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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5856/2025 del 05-03-2025

... censura risulta inammi ssibile, in quanto att inge l'individuazione dello scaglione di valore della controversia operata dalla Corte di merito ai fini della liquidazione delle spese. I ricorrenti lamentano, infatti, la violazione dei valori massimi di tariffa, sul presupposto che lo scaglione applicabile fosse quello corrispondente alla dichiar azione di valore, ma non considerano che quest'ultima è meramente indicativa e non vincolante per il giudice di merito, il quale è libero di determinare il valore della controversia e di individuare il correlato scaglione di tariffa da applicare, in funzione dell'effettivo contenuto delle contrapposte domande delle parti. 9.- In definitiva, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso dev'essere senz'altro dichiarato inammissibile. 12 10.- Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 11.- Poiché il giudizi o è definito in confor mità all a proposta di definizione accelerata, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., deve farsi applicazione delle disposizioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con conseguente condanna ulteriore dei ricorrenti (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al n. 18823/2021 R.G.) proposto da: ### nato a ### il 26 marzo 1959 (####) e ### nata a #### il 3 maggio 1960 (#### 60 ####), entrambi residen ti in ####, alla ### n. 5 ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### ci che li rappresenta e difende, giusta procura special e allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore: “###”); - ricorrenti - contro ### nata a ### sol e ### il 13 marzo 1953 (######), ### nato a ### il 27 ottobre 1976 (######) e #### nato a ### il 13 maggio 1985 (####), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avv. ti ### e ### o ### uca che li rapprese ntano e difendono, gi usta procura speciale allegata al controricorso (indirizzi p.e.c. dei difensori: “###” e “###”); n. 18823/2021 R.G. 
Cron. 
Rep. 
C.C. 7 novembre 2024 Servitù di passaggio pedonale.  - controricorrenti - avverso la sen tenza della Corte d'Appello di Brescia n. 655/2021, pubblicata il 1° giugno 2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 novembre 2024, dal ### relatore ### lette le memor ie illustrative depositate n ell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.; ### 1.- ### agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### nei confronti di ### chiedendo pronuncia di sentenza con la quale fosse dichiarata l'inesistenza di servitù a carico del proprio fondo. 
In particolare, l'attrice affermava di essere proprietaria di un immobile sito in ####, Via degli ### n. 109, catastalmente censito al foglio 15, mappale 5671, subalterno 3 e mappale 10004, subalterno 3. 
In prossimità di detti mappali, vi era quello di proprietà di ### identificato al foglio 15, mappale 10004, subalterno 2, costituito da un box autorimessa con sovrastante area calpestabile. 
Detto mappale di proprietà di ### era stato, negli anni '90, condotto in locazione da tale ### abitante nei pressi, il quale aveva sempre chiesto a ### il permesso di passare attraverso il giardino pensile di proprietà di quest'ultima (e, cioè, il mappale 10004, subalterno 3) per raggiungere il terreno incolto posto sopra il box autorimessa da lui utilizzato in forza del contratto di locazione.  ### abitato dal ### nel 2001 era stato, poi, acquistato da ### il quale, nel 2006, aveva eseguito lavori di sbancamento sull'area sovrastante il box autorimessa, ch e in precedenza era terreno incolto, trasformandolo in un lastrico solare. 
In ragione di ciò, i l ### av eva quindi comin ciato a pretendere di attraversare il giardino di proprietà di ### etti ### s ostenendo di averne diritto e giungendo anche a posizionare delle piastrelle su parte dello stesso per agevolare il passaggio pedonale. 
Il convenuto ### costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle avverse pre tese. Oltre al ### si costit uiva i n giudizio la comproprietaria ### intervenendo volontariamente. 3 Entrambi sostenevano che sia le autorimesse che i sovrastanti giardini pensili, oggetto di contesa, erano stati realizzati nel 1986 e che da tale epoca il passaggio sul fondo di ### era stato esercitato dapprima dai loro danti causa e, successivamente, da loro stessi. 
Pertanto, proponevano domanda riconvenzionale con cui chiedevano, in via principale, la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e, in vi a subordinat a, che fosse costituita una servitù di passaggio coattiva a favore del f ondo di loro proprietà a causa dell'interclusione. 
Conseguentemente, chiedevano anche l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari del fondo ### servente, ### e ### i quali, però, rimanevano contumaci. 
Il giudizio, istruito su base documentale e con prove testimoniali veniva definito mediante la sentenza n. 510/2016, con cui il Tribunale di ### rigettando la domanda di ### e accogliendo quella di ### e ### costituiva a favore del fondo identificato al foglio 15 mappale 10004, subalterno 2, del N.C.E.U. del Comune di #### ed a carico del fondo identificato al foglio 15, mappale 10004, subalterno 3 del N.C.E.U. del Comune di ####, servitù di passaggio pedonale da e sercitarsi lungo il tracciato (in parte) piastrellato già e sistente e «rappresentato dalle foto di cui al doc. 11 di parte convenuta». 
Nella motivazione, il tribunale affermava che l'unico modo per ### e ### di accedere all'area sovrastante il loro box autorimessa era quello di transitare sulla copertura del l'adiacente box autorimessa di proprietà ### e ### cosicché, ritenendo esistente l'interclusione del primo fondo, era necess ario costit uire coattivamente la servitù di passaggio pedonale.  2.- La Corte d'Appello di Brescia, investita dall'impugnazione proposta ### c on la sen tenza oggetto dell'odierno ricorso per cassazione, accoglieva l'appello principale e, in totale rifor ma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da ### e ### Inoltre, condannava questi ultimi alla restituzione, in favore di ### di quanto da questa ad essi corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado e alla rimozione, a loro cura e spese, delle opere eseguite nel fondo di proprietà ### - 4 ### nel sedime in cui era stato fino a quel momento esercitato il passaggio. 
Infine, rigettava l'appello incidentale proposto da ### e ### e condannava questi ultimi anche al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 
A sostegno dell'adottata pronuncia, la Corte di merito rilevava, per quanto di in teresse i n questa sede ###era condiv isibile la valutazione, operata dal giudice di prime cure, secondo cui il lastrico solare sovrastante l'autorimessa di proprietà di ### e ### costituiva un fondo intercluso; b) che la possibilità di costituire una servitù coattiva è infatti prevista dall'art. 1051 c.c. nel caso in cui, vi sia un fondo, circondato da fondi altrui, che non abbia uscita sulla pubblica via; c) che gli appellati non avevano indicato in alcuno dei loro atti la necessità di transitare nella proprietà ### - ### per giungere alla pubblica via; d) che nulla, in tal senso, era stato dedotto nella comparsa di risposta con domanda riconvenzionale datata 14 dicembre 2012, né nei successivi atti difensivi, compresi quelli depositati in appello ; e) che, d alla document azione fotografica prodotta in giudiz io, si desumeva solo l'esisten za di un cancelletto di colore verde, al di là del quale vi era un breve e ristretto passaggio in mattonelle e si vedevano, inoltre, due gradini, ma non era dato intendere se essi conducessero immediatamente ad una pubblica via o se, invece, come appariva pressoché certo, si trovassero anco ra all'interno delle proprietà priva te delle parti in causa; f) che, dunque, mancava il fondamentale requisito della necessità di accedere alla pubblica via; g) che le norme che prevedono la costituzione di servitù, ivi comprese quelle coattive, fanno riferimento a fondi che abbiano una loro autonomia; h) che, nel caso di specie, l'area, alla quale gli appellati ### e ### chiedevano di poter accedere passando attraverso la proprietà ### - ### non era neppure un fondo in sé e per sé considerato, ma solo la parte superio re della sottostante autorimessa di cui , pac ificamente, gli appellati ### e ### avevano la titolarità e la piena disponibilità; i) che l'accesso al box era assicurato e non formava oggetto di interclus ione rispetto a una via pubblica; j) che l'uso, quale solarium, che ### e ### volevano fare della copertura del loro box autorimessa non poteva andare a discapito dell'altrui proprietà, senza contare che sarebbe stata veramente compromessa la possibilità di utilizzo dell'area da parte di ### se essa 5 fosse stata gravata dalla servitù di passaggio; k) che, nella sp ecie, ricorreva la fattispecie di cui all'art. 1 051 c.c.; l) che nemmeno sussistevano i requisiti di legge per l'invocato acquisto per usucapione, dovendo essere confermata la valutazione del tribunale che aveva ritenuto insussistente la prova del posses so ultraventennale; m) che difettava altresì l'esistenza di un precedente possesso, giacché in epoca antecedente all'acquisto dell'immobile da par te di ### e ### i ### il passaggio era esercitato dal conduttore di casa e garage (###, peraltro in forma sporadica; n) che l'acquisto da parte di ### e ### era poi avvenuto in epoca infraventennale rispetto alla proposizione della domanda, cosicché questi non potevano far valere, in un ione al loro possesso, quello del conduttore del loro dante causa.  3.- Avverso la menzionata sentenza d'appello, ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.  4.- #### e ### hanno resistito con controricorso.  5.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell'art. 380- bis c.p.c., i ricorrenti, con istanza del 12 settembre 2023, hanno chiesto la decisione del ricorso.  6.- Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1051, comma 4, c.c., pe r avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto inapplicabile alla fattispecie concreta il disposto dell'art. 1051 c.c. invocato ai fin i dell'accoglimento d ella domanda di accertamento della servitù coattiva, così come accolta dal giudice di prime cure. 
Sostengono, in particolare, che la Corte di merito avrebbe ritenuto erroneamente applicabile, alla fattispecie in esame, l'esenzione prevista ex art. 1051, comma 4, c.c., senza considerare che tale esenzione può invece essere pacific amente esclusa in ipotes i di giardini o similari completamente interclusi, quale il mappale di proprietà dei ricor renti, come pacifico e incontestato tra le parti.  2.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 5) e n. 3), c.p.c., l'omessa valutazione del fat to -6 rappresentato dall'assoluta interclusio ne del fondo di proprietà dei ricorrenti - decisivo per il giudizio e pacifico tra le parti come attestato dal giudice di primo grado, nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. per “ultra petitum”. 
Sostengono, al riguardo, come tale interclusione, oltre ad essere stata confermata dal giudice di prime cure, sarebbe stata pacificamen te ammessa dalla ### laddove, riconoscendo di fatto l'interclusione assoluta del fondo dei ricorrenti, oltre a invocare l'ese nzione di cui al comma 4 dell'art. 1051 c.c., ella avrebbe indicato, come unica possibilità per accedere alla via pubblica evitando il passaggio sul fondo altrui, «la creazione di una botola che dall' autorime ssa sottost ante condu ca al lastrico solare», s oluzione esclusa dal Tri bunale di ### perché contraria «a log ica per la m anifesta sproporz ione tra i suoi costi di realizzazione ed i benefici di una scelta tanto im pegnativa che procurerebbe alla fine un risultato conseguibile senza alcun costo percorrendo il tracciato già segnato dalla zona piastrellata». 
Affermano, ancora, che l'interclusione sarebbe stata considerata, dalla sentenza di primo grado, alla stregua di elemento circostanziale pacifico e provato dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio, oltre che confermato anche dalle deposizio ni fornite dai te stimoni escus si su indicazione degli odierni controricorrenti. 
Sottolineano, infine, come tali evidenti e pacifiche risultanze probatorie sarebbero state totalmente ignorate dalla Corte d'Appello che sarebbe giunta addirittura ad affermare che i due mappali non sarebbero neppure dei «fondi», i n quanto «parti super iori delle sottostanti autorimesse», sostenendo, in violazione dell'art. 112 c.p.c., l'assenza di interclusione del fondo, in ragione del fatto che l'accesso alla via pubblica sarebbe già garantito dall' autorim essa sottostante, c osì valorizzando circostanze del tutto nuove.  3.- Le censure, sen z'altro suscettibili di essere scruti nate congiuntamente, risultano inammissibili. 
La Corte distrettuale, infatti, riformando la decisione di prime cure, ha escluso la sussistenza della condizione di interclusione del preteso fondo dominante, chiarendo che questo costituiva il lastrico di copertura di un garage al quale gli odierni ricorrenti avevano libero accesso (cfr., all'uopo, la sentenza impugnata, a pag. 13) ed evidenziando come questi ultimi non 7 avessero alle gato alcuna esigenza di accedere alla pubbl ica via (cfr., all'uopo, sempre la sentenza impugnata, a pag. 12) ma soltanto quella di passare sull'adiacente proprietà ### adibita a giardino, per accedere al predetto lastrico (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 11). I ricorrenti hanno affermato che il proprio lastrico sarebbe totalmente intercluso, con conseguente inoperatività del limite di cui all'art. 1051, comma 4, c.c., ma in tal mo do, l'impugnazione da essi spiegata non si conf ronta con la complessiva “ratio” della decisione, che ha - come detto - escluso la stessa condizione di interclusione dell'area oggetto di causa.  ### orte distrettuale, dunque, del tutto correttamente ha posto in evidenza come l'accesso al box di proprietà degli odierni ricorrenti fosse assicurato e non formasse oggetto di alcuna interclusione rispetto a una via pubblica e come l'area alla quale essi chiedevano di poter accedere, passando attraverso la proprietà degli odierni controricorrenti, non fosse altro che la parte superiore de lla sottostante autorimessa, c ioè la copertura che ### e ### avrebbero voluto utilizzare come solarium. 
A tale ricostruzione, i ricorrenti tentano di contrapporre una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito volta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790- 01, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, Rv.  670888-01, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impug nazione con cui la parte ricor ren te sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattu ale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpreta zione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.»). 
Non è poss ibile, d unque, proporre un apprezzamen to diverso e alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui «### dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei docu menti e delle risultanze della prova testimo niale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, 8 come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorregger e la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del mer ito, il qual e, nel porre a fondam ento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006, Rv. 589595-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448-01; civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014, Rv. 631330-01).  4.- Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, comma 2 e 1158 c.c.. 
Sostengono, al riguardo, che erroneamente la Corte d'Appello avrebbe evidenziato l'asserito difetto di un precedente possesso “ad usucapionem”, avendo trascurato di considerare che il possesso ad usucapionem può essere oltre che diretto, anche mediato per mezzo di altra persona che abbia la detenzione della cosa, come nella fattispecie sarebbe avvenuto tramite il precedente proprietar io e il relativo conduttore. Inoltre, affermano che vi sarebbe anche violazione dell'art. 1158 c.c., in quanto, affinché maturi i l periodo ad usu capionem, non è previs to, né è necessario, che colui che invoc hi la relativa azione abbia iniziato a possedere uti dominus, già prima dell'inizio del ventennio.  5.- Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) e n. 3), c.p.c., l'erronea e/o omessa valutazione delle prove in ordine alla domanda di usucapione, nonché la violazione dell'art.  112 c.p.c. per difetto di motivazione in ordine all'appello incidentale. 
Sostengono, al riguardo, che la Corte di merito non avrebbe potuto rigettare le domande richiamando de plano «la valutazione del Tribunale», senza alcuna motivazione, cosicché sarebbe totalmente mancato il vaglio delle prove poste a fondamento dell'appello incidentale, a confutazione della decisione del giudice di prime cure.  6.- Le predette censure, anch'esse suscettibili di essere scrutinate congiuntamente, sono inammissibili, poiché attengono alla sussistenza dei 9 presupposti di f atto per l'usucap ione del diritto di passaggio e alla valutazione delle prove operata dalla Corte d'Appello, la quale, al riguardo ha ben chiarito che: 1) in epoca antecedente all'acquisto dell'immobile da parte di ### e ### il passaggio era stato esercitato dal conduttore di casa e garage (tale ###, in forma sporadica; 2) l'acquisto del box da parte di ### e ### era avvenuto in epoca infraventennale rispetto alla proposizione della domanda, cosicché questi non potevano far valere, in unione al loro possesso, quello del conduttore del loro dante causa. 
Anche in tal caso, i ric orrenti tentano di contrapporre a ta le ricostruzione del fatto e delle prove prescelti dalla Corte distrettuale una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza ten er conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790-01, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, Rv. 6708 88-01, sec ondo cui «In tema di r icorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.»). 
Non è possibil e, dunqu e, proporre un apprezzamento dive rso e alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui «### dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei docu menti e delle risultanze della prova testimo niale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorregger e la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del mer ito, il qual e, nel porre a fondam ento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i 10 rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006, Rv. 589595-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448-01; civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014, Rv. 631330-01). 
Del resto, questa Corte ha più volte affermato che «Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernen te la ricerca e l'interpretazione della nor ma riten uta regolatrice del c aso concreto; b) que llo afferente l'applicazione dell a norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di v iolazione di legge investe im medi atamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erro nea della esist enza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di f alsa applicazione di le gge consiste, o nell'assu mer e la fattispecie concreta giudicata sot to una norma che non le s i addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamen te individuata e interpretata - non è idonea a regolarla , o nel trarre dal la norma, in relazione alla fattispecie conc reta, conse guenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'e rronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.» (Cass ., Sez. 1, ordinan za n. 640 del 14 gennai o 2019, Rv. 652398-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv. 664394-01). 
Orbene, non è chi non veda come i motivi in esame, in quanto si concentrano sull'accertamento delle circostanze di fatto v alevoli ad integrare gli elementi idonei a ritenere l'insussistenza di un possesso utile ad usucapionem, nel tentativo di confutarli sostenendo che invece esso fosse esistente, fi niscono con il riso lversi ne lla prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale e, dunque, nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, notoriamente preclusa in sede di giudizio di legittimità (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 5, ordinanza 11 n. 3250 5 del 22 novem bre 2023, Rv. 669412 -01, sec ondo cui «Il ricorrente per cassazione non può rim ettere in discus sione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, n ell'ambito di quest'ultimo, no n è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllar e, s otto il profilo logico formale e della c orrettezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito , a cui r esta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.»). 
Infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica ed è idonea ad integrare il cd. minim o costituzionale e a dar e atto del l'iter logico-argomentativo seguito dalla Corte di merito per pervenire alla sua decisione (cfr.  civ., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv. 629830-01).  7.- Con il quinto (e ultimo) motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione al valore della controversia, ai fini delle spese di lite. 
Sostengono, al riguardo, che la Corte di merito si sarebbe discostata dall'effettivo e incontestato valore dichiarato dalle parti.  8.- Anche tale censura risulta inammi ssibile, in quanto att inge l'individuazione dello scaglione di valore della controversia operata dalla Corte di merito ai fini della liquidazione delle spese. I ricorrenti lamentano, infatti, la violazione dei valori massimi di tariffa, sul presupposto che lo scaglione applicabile fosse quello corrispondente alla dichiar azione di valore, ma non considerano che quest'ultima è meramente indicativa e non vincolante per il giudice di merito, il quale è libero di determinare il valore della controversia e di individuare il correlato scaglione di tariffa da applicare, in funzione dell'effettivo contenuto delle contrapposte domande delle parti.  9.- In definitiva, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso dev'essere senz'altro dichiarato inammissibile. 12 10.- Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  11.- Poiché il giudizi o è definito in confor mità all a proposta di definizione accelerata, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., deve farsi applicazione delle disposizioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con conseguente condanna ulteriore dei ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma equitativamente determinata e che si liquida in dispositivo, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge, anch'essa liquidata come da dispositivo.  12.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione Dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, d elle spese del prese nte giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 5.700,00 (euro cinquemilasettecento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma di €. 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00), ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento, in favore della ### delle ### della somma di €. 3.000,00 (euro tremila/00), ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Graziano Francesco

