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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4205/2023 del 10-02-2023

... grado in ordine alla condanna dell'### a riliquidare l'indennità di disoccupazione secondo il salario medio convenzionale. La sentenza impugnata sarebbe errata anche perché non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che l'### non ha provato in alcun modo, mediante la produzione dei documenti indispensabili, la determinazione dell'indennità di disoccupazione agricola sulla base della retribuzione contrattuale. 1.2.- Con la seconda censura, la ricorrente allega, in primo luogo, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 434 cod. proc. civ., «in combinato» con gli artt. 82-83, 163, n. 6, e 182 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., «in combinato» con gli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. La ricorrente prospetta, in secondo luogo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., «in combinato» con gli artt. 83, 165, 166, 180, 182 e 183 cod. proc. civ., per omessa pronuncia circa l'eccezione preliminare di difetto di procura, in relazione all'art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. ### dell'### sarebbe inammissibile per difetto di procura, in quanto la procura alle liti per notar P. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 24560-2017 proposto da: D'### rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati ### E ### - ricorrente - contro ### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati #### E ### con domicilio eletto in #### 29, presso l'Avvocatura centrale dell'### - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 1677 del 2017 della CORTE D'###, pronunciata il 26 maggio 2017 e pubblicata il 30 maggio 2017 (R.G.N. 362/2015). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal #### 1.- La signora ### D'### ha chiesto al Tribunale di Brindisi di riliquidare l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013, sulla base della retribuzione media convenzionale dei lavoratori agricoli della provincia di ### (### 63,84). Ad avviso della ricorrente, l'### avrebbe errato nel computare l'importo della prestazione sulla base dei salari contrattuali. 
Il Tribunale ha accolto la domanda, con sentenza n. 1782 del 9 ottobre 2014, che ha ritenuto ancora vigente la disciplina dettata dall'art. 7, quinto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, 638.  2.- Con sentenza pubblicata il 30 maggio 2017 con il numero 1677 del 2017, la Corte d'appello di Lecce ha accolto il gravame proposto dall'### e, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda della D'### con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 
La Corte territoriale, dopo aver disatteso l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, ha scrutinato il merito delle doglianze, procedendo alla ricognizione del complesso quadro normativo.  2.1.- Le prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato erano originariamente commisurate a retribuzioni convenzionali, calcolate annualmente con decreto del ### del lavoro e della previdenza sociale 2.2.- Il decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ha dato impulso al «graduale avvicinamento tra il sistema di calcolo utile per le prestazioni temporanee in favore degli avventizi e dei lavoratori a tempo indeterminato», stabilendo che, a regime, le prestazioni 2 _ fossero determinate sulla base delle retribuzioni stabilite nei contratti collettivi.  2.3.- A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'art. 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, ha ancorato la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi unificati, dovuti per tutte le categorie dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato, al salario contrattuale (art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389). 
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2006, l'art. 01, comma 5, del citato d.l. n. 2 del 2006 ha poi esteso l'applicazione del salario contrattuale al calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli agricoli a tempo determinato e assimilati.  2.4.- Con legge d'interpretazione autentica, l'art. 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha puntualizzato che ai piccoli coloni, ai coltivatori diretti, ai coloni e ai mezzadri, continua ad applicarsi il salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488: tali categorie, difatti, non percepiscono retribuzioni fissate sulla base di contratti collettivi. 
Da tale disciplina, tuttavia, non si può desumere la reviviscenza del criterio del salario medio convenzionale per gli operai agricoli a tempo determinato, in quanto il legislatore ha inteso circoscrivere a una determinata categoria di lavoratori la permanenza del criterio del salario medio convenzionale, senza menzionare gli operai agricoli a tempo determinato.  2.5.- Anche dall'art. 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, emerge che gli operai agricoli a tempo determinato sono oramai attratti nella sfera di operatività del d.l. n. 338 del 1989, con la conseguente applicazione del salario contrattuale.  3 Che l'art. 01, comma 5, del predetto d.l. n. 2 del 2006 non sia stato abrogato è dimostrato anche dall'art. 18, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.  2.6.- Il criterio del salario medio convenzionale, già gradualmente superato in virtù del regime transitorio delineato dal d.lgs. n. 146 del 1997, ha cessato di avere efficacia con il d.l. n. 2 del 2006, che ha prescritto di tener conto della retribuzione stabilita dai contratti, anche quando sia inferiore a quella convenzionale. 
A partire dal 2006, pertanto, gli operai agricoli a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato sono stati equiparati per quel che attiene alle modalità di quantificazione dell'indennità di disoccupazione, commisurata alla retribuzione spettante secondo i contratti collettivi di settore, nazionale o provinciale, fatte salve le condizioni più favorevoli sancite dal contratto individuale.  2.7.- La «notevole complessità» della questione e i contrasti emersi «nella giurisprudenza di merito locale» inducono a compensare per intero le spese del doppio grado.  3.- ### D'### impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Lecce, con ricorso notificato il 10 ottobre 2017 e affidato a tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art 380- bis.1. cod. proc.  4.- L'### resiste con controricorso, illustrato da memoria in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio.  5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc.  6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- La signora ### D'### articola tre motivi di ricorso per cassazione, che si possono così compendiare.  4 1.1.- Con il primo mezzo, la ricorrente denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 434 cod. proc. civ. «in combinato» con l'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., «in combinato» con gli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., e nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc.  La Corte territoriale avrebbe disatteso l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, senza motivare sul punto e senza considerare che è passata in giudicato la statuizione della sentenza di primo grado in ordine alla condanna dell'### a riliquidare l'indennità di disoccupazione secondo il salario medio convenzionale. 
La sentenza impugnata sarebbe errata anche perché non avrebbe adeguatamente valutato il fatto che l'### non ha provato in alcun modo, mediante la produzione dei documenti indispensabili, la determinazione dell'indennità di disoccupazione agricola sulla base della retribuzione contrattuale.  1.2.- Con la seconda censura, la ricorrente allega, in primo luogo, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 434 cod. proc. civ., «in combinato» con gli artt. 82-83, 163, n. 6, e 182 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., «in combinato» con gli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc.  La ricorrente prospetta, in secondo luogo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att.  cod. proc. civ., «in combinato» con gli artt. 83, 165, 166, 180, 182 e 183 cod. proc. civ., per omessa pronuncia circa l'eccezione preliminare di difetto di procura, in relazione all'art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc.  ### dell'### sarebbe inammissibile per difetto di procura, in quanto la procura alle liti per notar P. Castellini del 23 dicembre 2011 sarebbe stata rilasciata dal dottor ### dimessosi dalla carica nel febbraio 2014 (la circostanza sarebbe notoria), e 5 comunque non sarebbe stata prodotta. La sentenza impugnata su tale eccezione non si sarebbe in alcun modo espressa.  1.3.- Con la terza doglianza, la ricorrente denuncia, infine, violazione e/o falsa applicazione (art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ.) dell'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, «in combinato disposto» con l'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, con gli artt. 1 e 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, con l'art. 7, commi 1 e 5, del d.l. n. 463 del 1983, con l'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 338 del 1989, con l'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, con l'art. 45, comma 21, della legge 17 maggio 1999, n. 144, con l'art. 63, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con l'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006, con l'art. 1, commi 785 e 786, della legge 296 del 2006, con l'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, con l'art. 2, commi 5 e 153, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e con l'art. 2, comma 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
