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Tribunale di Messina, Sentenza n. 2756/2025 del 03-12-2025

... 26.03.2012 assunto per prestare servizio presso il porto di ### e provincia (v. all. ###); E. il sig. ### guardiano accesso impianti, 6 liv. con anzianità dal 04.11.2022, assunto attraverso il collocamento obbligatorio (L. 68/99) presso il ### di ### con espressa riserva datoriale di assegnazione presso altra sede aziendale per eventuali esigenze di servizio (v. all. ###). Esponevano come con la procedura di selezione, conclusa in data ###, l'appalto di gestione demaniale marittima per i servizi portuali a ### - “### Passeggeri” e “### di sosta, veniva aggiudicato l'appalto alla società ### S.P.A. A seguito di ciò, in data ### la ### s.r.l. comunica l'avviamento della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 24 e 4 L.223/91 (all.ti 08-###) di n. 8 dipendenti, adducendo la cessazione dell'appalto del ### di ### come unica ragione dei licenziamenti. Deducevano come in data ###, si tenne l'incontro di consultazione in sede sindacale ex art. 4 co. 5 e 6 ex l. 223/91 (all. 09) alla presenza del legale rappresentante della società ### dott. ### che sostenne “l'inevitabilità del licenziamento collettivo per le 8 unità di personale addette ai ### ed ### di ### in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA Controversie lavoro e previdenza Il Giudice designato, dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. r.g. 3621/2025, TRA ### nato a #### il ###, C.F.: ### - ### nato a #### il ###, C.F.: ### - ### nato a #### il ###, C.F.: ### - ### nato a #### il ###, C.F.: ### - ### nato a ### il ###, C.F.: ###, tutti elettivamente domiciliati in #### S. ### 146 presso lo studio dell'avv. ### dell'avv. ### e dell'avv.  ### che li rappresentano e difendono, con facoltà congiunte e separate, giusta procura in atti #### s.r.l. (p. iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### via ### 150 ed elettivamente domiciliat ###/B, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti Resistente Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1 - ### - Con ricorso depositato in data ### i ricorrenti impugnavano il licenziamento irrogato in data ### dalla ### srl ai sensi dell'art. 4, co.9, L. 223/1991. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Premettevano in punto di fatto di aver lavorato alle dipendenze della società ### s.r.l - operante nel settore delle attività portuali - in servizio, da ultimo, ai ### ed ### di ### in concessione alla ### sino alla data del 31.12.2024. 
Le mansioni disimpegnate erano, in particolare: A. il sig. ### autista con abilitazione alla conduzione di mezzi meccanici marini, 6 liv. con anzianità dal 01.01.2015, assunto per prestare servizio presso il porto di ### e provincia (v. all ###); B. il sig. ### operaio generico 6 liv. con anzianità dal 1.05.2017 in servizio presso il ### di ### con espressa riserva datoriale di assegnazione presso altra sede aziendale per eventuali esigenze di servizio (v. all. ###); C. il sig. ### operaio sorvegliante 6 liv. con anzianità dal 11.07.2016 assunto attraverso il collocamento obbligatorio (L. 68/99) presso il ### di ### con espressa riserva datoriale di assegnazione presso altra sede aziendale per eventuali esigenze di servizio (v. all. ###); D. il sig. ### addetto rizzaggio/derizzaggio, 6 liv., con anzianità lavorativa dal 26.03.2012 assunto per prestare servizio presso il porto di ### e provincia (v. all. ###); E. il sig. ### guardiano accesso impianti, 6 liv. con anzianità dal 04.11.2022, assunto attraverso il collocamento obbligatorio (L. 68/99) presso il ### di ### con espressa riserva datoriale di assegnazione presso altra sede aziendale per eventuali esigenze di servizio (v. all. ###). 
Esponevano come con la procedura di selezione, conclusa in data ###, l'appalto di gestione demaniale marittima per i servizi portuali a ### - “### Passeggeri” e “### di sosta, veniva aggiudicato l'appalto alla società ### S.P.A. 
A seguito di ciò, in data ### la ### s.r.l. comunica l'avviamento della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 24 e 4 L.223/91 (all.ti 08-###) di n. 8 dipendenti, adducendo la cessazione dell'appalto del ### di ### come unica ragione dei licenziamenti. 
Deducevano come in data ###, si tenne l'incontro di consultazione in sede sindacale ex art. 4 co. 5 e 6 ex l. 223/91 (all. 09) alla presenza del legale rappresentante della società ### dott. ### che sostenne “l'inevitabilità del licenziamento collettivo per le 8 unità di personale addette ai ### ed ### di ### in considerazione della cessazione dell'appalto e stante l'asserita impossibilità di reimpiegare il personale in esubero nelle altre sedi societarie U.P/U.0”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Seguivano consultazioni sindacali al termine delle quali, vista la posizione di chiusura della ### sull'applicazione della clausola di salvaguardia e l'aggiudicazione, in ogni caso, a quest'ultima dell'appalto, veniva presentato ricorso giurisdizionale innanzi al ### per l'annullamento, proposto dalla società ### srl, posizionata al secondo posto nella graduatoria. Il giudizio è concluso in attesa del deposito sentenza. 
In data ###, quindi, i ricorrenti ricevono lettera di licenziamento ex art. 4, co.9, L.  223/1991 con la seguente motivazione: «[...] in relazione alla imminente scadenza della ### del ### [...] relativa alla ### ove la S.S. è addetta, ci siamo visti costretti ad instaurare una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991. Detta procedura, esperita nei termini e nei modi di legge, si è conclusa il giorno 19.12.2024 con Verbale sottoscritto dalle ### che conferma i presupposti e le cause della procedura nonché la Sua regolarità e l'impossibilità di ricorrere a misure alternative. In virtù di quanto sopra, con la presente Le comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro ai sensi del comma 9 del suddetto art. 4. L..cit. a far data dal 31.12.2024 da intendersi quale ultimo giorno di lavoro ove previsto dalla turnistica. Per opportuna conoscenza La informiamo infine che ### per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, potrà richiedere all'### le prestazioni a sostegno del reddito dovute.» (all. 11). 
Ritenendo l'ingiustizia del licenziamento comminato dalla ### con decorrenza 31.12.2024, i ricorrenti con pec del 08.01.2025 e del 28.01.2025 impugnavano il licenziamento collettivo chiedendone la revoca. 
Alle richieste non seguiva alcun riscontro e, pertanto, i ricorrenti si determinavano ad agire in giudizio per l'accertamento del loro diritto al lavoro stante la pretesa l'illegittimità del licenziamento collettivo che impugnavano per i seguenti motivi: 1 Nullità radicale ed insanabile della procedura per discriminazione dei lavoratori con disabilità; 2 Annullamento per violazione delle norme sul collocamento obbligatorio (L. 68/1999); 3 Violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991; 4 Violazione dell'obbligo di repêchage; 5 Violazioni dell'art. 4 L. 223/1991. 
I ricorrenti, dunque, chiedevano l'accoglimento delle seguenti domande: 1) Accertare e dichiarare la nullità della procedura di licenziamento collettivo per violazione delle norme interne, europee ed internazionali a tutela dei disabili ed in conseguenza ordinare la reintegra nel posto di lavoro di tutti i ricorrenti con condanna della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 commisurata alle retribuzioni dovute dal licenziamento all'effettiva reintegra, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 2) ###: dichiarare la nullità del licenziamento intimato ai dipendenti ### e ### in quanto discriminatorio ed in conseguenza ordinare la reintegra nel posto di lavoro con condanna della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni dovute dal licenziamento all'effettiva reintegra ovvero annullare il licenziamento per violazione delle norme sul collocamento obbligatorio e delle quote di riserva e ordinare alla resistente la reintegra nel posto di lavoro e condannare al pagamento delle retribuzioni e della contribuzioni maturata dal giorno del licenziamento nel massimo di 12 mensilità, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 3) ###: accertare e dichiarare l'illegittimità per la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991 con riguardo a tutti i ricorrenti e per l'effetto, ordinare alla ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, la reintegra nel posto di lavoro dei ricorrenti ex art. 18 co. 4 L. 300/1970, e condannare la resistente al pagamento delle retribuzioni e delle contribuzioni maturate dal giorno del licenziamento nel massimo di 12 mensilità, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 4) ###: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento collettivo per le molteplici violazioni delle procedure previste dall'art. 4 L. 223/1991; per l'effetto, condannare la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento ex art.18 co. 5-7 L. 300/1970 di un'indennità variabile tra dodici e ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale accertata, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 5) Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. 
Si costituiva in giudizio la società ### srl contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto del ricorso. 
Eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza dei ricorrenti dal diritto a impugnare il licenziamento rilevando che gli stessi erano già stati precedentemente licenziati con lettere del 26.02.2024 (#### e ### doc. nn. 01, 02 e 03), del 28.02.2024 (### doc. n. 04) e del 01.03.2024 (### doc. n. 05). 
Contestava nel merito quanto affermato dai ricorrenti rivendicando la correttezza e legittimità dell'operato della resistente e il buon diritto ad operare il licenziamento collettivo stante la ricorrenza di tutti i presupposti previsti dalla legge e l'osservanza delle forme ivi previste. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.  1. Eccezione di decadenza e inammissibilità.  ### srl nel costituirsi ha eccepito in via preliminare la decadenza dei ricorrenti dall'azione di impugnazione del licenziamento.  ### la resistente tutti gli odierni ricorrenti erano già stati precedentemente licenziati con lettere del 26.02.2024 (#### e ### doc. nn. 01, 02 e 03), del 28.02.2024 (### doc. n. 04) e del 01.03.2024 (### doc. n. 05). 
Si trattava di licenziamenti collettivi intimati dalla ### s.r.l. - oggi ### s.r.l. - a conclusione della procedura dalla stessa avviata a norma degli artt. 24 e 4 della ### n. 223/1991 con la comunicazione preventiva datata 09.11.2023, che aveva riguardato ben 91 dipendenti (su un organico complessivo di 128 unità) all'epoca impiegati in varie unità produttive site in #### e ### tale procedura di licenziamento collettivo (originata dall'imminente scadenza delle concessioni demaniali marittime di ### di ### del ### e del terminal e dei piazzali di sosta del ### di ### nonché dalla probabile chiusura dell'unità operativa di ### si era poi conclusa con un accordo, come risulta dalla comunicazione inviata dalla ### il ###. 
Poiché la concessione demaniale del terminal passeggeri e dei piazzali di sosta ubicati nel ### di ### (la cui scadenza era fissata per il ###) era in procinto di essere nuovamente prorogata in via provvisoria fino all'imminente individuazione di un nuovo assegnatario vincitore dell'espletanda gara (proroga poi effettivamente concessa con decreto n. 55 emesso il ### dall'### di ### dello ### doc. n. 08), la ### s.r.l. inviava agli odierni ricorrenti una lettera datata 01.03.2024 con la quale si comunicavache “il licenziamento, intimatoLe per il ###, allo stato deve ritenersi sospeso e, quindi, inefficace fino al momento in cui l'### dello ### non avrà statuito sulla concessione provvisoria della gestione ### della U.p. ove la S.V. è addetta, limitata al tempo necessario alla pubblicazione del bando di gara e alla conclusione delle procedure di cui trattasi. 
Per quanto sopra, si comunica il differimento della data del licenziamento già comunicato. 
Resta inteso che il periodo intercorrente tra la data già comunicata e la nuova è da intendersi come preavviso lavorato. 
Ciò posto La invitiamo a continuare a prestare la Sua opera fino al momento in cui la competente ### statuirà sulla proroga della concessione”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
A detta della stessa resistente, la ### s.r.l. addiveniva successivamente alla determinazione di non proseguire più la propria attività presso il terminal passeggeri ed i piazzali di sosta del ### di ### per ragioni economiche e commerciali che l'hanno indotta anche a non partecipare alle gare del nuovo bando per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime del medesimo ### di ### A questo punto, secondo la prospettazione della resistente, invece di comunicare immediatamente agli odierni ricorrenti la data di efficacia del licenziamento già precedentemente intimato, la ### s.r.l. riteneva erroneamente di dover espletare un ulteriore esame congiunto con i sindacati e, quindi, ha inviato una nuova comunicazione preventiva ai sensi della citata ### n. 223/1991 (v. lettera datata 24.07.2024 - doc. n. 14 - nella quale era stato espressamente richiamato il precedente procedimento di licenziamento collettivo, e ciò anche al fine di ribadire in quella sede le medesime ragioni della riduzione di personale), avviando così quella nuova procedura cui si fa riferimento in ricorso, poi conclusasi il ###. 
