blog dirittopratico

3.661.517
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4406/2025 del 12-12-2025

... ricorso, l'atto dispositivo in oggetto sarebbe nullo e/o inefficace, in quanto esclusivamente posto in essere al fine di arrecare pregiudizio alle ragioni di credito vantate dal ### S.p.a. nei confronti della ### A riprova di ciò, la società ricorrente precisava che: - la ### quale titolare dell'omonima impresa individuale, era debitrice del SEN della complessiva somma di euro 114.520,09 in virtù di un rapporto di fornitura di energia elettrica posto in essere per l'immobile sito in ### al ### I n. 146; - tale credito sarebbe sorto in seguito al verbale di verifica del 4 settembre 2018, redatto dai tecnici del servizio di distribuzione a seguito di ispezione presso l'utenza della convenuta. In tale circostanza veniva accertato l'esistenza di un prelievo fraudolento di energia elettrica 4 settembre 2013- 4 settembre 2018, sottoscritto senza riserve dalla convenuta; - dopo aver provveduto alla ricostruzione dei consumi effettivi mediante le opportune verifiche sul misuratore, SEN emetteva la fattura n. ###### del 12 ottobre 2018 per ottenere il pagamento di quanto dovuto; - rimasta inevasa la richiesta di pagamento, il suddetto credito confluiva nel decreto ingiuntivo 7132/2020 emesso dal (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE R.G. 3227/2024 Il Tribunale di Napoli nord, nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente: ### procedimento iscritto al n. 3227 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto un'azione di accertamento di simulazione e un'azione revocatoria, proposta con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., da: ### S.P.A., con sede ###### alla ### n. 15, C.F.  ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.: ###) e con questi elettivamente domiciliat ###, indirizzo P.E.C.: ###; - Attrice; #### nata a ### il ###, C.F. ### , quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede ### (C.F.  ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F. ###, con domicilio digitale eletto all'indirizzo P.E.C.: ###; - ###É DI ### nata a #### il ###, C.F. ###, residente in #### alla via ### delle ### n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliat ####### alla via ### 28, indirizzo P.E.C.: ###; - ###ì come precisate dalle parti all'udienza del 13 novembre 2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto a ruolo il 19 aprile 2024 e notificato in data 29 maggio 2024, il ### S.p.a. ha convenuto in giudizio ### e ### al fine di ottenere l'accertamento della simulazione ex art. 1414 c.c., od in subordine la declaratoria di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. del seguente atto dispositivo: - Atto di compravendita stipulato tra ### e ### dinanzi al ### dott.  ### in data ### (Rep. n. 139875 - ### 40035) e trascritto in data ### ( ### n. ### - ### n. 43082), con il quale la prima ha ceduto alla seconda: a) la piena proprietà dell'appartamento sito in #### alla ### delle ### n. 4, posto al primo piano della consistenza di cinque vani e mezzo catastali, riportato nel catasto dei ### del Comune di ### al foglio 12, particella 5453, sub. 7, categoria A/2, classe 3, confinante con cortile sub. 1, con p.lla 544, con appartamento sub. 6 e con vano scala sub. 3, riservandosi il diritto di abitazione per sé vita natural durante; b) la quota indivisa pari a ¼ della piena proprietà del locale pertinenziale ad uso deposito al piano seminterrato riportato nel ### dei ### del Comune di ### al foglio 12, particella 5453, sub. 9, cat. C/2, classe 1, della consistenza catastale di 147 metri quadrati, confinante con cortile sub 1, con vano scala sub 3, con locale sub 8 e con p.lla 544. 
Nella prospettazione offerta in ricorso, l'atto dispositivo in oggetto sarebbe nullo e/o inefficace, in quanto esclusivamente posto in essere al fine di arrecare pregiudizio alle ragioni di credito vantate dal ### S.p.a. nei confronti della ### A riprova di ciò, la società ricorrente precisava che: - la ### quale titolare dell'omonima impresa individuale, era debitrice del SEN della complessiva somma di euro 114.520,09 in virtù di un rapporto di fornitura di energia elettrica posto in essere per l'immobile sito in ### al ### I n. 146; - tale credito sarebbe sorto in seguito al verbale di verifica del 4 settembre 2018, redatto dai tecnici del servizio di distribuzione a seguito di ispezione presso l'utenza della convenuta. In tale circostanza veniva accertato l'esistenza di un prelievo fraudolento di energia elettrica 4 settembre 2013- 4 settembre 2018, sottoscritto senza riserve dalla convenuta; - dopo aver provveduto alla ricostruzione dei consumi effettivi mediante le opportune verifiche sul misuratore, SEN emetteva la fattura n. ###### del 12 ottobre 2018 per ottenere il pagamento di quanto dovuto; - rimasta inevasa la richiesta di pagamento, il suddetto credito confluiva nel decreto ingiuntivo 7132/2020 emesso dal Tribunale di ### su ricorso dell'odierna attrice in data 16 aprile 2020, successivamente dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 8 luglio 2021 e spedito in forma esecutiva in data 16 luglio 2021; - parimenti restava senza esito la successiva notifica dell'atto di precetto in data 4 ottobre 2021, posto che, nelle more, la ditta individuale della ### veniva cancellata dal Registro delle ### - in data ### la ### trasferiva alla figlia, ### l'immobile in oggetto. 
Così ricostruita la vicenda, l'attrice ha dedotto che l'atto di compravendita impugnato sarebbe innanzitutto nullo e/o inefficace per simulazione assoluta delle parti ai sensi dell'art. 1414 c.c., in quanto l'alienante avrebbe continuato ad abitare l'immobile anche in seguito alla sua conclusione e non vi sarebbe prova dell'effettivo versamento del prezzo pattuito: in quest'ottica l'attrice rappresentava che l'acquirente avrebbe deciso d'intesa con la madre di accollarsi le restanti rate di ammortamento del mutuo gravante sugli immobili compravenduti a partire da 01.12.2019, senza che la madre venisse liberata nei confronti dell'istituto erogante. 
Inoltre, anche il prezzo pattuito per la compravendita risulterebbe anomalo poiché inferiore al reale valore di mercato dei cespiti trasferiti. 
Da ultimo, andrebbero valorizzati, quali elementi indiziari ulteriori dell'avvenuta simulazione, anche il rapporto di convivenza e di stretta parentela sussistente tra le parti contrattuali, nonché la sussistenza di ulteriori debiti dell'alienante nei confronti dell'erario.  ### aveva poi, in via subordinata, dedotto che l'atto di compravendita censurato sarebbe stato oggetto di simulazione relativa. Ciò in quanto le parti avrebbero in realtà posto in essere un atto di donazione. A sostegno di tale ricostruzione, oltre agli elementi indiziari già forniti, l'attrice ha rappresentato che pochi mesi prima del rogito notarile la ### avrebbe donato al proprio figlio altri due beni immobili di sua proprietà. Pertanto, nel caso in esame, nell'ambito di una più complessa ed ampia operazione finalizzata al trasferimento, con atto di liberalità, dei beni immobili ai propri figli, sarebbe stato scelto, dalla disponente, la forma dell'atto di compravendita al solo fine di non destare ulteriori sospetti nei confronti dei creditori. 
In ogni caso, la compravendita in esame rappresenterebbe, in definitiva, il tentativo della convenuta di sottrarre beni alla propria responsabilità patrimoniale generica, pregiudicando o comunque rendendo in tal modo più difficoltoso il recupero del credito da parte dell'odierna società attrice, e pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c., per l'esperimento dell'actio pauliana, l'attrice concludeva, in via ulteriormente gradata, per l'accertamento della sua inefficacia relativa, il tutto con vittoria di spese.  *** 
Con comparsa di comparizione e risposta del 12 novembre 2024, si costituivano in giudizio le convenute, concludendo per il rigetto delle domande avanzate da controparte, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite. 
La causa, di natura prettamente documentale, perveniva all'udienza di discussione orale del 13 novembre 2025, nel corso della quale le parti formulavano le rispettive conclusioni, e all'esito veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.  ***  1. Preliminarmente vanno disattese le domande di accertamento della simulazione assoluta e relativa proposte da parte attrice ai sensi dell'art. 1414 c.c., in quanto gli elementi emersi in corso di giudizio non appaiono tali da denotare l'insussistenza di una effettiva volontà, da parte dei disponenti, dell'atto traslativo posto in essere. 
Come è noto, il contratto simulato si presenta come uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà non voluti dalle parti in tutto (in caso di simulazione assoluta) o in parte (in caso di simulazione relativa). Alla base di tale contratto vi è l'accordo simulatorio, ossia il patto in virtù del quale il contratto simulato deve rimanere privo degli effetti suoi propri, pertanto, anche se all'esterno il quadro giuridico appare mutato, nei rapporti effettivi tra le parti, tali effetti non devono considerarsi prodotti, in tutto o in parte. ### non vieta, né sanziona il ricorso a un simile schema contrattuale, ma fissa un principio di prevalenza della realtà sull'apparenza laddove quest'ultima dovesse pregiudicare terzi soggetti: è il caso del creditore del simulato alienante, evidentemente pregiudicato dal venire meno di un elemento appartenente al patrimonio del debitore, il quale - sempre che il suo credito sia sorto anteriormente all'atto simulato - ha diritto di esercitare l'azione di simulazione, ai sensi dell'art. 1416, comma 2, c.c. Con l'azione di simulazione, quindi, oggetto di attacco da parte del creditore è lo schema apparente appositamente costituito dalle parti. Va rilevato che oggetto di prova non è il solo fatto che, stipulando l'atto, il debitore abbia inteso sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori: è necessario, cioè, che venga raggiunta la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla. Quanto alle modalità con cui il creditore del simulato alienante è ammesso a provare la simulazione, la disciplina codicistica consente a quest'ultimo di provare l'esistenza di un accordo simulato con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, che possono fondarsi anche sul contratto impugnato di simulazione. In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta dunque al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. 
Ciò premesso in linea teorica, si ritiene che l'istruttoria espletata non abbia offerto elementi univoci dai quali ricavare, innanzitutto, l'insussistenza di una reale volontà negoziale alla base dell'atto di compravendita concluso dalla ### con la ### (cfr. all. 9 all'atto di citazione).   Tutti gli elementi addotti da parte attrice, infatti, non possono considerarsi univoci nel senso della effettiva assenza di una reale e concreta volontà negoziale di simulare all'esterno gli effetti di un atto non voluto od ancora di mascherare all'esterno la sussistenza di una compravendita in luogo di una donazione. 
Ciò in quanto tutti gli elementi addotti ben possono coincidere, come pure parte attrice ha tentato di dimostrare, con una volontà della disponente di disfarsi effettivamente ed a titolo oneroso del proprio bene, al fine di sottrarre quest'ultimo, con atto in frode ai creditori, se del caso, come si vedrà infra, revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., alla propria garanzia patrimoniale generica. Tanto appare sufficiente al fine di rigettare le domande di accertamento della simulazione relativa ed assoluta proposte da parte attrice.  2. Passando all'esame della domanda di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. proposta in via subordinata da parte attrice, si osserva invece quanto segue. 
Come è noto, lo scopo dell'azione revocatoria è quello di tutelare il creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore tenda in modo fraudolento a impedire o a rendere più difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni alla responsabilità patrimoniale. ### mira a produrre nei confronti del creditore l'inefficacia parziale e relativa dell'atto dispositivo del debitore, evitando che il bene alienato sia sottratto all'azione esecutiva dei creditori dell'alienante e giovando al solo creditore che ha esercitato l'azione. 
In sintesi, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, come disciplinati dall'art. 2901 c.c., sono i seguenti: l'esistenza, al momento della proposizione dell'azione, di un credito, anche litigioso, verso il debitore; l'eventus damni, vale a dire il pregiudizio che alle ragioni del creditore possa derivare dall'atto da revocare, essendo sufficiente all'uopo il profilarsi del pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva proposta nei suoi confronti sia infruttuosa (cfr. Cass. nn.  16464/2009 e 7452/2000); nei casi in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, la consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole del proprio comportamento rispetto alle ragioni creditorie (cfr. Cass. nn. 23509/2015 e 13343/2015), nonché, qualora l'atto dispositivo sia a titolo oneroso, la conoscenza da parte del terzo avente causa che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. Va poi ulteriormente precisato che la prova del requisito della scientia damni può essere fornita anche tramite presunzioni (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 18/01/2019, n.1286), l'elaborazione giurisprudenziale, infatti, ha individuato una pluralità di elementi da cui desumere la consapevolezza del pregiudizio ai creditori da parte sia del debitore che del terzo. 
In merito al credito vantato, il SEN ha rappresentato e documentato di essere creditore della ### in virtù del decreto ingiuntivo 7132/2020 emesso in data 16 aprile 2020 dal Tribunale di ### successivamente dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza dell'8 luglio 2021 e spedito in forma esecutiva in data 16 luglio 2021. (cfr. all.ti 5-7 all'atto di citazione). 
Parte attrice, dunque, ha dimostrato la sussistenza delle proprie ragioni di credito e la propria legittimazione (dal momento che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, appaiono meritevoli di essere tutelate con lo strumento di cui all'art. 2901 c.c. anche le ragioni di credito sub judice). 
Quanto alla sussistenza del requisito del cd. eventus damni, è opportuno ricordare che non è richiesta - a fondamento dell'azione - la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio, ma anche in una modifica qualitativa di esso; dunque, il danno non deve essere, necessariamente, effettivo e concreto, ma è sufficiente un pericolo di danno. 
Infatti, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (Cass. Civ. 12678/2001; Cass. Civ. 12144/1999). 
Grava sull'attore l'onere di dimostrare che le modifiche patrimoniali poste in essere dal convenuto abbiano inciso sulla garanzia patrimoniale di questi. 
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che mediante l'atto dispositivo impugnato, la convenuta avrebbe ceduto (pur riservando per sé il diritto di abitazione su uno di essi) la piena proprietà di due immobili e ciò ha certamente comportato una rilevante modifica non solo quantitativa del suo patrimonio, ma anche qualitativa (specialmente se a ciò si aggiunge che per effetto delle donazioni effettuate in favore dell'altro figlio, precedentemente alla compravendita in oggetto, la disponente si è di fatto privata di tutti i propri beni immobili, come tali più facilmente aggredibili dai creditori, rispetto al denaro, il quale ontologicamente espone il creditore pignorante a maggiori rischi di infruttuosità dell'azione esecutiva). 
Alla luce delle considerazioni appena effettuate deve constatarsi la sussistenza, nel caso di specie, dell'elemento oggettivo dell'eventus damni.  3. Quanto, poi, al requisito soggettivo, occorre precisare che, dagli atti prodotti in giudizio dalla società attrice, emerge in maniera evidente l'anteriorità del credito per cui agisce in revocatoria rispetto all'atto dispositivo. 
Non possono, sul punto, condividersi le considerazioni esposte dalle convenute nella comparsa di costituzione, secondo cui il trasferimento del bene sarebbe stato antecedente rispetto al sorgere del credito (momento che veniva individuato con la emissione del decreto ingiuntivo). 
E' evidente infatti che il credito del ### derivante dalla alterazione dei misuratori relativi alla fornitura di energia elettrica, sia sorto anteriormente, e precisamente al momento della effettiva fruizione di energia non conteggiata od al più tardi in concomitanza con la verifica effettuata dai tecnici del servizio di distribuzione (all.1 all'atto di citazione), i quali constatavano, alla presenza della stessa convenuta, titolare del rapporto di fornitura, che il misuratore era stato manomesso, provvedendo alla stesura del relativo verbale, sottoscritto senza riserve dalla ### A ciò va aggiunto che, effettuate le opportune ricostruzioni, la società attrice aveva provveduto, previa liquidazione del proprio credito, ad emettere regolare fattura per il saldo di quanto dovuto, nei confronti della convenuta, già in data 12 ottobre 2018 (cfr. all. 2), concedendo a quest'ultima termine sino al 2 novembre 2018 per il relativo pagamento. 
