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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31169/2025 del 28-11-2025

... tun c dalla Corte costituzionale) è essa stessa un indebito e l'azione di ripetizione spett a al consumatore finale n ei confronti del fornitore. Il car attere indebito del capit ale implica il 8 carattere indebito della imposta (che del capitale rappre senta accessorio), con la conseguenza che il cessionar io ha dirit to alla restituzione dell'Iva indebita versata in rivalsa. Poiché la Corte costituzionale ha con la citata sentenza dichiarato la illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'addizionale, con efficacia ex tun c, ne risulta che l'imposta era ipso facto i ndebita: essendo la base imponibile illegittima ex tunc, anche l'IVA accessoria risulta indebita. Ne consegue che l'argomento centrale di Ene l, basato sull'ingiustificato arricchimento di ### per l'IVA detrat ta, è in contrasto con il meccanismo di neutralizzazione circolare dell'### che impone la restituzione dell'imposta indebita al cessionario da parte del cedente, lasciando all'### il potere-dovere di recuperare l'importo indebitamente detratto. Il carattere indebito del capitale (l'addizionale provinciale illegit tima), si ribadisce, implica il carattere indebito dell'imposta accessoria (l'###; ed è (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 718/2024 R.G. proposto da: ### S.P.A., nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato #### , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente contro ### - S.P.A. ### nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 15905/2023 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal #### 1. Nel 2020 la ### s.p.a. conveniva innanzi al Giudice di pace di ### s.p.a. per ottenere la restituzione di € 3.597,24, oltre interessi, versati a titolo di addizionale provi nciale all'accisa sull'energia elettrica per i consumi degli anni 2010-2012. A fondamento della domanda deduceva che l'addizionale, addebitata in bolletta dalla ### s.p.a., fosse illegittima poiché contrastante con l'art. 1, par. 2, della ### 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'### europe a, chieden do quindi la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 ### s.p.a. si costituiva contestando l'avversa domanda ed eccepiva: l'assenza dei presuppo sti per l'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento avvenuto in forza di contratto valido ed efficace; l'inefficacia orizzontale delle direttive europee tra i privati; l'intervenuta prescrizione; la legittimità dell 'addizionale fino al 31 marzo 2010.  ### ice di pace di ### con sentenza n . 3262/20 21, accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione, e condanna va ### a l pagamento di € 2.973,9 0, oltre interessi e spese. 
Avverso tale decisio ne proponeva ap pello ### s.p.a., sottolineando la necessità di un rinvio p regiudiziale al la Corte di Giustizia. 
Si costituiva ### s.p.a., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.  ### ale di ### con sentenza n . 1590 5/2023, rigettava l'appello e confermava int egralme nte la decisione di primo grado, compensando le spese tra le parti.  2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso ### s.p.a., articolato in quattro motivi. 
Ha resistito con controricorso ### s.p.a. 3 ### non ha rassegnato conclusioni scritte.  ### della società resistente ha depositato memoria. 
La Corte si è riservata il depo sito de lla motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### articola in ricorso quattro motivi. Precisamente: - con il primo motivo denuncia <<### e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3>>, nella parte in cui il giudice di appello ha affermato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito, nonostante fino al 31 dicembre 2 011 il pagament o dell 'addizionale provinciale fosse dovuto, in esecuz ione di un contratto valido ed efficace alla luce della normativa italiana allora vigente; - con i l secondo motivo denuncia <<### e falsa applicazione dell'art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988 e dell'art. 1 par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE, dell'art. 54 della L. 8 giugno 1990 n. 142, dell'art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - ### e dell'art. 19 ###, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3>> nella parte in cui il giudce di appe llo ha rilevato l'incompatibilità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica con il det tato de ll'art. 1 p ar.2 de lla direttiva 2008/118/CE sull'errato presupposto della mancanza di una “finalità specifica” del tributo. Osserva che: a) l'addizionale provinciale ha natura di “accisa”, e non di tributo autonomo, sicché rispetto ad essa non è necessario verificare la sussistenza del requisito della “finalità specifica” richiesto dalla ### tiva europea, ch e è richiesto per l'istituzione di imposte “autonome” e non riguardo ai meri incrementi quantitativi dell'accisa; b) anche a voler ritenere sussistente il requisito della “finalità sp ecifica, questo era stato rispettato dal legislatore nazionale attraverso il D.L. n. 511/1988, sicché la normativa interna 4 non è in contrasto con quella unionale. Chiede, all'occorrenza, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sui quesiti sottesi alla censura; - con il terzo motivo denuncia <<### e falsa applicazione - alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE - dell'art. 6 c. 1. D.L . n. 511/198 8, della ### 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell'art. 4 comma 3 del ### dell'art. 288 TFUE, degli artt. 11 e 117 Cost, in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3>>, nella parte in cui il giudice d'appello ha disapplicato la norma interna per contrasto con la direttiva europea, trattandosi di rapporto tra privati, in cui non è ammessa l'efficacia orizzontale delle direttive; - con il quarto motivo denuncia <<### e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3>>, nella parte in cui il giudice di appello ha a sua volta erroneamente affermato il diritto della società ### S.p.A. ad ottenere restituzione dell'importo richiesto a titolo di rimborso dell'IVA sul costo addebitato a t itolo di addizionale provincia le. Osserva che non costituendo, la somma corrisposta a titolo di addizionale, indebito oggettivo, l'Iva era dovuta sull'ammontare complessivo del corrispettivo ai sensi dell'art.  13, comma 1 del d.p.r. n. 633/1972 e che la restituzione del relativo importo, poiché destinat o a gravare definitiv amente soltanto sul consumatore finale e “neutro” p er l'acquirente esercente attività d'impresa, avrebbe comportat o un ingiustificato arric chimento a vantaggio della ### s.p.a. In sostanz a, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente confermato il diritto di ### S.p.A.  alla restituz ione degli importi richiesti a titolo di rimborso dell'### integrando ciò un ingiustificato arricchimento.  2. Il ricorso non è fondato.  2.1. Non fondati sono i primi tre motivi - che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente - ma la motivazione della sentenza impugnata va corretta. 5 ### la giurispruden za di qu esta Corte (cfr. il principio affermato da Cass. 13740/25 e ribadito già finora almeno da Cass. 13741/25, n. 16992/25, n. 16993/25, n. 17642/25, n. 17643/25, 28198/25, n. 28199/25, n. 28200/25, n. 28517/25, n. 28518/25, 28527/25, n. 28840/25, n. 28841/25, n. 29055/25: al quale il Collegio presta convinta ade sione), <<In tema d i addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt.  2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con m odif., dalla l. n. 44 del 20 12), il consumatore fi nale - se h a corrisposto al fornitore di e nergia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il d iritto d ell'### ea - è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dich iarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione>>. 
Avuto riguardo al disposto di cui sensi all'art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è qui sufficiente fare integrale richiamo alla motivazione della prima delle menzionate sentenze per giustificare il rigetto dei motivi in esame, con op portuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato.  2.2. Non fondato è anche il quarto motivo. 
Questa Corte, ormai da dieci anni (cfr. Cass. n. 9946/2015), ha precisato che: <<In tema di ### ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del 6 Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione de ll'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali o perazioni atte ngano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indisp ensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'### restano privi di fondame nto il pagamento dell'imposta da parte del ceden te, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da que st'ultimo operata nella su a dichiarazione ### con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'### il rimborso dell'### il cessionario ha dir itto di chiedere al cedent e la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'### ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario>>. 
Dando applicazione a detto principio (ribadito da Cass. 15536/2018, n. 8652/2020, n. 25741/2021 e n. 13149/2024) è stato precisato che: <<il pagame nto dell'IVA sulla t ariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. ###), attesa la natura tributaria di detta tariffa e la sua non asso ggettabilit à ad imposta, integra indebito oggettivo e legittima l'azione di ripetizione promossa nei confronti del cedente, non assumendo rilevanza la eventuale detrazione, comunque non consentita, del relativo importo ad opera del cessionario>> (Cass. n. 6149/2020); e che <<la tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. ###), a differenza della cd. ###, avendo natura tri butaria, non è assoggettabile a IVA e, pertanto, le somme versate a tale titolo costituiscono un indebito , che legitt ima l'azione di ripe tizione nei confronti del cedente>> (Cass. n. 10900/2025). 7 Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale di ### nella sentenza impugnata, ha rigettato il quarto motivo stabilendo che: a) in caso di IVA erroneamente assoggettata, se l'IVA è stata indebitamente versata, restano privi di fondamento il pagamento, la rivalsa e la detrazione; b) il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa; c) la questione relativa alla detrazione IVA già operata dal cliente finale non rileva nel rapporto privatistico con il fornitore, ma riguarda esclusivamente il rapporto tra il cliente e l'### Tanto affermando, il Tribunale di ### si è conformat o alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: a) la detrazione dell'IVA è ammessa solo se le operazioni sono effettivamente assoggettabili all'### se l'operazione è stata erroneamente assoggettata, la detrazione operata dal cessionario è priva di fondam ento; l'erroneo assoggettamento ad IVA esclude la sussistenza di una base legale per i l pagame nto, la rivalsa e la detrazione, in applicazione del principio di neutralità dell'imposta indiretta; b) il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, mentre il cedente ha diritto di chiedere il rimborso all'### Invero, alla luce de lla giurispruden za di questa Corte sopra richiamata, è errat o ritenere che l'eventuale detrazione contabile dell'IVA da parte del cessionario (### precluda l'azione di ripetizione nei confronti del cedente (### energia). 
La corresp onsione dell'IVA calcolata su una somma (l'addizionale) che è risultata non dovuta p erché illegittima (o dichiarata tale ex tun c dalla Corte costituzionale) è essa stessa un indebito e l'azione di ripetizione spett a al consumatore finale n ei confronti del fornitore. Il car attere indebito del capit ale implica il 8 carattere indebito della imposta (che del capitale rappre senta accessorio), con la conseguenza che il cessionar io ha dirit to alla restituzione dell'Iva indebita versata in rivalsa. 
Poiché la Corte costituzionale ha con la citata sentenza dichiarato la illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'addizionale, con efficacia ex tun c, ne risulta che l'imposta era ipso facto i ndebita: essendo la base imponibile illegittima ex tunc, anche l'IVA accessoria risulta indebita. 
Ne consegue che l'argomento centrale di Ene l, basato sull'ingiustificato arricchimento di ### per l'IVA detrat ta, è in contrasto con il meccanismo di neutralizzazione circolare dell'### che impone la restituzione dell'imposta indebita al cessionario da parte del cedente, lasciando all'### il potere-dovere di recuperare l'importo indebitamente detratto. Il carattere indebito del capitale (l'addizionale provinciale illegit tima), si ribadisce, implica il carattere indebito dell'imposta accessoria (l'###; ed è escluso il rischio di ing iustificato arricchimento del cessionario, in quanto il recupero dell'IVA indebitamente detratta è un onere che ricade (non sul cedente, ma) sull'### In senso contrario non vale invocare Cass. 13338/25. Invero, in quella occasione, la Co rte si è occupata principalmente della legittimazione del cessionario (l'acquirente di beni o servizi, soggetto IVA o consumatore finale) a proporre istanza di rimborso direttamente nei confronti dell'### (l'### finanziaria) per l'IVA di rivalsa, indebitam ente pagata; ed ha stabilito che, di regola, i l cessionario non ha una relazione diretta con l'### per il rimborso dell'IVA di rivalsa, ma deve esercitare un'azione di ripetizione d'indebito di natura civilistica nei confronti del cedente (il fornitore) per le somme versate in eccesso. 
Nel caso di specie, in vece, il consu matore finale (### ha correttamente esercitato l'azione ordinaria di ripetizione dell'indebito 9 ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti del fornitore (###.  ### prom ossa in questo giudizio è di na tura privatistica (tra fornitore e cliente finale) e non di natura tributaria (tra cliente finale e ###. In definitiva, nella specie, viene in discussione (non la legit timazione ad agire contro l'### bensì) il diritto del cessionario (### di o ttenere la restituzione dell 'IVA indebita dal cedente (###: Cass. n. 13338/2025 ha definito le eccezioni che consentono al cessionario di agire direttamente contro il ### , mentre nel caso d i specie si tratta di appli care il principio generale, che impone la restituzione dell'IVA indebit a, nel rapporto privato tra cedente e cessionario. ### di ripeti zione contro il fornitore è azione esperibile e non vi ene preclusa dall'eventuale detrazione contabile dell'IVA da parte del cessionario. 
In defi nitiva, il motivo viene deciso sulla ba se del segue nte principio di diritto: <<In tema di imposta sul valore aggiunto (###, ove l'operazione sia stat a erroneamente ass oggettata a tale imposta, in quanto calcolata su una b ase imponib ile che, a seguito di decl aratoria di illegittimità costituzionale ex tunc, è risultata indebita, restano prive di fondamento non solo la corresp onsione dell'imposta da parte del cedente, ma anche la rivalsa da costui effettuata nei confronti d el cessionario e la det razione eve ntualmente operata da quest'ultimo nella sua dichiarazione ### Conseguentemente, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa. 
La possibilità che il cessionario abbia già operato la detrazione contabile dell'IVA non è idonea a precludere l'azione di ripetizione nei confronti del cedente, poiché la restituzione dell'imposta indebita al cessionario da parte del cedente è necessitata dal meccanismo di neutralizzazione circolare dell'###>.  3. Le spe se processuali vann o dichiarate integralmente compensate, in considerazione del fatto che può ancora considerarsi 10 recente il dirimente intervento della Corte costituzionale e della novità della questione sottesa al motivo quarto. 
Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).  P. Q. M.  La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralment e compensate tra le parti le spese processuali; - ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrent e al compe tente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 19 n ovembre 2 025, nella camera di consiglio della ###.  ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10951/2023 del 26-04-2023