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16936/2024 del 19-06-2024

... allegato C, rimett evano alla contrattazione decentrata l'individuazione in concreto dei "trattamen ti retributivi accessori" (tra quest i l'indennità di rischio) da corrispondersi nell'ambito del "fondo efficienza servizi" (cd. F.E.S.) ma tale ind ividuazione non era in concreto avvenuta, non poten dosi riconoscere il valore di contrattazione decentrata ad un verbale di riunione sindacale del 24 novembre 1995, in q uanto siglato dal direttore generale dell'### L'#### privo del potere di rappresentanza del l'### riservato al presidente del Consiglio di amministrazione, e non emergendo la fondatezza della pretesa neppure dl d.P.R. n. 146/1975 o dal ### 2000-2001 recepito dal d.P.R. ### n. 10/2001. 5. Per la cas sazione d ella sente nza della Corte d'appello di ### ricorrono ora i lavoratori in epigrafe. Resiste con controricorso l'####'#### È rimasto intimato #####/L - R.G. 11823/2019 - CC 04/06/2024 - ### nr. 5 di 15 6. La t rattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degl i artt . 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, nn. 1 e (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11823/2019 R.G. proposto da ### A #### LOMBARDO, ##### PECORARO, ######; ####, A ### NICOLO' ### (quali eredi di ###) ### (quale amministratore di sostegno di ###, #### pubblico contrattualizzato - Giurisdizione - ### transitoria - ### 69, D. 
Lgs. n. 165/2 001 - Criteri - ### per l'incremento ippico - ### di rischio - ### - ### R.G.N. 11823/2019 Ud. 04/06/2024 ###. ###/L - R.G. 11823/2019 - CC 04/06/2024 - ### nr. 2 di 15 domicilio dig itale eletto presso PEC ###, rappresent ati e difesi dagli avvocati ### e ### - ricorrenti - contro ### in persona del ### generale pro tempo re, domiciliat ####### presso la ### d ella CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato #### - controricorrente - nonché contro ### - intimato - avverso la SENTENZA di CORTE D'### n . 988/2018 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta ne lla camera di consiglio del giorno 04/06/2024 dal ###. #### 1. Con sentenza n. 988/2018, pubblicata in data 23 novembre 2018, la Corte d'appello di ### decidendo sull'appello principale dell'### L'### e sull'appello incidentale di un gruppo di dipendenti del m edesimo ### - tutti “agenti tecnici” incaricati della cura e del governo dei cavalli - ha accolto solo in part e l'appello incidenta le, dichiarando la sussistenza della giurisdizione del giudic e ordinario in ordine al la sola domanda dei ####/L - R.G. 11823/2019 - CC 04/06/2024 - ### nr. 3 di 15 lavoratori avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di rischio a far tempo dal gennaio 1992.  2. I lavoratori avevano adito con separati ricorsi il Tribunale di ### chiedendo la condanna dell'### L'#### alla corresponsione sia dell'indennità di rischio sia di una serie di voci re tributive e risarcitorie (maggiorazione per il lavoro straordinario diurno e festivo; risarcimento del danno da usura psicofisica derivante dal prolung amento del lavoro oltre l'orario di lavoro e dalla mancata fruizione del riposo settimanale per lavoro festivo; retribu zione giornaliera per gli anni dal 1997 al 1 999) correlate alle mansi oni espletate dai ricorrenti nel corso delle campagne di fecondazione presso le staz ioni di monta gestite dall'### 3. Il Tribunale di ### riuniti i ricorsi ed affermata la natura pubblicistica dei rapporti di lavoro, aveva esaminato le domande dei lavoratori unicamente in relazione al periodo dal 1° luglio 1998 al 13 settembre 2004, ritene ndo invece che, per il p eriodo anteriore sussistesse la giurisdizione del giudice amministrativo.  ### nale, poi, aveva condannato l'### L'### a corrispondere solo ad alcuni dei lavoratori - ed in relazione alla sola campagna di fecondazione del 1999 - alcune delle voci retributive e risarcitorie originariamente azionate.  4. Nel decidere gli appelli - principale ed incidentale - la Corte territoriale ha accolto unicamente: − in parte il primo motivo di appello incidentale con il quale era impu gnata la statuizione declinato ria di gi urisdizione, ritenendo il gravame fondato in re lazione alla sola domanda di corresponsione dell'ind ennità di rischio - essendo ravvisabile un inadempimento unitario - e non ####/L - R.G. 11823/2019 - CC 04/06/2024 - ### nr. 4 di 15 anche in relazione alle ulte riori pretese retributive e risarcitorie - in quant o non riconducibili ad un inadempimento unitario - e dand o comunque atto che alcuni degli originari ricorrenti, dopo la decisione di prime cure, avevano a dito il ### ottenendo pronuncia favorevole; − il primo motivo di appello principale, escludendo la debenza dell'indennità di rischio in quanto l'art. 18, lett. d), d.P.R.  ### 20 gennaio 1995 n. 11 e l'Accordo quadro allegato C, rimett evano alla contrattazione decentrata l'individuazione in concreto dei "trattamen ti retributivi accessori" (tra quest i l'indennità di rischio) da corrispondersi nell'ambito del "fondo efficienza servizi" (cd. 
F.E.S.) ma tale ind ividuazione non era in concreto avvenuta, non poten dosi riconoscere il valore di contrattazione decentrata ad un verbale di riunione sindacale del 24 novembre 1995, in q uanto siglato dal direttore generale dell'### L'#### privo del potere di rappresentanza del l'### riservato al presidente del Consiglio di amministrazione, e non emergendo la fondatezza della pretesa neppure dl d.P.R. n. 146/1975 o dal ### 2000-2001 recepito dal d.P.R. ### n. 10/2001.  5. Per la cas sazione d ella sente nza della Corte d'appello di ### ricorrono ora i lavoratori in epigrafe. 
Resiste con controricorso l'####'#### È rimasto intimato #####/L - R.G. 11823/2019 - CC 04/06/2024 - ### nr. 5 di 15 6. La t rattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degl i artt . 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a due motivi.  1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.  360, nn. 1 e 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 69, D. Lgs. n. 165/2001 ; 102, commi primo e secondo; 113, comma terzo, e 111 Cost. 
I ricorrenti impugnano la decisione della Corte di ### nella parte in cui la stessa ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande retributive e risarcitorie riferite al periodo anteriore al 1° luglio 1998, affermando il carattere unitario - e non frazionato, come invece ritenuto dalla Corte territoriale - dell'inadempimento del datore di lavoro.  1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.  360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, d.P.R. n. 1378/1959; 8, lett. e), 18, comma 1, lett. d), e comma 1- quinques, d.P.R. ### n. 11/1995; 11, L.R. ### n. 145/1980; 11, L.R. ### n. 14/1968; 2, L.R. ### n. 10/2000; 27, ### I rico rrenti censurano la decisione dell a Corte d'appello per avere la stessa n egato la spettanza dell'in dennità di rischio, argomentando - in sintesi - che: − alla luce dell e previsi oni dello statuto de ll'### (approvato con d.P.R. n. 1378 /19 59), della L.R. ### 14/1968 e del d.P.R.S. n. 11/19 95, è da ri tenersi che l'ammontare delle somme destinat e all'indennità di risc hio non sia rimesso al potere di spesa del Presidente ovvero del ####/L - R.G. 11823/2019 - CC 04/06/2024 - ### nr. 6 di 15 Consiglio di amministrazione dell'### - come opinato dalla Corte di ### di ### - bensì alla contribuzione della ### che ne esegue la dot azione attraverso il ### − in ogni caso, pur non occorrendo alcuna determinazione in sede di cont rattazione decentrata, il riconoscimento della spettanza dell'indennità di rischio è avvenuto nella riunione sindacale del 24 novemb re 1995, e rronea essendo l'affermazione della Corte territoriale circa l'assenza di poteri di rappresentanza esterna del ### generale, e ciò alla luce dell e previsioni dello stat uto dell'### di cui al d.P.R. n. 1378/195 9, affermazione che si porrebbe in contrasto anche con l'art. 2, L.R. ### n. 10/2000; − risulta violato an che il d.P.R. ### n . 11/1995 che disciplinava il rapporto di lavoro dei dipe ndenti dell'### regionale per il triennio 1994 - 1996.  2. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.  ###, infatti, risulta essa stessa inammissibile, difettando radicalmente della specificità richiesta dall'art. 366 c.p.c., in quanto si limita a dedurre ge nericamente che i ricorrenti avreb bero adito separatamente il giudice amministrativo senza tuttavia in alcun modo riprodurre, o qua nto meno localizzare, gli atti dai quali dovreb be emergere la fondatezza di tali deduzioni. 
Né tale carenza può esse re colmata dal riferimento - invero anch'esso generico - contenuto anche nella decisio ne impugnata a detta circostanza (pag . 9), attesa la genericità dell'osservazione svolta dalla Corte d'appello, peraltro riferita ad “una parte dei ####/L - R.G. 11823/2019 - CC 04/06/2024 - ### nr. 7 di 15 lavoratori odierni appe llanti”, risult ando radicalmente impossibile stabilire concretamente se gli odierni ricorrenti - o qual i di essi - abbiano effettivamente adito il giudice amministrativo.  3. Appare opportuno, sempre preliminarmente, individuare il residuo ambito della materia del contendere del presente giudizio, in quanto tale ambito risult a essere stato ridefinito dalle precedenti pronunce dei giudici di merito. 
Come già accenn ato, gli od ierni ricorrenti hanno originariamente agito per il riconoscimento, da un lato, dell'indennità di rischio e, dall'altro lato, di una serie di voci retributive e risarcitorie per un periodo che risulta andare dal 1992 al 2004, stando alla sintesi offerta dalla decisione impugnata. 
Quanto all'indenni tà di rischio, non essendo stato proposto ricorso incidentale - neppure in relazione all'art. 353 c.p.c. - avverso la deci sione della Corte d'appello di ### che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine a tale domanda per tutto il perio do azionato dai ricorrenti - e quin di anche per il perio do anteriore al 1° luglio 1998 - tale giurisdizione risulta affermata in via definitiva, mentre è ancora in conte stazione la d ebenza in sé dell'indennità per l'intero periodo azionato, debenza esclusa dalla Corte territoriale ma riaffermata dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso. 
Quanto alle voci retributive e risarcitorie, risulta ancora oggetto del contendere la sussistenza o meno della giurisdizione per tali voci in relazione al periodo ante 1° luglio 1998 - profilo oggetto del primo motivo di ricorso - mentre sulla porzione di domanda dei ricorrenti che riguarda invece il period o successivo, il ri getto dell'appello proposto dall'### L'### avverso la decisione di prime cure - che aveva accolto le domande - e l'assenza ####/L - R.G. 11823/2019 - CC 04/06/2024 - ### nr. 8 di 15 di ricorso incidentale nei confronti di tale statuizione di rigetto hanno determinato il formarsi di un giudicato.  3. Il primo motivo di ricorso è fondato.  3.1. In via preliminare va precisato che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione posta con il ricorso in virtù del decreto del ### in data 10 settembre 2018, in quanto essa rientra, n ell'ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle ### di questa Corte.  3.2. Ripetutamente questa Corte (a partire da Cass. SU 1° marzo 2012, n. 3183 e da Cass. SU 23 novembre 2012, n. 20726, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza, vedi, per tutte: Cass. 24 febbraio 2014, n. 4312 e n. 4313; Cass. 10 giugno 2014, n. 13062; Cass. 7 luglio 2014, n. 15450; Cass. 10 settembre 2014, n. 19117; Cass. 30 ottobre 20 15, n. 22269) ha affermato che, nel regime transitorio del passaggio dal la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alla giurisdizione del giudice ordinario quanto al le controversie di cui all'art. 63, D. Lgs. n. 165/2001, il disposto dell'art.  69, comma 7, me desimo D. Lgs. - secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversi e relative a que stioni attinen ti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite a lla giurisdizione esclusiva del giudice am ministrativo - esprime, come regola, la generale giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad ogni questione sia che riguardi il periodo del rapporto di impiego successivo al 30 giu gno 19 98, sia che investa in parte anche un periodo precedente a tale data ove risulti essere unitaria la fattispecie devoluta alla cognizione d el giudice; e reca, come eccezione, la ####/L - R.G. 11823/2019 - CC 04/06/2024 - ### nr. 9 di 15 previsione della residuale giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ad ogni questione che riguardi solo ed unicamente un periodo del rapporto fino alla data suddetta. 