Erroneamente la Corte d'appello di Lecce avrebbe tenuto conto della retribuzione contrattuale versata dal datore di lavoro. Dal combinato disposto delle previsioni richiamate, si desume che è il salario medio convenzionale, di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, il criterio per il calcolo delle prestazioni previdenziali temporanee di disoccupazione dei lavoratori agricoli a tempo determinato, così come avviene per indennità di malattia, di maternità e pensioni e per la determinazione dei contributi.  ###. 7, comma 5, del d.l. n. 463 del 1983, in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 338 del 1989, continuerebbe ad escludere l'applicazione dei minimali retributivi per gli operai a tempo determinato e confermerebbe la vigenza del salario medio convenzionale, per il calcolo dei contributi dovuti e delle prestazioni previdenziali. Vigenza ribadita anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 257 del 2011).  - 6 A partire dal 1° gennaio 2006, per effetto dell'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006, il salario medio convenzionale per provincia, consistente nella media tra le retribuzioni per le rispettive qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno, rappresenterebbe il criterio generale per il calcolo dei contributi, delle prestazioni previdenziali temporanee e delle pensioni in agricoltura.  2.- Il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui denuncia la nullità della sentenza, in quanto sorretta da una motivazione soltanto apparente, in violazione degli artt. 132 cod.  proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc.  2.1.- La motivazione si configura come apparente, con la conseguente nullità della sentenza, in quanto affetta da un error in procedendo, quando la motivazione, pur esistente dal punto di vista grafico, non renda percepibile il fondamento della decisione: le argomentazioni che la sorreggono, difatti, sono oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232; di recente, Cass., sez. VI-1, 1° marzo 2022, n. 6758).  2.2.- Tali presupposti non si riscontrano nel caso di specie. 
La sentenza impugnata, dopo aver passato in rassegna i motivi di gravame proposti dall'### (pagine 2 e 3, sezione "###), evidenzia che tali motivi sono avvalorati da «una specificazione chiara ed esauriente» (pagina 3, sezione "RAGIONI DELLA DECISIONE"). 
Alla luce dell'esposizione in fatto e delle ragioni espresse in motivazione, si può ricostruire in maniera nitida il percorso argomentativo che ha condotto i giudici d'appello a reputare ammissibile l'impugnazione.  3.- Il motivo è, per altro verso, inammissibile, nella parte in cui censura violazione e/o falsa applicazione dell'art. 434 cod. proc. civ., per le convincenti ragioni illustrate dall'### nel controricorso (pagine 8 e 9) e nella memoria depositata in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio (pagina 2).  3.1.- La deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, pur legittimando questa Corte all'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre che il motivo di censura sia articolato in modo specifico e rispettoso delle prescrizioni dell'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, cod. proc.   Il ricorrente che si dolga in cassazione della mancata declaratoria d'inammissibilità dell'appello deve, a pena d'inammissibilità, riportare nel ricorso il contenuto delle critiche mosse dalla controparte alla sentenza impugnata, al fine di avvalorarne la dedotta genericità (Cass., sez. I, 23 dicembre 2020, n. 29495). 
In conformità alle indicazioni offerte dalla sentenza della Corte EDU del 28 ottobre 2021, nella causa ### ed altri contro ### tale principio dev'essere modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, che impongono la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse. Si attua così il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e si garantiscono al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica di questa Corte e il nucleo indefettibile del diritto di accesso della parte a un organo giudiziario (Cass., sez. lav., 4 febbraio 2022, n. 3612).  3.2.- La ricorrente, nell'illustrazione del motivo (pagina 4 del ricorso, punto 4.2.), si limita a rilevare, senza alcun supporto di riferimenti circostanziati, che l'atto introduttivo del gravame contiene «una lunga e contraddittoria ricostruzione del quadro normativo attualmente vigente». 
Dalla stessa narrativa della sentenza impugnata (sezione "###, pagine 2 e 3), si può evincere che l'### previdenziale ha contestato in radice, sulla scorta della disciplina pertinente, l'impianto 8 - argomentativo della pronuncia di primo grado, che poggia sull'applicabilità del salario medio convenzionale. La radicalità della prospettazione propugnata dall'### impedisce di configurare il "giudicato interno", adombrato nel ricorso con riguardo alle statuizioni della sentenza di primo grado. 
Né la parte ricorrente ha confutato in alcun modo le deduzioni svolte dall'### nel controricorso (pagine 9 e 10), al fine di corroborare la specificità delle doglianze formulate in sede d'appello contro la pronuncia del Tribunale brindisino. 
La valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto il gravame conforme ai requisiti tipizzati dall'art. 434 cod. proc. civ., in quanto sorretto da una «specificazione chiara ed esauriente» (il punto già richiamato a pagina 3 della sentenza d'appello), non è stata confutata dalla parte ricorrente con censure specifiche, idonee a smentire gli elementi desumibili dalla sentenza impugnata e dalle stesse repliche della parte controricorrente.  3.3.- Inammissibile è il motivo, nella parte in cui deduce violazione dell'art. 2697 cod.  La violazione di tale precetto può essere censurata in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395). 
La violazione dell'art. 2697 cod. civ. non può essere invece utilmente denunciata in sede di legittimità quando, in virtù di un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice ritenga erroneamente che la parte onerata abbia assolto tale onere: in questo caso, vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313). 
La ricorrente richiama in maniera cumulativa e indistinta l'art.  2697 cod. civ. e gli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., con una commistione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge e del vizio di omesso esame di un fatto decisivo. 
A ben vedere, la D'### si prefigge di censurare la disamina delle risultanze istruttorie che i giudici del gravame hanno compiuto con prudente apprezzamento, alla stregua della disciplina appropriata e delle evidenze documentali acquisite, e ambisce a un riesame del merito, che esula dai compiti affidati a questa Corte. 
Peraltro, il punto nodale della controversia è la pretesa dell'odierna ricorrente di vedersi corrispondere l'indennità di disoccupazione agricola alla stregua del salario medio convenzionale e tale pretesa è apparsa alla Corte d'appello infondata in diritto, sulla base di argomentazioni che non involgono l'applicazione dell'onere della prova.  4.- Il secondo mezzo non è fondato, nei due profili di censura in cui si articola. 
La Corte d'appello ha implicitamente disatteso le eccezioni d'invalidità della procura formulate dall'odierna ricorrente, in forza di una valutazione che non incorre nel vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge.  4.1.- Quanto all'invalidità della procura, in quanto conferita dal dottor ### successivamente cessato dall'incarico di legale rappresentante dell'### si deve escludere che tale sopravvenienza infici la validità della procura. 
Come ha evidenziato l'### (pagina 11 del controricorso), questa Corte è costante nell'affermare che il mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica è irrilevante rispetto alla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante. Tale mutamento non priva della sua perdurante efficacia un mandato ad litem originariamente concesso dall'organo effettivamente investito del potere rappresentativo (Cass., sez. VI-L, 12 luglio 2017, n. 17216). 
La procura generale ad litem, ove provenga da un organo abilitato a conferirla, resta valida e imputabile all'ente, finché non venga revocata. Sono dunque ininfluenti le vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, in quanto si tratta di un atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava (Cass., sez. I, 22 maggio 2007, n. 11847). 
Da tali principi, affermati anche con riguardo all'avvicendamento dei legali rappresentanti dell'### (ordinanza n. 17216 del 2017, cit.), non v'è ragione alcuna di discostarsi, né la parte ricorrente ha addotto elementi che inducano a rimeditare le conclusioni raggiunte da questa Corte e ribadite con orientamento oramai consolidato.  4.2.- Strettamente correlato al primo profilo di censura è il secondo, che verte sul mancato deposito, ad opera dell'### della procura notarile, mancato deposito eccepito nella comparsa di costituzione e risposta depositata in grado d'appello (pagina 9 del ricorso, che trascrive i passaggi rilevanti). 
La parte ricorrente si duole del fatto che non abbia potuto così conoscere le generalità del legale rappresentante dell'### e verificarne i poteri e la correlata facoltà di nomina dei difensori (cfr. la già richiamata pagina 9 del ricorso per cassazione). 
Tali circostanze, che fondano la censura formulata con il secondo mezzo, sono contraddette dalle asserzioni della stessa parte ricorrente, che, proprio alla luce degli estremi della procura notarile richiamata in atti, ha contestato la validità della procura rilasciata il 23 dicembre 2011 da un legale rappresentante oramai cessato dall'incarico. Della procura notarile la parte ricorrente ha potuto dunque acclarare esistenza e tenore, tanto da eccepirne l'inidoneità a fungere da valida procura per il giudizio in corso. 
