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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro, dr.ssa ### visti l'art. 221, commi 2 e 4, della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020, l'art. 23 comma 6 D.L. n. 137/2020, conv. in L. 176/2020 e, da ultimo, l'art. 7 comma 1 D.L. 105/2021; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti; pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro Il Giudice del lavoro, dr.ssa ### previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 221, commi 2 e 4, della ### 17 luglio 2020 n.77 di conversione del D.L. n. 34/2020, ha pronunciato in data ###, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente ### nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2879/2017 del ruolo generale affari contenziosi; TRA ### rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 146; ricorrente ### FINEDIT - ### S.R.L. e ### S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### M. Faillace ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 60; resistente ### PER PARTE RICORRENTE: “A) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra il ricorrente e la ### sr.l., dal 07.08.1998 al 31.12.2014 e con la ### del ### s.r.l. dal 01.01.2015 al 29.12.2016 per l'espletamento di mansioni di redatto-re pubblicista ex art. 1 del CNLG; B) condannare la ### s.r.l. in persona del suo legale rappresentate p.t. al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 270.276,11 a titolo di differenze retributive nonché € ###,78 a titolo di ### in applicazione dell'art.2026 c.c. e da rapportarsi all'inquadramento di redattore ex art. 1 del CNLG , per il periodo dal 7.08. 1998 al 21.12.2014; C) condannare la ### del ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in favore della ricorrente della somma di € 47563,35 a titolo di differenze retributive e di € 5699,21 a titolo di ### in applicazione dell'art.2026 c.c. e da rapportarsi all'inquadramento di redattore ex art. 1 del CNLG, per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2016; D) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data ### dalla ### del ### s.r.l. e per l'effetto condannare quest'ultima all'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre all'indennità di preavviso pari ad € 19.702,97; E) accertare e dichiarare che tra ### S.r.l. e ### del ### s.r.l. è intercorsa una cessione d'azienda, ovvero vi sia continuità aziendale, ai sensi e per ogni effetto dell'art. 2112 cc, compreso la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per quanto statuito a titolo condannatorio dalla emananda sentenza; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati distrattari”. ###: “rigettare integralmente il ricorso proposto perché infondato in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data ###, la ricorrente in epigrafe - premesso di essere iscritta al registro dei giornalisti pubblicisti della ### dal 1998 e praticante dal 2015 - esponeva: - di aver prestato la propria attività lavorativa come giornalista foto-reporter in favore della ### s.r.l. (d'ora in poi ### s.r.l.) dal 01.01.2015 al 29.12.2016, proseguendo senza soluzione di continuità la medesima attività già svolta, nel periodo ricompreso dal 07.08.1998 al 31.12.2014, in favore della ### s.r.l.; - che tra la ### s.r.l. e la ### del ### s.r.l. vi era stata continuità aziendale nell'esercizio dell'attività editoriale del ### ai sensi e agli effetti dell'art. 2112 c.c.; - che, nonostante il rapporto lavorativo fosse stato formalizzato in entrambi i periodi con contratti di collaborazione e successive proroghe, la prestazione lavorativa resa era riconducibile all'alveo della subordinazione e, segnatamente, all'attività di redattore ex art. 1 CCNG; - che, difatti, al pari di tutti gli altri redattori, era stata inserita stabilmente all'interno dell'organizzazione imprenditoriale prima della ### editrice della testata giornalistica “### della Calabria” e successivamente, senza soluzione di continuità, della ### s.r.l., editrice della testata “### del Sud”, svolgendo la propria attività di giornalista presso la redazione decentrata di ### seguendo le direttive dei direttori (##### e ###, nonché dei capi-servizi e capi-redattori (##### Mi-chele ### e ### succedutisi nel tempo, ai quali si era rapportata quotidianamente per sottoporre i propri articoli e servizi, da selezionarsi in base alla linea editoriale decisa dal direttore; - di essersi, dunque, occupata della realizzazione di servizi fotografici e, per la versione on line del giornale, della realizzazione di video, assegnati dai responsabili di redazione, al fine di assicurare alla testata la diffusione del messaggio informativo tramite immagini sui principali temi di cronaca e attualità politica, culturale, sociale e sportiva etc., in grado di sostituire o completare l'informazione scritta; - di aver curato, dal 1998 al 2000, la rubrica quotidiana di foto e testi denominata “### di ### Sapone”; - di aver quotidianamente provveduto, altresì, all'attività di c.d. “cucina giornalistica”, selezionando ed elaborando le immagini scattate, anche in collaborazione con il grafico di redazione; - che, per la versione on line del giornale, coordinandosi con il responsabile web della redazione di ### aveva realizzato video giornalistici sui diversi temi di attualità nazionale, poi inviati alla redazione web di ### per il loro inserimento sulla piattaforma del sito; - che la propria attività lavorativa era, ancora, consistita nella lettura dei quotidiani concorrenti per verificarne il contenuto giornalistico, nel visionamento delle agenzie di stampa e delle notizie pubblicate dalla rete, nella partecipazione assieme agli altri redattori alle riunioni di redazione, ove i responsabili della redazione decentrata di ### davano disposizioni sul lavoro da svolgere, sulle notizie di attualità da approfondire, sui tipi di servizio da realizzare e sulla linea editoriale da seguire; - che, presso la redazione di via ### prima dell'avvento dell'era digitale, aveva avuto a disposizione sia una stanza adibita a camera oscura, sia una stanza adibita ad archivio cartaceo delle foto realizzate; successivamente, con l'introduzione in redazione delle nuove tecnologie, aveva utilizzato la strumentazione presente in redazione per la scansione ed elaborazione delle immagini da inviare alla redazione centrale e a quelle decentrate e inserite in un archivio informatico, da lei organizzato; - che, negli ultimi anni, invece, utilizzando il sistema di trasmissione dati FTP di proprietà dell'editore e il sistema editoriale in uso alla testata, di cui era stata fornita di password, riusciva ad inviare in tempo reale alle diverse redazioni le immagini scattate e selezionate dai luoghi dei fatti; - che, per la stesura degli articoli, aveva utilizzato il computer di redazione; - che la descritta attività lavorativa era svolta sia di mattina (dalle ore 7.00 alle ore 12.30 circa) che di pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 21.00 circa) dal lunedì al sabato, con un orario di lavoro per più di 36 ore settimanali, e con obbligo di reperibilità 24 ore su 24 per le notizie dell'ultima ora, compreso domeniche e festivi; - che, in data ###, ### sud S.r.l. le aveva comunicato il recesso dal rapporto di lavoro, con effetto immediato, per ragioni economico-aziendali, impugnato con lettera raccomandata a/r del 24.02.2017.
Sosteneva, pertanto, che tra le parti si era instaurato, ad onte del nomen iuris, un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 07.08.1998 al 29.12.2016 (con ### dal 07.08.1998 al 31.12.2014 e con EPS dal 01.01.2015 al 29.12.2016) e che le mansioni dalla stessa svolte erano inquadrabili nella qualifica di redattore pubblicista ex artt. 1 e 36 del ### con conseguente diritto al pagamento delle differenze economiche - su retribuzione, tredicesima mensilità e TFR - tra quanto percepito e quanto previsto per detta qualifica dal predetto ### Evidenziava, infine, che dall'accertamento “della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e le ### resistenti, discende l'assoluta illegittimità del recesso per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione intimato alla lavoratrice in data ###, senza preavviso, dalla ### srl”, con conseguente diritto al “pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”, nonché dell'indennità di mancato preavviso.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, la ### s.r.l. e la ### s.r.l., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio le società convenute negando, in via preliminare, l'avvenuta cessione di azienda fra le due società; nel merito, contestavano la fondatezza in fatto e diritto della domanda, di cui chiedevano il rigetto.
