blog dirittopratico

3.397.798
documenti generati

v4.8
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
 
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
18

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 839/2025 del 31-01-2025

... in ordine alla ripetibilità dell'indebito assistenziale. ### l'insegnamento della Corte, l'indebito assistenziale è ripetibile solo in presenza di specifiche condizioni: “###à dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI ### Il Giudice del lavoro, dott. ### lette le note sostitutive dell'udienza dell'08.1.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella controversia iscritta al n. 1877/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito; TRA ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliato in #### alla ###. Marone n. 6, presso lo studio degli avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono; RICORRENTE CONTRO I.N.P.S. - ### della ### in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. ### n. 55; RESISTENTE ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione di invalidità civile n. ### (indennità di accompagnamento), e di aver ricevuto dall'### in data ###, un provvedimento di indebito per il recupero dell'importo di € 1.074,57, con la seguente comunicazione: “[…] da luglio 2020 a dicembre 2021 sulla pensione numero ### categoria ### l'### ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.074,57”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025
Lamentava l'illegittimità del provvedimento, deducendo l'irripetibilità dell'indebito in quanto non causato da dolo, né tantomeno da colpa, ma da un errore commesso dall'istituto previdenziale in sede di erogazione. 
Rappresentava di aver presentato ricorso amministrativo e che lo stesso era stato respinto con delibera n. 239751 del comitato provinciale dell'### del 07.12.2023. 
Tanto premesso, conveniva l'### innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare l'inesistenza dell'indebito contestatogli dall'I.n.p.s. oltreché l'irripetibilità delle somme oggetto della richiesta di restituzione da parte dell'I.n.p.s.; 2. Condannare l'I.n.p.s. alla restituzione, in favore del sig. ### delle trattenute maturate fino all'accoglimento della domanda; 3. con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone”. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'### si costituiva in giudizio deducendo la legittimità dell'indebito in quanto generato dalla percezione di redditi non comunicati dal ricorrente, con conseguente superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento della maggiorazione economica. 
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. 
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 08.1.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. 
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.  2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 
Come detto, parte ricorrente lamenta l'illegittimità ed irripetibilità della somma richiesta nel provvedimento di indebito del 16.1.2023, alla luce del mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge, nonché dell'affidamento incolpevole generatosi a seguito del comportamento dell'ente previdenziale. 
Il provvedimento di ripetizione oggetto del presente giudizio riporta la seguente motivazione: “### la sua pensione numero ### categoria ### è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione della maggiorazione sociale; - rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione). […] Pertanto, da luglio 2020 a dicembre 2021 sulla pensione numero ### categoria ### l'### ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.074,57. Nelle pagine che seguono troverà il prospetto delle voci che hanno subito delle variazioni. Tale importo sarà recuperato attraverso una trattenuta, per n. 20 rate mensili, sulle pensioni in godimento, a partire dalla prima rata utile e fino ad estinzione del debito”. 
In particolare, l'ente previdenziale ha dedotto il superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento della maggiorazione sociale, a causa della percezione di redditi da lavoro dipendente per l'anno 2020 (come certificazione fiscale allegata in atti). 
Tanto premesso, occorre muovere dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripetibilità dell'indebito assistenziale.  ### l'insegnamento della Corte, l'indebito assistenziale è ripetibile solo in presenza di specifiche condizioni: “###à dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'### del ###”, (cfr. Cass n. 5984/2022). 
In particolare, in ordine alla maggiorazione sociale ex art. 38, legge n. 448/2001, specifico oggetto del provvedimento di indebito, i ### di legittimità hanno affermato: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art. 3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (Cass. n. 13915/2021). 
Sul punto, l'ente previdenziale ha lamentato l'illegittimità della condotta della ricorrente caratterizzata dal cd. dolo omissivo, la quale, consapevole del superamento i limiti reddituali previsti dal legislatore, avrebbe omesso di comunicare tale circostanza rilevante al fine del calcolo della prestazione ed asseritamente non conoscibili dall'### Al contrario, la prospettazione di parte ricorrente si fonda sull'irripetibilità dell'indebito vantato dall'### per aver agito in buona fede, non avendo indotto in errore con il suo comportamento l'ente previdenziale. 
Ebbene, la prospettazione attorea trova conferma documentale in quanto l'ulteriore reddito che avrebbe determinato l'indebito di cui è causa era sicuramente conoscibile all'ente previdenziale, non potendo quindi trovare applicazione quanto affermato al punto d) della sentenza della Corte di Cassazione n. 5984/2022 sopra richiamata (“[…] d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”). 
Non è ravvisabile, dunque, alcuna condotta caratterizzata da cd. dolo omissivo laddove si consideri che lo stesso ente previdenziale in memoria di costituzione produce la documentazione che avrebbe determinato il superamento dei limiti reddituali previsti dal legislatore per l'erogazione della maggiorazione sociale. 
Per cui vale quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025 che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”, (cfr. Cass. n. 13223/2020). 
A ciò si aggiunga, peraltro, che la documentazione in atti smentisce anche nel merito l'asserito superamento del limite reddituale previsto per il riconoscimento della maggiorazione economica (di € 8.469,63 euro). 
Ciò in quanto il superamento del limite reddituale sarebbe derivato dalla percezione di redditi da lavoro dipendente per € 2.643,00 a titolo di naspi, oltre ad € 720,00 a titolo di arretrati, per un totale complessivo di € 3.363,00, cui si aggiunge quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento in godimento per l'anno 2020. 
Com'è noto, tuttavia, l'indennità di accompagnamento, essendo una prestazione di natura assistenziale, non è qualificata come reddito imponibile e pertanto (oltre a non essere soggetta a tassazione) non va indicata nella dichiarazione dei redditi e non concorre a formare il reddito valutabile ai fini del riconoscimento del beneficio della maggiorazione sociale. 
In accoglimento del ricorso, dunque, va annullato il provvedimento di indebito dell'### del 16.1.2023, per l'indebito generato dalla revoca della maggiorazione sociale e va dichiarato non ripetibile l'indebito ivi riportato; per l'effetto, l'ente va condannato alla restituzione in favore del ricorrente ### di quanto pro tempore trattenuto a tale titolo.  3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto, con attribuzione in favore degli avv.ti ### e ### antistatari.  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro, dott. ### definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: • in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto da ### l'importo di € 1.074,57 di cui al provvedimento del 16.1.2023; per l'effetto, condanna l'### al pagamento in suo favore di quanto pro tempore trattenuto a tale titolo; • condanna l'### in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre ### CA e rimborso forfettario, con attribuzione. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
Così deciso in Napoli, il ### Il Giudice dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 31/01/2025

causa n. 1877/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gambardella Giuseppe

8

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6966/2023 del 13-12-2023

... domanda di accertamento negativo dell'indebito contestato dall'### in ragione della ritenuta insussistenza del requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione. Va dunque dichiarata l'inesistenza dell'indebito di €.8.010,99 per erogazione di indennità di disoccupazione ### di cui alla nota ### del 28.10.2020. Le ragioni della decisione e l'attivitò difensiva svolta giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara l'inesistenza dell'indebito di €.8.010,99 per erogazione di indennità di disoccupazione ### di cui alla nota ### del 28.10.2020; 2) compensa le spese; 3) fissa termine di gg 60 per il deposito della sentenza. Napoli, (leggi tutto)...

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI ### IL GIUDICE dott.ssa M. Fontana quale giudice del lavoro alla pubblica udienza del 21.11.2023, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza e assistenza obbligatorie iscritta al 4372/'21 del #### rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. 
D. Puca, presso il cui studio in ### alla via ### n. 4, elett.te domicilia ###, in persona del leg. rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. ### n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. C. Moscariello, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile ### di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data ###, la ricorrente in epigrafe esponeva: che, a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta in data ###, aveva presentato all'### richiesta di ### che la domanda era stata accolta a partire dal 10.10.2019 e per n. 595 giornate; che l'istituto aveva provveduto ad erogare le somme fino al 30.09.2020; che, in data ###, l'istituto aveva contestato indebita percezione della prestazione per l'importo complessivo di euro 8.010,99; di aver proposto ricorso in data ###. 
Deduceva: di aver sottoscritto lettera di licenziamento il 9.102019, senza riceverne copia; che in data ### l'ex datore di lavoro aveva corrisposto il t.f.r. a mezzo bonifico; che nell'estratto contributivo figurava, quale data di cessazione del rapporto di lavoro, quella del 15.10.2019. Tanto premesso, assumendo l'inesistenza o comunque l'irripetibilità dell'indebito, rassegnava le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all'### ed ha diritto alla ### per un periodo di giorni 595 a partire dal 10.10.2019 con conseguente condanna dell'### al pagamento dei residui ratei di ### maturati e non riscossi. In via subordinata ritenere comunque dovuta la ### per n. 595 giorni dal 10.12.2019 con compensazione delle somme già corrisposte e non dovute per il periodo dal 10.10.2019 al 10.12.2019 e conseguentemente condannare l'### al pagamento dei ratei maturati e non riscossi”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'### deducendo che il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni in data ###. 
La domanda merita accoglimento.   ###à mensile di disoccupazione denominata 'nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego ###' è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con 'la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione' e 'con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015'.   A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la ### è attribuita 'ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione'; ###. 3 co. 2 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 precisa che la ### 'è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa'.   Ai sensi dell'art. 5 “### e' corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”. 
Parte convenuta contesta il requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione, assumendo la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni alla data dell'11.12.2019. A seguito di ordine di esibizione, il competente ufficio territoriale dell'### del lavoro ha comunicato che non risulta attivazione di procedura di convalida di dimissioni con riferimento alla lavoratrice in oggetto. Pertanto, posto che da un lato non risulta presentazione di dimissioni alla data indicata da parte resistente e dall'altro è invece documentato il versamento di somme a titolo di t.f.r. nella diversa ed anteriore data del 15.10.2019, elemento che lascia ritenere l'intervenuta cessazione del rapporto già a quella data, in difetto di elementi di prova della riconducibilità di detta risoluzione a volontà della lavoratrice, deve presumersi che la cessazione del rapporto sia avvenuta per decisione datoriale, con conseguente ravvisabilità nella specie del requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione. 
Deve dunque concludersi per l'accoglimento della domanda di accertamento negativo dell'indebito contestato dall'### in ragione della ritenuta insussistenza del requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione. 
Va dunque dichiarata l'inesistenza dell'indebito di €.8.010,99 per erogazione di indennità di disoccupazione ### di cui alla nota ### del 28.10.2020.   Le ragioni della decisione e l'attivitò difensiva svolta giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara l'inesistenza dell'indebito di €.8.010,99 per erogazione di indennità di disoccupazione ### di cui alla nota ### del 28.10.2020; 2) compensa le spese; 3) fissa termine di gg 60 per il deposito della sentenza. 
Napoli, 21.11.2023 

IL GIUDICE
dr. ### n. 4372/2021


causa n. 4372/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Fontana Manuela, Talamo Roberta

1

Tribunale di Benevento, Sentenza n. 1327/2023 del 22-12-2023

... del provvedimento accertamento di indebito notificato in data ### conseguenziale al riconoscimento della indennità di disoccupazione ### del sig ### n. 944419/2017 ottenuta su domanda di indennità ### n. ###08 DEL 23/08/2017 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento della indennita' di disoccupazione ### di cui alla domanda 944419/2017 accolta dall'istituto previdenziale con decorrenza dal 14/08/2017 per 704 settimane fino al 10/08/2019 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto in restituzione all'### dal ricorrente per la ### corrisposta ; accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l 'inefficacia e/o decadenza dell'avviso di pagamento e degli atti conseguenziali anche di compensazione notificata in data ### relativo all'indennità di disoccupazione (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento Il Giudice designato, dottoressa ### nella causa iscritta al n. 5279/2022 (cui è riunito il proc. n. 249.23) TRA ### rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli ###, #### e ### presso i quali elettivamente domicilia in Napoli al ### n. 137 giusta mandato in calce al ricorso ; - parte ricorrente - ##### elettivamente domiciliat ###C/###. ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta delega in atti; ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### in virtù di procura generale alle liti elettivamente domiciliat ###, presso l'### della ### di ### - parti resistenti - all'esito della trattazione scritta del 21/12/2023 la causa veniva decisa, ai sensi mediante lettura e pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
FATTO E DIRITTO 1. 
Con ricorso in riassunzione ### ha chiesto di “### e dichiarare che al ricorrente compete la complessiva somma di ### 90.802,93 e/o la maggiore o minore somma di giustizia per il periodo dal 16/05/2017 al 14/07/2021 per le retribuzioni e le indennità sopra descritte oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione dei crediti al saldo; accertare e dichiarare l'omessa o parziale contribuzione del periodo dal 16/05/2017 al 14/07/2021 nonché accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto sin dal 01/04/1990 in via continuativa attività gravosa consistente in addetto allo spostamento merci, conduttori di veicoli, macchinari mobili e di sollevamento con il diritto del ricorrente all'ottenimento dell'Ape sociale e/o ### e per l'effetto condannare la ### società cooperativa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ### al ### della ### A/3, 80143 ### di ### al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di ### 90.802,93 e/o della maggiore o minore somma di giustizia per il periodo dal 16/05/2017 al 14/07/2021 per le retribuzioni e le indennità descritte in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione dei crediti al saldo nonché al versamento dei contributi dovuti in favore dell'### nonché al pagamento in favore del ricorrente a titolo di danno dell'importo corrispondente all'APE sociale e/o della ### da accertarsi in separato giudizio anche a seguito delle determinazioni dell'istituto previdenziale a partire dal 14/07/2021 alla data dell'effettivo pagamento da parte dell'### e/o quello diverso ritenuto di giustizia; ### nell'ipotesi di riconoscimento da parte dell'### delle somme dovute a titolo di APE sociale e/o ### e dichiarare che, per le motivazioni di cui in premessa, al ricorrente compete la complessiva somma di ### 90.802,93 e/o la maggiore o minore somma di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 giustizia per il periodo dal 16/05/2017 al 14/07/2021 per le retribuzioni e le indennità sopra descritte oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione dei crediti al saldo; accertare e dichiarare l'omessa o parziale contribuzione del periodo dal 16/05/2017 al 16/05/2021 nonché il diritto del ricorrente all'ottenimento dell'Ape sociale e per l'effetto condannare la ### società cooperativa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ### al ### della ### A/3, 80143 ### di ### al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di ### 90.802,93 e/o della maggiore o minore somma di giustizia per il periodo dal 16/05/2017 al 14/07/2021 per le retribuzioni e le indennità descritte in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione dei crediti al saldo nonché al versamento dei contributi dovuti in favore dell'### Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. 
In particolare, il ricorrente ha esposto: - che veniva assunto con contratto full time a tempo indeterminato dalla società cooperativa ### a.r.l. che si era aggiudicata l'appalto per le lavorazioni esternalizzate dalla società ### s.p.a. presso lo stabilimento di ### sito alla ### - che nell'anno 2006, a seguito di nuova gara indetta dalla ### la società ### società cooperativa, si aggiudicava l'appalto precedentemente in carico alla ### A.r.l.; - che nei fatti, quindi, il ricorrente operava per lo svolgimento della propria attività su carrelli privi di climatizzazione; - che la ### non ha corrisposto al ricorrente la indennità celle frigo né ordinaria né straordinaria; - che nell' Aprile 2017, la società ### S.p.a. comunicava che dal 01 Maggio 2017 dello stesso anno lo stabilimento di #### sito alla ### sarebbe stato interessato da lavori di ristrutturazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 ed avviamento di una nuova fascia di prodotti, con una riduzione della forza lavoro per l'appalto ### rimanendo invariati gli altri appalti; - che il regolamento della cooperativa prevede l'offerta, in caso di crisi, nel rispetto del principio mutualistico, di opportunità lavorative anche implicanti mansioni inferiori, (vedi doc. n. 6 e 7) con rotazione anche presso altri cantieri così come la ### aveva sempre operato (v. doc. 70); - che la riduzione però non riguardava tutti gli addetti all'appalto ma riguardava solo alcuni tra gli addetti alle pulizie ed alcuni di quelli addetti alla produzione. In particolare le attività residue dell'appalto ### si riducevano dalle 32 alle 7 unità, di cui 3 impiegati per la pulizia industriale e n. 4 soci lavoratori impiegati nella movimentazione delle merci, nel mentre rimanevano invariati gli ulteriori altri appalti con l'utilizzazione complessiva di circa una ottantina di addetti e rimanevano altresì inalterate le mansioni che i residui lavoratori dovevano svolgere per la ### non essendoci sul punto alcuna variazione dell'appalto; - che la società ### gli inviava lettera del seguente tenore letterario: “in considerazione delle note vicende che hanno determinato la drastica riduzione delle attività oggetto dell'appalto acquisite dalla società cooperativa ### presso lo stabilimento di ### della committente ### nell'ambito del quale ella è impiegato con contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 6 comma 3 del regolamento aziendale approvato all'assemblea dei soci in data ### disponiamo la sospensione del Suo rapporto di lavoro con l'auspicio di poterLE quanto prima sottoporre ed offrire una nuova opportunità lavorativa” (vedi doc. 10); - che la sospensione veniva altresì attuata senza comunicare e rispettare i criteri previsti dall'art 5 L. 223/91; - che pertanto la sospensione del lavoratore, già comminata senza indicare nemmeno il periodo né il trattamento retributivo spettante (mai corrisposto), era Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 stata decisa ed effettuata dalla società ### già prima del compimento dell'iter consultivo in violazione dei criteri di correttezza e buona fede, di ### e di contratto; - che tali circostanze comportano l'inesistenza giuridica anche per illiceità dell'oggetto e come detto in ogni caso l'assoluta inefficacia della sospensione senza stipendio dell'odierno ricorrente decisa in maniera arbitraria, unilaterale, dal legale rapp.te p.t. in carenza di potere; - Che il ### con lettera raccomandata A/R ###4 impugnava la comunicazione di sospensione (vedi doc. n. 13); - che a tale missiva la società cooperativa non dava alcun riscontro se non con lettera del 07.07.2017 con la quale offriva al ricorrente una opportunità lavorativa con orario ridotto (una settimana al mese) presso il cantiere pastificio ### di ### - che avendo dato disponibilità al lavoro così come gli altri lavoratori sospesi, insieme agli stessi, si recava presso la sede operativa della ### nel giorno e nell'ora indicato, e gli veniva sottoposto un nuovo contratto di lavoro questa volta part time e senza le tutele previste dalle clausole sociali ; - che si era fatto accompagnare, oltre che dagli altri lavoratori sospesi, anche dal sig. ### sindacalista ####. ### faceva rilevare che trattavasi di un nuovo contratto con effetto novativo questa volta part time e senza le tutele previste dalle clausole sociali. Precisava, inoltre, che non era necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto (peggiorativo e part time su iniziativa del datore di lavoro) essendo egli già lavoratore della ### - che pertanto, unitamente ad altri lavoratori, aveva chiesto di vedere riconosciuta una posizione lavorativa alle stesse condizioni se non migliorative, della precedente con identiche condizioni contrattuali in termini di impiego, mansioni, livello inquadramento e retribuzioni; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 - che la società comunicava al dipendente, la risoluzione del rapporto di lavoro e l'esclusione da socio; - che otteneva la ### ma impugnava sia il licenziamento sia il verbale assembleare nel quale era deliberata l'esclusione del socio (vedi doc. n. 20); - Che il Giudice del lavoro di ### con ordinanza decideva “in parziale accoglimento del ricorso accerta l'illegittimità della delibera dell'11/8/2017 di esclusione dei ricorrenti dalla compagine sociale e per l'effetto, dichiara la ricostituzione del rapporto societario e dell'ulteriore rapporto di lavoro a tempo indeterminato …”(vedi doc. n.21); - che la ### proponeva opposizione alla ordinanza di cui sopra ed il Giudice del lavoro con sentenza; - che con sentenza n. 1006/2019 il Tribunale di ### così decideva “accoglie parzialmente il ricorso dei ricorrenti #### e ### e, per l'effetto, in parziale riforma della ordinanza impugnata: dichiara illegittima la delibera dell'1/8/2017 di esclusione dei predetti dalla società e dichiara ricostituito il rapporto societario. Annulla i licenziamenti dei ricorrenti e condanna la società resistente ### alla reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato oltre al pagamento di una indennità pari a otto mensilità, ciascuna commisurata alla retribuzione globale di fatto dovuta per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione ……” (vedi doc. n. 22) - che la ### proponeva reclamo avverso la sentenza resa dal Giudice del ### - che la Corte di Appello di ### con sentenza n.4163/2019 decideva il reclamo e confermava la illegittimità del licenziamento e la ricostituzione del rapporto associativo e lavorativo ma riformava la sentenza per quanto concerneva le indennità liquidate (vedi doc. n. 23); Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 - Che nelle more la ### reintegrava il lavoratore nella compagine sociale con lettera del 09 Marzo 2018, (doc. 25) senza corrispondere alcunché al lavoratore né provvedeva a regolarizzare presso l'### la posizione previdenziale obbligatoria del lavoratore anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della L. 389/89 il tutto come risulta dal depositato estratto contributivo del ricorrente (v.doc. 26); - Che con lettera del 20/02/2020 la ### finalmente inviava al lavoratore un'ulteriore offerta lavorativa e lo invitava a svolgere mansioni di carrellista presso un pastificio di ### a partire dal 09/03/2020; - Che accettava la suddetta offerta di lavoro; - Che il giorno prima dell'inizio del lavoro gli veniva comunicato di non recarsi presso il predetto pastificio atteso l'inizio dello stato pandemico; - che successivamente agli inizi di Agosto 2020 gli veniva proposto di recarsi presso il cantiere Fiordagosto di ### in provincia di ### per un ulteriore attività lavorativa per due mesi per svolgere le mansioni di carrellista in un opificio esercente attività di confezione di prodotti alimentari come risulta dall'estratto contributivo; - che accettava la proposta ed andava a lavoro presso il suddetto stabilimento fino al 30/09/2020; - che in data ### veniva ulteriormente sospeso senza stipendio con lettera del seguente tenore:” con la presente le comunichiamo che l'appalto dove lei è stato applicato dal 05/08/2020 con mansioni di carrellista aveva carattere temporaneo come già comunicato a suo tempo con nota del 29/07/2020 ed è cessato in data ### sulla base della delibera del consiglio di amministrazione adottata in data ### che ha rinnovato la precedente decisione assunta già con delibera del 15/05/2017 disponiamo la sua sospensione in assenza di altre possibilità lavorative da offrirle coerenti con le sue mansioni Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 ed inquadramento professionale. La sospensione avrà efficacia dal 01/10/2020; (doc. 28); - che nel febbraio del 2021 la cooperativa lo invitava a recarsi presso lo stabilimento ### di ### per ivi svolgere le mansioni di carico e scarico. Il ricorrente anche in questo caso si recava presso lo stabilimento ### indicatogli dalla cooperativa (v. doc. 29); - che in data #### lo escludeva nuovamente dalla compagine sociale recedendo dal rapporto di lavoro (v doc. 30 e doc 31); - che il licenziamento non veniva impugnato in quanto, stanco del comportamento della cooperativa preferiva fare la richiesta di pensione ai sensi di legge, avendone i requisiti necessari e sufficienti; - che in data ### privo di sostentamento perché sospeso senza stipendio, presentava domanda n. ###08 per il riconoscimento della ### accolta dall'### previdenziale per n. 704 giorni e relativo al primo licenziamento dichiarato poi illegittimo - che a seguito dell'ulteriore licenziamento del 14/07/2021, con domanda ###29 in data ###, per mezzo di intermediario abilitato, presentava istanza di Ape sociale; v. doc. 32 - che l'### rigettava la richiesta di cui sopra per mancanza di fruizione ### (v. doc. 33); - che con PEC del 28/02/2022 inviata alla ### richiedeva il pagamento delle indennità e spettanze anche a titolo di danno nonché invitava la ### alla regolarizzazione della posizione contributiva (vedi doc. n. 34); - che con PEC del 28/02/2022 inviata all' ### di ### denunciava l'omesso versamento dei contributi previdenziali ed allegava le sentenze intercorse tra le parti atteso che, come risulta dall'estratto contributivo che si deposita per gli anni 2017,2018,2019, 2020 e 2021 risulta una irregolare e/o omesso versamento contributivo (doc. n. 35); Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 - che ancora privo di sostentamento non si è visto riconosciuto nè il diritto alla retribuzione nè quello di accesso alle misure a sostegno del reddito. 
Si è costituito l'### chiedendo in caso di accoglimento del ricorso la condanna della ### al pagamento dei contributi nei limiti della prescrizione. 
Si è costituita tardivamente la ### chiedendo il rigetto del ricorso. 
Con separato ricorso riunito al presente il ricorrente citava in giudizio l'### chiedendo di “fissare, con urgenza, l'udienza di discussione della causa per ivi sentire reiectis contraris, così provvedere previa declaratoria della inesistenza, nullità, annullabilità, del provvedimento accertamento di indebito notificato in data ### conseguenziale al riconoscimento della indennità di disoccupazione ### del sig ### n. 944419/2017 ottenuta su domanda di indennità ### n. ###08 DEL 23/08/2017 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento della indennita' di disoccupazione ### di cui alla domanda 944419/2017 accolta dall'istituto previdenziale con decorrenza dal 14/08/2017 per 704 settimane fino al 10/08/2019 e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto in restituzione all'### dal ricorrente per la ### corrisposta ; accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l 'inefficacia e/o decadenza dell'avviso di pagamento e degli atti conseguenziali anche di compensazione notificata in data ### relativo all'indennità di disoccupazione naspi n. 944419/2017e, per l'effetto, dichiarare illegittima la richiesta di pagamento avanzata dall'### di ### 17.755,70 e degli atti connessi al suindicato provvedimento e per l'effetto ordinare all' #### della ### sede ###persona del suo legale rappresentante pro tempore , con sede ###l'annullamento di tutti gli atti connessi ;### e dichiarare la illegittimita' delle trattenute effettuate dall'### in ragione di un quinto dell'assegno di invalidita' n. 15042315 categoria IO liquidato con provvedimento del 07/07/2022 in compensazione di quanto corrisposto con Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 ### n. 944419 /17 e per l'effetto ### l'### della ### sede ###persona del suo legale rappresentante pro tempore , con sede ###alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto in ragione di un quinto dell'assegno di invalidità. 
In via del tutto subordinata ### e dichiarare che le trattenute in compensazione a titolo di restituzione ### debbano essere calcolate sul netto e non sul lordo sia della ### che dell'IO e per l'effetto ### l'### della ### sede ###persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede ###alla restituzione della maggior somma indebitamente trattenuta da determinarsi in separato giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione”. 
Si è costituito l'### chiedendo il rigetto del ricorso.  2. 
In via preliminare, va precisato che con delibera del CdA dell'11.08.2017 il ricorrente è stato escluso dalla cooperativa e licenziato; il giudizio avverso il licenziamento si è concluso, dopo fasi alterne, con sentenza della Corte d'Appello di ### n. 4163/2019 che ha ritenuto illegittimi l'esclusione dei soci lavoratori e il licenziamento (con conseguente ricostituzione del rapporto associativo e di lavoro ex tunc) ma inapplicabili le tutele ex art. 18 stat. lav. 
Venendo al caso di specie, il lavoratore lamenta l'illegittimità della sospensione dal lavoro comunicata il ###, il mancato pagamento delle retribuzioni e delle differenze retributive per indennità frigo e vestiario, il mancato versamento dei contribuiti a seguito di reintegra disposta dal Tribunale e il fatto che per tale motivo l'### gli abbia chiesto in restituzione la ### e negato l'APE sociale (come da procedimento riunito al presente). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 3. 
Con riferimento alla sospensione dal lavoro parte ricorrente sostiene l'illegittimità dell'atto sotto diversi profili formali e sostanziali come il mancato rispetto dei criteri di rotazione dei lavoratori. 
Ebbene per ciò che concerne gli aspetti formali, la domanda va rigettata in quanto generica e poco circostanziata. 
In particolare dalla documentazione allegata risulta che a seguito dell'apertura del licenziamento collettivo da parte della ### le stesse organizzazioni sindacali che hanno preso parte al confronto hanno chiesto alla società di valutare soluzioni alternative ai licenziamenti tra cui la sospensione dei lavoratori interessati all'esubero per l'intero periodo di chiusura dei cantieri ### e la ricollocazione con rotazione organizzativa presso altri cantieri (v. verbali incontro sindacale maggio 2017). 
Pertanto, la società ha disposto la sospensione dal lavoro proprio sulla base della richiesta delle organizzazioni sindacali, le quali non hanno contestato la sussistenza dei presupposti della apertura della procedura di licenziamento. 
Inoltre, la sospensione dal lavoro ha riguardato non solo il ricorrente, ma anche gli altri lavoratori addetti al medesimo appalto ### per un totale di 15 unità e tutti i lavoratori sospesi sono stati destinatari della proposta di lavoro già qualche giorno dopo la sospensione (contratto part time presso il pastificio ### e molti di essi hanno accettato. 
Non appaiono pertanto giustificate le doglianze, anche con riferimento ai criteri di scelta, formulate dal ricorrente il quale, dopo molti anni, ha deciso di contestare il provvedimento di sospensione, peraltro già contestato in via stragiudiziale in data ### e successivamente nell'ambito del proc. di impugnativa del licenziamento dinanzi al Tribunale di ### (v. ordinanza R.G.  21752.17). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
E' vero che “la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Ne' può ritenersi che la non immediata proposizione dell'azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell'art.  1227 c.c." (v. Cass. 5/02/2018, n. 2739, in senso analogo v. Cass. 13/02/2020, 3657 e Cass. ### cit.), tuttavia il ricorrente nulla deduce o allega al fine di provare la domanda risarcitoria. 
Al contrario parte resistente ha documentato che la sospensione ha riguardato tutti i lavoratori addetti all'appalto ### e in ogni caso la stessa ha avuto una durata di pochi giorni. 
Ne consegue che sotto tale aspetto la domanda va rigettata. 
Con riferimento alle altre domande, si osserva quanto segue.  4. 
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente dapprima sospeso dal lavoro, non avendo accettando le proposte lavorative alternative formulate dalla società convenuta in quanto peggiorative rispetto al precedente contratto, veniva escluso dalla società e licenziato ex art. 6 del regolamento aziendale. 
Avverso tali atti ha proposto ricorso definito con sentenza della Corte d'Appello di ### che ha dichiarato l'illegittimità della delibera di esclusione e del conseguente licenziamento (ritenendo insussistente la violazione del regolamento aziendale da parte del socio lavoratore) e ordinato la ricostituzione del rapporto associativo e lavorativo con efficacia ex tunc. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 ### pur comunicando in data 09 Marzo 2018 di dover dare esecuzione alla predetta sentenza, soltanto agli inizi di Agosto 2020 proponeva al lavoratore di recarsi presso il cantiere Fiordagosto di ### per lo svolgimento di una attività lavorativa fino al 30/09/2020 in quanto in data ### il ricorrente veniva ulteriormente sospeso senza stipendio. Successivamente nel febbraio del 2021 la cooperativa invitava il ricorrente a recarsi presso lo stabilimento ### di ### per svolgere le mansioni di carico e scarico fino al 14/07/2021 data in cui la ### escludeva nuovamente il ricorrente dalla compagine sociale recedendo dal rapporto di lavoro (v. estratto contributivo e missive in atti). 
Ebbene, è evidente che parte resistente non ha ottemperato a quanto statuito nella sentenza soprarichiamata dal momento che non ha provveduto alla ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro del ricorrente, a seguito di accertamento giudiziale della illegittimità del verbale assembleare dell'11.8.17 di esclusione come socio e come lavoratore. 
Invero come precisato nella sentenza, nel caso di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, l'impugnazione della delibera di esclusione e del provvedimento di irrogazione del licenziamento, fondati sul medesimo fatto, comportano che l'accertamento della illegittimità della delibera per insussistenza del fatto determina, con efficacia "ex tunc", sia la ricostituzione del rapporto associativo che quella del rapporto di lavoro, anche se tale effetto pienamente ripristinatorio (deriva dagli effetti dell'annullamento del negozio giuridico senza che venga in rilievo la tutela reintegratoria ex art. 18 Statuto dei lavoratori (v. anche Cass. civile sez. lav., 16/11/2021, n.###). 
Ne consegue che spettano al lavoratore le differenze retributive per il periodo dal 14.8.17 (data dell'esclusione illegittima) fino al 31.7.20, dal momento che in data ### veniva assunto per poi essere nuovamente sospeso in data ###. 
Con riferimento a tale seconda sospensione dal lavoro, nulla deduce di specifico il ricorrente, né risulta essere stata mai impugnata. Ne consegue che con Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 riferimento a tale periodo non può essere rivendicato il pagamento di differenze retributive.  5. 
Con riferimento all'#### dagli atti risulta che il ricorrente ha iniziato a lavorare presso il cantiere della ### in località ### nel 2003, nell'ambito di un appalto avente ad oggetto i servizi di facchinaggio all'interno dello stabilimento, quale socio lavoratore della cooperativa ### che applicava ai propri dipendenti il ### trasporto merci, logistica e spedizioni. 
Successivamente la ### si è aggiudicata l'appalto indetto dalla ### per effetto di un accordo fra sindacato, ### e ### è stata quindi assicurata agli otto lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, fra cui il ricorrente, la continuità del rapporto di lavoro, alle condizioni da definirsi con un apposito accordo aziendale da stipularsi tra i lavoratori interessati, l'O.S. UILA - UIL, a cui essi aderivano, e la subentrante ### Tale accordo è stato sottoscritto in data ### e ha previsto che la ### avrebbe assunto gli otto lavoratori con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 3.01.2007, e che costoro avrebbero altresì aderito alla cooperativa come soci. 
Al rapporto di lavoro sarebbe stato applicato il ### del settore pulizie, sia per la parte economica che per quella normativa; la ### si impegnava peraltro a mantenere invariato il trattamento economico tabellare in godimento, pertanto la differenza tra i valori delle due paghe tabellari sarebbe stata corrisposta sotto forma di superminimo individuale riassorbibile. 
Con specifico riguardo alla maggiorazione denominata “cella frigo”, in godimento ai lavoratori della ### l'accordo prevedeva che “in considerazione delle mutate condizioni lavorative che prevedono l'utilizzo di muletti climatizzati a temperatura costante programmabile, non verrà più Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 riconosciuta; la percentuale di 1/3 del suo valore attuale si sommerà al superminimo individuale assorbibile seguendone la stessa dinamica di riassorbimento”. 
Fatte queste premesse, le parti si davano atto che “l'unico contratto disciplinante il rapporto di lavoro è quello del settore ### ritenendosi completata, con piena soddisfazione, la transizione dal contratto del settore “### e Spedizioni” al ### già applicato dalla Sefim”, e si impegnavano al rispetto integrale dell'accordo, a cui assegnavano carattere di definitività per tutta la materia che ne costituiva oggetto. 
Il ricorrente deduce di avere diritto a percepire l'indennità di cella frigo (o meglio, i due terzi della stessa indennità non confluiti nel superminimo riassorbibile e non corrisposti) sul presupposto che, di fatto, la ### non avrebbe mai fornito muletti climatizzati a temperatura costante programmabile. 
La domanda così come proposta è infondata, posto che l'indennità cella frigo non è - pacificamente - contemplata dal ### applicato dalla datrice di lavoro e che il superamento della stessa, mediante ### riconduzione al superminimo ad personam, è stato espressamente pattuito nell'accordo collettivo aziendale. 
Al riguardo possono essere utilmente richiamati i principi affermati dalla S.C. in punto di successione fra contratti collettivi. 
Sul punto la Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13879 del 14/06/2007) che, nel caso in cui a una disciplina collettiva privatistica succeda altra disciplina di analoga natura, si verifica l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorché la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori, giacché il divieto di deroga in pejus è posto dall'art. 2077 cod. civ. unicamente per il contratto individuale di lavoro in relazione alle disposizioni del contratto collettivo, con la conseguenza che i lavoratori non possono vantare posizioni di diritto quesito trovando i loro individuali interessi tutela solo tramite quella dell'interesse collettivo. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Correlativamente, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, per cui le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, il lavoratore stesso non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente e ciò in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nel caso di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (v. anche Sez. L, Sentenza n. 21234 del 10/10/2007; ### L, Sentenza n. 16691 del 24/08/2004). 
Dunque, un contratto collettivo successivo può modificare, anche in peggio per i lavoratori, istituti che trovano il loro fondamento in precedenti contratti collettivi, sempre che non si incida su disposizioni inderogabili di legge o in diritti scaturenti da contratti individuali di lavoro. Ed infatti, l'unico limite in materia è dato dalla intangibilità di quei diritti che siano già entrati a fare parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita. La tematica dei “diritti quesiti” attiene unicamente a queste ultime posizioni, sicché la tutela ad essi garantita non è estensibile a mere pretese alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli o di mere aspettative sorte alla stregua di tali precedenti regolamentazioni (così Sez. L, Sentenza n. 19351 del 18/09/2007).  ### del 30.12.2006 è pacificamente vincolante per il ricorrente, sia in virtù della sua incontestata adesione alla ### - ### sia in virtù della sua partecipazione (e sottoscrizione) all'accordo stesso. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Da tanto discende l'impossibilità di rivendicare un'indennità (di fonte esclusivamente contrattuale collettiva) non più prevista dal complesso di norme contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, senza che rilevino i motivi che hanno indotto le parti stipulanti a pervenire alla riduzione (non soppressione) di detta indennità e alla sua riqualificazione come elemento della retribuzione. 
Tuttavia nulla osta all'esame della domanda sotto il profilo risarcitorio, trattandosi - dal momento che rimangono immutati i fatti costitutivi e che non vi è ampliamento del petitum - di una questione di qualificazione giuridica, che non travalica i confini della domanda e rientra nei limiti del potere di qualificazione, attribuito al giudice di merito con il solo limite dato dal divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa perché fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi (v. Cass. 17-11-2010 n. 23215). 
Ciò posto la domanda è comunque infondata. 
La resistente ha provato l'esistenza di vari contratti di noleggio di carrelli elevatori per celle frigorifere, cabinati e in parte climatizzati attraverso copiosa documentazione allegata alla memoria difensiva e non contestata. 
In particolare, sei carrelli elevatori nuovi di marca OM, con cabina conducente completa e riscaldata, con vetri anti appannaggio e idonei all'utilizzo in celle frigo con una temperatura di -30 °C, risultano essere stati noleggiati nel mese di dicembre 2006, proprio in vista dell'assunzione dell'appalto presso la ### (v.  doc. ###. 
Successivamente sono stati noleggiati dei carrelli elevatori ### in parte con cabina per cella frigo (contratti 2008, 2009, 2011 - noleggio di tre cabinati e un cabinato ### per 72 mesi, 2012 - si vedano le lettere di vettura che riportano quale destinatario la ### e quale luogo di consegna ### c/o ### ovvero ### - piattaforma ###, e dopo questi dei carrelli ### (2 mezzi con allestimento cella frigo e uno con cabina riscaldata, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 per 60 mesi: contratto 2015 con allegato elenco dei lavoratori addetti all'uso dei mezzi, fra cui il ricorrente e gli altri circa 30 operai impiegati presso la ###. 
In assenza di puntuale deduzione e prova che le condizioni lavorative del ricorrente siano rimaste invariate rispetto al periodo precedente, costringendolo a sopportare un identico disagio, la domanda va dunque respinta anche sotto il profilo risarcitorio, per assenza della prova tanto della condotta illecita (mancato rispetto delle condizioni pattuite nell'accordo aziendale) quanto dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio patito.  6. 
Anche tale domanda relativa all' INDENNITÀ ### è infondata e va respinta. 
Manca infatti la prova che il ricorrente abbia effettivamente acquistato tute termiche, sostenendo il costo di 700,00 € per ciascuna di esse, e che tali acquisti, ove mai effettuati, siano da ricondurre all'inadempimento della ####. 70 del ### multiservizi, applicato al rapporto di lavoro, si limita a prevedere che gravi sul datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza (quali sono indubbiamente le tute in questione) e per motivi igienico-sanitari. 
Nel caso in esame è pacifico che la ### abbia provveduto alla fornitura delle tute termiche, circostanza comprovata dalla documentazione versata in atti ( ricevute di consegna dell'abbigliamento al ricorrente, doc. ### e confermata da tutti i colleghi escussi, compreso quello citato da parte ricorrente. 
Il ricorrente si duole del fatto che la consegna non sia avvenuta con la dovuta frequenza, tenuto conto del tempo di usura delle tute; al riguardo, deduce che la precedente datrice di lavoro, la coop. ### provvedeva alla sostituzione ogni sei mesi. 
Ebbene, il lavoratore - sul quale gravava il relativo onere - non ha però dedotto (né provato) l'esistenza di alcuna norma di legge o di contratto che ponesse a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 carico della datrice l'obbligo di fornire le tute ogni sei mesi, né che dopo sei mesi le tute diventassero inservibili, né infine che la ### abbia omesso di sostituire le tute in caso fossero usurate o deteriorate, sì da non essere più utili a proteggere contro il freddo. 
Nemmeno ha provato di essere stato costretto a continui lavaggi, e che ciò danneggiasse le tute. Innanzitutto, dalle ricevute di consegna (doc. 16 e 17 ### risulta che nel corso del rapporto sono stati consegnati al ricorrente più di due completi termici (composti da giacca e salopette termici ###, oltre che guanti e berretti termici; invero, le consegne avvenivano ogni due anni circa.  7. 
Con riferimento ai ### secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi dopo Cass. S.U. n. 11199 del 2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), non può essere inferiore all'importo del c.d. "minimale contributivo", ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e - com'è stato recentemente chiarito da Cass. n. 15120 del 2019 - la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d.  contributiva, ma altresì l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 potrebbe essere rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso già Corte cost. n. 342 del 1992). Ciò equivale a dire che non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. n. 15120 del 2019, cit., che, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. n. 13650 del 2019, ha in tal senso superato il diverso principio affermato da Cass. n. 24109 del 2018; in termini, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4676 del 22/02/2021). 
In definitiva, l'obbligo di versare i contributi sulla retribuzione minimale imponibile sussiste finanche nei casi in cui la retribuzione non sia dovuta perché la prestazione è stata sospesa per accordo fra le parti oppure nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione (cfr. ancora Cass. n. 4676/2021, cit.). 
A maggior ragione, quindi, esso sussiste in un caso, come quello di specie, in cui il datore, che abbia sospeso unilateralmente la funzionalità del rapporto, si venga a trovare in una situazione di mora accipiendi e sia tenuto ad adempiere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 comunque all'obbligo contributivo nei limiti della prescrizione quinquennale, come sottolineato dall'### 8. 
Con riguardo al mancato riconoscimento dell'APE sociale, parte ricorrente lamenta, in via del tutto generica, che a causa del comportamento della ### che non ha versato i contributi e non ha dichiarato che ha sempre svolto attività di carrellista in celle frigo a - 30°, gravosa per legge, non ha potuto ricevere la prestazione dall'### La domanda va rigettata in quanto del tutto carente sotto il profilo allegatorio e probatorio degli elementi necessari.  ### sociale è un'indennità erogata dall'### a soggetti che si trovino in condizioni specificate dalla relativa normativa, abbiano compiuto 63 anni e non siano titolari di pensione diretta in ### o all'estero; la prestazione è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art. 24, c. 6, d.l. 201/11, conv. in l. 214/11; spetta ai lavoratori iscritti all'AG. dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Ge. Se. di cui all'art. 2, c. 26, l. 335/95 che: a) si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura ex art. 7 l. 604/66, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a t.d. purché abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, abbiano concluso la prestazione per disoccupazione da almeno 3 mesi e siano titolari di anzianità contributiva di almeno 30 anni; b) assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di I grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 di II grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ed in possesso di anzianità contributiva di almeno 30 anni; c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e siano in possesso di anzianità contributiva di almeno 30 anni (ridotto di un anno per ogni figlio); d) siano lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e abbiano svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, una o più delle attività cd. gravose. 
La parte ricorrente nulla deduce o prova sulla responsabilità della ### circa il mancato riconoscimento della prestazione da parte dell'### limitandosi ad allegare la domanda all'### e la nota di richiesta chiarimenti all'### da cui risulta il rigetto per mancata fruizione della ### 9. 
Con riferimento alla ### dalla documentazione in atti risulta che in data ### il ricorrente presentava domanda n. ###08 per il riconoscimento della ### e che tale domanda veniva accolta dall'### previdenziale per n. 704 giorni (per il periodo dal 24/08/2017 al 10/08/2019); tuttavia essendo stato dichiarato illegittimo il primo licenziamento ed essendo stato ricostituito il rapporto di lavoro con effetto ex tunc l'### con provvedimento datato 01/02/2022 richiedeva la restituzione dell'indennità di disoccupazione ### pari ad euro 17.755,70 (indebito n. ###), procedendo a trattenere l'importo dovuto nella misura di un quinto sulla somma dovuta per l'assegno di invalidità categoria IO n. 15042315. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Parte ricorrente sostiene l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'### poiché il rapporto di lavoro è stato solo formalmente ricostituito dalla ### ma di fatto alcuna retribuzione ha mai percepito né vi è stata effettiva reintegra. 
La circostanza della reintegra o di una eventuale conciliazione in data successiva alla domanda di accesso alla ### non modifica in alcun modo i presupposti di involontarietà dello stato di disoccupazione del lavoratore, tuttavia qualora sia intervenuto concretamente il provvedimento di ricostituzione del rapporto di lavoro ex tunc, l'indennità deve essere restituita. 
Sul punto si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “deve, infatti, darsi continuità ai principi affermati da questa Corte (cfr. Cass. n. 24950 del 2021; 28295/2019 e n. 17793/2020) in relazione a fattispecie aventi ad oggetto l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa restitutoria, azionata dall'### dell'indennità di disoccupazione, stante la identità di ratio ed il generale richiamo contenuto nell'art. 7, comma 12, l. n. 223 del 1991 alla disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; si è affermato, richiamato il R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 45, che “l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost. 16/07/1968, n. 103). La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione del art. 38 Cost., comma 2 e che tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore"; nei precedenti citati si è rilevato che la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo, mentre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento" (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del 27/06/1980) e che solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'### previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 (v.  15.5.2000 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, n. 9418 del 20/4/2007); in definitiva, se alla pronunzia non segue l'effettiva reintegra e senza che il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sentenza favorevole, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita in quanto lo stato di disoccupazione è provocato, e giustificato, dall'atto datoriale di risoluzione, e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, e deve quindi ritenersi comunque involontario” (v. Cass. ###. Sez. ###. 22850 Anno 2022). 
Ciò, in quanto “l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro. La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38 Cost., comma 2” (così, Corte Cost.16 luglio1968, n. 103). 
Pertanto, solo una volta che il licenziamento sia dichiarato illegittimo ed il rapporto venga ripristinato per effetto della reintegrazione, “le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 previdenziale, essendone venuti meno i presupposti” (v. Cass. 20 aprile 2007, 9418; Cass. 17 aprile 2007, n. 9109; Cass. 16 marzo 2002, n. 3904; Cass. 15 maggio 2000, n. 6265). 
Questi i principi sono stati affermati dalla Corte di Cassazione anche bella sentenza del 4 novembre 2019, n. 28295, in un caso in cui le parti avevano raggiunto un accordo transattivo di risoluzione del rapporto, dopo la sentenza con la quale veniva dichiarato illegittimo il termine ed ordinata la reintegra, con il pagamento da parte dell'impresa datrice dei contributi dovuti, oltre ad un importo corrisposto a favore del prestatore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. L'### a seguito del pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro corrispondenti al periodo di disoccupazione, ha richiesto al lavoratore la ripetizione dell'indennità concessa per lo stesso intervallo di tempo. Ma, per i giudici di legittimità, “qualora sia stata resa in sede di impugnativa del termine contrattuale una sentenza di conversione ex tunc del rapporto di lavoro, elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione sarebbe… l'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, che nel caso non si è realizzata, atteso che la sentenza oggi impugnata ha accertato che il lavoratore non è mai stato reintegrato e che per il periodo in contestazione non ha ricevuto le proprie spettanze retributive” e che, quindi, l'### non poteva pretendere la restituzione delle indennità corrisposte al disoccupato.  ###.A.S.p.I. (### per l'###, istituita dal D.Lgs.  22/2015, attuativo della ### 183/2014 (c.d. ###), è l'indennità di disoccupazione che dal 1° maggio 2015 spetta ai lavoratori subordinati (tra cui apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, pubblici dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato) che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 22/2015, “### è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. 
Il successivo art. 3 comma 2 del D.Lgs. 22/2015 prevede poi che “### è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”. 
I requisiti di accesso alla prestazione sono quindi tre: -il requisito lavorativo, per cui nei dodici mesi precedenti il periodo di disoccupazione è necessario avere maturato almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo e dalla loro durata oraria; -il requisito contributivo, per cui nei quattro anni che precedono lo stato di disoccupazione sono richieste almeno tredici settimane di contribuzione, compresa quella dovuta ma non versata, contro la disoccupazione, purché risulti erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali ai sensi della L. 638/1983 e L. 389/1989; -lo stato di disoccupazione involontario, ossia la cessazione del rapporto di lavoro conseguenza del licenziamento. ### è poi riconosciuta in caso di dimissioni del lavoratore o risoluzione consensuale solo in ipotesi specificamente previste.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023
Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente, a seguito dell'ordine di costituzione del rapporto di lavoro, veniva reintegrato solo formalmente e con sospensione senza stipendio e dunque senza che gli siano state corrisposte le retribuzioni e i contributi. 
Ne consegue che l'### non essendosi concretizzata la effettiva reintegra del lavoratore beneficiario a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento, non poteva chiedere la restituzione dell'indennità in parola. La sola sentenza che ordina a reintegrazione, se pure definitiva, non è, infatti, sufficiente a legittimare la restituzione dell'indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore. Perché sia dovuta la restituzione, devono sussistere, contemporaneamente: il pagamento, da parte dell'azienda, dei contributi per il periodo di assenza del lavoratore; il pagamento della retribuzione spettante per il medesimo periodo; ed il rientro materiale in azienda del dipendente. 
In questo caso dunque il lavoratore non essendo stato reintegrato e non ricevendo indennità, si è venuto a trovare in una condizione non dissimile dalla disoccupazione involontaria.  ### disoccupazione involontaria, inoltre, deve valutarsi alla stregua e al momento dell'atto risolutivo. 
Pertanto, la domanda di parte ricorrente va accolta e per l'effetto va dichiarato che nulla è dovuto dal ricorrente con riferimento alla ### con condanna dell'### alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto a tale titolo.  10. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto dei valori medi , stante la complessità delle questioni trattate, previa riduzione tenuto conto dell'accoglimento parziale e della volontà conciliativa manifestata dalla parte resistente. 
Spese compensate nei confronti dell'### stante la natura interpretativa delle questioni trattate.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023 PQM Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, condanna ##### al pagamento delle retribuzioni dovute per il periodo dal 14.8.17 al 31.7.20, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo; 2. condanna la #### al pagamento dei contributi omessi nei limiti della prescrizione quinquennale; 3. accerta e dichiara che nulla è dovuto a titolo di indennità di disoccupazione ### n. 944419/2017, con condanna dell'### alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto a tale titolo oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo; 4. rigetta le altre domande; 5. condanna la #### al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 6171,90 oltre rimb. Forf., iva e cpa come per legge, con distrazione; 6. dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti dell'### Così deciso in ### 22/12/2023 Il Giudice Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/12/2023

