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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Quarta Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 836/2011 R.G. ex Trib. di Pinerolo (cui è stato riunito quello n. 1041/11 R.G. ex TRib. Pinerolo) promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### GASPARI, elettivamente domiciliat ###### 25 come da delega in calce all'atto di citazione #### in proprio e quale genitore dei figli minori ### e ### con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###### 43, come per procura a margine dell'atto di citazione (nel giudizio 1041/11 R.G) ATTRICE #### e ### con il patrocinio dell'avv. ### presso il cui studio in ### 25 i medesimi sono elettivamente domiciliat ###forza di delega 27.6.11 a margine della comparsa di costituzione e risposta ### E ### con sede ###persona di legali rappresentanti, difesa e rappres4entata dall'avv. ### presso il cui studio in ### 32 è elettivamente domiciliat ###roza di procura 17.10.12 in calce all'alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ### E #### spa (già ###, con sede ###persona di procuratore speciale, con il patrocinio degli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliata in ### D'### 26 a ### presso lo studio dei predetti difensori, come da delega in calce alla comparsa di risposta ### E ### (già U.G.F. ### spa), con il patrocinio dell'avv. ### presso il cui studio in ### 71 è elettivamente domiciliata, per procura alle liti 30.6.11 in calce alla comparsa di costituzione e risposta #### (precisate all'udienza del 26.2.15) ### * Quanto in particolare alla causa R.g. 836/2011 1) In via principale, dichiararsi che il sinistro occorso in data ### a Pinasca fra la signora ### conducente della ### targata ### di proprietà del signor ### e la moto ### targata ### di proprietà del sig. ### e la moto del sig. ### targata ### dovuto ad esclusivo fatto e colpa della conducente della ### signora ### che ha invaso la corsia di marcia delle motociclette omettendo di concedere la dovuta precedenza; 2) In via ulteriormente principale dichiarare conseguentemente tenuti e condannarsi in solido fra loro i signori ### la signora ### e la ###ni in persona del legale rappresentante pro tempore alla liquidazione del complessivo danno patito dal sig. ### relativamente sia ai danni materiali al mezzo #### targato ### ammontante a ### 10.626,70 oltre al costo del caso per ### 449.00; sia alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica patita dal sig. ### -vista la relazione medico-legale - alla percentuale di invalidità riscontrata, il cui importo viene quantificato in ### 10.707,50 oltre all'aumento personalizzato per le problematiche successive relative agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (attività di falegnameria) e di sofferenza soggettiva in ### 5.353,75; inabilità biologica temporanea parziale massima di venti giorni per ### 1.100.00 e parziale minima di ulteriori 20 giorni per ### 550.00; spese mediche documentate per ### 180.00 e parcella dott. ### per ### 360.00 per la somma complessiva di ### 29.326,95 o somma maggiore, minore, veriore, accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria; 3) In via subordinata dichiararsi che il sinistro occorso in data ### a Pinasca fra la signora ### conducente della ### targata ### di proprietà del signor ### e la moto ### targata ### di proprietà del sig. ### e la moto targata ### di proprietà del sig. ### è dovuto ad esclusivo fatto e colpa dei conducenti della ### signora ### - che ha invaso la corsia di marcia delle motociclette omettendo di concedere la precedenzae/o del sig. ### che carambolando con la propria motocicletta ha urtato il mezzo attoreo che non ha potuto evitare l'impatto; 4) In via ulteriormente subordinata dichiarare conseguentemente tenuti e condannarsi in solido fra loro i signori #### la ###ni in persona del legale rappresentante pro tempore, la signora ### personalmente in qualità di erede del sig. ### e in qualità di esercente la patria potestà sui minori ### e ### quali eredi del defunto sig. ### e la ### in persona del legale rappresentante pro tempore tutti in solido fra loro alla liquidazione del complessivo danno patito dal sig. ### relativamente sia ai danni materiali al mezzo #### targato ### ammontante a ### 10.626,70 oltre al costo del caso per ### 449.00; sia alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica patita dal sig. ### -vista la relazione medico-legale depositata e alla percentuale di invalidità riscontratail cui importo viene quantificato in ### 10.707,50 oltre all'aumento personalizzato per le problematiche successive relative agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (attività di falegnameria) e di sofferenza soggettiva in ### 5.353,75; inabilità biologica temporanea parziale massima di venti giorni per ### 1.100.00 e parziale minima di ulteriori 20 giorni per ### 550.00; spese mediche documentate per ### 180.00 e parcella dott. ### per ### 360.00 per la somma complessiva di ### 29.326,95 o somma maggiore, minore, veriore, accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria; 5) Si contestano le difese avversarie tutte in particolare per quanto alla domanda riconvenzionale spiccata dai signori ### e ### dovrà essere dichiarata inammissibile in quanto infondata in fatto ed in diritto e nella malaugurata ipotesi di vittoria si avrebbe un indebito arricchimento a causa della duplicazione delle voci richieste; 6) Si contestano le conclusioni di cui alle altre comparse avversarie; perché infondate in fatto ed in diritto; 7) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, ### Cpa e rimborso forfetario 12.50%, nonché il rimborso di eventuali consulenze tecniche d'ufficio e/o di parte. * Quanto alla causa RG 1041/2011 1) In via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo ### a domanda dei convenuti ### e ### per indeterminatezza ex articolo 163 cpc n. 3); 2) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare voglia in via principale respingere le domande di parte convenuta spiccate con atto di citazione per chiamata in causa del terzo in quanto infondate in fatto ed in diritto; 3) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare, voglia in via riconvenzionale dichiarare che il sinistro occorso in data ### a Pinasca fra la signora ### conducente della ### targata ### di proprietà del signor ### e la moto ### targata ### di proprietà del sig. ### e la moto del sig. ### targata ### dovuto ad esclusivo fatto e colpa della conducente della ### signora ### che ha invaso la corsia di marcia delle motociclette omettendo di concedere la dovuta precedenza; 4) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare in via ulteriormente riconvezionale voglia dichiarare conseguentemente tenuti e condannarsi in solido fra loro i signori ### la signora ### e la ###ni in persona del legale rappresentante pro tempore alla liquidazione del complessivo danno patito dal sig. ### relativamente sia ai danni materiali al mezzo #### targato ### ammontante a ### 10.626,70 oltre al costo del casco per ### 449.00; sia alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica patita dal sig. ### -vista la relazione medico-legale depositata e alla percentuale di invalidità riscontratail cui importo viene quantificato in ### 10.707,50 oltre all'aumento personalizzato per le problematiche successive relative agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (attività di falegnameria) e di sofferenza soggettiva in ### 5.353,75; inabilità biologica temporanea parziale massima di venti giorni per ### 1.100.00 e parziale minima di ulteriori 20 giorni per ### 550.00; spese mediche documentate per ### 180.00 e parcella dott. ### per ### 360.00 per la somma complessiva di ### 29.326,95 o somma maggiore, minore, veriore, accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria; 5) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare, in via subordinata dichiararsi che il sinistro occorso in data ### a Pinasca fra la signora ### conducente della ### targata ### di proprietà del signor ### e la moto ### targata ### di proprietà del sig. ### e la moto targata ### di proprietà del sig. ### è dovuto ad esclusivo fatto e colpa dei conducenti della ### signora ### -che ha invaso la corsia di marcia delle motociclette omettendo di concedere la precedenzae/o del sig. ### che carambolando con la propria