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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6208/2025 del 08-03-2025

... conseguenza, che in mancanza di restituzione vi sarebbe indebito arricchimento del dell'erario 3. La questione controversa attiene alle modalità attraverso le quali il contribuente che sia tenuto a restituire all'Ente erogatore, in quanto indebite, somme che hanno concorso al la determinazione dell'imponibile negli anni passati e, come tali, soggette a ritenute alla fonte, possa recuperare, in caso di restituzione a lordo, le imposte già oggetto di trattenuta. Nella fattis pecie, viene in rilievo una prestazione p ensionistica erogata prima dall'### e poi dall'### ma la medesima questione si pone non soltanto per i redditi da lavoro dipendente, bensì per tutti i redditi assoggettati a tassazione con il criterio di cassa. 4. La questione è stata oggetto di vari interventi normativi che appare opportuno riepilogare. 4.1. In primo luogo viene in rilievo l'art. 10, comma 1, lett. d-bis) t.u.i.r. che, nella versione vige nte fino all'anno di imposta 2012, disponeva che «dal reddito complessivo si deducono, se non sono 5 deducibili nella determinazione dei singoli redditi che c oncorrono a formarlo, i seguenti one ri soste nuti dal contribuente […] le somm e restituite al soggetto (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19938/2020 R.G. proposto da: ### elettiv amente domiciliat ###, presso lo studio dell 'Avv. ### N. Sassani che la rappresenta e difende, - ricorrente - contro ### in persona del ### pro tempore, - resistente - #### avverso la sentenza della ### TRIB. REG. CALABRIA n. 514/2020, depositata il ###; udita la relazione svolta in pubblica udienza del 6 febbraio 2025 dal ### lette le conclusio ni scritte del ### g enerale ### e sentito il #### che hanno chiesto entrambi l'accogliment o del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; sentito per la ricorrente l'Avv. #### 1. ### ricorre nei confronti dell'### delle ### avverso la sentenza in epigrafe. Con quest'ultima la C.t.r., in parziale accoglimento dell'appello dell'### avverso la sentenza della C.t.p. di Catanzaro, ha accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto for matosi sull'ist anza di restituzione dell e ritenute fiscali operate sull'importo erogatole a titolo di indennità integrativa speciale sul trattamento della pensione di reversibilità.  1.1. ### rte dei conti , sezione g iurisdizion ale per la ### aveva riconosciuto alla ricorrente la spettanza dell'indennità integrativa speciale anche sulla pensione di reversibilità percepita a seguito del decesso del coniuge . ###, di conseguenza, in pende nza del giudizio di appello, aveva provvedut o a liquidare l'intera indennità operando sulla stessa le riten ute di legge che venivano versate all'### delle entrate. In secondo grado la senten za era stata riformata, così riconoscendo alla contribuente l'indennità su entrambi i trattamenti pensionistici ma solo nei limiti del c.d. minimo Inps. Di conseguenza, l'### (subentrata all'### aveva richiesto la restituzione dell'importo corrisposto al lordo delle ritenute pagate. La contribuente, con istanza dell'8 aprile 2014, chiedeva la restituzione 3 delle ritenute fisca li corrisposte sull'importo che avre bbe dovuto restituire e, formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnava.   1.2. ###.t.p. accoglieva il ricorso. ###.t.r., con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello dell'### riformava la sentenza di primo grado disponendo che la restituzione delle ritenute fiscali avvenisse progre ssivamente, ovvero «in corrispo ndenza e in proporzione alle singole somme oggetto di materiale restituzione».  2. ### ia delle entrate ha dep ositato nota intestata «atto di costituzione», dichiarando di non aver proposto t empestivo controricorso, ai soli fini dell'eventuale partecipazione alla discussione orale.   3. Con ordinanza interlocutoria n. 21757 del 2023 questa Corte ha disposto la trattazione del ricorso in pub blica udienza in difetto dell'evidenza decisoria di cui all'art. 375 cod. proc.  4. La contribuente ha depositato memoria in vista dell'adunanza camerale e ulteriore memoria dopo il rinvio alla pubblica udienza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3 , cod. p roc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 2033 cod.  Evidenzia che, con il passa ggio in g iudicat o della sentenza di secondo grado della Corte dei ### la somme versate dall'### sono divenute indebite e che detto Ente ne aveva chiesto la restituzione a lordo delle imposte pagate; che, in particolare, il venir meno del diritto a percepire dette somme aveva fatto venir meno anche l'obbligazione di pagamento dell'imposta, già assolta sotto forma di ritenuta, così sorgendo in capo all'### delle entrate l'obbligo di restituzione. Per l'effetto, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il credito d'imposta maturi, non per il sorgere dell'obbligazione 4 restitutoria, ma soltanto, rata per rata, in proporz ione all'effettiva restituzione delle somme all'Inp s. Osserva che tale ricostruz ione confonde il profilo fattua le con la valu tazione giuridica e che l'insussistenza dell'obbligo fiscale fa venir meno il diritto a riscuotere le somme a titolo di ritenuta così come a trattenerle se già percepite; che, pertanto, sono irrilevanti i modi ed i tempi della restituzione dovuta all'### 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione de l principio g enerale di capacità contributiva e la falsa applicazione dell'art. 2033 cod.  Assume che l'imposta p agata in forma di ritenuta è dive nuta indebita dal momento in cui la Corte dei ### ha dichiarato in via definitiva non dovuta l'inden nità che ne costit uiva il presupposto. 
Assume, di conseguenza, che in mancanza di restituzione vi sarebbe indebito arricchimento del dell'erario 3. La questione controversa attiene alle modalità attraverso le quali il contribuente che sia tenuto a restituire all'Ente erogatore, in quanto indebite, somme che hanno concorso al la determinazione dell'imponibile negli anni passati e, come tali, soggette a ritenute alla fonte, possa recuperare, in caso di restituzione a lordo, le imposte già oggetto di trattenuta. 
Nella fattis pecie, viene in rilievo una prestazione p ensionistica erogata prima dall'### e poi dall'### ma la medesima questione si pone non soltanto per i redditi da lavoro dipendente, bensì per tutti i redditi assoggettati a tassazione con il criterio di cassa.  4. La questione è stata oggetto di vari interventi normativi che appare opportuno riepilogare.  4.1. In primo luogo viene in rilievo l'art. 10, comma 1, lett. d-bis) t.u.i.r. che, nella versione vige nte fino all'anno di imposta 2012, disponeva che «dal reddito complessivo si deducono, se non sono 5 deducibili nella determinazione dei singoli redditi che c oncorrono a formarlo, i seguenti one ri soste nuti dal contribuente […] le somm e restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti». 
La lett. d-bis) cit. è stata inser ita dall'art. 5 d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, così rubricato: «### razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro». Il legisla tore, inserendo detta d isposizione , ha introdotto un nuovo onere deducibile, pari, appunto, all'importo delle somme che in un periodo d'impost a sono state assogg ettate a tassazione e, successivam ente, sono state rimborsate all'ente erogatore. 
La disposizione aveva l'obiettivo di risolvere proprio il problema posto dalla fattispecie in esame, ovvero il problema del rimborso delle imposte pagate su somme p ercepite e assoggett ate a t assazione secondo il criterio di cassa e poi restituite al soggetto erogatore. Non essendo previsto, infatti, l'istituto delle sopravvenienze passive per i redditi tassati con il criterio di cassa, rimaneva dubbia l'esistenza di un supporto giuridico per procedere al rimborso delle imposte relative a somme che erano entrate nella disponibilità del contribuente, ma che successivamente erano state restituite. 
Va aggiunto che, per effetto della lettera h) del comma 2 del nuovo articolo 48 (ora 51 t.u.i.r.), come sostituito dall'art. 3 d.lgs. n. 314 del 1997, il predetto onere deducibile poteva anche essere riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta e non concorrere a formare il reddito imponibile, evitando così che il contribuente dovesse presentare la dichiarazione dei redditi per ottenere il riconoscimento di tale onere. Detta disposizione, infatti, prevede che non concorrono a 6 formare il reddito da lavoro dipendente le somme trat tenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 t.u.i.r. 
Dal punto di vista oggettivo, l'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), t.u.i.r., nel testo originario, si applica alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta (ovvero ad imposta sostitutiva) o a titolo di acconto, sia assoggettate ad ### in sede di dichiarazione dei redditi. Tali somme, pertanto, costituiscono un onere deducibile, indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subìta. Con tale onere deducibile (di importo pari alla somma precede ntemente assogge ttata a tassazione e, successivamente, rimborsata al soggetto erog atore) il contribuente recupera le imposte pagate al momento della percezione delle somme.  4.2. ###. 10, comma 1, lettera d-bis) t.u.i.r. è stato modificato dall'art. 1, comma 174, legge 27 dic embre 2013 , n. 147 (legge di stabilità 2014), a decorrere dall'anno di imposta 2013. 
Al fine di consentire il recupero delle imposte versate al momento della percezione delle somme, anche qualora il reddito complessivo del periodo d'imposta in cui sono restituite fosse risultato incapiente, la nuova disposizione, nel confermare la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, ha previsto che «l'ammontare, in tutto o in parte, n on dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può ch iedere il ri mborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del ### dell'economia e delle finanze». 
Il richiamo è al d.m. 5 aprile 2016 (pubblicato in ### n. 88 del 15 aprile 2016) il quale all'art. 1, comma 4, prevede che «In alternativa alla deducibilità d al reddito comp lessivo dei periodi d'imposta successivi, il contribuente può chiedere, entro il termine di 7 cui all'artic olo 2, comma 1, il rimborso dell'importo d eterminato applicando all'intero ammontare delle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del citato ### La rich iesta di rimborso è irrevocabile». ###. 2 d etta puntualmente le modalità di rimborso prevedendo che «1. ### di rimborso di cui all'art. 1, comma 4, è presentata in carta libera agli uffici territoriali dell'### delle entrate nel termine biennale indicato nell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 546, decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state restituite le somme. 2. Per i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiaraz ione dei redditi il t ermine biennale di presentazione dell'istanza di rimborso di cui al comma 1 decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al pe riodo d'imposta nel qua le è avvenuta la restituzione, ancorché l'importo restit uito non sia st ato prioritariamente dedotto dal reddito complessivo». ###. 3, contenente la disciplina transitoria, prevede che «i contribuenti che negli anni 2013 e 2014 hanno restituito al soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e che per le stesse somme non hanno fruito, in tutto o in parte, della deduzione dal reddi to complessivo possono presentare l'istanza di rimborso di cui all'art. 2, comma 1, dell'importo determinato applicando alle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'art. 11 del citato ### In tal caso, il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto».  4.3. Da ultimo, l'articolo 150 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - c.d.  decreto Rilancio, conver tito con modificazioni dalla legge 1 7 luglio 2020, n. 77, - rubricato «### di ripetizione de ll'indebit o su 8 prestazioni previdenziali e retribu zioni assoggettate a ritenuta alla fonte a tito lo di acconto»), ha introdo tto ne ll'articolo 10 t.u.i.r. il comma 2-bis con il quale è stata espressamente prevista la cosiddetta modalità di restituzione al net to in aggiu nta a quella al lordo della ritenuta stabilita dall'articolo 10, lettera d-bis) t.u.i.r. 
Detta disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020, facendo salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020).   Sulla portata di tale disposizione l'### delle ### (circ. 14 luglio 2021, n. 8/E) ha precisato che, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento in base all a diversa tipologia di ritenuta operata, la restituzione al netto della ritenuta può avvenire nell'ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate, a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte (a titolo di acconto o d'imposta), nonostante la rubrica del l'articolo 150 faccia riferimento esclusivament e alle «ritenute alla fonte a titolo di acconto.  4.4. Così ricostruita l'e voluzione normativa sul te ma, va immediatamente rilevato che alla fattispecie in esame non si applicano né le modifiche apportate alla legge di stabilità del 2014, in quanto l'istanza di rimborso è antecedente al decreto ministeriale che ne ha dettato la disciplina di attuazione anche con riferimento alle annualità pregresse, né quelle adottate nel 2020 d al decreto rilancio che presuppongono una restituzione al netto che non può verificarsi laddove, come chiarito dall'### delle entrate nella circolare n. 8/E del 2021, il contribuente ha già restituito l'indebito al lordo; oppure per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sia stabilita la restituzione al lordo, salvo diverso successivo accordo tra le parti; sia in corso u n piano di restituzione rateizzato, calcolato al lordo delle ritenute operate all'atto dell'e rogazione, salvo diverso su ccessivo accordo tra le parti. 9 5. Come detto, l'art. 10, comma 1, lett. d)-bis t.u.i.r., vigente ratione temporis, consentiva il recupero dell e impost e trattenute al momento della erogazione delle somme, successivamente restituite, operando la deduzione nei limiti della capienza del reddito imponibile dichiarato nel periodo di imposta di restituzione. 
Di qui la tesi che detta ultima fosse l'unica modalità di recupero nelle fattispecie ivi contemplate. 
Trattasi, tuttavia, di tesi non condivisibile.  5.1. Questa Corte ha chiarito che l'impossibilità di recuperare per intero, mediante il m eccanismo dell'onere deducibile , le im poste trattenute e non dovute, no n esclud e il ricorso alla pro cedura di rimborso. 
E' st ato precisato, infat ti, che, l'art. 10 t .u.i.r. riconosce al contribuente esclusivamente la facoltà di utilizzare, nella dichiarazione dei redditi, il meccanismo della deduzione dell'onere dalla complessiva base impo nibile (e cioè, in sostanza, u na forma di restituzione per compensazione) ma che il mancato e sercizio di tale facoltà non preclude affatto il ricorso all'or dinario strumento della procedu ra di rimborso, mediante presentazione della relativa domanda nel termine previsto a pena di decadenza. 
Va ribadi to, pertanto, che l'azione di rimb orso di somme indebitamente versate non può, salvo espressa disposizione contraria, ritenersi preclusa in p resenza di ulteriori modali tà di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente (Cass. 09/11/2023, nn.  ### e ###, Cass. 14/09/2021, n. 24650 cit., Cass. 01/08/2019, n. 29744, Cass. 27/10/2017 n. 25564).  5.2. Tale soluzione ermen eutica trova ulte riore conforto nella successiva modifica apportata dalla legge di stabilità del 2014 che ha espressamente contemplato, in alternativa allo strumento di trattare le 10 ritenute alla stregua di un costo deducib ile, il diritto al rimb orso, dettando una specifica disciplina attuativa.  5.3. Va ulterio rmente precisato che l'azione di rimborso, nel la fattispecie in esame, è governata dall'art. 38 d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602 e dall'art. 21, d.lgs n. 546 del 1992 che costituisce norma di chiusura in ipotesi di mancata previsione di un termine specifico.  ###. 38 cit. pre vede che «il sogget to che ha effettuato il versamento diretto può presentare […] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento». 
Questa Corte, con consolidata giurisprudenza, ha precisato che in tema di rimborso delle imposte dirette il termine di decadenza previsto dall'art. 38 cit. ha portata generale e si riferisce a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempime nto dell'obbligazione tribut aria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e, quindi, ad err ori tanto co nnessi ai versamenti quanto riferibili all'an o al quantum del tributo. Viceversa, l'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 costituisce norma residuale e di chiusura del sistema, in virtù della quale «la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione» (Cass. 09/11 /2023, nn. ### e ###, Cass. 16/05/2023, n. 13 332, Cass. 14/09/2021 n. 24650, Cass. 01/08/2019 n. 20744, Cass. 07/08/2015, n. 16617; Cass. U. 16/06/2014, n. 13676, Cass. 12/07/2006, n. 15840). 
Nella locuzione «inesistenza totale o parziale dell'ob bligo di versamento», di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, rientra anche il caso di pagam ento e seguito erroneamente perché non d ovuto per carenza della supp osta obbligazione tribu taria, integrandosi così un 11 indebito oggettivo. Il test uale tenore della norma non autorizza un'interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra versamenti diretti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo legislativo di versamento e quelli per i quali lo stesso deduca l'inesistenza in concreto dell'obbligazione tributaria. Si è precisato, infatti, che non è sostenibile che l'art. 38 sia applicabile alle sole ipotesi di pagamento ab origine non dovuto e non in quelli in cui, come nella spe cie, l'insussisten za dell'obbligazione tributaria e, quindi dell'obbligo d i versamento, sopravvenga in un momento successivo al pagamento. (Cass. 01/08/2019, n. 20744). 
Va ribadi to, pertanto, che, anche q ualora il tributo - originariamente dovuto su una prestazione effettivamente percepita e corrisposta dal soggett o erogatore a m ezzo di ritenuta alla font e - diventi indebito a segu ito dell'obbligo di restituire la prestazione , conseguente all'accertamento ch e quest'ultima non era dovuta, l‘azione di ripetizione resta comunque soggetta alla disposizione, di carattere generale, di cui all'art. 38 cit. Detta norma, infatti, presidia il rimborso sia dell'imposta originariamente non dovuta sia dell'imposta che, pur legitti mamente cor risposta al momento del versamento, acquisisca in un momento successivo i connotati dell'indebito.  6. Quanto al dies a quo l'art. 38, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, per il caso di ritenuta alla fonte, identifica lo stesso in generale con la data in cui la ritenuta è stata operata. 
Tuttavia, questa Corte ha precisato che la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la data del pagamento allorché il fatto che quest'ul timo non sia dovuto derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discenda in modo incontrovertibile la qualificazione di erro neità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'### (Cass. 09/11/2023, nn. ### e ###, Cass. 12 26/05/2017, n. 13436, Cass. 01/ 08/2019, n. 20744, 21/12/2004, n. 23716). 
A detta data, infatti, il pagamento era dovuto, sicché, avendo il contribuente riscosso la prestazione soggetta a ritenuta, non aveva titolo alcuno p er richiederne il rimborso, sicché all'istanza l'### non avrebbe che potuto opporre un diniego. Infatti, solo a seguito dell'accertamento della non spettanza della prestazione il pagamento dell'imposta è divenuto indebito con conseguente diritto alla sua restituzione. 
Pertanto, anche nella fattispecie in esame si è in presenza di un fatto sopravvenuto, da identificarsi nella pronuncia che ha fondato il diritto dell'### a ricevere la restituzione dell e somme, e per conseguenza quello dell a contribuente a ripetere gli im porti a lei trattenuti a titolo di ritenuta sulle stesse. 
In partico lare, tale sopravvenienza va riguardata rispe tto alla situazione anteriore, in cui la contribue nte aveva diritto ad una prestazione pensionistica e contestualmente era inconte stabilmen te assoggettata alla maggior ritenuta per imposte dirette.   Per chiarezza, deve, altresì, aggiungersi che tale situazione è ben diversa da quella - affrontata dalle ### con la sentenza 13676 del 2014 cit. - in cui il pagamento sia avvenuto in virtù di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, o contraria al diritto unionale, o ancora in ipotesi di lettura di una disposizione poi superata in base ad un nuovo orientamento, del tutto difforme rispetto a quello precedente, situazione quest'ultima indicata come overruling (per tutte Cass. 12/02/2019, n. 4135).  7. Pertanto, va ribadito che «in tema di restituzione delle somme non dovute ver sate dal sostituto d'impo sta, l'impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le impo ste indebitamente trattenute mediante il meccanis mo compensativo della deduzione 13 dell'onere dalla complessiva base imponibile, nei limiti della capienza, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis), t.u.i .r. (vigente ratione temporis), ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all'ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art.  38 d.P.R. n. 602 del 1972, m ediante pre sentazione della relativa domanda nel termine decadenziale (stabilito, in via residuale, dall'art.  21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), trattandosi di azione avente portata generale in materia tributaria, non preclusa, salvo contraria disposizione di legge, da ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente» (cfr. n. 24650 del 2021 cit.). 
Va pure ribadito che «in tema di rimborso di imposte dirette, si applica l'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - e non l'art 21 d.lgs.  31 dicembre 1992, n. 546 avente carattere residuale - per l'ipotesi di imposta che, pur legittimamente corrisposta, a mezzo di ritenuta alla fonte, all'atto del pagamento della prestazione che ne costituisce il presupposto, sia risultata indebita in ragion e del successivo accertamento che quest'ultima non è dovuta, con conseguente obbligo di restituzione al soggetto erogatore. Il dies a quo per la domanda di rimborso non coincide con quello in cui è stata eseguita la ritenuta, ma con q uello in cui il contribuen te è tenu to alla restituzi one della prestazione principale» (Cass. 25/03/2024, nn. 7936, 7960 e 7971).  8. Quanto al soggetto legittimato all'azione di rimborso, va ribadito che quest'ultimo si identifica tanto nel sostituto d'imposta (nella specie l'###, che ha effettuato il versamento a seguito di ritenuta, quanto dal sostituito (il contribuente); infatti, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere alla ### finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice t ributario, si a il soggetto che ha effet tuato il versamento (c.d. sostituto di imposta), sia il percipiente delle somme 14 assoggettate a ritenuta (c.d. sostitui to), ((cfr., tra le altre, 09/11/2023, nn. ### e ###, Cass. n.29/09/2015, n. 16105, 16/07/2015, n. 14911, Cass. 12/03/2014, n. 5653).  9. Deve, altresì, escludersi che l'istanza di rim borso richieda la prova dell'avvenuta integrale restituzione all'### dell'importo al lordo delle ritenute effettuate. Infatti, dalla riconosciuta alternatività della legittimazione ad agire per la ripetizione delle imposte indebitamente versate, discende la sostanziale autonomia dei rapporti tra sostituto e sostituito rispetto al rapporto fiscale e, conseguentemente , la mancanza di interesse sp ecifico de ll'### ricorrente pe r detto rapporto tra le parti (Cass. n. 24650 del 2021 cit.).  10. Venendo alla pronuncia in esame, la C.t.r., in parte, non si è attenuta a questi principi. Infatti, se pure ha riconosciuto la legittimità dell'istanza di rimborso avanzata dal la contribue nte, ha errat o, tuttavia, nel ritenere che quest'ultima non avesse titolo per richiedere al ### il rimborso de lle riten ute operate su somme no n ancora restituite all'### 11. In concl usione, va accolt o il ricorso e cassata la sent enza impugnata; inoltre non essendovi ulte riori accertamenti in fatto , la causa può esser decisa nel m erito ex art. 3 84 cod. proc. civ. con l'accoglimento del ricorso originario della contribuente. 
Le spese de lle fasi di me rito restano compensate in ragione dell'andamento del giudizio mentre quelle de l giudizio di legittim ità seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte acc oglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente; compensa integralme nte tra le parti le spese delle fasi di merito; condanna l'### delle entrate al pag amento in favore dell a ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 15 200,00 per esborsi, euro 3.200,00, per compensi, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento, Iva e Cap come per legge. 
Così deciso in ### 6 febbraio 2025.   

Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Angarano Rosanna

M

Tribunale di Catania, Sentenza n. 3687/2025 del 15-10-2025

... della ricorrente. o In via subordinata, accertarsi l'indebito arricchimento della ### S.r.l.s. ai sensi dell'art. 2041 e, per l'effetto, condannarsi la medesima all'indennizzo dovuto alla ricorrente, commisurato alle somme a questa spettanti sulla base delle retribuzioni percepite come da allegato conteggio (### 15 cit.), ovvero alle somme maggiori o minori da determinarsi anche in via equitativa. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ### cpa e spese generali come per legge, chiedendo sin d'ora a ###mo Giudicante l'applicazione della maggiorazione del 30% del compenso in applicazione dell'art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014 essendo il presente atto ed i successivi redatti con tecniche informatiche avanzate.” Con memoria del 25.1.2024 si costituiva tempestivamente in giudizio la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, contestando integralmente le circostanze di fatto e le argomentazioni di diritto contenute nel ricorso introduttivo. In particolare, la società resistente precisava: - che era stata stipulata la convenzione n. ###/2022, relativa a un tirocinio finalizzato all'inserimento o reinserimento lavorativo, tra la ### - ### (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Sezione lavoro Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa ### in seguito all'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11952/2023 promossa da ### nata a ### in data ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv.to ### come da procura in atti; -ricorrente contro ### S.R.L. - ### C. F.: ###, in persona dell'### protempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti #### e ### come da procura in atti; -resistente
INPS - ### (cod. fisc. ### - partita iva ###), in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to ### per procura generale alle liti n. ###/7313, a rogito del 22.3.2024 del notaio ### di ### come in atti; -litisconsorte necessario
Avente ad oggetto: tirocinio - differenze retributive MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto Con ricorso depositato in data ### la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della ### S.r.l.s., società che svolge attività di
Operator, presso la sede ###### via ### 69, nel periodo compreso tra il ### ed il ###, esponeva: - di avere formalmente sottoscritto un accordo di tirocinio part-time per 37,5 ore settimanali, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, per il periodo dal 7.11.2022 al 6.5.2023 con la qualifica di “### agli sportelli delle agenzie di viaggio” dietro corresponsione di euro 600,00 mensili; - di avere tuttavia svolto, già dal mese di novembre 2022, attività lavorativa con caratteristiche riconducibili alla fattispecie del lavoro subordinato; -che, infatti, a partire dal giorno 25.11.2022, in occasione del c.d. “###” che si era tenuto presso la sede ### la stessa era stata adibita a funzioni di front office sulla base di direttive ed indicazioni dei dirigenti della convenuta; - che alla scadenza del tirocinio in data ###, il rapporto era proseguito senza alcun contratto formale fino al 23.6.2023, permanendo l'obbligo di osservare il medesimo orario di lavoro; - che la società aveva corrisposto una retribuzione di euro 700,15 con causale “compenso maggio 2023”, confermando la prosecuzione di fatto del rapporto; - che la richiesta di proroga del tirocinio per ulteriori 6 mesi, formulata da ### era stata respinta dal soggetto promotore (###; - che, pertanto, in data ###, stante l'impossibilità di proseguire il rapporto sotto forma di tirocinio, ### e ### le avevano proposto, così come alla collega tirocinante ### un contratto a tempo determinato part-time di 18 ore settimanali; - che tale proposta, tuttavia, non corrispondeva all'impegno lavorativo effettivamente espletato, pari a 37,5 ore settimanali e pertanto, di avere rifiutato in data ### di firmare il contratto di lavoro per incongruenze su orario e retribuzione; - che lo stesso giorno il datore di lavoro le aveva comunicato via chat che non le sarebbe stato corrisposto alcun compenso per il mese di giugno, in quanto il mese non era stato completato; -di avere sempre prestato servizio in modo continuativo presso la sede aziendale, operando sotto la supervisione dei soci #### e ### svolgendo compiti quali: attività di front office, prenotazione di viaggi, emissione e vendita di biglietti aerei e pacchetti turistici, gestione amministrativa e contabile, nonché assistenza alla clientela e interazione con altri tour operator per verificare la disponibilità dei servizi o richiedere modifiche ai pacchetti offerti, utilizzando esclusivamente strumenti forniti dall'azienda; -che erano i dirigenti della società ### ad impartire le direttive operative, a monitorare l'esecuzione delle attività, a vigilare sul rispetto dell'orario di lavoro e a determinare ferie e permessi; - che le mansioni svolte erano riconducibili al livello IV del ### di ### per le ### di ### - ### -che la retribuzione percepita durante l'intero rapporto di lavoro, pari a € 4.318,15, era da ritenersi sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto e di avere, pertanto, diritto a percepire le differenze retributive quantificate in € 13.282,07. 
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso rassegnava le seguenti conclusioni: “### e dichiarare, sulla base delle considerazioni fatte in narrativa, la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 25 novembre 2022 al 23 giugno 2023 o altre date di giustizia. ### e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento al IV livello, o altro superiore o inferiore, del ### dal 25 novembre 2022 al 23 giugno 2023 o altre date di giustizia e, in ogni caso, ritenuta l'insufficienza della retribuzione percepita, dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro per i titoli di cui al conteggio allegato (### 15 cit.) e, per l'effetto, condannare la ### s.r.l.s. al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 13.282,07 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. a seguito di CTU che si richiede di nominare in caso di avversa contestazione del citato conteggio, oltre interessi e rivalutazione monetaria e condannare la ### s.r.l.s. alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente. o In via subordinata, accertarsi l'indebito arricchimento della ### S.r.l.s. ai sensi dell'art. 2041 e, per l'effetto, condannarsi la medesima all'indennizzo dovuto alla ricorrente, commisurato alle somme a questa spettanti sulla base delle retribuzioni percepite come da allegato conteggio (### 15 cit.), ovvero alle somme maggiori o minori da determinarsi anche in via equitativa. In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ### cpa e spese generali come per legge, chiedendo sin d'ora a ###mo Giudicante l'applicazione della maggiorazione del 30% del compenso in applicazione dell'art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014 essendo il presente atto ed i successivi redatti con tecniche informatiche avanzate.” Con memoria del 25.1.2024 si costituiva tempestivamente in giudizio la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, contestando integralmente le circostanze di fatto e le argomentazioni di diritto contenute nel ricorso introduttivo. 
In particolare, la società resistente precisava: - che era stata stipulata la convenzione n. ###/2022, relativa a un tirocinio finalizzato all'inserimento o reinserimento lavorativo, tra la ### - ### della ### delle ### e del #### del ### dell'### dell'Orientamento, dei ### e delle ### il soggetto promotore ### S.p.A., il soggetto ospitante ### srls e la tirocinante ### - che la durata del tirocinio era stata stabilita in sei mesi, dal 7.11.2023 al 6.5.2023, l'orario lavorativo in 37,5 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13,00 e dalle ore 16.00 alle ore 20,00, l'indennità nella misura di euro 600,00 mensili; -che il tutor aziendale era stato individuato nella persona di ### e il referente dell'ente promotore nella persona di ### -che la formazione si era svolta secondo quanto previsto dal progetto formativo e di orientamento, avendo la società messo a disposizione della tirocinante tutte le attrezzature necessarie, inclusa una postazione di lavoro ( inizialmente quella del tutor), un computer e i software aziendali; -che secondo il progetto formativo le attività della tirocinante consistevano nella formazione della ### quale “addetta agli sportelli delle agenzie di viaggio” per l'acquisizione del profilo professionale di “operatore specializzato agenzia turistica (###”.  -che il tutor aveva fornito alla tirocinante nozioni teoriche e pratiche circa l'accoglienza e assistenza dei clienti, tecniche di vendita di titoli di viaggio e pacchetti turistici, simulazioni pratiche di proposte turistiche verso capitali europee, informazioni su destinazioni, compagnie aeree, documentazione necessaria, usi e costumi locali, utilizzo dei portali di prenotazione alberghiera e confronto tra offerte, formazione sull'uso del software ### per preventivi e contratti, calcolo dei margini di profitto e differenze tra prezzo di vendita e costi.  -che la formazione aveva riguardato, altresì, la progettazione di crociere, la gestione dei preventivi tramite portali dedicati, la conoscenza dei servizi accessori (assicurazioni, escursioni, tipologie di camere, ecc.), le nozioni burocratiche relative alla gestione di clienti con esigenze specifiche (bambini, animali, ecc.) e la scelta delle assicurazioni più adatte in base alla destinazione; - che il rispetto delle direttive aziendali da parte della ricorrente rientrava nella dinamica fisiologica di un percorso di tirocinio, il quale, per sua natura, presuppone un'attività di guida, affiancamento e trasmissione di competenze da parte del tutor e dello staff aziendale;.  - che le abilità e conoscenze acquisite dalla tirocinante non potevano in alcun modo essere ricondotte a una pregressa esperienza professionale, bensì dovevano considerarsi esclusivamente frutto della formazione ricevuta durante lo svolgimento del progetto formativo; - che, in ogni caso, che le differenze retributive di cui al ricorso introduttivo erano state calcolate in base al livello IV del ### - ### mentre la ricorrente non possedeva alcuna autonomia esecutiva tale da giustificare un tale inquadramento riconoscendole al massimo il livello VI o VI super del ### di settore;
Posto ciò, la resistente concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra ### perché infondato in fatto ed in diritto, riconoscendo legittimo, valido e genuino il rapporto di tirocinio intercorso dal 07.11.2022 al 06.05.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e salvo ogni altro diritto.” Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### con memoria del 31.5.2024 si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro - tempore, premettendo di essere completamente estraneo alle vicende del giudizio e dichiarandosi pronto a ricevere le ulteriori contribuzioni ed emolumenti omessi, rispetto a quanto dichiarato dalla resistente, nei limiti ed al netto dei periodi già coperti da prescrizione ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995. Ciò posto, l'### rassegnava le seguenti conclusioni “[…] pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio; tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell'### dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione.” Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa veniva istruita in via documentale e per il tramite di prove testimoniali. 
Sostituita l'udienza del 7 ottobre 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c., all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.  ∞∞∞ 1. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esplicitate. 
La ricorrente ha dedotto di avere iniziato, in data 7 novembre 2022, un tirocinio formativo part-time pari a 37,5 ore settimanali, con la qualifica di “addetta agli sportelli delle agenzie di viaggio”, presso la sede della ### S.r.l. 
Ha, tuttavia ,sostenuto che ,già a decorrere dal 25 novembre 2022 — in concomitanza con l'iniziativa commerciale del “### Friday” — sarebbe stata impiegata come lavoratrice subordinata, svolgendo mansioni tipiche di un rapporto di lavoro dipendente, caratterizzato dall'obbligo di osservanza di un orario prestabilito, dall'assoggettamento alle direttive impartite dal titolare della società convenuta e dallo svolgimento di mansioni in piena autonomia operativa, in assenza di un effettivo affiancamento formativo e senza che vi fosse alcun adeguamento né sotto il profilo retributivo né sotto quello previdenziale. 
Tale situazione si sarebbe protratta anche oltre la scadenza del tirocinio, prevista per il 6 maggio 2023, con continuità nell'attività lavorativa fino al 23 giugno 2023, pur in assenza di qualsivoglia formalizzazione contrattuale. 2. E' in atti la convenzione di tirocinio - ### Convenzione n° ###-2022 - stipulata in data ### tra ### e la ### s.r.l. semplificata, con cui quest'ultima si impegnava ad accogliere presso la propria struttura n. 4 soggetti in tirocinio su proposta di ### escludendo espressamente qualsiasi vincolo di subordinazione (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte resistente), nonché il progetto formativo e di orientamento relativo alla tirocinante ### Dal predetto documento possono desumersi, tra le altre informazioni, il tipo di tirocinio (di ### reinserimento lavorativo), la sede del tirocinio (### via ### 69 - reparto vendita, banconista, back office), l'orario di accesso ai locali aziendali: da lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, la durata pari a 6 mesi dal 7.11.2022 al 6.5.2023, il tutor aziendale individuato nella persona di ### il profilo professionale di ### specializzato agenzia turistica, l'indennità mensile di euro 600,00 a carico del soggetto ospitante e le competenze da sviluppare, quali ad esempio: l'accoglienza e il supporto operativo al cliente nell'acquisto di viaggi, la vendita di titoli di viaggio, l'accoglienza e supporto al cliente nella fruizione del servizio reso (prenotazione e acquisto dei biglietti), la preparazione delle soluzioni turistiche (viaggi personalizzati o pacchetti turistici), avendo cura della relazione con i clienti nella fase di presentazione e promozione delle diverse tipologie di offerta, la conoscenza dell'organizzazione aziendale, l'abilità nelle gestione del tempo di lavoro e delle priorità (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte ricorrente, nonché doc. n. 3 fascicolo di parte resistente). 
Posto ciò, si tratta in questa sede di comprendere se il rapporto tra le parti si sia, effettivamente, svolto secondo uno schema riconducibile al nomen iuris indicato nel contratto, ovvero tirocinio di formazione o se, come sostenuto in ricorso, la ricorrente abbia di fatto espletato le proprie attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato. 
Ora, pare necessario evidenziare che , per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità con riferimento all'analoga fattispecie dell'apprendistato costituisce un “[…] elemento essenziale, e indefettibile, del contratto la sussistenza di un addestramento effettivo del lavoratore, finalizzato all'inserimento definitivo nel lavoro dell'impresa mediante l'acquisizione di una professionalità qualificata”. In particolare, come affermato, “La effettività del momento formativo, che è richiesta sin dall'originaria previsione legislativa e dalle norme qui applicabili ratione temporis (ed è comunque ribadita nella più recente definizione normativa del rapporto di apprendistato), comporta - ai fini dell'accertamento riservato al giudice di merito - una verifica delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, mentre restano prive di rilievo le connotazioni solo formali, come la qualificazione nominale del contratto o la attestazione dell'avvenuto superamento della prova, che possono acquistare importanza solo nei casi in cui la legge preveda una specifica documentazione, di tipo certificativo, a determinati fini. 4.5. Consegue, da queste premesse, che nel contratto di apprendistato, come in quello di formazione e lavoro, l'attività formativa, che è compresa nella causa negoziale, è modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo, a seconda che si tratti di lavoro di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione, e potendo atteggiarsi con anticipazione della fase teorica rispetto a quella pratica, o viceversa. È necessario, peraltro, in ogni caso, e cioè comunque la formazione venga modulata, che lo svolgimento dell'attività formativa sia adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo del contratto, che è quello di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro; e la valutazione di tale adeguatezza e idoneità è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata” (Cass. 2015/12 ). 
E' stato, poi, ulteriormente osservato che qualora “vi sia stato l'inserimento dell'allievo nell'organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore”, allora lo stage risulterebbe “in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato” ( la sentenza n. 1380/2006 della Corte di cassazione) In tema di contratto di apprendistato, è necessario lo svolgimento non solo delle prestazioni lavorative, ma anche della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro ( 1.8.2002 n. 11482). 
In tale contesto, quanto al riparto degli oneri probatori, l'onere di provare l'avvenuta formazione è in capo al datore di lavoro. In particolare, nel caso in cui il lavoratore eccepisca che il rapporto di lavoro è in realtà di lavoro subordinato in quanto mancante l'attività di insegnamento e di formazione, la relativa prova - e segnatamente la prova di avere impartito l'insegnamento e la formazione - grava sul datore di lavoro (Cass. 14.3.2001 n. 3696, 28.1.1995 n. 1052; Cass. 10.05.2013 n. 11265). 
Tanto considerato che l'apprendistato, e per natura analoga il tirocinio, è un rapporto di lavoro speciale, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, occorrendo a tal fine lo svolgimento effettivo, e non meramente figurativo, sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto di apprendistato, entrando a far parte della causa negoziale.
Spetta al giudice di merito verificare, con valutazione non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, la ricorrenza di una attività formativa, pur modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, purché adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro (Cass. n. 3696 del 14/03/2001, n. 1052 del 28/01/1995, n. 5399 del 12/05/1993). 
Peraltro, secondo la Suprema Corte di Cassazione "Nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica, con accertamento rimesso al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se congruamente motivato" (Cass. 30 giugno 2014, n. 14754).  ### della prova quanto al carattere subordinato del rapporto, spetta invece al lavoratore. 
Dall'accertamento circa l'inosservanza dell'obbligo formativo assunto dal datore di lavoro, infatti, non discende automaticamente la conclusione che, in luogo del contratto di tirocinio o apprendistato, sia stato effettivamente espletata una prestazione di lavoro dipendente, dovendosi accertare la effettiva In particolare, la subordinazione va intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante ### del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale”( ### L, Sentenza n. 2622 del 11/02/2004). 
Il potere datoriale deve manifestarsi sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ad esempio Cass. lav. 2728/2010).  4. Tanto premesso, venendo al caso di specie, dall'istruttoria testimoniale è certamente emerso che l' effettivo adempimento dell'obbligo formativo non ha riguardato tutto il periodo previsto dal progetto di tirocinio, ma un periodo assai più breve che, già alla fine del mese di novembre 2022 era di fatto concluso. Non è stato, inoltre, accertato che la formazione abbia rappresentato l'unico e reale scopo del rapporto per tutta la durata del rapporto. 
Le deposizioni dei testi di parte ricorrente pongono in rilievo, in seguito al periodo iniziale di due o tre settimane di formazione, solo un affiancamento del datore di lavoro che si traduceva in sostanza in indicazioni relativamente ai compiti da svolgere, non invece in una specifica, puntuale, dettagliata, minuziosa formazione delle attività nelle quali la ricorrente avrebbe dovuto essere formata. 
E' infatti emerso che, fatta eccezione per il primissimo periodo di affiancamento, di fatto la ### è stata immediatamente inserita nell'organico aziendale restando assoggettata ai medesimi obblighi degli altri dipendenti operanti all'interno della agenzia. 
Militano, in primo luogo, a favore della predetta convinzione le dichiarazioni della teste ### a conoscenza dei fatti di causa per avere lavorato presso ### durante il periodo oggetto di causa (per come dichiarato fino al 12.11.2023). 
La teste ### quanto alle concrete modalità di esecuzione dell'attività lavorativa della ### ha dichiarato: “posso dire che la ricorrente si occupava delle attività che mi sono state riferire ma i ###ri #### e ### non impartivano delle direttive specifiche essendo la ### autonoma nelle proprie mansioni. Posso dire che queste persone erano presenti in sede. Poteva capitare che si avvicinassero per dare un'occhiata al lavoro svolto. Posso dire che le informazioni venivano scambiate in un gruppo facebook dove erano presenti tutti i dipendenti nonché ### e ###” ( ADR capitolo n. 4 del ricorso ) ; “Si, è vero. Posso dire che nell'espletamento di questa mansione, la ### a volte agiva di proprio impulso. Anzi preciso che tali mansioni rientravano nelle procedure ordinarie di un operatore di booking e tutti ce ne occupavamo persino io stessa. Preciso che ho svolto le mansioni di social media manager. Preciso, ulteriormente per quanto ricordo, che ### era presente tutto il giorno sia mattina che pomeriggio mentre ### solo il pomeriggio e ### a volte la mattina altre volte il pomeriggio. Accadeva che fossero questi soggetti a dire alla ricorrente cosa fare” ( ADR capitolo n. 5 del ricorso). 
Dopo avere confermato che la ricorrente ha effettivamente disimpegnato compiti afferenti la vendita di pacchetti turistici, l'inserimento dei dati anagrafici nel sistema, la ricezione degli acconti e dei saldi, sempre sotto le direttive di ### (ADR capitoli di prova n. 6, 7, 8 e 9 del ricorso) la teste ha, inoltre, riferito : “Si, è vero. Preciso che all'inizio laddove ho fatto riferimento all'autonomia della ### nell'espletamento del lavoro mi riferivo al fatto che non aveva ricevuto per molto tempo una formazione specifica. La formazione non sarà durata più di dieci giorni perché in occasione del black ### che solitamente si svolge dal 26 al 29 novembre, ### operava già al pari di una dipendente. È vero che riceveva delle indicazioni sulle modalità di esecuzione della prestazione ed è vero che c'era un controllo sul lavoro svolto anche se era solo un controllo finale” ( ADR capitolo n. 10). 