È st ato quindi affermato che, in t ema di p ubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del g iudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, D. Lgs. n. 165/2001, costituisce, nelle inten zioni del legislatore , ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, pe r evitare il frazionamento della tute la giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'ammini strazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 3 0 giugno 1998 radica la giurisd izione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammis sibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici dive rsi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (a partire da Cass. Sez. U, Sentenza n. 3183 del 01/03/2012, per giungere alle più recenti Cass. Sez. U - Sentenza n. 7305 del 22/03/2017; Cass. Sez. U - Ordinanza n. 18671 del 11/07/2019; Cass. Sez. U - Sentenza n. 25207 del 10/11/2020), rispondendo tale distribuzione della giurisdizione a quell'esigenza di evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale che costituisce la stessa ratio della disposizione appena richiamata. 
Si è, in particolare, osservato che, con specifico riferimento alle domande concernenti differenze retributive, deve ritenersi che ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 3 0 giugno 1998 , risulta riservata alla giurisdizione del giudice ordinario ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando solo come eccezione la giuris dizione d el giudice amministrativo per le sole ####/L - R.G. 11823/2019 - CC 04/06/2024 - ### nr. 10 di 15 questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 18671 del 11/07/2019). 
Pertanto, qualora la dom anda concernente il pagam ento di differenze retributive o di istituti contrattuali - pur concernendo un periodo che si pone a cavallo del 30 giugno 1998 - trovi il proprio fatto costitutivo in circostanze - quali l'inadempimento del datore di lavoro - la cui efficacia perman e e si protrae nel temp o, i p rincipi enunciati da questa Corte e desunti dall'art. 69, D. Lgs. n. 165/2001 conducono inevit abilmente all'affermazione della giuri sdizione del giudice ordinario.  3.3. Tornando al caso in esame, allora, si deve ritenere che la decisione della Corte territoriale, nel negare la giurisd izione de l giudice ordinario in relazione alle domande dei ricorrenti concernenti voci retributive e risarcitorie per il periodo anteriore al 1° luglio 1998 non si sia adeguatamente conformata alle indicazioni reiteratamente fornite da questa Corte. 
Richiamato, infatti, il principio per cui la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale - individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca - bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giud izio, oggetto di accertamen to giurisdizionale (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 2368 del 24/01/202 4), la Corte t erritoriale avrebbe dovuto constatare l'unitariet à della fattispecie d i inadempimento contrattuale - sia nella forma del mancato riconoscimento di istituti contrattuali sia nella forma della violazione delle previsioni in tema di salute dei lavoratori - dedotta dai ricorrenti a fond amento dell a propria domanda, ed avrebbe dovuto, quindi, concludere ne l senso della sussistenz a della giurisdizione ordinaria in relazione all'intera ####/L - R.G. 11823/2019 - CC 04/06/2024 - ### nr. 11 di 15 domanda, dando peraltro applicazione - si osserva per completezza all'art. 353 c.p.c. 
La decisione delle Corte territoriale, invece, si è tradotta in una ingiustificata frammentazione della domanda, peraltro omettendo di considerare il carattere eccezionale dell'art. 69, comma 7, D. Lgs.  165/2001 e dando invece luogo a quell'esi to che questa Corte ha reiteratamente stigmatizzato siccome disfunz ionale, e cioè la rimessione d el medesimo rapporto a due giudici diversi, con potenziale formazione di giudicati contrastanti.  4. Il secondo motivo di ricorso è, invece, infondato.  4.1. Le argomentazioni svolte dai ricorrenti vengono a muoversi su un duplice piano , in quanto, da un lato, si contest a che il riconoscimento dell'indennità di rischio fosse subordinato all'adozione di una specifica disci plina in sede contrattazione integrati va e, dall'altro lato, si sostiene che, in ogni caso, il verbale della riunione del 24 no vembre 1995 v errebbe ad inte grare gli estremi della contrattazione decentrata idonea al riconoscimen to dell 'indennità, essendo stato det to verbale sottoscritt o dal ### generale dell'### L'### dot ato di potere di rappresentanza.  4.2. Quanto al primo profilo, tuttavia, si deve richiamare la previsione di cui all'art. 18, lett. d), d.P.R.S. n. 11/19 95, la qual e stabilisce, testualmente, che: “d) trattam enti retributivi accessori (art. 8, le tt. e accord o). Al riguardo si rinvia al l'accordo q uadro allegato c) al presente accordo”. 
Tale accordo-quadro, a propria volta, si limitava comprendere l'indennità di rischio tra gli istituti per i quali venivano indicate “linee quadro” “entro i cui ambiti e limiti deve svolgersi la contrattazione ####/L - R.G. 11823/2019 - CC 04/06/2024 - ### nr. 12 di 15 decentrata a livello ass essori ale e territoriale periferico”, rinvian do quindi specificamente a tale contrattazione. 
Si deve osservare, a questo punto, che la decisione impugnata non fa menzione del principio p er cui la legge statale riserva alla contrattazione collettiva la regolamentazione dei rapporti di pubblico impiego con riguardo al trattamento economico e alla classificazione del personale, allo scopo di garantire la necessaria uniformità della relativa disciplina sul territorio nazionale, e fissa così un tipico limite di diritto privato, destinato a imporsi anche alle autonomie speciali, con la conseguenza che è precluso alle ### ado ttare un a normativa che incida su u n rapporto di lavoro già sorto e, nel regolarne il trattamento giuridico ed economico, si sostitu isca alla contrattazione collettiva nazionale, fonte imprescindibile di disciplina, come peraltro desumibile dall'art. 45, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5748 d el 2024; Cass. Sez. L - Sentenza n. 11566 del 03/05/2021; Cass. Sez. L - Sentenza n. 28150 del 05/11/2018, nonché, tra le altre, Corte cost., 04/05/2023, n. 84; Corte cost., 20/12/2022, n. 255; Corte cost., 25/07/2022, n. 190 ; Corte cost., 20/06/2022, n. 155; Corte cost., 26/05/2021, n. 153), trattandosi peraltro di quest ioni che rientrano nella competenza esclusiva statale in mat eria di “ordinamento civile”, come reiteratamente affermato dalla Corte costituzionale. 
Da ci ò discende la constatazione che la deci sione im pugnata non è venuta a porsi il problema - che pure doveva essere affrontato in relaz ione a tutte le dom ande dei ricorrenti - in ordine alla compatibilità delle previsioni di contrattazione collettiva regionale con quelle della contrattazione collettiva nazionale in tema di trattamento giuridico ed economico. Sez. ###/L - R.G. 11823/2019 - CC 04/06/2024 - ### nr. 13 di 15 Svolta tale o sservazione, in ogn i caso, merit a condivisione l'approdo interpretativo cui la Corte terr itoriale è pervenuta, nel momento in cui ha concluso che il riconoscim ento d ell'indennit à di rischio postulava comunque la sua previa regolamentazione mediante la contrat tazione decentrata mentre risultano non pertinent i le deduzioni svolte dai ricorrenti in ordine all'autonomia che caratterizzerebbe l'odierno controricorrente nonché al carattere regionale delle sue fonti di finanziamento, essendo sufficiente osservare che tali de duzioni mirano ad operare una ingiustificata scissione delle previsioni del d.P.R.S. n. 11/1995, ricond ucendo a quest'ultimo il riconoscimento dell'istituto dell'indennità di rischio, ma escludendo la condizione che la medesima fonte viene chiaramente a fissare ai fini della concreta attribuzione dell'indennità. 
Tale interpretazione, anzi, si pone in netto contrast o con l'assetto che alla materia è stato dato dalla discipl ina nazionale, dapprima con il d.P.R. n. 146/19 75 e poi con la contrattazione collettiva nazionale di comparto, avendo entrambe tali fonti rimesso la disciplina specifica dell'indennità di rischio, dapprima ad un ### ministeriale (così gli artt. 1 e 8, d.P.R. n. 146/1975, per il periodo anteriore alla contrattualizz azione del pubb lico impiego) e poi alla contrattazione integrativa decentrata (così l'art. 37, ### 14 settembre 2000, dopo la c.d. “privatizzazione” del pubblico impiego). 
Proprio l'esame di queste fonti, inver o, vale ad evidenziare anche a livello sistematico il carattere di imprescindibilità della fonte secondaria o decentrata ai fini d el concreto riconoscimento dell'indennità di rischio, corroborando la tesi fatta propria dalla Corte territoriale.  4.3. Quanto al secondo profilo, comunque assorbito dalle considerazioni appena svolte, l'infon datezza dello stesso deriva, ####/L - R.G. 11823/2019 - CC 04/06/2024 - ### nr. 14 di 15 ancora una volta, dalla non pertinenza delle previsioni invocate dai ricorrenti (art. 11, L.R. ### n. 14/196 8; art. 2, L.R. ### 10/2000 - riguardante l'organizzazione della ### e dei suoi dirigenti - art. 11, L.R. ### n. 145/19 80, sempre relativa all'ordinamento degli uffici e del p ersonale della ### trazione regionale) per affermare la valenza di contrattazione decentrata del verbale di riunione sindacale del 24 novembre 1995. 
Risolutive per la soluz ione del problema risu ltano, invero, le previsioni del d.P.R. n. 1378/1959 (cioè, lo ### dell'### L'###, i cui artt. 6 segg. sono stati correttamente intesi dalla decisione impugnata nel senso di escludere un potere di rappresentanza esterna al ### re generale, risulta ndo la legale rappresentanza conferita invece al ### del Consiglio di amministrazione.  5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve t rovare accoglimento il primo motivo di ricorso, respinto il secondo. 
Per l'effetto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relaz ione alle domande d ei ricorren ti concernenti voci retributive e risarcitorie in relazione al periodo ante 1° luglio 1998 e, in applicazione del disposto di cui all'art. 383 c.p.c., la decisione della Corte catanese deve essere cassata con rinvio al Tribunale di ### (Cass. Sez. L, Senten za n. 2009 8 del 07/10/2015; Cass. Sez. U, Sentenza n. 1316 del 01/0 3/1979) cui i l giudice di appe llo - ove avesse fatto corretta applicazione dei principi in tema di giurisdizione - avrebbe dovuto a propria volta rimettere la controversia ex art. 353 c.p.c., senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo, assumendo rilevanza la tutela del principio del doppio grado di giurisdizione (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 29592 del 11/10/2022; Cass. Sez. U - Sentenza n. 13722 del 31/05/2017). Sez. ###/L - R.G. 11823/2019 - CC 04/06/2024 - ### nr. 15 di 15 Il giud ice di rinvio, nel valutare la do manda degli odierni ricorrenti anche alla luce dei principi prima richiamati in materia di competenza statale in materia di trattamento giuridico ed economico del personal e nel pubblico impiego, provvederà, altre sì, a regolamentare le spese dell'intero giudizio, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa l'impugnata sentenza e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al le doman de dei ricorrenti concernenti voci retributive e risarcitorie anche in relazione al periodo anteriore al 30 giugno 1998, rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di ### Così deciso in ### nella cam era di consig lio della ### 