... percezione di alcun compenso, neanche a titol o di indebito arricchimento. Tra l'a ltro tali rilievi innestano nel giud izio di legittimità circostanze nuove, mai dedotte nei gradi di merito. A fortiori, si ribadisce, per quanto a nzidetto scrutinando il primo motivo, che - a fronte dell'a ffidamento del compito di progettazione di un'opera in cemento armato ad un geometra - non rile va, ai fini di escl udere la nu llità del contratto di prestazione d'opera, né che il progetto sia controfirmato o vistato da un ingegnere, né che un ingegnere delegato esegua i calcoli del cem ento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità (Cass. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009; ### 2, Sentenza n. 1182 del 25/02/1986; ### 2, Sentenza n. 286 del 13/01/1984). 5.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese e sui compensi di lite, atteso che la controparte destinataria del ricorso è rimasta intimata. Sussistono i presupposti processua li per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17594/2018) proposto da: ### (C.F.: ###) , ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forz a di delibera del Con siglio dell'Ordine degli Avvoca ti di ### a del 2 febbraio 2018, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv.  ### nel cui studio in ### corso ### I 42, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro ### (C.F.: ###); - intimato - avverso la se ntenza della Corte d'appello di ### 639/2017, pubblicata il 27 novembre 2017; udita la rel azione della causa svolta nella cam era di consiglio del 27 marzo 2023 dal Con sigliere rel atore ### R.G.N. 17594/18 C.C. 27/03/2023 Contratto d'opera professionale - Competenze geometra - Nullità 2 di 17 ### 1.- Con ricorso depositato il 1° agosto 1998, ### chiedeva al ### di ### che fosse intimato, nei confronti di ### il pagamento della somma di vecchie lire 18.642.486, ol tre ### Ca ssa geometri e interessi al tasso legale, a titolo di competenze professionali spettanti in esecuzione dell'incarico conferito, in qualità di geometra, il 9 novembre 1995. 
All'esito, con decreto ingiuntivo n. 441/1998, il ### adito ingiungeva la somma richiesta. 
Con a tto di citazione notifica to il 14 ottobre 1998, ### conveniva, dava nti al ### le di #### proponend o opposizione avv erso l'emesso provvedimento monitorio e chiedendone la revoca, in ragione delle seguenti a rgomentazioni: a) il ricorrente era stato interamente saldato in ordine alle sue spettanze, come da pedissequa ricevuta di pagamento per l'importo integrale dovuto al geometra incaricato, regolarmente quie tanzata e sottosc ritta; b) l'incarico professionale non era stato mai completato per esclusiva colpa del geometra, che non avev a redatto i calcoli statici, rendendo così inutile la concessione edilizia rilasciata. 
Per l'effetto, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse accolta la dom anda di risarcimento dei danni, p ari a vecchie lire 30.000.000 ovvero alla so mma ma ggiore o minore ritenuta di giustizia, per il mancato completamento dell'incarico conferito. 
Si costituiv a in giudizio ### il quale deducev a l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione, precisando che nel co ntratto di conferimento dell'incarico professiona le era espressamente indica to che le prestazioni professionali svolte 3 di 17 avrebbero dovuto essere corrisposte secondo tariffa professionale e che, all'esito del compiuto svolgimento dell'incarico, non aveva ricevuto il saldo delle spettanze. 
Nel co rso del giudizio erano a ssunte le prove testimoniali ammesse ed era espletata consulenza tecnica d'ufficio. 
Quindi, con sentenza n. 444/2006, depositata il 23 maggio 2006, il ### adito rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, rigettand o a ltresì la spiegata domanda riconvenzionale. 
In specie, la pronuncia di prime cure evidenziava che, in forza del co ntratto stipulato in data 9 novembre 1995, il geometra ### aveva redatto il progetto di completamento del fabbricato appartenente al ### sito in ### contrada ### unitamente alle opere esterne per tinenziali, sicché sarebbe spettato il residuo compenso concordat o secondo tariffa professionale.  2.- Con atto di citazione notificato il 3 luglio 2007, ### proponeva appel lo avverso la pronu ncia di prime cure, contestando: che il ### aveva fatto malgoverno del principio di distribuzione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi ricadeva sull'opposto, senza che fossero state considerate le prove offerte dall'opponente; che il ### non aveva tenuto conto che il geometra ### - non a bilitato alla redazione dei calcoli statici relativi alle opere in cemento armato - era st ato incaricato della sola progettazione dell'opera di copertura del tetto; che doveva essere ammessa la prova con il teste ### in difetto di alcuna incapacità a deporre. 4 di 17 Si costituiva nel giudizio d'appello ### il quale ne chiedeva il rigetto, attesa la sua infondatezza in fatto e in diritto. 
Decidendo sul gravam e interpos to, la Corte d'appello di ### con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello e, per l'effett o, in integrale riforma della pronuncia impugnata , dichiarava la nullità del contratt o di c onferimento di incarico professionale del 9 novembre 1995. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, attraverso lo stipulato contratto di prestaz ione d'opera, il ### aveva assunto l'incarico di provvedere alla redazione delle attività progettuali inerenti alla copertura del ma nufatto di proprietà dell'appellante, copertura costitu ita da un solaio in calcestruzzo armato, con la predisposiz ione dei relativi calcoli statici; b) che tale incombenza era sottratta alla competenza di un geometra, come era stato evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio nella propria relazione versata in atti; c) che, dunque, il contratto di conferimento dell'incarico era nullo, co n la conseguenza che la richiesta di liquidaz ione, con la vidimazione dell'Ordine, non poteva avere alcun effetto, atteso che il conteggio delle spettanze del geometra includeva il progetto relativo al tetto di copertura in cemento armato in ordine al riferito fabbricato.  3.- Avverso la sentenza d 'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ### È rim asto intimato ### 5 di 17 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di più fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti nonché la “erronea, omessa, insuff iciente e contraddittoria motivazione sugli stessi punti decisivi della controversia”, per avere la Corte distrettuale ritenuto che il conferim ento di incarico del 9 novembre 1995 in cludesse la reda zione dei calcoli statici riguardanti l'evocato tetto in cemento armato, da effettua rsi direttamente ad opera del ### e ch e di tali calcoli si f osse tenuto conto nel parere emesso d al c ompetente Collegio dei geometri di ### e nella sottesa richiesta di parcella. 
Ancora, l'istante obiett a, sul punto, che dalla prova testimoniale assunta sarebbe emerso che i calcoli statici - se ed in qu anto effettivamente delegati al geometra incaricato - avrebbero potuto essere effettua ti attraverso ausiliari, con l'autorizzazione espressa del committente, né dalla attenta lettura della relazione del consulente tecnico d'ufficio si sarebbe potuti addivenire a tale perentoria conclusione. 
Sicché - soggiunge il ricorrente - la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del più ampio conferimento e corretto espletamento dell'incarico espletato da l geometra, tale da consentire, a vantagg io del co mmittente, il rilascio della concessione edilizia, a tteso che la prestazione d'opera non sarebbe stata certamente limitata alla sola copertura del tetto. 
Conclude, dunque, il ricorrente nel senso che il geometra non avrebbe assunto direttam ente il compito di redigere i calcoli statici e comunque - quand'anche così fosse stato - ne sarebbe 6 di 17 discesa la mera nullità parziale della corrispondente clausola, e non già dell'intero contratt o, co n conseguente vanificazione di tutto il lavoro svolto.  1.1.- Il motivo è inammissibile. 
Ora, la declaratoria di nullità del co ntratto di prestaz ione d'opera professionale - di cui alla co nvenzione conclu sa tra le parti il 9 novem bre 1995 - è st ata imperniata sull'assunto - dedotto d all'appellante e confermato dal tenore della rel azio ne peritale -, secondo cui, a fronte del conferimento di un incarico di redazione di un progetto di completamento del fabbricato sito in ### contrada ### unitamente alle opere esterne pertinenziali, è stata prevista la copertura di tale manufatto con un solaio in calcestruzzo armato, comprensivo dei relativi calcoli statici, attività sottratta alla com petenza di un geometra - affermazione, questa, non efficacemente confutata dal ricorrente - (nella motivazione della sentenza impugnata si richiamano le pagine 3 e 5 di detta relazione tecnica). 
Questi, infat ti, non ha prospettato alcuna violazione dei canoni ermeneut ici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. quant o alla portata precettiva da attribuire alla convenzione conclusa tra le parti. 
Rispetto al quadro fattuale così cristallizzato, le contestazioni sul quomodo prospettate dal ricorrente non sono esaminabili nel merito. 
Ed invero, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/ 2012, conv., con modif., dalla le gge n. 134/ 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassaz ione le censure di 7 di 17 contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di m erito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto a lla sola verifica del rispetto del «minimo costituzion ale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, ###, che viene vi olato qualo ra la mo tivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermaz ioni inconciliant i, o risulti perplessa ed obiettiva mente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo del la sentenza impugna ta, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/ 03/2022; ### 6-3, O rdinanza n. 22598 del 25/09/2018; ### 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; ### 6- 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; ### U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).  1.2.- Ne consegue che, avendo ad oggetto la progettazione dell'opera programmata il completamento di un fa bbricato, attraverso la realizzazione di una struttura in cemento armato, tale attività p rofessionale spettava, per legge, alla competenza inderogabile di un ingegnere e non di un geometra. 
Si ramm enta, in merito, che il progetto redatto da un geometra in materi a riservata alla competenza professionale degli ing egneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere ese gua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità. Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra ed il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun 8 di 17 compenso per l'opera svolta, a i sensi dell'art. 2231 c.c. ( Sez. 2, Ordinanza n. 9073 del 31/03/2023; ### 2, Ordinanza 2038 del 24/01/2019; ### 2, Sentenza n. 5871 del 24/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 19989 del 30/08/2013; ### 2, Sentenza 6402 del 21/03/2011; ### 2, Sent enza n. 8543 del 08/04/2009). 
Si evidenzia, s ul punto, altresì che - a norma dell'art. 16, lett. m), del r.d. n. 274/1929, che non è stato modificato dalla legge n. 1068/1971 - la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che co mportino l'adozione - anche parziale - di s trutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a siffatte strutture, a norma della lett. l) del medesi mo a rticolo, solo con rigua rdo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strut ture in cemento arma to (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 100 del 08/01/2021; ### 2, Sentenza n. 18038 del 02/09/2011; ### 2, Sentenza n. 17028 del 26/07/2006; ### 2, Sentenza n. 7778 del 14/04/2005; ### 2, Sentenza n. 6649 del 30/03/2005; ### 2, Sentenza n. 15327 del 29/11/2000; ### 2, Sentenza n. 5873 del 09/05/2000; ### 2, Sentenza n. 10365 del 22/10/1997), il che è quanto accaduto nella fattispecie, posto che - pur emergend o che la costruzione di specie si trovasse in zona agricola - non risulta dimostrato dal professionista che l'edificio fosse posto al 9 di 17 servizio di terreni agricoli (ossia che fosse stato approntato per essere utiliz zato in modo strumentale all'attività di coltivaz ione oppure quale abitazione dell'imprenditore agricol o) o destinato alle industrie a gricole (anziché ad uso a bitativo), né che si trattasse di piccolo fa bbricato accessorio, né che l'esecuzione della copertura non richiedesse particolari operazioni di calcolo e che la relativa attuazione non implicasse pericolo per le persone. 