Peraltro, nel pronunciare su eccezioni di analogo tenore, questa Corte, con argomentazioni che la parte ricorrente non induce a disattendere, ha puntualizzato che «l'### ha richiamato espressamente l'atto notarile con il quale il legale rappresentante dell'### ha conferito al direttore centrale dell'### il generale potere di deliberare la costituzione in giudizio (mentre quest'ultimo ha poi conferito procura ai legali dell'### per la singola controversia): l'atto notarile in questione, del quale è stato specificamente indicato il numero di repertorio e gli estremi identificativi, è atto pubblico, conoscibile agevolmente da tutti» (Cass., sez. lav., 17 ottobre 2022, n. ###, punto 11). Chi ha revocato in dubbio la regolarità della procura «aveva modo, dunque, di sincerarsi della provenienza effettiva [...] e dell'effettiva sussistenza del potere dei legali dell'### di costituirsi in giudizio nell'interesse dell'### per la controversia in questione» (il richiamato punto 17; nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 28 febbraio 2022, n. 6506, punto 6).  5.- Infondato, infine, è l'ultimo mezzo.  5.1.- Come ha osservato la parte controricorrente nella memoria illustrativa (pagine 7 e 8), questa Corte ha ribadito a più riprese che, in tema d'indennità di disoccupazione agricola, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee previste in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non si può fare riferimento alla misura del salario medio convenzionale di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968 (Cass., sez. lav., 16 dicembre 2021, n. 40400).  5.2.- Il criterio del salario medio convenzionale, invocato nell'odierno giudizio dalla ricorrente, è stato superato dapprima in forza dell'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, che ha prefigurato una graduale transizione da un salario "virtuale", determinato in forza di decreti ministeriali, al salario contrattuale, che si atteggia come "salario reale". 
In virtù dell'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, il salario contrattuale avrebbe sostituito il salario medio convenzionale, una volta che l'importo di tale salario, così come rilevato nel 1995 per le singole qualifiche degli operai agricoli, fosse stato superato da «quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».  5.3.- Il superamento del criterio del salario medio convenzionale è stato quindi imposto in via definitiva dall'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006. Il legislatore ha introdotto, per gli operai agricoli a tempo determinato, il criterio della retribuzione prevista dai contratti collettivi, senza più condizionare l'entrata in vigore del nuovo criterio al superamento del salario medio convenzionale da parte del salario contrattuale.  ###. 01 del d.l. n. 2 del 2006 ha previsto che, per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, a decorrere dal 10 gennaio 2006, si abbia riguardo alla retribuzione di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, che così dispone: «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo». 
Tale criterio opera sia per la determinazione della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato (comma 4), sia per le prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato (comma 5). 
La disposizione in esame ha un tenore letterale inequivocabile, dal quale l'interprete non può prescindere (art. 12 preleggi).  5.4.- Con la definitiva introduzione del salario contrattuale è coerente anche l'art. 1, comma 55, della legge n. 247 del 2007, che così dispone: «Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 10 gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento». 
Anche tale previsione conferma che essenziale parametro di riferimento è la retribuzione contrattuale di cui all'art. 1 del d.l.  338 del 1989.  5.5.- Come questa Corte ha ribadito anche di recente (fra le molte, Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. ###), a diverse conclusioni non si può giungere in virtù dell'art. 1, comma 785, della legge n. 296 del 2006, sol perché tale disposizione richiama l'art. 8 della legge n. 334 del 1968. 
Invero, si tratta di una norma d'interpretazione autentica del d.l.  n. 2 del 2006, che si salda alla norma interpretata (Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 1995, punto 6 del ### in diritto), per configurarsi come un contenuto precettivo unitario, e che, pertanto, dalla norma interpretata non può essere scissa.  ###. 1, comma 785, della legge n. 296 del 2006 ha fatto salve le previsioni di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, «per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri».  ### traspare dal dettato letterale, la norma d'interpretazione autentica interviene a identificare i soggetti, cui continua ad applicarsi il salario medio convenzionale, in mancanza di un salario contrattuale da assumere a parametro: tale platea include compartecipanti familiari e piccoli coloni e gl'iscritti alla speciale gestione dell'### di coltivatori diretti, mezzadri e coloni. 
A tale riguardo, è significativo che la normativa d'interpretazione autentica mantenga inalterata la previsione dell'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006, che sancisce inequivocabilmente l'applicazione del criterio del salario contrattuale per la categoria degli operai agricoli a tempo determinato. 
Né tale differenziazione potrebbe essere censurata al metro dell'art. 3 Cost., alla stregua dell'eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto e della discrezionalità che compete al legislatore nel tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. ###). 
A favore della prospettazione di parte ricorrente non milita il fatto che la legge d'interpretazione autentica richiami l'art. 8 della legge 334 del 1968, in quanto tale disciplina concerne pur sempre i soli compartecipanti familiari e i piccoli coloni e menziona i giornalieri di campagna, al solo fine d'individuare un termine di riferimento della normativa applicabile ai lavoratori autonomi. 
Nel medesimo contesto, il legislatore, con l'art. 1, comma 786, della legge n. 296 del 2006, ha espunto il riferimento «e assimilati», che si accompagnava alla dizione "operai agricoli", ma non ha modificato in alcun modo le previsioni riguardanti gli operai agricoli a tempo determinato. 
Tale innovazione s'inquadra nella coeva scelta di differenziare il trattamento di compartecipanti e piccoli coloni, originariamente accomunati (assimilati, giustappunto) ai giornalieri di campagna, e disvela l'autentica finalità dell'intervento normativo, volto a conservare il salario medio convenzionale per categorie estranee all'area della contrattazione collettiva. 
Ove l'intento del legislatore fosse stato quello di ripristinare, anche per gli operai agricoli a tempo determinato, il criterio del salario medio convenzionale, le disposizioni dell'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006 sarebbero state non interpretate, ma abrogate in toto, in quanto, intese nel senso delineato dalla parte ricorrente, cesserebbero di avere una propria ragion d'essere.  5.6.- Il quadro non muta in conseguenza della normativa d'interpretazione autentica dettata dall'art. 2, commi 5 e 153, della legge n. 191 del 2009, con valenza retrospettiva, al fine di dirimere le molteplici controversie pendenti, che ancora gravitano nell'orbita del criterio del salario medio convenzionale, richiamato dalle risalenti disposizioni oggetto dell'intervento interpretativo. Nessun argomento si può trarre a favore di una reviviscenza del criterio del salario medio convenzionale, retaggio del sistema previgente, ai fini della determinazione dell'indennità di disoccupazione agricola.  ### del salario contrattuale non solo è stabilita a chiare lettere dall'art. 01, commi 4 e 5, del d.l. n. 2 del 2006, che sul punto non è stato modificato dalla normativa d'interpretazione autentica della legge n. 296 del 2006, ma rinviene un'ulteriore conferma, in epoca più recente, nell'art. 18, comma 18, del d.l. n. 98 del 2011: «### 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l'articolo 01, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva». 
Da tale disposizione si può arguire che è ancora vigente l'art. 01, comma 5, del d.l. n. 2 del 2006, inequivocabile nel sancire il ruolo cruciale del salario contrattuale. 
È pur sempre il salario contrattuale il parametro che presiede al calcolo delle prestazioni temporanee, pur con le precisazioni introdotte in sede d'interpretazione autentica con riguardo alle voci individuate in sede di contrattazione collettiva. 
Né elementi in senso contrario si possono trarre dalla sentenza 257 del 2011 della Corte costituzionale, relativa al calcolo delle prestazioni pensionistiche, diverse dall'indennità di disoccupazione che nell'odierno giudizio viene in rilievo. 
Ai giornalieri di campagna si applica dunque, ratione temporis, il medesimo criterio del salario contrattuale, senza distinzioni che possano dare àdito a dubbi di legittimità costituzionale.  5.7.- Non merita, pertanto, d'essere accolta l'istanza di rimessione alle sezioni unite, formulata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa. 
Sulla questione controversa, l'orientamento di questa Corte si è oramai consolidato ed è suffragato da argomenti letterali e sistematici, che le censure della parte ricorrente non inducono a sottoporre a revisione critica, così da rendere necessario interpellare le sezioni unite. 
La sentenza d'appello, che ricostruisce in modo analitico il quadro normativo di riferimento, in armonia con l'indirizzo concorde di questa Corte, merita, pertanto, d'essere confermata.  6.- Il ricorso, in ultima analisi, va rigettato. 7.- Alla luce della peculiare complessità delle questioni dibattute, le spese del presente giudizio possono essere compensate, così come hanno già statuito i giudici d'appello con riguardo alle spese del primo grado e del gravame, sul presupposto (in questa sede non contestato) di dover comunque provvedere al relativo riparto.  8.- A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), il rigetto del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio ### la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art.  13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile dell' ovembre 2022. 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Cerulo Angelo