Quanto alla natura del rapporto di lavoro così esistente tra le parti, una volta concluso il breve periodo di formazione la stessa teste ha dichiarato: “Non ricordo se il ### era sempre presente in occasione dell'orario che mi è stato riferito. Posso dire che, quanto all'orario di lavoro, se c'era un ritardo lo comunicavamo nella chat e non è mai successo che la ricorrente fosse stata ripresa mentre ricordo che la ### è stata ripresa in occasione di mancata esecuzione di un ordine o una direttiva. Non ricordo con esattezza l'episodio, probabilmente riguardava il non corretto inserimento di qualche dato nell'anagrafica o riguardante il pacchetto turistico che veniva venduto. Non so dire cosa accadesse in questi casi ma solo che venivano evidenziati gli errori commessi” ( ADR capitolo n. 12) e ancora : “si è vero. Posso dire che, rispetto al ### il ### era maggiormente attento al rispetto dell'orario di lavoro. Posso dire che tra la ### e il ### sono sorte diverse discussioni il cui contenuto mi è sconosciuto in quanto si allontanavano per discutere” ( ADR capitolo di prova n. 13). 
Dichiarazioni concordi sono state rese dalla medesima teste interrogata sui capitoli formulati dalla resistente a prova contraria : “No, non è vero. Posso dire che l'attività di formazione del ### in favore della ricorrente non ha avuto una durata superiore a circa dieci /quindici giorni in quanto come ho già riferito in occasione del black friday la ricorrente già lavorava. È vero che ha spiegato le varie destinazioni, la costruzione di un pacchetto turistico e quali fossero le compagnie che servivano le varie destinazioni mentre non è vero che ha fornito indicazioni dettagliate su come consigliare la clientela o informazioni pratiche sulle varie destinazioni. È vero che nei primi quindici giorni sono state fornite indicazioni sull'utilizzo dei portali di prenotazione sui prezzi mentre non è vero il resto. Non è vero che è stata formata sulla formulazione di pacchetti turistici. Non è vero che è stato spiegato alla ### come acquistare i biglietti aerei e tutti i servizi accessori della biglietteria. È vero che è stato spiegato alla ricorrente il software aziendale. Si è vero che nei primi quindici giorni è stata spiegata la differenza tra prezzo di vendita e margine di profitto nonché la differente fatturazione a seconda del tipo di pacchetto venduto, posso dire che per quanto riguarda la spiegazione del pacchetto crociere essa è stata svolta non dal ### ma dal ### Non è vero che la ricorrente è stata formata sulla parte burocratica o sulla gestione delle assicurazioni.
Posso dire che all'interno di ### si procedeva un pò alla giornata in base alle esigenze che sorgevano di volta in volta. Non è vero che è stata formata sul noleggio auto e transfert. Non è vero che è stata formata sull'acquisto di viaggio con destinazione ### e medio raggio così come non è stata data alcuna indicazione su voli code sharing o con scali per raggiungere a destinazione con il miglior prezzo. Non sono certa che sia stata formata sull'utilizzo della piattaforma ### Immagino di sì ma la formazione è durata talmente poco che non ricordo esattamente che contenuto ha avuto. 
Non è vero che è stata formata sui tour operator locali. Non mi risulta che siano state trasferite conoscenze riguardanti il backoffice. È vero che ha ricevuto indicazioni su effettuazione di pagamenti parte assicurativa e politiche di cancellazione del viaggio organizzato ma ciò sempre limitatamente al breve periodo di formazione come già detto” ( ADR n. 1 di cui alla memoria) ; “Non è vero che la postazione della ### le è stata assegnata nel gennaio 2023 ma aveva già una postazione molto tempo prima. Non è vero che la postazione era ubicata vicino all'altra tirocinante e all #### Non è vero che faceva simulazioni e non è vero che faceva pratica con la clientela con l'assistenza dello staff. ### che sono a conoscenza dei fatti in quanto lavoravo nella stessa stanza dove lavorava la ricorrente e qui pure si alternavano i titolari.” ( ADR n. 2 della memoria) Dello stesso tenore le dichiarazioni della teste di parte ricorrente, ### la quale, dopo avere premesso di avere lavorato presso la resistente da giugno 2017 fino marzo 2023, ha dichiarato: “Si, è vero. Preciso che dopo essere stata affiancata nelle prime due/tre settimane, la ### si è occupata delle attività che mi sono state riferite. Preciso che durante il corso della giornata dato il normale flusso di clientela era più autonoma mentre a fine giornata l'operato veniva controllato in base al tipo di pacchetto venduto prevalentemente dal ### e dal ### altre volte anche dal ### Preciso che ad inizio giornata le venivano date delle indicazioni sulle cose da fare” ( ADR sub 4 del ricorso); “Si, è vero ### che, come detto, ciò avveniva fatta eccezione per le prime due/tre settimana in cui la stessa era affiancata” ( ADR sub n. 5, 6, 7, 8 e 9 del ricorso); “### dire che era il #### più del ### si occupava di controllare quando arrivava la ricorrente. 
Se arrivavamo in ritardo dovevamo comunicarlo in chat. Invece se ci dovevamo assentare e lo sapevamo prima dovevamo comunicarlo con anticipo. Queste regole valevano per tutti compresa la ricorrente. ### che venivamo autorizzati ad assentarci verbalmente o in chat. Non ho mai dovuto presentare una richiesta ad assentarmi per iscritto e presumo così pure la ricorrente. Non ricordo se la ricorrente è mai stata ripresa in caso di mancato rispetto di ordini e direttive” ( ADR n. 13 del ricorso). 
La teste, interrogata a prova contraria ha reso dichiarazioni concordi del seguente tenore: “ “posso dire che la ### è arrivata nei primi di novembre e inizialmente è stata affidata l #### La ricorrente nelle prime settimane non aveva una postazione di lavoro in quanto si sedeva accanto a chi doveva seguire. Dopo ha avuto una postazione in una stanza ove era collocata in una scrivania dove si alternavano ### e ### e un'altra scrivania dove vi era l'altra tirocinante. E poi sempre nello stesso ambiente ma in posizione più rientrata perché vi era uno scalino, eravamo presenti io e la collega che si occupava dei social media. ### che vedevo quotidianamente cosa faceva la ricorrente. ### che sono stata presente fino marzo 2023 e che come già detto l'attività di affiancamento con il #### è durato due/tre settimane. Si è vero in quelle due/tre settimane venivano spiegate le varie destinazioni e le ### che le servivano. È vero che la formazione ha avuto ad oggetto gli aspetti burocratici e la tipologia di meta. È vero che è stata formata sui portali da utilizzare e sugli operatori già conosciuti all'### da preferire nelle prenotazioni. Non so riferire se è stata formata sulla esecuzione di simulazioni. È vero che le è stato spiegato come acquistare i biglietti e occuparsi di tutti i servizi connessi alla biglietteria. Si è vero che le è stato spiegato come utilizzare il software interno easy ADV . Si è vero che le è stato spiegato la differenza tra prezzo di vendita e margine di profitto e quale fatturazione da applicare ai pacchetti. Si è vero che è stata formata anche sulla parte burocratica. Si è vero anche con riferimento all'aspetto delle assicurazioni e anche al noleggio auto e transfert. Si è vero che è stata formata anche sulle destinazioni europee e medio viaggio combinando voli diretti e in code sharing al fine di ottenere il miglior prezzo possibile. Si è vero che è stata formata riguardo alla piattaforma ### Si è vero che è stata formata su tour operator nazionali e locali e sulla intermediazione di pacchetti turistici già preimpostati. Si è vero anche con riferimento alle operazioni di back office secondo le modalità che mi vengono riferite” ( adr. n.1 della memoria di parte resistente); “È vero che è stata formata sui pagamenti sulle politiche cancellazione e sulla parte assicurativa” ( n. 2 della memoria della resistente) ; “### dire che la ### aveva una postazione già da prima del gennaio 2023 e questo subito dopo le due/tre settimane di cui ho già riferito. La sua postazione non era accanto a quella dell'altra tirocinante ma accanto alla scrivania in cui si alternavano il ### e ### Non sono a conoscenza né lo ricordo se la ricorrente facesse delle simulazioni per esercitarsi. ### dire che incontrava la Clientela e che lo faceva non per esercitarsi ma per vendere. Ciò comunque non avveniva con il supporto costante degli altri ma solo se ne aveva necessità. ### che ciascuno poteva rivolgersi agli altri se ne aveva la necessità. ### che vedevo la ### seduta di fronte ai ### ed eventualmente se il Cliente si decideva ad acquistare il pacchetto la stessa espletava tutte le procedure” (cfr. verbale di udienza del 22.10.2024). 
Dalle predette testimonianze emerge che, dopo un iniziale periodo di affiancamento, la ricorrente ha svolto, al pari degli altri dipendenti con contratto di lavoro subordinato , attività lavorativa in favore della società resistente. La stessa ha, infatti, espletato i compiti assegnati pur essendosi concluso il momento formativo, restando assoggettata alle medesime regole vigenti per il personale dipendente.
Tanto avuto riguardo alla gestione delle presenze, all'organizzazione dell'orario, così come all'assoggettamento al potere di controllo del datore di lavoro, tutti elementi che denotano la natura subordinata del rapporto. 
Circostanze volte a delineare l'abbandono delle finalità formative già prima la data stabilita per la conclusione del tirocinio, sono state peraltro riportate anche dalla teste di parte resistente, ### seppure la stessa abbia, diversamente dalle teste di parte ricorrente, dichiarato: “### precisare che la formazione costante per tutta la durata della giornata lavorativa della sig.ra ### è durata per circa tre mesi mentre dal gennaio 2023 la ricorrente è stata via via più autonoma e si è occupata anche di inserire i dati del cliente e di ricevere i clienti da sola seppur sempre nella stanza ove vi erano altri soci sicché se vi era un dubbio aveva modo di poter chiedere a qualcuno. Il supporto poteva essere chiesto anche nella chat facebook dove eravamo presenti tutti.  ### che la chat esisteva prima dell'arrivo e della ### e veniva utilizzata da tutti per avere supporto in caso di necessità” ( adr. sub 1 di parte ricorrente). 
Analogamente, interrogata a prova contraria : “È vero che da gennaio 2023 la ### ha avuto una sua postazione nella stessa stanza vicino l'altra tirocinante e il sig. ### di pomeriggio e il ### la mattina. ### dire che in questa postazione la ricorrente non soltanto si esercitava per simulazioni al computer ma ha venduto veri e propri pacchetti. ### dire che la ricorrente incontrava la clientela sia per fare pratica sia per vendere. ### con riferimento alle capitali europee e alle destinazioni più comuni, la ricorrente era in grado di occuparsi della vendita dei pacchetti posto che se avesse avuto necessità avrebbe avuto supporto sia dai colleghi che nella chat” ( adr sub 2 della memoria) ; “### che per il resto che la ricorrente si è occupata delle altre attività che mi sono state descritte dal mese di gennaio 2023. ### inoltre che per quanto riguarda le emissioni dei biglietti, le prenotazioni hotel e pacchetti turistici, la ricorrente se ne è occupata senza ricevere senza specifiche indicazioni anche se soltanto solo per le destinazioni più comuni o sulle capitali europee in quanto per quelle aveva ricevuto un'adeguata formazione”; “É vero ma limitatamente ai tour operator con riferimento ai viaggi di gruppo per la ### e la crociera sul ### adr sub 5 della memoria) ; “É vero con la precisazione che ciò è avvenuto solo dal gennaio 2023 e con l'ulteriore precisazione che poteva rispondere anche solo per passare la telefonata ad altri, infatti non vengono eseguiti da nessuno preventivi al telefono. ( adr sub 6 della memoria); : “Si, è vero, queste sono le modalità in cui si effettua una prenotazione e posso dire che la ricorrente se ne è occupata sempre da gennaio 2023” ( Adr sub 7 del ricorso); “### dire che a far data da gennaio 2023, come già detto, la ricorrente si è occupata da sola della vendita dei pacchetti capitali europee e relativi preventivi nonché contatti telefonici con i tour operator locali soprattutto. In queste attività per le quali aveva già ricevuto formazione operava in autonomia, non so se qualcuno controllava l'operato della ricorrente. In generale con riferimento all'operato dei dipendenti si lavora insieme sicché un eventuale errore viene individuato da tutti. Sempre con riferimento ai dipendenti posso dire che i compiti sono assegnati dai sig.ri ### e ### soprattutto” ( Adr sub 10 del ricorso “É vero che il ### è presente la mattina. ### dire che in mia presenza non è mai capitato che la ricorrente venisse ripresa in quanto era quasi sempre puntuale. ### dire che non vi è mai stato, in mia presenza, un rimprovero. É invece capitato che alla ricorrente che si precisava se una cosa andava svolta in un modo piuttosto che in un altro. Quindi segnalava l'errore svolto e insieme trovavano una soluzione” ( Adr 12 del ricorso) ; Si, è vero. ### che era proprio il #### ad avere con la ricorrente un maggiore controllo delle attività svolte, dell'orario e dell'effettivo espletamento dei compiti assegnati ( Adr sub 13 del ricorso). 
Si reputano, poi, complessivamente inattendibili le dichiarazioni rese dal teste ### Ciò in quanto, dal complesso degli elementi raccolti in sede testimoniale il ruolo svolto dal ### presso la resistente non è risultato riconducibile a quello di un semplice dipendente così palesandosi un coinvolgimento dello stesso nei fatti di causa tale da privare di credibilità le dichiarazioni rese.   Basti richiamare, sul punto, quanto dichiarato dalla stessa teste di parte resistente ### “ ### infatti che il #### , il #### e il #### sono i titolari. Essi hanno una posizione paritaria all'interno della ### e si occupano allo stesso modo delle dipendenti e delle attività” ( cfr verbale di udienza del 12/12/2024). 
Le affermazioni di ### sono risultate, peraltro, le uniche discordanti avendo lo stesso dichiarato, in difformità oltre che ai teste di parte ricorrente anche alla teste ### che la formazione della ricorrente si era protratta per tutta la durata del rapporto. 
Posto ciò, dal complesso dell'attività istruttoria può dirsi provato che la ricorrente ha svolto la propria attività secondo un paradigma non conforme a quello della convenzione di tirocinio e, tanto, rimanendo assoggettata all'obbligo di osservare un certo orario e di seguire le direttive dei datori di lavoro, nonché restando assoggettata al controllo della società quanto alle modalità dell'espletamento dell' attività lavorativa. In particolare, dal tenore complessivo degli elementi raccolti si conclude per ritenere che la ricorrente abbia operato all'interno della ### al pari degli altri dipendenti, senza che possa apprezzarsi alcuna peculiarità nello svolgimento del rapporto in ragione della esistenza, sul piano formale, di un contratto non di lavoro subordinato, ma di tirocinio. 
Quanto alla individuazione del momento in cui il rapporto può dirsi essersi già svolto secondo lo schema della subordinazione, confrontando le dichiarazioni dei teste escussi non può che concludersi per ritenere che le dinamiche del tirocinio formativo fossero già state abbandonate alla fine del mese di novembre 2022. La teste ### in particolare, confermando la prospettazione attorea ha indicato come già, al momento del “ ### Friday” 2022 la ricorrente lavorasse al pari di tutti gli altri dipendenti e, analogamente, la ### ha dichiarato che la formazione non era durata più di 15 giorni iniziali e che, successivamente, la ricorrente espletava varie attività tra cui quelle finalizzate alla vera e propria vendita. 
Non scalfisce tale conclusione che la stessa ### potesse rivolgersi a colleghi di maggiore esperienza per ottenere indicazioni, anche eventualmente utilizzando la chat di gruppo, posto che la predetta dinamica appare comune alla generalità dei rapporti di lavoro e non vale a privare il rapporto della natura propria di un rapporto di lavoro subordinato, piuttosto che di formazione, per come emerso dal complesso degli atti di causa. 
Ritenuta, per quanto già osservato, l' inattendibilità del teste ### appaiono sul punto recessive e non idonee a ritenere che il rapporto abbia mutato sostanza solo nel mese di gennaio 2023, le sole dichiarazioni della teste ### peraltro al momento della testimonianza, ancora alle dipendenze della società . 
Appare, dunque, comprovata da dichiarazioni della cui genuinità non vi è ragione di dubitare per essere state rese da soggetti privi di interesse e, peraltro, già da tempo fuori dalle dinamiche aziendali, la tesi di parte ricorrente circa le caratteristiche dell'attività disimpegnata dalla ### già dal 25 novembre 2022.  4.2. Tanto premesso, va ulteriormente specificato che, nel caso in esame, trova pacifica applicazione il ### di ### per il settore ### - ### di ### circostanza che, peraltro, non risulta contestata dalla parte resistente. 
La ricorrente ha rivendicato il diritto ad essere inquadrata nel IV livello del suddetto ### in ragione delle mansioni effettivamente svolte nel corso del rapporto. 
Le attività concretamente espletate, per come confermate dagli stessi testi — quali la gestione autonoma dei rapporti con la clientela, la predisposizione e vendita di pacchetti turistici, l'inserimento dei dati nel sistema gestionale, i contatti con tour operator e la gestione degli acconti — appaiono effettivamente compatibili con il profilo professionale previsto per il IV livello contrattuale, con conseguente diritto della ricorrente alle differenze retributive maturate. 
In senso diverso non depone quanto eccepito dalla resistente circa l'assenza di esperienza della ### e la conseguente impossibilità, di attribuire alle mansioni eventualmente espletate la professionalità richiesta ai fini del riconoscimento del IV livello. 
Dalla declaratoria contrattuale, infatti, emerge che appartengono al IV livello del ### di settore “ … i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: - addetto ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche anche con mezzi di tariffazione automatica; […]” (cfr. art. 389 del ### cit.). 
Il concetto di “ mansione specifica” pare trascendere, con riferimento alla declaratoria di riferimento, dall'acquisizione di una data esperienza professionale, menzionando piuttosto la stessa declaratoria il possesso di conoscenze specialistiche “ comunque acquisite”.  5. Così delibato l'an, venendo al quantum della pretesa, si rileva che l'istante ha allegato in atti puntuale e dettagliata relazione contenente i conteggi relativi alle differenze retributive maturate. 
Tali conteggi non sono stati oggetto di specifica contestazione e possono, pertanto, essere posti a fondamento della decisione. 
Tanto in applicazione del consolidato e condivisibile principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. n. 9285 del 10/6/2003) secondo cui “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1, e art. 416 c.p.c., comma 3, con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”. 
Come ulteriormente precisato (Cass. sez. lav. n. 945 del 19/1/2006) infatti “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.” (cfr. da ultimo Cass. n. 4051/2011 secondo cui “la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva vincolando in tal senso il giudice e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”). 
Ne discende che, in accoglimento del ricorso la resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 13.282,07 e nel dettaglio : euro 284,13 a titolo di differenze per il mese di novembre 2022; euro 1.477,49 a titolo di differenze per il mese di dicembre 2022; euro 1 23,12 a titolo di differenze 13esima 2022; euro 1447,49 × 5 a titolo differenze per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023; euro 1.193,36 a titolo di differenze per il mese di giugno 2023, euro 8 61,87 a titolo di ratei n. 7 14esima 2023; euro 7 38,75 a titolo di ratei 6 13esima 2023. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 6. Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva nei confronti dell'### a fronte di retribuzioni spettanti per l'anno 2022 e 2023 (cfr. ricorso notificato all'### in data ### come da deposito di pari data), in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti sulla retribuzione spettante alla ricorrente, la società convenuta va condannata al versamento all'ente previdenziale dei contributi omessi per l'attività lavorativa svolta dal 25/11/2022 al 23/6/2023 (cfr. Cass. n. 19398/2014 e Cass. n. 14853/2019).  7. Per tutto quanto esposto e considerato, in conclusione, parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente per le causali di cui in parte motiva della complessiva somma di euro 13.282,07. A tale importo dovranno aggiungersi rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., nonché la contribuzione previdenziale non versata. 
Resta assorbita qualsiasi diversa questione, ivi compresa la domanda spiegata dalla ricorrente in via subordinata.  8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei minimi tariffari in ragione della complessità della controversia e, ulteriormente, applicata la maggiorazione del 10% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali nel ricorso introduttivo ( articolo 4 comma 1 bis D.M 55/14 come modificato successivamente) . 
Le spese possono, invece, essere compensate nei confronti di ### in ragione della natura della partecipazione di ### al giudizio e la posizione processuale rivestita dall'### P.Q.M.  definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata; disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa; condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, per le causali di cui in parte motiva al pagamento in favore di ### della somma di €.13.282,07 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione sino al soddisfo; condanna la ### s.r.l. a versare all'### i contributi previdenziali omessi in relazione alle differenze retributive di cui in parte motiva ; condanna ### s.r.l al pagamento delle spese di lite in favore di ### che liquida, complessivamente, in euro 3.000,00, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge; compensa le spese nei rapporti con #### 15/10/2025 ### Dott.ssa

causa n. 11952/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Federica Amoroso