causa n. 5279/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Campidoglio Marina, Rillo Caterina

1

Corte di Cassazione, Ordinanza del 02-03-2021

... la classificazione delle tipologie di naspi era stata fatta seguendo una memoria tecnica del consulente di ### redatta solo nel 2014; non era stato possibile verificare ex post l'effettiva appartenenza dei mezzi ad una tipologia o all'altra ovvero con certezza l'epoca della presunta cessazione della condotta illecita, non avendo la ### apportato modifiche ai codici interni dei prodotti identificativi delle varie tipologie di naspi, oggetto di produzione e vendita, cosicché tale scelta non poteva «in difetto di altre prove che era onere della parte convenuta fornire costituire un vantaggio in termini di prova per il contraffattore che vi ha dato causa»); si doveva quindi presumere che, rispetto ai 1345 camion della linea «### fossero in contraffazione tutti i n. 184 dotati di naspo (leggi tutto)...

sul ricorso 25306/2016 proposto da: c-, CL,- , ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### giusta procura speciale per ### dott. ### di ### (####n. 336.110 del 12.10.2016; -ricorrente - nonchè contro ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ###### giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati #### giusta procura speciale per ### dott. ### di ### (####n. 336.110 del 12.10.2016; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 1128/2016 della CORTE ### di TORINO, pubblicata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2021 dal cons. ### lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del ### che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. 
FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Torino, con sentenza n.1128/2016, depositata il 1°/7/2016 - in controversia promossa, nel luglio 2005, a seguito di procedimento cautelare ante causam (conclusosi con rigetto delle misure cautelari richieste), dalla ### spa, impresa operante nel settore delle macchine ed attrezzature per pulizia e raccolta di liquami e rifiuti urbani liquidi e nella produzione di camion-cisterna attrezzati per l'espurgo di pozzi neri e titolare del brevetto europeo 1.050.634, concesso il ###, su priorità italiana del 3/5/1999, reso efficace in ### il 1°/3/2005 (relativo ad «attrezzo che consentiva al braccio guidatubo del tubo aspiratore di muoversi dall'alto in basso, così da evitare di generare curve troppo strette e di danneggiarsi nella fase di riavvolgimento»), nei confronti dell'impresa concorrente ### spa (incorporante la ###, per sentire accertare la contraffazione della porzione italiana della propria privativa industriale, posta in essere da quest'ultima con la fabbricazione e commercializzazione di un camion denominato commercialmente «### jet», che installava un dispositivo avvolgitubo (detto «naspo»), sulla sommità del veicolo, nonché per sentire condannare la convenuta al risarcimento del danno, oltre ad inibitoria, applicazione di penale e pubblicazione della decisione, con domanda riconvenzionale della convenuta di nullità della porzione italiana del suddetto trovato ### per carenza di novità, per pre-divulgazione, e di altezza inventiva, e conseguente domanda dell'attrice, in via subordinata, di conversione della porzione italiana del proprio brevetto per invenzione, in modello di utilità, - ha parzialmente riformato la decisione definiva di primo grado del gennaio 2015, che aveva accolto le domande attrici. 
Più precisamente, il Tribunale di Torino, con sentenza non definitiva del 2013, aveva rigettato la domanda di nullità del brevetto (anche all'esito di un procedimento di opposizione dinanzi all'### definito nel febbraio 2012, ove il brevetto era stato mantenuto, con il n. 19332 BE/2013, ma in forma modificata, con successivo deposito della 3 traduzione italiana presso l'### da parte della ###, non condividendo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che, in due elaborati depositati nel 2006 e nel 2013, aveva ritenuto il titolo di privativa valido non come brevetto ma come modello di utilità; il Tribunale aveva affermato che il trovato ### era dotato di idonea altezza inventiva, nonché aveva accertato la contraffazione ad opera della ### disposto inibitoria, applicazione di penale e pubblicazione della sentenza, rimettendo la causa in istruttoria, per l'espletamento di consulenza tecnica di natura contabile. 
Con la successiva sentenza definitiva del 2015, il Tribunale aveva, preliminarmente, ritenuto che la durata della contraffazione si fosse protratta sino al momento della costituzione di ### nel giudizio di merito, come emergente dalla non contestazione specifica della convenuta, la quale si era limitata ad invocare, in sede ###giudizio, la nullità dell'altrui brevetto e che l'ampia linea di veicoli da essa commercializzati, denominata «### non fosse «interamente costituita da veicoli dotati di naspo superiore», con «braccio guidatubo», interferente con l'altrui privativa industriale, e sino addirittura agli iniziali accertamenti peritali, condotti in sede di prima consulenza tecnica, svolta sul trovato ### ad avviso del giudice di primo grado, l'eccezione sollevata dalla convenuta, solo con memoria di replica del settembre 2013, dopo la sentenza non definitiva ed a seguito di ordine di esibizione, nonché nel corso della consulenza tecnica contabile, in ordine al fatto che, dal 2005, essa aveva prodotto e commercializzato solo tre autoveicoli incorporanti la tecnologia brevetta, su 1345 mezzi appartenenti alla linea commerciale «### comprendente anche automezzi privi di tale dispositivo, e che solo 184 mezzi «### erano dotati di naspo superiore, con diverse tipologie («A, B, C e ### o altri ancora diversi da tali tipologie, dei quali solo il modello A costituiva 4 contraffazione dell'altrui brevetto), implicando un fatto impeditivo dell'illecito, quale la cessazione della produzione di veicoli interferenti con il brevetto ### era tardiva e comunque non provata (considerato, come contestato dalla ### che: la documentazione esibita da ### era priva di data certa, essendo stata tratta da archivio «di lavoro» realizzato da ### nel 2008 e da disegni, «estratti a campione dall'archivio della convenuta»; la classificazione delle tipologie di naspi era stata fatta seguendo una memoria tecnica del consulente di ### redatta solo nel 2014; non era stato possibile verificare ex post l'effettiva appartenenza dei mezzi ad una tipologia o all'altra ovvero con certezza l'epoca della presunta cessazione della condotta illecita, non avendo la ### apportato modifiche ai codici interni dei prodotti identificativi delle varie tipologie di naspi, oggetto di produzione e vendita, cosicché tale scelta non poteva «in difetto di altre prove che era onere della parte convenuta fornire costituire un vantaggio in termini di prova per il contraffattore che vi ha dato causa»); si doveva quindi presumere che, rispetto ai 1345 camion della linea «### fossero in contraffazione tutti i n. 184 dotati di naspo superiore prodotti e commercializzati nel periodo controverso (dalla data della domanda a quella di pubblicazione della sentenza non definitiva, che aveva inibito alla convenuta l'ulteriore produzione dei mezzi in contraffazione). 
Il Tribunale aveva quindi condannato la convenuta a risarcire il danno all'attrice, liquidato, in complessivi C 591.403,96, oltre rivalutazione ed interessi, secondo il criterio residuale della royalty presunta equa (per tecnologie simili, non avendo l'attrice allegato contratti di licenza), di cui al secondo comma dell'art.125 c.p.i., nell'impossibilità di determinare in concreto il danno subito dalla ### e quindi applicando un valore del 3% sul fatturato medio ricavato dalla vendita di ciascun veicolo (intero, essendo il naspo una parte fissa essenziale 5 del veicolo), pari ad C 296.401, abbattuto equitativamente, tenendo conto dei soli costi incrementali di produzione (in misura del 20%), ed in rapporto a n. 184 camion. 
I giudici d'appello, investiti di gravame principale da parte di ### avverso le sentenze, non definitiva e definitiva, di primo grado e di gravame incidentale della ### hanno, per quanto qui ancora interessa: a) ritenuto che il trovato ### per come risultante dalla limitazione in sede ### pur considerate le anteriorità descritte, disponesse di sufficiente altezza inventiva, in quanto «per la prima volta ha consentito di impiegare, nel settore di riferimento (sistemi di spurgo - aspirazione di liquami montati su di un veicolo) contemporaneamente tre funzionalità, fruibili, fino a quel momento, in modo separato», vale a dire «elevata flessibilità di posizionamento del tubo, senza rischi di strozzamento, utilizzo semplice, funzionale e multiforme, struttura robusta che ne consentisse adeguata ed efficace guidabilità sia in fase di srotolamento sia in fase di riavvolgimento, adattabilità a svariate tipologie di automezzi e cisterne, costi competitivi rispetto ad attrezzature analoghe», così costituendo una valida invenzione «di combinazione», tramite una serie di interventi che implicavano attività non evidenti allo stato della tecnica per l'esperto del ramo; b) in ordine al quantum liquidato, non si poteva condividere il ragionamento seguito dal Tribunale, in merito alla tardività ed al difetto di prova dell'eccezione sollevata da ### in punto di cessazione in corso di causa, già a fine 2005, della contraffazione ed avvio della produzione di dispositivi, con tipologia di naspi modificati in modo da non interferire con il brevetto dell'attrice, ed in ordine al fatto che la scelta di ### di non apportare modifiche ai codici interni dei prodotti, così da consentirne la verifica ex post dell'effettiva appartenenza ad una tipologia o ad altra (essendo pacifico che i camion della linea ### attrezzati con naspo 6 superiore dotato di braccio guidatubo radiale erano di differenti tipologie - A, B, C e C ### - e solo il modello A costituiva contraffazione del trovato ###, «non poteva risolversi in un vantaggio per il contraffattore»; c) invero, ad avviso della Corte d'appello, l'omessa tempestiva contestazione, da parte di ### dell'avvenuta produzione dei camion in contraffazione del trovato ### (avendo scelto la convenuta di imperniare le sue difese sulla nullità del brevetto) e l'omessa tempestiva allegazione della cessazione della produzione dal 2005 (effettuata solo dopo la sentenza non definitiva e dopo l'ordine di esibizione delle scritture contabili ed in sede di memoria di replica depositata nel settembre 2013) erano dipesi dal fatto che l'attrice non aveva allegato e provato, anche solo in via ipotetica, quale fosse l'entità dell'effettiva altrui produzione commerciale illecita, cosicché la «non contestazione non copre anche il numero di esemplari prodotti e venduti da valutarsi al fine di liquidare i danni»; d) in ordine all'eccepita inammissibilità del gravame principale di ### in punto di quantum del risarcimento del danno (e di erroneo conteggio del numero dei prodotti ritenuti in contraffazione, determinati in 184 anziché in soli 3), per formazione di giudicato interno - non avendo effettivamente l'appellante ### impugnato il capo della sentenza di primo grado, con il quale era stata accertata la tardività dell'eccezione della stessa convenuta, di cessazione della produzione e vendita del modello di camion della linea ### dotato delle caratteristiche interferenti con il brevetto ### sin dal 2005 -, l'eccezione non poteva essere condivisa dal Collegio, in quanto «i/ passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha ritenuto tardiva l'affermazione di ### di avere diversificato la produzione di camion ### dotati di naspo superiore di tipo A» non implicava alcun conseguenza in ordine all'accertamento del danno risarcibile, accertamento positivo 7 demandato alla consulenza tecnica contabile, che aveva riguardato proprio la produzione e commercializzazione del «### _### da parte di ### nel periodo dal 2005 al 2013, e dalie cui risultanze era emerso nettamente (senza che alcuna oggettiva confusione fosse derivata dalla mancanza di idonei e differenziati codici di prodotto o che i consulenti avessero ritenuto inattendibile totalmente l'archivio ### che, dei 1345 esemplari di ### prodotti nel periodo in esame, solo 80 consistevano in modelli ### con naspo superiore di tipo A, B, C e C ### mentre 104 erano addirittura privi di naspo superiore di quelle tipologie, e solo tre incorporavano la tecnologia brevettata dal ### (naspo superiore del tipo A); e) l'art.125 c.p.i. non introduce una deroga totale al principio generale secondo cui l'onere della prova in ordine ai danno ed alla loro entità grava sempre sul danneggiato, in quanto, essendo in ogni caso richiamati gli artt.1223, 1226 e 1227 c.c., detta disposizione speciale consente il ricorso all'equità ed alle presunzioni solo per la liquidazione del danno, ma non anche per !a prova dell'entità della contraffazione e del danno, che grava sempre sulla parte danneggiata, dovendosi respingere «ogni tentativo di introdurre nel nostro ordinamento i c.d. danni punitivi»; f) le presunzioni utilizzate dal Tribunale non erano gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art.2729 c.c., non essendovi sufficienti motivi per ritenere dimostrate l'inottemperanza di ### all'ordine di esibizione, l'inattendibilità dell'archivio informatico elaborato da ### nel 2008 (alla luce della CTU contabile che li aveva positivamente valutati) e l'erroneità delle valutazioni peritali, cosicché era emerso, dall'accertamento tecnico espletato, che, dei 1345 esemplari di camion ### prodotti da ### nel periodo in esame, solo tre, non 184 come ritenuto in primo grado, incorporavano la tecnologia brevettata da ### quelli sicuramente appartenenti al tipo A; g) il criterio del «lucro cessante reale», indicato, nel 8 gravame incidentale di ### come alternativo a quello della giusta royalty, essendo, ad avviso dell'appellante incidentale, quello della giusta royalty un criterio minimale di risarcimento, da operare quale extrema ratio, di applicazione, al ricavo unitario della ### per la vendita di ciascun esemplare di camion «### (C 197.593), moltiplicato per il numero di unità rilevanti, del margine di utile realizzato dal titolare del brevetto sui prodotti fabbricati secondo il titolo di privativa, pari al 25% del fatturato, riguardante tutto il complesso diversificato della sua produzione, non poteva essere applicato, non avendo l'attrice mai dimostrato di avere subito concretamente un lucro cessante da calo delle vendite nella misura invocata, «al di là comprovata messa in commercio da parte di ### dei tre esemplari per cui vi è accertamento giudiziale» e, in difetto di indicazione da parte della ### della royalty usualmente applicata ai propri brevetti in caso di concessione; h) era corretto il criterio della royalty presunta (nella specie stimabile nel 5%, con riguardo ai prezzi normalmente praticati nel settore per licenze relative a tecnologie similari), da applicarsi sul ricavo unitario di ### per la vendita di ciascun esemplare ### jet, moltiplicato per tre, e senza abbattimento per i costi incrementali, in mancanza di prova certa. 
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il ###, la ### spa propone ricorso per cassazione, notificato il ###, affidato a otto motivi, nei confronti della ### spa, che resiste con controricorso e ricorso incidentale in unico motivo, notificato il ###. La ricorrente ha replicato con controricorso all'avverso ricorso incidentale. ### ha depositato requisitoria scritta, (-### per ii rigelito del ricorso principale e di quello incidentale. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 9 1. La ricorrente principale lamenta: 1) con il primo motivo, error in procedendo, ex art.360 n. 3 c.p.c., consistente nell'omessa applicazione dell'art.167 c.p.c. per avere la Corte d'appello, nel ridurre a soli tre esemplari del prodotto denominato «### jet» la base di calcolo del danno da contraffazione, anziché i 184 esemplari che il Tribunale aveva ritenuto essere stati commercializzati dalla ### nel periodo rilevante, ritenuta ammissibile sia la deduzione difensiva della ### tardivamente svolta dalla convenuta, rispetto a quanto affermato (ed alle contestazioni svolte) in sede di comparsa di costituzione e risposta, solo con la quarta memora di replica, nel 2013, dopo che si era chiusa la fase istruttoria della consulenza tecnica d'ufficio brevettuale, in ordine alla cessazione della produzione del modello oggetto delle domande attoree, avendolo modificato, dalla fine del 2005, sia la allegazione di una serie di documenti contabili, in sede di consulenza tecnica contabile, tesi a dimostrare che solo tre camion commercializzati nel periodo rilevante installavano il modello di naspo dotato di braccio mobile contestato; 2) con il secondo motivo, l'error in procedendo, ex art.360 n. 4 c.p.c., consistente nell'omessa applicazione degli artt.180 e 183 c.p.c., nel testo vigente ante ### del 2005, in relazione all'art.112 c.p.c., per non avere la Corte d'appello rilevato che la convenuta avrebbe dovuto allegare la propria eccezione, di merito, sul fatto impeditivo consistente nella cessazione della commercializzazione dalla fine del 2005 (cosicché il prodotto ### jet non presentava ormai più, a partire da tale epoca, le caratteristiche tecniche individuate dall'attore nell'atto di citazione) o nella memoria ex art.180 c.p.c. o nella prima udienza di trattazione o, al più tardi, nelle successive memorie assegnate dal giudice alle parti ex art.183 c.p.c., vigente all'epoca; 3) con il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo, la violazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., dell'art.125 d.lgs. 30/2005 e dell'art.1226 c.c., in punto di valutazione 10 equitativa del danno da contraffazione [a) con il terzo e quarto motivo, sotto il profilo della mancata valutazione complessiva e necessariamente equitativa di tutti gli elementi istruttori, al fine della definizione del risarcimento, sulla base del «principio secondo cui l'impossibilità di disaggregare i dati relativi ai prodotti in contraffazione da quelli estranei al giudizio contenuti nella documentazione offerta dal contraffattore è circostanza le cui ricadute probatorie negative non possono che gravare sul contraffattore stesso», nella fattispecie in esame operante poiché la convenuta (non avendo apportato, nei propri documenti aziendali, modifiche della denominazione commerciale o dei codici prodotto, al fine di consentire una certa individuazione, tra i prodotti fabbricati e commercializzati nel periodo, di quelli recanti la modifica delle caratteristiche tecniche del naspo installato, oggetto di lite) non aveva consentito una verifica certa e sicura dell'identità dei diversi modelli di prodotto commercializzati con il medesimo nome commerciale, non essendo decisive le successive verifiche «a campione» compiute in sede ###il quinto e sesto motivo, sempre sotto il profilo della mancata valutazione complessiva e necessariamente equitativa di tutti gli elementi istruttori, al fine della definizione del risarcimento, sulla base del principio secondo cui, tra i diversi criteri che devono essere presi in considerazione per la liquidazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art.125 c.p.c., secondo comma, indicati dall'attore in contraffazione, il giudice deve prescegliere il criterio «che conduce ad un risarcimento superiore a quello ottenuto mediante l'applicazione del criterio minimale della giusta royalty» (e, nella specie, l'attrice aveva indicato, come criterio preferenziale per la liquidazione del danno da lucro cessante, quello dell'applicazione del «margine utile realizzato dal titolare del brevetto sui prodotti fabbricati secondo il titolo di privativa», nella specie il 25%, al fatturato dei prodotti 11 contraffatti realizzato dal contraffattore); c) con il settimo e l'ottavo motivo, sempre sotto il profilo della mancata valutazione, complessiva e necessariamente equitativa, di tutti gli elementi istruttori, al fine della definizione del risarcimento, sulla base del principio secondo cui giudice non può, nella materia industriale, esaurire la propria valutazione sul punto della verifica della prova diretta o presuntiva dell'effettivo pregiudizio sofferto dall'attore per effetto dell'illecito e, nell'applicazione del criterio del c.d. prezzo del consenso (che rappresenta sempre un «punto di partenza», un criterio minimale), una volta individuato il margine di royalty mediamente praticato nel settore rilevante e salvo non vi ostino circostanze particolari, deve utilizzare, ai fini del calcolo del danno, un margine di royalty più elevato, così da evitare che la situazione del contraffattore non risulti ci fatto «sostanzialmente equiparata a quella di Un legittimo /icenziatario» (nella specie, l'attrice aveva proposto di raddoppiare la royalty media del settore individuata, pari al 5°/0)].  2. La ricorrente incidentale svolge un unico motivo, lamentando, ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.82 c.p.i.  e 2592 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la validità della porzione italiana del brevetto europeo ### da ritenersi, invece, nullo per difetto dei requisiti di legge, trattandosi di innovazione che incrementa solo l'efficacia e comodità di funzionamento dell'automezzo per l'espurgo, nell'ambito quindi del miglioramento del già noto, evitando la strozzatura del tubo di aspirazione dell'impianto di scarico ed espurgo dei pozzi neri, attraverso un meccanismo radiale di svolgimento/avvolgimento del tubo, senza alcuna effettiva soluzione di un «problema tecnico», tutelabile quindi soltanto come valido modello di utilità; si denuncia quindi, in particolare, la falsa applicazione dell'art.82 c.p.i., essendo la stata la norma, pur correttamente interpretata, applicata ad un fatto da essa non regolato. 
La stessa ### poi, per il solo caso in cui venissero accolte le prime due doglianze del ricorso principale di ### richiama il contenuto delle doglianze da essa mosse con l'atto di appello anche in relazione all'affermata, in primo grado, tardività della allegazione della cessazione dell'uso dei naspi in contraffazione, chiedendo che, non potendosi essersi formato alcun giudicato interno, venga riformata sul punto la sentenza della Corte d'appello, pur non svolgendo specifica impugnazione, per essere la stessa parte comunque risultata vittoriosa in merito al numero di camion dotato di naspo in contraffazione.  3. ### censura del ricorso incidentale, avente rilievo pregiudiziale, involgendo la questione della nullità del trovato ### è inammissibile. 
Questa Corte (Cass. 3932/1984; Cass. 16949/2016; ###/2019) ha ripetutamente affermato che l'accertamento: a) del!a validità o meno di un'invenzione o di un modello di utilità; b) dei requisiti costitutivi della loro novità intrinseca ed estrinseca (fondandosi l'invenzione industriale sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti, c.d. novità estrinseca, e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti, prescindendosi dalla maggiore o minore novità del risultato, c.d. novità intrinseca, mentre per i modelli di utilità deve sussistere sempre il requisito della novità intrinseca, ma in grado minore, operando sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego degli stessi); c) dei caratteri peculiari utilizzabili ai fini della loro differenziazione, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito e 1.3 si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente - ora nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - e logicamente motivato. 
La Corte d'appello ha ritenuto, confermando sul punto le valutazioni del giudice di primo grado, che il naspo per il riavvolgimento dei tubi per l'attività di spurgo di fogne, montato su camion fosse dotato di altezza inventiva, in quanto il trovato ### era l'unico in grado di risolvere contemporaneamente tre funzionalità che altri risolvevano singolarmente. Invero, il trovato ### «per la prima volta, ha consentito di impiegare nel settore di riferimento (sistemi di spurgo - aspirazione di liquami montati su di un veicolo) contemporaneamente tre funzionalità, fruibili, fino a quel momento, in modo separato», vale a dire: «elevata flessibilità di posizionamento del tubo, senza rischi di strozzamento; utilizzo semplice, funzionale e multiforme; struttura robusta che ne consentisse adeguata ed efficace guidabilità, sia in fase di srotolamento, sia in fase di riavvolgimento; adattabilità a svariate tipologie di automezzi e cisterne; costi competitivi rispetto ad attrezzature analoghe», così costituendo una valida invenzione «di combinazione», dovendosi escludere che per una persona esperta del ramo fosse evidente giungere allo stesso risultato ottenuto dalla ### Orbene, questa Corte (Cass. 5553/1983) ha, da tempo, chiarito che, «in tema di brevetti per invenzioni industriali, il requisito della novità intrinseca non postula un grado di creatività ed originalità assolute rispetto a precedenti cognizioni ed invenzioni, ma può ravvisarsi anche nel caso di un coordinamento originale ed ingegnoso di elementi e mezzi già conosciuti, con risultato tecnicamente nuovo ed economicamente utile (cosiddetta invenzione di combinazione), sempre però che la combinazione di elementi già acquisiti realizzi una novità rispetto alla normale utilizzazione del patrimonio comune della tecnica ed all'ordinario sviluppo delle pregresse invenzioni, che vada 14 oltre l'incremento quantitativo dell'efficacia e della comodità d'impiego (proprio del modello di utilità), e presenti caratteri qualitativi, nel senso che la novità si traduca nella modificazione dei livelli tecnici conosciuti con riferimento sia al momento della creazione intellettuale sia a quello della sua pratica trasfusione in un risultato economicoindustriale» (cfr. anche Cass. 8777/1998 e Cass. 179072010, ove si è evidenziata l'irrilevanza della conoscenza delle idee inventive di base, nel caso si accerti che la somma di tali idee non è alla portata di qualsiasi tecnico, in quanto non risulta evidente dallo stato della tecnica ). 
Così, si è affermato (Cass. 12510/2015) che «per la sussistenza del requisito della novità intrinseca dell'invenzione non è richiesto un grado di novità ed originalità assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, ma è sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile» (nella specie, questa Corte ha ritenuto che il brevetto di un procedimento di ossidazione di fanghi e liquami, con ossigeno puro a mezzo di eiettori per la miscelazione del liquido, fosse valido pur in ragione della presenza di due sole note di originalità che, combinate con altri aspetti di pubblico uso e dominio, lo rendevano suscettibile di tutela nel suo complesso). 
In conclusione, mentre sono brevettabili come modello di utilità i trovati che incrementano la comodità d'uso, grazie a soluzioni che migliorano l'efficacia di un prodotto noto, senza introdurre modifiche rivolte a risolvere specifici problemi di funzionamento delle versioni precedenti di quello, sono brevettabili come «invenzioni di perfezionamento o di combinazione» tutti quei trovati che consistono in modifiche rappresentanti, ad un tecnico medio del ramo, una 15 soluzione nuova e non evidente ad uno specifico problema posto dal funzionamento dei precedenti prodotti analoghi. 
Orbene, poiché le cosiddette «invenzioni di combinazione» sono caratterizzate dall'esplicito utilizzo di tecniche e procedimenti in tutto o in parte già noti, raggiungendosi un risultato nuovo attraverso la loro coordinazione originale, rispetto ad esse i requisiti di novità ed originalità vanno valutati proprio in relazione al quid pluris rappresentato dalla combinazione ed utilizzazione dei suddetti elementi (ancorché non nuovi), al fine di ravvisare la sussistenza di un contributo inventivo ulteriore rispetto alla pura e semplice continuità tecnica e, trattandosi di questione di fatto, tale accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, ora nei limiti di cui all'art.360 n. 5 c.p.c.. 
Quanto dedotto dalla ricorrente incidentale non configura violazioni o false applicazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, cosicché il riferimento alle norme civili (artt.82 c.p.i. e 2592 c.c.) risulta palesemente inconferente, giacché quel che viene !n discussione è unicamente il modo in cui !a Corte di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti. Si è trattato, dunque, di una valutazione di merito, come tale di stretta competenza della Corte territoriale, adeguatamente motivata.  4. Le prime due censure del ricorso principale, involgenti errores in procedendo, sono inammissibili. 
