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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 838/2024 del 27-02-2024

... quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata (tant'è che, come emerso dall'analisi comparata, misure simili sono state adottate anche in altri ### europei); i il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### composta dai ### - dott. ### - dott.ssa ### - dott.ssa ### relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 20.2.2024 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1330/2023 R.G. 
TRA GESUE' ### rappresentata e difesa dall'avv.to ### E MINISTERO DEL### E ### in persona del ### p.t. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t.  ### “### GALIANI” DI NAPOLI ###, in persona del Dirigente Scolastico in carica p.t.  rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliat ###Napoli alla via A. Diaz 11 ### E ### 1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data ###, ### docente di ### presso l'I.T.E.S. “### Galiani”, esponeva che il predetto ### scolastico con nota prot. 90 del 10.1.2022, accertata l'inosservanza all'obbligo vaccinale e/o l'omessa attestazione avente ad oggetto l'omissione o il differimento della vaccinazione, l'aveva sospesa dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, in virtù della normativa vigente e precisamente ai sensi dell'art. 4 ter, comma 2, del D.L. n. 44/2021, così come convertito dalla L. n. 76/20921. 
Affermata in primo luogo la sussistenza della giurisdizione dell'AGO e lamentata l'illegittimità del provvedimento di sospensione per violazione di diritti fondamentali della persona, rassegnava al giudice adito le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter della L. n. 76/2021, così come introdotto dall'art. 2 del D.L.  n. 172 del 26/11/2021, recante “### urgenti per il contenimento dell'epidemia da ###19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 77 e 97 Cost. e/o per violazione di quei diversi articoli ritenuti di giustizia, e pertanto sospendere il presente giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 2) sempre in via pregiudiziale, ritenutane la rilevanza ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 267 TFUE, sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia dell'### questione di validità e/o di interpretazione dell'art. 4-ter della L. n. 76/2021, così come introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 172 del 26/11/2021, recante “### urgenti per il contenimento dell'epidemia da ###19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, chiedendo alla ### di rispondere ai medesimi quesiti già formulati dal G.L. del Tribunale di Padova (doc. 12) e/o a quei diversi quesiti ritenuti di giustizia, e pertanto sospendere il presente giudizio sino all'esito del relativo giudizio, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla ### 3) nel merito, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro adottato da parte resistente e, per l'effetto, condannare le parti convenute, in solido ovvero per quanto di ragione, al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, commisurato alle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di sospensione e/o per effetto della sospensione medesima, in misura corrispondente ad un tallone mensile lordo di € 3.009,00 (corrispondente alla retribuzione lorda mensile risultante dai cedolini sub doc. 1), oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
Per il medesimo effetto, condannare le parti convenute, in solido ovvero per quanto di ragione, al versamento di tutti i contributi aventi natura fiscale e/o previdenziale in favore degli istituti competenti, in riferimento al periodo di illegittima sospensione. Sempre per il medesimo effetto, nella denegata ipotesi in cui alla data della decisione la ricorrente dovesse essere sospesa per effetto della normativa emergenziale in esame, condannare le parti convenute, in solido ovvero per quanto di ragione, a reintegrare e/o riammettere l'odierna ricorrente nel proprio posto di lavoro”, con vittoria di spese. 
Si costituivano le amministrazione convenute ed eccepivano, preliminarmente, il difetto di giurisdizione in favore del ### amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, del quale invocavano il rigetto. 
Con sentenza n. 6553/2022 del 13.12.2022, il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del ### essendo investito della giurisdizione il ### e disponeva la riassunzione del giudizio nel termine di legge dinanzi al ### ex art. 59 l.  69/2009; quanto alle spese, le compensava integralmente. 
Avverso la pronuncia proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data ###, ### e contestata la declaratoria di difetto di giurisdizione invocava, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado. 
Si costituivano le appellate amministrazioni ed eccepita, preliminarmente, l'inammissibilità dell'avverso appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., contestavano la fondatezza delle avverse domande e ne invocavano il rigetto. 
All' udienza del 20.2.2024, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.  *****  2. ### di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. va respinta, in quanto il ricorso in appello presenta un sufficiente grado di specificità con riferimento alle parti della sentenza oggetto di censura e formula una adeguata critica al percorso logico giuridico a base del provvedimento impugnato, che permette di esaminare il contenuto del gravame. 
