TRIBUNALE DI ROMA ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa ### lette le note di discussione scritta, all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3652/2022 R.G.
TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura allegata al ricorso, RICORRENTE E ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ##### e ### per procura allegata alla memoria di costituzione, RESISTENTE OGGETTO: opposizione ai sensi dell'art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012 all'ordinanza depositata in data ### nel procedimento n. 10856/2021 R.G. dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge n. 92/2012. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di ricorso depositato in forma telematica il ### il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponendo impugnativa, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012, nei confronti dell'ordinanza emessa in data ### nel procedimento n. 10856/2021 R.G. dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge n. 92/2012, di rigetto della impugnativa di licenziamento, intimato per giusta causa con provvedimento del 5/11/2020.
A sostegno dell'opposizione, la parte ricorrente censurava la decisione emessa all'esito della fase sommaria, per mancata ammissione della istruttoria, intesa a dimostrare l'insussistenza della pretesa giusta causa di licenziamento, nonché l'illegittimità del recesso datoriale per genericità della contestazione e sua tardività, nonché, altresì, per carenza di proporzionalità tra i fatti contestati ed il provvedimento adottato.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva domandando l'accoglimento della impugnativa di licenziamento, con ordine di propria reintegra nel posto di lavoro o, in via subordinata, con attribuzione della tutela risarcitoria nella misura massima di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio ### S.p.A., contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto.
Fallito in udienza il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, nonché con prova orale.
Autorizzato il deposito di note scritte e disposta contestualmente con decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 7), del D.L. 125/2020, la sostituzione della odierna udienza di discussione con lo scambio di note scritte, a cagione della emergenza sanitaria nazionale per il rischio di contagio da ###19, lette le note di discussione depositate dalle parti, la controversia veniva assunta nella camera di consiglio del 28/11/2022 e, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 57, legge n. 92/2021, decisa.
Così ricostruito l'iter processuale, l'opposizione è fondata, nei termini che seguono. 1. Costituisce principio interpretativo del tutto assodato in giurisprudenza quello secondo cui la regola dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento, operando come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata e la validità dell'atto di recesso, ha carattere generale, e vale quindi per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro (cfr., per tutte, Cass., Sez. L, n. 18283 del 13/08/2009).
È soltanto alla luce della causale indicata nella lettera di recesso che, pertanto, va affrontata la legittimità o meno dell'atto espulsivo, non potendo trovare ingresso, al fine di sorreggere il provvedimento datoriale, circostanze diverse. 1.2 La lettera di licenziamento del 5/11/2020 fa riferimento ai fatti già oggetto di dettagliata contestazione disciplinare con lettera del 21/7/2020, da intendersi qui integralmente trascritta.
Quest'ultima, in specie, si sostanzia in una prima parte, nella quale sono riportate le dichiarazioni acquisite dalla ### dai propri dipendenti ############# e ### i quali hanno riferito di illegittimi comportamenti adottati dall'allora ### ed una seconda parte, in cui si contestano a ### una serie di indebiti accessi alle “### Clienti”. 1.3 Tanto premesso, occorre muovere dalla considerazione che, in fattispecie di licenziamento, l'articolo 5 della legge n. 604/1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo addotti a sostegno del provvedimento espulsivo, sicché il giudice non può neppure avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova (cfr. Cassazione, ### lavoro, sentenza n. 7830 del 29/3/2018).
Gravava certamente, pertanto, sulla ### l'onere di dimostrare la giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'articolo 2119 c.c.. 2. Si debbono, a questo punto, esaminare le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente. 2.1 In primo luogo, si palesa certamente infondata la censura di genericità della contestazione disciplinare, di contro dettagliata in n. 31 pagine più allegati, a nulla rilevando che non siano riportate tra virgolette le dichiarazioni acquisite dalle persone intervistate dalla ### attenendo, quest'ultimo, piuttosto, ad un profilo di merito e non già di specificità della contestazione disciplinare.
Invero, in alcun modo può ritenersi leso il diritto di difesa dell'odierno ricorrente per non avere la ### riportato per esteso i verbali delle dichiarazioni rese dai dipendenti, essendo stati, piuttosto, chiaramente indicati i capi di addebito, in relazione a tutte le censure. 2.2 Parimenti non fondata è la censura di avvenuta violazione dell'articolo 44 del C.C.N.L. ABI, il quale, al comma 2, prevede che "### sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario”.
Sicché, l'allontanamento dal servizio disposto dalla ### nel febbraio 2020 (documento n. 8 della memoria) non si configura come sanzione disciplinare, bensì come misura cautelare di natura provvisoria, che determina la quiescenza momentanea del rapporto di lavoro, caratterizzata dall'estromissione del dipendente dal posto di lavoro nel periodo necessario all'azienda per ricostruire debitamente i fatti che verranno poi contestati, e non comporta alcuna interruzione dell'anzianità lavorativa o del pagamento delle retribuzioni.
Nel caso in esame, poi, il ricorso alla misura cautelare era ampiamente giustificato dalla natura delle segnalazioni anonime, aventi ad oggetto l'addebito di possibili irregolarità commesse da un dipendente in posizione apicale, accusato di avere esercitato un potere autoritario, al limite del dispotismo, nei confronti dei colleghi di ### tale, pertanto, da far temere l'impossibilità di conduzione degli accertamenti in un clima sereno, esente da condizionamenti. 2.3 Di contro, la censura di intempestività della contestazione disciplinare è parzialmente fondata.
In linea generale, è noto che l'articolo 7, comma 2, dello ### dei ### prescrive che “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”, omettendo di indicare un termine perentorio per la contestazione disciplinare e per la conclusione del procedimento. ### ormai consolidata giurisprudenza, anche di recente ribadita, in tema di licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo (cfr. Cassazione, ### n. 15649 del 1/7/2010, Cassazione, ### n. 2513 del 31/1/2017, Cassazione, ### n. 2902 del 13/2/2015, Cassazione, ### n. 22388 del 22/10/2014, Cassazione, ### n. 18772 del 14/9/2011, nonché, anche, Cassazione, ### n. 19424 del 6/10/2005 e Cassazione, ### n. 11100 del 15/5/2006).
È certo, tuttavia, che il principio di tempestività della contestazione non può prescindere dalla conoscenza del fatto da parte del datore di lavoro, come affermato costantemente dalla giurisprudenza proprio in materia di impiego privato (cfr. Cassazione, ### n. 21546 del 15/10/2007).
Pertanto, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro (cfr. Cassazione, ### n. 7410 del 26/03/2010).
E, in ogni caso, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, il lasso temporale tra i fatti e la contestazione deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, sicché, in particolare, il datore di lavoro deve fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore (cfr. Cassazione, ### n. 21546 del 15/10/2007).
Ribadendo tali condivisibili e consolidati principi, con recente pronuncia n. 19256 del 17/07/2019 la Suprema Corte ha respinto le censure formali svolte avverso una contestazione disciplinare emessa da un datore di lavoro l'1/06/2007, in relazione a fatti avvenuti sin dall'inizio dell'anno 2006 e, tuttavia, da questi appresi solo nel dicembre dello stesso anno, avendo parte datoriale avviato indagini interne, nel corso delle quali erano state svolte reiterate interviste del personale.
La Corte ha così ritenuto “2.1. Le censure, sotto il profilo della violazione di norme di diritto, sono infondate. 2.2. Deve muoversi dal principio ripetutamente affermato da questa Corte - e qui condiviso - secondo cui la tempestività della contestazione deve essere valutata partendo dal momento dell'avvenuta conoscenza, da parte del datore di lavoro, della situazione contestata e non dell'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi ( nr. 10356 del 2016; nr. 26304 del 2014; nr. 25070 del 2013; nr. 23739 del 2008; nr. 21546 del 2007). 2.3. Invero, la tempestività della contestazione e, poi, del licenziamento, la cui «ratio» riflette l'esigenza di osservanza della regola di buona fede e correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, così come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente (ex plurimis, Cass. nr. 20121 del 2015; nr. 9903 del 2015; nr. 1247 del 2015; nr. 20823 del 2013; nr. 20719 del 2013). In sostanza, il datore di lavoro deve procedere alla formale contestazione dei fatti addebitabili al lavoratore dipendente non appena ne venga a conoscenza e gli stessi appaiano ragionevolmente sussistenti. 2.4. La Corte di merito non si è discostata da tali principi; i giudici hanno considerato come il datore di lavoro fosse venuto a conoscenza dei fatti addebitati soltanto dopo il dicembre del 2006, a seguito di una indagine interna, nel corso della quale «momenti cruciali (erano state) le interviste con il ricorrente (4 aprile, 1 giugno e 15 giugno 2007»); ha, quindi, giudicato tempestiva la contestazione dell'1.6.2007, intervenuta contestualmente al progredire degli accertamenti stessi e, perciò, funzionale allo scopo suo proprio ovvero quello di contemperare, da un lato, la esigenza di una attenta ponderazione dei fatti, nell'interesse dello stesso lavoratore, dall'altro quella di consentire al medesimo lavoratore una adeguata difesa. 2.5. La verifica da parte del giudice del merito del momento storico in cui il datore di lavoro ha acquisito la conoscenza del fatto disciplinare costituisce, invece, un accertamento di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio della motivazione” (cfr. Cassazione, ### lavoro, sentenza n. 19256 del 17/07/2019, in motivazione).
Sicché, in definitiva, qualora sussista una cesura temporale tra fatto e contestazione, è onere del datore di lavoro dimostrare che il differimento nella contestazione è addebitabile ad una ritardata conoscenza dei fatti ascrivibili al lavoratore o alle indagini necessarie per accertarli, fornendo tutti gli elementi legati al contesto specifico da cui trarre il convincimento che la contestazione sia stata tempestiva. 2.3.1 Condividendosi tali principi, si deve osservare che, come sopra già osservato, la contestazione disciplinare del 21/7/2020 ha ad oggetto due distinti aree di addebito, l'una riguardante i c.d. addebiti “comportamentali” e l'altra inerente all'indebita consultazione di “### Clienti” (documento n. 9 della memoria).
Si tratta, com'è agevole apprendere alla mera lettura della lettera di contestazione, di profili di addebito tra di loro del tutto svincolati, solo occasionalmente connessi, avendo la ### motivato che, una volta ricevute le segnalazioni sul canale “Parlami” e iniziato l'istruttoria sugli addebiti c.d. “comportamentali”, intendendo - evidentemente - approfondire l'indagine sul complessivo comportamento del dipendente segnalato, nel febbraio 2020 intraprese a suo carico “ulteriori verifiche ispettive”.
Di talché, trattandosi di profili di addebito diversi, anche a livello istruttorio, l'eccezione di intempestività deve essere valutata nei confronti di ciascuno, poiché nulla impediva, naturalmente, alla ### di procedere a contestazioni distinte. 2.3.2 E, nel caso in esame, se l'eccezione di intempestività è certamente infondata con riferimento agli addebiti c.d. “comportamentali” - in relazione ai quali la ### ricevute le prime segnalazioni al canale “Parlami” nel dicembre 2019, ha convocato e ascoltato 10 dipendenti, due volte, in piena pandemia, concludendo l'istruttoria nel luglio 2020 - lo stesso non può dirsi per l'addebito relativo alle “### Clienti”.
Invero, nel primo caso, la complessità dell'istruttoria condotta, in uno alla complessa articolazione datoriale e, non ultima, alla situazione di pandemia che ha imposto, proprio in quel periodo, la sospensione di ogni attività e la chiusura degli uffici, con necessità di ascoltare i dipendenti su piattaforma digitale, per poi riconvocarli per la sottoscrizione dei verbali, rende certamente tempestiva la contestazione di addebito. 2.3.3 Di contro, nel secondo caso, la ### si è limitata a delegare ai tecnici informatici l'estrazione dei dati, non compiendo in relazione agli stessi alcun ulteriore accertamento, sicché alla data del febbraio 2020, prima ancora della sospensione delle attività per la pandemia da coronavirus, ben avrebbe potuto procedere alla contestazione di addebito.
Il teste Paoloni, già addetto all'### del ### richiesto di riferire gli accertamenti eseguiti dal suo ufficio in ordine alla contestazione relativa alle indebite inquiry sulle “### Clienti”, ha riferito che la ### non ritenne di dover contattare i clienti le cui schede erano state visualizzate dal ricorrente, negando, inoltre, di saper riferire se le verifiche compiute dall'### del ### furono limitate alla verifica delle inquiry di ### alle schermate iniziali delle “### Clienti”, o se, piuttosto, fossero stati delegati ai tecnici informatici ulteriori approfondimenti, relativi all'eventuale accesso ai sottomenu o alle schermate successive.
Non avendo la ### ritenuto la necessità di compiere ulteriori attività istruttorie, una volta ricevuti i tabulati delle inquiry non autorizzate effettuate da ### non v'era alcun motivo di attendere la conclusione della complessa istruttoria disciplinare avviata per la verifica degli addebiti c.d. “comportamentali”, trattandosi di fatti del tutto diversi e tra loro non collegati.
Si è già detto, invero, che “il datore di lavoro deve procedere alla formale contestazione dei fatti addebitabili al lavoratore dipendente non appena ne venga a conoscenza e gli stessi appaiano ragionevolmente sussistenti” ( Cassazione, ### sentenza n. 19256 del 17/07/2019, cit). 2.3.4 Sempre in relazione all'addebito inerente le “### Clienti”, l'eccezione di intempestività è fondata anche sotto un ulteriore profilo.
Con lettera del 21/7/2020 sono contestate all'odierno ricorrente n. 70 indebite inquiry su “### Clienti” di colleghi e clienti effettuate tra il febbraio 2018 e il febbraio 2020.
Invero la ### tenuta alla conservazione dei dati, per propria disposizione interna, per un periodo di 24 mesi, ha esteso l'indagine a ritroso fino al tempo massimo consentito dal proprio archivio.
Mai, tuttavia, in precedenza, aveva sollevato alcun rilievo nei confronti dell'odierno ricorrente per ipotetici indebiti accessi sulle “### Clienti”, trincerandosi dietro la giustificazione che gli alert sono impostati al raggiungimento di un numero di 6 accessi sospetti nell'arco di un mese, mai raggiunti da ### Tale modus operandi, nondimeno, è idoneo ad ingenerare nel dipendente la convinzione circa la legittimità del proprio operato, in quanto mai segnalato - né tantomeno sanzionato - dalla ### nonostante l'obbligo di quest'ultima di procedere a controlli periodici a campione.
Si vedano, in tal senso, le dichiarazioni rese dalla teste ### la quale ha dichiarato che: “Le policy e direttive ### sull'utilizzo delle schede cliente sono quelle del “need to know”, cioè dell'utilizzo limitato all'effettiva necessità. Furono diramate circolari più restrittive poco prima, forse una settimana prima, che venisse allontanato l'odierno ricorrente. Posso dire che in precedenza se serviva il dato di un collega, che avesse rapporto in filiale, non ci si sarebbe fatto problema a prenderlo dalla ###, ma onestamente dopo i fatti che hanno riguardato il ricorrente nessuno di noi lo fa più. Per la mia esperienza, quando ho diretto la filiale di ### che era ad alta stagionalità, mi capitava con elevata frequenza che un cliente di passaggio mi chiedesse l'intervento su una carta smagnetizzata, la consulenza per un mutuo, qualsiasi altra necessità e che io, anche solo per capire chi avevo di fronte, ne aprissi la ###. In tal senso è sempre stata interpretata la “necessità” aziendale di consultazione delle schede cliente”, aggiungendo poi che “È chiaro però che con il passare del tempo anche chi le ha consultate possa non ricordare il nome di quel cliente e quale fosse la necessità effettiva che aveva portato alla consultazione della sua scheda”.
Fino all'allontanamento del ricorrente, pertanto, era diffuso tra i dipendenti l'affidamento sulla legittimità dell'interpretazione della regola del “need to know” nel senso che qualsiasi occasione o necessità lavorativa, anche estemporanea, consentisse l'inquiry sulle “### Clienti”, tanto che la ### nonostante l'obbligo di controlli a campione, non aveva mai segnalato, sotto tale profilo, comportamenti anomali, tantomeno all'odierno ricorrente.
Con la conseguenza che la tardività dell'accertamento effettuato nel febbraio 2020 a posteriori, su un arco temporale a ritroso di 24 mesi, peraltro contestato immotivatamente dopo ulteriori 5 mesi dal momento in cui il datore di lavoro ne era venuto a conoscenza, ha leso irrimediabilmente il diritto di difesa del lavoratore, il quale, già responsabile gerarchico di 27 filiali e di circa 230 risorse, sospeso cautelativamente dal servizio da ormai 5 mesi, non si vede come avrebbe mai potuto ricordare, nel luglio 2020, il motivo di inquiry da lui effettuate negli anni 2018 e 2019, vieppiù essendo impedito alla consultazione della relativa documentazione, in ragione della propria sospensione dal servizio.
Tanto che, a dimostrazione dell'effettiva avvenuta lesione del diritto di difesa del lavoratore, in conseguenza della estrema tardività della contestazione, si pongono proprio le sue giustificazioni, censurate dalla ### quando ### tentando comunque di ricordare fatti tanto risalenti, ha confuso il nominativo di due clienti (### S.r.l. e ### S.r.l.), ha fatto riferimento a società alla data delle inquiry già fallite (### 2 S.r.l.), ha richiamato rapporti di conto corrente a quella data già estinti (### & ###, nonché ha mutato reiteratamente la propria difesa (### e altri), in tal modo confermando di non essere effettivamente in grado di ricordare con esattezza, a distanza di tanto tempo, la ragione delle inquiry effettuate.
Quanto detto, a maggior ragione, è valido per le inquiry elencate all'allegato A della lettera di contestazione, riferite alle “### Clienti” del ricorrente stesso e di n. 7 colleghi di ### concentrate nell'arco temporale tra il ### e il ###, apprese dalla ### nel febbraio 2020 e contestate, con le altre, nel luglio 2020.
Sicché, all'esito della compiuta istruttoria, nella presente fase di merito, senza necessità di esaminare la fondatezza di tale addebito, deve ritenersi che la contestazione disciplinare del 21/7/2021, limitatamente alla parte relativa alla censura di indebita consultazione delle “### Clienti”, sia irrimediabilmente viziata da intempestività, che ha impedito il diritto di difesa del ricorrente. 3. In tal senso da riformarsi l'ordinanza conclusiva della precedente fase sommaria, deve, a questo punto, esaminarsi la ben più articolata contestazione disciplinare estesa nella prima parte della lettera del 21/7/2020, nella quale sono riportate le dichiarazioni acquisite dalla ### da parte di n. 12 dipendenti, sopra elencati, in relazione alla quale l'eccezione di intempestività non è fondata.
Ed invero, come già osservato dal giudice della precedente fase sommaria, è certamente vero che, in tema di licenziamento per giusta causa, ove vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l'esistenza della “causa” idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall'art. 2119 c.c.. (cfr Cass. n. 15524/2018).
Sicché, anche ai fini della tutela applicabile, nonostante l'accertamento dell'intempestività di una parte della contestazione disciplinare, è necessario esaminare l'eventuale fondatezza dell'altra.
