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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 292/2023 del 23-01-2023

... della prova da parte del datore di aver intimato il preavviso di licenziamento o che lo scioglimento del rapporto è avvenuto per dimissioni della lavoratrice, oltre che di contestazioni specifiche al riguardo, deve essere corrisposta l'indennità in parola. ### l'art. 136 del ### “Dei dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali”, applicato al rapporto in questione, il preavviso di licenziamento è pari a 120 giorni del calendario per gli impiegati di livello F e i ### con anzianità superiore agli anni 10. Ebbene, la ### la quale rivestiva l'incarico di ### del ### di ### (cfr. lettera di revoca da incarico -all.to n. 4 di parte ricorrente-) ed ha prestato attività lavorativa almeno da aprile del 2000 (cfr. buste paga-all.to n. 6 di parte ricorrente-) ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella suddetta misura. Per tutto quanto esposto, dunque, alla ricorrente spetta il pagamento del TFR e delle altre differenze retributive innanzi elencate, compresa l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, di fine rapporto. Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi riformulati da parte ricorrente con note depositate in (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 7630/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. ###, ### i procuratori delle parti all'udienza del 16.1.2023; Sciolta la riserva assunta in tale data; Nella causa avente n. R.G. 7630/2020; Ha pronunciato la seguente: #### rapp. e dif. dall'avv. ### presso il cui studio elett.  dom. in ### in ### S. ### n. 1, giusta procura in atti RICORRENTE E ### in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. ### presso il cui studio elett. dom. in Napoli alla via ### da ### n. 3, giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: differenze retributive MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente in epigrafe ha dedotto: -di aver lavorato presso il ### sas di ### successivamente denominato ### sas di ### con la qualifica di ### dal 24 marzo 2000 sino al 1 luglio 2016; -di aver ricevuto in data 27 maggio 2016 una raccomandata contenente la propria revoca dall'incarico di ### -di aver inviato in data ###, con una raccomandata, la quale veniva rifiutata, un certificato medico di malattia sino al 12 giugno 2016; -che in data ### il ### sas di ### succeduto al ### sas di ### le intimava il licenziamento senza alcun preavviso; -che ad ella non venivano corrisposte le seguenti spettanze: i cinque giorni lavorativi del mese di maggio 2016, data in cui ebbe a transigere per il pregresso tutte le sue pendenze lavorative con la vecchia gestione ### sas di ### pari ad euro 409,62; lo stipendio del mese di giugno 2016, pari ad euro 2.130,86; i quattro mesi di preavviso non intimato, pari ad euro 12.785,16; i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, pari ad euro 2.130,86; i quindici giorni di ferie non godute, pari ad euro 1.065,43; il TFR, pari ad euro 27.074,00. Il tutto per un importo complessivo di euro 45.595,93; -che la certificazione unica presentata dal ### sas di ### riportava nel CUD del 2017 come pagata la somma che ella avrebbe dovuto percepire a titolo di ### stipendio, tredicesime e quattordicesima mensilità, ferie, che, invece, non sono mai state percepite. 
Per tali ragioni ella adiva codesto Tribunale chiedendo, previa declaratoria del rapporto di lavoro svolto dal 24.3.2000 al 1.7.2016, di condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 45.595,93, con vittoria di spese e attribuzione. 
Si costituiva in giudizio la società indicata in epigrafe, la quale resisteva con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree. Nello specifico, parte resistente eccepiva, in via preliminare, la nullità del ricorso e la mancata indicazione del ### di riferimento; nel merito, essa evidenziava che la ricorrente, in qualità di socia, aveva ceduto le proprie quote della società ### di ### al ### e ### spa, socio di maggioranza del ### di ### per una somma di euro 35.000,00 e che l'atto di cessione prevedeva una clausola di esonero della responsabilità per tutti i debiti pregressi. Altresì, il convenuto sottolineava che la stessa ### nel ricorso affermava di aver transatto con la vecchia gestione del ### di ### tutte le sue pregresse pendenze lavorativa. Pertanto, esso concludeva chiedendo il rigetto del ricorso; spese vinte con attribuzione. 
La causa, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata allo scrivente, in virtù di decreto presidenziale, per la prima volta all'udienza del 14.2.2022, dove il ### esperiva il tentativo di conciliazione. 
Constatato il fallimento della conciliazione, in quanto la ricorrente dichiarava di non accettare la proposta del Tribunale, mentre il resistente aderiva alla stessa, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 16.1.2023 onerando le parti al deposito di documentazione integrativa. 
In tale udienza, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, il Giudice si riservava. 
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. 
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta dalla parte resistente. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (Cassazione civile, ### Lavoro, sentenza n. 3126 dell' 8 febbraio 2011). 
Orbene, dal principio suesposto discende che, muovendo da una valutazione complessiva degli atti di parte ricorrente, le carenze espositive della domanda introduttiva non hanno inciso sulla determinazione del petitum e della causa petendi, che risultano chiari ed intellegibili nella loro sostanza. 
Nel rito del lavoro, poi, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, non ricorre ove si deducano pretesi errori di prospettazione in diritto, trattandosi di circostanza inidonea a compromettere la possibilità di individuare con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, potendo la stessa incidere solo sulla fondatezza di merito della pretesa (così Cass. 22 gennaio 2009, 1629). Pure l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta, quindi, la nullità del ricorso (così Cass. 5 aprile 2002, 4889; si veda anche, per l'affermazione del medesimo principio, Cass. 18 giugno 2002, n. 8839). 
Nel merito, la ### assume di aver diritto al pagamento del TFR per l'intero rapporto intercorso alle dipendenze del ### sas di ### nonché delle differenze retributive non corrisposte, a seguito del cambio di denominazione societaria, dalla società convenuta, così come indicate in ricorso. 
Tali deduzioni risultano fondate. 
Occorre, innanzitutto, rilevare che dalla visura camerale storica della società resistente ### srl, al punto 10 -rubricato “storia delle modifiche”- ( all.to n. 4 di parte convenuta), si evince che con protocollo del 9.6.2016 a seguito della cessione delle quote della società ### di ### sas alla società ### e ### spa e a ### (cfr. sul punto, altresì, l'atto di cessione delle quote -all.to n. 3 di parte resistente-), vi è stato un mutamento della denominazione societaria del ### sas di ### in ### sas di ### Successivamente, con protocollo del 29.7.2020 vi è stata un'ulteriore variazione della denominazione societaria, nonché della forma giuridica, la quale è mutata in ### di ### srl di ### A quanto precede consegue che la mera variazione di denominazione non ha inciso sull'esistenza della società originariamente datrice della ricorrente e che, pertanto, il soggetto giuridico resta unico ed unitario, non essendosi verificata la sua cessazione e la nascita di una nuova società, ma configurandosi esclusivamente, in tal guisa, una modifica di un aspetto organizzativo interno al medesimo soggetto. Sul punto, giova rammentare i principi dettati di recente dalla Corte di cassazione, la quale ha stabilito che: “1.1. - Le modificazioni che possono interessare il soggetto collettivo e la sua attività, pur nella permanenza dei soci e dell'intrapresa economica sul mercato, sono varie e di diversa intensità, da minima a massima. 
Ci si vuol riferire a quelle varie operazioni che, usualmente di competenza dell'assemblea straordinaria, ma a volte anche degli amministratori, comportano un profilo di riorganizzazione dell'impresa e, dunque, ricevono una disciplina ad hoc, atta a renderla giuridicamente più agile ed economicamente meno onerosa, riducendo i costi di transazione. 
Si va dal mutamento della denominazione, la quale lascia sussistere il medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato; alla cessione e all'affitto di azienda o di ramo d'azienda, ove muta il gestore della stessa, senza modificazione né soggettiva del concedente, né oggettiva dell'azienda come universitas facti, quale complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.), arrestandosi l'efficacia della vicenda modificativa al solo trasferimento della proprietà o godimento dell'azienda (art.  2556 c.c.); alla trasformazione, la quale del pari, sebbene sotto un'altra forma, lascia permanere l'ente nella sua originaria identità; sino alla fusione ed alla scissione, in cui, al contrario, almeno in alcuni casi e per taluni dei soggetti partecipanti (società incorporate, società fuse, società scissa che assegni l'intero suo patrimonio a più società), il mutamento è radicale, con la scomparsa di essi dalla scena giuridica, allo stesso modo dello scioglimento e della liquidazione della società, seguite dalla cancellazione dal registro delle imprese.  1.2. - Pertanto, è stato da tempo chiarito che il mutamento della denominazione sociale configura una modificazione dell'atto costitutivo (Cass. 28 giugno 1997, n. 5798), ma non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico, comportando solo l'incidenza su di un aspetto organizzativo della società (fra le tante, Cass. 29 dicembre 2004, n. 24089); del pari, si è precisato che, in caso di trasferimento della sede ###mutamento di identità non potrebbe essere ricollegato al contemporaneo cambiamento della denominazione sociale, che non fa venir meno la "continuità" giuridica della società (Cass. 28 settembre 2005, n. 18944). 
Nelle società di persone, parimenti, il mutamento della ragione sociale per effetto della sostituzione del socio, come accade per l'unico socio accomandatario ex art. 2314 c.c., determina esclusivamente una modificazione dell'atto costitutivo, ma non la nascita o il mutamento della società in un soggetto giuridico diverso, onde essa non si estingue, né sorge una diversa società (Cass. 29 luglio 2008, n. 20558; Cass. 14 dicembre 2006, 26826, sia pure massimata, erroneamente, con riguardo alla medesimezza del soggetto nella trasformazione; Cass. 13 aprile 1989, n. 1781; con qualche episodica incertezza: Cass. 2 luglio 2004, n. 12150, in tema di contenzioso tributario). 
Gli stessi principi sono sottesi ad altre decisioni, pur rese in una prospettiva diversa, quale la tutela della denominazione in presenza del mutamento dell'oggetto sociale (Cass. 13 marzo 2014, n. 5931) ed a fronte della prospettata perdita dell'avviamento dovuta al mutamento del nome (Cass. 17 luglio 2007, n. 15950)” (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, n.21970). 
Quanto affermato comporta che la società convenuta resta debitrice dei crediti da lavoro vantati dalla ricorrente anche per il periodo antecedente all'atto della cessione delle quote societarie del 26.5.2016 a cui la stessa non ha espressamente rinunciato. 
A questo punto, è opportuno procedere all'accertamento della domanda di pagamento del TFR proposta dalla ricorrente. Sotto il profilo probatorio, va premesso che “il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art.  1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale ### criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al ### a tutto ciò che il ### di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057); di conseguenza, spetta al datore fornire la prova dell'avvenuto pagamento del ### Nel caso di specie, non risulta fondata l'eccezione spiegata dalla società resistente la quale sostiene che il TFR non debba essere corrisposto alla ### in virtù dell'inserimento nell'accordo di cessione delle quote societarie di una clausola di esonero della responsabilità per i debiti esistenti verso terzi alla data della sua stipulazione. Essa, invero, non può essere opposta alla ricorrente, innanzitutto, perché non si è verificato un cambiamento del soggetto giuridico e, dunque, un mutamento del datore di lavoro che rimane sempre il medesimo. 
Inoltre, il diritto al TFR matura esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non può essere rinunciato in via preventiva dal lavoratore. In argomento, infatti, la Suprema Corte ha affermato che: “Il diritto alla liquidazione del t.f.r., nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, e dell'art. 1325 c.c.” (Cassazione civile sez. lav., 28/05/2019, n.14510). Pertanto, da un lato, il diritto alla liquidazione del TFR della ### non può in ogni caso rientrare tra quelli oggetto della clausola di esonero della responsabilità prevista dall'atto di cessione delle quote, poiché in tale data il rapporto di lavoro era ancora sussistente, e, dall'altro, per le medesime ragioni, tale diritto non può essere ricompreso nell'atto di rinunzia alle spettanze lavorative del 20.5.2016 sottoscritto dalla ricorrente, il quale involge le altre voci retributive maturate sino a quel momento, che, infatti, non sono state richieste in questo giudizio. 
A corroborare quanto espresso in narrativa vi è anche il dato documentale rappresentato dalla ### del 2017 rilasciata dalla società convenuta inerente alla posizione lavorativa della ### (cfr. all.to n. 2 di parte ricorrente), che indica l'importo di euro 20.931,89 a titolo di TFR accantonato in azienda. Tale certificazione riveste, a ben vedere, natura confessoria, operando in questa ipotesi i principi della giurisprudenza secondo cui “### depositato dal datore di lavoro (anche dopo qualche mese la data delle dimissioni rassegnate dal lavoratore) costituisce prova documentale dell'esistenza del credito a titolo di tfr spettante al lavoratore” (Corte appello ### sez. lav., 30/07/2019, n.1581). 
Allo stesso tempo, è infondata l'eccezione di parte resistente secondo cui la certificazione in questione rappresenterebbe un errore del consulente aziendale. Ciò in quanto il convenuto non ha allegato e provato di essersi attivato per emendare a tale presunto errore, né di aver redatto un atto di rettifica all'### delle ### per rimediare allo stesso. E neppure il documento citato costituisce prova dell'avvenuto pagamento del ### in tal caso, infatti, trovano applicazione i principi stabiliti dalla giurisprudenza secondo cui: “Non costituisce prova del pagamento del TFR la dichiarazione contenuta nel CUD proveniente dal datore e non accompagnata da un atto di quietanza del lavoratore” (Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, n.###). 
Venendo, invece, alle altre differenze retributive vantate dalla ricorrente per il periodo successivo al mutamento della denominazione societaria sino al licenziamento, ovvero il rateo dello stipendio di maggio 2016 e lo stipendio del mese di giugno 2016, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità per i mesi di maggio 2016 e giugno 2016 e l'indennità di mancato preavviso quantificati in 4 mesi di retribuzione, la loro debenza non è stata specificamente contestata nella memoria difensiva dal resistente. Quest'ultimo, infatti, si è limitato ad affermare l'impossibilità di accertarne la determinazione in quanto la richiesta di controparte risultava priva di uno sviluppo contabile e di un riferimento contrattuale, ma non hai mai contestato la debenza anche nel corso del giudizio. Di conseguenza, trova applicazione nel caso de quo il principio di non contestazione. Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., invero, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati. Come chiarito dalla giurisprudenza, tale onere riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti ( Cass. 12748/2016). Pertanto, in assenza di specifica e tempestiva contestazione, si considera pacifica la debenza delle differenze retributive diverse dal TFR richieste nel ricorso, anche alla stregua della circostanza secondo cui, sulla base della giurisprudenza summenzionata, grava in capo al datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuta corresponsione di tali voci retributive. 
Con espresso riferimento, poi, all'indennità sostituiva del mancato preavviso, essa “ha una funzione diversa in base al soggetto che subisce il recesso. Nel caso di licenziamento la sua funzione è quella di garantire al lavoratore la percezione di una somma di denaro, al fine di garantirlo per il tempo che si presume necessario al reperimento di un nuovo lavoro. Nel caso di dimissioni invece il preavviso ha la funzione di agevolare il datore nel reperimento di una figura sostitutiva, con lo scopo di non compromettere l'organizzazione aziendale. In effetti, l'istituto del preavviso che è proprio dei contratti di durata a tempo indeterminato, ha sempre la ratio di alleviare, per la parte che lo subisce, le conseguenze pregiudizievoli dell'interruzione del rapporto” (Corte appello ### sez. lav., 20/04/2022, n.164). 
In relazione all'onere della prova di tale indennità, è d'uopo evidenziare i principi delineati dalla giurisprudenza ad avviso della quale: “Una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, per la ripartizione dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 c.c., incombe al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni a suo carico derivanti dal medesimo rapporto. Spetta, pertanto, al datore dimostrare che la cessazione del rapporto lavorativo è avvenuta in seguito alle dimissioni del lavoratore; in assenza di tale prova, il datore sarà tenuto a versare anche l'indennità di preavviso” (Cassazione civile sez. lav., 06/10/2009, n.21311). 
Nella fattispecie in esame, nonostante il Tribunale abbia onerato entrambe le parti a dedurre sullo specifico punto chiedendo chiarimenti sulle modalità del licenziamento, le stesse non hanno allegato nulla; di guisa che, in mancanza della prova da parte del datore di aver intimato il preavviso di licenziamento o che lo scioglimento del rapporto è avvenuto per dimissioni della lavoratrice, oltre che di contestazioni specifiche al riguardo, deve essere corrisposta l'indennità in parola.  ### l'art. 136 del ### “Dei dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali”, applicato al rapporto in questione, il preavviso di licenziamento è pari a 120 giorni del calendario per gli impiegati di livello F e i ### con anzianità superiore agli anni 10. Ebbene, la ### la quale rivestiva l'incarico di ### del ### di ### (cfr. lettera di revoca da incarico -all.to n. 4 di parte ricorrente-) ed ha prestato attività lavorativa almeno da aprile del 2000 (cfr. buste paga-all.to n. 6 di parte ricorrente-) ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella suddetta misura. 
Per tutto quanto esposto, dunque, alla ricorrente spetta il pagamento del TFR e delle altre differenze retributive innanzi elencate, compresa l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, di fine rapporto. 
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi riformulati da parte ricorrente con note depositate in data ### su onere del Tribunale, immuni da vizi logici e ontologici e coerenti con il dato normativo e documentale in atti, e non contestati in modo specifico dal resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento in favore della ### della somma di euro 32.345,51 per differenze retributive, di cui euro 20.931,89 a titolo di ### per le causali di cui in motivazione. 
Su tali somme, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e 150 disp. att., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ### nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.° 38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. 
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerando la complessità delle questioni trattate, nonché il comportamento assunto dalle parti nel corso del giudizio, per compensare le spese di lite per la metà, mentre per la residua frazione esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.  P.Q.M.  Il Giudice di ###, Dott. ###, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione: a) Accoglie il ricorso; b) Per l'effetto condanna la società ### srl al pagamento in favore della ricorrente ### della somma complessiva di euro 32.345,51, di cui euro 20.931,89 a titolo di ### oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione; c) Condanna la società ### srl al pagamento in favore della ricorrente ### della metà delle spese del giudizio che si liquidano in tale misura ridotta in euro 1.844,50, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito; d) Compensa le spese di lite tra le parti per la residua metà. 
Si comunichi. 
Aversa, 20.1.2023 