La Corte di Cassazione ha affermato sul punto che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 432 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riferimento alle statuizioni adottate dal giudice di primo grado senza che sia richiesta l'adozione di una specifica forma o l'adozione di modelli specifici (Cass. 21667/2017).  3. Quanto ai motivi di gravame, in riforma della sentenza impugnata va affermata la giurisdizione del giudice onorario e, nel merito, rigettate le domande avanzate dall'odierna appellante.   4. In ordine alla giurisdizione sulla questione sono intervenute, in sede di regolamento di giurisdizione, le ### della Suprema Corte che si sono così pronunciate: «[…] è dirimente la considerazione che l'attività asseritamente "demandata" al soggetto datore di lavoro costituisce mera attività di accertamento, vincolata nei presupposti, nei contenuti e nelle modalità di esplicazione, rigidamente procedimentalizzate. In altri termini, la disciplina di diritto sostanziale non lascia spazio alcuno per la esplicazione di un potere autoritativo di natura discrezionale in capo al soggetto tenuto alla verifica dell'osservanza dell'obbligo vaccinale, come è invece proprio nella ipotesi in cui la posizione soggettiva del privato abbia consistenza di interesse legittimo e sia pertanto suscettibile di essere incisa dal potere dell'### Se si considera che l'interesse legittimo si differenzia dal diritto soggettivo per il fatto che l'acquisizione o la conservazione di un determinato bene della vita non è assicurata in modo immediato dalla norma, che tutela appunto in modo diretto l'interesse pubblico, bensì passa attraverso l'esercizio del potere amministrativo, in quanto la norma attributiva del potere conferisce all'autorità amministrativa la potestà di scelta discrezionale in ordine alla disposizione degli interessi e alla fissazione del precetto giuridico (v.  da ultimo Cass. Sez. Un. 23436 del 2022), la situazione dedotta dall'odierno ricorrente, verificata alla luce del "petitum sostanziale", ha innegabile consistenza di diritto soggettivo.  2.4. Essa infatti non è intermediata dal potere amministrativo, ma soffre di limiti e condizioni previste esaustivamente e direttamente dalla legge la quale già contiene la definizione della gerarchia degli interessi e le modalità di relativa composizione; e, del resto, immediatamente e direttamente contro le stesse disposizioni della fonte di rango primario, impositiva dell'obbligo vaccinale, l'istante rivolge le proprie doglianze denunziando la lesione di diritti di rilevanza costituzionale, quali il diritto alla salute, al lavoro ed alla retribuzione, lesione che assume scaturire direttamente dalla legge della quale l'odierno ricorrente denunzia la incostituzionalità.  2.5. Le considerazioni che precedono non consentono, quindi, di configurare l'attività del soggetto datore di lavoro come ascrivibile all'ambito pubblicistico, ben potendo la medesima, in maniera lineare, essere ricondotta nell'alveo degli atti di gestione del rapporto di lavoro, seppure vincolati nei presupposti e nei contenuti dalla previsione di legge.  2.6. Da tanto deriva che, analogamente a quanto ritenuto in altra fattispecie sottoposta allo scrutinio di questa Corte, relativa alla sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale introdotto dal D.L. n. 44 del 2021, art. 4, conv., con modif., nella L. n. 76 del 2021 (Cass. n. 28429del 2022), va dichiarata, dunque la giurisdizione del giudice ordinario» (Cass. Civ., SS.UU., ord., 05 aprile 2023, n. 9403).  5. Affermata, in riforma della sentenza impugnata, la giurisdizione del giudice ordinario, vanno esaminate nel merito le domande avanzate in primo grado dalla ricorrente. Esse sono infondate e vanno rigettate. 
Pacifici gli antecedenti fattuali della fattispecie, appare opportuno preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento.  ### vaccinale - per quanto direttamente interessa il presente giudizio - venne imposto al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 1, lettera a, del d.l. n. 44 del 2021 (come convertito dalla L. n. 76/2011), introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 172 del 2021, come convertito; per tale personale, il comma 3 del medesimo art. 4-ter prevedeva che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinasse l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e che, per il periodo di sospensione, non fossero dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Il comma 4 del medesimo art. 4-ter prevedeva, poi, che i dirigenti scolastici e i responsabili delle dette istituzioni provvedessero alla sostituzione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso, mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, destinati a risolversi di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti potessero riprendere l'attività lavorativa, avendo nel frattempo adempiuto all'obbligo vaccinale.  ###. 8, comma 4, del d.l. n. 24 del 2022, come convertito, ha poi introdotto, in una fase di regressione della pandemia, l'art. 4-ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, e l'art. 4-ter.2, che ha invece dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, imponendo al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all'istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore. 