La ricorrente ### lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui la Corte d'appello, incorrendo nel vizio di omessa applicazione degli artt.167 c.p.c. e 180-183 c.p.c., ha dato ingresso nel giudizio alla tardiva contestazione - da parte di ### - sul fatto di avere interrotto la produzione del tipo di camion «### interferente con il trovato ### già dal 2005, cosicché il 16 prodotto «### jet» non presentava ormai più, a partire da tale epoca, le caratteristiche tecniche individuate dall'attore nell'atto di citazione, tanto che solo tre dei camion dotati di «naspo avvolgitubo» erano risultati effettivamente interferenti con la rivendicazione n.1 del trovato ### Ora, la Corte d'appello, nell'esame del motivo di appello principale sub 3.1 della ### (inerente all'erroneo conteggio da parte del Tribunale dei prodotti ritenuti in contraffazione), al fine di superare anche l'eccezione, di violazione del giudicato interno, sollevata dalla ### (non avendo la ### impugnato specificamente il capo della sentenza di primo grado relativo alla tardività dell'eccezione di ### di cessazione della produzione e commercializzazione del modello di camion «### con naspo superiore dotato delle caratteristiche indicate dalla ### nell'atto di citazione introduttivo), ha affermato che: a) il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado, che ha ritenuto tardiva l'affermazione di ### di avere diversificato la produzione di camion «### dotati di naspo superiore del tipo A, «a braccio radiale», «non implica alcuna conseguenza in ordine all'accertamento del danno risarcibile», accertamento demandato alla consulenza tecnica contabile e che riguardava la produzione e commercializzazione del camion «### nel periodo tra il 2005 (epoca della domanda) ed il 2013 (epoca della sentenza non definitiva contenente l'ordine inibitorio alla convenuta in contraffazione); b) l'affermazione della ### pacificamente effettuata solo nel settembre 2013, in ordine all'avvenuta diversificazione della produzione, successivamente alla contestazione mossale dalla ### sin dal 2005, quindi, e la scelta difensiva della convenuta di non dedurla in giudizio nella prima difesa, poteva incidere sul giudizio inerente la sussistenza o meno attvt ci contr3faz t,ne, P vie) azic;rie delia privativa (accertata 17 con la sentenza parziale del 2013), non oggetto di specifica .mpugnazione, ma non rilevava sull'accertamento del quantum di danno da risarcire, implicante la necessaria verifica di quanti fossero i camion «### prodotti e commercializzati da ### tra il 2005 ed il 2013, in contraffazione perché dotati di naspo superiore con braccio mobile potenzialmente radiale, interferente con l'altrui privativa industriale; c) in ogni caso, tale scelta difensiva neppure implicava una vera e propria eccezione relativa a un fatto impeditivo, non avendo l'attrice, su cui gravava comunque l'onere di dare la prova dell'esistenza di un danno risarcibile e della sua possibile quantificazione (salva liquidazione in via equitativa), mai indicato «elementi da cui inferire quanti camion fossero stati prodotti ed immessi in circolazione ex adverso» e, quindi, mai dedotto quale fosse l'entità dell'altrui contraffazione, cosicché la convenuta non aveva alcun onere di specifica contestazione avente ad oggetto il numero degli esemplari posto in commercio né tanto meno di allegare di avere prodotto anche veicoli di tipologia differente rispetto a quelli che le erano contestati; d) in via ulteriore, l'entità effettiva della contraffazione era emersa dalle, condivisibili, risultanze peritali e, a fronte dei dati contabili acquisiti, ritualmente, nella consulenza tecnica d'ufficio contabile in merito al quantum del danno da liquidare, anche su ordine di esibizione documentale, ottemperato da ### dalle presunzioni su cui il Tribunale aveva fondato il proprio giudizio (e dall'essere tutti i 184 camion dotati di naspo superiore in contraffazione), che non erano gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art.2729 c.c., contrastando con i suddetti dati contabili acquisiti nella ### Ora la prima, la seconda e la quarta ratio decidendi non risultano efficacemente censurate dalle due doglianze mosse dalla ricorrente principale, la quale, anche nella memoria, individua «il cuore del 18 problema di diritto» nella questione circa l'ambito di allegazione delle parti nella materia della tutela delle privative industriali, implicando la domanda di contraffazione la sola deduzione in giudizio di un illecito unitario «di durata», non di un fascio di singoli illeciti «di evento», „iosicché l'attore è tenuto solo ad allegare l'elemento materiale della violazione brevettuale, vale a dire la commissione dell'illecito (la fabbricazione ejo la vendita di un prodotto dotato di certe caratteristiche tecniche) ad opera del convenuto, tenuto, invece, ad allegare tempestivamente il fatto impeditivo rappresentato dalla cessazione della condotta di cui l'attrice si duole e che rappresenta il fatto costitutivo dell'illecito contestato. 
Il tutto attiene solo alla ratio sub c) sopra descritta e rende inammissibile la censura per carenza di interesse.  5. Occorre quindi passare all'esame delle ulteriori doglianze del ricorso principale, tutte fondate sulla violazione dell'art.125 c.p.c., involgenti sia alcuni errores in procedendo (per avere la Corte d'appello, dopo l'affermazione che gli elementi indiziari forniti dall'attore non erano sufficienti ai fini di una prova del preciso ammontare del danno da lucro cessante patito, omesso di procedere ad una liquidazione equitativa) sia altri erro res in iudicando (non avendo la Corte di merito applicato corretti criteri di liquidazione del danno da contraffazione secondo equità). 
La ricorrente principale lamenta specificamente: a) nel terzo e quarto motivo, che la Corte d'appello - a fronte di una verifica condotta dal CTU solo a campione (consistita nell'esame dei disegni costruttivi di sole 50 unità, su 1345 esemplari, di camion denominati ### pacificamente prodotti e commercializzati da ### nel periodo in contestazione, 2005-2013), da cui residuava ancora incertezza oggettiva sull'effettivo numero dei prodotti della contraffazione, dunque non decisiva in punto di prova contraria, per fatto oltretutto 19 imputabile al contraffattore, non avendo ### a suo tempo, denominato diversamente i mezzi dotati di naspo superiore con meccanismo radiale di svolgimento/avvolgimento del tubo (chiamandoli sempre «### né modificato i codici prodotto - non aveva proceduto ad una valutazione complessiva ed equitativa del danno (ad es. aumentando il numero dei camion rilevanti per il calcolo del danno), facendo ricadere sull'attore in contraffazione l'onere di provare il numero esatto di esemplari frutto della contraffazione e ritenendo irrilevante la questione dei codici prodotto o codici disegni; b) con il quinto ed il sesto motivo, che la Corte d'appello - pur rappresentando il criterio della giusta royalty un «criterio minimale», dovendo il giudice, ove l'attore in contraffazione fornisca elementi che consentano di adottare criteri differenti, che potenzialmente portano ad una definizione di un risarcimento maggiore, preferire questi ultimi - non abbia applicato, in via preferenziale, il criterio individuato dalla ### ossia quello del margine di utile realizzato dai tito:are dei brevetto sul fatturato dei prodotti contraffatti conseguito dal contraffattore (che, supponendo un margine di utile del 25% del fatturato e tenuto conto del ricavo unitario tratto da ### per la vendita di ciascun esemplare di camion ### pari a 197.593 Euro, avrebbe condotto il giudice a liquidare un risarcimento di € 148.000,00, ben superiore a quello riconosciuto), ritenendo che l'attore non avesse dimostrato di avere subito concretamente un lucro cessante da calo delle vendite nella misura pretesa; c) nel settimo ed ottavo motivo, che la Corte d'appello, dopo avere individuato nel 5% la giusta royalty media del settore, praticata quindi sul mercato rilevante per la concessione in licenza di invenzioni analoghe, da applicare secondo il criterio di valutazione equitativa prescelto, non abbia proceduto al suo raddoppio o comunque al suo aumento, sulla 20 base della semplice considerazione secondo cui il nostro ordinamento non ammette i danni punitivi.  6. Viene, in sostanza, in esame la questione della liquidazione, nella materia della proprietà industriale, del danno, in particolare, da lucro cessante (non essendo qui in discussione il risarcimento del danno emergente o del danno morale), patito dal titolare della privativa industriale contraffatta.  6.1. ###. 125 c.p.i., di cui al d.lgs. 30/2005, nel testo modificato dall'art. 17 d.lgs. 140/2005, recante norme di attuazione della dir.  2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (c.d.  direttiva ###, così recita: «### 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione). - 1. 
Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può' farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento». 
La disposizione, regolando il risarcimento dei danni da contraffazione e concorrenza sleale, per la loro liquidazione fa rinvio, al primo comma, agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., «tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione»; nel secondo comma, la norma consente di parametrare, in via equitativa, il danno da lucro cessante ai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso, mentre la disposizione contenuta nel terzo comma prevede, come ulteriore criterio, «in ogni caso», quello della restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al danno da lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale voce di danno.  ###. 125 c.p.i. è stato modificato dall'art. 17 del D. Lgs. 140 del 2006, il quale ha recepito, a sua volta, l'art. 13 della ### 29.04.2004, 2004/48/CE cd. ### («Sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale»). ### l'art. 13 della direttiva: «1. ### membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. 
Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni: a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che 22 avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli ### membri possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati».  ###, quindi, aveva previsto che le competenti autorità giudiziarie degli ### membri potessero, su domanda del danneggiato, condannare l'autore della violazione, consapevole o con ragionevoli motivi per essere tale, al risarcimento dei danni adeguati «al pregiudizio effettivo» subito dal titolare della privativa violata, tenendo conto, nella liquidazione, di una serie di «indicatori» pertinenti («le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come Il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione») o, in alternativa, riconoscendo una somma forfettaria, per lo meno non inferiore all'importo dei diritti dovuti ove il contraffattore avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale violato; quanto invece all'autore della violazione «inconsapevole», gli ### membri potevano contemplare il solo recupero dei profitti o il pagamento di danni anche predeterminati. 
Già in sede di ### adottato a ### 15 aprile 1994, relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ratificato dall'### con legge 29 dicembre 1994, n. 747, con l'art.45 si prevedeva la necessità per il giudice di liquidare, secondo una tradizionale funzione compensativa della responsabilità civile, «una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole».  6.2. L'### e la direttiva 2004/48/CE, pur non comportando un obbligo corrispondente, non vietano ai singoli ### nazionali di introdurre, in aggiunta a quanto già previsto, anche una funzione punitiva del risarcimento del danno (cfr. Corte Giustizia 25/1/2017, ###-367/15, in rapporto a normativa polacca, contemplante la possibilità per il titolare del diritto di proprietà intellettuale violato di richiedere il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata, che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell'autorizzazione per l'uso dell'opera interessata).  6.3. Il danno da lucro cessante corrisponde al mancato guadagno o profitto del titolare, dato dalla differenza tra i flussi di vendita che lo stesso avrebbe avuto senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente ricevuto. Si parla, ai fini di quantificare il guadagno perso, anche di utile marginale, costituito dalla differenza tra il ricavo che sarebbe derivato da unità di prodotto aggiuntive, rispetto a quelle in concreto commercializzate, ed il costo marginale, comprensivo di tutti i costi che sarebbero stati sostenuti per produrre quelle unità agg:iuntive. 
Il primo comma dell'art.125 citato rinvia, oltre che agli artt.1223 (che include, nel risarcimento, il danno emergente ed il lucro cessante, conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito, secondo le regole della causalità giuridica e materiale, ai sensi dell'art.41 c.p.) e 1227 (che prevede la diminuzione del danno risarcibile, per fatto colposo del danneggiato, e l'esclusione del risarcimento, per i danni evitabili usando l'ordinaria diligenza) c.c., anche all'art.1226 c.c. e quindi consente, secondo le regole generali, il ricorso alla valutaz### 24 equitativa del danno non suscettibile di essere provato nel suo esatto ammontare. 
Tale valutazione equitativa risulta tanto più necessaria nell'ambito della lesione di diritto di proprietà industriale, concepito come diritto di vietare a terzi determinate attività senza autorizzazione del titolare, essendo difficile quantificare gli effetti pregiudizievoli della condotta contraffattiva, dovendosi, di frequente, ipotizzare quale sarebbe stato lo sviluppo del mercato in assenza della violazione, secondo un giudizio controfattuale. 
Il primo comma della disposizione in esame individua, tuttavia, dei parametri da cui potere desumere indirettamente il danno, sia pure in via di approssimazione (quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione): si fa rinvio, tra i criteri da seguire per determinare l'entità del pregiudizio subito dal titolare della privativa, non soltanto al tradizionale pregiudizio di tipo patrimoniale, ma anche alla categoria del danno morale, quale il danno all'immagine commerciale dell'imprenditore, o la perdita di investimenti pubblicitari, ed al parametro dei benefici ricavati dal contraffattore (indipendentemente quindi dalla retroversione degli utili, di cui al terzo comma della disposizione in esame, che può essere chiesta in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura eccedente tale risarcimento), in un'ottica non solo indennitaria ma anche riparatoria, giustificata dall'obiettivo di tutela di una corretta attività di mercato. Si tratta, in buona sostanza, di una regola speciale nell'ambito del rimedio risarcitorio, di norma volto a compensare per equivalente, attraverso un pagamento commisurato alla perdita et ricchezza sopportata, chi ha subito la violazione. E tali parametri devono essere presi in considerazione anche ai fini della liquidazione equitativa in una somma «globale», nella quale quindi non deve essere neppure specificata l'incidenza dei singoli elementi presi in esame per la quantificazione del dovuto. 
Il secondo comma dell'art.125 c.p.i. detta, quindi, una regola speciale di liquidazione equitativa, consentendo che il giudice liquidi il danno «in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano»; il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa «semplificata» del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione; ciò costituisce, di certo, elemento di semplificazione nella liquidazione del danno, giacché il giusto prezzo del consenso è per lo più sempre accertabile con indagini di mercato sui compensi negoziati tra imprese analoghe per privative analoghe.  6.4. Questa Corte, prima dell'emanazione dell'art.125 c.p.i. e con riguardo all'art.1226 c.c., aveva affermato il principio di diritto secondo cui, «in tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non è "in re ipsa", ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto anche alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità» (Cass. 19430/2003; conf. Cass. 1000/2013). ### tale giurisprudenza, anche nella materia della proprietà intellettuale, 26 condizioni per il ricorso alla liquidazione equitativa del danno sono sempre la certezza della sua esistenza e l'assoluta impossibilità pratica di provarne l'ammontare. Invero, si era ribadito che la valutazione equitativa del lucro cessante, prevista dall'art. 2056, 2 ° comma, c.c.,«non implica alcuna relevatio dall'onere probatorio quanto alla concreta esistenza dei pregiudizio patrimoniale, riguardando il giudizio di equità solo l'entità di quel pregiudizio, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne l'esatta misura» (Cass. 12812/2016, con richiamo a Cass. 12545/2004), in fattispecie nella quale non operava il codice di proprietà industriale e l'art.125 del d.lgs. 30/2005. 
Tuttavia, sempre in controversia nella quale non era applicabile l'art.125, comma 3, c.p.i., questa Corte (Cass. 4048/2016) aveva, già, affermato la regola iuris secondo cui, «in tema di valutazione equitatrva del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non è precluso al giudice il poteredovere di commisurarlo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo».  6.5. Alla luce del nuovo dettato dell'art.125 c.p.i., di cui al d.lgs.  30/2005, deve ormai darsi rilievo alla specifica disciplina dettata dal secondo comma, in base al quale il giudice può liquidare il danno in una «somma globale stabilità in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano», sulla base, quindi, anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato e, nel caso il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, il lucro cessante potrà essere liquidato con il ricorso al metodo alternativo della giusta royalty _ . o royalty virtuale, senza l'onere per il titolare della privativa di dimostrare quale sarebbe stata la certa royalty pretesa in caso di ipotetica richiesta di una licenza da parte dell'autore della violazione, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un c.d. «minimo obbligatorio». 
Ai sensi, poi, del terzo comma dell'art.125 c.p.i., nella formulazione conseguente al recepimento della ### 2004/48/CE (ma anche prima di tale intervento normativo, l'art. 125 prevedeva, al primo comma, che il risarcimento del danno andasse liquidato «anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto» e ciò era consentito pure nella vigenza della I.m., di cui al RD. N. 942/1942, e, nella disciplina della legge d'autore, I. n. 633/1941, nel periodo anteriore alla modificazione, ad opera dell'art. 5 d.lgs. n. 140/2006, dell'art.158), inoltre, il titolare danneggiato potrà chiedere il risarcimento del danno nella forma alternativa della restituzione degli utili del contraffattore. 
Si tratta sempre di una forma di ristoro, forfettario, del lucro cessante, che può quindi cumularsi al danno emergente e che può essere chiesta o in via alternativa al risarcimento del mancato guadagno o nella misura in cui gli utili del contraffattore superino il suddetto pregiudizio subito. 
Rispetto alla ### comunitaria, che contemplava il ricorso alla voce dei profitti realizzati dal contraffattore solo come componente del danno risarcibile e che autorizzava gli ### membri ad introdurre l'istituto della restituzione degli utili nelle ipotesi di «violazioni inconsapevoli», il nostro legislatore ha previsto, invece, sia che, alla luce del primo comma, degli utili del contraffattore si debba tener conto sempre, ai fini della quantificazione del risarcimento, affinché sia integralmente riparato il danno patito dal titolare della privativa, sia che, alla luce del terzo comma, possa essere chiesta la condanna 28 dell'autore della violazione alla reversione di tutti gli utili conseguiti per effetto della violazione dell'altrui privativa intellettuale. 
Anche per il terzo comma della disposizione in esame, ci si trova indubbiamente di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui.  ### (Cass. 16601/2017) hanno, al riguardo, chiarito, proprio richiamando la normativa nazionale in materia di tutela della proprietà intellettuale, che, nel vigente ordinamento nazionale, «alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi», purché la misura si regga «su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi» (nella specie, si discuteva del riconoscimento di una sentenza straniera). 
Questa Corte (Cass. 8944/2020) ha poi, di recente, rilevato che l'utile percepito dal contraffattore non corrisponde all'intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, ma al margine di profitto conseguito da colui che si è reso responsabile della lesione del diritto di privativa, deducendo i costi sostenuti (produttivi e di distribuzione) dal ricavo totale.  6.6. Nella materia della proprietà intellettuale, il controllo sull'accertamento dei presupposti per la valutazione equitativa del 29 danno non è dunque sempre e solo controllo della motivazione, vale a dire sul processo logico e valutativo seguito, come ritenuto in generale con riguardo agli artt.1226 e 2056 c.c., perché implicante un giudizio di fatto (Cass. 4788/2001; Cass. 23233/2013). Ciò accade, quando non si rivolga una critica al concreto esercizio del potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno da parte del giudice, sindacabile nei soli ristretti limiti del vizio di motivazione ex art.360 5 c.p.c., ma si denunci una violazione di legge, ex art.360 n. 3 c.p.c., dei criteri speciali dettati dall'art.125 c.p.i., specificamente dal secondo e dal terzo comma, per la liquidazione del danno da illecita contraffazione. 
Il che vale a rendere ammissibile, sotto tale profilo, la censura di violazione di legge e dell'art.125 c.p.i., nello specifico.  6.7. Tanto premesso, le censure di cui al terzo e quarto motivo sono, sotto altro profilo, inammissibili. 
Invero, la Corte d'appello ha motivato la propria conclusione sull'adeguatezza dei codici dei prodotti o dei disegni, rilevando che tale questione, «mai valorizzata nel corso delle operazioni peritali», non aveva creato alcuna confusione nei consulenti tecnici, che avevano ritenuto la documentazione digitale, di cui all'archivio informatico aziendale, in uno con la documentazione di dettaglio prodotta, valida ed attendibile, aggiungendo che il consulente tecnico incaricato aveva nettamente indicato che, dei 1345 esemplari di camion «### prodotti da ### nel periodo in contestazione, solo tre incorporavano la tecnologia brevettata da ### Non vi è stata quindi alcuna necessità di «disaggregare» i dati relativi alla contraffazione, affermando la decisione impugnata che le risultanze della CTU contabile sono state univoche e precise. 
Trattasi di valutazione di merito non efficacemente censurata.  6.8. Le censure di cui al quinto e al sesto motivo sono, invece, fondate. In merito alla mancata applicazione del criterio preferenziale indicato ### rispetto a quello della toy,-###ty virtuale, del 4### cessante reale» (secondo quanto indicato nella decisione impugnata) o di una sorta di retroversione degli utili del contraffattore (secondo quanto indicato in ricorso per cassazione ed in memoria della ###, avendo la titolare del brevetto offerto un criterio alternativo di risarcimento, invocando l'applicazione del margine di utile del titolare del brevetto (il 25%) al fatturato dei prodotti contraffatti realizzato dal contraffattore, doglianza formulata dalla ### con il primo motivo dell'appello incidentale, in effetti, la sentenza impugnata si limita ad affermare che la ### non avrebbe «dimostrato di avere subito concretamente un lucro cessante da calo delle vendite nella misura che pretende di essere risarcita al di là della comprovata messa in commercio, da parte di ### dei tre esemplari per cui vi è accertamento giudiziale».  ### nel primo motivo del gravame incidentale, aveva lamentato di avere indicato in primo grado, un criterio alternativo a quello della giusta royalty, ritenuto più aderente alle dimensioni del danno realmente supportato dalla titolare della privativa industriale, quello del c.d. «lucro cessante reale», corrispondente alla somma che avrebbe ricavato il titolare del brevetto «se avesse venduto lui (invece del contraffattore) i prodotti contraffattori al medesimo prezzo a cui li ha invece commercializzati il contraffattore», attraverso l'applicazione del margine di utile lordo di ### sui camion realizzati secondo il brevetto al fatturato realizzato da ### a fronte delle unità di camion contraffattori, «### montanti naspo modello «### venduti. 
Assumeva ed assume la ### che il criterio della royalty media rappresenta solo «il minimo sindacale» del risarcimento del danno da contraffazione, equiparandosi con esso il contraffattore ad un legittimo 31 licenziatario, che non deve essere utilizzato laddove l'attore abbia indicato diversi, ragionevoli, criteri equitativi. 
Ora, l'affermazione della Corte territoriale, in risposta alla doglianza, risulta non conforme al disposto dell'art.125 c.p.i., essendo sancito, dal primo comma di questa previsione, che si debba sempre tener conto, nella liquidazione del danno, anche degli utili del contraffattore, e, dal secondo comma, che il criterio della giusta royalty costituisca comunque una misura «minimale e residuale» nonché, dal terzo comma, che, in via alternativa al risarcimento del danno da lucro cessante, il titolare del diritto leso possa chiedere la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore. 
La ricorrente aveva in effetti offerto un ragionevole criterio alternativo, di liquidazione del danno, sempre in via equitativa, consistente nell'applicazione del proprio margine operativo lordo, il c.d. MOL ###, formula che esprime il concetto di reddito addizionale derivante dallo sfruttamento del brevetto, rapportato al volume delle vendite dei prodotti ottenuti dal contraffattore mediante il brevetto contraffatto, che - se applicato -avrebbe portato ad una maggiore liquidazione del danno, più rispondente ad una congrua ed effettiva riparazione del pregiudizio patito capace di tenere conto di tutti gli cispeai pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, ed i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione. 
La doglianza va pertanto accolta e va affermato il seguente principio di diritto: «In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraftattore, di cui all'art. 125 del d.lgs. 17. 30 del 2005 (c.d. «codice della proprietà industriale», nel testo modificato dall'art. 17 d.lgs. n. 140 del 2006), alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della «giusta royalty» o «royalty virtuale» segna solo il limite inferiore dei risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale ».  6.9. I motivi settimo ed ottavo, attinenti all'applicazione in concreto del criterio residuale della giusta royalty ed alla mancata maggiorazione della royalty media individuata, sono infondati. 
La giurisprudenza di merito ritiene sovente equa una congrua maggiorazione (in termini almeno di raddoppio) dell'importo della royalty ricavabile dall'analisi del mercato di riferimento, tenuto conto anche del fatto che il contraffattore non assume i costi ed i rischi di un licenziatario e può pertanto permettersi anche di offrire il prodotto o il servizio alla clientela ad un prezzo ridotto. 
La ricorrente principale lamenta che la Corte d'appello, individuata la giusta royalty da applicare, quale royalty media del settore, al fatturato rilevante, non abbia proceduto ad un suo doveroso aumento sulla base della suddetta giurisprudenza di merito e di considerazioni equitative. 
La doglianza non può essere condivisa, nella sua impostazione di fondo, di una «doverosità» di maggiorazione della royalty. 
La Corte di Giustizia è, di recente, intervenuta (sentenza 25/1/2017, ### 367/2015), al riguardo, essendo stata investita di questione pregiudiziale sollevata da un giudice polacco, in relazione alla compatibilità con l'articolo 13 della direttiva 2004/48 di normativa nazionale che contemplava, nella materia del risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore, la possibilità per il titolare del diritto leso di chiedere la condanna del contraffattore al pagamento di una somma di denaro «dell'importo equivalente al doppio o, nel caso di violazione colposa, al triplo della remunerazione adeguata» (da rilevare, tuttavia, che, successivamente al rinvio pregiudiziale, la disposizione polacca è stata dichiarata parzialmente incostituzionale, nella parte in cui consentiva al titolare di un diritto patrimoniale d'autore che fosse stato violato di richiedere, nel caso di violazione colposa, il versamento di una somma corrispondente al triplo della remunerazione adeguata), ed ha precisato che: «l'articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del ### europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia stato violato può chiedere all'autore della violazione di tale diritto o il risarcimento del danno subito, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti del caso di specie, o, senza che detto titolare debba dimostrare il danno effettivo, il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell'autorizzazione per l'uso dell'opera di cui trattasi». 
La Corte UE ha ribadito, in particolare, che: a) la direttiva 2004/48 sancisce uno «standard minimo» per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e non impedisce agli ### membri di prevedere misure di protezione più incisive; b) quello espressamente previsto all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48 è un «risarcimento forfettario», non esattamente proporzionale al danno effettivamente subito dalla parte lesa; c) il mero versamento, 34 nell'ipotesi di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, del canone ipotetico non è idoneo a garantire un risarcimento dell'integralità del danno effettivamente subito, non garantendo, ad es., il rimborso di eventuali spese legate alla ricerca e all'identificazione di possibili atti di contraffazione, né il risarcimento di un eventuale danno morale, né ancora il versamento di interessi sugli importi dovuti; d) in punto di necessaria dimostrazione, per il danneggiato, del nesso di causalità tra il fatto generatore della violazione del diritto d'autore ed il danno subito, non bisogna ricorrere ad una nozione eccessivamente restrittiva del concetto di «causalità», «secondo la quale il titolare del diritto violato dovrebbe stabilire un nesso di causalità tra tale fatto e non solo il danno subito, ma altresì l'importo preciso al quale esso ammonta», interpretazione questa «inconciliabile con l'idea stessa di una fissazione forfettaria del risarcimento e, quindi, con l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48, che consente tale tipo di risarcimento». 
Già in precedenza (sentenza 17/3/2016, ###-99/15) la Corte di Giustizia aveva affermato, sempre in relazione al criterio di valutazione forfettaria del danno, che «l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del ### europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso consente alla persona lesa da una violazione del suo diritto di proprietà intellettuale, che chieda il risarcimento del danno materiale subito, calcolato, conformemente al secondo comma, lettera b), del paragrafo 1 di tale articolo, sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione, di chiedere 35 anche il risarcimento del danno morale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di detto articolo». 
Giova, inoltre, rammentare che il legislatore comunitario ha abbandonato l'originaria formulazione dell'art.13 della proposta di direttiva del 2003, in cui si prevedeva che il giudice potesse «alla luce della gravità e del carattere intenzionale o meno dell'infrazione» disporre «un risarcimento del danno pari al doppio del valore dei diritti» e che, nel ### n. 26 della ### 2004/48, si legge espressamente che «il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l'individuazione della violazione e relative ricerche». 
Non vi sono, in definitiva, specifici riferimenti normativi da cui dedurre una doverosità, nell'ordinamento nazionale, della maggiorazione della royalty normalmente praticata nel mercato di riferimento, atteso che il secondo comma dell'art.125 c.p.i. si limita a dettare una regola di semplificazione della valutazione equitativa, per le ipotesi in cui sia difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, ponendo il criterio del presumibile prezzo del consenso come limite «minimo» al risarcimento del danno da lucro cessante, in considerazione della regola generale, dettata dal primo comma, secondo cui l'autore della violazione deve risarcire, al titolare del diritto, danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione, in relazione a tutte le specificità del caso.  7. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del quinto e sesto motivo del ricorso principale, inammissibili il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo ed infondati i motivi settimo ed ottavo e respinto il ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Torino, in 36 diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale, inammissibili il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo ed infondati i motivi settimo ed ottavo, e respinge il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso, in ### 1'8 gennaio 2021. 