Il Giudice
del lavoro Dott. ### n. 7630/2020


causa n. 7630/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Paladino Giannicola

M
1

Tribunale di Novara, Sentenza n. 260/2023 del 09-11-2023

... Corte di Giustizia in particolare ha affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Si legge nella sentenza “### conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello (leggi tutto)...

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RG. n. 327/2023 TRIBUNALE DI NOVARA #### nome del Popolo Italiano Il Giudice del #### all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di primo grado iscritta al n. 327 del ruolo contenzioso lavoro dell'anno 2023 tra ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###) e ### (C.F. ###) tutti elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### e dell'avv. ### che li rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso ### e Ministero dell'### e del ### (C.F. ###) in persona del ### protempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis 1°co. c.p.c. dalla dr.ssa ### ed elettivamente domiciliato presso l'### di ### via ### n. 7 Resistente OGGETTO: ### scolastico - carta docente. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato telematicamente il ###, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio davanti al Giudice del ### del Tribunale di ### il Ministero dell'### rassegnando le seguenti conclusioni “### e dichiararsi il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite il riconoscimento della “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per ogni annualità maturata nei seguenti periodi: ### negli a.s. 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23; ### negli a.s. 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23; ### negli a.s. 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21; ### negli a.s. 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23; ### negli a.s. 2015-16, 2016-17, 2017-18; per conseguenza, dichiararsi tenuta e condannarsi parte convenuta alla corresponsione in favore dei ricorrenti dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuno degli a.s. sopra indicati”. 
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno allegato di avere prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'### sulla base di ripetuti contratti a tempo determinato e, nello specifico, ### dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, ### dall'a.s.  2019/2020 all'a.s. 2022/2023, ### dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2020/2021, ### dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023 e ### dall'a.s. 2015/2016 all'a.s.  2017/2018. 
Lamentano i ricorrenti di essere stati esclusi dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l.  107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a € 500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dai docenti di ruolo e pur essendo soggetti ai medesimi obblighi formativi gravanti sui docenti con contratto a tempo indeterminato. 
Sostengono i ricorrenti che la mancata attribuzione della carta elettronica ai lavoratori a temine comporta la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e ritengono pertanto che la normativa nazionale debba essere disapplicata in quanto in contrasto con i principi generali di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione in materia di condizioni impiego invocando a tal fine le clausole 4 e 6 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito dalla ### 1999/70/CE, la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e la violazione degli artt. 63 e 64 del ### di categoria.   Si è costituito in giudizio il Ministero dell'### il quale, in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese avanzate dalle ricorrenti ### e ### relativamente all'a.s. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso evidenziando di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato e di non essere tenuto a garantire una parità di trattamento in tale ambito, considerata anche la natura durevole dei beni che si possono acquistare con la carta elettronica. Ha dedotto, altresì, che i docenti a tempo determinato non sono destinatari di un obbligo di formazione e che, in ogni caso, i beni che si possono acquistare con la carta del docente non avrebbero comportato utilità per l'amministrazione o per gli alunni, ove i docenti non avessero proseguito l'attività di insegnamento, ciò che risultava impossibile da stabilire. Ha contestato, la domanda di condanna alla corresponsione di un importo di denaro, dal momento che, anche per i docenti di ruolo, la carta docente consentiva soltanto la generazione di buoni, spendibili presso gli esercenti convenzionati e per i beni e servizi previsti dalla normativa mentre l'erogazione di una somma di denaro, al contrario, non avrebbe consentito la verifica della finalità della spesa, generando una discriminazione a contrario nei confronti dei docenti di ruolo. Infine, richiamando giurisprudenza di merito, ha contestato la possibilità di riconoscere la carta docente per gli anni scolastici anteriori al 2020/2021 invocando l'art. 3, comma 3 del ### 23.09.2015 che imponeva ai docenti di ruolo la spendita del beneficio entro l'anno scolastico successivo a quello del suo ottenimento. 
All'udienza odierna, tenutasi mediante collegamento da remoto, le parti si sono riportate alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e la causa è stata decisa mediante lettura e deposito della sentenza.  ***** 
Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a conseguire la “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e ad ottenere il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per ciascuno degli anni in cui hanno prestato servizio come docenti a tempo determinato, alle dipendenze del Ministero convenuto. 
E' circostanza pacifica che nessuno dei ricorrenti abbia fruito della c.d. carta docente per gli anni oggetto di domanda. 
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono sulla base di motivazioni già espresse da questo Tribunale in analoghi precedenti che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. 
Giova premettere che la normativa di riferimento è contenuta nell'art 1, co. 121, della legge 107/2015 il quale prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il comma 124 stabilisce poi che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. 
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ### di concerto con il ### dell'### dell'### e della ### e con il ### dell'### e delle ### la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della ### in questione. 
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal Ministero oggi convenuto (tra cui la nota prot.  n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.). 
In tale contesto si inserisce altresì la nota M.I.U.R. prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 rubricato “Destinatari” dispone che “### del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle ### scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 ###”. 
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della ### elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. 
La legittimità di tale esclusione deve essere ora vagliata alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo. 
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. 5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. 5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (### St., VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione). 
Il Giudice amministrativo d'appello ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il ### obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato esprimendosi in questi termini “Ne discende che la questione dei destinatari della ### del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.  ### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di talché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”) Di talché, il ### di Stato ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria. 
La Corte di giustizia dell'### europea, a sua volta, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi della cd. carta docente per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del ### del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che per essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte di Giustizia in particolare ha affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Si legge nella sentenza “### conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33). 
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. 
Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e, dall'altro, non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale.  ### convenuto, nel presente giudizio non ha dimostrato l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo. 
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. ### ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). 
La difesa di parte resistente afferma che la ragione oggettiva che legittima l'esclusione dei docenti a tempo determinato dall'attribuzione della carta elettronica sarebbe ravvisabile nel mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il Ministero riporrebbe nel docente precario. Ovverosia, il Ministero non può fare affidamento sulla permanenza del docente a termine, per la natura stessa del rapporto di lavoro (a termine). Garantendo al docente precario il medesimo beneficio attribuito al docente di ruolo, muterebbe il destinatario dei vantaggi connessi alla ### stessa: il docente anziché il discente. ### in tal caso vanificherebbe la reale finalità per la quale è stata istituita: l'incremento della qualità dell'istruzione pubblica. 
Tale prospettazione non può essere condivisa. 
Nella specie, come detto, l'importo nominale pari a € 500,00 annui viene attribuito durante il periodo di prova, nonché ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento.  ### incremento delle competenze e della professionalità non presuppone quindi un diretto ed immediato vantaggio in favore degli allievi, poiché tale sostegno alla formazione viene erogato anche ai docenti che potrebbero non essere confermati in ruolo al termine del periodo di prova, e ai dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva. La limitazione temporale del servizio o il fatto che non sia noto se esso verrà espletato anche nelle successive annualità, quindi, non costituiscono fattore di legittima differenziazione tra i docenti a termine e quelli a tempo indeterminato, neppure con riferimento all'obbligo di formazione, cui l'### sopperisce per i docenti a tempo indeterminato con la ### docenti. 
Tanto più che nemmeno il docente a tempo indeterminato offre assolute garanzie circa la permanenza in servizio negli anni successivi. Esso è, infatti, libero di dimettersi quando ritenga, nel rispetto dei termini contrattuali di preavviso, senza che sia ipotizzabile un suo onere di rifondere le spese occorse per la propria formazione. 
Non sussistono quindi ragioni oggettive strettamente attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione che portino a ritenere, neppure sotto questo profilo, non comparabile il rapporto di lavoro dei docenti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato. 
Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa. 
Del tutto irrilevante è la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale e anzi la circostanza per cui a essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione.   Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate. 
Come già condivisibilmente affermato da questo Tribunale “Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 500 per ogni anno scolastico. Il beneficio per cui è causa è, infatti, un'erogazione senz'altro ricompresa nella nozione di “condizioni di impiego” e purtuttavia non avente carattere strettamente retributivo, in quanto l'erogazione di denaro da un lato non ha finalità di compensare la prestazione ma di contribuire alla formazione del lavoratore e dall'altro, conseguentemente, quest'ultimo non è libero di fare del denaro l'uso che preferisca, ma è vincolato a impiegarlo per l'acquisto dei beni e servizi indicati dalla norma di legge sopra citata. Deve, quindi, condividersi l'osservazione di parte convenuta, per cui il pagamento della somma nominale darebbe luogo a una discriminazione a contrario dei docenti a tempo indeterminato, i quali non hanno ottenuto una somma di denaro liberamente spendibile, ma la costituzione, in loro favore, di un mezzo di pagamento, utilizzabile sino alla concorrenza dell'importo di euro 500 per ogni anno scolastico e per le sole finalità ivi previste. 
Lo stesso trattamento deve, pertanto, essere riconosciuto ai ricorrenti, con esclusione di un'erogazione diretta di denaro. Agli stessi va, invece, attribuita la carta docenti, con accredito di un importo pari a euro 500 per ognuno degli anni scolastici in cui la stessa ha prestato servizio a tempo determinato e per cui il diritto non risulti ancora prescritto. Ritiene il Tribunale che tale pronuncia si ponga in rapporto di continenza rispetto a quella, più favorevole, richiesta nelle conclusioni, sicché essa può essere emanata senza comportare violazione dell'art. 112 disp. att.  c.p.c.” (Trib. ### 23.2.2023 n. 42).   ### del Ministero, volta a limitare la condanna ai due anni precedenti la proposizione della domanda, non può trovare accoglimento. Essa si fonda sulla considerazione per cui la normativa regolamentare (art. 3 comma 3 del ### 23.09.2015), prevede, a carico dei docenti a tempo indeterminato, destinatari del beneficio, il limite dell'anno scolastico successivo a quello della sua concessione, per spendere la somma accreditata sulla cd. carta docente.  ### ne deduce, quindi, che l'accoglimento integrale della domanda provocherebbe una discriminazione alla rovescia, poiché i docenti a tempo determinato si vedrebbero riconoscere un importo per un periodo di tempo superiore a due anni scolastici. 
La questione appare mal posta. In primo luogo, deve osservarsi che in tanto si può parlare di discriminazione, in quanto i soggetti asseritamente discriminati si trovino in una situazione di fatto paragonabile, il che non è, poiché il limite di due anni imposto dal regolamento si applica a chi ha ricevuto il beneficio, mentre è pacifico che i ricorrenti non l'abbiano avuto, né avrebbero potuto domandarlo in via amministrativa. In secondo luogo, quindi, l'interpretazione proposta consiste, in concreto, nell'individuazione di un termine di decadenza di origine regolamentare, rispetto all'esercizio di un diritto attribuito da norma primaria e senza delega da parte del legislatore. La tesi di parte convenuta, pur sostenuta da alcuni precedenti di merito, non può essere condivisa. 
Con il che non si perviene alla disapplicazione della norma regolamentare, ma a una sua interpretazione razionale e conforme ai principi dell'ordinamento: non vi è dubbio, infatti che, una volta riconosciuta la cd. carta docente ai ricorrenti, essi potranno fruirne fino all'anno scolastico successivo a quello in cui sarà stata loro consegnata, sotto pena di perdita del beneficio.   È fondata invece l'eccezione di prescrizione, proposta dal Ministero convenuto in relazione alla domanda delle ricorrenti ### e ### relativamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.  ###. 2948 c.c., n. 4 dispone, invero, la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, nozione generalissima, in cui non può non rientrare anche la carta docente, la quale è un mezzo di pagamento, finanziato dallo Stato annualmente, nell'importo previsto dalla legge. Dal momento che, a norma dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il dies a quo va individuato nel 30 ottobre dell'anno scolastico in relazione a cui viene richiesto il beneficio, giorno a partire dal quale è consentita la registrazione sull'applicativo informatico volto alla relativa richiesta (cfr. art. 5, comma 1, d.p.c.m. 28.11.2016, doc. 3 conv.). Il ricorso risulta infatti notificato al Ministero il ### e, contrariamente a quanto allegato, non risultano prodotti atti interruttivi della prescrizione precedenti alla notifica del ricorso con conseguente prescrizione degli anni scolastici antecedenti all'a.s. 2018/2019.   In definitiva, la domanda svolta dalla ricorrente ### va rigettata in quanto le annualità oggetto della domanda risultano prescritte, mentre il Ministero resistente va condannato a riconoscere ai restanti ricorrenti la cd. “### docente” con gli importi meglio indicati in dispositivo. 
§§§§ Le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, vengono compensate nella misura di 1/3 e poste a carico del Ministero per i residui 2/3. Le spese sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale svolta che non ha richiesto istruttoria e della natura seriale della controversia che giustificano il riconoscimento di un compenso prossimo ai minimi stabiliti dal D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione, conclusione e difesa disattesa: - In parziale accoglimento del ricorso, condanna il Ministero dell'### a consegnare ai ricorrenti la “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a: € 2.500,00 per ### € 2.000,00 per ### € 1.500,00 per ### € 2.500,00 per ### - ### la domanda svolta da ### - Condanna il Ministero dell'### in persona del ### pro-tempore, alla rifusione in favore dei ricorrenti dei 2/3 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.118,50 (di cui € 3.000,00 per compensi di avvocato ed € 118,50 per esborsi) oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e #### 9.11.2023 ### Il sottoscritto Avv. ### attesta, ai sensi di legge, che la copia informatica [29308908s.pdf] - sentenza n. 260/2023 emessa dal Tribunale di ### G.L. Dott.ssa ### in data ### - è conforme, secondo la normativa vigente (### 149/2022 “### Cartabia”, artt.li da 33 a 44 sull'esecutorietà del titolo mediante apposizione dell'attestazione di conformità anziché della “### Esecutiva” rilasciata dal Tribunale) alla copia informatica presente nel fascicolo telematico relativo al procedimento RGL n. 327/2022 dalla quale è stata estratta. 
Cuneo, li 09/11/2023 Avv. ####.11.202313:10:16###01:00