Anzi dal tenore della censura a rticolata si ricava che il geometra incaricato si fosse rivolto a degli ingegneri per avere consigli sulla redazione dei calcoli statici. 
Da ciò discende che la scelt a ineq uivoca del legislatore, in ordine a lla competenza indero gabile degli ingegneri per una simile tipologia di strutture, essendo dettata da evidenti ragioni di pu bblico interesse, lascia all'interprete ristretti m argini di discrezionalità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29227 del 12/11/2019; ### 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009; ### 2, Sentenza n. 27441 del 21/12/2006). 
Dunque, a fronte della dichiarazione di invalidità dei contratti aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale per difetto di iscrizione del professionista a ll'albo degli ingegneri, l'accertamento in ordine alla sussisten za in concreto di un rapporto di prestazione d'opera professionale, il cui esercizio era riservato ad iscritti ad albi, co stituisce app rezzamento di fatto devoluto al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9844 del 06/07/2002; ### 2, Sentenza n. 2031 del 27/03/1980; ### 2, Sentenza n. 2526 del 27/06/1975), come nel caso in esame. 10 di 17 2.- Con il secon do motivo il ricorrente lamenta , ai sensi dell'art. 360, prim o comma, n. 3, c.p.c., la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (ossia dell'art. 112 c.p.c.), per avere la Corte territoriale ricondotto la rilevazione della nullità della convenzione di prestazione d'opera professionale ad un motivo d'appello del tutto inesistente e visibilmente discordante d ai termini in cui sarebbe stato esplicitato nel corpo della motivazione della pronuncia e, comunque, attinente ad un aspetto non contestato e non veritiero della vicenda, radica lmente smentito dall'istruzio ne probatoria espletata. 
Afferma, al riguardo, l'istante che il tema della nullità dell'incarico - mai sollevato e messo in discussione in sed e di gravame - avrebbe condotto ad una decisione contraria a lle richieste formulate nonché al principio di conservazione degli atti, sia pure parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 1419 2.1.- La doglianza è infondata. 
Il Giudice del gravame, infatti, ha dato atto - nel sintetizzare il seco ndo motivo d'appel lo proposto - che espressa mente l'appellante aveva dedotto che il geo metra incaricato non era abilitato al calcolo delle opere in cemento armato, eccezione sulla quale l'appellato avrebbe potuto debitamente controdedurre. 
All'esito, sebbene l'eccezione non fosse esplicitamente mirata ad invocare la nullità del contratto, è stata dichiarata l'invalidità della co nvenzione conformemente a tale assunto e per tale causale. 11 di 17 Si rammenta, in ogni caso, sull'a rgomento, che - ai sensi dell'art. 1421 c.c. - la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 
Né tale rilevazione ha implicato nuovi accertamenti in fatto, essendo stata la corrispondente declaratoria desunta dalle osservazioni di cui alla consulenza tecnica d'uf ficio svolta nel giudizio di primo grado (e in sintonia con la prospettazione della questione a cura dell'appellante). 
Risulta, quindi, risp ettato il principio secondo cui il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche d al punto di vista tempora le, il loro ingresso nel processo , non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verificazione e la cui introduz ione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito ( Cass. Sez. L, Sentenza ### del 23/11/2021; S ez. L, Ordinanza n. 11106 del 27/04/2021; ### U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014). 
Pertanto, la dichiarazione di nullità di cui alla sentenza della Corte d'appello è stata affermata in linea con il precetto a mente del qu ale il rilievo d'ufficio delle eccez ioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fa tti risultino documentati ex a ctis, poiché il regim e delle eccezioni si pone in funzione del valo re prima rio del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le qu estioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti 12 di 17 preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27998 del 31/10/2018; ### 3, S entenza n. 4548 del 26/02/2014; S ez. U, Ordin anza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013).  3.- Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art.  360, prim o comma, n. 3, c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli artt. 2697, 1181 e 1353 c.c. “e sopra ttutto dell'art. 1419 c.c.”, per avere la ### e di merito disatteso il principio generale sulla distribuzione dell'onere probatorio, sollevando la cont roparte dall'onere di dimostrare l'inutilità dell'opera espletata a suo favore dal tecnico incaricato o l'eventuale suo rifiuto ad avvalersi della menzionata prestazione. 
Sicché, ad a vviso dell'istante, l'eve ntuale nullità della clausola, nella parte in cui si sarebbe demandata ad un geometra la redazione dei calcoli statici per la realizzazione di una struttura in cemento armato, non avrebbe comunque precluso la validità della restante parte del contratto.  3.1.- La doglianza è infondata. 
E tanto perché, per un verso, la ### distrettuale ha enucleato l'oggetto del contratto, individuandone la valenza nel conferimento del compito di realizza re la progettaz ione della copertura di un fabbrica to at traverso una struttura in cemento armato, senza che i l ricorrente abbia fornito elementi idonei a confutare tale assunto, alla stregua di una diversa interpretazione della convenzione. 
Per altro verso, non risulta che vi sia stata un'attività residua demandata al tecnico, dotata di una propria autonomia; da ciò la ### d'appello ha desunto la natura unitaria dell'attività svolta 13 di 17 dal ### con la conseguente nullità del rapporto instaurato tra il geo metra e il cliente e la connessa non spettanza di a lcun diritto al compenso per l'opera prestata. 
Conseguentemente è stata verificata l'integra zione di un'ipotesi di nullità - come prevista dall'art. 2231 c.c. -, rientrando la prestazione espletata dal professionista (recte geometra) tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale (recte ingegneri), il cui esercizio era subordinato, per legge, all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione.  ### implicito precipitato di tale inqua dramen to dell'oggetto del contratt o l'esclusione di incombenze residue e indipendenti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13342 del 28/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14085 del 11/06/2010; ### 2, Sentenza 21495 del 12/10/2007; S ez. 2, Sentenza n. 3021 del 15/02/2005). 
Pertanto, quale mero riflesso di tale inquadra mento dell'incarico affidato, è stata sostenuta la nullità asso luta del rapporto tra professionista e cliente, essendo sta to privato il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza ch e il professionista non iscritto all'albo o non munito nemmeno della prescritta qualifica professionale, per appartenere a categoria del tutto differente, non avrebbe avuto alcuna azio ne per il pagamento delle c ompetenze, nem meno quella sussidiaria di arricchimento senza causa. 
All'esito della valutaz ione circa l'unitarietà dell'incarico conferito, in relazione a l suo specifico oggetto, è stato dunque fatto buon governo del principio secondo cui la nullità di singole 14 di 17 clausole contrattua li, o di parti di ess e, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, risultand o dimostrato che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue u n risultato distinto, ma è in correlaz ione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. Sez. 1, S entenza n. 2314 del 05/02/2016; S ez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014; ### L, Sentenza n. 27839 del 30/12/2009).  4.- Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, prim o comma, n. 3, c.p.c., della violazione ed errata applicazione dell'art. 16 del r.d. n. 274/1929, dell'art. 17 della legge n. 144/1949 e degli artt. 2232 e 2237 c.c., per avere la ### d'appello trascurato di rilevare che il geometra incaricato avrebbe potuto avvalersi di sostituti e ausiliari sotto la sua diretta responsabilità, ai fini della redazione dei calcoli statici delle opere in cem ento armato, dopo aver acquisito l'apposita relazione geologica richiesta, che avrebbe dovuto essere comm issionata direttamente dal committente nei confronti di un geologo. 
Inoltre, secondo il ricorrente, qualora il comm ittente non avesse avuto più interesse alla realizzazione dell'opera, avrebbe dovuto comunicare al geometra incaricato il rece sso dal contratto, con il conseguente rimborso delle spese fino ad allora sostenute e del compenso maturato.  4.1.- Il motivo è inammissibile. 
Esso, infatti, non aggredisce specificamente alcun punto della ratio decidendi su cui si basa la pronuncia impugnata. 15 di 17 Al riguardo, si precisa che, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sa ncito da ll'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui a ll'art. 360, primo comm a, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui int ende lamentare la viola zione, di esaminarne il cont enuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sente nza impugnata, che è tenuto espressame nte a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto norma tivo, non potendosi demandare alla Cor te il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le s ue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pong ono in contrasto con essa (Cass. Se z. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021; ### U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; ### 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020). 
In particol are, il riferimento alla sopravvenuta carenza di interesse del comm ittente, che avre bbe dovuto indurlo a recedere dalla co nvenzione, non cost ituisce oggetto dell'iter argomentativo della decisione, che ha dichiarato l'inv alidità assoluta del contratto per carenza dei requisiti tecnici indefettibili del presta tore d'opera professionale , e non ha - invece - pronunciato la risoluzione del negozio per inadempimento di una delle parti. 
Ed ancora, nessun collegamento con il tenore della pronuncia impugnata si ravvisa nel rilievo secondo cui l'interruzio ne dell'esecuzione del contratto, a lla stregua della non segnalata intenzione del committente di non avvalersi più dell'opera 16 di 17 professionale del geometra, avrebbe imposto il pagamento limitatamente all'attività fino ad allora svolta. 
E ciò a fronte della dichiarata nullità del contratto, che non giustifica la percezione di alcun compenso, neanche a titol o di indebito arricchimento. 
Tra l'a ltro tali rilievi innestano nel giud izio di legittimità circostanze nuove, mai dedotte nei gradi di merito. 
A fortiori, si ribadisce, per quanto a nzidetto scrutinando il primo motivo, che - a fronte dell'a ffidamento del compito di progettazione di un'opera in cemento armato ad un geometra - non rile va, ai fini di escl udere la nu llità del contratto di prestazione d'opera, né che il progetto sia controfirmato o vistato da un ingegnere, né che un ingegnere delegato esegua i calcoli del cem ento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità (Cass. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009; ### 2, Sentenza n. 1182 del 25/02/1986; ### 2, Sentenza n. 286 del 13/01/1984).  5.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 
Non vi è luogo a provvedere sulle spese e sui compensi di lite, atteso che la controparte destinataria del ricorso è rimasta intimata. 
Sussistono i presupposti processua li per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.   17 di 17 P. Q. M.  ### di Cassazione rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par te del ricorrente, di un ulteri ore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ca mera di consiglio della ### 

