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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29695/2024 del 19-11-2024

... conf ronti di ### e ### ma pure di ### presuppostala erede di ### figlio di ### deceduto nel 2011. Si costit uivano ### e ### per aderire integralmente alla comparsa di costituzione con appello incidentale (ed alle domande, eccezioni e richieste ivi formulate e riproposte anche a norma dell'art. 346 c.p.c.) depositata per i coniugi ### 4 Con distinto atto depositato si costituiva anche ### per eccepire in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame. All'udienza 23.01.18, d i precisazione delle conclusioni, il ### a) per i fratelli ### e ### si riportava alle conclusioni formulate con la comparsa; mentre, b) per ### chiedeva disporsi l'e stromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva; in subord ine, dichiararsi inammissibile e comunque infondato l'appello; con cond anna dell 'appellante al pagamento delle spese del giudizio. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4680/2018, omessa ogni indicazione su lla vicenda interruttiva, sulla successiva riassunzione, sulla costituzione dei fratelli ### e ### e di ### (i cui nominativi no n venivano neppure indicati in epigrafe e in disposi tivo) e sulle (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12922/2019 R.G. proposto da: ##### A ### rappresentati e dife si dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenti principali contro ### rappresentata e dife sa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di post a elettron ica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente -ricorrente incidentale ### nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elett ronica certificata è domiciliato per legge -controricorrente -ricorrente incidentale nonché contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato #### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente ### quale rappresentante lega le della ditta individuale R.N.M. Costruzioni, rappresentato e difeso dall'avvocato ### presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di NAPOLI n. 4680/2018 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal #### 1. ### quale proprietaria dell'appartamento sito in Napoli, via ### n. 203, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di que lla città i con iugi ### e ### proprietari dell'appartamento sovrastante, per conseguirne condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito di infiltrazioni di acqua che avevano invaso l'immobile di sua proprietà, condotto in locazione da ### A fondamento della domanda parte attorea deduceva che: a) le infiltrazioni erano state causate dall'occlusione della tubazione di scarico della p luviale che, pro venendo dalla sovrastante t errazza di proprietà dei coniugi convenuti, passava nel muro perimetrale della cucina, per poi immettersi nella fognatura esterna dell'edificio; b) a seguito della demolizione parziale della paretina di separazione della cucina dall'intercapedine, che isolava il muro sovrastant e il contenimento in tufo, era stato accertato che l'occlusione era stata determinata dalla presenza di fogliame e materiale di risult a 3 provenienti dall'immobile sovrastante, che era stato oggetto di radicali lavori di ristrutturazione. 
I convenuti declinavano ogni responsabilità in merito all'evento denunciato, ascrivendola alla stessa attrice, che aveva fatto realizzare uno scarico non a regola d'arte, ovvero pure, quanto all'occlusione della tubazione, all'appaltatrice dei lavori del loro immobile, R.N.M.  costruzioni. 
Questa, chiamata in causa, declinava a su a volta ogni sua responsabilità, sostenendo di avere avuto in appalto soltanto i lavori di ristrutturazione interna, mentre le opere di ristrutturazione del terrazzo a livello erano state eseguite e ultimate da altra ditta. In ogni caso chiamava in causa, a sua volta, la sua assicuratrice ### Istruita la causa, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 8285/2012 rigettava la domanda attrice, condannando la ### al pagamento delle spese di lite.  2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado la ### proponeva appello. 
Si costituivano i coniugi ### che proponevano appello incidentale. 
All'udienza del 14 febbraio 2017 il gi udizio veniv a dichiarato interrotto, in quanto il ### dichia rava i l decesso di ### appellato ed appellante incidentale.  ### vani riassumeva il processo nei conf ronti di ### e ### ma pure di ### presuppostala erede di ### figlio di ### deceduto nel 2011. 
Si costit uivano ### e ### per aderire integralmente alla comparsa di costituzione con appello incidentale (ed alle domande, eccezioni e richieste ivi formulate e riproposte anche a norma dell'art. 346 c.p.c.) depositata per i coniugi ### 4 Con distinto atto depositato si costituiva anche ### per eccepire in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame. 
All'udienza 23.01.18, d i precisazione delle conclusioni, il ### a) per i fratelli ### e ### si riportava alle conclusioni formulate con la comparsa; mentre, b) per ### chiedeva disporsi l'e stromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva; in subord ine, dichiararsi inammissibile e comunque infondato l'appello; con cond anna dell 'appellante al pagamento delle spese del giudizio. 
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4680/2018, omessa ogni indicazione su lla vicenda interruttiva, sulla successiva riassunzione, sulla costituzione dei fratelli ### e ### e di ### (i cui nominativi no n venivano neppure indicati in epigrafe e in disposi tivo) e sulle argome ntazioni da questi ultimi dedotte negli scritti conclusionali: a) in p arziale accoglim ento dell'appe llo della ### condannava i coniugi ### nonché ### quale titolare della ditta R.N.M. Costruzione, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della ### della somma di euro 46.840, oltre rivalutazione ed interessi, nonché dell'ulteriore somma di euro 10.315, quale somma versata in esecuzione della sentenza impugnata; b) condannav a la ### a tenere ind enne la R.N.M. 
Costruzioni dall'importo p er cui quest'ultima era stata con dannata, senza altre specificazioni; c) rigettava gli appelli incidentali degli appellati; d) condannava gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.  3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso, con un unico atto, i fratelli ### e ### nonché ### articolando quattro motivi. 5 ### ha proposto ricorso incidentale adesivo autonomo, con il quale ha aderito al ricorso principale ed ha a sua volta impugnato la sentenza della corte territoriale nei confronti di ### di ### titolare della ditta individuale ### nonché della ### spa, articolando due motivi. 
La compagnia ### con controricorso, ha resistito al terzo ed al quarto motivo del ricorso prin cipale ed ha proposto ricorso incidentale, articolando sei motivi. 
Al ricorso principale e ad entrambi i ricorsi incident ali hann o resistito con distinti controricorsi la ### e il ### (il quale ha aderito al quarto motivo di ricorso della compagnia assicuratrice). 
Per l'adunanza camerale del 9 aprile 2024 (alla quale la causa era stata rinviata di ufficio dalla precedente adunanza del 10 gennaio 2024 per impedimento del sottoscritto relatore) il ### non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre sono state depositate memorie da parte della rico rrente incidentale M affettone e della resistente ### Ad esito della camera di consiglio la Corte ha rinviato il ricorso a nuovo ruolo, mandando alla ### di comunicare l'avviso della rifissanda adunanza personalmente ai ricorrenti principali. 
Per l'odierna adunanza il nuovo ### dei suddetti ricorrenti principali ha depositato memoria, con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 
La Corte si è riservata il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va, pre liminarmente, dato atto che, per l'intervenuta spontanea costituzione a mez zo di nuovo difensore dei ricorrent i principali, utilmente si è omessa la rinnovazione a loro stessi di persona della notificazione di un avviso di fissazione dell'adunanza, dovendo 6 intendersi quell'ordine, per quanto ancora rileva, come anche formalmente revocato.  2. La corte territoriale partenopea nella impugnata sentenza: a) ha rit enuto <<incontroversa>> la causa delle lament ate infiltrazioni (“occlusione del pozzetto di scarico allocato nella cucina della ### che, provenendo dalla sovrastante terrazza di proprietà dei coniugi ### e ### passava nel muro perimetrale della cucina p er immettersi nella fognatura esterna dell'edificio”); b) ha ritenuto per dette infiltrazioni la responsabilità concorrente sia dei coniugi convenuti committenti (applicando il principio per cui, nel caso di appalto che non im plichi il totale trasferimen to all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile, non viene meno per il committente la responsabilità ex art. 2051 c.c., ed avuto riguardo alla circostanza che i convenuti avevano mantenuto la disponibilità della terrazza anche quando la stessa era stata utilizzata dalla ditta per il deposito dei materiali di risulta ed avuto riguardo alla circostanza che all'interno del pluviale era st ato rinvenut o fogliame, che era stato ricondotto alle piante che i coniugi convenuti avevano in terrazzo) che della ditta appaltatrice terza chiamata in causa (in considerazione del fatto che all'inte rno del pluvi ale era stato rinvenuto mat eriale cementizio molle); c) ha ritenuto la compagnia ### terza chiamata in causa, obbligata a tener indenne la R.N.M. ### dalla cond anna al risarcimento dei danni, in quanto questi ultimi, benché successivi allo svolgimento dei lavori, trovavano comunque la loro causa in detti lavori ed era da escludersi, alla luce di una corretta interpretazione della polizza assicurativa, che la stessa coprisse soltanto i danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.  3. I fr atelli ### e ### non ché ### articolano in ricorso quattro motivi. 7 3.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano <<nullità della sentenza per violazione degli articoli 24, 2° comma, ### e 101 e 132 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)>> nella parte in cui la corte territoriale: a) ha omesso di considerare la loro posizione, anche tra le parti del giudizio nell'epigrafe e nel dispositivo del provvedimento; b) nel la motivazione ha ignorato il verif icarsi dell'evento interru ttivo e la successiva costituzione in giudizio dei soggetti nei confronti dei quali la ### aveva riassunto la causa e conseguentemente ha omesso qualsiasi argomentazione in ordine alle domande ed eccezioni da loro proposte. 
Sottolineano che dagli atti del processo emerge con evidenza l'interruzione del giudizio di ap pello per il verificarsi della morte di ### la riassunzione ad iniziativa della ### e la sua costituzione. 
Richiamato il precedente di Cass. n. 22055/2018, aggiungono che l'omissione ha determinato tale effettivo pregiudizio: invero, per quanto attiene i fratelli ### e ### quel vizio ha condotto la corte territoriale a ritene re ammissibile e fondato il g rav ame, determinando la loro soccombenza sia con riguardo all'an debeatur che al quantum; mentre, per quanto riguarda ### il vizio del provvedimento ha condotto la corte territoriale a non dispo rre l'estromissione della stessa dal giudizio (nonostante l'ammissione dell'appellante) e, conseguentemente, a non provvedere in ordine alle spese processuali dalla stessa ingiustamente sostenute. 
Si dolg ono, dunque, che la corte te rritoriale non abbia dato applicazione al principio di diritto (affermato da Cass. n. 22055/2018), in base al quale l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza comporta nullità della stessa qualora da essa si dedu ca che no n si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c. e quan do sussiste una 8 situazione di incertezza, non e liminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. 
Osservano che la denu nciata e incont roversa om issione, compiuta dal giudice a quo, delle attività e degli scritti defensionali dei fratelli ### e della ### in appello ha inevitabilmente infranto i principi regolatori del giusto processo (in considerazione della lesione del principio del contraddittorio e dell'alterazione della parità fra le parti ex art. 111, comma 2, ###) ed ha, in concreto, determinato un grave pregiudizio alle parti ricorrenti.  3.2. Con il secondo motivo la sola ricorrente ### denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.), in quanto, quantunque essa, con la comparsa di costituzione a seguito di riassunz ione, avesse espressamente chiesto la sua estromissione dal giudizio per difetto di legi ttimazione passiv a e quantunque perfino la controparte avesse riconosciuto di averla ingiustamente coinvolta nel giudizio - la senten za impugnata ha omesso qualsiasi decisione al riguardo, determinando il paradossale risultato per cui la parte, che avrebbe do vuto esser e riconosci uta estranea al rapporto sostanziale, finisce con il subire il pregiudizio di sopportare i costi del processo , perché e rroneamente e d illegittimamente coinvolta nel giudizio.  3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano: <<nullità della sentenza per violazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)>> nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sussistente la responsabilità dei coniugi ### ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza che parte attorea a vesse in primo gr ado invo cato l'applicazione di tale norma o allegato un a qualche respon sabilità oggettiva dei suddetti coniugi. 
Sostengono che la responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c. e quella prevista dall'art. 2051 c.c. si fondano su presupposti di fatto diversi: la prima esige l'accertamen to d'una condo tta colposa e la 9 derivazione causale da essa del danno; la seco nda, l'accer tamento della qualità di “custode” in capo al convenuto e la derivazione causale del danno dalla cosa custodita. Con la conseguenza che non è possibile per il dann eggiato invocare per la prima volta in appello una responsabilità ex custodia, se in primo grado non abbia espressamente allegato che il danno è stato arrecato dalla cosa e che il danneggiante rivesta la qualità di “custode” ai sensi e per i fini di cui all'art. 2051 3.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano <<violazione - falsa applicazione degli artt. 1655, 2043 e 2051 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) e nullità del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c.>> nella parte in cui la corte di merito, riformando la sentenza di primo grado e non tenendo conto di principi di diritto affermati da questa Corte, non ha considerato che la corresponsabilità del committente si configura solo nel caso di specifica violazione di regole di cautela ex art. 2043 c.c. cioè nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligend o (per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea) ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato semplice esecutore degli ordini del committente agendo quale nudus minister dello stesso. 
Sottolineano che nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, i danni sono derivanti esclusi vame nte dall'attivit à dell'appaltatore (e non già dalla cosa oggetto di appalto). 
Aggiungono che la corte territoriale ha ritenuto pacifico (che il bene oggetto dei lavori non era passato nella esclusiva disponibilità dell'impresa, cioè) un fatto che: a) era stato prontamente contestato dagli originari convenuti; b) era stato oggetto di attenta istruttoria in primo grad o; c) era stato smentit o dalle dichia razioni rese con l'interrogatorio formale dal titolare della ditta ### nonché d alle produzioni fotografiche; d) era stato escluso dal Tribunale; e) era stato ribadito con la costituzione in appello dei coniugi ### 10 Sottolineano che la corte territoriale, senza alcuna istruttoria e tanto meno senza alcuna argomentazione, è giunta a ritenere che: a) il danno era derivato dalla cosa oggetto dell'appalto e non dall'attività dell'appaltante; b) il terrazzo a livello, pertinenza dell'immobile, non era stato consegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori.  4. ### nel ricorso incidentale adesivo autonomo (premesso che, a suo avviso, è ravvisabile un contrasto tra Cass. 474 e n. 2990/2019 e Cass. n. ###/2018 e n. 18184/2010 in punto di data di decorrenza dei termini di impugnazione, previsti dall'art. 325 c.p.c.), articola due motivi.  4.1. Il primo motivo si articola in due censure. 
A) Con la prima censura la ### in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, 2228, 2230, 2231, 2730, 2733 c.c. nonché dell'art.  116 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che nel caso di specie fosse pacifico che <<la terrazza dei convenuti è rimasta nella loro dispo nibilità, per cui, anche con l'utilizzo improprio della stessa quale de posito dei materiali di risulta da parte della ditta appaltatrice, non è venuto meno la responsabilità dei committenti ex art. 205 1 c.c.>>; nonché qu ella in cui ha affermato ch e <<la responsabilità concorrente sia dei committe nti che della ditta appaltatrice>>, sul presupposto che <<all'interno della pluviale è stato rinvenuto sia materiale cementizio molle sia fogliame>>, per cui non era necessario procedere ad un rinnovo della indagine tecnica (come pur era stato richiesto dagli appellati), in quanto <<il rinvenimento del fogliame derivava dalle piante che i coniugi convenuti tenevano sul terrazzo, evidentemente coltiv ato senza le adeguate cautele per i terzi>>. 
Si duo le che la corte terr itoriale tanto ha affermat o senza previamente accertare, come pur era tenuta a fare, se nella fattispecie era stato effettivamente e concretamente trasferito un potere di fatto 11 sull'immobile, oggetto del contratto di appa lto. Osserva che tale circostanza era controversa (tanto è vero che i convenuti/committenti in sede di memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. avevano anche su di essa deferito inte rrogatorio formale al ### quale legale rappresentante della impresa appaltatrice) ed era stata confermata in sede di i nterrog atorio formale, con la conseguenza che la corte di merito avrebbe dovuto ritenere provato che, per effetto dell'appalto, era stato trasferito dai committenti all'appaltatore il pieno ed esclusivo potere di fatto sull'immobile nel quale dovevano essere eseguite le opere, oggetto dello stesso appalto. Sottolinea che, ess endo stata assunta la custodia dell'appartamento e della terrazza dall'appaltatore, questi avrebbe dovuto essere ritenuto l'unico responsabile dei danni prodottisi nell'appartamento sottostante. 
