatura erariale con il motivo di ricorso in esame: la Corte capitol ina, in fatti, nell'accertare correttamente il «netto contrasto» tra la su mmenziona ta pronuncia del giudice amministrativo di ultimo grado e il chiaro e preciso dictum contenuto nella sentenza pregiudiziale interpretativa resa dalla Corte di ### nel 2008, per un verso, non è incorsa né nella dedotta violazione di norme del diritto unionale (con particolare riguardo agli artt. 6, 11 e 22 della direttiva 97/13) né in quella delle norme deputate a darne attuazione nell'ordinamento interno (con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 5, 6 e 2 1 del d.P.R . n. 318/ 1997); per al tro verso, ha esattamente applicato la disciplina contenuta nella formulaz ione vigente ratione temporis della legge n. 117/1 988 (con p articolare riguardo all'art. 2, commi 2 e 3), conformandone il contenuto ai sovraordinati principi sanciti dalla giurisprudenza europea, con particolare riguardo a quelli (illustrati, supra, al ### B.4.1.b.1. delle Ragioni della decisione) affermati nelle sentenze del 19 novembre 1991 (### e a.), del 5 marzo 1996 (### du ### e ###, del 30 settembre 2003 (###, ribaditi e ulteriormente specificati nella sentenza del 13 giugno 2006 (### del ### s.p.a.) e nuo vamente evidenziati, a seguito della 79 ### est.  procedura di infrazione aperta contro lo ### italiano per non essersi tempestivamente conformato al diritto dell'### nella sentenza del 24 novembre 2011, causa C-379/2010, ### B.7.1.c. Quanto alla specifica censura di violaz ione dell'art. 20, comma 3, della legge n. 448/1998, per aver reputato che l'obbligo di pagamento nel canone concessorio per il 1998 trovasse la sua fonte legale nella norma primaria contenuta in tale disposizione legislativa, anziché nella norma regolamentare contenuta nell'art.21, comma 2, del d.P.R. n.318/1997, giova premettere che non assumeva rilevanza, ai fini del giudizio di responsabilità dello ###giudice che la Corte capitolina era stata chiamata ad esprimer e, l'iden tificazione della regola di diritto interno in cui trovava titolo la predetta obbligazione: il ### di ### infatti, nel provvedere sulla domanda restitutoria di ### s.p.a., avreb be dovuto disapplicare questa regola di diritto interno, in quanto contrastante con il diritto europeo, come espressamente interpretato dalla Corte di Giustizia, sia che l'avesse ravvisata nella norma di legge primaria, sia che l'avesse ravvisata nella norma regolamentare. 
Ciò post o, deve essere comunque chia rito che ne ppure questa censura, al di là della sua rilevanza, appare fondata. 
È vero, infatti, che il titolo legale del mantenimento dell'obbligo di pagare il canone concessorio per il 1998 andava formalmente rinvenuto nell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 318/1997 (il quale, in sede di trasposizione della direttiva 97/13-CE, aveva previsto che, sino a diverso provvedimento dell'### azionale di regolazione, avrebbero continuato ad applicarsi «le disposizioni di cui all'art. 188 del codice postale»), dal momento che tale disposizione era stat a abrogata, 80 ### est.  insieme ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, dall'art. 20, comma 4, della legge n. 448/1998, con effetto dal 1° gennaio 1999. 
Tuttavia, quest'ultima disposizione legislativa non si era limitata ad abrogare le pre cedenti disposizioni regolamentari ma aveva anche previsto l' “annullamento” degli effetti intervenuti nell'attuazione delle stesse. 
Tra questi effetti rientrava la pretesa dello ### di pagamento del canone concessorio per il 1 998, credito che avrebbe potuto essere travolto (con conseguent e estinz ione dell'obbligazione), in ragion e dell'effetto di “annullamento” conseguente al l'abrogazione della sua fonte legale.   Peraltro, poiché lo stesso art. 20 della legge n. 448/1 998, nel precedente comma 3, aveva stabilito che l'obbligo di pagamento del canone sarebbe cessato dal 1° gen naio 1999, dall' “ann ullamento” conseguente all'abrogazione disposta dal comma 4 venivano ad essere esclusi gli specifici effetti prodotti dall'attuazione delle norme regolamentari che si ponevano in continuità normativa con la nuova disciplina, vale a dire proprio l'effetto di mantenimento a carico delle imprese che vi erano soggette (in particolare, ### s.p.a.) dell'obbligazione di pagamento del canone concessorio per il 1998. 
In altri termini, col prevedere la cessazione dell'onere pecuniario con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'art.20, comma 3, della legge 448/1998, aveva limitato le implicazioni dell'abrogazione disposta nel comma successivo, preservando dal conseguente “annullamento” gli effetti intervenuti in attuazione delle disposizioni regolamentari abrogate che si pon evano in continuità normativa con esso, in particolare quello, stabilito nel comma 2 dell'art. 21 del d.P.R.  n.318/1997, volto a prevedere il pagamento del canone per il 1998. 81 ### est.  ### “dal 1° gennaio 1999”, contenuto nell'art.20 della legge 448/1998 va dun que qualificato, sul piano dogmatico, non quale elemento normativo di “ret roazione” della disciplina (contenuta nel comma 3) diretta a determinare la cessazione dell'obbligo legale di pagamento del canone previsto dal codice postale (la quale, anche in difetto di tale inciso, avrebbe avuto efficacia dalla medesima data del 1° gennaio 1999, quale data di entrata in vigore della legge), bensì quale elemento normativo derogatorio di “specializzazione” della disciplina abrogativa (contenuta nel comma 4) delle disposizioni regolamentari poste dal d.P.R. n.318/1998, al fine di preservare dall'effetto di “annullamento” degli effetti intervenuti in attuazione delle stesse, prop rio quello consistente nell'obbligazione legale di pagamento del canone concessorio per il 1998. 
In tal senso, l'obbligazione in parola, come si è già detto (v., supra, ### B.3.1.a. delle Ragioni della decisione ), sia pure in negativo, trovava fondamento specifico nell'art.20 della legge n.448/1998, posto che, in mancanza dell'inciso iniziale della disposizione contenuta nel comma 3, essa non si sarebbe sottratta all'effetto di “annullamento” disposto dal comma 4. 
B.7.1.d. Il giudizio di merito espresso dalla Corte d'appello di ### nella sentenza impugnata non può poi essere censurato in iure per il fatto che la Corte territoriale, in funz ione dell'accertamento della manifesta violazione del diritto europeo da parte del ### di ### abbia liberamente e motivatamente tratto argomenti dalla successiva sentenza interpretativa emessa dalla Corte di ### in data 4 marzo 2020, nella causa C-34/19, non ché dalla sentenza (recte: ordinanza) della Corte di cassazione n. 18603 del 7 settembre 2020, emessa a conclusione del giudizio introdotto da ### B.V. 82 ### est.  nei confronti dei ### dell'### e delle ### e dello ### per la restituzione del canone di concessione pagato in relazione all'anno 1998, esatto dallo ### sulla base del medesimo titolo legale posto a fondamento della omologa pretesa rivolta verso ### s.p.a. e da questa vanamente contestata nel giudizio amministrativo esitato nel provvedimento assunto come lesivo. 
Ben vero, premesso che è consentito al giudice del merito trarre argomenti di convincim ento d agli atti processuali compiuti (e, particolarmente, dalle sentenze emesse) in altri giudizi, con riguardo alla sentenza 4 marzo 2020, in causa C-34/19, della Corte di ###, va rilevat o che essa è stata em essa, all'esito di un inc idente interpretativo, nell'ambito di un giudizio - distinto e successivo (ma connesso) rispetto a quello culminato nel provvedimento assunto come lesivo - nel quale ### s.p.a. aveva impugnato la nota con cui lo ### aveva da essa preteso il versamento di un conguaglio di circa 41 milioni di ### a titolo di canone concessorio per l'anno 1998, ad integrazione del pagamento già precedentemente effettuato. 
Nell'ambito di questo giudizio, il ### investito del ricorso di ### s.p.a. - preso atto d ella sussistenza d el giudicato costituito dalla sentenza del ### di ### n.7506/2009, che aveva escluso il carattere indebito de l pagamento, affermando la compatibilità comunitaria dell'onere pecuniario e la legi ttimità d elle norme interne che ne prevedevano la corresponsione - aveva disposto un nuovo rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE. 
Nel suscit are la nuova pronuncia interpretativa, il giudice amministrativo di primo grado aveva posto alla Corte di Giustizia la seguente duplice questione: a) in primo luogo, se l'art.22, par.3, della direttiva 97/13 potesse essere interpretato nel senso di consentire, 83 ### est.  anche per l'anno 1998, il mantenimento dell'obbligo di pagare un canone ovvero un cor rispettivo corrispond ente - in quan to commisurato ad una identica porzione del fatturato - a quello dovuto in base al regime anteriore alla medesima direttiv a; b) in secondo luogo, se, alla luce delle sentenze del 18 settembre 2003 (### e ### e 21 febbraio 2008 (###, la direttiva 97/13/CE ostasse ad un giudicato interno, frutto di una errata interpretazione e/o di un travisamento della direttiva stessa, di talché tale giudicato potesse essere disapplicato da un secondo giudice chiamato a giudicare in una controversia fondata sul medesimo rapporto giuridico sostanziale, sebbene diversa per la natura accessoria del pagamento richiesto rispetto a quello della causa sulla q uale si è for mato il giudicato. 
Con la sentenza del 4 marzo 2020, la Co rte di ### tizia UE, rispondendo alla prima questione, ha ribadito che l'art. 22, par. 3, della direttiva 97/13/CE «osta a una normativa nazionale che proroga, per l'esercizio 1998, l'obbligo imposto a un'impresa di telecomunicazioni, titolare di un'autorizzazione esistente alla data di entrata in vigore di detta direttiva, di versare un canone calcolato in funzione del fatturato e non solo dei costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazio ne del regime di autorizzazioni generali e di licenze individuali». 
