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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 1175/2026 del 25-01-2026

... composta e nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza del tasso d'interesse applicato e restituzione delle somme indebitamente percepite. Per tali motivi chiedeva al giudice in via preliminare di riunire il presente giudizio con il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Napoli nella persona della Dott.ssa ### con R.g. 15397 del 2022 stante i profili di connessione totalmente oggettiva e parzialmente soggettiva e nel merito chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Costituitasi in giudizio, la H.D.I. ### s.p.a. si opponeva alla riunione dei giudizi e produceva in giudizio la polizza di assicurazione a premio unico a garanzia del rischio di insolvenza dei prestiti personali (polizza 4454) sottoscritta in data ### con la finanziaria ### s.p.a. proprio per coprire - oltre al rischio morte, coperto da altra polizza - anche quello di mancato adempimento, per qualsiasi causa (perdita del lavoro per licenziamento, dimissioni volontarie ed anche il pensionamento). Aggiungeva che il diritto di surroga era provato dall'atto di quietanza reso dalla ### nel quale detta banca aveva dichiarato “di aver ricevuto in data ### dalla ###ni ### la somma di € 10.979,42 in (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano Il Tribunale di Napoli - ### - in persona del giudice monocratico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23241 del ### degli ### dell'### 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - credito da surroga assicurativa TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ####.D.I. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### M. Colaiuda e ### V. Corsi; OPPOSTA FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato ### faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5077/2023 notificatogli in data ### dalla H.D.I. ### s.p.a. per il pagamento della somma di euro 10.979,42 oltre accessori, a titolo di surroga assicurativa nel credito della assicurata ### esponendo che detta compagnia di assicurazioni aveva allegato in monitorio che in virtù di polizza “rischio impiego” associata al contratto di prestito garantito da cessione in pagamento in quota dello stipendo/salario stipulato dal #### con al ### S.p.a. per un importo di euro 43.488,00, si era surrogata nella posizione creditizia della ### cedente il credito, a seguito dell'inadempimento del debitore. ### rappresentava, in particolare, che la ricorrente aveva dedotto che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto in data ###, il ### aveva interrotto i pagamenti in favore della ### che nel frattempo era succeduta alla ### S.p.a. in virtù di cessione del credito e che, successivamente, la ### S.p.a. - anch'essa succeduta alla ### in virtù di contratto di cessione - non riuscendo a recuperare il credito vantato nei confronti del mutuatario ### attivava la polizza assicurativa con la H.D.I. assicurazioni s.p.a., che, all'esito dell'istruttoria, aveva pagato all'assicurata la somma di euro 10.979,42. ### deduceva a motivi: 1) la necessità di riunire il giudizio a quello di opposizione decreto ingiuntivo avente R.G. 15397/2022 instaurato dal ### contro l'### s.p.a., nel quale aveva contestato il credito azionato in monitorio da detta banca e precisamente quello portato dal decreto ingiuntivo n. 8300/2021 per euro 19.822,50 avente fonte nel contratto di finanziamento n. ### stipulato tra il ### e la ### s.p.a. in data ### e da questa poi ceduto alla ### 2) la non debenza delle somme ingiunte per inoperatività della polizza assicurativa abbinata al contratto di finanziamento, con conseguente inesistenza del rischio ed insussistenza del diritto di surroga. In particolare l'opponente rilevava che dalla documentazione versata in atti dalla H.D.I.  ###ni s.p.a. si evinceva che, associato al contratto di finanziamento del 24/05/2011, il ### aveva stipulato contestualmente la “### Vita” identificata al n. 4024, mentre non vi era alcuna traccia della ### da perdita di impiego, da cui la compagnia assicurativa aveva fatto discendere il diritto di surroga, anche considerato che esso ### non aveva mai sottoscritto alcuna polizza a copertura del rischio da perdita impiego, ma solo la polizza vita; 3) l'insussistenza del diritto alla surroga per mancata dimostrazione del pagamento delle somme assicurate nei confronti dal reale creditore. In particolare l'opponente rilevava che la HDI aveva versato in atti un atto di quietanza rilasciato in data ### dalla ### s.p.a., che nella sostanza non dava la piena prova dell'avvenuto pagamento della somma all'effettivo titolare dell'originario diritto di credito avente fonte nel contratto di finanziamento. Peraltro, nel fascicolo monitorio non era assolutamente presente il contratto di cessione del credito intercorso tra la originaria creditrice ### la cessionaria ### e l'ulteriore cessionaria ### atteso che l'avviso di cessione pubblicato sulla ### non era sufficiente a provare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco, in caso di contestazione specifica e considerato che tale avviso di pubblicazione assolveva piuttosto la funzione ben più modesta di sostituto della notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.; 5) la non debenza della somma, in quanto non depurata dei costi inerenti alle commissioni, spese ed assicurazione. In particolare l'opponente esponeva che il pagamento effettuato dalla H.D.I.  ### s.p.a. alla ### s.p.a. doveva essere valutata alla stregua di una estinzione anticipata della cessione operata in favore del ### con conseguente decurtazione della quota parte degli oneri, delle spese di assicurazione e commissioni incassate, pari almeno ad euro 1.949,96; 6) l'illecita applicazione del regime di capitalizzazione composta nell'ammortamento alla francese con conseguente applicazione di un regime finanziario mai prescelto dal mutuatario; 7) l'illecita capitalizzazione composta e nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza del tasso d'interesse applicato e restituzione delle somme indebitamente percepite. Per tali motivi chiedeva al giudice in via preliminare di riunire il presente giudizio con il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Napoli nella persona della Dott.ssa ### con R.g. 15397 del 2022 stante i profili di connessione totalmente oggettiva e parzialmente soggettiva e nel merito chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto. 
Costituitasi in giudizio, la H.D.I. ### s.p.a. si opponeva alla riunione dei giudizi e produceva in giudizio la polizza di assicurazione a premio unico a garanzia del rischio di insolvenza dei prestiti personali (polizza 4454) sottoscritta in data ### con la finanziaria ### s.p.a.  proprio per coprire - oltre al rischio morte, coperto da altra polizza - anche quello di mancato adempimento, per qualsiasi causa (perdita del lavoro per licenziamento, dimissioni volontarie ed anche il pensionamento). Aggiungeva che il diritto di surroga era provato dall'atto di quietanza reso dalla ### nel quale detta banca aveva dichiarato “di aver ricevuto in data ### dalla ###ni ### la somma di € 10.979,42 in virtù della polizza rischio impiego n. 4024/207 relativa all'operazione di delega n. ### stipulata dal sig. ### nato a Napoli il ### residente in ### del ### 1 ###, dipendente di ### pertanto rilascia quietanza …”, dalla quale appariva evidente sia il riferimento alla polizza rischio impiego 4024 che al numero di finanziamento ###. Riguardo alla prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria ### rilevava che vi era stata una prima cessione del credito in data ### da parte della originaria finanziaria ### s.p.a. alla ### s.p.a. ed una seconda cessione, da quest'ultima alla ### s.p.a., per provare le quali era sufficiente la produzione degli avvisi di pubblicazione sulla ### Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. 
Rigettata la richiesta di riunione dei giudizi e la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, fissata l'udienza per la discussione della causa, all'esito della stessa la causa veniva decisa.  ### è fondata e va pertanto accolta. 
Invero per poter agire in giudizio per esigere un credito in cui si asserisce di essersi surrogato, occorre che si provi che l'assicurato surrogante sia effettivamente il titolare del diritto di credito, coperto da assicurazione per il caso di inadempimento del mutuatario. Tale prova, dalla surrogata ### s.p.a., attrice in senso sostanziale, non è stata fornita né in sede monitoria, né tanto più nel giudizio di opposizione, dove l'opponente ha specificamente contestato che fosse del tutto assente la prova delle avvenute cessione del credito bancario dalla originaria finanziaria ### s.p.a.  alla ### s.p.a. e poi da quest'ultima alla ### s.p.a.. Invero a fronte della contestazione dell'opponente sia della prova della cessione del credito - in mancanza della produzione dei due contratti di cessione del credito - sia della prova che il credito bancario ceduto fosse proprio quello originatosi dal finanziamento n. ### stipulato tra il ### e la ### s.p.a. in data ###, l'opposta si è limitata ad invocare la sufficienza della produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### della cessione in blocco fatto in favore della ### Orbene sul punto questo giudice da tempo segue la migliore giurisprudenza di merito e di legittimità secondo la quale l'avviso in ### a fronte di specifica contestazione di titolarità del credito oggetto di cessione, non è idonea a fornire la prova negoziale del credito e l'inclusione dello stesso all'interno della cessione, gravando in ogni caso sul creditore che agisce l'onere di dimostrare l'attuale titolarità del credito per cui è causa. A tal proposito la Suprema Corte ha affermato che “la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione ‘in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti” (cfr. Cass. civ., 29/09/2020, n.20495; cfr. anche Cass. 28/2/2020; Cass. Civ. 16/06/2006 n.13954; Trib. ### sent. n. 392/2023; ####. 523/2023). In pratica la pubblicazione sulla ### assolve solo alla più limitata funzione di sostituto delle singole notifiche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 Nel caso di specie non risultano prodotti i due atti di cessione del credito coperto da assicurazione prima dalla ### s.p.a. alla ### s.p.a. e poi da quest'ultima alla IBL ### s.p.a. La necessità di produrre i contratti di cessione del credito sorge dall'esigenza di fornire la prova certa della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria e, dunque, della legittimazione della società di assicurazione ad esercitare il diritto di credito in giudizio ex art. 1916 c.c. Grava, infatti, sulla società che intenda, affermandosi successore a titolo particolare del credito, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e quindi il diritto alla surroga ex art. 1916 c.c. in virtù del contratto assicurativo connesso (così recentemente Cass. civ., 05/11/2020, n. 24798; cfr. anche Cass. 10518/2016 e analogamente ### di Benevento 7/8/2018 n. 1384). Occorre naturalmente che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile: ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (così Cass. civ., 05/11/2020, n.24798; ### 10/06/2021, n. 461). 
Nel caso in esame addirittura i contratti di cessione non risultano nemmeno versati in atti dall'opposta. 
A ciò va aggiunto che l'opponente ha prodotto in atti la sentenza n. 10201/2024 emessa dal ### di Napoli nella persona della Dott.ssa ### nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal ### contro la ### S.p.a. con R.g. 15397/2022, quello con il quale l'opponente aveva richiesto la riunione del presente giudizio. Con tale sentenza, ora passata in giudicato in quanto non impugnata dalla ### il ### di Napoli ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal ### così motivando: “### è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Ebbene, la ### S.p.A. non ha depositato nel presente giudizio, né la ### in cui sarebbe stato pubblicato il contratto di cessione dei crediti in blocco con indicazione degli elementi identificativi del credito, né il contratto di cessione con annesso elenco dei creditori ceduti relativi alla cessione originaria tra ### S.p.A. e a ### Plc… ###, come correttamente evidenziato da parte opponente, dall'analisi della documentazione in atti emerge che alla data della cessione del credito tra la ### S.p.a. e la ### (05/05/2011), indicata nella comunicazione di cessione (doc. 4 della produzione di parte opposta), il contratto di finanziamento non era stato ancora stipulato; invero, il contratto di mutuo con cessione del quinto n. ### veniva sottoscritto solo in data ### e reso operativo dal giorno 01/07/2011. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo 6490/2022”. 
Pertanto, il ### di Napoli ha escluso la titolarità in capo alla ### del credito di cui il contratto di mutuo con cessione del quinto n. ### e, successivamente al passaggio in giudicato, l'opponente ha provato che la ### ha anche provveduto al pagamento delle competenze professionali di cui alla sentenza suindicata e alla rinuncia all'esecuzione pendente dinnanzi al ### di Napoli - ### Esecuzioni mobiliari con R.G. 8838/2023, cui ha fatto seguito il provvedimento di estinzione del 05/12/2023 da parte del giudice dell'esecuzione. Giova rilevare che in materia di efficacia riflessa del giudicato formatosi nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale la sentenza del 19/03/2024 n. 7406 della Corte di Cassazione ha indicato che: “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa.”. 
Orbene il giudizio conclusosi innanzi alla Dott.ssa ### aveva ad oggetto la riscossione da parte della ### del ### S.p.a. del credito residuo di cui al contratto di mutuo con contestuale cessione del quinto n. ### stipulato dal ### in data ### con la ### S.p.a. In tale giudizio il ### aveva contestato integralmente la pretesa, addirittura osservando che le somme non fossero dovute stante l'omessa allegazione della prova della titolarità del credito in capo alla ### s.p.a. ### giudizio, invece ha ad oggetto una parte del credito di cui al predetto contratto di mutuo con contestuale cessione del quinto n. ### del 24/05/2011, dove l'opposta ### s.p.a. agisce proprio in surroga di tale diritto di cui la ### non è stata riconosciuta come titolare. 
Il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio va dunque revocato. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2. Rigetta ogni altra domanda ; 3. Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore al difensore antistatario. 
Così deciso in Napoli, in data ### Il Giudice dott.ssa

