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Tribunale di ###.G. 11876/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### in composizione monocratica e nella persona del dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 11876/2022 avente ad oggetto “risarcimento danni” e pendente TRA ### rappresentato e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in #### alla via P. Stazio, 54 è elettivamente domiciliato #### s.p.a., quale ### ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del ### della ### in persona deli legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### al ### I n. 154, è elettivamente domiciliata #### note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 9.10.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. ### di ### R.G. 11876/2022 RAGIONI IN FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato, ### esponeva: che in data ###, alle ore 18:20 circa, mentre si trovava a viaggiare, in località ### di ### lungo il ### alla guida del motoveicolo ### 250 XMax tg. ### di proprietà di ### giunto all'altezza del distributore di carburante “### Feul”, nel tratto della careggiata in cui era presente il serpentone spartitraffico e la cunetta carrabile, era stato tamponato da un'autovettura non identificata che percorreva la suddetta strada a velocità sostenuta; che la parte anteriore angolare destra dell'autovettura sconosciuta aveva impattato la parte posteriore del motoveicolo, che era caduto sull'asfalto sul lato sinistro, facendo incastrare la gamba e il piede sinistro in corrispondenza del cavalletto; che, a seguito del tamponamento, l'autovettura investitrice si era allontanata senza lasciare tracce e senza prestare i dovuti soccorsi; che nelle predette circostanze di tempo e luogo non era stato possibile annotare il numero di targa dell'autoveicolo pirata; che l'evento dannoso era addebitabile all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato; che nell'immediatezza del fatto era stato soccorso dal figlio ### che si trovava nel luogo teatro del sinistro e da alcuni passanti presenti nella stazione di rifornimento; che a seguito dell'incidente aveva riportato lesioni personali che avevano reso necessario il suo traporto, a mezzo autoambulanza, al ### dell'### “S. Giuliano” di ### in ### dove i sanitari gli avevano diagnosticato una “frattura scomposta malleolare piede sx e sospetta lesione del t. bicipatale”; che in conseguenza delle lesioni subite era stato costretto a sottoporsi a interventi chirurgici, visite specialistiche e terapie mediche; che in data ### era stato dichiarato clinicamente guarito; che a seguito del sinistro aveva riportato un'invalidità temporanea e postumi permanenti quantificabili nella misura del 22% di danno biologico, oltre spese mediche; che in conseguenza delle lesioni subite a causa del sinistro aveva diritto ad ottenere un risarcimento pari alla somma di € 92.604,11; che all'epoca dei fatti il motoveicolo ### 250 XMax tg. ### era privo di copertura assicurativa obbligatoria r.c.a; che al momento dell'accaduto indossava il casco di protezione; che in data ### era stata depositata una denuncia-querela presso la ### dei ### di ### di ### che in data ###, a mezzo pec, era stata inviata una richiesta di risarcimento danni alla compagnia ### di ### R.G. 11876/2022 Ass.ni, in qualità impresa designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del ### della ### e alla ### che in data ### la ### provvedeva all'apertura del sinistro n. ###/A/2019; che in data ###, a mezzo pec, era stata inviata alla ### convenuta una lettera di messa in mora; che in data ### era stato invitato a sottoporsi a visita medicolegale da parte del dott. ### incaricato dalla ###ni; che in data ###, a mezzo pec, era stata inviata alla ### convenuta una lettera di invito alla negoziazione assistita, senza ottenere alcun riscontro.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la ###ni s.p.a. quale ### ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del ### della ### concludeva affinché la ### convenuta venisse condannata al risarcimento di tutti i danni da lui subiti, quantificati nella somma di € 92.604,11, oltre interessi legali a far data dall'evento fin all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la ### s.p.a. che, contestando la fondatezza in fatto e diritto della domanda, deduceva: in via preliminare, la nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria; l'improcedibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 148, 283 e 287 cod. ass., per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora e alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della ### e della ###ni ### della ### la propria carenza di legittimazione passiva; nel merito, che non era stata provata la dinamica dell'incidente e, in particolare, il nesso di causalità tra l'evento dannoso dedotto e le lesioni personali lamentate; che non era stata dimostrata l'imputabilità del sinistro alla condotta colpevole di un autoveicolo rimasto sconosciuto; che l'utilizzo da parte dell'attore di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa costituiva una condotta colposa in grado di precludere l'accesso della parte danneggiata alla tutela risarcitoria; che la quantificazione dei danni subiti era sproporzionata e non supportata da alcun valido elemento probatorio.