Rispondendo alla seconda questione, la Corte UE ha poi affermato che l'ordinamento dell'### non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa g iudicata ad una decisione g iurisdizionale, anche qualora ciò consenta di porre rimedio ad una violazione di una norma del diritto europeo, «senza con ciò escludere la possibilità per gli interessati di far 84 ### est.  valere la responsabilità dello ### al fine di ottenere in tal modo una tutela giuridica dei loro diritti riconosciuti dal diritto dell'### In relazione alla prima questione, la sentenza del 4 marzo 2020, nel ribadire (### 43) che solo gli artt. 6 e 11 della dirett iva 97/13 riguardano gli oneri pecuniari app licabili alle impre se titolari di autorizzazioni, ha rammentato che tale affermazione era stata fatta con la medesima perspicuità al ### 28 della sentenza del 21 febbraio 2008; inoltre, nel ribad ire che, anche supponend o che non fosse connesso ad un precedente diritto esclusivo, comunq ue il canone controverso non rappresenta un «obbligo» ai sensi dell'art. 22, par. 3, della direttiva (### 47), ha rammentato che questa stessa affermazione era stata fatta al ### 39 della sentenza del 2008. 
In relazione alla seconda questione, la Corte UE ha affermato che l'interpretazione fornita dal ### io di ### nella sentenza n.7506/2009, che aveva dichiarato compatibile con la direttiva 97/13 il versamento del canone per l'esercizio 1998, «non trova fondamento nelle disposizioni della direttiva 97/13 e non può essere accolta» (### 41 e 42); ha poi ribadito che «il ### di ### giudicando, nella sentenza n. 7506, del 1° dicembre 2009, che il canone imposto per il 1998 a ### titolare di un'autorizzazione esistente alla data di entrata in vigore della direttiva 97/13, fosse dovuto, ha interpretato, come si evince d alla risposta alla prima questione pregiudiziale, il diritto nazionale in un senso incompatibile con il diritto dell'### quale interpretato dalla Corte nella sua sentenza del 21 febbraio 2008, ### (### 62). 
Non può dunque condividersi l'assunto della difesa erariale, secondo cui la sentenza del 2020 della Corte UE avrebbe confermato, piuttosto che smentito, il giudizio di compatibilità comunitaria del canone per il 85 ### est.  1998, espresso dal ### glio di ### nella pronuncia del 2009, limitandosi a ribadire, da un lato, che spettava al giudice nazionale accertare la correlazione del canon e con un eventuale diritt o di esclusiva, dall'altro, che non sono ammessi oneri pecuniari privi d i alcun nesso con le condizioni di esercizio dell'autorizzazione.   Ben al contrario, la sentenza pregiudiziale in esame, non solo ha riaffermato - peraltro, non al fine di chiarire un giudizio interpretativo precedente rimasto oscuro, ma con la medesima nettezza che aveva contraddistinto quel giudizio - il carattere ostativo della disciplina unionale ad un cano ne, come q uello controverso, di importo corrispondente a quello dovuto in base al regime anteriore e calcolato su una percentuale del fatturato; ma ha pure stigmatizzato la manifesta violazione del diritto dell'### commessa dal ### di ### con la sentenza del 2009, evidenziando l' “incompatibilità” con tale diritto della interpretazione resa dall'organo giurisdizionale amministrativo italiano di ultima istanza. 
B.7.1.e. La legittimità della sentenza della Corte d'appello di ### qui impugnata, non è messa in forse, infine, dalla circostanza che la Corte territoriale, nella formulazione del giudizio circa la sussistenza, in capo ai magistrati del ### di ### di un errore interpretativo del diritto europeo idoneo a fondare la responsabilità dello ### ai sensi dell'art. 2 della legge n. 117/1988, abbia tratto argomenti di convincimento dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 18603 del 7 settembre 2020. 
Come si è det to, con questo provvedimento è stat o rigettato il ricorso propost o dai M inisteri dell'### e de lle ### e dello ### avverso la sentenza di merito (emessa dalla stessa Corte capitolina), con cui, in accoglimento della domanda di ripetizione 86 ### est.  dell'indebito proposta da ### B.V., le amministrazioni statali erano stat e condannate a restituire, all'impresa esercente i servizi di telecomunicazione, la som ma da essa precedentemen te versata, ai sensi dell'art. 188 del codice postale, a titolo di canone concessorio per il 1998, pari a circa 48 milioni di #### del carattere indebito del pagamento effettuato dall'impresa (con conseguente condanna restitutoria delle amministrazioni statali) era st ato fondat o dalla Corte d'appello sul rilievo dell'incompatibilità comunitaria dell'onere pecuniario richiesto, come affermata dalla sentenza del 21 febbraio 2008 della Corte UE. 
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso delle amministrazioni soccombenti, ha ribadito questo rilievo, evidenziando che il contrasto dell'obbligo di pagamento del canone concessorio con il dirit to dell'### era stato ribadito dall'organo giurisdizionale europeo con la successiva sentenza del 20 marzo 2020. 
Ciò post o, la difesa erariale sostiene che il giudizio di merito in ordine alla responsabilità dello ### o per l'errore interpretativo imputato al ### di St ato, n on avrebbe potuto trovare alcun fondamento nell'illustrato provvedimento della Corte di cassazione, essendosi esso limitato a prendere atto della nu ova sentenza della Corte di ### senza aggiungere alcun elemento da cui desumere la sussistenza della violazione, men che meno manifesta, commessa dal giudice amministrativo di ultimo grado con la sentenza del 2009.  ###, evidentemente, prova troppo: se, da un lato, è ovvio che nel provvedimento in esame - emesso nell'ambito di una causa restitutoria e non risarcitoria - non vi sia l'apprezzamento diretto dell'errore interpretativo del ### di ### (ma, per il rilievo che la sentenza del 4 marzo 2020 della Corte di ### aveva stabilito che 87 ### est.  la deci sione del ### di ### del 2009 «è contrari a al diritto unionale», v. il ### pag.7, dell'ordinanza in esame), dall'altro lato, ciò non impediva alla Corte d'appello capitolina, con la sentenza qui impugnata, di trarre comunque dall'illustrata pronuncia di legittimità elementi di convincimento in funzione dell'espressione del giudizio di responsabilità, avuto riguardo all'insanabile contrasto tra l'asserzione posta a fond amento del provvedimento assunto da ### come lesivo (secondo cui il canone controverso non solo era «compatibile con il diritto comunitario» ma a tale conclusione si doveva pervenire «proprio sulla base della sentenza della Corte di ### del 21 febbraio 200 8») e l'antitetico principio di diritto affermat o dal giudice della nomofilachia (secondo cui “il pagamento del canone di concessione previsto dall a legislazione italian a per l'esercizio dell'attività di telecomu nicazione i n relazione all'anno 1998, come deciso dalla Corte di giustizia UE nelle cause C-296/06 e C-34/19, è illegittimo perché in contrasto con l'ordinamento comunitario con la conseguenza che il concessionario ha diritto alla ripetizione di quanto versato allo ### secondo i principi generali di cui agli artt. 2033 e 2041 cod. civ.”). 
Ne discende l'infondatezza anche dell'ultima censura veicolata con l'articolato settimo motivo, che al pari dei pre cedenti, deve essere rigettato. 
B.8. Con l'ottavo m otivo del ricorso p rincipale, prop osto in via subordinata per l'ipotesi di rigetto del mot ivo precedente, viene denunciata “### e falsa applicazione dell'art. 2, commi 2 e 3, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo vigente all'epoca dei fatti; dell'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo novellato dalla legge 27.2.2015 n.18; 267 co.3 TFUE; 340 TFUE, per come esteso dalla 88 ### est.  giurisprudenza della ### alla responsabilità civile degli ### membri, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”.  ### enza del ### dei ### tri, per l'ipote si in cui sia ritenuta sussistente la violazione del diritto euro peo imp utata ai magistrati del ### di ### sostiene che essa, in ogni caso, non potrebbe essere considerata “manifesta”, non presentando i caratteri richiesti, a tal fine, dalla giurisprudenza della Corte di ### (è citata, in particolare, la sentenza 30 settembre 2003, ###. 
Riprendendo deduzioni già formulate con la comparsa di risposta in appello, la difesa erariale sostiene, precisamente, che mancherebbero i presupposti della “chiarezza” e “precisione” delle norme violate: il difetto di chiarezza e precisione riguarderebbe, in particolare, l'art. 22 della direttiva 97/13/CE, il quale, nel prevedere la possibilità degli ### membri di estendere la valid ità di condizioni diverse da quelle conferenti diritti speciali o esclusivi (par.2) e nel mentovare gli obblighi risultanti dalle autorizzazioni esistenti da conformare al nuovo regime entro il 1° gennaio 1999 (par.3), non sarebbe chiaro nell'escludere da tale categoria gli oneri pecuniari aventi natura di corrispettivo delle concessioni preesistenti, mantenute nel periodo transitorio, salva l'immediata cessazione del diritto di esclusiva ad esse eventualmente connesso. 
Soggiunge, poi, l'Avvocatura che la sentenza interpretativa del 21 febbraio 2008 della Corte di ### (la quale avrebbe costituito «la sola gi urisprude nza in materia»), non avrebbe aff atto inteso affermare in assoluto che la protrazione del canone ex art. 188 codice postale per l'anno 1998 era assolu tamente vietata dal diritto comunitario, ma avrebbe detto «soltanto che l'art.22 non era la norma 89 ### est.  utilizzabile per dimostrare che il diritto comunitario consentiva quella protrazione». 
Dovrebbe dunque esclud ersi che il ### di ### , con la sentenza n. 7506/2009, abbia manifestamente ignorato la giurisprudenza unionale, dal mo mento che, al contrario, l'affermazione, contenuta in questa sentenza, secondo cui sarebbero stati incompatibili con il diritto europeo gli oneri pecuniari (tra cui non si anno verava quello controverso) diret ti a compensare diritti di esclusiva e privi di alcu n nesso co n le condizioni di esercizio dell'autorizzazione, sarebbe stata tratta proprio dalla «piana lettura» della decisione interpretativa della Corte UE. 
La mancan za del carattere manifesto e della sufficiente caratterizzazione (secondo i principi richiesti dalla sentenza ### della violazione del diritto unionale imputata ai magistrati del ### di ### - sotto i profili della mancanza di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché sotto il profilo della manifesta ignoranza della giurisprudenza comunitaria - non sarebbe stata considerata dalla Corte territoriale romana nella sentenza qui impugnata, la q uale avreb be quindi violato i predetti principi. 