causa n. 17594/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare

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Tribunale di Gela, Sentenza n. 612/2025 del 04-12-2025

... dell'intero importo delle rette, conseguirebbe un indebito arricchimento in danno del ### in misura pari al vantaggio fiscale che ha conseguito portando le somme in detrazione o, comunque, un indebito onere a carico dello stesso, qualora non abbia approfittato della possibilità della detrazione, dalla quale sarebbe decaduto. Chiedeva revocarsi il d.i. in subordine ridurre l'importo ingiunto in misura di giustizia. Si costituiva l'opposta contestando la domanda e le eccezioni processuali e di merito sollevate dall'opponente. Rilevava l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita, essendo esclusa dalla casistica normativa che ne introduce l'obbligatorietà quale condizione di procedibilità; nel merito rilevava che il piccolo ### ha frequentato il nido d'infanzia presso l'istituto “Econido” gestito dalla ### mentre la scuola materna e la scuola elementare presso la ### dell'#### di I grado gestita dalla ### a ### R. L. “S. Anna” di ### che negli ultimi 10 anni di vita ### è stato affidato dalla madre alle cure di questo ### gestito da religiose consacrate; che in totale assenza del padre, la sig.ra ### ha (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GELA - ###- ### dott. ### , ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1424/2022 #### (C.F. ### ), nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ##### nata il ### a #### C.F.:###, rappresentata e difesa dall'Avv.  ##### avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 365/2022 del 25.10.2022 Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato ### proponeva opposizione al D.I. n.365/2022 del Tribunale di Gela, emesso su istanza della sig.ra ### di €.9.202,00, oltre interessi di mora, spese e compensi del procedimento monitorio per pagamento delle rette scolastiche che la asseritamente sostenute per il periodo compreso tra il maggio 2013 ed il dicembre 2021. Rilevava l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita; nel merito eccepiva non avere mai concordato, con la sig.ra ### che il figlio ### frequentasse un istituto privato sebbene all'atto della separazione consensuale, le parti ebbero ad accordarsi sulla ripartizione delle spese straordinarie di mantenimento del figlio ### in ragione del 50% ciascuno prevedendo, espressamente, che: “le spese che implicano decisioni di maggiore interesse per ### investendo decisioni importanti come ad es. la scelta di indirizzo religioso, della scuola da frequentare, della operazione chirurgica etc…), devono essere concordate da entrambi i genitori”; rilevava di avere avuto ha altri 2 figli (### nata dalla relazione sentimentale con la sig.ra ### e ### nato dalla relazione sentimentale con la sig.ra ### e la propria condizione economica non ha mai consentito, né consentirebbe tutt'ora, di sostenere costi per la frequentazione di scuole private, di non avere mai espresso disponibilità a contribuire alle rette per la scuola privata di ### la cui iscrizione sarebbe avvenuta per iniziativa e volontà unilaterale della sig.ra ### avendo l'attore sempre manifestato, in ragione delle proprie condizioni economiche, la determinazione che il figlio ### frequentasse istituti comunali. Essendo le suddette spese inopponibili per mancanza di accordo tra le parti, al quale era condizionato il diritto al rimborso da parte del genitore anticipatario. Rilevava che parte opposta, al fine di eludere la condizione espressamente prevista in sede di separazione, strumentalizzava alcuni versamenti effettuati dal ### ma non dimostrava la riconducibilità degli stessi a rette concordate di frequentazione di una scuola privata, trattandosi invece di somme che in alcuni casi erano addebitabili ad altre spese straordinarie, in altri casi erano contributi una tantum rimessi dal ### senza alcun impegno o assenso al versamento ricorrente di una quota delle rette scolastiche. 
Eccepiva la prescrizione quinquennale del credito per le rette scolastiche sino all'anno 2017, ai sensi dell'art.2948 n.4 del cod. civ., trattandosi di somme da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Contestava l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dall'opposta poiché soltanto alcune delle ricevute prodotte nel procedimento monitorio risultavano quietanzate, mancando così la prova del pagamento di somme di cui si ingiungeva il rimborso. Rilevava che rivendicando la creditrice il 50% dell'intero importo delle rette, conseguirebbe un indebito arricchimento in danno del ### in misura pari al vantaggio fiscale che ha conseguito portando le somme in detrazione o, comunque, un indebito onere a carico dello stesso, qualora non abbia approfittato della possibilità della detrazione, dalla quale sarebbe decaduto. 
Chiedeva revocarsi il d.i. in subordine ridurre l'importo ingiunto in misura di giustizia. 
Si costituiva l'opposta contestando la domanda e le eccezioni processuali e di merito sollevate dall'opponente. Rilevava l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita, essendo esclusa dalla casistica normativa che ne introduce l'obbligatorietà quale condizione di procedibilità; nel merito rilevava che il piccolo ### ha frequentato il nido d'infanzia presso l'istituto “Econido” gestito dalla ### mentre la scuola materna e la scuola elementare presso la ### dell'#### di I grado gestita dalla ### a ### R. L. “S. Anna” di ### che negli ultimi 10 anni di vita ### è stato affidato dalla madre alle cure di questo ### gestito da religiose consacrate; che in totale assenza del padre, la sig.ra ### ha scelto un luogo accogliente, affidabile, sicuro dove poter lasciare il piccolo nelle ore in cui la stessa svolgeva la propria attività lavorativa. Offrendo l'### orari compatibili con il lavoro della madre e ha sempre garantito le migliori cure al piccolo ### Che l'opponente negli ultimi dieci anni nulla ha mai eccepito sulla scelta dell'### pagando la retta sia dell'asilo nido che della scuola materna e della scuola elementare. Che quanto dedotto trovava conferma nelle contabili relative ai bonifici eseguiti nel corso degli anni dal sig. ### dimostrando il pagamento ### della quota del 50% della retta scolastica di ### e quindi il pieno consenso alla frequentazione da parte di ### sia presso l'### “Econido” sia presso l'### “S. Anna”, peraltro andata esente da obiezioni anche in questa sede circa affidabilità, competenza e professionalità della scuola paritaria frequentata da ### Rilevava invece che il titolo del rimborso oggi richiesto rientrasse nel novero degli eventi classificabili quali statisticamente ordinari o frequenti, di cui è variabile soltanto la misura e l'entità, in rapporto alla frequentazione di un corso di studi. Contestava l'eccezione di prescrizione rilevando che il diritto al rimborso pro quota delle spese straordinarie assunte nei confronti dei figli si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (prescrizione ordinaria ex art. 2496 c.c.), non essendo considerato materia di alimenti periodici. Depositava tutte le fatture azionate, chiedeva rigettarsi l'opposizione e concedere l'esecutività del decreto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta. 
Alla prima udienza questa veniva concessa e, rigettate le eccezioni preliminari, disposto il mutamento della persona fisica del giudice, venivano ammessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti. All'esito la causa veniva trattenuta per la decisione e assegnati i termini per memorie conclusive, che venivano depositate nei termini dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sesties.  MOTIVI DELLA DECISIONE Va in primis rilevato, quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, che l'esperimento della negoziazione come condizione di procedibilità della domanda non trova applicazione nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, in base al disposto dell'art. 3 co. 3 lett. a) D.L. 12/9/2014 n. 132, conv. con modif. in L. 10/11/2014 n. 162, come già rilevato alla prima udienza. 
Nel merito va brevemente osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v.  da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). ### del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L.  15702/2004 cit.). 
Da ciò discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso. 
Dall'esame dei testi e dalla produzione documentale offerta dall'opposta è emerso che il figlio minore ### frequenta ed ha frequentato diversi istituti di istruzione privata nei confronti dei quali ha versato somme per complessivi € 23.914,00, giusta allegazione delle ricevute di pagamento bollate, vidimate e quietanziate offerte sia nella fase monitoria che nel presente. Dal bonifico del 7.4.2021, in particolare, si evince dalla causale: “spese per scuola e doposcuola ### dei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio”; peraltro la conoscenza dell'opponente circa la frequentazione di ### dell'### privato non è stata smentita in sede di interrogatorio formale, anzi risulta confermata nella misura in cui ha precisato” di non essere d'accordo”; ha anche confermato di esserlo andato a prenderlo a scuola di tanto in tanto, quindi non assume neanche il carattere della verosimiglianza il fatto che l'opponente, che pure corrisponde regolarmente l'assegno di mantenimento, non conosca l'istituto frequentato dal figlio. Questo conduce a ritenere sussistente il preventivo accordo dei genitori in merito alla iscrizione del figlio alla scuola privata o quantomeno questo si deve desumere dal fatto che non risulta agli atti alcun diniego avverso tale scelta, qualora questa fosse stata assunta unilateralmente dalla madre affidataria esclusiva, come sostenuto. Va segnalato in proposito l'orientamento di Cass. 1070 del 17 gennaio 2018 nella quale si legge:” Per quanto concerne le spese per la retta scolastica, certamente ascrivibili a quelle straordinarie, come affermato nella specie anche dal Tribunale per i ### nel decreto dell'11 gennaio 2013, e come è incontroverso tra le parti - questa Corte ha affermato che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. 
Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice - ai fini della corretta applicazione dei criteri previsti dagli artt. 147 e 316 bis - è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori ( 30/07/2015, n. 16175; Cass. 26/09/2011, n. 19607”. Di recente è intervenuta nuovamente sul tema con l'ordinanza del 25 maggio 2023 n. 14564 che ha ribadito come il genitore non collocatario non gode di un diritto di veto sulle spese effettuate nell'interesse preminente del figlio minore da parte del genitore collocatario ma spetta al giudice sindacare se l'esborso effettuato sia rispondente all'interesse della prole «commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori». Non essendo state mosse critiche dirette e circostanziate avverso tale scelta e non avendo l'attore richiesto una diversa valutazione giudiziale in merito alla scelta scolastica, tale valutazione non può trovare ingresso nel tema decidendum di questo giudizio per il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. 
In ordine alla prescrizione va rilevato che l'art. 2946 c.c. , che prevede la prescrizione decennale, si applica anche al diritto del genitore che ha anticipato le spese straordinarie per i figli a ottenere il rimborso dall'altro genitore poiché non si tratta di una prestazione periodica, per cui sarebbe applicabile la prescrizione breve di 5 anni prevista per l'assegno di mantenimento (art. 2948 c.c.), che invece è legato a un'obbligazione di tipo periodico e continuativo nel tempo. ### si presenta pertanto sprovvista di fondamento a va rigettata.   Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€ 9202,00) per le quattro fasi del giudizio, ai valori minimi, non essendo emerse questioni di particolare rilevanza.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. n. 365\22 proposta da ### Conferma il decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo. 
Liquida le spese del giudizio in € 2540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta. 
Gela, 03/12/2025 ### 