causa n. 11823/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Tria Lucia, Rolfi Federico Vincenzo Amedeo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10201/2023 del 17-04-2023

... presenza quindi dell'inciso in ogni caso nell'individuazione del reddito tassato da parte dell'art. 67, lett. b, t.u.i.r., non solo esclude le cause di esonero (in particolare l'acquisto per successione) ma svincola la tassabilità della plusvalenza derivante dalla cessione del t erreno edificabile anche dalla presenza di un antecedente atto di acquisto avvenuto nel quinquennio. ###. 67 t.u.i.r. (proprio in forza di una sua interpre tazione letterale, cui fa riferimento l'### richia mando Cass., Sez. U., 25/07/2022, n. 23051) non consente quindi di esentare la tassabilità della plusvalenza l'ente che abbia acquisito il bene, poi alienato, per successione da altro ente (la quale, ai sensi degli artt. 174 e 172 t.u.i.r. infatti non genera realizzo). 11 5.4. L'### richiama la risoluzione 9/2226 del 23 febbraio 1983 del Ministe ro delle finanze che aveva rit enuto non tassabile la plusvalenza derivante dalla vendita, da parte di alcune organizzazioni sindacali, dei beni immobili già appartenenti a disciolte organizzazioni sindacali fasciste, alle stesse pervenuti in proprietà per effetto della l. n. 902 del 1977; in quel caso il Ministero ritenne che la vendita non (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5136/2018 R.G. proposto da: ### E, in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliata in ### alla via dei ### n. 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato dalla quale è difesa; - ricorrente - contro ##### E, in perso na del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### dal quale è difeso in for za di pro cura allegata al contro ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### al viale ### n. 134; - controricorrente e ricorrente incidentale
IRES avverso la sentenza n. 247/3/2017 della ### REGIONALE dell'### depositata in data 4 lugli o 2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 dal consigliere dott. ### Rilevato che: 1. L'### delle entrate, ### provinciale di ### con avviso di accertamento recuperava a tassazione maggiore ### per gli anni di imposta 2009 e 2010 nei confronti dell'### diocesano per il sostentamento del clero ### di ### - ### della Pi eve, per redditi da fabbricato non dichiarati e per redditi diversi da plusvalenze realizzate da cessioni di terren i edificab ili nonchè disconoscendo l'agevolazione di cui all'art. 6, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 601 del 1973.  2. ### proponeva ricorso alla ### tributaria provinciale di ### che lo accoglieva in parte, affermando la natura meramente soggettiva dell'agevolazione e riten endo non dovuta l'imposta sulla plusvalenza.  3. ### tributaria regionale dell'### con la sentenza n. 247/3/2017 pubblicata in data 4 lugli o 201 7, rigettava l'appello dell'ufficio e l'appello dell'### In partico lare, i giu dici d'appello ritenevano applicabile la tassazione agevolata e insussistenti le plusvalenze in quanto il subentro ope legis dell'### nel patrimonio degli enti ecclesiastici, soppressi per legge, faceva venir meno il presupposto dell'acquisto, al cui momento era necessario far riferimento per determinare il valore iniziale; disponeva, in relaz ione alle sanzioni, che esse dovevano applicarsi nella misura del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015.  4. L'### ricorrente propone ricorso affidato a quattro motivi. 3 L'### diocesano per il sostentamento del clero di ### resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi. 
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc.  civ., il primo come modific ato ed il secondo in trod otto dal d.l.  31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197, per la quale l'### ha depositato memoria.  ### ministero, in persona del sostituto ### generale, dott. ### ha depositato conclus ioni scritte per l'accoglimento di primo, secondo e quarto motivo di ricorso principale, con assorbimento del terzo, e per il rigetto del ricorso incidentale. 
Considerato che: 1. Con il primo motivo l'### deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 132, primo comma, 4, cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.  civ., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al recupero di canoni non dichiarati. 
Con il secondo motivo l'### deduce la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.  Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art.  6 del d.P.R. n. 601 del 1973, dell'art. 7 n. 3 dell'accordo tra Stato italiano e ### del 1984, ratificato dalla l. n. 121 del 1985, degli artt. 15 e 16 della l. n. 122 del 1985, dell'art. 53 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; evidenzia in particolare che la C.T.R. avrebbe ritenuto applicabile il beneficio in base al solo criterio soggettivo, la qualifica dell'ente, senza pre ndere in considerazione la natura dell'attività svolta, criterio oggettivo, attività che deve essere infatti coerente con il fine istituzionale perseguito o 4 deve essere ad esso connessa da un rapporto di strumentalità diretta ed immedia ta, ciò anche in ragion e della necessaria stretta interpretazione delle norme agevolatrici in materia fiscale; ded uce ancora che del resto è lo stesso art. 7, n. 3, dell'accordo tra Stato italiano e ### di cui alla l. n. 121 del 1985 a prevedere che gli enti ecclesiastici possano svolgere attività diversa da quella di religione o culto e che in questo caso tali attività siano assoggettate al regime tributario previsto per le medesime; che la natura dell'attività non può essere presunta né si può ritenere presuntivamente accertato che i proventi della riscossione dei canoni di locazione siano destinati in ogni caso a integrare il compenso percepito dei sacerdoti senza che l'ente abbia mai dimostr ato l'effettiva destinazione dei proventi; e che comunque, alla luce di tali principi, sarebbe necessario che l'uso dell'immobile concretizzi in se stesso l'esercizio d i un'attività non commerciale strumentale al fine di religione o culto. 
Col quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 t.u.i.r., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ., censurando la decisione della C.T.R. laddove ha ritenuto che non fosse tassabile la plusv alenza per la mancanza di un at to di acquisto da parte dell'### 1.1. L'### propone due motivi di ricorso incidentale. 
Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc.  civ., in relazione all'art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denunciando l'omessa pronuncia sul motivo di ap pello incide ntale relativo alla ripresa di alcuni canoni rendicontati e non dichiarati Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 5 1.2. Non può essere accolta la richiesta di trattazione in pubblica udienza formulata dall'### uto, ben potendo il collegio giudicante escludere la ricorrenza dei relativi presupposti in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez. U., 5/06/2018, n. 14437), ed allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., U., 23/04 /2020, n. 8093; Cass. 21/ 01/2022, n. 2047; 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480), il che è quanto avviene nel caso di specie alla luce delle successive considerazioni.  2. Occorre prendere le mosse dall'esame del ricorso princip ale dell'### il cui primo motivo è fondato. 
L'### ha debitamente trascritto la decisione di accoglimento delle ragioni dell'### adottata dalla C.T.P. e il motivo di appello spiegato riguardante il recupero dei canoni di locazione non dichiarati dall'### ed imputati erroneamente sotto la voce proventi e ricavi diversi per la somma di euro 49.425,00, motivo di appello sul quale la C.T.R. non ha in alcun modo deciso, neanche implicitamente, e non dandone atto nell'esposizione del fatto.  3. Il secondo motivo è parimenti fondato.  3.1. La decisione della C.T.R. in relazione alla ripresa del 50 per cento dell'imponibile, connessa al disconoscimento dell'agevolazione di cui all'art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973, è evidentemente motivata per relationem con riferimento alla motivazione del giudice di primo grado la cui rico struzione no rmativa e la cui negazione della valenza di precedenti giurisprudenziali è richiamata.  3.2. Ebbene, «quando si impugna una motivazione per relationem enunciata dal giudice d'appe llo con l'indicazione della condivisione dell'affermazione del primo giudice che si è fatta propria, spetta al 6 ricorrente in cassaz ione, come logica conseguenza de ll'on ere di specificazione del motivo e di adempimento dell'onere di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice che ha giustificato l'affermazione condivisa dal giudice d'appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l'atto di appello. E' palese che la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza conoscere quel tenore e quelle critiche. Né si può ritenere che esse dovrebbero risultare dalla sentenza impugnata e ciò per la ragione che in tal caso n on si sarebbe in presenza di motivazione per relationem, bensì di una motivazione che o si è fatta carico delle critiche e, dunque, nel rigettarle non risulta più relazionata, o non se ne è fatta carico ed allora risulta omissiva della considerazione del motivo di a ppello, così concretando violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.» (Cass., Sez. U., 20/03/2017, n. 7074; seguita da questa sezione in Cass. 23/02/2022, n. 6063; 12/03/2021, n. 6998; Cass. 02/10/2020, n. 21099). 
Nel caso di specie ne ll'esposizione del fatto l'### ha debitamente trascritto la motivazione della C.T.P. sul punto, fondata essenzialmente sulla ritenuta natura soggett iva dell'agevo lazione in esame, e sulla affermazione, in via di ipotesi, ove si condividesse la diversa tesi della natura oggettiva della stessa, sostenuta dall'### della presenza del nesso d i strument alità diretta dell'attività di locazione immobiliare con il fine statutario; e ha altresì evidenziato le censure che essa aveva mosso a tali statuizioni, fondate sulla tesi della natura oggettiv a dell'agevolazione, ritenuta dalla giurisprude nza di legittimità, e sulla mancata considerazione degli elementi fattuali posti a base della ritenuta natura commerciale dell'attività dell'### (tra cui la complessità della gestione immobiliare, la partecipazione ad una s.r.l. e le attività finanziarie). 7 3.3. Ritenuta ammissibile la censura, si osserva che la sentenza pronunziata in sede di gravame è legit timamen te motivata per relationem (ed in particolare ove la relatio sia alla sentenza di primo grado) quando il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della p ronuncia in relaz ione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/11 /2018, n. 28139; Cass. 30/ 05/2018, n. 13594; Cass. 30/03/2018, n. 8012; 19/07/2016, n. 14786; Cass. 11/06/2008, n. 15483). 
Ciò vale anche in tema di processo tributario, ove è nulla, infatti, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della ### tributaria regionale completam ente carente d ell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la ### a disattenderle e che si sia li mitata a mot ivare per relatio nem alla sentenz a impugnata mediante la mera adesione ad essa (Cass. 01/03/2022, n. 6626; 05/10/2018, n. 24452; Cass. 21/ 09/2017, n. 22022; 26/06/2017, n. 15884; Cass. 16/12/2013, n. 28113). 