La decisione d'appello, inol tre, non avrebbe considerato la circostanza che la sentenza del 21 febbraio 2008 della Corte di ### al ### 40, «aveva escluso che l'art.22 potesse giustificare oneri fiscali solo per replicare ad una ### tesi del ### italiano che aveva attribuito al canone di concessione natura fiscale»; essa sentenza, peraltro, non aveva affermato che non pote vano imporsi oneri pecuniari nel periodo transitorio ma aveva solo inteso chiarire che l'imposizione di tali oneri, se non connessi alle condizion i di 90 ### est.  autorizzazione e derivanti soltanto da una volontà impo sitiva de llo ### non poteva trovare base giuridica nel predetto articolo. 
Infine, la Corte territoriale capitolina non avrebbe considerato che, ad escludere il carattere manifesto dell' ### errore interpretavo della direttiva 97/13 e della sentenza pregiudiziale del 21 febbraio 2008 «poteva soccorrere la giurisprudenza successiva della Corte di ### , ovverosia la sentenza del 10 marzo 2011, in causa C-85/10 (### a), ove s i era affermato che persino nel regime definitivo, da attuarsi a far tempo dal 1° gennaio 1999, gli ### membri avrebbero comunque potuto esigere dagli assegnatari delle autorizzazioni e delle licenze individuali, in conformità alle previsioni degli artt. 6 e 11 della direttiva, diritti che riflettessero il valore inerente all'utilizzo delle risorse rare necessarie alla prestazione dei sevizi di telefonia. 
B.8.1. Il motivo è infondato. 
B.8.1.a. Non è conferente, anzitutto, il rilievo circa la mancanza di chiarezza e precisione dell'art. 22 della direttiva 97/13/CE.  ### proprio in ragione della circostanza che tale disposizione non costituiva acte clair, era stata evidentemente esercitata dal ### (giudice di primo grado, peraltro non obbligato in tal senso) la facoltà di prop orre domanda di pronuncia pregiudiziale interpretativa alla Corte di ### domanda che, nell'originario quesito proposto dal giudice nazionale, verte va precipuamente sull'interpretazione degli artt. 11, 22 e 25 della direttiva, ai quali la Corte UE aveva poi aggiunto l'art. 6, sul rilievo che dal fascicolo di causa emergeva che ### disponeva di un'autorizzazione generale. 
Il caratte re manifesto e suffic ientemente caratterizzato della violazione va dun que valutato, non in relazione alla chiarezza e 91 ### est.  precisione della fonte comunitaria interpretata ma in relazione alla posizione assunta dall'organo giurisdizionale istituzionalmente deputato alla sua interpretazione, nonché all'eventuale ignoranza della stessa da parte del giudice nazionale, desumibile anche dal contrasto del provvedimento adottato con l'espressa statuizione interpretativa. 
Al riguardo si è già rileva to (### B.7.1. delle Ragioni della decisione) - e qui va ribadito - che la sentenza interpretativa del 21 febbraio 2008 (la quale, come tutte le sentenze della Corte di ### non produceva solo gli effetti di un provvedimento giurisdizionale, ma era fonte del diritto comunitario, chiarendo il significato delle norme interpretate con efficacia non limitata al singolo processo ma estesa ultra partes ed erga omnes), aveva chiaramente affermato che l'art.  22 della direttiva, nel prevedere la prorogabilità, nel periodo annuale di transiz ione (tra il 31 dic embre 1 997 e il 1 ° gennaio 1999), di «obblighi» e «condizioni» connessi alle autorizzazioni esistenti, non si riferiva affatto ad oneri p ecuniari, in quanto le uniche n orme della direttiva riguardanti gli «oneri pecuniari applicabili alle imprese titolari di autorizz azioni nel settore dei servizi di telecomuni cazioni» erano quelle contenute negli artt. 6 e 11 (da attuarsi immediatamente, entro il 31 dicembre 1997), in base ai quali doveva escludersi la compatibilità comunitaria di un canone, come quello di cui si controverteva nella causa prin cipale, del medesi mo importo di quello precedentemente versato e calcolato su una percentuale del fatturato annuo dell'impresa concessionaria. 
B.8.1.b. Infondata è, poi, la ded uzione secondo cui, lung i dal palesare una ipotesi di “manifesta ignoranza” della giurisprude nza comunitaria, la statuizione contenuta nella sentenza del 2009 del ### di ### sarebbe stata assunta proprio sulla base di un a 92 ### est. 
«piana lettura» della decisione pregiudiziale interpretativa resa dalla Corte di ### a tenore della quale avrebbero dovuto ritenersi legittime norme nazionali volte a prevedere oneri pecuniari nel periodo transitorio, purché non diretti a compensare (ormai cessati) dirit ti esclusivi e purch é connessi con le condizioni di eserci zio dell'autorizzazione.   In contrario, va rammentato, che, proprio al fi ne di chiarire ulteriormente che la disciplina introd otta dalla d irettiva 97/13/CE ostava alla possib ilità che ne l periodo di transizione corrispondent e all'anno 1998 gli S tati membri continuassero a pretende re, dai precedenti concessionari dei servizi di telecomunicazion i pubbliche, canoni del medesimo importo di que llo precedentemente ver sato e calcolato in relazione al volume d'affari dell'impresa, la Corte di ### nel la sentenza interpretativ a, aveva anche evi denziato di avere già esaminato - nella precedente sentenza del 18 settembre 2003, nelle cause riunite C-292/02 e C-293/01, ### e ### - la questione della compatibilità con la direttiva 97/13/CE di un onere pecuniario omologo a quello di cui trattavasi nella causa principale, ricordando che, nell'occasione, esso onere era stato giudicato contrario agli obiettiv i perseguiti dal legislatore comunitario e non rientrante nella disciplina comune istituita dalla predetta direttiva. 
Non è dunque vero che la sentenza del 21 febbraio 2008 fosse «la sola giurisprudenza in materia», essendo g ià stata perspicuamente affermata, a livello giu risdizionale uni onale, l'ostatività delle norme della direttiva 97/13/CE (ed in particola re dell'ar t. 22, letto in combinato disposto con gli artt. 6 e 11) alla possibilità che il diritto nazionale continuasse, per il 1998, a prevedere, in capo alle imprese esercenti servizi di telecomunicazioni pubbliche (eventualmente, ma 93 ### est.  non necessariamente, già titolari di diritti esclusivi), il pagamento di un onere pecuniario de l medesimo importo di que llo precedentem ente versato e calcolato su una percentuale del fatturato, in violazione delle regole secondo le quali le prestazioni pecuniarie esigibili dalle predette imprese sono esclusivam ent e quelle intese a coprire i costi amministrativi per il rilascio, la gestione, il controllo e l'attuazione delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali. 
Di fronte alle chiare e precise statuizioni contenute nelle decisioni della Corte UE, la contraria decisione del ### di ### - secondo cui il pagamento effettuato da ### doveva reputarsi dovuto in quanto corrispettivo della concessione (come tale affrancato sia dalla natura di compenso del cessato diritto di esclusiva sia dalla natura di onere finanziario) - aveva effettivamente concretato una violazione “manifesta” e “sufficientemente caratterizzata” del diritto comunitario - come tratteggiata dalla sentenza ### e dalle altre pronunce della Corte UE con cui sono state individuate le condizioni di responsabilità dello ### per violazione di d el diritto e uropeo in relaz ione alla specificità della funzione giurisdizionale - in qua nto connotata dall'inescusabilità dell'errore derivante dal palese travisament o del dictum interpretativo del giudice comunitario, nonché, più in generale, da manifesta ignoranza della giurisprudenza europea. 
Sotto questo specifico profilo, d'altra parte, si è già avuto modo di evidenziare (### B.7.1. delle Ragioni della decisione) che, al fine di togliere rilievo alla statuizione resa dalla Corte di ### nella sentenza del 18 settembre 2003, ### e ### il ### di ### aveva arbitrariamente individuato il discrimen tra one ri comunitariamente incompatibili (in quanto contrari all'obiettivo perseguito di liberalizzazione del mercato e di attuazione del regime di 94 ### est.  piena concorrenza) e oneri comunitariamente compatibili (in quanto gravanti sui soli op eratori preesiste nti e q uindi non costituent i un impedimento all'ingresso di nuovi operatori entranti nel mercato), di cui non vi era traccia nel chiaro dictum interpretativo fornito dalla Corte UE, la quale, anche con riguardo al periodo transitorio, aveva sancito nettamente l'incompatibilità comunitaria di qualsiasi onere commisurato al fatturato e diverso da quelli contemplati negli artt. 6 e 11 della direttiva. 
B.8.1.c. Anche sotto il profilo della valut azione del carattere manifesto e sufficientemente caratterizzato della violazione, il motivato giudizio di responsabilità dello ###giudice emesso dalla Corte capitolina (che ha reputato sussistente la colpa grave sulla base del rilievo della connotazione «macroscopica» e «inescusabile» della violazione e del «netto contrasto» tra la statuizione contenuta n el provvedimento assunto come lesivo e la decis ione pre giudiziale interpretativa) deve, dunque, reputarsi espresso sulla base di corrette premesse in iure, senza che, peraltro, possa attribuirsi rilevo, in senso contrario, alla sentenza del 10 marz o 2011, in causa C-85/10 (###, la quale aveva ad oggetto, per la parte di interesse, la disposizione particolare, aven te carattere derogatorio, contenuta nell'art. 11, p ar.3 della direttiva 97/13/CE, secondo cui, quando siano utilizzat e risorse rare, gli ### membri possono consentire all'### nazionale di regolamentazione di imporre diritti che riflettano la necessità di assicurarne l'uso ottimale. 
Anche l'ottavo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. 
B.9. Con il nono motivo dello stesso ricorso viene ancora denunciata “### e falsa applicazione dell 'art. 2, commi 2 e 3, legge 95 ### est.  13.4.1988 n. 117 nel testo vigente all'epoca dei fatti; dell'art. 2, commi 2, 3 e 3 bis, legge 13.4.1988 n. 117 nel testo novellato dalla legge 27.2.2015 n.18; 267 co.3 TFUE; 340 TFUE, per come esteso dalla giurisprudenza della ### alla responsabilità civile degli ### membri, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”. 