Quale primo rilievo, si osserva che, nonostante la ### abbia posto a fondamento della contestazione disciplinare le dichiarazioni ricevute dai propri dipendenti ############# e ### - relative, nel complesso, alla rappresentazione gravissima di una gestione dispotica e clientelare dell'### basata su un sistema di intimidazioni, ricatti e ritorsioni nei confronti di tutti i dipendenti non compiacenti, di svilimento della linea gerarchica, controllo ossessivo dell'operato dei colleghi, intromissione nella loro vita privata, nonché, d'altro canto, di intrattenimento di relazioni personali a vantaggio di colleghe privilegiate nella carriera - tuttavia non ha prodotto in giudizio i verbali di audizione dei colleghi denuncianti, né le spontanee relazioni scritte acquisite dai dipendenti ### e ### Mentre nel corso del procedimento disciplinare, le accuse - si ribadisce, per fatti gravissimi - mosse al ricorrente sono state affidate unicamente alla sintesi riepilogativa che dei fatti appresi ha elaborato l'### del ### redigendo la lettera di contestazione, nel corso del presente giudizio di merito - esclusa la necessità di prova orale nella precedente fase sommaria - è stata ammessa ed esperita articolata e complessa prova orale, con quattro testimoni per parte.
Quanto alle dichiarazioni rese dai testimoni in ordine a fatti e circostanze da loro non direttamente appresi, bensì conosciuti da dichiarazioni di terzi, è opportuno chiarire sin d'ora che le stesse si qualificano come testimonianze de relato, tra le quali, per consolidata giurisprudenza, “occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (cfr. Cassazione, ### I, n. 8358 del 03/04/2007; Cassazione civile sez. I, 15/01/2015, n. 569). 4. Svolte tali premesse, in relazione ai fatti specifici oggetto di addebiti c.d. “comportamentali” si rinvia alla articolata lettera di contestazione disciplinare del 21/07/2021, da intendersi qui trascritta.
In relazione agli stessi, sono stati ascoltati in aula i testimoni ### e ### già, rispettivamente, responsabile e addetto all'### del ### di #### già ### della filiale di #### già ### della filiale di ### e, successivamente, di #### dipendente addetta al ### autrice della prima segnalazione anonima al canale “Parlami”; #### nella filiale di #### già addetto alla filiale di #### cliente di ### All'esito della articolata istruttoria condotta, valutate complessivamente le dichiarazioni rese dai testimoni e la documentazione prodotta dalle parti, quantomeno in relazione agli episodi più salienti e/o connotati di maggiore gravità o disvalore, è emerso quanto segue. 4.1 Quanto al dedotto clima di tensione, timore, paura e prevaricazione ingenerato dai comportamenti dell'### la prima ad averne riferito in aula è stata la testimone ### fino all'1/3/2020 Responsabile del ### della ### nella sede di ### presente, nel corso del procedimento disciplinare, all'audizione dei dipendenti ######## e ### prima della sua destinazione ad altro incarico.
In proposito, la teste ### ha riferito di avere avuto conferma del clima di tensione ingenerato dal ricorrente nell'### a lui affidata da #### dell'### - il quale pure mai aveva segnalato alcunché - nonché da ### che aveva citato l'esempio di una risorsa che aveva avuto problemi di ansia, tuttavia non nominata.
La teste ### dal canto proprio, nulla ha riferito in tal senso; nonostante in ### dal 1998, per lunghi anni nell'### sicché collega e conoscente di tutti i dipendenti ascoltati dall'### del ### ha riferito, per ciascuno, di non avere mai udito lamentele nei confronti di ### del suo sistema di gestione dell'### di toni, contatti o provvedimenti ritenuti illegittimi, né tanto meno di un clima di tensione e sospetto.
Il teste ### già addetto all'### del ### di ### fino al pensionamento, intervenuto nel giugno 2022 - subentrato nel febbraio 2020 nell'indagine disciplinare, presenziando all'audizione dei dipendenti ########## e ### alcune tenute con collegamento da remoto, in quanto già in periodo di pandemia - ha premesso come alcuni dipendenti siano stati richiamati, dopo la prima audizione, una seconda volta, perché confermassero quello che avevano già dichiarato, senza cadere in contraddizione, anche a miglior tutela del dipendente segnalato, verificando come, intervenuto nelle more il suo allontanamento, si erano sentiti più liberi di rendere dichiarazioni.
Quanto al clima di tensione in ### il teste ### ha riferito come, fino alle due segnalazioni sul canale “Parlami”, nessuno dei dipendenti dell'### avesse mai segnalato alcunché di scorretto a carico dell'odierno ricorrente, neppure i dipendenti con i ruoli apicali più rilevanti, quali ### e ### i quali, richiesti di riferirne la ragione, avevano dichiarato, in sede di audizione, che di lui avevano paura, per il suo modo accentratore e ritorsivo, condotto anche facendo affidamento su una cerchia di fedelissimi.
La generica esistenza di un clima di tensione in ### è stata, di contro, categoricamente esclusa dalla testimone ### la quale, piuttosto, ha riferito, in vari passaggi della sua lunga testimonianza, il clima di collaborazione, supporto ed anche frequentazione esterna che l'### aveva instaurato con molti dei colleghi di ### partecipando a cene e feste, andando a pesca con ### sostenendo chi si trovava in difficoltà, lei per prima, gravata in un periodo da gravi problemi di salute e incoraggiata proprio da ### che l'aveva esortata a non rinunciare al suo incarico di ### sollecitandola ad avere fiducia nella guarigione.
Ha aggiunto, la teste ### di avere già riferito tali circostanze al collega ### dell'### del ### recatosi nella sua filiale appena prima della pandemia a farle domande sul ricorrente, senza che, tuttavia, delle sue risposte fosse mai redatto un verbale (tanto che non si rinvengono negli atti del procedimento disciplinare).
La teste ### ha confermato il clima di terrore che si respirava in ### ma lo ha collocato solo dopo l'accorpamento delle due ### di ### affermando che in precedenza, nonostante ### fosse già suo ### nell'### di ### cui appartenevano le filiali di ### nelle quali lei lavorava, non vi erano mai stati problemi; non ha spiegato la ragione di un tanto sostanziale mutamento nell'atteggiamento dell'### Quanto a sé stessa, ha dichiarato che dopo l'estate del 2019 iniziò a ricevere "telefonate continue" del ricorrente, quasi quotidiane, durante l'orario di lavoro, nelle quali ### le chiedeva dove fosse e cosa stesse facendo, dandole poi indicazioni e facendole pressioni nel chiederle adempimenti da eseguire, citando un episodio in cui la chiamò addirittura da ### alle 8:00 del mattino, pur scusandosi per l'orario, perché in seguito impossibilitato per un convegno di lavoro, nonché l'episodio dell'appuntamento con il cliente ### Infine, la teste ### ha riferito di confidenze da lei ricevute da ### il quale, quando trasferito a ### le aveva detto che si era precostituito le prove per fare una causa di mobbing contro ### pur senza precisare quali contrasti avessero avuto.
E' in atti, tuttavia, la conversazione telefonica tra ### e ### del 7/02/2020 (documento n. 13 del ricorso), nella quale i due interlocutori parlano lungamente ed in modo cordiale, tra l'altro, dei loro scarsi contatti telefonici pregressi e delle loro quasi inesistenti occasioni di incontro personale, nonché, poi, del clima di lavoro in ### del fatto che sia disteso, di ### che la ### definisce “una bravissima persona”, che lei conosce da tanti anni ed è eccellente nei risultati ed entrambi convengono di fidarsi delle sue valutazioni; sicché ### ribadito quanto sia importante per tutti e soprattutto per lui la serenità del clima di lavoro, afferma come appartenga certamente al suo ruolo di ### quello di spronarli continuamente ad ottenere risultati sempre migliori, sincerandosi, però, di averlo sempre fatto in maniera corretta; concludono la conversazione amichevolmente, dandosi appuntamento per la settimana successiva.
È opportuno notare come tale conversazione si collochi prima dell'avvio del procedimento disciplinare a carico di ### destinatario della lettera di sospensione dal servizio solo il ###.
Ascoltata in aula, la teste ### premesso di non avere mai personalmente avuto alcun problema con l'### ha riferito che c'era, invece, un gruppo di colleghi che di lui si lamentava, indicandoli in ###### e ### tutti tra di loro amici, ai quali "non stava bene… nulla", "tutto era motivo di contestazione", si lamentavano dei trasferimenti che ritenevano senza senso, delle e-mail riepilogative a fine giornata, della giovane età del nuovo ### ritenuto privo della necessaria esperienza, nonché della gestione meno tradizionale di ### rispetto al precedente ### Per quanto riguarda la sua esperienza personale alla filiale di ### la teste ### ha dichiarato che partiva con una produzione bassa, poiché avevano avuto dei problemi, ma con l'arrivo del nuovo ### di filiale e del nuovo ### erano stati adeguatamente supportati e la filiale aveva preso ad andare benissimo.
Inoltre, la teste ### ha riferito specificamente in ordine alla questione delle frequenti chiamate dell'### alla ### precisando come ciò fosse avvenuto nel periodo in cui, a causa della malattia e, successivamente, del decesso del marito della collega ### avvenuto nel novembre 2019, ### fu richiesta dall'### di coprire il portafoglio della collega rimasto improvvisamente scoperto e, dopo l'assegnazione a ### di affiancarla, in quanto giovane e inesperta.
La teste ha, nello specifico, dichiarato che “le telefonate frequenti di ### alla collega ### si collocano in questo periodo di superlavoro ed erano inerenti la gestione del portafoglio della ###” e che “### si lamentava perché non era più molto libera di spostarsi come voleva e si sentiva più controllata” e le diceva che "se ad esempio lei si trovava fuori, lui le chiedeva a fare cosa e poi comunque la sollecitava a rientrare prima possibile per seguire il portafoglio della ###”.
Il teste ### dal canto proprio, ha riferito che l'### voleva tenere tutte le informazioni all'interno della ### impedendo che pervenissero a strutture esterne, come l'### e, ad esempio, quanto alle fotografie della cena del 2018 a ### che "non se ne parlava per terrore".
Poi ha aggiunto che ricevevano "più volte al giorno e-mail e chat su rete aziendale dal contenuto competitivo, nel senso che l'### sollecitava risultati, chiedeva quanto avessimo prodotto, più volte al giorno", precisando che in realtà tali e-mail non provenivano direttamente dall'### il quale, piuttosto, "scriveva raramente", essendo inoltrate dal suo vice, a parere del teste su impulso di ### In allegato alle note conclusive, la parte ricorrente ha reiterato la richiesta di acquisizione di una nota manoscritta a firma "###, che aveva già esibito in aula durante l'escussione del testimone, tuttavia non ammessa in quanto tardivamente prodotta, rispetto alla data di formazione del documento, ma ammissibile, entro l'udienza successiva, se offerta in produzione ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste.
La circostanza, tuttavia, che il manoscritto non sia univocamente riconducibile a ### essendo firmato unicamente "###, ne impedisce la valutazione ai fini dell'attendibilità del testimone.
Infine, è in atti, già in allegato alle giustificazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento disciplinare, la e-mail inviata a tutti i colleghi d'### l'11/1/2019, dopo l'accorpamento delle ### e ### di ### ("cambia il nome, muta il perimetro della nuova commerciale ma, meno male, voi rimarrete sempre gli stessi ed io altrettanto con voi"), ricca di entusiasti encomi nei confronti di ciascuno: "io riparto da qui: dalla certezza di avere al mio fianco ### eccezionali in primis, colmi di valori importanti, lavorativi, responsabili e capaci di fare al meglio quello che la nostra ### ci chiede di fare… E questo per me è stato, è, e sarà una garanzia di ulteriore successo", assicurando la propria perdurante disponibilità per ciascuno ("continuate a chiamarmi per qualsiasi cosa sul cellulare, lo stesso dovrete fare con ### e da lunedì anche con ### Si aggiunge ### poi, per il suo specifico ### di competenza") e concludendo "insomma, rimane tutto così come già sappiamo, tranne la considerazione che ho di ### accresciuta e crescente ogni giorno che passa".
Dello stesso tenore, forse ancora più personale, era, d'altro canto, la e-mail inviata a tutti i colleghi di ### il ###, nel quale ### esprimeva una riflessione personale, sui tempi della vita e del lavoro, concludendo che "le ore che si passano al lavoro fanno sempre parte di noi, stiamoci bene, usiamole saggiamente e voi, anche oggi, avete dato una grandissima dimostrazione di quanto giudiziosi e responsabili siate… detto ciò (mi sentivo di condividere con voi questo mio personalissimo pensiero e per questo, ripeto, non me ne vogliate), complimenti davvero a tutti (…)".
Sicché, nell'apparente contrasto delle dichiarazioni acquisite, si osserva come il clima di terrore ed intimidazione sia stato in effetti confermato direttamente dai testimoni ### e ### dei quali, tuttavia, la prima solo per il periodo successivo all'accorpamento delle due ### di ### e ### avvenuto nell'anno 2019 e il secondo lamentando il continuo invio di e-mail competitive, su impulso del ricorrente.
Quanto al primo profilo, la teste ### non ha spiegato per quale ragione l'### che tanto l'aveva apprezzata appena arrivato, solo l'anno precedente, ed aveva valorizzato ogni risorsa, fosse mutato così tanto dopo l'estate 2019 e, in specie, avesse preso a tempestarla di telefonate.
La circostanza è ben spiegata, invece, dalla teste ### - lodata e apprezzata per la sua onestà dalla stessa ### che ne era amica da lunghi anni, nel corso della conversazione telefonica del 7/2/2020 con ### - che ha contestualizzato le chiamate dell'### alla collega nei mesi in cui quest'ultima aveva dovuto all'improvviso sostituire la ### nella gestione del suo portafoglio.
Quanto al secondo profilo, sono in atti le e-mail inviate al personale da ### contenenti i risultati raggiunti, anche in specifiche ore della giornata, i complimenti al suo personale, l'incitamento a fare sempre meglio e di più, tutte redatte con toni assolutamente corretti, formali e di estremo apprezzamento. ### canto, le testi #### e ### hanno concordemente riferito del clima sereno e collaborativo introdotto dal nuovo ### attento a supportare le risorse che attraversavano momenti di difficoltà personale.
Sicché, valutando le dichiarazioni testimoniali alla luce della documentazione acquisita, non può che osservarsi come le e-mail che, in effetti, ### indirizzava ai colleghi di ### avessero un contenuto motivazionale, certamente competitivo, spesso con tratti personali, ed erano intessute di lodi e di riconoscimenti per i risultati raggiunti, che in effetti avevano portato, in quel periodo, l'### di ### ad eccellere in ### Di certo, tale pressione lavorativa poteva risultare scomoda a dipendenti meno capaci o motivati o addetti a filiali meno performanti, che si sentivano posti in competizione; e, tuttavia, per il suo contenuto e per i modi in cui condotta, non può per certo ritenersi travalicare il ruolo e le prerogative dell'### (cfr. e-mail citate, in atti).
Mentre l'unica pressione che è stata dimostrata in giudizio è quella nei confronti di ### - restia ad essere controllata, fortemente persuasa dei propri titoli e delle proprie capacità e determinata ad ottenere ruoli di prestigio nella ### (cfr. telefonata del 7/2/2020) - in un limitato arco temporale di pochi mesi, per una ragione specifica, l'improvvisa scopertura di un portafoglio rilevante.
Null'altro è stato provato in giudizio, essendo rimaste le residue dichiarazioni dei testimoni ### e ### sprovviste di riscontro, sicché, a fronte delle contrastanti affermazioni delle testimoni dirette #### e ### inidonee a supportare il convincimento del giudice.
Quanto, in specie, all'affermazione del teste ### secondo la quale, in particolare, ### non aveva mai riferito alcunché a carico di ### per il timore di ritorsioni da parte sua, sono in atti due conversazioni telefoniche tra ### e ### nelle quali il primo parla reiteratamente di “un paio di cose” che ha dovuto per forza riferire all'### del ### ma “buttate lì”, non rilevanti, “ma erano cose talmente sciocche”, solo “a volte qualche situazione di tensione”, da lui comunque riferita in modo molto blando, mai circostanziato, avendo risposto, a specifica domanda, che con ### lui poteva esprimere le sue opinioni senza timori (documenti nn. 30 e 31 del ricorso).
E può escludersi il sospetto, espresso da parte resistente, che ### avesse mentito, al telefono, temendo ritorsioni da parte di ### essendo sufficiente osservare che, quantomeno la telefonata del 29/7/2020, è stata fatta spontaneamente da ### e tale ### presumibilmente ### a ### per salutarlo, sapere come stava e farsi “tirare un po' su il morale” da lui, la cui mancanza tanto si sentiva in ### sì da potersi escludere, ascoltandola integralmente, che lo stesso potesse trovarsi in una qualsiasi situazione di soggezione psicologica nei confronti del soggetto da lui spontaneamente chiamato.
Esaurito il tema generale del clima di tensione in ### si muove, a questo punto, ad esaminare, nel dettaglio, le risultanze dell'istruttoria in relazione ai quattro principali punti di censura inerenti la dipendente ### 4.2 Quanto al tema del trasferimento di ### da ### a ### la teste ### ha dichiarato che da un punto di vista logistico lo spostamento non fosse necessariamente disagevole e, purtuttavia, fosse contestato dalla dipendente in relazione alla specifica attività che lei doveva svolgere; pur non sapendo riferire se la ### in effetti, si rifiutò di spostarsi, la teste ha affermato che la stessa le riferì di essere stata, da quel momento, fatta oggetto di continue telefonate da parte di ### per sapere dove fosse, durante il suo orario di lavoro.
Nulla, in proposito, ha saputo riferire la teste ### la quale ha riferito di avere appreso i fatti relativi alla collega ### solo dal volantino sindacale della ### diffuso nelle filiali.
La teste ### invece, ha dichiarato di essere amica della ### sua collega a ### partecipe del riconoscimento nei confronti del nuovo ### il quale aveva mostrato di saper valorizzare le proprie risorse, avendo proprio per la ### creato un ruolo su misura, di Consulente gestore del ### di ### per valorizzare la sua pregressa professionalità.
Ha riferito, anche, che proprio ### era stata la collega a congratularsi di più con lei per la sua nomina a ### di ### nel maggio 2019, avendo osservato come ### riconoscesse le loro professionalità, mai, al contrario, avendole esternato dubbi o problemi in relazione al suo operato.
Quanto alle due filiali di #### e ### la teste ### ha confermato che si trovino alla distanza di 500 m l'una dall'altra, tanto che lei stessa, quando ### si spostava normalmente durante la giornata dall'una all'altra, pranzando in una e prendendo il caffè nell'altra, trattandosi di pochi minuti di percorrenza a piedi; d'altro canto, quanto al ruolo della ### ha riferito come non avesse necessità di "sede ###una specifica filiale, dovendo, piuttosto, girare tra le varie filiali dell'### a meno di dover passare a ### per prendere la macchina aziendale.
È stata, indi, sentita in aula la diretta interessata, ### la quale ha ribadito, in vario modo, la sua netta contrarietà ad essere spostata da ### a ### nonostante vicine, trattandosi di uno spostamento da lei ritenuto irragionevole, a motivo di condizioni logistiche.
La teste ### ha confermato quanto già riferito dalla collega ### in relazione all'inizio dei suoi rapporti con ### e cioè che lo stesso, appena arrivato, l'aveva valorizzata, dicendole addirittura che non intendeva tenere un “cavallo da corsa in scuderia” e l'aveva posta, lei che aveva perso il suo portafogli a ### per soppressione del posto ed era stata mandata a ### nel ### di ### mettendola a fare il lavoro che sapeva fare e che le piaceva.
Nella lettera di contestazione disciplinare è contestato all'odierno ricorrente che la ### avrebbe lamentato di essere stata inviata da ### a ### in ragione del mancato invito di ### alla sua festa di compleanno per i 50 anni.
