testo integrale
ORDINANZA sul ricorso (iscritto al n. 18823/2021 R.G.) proposto da: ### nato a ### il 26 marzo 1959 (####) e ### nata a #### il 3 maggio 1960 (#### 60 ####), entrambi residen ti in ####, alla ### n. 5 ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### ci che li rappresenta e difende, giusta procura special e allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore: “###”); - ricorrenti - contro ### nata a ### sol e ### il 13 marzo 1953 (######), ### nato a ### il 27 ottobre 1976 (######) e #### nato a ### il 13 maggio 1985 (####), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avv. ti ### e ### o ### uca che li rapprese ntano e difendono, gi usta procura speciale allegata al controricorso (indirizzi p.e.c. dei difensori: “###” e “###”); n. 18823/2021 R.G.
Cron.
Rep.
C.C. 7 novembre 2024 Servitù di passaggio pedonale. - controricorrenti - avverso la sen tenza della Corte d'Appello di Brescia n. 655/2021, pubblicata il 1° giugno 2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 novembre 2024, dal ### relatore ### lette le memor ie illustrative depositate n ell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.; ### 1.- ### agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### nei confronti di ### chiedendo pronuncia di sentenza con la quale fosse dichiarata l'inesistenza di servitù a carico del proprio fondo.
In particolare, l'attrice affermava di essere proprietaria di un immobile sito in ####, Via degli ### n. 109, catastalmente censito al foglio 15, mappale 5671, subalterno 3 e mappale 10004, subalterno 3.
In prossimità di detti mappali, vi era quello di proprietà di ### identificato al foglio 15, mappale 10004, subalterno 2, costituito da un box autorimessa con sovrastante area calpestabile.
Detto mappale di proprietà di ### era stato, negli anni '90, condotto in locazione da tale ### abitante nei pressi, il quale aveva sempre chiesto a ### il permesso di passare attraverso il giardino pensile di proprietà di quest'ultima (e, cioè, il mappale 10004, subalterno 3) per raggiungere il terreno incolto posto sopra il box autorimessa da lui utilizzato in forza del contratto di locazione. ### abitato dal ### nel 2001 era stato, poi, acquistato da ### il quale, nel 2006, aveva eseguito lavori di sbancamento sull'area sovrastante il box autorimessa, ch e in precedenza era terreno incolto, trasformandolo in un lastrico solare.
In ragione di ciò, i l ### av eva quindi comin ciato a pretendere di attraversare il giardino di proprietà di ### etti ### s ostenendo di averne diritto e giungendo anche a posizionare delle piastrelle su parte dello stesso per agevolare il passaggio pedonale.
Il convenuto ### costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle avverse pre tese. Oltre al ### si costit uiva i n giudizio la comproprietaria ### intervenendo volontariamente. 3 Entrambi sostenevano che sia le autorimesse che i sovrastanti giardini pensili, oggetto di contesa, erano stati realizzati nel 1986 e che da tale epoca il passaggio sul fondo di ### era stato esercitato dapprima dai loro danti causa e, successivamente, da loro stessi.
Pertanto, proponevano domanda riconvenzionale con cui chiedevano, in via principale, la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e, in vi a subordinat a, che fosse costituita una servitù di passaggio coattiva a favore del f ondo di loro proprietà a causa dell'interclusione.
Conseguentemente, chiedevano anche l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari del fondo ### servente, ### e ### i quali, però, rimanevano contumaci.
Il giudizio, istruito su base documentale e con prove testimoniali veniva definito mediante la sentenza n. 510/2016, con cui il Tribunale di ### rigettando la domanda di ### e accogliendo quella di ### e ### costituiva a favore del fondo identificato al foglio 15 mappale 10004, subalterno 2, del N.C.E.U. del Comune di #### ed a carico del fondo identificato al foglio 15, mappale 10004, subalterno 3 del N.C.E.U. del Comune di ####, servitù di passaggio pedonale da e sercitarsi lungo il tracciato (in parte) piastrellato già e sistente e «rappresentato dalle foto di cui al doc. 11 di parte convenuta».
Nella motivazione, il tribunale affermava che l'unico modo per ### e ### di accedere all'area sovrastante il loro box autorimessa era quello di transitare sulla copertura del l'adiacente box autorimessa di proprietà ### e ### cosicché, ritenendo esistente l'interclusione del primo fondo, era necess ario costit uire coattivamente la servitù di passaggio pedonale. 2.- La Corte d'Appello di Brescia, investita dall'impugnazione proposta ### c on la sen tenza oggetto dell'odierno ricorso per cassazione, accoglieva l'appello principale e, in totale rifor ma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da ### e ### Inoltre, condannava questi ultimi alla restituzione, in favore di ### di quanto da questa ad essi corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado e alla rimozione, a loro cura e spese, delle opere eseguite nel fondo di proprietà ### - 4 ### nel sedime in cui era stato fino a quel momento esercitato il passaggio.