Seguivano le “comunicazioni di licenziamento” datate 23.12.2024 impugnate dagli odierni ricorrenti.  ### la ### i precedenti licenziamenti risalenti al febbraio-marzo 2024 non sono mai stati impugnati nei termini di legge dagli odierni ricorrenti, i quali avrebbero potuto legittimamente fare valere in quella sede le medesime ragioni ora esposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio. 
Gli odierni ricorrenti, successivamente alle comunicazioni dei licenziamenti collettivi e della successiva proroga del termine della loro efficacia, non ricevevano alcuna ulteriore comunicazione scritta da parte del loro datore di lavoro, ad eccezione delle “comunicazioni di licenziamento” datate 23.12.2024. 
E ancora, osserva parte resistente che tutta la nuova procedura di licenziamento collettivo avviata con nota del 24.07.2024 non aveva ragione di esistere, tant'è che la stessa non è stata poi completata dal datore di lavoro, il quale non ha mai inviato la relativa nota conclusiva, cioè quella prevista dall'art. 4, comma 9, secondo periodo, della ### n. 223/1991.  ### di decadenza, così come formulata, appare del tutto infondata. 
Ostano al suo accoglimento alcuni dati fattuali incontrovertibili. 
Infatti, occorre rilevare che la prima comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo era stata successivamente sospesa in attesa dell'esito della procedura di concessione (… il licenziamento, intimatoLe per il ###, allo stato deve ritenersi sospeso e, quindi, inefficace fino al momento in cui l'### dello ### non avrà statuito Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 sulla concessione provvisoria della gestione ### della U.p. ove la S.V. è addetta, limitata al tempo necessario alla pubblicazione del bando di gara e alla conclusione delle procedure di cui trattasi. 
Per quanto sopra, si comunica il differimento della data del licenziamento già comunicato. 
Resta inteso che il periodo intercorrente tra la data già comunicata e la nuova è da intendersi come preavviso lavorato. 
Ciò posto La invitiamo a continuare a prestare la Sua opera fino al momento in cui la competente ### statuirà sulla proroga della concessione.). 
La suddetta procedura di si è conclusa in data ### con la pubblicazione del decreto ### n. 216 di aggiudicazione dell'appalto alla società ### S.P.A.. 
A questo punto, secondo la prospettazione della resistente, si sarebbe verificata la condizione che sospendeva l'efficacia del licenziamento (conclusione della procedura di aggiudicazione della concessione); di conseguenza i lavoratori odierni ricorrenti dal 03.12.2024 avrebbero dovuto cessare la propria attività e l'azienda resistente, in esecuzione dell'intimato licenziamento, avrebbe dovuto rifiutare la loro prestazione. 
Viceversa, nei fatti, dopo la conclusione della procedura di aggiudicazione, la ### (a suo dire erroneamente) ha mantenuto in servizio i ricorrenti e ha avviato una nuova procedura di licenziamento collettivo. 
I fatti sopra esposti, evidentemente, rappresentano una cesura rispetto alla prima procedura di licenziamento che deve ritenersi annullata e revocata in quanto i lavoratori licenziati hanno proseguito la loro attività lavorativa mettendo a disposizione del datore di lavoro la loro prestazione; il datore di lavoro non ha dato seguito all'intimato licenziamento ed ha accettato la prestazione resa. 
Ma vi è di più. 
Che si tratti di due procedure distinte e separate lo dimostra anche la diversa motivazione sottesa alle stesse così come risultante dalle comunicazioni di avvio delle procedure e la platea e i siti operativi dei lavoratori interessati (91 per la prima, solo 8 per la seconda - siti di #### del #### e ### nella prima - solo ### nella seconda). 
In ogni caso, quand'anche la seconda procedura di licenziamento collettivo fosse stata avviata per errore (comunque non dimostrato) la ### non potrebbe certo sottrarsi alle conseguenze del suo agire che ha comportato il prodursi di effetti giuridici in capo ai ricorrenti concretizzatisi nella prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i pretesi termini di efficacia del primo licenziamento. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025
Peraltro, non risulta agli atti del giudizio che la prima procedura di licenziamento collettivo sia stata portata a termine con riguardo a tutti gli altri dipendenti della ### che nella stessa erano stati coinvolti e, in ogni caso, nella precedente procedura non potevano farsi valere le medesime cause di illegittimità oggi proposte atteso che il primo licenziamento interessava ben 98 lavoratori su 128 mentre la procedura oggetto di causa ha coinvolto esclusivamente l'unità produttiva di ### 3.1 Con le note depositate in data ### la ### eccepisce l'inammissibilità della domanda di reintegra in virtù del parallelo giudizio instaurato dai ricorrenti nei confronti della ### subentrata nella concessione.  ### è infondata atteso che l'interesse dei ricorrenti ad agire nel presente giudizio, a tutela della propria posizione lavorativa e del diritto al risarcimento per l'illegittimità del licenziamento, sussiste a prescindere dall'esito ### dell'azione svolta nei confronti della ### che dipende anche dalle vicende concessorie pendenti in via amministrativa.  2. Sulla legittimità della procedura di licenziamento collettivo. 
Per motivi di ordine logico appare opportuno procedere con la disamina del terzo motivo di impugnazione del licenziamento collettivo, che riguarda e coinvolge tutti i ricorrenti, i quali lamentano la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991.  ### la prospettazione dei lavoratori la, ### avrebbe illegittimamente ristretto la platea dei dipendenti interessati alla procedura di licenziamento collettivo ai soli addetti all'unità produttiva del ### di ### mentre, in osservanza del disposto di cui all'art. 5 1° comma della L. 223/91, la procedura comparativa avrebbe dovuto interessare l'intero complesso aziendale coinvolgendo tutti i lavoratori. 
A sostegno della propria tesi i ricorrenti evidenziano che i loro profili professionali sono formalmente e sostanzialmente fungibili con quelli dei colleghi appartenenti alle altre unità produttive. 
Da ciò deriverebbe la illegittimità del licenziamento irrogato stante la genericità delle motivazioni addotte dalla ### nella comunicazione di avvio della procedura ai sensi dell'art.  4 della L. 223/91. 
Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi come segue la Suprema Corte: “… ### intende ribadire il principio di diritto secondo cui, di per sé, "in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede ###aggravio di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo", non contemplandosi, tra i parametri dell'art. 5, legge n. 223 del 1991, "la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro" (v. Cass. n. 17177 del 2013; Cass. n. ### del 2019; da ultimo, v. Cass. n. 1245 del 2022 e Cass. n. 410 del 2023).  21. Invero, questa Corte ha già affermato, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, che - ferma la regola generale di cui al primo comma dell'art. 5, legge n. 223 del 1991, secondo cui "l'individuazione dei lavoratori da licenziare" deve avvenire avuto riguardo al "complesso aziendale" (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) - la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata (sin da Cass. n. 8474 del 2005 e, più di recente, Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015, Cass. n. 2429 e 22655 del 2012, Cass. n. 9711 del 2011). Il datore di lavoro ben può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti (Cass. n. 4678 del 2015). Qualora, nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali (cfr. Cass. 4678 cit., Cass. n. 22178 del 2018, Cass. n. 12040 del 2021).  22. La delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di messa in mobilità o di licenziamento è, peraltro, condizionata - come anche recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 981 del 2020, Cass. n. 14800 del 2019) - agli elementi acquisiti in sede ###potendo rappresentare l'effetto dell'unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma dovendo essere giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 riduzione del personale adeguatamente esposte nella comunicazione di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, onde consentire alle ### di verificare il nesso fra le ragioni che determinano l'esubero di personale e le unità lavorative che l'azienda intenda concretamente espellere (ex plurimisCass. n. ### del 2019, Cass. n. 203 del 2015; Cass. n. 22825 del 2009; Cass. n. 880 del 2013).  23. Ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, infatti, è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4,terzo comma, legge n. 223 del 1991, ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata (sin da Cass. n. 8474 del 2005 e, più di recente, Cass. n. 15953 del 2021; Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015; Cass. nn. 2429 e 22655 del 2012; Cass. n. 9711 del 2011), ma anche che gli addetti prescelti non svolgessero mansioni fungibili con quelle di dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi (cfr., tra le altre, Cass. 13783 del 2006; Cass. n. 203 del 2015; Cass. n. 15953 del 2021).  24. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con accertamento insindacabile in questa sede di legittimità, ha rilevato che le ragioni tecnico-produttive che richiedevano la delimitazione territoriale della platea dei lavoratori da licenziare erano esposte nella comunicazione di apertura della procedura ex legge n. 223 del 1991 in maniera del tutto standardizzata, trascurando il livello di professionalità proprio dell'inquadramento posseduto da ciascun lavoratore e le competenze eventualmente acquisibili attraverso un normale periodo di formazione di riqualificazione on the job, ed ha tratto, quindi, le conseguenze conformi alla giurisprudenza di legittimità citata.  25. La Corte territoriale ha rispettato i principi sopra enunciati della necessaria verifica della compatibilità, quanto al contenuto della comunicazione preventiva, della disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991 estesa anche alla chiusura di un insediamento produttivo, con i risultati in concreto perseguibili in relazione a tale chiusura.” (cfr. Cass. Civ. 1803/2024) Nel caso di specie la ### ha reso delle giustificazioni assolutamente generiche e prive dei necessari dettagli al fine di giustificare la limitazione della procedura di licenziamento collettivo ai soli dipendenti dell'unità produttiva soppressa. 
In particolare, le argomentazioni svolte sono le seguenti: “È inevitabile procedere ai licenziamenti di che trattasi nella evidente impossibilità di poter proseguire la propria attività col personale interessato, né vi sono possibilità di ricollocazione dei soggetti coinvolti in altre sedi aziendali. In ordine all'adozione di misure alternative al suddetto provvedimento si ritiene di non poter adottare alcuno strumento alternativo previsto dalla vigente normativa ad adiuvandum rispetto alla situazione sopradescritta, risulta ormai strutturale la settorialità di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 impiego dei lavoratori interessati i quali, anche a causa di oggettive difficoltà territoriali e professionali, risultano di fatto non collocati e non collocabili in altri ambiti aziendali.” Appare di tutta evidenza che le ragioni addotte dalla ### per limitare la platea dei lavoratori da assoggettare alla procedura di licenziamento collettivo siano del tutto apparenti dato che si concretizzano in mere e generiche affermazioni prive di riscontri concreti e documentali che dimostrino l'effettività di quanto asserito. 
Sul punto la Cassazione civile con la sentenza n. ###/22 ha affermato: In tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dall' art. 5 della l.  223 del 1991 , la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici, ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale, onde evitare che il datore di lavoro finalizzi surrettiziamente detti criteri, eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti di personale, all'espulsione di elementi non graditi, senza che questi abbiano concrete possibilità di difesa; ne consegue l'illegittimità della scelta in ragione dell'impiego dei lavoratori da porre in mobilità in un reparto soppresso o ridotto, senza tener conto del possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altri settori aziendali. 
Applicando il superiore principio al caso di specie emerge l'illegittimità della condotta della ### la quale, contravvenendo al disposto di cui all'art. 5 1° comma della L. 223/91, ha limitato la procedura di licenziamento ai soli lavoratori dell'unità produttiva soppressa senza dimostrare la sussistenza di motivate esigenze aziendali. 
Infatti, risulta documentalmente che i lavoratori licenziati appartengono a profili assolutamente sovrapponibili a quelli di colleghi impiegati presso altri siti aziendali. 
Inoltre, gli stessi ricorrenti hanno dimostrato di aver svolto e di essere stati adibiti, sempre nell'ambito della loro qualifica, a molteplici mansioni dando, così, dimostrazione del fatto della loro fungibilità e dunque applicabilità presso gli altri siti produttivi. 
Tali evidenze dimostrano che l'azienda resistente, potendo potenzialmente impiegare i ricorrenti nelle altre unità produttive, avrebbe dovuto avviare la procedura di licenziamento collettivo coinvolgendo tutto il personale e applicando allo stesso i criteri discretivi previsti dalla legge. 