Appare evidente, dunque, che il credito vantato dall'attrice deve considerarsi preesistente rispetto al trasferimento impugnato ai sensi dell'art. 2901 c.c. (21 novembre 2019), a nulla rilevando che l'attrice si sia munita solo successivamente di un titolo esecutivo, vale a dire il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. nel corso del giudizio di opposizione. 
Per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all'insorgenza del credito non è richiesta, per integrare l'elemento soggettivo, l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, ma è invece sufficiente che le parti abbiano piena consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento (cd. scientia damni). 
La prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche mediante presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (cfr. Cass. ###. Civ. sentenza n. 3676/2021; in senso conforme, Cass. 21 aprile 2006 n. 9367, 18 gennaio 2007 n. 1068, 27 marzo 2007 n. 7507, 22 agosto 2007 n. 17867, 16 aprile 2008 n. 9970, 9 maggio 2008 n. 11577, 23 maggio 2008 n. 13404, 5 marzo 2009 n. 5359; in generale: Cass. 19 febbraio 2004 n. 332). 
Nel caso di specie sussistono molteplici elementi dai quali desumere, in via presuntiva, la sussistenza di tale stato soggettivo in capo, tanto alla ### disponente, quanto alla di lei figlia, ### terza acquirente. 
Basti considerare, in primo luogo, che l'atto dispositivo è stato realizzato in data 21 novembre 2019, circa un anno dopo l'accertamento del prelievo fraudolento e l'emissione e trasmissione della relativa fattura: tali circostanze fattuali allegate dall'attrice, documentate mediante la produzione della relativa documentazione, non sono state specificamente contestate dalle convenute nei propri atti difensivi, per cui va innanzitutto valorizzata la prossimità temporale dell'atto dispositivo compiuto rispetto alla ben nota conoscenza, da parte della debitrice, dell'esistenza del credito. 
In secondo luogo, depone a sostegno della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., il contenuto dell'atto dispositivo impugnato: la contemporanea dismissione di n. 2 beni immobili, gli unici rimasti nella titolarità della ### verso il corrispettivo del solo accollo delle rate di mutuo residue, denotano la piena consapevolezza da parte della disponente dell'attitudine lesiva dell'atto impugnato per le ragioni di soddisfazione dei propri creditori. 
Va richiamato, sul punto, quell'indirizzo giurisprudenziale “nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa" non solo l'esistenza del pregiudizio che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ma anche la consapevolezza di tale pregiudizio, da parte sua e del terzo acquirente.” (cfr. ancora, Cass. n. 3676/2021, e in senso conforme, Cass. 10 aprile 1997 n. 3113, 21 giugno 1999 n. 6248, 6 aprile 2005 n. 7104, 18 maggio 2005 n. 10430, 16 aprile 2008 n. 9970). 
Tali considerazioni, dunque, valgono a configurare la scientia damni anche in capo al terzo acquirente, ### tenendo conto del rapporto di stretta parentela sussistente tra quest'ultima e la disponente, ### (madre e figlia).  ###, infatti, in virtù di tale vincolo parentale, non poteva verosimilmente non essere a conoscenza, tanto della ingente esposizione debitoria maturata dalla madre, quanto del pregiudizio arrecato all'odierna attrice dall'atto dispositivo compiuto. Depone in tal senso, infine, anche la riserva del diritto di abitazione su uno degli immobili trasferiti da parte dell'alienante, circostanza che ulteriormente lascia intendere che, tanto l'alienante quanto l'acquirente, fossero pienamente consapevoli dell'imminente azione esecutiva da parte della creditrice.
Sussistono pertanto elementi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere la sussistenza dell'elemento psicologico della scientia damni in capo alla disponente ed all'acquirente.  4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dal SEN nei confronti di ### e ### è meritevole di accoglimento. Ne consegue che l'atto di compravendita del 21 novembre 2019 deve essere dichiarato inefficace rispetto alla parte attrice.  5. Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo attenendosi ai parametri tabellari minimi contenuti nel D.M. Giustizia n.55/2014 (attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate) con esclusione della “fase istruttoria e di trattazione”, dato il tenore prettamente documentale della controversia (non è stata effettuata alcuna attività istruttoria nel corso del giudizio). 
Si precisa che per giurisprudenza consolidata (e da ultimo, come dallo stesso tariffario ex art. 5, comma 1): “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già all'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore”(così Cass. Civ. n. 10089/2014; nello stesso senso Cass. Civ.  3697/2020).  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli nord, nel presente procedimento iscritto al n. 3227/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede: - Rigetta le domande di accertamento della simulazione assoluta e relativa proposte; - Accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. spiegata dall'attrice nei confronti di ### e ### e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti di parte attrice, dell'atto per ### dott. ### del 21.11.2019 (Rep. n. 139875 - ### 40035) e trascritto in data ### (### n. ### - ### n. 43082); - Condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in euro 759,00 per spese e in euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, CPA ed ### se dovute, come per legge.  ### 12 dicembre 2025 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 3227/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrara Luciano

M

Tribunale di Pescara, Sentenza n. 1260/2025 del 22-11-2025

... compravendita, e per l'effetto dichiarare risolta ovvero inefficace tra le parti la clausola del contratto statuente il saldo del prezzo compravenduto pari ad € 30.000,00, con caducazione del relativo credito in favore della soc. venditrice; 2) accertare e dichiarare, pertanto, che nulla è dovuto alla soc. ### a titolo di prezzo compravenduto, avendo parte attrice saldato ogni debito, come risulta nella compravendita, nella parte in cui si dà atto del versamento da parte dell'acquirente di tutte le somme dovute alla soc. venditrice e della sottoscrizione del contratto ad opera di quest'ultima, costituente quietanza finale di saldo, senza bisogno di ulteriore quietanza; 3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito paventato dalla soc. convenuta, così come sopra menzionato, avendo saldato l'intero importo compravenduto, come risulta dall'atto pubblico di compravendita, non potendo più essere esigibile il saldo di € 30.000,00 in ragione del grave inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di completamento delle parti comuni dell'opera nel termine essenziale e congruo pattuito tra le parti, con conseguente risoluzione della pattuizione di cui (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 3562/2021 r.g. e vertente TRA ### (C.F. . ###), in giudizio personalmente ex art.86 c.p.c. e con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti, ### E ### (C.F. ### ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti, ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti, #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ####, giusta procura in atti, ### OGGETTO: ### Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. presentato in data #### ha agito in giudizio nei confronti della ### e della ### S.P.A. formulando le seguenti conclusioni: “ - In via principale, accertare la costituzione della servitù del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. a carico dell'immobile servente piano XI, petalo 3 e 4, sito all'interno del complesso immobiliare “Opera”, in ### alla ### n. 4, di proprietà della ### s.p.a., a vantaggio dell'immobile sottostante, piano X, petalo 3, di proprietà del ricorrente, risultante all'atto del trasferimento dei predetti immobili, ad oggi risultante intercluso alla via pubblica, non potendo accedervi dalle parti comuni (scalinata ed ascensore) dell'androne condominiale petalo n. 3, non ancora realizzate secondo le norme di legge, e per l'effetto, - condannare la medesima ### a consegnare le chiavi di accesso dell'immobile piano XI al ricorrente, le chiavi dell'ascensore di collegamento installato all'interno dell'immobile piano XI e piano X, in utilizzo esclusivo all'utilizzatore del primo immobile, nonché, a corrispondere il risarcimento del danno in suo favore, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonché interessi legali, dalla data della domanda all'effettivo pagamento, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di Giustizia; - condannare la #### s.r.l. a tener indenne il ricorrente dal versamento e/o a rimborsare quanto pagato dal medesimo per la eventuale somma che dovesse essere accertata, nel corso del giudizio e corrisposta in favore della ### s.p.a., anche eventualmente a titolo di indennità, ovvero anche a titolo di spese processuali. 
In via subordinata, nella denegata ipotesi di omesso riconoscimento di alcuna di servitù di passaggio a carico dell'immobile piano XI, di proprietà della ### s.p.a., 1) accertata e dichiarata l'interclusione totale dalla via pubblica dell'immobile compravenduto, piano X, petalo 3, non potendo accedervi dalle parti comuni (scalinata ed ascensore) dell'androne condominiale petalo n. 3, non ancora realizzate secondo le norme di legge, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della soc. ### s.r.l., per aver consegnato al ricorrente, in sede di rogito, la chiave “non funzionante” dell'immobile piano XI, petalo 4, di proprietà della ### s.p.a., al fine di permettere, in forza della dichiarata servitù del padre di famiglia, l'immissione nel possesso dell'immobile piano X, petalo 3, compravenduto in data ###, e, dunque, ottenere il consenso del ricorrente al perfezionamento dell'atto definitivo, accertato, quindi, l'omessa consegna della predetta chiave anche dopo la denuncia dell'illecito e la notifica dell'atto di adempimento del 03/08/21, condannare la predetta soc. venditrice, a porre in essere tutte le attività necessarie per rendere l'immobile compravenduto nella piena disponibilità del ricorrente, anche, se del caso, la realizzazione delle opere comuni dei petali 3 e 2, disciplinando i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni; a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonchè interessi legali, con applicazione del saggio determinato ex art.  1284, comma n. 4, c.c., dalla domanda, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di Giustizia; a tener indenne il ricorrente dal versamento della eventuale somma che dovesse essere condannato a titolo di refusione delle spese processuali in favore della convenuta ### s.p.a.; 2) accertata e dichiarata la illegittima realizzazione del vano e dell'ascensore all'interno dell'immobile piano X, di proprietà del ricorrente, attraverso il quale viene limitato il godimento di quest'ultimo immobile, condannare la soc. ### s.p.a. a rimuovere, a spese della medesima, ovvero se del caso, in via solidale con la soc. ### s.r.l., l'ascensore dall'immobile del piano X, di proprietà del ricorrente e ripristinare alla regola dell'arte le opere murarie del solaio e delle pareti del vano ascensore, di quest'ultimo immobile, al fine di renderlo libero da pesi e vincoli, disciplinando, se del caso, i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni, ed infine, a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., nella somma che risulterà di Giustizia, da determinarsi in via equitativa, nel corso del giudizio, decorrente dalla domanda all'effettivo ripristino, oltre interessi legali. Con vittoria e rivalsa delle spese e competenze legali del ### nonché spese e competenze stragiudiziali, da computarsi nell'alveo delle spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la maggiorazione del 15 % ai sensi del D.M. 55/14 “. 
Entrambe le convenute si sono costituite tempestivamente in giudizio depositando in data ### apposite comparse nella quali hanno reso le seguenti conclusioni: la ### “ si respingano le domande tutte proposte nei propri confronti, siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze di lite, secondo il principio di soccombenza “; la ### S.P.A.  “ - in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa del dott. ### (c.f.  ###) nato a ### il ### ed ivi residente ###, e disporre ai sensi dell'art. 702 bis comma quinto c.p.c. il differimento dell'udienza già fissata, al fine di consentire la citazione del terzo; - in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'avv. ### nei confronti di ### S.p.A. con il ricorso introduttivo notificato a mezzo pec in data ###, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa; - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, dichiarare il terzo chiamato ### (c.f. ###) e la società ### S.r.l. in concordato preventivo (c.f. ###), in solido fra loro, tenuti a manlevare e tenere indenne ### S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole, onere e spesa che dovesse sulla stessa gravare, con ogni conseguente condanna; - con vittoria di spese e onorari di causa.“ Ottenuta la relativa autorizzazione, la ### S.P.A. ha chiamato in causa #### ribadendo nei suoi confronti le predette conclusioni rese nella propria comparsa di costituzione e risposta. ### si è costituito in giudizio depositando tempestivamente apposita comparsa nella quale ha così concluso: “ Nel merito, in via principale: A. dichiarare inammissibili, nulle e comunque rigettare tutte le domande formulate dall'Avv. ### nei confronti di ### s.p.a.; B. comunque dichiarare inammissibile, nulla e comunque rigettare, la domanda di manleva formulata dalla società chiamante ### s.p.a. nei confronti del dr. ### Nel merito, in via subordinata: C. in caso di accoglimento della domanda volta all'accertamento e conseguente declaratoria della pretesa servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019, autenticato per ### in ### rep. ###/7797, dichiarare operante l'art. 1489 c.c. e, per l'effetto, riconoscere in favore dell'esponente il corrispondente importo a titolo di riduzione del prezzo, quantificato in complessivi E.  439.986,60, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno con quantificazione affidata al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., che sin d'ora s'invoca, con condanna della venditrice ### s.r.l. al pagamento del relativo importo in favore dell'esponente, maggiorato della rivalutazione legale ### (indice costi famiglie impiegati ed operai) e degli interessi moratori dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; D. in caso di accoglimento della domanda volta alla costituzione della pretesa servitù coattiva di passaggio a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019, autenticato per ### in ### rep. ###/7797, dichiarare operante l'art. 1053 c.c. e, per l'effetto, riconoscere in favore dell'esponente il corrispondente importo a titolo di indennità, quantificato in complessivi E. 439.986,60, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con condanna dell'Avv. ### al pagamento del relativo importo in favore dell'esponente, maggiorato della rivalutazione legale ### (indice costi famiglie impiegati ed operai) e degli interessi moratori dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; condizionando l'esercizio della servitù al previo pagamento dell'indennità, ai sensi dell'art. 1032, u.c., c.c. E. in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite. “.
All'esito dell'istruttoria, espletata dopo la trasformazione del rito da sommario a ordinario, è stata riunita alla presente causa quella 4550/2022 pendente innanzi a questo Tribunale tra #### e la ### In tale causa il ### aveva formulato nel ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che alla data del 30/10/22, le parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso autonomo (dall'androne condominiale) all'immobile compravenduto, non erano ancora completate e, di conseguenza, che alla predetta data, si è verificata la condizione risolutiva ovvero non si è verificata la condizione sospensiva, di cui all'art. 2 dell'atto di compravendita, e per l'effetto dichiarare risolta ovvero inefficace tra le parti la clausola del contratto statuente il saldo del prezzo compravenduto pari ad € 30.000,00, con caducazione del relativo credito in favore della soc. venditrice; 2) accertare e dichiarare, pertanto, che nulla è dovuto alla soc. ### a titolo di prezzo compravenduto, avendo parte attrice saldato ogni debito, come risulta nella compravendita, nella parte in cui si dà atto del versamento da parte dell'acquirente di tutte le somme dovute alla soc.  venditrice e della sottoscrizione del contratto ad opera di quest'ultima, costituente quietanza finale di saldo, senza bisogno di ulteriore quietanza; 3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito paventato dalla soc. convenuta, così come sopra menzionato, avendo saldato l'intero importo compravenduto, come risulta dall'atto pubblico di compravendita, non potendo più essere esigibile il saldo di € 30.000,00 in ragione del grave inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di completamento delle parti comuni dell'opera nel termine essenziale e congruo pattuito tra le parti, con conseguente risoluzione della pattuizione di cui all'art. 2 del contratto e caducazione ad origine del diritto della soc. convenuta a ricevere ulteriori somme.  4) in via ancor più gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del credito invocato dalla soc. convenuta, di € 30.000,00, a carico dell'acquirente, come saldo dell'importo dell'immobile compravenduto, accertare e dichiarare l'inesigibilità ad oggi del medesimo credito, non avendo ancora la soc. venditrice completate le opere comuni dei petali 2-3, necessarie per rendere accessibile l'immobile compravenduto dall'androne condominiale piano terra (e seminterrato) accessibile in sicurezza al pubblico, risultando ad oggi inagibili e privi di collaudo; e di converso, accertare e dichiarare l'esigibilità del credito allorquando dette opere risultino ultimate con acquisizione della certificazione di agibilità e collaudo, laddove ritenute eseguite in un lasso di tempo congruo rispetto a quanto convenuto dalle parti. Con vittoria e rivalsa delle spese e competenze legali del ### nonché spese e competenze stragiudiziali, da computarsi nell'alveo delle spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la maggiorazione del 15 % ai sensi del D.M. 55/14 “, mentre la ### (d'ora in poi anche solo ###, costituitasi tempestivamente, aveva così concluso: “ …b)respingere le domande tutte proposte nei propri confronti, siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate; in via riconvenzionale c) accertare e dichiarare il diritto di ### s.r.l. a riceversi il pagamento del saldo del prezzo di acquisto e, per l'effetto, condannare l'avv. ### al pagamento dell'importo di € 30.000,00 in favore della medesima; d) in subordine, ridurre equamente la penale prevista in contratto, ai sensi dell'art, 1384, cod. civ., per quasi totale esecuzione della obbligazione principale e comunque per manifesta eccessività avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento e, per l'effetto condannare l'avv. ### al pagamento del diverso importo così determinato; in ogni caso e) condannare il ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite, secondo il principio di soccombenza. “. 