Infine, rigettava l'appello incidentale proposto da ### e ### e condannava questi ultimi anche al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
A sostegno dell'adottata pronuncia, la Corte di merito rilevava, per quanto di in teresse i n questa sede ###era condiv isibile la valutazione, operata dal giudice di prime cure, secondo cui il lastrico solare sovrastante l'autorimessa di proprietà di ### e ### costituiva un fondo intercluso; b) che la possibilità di costituire una servitù coattiva è infatti prevista dall'art. 1051 c.c. nel caso in cui, vi sia un fondo, circondato da fondi altrui, che non abbia uscita sulla pubblica via; c) che gli appellati non avevano indicato in alcuno dei loro atti la necessità di transitare nella proprietà ### - ### per giungere alla pubblica via; d) che nulla, in tal senso, era stato dedotto nella comparsa di risposta con domanda riconvenzionale datata 14 dicembre 2012, né nei successivi atti difensivi, compresi quelli depositati in appello ; e) che, d alla document azione fotografica prodotta in giudiz io, si desumeva solo l'esisten za di un cancelletto di colore verde, al di là del quale vi era un breve e ristretto passaggio in mattonelle e si vedevano, inoltre, due gradini, ma non era dato intendere se essi conducessero immediatamente ad una pubblica via o se, invece, come appariva pressoché certo, si trovassero anco ra all'interno delle proprietà priva te delle parti in causa; f) che, dunque, mancava il fondamentale requisito della necessità di accedere alla pubblica via; g) che le norme che prevedono la costituzione di servitù, ivi comprese quelle coattive, fanno riferimento a fondi che abbiano una loro autonomia; h) che, nel caso di specie, l'area, alla quale gli appellati ### e ### chiedevano di poter accedere passando attraverso la proprietà ### - ### non era neppure un fondo in sé e per sé considerato, ma solo la parte superio re della sottostante autorimessa di cui , pac ificamente, gli appellati ### e ### avevano la titolarità e la piena disponibilità; i) che l'accesso al box era assicurato e non formava oggetto di interclus ione rispetto a una via pubblica; j) che l'uso, quale solarium, che ### e ### volevano fare della copertura del loro box autorimessa non poteva andare a discapito dell'altrui proprietà, senza contare che sarebbe stata veramente compromessa la possibilità di utilizzo dell'area da parte di ### se essa 5 fosse stata gravata dalla servitù di passaggio; k) che, nella sp ecie, ricorreva la fattispecie di cui all'art. 1 051 c.c.; l) che nemmeno sussistevano i requisiti di legge per l'invocato acquisto per usucapione, dovendo essere confermata la valutazione del tribunale che aveva ritenuto insussistente la prova del posses so ultraventennale; m) che difettava altresì l'esistenza di un precedente possesso, giacché in epoca antecedente all'acquisto dell'immobile da par te di ### e ### i ### il passaggio era esercitato dal conduttore di casa e garage (###, peraltro in forma sporadica; n) che l'acquisto da parte di ### e ### era poi avvenuto in epoca infraventennale rispetto alla proposizione della domanda, cosicché questi non potevano far valere, in un ione al loro possesso, quello del conduttore del loro dante causa. 3.- Avverso la menzionata sentenza d'appello, ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 4.- #### e ### hanno resistito con controricorso. 5.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell'art. 380- bis c.p.c., i ricorrenti, con istanza del 12 settembre 2023, hanno chiesto la decisione del ricorso. 6.- Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1051, comma 4, c.c., pe r avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto inapplicabile alla fattispecie concreta il disposto dell'art. 1051 c.c. invocato ai fin i dell'accoglimento d ella domanda di accertamento della servitù coattiva, così come accolta dal giudice di prime cure.
Sostengono, in particolare, che la Corte di merito avrebbe ritenuto erroneamente applicabile, alla fattispecie in esame, l'esenzione prevista ex art. 1051, comma 4, c.c., senza considerare che tale esenzione può invece essere pacific amente esclusa in ipotes i di giardini o similari completamente interclusi, quale il mappale di proprietà dei ricor renti, come pacifico e incontestato tra le parti. 2.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) e n. 3), c.p.c., l'omessa valutazione del fat to -6 rappresentato dall'assoluta interclusio ne del fondo di proprietà dei ricorrenti - decisivo per il giudizio e pacifico tra le parti come attestato dal giudice di primo grado, nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. per “ultra petitum”.