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Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 926/2025 del 23-10-2025

... 23/10/2025 permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.” Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001 e del successivo art. 4 del CIRL del 2018 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione. Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla natura agricola e stagionale del rapporto, essa attenendo non già alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'### quadro, quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE. Con riguardo alla quantificazione di detti crediti, parte ricorrente dichiara di farli valere nei limiti del quinquennio (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE Sezione Unica Il Giudice del ### del Tribunale di Caltagirone, dott.ssa ### viste le note depositate da parte ricorrente a seguito della sostituzione della udienza del 23.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1528/2024 R.G. ### promossa DA ### nato a ### il ###, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. ### - RICORRENTE
E ####, - ### ripartimentale delle foreste di ### - in persona dell'### e legale rappresentante pro tempore; - RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Indennità professionale prevista dall'art. 4 del CIRL 2018 per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria ### RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe indicato rappresentava che aveva lavorato dal 1987 alle dipendenze dell'### delle ### di ### - ### del ### e dell'Ambiente della ### sempre con assunzioni e contratti a tempo determinato, in cantieri siti nei ### del ### 5 della ### di ### (### del ### con garanzia occupazionale crescente nel corso degli anni e dal 2007 con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative annuali; che aveva svolto inizialmente i compiti e le mansioni di bracciante agricolo (1° livello ) e dal 2007 compiti e mansioni di operaio qualificato (2° livello); che era stato inserito nel contingente distrettuale previsto dall'art. 45 ter della L.R. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni; che non aveva percepito l'indennità professionale legata Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2025 all'anzianità prevista dall'art.4 del Contratto integrativo regionale di lavoro approvato con decreto assessoriale del 6-11-2018 da corrispondersi mensilmente per i lavoratori delle fasce OTI pari a 4 euro mensili per ogni anno maturato e sino ad un massimo di sedici anni. 
Sosteneva che la mancata percezione del suddetto indennizzo derivava da un diverso trattamento economico basato sul tipo di contratto del singolo lavoratore, corrisposto dall'### della ### solo ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e, pertanto, in violazione dalla clausola 4 accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE. 
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…- ### e dichiarare illegittima e discriminatoria la mancata corresponsione in favore del ricorrente; operaio forestale qualificato alle dipendenze dell'### delle ### di ### - ### del ### e dell'Ambiente della ### con contratti a tempo determinato, per i periodi indicati in ricorso, inserito dell'elenco regionale dei lavoratori forestali, contingente ad esaurimento, di cui agli artt. 45 ter e ss. della L.R. n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'art. 12 della L.R. n. 5/2014 con garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative; della indennità professionale nella misura massima prevista dall'art. 4 del CIRL del 2018 tenuto conto dell'anzianità di servizio e della permanenza nel contingente. - Condannare l'assessorato resistente al pagamento della somma di €. 1.857,30 a titolo di indennità professionale maturata dal ricorrente negli anni 2020,2021,2022,2023 e 2024 oltre interessi come per legge. Condannare l'### resistente al pagamento dei compensi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. 
Non si costituiva in giudizio l'### del ### e dell'Ambiente nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione.   Alla udienza del 7.10.2025 veniva chiesto a parte ricorrente di depositare le buste paga relative agli anni dal 2020 al 2023, in quanto richiamate fra gli allegati ma non rinvenute nel fascicolo telematico; depositata da parte ricorrente la documentazione richiesta, l'udienza di discussione del 23.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. 
La causa, ritenuta matura per la decisione, stante il suo carattere documentale, sulle conclusioni di cui alle note depositate ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c. da parte ricorrente, veniva decisa con la presente sentenza.  __________ Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei seguenti termini. 
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell'### del ### e dell'Ambiente che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2025
Ciò premesso, prima di ricostruire il quadro normativo di riferimento ai fini della decisione, occorre evidenziare che il rapporto di lavoro tra le parti, sebbene assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, ricade nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come, peraltro, già argomentato in precedenti di questo Tribunale aderenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza del Tribunale di ### 114/2023: “… deve ritenersi che i rapporti di lavoro in esame siano riconducibili allo schema del rapporto di lavoro pubblico in quanto, pur essendo disciplinati dal c.c.n.l. privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria, intercorrono con un ente pubblico e sono posti in essere al fine di soddisfare i fini istituzionali dell'ente (cfr. Cass. 7 dicembre 2015, 24808) … In tale ambito non rilevano, come spiegato, elementi estrinseci o formali, bensì la natura pubblicistica di parte datoriale che vale di per sé a permeare il costituendo rapporto lavorativo del carattere pubblico con la conseguente applicazione del d.lgs 165/2001”). 
Ciò posto, va osservato che la disciplina di riferimento per la regolamentazione delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi si rinviene nel titolo III della L. reg. sic. 6.4.1996, n. 16 che all'art. 45-bis, inserito dalla L. reg. sic.  14/2006, stabilisce espressamente che “Le norme del presente ### costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'### regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti”. 
Segnatamente, l'accesso agli impieghi dell'### forestale trova il suo referente nell'art. 45-ter che lo subordina all'iscrizione nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro, da eseguirsi a seguito di domanda presentata dai lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente a partire dall'anno 1996 almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'### forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005. 
Il terzo comma della disposizione da ultimo citata prescrive che la “domanda d'iscrizione … è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2025 presente legge. ### all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'### regionale delle foreste demaniali”, precisando ancora al successivo comma 4 che “Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'### regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'### regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione”. 