M
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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 598/2025 del 06-04-2025

... congiunto nel corso dell'intero rapporto di lavoro ed all'indebito arricchimento del ### il danno morale ex articolo 2059 c.c. era quantificato in € 450.000,00. Tanto premesso concludevano: a) dichiarare che fra ### e ### era intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) dichiarare il diritto del de cuius ad essere inquadrato, fin dall'inizio, nel livello “operaio qualificato/#### livello 2° ex operaio qualificato” del ### “### Operai”; c) dichiarare l'insufficienza della retribuzione percepita nel corso del rapporto di lavoro da ### d) dichiarare la responsabilità, ex articoli 2043 e 2059 c.c., del ### per i fatti illeciti descritti; e) condannare il ### al pagamento, in proporzione della quota ereditaria, a titolo di differenze retributive e per il risarcimento del danno patrimoniale iure hereditatis, a ### della somma di € 305.256,95 ed a #### e ### della somma di € 122.102,78 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; f) condannare il ### al risarcimento del danno morale iure hereditatis quantificato per ### nella somma di € 150.000,00 e per #### e ### nella somma di € 60.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria ed (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### E ### composta dai signori magistrati: Dott. ### rel. 
Dott.ssa #### all'udienza del 12 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 2411/2022 del ### - ### e ######## Caka, tutti in qualità di eredi legittimi di ### rappresentati e difesi dagli avv.ti #### e ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima sito in #### 9; #### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### ed ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in #### 44; INPS - ### della ### rappresentato e difeso dall'avv.  ### e con lei elettivamente domiciliato in #### 29, presso gli uffici dell'avvocatura distrettuale dell'### APPELLATI ####
I.accertare e dichiarare, per tutti i suesposti motivi, che tra il #### ed il #### titolare dell'omonima ditta, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, senza soluzione di continuità dal 01/05/1995 al 07/06/2018, stante la nullità dei contratti a tempo determinato medio tempore intercorsi dal 01/05/1995 al 14/01/2012; II. accertare e dichiarare, sulla base della qualità dell'attività lavorativa prestata il diritto del #### ad essere inquadrato nel livello “operaio qualificato/#### livello 2° ex operaio qualificato” del ### “### Operai” e dei “### di lavoro della ### di ### operai agricoli” medio tempore succedutisi, e ciò a far data dal 01/05/1995 al 07/06/2018; III. accertare e dichiarare sulla base della qualità e quantità dell'attività lavorativa prestata per tutto l'arco temporale dal 01/05/1995 al 07/06/2018, ai sensi dell'art. 36 della ### e dei ### applicabili “### Operai” e dei “### di lavoro della ### di ### operai agricoli” medio tempore succedutisi, l'insufficienza della retribuzione percepita dal #### IV. accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2043 c.c., 2059 c.c., la responsabilità del #### per i fatti illeciti avanti descritti commessi in danno del #### astrattamente riconducibili anche alla fattispecie di reato ex art. 603 bis. c.p.; V. Condannare il #### titolare dell'omonima ditta, al pagamento in favore degli appellanti a titolo di differenze retributive ed anche per il risarcimento del danno patrimoniale iure hereditatis da fatto illecito ex art. 2043 c.c., della somma di € 825.960,21 ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; VI. Condannare il #### al risarcimento in favore degli appellanti a titolo di danno morale iure hereditatis ex art. 2059 c.c. da fatto illecito della somma di € 390.000,00, o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; VII. condannare ### titolare dell'omonima ditta, al versamento presso l'### di tutti i contributi assicurativi e previdenziali dovuti e non corrisposti sulle differenze retributive accertate in sentenza, salvo il risarcimento dei danni, e di conseguenza; VIII. Dichiarare l'### - ### della ### - in persona del suo legale rapp.te pro tempore, tenuto a ricostituire la posizione previdenziale del ####
IX. Con condanna dell'appellato ### al pagamento delle spese legali determinate in base al D.M. 55/2014 sullo scaglione di valore di causa.  ###.In riforma dell'impugnata sentenza, condannare l'appellato ### al pagamento della somma di € 84.721,30 dei quali € 46.168,09 per straordinario feriale diurno, € 32.900,47 per straordinario festivo diurno ed € 5.652,74 per TFR oltre interessi legali sulle somme rivalutate. 
II. Condannare l'appellato ### al pagamento delle spese di lite in favore dei sottoscritti difensori antistatari da liquidarsi nella complessiva somma di € 29.132,20. Con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di giudizio, con attribuzione.  #### la Corte adìta, contrariis reiectis: Nel merito: In via principale: ### il gravame avanzato dai ricorrenti avverso i capi della sentenza, che controparte ha impugnato in quanto infondato in fatto e diritto e comunque inammissibile ed improponibile. 
In via subordinata: ### denegata ipotesi di ritenuto accoglimento del gravame avverso il capo della sentenza di primo grado che ha pronunciato l'intervenuta decadenza e prescrizione delle domande relative ai contratti otd sottoscritti dalle parti e/o nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di dichiarare intervenuto dal 1995 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time, rigettare le pretese di parte appellante ed operare il computo del risarcimento dovuto ai sensi di legge e quindi sulla scorta del disposto di cui all'art 32 comma 5, con decorrenza dal gennaio 2004 per le motivazioni di cui alla premessa. 
In via ulteriormente subordinata e gradata: ### inconcessa ipotesi in cui la Corte adìta ritenesse di liquidare l'eventuale dovuto sulla scorta delle pregresse retribuzioni, asseritamente non corrisposte per straordinari, lavoro in giorni festivi e ferie asseritamente non godute, determinare il quantum sulla scorta delle statuizioni della sentenza di primo grado per le motivazioni tutte di cui alla premessa, respingendo in punto il gravame. 
Con vittoria delle spese del grado.  #### l'###ma Corte adita: - in via principale, decidere come di giustizia sulla domanda proposta dall'appellante nei confronti del convenuto datore di lavoro e - ove accertata, all'esito dell'istruttoria, la sussistenza del rapporto di lavoro come qualificato da parte ricorrente e del diritto alle differenze retributive - condannare il convenuto stesso a pagare all'### i contributi previdenziali omessi, nonché le relative sanzioni aggiuntive, civili ed amministrative, entro i limiti della prescrizione, rimettendo all'### l'esercizio del potere in ordine alla quantificazione delle somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive, - in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento dell'appello, condannare gli appellanti, sig.ri ####### in qualità di eredi legittimi di ### ciascuno pro quota, al pagamento nei confronti dell'### della somma complessiva di €. 51.179,69 a titolo di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola indebitamente versata dall'### previdenziale al sig. ### - qualora la sentenza di primo grado venga riformata, tenere comunque indenne l'### da qualunque condanna, con assolvimento da ogni onere. 
Con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da porre a carico della parte soccombente. 
Fatto e diritto 1. ###### in qualità di eredi legittimi, rispettivamente moglie e figli di ### ricorrevano al giudice del lavoro del Tribunale di ### allegando quanto segue: - ### proveniente dalla regione del ### era emigrato in ### nel 1992, poi raggiunto dalla sua famiglia a gennaio del 1993; - dopo una serie di lavori saltuari, aveva trovato una stabile occupazione come operaio agricolo presso l'azienda di ### esercente attività di “coltivazioni agricole di cereali e seminativi associate all'allevamento ovino”, ove aveva prestato attività lavorativa subordinata dal 1° maggio 1995 al 7 giugno 2018, data in cui era rimasto vittima di un infortunio mortale sul lavoro; - era stato assunto il 1° maggio 1995 con un contratto di lavoro a tempo determinato full time ed inquadrato quale ### “### Comune”, di cui al C.C.N.L. “### Operai” ed aveva prestato la propria attività, sino al 14 gennaio 2012, in forza di una serie di rapporti di lavoro a tempo determinato, sebbene nel periodo avesse svolto l'attività lavorativa senza alcuna soluzione di continuità; - nell'ambito dei suddetti rapporti di lavoro a tempo determinato, annualmente, il de cuius aveva fruito di più periodi di disoccupazione agricola, percependo dall'### la relativa indennità, considerata dal datore in conto del salario dovuto, ciò nonostante il contemporaneo ed ininterrotto svolgimento dell'attività lavorativa; - in data 14 gennaio 2012 era stato poi regolarizzato con un contratto a tempo indeterminato full time ed inquadrato quale operaio comune del ### “### Operai”; - da maggio 1995 e sino al 2008 ### aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del resistente nelle terre site su strada ### in ### ove aveva alloggiato con tutta la famiglia in un container/prefabbricato di circa 60 mq posto all'interno dell'azienda agricola, con un minimo servizio igienico, senza acqua corrente sostituita da una cisterna d'acqua, e senza riscaldamenti; - successivamente, dalla fine del 2008 e sino al 2018, ### aveva prestato la propria attività lavorativa nelle terre dell'azienda agricola site in località ####; - per tutta la durata del rapporto lavorativo, dal 1° maggio 1995 al 7 giugno 2018, ### aveva lavorato 7 giorni a settimana dalle ore 04.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20 durante il periodo invernale, mentre nel periodo estivo (giugno - agosto), oltre al precedente orario aveva svolto attività lavorativa anche dalle ore 22.00 alle ore 02.00; - aveva lavorato indistintamente in tutti i giorni festivi dell'anno incluse le domeniche, ##### non aveva mai usufruito delle ferie, di permessi retribuiti e non, né gli era mai stata corrisposta alcuna indennità sostitutiva e l'indennità di malattia nei relativi periodi, non aveva mai percepito tredicesima e quattordicesima mensilità, né festività; nulla aveva mai percepito a titolo di lavoro straordinario feriale diurno, di lavoro straordinario feriale notturno, di lavoro straordinario festivo diurno e di straordinario festivo notturno; - il rapporto di lavoro di ### era cessato in data 7 giugno 2018, a seguito di un infortunio mortale sul lavoro; - alla cessazione del rapporto nulla era stato corrisposto agli eredi a titolo di t.f.r. e competenze di fine rapporto; - con nota del 6 agosto 2018 i ricorrenti avevano richiesto il pagamento di tutte le differenze retributive, maturate e non corrisposte, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva. 
Tanto premesso in fatto, ed inseriti nel ricorso i conteggi delle differenze retributive reclamate, complessivamente quantificate in € 915.770,84, in diritto deducevano: a) sulla natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto intercorso dal 1° maggio 1995 al 7 giugno 2018 fra il de cuius ed il ### con diritto all'inquadramento nel livello di “operaio qualificato/#### livello 2° ex operaio qualificato, tempo indeterminato” del ### per i dipendenti delle imprese agricole; b) sul diritto iure hereditatis al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal loro congiunto a seguito del sistematico sfruttamento lavorativo da parte del ### che lo aveva fatto alloggiare insieme a tutta la famiglia in un container privo dei servizi essenziali, che lo aveva fatto lavorare 7 giorni su 7, anche nelle festività, con orari di gran lunga superiori a quelli previsti dalla vigente legislazione, senza mai un giorno di riposo, corrispondendogli una retribuzione di gran lunga inferiore a quella dovuta; i fatti descritti integravano la fattispecie di cui all'articolo 603 bis c.p. nella nuova formulazione; il danno patrimoniale ex articolo 2043 c.c. subito dal de cuius ammontava a € 915.770,84, pari alle differenze retributive maturate dal congiunto nel corso dell'intero rapporto di lavoro ed all'indebito arricchimento del ### il danno morale ex articolo 2059 c.c. era quantificato in € 450.000,00. 
Tanto premesso concludevano: a) dichiarare che fra ### e ### era intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) dichiarare il diritto del de cuius ad essere inquadrato, fin dall'inizio, nel livello “operaio qualificato/#### livello 2° ex operaio qualificato” del ### “### Operai”; c) dichiarare l'insufficienza della retribuzione percepita nel corso del rapporto di lavoro da ### d) dichiarare la responsabilità, ex articoli 2043 e 2059 c.c., del ### per i fatti illeciti descritti; e) condannare il ### al pagamento, in proporzione della quota ereditaria, a titolo di differenze retributive e per il risarcimento del danno patrimoniale iure hereditatis, a ### della somma di € 305.256,95 ed a #### e ### della somma di € 122.102,78 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; f) condannare il ### al risarcimento del danno morale iure hereditatis quantificato per ### nella somma di € 150.000,00 e per #### e ### nella somma di € 60.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; g) condannare il ### al versamento all'### di tutti i contributi assicurativi e previdenziali dovuti e non corrisposti sulle differenze retributive accertate in sentenza.  2. Si costituiva ### contestando il ricorso e deducendo quanto segue: - l'azienda era dedita all'allevamento di due razze di ovini: pecore sarde e pecore ### allevate separatamente in due distinti lotti di terreno; - ### aveva lavorato da maggio 1995 in qualità di operaio comune con contratti a tempo determinato (###, usufruendo della disoccupazione agricola nelle giornate in cui non prestava attività; - il 22 dicembre 2003 era stata sottoscritta in sede sindacale una dichiarazione con cui le parti avevano dato atto della regolarità delle retribuzioni e del rapporto in essere fino ad allora; - dopo un periodo in cui era ritornato in ### dal 2004 alla fine del 2011 tra le parti erano intercorsi solo contratti a tempo determinato; - dal 14 gennaio 2012 aveva assunto il ### con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di bracciante agricolo a tempo pieno, ### di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, liv. ###, per la cura delle pecore sarde nei terreni di ### - durante il periodo estivo, nel quale il lavoro si riduceva, erano impiegati di solito due operai, oltre ### invece nel periodo invernale erano impiegati circa tre operai per gregge; - l'attività lavorativa del ### dal 14 gennaio 2012 si sostanziava nella cura delle pecore sarde e nella loro mungitura, con orari di lavoro variabili a seconda del periodo dell'anno: nel periodo invernale, da novembre a giugno, si occupava della mungitura meccanica due volte al giorno e tale attività poteva svolgersi dal lunedì al sabato dalle ore 5,30 alle 8,00 e dalle 15,30 alle 17,30; durante il periodo estivo, da luglio a ottobre, durante il quale non si effettuava la mungitura, l'attività si sostanziava nel controllare gli animali e fornire loro cibo e acqua e si protraeva dal lunedì al sabato per circa 3 ore al giorno, di solito la mattina; - il ### non si occupava della cura degli agnelli; sporadicamente si era recato alla ### viterbese per prendere il mangime; non si occupava della cura e della somministrazione dei farmaci agli ovini, che era affidata ai veterinari; non si occupava della pulizia del terreno con il trattore, della sarchiatura, della semina e della falciatura e della raccolta del fieno, compiti svolti dal titolare dell'azienda; - all'inizio del rapporto di lavoro il ### era residente a ### il container gli era stato fornito dal ### su richiesta del dipendente, come appoggio giornaliero per evitare di rientrare a casa durante i periodi di pausa; era dotato di tutti i comfort, compreso il condizionatore, i servizi igienici con acqua corrente e potabile e stufa a legna; non erano mai stati autorizzati altri usi; - il ### aveva sempre usufruito delle ferie, come risultava dalle buste paga (di solito nel mese di agosto); - il ### per arrotondare lo stipendio, si era offerto di svolgere lavori di piccola manutenzione (riparazione dei recinti, potatura di alberi, aiuto nella semina) pattuendo un compenso aggiuntivo; aveva chiesto ed ottenuto un contributo spese per l'affitto dell'abitazione di ### di circa 300 euro al mese; - per le mansioni di cui al contratto di lavoro era stato regolarmente retribuito come da busta paga; aveva usufruito di un furgone di proprietà aziendale anche per esigenze di vita privata, compreso l'accompagnamento delle figlie a scuola e dei familiari alle visite mediche; - l'azienda convenuta operava nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro ed aveva adottato un documento di valutazione rischi (### a norma di legge; inoltre era attenta nella formazione e nella preparazione dei suoi lavoratori; infatti, anche il ### aveva partecipato ad appositi corsi di aggiornamento conseguendo anche l'abilitazione all'uso di trattori agricoli e forestali gommati e a cingoli; - l'infortunio mortale del ### si era verificato in un luogo estraneo alla sua attività lavorativa, nei pressi del capannone di ricovero delle pecore ### in ### del ### 1, allorché aveva messo in moto un trattore in disuso da anni, di proprietà del padre del ### mentre quelli in uso erano tutti nuovi e regolarmente registrati; - dopo la morte del ### il ### aveva corrisposto alla di lui moglie ### un assegno circolare di € 10.000,00 a titolo di TFR e competenze di fine rapporto, arrotondato per eccesso, oltre ad un assegno di € 4.000,00 intestato direttamente all'agenzia funebre ### che si era occupata del funerale e del trasporto della salma in ### aveva inoltre pagato i biglietti aerei per la figlia #### e per il nipote ### aveva perfino affittato un pulmino e guidato fino in ### per portare la moglie, il figlio ### la nuora e le tre nipoti. 
Ha pertanto concluso chiedendo "In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza per mancata impugnazione del termine sui contratti a tempo determinato fino al 31.12.2011; nel merito, respingere integralmente le avverse pretese in quanto nulle, inammissibili e comunque infondate.”.  3. L'### chiamato in giudizio per la domanda di versamento dei contributi previdenziali, si costituiva rivendicando - ove accertata all'esito dell'istruttoria la sussistenza di differenze retributive - il diritto al pagamento dei contributi omessi, nonché delle relative somme aggiuntive, nei limiti della prescrizione. 
Rammentava, inoltre, l'avvenuta percezione, da parte del ### della complessiva somma di €. 51.179,69 a titolo di disoccupazione agricola per la quale, in caso di accoglimento della richiesta di accertamento dell'unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, formulava domanda riconvenzionale per ottenerne la restituzione da parte dei ricorrenti, ciascuno pro quota, in qualità di eredi legittimi del ### 3.1. Alla domanda riconvenzionale replicavano i ricorrenti eccependo, in primis, l'intervenuta prescrizione del diritto al recupero dell'indebito e proponendo, poi, una reconventio reconventionis per sentir condannare il ### al pagamento in loro favore di tutte quelle somme che gli stessi, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, fossero tenuti a ripetere all'### 4. Il processo era istruito con i documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prova testimoniale. 
All'esito, con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di ### in parziale accoglimento della domanda, accertava e dichiarava che tra ### e ### era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time dal 14 gennaio 2012 al 7 giugno 2018 per lo svolgimento di mansioni riconducibili all'inquadramento di “operaio qualificato/#### livello 2° ex operaio qualificato” del ### “### Operai” e dei “### di lavoro della ### di ### operai agricoli” e, per l'effetto, condannava il ### al pagamento in favore dei ricorrenti, in qualità di eredi, della complessiva somma, a titolo di differenze retributive, di € 64.376,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ed oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva, respingendo per il resto il ricorso; dichiarava compensate per due terzi le spese di lite tra le parti e condannava il ### al pagamento del terzo residuo liquidato in complessivi € 4.252,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge. 
Il Tribunale motivava la decisione sui seguenti rilievi: - i contratti a termini e le relative clausole temporali non erano mai stati formalmente contestati ed anche l'allegazione di una prestazione lavorativa continuativa ed ininterrotta, comprensiva dei periodi intercorrenti tra un contratto a tempo determinato e l'altro, non aveva trovato puntuale ed utile riscontro probatorio; pertanto, in difetto di atti interruttivi, era maturata la prescrizione per qualsiasi credito antecedente all'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato del 14 gennaio 2012; - per quanto riguardava l'orario di lavoro, nel periodo di assunzione con contratto a tempo indeterminato, dal complesso delle prove testimoniali, non sempre tra loro combacianti, si poteva ritenere provata una prestazione lavorativa di otto ore al giorno per sette giorni, per un totale di 56 ore settimanali, ciò che induceva a quantificare in 12 ore settimanali l'ammontare del lavoro straordinario diurno (per il quale era prevista la maggiorazione del 25%) e in minimo 8 ore a settimana il lavoro straordinario festivo (per il quale era prevista la maggiorazione del 35%); - per quanto riguardava l'inquadramento, le mansioni svolte in via prevalente dal de cuius, e segnatamente quelle di mungitura e governo degli animali, giustificavano la pretesa di inquadramento come operaio qualificato nell'### 2 livello 2°, anziché nell'### 3^ relativa alla mera attività di pastore quale addetto al pascolo degli animali; - dai conteggi allegati risultava che il ### aveva costantemente percepito una retribuzione superiore anche al livello rivendicato, mentre residuava un credito a suo favore a titolo di festività e mensilità aggiuntive, lavoro straordinario diurno e festivo e t.f.r., per il totale di € 64.376,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; - non ricorrevano i presupposti dell'ipotesi di reato riconducibile all'articolo 603 bis c.p.  perché l'interpretazione della fattispecie offerta dalla Suprema Corte induceva a ritenere che non qualsiasi difformità della retribuzione dalle previsioni collettive, non ogni violazione di disposizioni riguardanti l'orario di lavoro o il riposo settimanale potessero ritenersi sufficienti ad integrare il reato se la condotta datoriale non desse consapevolmente e volontariamente luogo ad un eclatante pregiudizio per il lavoratore e ad un rilevante assoggettamento alle volontà datoriali, reso palese dalle circostanze complessive delle condizioni di lavoro e di vita del lavoratore in stato di bisogno. La prova assunta non dava ragione dell'esistenza di tali condizioni.  5. Avverso tale decisione propongono l'odierno appello gli originari ricorrenti sulla base di otto motivi d'impugnazione, cui resiste ### Si costituisce anche l'### riportandosi alle difese già avanzate nel primo grado ed evidenziando che, stante l'avvenuta interruzione della prescrizione con la notifica del ricorso in data 24 gennaio 2019, i contributi fino a tutto il 2013 sono prescritti. Reitera, poi, condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale, la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito pagamento della disoccupazione agricola.  6. Con il primo motivo d'impugnazione gli odierni appellanti censurano la decisione del Tribunale di ### nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il periodo dal 1995 al 2012.