Orbene, nel caso di specie la condotta datoriale concretizzatasi nel provvedimento del 10 gennaio 2022 risulta coerente con quanto all'epoca disposto dall'art. 4-ter del D.L. 1 aprile 2021, n. 44 (recante “### urgenti per il contenimento dell'epidemia da covid-19, in materia di vaccinazioni anti sars-cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici”), convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, nel testo vigente ed applicabile ratione temporis. 
E parimenti non risulta contestato che l'amministrazione scolastica abbia successivamente dato anche applicazione alla novella, introdotta in una fase di regressione della pandemia con decorrenza dal 25 marzo 2022 dall'art. 8, comma 4, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, consistente nelle previsioni di cui all'art. 4-ter.2 (recante ”### vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola”), inserito nel medesimo DL n° 44/21 (nella parte in cui si precisava che il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale imponeva al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica). 
Ed allora, rilevato che non risulta dimostrata da parte ricorrente la eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, né che vi sia stata alcuna violazione datoriale dell'iter procedimentale previsto dalle norme all'epoca vigenti, quanto alla dedotta illegittimità della disciplina impositiva dell'obbligo vaccinale ritiene il Collegio di richiamarsi integralmente a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 14 e n. 15 del 2023. 
In sintesi, in tali sentenze (alle cui ampie motivazioni ovviamente si rimanda nella loro integralità) sono stati enunciati i seguenti principî: i la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da ###
CoV-2 (anziché, ad esempio, quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici, c.d. tampone), assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'articolo 32 della ### affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività; i di fronte alla situazione epidemiologica in atto, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata (tant'è che, come emerso dall'analisi comparata, misure simili sono state adottate anche in altri ### europei); i il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile; i quanto al fatto che fosse imposto il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato - anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost.  e dagli artt. 1, 2 e 3 della ### dei diritti fondamentali dell'### - che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”, mentre “qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”; i la normativa censurata ha dunque operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture interessate al riparo dal rischio di non poter svolgere le proprie funzioni; i il sacrificio imposto agli operatori non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini; i la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio, sicché è stata ritenuta non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la iniziale scelta legislativa di non prevedere un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece successivamente stabilito, evidentemente sulla base di una più favorevole evoluzione dell'emergenza pandemica; i quanto previsto dalle norme censurate - secondo cui al lavoratore che avesse scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non erano dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento - ha giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, poiché risulta non comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l'assegno alimentare può essere erogato, sicché è stato escluso che fosse costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l'erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa. 
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, non risultando alcuna illegittimità nella condotta del datore di lavoro, né contrarietà agli obblighi di correttezza e buona fede, le domande avanzate in primo grado dalla docente devono essere integralmente rigettate. 
Quanto alle spese di lite del doppio grado, la natura degli interessi coinvolti e la novità della questione esaminata inducono a disporne l'integrale compensazione.  P.Q.M.  La Corte così decide: in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande formulate in primo grado dalla ricorrente; compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado. 
Così deciso in Napoli, il ### L'### dott.ssa ### dott. ### n. 1330/2023

causa n. 1330/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Orefice Mariarosaria, Cortigiano Milena, Iacone Gennaro

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 292/2023 del 11-01-2023

... in conseguenza ad emotrasfusioni o vaccini obbligatori, la ### 210/1992 prevede il diritto del danneggiato ad un indennizzo avente natura assistenziale; tale indennizzo non esclude tuttavia il diritto al risarcimento degli eventuali danni riportati dal paziente in questione (o dai suoi congiunti), che potrà dunque essere azionato nei confronti del Ministero della ### qualora ricorrano i presupposti per la relativa responsabilità. - 11 - Tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato (leggi tutto)...

