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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 40/2023 del 07-03-2023

... presso il suo studio legale in ### alla ### n.7; ###: indebito - pensione a superstiti RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI (art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) In data ### il l.r. di INPS, a mezzo del proprio difensore, presentava appello avverso la sentenza n.70/2021 pronunciata in data ### e depositata in pari data, dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, di accoglimento, con condanna dell'istituto resistente al pagamento delle spese del giudizio, del ricorso proposto da ### volto ad accertare l'illegittimità della richiesta restitutoria della pensione pubblica di reversibilità, di cui era titolare dal 2006, erogata per l'anno 2017 pari ad ### 2.078,47, per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti. In particolare, il giudice di primo grado, respinta l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione per la qualifica di dipendente pubblico assunta dal coniuge deceduto del cui trattamento pensionistico il ricorrente controverte la reversibilità, vertendosi invece in una controversia su un obbligo restitutorio rispetto a somme riscosse dopo il decesso, escludeva anche la ricorrenza del presupposto del limite al recupero (leggi tutto)...

testo integrale

sent. n.40/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: 1. dr. ### 2. dr. ### 3. dr. ### rel.  ha pronunciato in grado di appello in data 30 gennaio 2023 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.112/2021 R.G. sezione lavoro, vertente ###, in persona del legale rappresentante p.t., difeso e assistito dall'Avv.  #### ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della ###, siti in ### al ### n. 38; #### difeso e assistito da avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in ### alla ### n.7; ###: indebito - pensione a superstiti RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI (art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.) In data ### il l.r. di INPS, a mezzo del proprio difensore, presentava appello avverso la sentenza n.70/2021 pronunciata in data ### e depositata in pari data, dal Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, di accoglimento, con condanna dell'istituto resistente al pagamento delle spese del giudizio, del ricorso proposto da ### volto ad accertare l'illegittimità della richiesta restitutoria della pensione pubblica di reversibilità, di cui era titolare dal 2006, erogata per l'anno 2017 pari ad ### 2.078,47, per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti. 
In particolare, il giudice di primo grado, respinta l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione per la qualifica di dipendente pubblico assunta dal coniuge deceduto del cui trattamento pensionistico il ricorrente controverte la reversibilità, vertendosi invece in una controversia su un obbligo restitutorio rispetto a somme riscosse dopo il decesso, escludeva anche la ricorrenza del presupposto del limite al recupero dell'indebito per dolo dell'interessato, stabilito dall'art. 52 L.88/1982, rappresentato dall'errore del funzionario, insussistente nel caso di specie per l'automatico superamento dei limiti reddituali e, dunque, per una situazione imputabile a parte ricorrente e non già al funzionario responsabile. Nel caso di specie, l'avvenuta autonoma conoscenza da parte dell'ente previdenziale delle modifiche reddituali del superstite, raggiunta o in ragione della propria attività istituzionale o per comunicazione dell'interessato, non rientra nel campo degli errori dell'### ma soggiace al termine decadenziale stabilito dall'art. 13 comma 2 L.412/1991 (secondo il quale l'istituto provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, entro l'anno successivo alle verifiche annuali delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche), di talché il termine annuale non decorre prima della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico, e sono così ripetibili le somme erogate in eccesso rispetto al dovuto. ###à della decadenza è subordinata a un onere di comunicazione dell'interessato, salvo che l'indebito scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura erogata dallo stesso istituto e che quindi detto ente già ben conosce, circostanza ricorrente nel caso di specie per essere il ricorrente titolare di pensione di vecchiaia che dal 2017 si andava ad aggiungere alla pensione di reversibilità goduta sin dal luglio 2006; in tal caso il pensionato verserebbe in una situazione di affidamento di legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso istituto, ancor più tutelabile in presenza di controlli reddituali che l'### poteva attivare in via telematica, sicché non potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l'### aveva l'onere di conoscere, anche in collegamento con i dati anagrafici di altre amministrazioni dello Stato. Diversamente dall'art. 2033 c.c., nell'ambito previdenziale trovava applicazione la regola della irripetibilità in presenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta. In conclusione, sosteneva il giudice di primo grado, l'### era tenuto a rettificare gli importi ed a chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate entro un anno dalla conoscenza o conoscibilità della situazione reddituale riferita all'assicurato, a prescindere dalla comunicazione della propria situazione reddituale laddove a determinare l'indebito sia soltanto il cumulo di due prestazioni erogate dallo stesso ### nel caso di specie, l'indebito era stato comunicato all'### con nota dell'8/7/2019, tardiva rispetto alla scadenza del 31/12/2018 entro la quale l'ente avrebbe potuto avanzare richieste di restituzione di somme percepite nel 2017. Concludeva per l'illegittimità della richiesta restitutoria e per la condanna dell'ente alla restituzione delle trattenute effettuate fino all'esito del giudizio. 
Avverso tale sentenza proponeva appello l'### lamentando l'erronea interpretazione dell'art. 13 comma 2 L.412/1991 ed in particolare, ritenuta l'irrilevanza dell'omesso inoltro all'### delle ### della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2017 ovvero della omessa comunicazione della propria situazione reddituale, sarebbe stato onere di ### conoscere i redditi pensionistici a prescindere dall'errore del funzionario o dal dolo dell'interessato; poiché l'istituto provvede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche ed il termine di decadenza stabilito dall'art. 13 comma 2 è fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui era stata acquisita l'informazione rilevante, occorreva far riferimento alla dichiarazione dei redditi, che nel caso di specie si intenderebbe quella presentata nell'anno 2018. Nella nota di indebito dell'8/7/2019 si riportava che il titolare aveva percepito importi di pensione a superstiti superiori a quelli spettanti, per un totale di ### 2.078,57, che l'### aveva provveduto a recuperare dalla rata di settembre 2019; una volta accertati i redditi nell'anno 2018 l'istituto poteva procedere a contestare l'indebito, e l'appellato valorizzava il dato della presentazione della dichiarazione reddituale, che stabilizza e dà certezza al dato contabile reddituale della parte appellata. ###, occorreva tenere presente i tempi che trascorrono fra la percezione di prestazioni previdenziali e la verifica contabile della soglia reddituale, mentre per la verifica annuale non vi è un termine di decadenza; se la verifica non ha termini decadenziali, il termine finale per il recupero era però fissato entro l'anno successivo alla conclusione della verifica. Richiamava quindi la sentenza della Corte Cost. n. 166/96 sulla interpretazione del termine annuale dell'art. 13 come un criterio di riferimento, e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla operatività della disposizione dell'art. 13 condizionata alla preventiva segnalazione da parte dell'interessato di dati reddituali certi, sicché il termine annuale non decorre finché il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo. Asseriva poi che il pensionato che richieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell'istituto, dell'obbligo ex art. 13 comma 2 di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata dalla preventiva segnalazione dei relativi fatti da parte dell'interessato. Rilevava ancora che l'ente ha diritto a vedersi restituire l'indebito al lordo e non al netto, in quanto l'istituto aveva provveduto al pagamento, nella qualità di sostituto d'imposta, delle imposte per conto del ricorrente. Concludeva per l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza e rigetto del ricorso introduttivo, con vittoria di spese in entrambi i gradi. 
La parte appellata si costituiva in giudizio, invocando il rigetto dell'appello, ed evidenziava che i controlli sulla situazione reddituale possono essere avviati dall'### attraverso la verifica al ### anagrafico, mentre non spettava affatto al pensionato fare la comunicazione di cumulo dei trattamenti pensionistici in godimento, stante la conoscenza dei relativi dati da parte dell'### ente erogatore di entrambi. Concludeva per il rigetto dell'appello e conferma della appellata sentenza, con vittoria di spese. 
All'esito della camera di consiglio del 30/1/2023, fissata per la discussione con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc ed art. 35 D.Lgs. 149/2022, esaminati gli atti difensivi, la Corte si riservava di decidere, emettendo all'esito sentenza come da dispositivo.  ### è fondato e va accolto per le seguenti ragioni. 
Preliminarmente si osserva che non è stata riproposta la questione di giurisdizione, sulla quale si conviene con quanto deliberato in primo grado; sul punto, in senso conforme, in tema di pensione di reversibilità corrisposta da un ente locale, cfr.  SS.UU. ord n. 21741 del 27/8/2019, e sulla rilevanza della natura di pubblico impiego del fatto presupposto generatore della prestazione, anteriore o meno al giugno 1998, ai fini della applicazione della disciplina del pubblico impiego privatizzato e la giurisdizione del giudice ordinario, cfr. Cass. Sez. Lav., sent. n. 12462 dell'8/6/2011. 
Nel merito, la delineazione della disciplina dell'indebito pensionistico richiede un preliminare inquadramento normativo ed interpretativo.  ###. 52 della ### 88/1982 distingue due caratteri peculiari dei trattamenti pensionistici, apparentemente contrastanti fra di loro: la non immutabilità e la non ripetibilità; il primo deriva dalla possibilità di rettifica riconosciuta, in ogni momento, da parte degli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione, riliquidazione; il secondo presuppone l'assenza di dolo da parte dell'accipiens. ### del funzionario responsabile, che abbia erogato un trattamento pensionistico non dovuto, non consente, quindi, il recupero salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Qualora però il dato rettificabile non discenda da un errore del funzionario ma dal superamento dei limiti reddituali, si apre un'altra questione, inerente alla conoscibilità o meno dei dati reddituali da parte dell'ente erogatore, discendente o da iniziative di verifica e controllo dell'ente oppure da comunicazioni dell'interessato. 