In conseguenza di ciò deve ordinarsi ai sensi dell'art. 18 c. 4 dello Statuto ei ### la reintegra dei ricorrenti nel posto di lavoro e la corresponsione di una indennità risarcitoria pari a n. 6 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025 a quello di effettiva reintegrazione, oltre alla relativa contribuzione previdenziale, in relazione all'anzianità di servizio. 
In merito alla questione relativa all'aliunde perceptum, si osserva che è onere del datore di lavoro allegare e dimostrare l'esercizio di un'attività lavorativa da parte degli opponenti e che nulla è stato dedotto sul punto, laddove gli stessi, rappresentando l'urgenza della tutela giurisdizionale, hanno affermato la totale inoccupazione. 
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione del licenziamento. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014 come da dispositivo aumentato del 30% ex art.4 comma 1 bis D.M. 55/2014.  P.Q.M II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 3621/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'intimato licenziamento per la violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991 con riguardo a tutti i ricorrenti; 2) Ordina alla ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, la reintegra nel posto di lavoro dei ricorrenti ex art. 18 co. 4 L. 300/1970, e condanna la resistente al pagamento delle retribuzioni e della contribuzione maturata dal giorno del licenziamento nella misura di 6 mensilità, con regolarizzazione previdenziale e rivalutazione monetaria ed interessi legali dal maturato al soddisfo; 3) Condanna la ### S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite quantificate in € 12.034,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge e rimborso del C.U. da distrarre in favore del procuratore antistatario. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice del lavoro Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/12/2025

causa n. 3621/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Rando

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11827/2025 del 05-05-2025

... co ncludente, nel giudizio di risoluzione di un rap porto contrattuale per inadempimento delle domande di adempimento delle prestazioni contrattuali inadempiute o comunque dovute fino al momento della chiesta risoluzione. 2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1591 e 34 l. 392/1978. La ricorrente censura la sentenza della Corte d'appello per aver accolto la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, sebbene dichiarata, con sentenza passata in giudicato, la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile al locatore per l'inidoneità della res locata all'uso convenuto, e nonostante il mancato pag amento dell'indennità di avviamento. La Corte d'appello, invece, “avrebbe dovuto escludere l'applicazione dell'art. 1591 cod. richiamandosi, semmai, a due recenti decisioni della intestata Corte, che escludono il diritto del locatore [### locatore] all'ottenimento della corresponsione del canone pattuito, se l'immobile non gli viene riconsegnato nel caso in cui sia «inconfigurabile il godimento, anche di mero fatto, dei beni già locati - sicché è da (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4471/20229 R.G., proposto da ### rappresentata e difesa dall'avv. ### domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, - ricorrente - contro ### e ### ra ppresentati e difesi dall'avv.  ### domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, - controricorrenti - per la cassazione della sentenza n. 742/2021 della CORTE d'APPELLO di Genova pubblicata il ###; udita la relazione svolta nella ### di consiglio del 30.1.2025 dal Consigliere dott. #### 1. ### già titolare dell'azienda denominata “### di ### Elena” sita in via ### a ### gestita nei locali di proprietà di ### e ### condotti in locazione in forza di contratto del 1°-10-2012, ### uso diverso essendo insorta contestazione da parte di terzi circa la difformità della canna fumaria per l'accertamento della quale fu promosso un procedimento ex art. 696 cod. proc. civ. successivamente transatto, adì il Tribunale di Savona per l'esercizio dell'azione di adempimento contrattuale per la messa a norma del bene locato. 
In segui to, data l'impos sibilità di proseguire nell'esercizio dell'attività, nel medesimo procedimento ### chiese la risoluzione del contratto. La domanda fu accolta dal ### ale d i ### con sentenza n. 87/2019 del 30.1.2019, passata in giudicato, sul rilievo che il locale era inadeguato all'attività di ristorazione.   In seguito, ### dopo aver offerto ai proprietari la restituzione dei locali e chieste la corresponsione dell'indennità di avviamento e la restituzione del deposito cauzionale, ottenne dal ### di ### un decreto ingiuntivo per tali titoli, che fu opposto da ### e ### Nel corso del procedimento, con ordinan za del 9.3.2020 il ### ale di ### dispose il sequestro giudiziario dell'immobile fino alla conclusione dei lavori di adeguamento, che tuttavia non vennero fatti eseguire dai proprietari. 
Con sentenza n. 612/2020 il ### di ### dichiarò il diritto di ### al pagamento del l'indenni tà di avviamento e alla restituzione della cauzione per la parte eccedente il limite delle tre mensilità, ordinò la restituzione dell'immobile subordinatamente al pagamento dell'indennità e rigettò la domanda di risarcimento dei danni svolti dagli opponenti.  2. La Corte d'App ello di ### con sentenza non defin itiva, pubblicata il ###, in riforma della sentenza gravata, accertati il diritto dell'appellata al pagamento dell'indennità di avviamento di euro 26.100 e l'obbligo di quest'ultima al pagamento dell'indennità di occupazione a decorrere dal febbraio 2019 fino al rilascio (determinata in euro 42.050 alla data del la sentenza), dispose la compensazione tra i due credit i, co ndannando l'appellata al pagamento del residuo di euro 15.950, gravandola, altresì, del pagamento di euro 4.350 a titolo di canoni per i mesi di no vembre/dicembre 2 018 e gennaio 2019. La Corte d'appello, inoltre, ordinò all'appellata il rilascio dell'immobile, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio quanto al risarcimento danni chiesto dagli appellanti. 
Notò la Corte d'appello che: - all'appellata spettava l'indennità di avviamento, poiché la risoluzione disposta dal ### di ### con la sentenza 87/2019 (passata in giudicato) non dipendeva da morosit à, disdetta o recesso del condut tore, ma da inadempimento dei locatori per l'inadeguatezza dell'immobile locato; - l'art. 34 l. 392/1978 espressamente prevede che l'ese cuzione del provvedimento di rilascio è condizionata all 'avvenuta corresponsione dell'indennità come statuito in sede ###termini di subordinazione all'effettiva e integrale corresponsione; - data l' applicabilità al contratto di locazione dell'art. 1458 c od. civ., la risoluzione disposta con sentenza del 30.1.2019 non avrebbe potuto operare con riferimento alle prestazioni già eseguite, sì che erano dovuti i canoni per i mesi novembre/dicembre 2018 e gennaio 2019 per euro 4.350 oltre euro 181 (rinnovo contratto per il 2019); - quanto all'indennità di occupazione nelle locazioni commerciali, se non sussiste un diritto del locatore al risarcimento del danno per il ritardo nel rilascio finché non è pagata l'indennità di avviamento, il protrarsi della permanenza, seppure lecita, non può avveni re senza il pagamento di alcunché da p arte del conduttore; - pur essendo legittima la ritenzione del bene, e non potendo configurarsi un diritto del locatore ad un risarcimento del danno per il ritardo nella riconsegna, tuttavia, sussiste l'obbligo a carico del conduttore di versare una indennità di occupazione, corrispondente al canone prima dovuto, a far tempo dal febbraio 2019, a nulla rileva ndo l'offerta di restituzione perché subordinata al pagamento dell'indennità di avviamento e della cauzione.  3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre ### sulla base di tre motivi. Rispondono con controricorso ### e ### La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..  ### presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.  ### e ### hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2909 e 1458 cod.   La ricorrente rileva che la domanda di pagamento dei canoni scaduti, e del pari quelle di rilascio del bene e di pagamento dell'indennità di occupazione, i locatori avrebbero dovuto s volgerle nell'ambito del procedimento definito dal ### di ### con sentenza n. 87/2019, con la quale è stata pronunciata con statuizione passata in giudicato la risoluzione del contratto di locazione. Ciò non è avvenuto e, pertanto, non sarebbe stato possibile proporle in altro giudizio relativo a diritti conseguenti alla dichiarata risoluzione, sì che le domande erano inammissibili e la sentenza della Corte d'appello è stata resa in violazione del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. ormai formatosi.  1.1. Il motivo è manifestamente infondato. 
La ricorrente lamenta la violazione del giudicato contenuto nella sentenza n. 87/2019 del ### di ### che ha pronunciato la risolu zione del contratto di locazione per inadempimento imputabile ai locator i. I locatori avrebbero dovuto proporre in quella sede le domande aventi ad oggetto il pagamento dei canoni scaduti, il rilascio dell'immobile e il pagamento dell'indennità di occupazione. Non avendolo fatto, le domande da loro avanzate in sede di opposizione al decreto ingiunti vo chiesto da ### erano inammissibili e la sentenza impugnata, statuendo su esse, ha violato l'art. 2909 cod.  La ricorrente impropriamente invoca l'effetto del giudicato derivante dalla sentenza del ### di ### n. 87/2019, che ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione per fatto imputabile ai locatori. Tale richiamo postula, secondo quanto esposto dalla ricorrente, che l'accertamento precedentemente svolto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione delle questioni di fatto e diritto, relativo ad un punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statui zione contenuta nel dispositivo della sentenza, precluderebbe il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che ne hanno costituito lo scopo, non so ttraendosi a tale principio anche le questioni relative a rapporti di durata. 
Deve essere ricord ato, tu ttavia, che il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limi ti oggetti vi del giudicato, ma il relativo ambito di operatività è correlato all'oggett o del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono pre cedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia; i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una event uale preclusione che, tuttavia, non pu ò ritenersi sussistente in ra gione del mero rapporto di connessione intercorrente con un a domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la conness ione incide normalmente sul la competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse (v. Cass., sez. III, 11 gennaio 2024, n. 1259; Cass., sez. I, 9 novembre 2022, n. ###). 
Tra la domanda di risoluzione del contratto di locazione per fatto imputabile ai locatori, oggetto della sentenza della sentenza n. 87/2019 del ### di ### e quelle svolte dai locatori nel diverso giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo alla base del presente giudizio, non ricorre alcu na relazione di pregiudizialità logico-giuridica, sì che i li miti oggettivi del giudicato invocato, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi. ### del giudicato sulla risoluzione del contratto la si sarebbe potuta invocare solo rispetto all'eventuale diversa pretesa, esercitata nel secondo giudizio, fondata, ad esempio, sull'esistenza del rapporto e sulla validità del contratto. Solo in questo caso, l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto, relativo ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logico-giuridica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del la sentenza, avrebbe precluso il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio avesse finalità diverse da qu elle che avevano costituito lo scopo ed il petitum del primo (v. Cass., sez. III, 24 gennaio 2024, n. 2387; Cass., sez. III, 21 novembre 2023, n. ###; Cass., sez. III, 14 settembre 2022, n. 27103; Cass., sez. III, 20 dicembre 2019. N. ###; Cass., sez. III, 11 luglio 2017,n. 17049).   In secondo luogo, mette conto rilevare che l'assunto della pretesa efficacia consumatoria del giudicato sulla risoluzione per inadempimento è, comunque, estraneo al sistema, non esistendo alcu na norma che im pone l'obbligat orio inserimento, a pena di determinarne la consumazione, come per una rinuncia tacita o per fatto co ncludente, nel giudizio di risoluzione di un rap porto contrattuale per inadempimento delle domande di adempimento delle prestazioni contrattuali inadempiute o comunque dovute fino al momento della chiesta risoluzione.  2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1591 e 34 l. 392/1978.   La ricorrente censura la sentenza della Corte d'appello per aver accolto la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione, sebbene dichiarata, con sentenza passata in giudicato, la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile al locatore per l'inidoneità della res locata all'uso convenuto, e nonostante il mancato pag amento dell'indennità di avviamento. La Corte d'appello, invece, “avrebbe dovuto escludere l'applicazione dell'art. 1591 cod.  richiamandosi, semmai, a due recenti decisioni della intestata Corte, che escludono il diritto del locatore [### locatore] all'ottenimento della corresponsione del canone pattuito, se l'immobile non gli viene riconsegnato nel caso in cui sia «inconfigurabile il godimento, anche di mero fatto, dei beni già locati - sicché è da ritenersi non più dovuto il corrispettivo che, se corrisposto, determina un ingiustificato arricchimento da parte del (già) locatore - e neppur essendo configurabile la possibilità di una utilizzazione diretta o di un reimpiego da parte del locatore dei beni medesimi nel periodo tra la cessazione dei contratti e la loro effettiva riconsegna»”.  2.1. Il motivo è infondato.   La ricorrente formula la censura imperniata sulla violazione dell'art. 1591 cod. civ. sulla base di una giurisprudenza non pertinente. Infatti, Cass., sez. III, 26 settembre 2019, n. 23987 ha trattato una vicenda avente ad oggetto un contratto di locazione consensualmente risolto per la dichiar ata inagibilità dell'immobile conseguente al sisma dell'aprile 2009. Di qui, l'affermazione che “[n]el co ntratto di locazione, risolto per impos sibilit à sopravvenuta dovuta all'accertata inagibilità dei locali in seguito a calamità natu rale, la mancata restituzione del bene locato, decorrente dal momento in cui il relativo diritto del locatore è fatto valere, non può essere remunerata ai sensi dell'art. 1591 c.c., bensì in forza dell e norme sulla ripetizione del l'indebito e sul pregiud izio effettivamente subìto e provato dal locatore”. ###., sez. III, 22 agosto 2007, n. 17844, invocata dalla ricorrente, si è occupata di un caso di risoluzione del contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta, a seguito dei danni causati da evento sismico e della conseguente emanazione di ordinanze sindacali di sgombero e di inagibilità relative agli immobili oggetto del contratto, ed ha escluso l'applicabilità dell'art. 1591 cod. civ., ess endo inconfigurabile il godimento, anche di mero fatto , dei beni già locati, e la po ssibilità di una utilizzazione diretta o di un reimpiego da parte del locatore dei beni medesimi nel periodo tra la cessazione dei contratti e la loro effettiva riconsegna. 