Ancora, giova dare atto che gli artt. 46 e ss. della L. reg. sic. in questione regolamentano la formazione del contingente operai sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato laddove, agli artt. 56 e ss. si rinviene quella relativa al contingente degli addetti impegnati nei servizi antincendio, mentre gli artt. 70 e ss. dettano le disposizioni volte all'assunzione degli impiegati del corpo regionale delle foreste, degli agenti tecnici forestali, delle guardie forestali, dei sottoufficiali forestali. Infine, va osservato che l'art. 46 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che trova applicazione per il settore de quo dispone che “Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei ‘lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. ### del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato: ### quei lavoratori assunti senza pre-fissione di termine; ### quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo e avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza pre-fissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2025
A fronte del contesto normativo considerato, parte ricorrente si duole che l'### datrice di lavoro non gli abbia riconosciuto le maggiorazioni legate all'anzianità di servizio già riconosciute agli operai dall'art. 11 del CIRL 1998-2001, così come modificate nell'importo dall'art.4 CIRL del 2018. 
Ciò premesso, con riguardo alla indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 deve richiamarsi la pronuncia della Corte d'Appello di ### sezione lavoro n. 150/2020 (poi confermata dalle più recenti pronunce n. 1123/2023, n. 1124/2023, 1125/2023, n. 1133/2023 della medesima Corte di Appello) relativa ad analoga fattispecie, le cui argomentazioni si richiamano ex art. 118, disp. att. c.p.c. “Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori ### ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della ### in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. 25673 del 2017). Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di ###, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa ###/14, ### punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'###, da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2025 appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -,come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale. Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (### prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'### forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento; addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento; addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali; inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2025 servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”). ###. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al ### regionale dello sviluppo rurale e territoriale (già ### regionale foreste demaniali) della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'### forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla ### (cfr. Cass. n. ###/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale. Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione ### del 27.4.2001 (integrativo del ### 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine; e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2025 permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.” Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001 e del successivo art. 4 del CIRL del 2018 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione. 
Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla natura agricola e stagionale del rapporto, essa attenendo non già alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'### quadro, quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE. 
Con riguardo alla quantificazione di detti crediti, parte ricorrente dichiara di farli valere nei limiti del quinquennio prescrizionale di legge, e dunque del quinquennio anteriore alla data di deposito del ricorso avvenuto il ### (cfr. sul punto Cassazione civile n. 24891/2021 che ha individuato la decorrenza della prescrizione dalla data di deposito del ricorso anziché dalla relativa notifica); in tema può essere riportata l'argomentazione che la Corte d'Appello ha formulato nel giudizio prima citato: “va premesso in termini generali che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 2232 del 2020), se l'anzianità di per sé, in quanto mero presupposto di fatto di specifici diritti, è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, si prescrivono invece i diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano. Ne consegue - avverte la Cassazione - che il diritto alla progressione economica sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto". 
In conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato dal 2020 e fino al 2024, spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale, così come modificato nell'importo dall'art. 4 del CIRL del 2018. 
Va poi rimarcato, come evidenziato dalla Corte di Appello di ### che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2025
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 fino al 1° settembre 2018 e di € 4,00 per i periodi successivi (cfr. l'art. 4 del CIRL del 2018) va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. 
Applicando tali coordinate alla fattispecie, la scrivente ritiene facilmente calcolabile l'importo della indennità richiesta. 
Ed infatti l'indennità, come già esposto, ammontava ad € 3,87 fino al 2018 e ad € 4,00 per i periodi successivi, importo che va moltiplicato per gli anni di anzianità che nella fattispecie sono nel numero massimo di 16, considerata l'anzianità ricavabile dalla documentazione in atti. 
Il coefficiente così ottenuto (€ 61,92 per il 2018 ed € 64,00 per gli anni successivi) va diviso per 26 giorni ai sensi dell'art. 52 del ### del 7.12.2010 (“agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26)” posto che il ricorrente lavorava in forza di contratti a termine per un numero prefissato di giornate lavorative. 
Applicando i criteri su indicati, l'indennità richiesta ammonta nei confronti dell'### del ### e dell'Ambiente ad € 248,46 per il 2020 (=€4x###=64; € 64/###= € 2,46; € 2,46 x 101=€ 248,46), € 277,98 per il 2021 (=€4x###=64; € 64/###= € 2,46; € 2,46 x 113=€ 277,98), € 280,44 per il 2022 (=€4x###=64; € 64/###= € 2,46; € 2,46 x 114=€ 280,44), € 255,84 per il 2023 (=€4x###=64; € 64/###= € 2,46; € 2,46 x 104=€ 255,84) ed € 371,46 per il 2024 (=€4x###=64; € 64/###= € 2,46; € 2,46 x 151=€ 371,46), il tutto per un totale di € 1.434,18, importi inferiori a quelli indicati in ricorso, atteso che i conteggi indicati da parte ricorrente includono giornate lavorative (50 giornate per l'anno 2020, 38 giornate per l'anno 2021, 37 giornate per l'anno 2022 e 47 giornate per l'anno 2023) svolte alle dipendenze dell'### dell'### dello ### e della ### non convenute in giudizio (cfr. buste paga in atti). 
Va in definitiva accolta la domanda relativa al riconoscimento della indennità professionale legata alla anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 e dall'art. 4 del CIRL del 2018 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria; essa, calcolata secondo i verificati criteri ut supra descritti, ammonta. ad € 1.434,18.  ### convenuta deve essere condannata a corrispondere in favore del ricorrente il detto importo, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m.  n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa e della assenza di attività istruttoria, stante anche la mancata costituzione dell'### interessato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2025 P.Q.M.  Definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente, in relazione ai periodi di lavoro intercorsi tra il 2020 e il 2024 a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001, così come modificato dall'art. 4 del CIRL del 06.11.2018, integrativi del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione; - per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, pari complessivamente ad € 1.434,18 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, dal dovuto al soddisfo; - condanna l'amministrazione convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.030 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ### Si comunichi.  ### 23.10.2025 Il Giudice Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/10/2025