causa n. 1424/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Di Legami

M

Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 1788/2025 del 12-11-2025

... di citazione del presente giudizio - e, quindi, l'indebito incameramento di somme in esecuzione di un patto illegittimo - situazione dalla quale era scaturito un procedimento disciplinare a carico di essi difensori, conclusosi con il loro pieno proscioglimento, identica Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C. ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 conclusione del procedimento penale per estorsione e truffa (ordinanza di archiviazione del 25.7.2014); c. hanno quindi sostenuto con era ravvisabile il dolo contrattuale allegato dagli opponenti, oltre ad essere maturato il termine di prescrizione in ordine all'azione di annullamento ex art. 1442 c.c.; d. quand'anche fosse stata ritenuta fondata la domanda di annullamento, incidente sulla sola clausola di determinazione del compenso professionale, essi difensori avrebbero avuto diritto a quanto loro spettante in virtù delle previgenti tariffe professionali, ossia a complessivi 91.104,00 euro, con conseguente debenza del medesimo importo oggetto di 11.480,00 euro oggetto dell'odierna domanda monitoria, all'esito della compensazione tra il dovuto e gli effetti della sentenza di annullamento; e. la suddetta somma di 11.480,00 euro (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ###. n. 9956/2014 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 9956/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI ### Nella causa in epigrafe indicata, oggi 12/11/2025, il giudice, dott. ### PREMESSO quanto segue: l'udienza del 23.10.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate; COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni; Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).   Il Giudice dott.
Tribunale Ordinario di ###. n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 N. R.G. 9956/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. ### pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9956 del ### degli ### dell'anno 2014, promossa da: ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), con il patrocinio dell'avv. ### (C.F.  ###), elettivamente domiciliati a ### via ### D'### 10, presso lo studio del difensore; attori-opponenti contro
Tribunale Ordinario di ###. n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 Avv. ### (C.F. ###) e avv. ### (C.F.  ###), difesi in proprio, elettivamente domiciliati a ### via ### 44, presso il loro studio legale; convenuti-opposti ### Nell'interesse degli opponenti (rassegnate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il ###): “1) In via ### accertata l'insussistenza del credito azionato con la procedura monitoria, annullare, revocare e/o dichiarare inesistente e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché illegittimo ed erroneo e dichiarare altresì non dovute le somme tutte in essa portate; 2) In via ### accertata la responsabilità degli opposti in ordine all'incameramento di somme non spettantigli, condannare gli avvocati ### e ### in solido tra loro alla restituzione in favore dei signori ### della complessiva somma di € 32.730,11, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali a decorrere dalla costituzione in mora del 28.02.2011; 3) In via ### accertata la vessatorietà ex art. 33 D. Lgs. n. 206 del 2005, dichiarare la nullità del P.Q.L. limitatamente alla clausola “oltre le spese legali che verranno eventualmente poste a carico della controparte soccombente”, e, per l'effetto, condannare gli avvocati ### e ### in solido tra loro alla restituzione in favore dei signori ### della complessiva somma di € 32.730,11, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali a decorrere dalla costituzione in mora del 28.02.2011; 4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”. 
Nell'interesse degli opposti (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il ###): “si confermano e ribadiscono tutte le considerazioni, allegazioni e osservazioni in fatto e in diritto spiegate in tutti gli atti di causa e da ultimo nelle note illustrative autorizzate del 28/06/2019, si insiste inoltre sull'accoglimento delle domande e conclusioni così come in parte modificate nella memoria n 2 comma VI art. 183 cpc del 04/05/2015, che di seguito si riportano: “###: - rigettare (in ragione dei motivi e delle causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta nonché nelle memorie difensive del sub procedimento) l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del ### opposto dacché del tutto infondata in fatto e in diritto; - ravvisati gli estremi di cui all'art. 89 cpc, provvedere alla cancellazione ed espunzione dal corpo della avversa memoria n 1 ex art. 183, comma VI, cpc, di tutte le espressioni sconvenienti od offensive ivi recate e, per l'effetto, condannare gli opponenti e l'Avv.  ### di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 ### (in solido tra loro) al risarcimento del danno patito dagli esponenti avvocati da determinarsi anche in via equitativa.  ###: - Accertare e dichiarare, alla stregua delle causali e motivazioni dettagliatamente enucleate nella espositiva della comparsa di costituzione e risposta, la inammissibilità e la improcedibilità dell'avversa opposizione giacché tardivamente proposta oltre il perentorio termine di cui all'art. 641 cpc; - Per l'effetto, rigettare la interposta opposizione, confermare il ### ingiuntivo opposto e dichiararlo esecutivo, con ogni conseguenza di ### anche in ordine alle spese e alle competenze ivi liquidate, nonché condannare gli ### al pagamento in favore degli ### degli ulteriori interessi legali che risulteranno dovuti fino al saldo; - per l'ulteriore effetto, condannare gli ### al pagamento in favore degli ### d'una somma determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, I e III comma c.p.c..  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge; ### - Nella denegata ipotesi in cui non si ravvisasse l'eccepita inammissibilità della spiegata opposizione, fatto salvo il gravame, ### il Giudice adito rigettare -alla stregua delle motivazioni e delle causali in fatto e in diritto recate in tutti gli atti di causa e sulla scorta di quanto emergerà nel corso del giudizio - la proposta opposizione e respingere tutte le avverse eccezioni, deduzioni, conclusioni e domande perché infondate in fatto ed in diritto e del tutto indimostrate nonché in ragione dell'intervenuta prescrizione dell'esperita azione di annullamento; - Per l'effetto, confermare il ### ingiuntivo opposto e dichiararlo esecutivo, con ogni conseguenza di ### anche in ordine alle spese e alle competenze ivi liquidate nonché condannare gli ### al pagamento in favore degli ### degli ulteriori interessi legali che risulteranno dovuti fino al saldo; - per l'ulteriore effetto, condannare gli ### al pagamento in favore degli ### d'una somma determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, I e III comma c.p.c..  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge; ### - nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisasse la sussistenza della dedotta annullabilità e non se ne ritenesse la intervenuta prescrizione o comunque si ravvisasse la sussistenza di qualsivoglia titolo di responsabilità a carico degli avvocati opponenti, voglia -in ragione di tutte le causali e dei titoli in fatto e in diritto recati in tutti gli atti di causa e di quanto ancora emergerà nel corso del giudizio - rideterminare l'ammontare dei compensi professionali maturati in capo agli opposti; - per l'effetto, dichiarare gli ### tenuti e condannarli in solido fra loro, al pagamento in favore degli ### della somma di €91.104,00 (oltre accessori di legge) o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 - per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare la compensazione tra l'eventuale credito, in capo agli opponenti, da restituzione delle somme medio tempore versate e l'anzidetto credito in capo agli opposti dovuto per le prestazioni professionali de quibus, con condanna degli opponenti a pagare l'eccedenza dovuta nell'ambito di € 11.480,00, o di quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge”.  ### - Nell'ulteriore denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi caducato l'intero contratto professionale, voglia determinare - sulla scorta delle motivazioni e delle causali enucleati in tutti gli atti di causa nonché di quant'altro emergerà nel corso del giudiziol'ammontare dell'indennizzo dovuto agli ### ex art. 2041 c.c.; - Per l'effetto, dichiarare gli ### tenuti e condannarli, in solido fra loro, al pagamento in favore degli ### della somma di €91.104,00 (comprensiva di accessori di legge) o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; - per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare la compensazione tra l'eventuale credito, in capo agli opponenti, da restituzione delle somme medio tempore versate e l'anzidetto credito in capo agli opposti dovuto a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., con condanna degli opponenti a pagare l'eccedenza dovuta in € 11.480,00, o quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il ### nella cancelleria di questo Tribunale, gli avvocati ### e ### hanno chiesto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di 11.480,00 euro - “oltre agli interessi legali ed alle spese, competenze della presente procedura e successive occorrende”, esponendo quanto segue: a. essi ricorrenti avevano prestato la loro attività professionale stragiudiziale e giudiziale in favore di ### - in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore ### - e di ### nella controversia avente ad oggetto i danni subiti da questi ultimi per il decesso dei loro congiunti
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 ### e ### (rispettivamente, il primo, figlio della ### e germano degli altri due, il secondo, coniuge della ### e padre degli altri due), avvenuto in conseguenza del sinistro stradale occorso il ### a ### S.S. 195, nel così denominato ### della ### b. il ### esse era stato stipulato il patto di quota lite, in virtù del quale i clienti si erano impegnati a corrispondere il compenso pari al 10% del ristoro ottenuto (oltre a spese generali 12,5%, C.P.A. e IVA 20%), oltre alla liquidazione delle spese legali che la compagnia assicuratrice avrebbe riconosciuto a essi difensori, previa detrazione degli acconti percepiti nelle more; c. durante l'espletamento dell'incarico, essi ricorrenti: i. in un primo momento, avevano tentato di addivenire ad un accordo con la ### S.P.A., la quale si era infine rifiutata di pagare, essendo a suo dire maturata la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni; ii. avevano quindi convenuto dinanzi a questo Tribunale la suddetta compagnia assicuratrice, rimasta contumace e nei cui confronti era stata emessa ordinanza di pagamento della somma complessiva di 200.000,00 euro, ai sensi dell'art. 5 della ### n. 102/2006; iii. in seguito alla notifica di tale provvedimento (unitamente al precetto), era stata avviata una nuova trattativa, sfociata nell'atto transattivo e di quietanza stipulato il ###, in virtù del quale la compagnia assicuratrice si era obbligata a versare 400.000,00 euro ai danneggiati, di cui 200.000,00 euro a
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 ### 100.000,00 euro alla minore ### (previa predisposizione, da parte dei ricorrenti, della relativa istanza di autorizzazione alla transazione ed all'incasso dinanzi al Giudice Tutelare, autorizzazione data da quest'ultimo il ###) e 100.000,00 euro a ### somme regolarmente versate il ###; iv. nonostante, in virtù del patto di quota lite sopra menzionato ed in assenza di qualsivoglia contestazione sull'operato di essi difensori, competesse loro l'importo complessivo di 55.080,00 euro (ossia 40.000,00 euro per capitale, oltre a spese generali, CPA e IVA di legge, come da fattura emessa) ### e ### si erano limitati a pagare 20.000,00 euro ciascuno, tramite due assegni bancari; v. al netto dell'acconto di 3.600,00 euro versato, residuava quindi l'importo di 11.480,00 euro, non corrisposto dai clienti, nonostante le diffide ricevute.  2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 2606/2014, emesso il ### nel procedimento n. 7305/2014 RAC, dell'importo di 11.480,00 euro, gli interessi come da domanda e le spese della procedura, “liquidate in € 530,00 per diritti, in € 0,00 per onorari, in € 118,50 per esborsi, oltre il 12,50 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.  3. Con atto di citazione, notificato il ### e depositato il ###, ### e ### si sono così difesi: a. hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede, sostenendo quanto segue:
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 i. gli avvocati ### e ### avevano loro garantito che il patto di quota lite stipulato il ### avrebbe prodotto effetti solo in ipotesi di ### pagamento da parte della compagnia assicuratrice di tutto il compenso preteso dai medesimi difensori, mentre in caso contrario detto accordo sarebbe stato distrutto; ii. essi clienti: o avevano versato il fondo spese di complessivi 4.200,00 euro, di cui 3.600,00 euro in contanti e 600,00 euro con assegno bancario; o non avevano mai percepito la provvisionale di 100.000,00 euro riconosciuta da questo Tribunale nel corso della causa radicata avverso la compagnia assicuratrice, laddove, nel mese di ottobre 2010 l'avv. ### aveva loro comunicato di essere addivenuto ad un accordo con quest'ultima, inizialmente per l'importo di 490.000,00 euro, comprensivo di spese processuali e dei difensori, somma poi ridotta a 400.000,00 euro (anch'essa comprensiva delle predette spese); iii. in seguito alla sottoscrizione dell'atto di transazione e quietanza ed al versamento dei due assegni di 20.000,00 euro ciascuno - peraltro scoperti per assenza di provvista - l'avv. ### aveva comunicato loro come detti titoli sarebbero stati trattenuti a garanzia del loro compenso e fino al versamento da parte della compagnia assicuratrice di tutte le somme dovute a essi clienti, ossia 400.000,00 euro (200.000,00 euro a
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 ### e 100.000,00 euro sia a ### che a ###, importo al netto delle spese legali, già detratte; iv. l'istanza presentata da essa ### il ### al Giudice Tutelare per l'autorizzazione a transigere ed incassare somme nell'interesse della figlia minore ### - con prelievo di 10.000,00 euro dal conto corrente all'uopo intestatole - era invero volta a versare i predetti 10.000,00 euro allo studio legale dei due difensori, per il pagamento in contanti della parcella; v. dopo l'incameramento della suddetta somma, l'avv. ### aveva loro comunicato come il patto di quota lite avrebbe comunque prodotto i suoi effetti, sollecitando il pagamento del 10% ivi pattuito, pena l'incasso dei 40.000,00 euro oggetto dei due assegni bancari sopra menzionati; vi. le operazioni con le quali erano stati prelevati 17.000,00 dal conto corrente di essa ### e 20.000,00 euro dal conto corrente di esso ### (per il pagamento in contanti agli odierni convenuti) avevano insospettito la direttrice della ### e, recatasi nella ### dei ### di ### essa opponente aveva appreso come i due difensori avessero già ricevuto dalla compagnia assicuratrice il pagamento delle proprie competenze, pari a 34.944,00 euro, “oltre IVA ed eventuale c.p.a. a titolo di spese di assistenza”), circostanza mai riferita dai legali - frutto di “artifizi e raggiri sia nella formazione del rapporto che nello svolgimento dello stesso” - e che
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 aveva trovato conferma nella nota della ### S.P.A. in data ###; vii. per le prestazioni professionali rese i convenuti avevano quindi percepito 44.200,00 euro per acconti da essi ricorrenti, nonché 43.610,11 euro (34.944,00 euro, oltre ad accessori di legge) dalla compagnia assicuratrice, per complessivi 87.810,00 euro; viii. erano quindi parzialmente indebiti i pagamenti effettuati da essi opponenti in favore dei suddetti difensori, i quali non avevano mai consegnato loro la fattura posta a base nel ricorso monitorio; ix. ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; b. in via riconvenzionale, hanno domandato la condanna dei convenuti alla ripetizione della somma di 32.730,11 euro (o della somma differente eventualmente accertata all'esito della causa), oltre ad interessi legali, decorrenti dalla costituzione in mora del 28.2.2011.  4. Con ordinanza pronunciata il ### il giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 649 c.p.c. depositata dagli opponenti in parti data, siccome versata in atti in formato cartaceo, in violazione dell'art. 16 bis del D.L. 179/2014.  5. Con comparsa di risposta, depositata il ###, gli avvocati ### e ### si sono così difesi: a. hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, sia perché proposta con atto di citazione in luogo del rito speciale previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2011, sia