Le parti nei giudizi riuniti hanno, quindi, reso le seguenti conclusioni: ### “ I) ###. 4450/22 R.G. …. concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione dell'udienza del 01.03.2024, tenuta come prima udienza ex art. 183 c.p.c. (a seguito del mutamento del rito), nonché alle successive e connesse rassegnate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. del 02.04.2024. (###) Si ritiene la causa matura per la decisione. In ogni caso, in via istruttoria. anche onde evitare decadenze in eventuali futuri gradi di giudizio, si reiterano le istanze istruttorie, così come richieste ed articolate nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 02.05.24, con particolare riferimento alla prova testimoniale sui capitoli dal n. 1 al n. 20 (punti III-b e ###c memoria istruttoria), a mezzo dei testi ivi indicati, ed insiste nell'ammissione delle prove orali e documentali richieste, oltre che all'acquisizione dei documenti richiesti. 
II) ###. 3562/21 R.G. …conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., che si riportano di seguito: “### alla Giustizia dell'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, in contraddittorio o in legittima contumacia, In via principale, accertare la costituzione della servitù del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. a carico dell'immobile servente piano XI, petalo 3 e 4, sito all'interno del complesso immobiliare “Opera”, in ### alla ### n. 4, catastalmente individuato al foglio 28, particella 3099 sub 183, categoria A/10, di proprietà della ### s.p.a., a vantaggio dell'immobile sottostante, piano X, petalo 3, catastalmente individuato al foglio 28, particella 3099 sub 189, categoria A/2, di proprietà del ricorrente, risultante all'atto del trasferimento dei predetti immobili, nonché alla data del deposito del ricorso introduttivo e nelle more del giudizio, intercluso alla via pubblica, non potendo accedervi dalle parti comuni (scalinata ed ascensore) dell'androne condominiale petalo n. 3, non ancora realizzate secondo le norme di legge, e per l'effetto, - condannare la medesima ### a consegnare le chiavi di accesso dell'immobile piano XI al ricorrente, le chiavi dell'ascensore di collegamento installato all'interno dell'immobile piano XI e piano X, in utilizzo esclusivo all'utilizzatore del primo immobile, nonché, a corrispondere il risarcimento del danno in suo favore, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonché interessi legali, dalla data della domanda all'effettivo pagamento, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di Giustizia; - condannare la #### s.r.l. a tener indenne il ricorrente dal versamento e/o a rimborsare quanto pagato dal medesimo per la eventuale somma che dovesse essere accertata, nel corso del giudizio e corrisposta in favore della ### s.p.a., anche eventualmente a titolo di indennità, ovvero anche a titolo di spese processuali.   In via subordinata, nella denegata ipotesi di omesso riconoscimento di alcuna di servitù di passaggio a carico dell'immobile piano XI, di proprietà della ### s.p.a., 1) accertata e dichiarata, all'atto del trasferimento dei predetti immobili, nonché alla data del deposito del ricorso introduttivo e nelle more del giudizio, l'interclusione totale dalla via pubblica dell'immobile compravenduto, piano X, petalo 3, non potendo accedervi dalle parti comuni (scalinata ed ascensore) dell'androne condominiale petalo n. 3, non ancora realizzate secondo le norme di legge, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della soc. ### s.r.l., per aver consegnato al ricorrente, in sede di rogito, la chiave “non funzionante” dell'immobile piano XI, petalo 4, di proprietà della ### s.p.a., al fine di permettere, in forza della dichiarata servitù del padre di famiglia, l'immissione nel possesso dell'immobile piano X, petalo 3, compravenduto in data ###, e, dunque, ottenere il consenso del ricorrente al perfezionamento dell'atto definitivo, accertato, quindi, l'omessa consegna della predetta chiave anche dopo la denuncia dell'illecito e la notifica dell'atto di adempimento del 03/08/21, condannare la predetta soc. venditrice: - a porre in essere tutte le attività necessarie per rendere l'immobile compravenduto nella piena disponibilità del ricorrente, anche, se del caso, la realizzazione delle opere comuni dei petali 3 e 2, disciplinando i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni; a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonchè interessi legali, con applicazione del saggio determinato ex art.  1284, comma n. 4, c.c., dalla domanda, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di Giustizia; - a tener indenne il ricorrente dal versamento della eventuale somma che dovesse essere condannato a titolo di refusione delle spese processuali in favore della convenuta ### s.p.a. ovvero del chiamato in causa, da quest'ultima, dott.  ### di ### (in forza del contratto perfezionato dalle parti, successivamente alla stipula della compravendita “addendum alla compravendita del 13.07.21”, prodotto al doc. 51); 2) accertata e dichiarata la illegittima realizzazione del vano e dell'ascensore all'interno dell'immobile piano X, di proprietà del ricorrente, attraverso il quale viene limitato il godimento di quest'ultimo immobile, condannare la soc. ### s.p.a. a rimuovere, a spese della medesima, ovvero se del caso, in via solidale con la soc. ### s.r.l., l'ascensore dall'immobile del piano X, di proprietà del ricorrente e ripristinare alla regola dell'arte le opere murarie del solaio e delle pareti del vano ascensore, di quest'ultimo immobile, al fine di renderlo libero da pesi e vincoli, disciplinando, se del caso, i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni, ed infine, a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., nella somma che risulterà di Giustizia, da determinarsi in via equitativa, nel corso del giudizio, decorrente dalla domanda all'effettivo ripristino, oltre interessi legali.  (###) Si ritiene la causa matura per la decisine. Ad ogni modo, in via istruttoria, anche onde evitare decadenze in eventuali futuri gradi di giudizio, si reiterano le istanze istruttorie contenute nella seconda memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., con ammissione della prova testimoniale anche sui capitoli di prova, articolati dall'attore, non ammessi dal giudicante (ordinanza del 28.03.23), e precisamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 21, 32, 33, 34, 35. 
Nella denegata ipotesi che il giudicante dovesse ritenere non provata l'interclusione dell'immobile compravenduto alla data del 30/11/22, nonché l'esistenza del vano ascensore senza solaio di calpestio alla data della separazione degli immobili, si reitera la richiesta di ammissione della CTU tecnica al fine di accertare - lo stato dei luoghi, ed in particolare l'interclusione dell'immobile piano X alla via pubblica, l'omessa realizzazione dell'androne condominiale (con scalinata e ascensore) petalo 3, ancora allo stato grezzo, alla data del deposito del ricorso e delle comparse di costituzione delle controparti; - che l'unico accesso sull'immobile piano X, petalo 3, percorribile ed esistente, alla data del deposito del ricorso e delle comparse di costituzione delle controparti, è costituito dall'immobile sovrastante, esternamente tramite l'androne condominiale del petalo 1-4, ed internamente tramite l'ascensore di collegamento; - che l'esistenza del vano ascensore vuoto di collegamento degli immobili piano X e XI, risultante alla data del trasferimento dell'immobile piano XI, come evincibile dalla planimetria allegata sub “B”, nella parte del vano tratteggiato con una “X”, allegata all'atto di compravendita dell'immobile piano XI (doc. 15), nonchè dagli atti di autorizzazione e progetti depositati presso gli organi comunali, in atti; - che l'asservimento degli immobili X-XI petalo 3, concepiti dal costruttore come un unico immobile, collegato dapprima con vano scale (doc. 33-34-35) e successivamente con vano ascensore, con ### in variante del 18/12/18 (doc. 39, 40, 8-C; doc. 6-7 ###. - che la ### in variante del 18/12/18 (doc. 39-40-8-C), ove viene raffigurato il vano ascensore interno all'immobile piano XI e piano X (doc. 39-40-8-C), rappresenta lo stato di progetto dell'immobile piano XI all'atto della compravendita; - che il progetto dell'### moglie del dott. ### del 07/06/19 (doc. 11 ###, ove viene menzionato il vano ascensore con la descrizione “ASCENSORE”, rappresenta lo stato di fatto dell'immobile piano X all'atto della compravendita. “; la ### s.r.l.: “ quanto al giudizio n. 3562/2021 di R.G…. nel merito, II.- rigettare le domande tutte proposte nei confronti di ### s.r.l. con ricorso notificato in data 14 ottobre 2021, siccome inammissibili, improponibili e comunque del tutto prive di fondamento; ###- rigettare la domanda di riduzione del prezzo avanzata nei confronti di ### s.r.l. in via riconvenzionale dal chiamato in causa ### siccome improponibile e del tutto infondata; IV.- dichiarare nulla o comunque rigettare la domanda riconvenzionale trasversale avanzata in via subordinata dall'altro convenuto ### s.p.a. nei confronti di ### s.r.l.; quanto al giudizio n. 4550/2022 di R.G…. .- ammettere la prova per testi capitolata con la memoria istruttoria sulle seguenti specifiche circostanze: 1) “### che alla data del 30 ottobre 2022 le scale condominiali del cosiddetto petalo 3 del complesso immobiliare ### erano state realizzate e completamente rifinite”; 2) “### che alla data del 30 ottobre 2022 uno dei due ascensori condominiali a servizio del cd. petalo 3 del complesso immobiliare ### era stato istallato ed era funzionante”; 3) “### che il secondo impianto elevatore è stato installato nei primi giorni del mese di novembre 2022 per ragioni imputabili al fornitore ### s.p.a.”; 4) “### che alla data del 30 ottobre 2022 era possibile accedere all'unità immobiliare di proprietà dell'avv. ### tramite le parti comuni del petalo 3”; 5) “### che nell'immobile di proprietà dell'avv. ### per cui è causa esercita la propria attività l'agenzia di comunicazione denominata “### Eventi”; ###- disporre che la parte attrice esibisca in giudizio il titolo negoziale in virtù del quale ### s.r.l. o altro soggetto giuridico riferibile al dott. ### detiene l'immobile per cui è causa; nel merito, ###- rigettare le domande tutte proposte con ricorso notificato in data 19 dicembre 2022 nei confronti di ### s.r.l. nonché la domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) successivamente avanzata con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1° marzo 2024, siccome inammissibili, improponibili e comunque prive di fondamento; in via riconvenzionale, IX.- accertare e dichiarare il diritto di ### s.r.l. a riceversi il pagamento del saldo del prezzo di acquisto e, per l'effetto, condannare l'avv. ### al pagamento dell'importo di € 30.000,00 in favore della medesima; in subordine, X.- ridurre equamente la penale prevista all'articolo 2 del contratto di compravendita immobiliare, ai sensi dell'art, 1384, cod. civ., per quasi totale esecuzione della obbligazione principale e comunque per manifesta eccessività avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento e, per l'effetto, condannare l'avv. ### al pagamento del diverso importo così determinato; in ogni caso e per entrambi i giudizi riuniti, XI.- condannare le controparti alla refusione di spese e competenze di lite, secondo il principio di soccombenza “; la ### S.p.a.  “ Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così giudicare: - in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'avv. ### nei confronti di ### S.p.A. con il ricorso introduttivo notificato a mezzo pec in data ###, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa; - in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, dichiarare il terzo chiamato ### (c.f. ###) e la società ### S.r.l. in concordato preventivo (c.f. ###), in solido fra loro, tenuti a manlevare e tenere indenne ### S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole, onere e spesa che dovesse sulla stessa gravare, con ogni conseguente condanna; - con vittoria di spese e onorari di causa “; ### “ Nel merito, in via principale: per le ragioni esposte negli atti di costituzione del convenuto ### e nella presente memoria, dichiarare inammissibili, nulle e comunque rigettare tutte le domande formulate dall'Avv. ### B. in ogni caso, accertare e dichiarare che ad oggi risultano completati, nella porzione di fabbricato costituita dai petali 2 e 3, sia la scala condominiale che i due ascensori condominiali, che consentono l'accesso diretto dalla via pubblica alle singole unità immobiliari, compresa quella al piano X del petalo 3 acquistata dall'Avv. ### e che tale condizione nega l'applicabilità, altresì degli artt. 1051 e 1052 c.c. in ordine alla istituzione della c.d. servitù coattiva a favore dell'unità acquistata dall'attore ### giacchè ne difetta tanto il presupposto della interclusione assoluta quanto quello della interclusione relativa; per l'effetto dichiarare improcedibile, ovvero rigettare la domanda; C. in ogni caso, dichiarare nulla, per contrarietà a norme imperative e/o per difetto di causa e di presupposti, la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. che volesse ritenersi impressa dalla società costruttrice a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019 autenticato per ### in ### rep.  ###/7797; con conseguente ordine al ### dei registri ### di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita; D. comunque dichiarare inammissibile, nulla e comunque rigettare, la domanda di manleva formulata dalla società chiamante ### s.p.a. nei confronti del dr. ### Nel merito, in via subordinata: E. in caso di accoglimento della domanda volta all'accertamento e conseguente declaratoria della pretesa servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019, autenticato per ### in ### rep. ###/7797, dichiarare operante l'art. 1489 c.c. e, per l'effetto, riconoscere in favore dell'esponente il corrispondente importo a titolo di riduzione del prezzo, quantificato in complessivi E. 439.986,60, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno con quantificazione affidata al criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., che sin d'ora s'invoca, con condanna della venditrice ### s.r.l. al pagamento del relativo importo in favore dell'esponente, maggiorato della rivalutazione legale ### (indice costi famiglie impiegati ed operai) e degli interessi moratori dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; F. in caso di accoglimento della domanda volta alla costituzione della pretesa servitù coattiva di passaggio a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019, autenticato per ### in ### rep.  ###/7797, dichiarare operante l'art. 1053 c.c. e, per l'effetto, riconoscere in favore dell'esponente il corrispondente importo a titolo di indennità, quantificato in complessivi E. 439.986,60, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con condanna dell'Avv. ### al pagamento del relativo importo in favore dell'esponente, maggiorato della rivalutazione legale ### (indice costi famiglie impiegati ed operai) e degli interessi moratori dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; condizionando l'esercizio della servitù al previo pagamento dell'indennità, ai sensi dell'art. 1032, u.c., c.c. G. in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite. “.  ………… La domanda attorea di accertamento della costituzione della servitù del padre di famiglia ex art.  1062 c.c. a carico dell'immobile servente piano XI, petalo 3 e 4, sito all'interno del complesso immobiliare “Opera”, in ### alla ### n. 4, catastalmente individuato al foglio 28, particella 3099 sub 183, categoria A/10, di proprietà della ### s.p.a., a vantaggio dell'immobile sottostante, piano X, petalo 3, catastalmente individuato al foglio 28, particella 3099 sub 189, categoria A/2, di proprietà del ricorrente. Le conseguenti domande di condanna. 