Giudice/firmatari: Genovese Francesco Antonio, Iofrida Giulia

Tribunale di Roma, Sentenza n. 10390/2022 del 06-12-2022

... la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge” (cfr. Cassazione, ### n. 11835 del 15/05/2018). Avvalora, del resto, tale orientamento, la mancanza di definitività e di stabilità nel tempo della erogazione, perché l'### previdenziale, allorquando gli sarà comunicata la riammissione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro senza soluzione di continuità, dovrà provvedere alla ripetizione di quanto corrisposto, essendo venuto meno ex tunc il presupposto del diritto dell'assicurato alla prestazione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore detraibile dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro. 7. Le spese di lite vanno liquidate (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI ROMA ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa ### lette le note di discussione scritta, all'esito della camera di consiglio, da lettura della seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3652/2022 R.G. 
TRA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura allegata al ricorso, RICORRENTE E ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ##### e ### per procura allegata alla memoria di costituzione, RESISTENTE OGGETTO: opposizione ai sensi dell'art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012 all'ordinanza depositata in data ### nel procedimento n. 10856/2021 R.G.  dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge n. 92/2012.  CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di ricorso depositato in forma telematica il ### il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponendo impugnativa, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012, nei confronti dell'ordinanza emessa in data ### nel procedimento n. 10856/2021 R.G. dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge n. 92/2012, di rigetto della impugnativa di licenziamento, intimato per giusta causa con provvedimento del 5/11/2020. 
A sostegno dell'opposizione, la parte ricorrente censurava la decisione emessa all'esito della fase sommaria, per mancata ammissione della istruttoria, intesa a dimostrare l'insussistenza della pretesa giusta causa di licenziamento, nonché l'illegittimità del recesso datoriale per genericità della contestazione e sua tardività, nonché, altresì, per carenza di proporzionalità tra i fatti contestati ed il provvedimento adottato. 
Tanto premesso, il ricorrente concludeva domandando l'accoglimento della impugnativa di licenziamento, con ordine di propria reintegra nel posto di lavoro o, in via subordinata, con attribuzione della tutela risarcitoria nella misura massima di legge. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio ### S.p.A., contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto. 
Fallito in udienza il tentativo di conciliazione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, nonché con prova orale. 
Autorizzato il deposito di note scritte e disposta contestualmente con decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 7), del D.L. 125/2020, la sostituzione della odierna udienza di discussione con lo scambio di note scritte, a cagione della emergenza sanitaria nazionale per il rischio di contagio da ###19, lette le note di discussione depositate dalle parti, la controversia veniva assunta nella camera di consiglio del 28/11/2022 e, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 57, legge n. 92/2021, decisa. 
Così ricostruito l'iter processuale, l'opposizione è fondata, nei termini che seguono.  1. Costituisce principio interpretativo del tutto assodato in giurisprudenza quello secondo cui la regola dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento, operando come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata e la validità dell'atto di recesso, ha carattere generale, e vale quindi per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro (cfr., per tutte, Cass., Sez. L, n. 18283 del 13/08/2009). 
È soltanto alla luce della causale indicata nella lettera di recesso che, pertanto, va affrontata la legittimità o meno dell'atto espulsivo, non potendo trovare ingresso, al fine di sorreggere il provvedimento datoriale, circostanze diverse.  1.2 La lettera di licenziamento del 5/11/2020 fa riferimento ai fatti già oggetto di dettagliata contestazione disciplinare con lettera del 21/7/2020, da intendersi qui integralmente trascritta. 
Quest'ultima, in specie, si sostanzia in una prima parte, nella quale sono riportate le dichiarazioni acquisite dalla ### dai propri dipendenti ############# e ### i quali hanno riferito di illegittimi comportamenti adottati dall'allora ### ed una seconda parte, in cui si contestano a ### una serie di indebiti accessi alle “### Clienti”.  1.3 Tanto premesso, occorre muovere dalla considerazione che, in fattispecie di licenziamento, l'articolo 5 della legge n. 604/1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo addotti a sostegno del provvedimento espulsivo, sicché il giudice non può neppure avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova (cfr. Cassazione, ### lavoro, sentenza n. 7830 del 29/3/2018). 
Gravava certamente, pertanto, sulla ### l'onere di dimostrare la giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'articolo 2119 c.c..  2. Si debbono, a questo punto, esaminare le eccezioni preliminari sollevate da parte ricorrente.  2.1 In primo luogo, si palesa certamente infondata la censura di genericità della contestazione disciplinare, di contro dettagliata in n. 31 pagine più allegati, a nulla rilevando che non siano riportate tra virgolette le dichiarazioni acquisite dalle persone intervistate dalla ### attenendo, quest'ultimo, piuttosto, ad un profilo di merito e non già di specificità della contestazione disciplinare. 
Invero, in alcun modo può ritenersi leso il diritto di difesa dell'odierno ricorrente per non avere la ### riportato per esteso i verbali delle dichiarazioni rese dai dipendenti, essendo stati, piuttosto, chiaramente indicati i capi di addebito, in relazione a tutte le censure.  2.2 Parimenti non fondata è la censura di avvenuta violazione dell'articolo 44 del C.C.N.L. ABI, il quale, al comma 2, prevede che "### sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario”. 
Sicché, l'allontanamento dal servizio disposto dalla ### nel febbraio 2020 (documento n. 8 della memoria) non si configura come sanzione disciplinare, bensì come misura cautelare di natura provvisoria, che determina la quiescenza momentanea del rapporto di lavoro, caratterizzata dall'estromissione del dipendente dal posto di lavoro nel periodo necessario all'azienda per ricostruire debitamente i fatti che verranno poi contestati, e non comporta alcuna interruzione dell'anzianità lavorativa o del pagamento delle retribuzioni. 
Nel caso in esame, poi, il ricorso alla misura cautelare era ampiamente giustificato dalla natura delle segnalazioni anonime, aventi ad oggetto l'addebito di possibili irregolarità commesse da un dipendente in posizione apicale, accusato di avere esercitato un potere autoritario, al limite del dispotismo, nei confronti dei colleghi di ### tale, pertanto, da far temere l'impossibilità di conduzione degli accertamenti in un clima sereno, esente da condizionamenti.  2.3 Di contro, la censura di intempestività della contestazione disciplinare è parzialmente fondata. 
In linea generale, è noto che l'articolo 7, comma 2, dello ### dei ### prescrive che “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”, omettendo di indicare un termine perentorio per la contestazione disciplinare e per la conclusione del procedimento.  ### ormai consolidata giurisprudenza, anche di recente ribadita, in tema di licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo (cfr. Cassazione, ### n. 15649 del 1/7/2010, Cassazione, ### n. 2513 del 31/1/2017, Cassazione, ### n. 2902 del 13/2/2015, Cassazione, ### n. 22388 del 22/10/2014, Cassazione, ### n. 18772 del 14/9/2011, nonché, anche, Cassazione, ### n. 19424 del 6/10/2005 e Cassazione, ### n. 11100 del 15/5/2006). 
È certo, tuttavia, che il principio di tempestività della contestazione non può prescindere dalla conoscenza del fatto da parte del datore di lavoro, come affermato costantemente dalla giurisprudenza proprio in materia di impiego privato (cfr. Cassazione, ### n. 21546 del 15/10/2007). 
Pertanto, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro (cfr. Cassazione, ### n. 7410 del 26/03/2010). 
E, in ogni caso, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo, il lasso temporale tra i fatti e la contestazione deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, sicché, in particolare, il datore di lavoro deve fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore (cfr. Cassazione, ### n. 21546 del 15/10/2007). 
Ribadendo tali condivisibili e consolidati principi, con recente pronuncia n. 19256 del 17/07/2019 la Suprema Corte ha respinto le censure formali svolte avverso una contestazione disciplinare emessa da un datore di lavoro l'1/06/2007, in relazione a fatti avvenuti sin dall'inizio dell'anno 2006 e, tuttavia, da questi appresi solo nel dicembre dello stesso anno, avendo parte datoriale avviato indagini interne, nel corso delle quali erano state svolte reiterate interviste del personale. 
La Corte ha così ritenuto “2.1. Le censure, sotto il profilo della violazione di norme di diritto, sono infondate. 2.2. Deve muoversi dal principio ripetutamente affermato da questa Corte - e qui condiviso - secondo cui la tempestività della contestazione deve essere valutata partendo dal momento dell'avvenuta conoscenza, da parte del datore di lavoro, della situazione contestata e non dell'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi ( nr. 10356 del 2016; nr. 26304 del 2014; nr. 25070 del 2013; nr. 23739 del 2008; nr. 21546 del 2007). 2.3. Invero, la tempestività della contestazione e, poi, del licenziamento, la cui «ratio» riflette l'esigenza di osservanza della regola di buona fede e correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, così come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente (ex plurimis, Cass. nr. 20121 del 2015; nr. 9903 del 2015; nr. 1247 del 2015; nr. 20823 del 2013; nr. 20719 del 2013). In sostanza, il datore di lavoro deve procedere alla formale contestazione dei fatti addebitabili al lavoratore dipendente non appena ne venga a conoscenza e gli stessi appaiano ragionevolmente sussistenti. 2.4. La Corte di merito non si è discostata da tali principi; i giudici hanno considerato come il datore di lavoro fosse venuto a conoscenza dei fatti addebitati soltanto dopo il dicembre del 2006, a seguito di una indagine interna, nel corso della quale «momenti cruciali (erano state) le interviste con il ricorrente (4 aprile, 1 giugno e 15 giugno 2007»); ha, quindi, giudicato tempestiva la contestazione dell'1.6.2007, intervenuta contestualmente al progredire degli accertamenti stessi e, perciò, funzionale allo scopo suo proprio ovvero quello di contemperare, da un lato, la esigenza di una attenta ponderazione dei fatti, nell'interesse dello stesso lavoratore, dall'altro quella di consentire al medesimo lavoratore una adeguata difesa. 2.5. La verifica da parte del giudice del merito del momento storico in cui il datore di lavoro ha acquisito la conoscenza del fatto disciplinare costituisce, invece, un accertamento di fatto, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio della motivazione” (cfr. Cassazione, ### lavoro, sentenza n. 19256 del 17/07/2019, in motivazione). 
Sicché, in definitiva, qualora sussista una cesura temporale tra fatto e contestazione, è onere del datore di lavoro dimostrare che il differimento nella contestazione è addebitabile ad una ritardata conoscenza dei fatti ascrivibili al lavoratore o alle indagini necessarie per accertarli, fornendo tutti gli elementi legati al contesto specifico da cui trarre il convincimento che la contestazione sia stata tempestiva.  2.3.1 Condividendosi tali principi, si deve osservare che, come sopra già osservato, la contestazione disciplinare del 21/7/2020 ha ad oggetto due distinti aree di addebito, l'una riguardante i c.d. addebiti “comportamentali” e l'altra inerente all'indebita consultazione di “### Clienti” (documento n. 9 della memoria). 
Si tratta, com'è agevole apprendere alla mera lettura della lettera di contestazione, di profili di addebito tra di loro del tutto svincolati, solo occasionalmente connessi, avendo la ### motivato che, una volta ricevute le segnalazioni sul canale “Parlami” e iniziato l'istruttoria sugli addebiti c.d.  “comportamentali”, intendendo - evidentemente - approfondire l'indagine sul complessivo comportamento del dipendente segnalato, nel febbraio 2020 intraprese a suo carico “ulteriori verifiche ispettive”. 
Di talché, trattandosi di profili di addebito diversi, anche a livello istruttorio, l'eccezione di intempestività deve essere valutata nei confronti di ciascuno, poiché nulla impediva, naturalmente, alla ### di procedere a contestazioni distinte.  2.3.2 E, nel caso in esame, se l'eccezione di intempestività è certamente infondata con riferimento agli addebiti c.d. “comportamentali” - in relazione ai quali la ### ricevute le prime segnalazioni al canale “Parlami” nel dicembre 2019, ha convocato e ascoltato 10 dipendenti, due volte, in piena pandemia, concludendo l'istruttoria nel luglio 2020 - lo stesso non può dirsi per l'addebito relativo alle “### Clienti”. 
Invero, nel primo caso, la complessità dell'istruttoria condotta, in uno alla complessa articolazione datoriale e, non ultima, alla situazione di pandemia che ha imposto, proprio in quel periodo, la sospensione di ogni attività e la chiusura degli uffici, con necessità di ascoltare i dipendenti su piattaforma digitale, per poi riconvocarli per la sottoscrizione dei verbali, rende certamente tempestiva la contestazione di addebito.  2.3.3 Di contro, nel secondo caso, la ### si è limitata a delegare ai tecnici informatici l'estrazione dei dati, non compiendo in relazione agli stessi alcun ulteriore accertamento, sicché alla data del febbraio 2020, prima ancora della sospensione delle attività per la pandemia da coronavirus, ben avrebbe potuto procedere alla contestazione di addebito. 
Il teste Paoloni, già addetto all'### del ### richiesto di riferire gli accertamenti eseguiti dal suo ufficio in ordine alla contestazione relativa alle indebite inquiry sulle “### Clienti”, ha riferito che la ### non ritenne di dover contattare i clienti le cui schede erano state visualizzate dal ricorrente, negando, inoltre, di saper riferire se le verifiche compiute dall'### del ### furono limitate alla verifica delle inquiry di ### alle schermate iniziali delle “### Clienti”, o se, piuttosto, fossero stati delegati ai tecnici informatici ulteriori approfondimenti, relativi all'eventuale accesso ai sottomenu o alle schermate successive. 
Non avendo la ### ritenuto la necessità di compiere ulteriori attività istruttorie, una volta ricevuti i tabulati delle inquiry non autorizzate effettuate da ### non v'era alcun motivo di attendere la conclusione della complessa istruttoria disciplinare avviata per la verifica degli addebiti c.d.  “comportamentali”, trattandosi di fatti del tutto diversi e tra loro non collegati. 
Si è già detto, invero, che “il datore di lavoro deve procedere alla formale contestazione dei fatti addebitabili al lavoratore dipendente non appena ne venga a conoscenza e gli stessi appaiano ragionevolmente sussistenti” ( Cassazione, ### sentenza n. 19256 del 17/07/2019, cit).  2.3.4 Sempre in relazione all'addebito inerente le “### Clienti”, l'eccezione di intempestività è fondata anche sotto un ulteriore profilo. 
Con lettera del 21/7/2020 sono contestate all'odierno ricorrente n. 70 indebite inquiry su “### Clienti” di colleghi e clienti effettuate tra il febbraio 2018 e il febbraio 2020. 
Invero la ### tenuta alla conservazione dei dati, per propria disposizione interna, per un periodo di 24 mesi, ha esteso l'indagine a ritroso fino al tempo massimo consentito dal proprio archivio. 
Mai, tuttavia, in precedenza, aveva sollevato alcun rilievo nei confronti dell'odierno ricorrente per ipotetici indebiti accessi sulle “### Clienti”, trincerandosi dietro la giustificazione che gli alert sono impostati al raggiungimento di un numero di 6 accessi sospetti nell'arco di un mese, mai raggiunti da ### Tale modus operandi, nondimeno, è idoneo ad ingenerare nel dipendente la convinzione circa la legittimità del proprio operato, in quanto mai segnalato - né tantomeno sanzionato - dalla ### nonostante l'obbligo di quest'ultima di procedere a controlli periodici a campione. 
Si vedano, in tal senso, le dichiarazioni rese dalla teste ### la quale ha dichiarato che: “Le policy e direttive ### sull'utilizzo delle schede cliente sono quelle del “need to know”, cioè dell'utilizzo limitato all'effettiva necessità. Furono diramate circolari più restrittive poco prima, forse una settimana prima, che venisse allontanato l'odierno ricorrente. Posso dire che in precedenza se serviva il dato di un collega, che avesse rapporto in filiale, non ci si sarebbe fatto problema a prenderlo dalla ###, ma onestamente dopo i fatti che hanno riguardato il ricorrente nessuno di noi lo fa più. Per la mia esperienza, quando ho diretto la filiale di ### che era ad alta stagionalità, mi capitava con elevata frequenza che un cliente di passaggio mi chiedesse l'intervento su una carta smagnetizzata, la consulenza per un mutuo, qualsiasi altra necessità e che io, anche solo per capire chi avevo di fronte, ne aprissi la ###. In tal senso è sempre stata interpretata la “necessità” aziendale di consultazione delle schede cliente”, aggiungendo poi che “È chiaro però che con il passare del tempo anche chi le ha consultate possa non ricordare il nome di quel cliente e quale fosse la necessità effettiva che aveva portato alla consultazione della sua scheda”. 
Fino all'allontanamento del ricorrente, pertanto, era diffuso tra i dipendenti l'affidamento sulla legittimità dell'interpretazione della regola del “need to know” nel senso che qualsiasi occasione o necessità lavorativa, anche estemporanea, consentisse l'inquiry sulle “### Clienti”, tanto che la ### nonostante l'obbligo di controlli a campione, non aveva mai segnalato, sotto tale profilo, comportamenti anomali, tantomeno all'odierno ricorrente. 
Con la conseguenza che la tardività dell'accertamento effettuato nel febbraio 2020 a posteriori, su un arco temporale a ritroso di 24 mesi, peraltro contestato immotivatamente dopo ulteriori 5 mesi dal momento in cui il datore di lavoro ne era venuto a conoscenza, ha leso irrimediabilmente il diritto di difesa del lavoratore, il quale, già responsabile gerarchico di 27 filiali e di circa 230 risorse, sospeso cautelativamente dal servizio da ormai 5 mesi, non si vede come avrebbe mai potuto ricordare, nel luglio 2020, il motivo di inquiry da lui effettuate negli anni 2018 e 2019, vieppiù essendo impedito alla consultazione della relativa documentazione, in ragione della propria sospensione dal servizio. 
Tanto che, a dimostrazione dell'effettiva avvenuta lesione del diritto di difesa del lavoratore, in conseguenza della estrema tardività della contestazione, si pongono proprio le sue giustificazioni, censurate dalla ### quando ### tentando comunque di ricordare fatti tanto risalenti, ha confuso il nominativo di due clienti (### S.r.l. e ### S.r.l.), ha fatto riferimento a società alla data delle inquiry già fallite (### 2 S.r.l.), ha richiamato rapporti di conto corrente a quella data già estinti (### & ###, nonché ha mutato reiteratamente la propria difesa (### e altri), in tal modo confermando di non essere effettivamente in grado di ricordare con esattezza, a distanza di tanto tempo, la ragione delle inquiry effettuate. 
Quanto detto, a maggior ragione, è valido per le inquiry elencate all'allegato A della lettera di contestazione, riferite alle “### Clienti” del ricorrente stesso e di n. 7 colleghi di ### concentrate nell'arco temporale tra il ### e il ###, apprese dalla ### nel febbraio 2020 e contestate, con le altre, nel luglio 2020. 
Sicché, all'esito della compiuta istruttoria, nella presente fase di merito, senza necessità di esaminare la fondatezza di tale addebito, deve ritenersi che la contestazione disciplinare del 21/7/2021, limitatamente alla parte relativa alla censura di indebita consultazione delle “### Clienti”, sia irrimediabilmente viziata da intempestività, che ha impedito il diritto di difesa del ricorrente.  3. In tal senso da riformarsi l'ordinanza conclusiva della precedente fase sommaria, deve, a questo punto, esaminarsi la ben più articolata contestazione disciplinare estesa nella prima parte della lettera del 21/7/2020, nella quale sono riportate le dichiarazioni acquisite dalla ### da parte di n. 12 dipendenti, sopra elencati, in relazione alla quale l'eccezione di intempestività non è fondata. 
Ed invero, come già osservato dal giudice della precedente fase sommaria, è certamente vero che, in tema di licenziamento per giusta causa, ove vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l'esistenza della “causa” idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall'art. 2119 c.c.. (cfr Cass. n. 15524/2018). 
Sicché, anche ai fini della tutela applicabile, nonostante l'accertamento dell'intempestività di una parte della contestazione disciplinare, è necessario esaminare l'eventuale fondatezza dell'altra. 
Quale primo rilievo, si osserva che, nonostante la ### abbia posto a fondamento della contestazione disciplinare le dichiarazioni ricevute dai propri dipendenti ############# e ### - relative, nel complesso, alla rappresentazione gravissima di una gestione dispotica e clientelare dell'### basata su un sistema di intimidazioni, ricatti e ritorsioni nei confronti di tutti i dipendenti non compiacenti, di svilimento della linea gerarchica, controllo ossessivo dell'operato dei colleghi, intromissione nella loro vita privata, nonché, d'altro canto, di intrattenimento di relazioni personali a vantaggio di colleghe privilegiate nella carriera - tuttavia non ha prodotto in giudizio i verbali di audizione dei colleghi denuncianti, né le spontanee relazioni scritte acquisite dai dipendenti ### e ### Mentre nel corso del procedimento disciplinare, le accuse - si ribadisce, per fatti gravissimi - mosse al ricorrente sono state affidate unicamente alla sintesi riepilogativa che dei fatti appresi ha elaborato l'### del ### redigendo la lettera di contestazione, nel corso del presente giudizio di merito - esclusa la necessità di prova orale nella precedente fase sommaria - è stata ammessa ed esperita articolata e complessa prova orale, con quattro testimoni per parte. 
Quanto alle dichiarazioni rese dai testimoni in ordine a fatti e circostanze da loro non direttamente appresi, bensì conosciuti da dichiarazioni di terzi, è opportuno chiarire sin d'ora che le stesse si qualificano come testimonianze de relato, tra le quali, per consolidata giurisprudenza, “occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (cfr. Cassazione, ### I, n. 8358 del 03/04/2007; Cassazione civile sez. I, 15/01/2015, n. 569).  4. Svolte tali premesse, in relazione ai fatti specifici oggetto di addebiti c.d. “comportamentali” si rinvia alla articolata lettera di contestazione disciplinare del 21/07/2021, da intendersi qui trascritta. 
In relazione agli stessi, sono stati ascoltati in aula i testimoni ### e ### già, rispettivamente, responsabile e addetto all'### del ### di #### già ### della filiale di #### già ### della filiale di ### e, successivamente, di #### dipendente addetta al ### autrice della prima segnalazione anonima al canale “Parlami”; #### nella filiale di #### già addetto alla filiale di #### cliente di ### All'esito della articolata istruttoria condotta, valutate complessivamente le dichiarazioni rese dai testimoni e la documentazione prodotta dalle parti, quantomeno in relazione agli episodi più salienti e/o connotati di maggiore gravità o disvalore, è emerso quanto segue.  4.1 Quanto al dedotto clima di tensione, timore, paura e prevaricazione ingenerato dai comportamenti dell'### la prima ad averne riferito in aula è stata la testimone ### fino all'1/3/2020 Responsabile del ### della ### nella sede di ### presente, nel corso del procedimento disciplinare, all'audizione dei dipendenti ######## e ### prima della sua destinazione ad altro incarico. 
In proposito, la teste ### ha riferito di avere avuto conferma del clima di tensione ingenerato dal ricorrente nell'### a lui affidata da #### dell'### - il quale pure mai aveva segnalato alcunché - nonché da ### che aveva citato l'esempio di una risorsa che aveva avuto problemi di ansia, tuttavia non nominata. 
La teste ### dal canto proprio, nulla ha riferito in tal senso; nonostante in ### dal 1998, per lunghi anni nell'### sicché collega e conoscente di tutti i dipendenti ascoltati dall'### del ### ha riferito, per ciascuno, di non avere mai udito lamentele nei confronti di ### del suo sistema di gestione dell'### di toni, contatti o provvedimenti ritenuti illegittimi, né tanto meno di un clima di tensione e sospetto. 
Il teste ### già addetto all'### del ### di ### fino al pensionamento, intervenuto nel giugno 2022 - subentrato nel febbraio 2020 nell'indagine disciplinare, presenziando all'audizione dei dipendenti ########## e ### alcune tenute con collegamento da remoto, in quanto già in periodo di pandemia - ha premesso come alcuni dipendenti siano stati richiamati, dopo la prima audizione, una seconda volta, perché confermassero quello che avevano già dichiarato, senza cadere in contraddizione, anche a miglior tutela del dipendente segnalato, verificando come, intervenuto nelle more il suo allontanamento, si erano sentiti più liberi di rendere dichiarazioni. 
Quanto al clima di tensione in ### il teste ### ha riferito come, fino alle due segnalazioni sul canale “Parlami”, nessuno dei dipendenti dell'### avesse mai segnalato alcunché di scorretto a carico dell'odierno ricorrente, neppure i dipendenti con i ruoli apicali più rilevanti, quali ### e ### i quali, richiesti di riferirne la ragione, avevano dichiarato, in sede di audizione, che di lui avevano paura, per il suo modo accentratore e ritorsivo, condotto anche facendo affidamento su una cerchia di fedelissimi. 
La generica esistenza di un clima di tensione in ### è stata, di contro, categoricamente esclusa dalla testimone ### la quale, piuttosto, ha riferito, in vari passaggi della sua lunga testimonianza, il clima di collaborazione, supporto ed anche frequentazione esterna che l'### aveva instaurato con molti dei colleghi di ### partecipando a cene e feste, andando a pesca con ### sostenendo chi si trovava in difficoltà, lei per prima, gravata in un periodo da gravi problemi di salute e incoraggiata proprio da ### che l'aveva esortata a non rinunciare al suo incarico di ### sollecitandola ad avere fiducia nella guarigione. 
Ha aggiunto, la teste ### di avere già riferito tali circostanze al collega ### dell'### del ### recatosi nella sua filiale appena prima della pandemia a farle domande sul ricorrente, senza che, tuttavia, delle sue risposte fosse mai redatto un verbale (tanto che non si rinvengono negli atti del procedimento disciplinare). 
La teste ### ha confermato il clima di terrore che si respirava in ### ma lo ha collocato solo dopo l'accorpamento delle due ### di ### affermando che in precedenza, nonostante ### fosse già suo ### nell'### di ### cui appartenevano le filiali di ### nelle quali lei lavorava, non vi erano mai stati problemi; non ha spiegato la ragione di un tanto sostanziale mutamento nell'atteggiamento dell'### Quanto a sé stessa, ha dichiarato che dopo l'estate del 2019 iniziò a ricevere "telefonate continue" del ricorrente, quasi quotidiane, durante l'orario di lavoro, nelle quali ### le chiedeva dove fosse e cosa stesse facendo, dandole poi indicazioni e facendole pressioni nel chiederle adempimenti da eseguire, citando un episodio in cui la chiamò addirittura da ### alle 8:00 del mattino, pur scusandosi per l'orario, perché in seguito impossibilitato per un convegno di lavoro, nonché l'episodio dell'appuntamento con il cliente ### Infine, la teste ### ha riferito di confidenze da lei ricevute da ### il quale, quando trasferito a ### le aveva detto che si era precostituito le prove per fare una causa di mobbing contro ### pur senza precisare quali contrasti avessero avuto. 
E' in atti, tuttavia, la conversazione telefonica tra ### e ### del 7/02/2020 (documento n. 13 del ricorso), nella quale i due interlocutori parlano lungamente ed in modo cordiale, tra l'altro, dei loro scarsi contatti telefonici pregressi e delle loro quasi inesistenti occasioni di incontro personale, nonché, poi, del clima di lavoro in ### del fatto che sia disteso, di ### che la ### definisce “una bravissima persona”, che lei conosce da tanti anni ed è eccellente nei risultati ed entrambi convengono di fidarsi delle sue valutazioni; sicché ### ribadito quanto sia importante per tutti e soprattutto per lui la serenità del clima di lavoro, afferma come appartenga certamente al suo ruolo di ### quello di spronarli continuamente ad ottenere risultati sempre migliori, sincerandosi, però, di averlo sempre fatto in maniera corretta; concludono la conversazione amichevolmente, dandosi appuntamento per la settimana successiva. 
È opportuno notare come tale conversazione si collochi prima dell'avvio del procedimento disciplinare a carico di ### destinatario della lettera di sospensione dal servizio solo il ###. 
Ascoltata in aula, la teste ### premesso di non avere mai personalmente avuto alcun problema con l'### ha riferito che c'era, invece, un gruppo di colleghi che di lui si lamentava, indicandoli in ###### e ### tutti tra di loro amici, ai quali "non stava bene… nulla", "tutto era motivo di contestazione", si lamentavano dei trasferimenti che ritenevano senza senso, delle e-mail riepilogative a fine giornata, della giovane età del nuovo ### ritenuto privo della necessaria esperienza, nonché della gestione meno tradizionale di ### rispetto al precedente ### Per quanto riguarda la sua esperienza personale alla filiale di ### la teste ### ha dichiarato che partiva con una produzione bassa, poiché avevano avuto dei problemi, ma con l'arrivo del nuovo ### di filiale e del nuovo ### erano stati adeguatamente supportati e la filiale aveva preso ad andare benissimo. 
Inoltre, la teste ### ha riferito specificamente in ordine alla questione delle frequenti chiamate dell'### alla ### precisando come ciò fosse avvenuto nel periodo in cui, a causa della malattia e, successivamente, del decesso del marito della collega ### avvenuto nel novembre 2019, ### fu richiesta dall'### di coprire il portafoglio della collega rimasto improvvisamente scoperto e, dopo l'assegnazione a ### di affiancarla, in quanto giovane e inesperta. 
La teste ha, nello specifico, dichiarato che “le telefonate frequenti di ### alla collega ### si collocano in questo periodo di superlavoro ed erano inerenti la gestione del portafoglio della ###” e che “### si lamentava perché non era più molto libera di spostarsi come voleva e si sentiva più controllata” e le diceva che "se ad esempio lei si trovava fuori, lui le chiedeva a fare cosa e poi comunque la sollecitava a rientrare prima possibile per seguire il portafoglio della ###”. 
Il teste ### dal canto proprio, ha riferito che l'### voleva tenere tutte le informazioni all'interno della ### impedendo che pervenissero a strutture esterne, come l'### e, ad esempio, quanto alle fotografie della cena del 2018 a ### che "non se ne parlava per terrore". 
Poi ha aggiunto che ricevevano "più volte al giorno e-mail e chat su rete aziendale dal contenuto competitivo, nel senso che l'### sollecitava risultati, chiedeva quanto avessimo prodotto, più volte al giorno", precisando che in realtà tali e-mail non provenivano direttamente dall'### il quale, piuttosto, "scriveva raramente", essendo inoltrate dal suo vice, a parere del teste su impulso di ### In allegato alle note conclusive, la parte ricorrente ha reiterato la richiesta di acquisizione di una nota manoscritta a firma "###, che aveva già esibito in aula durante l'escussione del testimone, tuttavia non ammessa in quanto tardivamente prodotta, rispetto alla data di formazione del documento, ma ammissibile, entro l'udienza successiva, se offerta in produzione ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste. 