causa n. 1528/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ninfa Gaetano, Cinzia Cicero

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Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 904/2025 del 07-10-2025

... permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.” Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001 e del successivo art. 4 del CIRL del 2018 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione. Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla natura agricola e stagionale del rapporto, essa attenendo non già alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'### quadro, quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE. Con riguardo alla quantificazione di detti crediti, parte ricorrente dichiara di farli valere nei limiti del quinquennio (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1502/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Caltagirone Sezione Unica Il Giudice del ### del Tribunale di Caltagirone, dott.ssa ### viste le note depositate da parte ricorrente a seguito della sostituzione della udienza del 7.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1502/2024 R.G. ### promossa DA ### nato a ### di #### il ###, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. ### - RICORRENTE
E ####, - ### ripartimentale delle foreste di ### - in persona dell'### e legale rappresentante pro tempore; - RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Indennità professionale prevista dall'art. 4 del CIRL 2018 per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria ### RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe indicato rappresentava che aveva lavorato dal 1992 alle dipendenze dell'### delle ### di ### - ### del ### e dell'Ambiente della ### sempre con assunzioni e contratti a tempo determinato, in cantieri siti nei ### del ### 5 della ### di ### (### del ### con garanzia occupazionale crescente nel corso degli anni e dal 2008 con garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative annuali; che aveva svolto inizialmente i compiti e le Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 mansioni di bracciante agricolo (1° livello ) e dal 2008 compiti e mansioni di operaio qualificato (2° livello); che era stato inserito nel contingente distrettuale previsto dall'art. 45 ter della L.R. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni; che non aveva percepito l'indennità professionale legata all'anzianità prevista dall'art.4 del Contratto integrativo regionale di lavoro approvato con decreto assessoriale del 6-11-2018 da corrispondersi mensilmente per i lavoratori delle fasce OTI pari a 4 euro mensili per ogni anno maturato e sino ad un massimo di sedici anni. 
Sosteneva che la mancata percezione del suddetto indennizzo derivava da un diverso trattamento economico basato sul tipo di contratto del singolo lavoratore, corrisposto dall'### della ### solo ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e, pertanto, in violazione dalla clausola 4 accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE. 
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - ### e dichiarare illegittima e discriminatoria la mancata corresponsione in favore del ricorrente; operaio forestale qualificato alle dipendenze dell'### delle ### di ### - ### del ### e dell'Ambiente della ### con contratti a tempo determinato, per i periodi indicati in ricorso, inserito dell'elenco regionale dei lavoratori forestali, contingente ad esaurimento, di cui agli artt. 45 ter e ss. della L.R. n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'art.  12 della L.R. n. 5/2014 con garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative; della indennità professionale nella misura massima prevista dall'art. 4 del CIRL del 2018 tenuto conto dell'anzianità di servizio e della permanenza nel contingente. - Condannare l'assessorato resistente al pagamento della somma di €. 1.242,30 a titolo di indennità professionale maturata dal ricorrente negli anni 2020,2021,2022,2023 e 2024 oltre interessi come per legge. Condannare l'### resistente al pagamento dei compensi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. 
Non si costituiva in giudizio l'### del ### e dell'Ambiente nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione.   ### di discussione del 7.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. 
La causa, ritenuta matura per la decisione, stante il suo carattere documentale, sulle conclusioni di cui alle note depositate ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c. da parte ricorrente, veniva decisa con la presente sentenza.  ___________ Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei seguenti termini. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell'### del ### e dell'Ambiente che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. 
Ciò premesso, prima di ricostruire il quadro normativo di riferimento ai fini della decisione, occorre evidenziare che il rapporto di lavoro tra le parti, sebbene assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, ricade nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come, peraltro, già argomentato in precedenti di questo Tribunale aderenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza del Tribunale di Caltagirone 114/2023: “… deve ritenersi che i rapporti di lavoro in esame siano riconducibili allo schema del rapporto di lavoro pubblico in quanto, pur essendo disciplinati dal c.c.n.l. privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria, intercorrono con un ente pubblico e sono posti in essere al fine di soddisfare i fini istituzionali dell'ente (cfr. Cass. 7 dicembre 2015, 24808) … In tale ambito non rilevano, come spiegato, elementi estrinseci o formali, bensì la natura pubblicistica di parte datoriale che vale di per sé a permeare il costituendo rapporto lavorativo del carattere pubblico con la conseguente applicazione del d.lgs 165/2001”). 
Ciò posto, va osservato che la disciplina di riferimento per la regolamentazione delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi si rinviene nel titolo III della L. reg. sic. 6.4.1996, n. 16 che all'art. 45-bis, inserito dalla L. reg. sic.  14/2006, stabilisce espressamente che “Le norme del presente ### costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'### regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti”. 
Segnatamente, l'accesso agli impieghi dell'### forestale trova il suo referente nell'art. 45-ter che lo subordina all'iscrizione nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro, da eseguirsi a seguito di domanda presentata dai lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente a partire dall'anno 1996 almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'### forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005. 
Il terzo comma della disposizione da ultimo citata prescrive che la “domanda d'iscrizione … è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ### all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'### regionale delle foreste demaniali”, precisando ancora al successivo comma 4 che “Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'### regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'### regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione”. 
Ancora, giova dare atto che gli artt. 46 e ss. della L. reg. sic. in questione regolamentano la formazione del contingente operai sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato laddove, agli artt. 56 e ss. si rinviene quella relativa al contingente degli addetti impegnati nei servizi antincendio, mentre gli artt. 70 e ss. dettano le disposizioni volte all'assunzione degli impiegati del corpo regionale delle foreste, degli agenti tecnici forestali, delle guardie forestali, dei sottoufficiali forestali. Infine, va osservato che l'art. 46 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che trova applicazione per il settore de quo dispone che “Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei ‘lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. ### del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato: ### quei lavoratori assunti senza pre-fissione di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 termine; ### quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo e avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza pre-fissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”. 
A fronte del contesto normativo considerato, parte ricorrente si duole che l'### datrice di lavoro non gli abbia riconosciuto le maggiorazioni legate all'anzianità di servizio già riconosciute agli operai dall'art. 11 del CIRL 1998-2001, così come modificate nell'importo dall'art.4 CIRL del 2018. 
Ciò premesso, con riguardo alla indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 deve richiamarsi la pronuncia della Corte d'Appello di ### sezione lavoro n. 150/2020 (poi confermata dalle più recenti pronunce n. 1123/2023, n. 1124/2023, 1125/2023, n. 1133/2023 della medesima Corte di Appello) relativa ad analoga fattispecie, le cui argomentazioni si richiamano ex art. 118, disp. att. c.p.c. “Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori ### ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della ### in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. 25673 del 2017). Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di ###, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa ###/14, ### punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'###, da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -,come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale. Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (### prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'### forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento; addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento; addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali; inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”). ###. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al ### regionale dello sviluppo rurale e territoriale (già ### regionale foreste demaniali) della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'### forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla ### (cfr. Cass. n. ###/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale. Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione ### del 27.4.2001 (integrativo del ### 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine; e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.” Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001 e del successivo art. 4 del CIRL del 2018 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione. 
Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla natura agricola e stagionale del rapporto, essa attenendo non già alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'### quadro, quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE. 
Con riguardo alla quantificazione di detti crediti, parte ricorrente dichiara di farli valere nei limiti del quinquennio prescrizionale di legge, e dunque del quinquennio anteriore alla data di deposito del ricorso avvenuto l'11.12.2024 (cfr. sul punto Cassazione civile n. 24891/2021 che ha individuato la decorrenza della prescrizione dalla data di deposito del ricorso anziché dalla relativa notifica); in tema può essere riportata l'argomentazione che la Corte d'Appello ha formulato nel giudizio prima citato: “va premesso in termini generali che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 2232 del 2020), se l'anzianità di per sé, in quanto mero presupposto di fatto di specifici diritti, è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, si prescrivono invece i diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano. Ne consegue - avverte la Cassazione - che il diritto alla progressione economica sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto". 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025
In conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato dal 2020 e fino al 2024, spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale, così come modificato nell'importo dall'art. 4 del CIRL del 2018. 
Va poi rimarcato, come evidenziato dalla Corte di Appello di ### che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. 
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 fino al 1° settembre 2018 e di € 4,00 per i periodi successivi (cfr. l'art. 4 del CIRL del 2018) va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. 
Va in definitiva accolta la domanda relativa al riconoscimento della indennità professionale legata alla anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 e dall'art. 4 del CIRL del 2018 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria; essa, calcolata secondo i verificati criteri riportati in ricorso ed ivi esplicitamente descritti, che si palesano corretti, ammonta.  ad € 1.242,30.  ### convenuta deve essere condannata a corrispondere in favore del ricorrente il detto importo, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m.  n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa e della assenza di attività istruttoria, stante anche la mancata costituzione dell'### interessato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.  P.Q.M.  Definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente, in relazione ai periodi di lavoro intercorsi tra il 2020 e il 2024 a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001, così come modificato dall'art. 4 del CIRL del 06.11.2018, integrativi del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 - per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, pari complessivamente ad € 1.242,30 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, dal dovuto al soddisfo; - condanna l'amministrazione convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ### Si comunichi. 
Caltagirone, 7.10.2025 Il Giudice Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025