A sostegno di tali domande (e delle domande altre formulate nel giudizio introdotto con il ricorso depositato in data ###) il ### ha dedotto in fatto quanto segue: 1) Con contratto preliminare del 03/04/2017 il Dott. ### di professione commercialista, si impegnava ad acquistare dalla soc. ### s.r.l.  l'intero piano XI, facente parte del petalo 4, sito all'interno del complesso immobiliare “Opera”, in ### alla ### n. 4, composto da n. 4 edifici (petali 1, 2, 3 e 4) separati e distinti, con accesso, dalla via pubblica, attraverso scalinata e ascensore condominiale realizzati e completati dall'impresa costruttrice per i soli petali 1 e 4 (doc. n. 1).  2) Successivamente, stante la stretta amicizia oltre che gli intensi rapporti professionali che legavano il ricorrente con il dott. ### i medesimi decidevano, di comune accordo, di realizzare una struttura immobiliare comune, attraverso l'acquisto, da parte del ### dell'immobile piano XI (ultimo piano), facente parte del petalo n. 3, da collegare all'immobile promesso in vendita al ### (piano XI petalo 4) attraverso apposito corridoio di collegamento in acciaio sospeso, e ciò al fine di rendere un corpo unico i due immobili, con accesso unico, dalla via pubblica, sempre attraverso l'androne condominiale dei petali n. 1 e 4 (doc. 2-B).  3) Il ricorrente, quindi, dava seguito agli accordi, e perfezionava un contratto preliminare con la ### s.r.l. avente ad oggetto l'acquisto dell'immobile piano XI, petalo 3 (oggi di proprietà della ###, sito all'interno del complesso immobiliare “Opera”, in ### alla ### n. 4, “il cui accesso veniva espressamente consentito attraverso l'unità collegata sita al petalo 4, piano 11, tramite il corridoio sospeso all'uopo realizzato” (doc. n. 2-A).  4) In sostanza, la soc. ### per consentire l'accesso sul predetto immobile, altrimenti intercluso, riconosceva una servitù di passaggio a carico dell'immobile piano XI, petalo 4, promesso in vendita al dott. ### di ### (con preliminare del 03/04/17), di concerto con quest'ultimo, come risulta dall'addendum stipulato tra ### e la soc. ### in pari data (doc. n. 3) ed ancora (e soprattutto) dalla scrittura privata ricognitiva del 23/03/18 (doc. n. 5).  5) Il dott. ### stante l'esigenza di ampliare la metratura dello studio, in data ###, decideva di acquistare anche l'immobile sottostante quello promesso in vendita al ricorrente, sito al piano X, facente parte del petalo 3, nella piena consapevolezza che l'unico accesso dalla via pubblica sarebbe stato consentito dalla soc. ### attraverso un ascensore da realizzare all'interno dell'immobile sovrastante (piano XI) promesso in vendita (all'epoca) al ### che, a sua volta, sarebbe stato collegato con l'immobile piano XI petalo 4, promesso in vendita al dott. ### e ciò al fine di realizzare un'unità immobiliare “virtuale” collegata, accessibile attraverso un unico varco, dall'androne condominiale del petalo 4.  6) Ed invero, anche l'accesso sull'immobile piano X, petalo 3, parimenti all'immobile sovrastante (piano XI petalo 3), sarebbe stato da considerare completamente intercluso in quanto il suo naturale accesso dall'androne condominiale (che asserviva le palazzine dei petali n. 2 e 3) non era stato (e non è tuttora) ancora realizzato, per cui non vendibile “autonomamente” dall'impresa costruttrice.  7) In data ### il di ### quindi, perfezionava un nuovo ed ulteriore contratto preliminare con la soc. ### s.r.l., avente ad oggetto l'acquisto della predetta unità immobiliare, posta al piano X, petalo 3 (doc. n. 6), il cui accesso veniva consentito dall'impresa costruttrice / venditrice attraverso la realizzazione di un vano ascensore sugli immobili piano X (promesso in vendita al ### e piano XI (promesso in vendita al ###, situati entrambi al petalo 3, atto a collegare i medesimi, altrimenti interclusi.  8) Nello specifico, la soc. venditrice si impegnava a realizzare un unico ed identico capitolato, al fine di rendere i tre immobili “un unicum” nonché a predisporre i lavori di muratura funzionali all'installazione dell'ascensore (come detto all'interno degli immobili piano X e XI del petalo 3), della cui fornitura e posa in opera, si obbligava il solo ### a proprie spese, il tutto come evincibile dalla email ### inoltrata da quest'ultimo alla soc. ### nella parte in cui così testualmente viene riferito: “### nel corrispettivo tutti i lavori di muratura funzionali all'installazione dell'ascensore, non potendo in mancanza di essa (e delle scale interne), la cui fornitura è a carico del sottoscritto, accedere al 10^ piano” (doc. n. 7).  9) La soc. costruttrice, ### proprietaria delle tre unità immobiliari promesse in vendita, pertanto, modificava il progetto originario dell'immobile piano X, petalo n. 3, realizzando un nuovo progetto, che prevedeva la realizzazione del vano ascensore sugli immobili piano X e XI, del petalo n. 3, come risulta dalla ### depositata presso gli organi comunali in data ### (doc. n. 8-A, 8-B, 8-C, 8-D), così ponendo in essere i medesimi immobili in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale ex art. 1062 c.c. (come verrà appresso argomentato).  10) La realizzazione del vano ascensore sugli immobili piano X e XI, necessaria per renderli entrambi accessibili dalla via pubblica attraverso l'androne condominiale dei petali 1 e 4, veniva comunicata dalla ### anche al promissario acquirente del piano XI, petalo 3 (###, a mezzo email del 05/03/19, contenete il progetto del piano X (doc. n. 9).  11) Sennonché, data l'esigenza del di ### di occupare l'intero piano XI, petalo 3 e 4, su un unico livello, e di renderlo potenzialmente divisibile con l'immobile piano X sottostante, quest'ultimo chiedeva ed otteneva dal ### (e dalla soc. ### lo scambio degli immobili promessi in vendita, così che in data ### il ### medesimo risolveva il contratto preliminare del 12/08/17 e ne stipulava uno nuovo con la soc. ### previa ritrattazione delle condizioni contrattuali, avente ad oggetto, questa volta, l'immobile piano X, petalo 3 (doc.  n. 11). Lo stesso faceva il di ### 12) Nel nuovo contratto preliminare sottoscritto dal ### in data ###, alla presenza del dott. ### la soc. ### stante le opere delle parti comuni relative ai petali 2 e 3 non ancora realizzate ed il conseguente mancato accesso dell'immobile promesso in vendita dall'androne condominiale, garantiva “una servitù di passaggio ai fini dell'accesso nell'immobile promesso in vendita, a carico dell'unità abitativa situata al piano 11^ del petalo n. 4 ed al piano 11^ del petalo 3, a vantaggio dell'immobile piano 10^, petalo n. 3, promesso in vendita al sig. ### Rocco” (doc. n. 11).  13) Il contenuto del predetto contratto, ivi compresa la clausola del riconoscimento della servitù di passaggio (a favore dell'immobile piano X), peraltro, veniva trasmesso anche al di ### il giorno precedente il perfezionamento del nuovo contratto preliminare, con email del 14/03/19 (doc. n. 10).  14) Realizzati ed ultimati i lavori, coma da capitolato, all'interno degli immobili promessi in vendita al ### (piano XI petalo 3 e 4), e come da progetto condiviso, ivi compreso il vano ascensore, dall'impresa costruttrice, il ### comunicava a quest'ultima l'intenzione voler acquistare gli immobili a mezzo leasing immobiliare.  15) Con atto pubblico del 20/12/19 (repertorio n. ###) la soc. ### trasferiva alla ### s.p.a., con parte utilizzatrice il dott. di ### le unità immobiliari site al piano XI dei petali 4 e 3, collegate attraverso il corridoio vasariano realizzato dall'impresa costruttrice, con tutte le servitù attive e passive (doc. n. 14).  16) Il predetto immobile, in particolare, veniva trasferito con la progettazione e realizzazione del vano ascensore, atto a consentire il collegamento con l'immobile sottostante (piano X, petalo 3), come risulta dalla planimetria progettuale e catastale sottoscritta ed accettata dall'acquirente ### s.p.a., in sede di rogito, facente parte integrante dell'atto pubblico di acquisto del 20/12/19 (doc. n. 15).  17) Nel frattempo, l'impresa costruttrice, a causa dell'evento pandemico sopravvenuto, con email del 27/05/19, riferiva al ### di aver avuto un'evidente contrazione finanziaria che non le permetteva di ultimare i lavori sull'immobile promesso in vendita a quest'ultimo (piano X, petalo 3) nei modi e nei tempi previsti nel preliminare di vendita del 15/03/19, e lo invitava quindi a corrispondere un ulteriore versamento onde consentire tali adempimenti (doc. n. 16).  18) Il ricorrente, onde evitare fastidiose azioni legali, assecondava le richieste della soc.  ### e decideva di versare a quest'ultima un ulteriore e cospicuo acconto, rispetto a quello già versato sino a quel momento (per un totale di € 122.940,00), subordinandolo, tuttavia all'ottenimento di garanzie sulla esistenza della servitù di passaggio, nonché alla formalizzazione di un nuovo contratto preliminare, questa volta da perfezionare con atto pubblico, per ovvie ragioni di tutela nei confronti dei terzi e della medesima soc. venditrice. 19) Nelle more, la soc. ### con pec del 02/09/20, informava la soc. ### s.p.a., nella veste di proprietaria dell'intero complesso immobiliare piano XI, petalo 3 e 4, della sussistenza ope legis della servitù del padre di famiglia gravante sul predetto immobile a favore dell'immobile sottostante piano X, promesso in vendita al ### e la invitava a comparire in sede di atto pubblico di compravendita di quest'ultimo immobile, per riconoscere l'indicata servitù di passaggio (doc. n. 17).   20) In data ### il ricorrente, quindi, perfezionava con la soc. ### s.r.l. un nuovo contratto preliminare, autenticato dal ### (registrato in pari data), avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile piano X, petalo 3, ove veniva dichiarato dalla venditrice l'esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico dell'immobile piano XI, petalo 3 e 4, a favore dell'immobile piano X, petalo 3, e garantito l'accesso sull'immobile promesso in vendita “esternamente dall'androne condominiale, tramite l'immobile sito al piano 11, del petalo n. 4, nonché internamente tramite ascensore - montacarichi, situato sempre all'interno dell'immobile sito al piano 11, petalo n. 3, di proprietà di ### spa” (doc. n. 18).  21) Nel frattempo, la soc. ### non avendo ricevuto nessun riscontro da parte della ### s.p.a., reiterava a quest'ultima, con pec del 29/09/20, la richiesta di riconoscimento della servitù di passaggio costituita a carico dell'immobile piano XI e la avvertiva che in mancanza avrebbe adito le vie legali (doc. n. 19).   22) A quel punto la ### a mezzo del suo utilizzatore dott. ### con pec del 16/10/20, riscontrava le predette comunicazioni, contestandone il contenuto, asserendo l'inesistenza della servitù di passaggio, l'inesistenza di alcun collegamento tra l'immobile piano XI con quello sottostante piano X, ed infine l'inesistenza dell'ascensore all'interno del suo immobile (doc. n. 20).  23) La soc. ### con pec del 02/11/20, nel reiterare le medesime richieste, diffidava l'utilizzatore dell'immobile piano XI, dott. ### a realizzare, come da accordi assunti con l'impresa costruttrice, l'ascensore interno nell'apposito vano, che collega l'immobile piano XI al piano X, promesso in vendita al ### peraltro giacente da tempo presso il cantiere della soc. costruttrice (doc. n. 21). 24) ### dell'immobile piano XI, onde evitare azioni giudiziarie da parte della soc.  ### soprassedeva alle proprie contestazioni e decideva di mettere a disposizione l'immobile, dal medesimo condotto, per la realizzazione, all'interno di esso, dell'ascensore di collegamento del piano X con quello XI, comunicando tali intenzioni alla soc. ### a mezzo pec del 06/12/20 e 07/12/2020 (doc. n. 22 e 23).  25) Completati i lavori all'interno del piano X e ripristinato l'accesso sull'immobile promesso in vendita al ricorrente dal piano sovrastante, con l'installazione dell'ascensore, come originariamente progettato dall'impresa costruttrice, prima della vendita alla soc. ### si addiveniva al perfezionamento della compravendita dell'immobile promesso in vendita al ricorrente, con atto pubblico del 13/07/21 (doc. n 24-A; doc. 24-B).  26) Esattamente, l'immobile piano X, petalo 3, veniva trasferito, ad uso abitazione, con categoria catastale ###, al ricorrente, con le seguenti prerogative: a) esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia dichiarata dalla #### essere stata costituita all'atto della separazione delle unità immobiliari interessate mediante vendita della porzione di proprietà di ### s.p.a., ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., a carico dell'unità abitativa situata al piano XI del petalo 4 e 3, di proprietà della ### S.p.a, a vantaggio dell'immobile piano X, venduto al ### b) immissione del possesso giuridico e materiale detenzione sull'immobile trasferito, attraverso la consegna della chiave dell'immobile del piano XI petalo 3 e 4, di proprietà della ### s.p.a., sul quale gravava la servitù di passaggio, in favore dell'immobile compravenduto, e ciò al fine di garantire l'accesso su quest'ultimo immobile, esternamente dall'androne condominiale del petalo n. 3, ed internamente, attraverso l'ascensore, situato all'interno di quest'ultimo immobile, di proprietà di ### S.p.a., in forza della dichiarata servitù per destinazione del padre di famiglia.  27) Sennonché, una volta perfezionato il trasferimento dell'immobile, il ricorrente veniva a conoscenza che la chiave dell'immobile piano XI petalo n. 4, di proprietà della ### s.p.a., consegnata dalla soc. venditrice all'atto della stipula, non era funzionante, così che si vedeva costretto a diffidare la soc. venditrice, con pec del 20/07/21, a provvedere a consegnare la chiave funzionante dell'immobile piano XI, petalo 4, al fine di permettere l'accesso all'immobile compravenduto (doc. n. 25). 28) Non ricevendo alcun riscontro, il ricorrente, a mezzo pec del 03/08/2021, notificava sia alla soc. ### s.r.l., nella veste di soc. venditrice obbligata, che alla soc. ### s.p.a., nella veste di proprietaria dell'immobile gravato dalla servitù di passaggio, atto di intimazione all'immissione nel possesso dell'immobile compravenduto attraverso la consegna della chiave di accesso dell'immobile piano XI, nonché della chiave dell'ascensore situato all'interno dell'immobile piano XI e piano X, detenuta dal conduttore del primo, che permetteva il libero ed incondizionato accesso al secondo (doc. n. 26-A-B-C-D-E).  29) Nonostante la notifica della diffida ad adempiere, ad oggi, sia la soc. ### s.r.l. che la soc. ### s.p.a., rimanevano nell'inerzia più assoluta, non ritenendo opportuno neppure avanzare un benché minimo riscontro.  30) In conseguenza della omessa consegna della chiave “funzionante” dell'immobile piano XI petalo 4, di proprietà della ### s.p.a., sul quale grava la servitù di passaggio, il ricorrente si trova nella paradossale condizione di aver acquistato un immobile, ad uso abitazione (destinazione prima casa), senza usufruire di alcun accesso dalla via pubblica, e, dunque, impossibilitato ad ottenere il godimento del bene medesimo.  31) Ma non solo: l'immobile compravenduto di proprietà del ### risulta essere posseduto illegittimamente dal proprietario dell'immobile sovrastante, attraverso l'installazione dell'ascensore all'interno dell'immobile sottostante piano X, che si eleva sino al piano XI, petalo 4, peraltro, posto in essere precedentemente all'atto di acquisto del 13/07/21, in utilizzo esclusivo del Dott. di ### costituendone un evidente peso / vincolo, con tutte le ovvie conseguenze di legge.  32) In ogni caso, l'immobile compravenduto, piano X, petalo 3, risulta, ad oggi, inaccessibile dalla via pubblica attraverso l'androne condominiale (scalinata ed ascensore) del petalo 3, essendo le opere delle parti comuni ancora incompiute, dunque, completamente intercluso, per cui l'unico accesso agevole risulterebbe essere quello con l'immobile piano XI sovrastante, di proprietà di ### s.p.a., e precisamente, esternamente dall'androne condominiale del petalo n. 3, ed internamente, attraverso il corridoio di collegamento che unisce il piano XI petalo 3 al piano XI petalo 4, nonché tramite ascensore, situato sempre all'interno del predetto immobile, al petalo n. 3, il tutto come accertato nella perizia tecnica del 01/09/21, a firma dell'#### (doc. n 27).