La prospettiva cambia, ed è quella, allora della ripetibilità delle somme erogate come trattamenti pensionistici indebiti per mutamento di condizioni reddituali, dovendosi comprendere se sussiste un onere di attivazione dell'ente ad eseguire l'accertamento o se sussiste un obbligo di comunicazione delle variazioni reddituali da parte dell'interessato. Sul punto, l'art. 13 comma 2 della L.n.412/1991 ha introdotto una norma di interpretazione autentica delle disposizioni dell'art. 52 comma 2 L.88/89, nel senso che la irripetibilità ivi prevista operi in relazione alle somme in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato; prosegue la norma disponendo che l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite; la prospettiva si amplia in caso di irripetibilità, perché il trattamento diventa irripetibile, salvo dolo dell'interessato, a fronte di provvedimento dispositivo viziato da errore di qualsiasi natura, e non solo da errore colposo del funzionario, e cambia in caso di ripetibilità, nel senso che è ripetibile il trattamento erogato sulla base di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti (ad esempio, condizioni reddituali) che non siano già conosciuti dall'ente competente erogatore. Su quest'ultimo punto, poi, il secondo comma dell'art. 13 supera la casualità o l'altruità della fonte di conoscenza dei fatti incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche asserendo che, a tal fine, l'### procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. In conclusione, le somme erroneamente erogate sono irripetibili non solo in assenza di dolo dell'accipiens ancorché viziate da errore di qualsiasi natura dell'ente, ma anche in caso di sopravvenuta decadenza dal potere di verifica a cura dell'### delle situazioni reddituali ancorché l'interessato abbia omesso di segnalarne la modifica o sia stato incompleto nel fornirne i dati. 
In giurisprudenza di legittimità è stato asserito che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. n.412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'### di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'### rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.” (cfr. Cass., sez. 6 - L, ord. n. 15039 del 31/5/2019). Sono queste le condizioni che legittimano la richiesta di restituzione delle somme erroneamente erogate in presenza di modifica delle condizioni reddituali. 
Ma, sul punto, diventa rilevante individuare quando l'ente deve attivarsi per effettuare le verifiche, non già se debba procedervi presupponendone la astratta conoscibilità in quanto ente erogatore di più trattamenti di propria competenza. Il secondo comma dell'art. 13 L.412/91 prescrive, infatti, che “l'### procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche”, ossia ex officio e con frequenza annuale, ma la decadenza si avvera non per omessa verifica o per anteriorità della comunicazione del pensionato rispetto alla verifica, bensì soltanto nel caso in cui l'ente non provveda, “entro l'anno successivo alla verifica, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. 
Era stata affermata dalla Suprema Corte anche la irrilevanza dell'obbligo di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato che abbai domandato di accertare l'insussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito (Cass. Sez. Lav., sent. n. 1228 del 20/1/2011: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell'### dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell'### in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge).”); ma ne sarebbe conseguito il rischio di una disparità di trattamento tra (ed anzi, un miglior trattamento in favore di) il pensionato che abbia omesso di comunicare i dati reddituali rilevanti, nei cui confronti la decadenza sarebbe maturata l'anno successivo alla verifica a compiersi su dati presuntivamente conoscibili dall'### (ossia i due trattamenti eccedenti, nel cumulo, le condizioni reddituali massime per fruire della pensione a superstiti), e colui invece che abbia tempestivamente comunicato i dati reddituali rilevanti, anche per l'anno in corso, agevolando i tempi della verifica dell'istituto venutone, in tal modo, a conoscenza (con termine certo di decadenza entro l'anno solare successivo alla variazione reddituale). Rischierebbe di essere trattato più favorevolmente l'inadempimento di obblighi comunicativi rispetto alla tempestiva comunicazione. Per tale ragione la conoscibilità dei redditi maturati prevale sulla conoscenza effettiva (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. n.3802 dell'8/2/2019: “In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della L. n.412 del 1991, si interpreta nel senso che l'### deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”). 
Tutto innanzi esposto, va osservato che a fronte dell'inadempiuto obbligo di comunicazione del mutamento delle condizioni reddituali, l'### ha correttamente attivato il proprio potere di verifica annuale; ma non può presumersi la conoscibilità dei dati reddituali prima della scadenza dell'anno solare in cui il pensionato abbia maturato tutti i redditi percepiti. Invero, soltanto alla data dell'1/1/2018 si possono ritenere conoscibili i dati reddituali dell'anno 2017, e prima del 31/12/2017 non si può escludere che l'interessato avesse potuto rinunciare ad uno dei due trattamenti causativi dello sforamento delle condizioni reddituali annuali per ### 2.078,47 (somma contestata nel provvedimento di ripetizione). E l'omessa comunicazione suggerisce la sussistenza del dolo, condizione legittimante la ripetibilità dell'indebito previdenziale, che l'istituto aveva tempo di richiedere fino al 31 dicembre dell'anno successivo (2019) alla verifica (nel 2018) del mutamento delle condizioni reddituali per l'anno 2017. 
Non ignora il collegio un diverso orientamento che ha sostenuto la tesi dell'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuata dallo stesso istituto, ritenuto tutelabile sulla base di un principio sviluppato in materia di indebito assistenziale, a cui si è ritenuto in alcune pronunce di accomunare l'indebito previdenziale, riservando, per entrambi, i tratti comuni eccentrici rispetto alla ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (Cass. Sez. Lav., sent.  n.13223/2020), “in ragione “dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia”, con la disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost., un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile” al percettore”, per poi evincere “che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall'### in via telematica”. In realtà la pronuncia si muove su un piano di sostanziale equiparazione fra i due tipi di prestazione ai fini della loro irripetibilità in presenza di affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi, rafforzando il presupposto della conoscibilità sulla diligenza del soggetto erogatore della prestazione presso il quale, nello specifico, è istituito un ### dell'assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, a mente dell'art. 13 D.L.  n.78/2010. Di contro, va osservato che la normativa derogatoria dell'art. 52 L.88/82 è stata soggetta ad interpretazione autentica con art. 13 L.412/91 (ut supra illustrata e commentata) e che il ### dell'anagrafe generale istituito presso ### si riferisce specificamente alle posizioni assistenziali e loro relative prestazioni, e che la raccolta di dati in essi inseriti costituisce senz'altro l'oggetto di una istruttoria a compiersi in sede di verifica, scaturente proprio dalla omessa comunicazione di dati dell'interessato. Di recente, poi, è stato anche affermato che: “###à dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'### del ###.” ( Cass. CIv. sez. Lav., ord. n. 5984 del 23/2/2022). 
In linea con quanto innanzi esposto, si richiama l'ulteriore massima della Cassazione “in tema di indebito previdenziale, l'art. 13 comma 2 della ### n.412 del 1991, si interpreta nel senso che l'### deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 3802 dell'8/2/2019): calando la massima al caso in esame, si osserva che i “redditi maturati” non posso che essere quelli prodotto fino al 31/12/2017, che l'anno civile in cui l'istituto può avere conoscibilità dei predetti redditi non può che essere quello decorrente dal primo giorno dell'anno seguente (2018) alla maturazione del reddito per l'anno civile appena concluso (2017) e che l'anno successivo a quello destinato alla verifica non può che essere il 2019. 
Pertanto, la decadenza di cui all'art. 13 comma 2 maturava allo spirare del 31/12/2019 e l'atto di recupero del 8/7/2019 è da considerarsi tempestivo. 
All'accoglimento dei motivi di appello segue la riforma della sentenza appellata con conferma del provvedimento di ripetizione di indebito originariamente impugnato con recupero della somma calcolata al lordo dei contributi previdenziali e fiscali eventualmente pagati (complessivamente euro 2.078,57). 
Si ritiene di dover compensare fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della novità e complessità della questione trattata, ma anche del limitato contrasto giurisprudenziale sul tema. 
Riguardo alle sanzioni amministrative per il contributo unificato, la sentenza della Suprema Corte n. 26907/2018 ha precisato che, esclusa l'attribuzione al giudice civile di un ruolo di natura amministrativa e, quindi, di responsabilità per la relativa pretesa erariale, gli si richiede ai sensi dell'art. 13 co.1-quater dpr 116/2002 “l'attestazione di avere adottato una decisione incasellabile o come pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o come di “respingimento integrale”. Tale dichiarazione compete al giudice, perché rientra nell'ambito dei poteri inerenti la sua jurisdictio, in quanto, a seconda delle tipologie di impugnazione, il tenore della decisione, sia siccome espresso dalla motivazione, sia siccome espresso dal dispositivo, potrebbe ingenerare dubbi sulla ricorrenza o di una fattispecie di inammissibilità o di improcedibilità o come di respingimento integrale. Ne consegue ulteriormente che, tanto nel caso di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità o di respingimento integrale, competendo poi esclusivamente all'### valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in concreto la doppia contribuzione spetti ”. Nel caso di specie, a seguito della presente pronuncia di rigetto dell'appello ricorrono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato pagato all'epoca della instaurazione del giudizio di secondo grado.  P.Q.M.  1) accoglie l'appello e, in riforma della appellata sentenza, rigetta il ricorso introduttivo di primo grado; 2) compensa fra le parti le spese del giudizio; 3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti, da parte dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. 
Così deciso in ### all'esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2023.  ### est., dr. ### dr. ### n. 112/2021