N. 24256/2017 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 6 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 24256/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14/10/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 cpc TRA ### C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata in Napoli alla ### 94 \D presso il difensore avv. ### E ### C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in Napoli alla ### 94 \D presso il difensore avv. ### - ATTORE
E - 2 - ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in Napoli alla ### 94 \D presso il difensore avv. ### - ATTORE
E ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in Napoli alla ### 94 \D presso il difensore avv. ### - ATTORE/ E ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata in Napoli alla ### 94 \D presso il difensore avv. ### - ### E MINISTERO DELLA SALUTE (CF. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ADS###) , presso cui ope legis domicilia, in via ### n. 11 (fax ###, posta certificata: ###).   CONVENUTO - 3 - Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ### come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14/10/2022 FATTO E DIRITTO Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. 
C.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/09. 
Varrà in ogni caso brevemente riepilogare le vicende di causa. 
Con atto di citazione, ritualmente notificato, #### , ### , ### , ### convenivano in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, il Ministero della ### per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio da perdita del rapporto parentale, patiti a causa della morte del congiunto ### rispettivamente figlio e fratello degli istanti, avvenuta n data 21.04.15, a causa di epatopatia cronica HCV correlata, sfociata in cirrosi epatica con varici esofagee e di ulteriori, correlate complicanzepolmonari. 
Assumeva parte attrice che tali patologie e la morte derivavano dalle trasfusioni di albumina, proteina del plasma, subite nel corso del ricovero presso gli allora “### per ### di Napoli” , allorchè il sig ### veniva sottoposto ad un intervento di asportazione di meningioma, nonché ad una ulteriore trasfusione di 100 cc. di sangue intero - 4 - Esponevano gli attori che nel 1995 il sig ### si ricoverava presso l'### ove appurava, per la prima volta, di essere sieropositivo ai virus ### ed HCV e si sottoponeva, quindi, ad un'epato-biopsia che rilevava la presenza di un'epatite cronica HCV correlata con presenza di anticorpi antinucleo. 
Deduceva parte attrice che, sulla scorta dei suddetti accertamenti clinici, l'### presentava istanza presso la CMO di ### per accedere ai benefici della L. 210/92; in virtù di verbale mod. ML/AB 140 del 12.02.99 allorchè la suddetta ### riconosceva la sussistenza di valido nesso causale tra trasfusioni ed epatopatia, l'ascrivibilità della patologia alla cat. VII di cui alla ### A al. Al DPR 30.12.81 nonché la tempestività della domanda, ammettendo esso richiedente ai benefici indennitari previsti dalla normativa prima richiamata. 
Veniva precisato in citazione che successivamente alla morte del ### , la madre ### aveva chiesto ed ottenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 3 della L. 210/92, pure il cd.  indennizzo “una tantum”, mediante il riconoscimento, da parte della CMO di ### giusta verbale ML/V n. ### del 14.10.15, del nesso causale tra trasfusioni ed epatopatia HCV correlata e tra quest'ultima ed il decesso del figlio . 
Alla luce dei fatti su esposti, gli esponenti concludevano per l'accoglimento della domanda, previa declaratoria di responsabilità del convenuto Ministero, sulla base delle responsabilità di tipo - 5 - extracontrattuale ad esso imputabili, per gli omessi e/o comunque insufficienti controlli sulla purezza del sangue e degli emoderivati per uso terapeutico immessi in commercio e/o comunque utilizzati nelle strutture sanitarie pubbliche e private e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio patiti da essi attori, quali eredi del congiunto #### per la perdita del rapporto parentale, il tutto oltre rivalutazioni ed interessi dal fatto al soddisfo e con vittoria di spese anche generali e competenze di giudizio. 
Si costituiva il Ministero della ### a mezzo del patrocinio ex lege dell'Avvocatura di Stato, che contestava l'infondatezza della domanda e quant'altro eccepito nella comparsa di risposta cui per brevità si rinvia ### quindi, depositate le note ai sensi dell'art 183 VI co. c.p.c. 