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 perché tardiva, laddove l'atto introduttivo era stato depositato in data ###, oltre quaranta giorni dopo la data di notifica del decreto ingiuntivo; b. hanno esposto quanto segue: i. ancor prima della sottoscrizione del patto di quota lite del 7.7.2009, i clienti - a cui era stata contestualmente consegnata una copia del documento, dal contenuto facilmente comprensibile e più volte spiegato loro dall'avv. ### - erano stati informati del fatto che al 10% del compenso pattuito si sarebbero sommati gli importi pagati direttamente a essi difensori dalla compagnia assicuratrice a titolo di spese legali; ii. su disposizione degli attori, la causa era stata radicata unicamente avverso la compagnia assicuratrice del mezzo in cui era trasportato il defunto ### iii. in seguito all'ordinanza pronunciata da questo Tribunale ed alle trattative intercorse, essi difensori erano addivenuti all'accordo con la compagnia assicuratrice, per 400.000,00 euro da versare ai danneggiati e 34.944,00 euro a titolo di spese legali in favore di essi difensori, definizione stragiudiziale all'esito della quale era stato ribadito a ### il relativo contenuto - espressamente accettato da quest'ultima - ossia il diritto di essi avvocati di percepire il 10% dell'importo risarcito, oltre alle spese legali; iv. l'accordo non prevedeva quindi la corresponsione agli opponenti di 400.000,00 euro netti;
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 v. essi opposti si erano poi adoperati al fine di procurare a ### l'autorizzazione del Giudice Tutelare ad incassare la somma oggetto dell'accordo, tenendo svincolati 10.000,00 euro necessari per il pagamento dei loro compensi; vi. nell'atto di transazione e quietanza era infatti espressamente menzionata la suddetta somma di 34.944,00 euro, importo invero comprensivo di accessori di legge, non già al lordo, come erroneamente riportato in tale atto; vii. gli opponenti avevano quindi emesso i due assegni di 20.000,00 euro ciascuno a titolo di pagamenti parziali, mentre la compagnia assicuratrice aveva provveduto al pagamento dei 400.000,00 euro in loro favore e dei 34.944,00 euro in favore di essi opposti; viii. dopo che avere manifestato la volontà di prelevare 20.000,00 euro dal conto corrente, anche al fine di saldare quanto dovuto da essa cliente e dalla figlia minore (con conseguente restituzione di uno dei due assegni bancari), la ### si era invero rivolta al Giudice Tutelare, il quale non aveva ravvisato alcuna illegittimità nel patto oggetto di causa; ix. da tale momento la parte opponente aveva iniziato a sostenere le tesi prospettate nell'atto di citazione del presente giudizio - e, quindi, l'indebito incameramento di somme in esecuzione di un patto illegittimo - situazione dalla quale era scaturito un procedimento disciplinare a carico di essi difensori, conclusosi con il loro pieno proscioglimento, identica
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 conclusione del procedimento penale per estorsione e truffa (ordinanza di archiviazione del 25.7.2014); c. hanno quindi sostenuto con era ravvisabile il dolo contrattuale allegato dagli opponenti, oltre ad essere maturato il termine di prescrizione in ordine all'azione di annullamento ex art. 1442 c.c.; d. quand'anche fosse stata ritenuta fondata la domanda di annullamento, incidente sulla sola clausola di determinazione del compenso professionale, essi difensori avrebbero avuto diritto a quanto loro spettante in virtù delle previgenti tariffe professionali, ossia a complessivi 91.104,00 euro, con conseguente debenza del medesimo importo oggetto di 11.480,00 euro oggetto dell'odierna domanda monitoria, all'esito della compensazione tra il dovuto e gli effetti della sentenza di annullamento; e. la suddetta somma di 11.480,00 euro sarebbe stata dovuta anche nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto caducato l'intero rapporto contrattuale, ossia a titolo di ingiustificato arricchimento; f. non ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.  6. Nella prima udienza del 3.3.2015 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.  7. Con ordinanza pronunciata il ### (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.3.2015 nel sub-procedimento n. R.G. 9956-1/2014), il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dagli opponenti.
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 8. Con ordinanza pronunciata il ### il giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti (ordine di esibizione chiesto dagli opponenti e prove orali dedotte dagli opposti) e ha fissato l'udienza dell'11.7.2019 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (assegnando alle parti il termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive).  9. In seguito ad alcuni rinvii, nell'udienza del 9.6.2022 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa “abbandono della lite (e quindi della opposizione a D.I.) e spese del giudizio integralmente compensate”.  10. In ragione della ### accettazione della proposta conciliativa da parte degli opponenti, il giudice ha rinviato all'udienza del 16.1.2024 per la decisione, udienza poi differita in ragione del carico del ruolo e dell'assegnazione della causa ad altro giudice.  11. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il ### dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.  12. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe, insistendo nel loro accoglimento; in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).  ***  13. ### di inammissibilità (rectius, improcedibilità) dell'opposizione, formulata dai convenuti, non è fondata, poiché:
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 a. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal D.Lgs. n. 150/2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione” (Cass. n. 12905/2025, 5659/2022, ### n. 758/2022); b. nel caso in esame, tra la notifica del decreto ingiuntivo (10.10.2014) e quella dell'atto di citazione (13.11.2014) sono trascorsi trentaquattro giorni e, pertanto, l'opposizione è stata tempestivamente proposta.  14. Pur essendo indubitabile come la presente fase di opposizione avrebbe dovuto essere assoggettata, non già al rito ordinario, bensì a quello speciale disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 - come correttamente osservato nella loro comparsa di risposta,
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 vertendo la domanda monitoria su compensi pretesi dagli avvocati ### e ### per le prestazioni professionali rese in favore degli attori sia in sede stragiudiziale, sia nella causa civile n. R.G. 3686/2010 di questo Tribunale - è oramai precluso al Tribunale disporne il mutamento ai sensi dell'art. 4 del suddetto decreto, provvedimento adottabile “non oltre la prima udienza di comparizione delle parti” (comma 1), richiamato altresì il consolidato insegnamento secondo cui “### cause aventi ad oggetto la liquidazione delle prestazioni professionali dell'avvocato, il mutamento del rito, nelle ipotesi in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo venga introdotto con citazione anziché con ricorso, può avvenire, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 186 del 09/01/2020, Rv. 656826 - 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020, Rv.  657717 - 01; ex multis, di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19228 del 2024)” (Cass. 25444/2025), sbarramento superato il quale “avviene la stabilizzazione del rito anche erroneo (Cass. Sez. U. 12-1- 2022 n. 758, in motivazione par. 8.4, Cass. Sez. 2 9-1-2020 n. 186 Rv. 656826-01)” (Cass. n. 29882/2023). 
Riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti ed alle pretese avanzate dagli opposti in via di reconventio reconventionis, nel caso in esame non trova invero applicazione l'insegnamento secondo cui “### qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande” (Cass. n. 27702/2025, n. 15431/2020, ### 4485/2018), sul rilievo che la causa è stata ### trattata con il rito ordinario di cognizione, con conseguente insussistenza di qualsivoglia opportunità di separazione.  15. Nel merito, l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata dagli attori - da trattarsi unitariamente, stante l'identità delle questioni che ne formano oggetto - debbono essere accolte, per le ragioni che seguono.  15.1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in linea generale, “sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest'ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento complessivo» dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un «prius», ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore” (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 6-3, ord. 8 novembre 2022, n. ###, Rv. 666341-01).
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 Pertanto, sebbene “il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1, cod.  civ.)”, si ponga “quale primo momento del processo di interpretazione”, donde la necessità di “valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici” (così, tra le più recenti, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 26 ottobre 2021, n. ###, Rv. 662581-01), resta, nondimeno, fermo che “nell'interpretazione del contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti” (così Cass. Sez. Lav., sent. 10 settembre 2021, n. 24483, non massimata)”, ciò comportando come “il suddetto processo “circolare” di interpretazione del contratto debba valorizzare, oltre al “contesto negoziale integrale ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli artt. 1369 e 1366 cod. civ., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale), ed altresì ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. n. 24699 del 2021, cit.; analogamente pure Sez. 2, ord. 4 aprile 2024, n. 8940, Rv. 670956-01)” (Cass. n. ###/2024,
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 6908/2024), tenuto conto che il criterio dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. “[che quale criterio d'interpretazione del contratto - fondato sull'esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale” - si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235)], non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295; e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882) (così Cass., III, ord. 08/03/2019, n. ###)” (Cass. n. 3671/2024).  15.2 Per ciò che rileva ai fini della presente decisione, nel patto di quota lite stipulato il ### tra le odierne parti (doc. 1 ricorso monitorio) si legge che “Al riguardo, la ###ra ### e il #### e ###. ### e l'Avv.  ### pattuiscono e convengono, con l'odierno accordo, che i medesimi ###ri ### e ### provvederanno a corrispondere ai predetti difensori, quale compenso per la prestazione professionale sopradescritta, la somma percentuale pari al 10% (dieci per cento) - oltre IVA al 20% ed accessori come per legge, 12,5% forfettario e 2% di cassa avvocati - dell'importo che verrà loro liquidato nella sentenza o recato in qualsivoglia altro provvedimento ### nonché in qualsiasi altro atto liquidativo di natura stragiudiziale, oltre le spese legali che verranno eventualmente imposte a
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 carico della controparte soccombente”.  15.3 Alla luce delle coordinate ermeneutiche riportate nel punto 15.1 che precede, non può che condividersi la ricostruzione degli opponenti, secondo cui il diritto degli odierni opposti al pagamento delle spese legali (menzionate nell'ultima frase del periodo trascritto nel punto che precede) sarebbe maturato solo in caso di definizione giudiziale della controversia, assunto confortato: a. dal criterio letterale, con particolare riferimento, non solo all'impiego del termine “controparte soccombente”, quanto al relativo presupposto, ossia il caso in cui “verranno eventualmente imposte a carico”, terminologia del tutto incompatibile con il pagamento all'esito di una trattativa stragiudiziale; non può che essere il giudice l'unico soggetto titolare del potere-dovere, all'esito del processo, di individuare la parte soccombente e di ###porre a suo carico le spese di lite, assunto ulteriormente corroborato dall'avverbio “eventualmente”, evidentemente relativo ad una specifica ipotesi di definizione della lite, ossia quella giudiziale; l'utilizzo dell'avverbio “oltre” genera peraltro una netta cesura tra la frase precedente - vertente sul riconoscimento ai difensori del 10% delle somme ottenute dai clienti in qualsivoglia modo (sentenza, altro provvedimento giudiziale, altro atto liquidativo di natura stragiudiziale) - e quella successiva prima riguardante le spese legali; b. dai criterio logico e di ricostruzione della comune intenzione delle parti, analizzati attraverso gli ulteriori criteri di interpretazione soggettiva
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 (funzionale e di buona fede), scrutinio che non può prescindere dal contesto nell'ambito del quale è stato stipulato il patto in esame, ossia un accordo tra - da una parte - due professionisti e - dall'altra - due consumatori; sotto tali profili, non può anzitutto trascurarsi come nel processo civile il compenso dell'avvocato coincida ordinariamente con le spese legali, giudiziali e stragiudiziali (queste ultime, ove espressamente domandate, sempreché allegate e provate), le quali debbono tenere conto delle effettive attività svolte dal legale in favore del cliente e sono parametrate alle tariffe professionali vigenti pro tempore; le suddette tariffe costituiscono altresì il criterio legale a cui il giudice deve attenersi per la relativa liquidazione all'esito del giudizio, sebbene la relativa regolamentazione sia ancorata ai criteri di soccombenza e causalità, al fine di individuare se - e in quale misura - le medesime debbano essere poste a carico di una o più parti (oppure interamente compensate); ciò premesso, nel patto di quota di lite in esame il compenso spettante ai difensori è stato stabilito in percentuale rispetto alle somme che sarebbero state percepite dai clienti all'esito della causa o della trattativa stragiudiziale, tipologia di accordo da cui si evince che - in piena armonia con il dato letterale sopra menzionato - il riconoscimento di ulteriori somme a titolo di spese legali sarebbero state giustificate solo in presenza di attività processuali ulteriori, quali l'introduzione e la trattazione di un giudizio sfociato in un provvedimento definitorio;
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 la ricostruzione ermeneutica proposta dagli opposti si appalesa distonica rispetto alla ragione pratica dell'accordo, laddove al 10% delle somme incamerate dagli opponenti - peraltro, al lordo di spese generali, C.P.A. e IVA di legge - si sarebbero aggiunte ulteriori spese legali - anch'esse al lordo degli accessori di legge - compenso aggiuntivo del tutto disancorato dalle ordinarie modalità di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati; c. a pag. 9 della loro seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. i convenuti hanno sostenuto come “ancorché la vertenza in parola sia approdata ad una transazione stragiudiziale, la stessa aveva ad oggetto, necessariamente, la definizione dell'instaurato giudizio risarcitorio con tutte i conseguenti obblighi. È di tutta evidenza come laddove la compagnia oblata per il risarcimento non si fosse considerata anche solo latamente soccombente non avrebbe dato seguito al pagamento delle spese di patrocinio (rectius spese legali) in quanto anch'esse sarebbero state ricomprese tra i diritti rinunciati tra le parti”, mentre “anche nell'ipotesi in cui non si fosse instaurata la detta vertenza giudiziale e le parti fossero addivenute pur sempre ad un accordo transattivo, la compagnia tenuta al risarcimento avrebbe ex lege corrisposto le spese legali o i compensi professionali maturati dai patrocinatori per l'attività di assistenza e consulenza prestata, posto che la richiesta risarcitoria veniva avanzata per la refusione dei danni patiti dal c.d. soggetto terzo trasportato”; alla luce delle ragioni esposte nei punti che precedono, trattasi di
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23 argomentazioni non condivisibili, sia perché collidenti con il contesto letterale analizzato nel punto a che precede, oltre che del tutto inverosimili riguardo alla volontà di ritenere soccombente l'altra parte (sebbene quest'ultima abbia pagato il risarcimento) all'esito di una trattativa stragiudiziale; d. né tantomeno rileva l'affermazione secondo cui, anche in presenza di un accordo stragiudiziale, la compagnia assicuratrice avrebbe corrisposto direttamente ai difensori le spese legali, trattandosi di aspetto (il pagamento diretto, ossia, sostanzialmente, la distrazione delle spese) certo non rinvenibile nel regolamento negoziale contenuto nel patto di quota lite; e. gli atti (doc. 5 comparsa di risposta) sottoscritti il ### da ### (il primo in proprio e il secondo nell'interesse della figlia minore ###, ### e della #### S.P.A. costituiscono accordi del tutto autonomi rispetto al patto oggetto di causa, siccome aventi ad oggetto la transazione stipulata tra detta compagnia assicuratrice e gli odierni opponenti in ordine alle pretese avanzate da questi ultimi a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il ### ai propri congiunti; f. l'espresso riferimento al pagamento diretto di 39.400,00 euro (oltre a IVA ed eventuale c.p.a.) da parte della compagnia assicuratrice in favore dell'avv.  ### (o, comunque, dello studio legale ###, a titolo di spese di assistenza - e la contestuale sottoscrizione del legale - non implica certo che gli opponenti abbiano in tale sede acconsentito al riconoscimento di