Nel caso di specie, in ordine alla natura oggettiva o meramente soggettiva dell'agevolazione ed in ordine alla presenza del nesso di strumentalità diretta dell'attività svolta col fine statutario, la sentenza 8 appellata non reca alcuna indic azione (al di là dell'apoditt ica affermazione circa la seco nda que stione) dei motivi per i quali la ### provinciale abbia provveduto all'accoglimento del ricorso né dei motivi dell'appello dell'### né dei motivi per i quali essi (pur presenti, come sopra evidenzia to) siano da disatt endere, non consentendo quindi di compren dere se le ragioni della decisi one abbiano tenuto conto dei motivi di gravame, dovend osi quindi accogliere il motivo di ricorso.  4. Dall'accoglimento del secondo motivo segue l'assorbimento del terzo.  5. Il quarto motivo è fondato.  5.1. Si controver te sulla tassabilità della plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificatori, prevista dall'art.  67, primo comma, lett. b, t.u.i.r, che dispone che siano tassate in ogni caso le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, nel particolare caso in cui il terreno sia stato acquistato ope legis, in forza di successione tra enti.  ###. 28 della l. n. 222 del 1985 prevede infatti che con il decreto di erezione di ciascun ### sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni siano trasferiti di diritto all'### s tesso (il quarto comma del medesimo articolo precisa che l'### succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi).  ###.T.R. ha ritenut o che la plusvalenza non sia tassabile no n ricorrendo i presupposti degli artt. 67 e 68 t.u.i.r. non potendo l'acquisto ope legis, e in particolare la successione nel patrimonio di enti soppressi, costituire un acquisto idoneo a determinare il valore iniziale dell'immobile. 9 5.2. ###. 67, primo comma, lett. b, t.u.i.r. prevede la tassabilità: 1) delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari; 2) nonchè, in ogni caso, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. 
La ratio delle due ipotesi è diversa. 
Per quanto riguarda la cessione infraquinquennale di fabbricati, è chiaro che il legislatore presume in tale operazione un fine speculativo nella circostanza di un soggetto che realizza o acquista la proprietà di un edificio e nel giro di soli cinque anni lo rivende; per tali ragioni esclude dalla tassazione g li acquisti per successione e le abitazioni principali, proprio perché in questi casi il titolo in base al quale si è divenuti proprietari o la destinazione del fabbricato a propria residenza escludono, per loro natura, un intento speculativo e la presenza di un reddito prodotto. 
Nella cessione di terreni edificabili, a differenza della precedente fattispecie, è invece irrilevante che la cessione sia infraquinquennale o che il terreno sia pervenuto per successione, come chiarito dall'inciso in ogn i caso. La ricchezza prodotta non deriva qui da un intento speculativo in senso p roprio, bensì da una caratteristica intrinseca del bene. 
In dottrina i motivi che hanno spinto il legislatore dell'art. 11, primo comma, lettera f), della l. n. 413 del 1991, modificativo dell'art. 81 t.u.i.r. (ora art. 67) , a tratt are in modo different e le plusvalenze immobiliari realizzate a seguito della cessione delle aree edificabili sono 10 legate in sint esi alla considerazione che l'incremento del valore patrimoniale del terreno comporta un incremento di ricchezza in capo al suo proprietario e che la causa dell'arricchimento del cittadinocontribuente proprietario di un terreno divenuto edif icabile è una conseguenza della decisio ne della pubblica amministrazione e prescinde dal suo comportamento e dalla sua intenzione. 
Tali principi sono posti a base della giurisprudenza di questa Corte laddove ritiene che non integri tale fattispecie impositiva l'ipotesi della cessione di un terreno con fabbricato da demolire: la ratio ispiratrice del citato art. 81, nella formulazione introdotta dalla l. n. 413 del 1991, è tesa inequiv ocabilmente ad assoggettare a prelievo fiscale la manifestazione di forza economic a conseguente "all'avv enuta destinazione edificatoria in sede di pianificazione urbanistica" di terreni ovvero, in altri termini, ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che scaturisce non "in virtù di un'attività produttiva del proprietario o possessore, ma per l'avvenuta de stinazione ed ificatoria in sede di pianificazione urbanistica" dei terreni (per tutte Cass. 09/07/2014, 15629).  5.3. Fatte tali considerazioni, la presenza quindi dell'inciso in ogni caso nell'individuazione del reddito tassato da parte dell'art. 67, lett.  b, t.u.i.r., non solo esclude le cause di esonero (in particolare l'acquisto per successione) ma svincola la tassabilità della plusvalenza derivante dalla cessione del t erreno edificabile anche dalla presenza di un antecedente atto di acquisto avvenuto nel quinquennio.  ###. 67 t.u.i.r. (proprio in forza di una sua interpre tazione letterale, cui fa riferimento l'### richia mando Cass., Sez. U., 25/07/2022, n. 23051) non consente quindi di esentare la tassabilità della plusvalenza l'ente che abbia acquisito il bene, poi alienato, per successione da altro ente (la quale, ai sensi degli artt. 174 e 172 t.u.i.r.  infatti non genera realizzo). 11 5.4. L'### richiama la risoluzione 9/2226 del 23 febbraio 1983 del Ministe ro delle finanze che aveva rit enuto non tassabile la plusvalenza derivante dalla vendita, da parte di alcune organizzazioni sindacali, dei beni immobili già appartenenti a disciolte organizzazioni sindacali fasciste, alle stesse pervenuti in proprietà per effetto della l.  n. 902 del 1977; in quel caso il Ministero ritenne che la vendita non integrasse alcuna delle fattispecie previste dall'art. 76 d.P.R. n. 597 del 1973, per carenza degli elementi costitutivi delle fattispecie stesse, evidenziando che la presunzione assoluta contenuta nel terzo comma, punto 2), dell'art. 76 fosse subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) che i b eni immobili n on destinati all'utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari abbiano format o oggetto di acquisto e vendita; b) che il tempo intercorrente tra i due atti non sia superiore a cinque anni. ### precisò che mancava l'atto di acquisto, e cioè uno dei due momenti essenziali perchè potesse ritenersi realizzata l'intera operazione speculativa, rite nendo che l'acquisizione della proprietà di uno o più beni immobili, da parte delle organizzazioni sindacali, non potesse assimilarsi a detta fi gur a giuridica, dal momento che essa disc endeva dall'attuazione di una legge e non da una convenzione liberamente posta in essere dalle parti, comportante la corresponsione di un corrispettivo. 
La risoluzione va calata però entro il riferimento normativo cui si riferisce, costituito dall'art. 76 d.P.R. n. 597 del 1973, secondo il quale erano tassabili le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi; si tratta cioè sostanzialmente delle ipotesi previste dall'art. 67 per la cessione dell'immobile nel quinquennio.  5.5. Alla luce di tali principi, la C.T.R. ha quindi errato nel ritenere non tassabile la plusvalenza in esame dando rilievo di fatto in realtà ad elementi che concernono la misura della imposizione ed il valore da assumere a monte del calcolo della plusvalenza. 12 6. Con i due motivi di ricorso incidentale l'### denuncia, rispettivamente, l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla ripresa per la differenza tra canoni rendicontati e canoni dichiarati e, in subordine, la nullità per difetto di motivazione.  6.1. I motivi sono infondati. 
In primo luogo, la C.T.R. ha deciso su tale motivo di appello, come emerge dalla parte finale della pagina 3 e dalla parte iniziale della pagina 4, in cui ha evidenziato che l'onere di provare le discordanze tra i ricavi dichiarati e quelli registrati era a carico della parte che aveva commesso l'errore e non era stato assolto. 
In secondo luogo, la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546 del 1992) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenz a ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enun ciazione della de cisione senza alcuna argomentazione - ovvero ... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come g iustificazione del decisum. Tale anomalia s i esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente ", nel "contrasto irriducibile tra affermaz ioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiett ivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivaz ione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, con riferimento al nuovo testo dell'art. 360 cod. proc. civ., seguito alla rifor ma di cui all'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22/06/2012, n. 83, conv. in l. 7/08/2012, n. 13 134, applicabile al caso in esame trattandosi di sentenza emessa dopo il 10 settembre 2012); successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598). 
In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, p ur essendo graficamente (e, quindi , materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione de l convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionam ento d el giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. 
Nel caso di specie, la motivazione è graficamente presente e lascia intendere le argomentazioni poste a fondamento della decisione, e cioè il m ancato assolvimento dell'o nere della prova per difetto di documentazione al riguardo.  7. In accoglimento di primo, secondo e quarto motivo del ricorso dell'### assorb ito il terzo, e rigettat o il ricorso incidental e, va quindi cassata la sentenza impugnata e la causa va rimessa alla Corte di gius tizia tributaria di secondo gra do dell '### anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il terzo; rigett a il ricorso incidentale; cassa la senten za impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'### in diversa composizione, cui demanda anche di regolare le spese del giudizio di legittimità. 
Ai sensi d ell'art. 1 3, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della 14 sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 24 febbraio 2023.   

Giudice/firmatari: Cirillo Ettore, Lume Federico

M

Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 1528/2024 del 16-10-2024

... dell'amministratore, conteneva tutte le indicazioni utili per l'individuazione del thema decidendum (lo stato di dissesto della società sin dal 2000, a dispetto di quanto esposto nei bilanci; l'origine del credito della ### l'incoata procedura esecutiva con l'indicazione dei creditori intervenuti e la definizione della stessa; le modalità con le quali era stato eseguito il pagamento preferenziale in favore della ### l'esistenza di numerosi altri creditori anche privilegiati; il concorso del terzo ### nell'illecito essendo la ### “consapevole della difficile esigibilità del credito acquistato per averlo espressamente riconosciuto nell'atto di acquisto e per essere subentrata nelle azioni concorsuali presentate dall'avv. #### in virtù dell'atto di cessione del credito”, nonché imprenditrice e dunque soggetto in grado di apprendere lo stato di insolvenza, anche tenuto conto degli stretti legami di parentela con i componenti della compagine della SO.GE.CO.SI. ### infatti, era nuora del ### siccome moglie del figlio ### (titolare di quote della ### s.r.l., detentrice del 60% del capitale della SO.GE.CO.SI) e nuora anche di ### detentrice del rimanente 40% del capitale di SO.GE.CO.SI. Elementi, (leggi tutto)...