Considerato che i precedenti evocati avevano ad oggetto il caso in cui la locazione si risolve per impossibi lità sopravvenuta di alcu n godimento dell'immobile e, dunque, anche da parte del locatore, se rientrato nella sua disponibilità, essi non hanno alcuna attinenza nel caso in esame di risoluzione del contratto per inadempimento del locatore all'obbligo di assicurare il godimento del bene locato nei termini convenuti. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello, ritenuta l'inefficacia dell'offerta di restituzi one del bene, ha riconosciuto il diritto dei locatori al pagamento dell'indennità di occupazione in base al principio secondo cui “nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli art. 27 e 34 l.  392/78 (e, in regime transitorio, dagli art. 69, 71 e 73 stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuti la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando che continui a godere dell'immobile per l'esercizio della sua attività o, al contrario, si limiti a detenerlo astenendosi dall'utilizzarlo ” (v. Cass. civ., Sez. Un., 15 novembre 2000, n. 1177; Sez. Un., 12 dicembre 2000, n. 1253; Cass., sez. III, 29 ottobre 2001, n. 13417; Cass., sez. III, 21 novembre 2001, n. 14728; Cass., sez. III, 26 aprile 2002,n. 6090; Cass., sez. III, 28 marzo 2003, n. 4690; Cass., sez. III, 11 luglio 2006, n. 15721; Cass., sez. III, 9 marzo 2010, n. 5661; Cass., sez. III, 25 marzo 2010, n. 7179; Cass., sez. III, 20 giugno 2003, n. 15433; Cass., sez. III, 25 giugno 2013, n. 15876, segnatamente “quand'anche sia cessato l'esercizio dell'attività commerciale nell'immobile locato”).  3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1591 cod. civ. con riferimento all'ammontare dell'indennità di occupazione.   La ricorrente censura la sentenza per essere stata attribuita l'indennità di occupazione nonostante ch e, dal 9.3.2020 e d anche successiva mente alla pubblicazione della sentenza di primo grado fi no alla riconsegn a delle chiavi , l'immobile fosse sottoposto a sequestro e, quindi, sottratto alla disponibilità del conduttore.  3.1. Il motivo è inammissibile.   In primo, luogo, la ricorrente ha omesso di indicare in violazione dell'art.  366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. la motivazione criticanda, così delegando inammissibilmente questa Corte ad ind ividuare a che cosa dovrebbe riferirsi, mentre è onere del ricorrente provvedervi, atteso che per svolgere qualsiasi motivo di impugnazione, che si correli alla motivazione della decisione impugnata, è necessario identificare quest'ultima.  3.2. Il motivo è altresì inammissibile ai sensi dell'art. art. 366, comma primo, 6, cod. proc.   La ricorrente nel prospettare la non debenza dell'indennità di occupazione in coincidenza con il sequestro giudiziario disposto dal ### di ### ha omesso di precisare, in violazione del prin cipio di specifici tà, se e come la questione sia stata posta all'attenzione del giudice dell'appello.   Nel ricorso si legge: “### è stato sequestrato dal 9 marzo a tutto novembre 2020 (e quindi per quasi dieci mesi)” (pagina 5, ultimo capoverso). Nel corpo del moti vo la ricorr ente scrive: “Dal 9 marzo 2020 l'imm obile è stato sottoposto a sequestro giudiziario (sollecitato dal locatore) e dunque non si vede come potesse la ### almeno sino alla riconsegna delle chiavi successiva alla data della pubblicazione della sentenza (novembre 2020) consegnare un bene che non era nella sua disponibilità” (pagina 17, secondo capoverso).   È pur vero che nella sentenza impugnata (pagina 14, ultimo capoverso) si riferisce di una istanza fatta dai locatori dopo la proposizione dell'appello per la sostituzione del custode. I stanza defin ita dal ### di ### con dichiarazione di non luogo a provvedere sulla base dell'art. 669 novies, comma terzo, cod. proc.   In questo contesto, la ricorrente, anche a prescindere dalla genericità della deduzione per non essere stata puntualizzata l'effettiva durata della perdita della disponibilità del bene a seguito del disposto sequestro, non ha provveduto, in violazione del principio di specificità, ad indicare se e dove la questione della non debenza dell'indennità di occupazione per il periodo del sequestro sia stata posta all'attenzione del giudice dell'appello, provvedendo alla debita indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda il motivo, all'illustrazione del contenuto rilevante e alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. ### e ribadito più di recente da Cass., sez. III, 1° luglio 2021, n. 18695). 
I soli riferimenti al sequestro di cui si è detto sono del tutto inidonei a palesare che quanto ad esso fosse stata prospettata la questione sollevata con il motivo e che essa fosse divenuta oggetto del dibattito processuale. Tanto impone di reputarla nuova.  4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 
Va dato atto della sussistenza dei presupposti process uali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.800,00 per c ompetenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.  1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della Corte 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Simone Roberto

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1120/2024 del 12-09-2024

... base di ### escludendo il danno per fermo tecnico e l'indennità da perdita di avviamento commerciale, essendosi il contratto risolto con la transazione per mutuo consenso. Ha infine accolto la domanda nei confronti della ### e condannato la società di assicurazione a tendere indenne la proprietaria delle somme dovute alle ricorrenti. Avverso tale provvedimento hanno proposto appello la ### e la ### e la notte s.r.l. sulla base dei seguenti motivi: 1. Erroneità della sentenza per mancato riconoscimento in favore dei ricorrenti dei danni indiretti quantificati dal CTU - fermo tecnico e indennità per perdita di avviamento commerciale - violazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 34 - erroneità della motivazione Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non dovuti i richiesti danni indiretti reputando che fosse il conduttore la causa della cessazione del contratto. Avendo le parti, nell'atto denominato accordo transattivo, fatto specifico riferimento all'allagamento dei locali oggetto di locazione ed ai conseguenti danni subiti dalla conduttrice e subconduttrice, con diritto di queste di chiederne il ristoro e impegno della locatrice a consentire al perito dell'assicurazione a (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'###'### Sezione Controversie Locatizie La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: - ### - ### - ### relatrice ###udienza del 12/9/2024 ha pronunciato la seguente ### causa di secondo grado iscritta al n. 538 dell'anno 2022 e vertente TRA ### & C., ##### S.R.L., rappresentati e difesi dall'Avv. ### giusta procura in atti; ### E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv. ### giusta procura atti; #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti ### Oggetto: impugnazione della sentenza n. 1499/2021 del Tribunale di Pescara pubblicata il ### MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### la ### S.A.S. e ### e la ### S.r.l.  hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1499/2021 del 1 dicembre 2021 che, accogliendo solo parzialmente la domanda da loro formulata nei confronti della ### s.r.l., e accogliendo la domanda formulata da quest'ultima nei confronti della chiamata in garanzia ### ha così disposto: a) dichiara la ### s.r.l. responsabile dell'evento dannoso per cui è causa; b) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, che per il resto rigetta, condanna la resistente al pagamento, in favore delle controparti, della somma di euro 51.331,01, oltre interessi e rivalutazione dal ricorso al saldo; c) accoglie la domanda in garanzia e, per l'effetto, condanna la ### nella qualità di compagnia di assicurazioni della ### s.r.l., a rimborsare a quest'ultima tutte le somme dalla stessa versate ai ricorrenti; d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 
Le odierne appellanti principali avevano in primo grado convenuto in giudizio la ### S.r.l., proprietaria dei locali ad uso commerciale concessi in locazione alla ### S.A.S. e da quest'ultima sublocati alla società ### e la ### s.r.l. Le ricorrenti avevano chiesto alla locatrice il risarcimento dei danni derivanti dall'allagamento occorso in data ###, a loro giudizio ascrivibili alla proprietà.  ### s.r.l. costituendosi aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti, la loro carenza di interesse e l'inammissibilità della domanda in forza di transazione tombale intervenuta in data ###, ed aveva chiamato in garanzia la società assicurativa ### La giudice di primo grado ha respinto le eccezioni preliminari della convenuta, ritenendo che la transazione non fosse riferibile anche ai danni derivanti dall'allagamento, ha quantificato i danni a beni e merci risarcibili in 51.331 euro sulla base di ### escludendo il danno per fermo tecnico e l'indennità da perdita di avviamento commerciale, essendosi il contratto risolto con la transazione per mutuo consenso. Ha infine accolto la domanda nei confronti della ### e condannato la società di assicurazione a tendere indenne la proprietaria delle somme dovute alle ricorrenti. 
Avverso tale provvedimento hanno proposto appello la ### e la ### e la notte s.r.l. sulla base dei seguenti motivi: 1. Erroneità della sentenza per mancato riconoscimento in favore dei ricorrenti dei danni indiretti quantificati dal CTU - fermo tecnico e indennità per perdita di avviamento commerciale - violazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 34 - erroneità della motivazione Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non dovuti i richiesti danni indiretti reputando che fosse il conduttore la causa della cessazione del contratto. 
Avendo le parti, nell'atto denominato accordo transattivo, fatto specifico riferimento all'allagamento dei locali oggetto di locazione ed ai conseguenti danni subiti dalla conduttrice e subconduttrice, con diritto di queste di chiederne il ristoro e impegno della locatrice a consentire al perito dell'assicurazione a visionare i danni in contraddittorio presso i locali, sarebbe chiaro che l'evento dell'allagamento fosse stato determinante nelle decisioni delle parti. Al momento del verificarsi dell'evento l'attività di vendita al pubblico di abbigliamento era aperta e il precipitato allagamento, protrattosi per giorni sino all'intervento della proprietà del ### avrebbe determinato il forzato fermo tecnico dell'attività, non potendosi reputarsi compatibile l'accadimento, come descritto anche dalla ### con la prosecuzione dell'attività. Il blocco improvviso dell'attività si sarebbe verificato prima dell'accordo dell'8.05.2022 esclusivamente a causa dell'allagamento, per il quale è stata reputata responsabile parte locatrice, conseguentemente sarebbe legittima la pretesa di indennità di fermo tecnico. Sarebbe priva di rilievo la considerazione che successivamente in data ### le parti convenivano il rilascio dell'immobile. 
Nemmeno ricorrerebbe l'ipotesi in cui il conduttore non abbia avuto più interesse alla continuazione della locazione pur avendovi aderito il locatore. Non sarebbe neppure vero che il suddetto accordo acclarerebbe l'inadempimento della conduttrice e suconduttrice nel pagamento dei canoni di locazione; atteso che la locatrice riconosce che i canoni di locazione di cui al contratto sono di fatto da intendersi non dovuti e che nella detta scrittura si fa comunque menzione di un inadempimento della locatrice, in forza del quale la conduttrice avrebbe proposto opposizione, instaurando un procedimento giudiziario.  2. Erroneità della sentenza impugnata per il vizio di omessa pronuncia motivazione carente in ordine alla mancata considerazione dell'iva nella quantificazione del risarcimento dei danni diretti nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine all'esclusione dell'iva dal risarcimento del danno. 