All'esito il G.I. riteneva di dover ammettere esclusivamente la CTU medico legale, conferendo incarico al Dr. ### Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva rinviata, in pendenza dell'emergenza pandemica da covid-19, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.10.21. allorchè veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..   Con successiva ordinanza del 03.02.22, il G.I. così deduceva: “…ritenuto che la decisione della lite debba essere assunta con un approfondimento mediante l'espletamento della prova testimoniale sui capi 1 e 2 della memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. secondo termine depositata da parte attrice in data ###…” rimettendo la causa sul - 6 - ruolo e fissando l'udienza del 14 giugno 2022 per l'espletamento della prova .   Alla udienza del 14.06.22, , venivano escussi, quindi, i testi indicati, da parte attrice, nelle note ex art. 183 VI co. c.p.c., ### ed ### rispettivamente figlie di ### (attore e fratello del de cuius) e nipoti di ### (attrice e madre del de cuius), le quali riferivano circa la sussistenza del rapporto parentale tra il de cuius ed i suoi più stretti congiunti, madre e fratelli. 
A seguito della resa testimonianza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 14.10.22, e veniva nuovamente trattenuta in decisione, con la concessione di termini ex art. 190 c.p.c.. 
La domanda è ammissibile e fondata e va accolta per quanto di ragione A conferma della correlazione tra l'emotrasfusione e l'infezione da HCV valga il vero quanto riportato nella CTU medico legale, redatta dal ### di ### incaricato, ### che rilevava tra l'altro: la correlazione tra la trasfusione di sangue subita dal #### e la diagnosticata epatopatia HCV correlata . 
Vieppiù la relazione tecnica d'ufficio trovava piena adesione con le valutazioni a suo tempo espresse dalle ### di ### e di ### incaricate in seno alle due procedure indennitarie ex L. 210/92 che sia in sede di riconoscimento dell'indennizzo richiesto dallo stesso danneggiato #### (giusta verbale ### ML/AB n. 140 del 12.02.1999, CMO di ###, che in sede di conferimento dell'una tantum alla madre del de cuius (giusta verbale ML/V - 7 - ### del 14.05.15, CMO di ###, avevano riconosciuto la sussistenza di valido nesso causale tra trasfusioni ed epatopatia, la prima; tra epatopatia post-trasfusionale e decesso la seconda. 
Può, dunque, ritenersi senz'altro sussistente il nesso eziologico tra l'emotrasfusione subita e l'epatite contratta, tenuto conto, per un verso, che, come evidenziato dalle ### nella sentenza n. 582/2008, in tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da emotrasfusione "la prova del nesso causale, che grava sull'attore danneggiato, tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus ### ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocarla, può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni (art. 2729 c.c.}" e considerato, sotto altro profilo, che ai fini dell'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile non vige la regola applicata ai fini dell'affermazione della responsabilità penale della prova "oltre il ragionevole dubbio" ( Pen. SS.UU. n. ###/02, ###, bensì quella della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (Cass. Civ. SS.UU.  584/2008). 
Non può essere contestata la titolarità passiva del Ministero rilevandosi anzitutto che, in base alla L. 14.7.1967, n. 592, esso era titolare di funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sulle attività di raccolta, conservazione e distribuzione di sangue umano e di preparazione dei suoi derivati.  - 8 - In particolare, era tenuto a organizzare e coordinare i relativi servizi (art. 1), ad autorizzare l'istituzione di appositi centri nei quali svolgere materialmente dette attività (artt. 4, 5, 7, 11), ad affidare - fra gli altri - compiti di ricerca e di consulenza tecnica al ### nazionale per la trasfusione del sangue, appositamente istituito (art. 8), a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi trasfusionali, nonché di raccolta, conservazione ed impiego dei derivati (art. 20) e, infine, ad autorizzare l'importazione e l'esportazione del sangue (art. 21). 
Tali poteri, però, furono esercitati con colpevole ritardo: soltanto con il D.M. 18.6.1971 furono emanate le direttive tecniche per la determinazione dei requisiti del sangue umano e dei suoi derivati; con il d.P.R. 24.8.1971, n. 1256 fu adottato il regolamento di esecuzione della l.  n. 592/1967; con il D.M. 15.9.1972 vennero disciplinate le modalità di importazione e di esportazione del sangue, subordinando l'autorizzazione all'importazione all'accertamento della sussistenza, nel sangue, degli stessi requisiti stabiliti dal d.P.R. n. 1256/1971. 