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24 detto importo per le spese legali menzionate nell'ultima frase del primo capoverso del patto di quota lite del 7.7.2009, secondo la prospettazione interpretativa sollecitata dai convenuti; g. nell'ambito del rapporto tra clienti e difensori, l'unico effetto ascrivibile alle transazioni de quibus è individuabile nell'accettazione del fatto che l'importo di 34.944,00 euro fosse loro versato direttamente dalla compagnia assicuratrice, non già che si cumulasse al 10% (oltre a spese generali, CPA e IVA di legge) dei 400.000,00 euro ottenuti dai danneggiati a titolo di risarcimento dei danni.  15.4 Ad abundantiam, si osserva che, laddove si fosse ritenuta condivisibile la tesi dei convenuti, ossia la sommatoria delle due poste sopra menzionate, sarebbe stato allora necessario sindacare la proporzionalità dell'accordo in esame, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui, anche per i patti di quota lite stipulati nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 (abrogativo del divieto di tali patti, con modifiche dalla legge n. 248/2006) e della ### n. 247/2012, “###à legata all'esito del giudizio non esclude la possibilità di valutare l'equità del patto di quota lite, alla stregua del caso concreto, così verificando se la stima effettuata dalle parti fosse, all'epoca della conclusione dell'accordo, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato (Cass. sez. II, 30/09/2021, 26568 non massimata in tema di illecito disciplinare; Cass., sez. un., n. 25012 del 2014, cit.; Cass. n. 6519 del 2012)” (Cass. n. 2135/2025), valutazione che tuttavia non si rende necessaria, in ragione della lettura ermeneutica del patto menzionata nel punto
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 25 15.3 che precede.  15.5 In base alle considerazioni sopra esposte ed alla documentazione in atti, emerge invero il credito di 34.571,46 euro in favore degli odierni opponenti e nei confronti dei convenuti, tenuto conto che: a. attesa la definizione stragiudiziale della vertenza, in virtù del patto di quota lite del 7.7.2009, il compenso spettante agli avvocati ### e ### è pari al 10% dell'importo di 400.000,00 euro (oltre a spese generali 12,5%, C.P.A. 2% e IVA 20%) pagato agli opponenti a titolo di risarcimento danni, ossia a complessivi (capitale 40.000,00+spese generali 5.000,00+C.P.A. 900,00+ I.V.A. 9.180,00=) 55.080,00 euro; b. è incontestato da parte degli opposti il pagamento di acconti per 43.600,00 euro, di cui 3.600,00 euro a titolo di acconto versato contestualmente alla stipulazione del patto (da restituirsi “solo e soltanto a seguito di esito favorevole della predetta lite ed in ogni caso successivamente all'ottenimento del predetto pagamento ad opera della parte obbligata al risarcimento del danno richiesto…”) e 40.000,00 euro ricevuti con assegni bancari (documenti 7-8 ricorso monitorio); c. non vi è prova del pagamento dell'ulteriore acconto allegato nell'atto di citazione, in cui si menziona un assegno bancario di 600,00 euro, titolo di credito di cui non sono indicati il numero identificativo né la data, non potendo peraltro operare il principio di non contestazione, sul rilievo che, pur non avendo espressamente preso posizione sul punto, nell'analitica espositiva dei fatti di causa contenuta nella comparsa di risposta i convenuti hanno affermato di avere ricevuto unicamente i
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 26 3.600,00 euro (“in più tranches”), prospettazione difensiva incompatibile con l'implicita assenza di contestazione di avere ricevuto tale importo; d. in relazione alle somme versate direttamente dalla ### S.P.A. agli opposti, stante la discrasia tra la somma indicata in ciascun atto di transazione e quietanza (ove si legge che la compagnia assicuratrice avrebbe versato 34.944,00 euro, “oltre IVA ed eventuale c.p.a. a titolo di spese di assistenza”) e la fattura 21/2010 emessa dagli opposti il ### (importo di 29.440,00 euro, ivi compresi oneri di legge ed al netto della ritenuta d'acconto), deve ritenersi maggiormente attendibile la prima, ossia l'accordo tra le parti, sia perché la fattura costituisce atto unilaterale a contenuto partecipativo di provenienza unilaterale dalla parte creditrice (della compagnia assicuratrice), sia perché gravava sui convenuti (in virtù del criterio di vicinanza alle fonti di prova) l'onere di documentare adeguatamente di avere percepito una somma inferiore rispetto a quella indicata negli atti transattivi de quibus; e. poiché la c.p.a. era chiaramente dovuta - mentre non sono menzionate le spese generali, peraltro non dovute nella vigenza dell'art. 14 del D.M. 127/2004, ai cui sensi tale posta competeva “sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente”, ossia nel solo ambito processuale - deve quindi concludersi che i convenuti hanno percepito l'importo complessivo di (capitale 34.944,00+C.P.A.  698,88 + I.V.A. 7.128,58 =) 42.771,46 euro; f. in relazione alla controversia de qua, gli opposti convenuti hanno quindi percepito complessivi (43.600,00+42.771,46=) 86.371,46 euro, incamerando indebitamente
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 27 l'importo di (85.371,46-50.800,00=) 35.571,46 euro.  15.6 ### e ### debbono quindi essere condannati, in solido tra loro, a pagare a ### ed a ### 35.571,46 euro, oltre agli interessi legali ordinari dalla costituzione in mora del 28.2.2011 (la cui ricezione non è stata contestata dai convenuti) e fino al saldo, non trovando applicazione al caso in esame il comma 4, dell'art. 1284 c.c., introdotto con il D.L. 132/2014, siccome operante riguardo alle cause introdotte dopo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del predetto D.L. (13.9.2014), mentre la presente causa è pendente dal 5.8.2014, data di deposito del ricorso monitorio. 
Per ragioni di completezza, occorre osservare che il riconoscimento dell'importo di 35.571,46 euro non integra il vizio di ultra-petizione, sul rilievo che gli opponenti hanno domandato il pagamento in proprio favore di “32.730,11, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa”, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma, accompagnata da formule di salvaguardia che riservino la condanna per una maggiore misura, non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa, lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma richiesta nelle conclusioni specifiche (cfr. Cass. n. 1324 del 2006; Cass. n. 22330 del 2017; Cass. Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 28 19455 del 2018; Cass. n. ### del 2022); pertanto, quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultra petizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (Cass. 20707 del 2018)” (Cass. n. ###/2023).  16. In ragione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in via principale dagli opponenti, deve ritenersi assorbita la pretesa avanzata in via subordinata, avente ad oggetto la vessatorietà della clausola del patto di quota lite relativa alle spese “legali che verranno eventualmente poste a carico della controparte soccombente”, clausola, come detto, non operante nella fattispecie in esame.  17. Quanto alle conclusioni formulate nel merito dagli opposti, si osserva che: a. quelle proposte in via principale si appalesano del tutto inconferenti con il thema decidendum, concretandosi in difese ed eccezioni ### volte unicamente a provocare il rigetto dell'opposizione e ad ottenere la conferma del decreto ingiuntivo, in ragione dell'infondatezza della domanda di annullamento del patto di quota lite, pretesa mai avanzata dagli opponenti; b. debbono ritenersi assorbite quelle proposte in subordinata ed ulteriormente subordinata, siccome basate sulla caducazione del patto di quota lite e sulla sussistenza di un credito derivante dalla compensazione tra le contrapposte posizioni
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 29 creditorie e debitorie, considerato che il patto è valido ed efficace (nei termini esposti nel punto 15 che precede), nonché come sia stato invero accertato un credito in capo agli opponenti; c. deve essere respinta la pretesa avente ad oggetto “la cancellazione ed espunzione dal corpo della avversa memoria n 1 ex art. 183, comma VI, cpc, di tutte le espressioni sconvenienti od offensive ivi recate e, per l'effetto, condannare gli opponenti e l'Avv.  ### (in solido tra loro) al risarcimento del danno patito dagli esponenti avvocati da determinarsi anche in via equitativa”, poiché: i. ai sensi dell'art. 89 c.p.c., “Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”; ii. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la cancellazione delle frasi ingiuriose o offensive, oltre che essere disposta d'ufficio, può conseguire all'istanza di parte, la quale non costituisce una domanda giudiziale, valendo quale semplice sollecitazione all'esercizio di un potere officioso del giudice, strumentale all'obbligo delle parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (Cass. n. 15503/2002; Cass. n. 9946/2001; Cass. n. 5677/2005; Cass. 6439/2009; Cass. n. 14112/2011; Cass. n. 27948/2018; Cass. n. 4738/2022; Cass. n. 4212/2024). Il provvedimento adottato nel corso dell'istruttoria (a differenza della sentenza imposta per l'eventuale assegnazione, alla persona
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 30 offesa, di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto) è privo di effettivo contenuto decisorio, non incide sul merito della causa e riveste una mera funzione ordinatoria avente rilievo esclusivamente entro l'ambito del rapporto endo-processuale tra le parti (Cass. n. 10517/2017; Cass. n. 1018/2009). Si è anche affermato che, ove sollecitato in tal senso, il giudice non è sollevato dal dovere di pronunciare; l'esame della richiesta, pur se affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d'ufficio, non per questo può essere omesso, potendo configurarsi la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la cancellazione è oggetto di preciso diritto processuale e sostanziale a difesa dell'onore e della reputazione ( n. 12134/1991; Cass. n. 17914/2022; nel senso invece che non è configurabile l'omissione di pronuncia rispetto alla richiesta di cancellazione delle frasi ingiuriose: Cass. n. 27948/2018; Cass. n. 9040/1994; Cass. n. 12479/2004). 
Sostanzia, invece, una vera e propria domanda giudiziale, la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c. che, difatti, deve esser proposta con modalità tali da garantire il rispetto del contraddittorio (Cass. 11617/1992; Cass. n. 9946/2001; Cass. n. 20593/2012)” (Cass. n. 25714/2025); iii. ciò chiarito, è noto inoltre che la cancellazione de qua “va esclusa quando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 31 preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni” (Cass. n. 4983/2025), mentre, quanto alla domanda risarcitoria, “non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ove le espressioni contenute negli atti difensivi, ritenute sconvenienti, conservino pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa senza eccedere dalle esigenze difensive” (Cass. n. 11829/2025, n. 21031/2016, n. 17325/2015) iv. nella loro seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., i convenuti hanno stigmatizzato le espressioni, a loro dire offensive, contenute nella prima memoria istruttoria degli opponenti, menzionando frasi quali: o “in primis devesi brevemente controdedurre alla fantasiosa, se non propriamente artefatta, ricostruzione dei fatti”; o “E' peraltro sconcertante l'arroganza con cui…al fine di giustificare il loro scorretto operato”; o “…il ### la minacciò di far cambiare istituto….” o “…tuttavia il massimo della pervicacia degli opposti, nel disperato intento di immutare la realtà, viene raggiunto con il deplorevole tentativo di attribuire al Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale”; o “…Appare, pertanto, anche decisamente risibile la tesi degli opposti secondo cui…..” o “…..di conseguenza i sig.ri ### non potevano ancora raggiungere alcun grado di consapevolezza circa l'attività
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 32 fraudolenta tenuta in loro danno.  o Si rammenta infatti che l'attività fraudolenta ha avuto principio all'atto della sottoscrizione del P.Q.L…..” o “….Tuttavia il raggiro è stato portato a compimento….” o “di conseguenza i ### maturarono la consapevolezza dell'attività fraudolenta soltanto nel mese…..”; v. premesso che, nel caso in esame, i convenuti sono costituiti in proprio e oggetto di causa è il credito vantato da questi ultimi per prestazioni professionali rese nell'interesse degli opponenti, si appalesano insussistenti i presupposti per l'invocata cancellazione, nonché, a fortiori, per ravvisare qualsivoglia danno ingiusto subito conseguente a dette espressioni; durante l'intero processo, gli opposti hanno modulato la loro linea difensiva (tra l'altro) in ragione di una domanda di annullamento del patto di quota di lite per dolo contrattuale; in questo quadro, la gran parte delle espressioni impiegate dagli opponenti in ordine a contegni fraudolenti o raggiri perpetrati ai loro danni dagli avvocati ### e ### non può essere ritenuta estranea alla dinamica processuale, laddove, sebbene mai proposta, la pretesa caducatoria ex artt. 1439 e 1440 non avrebbe potuto che basarsi sull'allegazione di artifizi o raggiri ascritti all'altra parte contraente, quand'anche ritenuti insussistenti all'esito del giudizio; vi. lungi dall'esondare dall'oggetto della causa, gli ulteriori attributi impiegati dagli
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 33 attori sulla linea difensiva dei convenuti (risibile, fantasiosa, artefatta) sono invero espressioni colorite tese ad evidenziare l'infondatezza dell'avversa ricostruzione dei fatti.  18. ### dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata in via principale dagli attori comportano la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento formulata dagli opposti.  19. Attesa la totale infondatezza della domanda monitoria, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento per decreto ingiuntivo, anticipate da ### e ### debbono restare a loro carico.  20. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a carico degli opposti, in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, attese la totale infondatezza della pretesa avanzata dai medesimi convenuti e l'esposizione debitoria da parte di questi ultimi nei confronti degli opponenti, con contestuale condanna al relativo pagamento. 
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in ragione del valore della somma riconosciuta agli attori, pari a 35.571,46 euro, richiamato l'insegnamento secondo cui “ai fini della determinazione del valore della controversia, per la liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 34 conseguenza, dell'attività difensiva (Cass., 06/02/2020, n. 2769)” (Cass. n. ###/2024), in particolare: - senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto; - con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale gli opponenti hanno prodotto tre documenti, mentre non sono state ammesse le ulteriori istanze istruttorie (prove orali e ordine di esibizione); - con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza l'assegnazione di un termine per note conclusive (neppure chiesto dalle parti). 
Non compete agli opponenti l'aumento contemplato dall'art. 4, comma 2, del suddetto D.M. per la difesa di - e contro - più soggetti aventi la stessa posizione processuale, essendo controbilanciato dalla riduzione prevista dal successivo comma 4 della medesima disposizione, stante la sostanziale sovrapponibilità delle difese articolate nel loro interesse e nei confronti degli opposti.  21. In ragione della totale soccombenza degli opposti, deve essere logicamente respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da questi ultimi.  ### 22. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a. accoglie l'opposizione proposta da ### e ### avverso il decreto ingiuntivo n. 2606/2014, emesso da questo Tribunale il ### nel
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 35 procedimento n. 7305/2014 RAC; b. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 7305/2014 RAC di questo Tribunale, anticipate dagli avvocati ### e ### restino a loro carico; c. rigetta la domanda di pagamento formulata dagli avvocati ### e ### d. condanna gli avvocati ### e ### in solido tra loro, a pagare a ### e ### 35.571,46 euro, oltre agli interessi legali ordinari, con decorrenza dalla costituzione in mora del 28.2.2011 e fino al saldo; e. condanna gli avvocati ### e ### in solido tra loro, a rimborsare a ### e ### le spese di lite della presente fase di opposizione, così liquidate: € 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio; € 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva; € 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria; € 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale; € 259,00 per contributo unificato; € 27,00 per spese di iscrizione a ruolo; € 4,85 per spese di notifica; € 5.551,35 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge; f. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dagli avvocati ### e #### 12.11.2025 Il Giudice dott.