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare anche l'Iva dovuta sulla sorte capitale, e ciò sebbene parte ricorrente ne avesse fatto apposita richiesta e lo stesso ausiliario d'ufficio avesse quantificato il danno nell'importo complessivo di € 109.631,01 (Danni diretti: € 51.331,01 Danni indiretti: € 58.300,00) oltre ### se dovuta al momento dell'eventuale liquidazione dei danni. ###à che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa detrarre l'IVA dovuta non incide su detta condanna, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione. La condanna a pagare l'IVA in aggiunta a una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione dell'effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva ("se dovuta") (Cass. 23 febbraio 2017 n. 4674).  3. Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal giudice di prime cure, circa la compensazione delle spese di lite della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza. 
Il Tribunale con motivazione assente, carente e comunque inadeguata e insufficiente avrebbe reputato di poter operare nel caso di specie la totale compensazione delle spese di giudizio, sull'assunto della reciproca soccombenza, senza correttamente applicare il principio della causalità e omettendo di valutare il contegno complessivo delle parti dal momento dell'accadimento sino a tutto il processo.  4. rilevanza e pertinenza delle prove orali richieste dall'opponente. Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine all'omessa ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante.  il Giudice avrebbe erroneamente disatteso le richieste istruttorie, reputandole non necessarie ai fini del decidere ed in particolare quanto al capitolo n. 7 inammissibile poiché contenenti giudizi e valutazioni. 
Pur reputando per molti aspetti dette prove ultronee e non necessarie avendo in parte la sentenza acclarato la tesi di parte ricorrente, alcuni di tali circostanze potrebbe essere utili per superare le remore espresse dal ### in ordine alla prova del trasferimento dell'attività in conseguenza degli allagamenti e sul riconoscimento dei danni indiretti Si è costituita la ### S.r.l. contestando la fondatezza dell'appello e formulando a sua volta appello incidentale. In particolare ha censurato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: 1. erroneita' della sentenza impugnata in punto di difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale della porto allegro s.r.l. nonche' di difetto di legittimazione attiva processuale e sostanziale delle appellanti in via principale La prima giudice avrebbe erroneamente ammesso l'azione delle ricorrenti nonostante l'atto di transazione sottoscritto tra le parti indicasse che esse espressamente rinunciavano “ad ogni azione civile, penale, amministrativa a qualunque titolo avanzabile”. Nella stessa transazione si specificava che la sua efficacia tombale “dovesse ritenersi svincolata ed indipendente dal buon esito o meno della richiesta di risarcimento del danno e/o indennizzo avanzata nei confronti del gruppo ### per i danni lamentati dalla conduttrice/subconduttrice”.  ### l'appellante incidentale la conduttrice e subconduttrice avrebbero dovuto allertare la ### informandola del mancato esito favorevole della procedura assicurativa, tale che la stessa ### agisse in giudizio contro la ### al fine di tutelare le ragioni creditorie delle medesime conduttrice/subconduttrice, ma mai queste ultime avrebbero dovuto agire in giudizio contro la ### nei cui riguardi tombavano, per mutuo consenso, ogni pretesa. In relazione a questa interpretazione giuridica fornita dagli scriventi, il Giudice di prime cure avrebbe omesso qualsivoglia motivazione, limitandosi a respingere l'ipotesi (sostenuta dalla ### in via alternativa) che la ### avesse trasferito la propria legittimazione ad agire nei confronti della ### alle società ricorrenti.  2. erroneita' della sentenza impugnata in punto di compensazione delle spese di lite La regolamentazione delle spese sarebbe erronea non solo come conseguenza del difetto di legittimazione ad agire delle ricorrenti, ma anche in relazione al fatto che la ### s.r.l. non avrebbe subito alcuna condanna, essendo stata coinvolta ingiustamente nel giudizio.  ### si è costituita, contestando tutti i motivi di appello formulati dalle appellanti principali e dall'appellante incidentale, ed evidenziando che in caso di riconoscimento dei danni indiretti questi non sarebbero coperti dalla polizza assicurativa.  ### principale è infondato, ed è invece fondato l'appello incidentale, per le ragioni che seguono e che assorbono l'esame dell'appello principale. 
La transazione intercorsa tra le parti l'8 agosto 2018, dunque dopo l'avvenuto allagamento e nel momento in cui i danni si erano già verificati ed erano conosciuti/conoscibili a conduttrice e subconduttrice, prevede espressamente: Le parti, con il mero fine di addivenire ad un accordo tombale a definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualunque titolo avanzabile, definiscono il rapporto obbligatorio come segue: (…) [previsioni che disciplinano il rilascio e danno atto del fatto che non sono dovuti i canoni di locazione non corrisposti] riconosce la locatrice in favore della conduttrice e subconduttrice - che dichiarano pertanto di ritenersi integralmente soddisfatte, la somma complessiva di euro 50.000, omnicomprensiva di oneri, spese ed ogni altra pretesa a qualsiasi titolo avanzabile, che vengono corrisposti contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo ed alla riconsegna della unità commerciale (…) ### concordano altresì che gli Avv.ti ### e ### congiuntamente, all'uopo rinunziando ad ogni pretesa per compensi professionali, procederanno con denuncia inoltrata in favore della conduttrice o sub conduttrice, alla apertura di una posizione assicurativa con il ### che la locatrice dichiara sia attualmente garante per la responsabilità civile nei confronti di terzi conduttori delle unità nel ### di ### che patiscono danni, polizza attualmente vigente, atteso che la conduttrice/sub conduttrice lamenta di aver patito danni da allagamento per i quali intende essere risarcita e/o indennizzata; sul punto, tuttavia, le ### precisano che l'efficacia tombale della presente transazione, solo laddove la polizza sia vigente, debba ritenersi svincolata ed indipendente dal buon esito o meno della richiesta di risarcimento del danno e/o indennizzo avanzata nei confronti del ### per i danni lamentati dalla conduttrice/sub conduttrice; diversamente la conduttrice, laddove la polizza indicata non risulti vigente, potrà procedere nei confronti della locatrice per i danni lamentati.  ### precisano altresì che laddove la conduttrice/sub conduttrice ritenga di dover procedere con azione giudiziaria nei confronti della compagnia assicuratrice, ovvero con ogni altra azione utile, la locatrice provvederà al trasferimento in capo alla conduttrice/sub conduttrice - laddove lecita - della legittimazione processuale e sostanziale attiva ovvero ad esperire in maniera diretta - con i legali sopra menzionati - la procedura prevista dalle condizioni assicurative contratte. (…) (…) Le parti, con la sottoscrizione della presente transazione si danno reciprocamente atto che hanno inteso stipulare una transazione finalizzata a definire irrevocabilmente qualsiasi possibile controversia connessa al rapporto di locazione di cui in premessa. Dichiarano per l'effetto, salvo quanto già espresso, che le ### non hanno più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione o titolo ulteriore anche se non espressamente indicato ma che comunque derivi dal pregresso rapporto locatizio intercorso, con rinuncia ad ogni azione civile e/o penale e/o amministrativa a qualunque titolo avanzabile per le ragioni espresse. 
Dalla lettura complessiva e sistematica dell'accordo emerge quindi chiaramente che: 1) le parti intendevano regolare con la transazione qualsiasi controversia, attuale o potenziale, scaturente dal rapporto di locazione; 2) le parti erano al corrente della pretesa di conduttrice e subconduttrice circa l'esistenza di danni derivanti dall'allagamento; 3) le parti hanno espressamente concordato che la transazione tombale si estendesse anche a tali danni, salva l'ipotesi di non vigenza della polizza assicurativa; 4) le parti hanno espressamente concordato che - in caso di vigenza della polizza assicurativa - l'esito della richiesta di indennizzo inoltrata all'assicurazione per i danni derivanti dall'allagamento sarebbe stato irrilevante ai fini della transazione tombale; 5) la ### s.r.l. si è obbligato a trasferire i propri diritti alla ### e alla società Il giorno e la notte nei confronti della ### nel caso in cui - nella vigenza della polizza - l'assicuratore rifiutasse il risarcimento e la conduttrice/subconduttrice intendessero agire in giudizio per ottenerlo; 6) a fronte della rinuncia tombale a qualsivoglia pretesa la ### s.r.l. ha corrisposto alle appellanti l'importo di euro 50.000. 
E' quindi destituita di fondamento la prospettazione delle appellanti principali secondo cui l'accordo transattivo era riferito unicamente al rilascio dell'immobile e alla procedura di sfratto allora in corso, e l'omnicomprensività della somma percepita al momento della transazione - oltre che la sua espressa natura tombale - escludono che le appellanti principali possano vantare alcuna pretesa nei confronti della ### s.r.l. ### condizione per la validità della rinuncia a qualsiasi pretesa, comprensiva del risarcimento danni derivanti dall'allagamento (sia in termini di danno emergente che eventualmente di lucro cessante) è rappresentata dalla validità della polizza assicurativa, che non è posta in discussione da nessuna delle parti in causa: le stesse società conduttrice e subconduttrice hanno evidenziato che il rifiuto dell'assicuratrice di indennizzare i danni è dipeso unicamente dalla relazione del perito di parte che ha imputato i danni ad un rigurgito della fogna, presupponendo così la validità della polizza. 
La transazione sottoscritta dalle parti prevede quindi che l'efficacia tombale della transazione sia “svincolata” dall'ipotesi di esito negativo della richiesta di risarcimento dei danni (di qualsiasi natura - dunque diretti e indiretti) da parte della ### e conseguentemente la ### s.r.l. non può essere chiamata a risarcire i danni verificatisi prima della transazione e da essa espressamente contemplati. 
La domanda della ### e ### e ### nei confronti della ### S.r.l. 
è dunque da respingersi integralmente, non essendo state promosse dalle stesse domande diverse da quella di risarcimento danni, in relazione agli ulteriori obblighi assunti con la transazione. 
La sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata, sia quanto al merito, che quanto alle spese di lite, da porsi a carico delle soccombenti sia per il primo che per il secondo grado. 
Le spese si liquidano quindi come da dispositivo, tenuto conto dei parametri ex DM 5/2014 e successive modifiche e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Rimangono invece compensate le spese tra la ### e la ### s.r.l., tenuto conto del comportamento dell'assicuratrice il cui rifiuto di elargire un qualsivoglia indennizzo (alle ricorrenti direttamente o per il tramite della porto ### è risultato ingiustificato sulla base degli accertamenti comunque svolti in sede ###primo grado, e considerata l'operatività della polizza.  ### riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda formulata da #### & C., #### E ### S.R.L. nei confronti di ### con ricorso dinanzi al Tribunale di Pescara; ### & C., #### E ### S.R.L., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti di ### nella misura di euro 4.217,00 per il primo grado, ed euro 4.997,00 per il grado di appello. 
Compensa le spese tra ### S.R.L. ed ### Così deciso in L'### nella camera di consiglio del 12/09/2024 ### rel.  ### 

causa n. 538/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizio Riga, Vitello Emanuela

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8921/2024 del 23-12-2024

... ora sono in pensione. La mia sede è stata sempre al porto di Napoli. Conobbi circa 20-25 anni fa il ricorrente quale amico del ### Spesso incontravo il ### ed il ### sempre insieme, intorno circa le 9,30-10 presso il chiosco-bar che si trova innanzi al varco portuale ### dove tutti noi colleghi andavamo a prendere il caffè. Vedevo che i due erano a bordo di un furgone, mi pare ### bianco che non parcheggiavano sorbendo il caffè per pochi minuti scambiando qualche chiacchiera per cui seppi che nel periodo da gennaio a luglio 2021 costoro hanno lavorato ritirando olii usati alimentari, quali dipendenti di una ditta di cui non ricordo il nome. A volte ho visto, trovandomi io presso il minimarket sito di fronte al varco ### tra le ore 12-13 per fare una colazione, che il ### ed il ricorrente li vedevo ritirare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 olii dal minimarket ### sito nel parco gallia; li vedevo usare un tubo che aveva una cannula metallica finale che si introduceva dentro i bidoni di olio. Ricordo bene il periodo che ho sopra indicato in quanto è coinciso con il fatto che io svolgevo verifiche merci presso la temporanea custodia con ### dentro il porto e non fossi, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro ### persona della dott.ssa ### in esito alla udienza del 19.12.24 come sostituita dalle note di cui all'art. 127 ter cpc ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 17621/2022 R.G.lav.  ### nato a Napoli il 20 ottobre 1968, rapp.to e difeso dall'Avv.  ### elettivamente domiciliat ###atti RICORRENTE E ### s.r.l., in persona del legale rapp.te rapp.to e difeso dagli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliat ###atti RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato il ###, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di essere stato dipendente della società ### s.r.l. dal 14 gennaio 2021 al 21 luglio 2021, evidenziando che il rapporto di lavoro era stato formalizzato soltanto fino al 14.07.2021 con contratto a tempo determinato, inquadrato con la qualifica di viaggiatore piazzista part time. 