Espletata la prova testimoniale e acquisite la documentazione prodotta, la relazione peritale e le note scritte depositate dalle parti, alla odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio. 2. Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dalla riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo, formalmente istaurato con le società convenute, come di lavoro subordinato di tipo giornalistico, nonché per l'accertamento dell'illegittimità del recesso della ### s.r.l., notificatole in data ###, con conseguente riconoscimento della tutela risarcitoria ex art. 18 St. Lav. e dell'indennità di mancato preavviso ex art. 27 CNLG. 3. La domanda è fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Nella documentazione versata in atti si rinviene un contratto del 07.08.1998 di fornitura di fotografie e servizi fotografici (all. 4 ricorso) sottoscritto dalla ### con ### con il quale si era impegnata, dietro corrispettivo fisso, a fornire al giornale “in tempo utile per la pubblicazione, fotografie e servizi fotografici che saranno segnalati e richiesti dalla ### del ### della ### assicurando a tale scopo la reperibilità 24 ore su 24”; accordo tacitamente rinnovato sino alla stipula con EPS di un contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. (all. 3 ricorso) del 01.01.2015, con il quale la ### si era impegnata, stavolta con EPS cessionaria dei servizi editoriali di ### dietro corrispettivo, alla fornitura “delle fotografie e/o video e servizi fotografici e/o video che saranno segnalati e richiesti dalla redazione in tempo utile per la pubblicazione assicurando la reperibilità 24 ore su 24”, tacitamente rinnovato sino alla data del recesso.
Come accennato, secondo la prospettazione attorea, sebbene il rapporto di lavoro fosse stato formalmente qualificato come autonomo, in realtà lo stesso si era dipanato, sia con ### che con ### secondo i caratteri propri della subordinazione; parte ricorrente deduce, ancora, di aver svolto le mansioni riconducibili alla qualifica di redattore ordinario dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.30 circa e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 circa, con obbligo di reperibilità 24 ore su 24, anche di domenica e nei giorni festivi. 3.1. In tema di onus probandi, si rammenti che, in ossequio al generale principio di cui all'art. 2697 c.c., nei casi come quello di specie in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
In applicazione della predetta regola probatoria, grava su parte ricorrente l'onere di provare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con le società convenute, il tipo di mansioni disimpegnate e l'orario di lavoro osservato. 3.2. Con riferimento al primo aspetto, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte che ha delineato il particolare atteggiarsi della subordinazione con riferimento all'attività giornalistica: “### conto, innanzitutto, evidenziare che in tema di attività giornalistica la subordinazione non può che essere apprezzata, come più volte ribadito da questa Suprema Corte (### per tutte Cass. 8068/09, 3320/08,18660/05, 6983/04 e 6727/01) avuto riguardo, e al carattere intellettuale e/o creativo della prestazione, e alla peculiarità dell'attività cui la stessa s'inserisce. Pertanto, proprio in considerazione della peculiarità delle specifiche mansioni svolte dal giornalista, che lasciano un certo margine di autonomia, e del carattere collettivo dell'opera redazionale cui s'inseriscono (V. Cass. 7494/97 e 5693/98), la subordinazione ex art. 2094 c. c., intesa quale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi nonché disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata con conseguente difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i caratteri propri del lavoro subordinato e necessità, quindi, di far ricorso, per distinguerlo da quello autonomo, ad indici rivelatori e ciò tenuto anche conto che nel lavoro giornalistico, per gli evidenziati aspetti, la subordinazione si concretizza più che altro in collaborazione (V. Cass. 10086/91 e 6727/01). A tal fine la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la subordinazione non è esclusa dal fatto, e che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Cass. 6598/88, 1024/96, 16038/04 e 3320/08 cit.), e che non sia impegnato in un'attività quotidiana, la quale, invece, contraddistingue quella del redattore (Cass. 7012/00), e che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore ( 6727/01) e che, ancora, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia effettuata a domicilio (Cass. 6598/88). Rappresentano secondo la Cassazione, invece, indici rilevatori della subordinazione: lo svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive (Cass. 6032/06 e sostanzialmente nello stesso senso 3229/88); la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute (Cass. 6727/01 e nello stesso senso 7020/00); la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra (Cass. 5223/87).
Costituiscono, di contro, indici negativi: la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorchè continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali (Cass. 4770/06 cit. e 18560/05); la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo previo "gradimento" ed a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari (Cass. 2890/90). Alla stregua della richiamata giurisprudenza deve, quindi, ritenersi che l'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile, o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e, quindi, esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. Né rilevano, come evidenziato, ai fini di cui trattasi, il luogo della prestazione lavorativa che ben può essere eseguita anche a domicilio, il mancato impegno in una attività quotidiana, la non osservanza di uno specifico orario di lavoro e la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni” (così Cass. n. 19074/2012; più di recente, 13/11/2018, n. 29182; Cass. 20/05/2014, n. 11065). 4. Fatta tale generale premessa, le risultanze dell'istruttoria espletata - unitamente alla documentazione prodotta - confermano la tesi di parte attrice circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro instauratisi alle dipendenze, rispettivamente, della ### e della ### nei periodi di riferimento.
A tal fine si riportano le dichiarazioni testimoniali di interesse.
Il teste ### ha riferito: “ADR sono indifferente alle parti, conosco la ricorrente avendo lavorato insieme per circa 10 anni. ### iniziato a collaborare presso il ### per la ### nel 2004 e lì ho conosciuto la ricorrente che già vi lavorava, sono andata via nel settembre 2014. ADR dal 2004 al 2006 ero una collaboratrice coordinata e continuativa del ### il 1 gennaio 2006 sono stata assunta a tempo indeterminato con qualifica di redattore (art. 36). ### signora ### si occupava del settore fotografico del ### e svolgeva le attività specificatamente indicate al cap. 13 del ricorso [“### che la sig.ra ### nello svolgimento delle proprie mansioni, partecipava alla riunione di redazione, usciva per gli scatti e le riprese recandosi presso i luoghi degli avvenimenti, provvedendo successivamente alla selezione e rielaborazione delle immagini, gestiva l'archivio fotografico del giornale da cui attingeva per l'invio di immagini a corredo dei servizi”]. ADR confermo il cap. 14 [“### che provvedeva a leggere i quotidiani concorrenti e a verificarne il contenuto giornalistico, a controllare l'andamento delle vendite, a visionare le agenzie di stampa e le notizie pubblicate dalla rete, ad essere accreditata presso i diversi uffici stampa per gli avvenimenti di maggiore interesse assieme agli altri redattori”], tali attività venivano svolte insieme per prima di mattina; preciso in tarda mattinata perché di solito di mattina noi giornalisti eravamo in giro per l'acquisizione di notizie e la signora ### per gli scatti fotografici, voglio precisare altresì che non sono a conoscenza se la ricorrente controllasse l'andamento delle vendite dei quotidiani concorrenti. ADR confermo che la ricorrente era stabilmente inserita nella redazione di cui faceva parte, relazionandosi quotidianamente con i responsabili (caposervizio, caporedattore, direttore) e collaborando con tutti i membri della redazione, di regola, il giorno prima organizzavamo l'attività da svolgere il giorno dopo, fissando appuntamenti ecc. ### il cap.16 [### che nello svolgimento delle proprie mansioni seguiva le direttive dei direttori p.t. (##### e ###, nonché dei caposervizi e caporedattori succedutisi nel tempo (###### e ###], come ho detto prima la signora ### si interfacciava sia con la redazione che con i responsabili. ADR nella c.d. attività di cucina redazionale, spesso lavoravo insieme alla signora ### per la costruzione della pagina del ### infatti tra le molteplici fotografie scattate dalla ricorrente e inserite in archivio dalla stessa effettuavamo una selezione ai fini dell'inserimento della stessa nell'articolo di giornale. Di regola l'impostazione della pagina, specie ove si trattava di una gallery (una notizia raccontata con foto) veniva effettuata insieme da me e la ricorrente. In altri termini il redattore si occupava dell'impostazione della pagina, ma quando vi erano foto da inserire la scelta veniva effettuata insieme alla signora ### Aggiungo che capitava piuttosto frequentemente che la ricorrente insieme alle fotografie ci inviasse anche note o dei brevi virgolettati di dichiarazioni prese, che venivano “calate in pagina” accanto alla foto, ciò avveniva principalmente quando si trattava di eventi pubblicati prevalentemente tramite photo gallery. ADR frequentemente venivano pubblicate, anche in prima pagina, le c.d. photo notizie che recavano la firma della ricorrente. ADR in questi casi e nella costruzione delle photo gallery una prima selezione veniva effettuata dalla ricorrente, la quale inseriva in archivio le foto ritenute da lei più significative; successivamente la scelta della o delle foto da pubblicare o veniva effettuato direttamente dal redattore quando la scelta cadeva tra due o più immagini simili, altrimenti la scelta era effettuata di concerto con la ricorrente. ### gli orari di lavoro, la mattina la ricorrente, come del resto noi redattori, era in giro per lo scatto della foto, non avevamo orari fissi, il pomeriggio ci vedevamo in redazione alle 15 circa e la ricorrente sicuramente non andava via prima delle 21, ma comunque la stessa anche se non era presente in redazione era comunque operativa o a scattare foto o a caricarle in archivio. Ciò avveniva dal lunedì alla domenica. ### ancora una volta che tutto il lavoro giornalistico dipendeva dalla ricorrente. ADR con riferimento al cap.1 della memoria io non so se la sig.ra ### avesse una password, posso però dire che quando io accedevo al sistema ci trovavo dentro le foto da lei inserite. Posso affermare che era la ricorrente ad inserire le foto perché laddove non mi trovavo foto relative a qualche evento o notizie la contattavo e lei in tempo reale “calava le foto nel sistema”.”.