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### _________ CORTE D'### _________ composta dai magistrati dr ### dr ### dr ### rel. est.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1470/2023 R.G., #### nato a ### il ### (C.F. ###); ### nata a ### il ### (C.F. ###); entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ####À ### - ### S.R.L. (C.F.  ###), in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### APPELLATO ***** 
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito di discussione orale, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2024. 
La Corte ha osservato: ### innanzitutto premettersi che verranno omesse nello svolgimento del processo, per maggiore comodità, le attività svolte nel giudizio di primo grado, ormai superate perché afferenti posizioni, ovvero domande, rigettate e non oggetto del presente gravame, così limitando l'esame alle questioni ancora oggetto di controversia. 
Ciò detto, con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2018 il fallimento ### - ### s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, ### e ### Nei confronti del primo, proponeva domanda ai sensi dell'art. 146 l.fall., chiedendo la di lui condanna al risarcimento dei danni cagionati alla ### s.r.l. in qualità di amministratore - dal 24 gennaio 1989 al 22 aprile 2013 - nonché di liquidatore - a seguito della delibera di scioglimento volontario per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, dal 23 aprile 2013 al 26 luglio 2016, data della dichiarazione di fallimento - imputando al predetto (fra l'altro) la violazione del dovere di non compiere atti di gestione dopo la perdita del capitale sociale; la distrazione di somme; la violazione del dovere di astenersi dal procedere a pagamenti preferenziali in violazione delle regole del concorso e con lesione della par condicio; la violazione del dovere di preservare il patrimonio sociale nell'amministrare i ben immobili della società e di esigere i relativi crediti. 
Nei confronti della ### veniva svolta domanda di risarcimento del danno ex art.  2043 c.c., per avere costei ricevuto, con la consapevolezza dello stato di dissesto in cui la società versava, un pagamento preferenziale dell'importo di €. 1.800,000,00. 
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano le domande spiegate e ne eccepivano la prescrizione. 
Con sentenza n. 1510/2023 del 5 aprile 2023 il Tribunale di Catania riconosceva, in capo al ### l'esistenza dei seguenti addebiti: a) la prosecuzione dell'attività nonostante la perdita totale del patrimonio sociale alla data del 26/9/2000 (con un patrimonio netto negativo pari ad €. 9.110.077,21) per effetto del debito discendente dalla sentenza 600/2000 emessa dal Tribunale di ### non correttamente iscritto nel bilancio, tanto che alla data in cui era stata posta in liquidazione (29/3/2013) la società aveva un patrimonio netto negativo di €. 10.066.263,57, ed alla data del fallimento di €.  10.310.159,72; b) la mancata contabilizzazione dell'incasso pari ad €. 8.000,00 - a fronte della quietanza rilasciata dalla società fallita a ### s.p.a. - da ritenersi distratto dalle casse di SO.GE.CO.SI.; c) l'avere eseguito pagamenti preferenziali in favore di ### (per €. 1.800.000,00) e di ### (per €. 900.000,00) con il ricavato della vendita del complesso alberghiero ### a ### s.p.a. in data ###; d) la sottrazione di disponibilità liquide, utilizzando artifici contabili, per totali €.  630.407,16, nonché omesse contabilizzazioni parziali o totali di incassi, per vendite eseguite nel periodo 2006-2010, ammontanti a complessivi €. 579.997,45; e) l'omesso recupero dell'indennità di occupazione, per complessivi €. 37.275,00, avente ad oggetto l'appartamento sito nel comune di ### via ### n. 747, oggetto di contratto preliminare di vendita stipulato in data ### fra la società fallita e ### e dichiarato risolto giudizialmente. 
Riteneva, infine, il Tribunale, che ### avesse ricevuto il pagamento preferenziale versando in uno stato soggettivo, quanto meno di colpa. 
In definitiva, il Tribunale così statuiva: “- in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna ### a corrispondere alla curatela del fallimento ### s.r.l. euro 4.110.728,61, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione a decorrere da giorno 8.4.2018, e ### a corrispondere alla curatela del fallimento ### s.r.l. euro 1.800.000,00, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione a decorrere dal 29.03.2018; - rigetta le domande proposte dalla curatela del fallimento ### s.r.l. nei confronti di ### - condanna ### nella misura dei 2/3 e ### nella misura di 1/3 al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 18.103,50 oltre accessori, a favore dell'### - compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra ### e la curatela del fallimento ### s.r.l.; - pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 3.12.2019, definitivamente a carico di ### e ### in solido”. 
Avverso la sentenza ### e ### hanno interposto appello sulla base di cinque ragioni di censura. 
Si è costituita in giudizio la curatela appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.   La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del giorno 2 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo ### denuncia l'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione, formulata sul presupposto della mancata allegazione degli elementi costitutivi del reato di bancarotta preferenziale. 
A suo dire, “###esame dell'atto di citazione emerge chiaramente la nullità per la totale mancanza di allegazione circa gli elementi costitutivi di tale condotta preferenziale nonché del concorso della ###ra ### e cioè non solo la conoscenza dello stato di insufficienza patrimoniale della società da parte del terzo, ma anche la conoscenza della natura preferenziale del pagamento e cioè la conoscenza puntuale della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio della ### (attivo e passivo), con la prova della partecipazione intenzionale ad una operazione preferenziale”. 
Il motivo è infondato. 
Per principio che non vi è ragione di contraddire, ai fini della determinatezza degli elementi di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 163, comma 2, c.p.c., l'atto di citazione è valido ogniqualvolta contenga le indicazioni necessarie e sufficienti a consentire al convenuto di difendersi (facendogli conoscere quali pregiudizi vengano imputati dall'attore alla sua condotta illecita) e al giudice di individuare il thema decidendum. Deriva da quanto precede, pertanto, che quando sia proposta domanda risarcitoria l'attore ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non essendo ammesse formule generiche o di stile. Tuttavia, una volta indicata la categoria, patrimoniale o non patrimoniale, dei danni dei quali è chiesto il risarcimento e, nell'ambito di questa, la tipologia dei pregiudizi, mediante ricorso a singole voci di danno, non si può escludere che queste, in relazione al caso concreto e tenuto conto della accezione comune loro riconosciuta, presentino una portata descrittiva idonea a definire le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (v. Cass. N. 7411/2017). 
Nel caso di specie, l'atto di citazione, a mezzo del quale l'attrice assumeva il concorso della ### nella condotta dell'amministratore, conteneva tutte le indicazioni utili per l'individuazione del thema decidendum (lo stato di dissesto della società sin dal 2000, a dispetto di quanto esposto nei bilanci; l'origine del credito della ### l'incoata procedura esecutiva con l'indicazione dei creditori intervenuti e la definizione della stessa; le modalità con le quali era stato eseguito il pagamento preferenziale in favore della ### l'esistenza di numerosi altri creditori anche privilegiati; il concorso del terzo ### nell'illecito essendo la ### “consapevole della difficile esigibilità del credito acquistato per averlo espressamente riconosciuto nell'atto di acquisto e per essere subentrata nelle azioni concorsuali presentate dall'avv.  #### in virtù dell'atto di cessione del credito”, nonché imprenditrice e dunque soggetto in grado di apprendere lo stato di insolvenza, anche tenuto conto degli stretti legami di parentela con i componenti della compagine della SO.GE.CO.SI. ### infatti, era nuora del ### siccome moglie del figlio ### (titolare di quote della ### s.r.l., detentrice del 60% del capitale della SO.GE.CO.SI) e nuora anche di ### detentrice del rimanente 40% del capitale di SO.GE.CO.SI. 
Elementi, questi, tutti idonei a rappresentare astrattamente il concorso del terzo che il pagamento abbia ricevuto nella condotta illecita dell'amministratore, tanto che la convenuta, costituendosi in giudizio, si è difesa anche su tale questione. 
Con il secondo motivo viene ribadita l'eccezione di prescrizione dell'azione esperita nei confronti di ### assumendo l'appellante che il dies a quo va individuato nell'epoca di compimento dell'atto. 
Il motivo è infondato. 
Osserva la Corte che per principio che non vi è ragione di contraddire, il dies a quo del termine di prescrizione va individuato, quanto all'azione sociale di responsabilità, dal giorno in cui sono percepibili i fatti dannosi posti in essere dagli amministratori ed il danno conseguente, e, quanto all'azione dei creditori sociali, dal giorno in cui si è manifestata, divenendo concretamente conoscibile, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti. In particolare, con riferimento all'azione dei creditori sociali si è precisato che la prescrizione decorre, non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, ma bensì dal successivo momento della oggettiva conoscibilità del dato di fatto costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti sociali - anche se lo stesso sia stato in concreto ignorato - come si ricava dall'art. 2935 Ne consegue che, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede ###nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (v. Cass. nn. 3552/2023, 5795/2021). 
Tale prospettiva non muta nel caso di concorso del terzo nel compimento dell'atto illecito - qual è il caso di specie - atteso che la prescrizione decorre comunque, in base al richiamato disposto dell'art. 2935 c.c., da quando il diritto può essere fatto valere e dunque, nel caso di specie, quando è diventata oggettivamente percepibile, da parte dei creditori, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, non essendo dall'appellante censurato quanto ritenuto dal primo giudice a proposito del fatto che siffatta oggettiva percezione si è potuta avere solo con la dichiarazione di fallimento, per le ragioni compiutamente espresse dal Tribunale, quivi non criticate. 
Con il terzo motivo gli appellanti deducono che ha errato il Tribunale nel ritenere illeciti i pagamenti eseguiti in favore di ### e di ### Assumono l'assoluta carenza degli elementi costitutivi della bancarotta preferenziale; che esso ### aveva diligentemente eseguito i pagamenti in favore di coloro che erano intervenuti nella procedura esecutiva dichiarata estinta per rinunzia; che l'unica alternativa era di fare vendere all'asta l'immobile pignorato, “con un risultato (in termini di tempi e di prezzo) del tutto imponderabile e ragionevolmente differente (in pejus) rispetto a quello conseguito in sede di estinzione della esecuzione immobiliare”; che non si era realizzato alcun pregiudizio per i creditori estranei alla procedura esecutiva immobiliare, né vi era la partecipazione dolosa dell'amministratore e dell'accipiens rispetto alla natura preferenziale del pagamento; che difettava la prova che gli altri creditori avrebbero potuto utilmente partecipare al concorso, né era possibile accertare quale sarebbe stato il prezzo di vendita dell'immobile; che “anche nella ipotesi (assolutamente inverosimile) in cui l'immobile fosse stato venduto all'asta al medesimo prezzo al quale è stato ceduto in data ###, nessun creditore diverso dal creditore procedente e/o intervenuto (###) avrebbe avuto la benchè minima possibilità di conseguire alcun ristoro”. 
Il motivo è infondato. 
Il primo giudice ha così ragionato: “una seconda voce di danno imputabile all'amministratore ### nonché, per la quota di pertinenza, alla convenuta ### è costituita dai pagamenti preferenziali eseguiti in favore di quest'ultima e di ### eseguiti con il ricavato della vendita del complesso alberghiero “### Palace” a ### s.p.a. in data ###. 