causa n. 23241/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fusco Anna, Romano Maria Ilaria

M

Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 951/2025 del 18-12-2025

... corso di giudizio; c) dichiarare la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, del petitum e della causa petendi, della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente o comunque respingerla perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali sia del presente giudizio che della fase monitoria”. All'udienza del 17.11.2021 il giudice accoglieva parzialmente l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Con ordinanza del 25.01.2023 il giudice rigettava le istanze istruttorie, ammettendo solo l'interrogatorio formale richiesto da parte opponente. All'udienza del 15.03.2023 veniva espletato l'interrogatorio formale di parte opposta. - 5 - All'udienza del 24.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il merito dell'opposizione. ### è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono. In primo luogo, occorre (leggi tutto)...

testo integrale

N. 545/2021 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Grosseto Contenzioso CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 545/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 24/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.  ###. AGR. ###.L. (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in #### n. 38, risulta elettivamente domiciliata; - ###.C. SOC. AGR. ###.L. (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### giusta procura in atti, presso il cui studio sito in #### n. 44, risulta elettivamente domiciliata; - ###: Vendita di cose mobili. 
Conclusioni: all'udienza del 24/09/2025, come in atti riportate. 
Svolgimento del processo. 
Con atto di citazione ritualmente notificato ### di ### società agricola proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 48/2021 con il quale veniva - 2 - ingiunta al pagamento nei confronti di ### A.C. società agricola della somma pari ad € 18.300,00, oltre interessi e spese, per la fornitura di vino. 
Parte opponente esponeva in fatto che: - la sig.ra ### legale rappresentante della ### avendo l'intenzione di ampliare e differenziare la produzione di vino, si rivolgeva alla convenuta, ed in particolare al sig. ### - in data ### la ### proponeva di acquistare 90 ql di uva ### alla convenuta, ragion per cui in data ### concludevano un accordo verbale per l'acquisto dell'uva richiesta e per l'uso della cantina di ### per la vinificazione da parte di ### - in data ### il sig. ### contattava nuovamente la sig.ra ### preannunciando di non poter tenere fede agli accordi dal momento che ### avrebbe vinificato presso un'altra cantina, la quale avrebbe garantito condizioni economiche più favorevoli nel breve periodo; - nel frattempo, però, la ### aveva preso impegni con un agente su ### che avrebbe gestito la commercializzazione dei vini di ### solo se la stessa avesse garantito 4/5000 btg di un #### di prezzo più basso rispetto al ### così che acquistava il vino sfuso proposto dalla convenuta per 40 ha, con l'impegno di quest'ultima per gli anni successivi a vendere direttamente le uve; - a pochi giorni dall'acquisto il sig. ### proponeva alla sig.ra ### di iniziare una partnership già dal 2019 nei seguenti termini: l'accordo prevedeva la condivisione di 2 ha dei 16 di vigneto a ### di ### di ### e degli spazi e strumenti di cantina della tenuta ### per vinificare le uve provenienti dai vigneti di ### - l'obiettivo del primo anno (annata 2019) era dividere gli utili al 50% dell'operazione, in quanto il valore del vino sfuso di ### sarebbe stato pari al valore dell'uso delle strutture aziendali di ### necessarie a terminare la lavorazione di vinificazione, a stoccare, immagazzinare e commercializzare le bottiglie ottenute; - il commercialista, dott. ### proponeva di stipulare un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale, da un lato, ### forniva il vino sfuso (100 hl) e, dall'altro lato, ### forniva i servizi di cantina, ragion per cui le parti avrebbero emesso fatture di pari valore economico; - gli accordi, dunque, prevedevano che ### alla fine dell'operazione avrebbe pagato la fattura di ### ossia al momento della realizzazione dell'utile del vino ### così da dividerli in misura paritetica; - in data #### depositava presso la ### 100 hl di ### sfuso, che veniva lavorato da parte del personale ### con la collaborazione di ### - in data #### - 3 - acquistava i primi 50 hl di vino sfuso da ### al prezzo concordato di ### 1,5 al litro più ### - la ### sollecitava e proponeva la stipula del c.d. “contratto di rete” per la disciplina dei rapporti commerciali a partire dall'annata 2020; - tale soluzione veniva inizialmente condivisa dalla famiglia ### tanto che il 27 maggio le parti si incontravano dinanzi al consulente agronomico ### al fine di chiarire tutti gli aspetti inerenti il suddetto schema contrattuale; - in data ### il ### iniziava a porre dubbi sulla correttezza, da un punto di vista fiscale, dell'operazione, ragion per cui proponeva di fatturare a ### soltanto la somma di euro 6.000,00 oltre IVA impegnandosi a saldare tale importo entro un mese e a non chiedere il pagamento delle sue fatture fino all'ottenimento dell'utile; - ### poi pagava il 50% della fattura 40/20 come da accordi; - nel periodo immediatamente antecedente alla vendemmia 2020, la convenuta non onorava gli accordi presi, ponendo fine alla joint venture. 
Per tutti questi motivi parte opponente formulava le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi addotti in premessa o, in subordine ritenere dovuta la minor somma all'esito del credito opposto in compensazione portato da fatt. 40 del 23.07.2020 (detratto acconto già versato) e fatt. 71 del 11.11.2020 per un totale di 6.611,12 €. In via riconvenzionale voglia il Tribunale di ### accertare la responsabilità ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. della società opposta per aver ingiustificatamente interrotto le trattative ad uno stadio avanzato per la conclusione del contratto di rete e, per l'effetto risarcire tutti i danni di natura patrimoniale e alla reputazione subiti dalla comparente secondo quanto indicato nella premessa da rimettersi al prudente apprezzamento dell'### adita. Con vittoria di spese di lite”. 
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta ### A.C.  società agricola, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Parte opposta esponeva in fatto che: - la sig.ra ### legale rappresentante di parte attrice, e il dott. ### commercialista di ### intraprendevano una serie di contatti, al fine di verificare la possibilità di pervenire ad una partnership commerciale; - l'interesse nasceva dal fatto che ### società agricola disponeva della cantina, ma non dei vitigni di ### di ### mentre ### era proprietaria di 16 ha di ### ma non aveva una propria cantina per la lavorazione; - le trattative, tuttavia, - 4 - non conducevano ad alcun accordo; - l'unico contratto perfezionatosi tra le parti atteneva alla vendita del vino sfuso, di cui alle fatture azionate in sede monitoria, tra l'altro già lavorato; - l'opponente, tra il marzo ed il luglio del 2020, aveva, quindi, acquistato da ### complessivi 100 hl di vino sfuso, i cui costi di lavorazione erano sostenuti dalla odierna opposta, senza aver corrisposto alcunché, e ciò invocando, accordi commerciali solo ipotizzati e mai raggiunti tra le parti. 
Per tutte queste ragioni parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto; - nel merito: a) in via principale, respingere l'opposizione ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la ### di ### a.r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ### A.C. ### agricola a r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 18.300,00 (comprensiva di ###, oltre interessi legali di mora ex D.Lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle singole obbligazioni al saldo effettivo, ovvero al pagamento della diversa somma che risulterà dovuta in corso di giudizio; c) dichiarare la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, del petitum e della causa petendi, della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente o comunque respingerla perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. 
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali sia del presente giudizio che della fase monitoria”. 
All'udienza del 17.11.2021 il giudice accoglieva parzialmente l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. 
Con ordinanza del 25.01.2023 il giudice rigettava le istanze istruttorie, ammettendo solo l'interrogatorio formale richiesto da parte opponente. 