Inoltre, come già osservato dalla giurisprudenza del Tribunale di ### va ricordato che il Ministero della sanità - finalmente consapevole della pericolosità del sangue e degli emoderivati utilizzati a scopo terapeutico - aveva emanato la circolare n. 95 del 9.6.1970, nella quale raccomandava la rilevazione dell'antigene ### nei donatori di sangue, resa obbligatoria solo nel 1978, nonché la circolare n. 50 del 28.3.1966, nel cui paragrafo F era evidenziata la necessità della determinazione sistematica e periodica delle transaminasi steriche dei - 9 - donatori ai fini della prevenzione dell'epatite virale, con indicazione di una serie di regole e procedure da seguire sui donatori di sangue e raccomandazione del dosaggio delle transaminasi. 
Già nel marzo 1966, dunque, con la circolare da ultimo richiamata, il Ministero della sanità era consapevole del rischio di contagio connesso alle trasfusioni e all'uso di emoderivati, tanto da avere emesso, in base ai poteri attribuiti dalla legge, tali limitazioni connesse alle conoscenze scientifiche dell'epoca, disciplinando i prelievi di sangue effettuati a fini di trasfusione e prescrivendo i controlli da compiere preliminarmente per impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. 
Tuttavia, il Ministero non solo non pose materialmente in essere concrete misure di vigilanza e controllo, atte a garantire il rispetto di tale circolare da parte delle case farmaceutiche e degli altri soggetti direttamente coinvolti nella produzione e commercializzazione del sangue utilizzato a scopi medici, ma soltanto con il D.M. 21.7.1990 (contenente misure dirette ad escludere il rischio di infezioni epatitiche da trasfusione di sangue) provvide ad imporre l'obbligo di effettuare lo screening per l'ALT (alanina transaminasi) sulle unità di sangue, ai fini proprio della ricerca indiretta degli anticorpi anti-### In considerazione di quanto sopra esposto, può ravvisarsi, in tutti i casi di contagio avvenuti entro il luglio 1990, una responsabilità del Ministero della salute per aver omesso, o comunque ritardato, l'adozione di cautele già conosciute alla scienza medica, il cui impiego avrebbe evitato o quantomeno ridotto sensibilmente il rischio di - 10 - contagio anche per il virus dell'### a prescindere dal fatto che esso fosse stato esattamente identificato o meno all'epoca delle trasfusioni, e per avere tenuto un comportamento non diligente nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del ### sangue, previsto dalla l. n. 592/1967 e realizzato solo nel 1994). 
Gli attori agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio da perdita del rapporto parentale, patiti a causa della morte del congiunto ### rispettivamente figlio e fratello degli istanti, avvenuta, a soli 52 anni, in data ###, a causa di epatopatia cronica HCV correlata all'evento trasfusionale . 
Nel caso di decesso dell'emotrasfuso, va distinto il danno iure hereditario da quello iure proprio, nel primo caso trattandosi di un danno derivante dalle lesioni colpose, nel secondo caso di un danno derivante dalla morte. 
Circa la quantificazione del risarcimento varrà precisare che nell'ipotesi in cui un paziente abbia riportato danni permanenti in conseguenza ad emotrasfusioni o vaccini obbligatori, la ### 210/1992 prevede il diritto del danneggiato ad un indennizzo avente natura assistenziale; tale indennizzo non esclude tuttavia il diritto al risarcimento degli eventuali danni riportati dal paziente in questione (o dai suoi congiunti), che potrà dunque essere azionato nei confronti del Ministero della ### qualora ricorrano i presupposti per la relativa responsabilità.  - 11 - Tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo. 
Ai fini dello scomputo dell'indennizzo ex l. 210/1992 dal risarcimento del danno da emotrasfusione grava sul Ministero della ### l'onere di provare l'effettivo versamento dell'indennizzo al danneggiato ovvero la determinazione o determinabilità del suo ammontare. 
Invero con ordinanza numero 16927.2021, resa dalla ### penale della Corte di Cassazione e pubblicata il 15 giugno 2021 la SC , pronunciatasi su un caso di responsabilità del Ministero conseguente alla trasfusione con sangue infetto, si sofferma sui rapporti tra risarcimento del danno e indennizzo ex legge 210/1992, al fine di determinare l'effettivo ammontare del danno patito dal soggetto emotrasfuso ovvero dai suoi aventi causa. 