causa n. 1502/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ninfa Gaetano, Cinzia Cicero

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Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 903/2025 del 07-10-2025

... permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.” Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001 e del successivo art. 4 del CIRL del 2018 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione. Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla natura agricola e stagionale del rapporto, essa attenendo non già alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'### quadro, quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE. Con riguardo alla quantificazione di detti crediti, parte ricorrente dichiara di farli valere nei limiti del quinquennio (leggi tutto)...

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R.G. n. 1504/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Caltagirone Sezione Unica Il Giudice del ### del Tribunale di Caltagirone, dott.ssa ### viste le note depositate da parte ricorrente a seguito della sostituzione della udienza del 7.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1504/2024 R.G. ### promossa DA ### nato a ### di ####, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. ### - RICORRENTE
E ####, - ### ripartimentale delle foreste di ### - in persona dell'### e legale rappresentante pro tempore; - RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Indennità professionale prevista dall'art. 4 del CIRL 2018 per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria ### RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe indicato rappresentava che aveva lavorato dal 1992 alle dipendenze dell'### delle ### di ### - ### del ### e dell'Ambiente della ### sempre con assunzioni e contratti a tempo determinato, in cantieri siti nei ### del ### 5 della ### di ### (### del ### con garanzia occupazionale crescente nel corso degli anni e dal 2008 con garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative annuali; che aveva svolto inizialmente i compiti e le Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 mansioni di bracciante agricolo (1° livello ) e dal 2008 compiti e mansioni di operaio qualificato (2° livello); che era stato inserito nel contingente distrettuale previsto dall'art. 45 ter della L.R. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni; che non aveva percepito l'indennità professionale legata all'anzianità prevista dall'art.4 del Contratto integrativo regionale di lavoro approvato con decreto assessoriale del 6-11-2018 da corrispondersi mensilmente per i lavoratori delle fasce OTI pari a 4 euro mensili per ogni anno maturato e sino ad un massimo di sedici anni. 
Sosteneva che la mancata percezione del suddetto indennizzo derivava da un diverso trattamento economico basato sul tipo di contratto del singolo lavoratore, corrisposto dall'### della ### solo ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e, pertanto, in violazione dalla clausola 4 accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE. 
Tanto premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…- ### e dichiarare illegittima e discriminatoria la mancata corresponsione in favore del ricorrente; operaio forestale qualificato alle dipendenze dell'### delle ### di ### - ### del ### e dell'Ambiente della ### con contratti a tempo determinato, per i periodi indicati in ricorso, inserito dell'elenco regionale dei lavoratori forestali, contingente ad esaurimento, di cui agli artt. 45 ter e ss. della L.R. n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'art. 12 della L.R. n. 5/2014 con garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative; della indennità professionale nella misura massima prevista dall'art. 4 del CIRL del 2018 tenuto conto dell'anzianità di servizio e della permanenza nel contingente. - Condannare l'assessorato resistente al pagamento della somma di €. 1.227,54 a titolo di indennità professionale maturata dal ricorrente negli anni 2020,2021,2022,2023 e 2024 oltre interessi come per legge. Condannare l'### resistente al pagamento dei compensi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. 
Non si costituiva in giudizio l'### del ### e dell'Ambiente nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione.   ### di discussione del 7.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. 
La causa, ritenuta matura per la decisione, stante il suo carattere documentale, sulle conclusioni di cui alle note depositate ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c. da parte ricorrente, veniva decisa con la presente sentenza.  __________ Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei seguenti termini. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell'### del ### e dell'Ambiente che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. 
Ciò premesso, prima di ricostruire il quadro normativo di riferimento ai fini della decisione, occorre evidenziare che il rapporto di lavoro tra le parti, sebbene assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, ricade nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come, peraltro, già argomentato in precedenti di questo Tribunale aderenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza del Tribunale di Caltagirone 114/2023: “… deve ritenersi che i rapporti di lavoro in esame siano riconducibili allo schema del rapporto di lavoro pubblico in quanto, pur essendo disciplinati dal c.c.n.l. privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria, intercorrono con un ente pubblico e sono posti in essere al fine di soddisfare i fini istituzionali dell'ente (cfr. Cass. 7 dicembre 2015, 24808) … In tale ambito non rilevano, come spiegato, elementi estrinseci o formali, bensì la natura pubblicistica di parte datoriale che vale di per sé a permeare il costituendo rapporto lavorativo del carattere pubblico con la conseguente applicazione del d.lgs 165/2001”). 
Ciò posto, va osservato che la disciplina di riferimento per la regolamentazione delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi si rinviene nel titolo III della L. reg. sic. 6.4.1996, n. 16 che all'art. 45-bis, inserito dalla L. reg. sic.  14/2006, stabilisce espressamente che “Le norme del presente ### costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'### regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti”. 
Segnatamente, l'accesso agli impieghi dell'### forestale trova il suo referente nell'art. 45-ter che lo subordina all'iscrizione nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro, da eseguirsi a seguito di domanda presentata dai lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente a partire dall'anno 1996 almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'### forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005. 
Il terzo comma della disposizione da ultimo citata prescrive che la “domanda d'iscrizione … è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ### all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'### regionale delle foreste demaniali”, precisando ancora al successivo comma 4 che “Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'### regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'### regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione”. 
Ancora, giova dare atto che gli artt. 46 e ss. della L. reg. sic. in questione regolamentano la formazione del contingente operai sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato laddove, agli artt. 56 e ss. si rinviene quella relativa al contingente degli addetti impegnati nei servizi antincendio, mentre gli artt. 70 e ss. dettano le disposizioni volte all'assunzione degli impiegati del corpo regionale delle foreste, degli agenti tecnici forestali, delle guardie forestali, dei sottoufficiali forestali. Infine, va osservato che l'art. 46 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che trova applicazione per il settore de quo dispone che “Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei ‘lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. ### del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato: ### quei lavoratori assunti senza pre-fissione di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 termine; ### quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo e avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza pre-fissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”. 
A fronte del contesto normativo considerato, parte ricorrente si duole che l'### datrice di lavoro non gli abbia riconosciuto le maggiorazioni legate all'anzianità di servizio già riconosciute agli operai dall'art. 11 del CIRL 1998-2001, così come modificate nell'importo dall'art.4 CIRL del 2018. 
Ciò premesso, con riguardo alla indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 deve richiamarsi la pronuncia della Corte d'Appello di ### sezione lavoro n. 150/2020 (poi confermata dalle più recenti pronunce n. 1123/2023, n. 1124/2023, 1125/2023, n. 1133/2023 della medesima Corte di Appello) relativa ad analoga fattispecie, le cui argomentazioni si richiamano ex art. 118, disp. att. c.p.c. “Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori ### ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della ### in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. 25673 del 2017). Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di ###, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa ###/14, ### punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'###, da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -,come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale. Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (### prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'### forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento; addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento; addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali; inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”). ###. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al ### regionale dello sviluppo rurale e territoriale (già ### regionale foreste demaniali) della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'### forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla ### (cfr. Cass. n. ###/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale. Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione ### del 27.4.2001 (integrativo del ### 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine; e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.” Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001 e del successivo art. 4 del CIRL del 2018 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione. 
Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla natura agricola e stagionale del rapporto, essa attenendo non già alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'### quadro, quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE. 
Con riguardo alla quantificazione di detti crediti, parte ricorrente dichiara di farli valere nei limiti del quinquennio prescrizionale di legge, e dunque del quinquennio anteriore alla data di deposito del ricorso avvenuto l'11.12.2024 (cfr. sul punto Cassazione civile n. 24891/2021 che ha individuato la decorrenza della prescrizione dalla data di deposito del ricorso anziché dalla relativa notifica); in tema può essere riportata l'argomentazione che la Corte d'Appello ha formulato nel giudizio prima citato: “va premesso in termini generali che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 2232 del 2020), se l'anzianità di per sé, in quanto mero presupposto di fatto di specifici diritti, è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, si prescrivono invece i diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano. Ne consegue - avverte la Cassazione - che il diritto alla progressione economica sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto". 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025
In conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato dal 2020 e fino al 2024, spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale, così come modificato nell'importo dall'art. 4 del CIRL del 2018. 
Va poi rimarcato, come evidenziato dalla Corte di Appello di ### che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. 
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 fino al 1° settembre 2018 e di € 4,00 per i periodi successivi (cfr. l'art. 4 del CIRL del 2018) va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. 
Va in definitiva accolta la domanda relativa al riconoscimento della indennità professionale legata alla anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 e dall'art. 4 del CIRL del 2018 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria; essa, calcolata secondo i verificati criteri riportati in ricorso ed ivi esplicitamente descritti, che si palesano corretti, ammonta.  ad € 1.227,54.  ### convenuta deve essere condannata a corrispondere in favore del ricorrente il detto importo, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m.  n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa e della assenza di attività istruttoria, stante anche la mancata costituzione dell'### interessato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.  P.Q.M.  Definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente, in relazione ai periodi di lavoro intercorsi tra il 2020 e il 2024 a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001, così come modificato dall'art. 4 del CIRL del 06.11.2018, integrativi del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 - per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, pari complessivamente ad € 1.227,54 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, dal dovuto al soddisfo; - condanna l'amministrazione convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ### Si comunichi. 
Caltagirone, 7.10.2025 Il Giudice Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025

causa n. 1504/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ninfa Gaetano, Cinzia Cicero