All'udienza del 15.03.2023 veniva espletato l'interrogatorio formale di parte opposta.  - 5 - All'udienza del 24.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Il merito dell'opposizione.  ### è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono. 
In primo luogo, occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si disquisisce sulla regolarità formale e sulla legittimità del procedimento monitorio, bensì si procede alla verifica sostanziale della sussistenza del credito azionato. La conseguenza di ciò è che il creditore opposto ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della pretesa e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo incombe l'onere di dimostrare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, totale o parziale, attraverso l'adempimento o altri fatti estintivi, in virtù dei principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (Tribunale Vicenza n. 1015/2025). 
Ciò significa che il creditore deve provare il credito azionato, mediante documentazione idonea. In difetto di prova del credito azionato, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. 
Ed infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'instaurazione di un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il quale si svolge secondo le norme del procedimento ordinario di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni ex adverso. 
Ulteriore conseguenza dell'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione è che le parti assumono la propria ed effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio; dunque, l'opposto mantiene la veste di attore e l'opponente di convenuto. 
Pertanto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore. 
Sullo specifico onus probandi, invero, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a ### sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo - 6 - diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.  ### nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti addotti dall'opposta a fondamento della domanda. 
Com'è noto, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il c.d. principio di non contestazione, infatti, è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 69 del 2009, con la quale è stato recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale il giudice può fondare la propria decisione anche sui fatti dedotti e non contestati dalla controparte costituita, così esonerando la parte deducente del relativo onere probatorio. 
Da ciò deriva, di conseguenza, l'onere in capo alle parti costituite di contestare specificamente i fatti dedotti dalle controparti e posti alla base di domande ed eccezioni.  ### di contestazione è, ormai, considerato un principio generale che informa il sistema processuale civile che poggia le sue basi, in particolare, sul principio dispositivo del processo, sul meccanismo delle preclusioni successive, sul dovere di lealtà e probità e su quello di economia processuale, anche alla luce dell'art. 111 Cost. (Cass. Civ., 8376/2020, Cass. Civ., S.S.U.U., n. 76/2002). 
Orbene, nel caso di specie, bisogna necessariamente partire da un dato incontestato. Parte opponente, in tutta evidenza, non contesta di aver ricevuto la fornitura di vino sfuso oggetto delle due fatture azionate in sede monitoria. 
Ed infatti, nell'atto di citazione in opposizione, l'opponente afferma di aver acquistato dall'opposta, in data ###, 50hl di vino sfuso al prezzo di € 1,5 al litro più IVA e, in data ###, altri 50hl di ### allo stesso prezzo. 
Pertanto, opera il principio di non contestazione in ordine all'avvenuto acquisto e fornitura del suddetto vino, oggetto delle due fatture azionate in sede ###/2020 e la n. 7/2020 (all.ti 5, 6, 7 e 8 alla comparsa di costituzione). 
Tuttavia, la società ### di ### deduce che il pagamento delle suddette forniture fosse condizionato alla messa in vendita del vino, ciò in virtù di un'ampia operazione negoziale conclusa o, comunque, oggetto di serie ed avanzate trattative, relativa ad un contratto di rete stipulato o da stipularsi tra le parti.  - 7 - ### allega che l'accordo prevedesse la condivisione di 2 ha dei 16 di vigneto a ### di ### appartenenti a ### e degli spazi e strumenti di cantina della ### allo scopo di vinificare le uve provenienti dai vigneti dell'opposta; il tutto al fine di dividere gli utili al 50% dell'operazione. Ciò, secondo la prospettazione dell'opponente, avrebbe comportato che il valore del vino sfuso di ### sarebbe stato pari al valore dell'uso delle strutture aziendali di ### necessarie a terminare la lavorazione di vinificazione, a stoccare, immagazzinare e commercializzare le bottiglie ottenute. 
Riassunto il contesto negoziale allegato da parte opponente, le ditte quindi avrebbero dovuto emettere delle fatture di pari valore economico, oltre al fatto che ### avrebbe pagato le fatture di ### solo al momento della realizzazione degli utili del vino ### Tutte queste circostanze sono rimaste sfornite di prova. 
Parte opponente, infatti, si è limitata a produrre delle chat whatsapp intercorrenti con l'opposta, dalle quali dovrebbe risultare l'avvenuta conclusione di un contratto di rete o di una c.d. joint venture o, comunque, l'avvio di serie ed avanzate trattative. 
A tal proposito, risulta essenziale premettere che i messaggi whatsapp conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi. Ne consegue che i messaggi whatsapp - costituiscono un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all' art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Civ. n. 1254/2025; Tribunale Trani n. 488/2025). 
Fatta questa necessaria premessa giuridica, si rileva come l'opposta non smentisce la provenienza delle chat prodotte, né tantomeno il contenuto, bensì, correttamente, rileva come dalle stesse non si possa desumere la conclusione di alcun accordo nei termini delineati dall'opponente nell'atto di citazione.  - 8 - Ed anzi, preme sottolineare come le chat intercorse tra le parti non si possano qualificare neanche come delle trattative serie ed avanzate, non risultando l'effettivo raggiungimento di un'intesa quantomeno sugli elementi essenziali del contratto e comunque non nei termini allegati dall'opponente (Tribunale Milano n. 1685/2017). 
Inoltre, la prova non poteva essere fornita neanche attraverso i capitoli di prova formulati in quanto, come correttamente deciso dal precedente magistrato titolare del presente giudizio, attinenti a circostanze irrilevanti o formulati genericamente o contrastanti con l'art. 2721 c.c. o contenenti valutazioni o concernenti fatti allegati successivamente al maturarsi delle preclusioni processuali. 
Sulla domanda riconvenzionale. 
Alcun fondamento riveste la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità precontrattuale, essendo anche la stessa rimasta del tutto sfornita di prova. 
Ed infatti, la mera presenza di trattative non è sufficiente ad integrare la responsabilità precontrattuale e la giustificazione del "recesso" dalle trattative diventa necessaria, per escluderla, ove preesista il ragionevole affidamento della controparte sulla successiva conclusione del contratto, derivandone che è onere di tale parte provare, prima di ogni altra circostanza, l'esistenza di elementi di fatto, idonei ad integrare il dedotto affidamento precontrattuale. Nel caso di specie, tutte le allegazioni di parte opponente sono prive di un riscontro probatorio. 
La responsabilità precontrattuale, inoltre, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (Cass. Civ. n. 27262/2023). 
Oltre al fatto che difetta l'individuazione di una condotta di parte opposta violativa dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., l'opponente ritiene di imputare delle scelte - 9 - aziendali, quali l'acquisto di determinati quantitativi di vino, i costi che si assumono sostenuti per la relativa commercializzazione, i presunti contatti con una agenzia di rappresentanza a ### e l'affitto di un fondo rustico, che non sono corroborate da alcun riscontro probatorio e documentale e che non risultano riconducibili ad una condotta di parte opposta integrante responsabilità precontrattuale. 
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. 
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita. 
Le spese di lite. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase istruttoria valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 48/2021 emesso dal Tribunale di ### in data ###, dichiarandolo provvisoriamente esecutivo; b) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente; a) Condanna parte opponente al pagamento nei confronti di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb.  spese forf. (nella misura del 15% del compenso), in capo all'opponente. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott.ssa ### - 10 -