Sentita in aula, la teste non ha confermato la circostanza, affermando, piuttosto, di avere invitato a tale festa solo le colleghe donne della filiale e che era stata una di loro, ### sua amica, a dirle che ### si era risentito per non essere stato invitato, precisando, tuttavia, "Fu lei l'unica a dirmi questa cosa, non lo seppi da altri. Assolutamente non me lo riferì ### Mele”, “io pensai che non fosse stata discreta, né nei miei confronti, né in quelli di Tito”, “lei fu l'unica ad ipotizzare un collegamento tra il mancato invito al ### alla festa di compleanno e l'ipotesi del mio trasferimento a ### Mattei”.
Neppure la diretta interessata, pertanto, ebbe mai sentore che il proprio trasferimento a ### pur non gradito, fosse stato un'illegittima ritorsione al mancato invito alla propria festa di compleanno.
La teste ### collega di ### a ### dal canto proprio, ha dichiarato che quest'ultima diceva in filiale che ### le aveva fatto sapere che doveva spostarsi a ### poiché il ### di quella filiale doveva aprire nuovi conti correnti ed era necessaria la sua collaborazione come ### ma che lei non aveva intenzione di andarci, tanto che di fatto non ci andò mai.
Quanto alla nominata festa di compleanno, la teste ### ha dichiarato di avervi, in effetti, partecipato, confermando che erano state invitate solo le colleghe donne della filiale ed aggiungendo: "So che la mattina successiva, lavorativa, il ### le mandò per e-mail gli auguri e le[i] rispose a lui su ### con una fotografia di noi colleghe e la scritta “ci siamo divertite molto”, alla quale lui rispose che ne era contento con l'icona del pollice recto.
Io lessi tale conversazione sul cellulare di ###.
Nulla ha saputo riferire in proposito il teste ### il quale ha dichiarato di non essere mai stato a conoscenza di eventuali problemi della collega ### con l'attuale ricorrente, nonostante fosse stata per un periodo con lui a ### Di talché, esaminando l'esito dell'istruttoria, non può che rilevarsi, in primo luogo, che di tale paventato trasferimento di ### a ### non vi sia traccia in provvedimenti scritti o ordini di servizio, né si fece mai nulla, poiché la dipendente rifiutò di andare, nessuno la costrinse o adottò provvedimenti nei suoi confronti, "nel frattempo arrivò e trascorse l'estate, nessuno ne parlò più e io non mi spostai mai a ### ( testimonianza ###.
Poiché non risulta che un dipendente di ### possa semplicemente rifiutare un trasferimento disposto da un proprio superiore, senza opporlo formalmente o chiedere l'intervento dell'### - come infatti è avvenuto per il trasferimento della stessa ### a ### di cui in seguito - deve ritenersi che, come riferito dal ricorrente, quello a ### si sostanziasse in una mera richiesta di temporaneo ausilio, senza modifica della sede di assegnazione, invisa alla dipendente e mai attuata, senza ritorsione alcuna.
Il comportamento dell'### che pur avendo ritenuto che la filiale di ### necessitasse di ausilio nello sviluppo del portafoglio, per il quale sarebbe stato utile l'apporto di ### ha soprasseduto nella sua richiesta, poiché fortemente osteggiata dalla dipendente per ragioni di sua comodità logistica, denota, più che un atteggiamento dispotico nella gestione dell'### una disponibilità ad accogliere le istanze dei colleghi.
E vale annotare come, diversamente da quanto riferito in aula dalla teste ### le asserite telefonate continue di ### alla ### non si collocano nel periodo immediatamente successivo al rifiuto della medesima di spostarsi a ### bensì, per stessa ammissione dell'interessata, in aula, ad un periodo successivo, dopo l'estate del 2019, sicché, per quanto riferito dalla teste ### in coincidenza con l'attribuzione in supplenza alla ### del portafoglio di ### Così come deve escludersi alcun collegamento tra il mancato invito alla festa di compleanno e il preteso trasferimento a ### negato dalla stessa interessata ### nello stesso modo non può ravvisarsi, per ragioni temporali, alcun nesso di consequenzialità tra il mancato trasferimento a ### e le telefonate di ### 4.3 Quanto al trasferimento di ### a ### la teste ### ha evidenziato come l'invio di una risorsa fosse stata richiesto dalla ### e che fu lei stessa ad individuare l'### di ### come quella che, fisiologicamente, essendo più vicina, poteva indicare un dipendente da mandare nella ### limitrofa, delegando, per tale ragione, all'HR di ### e all'### di valutare quali figure proporre.
La teste ### ha riferito di avere appreso di tale trasferimento dal volantino sindacale della ### diffuso nelle filiali, che tuttavia, essendo chiaramente riferito alla vicenda del trasferimento della ### in una diversa ### con contestuali aperte accuse di molestie a carico di ### (documento n. 8 del ricorso), determinò un clima di forte tensione in ### tale per cui lei non ritenne di chiamare la collega, nonostante sua amica.
Nella lettera di contestazione disciplinare si legge che la dipendente ### aveva riferito all'### del ### che, essendosi rifiutata di spostare la sua sede di lavoro a ### aveva subito quale conseguenza una vera e propria persecuzione, conclusasi con la proposta di trasferirla all'inizio del 2020 presso la filiale di ### La circostanza non è stata confermata in aula dalla diretta interessata, la quale, dopo avere riferito che il trasferimento a ### ipotizzato prima dell'estate 2019, restò inapplicato, senza che nessuno ne parlasse più, ha supposto tutt'altra motivazione, mai oggetto di contestazione disciplinare, a motivo del proprio ordine di trasferimento a ### riferendo di pretesi rapporti extra professionali tra ### e la ### poco discreta nel riferirli, che avevano provocato una serie di reazioni ritorsive nei confronti di tutte le colleghe destinatarie delle sue confidenze.
In particolare, la ### ha attribuito a tale ragione non solo il proprio trasferimento a ### bensì anche il trasferimento di ### a ### e quello di ### a ### nell'impossibilità di mandarla a ### È, tuttavia, in atti la registrazione della conversazione telefonica tra ### e ### del 7/02/2020 (documento n.13 del ricorso), del tutto cordiale, nella quale la prima, dapprima, ammette di essere rimasta molto male per la mancata assegnazione a lei del portafoglio della ### pur affermando di sapere perfettamente che la decisione provenisse dall'### del ### ed ammettendo, alfine, che dovessero seguirsi strategie di pipeline anche sull'inserimento delle risorse giovani; e, poi, di avere appreso direttamente dall'### che la decisione di trasferirla a ### proveniva direttamente dall'### del ### e non da ### nonostante lei, in precedenza, avesse pensato che provenisse dall'odierno ricorrente.
Nella conversazione, ### ben prima della instaurazione del procedimento disciplinare a suo carico, si dichiara dispiaciuto dei malintesi con la ### ribadendole più volte di non aver mai avuto intenzione di allontanarla, non avercela affatto con lei e di stimarla come risorsa, della quale non aveva alcuna intenzione di privarsi, tanto da essere stato il primo ad essere felice della revoca del suo trasferimento in altra #### la conversazione, la ### esprime le sue preoccupazioni sulla sua futura collocazione lavorativa, vista la soppressione del suo posto, la chiusura di filiali e la prevista riorganizzazione del ### temendo di esser messa a fare l'addetta di filiale ed affermando, piuttosto, che vuole essere valorizzata, in quanto risorsa molto competente, auspicando la propria nomina a #### la ascolta e le ribadisce in più occasioni “Io voglio che tu stai serena… questo a me mi interessa”, perché prima di essere suo direttore è un suo collega, e la ### replica, due volte, “questa è la cosa che apprezzo di più, grazie”, affermando di fidarsi di ### - che “è una persona pulita”, “con una faccia sola” e che le somiglia, perché ingenua come lei - che le ha sempre detto che non aveva capito l'### che è una persona corretta e se dice una cosa la fa, fino ad ammettere spontaneamente, ad un certo punto, verso la fine della lunga conversazione, che allora la ### aveva ragione quando le diceva che ### “non è un uomo che fa del male gratuitamente ci metto la mano sul fuoco”, sicché lui, di rimando, scherza “ma nemmeno a pagamento io faccio del male a qualcuno!”, tanto che, piuttosto, afferma, la gente si fida di lui, perché tratta sempre bene tutti.
Infine, ### ribadisce a ### la sua assoluta fiducia e il suo interesse a che siano chiariti tutti gli eventuali malintesi tra di loro, inerenti all'ordine di trasferimento a ### essendo per lui prioritario che ci siano rapporti sereni e di fiducia con i colleghi.
Quanto, poi, a ### anch'essa indicata come confidente della ### per ciò solo da allontanare da ### la ### ha riferito che un sindacalista, non precisato, le avesse detto che ### volesse spostarla ad altra sede, ma avesse poi soprasseduto in considerazione del lutto che la collega aveva subito, modificando lui stesso l'intenzione di trasferirla.
Tutte tali circostanze sono estranee alla lettera di contestazione disciplinare e sono riportate solo per sottolineare come ### abbia reso, in aula, quale testimone, dichiarazioni diverse da quelle che risultano sintetizzate nell'addebito disciplinare.
In carenza di produzione del verbale di audizione in sede disciplinare, debbono, per ciò solo, privilegiarsi quelle rese davanti al Tribunale, sotto giuramento, verbalizzate nell'immediatezza con sistema di dettatura vocale, alla presenza della teste, che poteva leggere il verbale sullo schermo dedicato e le ha confermate.
Sempre con riferimento al proprio trasferimento a ### - originato, come si è visto, da una pretesa necessità di disperdere tutte le colleghe della ### che avessero ricevuto le sue confidenze - la teste ### ha riferito, in aula, di averlo vissuto come un atto ritorsivo nei propri confronti, anche perché lì inviata non già per fare il ### bensì soltanto l'addetto di filiale, in un luogo, peraltro, dove sussisteva un'incompatibilità familiare, in ragione di pregresse minacce rivolte a suo marito, nelle funzioni di Giudice di ### Nonostante la sussistenza di tali ragioni di sicurezza, la teste ha, tuttavia, riferito di avere ritenuto non opportuno parlarne, all'epoca, con l'### avendo addebitato a lui la decisione di spostarla, per allontanarla da ### ragione per la quale ritenne di rivolgersi ad un primo sindacalista, poi ad un avvocato lavorista e, infine, ad un secondo sindacalista della sigla ### successivamente autrice del contestato volantino sindacale diffamatorio, dal quale la stessa teste ha preso energicamente le distanze, sia con l'organizzazione sindacale (documento B del ricorso), che in aula.
A confutazione di quanto sostenuto da parte resistente, che ha posto in dubbio la genuinità dello scambio di messaggi tra la ### e la ### in ordine alle lamentele della prima con l'organizzazione sindacale, per le falsità diffuse con il volantino, è sufficiente richiamare quanto riferito in aula dalla stessa teste ### la quale ha confermato il suo risentimento per la strumentalizzazione delle proprie dichiarazioni e le falsità diffuse senza la sua autorizzazione.
Dalle dichiarazioni rese dalla stessa testimone in relazione all'assegnazione del portafoglio della collega ### si è appreso che, proprio nel periodo in cui fu disposta la sua assegnazione a ### la ### risultava perdente posto, avendo la ### ritenuto di sopprimere le figure degli ### sicché quello di ### aveva preso il posto di un gestore, mentre la teste, ### a ### era stata individuata come risorsa da destinare all'altra ### La teste ### ha dichiarato che ### fosse convinta che l'ordine di trasferimento fosse dipeso dal ### mentre l'### le aveva assicurato che era, invece, dipeso dalla ### in ogni caso, la collega le aveva personalmente riferito che se fosse stata nominata ### avrebbe accettato il trasferimento alla filiale di ### ma così, sentendosi demansionata, si sarebbe opposta.
Ha aggiunto, a domanda, che il sindacalista di zona era ### cui anche ### aveva fatto fino a quel momento riferimento, il quale aveva sempre detto che ### era molto disponibile per i dipendenti quando c'era qualche problema, tanto da avere anche prevenuto le richieste di taluni.
Nulla, in ordine all'ordine di trasferimento di ### a ### hanno saputo riferire i testimoni ### e ### Dal documento 17 di parte resistente si apprende che il #### comunicava "### un CP a ### più vicino di ### Dalla zona di #### sono circa 20 km. Per cortesia ci fate assieme una riflessione sopra poi ne parliamo”; ### rispondeva lo stesso giorno “ok ### Ho 3 nomi poi li comunico a ### per meglio valutare il più opportuno”; nella stessa giornata, ### riferiva a ### “### i nomi indicati da ### sono i seguenti: ####### part-time, ### Sono in ordine di “gradimento”; sicché ### il ### gli rispondeva “### Scusa, non ho capito. Gradimento di chi? ### o di ### Per favore parlaci, almeno con i primi due e decidiamo chi proporre. Grazie”.
Dal documento 11 di parte ricorrente si apprende che il #### inoltrava a ### un messaggio ### evidentemente da lui ricevuto da terzi, del seguente tenore "### la collega ha 50 anni e 25 di servizio la distanza tra ### e sessa aurunca varia tra i 30 e i 38 km a seconda della strada. Il consenso non serve ma considerando che è separata con 2 figli il preavviso è di 45 giorni di calendario ciao”, aggiungendo "a te"; ### rispondeva con l'emoticon del pollice in su e chiedeva “quindi posso procedere se devo un po' forzare? O vado su altra?”, “Consiglio…”; e ### “l'altra è part-time?"; ### “yes", "e giovane", "forse figli pure più piccoli", ricevendo allora immediatamente la risposta da ### "vai su questa non chiudere troppo forte e poi ci parliamo”, al che ### risponde “okok” e chiede “sento ### se vuole venire a parlarci con me lunedì o mart al ###”.
Segue, al documento 12 di parte ricorrente, la conversazione di messaggistica con ### contattato da ### il quale, tuttavia, legge in ritardo i messaggi ricevuti e promette di richiamarlo l'indomani, scrivendo "niente di urgente ci alleniamo [allineiamo? n.d.A.] su chi spedire giù”.
Di talché, la vicenda del trasferimento di ### a ### viene contestata come illecita ritorsione di ### per il rifiuto di un trasferimento a ### in realtà mai formalmente disposto e comunque abbandonato già da mesi; viene riferita in aula dalla diretta interessata come ritorsione per la sua amicizia con ### mai oggetto di contestazione; è incontestato che sia dipesa da una richiesta della ### a seguito della quale l'### individuò l'### di ### come quella che più facilmente poteva cedere una risorsa; è documentalmente provato che discese da una concertazione tra gli ### e ### con l'### che, pur avendola indicata, insieme ad altri, aveva chiesto il loro consiglio e poi supporto per comunicarle il trasferimento; fu espressamente riferita all'interessata dall'### come decisione della ### e non dell'### fu bloccata, attraverso la segnalazione al canale “Parlami”, dalla ### la quale in seguito ammise, parlando con ### di aver capito che quell'ordine di trasferimento non era provenuto da lui, che, in effetti, non aveva ragione di privarsi di una risorsa, che non sarebbe stata sostituita. 4.4 Quanto all'episodio in cui ### aveva accusato un malore in filiale, la teste ### ha riferito di averlo appreso dal ### e dal ### i quali entrambi le avevano riferito che ### li aveva contattati chiedendo loro chi avesse disposto che la collega fosse accompagnata al ### e che tornasse a casa nel pomeriggio, definendola "una attrice".
Nulla, in proposito, hanno saputo riferire i testimoni ##### e ### La teste ### diretta interessata, nulla ha potuto riferire, se non la conferma del suo malore, la chiamata dell'ambulanza e l'autorizzazione alla collega ### della filiale, ad accompagnarla.
La teste ### invece, ha dichiarato di ricordare l'episodio poiché avvenne il giorno del suo compleanno, nel gennaio 2020, e che in quell'occasione, essendo al telefono con l'### per questioni di lavoro, ebbe occasione di dirgli cosa era appena successo, senza che lui manifestasse alcun risentimento perché era stato consentito alla ### di accompagnare la ### in ospedale, anzi domandando di essere avvisato delle condizioni della collega.
Ha negato, la teste, di avere mai sentito l'### dire che la ### fosse un'attrice, riferendo, piuttosto, come in quell'occasione fu il ### ad ipotizzare che la collega avesse esagerato, per evitare il trasferimento.
Parlano di tale episodio ### e ### nella già citata conversazione telefonica del 7/02/2020 (documento n. 13 del ricorso), lui si informa delle cause del malore da lei subito e delle sue condizioni di salute e, appreso che i medici le abbiano detto di evitare le condizioni di stress, le raccomanda di non farsi sopraffare dalle questioni lavorative, perché, come lui dice sempre ai colleghi, la vita personale è importante e se sul lavoro succede qualcosa che fa dispiacere bisogna chiarirla.
Tali essendo le risultanze dell'istruttoria, deve escludersi che la ### sulla quale incombeva il relativo onere, abbia provato una qualsiasi espressione di risentimento di ### per la solidarietà mostrata dai colleghi di fronte al malore della ### né che lo stesso si sia espresso, nei suoi confronti, definendola "una attrice". 4.5 Quanto alla partecipazione di ### ad una riunione presso il cliente ### unitamente al collega #### della ### per la quale era stata rimproverata da ### non preventivamente avvisato, il teste ### ha riferito come l'### del ### procedette ad effettuare alcune verifiche, in specie ascoltando in proposito ### che confermò quanto riferito dalla collega.
In assenza del verbale di audizione di ### come degli altri dipendenti, non può che osservarsi, tuttavia, come tale riscontro manchi finanche nella contestazione disciplinare del 21/7/2020, nella quale non si dà conto dell'avvenuta conferma da parte del medesimo delle dichiarazioni di ### in ordine allo specifico episodio occorso con il cliente ### Nulla, in proposito, hanno riferito i testimoni #### e ### La teste ### in aula, ha reso dichiarazioni parzialmente discordanti, affermando che di tale evento l'### era stato da lei previamente informato, tanto da sapere benissimo dove lei fosse e per quale ragione, in difformità da quanto apparentemente riferito all'### del ### posto che nella lettera di contestazione è invece scritto che "non si era preoccupata di chiedere direttamente a [### l'autorizzazione", essendosi assicurata che altri lo avesse fatto.
Anche in tal caso, la mancata produzione in giudizio del verbale di audizione di ### in sede di indagine preliminare impedisce di verificare il contrasto tra le dichiarazioni e impone di privilegiare quelle rese nella veste di testimone, in aula.
Essendo l'episodio fermamente smentito dal ricorrente, non può che concludersi che sia mancata la prova in giudizio di come si siano svolti i fatti, se effettivamente ### avesse preventivamente avvisato ### dell'impegno o se questi lo avesse appreso solo nell'immediatezza dei fatti e, in ogni caso, se le intimò di abbandonare la riunione con il cliente e rientrare immotivatamente in filiale, oppure se, come sostenuto dal ricorrente, la sollecitò unicamente a rientrare appena possibile per una pratica da ultimare, non appena conclusa la riunione e le necessarie convivialità.
Sono esauriti, in tal modo, gli specifici punti di contestazione che hanno riguardato la persona di ### risultando complessivamente non provati - anche in ragione della contraddittorietà tra le dichiarazioni rese in aula dalla stessa testimone e quelle sintetizzate dall'### del ### nella lettera di contestazione disciplinare - o, comunque, significativamente ridimensionati, quantomeno sotto il profilo della loro illiceità.
Si muove, pertanto, ad esaminare gli ulteriori capi di addebito. 4.6 Quanto alla censura che ### decidesse da solo i trasferimenti dei dipendenti, senza consultarsi con la linea gerarchica e senza neppure avvisare i direttori delle filiali interessate, la teste ### ha riferito di averlo appreso dai dipendenti ascoltati #### e ### che così le avevano riferito.