La circostanza, tuttavia, che il manoscritto non sia univocamente riconducibile a ### essendo firmato unicamente "###, ne impedisce la valutazione ai fini dell'attendibilità del testimone. 
Infine, è in atti, già in allegato alle giustificazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento disciplinare, la e-mail inviata a tutti i colleghi d'### l'11/1/2019, dopo l'accorpamento delle ### e ### di ### ("cambia il nome, muta il perimetro della nuova commerciale ma, meno male, voi rimarrete sempre gli stessi ed io altrettanto con voi"), ricca di entusiasti encomi nei confronti di ciascuno: "io riparto da qui: dalla certezza di avere al mio fianco ### eccezionali in primis, colmi di valori importanti, lavorativi, responsabili e capaci di fare al meglio quello che la nostra ### ci chiede di fare… E questo per me è stato, è, e sarà una garanzia di ulteriore successo", assicurando la propria perdurante disponibilità per ciascuno ("continuate a chiamarmi per qualsiasi cosa sul cellulare, lo stesso dovrete fare con ### e da lunedì anche con ### Si aggiunge ### poi, per il suo specifico ### di competenza") e concludendo "insomma, rimane tutto così come già sappiamo, tranne la considerazione che ho di ### accresciuta e crescente ogni giorno che passa". 
Dello stesso tenore, forse ancora più personale, era, d'altro canto, la e-mail inviata a tutti i colleghi di ### il ###, nel quale ### esprimeva una riflessione personale, sui tempi della vita e del lavoro, concludendo che "le ore che si passano al lavoro fanno sempre parte di noi, stiamoci bene, usiamole saggiamente e voi, anche oggi, avete dato una grandissima dimostrazione di quanto giudiziosi e responsabili siate… detto ciò (mi sentivo di condividere con voi questo mio personalissimo pensiero e per questo, ripeto, non me ne vogliate), complimenti davvero a tutti (…)". 
Sicché, nell'apparente contrasto delle dichiarazioni acquisite, si osserva come il clima di terrore ed intimidazione sia stato in effetti confermato direttamente dai testimoni ### e ### dei quali, tuttavia, la prima solo per il periodo successivo all'accorpamento delle due ### di ### e ### avvenuto nell'anno 2019 e il secondo lamentando il continuo invio di e-mail competitive, su impulso del ricorrente. 
Quanto al primo profilo, la teste ### non ha spiegato per quale ragione l'### che tanto l'aveva apprezzata appena arrivato, solo l'anno precedente, ed aveva valorizzato ogni risorsa, fosse mutato così tanto dopo l'estate 2019 e, in specie, avesse preso a tempestarla di telefonate. 
La circostanza è ben spiegata, invece, dalla teste ### - lodata e apprezzata per la sua onestà dalla stessa ### che ne era amica da lunghi anni, nel corso della conversazione telefonica del 7/2/2020 con ### - che ha contestualizzato le chiamate dell'### alla collega nei mesi in cui quest'ultima aveva dovuto all'improvviso sostituire la ### nella gestione del suo portafoglio. 
Quanto al secondo profilo, sono in atti le e-mail inviate al personale da ### contenenti i risultati raggiunti, anche in specifiche ore della giornata, i complimenti al suo personale, l'incitamento a fare sempre meglio e di più, tutte redatte con toni assolutamente corretti, formali e di estremo apprezzamento.  ### canto, le testi #### e ### hanno concordemente riferito del clima sereno e collaborativo introdotto dal nuovo ### attento a supportare le risorse che attraversavano momenti di difficoltà personale. 
Sicché, valutando le dichiarazioni testimoniali alla luce della documentazione acquisita, non può che osservarsi come le e-mail che, in effetti, ### indirizzava ai colleghi di ### avessero un contenuto motivazionale, certamente competitivo, spesso con tratti personali, ed erano intessute di lodi e di riconoscimenti per i risultati raggiunti, che in effetti avevano portato, in quel periodo, l'### di ### ad eccellere in ### Di certo, tale pressione lavorativa poteva risultare scomoda a dipendenti meno capaci o motivati o addetti a filiali meno performanti, che si sentivano posti in competizione; e, tuttavia, per il suo contenuto e per i modi in cui condotta, non può per certo ritenersi travalicare il ruolo e le prerogative dell'### (cfr. e-mail citate, in atti). 
Mentre l'unica pressione che è stata dimostrata in giudizio è quella nei confronti di ### - restia ad essere controllata, fortemente persuasa dei propri titoli e delle proprie capacità e determinata ad ottenere ruoli di prestigio nella ### (cfr. telefonata del 7/2/2020) - in un limitato arco temporale di pochi mesi, per una ragione specifica, l'improvvisa scopertura di un portafoglio rilevante. 
Null'altro è stato provato in giudizio, essendo rimaste le residue dichiarazioni dei testimoni ### e ### sprovviste di riscontro, sicché, a fronte delle contrastanti affermazioni delle testimoni dirette #### e ### inidonee a supportare il convincimento del giudice. 
Quanto, in specie, all'affermazione del teste ### secondo la quale, in particolare, ### non aveva mai riferito alcunché a carico di ### per il timore di ritorsioni da parte sua, sono in atti due conversazioni telefoniche tra ### e ### nelle quali il primo parla reiteratamente di “un paio di cose” che ha dovuto per forza riferire all'### del ### ma “buttate lì”, non rilevanti, “ma erano cose talmente sciocche”, solo “a volte qualche situazione di tensione”, da lui comunque riferita in modo molto blando, mai circostanziato, avendo risposto, a specifica domanda, che con ### lui poteva esprimere le sue opinioni senza timori (documenti nn. 30 e 31 del ricorso). 
E può escludersi il sospetto, espresso da parte resistente, che ### avesse mentito, al telefono, temendo ritorsioni da parte di ### essendo sufficiente osservare che, quantomeno la telefonata del 29/7/2020, è stata fatta spontaneamente da ### e tale ### presumibilmente ### a ### per salutarlo, sapere come stava e farsi “tirare un po' su il morale” da lui, la cui mancanza tanto si sentiva in ### sì da potersi escludere, ascoltandola integralmente, che lo stesso potesse trovarsi in una qualsiasi situazione di soggezione psicologica nei confronti del soggetto da lui spontaneamente chiamato. 
Esaurito il tema generale del clima di tensione in ### si muove, a questo punto, ad esaminare, nel dettaglio, le risultanze dell'istruttoria in relazione ai quattro principali punti di censura inerenti la dipendente ### 4.2 Quanto al tema del trasferimento di ### da ### a ### la teste ### ha dichiarato che da un punto di vista logistico lo spostamento non fosse necessariamente disagevole e, purtuttavia, fosse contestato dalla dipendente in relazione alla specifica attività che lei doveva svolgere; pur non sapendo riferire se la ### in effetti, si rifiutò di spostarsi, la teste ha affermato che la stessa le riferì di essere stata, da quel momento, fatta oggetto di continue telefonate da parte di ### per sapere dove fosse, durante il suo orario di lavoro. 
Nulla, in proposito, ha saputo riferire la teste ### la quale ha riferito di avere appreso i fatti relativi alla collega ### solo dal volantino sindacale della ### diffuso nelle filiali. 
La teste ### invece, ha dichiarato di essere amica della ### sua collega a ### partecipe del riconoscimento nei confronti del nuovo ### il quale aveva mostrato di saper valorizzare le proprie risorse, avendo proprio per la ### creato un ruolo su misura, di Consulente gestore del ### di ### per valorizzare la sua pregressa professionalità. 
Ha riferito, anche, che proprio ### era stata la collega a congratularsi di più con lei per la sua nomina a ### di ### nel maggio 2019, avendo osservato come ### riconoscesse le loro professionalità, mai, al contrario, avendole esternato dubbi o problemi in relazione al suo operato. 
Quanto alle due filiali di #### e ### la teste ### ha confermato che si trovino alla distanza di 500 m l'una dall'altra, tanto che lei stessa, quando ### si spostava normalmente durante la giornata dall'una all'altra, pranzando in una e prendendo il caffè nell'altra, trattandosi di pochi minuti di percorrenza a piedi; d'altro canto, quanto al ruolo della ### ha riferito come non avesse necessità di "sede ###una specifica filiale, dovendo, piuttosto, girare tra le varie filiali dell'### a meno di dover passare a ### per prendere la macchina aziendale. 
È stata, indi, sentita in aula la diretta interessata, ### la quale ha ribadito, in vario modo, la sua netta contrarietà ad essere spostata da ### a ### nonostante vicine, trattandosi di uno spostamento da lei ritenuto irragionevole, a motivo di condizioni logistiche. 
La teste ### ha confermato quanto già riferito dalla collega ### in relazione all'inizio dei suoi rapporti con ### e cioè che lo stesso, appena arrivato, l'aveva valorizzata, dicendole addirittura che non intendeva tenere un “cavallo da corsa in scuderia” e l'aveva posta, lei che aveva perso il suo portafogli a ### per soppressione del posto ed era stata mandata a ### nel ### di ### mettendola a fare il lavoro che sapeva fare e che le piaceva. 
Nella lettera di contestazione disciplinare è contestato all'odierno ricorrente che la ### avrebbe lamentato di essere stata inviata da ### a ### in ragione del mancato invito di ### alla sua festa di compleanno per i 50 anni. 
Sentita in aula, la teste non ha confermato la circostanza, affermando, piuttosto, di avere invitato a tale festa solo le colleghe donne della filiale e che era stata una di loro, ### sua amica, a dirle che ### si era risentito per non essere stato invitato, precisando, tuttavia, "Fu lei l'unica a dirmi questa cosa, non lo seppi da altri. Assolutamente non me lo riferì ### Mele”, “io pensai che non fosse stata discreta, né nei miei confronti, né in quelli di Tito”, “lei fu l'unica ad ipotizzare un collegamento tra il mancato invito al ### alla festa di compleanno e l'ipotesi del mio trasferimento a ### Mattei”. 
Neppure la diretta interessata, pertanto, ebbe mai sentore che il proprio trasferimento a ### pur non gradito, fosse stato un'illegittima ritorsione al mancato invito alla propria festa di compleanno. 
La teste ### collega di ### a ### dal canto proprio, ha dichiarato che quest'ultima diceva in filiale che ### le aveva fatto sapere che doveva spostarsi a ### poiché il ### di quella filiale doveva aprire nuovi conti correnti ed era necessaria la sua collaborazione come ### ma che lei non aveva intenzione di andarci, tanto che di fatto non ci andò mai. 
Quanto alla nominata festa di compleanno, la teste ### ha dichiarato di avervi, in effetti, partecipato, confermando che erano state invitate solo le colleghe donne della filiale ed aggiungendo: "So che la mattina successiva, lavorativa, il ### le mandò per e-mail gli auguri e le[i] rispose a lui su ### con una fotografia di noi colleghe e la scritta “ci siamo divertite molto”, alla quale lui rispose che ne era contento con l'icona del pollice recto. 
Io lessi tale conversazione sul cellulare di ###. 
Nulla ha saputo riferire in proposito il teste ### il quale ha dichiarato di non essere mai stato a conoscenza di eventuali problemi della collega ### con l'attuale ricorrente, nonostante fosse stata per un periodo con lui a ### Di talché, esaminando l'esito dell'istruttoria, non può che rilevarsi, in primo luogo, che di tale paventato trasferimento di ### a ### non vi sia traccia in provvedimenti scritti o ordini di servizio, né si fece mai nulla, poiché la dipendente rifiutò di andare, nessuno la costrinse o adottò provvedimenti nei suoi confronti, "nel frattempo arrivò e trascorse l'estate, nessuno ne parlò più e io non mi spostai mai a ### ( testimonianza ###. 
Poiché non risulta che un dipendente di ### possa semplicemente rifiutare un trasferimento disposto da un proprio superiore, senza opporlo formalmente o chiedere l'intervento dell'### - come infatti è avvenuto per il trasferimento della stessa ### a ### di cui in seguito - deve ritenersi che, come riferito dal ricorrente, quello a ### si sostanziasse in una mera richiesta di temporaneo ausilio, senza modifica della sede di assegnazione, invisa alla dipendente e mai attuata, senza ritorsione alcuna. 
Il comportamento dell'### che pur avendo ritenuto che la filiale di ### necessitasse di ausilio nello sviluppo del portafoglio, per il quale sarebbe stato utile l'apporto di ### ha soprasseduto nella sua richiesta, poiché fortemente osteggiata dalla dipendente per ragioni di sua comodità logistica, denota, più che un atteggiamento dispotico nella gestione dell'### una disponibilità ad accogliere le istanze dei colleghi. 
E vale annotare come, diversamente da quanto riferito in aula dalla teste ### le asserite telefonate continue di ### alla ### non si collocano nel periodo immediatamente successivo al rifiuto della medesima di spostarsi a ### bensì, per stessa ammissione dell'interessata, in aula, ad un periodo successivo, dopo l'estate del 2019, sicché, per quanto riferito dalla teste ### in coincidenza con l'attribuzione in supplenza alla ### del portafoglio di ### Così come deve escludersi alcun collegamento tra il mancato invito alla festa di compleanno e il preteso trasferimento a ### negato dalla stessa interessata ### nello stesso modo non può ravvisarsi, per ragioni temporali, alcun nesso di consequenzialità tra il mancato trasferimento a ### e le telefonate di ### 4.3 Quanto al trasferimento di ### a ### la teste ### ha evidenziato come l'invio di una risorsa fosse stata richiesto dalla ### e che fu lei stessa ad individuare l'### di ### come quella che, fisiologicamente, essendo più vicina, poteva indicare un dipendente da mandare nella ### limitrofa, delegando, per tale ragione, all'HR di ### e all'### di valutare quali figure proporre. 
La teste ### ha riferito di avere appreso di tale trasferimento dal volantino sindacale della ### diffuso nelle filiali, che tuttavia, essendo chiaramente riferito alla vicenda del trasferimento della ### in una diversa ### con contestuali aperte accuse di molestie a carico di ### (documento n. 8 del ricorso), determinò un clima di forte tensione in ### tale per cui lei non ritenne di chiamare la collega, nonostante sua amica. 
Nella lettera di contestazione disciplinare si legge che la dipendente ### aveva riferito all'### del ### che, essendosi rifiutata di spostare la sua sede di lavoro a ### aveva subito quale conseguenza una vera e propria persecuzione, conclusasi con la proposta di trasferirla all'inizio del 2020 presso la filiale di ### La circostanza non è stata confermata in aula dalla diretta interessata, la quale, dopo avere riferito che il trasferimento a ### ipotizzato prima dell'estate 2019, restò inapplicato, senza che nessuno ne parlasse più, ha supposto tutt'altra motivazione, mai oggetto di contestazione disciplinare, a motivo del proprio ordine di trasferimento a ### riferendo di pretesi rapporti extra professionali tra ### e la ### poco discreta nel riferirli, che avevano provocato una serie di reazioni ritorsive nei confronti di tutte le colleghe destinatarie delle sue confidenze. 
In particolare, la ### ha attribuito a tale ragione non solo il proprio trasferimento a ### bensì anche il trasferimento di ### a ### e quello di ### a ### nell'impossibilità di mandarla a ### È, tuttavia, in atti la registrazione della conversazione telefonica tra ### e ### del 7/02/2020 (documento n.13 del ricorso), del tutto cordiale, nella quale la prima, dapprima, ammette di essere rimasta molto male per la mancata assegnazione a lei del portafoglio della ### pur affermando di sapere perfettamente che la decisione provenisse dall'### del ### ed ammettendo, alfine, che dovessero seguirsi strategie di pipeline anche sull'inserimento delle risorse giovani; e, poi, di avere appreso direttamente dall'### che la decisione di trasferirla a ### proveniva direttamente dall'### del ### e non da ### nonostante lei, in precedenza, avesse pensato che provenisse dall'odierno ricorrente. 
Nella conversazione, ### ben prima della instaurazione del procedimento disciplinare a suo carico, si dichiara dispiaciuto dei malintesi con la ### ribadendole più volte di non aver mai avuto intenzione di allontanarla, non avercela affatto con lei e di stimarla come risorsa, della quale non aveva alcuna intenzione di privarsi, tanto da essere stato il primo ad essere felice della revoca del suo trasferimento in altra #### la conversazione, la ### esprime le sue preoccupazioni sulla sua futura collocazione lavorativa, vista la soppressione del suo posto, la chiusura di filiali e la prevista riorganizzazione del ### temendo di esser messa a fare l'addetta di filiale ed affermando, piuttosto, che vuole essere valorizzata, in quanto risorsa molto competente, auspicando la propria nomina a #### la ascolta e le ribadisce in più occasioni “Io voglio che tu stai serena… questo a me mi interessa”, perché prima di essere suo direttore è un suo collega, e la ### replica, due volte, “questa è la cosa che apprezzo di più, grazie”, affermando di fidarsi di ### - che “è una persona pulita”, “con una faccia sola” e che le somiglia, perché ingenua come lei - che le ha sempre detto che non aveva capito l'### che è una persona corretta e se dice una cosa la fa, fino ad ammettere spontaneamente, ad un certo punto, verso la fine della lunga conversazione, che allora la ### aveva ragione quando le diceva che ### “non è un uomo che fa del male gratuitamente ci metto la mano sul fuoco”, sicché lui, di rimando, scherza “ma nemmeno a pagamento io faccio del male a qualcuno!”, tanto che, piuttosto, afferma, la gente si fida di lui, perché tratta sempre bene tutti. 
Infine, ### ribadisce a ### la sua assoluta fiducia e il suo interesse a che siano chiariti tutti gli eventuali malintesi tra di loro, inerenti all'ordine di trasferimento a ### essendo per lui prioritario che ci siano rapporti sereni e di fiducia con i colleghi. 
Quanto, poi, a ### anch'essa indicata come confidente della ### per ciò solo da allontanare da ### la ### ha riferito che un sindacalista, non precisato, le avesse detto che ### volesse spostarla ad altra sede, ma avesse poi soprasseduto in considerazione del lutto che la collega aveva subito, modificando lui stesso l'intenzione di trasferirla. 
Tutte tali circostanze sono estranee alla lettera di contestazione disciplinare e sono riportate solo per sottolineare come ### abbia reso, in aula, quale testimone, dichiarazioni diverse da quelle che risultano sintetizzate nell'addebito disciplinare. 
In carenza di produzione del verbale di audizione in sede disciplinare, debbono, per ciò solo, privilegiarsi quelle rese davanti al Tribunale, sotto giuramento, verbalizzate nell'immediatezza con sistema di dettatura vocale, alla presenza della teste, che poteva leggere il verbale sullo schermo dedicato e le ha confermate. 
Sempre con riferimento al proprio trasferimento a ### - originato, come si è visto, da una pretesa necessità di disperdere tutte le colleghe della ### che avessero ricevuto le sue confidenze - la teste ### ha riferito, in aula, di averlo vissuto come un atto ritorsivo nei propri confronti, anche perché lì inviata non già per fare il ### bensì soltanto l'addetto di filiale, in un luogo, peraltro, dove sussisteva un'incompatibilità familiare, in ragione di pregresse minacce rivolte a suo marito, nelle funzioni di Giudice di ### Nonostante la sussistenza di tali ragioni di sicurezza, la teste ha, tuttavia, riferito di avere ritenuto non opportuno parlarne, all'epoca, con l'### avendo addebitato a lui la decisione di spostarla, per allontanarla da ### ragione per la quale ritenne di rivolgersi ad un primo sindacalista, poi ad un avvocato lavorista e, infine, ad un secondo sindacalista della sigla ### successivamente autrice del contestato volantino sindacale diffamatorio, dal quale la stessa teste ha preso energicamente le distanze, sia con l'organizzazione sindacale (documento B del ricorso), che in aula. 
A confutazione di quanto sostenuto da parte resistente, che ha posto in dubbio la genuinità dello scambio di messaggi tra la ### e la ### in ordine alle lamentele della prima con l'organizzazione sindacale, per le falsità diffuse con il volantino, è sufficiente richiamare quanto riferito in aula dalla stessa teste ### la quale ha confermato il suo risentimento per la strumentalizzazione delle proprie dichiarazioni e le falsità diffuse senza la sua autorizzazione. 
Dalle dichiarazioni rese dalla stessa testimone in relazione all'assegnazione del portafoglio della collega ### si è appreso che, proprio nel periodo in cui fu disposta la sua assegnazione a ### la ### risultava perdente posto, avendo la ### ritenuto di sopprimere le figure degli ### sicché quello di ### aveva preso il posto di un gestore, mentre la teste, ### a ### era stata individuata come risorsa da destinare all'altra ### La teste ### ha dichiarato che ### fosse convinta che l'ordine di trasferimento fosse dipeso dal ### mentre l'### le aveva assicurato che era, invece, dipeso dalla ### in ogni caso, la collega le aveva personalmente riferito che se fosse stata nominata ### avrebbe accettato il trasferimento alla filiale di ### ma così, sentendosi demansionata, si sarebbe opposta. 
Ha aggiunto, a domanda, che il sindacalista di zona era ### cui anche ### aveva fatto fino a quel momento riferimento, il quale aveva sempre detto che ### era molto disponibile per i dipendenti quando c'era qualche problema, tanto da avere anche prevenuto le richieste di taluni. 
Nulla, in ordine all'ordine di trasferimento di ### a ### hanno saputo riferire i testimoni ### e ### Dal documento 17 di parte resistente si apprende che il #### comunicava "### un CP a ### più vicino di ### Dalla zona di #### sono circa 20 km. Per cortesia ci fate assieme una riflessione sopra poi ne parliamo”; ### rispondeva lo stesso giorno “ok ### Ho 3 nomi poi li comunico a ### per meglio valutare il più opportuno”; nella stessa giornata, ### riferiva a ### “### i nomi indicati da ### sono i seguenti: ####### part-time, ### Sono in ordine di “gradimento”; sicché ### il ### gli rispondeva “### Scusa, non ho capito. Gradimento di chi? ### o di ### Per favore parlaci, almeno con i primi due e decidiamo chi proporre. Grazie”. 
Dal documento 11 di parte ricorrente si apprende che il #### inoltrava a ### un messaggio ### evidentemente da lui ricevuto da terzi, del seguente tenore "### la collega ha 50 anni e 25 di servizio la distanza tra ### e sessa aurunca varia tra i 30 e i 38 km a seconda della strada. Il consenso non serve ma considerando che è separata con 2 figli il preavviso è di 45 giorni di calendario ciao”, aggiungendo "a te"; ### rispondeva con l'emoticon del pollice in su e chiedeva “quindi posso procedere se devo un po' forzare? O vado su altra?”, “Consiglio…”; e ### “l'altra è part-time?"; ### “yes", "e giovane", "forse figli pure più piccoli", ricevendo allora immediatamente la risposta da ### "vai su questa non chiudere troppo forte e poi ci parliamo”, al che ### risponde “okok” e chiede “sento ### se vuole venire a parlarci con me lunedì o mart al ###”. 
Segue, al documento 12 di parte ricorrente, la conversazione di messaggistica con ### contattato da ### il quale, tuttavia, legge in ritardo i messaggi ricevuti e promette di richiamarlo l'indomani, scrivendo "niente di urgente ci alleniamo [allineiamo? n.d.A.] su chi spedire giù”. 
Di talché, la vicenda del trasferimento di ### a ### viene contestata come illecita ritorsione di ### per il rifiuto di un trasferimento a ### in realtà mai formalmente disposto e comunque abbandonato già da mesi; viene riferita in aula dalla diretta interessata come ritorsione per la sua amicizia con ### mai oggetto di contestazione; è incontestato che sia dipesa da una richiesta della ### a seguito della quale l'### individuò l'### di ### come quella che più facilmente poteva cedere una risorsa; è documentalmente provato che discese da una concertazione tra gli ### e ### con l'### che, pur avendola indicata, insieme ad altri, aveva chiesto il loro consiglio e poi supporto per comunicarle il trasferimento; fu espressamente riferita all'interessata dall'### come decisione della ### e non dell'### fu bloccata, attraverso la segnalazione al canale “Parlami”, dalla ### la quale in seguito ammise, parlando con ### di aver capito che quell'ordine di trasferimento non era provenuto da lui, che, in effetti, non aveva ragione di privarsi di una risorsa, che non sarebbe stata sostituita.  4.4 Quanto all'episodio in cui ### aveva accusato un malore in filiale, la teste ### ha riferito di averlo appreso dal ### e dal ### i quali entrambi le avevano riferito che ### li aveva contattati chiedendo loro chi avesse disposto che la collega fosse accompagnata al ### e che tornasse a casa nel pomeriggio, definendola "una attrice". 
Nulla, in proposito, hanno saputo riferire i testimoni ##### e ### La teste ### diretta interessata, nulla ha potuto riferire, se non la conferma del suo malore, la chiamata dell'ambulanza e l'autorizzazione alla collega ### della filiale, ad accompagnarla. 
La teste ### invece, ha dichiarato di ricordare l'episodio poiché avvenne il giorno del suo compleanno, nel gennaio 2020, e che in quell'occasione, essendo al telefono con l'### per questioni di lavoro, ebbe occasione di dirgli cosa era appena successo, senza che lui manifestasse alcun risentimento perché era stato consentito alla ### di accompagnare la ### in ospedale, anzi domandando di essere avvisato delle condizioni della collega. 
Ha negato, la teste, di avere mai sentito l'### dire che la ### fosse un'attrice, riferendo, piuttosto, come in quell'occasione fu il ### ad ipotizzare che la collega avesse esagerato, per evitare il trasferimento. 
Parlano di tale episodio ### e ### nella già citata conversazione telefonica del 7/02/2020 (documento n. 13 del ricorso), lui si informa delle cause del malore da lei subito e delle sue condizioni di salute e, appreso che i medici le abbiano detto di evitare le condizioni di stress, le raccomanda di non farsi sopraffare dalle questioni lavorative, perché, come lui dice sempre ai colleghi, la vita personale è importante e se sul lavoro succede qualcosa che fa dispiacere bisogna chiarirla. 
Tali essendo le risultanze dell'istruttoria, deve escludersi che la ### sulla quale incombeva il relativo onere, abbia provato una qualsiasi espressione di risentimento di ### per la solidarietà mostrata dai colleghi di fronte al malore della ### né che lo stesso si sia espresso, nei suoi confronti, definendola "una attrice".  4.5 Quanto alla partecipazione di ### ad una riunione presso il cliente ### unitamente al collega #### della ### per la quale era stata rimproverata da ### non preventivamente avvisato, il teste ### ha riferito come l'### del ### procedette ad effettuare alcune verifiche, in specie ascoltando in proposito ### che confermò quanto riferito dalla collega. 
In assenza del verbale di audizione di ### come degli altri dipendenti, non può che osservarsi, tuttavia, come tale riscontro manchi finanche nella contestazione disciplinare del 21/7/2020, nella quale non si dà conto dell'avvenuta conferma da parte del medesimo delle dichiarazioni di ### in ordine allo specifico episodio occorso con il cliente ### Nulla, in proposito, hanno riferito i testimoni #### e ### La teste ### in aula, ha reso dichiarazioni parzialmente discordanti, affermando che di tale evento l'### era stato da lei previamente informato, tanto da sapere benissimo dove lei fosse e per quale ragione, in difformità da quanto apparentemente riferito all'### del ### posto che nella lettera di contestazione è invece scritto che "non si era preoccupata di chiedere direttamente a [### l'autorizzazione", essendosi assicurata che altri lo avesse fatto. 
Anche in tal caso, la mancata produzione in giudizio del verbale di audizione di ### in sede di indagine preliminare impedisce di verificare il contrasto tra le dichiarazioni e impone di privilegiare quelle rese nella veste di testimone, in aula. 
Essendo l'episodio fermamente smentito dal ricorrente, non può che concludersi che sia mancata la prova in giudizio di come si siano svolti i fatti, se effettivamente ### avesse preventivamente avvisato ### dell'impegno o se questi lo avesse appreso solo nell'immediatezza dei fatti e, in ogni caso, se le intimò di abbandonare la riunione con il cliente e rientrare immotivatamente in filiale, oppure se, come sostenuto dal ricorrente, la sollecitò unicamente a rientrare appena possibile per una pratica da ultimare, non appena conclusa la riunione e le necessarie convivialità. 
Sono esauriti, in tal modo, gli specifici punti di contestazione che hanno riguardato la persona di ### risultando complessivamente non provati - anche in ragione della contraddittorietà tra le dichiarazioni rese in aula dalla stessa testimone e quelle sintetizzate dall'### del ### nella lettera di contestazione disciplinare - o, comunque, significativamente ridimensionati, quantomeno sotto il profilo della loro illiceità. 
Si muove, pertanto, ad esaminare gli ulteriori capi di addebito.  4.6 Quanto alla censura che ### decidesse da solo i trasferimenti dei dipendenti, senza consultarsi con la linea gerarchica e senza neppure avvisare i direttori delle filiali interessate, la teste ### ha riferito di averlo appreso dai dipendenti ascoltati #### e ### che così le avevano riferito. 
Nulla, in proposito, ha riferito la teste ### se non di non essere mai stata a conoscenza di lamentele da parte dei colleghi o, specificamente, dei ### né del ### con il quale, peraltro, aveva frequenti occasioni di incontro e colloquio, avendo l'ufficio proprio sopra la sua filiale. 
La teste ### dal canto proprio, pur non potendo, per il suo ruolo, essere investita delle decisioni relative ai trasferimenti dei colleghi, ha riferito che, per quanto da lei osservato, i trasferimenti venivano disposti dall'### e, poi, semplicemente comunicati agli interessati, senza consultazione preventiva con i ### di filiale. 
Nella conversazione telefonica del 7/09/2020 (documento n. 31 del ricorso) ### ha affermato che in sede di audizione, durante l'istruttoria disciplinare, gli fu posta la domanda secca, “veloce veloce”, se lui fosse a conoscenza se ### comunicasse preventivamente ai ### di filiale gli spostamenti di colleghi da lui decisi, in tal modo essendo falsato il senso della sua risposta. 
Tali essendo le uniche acquisizioni istruttorie su tale tema, si osserva come dalla documentazione di causa emerga che ### interloquisse certamente con la funzione HR per la decisione dei trasferimenti, da lui proposti e dall'### del ### disposti. 
Quanto all'interlocuzione con i ### di filiale e il ### è emerso, nell'esame di fattispecie specifiche, di seguito riportate, che fosse solito raccogliere le loro segnalazioni e considerare le loro doglianze, disponendo una migliore dislocazione del personale al fine di promuovere l'efficienza di tutte le filiali. 
In particolare, la teste ### rispondendo a domande sull'avvicendamento tra i colleghi ### e ### ha dichiarato di aver saputo da ### che il motivo fosse da ravvisare nella circostanza che il ### "si era lamentato che la filiale non andasse bene nel settore protezione, sicché fu poi disposto l'avvicendamento tra la ### e il collega ### il quale invece era best performer nelle polizze (…)"; analogamente avvenne per l'avvicendamento delle colleghe ### e ### Non è provata, sulla scorta di tali acquisizioni, la contestata violazione della linea gerarchica, né l'imposizione di un sistema dispotico di gestione del personale, tanto che ### senior investimenti, definito dalla teste ### il "braccio destro" di ### ha negato di avere espresso alcun risentimento o critica nei confronti del ricorrente, per le modalità di gestione dei trasferimenti.  4.7 Deve, a questo punto, esaminarsi l'addebito inerente i comportamenti sconvenienti tenuti ad una cena estiva nel 2018 presso lo stabilimento ### di ### di ### in specie tenuti nei confronti della collega #### i quali, alla lettura della lettera di contestazione, si connotano di particolare gravità, adombrando molestie, peraltro in pubblico, nei confronti di una collega. 