causa n. 545/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Leone Silvia

M

Tribunale di Paola, Sentenza n. 87/2026 del 28-01-2026

... difensiva, la parte appellata ha anzitutto lamentato la indeterminatezza delle contestazioni formulate dalla parte appellante con il primo motivo di impugnazione, per avere concentrato in quell'unica doglianza un pluralità di eccezioni processuali - quali la nullità della sentenza e la improcedibilità/improponibilità dell'azione proposta - che invece avrebbero dovuto essere spiegate singolarmente; in secondo luogo, ha eccepito la tardività dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione poiché sollevata per la prima volta nel giudizio di gravame - essendo l'### delle ### rimasta contumace nel giudizio di primo grado - in spregio a quanto disposto dall'art. 345, commi 1 e 2, c.p.c.; ha altresì dedotto: la illogicità dell'atto di appello, nella parte in cui lo stesso agente della riscossione, a sostegno della tesi secondo cui il sollecito di pagamento sarebbe privo di autonoma impugnabilità, ha dichiarato di non avere alcun titolo per riscuotere le somme richieste, così di fatti ammettendo la illegittimità dell'attività svolta; nel merito, l'infondatezza dell'appello, per essere il sollecito di pagamento privo della natura bonaria asserita dalla parte appellante e, dunque, atto (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di ### civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente Il Tribunale di ### sez. civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 1127/2023 vertente TRA ### - ### P.IVA: ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### via ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.  #### C.F.: ###, elettivamente domiciliato in ####, via ### da ### traversa I, n. 1, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.  ###: appello avverso sentenza del Giudice di ### CONCLUSIONI: come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto di appello del 06.10.2023, l'### delle ### - contumace in primo grado - ha impugnato la sentenza n. 535/2023, emessa nell'ambito del procedimento iscritto a R.G. n. 334/2023 e pubblicata il ###, con la quale il Giudice di ### di ### in accoglimento dell'opposizione avanzata da ### aveva annullato il sollecito di pagamento n. ###AQ### dell'importo di € 526,00, relativo al canone idrico per l'anno 2014, per intervenuta prescrizione.  ### le deduzioni articolate nel primo motivo di doglianza, il giudice di prime cure avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto in via preliminare impugnabile il sollecito di pagamento relativo a canoni del servizio idrico integrato, in assenza del titolo esecutivo, della cartella esattoriale e del ruolo, così di fatti applicando l'azione recuperatoria di cui all'art. 615 c.p.c., per poi, nel merito, dichiarare prescritto il diritto di credito azionato; secondo l'assunto di parte appellante, il sollecito di pagamento sarebbe, invece, un atto di natura bonaria, privo del carattere di autonoma esecutività e lesività, emesso al solo scopo di provocare l'adempimento spontaneo del destinatario, sicché non potrebbe essere oggetto di autonoma impugnazione. 
Con gli ulteriori motivi di gravame, l'### delle ### ha altresì eccepito il difetto della propria legittimazione passiva nel giudizio di primo grado, deducendo di essere estranea alle censure sollevate dall'opponente in relazione al merito della pretesa creditoria, rispetto alle quali l'unico soggetto legittimato a contraddire sarebbe l'ente impositore, nonché l'apparente motivazione della sentenza impugnata, non essendo verificabile l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice per pervenire alla decisione e comprensibile la regola sostanziale applicata alla controversia. 
Sulla base di questi motivi, l'appellante ha dunque concluso chiedendo, in via principale, che in riforma della sentenza impugnata venga dichiarata la inammissibilità dell'opposizione di primo grado per carenza di interesse ad agire; in via subordinata, in caso di conferma della statuizione di primo grado, che venga dichiarato il difetto della propria legittimazione passiva. 
Si è costituito in giudizio ### chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza di primo grado impugnata. 
A sostegno della propria tesi difensiva, la parte appellata ha anzitutto lamentato la indeterminatezza delle contestazioni formulate dalla parte appellante con il primo motivo di impugnazione, per avere concentrato in quell'unica doglianza un pluralità di eccezioni processuali - quali la nullità della sentenza e la improcedibilità/improponibilità dell'azione proposta - che invece avrebbero dovuto essere spiegate singolarmente; in secondo luogo, ha eccepito la tardività dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione poiché sollevata per la prima volta nel giudizio di gravame - essendo l'### delle ### rimasta contumace nel giudizio di primo grado - in spregio a quanto disposto dall'art. 345, commi 1 e 2, c.p.c.; ha altresì dedotto: la illogicità dell'atto di appello, nella parte in cui lo stesso agente della riscossione, a sostegno della tesi secondo cui il sollecito di pagamento sarebbe privo di autonoma impugnabilità, ha dichiarato di non avere alcun titolo per riscuotere le somme richieste, così di fatti ammettendo la illegittimità dell'attività svolta; nel merito, l'infondatezza dell'appello, per essere il sollecito di pagamento privo della natura bonaria asserita dalla parte appellante e, dunque, atto autonomamente impugnabile; la sussistenza della legittimazione passiva in capo all'agente della riscossione nel giudizio de quo e l'idoneità della motivazione della sentenza impugnata a risalire alla formazione del convincimento del giudice. 
All'udienza del 04 luglio 2024, il giudice, preso atto delle richieste di parte, rinviava per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 marzo 2025 - poi rinviata d'ufficio all'udienza del 13 gennaio 2026 - assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive. 
All'udienza del 13 gennaio 2026, all'esito della camera di consiglio, il giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. 
II. Tanto premesso in ordine alle deduzioni di parte e allo svolgimento del processo, in diritto si osserva quanto segue. 
II.I. In via preliminare, è opportuno pronunciarsi sulla qualificazione giuridica dell'eccezione processuale sollevata dalla parte appellante con il primo motivo di gravame, attesa la specifica censura mossa sul punto dalla parte appellata. 
Alla luce del contenuto dell'atto di appello complessivamente considerato, l'oggetto della principale doglianza è individuabile nella omessa verifica, da parte del giudice di prime cure, circa l'opponibilità del sollecito di pagamento dei canoni idrici; verifica che avrebbe dovuto essere preventiva rispetto all'esame sull'eccezione di prescrizione, poiché l'esito negativo di tale accertamento avrebbe impedito al giudice di esaminare la domanda nel merito. Invero, secondo la parte appellante, il sollecito di pagamento opposto sarebbe sprovvisto del carattere di autonoma esecutività e di lesività, in quanto emesso in assenza del titolo esecutivo, della cartella esattoriale e del ruolo, sicché non sussisterebbe in capo al suo destinatario alcun interesse ad agire in giudizio per vederne caducati gli effetti. 
Ebbene, com'è noto, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. costituisce una condizione dell'azione che deve necessariamente sussistere per tutta la durata del giudizio, e la sua carenza, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, comporta la declaratoria di inammissibilità dell'azione perché impedisce “la trattazione nel merito della domanda” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19268 del 29/09/2016). 
Dunque, benché nel titolo del paragrafo dedicato al primo motivo di gravame siano indicate indistintamente le diverse eccezioni di nullità della sentenza, di improcedibilità/inammissibilità/improponibilità dell'azione proposta, l'eccezione di rito in questione va senz'altro qualificata come eccezione di inammissibilità dell'azione di opposizione in primo grado. 
Peraltro, per come si legge nelle stesse conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, la parte appellante ha chiesto specificamente dichiararsi “l'inammissibilità dell'opposizione di primo grado per carenza di interesse, trattandosi di atto non opponibile”. 
II.II. Così correttamente qualificata l'eccezione sollevata con il primo motivo di impugnazione, occorre ora pronunciarsi sulla tardività di tale eccezione, eccepita, ai sensi dell'art. 345, commi 1 e 2, c.p.c., dalla parte appellata.  ### è infondata e va disattesa. 
Com'è noto, l'art. 345, comma 1 e 2, c.p.c., vieta di proporre per la prima volta nel giudizio di appello nuove domande e nuove eccezioni non rilevabili anche d'ufficio. 