In particolare, la Suprema Corte, con la suddetta ordinanza, richiama, dandone continuità, il consolidato principio di diritto secondo cui, nel giudizio promosso contro il Ministero della ### per il risarcimento del danno derivante da trasfusione con sangue infetto, spetta al Ministero della salute che eccepisce lo scomputo dell'indennizzo dovuto ex art.  - 12 - 210/1992, fornire la prova dell'effettiva corresponsione dell'indennizzo al danneggiato, ovvero della determinazione o determinabilità dell'ammontare del medesimo del quale comunque deve essere fornita adeguata prova in sede processuale. 
Varrà tener conto che parte attrice contesta l'effettivo versamento delle somme come, invece, prospettato da parte convenuta che ha allegato solo il decreto che predisponeva il pagamento senza allegare la documentazione giustificativa dell'avvenuto versamento ### qualora parte convenuta comprovasse anche successivamente l'avvenuto versamento degli importi richiamati nel decreto allegato dal Ministero, potrà decurtare le somme riportate nel dispositivo che segue. 
A parere del GOP gli attori sono comunque eredi non possono eccepire l'imputazione di pagamento che quindi se effettuato va scomputato ### al danno parentale lo stesso va considerato come danno non patrimoniale, legato alla sofferenza per la perdita del parente stretto (coniugi, fratelli, genitori, ma anche conviventi o persone legate da profondi legami affettivi) sotto forma di danno morale per la lesione del rapporto affettivo familiare.   Il giudice chiamato a liquidare il danno deve valutare la sussistenza e l'entità del pregiudizio risarcibile in base agli elementi anche presuntivi allegati dall'istante, tenendo conto della gravità, della precisione e della concordanza del complesso degli elementi indiziari a sua disposizione. 
La morte di una persona in conseguenza di un fatto illecito (a titolo esemplificativo, a causa di un sinistro stradale, di un incidente sul lavoro - 13 - o per medical malpractice) determina uno svantaggio giuridicamente rilevante non solo per colui che è direttamente offeso dalla condotta antigiuridica, ma anche per altri soggetti, prossimi al danneggiato, capace di ingenerare profonde sofferenze e alterazioni delle proprie abitudini quotidiane. 
Nel corso degli ultimi anni la dottrina e la giurisprudenza, valorizzando il legame esistente tra il defunto e determinati soggetti a lui più o meno “vicini”, hanno elaborato il concetto di danno non patrimoniale cd. da perdita del rapporto parentale, dando la possibilità a queste “vittime secondarie” di agire ### per far valere un proprio diritto nei confronti del civilmente responsabile per chiedere il risarcimento del danno. 
Il danno da perdita del rapporto parentale, che costituisce senz'altro il prototipo per eccellenza di illecito cd. plurioffensivo, è frutto di una rinnovata visione del danno da morte attraverso una lettura costituzionalmente orientata (con specifico riferimento all'intangibilità della sfera degli affetti e alla stabilità del rapporto familiare ex artt. 2, 29, 30 e 31 Cost.) delle disposizioni generali in tema di danno non patrimoniale, quali gli artt. 1223, 1226 e, in particolare, l'art. 2059 cod.  civ.. 
Il danno dei congiunti è qui invocato iure proprio. 
Non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni.  - 14 - E tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, genitori e fratelli) tra la vittima in primis, per cosi dire, ed i suoi congiunti. 
Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. 
Né v'è bisogno che queste sofferenze si traducano in uno “sconvolgimento delle abitudini di vita”, in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita. 
Alla udienza del 14.06.22, , venivano escussi i testi indicati nelle note ex art. 183 VI co. c.p.c., Sigg.re ### ed ### rispettivamente figlie di ### (attore e fratello del de cuius) e nipoti di ### (attrice e madre del de cuius), le quali confermavano con dovizia di particolari, la sussistenza del rapporto strettissimo e amorevole intercorrente tra il de cuius ed i suoi più stretti congiunti, madre e fratelli, che si era manifestato in tutta la sua pienezza, allorquando lo stato di salute del ### era andato peggiorando inesorabilmente negli ultimi mesi di vita. 