Il teste ### ha riferito: “### giornalista e conosco la sig.ra ### in quanto ho lavorato insieme a lei al ### della ### dal 1996 e successivamente denominato ### del Sud da gennaio 2015 presso la redazione di #### capitolo 1 posso dire che dal 1996 al marzo 1999 io ero corrispondente del ### della ### e mi interfacciavo quotidianamente con la sig.ra ### che era il referente fotogiornalistico del ### Mentre dal marzo 1999 facendo parte della redazione decentrata di ### frequentavo quotidianamente la redazione rivestendo prima la figura di redattore e poi quella di caposervizio p.t. e quindi avevo un rapporto quotidiano e diretto di collaborazione con la ricorrente fino al dicembre 2014 con il ### della ### e fino al dicembre 2015 con il ### del ### (…) ### la circostanza di cui ai capp. 13-14 [vedi sopra] -15 [“### che si relazionava quotidianamente con i responsabili di redazione (cui veni-va lasciato un report giornaliero dell'attività svolta), collaborando con tutti gli altri membri della redazione, sia di persona che tramite telefono o i servizi di messaggistica all'uopo pensati per l'attività di coordinamento”], preciso altresì che avevamo una chat di redazione attraverso la quale si comunicava quando la ricorrente non era presente in redazione perché fuori in quanto impegnata a realizzare i servizi fotogiornalistici. ### la circostanza di cui al cap. 16 [vedi sopra] e quindi si interfacciava con i responsabili della redazione centrale e di quella decentrata. ### la circostanza di cui al cap. 17 [“### che quotidianamente, oltre a recarsi sui luoghi degli avvenimenti presso cui veniva inviata, la giornalista svolgeva la propria attività lavorativa presso la reda-zione sita prima in ### in ### n. 30 e poi in via ### da ### n. 14, ove provvedeva a selezionare ed elaborare le immagini scattate, coordinandosi anche con il grafico di redazione”], aggiungo che era presente in entrambe le redazioni. ### la circostanza di cui al cap. 18 [“### che la ricorrente era considerata la ### del quotidiano, sia dai membri della redazione sia dall'esterno, e a cui i membri della redazione si rivolgevano anche per le esigenze più disparate, contando sulla sua presenza e affidabilità”] precisando che la strumentazione da noi utilizzata era stata fornita dal datore di lavoro e consisteva in una telecamera, microfoni, tre piedi e monopiede, strumentazione necessaria per la realizzazione dei servizi fotogiornalistici. ### la circostanza di cui al cap. 20 [“### che la ricorrente ha sempre svolto la propria attività lavorativa presso la re-dazione, utilizzando locali, di cui possedeva le chiavi, e gli strumenti (computer, scanner, stampanti, etc) di proprietà dell'editore”] e la sig.ra ### era in possesso delle chiavi di accesso alla redazione come tutti i dipendenti ed aveva la sua stanza e utilizzava le apparecchiature informatiche. ### la circostanza di cui al cap. 21 [“### che la ricorrente, prima dell'avvento del digitale, era dotata presso la reda-zione di una stanza adibita a camera oscura e un'altra adibita all'archivio cartaceo di foto, dalla stessa realizzate”] precisando che la signora aveva una stanza adibita a camera oscura e ad archivio presso la redazione di ### 30, successivamente con l'avvento del digitale non era più necessario l'utilizzo della camera oscura. ### riferimento al cap. 22 [“### che la ricorrente, dopo l'avvento del digitale, si occupava anche di organizzare, tramite il sistema ### l'archivio informatico delle foto da lei stessa create, al quale attingeva per l'attività di ricerca delle immagini necessarie ad integrare le informazioni, su richiesta della redazione di ### ma anche della redazione centrale di ### e delle altre redazioni decentrate”] posso confermare che la ricorrente era l'unica che si occupava dell'archivio informatico del giornale e della selezione delle fotografie su richiesta della redazione di RC, delle altre redazioni decentrate e della redazione centrale. ### la circostanza di cui al cap. 23 [“### che l'attività della ricorrente la impegnava quotidianamente sia la mattina (dalle ore 7.00 alle ore 12.30 circa) che il pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 21.00 circa) dal lunedì al sabato, con un orario di lavoro per più di 36 ore settimanali, e con obbligo di reperibilità 24 ore su 24 per le notizie improvvise dell'ultima, compreso domeniche e festivi”] posso altresì precisare che talvolta gli orari andavano dalle 7.30 e oltre le 21/21.30 soprattutto in quanto dal periodo dal 2000 al 2015 c'erano spesso operazioni di polizia giudiziaria ed è capitato sovente che noi partecipassimo alle retate notturne, alle operazioni di ### anche di sabato e domenica. La ricorrente di domenica si occupava anche degli eventi sportivi come ### e #### integrazione del cap. 22 confermo che la selezione delle immagini a corredo dell'articolo veniva fatto esclusivamente dalla ricorrente. ### che la ricorrente aveva accesso al sistema editoriale cioè al software con il quale si predisponeva ogni giorno il giornale. ### nel periodo dal settembre 96 al marzo aprile 99 il mio rapporto di lavoro con la redazione era telefonico e non posso precisare gli orari di lavoro della ricorrente nel suddetto periodo mentre dal 99 al 2015 confermo gli orari di cui al cap. 23. Riferisco inoltre che quando mi recai in redazione di ### nell'estate del 96 per chiedere di avviare la collaborazione, la ricorrente era presente in redazione. ### mio rapporto di lavoro si è concluso il ### per scadenza del contratto e non ho fatto causa/ pendenza con le due società resistenti”.
Il teste ### (di parte resistente) ha riferito: “### lavorato presso la società dal 1998 circa come giornalista pubblicista poi praticante e successivamente giornalista professionista e sino al febbraio 2007 presso la redazione di ### e fino al novembre 2010 presso la redazione centrale di ####. ### riferimento al capitolo ### della memoria preciso che la sig.ra ### dal 98 fino al 2010 ha lavorato per la ### e si occupava di realizzare tutte le fotografie che attenevano ai fatti di cronaca varia della città ed in caso di eventi particolarmente importanti anche della provincia di ### Una volta realizzate le foto, veniva in redazione ed inseriva le foto nella pagina attraverso il software ### seguendo le indicazioni dei responsabili, eseguendo le direttive dei caposervizio. Preciso che nei giornali la linea di comando è verticale e ciascun giornalista, responsabile delle pagine risponde al caposervizio per cui la sig.ra ### si confrontava con il giornalista e con il caposervizio. (…) ### signora ### frequentava quotidianamente la redazione per il periodo di mia competenza svolgendo l'attività sopra indicata. Non so precisare l'orario di lavoro della sig.ra ### ma posso affermare che il nostro lavoro prevede una reperibilità h24.