Inoltre, come già rilevato, l'art. 100 c.p.c. descrive l'interesse ad agire come condizione necessaria per proporre una domanda giudiziale o per resistere alla stessa. ### ad agire, dunque, quale condizione dell'azione, deve sussistere per tutta la durata del procedimento, sin dal momento della proposizione della domanda, e il suo difetto è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. 
In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che “La carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda” (Cass. 19268 del 29/09/2016). 
Ebbene, nel caso di specie, l'### delle ### ha eccepito per la prima volta in questo giudizio - essendo rimasto contumace nel giudizio di primo grado - la inammissibilità dell'opposizione promossa dinanzi al Giudice di ### avverso il sollecito di pagamento di canoni idrici, deducendo la carenza di interesse da parte del suo destinatario ad impugnare l'atto, poiché di natura bonaria, emesso al solo scopo di provocare lo spontaneo adempimento. 
Tale eccezione non può ritenersi tardiva. 
Invero, alla luce del dato normativo e della pronuncia di legittimità su richiamati, rispetto alla stessa non operano le preclusioni processuali di cui all'art. 345 c.p.c., trattandosi non di un'eccezione in senso stretto ma di un'eccezione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. 
II.III. Ancora in via pregiudiziale di rito, occorre pronunciarsi sull'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva nel giudizio di primo grado, sollevata dall'### delle #### è infondata e va disattesa. 
Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità pacificamente distingue tra la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio e la titolarità ad agire o resistere in giudizio, affermando che la prima va verificata avendo riguardo alla “deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa”, mentre la seconda “si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata” (Cass. civ., 355/2008). 
Nel caso di specie, ### in sede ###primo grado, ha impugnato il sollecito di pagamento n. ###AQ### dell'importo di € 526,00, emesso dall'### delle ### per il pagamento del canone del servizio idrico integrato del Comune di ### relativo all'anno 2014; dunque, sulla scorta delle deduzioni prospettata dalla parte opponente, sussiste la legittimazione passiva dell'### delle ### Sul punto, è orientamento consolidato quello secondo cui “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 […] Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, l'agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente vigente di tale disposizione), gli consentano l'esercizio del potere discrezionale di compensarle in tutto o in parte (e fatti salvi, naturalmente, i rapporti interni con l'ente creditore, con riguardo al rapporto cui dà luogo l'incarico della riscossione)” (v. Cass., n. 23627/2018, in motivazione). 
II.IV. Ciò rilevato in via pregiudiziale, nel merito, il giudizio sulla fondatezza dell'appello impone di verificare se il sollecito di pagamento dei canoni del servizio idrico integrato è qualificabile o meno come atto autonomamente opponibile. 
Giova premettere che l'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) espressamente definisce la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato. 
Da tale definizione legislativa si ricava che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica, è erogata a fronte di proventi ### che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione; sicché, la tariffa del servizio idrico integrato non può essere ricondotta nell'alveo degli atti impositivi di natura tributaria ma, trattandosi di corrispettivo dovuto per la fruizione di un servizio pubblico qual è l'erogazione di acqua e la depurazione di acque reflue, rinviene la propria regolamentazione nelle norme di diritto privato. 
In questo senso si è espressa Corte Cost. n. 335/2008 secondo cui “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza […]”. 
Ebbene, la natura pacificamente privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente implica che la riscossione della relativa tariffa sia assoggettata alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 46/1999 [abrogato dall'art. 241, comma 1, lett. aa), d.lgs. n. 33/2025 ma ancora in vigore fino al 1.1.2027 e, quindi, applicabile al caso di specie ratione temporis], il cui art. 21 dispone che, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate di cui all'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. 
In particolare, il richiamato articolo 17 prevede che possa essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 156, d.lgs. n. 152/2006. 
Proprio il richiamo operato dall'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 all'art. 17 della medesima fonte normativa, contenente il riferimento alla tariffa del servizio idrico integrato, è indicativo della volontà del legislatore di assoggettare la riscossione della suddetta tariffa alla disciplina della riscossione mediante ruolo sul presupposto per cui la pretesa creditoria risulti da titolo avente efficacia esecutiva. 
Ad analoga conclusione è giunta anche la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa - salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 37 d.lgs. n. 46 del 1999 - mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva” (così Cass. n. 3530/2023). 
Ciò posto, nel caso di specie, non v'è prova dell'emissione di un titolo esecutivo legittimante la procedura di riscossione dei canoni idrici per l'anno 2014, richiesti dall'### dell'### al contribuente nell'interesse del Comune di ### Invero, risulta agli atti che l'### delle ### ha emesso nei confronti di ### nell'interesse dell'ente creditore rappresentato dal Comune di ### un mero sollecito di pagamento dell'importo di € 526,00 per il servizio idrico integrato erogato nell'anno 2014 (allegato al fascicolo di parte appellata), privo dell'indicazione del numero di ruolo (non essendo l'iscrizione ancora avvenuta), nonché della intimazione ad adempiere e dell'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (sul contenuto degli atti della riscossione v. art. 1, comma 792, L. n. 160/2019). 
Tale atto, dunque, in quanto privo di efficacia esecutiva e di lesività della sfera giuridica del contribuente, non può ritenersi autonomamente impugnabile, sicché va dichiarata inammissibile l'opposizione promossa in primo grado ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da ### per carenza di interesse ad agire. 
Invero, per come chiarito da autorevole giurisprudenza di legittimità, “### dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass., Sez. Un., n. ###/2022). 
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza n. 535/2023 pronunciata dal Giudice di ### di ### nell'ambito del procedimento iscritto a R.G. n. 334/2023 e pubblicata il ###, va dichiarata inammissibile l'opposizione promossa ex art. 615 c.p.c. da ### avverso il sollecito di pagamento n. ###AQ### dell'importo di € 526,00, relativo al canone per il servizio idrico integrato erogato dal Comune di ### per l'anno 2014, per carenza di interesse ad agire del destinatario dell'atto. 
III. Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna dell'appellato, in ragione del principio di soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., alla refusione, in favore dell'appellante, con distrazione ex art. 93 c.p.c. all'avvocato di parte appallante che ne ha fatto richiesta all'interno dell'atto di citazione in appello, delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario. 
In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, in relazione allo scaglione fino ad € 1.100,00, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 147 del 13/08/2022, ridotti alla metà e con esclusione della fase istruttoria per il secondo grado, tenuto conto, in applicazione dell'art. 4 del citato decreto, dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia, nonché delle complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Giova, infatti, ricordare che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. VI del 19.10.2016 del 21205, nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. lav. n. 18920 del 5.11.2012, Cass. civ. sez. un. n. 17406 del 12.10.2012, Cass. civ. sez. I n. 17059 del 3.8.2007).  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: I. accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c.  promossa da ### avverso il sollecito di pagamento ###AO### emesso dall'### E ### II. condanna ### al pagamento in favore dell'#### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 173,00 oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, per il primo grado di giudizio, e € 296,50 per il secondo grado di giudizio, di cui € 232,00, per compensi ed € 64,50 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.  ### 28.01.2026 