La sentenza impugnata è censurata per aver «ravvisato, comunque, l'errore inescusabile del ### di ### nella circostanza di non avere promosso un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di ### Con riguardo al passaggio motivazionale in cui la Corte d'appello capitolina, richiam ando il precedente decreto di amm issibilit à, ha statuito che il ### di ### ritenendo «di dover giungere ad un risultato contrario a quello oggettivamente desumibile dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza della Corte, avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 234 CE, in quanto organo giurisdizionale di ultim o grado effettuare un nuovo rin vio pregiudiziale», l'Avvocatura erariale ribadisce che, al contrario, il giudice amministrativo di ultima istanza aveva deciso sul ricorso propostogli proprio prendendo le mosse dalla sentenza interpretativa della Corte UE ( unica giurisprudenza della Corte in materia) e «traendo espressamente da questa le conclusioni che gli apparivano coerenti con la stessa». 
Ciò premesso - ed evidenziato che, alla stregua della sentenza ### la violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale per l'organo di ultimo grado non integrerebbe, ex se, una violazione grave e manifesta del diritto comunitario, rappresentando solo uno degli indici da valutare in tal senso - il ### ricorrente sostiene che il ### di ### non aveva, nella fattispecie, l'obbligo di sollevare un secondo rinvio, dal momento che le que stioni sull'interpretazione delle norme comunitarie rilevanti per decidere il ricorso erano già state risolte con 96 ### est.  la pronuncia pregiudiziale del 21 febbraio 2008 (emessa sul rinvio disposto in primo grado d al ### e la d ecisione della causa principale in ordi ne alla compatibilità comunitaria del canone controverso, sarebbe stata assunta proprio sulla base del dictum contenuto nella detta pronuncia interpretativa. 
La senten za del ### di ### dun que, meramente confermativa di quella del ### non si poneva affatto in contrasto con la motivazione e il dispositivo della pronuncia interpretativa della Corte di ### traendo anzi proprio da tale pronuncia gli argomenti posti a fondamento della decisione. 
B.9.1. Il motivo è infondato. 
B.9.1.a. Come si è veduto, il giudizio di responsabilità espresso dalla Corte d'appel lo trova fond amento nel motivato acce rtamento della violazione “manifesta” del diritto europeo (per come interpretato dal giudice unionale deputato a chia rirne il senso e la portata), consumata dal ### di ### da un lato, mediante l'attribuzione di una portata chiaramente erronea alle norme della direttiva 97/13/CE (con particolare riferimento agli artt. 6, 11 e 22) e, dall'altro, mediante l'interpretazione e l'applicazione del diritto nazionale in modo tale da condurre ad un risulta to contrario al diritto de ll'### viola zione, altresì, sufficientemente “caratterizzata”, alla stregua dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare dalla sentenza ###, in quanto connotata dall'inescusabilità dell'errore derivante dal palese contrasto della stat uizione emessa con l'e spressa posizione interpretativa assunta dal giudice comunitario (e, più in generale, da manifesta ignoranza della giurisprudenza europea), nonché, inoltre, dalla violazione dell'obbligo di disporre, in caso di dubbio, un ulteriore rinvio pregiudiziale interpretativo. 97 ### est. 
Il rilievo diretto ad evidenziare il caratte re inescusabile della violazione ### in ragione dell'inosservanza dell'obblig o di rin vio pregiudiziale - articolato dal giudice d'appello, non solo attraverso il richiamo al decreto d i ammissibilità emesso in sede di giudizio sommario ex art.5 legge n. 117/1988, vigente ratione temporis (pag.  20 della sentenza imp ugnata), ma anche, precedentemente, nell'ambito di un distinto e o riginale passaggio motivazionale d el provvedimento (pag.13 della medesima sentenza) -, ferma la su a insindacabilità nel merito (quale elemento di appre zzamento del carattere manifesto e caratte rizzato dell'accertato errore interpretativo), neppure appare viziato in iure. 
Come è noto, secondo i cc. dd. ###, elab orati dalla giurisprudenza comunitaria sin da epoca risalente (Corte di ### sentenza 6 ottobre 1982, in causa C-283/81, ### 15 settembre 2005, in causa C-495/03, ### 4 ottobre 2018, in causa C-416/17, ###, recentemente integrati (sentenza 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, ### e da ultimo confermati nella loro sostanza (sentenza 25 gennaio 2024, in causa C-389/22, ### - premesso che limitazioni di carattere processuale al la potestà (e quindi all'obbligo) di disporre il rinvio ex art. 267 TFUE da parte dei giudici nazionali sono legittime, alla luce del principio di autonomia processuale, purché rispettino il principio di equivalenza e di effettività, ossia purché si applichino anche a simili ricorsi fondati su violazioni del diritto interno e pu rché non siano tali da rendere in pratica eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento europeo (Corte di ### sentenza 15 marzo 2017, in causa C- 3/16, Aquino); e premesso altresì che siffatte limitazioni, ove previste, 98 ### est.  non si traducono nel contrario obb ligo di non disporre il rinvio interpretativo, rimanendo, invece, i giudici nazionali pienamente liberi di rimettere alla Corte qualunque questione reputata rilevante ai fini della risoluzione del caso loro sottopost o - un giudice nazionale di ultima istanza può essere esonerato dall'obbligo in questione solo quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disp osizione del diritto dell'### di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte dell a Corte c.d. acte éclairé), oppure che la corretta interpretazione del diritto dell'### si impone con tale evidenza da non lasciare àdito a ragionevoli dubbi (c.d. acte clair). 
Un giudice nazionale di ultima istanza, pertanto, non può essere liberato dal suo obbligo di rinvio pregiudiziale per il solo fatto di aver già adìto la Corte in via pre giudiziale nell'ambito del medesim o procedimento. 
Qualora il giudice nazionale di ultima istanza ritenga di non essere soggetto all'obbligo di rinvio, la motivazione della sua decisione deve far emergere che si è in presenza di una delle tre situazioni in cui è esonerato dal disporlo. In relazione alla terza situazione, la sussistenza di un acte clair deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'### delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'### avuto riguardo anche alle diverse versioni linguistiche dell'atto da interpretare. Prima d i concludere per l'assenza di un ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione de l diritto dell'### il giudice nazionale di ultima istanza deve essere convinto che la stessa evidenza si imporrebbe anche agli altri giudici di ultima istanza degli ### membri e alla Corte. 99 ### est.   B.9.1.b. Nella fattispecie, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui, prima di discostarsi dal dictum risultante dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza interpretativa emessa dalla Corte UE sul rinvio p regiudizia le operato dal giudice amministrativo di primo grado, il ### di ### avrebbe dovuto disporre un nuovo rinvio ai sensi dell'allora vigente art. 234 ### si giustificherebbe già in ragione del rilievo del difetto (meglio, dell'apparenza) di motivazione sul punto nella sentenza assunta come lesiva. 
La mot ivazione adottata dal ### d i ### infatti, non solo aveva omesso di far emergere quale delle tre eccezioni all'obbligo di rinvio era stata reputata sussistente (in particolare, se fosse stato ritenuto un acte clair o un acte éclairé), ma, essendo fondata sul rilievo che la decisione assunta aveva recepito la sentenza interpretativa del 21 febbraio 2008, risultava basata su una argomentazione perplessa e irriducibilmente contraddittoria, sì da dar luogo ad una motivazione solo appare nte, avuto riguardo all'oggettivo, insanabile contrasto esistente tra la statuizione assunta all'esito della causa principale e il contenuto espresso della pronuncia interpretativa pregiudiziale, la quale, come si è veduto, al di là della predetta petizione di principio, era stata nella sostanza palesemente travisata e patentemente ignorata, sulla base di considerazioni del tutto eccentriche rispetto alla ratio degli argomenti utilizzati dalla Corte UE e persino modificando il senso di una precedente interpretazione resa sull'analogo caso trattato con la sentenza ### In proposito, giova ricordare che l'onere, per il giudice nazionale che non operi il rinvio pregiudiziale, di motivare adeguatamente sul punto, non solo trova u na giu stificazione evidente proprio nell'esigenza d i correggere la tendenza a motivare in modo meramente apodittico la 100 ### est.  decisione di non procedere al rinvio (ad es., dando conto, a mo' di mero assunto, dell'assenza di ogni ragionevole dubbio in ordine all'interpretazione da darsi alle norme di diritto europeo rilevanti in causa), ma corrisponde ad uno specifico diritto della parte, trovando fondamento nell'art.47 della Carta di ### e potendo dar luogo la sua omissione ad una violazione dell'art. 6 della ### ( Corte EDU, sentenza dell'8 aprile 2014, ### c. ### Corte EDU, GC, sentenza del 21 luglio 2015, ### e a. c. ###.   B.9.1.c. La difesa erariale sostiene, peraltro, che nella fattispecie si sarebbe integrata la seconda situazione da cui deriva l'esclusione dell'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di disporre il rinvio interpretativo ex art. 26 7 TFUE, poic hé le questioni interpretative rilevanti per la definizione della controversia sarebbero già state risolte da parte della Corte UE proprio con la sentenza del 21 febbraio 2008 (asseritamente, l'unica giurisprudenza in materia): si sarebbe quindi integrata l'ipotesi dell' acte éclairé, con consegu ente esclusione dell'obbligo di disporre un nuovo rinvio dopo quello già operato dal ### amministrativo di primo grado. 
In proposito, preliminarmente, va ribadito che la sentenza del 21 febbraio 2008 non era l'unica giurisprudenza in materia, dal momento che sull'interpretazione della direttiva 97/13/CE - e seg natamente dell'art. 11 della stessa - la Corte UE aveva già preso posizione con la sentenza del 18 settembre 2003, in cause riunite C -292/01 e C-293/01 (###. 
Ciò posto, all'assunto della difesa erariale è agevole obiettare che, al di là della p etizione d i principio secondo cui la compatibilità comunitaria del canon e controverso avrebbe trovato fondamento proprio nella sentenza della Corte di ### del 21 febbraio 2008, 101 ### est.  nella sostanza la statuizione emessa dal ### di ### con la sentenza n. 7506/2009, aveva del tutto ignorato (o comunque si era posta in antitetico contrasto con) la predetta sentenza, la quale aveva, al contrario , espressamente e perspicuamente affermato, come si ripetutamente veduto, che la disci plina eurounitaria ostava ad un canone, come quello controverso nella causa principale, del medesimo importo di quello pagato precedentemente da ### e calcolato su una percentuale del fatturato. 