Sostengono, al riguardo, come tale interclusione, oltre ad essere stata confermata dal giudice di prime cure, sarebbe stata pacificamen te ammessa dalla ### laddove, riconoscendo di fatto l'interclusione assoluta del fondo dei ricorrenti, oltre a invocare l'ese nzione di cui al comma 4 dell'art. 1051 c.c., ella avrebbe indicato, come unica possibilità per accedere alla via pubblica evitando il passaggio sul fondo altrui, «la creazione di una botola che dall' autorime ssa sottost ante condu ca al lastrico solare», s oluzione esclusa dal Tri bunale di ### perché contraria «a log ica per la m anifesta sproporz ione tra i suoi costi di realizzazione ed i benefici di una scelta tanto im pegnativa che procurerebbe alla fine un risultato conseguibile senza alcun costo percorrendo il tracciato già segnato dalla zona piastrellata».
Affermano, ancora, che l'interclusione sarebbe stata considerata, dalla sentenza di primo grado, alla stregua di elemento circostanziale pacifico e provato dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio, oltre che confermato anche dalle deposizio ni fornite dai te stimoni escus si su indicazione degli odierni controricorrenti.
Sottolineano, infine, come tali evidenti e pacifiche risultanze probatorie sarebbero state totalmente ignorate dalla Corte d'Appello che sarebbe giunta addirittura ad affermare che i due mappali non sarebbero neppure dei «fondi», i n quanto «parti super iori delle sottostanti autorimesse», sostenendo, in violazione dell'art. 112 c.p.c., l'assenza di interclusione del fondo, in ragione del fatto che l'accesso alla via pubblica sarebbe già garantito dall' autorim essa sottostante, c osì valorizzando circostanze del tutto nuove. 3.- Le censure, sen z'altro suscettibili di essere scruti nate congiuntamente, risultano inammissibili.
La Corte distrettuale, infatti, riformando la decisione di prime cure, ha escluso la sussistenza della condizione di interclusione del preteso fondo dominante, chiarendo che questo costituiva il lastrico di copertura di un garage al quale gli odierni ricorrenti avevano libero accesso (cfr., all'uopo, la sentenza impugnata, a pag. 13) ed evidenziando come questi ultimi non 7 avessero alle gato alcuna esigenza di accedere alla pubbl ica via (cfr., all'uopo, sempre la sentenza impugnata, a pag. 12) ma soltanto quella di passare sull'adiacente proprietà ### adibita a giardino, per accedere al predetto lastrico (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 11). I ricorrenti hanno affermato che il proprio lastrico sarebbe totalmente intercluso, con conseguente inoperatività del limite di cui all'art. 1051, comma 4, c.c., ma in tal mo do, l'impugnazione da essi spiegata non si conf ronta con la complessiva “ratio” della decisione, che ha - come detto - escluso la stessa condizione di interclusione dell'area oggetto di causa. ### orte distrettuale, dunque, del tutto correttamente ha posto in evidenza come l'accesso al box di proprietà degli odierni ricorrenti fosse assicurato e non formasse oggetto di alcuna interclusione rispetto a una via pubblica e come l'area alla quale essi chiedevano di poter accedere, passando attraverso la proprietà degli odierni controricorrenti, non fosse altro che la parte superiore de lla sottostante autorimessa, c ioè la copertura che ### e ### avrebbero voluto utilizzare come solarium.
A tale ricostruzione, i ricorrenti tentano di contrapporre una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito volta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790- 01, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, Rv. 670888-01, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impug nazione con cui la parte ricor ren te sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattu ale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpreta zione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.»).
Non è poss ibile, d unque, proporre un apprezzamen to diverso e alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui «### dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei docu menti e delle risultanze della prova testimo niale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, 8 come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorregger e la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del mer ito, il qual e, nel porre a fondam ento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006, Rv. 589595-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448-01; civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014, Rv. 631330-01). 4.- Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, comma 2 e 1158 c.c..
Sostengono, al riguardo, che erroneamente la Corte d'Appello avrebbe evidenziato l'asserito difetto di un precedente possesso “ad usucapionem”, avendo trascurato di considerare che il possesso ad usucapionem può essere oltre che diretto, anche mediato per mezzo di altra persona che abbia la detenzione della cosa, come nella fattispecie sarebbe avvenuto tramite il precedente proprietar io e il relativo conduttore. Inoltre, affermano che vi sarebbe anche violazione dell'art. 1158 c.c., in quanto, affinché maturi i l periodo ad usu capionem, non è previs to, né è necessario, che colui che invoc hi la relativa azione abbia iniziato a possedere uti dominus, già prima dell'inizio del ventennio. 5.- Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) e n. 3), c.p.c., l'erronea e/o omessa valutazione delle prove in ordine alla domanda di usucapione, nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. per difetto di motivazione in ordine all'appello incidentale.