IL GIUDICE
### n. 1127/2023


causa n. 1127/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Bianca Petrillo

M

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 327/2026 del 28-01-2026

... eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la ### convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese; pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado - come ha concretamente fatto - di esplicare tutte le proprie difese nel merito. Va, altresì, rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del ### 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “### delle ### Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della comunicazione del 21.6.2021 inviata, a mezzo pec, alla ### assicurativa convenuta e alla ### s.p.a La predetta missiva, notificata in data ###, (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di ###.G. 11876/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### in composizione monocratica e nella persona del dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11876/2022 avente ad oggetto “risarcimento danni” e pendente TRA ### rappresentato e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in #### alla via P. Stazio, 54 è elettivamente domiciliato #### s.p.a., quale ### ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del ### della ### in persona deli legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### al ### I n. 154, è elettivamente domiciliata #### note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 9.10.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  ### di ### R.G. 11876/2022 RAGIONI IN FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### esponeva: che in data ###, alle ore 18:20 circa, mentre si trovava a viaggiare, in località ### di ### lungo il ### alla guida del motoveicolo ### 250 XMax tg. ### di proprietà di ### giunto all'altezza del distributore di carburante “### Feul”, nel tratto della careggiata in cui era presente il serpentone spartitraffico e la cunetta carrabile, era stato tamponato da un'autovettura non identificata che percorreva la suddetta strada a velocità sostenuta; che la parte anteriore angolare destra dell'autovettura sconosciuta aveva impattato la parte posteriore del motoveicolo, che era caduto sull'asfalto sul lato sinistro, facendo incastrare la gamba e il piede sinistro in corrispondenza del cavalletto; che, a seguito del tamponamento, l'autovettura investitrice si era allontanata senza lasciare tracce e senza prestare i dovuti soccorsi; che nelle predette circostanze di tempo e luogo non era stato possibile annotare il numero di targa dell'autoveicolo pirata; che l'evento dannoso era addebitabile all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato; che nell'immediatezza del fatto era stato soccorso dal figlio ### che si trovava nel luogo teatro del sinistro e da alcuni passanti presenti nella stazione di rifornimento; che a seguito dell'incidente aveva riportato lesioni personali che avevano reso necessario il suo traporto, a mezzo autoambulanza, al ### dell'### “S. Giuliano” di ### in ### dove i sanitari gli avevano diagnosticato una “frattura scomposta malleolare piede sx e sospetta lesione del t. bicipatale”; che in conseguenza delle lesioni subite era stato costretto a sottoporsi a interventi chirurgici, visite specialistiche e terapie mediche; che in data ### era stato dichiarato clinicamente guarito; che a seguito del sinistro aveva riportato un'invalidità temporanea e postumi permanenti quantificabili nella misura del 22% di danno biologico, oltre spese mediche; che in conseguenza delle lesioni subite a causa del sinistro aveva diritto ad ottenere un risarcimento pari alla somma di € 92.604,11; che all'epoca dei fatti il motoveicolo ### 250 XMax tg. ### era privo di copertura assicurativa obbligatoria r.c.a; che al momento dell'accaduto indossava il casco di protezione; che in data ### era stata depositata una denuncia-querela presso la ### dei ### di ### di ### che in data ###, a mezzo pec, era stata inviata una richiesta di risarcimento danni alla compagnia ### di ### R.G. 11876/2022 Ass.ni, in qualità impresa designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del ### della ### e alla ### che in data ### la ### provvedeva all'apertura del sinistro n. ###/A/2019; che in data ###, a mezzo pec, era stata inviata alla ### convenuta una lettera di messa in mora; che in data ### era stato invitato a sottoporsi a visita medicolegale da parte del dott. ### incaricato dalla ###ni; che in data ###, a mezzo pec, era stata inviata alla ### convenuta una lettera di invito alla negoziazione assistita, senza ottenere alcun riscontro. 
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la ###ni s.p.a. quale ### ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del ### della ### concludeva affinché la ### convenuta venisse condannata al risarcimento di tutti i danni da lui subiti, quantificati nella somma di € 92.604,11, oltre interessi legali a far data dall'evento fin all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite. 
Si costituiva la ### s.p.a. che, contestando la fondatezza in fatto e diritto della domanda, deduceva: in via preliminare, la nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria; l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 148, 283 e 287 cod. ass., per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora e alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della ### e della ###ni ### della ### la propria carenza di legittimazione passiva; nel merito, che non era stata provata la dinamica dell'incidente e, in particolare, il nesso di causalità tra l'evento dannoso dedotto e le lesioni personali lamentate; che non era stata dimostrata l'imputabilità del sinistro alla condotta colpevole di un autoveicolo rimasto sconosciuto; che l'utilizzo da parte dell'attore di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa costituiva una condotta colposa in grado di precludere l'accesso della parte danneggiata alla tutela risarcitoria; che la quantificazione dei danni subiti era sproporzionata e non supportata da alcun valido elemento probatorio. 
Ciò posto, concludeva in via preliminare, affinché fosse accertata e dichiarata la nullità della domanda e l'improcedibilità dell'azione; nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese di lite. 
Con ordinanza del 22.2.2024 il ### formulava ai sensi dell'art. 185 bis una proposta ### di ### R.G. 11876/2022 conciliativa che prevedeva il pagamento, in favore di ### ed a carico della ### s.p.a, della somma di € 25.000,00, oltre spese processuali, nella misura di € 800,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compenso. Tale proposta veniva rifiutata da entrambe le parti coinvolte nel giudizio. 
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di un teste di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente con ordinanza del 13.10.2025. 
La pretesa azionata è fondata e va accolta per quanto di ragione. 
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art.  164 c.p.c., ponendo così la ### convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese; pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado - come ha concretamente fatto - di esplicare tutte le proprie difese nel merito. 
Va, altresì, rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del ### 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “### delle ### Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della comunicazione del 21.6.2021 inviata, a mezzo pec, alla ### assicurativa convenuta e alla ### s.p.a La predetta missiva, notificata in data ###, risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del ### 7 settembre 2006, n. 209, con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, all'entità delle lesioni subite, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti. 
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è ### di ### R.G. 11876/2022 idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod.  ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445). 
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa designata, che non si è avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione documentale ai sensi del 5°comma dell'art. 148 cod. ass., è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni avanzata dall'attore, ma non ha formulato un'offerta per il risarcimento, né comunicato specificatamente i motivi per i quali riteneva di non poter formulare alcuna offerta. 
Risulta poi rispettato dall'attore il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 287 cod. ass. comma 1°, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 60 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata aveva richiesto in via stragiudiziale alla compagnia il risarcimento dei danni subiti ( richiesta di risarcimento allegata al fascicolo di parte attrice). 
Sulla base della documentazione processuale non sussistono poi dubbi con riguardo alla legittimazione passiva della ### di assicurazione convenuta in qualità quale ### ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del ### della ### Passando al merito, l'attore agisce nei confronti della ### convenuta, nella qualità di impresa designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del ### invocando in relazione al sinistro di cui è stato vittima il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n. 990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato. 
Nella fattispecie in esame può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata da ### nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata, in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso e nella denuncia-querela presentata presso la ### dei ### di ### di ### In punto di diritto occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art.  ### di ### R.G. 11876/2022 2054 c.c. e art. 18 e ss L. 990/69, il ### di ### - per il tramite della ### di ### designata -, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Civ., sez. III, 2.8.2001 10609).  ### del ### di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone all'attore di provare non solo le modalità del sinistro e del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n. 12304 del 10.06.2005). 
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del ### di ### per un danno causato da un veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. 
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è causa e in particolare, la non identificabilità dell'autoveicolo investitore. 
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche, quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria, trova riscontro nel referto di pronto soccorso n°150058/19014438 redatto in data ### in cui il paziente riferiva che l'infortunio era occorso a seguito di un incidente tra scooter e autovettura, verificatosi in ### di ### alle ore 18:20 circa, diagnosticandosi in quella sede una “frattura trimalleolare chiusa” (cfr. referto di pronto soccorso allegato al fascicolo di parte attrice). 
Nel caso di specie, in data ###, ### ha presentato una denunciaquerela presso la ### dei ### di ### di ### dimostrando così di aver tempestivamente informato l'autorità investigativa dell'accaduto; in tale atto egli faceva espresso riferimento ad un sinistro provocato da un veicolo rimasto sconosciuto perché datosi alla fuga senza che fosse possibile annotarne la targa, indicando altresì, già in quella sede, le generalità del teste ### - figlio della vittima - che aveva assistito personalmente al tamponamento (cfr. denuncia allegata al fascicolo di parte attrice).  ### di ### R.G. 11876/2022 In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la giurisprudenza ha precisato che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nei confronti dell'impresa designata dal ### di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (tra le altre, Cass. 23434/2014, Cass. n. 374/2015, Cass. n. 27541/2016). 
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità dell'accadimento dannoso narrate nella domanda vengono confermate dalle dichiarazioni del teste di parte attrice, il quale descrive con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'incidente stradale che ha coinvolto l'attore, emergendo in modo inequivoco che non si era potuto risalire all'identificazione dell'autovettura investitrice in quanto subito dopo il sinistro la stessa faceva perdere le proprie tracce. 
In particolare, quanto alla dinamica dell'incidente, il teste escusso, ### da ritenersi attendibile, per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti, e per aver assistito visivamente ai fatti di causa, confermava il verificarsi del tamponamento secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto introduttivo, consentendo quindi di attribuire all'autovettura responsabile dell'infortunio la qualifica di veicolo non identificato. 
A riguardo, il teste ### figlio dell'attore, ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che, nella primavera del 2019 lo scooter ### condotto dal padre, mentre procedeva al centro della corsia, in fase di rallentamento, era stato tamponato nella parte posteriore dalla porzione anteriore destra di un'autovettura di grandi dimensioni che sopraggiungeva a velocità sostenuta; il teste ### ha poi precisato che a seguito dell'urto l'attore era rovinato al suolo sul lato sinistro del corpo e che il motociclo gli era caduto addosso, con il cavalletto che si posizionava sopra la caviglia sinistra, mentre il veicolo investitore proseguiva la sua marcia senza fermarsi; il teste ### ha, infine, riferito che, successivamente alla caduta, il padre, nel tentativo di sollevare il motociclo, riportava ulteriori lesioni al braccio (“sono il figlio dell'attore. adr: sono a conoscenza ### di ### R.G. 11876/2022 dei fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro. adr: i fatti risalgono al 2019, non ricordo di preciso il mese, mi pare fosse primavera. era pomeriggio, non ricordo orario preciso. Mi trovavo a ### in prossimità di ### stavo aspettando mio padre sulla corsia di uscita di un distributore di carburanti che mi pare si chiamasse “ale fuel”. Ero da solo in quel momento. ad un certo punto ho visto comparire mio padre a bordo del suo scooter, uno ### Preciso che la strada percorsa da mio padre è a doppio senso di marcia e, solo in corrispondenza della pompa di benzina, le due corsie erano separate da un serpentone. quando aveva già superato l'ingresso della pompa di benzina ed era ad una distanza di 10/15 metri da me, è stato tamponato da dietro da un'autovettura.  non ricordo né modello, né colore, ricordo solo che era un'auto di grandi dimensioni. Adr: mio padre ha rallentato perché mi aveva praticamente raggiunto e si doveva fermare e l'auto che lo seguiva lo ha colpito da dietro. preciso che mio padre in quel momento non stava correndo ed il rallentamento non è stato brusco. in quel momento si trovava ancora al centro della corsia. l'auto invece procedeva ad un'andatura più sostenuta. ha cercato di evitarlo girando a sinistra, ma non ci è riuscita ed ha colpito lo scooter con la parte anteriore destra e poi è finita sul serpentone; poi ha proseguito senza fermarsi. Adr: non ho notato a che distanza si trovasse l'auto nel momento in cui mio padre ha iniziato a rallentare. mio padre indossava il casco. dopo l'impatto lo scooter ha sbandato e mio padre è caduto sul lato sinistro a terra ed il motociclo gli è finito sopra; in particolare, il cavalletto è andato sopra la caviglia sinistra. Adr: non ho avuto modo di vedere quante persone ci fossero a bordo dell'auto, mi sono subito diretto verso mio padre, che lamentava forte dolore alla caviglia ed al braccio destro. Adr: mio padre stesso ha chiamato un'ambulanza che è arrivata dopo un po'. Adr: io avevo appena fatto una partita di calcio coi miei amici e mio padre stava venendo a prendermi. Adr: dopo la caduta mio padre ha provato a sollevare lo scooter ed in questo modo si è fatto male anche al braccio. 