Ciò posto, concludeva in via preliminare, affinché fosse accertata e dichiarata la nullità della domanda e l'improcedibilità dell'azione; nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 22.2.2024 il ### formulava ai sensi dell'art. 185 bis una proposta ### di ### R.G. 11876/2022 conciliativa che prevedeva il pagamento, in favore di ### ed a carico della ### s.p.a, della somma di € 25.000,00, oltre spese processuali, nella misura di € 800,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compenso. Tale proposta veniva rifiutata da entrambe le parti coinvolte nel giudizio.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di un teste di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente con ordinanza del 13.10.2025.
La pretesa azionata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la ### convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese; pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado - come ha concretamente fatto - di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Va, altresì, rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del ### 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “### delle ### Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della comunicazione del 21.6.2021 inviata, a mezzo pec, alla ### assicurativa convenuta e alla ### s.p.a La predetta missiva, notificata in data ###, risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del ### 7 settembre 2006, n. 209, con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, all'entità delle lesioni subite, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è ### di ### R.G. 11876/2022 idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa designata, che non si è avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione documentale ai sensi del 5°comma dell'art. 148 cod. ass., è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni avanzata dall'attore, ma non ha formulato un'offerta per il risarcimento, né comunicato specificatamente i motivi per i quali riteneva di non poter formulare alcuna offerta.
Risulta poi rispettato dall'attore il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 287 cod. ass. comma 1°, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 60 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata aveva richiesto in via stragiudiziale alla compagnia il risarcimento dei danni subiti ( richiesta di risarcimento allegata al fascicolo di parte attrice).
Sulla base della documentazione processuale non sussistono poi dubbi con riguardo alla legittimazione passiva della ### di assicurazione convenuta in qualità quale ### ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del ### della ### Passando al merito, l'attore agisce nei confronti della ### convenuta, nella qualità di impresa designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del ### invocando in relazione al sinistro di cui è stato vittima il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n. 990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato.
Nella fattispecie in esame può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata da ### nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata, in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso e nella denuncia-querela presentata presso la ### dei ### di ### di ### In punto di diritto occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. ### di ### R.G. 11876/2022 2054 c.c. e art. 18 e ss L. 990/69, il ### di ### - per il tramite della ### di ### designata -, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Civ., sez. III, 2.8.2001 10609). ### del ### di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone all'attore di provare non solo le modalità del sinistro e del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n. 12304 del 10.06.2005).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del ### di ### per un danno causato da un veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è causa e in particolare, la non identificabilità dell'autoveicolo investitore.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche, quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria, trova riscontro nel referto di pronto soccorso n°150058/19014438 redatto in data ### in cui il paziente riferiva che l'infortunio era occorso a seguito di un incidente tra scooter e autovettura, verificatosi in ### di ### alle ore 18:20 circa, diagnosticandosi in quella sede una “frattura trimalleolare chiusa” (cfr. referto di pronto soccorso allegato al fascicolo di parte attrice).
Nel caso di specie, in data ###, ### ha presentato una denunciaquerela presso la ### dei ### di ### di ### dimostrando così di aver tempestivamente informato l'autorità investigativa dell'accaduto; in tale atto egli faceva espresso riferimento ad un sinistro provocato da un veicolo rimasto sconosciuto perché datosi alla fuga senza che fosse possibile annotarne la targa, indicando altresì, già in quella sede, le generalità del teste ### - figlio della vittima - che aveva assistito personalmente al tamponamento (cfr. denuncia allegata al fascicolo di parte attrice). ### di ### R.G. 11876/2022 In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la giurisprudenza ha precisato che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 nei confronti dell'impresa designata dal ### di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (tra le altre, Cass. 23434/2014, Cass. n. 374/2015, Cass. n. 27541/2016).
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità dell'accadimento dannoso narrate nella domanda vengono confermate dalle dichiarazioni del teste di parte attrice, il quale descrive con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'incidente stradale che ha coinvolto l'attore, emergendo in modo inequivoco che non si era potuto risalire all'identificazione dell'autovettura investitrice in quanto subito dopo il sinistro la stessa faceva perdere le proprie tracce.
In particolare, quanto alla dinamica dell'incidente, il teste escusso, ### da ritenersi attendibile, per avere reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e coerenti, e per aver assistito visivamente ai fatti di causa, confermava il verificarsi del tamponamento secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto introduttivo, consentendo quindi di attribuire all'autovettura responsabile dell'infortunio la qualifica di veicolo non identificato.