motocicletta ha urtato il mezzo attoreo che non ha potuto evitare l'impatto; 6) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare, in via ulteriormente subordinata dichiarare conseguentemente tenuti e condannarsi in solido fra loro i signori #### la ###ni in persona del legale rappresentante pro tempore, la signora ### personalmente in qualità di erede del sig. ### e in qualità di esercente la patria potestà sui minori ### e ### quali eredi del defunto sig. ### e la ### in persona del legale rappresentante pro tempore tutti in solido fra loro alla liquidazione del complessivo danno patito dal sig. ### relativamente sia ai danni materiali al mezzo #### targato ### ammontante a ### 10.626,70 oltre al costo del casco per ### 449.00; sia alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica patita dal sig. ### -vista la relazione medicolegale depositata e alla percentuale di invalidità riscontratail cui importo viene quantificato in ### 10.707,50 oltre all'aumento personalizzato per le problematiche successive relative agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (attività di falegnameria) e di sofferenza soggettiva in ### 5.353,75; inabilità biologica temporanea parziale massima di venti giorni per ### 1.100.00 e parziale minima di ulteriori 20 giorni per ### 550.00; spese mediche documentate per ### 180.00 e parcella dott. ### per ### 360.00 per la somma complessiva di ### 29.326,95 o somma maggiore, minore, veriore, accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria; 7) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare ed in caso di condanna dell'odierno terzo chiamato, si chiede la condanna in manleva delle ###ni spa compagnia che assicurava il mezzo del sig. ### motocicletta #### targata ### 8) Si contestano le difese e le conclusioni di cui alle altre comparse perché infondate in fatto ed in diritto; 9) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, ### Cpa e rimborso forfetario 12.50% , nonché il rimborso di eventuali consulenze tecniche d'ufficio e/o di parte. ### (anche per i figli minori) *In ordine alla posizione relativa ai ###ri #### e ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore In via istruttoria ### i capi di prova per interrogatorio e testi sotto tenorizzati. ### le prove documentali; ### e disporre CTU medico legale volta ad accertare natura, entità ed eziologia dei postumi temporanei e permanenti derivati al #### in conseguenza del sinistro per cui è causa. ### e disporre, se ed in quanto ritenuto necessario, CTU cinematica ed ergonomica atta a ricostruire l'effettiva modalità di accadimento del sinistro per cui è causa.
Nel merito in via principale ### e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva di ### conducente del veicolo ### DD 934 FW , e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in via solidale tra loro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2054 comma 1, 2055 c.c. e di cui all'art. 144 D.Lgs 209/2005, unitamente alla ###ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nelle loro rispettive qualità di conducente, proprietario e compagnia di assicurazione del veicolo ### DD 934 FW, al risarcimento, in favore degli attori, nella loro qualità di eredi del #### (deceduto per altra causa il ###), di tutti i danni subiti dagli stessi, per i titoli dedotti in narrativa, ovvero della complessiva somma di €. 228.135,76#, od altra veriore somma ritenuta di giustizia e di diritto, derivante dai danni patrimoniali e non, patiti e patendi dal loro congiunto in conseguenza dell'incidente de quo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ( 3 Luglio 2009) all'effettivo saldo.
Nel merito ed in via subordinata ### e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva di ### conducente del veicolo ### DD 934 FW , e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in via solidale tra loro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2054 comma 1, 2055 c.c. e di cui all'art. 144 D.Lgs 209/2005, unitamente alla ###ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nelle loro rispettive qualità di conducente, proprietario e compagnia di assicurazione del veicolo ### DD 934 FW, al risarcimento, in favore degli attori, nella loro qualità di eredi del #### di tutti i danni subiti dagli stessi, per i titoli dedotti in narrativa, danni che, in considerazione del fatto che il decesso del #### è avvenuto per diversa causa, indipendente dal sinistro di cui è rimasto vittima, saranno da determinarsi secondo equità e, comunque in misura non inferiore all'importo di €. 150.569,60#, od altra veriore somma ritenuta di giustizia e di diritto, derivante dai danni patrimoniali e non, patiti e patendi dal loro congiunto in conseguenza dell'incidente de quo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ( 3 Luglio 2009) all'effettivo saldo.
Nel merito in via di ulteriore subordine ### denegata ipotesi in cui il ### ritenesse eventualmente sussistere una qualche responsabilità concorrente del de cuius #### ex art. 2054 comma 2 c.c., limitare la responsabilità del suddetto nei soli limiti del giusto e del provato e, comunque in una percentuale non maggiore al 20%, conseguentemente per la differenza, dichiarare tenuti e condannare gli odierni convenuti, in via solidale tra loro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2054 comma 1, 2055 c.c. e di cui all'art. 144 D.Lgs 209/2005, unitamente alla ###ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nelle loro rispettive qualità di conducente, proprietario e compagnia di assicurazione del veicolo ### DD 934 FW, al risarcimento, in favore degli attori secondo il grado di responsabilità accertato dal Tribunale adito, di tutti i danni subiti dal loro congiunto in conseguenza dell'incidente de quo, per i titoli dedotti in narrativa, così come risultanti nel corso del presente giudizio e nell'ammontare ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ( 3 Luglio 2009) all'effettivo saldo.
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva e ### come per legge, ed il rimborso forfettario del 12,50% su diritti ed onorari ex art. 15 tariffa forense.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. * In ordine alla posizione relativa al #### via preliminare ### la riunione, per ragioni di connessione ex art. 40 c.p.c., della causa civile rubricata al numero di R.G. 1041/2011, già radicata avanti il Tribunale di ### assegnata al Giudice Dott. ### con prima udienza fissata per il giorno 14 Ottobre 2011 ore 9, al presente procedimento, rubricato al numero R.G. 836/2011 ed assegnato alla Dott.ssa ### affinchè entrambi i procedimenti vengano istruiti, trattati e decisi simultaneamente dinanzi allo stesso Giudice.
In via istruttoria - ### le infradedotte prove documentali; - ### le prove per testi sulle circostanze indicate e capitolate in narrativa ai numeri da 1 a 25 compresi; - Disporre, se del caso, CTU cinematica e/o ergonomica atta a ricostruire l'effettiva modalità di accadimento del sinistro; - Disporre, se del caso, CTU medico-legale volta a valutare l'entità delle lesioni patite dal #### Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e ulteriormente capitolare nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
In via principale e nel merito ### e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e per colpa esclusiva di ### conducente del veicolo ### DD 934 FW, di proprietà del #### e, per l'effetto, respingersi qualsivoglia domanda, svolta da parte dell'odierno attore, nei riguardi della ###ra ### (in proprio nella sua qualità di erede del #### - deceduto in ### il ### - e di esercente la patria potestà sui figli minori ### e ###, mandando assolta la predetta da ogni pretesa ex adverso avanzata nei suoi riguardi; In via subordinata ### denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse eventualmente sussistere una qualche responsabilità concorrente del de cuius #### limitare la responsabilità del suddetto nei soli limiti del giusto e del provato e, comunque in una percentuale non maggiore del 20%, e, in virtù della vocatio in ius, da parte dell'odierno attore, della ### S.p.A. (compagnia assicurativa per RCA del ####, accertare e dichiarare che la suddetta è tenuta a manlevare e/o garantire l'odierna convenuta da qualsivoglia richiesta svolta nei suoi riguardi, sia in relazione alle spese, sia ai danni tutti, da liquidarsi, in caso di accoglimento dell'avversaria domanda.