In particolare, il ricorrente affermava che dal 14 gennaio 2021 al 14 luglio 2021 aveva ricevuto esclusivamente le somme di cui alle buste paga che allegava, con ivi riportato il numero di ore di lavoro retribuito: 22,84 nel mese di gennaio 2021, 38,84 nel mese di febbraio 2021, 44,84 nel mese di marzo 2021, 40,95 nel mese di aprile 2021, 40,84 nel mese di maggio 2021 e 40,84 nel mese di giugno 2021; che nessuna retribuzione aveva ricevuto invece nel mese di luglio 2021. 
Precisava che dal 14 al 21 luglio 2021 aveva continuato a lavorare con le identiche modalità di cui al periodo di inquadramento senza ricevere alcuna retribuzione, né inquadramento; che sin dal giorno dell'assunzione fino alla cessazione del rapporto aveva osservato quotidianamente un orario di lavoro ben più ampio rispetto a quello contrattualmente previsto, ovvero, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 23,00 senza alcuna interruzione, se non qualche minuto per una fugace pausa pranzo; che era adibito alla guida dell'automezzo aziendale, alternandosi con un collega, tale ### ma era altresì tenuto al quotidiano svolgimento di attività certificata e formale, vale a dire lo smaltimento dell'olio esausto presso tutti i plessi/ristoratori indicati siti in #### e basso ### che durante l'intero periodo di lavoro non aveva goduto di nessun giorno di ferie, non ricevendo alcunché a titolo di lavoro straordinario svolto né la retribuzione con riferimento al mese di luglio 2021; che nulla aveva ricevuto a titolo di trattamento di fine rapporto, né di emolumenti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro (ratei di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 mensilità aggiuntivi, indennità per ferie, permessi e rol non goduti.). 
Assumendo la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la resistente e lamentando di avere percepito retribuzione di importo non adeguato alla quantità e qualità del lavoro prestato, chiedeva: “Accertare e dichiarare con riferimento all'intero periodo di lavoro tra le parti, vale a dire dal 14/01/2021 al 21/07/2021 la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso e lo svolgimento del lavoro durante gli orari indicati in parte espositiva ed il conseguente diritto del lavoratore al pagamento delle differenze retributive spettanti tenuto conto della quantità del lavoro svolto in relazione alle retribuzioni mensilmente percepite; b) Per l'effetto condannare la convenuta al pagamento, a titolo di differenze retributive maturate per i titoli e le causali di cui al presente atto, dell'importo di euro 20.739,40 ovvero della diversa somma, maggiore o minore, calcolata, anche previa nomina di ### che l'adito Giudice vorrà ritenere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.   c) In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento in favore del lavoratore, della retribuzione relativa al mese di luglio 2021 e delle spettanze di fine rapporto nell'importo quantificato nei conteggi formanti parte integrante del presente ricorso, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, calcolata, anche previa nomina di ### che l'adito Giudice vorrà ritenere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo; d) Con vittoria di spese, diritti e onorari, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario”. 
Ritualmente costituitasi la società convenuta, eccepiva l'inammissibilità, l'improcedibilità e infondatezza del ricorso in fatto e in diritto. 
In particolare rimarcava l'infondatezza di quanto sostenuto da parte ricorrente in merito al turno di lavoro di 14 ore svolto quotidianamente senza alcuna interruzione (9.00/23.00); osservava che le attività di prelievo, talvolta di appena pochi chili (###g/###g), non erano affatto quotidiane, così come il conferimento presso il centro di raccolta sito in ### che non vi era attività lavorativa di carico/scarico anche per più giorni consecutivi, bensì solo una volta nel corso dell'intera giornata; contestava infine i conteggi elaborati e prodotti dal ricorrente, in quanto redatti sulla base di una errata applicazione del ccnl; confermava, invece, quanto asserito da parte ricorrente in merito alla sola mancata percezione della retribuzione del mese luglio e alla chiusura del rapporto per un complessivo importo netto di €.684,56, non corrisposto per mancanza di interlocuzione con il ricorrente stesso. 
Ciò posto concludeva chiedendo “che l'###mo Giudice Unico del ### adito voglia rigettare il ricorso, improcedibile, inammissibile ed infondato in ogni sua parte, alla stregua delle deduzioni ed eccezioni esposte; con vittoria delle competenze di giudizio”. 
Tentata inutilmente la conciliazione della lite, ammessa ed espletata la prova testimoniale, autorizzate le parti al deposito di note conclusionali, la causa è stata quindi rinviata alla decorsa udienza come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. e decisa come da sentenza di cui è stata disposta la comunicazione. 
La domanda è in parte fondata. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico. 
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. 
Ciò premesso in linea generale, in relazione alla fattispecie di cui è causa, va osservato che - pacifica la durata dei rapporti di lavoro subordinato ma non gli orari e l'inquadramento - le allegazioni attoree in ordine allo svolgimento da parte sua di lavoro straordinario per tutto il rapporto hanno trovato parziale anche se consistente riscontro nelle deposizioni testimoniali rese in udienza . 
Il ricorrente, sentito in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato: Lavoravo dalle 9,00 alle 23,00 con un pausa di circa un quarto d'ora una volta al giorno per mangiare qualcosa, dal lunedi al venerdi. Sarei disposto ad una transazione della causa nei limiti di una offerta che ritenessi congrua. Ad esempio potrei ritenere di transigere per un importo netto pari a euro 5.000,00 oltre concorso nelle spese . 
I testi escussi, entrambi indotti dal ricorrente ( parte convenuta non ha indicato propri testi, chiedendo di essere solo ammessa alla prova contraria rispetto a quella richiesta dal ricorrente), hanno riferito quanto segue.  ### “Conobbi il ricorrente perché ero fidanzato con sua sorella. Dal gennaio al luglio 2021 sono stato dipendente della ### che si occupa del recupero olio esausti e del relativo trasporto; io conducevo il furgone aziendale alternandomi con il ricorrente con cui lavoravo sempre insieme osservando gli stessi orari. Ci trovavamo a ### per prelevare il furgone aziendale alle 9,00 ed a volte anche alle 8,30 in dipendenza dal giro da effettuare; facevamo il giro di varie aziende sul territorio sia campano che pugliese per ritirare gli olii; il minimo del periodo lavoravamo di rientro erano almeno le 21,00; ciò accadeva circa una o due volte la settimana per il resto, invece, terminavamo per le 23-23,30 circa. Entro 48 ore circa dal ritiro gli olii dovevano essere sversati presso la ### di ### dove andavamo pertanto ogni due o tre giorni; mangiavamo entrambi un panino dentro il furgone per circa massimo 10 minuti; mangiavamo per la cena direttamente a casa. Non mi ero mai perso di vista con il ricorrente nel corso negli anni essendo noi amici. Venimmo assunti insieme dalla ### con uguali contratti a termine, mi pare di 3 mesi rinnovati. Il 14 luglio scadeva l'ultimo contratto ma abbiamo continuato a lavorare fino al 21. Il titolare aziendale con cui interloquivamo era tale ### che aveva promesso a me ed al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 ricorrente che avrebbe aumentato la paga; invece, avevamo continuato entrambi a percepire 300-350 euro mensili, con bonifici e buste paga in cui figurava un orario di circa due o tre ore al giorno. A luglio non venimmo pagati e fu questa la “risposta” del titolare alla nostra richiesta di aumento paga, ribadita nel giugno 2021. ### ci forniva di formulari cartacei già vidimati dalla camera di commercio; per ogni ritiro si compilava con carta decalco 4 copie in tutto; si trattava dei firr in cui bisognava indicare il quantitativo di olio ritirato che si ricavava dalla indicazione del quantitativo degli olii, il nome dell'azienda detentore e produttore del rifiuto (aziende di ristorazione); il nome della ditta trasportante e della ditta che riceveva il rifiuto. Riempivamo insieme detti formulari io ed il ricorrente preparando le voci quasi sempre uguali; si doveva indicare inoltre l'orario esatto del ritiro del rifiuto. Occorreva poi che il ristoratore sui firr apponesse firma e timbro. Non siamo mai stati pagati per lo straordinario svolto. Il lavoro svolto dal 14 al 21 luglio 2021 si è svolto per gli stessi orari e giorni di quelli precedenti. Era stato lo stesso ### a chiederci “di dargli una mano dopo il 14 luglio”, poi non rinnovò i contratti e ci dimettemmo. Io ed il ricorrente ci dimettemmo oralmente il giorno 21 a fine giornata lavorativa, rientrando la sera in sede e consegnando le chiavi del camion. 
Ho avanzato anch'io contro la convenuta con riferimento al medesimo lasso di tempo per differenze retributive. Ho fondato successivamente una impresa individuale per il ritiro di olii esausti, la ### di ### in forma di ditta individuale la cui sede legale, per indicazione del commercialista, coincide con il mio indirizzo di residenza. Avevo la residenza in ### fino a circa il 2021; volendo fondare questa ditta dovevo avere la residenza a Napoli ma mia madre e mia sorella non hanno voluto che il loro indirizzo figurasse quale sede della ditta per cui chiesi al ricorrente il favore di indicare il suo indirizzo quale fosse il mio e non abbiamo mai convissuto perché io sono andato a vivere a ### presso la mia compagna; in realtà il ricorrente sa solo che io gli ho chiesto il suo indirizzo come mio indirizzo di residenza ma non sa che questo è anche sede della mia ditta. Più o meno ritiravamo in un mese circa 40-50 quintali di olio. ADR l'avv ### ci recavamo mediamente in una giornata lavorativa tipo a ritirare olii presso un numero di ristoratori che andava da un minimo di 7 ad un massimo di 12-13; quasi tutti i giorni visitavamo anche province della ### diverse da quelle di Napoli ed in ### ci recavamo circa una o due volte al mese”.  ###: “Conosco il teste che mi ha preceduto da circa 40 anni e siamo amici in quanto egli ha svolto l'attività di ausiliario di spedizioniere doganale ed io sono stato fino a 15 giorni fa funzionario di dogana; ora sono in pensione. La mia sede è stata sempre al porto di Napoli. Conobbi circa 20-25 anni fa il ricorrente quale amico del ### Spesso incontravo il ### ed il ### sempre insieme, intorno circa le 9,30-10 presso il chiosco-bar che si trova innanzi al varco portuale ### dove tutti noi colleghi andavamo a prendere il caffè. Vedevo che i due erano a bordo di un furgone, mi pare ### bianco che non parcheggiavano sorbendo il caffè per pochi minuti scambiando qualche chiacchiera per cui seppi che nel periodo da gennaio a luglio 2021 costoro hanno lavorato ritirando olii usati alimentari, quali dipendenti di una ditta di cui non ricordo il nome. A volte ho visto, trovandomi io presso il minimarket sito di fronte al varco ### tra le ore 12-13 per fare una colazione, che il ### ed il ricorrente li vedevo ritirare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 olii dal minimarket ### sito nel parco gallia; li vedevo usare un tubo che aveva una cannula metallica finale che si introduceva dentro i bidoni di olio. Ricordo bene il periodo che ho sopra indicato in quanto è coinciso con il fatto che io svolgevo verifiche merci presso la temporanea custodia con ### dentro il porto e non fossi, invece, presso la stazione marittima da luglio a settembre in coincidenza degli arrivi di navi da crociera a controllare i viaggiatori. ### a mia domanda, mi disse che girava per i ritiri di olii per la regione ### mi venne detto che anche il ### svolgeva le stesse attività. I due erano spesso insieme per come mi capitò di vedere anche qualche volta in occasione non lavorativa mia; in particolare, due o tre volte alla settimana accompagnavo mio figlio universitario a ### a via ### presso il pub “Quo vadis” intorno alle 22/22.30 e vedevo il ### insieme con il ricorrente passare all'interno del pub che era piuttosto piccolo; chiesi al ### pertanto, cosa facesse e lui mi riferii che ritirava olio esausto. Tutte le volte in cui andavo al pub con mio figlio vedevo il ricorrente ed il ### sul posto sempre nella fascia oraria incluso tra le 21.30 - 22.30 circa. 