Sostengono, al riguardo, che la Corte di merito non avrebbe potuto rigettare le domande richiamando de plano «la valutazione del Tribunale», senza alcuna motivazione, cosicché sarebbe totalmente mancato il vaglio delle prove poste a fondamento dell'appello incidentale, a confutazione della decisione del giudice di prime cure. 6.- Le predette censure, anch'esse suscettibili di essere scrutinate congiuntamente, sono inammissibili, poiché attengono alla sussistenza dei 9 presupposti di f atto per l'usucap ione del diritto di passaggio e alla valutazione delle prove operata dalla Corte d'Appello, la quale, al riguardo ha ben chiarito che: 1) in epoca antecedente all'acquisto dell'immobile da parte di ### e ### il passaggio era stato esercitato dal conduttore di casa e garage (tale ###, in forma sporadica; 2) l'acquisto del box da parte di ### e ### era avvenuto in epoca infraventennale rispetto alla proposizione della domanda, cosicché questi non potevano far valere, in unione al loro possesso, quello del conduttore del loro dante causa.
Anche in tal caso, i ric orrenti tentano di contrapporre a ta le ricostruzione del fatto e delle prove prescelti dalla Corte distrettuale una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza ten er conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790-01, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, Rv. 6708 88-01, sec ondo cui «In tema di r icorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.»).
Non è possibil e, dunqu e, proporre un apprezzamento dive rso e alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui «### dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei docu menti e delle risultanze della prova testimo niale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorregger e la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del mer ito, il qual e, nel porre a fondam ento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i 10 rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006, Rv. 589595-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448-01; civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014, Rv. 631330-01).
Del resto, questa Corte ha più volte affermato che «Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernen te la ricerca e l'interpretazione della nor ma riten uta regolatrice del c aso concreto; b) que llo afferente l'applicazione dell a norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di v iolazione di legge investe im medi atamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erro nea della esist enza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di f alsa applicazione di le gge consiste, o nell'assu mer e la fattispecie concreta giudicata sot to una norma che non le s i addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamen te individuata e interpretata - non è idonea a regolarla , o nel trarre dal la norma, in relazione alla fattispecie conc reta, conse guenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'e rronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.» (Cass ., Sez. 1, ordinan za n. 640 del 14 gennai o 2019, Rv. 652398-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv. 664394-01).
Orbene, non è chi non veda come i motivi in esame, in quanto si concentrano sull'accertamento delle circostanze di fatto v alevoli ad integrare gli elementi idonei a ritenere l'insussistenza di un possesso utile ad usucapionem, nel tentativo di confutarli sostenendo che invece esso fosse esistente, fi niscono con il riso lversi ne lla prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale e, dunque, nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, notoriamente preclusa in sede di giudizio di legittimità (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 5, ordinanza 11 n. 3250 5 del 22 novem bre 2023, Rv. 669412 -01, sec ondo cui «Il ricorrente per cassazione non può rim ettere in discus sione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, n ell'ambito di quest'ultimo, no n è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllar e, s otto il profilo logico formale e della c orrettezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito , a cui r esta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.»).
Infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica ed è idonea ad integrare il cd. minim o costituzionale e a dar e atto del l'iter logico-argomentativo seguito dalla Corte di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. civ., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv. 629830-01). 7.- Con il quinto (e ultimo) motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione al valore della controversia, ai fini delle spese di lite.
Sostengono, al riguardo, che la Corte di merito si sarebbe discostata dall'effettivo e incontestato valore dichiarato dalle parti. 8.- Anche tale censura risulta inammi ssibile, in quanto att inge l'individuazione dello scaglione di valore della controversia operata dalla Corte di merito ai fini della liquidazione delle spese. I ricorrenti lamentano, infatti, la violazione dei valori massimi di tariffa, sul presupposto che lo scaglione applicabile fosse quello corrispondente alla dichiar azione di valore, ma non considerano che quest'ultima è meramente indicativa e non vincolante per il giudice di merito, il quale è libero di determinare il valore della controversia e di individuare il correlato scaglione di tariffa da applicare, in funzione dell'effettivo contenuto delle contrapposte domande delle parti. 9.- In definitiva, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso dev'essere senz'altro dichiarato inammissibile. 12 10.- Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 11.- Poiché il giudizi o è definito in confor mità all a proposta di definizione accelerata, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., deve farsi applicazione delle disposizioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con conseguente condanna ulteriore dei ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma equitativamente determinata e che si liquida in dispositivo, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge, anch'essa liquidata come da dispositivo. 12.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, d elle spese del prese nte giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 5.700,00 (euro cinquemilasettecento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma di €. 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00), ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento, in favore della ### delle ### della somma di €. 3.000,00 (euro tremila/00), ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###