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva e ### come per legge, ed il rimborso forfettario del 12,50% su diritti ed onorari”. ### e ### “Nel merito in via principale e riconvenzionale: - respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto - dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro (nella misura percentuale delle rispettive responsabilità eventualmente accertande) l'attore ed i soggetti coevocati nel presente giudizio a risarcire il danno subìto da ### e quantificato in ### 11.700,0 e così di seguito specificato: ### 5.300,00 valore del mezzo, oltre ### 350,00 pari al costo della immatricolazione, oltre ### 6.550,00 quale prezzo di acquisto di un nuovo veicolo di pari cilindrata. O altra somma veriore accertando in corso di causa, con gli interessi dalla data del sinistro e al danno da svalutazione monetaria; in via subordinata: se ravvisata una corresponsabilità dei soggetti coinvolti nella causazione del sinistro, determinare le percentuali delle rispettive responsabilità e per l'effetto condannare i convenuti nella misura corrispondente alla percentuale di responsabilità ad essi attribuita. Nel caso di condanna dei signori ### si chiede la condanna in manleva a carico dell'### Ferme restando le istanze istruttorie di cui alla memoria 24.9.12.
In ogni caso con vittoria di spese, oltre Iva e Cpa rimborso forfettario nella misura del 12,5% e altre successive” ### “Preso atto del contraddittorio solo tra la spa ###ni ed i signori ### e ### nonché tra spa ### ed il proprio assicurato ### nel merito: respingere perché infondata e non provata la domanda svolta dai signori ### e ### nei confronti della spa ### e di conseguenza mandare assolta la terza chiamata da ogni pretesa e da chiunque avanzata.
Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, IVA e ### 12,50 % ex art. 14 T.F. oltre spese successive e tassa di registro.
Nel merito in via subordinata: in caso di condanna di ###ni e ### a corrispondere a ### e ### una qualche somma a titolo di risarcimento dei danni dagli stessi richiesti, limitare il risarcimento tenuto conto di quanto previsto in polizza entro il massimale nella stessa indicato.
Con totale compensazione delle spese di lite” In ogni caso ### la domanda di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali, poiché infondata e non provata ex art. 1224 2° comma cc e poiché contraria ai principi di cui alla sentenza n. 1712/95 delle S.U. di Cassazione” ### spa (già ### “### e determinare la quota di corresponsabilità attribuibile ai tre conducenti protagonisti dello scontro oggetto di causa e, conseguentemente, contenere la condanna della società concludente nei limiti della quota di danno ricollegabile alla condotta del suo assicurato (### , in ogni caso parametrando il danno non patrimoniale subìto dal signor ### all'effettivo periodo di sopravvivenza in vita.
Con compensazione delle spese legali di giudizio e la ripartizione in quote equivalenti di quelle di CTU” ### spa (già U.G.F. ### spa) * ###. ##### la domanda proposta dal #### nei confronti di UGF ### S.p.A., ora ### S.p.A., quale ### garante per la r.c.a. della motocicletta ####, tg. ### in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese. * ###. #### E/O ### Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal #### Dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dal #### per violazione degli artt. 145-148, comma II, D. Lgs. 7/09/2005, n. 209.
Con vittoria di spese. ##### la domanda riconvenzionale proposta dal #### nei confronti di ### S.p.A., ora ### S.p.A., quale ### garante per la r.c.a. della motocicletta ####, tg. ### in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese. #### la prevalente responsabilità della ###ra ### conducente del veicolo ### tg. ### nella determinazione del danno.
Rapportare di conseguenza, l'onere del risarcimento al relativo grado di responsabilità residua, in capo alla conchiudente, nella somma da determinarsi sulle risultanze di causa.
Compensate le spese.
FATTO E DIRITTO Viene premessa una concisa esposizione della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e negli sviluppi processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione. * * *
Il signor ### con citazione 1.4.11 ha evocato in giudizio avanti al Tribunale di ### - i signori ### e ### nonché la ###ni spa, nelle rispettive vesti il primo di proprietario, la seconda di conducente e la terza di compagnia assicuratrice del veicolo ### targato ### 934*FW; - la signora ### anche quale esercente la potestà genitoriale sui minori ### e ### nella loro qualità di eredi di ### già proprietario e conducente del motoveicolo #### tg ### 24020, nonché la ### spa, presso cui il medesimo veicolo era assicurato, indicando la ### quale responsabile del sinistro verificatosi in data ### sulla ### 23 in territorio del Comune di ### consistito in collisione tra il predetto veicolo ed il motoveicolo #### tg ### 24020 condotto dall'amico ### che a seguito dell'urto con la ### andava a sua volta ad impattare con il motoveicolo #### tg ### 52796 di proprietà e condotto dal medesimo #### la prospettazione della difesa attorea la causa della collisione tra gli altri due mezzi sarebbe da ascriversi interamente alla condotta imprudente della predetta conducente della ### che avrebbe impegnato la corsia di marcia opposta alla propria per svoltare a sinistra proprio nel momento in cui i due motociclisti stavano sopraggiungendo, tagliando così loro la strada. Lamentando di aver subìto danni materiali al motoveicolo per ### 11 mila circa e conseguenze invalidanti permanenti stimate nel 6/7 %, oltre ad invalidità temporanea, l'attore ha concluso chiedendo condannarsi i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno complessivamente determinato in ### 29.326,95.
Nel giudizio così radicato (rubricato al n. 836/11 R.G. ex Trib. ### si sono costituti i convenuti ### e ### contestando la dedotta responsabilità della prima in ordine alla verificazione del sinistro, esponendo in particolare che i due motoveicoli sarebbero sopraggiunti a distanza tra loro ravvicinata ed velocità compresa tra i 70 e 80 Km/h - superiore quindi quella consentita in centro abitato - ed eccependo altresì che nessun impatto era avvenuto tra l'auto e la moto condotta dal ### I predetti convenuti hanno concluso chiedendo in via principale e riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento del danno per la perdita del veicolo quantificato in complessivi ### 11.700,00, ed in via subordinata accertarsi e dichiararsi la misura di corresponsabilità dei soggetti coinvolti nell'evento, con ogni conseguenza in punto risarcitoria.