In proposito, la teste ### si è limitata a riferire quali colleghi aveva ascoltato in merito, non essendo presente all'evento; della collega ### ha potuto riferire che fosse ### dell'### ma dipendente non dell'### bensì del ### e che non avesse fatto alcuna segnalazione in relazione alla cena, essendo stata, piuttosto, contattata autonomamente, quasi due anni dopo, dall'### del ### Quanto alle dichiarazioni apprese dalla diretta interessata, la teste ### ha riferito che la stessa "disse che in una fase iniziale era nato come un gioco al quale lei si era prestata. Poi ad un certo punto questo scherzo era diventato un flirt insistente", che era pieno di colleghi, che ### le aveva fatto complimenti, l'aveva invitata a ballare, le aveva chiesto di negargli l'approvazione su una pratica, in un gioco che lei aveva accettato; e che, tuttavia, lui aveva continuato a versarle da bere, sino a che ad un certo punto aveva sentito necessità di recarsi sulla spiaggia a prendere aria, finendo poi per dar di stomaco davanti a tutti, senza che nessuno la aiutasse, limitandosi, soltanto uno, ad accompagnarla alla macchina, lasciandola poi sola, essendo già mezzanotte. 
Infine, la teste ### ha riferito che la collega ### le aveva riferito di essersi sentita in colpa, violata per ciò che era successo, per avere all'inizio accettato il gioco e per avere avuto il dubbio di non avere assunto solo alcol. 
Di tali ultime affermazioni, tuttavia, non v'è traccia nella lettera di contestazione disciplinare, sicché, per certo, non possono essere poste a fondamento del recesso.   In ordine alla cena ha riferito specificamente la teste ### presente, unitamente ai colleghi, la quale ha affermato di essere stata lei stessa ad invitare la collega ### ed anche il collega ### entrambi del ### che alla fine della serata vide allontanarsi insieme. 
In relazione ai fatti occorsi, la teste ### ha riferito di aver visto ### e la ### parlare durante qualche breve lasso di tempo, nel corso della serata, ma di non avere notato nulla di strano, se non per l'unica nota stonata, costituita dal fatto che la collega vomitò davanti a tutti, "perché probabilmente si era ubriacata, fatto spiacevole, per il quale neppure ritenni di chiamarla il giorno dopo, visto che non mi sembrava carino nei suoi confronti".  ### canto, la teste ### ha riferito come non vi fossero tavoli apparecchiati per cenare, con posti assegnati, bensì, unicamente, tavoli di appoggio, persone in piedi e persone sedute, con la pista per ballare, vicino alla spiaggia, e che il ricorrente era stato seduto accanto a lei. 
Il teste ### presente al secondo colloquio della dipendente ### ha riferito come quest'ultima non avesse mai fatto alcuna segnalazione, né parlato con alcuno, dei fatti occorsi quella sera, tanto da mostrarsi sorpresa di essere stata contattata, dopo tanto tempo, dall'### del ### reagendo in modo commosso. 
Il teste ha riferito che davanti a lui la ### raccontò di essere arrivata alla festa e di avere subito parlato con il ricorrente, il quale le si era rivolto per una pratica di credito, poi conducendola in un salottino a parlare, dicendo agli altri di lasciarli soli; iniziata, poco dopo, una conversazione personale, ### aveva continuato a riempirle il bicchiere di spumante, "in tal modo inducendola a bere troppo", tentando approcci con lei, invitandola esplicitamente a passare la notte insieme. 
La teste ### era personalmente presente alla cena, della quale ha dichiarato di mantenere un bel ricordo, riferendo come fosse la prima occasione conviviale in cui l'### da poco nominato, era con loro, in quanto invitato; ha precisato che si trattò di una cena in piedi sulla spiaggia, in una piattaforma, con la musica alta per poter ballare, e che lei vide la collega ### del ### che salutò, parlare con ### "il quale quella sera scambiò parole con tutti noi, avendoci appena conosciuto", aggiungendo che "nessuno si appartò quella sera, non era logisticamente possibile", trattandosi di una piattaforma sulla spiaggia, priva di tavoli per sede ###soltanto alcuni sgabelli per appoggiarsi o appoggiare le cose. 
Ha escluso, la teste, di avere notato "litigi, discussioni, circostanze di alcun tipo che potessero richiedere intervento", tra chiunque quella sera e comunque non di certo tra la ### e ### riferendo, piuttosto, di averli visti insieme scherzare e parlare normalmente, come nelle occasioni conviviali successive, in particolare, a suo ricordo, nella cena di ### del 2019, in cui erano entrambi presenti.   Soccorrono, a questo punto, le dichiarazioni della teste ### anch'ella presente alla cena e, secondo la lettera di contestazione disciplinare, prima denunciante di una situazione divenuta "talmente incresciosa che, man mano, tutti coloro che erano al [tavolo di ### si allontanavano", avendo questi "addirittura chiesto alla signora ### ‘scusa ci puoi lasciare soli?'”. 
Ascoltata in aula, la teste ### ha reso dichiarazioni sostanzialmente diverse, che vale la pena riportare: “### la cena estiva del 2018, fu un evento piacevole, un po' l'espressione della nuova gestione ### del ricorrente, più giovanile o più smart se si vuole, organizzata da lui e dal suo team per riunire un po' i colleghi. Organizzata in spiaggia, una sorta di apericena con la musica, il ### portò una cassa di champagne, mi ricordo. 
Fu un evento gradito dai colleghi e piacevole. Io andai con una collega di ### e non mi trattenni fino alla fine della serata. Mi ricordo che erano stati invitati, un po' per cortesia e un po' anche auspicabilmente per “ingraziarseli” due colleghi del polo crediti, ### e ### che vennero e con i quali io parlai. Ho visto ### e la ### ridere e scherzare insieme, ad un certo punto quando io mi avvicinai, dopo aver ballato, perché avevo posato la borsa vicino a dove stavano, il ricorrente mi si avvicinò, prendendomi il viso e chiedendomi, ma con tono carino, se potevo lasciarli soli. 
Anzi c'era la musica forte e io non sentii la prima volta e dovette ripetermelo. 
Ma fu un gesto comunque garbato. Non ho visto la collega ### vomitare, ero già andata via. Potrei dire che finché io ci sono stata sembravano entrambi un po' “alticci”, non che ci fosse nulla di male però era pur sempre un evento di lavoro. Null'altro posso riferire, era palese che flirtassero, ma in modo consenziente. La situazione era evidente, tanto che ad un certo punto la vice ### si è avvicinata a ### e lo ha invitato da un'altra parte perché tra i colleghi già si mormorava”. 
Nel racconto esposto in aula, la teste ### ha tutt'altro che riferito una situazione "talmente incresciosa" da far allontanare tutti presenti, imbarazzati, avendo riferito, piuttosto, di un evento piacevole, “espressione della nuova gestione ### del ricorrente, più giovanile o più smart se si vuole”, nonché di due colleghi, adulti pressoché cinquantenni, entrambi “alticci”, che flirtavano consensualmente ad una festa. 
Ha, poi, riferito di avere parlato con la collega ### evidentemente in seguito, di cose personali, ricevendo da lei la confidenza di essersi sentita in imbarazzo per avere vomitato quella sera davanti ai colleghi, poiché la conoscevano come ### e non doveva essere stata una bella scena, sicché la stessa ne attribuiva la responsabilità a ### “il quale la aveva lusingata e riempito il bicchiere per farla bere”, come se, ripensandoci il giorno dopo, l'avesse fatto apposta per metterla in imbarazzo davanti agli altri; ha negato, in ogni caso, che la collega le avesse mai detto che sembrava di stare alla Corte del ### Anche in tal caso, come in quelli precedenti, già esaminati, le dichiarazioni rese in aula dalla testimone ### appaiono divergere sostanzialmente da quelle sintetizzate dall'### del ### nella lettera di contestazione disciplinare. 
La teste ### anch'ella presente alla cena, ha dichiarato di non avere notato nulla di anomalo o di inopportuno, avendo visto ### e la ### parlare tra di loro quella sera, senza poter dire di aver notato nulla di particolare, né che flirtassero fra loro; ha aggiunto che, effettivamente, a fine serata la ### si sentì male e vomitò, ma parecchio tempo dopo avere parlato con l'### Infine, ha dichiarato che furono fatte altre feste, quella immediatamente successiva già nel settembre 2018 a ### cui, tuttavia, la ### non era presente - forse non invitata - mentre la teste ne ha ricordato la presenza ad una successiva, nel dicembre 2019, poco prima della sospensione di ### durante la quale i due si salutarono e parlarono tra loro. 
Il teste ### presente all'evento, ha riferito che erano circa una settantina di persone e “l'### oltre a tutto quanto era già previsto dall'organizzazione, portò numerose altre bottiglie, di vino o prosecco non lo ricordo. Riempiva il bicchiere a tutti, faceva bere tutti, ma lui non beveva”. 
Quanto alla collega ### ha riferito che ad un certo punto “mentre lui parlava con la collega ### si creò il vuoto intorno a loro, 70 persone ritennero di allontanarsi, evidentemente imbarazzate”; richiesto di precisare, ha aggiunto che “era una situazione sconveniente, parlavano tenendosi a distanza molto ravvicinata ed è evidente che la collega ### non fosse lucida”, avendo poi da altri appreso che in seguito abbia vomitato. 
Come si vede, i presenti alla cena, sentiti in aula come testimoni, hanno ricostruito i fatti in senso sostanzialmente difforme da quello che si evince dalla lettera di contestazione disciplinare. 
Piuttosto che di - gravissime - molestie nei confronti di una collega, perpetrate in pubblico, ipoteticamente finalizzate allo scopo di farla star male, vomitare e metterla in imbarazzo, tutti i testimoni presenti alla cena hanno riferito di avere osservato, nel corso di un evento conviviale piacevole, due adulti consenzienti che flirtavano, probabilmente avendo bevuto un po' troppo ("entrambi un po' alticci”, teste ###. 
A latere ogni considerazione datoriale sull'inopportunità di siffatto comportamento, anche in ragione dei ruoli rivestiti da entrambi - comunque non sanzionati disciplinarmente nei confronti della ### - deve escludersi che sia stato provato in giudizio che ### quella sera, abbia tenuto un comportamento in qualche modo sconveniente, scorretto, offensivo o intimidatorio nei confronti della collega.  ### addebito circostanziato rivoltogli dal teste ### - che pure, per altri episodi, si è espresso con evidente risentimento nei confronti dell'odierno ricorrente - è stato quello di avergli visto portare numerose bottiglie di champagne e riempire il bicchiere a tutti, anche alla ### mentre lui non beveva - seppure secondo la ### fossero “entrambi un po' alticci” - non potendosi non considerare, tuttavia, che nessuno ha riferito che lui la costringesse a bere, sicché, se le riempiva il bicchiere, doveva significare che fosse evidentemente vuoto. 
La stessa ### ha dichiarato che la richiesta di lasciarli soli, quella sera, fu un gesto garbato, tanto che, nonostante sia stata la prima accusatrice dell'odierno ricorrente, molto critica nei suoi confronti e, specificamente, delle sue frequentazioni femminili, non annotò nulla di anomalo. 
Ed infine, finanche la teste ### che in sede di audizione disciplinare ha ascoltato ### ha dichiarato che la diretta interessata le aveva riferito di essersi inizialmente prestata al gioco, ma che, tuttavia, ad un certo punto lo scherzo “era diventato un flirt insistente". 
Null'altro hanno notato gli altri presenti alla cena, se non un flirt tra due colleghi, forse inopportuno per il luogo e i ruoli e magari imbarazzante, ma di certo non addebitabile all'uno solo dei due, né connotato da comportamenti molesti, offensivi o prevaricatori a carico dell'odierno ricorrente, invero neppure specificamente indicati.  4.8 Quanto alla circostanza che, il giorno successivo, ### abbia intimato alle colleghe ### e ### di cancellare le fotografie della serata, la teste ### ha riferito di averlo appreso da ### il quale aggiunse che nello stesso modo si comportò lui il giorno successivo; analoghe dichiarazioni ha reso il teste ### anch'egli presente ad una audizione di ### In proposito, di contro, la teste ### ha escluso che qualcuno le abbia mai chiesto di cancellare foto e video di quella sera, che, anzi, lei ancora possiede in gran numero ed ha scambiato con i colleghi, come usualmente accade per tutte le feste. 
Concordi dichiarazioni ha reso la teste ### la quale ha confermato di avere tenuto foto e video di quella serata, anche scambiandoli con i colleghi, e che nessuno le abbia mai chiesto di cancellarli. 
Nulla, in proposito, ha riferito la teste ### pur presente alla serata. 
La teste ### ha dichiarato che sono girate tante foto e video dell'evento aziendale dell'estate 2018 a ### e che nessuno mai le chiese di cancellarli, precisando, anche, come il video l'avesse fatto proprio ### Il teste ### ascoltato in aula, ha affermato che il giorno successivo ### convocò le colleghe ### e ### entrambe della filiale di ### e, per quanto a lui riferito, intimò loro di non diffondere le fotografie scattate la sera precedente, tanto che appena tornarono in filiale tutte e due le cancellarono e così fece anche il teste. 
Il fatto, pertanto, sconosciuto a tutti testimoni presenti alla cena, è stato riferito unicamente da ### ma non perché da lui direttamente appreso, bensì perché a lui riferito dalle colleghe ### e ### mai ascoltate, neppure durante l'istruttoria disciplinare. 
Di contro, le testimoni #### e ### presenti all'evento, hanno dichiarato di essere tutte ancora in possesso di fotografie e video di quella serata, come di altre occasioni conviviali e la circostanza è provata dalla fotografia che ritrae due dei presenti (documento 32, già allegato alle giustificazioni del ricorrente), ben visibile la pedana con la band musicale ed i tavoli. 
Le dichiarazioni de relato del teste ### sono, pertanto, smentite dalle dichiarazioni dei testimoni diretti e dalla produzione documentale, restando irrilevante che il teste abbia dichiarato di avere lui personalmente cancellato le foto in suo possesso, anche in considerazione della circostanza che non ha riferito alcun fatto specifico, sconveniente o inopportuno, che avesse fotografato e tale da richiedere di non essere immortalato e diffuso.  4.9 Quanto all'assegnazione del portafoglio di ### la teste ### ha riferito di non ricordare quale fosse stata la collega assegnataria, rammentando unicamente di avere appreso dalla ### che fosse una ###, la quale gestiva per la prima volta un portafoglio ### Nulla, in proposito, ha saputo riferire la teste ### La teste ### ha riferito che, durante l'assenza della collega ### il suo portafoglio clienti era stato dapprima affidato in gestione alla ### che tuttavia aveva già il suo intero, e poi ad una collega di ### che svolgeva il ruolo di “addetto” presso la filiale di ### in naturale prosecuzione del suo percorso di crescita professionale, aggiungendo, poi, che la titolare ### quando rientrata in servizio, provata dalla morte del marito, aveva chiesto di non avere più un portafogli da gestire. 
In ordine a tale episodio ha riferito anche la teste ### mostrando il proprio netto risentimento per l'avvenuta assegnazione del portafoglio della collega ### "a una giovane collega di ### che fino a quel momento aveva fatto l'addetto part-time, tanto che non riuscì a seguirlo e dopo pochi mesi chiese che le venisse tolto perché non riusciva a reggere la pressione", affermando di essersi sentita pretermessa, ritenendo di avere maggiori capacità e competenze. 
Ha precisato, la teste ### che proprio in quel periodo la ### aveva soppresso la figura dello ### quali erano, nell'### lei a ### e un altro collega a ### sicché quest'ultimo aveva preso il posto di un gestore, mentre lei, avendo perso il proprio ruolo, era stata trasferita a ### "mentre, a mio giudizio, sarei stata la persona più adatta a prendere il portafoglio della collega ### o un qualsiasi altro portafoglio". 
La teste ### dal canto proprio, ha riferito che ### che mai si era lamentata del ricorrente fino a quel momento, prese a farlo nel periodo in cui ### le chiese di dare una mano nella gestione del portafoglio di ### "poiché questo comportava un carico maggiore di lavoro per lei, che come sviluppatore era abituata a poter fare le sue cose con calma e anche a fare cose personali, attardandosi". 
Tuttavia, quando il ruolo della ### fu assegnato alla collega ### la teste ### ha riferito che la ### non fu comunque soddisfatta, poiché nel frattempo il suo ruolo di ### era stato soppresso, sicché, a quel punto, avrebbe preferito essere assegnata al portafoglio della ### vantando la sua pretesa maggiore competenza ed i suoi titoli di studio. 
Parlano di questo argomento ### e ### nella lunga conversazione telefonica del 7/02/2020 (documento n. 13 del ricorso), nella quale la prima esprime un giudizio professionale fortemente negativo sulla collega ### che “sta a zero, zero”, non sa leggere un bilancio e non è secondo lei in grado di gestire un portafoglio, che sarebbe stato molto meglio affidare a lei stessa, che è competente e che è laureata in ### a ### con 110 e lode, convenendo, poi, solo da ultimo, “però sono scelte vostre”. 
Sicché, è incontestato tra le parti che nel periodo di precaria, improvvisa, assenza di ### il suo portafoglio clienti fu temporaneamente assegnato in gestione alla ### all'epoca ancora titolare del ruolo di ### nell'### la quale, tuttavia, non apprezzò l'incombente, che si aggiungeva al ruolo già posseduto, coincidendo tale periodo con le maggiori chiamate dell'### che sollecitava la sua presenza in filiale o le chiedeva adempimenti (poco tempo dopo la ### assegnataria del portafoglio, chiese che le venisse tolto “perché non riusciva a reggere la pressione”, cfr. teste ###. 
In un periodo immediatamente successivo, rientrata la ### dopo il grave lutto familiare ed appreso che la stessa non intendeva proseguire nella gestione del suo portafoglio, lo stesso è stato assegnato in via definitiva a ### giovane collega inserita in un percorso professionale di crescita.  ### che nel frattempo aveva perso il suo ruolo di ### in quanto soppresso, si è opposta fermamente a tale scelta della ### vantando i propri maggiori meriti e screditando la competenza della collega. 
Tuttavia, non è né dedotto né provato che la scelta di attribuzione del portafoglio alla ### sia dipesa da ### tanto che, nella conversazione telefonica con la ### del 7/2/2020, lui mostra di non essere a conoscenza delle effettive competenze della collega e ne chiede conto all'interlocutrice, ipotizzando, poi, con lei, che vi fosse comunque una pipeline da rispettare, dovendo comunque la ### valorizzare e far crescere nuove risorse. 
In ogni caso, si tratta di una scelta aziendale certamente non irragionevole, avendo la ### affidato un portafoglio ad un gestore ### per il quale aveva previsto un percorso di crescita, mentre, d'altro canto, la ### perdente posto come ### era già stata individuata come la risorsa da cedere alla limitrofa ### 4.10 Quanto al trasferimento di ### da ### a ### e, quindi, preso atto della sua impossibilità in ragione dei benefici ex legge 104/1992 riconosciuti alla dipendente, a ### la teste ### ha riferito di averlo appreso dall'interessata, che lo aveva percepito come punitivo, quale conseguenza dell'impossibilità di disporre quello a ### precisando, tuttavia, di non ricordare se la ### avesse detto che i due ordini di trasferimento fossero stati o meno contestuali, cioè comunicati nel corso dello stesso incontro; ha riferito, poi, circostanze diverse, apprese dall'interessata, che cioè ### le avesse detto, in un'occasione, di guardarlo negli occhi quando parlavano e che una volta l'avesse ripresa perché teneva le mani in tasca. 
Nulla, specificamente, in proposito, ha saputo riferire la teste ### limitandosi ad osservare quanto fosse difficile spostare il personale tra ### e ### nonostante si trattasse di due filiali a soli 500 m di distanza, sicché, a maggior ragione, di quanto fosse difficile spostare il personale da ### a ### La teste ### ha riferito che la ### ha sempre lavorato a ### non essendosi mai mossa, e che mai le riferì di avere alcun problema con ### aggiungendo "ricordo anzi che lei e il marito lo invitarono a casa perché preparavano la pizza, era estate, non ricordo quando". 
Il teste ### ha riferito di conoscere ### avendo lavorato con lei a ### ma di non saper dire se avesse avuto problemi con l'### La teste ### come già visto, ha riferito circostanze diverse, neppure adombrate nella lettera di contestazione disciplinare, secondo le quali il trasferimento della ### avrebbe avuto origine nelle confidenze da questa ricevute da parte di ### in ordine alla sua frequentazione extralavorativa con il ricorrente. 
Ha dichiarato, poi, di aver ricevuto dalla collega lamentele in ordine al proprio immotivato trasferimento alla filiale di ### "nonostante le due 104", trasferimento che, tuttavia, non fu mai effettivamente disposto; infine, la teste ### ha anche riferito che la ### le fece leggere molte chat tra ### e la ### evidentemente a lei inoltrate, "ma nessun messaggio intimidatorio o aggressivo del ricorrente nei suoi confronti". 
La teste ### premesso che ### lavorava con lei a ### ha riferito che quando ### ne dispose il trasferimento a ### la ### “fece valere la sua 104, avendola avuta da poco anche per sua madre che assisteva a Formia”, precisando come il motivo del trasferimento fosse che il ### "si era lamentato che la filiale non andasse bene nel settore protezione, sicché fu poi disposto l'avvicendamento tra la ### e il collega ### il quale invece era best performer nelle polizze (…).  ### fu trasferita a ###. 
Nella conversazione telefonica del 7/09/2020 (documento n. 31 del ricorso), ### riferisce a ### che nel corso dell'audizione in sede disciplinare, ad insistenti domande se vi fosse stato qualcosa di anomalo durante il colloquio da loro tenuto con ### lui aveva dichiarato che l'unica particolarità era che aveva notato che alla collega tremasse un po' la mano - ma sotto la scrivania, sicché ### non lo poteva vedere - ma ciò solo in ragione di una reazione personale della stessa, poiché il colloquio era stato sereno e i toni sempre tranquilli, da parte di tutti, né tantomeno la collega era impaurita; ha ribadito più volte di non aver avuto la possibilità di far sapere a ### quanto avesse notato durante il colloquio, finché presente la collega ### avendoglielo potuto riferire, per garbo, solo dopo che si era allontanata.  ### ha affermato con certezza di avere dichiarato all'### del ### che osservò il tremore della mano della ### ma che il colloquio era assolutamente pacato e che solo dopo la sua conclusione ebbe modo di farlo sapere a ### essendo impossibile finché la collega era presente, in netto contrasto con quanto contestato all'odierno dipendente. 
Ha aggiunto, poi, che in quella sede ###sapere quali fossero le ragioni del trasferimento della collega, ma di ritenere che si trattasse di ragioni di servizio, mai avendo ipotizzato una ritorsione da parte di ### tantomeno perché la ### godeva dei benefici ex lege 104/1992, circostanza fattuale da lui riferita solo a specifica domanda, senza connessione con il trasferimento, tantomeno con un trasferimento a ### del quale si dichiarava non a conoscenza. 
Sulla scorta delle acquisizioni istruttorie, resta indimostrato quanto oggetto di contestazione, se solo si pensi che al colloquio di comunicazione del trasferimento fosse presente, oltre a ### ed alla ### solo ### le cui dichiarazioni sono state sintetizzate nella lettera di contestazione e, poi, in aula, de relato, dal teste ### in senso nettamente contrastante con quelle da lui riferite personalmente a ### durante una lunga conversazione telefonica tra i due.  ### canto, neppure le amiche della ### sue colleghe a ### né ### avevano mai ricevuto da lei confidenze in ordine a possibili comportamenti scorretti o intimidatori dell'### nei suoi confronti. 
Le dichiarazioni della ### poi, si pongono in senso opposto a quanto oggetto di contestazione, avendo indicato, quale motivo di un trasferimento a ### - comunque mai disposto - le confidenze ricevute dalla ### e non già il godimento di benefici ex legge n. 104/1992. 
In definitiva, i fatti, per come oggetto di specifica contestazione nella lettera del 21/07/2020, non possono ritenersi provati in giudizio.  4.11 Quanto all'episodio del mancato saluto da parte della ### a ### il giorno del funerale del marito di ### la teste ### ha riferito che il ### le avesse detto di essere stato chiamato da ### il giorno dopo e di avere giustificato il comportamento della ### dal canto proprio, non ha saputo riferire dopo quanto tempo intervenne il trasferimento della collega. 
La teste ### di contro, ha dichiarato in aula che la ### le aveva detto di aver saputo dalla ### che ### si fosse risentito perché lei “non lo aveva salutato al funerale di suo marito, nonostante lui fosse venuto apposta da Latina”, circostanza, tuttavia, estranea all'addebito disciplinare, nel quale, piuttosto, si fa riferimento alla censura di essersi risentito per il mancato saluto della ### e non già della ### Nulla, in proposito, hanno saputo riferire le testimoni ### e ### Le scarne acquisizioni istruttorie, sul punto, impediscono di ritenere il fatto provato, essendo stato unicamente riferito, de relato, dalla teste ### la quale lo avrebbe appresto, sempre de relato, dal teste ### in evidente contrasto con le dichiarazioni di ### 4.12 Quanto all'episodio del cliente ### per il quale ### sarebbe intervenuto, ingerendosi indebitamente nell'attività del gestore, scavalcandolo, la teste ### ha riferito di averlo saputo sia da ### che da ### precisando che fosse un cliente di quest'ultimo. 
Nulla, in proposito, ha saputo riferire la teste ### limitandosi ad escludere categoricamente che tanto il collega ### con il quale aveva frequenti occasioni di incontro, tanto il collega ### che pure incontrava nelle riunioni, si fossero mai lamentati con lei del ricorrente, né, tantomeno, della sua gestione dell'### o di indebite ingerenze nella loro attività. 
Nessuno degli altri testimoni ascoltati ha saputo riferire alcunché. 
Parlando della propria esperienza, la teste ### cliente "primaria" per la ### ha affermato che durante i suoi incontri con ### e ### l'### non era mai presente, "di fatto non sapeva neppure cosa facessimo, tanto che quando ci incontravamo perché lo passav[an]o a salutare mi chiedeva cosa stessimo facendo e come andasse". 
Anche in questo caso, le scarne risultanze istruttorie, limitate alle dichiarazioni de relato della teste ### che comunque contrastano con quelle della teste ### impediscono di ritenere provata la circostanza; d'altro canto, ### non si ingeriva, scavalcando il gestore e il ### neppure nella gestione dei clienti “primari”, come riferito dalla ### nonostante la vicenda particolare che avesse coinvolto quest'ultima, di cui infra.  4.13 Quanto ai “rapporti ambigui” intrattenuti con talune colleghe, la teste ### ha precisato che si trattasse di ##### e della ### non potendo ricordare, tuttavia, se tali informazioni avesse acquisito da ### da ### o da altri; solo in relazione alla ### era sicura che ne avesse parlato ### il quale le aveva detto trattarsi di una risorsa molto esuberante, ma non dotata di competenze tecniche adeguate. 
La teste ### anche personalmente, non ha riferito alcun comportamento scorretto da parte dell'### nei confronti delle colleghe, lei compresa. 
La teste ### che pure ha espresso il proprio netto risentimento per essere stata pretermessa nell'assegnazione del portafoglio della collega ### a vantaggio di una giovane collega di ### tuttavia, di quest'ultima non ha riferito neppure il nome, non ricordandolo, né ha mai affermando che fosse una delle fedelissime di ### per questo da lui favorita nella progressione di carriera. 
La teste ### per parte propria, ha dichiarato di non avere mai frequentato ### fuori dal lavoro, a parte le occasioni conviviali aziendali, ma di avere mostrato alla collega ### sue conversazioni ### con il ### nelle quali lui si complimentava con lei per i risultati del suo lavoro, "con frasi simpatiche, e io sentendomi gratificata, avendola vicina, gliele mostravo", precisando che si trattasse, comunque, sempre di conversazioni di lavoro ed escludendo, in ogni caso, di avere mai avuto alcun problema con l'### "non ho mai ricevuto telefonate ossessive, non mi ha mai creato problemi, non mi ha mai rivolto avances. Posso dire che con noi, consulenti first, era sempre molto protettivo". 
È in atti, già in allegato alle giustificazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento disciplinare, tra tante altre, la e-mail del 9/10/2019, inviata a numerosi destinatari, tra i quali ### nella quale ### scrive: "Stamane voglio scrivere solo a ### migliori first… ### davvero il mio ### Grazie per quanto fate tutti i giorni e io farò per Voi l'impossibile". 
Di tenore simile, tra tante, la e-mail del 31/7/2019 alle 11:46, a decine di destinatari: “siete uno spettacolo da guardare… ### quando a guardare ci sono anche gli altri… e siamo solo alle 11. Continuiamo. Grazie”. 
Nulla, in proposito, ha riferito il teste ### Il capo di contestazione è generico e tale vulnus non può non ripercuotersi - oltre che sul diritto di difesa del lavoratore - sulla prova, mancata in giudizio. 
Se i “rapporti ambigui” oggetto di contestazione fanno riferimento a relazioni personali extralavorative, le stesse non sono state in alcun modo provate; se fanno, invece, riferimento a favoritismi professionali, quali conseguenza di rapporti di amicizia o frequentazione, è sufficiente osservare che le uniche acquisizioni riguardano le lodi inviate a tutti i colleghi, per tipologia, settore, area di competenza o filiale, in ragione dei risultati raggiunti. 
Mentre le dichiarazioni de relato rese in aula della teste ### sono inficiate da estrema genericità, sia nel contenuto che nel riferimento alla fonte delle informazioni ricevute.  ### canto, non risultano promozioni o premi o trattamenti di favore nei confronti né di ### solo destinataria di lodi, come gli altri ### né di ### che ha proseguito la sua carriera anche dopo l'allontanamento di ### essendo dal 2021 in ### a ### né del ### che neppure è dedotto quando sia stata nominata all'incarico e se su impulso di ### 4.14 Un discorso a parte merita la questione del trasferimento del portafoglio clienti di ### da ### a ### e poi a ### in quanto oggetto di specifica contestazione disciplinare. 
La teste ### ha riferito che, nonostante non sia la prassi, il trasferimento di un portafoglio può essere autorizzato, ma certamente, il suo trasferimento reiterato non è consuetudine, ammettendo, poi, di avere appreso la circostanza riferita solo da ### ma di non averla personalmente verificata. 
Quanto alla riunione del luglio 2018 per la discussione delle pipeline di ### sicché per le nomine dei nuovi ### svoltasi a ### presso la ### la teste ### ha dichiarato di non ricordare se in quella sede fu decisa la nomina della ### come ### essendo raro che accada in riunioni di quel tipo, mentre è verosimile che in quel contesto la collega sia stata segnalata dall'### e dal suo vice come risorsa da far crescere e, quindi, da promuovere al ruolo di ### di filiale. 
Sul tema, la teste ### ha riferito che la regola in azienda è che il portafoglio clienti sia assegnato sulla filiale o sul consulente e che non si trasferisca per seguire quest'ultimo, ma che è anche vero che, piuttosto che perdere il cliente, la ### consente che il portafoglio - o, piuttosto, il singolo cliente - vengano trasferiti nella nuova sede dove si trasferisce il consulente che lo seguiva, aggiungendo, anche, come le sembrasse di ricordare che, ad un certo punto, la filiale di ### fosse stata chiusa ed i suoi clienti passati alla filiale di ### Sul punto è stata sentita come testimone la diretta interessata, ### la quale ha spiegato che, quando era ### a ### il portafoglio clienti da lei gestito era di 500 clienti, per 58 milioni di euro, radicato sulle filiali di #### e ### portafogli, pertanto, di elevata consistenza. 
Ha riferito che, quando è stata nominata ### della filiale di ### 3 dei 500 clienti che aveva fino ad allora gestito avevano fatto richiesta di mantenerla come consulente, senza, tuttavia, trasferire né i conti né i depositi titoli, che sarebbero rimasti nelle filiali di appartenenza, e la loro richiesta era stata approvata da ### responsabile investimenti, e dalla ### La teste ### ha riferito come, contestualmente, la stessa operazione fosse stata autorizzata per il suo omologo ### che aveva preso il suo posto, portando con sé una parte della clientela da lui già gestita presso la filiale di provenienza. 