Nulla, in proposito, ha riferito la teste ### se non di non essere mai stata a conoscenza di lamentele da parte dei colleghi o, specificamente, dei ### né del ### con il quale, peraltro, aveva frequenti occasioni di incontro e colloquio, avendo l'ufficio proprio sopra la sua filiale.
La teste ### dal canto proprio, pur non potendo, per il suo ruolo, essere investita delle decisioni relative ai trasferimenti dei colleghi, ha riferito che, per quanto da lei osservato, i trasferimenti venivano disposti dall'### e, poi, semplicemente comunicati agli interessati, senza consultazione preventiva con i ### di filiale.
Nella conversazione telefonica del 7/09/2020 (documento n. 31 del ricorso) ### ha affermato che in sede di audizione, durante l'istruttoria disciplinare, gli fu posta la domanda secca, “veloce veloce”, se lui fosse a conoscenza se ### comunicasse preventivamente ai ### di filiale gli spostamenti di colleghi da lui decisi, in tal modo essendo falsato il senso della sua risposta.
Tali essendo le uniche acquisizioni istruttorie su tale tema, si osserva come dalla documentazione di causa emerga che ### interloquisse certamente con la funzione HR per la decisione dei trasferimenti, da lui proposti e dall'### del ### disposti.
Quanto all'interlocuzione con i ### di filiale e il ### è emerso, nell'esame di fattispecie specifiche, di seguito riportate, che fosse solito raccogliere le loro segnalazioni e considerare le loro doglianze, disponendo una migliore dislocazione del personale al fine di promuovere l'efficienza di tutte le filiali.
In particolare, la teste ### rispondendo a domande sull'avvicendamento tra i colleghi ### e ### ha dichiarato di aver saputo da ### che il motivo fosse da ravvisare nella circostanza che il ### "si era lamentato che la filiale non andasse bene nel settore protezione, sicché fu poi disposto l'avvicendamento tra la ### e il collega ### il quale invece era best performer nelle polizze (…)"; analogamente avvenne per l'avvicendamento delle colleghe ### e ### Non è provata, sulla scorta di tali acquisizioni, la contestata violazione della linea gerarchica, né l'imposizione di un sistema dispotico di gestione del personale, tanto che ### senior investimenti, definito dalla teste ### il "braccio destro" di ### ha negato di avere espresso alcun risentimento o critica nei confronti del ricorrente, per le modalità di gestione dei trasferimenti. 4.7 Deve, a questo punto, esaminarsi l'addebito inerente i comportamenti sconvenienti tenuti ad una cena estiva nel 2018 presso lo stabilimento ### di ### di ### in specie tenuti nei confronti della collega #### i quali, alla lettura della lettera di contestazione, si connotano di particolare gravità, adombrando molestie, peraltro in pubblico, nei confronti di una collega.
In proposito, la teste ### si è limitata a riferire quali colleghi aveva ascoltato in merito, non essendo presente all'evento; della collega ### ha potuto riferire che fosse ### dell'### ma dipendente non dell'### bensì del ### e che non avesse fatto alcuna segnalazione in relazione alla cena, essendo stata, piuttosto, contattata autonomamente, quasi due anni dopo, dall'### del ### Quanto alle dichiarazioni apprese dalla diretta interessata, la teste ### ha riferito che la stessa "disse che in una fase iniziale era nato come un gioco al quale lei si era prestata. Poi ad un certo punto questo scherzo era diventato un flirt insistente", che era pieno di colleghi, che ### le aveva fatto complimenti, l'aveva invitata a ballare, le aveva chiesto di negargli l'approvazione su una pratica, in un gioco che lei aveva accettato; e che, tuttavia, lui aveva continuato a versarle da bere, sino a che ad un certo punto aveva sentito necessità di recarsi sulla spiaggia a prendere aria, finendo poi per dar di stomaco davanti a tutti, senza che nessuno la aiutasse, limitandosi, soltanto uno, ad accompagnarla alla macchina, lasciandola poi sola, essendo già mezzanotte.
Infine, la teste ### ha riferito che la collega ### le aveva riferito di essersi sentita in colpa, violata per ciò che era successo, per avere all'inizio accettato il gioco e per avere avuto il dubbio di non avere assunto solo alcol.
Di tali ultime affermazioni, tuttavia, non v'è traccia nella lettera di contestazione disciplinare, sicché, per certo, non possono essere poste a fondamento del recesso. In ordine alla cena ha riferito specificamente la teste ### presente, unitamente ai colleghi, la quale ha affermato di essere stata lei stessa ad invitare la collega ### ed anche il collega ### entrambi del ### che alla fine della serata vide allontanarsi insieme.
In relazione ai fatti occorsi, la teste ### ha riferito di aver visto ### e la ### parlare durante qualche breve lasso di tempo, nel corso della serata, ma di non avere notato nulla di strano, se non per l'unica nota stonata, costituita dal fatto che la collega vomitò davanti a tutti, "perché probabilmente si era ubriacata, fatto spiacevole, per il quale neppure ritenni di chiamarla il giorno dopo, visto che non mi sembrava carino nei suoi confronti". ### canto, la teste ### ha riferito come non vi fossero tavoli apparecchiati per cenare, con posti assegnati, bensì, unicamente, tavoli di appoggio, persone in piedi e persone sedute, con la pista per ballare, vicino alla spiaggia, e che il ricorrente era stato seduto accanto a lei.
Il teste ### presente al secondo colloquio della dipendente ### ha riferito come quest'ultima non avesse mai fatto alcuna segnalazione, né parlato con alcuno, dei fatti occorsi quella sera, tanto da mostrarsi sorpresa di essere stata contattata, dopo tanto tempo, dall'### del ### reagendo in modo commosso.
Il teste ha riferito che davanti a lui la ### raccontò di essere arrivata alla festa e di avere subito parlato con il ricorrente, il quale le si era rivolto per una pratica di credito, poi conducendola in un salottino a parlare, dicendo agli altri di lasciarli soli; iniziata, poco dopo, una conversazione personale, ### aveva continuato a riempirle il bicchiere di spumante, "in tal modo inducendola a bere troppo", tentando approcci con lei, invitandola esplicitamente a passare la notte insieme.
La teste ### era personalmente presente alla cena, della quale ha dichiarato di mantenere un bel ricordo, riferendo come fosse la prima occasione conviviale in cui l'### da poco nominato, era con loro, in quanto invitato; ha precisato che si trattò di una cena in piedi sulla spiaggia, in una piattaforma, con la musica alta per poter ballare, e che lei vide la collega ### del ### che salutò, parlare con ### "il quale quella sera scambiò parole con tutti noi, avendoci appena conosciuto", aggiungendo che "nessuno si appartò quella sera, non era logisticamente possibile", trattandosi di una piattaforma sulla spiaggia, priva di tavoli per sede ###soltanto alcuni sgabelli per appoggiarsi o appoggiare le cose.
Ha escluso, la teste, di avere notato "litigi, discussioni, circostanze di alcun tipo che potessero richiedere intervento", tra chiunque quella sera e comunque non di certo tra la ### e ### riferendo, piuttosto, di averli visti insieme scherzare e parlare normalmente, come nelle occasioni conviviali successive, in particolare, a suo ricordo, nella cena di ### del 2019, in cui erano entrambi presenti. Soccorrono, a questo punto, le dichiarazioni della teste ### anch'ella presente alla cena e, secondo la lettera di contestazione disciplinare, prima denunciante di una situazione divenuta "talmente incresciosa che, man mano, tutti coloro che erano al [tavolo di ### si allontanavano", avendo questi "addirittura chiesto alla signora ### ‘scusa ci puoi lasciare soli?'”.
Ascoltata in aula, la teste ### ha reso dichiarazioni sostanzialmente diverse, che vale la pena riportare: “### la cena estiva del 2018, fu un evento piacevole, un po' l'espressione della nuova gestione ### del ricorrente, più giovanile o più smart se si vuole, organizzata da lui e dal suo team per riunire un po' i colleghi. Organizzata in spiaggia, una sorta di apericena con la musica, il ### portò una cassa di champagne, mi ricordo.
Fu un evento gradito dai colleghi e piacevole. Io andai con una collega di ### e non mi trattenni fino alla fine della serata. Mi ricordo che erano stati invitati, un po' per cortesia e un po' anche auspicabilmente per “ingraziarseli” due colleghi del polo crediti, ### e ### che vennero e con i quali io parlai. Ho visto ### e la ### ridere e scherzare insieme, ad un certo punto quando io mi avvicinai, dopo aver ballato, perché avevo posato la borsa vicino a dove stavano, il ricorrente mi si avvicinò, prendendomi il viso e chiedendomi, ma con tono carino, se potevo lasciarli soli.
Anzi c'era la musica forte e io non sentii la prima volta e dovette ripetermelo.
Ma fu un gesto comunque garbato. Non ho visto la collega ### vomitare, ero già andata via. Potrei dire che finché io ci sono stata sembravano entrambi un po' “alticci”, non che ci fosse nulla di male però era pur sempre un evento di lavoro. Null'altro posso riferire, era palese che flirtassero, ma in modo consenziente. La situazione era evidente, tanto che ad un certo punto la vice ### si è avvicinata a ### e lo ha invitato da un'altra parte perché tra i colleghi già si mormorava”.
Nel racconto esposto in aula, la teste ### ha tutt'altro che riferito una situazione "talmente incresciosa" da far allontanare tutti presenti, imbarazzati, avendo riferito, piuttosto, di un evento piacevole, “espressione della nuova gestione ### del ricorrente, più giovanile o più smart se si vuole”, nonché di due colleghi, adulti pressoché cinquantenni, entrambi “alticci”, che flirtavano consensualmente ad una festa.
Ha, poi, riferito di avere parlato con la collega ### evidentemente in seguito, di cose personali, ricevendo da lei la confidenza di essersi sentita in imbarazzo per avere vomitato quella sera davanti ai colleghi, poiché la conoscevano come ### e non doveva essere stata una bella scena, sicché la stessa ne attribuiva la responsabilità a ### “il quale la aveva lusingata e riempito il bicchiere per farla bere”, come se, ripensandoci il giorno dopo, l'avesse fatto apposta per metterla in imbarazzo davanti agli altri; ha negato, in ogni caso, che la collega le avesse mai detto che sembrava di stare alla Corte del ### Anche in tal caso, come in quelli precedenti, già esaminati, le dichiarazioni rese in aula dalla testimone ### appaiono divergere sostanzialmente da quelle sintetizzate dall'### del ### nella lettera di contestazione disciplinare.
La teste ### anch'ella presente alla cena, ha dichiarato di non avere notato nulla di anomalo o di inopportuno, avendo visto ### e la ### parlare tra di loro quella sera, senza poter dire di aver notato nulla di particolare, né che flirtassero fra loro; ha aggiunto che, effettivamente, a fine serata la ### si sentì male e vomitò, ma parecchio tempo dopo avere parlato con l'### Infine, ha dichiarato che furono fatte altre feste, quella immediatamente successiva già nel settembre 2018 a ### cui, tuttavia, la ### non era presente - forse non invitata - mentre la teste ne ha ricordato la presenza ad una successiva, nel dicembre 2019, poco prima della sospensione di ### durante la quale i due si salutarono e parlarono tra loro.
Il teste ### presente all'evento, ha riferito che erano circa una settantina di persone e “l'### oltre a tutto quanto era già previsto dall'organizzazione, portò numerose altre bottiglie, di vino o prosecco non lo ricordo. Riempiva il bicchiere a tutti, faceva bere tutti, ma lui non beveva”.
Quanto alla collega ### ha riferito che ad un certo punto “mentre lui parlava con la collega ### si creò il vuoto intorno a loro, 70 persone ritennero di allontanarsi, evidentemente imbarazzate”; richiesto di precisare, ha aggiunto che “era una situazione sconveniente, parlavano tenendosi a distanza molto ravvicinata ed è evidente che la collega ### non fosse lucida”, avendo poi da altri appreso che in seguito abbia vomitato.
Come si vede, i presenti alla cena, sentiti in aula come testimoni, hanno ricostruito i fatti in senso sostanzialmente difforme da quello che si evince dalla lettera di contestazione disciplinare.
Piuttosto che di - gravissime - molestie nei confronti di una collega, perpetrate in pubblico, ipoteticamente finalizzate allo scopo di farla star male, vomitare e metterla in imbarazzo, tutti i testimoni presenti alla cena hanno riferito di avere osservato, nel corso di un evento conviviale piacevole, due adulti consenzienti che flirtavano, probabilmente avendo bevuto un po' troppo ("entrambi un po' alticci”, teste ###.
A latere ogni considerazione datoriale sull'inopportunità di siffatto comportamento, anche in ragione dei ruoli rivestiti da entrambi - comunque non sanzionati disciplinarmente nei confronti della ### - deve escludersi che sia stato provato in giudizio che ### quella sera, abbia tenuto un comportamento in qualche modo sconveniente, scorretto, offensivo o intimidatorio nei confronti della collega. ### addebito circostanziato rivoltogli dal teste ### - che pure, per altri episodi, si è espresso con evidente risentimento nei confronti dell'odierno ricorrente - è stato quello di avergli visto portare numerose bottiglie di champagne e riempire il bicchiere a tutti, anche alla ### mentre lui non beveva - seppure secondo la ### fossero “entrambi un po' alticci” - non potendosi non considerare, tuttavia, che nessuno ha riferito che lui la costringesse a bere, sicché, se le riempiva il bicchiere, doveva significare che fosse evidentemente vuoto.
La stessa ### ha dichiarato che la richiesta di lasciarli soli, quella sera, fu un gesto garbato, tanto che, nonostante sia stata la prima accusatrice dell'odierno ricorrente, molto critica nei suoi confronti e, specificamente, delle sue frequentazioni femminili, non annotò nulla di anomalo.
Ed infine, finanche la teste ### che in sede di audizione disciplinare ha ascoltato ### ha dichiarato che la diretta interessata le aveva riferito di essersi inizialmente prestata al gioco, ma che, tuttavia, ad un certo punto lo scherzo “era diventato un flirt insistente".
Null'altro hanno notato gli altri presenti alla cena, se non un flirt tra due colleghi, forse inopportuno per il luogo e i ruoli e magari imbarazzante, ma di certo non addebitabile all'uno solo dei due, né connotato da comportamenti molesti, offensivi o prevaricatori a carico dell'odierno ricorrente, invero neppure specificamente indicati. 4.8 Quanto alla circostanza che, il giorno successivo, ### abbia intimato alle colleghe ### e ### di cancellare le fotografie della serata, la teste ### ha riferito di averlo appreso da ### il quale aggiunse che nello stesso modo si comportò lui il giorno successivo; analoghe dichiarazioni ha reso il teste ### anch'egli presente ad una audizione di ### In proposito, di contro, la teste ### ha escluso che qualcuno le abbia mai chiesto di cancellare foto e video di quella sera, che, anzi, lei ancora possiede in gran numero ed ha scambiato con i colleghi, come usualmente accade per tutte le feste.
Concordi dichiarazioni ha reso la teste ### la quale ha confermato di avere tenuto foto e video di quella serata, anche scambiandoli con i colleghi, e che nessuno le abbia mai chiesto di cancellarli.
Nulla, in proposito, ha riferito la teste ### pur presente alla serata.
La teste ### ha dichiarato che sono girate tante foto e video dell'evento aziendale dell'estate 2018 a ### e che nessuno mai le chiese di cancellarli, precisando, anche, come il video l'avesse fatto proprio ### Il teste ### ascoltato in aula, ha affermato che il giorno successivo ### convocò le colleghe ### e ### entrambe della filiale di ### e, per quanto a lui riferito, intimò loro di non diffondere le fotografie scattate la sera precedente, tanto che appena tornarono in filiale tutte e due le cancellarono e così fece anche il teste.
Il fatto, pertanto, sconosciuto a tutti testimoni presenti alla cena, è stato riferito unicamente da ### ma non perché da lui direttamente appreso, bensì perché a lui riferito dalle colleghe ### e ### mai ascoltate, neppure durante l'istruttoria disciplinare.
Di contro, le testimoni #### e ### presenti all'evento, hanno dichiarato di essere tutte ancora in possesso di fotografie e video di quella serata, come di altre occasioni conviviali e la circostanza è provata dalla fotografia che ritrae due dei presenti (documento 32, già allegato alle giustificazioni del ricorrente), ben visibile la pedana con la band musicale ed i tavoli.
Le dichiarazioni de relato del teste ### sono, pertanto, smentite dalle dichiarazioni dei testimoni diretti e dalla produzione documentale, restando irrilevante che il teste abbia dichiarato di avere lui personalmente cancellato le foto in suo possesso, anche in considerazione della circostanza che non ha riferito alcun fatto specifico, sconveniente o inopportuno, che avesse fotografato e tale da richiedere di non essere immortalato e diffuso. 4.9 Quanto all'assegnazione del portafoglio di ### la teste ### ha riferito di non ricordare quale fosse stata la collega assegnataria, rammentando unicamente di avere appreso dalla ### che fosse una ###, la quale gestiva per la prima volta un portafoglio ### Nulla, in proposito, ha saputo riferire la teste ### La teste ### ha riferito che, durante l'assenza della collega ### il suo portafoglio clienti era stato dapprima affidato in gestione alla ### che tuttavia aveva già il suo intero, e poi ad una collega di ### che svolgeva il ruolo di “addetto” presso la filiale di ### in naturale prosecuzione del suo percorso di crescita professionale, aggiungendo, poi, che la titolare ### quando rientrata in servizio, provata dalla morte del marito, aveva chiesto di non avere più un portafogli da gestire.
In ordine a tale episodio ha riferito anche la teste ### mostrando il proprio netto risentimento per l'avvenuta assegnazione del portafoglio della collega ### "a una giovane collega di ### che fino a quel momento aveva fatto l'addetto part-time, tanto che non riuscì a seguirlo e dopo pochi mesi chiese che le venisse tolto perché non riusciva a reggere la pressione", affermando di essersi sentita pretermessa, ritenendo di avere maggiori capacità e competenze.
Ha precisato, la teste ### che proprio in quel periodo la ### aveva soppresso la figura dello ### quali erano, nell'### lei a ### e un altro collega a ### sicché quest'ultimo aveva preso il posto di un gestore, mentre lei, avendo perso il proprio ruolo, era stata trasferita a ### "mentre, a mio giudizio, sarei stata la persona più adatta a prendere il portafoglio della collega ### o un qualsiasi altro portafoglio".
La teste ### dal canto proprio, ha riferito che ### che mai si era lamentata del ricorrente fino a quel momento, prese a farlo nel periodo in cui ### le chiese di dare una mano nella gestione del portafoglio di ### "poiché questo comportava un carico maggiore di lavoro per lei, che come sviluppatore era abituata a poter fare le sue cose con calma e anche a fare cose personali, attardandosi".
Tuttavia, quando il ruolo della ### fu assegnato alla collega ### la teste ### ha riferito che la ### non fu comunque soddisfatta, poiché nel frattempo il suo ruolo di ### era stato soppresso, sicché, a quel punto, avrebbe preferito essere assegnata al portafoglio della ### vantando la sua pretesa maggiore competenza ed i suoi titoli di studio.
Parlano di questo argomento ### e ### nella lunga conversazione telefonica del 7/02/2020 (documento n. 13 del ricorso), nella quale la prima esprime un giudizio professionale fortemente negativo sulla collega ### che “sta a zero, zero”, non sa leggere un bilancio e non è secondo lei in grado di gestire un portafoglio, che sarebbe stato molto meglio affidare a lei stessa, che è competente e che è laureata in ### a ### con 110 e lode, convenendo, poi, solo da ultimo, “però sono scelte vostre”.