Rappresentano di avere richiesto, fin dall'atto introduttivo, l'accertamento dell'unicità del rapporto dal 1995 al 2018 e tale domanda, per giurisprudenza consolidata, si caratterizzerebbe come una azione di nullità imprescrittibile. 
Lamentano che il Tribunale abbia dato per scontata la regolarità dei predetti contratti a tempo determinato senza tener conto che il ### non li ha prodotti in giudizio. Stante la forma scritta richiesta a pena di nullità, il rapporto dovrebbe intendersi fin dall'inizio costituito a tempo indeterminato.  6.1. Il motivo d'appello è infondato. 
La Corte di Cassazione afferma, con consolidato orientamento, che <<La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, quale prevista dalla legge n. 230 del 1962, non trova applicazione nel caso di rapporti di lavoro agricolo atteso che l'art. 6 della legge medesima deve essere interpretato estensivamente nel senso che - nell'escludere espressamente dalla disciplina da quest'ultima legge dettata i salariati fissi <<comunque denominati>>, tipici lavoratori a tempo determinato, secondo la contrattazione collettiva di categoria dell'epoca, ai quali la precedente disciplina speciale aveva approntato, al fine di assicurare una certa stabilità del rapporto, una specifica tutela prescrivendo (con norma a carattere inderogabile) una durata del rapporto non inferiore a due annate agrarie (legge 533 del 1949) e fissando in pari durata il rinnovo in caso di mancata disdetta (legge n. 1161 del 1955) - si riferisce, al di là del suo tenore letterale, a maggior ragione anche ai braccianti, sia avventizi che giornalieri, caratterizzati dalla intrinseca precarietà e dalla saltuarietà dell'occupazione, ed in generale a tutti gli altri lavoratori a termine operanti nel medesimo settore dell'agricoltura e variamente denominati dalla contrattazione collettiva (nazionale e territoriale) di categoria (quali gli operai fissi, i braccianti fissi, i braccianti semifissi, gli obbligati, i giornalieri di campagna), a nulla rilevando che l'elencazione contenuta nell'articolo unico del d.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525, attuativo dell'art. 1, comma secondo, lett. a), legge n. 230 del 1990, cit., contemplava alcune ipotesi di lavori stagionali in agricoltura che legittimavano l'apposizione del termine al contratto di lavoro, atteso che la successiva normativa ampliativa dell'area di applicazione del contratto a termine (art. 8 bis D.L. n. 17 del 1983, conv. in legge n. 79 del 1983; art. 23, comma primo, l. n. 56 del 1987) non contiene alcuna limitazione al lavoro stagionale agricolo. Consegue che non trova applicazione, tra l'altro, la prescrizione dell'atto scritto per l'apposizione del termine al contratto di lavoro (ai sensi dell'art. 1 legge n. 230 del 1990, cit.), ma operano le formalità procedurali e le prescrizioni dettate in tema di collocamento dei lavoratori agricoli (legge n. 83 del 1970, cit., e succ. mod.), parimenti dirette a tutelare questi ultimi, in quanto onerano il datore di lavoro di indicare la durata del rapporto nella sua richiesta all'### del lavoro ed assicurano al lavoratore la comunicazione dell'atto di avviamento.>> (Cass. sez. un., 265/1997; Cass. 11361/2004).  ### dei rapporti di lavoro agricolo dalla disciplina generale concernente il contratto a termine - stante l'esistenza di una apposita normazione diretta a regolare il settore - è stata confermata anche dalla legge 368/2001 che all'articolo 10, comma 2 prevede che “### esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375”. 
Il richiamato articolo 12, comma 2, del d.lgs. 375/1993 detta una definizione estremamente ampia dell'operaio a tempo determinato in agricoltura, prevedendo al riguardo che “Ai fini della distinzione di cui al comma 1 le locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e categorie similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge ed atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a tempo indeterminato, ferma restando per ogni altra locuzione l'equivalenza a quella di operaio a tempo determinato.”.  ### sostanza, la locuzione di operaio a tempo indeterminato abbraccia una categoria residuale comprensiva, come affermato dalla giurisprudenza, di “tutti gli altri lavoratori a termine operanti nel medesimo settore dell'agricoltura e variamente denominati dalla contrattazione collettiva (nazionale e territoriale) di categoria”. 
Per tale tipologia di lavoratori non necessita, ai fini della validità dell'apposizione del termine, la stipula del contratto in forma scritta: tale necessità era già esclusa dalla legge 230/62 e l'esclusione è stata ribadita anche dal d.lgs. 368/2001 che, nel dare attuazione interna alla direttiva 1999/70/CE, ha tenuto conto della peculiarità del lavoro in agricoltura, legato alla stagionalità, alle differenti colture, alle variazioni climatiche, alle intemperie improvvise, ecc., ragion per cui la temporaneità della prestazione costituisce la norma. 
La tutela dei lavoratori a tempo determinato in tale settore non si esplica, quindi, attraverso la forma contrattuale, bensì attraverso le formalità procedurali e le prescrizioni dettate in tema di collocamento dei lavoratori agricoli previste, da ultimo, dal già richiamato d.lgs.  375/1993. 
Parte appellante richiama, a sostegno della tesi della necessità dell'atto scritto, tre pronunce della Suprema Corte (Cass. 27974/2018, Cass. 15494/2011, Cass. 17222/2020) che, però, non sono conferenti al presente giudizio perché riguardano rapporti di lavoro a tempo determinato in settori estranei all'agricoltura.
Anzi, al contrario di quanto asserito dagli odierni appellanti, le richiamate pronunce 15494/2011 e 17222/2020, concernenti rapporti di lavoro a termine alle dipendenze di ### di bonifica, confermano che i contratti a termine nel settore agricolo non sono soggetti alla forma scritta a pena di nullità: la Corte Suprema, infatti, ha ritenuto infondato il ricorso <<alla luce del principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale al rapporto di lavoro dei dipendenti dei consorzi di bonifica è applicabile la disciplina sui contratti a termine di cui alla legge n. 230 del 1962, e in particolare la prescrizione dell'atto scritto a norma dell'art. 1, poiché la disposizione dell'art. 6, che esclude dalla disciplina della stessa legge i rapporti tra "datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi comunque denominati" (e - in base ad una necessaria interpretazione estensiva - tutti i lavoratori agricoli), è applicabile ai lavoratori alle dipendenze di imprese definibili come agricole a norma dell'art. 2135 c.c., mentre gli enti di bonifica (anche se talvolta ricondotti dalla legge al settore agricolo ai fini previdenziali) non sono imprenditori agricoli, perseguendo fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte strumentali all'agricoltura>>. 
Dall'estratto contributivo in atti risulta che ### ha lavorato, fino al 31 dicembre 2011, come operaio agricolo a tempo determinato e, nei periodi in cui non prestava attività, ha percepito l'indennità di disoccupazione agricola. 
A fronte di tali risultanze documentali, sarebbe stato onere dei ricorrenti dare la prova rigorosa dell'unicità del rapporto di lavoro intercorso tra il de cuius ed il ### Il primo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.  7. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti censurano il capo della decisione che ha accertato che la prestazione lavorativa continua ed ininterrotta, comprensiva anche dei periodi tra un contratto a tempo determinato e l'altro, non ha trovato riscontro probatorio. 
Osservano, al riguardo, che dalle deposizioni rese dai testimoni ###### e ### l'assunto dei ricorrenti era risultato pienamente dimostrato. 
Evidenziano che il giudice di primo grado ha ritenuto raggiunta la prova di una prestazione lavorativa abituale di 7 giorni a settimana, per un totale di 56 ore settimanali, dal 2012 al 2018 e che a tale conclusione è giunto sulla base delle deposizioni testimoniali che hanno riferito che il ### provvedeva alla mungitura di circa 1000 pecore per due volte al giorno per 12 mesi all'anno.
Rappresentano, quindi, che avendo l'attività di mungitura carattere continuativo e non stagionale, necessariamente il ### aveva svolto continuativamente la medesima mansione anche nel periodo anteriore al 2012. 
Rappresentano che la mungitura e cura del bestiame deve esser costante e continua tutto l'anno ed è incompatibile con una sospensione dell'attività lavorativa per disoccupazione agricola.  7.1. Il motivo d'appello è infondato.  ### delle deposizioni testimoniali richiamate dagli appellanti non conferma l'asserita unitarietà del rapporto di lavoro anche in data antecedente al 14 gennaio 2012. 
Il testimone ### ha dichiarato: “### operaio agricolo a tempo indeterminato alle dipendenze di ### e di ### Abito vicino alle proprietà di ### e mi è capitato di vedere ### (da tutti conosciuto come ### lavorare sui suoi terreni: lo incontravo spesso e ci parlavo spesso del lavoro. Ci avrà lavorato per una ventina d'anni; mi risulta che ciò sia avvenuto in modo ininterrotto fatta eccezione per i periodi di ferie. Il lavoratore mi disse che durante il rapporto di lavoro in alcuni periodi costui percepiva anche l'indennità di disoccupazione; non ho mai saputo se tale indennità fosse computata o meno nella retribuzione. Non so dire se ciò sia avvenuto per una o più volte. Posso però confermare che nell'occasione in cui ne ebbi a parlare con ### egli lavorava contestualmente con ### Non sono in grado di collocare temporalmente la circostanza.”. 
La dichiarazione è generica, proveniente da un soggetto che non lavorava nella stessa azienda agricola, ma che abitava nelle vicinanze della proprietà del ### e, per tale ragione, gli era “capitato di vedere Kryezi” lavorare sui terreni dell'appellato. 
Anche il riferimento alla percezione dell'indennità di disoccupazione in costanza di rapporto lavorativo è ininfluente, trattandosi di circostanza appresa de relato - peraltro dal diretto interessato - che, comunque, non può nemmeno essere chiamato a conferma. 
Anche l'affermazione che il ### avrebbe lavorato ininterrottamente per circa venti anni costituisce una mera valutazione personale del testimone (“mi risulta”), non suffragata da alcun elemento riferito nella deposizione, peraltro contraddetta dalla deposizione del testimone ### anch'esso abitante a circa 200 metri dall'azienda del ### e dai suoi pascoli in località ### che ha affermato che più spesso vedeva il ### sui terreni dell'azienda ### (quindi, non su quelli del ### come riferito dall'altro testimone ### e che su detti terreni il ### teneva le pecore al pascolo per circa un mese, per poi spostarsi su altri terreni sempre di proprietà ### siti a ### ove non aveva modo di vederlo lavorare. 
In definitiva, né il testimone ### né il testimone ### hanno visto per 20 anni il ### lavorare continuativamente ed ininterrottamente per l'impresa ### Il testimone ### poi, dipendente della ditta ### ha dichiarato di avere visto il ### pascolare le pecore sui terreni di proprietà ### siti in località ### ed a ### e che lavorava sette giorni la settimana, ma nulla ha riferito su una eventuale prestazione lavorativa ininterrotta anche nel periodo in cui il ### ha prestato attività con contratti a termine. 
Anche il testimone ### nulla ha riferito sulla ininterrotta continuità del rapporto di lavoro anche negli anni in cui il ### ha lavorato con contratti a termine. 
Peraltro, il testimone svolge attività lavorativa con mansioni di autista alle dipendenze dell'impresa di trasporto pubblico ### ragione per cui vedeva il ### la mattina intorno alle 4.30 nei pressi dell'aeroclub, quando si recava a lavoro, mentre era intento alla mungitura delle pecore. 
Si tratta, quindi, di una conoscenza dei fatti superficiale, come confermato dalla circostanza che non ha saputo rispondere sugli orari di lavoro osservati dal de cuius, né se fruisse di ferie. 
La testimone ### ha dichiarato: “E' stato il ricorrente a riferirmi di aver percepito la disoccupazione agricola nei primi anni del rapporto in cui era assunto a tempo determinato; anche in quel periodo era occupato tutti i giorni per l'intero anno e percepiva regolarmente la retribuzione. Anzi non so dire se percepisse la retribuzione, confermo però che in quel periodo percepisse la disoccupazione agricola. ADR: non ricordo quando il ricorrente ebbe a riferirmi le circostanze or ora riferite.”. 
Quest'ultima deposizione è priva di valore probatorio. La testimone richiama una circostanza asseritamente narratale dal ### - che non può essere chiamato a conferma - riferita ad un periodo indeterminato (“nei primi anni del rapporto”), senza una precisa collocazione temporale (la testimone non ricorda quando il ### le avrebbe riferito il fatto), senza una altrettanto precisa collocazione all'interno del dialogo in cui sarebbe avvenuta la rivelazione (di cosa stavano parlando, perché il ### le rivelò la circostanza), caratterizzata da ricordi confusi (la testimone prima riferisce che nel medesimo periodo il ### avrebbe percepito la retribuzione, poi smentisce ed afferma che non sa se la percepisse).
In sostanza, merita piena condivisione la valutazione del Tribunale di ### che l'allegazione dell'avvenuto svolgimento di una prestazione lavorativa continua ed ininterrotta, comprensiva anche dei periodi tra un contratto a tempo determinato e l'altro, non abbia trovato riscontro probatorio. 
Non merita nemmeno di essere condivisa l'affermazione che, essendo la mungitura un'attività a carattere continuativo e non stagionale, necessariamente il ### avrebbe dovuto svolgere continuativamente la medesima mansione anche nel periodo anteriore al 2012: infatti, ciò che ha carattere continuativo è l'attività, non necessariamente il soggetto che la esercita. Nulla esclude, infatti, in difetto di una prova sulla continuazione ininterrotta del rapporto di lavoro, che nei periodi di disoccupazione agricola l'attività fosse svolta da altro dipendente dell'impresa ### 7.2. Anche il secondo motivo d'appello è, quindi, infondato.  8. Con il terzo motivo d'impugnazione gli appellanti censurano la dichiarata prescrizione, da parte del Tribunale di ### dei crediti afferenti le differenze retributive dal 1995 al 31 dicembre 2011. 
Censurano tale capo della decisione osservando che la sussistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro dal 1° maggio 1995 al 7 giugno 2018 esclude che possa essersi verificata la prescrizione. 
Rilevano, inoltre, che il ### nella memoria difensiva di primo grado non avrebbe eccepito la prescrizione, bensì la decadenza dall'impugnazione dei rispettivi contratti a termine. 
Osservano che l'articolo 32 della legge 183/2010 non è applicabile ai contratti a termine in agricoltura, perché la disposizione fa chiaramente riferimento alle norme del d.lgs. 368/2001 che non trovano applicazione al lavoro agricolo. 
Evidenziano, infine, che trattandosi di rapporti a termine stipulati in frode alla legge, non sarebbe configurabile un decorso della prescrizione dei diritti dagli stessi derivanti.  8.1. Il motivo è infondato. 
Alla luce dei risultati della prova, esaminati in relazione al precedente motivo d'impugnazione, ed alla conseguente esclusione della sussistenza di un unico rapporto di lavoro continuativo ed ininterrotto dal 1° maggio 1995 al 7 giugno 2018, il motivo d'appello è, di per sé, infondato. 
Infondata è anche l'affermazione che il ### non avrebbe proposto l'eccezione di prescrizione.
E' sufficiente richiamare, in proposito, la pagina 13 della memoria difensiva di primo grado del ### ove il paragrafo II si apre con la rubrica “In via preliminare. Efficacia dell'accordo sindacale del 22.12.2003; Eccezione di prescrizione.”. 
Nel suddetto paragrafo si legge che “### nessuno dei contratti a tempo determinato è stato mai impugnato dal sig. ### determinandosi così una insuperabile decadenza e rendendo le domande collegate a quel periodo inammissibili, perché tardive, in quanto il rapporto di lavoro collegato a quel periodo è finito e non è stato rivendicato alcunché negli obbligatori termini di legge.”. 
Laddove il riferimento alla mancata rivendicazione di alcunché negli obbligatori termini di legge, letto alla luce della rubrica del paragrafo, contiene un chiaro riferimento anche all'eccezione di prescrizione, oltre che di decadenza. 
Anche le conclusioni della memoria del ### sono molto chiare sul punto, richiedendo “In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza per mancata impugnazione del termine sui contratti a tempo determinato fino al 31.12.2011”. 
Ebbene, se è vero che ai contratti agricoli non trova applicazione la decadenza di cui all'articolo 32 della legge 183/2010 - contenendo la disposizione un univoco riferimento alle disposizioni del d.lgs. 368/2001 non applicabili, come già in precedenza osservato, ai contratti a termine in agricoltura -, ciò però non esclude che la prescrizione in relazione ai singoli contratti decorra dalla conclusione di ciascun rapporto di lavoro. 
Non essendo intervenuto, come già accertato dal giudice di prime cure, alcun atto interruttivo della prescrizione nel quinquennio successivo alla data di cessazione dei singoli contratti, i diritti alle differenze retributive dagli stessi insorti sono definitivamente estinti. 
Né sussiste la frode alla legge o l'illegittimità del termine apposto ai singoli contratti fino al 31 dicembre 2011, solamente affermata dagli appellanti ma, come già in precedenza riferito, del tutto carente di prova.  8.2. Anche il terzo motivo d'impugnazione deve, quindi, essere respinto.  9. Con il quarto motivo d'impugnazione gli odierni appellanti lamentano che, per il periodo dal 14 gennaio 2012 al 7 giugno 2018, il Tribunale di ### abbia riconosciuto lo svolgimento di 8 ore di lavoro al giorno. 
Si dolgono che tale ricostruzione sia stata effettuata sulla base di alcune deposizioni testimoniali, ingiustamente preferite ad altre di segno contrario. 
Deducono che l'orario di lavoro allegato in ricorso sarebbe, altresì, desumibile anche dal tempo necessario alla mungitura delle pecore.
Osservano, al riguardo, che l'attività lavorativa necessaria per due mungiture non poteva mai essere inferiore a 12 ore al giorno, tenendo conto di circa 1.000 capi, che ogni fase della mungitura occupava 24 pecore e che ogni fase di mungitura aveva una durata media di circa 9 minuti. 
Impugnano, poi, il capo della decisione in cui il Tribunale ha ritenuto impossibile stabilire se le restanti attività (pascolo, pulizia della mungitrice, alimentazione, abbeveramento degli animali, ecc.) fossero svolte nelle otto ore o quale eventuale ulteriore impegno richiedesse l'espletamento di tali mansioni. 
Si dolgono che, anche in questo caso, il giudice di prime cure non abbia correttamente valutato le testimonianze assunte. 
Osservano che il complesso di tali attività farebbe risultare ampiamente provato lo svolgimento di un orario lavorativo di 13,5 ore giornaliere per sette giorni a settimana.  9.1. Con il quinto motivo d'impugnazione, da trattare congiuntamente con il precedente per la diretta connessione alla problematica dell'orario di lavoro, si dolgono che il Tribunale di ### non abbia riconosciuto le differenze retributive per il lavoro notturno. 
Deducono, infatti, che dall'istruttoria espletata nel primo grado sarebbe emerso pacificamente che il ### era impegnato in attività lavorativa notturna in almeno 8 giorni all'anno per 3 ore ciascuno.  9.2. I due motivi d'appello devono essere respinti perché tutte le questioni riproposte dagli appellanti sono state compiutamente esaminate dalla sentenza impugnata e definite con decisione che questo Collegio integralmente condivide. 
Né le critiche all'impugnata sentenza sono in grado di scalfire il ragionamento posto dal giudice a fondamento della decisione, basato sul rigoroso accertamento degli esiti dell'istruttoria espletata. 
Appare opportuno, quindi, riportare la motivazione dell'impugnata sentenza concernente la decisione sull'orario di lavoro: <<I dati certi emersi dall'istruttoria possono essere così di seguito sintetizzati: in tale periodo ### era addetto alle pecore sarde di proprietà del ### in numero di 800/1000 capi di cui si occupava insieme ad almeno un altro operaio per l'anno intero (teste ### o per due o tre mesi all'anno (###. 
Provvedeva a portarle al pascolo, sui terreni del ### in località in località ### e ### o anche sui terreni dell'azienda ### in strada ### n. 5 (strada ### o in strada ### Fontanacci. 