In particolare, ### s.r.l. ha alienato a ### s.p.a. il suddetto complesso alberghiero, cespite oggetto della procedura esecutiva iscritta al n. R.G.Es.I. 320/01 Tribunale di ### dichiarata estinta in pari data. La cessione è avvenuta per un corrispettivo complessivo di euro 6.300.000,00, di cui euro 95.050,00 incassati dalla venditrice ed il restante importo di euro 6.204.950,00 utilizzato, con delegazione di pagamento, per estinguere debiti azionati nei confronti della società nella suddetta procedura esecutiva immobiliare, nei seguenti termini: euro 3.300.150,00 in favore di ### di ### euro 900.000,00 in favore di ### euro 204.800,00 in favore dell'avv. ### euro 1.800.000,00 in favore di ### Tale condotta configura l'illecito di pagamento preferenziale, in quanto soltanto l'istituto ### di ### avrebbe potuto essere soddisfatto in via prioritaria sul ricavato della vendita, in virtù delle iscrizioni ipotecarie a garanzia del proprio credito, e ciò in una situazione in cui dai bilanci sociali relativi agli esercizi 2006 e 2007 si rilevava la sussistenza anche di altri ingenti debiti (anche non oggetto di intervento nella suddetta procedura esecutiva) assistiti da privilegio e tenuto, altresì, conto dello stato di insolvenza nel quale versava all'epoca la società. In particolare, dal bilancio chiuso al 31.12.2006, quale redatto dall'organo gestorio ed approvato dall'assemblea sociale, il monte debitorio è pari a euro 7.971.870; dall'esame dei conti chiusi al 31.12.2006 esposti sul libro giornale di contabilità il c.t.u. ha rilevato la sussistenza di debiti che possono ritenersi assistiti dal rango privilegiato quali, quantomeno, quelli riferiti ai mutui erogati dalle banche (che complessivamente ammontano a euro 4.829.925,18) e quelli verso l'### (pari a euro 448.821,91 e la cui effettiva consistenza è da ritenersi ben superiore a quella apparente, tenendo conto anche degli interessi e sanzioni rinvenienti dagli omessi versamenti). 
Di conseguenza, i pagamenti in favore di ### (euro 900.000,00) e ### (euro 1.800.000,00) sono avvenuti in via preferenziale sia rispetto ai creditori muniti di rango anteriore, sia con riguardo agli altri creditori concorrenti dello stesso rango, in violazione del principio della par condicio creditorum e risultano, dunque, fonte di danno ai creditori - rappresentati dalla curatela che esercita anche l'azione a questi spettante - nella misura complessiva di euro 2.700.000,00 (euro 900.000 + 1.800.000) rispetto all'amministratore ### e di euro 1.800.000,00 in capo a ### in quanto terzo che ricevuto il pagamento preferenziale. 
Non può dubitarsi infatti, della possibilità di configurare il concorso del terzo nell'illecito dell'amministratore e della sussistenza dei presupposti della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto ### ha ricevuto il pagamento preferenziale, tale atto ha cagionato un danno alla società eziologicamente collegato alla sua condotta di creditore soddisfatto e la medesima - non titolare di cause di prelazione a fronte di una società che dai pubblici registri immobiliari risultava titolare di cespiti gravati da ipoteche (con conseguente grado privilegiato di altri creditori di SO.GE.CO.SI.) - non poteva non ritenersi quantomeno in una situazione soggettiva di colpa, se non di dolo, stante i plurimi rapporti con la società emergenti dai fatti di causa ed il rapporto di parentela con l'amministratore (sul concorso del terzo nell'illecito dell'amministratore si rinvia a Tribunale di Milano, ### specializzata in materia di impresa, 25.11.2021)”. 
A fronte di tale compiuta motivazione, del tutto generica si appalesa la difesa degli appellanti, i quali fanno le mostre di ignorare che, una volta estinta la procedura esecutiva, pacifico essendo lo stato di dissesto della società, l'amministratore non poteva procedere al pagamento dei crediti in danno degli altri creditori, di rango pari o anteriore, essendo del tutto ipotetica la previsione che, in caso di mancata estinzione della procedura esecutiva, non sarebbe residuato alcunché per il soddisfacimento dei predetti. 
Non è, del resto, efficacemente contestata neppure la partecipazione della ### alla condotta illecita dell'amministratore, a fronte del ragionamento del Tribunale, il quale ha peraltro ritenuto sufficiente (vertendosi in ipotesi di illecito civile) l'elemento soggettivo della colpa. 
Con il quarto motivo il ### si duole della ritenuta esistenza di condotte distrattive, cui è conseguita l'attribuzione, in favore della curatela, di una posta risarcitoria di €.  1.210.404,61 (€. 630.407,16 + €. 579.997,45). 
Assume, al riguardo, che il consulente tecnico d'ufficio non aveva potuto accertare siffatti ammanchi, avendo egli stesso evidenziato di non disporre del libro giornale di contabilità per il periodo 2000-2005, con la conseguenza che era rimasta preclusa ogni possibilità di verifica della sussistenza o meno dell'avvenuta contabilizzazione degli accadimenti patrimoniali ed economici della società; che “appare opportuno precisare che tutte le somme predette non sono state incassate nel periodo 2006 - 2015, bensì nel periodo compreso tra il 1990 ed il 2005, anche se gli immobili rispetto al quale erano state versate caparre ed acconti sono stati venduti agli acquirenti terzi a partire dall'anno 2006”; che la asserita condotta distrattiva doveva essere materialmente provata dalla curatela. 
Anche tale doglianza è infondata. 
Premesso che è solo labialmente affermato che l'incasso delle dette somme sarebbe avvenuto fra il 1990 ed il 2005, deve evidenziarsi che il Tribunale ha così ragionato: “il c.t.u. ha testualmente concluso nel senso che “le rilevazioni contabili (…) mettono in evidenza un palese scollamento tra l'impianto contabile posto in uso dalla ### fallita e una pluralità di accadimenti documentalmente comprovati risultanti dagli atti pubblici di vendita e dagli estratti conto bancari in atti; invero, le plurime discrasie rilevate (…) possono qualificarsi non già come semplici ed occasionali errori tecnico-contabili, quanto piuttosto quali veri e propri artifici contabili posti in essere con la finalità di dissimulare una molteplicità di distrazioni di somme dalle casse sociali”. 
In particolare, all'esito delle complesse verifiche tecnico-contabili condotte, il c.t.u. ha accertato che attraverso meri artifizi contabili posti in essere utilizzando strumentalmente il conto “clienti c/caparre” sono state innanzitutto distratte dal patrimonio sociale, in quanto non contabilizzate, somme di denaro ammontanti a complessivi euro 154.699,16 e mediante analoghi artifizi contabili posti in essere utilizzando il conto “clienti c/anticipi” sono state distratte dal patrimonio della società fallita somme ammontanti a complessivi euro 475.708,00, con un complessiva distrazione di somme, nel periodo 2006-2015, pari a complessivi euro 630.407,16. 
Tali artifizi contabili si trovano compiutamente ricostruiti nella relazione di consulenza (p. 74 ss.), i cui esiti devono condividersi anche in tale caso, essendo stata l'attività peritale condotta sulla base del mandato e dei documenti in atti e con la chiara esposizione dei principi della scienza contabile applicati e dell'iter logico che ha condotto ai risultati esposti. In particolare, gli artifizi sono stati operati sui conti “crediti verso clienti” e “clienti conto anticipi”, mediante decrementi indebiti di saldi passivi ed impropri azzeramenti di crediti, a fronte di verosimili pregressi incassi non contabilizzati; analogamente, è stato tenuto in maniera fraudolenta il libro giornale di contabilità, con distrazione od omesso incasso dei corrispettivi monetari di vendite immobiliari, e sono state compiute distrazioni mediante pagamenti ingiustificati eseguiti a favore delle società ### e ### oltre a distrazioni dirette di denaro dalle casse sociali. 
In secondo luogo, dai riscontri analitici condotti tra i dati risultanti dalla contabilità e quelli rinvenienti sia dai singoli atti di compravendita sia dalla documentazione bancaria disponibile, il c.t.u. ha altresì accertato omesse contabilizzazioni parziali o totali di incassi, per vendite eseguite nel periodo 2006-2010, ammontanti a complessivi euro 579.997,45 (somma che non include l'importo di euro 8.000 sopra esaminato). Anche a tale riguardo, devono condividersi gli esiti cui è giunto il consulente alle p. 98 ss. della relazione, quali compendiati nella tabella sinottica contenuta a p. 117 della relazione medesima. In ragione di tali condotte distrattive, ### è da ritenersi dunque responsabile del danno cagionato alla società ed ai creditori sociali, per gli importi di euro 630.407,16 ed euro 579.997,45”. 
Ora, se per un verso è evidente che a tali conclusioni il consulente sia giunto esaminando la contabilità in suo possesso, per altro verso rileva la Corte che in mancanza di giustificazioni sull'ammanco di cassa deve ritenersi sussistente una condotta distrattiva. 
Infatti, la curatela ha esercitato tanto l'azione spettante ai creditori sociali quanto l'azione sociale di responsabilità, avvalendosi del rimedio di cui all'art. 146 l.fall., con la conseguenza - tipica della responsabilità di natura contrattuale - che sulla curatela grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombendo, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. 
Per orientamento pacifico della giurisprudenza, dunque, incombe sulla curatela, che agisca ai sensi dell'art. 146 l.fall., l'onere di allegare l'esistenza di una condotta astrattamente causativa di danno patrimoniale (quale è quella sussistente nel caso di specie), e non di dimostrare le motivazioni degli ammanchi; è, invece, onere degli amministratori convenuti provare di avere rettamente operato. E tale prova, nel caso di specie, non è stata affatto fornita. 
Con l'ultimo motivo il ### assume che ha errato il Tribunale a ritenere sussistente il danno per il mancato esperimento delle azioni a tutela del patrimonio. 
Il motivo è fondato. 
Il Tribunale ha sul punto ritenuto che “è incontestato il fatto storico dell'omessa attivazione da parte dell'organo sociale rispetto alle attività di liberazione di taluni immobili sociali (avendo il convenuto eccepito, piuttosto, la carenza di prova in ordine al periodo dell'altrui possesso o in merito all'antigiuridicità della condotta). 
Tale condotta omissiva è suscettibile di cagionare alla società un danno, in quanto l'amministratore ha trascurato di percepire o recuperare i relativi frutti, così venendo meno agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale ed esponendo altresì la società al possibile depauperamento del patrimonio a motivo del prolungato possesso dei terzi occupanti anche per un tempo utile ad usucapionem”. 
Il primo giudice ha ritenuto che con riferimento all'immobile sito nel Comune di ####. ### n. 747, oggetto di contratto preliminare di vendita stipulato in data ### tra la società oggi fallita e ### oggetto di una sentenza risolutiva di contratto preliminare di vendita con condanna - mai eseguita - alla restituzione alla società da parte dell'occupante ### “può dunque considerarsi provata l'occupazione con riferimento a quanto accertato nella sentenza e, in punto di quantificazione, può recepirsi il criterio equitativo e presuntivo invocato dalla curatela e fondato sui valori dell'### del mercato immobiliare (###; ciò tenuto conto del fatto che, per un verso, il convenuto non ha allegato e provato alcun elemento concreto che possa incidere sull'applicazione dei suddetti parametri (con riferimento, ad esempio, alle spese da sostenersi, allo stato dell'immobile o alle oscillazioni subite dal valore locativo nel tempo) e, per altro verso, non può condividersi la doglianza di ### relativa alla riconducibilità della mancata liberazione ad una scelta imprenditoriale, giacchè il valore derivante dalla fruttificazione è in re ipsa e, inoltre, l'affermata scelta di mantenere gli immobili liberi al fine della vendita è contraddetta dalla stessa circostanza dell'occupazione del compendio in parola. In relazione a tale addebito, il solo ### deve essere condannato a risarcimento del danno per l'importo di euro 37.275,00, quale richiesto dalla curatela”. 
Tuttavia, ritiene la Corte che, trattandosi di un diritto di credito (discendente dalla occupazione sine titulo, quale risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile), al fine di ritenere esistente il danno dedotto, deve sussistere il requisito della irrecuperabilità del credito nei confronti del detentore senza titolo, sicchè erroneamente la curatela sostiene che “non può affermarsi che il relativo ristoro sia subordinato dalla legge alla sua reversibilità, data la natura dell'azione incoata, ripristinatoria del patrimonio sociale leso”. 
Conclusivamente, l'importo oggetto di condanna a carico di ### (€.  4.110.728,61) va ridotto di €. 37.275,00, e dunque saranno dal predetto dovuti complessivamente €. 4.073.453,61, ferma restando ogni ulteriore statuizione, anche in punto di interessi e rivalutazione. 
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che vede largamente soccombente il ### e totalmente soccombente la ### le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dei predetti. 
Esse si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.  P.Q.M.  La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da ### e ### avverso la sentenza n. 1510/2023 in data 5 aprile 2023 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese: - In parziale accoglimento dell'appello, che rigetta nel resto, riduce ad €.  4.073.453,61 l'importo che ### è stato condannato a pagare in favore della curatela; - ### a rifondere, in favore dell'appellata, le spese di entrambi i gradi, che liquida: quanto al primo grado in €. 12.069,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ponendone il pagamento a carico dell'### ferma restando la statuizione relativa alle spese di ### quanto al presente grado, in €. 20.000,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; - ### a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in €. 10.000,00 per compensi, oltre ad ### CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 9 ottobre 2024.  ### (### (### RG n. 1470/2023