Nel medesimo giudizio si è costituita anche la convenuta ### assicuratrice dell'unica vettura coinvolta nel sinistro, la cui difesa, richiamate le risultanze degli accertamenti espletati dai ### della ### di ### intervenuti nell'immediatezza in loco, ha evidenziato: - che a ciascuno dei conducenti dei mezzi era stata contestata violazione di norme della circolazione stradale; - che non essendovi stata collisione tra il motoveicolo dell'attore e l'autovettura condotta dalla propria assicurata ### il primo non poteva avvalersi della presunzione di concorrente responsabilità prevista all'art. 2054 c.c., ed era invece suo onere dare la prova in concreto della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.; - che dalla ricostruzione degli operanti e dalle ammissioni degli stessi conducenti poteva desumersi violazione da parte dell'attore (e del ### degli artt. 142 C.d.S per aver superato di oltre 10 Km/H la velocità consentita, 143 C.d.S, per non aver circolato in prossimità del margine destro della carreggiata, e 144 C.d.S per violazione del divieto di procedere per file parallele.
Contestata altresì la quantificazione dei danni la difesa della predetta compagnia assicurativa ha concluso come richiamato in epigrafe Con comparsa datata 20.6.11 nel medesimo ### giudizio si è costituita inoltre la convenuta ### - anche in rappresentanza dei figli minori ### e ### tutti nella dichiarata qualità di eredi di ### (deceduto il ###) - i cui difensori, associandosi alla ricostruzione ed alle conclusioni in punto responsabilità della difesa attorea, hanno dedotto e sostenuto che unica responsabile del sinistro sarebbe da individuarsi nella signora ### per aver la medesima omesso di dare la precedenza al motociclo condotto dal proprio dante causa ### dando altresì atto di aver già instaurato per tale ragione altro giudizio (in allora rubricato al n. 1041/2011 R.G. ex Trib. ### ove erano stato evocati e si erano costituiti in giudizio oltre all'attore ### e la spa ### anche la U.G.F. ### (compagnia assicurativa del motoveicolo del proprio dante causa), la difesa dei predetti convenuti ha concluso chiedendo in rito per la riunione dei due procedimenti e, quanto al merito, il rigetto della domanda svolta nei propri confronti; in subordine, per il caso di ritenuta anche parziale responsabilità del proprio dante causa, la difesa dei predetti convenuti ha insistito per la condanna della ### a manlevarla da qualsivoglia domanda accolta nei propri confronti.
Nel predetto secondo giudizio si è costituita anche la U.G.F. ### spa, quale impresa garante per r.c.a. del motociclo di proprietà e condotto al momento del sinistro dal ### la quale ha eccepito l'insussistenza in capo al proprio assicurato ### di qualsivoglia responsabilità per l'evento dannoso verificatosi, per essere il medesimo interamente riconducibile alla condotta di guida della ### Contestata altresì la quantificazione dei danni, la predetta compagnia ha chiesto disporsi CTU per il loro accertamento e chiesto il rigetto nel merito della domanda svolta nei propri confronti.
Entrambe le cause - previa riunione della seconda alla prima per ragioni di connessione, disposta con ordinanza 2.11.11 - sono state chiamate congiuntamente all'udienza del 15.6.12 alla presenza di tutte le parti sopra indicate nonché della spa ### - nel frattempo costituitasi in seguito a chiamata da parte di ### - con concessione in quella sede alle difese dei termini di rito per il deposito delle memorie istruttorie. ### fase istruttoria, assunta la prova orale mediante interpello ed escussione di taluni dei testi indicati, sono state disposte ed espletate CTU medico legali per accertare i danni non patrimoniali subìti nell'occorso dai due motociclisti nonché altra CTU ricostruttiva della dinamica e cause del sinistro.
Ad avvenuto deposito delle relazioni peritali la causa, nel frattempo assegnata a questo giudice a seguito dell'accorpamento al Tribunale metropolitano del territorio già facente capo all'ex Tribunale di ### è stata ritenuta esaurientemente istruita e le parti sono state invitate a precisare le proprie conclusioni in vista della presente decisione. * * *
Preliminarmente deve osservarsi che l'azione risarcitoria proposta dagli attori in entrambi i giudizi è ammissibile, risultando agli atti che le medesime sono state precedute dalla formalizzazione delle richieste risarcitorie stragiudiziali ed essendo intercorso il termine previsto all'art. 145 legge D.L.vo 209/05.
Le domande di risarcimento danni azionate dagli attori, quella di ### nei confronti dei convenuti ### e ### e dei convenuti ### quali aventi causa di ### nonché quella da questi ultimi formulata nel giudizio qui riunito nei confronti della conducente e proprietario dell'autovettura e della sua compagnia assicurativa, all'esito dell'istruttoria risultano altresì fondate e vanno accolte, sia pure nei i limiti, nei confronti delle parti e per le ragioni come di seguito esplicitate.
Prima di procedere alla valutazione degli elementi del fatto storico per cui è causa - onde ricavarne elementi per definire sussistenza e la graduazione delle distinte e/o eventualmente concorrenti responsabilità in capo alle odierne parti in causa - pare opportuno evidenziare (per quanto possa occorrere) come, in assenza di testimoni oculari, alla ricostruzione della dinamica e responsabilità del sinistro non può che procedersi sulla base degli elementi di prova di natura indiziaria acquisiti dai rilievi eseguiti in loco dai ### intervenuti, valutati anche alla luce dell'espletata ricostruzione cinematica operata mediante ### con l'ulteriore rilievo che laddove residuino incertezze in ordine ai singoli apporti causali occorre far uso, per quanto concerne all'impatto dell'autovettura con la moto del ### del generale criterio fissato in via sussidiaria all'art. 2054 c.c. per il caso di collisione tra veicoli a motore, ricorrendo cioè alla presunzione di uguale concorrente responsabilità in assenza di prova contraria.
Tanto premesso, dai rilievi degli operanti, dalle dichiarazioni rese dai conducenti coinvolti nell'immediatezza così come anche dagli interpelli resi da taluni di essi in questa fase giudiziale, emerge in atti e può ritenersi provato: - che la collisione tra autovettura ed il primo dei motoveicoli è avvenuti in zona urbana ove vige il limite di velocità di 50 Km/h, su tratto stradale rettilineo compreso tra due curve in cui le due opposte corsie di marcia sono separate da striscia di mezzeria continua; - che dalla curva a valle (direzione da cui provenivano le moto) il punto dell'impatto ove si trovava ### iniziava ad essere visibile a distanza di circa 75 metri; - che il punto d'urto tra la moto condotta da ### e la predetta autovettura è da individuarsi nella corsia in direzione monte, di pertinenza ed quel momento percorsa dai due motoveicoli, e ciò sebbene al momento dei rilievi la vettura sia stata rinvenuta e si trovasse interamente sulla propria corsia di marcia; ciò in quantocome evidenziato dal ### per i motivi più oltre approfonditi - deve concludersi che l'impatto e la forza dell'urto stesso avesse determinato un veloce arretramento del veicolo rispetto al punto d'urto.
Dal verbale di accertamento sullo stato dei luoghi redatto nell'occasione dagli operanti di P.G. intervenuti, inoltre, si ricava che la conformazione della strada era caratterizzata da fondo asciutto, che il tempo era sereno con visibilità buona e traffico scarso, condizioni queste che possono definirsi ottimali per rendersi conto della presenza di ostacoli sul percorso.