causa n. 112/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Stassano Maura, Orio Attilio Franco

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Tribunale di Avezzano, Sentenza n. 81/2025 del 11-04-2025

... di somme corrisposte prima dell'accertamento dell'indebito, nel caso di specie perfezionatosi il ### (data nella quale l'### si costituiva nel giudizio n. 101/2020 R.G. dinnanzi al Tribunale di Velletri); né poteva obiettarsi l'insussistenza di una situazione di affidamento e buona fede dell'assicurato, giacché tutti i redditi da questo percepiti erano conosciuti dall'### in quanto prestazioni collegate al reddito ed erogate dallo stesso ### convenuto (pensione n. ### Cat. ### e pensione n. 13594382 Cat. VO); che si costituiva l'### resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto; deduceva, in particolare, l'### resistente che l'indebito in contestazione si era determinato, con riferimento all'anno 2017, sul trattamento assistenziale di invalidità civile n. ### Cat. ### in relazione al quale il ricorrente aveva percepito la maggiorazione sociale non spettante, e quindi revocata, per superamento del limite reddituale previsto dalla legge; che, quanto alla ripetibilità dell'indebito, trattandosi di prestazione assistenziale, trovava applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c.; che la causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti; che il (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 390/2023, promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### contro INPS - ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti ### e ####'udienza del 11/02/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza. 
Considerato in fatto e in diritto che ### adiva con ricorso l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi l'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall'### con provvedimento dell'11.9.2020 e del diritto da quest'ultimo vantato a ripetere la somma di € 3.270,43; condannare l'### resistente a restituire al pensionato quanto nel frattempo arbitrariamente trattenutogli a titolo di maggiorazioni sociali (legge n. 338/2001 e legge n. 448/2002), relative all'anno 2017, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria; che il ricorrente esponeva di essere stato titolare, dall'agosto 2015, di pensione di inabilità ###, quale invalido civile totale; che, da maggio 2017, mese successivo al compimento del sessantesimo anno di età, la predetta prestazione era stata incrementata della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38, comma 3, legge n. 448/2001; che, nel corso del 2018, oltre al pagamento dei ratei di assegno cat. IO relativi al periodo 1.5.2014-30.4.2017, corrisposti in virtù della sentenza della
Corte d'Appello di Roma, ### Lav., n. 5349/2017, gli era stata liquidata dall'### con decorrenza dall'1.5.2017, la pensione n. 13594382 cat. VO, di originari € 1.171,27 mensili lordi; che, con provvedimento del 9.7.2019, avente ad oggetto “### della prestazione ### INVCIV ###”, l'### aveva ricalcolato gli importi dovuti per detta prestazione ed, azzerando le somme erogate nell'anno 2018 a titolo di pensione e maggiorazione sociale, ne aveva fatto scaturire un supposto indebito di € 8.730,18 (di cui € 3.807,44 per pensione ed € 4.562,74 per maggiorazione sociale), che lo stesso ### aveva in seguito recuperato mediante trattenute mensili sulle pensioni VO e ### che il ricorrente proponeva ricorso dinnanzi al Tribunale di Velletri, ### iscritto al n. 101/2020 R.G., per ivi sentir: accertare l'illegittimità della pretesa restitutoria azionata dall'### assumendo non dovuta la somma di € 8.730,18, bensì la minor somma di € 4.562,74, riguardante la sola maggiorazione sociale; dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118/1971 anche per l'anno 2018; condannare l'ente previdenziale alla restituzione di quanto nel frattempo arbitrariamente trattenuto a titolo di pensione di inabilità ex art. 12, legge 118/1971; che l'### si costituiva in tale giudizio, rappresentando di aver provveduto, in riesame, a ricostituire l'#### e di aver annullato l'indebito di € 3.807,44 per pensione ### 2018; tuttavia, sulla base di un nuovo provvedimento dell'11.9.2020, con oggetto “### n. ### Cat. INVCIV”, chiedeva accertarsi la debenza a suo favore, oltre alla maggiorazione sociale dell'anno 2018, anche l'ulteriore somma di € 3.136,14, relativa al 2017; che, con sentenza n. 1169/2021, il Tribunale di Velletri rigettava la domanda di restituzione delle somme medio tempore trattenute dall'### a titolo di ripetizione di indebito e dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere per quanto riguardava le restanti domande presentate dal ricorrente; che il gravame avverso la predetta sentenza - censurata per aver parzialmente compensato le spese di lite e per aver ritenuto che le trattenute già effettuate dall'### potessero “essere comunque imputate alla restituzione (pacificamente doverosa) della somma di € 4.562,74, correlato alla maggiorazione sociale indebitamente erogata”, veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3379/2022, sul presupposto che “gli ulteriori importi trattenuti dall'### nel corso del processo di primo grado (oltre l'indebito di euro 4.562,74 per maggiorazione non dovuta anno 2018) non riguardano la pensione oggetto di causa, bensì una voce non oggetto di causa (maggiorazione sociale anno 2017), di tal che - secondo la Corte territoriale - non si era verificata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, assumendo quindi “inammissibili le questioni sollevate in sede di discussione sulla legittimità o meno delle trattenute effettuate dall'### per inidoneità del provvedimento del settembre 2020 a disporre il recupero”; che ne discendeva essere ancora pendente la questione sulla ripetibilità delle somme oggetto della comunicazione di riliquidazione dell'11.9.2020, con la quale, più nello specifico, l'### ricalcolava gli importi dovuti per la “### n. ### Cat. INVCIV” e, azzerando le somme già corrisposte nell'anno 2017 a titolo di maggiorazioni sociali, ne aveva fatto discendere un presunto indebito di € 3.270,43 (di cui € 143,29 per maggiorazione sociale ai sensi della legge n. 338/2001 ed € 3.136,14 per maggiorazione sociale ai sensi della legge n. 448/2002), che l'ente andava a recuperare mediante trattenute mensili; che tali recuperi, per un ammontare complessivo ad agosto 2021 di € 7.381,85, erano però illegittimi quanto meno nella misura di € 2.819,11, eccedente la somma di € 4.562,74 mai contestata; che, tanto premesso, il ### deduceva l'irripetibilità delle somme richieste con il provvedimento dell'11.9.2020, non potendo l'ente, ai sensi dell'art. 3-ter, D.L.  850/1976, conv. in legge n. 29/1977, e dell'art. 3, comma 9, D.L. n. 173/1988, conv. in legge 291/1988, procedere al recupero di somme corrisposte prima dell'accertamento dell'indebito, nel caso di specie perfezionatosi il ### (data nella quale l'### si costituiva nel giudizio n. 101/2020 R.G. dinnanzi al Tribunale di Velletri); né poteva obiettarsi l'insussistenza di una situazione di affidamento e buona fede dell'assicurato, giacché tutti i redditi da questo percepiti erano conosciuti dall'### in quanto prestazioni collegate al reddito ed erogate dallo stesso ### convenuto (pensione n. ### Cat. ### e pensione n. 13594382 Cat. VO); che si