Non è dun que predicabile, nella fattispecie, la dot trina d ell'acte éclairé, dal momento che, prima di assumere una decisio ne in contrasto con la posizione interpretativa espressa dalla Corte UE, il ### di ### avrebbe avut o l'obbligo di provocare una n uova pronuncia pregiudiziale dall'organo giurisdizionale deputato all'interpretazione del diritto unionale. 
Per quan to esposto, il n ono mo tivo del ricorso princ ipale va rigettato. 
B.10. Con il decimo motivo dello stesso ricorso viene denunciato “### esame di punti di fatto decisivi e controversi, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.”. 
Sul postula to che le disposizioni della direttiv a 97/13/CE ( in particolare, l'art.22), le statuizioni interpretative della sentenza del 21 febbraio 2008 della Corte di ### (in particolare i ### da 38 a 44, nonché il dispositivo) e lo stesso art. 267 TFUE «non rilevino come dati giuridici, bensì come meri elementi di fatto», integranti «i dati necessari per valutare sia l'esistenza degli errori interpretativi imputati al ### di ### sia, in caso positivo, il loro carattere grave e manifesto», la difesa erariale ne presume la mancata considerazione da parte del giudice del merito, con conseguente vizio della sentenza 102 ### est.  impugnata per omesso esame di fatto decisivo e discusso, ai sensi dell'art.360 n.5 cod. proc. civ.. 
B.10.1. Il motivo è inammissibile. 
Va rammentato che, in seguito alla riformulazione del numero 5 dell'art.360 cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il “fatto” di cui pu ò denunciars i con ricorso per cassazione l'omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod.  civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fa tto secon dario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell'essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell'aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass., Sez. 2, n. 27415 del 2018; Cass., Sez. 2, 17005 del 2024; Cass ., Sez. 2 , n. 2961 del 2025; Cass., Sez. 3, n.25793 del 2025, non mass.). 
Poiché la critica concernente l'omesso esame deve essere formulata con riferimento ad un decisivo e preciso accadimento o ad una decisiva e precisa circostanza in senso storico-naturalistico, che abbia formato oggetto di discussione in giudizio, come restano estranee al paradigma normativo dell'art.360 n. 5 cod. proc. civ. le d oglianze di omessa considerazione di elementi istruttori (qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunq ue preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza no n abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: ex multis, Cass., Sez. 2, n. 27415 del 2018 e Cass., 2, n. 17005 del 2024, citt.), nonché quelle di omessa valutazione di 103 ### est.  “questioni” o “argomentazioni” (Cass., Sez. 6-1, n. 22397 del 2019; Cass., Sez. 1, n. 26305 del 2018), allo stesso modo - e a fortiori - ne rimangono fuori le censure di omessa o erronea applicazione di norme giuridiche, idonee ad integrare - in thesi - errores iuris in iudicando o in procedendo, a seconda della natura sostanziale o processuale delle norme che si assumono violate. 
Del resto, quand'anche si volessero distinguere i contenuti precettivi della direttiva 97/13/CE e della sentenza interpretativa del 21 febbraio 2008 della Corte UE (ovverosia la portata delle disposizioni e delle statuizioni in esse rispettivamente contenute) dai fatti storici della loro emanazione ed emissione, non potrebbe evidentemente ritenersi che tali fatti siano stati ignorati dalla Corte d'appello capitolina, la quale, al contrario, proprio sulla base dell'esame delle norme contenute nella direttiva, come interpetrate dalla sentenza della Corte di ### ha espresso, come si è veduto, il motivato giudizio di merito circa la “macroscopica” e “inescu sabile” violazione del diritto comunitario commessa dal ### di ### Il deci mo motivo del ricorso princip ale, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.  11. Con l'undicesimo motivo dello stesso ricorso viene denunciata «### e falsa applicazione degli artt. 2033, 2056, 1223, 1227, 2697, 2729 cod. civ.; 29 c.2 l. 29.12.1990 n.428, in relazione all'art.  360 n.3 c.p.c.». 
La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha statuito in ordine all'esistenza e all'ammontare del danno che sarebbe derivato, in capo a ### s.p.a., dall'illecito imputabile allo ###giudice e, di conseguen za, in ordine alla quantificazione de l relativo risarcimento. 104 ### est.  ### enza del ### dei ### muove dalla prem essa teorica che il danno derivante dall'illecito imputato allo ###giudice non potrebbe essere identificato con la temporanea indisponibilità della somma che aveva costituito ogget to del pagamento indebito, dovendosi accertare, al riguardo, se, per effetto di tale pagamento, si fosse determinata una diminuzione patrimoniale definitiva. 
Posta que sta premessa, la ricorren te osserva che gli operatori telefonici obbligati, sino al 1998, a pagare il canone, ai sensi dell'art.188 del codice postale, dispon evano del p otere giuridico d i includere il relat ivo onere economico tra i costi di eserci zio che l'### per le garanzie nelle comunicazioni d oveva inserire nel calcolo delle tariffe autorizzate da praticare all'utenza. 
Attraverso l'esercizio di questo potere, l'onere del pagamento del canone, dapprima, si sarebb e trasferito sui costi deg li operatori e, successivamente, si sarebbe “ribaltato”, tramite il «meccanismo della tariffazione con orientamento ai costi», sui prezzi finali. 
Pur ammettendo il carattere indebito del pagamento del canone per contrarietà al diri tto comunitario, il descritto meccanismo di “traslazione” avrebbe, dunque, evitato la possibilità che, per effetto di esso pagamento, ### soffrisse un p regiudizio patrimoniale risarcibile, in qua nto la temporanea indisponibilità della somma di denaro che ne costituiva oggetto sarebbe stata recuperata attraverso le tariffe praticate agli utenti del servizio telefonico: pertanto, il danno avrebbe dovuto reputarsi del tut to insussistente o almeno ridotto , nell'ammontare, al solo «interesse legale sulla somma pagata, per il tempo che fu necessario a ### a recuperarla a carico dell'utenza». 
Ciò dedotto - e precisato che la circostanza della “traslazione” del pagamento del canone sulle tariffe finali del servizio telefonico, quale 105 ### est.  circostanza di fatto atta ad escludere l'esistenza (non l'ingiustizia) del danno, era già stata debitamente allegata nelle comparse di risposta da essa depositate nei giudizi di merito, sia in primo che in secondo grado -, l'amministrazione statale ricorrente articola una triplice censura, lamentando che la sentenza impugnata: a) non avrebbe tenuto conto della mancata assoluzione, da parte di ### s.p.a., dell'onere di provare l'effettiva entità del danno lamentato, la quale avrebbe implicat o anche la dimostrazione, da offrirsi producendo adeguate analisi della formazione dei propri costi, di non avere traslato sugli utenti il prezzo del canone concessorio; b) non avrebbe t enuto conto che, in ogn i caso, l'avvenuta “traslazione” del canone sulle tariffe finali del servizio telefonico era stata provata, sia pure in termin i indiziari, da e ssa convenuta, mediante la produzione, sin dal primo grado di giudizio, della relazione redatta il 19 settemb re 2006 dall'### per le garanzie nelle comunicazioni, la cui lettura, unitamente ai provvedimenti tariffari del tempo, lasciava presumere che ### e ### a partire dal 1998, avevano inserito sistematicamente il canone concessorio tra i costi di produzione della c.d. conta bilità regolatoria, ossia della contabilit à analitica posta a base dell'approvazione delle tariffe; c) pur non avendo posto in dubbio la dedotta “traslazione”, l'avrebbe reputata irrilevante in funzione dell'esclusione del danno, richiamando le argomentazioni contenute, al riguardo, nella surricordata sentenza (recte: ordinanza) n.18603/2020 della Corte di cassazione, omettendo di conside rare che questo provv edimento (con cui - giova ulteriormente rammentarlo - era stato rigettato il ricorso dei ### dell'### e delle ### e dello ### avverso la decisione di merito che aveva acc ertato il carattere ind ebito, per 106 ### est.  contrarietà al diritto unionale, del pagamento del canone concessorio effettuato da ### B.V. nell'anno 1998, condannando lo ### alla relativa restituzione) era stato emesso nell'ambito, non di un giudizio risarcitorio, ben sì di un giudizio di ripetizione dell'indebito; nell'occasione, infat ti, l'allegazione in iure effettuata dal ### - secondo cui l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 428/1990, nel prevedere l'esclusione del rimborso dei diritti erariali e di altri tributi riscossi dallo ### in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie allorché il relativo o nere fosse stato trasferito su altri soggetti, si sarebbe dovuto applicare anche al canone pagato dalle imprese concessionarie dei servizi d i telecomunicazione - era stata reputata infondata, sul rilievo che la norma in questione non costituiva espressione di un principio generale applicabile ad ogni fattispecie di indebito, e che pertanto la sua opera tività restava circoscritta allo specifico settore del diritto tributario per cui era stata coniata; tale argomentazione, peraltro, non sarebbe stata estensibile al presente giudizio risarcitorio, in cui la circostanza della traslazione era stata dedotta, non quale circostanza giuridica idonea ad escludere in iure la spettanza del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.gs. n. 428/1990, bensì quale circostanza di fatto idonea ad escludere l'esistenza del danno, in ragi one de ll'avvenuto annullam ento della temporanea riduzione patrimoniale determinata dal pagamento - in thesi - indebito attraverso la maggiorazione del prezzo del servizio; d'altra parte, ove la Corte d'appello avesse ritenuto non provata l'avvenuta traslazione (o l'avesse espressamente esclusa), avrebbe violato l'art. 1227, secondo comma, cod. civ., in quanto ### s.p.a. avrebbe avuto il preciso obbligo, fondato sul dovere di buona 107 ### est.  fede di evitare il danno, di trasferire l'onere concessorio sugli utenti finali, mediante maggiorazione del prezzo dei servizi prestati. 
B.11.1. Il motivo, complessivamente considerato, è infondato. 
B.11.1.a. Le prime due censure - riassunte, supra, sub a) e sub b) - sono inammissibili per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnat a, in quanto non si confrontano con la ratio decidendi posta dal giud ice del merito a fond amento della sua statuizione. 