Infine, la teste ha precisato che i 3 clienti spostati avevano masse complessive di circa 1,5 milioni di euro, corrispondenti, grosso modo, a quanto portato con sé da ### a conferma di una prassi consueta in azienda, per agevolare il rapporto fiduciario tra cliente e gestore. 
In ogni caso, la teste ### ha escluso che in tale operazione sia intervenuto l'odierno ricorrente, da lei neppure interpellato, poiché questione non di sua competenza. 
Tanto che, a seguito del successivo trasferimento come ### a ### fu autorizzata a portare nuovamente con sé i medesimi tre clienti, senza che il nuovo ### che nel frattempo aveva preso il posto del ricorrente, pur avendoli interpellati, rilevasse nulla di anomalo, avendo appreso che “se fosse stato cambiato loro il gestore avrebbero lasciato la Banca”. 
Infine, la teste ### ha confermato che quando la collega ### fu promossa ### a ### portò con sé solo pochi clienti, circa 1 milione e mezzo di euro, rispetto ai 50 milioni di euro del suo portafoglio, secondo una prassi della ### tanto che, contemporaneamente, il collega ### che prese il suo posto, spostò anche lui alcuni clienti a ### in tal modo pareggiando i portafogli. 
Nulla, in proposito, hanno saputo riferire i testimoni ### e #### a ### di un presunto favoritismo nei confronti del ### sembra raccolto più dal risentimento di un altro gestore - evidentemente non seguito, nei propri spostamenti, dai propri clienti - che da una operazione anomala per la ### E' la stessa teste ### ad ammettere, infatti, che, pur non essendo la norma, sia consentito al gestore “portare con sé” alcuni clienti, che altrimenti lascerebbero la ### nell'interesse, evidentemente, di quest'ultima; e le sue dichiarazioni trovano pieno riscontro in quelle delle testimoni ### e ### e dell'interessata, ### che ha opportunamente indicato la quantificazione della massa trasferita - che risulta pari a solo il 2,58% del portafoglio gestito - e riferito che identica operazione fu autorizzata per il ### che prese il suo posto, in tal modo essendo parificati i portafogli. 
In tutte tali operazioni, in ogni caso, non è provato l'intervento di ### trattandosi di competenze del senior investimenti, da autorizzarsi in sede centrale, dalla #### a ### di avere favorito ### in quanto a lui vicina, consentendole di portare con sé il proprio intero portafoglio, quando trasferita, in spregio alle regole ed alle prassi della ### è risultato, pertanto, infondato.  4.15 Quanto ai trasferimenti delle colleghe ### e ### la teste ### nulla ha saputo riferire, ricordando solo, in linea generale, che ### all'epoca ### di filiale, avesse lamentato che ### agiva in maniera autoritaria, decidendo lui i trasferimenti. 
La teste ### ha riferito che quando lei arrivò come ### a ### trovò ### appena trasferita, mentre dopo la pandemia fu rimandata a ### circostanza che le fu comunicata dall'### La teste ### invece, ha riferito di aver saputo da #### che ### all'epoca suo direttore a ### si era lamentato con ### della collega ### confermando, lei stessa, di averla personalmente affiancata sui titoli e di avere riscontrato che "la collega proprio non aveva intenzione di impararli, sicché lo riferii a ### che se ne lamentò con ###; ha affermato che, per questa ragione, fu deciso lo scambio tra la ### e la ### la quale ultima, invece, voleva imparare i titoli ed anche il settore ### senza essersi mai lamentata del trasferimento da ### a ### Nulla, in proposito, hanno saputo riferire i testimoni #### e ### Sul tema, le acquisizioni istruttorie sono scarne ed incomplete, limitandosi alla conferma fattuale dell'avvenuto scambio (teste ### ed alle dichiarazioni de relato delle testimoni ### del tutto generiche, e ### quest'ultima, tuttavia, ha anche affermato di avere lei stessa personalmente riferito a ### suo ### si avere affiancato sui titoli, senza positivo esito, la collega ### Nella divergenza delle dichiarazioni apparentemente rese da ### alla ### ed alla ### (o, meglio, alla ### che lo riferì alla ###, gli unici dati fattuali riferiti in giudizio sono che quest'ultima affiancò la ### e si lamentò di lei con ### e che poco dopo fu disposto l'avvicendamento tra le due colleghe, arrivando a ### la collega ### intenzionata ad imparare i titoli. 
Poiché non è né dedotto né provato che la ### riferì ad altri che al proprio ### le lamentele sulla ### è ragionevole ritenere che sia stato proprio lui, ### a dolersene - con la ### o con ### è irrilevante - ottenendo l'avvicendamento delle risorse. 
I due trasferimenti risultano, in definitiva, giustificati da ragioni di servizio e disposti in adesione a una esigenza della filiale, che può ragionevolmente ritenersi essere stata rappresentata dal suo ### 4.16 Quanto al trasferimento di ### da ### a #### nulla ha saputo riferire la teste ### non ricordando neppure il nome del collega. 
Parimenti, nulla hanno saputo riferire i testimoni #### e ### La teste ### invece, che ne prese il posto come ### a ### ha riferito che ### era stato promosso al ruolo di ### e che assolutamente non si era trattato di un trasferimento disposto in seguito ad un alterco con ### “piuttosto il ruolo di responsabile leasing, che tuttora ricopre con molta soddisfazione, risultava a lui maggiormente gradito di quello di ### di filiale”, tanto che quando lei lo contattava, quotidianamente, avendo assunto la gestione dei suoi clienti, al telefono il collega le diceva “sono rinato, povera te che sei lì”. 
La teste ### in senso conforme, ha dichiarato che il collega ### è contentissimo al ### mentre a ### non si trovava bene, nulla avendo sentito di un suo eventuale alterco con #### a ### di aver disposto un trasferimento punitivo nei confronti del collega ### è, per vero, del tutto generico e, in ogni caso, non è stato confermato.  4.17 Quanto all'avvicendamento tra la ### e ### la teste ### ha riferito di avere appreso la circostanza da ### null'altro avendo accertato o potendo riferire. 
La teste ### dal canto proprio, ha riferito che incontrava il collega ### all'epoca ### della filiale di ### nelle riunioni, e che lo stesso non solo non si era mai lamentato, in sua presenza, dell'### ma neppure aveva mai espresso perplessità sull'avvicendamento dei colleghi ### e ### nelle filiali di ### La teste ### di contro, premesso che ### lavorava a ### e la ### a ### ha riferito che ### fosse molto bravo sulla protezione (polizze, etc.) e che i due colleghi furono invertiti per rendere più performante ### che risultava carente sui risultanti nella protezione, tanto che ### è tuttora lì e, ad oggi, è il ### della ### del ### La teste #### proprio a ### in senso sostanzialmente conforme, ha riferito, come sopra già visto, che i trasferimenti ebbero motivo nella circostanza che ### non andasse bene nel settore protezione, sicché fu disposto l'avvicendamento tra la ### e ### best performer nelle polizze, “tanto che il giorno che arrivò ne stipulò due, mentre noi non avevamo mai fatta nessuna”. 
Nulla, in proposito, hanno saputo riferire i testimoni ### e ### Anche in tal caso, come con riferimento all'avvicendamento dei dipendenti ### e ### il capo di accusa è affidato alla sintesi che l'### del ### ha operato delle dichiarazioni ricevute dal ### di ### nessun altro accertamento - sulla opportunità di tali trasferimenti - essendo stato disposto. 
I testimoni ascoltati in aula, invece, in quanto addetti alla filiale interessata dai trasferimenti, hanno riferito le necessità cui questi sopperivano. 
Nel caso specifico, poi, la circostanza che ad oggi, dopo lungo tempo dall'allontanamento di #### sia tuttora a ### e abbia assunto il ruolo di ### della ### è sintomatica della utilità del trasferimento all'epoca disposto, mai evidentemente revocato, neppure dal nuovo ### Il capo di addebito è risultato, pertanto, non provato.  4.18 Quanto all'episodio della richiesta di avvicinamento di ### a ### e della risposta che sarebbe potuto "marcire a ###, la teste ### ha confermato di averlo appreso dall'interessato, precisando che si sarebbe trattato di un trasferimento tra l'### di ### e l'### di ### In proposito, ha riferito specificamente la teste ### all'epoca ### della filiale di ### dove ### lavorava, fino al trasferimento a ### Ha premesso, la teste ### che mai il collega ### ebbe a lamentarsi con lei di eventuali problemi con l'### avendo peraltro da lui note positivissime e di crescita, concertate proprio tra la ### e ### i quali, insieme, lo avevano individuato come sostituto del ### nonostante la presenza in filiale di personale con maggiore anzianità. 
Ha spiegato, inoltre, come per ### avesse individuato un percorso di crescita per sfruttarne appieno le potenzialità, tanto che lo stesso, nonostante la giovane età e la limitata anzianità, è diventato in poco tempo ### in una filiale di ### Ha escluso che il collega le abbia mai riferito che, a fronte di una sua richiesta di avvicinamento a #### gli avrebbe risposto che piuttosto lo avrebbe fatto "marcire sul ###, osservando, peraltro, come dal luogo di residenza, in ### fosse molto più agevole raggiungere la zona di ### ad esempio nella città di ### piuttosto che molte zone della città di ### per lui lontanissime. 
La teste ### dal canto proprio, ha riferito che ### era “il pupillo di Tito”, da lui nominato ### poi ### fino a farlo attualmente diventare ### con una carriera brillantissima. 
Dei rapporti fra i due, la teste ha riferito "con lui parlavo e so che aveva grande stima del ### che la ricambiava", escludendo categoricamente che il collega le abbia mai parlato male di ### poiché, anzi, con lei ne parlava bene. 
Quanto alla richiesta di avvicinarsi a casa, la teste ha riferito che ### gliene parlò, riferendole come l'### gli avesse risposto che vi fosse per lui un percorso di crescita, effettivamente poi concretizzatosi. 
La teste ### ha riferito di avere lavorato con ### a ### e che "era sempre al fianco di ### a qualsiasi evento o festa”, “faceva parte dei giovani talenti ed aveva un iter professionale speciale”, tanto che ### gli affidò la cliente più importante dell'### che era scontenta e voleva lasciare la ### avendo molta stima in lui, in tal modo favorendolo e consentendogli di trarne benefici in termini di premi e di possibilità di promozione. 
Pur avendo lavorato, viaggiato e partecipato con ### a riunioni, la teste ha escluso che egli si sia mai lamentato con lei dell'### che le abbia riferito comportamenti scorretti o anche solo toni di voce troppo alti, né che le abbia mai raccontato l'episodio in cui ### gli avrebbe detto che “poteva marcire su Latina”. 
La teste ### poi, ha raccontato che, quando ### alla presenza di ### le propose come consulente a lei dedicato ### della filiale di ### le disse subito che sarebbe rimasto solo per un anno, tanto che ### lo avrebbe affiancato, proprio per assicurare la continuità della gestione dopo il suo trasferimento. 
Nulla, in proposito, ha saputo riferire la teste ### la quale ha dichiarato di non avere mai conosciuto ### È stato sentito, quale ottavo ed ultimo testimone, il diretto interessato, ### il quale, nonostante indicato dai colleghi come "il pupillo di ###, il giovane del quale l'### aveva tanta stima, la persona sempre al suo fianco "a qualsiasi evento o festa", richiesto di riferire i suoi rapporti con l'odierno ricorrente, li ha negati, dichiarando: "devo premettere che i miei contatti principali erano con il mio ### sicché ne avevo scarsi con l'###, muovendo immediatamente dopo al racconto dell'episodio relativo alla richiesta di avvicinamento a ### così descritto: "essendo per me, giovane e al primo stipendio, fortemente disagevole permanere in affitto a ### andai nella sua stanza per chiedergli di farmi ottenere un trasferimento a ### In quell'occasione ### alla presenza del suo vice ### mi disse che se io avessi inserito una richiesta di trasferimento sul portale della ### sarei potuto “marcire a Terracina” e, inoltre, mi avrebbe trasferito in una filiale dai risultati bassi, sicché io smettessi di avere visibilità". 
Dalle stesse dichiarazioni del testimone si è appreso che, nonostante molto giovane e assunto in ### solo nel novembre 2015, con inquadramento nella ### livello 1, dopo una prima esperienza nella filiale di ### già nel 2017-2018 era stato trasferito a ### dal precedente ### dove è rimasto per due anni e mezzo come ### essendo trasferito nel 2020 a ### quale ### divenuto dopo soli ulteriori 8 mesi ### di filiale. 
A specifica domanda, il teste ### ha ammesso di avere ricevuto la prima promozione, al livello 2 della ### grazie a ### "perché lui mi ha dato un incremento per merito circa 6 mesi prima del naturale ottenimento del livello".  ### canto, i risultati evidentemente raggiunti nei soli 2 anni e mezzo come ### a ### sotto la gestione dell'### odierno ricorrente, gli hanno consentito di ricevere un'ulteriore promozione all'### livello 3, contestualmente all'incarico di ### di filiale a ### seguita da ulteriori due promozioni ravvicinate nell'arco di un solo anno, dapprima all'### livello 4 e poco dopo a ###, con la previsione della imminente promozione a ###.   A specifica domanda, il teste ### ha ammesso: "### mi considerava una punta di diamante, questo è vero, me lo diceva sempre", lamentando, tuttavia, di non essere stato trattato come tale, per non essere cresciuto professionalmente nei due anni e mezzo come ### a ### La vicenda, per come ricostruita, non è credibile.  ### punta di diamante della ### pupillo dell'### che ha realizzato una carriera brillantissima in pochi anni, viveva, in realtà, una situazione di disagio causata proprio dal ### che tanto lo stimava e, tuttavia, non ne ha parlato mai con nessuno, non solo, quindi, con i ### indicati come i fedelissimi dell'odierno ricorrente, ma con nessun altro collega, infatti, non citato.  ### della richiesta di avvicinamento e della risposta intimidatoria e ritorsiva di ### non può essere riferito da altri che da lui, essendo presente unicamente il ### che la ### non ha ritenuto di sentire durante l'indagine disciplinare. 
E, pur tuttavia, le dichiarazioni del teste ### già reticenti nel riferire dei suoi rapporti invece unanimemente assidui e cordiali con ### non risultano credibili, avendo il teste mostrato sin dall'inizio della sua testimonianza un palese risentimento nei confronti del ricorrente, tanto che, all'iniziale domanda di quali fossero stati, negli anni di lavoro a ### i suoi rapporti con l'### dopo avere affermato che fossero scarsi, ha riferito subito, spontaneamente, dell'unico episodio dal forte connotato negativo, la richiesta di avvicinamento e la risposta che sarebbe potuto "marcire a Terracina” (si noti che l'### del ### nella lettera di contestazione, riporta la frase che "poteva anche marcire su Latina” e non su ###. 
Tale episodio sarebbe avvenuto "all'incirca dopo un anno" che ### lavorava a ### perciò, sulla base delle sue dichiarazioni, nell'anno 2018 o 2019. 
Ciò, tuttavia, contrasta, in primo luogo, con le dichiarazioni della teste ### cliente di ### estranea alle dinamiche aziendali interne, scevra da timori nel riferire davanti al Tribunale, la quale ha affermato di essere stata informata sin da subito che il consulente a lei presentato, ### "sarebbe andato via dopo un anno", tanto che, espresse le sue perplessità, poiché non voleva fare “da cavia”, ### le aveva assicurato che il senior investimenti ### sarebbe stato “il suo angelo”, nel senso che avrebbe seguito ### e comunque avrebbe assicurato la continuità dopo il suo trasferimento. 
Quanto al periodo, le dichiarazioni della teste ### coincidono con l'indicazione di ### avendo lei riferito che "in quel momento, era ancora il 2018”.  ### ha lamentato che ### lo considerasse, sì, una punta di diamante, ma non lo trattasse come tale "perché in due anni e mezzo sarei dovuto crescere e invece sono rimasto fermo lì” ed inoltre, presa visione del documento 20 del ricorso, contenente la sua pipeline, ha contestato “che era previsto per me un percorso di trasferimento a ### entro 24 mesi e devo dire che non è stato rispettato, visto che sono stato 2 anni e mezzo a Terracina”. 
La sua doglianza appare francamente infondata, se si consideri che lui stesso ha ammesso di essere arrivato a ### “nel 2017-2018” e di essere stato trasferito a ### nel 2020 "non ricordo in che mese. Posso dire che dopo il lockdown per la pandemia da coronavirus sicuramente sono rientrato qualche mese su ### ma ufficialmente ero ancora in carico alla filiale di Terracina”. 
Sostenere che la sua pipeline non sia stata rispettata, magari perché ostacolata da ### solo perché il suo trasferimento a ### è intervenuto non già dopo 24 mesi, come previsto, ma dopo all'incirca due anni e mezzo (in realtà non precisati), in piena pandemia da coronavirus, con la sopravvenuta chiusura delle filiali, è chiaro indice di dichiarazioni viziate da aperto risentimento nei confronti dell'odierno ricorrente. 
Di contro, sono fatti provati che la prima promozione di ### gli fu concessa con sei mesi di anticipo, per motivi di merito, grazie a ### che fu quest'ultimo ad affidargli la gestione del patrimonio della cliente ### i cui elevati volumi gli consentirono di crescere e di beneficiare di premi; che ### concertò per lui note positivissime e di crescita; che dopo all'incirca due anni e mezzo trascorsi a ### fu trasferito a ### ricevendo, nell'arco complessivo di 7 anni, ben 5 avanzamenti di livello, con l'imminente riconoscimento del sesto, già programmato. 
A ciò si aggiunge che tutte le testimoni ascoltate, sue colleghe, hanno riferito che ### parlasse sempre bene di lui, lo stimasse, lo volesse far crescere, tanto che, con il suo ### di filiale, aveva deciso di nominarlo vice, nonostante la presenza di colleghi con maggiore anzianità. 
Le complessive acquisizioni istruttorie contrastano apertamente con le dichiarazioni del teste ### il quale, mosso da evidente risentimento nei confronti del ricorrente, ha reso dichiarazioni spesso in contraddizione con gli altri testi, da ritenersi definitivamente inattendibili, tanto da richiedere il vaglio della locale ### della Repubblica.  4.19 Quanto all'episodio dei rimproveri umilianti al senior banker ### la teste ### ha riferito di averlo appreso dal racconto di ### che era presente, e di nessun altro degli intervistati. 
Nulla, in proposito, ha saputo riferire la teste ### aggiungendo che, nonostante i quotidiani contatti con ### quest'ultimo non le avesse mai riferito di avere assistito ad un episodio del genere e confermando, d'altro canto, gli ottimi rapporti tra ### e ### La teste ### in proposito, ha dichiarato che mai ### ebbe a riferirle di alcun episodio con il collega ### e che, per quanto a sua conoscenza, l'### non fosse solito gridare nei confronti di un collega davanti ad altri, tantomeno clienti, poiché estraneo al suo ruolo. 
Nulla, in proposito, hanno saputo riferire le testimoni ### e ### Il teste ### personalmente, ha riferito che un giorno, mentre stava facendo una consulenza a ### con ### ad #### chiese contezza ad ### responsabile senior prestiti, di un prestito personale rilevante fatto ad un altro cliente e, non essendone il collega a conoscenza, fu aggredito verbalmente da ### con tono di voce alto, in ### commerciale, davanti ai colleghi, essendosi la ### già allontanata, tanto da creare il gelo. 
Quale primo rilievo, si annota che il teste non è stato in grado di collocare temporalmente tale episodio, limitandosi ad affermare che “dopo poco tempo ### perse il ruolo di responsabile prestiti e divenne gestore corporate”. 
Presa visione del documento A allegato al ricorso, il teste ### ha riferito di non ricordarlo; alla sua mera lettura, si tratta di una e-mail inviata da ### l'1/10/2019 alle ore 13:43 ad ### e a decine di altri colleghi - tra i quali ### ma anche ############## con in copia per conoscenza ### e altri - con la quale l'### facendo seguito alla e-mail di ringraziamenti e saluti, non inviata a tutti, di ### trasferito alla ### lo ringrazia "di quanto fatto finora assieme, ma soprattutto per farti uno speciale "in bocca al lupo" per le stimolanti e prossime esperienze nella famiglia corporate", aggiungendo "intraprendere un nuovo importante percorso, frutto della propria expertise maturata a tutto tondo, è qualcosa che, secondo me, ci serve e ci consente di vivere il cambiamento in ottica di rinnovamento", concludendo "### ma tanto ci vediamo in ‘quel di ###. ###. 
Tale e-mail segue quella, già citata, di 10 mesi prima, l'11/1/2019, quando, dopo l'accorpamento delle ### e ### di ### in una e-mail piena di encomi rivolta a tutti i colleghi, ### scriveva di continuare a chiamarlo per qualsiasi cosa e “lo stesso dovrete fare con ### e da lunedì anche con ### Si aggiunge ### poi, per il suo specifico ### di competenza", in tal modo riconoscendo apertamente il ruolo di senior del collega, davanti a tutti. 
Tali e-mail non impediscono, naturalmente, la veridicità dell'episodio di aggressione verbale riferito dal teste ### e, pur tuttavia, già rilevata la acredine di quest'ultimo nei confronti dell'odierno ricorrente e la conseguente inattendibilità delle sue dichiarazioni, si pongono in contrasto con i riferiti rapporti aggressivi dell'### nei confronti del senior investimenti.  ### canto, non può non rilevarsi che le dichiarazioni del teste ### non siano state confermate, in primo luogo, dal diretto interessato, ### che l'### del ### non ha ritenuto di intervistare, durante il procedimento disciplinare. 
La circostanza, d'altro canto, che nessuno degli altri testimoni ne sapesse nulla, nonostante un fatto apparentemente tanto eclatante e asseritamente avvenuto davanti a tutti, nella filiale di ### e che del medesimo non abbiano riferito né ### pur asseritamente presente, né ### già ### di quella filiale, nonostante entrambi intervistati dall'### impedisce di ritenerlo provato in giudizio, quanto meno con i tratti di disvalore attribuitigli dal teste ### Le e-mail prodotte, infatti, dimostrano la considerazione professionale di ### nei confronti di ### sicché deve ritenersi che, se anche, in un'occasione, abbia ritenuto di muovere un rimprovero al senior prestiti, ciò, evidentemente, debba aver fatto con toni e modi tali da non suscitare il rilievo dei presenti, né da inficiare la considerazione che aveva di lui, ribadita apertamente quando è stato trasferito ad altro incarico. 
Di talché, neppure risulta credibile la adombrata ritorsività del successivo trasferimento di ### - che è indice, piuttosto, ancora una volta, del risentimento di ### nei confronti di ### - annotandosi come, piuttosto, ### sia stato spostato alla #### sempre a ### in un nuovo incarico che, dalle e-mail, l'interessato mostra di apprezzare e che non è né dedotto né provato fosse penalizzante per la sua carriera.  4.20 Quanto al trasferimento di ### per ritorsione alla maternità anticipata della moglie ### la teste ### ha riferito di averlo appreso, anche in tal caso, soltanto da ### La teste ### invece, ha potuto riferire quanto da lei direttamente appreso da ### che con lei aveva lavorato a ### proprio al rientro della maternità; premesso che in filiale avevano stanze vicine e che capitava loro spesso di pranzare insieme e di parlare, la teste ### ha escluso che la collega ### si sia mai lamentata con lei del trasferimento del marito, addebitandolo ad un'eventuale ritorsione di ### nei propri confronti, spiegando come, piuttosto, ### abbia lavorato in varie sedi, per l'esperienza e la specifica professionalità maturate. 
La teste ### dal canto proprio, ha riferito di avere lavorato con la collega ### a ### e di non avere mai ricevuto da lei la confidenza di alcuna doglianza nei confronti di ### tantomeno in relazione alla sua maternità a rischio, essendo piuttosto l'### sensibile ai problemi di salute dei dipendenti; quanto al marito, ha riferito come ### fosse un ### di portafogli di rilevante entità, sicché la sua attività era riduttiva nelle filiali piccole, aggiungendo poi che né lui né la moglie ebbero mai a lamentarsi del trasferimento a ### comunque deciso, come tutti i trasferimenti, dall'### del ### Nulla, in proposito, hanno saputo riferire le testimoni ### e ### Il teste ### richiesto di riferire sui rapporti con l'### dopo avere raccontato in aula dell'episodio che lo aveva riguardato, inerente la richiesta di avvicinamento a ### ha aggiunto: "Nel primo anno di lavoro a ### posso riferire un altro episodio, che riguardò la collega ### che aveva chiesto l'interdizione anticipata per maternità a rischio.  ### alla presenza mia e di ### disse che, non ritenendo fondata tale richiesta, non potendo punire la collega, avrebbe punito suo marito, trasferendolo in una filiale più lontana". 
Anche in tal caso, il primo rilievo è che, per quanto si apprende dalla contestazione disciplinare, in assenza di produzione del verbale di audizione, ### pur presente, non ha confermato l'episodio. 
Tale circostanza, unita alle considerazioni sopra estese in relazione all'episodio della pretesa aggressione verbale ad ### qui esattamente replicabili, impedisce di ritenere provato il fatto riferito, quanto meno con i tratti di disvalore attribuitigli dal teste ### confermando, piuttosto, ancora una volta, l'aperto risentimento di quest'ultimo nei confronti dell'odierno ricorrente.  4.21 Quanto all'operazione di investimento chiesta dalla cliente ### la teste ### ha dichiarato di aver appreso - anche in tal caso, unicamente - da ### che ### gli aveva ordinato di frazionare l'operazione per consentire il raggiungimento dei target del periodo successivo, nonostante il danno alla cliente, invitandolo anche a scusarsi con il ### di filiale ### la quale, da lui contattata, gli aveva risposto di assecondare gli ordini dell'### poiché era una persona potente, e che nel medio periodo ne avrebbe beneficiato. 
Il teste ### diretto interessato, sentito in aula, ha riferito di avere concluso una operazione presso la filiale di ### vantaggiosa sia per la cliente ### che per la ### ma che ### gli aveva telefonato la sera alle 19:00 sul suo cellulare privato, rimproverandolo per non avere rispettato “l'ordine di scuderia” di frazionare l'operazione, essendo stato il budget già raggiunto, ed intimandogli di chiedere scusa al suo ### obbedendo all'ordine, pur non condiviso, ha riferito di averla chiamata e che la ### si era messa a ridere, poiché forse si aspettava la sua telefonata, anticipatale da ### Presa visione del documento n. 21 allegato al ricorso, riportante uno scambio di conversazioni tra di lui e il ### (A: “over 4k di cui 75k rng e 75k gestito di II livello, inseriamo tutto nel pom ;)”; F: “Fantastici!!!!...bravi!!”; A: “### mi ha sfidato noi rispondiamo”, “domani dobbiamo replicare”, “è troppo forte ### ti stimola sempre”: F: “###!!.. 
Rispondete!!”) ha dichiarato di essersi espresso in tal modo per assecondare l'amicizia del suo ### con l'### poiché se non si fosse allineato avrebbe subito ritorsioni. 
Le circostanze riferite sono state smentite dalla teste ### la quale, all'epoca ### della filiale di ### premesso che la filiale al 31/12/2020 era la quinta in ### per rendimento, “macinando MOL da prodotti di investimento di € 90.000 al mese”, ha escluso che l'### abbia mai potuto dire a ### ad ### o a lei di frazionare l'operazione della cliente ### o di altri, “per raggiungere budget che già ampiamente raggiungevamo, in contrasto con l'interesse e le richieste della cliente”.  ###, ha affermato che ### non le abbia “mai assolutamente detto di essere stato rimproverato dall'### per l'operazione della cliente Pennacchia”, come, d'altronde, mai fece ### Il teste ### ha aggiunto di avere svolto accertamenti in relazione a tale episodio, limitando la verifica, tuttavia, all'operazione compiuta dal gestore, che si rivelò essere in effetti stata effettuata in unica soluzione; alcun accertamento fu compiuto in ordine ai rimproveri lamentati da ### non essendovi richiami scritti e non essendo stata ascoltata ### Anche in tal caso, poi, la lettera di contestazione disciplinare non fa menzione di eventuali dichiarazioni di ### in ordine a tale operazione, sicché deve intendersi che lo stesso non ne fosse a conoscenza o non ne abbia riferito all'### del ### La teste ### ha negato che vi fosse nell'aprile 2019 un “ordine di scuderia” di rallentare significativamente la produttività, limitando i MOL giornalieri e che, piuttosto, non avrebbe avuto senso e sarebbe stato contrario agli interessi dei clienti, riferendo, ulteriormente, che mai ### le aveva parlato di avere ricevuto ordini del genere. 
Nulla, in proposito, ha saputo riferire la teste ### La teste ### ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali ordini dati a ### da parte di ### in ordine ad una operazione della cliente ### ma ha affermato che l'ordine del ### era, piuttosto, di non aspettare e di non frazionare le operazioni. 
Le dichiarazioni di quest'ultima risultano particolarmente significative, in quanto, all'epoca, la ### e ### erano entrambi ### seppur in filiali diverse (vedi la e-mail del 9/10/2019 alle 11:40, inviata ai "migliori first", tra cui loro due), sicché avrebbe dovuto essere senz'altro a conoscenza di eventuali "ordini di scuderia" di tal genere da parte dell'### La definitiva smentita dell'attendibilità di quanto dichiarato da ### si rinviene, poi, nelle dichiarazioni del ### la quale, oltre ad avere negato l'episodio, ha spiegato come la filiale di ### non avesse alcun motivo di frazionare un'operazione di tal genere, essendo già ai primi posti in ### per MOL da prodotti di investimento.  4.22 Quanto alle doglianze di ### è necessario svolgere una considerazione preliminare. 
Si legge nella contestazione disciplinare che ### all'epoca ### della filiale di ### fece pervenire all'### del ### in data ###, “una relazione spontanea” sullo stato di tensione emotiva e di stress subiti da quando ### era divenuto responsabile dell'### A latere ogni considerazione sulla effettiva spontaneità di una relazione inviata da un dipendente all'### del ### per lamentare comportamenti vessatori subìti da parte del proprio ### mai segnalati in precedenza, proprio nel momento in cui quello stesso ### sta conducendo un'indagine disciplinare nei confronti del medesimo, ormai sospeso dal servizio, deve necessariamente annotarsi come lo stesso non sia stato mai personalmente sentito nel corso dell'indagine disciplinare. 
Tanto che la teste ### ha dichiarato di non poter riferire nulla, non essendo stata presente all'audizione del collega - mai avvenuta - e il teste ### di non ricordare neppure il contenuto della relazione (“### dichiarazione spontanea che ricevemmo [oltre a quella di ### di cui infra, n.d.A.] l'ho letta ma in questo momento non la ricordo”). 
Nulla, d'altro canto, hanno riferito, in proposito, i testimoni #### e ### questi ultimi precisando di non conoscere il collega ### né la teste ### la quale ha dichiarato di conoscere il collega, ma di non avere mai parlato con lui dell'odierno ricorrente. 
La teste ### dal canto proprio, si è limitata ad affermare di avere incontrato ### nelle riunioni dei ### e di non avere mai ricevuto da lui lamentele nei confronti dell'### per eventuali comportamenti scorretti, chiamate ossessive o rimproveri ingiustificati. 
Infine, si osserva, sono in atti, già in allegato alle giustificazioni del ricorrente, lo scambio di messaggi tra ### e ### nel gennaio 2020, nel quale il primo ringrazia reiteratamente l'altro, con toni cordiali; nonché, anche, la dedica personale su un libro scritto proprio da ### "A ### uomo di successo (senza esserne schiavo), un romanzo sul successo". 
Le scarne - o nulle - risultanze istruttorie impediscono, a tutta evidenza, di ritenere provati i fatti oggetto di addebito.  4.23 Quanto ai rimproveri, anche per ragioni personali, relativi al sovrappeso o all'abbigliamento, di ### - pur reiterata la precedente perplessità sull'effettiva spontaneità della relazione scritta prodotta dall'interessato - si osserva come quest'ultimo sia stato, poi, ascoltato dall'### del ### durante un incontro in data ###. 
La teste ### tuttavia, ha dichiarato di non poter riferire nulla, non essendo stata presente all'audizione del collega. 