causa n. 9956/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Falzoi Salvatore

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Giudice di Pace di Marsala, Sentenza n. 494/2025 del 10-12-2025

... inadempimento contrattuale e nemmeno ad eventuale titolo di indebito arricchimento, avendo provato di avere regolarmente adempiuto a quanto concordato verbalmente tra le parti. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando sulle conclusioni delle parti; Rigetta la domanda proposta da ### contro ### perché infondata; ### al pagamento delle spese processuali, che quantifica in € 1.265,00 per competenze professionali, oltre IVA se dovuta, e c.p.a. come per legge, e oltre spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario. ### 10/12/2025 Il Giudice di ###ssa (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI MARSALA, in persona della Dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### causa civile iscritta al n. 1606/2023 del ### degli ###, avente ad oggetto “inadempimento contrattuale”, promossa DA ### nato a ### il ###, ivi residente ###Int. ### - C.F. ### - elettivamente domiciliat ###/F, presso lo studio dell'Avv.  ### dal quale è rappresentato e difeso per mandato rilasciato in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO ### nato a ### il ### - C.F.  ### - residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE
Conclusioni delle parti: all'udienza del 04/11/2025 le parti concludevano come da atti, verbali di causa comparse conclusionali.  ### ricorso ex art. 318 c.p.c. ### conveniva in giudizio ### deducendo, in fatto, di detenere in locazione da diversi anni un immobile di civile abitazione di proprietà di ### giusto ultimo contratto di locazione del 30 settembre 2022. 
Asseriva che detto immobile necessita di diversi lavori di manutenzione straordinaria che, a norma dell'art. 1576 c.c., avrebbero dovuto essere eseguiti dal locatore, lavori che il locatore, invece, non aveva mai eseguito. 
Riferiva quindi che le parti, nell'anno 2019, addivenivano ad un accordo, qualificato quale contratto di appalto, in base al quale il ### avrebbe dovuto eseguire alcuni lavori di ristrutturazione dell'immobile, segnatamente la sostituzione della vasca da bagno e la sistemazione del vano lavanderia, ubicato sul terrazzo, ed a fronte di tali lavori il ### avrebbe dovuto corrispondere al ### la somma di € 30,00 mensili da versare contestualmente al pagamento del canone di locazione, fino al raggiungimento della somma complessiva conteggiata ad ultimazione dei lavori. 
Da allora il ### affermava di avere corrisposto al ### la somma complessiva di € 1.230,00, senza che quest'ultimo provvedesse ad adempiere all'obbligazione prevista a proprio carico. 
Di conseguenza il ### cessava di corrispondere al ### la somma di € 30,00 mensili per le ragioni anzi descritte a far data dal mese di gennaio 2023. 
Rilevava, quindi, in diritto, che il totale inadempimento del ### ad effettuare i lavori sopra meglio descritti, determinava la risoluzione del contratto d'appalto tra le parti, ai sensi dell'art. 1453 c.c., così facendo sorgere il conseguente diritto del ### di pretendere la restituzione di quanto pagato in adempimento della sua obbligazione, ai sensi dell'art. 1458 c.c., con effetto retroattivo, per la complessiva somma di € 1.230,00. 
In subordine, qualora dovesse ritenersi infondata la sussistenza di un contratto d'appalto tra le parti, chiedeva in questa sede la restituzione di quanto indebitamente versato al convenuto, somma che veniva formalmente richiesta al convenuto a mezzo di comunicazione via pec del 20/03/2023. 
Chiedeva, al definitivo, preliminarmente, dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto tra le parti avente ad oggetto le opere di ristrutturazione dell'immobile sito in via ### n. 20 di ### abitata dal ricorrente, con conseguente condanna del convenuto ### alla restituzione di quanto corrisposto dal ricorrente in esecuzione del contratto di appalto, ovvero della somma di € 1.230,00, oltre agli interessi, a far data della domanda, fino al soddisfo. 
In subordine, chiedeva accertarsi l'ingiustificato arricchimento del convenuto ai danni del ricorrente ### e condannare il ### alla restituzione della somma di € 1.230,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. 
Si costituiva il resistente ### il quale contestava integralmente quanto dedotto dal ricorrente, poiché infondato sia nel fatto che nel diritto, chiedendo il rigetto della domanda attorea. 
Contestava che fra le parti fosse sussistente un contratto di appalto, evidenziando che vi è stato solo un accordo verbale tra le parti, dove il locatore si impegnava ad eseguire alcuni lavori di migliorie nell'appartamento condotto in locazione dal ricorrente, e segnatamente la sostituzione della vecchia vasca da bagno in ghisa con altra in vetroresina e la sistemazione del vano lavanderia.  ### pertanto, pur non contestando la sussistenza del sopra detto accordo verbale, rilevava che tali lavori erano stati eseguiti con la sostituzione della vasca da bagno e l'ammattonamento del vano lavanderia con mattoni apposti sul vecchio ammattonato. 
Evidenziava, altresì, che con la missiva tramite pec del 20/03/2023 inviata dal ### lo stesso chiedeva al ### la somma di € 930,00 quale corrispettivo per i lavori di manutenzione dell'immobile, a suo dire mai eseguiti, pertanto parte resistente asseriva di non comprendere come mai la somma oggi richiesta ammonti ad € 1.230,00. 
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda del ricorrente poiché infondata sia nel fatto che nel diritto. 
La causa veniva istruita con la produzione documentale offerta dalle parti, con l'interrogatorio formale del resistente ### e con l'escussione dei testi, sig.ri ##### e ### quindi all'udienza del 04/11/2025, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda del ricorrente non è fondata e deve essere rigettata. 
Preliminarmente deve evidenziarsi che il rapporto intervenuto tra le parti non può qualificarsi quale “contratto d'appalto”, per come sostenuto dal ricorrente; è stato accertato, infatti, per come riferito dal ricorrente e per come riconosciuto anche dal resistente ### che si è trattato di un accordo verbale tra le parti che prevedeva l'anticipo di tutte le spese a carico del ### per alcuni lavori di ristrutturazione nell'immobile di sua proprietà, locato al ### ed il successivo rimborso da parte di quest'ultimo, situazione, quindi, lontana dall'ipotesi di sussistenza di un contratto d'appalto. 
E del resto è rimasto, altresì, incontestato tra le parti che fu convenuto tra gli stessi che il predetto rimborso venisse effettuato dal ### attraverso la corresponsione, in favore del ### della somma di € 30,00 al mese, da aggiungersi al canone di locazione dell'immobile. 
Orbene, risulta documentato in atti che per la causale sopra riferita, il ### a partire del mese di febbraio 2019 e sino a dicembre 2022 ha corrisposto al ### la somma complessiva di € 1.210,00, e non quella di € 1.230,00 per come dallo stesso dichiarato. 
Chiarito quanto sopra, va ribadito che l'inadempimento di un contratto orale ha le stesse conseguenze legali di quello scritto (risoluzione, risarcimento danni, adempimento forzato), pertanto occorre verificare in questa sede se i predetti lavori siano stati realizzati o meno dal ### poiché, qualora gli stessi non fossero stati eseguiti, non adempiendo parte resistente all'accordo verbale sopra già richiamato, sorgerebbe il diritto del ricorrente di ripetere la somma di € 1.210,00 dal #### 1453 del ### riguarda la risolubilità del contratto per inadempimento, stabilendo che, nei contratti a prestazioni corrispettive, se una parte non adempie, l'altra può chiedere giudizialmente l'adempimento, la risoluzione del contratto ### e, in ogni caso, il risarcimento dei danni, con possibilità di passare dalla richiesta di adempimento a quella di risoluzione, ma non viceversa ### questo aspetto ritiene questo giudicante che parte resistente abbia compiutamente assolto all'onere probatorio che sullo stesso incombeva ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre carente e scarsamente attendibile è risultata la prova per testi di parte ricorrente in persona della ### compagna del ### e, quindi, anch'essa abitante nell'appartamento locato dal ### la quale negando che il ### avesse fatto ammattonare il vano lavanderia, ha, tuttavia, dichiarato che il ### ha fatto sostituire la vasca da bagno, pur affermando che l'abbia sostituita con una più vecchia. 
Di contro, pur se non possono deporre a favore del convenuto le dichiarazioni dallo stesso rese in sede di interrogatorio formale, solido valore probatorio assumono le prove testimoniali assunte in giudizio. 
La teste ### confermava l'avvenuta sostituzione della vasca da bagno di ghisa con una vasca in vetroresina, e ciò nel mese di marzo 2019; la teste confermava, altresì, che il ### ha anche provveduto alla sistemazione della lavanderia presente nel terrazzo dell'immobile, ed ha anche confermato di avere firmato alcune delle ricevute di pagamento del canone di locazione con annotazione, in calce, dell'importo di € 30,00. 
La teste ### a sua volta, ha confermato lo stato dei luoghi anteriore ai lavori effettuati dal ### ovvero che all'interno dell'appartamento vi era una vasca di ghisa e che il vano lavanderia veniva nuovamente ammattonato dal ### nel 2019. 
Per ultimo, il teste ### suocero del ### ha dichiarato di avere personalmente aiutato il genero a trasportare all'interno dell'appartamento sia la nuova vasca da bagno in vetroresina che i mattoni per il terrazzo. 
All'esito del giudizio, pertanto, è stato accertato che il resistente ### ha provveduto sia al cambio della vasca da bagno, per come pacificamente ammesso anche dal teste di parte ricorrente, sia alla sistemazione del vano lavanderia, dovendosi rilevare, di contro, che appare inverosimile e fuori da ogni logica quanto dichiarato dal teste ### con riferimento al fatto che la vecchia vasca in ghisa sia stata sostituita con una vasca più vecchia e che il ### abbia continuato a pagare, fino a raggiungere la somma di € 1.210,00, dall'anno 2019 e sino al 2022 per dei lavori mai effettuati. 
Da quanto sopra discende che il ### nulla deve all'odierno ricorrente, né a titolo di danno da inadempimento contrattuale e nemmeno ad eventuale titolo di indebito arricchimento, avendo provato di avere regolarmente adempiuto a quanto concordato verbalmente tra le parti. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.  P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando sulle conclusioni delle parti; Rigetta la domanda proposta da ### contro ### perché infondata; ### al pagamento delle spese processuali, che quantifica in € 1.265,00 per competenze professionali, oltre IVA se dovuta, e c.p.a. come per legge, e oltre spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario.  ### 10/12/2025 

Il Giudice
di ###ssa


causa n. 1606/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Tumbiolo

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