Ne curava la mungitura utilizzando un impianto a 24 posti, che richiede 10/15 minuti (teste ### o anche solo 8/9 minuti (teste ### se non addirittura tra i 2 e i 5 minuti (teste Fazzari) per ogni turno. A tale incombente, secondo la maggior parte dei testi, provvedeva due volte al giorno per l'intero anno (il teste ### ha spiegato che la doppia mungitura è richiesta durante i "mesi di lattazione" mentre negli altri periodi avviene "una volta al giorno" aggiungendo però che "in considerazione del numero delle pecore normalmente si fa in modo di far nascere gli agnelli per metà del gregge in un periodo e per l'altra metà in altro periodo dell'anno così da avere sempre il latte. Questo comporta che la doppia mungitura si effettua per lo più per tutto l'anno"; il teste ha anche dichiarato di non sapere come si comportasse ### con i propri greggi, ma ha aggiunto "di solito vedevo il ricorrente mungere due volte al giorno le pecore per tutto l'anno"); il veterinario dell'azienda ### (teste ### ha invece sostenuto che "La mungitura era svolta due volte al giorno da settembre fino alla tarda primavera o inizio estate (nel restante periodo prima si passava ad una sola mungitura la cui frequenza viene progressivamente ridotta fino ad arrivare nella seconda metà di luglio alla cessazione totale della mungitura fino ad ottobre quando tendenzialmente si ricominciano); ciascuna mungitura durava da mezz'ora fino a due ore o due ore e mezza". 
In aggiunta a tali attività ### provvedeva alla nutrizione degli animali (ritirando talvolta il mangime presso il ###, al loro abbeveraggio (avvalendosi di cisterne che caricava in azienda e riportava al pascolo), alla sistemazione della paglia nell'ovile (zona recintata del terreno) mentre della pulizia si occupavano ditte esterne (teste ### e all'occorrenza della realizzazione o rimozione dei recinti. 
Taluni dei testi hanno inoltre riferito che per circa una settimana all'anno ### si occupava anche del fieno e segnatamente della falciatura e della ranghinatura che eseguiva con il trattore in orario notturno (21,00 - 24,00) per la durata di circa tre giorni, e successivamente del carico delle balle sul rimorchio e del loro trasporto presso l'azienda ### (la circostanza è stata invece negata dalla teste ###. 
Dalle dichiarazioni dei testi, non sempre combacianti tra loro, non è possibile ricostruire con esattezza gli orari di lavoro del ### verosimilmente l'attività di mungitura, di pulizia della macchina e di trasporto della paglia, si svolgeva tutti i giorni dalle 4.30/5,00 alle 8.30/9.30 e ancora dalle 15.00 alle 19.30 (cfr. dep. ###, sebbene il teste ### abbia riferito di averlo visto già al pascolo nei pressi dell'aeroclub intorno alle 4.30 del mattino e la teste ### abbia dichiarato di averlo incontrato più volte al bar la mattina già verso le 8.00/8.30. 
Non è stato invece possibile stabilire se le restanti attività (quali il pascolo, la pulizia della mungitrice, l'alimentazione e l'abbeveramento degli animali, il ritiro ed il trasporto del mangime e dell'acqua con la cisterna, ecc.) fossero svolte nei predetti orari o quale eventuale ulteriore impegno richiedesse l'espletamento di tali mansioni. Né può dirsi chiarito se la necessità della doppia mungitura fosse necessaria per l'intero anno o se fosse limitata alla metà dell'anno, alternata a mesi di riduzione o di fermo. 
Incerta deve ritenersi anche la prova dello svolgimento annuale e reiterato, dell'opera notturna di falciatura e ranghinatura del fieno, che ad ogni buon conto - per quanto è stato possibile comprendere - occupava complessivamente all'incirca tre ore per tre giorni consecutivi, salvo il successivo carico e trasporto delle balle che prolungava l'attività per la restante parte della settimana. Pur ritenendo verosimile lo svolgimento di tali mansioni, quanto meno in via occasionale, risulta difficile pervenire alla quantificazione oraria dell'impegno se non in via del tutto approssimativa e ipotetica. 
In ragione di tali emergenze deve quindi ritenersi provata una prestazione lavorativa abituale di otto ore al giorno per sette giorni (per un totale di 56 ore settimanali, a fronte dell'orario medio di 6,30 ore giornaliere e 39 settimanali, previsto dal contratto collettivo). 
Ciò che induce a quantificare in 12 ore settimanali l'ammontare del lavoro straordinario diurno (per il quale è prevista la maggiorazione del 25%) e in minimo 8 ore a settimana il lavoro straordinario festivo (per il quale è prevista la maggiorazione del 35%). Ne risulta in via approssimativa un ammontare mensile medio di lavoro straordinario diurno pari a 51,96 ore ed un ammontare mensile medio di lavoro straordinario festivo di 34,68 ore.>>. 
Le critiche degli appellanti non sono in grado di mettere in discussione la motivazione del giudice di prime cure, basata su un puntuale esame delle risultanze istruttorie.  9.3. I due testimoni richiamati da parte appellante che avrebbero deposto per il maggior orario di lavoro del ### a) la testimone ### non ha mai lavorato per il ### e conosce i fatti solo per l'amicizia intercorsa con i figli del ### La stessa non ha mai assistito di persona allo svolgimento della prestazione di lavoro da parte del ### ma ha riferito di sapere l'ora a cui usciva per recarsi a lavoro e l'ora di ritorno per aver talvolta dormito a casa del ricorrente (fatto che sarebbe capitato spesso, anche due volte a settimana); b) il testimone ### ha dichiarato che il ### “di solito” iniziava a lavorare alle 5,00 e “tendenzialmente” rientrava verso le 10,30, ma “qualche volta” gli capitava di vederlo rientrare anche alle 11.00 o alle 12.00.  ## disparte la scarsa attendibilità della testimone ### e la genericità del testimone ### è sufficiente osservare che entrambi i testimoni riferiscono l'ora in cui vedevano il ### recarsi a lavoro e tornarvi, che è cosa ben differente dall'effettivo orario di lavoro prestato.
Comunque, il Tribunale, preso atto proprio della difficoltà di far combaciare le diverse deposizioni, ha assunto l'orario giornaliero che certamente, dal complesso dell'attività istruttoria compiuta, risulta essere stato effettuato dal de cuius.  9.4. Parimenti privo di pregio è il tentativo degli appellanti di risalire all'orario di lavoro effettuato dal ### computando la durata delle mungiture. 
Anche su tale aspetto il Tribunale di ### ha dato atto della discordanza delle dichiarazioni dei testimoni sui tempi di durata di una fase di mungitura con una macchina da 24 capi. 
Non hanno senso i calcoli effettuati dagli appellanti, perché presupporrebbero che la durata di una fase di mungitura sia di 9 minuti - quale calcolata nell'atto d'appello -, senza tenere conto che sulla tempistica può incidere anche la capacità e la velocità del pastore addetto. 
Ma la tesi degli appellanti non tiene conto nemmeno dei risultati dell'istruttoria: in proposito il testimone ### ha dichiarato che “La mungitura delle pecore viene eseguita due volte al giorno per almeno i 5/6 mesi di lattazione e poi una volta al giorno; in considerazione del numero delle pecore normalmente si fa in modo di far nascere gli agnelli per metà del gregge in un periodo e per l'altra metà in altro periodo dell'anno così da avere sempre il latte. Questo comporta che la doppia mungitura si effettua per lo più per tutto l'anno” ma, ovviamente, con un numero di pecore dimezzato. 
Il testimone ### veterinario dell'azienda ### ha altresì dichiarato che <<La mungitura era svolta due volte al giorno da settembre fino alla tarda primavera o inizio estate (nel restante periodo prima si passava ad una sola mungitura la cui frequenza viene progressivamente ridotta fino ad arrivare nella seconda metà di luglio alla cessazione totale della mungitura fino ad ottobre quando tendenzialmente si ricominciano); ciascuna mungitura durava da mezz'ora fino a due ore o due ore e mezza. … Preciso che la mungitura non ha ad oggetto tutte le pecore.>>. 
E' evidente, quindi, che i calcoli effettuati dagli appellanti sono basati su dati non esistenti nella realtà. 
Ed anche i testimoni ##### (nessuno dei tre pastore) riferiscono di avere visto il ### procedere, per due volte al giorno, alla mungitura delle pecore, ma senza indicare il numero dei capi ogni volta sottoposti all'operazione.  9.5. Infondata è anche l'affermazione che l'orario di lavoro dovesse essere necessariamente superiore alle 8 ore a causa dello svolgimento delle restanti attività (quali il pascolo, la pulizia della mungitrice, l'alimentazione e l'abbeveramento degli animali, il ritiro ed il trasporto del mangime e dell'acqua con la cisterna).
In realtà nessuno dei testimoni ha quantificato il tempo utilizzato dal ### per lo svolgimento di tali attività, peraltro riferite in maniera assai generica, sicché vale il discorso sulla quantificazione dell'orario di lavoro concretamente e sicuramente risultante dal coacervo delle deposizioni rese.  9.6. Parimenti infondata è la doglianza relativa al lavoro notturno. 
Anche su tale punto le uniche deposizioni che ne hanno riferito differiscono fra loro sulla durata del periodo delle lavorazioni notturne, nonché sulle ore di lavoro prestato per ciascuna notte lavorata. 
Sulla base di tale rilievo, appare quindi condivisibile l'affermazione dell'impugnata sentenza che “risulta difficile pervenire alla quantificazione oraria dell'impegno se non in via del tutto approssimativa e ipotetica.”.  9.7. Il quarto e quinto motivo d'appello devono, quindi, essere respinti.  10. Il sesto motivo d'impugnazione ripropone i conteggi delle differenze retributive effettuati nel primo grado del giudizio. 
Il motivo d'impugnazione ha, come presupposto logico, l'accoglimento di tutti i precedenti motivi d'appello, con la conseguenza che, respinti questi ultimi, anche la presente doglianza deve essere disattesa. 
Con detto motivo, poi, gli appellanti propongono, in via subordinata, una censura ai conteggi effettuati dal giudice a quo deducendo che l'ammontare delle ore di straordinario diurno e delle ore di straordinario festivo calcolate in sentenza determinerebbe differenze retributive per € 79.068,56 ed una conseguenziale differenza per t.f.r. di € 5.625,74. 
Anche tale doglianza subordinata non può trovare accoglimento, dal momento che gli appellanti non chiariscono quali sarebbero gli errori del conteggio effettuato in sentenza e come, quindi, sono pervenuti al nuovo conteggio.  11. Con il settimo motivo d'impugnazione gli appellanti chiedono la riforma della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno per l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 603 bis c.p.c. 
Si dolgono, in primo luogo, che il giudice non abbia ammesso la prova testimoniale richiesta su tali aspetti, lamentando una violazione del diritto di difesa. 
Si riportano alle allegazioni del ricorso introduttivo, deducendo sulle fotografie versate in atti e censurando l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, del materiale probatorio acquisito. 11.1. Gli odierni appellanti richiamano l'ipotesi delittuosa di cui al citato articolo nella versione introdotta, dal 4 novembre 2016, dall'articolo 1, comma 1, della legge 199/2016. 
Solamente da tale data, quindi, sussiste l'ipotesi delittuosa in relazione alla quale gli odierni appellanti chiedono il risarcimento del danno.  ### formulazione della disposizione, introdotta dall'articolo 12 del d.l. 138 del 13 agosto 2011, coordinato con la legge di conversione n. 148/2011, prevedeva invece quanto segue: <<1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 603-bis (### illecita e sfruttamento del lavoro). - ### che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.>>.  ### ipotesi, quindi, puniva esclusivamente la condotta di coloro che avessero svolto “un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento” mediante l'utilizzazione di “violenza, minaccia, o intimidazione”. 
La sussistenza di un'attività organizzata dedita all'intermediazione, al reclutamento ed all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata dallo sfruttamento, attività perseguita mediante la violenza, la minaccia o l'intimidazione, non è nemmeno allegata nel ricorso introduttivo.
Quindi, fino al 4 novembre 2016 non è nemmeno in astratto delineabile la fattispecie delittuosa invocata dagli appellanti. 
La versione dell'articolo 603 bis c.p., vigente da tale ultima data, contiene significativi tratti di innovazione rispetto alla fattispecie in precedenza delineata dalla medesima norma codicistica. 
Prevede la disposizione di legge attualmente vigente: <<### che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. 
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1)la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.>>. 
La nuova definizione della condotta sussumibile nella fattispecie penale, come delineata al comma 1, numero 2), non richiede più l'attività di intermediazione, reclutamento ed organizzazione della manodopera, ma ritiene sufficiente anche la sola condotta del datore di lavoro che “utilizza, assume o impiega manodopera, …, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.”. 
Ebbene, appare necessario, quindi, verificare se dal 4 novembre 2016 il ### abbia sottoposto il ### a condizioni di sfruttamento approfittando del suo stato di bisogno. 11.2. La norma richiamata individua gli indici di sfruttamento nella sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1)la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. 
La chiave di lettura della disposizione, come già osservato dal Tribunale di ### è nell'avverbio “palesemente”, che sta ad indicare che non qualsiasi difformità tra quanto percepito dal lavoratore e quanto dovuto dal datore di lavoro sia idoneo ad integrare la fattispecie, ma piuttosto una sproporzione che dia evidenza di una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore e che sia obiettivamente indice di una situazione di sudditanza di quest'ultimo. 
Nel caso di specie, come rilevato dall'impugnata sentenza, la retribuzione ordinaria percepita dal ### dal 4 novembre 2016 fino alla data di conclusione del rapporto di lavoro è stata sempre superiore a quella contrattualmente dovuta, anche riferita al maggior livello contrattuale rivendicato e riconosciuto dal Tribunale di ### (vedere conteggi depositati all'udienza di discussione del giudizio di primo grado). 
Ciò evidenzia l'insussistenza del principale indice di sfruttamento. 
Anche la palese sproporzione fra la retribuzione percepita e la quantità e qualità del lavoro prestato non sussiste nel caso in esame. 
Il giudice di primo grado, con motivazione pienamente condivisa da questo Collegio, ha accertato lo svolgimento 8 ore di lavoro giornaliero per sette giorni, per un totale di 56 ore di lavoro settimanale rispetto alle 39 previste dal ### Come osservato dall'impugnata pronuncia, “Ne risulta in via approssimativa un ammontare mensile medio di lavoro straordinario diurno pari a 51,96 ore ed un ammontare mensile medio di lavoro straordinario festivo di 34,68 ore”. 
Sussiste quindi l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro che, però, per la quantità rilevata non dà luogo ad una condizione di eclatante pregiudizio e non integra, quindi, l'indice di sfruttamento richiesto dall'articolo 603 bis c.p.  2) La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie. 
Ritiene il Collegio che anche tale indice di sfruttamento non ricorra nella vicenda in esame. 
La previsione della contrattazione collettiva di 39 ore settimanali corrisponde ad un orario di lavoro di 6,5 ore giornaliere per 6 giorni a settimana. ### lavorava per 8 ore giornaliere, quindi la violazione della normativa dell'orario di lavoro non si traduceva in un fatto eclatante idoneo a dare luogo alla fattispecie di cui all'articolo 603 bis c.p.  ### lavorando 8 ore giornaliere, fruiva ampiamente dei periodi di risposo giornalieri previsti dal d.lgs. 66/2003. 
Dall'istruttoria è emerso che, sistematicamente, il ### non fruiva del riposo settimanale, ma tale situazione, valutata nel complesso delle condizioni lavorative, non determina, di per sé sola, una condizione sufficiente ad integrare la fattispecie dell'articolo 603 bis c.p. 
Diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti in primo grado, dalla prova testimoniale è emerso che il ### fruiva regolarmente del periodo di ferie annuale.  3) La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. 
La sussistenza di detto indice di sfruttamento non è nemmeno allegata nel ricorso introduttivo.  4) La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 
La sottoposizione del ### a condizioni di lavoro ed a metodi di sorveglianza degradanti non è nemmeno allegata nel ricorso introduttivo e, comunque, non emerge assolutamente dalla prova espletata. 
Quanto all'esistenza di condizioni alloggiative degradanti, ferme comunque le condivise osservazioni al riguardo contenute nell'impugnata sentenza, si osserva che - se anche tale condizione fosse esistita - dalle stesse allegazioni dei ricorrenti e dalla prova espletata risulta che la stessa è in ogni caso cessata negli anni 2007 - 2008, data dalla quale il ### con la propria famiglia avrebbe cessato di abitare presso il container in località ### (ciò oltre a tenere conto che, come precisato nell'impugnata sentenza e non oggetto di critica specifica nell'atto d'appello, il ### risultava risiedere, fino al 2012, in ### e che il testimone ### che dal 1990 abita nelle vicinanze dell'impresa agricola ### ha dichiarato che "all'epoca ### abitava vicino a me in ####). 
La cessazione della condizione abitativa in data di molto antecedente rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 603 bis c.p., ed in particolare rispetto alla nuova versione della norma in relazione alla quale gli appellanti chiedono il risarcimento del danno, ne esclude quindi la rilevanza.  11.3. Anche il settimo motivo d'appello merita, quindi, di essere respinto. 12. Con l'ottavo motivo d'impugnazione gli odierni appellanti censurano la decisione del Tribunale di ### nella parte in cui afferma che “La parziale reciproca soccombenza e la consistente sproporzione tra domanda e credito accertato giustifica la compensazione delle spese di lite per due terzi e la condanna della parte resistente al pagamento della parte residua nella misura liquidata in dispositivo.”. 
Si dolgono della violazione dell'art. 5 del d.m. n. 55/2014 che dispone che le spese dovute alla parte vittoriosa sono liquidate in base al decisum e non al petitum (comma 1) e i compensi dovuti al difensore dal cliente si determinano secondo il valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso da quello presunto (comma 2).  ### di tale principio esclude la compensazione dei valori sulla base dell'accertata sproporzione tra quanto richiesto e quanto accertato. 
Si dolgono, poi, dell'errata liquidazione per la mancata applicazione dell'aumento dovuto alla circostanza che il difensore rappresentava più persone con la stessa posizione processuale e del mancato aumento per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e procedono, quindi, al nuovo conteggio delle spese del primo grado.  12.1. Il motivo d'appello è parzialmente fondato.  ### 5, comma 1, del DM 55/2014 prevede che <<### liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. …>>. 
Il presente giudizio ha ad oggetto domande di pagamento somme (differenze retributive) e liquidazione di danni (risarcimento del danno patrimoniale e morale per l'asserita commissione del reato ex articolo 603 bis c.p.), sicché trova applicazione il criterio derogativo previsto dalla richiamata disposizione regolamentare per la valutazione del valore della causa che, quindi, deve essere stabilito avuto riguardo alla somma attribuita. 
Accertato, pertanto, che il valore del giudizio è determinato secondo il decisum, quindi in relazione al valore delle differenze retributive riconosciute di € 64.376,50, il Collegio condivide la doglianza che su tale valore non possa essere ulteriormente operata la compensazione sulla base dell'accertata sproporzione tra quanto richiesto e quanto accertato. 
La liquidazione delle spese del primo grado deve, quindi, essere rinnovata attribuendo agli odierni appellanti l'intero importo medio previsto per lo scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000) delle cause di lavoro.
La liquidazione viene effettuata secondo il valore medio della tariffa, per tutte le fasi processuali previste, tenendo conto della quantità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e della difficoltà del giudizio.  ### medio, pari a € 13.395,00, deve essere aumentato a € 16.900,00 in applicazione dell'articolo 4, comma 1 bis, del DM 55/2014 che prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”. 
Gli atti dei ricorrenti rivestono le caratteristiche tecnico - informatiche richiamate dalla disposizione, sicché l'aumento è dovuto nella misura indicata, prossima al 30%. 
Non si ritiene, invece, di riconoscere l'ulteriore aumento per l'assistenza prestata dal difensore a più soggetti aventi la medesima posizione processuale, atteso che, nel caso di specie, la totale identità della posizione dei ricorrenti si è esplicata nella redazione di difese unitarie da parte del difensore che, quindi, non giustificano l'aumento in relazione ad ogni singolo soggetto rappresentato.  13. Il parziale accoglimento dell'appello impone la condanna del ### al pagamento delle spese di lite del grado liquidate sempre secondo il principio del decisum (quindi, la differenza tra quanto attribuito a titolo di spese con la presente pronuncia e quanto invece riconosciuto dal Tribunale di ###. 
Le spese si liquidano in dispositivo secondo lo scaglione di valore (da € 5201 a € 26.000) e tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta nel grado). 
Le spese del rapporto processuale con l'### possono essere, invece, interamente compensate, stante la posizione di sostanziale terzietà dell'### in tale genere di giudizi, nei quali è chiamato in causa come litisconsorte necessario al solo fine di far valere nei suoi confronti la condanna emessa a carico del datore di lavoro al fine del successivo recupero contributivo.  P.q.m.  In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna ### al pagamento in favore degli odierni appellanti delle spese di lite del primo grado quantificate nella complessiva somma di € 16.900,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a, da distrarre ai difensori antistatari, in luogo della liquidazione effettuata nell'impugnata sentenza.  ### al pagamento in favore degli odierni appellanti delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a, da distrarre ai difensori antistatari. 
Dichiara interamente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio fra gli appellanti e l'### Così deciso all'udienza del giorno 12 febbraio 2025.   ###