Ha, quindi, sostenuto che “ dai numerosi elementi probatori acquisiti nel thema probandum, tutti partoriti allorquando l'impresa costruttrice era ancora proprietaria dell'immobile venduto alla ### (e precisamente: doc. ###: preliminare piano XI, petalo 3; doc. ###: progetto e planimetria collegamento; doc. 3: riconoscimento servitù di passaggio; doc. 5: scrittura di ### ricognitiva servitù di passaggio; doc. 6: preliminare di ### piano X; doc. 7: riconoscimento di ### realizzazione vano ascensore, occlusione interclusione immobile piano X ed asservimento di quest'ultimo al piano XI; doc. 8-A, 8-B, 8-C, 8-D: ### contenente il nuovo progetto piano X con vano ascensore di collegamento con piano XI; doc. 9: email contenente nuovo progetto; doc. 10: email contenente bozza preliminare piano X; doc. 11: preliminare piano X con previsione servitù di passaggio sull'immobile piano XI; doc. 13: email contenente il disegno definitivo e progetto piano X; doc. 14: compravendita piano XI con tutte le servitù attive; doc. 15: planimetria progettuale piano XI accettata da ### risulta inequivocabile come i tre immobili compravenduti (piano XI petalo 4, piano XI petalo 3 e piano X petalo 3) venivano progettati e realizzati dalla soc. ### su precisa richiesta dei promissari acquirenti, al fine di renderli un corpo unico con un unico accesso dalla via pubblica, essendo, altrimenti, gli immobili (piano X e XI) insistenti sul petalo 3, totalmente interclusi e, quindi, invendibili. ### dell'immobile piano XI, petalo 3 e 4, con l'immobile piano X, petalo 3, finalizzato a consentire un unico accesso (esternamente, dall'androne condominiale del petalo n. 4 ed internamente attraverso il corridoio di collegamento del piano XI, petalo 4 con il piano XI, petalo 3, nonché il vano ascensore situato sempre all'interno di quest'ultimo immobile), ha determinato “ope legis” una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, poiché al momento del frazionamento dell'unico complesso immobiliare dalla soc. ### realizzato, lo stato dei luoghi veniva lasciato, con opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante de facto il contenuto della servitù, dovendosi, peraltro, ricercare la subordinazione del fondo nella natura delle opere, oggettivamente considerate. Dirimente nel caso di specie non è tanto l'esistenza, all'interno dell'immobile piano XI, dell'ascensore di collegamento con l'immobile sottostante, bensì la realizzazione del vano ascensore su quest'ultimo immobile, ad opera dell'impresa costruttrice, aperto e libero, che univa di fatto i medesimi immobili, avvenuta prima dell'atto di vendita perfezionato con la soc. ### e, dunque prima della separazione delle due unità immobiliari (piano XI e piano X). Il vano ascensore di collegamento costituisce un indice inequivoco del peso imposto al fondo servente, tale da rendere manifesto all'esterno, nel caso di specie all'utilizzatore dell'immobile servente, promissario acquirente (dott. ### e per esso alla soc. ### che non trattasi di un'opera compiuta in via precaria e senza l'animus utendi jure servitutís ma di un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù. “. 
In proposito va osservato quanto segue. 
Ai sensi dell'art.1062 c.c. “ La destinazione del padre di famiglia ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. 
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati. “. 
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che: 1) la servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita "ope legis" per il fatto che al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia stato posto o lasciato per opere o segni manifesti ed inequivoci ed univoci - nel che si concreta l'indispensabile requisito dell'apparenza - in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri "de facto" il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla; e che conseguentemente il requisito della subordinazione deve essere ricercato non già nell'intenzione del proprietario del fondo, bensì nella natura delle opere oggettivamente considerate, in quanto nel loro uso normale determinino il permanente assoggettamento del fondo vicino all'onere proprio della servitù (Cass. Civile . 12197/1997, 3219/2014 ); 2) ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia occorre avere riguardo al momento in cui i fondi, dominante e servente, hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, restando pertanto irrilevanti i successivi mutamenti dello stato dei luoghi (Cass. Civile ###/19, 4824/21); 3) la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia non ha natura negoziale (Cass. Civile 16842/2009). 
Dunque, a ben vedere, ai fini della valutazione della domanda in questione, deve prescindersi dagli atti negoziali intercorsi tra la società ### il ### e il ### essendo rilevante solamente lo stato dei luoghi in discussione al momento della vendita alla ### (20.12.2019), che ha determinato la cessazione dell'appartenenza degli immobili allo stesso proprietario, cioè alla società ### venditrice. 
Ora è pacifico, oltre che risultante dall'istruttoria, che a quella data gli appartamenti posti ai piani XI dei petali 3 e 4 erano collegati da un corridoio sospeso (la circostanza emerge dallo stesso atto di compravendita del 20.12.2019 e dal contratto preliminare di compravendita stipulato dal ### con la ### il ### - doc. 14 e 12 parte attrice) e che non era ancora stato realizzato un ascensore che permettesse il collegamento tra il piano XI (acquistato dalla ### e il piano X (ancora di proprietà della ### e successivamente acquistato dal ### del petalo 3 ( ed infatti, come dedotto nel ricorso introduttivo e risultante dal doc.21 di parte attrice “ La soc. ### con pec del 02/11/20, nel reiterare le medesime richieste, diffidava l'utilizzatore dell'immobile piano XI, dott. ### a realizzare, come da accordi assunti con l'impresa costruttrice, l'ascensore interno nell'apposito vano, che collega l'immobile piano XI al piano X, promesso in vendita al ### peraltro giacente da tempo presso il cantiere della soc. costruttrice “). 
Ma, in assenza di tale ascensore, la mera predisposizione del relativo vano non può certo ritenersi un'opera tale comportare un rapporto di subordinazione o di servizio dell'unità immobiliare del piano XI rispetto all'unità immobiliare del piano X del petalo 3, atteso che l'esistenza del solo vano ascensore è obiettivamente inidonea a consentire un passaggio pedonale agevole e privo di pericoli dal piano XI a quello sottostante e, dunque, può valutarsi solo in termini di futura intenzione dell'unico proprietario originario di creare detto rapporto di subordinazione o di servizio, intenzione che però non è sufficiente per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia; senza considerare, poi, che l'accesso all'unità immobiliare del piano X del petalo 3 passando attraverso l'unità immobiliare del piano XI dei petali 4 e 3 (anziché dalla porta di ingresso della stessa unità immobiliare del piano X del petalo 3) era comunque impedito dalla porta di accesso dell'unità immobiliare del piano XI dei petali 4 e 3, sita nel petalo 4, sicchè a ben vedere la realizzazione del vano ascensore era propedeutica semplicemente ad un collegamento tra le due unità immobiliari ma non era sufficiente a creare ### servitù di passaggio. 
Differenti valutazioni riguardano, invece, come si dirà oltre, i rapporti contrattuali tra le parti, in particolare tra l'attore e la società ### che nel contratto preliminare di compravendita del piano X del petalo 3 stipulato con il ### il ### ha riconosciuto il passaggio in questione “ ai soli fini del conseguimento della relativa agibilità e in funzione di ciò, sino a quando non saranno completate le parti comuni ai petali 2 e 3 “ e si è impegnata “ ove dovesse occorrere ai soli fini del conseguimento della relativa agibilità e in funzione di ciò, a realizzare all'atto del contratto definitivo della compravendita una servitù di passaggio a tempo, ovvero sino a quando non saranno completate le parti comuni ai petali 2 e 3, ai fini dell'accesso all'immobile promesso in vendita, a carico dell'unità abitativa situata al piano 11 del petalo 4 ed al piano 10 “ (rectius 11)” del petalo 3, a vantaggio dell'immobile piano 10, petalo n.3, promesso in vendita al sig. ### “. 
Si tratta a ben vedere di clausole contrattuali che contraddicono la tesi attorea della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, per il cui riconoscimento occorrono opere che determinino il permanente assoggettamento dell'immobile servente all'onere proprio della servitù, opere che, come detto, nel caso di specie al momento della vendita a ### del piano XI dei petali 3 e 4 non sussistevano, né la società ### aveva evidentemente intenzione di realizzare, secondo quanto desumibile dal contratto preliminare stipulato con il ### il ###, salvo poi nel contratto definitivo di compravendita con lo stesso attore convertire i suoi impegni preliminari nel riconoscimento di una inesistente servitù costituita ai sensi dell'art.1062 c.c.. in danno della ### s.p.a., non prima di aver tentato invano di convincerla a riconoscere tale inesistente servitù mediante partecipazione ad ulteriore contratto preliminare di compravendita stipulato con il ### il ###, avente ad oggetto la stessa unità immobiliare nel quale le parti al punto 2.03 hanno pattuito quanto segue: “ ### al completamento delle parti comuni relative ai petali 2 e 3 l'accesso al piano 10^ promesso in vendita sarà comunque garantito attraverso il corridoio di collegamento del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### S.p.a., ed il relativo passaggio esternamente dall'androne condominiale, tramite il predetto immobile sito al piano 11^, interno 1, del petalo n. 4, nonché internamente tramite ascensore - montacarichi, situato sempre all'interno dell'immobile sito al piano 11^, petalo n. 3, di proprietà di ### S.p.a., in forza di contratto di compravendita a rogito dott.ssa ### notaio in ### in data 20 dicembre 2019, repertorio n. 31.492, registrato a ### in data 30 dicembre 2019, al 11 n. 13054 serie ###, a tal proposito la ###, in persona come sopra, assumendo ogni responsabilità in merito, dichiara che all'atto della separazione delle unità immobiliari interessate mediante vendita della porzione asservita ad ### s.p.a. è stata costituita, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., apposita servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. “. 
Va in proposito aggiunto che, ribadito che il semplice vano ascensore è inidoneo alla costituzione di servitù ex art.1062 c.c., nel contratto di compravendita del 20.12.2019 l'esistenza di una servitù del genere non è minimamente menzionata e tale circostanza, seppure da sola non sarebbe decisiva ai fini della decisione in esame, certamente concorre a corroborare il giudizio di infondatezza della domanda attorea, perché ove la servitù fosse stata sussistente sarebbe stato decisamente anomalo e contrario all'obbligo di buona fede sancito dall'art.1337 c.c. ometterne l'indicazione; ed infatti nel successivo rapporto contrattuale con il ### la ### ha tentato di coinvolgere la ### s.p.a. per farle riconoscere l'esistenza di una servitù, che però, come già detto, non si era mai costituita ope legis. 
La domanda di accertamento della servitù ex art.1062 c.c. va, quindi, respinta perché infondata. 
Pertanto vanno respinte anche quelle conseguenti di condanna proposte da parte attrice ( - condannare la medesima ### a consegnare le chiavi di accesso dell'immobile piano XI al ricorrente, le chiavi dell'ascensore di collegamento installato all'interno dell'immobile piano XI e piano X, in utilizzo esclusivo all'utilizzatore del primo immobile, nonché, a corrispondere il risarcimento del danno in suo favore, ex artt.  1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonché interessi legali, dalla data della domanda all'effettivo pagamento, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di Giustizia; - condannare la #### s.r.l. a tener indenne il ricorrente dal versamento e/o a rimborsare quanto pagato dal medesimo per la eventuale somma che dovesse essere accertata, nel corso del giudizio e corrisposta in favore della ### s.p.a., anche eventualmente a titolo di indennità) ed è superfluo esaminare quella subordinata di ### s.p.a. e quella del ### subordinata all'accoglimento della domanda di accertamento della servitù ex art.1062 c.c.. 
E', invece, inammissibile, perché formulata tardivamente, segnatamente solo con la prima memoria ex art.183 comma 1 c.p.c., anziché nella comparsa di risposta, la domanda riconvenzionale del ### di “dichiarare nulla, per contrarietà a norme imperative e/o per difetto di causa e di presupposti, la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. che volesse ritenersi impressa dalla società costruttrice a carico dell'immobile ad uso studio oggetto del contratto di compravendita 20/12/2019 autenticato per ### in ### rep. ###/7797; con conseguente ordine al ### dei registri ### di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita.”. 
La domanda subordinata di parte attrice di condanna della ### a porre in essere tutte le attività necessarie per rendere l'immobile compravenduto nella piena disponibilità del ricorrente, anche, se del caso, la realizzazione delle opere comuni dei petali 3 e 2, disciplinando i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni La domanda non può essere accolta in quanto, come risulta dalla relazione tecnica, con allegate fotografie, dell'ing. ###, prodotta dalla stessa parte attrice sub 28 nel procedimento 4450/2022, già nel marzo 2023 erano state realizzate le opere comune dei petali 2 e 3 che consentivano l'accesso all'appartamento del ### percorrendo la scalinata o mediante ascensore, seppure con modeste criticità inerenti la sicurezza di utilizzo e percorrenza, non essendo inibita la possibilità di accesso in un area di cantiere non idoneamente protetta e segnalata. 
In proposito va aggiunto che: 1) come ribadito nella terza memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. dall'attore, il medesimo non ha inteso proporre una domanda di costituzione servitù coattiva ex artt. 1051 - 1052, ma ha semplicemente invocato il potere d'ufficio del giudicante di costituirla, 2) atteso quanto appena esposto sull'avvenuta realizzazione in corso di causa delle opere comune dei petali 2 e 3, non occorre valutare la sollecitazione attorea ad esercitare il predetto potere d'ufficio, né conseguentemente va esaminata la domanda riconvenzionale subordinata del ### di riconoscimento di indennità ex art.1053 c.c… La domanda subordinata di parte attrice di condanna della ### a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., pari ad € 1.170,00 mensili, per ogni mese di ritardo, decorrente dalla notifica della messa in mora del 03/08/21 all'effettiva consegna, oltre € 1.015,04 (### ed IVA compresi), pari al costo della perizia dell'#### nonchè interessi legali, con applicazione del saggio determinato ex art. 1284, comma n. 4, c.c., dalla domanda, ovvero in quell'altra maggiore o minore, se del caso da determinarsi in via equitativa, che risulterà di
Giustizia. 