Giudice/firmatari: Santacroce Rita, Casiraghi Lorena

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza del 02-05-2025

... retributive (nello specifico, ratei mensilità aggiuntive, indennità per lavoro domenicale e festivo, una tantum e indennità di mancato preavviso di licenziamento) e chiedevano, pertanto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003, 118 Codice degli ### e 1676 cc, la condanna di ### spa al pagamento di euro 6.181,53 in favore di ### e di euro 7.268,01 in favore di ### 2. ### Tribunale di ### accoglieva le domande e la Corte di appello capitolina confermava la pronuncia di prime cure specificando che: a) ### spa era soggetta alla disciplina di cui all'art. 29 D.lgs. n. 276/2003; b) l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1218 cc aveva natura indennitaria e retributiva, giammai risarcitoria; c) l'eccezione riguardante il carattere meramente indennitario e non retributivo della indennità contrattuale una tantum doveva essere disattesa in quanto formulata per la prima volta nelle difese in grado di appello; d) i lavoratori risultavano applicati all'appalto; e) le contestazioni sui criteri di determinazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima, indennità per lavoro domenicale e festivo, differenze retributive, lavoro straordinario, erano infondate. 3. Avverso la decisione di secondo (leggi tutto)...

testo integrale

### 'A' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ### - Presidente - Dott. ### - ### - Dott. ### - #### - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15069-2023 proposto da: ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro #### elettivamente domiciliati in #### FAÀ ### 89, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1441/2023 della CORTE ### di ### depositata il ### R.G.N. 1138/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal #####à sostitutiva preavviso R.G.N. 15069/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 04/02/2025 CC copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc ### 1. I lavoratori in epigrafe indicati esponevano di essere stati dipendenti della ### spa -sottoposta ad amministrazione straordinariadal 18.1.2017 al 5.2.2000, data di cessazione dell'appalto e di decorrenza del contratto lavorativo con la ### spa e di avere prestato la loro attività lavorativa presso l'impianto ferroviario ### di ### con mansioni di operai addetti alle pulizie del materiale rotabile, inquadrato nel #### in favore della committente ### Deducevano che, al termine del rapporto lavorativo con ### spa risultavano creditori di voci retributive (nello specifico, ratei mensilità aggiuntive, indennità per lavoro domenicale e festivo, una tantum e indennità di mancato preavviso di licenziamento) e chiedevano, pertanto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs.  276/2003, 118 Codice degli ### e 1676 cc, la condanna di ### spa al pagamento di euro 6.181,53 in favore di ### e di euro 7.268,01 in favore di ### 2. ### Tribunale di ### accoglieva le domande e la Corte di appello capitolina confermava la pronuncia di prime cure specificando che: a) ### spa era soggetta alla disciplina di cui all'art. 29 D.lgs. n. 276/2003; b) l'indennità sostitutiva del preavviso ex art.  1218 cc aveva natura indennitaria e retributiva, giammai risarcitoria; c) l'eccezione riguardante il carattere meramente indennitario e non retributivo della indennità contrattuale una tantum doveva essere disattesa in quanto formulata per la prima volta nelle difese in grado di appello; d) i lavoratori risultavano applicati all'appalto; e) le contestazioni sui criteri di determinazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima, indennità per lavoro domenicale e festivo, differenze retributive, lavoro straordinario, erano infondate.  3. Avverso la decisione di secondo grado ### spa proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resistevano con controricorso i due lavoratori.  4. La società depositava memoria.  5. ### si riservava il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.  ### 1. I motivi possono essere così sintetizzati.  2. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge e la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc e comunque la violazione dell'art.  2118 cc. la società deduce la motivazione apparente in relazione al fatto travisato (esistenza del recesso del datore di lavoro) evidenziando che agli atti non vi era alcuna comunicazione di recesso di ### spa, presupposto imprescindibile e necessario perché si potesse ritenere maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso.  3. Il motivo è infondato.  4. Giova premettere che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).  5. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguata motivazione che consente di ripercorrere l'iter logico-giuridico seguito, ha sottolineato che, nei verbali di cambio appalto e nelle lettere di assunzione della società subentrante, emergeva incontrovertibilmente che il rapporto di lavoro con la società ### spa era stato chiuso a seguito della cessazione dell'appalto e che il personale già impiegato era stato successivamente assunto dalla società subentrata nel contratto di appalto.  6. I giudici di seconde cure, pertanto, nella ricostruzione della vicenda in fatto hanno ritenuto che l'originario rapporto di lavoro con ### spa fosse cessato e che vi era stata una nuova assunzione, a seguito del recesso, con la società subentrante.  7. Si verte in un accertamento di fatto, e non di travisamento della prova (che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio), in relazione ad un fatto desunto dalla interpretazione di atti di autonomia privata, non efficacemente contestati sotto il profilo della violazione dei criteri ermeneutici, di talché esso è insindacabile in questa sede ###il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003, in relazione all'art.  360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente soggette al vincolo solidale le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva del preavviso la quale, avendo natura indennitaria, non rientrava tra gli emolumenti aventi natura strettamente retributiva che, secondo i principi affermati in sede di legittimità, sono compresi nell'ambito applicativo dell'art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003 ove si prevede la responsabilità solidale del committente dell'appalto.  9. Il motivo è fondato.  10. In primo luogo, deve rilevarsi che la corretta individuazione della natura giuridica dell'indennità sostitutiva del preavviso, se cioè di carattere indennitario, retributivo o risarcitorio, attiene ad una questione di qualificazione giuridica dell'istituto, di competenza del giudice, riguardante una ragione giustificativa della tesi della società basata su un fatto impeditivo che non richiedeva l'espletamento di nuove indagini (Cass. n. 2641/2013; Cass. 5051/2016).  11. In secondo luogo, va osservato che, in tema di “trattamenti retributivi” di cui al D.lgs. n. 276/2003, art. 29 co. 2, questa Corte più volte ha affermato che la detta locuzione deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti (Cass. n. 1450/2025; Cass. 5247/2022; Cass. n. 23303/2019; Cass. n. 10354/2016).  12. E' sotto questo profilo che, quindi, la responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003 in ordine al pagamento della indennità da parte del responsabile committente deve essere valutata e non con riguardo alla debenza della stessa da parte della recedente.  13. Né può valere che, ai fini previdenziali, la indennità sostitutiva del preavviso sia assoggettata a contribuzione, come rilevato dai giudici di seconde cure conformemente a Cass. 17606/2021 per desumerne la natura esclusivamente retributiva, stante appunto l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, caratterizzato, rispetto al primo, dai requisiti di corrispettività e sinallagmaticità.  14. Alla stregua di quanto esposto, il secondo motivo del ricorso va accolto, rigettato il primo.  15. La gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di ### in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto, avendo riguardo alla duplice natura dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché al fatto che questa, pur essendo assoggettata a contribuzione, viene in rilievo unicamente allorquando il contratto di lavoro sia risolto.  PQM La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di ### in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, il 4 febbraio 2025 ###ssa ### 

causa n. 15069/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Adriana Doronzo

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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 768/2025 del 26-11-2025

... spettanze residue. ### aspetto da analizzare riguarda l'indennità di mancato preavviso, conseguente alle dimissioni rassegnate dal ricorrente in data ### per giusta causa. Ai sensi dell'art. 2119 c.c. ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta neanche la prosecuzione provvisoria del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al lavoratore che recede per giusta causa compete l'indennità sostitutiva di preavviso. Nell'ipotesi in cui il prestatore di lavoro interrompa il rapporto per motivi riconducibili a una giusta causa, deve provare la legittimità del recesso mediante l'allegazione di circostanze gravi e specifiche che giustifichino tale scelta. ### il disposto di cui all'art. 2119 c.c., affinché il recesso sia giustificato, è necessario che il datore di lavoro abbia posto in essere condotte inadempienti o lesive degli obblighi contrattuali, tali da rendere insostenibile la prosecuzione del rapporto, anche in via provvisoria, alla luce di un apprezzamento che tenga conto dei doveri di (leggi tutto)...