B) Con la seconda censura la ### in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. , denuncia omesso e same circa un punto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nella parte in cui la corte territoriale ha omesso l'esame dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della ### 4.2. Anche il secondo motivo si articola in due censure. 
A) Con la prima censura la ### in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 1 12 e 346 c.p. c. nella parte in cui la corte territoriale, incorrendo nel vizio denunciato, ha ritenuto che l'accoglimento delle domande dell'appellante comportava di diritto il rigetto degli appelli incidentali individuati come rivolti escl usivamente ad una <<declaratoria di una loro non responsabilità per le infiltrazioni per cui è causa>>. 
B) Con la seconda censura la ### in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. , denuncia omesso e same circa un punto decisivo del giudizio nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di considerare le conclusioni (che riporta) rassegnate nella comparsa di 12 costituzione di primo grado, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, nonché nella comparsa di costituzione in appello e, dopo la morte di ### nella comparsa ex art. 303 c.p.c., oggetto di deposito telematico: in sostanza, dolendosi della mancata disamina della domanda di manleva contro l'appaltatore e delle riconvenzionali contro la ste ssa danne ggiata, che sarebbero state oggetto di riproposizione e di appello incidentale, erroneamente reputando questo limitato alla sola questione della responsabilità per i danni oggetto della domanda principale originaria.  5. La compagn ia assicur atrice in sede di rico rso incidentale articola sei motivi.  5.1. Con il primo motivo la compagnia denuncia <<violazione dell'art. 112 del c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 del c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento)>> nella parte in cu i la corte territoriale, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla R.N.M. ### dell'### Calabre se, l'ha condannata a tenere indenne l'assicurata dell'in tero importo per cui quest'ultima è stata condannata (e, quindi, oltre i limiti del massimale di polizza pattuito), senza pronunciarsi sull'eccezione relativa (da essa tempestivamente sollevata e da essa sempre riproposta), nonostante che il chiamante in garanzia abbia sempre richiesto la sola applicazione della po lizza assicurativa, senza mai aver formulat o, in maniera espre ssa, una domanda oltre il massimale pe r ipotetica mala gestio (ossia una domanda di risarcimento da ritardato adempimento).  5.2. Con il secondo motivo la compagnia denuncia <<violazione o falsa applicazione degli artt. 1882, 1905, 1917 del c.c. (in relazione all'art.360 del c.p.c. n. 3)>> nella parte in cui la corte territoriale, in forza della polizza responsabilità civile azionata, ha accolto la domanda di garanzia, proposta dalla R.N.M. ### dell' #### nei suoi confronti, ma, nello stesso tempo, ha condannato essa compagnia a tenere indenne la ditta assicurata dell'intero importo per cui è stata 13 condannata, senza tener conto e q uindi, d i fatto, oltre i limit i del massimale pattuito. In sintesi, secondo la compagnia, la corte di merito, così operando, sarebbe incorsa nel vizio denunciato ed avrebbe violato i principi che dis cipli nano i limiti dell a prestazione dovuta dall'assicuratore per la responsabilità civile nei confronti del proprio assicurato.  5.3. Con il terzo motivo la compagnia ricorrente in via incidentale denuncia <<violazione dell'art 132 comma 2 n. 4 del c.p.c. e dell'art 118 delle disp. di att. al cpc (in relazione all'art. 360 n. 4 del c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento)>> nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato senz a motivar e la sua eccezione inerente il massimale, sempre che si ritenga che la sentenza impugnata abbia implicitamente rigettato detta eccezione. In sintesi, secondo la compagnia ricorrente, la totale e assoluta carenza di motivazione sul punto costituisce violazione delle invocate norme e motivo di nullità.  5.4. Con il quarto motivo la compagnia denuncia <<violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 del c.c. (in relazione all'art 360 n. 3 del c.p.c. )>> nella parte in cui la corte territoriale, riformando la sentenza del giudice di primo grado (che aveva condannato la ### al rimborso delle spese legali in favore soltanto di ### e ###, per effetto ed in conseguenza della riforma della indicata sentenza, ha condannato alla relativa restituzione non solo i soggetti in favore dei quali le spese di lite erano state liquidate ma gli “appellati in solido”. In s intesi, secondo la compagnia, la corte territoriale, tanto affermando, avrebbe violato l'art. 2033 del c.c. ed il principio secondo cui, ris petto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo, è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta.  5.5. Con il quinto motivo la compagnia denuncia <<violazione o falsa applicazione degli artt. 1882, 1905, 1917, 1362, 1364 del c.c. (in relazione all'art. 360 del c.p.c. n. 3)>> nella parte in cui la corte 14 territoriale, in forza della polizza respo nsabilità civile azionata, ha accolto la domanda d i garanzia , proposta dalla R.N.M. ### dell'#### nei suoi confronti, ma, nello stesso tempo, h a condannato essa compagnia a tenere indenne la ditta assicurata non solo delle somme corrispondenti a quanto l'assicurato è stato ritenuto obbligato a pagare a titolo di risarcimento danni per i fatti oggetto di causa, ma anche di somme corrispondenti ad un obbligo di restituzione (per spese di primo grado versate dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata) avente un fondamento ed un titolo completament e differente, del tutto estraneo alla garanzia assicurativa prestata ed alla ste ssa responsabilità civile. In sintesi, secondo la compagnia, la corte territoriale, tanto affermando, avrebbe violato le norme invocate e dei principi che disciplinano i limiti ed il contenuto della prestazione dovut a dall'assicuratore p er la responsabilità civile nei confronti del proprio assicurato.  5.6. Con il sesto mot ivo la compagn ia denu ncia <<violazione dell'art 156 II comma del c.p.c.; contrasto tra dispositivo e motivazione (in relazione all'art. 360 n. 4 del c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento)>> nella parte in cui la corte territoriale - avendo in sede di disp ositivo condannato essa compagnia, in forz a di polizza responsabilità civile, a tenere indenne la ditta assicurata R.N.M.  ### dell'intero im porto per la quale è stata condannat a (e, quindi, non solo delle somme corrispondenti a quanto l'assicurato è stato ritenuto obbligato a pagare a titolo di risarcimento danni per i fatti oggetto di causa, ma anche delle somme corrispondenti ad un obbligo di restituzione) - ha affermato in motivazione una espressa limitazione del suo obbligo indennitario alla sola voce rappresentata dai danni liquidati in favore della ### con esclusione pertanto delle somme liquidate a titolo restitutorio. In sintesi, secondo la compagnia ricorrente, qualora si ravvisasse n ella motivazione della senten za impugnata la suddetta espressa limitazione dell'obbligo indennitario, si 15 verserebbe in un caso di insanabile contrasto tra disposit ivo e motivazione.  6. Il ricorso principale ed i ricorsi incidentali sono fondati nei limiti e nei termini di seguito indicati.  6.1. Fondati sono il primo ed il secondo motivo di rico rso principale. 
Dagli atti del processo (in particolare, dai verbali di causa e dai fascicoli di parte, no nché da gli scritti conclu sionali) risulta: a) l'interruzione del giudizio di ap pello per il verificarsi della morte di ### b) la riassu nzione del processo ad in iziativa d ella ### c) la costituzione degli odierni ricorrenti (### e ### nonché ### a), che hanno sollevato eccezioni , proposto domande, svolto difese, dedotto argomentazioni in fatto e in diritto, formulato conclusioni specificamente riferibili a ciascuno. 
Ciò non di meno, la corte territoriale nella impugnata sentenza: a) ha omesso di considerare la posizione degli odierni ricorrenti, anche tra le parti del giudizio nell 'epigrafe e ne l dispositivo del provvedimento; b) nella motivazione ha igno rato il verificarsi dell'evento interruttivo e la successiva costituzione in giu dizio dei sogget ti nei confronti dei quali la ### aveva riassunto la causa e, così: c) ha o messo qua lsiasi argomentazione in ordine: c1) alle eccezioni spiegate dai fratelli ### (inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., novità della domanda ex art. 345, comma 1, c.p.c.); c2) alle argoment azioni ded otte dagli stessi neg li atti difensivi conclusivi (circa sia l'infondatezza del gravame, sia la determinazione del quantum richiesto); c3) all'eccepito difetto di legittimazione passiva della ### coinvolta quale parte nel processo di appello, ma non erede di ### In particolare, quanto alla posizione della sola ricorrente ### quest'ultima in sede di comparsa di costituzione a segu ito di 16 riassunzione, aveva espressamente chiesto di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, nonché la condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali. 
Nonostante l'espresso riconoscimento d ella fondatezza de lla suddetta eccezione ad opera del ### della ### la sentenza impugnata ha omesso ogni decisione al riguardo.  6.2. Parimenti fondate sono entrambe le censure in cui si articola il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla ### Invero: a) quest'ultima nel giudizio di primo grado ha eccepito la prescrizione ex art. 2947 primo comma c.c. del diritto al risarcimento del danno, azionato dalla ### ed ha articolato dom ande riconvenzionale (diretta ad ottene re la condanna dell'attrice, previo accertamento della sua responsabilità per gli abusi perpetrati a danno dell'impianto di scarico delle acque pluviali a servizio esclu sivo del terrazzo di sua proprietà, al ripristino dello stato originario di detto impianto, con la eliminazione delle a busi ve imm issioni, nonché al risarcimento dei danni tutt i, in misura da liquidarsi con sep arato giudizio); b) detta eccezione e dette domande: sono state dalla stessa ribadite in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, sono state riproposte nella comparsa di costituzione in appello e, dopo la morte di ### nella comparsa ex art. 303 c.p.c., oggetto di deposito telematico. 
Pur tut tavia, dette eccezioni e dette dom ande sono state trascurate dalla corte territoriale.  6.3. Fondati, per quanto di ragione, sono i primi tre motivi del ricorso inciden tale proposto dalla compagnia, che vanno esaminati congiuntamente per evidente intima connessi one, concernen do la denunciata condanna oltre il massimale. 
La compagnia, nel costituirsi in primo grado, non ha contestato l'esistenza della polizza, ma, nel contestare la copertura assicurativa, ha rilevato la sussistenza (nelle fattispecie relative a danni a cose) di 17 un massimale pari a 100 milioni delle vecchie lire; ha successivamente depositato la polizza, attestante detto massimale; ha riproposto l'eccezione di massimale sia in sede di comparsa di risposta in appello che, dopo la morte di ### nella comparsa ex art. 303 c.p.c., oggetto di deposito telematico. 
Pur tuttavia, neppure detta eccezione è stata esaminata dalla corte territoriale (che ha esaminato solo la questione della copertura assicurativa per l'essersi verificati i danni non durante l'esecuzione dei lavori), che ha condannato la compagnia a tenere indenne la R.N.M.  per un importo superiore al massimale pattuito, pur non essendo stata proposta nei suoi confronti qualsivoglia domanda di mala gestio (cioè, di risarcime nto per ritardato adempimento) . Invero la R.N.M.  ### ha chiesto l'applicazione della polizza assicurativa azionata e di essere tenuta indenne in base ad essa, nonché il pagamento delle spese di resis tenza p er non aver la compagnia voluto costi tuirsi direttamente per suo conto in giudizio, ma non ha mai dedotto un colpevole ritardo della compagnia nella liquidazione. 
Invero, nella motivazione manca assolutamente ogni riferimento alla problematic a del massimale; manca ogni esp osizione d ella questione sollevata e dei principi ritenuti applicabili; manca qualsivoglia elemento di diritto o di fatto che possa rappresentare una qualch e giustificazione o motivazione di rigetto implicito. 
Occorre qui ribadire che il massim ale è al contempo : a) un elemento essenziale della polizza, essendo l'assicuratore tenuto ad indennizzare l'assicurato esclusivame nte nei modi e nei lim iti del contratto di assicurazione; b) un ele mento costitutivo del diritto dell'assicurato di essere garantito in base al contratto e nei limiti dello stesso; c) un lim ite og gettivo de ll'obbligazione indennitaria dell'assicuratore. Con la conseguenza che il giudice di merito, in caso di accoglimento della domanda di garanzia, può accoglierla soltanto nei 18 limiti del massimale (salvo il caso che sia stata proposta domanda per mala gestio).  6.4. Fondati per quanto di ragione sono anche gli ultimi tre motivi del ricorso inci dentale pro posto dalla ### subordinati all'accoglimento dei primi tre e nell a misura in cui non possano considerarsi pertanto assorbiti, che vanno esaminati congiuntamente per eviden te intima connessione, essendo rela tivi alla denunci ata estensione della condanna restitutoria anche all'assicurato (in quanto soggetto non beneficia rio della condanna alle spese nel giudizio di primo grado: motivo quarto) ed alla compagnia assicuratrice (in quanto somme comunque non rientranti in garanzia: motivo quinto e sesto). 
In punto di fatto risulta che: a) il giudice di primo grado, nel rigettare la dom anda proposta dalla ### aveva condannat o quest'ultima al pagamento delle spese processuali in favo re dei convenuti ### - ### mentre aveva compensato le spese tra le altre parti; b) la ### con l'atto di citazione in appello, aveva chiesto anche la condanna alla restituzione delle somme versate ai convenuti a titolo di spese legali liquidate dal primo giudice; c) la corte territoriale, nella sentenza impugnata - dopo aver in motivazione (p.  5) accolto la domanda risarcitoria dell'appellante <<condannando gli appellati in solido, al pagam ento d ella somma complessiva di e uro 46.840,00 oltre rivalutazione ed interessi d alla domanda al soddisfo>>; e dopo aver ritenuto che anche gli <<app ellati vanno condannati, in solido, al paga mento dell'ulteriore somma di euro 10.315,00 in favore dell'appellante pari alla somma da quest'ultimo versata in esecuzione della sentenza impugnata siccome riformata nel presente grado di giudizio in fav ore dell'appellata>>- in sede d i dispositivo, ha statuito: - dapprima: << … accoglie parzialmente l'appello proposto da ### e per l'effetto condanna ### e ### nonché ### nella qualità di titolare della ditta 19 R.N.M. ### al pagamento , in solido , della somma di euro 46.840,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda, in favore di parte appellante nonché l'ulteriore somma di euro 10.315,0 0 quale somma versata dall'appe llante in esecuzione della sent enza impugnata>>; - e, poi, << condanna la ### l a tenere indenne la #### dall'importo per cui quest'ultima è stata condannata>>. 
Orbene, la corte territoriale, nel condannare gli appellati in solido alla restituzione delle somme versate dall'appellante, a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza di primo grado, ha condannato alla restituzione anche un soggetto (il ### quale titolare della RNM ### che quelle somme non aveva incamerato, in quanto la sentenza del giudice di primo grado aveva condannato la ### a corrispondere le spese legali esclusivamente nei confronti dei coniugi ### e ### ragion per cui soltanto questi ultimi (e, per quanto concerne il secondo, i di lui eredi) potevano essere tenuti alla restituzione, a seguito della riforma della sentenza del Tribunale e del venir meno del titolo da questa costituito. ###, nell'inerzia del #### ha indubbiamente interesse ad impugnare la statuizione, essendo stata per l'appunto condannata a tenere indenne la ### dell'#### di tutte le somme per le quali questi è stato condannato, subendone il relativo peso economico. 
Sotto altro profilo, la corte territoriale h a erroneamente condannato la compagnia, in sede disposit iva, a tenere indenne il ### non soltanto ### delle somme corrispondenti a quanto il professionista è stato ritenuto obbligato a pagare a titolo di risarcimento per i fatti dan nosi ogget to di causa e provocati alla ### ma anche ### delle somme corrispondenti ad un obbligo di restituzione (quale per l'appunto sono le spese di primo grado, che vengano versate dall'appellante in esecuzione de lla sentenza di primo grado, poi riformata in appello), che sono del tutto 20 estranee al contenuto della garanzia assicurativa prestata: e tanto in difetto di una precisa pattuizione contrattuale, di cui non vi è traccia nella sentenza imp ugnata, la corte te rritoriale ha illegittimamente esteso l'obbligo indennitario a situazioni ed obbligazioni estranee al rischio garantit o (quali sono le somme conseguite in forza di tit olo giudiziale, poi venuto meno).  7. Per le ragioni che precedono, evidentemente assorbita ogni altra questione, siccome re lativa al merito della controversia e condizionata dalla sua riconsiderazione alla stregua di tutte le domande ed eccezioni p retermesse, dev e essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata: con rinvio alla stessa corte territoriale, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte: - accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, proposto da ### e ### e ### dichiarati assorbiti gli altri; - accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da ### e dichiara assorbito il primo; - accoglie il ricorso incidentale di ### s.p.a.; e, per l'effetto: - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e - rinvia la causa, anche p er le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. 
Così deciso in ### in data 5 novembre 2024, nella camera di 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9479/2025 del 11-04-2025