Tale domanda di condanna si basa su quanto dedotto in fatto a sostegno della domanda principale e sul preliminare accertamento delle circostanze che “ all'atto del trasferimento dei predetti immobili “ (rectius alla data di acquisto dell'unità immobiliare del piano X petalo 3 da parte dell'attore - 13.7.2021) “ nonché alla data del deposito del ricorso introduttivo e nelle more del giudizio,” sussisteva “ l'interclusione totale dalla via pubblica dell'immobile compravenduto, piano X, petalo 3, non potendo accedervi dalle parti comuni (scalinata ed ascensore) dell'androne condominiale petalo n. 3, non ancora realizzate secondo le norme di legge”, che sussisteva “ l'inadempimento contrattuale della soc. ### s.r.l., per aver consegnato al ricorrente, in sede di rogito, la chiave “non funzionante” dell'immobile piano XI, petalo 4, di proprietà della ### s.p.a., al fine di permettere, in forza della dichiarata servitù del padre di famiglia, l'immissione nel possesso dell'immobile piano X, petalo 3, compravenduto in data ###, e, dunque, ottenere il consenso del ricorrente al perfezionamento dell'atto definitivo “ e che era stata “ omessa consegna della predetta chiave anche dopo la denuncia dell'illecito e la notifica dell'atto di adempimento del 03/08/21 “. 
E, sempre a sostegno di tale domanda di condanna, il ### ha evidenziato che si trovava “nella paradossale condizione di aver acquistato un immobile senza alcun accesso dalla via pubblica, senza poter entrare nel medesimo, senza poterlo neppure vedere, se non con il consenso del direttore di lavori della soc. ### s.r.l., responsabile del cantiere ancora in corso, e, dunque, senza poter conseguire il godimento di fatto del bene “ mentre “ l'utilizzatore dell'immobile sovrastante (piano XI) aveva “ il pieno ed incondizionato accesso dell'immobile piano X, di proprietà del ricorrente, potendo, all'occorrenza, in qualsiasi momento entrare all'interno di quest'ultimo attraverso l'ascensore di collegamento che viene comandato dalla centralina sita al piano XI, le cui chiavi sono in possesso del solo utilizzatore “; sostenendo, poi, che il danno subito, derivante dalla limitazione del diritto di proprietà dell'immobile sarebbe da ritenersi “ in re ipsa la cui liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo corrisponde al valore locatizio del medesimo immobile, che, nel caso di specie, è pari ad € 1.170,00 mensili, da computarsi dal giorno della notifica della messa in mora al giorno dell'effettivo conseguimento del godimento del bene “. 
Ora è evidente che la venditrice nell'atto di vendita ha dichiarato al punto 3 “ assumendo ogni responsabilità in merito “ l'esistenza della servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia a carico dell'unità immobiliare di proprietà di ### e a vantaggio di quella acquistata dal ### - servitù di passaggio, come si è visto, in realtà insussistente - , ma la domanda risarcitoria proposta dall'attore non può essere accolta per le seguenti ragioni. 
Come chiarito dalla Corte di ### a ### nella sentenza ###/2022, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale; il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno; se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. 
Nel caso di specie va considerato che: 1) anzitutto non si tratta di inutilizzabilità assoluta del bene, come nel caso di occupazione da parte di un terzo, ma di limitazione all'accesso conseguente ad un inadempimento contrattuale; mentre non si comprende il richiamo di parte attrice, oltre che all'art.2043 c.c. (che concerne la responsabilità extracontrattuale ), all'art.1480 c.c. (che disciplina la vendita di cosa parzialmente altrui), all'art. 1489 c.c. (che disciplina la vendita di cosa gravata da oneri o diritti reali o personali ignoti al compratore) e all'art. 1494 c.c. (che concerne il risarcimento dovuto dal venditore per vizi della cosa venduta non conosciuti e non facilmente riconoscibili dal compratore); 2) il ### al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare era a conoscenza della situazione delle parti comuni dei petali 2 e 3, che rendevano possibile l'accesso all'unità immobiliare solo con il consenso del direttore di lavori della soc. ### s.r.l., tanto che nel contratto di compravendita del 13.7.2021 le parti hanno previsto in relazione al pagamento residuo del prezzo quanto segue: “La restante somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), senza obbligo di corrispondere interessi, con assegni circolari e/o bonifici bancari, entro e non oltre il ###; tale somma potrà essere esigibile da parte dell'impresa venditrice, entro e non oltre il ### al verificarsi della seguente condizione: - realizzazione e completamento delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché di tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso dalle parti comuni dei petali 2 e 3, lavori da espletarsi sempre entro e non oltre il ###” e nel relativo addendum (prodotto nel procedimento 4550/2022 sub 2) perfino la cessazione dell'obbligo di versamento di detto prezzo residuo in caso di esito negativo in primo grado dell'azione da parte del ### di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia; 3) il ### al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare e sin dall'ottobre 2020 era a conoscenza anche della ferma opposizione della ### al riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, come risulta dalla corrispondenza prodotta dallo stesso attore sub 20 e 21; 4) in ogni caso l'attore non ha dedotto quale sarebbe stata la concreta possibilità perduta di godimento dell'unità immobiliare prima del completamento delle parti comuni, sicchè, tenuto anche conto delle circostanze rilevate ai precedenti punti 1, 2 e 3, non si può riconoscere in favore del ### alcun danno risarcibile, a maggior ragione perché l'unità immobiliare è indicata nell'atto di compravendita del 13.7.2021 con categoria catastale ### ed acquistata dall'attore quale prima casa, mentre risulta che sia ora dal proprietario concessa in godimento (deve ragionevolmente presumersi locata) ad uso commerciale, come emerge dalla documentazione prodotta nel giudizio 4450/2022 dalla ### sub 18, 19 e 20 [ dalla quale risulta che il CTU nominato nell'ambito del procedimento per ATP rubricato al n. 2766/2023 di R.G. del Tribunale di ### ha rilevato che “l'immobile è adibito ad uso promiscuo ed ospita l'attività di una impresa” (doc. 18) e che l'unità immobiliare, completamente arredata, è la sede operativa della ### (doc. 19), agenzia gestita dalla ### s.r.l., di cui il dott.  ### è l'amministratore unico (doc. 20)]. 
La domanda subordinata di parte attrice di accertamento della illegittima realizzazione del vano e dell'ascensore all'interno dell'immobile piano X, di proprietà dell'attore, attraverso il quale viene limitato il godimento di quest'ultimo immobile, e di condanna della soc. ### s.p.a. a rimuovere, a spese della medesima, ovvero se del caso, in via solidale con la ### s.r.l., l'ascensore dall'immobile del piano X, di proprietà dell'attore e ripristinare alla regola dell'arte le opere murarie del solaio e delle pareti del vano ascensore, di quest'ultimo immobile, al fine di renderlo libero da pesi e vincoli, disciplinando, se del caso, i tempi e le modalità di adempimento, con previsione del pagamento in favore del ricorrente di una somma da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per ogni violazione o inosservanza successiva alla messa in mora ovvero alle successive statuizioni, ed infine, a corrispondere il risarcimento del danno in favore del ricorrente, ex artt. 1223, 1480, 1489, 1494 e 2043 c.c., nella somma che risulterà di Giustizia, da determinarsi in via equitativa, nel corso del giudizio, decorrente dalla domanda all'effettivo ripristino, oltre interessi legali.  ### attrice a sostegno di tale domanda, premesse le allegazioni già descritte relative alla domanda principale, afferma che, ove negata l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, resterebbe ingiustificata la imposizione del peso costituito dalla presenza del vano e dell'ascensore di collegamento all'interno dell'unità immobiliare di sua proprietà; il che giustificherebbe la pretesa di rimozione delle relative opere. 
In proposito va rilevato che: a) è pacifico che l'ascensore in questione sia stato installato dopo l'acquisto da parte della ### dell'unità immobiliare sita ai piani XI dei petali 4 e 3; b) tale installazione, come risulta dai documenti prodotti da parte attrice sub 17, 19, 20, 21, 22, è avvenuta, dopo la decisa negazione da parte di ### e del ### dell'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, a seguito di consenso espresso dal ### “ unicamente per spirito di liberalità ed all'esclusivo fine di prevenire l'insorgenza di controversie quanto mai inopportune alla luce dei rapporti di cordialità esistenti tra le parti “, successivamente all'acquisto dell'unità immobiliare da parte di ### e prima dell'acquisto da parte del ### ( come dal medesimo ammesso al punto 25 del ricorso introduttivo e risultante dall'addendum al contratto di compravendita del 13.7.2021); c) perciò ### è estranea all'installazione dell'ascensore, consentita dall'utilizzatore ### su sollecitazione della ### e del ### e nell'interesse del medesimo, sicchè l'installazione dell'ascensore e precedentemente la creazione del relativo vano, essendo state realizzate su richiesta dello stesso attore e in origine del ### il quale comunque ha consentito l'installazione dell'ascensore, non possono ritenersi illegittime, ma effetto di volontà manifestata dallo stesso attore, che evidentemente se vorrà eliminare l'ascensore, che comunque ora risulta disattivato e murato nella parte dell'unità immobiliare del piano XI del petalo 3 (doc.62 parte attrice) dovrà sopportarne le relative spese unitamente al ### o accordandosi con il medesimo (dato che questi in corso di causa si è dichiarato ad accollarsi totalmente tali spese - stesso doc.62). 
Anche tale domanda va, dunque, respinta. 
Occorre, quindi, passare ad esaminare le domande proposte dalle parti nel procedimento 4550/2022. 
In tale giudizio il ### ha agito nei confronti della sola ### s.r.l. e dedotto nell'atto introduttivo del giudizio (ricorso depositato in data ###) quanto segue: << 1) ###, con atto pubblico del 13/07/21, acquistava, dalla soc. ### s.r.l., un immobile, ubicato al piano X, del petalo 3 (categoria A/2, classe 3, consistenza vani 6, superficie catastale mq. 149, catasto fabbricati foglio 28, particella 3099 sub. 189), nonché posto auto coperto, sito al piano interrato (interno n. 21, foglio 28, particella 3099 sub. 187), e cantina (n. 54, foglio 28, particella 3099 sub. 95), facenti parte del complesso immobiliare “Opera”, composto da n. 4 petali, situato in ### alla ### n. 4 (doc. 1).   2) ### piano X, petalo 3, veniva trasferito, ad uso abitazione, con le seguenti prerogative: a) esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, dichiarata dalla #### essere stata costituita all'atto della separazione delle unità immobiliari interessate, mediante vendita della porzione di proprietà di ### s.p.a., ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., a carico dell'unità abitativa situata al piano XI del petalo 4 e 3, di proprietà della ### S.p.a, a vantaggio dell'immobile piano X, venduto al ### b) immissione del possesso giuridico e materiale detenzione sull'immobile trasferito, attraverso la consegna della chiave dell'immobile del piano XI petalo 3 e 4, di proprietà della ### s.p.a., sul quale gravava la servitù di passaggio, in favore dell'immobile compravenduto, e ciò al fine di garantire l'accesso su quest'ultimo immobile, esternamente dall'androne condominiale del petalo 3, ed internamente, attraverso l'ascensore, situato all'interno di quest'ultimo immobile, di proprietà di ### S.p.a., in forza della dichiarata servitù per destinazione del padre di famiglia.  3) Il prezzo compravenduto veniva pattuito in € 252.940,00, oltre IVA al 4%, pari ad € 10.117,60 e così per complessivi € 263.057,60, imputabili, quanto ad € 237.940,00, oltre ### all'appartamento, quanto ad € 10.000,00, oltre ### al locale garage, quanto ad € 5.000,00, oltre ### al locale cantina.  4) Le parti, tuttavia, stante l'accesso autonomo sulla via pubblica (androne condominiale, scalinata e ascensore, petali n. 2-3) non ancora realizzato (sussistendo quale unico accesso percorribile quello tramite l'immobile sito al piano XI, di proprietà della ### s.p.a.), convenivano di trasferire l'immobile compravenduto attraverso il versamento della minore somma, pari ad € 233.057,60 (ossia € 222.940,00 + Iva 4 % sull'intero importo, pari ad € 252.940,00), entro la data della stipula del definitivo, e di posticipare la debenza della rimanente somma, pari ad € 30.000, al netto dell'### rendendola esigibile, entro e non oltre la data del 30/10/22, a condizione che la soc.  venditrice avesse ultimato, entro e non oltre la predetta data, le parti comuni dei petali 2 e 3, ed in particolare la scalinata e l'ascensore, ossia tutte quelle opere necessarie per permettere l'accesso diretto sull'immobile compravenduto dall'androne condominiale.   5) ### di compravendita esattamente così testualmente recitava sul punto n. 2 (prezzo e modalità di pagamento): “1) che detto prezzo è regolato come segue: - € 122.940,00, all'ordine della società venditrice, mediante: ### di euro 30.000,00, eseguito su ### in data ###; ### di € 22.940,00, eseguito in data ###, su ### assegno circolare di € 20.000,00, emesso in data ### da ### € 50.000,00, con assegno circolare emesso da ### in data ###; - € 20.800,00 mediante assegno circolare emesso da ### in data ###, all'ordine della ### S.r.l."; - € 20.000,00 mediante assegno circolare emesso da ### in data ###; - € 69.317,60 mediante assegno circolare emesso da ### in data ###. - La parte venditrice, in persona come sopra, per la somma come sopra ricevuta, rilascia alla parte acquirente relativa quietanza. La restante somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), senza obbligo di corrispondere interessi, con assegni circolari e/o bonifici bancari, entro e non oltre il ###; tale somma potrà essere esigibile da parte dell'impresa venditrice, entro e non oltre il ###i), al verificarsi della seguente condizione: - realizzazione e completamento delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché di tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso dalle parti comuni dei petali 2 e 3, lavori da espletarsi sempre entro e non oltre il ###”. La parte venditrice, in persona come sopra, per la residua somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) rilascia sin da ora, salvo buon fine, alla parte acquirente, quietanza finale di saldo, senza bisogno di ulteriore quietanza; la documentazione bancaria costituirà prova dell'avvenuto pagamento”.   6) Il rogito dava anche atto del versamento da parte dell'acquirente di tutte le somme dovute alla soc.  venditrice che rilasciava, con la sottoscrizione del contratto, alla parte acquirente, quietanza finale di saldo, senza bisogno di ulteriore quietanza.  7) Appena dopo la stipula dell'atto di compravendita le parti sottoscrivevano una scrittura privata del 13/07/21, chiamata “addendum successivo atto di compravendita definitivo” nella quale, ripercorrendo le vicende contrattuali e giudiziarie (preliminare del 09/09/20, atto di citazione del 07/12/20, atto di transazione) che anticipavano l'atto definitivo e ne formavano il suo contenuto, convenivano ulteriori pattuizioni, che si rendevano necessarie per tutelare l'acquirente, onde fronteggiare la problematica relativa all'accesso dell'immobile compravenduto (doc. 2).  