Sicché, è incontestato tra le parti che nel periodo di precaria, improvvisa, assenza di ### il suo portafoglio clienti fu temporaneamente assegnato in gestione alla ### all'epoca ancora titolare del ruolo di ### nell'### la quale, tuttavia, non apprezzò l'incombente, che si aggiungeva al ruolo già posseduto, coincidendo tale periodo con le maggiori chiamate dell'### che sollecitava la sua presenza in filiale o le chiedeva adempimenti (poco tempo dopo la ### assegnataria del portafoglio, chiese che le venisse tolto “perché non riusciva a reggere la pressione”, cfr. teste ###.
In un periodo immediatamente successivo, rientrata la ### dopo il grave lutto familiare ed appreso che la stessa non intendeva proseguire nella gestione del suo portafoglio, lo stesso è stato assegnato in via definitiva a ### giovane collega inserita in un percorso professionale di crescita. ### che nel frattempo aveva perso il suo ruolo di ### in quanto soppresso, si è opposta fermamente a tale scelta della ### vantando i propri maggiori meriti e screditando la competenza della collega.
Tuttavia, non è né dedotto né provato che la scelta di attribuzione del portafoglio alla ### sia dipesa da ### tanto che, nella conversazione telefonica con la ### del 7/2/2020, lui mostra di non essere a conoscenza delle effettive competenze della collega e ne chiede conto all'interlocutrice, ipotizzando, poi, con lei, che vi fosse comunque una pipeline da rispettare, dovendo comunque la ### valorizzare e far crescere nuove risorse.
In ogni caso, si tratta di una scelta aziendale certamente non irragionevole, avendo la ### affidato un portafoglio ad un gestore ### per il quale aveva previsto un percorso di crescita, mentre, d'altro canto, la ### perdente posto come ### era già stata individuata come la risorsa da cedere alla limitrofa ### 4.10 Quanto al trasferimento di ### da ### a ### e, quindi, preso atto della sua impossibilità in ragione dei benefici ex legge 104/1992 riconosciuti alla dipendente, a ### la teste ### ha riferito di averlo appreso dall'interessata, che lo aveva percepito come punitivo, quale conseguenza dell'impossibilità di disporre quello a ### precisando, tuttavia, di non ricordare se la ### avesse detto che i due ordini di trasferimento fossero stati o meno contestuali, cioè comunicati nel corso dello stesso incontro; ha riferito, poi, circostanze diverse, apprese dall'interessata, che cioè ### le avesse detto, in un'occasione, di guardarlo negli occhi quando parlavano e che una volta l'avesse ripresa perché teneva le mani in tasca.
Nulla, specificamente, in proposito, ha saputo riferire la teste ### limitandosi ad osservare quanto fosse difficile spostare il personale tra ### e ### nonostante si trattasse di due filiali a soli 500 m di distanza, sicché, a maggior ragione, di quanto fosse difficile spostare il personale da ### a ### La teste ### ha riferito che la ### ha sempre lavorato a ### non essendosi mai mossa, e che mai le riferì di avere alcun problema con ### aggiungendo "ricordo anzi che lei e il marito lo invitarono a casa perché preparavano la pizza, era estate, non ricordo quando".
Il teste ### ha riferito di conoscere ### avendo lavorato con lei a ### ma di non saper dire se avesse avuto problemi con l'### La teste ### come già visto, ha riferito circostanze diverse, neppure adombrate nella lettera di contestazione disciplinare, secondo le quali il trasferimento della ### avrebbe avuto origine nelle confidenze da questa ricevute da parte di ### in ordine alla sua frequentazione extralavorativa con il ricorrente.
Ha dichiarato, poi, di aver ricevuto dalla collega lamentele in ordine al proprio immotivato trasferimento alla filiale di ### "nonostante le due 104", trasferimento che, tuttavia, non fu mai effettivamente disposto; infine, la teste ### ha anche riferito che la ### le fece leggere molte chat tra ### e la ### evidentemente a lei inoltrate, "ma nessun messaggio intimidatorio o aggressivo del ricorrente nei suoi confronti".
La teste ### premesso che ### lavorava con lei a ### ha riferito che quando ### ne dispose il trasferimento a ### la ### “fece valere la sua 104, avendola avuta da poco anche per sua madre che assisteva a Formia”, precisando come il motivo del trasferimento fosse che il ### "si era lamentato che la filiale non andasse bene nel settore protezione, sicché fu poi disposto l'avvicendamento tra la ### e il collega ### il quale invece era best performer nelle polizze (…). ### fu trasferita a ###.
Nella conversazione telefonica del 7/09/2020 (documento n. 31 del ricorso), ### riferisce a ### che nel corso dell'audizione in sede disciplinare, ad insistenti domande se vi fosse stato qualcosa di anomalo durante il colloquio da loro tenuto con ### lui aveva dichiarato che l'unica particolarità era che aveva notato che alla collega tremasse un po' la mano - ma sotto la scrivania, sicché ### non lo poteva vedere - ma ciò solo in ragione di una reazione personale della stessa, poiché il colloquio era stato sereno e i toni sempre tranquilli, da parte di tutti, né tantomeno la collega era impaurita; ha ribadito più volte di non aver avuto la possibilità di far sapere a ### quanto avesse notato durante il colloquio, finché presente la collega ### avendoglielo potuto riferire, per garbo, solo dopo che si era allontanata. ### ha affermato con certezza di avere dichiarato all'### del ### che osservò il tremore della mano della ### ma che il colloquio era assolutamente pacato e che solo dopo la sua conclusione ebbe modo di farlo sapere a ### essendo impossibile finché la collega era presente, in netto contrasto con quanto contestato all'odierno dipendente.
Ha aggiunto, poi, che in quella sede ###sapere quali fossero le ragioni del trasferimento della collega, ma di ritenere che si trattasse di ragioni di servizio, mai avendo ipotizzato una ritorsione da parte di ### tantomeno perché la ### godeva dei benefici ex lege 104/1992, circostanza fattuale da lui riferita solo a specifica domanda, senza connessione con il trasferimento, tantomeno con un trasferimento a ### del quale si dichiarava non a conoscenza.
Sulla scorta delle acquisizioni istruttorie, resta indimostrato quanto oggetto di contestazione, se solo si pensi che al colloquio di comunicazione del trasferimento fosse presente, oltre a ### ed alla ### solo ### le cui dichiarazioni sono state sintetizzate nella lettera di contestazione e, poi, in aula, de relato, dal teste ### in senso nettamente contrastante con quelle da lui riferite personalmente a ### durante una lunga conversazione telefonica tra i due. ### canto, neppure le amiche della ### sue colleghe a ### né ### avevano mai ricevuto da lei confidenze in ordine a possibili comportamenti scorretti o intimidatori dell'### nei suoi confronti.
Le dichiarazioni della ### poi, si pongono in senso opposto a quanto oggetto di contestazione, avendo indicato, quale motivo di un trasferimento a ### - comunque mai disposto - le confidenze ricevute dalla ### e non già il godimento di benefici ex legge n. 104/1992.
In definitiva, i fatti, per come oggetto di specifica contestazione nella lettera del 21/07/2020, non possono ritenersi provati in giudizio. 4.11 Quanto all'episodio del mancato saluto da parte della ### a ### il giorno del funerale del marito di ### la teste ### ha riferito che il ### le avesse detto di essere stato chiamato da ### il giorno dopo e di avere giustificato il comportamento della ### dal canto proprio, non ha saputo riferire dopo quanto tempo intervenne il trasferimento della collega.
La teste ### di contro, ha dichiarato in aula che la ### le aveva detto di aver saputo dalla ### che ### si fosse risentito perché lei “non lo aveva salutato al funerale di suo marito, nonostante lui fosse venuto apposta da Latina”, circostanza, tuttavia, estranea all'addebito disciplinare, nel quale, piuttosto, si fa riferimento alla censura di essersi risentito per il mancato saluto della ### e non già della ### Nulla, in proposito, hanno saputo riferire le testimoni ### e ### Le scarne acquisizioni istruttorie, sul punto, impediscono di ritenere il fatto provato, essendo stato unicamente riferito, de relato, dalla teste ### la quale lo avrebbe appresto, sempre de relato, dal teste ### in evidente contrasto con le dichiarazioni di ### 4.12 Quanto all'episodio del cliente ### per il quale ### sarebbe intervenuto, ingerendosi indebitamente nell'attività del gestore, scavalcandolo, la teste ### ha riferito di averlo saputo sia da ### che da ### precisando che fosse un cliente di quest'ultimo.
Nulla, in proposito, ha saputo riferire la teste ### limitandosi ad escludere categoricamente che tanto il collega ### con il quale aveva frequenti occasioni di incontro, tanto il collega ### che pure incontrava nelle riunioni, si fossero mai lamentati con lei del ricorrente, né, tantomeno, della sua gestione dell'### o di indebite ingerenze nella loro attività.
Nessuno degli altri testimoni ascoltati ha saputo riferire alcunché.
Parlando della propria esperienza, la teste ### cliente "primaria" per la ### ha affermato che durante i suoi incontri con ### e ### l'### non era mai presente, "di fatto non sapeva neppure cosa facessimo, tanto che quando ci incontravamo perché lo passav[an]o a salutare mi chiedeva cosa stessimo facendo e come andasse".
Anche in questo caso, le scarne risultanze istruttorie, limitate alle dichiarazioni de relato della teste ### che comunque contrastano con quelle della teste ### impediscono di ritenere provata la circostanza; d'altro canto, ### non si ingeriva, scavalcando il gestore e il ### neppure nella gestione dei clienti “primari”, come riferito dalla ### nonostante la vicenda particolare che avesse coinvolto quest'ultima, di cui infra. 4.13 Quanto ai “rapporti ambigui” intrattenuti con talune colleghe, la teste ### ha precisato che si trattasse di ##### e della ### non potendo ricordare, tuttavia, se tali informazioni avesse acquisito da ### da ### o da altri; solo in relazione alla ### era sicura che ne avesse parlato ### il quale le aveva detto trattarsi di una risorsa molto esuberante, ma non dotata di competenze tecniche adeguate.
La teste ### anche personalmente, non ha riferito alcun comportamento scorretto da parte dell'### nei confronti delle colleghe, lei compresa.
La teste ### che pure ha espresso il proprio netto risentimento per essere stata pretermessa nell'assegnazione del portafoglio della collega ### a vantaggio di una giovane collega di ### tuttavia, di quest'ultima non ha riferito neppure il nome, non ricordandolo, né ha mai affermando che fosse una delle fedelissime di ### per questo da lui favorita nella progressione di carriera.
La teste ### per parte propria, ha dichiarato di non avere mai frequentato ### fuori dal lavoro, a parte le occasioni conviviali aziendali, ma di avere mostrato alla collega ### sue conversazioni ### con il ### nelle quali lui si complimentava con lei per i risultati del suo lavoro, "con frasi simpatiche, e io sentendomi gratificata, avendola vicina, gliele mostravo", precisando che si trattasse, comunque, sempre di conversazioni di lavoro ed escludendo, in ogni caso, di avere mai avuto alcun problema con l'### "non ho mai ricevuto telefonate ossessive, non mi ha mai creato problemi, non mi ha mai rivolto avances. Posso dire che con noi, consulenti first, era sempre molto protettivo".
È in atti, già in allegato alle giustificazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento disciplinare, tra tante altre, la e-mail del 9/10/2019, inviata a numerosi destinatari, tra i quali ### nella quale ### scrive: "Stamane voglio scrivere solo a ### migliori first… ### davvero il mio ### Grazie per quanto fate tutti i giorni e io farò per Voi l'impossibile".
Di tenore simile, tra tante, la e-mail del 31/7/2019 alle 11:46, a decine di destinatari: “siete uno spettacolo da guardare… ### quando a guardare ci sono anche gli altri… e siamo solo alle 11. Continuiamo. Grazie”.
Nulla, in proposito, ha riferito il teste ### Il capo di contestazione è generico e tale vulnus non può non ripercuotersi - oltre che sul diritto di difesa del lavoratore - sulla prova, mancata in giudizio.
Se i “rapporti ambigui” oggetto di contestazione fanno riferimento a relazioni personali extralavorative, le stesse non sono state in alcun modo provate; se fanno, invece, riferimento a favoritismi professionali, quali conseguenza di rapporti di amicizia o frequentazione, è sufficiente osservare che le uniche acquisizioni riguardano le lodi inviate a tutti i colleghi, per tipologia, settore, area di competenza o filiale, in ragione dei risultati raggiunti.
Mentre le dichiarazioni de relato rese in aula della teste ### sono inficiate da estrema genericità, sia nel contenuto che nel riferimento alla fonte delle informazioni ricevute. ### canto, non risultano promozioni o premi o trattamenti di favore nei confronti né di ### solo destinataria di lodi, come gli altri ### né di ### che ha proseguito la sua carriera anche dopo l'allontanamento di ### essendo dal 2021 in ### a ### né del ### che neppure è dedotto quando sia stata nominata all'incarico e se su impulso di ### 4.14 Un discorso a parte merita la questione del trasferimento del portafoglio clienti di ### da ### a ### e poi a ### in quanto oggetto di specifica contestazione disciplinare.
La teste ### ha riferito che, nonostante non sia la prassi, il trasferimento di un portafoglio può essere autorizzato, ma certamente, il suo trasferimento reiterato non è consuetudine, ammettendo, poi, di avere appreso la circostanza riferita solo da ### ma di non averla personalmente verificata.
Quanto alla riunione del luglio 2018 per la discussione delle pipeline di ### sicché per le nomine dei nuovi ### svoltasi a ### presso la ### la teste ### ha dichiarato di non ricordare se in quella sede fu decisa la nomina della ### come ### essendo raro che accada in riunioni di quel tipo, mentre è verosimile che in quel contesto la collega sia stata segnalata dall'### e dal suo vice come risorsa da far crescere e, quindi, da promuovere al ruolo di ### di filiale.
Sul tema, la teste ### ha riferito che la regola in azienda è che il portafoglio clienti sia assegnato sulla filiale o sul consulente e che non si trasferisca per seguire quest'ultimo, ma che è anche vero che, piuttosto che perdere il cliente, la ### consente che il portafoglio - o, piuttosto, il singolo cliente - vengano trasferiti nella nuova sede dove si trasferisce il consulente che lo seguiva, aggiungendo, anche, come le sembrasse di ricordare che, ad un certo punto, la filiale di ### fosse stata chiusa ed i suoi clienti passati alla filiale di ### Sul punto è stata sentita come testimone la diretta interessata, ### la quale ha spiegato che, quando era ### a ### il portafoglio clienti da lei gestito era di 500 clienti, per 58 milioni di euro, radicato sulle filiali di #### e ### portafogli, pertanto, di elevata consistenza.
Ha riferito che, quando è stata nominata ### della filiale di ### 3 dei 500 clienti che aveva fino ad allora gestito avevano fatto richiesta di mantenerla come consulente, senza, tuttavia, trasferire né i conti né i depositi titoli, che sarebbero rimasti nelle filiali di appartenenza, e la loro richiesta era stata approvata da ### responsabile investimenti, e dalla ### La teste ### ha riferito come, contestualmente, la stessa operazione fosse stata autorizzata per il suo omologo ### che aveva preso il suo posto, portando con sé una parte della clientela da lui già gestita presso la filiale di provenienza.
Infine, la teste ha precisato che i 3 clienti spostati avevano masse complessive di circa 1,5 milioni di euro, corrispondenti, grosso modo, a quanto portato con sé da ### a conferma di una prassi consueta in azienda, per agevolare il rapporto fiduciario tra cliente e gestore.
In ogni caso, la teste ### ha escluso che in tale operazione sia intervenuto l'odierno ricorrente, da lei neppure interpellato, poiché questione non di sua competenza.
Tanto che, a seguito del successivo trasferimento come ### a ### fu autorizzata a portare nuovamente con sé i medesimi tre clienti, senza che il nuovo ### che nel frattempo aveva preso il posto del ricorrente, pur avendoli interpellati, rilevasse nulla di anomalo, avendo appreso che “se fosse stato cambiato loro il gestore avrebbero lasciato la Banca”.
Infine, la teste ### ha confermato che quando la collega ### fu promossa ### a ### portò con sé solo pochi clienti, circa 1 milione e mezzo di euro, rispetto ai 50 milioni di euro del suo portafoglio, secondo una prassi della ### tanto che, contemporaneamente, il collega ### che prese il suo posto, spostò anche lui alcuni clienti a ### in tal modo pareggiando i portafogli.
Nulla, in proposito, hanno saputo riferire i testimoni ### e #### a ### di un presunto favoritismo nei confronti del ### sembra raccolto più dal risentimento di un altro gestore - evidentemente non seguito, nei propri spostamenti, dai propri clienti - che da una operazione anomala per la ### E' la stessa teste ### ad ammettere, infatti, che, pur non essendo la norma, sia consentito al gestore “portare con sé” alcuni clienti, che altrimenti lascerebbero la ### nell'interesse, evidentemente, di quest'ultima; e le sue dichiarazioni trovano pieno riscontro in quelle delle testimoni ### e ### e dell'interessata, ### che ha opportunamente indicato la quantificazione della massa trasferita - che risulta pari a solo il 2,58% del portafoglio gestito - e riferito che identica operazione fu autorizzata per il ### che prese il suo posto, in tal modo essendo parificati i portafogli.
In tutte tali operazioni, in ogni caso, non è provato l'intervento di ### trattandosi di competenze del senior investimenti, da autorizzarsi in sede centrale, dalla #### a ### di avere favorito ### in quanto a lui vicina, consentendole di portare con sé il proprio intero portafoglio, quando trasferita, in spregio alle regole ed alle prassi della ### è risultato, pertanto, infondato. 4.15 Quanto ai trasferimenti delle colleghe ### e ### la teste ### nulla ha saputo riferire, ricordando solo, in linea generale, che ### all'epoca ### di filiale, avesse lamentato che ### agiva in maniera autoritaria, decidendo lui i trasferimenti.
La teste ### ha riferito che quando lei arrivò come ### a ### trovò ### appena trasferita, mentre dopo la pandemia fu rimandata a ### circostanza che le fu comunicata dall'### La teste ### invece, ha riferito di aver saputo da #### che ### all'epoca suo direttore a ### si era lamentato con ### della collega ### confermando, lei stessa, di averla personalmente affiancata sui titoli e di avere riscontrato che "la collega proprio non aveva intenzione di impararli, sicché lo riferii a ### che se ne lamentò con ###; ha affermato che, per questa ragione, fu deciso lo scambio tra la ### e la ### la quale ultima, invece, voleva imparare i titoli ed anche il settore ### senza essersi mai lamentata del trasferimento da ### a ### Nulla, in proposito, hanno saputo riferire i testimoni #### e ### Sul tema, le acquisizioni istruttorie sono scarne ed incomplete, limitandosi alla conferma fattuale dell'avvenuto scambio (teste ### ed alle dichiarazioni de relato delle testimoni ### del tutto generiche, e ### quest'ultima, tuttavia, ha anche affermato di avere lei stessa personalmente riferito a ### suo ### si avere affiancato sui titoli, senza positivo esito, la collega ### Nella divergenza delle dichiarazioni apparentemente rese da ### alla ### ed alla ### (o, meglio, alla ### che lo riferì alla ###, gli unici dati fattuali riferiti in giudizio sono che quest'ultima affiancò la ### e si lamentò di lei con ### e che poco dopo fu disposto l'avvicendamento tra le due colleghe, arrivando a ### la collega ### intenzionata ad imparare i titoli.
Poiché non è né dedotto né provato che la ### riferì ad altri che al proprio ### le lamentele sulla ### è ragionevole ritenere che sia stato proprio lui, ### a dolersene - con la ### o con ### è irrilevante - ottenendo l'avvicendamento delle risorse.