causa n. 1470/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Murana Marcella, Ferreri Giuseppe

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6398/2024 del 08-03-2024

... disciplina valevole per gli appartenenti al ### previa individuazione del profilo professionale corrispondente”; - conseguentemente, la valutazione del profilo professionale doveva essere esp ressa in relazione alle declaratorie dei profili anche secondo i criteri dettati dall'art. 5, L.R. n. 10/2000 nonché dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 20 01 ai fini dell 'inquadramento nelle categorie A, B, C e D, mentre non poteva avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in v igore in un mom ento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio (dovendosi osservare che, nel caso ora in esame, la decisione impugnata riferisce - pag. 2 - che nel febbraio 2007 il ricorrente era stato informato del fatto che un primo decreto di inquadramento non era stato vistato dalla ### centrale); - che il principio estrapolabile da tali pronunce, quindi, è quello per cui l'inquadramento del personale transitato a domanda dal ### dello ### al ### della ### lia, ai sensi della L . n. 36/2004, deve essere operato, ex ai sensi d ella L. R. n. 9/2006, p revia (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 1282-2022 proposto da: ###, do miciliato in ### presso LA CANCELLERIA DELLA COR TE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### (già #####, in persona del legale rapp resentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'### presso i cui ### d omicilia in ### alla ### 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 418/2021 della CORTE ### di CATANIA, depositata il ### R.G.N. 110/2018; ### pubblico impiego R.G.N. 1282/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 24/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal ###. ### il P.M. in persona del ###.  ### ha depositato conclusioni scritte. 
RILEVATO - che, con sentenza del 7 luglio 2021, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, rigettava la domanda proposta da ### nei confronti dell'### rritorio e Ambiente della ### avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'inquadramen to nel livello ### di cui alla classificazione del personale addetto al ### della ### e d al relativo trattamento economico, spettante in ragione della previsione recata dall'art. 3 del Decreto del ### delle ### e ### del 5.7.2005, che regolava il passaggio del personale appartenente al ### dello Stato a quello della ### in termini tali per cui gli interessati dovevano essere inquadrati nel ruolo dell'amministrazione di destinazione nella qualifica professionale corrisponden te secondo i rispettivi ordinamenti vigenti; - che, nella specie, la ragione a base del livello rivendicato, dipendeva dal fatto che ivi era inquadrato l'agente tecnico con ci nque anni di servizio, qualifica parificata, a i sensi dell'art. 22, l. ### n. 7/2001, a quella di operatore scelto rivestita dall'istante nel ### dello Stato, previsione che invece era stata disattesa per essersi visto l'istante inquadrare, in base al decreto del direttore generale del ### del 28.6.2007, n. 421, 3 nella categoria B , posizione economica 2 in qua lità di operatore forestale; - che la deci sione d ella Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto che, in mancanza di una specifica tabella di equiparazione riguardante il personale transitato dal ### restale dello Stato a quello della ### e siciliana, l'inquadramento non andava effettuato in base alla disciplina transitoria dettata d alla l. R. n. 4/2007 ed il decreto P. Reg. 20.4 .2007 per il personale già alle dipendenze del ### regionale al l'atto della modifica del sistema di classificazione di quel personale ma, trattandosi di personale ivi transitato in data successiva, ai sensi della l. R. n. 9/2006 sulla base dei criteri di cui al ### del ### delle ### e ### del 5.7.2005, secondo il regime ordinario all'epoca vigente e, quindi, avendo ri guardo alle mansioni espletate e alle categorie ordinariamente previste per il personale regionale ed, a tale stregua, tenuto conto dei contenuti professionali delle declaratorie contrattuali, l'inquadramento riconosciuto in categ oria B nel ruolo degli “operatori e collaboratori” doveva ritenersi congruo per essere le at tività svolte caratterizzate da contenuti di tipo o perativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il ### affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale L'### ed Ambiente della ### si è limitata a costituirsi rilasciando procura per l'eventuale difesa all'udienza; - che il Procurator e ### rale ha depositato la sua requisitoria concludendo perché il Collegio disponga la 4 trattazione della causa in pubblica udienza o, in via subordinata, per il rigetto del ricorso; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, comma 1 e 434, comma 1, c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver non correttamente qualificato come mero errore materiale il riferimento nell'atto di appello dell'### ed Ambiente della regione ### a a qualifica e ruolo professionale rivestiti nel ### dello Stato non rispondenti alla situazione reale det erminando ciò, al contrario, l'inammissib ilità del ricorso in appello non consentendo una chiara individuazione dele questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 1 e 2, ### del ### delle ### e ### del 5.7.2005 e 10, l. R. n. 9/2006, nonché dei decreti P. Reg. 9 e 10 entrambi del 22/6/2001 e degli artt. 1, comma 8, l. R. n. 4/2007 e 40 decreto P. Reg. del 20.4.2007, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il non aver tenuto in considerazione ai fini del decidere le invocate disposizioni da cui discendeva il mantenimento dell'anzianità di ser vizio maturata e la conservazione dello status giuridico ed economico posseduto all'atto del passaggio; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione degli artt.3, 36 e 5 97 Cost., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l'erroneo apprezzamento de ll'anzianità maturata e delle mansioni svolte presso il ### dello Stato che assume identiche a quelle proprie dei dipendenti del ### regionale inquadrato in ###; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile; - che il mot ivo, in vero, non rispetta la regola di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., la quale avrebbe imposto al ricorrente di riprodurre quantomeno i passaggi essenziali dell'atto di appello, ond e consentire a questa Corte di operare un'effettiva verifica dell'entità degli errori contenuti nell'atto e della loro ido neità ad impedire una chiara individuazione delle questioni e de i punti contestati dell a sentenza impugnata; ciò a maggior ragione ove si consideri che dal contenuto della decisione impugnata emerge sia che tali errori non avevano pregiud icato il diritto di difesa dell'odierno ricorrente - che nulla di concreto allega sul punto - sia che gli errori medesimi non avevano precluso il corretto inquadramento della vicenda da parte della Corte, territoriale; - che tali lac une valgon o a precludere l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giu dizio di merito, atteso che tal e potere presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avut o riguardo al principio di spe cificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato , in conformità alle indicazioni della sentenza ### del 28 ottobre 2021 (causa ### ed altri c/###, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo 6 di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tem po stesso la certezza del d iritto e la cor retta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (C ass. Sez. L - Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza 24048 del 06/09/2021); - che è necessariamente dall'ammissibilità del motivo di ricorso che discende l'esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, ind ipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logici tà dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020); - che il secondo motivo è infondato; - che appare opportuno rammentare che questa Corte ha già avuto modo di esaminare le questioni sollevate con il presente ricorso con decisioni (Cass. Sez. L, Ordinanza 23863 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23865 del 2022; Cass. Sez . L, Ordinanza n. 23870 del 2022), la cui motivazione è da intendersi qui comunque richiamata, ex art. 118 disp. att. c. p.c., e nelle quali si è, in sintesi, osservato che: - la L. n. 36/2004 ha previsto, all'art. 4, comma 7, che entro sei mesi dalla data della propria entrata in vigore, il personale del ### forestale dello Stato poteva chiedere di transitare, a domanda, ove con sentit o dalle singole normative regionali - e nei limiti e conomici stabiliti dall a 7 stessa previsione - nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove prest ava servizio, rimettendo i criteri p er disciplinare i trasferimenti ad un provvedimento del ### del ### forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e dell e finanze, d'intesa con la ### permanente per i rapporti tra lo ### o, le regioni e le province autonome di ### e di ### (successivamente adottato con D.M. 5 luglio 2005); - la ### ha consentito il passaggio con la L.R.  n. 9/200 6, il cui art. 10, comma 9, autorizz ava il dipartimento regionale foreste ad inqu adrare nei posti vacanti del ruolo del ### forestale della ### “nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle p ossedute”, i l personale del ### forestale dello ### in servizio in ### che avesse presentato domanda di trasferimento; ed il cui art. 4, comma 7, prevedeva invece che lo stato giuridico ed economico ed il trattamento d i assisten za, previdenza e quiescenza del personale così i nquadrato sarebb ero stati disciplinati dalle norme relative al personale del ### forestale della ### tut tavia facendo sal vo “lo stato giuridico ed economico posseduto alla data di inquadramento”; - al momento dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2006 al personale del ### della ### si applicavano l'art. 5 della L.R. n. 10/2000 n. 10 ed i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati sulla G.U. della Reg ione siciliana n . 33 del 2 luglio 200 1, che prevedevano la classificazione del pe rsonale in quattro categorie (A, B, C, D) e stabilivano i crit eri per il prim o inquadramento del personale già in servizio, valorizzando il 8 livello previsto dalla normativa previgente, il titolo di studio e l'anzianità di servizio; - solo successivamente, con la L.R. n. 4/2007 la ### venivano istituiti per il personale non direttivo del ### ale ### i medesimi ruoli previst i dagli artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del D. Lgs. n. 201/1995, procedendo all'inquadramento nelle categorie B o C delle varie qualifiche funzionali ivi previste; - con D.P. Reg. 20 aprile 2007 sono stati disciplinati le competenze, l'ordinamento professionale e l'art icolazione delle posizioni all' interno delle categorie, fi ssando, all'art.  44, le corrispondenze tra le qualifiche del ### e quelle del ### dello ### - tuttavia, poiché sia al momento della presentazione della domanda di transito ex art. 4, comma 7, L. n. 36/2004, sia alla data di em anazione della L.R. n. 9/200 6, la classificazione del personale del ### e lo stat o g iuridico ed economico dello stesso n on erano quelli dettati solo successivamente dalla L.R. n. 4/2007, era da riten ersi che il passaggio da l ruolo statale a que llo regionale - che la ### aveva autorizzato, nei limiti delle vacanze - non potesse che avvenire sulla base della disciplina all'epoca vigente e che le corrisp ondenze dovessero essere stabi lite, a prescindere d all'adozione di tabelle di equiparazione, in relazione al contenuto professionale delle qualifiche dei due ### a confronto, dal momento che la L.R. n. 9/2006 “non condiziona il passaggio all'adozione delle tabelle medesime né lo differisce ad un momento successivo, e detta essa ste ssa i criteri per l'inquadramento, ossia, da un lato, la conservaz ione del trattamento giuridico ed economico già a cquisito dal 9 dipendente che aveva domandato il trasferimento, dall'altro l'applicazione della disciplina valevole per gli appartenenti al ### previa individuazione del profilo professionale corrispondente”; - conseguentemente, la valutazione del profilo professionale doveva essere esp ressa in relazione alle declaratorie dei profili anche secondo i criteri dettati dall'art.  5, L.R. n. 10/2000 nonché dai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 20 01 ai fini dell 'inquadramento nelle categorie A, B, C e D, mentre non poteva avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata in v igore in un mom ento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla legge nazionale e da quella regionale per il passaggio (dovendosi osservare che, nel caso ora in esame, la decisione impugnata riferisce - pag. 2 - che nel febbraio 2007 il ricorrente era stato informato del fatto che un primo decreto di inquadramento non era stato vistato dalla ### centrale); - che il principio estrapolabile da tali pronunce, quindi, è quello per cui l'inquadramento del personale transitato a domanda dal ### dello ### al ### della ### lia, ai sensi della L . n. 36/2004, deve essere operato, ex ai sensi d ella L. R. n. 9/2006, p revia individuazione del profilo professionale corrispondente sulla base dell a disciplina all'epo ca vigente ed a prescindere dall'adozione di tabelle di equiparazione, anche secondo i criteri detta ti dall'art. 5, L.R. n. 10/2000 e dai de creti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 mentre non può avvenire valorizzando i criteri dettati dalla L.R. n. 4/2007, atteso che la legge in parola è entrata i n vigore in un 10 momento successivo a quello nel quale si erano realizzate le condizioni richieste dalla leg ge nazionale e da quella regionale per il passaggio; - che a tali principi la decisione impugnata risulta essersi pienamente conformata, in quanto ha proceduto alla valutazione della corrett ezza dell'inquadrament o del ricorrente proprio sulla scorta de lla disciplina vigent e al momento del realizzarsi delle condizioni per il passaggio, escludendo, invece, l'applicazione della L.R. n. 4/2007, in quanto disciplina sopravvenuta; - che individuata correttamente la disciplina applicabile, la Corte t erritoriale h a proceduto alla valutazione nell o specifico di quello che doveva esser e il corretto inquadramento del ricorrente, peraltro ricorrendo ai criteri desumibili dalle previsioni vigenti, operando, pertanto, una valutazione che non risulta censurabile - e comunque non è stata adeguatamente censurata - nella presente sede; - che il ricorrente, del resto, viene a dolersi non tanto del modo in cui la Corte territoriale ha fatto governo della disciplina applicabile, quanto del fatto che tale disciplina, ed in particolare il D.P. Reg. n. 10/200 1, non verre bbe a valorizzare l'anzianità di servizio, in tal modo ponendosi in contrasto con il D.M. 5 luglio 2005; - che al di là di ogn i altra consid erazione, tut tavia, questa tesi omett e di considerare il principio generale, affermato da questa Corte proprio in relazione al D.P. Reg.  n. 10/20 01, per cui nel pubblico impiego privatizz ato, il principio generale dell'inderogabilità in peius, non opera in caso di accordi conclusi in sede sindacale ove il confronto tra le p arti sociali garant isce la migliore p rotezione degli interessi dei lavoratori e la loro composizione con le esigenze 11 datoriali, con la conseguenza che non sussi ste alcuna concorrenza di fonti che consenta di ricorrere al principio del c.d. favor lavoratoris nel caso di un sistema di classificazione del personale che risulti da accordo sindacale recepito in un atto come, appunto, il D.P. Reg. n. 10/2001 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12900 del 22/06/2016); - che in sintesi, pertanto, il rigetto del motivo di ricorso discende dalla considerazione per cui lo stesso, da un lato, viene a sindacare una valutazione in fatto operata dal giudice di merito e, dall'altro lato, propone una ricostruzione della complessiva dis ciplina dell'inquadrame nto dei dipendenti transitati dal ### dello ### al ### della ### d ifforme dai principi già enunciati da questa Corte; - che il terzo motivo di ricorso è inammissibile - che in primo luogo, ci si trova di fronte ad un motivo c.d. “misto” - deducendosi sia il l'omesso esame di fatto decisivo sia la violazione o falsa applicazione di legge - con conseguente applicazione del prin cipio per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dal l'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profi li incompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legitt imità il compito di isolare le singole censu re teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 36 0 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così at tribuen do, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle 12 lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanz a n. 7009 del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21 611 de l 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19 443 del 23/09/2011); - che in secondo luogo, si deve ulteriormente rilevare che: - quanto alla doglianz a ex art. 360 , n. 5) c.p.c. va rammentato che l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanz a in senso st oriconaturalistico, come tale non ricomprendente qu estioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09 /2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), mentre ciò di cui il ricorrente lam enta l'omesso esame sono argomentazioni giuridiche - l'incidenza dell'anzianità di servizio sul corretto inquadramento - e non “fatti” storici, da ciò emergendo che il motivo nel concreto mira a si ndacare i l merito della motivaz ione della Corte d'appello; - quanto alla doglianza ex art. 360, n. 3) c.p.c., la stessa appare priva di concret a autono mia rispetto al secondo motivo di ricorso di cui in sostanza costituisce una reiterazione, unicamente arricchita da un - invero generico - richiamo alle previsioni di cui al la ### costituzionale dietro il quale si occulta, come nel caso del secondo motivo, 13 anche la ripropo sizione di p rofili fattuali attinenti alla valutazione di merito.  - che il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione delle spese per non aver l'### intimata svolto alcuna attività difensiva; P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussisten za dei presuppo sti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat o pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 24.1.2024  

Giudice/firmatari: Marotta Caterina, De Marinis Nicola

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