La Corte d'appello capitolina, infatti, non ha escluso la prova della circostanza di fatto dell'avvenuta “traslazione”, ma - richiamando le argomentazioni contenute nell'ordinanza n. 18603 del 2020 di questa Corte di leg ittimità - ne ha esclu so la rilevan za quale causa di eliminazione o riduzione del danno, sul presupposto che, quand'anche ### avesse effettivamente trasferito l'onere economico del canone concessorio pagato allo ### per l'esercizio finanziario 1998 sulle tariffe prati cate agli utenti finali del ser vizio telefonico, tale circostanza non avrebbe in ciso sull'entità de lla perdita subìta per effetto dell'illecito comunitario (pari all'ammontare della somma versata e non restituita), atteso che gli effetti giuridici riconnessi dalla legge alla fattispecie della “traslazione” restano circoscritti, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 428/1990 (norma eccezionale, non applicabile al di fuori del settore del diritto tributario per cui è stata dettata) all'esclusione del diritto al rimborso dei d iritti doganali di importazione, delle imposte di fabbricazione, di quelle di consumo, del sovrapprezzo dello zucchero e, in generale, dei diritti erariali riscossi dallo ### in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie. 108 ### est. 
Trova dunque applicazione, in relazione alla prime due doglianze articolate con il motiv o i n esame, il principio secondo cui la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza im pugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di mot ivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, primo comma, 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, n. 17125 del 2007; Cass., Sez. 1, 4036 del 2011). 
La prescrizione della specificità del motivo di ricorso implica infatti la necessit à che esso si riferisca alla decisio ne di cui si chiede la cassazione, non e ssendo ammissibili n el giudizio di legit timità doglianze non aventi specifica attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr., in tema, Cass., Sez. 3, 17330 del 2015; Cass., Sez. 1, n. 22478 del 2018; Cass., Sez. 3, 1341 del 2024; Cass., Sez. 3, n. 9059 del 2025). 
B.11.1.b. La terza censura - riassunta, supra, sub c) - è infondata, in quanto la statuizione resa, sul punto, dalla Corte d'appello appare corretta in iure, attesa, per un verso, la circoscritta efficacia giuridica attribuita dalla legge alla fattispecie della “traslazione” e considerata, per altro verso, l'inidoneità di tale fattispecie - per come dedotta dalla Avvocatura erariale e a prescindere dalla prova della sua sussistenza, il cui onere comunque incomberebbe in capo all'eccipiente ex art. 2697, secondo comma, cod. civ. - a costituire una circostanza di fatto assunta a fondamento di un'eccezione di compensatio lucri cum damno. 
B.11.1.b.1. In prop osito, deve anzitu tto rilevarsi la non condivisibilità, sia sul piano teorico-concettuale sia sul p iano de lle risultanze del motivato accertamento operato dal giudice del merito, della premessa iniziale da cui traggono origine le argomentazioni poste 109 ### est.  dall'Avvocatura erariale a fondamen to della censura in esame: ovverosia, la premessa secondo cui il danno (inteso come conseguenza pregiudizievole dell'evento lesivo determinato dall'illecito imputato allo ###giudice) non potrebbe e ssere identificato con la diminuzione patrimoniale derivata dal pagamento indebito, dovendosi al riguardo accertare se dallo stesso fosse derivata una conseguenza ulteriore (di carattere definitivo) rispetto a quella (asseritamente, tempo ranea) consistente nella perdita della somma che ne costituiva oggetto.   In contrario, va infatti rilevato che la Corte territoriale, nell'ambito del proprio motivato e insindacabile apprezzamento di merito, dopo avere accertato la sussistenza dell'illecito dello ###giudice per violazione del diritto comunitario, ha accertato, sulla base delle allegazioni di ### e della prova documentale da essa offerta, anche la sussistenza del danno che dal detto illecito era conseguito in capo alla società attrice, consistente nella perdita patrimoniale subìta (c.d. danno emergente), pari alla somma (### 528.711.476,15, da accrescere, in sede di liquidazione, degli interessi e della rivalutazione, secondo le regole applicabili alle obbligazioni di valore) che, per effetto della pretesa illecita dello ###amministrazione, essa società aveva indebitamente versato e di cui , per effetto dell'illecito dello ### o- giudice, non aveva ottenuto la dovuta restituzione. 
B.11.1.b.2. Accertato il pregiudizio risarcibile nei limiti del danno emergente derivante dall'illecito (art.1223 cod. civ.), non avendo ### allegato e provato di aver patito anche un lucro cessante (ad es., per non avere potuto impiegare in investimenti redditizi la somma indebitamente versata allo ### a titolo di canone concessorio per il 1998), l'esclusione (o la limitazione) della risarcibilità di questo pregiudizio avrebbe postulato l'allegazione e la prova, in via 110 ### est.  d'eccezione, da parte d ell'ammin istrazione statale convenuta, della sussistenza di conseguenze vantaggiose dell'illecito, ovverosia del fatto che l'illecito commesso dallo ### o-giudice, oltre a cagionare alla società danne ggiata il decremento patrimoniale corrispo ndente alla somma di d enaro indebitamente pagata e non restituita, aveva cagionato (o comunque occasionato) anche un increment o patrimoniale ###, eventualmente in ragione di prestazioni dovute da soggetti terzi, idoneo a compensare la perdita subìta e, come tale, da diffalcare dall'ammontare del risarcimento. 
Ciò, in ragione dell'operatività della regola della compensazione del lucro col danno, quale regola che, pur non essendo espressamente contemplata tra i criteri di determinazione del danno risarcibile previsti dal codice (cfr. gli artt. 1233-1227, nonché l'art.2056 cod. civ.), trova tuttavia concreta operatività nella disciplina della responsabilità civile, in quanto espressione, per un verso, del principio del danno effettivo e, per l'al tro, del principio di causalità, entrambi desumibili dall'art.1223 cod. civ., per effetto dei quali il risarcimento, da un lato, deve essere e sattamente commisurato al pregiudizio (danno emergente e lucro cessante) effettivamente subìto dal danneggiato, in modo che questi non risulti né più ricco né più povero di quanto non fosse prima dell'illecito; dall'altro lato, deve tenere conto di tutte le conseguenze dell'evento lesivo, dunque no n solo di quelle economicamente svantaggiose ma anch e di quelle economicamen te vantaggiose, onde evitare che perda la sua funzione compensativoriparatoria e si trasformi in una fonte di indebito arricchimento per il danneggiato. 
In tal senso, l'istituto della compensatio, non ostante la sua origine pretoria, costituisce una regola di evidenza operativa per la stima e la 111 ### est.  liquidazione del danno, la cui esistenza non è mai stata controversa nella giurisprudenza di legittimità ed è stata, anzi, riaffermata dalle ### di questa Corte, sul rilievo che essa trova «il proprio fondamento nell'idea del danno risa rcibile quale risultat o di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso» (Cass., Un., nn.12564, 12565, 12566, 12567 del 2018). 
Tuttavia, le stesse ### nel chiarire le condizioni di operatività dell'istituto, hanno statuito che, allorché l'incremento patrimoniale generato o occasionato dall'illecito si identifichi in una attribuzione derivante da una prestazione eseguita da u n terzo, la detrazione dell'attribuzione patrimoniale dall'ammontare del risarcimento presuppone, sul piano funzionale, che il b eneficio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito e, sul p iano strutturale, che ad essa si accompagni un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace d i evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per il responsabile (Cass., Sez. Un., nn.12564, 12565, 12566, 12567 del 2018, citt.). 
B.11.1.b.3. Nella fattispecie in esame, non ricorreva alcuna di queste condizioni, sicché cor rettamente la Corte di mer ito non ha attribuito rilievo alla deduzione d ella amminist razione statale c irca l'avvenuta “traslazione” dell'onere del canone concessorio sulle tariffe praticate agli utenti finali, evidenziando la circoscritta efficacia di tale fattispecie all'interno del settore del diritto tributario regolato dal d.lgs.  n. 428 del 1990. 
Ben vero, la circostanza che ### s.p.a. avesse incluso l'onere economico de l canone concessorio tra i costi d i esercizio utilizzati nel calcolo delle tariff e, qua nd'anche fosse stat a reputata 112 ### est.  provata o persin o incontroversa, non identificava di per sé u n incremento o una attribuzione patrimoniale idonei a compensare la perdita derivante dal pagame nto indebito del canone ; essa, infatti, dava conto solo dell'operazione di ### finalizzata a maggiorare il prezzo del servizio erogato mediante inclusione dell'onere economico sostenuto tra i costi di produzione, ma non dimostrava - e, del resto, ciò non era stato n eppure specificamente al legato - che a tale operazione fosse effettivamente seguito l'acquisto del servizio a prezzo maggiorato da parte di un numero di utenti largamente sovrapponibile (quand'anche non identico) a q uello che avrebbe acquistato il medesimo servizio a tariffe più basse ove il canone indebito non fosse stato pagato o fosse stato debitamente restituito; ben al contrario, anzi, prop rio sulla base del l'accertamento dell'avvenuta traslazione, avrebbe potuto essere fondata l'opposta presunzione che, nell'ambito di un mercato ormai liberalizzat o, ### essendo costretta a praticare tariffe più alte rispetto alle imprese concorrenti a causa dei più elevati costi di esercizio determinati dall'indebito pagamento del canone, avrebbe concluso un numer o di contratti sensibilmente inferiore a quello che avre bbe potuto concludere praticando tariffe inferiori; la circostanza della “traslazione”, pertanto, in sé considerata, lungi dal costituire presupposto di effetti patrimoniali economicamente favorevoli suscettibili di compensare la pe rdita subìta per effetto dell'illecito, avrebbe potuto innestarsi nella serie causale generata da quest'ultimo come presu pposto di pregiudizi ulteriori, oltre quello circoscritto al danno emerge nte derivante dal pagamen to indebito, legittimando ulteriori pretese risarcitorie. 
Al di là di ciò, ove pure - oltre all'operazione di “traslazione” dell'onere economico del canone concessorio sulle tariffe finali - fosse 113 ### est.  stato ritenuto provato (e prima ancora debitamente allegato) che la maggiorazione dei costi non aveva inciso sul volume complessivo dei contratti stipulati con gli utenti, ai pagamenti da questi effettuati sulla base delle tariffe del servizio acquistato non avrebbe potuto comunque attribuirsi la natura di at tribuzioni patrimoniali causate (o, almeno, occasionate) dall'illecito, come t ali idonee a compensare la perdita derivante da quest'ultimo , trattandosi di prestazioni effettuate in esecuzione di obbligazioni aventi titolo nel contratto sinallagmatico di somministrazione o vendita del servizio telefonico, la cui erogazione, in alcun modo condizionata dall'illecito, non avrebbe trovato nel fatto dannoso alcun presupposto. 