Preciso che con nostro lavoro intendo quello di coloro che costruiscono il giornale e la reperibilità era estesa anche il sabato e la domenica. Preciso che la ricorrente, come tutti noi, doveva essere presente in redazione o fuori a realizzare i servizi fotogiornalistici”.
Il teste ### (di parte resistente) ha riferito: “ADR sono indifferente alle parti.
Ho lavorato per ### dal 2002 al 2014 come responsabile del settore tecnico-grafico, mentre per EPS dal gennaio 2015 ad aprile 2018 come responsabile del settore tecnico. ADR conosco la ricorrente in quanto lavorava nella redazione di ### di ### non mi ricordo se ha continuato a lavorare anche per #### ricorrente era una fotoreporter. ### redattore per la costruzione di una pagina di giornale utilizza un software al quale si accede tramite una password, l'inserimento della foto nel detto applicativo non necessita dell'accesso tramite password, ma si accede attraverso un area comune, dove le foto vengono canalizzate in una cartella. Vi è un meccanismo automatico tale per cui detta cartella finisce nell'applicativo a cui accede tramite password il redattore e da lì lo stesso può attingere alle foto necessarie per la formazione della pagina. ### la signora ### è stato creato un profilo al quale si accedeva tramite password onde verificare che le foto conferite in cartella confluissero effettivamente nell'applicativo. ### so dire se la ricorrente avesse libertà di scelta nell'individuare le foto da inserire nella pagina, ciò in quanto la ricorrente operava nella redazione di ### mentre io svolgevo la mia attività lavorativa a ####'accesso all'applicativo per l'elaborazione delle pagine del giornale era riservato al corpo redazionale e ai grafici. ### profilo per la ricorrente era stato creato al fine di consentire alla stessa di verificare le foto veicolate nell'applicativo e altresì per far confluire le notizie battute dall'agenzia, attraverso tale profilo ove possibile l'elaborazione di una pagina redazionale. ### so se la sig.ra ### abbia in concreto elaborato una pagina redazionale attraverso il suo profilo. (…)”.
Il teste ### ha riferito: “### indifferente alle parti, ho lavorato per ### dal giugno 96 al maggio 2012 come dipendente dal 2000 con la qualifica di redattore. ### la signora ### poiché siamo stati colleghi di lavoro presso ### fino all'apertura nel giugno del 96 della testata del quotidiano. ### signora ### svolgeva attività di fotoreporter, nel senso che faceva attività di giornalismo attraverso scatti fotografici, differenziandosi per quest'aspetto da noi redattori cronisti in senso stretto. ADR noi redattori svolgevamo la nostra attività redazionale, ossia la nostra attività di impaginazione del ### attraverso un sistema operativo al quale accedevamo tramite password, il sistema consentiva a ciascuno di operare su una medesima pagina di giornale, ciascuno per la propria competenza o incarichi; ritengo che anche la signora ### avesse accesso al sistema in quanto noi redattori ci ritrovavamo le foto, dalla stessa scattate, all'interno dello stesso. ### signora ### non solo sceglieva le foto da inserire nel sistema ma altresì quelle da inserire nella pagina in lavorazione, ed a volte capitava altresì che la stessa la inserisse graficamente nella pagina medesima. ### il cap. 13 [vedi sopra] del ricorso. ### relazione al cap. 14 [vedi sopra] posso dire che rientra nell'attività del redattore svolte di regola prima dell'inizio dell'attività di redazione, quella di leggere quotidiani concorrenti verificandone il contenuto giornalistico. Presumo che anche la ricorrente svolgesse tale attività. ADR su alcuni argomenti di particolare interesse, emersi all'esito della lettura dei quotidiani concorrenti, poteva essere oggetto di discussione tra i redattori. A tali discussioni ha partecipato anche la ricorrente. Preciso a tale riguardo che accadeva che il caporedattore si rivolgesse al cronista o al foto-reporter per discutere del lavoro effettuato; posso dire che ciò è avvenuto anche con la signora #### riferimento al controllo delle agenzia di stampa trattasti di attività personale che di regola svolge ogni redattore, presumo pertanto che anche la ricorrente lo facesse, non so però dire con quale frequenza o e limitatamente a quale settore. ADR è vero che la ricorrente si relazionava quotidianamente con il responsabile della redazione e collaborava con i membri della redazione. ### svolgimento della sua attività di foto reporter, la ricorrente riceveva direttive dai capi redattori e capi servizio con riferimento agli eventi programmati (es. sedute del consiglio comunale) altre volte, con riguardo ad accadimenti estemporanei era la ricorrente che talvolta portava la notizia in redazione (es. omicidio). ### non ricordo male, la ricorrente aveva un rapporto di collaborazione con un agenzia fotografica di una testata giornalistica, la #### i redattori dipendenti con un contratto di lavoro subordinato possono avere un rapporto di collaborazione esterna con altre agenzie, in quanto ciò è espressamente previsto dal contratto collettivo. Preciso che tali collaborazioni debbano essere autorizzate o quanto meno conosciute dal datore di lavoro. ADR la signora ### era l'unica a lavorare dal lunedì alla domenica perché non aveva un contratto di lavoro subordinato come noi redattori. ### riferimento all'orario di lavoro preciso che noi cronisti come la signora ### non avevamo un orario rigido perché dipendeva sia dalle attività da svolgere, se interne o esterne alla redazione, agli eventi da seguire, ad eventuali notizie dell'ultimo minuto. Mediamente l'attività lavorativa iniziava alle ore 9.30/10 e non terminava prima delle 21.Ribadisco che quanto riferito è meramente indicativo, perché tutto dipendeva dalle attività da svolgere. ### ricorrente aveva una propria postazione in ### e utilizzava gli strumenti della società, era altresì in possesso delle chiavi. ### riferimento al cap. 21 [vedi sopra] non ricordo”.
Il teste ### (di parte resistente) ha riferito: “ADR sono indifferente alle parti, conosco la ricorrente in quanto sono stato caposervizio del ### presso la redazione di ### dal luglio 2010 al dicembre 2015. ###'attività della redazione del ### è rimasta immutata nel passaggio da ### a ### vi è stato un mutamento del nome della testata da “### della Calabria” a “Il quotidiano del SUD”. ### sig.ra ### era la nostra fotoreporter. ### sig.ra ### inseriva la foto da lei scattate all'interno del sistema operativo citrix utilizzato dai redattori attraverso il proprio profilo. Presumo che fosse in possesso di password perché diversamente non si sarebbe potuto accedere all'applicativo. ### signora sapone selezionava le foto da inserire nell'applicativo, ma le foto da inserire nella pagina di giornale erano scelte da noi redattori. Non ricordo se è mai capitato che tale scelta fosse stata fatta dalla ricorrente. ### volta vi può essere un confronto con il fotografo circa la scelta delle suddette foto. ADR la ricorrente non partecipava alle riunioni di redazione di regola, salvo in casi eccezionali in cui venivano in rilievo eventi di particolare interesse. ### vi erano eventi programmati cui presenziare era il ### o chi per esso a dare direttive, per lo più tramite email alla ricorrente agli eventi a cui partecipava in caso di eventi estemporanei poteva accadere che era la stessa ricorrente a portare la notizia in redazione. ### sembra che la ricorrente non avesse una sua postazione esclusiva ma utilizzasse una postazione libera a disposizione di tutti. ### strumenti quali computer, scanner, stampante erano di proprietà dell'editore. ### ricorrente nello svolgimento della sua attività lavorativa collaborava in sinergia con gli altri membri della redazione. ### ricorrente lavorava di regola dal lunedì alla domenica. ### so dire sull'orario in quanto tutto dipendeva dalle attività da svolgere nel corso della giornata. (…)”. 5. Orbene, il quadro probatorio che emerge dall'istruttoria orale conforta l'impianto assertivo di parte ricorrente, in quanto dalle deposizioni dei testi escussi - sostanzialmente coerenti e convergenti sulle modalità di espletamento della prestazione giornalistica resa dalla ### nel periodo di riferimento - possono agevolmente desumersi gli indici rilevatori della subordinazione come individuati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
È stato, invero, provato: 1) lo svolgimento continuativo da parte della ### di un'attività tesa ad assicurare alle testate - “### per la Calabria” prima e “### del Sud” poi - le esigenze informative, espresse, oltre che con il narrato (cfr. all. nn. 6, 7, 8, 9 ricorso), a mezzo immagini, riguardanti diversi settori di interesse; 2) il proprio ruolo di referente esclusivo del settore fotogiornalistico dei quotidiani; 3) la costante messa a disposizione della propria opera nell'ambito delle istruzioni ricevute; 4) lo stabile inserimento della prestazione resa dalla ### nella organizzazione aziendale prima di ### e poi di ### nel senso indicato dalla Cassazione.