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R.G.N. 1267 /2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO GIUDICE DEL LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### a seguito dell'udienza del 26/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente ### motivazione contestuale nella causa civile di I ### promossa da: ### nato ad ### il ###, residente in ### alla #### alla ### n. 24, C.F. ###, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. ### (C.F. ###- pec: ### fax 085.7950506), elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### Il suindicato Avvocato dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente il presente giudizio all' indirizzo pec: ### RICORRENTE ### (CF. ###), in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in #### alla via ### n. 1/A. 
RESISTENTE contumace ### Parte ricorrente: “In via ### accertare e dichiarare, che la resistente non ha corrisposto al lavoratore le retribuzioni di maggio 2024, di gennaio 2025, di febbraio 2025, le ore di ferie, rol e festività maturate e non godute, l'indennità dovuta per le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 e 2118 c. 2 cc., tutte le tredicesime e quattordicesime degli anni 2022-2023-2024-2025, il tfr maturato, come descritto in dettaglio nel ricorso, e, per l'effetto, condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere al ricorrente la somma di s.e.e.o. euro 16.128,49, di cui €. 1.140,15 per la retribuzione di maggio 2024, €. 1.140,15 per la retribuzione di gennaio 2025, €. 1.140,15 per la retribuzione di febbraio 2025, €. 992,00 per la tredicesima 2022, €. 992,00 per la quattordicesima 2022, €. 992,00 per la tredicesima 2023, €. 992,00 per la quattordicesima 2023, €. 992,00 per la tredicesima 2024, €. 992,00 per la quattordesima 2024, €. 180,00 per la tredicesima 2025, €.  180,00 per la quattordicesima 2025, €. 485,00 per l'indennità dovuta per le dimissioni per giusta causa, €. 1.628,87 per le ferie maturate e non godute, €. 274,81 per i rol maturati e non goduti, €. 641,17 per le festività maturate e non godute ed €. 3.366,19 per il tfr, a titolo di differenze retributive, o quella differente somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo, così come calcolata nei conteggi analitici in allegato con vittoria delle competenze del presente giudizio, oltre accessori e con distrazione delle suddette competenze professionali in favore del sottoscritto Avvocato antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso le competenze.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data #### ha agito in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di ottenere la condanna del proprio datore di lavoro, società ### al pagamento della somma complessiva di € 16.128,49 a titolo di 13° e 14° mensilità mai corrisposte, ### retribuzione di maggio 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025, nonché a titolo di indennità per ferie maturate e non godute e indennità sostitutiva del preavviso.   A sostegno della domanda ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della ### dal 10.02.2022 al 06.03.2025, con la qualifica e mansione di “### consegnatario”, inquadrato al livello ### del ### con orario di lavoro part-time al 64,10 e di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data ### in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni. 
Assumeva che nel corso del rapporto di lavoro non aveva mai ricevuto la 13° e 14° mensilità degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, oltre a non aver percepito la retribuzione del mese di maggio 2024, la retribuzione di gennaio 2025, la retribuzione di febbraio 2025, nonché le ferie e festività e ROL non goduti ed il ### rappresentando sotto tale ultimo profilo, di possedere CU 2025 da cui emergeva un TFR al 31.12.2024 di €. 3.197,28.   1.2. La parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 9.10.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.   1.3. Così radicatosi il contraddittorio, emessa ordinanza ex articolo 423 c.p.c. per la somma di € 4.150,24, risultante documentalmente, di cui € 3.197,28 a titolo di TFR maturato fino al 31.12.2024, come dal CUD 2025, ed € 952,96 a titolo di busta paga di maggio 2024, la parte ricorrente veniva onerata a precisare i criteri di calcolo utilizzati per la determinazione delle differenze retributive, alla luce delle discrasia evidenziate e la causa veniva rinviata al 26.11.2025 per l'esame degli stessi.   ### di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.   A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.   2. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono. 
Il ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento in proprio della retribuzione ordinaria per i mesi di maggio 2024, gennaio e febbraio 2025, 13° e 14° mensilità per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025, TFR e spettanze di fine rapporto, maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la società resistente.   In punto di diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.  Applicando tali principi al caso di specie, risulta per tabulas che il ricorrente è stato assunto dalla società ### in data ###, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed a tempo parziale di 25 ore settimanali, pari a 64,10%, come riportato nelle buste paga, con la qualifica di autista consegnatario ed inquadramento nel livello ### del ### (cfr. contratto di assunzione). 
Il rapporto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato in data ###, per poi cessare in data ### a seguito di dimissioni per giusta causa rassegnate dal ricorrente, in ragione del “mancato pagamento mensilità di maggio 2024, 13° mensilità 2024 e gennaio 2025”. 
Esaminando le buste paga prodotte non risulta mai corrisposta né la 13° mensilità, né la 14° mensilità, entrambi emolumenti espressamente previsti dagli articoli 18 e 19 del ### di riferimento. 
Ebbene, stante la prova della durata del rapporto di lavoro, è indubbio il diritto del lavoratore a vedersi corrisposto la retribuzione ordinaria maturata per le mensilità di maggio 2024, gennaio e febbraio 2025. 
Se per la mensilità di maggio 2024 è stata depositata la busta paga, ai fini della determinazione del quantum debeatur per le restanti mensilità è necessario fare riferimento al conteggio di parte, come rielaborato in data ###, conformemente alle previsioni tabellari di riferimento. 
Spettano, altresì, la 13° e 14° mensilità maturate nel corso del rapporto di lavoro e mai corrisposte dalla società resistente, nell'importo rideterminato nel conteggio prodotto in data ###. 
Come sopra esposto, infatti, tali emolumenti sono espressamente previsti dal ### applicabile. 
Va, inoltre, riconosciuto il trattamento di fine rapporto. 
Il trattamento di fine rapporto, previsto dall'art. 2120 c.c., costituisce, un diritto del prestatore d'opera collegato alla cessazione del rapporto di lavoro e proporzionale, sotto il profilo quantitativo, alla anzianità del servizio prestato.  ###.F.R. è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello di prestazione dell'attività lavorativa. Esso è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente e si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. In caso di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, la quota della retribuzione da accantonare deve essere proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno, computando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. 
Ai fini del quantum debeatur rileva sia il CU 2025, riferito all'anno 2024, da cui emerge l'importo del TFR maturato fino al 31.12.2024, a cui aggiungere la quota di TFR maturata nel periodo successivo, fino alla cessazione del rapporto di lavoro. 
Quanto, infine, alle spettanze di fine rapporto a titolo di ferie, festività e ROL non goduti, il fondamento della domanda trova supporto nelle risultanze della busta paga di dicembre 2024 (l'ultima a disposizione del ricorrente), in cui risultano annotate le ferie residue e spettanze residue.  ### aspetto da analizzare riguarda l'indennità di mancato preavviso, conseguente alle dimissioni rassegnate dal ricorrente in data ### per giusta causa. 
Ai sensi dell'art. 2119 c.c. ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta neanche la prosecuzione provvisoria del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al lavoratore che recede per giusta causa compete l'indennità sostitutiva di preavviso. 
Nell'ipotesi in cui il prestatore di lavoro interrompa il rapporto per motivi riconducibili a una giusta causa, deve provare la legittimità del recesso mediante l'allegazione di circostanze gravi e specifiche che giustifichino tale scelta. ### il disposto di cui all'art. 2119 c.c., affinché il recesso sia giustificato, è necessario che il datore di lavoro abbia posto in essere condotte inadempienti o lesive degli obblighi contrattuali, tali da rendere insostenibile la prosecuzione del rapporto, anche in via provvisoria, alla luce di un apprezzamento che tenga conto dei doveri di collaborazione e rispetto reciproco tra le parti, propri della buona fede contrattuale. 
Il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore è stato ritenuto integrante la giusta causa di dimissioni senza preavviso. 
Ai sensi dell'articolo 36 del ### di categoria il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, che nel caso del personale operaio è di sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
Nel caso di specie il ricorrente ha rassegnato le dimissioni per omesso versamento delle retribuzioni di dicembre 2024, gennaio 2025 e 13° mensilità 2024, inadempienze che, valutate congiuntamente all'omissione costante nel pagamento della 13° e 14° mensilità per tutto il periodo lavorativo, valgono ad integrare la fattispecie della giusta causa di dimissioni. 
In definitiva sintesi, deve ritenersi che il ricorrente abbia fornito documentale dimostrazione del credito vantato, a titolo di 13° e 14° mensilità, retribuzione ordinaria per i mesi di maggio 2024, gennaio e febbraio 2025, ### spettanze di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso, per un importo totale di € 13.150,73, come ricalcolato nel conteggio depositato in data ###, a seguito di richiesta di chiarimenti. 
Al riguardo, il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace - oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda - non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria; l'allegazione del ricorrente di non essere stato pagato delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata. 
Per mera completezza espositiva valga rilevare che nel fascicolo telematico è presente una dichiarazione del 7.10.2025 con cui ### (presumibilmente per la resistente) chiede breve rinvio per poter “espletare l'ordine del Giudice ed eventualmente costituirsi”, con allegata certificazione medica. 
Ebbene tale documento non ha alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio, non rilevando in alcun modo quale valida costituzione nel processo, con conseguente sua assoluta inammissibilità. 
Non risulta, infatti, agli atti del processo alcuna regolare costituzione di parte resistente che, infatti, è stata dichiarata contumace all'udienza del 9.10.2025.   In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 13.150,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. Detratto quanto eventualmente corrisposto o ottenuto dal dipendente in esecuzione dell'ordinanza ex articolo 423 c.p.c.  3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022, senza liquidazione della fase istruttoria, nei valori minimi considerata la natura contumacia della causa.  P.Q.M.  Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1267/2025 contrariis reiectis, così provvede: • In accoglimento della domanda, condanna ### (CF. ###), in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 13.150,73, a titolo di 13° e 14° mensilità, retribuzione ordinaria per i mesi di maggio 2024, gennaio e febbraio 2025, ### spettanze di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, detratto quanto eventualmente ottenuto a seguito di ordinanza ex articolo 423 c.p.c.; • Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 2.108,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario. 
Teramo, 26.11.2025 