... - ricorrente contro ### i n proprio e quale unica erede di ### rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in ### via ### lione, n. 3, è elettivam ente domiciliata contro ### G ### s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. ### sa Giacani, presso il cui stud io in ### via ### n. 16, è elettivamente domiciliata. Oggetto: Edilizia convenzionata - ### di cessione volontaria delle aree con aumento di volumetria - ### a terzi - ### - Requisiti soggettivi. 2 di 16 ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata negli ### dell'Avvocatura capitolina, in ### via del ### di ### n. 21. -controricorrenti avverso la sentenza n. 3394/202 0, depositata il 10/7 /2020 e notificata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2025 dalla dott.ssa ### Rilevato che: 1. Si premette che la vicenda fattuale prende avvio dal contratto del 7/8/200 9, col quale ### e Ze cchini ### inio promisero di cedere, in luogo dell'esproprio, al Comune di ### il fondo di loro proprietà, sito nel Comune di ### zona ### nel quale er a previsto un int ervento d i edilizia residenziale pubblica, in cambio del riconoscimento della facoltà di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26617/2020 R.G. proposto da #### s.r.l., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ### ed ### D'### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### - ricorrente contro ### i n proprio e quale unica erede di ### rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in ### via ### lione, n. 3, è elettivam ente domiciliata contro ### G ### s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.  ### sa Giacani, presso il cui stud io in ### via ### n. 16, è elettivamente domiciliata. 
Oggetto: Edilizia convenzionata - ### di cessione volontaria delle aree con aumento di volumetria - ### a terzi - ### - Requisiti soggettivi.  2 di 16 ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata negli ### dell'Avvocatura capitolina, in ### via del ### di ### n. 21.  -controricorrenti avverso la sentenza n. 3394/202 0, depositata il 10/7 /2020 e notificata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2025 dalla dott.ssa ### Rilevato che: 1. Si premette che la vicenda fattuale prende avvio dal contratto del 7/8/200 9, col quale ### e Ze cchini ### inio promisero di cedere, in luogo dell'esproprio, al Comune di ### il fondo di loro proprietà, sito nel Comune di ### zona ### nel quale er a previsto un int ervento d i edilizia residenziale pubblica, in cambio del riconoscimento della facoltà di edificare per una cubatura corrispondente a mc. 7980 , condizionando risolutivamente l'accordo all'approvazione, da parte dell'ente cessionario, dei provvedimenti di densificazione entro il ### e ind icando quale fruitore e dest inatario dei dir itti edificatori derivanti dalla cessione la società #### s.r.l.. 
Quest'ultima società, con contratto del 19/10/2009, si accordò, a sua volta, con gli ### affinché questi le cedessero la suddetta cubatura, pattuendo, a ti tolo di corrispettivo, la permut a di sei appartamenti e obbligandosi a stipulare fideiussioni assicurative a prima richiesta a garanzia dell'esatto adempimento, e si accordò, altresì, con successivo contr atto del 2 6/10/2009, con la so cietà ### s.r.l. per la cession e a quest'ultima dell'intera posizione co ntrattuale nascente dal 3 di 16 preliminare stipulato con gli ### i dietro corrispettivo di € 725.000,00, di cui € 225.000,00 corri sposti anche a titolo di caparra confirmat oria al momento della stipula, prevede ndo la risoluzione del rapporto in caso di mancata assegnazion e della cubatura o di stipula della convenzio ne col Comune di ### relativa all'utilizzazione della cubatura. 
Il termine fissato nella scrittura intercorsa tra il Comune di ### e gli ### per il provvedimento di densificazio ne, al qual e era risolutivamente condizionato, fu prorogato al 31/12/2010 con atto nel quale in tervennero le d ue società e gli stessi ### e successivamente ulteriormente prorogato. 
In data ###, il Comune procedette all'esproprio del fondo degli ### In ragi one di ciò, ### s.r.l. citò in giudizio, con due distinti atti , da una par te, il Comune di ### onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni deriv anti dall'avere questi colpevolment e omesso di tenerla i nformata dell'iter procedurale che aveva cond otto al decreto di espropri o, così da rendere inattuabile l'operazione posta in essere con #### s.r.l., e ### edana e ### , incardinando un giudizio nel quale furono chiamati in causa anche questi ultimi su i stanza dell'ente convenu to, e, dal l'altra parte, #### s.r.l., ### e ### al fine di ottene re, se del caso, la risoluzione del contratto pe r inadempimento dei convenuti e la loro con danna al pagamen to della somma, quanto agli ### di € 1.740.000,00 e, quanto alla società ### del doppio della caparra, pari a € 450.000,00, oltre a € 48. 000,00 pure versata, o, in subordi ne, alla restitu zione della somma di € 31 8.000,00 versata in favore di #### s.r.l.. 4 di 16 Quest'ultima spiegò, a sua volta, contro ### e ### dom anda di manleva e riconvenzionale trasversale, volta all'accertament o del loro inade mpimento e alla loro condanna al risarcimento dei danni, nonché al pagamento della somma di euro 150.000, 00 ex art. 1385 cod . civ., avendo essi manifestato per fatti concludent i l'intenzio ne di non adempi ere, allorché avevano comunicato via fax del 13/12/2011 perplessità in merito alla possibilità di conclusione dell'intera vicenda. 
In seguito alla riunione dei due giudizi, il Tribunale di ### con sentenza del 18/4/2016 , rigettò la domanda risarcitoria proposta da ### ioni ### s.r.l. nei confront i di ### e le domande proposte da ### e ### e condannò #### ni s.r.l. al pagamento , a titolo restitutorio, della somma di euro 310.00 0,00 in favore di ### s.r.l.., e ### e ### a manlevare la stessa ### con riguardo al pagamento d i detta somma a titolo di doppio della caparra a favore di ### nonché dell'ulteriore somma di euro 407.000,00 a titol o risarcitorio a favore di ### Il giu dizio di gravame, interposto da ### si concluse, nella resistenza di #### s.r.l., del Comune di ### e di ### a.r.l., che propose, peraltro, appello incidentale, con la sentenza n. 3394/ 2020, pubblicata il ###, con la quale la Corte d'Appello di ### in riforma della sentenza impugnata, dichiarò la nullità del contratto intercorso tra ### e ### o e ### s.r.l., poi ceduto a ### ni ### s.r.l., e condannò ### e ### alla restituzione, in favore di ### della somma di euro 75.000,00, rigettando ogni altra domanda proposta dagli appellanti principali e compensando tra tutte le parti le spese del doppio grado del 5 di 16 giudizio. Quindi rigettò l'appello incidentale di ### nei confronti del Comune di ### condannandola alla rifusione delle spese del grado.  2. Contro la predetta sentenza, #### s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a du e motivi, illustrati anche con memoria. ### e ### mobiliari s.r.l.. si d ifendo no con distinti controricorsi, prop onendo ciasc una ricorso incidentale affidato, rispettivamente, a due motivi, illustrati anche con memo rie. Si d ifende altresì con controricorso ### Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta l'ingiustizia della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della disciplina in tema d i edilizia re sidenziale pubblica, in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto che la previsione dell'intestazione di sei alloggi di siffatta natura in capo a Ze cchini Vir ginio e L ore dana, quale saldo del prezzo dell'acquisto dei diritti edificatori, contrastasse con le finalità dell'intera legislazione relativa agli alloggi di edilizia residenziale pubblica volta a soddisf are esigenze abitativ e in cap o ad un determinato soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 19, legge n. 865 del 1971, e che questa fosse, dunq ue, col pita da nu llità per impossibilità giuridica dell'oggetto o illiceità. 
I giudici non avevano, invece, considerato che nella specie andava applicata la disciplina dell' edilizia convenzionata, la quale, si a in caso di piena proprietà, sia di diritto di superficie, era disciplinata dalla convenzione tra Comune e ### e/o impresa, l'unica a stabilire i requisiti sogg ettivi dell'assegnatario, senza prevedere alcuna nullità in caso di loro violazio ne, siccome non sancita d a alcuna disposizione di legge, anche in caso di alloggi realizzati in 6 di 16 diritto di superficie, com e nella sp ecie, ma semmai una sola sanzione amministrativa. 
Peraltro, la mancata previsione di contributi statali per l'intervento edificatorio in questione, che avreb be portato al trasferimento di sei alloggi in favore degli ### a titolo di saldo del prezzo dei diritti edificatori ceduti, non consentiva l'applicabilità della disciplina prevista dalla legislaz ione in materia di edilizia agevolata, come sancito dall'art. 4 5, commi 1 e 3, della legg e n. 457 del 1978, anche perché i l testo dell'art. 35 della le gge n. 865 del 1971, a differenza di quanto accade per la cessione del diritto in proprietà (ma anche probabilmente do po l'art. 23 della legge n. 179 del 1992), non prevedeva per le aree cedute in diritto di superficie la presenza di requisiti dell'assegnatario. 
Infine, il testo dell'art. 35, comma 19, della legge n. 867 del 1971, che prevedeva alcuni requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, cui faceva cenno la sentenza, e ra stato abrogato dalla legge ### n. 179 del 1992.  1.2 Il primo motivo è fondato. 
I giudici di merito hanno, infatti, affermato che il contratto stipulato da ### e ### da un lato, e la #### s.r.l., dall'altro, avente ad oggetto la cessione, da parte dei primi in favore della seconda, dei diritti edificatori concessi dal Comune di ### die tro pagamen to di un compenso parte in denaro e parte con cessione di sei appartamenti destinati a edilizia pubblica, fosse nullo in quanto confliggente con le finalità dell'intera legislazione relativa agli alloggi d i e dilizia residenziale pubbl ica, volta a soddisfare esigenze meramente abitative in capo ad alcuni soggetti, senza che rilevasse la riserva di assegnazione a persone o enti da nominare, siccome avente finalità speculative. 
Tali argomentazioni sono però giuridicamente errate. 7 di 16 Infatti, l'edilizia re sidenziale convenzionata, che attiene a quegli interventi di edilizia realizzati at traverso la previa stipulazione di una convenzione col Comune, avente ad oggetto la concessione, da parte dell'ente , di aree su cui edificare, a fronte de ll'assunzio ne dell'obbligo di realizzazione di alloggi di edili zia economica e popolare, e che si distingue dall'edilizia agevolata, che presuppone, invece, il finanzi amento pu bblico per l'edificazione, e dall'edilizia sovvenzionata, che consiste nell'assegnazione di immobili regionali o comunali, poi passati a vari enti, può realizzarsi sia attraverso le convenzioni di attuazione di un ### di ### (c.d. P.E.E.P.), destinato alla realizzazione di aree espropriate dal Comune per la costruzione di abitazioni per terzi non abbienti, che sono disciplinate dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sia attr averso le convenzioni c.d. B ucalossi, dest inate al riconoscimento, in favore del privato, di una riduzi one del contributo concessorio per l'ottenimento del titolo edilizio, che sono disciplinate dagli artt. 7 e 8 del la legge 28 genn aio 1977, n. 10 (c.d. legge Bucalossi), successivamente sostituiti dagli artt. 17 e 18 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. per l'###. 
Quando la concessione ha ad o ggetto il diritto di superfi cie, la disciplina applicabile è sempre quella di cui all'art. 35, commi dal quinto al dodicesimo, della legge n. 865 del 1971, mentre quando ha ad o ggetto il diritto di proprietà, va ricercata n ella medesima norma fino al 1997 e nella legge 28 gennaio 1977, n. 10, poi d.P.R.  n. 380 d el 2001, nel periodo successi vo in caso di convenz ioni P.E.E.P., altrimenti nella legge n. 10 del 1977 confluita nel d.P.R.  380 del 2001, in caso di concessione ### In sostan za, la convenzione P.E .E.P. è diversamente regolata a seconda che abbia ad oggetto il diritto di proprietà oppure quello di superficie, come chiaramente evincib ile dal comma u ndicesimo dell'art. 35 della ridetta legge n. 865 del 1971, allorché stabilisce 8 di 16 che “Le aree di cui al secondo comma destinate alla costruzione di case economiche e popolari”, ossia quelle che, comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n . 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempr e che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti di sposizioni per l'assegn azione di alloggi di edilizia agevolata”, e dai com mi da qui nto a dodicesimo che regolano specificamente le sole convenzioni P.E.E.P. riguardanti il diritto di superficie - modificati dall'art. 3, comma 63, legge 23 dicembre 1996 n. 662, soltanto con rifer imento all e quote da destinare in superficie o p roprietà, lasciate ora alla libera determinazione dei ### -, di cui stabiliscono anche i contenuti. 
Il comma ottavo, infatti, dispone in proposito che “La convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'app licazione d ei criteri previsti dal dodicesimo comma; b) il corr ispettivo delle ope re di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguit e a cura e spese del concession ario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità p er il loro trasfe rimento ai comuni od ai consorzi; c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare; d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione; e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita; f) le sanzioni a cari co del concessi onario per 9 di 16 l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza co mporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzion e del diritto d i superficie; g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario”, senza però stabilire alcunché sui requisiti soggettivi e oggettivi dei destinatari degli alloggi. 
Diversamente può dirsi con riferimen to alla conven zione P.E.E.P.  avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, per la quale solo il comma undicesimo richiama i requisiti previsti dall e vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata, così come prevedevano, del resto, i successivi commi dal quindicesimo al dici annovesimo dell'art. 35, i quali, oltre a porre dei limiti all'alienazione o alla costituzione di diritti reali di godimento per un periodo di tempo di dieci anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità (comma quindicesimo), co nsentivano, “decorso tale periodo di tempo, l'alie nazione o la costituzione di dirit ti reali di godimento” p urché “esclusivamente a favore di soggetti aven ti i requisiti per la assegnazione d i alloggi econo mici e popolari, al prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale […]” (comma sedicesimo), stabilendo altresì, per quanto qui interessa, che “Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni con tenute nei quattro precedenti commi” fosser o “nulli” e che d etta nullità potesse esser e fatta valere dal Comune o da chiunque altro vi avesse intere sse e potesse essere rilev ata d'ufficio d al giudice (comma diciannovesimo). 
La legge 17 febbraio 1992, n. 179 (c.d. ###, entrata in vigore il 15 marzo 1992, però non solo ha liberalizzato pressoché integralmente la vendita dei beni oggetto di convenzione P.E.E.P.  da parte dei proprietari o assegnatari, stabilendo solo il vincolo del rispetto di un termine di mantenimento quinquennale in proprietà 10 di 16 (o assegnaz ione), peraltro derogabile, previa auto rizzazione della ### ove sussistenti gravi, sopravvenuti e documentati motivi (sul punto, Cass., Sez. 1, 10/11/2008 , n. 2691 5; Cass., Sez. 2, 27/12/2017, n. 3095), ma ha soprattutto disposto, all'art. 23, l'abrogazione dei commi da quindicesimo al diciannovesi mo del ridetto art. 35, ivi comp resa la previsio ne di nullit à per i trasferimenti in proprietà o per la costi tuzione d i diritti reali di godimento dei beni in favore d i soggetti pr ivi dei requisit i per l'assegnazione di alloggi economici e popolari. 
Tralasciando le successive modifiche intervenu te con la legge 2 3 dicembre 1997, n. 662, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, del d.l.  133 maggio 2011, n. 70, conv., con modif., nella legge 12 luglio 2011, n. 106, introduttiva dei commi 49-bis e 49-ter all'art. 448 del 1998, e del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con modif., dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, siccome afferenti ai vincoli di prezzo e di tempo pe r gli atti di di sposizione nelle con venzioni P.E.E.P. e ### non rilevanti nella specie, ciò che va rimarcato è che l'abrogazione del comma diciottesimo dell'art. 35 ha fatto sì che per l e aree P.E.E.P. , ancorché rispondenti a interessi di carattere generale, l'acqu irente non debba più dimostrar e di possedere i requisiti soggett ivi previsti dalla normativa per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, né altri di caratter e oggettivo (ad esempi o il non avere abitazioni nello stesso comune o lo spostamento della residenza), salvo che questi non siano previsti dalla convenzione stessa, le cui clausole vanno esaminate di volta in volta, potendo le stesse variare da Comune a Comune e anche nell'ambito dello stesso Comune. 
Peraltro, detti requisiti, soggettivi e oggettivi, quand'anche fossero previsti dalla convenzione, sia costitutiva di un diritto di superficie, sia comportante il trasferimento della proprietà o la costituzione di un diritto reale di godimento, avrebbero al più una valenza pattizia 11 di 16 e dare luogo, se vi olati, a responsabilità contratt uale, ma non potrebbero in alcun modo incidere s ulla validi tà del contratt o, in assenza di una previsione normativa in tal senso. 
Pertanto, essendo in quest ione, nella specie, un'ipotesi d i edilizia convenzionata, con trasferimento della pr oprietà de l bene al Comune di ### hanno errato i giudici di merito nel ritenere nullo l'accordo intercorso con la #### s.r.l. in quant o contrastante con la normativa rela tiva agli al loggi di edilizia residenziale nella parte in cui attr ibuiva sei appartam enti ai medesimi ### ancorché privi dei requisiti di redd ito, con conseguente fondatezza della censura.  2.1 Con il seco ndo motiv o di ricor so principale, si l amenta l'ingiustizia della sentenza per violazi one e/o falsa appli cazione della disciplina in tema di presunzioni ex art. 2727 cod . civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giu dici di merito ritenuto che la clauso la n. 7 del contratto stipulato tra gli ### e la ###, secondo cui le singole unità immobiliari date in permuta potevano essere assegnate a persone o enti da nominare, fosse in frode alla legge, con conseguente sua nullità, in quanto idonea a consentire ai promissari acquirenti, privi dei requisiti di legge, di vendere gli immobili a persone aventi quei requisiti, così da perseguire finalità speculative. I giudici di merito non avevano co nsiderato che, nella specie, i diritti edificatori riconosciuti agli ### erano fo ndati sulla com pensazione, in quanto correlati all' acquisizione, da parte del Com une, di aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, che il diritto edificatorio compensativo consisteva in una quantità volumetrica riconosciuta dalla P.A. quale corrispettivo urbanistico a fronte della cessione al Comune di aree, sì da costituire moneta urbanistica, e che detto diritto consentiva di utilizzare la volumetria in caso di possesso di altro bene immo bile ricompreso n elle aree individuate dallo 12 di 16 strumento urbanistico o, in caso di mancato possesso, di incassarne il relativo v alore econo mico mediante il trasferimento del diritto a terzi. Infine, i giudici avevano presunto che gli ### avrebbero venduto gli appartam enti a prezzo superiore a quello convenzionale senza alcuna prova al riguar do, ma soltant o per mera illazione, con conseguente contrasto con le norme in materia di prova presuntiva.  2.2 Il secondo motivo di ricorso princi pale resta assorbito dall'accoglimento del primo.  3. Col pr imo motiv o di ricorso incident ale proposto da ### rubricato “art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazi one all'art. 1418 cod. civ. - Condanna degli ### a corrispondere in favore di ### appalti ### s.r.l. l'importo e quivalente alla caparra, con interessi dal giorno della domanda. Vi olazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, p er avere i gi udici di merito affermato che la caparra versata dagli ### alla #### andasse attribuita alla ### i ### s.r.l., senza considerare che la nullità del con tratto intercorso tra gli ### e la #### non poteva che travolgere anche il contratto intercorso tra quest'ultima e la #### oni ### s.r.l., che l'attribuzione economica avrebbe dovuto essere richiesta semmai dalla #### che non lo aveva fatto e che la re stituzione d ella caparra alla ### alti ### s.r.l. - e neppure alla ### Costruz ioni - non era stata preceduta da specifica domanda in tal senso, posto che le due società si erano limitate a chiedere i danni da inadempimento, ma non il pagamento di somme per indebito arr icchimento, do manda quest'ultima che non poteva dirsi implicita in quella proposta. 13 di 16 4. Col secondo motivo di ricorso incidentale proposto da ### rubricato “art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'art. 92 cod. proc. civ.. Sulla mancata condanna di ### s.r.l. e MA.TI. ### s.r.l., in solido ovvero disgiuntamente tra loro, al pagamento delle spese legali dei tre gradi del gi udizio e del la fase cautelare incidentale”, p erché, nonostante le du e società fossero rimaste soccombenti in appello, pur ave ndo otten uto in primo grado una sentenza di condanna per importi elevatissimi, mentre la sola #### oni ### s.r.l. aveva ottenuto illogicamente il riconoscimento del diri tto alla r estituzione della caparra, i giudici di merito avevano compensato le spese in ragione della particolarità della vicenda, caratterizzata da nullità cui tutte le parti avevano contribuito, senza tener conto della diversa qualifica delle stesse, essendo gl i ### rispettivamente agr icoltore e insegnante di educazione f isica e le al tre società commerciali avvezze a simili accordi, e della enormità delle richieste avanzate da queste ultime.  5. Il pri mo e seco ndo motivo di ricor so incid entale proposto da ### in qu anto strettamente connesso, quanto al primo, alla questione della valid ità del contratto intercorso tra la medesima e il padre e la so cietà MA .TI. Costruz ioni, e relativo , quanto al secondo, alla regol amentazione delle spese, rest ano anch'essi assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.  6. Col primo motivo di ricorso incidentale proposto da ### a.r.l. , si lamenta la violazione e falsa applicazione della normativa e del la documentazione in atti sulla dichiarata nullità del co ntratto, in relazione all'ar t. 360, prim o comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello valutato erroneamente e superficialmente le risultanze probatorie di natura documentale depositate in atti dalla stessa ricorrente incidentale e 14 di 16 attestanti il rapporto intrattenuto col Comune di ### su cui era stata fondata la richiesta risarcitoria, allorché aveva affermato che la ### non poteva asp irare ad otten ere il risarcimento d al predetto ente per il fallim ento dell'operaz ione programm ata in quanto questa era affetta da nullità. Al riguardo, i giudici di merito non avevano co nsiderato, in partico lare, il fatto che il Comune sapesse dell'intervenuta cessione del contratto, come attestato sia dalla comunicazi one n. 41560, con cui quest'ultimo av eva comunicato a tutte e tre le par ti dell'operazione l'inte rvenuta proroga dell'impegno, sia dalla presa d'atto da parte sua, con il documento prot. 3577 del 5/ 5/2011 riguardante l a localizzazione della volumetria con destinazione residenziale nell'area del ### di ### dell'intervenuta cessione dei diritti edificatori dagli ### alla ### 7. Col secon do motivo di ricorso incid entale proposto da ### a.r.l., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito rigettato la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di ### e fatta oggetto di appello incidentale, no nostante l' ente avesse omesso di inform are la ### dell'intera fase finale dell' iter amministrativo relativo alle aree di proprietà degli ### benché consapevole dell'intervenuta cessione dei diritti edificatori in suo favore.  8. Il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale proposto da ### a.r.l., da trattare congiuntamente in quant o afferenti alla medesima questione della reiezione de lla domanda risarcitoria da essa proposta nei confronti di ### sono anch'essi ass orbiti dall'accoglime nto del primo motivo di ricorso principale. 15 di 16 Va infatti osservato come i giudici merito abbiano respinto l'appello incidentale proposto dalla predetta società in ordine alla suddetta richiesta risarcitoria, afferm ando che la ### a.r.l. non potesse “dolersi a titolo risarci torio nei confronti del Comune di ### in relazione alla mancata attuazione dell'assetto di interessi programmato con la complessa operazione negoziale sopra descritta, siccom e destinata comu nque a naufragare a motivo della dichiarata nullità”, nullità che, come si è visto, non può configurarsi nella specie.  9. In concl usione , dichiarata la fondatezza del primo motivo di ricorso principale e l'assorbimento del restante, n onché l'assorbimento dei motivi di ricorso incide ntale propost o rispettivamente da ### e da ### i ### oni ### a.r.l., il ricorso pri ncipale deve essere accolto e la sentenza cassata, con rin vio alla Corte d' Appello d i ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  Accoglie il primo motivo di ricorso principale, con assorbimento del restante, dichiara assorbiti i motivi dei ricorsi incidentali proposti da ### e da S ### biliari a.r.l., cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di ### in diver sa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.   Così deciso in ### nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.  ### 16 di 16  