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4462/2023 del 19-12-2023

... considera gli importi spettanti a titolo di disoccupazione agricola o indennità di maternità, a suo tempo oggetto di ripetizione di indebito da parte dell'### mentre invece l'odierna controversia riguarda soltanto il riaccredito della contribuzione figurativa relativa ai predetti periodi, il cui importo certo non coincide con le indennità percepite dalla bracciante a titolo di disoccupazione agricola e malattia. Su valore economico della contribuzione figurativa oggetto del ricorso di primo grado nulla è stato dedotto e documentato dall'odierna appellante. In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile lo scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, l'importo liquidato dal Tribunale non risulta inferiore ai minimi tabellari. E' pacifico che la causa non abbia presentato alcun profilo di complessità e che l'attività svolta sia stata estremamente semplice, il che giustifica l'applicazione degli importi tabellari minimi, come del resto chiede lo stesso appellante. E', altresì, pacifico che sia mancata la fase istruttoria, la cui liquidazione non è stata neppure invocata in sede di gravame. Tanto premesso, in assenza di svolgimento di attività difensiva nella fase decisoria (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: - dr. ### - dr. ### relatore - dr. ### riunita in camera di consiglio all'udienza del 6.12.2023 ha pronunciato in grado di appello la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3663/2021 R. G. sezione lavoro TRA ### rappresentata e difesa dall'avv.to ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore ### E ### - I.N.P.S., in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv.  ### 1. Con ricorso al Tribunale di Nola depositato il #### chiedeva la condanna dell'### al riaccredito in suo favore dei contributi figurativi per la disoccupazione agricola ordinaria relativa agli anni dal 2002 al 2006 (per 180 giorni annui) e per la maternità dal 23.11.2004 al 4.4.2005, con vittoria di spese. A fondamento della pretesa deduceva: che era bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza; che l'### aveva disconosciuto il suo rapporto di lavoro agricolo con la ditta ### per gli anni dal 2001 al 2006, cancellandola dagli elenchi ed eliminando dall'estratto contributivo i contributi figurativi della disoccupazione agricola per gli anni dal 2002 al 2006, nonché i contributi figurativi dell'indennità di maternità dal 23.11.2004 al 4.4.2005; che, presentato ricorso giudiziario avverso i suddetti provvedimenti, con sentenza n.1553/2018 il Tribunale di Nola, in accoglimento del ricorso, aveva accertato la sussistenza del rapporto di lavoro per gli anni in contestazione e condannato l'### a reinserirla negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per 51 giornate all'anno; che, tuttavia, l'### non aveva provveduto al riaccredito della contribuzione figurativa per i periodi sopra indicati; che ella aveva presentato ricorso al ### in data ### per ottenere il riaccredito contributivo, senza esito alcuno. 
L' ### costituitosi, rappresentava di avere provveduto, in esecuzione della sentenza n. 1553/2018, a riaccreditare la contribuzione figurativa relativa alle prestazioni a sostegno del reddito, a seguito del reinserimento delle giornate agricole in estratto; specificava, altresì, che nel febbraio 2020 aveva riesaminato ed accolto le domande di ### relative agli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, a suo tempo liquidate, e che in data ### anche la maternità era stata riliquidata. Pertanto, concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. 
Con sentenza n. 2435/2021 il Tribunale, su richiesta di entrambe le parti, dichiarava cessata la materia del contendere; quanto alle spese di lite, le poneva a carico dell'### in considerazione della soccombenza virtuale, e le liquidava in € 844,00, oltre spese generali, IVA e ### come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. 
Con ricorso a questa Corte depositato in data #### proponeva appello parziale avverso la predetta sentenza limitatamente all'importo liquidato a titolo di spese, lamentando la violazione del ### del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato con D.M. n. 37/2018, e dei parametri forensi da esso previsti, in considerazione dell'applicabilità dello scaglione superiore ad euro 26.000,01, trattandosi di causa di valore indeterminato; in subordine, deduceva l'applicabilità dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, tenuto conto del valore complessivo di euro 7.381,00, cosi determinato: euro 1.399,77 a titolo di ds agr 2005 e 2006, come da lettera di indebito ### del 27.10.2014; euro 3.865,58 a titolo di maternità dal 23.11.2004, come da lettera di indebito ### del 9.11.2017; euro 2.097,00 a titolo di ds agr 2002, 2003 e 2004, calcolandosi euro 699,00 annui, come da lettera di indebito ds. agr. 2005. 
Sosteneva che, applicando i valori minimi di liquidazione previsti per le cause di previdenza, per lo scaglione superiore ad euro 26.000,01, ovvero € 810,00 per la fase di studio della controversia, € 573,00,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1750,00 per la fase decisionale, doveva pervenirsi ad un importo complessivo di € 3.133,50. 
Applicando, invece, i valori minimi di liquidazione previsti per le cause di previdenza di valore rientrante nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, ovvero € 442,50 per la fase di studio della controversia, € 370,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 962,50 per la fase decisionale, doveva pervenirsi ad un importo complessivo di € 1.775,00. 
Concludeva, pertanto, chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'### al pagamento, a titolo di spese del primo grado, dell'importo di € 3.133,50 o, in subordine, di quello di € 1.775,00, vinte le spese del grado. 
L'### si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto. 
All'udienza di discussione del 6.12.2023 , la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.  2. ### è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad esporre. 
Oggetto del gravame è, esclusivamente, la determinazione del quantum delle spese legali liquidate in favore della ricorrente dal giudice di prime cure, determinazione che l'appellante ritiene errata in quanto inferiore ai valori minimi di liquidazione stabiliti dal D.M. 55/2014, come modificato con D.M. n. 37/2018, per le tre fasi indicate dall'istante, in considerazione del valore della causa indeterminato o, comunque, rientrante nel terzo scaglione. 
Per un corretto inquadramento giuridico della fattispecie deve premettersi che l'art. 4 del D.M. 55 cit. disciplina i “### generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo, nella sua formulazione originaria, che: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento”. 
Prevede, inoltre, il medesimo art. 4 che “Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio; b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente; c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta; d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.  ### 8 marzo 2018 n.37, le parole, di cui al terzo periodo dell'art. 4, comma 1, del DM n.55/2014, “possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento” sono state sostituite dalle seguenti “possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” e le parole, di cui al quarto periodo, “diminuzione di regola fino al 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti “diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”. 
Ai sensi dell'art. 6 del suindicato D.M. n. 37 del 2018 “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” e l'entrata in vigore è fissata per il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla ### ufficiale (26/4/2018). 
Pertanto, per le liquidazioni successive al 26/4/2018, come quella in questione disposta in primo grado, deve ritenersi che i valori medi non possano essere diminuiti in misura eccedente rispetto alle percentuali ivi fissate (riduzione del 70% per la fase istruttoria e/o trattazione, riduzione del 50% per le altre fasi).  ### 8 marzo 2018 n. 37 non ha, invece, modificato il comma 6 dell'art. 5 del DM n.55/2014, che ancora così recita: “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”.  3. Tanto premesso, occorre individuare lo scaglione di appartenenza della controversia come introdotta in primo grado.  ### appellante invoca l'applicazione dello scaglione superiore ad euro 26.000,01, trattandosi a suo dire di causa di valore indeterminato e, in subordine, quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, in considerazione del complessivo importo di euro 7.381,00, cosi determinato: euro 1.399,77 a titolo di ds agr 2005 e 2006, come da lettera di indebito ### del 27.10.2014; euro 3.865,58 a titolo di maternità dal 23.11.2004, come da lettera di indebito ### del 9.11.2017; euro 2.097,00 a titolo di ds agr 2002, 2003 e 2004, calcolandosi euro 699,00 annui, come da lettera di indebito ds. agr. 2005. 
In ordine allo scaglione superiore ad euro 26.000,01, invocato dall'appellante, occorre ribadire che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. 55/2014, “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”. 
E' evidente in considerazione dell'espresso inciso “di regola”, che non è stato intaccato neppure dal DM 8 marzo 2018 n. 37, che l'indicazione dello scaglione contenuta nel comma 6 del predetto articolo 5 non sia vincolante, dovendo il giudice tener conto dell'oggetto e della complessità della controversia. 
Nel caso in esame si tratta di un mero riaccredito di contribuzione figurativa, a seguito di precedente accertamento sulla sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo subordinato, e alcun profilo di complessità della controversia è stato segnalato dall'odierna appellante. 
Quanto al criterio di individuazione, in euro 7.381,00, del valore economico della causa formulato dalla ### in via subordinata, ne va rilevata l'erroneità in quanto esso considera gli importi spettanti a titolo di disoccupazione agricola o indennità di maternità, a suo tempo oggetto di ripetizione di indebito da parte dell'### mentre invece l'odierna controversia riguarda soltanto il riaccredito della contribuzione figurativa relativa ai predetti periodi, il cui importo certo non coincide con le indennità percepite dalla bracciante a titolo di disoccupazione agricola e malattia. 
Su valore economico della contribuzione figurativa oggetto del ricorso di primo grado nulla è stato dedotto e documentato dall'odierna appellante. 
In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile lo scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, l'importo liquidato dal Tribunale non risulta inferiore ai minimi tabellari. 
E' pacifico che la causa non abbia presentato alcun profilo di complessità e che l'attività svolta sia stata estremamente semplice, il che giustifica l'applicazione degli importi tabellari minimi, come del resto chiede lo stesso appellante. 
E', altresì, pacifico che sia mancata la fase istruttoria, la cui liquidazione non è stata neppure invocata in sede di gravame. 
Tanto premesso, in assenza di svolgimento di attività difensiva nella fase decisoria della causa (trattandosi di controversia definita con declaratoria di cessata materia del contendere e nulla essendo stato dedotto nel ricorso in appello sulle attività eventualmente svolte), il compenso spettante per l'attività difensiva non può che essere limitato alle sole fasi di studio e di introduzione del giudizio. 
Pertanto, anche a voler considerare il valore della causa rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, la liquidazione dell'attività difensiva risulta essere pari, nel valore minimo, ad euro 442,50,00 per la fase di studio ed euro 370,00 per quella introduttiva, per complessivi euro 779,50; con la conseguente congruità della somma, pari a euro 844,00 (oltre rimborso spese generali, IVA e ###, riconosciuta nella gravata sentenza, tale da compensare anche la ridotta attività successiva al deposito della sentenza, ove svolta. 
I rilievi che precedono danno conto della infondatezza dell'appello, che va respinto.  4. Tenuto conto della qualità delle parti stimasi equa una compensazione delle spese del presente grado. 
Va, infine, dato atto della sussistenza ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della ### 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..  P.Q.M.  La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado. 
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della ### 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.. 
Così deciso in Napoli, il ####ssa ###ssa ### n. 3663/2021

causa n. 3663/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Orefice Mariarosaria, Lombardi Carmen, Cortigiano Milena

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