Il Giudice
del ###ssa


causa n. 1267/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela Matalucci

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1473/2021 del 08-09-2021

... prestazione intimato alla lavoratrice in data ###, senza preavviso, dalla ### srl”, con conseguente diritto al “pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”, nonché dell'indennità di mancato preavviso. Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, la ### s.r.l. e la ### s.r.l., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe. Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio le società convenute negando, in via preliminare, l'avvenuta cessione di azienda fra le due società; nel merito, contestavano la fondatezza in fatto e diritto della domanda, di cui chiedevano il rigetto. Espletata la prova testimoniale e acquisite la documentazione prodotta, la relazione peritale e le note scritte depositate dalle parti, alla odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio. 2. Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dalla riqualificazione (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro, dr.ssa ### visti l'art. 221, commi 2 e 4, della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020, l'art. 23 comma 6 D.L. n. 137/2020, conv. in L. 176/2020 e, da ultimo, l'art. 7 comma 1 D.L.  105/2021; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti; pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro Il Giudice del lavoro, dr.ssa ### previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 221, commi 2 e 4, della ### 17 luglio 2020 n.77 di conversione del D.L. n. 34/2020, ha pronunciato in data ###, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente ### nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2879/2017 del ruolo generale affari contenziosi; TRA ### rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 146; ricorrente ### FINEDIT - ### S.R.L. e ### S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### M. Faillace ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 60; resistente ### PER PARTE RICORRENTE: “A) accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra il ricorrente e la ### sr.l., dal 07.08.1998 al 31.12.2014 e con la ### del ### s.r.l. dal 01.01.2015 al 29.12.2016 per l'espletamento di mansioni di redatto-re pubblicista ex art. 1 del CNLG; B) condannare la ### s.r.l. in persona del suo legale rappresentate p.t. al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 270.276,11 a titolo di differenze retributive nonché € ###,78 a titolo di ### in applicazione dell'art.2026 c.c. e da rapportarsi all'inquadramento di redattore ex art. 1 del CNLG , per il periodo dal 7.08.  1998 al 21.12.2014; C) condannare la ### del ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in favore della ricorrente della somma di € 47563,35 a titolo di differenze retributive e di € 5699,21 a titolo di ### in applicazione dell'art.2026 c.c. e da rapportarsi all'inquadramento di redattore ex art. 1 del CNLG, per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2016; D) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data ### dalla ### del ### s.r.l. e per l'effetto condannare quest'ultima all'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre all'indennità di preavviso pari ad € 19.702,97; E) accertare e dichiarare che tra ### S.r.l. e ### del ### s.r.l. è intercorsa una cessione d'azienda, ovvero vi sia continuità aziendale, ai sensi e per ogni effetto dell'art. 2112 cc, compreso la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per quanto statuito a titolo condannatorio dalla emananda sentenza; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati distrattari”.  ###: “rigettare integralmente il ricorso proposto perché infondato in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. 
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data ###, la ricorrente in epigrafe - premesso di essere iscritta al registro dei giornalisti pubblicisti della ### dal 1998 e praticante dal 2015 - esponeva: - di aver prestato la propria attività lavorativa come giornalista foto-reporter in favore della ### s.r.l. (d'ora in poi ### s.r.l.) dal 01.01.2015 al 29.12.2016, proseguendo senza soluzione di continuità la medesima attività già svolta, nel periodo ricompreso dal 07.08.1998 al 31.12.2014, in favore della ### s.r.l.; - che tra la ### s.r.l. e la ### del ### s.r.l. vi era stata continuità aziendale nell'esercizio dell'attività editoriale del ### ai sensi e agli effetti dell'art. 2112 c.c.; - che, nonostante il rapporto lavorativo fosse stato formalizzato in entrambi i periodi con contratti di collaborazione e successive proroghe, la prestazione lavorativa resa era riconducibile all'alveo della subordinazione e, segnatamente, all'attività di redattore ex art. 1 CCNG; - che, difatti, al pari di tutti gli altri redattori, era stata inserita stabilmente all'interno dell'organizzazione imprenditoriale prima della ### editrice della testata giornalistica “### della Calabria” e successivamente, senza soluzione di continuità, della ### s.r.l., editrice della testata “### del Sud”, svolgendo la propria attività di giornalista presso la redazione decentrata di ### seguendo le direttive dei direttori (##### e ###, nonché dei capi-servizi e capi-redattori (##### Mi-chele ### e ### succedutisi nel tempo, ai quali si era rapportata quotidianamente per sottoporre i propri articoli e servizi, da selezionarsi in base alla linea editoriale decisa dal direttore; - di essersi, dunque, occupata della realizzazione di servizi fotografici e, per la versione on line del giornale, della realizzazione di video, assegnati dai responsabili di redazione, al fine di assicurare alla testata la diffusione del messaggio informativo tramite immagini sui principali temi di cronaca e attualità politica, culturale, sociale e sportiva etc., in grado di sostituire o completare l'informazione scritta; - di aver curato, dal 1998 al 2000, la rubrica quotidiana di foto e testi denominata “### di ### Sapone”; - di aver quotidianamente provveduto, altresì, all'attività di c.d. “cucina giornalistica”, selezionando ed elaborando le immagini scattate, anche in collaborazione con il grafico di redazione; - che, per la versione on line del giornale, coordinandosi con il responsabile web della redazione di ### aveva realizzato video giornalistici sui diversi temi di attualità nazionale, poi inviati alla redazione web di ### per il loro inserimento sulla piattaforma del sito; - che la propria attività lavorativa era, ancora, consistita nella lettura dei quotidiani concorrenti per verificarne il contenuto giornalistico, nel visionamento delle agenzie di stampa e delle notizie pubblicate dalla rete, nella partecipazione assieme agli altri redattori alle riunioni di redazione, ove i responsabili della redazione decentrata di ### davano disposizioni sul lavoro da svolgere, sulle notizie di attualità da approfondire, sui tipi di servizio da realizzare e sulla linea editoriale da seguire; - che, presso la redazione di via ### prima dell'avvento dell'era digitale, aveva avuto a disposizione sia una stanza adibita a camera oscura, sia una stanza adibita ad archivio cartaceo delle foto realizzate; successivamente, con l'introduzione in redazione delle nuove tecnologie, aveva utilizzato la strumentazione presente in redazione per la scansione ed elaborazione delle immagini da inviare alla redazione centrale e a quelle decentrate e inserite in un archivio informatico, da lei organizzato; - che, negli ultimi anni, invece, utilizzando il sistema di trasmissione dati FTP di proprietà dell'editore e il sistema editoriale in uso alla testata, di cui era stata fornita di password, riusciva ad inviare in tempo reale alle diverse redazioni le immagini scattate e selezionate dai luoghi dei fatti; - che, per la stesura degli articoli, aveva utilizzato il computer di redazione; - che la descritta attività lavorativa era svolta sia di mattina (dalle ore 7.00 alle ore 12.30 circa) che di pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 21.00 circa) dal lunedì al sabato, con un orario di lavoro per più di 36 ore settimanali, e con obbligo di reperibilità 24 ore su 24 per le notizie dell'ultima ora, compreso domeniche e festivi; - che, in data ###, ### sud S.r.l. le aveva comunicato il recesso dal rapporto di lavoro, con effetto immediato, per ragioni economico-aziendali, impugnato con lettera raccomandata a/r del 24.02.2017. 
Sosteneva, pertanto, che tra le parti si era instaurato, ad onte del nomen iuris, un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 07.08.1998 al 29.12.2016 (con ### dal 07.08.1998 al 31.12.2014 e con EPS dal 01.01.2015 al 29.12.2016) e che le mansioni dalla stessa svolte erano inquadrabili nella qualifica di redattore pubblicista ex artt. 1 e 36 del ### con conseguente diritto al pagamento delle differenze economiche - su retribuzione, tredicesima mensilità e TFR - tra quanto percepito e quanto previsto per detta qualifica dal predetto ### Evidenziava, infine, che dall'accertamento “della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e le ### resistenti, discende l'assoluta illegittimità del recesso per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione intimato alla lavoratrice in data ###, senza preavviso, dalla ### srl”, con conseguente diritto al “pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”, nonché dell'indennità di mancato preavviso. 
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, la ### s.r.l. e la ### s.r.l., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe. 
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituivano tempestivamente in giudizio le società convenute negando, in via preliminare, l'avvenuta cessione di azienda fra le due società; nel merito, contestavano la fondatezza in fatto e diritto della domanda, di cui chiedevano il rigetto. 
Espletata la prova testimoniale e acquisite la documentazione prodotta, la relazione peritale e le note scritte depositate dalle parti, alla odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.  2. Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dalla riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo, formalmente istaurato con le società convenute, come di lavoro subordinato di tipo giornalistico, nonché per l'accertamento dell'illegittimità del recesso della ### s.r.l., notificatole in data ###, con conseguente riconoscimento della tutela risarcitoria ex art. 18 St. Lav. e dell'indennità di mancato preavviso ex art. 27 CNLG.  3. La domanda è fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione. 
Nella documentazione versata in atti si rinviene un contratto del 07.08.1998 di fornitura di fotografie e servizi fotografici (all. 4 ricorso) sottoscritto dalla ### con ### con il quale si era impegnata, dietro corrispettivo fisso, a fornire al giornale “in tempo utile per la pubblicazione, fotografie e servizi fotografici che saranno segnalati e richiesti dalla ### del ### della ### assicurando a tale scopo la reperibilità 24 ore su 24”; accordo tacitamente rinnovato sino alla stipula con EPS di un contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. (all. 3 ricorso) del 01.01.2015, con il quale la ### si era impegnata, stavolta con EPS cessionaria dei servizi editoriali di ### dietro corrispettivo, alla fornitura “delle fotografie e/o video e servizi fotografici e/o video che saranno segnalati e richiesti dalla redazione in tempo utile per la pubblicazione assicurando la reperibilità 24 ore su 24”, tacitamente rinnovato sino alla data del recesso. 
Come accennato, secondo la prospettazione attorea, sebbene il rapporto di lavoro fosse stato formalmente qualificato come autonomo, in realtà lo stesso si era dipanato, sia con ### che con ### secondo i caratteri propri della subordinazione; parte ricorrente deduce, ancora, di aver svolto le mansioni riconducibili alla qualifica di redattore ordinario dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.30 circa e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 circa, con obbligo di reperibilità 24 ore su 24, anche di domenica e nei giorni festivi.  3.1. In tema di onus probandi, si rammenti che, in ossequio al generale principio di cui all'art. 2697 c.c., nei casi come quello di specie in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. 
In applicazione della predetta regola probatoria, grava su parte ricorrente l'onere di provare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con le società convenute, il tipo di mansioni disimpegnate e l'orario di lavoro osservato.  3.2. Con riferimento al primo aspetto, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte che ha delineato il particolare atteggiarsi della subordinazione con riferimento all'attività giornalistica: “### conto, innanzitutto, evidenziare che in tema di attività giornalistica la subordinazione non può che essere apprezzata, come più volte ribadito da questa Suprema Corte (### per tutte Cass. 8068/09, 3320/08,18660/05, 6983/04 e 6727/01) avuto riguardo, e al carattere intellettuale e/o creativo della prestazione, e alla peculiarità dell'attività cui la stessa s'inserisce. Pertanto, proprio in considerazione della peculiarità delle specifiche mansioni svolte dal giornalista, che lasciano un certo margine di autonomia, e del carattere collettivo dell'opera redazionale cui s'inseriscono (V. Cass. 7494/97 e 5693/98), la subordinazione ex art. 2094 c. c., intesa quale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi nonché disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata con conseguente difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i caratteri propri del lavoro subordinato e necessità, quindi, di far ricorso, per distinguerlo da quello autonomo, ad indici rivelatori e ciò tenuto anche conto che nel lavoro giornalistico, per gli evidenziati aspetti, la subordinazione si concretizza più che altro in collaborazione (V. Cass. 10086/91 e 6727/01). A tal fine la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la subordinazione non è esclusa dal fatto, e che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Cass. 6598/88, 1024/96, 16038/04 e 3320/08 cit.), e che non sia impegnato in un'attività quotidiana, la quale, invece, contraddistingue quella del redattore (Cass. 7012/00), e che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore ( 6727/01) e che, ancora, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia effettuata a domicilio (Cass. 6598/88). Rappresentano secondo la Cassazione, invece, indici rilevatori della subordinazione: lo svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive (Cass. 6032/06 e sostanzialmente nello stesso senso 3229/88); la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute (Cass. 6727/01 e nello stesso senso 7020/00); la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra (Cass. 5223/87). 
Costituiscono, di contro, indici negativi: la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorchè continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali (Cass. 4770/06 cit. e 18560/05); la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo previo "gradimento" ed a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari (Cass. 2890/90). Alla stregua della richiamata giurisprudenza deve, quindi, ritenersi che l'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile, o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e, quindi, esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. Né rilevano, come evidenziato, ai fini di cui trattasi, il luogo della prestazione lavorativa che ben può essere eseguita anche a domicilio, il mancato impegno in una attività quotidiana, la non osservanza di uno specifico orario di lavoro e la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni” (così Cass. n. 19074/2012; più di recente, 13/11/2018, n. 29182; Cass. 20/05/2014, n. 11065).  4. Fatta tale generale premessa, le risultanze dell'istruttoria espletata - unitamente alla documentazione prodotta - confermano la tesi di parte attrice circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro instauratisi alle dipendenze, rispettivamente, della ### e della ### nei periodi di riferimento. 
A tal fine si riportano le dichiarazioni testimoniali di interesse. 