I due trasferimenti risultano, in definitiva, giustificati da ragioni di servizio e disposti in adesione a una esigenza della filiale, che può ragionevolmente ritenersi essere stata rappresentata dal suo ### 4.16 Quanto al trasferimento di ### da ### a #### nulla ha saputo riferire la teste ### non ricordando neppure il nome del collega.
Parimenti, nulla hanno saputo riferire i testimoni #### e ### La teste ### invece, che ne prese il posto come ### a ### ha riferito che ### era stato promosso al ruolo di ### e che assolutamente non si era trattato di un trasferimento disposto in seguito ad un alterco con ### “piuttosto il ruolo di responsabile leasing, che tuttora ricopre con molta soddisfazione, risultava a lui maggiormente gradito di quello di ### di filiale”, tanto che quando lei lo contattava, quotidianamente, avendo assunto la gestione dei suoi clienti, al telefono il collega le diceva “sono rinato, povera te che sei lì”.
La teste ### in senso conforme, ha dichiarato che il collega ### è contentissimo al ### mentre a ### non si trovava bene, nulla avendo sentito di un suo eventuale alterco con #### a ### di aver disposto un trasferimento punitivo nei confronti del collega ### è, per vero, del tutto generico e, in ogni caso, non è stato confermato. 4.17 Quanto all'avvicendamento tra la ### e ### la teste ### ha riferito di avere appreso la circostanza da ### null'altro avendo accertato o potendo riferire.
La teste ### dal canto proprio, ha riferito che incontrava il collega ### all'epoca ### della filiale di ### nelle riunioni, e che lo stesso non solo non si era mai lamentato, in sua presenza, dell'### ma neppure aveva mai espresso perplessità sull'avvicendamento dei colleghi ### e ### nelle filiali di ### La teste ### di contro, premesso che ### lavorava a ### e la ### a ### ha riferito che ### fosse molto bravo sulla protezione (polizze, etc.) e che i due colleghi furono invertiti per rendere più performante ### che risultava carente sui risultanti nella protezione, tanto che ### è tuttora lì e, ad oggi, è il ### della ### del ### La teste #### proprio a ### in senso sostanzialmente conforme, ha riferito, come sopra già visto, che i trasferimenti ebbero motivo nella circostanza che ### non andasse bene nel settore protezione, sicché fu disposto l'avvicendamento tra la ### e ### best performer nelle polizze, “tanto che il giorno che arrivò ne stipulò due, mentre noi non avevamo mai fatta nessuna”.
Nulla, in proposito, hanno saputo riferire i testimoni ### e ### Anche in tal caso, come con riferimento all'avvicendamento dei dipendenti ### e ### il capo di accusa è affidato alla sintesi che l'### del ### ha operato delle dichiarazioni ricevute dal ### di ### nessun altro accertamento - sulla opportunità di tali trasferimenti - essendo stato disposto.
I testimoni ascoltati in aula, invece, in quanto addetti alla filiale interessata dai trasferimenti, hanno riferito le necessità cui questi sopperivano.
Nel caso specifico, poi, la circostanza che ad oggi, dopo lungo tempo dall'allontanamento di #### sia tuttora a ### e abbia assunto il ruolo di ### della ### è sintomatica della utilità del trasferimento all'epoca disposto, mai evidentemente revocato, neppure dal nuovo ### Il capo di addebito è risultato, pertanto, non provato. 4.18 Quanto all'episodio della richiesta di avvicinamento di ### a ### e della risposta che sarebbe potuto "marcire a ###, la teste ### ha confermato di averlo appreso dall'interessato, precisando che si sarebbe trattato di un trasferimento tra l'### di ### e l'### di ### In proposito, ha riferito specificamente la teste ### all'epoca ### della filiale di ### dove ### lavorava, fino al trasferimento a ### Ha premesso, la teste ### che mai il collega ### ebbe a lamentarsi con lei di eventuali problemi con l'### avendo peraltro da lui note positivissime e di crescita, concertate proprio tra la ### e ### i quali, insieme, lo avevano individuato come sostituto del ### nonostante la presenza in filiale di personale con maggiore anzianità.
Ha spiegato, inoltre, come per ### avesse individuato un percorso di crescita per sfruttarne appieno le potenzialità, tanto che lo stesso, nonostante la giovane età e la limitata anzianità, è diventato in poco tempo ### in una filiale di ### Ha escluso che il collega le abbia mai riferito che, a fronte di una sua richiesta di avvicinamento a #### gli avrebbe risposto che piuttosto lo avrebbe fatto "marcire sul ###, osservando, peraltro, come dal luogo di residenza, in ### fosse molto più agevole raggiungere la zona di ### ad esempio nella città di ### piuttosto che molte zone della città di ### per lui lontanissime.
La teste ### dal canto proprio, ha riferito che ### era “il pupillo di Tito”, da lui nominato ### poi ### fino a farlo attualmente diventare ### con una carriera brillantissima.
Dei rapporti fra i due, la teste ha riferito "con lui parlavo e so che aveva grande stima del ### che la ricambiava", escludendo categoricamente che il collega le abbia mai parlato male di ### poiché, anzi, con lei ne parlava bene.
Quanto alla richiesta di avvicinarsi a casa, la teste ha riferito che ### gliene parlò, riferendole come l'### gli avesse risposto che vi fosse per lui un percorso di crescita, effettivamente poi concretizzatosi.
La teste ### ha riferito di avere lavorato con ### a ### e che "era sempre al fianco di ### a qualsiasi evento o festa”, “faceva parte dei giovani talenti ed aveva un iter professionale speciale”, tanto che ### gli affidò la cliente più importante dell'### che era scontenta e voleva lasciare la ### avendo molta stima in lui, in tal modo favorendolo e consentendogli di trarne benefici in termini di premi e di possibilità di promozione.
Pur avendo lavorato, viaggiato e partecipato con ### a riunioni, la teste ha escluso che egli si sia mai lamentato con lei dell'### che le abbia riferito comportamenti scorretti o anche solo toni di voce troppo alti, né che le abbia mai raccontato l'episodio in cui ### gli avrebbe detto che “poteva marcire su Latina”.
La teste ### poi, ha raccontato che, quando ### alla presenza di ### le propose come consulente a lei dedicato ### della filiale di ### le disse subito che sarebbe rimasto solo per un anno, tanto che ### lo avrebbe affiancato, proprio per assicurare la continuità della gestione dopo il suo trasferimento.
Nulla, in proposito, ha saputo riferire la teste ### la quale ha dichiarato di non avere mai conosciuto ### È stato sentito, quale ottavo ed ultimo testimone, il diretto interessato, ### il quale, nonostante indicato dai colleghi come "il pupillo di ###, il giovane del quale l'### aveva tanta stima, la persona sempre al suo fianco "a qualsiasi evento o festa", richiesto di riferire i suoi rapporti con l'odierno ricorrente, li ha negati, dichiarando: "devo premettere che i miei contatti principali erano con il mio ### sicché ne avevo scarsi con l'###, muovendo immediatamente dopo al racconto dell'episodio relativo alla richiesta di avvicinamento a ### così descritto: "essendo per me, giovane e al primo stipendio, fortemente disagevole permanere in affitto a ### andai nella sua stanza per chiedergli di farmi ottenere un trasferimento a ### In quell'occasione ### alla presenza del suo vice ### mi disse che se io avessi inserito una richiesta di trasferimento sul portale della ### sarei potuto “marcire a Terracina” e, inoltre, mi avrebbe trasferito in una filiale dai risultati bassi, sicché io smettessi di avere visibilità".
Dalle stesse dichiarazioni del testimone si è appreso che, nonostante molto giovane e assunto in ### solo nel novembre 2015, con inquadramento nella ### livello 1, dopo una prima esperienza nella filiale di ### già nel 2017-2018 era stato trasferito a ### dal precedente ### dove è rimasto per due anni e mezzo come ### essendo trasferito nel 2020 a ### quale ### divenuto dopo soli ulteriori 8 mesi ### di filiale.
A specifica domanda, il teste ### ha ammesso di avere ricevuto la prima promozione, al livello 2 della ### grazie a ### "perché lui mi ha dato un incremento per merito circa 6 mesi prima del naturale ottenimento del livello". ### canto, i risultati evidentemente raggiunti nei soli 2 anni e mezzo come ### a ### sotto la gestione dell'### odierno ricorrente, gli hanno consentito di ricevere un'ulteriore promozione all'### livello 3, contestualmente all'incarico di ### di filiale a ### seguita da ulteriori due promozioni ravvicinate nell'arco di un solo anno, dapprima all'### livello 4 e poco dopo a ###, con la previsione della imminente promozione a ###. A specifica domanda, il teste ### ha ammesso: "### mi considerava una punta di diamante, questo è vero, me lo diceva sempre", lamentando, tuttavia, di non essere stato trattato come tale, per non essere cresciuto professionalmente nei due anni e mezzo come ### a ### La vicenda, per come ricostruita, non è credibile. ### punta di diamante della ### pupillo dell'### che ha realizzato una carriera brillantissima in pochi anni, viveva, in realtà, una situazione di disagio causata proprio dal ### che tanto lo stimava e, tuttavia, non ne ha parlato mai con nessuno, non solo, quindi, con i ### indicati come i fedelissimi dell'odierno ricorrente, ma con nessun altro collega, infatti, non citato. ### della richiesta di avvicinamento e della risposta intimidatoria e ritorsiva di ### non può essere riferito da altri che da lui, essendo presente unicamente il ### che la ### non ha ritenuto di sentire durante l'indagine disciplinare.
E, pur tuttavia, le dichiarazioni del teste ### già reticenti nel riferire dei suoi rapporti invece unanimemente assidui e cordiali con ### non risultano credibili, avendo il teste mostrato sin dall'inizio della sua testimonianza un palese risentimento nei confronti del ricorrente, tanto che, all'iniziale domanda di quali fossero stati, negli anni di lavoro a ### i suoi rapporti con l'### dopo avere affermato che fossero scarsi, ha riferito subito, spontaneamente, dell'unico episodio dal forte connotato negativo, la richiesta di avvicinamento e la risposta che sarebbe potuto "marcire a Terracina” (si noti che l'### del ### nella lettera di contestazione, riporta la frase che "poteva anche marcire su Latina” e non su ###.
Tale episodio sarebbe avvenuto "all'incirca dopo un anno" che ### lavorava a ### perciò, sulla base delle sue dichiarazioni, nell'anno 2018 o 2019.
Ciò, tuttavia, contrasta, in primo luogo, con le dichiarazioni della teste ### cliente di ### estranea alle dinamiche aziendali interne, scevra da timori nel riferire davanti al Tribunale, la quale ha affermato di essere stata informata sin da subito che il consulente a lei presentato, ### "sarebbe andato via dopo un anno", tanto che, espresse le sue perplessità, poiché non voleva fare “da cavia”, ### le aveva assicurato che il senior investimenti ### sarebbe stato “il suo angelo”, nel senso che avrebbe seguito ### e comunque avrebbe assicurato la continuità dopo il suo trasferimento.
Quanto al periodo, le dichiarazioni della teste ### coincidono con l'indicazione di ### avendo lei riferito che "in quel momento, era ancora il 2018”. ### ha lamentato che ### lo considerasse, sì, una punta di diamante, ma non lo trattasse come tale "perché in due anni e mezzo sarei dovuto crescere e invece sono rimasto fermo lì” ed inoltre, presa visione del documento 20 del ricorso, contenente la sua pipeline, ha contestato “che era previsto per me un percorso di trasferimento a ### entro 24 mesi e devo dire che non è stato rispettato, visto che sono stato 2 anni e mezzo a Terracina”.
La sua doglianza appare francamente infondata, se si consideri che lui stesso ha ammesso di essere arrivato a ### “nel 2017-2018” e di essere stato trasferito a ### nel 2020 "non ricordo in che mese. Posso dire che dopo il lockdown per la pandemia da coronavirus sicuramente sono rientrato qualche mese su ### ma ufficialmente ero ancora in carico alla filiale di Terracina”.
Sostenere che la sua pipeline non sia stata rispettata, magari perché ostacolata da ### solo perché il suo trasferimento a ### è intervenuto non già dopo 24 mesi, come previsto, ma dopo all'incirca due anni e mezzo (in realtà non precisati), in piena pandemia da coronavirus, con la sopravvenuta chiusura delle filiali, è chiaro indice di dichiarazioni viziate da aperto risentimento nei confronti dell'odierno ricorrente.
Di contro, sono fatti provati che la prima promozione di ### gli fu concessa con sei mesi di anticipo, per motivi di merito, grazie a ### che fu quest'ultimo ad affidargli la gestione del patrimonio della cliente ### i cui elevati volumi gli consentirono di crescere e di beneficiare di premi; che ### concertò per lui note positivissime e di crescita; che dopo all'incirca due anni e mezzo trascorsi a ### fu trasferito a ### ricevendo, nell'arco complessivo di 7 anni, ben 5 avanzamenti di livello, con l'imminente riconoscimento del sesto, già programmato.
A ciò si aggiunge che tutte le testimoni ascoltate, sue colleghe, hanno riferito che ### parlasse sempre bene di lui, lo stimasse, lo volesse far crescere, tanto che, con il suo ### di filiale, aveva deciso di nominarlo vice, nonostante la presenza di colleghi con maggiore anzianità.
Le complessive acquisizioni istruttorie contrastano apertamente con le dichiarazioni del teste ### il quale, mosso da evidente risentimento nei confronti del ricorrente, ha reso dichiarazioni spesso in contraddizione con gli altri testi, da ritenersi definitivamente inattendibili, tanto da richiedere il vaglio della locale ### della Repubblica. 4.19 Quanto all'episodio dei rimproveri umilianti al senior banker ### la teste ### ha riferito di averlo appreso dal racconto di ### che era presente, e di nessun altro degli intervistati.
Nulla, in proposito, ha saputo riferire la teste ### aggiungendo che, nonostante i quotidiani contatti con ### quest'ultimo non le avesse mai riferito di avere assistito ad un episodio del genere e confermando, d'altro canto, gli ottimi rapporti tra ### e ### La teste ### in proposito, ha dichiarato che mai ### ebbe a riferirle di alcun episodio con il collega ### e che, per quanto a sua conoscenza, l'### non fosse solito gridare nei confronti di un collega davanti ad altri, tantomeno clienti, poiché estraneo al suo ruolo.
Nulla, in proposito, hanno saputo riferire le testimoni ### e ### Il teste ### personalmente, ha riferito che un giorno, mentre stava facendo una consulenza a ### con ### ad #### chiese contezza ad ### responsabile senior prestiti, di un prestito personale rilevante fatto ad un altro cliente e, non essendone il collega a conoscenza, fu aggredito verbalmente da ### con tono di voce alto, in ### commerciale, davanti ai colleghi, essendosi la ### già allontanata, tanto da creare il gelo.
Quale primo rilievo, si annota che il teste non è stato in grado di collocare temporalmente tale episodio, limitandosi ad affermare che “dopo poco tempo ### perse il ruolo di responsabile prestiti e divenne gestore corporate”.
Presa visione del documento A allegato al ricorso, il teste ### ha riferito di non ricordarlo; alla sua mera lettura, si tratta di una e-mail inviata da ### l'1/10/2019 alle ore 13:43 ad ### e a decine di altri colleghi - tra i quali ### ma anche ############## con in copia per conoscenza ### e altri - con la quale l'### facendo seguito alla e-mail di ringraziamenti e saluti, non inviata a tutti, di ### trasferito alla ### lo ringrazia "di quanto fatto finora assieme, ma soprattutto per farti uno speciale "in bocca al lupo" per le stimolanti e prossime esperienze nella famiglia corporate", aggiungendo "intraprendere un nuovo importante percorso, frutto della propria expertise maturata a tutto tondo, è qualcosa che, secondo me, ci serve e ci consente di vivere il cambiamento in ottica di rinnovamento", concludendo "### ma tanto ci vediamo in ‘quel di ###. ###.
Tale e-mail segue quella, già citata, di 10 mesi prima, l'11/1/2019, quando, dopo l'accorpamento delle ### e ### di ### in una e-mail piena di encomi rivolta a tutti i colleghi, ### scriveva di continuare a chiamarlo per qualsiasi cosa e “lo stesso dovrete fare con ### e da lunedì anche con ### Si aggiunge ### poi, per il suo specifico ### di competenza", in tal modo riconoscendo apertamente il ruolo di senior del collega, davanti a tutti.
Tali e-mail non impediscono, naturalmente, la veridicità dell'episodio di aggressione verbale riferito dal teste ### e, pur tuttavia, già rilevata la acredine di quest'ultimo nei confronti dell'odierno ricorrente e la conseguente inattendibilità delle sue dichiarazioni, si pongono in contrasto con i riferiti rapporti aggressivi dell'### nei confronti del senior investimenti. ### canto, non può non rilevarsi che le dichiarazioni del teste ### non siano state confermate, in primo luogo, dal diretto interessato, ### che l'### del ### non ha ritenuto di intervistare, durante il procedimento disciplinare.
La circostanza, d'altro canto, che nessuno degli altri testimoni ne sapesse nulla, nonostante un fatto apparentemente tanto eclatante e asseritamente avvenuto davanti a tutti, nella filiale di ### e che del medesimo non abbiano riferito né ### pur asseritamente presente, né ### già ### di quella filiale, nonostante entrambi intervistati dall'### impedisce di ritenerlo provato in giudizio, quanto meno con i tratti di disvalore attribuitigli dal teste ### Le e-mail prodotte, infatti, dimostrano la considerazione professionale di ### nei confronti di ### sicché deve ritenersi che, se anche, in un'occasione, abbia ritenuto di muovere un rimprovero al senior prestiti, ciò, evidentemente, debba aver fatto con toni e modi tali da non suscitare il rilievo dei presenti, né da inficiare la considerazione che aveva di lui, ribadita apertamente quando è stato trasferito ad altro incarico.
Di talché, neppure risulta credibile la adombrata ritorsività del successivo trasferimento di ### - che è indice, piuttosto, ancora una volta, del risentimento di ### nei confronti di ### - annotandosi come, piuttosto, ### sia stato spostato alla #### sempre a ### in un nuovo incarico che, dalle e-mail, l'interessato mostra di apprezzare e che non è né dedotto né provato fosse penalizzante per la sua carriera. 4.20 Quanto al trasferimento di ### per ritorsione alla maternità anticipata della moglie ### la teste ### ha riferito di averlo appreso, anche in tal caso, soltanto da ### La teste ### invece, ha potuto riferire quanto da lei direttamente appreso da ### che con lei aveva lavorato a ### proprio al rientro della maternità; premesso che in filiale avevano stanze vicine e che capitava loro spesso di pranzare insieme e di parlare, la teste ### ha escluso che la collega ### si sia mai lamentata con lei del trasferimento del marito, addebitandolo ad un'eventuale ritorsione di ### nei propri confronti, spiegando come, piuttosto, ### abbia lavorato in varie sedi, per l'esperienza e la specifica professionalità maturate.