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Pirari Valeria

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8178/2022 del 19-09-2022

... l'intero, salva la limitazione della responsabilità dell'erede entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione”. Parimenti in base a Cass sentenza n. 6488 del 19/03/2007 “### che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, come stabilito dall'art. 490, primo comma, cod. civ., con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice (art. 470, primo comma), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede, e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490, secondo comma, cod. civ. ### dell'eredità con beneficio d'inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere "ultra vires hereditatis", ovverossia al di là dei beni lasciati dal "de cuius". In senso conforme ###. 3, sentenza n. 14821 del 04/09/2012 secondo cui “### dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, (leggi tutto)...

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N. 3129/2018 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3129/2018 R.Gen.Aff.Cont. decisa con lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza del 19.10.2022 ex art 429 c.p.c TRA ### (C.F. ###), ### CAMPO (C.F. ###), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ### - ### - E ### (codice fiscale #####) , ### ( codice fiscale #####,) e ### (codice fiscale #####), quali eredi di ### nato a Napoli ### il ###, e deceduto il ### rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocato ### e dall'avvocato ### .- ### Oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni . 
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19/9/2022.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art 447 bis cpc del 6/2/2018 ritualmente notificato in uno ha pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio ### riducendo di - 2 - essere stati conduttori dell'immobile in Napoli via ### 33 con contratto sottoscritto in data 12 luglio 2000 registrato in data 31 agosto 2000 per uso abitativo contratto sottoscritto con il locatore ### e nel quale erano subentrati in data #### e ### chiedendo la condanna del convenuto al pagamento dell'importo complessivo di euro 51.216,85 (così come elencato nell'atto di citazione e comprovato da allegazione di copia dei bonifici eseguiti) oltre interessi e rivalutazione, per le somme pagate in eccedenza sino a marzo 2016 rispetto al canone di locazione previsto nel contratto registrato in data ###, pari ad euro 413,17 al mese ( lire 800.000). Il tutto con vittoria di spese legali in favore del procuratore anticipatario.   Si costituiva il resistente formulando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione. 2) Voglia dichiarare che non vi è connessione soggettiva e oggettiva tra il giudizio rubricato al r.g.  21067/2017 e con il giudizio 3119/2018 e rigettare la richiesta di riunione per le ragioni espresse nella presente memoria. 3) Ove mai il ricorrente provi di aver effettuato il tentativo di conciliazione, voglia il giudice dichiarare la nullità del contratto di locazione per omessa registrazione dello stesso da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento. 4) Alla luce di quanto espresso voglia il giudice accertare, in via di eccezione riconvenzionale, che i ricorrenti hanno occupato senza titolo l'immobile dal 12.7.2000 e fino al 8.9.2017 ( fatto incontestato ), voglia determinate l'indennità di occupazione dell'immobile oggetto del procedimento ( censito nel comune di ### foglio 39 particella 798 sub 1), sito in Napoli - #### alla via ### 33 scala unica piano rialzato, interno 1 , composta di salone, 3 vani, cucina, bagno, balcone, p. auto ) da parte di ### e ### dal 12.7.2000 al 11.3.2016 e - dopo l'accertamento e rispetto alla domanda di restituzione dell'indebito percepito dal proprietario, voglia il giudice portare in compensazione, in via di eccezione riconvenzionale in - 3 - compensazione, quanto richiesto da ricorrenti rispetto a quanto dovuto al resistente per l'occupazione senza titolo dal 12.7.2000 al 11.3.2016. 5) A seguito della pronuncia di nullità della pattuizione, voglia il Tribunale accertare , in via di eccezione riconvenzionale, il valore dell'occupazione senza titolo dell'immobile dal 12.7.00 al 11.3.2016 e dichiarare che gli occupanti senza titolo hanno riconsegnato l'immobile ai nuovi proprietari il ###. 6) Alla luce di quanto esposto voglia il Tribunale condannare i ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite per infondatezza della domanda proposta (…)”. 
Esperita mediazione , ammessi ed espletati i mezzi istruttori orali, interrotto il processo per morte del resistente, riassunto lo stesso , si sono costituiti gli eredi di ### in epigrafe indicati come da comparsa in atti ed all'udienza del 19-9-2022 la causa viene decisa ex art 429 cpc . 
Tanto esposto le domande principali sono procedibili per intervenuta mediazione . 
In sede di mediazione ### ha delegato ### al quale suo procuratore per la sede della mediazione (cfr verbale del 19/6/2018), facoltà consentita dal codice civile in quanto vertendosi in materia di diritti di natura obbligatoria nessuna norma prevede che la procura debba essere conferita con atto pubblico . 
Il mediatore ha ritenuto valida la delega fornita da ### ed ### presente in mediazione ed il suo legale avvocato ### (presente anche lui per delega attraverso l'avv ### non hanno sollevato obiezione alcuna innanzi al mediatore circa i poteri del creditore solidale ### a rappresentare anche l'altra attrice ### . 
Ciò vale a maggior ragione in quanto in sede ###ha ritenuto di presentare alcuna offerta dei tipo conciliativo al mediatore per poter chiudere il giudizio in via transattiva e quindi non vi è stata nessuna questione inerente la possibilità di ### gli accettare una - 4 - eventuale conciliazione anche per l'ulteriore parte attrice ; ne consegue che l'eccezione di improcedibilità va dunque disattesa perché infondata. 
In merito alla titolarità attiva , essa non è contestata .   Sulla titolarità passiva dei convenuti in riassunzione si richiama Cass sez. 3, Sentenza n. 3791 del 14/03/2003 secondo cui “### che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del "de cuius", i quali possono ottenerne la condanna al pagamento del debito ereditario per l'intero, salva la limitazione della responsabilità dell'erede entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione”. 
Parimenti in base a Cass sentenza n. 6488 del 19/03/2007 “### che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, come stabilito dall'art. 490, primo comma, cod. civ., con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice (art. 470, primo comma), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede, e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490, secondo comma, cod. civ. ### dell'eredità con beneficio d'inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere "ultra vires hereditatis", ovverossia al di là dei beni lasciati dal "de cuius".   In senso conforme ###. 3, sentenza n. 14821 del 04/09/2012 secondo cui “### dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius", l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita”.  - 5 - Ed ancora in base a ###. 2 -ordinanza n. 20531 del 29/09/2020 “### che abbia accettato con beneficio di inventario, il quale sia convenuto dal creditore del "de cuius" che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere "intra vires" l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità - mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d'ufficio dal giudice - nel giudizio di cognizione; in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva”.  ###. 2 - , Sentenza n. 29252 del 22/12/2020 per la quale “A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione”.   Ed infine per ###. 2 - , Sentenza n. 23398 del 27/07/2022 “In tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di - 6 - cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata)”.   Ne consegue che sussiste la titolarità passiva in capo ai signori ### (codice fiscale #####) , ### ( codice fiscale #####,) e ### (codice fiscale #####), quali eredi di ### nato a Napoli ### il ###, e deceduto il ### , che hanno accettato con beneficio di inventario che risponderanno del titolo esecutivo inerente il presente giudizio intra vires e cum viribus hereditatis . 
In merito alla eccezione di decadenza dall'azione essa è infondata poiché la domanda è stata proposta entro i sei mesi dal rilascio avvenuto in data ### essendo il ricorso ex art 447 bis cpc è stato depositato in data ### , dovendosi aver riguardo alla data del deposito e non alla notificazione dello stesso .  ### di nullità del contratto per difetto di registrazione è infondata poiché il contratto in atti sottoscritto il ### risulta registrato il ### (cfr copia in atti) . 
Si rammenta che sul tema della efficacia sanante della registrazione tardiva del contratto di locazione vi sono stati mutamenti giurisprudenziali ( composti da ### nr. 10498/2017 cui si rinvia ). 
Ciò premesso va accolta la domanda di condanna alla restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto al contratto scritto e registrato, domanda proposta nel presente giudizio verso l'originario locatore #### il quale ai sensi dell'art. 999 c.c. ha rinunciato all'usufrutto - 7 - con atto pubblico del 11.3.2016 e come tale da accogliere nei confronti degli eredi dello stesso accettanti con beneficio di inventario come in epigrafe indicati . 
Le somme incamerate come indebito oggettivo sino a marzo 2016 ex art 2033 cc vanno restituite e costituiscono debito ereditario di ### .   Si richiama ###. 3, Sentenza n. 17986 del 14/08/2014 secondo cui “In tema di locazione, il trasferimento a titolo particolare della cosa locata comporta, ai sensi dell'art. 1599 cod. civ., il subentro - nella posizione del locatore - dell'acquirente all'alienante nel rapporto locatizio e produce, sul piano processuale, gli effetti previsti e disciplinati dall'art. 111 cod. proc.  civ., fermo restando, sul piano sostanziale, che, in forza dell'art. 1602 cod.  civ., la successione ex art. 1599 cod. civ. non ha effetto retroattivo poiché il subingresso dell'acquirente nei diritti ed obblighi derivanti dal contratto di locazione avviene nel momento dell'acquisto del bene locato. Ne consegue che l'acquirente dell'immobile locato è terzo rispetto agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto”. 
Ed ancora si rammenta che in base a ###. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011 “La ripetizione d' indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento (…)”.   E' noto che sulle sorti della pattuizione di un canone di locazione in parte non denunciato al fisco si sono avuti nel tempo vari interventi normativi e giurisprudenziali. Oggetto di esame è quel fenomeno particolarmente diffuso, ed al quale il legislatore ha inteso porre rimedio, di esporre al fisco un contratto regolarmente siglato e registrato, ma riportante un canone di locazione fittiziamente più basso ed avente a latere un accordo per il pagamento di un canone maggiore, sia che questo ulteriore accordo venga espresso con ulteriore contratto di locazione identico al primo (salvo riportare - 8 - un maggior canone), sia che consista in una semplice dichiarazione dissimulatoria ovvero in un patto orale collaterale . Sulla sorte della pattuizione di un maggior canone di locazione extra contratto registrato è intervenuta la Suprema Corte (sezioni ### del 17.09.2015 n. 18213), in tema di locazioni ad uso abitativo, affermando che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 431/98, in ipotesi di locazione ad uso abitativo registrata per un canone inferiore al reale, il contratto resta valido per il canone apparente, mentre l'accordo simulatorio relativo al maggior canone è affetto da nullità, non sanabile con eventuale registrazione tardiva. Ribadita l'unità strutturale del procedimento simulatorio cui fa da complemento la funzione interpretativo - probatoria della controdichiarazione, la Suprema Corte ha ritenuto che la clausola predicativa di un canone di locazione maggiore previsto nell'accordo dissimulato (a prescindere dalla forma di quest'ultimo e dalla sua eventuale registrazione) sia affetta da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c per violazione di una norma imperativa (obbligo tributario elevato a rango di norma imperativa), pur sottolineando la validità del contratto di locazione regolarmente registrato. 
Proprio in quanto radicalmente nulla, tale clausola non potrà spiegare effetti neanche in ipotesi di registrazione tardiva della controdichiarazione. Il principio di diritto affermato supera dunque l'orientamento assunto dalla Cassazione 27.10.2003 n. 16089, che aveva escluso la riconducibilità della simulazione parziale del contratto di locazione relativa alla misura del canone all'art. 13 della citata legge, sul presupposto che la disposizione in esame dovesse riferirsi al solo caso in cui nel corso di svolgimento del rapporto venisse pattuito un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario.  ### della Corte di Cassazione con sentenza n. 23601 del 9.10.17, in ipotesi di locazioni ad uso diverso, hanno confermato quanto statuito per l'uso abitativo. In particolare, viene affermato che “(…)Il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa - 9 - registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente (…)E' nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione(…)”. 
Ne deriva che : a) la mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso; b) Il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente; c) e' nullo il solo patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione. Ed invero le ### muovono dal principio secondo cui nel diverso caso del procedimento simulatorio si è di fronte a un patto con finalità elusiva ed evasiva della normativa tributaria, affetto da un vizio genetico attinente alla sua causa concreta, volta, appunto, a perseguire uno scopo pratico illecito. Di più, accedendo alla tesi che considera la norma tributaria alla stregua di norma imperativa (cf. Corte Cost., n. 420/2007), il contratto dissimulato risulta intrinsecamente nullo non solo perché è stato violato l'obbligo di registrazione, ma anche perché presenta una causa illecita per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c.. In particolare, si tratterebbe di una ipotesi di nullità insanabile ai sensi dell'art. 1423 c.c., atteso che una tardiva registrazione non è certo idonea a sanare l'illiceità della causa, che è un vizio genetico.  - 10 - A sostegno di questa conclusione, le ### invocano, oltre al principio di diritto affermato dalle ### del 2015, anche il dato testuale dell'art. 79 della legge n. 392/1978 della legge sull'equo canone. 
Nella specie vertendosi in materia di locazione ad uso abitativo sovviene il disposto dell'art. 13, I co. L. 431/1998 stabilisce la nullità di "ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato". 
E' stato osservato come tale nullità "sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente" ( 22.8.2018, n. 20881, che richiama Cass. S.U. 17.9.2015, n. 18213): conseguentemente, l'accertata nullità determina l'obbligo del locatore di ripetere le somme indebitamente incassate . 
La finalità di invarianza per tutta la durata del contratto del canone originariamente convenzionalmente determinato dalle parti è stata invero perseguita dal legislatore del 1998 con l'introduzione in particolare della disposizione di cui alla citata L. n. 431, art. 13. 
Tanto premesso, in applicazione dei principi affermati dalle ### della S.C., nella fattispecie in esame deve ritenersi provata che sin dall'inizio del rapporto benché il contratto registrato prevedesse un canone mensile di lire 800.000 pari ad euro 413,17 al mese , i ricorrenti hanno versato al defunto ### dal 2000 al 2004 lire 1.300.000 al mese corrispondente ad euro 671,39 mensili, poi a partire dal 2005 hanno versato 680 euro al mese sino al 2008 e dal 2009 fino al mese di marzo 2016 hanno versato 700 € al mese . 
La prova è data dalla mancata presenza di ### a rendere interrogatorio formale ex art 232 cpc , valevole come ammissione dei fatti dedotti dalle copie delle disposizioni di bonifico in atti, dalla ricevuta del deposito cauzionale laddove viene scritto che si sono versati dire 2.600.000 pari a due mensilità .  - 11 - Nessuna rilevanza ha la prova testimoniale , posto che il testimone ha riferito di fatti di cui non aveva diretta conoscenza , ma dei quali era stato informato dagli attori (cfr Cass , Sentenza n. 569 del 15/01/2015 “In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.  (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha cassato la decisione nella quale la Corte territoriale aveva attribuito la qualifica di testimoni indiretti non pienamente attendibili perché controinteressati a soggetti che invece avevano direttamente preso parte alle consultazioni sindacali oggetto della loro testimonianza”). 
I bonifici esibiti , costituiscono prova documentale pregnante.   In base a Cass sez. 3, Sentenza n. 12866 del 22/06/2015 “Nel giudizio di ripetizione di indebito instaurato dal conduttore, il giudice può trarre la prova del pagamento di canoni di locazione in misura eccedente quella concordata o quella legale, senza violare il divieto di "praesumptio de praesumpto", allorché, essendo stato provato con documenti e testimoni il versamento di somme maggiori del canone contrattuale, o di quello dovuto ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, per periodi di tempo non corrispondenti all'intera durata del rapporto, ritenga presuntivamente provato il versamento, anche per i periodi intermedi, di un canone mensile di quello stesso importo”.  - 12 - In punto di quantum vanno rettificati i conteggi del ricorso , sulla base delle ricevute di bonifico in atti come segue: Da settembre a dicembre 2000 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 1.032,88; Da gennaio a dicembre 2001 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 3.098,64; Da gennaio a dicembre 2002 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 3.098,64; Da gennaio a dicembre 2003 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 3.098,64; Da gennaio a dicembre 2004 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 3.098,64; Da gennaio a dicembre 2005 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 266,83mensili (€ 680-€ 413,17) per un totale di euro 3.201,96; Da gennaio a dicembre 2006 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 266,83mensili (€ 680-€ 413,17) per un totale di euro 3.201,96; Da gennaio a dicembre 2007 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 266,83mensili (€ 680-€ 413,17) per un totale di euro 3.201,96; Da gennaio a dicembre 2008 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 266,83mensili (€ 680-€ 413,17) per un totale di euro 3.201,96; Da gennaio a dicembre 2009 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2010 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2011 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2012 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2013 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; - 13 - Da gennaio a dicembre 2014 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2015 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a marzo 2016 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 860,49.   Sommando gli importi di cui sopra , ne scaturisce l'importo di € 51.189,59 somma per la quale viene pronunciata condanna dei convenuti in riassunzione nel limiti in epigrafe indicati, oltre interessi legali dalla domanda dovendosi presumere la buona fede dell'accipiens, posto che solo dopo il rilascio la parte conduttrice ha per la prima volta reclamato le somme versate in eccedenza rispetto al contratto registrato . 
Anzi la circostanza che i pagamenti siano avvenuti in un arco temporale così lungo , con bonifici bancari , denota gli ottimi rapporti tra le parti e l'assenza di mala fede del defunto ### (cfr ###. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020 “In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art.  1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla”). 
Ogni altra questione è assorbita; la ritenuta validità del contratto scritto e registrato esclude l' accoglimento della eccezione di compensazione, rispetto ad eventuali somme dovute per indennità di occupazione .  - 14 - I convenuti vanno condannati a rifondere a ### E ### sempre nei limiti della accettazione beneficiata le spese di mediazione e di lite liquidate in dispositivo ex Dm 55/2014 e Dm 37/2018 con distrazione in favore del procuratore anticipatario P.Q.M.   Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto al contratto scritto e registrato e condanna ### , ### e ### quali eredi di ### nato a Napoli ### il ###, e deceduto il ### con i limiti del beneficio di inventario a restituire agi attori l'importo di € 51.189,59 oltre interessi dalla domanda al saldo ; 3) ### , ### e ### quali eredi di ### nato a Napoli ### il ###, e deceduto il ### con i limiti del beneficio di inventario alla rifusione delle spese di lite e mediazione liquidate in euro 1.000/00 per spese ed euro 8.500/00 per compensi oltre rimborso spese generali IVA e CPA con distrazione in favore dell'### anticipatario. 
Così deciso in Napoli, il ###.   