Quando io mi sono avvicinato, lui era ancora intrappolato sotto lo scooter. adr: non ricordo la presenza di una cunetta su quel tratto di strada. Adr: non ricordo particolare traffico in quel momento su quella strada”). 
Il teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi del trauma subito dall'attore all'arto inferiore sinistro a causa della colpevole condotta di guida tenuta da un autoveicolo rimasto sconosciuto.  ### di ### R.G. 11876/2022 Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da ### alla caduta al suolo determinata dall'impatto con l'autoveicolo pirata risultano poi corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. ### Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro ed alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492). 
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal C.T.U. dott.  ### unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, consente di ritenere dimostrata l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra l'evento dannoso (sinistro stradale) e le lesioni iniziali riportate dell'attore, ovvero “frattura scomposta trimalleolare chiusa, a sinistra”. 
Occorre rilevare che, sulla base della documentazione sanitaria e dei rilievi clinici eseguiti sulla persona del danneggiato, l'ausiliario, dott. ### ha riscontrato unicamente la sussistenza di lesioni all'arto inferiore sinistro, con particolare riguardo alla frattura ossea della caviglia, senza fare alcun riferimento alla sussistenza di ulteriori lesioni, segnatamente a carico del braccio, così come emerso in sede di dichiarazioni testimoniali. 
In consulenza si accerta che le modalità di verificazione del trauma, così come riferite dall'attore, risultano compatibili con la natura ed il tipo di lesioni accertate all'arto inferiore sinistro e che, in particolare, “le lesioni lamentate dal periziato, sono per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica e documentazione esibita, congrue ### di ### R.G. 11876/2022 con la modalità di produzione dell'evento traumatico riferito”, ritenendosi soddisfatti i criteri di compatibilità per nesso cronologico, dell'efficienza quantitativa e dell'adeguatezza qualitativa. 
Si rileva in consulenza che, alla luce del dato anamnestico, delle risultanze di un esame obiettivo del soggetto e della documentazione sanitaria versata in atti, i postumi invalidanti permanenti riscontrati concernenti “esiti algo-disfunzionali di frattura trimalleolare, a sinistra (trattata chirurgicamente con stabilizzazione temporanea con f.e.a. (fissatore esterno assiale) e, successivamente, con rimozione del fissatore, riduzione ed osteosintesi con due viti cannulate al malleolo tibiale e con placca metallica e viti + vite transindesmosica al malleolo peroneale” sono in pieno rapporto causale con le lesioni iniziali insorte a seguito dell'originario infortunio di natura traumatica. 
Dall'istruttoria emerge, quindi, che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento lesivo risultano pienamente compatibili con le modalità di svolgimento dell'incidente stradale descritto nell'atto di citazione, potendosi, quindi, ritenere provato il nesso di causalità intercorrente tra il danno-evento e gli esiti stabilizzati del processo patologico concernenti postumi di natura algica e disfunzionale a carico del collo del piede sinistro. 
Per quanto concerne l'individuazione dei profili di responsabilità nella causazione dell'incidente, occorre richiamare l'art. 2054 c.c., quale diposizione in grado di fornire una regola per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro, per quanto riguarda la colpa dei conducenti e l'apporto causale delle rispettive condotte rispetto al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni cagionati dallo scontro. 
Tuttavia, tale presunzione può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso; essa svolge infatti una funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità dell'incidente stradale e “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro” (Cass. civ. n.23300/2022). Sulla scorta di tale considerazione può quindi osservarsi che la pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., integri una c.d.  presunzione relativa: essa, infatti, opera fino a prova contraria. 
Alla luce del consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità il criterio ### di ### R.G. 11876/2022 presuntivo di cui all'art. 2054 c.c. 2° comma, può dirsi superato quando all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza, fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando, non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto ( Cass. civ. n. 12524/2000; Cass. civ. n. 4130 /2017). 
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche “indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cass. civ. 19115/2020; Cass. civ. n. 13672/2019; Cass. civ. n. 18340/2013). 
In altri termini, il concorso di colpa del soggetto danneggiato può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando dalle modalità di verificazione del sinistro risulta con certezza che non vi era per la vittima alcuna concreta possibilità di poter prevenire o evitare l'incidente stradale; una tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'altro conducente abbia compiuto una imprudente manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, al punto tale da non consentire al soggetto danneggiato, anche usando la dovuta diligenza, di evitare l'impatto. 
Nella fattispecie in esame, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, può ritenersi dimostrata, in termini certi ed univoci, l'incidenza causale esclusiva del comportamento del conducente dell'autoveicolo non identificato nella determinazione del sinistro da cui sono scaturite le sopra indicate conseguenze pregiudizievoli in danno di ### Orbene, dalle dichiarazioni del teste ### della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in ragione della precisione e logicità delle stesse, emerge il comportamento imprudente del conducente dell'autoveicolo non identificato, il quale tamponava la parte posteriore del motociclo condotto dall'attore che, pur con l'utilizzo ### di ### R.G. 11876/2022 dell'ordinaria diligenza, non aveva alcuna possibilità di prevedere ed evitare l'impatto da tergo. 
In tema di danni derivanti dalla circolazione stradale, appare condivisibile la Giurisprudenza della Cassazione, laddove ha superato la rigida presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., allorquando risulta che “nessuna responsabilità aveva nella produzione dell'evento il conducente che viaggiava regolarmente sulla propria carreggiata” e che ha chiaramente stabilito che “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (cfr. Cass. Ordinanza 18708 del 01.07.2021). 
Alla luce dell'istruttoria svolta non sono emerse circostanze concrete e precise da cui desumere che il motoveicolo tamponato abbia rappresentato un ostacolo anomalo ed imprevedibile rispetto al normale flusso della circolazione stradale. 
Sul punto, la compagnia assicurativa convenuta non ha fornito alcuna prova contraria o dimostrato circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica del sinistro al punto tale da poter individuare in capo allo stesso una quota di responsabilità nella causazione del sinistro. 
In tale prospettiva, la compagnia ### ha dedotto che la mancata copertura assicurativa del motoveicolo danneggiato, circostanza allegata nell'atto di citazione, integrerebbe una condotta colposa del danneggiato in grado di precludere l'accesso alla tutela risarcitoria. Tale assunto non è condivisibile. La Suprema Corte ha infatti chiarito che, in materia di sinistri stradali, l'assenza di copertura assicurativa del veicolo sul quale viaggiava il danneggiato non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo antagonista, trattandosi di una circostanza del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento ### di ### R.G. 11876/2022 che non può essere compresso o escluso in danno delle vittime della circolazione stradale (“in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'### europea, sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione”, cfr. Cass. civ.  1179/2022; Cass. Civ. n. 5653/2025) Sul punto si evidenzia, inoltre, che la scopertura assicurativa del motoveicolo danneggiato è priva di qualsiasi rilevanza ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e dell'accertamento del nesso causale tra la condotta posta in essere e l'evento dannoso; ne consegue che tale omissione, non incidendo sul giudizio di responsabilità, non può ritenersi idonea a fondare l'attribuzione di una colpa concorrente in capo al ### Occorre infine rilevare che, nelle note di trattazione scritta per l'udienza dell'8 aprile 2021 e nella comparsa conclusionale, la ### convenuta ha dedotto l'elevata sinistrosità della parte attrice, sostenendo che, sulla base delle risultanze della #### sarebbe stato coinvolto, a vario titolo, in otto sinistri, sette dei quali con intervento della compagnia ### in qualità di ### Tale asserzione, tuttavia, è da considerare una circostanza di pura allegazione in quanto, sul piano probatorio, la ### convenuta non ha fornito alcun elemento documentale idoneo a corroborare tale assunto, trattandosi, peraltro, di una circostanza dedotta tardivamente nel corso del giudizio e, pertanto, priva di rilevanza ai fini decisori. 
Alla luce del quadro probatorio così esaminato possono dunque individuarsi elementi idonei a ritenere superata la presunzione posta dall'art. 2054, comma 2, c.c., con attribuzione esclusiva di responsabilità per la verificazione del sinistro in capo al conducente dell'autoveicolo tamponante e conseguente impossibilità di configurare un concorso di colpa dell'attore, conducente del motoveicolo tamponato, nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa. 
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della ### di ### R.G. 11876/2022 persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. 
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari; le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.  ###). 
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da ### è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal consulente tecnico dott. ### A tal riguardo, il ### fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. 
Il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione ### di ### R.G. 11876/2022 peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. 
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito; ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale. 
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica; solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato. 
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute. 
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “esiti algo-disfunzionali di frattura trimalleolare, a sinistra”. 
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attore dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ### ha quantificato complessivamente in una percentuale del 11 % di danno biologico. 
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 12 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 75%, in 60 giorni il periodo di ### di ### R.G. 11876/2022 invalidità temporanea parziale valutata al 50%. ed in 90 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25%. 
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd. ‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. 
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del ### di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente ### in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal ### di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità. 
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e ### di ### R.G. 11876/2022 prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza. 
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle ### unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di ### ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute: - del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari; - del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. 
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno. Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della ### non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza. 
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22) La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. Civ. n. 25164/2020). 
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si ### di ### R.G. 11876/2022 traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico. 
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale. 
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata. 
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 52 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attore può essere così equitativamente liquidato: - gg. 12 di ITT al 100% → € 1.380,00 - gg. 30 di ITP al 70% → € 2.587,50 - gg. 60 di ITP al 50% → € 3.450,00 - gg. 90 di ITP al 25% → € 2.587,50 - danno biologico permanente al 11% → € 22.393,00 Pertanto, va stimato in € 10.005,00 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in € 22.393,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 32.398,00. 
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014). 
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la ### di ### R.G. 11876/2022 personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata. 
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” ( in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018). 
Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attore, non è stata allegata e provata la sussistenza di pregiudizi che non siano quelli di cui la relazione medica ha tenuto conto. 
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di € 101,01 Pertanto, la voce di danno patrimoniale può ritenersi quantificabile nell'importo di € 101,01. 
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, la ### convenuta deve essere condannata ai sensi dell'art. 19 lettera a) della L. 990/69, a corrispondere in favore di ### a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, l'importo totale di € 32.499,01. 
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità ### di ### R.G. 11876/2022 della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (###, ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). 
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (23.4.2019), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ### e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza. 
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030). 
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte convenuta, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum - quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 26.000,01 a € 52.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice. 
Vanno definitivamente poste a carico della ### convenuta le spese relative alla C.T.U., liquidate come da separato decreto.  P.Q.M.  ### di ### R.G. 11876/2022 ### in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ### della somma di € 32.499,01 a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione; • condanna ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ### delle spese processuali che si liquidano in € 800,00 per esborsi, € 4.000,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. ### dichiaratasi antistataria.  • pone definitivamente a carico della ### convenuta le spese di C.T.U.. 
Così deciso in ### in data ### 