A riguardo, il teste ### figlio dell'attore, ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che, nella primavera del 2019 lo scooter ### condotto dal padre, mentre procedeva al centro della corsia, in fase di rallentamento, era stato tamponato nella parte posteriore dalla porzione anteriore destra di un'autovettura di grandi dimensioni che sopraggiungeva a velocità sostenuta; il teste ### ha poi precisato che a seguito dell'urto l'attore era rovinato al suolo sul lato sinistro del corpo e che il motociclo gli era caduto addosso, con il cavalletto che si posizionava sopra la caviglia sinistra, mentre il veicolo investitore proseguiva la sua marcia senza fermarsi; il teste ### ha, infine, riferito che, successivamente alla caduta, il padre, nel tentativo di sollevare il motociclo, riportava ulteriori lesioni al braccio (“sono il figlio dell'attore. adr: sono a conoscenza ### di ### R.G. 11876/2022 dei fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro. adr: i fatti risalgono al 2019, non ricordo di preciso il mese, mi pare fosse primavera. era pomeriggio, non ricordo orario preciso. Mi trovavo a ### in prossimità di ### stavo aspettando mio padre sulla corsia di uscita di un distributore di carburanti che mi pare si chiamasse “ale fuel”. Ero da solo in quel momento. ad un certo punto ho visto comparire mio padre a bordo del suo scooter, uno ### Preciso che la strada percorsa da mio padre è a doppio senso di marcia e, solo in corrispondenza della pompa di benzina, le due corsie erano separate da un serpentone. quando aveva già superato l'ingresso della pompa di benzina ed era ad una distanza di 10/15 metri da me, è stato tamponato da dietro da un'autovettura. non ricordo né modello, né colore, ricordo solo che era un'auto di grandi dimensioni. Adr: mio padre ha rallentato perché mi aveva praticamente raggiunto e si doveva fermare e l'auto che lo seguiva lo ha colpito da dietro. preciso che mio padre in quel momento non stava correndo ed il rallentamento non è stato brusco. in quel momento si trovava ancora al centro della corsia. l'auto invece procedeva ad un'andatura più sostenuta. ha cercato di evitarlo girando a sinistra, ma non ci è riuscita ed ha colpito lo scooter con la parte anteriore destra e poi è finita sul serpentone; poi ha proseguito senza fermarsi. Adr: non ho notato a che distanza si trovasse l'auto nel momento in cui mio padre ha iniziato a rallentare. mio padre indossava il casco. dopo l'impatto lo scooter ha sbandato e mio padre è caduto sul lato sinistro a terra ed il motociclo gli è finito sopra; in particolare, il cavalletto è andato sopra la caviglia sinistra. Adr: non ho avuto modo di vedere quante persone ci fossero a bordo dell'auto, mi sono subito diretto verso mio padre, che lamentava forte dolore alla caviglia ed al braccio destro. Adr: mio padre stesso ha chiamato un'ambulanza che è arrivata dopo un po'. Adr: io avevo appena fatto una partita di calcio coi miei amici e mio padre stava venendo a prendermi. Adr: dopo la caduta mio padre ha provato a sollevare lo scooter ed in questo modo si è fatto male anche al braccio.
Quando io mi sono avvicinato, lui era ancora intrappolato sotto lo scooter. adr: non ricordo la presenza di una cunetta su quel tratto di strada. Adr: non ricordo particolare traffico in quel momento su quella strada”).
Il teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione della vicenda storica dedotta in citazione ed il verificarsi del trauma subito dall'attore all'arto inferiore sinistro a causa della colpevole condotta di guida tenuta da un autoveicolo rimasto sconosciuto. ### di ### R.G. 11876/2022 Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da ### alla caduta al suolo determinata dall'impatto con l'autoveicolo pirata risultano poi corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. ### Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro ed alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal C.T.U. dott. ### unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, consente di ritenere dimostrata l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra l'evento dannoso (sinistro stradale) e le lesioni iniziali riportate dell'attore, ovvero “frattura scomposta trimalleolare chiusa, a sinistra”.
Occorre rilevare che, sulla base della documentazione sanitaria e dei rilievi clinici eseguiti sulla persona del danneggiato, l'ausiliario, dott. ### ha riscontrato unicamente la sussistenza di lesioni all'arto inferiore sinistro, con particolare riguardo alla frattura ossea della caviglia, senza fare alcun riferimento alla sussistenza di ulteriori lesioni, segnatamente a carico del braccio, così come emerso in sede di dichiarazioni testimoniali.
In consulenza si accerta che le modalità di verificazione del trauma, così come riferite dall'attore, risultano compatibili con la natura ed il tipo di lesioni accertate all'arto inferiore sinistro e che, in particolare, “le lesioni lamentate dal periziato, sono per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica e documentazione esibita, congrue ### di ### R.G. 11876/2022 con la modalità di produzione dell'evento traumatico riferito”, ritenendosi soddisfatti i criteri di compatibilità per nesso cronologico, dell'efficienza quantitativa e dell'adeguatezza qualitativa.