La teste ### dal canto proprio, ha riferito di avere lavorato con la collega ### a ### e di non avere mai ricevuto da lei la confidenza di alcuna doglianza nei confronti di ### tantomeno in relazione alla sua maternità a rischio, essendo piuttosto l'### sensibile ai problemi di salute dei dipendenti; quanto al marito, ha riferito come ### fosse un ### di portafogli di rilevante entità, sicché la sua attività era riduttiva nelle filiali piccole, aggiungendo poi che né lui né la moglie ebbero mai a lamentarsi del trasferimento a ### comunque deciso, come tutti i trasferimenti, dall'### del ### Nulla, in proposito, hanno saputo riferire le testimoni ### e ### Il teste ### richiesto di riferire sui rapporti con l'### dopo avere raccontato in aula dell'episodio che lo aveva riguardato, inerente la richiesta di avvicinamento a ### ha aggiunto: "Nel primo anno di lavoro a ### posso riferire un altro episodio, che riguardò la collega ### che aveva chiesto l'interdizione anticipata per maternità a rischio. ### alla presenza mia e di ### disse che, non ritenendo fondata tale richiesta, non potendo punire la collega, avrebbe punito suo marito, trasferendolo in una filiale più lontana".
Anche in tal caso, il primo rilievo è che, per quanto si apprende dalla contestazione disciplinare, in assenza di produzione del verbale di audizione, ### pur presente, non ha confermato l'episodio.
Tale circostanza, unita alle considerazioni sopra estese in relazione all'episodio della pretesa aggressione verbale ad ### qui esattamente replicabili, impedisce di ritenere provato il fatto riferito, quanto meno con i tratti di disvalore attribuitigli dal teste ### confermando, piuttosto, ancora una volta, l'aperto risentimento di quest'ultimo nei confronti dell'odierno ricorrente. 4.21 Quanto all'operazione di investimento chiesta dalla cliente ### la teste ### ha dichiarato di aver appreso - anche in tal caso, unicamente - da ### che ### gli aveva ordinato di frazionare l'operazione per consentire il raggiungimento dei target del periodo successivo, nonostante il danno alla cliente, invitandolo anche a scusarsi con il ### di filiale ### la quale, da lui contattata, gli aveva risposto di assecondare gli ordini dell'### poiché era una persona potente, e che nel medio periodo ne avrebbe beneficiato.
Il teste ### diretto interessato, sentito in aula, ha riferito di avere concluso una operazione presso la filiale di ### vantaggiosa sia per la cliente ### che per la ### ma che ### gli aveva telefonato la sera alle 19:00 sul suo cellulare privato, rimproverandolo per non avere rispettato “l'ordine di scuderia” di frazionare l'operazione, essendo stato il budget già raggiunto, ed intimandogli di chiedere scusa al suo ### obbedendo all'ordine, pur non condiviso, ha riferito di averla chiamata e che la ### si era messa a ridere, poiché forse si aspettava la sua telefonata, anticipatale da ### Presa visione del documento n. 21 allegato al ricorso, riportante uno scambio di conversazioni tra di lui e il ### (A: “over 4k di cui 75k rng e 75k gestito di II livello, inseriamo tutto nel pom ;)”; F: “Fantastici!!!!...bravi!!”; A: “### mi ha sfidato noi rispondiamo”, “domani dobbiamo replicare”, “è troppo forte ### ti stimola sempre”: F: “###!!..
Rispondete!!”) ha dichiarato di essersi espresso in tal modo per assecondare l'amicizia del suo ### con l'### poiché se non si fosse allineato avrebbe subito ritorsioni.
Le circostanze riferite sono state smentite dalla teste ### la quale, all'epoca ### della filiale di ### premesso che la filiale al 31/12/2020 era la quinta in ### per rendimento, “macinando MOL da prodotti di investimento di € 90.000 al mese”, ha escluso che l'### abbia mai potuto dire a ### ad ### o a lei di frazionare l'operazione della cliente ### o di altri, “per raggiungere budget che già ampiamente raggiungevamo, in contrasto con l'interesse e le richieste della cliente”. ###, ha affermato che ### non le abbia “mai assolutamente detto di essere stato rimproverato dall'### per l'operazione della cliente Pennacchia”, come, d'altronde, mai fece ### Il teste ### ha aggiunto di avere svolto accertamenti in relazione a tale episodio, limitando la verifica, tuttavia, all'operazione compiuta dal gestore, che si rivelò essere in effetti stata effettuata in unica soluzione; alcun accertamento fu compiuto in ordine ai rimproveri lamentati da ### non essendovi richiami scritti e non essendo stata ascoltata ### Anche in tal caso, poi, la lettera di contestazione disciplinare non fa menzione di eventuali dichiarazioni di ### in ordine a tale operazione, sicché deve intendersi che lo stesso non ne fosse a conoscenza o non ne abbia riferito all'### del ### La teste ### ha negato che vi fosse nell'aprile 2019 un “ordine di scuderia” di rallentare significativamente la produttività, limitando i MOL giornalieri e che, piuttosto, non avrebbe avuto senso e sarebbe stato contrario agli interessi dei clienti, riferendo, ulteriormente, che mai ### le aveva parlato di avere ricevuto ordini del genere.
Nulla, in proposito, ha saputo riferire la teste ### La teste ### ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali ordini dati a ### da parte di ### in ordine ad una operazione della cliente ### ma ha affermato che l'ordine del ### era, piuttosto, di non aspettare e di non frazionare le operazioni.
Le dichiarazioni di quest'ultima risultano particolarmente significative, in quanto, all'epoca, la ### e ### erano entrambi ### seppur in filiali diverse (vedi la e-mail del 9/10/2019 alle 11:40, inviata ai "migliori first", tra cui loro due), sicché avrebbe dovuto essere senz'altro a conoscenza di eventuali "ordini di scuderia" di tal genere da parte dell'### La definitiva smentita dell'attendibilità di quanto dichiarato da ### si rinviene, poi, nelle dichiarazioni del ### la quale, oltre ad avere negato l'episodio, ha spiegato come la filiale di ### non avesse alcun motivo di frazionare un'operazione di tal genere, essendo già ai primi posti in ### per MOL da prodotti di investimento. 4.22 Quanto alle doglianze di ### è necessario svolgere una considerazione preliminare.
Si legge nella contestazione disciplinare che ### all'epoca ### della filiale di ### fece pervenire all'### del ### in data ###, “una relazione spontanea” sullo stato di tensione emotiva e di stress subiti da quando ### era divenuto responsabile dell'### A latere ogni considerazione sulla effettiva spontaneità di una relazione inviata da un dipendente all'### del ### per lamentare comportamenti vessatori subìti da parte del proprio ### mai segnalati in precedenza, proprio nel momento in cui quello stesso ### sta conducendo un'indagine disciplinare nei confronti del medesimo, ormai sospeso dal servizio, deve necessariamente annotarsi come lo stesso non sia stato mai personalmente sentito nel corso dell'indagine disciplinare.
Tanto che la teste ### ha dichiarato di non poter riferire nulla, non essendo stata presente all'audizione del collega - mai avvenuta - e il teste ### di non ricordare neppure il contenuto della relazione (“### dichiarazione spontanea che ricevemmo [oltre a quella di ### di cui infra, n.d.A.] l'ho letta ma in questo momento non la ricordo”).
Nulla, d'altro canto, hanno riferito, in proposito, i testimoni #### e ### questi ultimi precisando di non conoscere il collega ### né la teste ### la quale ha dichiarato di conoscere il collega, ma di non avere mai parlato con lui dell'odierno ricorrente.
La teste ### dal canto proprio, si è limitata ad affermare di avere incontrato ### nelle riunioni dei ### e di non avere mai ricevuto da lui lamentele nei confronti dell'### per eventuali comportamenti scorretti, chiamate ossessive o rimproveri ingiustificati.
Infine, si osserva, sono in atti, già in allegato alle giustificazioni del ricorrente, lo scambio di messaggi tra ### e ### nel gennaio 2020, nel quale il primo ringrazia reiteratamente l'altro, con toni cordiali; nonché, anche, la dedica personale su un libro scritto proprio da ### "A ### uomo di successo (senza esserne schiavo), un romanzo sul successo".
Le scarne - o nulle - risultanze istruttorie impediscono, a tutta evidenza, di ritenere provati i fatti oggetto di addebito. 4.23 Quanto ai rimproveri, anche per ragioni personali, relativi al sovrappeso o all'abbigliamento, di ### - pur reiterata la precedente perplessità sull'effettiva spontaneità della relazione scritta prodotta dall'interessato - si osserva come quest'ultimo sia stato, poi, ascoltato dall'### del ### durante un incontro in data ###.
La teste ### tuttavia, ha dichiarato di non poter riferire nulla, non essendo stata presente all'audizione del collega.
Il teste ### dal canto proprio, ha affermato che ### chiese di essere spostato, addirittura, su ### per lui lontana, pur di andarsene dall'area di ### essendo da lui dileggiato, anche per l'aspetto fisico e per l'abbigliamento; non ricordando la sequenza dei trasferimenti del collega, non ha saputo dire se lo stesso avesse, in seguito, fatto domanda di riassegnazione sull'### di ### La teste ### dal canto proprio, ha riferito che, pur incontrando il collega ### nelle riunioni, questi non le aveva mai riferito alcuna personale doglianza nei confronti di ### aggiungendo, piuttosto, come fosse stato proprio grazie a quest'ultimo che lui era divenuto ### a ### ricevendo anche una promozione, tanto da essere attualmente ### e ### di ### ha aggiunto, inoltre, che, a suo ricordo, ### chiese di tornare da ### a ### quando ### era ancora ### sicché, evidentemente, non doveva avere alcun problema a lavorare con lui; in ogni caso, ha ribadito come i trasferimenti tra diverse ### siano sempre disposti con il consenso del dipendente trasferito.
La teste ### ha confermato che ### attualmente ###, andò a ### per fare carriera, prendendo il grado, e poi tornò prendendone un altro, tanto che passò da ### a ### in meno di 2 anni; ha, poi, affermato di avere saputo che, quando stava a #### aveva chiesto di tornare su ### quando ancora c'era ### sicché evidentemente non doveva avere nessun problema con lui; in nessuna occasione, d'altro canto, il collega le aveva riferito di avere problemi con l'### Nulla, in proposito, hanno saputo riferire i testimoni ### e ### che hanno entrambi dichiarato di non conoscere il collega ### mentre la teste ### ha dichiarato di conoscere il collega, ma di non avere mai parlato con lui dell'odierno ricorrente.
Si osserva, in primo luogo, che la circostanza che il trasferimento su ### comportò un avanzamento di carriera esclude che sia stata accettata da ### al mero scopo di allontanarsi dall'### di #### canto, le testi ### e ### hanno entrambe ricordato che il collega fece domanda di rientro su ### quando l'### non era ancora stato allontanato, sicché, a tutta evidenza, non doveva avere problemi a lavorare con lui.
Degli altri episodi, nulla è stato riferito, sicché deve necessariamente concludersi che le risultanze dell'istruttoria non abbiano fornito supporto alcuno all'addebito di comportamenti vessatori, ridicolizzanti o umilianti nei confronti di ### 4.24 Quanto ai rapporti tra ### e ### la teste ### ha affermato che erano ottimi, professionalmente validi, per quanto da lei osservato, aggiungendo come ### suo predecessore alla direzione della filiale di ### fosse grato a ### per averlo fatto crescere professionalmente, mai, in ogni caso, essendosi lamentato con lei per eventuali comportamenti scorretti subiti.
La teste ### non fu presente all'audizione di ### Di lui la teste ### ha riferito che è un collega di grande esperienza, veterano della loro piazza, inquadrato come ###, il quale, almeno con lei, non si era mai espresso in modo critico nei confronti dell'### anche se "forse risentiva un po' del fatto che il nuovo ### gli lasciasse meno deleghe rispetto ai predecessori".
Ha aggiunto come ### fosse il senior investimenti, sicché lavorava a stretto contatto con ### e di lui parlava, erano amici, "andavano insieme a pesca subacquea, a fare cene, uscivano", "si stimavano sul lavoro e fuori", mentre, per la sua esperienza, non era affatto vero che ### impedisse la linea di comando, tanto che il suo referente rimaneva ### che la teste sentiva due volte al giorno, mentre ### non lo sentiva mai. Nulla, in proposito, ha saputo riferire la teste ### la quale ha dichiarato di non avere mai parlato del ricorrente con ### La teste ### premesso che ### era il suo diretto referente, ha affermato che mai si era lamentato con lei dell'### o aveva detto che fosse un accentratore, riferendo, piuttosto, come fosse stato proprio ### a volere ### all'epoca ### a ### come proprio braccio destro. ### voce discorde è quella del teste ### il quale, di contro, ha riferito che quando ### era ### a ### avevano le stanze adiacenti, sicché gli capitava di sentire le sue telefonate con l'### "e il tono aggressivo di quest'ultimo, che gli chiedeva risultati, e di udirne la voce, nonostante non vi fosse il vivavoce inserito", aggiungendo "mi ricordo di averlo sentito una volta che diceva ‘### è giovane lo devi spremere'”.
Al documento n. 30 del ricorso c'è la registrazione della lunga telefonata, del tutto amichevole, fatta il ###, pochi giorni dopo la notifica della contestazione disciplinare, da ### e ### [si immagina ### a ### per salutarlo, sapere come sta e farsi “tirare un po' su il morale” da lui, nella quale ### - allontanatasi ### e rimasto solo con ### - auspica che si avveri il sogno di vedere presto tornare ### in ### e parla di “un paio di cose” che ha dovuto per forza riferire all'### del ### ma “buttate lì”, non rilevanti, “ma erano cose talmente sciocche”, solo “a volte qualche situazione di tensione”, da lui comunque riferita in modo molto blando, mai circostanziato, avendo sicuramente risposto, a specifica domanda, che poteva esprimere le sue opinioni senza timori.
Quasi a giustificazione di tali dichiarazioni, ha riferito che l'### del ### gli contestasse come fosse assurdo che lui non conoscesse situazioni gravi da poter riferire a carico dell'odierno ricorrente, come se stesse in un'altra ### Al telefono con #### auspicando che la situazione si risolvesse in un nulla di fatto, ha dichiarato di avere firmato davanti all'### del ### una dichiarazione, della quale, tuttavia, non gli era stata rilasciata una copia, e lamentato di essere stato l'unico ad avere avuto in seguito le “note abbassate”, da lui ritenuta una ritorsione per non avere riferito all'### del ### quello che volevano sentirsi dire.
Segue, al documento n. 31 del ricorso, la lunga e nuovamente amichevole conversazione del 7/09/2020, stavolta solo tra ### e ### in cui, dopo avere parlato di ferie, vacanze e rispettive famiglie, discorrono dei risultati delle filiali e ### dice che vanno bene, seppure “si scordano” i numeri di quando c'era ### Poi parlano di nuovo delle dichiarazioni rese da ### all'### del ### anche in un successivo incontro, e lui ribadisce di non avere lamentato nulla di rilevante a carico del suo ex ### anzi avendo riferito cose positive, come gli incontri in ### che erano stati bei momenti di aggregazione, in cui si poteva parlare e discutere e avere occasione di esprimere le proprie opinioni.
Ad un certo punto, al telefono, ### legge una parte della lettera di contestazione disciplinare, quella che riguarda, nello specifico, le sue dichiarazioni e ### risponde “ma non esiste proprio!”, dichiarando che lui non si è mai fatto parte attiva di accuse nei confronti di ### e affermando di essere stato strumentalizzato; nega, in ogni caso, di essersi sentito scavalcato da ### o di essere stato da lui mortificato, avendo piuttosto dichiarato che solo all'inizio, provenendo dalla direzione di filiale, era stato da lui “stoppato”, mentre poi, acquisita esperienza, gradualmente ### gli aveva riconosciuto autonomia, delegandolo e lasciandogli infine “carta bianca” e che esattamente questo aveva riferito in sede ###certo già che lui non lasciasse spazio agli altri. ### canto, ### dichiara di avere riletto il verbale della seconda audizione del 6/08/2020, prima di firmarlo, e che il testo fosse, in effetti, conforme alle sue dichiarazioni, seppure, poi, le circostanze positive da lui riferite non erano state considerate nella valutazione disciplinare (deve annotarsi, incidentalmente, come la contestazione disciplinare sia del 21/07/2020, sicché la seconda audizione di ### del 6/08/2020 si collochi necessariamente dopo).
La genuina reazione indignata di ### all'udire la lettura della lettera di contestazione disciplinare, nella parte in cui riporta le asserite accuse da parte sua, fa dubitare fortemente che la sintesi operata dall'### del ### corrisponda a ciò che l'interessato voleva effettivamente esprimere.
Si percepisce, piuttosto, nel corso della lunghissima telefonata, la pregressa amicizia fra i due e il disagio di ### per la situazione che si è venuta a creare, della quale si sente immotivatamente concausa. ### canto, non si condivide il dubbio, espresso da parte resistente, di non genuinità delle dichiarazioni rese da ### al telefono, per asserito timore di ritorsioni da parte di ### poiché la prima telefonata, del 29/7/2020, è stata spontanea, fatta da ### insieme alla collega ### per salutare l'amico ### e farsi tirare su il morale da lui, tanto da non essere registrata dall'inizio; la seconda, invece, del 7/9/2020, è intervenuta in un momento in cui ### non poteva non essere a conoscenza dell'enorme mole di accuse mosse al suo ex ### ormai sospeso da quasi 7 mesi, tanto da risultare fortemente improbabile che temesse ritorsioni da parte sua, in ambito lavorativo. ### fra i due, peraltro, è confermata dalla teste ### la quale, mostrando la propria genuinità, dopo avere affermato che, a suo parere, forse il collega ### risentiva un po' del fatto che ### gli lasciasse meno deleghe rispetto ai predecessori, ha aggiunto come i due fossero però amici, uscissero insieme, andassero a pesca e a cena, si stimassero sul lavoro e fuori, riferendo di una contiguità esattamente coincidente con il tono delle telefonate ascoltate.
In senso sostanzialmente analogo si è espressa la teste #### ad affermare che ### trattasse male ### è il teste ### della cui inattendibilità, tuttavia, si è già detto, annotandosi unicamente come risulti difficile credere che, da una stanza all'altra, si possa sentire la voce dell'interlocutore di una conversazione telefonica che non sia in viva voce. 4.25 Quanto ai rapporti tra ### e ### ed alle doglianze riferite dal primo all'### del ### nei confronti del secondo, la teste ### ha dichiarato che, per quanto appreso dall'interessato, c'era in ### un clima teso, non sereno, poiché i colleghi avevano timore di esporsi per eventuali atteggiamenti ritorsivi di ### citando l'esempio di una risorsa che aveva avuto problemi di ansia, per la quale, d'accordo con ### avevano ritenuto di non fare segnalazioni, per non esporla ulteriormente.
Anche in tal caso, tuttavia, nella lettera di contestazione disciplinare non si rinviene la conferma di tale episodio nelle dichiarazioni di ### dei cui rapporti con ### si è appena detto.
Quanto ai rapporti tra ### e l'### la teste ### ha riferito che mai il collega, parlando con lei, aveva esternato di avere alcun problema con l'odierno ricorrente, raccontando, piuttosto, un contrario episodio specifico: "quando venimmo a sapere della sua sospensione cautelativa, io fui chiamata dalla collega ### la quale mi propose, in sede di riunione - già convocata dall'### del ### per il giorno successivo a ### per la presentazione del nuovo ### che avrebbe sostituito il ricorrente - di raccogliere delle firme in sostegno del ### chiedendomi di proseguire la catena e chiamare altri colleghi. Così feci e chiamai proprio ### il quale aderì molto volentieri a prestare supporto al ricorrente. La riunione fu poi trasformata in collegamento da remoto sulla piattaforma di ### per la pandemia da coronavirus, sicché la raccolta firme non fu più fatta".
Di talché, secondo la teste, ### era, piuttosto, un sostenitore di ### e mai avrebbe potuto essere altrimenti, poiché, se anche fosse stato vero che l'### basasse le sue scelte gestionali sulla base dell'empatia con i colleghi, allora "proprio ### non avrebbe avuto nulla di cui lamentarsi, poiché evidentemente sarebbe dovuto rientrare, secondo tale ricostruzione, tra i colleghi favoriti dall'### essendo da lui stato nominato ### di filiale".