Il teste ### ha riferito: “ADR sono indifferente alle parti, conosco la ricorrente avendo lavorato insieme per circa 10 anni. ### iniziato a collaborare presso il ### per la ### nel 2004 e lì ho conosciuto la ricorrente che già vi lavorava, sono andata via nel settembre 2014. ADR dal 2004 al 2006 ero una collaboratrice coordinata e continuativa del ### il 1 gennaio 2006 sono stata assunta a tempo indeterminato con qualifica di redattore (art. 36). ### signora ### si occupava del settore fotografico del ### e svolgeva le attività specificatamente indicate al cap. 13 del ricorso [“### che la sig.ra ### nello svolgimento delle proprie mansioni, partecipava alla riunione di redazione, usciva per gli scatti e le riprese recandosi presso i luoghi degli avvenimenti, provvedendo successivamente alla selezione e rielaborazione delle immagini, gestiva l'archivio fotografico del giornale da cui attingeva per l'invio di immagini a corredo dei servizi”]. ADR confermo il cap.  14 [“### che provvedeva a leggere i quotidiani concorrenti e a verificarne il contenuto giornalistico, a controllare l'andamento delle vendite, a visionare le agenzie di stampa e le notizie pubblicate dalla rete, ad essere accreditata presso i diversi uffici stampa per gli avvenimenti di maggiore interesse assieme agli altri redattori”], tali attività venivano svolte insieme per prima di mattina; preciso in tarda mattinata perché di solito di mattina noi giornalisti eravamo in giro per l'acquisizione di notizie e la signora ### per gli scatti fotografici, voglio precisare altresì che non sono a conoscenza se la ricorrente controllasse l'andamento delle vendite dei quotidiani concorrenti. ADR confermo che la ricorrente era stabilmente inserita nella redazione di cui faceva parte, relazionandosi quotidianamente con i responsabili (caposervizio, caporedattore, direttore) e collaborando con tutti i membri della redazione, di regola, il giorno prima organizzavamo l'attività da svolgere il giorno dopo, fissando appuntamenti ecc. ### il cap.16 [### che nello svolgimento delle proprie mansioni seguiva le direttive dei direttori p.t. (##### e ###, nonché dei caposervizi e caporedattori succedutisi nel tempo (###### e ###], come ho detto prima la signora ### si interfacciava sia con la redazione che con i responsabili. ADR nella c.d. attività di cucina redazionale, spesso lavoravo insieme alla signora ### per la costruzione della pagina del ### infatti tra le molteplici fotografie scattate dalla ricorrente e inserite in archivio dalla stessa effettuavamo una selezione ai fini dell'inserimento della stessa nell'articolo di giornale. Di regola l'impostazione della pagina, specie ove si trattava di una gallery (una notizia raccontata con foto) veniva effettuata insieme da me e la ricorrente. In altri termini il redattore si occupava dell'impostazione della pagina, ma quando vi erano foto da inserire la scelta veniva effettuata insieme alla signora ### Aggiungo che capitava piuttosto frequentemente che la ricorrente insieme alle fotografie ci inviasse anche note o dei brevi virgolettati di dichiarazioni prese, che venivano “calate in pagina” accanto alla foto, ciò avveniva principalmente quando si trattava di eventi pubblicati prevalentemente tramite photo gallery. ADR frequentemente venivano pubblicate, anche in prima pagina, le c.d. photo notizie che recavano la firma della ricorrente. ADR in questi casi e nella costruzione delle photo gallery una prima selezione veniva effettuata dalla ricorrente, la quale inseriva in archivio le foto ritenute da lei più significative; successivamente la scelta della o delle foto da pubblicare o veniva effettuato direttamente dal redattore quando la scelta cadeva tra due o più immagini simili, altrimenti la scelta era effettuata di concerto con la ricorrente. ### gli orari di lavoro, la mattina la ricorrente, come del resto noi redattori, era in giro per lo scatto della foto, non avevamo orari fissi, il pomeriggio ci vedevamo in redazione alle 15 circa e la ricorrente sicuramente non andava via prima delle 21, ma comunque la stessa anche se non era presente in redazione era comunque operativa o a scattare foto o a caricarle in archivio. Ciò avveniva dal lunedì alla domenica. ### ancora una volta che tutto il lavoro giornalistico dipendeva dalla ricorrente. ADR con riferimento al cap.1 della memoria io non so se la sig.ra ### avesse una password, posso però dire che quando io accedevo al sistema ci trovavo dentro le foto da lei inserite. Posso affermare che era la ricorrente ad inserire le foto perché laddove non mi trovavo foto relative a qualche evento o notizie la contattavo e lei in tempo reale “calava le foto nel sistema”.”. 
Il teste ### ha riferito: “### giornalista e conosco la sig.ra ### in quanto ho lavorato insieme a lei al ### della ### dal 1996 e successivamente denominato ### del Sud da gennaio 2015 presso la redazione di #### capitolo 1 posso dire che dal 1996 al marzo 1999 io ero corrispondente del ### della ### e mi interfacciavo quotidianamente con la sig.ra ### che era il referente fotogiornalistico del ### Mentre dal marzo 1999 facendo parte della redazione decentrata di ### frequentavo quotidianamente la redazione rivestendo prima la figura di redattore e poi quella di caposervizio p.t. e quindi avevo un rapporto quotidiano e diretto di collaborazione con la ricorrente fino al dicembre 2014 con il ### della ### e fino al dicembre 2015 con il ### del ### (…) ### la circostanza di cui ai capp. 13-14 [vedi sopra] -15 [“### che si relazionava quotidianamente con i responsabili di redazione (cui veni-va lasciato un report giornaliero dell'attività svolta), collaborando con tutti gli altri membri della redazione, sia di persona che tramite telefono o i servizi di messaggistica all'uopo pensati per l'attività di coordinamento”], preciso altresì che avevamo una chat di redazione attraverso la quale si comunicava quando la ricorrente non era presente in redazione perché fuori in quanto impegnata a realizzare i servizi fotogiornalistici.  ### la circostanza di cui al cap. 16 [vedi sopra] e quindi si interfacciava con i responsabili della redazione centrale e di quella decentrata. ### la circostanza di cui al cap. 17 [“### che quotidianamente, oltre a recarsi sui luoghi degli avvenimenti presso cui veniva inviata, la giornalista svolgeva la propria attività lavorativa presso la reda-zione sita prima in ### in ### n. 30 e poi in via ### da ### n. 14, ove provvedeva a selezionare ed elaborare le immagini scattate, coordinandosi anche con il grafico di redazione”], aggiungo che era presente in entrambe le redazioni. ### la circostanza di cui al cap. 18 [“### che la ricorrente era considerata la ### del quotidiano, sia dai membri della redazione sia dall'esterno, e a cui i membri della redazione si rivolgevano anche per le esigenze più disparate, contando sulla sua presenza e affidabilità”] precisando che la strumentazione da noi utilizzata era stata fornita dal datore di lavoro e consisteva in una telecamera, microfoni, tre piedi e monopiede, strumentazione necessaria per la realizzazione dei servizi fotogiornalistici. ### la circostanza di cui al cap. 20 [“### che la ricorrente ha sempre svolto la propria attività lavorativa presso la re-dazione, utilizzando locali, di cui possedeva le chiavi, e gli strumenti (computer, scanner, stampanti, etc) di proprietà dell'editore”] e la sig.ra ### era in possesso delle chiavi di accesso alla redazione come tutti i dipendenti ed aveva la sua stanza e utilizzava le apparecchiature informatiche. ### la circostanza di cui al cap. 21 [“### che la ricorrente, prima dell'avvento del digitale, era dotata presso la reda-zione di una stanza adibita a camera oscura e un'altra adibita all'archivio cartaceo di foto, dalla stessa realizzate”] precisando che la signora aveva una stanza adibita a camera oscura e ad archivio presso la redazione di ### 30, successivamente con l'avvento del digitale non era più necessario l'utilizzo della camera oscura. ### riferimento al cap. 22 [“### che la ricorrente, dopo l'avvento del digitale, si occupava anche di organizzare, tramite il sistema ### l'archivio informatico delle foto da lei stessa create, al quale attingeva per l'attività di ricerca delle immagini necessarie ad integrare le informazioni, su richiesta della redazione di ### ma anche della redazione centrale di ### e delle altre redazioni decentrate”] posso confermare che la ricorrente era l'unica che si occupava dell'archivio informatico del giornale e della selezione delle fotografie su richiesta della redazione di RC, delle altre redazioni decentrate e della redazione centrale. ### la circostanza di cui al cap. 23 [“### che l'attività della ricorrente la impegnava quotidianamente sia la mattina (dalle ore 7.00 alle ore 12.30 circa) che il pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 21.00 circa) dal lunedì al sabato, con un orario di lavoro per più di 36 ore settimanali, e con obbligo di reperibilità 24 ore su 24 per le notizie improvvise dell'ultima, compreso domeniche e festivi”] posso altresì precisare che talvolta gli orari andavano dalle 7.30 e oltre le 21/21.30 soprattutto in quanto dal periodo dal 2000 al 2015 c'erano spesso operazioni di polizia giudiziaria ed è capitato sovente che noi partecipassimo alle retate notturne, alle operazioni di ### anche di sabato e domenica. La ricorrente di domenica si occupava anche degli eventi sportivi come ### e #### integrazione del cap. 22 confermo che la selezione delle immagini a corredo dell'articolo veniva fatto esclusivamente dalla ricorrente.  ### che la ricorrente aveva accesso al sistema editoriale cioè al software con il quale si predisponeva ogni giorno il giornale. ### nel periodo dal settembre 96 al marzo aprile 99 il mio rapporto di lavoro con la redazione era telefonico e non posso precisare gli orari di lavoro della ricorrente nel suddetto periodo mentre dal 99 al 2015 confermo gli orari di cui al cap. 23. Riferisco inoltre che quando mi recai in redazione di ### nell'estate del 96 per chiedere di avviare la collaborazione, la ricorrente era presente in redazione. ### mio rapporto di lavoro si è concluso il ### per scadenza del contratto e non ho fatto causa/ pendenza con le due società resistenti”. 
Il teste ### (di parte resistente) ha riferito: “### lavorato presso la società dal 1998 circa come giornalista pubblicista poi praticante e successivamente giornalista professionista e sino al febbraio 2007 presso la redazione di ### e fino al novembre 2010 presso la redazione centrale di ####. ### riferimento al capitolo ### della memoria preciso che la sig.ra ### dal 98 fino al 2010 ha lavorato per la ### e si occupava di realizzare tutte le fotografie che attenevano ai fatti di cronaca varia della città ed in caso di eventi particolarmente importanti anche della provincia di ### Una volta realizzate le foto, veniva in redazione ed inseriva le foto nella pagina attraverso il software ### seguendo le indicazioni dei responsabili, eseguendo le direttive dei caposervizio. Preciso che nei giornali la linea di comando è verticale e ciascun giornalista, responsabile delle pagine risponde al caposervizio per cui la sig.ra ### si confrontava con il giornalista e con il caposervizio. (…) ### signora ### frequentava quotidianamente la redazione per il periodo di mia competenza svolgendo l'attività sopra indicata. Non so precisare l'orario di lavoro della sig.ra ### ma posso affermare che il nostro lavoro prevede una reperibilità h24. 
Preciso che con nostro lavoro intendo quello di coloro che costruiscono il giornale e la reperibilità era estesa anche il sabato e la domenica. Preciso che la ricorrente, come tutti noi, doveva essere presente in redazione o fuori a realizzare i servizi fotogiornalistici”. 
Il teste ### (di parte resistente) ha riferito: “ADR sono indifferente alle parti. 
Ho lavorato per ### dal 2002 al 2014 come responsabile del settore tecnico-grafico, mentre per EPS dal gennaio 2015 ad aprile 2018 come responsabile del settore tecnico. ADR conosco la ricorrente in quanto lavorava nella redazione di ### di ### non mi ricordo se ha continuato a lavorare anche per #### ricorrente era una fotoreporter. ### redattore per la costruzione di una pagina di giornale utilizza un software al quale si accede tramite una password, l'inserimento della foto nel detto applicativo non necessita dell'accesso tramite password, ma si accede attraverso un area comune, dove le foto vengono canalizzate in una cartella. Vi è un meccanismo automatico tale per cui detta cartella finisce nell'applicativo a cui accede tramite password il redattore e da lì lo stesso può attingere alle foto necessarie per la formazione della pagina. ### la signora ### è stato creato un profilo al quale si accedeva tramite password onde verificare che le foto conferite in cartella confluissero effettivamente nell'applicativo. ### so dire se la ricorrente avesse libertà di scelta nell'individuare le foto da inserire nella pagina, ciò in quanto la ricorrente operava nella redazione di ### mentre io svolgevo la mia attività lavorativa a ####'accesso all'applicativo per l'elaborazione delle pagine del giornale era riservato al corpo redazionale e ai grafici. ### profilo per la ricorrente era stato creato al fine di consentire alla stessa di verificare le foto veicolate nell'applicativo e altresì per far confluire le notizie battute dall'agenzia, attraverso tale profilo ove possibile l'elaborazione di una pagina redazionale. ### so se la sig.ra ### abbia in concreto elaborato una pagina redazionale attraverso il suo profilo. (…)”. 
Il teste ### ha riferito: “### indifferente alle parti, ho lavorato per ### dal giugno 96 al maggio 2012 come dipendente dal 2000 con la qualifica di redattore.  ### la signora ### poiché siamo stati colleghi di lavoro presso ### fino all'apertura nel giugno del 96 della testata del quotidiano. ### signora ### svolgeva attività di fotoreporter, nel senso che faceva attività di giornalismo attraverso scatti fotografici, differenziandosi per quest'aspetto da noi redattori cronisti in senso stretto. ADR noi redattori svolgevamo la nostra attività redazionale, ossia la nostra attività di impaginazione del ### attraverso un sistema operativo al quale accedevamo tramite password, il sistema consentiva a ciascuno di operare su una medesima pagina di giornale, ciascuno per la propria competenza o incarichi; ritengo che anche la signora ### avesse accesso al sistema in quanto noi redattori ci ritrovavamo le foto, dalla stessa scattate, all'interno dello stesso. ### signora ### non solo sceglieva le foto da inserire nel sistema ma altresì quelle da inserire nella pagina in lavorazione, ed a volte capitava altresì che la stessa la inserisse graficamente nella pagina medesima. ### il cap. 13 [vedi sopra] del ricorso. ### relazione al cap. 14 [vedi sopra] posso dire che rientra nell'attività del redattore svolte di regola prima dell'inizio dell'attività di redazione, quella di leggere quotidiani concorrenti verificandone il contenuto giornalistico. Presumo che anche la ricorrente svolgesse tale attività. ADR su alcuni argomenti di particolare interesse, emersi all'esito della lettura dei quotidiani concorrenti, poteva essere oggetto di discussione tra i redattori. A tali discussioni ha partecipato anche la ricorrente. Preciso a tale riguardo che accadeva che il caporedattore si rivolgesse al cronista o al foto-reporter per discutere del lavoro effettuato; posso dire che ciò è avvenuto anche con la signora #### riferimento al controllo delle agenzia di stampa trattasti di attività personale che di regola svolge ogni redattore, presumo pertanto che anche la ricorrente lo facesse, non so però dire con quale frequenza o e limitatamente a quale settore. ADR è vero che la ricorrente si relazionava quotidianamente con il responsabile della redazione e collaborava con i membri della redazione. ### svolgimento della sua attività di foto reporter, la ricorrente riceveva direttive dai capi redattori e capi servizio con riferimento agli eventi programmati (es. sedute del consiglio comunale) altre volte, con riguardo ad accadimenti estemporanei era la ricorrente che talvolta portava la notizia in redazione (es. omicidio). ### non ricordo male, la ricorrente aveva un rapporto di collaborazione con un agenzia fotografica di una testata giornalistica, la #### i redattori dipendenti con un contratto di lavoro subordinato possono avere un rapporto di collaborazione esterna con altre agenzie, in quanto ciò è espressamente previsto dal contratto collettivo. Preciso che tali collaborazioni debbano essere autorizzate o quanto meno conosciute dal datore di lavoro. ADR la signora ### era l'unica a lavorare dal lunedì alla domenica perché non aveva un contratto di lavoro subordinato come noi redattori. ### riferimento all'orario di lavoro preciso che noi cronisti come la signora ### non avevamo un orario rigido perché dipendeva sia dalle attività da svolgere, se interne o esterne alla redazione, agli eventi da seguire, ad eventuali notizie dell'ultimo minuto. Mediamente l'attività lavorativa iniziava alle ore 9.30/10 e non terminava prima delle 21.Ribadisco che quanto riferito è meramente indicativo, perché tutto dipendeva dalle attività da svolgere. ### ricorrente aveva una propria postazione in ### e utilizzava gli strumenti della società, era altresì in possesso delle chiavi. ### riferimento al cap. 21 [vedi sopra] non ricordo”. 
Il teste ### (di parte resistente) ha riferito: “ADR sono indifferente alle parti, conosco la ricorrente in quanto sono stato caposervizio del ### presso la redazione di ### dal luglio 2010 al dicembre 2015. ###'attività della redazione del ### è rimasta immutata nel passaggio da ### a ### vi è stato un mutamento del nome della testata da “### della Calabria” a “Il quotidiano del SUD”. ### sig.ra ### era la nostra fotoreporter. ### sig.ra ### inseriva la foto da lei scattate all'interno del sistema operativo citrix utilizzato dai redattori attraverso il proprio profilo. Presumo che fosse in possesso di password perché diversamente non si sarebbe potuto accedere all'applicativo.  ### signora sapone selezionava le foto da inserire nell'applicativo, ma le foto da inserire nella pagina di giornale erano scelte da noi redattori. Non ricordo se è mai capitato che tale scelta fosse stata fatta dalla ricorrente. ### volta vi può essere un confronto con il fotografo circa la scelta delle suddette foto. ADR la ricorrente non partecipava alle riunioni di redazione di regola, salvo in casi eccezionali in cui venivano in rilievo eventi di particolare interesse. ### vi erano eventi programmati cui presenziare era il ### o chi per esso a dare direttive, per lo più tramite email alla ricorrente agli eventi a cui partecipava in caso di eventi estemporanei poteva accadere che era la stessa ricorrente a portare la notizia in redazione. ### sembra che la ricorrente non avesse una sua postazione esclusiva ma utilizzasse una postazione libera a disposizione di tutti. ### strumenti quali computer, scanner, stampante erano di proprietà dell'editore. ### ricorrente nello svolgimento della sua attività lavorativa collaborava in sinergia con gli altri membri della redazione. ### ricorrente lavorava di regola dal lunedì alla domenica. ### so dire sull'orario in quanto tutto dipendeva dalle attività da svolgere nel corso della giornata. (…)”.  5. Orbene, il quadro probatorio che emerge dall'istruttoria orale conforta l'impianto assertivo di parte ricorrente, in quanto dalle deposizioni dei testi escussi - sostanzialmente coerenti e convergenti sulle modalità di espletamento della prestazione giornalistica resa dalla ### nel periodo di riferimento - possono agevolmente desumersi gli indici rilevatori della subordinazione come individuati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. 