costituiva l'### resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto; deduceva, in particolare, l'### resistente che l'indebito in contestazione si era determinato, con riferimento all'anno 2017, sul trattamento assistenziale di invalidità civile n. ### Cat. ### in relazione al quale il ricorrente aveva percepito la maggiorazione sociale non spettante, e quindi revocata, per superamento del limite reddituale previsto dalla legge; che, quanto alla ripetibilità dell'indebito, trattandosi di prestazione assistenziale, trovava applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c.; che la causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti; che il ricorso proposto da ### è fondato in parte qua e merita accoglimento nei limiti di quanto segue; che è ben vero che la speciale disciplina sull'indebito in materia previdenziale, come prevista dall'art. 52, legge n. 88/1989 e dall'art. 13, legge n. 412/1991, essendo di carattere eccezionale e derogando alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., non è applicabile estensivamente o analogicamente all'indebito assistenziale; che, nondimeno, anche nella materia assistenziale si rinvengono norme speciali (pur diverse da quelle dettate in materia di indebito previdenziale) che derogano alla disciplina generale prevista dall'art. 2033 c.c.: così, nell'ambito delle prestazioni dell'invalidità civile la disciplina generale sull'indebito torna (come nella materia previdenziale) a cedere il passo a regole contenute in disposizioni di legge derogatorie; vengono in rilievo, in particolare, l'art. 3-ter, D.L. n. 850/1976, convertito in legge n. 29/1977, a mente del quale “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”; l'art. 3, comma 9, D.L. n. 173/1988, convertito in legge n. 291/1988, a norma del quale “Con decreto del ### del ### sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso ### senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”; regole specifiche vigono per l'indebito collegato al venir meno dei requisiti sanitari, ove l'art. 37, comma 8, legge n. 448/1998 consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito favorevole della visita di verifica; che si tratta, in tali casi, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c., le quali limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte (Cass., Sez. L., 5.11.2018, n. 28163; Cass., Sez. L., 12.7.2017, 17216): da tali norme la giurisprudenza di legittimità ha, pertanto, tratto il principio alla stregua del quale “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludono un qualsivoglia affidamento”, come nel caso di dolo comprovato dell'accipiens (Cass., Sez. L., 9.11.2018, n. 28771), di erronea erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né abbia mai fatto richiesta (Cass., Sez. L., 23.8.2003, n. 12406; Cass., Sez. L., 10.10.2015, n. 19638) o, ancora, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, come nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario (Cass., Sez. L., 5.3.2018, n. 5059); che, con specifico riferimento all'indebito assistenziale per il venir meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, il diritto a ripetere le somme versate sussiste solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che non risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venir meno del suo diritto (come, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di un coefficiente che naturalmente fa venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 28771/2018 cit.); che, ancor più recentemente, la Suprema Corte, con riferimento alla ripetizione di indebito relativo ad assegno sociale, ha, altresì, evidenziato che è necessario, al fine di escludere l'irripetibilità dell'indebito assistenziale, un dolo comprovato dell'accipiens atto a far venire meno l'affidamento del beneficiario e tale coefficiente soggettivo non può ritenersi sussistente allorquando l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A., ed essi fossero perciò conoscibili dall'### considerato, peraltro, che dal vigente quadro normativo (si vedano in particolare gli artt. 42, D.L. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003; 15, D.L. n. 78/2009, conv. in legge n. 102/2009; 13, D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010) si desume che la conoscenza o conoscibilità da parte dell'### di dati reddituali incidenti sulla misura o sulla spettanza delle prestazioni previdenziali ed assistenziali va riferita anche all'ipotesi in cui tali dati siano disponibili presso l'### finanziaria o presso altre ### (Cass. Sez. VI - Lav., ord., 30.6.2020, n. 13223); che, nel caso che occupa non è certamente configurabile un dolo del ricorrente, tenuto conto che tutti i redditi percepiti dal ### erano conosciuti dall'### in quanto consistenti segnatamente in prestazioni assistenziali, o arretrati sulle stesse, erogati dallo stesso ente che l'affidamento riposto dal ricorrente sulla legittima erogazione delle maggiorazioni sociali per l'anno 2017 merita, pertanto, piena tutela; ne discende che le prestazioni erogate al ### non sono ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito (ossia segnatamente la comunicazione di riliquidazione dell'11.9.2020), non trovando applicazione l'art. 2033 c.c., e non essendo allegato né provato dall'### il dolo dell'accipiens; che, come si evince dalla stessa comunicazione di riliquidazione dell'11.9.2020, l'### ha trattenuto la somma di € 3.270,43, a titolo di recupero della maggiorazione sociale erogata per il 2017, operando un conguaglio con il proprio debito per il successivo anno 2018 (€ 3.673,15), procedendo così alla liquidazione della minor somma di € 402,72 (3.673,15 - 3.270,43), di tal che è fondata e va accolta anche la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la restituzione di “quanto nel frattempo arbitrariamente trattenutogli a titolo di maggiorazioni sociali (ex L. 338/2001 e L. 448/2002) relative all'anno 2017”, dovendo quindi condannarsi l'### alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € 3.270,43, oltre alla maggior somma tra interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. e rivalutazione monetaria, dalla data di spettanza del credito fino all'effettivo soddisfo; che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'### P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accerta l'insussistenza del diritto dell'### alla ripetizione della somma di € 3.270,43 nei confronti di ### oggetto della comunicazione dell'### dell'11.9.2020; - condanna l'### alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.238,00, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, avv. ### dichiaratosi antistatario; - fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia. 
Così deciso in ### il 11 febbraio 2025.   Il Giudice dott.

causa n. 390/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fiduccia Antonio Stanislao

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3484/2025 del 25-09-2025

... nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall'### al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 28/03/2025 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali...”. La Suprema Corte ha, pure, di recente chiarito come “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'### convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere (leggi tutto)...