Questi i dati di fatto, sostanzialmente non controversi in giudizio, altrettanto pacifica e comunque pienamente provata può ritenersi la circostanza che i due motoveicoli procedessero ad una velocità notevolmente superiore al limite dei 50 Km/h imposto in quel tratto dalla segnaletica presente in loco, velocità che gli stessi due motociclisti nelle dichiarazioni da questi rese ai ### hanno peraltro entrambi stimato fosse attorno agli 80 Km/h., e che secondo l'accertamento peritale poteva in realtà essere anche ben maggiore.
Sulla base degli elementi di ricostruzione della dinamica del sinistro sopra richiamati, per la collisione primigenia - quella cioè tra autovettura e moto del ### che ha preceduto e da cui è anzi derivata anche quella successiva che ha visto collidere tra loro i due motoveicoli - è individuabile responsabilità concorrente in capo alla convenuta ### ed al dante causa delle odierne parti ### per aver entrambi violato con condotte cui è attribuibile pari efficacia ed incidenza causale del sinistro norme prudenziali di circolazione stradale, ed in particolare: - per essersi, la prima, posta all'interno della opposta corsia di marcia nel momento in cui sopraggiungevano da valle i due motoveicoli, omettendo di dar loro la precedenza prima di intraprendere la manovra di svolta a sinistra; - per essere, il secondo (così come, per il rilievo e le conseguenze in punto responsabilità più oltre esaminati, anche il ### sopraggiunti sul punto dell'impatto a velocità sostenute, superiore a quella consentita in quel tratto stradale e comunque inadeguate all'esigenza di porre in essere nell'occorso tutte le manovre di emergenza che sarebbero state necessarie per evitare la collisione con l'autovettura, o quantomeno contenere le conseguenze dannose dell'impatto.
Tale secondo profilo causale, quello cioè concernente l'eccesso di velocità dei motoveicoli, connota e rende rilevante l'apporto colposo dei conducenti dei veicoli a due ruote nella determinazione del danno rispettivamente subìto, concorrendo le loro condotte di guida con l'imprudenza della ### Se infatti sulla base delle risultanze di causa puo ritenersi accertato che la predetta convenuta abbia come detto posto in essere un antecedente fattuale casualmente necessario alla collisione, quello cioè di essersi inserita sulla corsia di marcia e nella traiettoria e dei veicoli antagonisti, alla luce dei medesimi elementi ricostruttivi deve concludersi che questo solo fatto non sarebbe stato sufficiente a determinare lo scontro tra veicoli come determinatosi se non combinandosi, appunto, con la condotta tenuta dai due motociclisti, vale a dire l'aver proceduto a velocità eccedente i limiti prudenzialmente imposti in quel tratto di strada.
La condotta di guida dei conducenti dei due motoveicoli nella vicenda in esame si presenta imprudente sia perché in violazione dello specifico limite di velocità in loco e sia anche perché lesiva del generale obbligo posto a carico di ogni conducente dei veicoli a motore dall'art. 141 comma 2 legge 285/92, a tenore del quale “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale - è stato evidenziato dai ### di legittimità - l'apprezzamento della velocità in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva deve in via generale essere condotto anche “in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada”. (così, tra altre Cassazione civile sez. III 14/03/2013 n. 6559; Cass. Sez. 1, n. 20173 del 12/10/2004).
A maggior ragione, deve qui osservarsi, l'eccesso di velocità si pone come fattore causale determinante, anche se eventualmente non esclusivo, in tutte quelle situazioni nelle quali sulla base di una ricostruzione ex post è possibile pervenire alla conclusione che la collisione avrebbe probabilmente potuto essere evitata qualora i conducenti di uno o più veicoli coinvolti si fossero attenuti al rispetto dei limiti previsti.
Situazione questa che è stata rilevato ed evidenziata nella vicenda in esame dal CTU cui è stato conferito l'incarico di procedere a ricostruzione dinamica del sinistro.
Le difese dei motociclisti (per quel che qui rileva, soprattutto quella degli aventi causa del ### hanno contestato il dato della velocità stimata dal CTU per tali veicoli - a partire dal dato su cui tale calcolo si fonda, vale a dire la circostanza che l'arretramento della vettura sarebbe stato conseguenza dell'urto - sostenendo che il veicolo sarebbe stato spostato immediatamente dopo ad opera della ### su sollecitazione del marito e richiamando sul punto quanto ritenuto dal proprio CTP hanno indicato la velocità d'urto in 45/50 Km/h.
Tale ricostruzione si rivela tuttavia del tutto inconsistente.
In primo luogo perché contrasta con le ammissioni rese nell'immediatezza dai conducenti delle due ### già sopra evidenziate.
In secondo luogo perché la manovra di arretramento volontario non ha trovato conferma alcuna nel materiale probatorio acquisito in giudizio.
Ma, soprattutto perché il CTU ha posto a fondamento della propria ricostruzione di criteri fattuali oggettivi dai quali - con percorso tecnico argomentativo razionale ed immune da vizi logici, non inficiato sul punto dalle generiche osservazioni tecniche dei CTP - ha concluso che le due moto procedevano a velocità non inferiore ad 85 km/h, dato questo peraltro (come detto) non lontano da quello contenuto nelle dichiarazioni rese agli operanti dal ### (che ammise una velocità compresa tra i 70 e gli 80 Km/h) e dal ### Alla ricostruzione di una siffatta velocità dei due motoveicoli - come già rilevato eccedente di molto il limite presente su quel tratto - sono stati indicati nella relazione peritale due elementi desunti dai rilievi dei ### vale a dire: - la ricostruzione del punto d'urto, individuato a distanza di oltre due metri dalla posizione di quiete della vettura conseguente all'immediato suo arretramento, evento questo a giudizio del CTU confermato dalla posizione e conformazione della traccia allungata di liquido tecnologico rilevata sull'asfalto dai ### - “orientata obliquamente rispetto all'asse della strada …..inizialmente di larghezza molto contenuta e quindi allargata sotto le strutture anteriori della Punto” - nonché dalla coincidenza dell'inizio di essa con la traccia lasciata dallo strisciamento di pneumatico “in fase di marcata compressione sul piano viabile” riferibile alla ruota anteriore della moto del ### - il calcolo della forza d'urto, di cui la velocità era la componente variabile ignota, necessario per produrre tale movimento in arretramento della vettura; Dalla posizione dei mezzi e velocità come sopra ricostruite e riferite, il perito nominato dal giudice del Tribunale di ### ha avuto modo quindi di evidenziare nella propria relazione come, tenuto conto della distanza percorsa e valutato il tempo psicotecnico di reazione, anche a quella velocità il primo motociclista “avrebbe avuto a disposizione un tempo superiore a 2 secondi per rallentare o fermare il proprio mezzo”; ed inoltre che, qualora avessero (entrambi i motoveicoli) proceduto alla velocità contenuta nei limiti imposti, il ben maggior lasso di tempo (indicato superiore a 5 secondi) avrebbe comunque consentito “a tutti i protagonisti del sinistro di prendere meglio atto della situazione in essere e disporre adeguate misure per evitare l'intersezione delle traiettorie tra i veicoli”.