8) Esattamente, il predetto atto, così testualmente recitava, nella parte dispositiva: “### premesso, le parti, congiuntamente, stipulano e convengono quanto segue: 1) Il prezzo convenuto pari ad € 252.940,00, oltre ### così come risultante nell'atto pubblico di compravendita del 13/07/2021, è stato determinato sulla base dei seguenti presupposti: a) esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia dichiarata dalla #### essere stata costituita all'atto della separazione delle unità immobiliari interessate mediante vendita della porzione di proprietà di ### s.p.a., ai sensi dell'art. 1062 cod. civ., a carico dell'unità abitativa situata al piano 11^ del petalo n. 4 ed al piano 11^ del petalo 3, di proprietà della ### S.p.a, a vantaggio dell'immobile piano 10^, petalo n. 3, venduto al sig. ### il tutto come indicato nell'atto; b) immissione del possesso giuridico e materiale detenzione sull'immobile trasferito, attraverso la consegna delle chiavi dell'immobile del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### s.p.a., sul quale grava la servitù di passaggio, in favore dell'immobile compravenduto, come da planimetria allegata, e ciò al fine di garantire l'accesso su quest'ultimo immobile, esternamente dall'androne condominiale del petalo n. 3, ed internamente, attraverso il corridoio di collegamento del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, sempre di proprietà di ### S.p.a., nonché tramite ascensore - montacarichi, situato sempre all'interno dell'immobile sito al piano 11^, petalo n. 3, di proprietà di ### S.p.a., in forza della dichiarata servitù per destinazione del padre di famiglia da parte dell'impresa venditrice; c) € 30.000,00 da versare, a saldo di quanto previsto nell'atto di compravendita, alla realizzazione delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), laddove eseguita entro e non oltre il ###; 2) Le parti, al fine di addivenire alla transazione del giudizio pendente, portante il n. 4421/20 r.g., così come descritto in premessa, hanno convenuto di trasferire l'immobile, al prezzo sopra indicato, provvedendo alla consegna delle chiavi dell'immobile del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### s.p.a., a mezzo delle quali si è garantito l'accesso sull'immobile compravenduto (esternamente dall'androne condominiale del petalo n. 3, ed internamente, attraverso il corridoio di collegamento del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, sempre di proprietà di ### S.p.a., nonché tramite ascensore - montacarichi, situato sempre all'interno dell'immobile sito al piano 11^, petalo n. 3, di proprietà di ### S.p.a.), in forza della dichiarata servitù per destinazione del padre di famiglia, senza, tuttavia, l'espresso consenso della ### s.p.a., risultante contestare la predetta esistenza della servitù di passaggio; 3) in caso di impossibilità di accedere, ovvero ove perdurasse la opposizione di ### sull'immobile compravenduto attraverso l'immobile sito al piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### s.p.a., (e precisamente, esternamente dall'androne condominiale del petalo n. 3, ed internamente, attraverso il corridoio di collegamento del piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, sempre di proprietà di ### S.p.a., nonché tramite ascensore - montacarichi, situato sempre all'interno dell'immobile sito al piano 11^, petalo n. 3, di proprietà di ### S.p.a.), e della conseguente necessità del ### di richiedere l'accertamento giudiziale dell'esistenza della servitù del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., ovvero, in subordine, del diritto di accesso coattivo ex art. 1051 e/o 1054 c.c., sull'immobile 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### s.p.a., la ### s.r.l., convenuta in giudizio unitamente a quest'ultima, si impegna a contribuire nel relativo processo a sostegno della domanda attorea, anche con la produzione di tutti i documenti e le testimonianze che si rendano necessari per l'accertamento della servitù di passaggio predetta. 4) ### s.r.l. si impegna a tenere indenne ### da qualsiasi somma che dovesse versare alla ### s.p.a. (ovvero al suo legale, in caso di dichiarazione di antistatarietà) a titolo di spese e competenze processuali nell'eventuale azione giudiziaria, meglio specificata nel punto che precede (n. 3), nonché ad assumere, a proprio carico, tutte le spese processuali del medesimo giudizio, con esclusione delle “competenze del giudizio” maturate a favore del procuratore del ### che rimarranno a carico di quest'ultimo. Nell'eventualità che le spese processuali suddette venissero anticipate dal ### la ### immobiliare ### s.r.l. si impegna a rimborsarle a semplice richiesta di quest'ultimo. Eguale impegno assume la soc. ### nel caso in cui fosse il proprietario dell'unità abitativa servente (### s.p.a.) ovvero il suo utilizzatore, ad avviare e coltivare azioni negatorie della servitù. 5) ### s.r.l., inoltre, se il giudizio di accertamento della servitù del padre di famiglia (nel I grado) si dovesse concludere negativamente, e ciò anche se le opere delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), dovessero essere realizzate entro il ###, si obbliga a rimborsare al ### la residua somma di € 30.000,00, come previsto nel precedente punto 1, alla lettera c, laddove nel frattempo venisse versata da quest'ultimo all'impresa. Ciò oltre a quanto detto in punto di pagamento/rimborso delle spese di giudizio, Il verificarsi dell'accertamento negativo della servitù per destinazione del padre di famiglia è da ritenersi costituire presupposto dell'indebito del versamento della predetta somma di € 30.000,00; 6) In caso di esito negativo dell'azione, meglio descritta al punto n. 3, con sentenza di condanna dell'attore alla refusione delle spese processuali in favore della ### s.p.a. (ovvero della medesima ### s.r.l.), la ### s.r.l., si obbliga sin d'ora (a rinunciare a richiedere le spese legali eventualmente liquidate a proprio favore, nonchè) a tenere indenne il ### da qualsiasi somma che dovesse versare alla ### s.p.a. (ovvero al suo legale, in caso di dichiarazione di antistatarietà) a titolo di spese e competenze processuali. 7) La causa pendente innanzi al Tribunale di ### portante il n. 4421/20 di r.g., verrà abbandonata a spese compensate tra le parti, nelle forme ritenute opportune fermo restando la posizione processuale assunta dalla ### s.p.a., con lo spiegato intervento volontario in giudizio, 8) ###ipotesi che il giudizio predetto si concluda con sentenza di condanna dell'attore alla refusione delle spese processuali in favore della ### s.p.a., la ### s.r.l., si obbliga sin d'ora a tenere indenne quest'ultimo da qualsiasi somma che dovesse versare alla ### s.p.a. (ovvero al suo legale, in caso di dichiarazione di antistatarietà), a titolo di spese processuali, spese vive e competenze del giudizio. 9) La decadenza e/o prescrizione sulla denuncia degli eventuali vizi / difetti, anche non occulti, ovvero ### omissioni contrattuali che dovessero essere riscontrati sull'immobile compravenduto, inizierà a decorrere con la presa in possesso dell'immobile da parte del ### attraverso la consegna delle chiavi (n. 2) dell'immobile piano 11^ petalo n. 3 e piano 11^ petalo n. 4, di proprietà di ### s.p.a.., da parte della ### s.p.a. medesima. I rispettivi difensori Avv.ti ### e ### sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense”.   9) Con detta scrittura la soc. ### dunque, riconosceva: - l'esigibilità della somma di € 30.000,00, a saldo di quanto previsto nell'atto di compravendita, in capo all'acquirente, entro e non oltre la data del 30/10/22, condizionata alla realizzazione delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore) da espletarsi entro e non oltre la medesima data; - l'indebito oggettivo del versamento della predetta somma laddove adempiuto dall'acquirente (ove si fosse avverata la condizione) nell'ipotesi in cui quest'ultimo sarebbe stato costretto (in caso di contrasto sull'accesso) ad azionare il giudizio per l'accertamento della servitù del padre di famiglia (dichiarata sussistente dalla convenuta nell'atto di compravendita) nei confronti della ### (proprietaria dell'immobile piano XI), e lo stesso si fosse concluso, sin dal I grado, negativamente.  10) Una volta perfezionato il trasferimento dell'immobile, il ricorrente scopriva che la chiave dell'immobile piano XI petalo n. 4, di proprietà della ### s.p.a., consegnata dalla soc.  venditrice all'atto della stipula, non era funzionante, così che, dopo aver inutilmente diffidato la soc.  ### con pec del 20/07/21 (doc. 3-A) e la soc. ### con atto di intimazione all'immissione nel possesso del 3/08/22, alla consegna della chiave funzionante dell'immobile piano XI (doc. 3-B), si vedeva costretto ad azionare apposito giudizio nei confronti di quest'ultimi volto ad accertare l'esistenza della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia a carico dell'immobile piano XI, oltre il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale della venditrice, pari al mancato godimento del bene (doc. 3-C).  11) Il giudizio, tuttora pendente innanzi al Tribunale di ### porta il n. 3562/21 di r.g., e si trova, ad oggi, in fase istruttoria. 12) Sennonché, alla data del 30/10/2022, l'immobile compravenduto continuava ad essere intercluso, non essendo ancora completate le opere comuni dei petali n 2-3 necessarie a permettere l'accesso ai piani sovrastanti, risultando la scalinata ancora in fase di cantiere e, comunque, inaccessibile al pubblico, e, soprattutto, gli ascensori mancanti, per cui si poteva oggettivamente ritenere non verificata la condizione prevista nell'atto di compravendita che dava diritto alla soc. venditrice di esigere la somma di € 30.000,00 a saldo della compravendita.  13) Ciononostante la soc. convenuta con pec del 30/10/22 “incredibilmente” comunicava all'acquirente “di aver completato le parti comuni dei petali 2-3 del fabbricato ### (androne, scale ed ascensore) alla data convenuta” e richiedeva il saldo del prezzo compravenduto (doc. 5).  14) A quel punto l'istante, lo stesso giorno (30/10/22), si recava con il tecnico di fiducia nel complesso condominiale “Opera” per accertare con apposite fotografie e perizia lo stato dei luoghi delle parti comuni dei petali 2-3, ed in particolare dell'androne condominiale, della scalinata, e degli ascensori (doc. 4). In tale occasione il tecnico poteva rilevare quanto segue: a) ###androne condominiale piano terra, l'accesso alla scalinata condominiale dei predetti petali è bloccato dalle porte di cantiere chiuse a chiave (accessibile solo agli addetti ai lavori muniti delle chiavi), per cui lo scrivente è risultato impossibilitato ad accedere ai piani superiori (allegato 1, foto D), mentre il piano seminterrato, ove sono locati i garages e posti auto, è risultato accessibile in quanto non occluso; b) sempre nell'androne condominiale sito al piano terra, l'impianto ascensore è completamente mancante in un vano, addirittura risultante vuoto e senza protezioni adeguate, peraltro, locato in uno spazio al piano terra accessibile a tutti i condomini, sebbene delimitato, nel piazzale antistante, da una barriera movibile, mirata ad occludere l'accesso ai non addetti ai lavori, senza, tuttavia, alcun cartello di divieto di accesso - pericolo (allegato 1, foto A, B, C, E); c) l'impianto ascensore (con cabina non visibile) nell'altro vano è montato solo parzialmente ed anche in questo caso, assolutamente non funzionante e privo di idonee protezioni (l'impianto ascensore ed il vano risultano ancora essere nello stato grezzo); d) nel piano seminterrato (ove insistono i locali garages) un vano ascensore è risultato vuoto, privo di copertura idonea, sussistendo una semplice barriera a filo di legno, bassa, senza barriera, nonostante fosse accessibile a tutti i condomini (allegato 1, foto F-G). 15) ###, quindi, confortato dai rilievi svolti dal tecnico, contestava prontamente il contenuto della missiva ### Costr., comunicando a quest'ultima, con pec del 30/10/22, che le parti comuni dei petali 2-3 non potevano assolutamente essere considerate ultimate, come facilmente riscontrabile dalle fotografie scattate in pari data ###, che le medesime, al contrario, risultavano ancora in fase di cantiere, difettando il certificato di agibilità (oltre che evidentemente di collaudo degli ascensori), e che, infine, l'accesso all'immobile compravenduto (piano X) risultava ancora chiuso all'acquirente; motivo per cui, non essendosi avverata la condizione prevista nell'atto di compravendita alla data del 30/10/22, nulla era dovuto dal medesimo 16) Per mero scrupolo, il tecnico di fiducia ritornava sui luoghi il giorno successivo (lunedì 31/10/22), per tentare di accedere all'interno della scalinata dei petali 2-3, che la soc. ### riferiva essere già completata (come peraltro asserito riguardo l'impianto ascensore), al fine di verificare la reale condizione della medesima, e tanto poteva conseguire avendo trovato aperta la porta di cantiere (con operai in corso d'opera).  17) ###occasione veniva nuovamente accertato che: a) l'accesso alla scalinata condominiale dei petali 2 e 3 non risulta aperto al pubblico, essendo ancora in fase di cantiere (ultimazione dei lavori); b) la scalinata condominiale dei petali 2 e 3, al piano I, non è dotata di porta - barriera fissa che divide la scalinata con il corridoio di ingresso degli appartamenti ivi locati, ancora allo stato grezzo (all. 2, foto 11); c) le scalinate in tutti i piani (sino al piano X) sono privi di battiscopa (all. 2, foto n. 6, 9, 10); d) nei pianerottoli delle scalinate ci sono fili elettrici pendenti, in quanto l'impianto condominiale deve essere ancora ultimato (all. 2, foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12); e) ad ogni piano vi sono due vani ascensori, dei quali uno è vuoto, risultando protetto da una semplice copertura posticcia e movibile in legno e telo trasparente (all. 2, fot. 1-A, 1-B, 2, 3, 7, 13) e l'altro, adiacente, occupato da una cabina, pur tuttavia, ancora in fase di completamento (all. 2, foto 1-A, 1-B, 4, 13); f) il vano ascensore lato esterno, su ogni piano, risulta essere vuoto, senza porta di apertura; g) il vano ascensore interno, di contro, risulta occupato dalla cabina ascensore ancora in fase di ultimazione, ed