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R.G. 11968/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. ### ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11968/2022 R.G. #### n. a #### il ### rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti. 
RICORRENTE E INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### RESISTENTE CONCLUSIONI: come in atti.   Ragioni di fatto e di diritto 1. ### ricorso depositato in data 23 settembre 2022, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del recupero delle somme operato dall'### Tanto sulla base dei motivi di cui al ricorso.  ###, regolarmente citato, si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso. 
La causa può essere decisa.  2. ### assistenziale ### ricostruire sinteticamente la disciplina e la giurisprudenza che si ritengono rilevanti ai fini della decisione. 
Nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto ( Cass. 2739 del 2016). 
È noto che, in tema di indebito, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (cfr. in generale Cass. 1228 del 2011). 
Con specifico riferimento all'indebito per le prestazioni di tipo assistenziale, quale quella di specie (si tratta di una pensione di invalidità civile) la Suprema Corte insegna che, da un lato, non trova applicazione la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale; dall'altro, però, non si applica neppure tout court il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. (cfr. sul punto C. App. Napoli 1098 del 2025). 
Ha ritenuto infatti la Corte che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. 
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito; cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223 ed anche Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, ### del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent.  del 20/05/2021, n. 13915). 
La Corte ha ben chiarito, quindi, l'importanza dell'affidamento riposto dall'assistito che richiede tutela, stabilendo che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall'### al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 28/03/2025 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali...”. 
La Suprema Corte ha, pure, di recente chiarito come “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'### convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell'### indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).” (cfr. sul punto Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011). 
Tanto premesso in linea teorica, con specifico riguardo al caso che ci occupa, nel provvedimento agli atti manca una motivazione delle ragioni del recupero. 
Il ricorso pertanto va accolto. 
Il provvedimento di ripetizione della prestazione ### inv. civ. ### dell'1 marzo 2022 per la somma di euro 18.745,08 va annullato, trattandosi di somme da ritenersi non dovute all'ente.  ### va condannato alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse nelle more o trattenute, per cui è causa.  3. Le spese Le spese vanno compensate, attesa la soccombenza reciproca, conseguente al rigetto della domanda di sospensiva del provvedimento impugnato formulata dal ricorrente.  P.Q.M.  Il Tribunale così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto b) annulla il provvedimento di ripetizione della prestazione ### inv. civ. ### dell'1 marzo 2022 per la somma di euro 18.745,08; c) condanna l'inps alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse nelle more o trattenute; d) compensa le spese di lite. 
Si comunichi.
Aversa, 25/09/2025 il Giudice del

causa n. 11968/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Sorrentino Raffaela

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 2169/2025 del 12-11-2025

... causa iscritta al n. 3303/2023 RG avente ad #### di indebito vertente TRA ### rapp. e dif. dall'Avv. ### elett.te dom.ta c/o il difensore, alla ### 27, ### RICORRENTE E INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ### RESISTENTE ### come in atti ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### il ricorrente deduceva di aver ricevuto, in data ### una comunicazione con cui veniva accertato un indebito di € 886,07 sui ratei di pensione di reversibilità cat. ###.### di cui era titolare il de ### per il periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2015 e recante la seguente motivazione: “ … è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. Ciò premesso, agiva in giudizio nei confronti dell'### per ottenere l'annullamento dell'indebito di €886,07 dovuto all'indebita percezione, trovando applicazione, nella specie, la sanatoria prevista dalla legge88/89 come interpretata dalla L.412/91. In subordine chiedeva l'annullamento dell'indebito per la sua genericità e/o per violazione del comma 2 dell'art. 13 L.412/1991, con (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA ### E ### Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoroin persona del giudice, dott. ### ha emesso la seguente ### causa iscritta al n. 3303/2023 RG avente ad #### di indebito vertente TRA ### rapp. e dif. dall'Avv. ### elett.te dom.ta c/o il difensore, alla ### 27, ### RICORRENTE E INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ### RESISTENTE ### come in atti ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### il ricorrente deduceva di aver ricevuto, in data ### una comunicazione con cui veniva accertato un indebito di € 886,07 sui ratei di pensione di reversibilità cat. ###.### di cui era titolare il de ### per il periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2015 e recante la seguente motivazione: “ … è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. 
Ciò premesso, agiva in giudizio nei confronti dell'### per ottenere l'annullamento dell'indebito di €886,07 dovuto all'indebita percezione, trovando applicazione, nella specie, la sanatoria prevista dalla legge88/89 come interpretata dalla L.412/91. In subordine chiedeva l'annullamento dell'indebito per la sua genericità e/o per violazione del comma 2 dell'art. 13 L.412/1991, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. 
Si costituiva in giudizio l'### che chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi professionali. 
A sostegno delle proprie difese l'### deduceva che l'indebito in contestazione numero 11089032 di importo originario di euro 1.614,45, impugnato per la parte residua di € 886,07, scaturiva da una ricostituzione batch del 15/12/2014. 
L'### chiariva che il de cuius era percettore dal 12/2004 di pensione ai superstiti del fondo artigiani e commercianti, in possesso dei seguenti redditi: -per il 2013- € 8.296,87 (di cui € 7.253,87 per pensione di reversibilità, al netto della maggiorazione e pensione diretta ### ed euro 1.043 per terreni e fabbricati) oltre ad € 2.995,00 quali arretrati per indennità di accompagnamento, distribuiti secondo il criterio di cassa; - per il 2014 € 9.195,00 (di cui € 7.145,00 per pensione di reversibilità, al netto di maggiorazioni e pensione diretta ### e 2.050 euro per terreni e fabbricati); inoltre lo stesso risultava parte nella compravendita di un fabbricato per il valore dichiarato di 70.000 € insieme a 11 coobbligati ed erede, con gli stessi, in successione di immobili per valore di € 13.400; - nel 2015 al reddito riferito si aggiungevano i proventi determinati da due canoni di locazione. 
L'### rilevava, altresì, che per l'anno 2013 e per l'anno 2014 il de cuius non aveva prodotto dichiarazione reddituale all'### finanziaria, ma solo dichiarazione resa a mezzo modello Red evidenziando che l'indebito era relativo alla perdita del diritto alla maggiorazione sociale. 
All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. 
La domanda è fondata e deve essere accolta. 
Si rileva che la maggiorazione sociale oggetto di indebito è stata corrisposta su pensione ### N.### di cui era titolare ### per il periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2015, e dunque su una prestazione avente natura previdenziale, per cui l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. 
Va, in via preliminare, rilevato che la richiesta di recupero avanzata dall' ### non può dirsi priva di motivazione, atteso che nel provvedimento del 09/02/2023 il recupero da parte dell'Ente era motivato con la seguente circostanza “è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. 
Ne deriva che la parte era perfettamente posta nelle condizioni di comprendere le ragioni dell'indebito e di difendersi compiutamente. 
Tanto premesso, va poi rilevato come, trattandosi di indebito previdenziale, opera l'art.13 l.  n.412/91, secondo cui “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. ### od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. 
Nel caso di specie, pacifico che l'indebito era maturato su una prestazione erogata con provvedimento definitivo (pensione di reversibilità ### con dec.12/2004), l'### non ha dedotto né provato la sussistenza di alcun comportamento commissivo o reticente dell'interessato tale da integrare dolo da parte dello stesso.  ###, non può sottacersi il fatto che l'### era perfettamente a conoscenza del reddito percepito da ### (soggetto peraltro vedovo) perché regolarmente denunciato al ### e allo stesso Ente. 
E valga il vero ### era titolare, oltre alla pensione oggetto di causa, della pensione di invalidità cat. IO n.88200084 con decorrenza 09 /1972 e dell'indennità di accompagnamento cat. INVCIV n.### con decorrenza 04/2013, prestazioni entrambe erogate dall'### Si osserva a tal proposito come la Cassazione con orientamento pressocché costante ha chiarito che nessun obbligo di restituzione sussiste tanto nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall'### tanto in quella in cui il reddito sia costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall'### e dunque già conosciuta dall'istituto (ordinanza n.13223/2020). 
Ad abundantiam si rileva come l'azione di recupero da parte dell'### si palesa illegittima anche per essere stata intrapresa oltre il termine di decadenza di cui al comma 2 del medesimo art. 13 della L. n. 412/1991, trattandosi di somme indebitamente percepite per il periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2015 ed essendo l'attività di recupero iniziata oltre l'anno, il tutto per quanto detto in assenza del dolo dell'interessato (Cass. n. 3802/2019, n. 13915/2021). 
Alla luce di tali considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, vanno dichiarate non dovute le somme richieste dall' ### Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.   Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui l'### ha chiesto la restituzione con il provvedimento indebito del 09/02/2023 sulla pensione di reversibilità cat.  ### n.###; - condanna l'### al pagamento delle spese di lite quantificate in € 251,00 oltre iva e cpa con attribuzione. 
Si comunichi. 
Così deciso in ### 12/11/2025 