Il Giudice
(dott. ###


causa n. 3129/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Palmieri Renata

M

Tribunale di Torino, Sentenza n. 241/2015 del 18-08-2015

... tempore, la signora ### personalmente in qualità di erede del sig. ### e in qualità di esercente la patria potestà sui minori ### e ### quali eredi del defunto sig. ### e la ### in persona del legale rappresentante pro tempore tutti in solido fra loro alla liquidazione del complessivo danno patito dal sig. ### relativamente sia ai danni materiali al mezzo #### targato ### ammontante a ### 10.626,70 oltre al costo del caso per ### 449.00; sia alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica patita dal sig. ### -vista la relazione medico-legale depositata e alla percentuale di invalidità riscontratail cui importo viene quantificato in ### 10.707,50 oltre all'aumento personalizzato per le problematiche successive relative agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (attività di falegnameria) e di sofferenza soggettiva in ### 5.353,75; inabilità biologica temporanea parziale massima di venti giorni per ### 1.100.00 e parziale minima di ulteriori 20 giorni per ### 550.00; spese mediche documentate per ### 180.00 e parcella dott. ### per ### 360.00 per la somma complessiva di ### 29.326,95 o somma maggiore, minore, veriore, accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Quarta Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 836/2011 R.G. ex Trib. di Pinerolo (cui è stato riunito quello n. 1041/11 R.G. ex TRib. Pinerolo) promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### GASPARI, elettivamente domiciliat ###### 25 come da delega in calce all'atto di citazione #### in proprio e quale genitore dei figli minori ### e ### con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###### 43, come per procura a margine dell'atto di citazione (nel giudizio 1041/11 R.G) ATTRICE #### e ### con il patrocinio dell'avv.  ### presso il cui studio in ### 25 i medesimi sono elettivamente domiciliat ###forza di delega 27.6.11 a margine della comparsa di costituzione e risposta ### E ### con sede ###persona di legali rappresentanti, difesa e rappres4entata dall'avv. ### presso il cui studio in ### 32 è elettivamente domiciliat ###roza di procura 17.10.12 in calce all'alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ### E #### spa (già ###, con sede ###persona di procuratore speciale, con il patrocinio degli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliata in ### D'### 26 a ### presso lo studio dei predetti difensori, come da delega in calce alla comparsa di risposta ### E ### (già U.G.F. ### spa), con il patrocinio dell'avv. ### presso il cui studio in ### 71 è elettivamente domiciliata, per procura alle liti 30.6.11 in calce alla comparsa di costituzione e risposta #### (precisate all'udienza del 26.2.15) ### * Quanto in particolare alla causa R.g. 836/2011 1) In via principale, dichiararsi che il sinistro occorso in data ### a Pinasca fra la signora ### conducente della ### targata ### di proprietà del signor ### e la moto ### targata ### di proprietà del sig. ### e la moto del sig. ### targata ###  dovuto ad esclusivo fatto e colpa della conducente della ### signora ### che ha invaso la corsia di marcia delle motociclette omettendo di concedere la dovuta precedenza; 2) In via ulteriormente principale dichiarare conseguentemente tenuti e condannarsi in solido fra loro i signori ### la signora ### e la ###ni in persona del legale rappresentante pro tempore alla liquidazione del complessivo danno patito dal sig. ### relativamente sia ai danni materiali al mezzo #### targato ### ammontante a ### 10.626,70 oltre al costo del caso per ### 449.00; sia alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica patita dal sig.  ### -vista la relazione medico-legale - alla percentuale di invalidità riscontrata, il cui importo viene quantificato in ### 10.707,50 oltre all'aumento personalizzato per le problematiche successive relative agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (attività di falegnameria) e di sofferenza soggettiva in ### 5.353,75; inabilità biologica temporanea parziale massima di venti giorni per ### 1.100.00 e parziale minima di ulteriori 20 giorni per ### 550.00; spese mediche documentate per ### 180.00 e parcella dott. ### per ### 360.00 per la somma complessiva di ### 29.326,95 o somma maggiore, minore, veriore, accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria; 3) In via subordinata dichiararsi che il sinistro occorso in data ### a Pinasca fra la signora ### conducente della ### targata ### di proprietà del signor ### e la moto ### targata ### di proprietà del sig. ### e la moto targata ### di proprietà del sig. ### è dovuto ad esclusivo fatto e colpa dei conducenti della ### signora ### - che ha invaso la corsia di marcia delle motociclette omettendo di concedere la precedenzae/o del sig. ### che carambolando con la propria motocicletta ha urtato il mezzo attoreo che non ha potuto evitare l'impatto; 4) In via ulteriormente subordinata dichiarare conseguentemente tenuti e condannarsi in solido fra loro i signori #### la ###ni in persona del legale rappresentante pro tempore, la signora ### personalmente in qualità di erede del sig. ### e in qualità di esercente la patria potestà sui minori ### e ### quali eredi del defunto sig. ### e la ### in persona del legale rappresentante pro tempore tutti in solido fra loro alla liquidazione del complessivo danno patito dal sig. ### relativamente sia ai danni materiali al mezzo #### targato ### ammontante a ### 10.626,70 oltre al costo del caso per ### 449.00; sia alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica patita dal sig. ### -vista la relazione medico-legale depositata e alla percentuale di invalidità riscontratail cui importo viene quantificato in ### 10.707,50 oltre all'aumento personalizzato per le problematiche successive relative agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (attività di falegnameria) e di sofferenza soggettiva in ### 5.353,75; inabilità biologica temporanea parziale massima di venti giorni per ### 1.100.00 e parziale minima di ulteriori 20 giorni per ### 550.00; spese mediche documentate per ### 180.00 e parcella dott. ### per ### 360.00 per la somma complessiva di ### 29.326,95 o somma maggiore, minore, veriore, accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria; 5) Si contestano le difese avversarie tutte in particolare per quanto alla domanda riconvenzionale spiccata dai signori ### e ### dovrà essere dichiarata inammissibile in quanto infondata in fatto ed in diritto e nella malaugurata ipotesi di vittoria si avrebbe un indebito arricchimento a causa della duplicazione delle voci richieste; 6) Si contestano le conclusioni di cui alle altre comparse avversarie; perché infondate in fatto ed in diritto; 7) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, ### Cpa e rimborso forfetario 12.50%, nonché il rimborso di eventuali consulenze tecniche d'ufficio e/o di parte.  * Quanto alla causa RG 1041/2011 1) In via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo ### a domanda dei convenuti ### e ### per indeterminatezza ex articolo 163 cpc n. 3); 2) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare voglia in via principale respingere le domande di parte convenuta spiccate con atto di citazione per chiamata in causa del terzo in quanto infondate in fatto ed in diritto; 3) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare, voglia in via riconvenzionale dichiarare che il sinistro occorso in data ### a Pinasca fra la signora ### conducente della ### targata ### di proprietà del signor ### e la moto ### targata ### di proprietà del sig. ### e la moto del sig. ### targata ###  dovuto ad esclusivo fatto e colpa della conducente della ### signora ### che ha invaso la corsia di marcia delle motociclette omettendo di concedere la dovuta precedenza; 4) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare in via ulteriormente riconvezionale voglia dichiarare conseguentemente tenuti e condannarsi in solido fra loro i signori ### la signora ### e la ###ni in persona del legale rappresentante pro tempore alla liquidazione del complessivo danno patito dal sig. ### relativamente sia ai danni materiali al mezzo #### targato ### ammontante a ### 10.626,70 oltre al costo del casco per ### 449.00; sia alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica patita dal sig. ### -vista la relazione medico-legale depositata e alla percentuale di invalidità riscontratail cui importo viene quantificato in ### 10.707,50 oltre all'aumento personalizzato per le problematiche successive relative agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (attività di falegnameria) e di sofferenza soggettiva in ### 5.353,75; inabilità biologica temporanea parziale massima di venti giorni per ### 1.100.00 e parziale minima di ulteriori 20 giorni per ### 550.00; spese mediche documentate per ### 180.00 e parcella dott. ### per ### 360.00 per la somma complessiva di ### 29.326,95 o somma maggiore, minore, veriore, accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria; 5) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare, in via subordinata dichiararsi che il sinistro occorso in data ### a Pinasca fra la signora ### conducente della ### targata ### di proprietà del signor ### e la moto ### targata ### di proprietà del sig. ### e la moto targata ### di proprietà del sig. ### è dovuto ad esclusivo fatto e colpa dei conducenti della ### signora ### -che ha invaso la corsia di marcia delle motociclette omettendo di concedere la precedenzae/o del sig. ### che carambolando con la propria motocicletta ha urtato il mezzo attoreo che non ha potuto evitare l'impatto; 6) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare, in via ulteriormente subordinata dichiarare conseguentemente tenuti e condannarsi in solido fra loro i signori #### la ###ni in persona del legale rappresentante pro tempore, la signora ### personalmente in qualità di erede del sig. ### e in qualità di esercente la patria potestà sui minori ### e ### quali eredi del defunto sig. ### e la ### in persona del legale rappresentante pro tempore tutti in solido fra loro alla liquidazione del complessivo danno patito dal sig.  ### relativamente sia ai danni materiali al mezzo #### targato ### ammontante a ### 10.626,70 oltre al costo del casco per ### 449.00; sia alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica patita dal sig. ### -vista la relazione medicolegale depositata e alla percentuale di invalidità riscontratail cui importo viene quantificato in ### 10.707,50 oltre all'aumento personalizzato per le problematiche successive relative agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (attività di falegnameria) e di sofferenza soggettiva in ### 5.353,75; inabilità biologica temporanea parziale massima di venti giorni per ### 1.100.00 e parziale minima di ulteriori 20 giorni per ### 550.00; spese mediche documentate per ### 180.00 e parcella dott. ### per ### 360.00 per la somma complessiva di ### 29.326,95 o somma maggiore, minore, veriore, accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria; 7) In caso di mancato accoglimento della domanda in via preliminare ed in caso di condanna dell'odierno terzo chiamato, si chiede la condanna in manleva delle ###ni spa compagnia che assicurava il mezzo del sig. ### motocicletta #### targata ### 8) Si contestano le difese e le conclusioni di cui alle altre comparse perché infondate in fatto ed in diritto; 9) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, ### Cpa e rimborso forfetario 12.50% , nonché il rimborso di eventuali consulenze tecniche d'ufficio e/o di parte.  ### (anche per i figli minori) *In ordine alla posizione relativa ai ###ri #### e ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore In via istruttoria ### i capi di prova per interrogatorio e testi sotto tenorizzati.  ### le prove documentali; ### e disporre CTU medico legale volta ad accertare natura, entità ed eziologia dei postumi temporanei e permanenti derivati al #### in conseguenza del sinistro per cui è causa.  ### e disporre, se ed in quanto ritenuto necessario, CTU cinematica ed ergonomica atta a ricostruire l'effettiva modalità di accadimento del sinistro per cui è causa. 
Nel merito in via principale ### e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva di ### conducente del veicolo ### DD 934 FW , e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in via solidale tra loro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2054 comma 1, 2055 c.c. e di cui all'art. 144 D.Lgs 209/2005, unitamente alla ###ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nelle loro rispettive qualità di conducente, proprietario e compagnia di assicurazione del veicolo ### DD 934 FW, al risarcimento, in favore degli attori, nella loro qualità di eredi del #### (deceduto per altra causa il ###), di tutti i danni subiti dagli stessi, per i titoli dedotti in narrativa, ovvero della complessiva somma di €. 228.135,76#, od altra veriore somma ritenuta di giustizia e di diritto, derivante dai danni patrimoniali e non, patiti e patendi dal loro congiunto in conseguenza dell'incidente de quo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ( 3 Luglio 2009) all'effettivo saldo. 
Nel merito ed in via subordinata ### e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva di ### conducente del veicolo ### DD 934 FW , e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in via solidale tra loro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2054 comma 1, 2055 c.c. e di cui all'art. 144 D.Lgs 209/2005, unitamente alla ###ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nelle loro rispettive qualità di conducente, proprietario e compagnia di assicurazione del veicolo ### DD 934 FW, al risarcimento, in favore degli attori, nella loro qualità di eredi del #### di tutti i danni subiti dagli stessi, per i titoli dedotti in narrativa, danni che, in considerazione del fatto che il decesso del #### è avvenuto per diversa causa, indipendente dal sinistro di cui è rimasto vittima, saranno da determinarsi secondo equità e, comunque in misura non inferiore all'importo di €. 150.569,60#, od altra veriore somma ritenuta di giustizia e di diritto, derivante dai danni patrimoniali e non, patiti e patendi dal loro congiunto in conseguenza dell'incidente de quo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ( 3 Luglio 2009) all'effettivo saldo. 
Nel merito in via di ulteriore subordine ### denegata ipotesi in cui il ### ritenesse eventualmente sussistere una qualche responsabilità concorrente del de cuius #### ex art. 2054 comma 2 c.c., limitare la responsabilità del suddetto nei soli limiti del giusto e del provato e, comunque in una percentuale non maggiore al 20%, conseguentemente per la differenza, dichiarare tenuti e condannare gli odierni convenuti, in via solidale tra loro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2054 comma 1, 2055 c.c. e di cui all'art.  144 D.Lgs 209/2005, unitamente alla ###ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nelle loro rispettive qualità di conducente, proprietario e compagnia di assicurazione del veicolo ### DD 934 FW, al risarcimento, in favore degli attori secondo il grado di responsabilità accertato dal Tribunale adito, di tutti i danni subiti dal loro congiunto in conseguenza dell'incidente de quo, per i titoli dedotti in narrativa, così come risultanti nel corso del presente giudizio e nell'ammontare ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro ( 3 Luglio 2009) all'effettivo saldo. 
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva e ### come per legge, ed il rimborso forfettario del 12,50% su diritti ed onorari ex art. 15 tariffa forense. 
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.  * In ordine alla posizione relativa al #### via preliminare ### la riunione, per ragioni di connessione ex art. 40 c.p.c., della causa civile rubricata al numero di R.G. 1041/2011, già radicata avanti il Tribunale di ### assegnata al Giudice Dott. ### con prima udienza fissata per il giorno 14 Ottobre 2011 ore 9, al presente procedimento, rubricato al numero R.G. 836/2011 ed assegnato alla Dott.ssa ### affinchè entrambi i procedimenti vengano istruiti, trattati e decisi simultaneamente dinanzi allo stesso Giudice. 
In via istruttoria - ### le infradedotte prove documentali; - ### le prove per testi sulle circostanze indicate e capitolate in narrativa ai numeri da 1 a 25 compresi; - Disporre, se del caso, CTU cinematica e/o ergonomica atta a ricostruire l'effettiva modalità di accadimento del sinistro; - Disporre, se del caso, CTU medico-legale volta a valutare l'entità delle lesioni patite dal #### Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e ulteriormente capitolare nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. 
In via principale e nel merito ### e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e per colpa esclusiva di ### conducente del veicolo ### DD 934 FW, di proprietà del #### e, per l'effetto, respingersi qualsivoglia domanda, svolta da parte dell'odierno attore, nei riguardi della ###ra ### (in proprio nella sua qualità di erede del #### - deceduto in ### il ### - e di esercente la patria potestà sui figli minori ### e ###, mandando assolta la predetta da ogni pretesa ex adverso avanzata nei suoi riguardi; In via subordinata ### denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse eventualmente sussistere una qualche responsabilità concorrente del de cuius #### limitare la responsabilità del suddetto nei soli limiti del giusto e del provato e, comunque in una percentuale non maggiore del 20%, e, in virtù della vocatio in ius, da parte dell'odierno attore, della ### S.p.A. (compagnia assicurativa per RCA del ####, accertare e dichiarare che la suddetta è tenuta a manlevare e/o garantire l'odierna convenuta da qualsivoglia richiesta svolta nei suoi riguardi, sia in relazione alle spese, sia ai danni tutti, da liquidarsi, in caso di accoglimento dell'avversaria domanda. 
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva e ### come per legge, ed il rimborso forfettario del 12,50% su diritti ed onorari”.  ### e ### “Nel merito in via principale e riconvenzionale: - respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto - dichiarare tenuti e condannare in solido tra loro (nella misura percentuale delle rispettive responsabilità eventualmente accertande) l'attore ed i soggetti coevocati nel presente giudizio a risarcire il danno subìto da ### e quantificato in ### 11.700,0 e così di seguito specificato: ### 5.300,00 valore del mezzo, oltre ### 350,00 pari al costo della immatricolazione, oltre ### 6.550,00 quale prezzo di acquisto di un nuovo veicolo di pari cilindrata. O altra somma veriore accertando in corso di causa, con gli interessi dalla data del sinistro e al danno da svalutazione monetaria; in via subordinata: se ravvisata una corresponsabilità dei soggetti coinvolti nella causazione del sinistro, determinare le percentuali delle rispettive responsabilità e per l'effetto condannare i convenuti nella misura corrispondente alla percentuale di responsabilità ad essi attribuita. Nel caso di condanna dei signori ### si chiede la condanna in manleva a carico dell'### Ferme restando le istanze istruttorie di cui alla memoria 24.9.12. 
In ogni caso con vittoria di spese, oltre Iva e Cpa rimborso forfettario nella misura del 12,5% e altre successive” ### “Preso atto del contraddittorio solo tra la spa ###ni ed i signori ### e ### nonché tra spa ### ed il proprio assicurato ### nel merito: respingere perché infondata e non provata la domanda svolta dai signori ### e ### nei confronti della spa ### e di conseguenza mandare assolta la terza chiamata da ogni pretesa e da chiunque avanzata. 
Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, IVA e ### 12,50 % ex art. 14 T.F. oltre spese successive e tassa di registro. 
Nel merito in via subordinata: in caso di condanna di ###ni e ### a corrispondere a ### e ### una qualche somma a titolo di risarcimento dei danni dagli stessi richiesti, limitare il risarcimento tenuto conto di quanto previsto in polizza entro il massimale nella stessa indicato. 
Con totale compensazione delle spese di lite” In ogni caso ### la domanda di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali, poiché infondata e non provata ex art. 1224 2° comma cc e poiché contraria ai principi di cui alla sentenza n. 1712/95 delle S.U. di Cassazione” ### spa (già ### “### e determinare la quota di corresponsabilità attribuibile ai tre conducenti protagonisti dello scontro oggetto di causa e, conseguentemente, contenere la condanna della società concludente nei limiti della quota di danno ricollegabile alla condotta del suo assicurato (### , in ogni caso parametrando il danno non patrimoniale subìto dal signor ### all'effettivo periodo di sopravvivenza in vita. 