Mi correggo, fattomi notare dalla SV, la inverosimiglianza della circostanza secondo cui tutte le volte in cui mi recavo presso il pub, che comunque potevano essere anche più di tre alla settimana in cui io vedessi il ### ed il ricorrente, preciso che io li vedevo un paio di volte la settimana. Tutto ciò tra gennaio e luglio 2021; successivamente ho continuato a recarmi presso il pub con mio figlio ma dopo il mese di luglio 2021 non ho più visto il ricorrente sul posto. Non vidi presso il pub come avveniva l'operazione del ritiro dell'olio. Per quanto so il ### si occupa sempre di ritirare olii alimentari usati, mentre, il ### mi pare sia disoccupato. In realtà è una notizia di cui non sono certo e che posso avere appreso dal ### in quanto sono più amico suo e le volte che ho visto il ricorrente è accaduto sempre quando era insieme al ### Ho visto il ### ritirare olii solo fino a luglio 2021; dopo di allora mi pare che il ### viva attualmente con la sua compagna a ### o a ### Dopo il luglio 2021 ho incontrato il ### in zona via marina o al chiosco e non era intento al ritiro olii ed era da solo”. 
Orbene, va premesso che è pacifico tra le parti e documentato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente alle dipendenze della convenuta per il periodo dal 14 gennaio 2021 al 14 luglio 2021, stante il relativo contratto di lavoro a tempo determinato, con la qualifica di viaggiatore piazzista part time (v. estratto contributivo ### e buste paga nella produzione del ricorrente). 
Inoltre, alla luce delle deposizioni di cui si è detto, di cui va rilevata la complessiva attendibilità, sia dal punto di vista intrinseco - per coerenza, e chiarezza - sia da quello estrinseco, può dirsi dimostrato in primo luogo l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente anche nella settimana dal 14.7.21 al 21.7.21; sul punto soccorre la deposizione del teste ### che ha condiviso con lui l'orario di lavoro, e i formulari di lavoro prodotti dallo stesso ricorrente che recano la indicata data. 
E' inoltre emerso lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività lavorativa dedotta in ricorso di prelievo di olio esausto da ristoratori situati in più province della ### e per un paio di volte al mese anche della ### con sversamento in discarica entro 48 ore dal prelievo, riconducibili alla declaratoria dell'operatore di vendita di 2 categoria - nella quale rientra l'impiegato d'ordine, comunque Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna - oggetto di riconoscimento datoriale (v. buste paga). 
Una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. 
In difetto di prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva deve dunque riconoscersi al ricorrente, a titolo di differenze sul trattamento ordinario, la somma di euro 8.481,86 (comprensiva, evidentemente, dell'importo dovuto per il mese di luglio 2021, che la stessa resistente ha ammesso di non avere corrisposto). 
Quanto all'orario di lavoro - in assenza in atti del contratto part time stipulato da ricorrente con la convenuta - occorre ricostruire induttivamente l'orario di lavoro ordinario, neppure affermato nel ricorso; dall'estratto contributivo emerge una media di ore di lavoro di 10 alla settimana, smentita dallo stesso contenuto delle buste paga in atti, da cui si rileva che per la più parte dei mesi del rapporto lavorativo il ricorrente ha lavorato per una media di circa 40 ore settimanali, in relazione alla quale è stato retribuito. 
Tanto premesso, occorre verificare se dalla documentazione in atti e dalle deposizioni testimoniali, si possa affermare come provato un orario lavorativo straordinario che vada oltre le 40 ore settimanali, posto che è stato dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente a decorrere dalle 09 : 00 del mattino per 5 giorni alla settimana. 
I formulari in atti non soccorrono sul punto in quanto solo pochi e saltuariamente recano orari di lavoro che vadano oltre ore pomeridiane Con riferimento al lavoro discontinuo, come quello svolto dal ricorrente, occorre rammentare che, per costante orientamento della Cassazione: “###ipotesi di lavoro discontinuo - come quello di autista adibito a trasporto merci - caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico - fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato -occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività -, oppure l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso (sentenza n. 7577del 20/04/2004; “Nel lavoro discontinuo intervallato da attese non lavorate che comportano la libertà per il lavoratore di disporre delle frazioni di tempo non soggette ad un obbligo specifico di facere, e che possono anche parificarsi al riposo costitutivo delle energie psicofisiche consumate nella prima parte del viaggio per il trasporto di cose o persone, affinchè possa parlarsi di prestazioni di ore straordinarie occorre che il prestatore subordinato, il quale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 abbia effettivamente lavorato oltre l'orario contrattuale (o legale) alleghi le modalità del servizio, i tempi ed i luoghi congiuntamente all'intimazione datoriale di aiutare nel carico e scarico, alla sistemazione delle merci….” (Cass. sez. lav.  2829/1990). “In materia di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di lavoro le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento del lavoro straordinario solo allorquando sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e tale limite sia superato, occorrendo all'uopo che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa in modo da consentire di tenere conto delle pause di inattività” ( Cass. 3/2/2000 n. 1202. 
Orbene, tanto premesso e alla luce del particolare rigore che esige la prova del lavoro straordinario in caso di prestazioni come quella che occupa, deve ritenersi che, dal complesso delle deposizioni assunte, si evince lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente fino alle ore 22,30 per una media di due volte la settimana; sul punto, la deposizione del secondo teste si salda con quella resa dal primo e consente di ritenere formata la prova sul punto limitatamente a tale collocazione oraria, inferiore rispetto a quella affermata in ricorso. 
È stato pertanto disposto da questo Giudice il rifacimento dei conteggi allegati al ricorso, secondo la seguente indicazione: rielaborazione “con riferimento alla voce relativa al lavoro straordinario limitatamente ad un complessivo orario lavorativo dalle 9.00 alle 22.30 con una pausa pranzo di mezz'ora per due volte alla settimana, nel complessivo periodo di cui al ricorso”. 
Il ricorrente ha invocato l'applicazione del contratto collettivo viaggiatori piazzisti, versato in giudizio, con inquadramento nel livello ###, in base ai periodi, per le mansioni svolte, e su di esso ha computato la somma di cui al conteggio e inserito nel ricorso . 
Si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi; questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro. 
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.  ### la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto. 
Tradizionalmente il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative. 
Sono state poi ritenute sintomatiche di una adesione di fatto del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria: il riconoscimento di benefici tipici di una determinata disciplina in materia di ferie e di mensilità supplementari; la richiesta di avviamento al lavoro nella parte contenente l'impegno dell'imprenditore di applicare ai lavoratori assunti il trattamento economico-normativo previsto dai vigenti contratti collettivi; l'inclusione, nel “disciplinare” relativo alla concessione di un autoservizio di trasporto extraurbano, della clausola di obbligo di osservanza Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 dei contratti collettivi del settore; la corresponsione dei minimi retributivi previsti dal ### Tenuto conto che grava sulla parte che invoca l'efficacia di un certo contratto collettivo provarne i presupposti di fatto come sopra descritti, deve ritenersi nel caso di specie che il contratto collettivo, di cui l'istante chiede l'applicazione, possa essere assunto quale fonte di disciplina giuridico economica del rapporto dedotto in giudizio, avendo il ricorrente provato che da parte della convenuta, pur non iscritta, vi è stata una adesione esplicita o quanto meno implicita alla disciplina ivi stabilita ( v. buste paga in atti e riferimenti ai concetti di “paga base” e livello contrattuale).  ### è il livello di inquadramento indicato in ricorso. 
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda, deve accertarsi che tra il ricorrente e la società resistente è intervenuto rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto in ricorso. 
In ordine alla quantificazione delle spettanze, devono condividersi i conteggi stilati a cura di parte ricorrente, per come riformulati in seguito al provvedimento reso da questo Giudice. 
Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, deve rilevarsi che la domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di lavoro straordinario svolto va dunque accolta solo in parte, nei limiti di un importo pari a euro 3.254,21, per come emerso in esito alla riformulazione dei conteggi secondo quanto indicato. 
Va inoltre respinta la domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di indennità sostitutiva di ferie, festività e ### in difetto di prova del fatto costitutivo della pretesa, ossia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nei giorni ad esse destinati. 
In difetto di prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il t.f.r., deve riconoscersi al lavoratore, per il titolo in oggetto, la somma di euro 1.082,90 . 
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma di euro 12.818,97, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo. 
Risultano pertanto dovuti gli importi indicati nei detti conteggi, a eccezione delle tre voci sopra indicate. 
Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ### e dalla maturazione delle poste creditorie, così come indicate nei conteggi di cui sopra, al saldo.  ### (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001) hanno risolto, nell'ambito della ### della ### un contrasto di giurisprudenza sulle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cod. proc. civ..  ### motivazione della decisione le ### hanno ricordato che gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'adempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore; la base di calcolo degli interessi non è così quella massima bensì quella gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione; ciò in quanto gli effetti della svalutazione si verificano progressivamente, onde il credito accessorio per interessi sorge con riferimento al capitale, che nel tempo si Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 incrementa nominalmente per effetto degli indici di svalutazione; questo criterio di calcolo realizza un rapporto effettivo di accessorietà fra capitale ed interessi, attenuando l'eccesso, non necessitato da alcuna norma, consistente nel calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria.  ### hanno rilevato che il meccanismo stabilito dal legislatore con l'art. 429 cod. proc. civ., che pone a carico del debitore gli interessi sulle somme via via rivalutate, ha anche lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dal rendersi moroso nella speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi. 
Va infine rilevato che la presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali. 
Infatti, una pacifica giurisprudenza afferma, per le prime, che tali ritenute vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziali che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire; per le seconde che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza e che, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). 
La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati ai sensi dell'art. 429 cpc, in ragione del meccanismo descritto, vanno determinati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive (Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842). 
Il principio della soccombenza governa le spese liquidate come da dispositivo, con gli oneri accessori che conseguono in via generale al pagamento degli onorari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adìta, dell'attività svolta innanzi al giudice; l'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. 
Alla dichiarazione di resa anticipazione segue, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese in favore del procuratore di parte ricorrente.   P.Q.M.  La dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma di euro 12.818,97, di cui euro 1.082,90 a titolo di t.f.r., oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo; condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, della metà delle spese di lite, metà che liquida in euro 2.450,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. ### dichiaratasi anticipataria; dichiara compensata tra le parti la restante metà delle dette spese. 
Si comunichi. 