Venendo in consid erazione prestazioni del tutto indipendenti dall'illecito, non finalizzate, sul piano funzionale, a rimuovere gli effetti dell'evento lesivo e, pertanto, non accompagnate, sul piano strutturale, da un meccanismo di surroga o di rivalsa nei confronti dell'autore del fatto dannoso, correttamente sono state reputate irrilevanti dalla Corte di merito in funzione della esclusione o riduzione del risarcimento, non sussistendo alcuno dei presupposti per il diffalco di tali prestazioni dalla somma liquidata a ### a titolo di ristoro del danno subìto. 
Anche l'undicesimo motivo del ricorso principale, pertan to, deve essere rigettato. 
B.12. Con il dodicesimo motivo dello stesso ricorso viene denunciato “### esame di punti di fatto decisivi e controversi, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.”.  ### sidenza del ### dei Min istri sostiene che la Corte d'appello avrebbe omesso l'esame delle circostanze - da essa allegate anche mediante la prod uzione e la citaz ione della relazione del 19 settembre 2006 dell'### per le garanzie nelle telecomunicazioni - 114 ### est.  finalizzate a provare l'avvenuta “traslazione” su ll'utenza dell'onere economico relativo al pagamento del canone concessorio per il 1998. 
La Corte, p recisament e, avrebbe omesso di considerare: che ### (intendend osi con questa espressione anche ### era una società quota ta in borsa, la q uale es ercitava in posi zione ultradominante un servizio essenziale e irrinunciabile per l'utenza; che le tariffe di tale servizio venivano fissate dall'### di regolazione del mercato sulla base de i costi, compreso il canon e; che in ### al momento dell'entrata in vigore della direttiva 97/13/CE, le t ariffe telefoniche erano sensibilmente più alte che negli altri ### membri; che l'andamen to di tali tariffe, dall'anno 1998, era stato anomalo rispetto all'andamento registrato in altri paesi europei e, in media, in tutta ### perché il ritmo di riduzione delle tariffe era stato molto più lento, quando non aveva segnato incrementi; che la redditività delle due società nel periodo considerato, non ostante la soggezione al canone, era stata elevata e costante; che esse società, nella contabilità regolatoria sottoposta all'### per la fissazione delle tariffe , avevano sempre incluso il canone di concessione tra i costi di esercizio; infine, che l'### à aveva determinato le tariffe attenendosi rigorosamente, anche perché richiesto dalla ### europea, al principio di orientamento al costo. 
B.12.1. Il motivo è infondato. 
Quando pure fosse stata omessa la consid erazione specifica di taluna di queste circostanze di fatto, tutte allegate in funzione della dimostrazione della dedott a “traslazione”, l'omissione della Corte d'appello non sarebbe decisiva, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc.  civ., poiché essa non ha reputato che il trasferimento dell'onere concessorio sugli utenti finali, mediante maggiorazione del prezzo dei 115 ### est.  servizi prestati, non fosse stato provato in giudizio, ma ne ha correttamente ritenuto l'irrilevanza, in funzione dell'esclusione o riduzione del danno risarcibile. 
Anche il dodicesimo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato, B.13. Con il tred icesimo motivo dello stesso ricorso viene denunciata “### e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 278 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”.  ### ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe «dovuto respingere la domanda di ### perché questa non era stata proposta come domanda di condanna generica, bensì come domanda di accertamento e di liquidazione del danno». 
Richiama il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui qualora sia stata proposta una domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice non può pronunciare una condanna generica (è citata Cass., Sez. 2, n. 10323 del 2020). 
Evidenzia che la Corte d'appello «ha dato atto che ### aveva provato soltanto l'effettuazione e l'im porto dei pagamenti», circostanza, di per sé, non sufficiente a dimostrare altresì l'esistenza e l'entità del danno, che sarebbero restate, invece, sprovviste di prova. 
B.13.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. 
B.13.1.a. È infondato nella parte in cui lamenta la violazione del principio di diritto secondo cui, quando è proposta dalla parte una domanda specifica di risarcimen to del danno, il giud ice non può pronunciare una condanna generica; questo principio, infatti, non è stato violato dalla Corte territoriale, la quale, in accoglimento della domanda specifica «di accertamento e liq uidazione del danno», proposta dalla società attrice, ha emesso a carico dell'amministrazione 116 ### est.  statale convenuta una condanna altrettanto specifica, avente ad oggetto il pagamento della somma di ### 528.711.476, 152, oltre accessori. 
B.13.1.b. Il motivo in esame è invece inammissibile nella parte in cui, tendendo indebitamente a suscitare il sindacato di questa Corte di legittimità sul motivato accertamento di merito operato dal giudice d'appello, sostiene che, avendo esso giudice dato atto che ### aveva provato soltanto l'effettuazione e l'imp orto del pagamento indebito, sarebbe rimasta sfornita la prova del danno; in contrario, va infatti ribadito che, sulla base della prova documentale dei pagamenti effettuati a titolo di versamento del canone controverso (per l'importo complessivo di ### 528.711.476,15) debitamente fornita dalla società attrice, la Corte territoriale ha mot ivatamente accertato il dann o- conseguenza (art.1223 cod. civ.) dell'evento dannoso (costituito dall'omessa restituzione del pagame nto indebito) det erminato dall'illecito imputato allo ###giudice.   ### parte, si è già evidenziato che, nella fattispecie concreta, la distinzione teorica tra pagamento indebito e danno (posta a fondamento delle argomentazioni dell'Avvocatura erariale) si infrange sull'accertamento che la conseguen za pregiudizievole dell'illecito comunitario imputato allo ### era costitu ita proprio (anzi, esclusivamente) dalla perdita patrimoniale corrispondente alla somma versata in esecuzione del pagamento indebito e non restituita, la quale, alla stregua del predetto accertame nto, va riguardat a come una specifica voce di danno emergente. La circostanza che la società attrice non avesse allegato ulteriori conseguenze dannose (eventualmente, sub specie di lucro cessante) non incideva sul potere-dovere del giudice del merito di procedere all'accertamento del danno nei limiti allegati 117 ### est.  dalla parte, p revia motivata valutazione (insindacabile in sede di legittimità) delle prove da essa dedotte al riguardo. 
Il tredicesimo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. 
B.14. Con il qua ttordicesi mo motivo dello stesso ricorso viene denunciata “### e falsa applicazione dell 'art.92 c.p.c. e degli articoli 4, 5, 6 della tariffa forense di cui al d.m. n.55/2014 e delle tabelle 2 e 12 allegate a tale d.m. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”. 
Viene censurata la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza d'appello, per effetto della quale l'amministrazione statale appellata (già convenuta) è stata condannata a rimborsare alla società appellante (già attrice) le spese dei due gradi di merito nella misura della metà, previa compensazione della residua metà, liquidate, per compensi, negli importi di ### 250.000 per il primo grado e di ### 300.000 per il grado d'appello, oltre, per ciascun grado, al rimborso forfetario delle spese generali.  ### no ricorrente si duole, sotto un primo pro filo, del superamento dei limiti m assimi previsti, in relazione allo scaglione corrispondente al valore della lite (pari a «poco meno di un miliardo di euro»), dal D.M. n.55 del 2014. Reputa che la fascia massima sarebbe quella delle «liti fino a 520.000 euro di valore» e che le tabelle 2 e 12, previste, rispettivamente, per il giudizio di primo grado e per quello di appello, prevedrebbero importi massimi, rispettivamente, di 22.457 e 20.119 ### salvi gli incrementi successivi facoltativi fino al 30% per le li ti superiori a 520 .000 ### ai sensi dell'art.6 del decreto ministeriale citato, e salvo l'eventuale increm ento f ino al 50% ove ricorrano le ragioni di cui all'art.4 dello stesso decreto. Sostiene che, nella specie, senza alcuna motivaz ione, sembrerebbero essere stati 118 ### est.  applicati in modo abnorme undici incrementi, tutti del 30%, oltre ad un ulteriore aumento del 50%. 
Sotto un secondo profi lo, la difesa erariale lamenta la mancata compensazione integrale delle spese, avuto riguardo alle «oscillazioni della giurisprudenza», alla «novità della questione», alla «complessità del quadro normativo» e al «cambio di orientamento della ### che avrebbero complessivamente caratterizzato la vicenda processuale. 
B.14.1. Anche questo mot ivo è in parte infondato, in parte inammissibile. 
B.14.1.a. È infondato nella parte in cui lamenta che gli importi riconosciuti dal giudice del merito a titolo di compensi superano i limiti tariffari massimi previsti dalla legge in relazione allo scaglione valoriale pari a «poco meno di un miliardo di euro». Va infatti osservato, al riguardo, che, il D.M. n. 55/2014, nella formulazione vigente ratione temporis, sulla base dei raddoppi successivi previsti dall'art.6, stabilisce, per le cause di valore pari o superiori ad ### 900.000.000, un compenso tabellare pari, nel massimo, ad ### 603.691,00 per i giudizi di cognizione innanzi al ### e ad ### 540.853,00 - da accrescere sino ad ### 708.041,48 per effetto del computo della ### e dell'IVA (e detratto l'importo delle spese generali, in quanto non comprese nella liquidazione operata nella sentenza impugnata) - per i giudizi innanzi alla Corte d'appello. 
La circostanza che l'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito sia stato contenuto entro il limite massimo, pur tenendo conto della disposta p arziale compensazione, ne esclude la soggezione al sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella applicabile ratione temporis (Cass., Sez. L, n.12537 del 2019; 119 ### est. 
Cass., Sez. 3, n. 89 del 2021; Cass., Sez. 3, n. 19989 del 2021; Cass., Sez. 2, n. 14198 del 2022).   B.14.1.b. Il motivo in esame è invece inammissibile nella parte in cui si duole dell a mancata compensazione integrale delle spese dei gradi di merito. 