causa n. 2411/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Scarafoni

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 141/2025 del 06-01-2025

... ### via dei ### 12; - controricorrente - nonché INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti ###### ritenute - limite del quinto ### e ### elettivam ente domiciliato in ### via ### 29; - controricorrente - avverso la senten za della Corte d'appello di ### n. 2399/2018 pubblicata l'11 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2024 dal #### attuali ricorrenti sono ex dipendenti del ### inqu adrati nell'### fascia economica 6, già IX qualifica funzionale, tutti collocati a riposo, che, con ricorso al Tribunale d i ### hanno rivendicat o l'equiparazione del loro trattame nto retributivo a que llo attribuito ai dipendenti della medesima area provenient i dal soppresso ruolo ad esaurimento. La Corte d'appello di ### con sentenza n. 9375 del 2009, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda, con condanna della P.A. a pagare le differenze retributive dovute. ### versate le somme, ha proposto ricorso per cassazione, accolto con sentenza n. 5961 del 2012. La Corte d i cassazion e ha de ciso la causa nel merito, con rigetto dell'originaria domanda dei lavor atori, senza alcuna statuizione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7548/2019 R.G. proposto da ### sa, #### zza, ##### e ### in p roprio e quale erede di ### efice e procuratore di ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### e domiciliat ####### d'### 102; - ricorrenti - contro MIBAC, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocat ura generale dello Stato e domicilia to per legge in ### via dei ### 12; - controricorrente - nonché INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti ###### ritenute - limite del quinto ### e ### elettivam ente domiciliato in ### via ### 29; - controricorrente - avverso la senten za della Corte d'appello di ### n. 2399/2018 pubblicata l'11 settembre 2018. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2024 dal #### attuali ricorrenti sono ex dipendenti del ### inqu adrati nell'### fascia economica 6, già IX qualifica funzionale, tutti collocati a riposo, che, con ricorso al Tribunale d i ### hanno rivendicat o l'equiparazione del loro trattame nto retributivo a que llo attribuito ai dipendenti della medesima area provenient i dal soppresso ruolo ad esaurimento. 
La Corte d'appello di ### con sentenza n. 9375 del 2009, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda, con condanna della P.A. a pagare le differenze retributive dovute.  ### versate le somme, ha proposto ricorso per cassazione, accolto con sentenza n. 5961 del 2012. 
La Corte d i cassazion e ha de ciso la causa nel merito, con rigetto dell'originaria domanda dei lavor atori, senza alcuna statuizione sugli importi da loro percepiti in esecuzione della sentenza cassata.  ### ha chiesto, quindi, la restituzione di tali importi, ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 1544 del 1955, e ha cominciato, assieme all'### quanto ai dipendenti in quiescenza, a effettuare direttamente trattenute sugli importi dovuti a coloro che non avevano aderito a questa richiesta. 
Con due ricorsi al Tribunale di ### poi riuniti, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di ### di accertare l'illegittimità delle trattenute effettuate dal ### e dall'### per il recupero unilaterale delle somme 3 menzionate in carenza di titolo esecutiv o, con cond anna delle ### alla restituzione, e, in via su bordinata, hanno domandato di accertare l'illegittimit à delle trattenute nella p arte eccedente il quinto dello stipendio e della pensione pignorabile, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale. 
Il Tribunale di ### nel contraddittorio delle parti, con sentenza 3423 del 2016, ha rigettato i ricorsi. 
I ricorrenti hanno proposto appello che la Corte d'appello di ### nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2399 del 2018, ha respinto. 
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. 
Le amministrazioni intimate si sono difese con controricorso. 
I ricorrenti hanno depositato memoria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt.  336, comma 2, 389 e 474 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere il diritto d elle ### di procede re al recupero delle somme erogate in esecuzione della sentenza di appello poi cassata dalla S.C., operando trattenute sul loro stipendio senza previamente munirsi di titolo esecutivo ch e contenesse l'esatta quantificazione del credito. 
Essi eviden ziano che la sentenza cassata non avrebbe alcuna indicazione degli importi dovuti, che il potere di recupero senza munirsi di un titolo esecutivo non sarebbe previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c. 4 e che la decisione della Co rte di cassazione n. 5961 del 2012 no n contemplerebbe statuizioni di condanna. 
Inoltre, rappresentano che l'art. 389 c.p.c. imporrebbe l'intervento di un giudice per ripristinare la situazione precedenteme nte esistente a seguito di pronuncia della Corte di cassazione. 
Infine, richiamano il precedente rappresentato da Cass. n. 16548 del 2003, che avrebbe stabilito come il creditore di un pensionato potesse recuperare quanto dovutogli tramite l'ente erogatore solo munendosi di titolo idoneo. 
La doglianza è infondata. 
I ricorrenti, infatti, non tengono conto che la ### amministrazione datrice di lavoro ben poteva procedere alla compensazione c.d. impropria fra i crediti in esame (la cui esistenza non è messa in dubbio neppure dai ricorrenti medesimi e che erano sorti in seguito alla decisione della Corte di cassazione già menzionata) e gli importi dei quali era debitrice, di mese in mese, in dipendenza del rapporto di lavoro (con le parti ancora in servizio). 
La giurisprudenza ha già chiarito che l'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso l'art. 1246 c.c. sui limiti della compensabilità dei crediti - presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano determinarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato. 
Non a caso, la S .C., in applic azione del p rincipio anzidetto, ha ammesso la compensazione tra le somme dovute dai lavoratori per la restituzione del trattamento di fine rapporto e quelle dovute dal datore di lavoro per mensilità retributive arretrate (Cass., Sez. L, n. 21646 del 26 ottobre 2016; Cass., Sez. L, n. 5024 del 2 marzo 2009). 5 A conclus ioni non dissimili de ve giungersi quan to all'### con riguardo ai la voratori ormai in quiescenza, con la d ifferenza che, in questo caso, la compensazione effettuata era pro pria, concern endo crediti distinti e autonomi, ossia quello restitutorio della P.A. datrice di lavoro e quello concernente la pensione. 
Nulla avrebbe , poi, chiaramente impedito alle ### azioni di munirsi di un apposito titolo giudiziario, esercitando un'azione diretta con cui fare v alere la sopravvenuta carenza di causa de l pagamento conseguente alla cassazione della sentenza della Corte d'appello di ### n. 9375 del 2009. 
Infatti, come non contestato dalle controparti, l'obbli gazione restitutoria dei ricorrenti era sorta sin dal momento della pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione n. 5961 del 2012. 
Per l'esattez za, la giurisprudenza ha chiarito che, in segu ito alla cassazione di una sentenza di secondo grado o alla riforma in appello di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, spetta, a chi le abbia corrisposte, l'azione di ripeti zione delle somme pagate in esecuzione di tali sentenze, la quale non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della norma citata, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a pre stazioni eseguite e ricevute ne lla comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effett i (Cass., Sez. L, n. 141 78 del 18 giugno 2009). In particolare, ha precisato che l'art. 2033 c.c. riguarda un pagame nto eseguito nell'ambito di un rappo rto privatist ico, pur se e rroneamente ritenuto, e non nell'ottemperanza di un atto pubblico autoritativ o, in quest'ultimo caso rilevando non lo stato soggettivo di buona o mala fede dell'accipiens, ma l'assenza originaria di causa del pagamento, ossia del corrispondente arricchimento della controparte, co n l'ulteriore 6 conseguenza della necessità di porre il solvens nella stessa situazione patrimoniale in cui versava prima di pagare (Cass., Sez. 1, n. 23764 del 3 agosto 2023). 
La ci rcostanza che i debitori fossero loro dipend ent i (o titolari di trattamento pensionistico, quanto all'### ), però, ha consentito al ### di evitare un nuovo ricorso alla via giudiziaria per ottenere ciò che, con certezza, era oggetto del credito restitutorio de quo.  ### del meccanismo compensatorio (diretto e indiretto) non è in contrasto, comunque, con l'esi sten za di un obbligo restitutorio dei ricorrenti (come detto, appunto, per assenza di causa del versamento) che, anzi, ne è il presupposto, poiché è la presenza di un pagamento privo di giustificazione, derivante dalla decisione della S.C. n. 5961 del 2012, che rappresenta il titolo che rende operativa la compensazione, sia propria sia impropria. 
Neppure potrebbe riten ersi non liquido l'importo indebitamen te percepito dai ricorrenti, pari, appunto, a ciò che è stato, senza contestazioni, ricevuto dai medesi mi che, sul punto , hann o sollevato eccezioni del tutto generiche.  2) Con il secondo motivo i ricorrenti contestano la violazione degli artt. 3, d.P.R. n. 1544 del 1955 e 3, r.D.L. n. 295 del 1939 in quanto la corte territoriale n on avrebbe considerato che, in seguito alla c.d.  privatizzazione del pubblico impiego, la P.A. avrebbe potuto operare nei confronti dei suoi dipendenti solo con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro e, quindi, non avrebbe po tuto avvalersi di poteri di autotutela. 
In particolare, la sentenza della Corte di cassazione n. 23060 del 2013 avrebbe limitato il potere di intervento della P.A. in autotutela solo per correggere gli errori di legittimità in cui essa fosse incorsa, il che, nella specie, non si sarebbe verificato. 7 Inoltre, l'art. 2, comma 2, del d.l gs. n. 16 5 del 2001 avrebbe implicitamente abrogato le leggi speciali sul pubblico impiego in vigore al tempo dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001. 
La disposizione dell'art. 3 del r.D.L. n. 295 del 1939 non sarebbe stata, allora, applicabile, come chiarito da Cass., n. 15120 del 2004. 
In ogni caso, non sarebbe stato possibile il ricorso all'art. 3 del d.P.R.  n. 1544 del 1955, trattandosi di disposizione che si riferiva a riscossioni indebite da parte dei dipenden ti statal i “al momento della loro riscossione”, circostanza che, nella specie, non si era verificata. 
La doglianza è infondata in ordine ai dipendenti ancora in servizio del ### e va accolta con riguardo ai lavoratori in quiescenza. 
Innanzitutto, si osserva che, come si evince dall'esito del primo motivo di ricorso, nella specie non è venuto in rilievo l'esercizio di un potere autoritativo, come sembrano ritenere, errando sul punto, i ricorrenti, ma si sono avute una c.d. compensazione impropria quanto ai cre diti retributivi dei lavoratori e una compensazione pro pria per ciò che concerne quelli previdenziali dei soggetti in pensione. 
Nella specie, il ### ha fatto valere il su o credito, lim itando il prelievo ai sensi dell'art. 3 del r.D.L. n. 295 del 1939, il quale prescrive che “Ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta o, in genere, risultino pagate una o più rate non dovute di stipend i ed ass egni equivalenti, di pensione ed indennità che ne tengano luogo, o di una qualsiasi degli assegni indicati dal D.L. Lgt. 2 agosto 1917, n, 1278, l'### se non abbia altro mezzo immediato per conseguire il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate successive, ed in genere di qualunque altro credito che venga a maturarsi anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo previa comunicazione scritta del relativo provvedimento amministrativo”. 
Si tratta di previsione richiamata dall'art. 3 del d.P.R. n. 1544 del 1955, il quale assegna agli ### provinciali del ### il “8 La giurisprudenza (Cass., Sez. L, n. 15120 del 5 agosto 2004) ha chiarito, in effetti, che l'art. 3 del r.D.L. n. 295 del 1939 è disposizione inserita in un cont esto no rmativo afferen te al rapporto di pubblico impiego, come risulta dall'art. 1 , ch e precisa la mat eria del RDL nei seguenti termini: “Per il ricupero dei crediti derivanti da responsabilità dei funzionari, impiegati ed agenti dello Stato civili e militari compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo (…)”. 
La normativa indicata è, quindi, inapplicabile al rapporto di lavoro c.d.  contrattualizzato con le ### amministrazioni in quanto il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici ha natura privatistica a seguito della c.d. privatizzazione disposta con il d.lgs. n. 29 del 1993 e ss. 
La citat a giurisprudenza si è espressa in questi termini, per l'esattezza, con riferimento alla questione dell'esistenza di un divieto di rinuncia alla prescrizione pe r gli enti p ubblici coinvolti n ella vicenda, concludendo per l'applicazione delle n orme del ### e civile sulla prescrizione per le qual i il fatto est int ivo del diritto v a eccepito dal debitore. 
Sempre in questa direz ione si sono mo sse le ### con sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017, le quali hanno chiarito che il d.P.R. n. 180 del 1950, contenente l'approvazione del testo unico delle leggi concern enti il sequestro, il pignorame nto e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, modificato dalla legge n. 311 del 2004 e dalla legge n. 80 del 2005, di 9 conversione del d.l. n. 35 del 2005, all'art. 2 così recita: “Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1)....; 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro”. 
Il terzo comma dell'art. 52, dello stesso decreto, introdotto dalla citata legge di modifica n. 80 del 2005, prevede, poi, che i compensi corrisposti a soggetti titolari dei rapporti di lavoro ex art. 409, n. 3, c.p.c., sono sequestrabili e pignorabili nei li miti di cu i all'art. 545 c.p.c., il quale statuisce che: “Le somme do vute da priv ati a titolo di stipendio , di salario.., possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato... ed in eguale misura per ogni altro credito”.  ### le ### del 2017, le modifiche apportate dalle leggi n. 311 d el 2004, e n. 80 del 20 05 al d.P.R. n. 180 del 19 50 hanno comportato, quindi, la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate solo per il lavoro pubblico. 
I precedenti menzionati, però, non sono idonei a sostenere la tesi dei ricorrenti sia per il periodo in servizio sia per quello da pensionati. 
Infatti, la non compatibilità dell'art. 3 del r.D.L. n. 295 del 1939 con il pubblico impiego c.d. cont rattualizzato non pu ò comportare l'applicabilità, nella specie, degli artt. 2 del d.P.R. n. 80 del 1950 e 545 c.p.c. quanto ai crediti recuperati sulla retribuzione. 
Queste ultime sono disposizioni che concernono il pignoramento dei crediti dei dipendenti pubblici (nonché il loro sequestro e cessione, per ciò che concerne la normativa del 1950), ma i ricorrenti in servizio, che ne hanno reclamato l'idoneità a disciplinare la presente controversia, non hanno considerato che, nel caso in esame, il recupero del credito della 10 P.A. è avvenuto per mezzo di una compensazione c.d. impropria sulla retribuzione corrisposta. 
La giurisprudenza ha chiarito che il divieto previsto dall'art. 1246, 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione propria, che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da dist inti rapporti giuridici, e non an che per quella impropria, ov e le suddette ragioni proveng ono da un uni co rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro (Cass., Sez. L, 21646 del 26 ottobre 2016).  ### della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso l'art. 12 46 c.c. sui l imiti della compensabil ità dei credit i - presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle part i e non operano q uando essi nascano d al med esimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come a vviene quando d ebbano accertarsi le spettanz e del lavoratore autonomo o subordinato (Cass., Sez. L, n. 5024 del 2 marzo 2009). 
Ne deriva che i limiti al recupero delle somme spettanti al ### invocati dai ricorrenti in serviz io non sussistono, non trovando applicazione, nella specie, gli artt. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 e 545 c.p.c. 
Detti limiti, però, vanno rispettati per ciò che riguarda i lavoratori in quiescenza. 
Infatti, la compensazione ch e li concerne è, come sopra esposto, propria, al che consegue che va applicato l'art. 1246, n. 3, c.c., che esclude la compensazione con i crediti dichiarati impignorabili. 
Questa disposizione consente, quindi, di dare spazio agli artt. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 e 545 c.p.c. e impone, alla fine, di contenere la compensazione entro qu anto stabilito dalla n ormativa da ultima menzionata (Cass., Sez. L, n. 3648 del 7 febbraio 2019). 11 Quanto affermato è coerente con il principio, pure enunciato dalla S.C., per il quale, in tema di indebito, l'### salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, legge n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattament o in godime nto e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., dalla legge n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21 bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. dalla legge n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall'### previdenziale, o quando l'### agisce per crediti div ersi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive (Cass., Sez. L, n. 26580 dell'11 ottobre 2024).  3) Con il terzo motivo i ricorrenti contestano la violazione degli artt.  545 c.p.c., 2 d.P.R. n. 180 del 1950 e 13 del d.l. n. 83, conv. dalla legge n. 132 del 2015, in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non applicare queste disposizioni, che consentivano il recupero sulle somme oggetto dello stipendio e del trattamento pensionistico nel quinto della retribuzione al netto d elle rite nute mentre, nel caso in questione, le ### amministrazioni avrebbero agito considerando gli importi de quibus al lordo. 
La doglianza merita accoglimento. 
Infatti, la giurisprude nza ha ch iarito che, nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, o pera ritenut e fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col 12 fisco, può ripetere l'indebito nei confr onti del la voratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (Cass., Sez. L, n. 1464 del 2 febbraio 2012). Pertanto, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favo re del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effett ivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R.  n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento no n solo ne lle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di ine sistenza totale o parziale dell'obbligo (Cass., Sez. L, n. 19735 del 25 luglio 2018; con riferimento all'### Cass., Sez. L, n. 2691 del 29 gennaio 2024).  4) Il ricorso è accolto quanto al secondo motivo, limitatamente ai soli dipendenti che hanno subito il preli evo contestato su lla pensione percepita, e al terzo motivo, rigettati il primo e il secondo per la restante parte. 
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, la quale deciderà la causa in applicazione dei seguenti principi di diritto: “In tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. datrice di lavoro, che operi ritenute sulla retribuzione del proprio dipen dente al fine di recuperare le somme allo stesso corrisposte in esecuzione di sentenza di appello di condanna al relativo pagamento poi cassata sul punto dalla Corte di cas sazione, può operare una compensazione c.d. impropria, 13 senza essere tenuta ad applicare le disposizioni di cui agli artt. 2 del d.P.R. n. 80 del 1950 e 545 c.p .c. Al cont rario, tali disposizion i disciplinano la materia, ove tale prelievo sia eseguito dall'### dietro incarico dell a menzionata P.A., sull'importo corrispost o a titolo di pensione ai medesimi dipendenti una volta in quiescenza, venendo in rilievo una compensazione c.d. propria”; “In ipotesi di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il primo ha diritto di ripetere quanto il secondo abbia effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”.  P.Q.M.  La Corte, - accoglie il secondo motivo di ricorso, limitatamente ai soli dipendenti che hanno subito il prelievo contest ato sulla pensione p ercepita, e il terzo, rigettati il primo e il secondo motivo per la restante parte; - cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di ### 

Giudice/firmatari: Marotta Caterina, Cavallari Dario

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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 1252/2024 del 01-10-2024