Napoli, 23.12.24 Il giudice del lavoro Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024 Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/12/2024

causa n. 17621/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Tomassi Elisa

M
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Tribunale di Vallo della Lucania, Sentenza n. 920/2023 del 07-11-2023

... conduttrice la somma di euro 33.109,20, a titolo di indennità di avviamento commerciale, come da verbale di sfratto versato in atti. Sentenza n. 920/2023 pubbl. il ### RG n. 1606/2018 Repert. n. 801/2023 del 07/11/2023 Pertanto, il locatore preci sava di co ntenere la propria domanda alla richiesta di risarcimento danni per ritardato rilascio fino alla data effettiva dello stesso. All'udienza del 7/11/2023, a segu ito di disc ussione orale, le parti si riportavano ai propri scritti e verb ali di cau sa e veniva resa se ntenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Preliminarmente, va dato atto della cessazione della materia del contendere circa la doman da di rila scio dell'immobile locato, avvenu to in data ###, come da verbale versato in atti. Tutte le eccezioni e deduzioni avanzate dall'intimata r estano, pertanto, assorbite, anche al la luce della compiuta disamina delle stesse nell'ambito dell'ordinanza resa dal G.I. in data ###, che qui integralmente si richiama. È ap pena il caso di prec isare, tr a l'altro, che non meri tano di essere scrutinate le eccezioni circa la regol are corresponsione del canone d i locazione nel corso del rap porto, no n riguardando, il pr esente giu dizio, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA Unica Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1606/2018 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato presso il predetto difensore ATTORE contro ### & C.  (###), con il patrocin io dell'a vv. ### elettivamente domiciliato presso il predetto difensore ### Oggetto: Intimazione di licenza o di sfrat to per fi nita locazione (uso diverso) ### parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 7/11/2023. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto d i citazione ritualmente notificato in da ta 13/6/2018, ### intimava alla società ### di ### & Co., ai sensi dell'art. 657 c.p.c., sfratto per finita locazione, deducendo: di aver concesso in locazione, per uso commerciale, con contratto dell'1/6/2006, regolarmente registrato in data ###, presso l'ufficio ter ritoriale di ### dell'### delle ### un proprio immobile alla società “### n. 920/2023 pubbl. il ###
RG n. 1606/2018
Repert. n. 801/2023 del 07/11/2023 gelateria by sisters di ### & C.”; di aver comunicato ad essa società, con lettera rac comandata d ell'11/4/2017, recap itata il 13 /4/2017, disdetta per finita locazione per la data del 31/5/2018; di non aver ottenuto, alla scadenza della locazione, il rilascio dell'immobile. Su tali presupposti, concludeva l'intimante perché il Tribunale convalidasse l'intima to sfratto per finita locazione e condannasse l'intimata al risarcimento dei danni per ritardo nel rilascio. 
Regolarmente evocata in giudizio, la so cietà convenuta si oppo neva alla convalida, de ducendo: l'improcedibilità del la domanda per mancato esperimento del procedimento di medi azione obbli gatoria; il difetto di notifica dell'intimato s fratto a persona giuridica diversa da que lla effettivamente titolare del contratto di locazione sotteso allo sf ratto; il disconoscimento della copia della lettera di di sdetta versata in atti dall'attore; la mancata offerta dell'indennità di avviamento; la carenza di legittimazione attiva dell'intimante, in quanto non sarebbe stato provato il titolo di propri età dell' immobile locato; la circostanz a di aver sempre corrisposto il canone di locazion e pattuit o. Su tali basi, co nclude va la società intimata, perché il Tribunale volesse rigettare la domanda, vinte le spese. 
Con or dinanza del 24/10/2018, il Giudice, ritenuti sussistenti i relativi presupposti, ordinava alla intimata i l rilascio del l'immobile disponeva il mutamento del rito, co ncedendo al le parti termine per l'introduzione di procedimento di mediazione, nonché per il deposito delle memorie integrative. 
Soddisfatta la condizione di proce dibilità, la causa veniva istrui ta documentalmente e con l'escussione dei testi di parte intimante ammessi. 
Nelle more del giudizio, in forza dell'ordinanza di rilascio del 24/10/2018, veniva eseguito coattivamente lo sfratto e l'immobile veniva riconsegnato al locatore in data ###; cont estualmente al rilascio, in presenza dell'### giudiziario, il locatore versava alla società conduttrice la somma di euro 33.109,20, a titolo di indennità di avviamento commerciale, come da verbale di sfratto versato in atti. 
Sentenza n. 920/2023 pubbl. il ###
RG n. 1606/2018
Repert. n. 801/2023 del 07/11/2023
Pertanto, il locatore preci sava di co ntenere la propria domanda alla richiesta di risarcimento danni per ritardato rilascio fino alla data effettiva dello stesso. 
All'udienza del 7/11/2023, a segu ito di disc ussione orale, le parti si riportavano ai propri scritti e verb ali di cau sa e veniva resa se ntenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. 
Preliminarmente, va dato atto della cessazione della materia del contendere circa la doman da di rila scio dell'immobile locato, avvenu to in data ###, come da verbale versato in atti. Tutte le eccezioni e deduzioni avanzate dall'intimata r estano, pertanto, assorbite, anche al la luce della compiuta disamina delle stesse nell'ambito dell'ordinanza resa dal G.I. in data ###, che qui integralmente si richiama. 
È ap pena il caso di prec isare, tr a l'altro, che non meri tano di essere scrutinate le eccezioni circa la regol are corresponsione del canone d i locazione nel corso del rap porto, no n riguardando, il pr esente giu dizio, un'ipotesi di sfratto per mor osità, ma la differente ipotesi d i sfratto p er finita locazione, i cui presupposti risiedono unicam ente n ello spirare del termine finale negozialmente pattuito e nel mancato spontaneo rilascio da parte del condutto re a segu ito di regolare comunicazione da parte del locatore. 
Allo stesso modo, del tutto priva di fondamento risulta essere l'eccezione di carenza di legittimazione in capo all'intimante per non avere egli provato il titolo di proprietà che lo legherebbe al locale oggetto di causa. Ed infatti, il titolo che legittima il procedi mento locatizio risiede unicamente nel contratto di locazione validamente stipulato e regolarmente sottoscritto, a nulla rilevando, per converso, gli eventuali titoli di proprietà dell'immobile concesso in locazione, come costantemente ed univocamente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. 
Residua, dunque, la doma nda di risarcimento del danno av anzata dall'intimante nei propri scritti, per avere l'intimata liberato l'immobile per cui è causa a dist anza di un anno rispet to al termine pattuito i n sede contrattuale, nel cui ambito era stabil ito, conformemente a quanto Sentenza n. 920/2023 pubbl. il ###
RG n. 1606/2018
Repert. n. 801/2023 del 07/11/2023 normativamente previsto, che la locazione avesse una durata di sei anni, con automatico rinnovo per ulteriori sei anni. 
Preliminarmente, è opportuno evidenziare, in punto di diritto che, in tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio di immobile locato, il maggior danno, di cui all'art. 1591 c.c., deve essere provato in concreto dal locator e secondo le regole ordinari e, e, quindi, anche m ediante presunzioni, tenendo presente che la carenza di specifiche proposte di locazione relative all'immobile è obiettivamente giustificabile proprio alla luce della pers istente occu pazione del bene da parte del condut tore successivamente alla scadenza del rapporto ( cfr. ex mult is, Cass. 1372/2012). 
Pertanto, per la configurabi lità del maggi or danno da ritardo nella restituzione del bene locato, ex art. 1 591, deb bono essere prova te la situazione di mora del condutt ore, il m aggior danno su bito dal lo catore (prova che deve esse re fornita s econdo le regol e ordinarie e, qu indi, allegando e documentando più vantaggiose proposte di locazione o concrete possibilità di vendita dell'immobile occupato o anche mediante presunzioni) e dev e essere di mostrata l'esist enza del nesso di causalità tra i l ritardo nella riconsegna e la perdita della proposta vantag giosa (cfr. ex mult is Cass. n. 22352/2014). 
Si è comunque osservato che, nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, disciplinate dagli artt. 27 e 34, l. n. 392/1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 68, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, alla sca denza del contrat to, rifiuti la restituz ione dell'imm obile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è esonerato solo dal risarcim ento del mag gior danno ex art. 1591 c.c. , restando comunque obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, salvo che offra al locatore, con le modalità dell'offerta reale formale ex artt. 1216 , comma 2 , e 1209 c.c., la riconse gna del bene condizionandola al pagamento dell'indennità di avviamen to medesima, atteso il forte le game strum entale che lega le due prestazioni (C ass.  890/2016). 
Sentenza n. 920/2023 pubbl. il ###
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Repert. n. 801/2023 del 07/11/2023
Ed ancora, sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare che "il credito per l'indennità di avviamento diviene esigibile solo nel momento in cui avviene il ril ascio dell'immobile" (c osì già Cass. Sez . III, se nt. 22 ottobre 1994, n. 871 3), conclusione che la succes siva giurisprudenza d i legittimità ha ribadito sul r ilievo che " le obbli gazioni di pagamento dell'indennità e di rilascio dell'immob ile so no in rapporto di reciproca dipendenza, per modo che ciascuna delle prestazioni diviene inesigibile in difetto di contemporaneo adempimento (o offerta di adempimento) dell'altra" (Cass. Sez. III, sent. 10 febbraio 2003, n. 1930, ma cfr. anche Cass. Un., sent. 15 novembre 2000, n. 1177, Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2014, n. 4443). 
Se cos ì è, dunque, è necessa rio e sufficiente, perc hé i l locatore sia legittimato alla richiesta del maggior danno - salvo quanto evidenziato in punto di onere probatorio -, che egli abbia, nelle forme di cui all'art. 1209 e 1216 c.c., offerto l'indennità di avviamento al conduttore. 
Ebbene, tale condizione è stata certamente soddisfatta, come si evince dalla seconda lettera raccom andata in atti, del 24/ 5/2018, nel cui amb ito testualmente il locatore evidenzi ava: “Le prec iso che, contestualment e al rilascio, Le sarà corrisposta la perdita dell'avviamento commerciale, nella misura prevista dalle leggi vigenti”. 
Al riguardo, non sembra inutile rammentare come il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, e x art. 1591 c.c., sia la mancata restit uzione dell'immobile da parte del locatario e l a sua conseguente occ upazione dell'immobile "sine titulo", da i ntendersi come un danno unico, sebbene rilevante sotto due prospettive: del locatore che non ottiene la restituzione e dell'ex conduttore che detiene l'immobile (Cass. Sez. III, sent. 10 maggio 2013, n. 11118) e ciò, n ella sp ecie, in conseguenza dell'esistenz a di una valida offerta reale. 
Può, dunque, essere vagliata la domand a risarcitoria avanzat a dall'intimante. 
Nel caso di specie, la prova del danno subito è stata compiutamente fornita dall'intimante, che ha dimostrato, tramite l'escussione dei testi indicati, di Sentenza n. 920/2023 pubbl. il ###
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Repert. n. 801/2023 del 07/11/2023 aver effetti vamente subito un preg iudizio patrimoniale essenzialmente dovuto alla perdita di occasioni di maggior guadagno per non aver potuto locare l'immobile ogget to del presente giudi zio ad un prezzo maggiore rispetto a quello corrisposto dalla società intimata. 
Più nel de ttaglio, part icolare rilevanza rivestono le dichiarazioni rese da ### il quale ha precisato di essere stato interessato ai locali di causa nel periodo ricompreso tra il ma rzo e l'a prile del 2018 ed aveva proposto a ### la somma di € 32.000,00 per i primi 5 anni ed € 37.000,00 per i successivi 7, dichiarando, poi, di aver perso interesse per il trascorrere del tempo. 
Ebbene, proprio alla luce di quanto innanzi esposto, pare a ssolutamente congruo riconoscere all'intimante la somma richiesta di € 9.920,00, pari al minor importo percepito quale canone di locazione dall'ex conduttric e nel periodo tra la scadenza contrattuale della locazione (31/5/2018) e quella di riconsegna del bene (31/5/2019) rispetto a quanto avrebbe potuto percepire se avesse potuto accettare la proposta del ### della cui attendibilità non v'è motivo alcuno di dubitare. 
Va, dunque, accolta la domanda di risarcimento del danno e, per l'effetto, condannata l'intimata al risarcimento del danno, quantificabile, secondo il parametro del mancato guadagno che l'intimante avrebbe percepito laddove fosse stato in condizioni di accettare la più remunerativa proposta avanzata (e puntualmente provata) dal teste ### in € 9.920,00. 
Le spes e, liquidate come in dispositivo, seguono la soccomb enza e sono quantificate in base ai parametri m edi dello scaglione di valo re di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 /2014, co me modificato dal D. M.  147/2022. Si precisa che P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pron unciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide: - Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di rilascio. 
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Repert. n. 801/2023 del 07/11/2023 - Accoglie la domanda di r isarcimen to del danno avanzata d a parte intimante e, per l'effetto, condanna ### di ### & Co. a corrispondere in favore di ### la somma di € 9.920,00.  - ### ria ### di ### & Co. a corrispondere, in favore di ### le spes e di lite, che si liquidano in € 176,17, per esbo rsi ed € 5.077,00, per compe nsi d'avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell 'avv. ### per dichi arazione di antistatarietà. 
Vallo della ### 7/11/2023 ### n. 920/2023 pubbl. il ###
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causa n. 1606/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Annunziata Alessia

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