Con compensazione delle spese legali di giudizio e la ripartizione in quote equivalenti di quelle di CTU” ### spa (già U.G.F. ### spa) * ###. ##### la domanda proposta dal #### nei confronti di UGF ### S.p.A., ora ### S.p.A., quale ### garante per la r.c.a. della motocicletta ####, tg. ### in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Con vittoria di spese.  * ###. #### E/O ### Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal #### Dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dal #### per violazione degli artt. 145-148, comma II, D. Lgs. 7/09/2005, n. 209. 
Con vittoria di spese.  ##### la domanda riconvenzionale proposta dal #### nei confronti di ### S.p.A., ora ### S.p.A., quale ### garante per la r.c.a. della motocicletta ####, tg. ### in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Con vittoria di spese.  #### la prevalente responsabilità della ###ra ### conducente del veicolo ### tg. ### nella determinazione del danno. 
Rapportare di conseguenza, l'onere del risarcimento al relativo grado di responsabilità residua, in capo alla conchiudente, nella somma da determinarsi sulle risultanze di causa. 
Compensate le spese. 
FATTO E DIRITTO Viene premessa una concisa esposizione della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e negli sviluppi processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.  * * * 
Il signor ### con citazione 1.4.11 ha evocato in giudizio avanti al Tribunale di ### - i signori ### e ### nonché la ###ni spa, nelle rispettive vesti il primo di proprietario, la seconda di conducente e la terza di compagnia assicuratrice del veicolo ### targato ### 934*FW; - la signora ### anche quale esercente la potestà genitoriale sui minori ### e ### nella loro qualità di eredi di ### già proprietario e conducente del motoveicolo #### tg ### 24020, nonché la ### spa, presso cui il medesimo veicolo era assicurato, indicando la ### quale responsabile del sinistro verificatosi in data ### sulla ### 23 in territorio del Comune di ### consistito in collisione tra il predetto veicolo ed il motoveicolo #### tg ### 24020 condotto dall'amico ### che a seguito dell'urto con la ### andava a sua volta ad impattare con il motoveicolo #### tg ### 52796 di proprietà e condotto dal medesimo #### la prospettazione della difesa attorea la causa della collisione tra gli altri due mezzi sarebbe da ascriversi interamente alla condotta imprudente della predetta conducente della ### che avrebbe impegnato la corsia di marcia opposta alla propria per svoltare a sinistra proprio nel momento in cui i due motociclisti stavano sopraggiungendo, tagliando così loro la strada. Lamentando di aver subìto danni materiali al motoveicolo per ### 11 mila circa e conseguenze invalidanti permanenti stimate nel 6/7 %, oltre ad invalidità temporanea, l'attore ha concluso chiedendo condannarsi i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno complessivamente determinato in ### 29.326,95. 
Nel giudizio così radicato (rubricato al n. 836/11 R.G. ex Trib. ### si sono costituti i convenuti ### e ### contestando la dedotta responsabilità della prima in ordine alla verificazione del sinistro, esponendo in particolare che i due motoveicoli sarebbero sopraggiunti a distanza tra loro ravvicinata ed velocità compresa tra i 70 e 80 Km/h - superiore quindi quella consentita in centro abitato - ed eccependo altresì che nessun impatto era avvenuto tra l'auto e la moto condotta dal ### I predetti convenuti hanno concluso chiedendo in via principale e riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento del danno per la perdita del veicolo quantificato in complessivi ### 11.700,00, ed in via subordinata accertarsi e dichiararsi la misura di corresponsabilità dei soggetti coinvolti nell'evento, con ogni conseguenza in punto risarcitoria. 
Nel medesimo giudizio si è costituita anche la convenuta ### assicuratrice dell'unica vettura coinvolta nel sinistro, la cui difesa, richiamate le risultanze degli accertamenti espletati dai ### della ### di ### intervenuti nell'immediatezza in loco, ha evidenziato: - che a ciascuno dei conducenti dei mezzi era stata contestata violazione di norme della circolazione stradale; - che non essendovi stata collisione tra il motoveicolo dell'attore e l'autovettura condotta dalla propria assicurata ### il primo non poteva avvalersi della presunzione di concorrente responsabilità prevista all'art. 2054 c.c., ed era invece suo onere dare la prova in concreto della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.; - che dalla ricostruzione degli operanti e dalle ammissioni degli stessi conducenti poteva desumersi violazione da parte dell'attore (e del ### degli artt. 142 C.d.S per aver superato di oltre 10 Km/H la velocità consentita, 143 C.d.S, per non aver circolato in prossimità del margine destro della carreggiata, e 144 C.d.S per violazione del divieto di procedere per file parallele. 
Contestata altresì la quantificazione dei danni la difesa della predetta compagnia assicurativa ha concluso come richiamato in epigrafe Con comparsa datata 20.6.11 nel medesimo ### giudizio si è costituita inoltre la convenuta ### - anche in rappresentanza dei figli minori ### e ### tutti nella dichiarata qualità di eredi di ### (deceduto il ###) - i cui difensori, associandosi alla ricostruzione ed alle conclusioni in punto responsabilità della difesa attorea, hanno dedotto e sostenuto che unica responsabile del sinistro sarebbe da individuarsi nella signora ### per aver la medesima omesso di dare la precedenza al motociclo condotto dal proprio dante causa ### dando altresì atto di aver già instaurato per tale ragione altro giudizio (in allora rubricato al n. 1041/2011 R.G. ex Trib. ### ove erano stato evocati e si erano costituiti in giudizio oltre all'attore ### e la spa ### anche la U.G.F. ### (compagnia assicurativa del motoveicolo del proprio dante causa), la difesa dei predetti convenuti ha concluso chiedendo in rito per la riunione dei due procedimenti e, quanto al merito, il rigetto della domanda svolta nei propri confronti; in subordine, per il caso di ritenuta anche parziale responsabilità del proprio dante causa, la difesa dei predetti convenuti ha insistito per la condanna della ### a manlevarla da qualsivoglia domanda accolta nei propri confronti. 
Nel predetto secondo giudizio si è costituita anche la U.G.F. ### spa, quale impresa garante per r.c.a. del motociclo di proprietà e condotto al momento del sinistro dal ### la quale ha eccepito l'insussistenza in capo al proprio assicurato ### di qualsivoglia responsabilità per l'evento dannoso verificatosi, per essere il medesimo interamente riconducibile alla condotta di guida della ### Contestata altresì la quantificazione dei danni, la predetta compagnia ha chiesto disporsi CTU per il loro accertamento e chiesto il rigetto nel merito della domanda svolta nei propri confronti. 
Entrambe le cause - previa riunione della seconda alla prima per ragioni di connessione, disposta con ordinanza 2.11.11 - sono state chiamate congiuntamente all'udienza del 15.6.12 alla presenza di tutte le parti sopra indicate nonché della spa ### - nel frattempo costituitasi in seguito a chiamata da parte di ### - con concessione in quella sede alle difese dei termini di rito per il deposito delle memorie istruttorie.  ### fase istruttoria, assunta la prova orale mediante interpello ed escussione di taluni dei testi indicati, sono state disposte ed espletate CTU medico legali per accertare i danni non patrimoniali subìti nell'occorso dai due motociclisti nonché altra CTU ricostruttiva della dinamica e cause del sinistro. 
Ad avvenuto deposito delle relazioni peritali la causa, nel frattempo assegnata a questo giudice a seguito dell'accorpamento al Tribunale metropolitano del territorio già facente capo all'ex Tribunale di ### è stata ritenuta esaurientemente istruita e le parti sono state invitate a precisare le proprie conclusioni in vista della presente decisione.  * * * 
Preliminarmente deve osservarsi che l'azione risarcitoria proposta dagli attori in entrambi i giudizi è ammissibile, risultando agli atti che le medesime sono state precedute dalla formalizzazione delle richieste risarcitorie stragiudiziali ed essendo intercorso il termine previsto all'art. 145 legge D.L.vo 209/05. 
Le domande di risarcimento danni azionate dagli attori, quella di ### nei confronti dei convenuti ### e ### e dei convenuti ### quali aventi causa di ### nonché quella da questi ultimi formulata nel giudizio qui riunito nei confronti della conducente e proprietario dell'autovettura e della sua compagnia assicurativa, all'esito dell'istruttoria risultano altresì fondate e vanno accolte, sia pure nei i limiti, nei confronti delle parti e per le ragioni come di seguito esplicitate. 
Prima di procedere alla valutazione degli elementi del fatto storico per cui è causa - onde ricavarne elementi per definire sussistenza e la graduazione delle distinte e/o eventualmente concorrenti responsabilità in capo alle odierne parti in causa - pare opportuno evidenziare (per quanto possa occorrere) come, in assenza di testimoni oculari, alla ricostruzione della dinamica e responsabilità del sinistro non può che procedersi sulla base degli elementi di prova di natura indiziaria acquisiti dai rilievi eseguiti in loco dai ### intervenuti, valutati anche alla luce dell'espletata ricostruzione cinematica operata mediante ### con l'ulteriore rilievo che laddove residuino incertezze in ordine ai singoli apporti causali occorre far uso, per quanto concerne all'impatto dell'autovettura con la moto del ### del generale criterio fissato in via sussidiaria all'art. 2054 c.c. per il caso di collisione tra veicoli a motore, ricorrendo cioè alla presunzione di uguale concorrente responsabilità in assenza di prova contraria. 
Tanto premesso, dai rilievi degli operanti, dalle dichiarazioni rese dai conducenti coinvolti nell'immediatezza così come anche dagli interpelli resi da taluni di essi in questa fase giudiziale, emerge in atti e può ritenersi provato: - che la collisione tra autovettura ed il primo dei motoveicoli è avvenuti in zona urbana ove vige il limite di velocità di 50 Km/h, su tratto stradale rettilineo compreso tra due curve in cui le due opposte corsie di marcia sono separate da striscia di mezzeria continua; - che dalla curva a valle (direzione da cui provenivano le moto) il punto dell'impatto ove si trovava ### iniziava ad essere visibile a distanza di circa 75 metri; - che il punto d'urto tra la moto condotta da ### e la predetta autovettura è da individuarsi nella corsia in direzione monte, di pertinenza ed quel momento percorsa dai due motoveicoli, e ciò sebbene al momento dei rilievi la vettura sia stata rinvenuta e si trovasse interamente sulla propria corsia di marcia; ciò in quantocome evidenziato dal ### per i motivi più oltre approfonditi - deve concludersi che l'impatto e la forza dell'urto stesso avesse determinato un veloce arretramento del veicolo rispetto al punto d'urto. 
Dal verbale di accertamento sullo stato dei luoghi redatto nell'occasione dagli operanti di P.G. intervenuti, inoltre, si ricava che la conformazione della strada era caratterizzata da fondo asciutto, che il tempo era sereno con visibilità buona e traffico scarso, condizioni queste che possono definirsi ottimali per rendersi conto della presenza di ostacoli sul percorso. 
Questi i dati di fatto, sostanzialmente non controversi in giudizio, altrettanto pacifica e comunque pienamente provata può ritenersi la circostanza che i due motoveicoli procedessero ad una velocità notevolmente superiore al limite dei 50 Km/h imposto in quel tratto dalla segnaletica presente in loco, velocità che gli stessi due motociclisti nelle dichiarazioni da questi rese ai ### hanno peraltro entrambi stimato fosse attorno agli 80 Km/h., e che secondo l'accertamento peritale poteva in realtà essere anche ben maggiore. 
Sulla base degli elementi di ricostruzione della dinamica del sinistro sopra richiamati, per la collisione primigenia - quella cioè tra autovettura e moto del ### che ha preceduto e da cui è anzi derivata anche quella successiva che ha visto collidere tra loro i due motoveicoli - è individuabile responsabilità concorrente in capo alla convenuta ### ed al dante causa delle odierne parti ### per aver entrambi violato con condotte cui è attribuibile pari efficacia ed incidenza causale del sinistro norme prudenziali di circolazione stradale, ed in particolare: - per essersi, la prima, posta all'interno della opposta corsia di marcia nel momento in cui sopraggiungevano da valle i due motoveicoli, omettendo di dar loro la precedenza prima di intraprendere la manovra di svolta a sinistra; - per essere, il secondo (così come, per il rilievo e le conseguenze in punto responsabilità più oltre esaminati, anche il ### sopraggiunti sul punto dell'impatto a velocità sostenute, superiore a quella consentita in quel tratto stradale e comunque inadeguate all'esigenza di porre in essere nell'occorso tutte le manovre di emergenza che sarebbero state necessarie per evitare la collisione con l'autovettura, o quantomeno contenere le conseguenze dannose dell'impatto. 
Tale secondo profilo causale, quello cioè concernente l'eccesso di velocità dei motoveicoli, connota e rende rilevante l'apporto colposo dei conducenti dei veicoli a due ruote nella determinazione del danno rispettivamente subìto, concorrendo le loro condotte di guida con l'imprudenza della ### Se infatti sulla base delle risultanze di causa puo ritenersi accertato che la predetta convenuta abbia come detto posto in essere un antecedente fattuale casualmente necessario alla collisione, quello cioè di essersi inserita sulla corsia di marcia e nella traiettoria e dei veicoli antagonisti, alla luce dei medesimi elementi ricostruttivi deve concludersi che questo solo fatto non sarebbe stato sufficiente a determinare lo scontro tra veicoli come determinatosi se non combinandosi, appunto, con la condotta tenuta dai due motociclisti, vale a dire l'aver proceduto a velocità eccedente i limiti prudenzialmente imposti in quel tratto di strada. 
La condotta di guida dei conducenti dei due motoveicoli nella vicenda in esame si presenta imprudente sia perché in violazione dello specifico limite di velocità in loco e sia anche perché lesiva del generale obbligo posto a carico di ogni conducente dei veicoli a motore dall'art. 141 comma 2 legge 285/92, a tenore del quale “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. 
Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale - è stato evidenziato dai ### di legittimità - l'apprezzamento della velocità in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva deve in via generale essere condotto anche “in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada”. (così, tra altre Cassazione civile sez. III 14/03/2013 n. 6559; Cass. Sez. 1, n. 20173 del 12/10/2004). 
A maggior ragione, deve qui osservarsi, l'eccesso di velocità si pone come fattore causale determinante, anche se eventualmente non esclusivo, in tutte quelle situazioni nelle quali sulla base di una ricostruzione ex post è possibile pervenire alla conclusione che la collisione avrebbe probabilmente potuto essere evitata qualora i conducenti di uno o più veicoli coinvolti si fossero attenuti al rispetto dei limiti previsti. 
Situazione questa che è stata rilevato ed evidenziata nella vicenda in esame dal CTU cui è stato conferito l'incarico di procedere a ricostruzione dinamica del sinistro. 
Le difese dei motociclisti (per quel che qui rileva, soprattutto quella degli aventi causa del ### hanno contestato il dato della velocità stimata dal CTU per tali veicoli - a partire dal dato su cui tale calcolo si fonda, vale a dire la circostanza che l'arretramento della vettura sarebbe stato conseguenza dell'urto - sostenendo che il veicolo sarebbe stato spostato immediatamente dopo ad opera della ### su sollecitazione del marito e richiamando sul punto quanto ritenuto dal proprio CTP hanno indicato la velocità d'urto in 45/50 Km/h. 
Tale ricostruzione si rivela tuttavia del tutto inconsistente. 
In primo luogo perché contrasta con le ammissioni rese nell'immediatezza dai conducenti delle due ### già sopra evidenziate. 
In secondo luogo perché la manovra di arretramento volontario non ha trovato conferma alcuna nel materiale probatorio acquisito in giudizio. 
Ma, soprattutto perché il CTU ha posto a fondamento della propria ricostruzione di criteri fattuali oggettivi dai quali - con percorso tecnico argomentativo razionale ed immune da vizi logici, non inficiato sul punto dalle generiche osservazioni tecniche dei CTP - ha concluso che le due moto procedevano a velocità non inferiore ad 85 km/h, dato questo peraltro (come detto) non lontano da quello contenuto nelle dichiarazioni rese agli operanti dal ### (che ammise una velocità compresa tra i 70 e gli 80 Km/h) e dal ### Alla ricostruzione di una siffatta velocità dei due motoveicoli - come già rilevato eccedente di molto il limite presente su quel tratto - sono stati indicati nella relazione peritale due elementi desunti dai rilievi dei ### vale a dire: - la ricostruzione del punto d'urto, individuato a distanza di oltre due metri dalla posizione di quiete della vettura conseguente all'immediato suo arretramento, evento questo a giudizio del CTU confermato dalla posizione e conformazione della traccia allungata di liquido tecnologico rilevata sull'asfalto dai ### - “orientata obliquamente rispetto all'asse della strada …..inizialmente di larghezza molto contenuta e quindi allargata sotto le strutture anteriori della Punto” - nonché dalla coincidenza dell'inizio di essa con la traccia lasciata dallo strisciamento di pneumatico “in fase di marcata compressione sul piano viabile” riferibile alla ruota anteriore della moto del ### - il calcolo della forza d'urto, di cui la velocità era la componente variabile ignota, necessario per produrre tale movimento in arretramento della vettura; Dalla posizione dei mezzi e velocità come sopra ricostruite e riferite, il perito nominato dal giudice del Tribunale di ### ha avuto modo quindi di evidenziare nella propria relazione come, tenuto conto della distanza percorsa e valutato il tempo psicotecnico di reazione, anche a quella velocità il primo motociclista “avrebbe avuto a disposizione un tempo superiore a 2 secondi per rallentare o fermare il proprio mezzo”; ed inoltre che, qualora avessero (entrambi i motoveicoli) proceduto alla velocità contenuta nei limiti imposti, il ben maggior lasso di tempo (indicato superiore a 5 secondi) avrebbe comunque consentito “a tutti i protagonisti del sinistro di prendere meglio atto della situazione in essere e disporre adeguate misure per evitare l'intersezione delle traiettorie tra i veicoli”. 
In caso di scontro tra veicoli, secondo l'interpretazione costantemente fornita dell'art.  2054 c.c. dalla Cassazione, l'accertamento della colpa di uno dei conducenti - nel caso di specie l'infrazione posta in essere dalla ### - non esonera il conducente dell'altro veicolo ### dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento. (tra le molte, recentemente Cass. Sez. 6 - 3, n. 8409 del 12/04/2011). 
Per la condizione di potenziale, continua ed oggettiva pericolosità della circolazione stradale - deve ancora osservarsi - il ### della ### pone in capo a ciascuno dei conducenti di veicoli circolanti specifici obblighi di prudenza e diligenza a tutela della incolumità propria e degli altri utenti stradali, e tra essi primariamente quello di osservare una velocità di marcia che consenta di mantenere sempre il controllo del proprio veicolo anche in situazione impreviste rinconducibili ad altrui estemporanee condotta di guida; obblighi del cui adempimento in caso di collisione tutti i conducenti dei veicoli coinvolti devono a norma dell'art. 2054 fornire positivamente la prova, con oneri ed effetti processuali che in difetto assolvimenti di tale onere probatorio sono analoghi a quelli delle altre forme di responsabilità aggravata regolate ai precedenti artt. 2047-2053 ### vicenda in esame difetta la prova di una condotta di guida prudente da parte del ### tale per cui l'impatto possa ritenersi fosse comunque inevitabile; come rilevato vi è anzi esplicita ammissione (sia pure stragiudiziale) dei motociclisti e comunque può ritenersi raggiunta la prova logica che la velocità di marcia dei motoveicolo - che, stante il contatto tra essi, è indiscutibile fossero in quel punto e procedessero dunque appaiati - era eccedente di almeno 30/40 Km/h i limiti, né è rinvenibile o è stata fornita prova di una qualche ragione per cui essi non abbiano posto in essere quelle manovre che avrebbero potuto prevenire le collisioni verificatesi. 