È stato, invero, provato: 1) lo svolgimento continuativo da parte della ### di un'attività tesa ad assicurare alle testate - “### per la Calabria” prima e “### del Sud” poi - le esigenze informative, espresse, oltre che con il narrato (cfr. all. nn. 6, 7, 8, 9 ricorso), a mezzo immagini, riguardanti diversi settori di interesse; 2) il proprio ruolo di referente esclusivo del settore fotogiornalistico dei quotidiani; 3) la costante messa a disposizione della propria opera nell'ambito delle istruzioni ricevute; 4) lo stabile inserimento della prestazione resa dalla ### nella organizzazione aziendale prima di ### e poi di ### nel senso indicato dalla Cassazione. 
In particolare, i testi hanno concordemente riferito come la ricorrente - quale unico “referente fotogiornalistico del Quotidiano”- a) fosse inserita, in via stabile e continuativa, nella redazione dei quotidiani; b) seguisse, nello svolgimento della propria attività, le direttive ricevute dai capiservizio/capiredattori, con i quali si relazionava costantemente, partecipando alle riunioni redazionali (“la ricorrente era stabilmente inserita nella redazione di cui faceva parte, relazionandosi quotidianamente con i responsabili (caposervizio, caporedattore, direttore) e collaborando con tutti i membri della redazione, di regola, il giorno prima organizzavamo l'attività da svolgere il giorno dopo, fissando appuntamenti ecc.”; “è vero che la ricorrente si relazionava quotidianamente con il responsabile della redazione e collaborava con i membri della redazione. Nello svolgimento della sua attività di foto reporter, la ricorrente riceveva direttive dai capi redattori e capi servizio con riferimento agli eventi programmati (es. sedute del consiglio comunale) altre volte, con riguardo ad accadimenti estemporanei era la ricorrente che talvolta portava la notizia in redazione”); c) selezionasse le foto più significative e le inserisse nell'archivio/sistema dal quale attingevano i redattori (“la ricorrente era l'unica che si occupava dell'archivio informatico del giornale e della selezione delle fotografie su richiesta della redazione di RC, delle altre redazioni decentrate e della redazione centrale”); d) collaborasse con i redattori nell'elaborazione della pagina, individuando insieme agli stessi le immagini a corredo dell'articolo (“### c.d attività di cucina redazionale, spesso lavoravo insieme alla signora ### per la costruzione della pagina del ### infatti tra le molteplici fotografie scattate dalla ricorrente e inserite in archivio dalla stessa effettuavamo una selezione ai fini dell'inserimento della stessa nell'articolo di giornale. Di regola l'impostazione della pagina, specie ove si trattava di una gallery (una notizia raccontata con foto) veniva effettuata insieme da me e la ricorrente. In altri termini il redattore si occupava dell'impostazione della pagina, ma quando vi erano foto da inserire la scelta veniva effettuata insieme alla signora ### Aggiungo che capitava piuttosto frequentemente che la ricorrente insieme alle fotografie ci inviasse anche note o dei brevi virgolettati di dichiarazioni prese, che venivano “calate in pagina” accanto alla foto, ciò avveniva principalmente quando si trattava di eventi pubblicati prevalentemente tramite photo gallery. Frequentemente venivano pubblicate, anche in prima pagina, le c.d. photo notizie che recavano la firma della ricorrente. In questi casi e nella costruzione delle photo gallery una prima selezione veniva effettuata dalla ricorrente, la quale inseriva in archivio le foto ritenute da lei più significative; successivamente la scelta della o delle foto da pubblicare o veniva effettuato direttamente dal redattore quando la scelta cadeva tra due o più immagini simili, altrimenti la scelta era effettuata di concerto con la ricorrente”; “confermo che la selezione delle immagini a corredo dell'articolo veniva fatto esclusivamente dalla ricorrente”); e) avesse nel sistema un proprio profilo - al quale accedeva tramite password - “al fine di consentire alla stessa di verificare le foto veicolate nell'applicativo e altresì per far confluire le notizie battute dall'agenzia, attraverso tale profilo ove possibile l'elaborazione di una pagina redazionale”. 
In definitiva, attraverso la prestazione resa dall'istante, le società editrici hanno assicurato stabilmente la soddisfazione dell'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica fornitura (da parte della stessa) di immagini fotografiche sui fatti rilevanti del giorno, potendo al contempo contare sulla permanente disponibilità della lavoratrice, nell'intervallo fra una prestazione e l'altra.  5. Acclarato per le ragioni suesposte che i rapporti intercorsi con le società resistenti debbano ###qualificarsi come di lavoro subordinato, è possibile esaminare la domanda tesa al pagamento delle eventuali differenze retributive alla stessa spettanti.  5.1. Quanto alla durata dei rapporti, è pacifico che quello con ### s.r.l. si sia dipanato dal 07.08.1998 al 31.12.2014, mentre quello con ### s.r.l. dal 01.01.2015 al 29.12.2016; vero è che i testi hanno saputo riferire (per periodi diversi) fino alla fine del 2015; tuttavia, non vi è ragione per credere che il rapporto sia mutato nelle sue modalità di svolgimento dal gennaio al dicembre 2016.  5.2. Con riferimento alle mansioni svolte dalla ricorrente, i testi hanno concordemente fatto riferimento ### a quelle di fotoreporter. 
A tale riguardo la ricorrente - iscritta al Registro dei ### dal 1998 e praticante dal 2015 - invoca l'applicazione del ### versato in giudizio, ed in particolare riconduce le mansioni espletate alla qualifica di “redattore” ex artt. 1 e 36.  6. A tale riguardo, pare opportuno preliminarmente richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in ordine al riconoscimento della natura giornalistica dell'attività svolta dal tele-foto-cine operatore. 
Premesso che l'attività giornalistica si concreta nella “prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 17723 del 29/08/2011; in termini Cass. Sez. L. n. 23625 del 22/11/2010), si è rilevato come da questa definizione emerge che “l'attività del giornalista - per quanto di natura certamente intellettuale e creativa - richieda un "valore aggiunto" insito nella elaborazione e presentazione delle notizie raccolte con modalità e per finalità tali da consentirne la comunicazione - in forza di un apporto soggettivo volto alla predisposizione di un "messaggio informativo" - alla generalità degli utenti. 
E' appunto sotto tale profilo - della elaborazione personale di un messaggio informativo - che deve riconoscersi al giornalista la veste di "mediatore intellettuale" tra il fatto/notizia e la sua diffusione conoscitiva e di opinione. 
Non sono mancate - anche in ragione della crescente influenza del giornalismo "per immagini", (…) - pronunce specificamente mirate a vagliare la natura professionale giornalistica dell'attività dei telecineoperatori (figura introdotta dal D.P.R. n. 649 del 1976, art.  1, con riguardo a coloro che svolgono tale attività "per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, (…) (così ### L, Sentenza n. 5917 del 07/07/1987, richiamante anche le sentenze nn. 2878/86; 3998/85; 3849/84); aggiungendosi poi che: "Non costituisce attività giornalistica la prestazione del telecinefotoperatore che, pur eseguendo in piena autonomia operativa la ripresa delle immagini, non partecipi, poi, alla selezione, al montaggio e, in genere, alla elaborazione del materiale filmato o fotografato, in funzione dell'acquisizione di capacità informativa del materiale stesso" (Sez. L, Sentenza n. 536 del 16/01/1993); e che: "Ai fini del diritto di un teleoperatore alla qualifica di giornalista, le immagini dal medesimo raccolte in condizioni di autonomia tecnica e decisionale devono svolgere quella funzione informativa, cioè di espressione di fatti e di idee, che caratterizza l'attività giornalistica, e quindi non devono semplicemente illustrare la parola, ma, se non sostituirla del tutto, quanto meno completarla, cioè concorrere con essa alla formazione del servizio televisivo in una misura tale che in loro mancanza verrebbe meno o muterebbe in maniera sostanziale il valore informativo del servizio stesso. (Sez. L, Sentenza 11107 del 12/12/1996; esattamente in termini, ###L. n. 4047 del 19/03/2003). 
Con la decisione ### L. n. 14203 del 14/11/2001, si è osservato che; "la Corte di Cassazione ha affermato che il teleoperatore diventa giornalista allorquando non si limiti semplicemente a riprendere immagini destinate ad un giornale, scritto o parlato, ma, dovendo realizzare la trasmissione di un messaggio caratterizzato da un taglio adeguato alla funzione informativa, effettui con continuità riprese di immagini di valenza informativa, tali cioè da sostituire o completare il "pezzo" scritto o parlato; che la autonomia decisionale richiesta per il riconoscimento della natura giornalistica dell'attività è desumibile dal valore del servizio, in quanto idoneo a svolgere la necessaria funzione informativa; e che "insomma, ai fini che ne occupa, più che il particolare modo d'uso della macchina da ripresa, conta la capacità di trasmettere, attraverso immagini, sostitutive della parola o dello scritto, un messaggio, un pensiero, informativo e formativo, che va al di là del mero aspetto visivo e costituisce un vero e proprio prodotto dell'intelletto". 
Più recentemente, ma nello stesso solco, si è affermato che "Il tele-foto-cine operatore assume la qualifica di giornalista ove lo stesso non si limiti a riprendere immagini destinate ad un giornale, scritto o parlato, ma, dovendo realizzare la trasmissione di un messaggio, effettui con continuità, in condizioni di autonomia tecnica, per il datore di lavoro, riprese di immagini di valenza informativa, tali da sostituire o completare il pezzo scritto o parlato, e, successivamente, partecipi alla selezione, al montaggio e, in genere, all'elaborazione del materiale filmato o fotografato in posizione di autonomia decisionale, come desumibile dell'idoneità del servizio televisivo a svolgere, di per sè, la necessaria funzione informativa" (### L, Sentenza n. 19681 del 11/09/2009, Rv. 609940). 
In definitiva, quel "valore aggiunto" di cui si è detto deve essere riscontrabile anche nell'attività del foto/video giornalista; il che appare del resto conforme alla su riportata definizione normativa imperniata sul completamento, se non addirittura sulla sostituzione, della notizia giornalistica scritta. Si richiede dunque anche a questi di concorrere alla predisposizione di un servizio per immagini effettivamente dotato di capacità informativa senza la quale verrebbe meno, o sarebbe sostanzialmente diversa, l'efficacia informativa del servizio scritto o parlato al quale accede. Sicché anche per l'attività giornalistica del telecineoperatore è prescritto un contributo che vada al di là della mera esposizione delle immagini raccolte, per concretarsi in un "messaggio" ovvero in un "pensiero" originale di attitudine ed intermediazione informativa.” (così Cassazione civile, sez. III, 13/03/2014, n. 5794; conformi ex multis civ., sez. lav., 23 maggio 2016 n. 10662, Cass. civ., sez. lav., 21 giugno 2012 n. 10332, civ., sez. lav., 11 settembre 2009, n. 19681, Cass. civ., sez. lav., 18 gennaio1986, n. 330, civ., sez. lav., 29 giugno 1984, n. 3849). 
Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, non vi è contestazione in ordine alla circostanza che l'attività svolta dalla ### non fosse riconducibile a quella di una mera foto-operatrice, bensì a quella giornalistica vera e propria; del resto, tanto è asseverato sia dall'iscrizione della stessa all'albo dei pubblicisti, sia dalle dichiarazioni testimoniali in cui si è chiarito che la ### oltre a realizzare gli scatti fotografici, si occupava in via esclusiva della selezione delle immagini da far confluire nell'applicativo per la realizzazione delle pagine del quotidiano, nonché della scelta delle foto, insieme al redattore, da inserire nella pagina a completamento del narrato o nella c.d. “photo-gallery” (“una notizia raccontata con foto” cfr. teste ###, nella elaborazione di note o brevi virgolettati di dichiarazioni rese che venivano poi “calate in pagina”; è stato, altresì, riferito che “ frequentemente venivano pubblicate, anche in prima pagina, le c.d. photo notizie che recavano la firma della ricorrente” (vedi inoltre all. 5 ricorso). 
Risulta, inoltre, per tabulas la redazione di articoli a firma o di ### (all. 6, 7, 8 ricorso), nonché la cura di una rubrica “### di ### Sapone” (all. 9 ricorso).  6.1. Ciò che è, invece, controverso è la qualifica della ricorrente come “redattore”. Sul punto è stato evidenziato che: 1) la sig.ra ### non ha mai avuto un accesso al sistema editoriale (il software con il quale si predispone quotidianamente il giornale) riservato ai grafici ed ai redattori; 2) la ricorrente ha sempre collaborato con diverse testate giornalistiche; 3) le fotografie della medesima sono state costantemente pubblicate, oltre che sulle testate edite dalle società convenute, anche su molte altre testate giornalistiche.  6.2. Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 69/1963 cit. “### professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. ### pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.”. 
In virtù delle previsioni del ### di settore la qualifica di redattore spetta di regola al giornalista professionista. 
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “Lo svolgimento delle mansioni di redattore è configurabile, non sussistendo ragioni di astratta incompatibilità, anche con riguardo ad attività giornalistica espletata quotidianamente, ma senza l'osservanza dell'orario fissato per i giornalisti professionisti, da un pubblicista, e cioè da soggetto esercente anche altre attività. 
Pertanto, nella detta ipotesi, non disciplinata dalla contrattazione collettiva, di espletamento di mansioni di redattore da parte di un pubblicista (art. 1 l. 3 febbraio 1963 n. 69), la determinazione, ai sensi dell'art. 36 Cost., della retribuzione spettante al lavoratore - il cui onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione dell'avvenuto svolgimento delle mansioni predette, essendo l'insufficienza dei compensi percepiti solo un risultato dell'accertamento della retribuzione dovuta - ben può essere compiuta dal giudice assumendo come parametro il trattamento economico contrattualmente previsto per il redattore ordinario e quindi riducendolo in considerazione del fatto che tale trattamento è stabilito in funzione di un determinato orario di lavoro e compensa anche la rinuncia ad altre attività.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/04/1990, n. 3191). “Per l'esercizio dell'attività giornalistica di redattore ordinario è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, sicché il contratto giornalistico concluso con un redattore ivi non iscritto è nullo non già per illiceità della causa o dell'oggetto, ma per violazione di norme imperative; ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, detta nullità non produce effetti ex art. 2126 c.c. ed il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice di merito.”(ex multis Cass., sez. lav., 21/04/2017, n. 10158; Cass., sez. lav., 28/10/2016, n. 21884; Tribunale Roma, sez. lav., 24/01/2018 , n. 517). 
Acclarato, in astratto, il diritto del pubblicista a conseguire le differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle mansioni di redattore ordinario (del resto, lo stesso contratto nazionale di lavoro giornalistico - art. 36 ### - prevede la possibilità che i pubblicisti esercitino attività giornalistica in via esclusiva, trovando in tal caso applicazione il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti), si rende necessario individuare quelle che sono le caratteristiche di tale qualifica, posto che, come efficacemente messo in luce dalle resistenti, la contrattazione collettiva prevede varie figure, tra cui quella del “collaboratore fisso”, che svolgono attività giornalistiche. 