In particolare, i testi hanno concordemente riferito come la ricorrente - quale unico “referente fotogiornalistico del Quotidiano”- a) fosse inserita, in via stabile e continuativa, nella redazione dei quotidiani; b) seguisse, nello svolgimento della propria attività, le direttive ricevute dai capiservizio/capiredattori, con i quali si relazionava costantemente, partecipando alle riunioni redazionali (“la ricorrente era stabilmente inserita nella redazione di cui faceva parte, relazionandosi quotidianamente con i responsabili (caposervizio, caporedattore, direttore) e collaborando con tutti i membri della redazione, di regola, il giorno prima organizzavamo l'attività da svolgere il giorno dopo, fissando appuntamenti ecc.”; “è vero che la ricorrente si relazionava quotidianamente con il responsabile della redazione e collaborava con i membri della redazione. Nello svolgimento della sua attività di foto reporter, la ricorrente riceveva direttive dai capi redattori e capi servizio con riferimento agli eventi programmati (es. sedute del consiglio comunale) altre volte, con riguardo ad accadimenti estemporanei era la ricorrente che talvolta portava la notizia in redazione”); c) selezionasse le foto più significative e le inserisse nell'archivio/sistema dal quale attingevano i redattori (“la ricorrente era l'unica che si occupava dell'archivio informatico del giornale e della selezione delle fotografie su richiesta della redazione di RC, delle altre redazioni decentrate e della redazione centrale”); d) collaborasse con i redattori nell'elaborazione della pagina, individuando insieme agli stessi le immagini a corredo dell'articolo (“### c.d attività di cucina redazionale, spesso lavoravo insieme alla signora ### per la costruzione della pagina del ### infatti tra le molteplici fotografie scattate dalla ricorrente e inserite in archivio dalla stessa effettuavamo una selezione ai fini dell'inserimento della stessa nell'articolo di giornale. Di regola l'impostazione della pagina, specie ove si trattava di una gallery (una notizia raccontata con foto) veniva effettuata insieme da me e la ricorrente. In altri termini il redattore si occupava dell'impostazione della pagina, ma quando vi erano foto da inserire la scelta veniva effettuata insieme alla signora ### Aggiungo che capitava piuttosto frequentemente che la ricorrente insieme alle fotografie ci inviasse anche note o dei brevi virgolettati di dichiarazioni prese, che venivano “calate in pagina” accanto alla foto, ciò avveniva principalmente quando si trattava di eventi pubblicati prevalentemente tramite photo gallery. Frequentemente venivano pubblicate, anche in prima pagina, le c.d. photo notizie che recavano la firma della ricorrente. In questi casi e nella costruzione delle photo gallery una prima selezione veniva effettuata dalla ricorrente, la quale inseriva in archivio le foto ritenute da lei più significative; successivamente la scelta della o delle foto da pubblicare o veniva effettuato direttamente dal redattore quando la scelta cadeva tra due o più immagini simili, altrimenti la scelta era effettuata di concerto con la ricorrente”; “confermo che la selezione delle immagini a corredo dell'articolo veniva fatto esclusivamente dalla ricorrente”); e) avesse nel sistema un proprio profilo - al quale accedeva tramite password - “al fine di consentire alla stessa di verificare le foto veicolate nell'applicativo e altresì per far confluire le notizie battute dall'agenzia, attraverso tale profilo ove possibile l'elaborazione di una pagina redazionale”.
In definitiva, attraverso la prestazione resa dall'istante, le società editrici hanno assicurato stabilmente la soddisfazione dell'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica fornitura (da parte della stessa) di immagini fotografiche sui fatti rilevanti del giorno, potendo al contempo contare sulla permanente disponibilità della lavoratrice, nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. 5. Acclarato per le ragioni suesposte che i rapporti intercorsi con le società resistenti debbano ###qualificarsi come di lavoro subordinato, è possibile esaminare la domanda tesa al pagamento delle eventuali differenze retributive alla stessa spettanti. 5.1. Quanto alla durata dei rapporti, è pacifico che quello con ### s.r.l. si sia dipanato dal 07.08.1998 al 31.12.2014, mentre quello con ### s.r.l. dal 01.01.2015 al 29.12.2016; vero è che i testi hanno saputo riferire (per periodi diversi) fino alla fine del 2015; tuttavia, non vi è ragione per credere che il rapporto sia mutato nelle sue modalità di svolgimento dal gennaio al dicembre 2016. 5.2. Con riferimento alle mansioni svolte dalla ricorrente, i testi hanno concordemente fatto riferimento ### a quelle di fotoreporter.
A tale riguardo la ricorrente - iscritta al Registro dei ### dal 1998 e praticante dal 2015 - invoca l'applicazione del ### versato in giudizio, ed in particolare riconduce le mansioni espletate alla qualifica di “redattore” ex artt. 1 e 36. 6. A tale riguardo, pare opportuno preliminarmente richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in ordine al riconoscimento della natura giornalistica dell'attività svolta dal tele-foto-cine operatore.
Premesso che l'attività giornalistica si concreta nella “prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 17723 del 29/08/2011; in termini Cass. Sez. L. n. 23625 del 22/11/2010), si è rilevato come da questa definizione emerge che “l'attività del giornalista - per quanto di natura certamente intellettuale e creativa - richieda un "valore aggiunto" insito nella elaborazione e presentazione delle notizie raccolte con modalità e per finalità tali da consentirne la comunicazione - in forza di un apporto soggettivo volto alla predisposizione di un "messaggio informativo" - alla generalità degli utenti.
E' appunto sotto tale profilo - della elaborazione personale di un messaggio informativo - che deve riconoscersi al giornalista la veste di "mediatore intellettuale" tra il fatto/notizia e la sua diffusione conoscitiva e di opinione.
Non sono mancate - anche in ragione della crescente influenza del giornalismo "per immagini", (…) - pronunce specificamente mirate a vagliare la natura professionale giornalistica dell'attività dei telecineoperatori (figura introdotta dal D.P.R. n. 649 del 1976, art. 1, con riguardo a coloro che svolgono tale attività "per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, (…) (così ### L, Sentenza n. 5917 del 07/07/1987, richiamante anche le sentenze nn. 2878/86; 3998/85; 3849/84); aggiungendosi poi che: "Non costituisce attività giornalistica la prestazione del telecinefotoperatore che, pur eseguendo in piena autonomia operativa la ripresa delle immagini, non partecipi, poi, alla selezione, al montaggio e, in genere, alla elaborazione del materiale filmato o fotografato, in funzione dell'acquisizione di capacità informativa del materiale stesso" (Sez. L, Sentenza n. 536 del 16/01/1993); e che: "Ai fini del diritto di un teleoperatore alla qualifica di giornalista, le immagini dal medesimo raccolte in condizioni di autonomia tecnica e decisionale devono svolgere quella funzione informativa, cioè di espressione di fatti e di idee, che caratterizza l'attività giornalistica, e quindi non devono semplicemente illustrare la parola, ma, se non sostituirla del tutto, quanto meno completarla, cioè concorrere con essa alla formazione del servizio televisivo in una misura tale che in loro mancanza verrebbe meno o muterebbe in maniera sostanziale il valore informativo del servizio stesso. (Sez. L, Sentenza 11107 del 12/12/1996; esattamente in termini, ###L. n. 4047 del 19/03/2003).