... si consentirebbe alla società datrice di lavoro un indebito arricchimento. Non vi è dubbio che con la suddetta transazione non vengono modificati aspetti afferenti il preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di contribuzione. Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto in atti ha natura di accordo (transattivo e) novativo (v. punto 14 terzo capoverso) ed il relativo verbale di conciliazione - che non è stato impugnato dal lavoratore per dolo o errore - appare chiaro nel suo tenore letterale e non consente interpretazioni diverse laddove stabilisce l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere al datore di lavoro la somma complessiva di euro 80.836,47, “con la rateizzazione concordata fra le parti.”. E' noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### composta dai signori ### Dott. #### relatore #### alla pubblica udienza del 24/09/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 910/2023 (cui è riunita la causa n. 912/2023 R.G.) R.G.  promossa da: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### APPELLANTE nonché ### contro: ### S.P.A. rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv.  ##### nonché ### nonché INPS rappresentato e difeso dall'Avv. ### APPELLATO RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data ### innanzi al Tribunale del lavoro di ### e ritualmente notificato, ### premesso che: - con sentenza n. 7854/2007 del Tribunale di #### era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro originariamente stipulato con ### S.p.A.; - che, per l'effetto, alla ### veniva riconosciuto il proprio diritto alla riammissione in servizio, oltre che alla corresponsione delle retribuzioni maturate sino all'effettivo ripristino del rapporto; - che ### S.p.A., in ottemperanza alla prefata sentenza, provvedeva al pagamento delle retribuzioni spettanti al ricorrente, in favore del quale versava la somma di euro 55.879,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali; - che, in data ###, al fine di porre termine alla vertenza, le parti sottoscrivevano in sede ###verbale di conciliazione a guisa del quale il rapporto di lavoro si consolidava a tempo indeterminato con anzianità convenzionale decorrente dal 21.08.2007, data dell'effettiva riammissione in servizio, stabilendo al contempo in capo alla ### l'obbligo di restituire all'ente il trattamento economico liquidatogli in assenza di prestazione lavorativa, comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali, quantificato in euro 80.836,47; - che, malgrado l'accordo intervenuto tra le parti, la ### lamentava che la parte datoriale ne avesse disatteso il contenuto, mancando di effettuare il versamento previdenziale e di provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva inerente al periodo di cui alla citata sentenza, così come emergeva dall'esame dell'estratto contributivo; - che il difensore della ricorrente proponeva quindi formale diffida nei riguardi sia di ### S.p.A. che di INPS, chiedendo di “documentare il versamento degli oneri previdenziali” relativi alla posizione del proprio assistito, con immediato e conseguente aggiornamento dell'estratto conto contributivo" ovvero a restituire la "somma relativa agli oneri previdenziali illegittimamente percepita da ### S.p.A. a seguito del verbale di conciliazione sindacale in questione ovvero alla decurtazione della stessa dalle somme ancora in corso di restituzione"; - che tale intimazione si rivelava infruttuosa, attesa l'inerzia di entrambi gli enti; conveniva in giudizio ### S.p.A., nonché I.N.P.S., ambedue in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al fine di: a) accertare se ### S.p.A. avesse provveduto al versamento degli oneri previdenziali relativi alle retribuzioni corrisposte in applicazione della sentenza 7854/2007 del Tribunale di ##### e, in caso affermativo, ordinare all'### la regolarizzazione dell'estratto conto contributivo del ricorrente per i periodi concernenti la sopra citata sentenza; b) nell'ipotesi di accertamento del mancato versamento degli oneri previdenziali de quibus da parte di ### condannare la parte resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della ricorrente della differenza tra l'importo indicato nel verbale di conciliazione e le somme a suo tempo ricevute al netto da ### così come risultanti dalla busta paga, ovvero alla decurtazione della stessa differenza dalle somme ancora in corso di restituzione - ovvero alla somma ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa-, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul maturato economico”.  2. ### S.p.A., costituitasi in giudizio, precisava in via preliminare di aver - in ottemperanza alla sentenza n. 7854/2007 del Tribunale di #### - riammesso in servizio la ricorrente e di aver altresì liquidato in suo favore la somma al netto delle ritenute contributive e fiscali di euro 54.729,11, risultante dal cedolino paga di febbraio 2008, a titolo di retribuzioni per periodi non lavorati. 
Dichiarava altresì di aver adempiuto gli oneri retributivi e contributivi a suo carico correttamente e per l'intero, versando sia la quota a carico del lavoratore trattenuta in busta paga, sia quella a carico dell'azienda, come risultante dal cedolino di febbraio 2008 e dal modello CUD 2009, affermando che la discrasia inerente ai dati visibili sulla piattaforma digitale dell'### fosse dovuta a un problema di natura tecnica inerente alla visibilità dei contributi versati da ### nel periodo dal 2000 al 2010 da imputare all'ente previdenziale, che non aveva ancora completato la trasmigrazione dei dati ### Eccepiva, inoltre: - di aver invitato l'### a regolarizzare la posizione del ricorrente; - l'infondatezza della domanda attorea di vedersi corrisposte le somme richieste in ricorso; - in ogni caso l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, anche per effetto di quanto pattuito nel verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti. 
Concludeva chiedendo l'inammissibilità e il rigetto del ricorso.  3. l'### costituitasi in giudizio in persona del proprio l.r.p.t., eccepiva in via pregiudiziale la nullità del ricorso, la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.  del ricorrente, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva; inoltre, nell'ipotesi in cui la domanda proposta dal ricorrente fosse stata diretta a ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva, eccepiva la prescrizione quinquennale dei contributi. 
Eccepiva altresì il difetto di giurisdizione del giudice tributario limitatamente alla parte della domanda relativa al rimborso di somme versate dall'amministrazione in qualità di sostituto di imposta a titolo di ### Concludeva chiedendo, in via principale, la declaratoria d'inammissibilità della domanda e, comunque, il rigetto della stessa, con vittoria delle spese di giudizio; in subordine, la declaratoria di cessata materia del contendere per la parte della domanda relativa all'aggiornamento dell'estratto contributivo.  4. Il Giudice del ### di ### con sentenza del 21.02.2023, accoglieva esclusivamente la domanda proposta con ricorso del 18.06.2021 dalla ### a mezzo della quale era stata richiesta la decurtazione delle maggiori somme relative ai contributi previdenziali dovuti in ragione della conciliazione sindacale osservando, in sintesi, che: - in via preliminare, l'eccezione di nullità della domanda formulata dall'### era infondata, rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio era, di contro, sufficientemente determinato; - che ### S.p.A., dopo aver effettuato in favore del ricorrente il versamento, a titolo di retribuzione, delle somme di cui alla sentenza n. 7854/2007 del Tribunale di #### al netto dei contributi fiscali e previdenziali, ha rivendicato e concordato in sede sindacale la restituzione di somme al lordo, ossia comprensive anche degli oneri previdenziali, che tuttavia la parte datoriale non aveva versato; - atteso il mancato versamento di tali contributi da parte di ### S.p.A., la ricorrente non avrebbe dovuto restituire il quantum percepito al lordo degli oneri previdenziali, realizzandosi in caso contrario l'ingiustificato arricchimento di ### S.p.A. dell'importo degli oneri previdenziali mai versati in favore del lavoratore; - l'ente datoriale non aveva fornito una ricostruzione della vicenda tale da provare l'avvenuto versamento dell'onere contributivo, essendosi limitato ad affermare di aver eseguito correttamente e integralmente adempimento degli obblighi retributivi e contributivi a suo carico, non emergendo tuttavia prova del versamento di tali contributi nel periodo ricompreso tra il 16 settembre 2003 e il 21 agosto 2007. 
Per l'effetto, ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, veniva condannata a corrispondere alla parte ricorrente la somma corrispondente alla ritenuta contributiva rispetto alla somma lorda di euro 80.836,47 indicata nel verbale di conciliazione del 17.02.2009, ovvero alla decurtazione della stessa dalle somme ancora in corso di restituzione, dichiarando compensate le spese di lite.  5. Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello in primis la ### con ricorso depositato in data ###, proposto avverso ### S.p.A. e ### Con il primo motivo di gravame, censurava la sentenza impugnata nella sola parte in cui statuiva il mancato riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nonché la compensazione integrale delle spese di lite, ritenute illegittime, chiedendone la parziale riforma. 
Evidenziava a tal proposito come il riconoscimento degli accessori di legge in favore del lavoratore in sede di condanna della parte datoriale al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro incontri il proprio fondamento negli artt. 429, co. 3 c.p.c e 150 disp.att.c.p.c., con ciò postulando la necessità della riforma parziale della sentenza nel senso del riconoscimento, in favore dell'appellante, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sul maturato economico riconosciuto all'esito del primo grado di giudizio. 
Inoltre, in ordine alla decisione assunta dal giudice di prime cure di compensare integralmente le spese di lite, rimarcava che la disapplicazione del principio della soccombenza non poteva essere giustificata in ragione del generico riferimento alla peculiarità della fattispecie e alla complessità dell'accertamento fattuale che ne conseguiva, così come motivato dal primo giudice in sentenza. 
Precisava in via ulteriore che l'intero giudizio era stato determinato esclusivamente dal contegno assunto durante la fase stragiudiziale da ### e ### i quali, altresì nel corso del procedimento di primo grado, avevano proseguito nel perpetrare condotte tendenti a provocare il rigetto della domanda di parte ricorrente pur in carenza di allegazioni in grado di supportarne le rispettive prospettazioni. 
Pertanto, con il secondo motivo di doglianza, l'appellante chiedeva la condanna di entrambi gli enti convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, o comunque di chi di ragione, al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.  6. Con distinto ricorso avverso la stessa sentenza, depositato in data ###, ### S.p.A. interponeva gravame avverso la ### e I.N.P.S. 
Con il primo motivo di doglianza impugnava la motivazione della sentenza emessa dal Tribunale del ### di ### ritenuta erronea, contraddittoria, insufficiente e apparente. Lamentava altresì la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1965, 2967 c.c., anche in relazione all'art. 2113 c.c., nonché l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda della lavoratrice a fronte di quanto pattuito in sede di conciliazione, nonché l'erroneità della motivazione in ordine all'intervenuta rinuncia dei diritti oggetto della domanda proposta dalla predetta. 
Evidenziava in proposito che i contributi relativi alle retribuzioni liquidate alla stregua della sentenza di riammissione in servizio per il periodo non lavorato dalla ### erano stati regolarmente versati da ### Inoltre, rimarcava come, contrariamente a quanto erroneamente statuito dal primo giudice, l'accordo transattivo sottoscritto dalle parti in sede ###quanto avente natura novativa, aveva eliminato il pregresso accertamento giudiziale, ossia il presupposto dell'obbligazione contributiva azionata in giudizio. Ne discendeva che doveva essere sconfessata la natura indebita delle somme versate dalla ### a ### in ossequio al citato accordo, costituendo le stesse l'oggetto dell'obbligazione assunta dalla lavoratrice con la sottoscrizione del verbale di conciliazione. 
Confutava la portata dirimente della circostanza evidenziata da parte avversa - per cui la lavoratrice avrebbe sottoscritto l'accordo nella convinzione che la somma da restituire comprendesse i contributi effettivamente versati dalla società datrice stigmatizzando il fatto che, invero, l'accordo non contemplava alcuna distinzione tra importo lordo e netto della contribuzione; per altro verso, richiamava l'applicazione dell'art. 1969 c.c., a guisa del quale l'errore di diritto su questioni oggetto della controversia non configura una causa di annullamento della transazione. 
Con il secondo motivo di appello, impugnava la sentenza di primo grado per l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dei crediti fatti valere sollevata nel corso del primo grado di giudizio, ribadita altresì in sede ###il terzo motivo d'appello impugnava la prefata sentenza in quanto erronea con riguardo alla corretta esecuzione dei versamenti contributivi, anche alla luce della documentazione successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado, chiedendo l'acquisizione della documentazione decisiva ai fini della definizione della causa, anche in relazione all'art. 421 c.p.c. 
Evidenziava in proposito che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal primo giudice, il corretto e regolare versamento dei contributi eseguito dall'ente datoriale trovava puntuale conferma nel cedolino paga di febbraio 2008 e nel CUD 2009, già depositati in primo grado, nonché negli ulteriori documenti sopravvenuti e depositati con il ricorso in appello. 
Ciò nondimeno tali versamenti non risultavano visibili sull'estratto conto contributivo della lavoratrice per causa imputabile esclusivamente all'### che non aveva ancora completato la registrazione di tutti i contributi migranti dal sistema gestito dall'### soppresso a far data dal 31.05.2010, con conseguente trasferimento delle funzioni di competenza in capo all'### Tanto emergeva da una comunicazione dell'### del 24 giugno 2017, nella quale l'ente rilevava la sussistenza di “problematiche inerenti alle posizioni assicurative dei dipendenti di ### S.p.A. sorte a seguito della soppressione dell'ente IPOST” che non permettevano di considerare correttamente implementato il conto assicurativo di diverse tipologie di lavoratori di ### S.p.A., tra i quali si annoverano i lavoratori alle dipendenze della società “ con periodi CTD e sentenza definitiva che abbia riconosciuto il rapporto a tempo indeterminato fin dall'inizio del periodo: #### CTD”. 
Evidenziava che oltre ad aver correttamente adempiuto alla propria obbligazione contributiva, si era fatta promotrice di un tavolo di lavoro congiunto con l' ### al fine di superare le criticità connesse all'incompleta trasmissione dei dati previdenziali dai sistemi informatici ### a quelli ### Col quarto motivo di appello impugnava la sentenza di primo grado in relazione all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. 
Specificava infatti che, con riferimento alla domanda restitutoria effettuata dalla lavoratrice, il primo giudice aveva mancato di considerare come la stessa ### abbia sostenuto un esborso per ciascuna trattenuta mensile non già pari all'importo delle rate lorde di cui al piano di rientro concordato in sede sindacale, ma quantificato in importi netti assai inferiori. 
Col quinto motivo di appello eccepiva l'erroneità della sentenza gravata per omesso espletamento della necessaria istruttoria orale, anche in relazione all'art. 244 c.p.c., nonché all'omessa o mancata attivazione dei poteri del giudice del lavoro. 
Precisava, infatti, che la motivazione della prefata sentenza doveva ritenersi illegittima in quanto il primo giudice aveva omesso di valutare la richiesta dei mezzi prova avanzata da ### S.p.A., non valutando compiutamente neppure le argomentazioni e i documenti forniti dalla società datrice probanti la correttezza della condotta aziendale tenuta.  7. Con memoria difensiva depositata in data ### si costituiva in giudizio l'### invocando la conferma dell'impugnata sentenza. 
Ribadiva, all'uopo, la totale estraneità dell'ente previdenziale, non avendo lo stesso preso parte al giudizio di primo grado, né alla conciliazione stragiudiziale.  8. ### di ### che per evidenti ragioni di ordine logico dev'essere valutato prioritariamente, è fondato.  ### ha conciliato con ### una vertenza pendente (giusta verbale di conciliazione sindacale del 17.2.2009 in atti) in tema di conversione di contratto a termine, e, in cambio di una nuova assunzione a tempo indeterminato, a far data appunto dal febbraio 2009 (ma, v. art. 7, con anzianità convenzionale, valida a tutti gli effetti contrattuali, dalla data di effettiva riammissione/ripresa del servizio, avvenuta in data ###), aveva rinunciato agli effetti giuridici ed economici della pronuncia di primo grado favorevole (ma non definitiva) del Tribunale di ### per l'effetto, si era altresì impegnata a restituire a ### la somma di euro 80.836,47 - pari agli “importi complessivamente liquidati dall'### per i periodi non lavorati” - “il tutto secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la società” e quale risultante da apposito allegato al cennato verbale di conciliazione, controfirmato da entrambe le parti, il quale prevedeva n. 180 rate mensili a decorrere dal marzo 2009, pari ad € 180,00 cadauna. 
Parte ricorrente, in corso di pagamento rateale della somma, aveva però scoperto che ### non risultava aver mai pagato i contributi in relazione al periodo “di non lavoro”, ovvero quello dalla costituzione in mora del settembre 2003 fino al 21.8.2007. 
La vicenda dell'effettivo versamento o meno della contribuzione qui reclamata dal lavoratore (il quale assume, in sostanza, che essa non doveva essere restituita a ### in quanto giammai versata all'### ente previdenziale dell'epoca, operante fino al 31.12.2010) è indubbiamente poco chiara, ove si consideri che, stando alle invero generiche rappresentazioni dell'### pure evocato in giudizio, tale contribuzione non risulta visualizzabile dall'### (nelle more subentrato all'###. 
Vi è però che, a prescindere da tale questione, con l'art. 13 dell'accordo transattivo il lavoratore si è impegnato a “restituire alla ### gli importi complessivamente liquidati dall'azienda per i periodi non lavorati pari a ### 80.836,47 secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società”: facendo leva sul termine “restituire”, il lavoratore assume che non può essere restituito ciò che non è stato mai versato, vale a dire la contribuzione omessa, e che, diversamente opinando, si consentirebbe alla società datrice di lavoro un indebito arricchimento. 
Non vi è dubbio che con la suddetta transazione non vengono modificati aspetti afferenti il preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di contribuzione. 
Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto in atti ha natura di accordo (transattivo e) novativo (v. punto 14 terzo capoverso) ed il relativo verbale di conciliazione - che non è stato impugnato dal lavoratore per dolo o errore - appare chiaro nel suo tenore letterale e non consente interpretazioni diverse laddove stabilisce l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere al datore di lavoro la somma complessiva di euro 80.836,47, “con la rateizzazione concordata fra le parti.”. 
E' noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che— al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso— il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. 14/07/2011, n. 15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso» (Cass. 2 mar. 2020, n. 5674, in motiv. p. 5). 
Orbene, nella specie, il verbale di conciliazione non solo costituisce espressamente, come detto, per volontà delle stesse parti, un nuovo “accordo generale novativo” (si rammenta all'uopo che con la transazione “generale” le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, v. Cass. n. 5139/2003), ma dà atto altresì che queste ultime (v. punti 2, 3 e 4) rinunciano «agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio», per cui non vengono modificati aspetti afferenti il preesistente rapporto, ma se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate. 
Pertanto, una volta riconosciuto l'ammontare del debito quale “liquidato dall'Azienda”, così come concordemente determinato in base al verbale di conciliazione sindacale, non è ammissibile, se non sulla scorta di comprovati dati errati ed inesatti, la successiva contestazione della quantificazione (v. sul punto 11 nov. 2016, n. 23093). 
Ed allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione, avente come detto carattere transattivo e novativo, le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni laddove l'importo che l'istante si è impegnato a restituire rappresentava, in sostanza, il costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado a carico di ### per l'arco temporale in cui non vi era stata alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e nessuna valida posizione contributiva. 
In altre parole, nella contemplazione dell'aliquid datum ed aliquid retentum, nel mentre si stabiliva che la lavoratrice lavoratore non aveva diritto ad alcuna retribuzione, né ad alcun contributo previdenziale, a carico di ### per il periodo antecedente la nuova assunzione, ben potevano i contraenti convenire che, in cambio di un diritto alla assunzione (all'epoca della conciliazione ancora sub iudice), lo stesso lavoratore si obbligasse a corrispondere all'azienda un importo complessivo pari, come detto, al costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado. 
La somma non aveva, quindi, natura retributiva (e/o contributiva), sicché non poteva darsi luogo ad alcuna questione relativa a lordo e netto (cfr., in termini, anche Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 421/2017 del 6.4.2017): l'impegno restitutorio assunto nell'accordo concerne piuttosto un importo predeterminato nell'ammontare, senza alcuna specificazione in termini di lordo-netto e, soprattutto, senza alcun riferimento agli oneri previdenziali per il periodo di non lavoro (cfr., Corte d'Appello di Firenze, n. 421/2017, cit.).  ### parte in alcuna pattuizione del verbale di conciliazione e neppure nell'allegato piano di rateizzazione viene fatto alcun riferimento a somme corrisposte a titolo retributivo e/o contributivo. 
Né può qui trovare ingresso un'eventuale domanda restitutoria ovvero di ripetizione di indebito, atteso che quanto versato dal ricorrente rappresenta adempimento di uno specifico obbligo assunto del richiamato accordo conciliativo, restando inconferente il richiamo a Cass. n. 23381/2020 citata dal lavoratore, la quale si è limitata, a ben vedere, a dichiarare inammissibile il ricorso proposto da ### avverso una sentenza (di segno favorevole al lavoratore) resa dalla Corte di Appello di Firenze in una fattispecie analoga. 
Per cui tale eventuale domanda avrebbe dovuto postulare la previa impugnativa del citato contratto transattivo per vizio del consenso, che qui non è stata proposta. 
Senza contare che (cfr. Cass. n. 72 del 2011; Cass. 3 aprile 2003, n. 5141), ai sensi dell'art. 1969 c.c. (propriamente applicabile in tema di contratto di transazione), è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" (e, quindi, su un antecedente logico della transazione) e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia (o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia, cosiddetto caput controversum) (in termini anche Cass. 2.8.2007 n. 17015 la quale in applicazione di tale principio ha ritenuto che non è annullabile la transazione con la quale le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo ed a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già ad un suo presupposto). 
Da ultimo è appena il caso di rilevare che la sentenza della Cassazione n. 19437/2023 versata dal procuratore di ### all'udienza odierna, risulta inconferente riguardando una vicenda restitutoria nella quale, tuttavia, non risulta intervenuto alcun verbale conciliativo tra le parti in causa.  9. Ovviamente le suesposte considerazioni sono assorbenti ed implicano il rigetto dell'appello proposto dal lavoratore in relazione alla statuizione di compensazione delle spese processuali del primo grado. 
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate per intero stante la controvertibilità della questione esaminata, risolta in maniera non univoca dalla giurisprudenza di merito (anche del medesimo ufficio giudiziario, come testimoniato da plurime sentenze del Tribunale di ### di segno discordante ed impugnate dinanzi a questa Corte territoriale) e non orientata da specifici precedenti di legittimità. 
In considerazione del tipo di pronuncia ### adottata nei confronti dell'appello del lavoratore, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti in data ### rispettivamente da ### (r.g. 912/2023 R.G.) e da ### (r.g. 910/2023), avverso la sentenza resa in data ### dal Tribunale del lavoro di ### così provvede: accoglie l'appello di ### e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado dalla ### rigetta l'appello della ### compensa integralmente le spese processuali del doppio grado del giudizio tra tutte le parti in causa.  dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### il ##### estensore #### n. 910/2023

causa n. 910/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Saracino Manuela, Mastrorilli Pietro

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