Sul punto si richiamano alcuni significativi passaggi della recentissima pronunzia della Suprema Corte a ### (Cass. civ., S.U., 28/01/2020, n. 1867), nella quale si premette innanzitutto che la “L. 3 febbraio 1963, n. 69, intitolata "### della professione di giornalista" art. 1 qualifica i giornalisti "professionisti" come "coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista" (comma 3) e i "pubblicistici" come "coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi" (comma 4). (…) alla luce di un'interpretazione letterale e sistematica, che la L. n. 63 del 1969, nella parte in cui include il giornalista professionista e il pubblicista in uno stesso ordinamento, sottoponendoli agli stessi poteri e doveri disciplinari, mostra di considerare unitariamente la "professione di giornalista", da intendersi come quell'attività "di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione (per tutte, Cass. 1/2/2016, n. 1853, e Cass. 29/08/2011, n. 17723; 21/2/1992, n. 2166). (…) I pubblicisti, al pari dei giornalisti professionisti, sono anch'essi professionisti, nel senso su indicato, e si distinguono primariamente per il fatto che il pubblicista può esercitare "altre professioni o impieghi" (significativo è l'uso parte del legislatore dell'aggettivo altre), a differenza del giornalista professionista la cui attività professione si caratterizza per l'esclusività del suo esercizio”.  “9. - Si innesta in questo quadro la diversa problematica riguardante i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva per l'attribuzione di particolari qualifiche e mansioni (…).  9.1. - Vengono in rilievo le figure del redattore e del collaboratore fisso.  ###. 5 del ### prevede l'attribuzione della qualifica di redattore ai giornalisti professionisti impegnati a) nelle direzioni e nelle redazioni; b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da ### dalle capitali estere e da ### c) come inviati; d) come titolari degli uffici di corrispondenza di testate che dedichino normalmente un'intera pagina alla locale cronaca cittadina, nonché ad ogni giornalista professionista che faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate.  9.2. - La figura del collaboratore fisso è invece delineata dall'art. 2 del C.N. L.G.: è anch'egli un giornalista, ma non è richiesta la qualifica di giornalista professionista; la sua prestazione si caratterizza per l'assenza della quotidianità, dell'obbligo di presenza giornaliera nonché dell'osservanza di un orario di lavoro. Non di meno, anche il collaboratore è un lavoratore subordinato quando siano riscontrabili nello svolgimento del rapporto di lavoro i requisiti del vincolo di dipendenza, della responsabilità di un servizio e della continuità della prestazione, da intendersi come disponibilità continuativa a rendere la prestazione o le prestazioni richieste.  9.3. - Le differenze già tracciate dalla contrattazione collettiva sono state poi ulteriormente delineate dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 21/10/2015, n. 21424, richiamata da Cass. n. 3177/2019; cui adde Cass. 13/11/2018, n. 29182). 
Al redattore è richiesta una quotidianità dell'impegno e un inserimento concreto ed effettivo nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale, vale a dire in quella apposita struttura costituita dalla redazione (Cass. 6/5/2015 n. 9119; Cass. 7/10/2013, n. 22785; 8/2/2011, n. 3037; Cass. 5/6/2009, n. 14913; Cass. 28/8/2003, n. 12252; Cass. 21/10/2000, 13945). 
Egli è direttamente coinvolto nella cosiddetta "cucina redazionale", partecipa alle riunioni di redazione, al "disegno" e all'impaginazione, alla scelta dei titoli, attraverso una stretta coordinazione con quella degli altri redattori (Cass. 13/11/2018, n. 29182, ed ivi ulteriori richiami).  9.4. - Diversamente, il collaboratore fisso assicura una semplice continuità dell'apporto, limitato di regola ad offrire servizi inerenti ad un settore informativo specifico di competenza (ancora Cass. n. 29182/2018 cit.); non è richiesta la quotidianità, nel senso che non è tenuto a garantire la sua presenza giornaliera in redazione, nè a partecipare alla "cucina" redazionale, nè a rispettare un rigido orario di lavoro, sia pur nell'imprescindibile rispetto dei tempi di lavorazione del giornale e rimanendo a disposizione dell'azienda anche negli intervalli tra più prestazioni.  9.5. - ### di fondo che tra le due figure vi sia una differenza non meramente quantitativa - segnata solo dalla quotidianità della prestazione - ma anche qualitativa, in ragione del maggior apporto professionale richiesto al redattore rispetto al collaboratore fisso, è alla base di alcune pronunce di questa Corte che, pur muovendo dalla constatazione dell'esistenza di elementi comuni caratterizzanti le due figure professionali, ha comunque ravvisato un rapporto di sovraordinazione dell'una rispetto all'altra, con la conseguenza che "ben può il giudice di merito, al quale sia stato richiesto in giudizio il riconoscimento della qualifica di redattore, prendere in esame le concrete modalità di esercizio dell'attività lavorativa, così come dedotte dallo stesso lavoratore e risultanti acquisite al giudizio in esito a regolare contraddittorio, al fine del riconoscimento della qualifica di collaboratore fisso, senza che sia perciò configurabile una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, giacchè, in tal caso, il giudice, sulla base degli stessi fatti oggettivi dedotti dal lavoratore, si limita, nell'ambito del principio jura novit curia, ad individuare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro in contestazione (Cass. 09/06/2000, n. 7931; Cass. 17/04/1990, n. 3168)”.  6.3. Ciò posto, le emergenze istruttorie depongono per la riconducibilità dell'attività giornalistica prestata dalla ### a quella propria della figura del redattore ordinario considerato che, ad avviso del decidente, è risultato provato la quotidianità dell'impegno della ricorrente, il suo inserimento concreto ed effettivo nella redazione di ### ed ### nonché il suo coinvolgimento nella cosiddetta "cucina redazionale", avendo le dichiarazioni testimoniali (cfr. sigg.ri ##### e la documentazione versata in atti comprovato che la stessa partecipava alle riunioni di redazione e contribuiva fattivamente alla formazione della pagina del quotidiano mediante la compilazione di articoli di vario genere (all. 6-7-8-9 ricorso) o mediante la scelta delle c.d. foto-notizie (o photo-gallery), in stretta coordinazione con gli altri redattori. 
Quanto alle avverse contestazioni, il teste di parte resistente, sig. ### (responsabile del settore tecnico) ha in parte sconfessato l'affermazione per la quale la ### non avesse accesso al sistema editoriale chiarendo che “Il redattore per la costruzione di una pagina di giornale utilizza un software al quale si accede tramite una password, l'inserimento della foto nel detto applicativo non necessita dell'accesso tramite password, ma si accede attraverso un area comune, dove le foto vengono canalizzate in una cartella. Vi è un meccanismo automatico tale per cui detta cartella finisce nell'applicativo a cui accede tramite password il redattore e da lì lo stesso può attingere alle foto necessarie per la formazione della pagina. Per la signora ### è stato creato un profilo al quale si accedeva tramite password onde verificare che le foto conferite in cartella confluissero effettivamente nell'applicativo. (…) ### all'applicativo per l'elaborazione delle pagine del giornale era riservato al corpo redazionale e ai grafici.”; tuttavia, ha altresì affermato che “Il profilo per la ricorrente era stato creato al fine di consentire alla stessa di verificare le foto veicolate nell'applicativo e altresì per far confluire le notizie battute dall'agenzia, attraverso tale profilo ove possibile l'elaborazione di una pagina redazionale. Non so se la sig.ra ### abbia in concreto elaborato una pagina redazionale attraverso il suo profilo. (…)”. 
Dunque, la ### aveva certamente un profilo dotato di password attraverso il quale poteva elaborare una pagina redazionale. 
È poi assolutamente irrilevante il fatto la ricorrente avesse collaborato con diverse testate giornalistiche e che le fotografie della medesima erano state pubblicate anche su altre testate giornalistiche, posto che l'esclusività cui fa riferimento la contrattazione collettiva e la giurisprudenza non riguarda il singolo rapporto di lavoro giornalistico con un determinato editore, bensì all'attività giornalistica in generale. 
Non vi è prova che la ricorrente svolgesse un'attività diversa da quella giornalistica. 
Ne discende, pertanto, che il parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente dovuta ai sensi dell'art. 36 Cost., nel caso di specie, è la retribuzione minima tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per la qualifica di “redattore ordinario”.  6.4. Quanto all'orario di lavoro osservato, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato dalle ore 7.00 alle ore 12.30 circa e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 circa dal lunedì al sabato, e con obbligo di reperibilità 24 ore su 24 per le notizie dell'ultima ora, compreso domeniche e festivi.  ###. 7 ### stabilisce che “Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione. Per i giornalisti professionisti di cui all'art. 1 del presente contratto è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni. (…) Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal capo redattore o dai capi-servizio delegati e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili. In ogni caso l'opera richiesta e prestata al di là dell'orario che dovrà essere in precedenza stabilito e comunicato settimanalmente all'interessato, oppure oltre l'arco di impegno, dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20% (…)”. 
Ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario (o supplementare), la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario; pertanto il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cass., sez. lav., 20/02/2018, n. 4076). 
Tanto chiarito, si osserva che, per la peculiarità dell'attività svolta, nessuno dei testi escussi è stato in grado di indicare con precisione l'orario osservato dalla ricorrente, in particolar modo, il dedotto sforamento della soglia delle 36 ore settimanali. 
In assenza di indicazioni specifiche, non potendo supplire la valutazione equitativa del giudicante, il diritto dell'istante al riconoscimento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante per le mansioni di redattore espletate deve essere parametrato ad una prestazione lavorativa articolata su trentasei ore settimanali.  7. Venendo al quantum, si è già accennato che nel caso di riqualificazione del rapporto di lavoro, come nel caso di specie, la normativa collettiva può servire al giudicante solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente dovuta ai sensi dell'art. 36 Cost.. 
Tale utilizzazione indiretta deve, quindi, limitarsi alla retribuzione minima tabellare e non si estende agli istituti convenzionali di c.d. retribuzione indiretta, quali la quattordicesima mensilità o gli scatti di anzianità, ovvero agli istituti contrattuali quali le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e domenicale, indennità per r.o.l. o anche degli istituti per i quali esiste una disciplina legale, com'è per lo straordinario, relativamente al quale la maggiorazione deve essere computata nella misura legale (10% di maggiorazione) con riferimento alla durata di 40 ore settimanali secondo il combinato disposto degli art. 1 e 5 r.d.l. n. 692/1923 e art 13 legge 196/1997.  7.1. Ciò posto, al fine di determinare le differenze economiche sulla retribuzione tabellare, ### mensilità e ### è stato nominato c.t.u., dott. ### che ha accertato come dovuta da parte di ### s.r.l. (per il periodo dal 07.08.1998 al 31.12.2014) la somma ### di € 234.679,77 cui si aggiunge l'importo di € 45.766,10 a titolo di ### mentre ### s.r.l. è tenuta al pagamento della somma ### di € 44.706,06 cui aggiunge l'importo di € 5.626,26 a titolo di ### I conteggi elaborati dal consulente risultano pienamente condivisibili in quanto formalmente corretti ed immuni da vizi ed errori, coerenti con i parametri dettati, e determinati sottraendo dal totale delle competenze maturate quanto percepito dalla ### in costanza di rapporto. 
Non sono condivisibili i rilievi mossi alla c.t.u. tesi a contestare il parametro indicato dal giudicante, ossia quello di redattore ordinario, per le ragioni diffusamente esposte. 
Invece, con riferimento all'individuazione delle somme da detrarre agli importi spettanti, si richiama Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 2018 n. 13164, secondo cui “In sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte; e ciò, in quanto l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall' art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire.”. 
Quanto alla pretesa di applicare, per il calcolo delle differenze retributive, il contratto collettivo aziendale, si rammenti che il giudice resta libero di individuare il parametro per la determinazione della retribuzione adeguata e sufficiente (argomentando da Cass. civ., sez. lav., 31/01/2012, n. 1415), non desumendosi dall'art. 36 Cost. un principio di parità di trattamento tra lavoratori, e considerato che esiste in giurisprudenza una mera presunzione semplice di adeguatezza delle clausole economiche dei contratti collettivi ai principi di proporzionalità e sufficienza (v. Cass. 14/08/2004 n. 15878; Cass. 01/08/2003 n. 11767; Cass. 17/05/2003 n. 7752, Cass. 08/01/2002 n. 132). 
Infine, non può tenersi conto dei contratti di solidarietà posto che non vi è prova che la ricorrente abbia osservato un orario ridotto.  8. Parte attrice ha invocato, altresì, la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. di EPS per i crediti asseritamente maturati nel periodo dal 07.08.1998 al 31.12.2014, in cui il rapporto di lavoro si sarebbe svolto alle dipendenze di ### sostenendo che tra le società convenute vi sia stato “di fatto” un trasferimento di azienda.  ### è fondato.  ### sebbene le società abbiano stipulato un mero contratto di “fornitura di contenuti editoriali e servizi fotogiornalistici regionali e nazioni per le edizioni della Calabria”, segnatamente per il giornale quotidiano “### del Sud” (all. 6 memoria), in realtà, oggetto di cessione è stata l'intera redazione - da intendersi come complesso di strumenti e personale - della testata “### della Calabria” la quale è stata impiegata, senza soluzione di continuità, per la realizzazione de “### del Sud” facente capo ad ### Tale circostanza è stata asseverata dalle dichiarazioni dei testi i quali hanno riferito di un passaggio senza interruzioni da ### a ### restando immutati i locali, le strumentazioni utilizzate e i lavoratori, eccetto quelli in ### (cfr. testi #####. 
Si configura, pertanto, in applicazione dell'art. 2112 c.c., la responsabilità solidale della ### s.r.l. per i crediti di lavoro vantati dalla ricorrente nei confronti di ### s.r.l..  9. Venendo, infine, alla dedotta illegittimità del recesso intimato alla ricorrente da EPS con missiva del 29.12.2016, si osserva che i motivi di doglianza sono piuttosto generici, limitandosi alle mera asserzione dell'insussistenza della giusta causa e del giustificato motivo.   Il predetto recesso si presenta formalmente come una risoluzione del rapporto (di lavoro autonomo) per eccessiva onerosità sopravvenuta. 
Si legge nella missiva che l'onerosità sopravvenuta discende “dalle ingenti perdite di fatturato registrate nel corso dell'esercizio contabile in prossima chiusura (…)”. 
Ebbene, non può affermarsi che la risoluzione del rapporto sia priva di motivazione; tenuto conto delle ragioni indicate, il recesso datoriale non può che riqualificarsi come licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 
Non appare, inoltre, pretestuoso il predetto motivo di recesso, ove si consideri che la società ha documentato per l'anno 2016 (all. 18 e 19) un significativo calo di copie vendute (n. 7.182 copie del 2016 a fronte delle n. 8082 copie del 2015), nonché di aver risolto altri due contratti con due diversi fotoreporter per le medesime ragioni. 
La comprovata contrazione dell'attività di vendita - unitamente al rilievo che altre due unità addette al settore fotografico siano state “congedate” - porta ad escludere la possibilità di un repechage della ### Da tanto discende il rigetto della domanda tesa al conseguimento della tutela risarcitoria ex art. 18 L. n. 300/1970. 
Spetta, di contro, l'indennità sostitutiva di preavviso ex art. 27 lett. e) ### pari a 7 mensilità.  10. In conclusione e in parziale accoglimento del ricorso, ### s.r.l. va condannata, in solido con ### s.r.l., al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 280.445,87 (di cui € 45.766,10 a titolo di ###; ### s.r.l. va condannata al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 50.332,32 (di cui € 5.626,26 a titolo di ###. 
Sulle singole componenti del credito sono, inoltre, dovuti, ex art. 429 comma 3 c.p.c., gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle stesse al saldo effettivo.  ### s.r.l. va, altresì, condannata al pagamento di € 19.702,97 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.  11. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un quinto; la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste in solido a carico delle resistenti.  P.Q.M.  La dr.ssa ### quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1. In parziale accoglimento del ricorso, condanna la ### s.r.l., in solido con ### s.r.l., al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 280.445,87, a titolo di differenze retributive e ### oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole voci del credito e sino al soddisfo; 2. ### s.r.l. al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 50.332,32, a titolo di differenze retributive e ### oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole voci del credito e sino al soddisfo; 3. ### s.r.l. al pagamento in favore di ### della somma di € 19.702,97 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso; 4. Compensa le spese di lite nella misura di un quinto e condanna le società soccombenti, in solido tra loro, al pagamento della restante parte che si liquida in complessivi € 8.000, oltre IVA e CPA se dovuti, spese di contributo unificato compensate di un quinto e rimborso forfettario come per legge, con distrazione; 5. Pone le spese della c.t.u., in solido, a carico delle società soccombenti. 
Manda alla ### per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.. 
Così deciso in ### lì 08/09/2021.   Il Giudice Dr.ssa ##### S.P.A. ### 3 Serial#: 2392a62ddf28b35400ac7a0e81bb15a9

causa n. 2879/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Olisterno Valentina

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