Inoltre il risarcimento del danno da rapporto parentale può essere rimesso ad una valutazione equitativa, e le circostanze che il Giudice è - 15 - tenuto a valutare, in relazione al caso concreto, sono, ad esempio, l'intensità del vincolo familiare, la gravità del fatto, l'entità del dolore patito, le condizioni soggettive della persona, il turbamento dello stato d'animo, l'età della vittima e dei congiunti all'epoca del fatto, il grado di sensibilità dei danneggiati superstiti, la situazione di convivenza o meno con il deceduto. 
Gli attori, iure proprio, chiedono legittimamente condannarsi il Ministero della ### al risarcimento del danno non patrimoniale patito per la perdita del rapporto parentale conseguente alla morte del loro congiunto da quantificarsi secondo i criteri dettati dalla ### o in quell'altra somma maggiore o minore rimessa alla valutazione equitativa del Giudice adito con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione e soddisfo. 
Nel caso di persona già defunta al momento del giudizio, il risarcimento agli eredi, da parte del Ministero della salute, per il danno da contagio da epatite HCV in conseguenza di emotrasfusione, va liquidato secondo le tabelle milanesi e non applicando un criterio equitativo puro. 
Emotrasfusione infetta e risarcimento del danno agli eredi cfr Cassazione civile sez. III, sentenza del 06/05/2020 n. 8532 Luglio 2, 2020 4:30 pm by: admin Category: Giurisprudenza Leave a comment A+ / A- ### ritiene , sulla scorta dei parametri dettati dalle tabelle milanesi la somma di € 250.000,00 in favore della madre ### nel mentre per i fratelli ##### e ###la somma di € 70.000,00 cadauno - 16 - Gli interessi legali sono dovuti dal giorno del fatto, ossia dal 21.08.2012 (c.d. mora ex re). 
Gli stessi, per evitarne il calcolo sulla somma già integralmente rivalutata, dovranno essere conteggiati sulle somme devalutate alla data del fatto e via via annualmente rivalutate secondo gli indici ### famiglie di operai ed impiegati (Cass. SU 1712/95 Sulla somma valutata all'attualità, invece, decorreranno gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo La domanda va accolta quindi parzialmente e le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo che segue.  P.Q.M.  Il G.O,P. dell'### del Tribunale di Napoli, VI a ### in persona del ### ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, nel procedimento promosso da ### e dai germani ##### e ### nei confronti del ### della ### in persona del legale rapp.te p.t. nella causa iscritta al n. 24256/2017 R.Gen.Aff.Cont.  assegnata in decisione all'udienza del 14/10/2022 accoglie la domanda degli attori parzialmente rispetto a quanto richiesto, per i motivi enunciati in motivazione; 1. dichiara la responsabilità esclusiva del Ministero della ### nella produzione dell'evento dannoso descritto in premessa; 2. condanna Ministero della ### in persona del legale rapp.te p.t , al pagamento in favore dell'attori ### della somma - 17 - di € 250.000,00 ed in favore dei germani ##### e ### della somma di €. 70.000 per ogni germano 3. condanna Ministero della ### in persona del legale rapp.te p.t , al pagamento in favore degli attori ### ed in favore dei germani ##### e ### in riferimento alla sorta capitale di cui sopra , degli interessi legali da calcolarsi dalla data della decesso di ### 21/04/2015 sulla somma devalutata a tale data e via via annualmente rivalutata secondo gli ### famiglie di operai ed impiegati, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'istante nell'evento per cui è causa; 4. condanna il Ministero della ### in persona del legale rapp.te p.t , al pagamento in favore di tutti gli attori degli attori ### ed in favore dei germani ##### e ### al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 12,713,00, di cui € 1713,00 per spese vive sostenute per il versamento del contributo unificato ed € 11.000,00, per compenso oltre iva e cpa e spese generali, con attribuzione solidale ai difensori di parte attrice Aw.  ### e dell'Aw. ### che hanno dichiarato di essersi fatti carico degli oneri della presente procedura.  - 18 - 5. pone definitivamente a carico di parte convenuta , Ministero della ### le spese di ctu con obbligo della stessa di rivalere parte attrice delle somme a tale titolo eventualmente corrisposte al ctu, mei limiti di quanto liquidatogli dal Giudice previa esibizione di documentazione fiscale rilasciata dal professionista.  - Così deciso. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege Si comunichi alle parti costituite. 
Napoli .9 1 2023 Il GOP ### 

causa n. 24256/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Cognetta Pasquale, Denza Giulio

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