Le osservazioni e conclusioni sopra esposte si reputano decisive per ravvisare in primo luogo una concorrente pari responsabilità della ### e del ### alla verificazione della prima tra le due collisione (quella tra i mezzi rispettivamente condotti), ed inoltre per ritenere sussistente per l'urto tra le due moto che è conseguito alla prima collisione una quota di responsabilità anche a carico del ### - e ciò ancorché non vi sia stata una diretta collisione tra la ### e la moto del ### - in misura che appare equo porre a carico di quest'ultimo per il 30 %, concorrente con quella paritaria degli altri due mezzi per la restante misura dell'70%. 
Anche tale secondo impatto, infatti, se da una parte trova suo antecedente causale immediato nella collisione tra l'autovettura e la ### condotta dal ### ed ha visto l'altro motoveicolo subire la rotazione del primo in condizioni meramente passive, trova una concausa nel fatto che i due motoveicoli procedevano quasi appaiati alla velocità sostenuta sopra indicata, e con ogni probabilità non si sarebbe verificata se il ### avesse invece proceduto a velocità moderata. 
Conclusivamente, quanto all'attribuzione delle responsabilità per il sinistro, la convenuta ### va ritenuta responsabile del danno subito dal ### nella misura del 50%, il ### e per esso i suoi aventi causa vanno dichiarati responsabili nella misura del 50% del danno subito dalla medesima predetta conducente della ### mentre al ### è imputabile una quota di colpa ex art. 1227 c.c. nella misura pari al 30% concorrente con il fatto degli altri due conducenti coinvolti responsabili per il danno da questi subìto nell'occorso nella restante solidale misura del 70%.  * * * 
Ciò osservato in ordine alla valutazione delle responsabilità per il sinistro, occorre ora procedere a valutazione del danno lamentato da ciascuna delle parti in causa danneggiate.  1. Il danno dell'attore ### quel che concerne la quantificazione delle conseguenze dannose lamentate dall'attore nel presente giudizio, quanto al danno non patrimoniale deve osservarsi che i postumi permanenti sono stati stimati dal CTU medico legale in misura pari al 6 %, (inferiore dunque alla soglia del 9 %) per modo che alla liquidazione di tale voce di danno per invalidità permanente e temporanea deve procedersi sulla base della vigente tabella introdotta dall'art. 139 del ### delle ### In base alla valutazione effettuata dal ### il danno può dunque essere liquidato nelle singole sue voci come segue: - invalidità temporanea massima al 75% per giorni 20, pari ad ### 637,00; - invalidità temporanea al 25% protrattasi per ulteriori giorni 20, risarcibili per ulteriori ### 212,00; - postumi di natura permanente, valutabili nella misura indicata dal CTU nel 6 %, da liquidarsi in ### 7.347,00 Siffatta quantificazione tabellare - come recentemente anche evidenziato dalla Corte di legittimità - nella normalità dei casi, e salvo assolvimento di specifici oneri probatori relativamente a profili di danno ulteriori - può intendersi “comprensiva anche della componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le tabelle elaborate dal Tribunale di ### alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione”. (così Cass. civile, sez. III, 06.03.2014 n° 5243). 
Nel caso in esame, avuto riguardo all'attività lavorativa esercitata all'epoca dal ### e delle risultanze dell'accertamento peritale - che ha evidenziato il permanere di una contenuta sintomatologia algica negli archi estremi dei movimenti - può peraltro ritenersi sussistente e risarcibile anche una componente di personalizzazione del danno non patrimoniale connessa alla limitazione permanente di facoltà ed ambiti di esplicazione della personalità del danneggiata ulteriore rispetto al mero danno costituito dalle sole limitazioni funzionali. Si tratta in particolare di ripercussioni nell'ambito di occupazione lavorativa che - sebbene in difetto di prova di diretta incidenza sulla capacità reddituale del danneggiato non siano risarcibili come perdita di reddito e dunque riconducibile alla categoria del danno patrimoniale - si ritiene tuttavia ben possano trovare completo ristoro attraverso una adeguata personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale, giustificando il riconoscimento di maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno nella misura del 25% del danno complessivamente liquidato per invalidità, con attribuzione dunque all'attore della ulteriore somma di ### 2.010,00, per modo che il danno non patrimoniale può essere liquidato all'attualità nella complessiva somma di ### 10.054,00. 
Il danno patrimoniale è invece costituto dall'ammontare complessivo delle spese mediche documentate in atti, per complessivi ### 180,00, comprese quelle della visita medico specialistica (sulla cui risarcibilità il CTU ha rimesso la valutazione) in quanto anche le esigenze di diagnosi accurata da parte di professionista specializzato cui la stessa all'evidenza risponde trovano il proprio antecedente causale diretto nelle lesioni riportate nell'occasione. Costituiscono inoltre ulteriori voci di danno patrimoniale il costo del casco, confermato in giudizio per ### 449,00, nonché i costo delle riparazioni del motoveicolo stimato nella relazione di CTU in complessivi ### 9.886 comprensive di ### per un totale di ### 10.515,00. 
Il danno complessivamente riportato dal ### può dunque essere liquidato in ### 20.569,00 Poichè per l'evento dannoso oggetto di causa, come sopra evidenziato, è ravvisabile una colpa del danneggiato concorrente stimata in pari misura del 30% con quella degli altri due conducenti da cui è originata la prima collisione (che ha provocato anche la seconda, tra i due motoveicoli) i convenuti #### e ### nonché ### anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori, e la ### spa (società incorporante la ### spa) vanno condannati in solido tra loro a corrispondere a ### l'importo di ### 14.398,00, corrispondente alla quota del 70% di responsabilità loro congiuntamente ed indivisamente attribuita. 
Tale somma, individuata con riferimento ai parametri di liquidazione attualmente vigenti (Cass. civile sez. III 11 maggio 2012 n. 7272), trattandosi di obbligazione risarcitoria - previa sua devalutazione alla data del fatto (3.7.09) in ### 13.233,00 - deve essere maggiorata degli interessi legali calcolati sugli importi annualmente rivalutati per il medesimo predetto periodo determinati in complessivi ### 1.455,00, con determinazione finale della somma ancora dovuta al netto dei predetti acconti pari all'attualità a complessivi ### 15.849,00, oltre ad interessi legali calcolati dalla pronuncia al soddisfo.  2. Il danno degli aventi causa di ### danno patrimoniale è rappresentato dal valore del motoveicolo #### immatricolato nel 1998, stimato dal CTU in ### 3.000,00 (comprensivo di ###, dal valore degli accessori costituiti da casco e tuta per il loro costo di acquisto pari ad ### 455,00 (sostenuto nel 2008, come da prova documentale prodotta in atti); nonché dall'esborso per spese mediche come documentate in atti, per l'ìmporto complessivo di ### 5.893,20 ritenuto dal CTU congruo e direttamente riconducibile alle conseguenze dell'evento traumatico con valutazione che non ha formato oggetto di rilievo alcuno dai consulenti di parte, e che può essere assunta a fondamento della liquidazione del danno stesso.  ### complessivo del danno patrimoniale può dunque essere liquidato all'attualità in complessivi ### 9.348,00 Quanto invece al danno alla persona subito da ### alla concreta sua determinazione - in assenza anche per le lesioni eccedenti la misura del 9 % di predeterminazione normativa analoga a quella introdotta per le cd. micropermanenti dalla legge 209/05 - deve procedersi tenendo conto della lunga elaborazione giurisprudenziale intervenuta sulla materia, con l'obiettivo da un canto di individuare la tipologia dei danni indennizzabili in relazione alla funzione del risarcimento per equivalente, e dall'altro di dare conto dei parametri adottati per la loro quantificazione e liquidazione, con particolare riferimento alla necessità di dare concreta attuazione in situazioni analoghe al generale criterio equitativo fissato all'art.  1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.): esigenze queste cui è conseguita l'adozione da parte di un numero sempre crescente di giudici di merito, a partire dalla metà degli anni '90, di modalità di predeterminazione e standardizzazione del danno alla persona. 
Paiono sufficienti in questa sede, sul punto, richiami alle pronunce della Suprema Corte a ### nn. 8827/03 e 8828/03, così come ribaditi nelle motivazioni della nota pronuncia a ### n. 26973 dell'11.11.08; nonché - con particolare riferimento all'adozione di criteri uniformi ai fini della valutazione equitativa ex art.  1226 cod. civ. ed all'individuazione nelle ### predisposte dal Tribunale di ### del parametro valido “per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica". 
Deve peraltro qui anche sottolinearsi che l'ammontare risarcitorio relativo ai postumi di invalidità permanente - che è quantificata dal CTU sulla base della documentazione prodotta, stante il decesso per altra causa (non riconducibile al sinistro) del danneggiato in data ### - non può essere liquidato nell'ammontare (di ### 72.994,00) indicato nelle predette tabelle con riferimento all'entità di lesioni rilevata ed all'età del ### (33 anni) al momento del sinistro, in quanto tale valore tabellare presuppone e si riferisce a persona vivente ed è rapportato alla dato statistica della sua speranza di vita. 
Ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere - viene costantemente ribadito anche in giurisprudenza di legittimità - la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano "iure successionis" va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva. (in argomento, Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22338 del 24/10/2007; ###. 3, n. 23739 del 14/11/2011, nonché ancora la recentissima Cass. Sez. 3, n. 13331 del 30/06/2015) Precisato che il parametro da utilizzarsi è quello tabellare recanti i valori aggiornati e vigenti all'epoca della decisione (nel caso di specie quelle pubblicate per l'anno 2014) e non già quella dell'evento dannoso o quello della domanda, secondo il principio ripetutamente affermato in sede di legittimità (cfr. Cass. nn. 14402 del 30.6.11 e 7272 dell' 11 maggio 2012), pare altresì opportuno evidenziare, per quanto concerne l'ammontare del parametro giornaliero di risarcimento per invalidità temporanea totale, che il medesimo è tabellarmente compreso tra un valore minimo (ora 96 ### ed un valore massimo (ora ### 144,00) proprio allo scopo di consentire un'adeguata personalizzazione del risarcimento anche del danno relativo a tale voce di natura e caratteri temporanei. 
Nel caso di specie, valutata il prolungato periodo di invalidità temporanea, la non modesta gravità delle conseguenze invalidanti permanenti e soprattutto l'incidenza negativa di esse sul vissuto quotidiano su persona, come il danneggiato, di età poco superiore ai trent'anni cui venne sin da momento immediatamente successivo al sinistro (nel corso degli accertamenti diagnostici ad esso conseguenti) diagnosticata la patologia che ne ha rapidamente provocato il decesso - circostanza questa che ha del tutto verosimilmente reso assai più penoso il periodo connotato dai postumi direttamente riconducibili al sinistro - si ritiene che idonea personalizzazione del risarcimento dell'invalidità temporanea totale (cui vanno parametrate anche le indennità per i periodi di invalidità parziale) possa essere l'attribuzione di indennizzo giornalieri al valore tabellare massimo previsto di ### 144,00. 
Tenendo conto dunque dell'entità delle conseguenze dannose in concreto verificatesi, rilevate e desumibili dalla CTU medica espletata in corso di causa, possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica alla persona di ### come segue: - invalidità temporanea totale, protrattasi per giorni 28, risarcibili con ### 144,00 pro die e quindi per complessive ### 3.808,00; - invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per ulteriori giorni 30, risarcibili con ### 108,00 pro die e quindi per complessive ### 3.060,00; - invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per ulteriori giorni 60, risarcibili con ### 72,00 pro die e quindi per complessive ### 2.040,00; - invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per ulteriori giorni 90, risarcibili con ### 36,00 pro die e quindi per complessive ### 4.080,00; - postumi di natura permanente, stimati dal CTU in misura pari al 20 % e che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del fatto - in base ai parametri della tabella sopra indicata - e tenuto inoltre conto che il periodo di sopravvivenza successivo all'evento dannoso è stato pari a giorni 510, viene liquidato rapportando l'ammontare complessivo (come detto ### 72.994,00) previsto con riferimento alla speranza di vita residua (per la popolazione maschile fino a 77 anni) al periodo effettivo di sopravvivenza successivo al sinistro (si tratta del criterio evidenziato nelle pronunce della Suprema Corte sopra richiamate), con determinazione finale che si ritiene equo personalizzare mediante riconoscimento a tale titolo di importo pari ad ### 3.000,00. 
Il danno alla persona viene per quanto sopra complessivamente liquidato nella misura di ### 17.832,00, ed il danno complessivo ammonta dunque ad ### 27.180,00, I convenuti #### e ### vanno condannati in solido tra loro a corrispondere agli aventi causa del danneggiato l'importo di ### 13.590,00, corrispondente alla quota del 50% di responsabilità accertata a carico della conducente dell'autovettura. 
Detta somma è stata individuata con riferimento agli odierni parametri di liquidazione, e trattandosi di obbligazione risarcitoria - ancorchè in parte già espresse in valori monetari - previa sua devalutazione alla data del fatto (3.7.09) in ### 12.490,00 deve essere maggiorata degli interessi legali calcolati sulle somme annualmente rivalutate per il medesimo predetto periodo, pari ad ulteriori ### 1.370,00 per un montante complessivo pari all'attualità ad ### 14.960,00, somma che - maggiorata altresì degli interessi legali da oggi al soddisfo - i predetti convenuti vanno condannati in solido tra loro a corrispondere ad ### anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori, previa autorizzazione alla riscossione della loro quota da parte del Giudice tutelare.  3. Il danno dei convenuti ### infine alla domanda di risarcimento del danno subito dai convenuti ### e ### - oltre alla già evidenziata sua procedibilità, per essere stata la richiesta stata regolarmente formalizzata in data ### mediante invio di raccomandata da parte della odierna difesa alla ###ni. - deve rilevarsi altresì l'infondatezza della eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla predetta compagnia assicurativa. Detta domanda infatti, prima ancora che contenuta nell'atto di chiamata in causa nel giudizio n. 1041/2011 R.G. ex Trib. di ### ha formato oggetto delle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione depositato nel presente giudizio in data ### - e quindi entro il termine biennale di prescrizione dalla precedente diffida previsto all'art. 2947 c.c. - giudizio nel quale era già stata evocata ed era parte anche la compagnia assicurativa del motoveicolo condotto dal ### atto al quale ai sensi dell'art. 2943 c.c. deve attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione stessa. 
La predetta domanda, si osserva ancora, ha per oggetto unicamente il danno patrimoniale per il danno all'autovettura, è accoglibile in favore del solo ### quale ### proprietario dell'automezzo e limitatamente peraltro al solo valore del veicolo all'epoca del sinistro al netto del valore del relitto nonché al costo di immatricolazione di altro veicolo - importi quantificati in citazione rispettivamente in ### 5.300,00 (entro il valore di stima riferito dal ### ed ### 350,00 - costituendo esse le uniche voci diminuzione del patrimoniale immediatamente e direttamente connessa al sinistro. Mentre altrettanto non può ritenersi per prezzo di acquisto di altro automezzo, perché tale esborso non costituisce perdita patrimoniale ai sensi dell'art. 1223 Del predetto importo, pari a complessivi ### 5.650,00, il proprietario ha diritto a conseguire la parte commisurata alla percentuale di responsabilità da imputarsi a carico del ### che come detto è stimata pari al 50 %, e dunque l'importo di ### 2.825,00. Somma questa che gli aventi causa del conducente sopra indicato nonché la ### spa (società incorporante la ### spa) vanno condannati in solido tra loro a corrispondere a ### maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi calcolati sulle somme annualmente rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo.  * * * 
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza fissato all'art. 91 c.p.c. 
I convenuti #### nonché ### - anche nella veste di esercente la potestà genitoriale sui figli minori ### e ### e la ### spa (nella sua duplice veste) vanno pertanto a rimborsare alle rispettive controparti gli importi liquidati a tale titolo nelle misure indicate in dispositivo. 
Le predette parti vanno altresì condannati a farsi in via definitiva in solido tra loro dell'importo delle spese di CTU liquidate nelle misure e termini precisati in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando, 1. in parziale accoglimento della domanda proposta da ### anche per i figli minori ### e ### nel giudizio 1041/11 R.G.  (qui riunito), dichiara che la collisione tra i veicoli condotti da ### e da ### si è verificato per responsabilità concorrente e paritaria dei due predetti conducenti, e per l'effetto: i condanna i convenuti #### e ### spa (già ### in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore dell'attrice ### - anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori ### e ### e previa autorizzazione per la riscossione della quota ad essi spettante del Giudice tutelare - dell'importo di ### 14.960,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo; i condanna ### - anche nella veste di esercente la potestà genitoriale sui figli minori ### e ### (quali aventi causa iure hereditatis di ### - nonché la ### spa (quale società incorporante la ### spa) in solido tra loro, a corrispondere a ### a titolo di risarcimento danni l'importo di ### 2.825,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulle somme annualmente rivalutate dalla data del fatto al soddisfo; i condanna i convenuti #### e ### in solido tra loro, a rimborsare all'attrice ### anche nella dedotta qualità, le spese di lite per importo che - avuto riguardo all'ammontare del risarcimento liquidato con la presente pronuncia, alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata, e tenuto altresì conto della nota spese depositata - liquida in ### 7.400,00 per compenso ed ### 486,02 per spese, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge; i condanna ### - anche nella dedotta qualità - ed ### spa, in solido tra loro, a rimborsare a ### le spese di lite per importo che - avuto riguardo all'ammontare del risarcimento riconosciuto con la presente pronuncia, alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata, liquida in ### 2.400,00 per compenso professionale, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge 2. in parziale accoglimento della domanda proposta nel presente giudizio dall'attore ### dichiara che la collisione tra i due motoveicoli condotti da ### ed il medesimo ### si è verificato per responsabilità concorrente del ### e della convenuta ### da una parte e dell'attore sopra indicato per la restante parte, nella misura rispettivamente del 70% a carico dei primi e del 30% a carico del secondo, e per l'effetto: i condanna i convenuti #### e ### (già ### nonché ### - anche quale di esercente la potestà genitoriale sui figli minori ### e ### (quali aventi causa iure hereditatis di ### e la ### spa (quale società incorporante la ### spa), in solido tra loro, a corrispondere a ### a titolo di risarcimento danni l'importo di ### 15.849,00, oltre ad interessi legali calcolati dalla pronuncia al soddisfo; i condanna i predetti convenuti ##### (già ###, ### - anche nella indicata qualità ed ### spa (già ###, in solido tra loro, a rimborsare a ### le spese di lite per importo che - avuto riguardo all'ammontare del risarcimento riconosciuto con la presente pronuncia, alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata, e tenuto altresì conto della nota spese depositata - liquida in ### 7.400,00 per compenso ed ### 1.041,34 per indennità e spese (di cui ### 360,00 per spese di ### - oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge; pone definitivamente a carico di ##### (già ###, e di ### - anche nella indicata qualità - ed ### spa (già ###, in solido tra loro, le spese della CTU tecnico cinematica nella misura liquidata in corso di causa e quelle delle CTU medico-legale, nelle misure per ciascuna liquidate come da separato provvedimento in pari data; dichiara interamente compensate le spese di lite tra ### e la terza chiamata ### Così deciso, in ### il #### n. 836/2011