Si rileva in consulenza che, alla luce del dato anamnestico, delle risultanze di un esame obiettivo del soggetto e della documentazione sanitaria versata in atti, i postumi invalidanti permanenti riscontrati concernenti “esiti algo-disfunzionali di frattura trimalleolare, a sinistra (trattata chirurgicamente con stabilizzazione temporanea con f.e.a. (fissatore esterno assiale) e, successivamente, con rimozione del fissatore, riduzione ed osteosintesi con due viti cannulate al malleolo tibiale e con placca metallica e viti + vite transindesmosica al malleolo peroneale” sono in pieno rapporto causale con le lesioni iniziali insorte a seguito dell'originario infortunio di natura traumatica.
Dall'istruttoria emerge, quindi, che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento lesivo risultano pienamente compatibili con le modalità di svolgimento dell'incidente stradale descritto nell'atto di citazione, potendosi, quindi, ritenere provato il nesso di causalità intercorrente tra il danno-evento e gli esiti stabilizzati del processo patologico concernenti postumi di natura algica e disfunzionale a carico del collo del piede sinistro.
Per quanto concerne l'individuazione dei profili di responsabilità nella causazione dell'incidente, occorre richiamare l'art. 2054 c.c., quale diposizione in grado di fornire una regola per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro, per quanto riguarda la colpa dei conducenti e l'apporto causale delle rispettive condotte rispetto al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni cagionati dallo scontro.
Tuttavia, tale presunzione può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso; essa svolge infatti una funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità dell'incidente stradale e “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro” (Cass. civ. n.23300/2022). Sulla scorta di tale considerazione può quindi osservarsi che la pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., integri una c.d. presunzione relativa: essa, infatti, opera fino a prova contraria.
Alla luce del consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità il criterio ### di ### R.G. 11876/2022 presuntivo di cui all'art. 2054 c.c. 2° comma, può dirsi superato quando all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza, fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando, non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto ( Cass. civ. n. 12524/2000; Cass. civ. n. 4130 /2017).
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche “indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cass. civ. 19115/2020; Cass. civ. n. 13672/2019; Cass. civ. n. 18340/2013).
In altri termini, il concorso di colpa del soggetto danneggiato può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando dalle modalità di verificazione del sinistro risulta con certezza che non vi era per la vittima alcuna concreta possibilità di poter prevenire o evitare l'incidente stradale; una tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'altro conducente abbia compiuto una imprudente manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, al punto tale da non consentire al soggetto danneggiato, anche usando la dovuta diligenza, di evitare l'impatto.
Nella fattispecie in esame, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, può ritenersi dimostrata, in termini certi ed univoci, l'incidenza causale esclusiva del comportamento del conducente dell'autoveicolo non identificato nella determinazione del sinistro da cui sono scaturite le sopra indicate conseguenze pregiudizievoli in danno di ### Orbene, dalle dichiarazioni del teste ### della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in ragione della precisione e logicità delle stesse, emerge il comportamento imprudente del conducente dell'autoveicolo non identificato, il quale tamponava la parte posteriore del motociclo condotto dall'attore che, pur con l'utilizzo ### di ### R.G. 11876/2022 dell'ordinaria diligenza, non aveva alcuna possibilità di prevedere ed evitare l'impatto da tergo.
In tema di danni derivanti dalla circolazione stradale, appare condivisibile la Giurisprudenza della Cassazione, laddove ha superato la rigida presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., allorquando risulta che “nessuna responsabilità aveva nella produzione dell'evento il conducente che viaggiava regolarmente sulla propria carreggiata” e che ha chiaramente stabilito che “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (cfr. Cass. Ordinanza 18708 del 01.07.2021).
Alla luce dell'istruttoria svolta non sono emerse circostanze concrete e precise da cui desumere che il motoveicolo tamponato abbia rappresentato un ostacolo anomalo ed imprevedibile rispetto al normale flusso della circolazione stradale.
Sul punto, la compagnia assicurativa convenuta non ha fornito alcuna prova contraria o dimostrato circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica del sinistro al punto tale da poter individuare in capo allo stesso una quota di responsabilità nella causazione del sinistro.