IL GIUDICE
dott. ###


causa n. 11876/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Alfredo Maffei

M
1

Tribunale di Latina, Sentenza n. 44/2026 del 09-01-2026

... procura conferita alla mandataria ### s.p.a. nonché l'indeterminatezza delle somme precettate. Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, contestate nel merito le avverse pretese, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Rigettata l'istanza cautelare, la causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente integrano la fattispecie ex art. 615, I comma, c.p.c., vertendo sul diritto della creditrice di agire in executivis in forza del titolo azionato. ### non è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni relative al difetto di rappresentanza processuale in capo alla mandataria ### spa e di legittimazione attiva in capo alla ### srl. Quanto al primo profilo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 7243/2024 ha affermato che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 5108 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa DA ### nato a #### il ###, ### e #### nato a #### il ###, ###, ivi residenti alla ### 36/38, elett.te dom.ti in Latina alla ###. Diaz, n. 14, nello studio dell'Avv. #### che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo ####, #### con sede in #### via V. Alfieri n.1, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di ####, e per essa ### con sede in #### di ### 19, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la ### di ### di ####, procuratrice in forza di mandato speciale per ### rep. n. ###/13001, in persona del suo procuratore dott. ssa ### rappresentata e difesa dall' Avv. ### (C.F.: ###) e c\o la stessa el.te domiciliata in ### ,### 12, giusta procura speciale in atti, con domicilio digitale ### ., ###: Opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c.
All'udienza del 7/1/2026, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E #### e ### hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato loro in data ###, con il quale ### nella qualità di mandataria di ### S.r.l., ha intimato il pagamento della somma di euro 246.186,58, dovuta in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in data ### dagli opponenti con la ### s.p.a.; a fondamento dell'opposizione hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della cessionaria ### s.r.l., la nullità della procura conferita alla mandataria ### s.p.a. nonché l'indeterminatezza delle somme precettate. 
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, contestate nel merito le avverse pretese, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. 
Rigettata l'istanza cautelare, la causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..   In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente integrano la fattispecie ex art.  615, I comma, c.p.c., vertendo sul diritto della creditrice di agire in executivis in forza del titolo azionato.  ### non è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre. 
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni relative al difetto di rappresentanza processuale in capo alla mandataria ### spa e di legittimazione attiva in capo alla ### srl. 
Quanto al primo profilo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 7243/2024 ha affermato che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” e ciò in considerazione del fatto che “qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi argomentando nel senso che il conferimento della procura ad un soggetto non iscritto al citato ### perseguendo come unica finalità quella di eludere il sistema di sorveglianza della ### d'### renda il contratto de quo privo di causa o con una causa illecita: sotto il primo profilo, va infatti osservato che la causa del contratto è la sua funzione economico-sociale che nel caso di una procura va identificata nel conferimento ad un altro soggetto del potere di agire in nome e per conto propri, funzione che ben può essere realizzata per l'attività di riscossione dei crediti indipendentemente dalla vigilanza della ### d'### sotto il secondo profilo, invece, non può non evidenziarsi come il mancato riconoscimento alla normativa in questione del rango di norma imperativa (come argomentato dal precedente di legittimità richiamato) porta necessariamente ad escludere che la relativa violazione possa determinare la nullità del contratto anche sotto l'aspetto dell'illiceità della causa (o del motivo comune determinante), identificandosi il concetto di illiceità con una finalità che deve essere vietata dall'ordinamento proprio perché contraria ad una norma imperativa o a principi di ordine pubblico o buon costume. 
Quanto alla contestazione circa la titolarità del credito in capo alla ### s.r.l., va osservato che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020; n. 4116/16); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.###/2017). 
La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla ### esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del 05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ### può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” mentre, invece, qualora ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” e, a tal fine, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella ### ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, essendo tuttavia possibile valutare tale avviso “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, come “nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord. 17944/23); deve infatti osservarsi che, essendo il contratto di cessione del credito un contratto a forma libera, la relativa prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, potendo dunque la sua esistenza essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario. 
Fatta questa premessa, nel caso di specie il credito azionato deriva da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto con la ### S.p.a. in data ### e il relativo credito risulta ceduto in data ### a ### S.r.l.., come risulta dall'avviso pubblicato nella GU n. 145 del 12/12/2020 (cfr. all. 9 comparsa costituzione ###, nel quale si descrive la categoria dei crediti ceduti come tutti i crediti “derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari […] sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” […] specificamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista […]. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della legge 130, sul seguente sito internet www.intesasanpaolo.com […]”. 
A dimostrazione dell'effettiva inclusione del credito azionato nel blocco di crediti ceduti, l'opposta ha depositato la dichiarazione della cedente (cfr. doc. n. 11), da ritenersi “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” in quanto, come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in ### offerta in produzione nel corso del giudizio” (cfr. Cass. 10200/2021); risulta altresì depositata in atti la lista delle posizioni cedute allegata al contratto di cessione (cfr. all. 12), nella quale è presente il codice NDG ###00, corrispondente al codice riportato nella dichiarazione di cessione e, dunque, riferibile al mutuo in oggetto. 
A fronte di tale produzione documentale, l'opponente ha insistito nel ribadire la necessità della produzione documentale del contratto di cessione, eccependo l'irrilevanza probatoria della dichiarazione della cedente nonché, quanto alla lista di cui all'allegato 12, che la stessa non reca “alcuna sottoscrizione né altri segni od attestazioni utili a desumerne la provenienza né tantomeno identificativa della posizione debitoria”. 
Tuttavia la mera contestazione circa l'assenza di sottoscrizione o di altri segni volti a desumere la provenienza del documento non può essere interpretata quale contestazione della conformità del documento prodotto rispetto all'originale, atteso che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. ex multis Cass. n. 27633/2018): nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che il documento prodotto sia conforme all'originale e attesti l'inclusione del credito vantato nei confronti degli opponenti tra quelli oggetto di cessione, in ragione della corrispondenza del codice NDG ###00 risultante in tale lista a quello riportato nella dichiarazione della cedente (della cui valenza probatoria si è già detto: v. Cass. n. 10200/2021 cit.) e della sua riferibilità al mutuo in esame, evincibile dal fatto che lo stesso è associato ad un “codice rapporto” (61087956) riportato sia sul predetto documento che sul piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo (doc. n. 2). 
Deve pertanto ritenersi che parte opposta abbia assolto al proprio onere di dimostrare non solo l'effettiva conclusione dell'operazione di cessione ma altresì dell'inclusione del credito azionato nella categoria di crediti ceduti: alla documentazione in atti va infatti quanto meno riconosciuto valore di elemento indiziario, tenuto conto del fatto che, alla luce della giurisprudenza citata, in presenza di specifica contestazione da parte del debitore ceduto in merito all'esistenza del contratto di cessione “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” ma che trattandosi di contratto a forma libera tale prova può essere fornita con qualunque mezzo, anche indiziario ( da ultimo Cass. n. 17944/23), non essendo, contrariamente a quanto dedotto dagli opponenti, necessario che detta prova sia fornita esclusivamente con la produzione del contratto stesso. 
Venendo, pertanto, all'esame dell'unico motivo di merito sollevato, va osservato che, per giurisprudenza pacifica, “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Cass. n. 4008 del 19/02/2013), con la conseguenza che, agendo il creditore sulla base di un mutuo, dalla cui risoluzione discende l'obbligo del mutuatario di provvedere al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo), della quota di capitale ancora dovuta nonchè degli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, primo comma, c.c. (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.12639 del 19/05/2008), incombe sul debitore l'onere di documentare l'erroneità della somma precettata sulla base dei pagamenti corrisposti. 
Certezza, liquidità ed esigibilità del credito sono infatti caratteristiche osservabili dal titolo esecutivo che non vengono meno in ragione del contenuto della richiesta di pagamento avanzata dal creditore, con la conseguenza che la mancata specificazione nell'atto di precetto delle rate non pagate e dell'esatto importo delle stesse con riferimento alla distinzione tra capitale e interessi non è suscettibile di incidere sui predetti requisiti, non escludendo la legittimità dell'azione esecutiva rispetto alla quale costituirebbe onere del debitore, a fronte dell'inadempimento allegato dalla controparte nell'atto di precetto, dimostrare di non dovere, o di dovere in diversa misura, la somma oggetto dell'intimazione di pagamento. 
Nel caso di specie, tuttavia, gli opponenti nulla hanno dedotto o argomentato, lasciando che la contestazione restasse del tutto generica, con conseguente inammissibilità della consulenza tecnica richiesta, la quale nella totale assenza di allegazioni circa i pagamenti corrisposti non avrebbe potuto essere svolta: vale la pena infatti osservare che le contestazioni contenute nell'atto introduttivo non riguardano in alcun modo l'indeterminatezza delle clausole contrattuali ma esclusivamente la quantificazione delle somme dovute, con la conseguenza che ogni indagine relativa al contenuto contrattuale non può che ritenersi ultrapetita.  ### va, pertanto, rigettata, con condanna alle spese a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda.  P.Q.M.  Il Giudice Unico del Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede: 1. Rigetta l'opposizione; 2. condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in € 7.052,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge. 
Così deciso in ### 9 gennaio 2026.   IL GIUDICE Dr.ssa

causa n. 5108/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Elena Saviano

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