causa n. 836/2011 R.G. - Giudice/firmatari: Pochettino Sergio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19561/2024 del 16-07-2024

... inopponi bilità/intrasmissibilità del presunto dolo all'erede che è un terzo di buona fede. Il primo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, non avendo il ricorrente riportato in ricorso, ex a rt. 366 primo comma n. 6 c.p.c., né i motivi di appello dell'### né la sentenza di primo grado, al fine di mettere in condizione questa Corte di valutare la fondatezza della pretesa. Il secondo motivo è infondato. ### la giurisprudenza di questa Corte, in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qu alità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un ti tolo che consenta di qualificare come ademp imento quanto corrisp osto, è a suo esclusivo carico (cfr. Cass. nn. 15550/19, 26231/18). Nella specie, il ricorrente ha dedotto che la nota con la quale l'### previdenziale aveva c ontestato l'indebito foss e generica, ma ciò a fronte dell'accertamento di fatto della Corte d'appello che aveva invece esaminato la predetta nota, giungendo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 29137-2019 proposto da: ### domiciliato in ### presso LA CA NCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 29, presso l'Avvocatur a ### dell'### rappresentato e difeso dagli ###### - controricorrente - avverso la sentenza n. 212/2019 della CORTE D'### di ### depositata il ### R.G.N. 710/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal ###. ####.G.N. 29137/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 13/03/2024 ###.G. 29137/19 Rilevato che: Con sentenza del 28.03.19 n. 212, la Corte d'appello di ### accoglieva il gravame proposto dall'### avverso la sentenza del tribunale di Vercelli che aveva accolto l'opposizione proposta da ### o, a decreto in giuntivo emesso su richiesta dell'### per la somma di € 3.442,30, a titolo di indebito sulla pensione di ### (madre del ricorrente, deceduta nell'ottobre del 2005), per il periodo 1.2.2004-31.12.2004, deducendo la tardività dell'azione di recupero, con riferimento al termine previsto dall'art. 13 comma 2 della legge n. 412/91 e chiedendo di accertare l'insussistenza dell'indebito. 
Il trib unale, pur ritenendo che il recupero del l'### previdenziale fosse tempestivo, perché comunicato entro l'anno successivo a quello di riferiment o, tuttavia, ad avviso del tribunale, mancava la prova che l' indebita percezione della pensione da parte del sig.ra ### fosse dipesa da dolo o da incompleta ovvero omessa segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, quando invece, l'errore che aveva dato origin e all'indebito non era imputabile alla sig.ra ### ma all'### previdenziale. 
La Corte d'appello, a sostegno degli assunti di accoglimento del gravame dell'### ha rilevato nel merito, che la sig.ra ### non aveva comunicato i redditi rilevanti, cioè i fatti che potessero incidere sul diritto o sulla misura della pensione di reversibilità, mentre l'### aveva comunicato l'intenzione di voler recuperare quanto indebitament e riscosso, entro il termine annuale di decadenza, di cui all'art. 13 comma 2 della legge n. 412/91. 
Avverso la sentenza della Corte d'appello, ### (nella qualità di figlio superstite) ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi, mentre l'### resiste con controricorso.  ### egio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della presente decisione in camera di consiglio. 
Considerato che: 3 Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di error in procedendo, per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., in merito all'inammissibilità dell'atto di appello e, comunque, violazione dell'art. 434 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi d'appello. 
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2697 c.c., in quanto, erroneamente, la Corte d'appello aveva affe rmato che era a carico del pensi onato l'onere di provare la insussistenza dell'indebito e ciò, ad avviso del ricorrente, perché il recupero non qu antificava i redditi sopra-soglia, né vi era stato un procedimento di accertamento e l'attestazione del funzionario dell'### non poteva costituire un documento idoneo a fondare la richiesta di indebito pensionistico. 
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo del la controversia, consistente nel fatto che l'importo considerato come indebito pensionistico era s tato liquidato con provvedimento oramai definitivo dell'agosto del 2005. 
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 13 comma 1 della legge n. 412 del 1991, perché erroneamente, la Corte d'appello aveva ritenuto che il comportamento tenuto dalla sig.ra ### configurasse il dolo omissivo contemplato dall'art. 13 comma 1 della legge n. 412/91, escludendo, in tal modo, che si trattasse di errore nella liquidazione del trattamento pensionistico e ritenendo invece che fosse riconducibile a una omessa comunicazione a cui la pensionata era tenuta. 
Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del l'art.13 comma 2 della legge n. 412/91, perché erroneamente, la Corte d'appello aveva ritenuto che la richiesta del 2005 avesse impedito il maturare della decadenza annuale, ex art. 13 comma 2 della legge 412/91 e che il termine di prescrizione decennale che era iniziato a decorrere da tale data, era stato più volte interrotto, mentre invece, dopo la comunicazione del 2005, l'### aveva proceduto a liquidare definitivamente la pensione, senza provvedere ad alcuna trattenuta, se non a distanza di 12 anni. 4 Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della co ntroversia: per inopponi bilità/intrasmissibilità del presunto dolo all'erede che è un terzo di buona fede. 
Il primo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, non avendo il ricorrente riportato in ricorso, ex a rt. 366 primo comma n. 6 c.p.c., né i motivi di appello dell'### né la sentenza di primo grado, al fine di mettere in condizione questa Corte di valutare la fondatezza della pretesa. 
Il secondo motivo è infondato.  ### la giurisprudenza di questa Corte, in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qu alità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un ti tolo che consenta di qualificare come ademp imento quanto corrisp osto, è a suo esclusivo carico (cfr. Cass. nn.  15550/19, 26231/18). 
Nella specie, il ricorrente ha dedotto che la nota con la quale l'### previdenziale aveva c ontestato l'indebito foss e generica, ma ciò a fronte dell'accertamento di fatto della Corte d'appello che aveva invece esaminato la predetta nota, giungendo alla conclusione che essa fosse di tenore tale d a consentire alla pensionata la totale comprensione delle pretese dell'### Il terzo motivo è inammissibile, per mancanza di decisività, in quanto pur se il provvediment o di liquidazione del 2005 era divenuto definitivo, l'### previdenziale poteva provvedere al recupero entro un ann o dal periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991. 
Il quarto motivo è inammissibile per mancanza di decisività. 
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Ai fini della ripetizione dell'indebi to previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'### 5 di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'### rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persisten za dell e condizioni legittimanti l'ero gazione del trattamento pensionistico” (Cass. n. 15039/19). 
Nella specie, l'indebito per cui è causa è dipeso dal superamento dei limiti reddituali previsti dall'art. 1 comma 41 della legge 335/95, per cui, ai sensi del l'art. 13 della legge n. 412/91, quando l'### procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccesso e la Corte d'appello ha accertato che l'### aveva iniziato il recupero dell'indebito nel maggio 2005 a fronte di erogazioni senza titolo effettuate dal febbraio 2004 al dicembre 2004. Sulla base di ciò, era del tutto irrilevante ogni analisi dello stato soggettivo del percipiente, in quanto il dolo (anche omissivo) avrebbe legittimato il recupero in ogni tempo, mentre nella presente vicenda, il recu pero dell'ind ebito pensionistico da parte dell'### previdenziale era avvenuto nel termine annuale di decadenza per mutamento delle con dizioni redditu ali della pensionata e non era un indebito dovuto ad errore dell'ente, ipotesi nella quale sarebbe potuto rilevare lo stato soggettivo del pensionato. 
Il quinto motivo è inammissibile. 
In qu esto senso va accolta l'eccezione di giudicato in terno sollevata dall'### alle pp. 7 e 8 del controricorso, dove riporta la statuizione del giudice di primo grado che esclude che si sia maturata la decadenza a carico dell'### statuizione riportata anche alla p. 3 della sentenza impugnata; pertanto, in sede di appello, la parte privata avr ebbe dovuto dol ersi del rigetto dell'eccezione di decadenza con a ppello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ex art. 346 c.p.c., trattandosi , appunto, di questione espressamente decisa e non già meramente assor bita. La doglianza, inoltre, è altresì inammissibile, perché l'odierno ricorrente non si fa car ico di illustrare quale sia il contenuto della comunicazione del maggio 6 2005, che secondo il suo assunto non sarebbe stata idonea ad evitare il maturare della decadenza. 
Il sesto motivo è inammissibile, perché non si confronta con l'effettiva statuizione della Corte d'appello che riferisce il dolo sempre e solo alla pensionata deceduta, cioè alla sig.ra ### e in nessuna parte riferisce lo stato soggettivo del dolo omissivo all'odierno ricorrente, suo avente causa. 
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese, secondo quanto meglio indicato in dispositivo. 
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di co ntributo unifi cato, ai sensi dell'ar t. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.  P.Q.M.  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. 
Condanna il ricorrente a pagare all'### le spese di lite, che liquida nell'importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13.3.24.   

causa n. 29137/19 R.G. - Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Solaini Luca

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