In tale prospettiva, la compagnia ### ha dedotto che la mancata copertura assicurativa del motoveicolo danneggiato, circostanza allegata nell'atto di citazione, integrerebbe una condotta colposa del danneggiato in grado di precludere l'accesso alla tutela risarcitoria. Tale assunto non è condivisibile. La Suprema Corte ha infatti chiarito che, in materia di sinistri stradali, l'assenza di copertura assicurativa del veicolo sul quale viaggiava il danneggiato non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo antagonista, trattandosi di una circostanza del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento ### di ### R.G. 11876/2022 che non può essere compresso o escluso in danno delle vittime della circolazione stradale (“in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'### europea, sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione”, cfr. Cass. civ. 1179/2022; Cass. Civ. n. 5653/2025) Sul punto si evidenzia, inoltre, che la scopertura assicurativa del motoveicolo danneggiato è priva di qualsiasi rilevanza ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e dell'accertamento del nesso causale tra la condotta posta in essere e l'evento dannoso; ne consegue che tale omissione, non incidendo sul giudizio di responsabilità, non può ritenersi idonea a fondare l'attribuzione di una colpa concorrente in capo al ### Occorre infine rilevare che, nelle note di trattazione scritta per l'udienza dell'8 aprile 2021 e nella comparsa conclusionale, la ### convenuta ha dedotto l'elevata sinistrosità della parte attrice, sostenendo che, sulla base delle risultanze della #### sarebbe stato coinvolto, a vario titolo, in otto sinistri, sette dei quali con intervento della compagnia ### in qualità di ### Tale asserzione, tuttavia, è da considerare una circostanza di pura allegazione in quanto, sul piano probatorio, la ### convenuta non ha fornito alcun elemento documentale idoneo a corroborare tale assunto, trattandosi, peraltro, di una circostanza dedotta tardivamente nel corso del giudizio e, pertanto, priva di rilevanza ai fini decisori.
Alla luce del quadro probatorio così esaminato possono dunque individuarsi elementi idonei a ritenere superata la presunzione posta dall'art. 2054, comma 2, c.c., con attribuzione esclusiva di responsabilità per la verificazione del sinistro in capo al conducente dell'autoveicolo tamponante e conseguente impossibilità di configurare un concorso di colpa dell'attore, conducente del motoveicolo tamponato, nella causazione dell'incidente stradale per cui è causa.
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della ### di ### R.G. 11876/2022 persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari; le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d. ###).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da ### è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal consulente tecnico dott. ### A tal riguardo, il ### fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
Il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione ### di ### R.G. 11876/2022 peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito; ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica; solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “esiti algo-disfunzionali di frattura trimalleolare, a sinistra”.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attore dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ### ha quantificato complessivamente in una percentuale del 11 % di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 12 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 75%, in 60 giorni il periodo di ### di ### R.G. 11876/2022 invalidità temporanea parziale valutata al 50%. ed in 90 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd. ‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del ### di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente ### in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal ### di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e ### di ### R.G. 11876/2022 prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle ### unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di ### ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute: - del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari; - del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno. Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della ### non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22) La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. Civ. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si ### di ### R.G. 11876/2022 traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 52 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attore può essere così equitativamente liquidato: - gg. 12 di ITT al 100% → € 1.380,00 - gg. 30 di ITP al 70% → € 2.587,50 - gg. 60 di ITP al 50% → € 3.450,00 - gg. 90 di ITP al 25% → € 2.587,50 - danno biologico permanente al 11% → € 22.393,00 Pertanto, va stimato in € 10.005,00 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in € 22.393,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 32.398,00.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la ### di ### R.G. 11876/2022 personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” ( in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attore, non è stata allegata e provata la sussistenza di pregiudizi che non siano quelli di cui la relazione medica ha tenuto conto.
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di € 101,01 Pertanto, la voce di danno patrimoniale può ritenersi quantificabile nell'importo di € 101,01.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, la ### convenuta deve essere condannata ai sensi dell'art. 19 lettera a) della L. 990/69, a corrispondere in favore di ### a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, l'importo totale di € 32.499,01.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità ### di ### R.G. 11876/2022 della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (###, ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (23.4.2019), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ### e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte convenuta, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum - quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 26.000,01 a € 52.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice.
Vanno definitivamente poste a carico della ### convenuta le spese relative alla C.T.U., liquidate come da separato decreto. P.Q.M. ### di ### R.G. 11876/2022 ### in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ### della somma di € 32.499,01 a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione; • condanna ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ### delle spese processuali che si liquidano in € 800,00 per esborsi, € 4.000,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. ### dichiaratasi antistataria. • pone definitivamente a carico della ### convenuta le spese di C.T.U..
Così deciso in ### in data ### IL GIUDICE
dott. ###
causa n. 11876/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Alfredo Maffei