Al riguardo va infatti ribadito - dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte - che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (n ella formulazione appl icabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità e trova il suo unico limite nell'impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 10009 del 2003; Cass. n. 26912 del 2020). La compensazione delle spese n on costituisce, dunque, oggetto di un diritto della parte ma integra una facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenut o a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pron uncia di condan na alle sp ese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassa zione, nepp ure sotto il profilo dell a mancanza di motivazione (Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005; Cass. n.7607 del 2006; Cass. n.11329 del 2019). Non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile la statuizione del giudice d'appello che - come nella 120 ### est.  fattispecie - abbia operato una compensaz ione solo parziale, condannandola al pagamento della parte di spese residua. 
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso principale proposto dalla ### del ### dei ### de ve essere complessivamente rigettato. 
C. Va ora esaminato il ricorso incidentale proposto da ### s.p.a.. 
C.1. I primi due motivi di questo ricorso sono stati proposti in via condizionata all'accoglimento di uno dei primi due motivi del ricorso principale della ### del ### dei ### Con questi motivi è stata denunciata, ex art. 360 n. 4 cod. proc.  civ., da un lato, la violazione degli artt. 38 cod. proc. civ. e 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988 (per non essere stata rilevata dalla Corte d'appello la tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dal ### solo in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado); dall'altro lato, la violazione degli artt. 5 e 44 cod. proc. civ. (per non essere stata rilevata dalla Corte d'appello la violazione della tutela dell'affidamento, perpetrata dal giudice di primo grado in presenza dell'overruling giurisprudenziale sull'individuazione del giudice territorialmente competente sulla domanda di risarcimento del danno proposta contro lo ###. 
C.1.1. Entrambi gli illustrati motivi di ricorso incidentale condizionato devono dichiararsi ass orbiti all'esi to del complessivo rigetto del ricorso principale. 
C.2. I residui due motivi del ricorso incidentale (non condizionati all'accoglimento del ricorso principale) vanno invece scrutinati nel merito. 121 ### est. 
C.2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale non condizionato vengono denunciati “### e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., degli artt. 2033, 2056, 1223, 1227 c.c.”, nonché “omesso esame di fatti decisivi e controversi”. 
La sentenza d'appello è censurata sotto due profili: da un lato, nella parte in cu i, liquidando il quantum debeatur, ha fissato la data di decorrenza degli accessori del credito (interessi e rivalutazione) al giorno dell'introduzione del giudizio restitutorio dinanzi al ### (27 marzo 200 3), anziché al giorno del pagamento indebito (31 dicembre 1998); dall'altro lato, nella p arte in cui, riconoscendo gli interessi nella misura legale, ha omesso di liquidare il maggior danno ai sensi d ell'art.1 224, secondo comma, cod. civ. , reputandolo non provato, sul rilievo che il criterio indicato - fondato sul ### (### of #### del ### - fosse privo di caratteri di normalità e carente di riscontri effettivi nella fattispecie in esame. La società ricorrente inci dentale sostiene, a quest'ultimo riguardo, che il danno da svalutazione monetaria sarebbe in re ipsa e che il valore del pregiudizio da essa subìto per non aver potuto disporre dell'ingente somma di cui era stata indebitamente privata avrebbe potuto ragionevolm ente essere quantificato sulla base del predetto indice, comprensivo del costo del debito e del costo dei mezzi propri. 
C.2.1.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. 
C.2.1.1.a. Con riguardo alla decorrenza degli accessori del credito risarcitorio va osservato che, ove il Co nsiglio d i ### nel giudizio esitato nella sentenza n. 7506/2009, avesse correttamente accertato il carattere indebito del pagamento del canone concessorio per contrarietà al diritto comunitario, le amministrazioni statali sarebbero 122 ### est.  state condannate alla restituzione della somma indebitamen te appresa; questa somma, peraltro, in quanto oggetto di obbligazione restitutoria, avente natura di debito di valuta, sareb be stata accresciuta, non già della rivalutazione monetaria, ma dei soli interessi legali con decorre nza dalla data della domanda giu diziale di primo grado (27 marzo 2003), dovendo escludersi, in mancanza di prova contraria, la mala fede dello ### accipiens (arg. ex art. 2033 cod.  civ.); pertanto, la perdita patrimoniale conseguente all'illecito imputato allo ###giudice si era determinata, in capo a ### non al momento del pagamento in debito (mome nto in cui non era stato ancora commesso il predetto illecito) ma al momento della mancata ### restituzione in accog limento della domanda giudiziale, coincidente con l'introduzione del giudizio restitutorio; correttamente, dunque, la Corte d'appello ha fissato a tale momento la decorrenza degli accessori del cred ito, costituiti - vertendosi ora in materia di obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore - dal cumulo di interessi e rivalutazione. 
La prima censura formulata con il motiv o in esame è, dunque, infondata. 
C.2.1.1.b. Con riguardo al mancato ricono scimento del maggior danno, va ribadito che la Corte d'appello ha correttamente liquidato, stante la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi compensativi dal 27 marzo 2003 (data del deposito del ricorso dinanzi al ### sino «all'attualità» (ovverosia, sino al momento del deposito della sentenza impugnata). 
La Corte territoriale ha invece omesso di liquidare gli interessi moratori al tasso legale dal momento del deposito della sentenza (3 aprile 2024) al saldo, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, cod. civ., 123 ### est.  e ha altresì espressamente rigettato la richiesta del maggior danno, ai sensi dell 'art. 1224, secondo comma, cod. civ., reputan dolo non provato. 
Il primo diniego si traduce in un error iuris in iudicando, in quanto dalla pubblicaz ione della sentenza il debito di valore si sarebbe trasformato in debito di valuta: sarebbe quindi cessata la spettanza della rivalutazione monetaria ma la società creditrice avrebbe avuto diritto agli interessi (non più compensativi ma moratori) sino al saldo effettivo. 
Il secondo diniego si traduce, invece, in un motivato accertamento di merito, insindacabile in sede di legittimit à, atteso che la Corte d'appello ha spiegato le ragioni per le q uali il riferimento all'indice ### non cost ituiva, nell a fattispecie, elemento sufficiente per considerare assolto, da parte dell a creditrice, l'onere di provare il maggior danno, posto a suo carico dall'art. 1224, secondo comma, cod.  civ.. 
La società ricorrente in via incidentale ha ome sso di censurare l'error iuris in iudicando e ha invece, inammissibilmente, censurato il motivato accertamento di merito: ne discende l'inammissibilità della seconda censura articolata con il motivo in esame, il quale dunque va complessivamente rigettato.   C.2.2. Con il secondo motivo del ricorso incide ntale non condizionato vengono denunciati “ ### e falsa applicazione, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., dell'art. 92.2 c.p.c. e degli artt. 4, 5, 6 del D.M. 55 /2014”, nonché “omesso esame di fatti decisivi e controversi”. 
La sentenza impugnata è nuovamente censurata sotto due profili: da un lato, nella parte in cui avrebbe disposto la parziale compensazione delle spese di lite in mancanza dei presupposti che la 124 ### est.  consentivano, alla luce della rimodulazione del precetto di cui all'art.92, secondo comma, cod. proc. civ., ad opera della sentenza additiva n. 77 del 2018 della Corte costituzionale; dall'altro lato, nella parte in cui ha liquidato la parte di spese non compensata, senza applicare i valori tabellari massimi in riferimento al valore miliardario della causa (pari ad ### 603.691,00 per i giudizi di cognizione innanzi al ### e ad ### 540.853,00, per i giudizi dinanzi alla Corte d'appello), in spregio alla ritenuta «particolare complessità della controversia». 
C.2.2.1. Il motivo è infondato. 
C.2.2.1.a. Con riguardo alla prima censura, va osservato, per un verso, in generale - ribadendo, in parte, le osservazioni già svolte in sede di esame del quattordicesimo motivo del ricorso principale - che la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art.92, secondo comma, cod. proc. ci v. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondament o in un potere di nat ura discrezionale, il cui esercizio è di nor ma incensurabile i n sede di legittimità - salvo che per illogicità, inesistenz a o apparenza della motivazione - e che trova il suo unico limite nell'impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; per altro verso, in particolare, che, nella fattispecie, le ragioni di parziale compensazione sono st ate motivatamen te rinvenute dalla Corte d'appello nella «peculiarità delle questioni trattate». 
C.2.2.1.b. Con riguardo alla seconda censura, è sufficiente, per un verso, sul piano oggettivo, ribadire che la liquidazione delle spese, ove contenuta - come nella fattispecie - entro il minimo e il massi mo tabellare, si sottrae al sindacato di legittimità; per altro verso, sul piano soggettivo, rilevare che non può riconoscersi alla parte, pur vittoriosa, 125 ### est.  il diritt o alla liquidazione dei compensi di avvocato nella misura tabellare massima, spettando al giu dice del merito il com pito di apprezzare discrezionalmente, al riguardo, i criteri - tra cui quelli della specialità della controversia e della complessità delle questioni trattate - da cui trarre elementi ai fini della quantificazione delle spese (cfr., già, Cass., Sez. 1, n. 2774 del 1963; più recentemente, Cass., Sez. 2, n. 10185 del 2000). 
Anche il secondo motivo non condizionato del ricorso incidentale, pertanto, va rigettato. 
D. In definitiva, il ricorso principale proposto dalla ### del ### dei ### deve essere rigett ato; i motivi di ricorso incidentale condizionato proposti da ### m ### s.p.a. devono conseguentemente dichiararsi assorbiti; i motivi di ricorso incidentale non condizionato proposti dalla stessa società devono essere rigettati. 
E. La reciproca soccombenza e l'esito alterno dei gradi di merito, unitamente alla peculiarità delle questioni trattate, giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità. 
F. Avuto riguardo al tenore della pronuncia resa, deve attestarsi la sussistenza, in re lazione alla ricorrente inciden tale, dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versame nto dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto; non occorre, invece, effettuare analoga attestaz ione in relazione alla ricorrente principale, atteso che le Amm inistrazioni de llo ### mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., Un., n.4315 del 2020). 126 ### est.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbiti i motivi di ricorso incidentale condizionato e rigetta i restanti motivi di ricorso incidentale.   Compensa integralmente tra le parti le sp ese del giudizio di legittimità.   A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussisten za dei presupposti processuali per il versam ento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di ### della ### civile, il giorno 18 settembre 2025.  ### estensore ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Spaziani Paolo

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22949 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.28 secondi in data 12 gennaio 2026 (IUG:W9-6BFD0D) - 2049 utenti online