In caso di scontro tra veicoli, secondo l'interpretazione costantemente fornita dell'art. 2054 c.c. dalla Cassazione, l'accertamento della colpa di uno dei conducenti - nel caso di specie l'infrazione posta in essere dalla ### - non esonera il conducente dell'altro veicolo ### dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento. (tra le molte, recentemente Cass. Sez. 6 - 3, n. 8409 del 12/04/2011).
Per la condizione di potenziale, continua ed oggettiva pericolosità della circolazione stradale - deve ancora osservarsi - il ### della ### pone in capo a ciascuno dei conducenti di veicoli circolanti specifici obblighi di prudenza e diligenza a tutela della incolumità propria e degli altri utenti stradali, e tra essi primariamente quello di osservare una velocità di marcia che consenta di mantenere sempre il controllo del proprio veicolo anche in situazione impreviste rinconducibili ad altrui estemporanee condotta di guida; obblighi del cui adempimento in caso di collisione tutti i conducenti dei veicoli coinvolti devono a norma dell'art. 2054 fornire positivamente la prova, con oneri ed effetti processuali che in difetto assolvimenti di tale onere probatorio sono analoghi a quelli delle altre forme di responsabilità aggravata regolate ai precedenti artt. 2047-2053 ### vicenda in esame difetta la prova di una condotta di guida prudente da parte del ### tale per cui l'impatto possa ritenersi fosse comunque inevitabile; come rilevato vi è anzi esplicita ammissione (sia pure stragiudiziale) dei motociclisti e comunque può ritenersi raggiunta la prova logica che la velocità di marcia dei motoveicolo - che, stante il contatto tra essi, è indiscutibile fossero in quel punto e procedessero dunque appaiati - era eccedente di almeno 30/40 Km/h i limiti, né è rinvenibile o è stata fornita prova di una qualche ragione per cui essi non abbiano posto in essere quelle manovre che avrebbero potuto prevenire le collisioni verificatesi.
Le osservazioni e conclusioni sopra esposte si reputano decisive per ravvisare in primo luogo una concorrente pari responsabilità della ### e del ### alla verificazione della prima tra le due collisione (quella tra i mezzi rispettivamente condotti), ed inoltre per ritenere sussistente per l'urto tra le due moto che è conseguito alla prima collisione una quota di responsabilità anche a carico del ### - e ciò ancorché non vi sia stata una diretta collisione tra la ### e la moto del ### - in misura che appare equo porre a carico di quest'ultimo per il 30 %, concorrente con quella paritaria degli altri due mezzi per la restante misura dell'70%.
Anche tale secondo impatto, infatti, se da una parte trova suo antecedente causale immediato nella collisione tra l'autovettura e la ### condotta dal ### ed ha visto l'altro motoveicolo subire la rotazione del primo in condizioni meramente passive, trova una concausa nel fatto che i due motoveicoli procedevano quasi appaiati alla velocità sostenuta sopra indicata, e con ogni probabilità non si sarebbe verificata se il ### avesse invece proceduto a velocità moderata.
Conclusivamente, quanto all'attribuzione delle responsabilità per il sinistro, la convenuta ### va ritenuta responsabile del danno subito dal ### nella misura del 50%, il ### e per esso i suoi aventi causa vanno dichiarati responsabili nella misura del 50% del danno subito dalla medesima predetta conducente della ### mentre al ### è imputabile una quota di colpa ex art. 1227 c.c. nella misura pari al 30% concorrente con il fatto degli altri due conducenti coinvolti responsabili per il danno da questi subìto nell'occorso nella restante solidale misura del 70%. * * *
Ciò osservato in ordine alla valutazione delle responsabilità per il sinistro, occorre ora procedere a valutazione del danno lamentato da ciascuna delle parti in causa danneggiate. 1. Il danno dell'attore ### quel che concerne la quantificazione delle conseguenze dannose lamentate dall'attore nel presente giudizio, quanto al danno non patrimoniale deve osservarsi che i postumi permanenti sono stati stimati dal CTU medico legale in misura pari al 6 %, (inferiore dunque alla soglia del 9 %) per modo che alla liquidazione di tale voce di danno per invalidità permanente e temporanea deve procedersi sulla base della vigente tabella introdotta dall'art. 139 del ### delle ### In base alla valutazione effettuata dal ### il danno può dunque essere liquidato nelle singole sue voci come segue: - invalidità temporanea massima al 75% per giorni 20, pari ad ### 637,00; - invalidità temporanea al 25% protrattasi per ulteriori giorni 20, risarcibili per ulteriori ### 212,00; - postumi di natura permanente, valutabili nella misura indicata dal CTU nel 6 %, da liquidarsi in ### 7.347,00 Siffatta quantificazione tabellare - come recentemente anche evidenziato dalla Corte di legittimità - nella normalità dei casi, e salvo assolvimento di specifici oneri probatori relativamente a profili di danno ulteriori - può intendersi “comprensiva anche della componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le tabelle elaborate dal Tribunale di ### alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione”. (così Cass. civile, sez. III, 06.03.2014 n° 5243).
Nel caso in esame, avuto riguardo all'attività lavorativa esercitata all'epoca dal ### e delle risultanze dell'accertamento peritale - che ha evidenziato il permanere di una contenuta sintomatologia algica negli archi estremi dei movimenti - può peraltro ritenersi sussistente e risarcibile anche una componente di personalizzazione del danno non patrimoniale connessa alla limitazione permanente di facoltà ed ambiti di esplicazione della personalità del danneggiata ulteriore rispetto al mero danno costituito dalle sole limitazioni funzionali. Si tratta in particolare di ripercussioni nell'ambito di occupazione lavorativa che - sebbene in difetto di prova di diretta incidenza sulla capacità reddituale del danneggiato non siano risarcibili come perdita di reddito e dunque riconducibile alla categoria del danno patrimoniale - si ritiene tuttavia ben possano trovare completo ristoro attraverso una adeguata personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale, giustificando il riconoscimento di maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno nella misura del 25% del danno complessivamente liquidato per invalidità, con attribuzione dunque all'attore della ulteriore somma di ### 2.010,00, per modo che il danno non patrimoniale può essere liquidato all'attualità nella complessiva somma di ### 10.054,00.
Il danno patrimoniale è invece costituto dall'ammontare complessivo delle spese mediche documentate in atti, per complessivi ### 180,00, comprese quelle della visita medico specialistica (sulla cui risarcibilità il CTU ha rimesso la valutazione) in quanto anche le esigenze di diagnosi accurata da parte di professionista specializzato cui la stessa all'evidenza risponde trovano il proprio antecedente causale diretto nelle lesioni riportate nell'occasione. Costituiscono inoltre ulteriori voci di danno patrimoniale il costo del casco, confermato in giudizio per ### 449,00, nonché i costo delle riparazioni del motoveicolo stimato nella relazione di CTU in complessivi ### 9.886 comprensive di ### per un totale di ### 10.515,00.