IL GIUDICE
dott. ssa


causa n. 3303/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fucci Francesca

M
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6208/2025 del 08-03-2025

... conseguenza, che in mancanza di restituzione vi sarebbe indebito arricchimento del dell'erario 3. La questione controversa attiene alle modalità attraverso le quali il contribuente che sia tenuto a restituire all'Ente erogatore, in quanto indebite, somme che hanno concorso al la determinazione dell'imponibile negli anni passati e, come tali, soggette a ritenute alla fonte, possa recuperare, in caso di restituzione a lordo, le imposte già oggetto di trattenuta. Nella fattis pecie, viene in rilievo una prestazione p ensionistica erogata prima dall'### e poi dall'### ma la medesima questione si pone non soltanto per i redditi da lavoro dipendente, bensì per tutti i redditi assoggettati a tassazione con il criterio di cassa. 4. La questione è stata oggetto di vari interventi normativi che appare opportuno riepilogare. 4.1. In primo luogo viene in rilievo l'art. 10, comma 1, lett. d-bis) t.u.i.r. che, nella versione vige nte fino all'anno di imposta 2012, disponeva che «dal reddito complessivo si deducono, se non sono 5 deducibili nella determinazione dei singoli redditi che c oncorrono a formarlo, i seguenti one ri soste nuti dal contribuente […] le somm e restituite al soggetto (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19938/2020 R.G. proposto da: ### elettiv amente domiciliat ###, presso lo studio dell 'Avv. ### N. Sassani che la rappresenta e difende, - ricorrente - contro ### in persona del ### pro tempore, - resistente - #### avverso la sentenza della ### TRIB. REG. CALABRIA n. 514/2020, depositata il ###; udita la relazione svolta in pubblica udienza del 6 febbraio 2025 dal ### lette le conclusio ni scritte del ### g enerale ### e sentito il #### che hanno chiesto entrambi l'accogliment o del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; sentito per la ricorrente l'Avv. #### 1. ### ricorre nei confronti dell'### delle ### avverso la sentenza in epigrafe. Con quest'ultima la C.t.r., in parziale accoglimento dell'appello dell'### avverso la sentenza della C.t.p. di Catanzaro, ha accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto for matosi sull'ist anza di restituzione dell e ritenute fiscali operate sull'importo erogatole a titolo di indennità integrativa speciale sul trattamento della pensione di reversibilità.  1.1. ### rte dei conti , sezione g iurisdizion ale per la ### aveva riconosciuto alla ricorrente la spettanza dell'indennità integrativa speciale anche sulla pensione di reversibilità percepita a seguito del decesso del coniuge . ###, di conseguenza, in pende nza del giudizio di appello, aveva provvedut o a liquidare l'intera indennità operando sulla stessa le riten ute di legge che venivano versate all'### delle entrate. In secondo grado la senten za era stata riformata, così riconoscendo alla contribuente l'indennità su entrambi i trattamenti pensionistici ma solo nei limiti del c.d. minimo Inps. Di conseguenza, l'### (subentrata all'### aveva richiesto la restituzione dell'importo corrisposto al lordo delle ritenute pagate. La contribuente, con istanza dell'8 aprile 2014, chiedeva la restituzione 3 delle ritenute fisca li corrisposte sull'importo che avre bbe dovuto restituire e, formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnava.   1.2. ###.t.p. accoglieva il ricorso. ###.t.r., con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello dell'### riformava la sentenza di primo grado disponendo che la restituzione delle ritenute fiscali avvenisse progre ssivamente, ovvero «in corrispo ndenza e in proporzione alle singole somme oggetto di materiale restituzione».  2. ### ia delle entrate ha dep ositato nota intestata «atto di costituzione», dichiarando di non aver proposto t empestivo controricorso, ai soli fini dell'eventuale partecipazione alla discussione orale.   3. Con ordinanza interlocutoria n. 21757 del 2023 questa Corte ha disposto la trattazione del ricorso in pub blica udienza in difetto dell'evidenza decisoria di cui all'art. 375 cod. proc.  4. La contribuente ha depositato memoria in vista dell'adunanza camerale e ulteriore memoria dopo il rinvio alla pubblica udienza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3 , cod. p roc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 2033 cod.  Evidenzia che, con il passa ggio in g iudicat o della sentenza di secondo grado della Corte dei ### la somme versate dall'### sono divenute indebite e che detto Ente ne aveva chiesto la restituzione a lordo delle imposte pagate; che, in particolare, il venir meno del diritto a percepire dette somme aveva fatto venir meno anche l'obbligazione di pagamento dell'imposta, già assolta sotto forma di ritenuta, così sorgendo in capo all'### delle entrate l'obbligo di restituzione. Per l'effetto, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il credito d'imposta maturi, non per il sorgere dell'obbligazione 4 restitutoria, ma soltanto, rata per rata, in proporz ione all'effettiva restituzione delle somme all'Inp s. Osserva che tale ricostruz ione confonde il profilo fattua le con la valu tazione giuridica e che l'insussistenza dell'obbligo fiscale fa venir meno il diritto a riscuotere le somme a titolo di ritenuta così come a trattenerle se già percepite; che, pertanto, sono irrilevanti i modi ed i tempi della restituzione dovuta all'### 2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione de l principio g enerale di capacità contributiva e la falsa applicazione dell'art. 2033 cod.  Assume che l'imposta p agata in forma di ritenuta è dive nuta indebita dal momento in cui la Corte dei ### ha dichiarato in via definitiva non dovuta l'inden nità che ne costit uiva il presupposto. 
Assume, di conseguenza, che in mancanza di restituzione vi sarebbe indebito arricchimento del dell'erario 3. La questione controversa attiene alle modalità attraverso le quali il contribuente che sia tenuto a restituire all'Ente erogatore, in quanto indebite, somme che hanno concorso al la determinazione dell'imponibile negli anni passati e, come tali, soggette a ritenute alla fonte, possa recuperare, in caso di restituzione a lordo, le imposte già oggetto di trattenuta. 
Nella fattis pecie, viene in rilievo una prestazione p ensionistica erogata prima dall'### e poi dall'### ma la medesima questione si pone non soltanto per i redditi da lavoro dipendente, bensì per tutti i redditi assoggettati a tassazione con il criterio di cassa.  4. La questione è stata oggetto di vari interventi normativi che appare opportuno riepilogare.  4.1. In primo luogo viene in rilievo l'art. 10, comma 1, lett. d-bis) t.u.i.r. che, nella versione vige nte fino all'anno di imposta 2012, disponeva che «dal reddito complessivo si deducono, se non sono 5 deducibili nella determinazione dei singoli redditi che c oncorrono a formarlo, i seguenti one ri soste nuti dal contribuente […] le somm e restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti». 
La lett. d-bis) cit. è stata inser ita dall'art. 5 d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, così rubricato: «### razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro». Il legisla tore, inserendo detta d isposizione , ha introdotto un nuovo onere deducibile, pari, appunto, all'importo delle somme che in un periodo d'impost a sono state assogg ettate a tassazione e, successivam ente, sono state rimborsate all'ente erogatore. 
La disposizione aveva l'obiettivo di risolvere proprio il problema posto dalla fattispecie in esame, ovvero il problema del rimborso delle imposte pagate su somme p ercepite e assoggett ate a t assazione secondo il criterio di cassa e poi restituite al soggetto erogatore. Non essendo previsto, infatti, l'istituto delle sopravvenienze passive per i redditi tassati con il criterio di cassa, rimaneva dubbia l'esistenza di un supporto giuridico per procedere al rimborso delle imposte relative a somme che erano entrate nella disponibilità del contribuente, ma che successivamente erano state restituite. 
Va aggiunto che, per effetto della lettera h) del comma 2 del nuovo articolo 48 (ora 51 t.u.i.r.), come sostituito dall'art. 3 d.lgs. n. 314 del 1997, il predetto onere deducibile poteva anche essere riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta e non concorrere a formare il reddito imponibile, evitando così che il contribuente dovesse presentare la dichiarazione dei redditi per ottenere il riconoscimento di tale onere. Detta disposizione, infatti, prevede che non concorrono a 6 formare il reddito da lavoro dipendente le somme trat tenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 t.u.i.r. 