Con la decisione ### L. n. 14203 del 14/11/2001, si è osservato che; "la Corte di Cassazione ha affermato che il teleoperatore diventa giornalista allorquando non si limiti semplicemente a riprendere immagini destinate ad un giornale, scritto o parlato, ma, dovendo realizzare la trasmissione di un messaggio caratterizzato da un taglio adeguato alla funzione informativa, effettui con continuità riprese di immagini di valenza informativa, tali cioè da sostituire o completare il "pezzo" scritto o parlato; che la autonomia decisionale richiesta per il riconoscimento della natura giornalistica dell'attività è desumibile dal valore del servizio, in quanto idoneo a svolgere la necessaria funzione informativa; e che "insomma, ai fini che ne occupa, più che il particolare modo d'uso della macchina da ripresa, conta la capacità di trasmettere, attraverso immagini, sostitutive della parola o dello scritto, un messaggio, un pensiero, informativo e formativo, che va al di là del mero aspetto visivo e costituisce un vero e proprio prodotto dell'intelletto".
Più recentemente, ma nello stesso solco, si è affermato che "Il tele-foto-cine operatore assume la qualifica di giornalista ove lo stesso non si limiti a riprendere immagini destinate ad un giornale, scritto o parlato, ma, dovendo realizzare la trasmissione di un messaggio, effettui con continuità, in condizioni di autonomia tecnica, per il datore di lavoro, riprese di immagini di valenza informativa, tali da sostituire o completare il pezzo scritto o parlato, e, successivamente, partecipi alla selezione, al montaggio e, in genere, all'elaborazione del materiale filmato o fotografato in posizione di autonomia decisionale, come desumibile dell'idoneità del servizio televisivo a svolgere, di per sè, la necessaria funzione informativa" (### L, Sentenza n. 19681 del 11/09/2009, Rv. 609940).
In definitiva, quel "valore aggiunto" di cui si è detto deve essere riscontrabile anche nell'attività del foto/video giornalista; il che appare del resto conforme alla su riportata definizione normativa imperniata sul completamento, se non addirittura sulla sostituzione, della notizia giornalistica scritta. Si richiede dunque anche a questi di concorrere alla predisposizione di un servizio per immagini effettivamente dotato di capacità informativa senza la quale verrebbe meno, o sarebbe sostanzialmente diversa, l'efficacia informativa del servizio scritto o parlato al quale accede. Sicché anche per l'attività giornalistica del telecineoperatore è prescritto un contributo che vada al di là della mera esposizione delle immagini raccolte, per concretarsi in un "messaggio" ovvero in un "pensiero" originale di attitudine ed intermediazione informativa.” (così Cassazione civile, sez. III, 13/03/2014, n. 5794; conformi ex multis civ., sez. lav., 23 maggio 2016 n. 10662, Cass. civ., sez. lav., 21 giugno 2012 n. 10332, civ., sez. lav., 11 settembre 2009, n. 19681, Cass. civ., sez. lav., 18 gennaio1986, n. 330, civ., sez. lav., 29 giugno 1984, n. 3849).
Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, non vi è contestazione in ordine alla circostanza che l'attività svolta dalla ### non fosse riconducibile a quella di una mera foto-operatrice, bensì a quella giornalistica vera e propria; del resto, tanto è asseverato sia dall'iscrizione della stessa all'albo dei pubblicisti, sia dalle dichiarazioni testimoniali in cui si è chiarito che la ### oltre a realizzare gli scatti fotografici, si occupava in via esclusiva della selezione delle immagini da far confluire nell'applicativo per la realizzazione delle pagine del quotidiano, nonché della scelta delle foto, insieme al redattore, da inserire nella pagina a completamento del narrato o nella c.d. “photo-gallery” (“una notizia raccontata con foto” cfr. teste ###, nella elaborazione di note o brevi virgolettati di dichiarazioni rese che venivano poi “calate in pagina”; è stato, altresì, riferito che “ frequentemente venivano pubblicate, anche in prima pagina, le c.d. photo notizie che recavano la firma della ricorrente” (vedi inoltre all. 5 ricorso).
Risulta, inoltre, per tabulas la redazione di articoli a firma o di ### (all. 6, 7, 8 ricorso), nonché la cura di una rubrica “### di ### Sapone” (all. 9 ricorso). 6.1. Ciò che è, invece, controverso è la qualifica della ricorrente come “redattore”. Sul punto è stato evidenziato che: 1) la sig.ra ### non ha mai avuto un accesso al sistema editoriale (il software con il quale si predispone quotidianamente il giornale) riservato ai grafici ed ai redattori; 2) la ricorrente ha sempre collaborato con diverse testate giornalistiche; 3) le fotografie della medesima sono state costantemente pubblicate, oltre che sulle testate edite dalle società convenute, anche su molte altre testate giornalistiche. 6.2. Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 69/1963 cit. “### professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. ### pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.”.
In virtù delle previsioni del ### di settore la qualifica di redattore spetta di regola al giornalista professionista.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “Lo svolgimento delle mansioni di redattore è configurabile, non sussistendo ragioni di astratta incompatibilità, anche con riguardo ad attività giornalistica espletata quotidianamente, ma senza l'osservanza dell'orario fissato per i giornalisti professionisti, da un pubblicista, e cioè da soggetto esercente anche altre attività.
Pertanto, nella detta ipotesi, non disciplinata dalla contrattazione collettiva, di espletamento di mansioni di redattore da parte di un pubblicista (art. 1 l. 3 febbraio 1963 n. 69), la determinazione, ai sensi dell'art. 36 Cost., della retribuzione spettante al lavoratore - il cui onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione dell'avvenuto svolgimento delle mansioni predette, essendo l'insufficienza dei compensi percepiti solo un risultato dell'accertamento della retribuzione dovuta - ben può essere compiuta dal giudice assumendo come parametro il trattamento economico contrattualmente previsto per il redattore ordinario e quindi riducendolo in considerazione del fatto che tale trattamento è stabilito in funzione di un determinato orario di lavoro e compensa anche la rinuncia ad altre attività.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/04/1990, n. 3191). “Per l'esercizio dell'attività giornalistica di redattore ordinario è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, sicché il contratto giornalistico concluso con un redattore ivi non iscritto è nullo non già per illiceità della causa o dell'oggetto, ma per violazione di norme imperative; ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, detta nullità non produce effetti ex art. 2126 c.c. ed il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice di merito.”(ex multis Cass., sez. lav., 21/04/2017, n. 10158; Cass., sez. lav., 28/10/2016, n. 21884; Tribunale Roma, sez. lav., 24/01/2018 , n. 517).
Acclarato, in astratto, il diritto del pubblicista a conseguire le differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle mansioni di redattore ordinario (del resto, lo stesso contratto nazionale di lavoro giornalistico - art. 36 ### - prevede la possibilità che i pubblicisti esercitino attività giornalistica in via esclusiva, trovando in tal caso applicazione il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti), si rende necessario individuare quelle che sono le caratteristiche di tale qualifica, posto che, come efficacemente messo in luce dalle resistenti, la contrattazione collettiva prevede varie figure, tra cui quella del “collaboratore fisso”, che svolgono attività giornalistiche.