Nulla, in proposito, ha saputo riferire la teste ### la quale ha dichiarato di non avere mai parlato con il collega ### né il teste ### nonostante suo collega a ### La teste ### di contro, ha dichiarato che ### suo collega nella filiale di ### stava nel gruppo ### e, pur non avendolo mai personalmente sentito parlare male di ### tuttavia, faceva parte del gruppo ### di ### sicché sicuramente era coinvolto nei loro discorsi di critica all'### quanto al collega personalmente, tuttavia, ha dichiarato che fu promosso proprio da ### che lo fece diventare ### tanto che ### parlava di lui molto bene e mai le disse che secondo lui faceva preferenze tra i colleghi e induceva coloro che avevano problemi a chiudersi in loro stessi, per timore.
Per sua esperienza, poi, ha riferito che, ad esempio, la collega ### chiese personalmente a ### di essere sollevata dall'incarico di gestore di portafoglio, in ragione delle sue condizioni familiari, poiché non riusciva a gestirlo, e l'### la accontentò.
Parlano, tra tanti altri, anche di quest'ultimo argomento ### e ### nella conversazione telefonica del 7/02/2020 (documento n. 13 del ricorso), e lui ricorda di essersi messo subito a disposizione della collega ### non appena lei gli aveva confidato le sue gravi problematiche familiari.
Infine, già in allegato alle giustificazioni rese del ricorrente, si rinviene lo scambio di messaggi tra ### e ### nel quale il primo lo saluta cordialmente, inviandogli foto di un corso e scrivendo "Dir buongiorno… ### ad altissimo livello!”.
Rileggendo la contestazione disciplinare, gli addebiti fondamentali mossi all'odierno ricorrente sulla base delle dichiarazioni ricevute da ### constano nell'avere basato le proprie scelte gestionali sulla empatia, nell'avere portato coloro che si trovavano in situazioni di momentanea difficoltà anche di salute a chiudersi in se stessi e nell'avere generato un clima di tensione e paura, oltre al richiamo agli episodi della gestione del cliente ### e del trasferimento del portafoglio del ### già esaminati.
Orbene, essendo incontestato che ### sia stato promosso ### di filiale proprio da ### appare difficile che lui potesse lamentare l'empatia nelle scelte dell'### e i favoritismi, come osservato dalle testimoni ### e ### Quanto, invece, alla censura che inducesse i colleghi che avevano problemi, anche di salute, a chiudersi in loro stessi, piuttosto che a confidarsi con lui, occorre, in primo luogo, rilevare come la circostanza sia riferita in modo del tutto generico, senza riferimento specifico ad alcun collega; in ogni caso, è smentita - si ricorda - dalla teste ### la quale ha riferito la sua personale esperienza, di un grave problema di salute e della necessità di assentarsi e curarsi e del sostegno ricevuto dall'odierno ricorrente.
Nello stesso senso, d'altronde, ### nonostante prima accusatrice di ### ha riconosciuto, parlando con lui, che la collega ### era stata subito agevolata, quando aveva rappresentato all'### la grave malattia del marito.
Infine, quanto al clima di tensione e paura, lo stesso appare difficilmente compatibile con il tono scherzoso e confidenziale dei messaggi ### scambiati tra ### e ### nonché, per certo, con l'adesione immediata alla proposta di raccolta firme per sostenerlo nel corso del procedimento disciplinare. 4.26 Quanto alla gestione della cliente ### ed ai rilievi mossi all'operato del ricorrente da ### nulla ha saputo riferire la teste ### La teste ### invece, ha dichiarato di conoscere la cliente, "rilevantissima per la ### a livello economico", in seguito anche sua cliente a ### affermando che, pur non sapendo riferire nel dettaglio se la stessa avesse chiesto o meno di trasferire il conto corrente da ### a ### mantenendo il gestore a ### "era una cliente che aveva sempre molte richieste" e che "in casi del genere la ### privilegia le esigenze e le richieste del cliente, ovviamente per non perderlo".
Per quanto a sua conoscenza, in ogni caso, la gestione della cliente ### non determinò la necessità di un intervento dell'### né incrinò i rapporti tra ### e ### È stata sentita personalmente la diretta interessata, ### cliente di ### da 30 anni, definita “primaria” per volumi di reddito, titolare di tre conti societari nella filiale di ### e di un conto personale nella filiale di ### Ascoltata in aula, ha premesso che nell'anno 2018 aveva deciso di spostare i conti correnti dall'### di ### all'### di ### in ragione di forti dissapori con il ### dell'### di ### dott. ### avendo, invece, poi soprasseduto su tale decisione, quando aveva appreso da ### che l'### sarebbe stato sostituito.
Ha, quindi, riferito che il nuovo ### odierno ricorrente, appena arrivato l'aveva convocata per un incontro conoscitivo e, ascoltate le sue rimostranze, le aveva proposto di iniziare a lavorare insieme, rimandando la decisione sul trasferimento dei conti.
Ha affermato, tuttavia, di avere avuto la sensazione che la sua decisione di lasciare il conto corrente personale nella filiale di ### non fosse stata ben accolta da ### tanto che, alla fine, aveva deciso di spostare a ### anche i conti societari, pur essendo residente a ### La teste ha riferito, nel dettaglio, della proficua collaborazione intrapresa con la filiale di ### il cui ### era il suo vecchio amico ### e nella quale le era stato affidato come consulente ### giovane, ma preparato, secondo le assicurazioni fattele da ### e da ### con la promessa che quest'ultimo lo avrebbe comunque affiancato, assicurando la continuità dopo il trasferimento di ### previsto dopo un anno.
La teste ha precisato che, nonostante il trasferimento dei conti a ### le capitava di recarsi occasionalmente a ### da ### per effettuare delle operazioni, essendo ivi residente, e che, ciò nonostante, non aveva mai avuto occasione di parlare con lui né del lavoro di ### né della supervisione di ### "con la fusione delle aree sembrava andasse tutto benissimo, feci addirittura una cena invitando a casa mia ##### e ###.
Il teste ### ha confermato di essere stato individuato come consulente di riferimento per la cliente ### precisando tuttavia che la stessa era affidata a lui "ma sempre in condivisione con il senior ### e con l'### Io personalmente non l'ho mai incontrata da solo, c'era sempre quantomeno presente il senior ###; in contrasto con quanto riferito dalla teste #### ha, poi, aggiunto che: "anche quando ### non era presente agli incontri con la cliente, veniva sempre preventivamente informato da me e da ### sulle operazioni che dovevamo svolgere". ### ha, pertanto, smentito l'addebito che si legge nella lettera di contestazione, in esito alle dichiarazioni ricevute da ### secondo cui ### si sarebbe risentito poiché la ### aveva chiesto di trasferire il conto da ### a ### mantenendo il gestore a ### ritenendo che si trattasse di una personalizzazione del rapporto voluta da ### La diretta interessata, ha riferito, infatti, le circostanze in modo diametralmente opposto, affermando come, piuttosto, l'atteggiamento di ### di fronte alla sua scelta di lasciare il conto corrente personale nella filiale di ### le avesse fatto decidere di spostare, piuttosto, da ### a ### i conti societari, nonostante ciò fosse per lei più scomodo, essendo residente ###generale, sui rapporti tra ### e ### la teste ### ha riferito che spesso li vedeva seduti vicini, alle cene, che si facevano battute in modo scherzoso, da amici, mai essendo stata resa partecipe di problemi tra di loro.
La teste ### pur non avendo mai lavorato con ### ha dichiarato che il collega la chiamò dopo l'allontanamento di ### per esprimerle il suo supporto, dicendole "che gli era toccata la stessa sorte e che anche lui aveva attacchi di panico e andava dallo psicologo".
La teste ### ha dichiarato di conoscere il collega, ma di non avere mai parlato con lui dell'odierno ricorrente.
La teste ### ha riferito che ### un giorno che era andata in filiale a trovarlo, le aveva detto che ### gli aveva comunicato di averlo inserito in un elenco di colleghi da sottoporre all'### del ### per un eventuale trasferimento a ### "ma di riflettere almeno una settimana sulla proposta perché avrebbe comportato una modifica di vita", aggiungendo di ricordare di avergli chiesto, in quell'occasione, se l'### fosse tenuto ad avvisarlo preventivamente e di essersi sentita rispondere che "in effetti era stato carino".
In ogni caso, "### era entusiasta dell'idea di questo trasferimento, che comportava di fatto una promozione" e, in effetti, dopo un po' fu trasferito a ### tempo dopo, incontratolo nuovamente, aveva appreso da ### che stava avendo dei problemi con la moglie a causa del suo trasferimento a ### e, in un'occasione ancora successiva, durante una conversazione piuttosto accesa, lui le aveva detto che la colpa del suo trasferimento era da attribuirsi a ### Con riguardo al collega ### il teste ### si è limitato a riferire che fosse il ### di ### in particolare della filiale alla quale si appoggiavano per le operazioni della cliente ### e "che fu trasferito a ### e dopo un po' ebbe dei problemi di salute rilevanti e rientrò a ###, senza che mai avessero occasione di parlare di questioni che riguardassero l'### Quanto al rilievo, espresso dallo stesso ### alla ### riportato nella lettera di contestazione disciplinare, secondo il quale ### gli avrebbe negato l'autorizzazione di Log da una filiale di ### in una giornata nella quale, a causa dello sciopero dei trasporti, non riusciva a raggiungere la filiale di ### nella quale era stato trasferito, è in atti, già in allegato alle giustificazioni rese dal ricorrente, lo scambio di messaggi tra i due, nel quale alla domanda di ### "### cortesemente se venerdì è sciopero treni è possibile appoggiarmi a via ###", ### rispondeva "### A ### pre[f]erisco di no. C'è Sezze o ### Fammi sapere così avviso il ddf”, ricevendone, in risposta, il ringraziamento di ### che prometteva di fargli sapere.
Sicché, a fronte di una ricostruzione complessiva di normali rapporti lavorativi, smentita la censura di immotivato diniego di Log da una filiale di ### in un giorno di sciopero, l'unica nota negativa resta il messaggio inviato da ### a ### che lo ha riferito in udienza, non risultando dalla contestazione disciplinare che lo avesse già riferito all'### del ### Tuttavia, con tale messaggio ### non ha riferito alcun fatto specifico a carico dell'odierno ricorrente, limitandosi ad esprimere la propria solidarietà alla collega e ad affermare che gli era toccata la stessa sorte e che doveva andare dallo psicologo.
Così riferito, tuttavia, il messaggio è troppo generico ed insufficiente a chiarire se il disagio di ### derivasse dal trasferimento a ### - che lui personalmente addebitava a ### - come già riferito dalla teste ### con le conseguenti difficoltà familiari, o da ulteriori comportamenti specifici dell'### tuttavia alla ### non indicati.
Per il resto, le ulteriori dichiarazioni testimoniali acquisite non forniscono la prova di alcun atteggiamento scorretto addebitabile all'odierno ricorrente. 5. Così esaminati i principali motivi di addebito contenuti nella lettera di contestazione disciplinare del 21/7/2020 - potendosi ritenere assorbiti, nella motivazione, gli altri, sui quali, in ogni caso, i testimoni ascoltati non hanno riferito, sicché nulla è emerso in proposito - si deve rammentare che la giusta causa di licenziamento è stata ravvisata dal datore di lavoro nella rappresentazione gravissima di una gestione dispotica e clientelare dell'### basata su un sistema di intimidazioni, ricatti e ritorsioni nei confronti di tutti i dipendenti non compiacenti, di svilimento della linea gerarchica, controllo ossessivo dell'operato dei colleghi, intromissione nella loro vita privata, nonché di intrattenimento di relazioni personali a vantaggio di colleghe privilegiate nella carriera. ### istruttoria condotta non ha confermato tale gravissima prospettazione, consentendo, piuttosto, di apprendere che certamente ### avesse introdotto un nuovo modello di gestione dell'### competitivo e dinamico - una “nuova gestione manageriale (…), più giovanile o più smart”, secondo la teste ### - gradito ai più, ma inadeguato per alcuni, che percepivano con ansia o fastidio la pressione sui risultati richiesta dal nuovo ### con e-mail e contatti che, seppure dai modi formali e sempre corretti, avevano un chiaro intento incentivante a confrontarsi con i risultati delle altre ### a fare meglio e a produrre sempre di più.
Tale atteggiamento gestionale non è certamente censurabile, portando risultati alla ### - infatti realizzati - a condizione, naturalmente, che sia condotto con toni, modi e tempi che non travalichino i limiti incomprimibili di rispetto personale e professionale, nonché le attribuzioni e i compiti di ciascuno e promuovano la crescita individuale dei dipendenti, nell'interesse primario dei clienti e della ### In ciò si sostanzia, infatti, la contestazione mossa da ### nei confronti di ### nell'aver esercitato il proprio potere gestionale travalicando, in numerosissimi casi, i limiti della correttezza e del rispetto nei confronti dei colleghi, dei clienti e, in ultima analisi, della ### stessa.
Tuttavia, l'istruttoria condotta ha smentito la sussistenza dei fatti più gravi - la cena estiva allo stabilimento ### di ### di ### il trasferimento punitivo di ### a ### il trasferimento ritorsivo di ### a ### il favoritismo nel trasferimento del portafoglio clienti di ### e gli altri, sopra esaminati - e ricondotto i residui a personali dissapori o fraintendimenti, fisiologici negli ambienti di lavoro.
Di talché, richiamando le argomentazioni svolte per ciascun fatto addebitato, sopra esaminato, da estendersi, per analoghe considerazioni, nei confronti di quelli minori, comunque oggetto di esame, deve escludersi che sussistano i c.d. addebiti “comportamentali”, sia singolarmente che nella loro complessità, in quanto per gran parte risultati smentiti o comunque non provati in giudizio e, per il residuo, in ogni caso, privi del carattere di illiceità, poiché commessi nel lecito esercizio del potere gestionale, seppur risultato non gradito a taluni. 6. Tanto è sufficiente per valutare che difettino, quanto ai c.d. addebiti “comportamentali”, i presupposti della giusta causa di licenziamento, per insussistenza del fatto, come contestato.
In proposito, infatti, occorre richiamare il principio che “sul concetto di "fatto", (…), in sede di legittimità, si è affermata la tesi che la tutela reintegratoria ex art. 18 co. 4 legge n. 300 del 1970, oltre che quella della assenza ontologica del fatto, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (Cass. n. 20540 del 2015; Cass. n. 29062 del 2017/ Cass. n. 3655 del 2019)” (cfr. Cassazione, ### n. n. 3076 del 10/02/2020).
In punto di conseguenze, si osserva che la tutela reintegratoria ex articolo 18, comma 4, legge n. 300/1970, invocata in via principale da parte ricorrente, applicabile ove sia ravvisata l'insussistenza del fatto contestato, comprende sia l'ipotesi di assenza ontologica del fatto che quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (cfr. Cassazione, ### n. sentenza n. 3076 del 10/02/2020, cit.), “sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità” (cfr. Cassazione, ### n. 20540 del 13/10/2015).
La Corte di Cassazione ha infatti precisato che "### alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al caso presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva (Cass. 6 novembre 2014 n.23669, che si riferisce ad un caso di insussistenza materiale del fatto contestato). In altre parole, la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art.18, quarto comma, cit.” (Sentenza n. 20540 del 13/10/2015, cit.).
Sul piano degli effetti, pertanto - assorbite le conseguenze della tardività della contestazione disciplinare con riguardo all'addebito di illegittima consultazione delle “### Clienti” - trova applicazione l'istituto della tutela reale, previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012, con la conseguenza che ### deve essere condannata alla reintegrazione dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro, oltre che a corrispondergli una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità, come per legge, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. ### alla misura della retribuzione da assumere a parametro, emerge dalla busta paga di gennaio 2020, in atti (documento n. 51 del ricorso), che è corretto il rilievo di parte resistente, invero non contestato, sicché la stessa deve essere determinata nella misura di € 5.640,68, non potendo essere inclusi, nel calcolo, le voci indennitarie di € 16,20 e € 116,10.
All'importo capitale del risarcimento del danno da licenziamento, trattandosi di credito da lavoro, vanno aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi da computarsi sul capitale via via annualmente rivalutato (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/1/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429 c.p.c..
Il principio contenuto nell'articolo predetto in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro trova applicazione, infatti, anche nel caso di crediti liquidati a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall'ingiustificato recesso della controparte (cfr. per tutte, Cass., sez. lav., 11235 del 21/5/2014). 6.1 ### infine, all'eccezione di parte resistente volta ad ottenere la detrazione, dalla somma liquidata a titolo di risarcimento, di quanto eventualmente percepito o percepibile dal ricorrente a titolo di retribuzione o comunque di compensi per attività lavorativa svolta nel periodo successivo alla cessazione del contratto di lavoro (cd. aliunde perceptum o percipiendum), la stessa deve essere rigettata, avendo la resistente prospettato la circostanza non come allegazione, bensì come mera eventualità, sicché anche la prova documentale richiesta sul punto avrebbe avuto carattere meramente “esplorativo” (cfr., in termini, Cass., sez. lav., 27/07/2000, n. 17751, Cass., lav., 22/10/2010, n. 21763, Cass., sez. lav., 25/10/2010, n. 21815).
Piuttosto, il ricorrente ha prodotto in giudizio la domanda di attribuzione della indennità di disoccupazione c.d. Naspi, trasmessa il ###, subito dopo il licenziamento, i solleciti alla ### e la comunicazione dell'### di ammissione al beneficio con decorrenza dall'11/11/2020 (documenti nn. 47-50 del ricorso), sicché risulta documentalmente il suo stato di disoccupazione.
In ogni caso, poi, il ridotto periodo temporale tra l'irrogazione del licenziamento e la pronuncia della presente sentenza, nonché la previsione di una limitazione legale della indennità risarcitoria nel limite massimo di 12 mensilità, sono idonee a contenere la misura dell'attribuzione patrimoniale in favore del lavoratore. 6.2 Infine, dall'indennità così determinata non può essere detratto quanto dal lavoratore percepito, nel periodo, a titolo di indennità di disoccupazione, in ossequio al principio consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 11835/2018, Cass. n. 7794/2017; Cass. n. 2447/2009; Cass. n. 2716/2012), cui in questa sede si intende dare seguito, secondo il quale, “in tema di aliunde perceptum, le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge” (cfr. Cassazione, ### n. 11835 del 15/05/2018).
Avvalora, del resto, tale orientamento, la mancanza di definitività e di stabilità nel tempo della erogazione, perché l'### previdenziale, allorquando gli sarà comunicata la riammissione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro senza soluzione di continuità, dovrà provvedere alla ripetizione di quanto corrisposto, essendo venuto meno ex tunc il presupposto del diritto dell'assicurato alla prestazione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore detraibile dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro. 7. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, alla complessità delle difese e della istruttoria risultata necessaria. P.Q.M. Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, in riforma dell'ordinanza 10856/2021 R.G. emessa dal Tribunale di ### il ###, annulla il licenziamento intimato da ### S.p.A. a ### con lettera del 5/11/2020 e, per l'effetto, condanna la società resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto di € 5.640,68, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, entro il limite delle 12 mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali. ### inoltre, ### S.p.A. al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Dispone la trasmissione di copia degli atti di causa alla ### della Repubblica presso il Tribunale di ### per ogni sua determinazione in ordine alle dichiarazioni rese dal testimone ### all'udienza del 10/10/2022. ### 6/12/2022. ### n. 3652/2022
causa n. 3652/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cerroni Laura