Il teste ### dal canto proprio, ha affermato che ### chiese di essere spostato, addirittura, su ### per lui lontana, pur di andarsene dall'area di ### essendo da lui dileggiato, anche per l'aspetto fisico e per l'abbigliamento; non ricordando la sequenza dei trasferimenti del collega, non ha saputo dire se lo stesso avesse, in seguito, fatto domanda di riassegnazione sull'### di ### La teste ### dal canto proprio, ha riferito che, pur incontrando il collega ### nelle riunioni, questi non le aveva mai riferito alcuna personale doglianza nei confronti di ### aggiungendo, piuttosto, come fosse stato proprio grazie a quest'ultimo che lui era divenuto ### a ### ricevendo anche una promozione, tanto da essere attualmente ### e ### di ### ha aggiunto, inoltre, che, a suo ricordo, ### chiese di tornare da ### a ### quando ### era ancora ### sicché, evidentemente, non doveva avere alcun problema a lavorare con lui; in ogni caso, ha ribadito come i trasferimenti tra diverse ### siano sempre disposti con il consenso del dipendente trasferito. 
La teste ### ha confermato che ### attualmente ###, andò a ### per fare carriera, prendendo il grado, e poi tornò prendendone un altro, tanto che passò da ### a ### in meno di 2 anni; ha, poi, affermato di avere saputo che, quando stava a #### aveva chiesto di tornare su ### quando ancora c'era ### sicché evidentemente non doveva avere nessun problema con lui; in nessuna occasione, d'altro canto, il collega le aveva riferito di avere problemi con l'### Nulla, in proposito, hanno saputo riferire i testimoni ### e ### che hanno entrambi dichiarato di non conoscere il collega ### mentre la teste ### ha dichiarato di conoscere il collega, ma di non avere mai parlato con lui dell'odierno ricorrente. 
Si osserva, in primo luogo, che la circostanza che il trasferimento su ### comportò un avanzamento di carriera esclude che sia stata accettata da ### al mero scopo di allontanarsi dall'### di #### canto, le testi ### e ### hanno entrambe ricordato che il collega fece domanda di rientro su ### quando l'### non era ancora stato allontanato, sicché, a tutta evidenza, non doveva avere problemi a lavorare con lui. 
Degli altri episodi, nulla è stato riferito, sicché deve necessariamente concludersi che le risultanze dell'istruttoria non abbiano fornito supporto alcuno all'addebito di comportamenti vessatori, ridicolizzanti o umilianti nei confronti di ### 4.24 Quanto ai rapporti tra ### e ### la teste ### ha affermato che erano ottimi, professionalmente validi, per quanto da lei osservato, aggiungendo come ### suo predecessore alla direzione della filiale di ### fosse grato a ### per averlo fatto crescere professionalmente, mai, in ogni caso, essendosi lamentato con lei per eventuali comportamenti scorretti subiti. 
La teste ### non fu presente all'audizione di ### Di lui la teste ### ha riferito che è un collega di grande esperienza, veterano della loro piazza, inquadrato come ###, il quale, almeno con lei, non si era mai espresso in modo critico nei confronti dell'### anche se "forse risentiva un po' del fatto che il nuovo ### gli lasciasse meno deleghe rispetto ai predecessori". 
Ha aggiunto come ### fosse il senior investimenti, sicché lavorava a stretto contatto con ### e di lui parlava, erano amici, "andavano insieme a pesca subacquea, a fare cene, uscivano", "si stimavano sul lavoro e fuori", mentre, per la sua esperienza, non era affatto vero che ### impedisse la linea di comando, tanto che il suo referente rimaneva ### che la teste sentiva due volte al giorno, mentre ### non lo sentiva mai.   Nulla, in proposito, ha saputo riferire la teste ### la quale ha dichiarato di non avere mai parlato del ricorrente con ### La teste ### premesso che ### era il suo diretto referente, ha affermato che mai si era lamentato con lei dell'### o aveva detto che fosse un accentratore, riferendo, piuttosto, come fosse stato proprio ### a volere ### all'epoca ### a ### come proprio braccio destro.  ### voce discorde è quella del teste ### il quale, di contro, ha riferito che quando ### era ### a ### avevano le stanze adiacenti, sicché gli capitava di sentire le sue telefonate con l'### "e il tono aggressivo di quest'ultimo, che gli chiedeva risultati, e di udirne la voce, nonostante non vi fosse il vivavoce inserito", aggiungendo "mi ricordo di averlo sentito una volta che diceva ‘### è giovane lo devi spremere'”. 
Al documento n. 30 del ricorso c'è la registrazione della lunga telefonata, del tutto amichevole, fatta il ###, pochi giorni dopo la notifica della contestazione disciplinare, da ### e ### [si immagina ### a ### per salutarlo, sapere come sta e farsi “tirare un po' su il morale” da lui, nella quale ### - allontanatasi ### e rimasto solo con ### - auspica che si avveri il sogno di vedere presto tornare ### in ### e parla di “un paio di cose” che ha dovuto per forza riferire all'### del ### ma “buttate lì”, non rilevanti, “ma erano cose talmente sciocche”, solo “a volte qualche situazione di tensione”, da lui comunque riferita in modo molto blando, mai circostanziato, avendo sicuramente risposto, a specifica domanda, che poteva esprimere le sue opinioni senza timori. 
Quasi a giustificazione di tali dichiarazioni, ha riferito che l'### del ### gli contestasse come fosse assurdo che lui non conoscesse situazioni gravi da poter riferire a carico dell'odierno ricorrente, come se stesse in un'altra ### Al telefono con #### auspicando che la situazione si risolvesse in un nulla di fatto, ha dichiarato di avere firmato davanti all'### del ### una dichiarazione, della quale, tuttavia, non gli era stata rilasciata una copia, e lamentato di essere stato l'unico ad avere avuto in seguito le “note abbassate”, da lui ritenuta una ritorsione per non avere riferito all'### del ### quello che volevano sentirsi dire. 
Segue, al documento n. 31 del ricorso, la lunga e nuovamente amichevole conversazione del 7/09/2020, stavolta solo tra ### e ### in cui, dopo avere parlato di ferie, vacanze e rispettive famiglie, discorrono dei risultati delle filiali e ### dice che vanno bene, seppure “si scordano” i numeri di quando c'era ### Poi parlano di nuovo delle dichiarazioni rese da ### all'### del ### anche in un successivo incontro, e lui ribadisce di non avere lamentato nulla di rilevante a carico del suo ex ### anzi avendo riferito cose positive, come gli incontri in ### che erano stati bei momenti di aggregazione, in cui si poteva parlare e discutere e avere occasione di esprimere le proprie opinioni. 
Ad un certo punto, al telefono, ### legge una parte della lettera di contestazione disciplinare, quella che riguarda, nello specifico, le sue dichiarazioni e ### risponde “ma non esiste proprio!”, dichiarando che lui non si è mai fatto parte attiva di accuse nei confronti di ### e affermando di essere stato strumentalizzato; nega, in ogni caso, di essersi sentito scavalcato da ### o di essere stato da lui mortificato, avendo piuttosto dichiarato che solo all'inizio, provenendo dalla direzione di filiale, era stato da lui “stoppato”, mentre poi, acquisita esperienza, gradualmente ### gli aveva riconosciuto autonomia, delegandolo e lasciandogli infine “carta bianca” e che esattamente questo aveva riferito in sede ###certo già che lui non lasciasse spazio agli altri.  ### canto, ### dichiara di avere riletto il verbale della seconda audizione del 6/08/2020, prima di firmarlo, e che il testo fosse, in effetti, conforme alle sue dichiarazioni, seppure, poi, le circostanze positive da lui riferite non erano state considerate nella valutazione disciplinare (deve annotarsi, incidentalmente, come la contestazione disciplinare sia del 21/07/2020, sicché la seconda audizione di ### del 6/08/2020 si collochi necessariamente dopo). 
La genuina reazione indignata di ### all'udire la lettura della lettera di contestazione disciplinare, nella parte in cui riporta le asserite accuse da parte sua, fa dubitare fortemente che la sintesi operata dall'### del ### corrisponda a ciò che l'interessato voleva effettivamente esprimere. 
Si percepisce, piuttosto, nel corso della lunghissima telefonata, la pregressa amicizia fra i due e il disagio di ### per la situazione che si è venuta a creare, della quale si sente immotivatamente concausa.  ### canto, non si condivide il dubbio, espresso da parte resistente, di non genuinità delle dichiarazioni rese da ### al telefono, per asserito timore di ritorsioni da parte di ### poiché la prima telefonata, del 29/7/2020, è stata spontanea, fatta da ### insieme alla collega ### per salutare l'amico ### e farsi tirare su il morale da lui, tanto da non essere registrata dall'inizio; la seconda, invece, del 7/9/2020, è intervenuta in un momento in cui ### non poteva non essere a conoscenza dell'enorme mole di accuse mosse al suo ex ### ormai sospeso da quasi 7 mesi, tanto da risultare fortemente improbabile che temesse ritorsioni da parte sua, in ambito lavorativo.  ### fra i due, peraltro, è confermata dalla teste ### la quale, mostrando la propria genuinità, dopo avere affermato che, a suo parere, forse il collega ### risentiva un po' del fatto che ### gli lasciasse meno deleghe rispetto ai predecessori, ha aggiunto come i due fossero però amici, uscissero insieme, andassero a pesca e a cena, si stimassero sul lavoro e fuori, riferendo di una contiguità esattamente coincidente con il tono delle telefonate ascoltate. 
In senso sostanzialmente analogo si è espressa la teste #### ad affermare che ### trattasse male ### è il teste ### della cui inattendibilità, tuttavia, si è già detto, annotandosi unicamente come risulti difficile credere che, da una stanza all'altra, si possa sentire la voce dell'interlocutore di una conversazione telefonica che non sia in viva voce.   4.25 Quanto ai rapporti tra ### e ### ed alle doglianze riferite dal primo all'### del ### nei confronti del secondo, la teste ### ha dichiarato che, per quanto appreso dall'interessato, c'era in ### un clima teso, non sereno, poiché i colleghi avevano timore di esporsi per eventuali atteggiamenti ritorsivi di ### citando l'esempio di una risorsa che aveva avuto problemi di ansia, per la quale, d'accordo con ### avevano ritenuto di non fare segnalazioni, per non esporla ulteriormente. 
Anche in tal caso, tuttavia, nella lettera di contestazione disciplinare non si rinviene la conferma di tale episodio nelle dichiarazioni di ### dei cui rapporti con ### si è appena detto. 
Quanto ai rapporti tra ### e l'### la teste ### ha riferito che mai il collega, parlando con lei, aveva esternato di avere alcun problema con l'odierno ricorrente, raccontando, piuttosto, un contrario episodio specifico: "quando venimmo a sapere della sua sospensione cautelativa, io fui chiamata dalla collega ### la quale mi propose, in sede di riunione - già convocata dall'### del ### per il giorno successivo a ### per la presentazione del nuovo ### che avrebbe sostituito il ricorrente - di raccogliere delle firme in sostegno del ### chiedendomi di proseguire la catena e chiamare altri colleghi. Così feci e chiamai proprio ### il quale aderì molto volentieri a prestare supporto al ricorrente. La riunione fu poi trasformata in collegamento da remoto sulla piattaforma di ### per la pandemia da coronavirus, sicché la raccolta firme non fu più fatta". 
Di talché, secondo la teste, ### era, piuttosto, un sostenitore di ### e mai avrebbe potuto essere altrimenti, poiché, se anche fosse stato vero che l'### basasse le sue scelte gestionali sulla base dell'empatia con i colleghi, allora "proprio ### non avrebbe avuto nulla di cui lamentarsi, poiché evidentemente sarebbe dovuto rientrare, secondo tale ricostruzione, tra i colleghi favoriti dall'### essendo da lui stato nominato ### di filiale". 
Nulla, in proposito, ha saputo riferire la teste ### la quale ha dichiarato di non avere mai parlato con il collega ### né il teste ### nonostante suo collega a ### La teste ### di contro, ha dichiarato che ### suo collega nella filiale di ### stava nel gruppo ### e, pur non avendolo mai personalmente sentito parlare male di ### tuttavia, faceva parte del gruppo ### di ### sicché sicuramente era coinvolto nei loro discorsi di critica all'### quanto al collega personalmente, tuttavia, ha dichiarato che fu promosso proprio da ### che lo fece diventare ### tanto che ### parlava di lui molto bene e mai le disse che secondo lui faceva preferenze tra i colleghi e induceva coloro che avevano problemi a chiudersi in loro stessi, per timore. 
Per sua esperienza, poi, ha riferito che, ad esempio, la collega ### chiese personalmente a ### di essere sollevata dall'incarico di gestore di portafoglio, in ragione delle sue condizioni familiari, poiché non riusciva a gestirlo, e l'### la accontentò. 
Parlano, tra tanti altri, anche di quest'ultimo argomento ### e ### nella conversazione telefonica del 7/02/2020 (documento n. 13 del ricorso), e lui ricorda di essersi messo subito a disposizione della collega ### non appena lei gli aveva confidato le sue gravi problematiche familiari. 
Infine, già in allegato alle giustificazioni rese del ricorrente, si rinviene lo scambio di messaggi tra ### e ### nel quale il primo lo saluta cordialmente, inviandogli foto di un corso e scrivendo "Dir buongiorno… ### ad altissimo livello!”. 
Rileggendo la contestazione disciplinare, gli addebiti fondamentali mossi all'odierno ricorrente sulla base delle dichiarazioni ricevute da ### constano nell'avere basato le proprie scelte gestionali sulla empatia, nell'avere portato coloro che si trovavano in situazioni di momentanea difficoltà anche di salute a chiudersi in se stessi e nell'avere generato un clima di tensione e paura, oltre al richiamo agli episodi della gestione del cliente ### e del trasferimento del portafoglio del ### già esaminati. 
Orbene, essendo incontestato che ### sia stato promosso ### di filiale proprio da ### appare difficile che lui potesse lamentare l'empatia nelle scelte dell'### e i favoritismi, come osservato dalle testimoni ### e ### Quanto, invece, alla censura che inducesse i colleghi che avevano problemi, anche di salute, a chiudersi in loro stessi, piuttosto che a confidarsi con lui, occorre, in primo luogo, rilevare come la circostanza sia riferita in modo del tutto generico, senza riferimento specifico ad alcun collega; in ogni caso, è smentita - si ricorda - dalla teste ### la quale ha riferito la sua personale esperienza, di un grave problema di salute e della necessità di assentarsi e curarsi e del sostegno ricevuto dall'odierno ricorrente. 
Nello stesso senso, d'altronde, ### nonostante prima accusatrice di ### ha riconosciuto, parlando con lui, che la collega ### era stata subito agevolata, quando aveva rappresentato all'### la grave malattia del marito. 
Infine, quanto al clima di tensione e paura, lo stesso appare difficilmente compatibile con il tono scherzoso e confidenziale dei messaggi ### scambiati tra ### e ### nonché, per certo, con l'adesione immediata alla proposta di raccolta firme per sostenerlo nel corso del procedimento disciplinare.  4.26 Quanto alla gestione della cliente ### ed ai rilievi mossi all'operato del ricorrente da ### nulla ha saputo riferire la teste ### La teste ### invece, ha dichiarato di conoscere la cliente, "rilevantissima per la ### a livello economico", in seguito anche sua cliente a ### affermando che, pur non sapendo riferire nel dettaglio se la stessa avesse chiesto o meno di trasferire il conto corrente da ### a ### mantenendo il gestore a ### "era una cliente che aveva sempre molte richieste" e che "in casi del genere la ### privilegia le esigenze e le richieste del cliente, ovviamente per non perderlo". 
Per quanto a sua conoscenza, in ogni caso, la gestione della cliente ### non determinò la necessità di un intervento dell'### né incrinò i rapporti tra ### e ### È stata sentita personalmente la diretta interessata, ### cliente di ### da 30 anni, definita “primaria” per volumi di reddito, titolare di tre conti societari nella filiale di ### e di un conto personale nella filiale di ### Ascoltata in aula, ha premesso che nell'anno 2018 aveva deciso di spostare i conti correnti dall'### di ### all'### di ### in ragione di forti dissapori con il ### dell'### di ### dott. ### avendo, invece, poi soprasseduto su tale decisione, quando aveva appreso da ### che l'### sarebbe stato sostituito. 
Ha, quindi, riferito che il nuovo ### odierno ricorrente, appena arrivato l'aveva convocata per un incontro conoscitivo e, ascoltate le sue rimostranze, le aveva proposto di iniziare a lavorare insieme, rimandando la decisione sul trasferimento dei conti. 
Ha affermato, tuttavia, di avere avuto la sensazione che la sua decisione di lasciare il conto corrente personale nella filiale di ### non fosse stata ben accolta da ### tanto che, alla fine, aveva deciso di spostare a ### anche i conti societari, pur essendo residente a ### La teste ha riferito, nel dettaglio, della proficua collaborazione intrapresa con la filiale di ### il cui ### era il suo vecchio amico ### e nella quale le era stato affidato come consulente ### giovane, ma preparato, secondo le assicurazioni fattele da ### e da ### con la promessa che quest'ultimo lo avrebbe comunque affiancato, assicurando la continuità dopo il trasferimento di ### previsto dopo un anno. 
La teste ha precisato che, nonostante il trasferimento dei conti a ### le capitava di recarsi occasionalmente a ### da ### per effettuare delle operazioni, essendo ivi residente, e che, ciò nonostante, non aveva mai avuto occasione di parlare con lui né del lavoro di ### né della supervisione di ### "con la fusione delle aree sembrava andasse tutto benissimo, feci addirittura una cena invitando a casa mia ##### e ###. 
Il teste ### ha confermato di essere stato individuato come consulente di riferimento per la cliente ### precisando tuttavia che la stessa era affidata a lui "ma sempre in condivisione con il senior ### e con l'### Io personalmente non l'ho mai incontrata da solo, c'era sempre quantomeno presente il senior ###; in contrasto con quanto riferito dalla teste #### ha, poi, aggiunto che: "anche quando ### non era presente agli incontri con la cliente, veniva sempre preventivamente informato da me e da ### sulle operazioni che dovevamo svolgere".  ### ha, pertanto, smentito l'addebito che si legge nella lettera di contestazione, in esito alle dichiarazioni ricevute da ### secondo cui ### si sarebbe risentito poiché la ### aveva chiesto di trasferire il conto da ### a ### mantenendo il gestore a ### ritenendo che si trattasse di una personalizzazione del rapporto voluta da ### La diretta interessata, ha riferito, infatti, le circostanze in modo diametralmente opposto, affermando come, piuttosto, l'atteggiamento di ### di fronte alla sua scelta di lasciare il conto corrente personale nella filiale di ### le avesse fatto decidere di spostare, piuttosto, da ### a ### i conti societari, nonostante ciò fosse per lei più scomodo, essendo residente ###generale, sui rapporti tra ### e ### la teste ### ha riferito che spesso li vedeva seduti vicini, alle cene, che si facevano battute in modo scherzoso, da amici, mai essendo stata resa partecipe di problemi tra di loro. 
La teste ### pur non avendo mai lavorato con ### ha dichiarato che il collega la chiamò dopo l'allontanamento di ### per esprimerle il suo supporto, dicendole "che gli era toccata la stessa sorte e che anche lui aveva attacchi di panico e andava dallo psicologo". 
La teste ### ha dichiarato di conoscere il collega, ma di non avere mai parlato con lui dell'odierno ricorrente. 
La teste ### ha riferito che ### un giorno che era andata in filiale a trovarlo, le aveva detto che ### gli aveva comunicato di averlo inserito in un elenco di colleghi da sottoporre all'### del ### per un eventuale trasferimento a ### "ma di riflettere almeno una settimana sulla proposta perché avrebbe comportato una modifica di vita", aggiungendo di ricordare di avergli chiesto, in quell'occasione, se l'### fosse tenuto ad avvisarlo preventivamente e di essersi sentita rispondere che "in effetti era stato carino". 
In ogni caso, "### era entusiasta dell'idea di questo trasferimento, che comportava di fatto una promozione" e, in effetti, dopo un po' fu trasferito a ### tempo dopo, incontratolo nuovamente, aveva appreso da ### che stava avendo dei problemi con la moglie a causa del suo trasferimento a ### e, in un'occasione ancora successiva, durante una conversazione piuttosto accesa, lui le aveva detto che la colpa del suo trasferimento era da attribuirsi a ### Con riguardo al collega ### il teste ### si è limitato a riferire che fosse il ### di ### in particolare della filiale alla quale si appoggiavano per le operazioni della cliente ### e "che fu trasferito a ### e dopo un po' ebbe dei problemi di salute rilevanti e rientrò a ###, senza che mai avessero occasione di parlare di questioni che riguardassero l'### Quanto al rilievo, espresso dallo stesso ### alla ### riportato nella lettera di contestazione disciplinare, secondo il quale ### gli avrebbe negato l'autorizzazione di Log da una filiale di ### in una giornata nella quale, a causa dello sciopero dei trasporti, non riusciva a raggiungere la filiale di ### nella quale era stato trasferito, è in atti, già in allegato alle giustificazioni rese dal ricorrente, lo scambio di messaggi tra i due, nel quale alla domanda di ### "### cortesemente se venerdì è sciopero treni è possibile appoggiarmi a via ###", ### rispondeva "### A ### pre[f]erisco di no. C'è Sezze o ### Fammi sapere così avviso il ddf”, ricevendone, in risposta, il ringraziamento di ### che prometteva di fargli sapere. 
Sicché, a fronte di una ricostruzione complessiva di normali rapporti lavorativi, smentita la censura di immotivato diniego di Log da una filiale di ### in un giorno di sciopero, l'unica nota negativa resta il messaggio inviato da ### a ### che lo ha riferito in udienza, non risultando dalla contestazione disciplinare che lo avesse già riferito all'### del ### Tuttavia, con tale messaggio ### non ha riferito alcun fatto specifico a carico dell'odierno ricorrente, limitandosi ad esprimere la propria solidarietà alla collega e ad affermare che gli era toccata la stessa sorte e che doveva andare dallo psicologo. 
Così riferito, tuttavia, il messaggio è troppo generico ed insufficiente a chiarire se il disagio di ### derivasse dal trasferimento a ### - che lui personalmente addebitava a ### - come già riferito dalla teste ### con le conseguenti difficoltà familiari, o da ulteriori comportamenti specifici dell'### tuttavia alla ### non indicati. 
Per il resto, le ulteriori dichiarazioni testimoniali acquisite non forniscono la prova di alcun atteggiamento scorretto addebitabile all'odierno ricorrente.  5. Così esaminati i principali motivi di addebito contenuti nella lettera di contestazione disciplinare del 21/7/2020 - potendosi ritenere assorbiti, nella motivazione, gli altri, sui quali, in ogni caso, i testimoni ascoltati non hanno riferito, sicché nulla è emerso in proposito - si deve rammentare che la giusta causa di licenziamento è stata ravvisata dal datore di lavoro nella rappresentazione gravissima di una gestione dispotica e clientelare dell'### basata su un sistema di intimidazioni, ricatti e ritorsioni nei confronti di tutti i dipendenti non compiacenti, di svilimento della linea gerarchica, controllo ossessivo dell'operato dei colleghi, intromissione nella loro vita privata, nonché di intrattenimento di relazioni personali a vantaggio di colleghe privilegiate nella carriera.  ### istruttoria condotta non ha confermato tale gravissima prospettazione, consentendo, piuttosto, di apprendere che certamente ### avesse introdotto un nuovo modello di gestione dell'### competitivo e dinamico - una “nuova gestione manageriale (…), più giovanile o più smart”, secondo la teste ### - gradito ai più, ma inadeguato per alcuni, che percepivano con ansia o fastidio la pressione sui risultati richiesta dal nuovo ### con e-mail e contatti che, seppure dai modi formali e sempre corretti, avevano un chiaro intento incentivante a confrontarsi con i risultati delle altre ### a fare meglio e a produrre sempre di più. 
Tale atteggiamento gestionale non è certamente censurabile, portando risultati alla ### - infatti realizzati - a condizione, naturalmente, che sia condotto con toni, modi e tempi che non travalichino i limiti incomprimibili di rispetto personale e professionale, nonché le attribuzioni e i compiti di ciascuno e promuovano la crescita individuale dei dipendenti, nell'interesse primario dei clienti e della ### In ciò si sostanzia, infatti, la contestazione mossa da ### nei confronti di ### nell'aver esercitato il proprio potere gestionale travalicando, in numerosissimi casi, i limiti della correttezza e del rispetto nei confronti dei colleghi, dei clienti e, in ultima analisi, della ### stessa. 
Tuttavia, l'istruttoria condotta ha smentito la sussistenza dei fatti più gravi - la cena estiva allo stabilimento ### di ### di ### il trasferimento punitivo di ### a ### il trasferimento ritorsivo di ### a ### il favoritismo nel trasferimento del portafoglio clienti di ### e gli altri, sopra esaminati - e ricondotto i residui a personali dissapori o fraintendimenti, fisiologici negli ambienti di lavoro. 
Di talché, richiamando le argomentazioni svolte per ciascun fatto addebitato, sopra esaminato, da estendersi, per analoghe considerazioni, nei confronti di quelli minori, comunque oggetto di esame, deve escludersi che sussistano i c.d. addebiti “comportamentali”, sia singolarmente che nella loro complessità, in quanto per gran parte risultati smentiti o comunque non provati in giudizio e, per il residuo, in ogni caso, privi del carattere di illiceità, poiché commessi nel lecito esercizio del potere gestionale, seppur risultato non gradito a taluni.  6. Tanto è sufficiente per valutare che difettino, quanto ai c.d. addebiti “comportamentali”, i presupposti della giusta causa di licenziamento, per insussistenza del fatto, come contestato. 
In proposito, infatti, occorre richiamare il principio che “sul concetto di "fatto", (…), in sede di legittimità, si è affermata la tesi che la tutela reintegratoria ex art. 18 co. 4 legge n. 300 del 1970, oltre che quella della assenza ontologica del fatto, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (Cass. n. 20540 del 2015; Cass. n. 29062 del 2017/ Cass. n. 3655 del 2019)” (cfr. Cassazione, ### n. n. 3076 del 10/02/2020). 
In punto di conseguenze, si osserva che la tutela reintegratoria ex articolo 18, comma 4, legge n. 300/1970, invocata in via principale da parte ricorrente, applicabile ove sia ravvisata l'insussistenza del fatto contestato, comprende sia l'ipotesi di assenza ontologica del fatto che quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (cfr. Cassazione, ### n. sentenza n. 3076 del 10/02/2020, cit.), “sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità” (cfr. Cassazione, ### n. 20540 del 13/10/2015). 
La Corte di Cassazione ha infatti precisato che "### alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al caso presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva (Cass. 6 novembre 2014 n.23669, che si riferisce ad un caso di insussistenza materiale del fatto contestato). In altre parole, la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art.18, quarto comma, cit.” (Sentenza n. 20540 del 13/10/2015, cit.). 
Sul piano degli effetti, pertanto - assorbite le conseguenze della tardività della contestazione disciplinare con riguardo all'addebito di illegittima consultazione delle “### Clienti” - trova applicazione l'istituto della tutela reale, previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012, con la conseguenza che ### deve essere condannata alla reintegrazione dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro, oltre che a corrispondergli una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità, come per legge, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.  ### alla misura della retribuzione da assumere a parametro, emerge dalla busta paga di gennaio 2020, in atti (documento n. 51 del ricorso), che è corretto il rilievo di parte resistente, invero non contestato, sicché la stessa deve essere determinata nella misura di € 5.640,68, non potendo essere inclusi, nel calcolo, le voci indennitarie di € 16,20 e € 116,10. 
All'importo capitale del risarcimento del danno da licenziamento, trattandosi di credito da lavoro, vanno aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi da computarsi sul capitale via via annualmente rivalutato (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29/1/2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429 c.p.c.. 
Il principio contenuto nell'articolo predetto in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro trova applicazione, infatti, anche nel caso di crediti liquidati a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall'ingiustificato recesso della controparte (cfr. per tutte, Cass., sez. lav., 11235 del 21/5/2014).  6.1 ### infine, all'eccezione di parte resistente volta ad ottenere la detrazione, dalla somma liquidata a titolo di risarcimento, di quanto eventualmente percepito o percepibile dal ricorrente a titolo di retribuzione o comunque di compensi per attività lavorativa svolta nel periodo successivo alla cessazione del contratto di lavoro (cd. aliunde perceptum o percipiendum), la stessa deve essere rigettata, avendo la resistente prospettato la circostanza non come allegazione, bensì come mera eventualità, sicché anche la prova documentale richiesta sul punto avrebbe avuto carattere meramente “esplorativo” (cfr., in termini, Cass., sez. lav., 27/07/2000, n. 17751, Cass., lav., 22/10/2010, n. 21763, Cass., sez. lav., 25/10/2010, n. 21815). 
Piuttosto, il ricorrente ha prodotto in giudizio la domanda di attribuzione della indennità di disoccupazione c.d. Naspi, trasmessa il ###, subito dopo il licenziamento, i solleciti alla ### e la comunicazione dell'### di ammissione al beneficio con decorrenza dall'11/11/2020 (documenti nn. 47-50 del ricorso), sicché risulta documentalmente il suo stato di disoccupazione. 
In ogni caso, poi, il ridotto periodo temporale tra l'irrogazione del licenziamento e la pronuncia della presente sentenza, nonché la previsione di una limitazione legale della indennità risarcitoria nel limite massimo di 12 mensilità, sono idonee a contenere la misura dell'attribuzione patrimoniale in favore del lavoratore.  6.2 Infine, dall'indennità così determinata non può essere detratto quanto dal lavoratore percepito, nel periodo, a titolo di indennità di disoccupazione, in ossequio al principio consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità (cfr.  n. 11835/2018, Cass. n. 7794/2017; Cass. n. 2447/2009; Cass. n. 2716/2012), cui in questa sede si intende dare seguito, secondo il quale, “in tema di aliunde perceptum, le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge” (cfr. Cassazione, ### n. 11835 del 15/05/2018). 
Avvalora, del resto, tale orientamento, la mancanza di definitività e di stabilità nel tempo della erogazione, perché l'### previdenziale, allorquando gli sarà comunicata la riammissione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro senza soluzione di continuità, dovrà provvedere alla ripetizione di quanto corrisposto, essendo venuto meno ex tunc il presupposto del diritto dell'assicurato alla prestazione, con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore detraibile dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro.  7. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, alla complessità delle difese e della istruttoria risultata necessaria.  P.Q.M.  Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, in riforma dell'ordinanza 10856/2021 R.G. emessa dal Tribunale di ### il ###, annulla il licenziamento intimato da ### S.p.A. a ### con lettera del 5/11/2020 e, per l'effetto, condanna la società resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto di € 5.640,68, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, entro il limite delle 12 mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.  ### inoltre, ### S.p.A. al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a.  e c.p.a., come per legge. 
Dispone la trasmissione di copia degli atti di causa alla ### della Repubblica presso il Tribunale di ### per ogni sua determinazione in ordine alle dichiarazioni rese dal testimone ### all'udienza del 10/10/2022.  ### 6/12/2022.  ### n. 3652/2022

causa n. 3652/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cerroni Laura

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (20242 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.463 secondi in data 21 maggio 2025 (IUG:DC-0B7A9D) - 333 utenti online