Dal punto di vista oggettivo, l'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), t.u.i.r., nel testo originario, si applica alle somme oggetto di restituzione, sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta (ovvero ad imposta sostitutiva) o a titolo di acconto, sia assoggettate ad ### in sede di dichiarazione dei redditi. Tali somme, pertanto, costituiscono un onere deducibile, indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subìta. Con tale onere deducibile (di importo pari alla somma precede ntemente assogge ttata a tassazione e, successivamente, rimborsata al soggetto erog atore) il contribuente recupera le imposte pagate al momento della percezione delle somme.  4.2. ###. 10, comma 1, lettera d-bis) t.u.i.r. è stato modificato dall'art. 1, comma 174, legge 27 dic embre 2013 , n. 147 (legge di stabilità 2014), a decorrere dall'anno di imposta 2013. 
Al fine di consentire il recupero delle imposte versate al momento della percezione delle somme, anche qualora il reddito complessivo del periodo d'imposta in cui sono restituite fosse risultato incapiente, la nuova disposizione, nel confermare la deducibilità delle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, ha previsto che «l'ammontare, in tutto o in parte, n on dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può ch iedere il ri mborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del ### dell'economia e delle finanze». 
Il richiamo è al d.m. 5 aprile 2016 (pubblicato in ### n. 88 del 15 aprile 2016) il quale all'art. 1, comma 4, prevede che «In alternativa alla deducibilità d al reddito comp lessivo dei periodi d'imposta successivi, il contribuente può chiedere, entro il termine di 7 cui all'artic olo 2, comma 1, il rimborso dell'importo d eterminato applicando all'intero ammontare delle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del citato ### La rich iesta di rimborso è irrevocabile». ###. 2 d etta puntualmente le modalità di rimborso prevedendo che «1. ### di rimborso di cui all'art. 1, comma 4, è presentata in carta libera agli uffici territoriali dell'### delle entrate nel termine biennale indicato nell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 546, decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state restituite le somme. 2. Per i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiaraz ione dei redditi il t ermine biennale di presentazione dell'istanza di rimborso di cui al comma 1 decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al pe riodo d'imposta nel qua le è avvenuta la restituzione, ancorché l'importo restit uito non sia st ato prioritariamente dedotto dal reddito complessivo». ###. 3, contenente la disciplina transitoria, prevede che «i contribuenti che negli anni 2013 e 2014 hanno restituito al soggetto erogatore somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e che per le stesse somme non hanno fruito, in tutto o in parte, della deduzione dal reddi to complessivo possono presentare l'istanza di rimborso di cui all'art. 2, comma 1, dell'importo determinato applicando alle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'art. 11 del citato ### In tal caso, il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto».  4.3. Da ultimo, l'articolo 150 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - c.d.  decreto Rilancio, conver tito con modificazioni dalla legge 1 7 luglio 2020, n. 77, - rubricato «### di ripetizione de ll'indebit o su 8 prestazioni previdenziali e retribu zioni assoggettate a ritenuta alla fonte a tito lo di acconto»), ha introdo tto ne ll'articolo 10 t.u.i.r. il comma 2-bis con il quale è stata espressamente prevista la cosiddetta modalità di restituzione al net to in aggiu nta a quella al lordo della ritenuta stabilita dall'articolo 10, lettera d-bis) t.u.i.r. 
Detta disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020, facendo salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020).   Sulla portata di tale disposizione l'### delle ### (circ. 14 luglio 2021, n. 8/E) ha precisato che, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento in base all a diversa tipologia di ritenuta operata, la restituzione al netto della ritenuta può avvenire nell'ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate, a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte (a titolo di acconto o d'imposta), nonostante la rubrica del l'articolo 150 faccia riferimento esclusivament e alle «ritenute alla fonte a titolo di acconto.  4.4. Così ricostruita l'e voluzione normativa sul te ma, va immediatamente rilevato che alla fattispecie in esame non si applicano né le modifiche apportate alla legge di stabilità del 2014, in quanto l'istanza di rimborso è antecedente al decreto ministeriale che ne ha dettato la disciplina di attuazione anche con riferimento alle annualità pregresse, né quelle adottate nel 2020 d al decreto rilancio che presuppongono una restituzione al netto che non può verificarsi laddove, come chiarito dall'### delle entrate nella circolare n. 8/E del 2021, il contribuente ha già restituito l'indebito al lordo; oppure per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sia stabilita la restituzione al lordo, salvo diverso successivo accordo tra le parti; sia in corso u n piano di restituzione rateizzato, calcolato al lordo delle ritenute operate all'atto dell'e rogazione, salvo diverso su ccessivo accordo tra le parti. 9 5. Come detto, l'art. 10, comma 1, lett. d)-bis t.u.i.r., vigente ratione temporis, consentiva il recupero dell e impost e trattenute al momento della erogazione delle somme, successivamente restituite, operando la deduzione nei limiti della capienza del reddito imponibile dichiarato nel periodo di imposta di restituzione. 
Di qui la tesi che detta ultima fosse l'unica modalità di recupero nelle fattispecie ivi contemplate. 
Trattasi, tuttavia, di tesi non condivisibile.  5.1. Questa Corte ha chiarito che l'impossibilità di recuperare per intero, mediante il m eccanismo dell'onere deducibile , le im poste trattenute e non dovute, no n esclud e il ricorso alla pro cedura di rimborso. 
E' st ato precisato, infat ti, che, l'art. 10 t .u.i.r. riconosce al contribuente esclusivamente la facoltà di utilizzare, nella dichiarazione dei redditi, il meccanismo della deduzione dell'onere dalla complessiva base impo nibile (e cioè, in sostanza, u na forma di restituzione per compensazione) ma che il mancato e sercizio di tale facoltà non preclude affatto il ricorso all'or dinario strumento della procedu ra di rimborso, mediante presentazione della relativa domanda nel termine previsto a pena di decadenza. 
Va ribadi to, pertanto, che l'azione di rimb orso di somme indebitamente versate non può, salvo espressa disposizione contraria, ritenersi preclusa in p resenza di ulteriori modali tà di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente (Cass. 09/11/2023, nn.  ### e ###, Cass. 14/09/2021, n. 24650 cit., Cass. 01/08/2019, n. 29744, Cass. 27/10/2017 n. 25564).  5.2. Tale soluzione ermen eutica trova ulte riore conforto nella successiva modifica apportata dalla legge di stabilità del 2014 che ha espressamente contemplato, in alternativa allo strumento di trattare le 10 ritenute alla stregua di un costo deducib ile, il diritto al rimb orso, dettando una specifica disciplina attuativa.  5.3. Va ulterio rmente precisato che l'azione di rimborso, nel la fattispecie in esame, è governata dall'art. 38 d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602 e dall'art. 21, d.lgs n. 546 del 1992 che costituisce norma di chiusura in ipotesi di mancata previsione di un termine specifico.  ###. 38 cit. pre vede che «il sogget to che ha effettuato il versamento diretto può presentare […] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento». 
Questa Corte, con consolidata giurisprudenza, ha precisato che in tema di rimborso delle imposte dirette il termine di decadenza previsto dall'art. 38 cit. ha portata generale e si riferisce a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempime nto dell'obbligazione tribut aria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e, quindi, ad err ori tanto co nnessi ai versamenti quanto riferibili all'an o al quantum del tributo. Viceversa, l'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 costituisce norma residuale e di chiusura del sistema, in virtù della quale «la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione» (Cass. 09/11 /2023, nn. ### e ###, Cass. 16/05/2023, n. 13 332, Cass. 14/09/2021 n. 24650, Cass. 01/08/2019 n. 20744, Cass. 07/08/2015, n. 16617; Cass. U. 16/06/2014, n. 13676, Cass. 12/07/2006, n. 15840). 