Il danno complessivamente riportato dal ### può dunque essere liquidato in ### 20.569,00 Poichè per l'evento dannoso oggetto di causa, come sopra evidenziato, è ravvisabile una colpa del danneggiato concorrente stimata in pari misura del 30% con quella degli altri due conducenti da cui è originata la prima collisione (che ha provocato anche la seconda, tra i due motoveicoli) i convenuti #### e ### nonché ### anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori, e la ### spa (società incorporante la ### spa) vanno condannati in solido tra loro a corrispondere a ### l'importo di ### 14.398,00, corrispondente alla quota del 70% di responsabilità loro congiuntamente ed indivisamente attribuita.
Tale somma, individuata con riferimento ai parametri di liquidazione attualmente vigenti (Cass. civile sez. III 11 maggio 2012 n. 7272), trattandosi di obbligazione risarcitoria - previa sua devalutazione alla data del fatto (3.7.09) in ### 13.233,00 - deve essere maggiorata degli interessi legali calcolati sugli importi annualmente rivalutati per il medesimo predetto periodo determinati in complessivi ### 1.455,00, con determinazione finale della somma ancora dovuta al netto dei predetti acconti pari all'attualità a complessivi ### 15.849,00, oltre ad interessi legali calcolati dalla pronuncia al soddisfo. 2. Il danno degli aventi causa di ### danno patrimoniale è rappresentato dal valore del motoveicolo #### immatricolato nel 1998, stimato dal CTU in ### 3.000,00 (comprensivo di ###, dal valore degli accessori costituiti da casco e tuta per il loro costo di acquisto pari ad ### 455,00 (sostenuto nel 2008, come da prova documentale prodotta in atti); nonché dall'esborso per spese mediche come documentate in atti, per l'ìmporto complessivo di ### 5.893,20 ritenuto dal CTU congruo e direttamente riconducibile alle conseguenze dell'evento traumatico con valutazione che non ha formato oggetto di rilievo alcuno dai consulenti di parte, e che può essere assunta a fondamento della liquidazione del danno stesso. ### complessivo del danno patrimoniale può dunque essere liquidato all'attualità in complessivi ### 9.348,00 Quanto invece al danno alla persona subito da ### alla concreta sua determinazione - in assenza anche per le lesioni eccedenti la misura del 9 % di predeterminazione normativa analoga a quella introdotta per le cd. micropermanenti dalla legge 209/05 - deve procedersi tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta sulla materia, con l'obiettivo da un canto di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente, e dall'altro di dare conto dei parametri adottati per la loro quantificazione e liquidazione, con particolare riferimento alla necessità di dare concreta attuazione in situazioni analoghe al generale criterio equitativo fissato all'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.): esigenze queste cui è conseguita l'adozione da parte di un numero sempre crescente di giudici di merito, a partire dalla metà degli anni '90, di modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona.
Paiono sufficienti in questa sede, sul punto, richiami alle pronunce della Suprema Corte a ### nn. 8827/03 e 8828/03, così come ribaditi nelle motivazioni della nota pronuncia a ### n. 26973 dell'11.11.08; nonché - con particolare riferimento all'adozione di criteri uniformi ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. ed all'individuazione nelle ### predisposte dal Tribunale di ### del parametro valido “per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica".
Deve peraltro qui anche sottolinearsi che l'ammontare risarcitorio relativo ai postumi di invalidità permanente - che è quantificata dal CTU sulla base della documentazione prodotta, stante il decesso per altra causa (non riconducibile al sinistro) del danneggiato in data ### - non può essere liquidato nell'ammontare (di ### 72.994,00) indicato nelle predette tabelle con riferimento all'entità di lesioni rilevata ed all'età del ### (33 anni) al momento del sinistro, in quanto tale valore tabellare presuppone e si riferisce a persona vivente ed è rapportato alla dato statistica della sua speranza di vita.
Ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere - viene costantemente ribadito anche in giurisprudenza di legittimità - la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano "iure successionis" va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva. (in argomento, Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22338 del 24/10/2007; ###. 3, n. 23739 del 14/11/2011, nonché ancora la recentissima Cass. Sez. 3, n. 13331 del 30/06/2015) Precisato che il parametro da utilizzarsi è quello tabellare recanti i valori aggiornati e vigenti all'epoca della decisione (nel caso di specie quelle pubblicate per l'anno 2014) e non già quella dell'evento dannoso o quello della domanda, secondo il principio ripetutamente affermato in sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 14402 del 30.6.11 e 7272 dell' 11 maggio 2012), pare altresì opportuno evidenziare, per quanto concerne l'ammontare del parametro giornaliero di risarcimento per invalidità temporanea totale, che il medesimo è tabellarmente compreso tra un valore minimo (ora 96 ### ed un valore massimo (ora ### 144,00) proprio allo scopo di consentire un'adeguata personalizzazione del risarcimento anche del danno relativo a tale voce di natura e caratteri temporanei.
Nel caso di specie, valutata il prolungato periodo di invalidità temporanea, la non modesta gravità delle conseguenze invalidanti permanenti e soprattutto l'incidenza negativa di esse sul vissuto quotidiano su persona, come il danneggiato, di età poco superiore ai trent'anni cui venne sin da momento immediatamente successivo al sinistro (nel corso degli accertamenti diagnostici ad esso conseguenti) diagnosticata la patologia che ne ha rapidamente provocato il decesso - circostanza questa che ha del tutto verosimilmente reso assai più penoso il periodo connotato dai postumi direttamente riconducibili al sinistro - si ritiene che idonea personalizzazione del risarcimento dell'invalidità temporanea totale (cui vanno parametrate anche le indennità per i periodi di invalidità parziale) possa essere l'attribuzione di indennizzo giornalieri al valore tabellare massimo previsto di ### 144,00.
Tenendo conto dunque dell'entità delle conseguenze dannose in concreto verificatesi, rilevate e desumibili dalla CTU medica espletata in corso di causa, possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica alla persona di ### come segue: - invalidità temporanea totale, protrattasi per giorni 28, risarcibili con ### 144,00 pro die e quindi per complessive ### 3.808,00; - invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per ulteriori giorni 30, risarcibili con ### 108,00 pro die e quindi per complessive ### 3.060,00; - invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per ulteriori giorni 60, risarcibili con ### 72,00 pro die e quindi per complessive ### 2.040,00; - invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per ulteriori giorni 90, risarcibili con ### 36,00 pro die e quindi per complessive ### 4.080,00; - postumi di natura permanente, stimati dal CTU in misura pari al 20 % e che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del fatto - in base ai parametri della tabella sopra indicata - e tenuto inoltre conto che il periodo di sopravvivenza successivo all'evento dannoso è stato pari a giorni 510, viene liquidato rapportando l'ammontare complessivo (come detto ### 72.994,00) previsto con riferimento alla speranza di vita residua (per la popolazione maschile fino a 77 anni) al periodo effettivo di sopravvivenza successivo al sinistro (si tratta del criterio evidenziato nelle pronunce della Suprema Corte sopra richiamate), con determinazione finale che si ritiene equo personalizzare mediante riconoscimento a tale titolo di importo pari ad ### 3.000,00.