Sul punto si richiamano alcuni significativi passaggi della recentissima pronunzia della Suprema Corte a ### (Cass. civ., S.U., 28/01/2020, n. 1867), nella quale si premette innanzitutto che la “L. 3 febbraio 1963, n. 69, intitolata "### della professione di giornalista" art. 1 qualifica i giornalisti "professionisti" come "coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista" (comma 3) e i "pubblicistici" come "coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi" (comma 4). (…) alla luce di un'interpretazione letterale e sistematica, che la L. n. 63 del 1969, nella parte in cui include il giornalista professionista e il pubblicista in uno stesso ordinamento, sottoponendoli agli stessi poteri e doveri disciplinari, mostra di considerare unitariamente la "professione di giornalista", da intendersi come quell'attività "di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione (per tutte, Cass. 1/2/2016, n. 1853, e Cass. 29/08/2011, n. 17723; 21/2/1992, n. 2166). (…) I pubblicisti, al pari dei giornalisti professionisti, sono anch'essi professionisti, nel senso su indicato, e si distinguono primariamente per il fatto che il pubblicista può esercitare "altre professioni o impieghi" (significativo è l'uso parte del legislatore dell'aggettivo altre), a differenza del giornalista professionista la cui attività professione si caratterizza per l'esclusività del suo esercizio”. “9. - Si innesta in questo quadro la diversa problematica riguardante i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva per l'attribuzione di particolari qualifiche e mansioni (…). 9.1. - Vengono in rilievo le figure del redattore e del collaboratore fisso. ###. 5 del ### prevede l'attribuzione della qualifica di redattore ai giornalisti professionisti impegnati a) nelle direzioni e nelle redazioni; b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da ### dalle capitali estere e da ### c) come inviati; d) come titolari degli uffici di corrispondenza di testate che dedichino normalmente un'intera pagina alla locale cronaca cittadina, nonché ad ogni giornalista professionista che faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate. 9.2. - La figura del collaboratore fisso è invece delineata dall'art. 2 del C.N. L.G.: è anch'egli un giornalista, ma non è richiesta la qualifica di giornalista professionista; la sua prestazione si caratterizza per l'assenza della quotidianità, dell'obbligo di presenza giornaliera nonché dell'osservanza di un orario di lavoro. Non di meno, anche il collaboratore è un lavoratore subordinato quando siano riscontrabili nello svolgimento del rapporto di lavoro i requisiti del vincolo di dipendenza, della responsabilità di un servizio e della continuità della prestazione, da intendersi come disponibilità continuativa a rendere la prestazione o le prestazioni richieste. 9.3. - Le differenze già tracciate dalla contrattazione collettiva sono state poi ulteriormente delineate dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 21/10/2015, n. 21424, richiamata da Cass. n. 3177/2019; cui adde Cass. 13/11/2018, n. 29182).
Al redattore è richiesta una quotidianità dell'impegno e un inserimento concreto ed effettivo nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale, vale a dire in quella apposita struttura costituita dalla redazione (Cass. 6/5/2015 n. 9119; Cass. 7/10/2013, n. 22785; 8/2/2011, n. 3037; Cass. 5/6/2009, n. 14913; Cass. 28/8/2003, n. 12252; Cass. 21/10/2000, 13945).
Egli è direttamente coinvolto nella cosiddetta "cucina redazionale", partecipa alle riunioni di redazione, al "disegno" e all'impaginazione, alla scelta dei titoli, attraverso una stretta coordinazione con quella degli altri redattori (Cass. 13/11/2018, n. 29182, ed ivi ulteriori richiami). 9.4. - Diversamente, il collaboratore fisso assicura una semplice continuità dell'apporto, limitato di regola ad offrire servizi inerenti ad un settore informativo specifico di competenza (ancora Cass. n. 29182/2018 cit.); non è richiesta la quotidianità, nel senso che non è tenuto a garantire la sua presenza giornaliera in redazione, nè a partecipare alla "cucina" redazionale, nè a rispettare un rigido orario di lavoro, sia pur nell'imprescindibile rispetto dei tempi di lavorazione del giornale e rimanendo a disposizione dell'azienda anche negli intervalli tra più prestazioni. 9.5. - ### di fondo che tra le due figure vi sia una differenza non meramente quantitativa - segnata solo dalla quotidianità della prestazione - ma anche qualitativa, in ragione del maggior apporto professionale richiesto al redattore rispetto al collaboratore fisso, è alla base di alcune pronunce di questa Corte che, pur muovendo dalla constatazione dell'esistenza di elementi comuni caratterizzanti le due figure professionali, ha comunque ravvisato un rapporto di sovraordinazione dell'una rispetto all'altra, con la conseguenza che "ben può il giudice di merito, al quale sia stato richiesto in giudizio il riconoscimento della qualifica di redattore, prendere in esame le concrete modalità di esercizio dell'attività lavorativa, così come dedotte dallo stesso lavoratore e risultanti acquisite al giudizio in esito a regolare contraddittorio, al fine del riconoscimento della qualifica di collaboratore fisso, senza che sia perciò configurabile una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, giacchè, in tal caso, il giudice, sulla base degli stessi fatti oggettivi dedotti dal lavoratore, si limita, nell'ambito del principio jura novit curia, ad individuare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro in contestazione (Cass. 09/06/2000, n. 7931; Cass. 17/04/1990, n. 3168)”. 6.3. Ciò posto, le emergenze istruttorie depongono per la riconducibilità dell'attività giornalistica prestata dalla ### a quella propria della figura del redattore ordinario considerato che, ad avviso del decidente, è risultato provato la quotidianità dell'impegno della ricorrente, il suo inserimento concreto ed effettivo nella redazione di ### ed ### nonché il suo coinvolgimento nella cosiddetta "cucina redazionale", avendo le dichiarazioni testimoniali (cfr. sigg.ri ##### e la documentazione versata in atti comprovato che la stessa partecipava alle riunioni di redazione e contribuiva fattivamente alla formazione della pagina del quotidiano mediante la compilazione di articoli di vario genere (all. 6-7-8-9 ricorso) o mediante la scelta delle c.d. foto-notizie (o photo-gallery), in stretta coordinazione con gli altri redattori.
Quanto alle avverse contestazioni, il teste di parte resistente, sig. ### (responsabile del settore tecnico) ha in parte sconfessato l'affermazione per la quale la ### non avesse accesso al sistema editoriale chiarendo che “Il redattore per la costruzione di una pagina di giornale utilizza un software al quale si accede tramite una password, l'inserimento della foto nel detto applicativo non necessita dell'accesso tramite password, ma si accede attraverso un area comune, dove le foto vengono canalizzate in una cartella. Vi è un meccanismo automatico tale per cui detta cartella finisce nell'applicativo a cui accede tramite password il redattore e da lì lo stesso può attingere alle foto necessarie per la formazione della pagina. Per la signora ### è stato creato un profilo al quale si accedeva tramite password onde verificare che le foto conferite in cartella confluissero effettivamente nell'applicativo. (…) ### all'applicativo per l'elaborazione delle pagine del giornale era riservato al corpo redazionale e ai grafici.”; tuttavia, ha altresì affermato che “Il profilo per la ricorrente era stato creato al fine di consentire alla stessa di verificare le foto veicolate nell'applicativo e altresì per far confluire le notizie battute dall'agenzia, attraverso tale profilo ove possibile l'elaborazione di una pagina redazionale. Non so se la sig.ra ### abbia in concreto elaborato una pagina redazionale attraverso il suo profilo. (…)”.
Dunque, la ### aveva certamente un profilo dotato di password attraverso il quale poteva elaborare una pagina redazionale.
È poi assolutamente irrilevante il fatto la ricorrente avesse collaborato con diverse testate giornalistiche e che le fotografie della medesima erano state pubblicate anche su altre testate giornalistiche, posto che l'esclusività cui fa riferimento la contrattazione collettiva e la giurisprudenza non riguarda il singolo rapporto di lavoro giornalistico con un determinato editore, bensì all'attività giornalistica in generale.
Non vi è prova che la ricorrente svolgesse un'attività diversa da quella giornalistica.
Ne discende, pertanto, che il parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente dovuta ai sensi dell'art. 36 Cost., nel caso di specie, è la retribuzione minima tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per la qualifica di “redattore ordinario”. 6.4. Quanto all'orario di lavoro osservato, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato dalle ore 7.00 alle ore 12.30 circa e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 circa dal lunedì al sabato, e con obbligo di reperibilità 24 ore su 24 per le notizie dell'ultima ora, compreso domeniche e festivi. ###. 7 ### stabilisce che “Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione. Per i giornalisti professionisti di cui all'art. 1 del presente contratto è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni. (…) Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal capo redattore o dai capi-servizio delegati e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili. In ogni caso l'opera richiesta e prestata al di là dell'orario che dovrà essere in precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all'interessato, oppure oltre l'arco di impegno, dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20% (…)”.
Ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario (o supplementare), la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario; pertanto il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cass., sez. lav., 20/02/2018, n. 4076).
Tanto chiarito, si osserva che, per la peculiarità dell'attività svolta, nessuno dei testi escussi è stato in grado di indicare con precisione l'orario osservato dalla ricorrente, in particolar modo, il dedotto sforamento della soglia delle 36 ore settimanali.
In assenza di indicazioni specifiche, non potendo supplire la valutazione equitativa del giudicante, il diritto dell'istante al riconoscimento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante per le mansioni di redattore espletate deve essere parametrato ad una prestazione lavorativa articolata su trentasei ore settimanali. 7. Venendo al quantum, si è già accennato che nel caso di riqualificazione del rapporto di lavoro, come nel caso di specie, la normativa collettiva può servire al giudicante solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente dovuta ai sensi dell'art. 36 Cost..
Tale utilizzazione indiretta deve, quindi, limitarsi alla retribuzione minima tabellare e non si estende agli istituti convenzionali di c.d. retribuzione indiretta, quali la quattordicesima mensilità o gli scatti di anzianità, ovvero agli istituti contrattuali quali le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e domenicale, indennità per r.o.l. o anche degli istituti per i quali esiste una disciplina legale, com'è per lo straordinario, relativamente al quale la maggiorazione deve essere computata nella misura legale (10% di maggiorazione) con riferimento alla durata di 40 ore settimanali secondo il combinato disposto degli art. 1 e 5 r.d.l. n. 692/1923 e art 13 legge 196/1997. 7.1. Ciò posto, al fine di determinare le differenze economiche sulla retribuzione tabellare, ### mensilità e ### è stato nominato c.t.u., dott. ### che ha accertato come dovuta da parte di ### s.r.l. (per il periodo dal 07.08.1998 al 31.12.2014) la somma ### di € 234.679,77 cui si aggiunge l'importo di € 45.766,10 a titolo di ### mentre ### s.r.l. è tenuta al pagamento della somma ### di € 44.706,06 cui aggiunge l'importo di € 5.626,26 a titolo di ### I conteggi elaborati dal consulente risultano pienamente condivisibili in quanto formalmente corretti ed immuni da vizi ed errori, coerenti con i parametri dettati, e determinati sottraendo dal totale delle competenze maturate quanto percepito dalla ### in costanza di rapporto.
Non sono condivisibili i rilievi mossi alla c.t.u. tesi a contestare il parametro indicato dal giudicante, ossia quello di redattore ordinario, per le ragioni diffusamente esposte.
Invece, con riferimento all'individuazione delle somme da detrarre agli importi spettanti, si richiama Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 2018 n. 13164, secondo cui “In sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte; e ciò, in quanto l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall' art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire.”.
Quanto alla pretesa di applicare, per il calcolo delle differenze retributive, il contratto collettivo aziendale, si rammenti che il giudice resta libero di individuare il parametro per la determinazione della retribuzione adeguata e sufficiente (argomentando da Cass. civ., sez. lav., 31/01/2012, n. 1415), non desumendosi dall'art. 36 Cost. un principio di parità di trattamento tra lavoratori, e considerato che esiste in giurisprudenza una mera presunzione semplice di adeguatezza delle clausole economiche dei contratti collettivi ai principi di proporzionalità e sufficienza (v. Cass. 14/08/2004 n. 15878; Cass. 01/08/2003 n. 11767; Cass. 17/05/2003 n. 7752, Cass. 08/01/2002 n. 132).
Infine, non può tenersi conto dei contratti di solidarietà posto che non vi è prova che la ricorrente abbia osservato un orario ridotto. 8. Parte attrice ha invocato, altresì, la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. di EPS per i crediti asseritamente maturati nel periodo dal 07.08.1998 al 31.12.2014, in cui il rapporto di lavoro si sarebbe svolto alle dipendenze di ### sostenendo che tra le società convenute vi sia stato “di fatto” un trasferimento di azienda. ### è fondato. ### sebbene le società abbiano stipulato un mero contratto di “fornitura di contenuti editoriali e servizi fotogiornalistici regionali e nazioni per le edizioni della Calabria”, segnatamente per il giornale quotidiano “### del Sud” (all. 6 memoria), in realtà, oggetto di cessione è stata l'intera redazione - da intendersi come complesso di strumenti e personale - della testata “### della Calabria” la quale è stata impiegata, senza soluzione di continuità, per la realizzazione de “### del Sud” facente capo ad ### Tale circostanza è stata asseverata dalle dichiarazioni dei testi i quali hanno riferito di un passaggio senza interruzioni da ### a ### restando immutati i locali, le strumentazioni utilizzate e i lavoratori, eccetto quelli in ### (cfr. testi #####.
Si configura, pertanto, in applicazione dell'art. 2112 c.c., la responsabilità solidale della ### s.r.l. per i crediti di lavoro vantati dalla ricorrente nei confronti di ### s.r.l.. 9. Venendo, infine, alla dedotta illegittimità del recesso intimato alla ricorrente da EPS con missiva del 29.12.2016, si osserva che i motivi di doglianza sono piuttosto generici, limitandosi alle mera asserzione dell'insussistenza della giusta causa e del giustificato motivo. Il predetto recesso si presenta formalmente come una risoluzione del rapporto (di lavoro autonomo) per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Si legge nella missiva che l'onerosità sopravvenuta discende “dalle ingenti perdite di fatturato registrate nel corso dell'esercizio contabile in prossima chiusura (…)”.
Ebbene, non può affermarsi che la risoluzione del rapporto sia priva di motivazione; tenuto conto delle ragioni indicate, il recesso datoriale non può che riqualificarsi come licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Non appare, inoltre, pretestuoso il predetto motivo di recesso, ove si consideri che la società ha documentato per l'anno 2016 (all. 18 e 19) un significativo calo di copie vendute (n. 7.182 copie del 2016 a fronte delle n. 8082 copie del 2015), nonché di aver risolto altri due contratti con due diversi fotoreporter per le medesime ragioni.
La comprovata contrazione dell'attività di vendita - unitamente al rilievo che altre due unità addette al settore fotografico siano state “congedate” - porta ad escludere la possibilità di un repechage della ### Da tanto discende il rigetto della domanda tesa al conseguimento della tutela risarcitoria ex art. 18 L. n. 300/1970.
Spetta, di contro, l'indennità sostitutiva di preavviso ex art. 27 lett. e) ### pari a 7 mensilità. 10. In conclusione e in parziale accoglimento del ricorso, ### s.r.l. va condannata, in solido con ### s.r.l., al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 280.445,87 (di cui € 45.766,10 a titolo di ###; ### s.r.l. va condannata al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 50.332,32 (di cui € 5.626,26 a titolo di ###.
Sulle singole componenti del credito sono, inoltre, dovuti, ex art. 429 comma 3 c.p.c., gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle stesse al saldo effettivo. ### s.r.l. va, altresì, condannata al pagamento di € 19.702,97 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso. 11. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un quinto; la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste in solido a carico delle resistenti. P.Q.M. La dr.ssa ### quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1. In parziale accoglimento del ricorso, condanna la ### s.r.l., in solido con ### s.r.l., al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 280.445,87, a titolo di differenze retributive e ### oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole voci del credito e sino al soddisfo; 2. ### s.r.l. al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 50.332,32, a titolo di differenze retributive e ### oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole voci del credito e sino al soddisfo; 3. ### s.r.l. al pagamento in favore di ### della somma di € 19.702,97 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso; 4. Compensa le spese di lite nella misura di un quinto e condanna le società soccombenti, in solido tra loro, al pagamento della restante parte che si liquida in complessivi € 8.000, oltre IVA e CPA se dovuti, spese di contributo unificato compensate di un quinto e rimborso forfettario come per legge, con distrazione; 5. Pone le spese della c.t.u., in solido, a carico delle società soccombenti.
Manda alla ### per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in ### lì 08/09/2021. Il Giudice Dr.ssa ##### S.P.A. ### 3 Serial#: 2392a62ddf28b35400ac7a0e81bb15a9
causa n. 2879/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Olisterno Valentina