Nella locuzione «inesistenza totale o parziale dell'ob bligo di versamento», di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, rientra anche il caso di pagam ento e seguito erroneamente perché non d ovuto per carenza della supp osta obbligazione tribu taria, integrandosi così un 11 indebito oggettivo. Il test uale tenore della norma non autorizza un'interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra versamenti diretti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo legislativo di versamento e quelli per i quali lo stesso deduca l'inesistenza in concreto dell'obbligazione tributaria. Si è precisato, infatti, che non è sostenibile che l'art. 38 sia applicabile alle sole ipotesi di pagamento ab origine non dovuto e non in quelli in cui, come nella spe cie, l'insussisten za dell'obbligazione tributaria e, quindi dell'obbligo d i versamento, sopravvenga in un momento successivo al pagamento. (Cass. 01/08/2019, n. 20744). 
Va ribadi to, pertanto, che, anche q ualora il tributo - originariamente dovuto su una prestazione effettivamente percepita e corrisposta dal soggett o erogatore a m ezzo di ritenuta alla font e - diventi indebito a segu ito dell'obbligo di restituire la prestazione , conseguente all'accertamento ch e quest'ultima non era dovuta, l‘azione di ripetizione resta comunque soggetta alla disposizione, di carattere generale, di cui all'art. 38 cit. Detta norma, infatti, presidia il rimborso sia dell'imposta originariamente non dovuta sia dell'imposta che, pur legitti mamente cor risposta al momento del versamento, acquisisca in un momento successivo i connotati dell'indebito.  6. Quanto al dies a quo l'art. 38, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, per il caso di ritenuta alla fonte, identifica lo stesso in generale con la data in cui la ritenuta è stata operata. 
Tuttavia, questa Corte ha precisato che la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la data del pagamento allorché il fatto che quest'ul timo non sia dovuto derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discenda in modo incontrovertibile la qualificazione di erro neità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'### (Cass. 09/11/2023, nn. ### e ###, Cass. 12 26/05/2017, n. 13436, Cass. 01/ 08/2019, n. 20744, 21/12/2004, n. 23716). 
A detta data, infatti, il pagamento era dovuto, sicché, avendo il contribuente riscosso la prestazione soggetta a ritenuta, non aveva titolo alcuno p er richiederne il rimborso, sicché all'istanza l'### non avrebbe che potuto opporre un diniego. Infatti, solo a seguito dell'accertamento della non spettanza della prestazione il pagamento dell'imposta è divenuto indebito con conseguente diritto alla sua restituzione. 
Pertanto, anche nella fattispecie in esame si è in presenza di un fatto sopravvenuto, da identificarsi nella pronuncia che ha fondato il diritto dell'### a ricevere la restituzione dell e somme, e per conseguenza quello dell a contribuente a ripetere gli im porti a lei trattenuti a titolo di ritenuta sulle stesse. 
In partico lare, tale sopravvenienza va riguardata rispe tto alla situazione anteriore, in cui la contribue nte aveva diritto ad una prestazione pensionistica e contestualmente era inconte stabilmen te assoggettata alla maggior ritenuta per imposte dirette.   Per chiarezza, deve, altresì, aggiungersi che tale situazione è ben diversa da quella - affrontata dalle ### con la sentenza 13676 del 2014 cit. - in cui il pagamento sia avvenuto in virtù di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, o contraria al diritto unionale, o ancora in ipotesi di lettura di una disposizione poi superata in base ad un nuovo orientamento, del tutto difforme rispetto a quello precedente, situazione quest'ultima indicata come overruling (per tutte Cass. 12/02/2019, n. 4135).  7. Pertanto, va ribadito che «in tema di restituzione delle somme non dovute ver sate dal sostituto d'impo sta, l'impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le impo ste indebitamente trattenute mediante il meccanis mo compensativo della deduzione 13 dell'onere dalla complessiva base imponibile, nei limiti della capienza, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis), t.u.i .r. (vigente ratione temporis), ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all'ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art.  38 d.P.R. n. 602 del 1972, m ediante pre sentazione della relativa domanda nel termine decadenziale (stabilito, in via residuale, dall'art.  21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), trattandosi di azione avente portata generale in materia tributaria, non preclusa, salvo contraria disposizione di legge, da ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente» (cfr. n. 24650 del 2021 cit.). 
Va pure ribadito che «in tema di rimborso di imposte dirette, si applica l'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - e non l'art 21 d.lgs.  31 dicembre 1992, n. 546 avente carattere residuale - per l'ipotesi di imposta che, pur legittimamente corrisposta, a mezzo di ritenuta alla fonte, all'atto del pagamento della prestazione che ne costituisce il presupposto, sia risultata indebita in ragion e del successivo accertamento che quest'ultima non è dovuta, con conseguente obbligo di restituzione al soggetto erogatore. Il dies a quo per la domanda di rimborso non coincide con quello in cui è stata eseguita la ritenuta, ma con q uello in cui il contribuen te è tenu to alla restituzi one della prestazione principale» (Cass. 25/03/2024, nn. 7936, 7960 e 7971).  8. Quanto al soggetto legittimato all'azione di rimborso, va ribadito che quest'ultimo si identifica tanto nel sostituto d'imposta (nella specie l'###, che ha effettuato il versamento a seguito di ritenuta, quanto dal sostituito (il contribuente); infatti, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere alla ### finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice t ributario, si a il soggetto che ha effet tuato il versamento (c.d. sostituto di imposta), sia il percipiente delle somme 14 assoggettate a ritenuta (c.d. sostitui to), ((cfr., tra le altre, 09/11/2023, nn. ### e ###, Cass. n.29/09/2015, n. 16105, 16/07/2015, n. 14911, Cass. 12/03/2014, n. 5653).  9. Deve, altresì, escludersi che l'istanza di rim borso richieda la prova dell'avvenuta integrale restituzione all'### dell'importo al lordo delle ritenute effettuate. Infatti, dalla riconosciuta alternatività della legittimazione ad agire per la ripetizione delle imposte indebitamente versate, discende la sostanziale autonomia dei rapporti tra sostituto e sostituito rispetto al rapporto fiscale e, conseguentemente , la mancanza di interesse sp ecifico de ll'### ricorrente pe r detto rapporto tra le parti (Cass. n. 24650 del 2021 cit.).  10. Venendo alla pronuncia in esame, la C.t.r., in parte, non si è attenuta a questi principi. Infatti, se pure ha riconosciuto la legittimità dell'istanza di rimborso avanzata dal la contribue nte, ha errat o, tuttavia, nel ritenere che quest'ultima non avesse titolo per richiedere al ### il rimborso de lle riten ute operate su somme no n ancora restituite all'### 11. In concl usione, va accolt o il ricorso e cassata la sent enza impugnata; inoltre non essendovi ulte riori accertamenti in fatto , la causa può esser decisa nel m erito ex art. 3 84 cod. proc. civ. con l'accoglimento del ricorso originario della contribuente. 
Le spese de lle fasi di me rito restano compensate in ragione dell'andamento del giudizio mentre quelle de l giudizio di legittim ità seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte acc oglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente; compensa integralme nte tra le parti le spese delle fasi di merito; condanna l'### delle entrate al pag amento in favore dell a ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 15 200,00 per esborsi, euro 3.200,00, per compensi, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento, Iva e Cap come per legge. 
Così deciso in ### 6 febbraio 2025.   

Giudice/firmatari: Crucitti Roberta, Angarano Rosanna

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