Il danno alla persona viene per quanto sopra complessivamente liquidato nella misura di ### 17.832,00, ed il danno complessivo ammonta dunque ad ### 27.180,00, I convenuti #### e ### vanno condannati in solido tra loro a corrispondere agli aventi causa del danneggiato l'importo di ### 13.590,00, corrispondente alla quota del 50% di responsabilità accertata a carico della conducente dell'autovettura.
Detta somma è stata individuata con riferimento agli odierni parametri di liquidazione, e trattandosi di obbligazione risarcitoria - ancorchè in parte già espresse in valori monetari - previa sua devalutazione alla data del fatto (3.7.09) in ### 12.490,00 deve essere maggiorata degli interessi legali calcolati sulle somme annualmente rivalutate per il medesimo predetto periodo, pari ad ulteriori ### 1.370,00 per un montante complessivo pari all'attualità ad ### 14.960,00, somma che - maggiorata altresì degli interessi legali da oggi al soddisfo - i predetti convenuti vanno condannati in solido tra loro a corrispondere ad ### anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori, previa autorizzazione alla riscossione della loro quota da parte del Giudice tutelare. 3. Il danno dei convenuti ### infine alla domanda di risarcimento del danno subito dai convenuti ### e ### - oltre alla già evidenziata sua procedibilità, per essere stata la richiesta stata regolarmente formalizzata in data ### mediante invio di raccomandata da parte della odierna difesa alla ###ni. - deve rilevarsi altresì l'infondatezza della eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla predetta compagnia assicurativa. Detta domanda infatti, prima ancora che contenuta nell'atto di chiamata in causa nel giudizio n. 1041/2011 R.G. ex Trib. di ### ha formato oggetto delle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione depositato nel presente giudizio in data ### - e quindi entro il termine biennale di prescrizione dalla precedente diffida previsto all'art. 2947 c.c. - giudizio nel quale era già stata evocata ed era parte anche la compagnia assicurativa del motoveicolo condotto dal ### atto al quale ai sensi dell'art. 2943 c.c. deve attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione stessa.
La predetta domanda, si osserva ancora, ha per oggetto unicamente il danno patrimoniale per il danno all'autovettura, è accoglibile in favore del solo ### quale ### proprietario dell'automezzo e limitatamente peraltro al solo valore del veicolo all'epoca del sinistro al netto del valore del relitto nonché al costo di immatricolazione di altro veicolo - importi quantificati in citazione rispettivamente in ### 5.300,00 (entro il valore di stima riferito dal ### ed ### 350,00 - costituendo esse le uniche voci diminuzione del patrimoniale immediatamente e direttamente connessa al sinistro. Mentre altrettanto non può ritenersi per prezzo di acquisto di altro automezzo, perché tale esborso non costituisce perdita patrimoniale ai sensi dell'art. 1223 Del predetto importo, pari a complessivi ### 5.650,00, il proprietario ha diritto a conseguire la parte commisurata alla percentuale di responsabilità da imputarsi a carico del ### che come detto è stimata pari al 50 %, e dunque l'importo di ### 2.825,00. Somma questa che gli aventi causa del conducente sopra indicato nonché la ### spa (società incorporante la ### spa) vanno condannati in solido tra loro a corrispondere a ### maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi calcolati sulle somme annualmente rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo. * * *
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza fissato all'art. 91 c.p.c.
I convenuti #### nonché ### - anche nella veste di esercente la potestà genitoriale sui figli minori ### e ### e la ### spa (nella sua duplice veste) vanno pertanto a rimborsare alle rispettive controparti gli importi liquidati a tale titolo nelle misure indicate in dispositivo.
Le predette parti vanno altresì condannati a farsi in via definitiva in solido tra loro dell'importo delle spese di CTU liquidate nelle misure e termini precisati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di ### rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando, 1. in parziale accoglimento della domanda proposta da ### anche per i figli minori ### e ### nel giudizio 1041/11 R.G. (qui riunito), dichiara che la collisione tra i veicoli condotti da ### e da ### si è verificato per responsabilità concorrente e paritaria dei due predetti conducenti, e per l'effetto: i condanna i convenuti #### e ### spa (già ### in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore dell'attrice ### - anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori ### e ### e previa autorizzazione per la riscossione della quota ad essi spettante del Giudice tutelare - dell'importo di ### 14.960,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo; i condanna ### - anche nella veste di esercente la potestà genitoriale sui figli minori ### e ### (quali aventi causa iure hereditatis di ### - nonché la ### spa (quale società incorporante la ### spa) in solido tra loro, a corrispondere a ### a titolo di risarcimento danni l'importo di ### 2.825,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulle somme annualmente rivalutate dalla data del fatto al soddisfo; i condanna i convenuti #### e ### in solido tra loro, a rimborsare all'attrice ### anche nella dedotta qualità, le spese di lite per importo che - avuto riguardo all'ammontare del risarcimento liquidato con la presente pronuncia, alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata, e tenuto altresì conto della nota spese depositata - liquida in ### 7.400,00 per compenso ed ### 486,02 per spese, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge; i condanna ### - anche nella dedotta qualità - ed ### spa, in solido tra loro, a rimborsare a ### le spese di lite per importo che - avuto riguardo all'ammontare del risarcimento riconosciuto con la presente pronuncia, alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata, liquida in ### 2.400,00 per compenso professionale, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge 2. in parziale accoglimento della domanda proposta nel presente giudizio dall'attore ### dichiara che la collisione tra i due motoveicoli condotti da ### ed il medesimo ### si è verificato per responsabilità concorrente del ### e della convenuta ### da una parte e dell'attore sopra indicato per la restante parte, nella misura rispettivamente del 70% a carico dei primi e del 30% a carico del secondo, e per l'effetto: i condanna i convenuti #### e ### (già ### nonché ### - anche quale di esercente la potestà genitoriale sui figli minori ### e ### (quali aventi causa iure hereditatis di ### e la ### spa (quale società incorporante la ### spa), in solido tra loro, a corrispondere a ### a titolo di risarcimento danni l'importo di ### 15.849,00, oltre ad interessi legali calcolati dalla pronuncia al soddisfo; i condanna i predetti convenuti ##### (già ###, ### - anche nella indicata qualità ed ### spa (già ###, in solido tra loro, a rimborsare a ### le spese di lite per importo che - avuto riguardo all'ammontare del risarcimento riconosciuto con la presente pronuncia, alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata, e tenuto altresì conto della nota spese depositata - liquida in ### 7.400,00 per compenso ed ### 1.041,34 per indennità e spese (di cui ### 360,00 per spese di ### - oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge; pone definitivamente a carico di ##### (già ###, e di ### - anche nella indicata qualità - ed ### spa (già ###, in solido tra loro, le spese della CTU tecnico cinematica nella misura liquidata in corso di causa e quelle delle CTU medico-legale, nelle misure per ciascuna liquidate come da separato provvedimento in pari data; dichiara interamente compensate le spese di lite tra ### e la terza chiamata ### Così deciso, in ### il #### n. 836/2011
causa n. 836/2011 R.G. - Giudice/firmatari: Pochettino Sergio