è dotato di porte di apertura ancora grezze, con eccezione dei piani IX (foto 4) e X (foto 1-A, 1-B), ove non risulta alcuna copertura; h) di particolare rilevanza assumono le foto n. 1-A, 1-B, 2 e 3 scattate nel pianerottolo condominiale del petalo 3, al piano X, ove è ubicato l'immobile del committente, ove si rinviene: - materiale edile poggiato sul pavimento, parete lato vano ascensore ancora grezza, vano ascensore lato esterno, vuoto, coperto da telo trasparente; vano ascensore lato interno, ancora in fase di realizzazione, vuoto, senza porta di apertura (foto 1-A, 1-B), senza protezioni, con cabina ascensore in fase di raccordo con fili elettrici pericolanti; - sul fondo si intravede l'apertura di accesso all'appartamento piano X, petalo 2, in fase grezza, senza alcuna porta divisoria, dunque accessibile a tutti; - fili elettrici pericolanti senza protezioni; i) nel piano IX, si evidenzia il vano ascensore, lato interno (foto 4), vuoto, senza porta di apertura, ed al suo interno una struttura metallica della cabina ascensore, ancora grezza, in fase di realizzazione, con operai all'interno di essa, nonché il corridoio condominiale del pianerottolo in parola che si collega, senza porta divisoria, con l'immobile in stato grezzo (foto 5), precario pieno di calcinacci e di ostacoli, ma soprattutto, senza infissi, dunque con grave pericolo per gli utenti della scalinata.   l) ###androne condominiale piano terra, ove insistono gli ascensori che collegano i petali n. 1 e 4, accessibile a tutti i condomini, in quanto aperto al pubblico, vi sono, nel lato opposto, anche i vani ascensori che collegano i petali n. 2 e 3 (foto 13), pur tuttavia, essi sono inoperativi in quanto: - il vano di destra è privo di cabina ascensore, dunque vuoto, tant'è che vi è apposto come barriera protettiva, un telo trasparente posticcio, facilmente rimovibile; - il vano di sinistra, invece, è dotato di porta battente a piano ###, con evidentemente all'interno la cabina ascensore, non ancora operativa; - entrambi i vani ascensori sono esternamente ancora in stato grezzo (la parete perimetrale è ancora da ultimare); - entrambi i vani ascensori sono delimitati, nel piazzale antistante, da una barriera movibile, mirata ad occludere l'accesso ai non addetti ai lavori, sebbene di fatto mancante di apposito cartello divieto di accesso - pericolo (### 4).   18) Lo stato delle opere comuni dei petali 2-3, ed in particolare della scalinata e dell'ascensore, pertanto, alla data del 31/10/22 appariva obiettivamente ed indiscutibilmente non completato, non agibile e comunque non conforme a quanto pattuito nella compravendita (“realizzazione di tutte quelle opere necessarie per permettere l'accesso diretto sull'immobile compravenduto dall'androne condominiale”) come condizione per rendere esigibile il saldo di € 30.000,00 entro la data del 30/10/22.  19) Pur tuttavia, la soc. convenuta, con pec del 7/11/22 (doc. 7), reiterava le proprie richieste, precisando: - “di aver tenuto fede all'impegno contrattualmente assunto”; - di aver, nel termine del 30/10/22, “infatti realizzate e completate le parti comuni dei petali 2 e 3 ed in particolare modo l'accesso principale, l'androne, la scalinata e l'ascensore”; - “di esser stata realizzata e rifinita nel termine del 30/10/22 anche la scalinata condominiale che consente di accedere regolarmente all'immobile (piano X)”; - “di aver, nel predetto termine, altresì regolarmente installato uno dei due ascensori, da allora utilizzabile; il tutto come evincibile dal corredo fotografico che si allegava”; ed infine, diffidava l'istante “a versare a strettissimo giro, l'importo ancora dovuto per contratto, pari ad € 30.000,00, dovendo, in mancanza, procedere giudizialmente con aggravio di spese ed oneri”.  20) ### ribatteva, con pec del 9/11/22 (doc. 8), segnalando come, diversamente da quanto ex adverso asserito, nulla era dovuto in quanto: - alla data del 30/10/22, la scalinata dei petali 2-3, era ancora in fase di cantiere, tant'è che risultava, per ovvie ragioni di sicurezza, inaccessibile al pubblico, in quanto occlusa da porte chiuse a chiave, come da fotografie che si allegavano; - alla data del 30/10/22, nessun ascensore era stato definitivamente installato, sussistendo, solo la struttura primordiale di una cabina, all'interno di uno dei due vani, ancora grezza, e, soprattutto, mancante di porta di apertura nei piani X e IX, al punto da rendere il vano (nei suddetti piani) vuoto, come da foto (1-A e 1-B), scattate dal tecnico il giorno 31/10/22, che si allegavano; - l'inoperatività dell'accesso sull'immobile compravenduto tramite l'ascensore condominiale (del petalo 3) era risultata immutata anche il giorno 31/10/22, come accertato personalmente dal tecnico recatosi in loco, alle ore 11,30, che rilevava lo stato dell'ascensore non ancora funzionante, nonché, i vani ascensori situati al piano terra dell'androne condominiale, delimitati, nel piazzale antistante, da una barriera movibile, mirante ad occludere l'accesso ai non addetti ai lavori, il tutto come evincibile nella foto n. 13, che si allegava; - la situazione di cantiere in corso d'opera, peraltro, risultava, alla data del 9/11/22, ancora sussistente, stante l'accesso al piano X, inoperativo tramite l'ascensore (la cui porta al piano terra, ed ai piani superiori, era bloccata), come da foto n. 2, 3, 27, 28, 29, 30 scattate l'8/11/22 (ore 20,30), che si allegavano, e non in sicurezza tramite la scalinata condominiale, lasciata ancora ai piani I e X comunicante con gli adiacenti appartamenti grezzi e privi di infissi, come da foto n. 8, 23, 24, 26, 31, scattate l'8/11/22 (doc. 9), che si allegavano. 21) La situazione precaria della scalinata condominiale del petalo 2-3 e dei relativi ascensori, ancora non funzionanti, veniva riscontrata dall'istante successivamente con altro sopralluogo del 10/11/22, come da fotografie scattate in pari data (doc. 11), nonché del 12/11/22, con l'ausilio dell'#### (doc. 12).  22) In tale ultimo sopralluogo, l'#### immortalava, con apposito corredo fotografico e video, inquadrante anche il quotidiano “### Abruzzo” di pari data, onde rafforzare la data certa, lo stato dell'ascensore, che appariva ancora non funzionante, e della scalinata che, seppur quasi totalmente piastrellata (con eccezione dei battiscopa) non poteva certamente essere ritenuta completata onde consentire l'accesso al pubblico, sussistendo ancora, su ogni piano, fili elettrici penzolanti, e continuando a mancare ai piani I e X la porta di sbarramento con gli appartamenti ivi locati, lasciati allo stato grezzo, senza infissi, e con calcinacci e materiali edili sparsi su ogni parte del pavimento (doc. 12).  23) ###, infine, nella speranza di evitare inutili appigli e non procrastinare oltre il contrasto tra le parti sull'avveramento della condizione prevista nell'atto di compravendita, con pec del 13/11/22, richiedeva alla soc. convenuta la segnalazione certificata di agibilità, con il relativo corredo documentale, della scalinata che si eleva nei petali n. 2-3, nonché il certificato di collaudo degli impianti ascensori che insistono sui predetti petali, atti a consentire l'accesso sull'immobile compravenduto (piano X, petalo 3), alla data prevista nell'atto di compravendita, invitandola ad adempiere entro 3 giorni (doc. 13).  24) Nel frattempo, ad ulteriore conferma che le opere comuni non erano ancora ultimate, e, pertanto, non accessibili al pubblico, interveniva l'amministratore del complesso condominiale dott. ### il quale, con pec del 15/11/22, comunicava alla soc. ### “di aver constatato e verificato in pari data che il cantiere dei petali 2/3 era ancora in fase di costruzione, che lo stesso era facilmente accessibile da parte di terzi non autorizzati, che tale circostanza esponeva il condominio e l'amministratore, in qualità di responsabile della sicurezza, al forte rischio / pericolo per l'incolumità dei non addetti in caso di accesso all'interno delle parti comuni dei predetti petali, stante le parti dello stabile non ancora completate” e la invitava, nel contempo, entro e non oltre 3 giorni, “a fissare le porte sui piani e a porre in essere sulla porta di ingresso piano terra la segnaletica con divieto di accesso ai non autorizzati” (doc. 14). 25) ###, tuttavia, non sortiva alcun effetto, tanto che con ulteriori sopralluoghi del 18/11/22, 22/11/22, 23/11/22 e 26/11/22 (doc. 15, 16, 17 e 19), si riscontrava l'ascensore ancora non funzionante e la scalinata dei petali 2-3 ancora aperta al pubblico, nonostante fosse chiaramente non agibile, in quanto piena di fili elettrici penzolanti e lasciata ancora, nei piani I e X, comunicante con gli appartamenti grezzi, privi di infissi esterni, senza alcuna barriera protettiva, come risulta dal corredo fotografico scattato in pari data.  26) La situazione precaria in cui versava la scalinata condominiale del petalo 2-3, veniva nuovamente riscontrata dall'amministratore del condominio “Opera”, il quale, recatosi sui luoghi in oggetto, - il giorno 24/11/22, posizionava un cartello divieto di ingresso ai non autorizzati sia sul portone di ingresso che sulla porta di accesso all'androne principale della scalinata che insiste sul petalo 2-3, ancora in costruzione, al fine di tutelare l'incolumità di terzi, il tutto come risulta dalla email a firma del dott. ### di pari data a dalla foto ivi allegata (doc. 18); - il giorno 26/11/22, rilevando che il cartello era stato rimosso e che, nonostante ciò, la scalinata dei petali 2-3 era ancora in fase di cantiere, non ultimata ed ancora accessibile al pubblico, diffidava la soc. convenuta a bloccare l'accesso ai non addetti ai lavori onde mettere in sicurezza il cantiere (doc. 20).  27) Anche quest'ultima missiva veniva disattesa dall'impresa esecutrice la quale, come constatato attraverso l'ennesimo sopralluogo del 30/11/22, lasciava la scalinata dei petali 2-3 aperta e liberamente accessibile al pubblico, nonostante lo stato di cantiere non ultimato in cui versavano le parti comuni, in particolar modo nei piani I e X, come risulta dalle foto scattate in pari data (doc. 21).  28) Ad oggi, lo stato dell'androne condominiale e dell'ascensore risulta non completato ovvero ultimato, ma soprattutto l'immobile compravenduto dal ricorrente risulta ancora inaccessibile tramite le parti comuni dei petali 2-3, in quanto non ancora agibili, ovvero, quantomeno, percorribili in sicurezza. E tanto è vero che la soc. convenuta, nonostante la precisa richiesta dell'attore, non ha ancora trasmesso a quest'ultimo il certificato di agibilità e di collaudo degli impianti, in quanto, evidentemente, tuttora inesistenti.  29) La pattuizione prevista nell'art. 2 dell'atto di compravendita - che recita “realizzazione e completamento delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché di tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso dalle parti comuni dei petali 2 e 3”, e che si ricorda essere stata posta al fine di garantire all'acquirente l'accesso sull'immobile compravenduto (piano X, petalo 3), dalle parti comuni del petalo 3 (scalinata e ascensore), autonomo e libero, senza ostacoli di cantiere, dunque, in una situazione di garanzia per la propria (ed altrui) incolumità - recava quindi la previsione di un evento, condizionante il pagamento della somma ulteriore di € 30.000,00, che si sarebbe dovuto verificare entro la data del 30/10/2022 e che invece non si verificava. Tale pattuizione, a ben vedere, integrava una condizione risolutiva ex artt. 1353 e ss. c.c., avendo le parti voluto subordinare la definitiva caduzione dell'obbligazione di versamento della ulteriore somma al caso in cui la soc. costruttrice non avesse adempiuto alla realizzazione, nel termine indicato, delle opere sulle parti comuni del petalo 3. Nel qual caso la condizione opererebbe con efficacia retroattiva. ### tutelato era evidentemente quello di commisurare la quantificazione del prezzo del bene compravenduto alla concreta disponibilità e fruibilità di esso in capo all'acquirente, il quale - è appena il caso di ribadirlo - comprava un immobile intercluso per il quale aveva deciso di tollerare la mancata fruibilità dell'accesso tramite le parti condominiali (androne, scala e ascensore) solo fino alla data del 30/10/2022, volendo in difetto le parti riconoscere un ristoro all'acquirente proprio rinvenuto nella minor somma dovuta alla venditrice. Il che appare più che congruo nella complessiva regolamentazione di interessi. Quand'anche la pattuizione volesse essere ritenuta integrante una condizione sospensiva, l'avvenuto decorso del termine di esigibilità dell'ulteriore somma, senza la condizione si sia verificata, ha l'effetto di rendere definitivamente inefficace la pattuizione. Il requisito di incertezza dell'evento dedotto, ai fini della sussumibilità della pattuizione nell'ambito della condizione, va rinvenuto, in modo molto semplice, nell'incertezza circa il completamento dell'opera da parte dell'impresa venditrice, che agiva ed agisce nell'ambito di una procedura di concordato in continuità e deve operare con le difficoltà contingenti per la guerra in ### per le difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali, per l'aumento vertiginoso del costo dei consumi di energia elettrica. E' evidente che il completamento delle parti comuni dell'opera scontasse un'alea consistente.  30) In ogni caso, pur volendo interpretare, per assurdo, la clausola oggetto del contendere come termine per l'adempimento (e non condizione), non può sottacersi come il termine (“entro e non oltre il ###”) indicato dalle parti entro il quale si sarebbe dovuta svolgere la prestazione (completamento delle parti comuni petali 2-3) anche in mancanza di formula sacramentale, debba risultare essenziale per i seguenti ordini motivazionali: a) La soc. venditrice aveva a disposizione ben 15 mesi per ultimare i lavori e rendere l'immobile autonomamente accessibile dalla via pubblica. b) ### compravenduto, sino a detta data, quindi, poteva continuare ad essere intercluso, non avendo alcun accesso dall'androne condominiale (circostanza poi verificata), e dunque inutilizzabile dall'acquirente e né vendibile. c) ### dell'acquirente veniva contemperato con la inequivocabile volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto (saldo del prezzo) con l'inutile decorso del termine stesso; sarebbe stato altrimenti impensabile ritenere mantenuto il sinallagma contrattuale dando la possibilità alla venditrice di esigere il versamento anche dopo il decorso del termine (più che congruo fissato dalle parti) per la semplice ultimazione dei lavori! d) Il sinallagma contrattuale veniva sostanzialmente riequilibrato a favore dell'acquirente il quale se da un lato aveva un immobile inutilizzabile ed invendibile (per almeno 15 mesi) dall'altro sapeva di poter conseguire, da tale situazione svantaggiosa, il beneficio di risparmiare la somma di 30.000 sul prezzo compravenduto. e) Infine, la soc. venditrice non provvedeva ad ultimare le opere comuni dei petali 2-3 neppure dopo la scadenza del termine, dovendo, ad oggi, ritenere tale prolungato inadempimento certamente protratto oltre ogni ragionevole “termine congruo”, e ciò in quanto “il giudizio sulla congruità del termine previsto dall'art. 1454 c.c. non può essere unilaterale ed avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l'interesse del creditore all'adempimento ed il sacrificio che egli sopporta per l'attesa della prestazione; ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata - tutte le volte in cui l'obbligazione del debitore sia divenuta attuale già prima della diffida - non rispetto all'intera preparazione all'adempimento, ma soltanto rispetto al completamento di quella preparazione che si presume in gran parte compiuta” (### civile sez. II, 06/04/2009, n. 8250).  31) Con il presente atto l'attore intende ottenere una sentenza accertativa dell'inesistenza del credito paventato dalla soc. convenuta, così come sopra menzionato, avendo saldato l'intero importo compravenduto, come risulta dall'atto pubblico di compravendita (e ciò anche al fine di evitare di ricevere eventuali ingiunzioni di pagamento infondate ed illegittime), non potendo più essere esigibile il saldo di € 30.000 in quanto non avverata la condizione ivi prevista, ovvero, dovendosi in subordine rilevare la gravità dell'inadempimento della soc. convenuta per non aver realizzato l'evento dedotto, nel termine congruo rispetto alla data entro la quale l'avvenimento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare, con la conseguente risoluzione della pattuizione in parola e caducazione ex tunc del diritto della venditrice di pretendere il maggior prezzo.  32) ### denegata e non voluta ipotesi di ritenuta sussistenza del credito invocato dalla soc.  convenuta, di € 30.000,00, a carico dell'acquirente, come saldo dell'importo dell'immobile compravenduto, con il presente atto l'attore intende richiedere, in via subordinata, l'accertamento dell'inesigibilità del medesimo credito, in quanto, ad oggi, non risultano completate le opere comuni dei petali 2-3, necessarie per rendere accessibile l'immobile compravenduto dalla via pubblica in sicurezza; e di converso, l'accertamento dell'esigibilità del credito allorquando dette opere risultino ultimate con acquisizione della certificazione di agibilità e collaudo, laddove ritenute eseguite in un lasso di tempo congruo rispetto a quanto convenuto dalle parti.>>. 
Ha, perciò, reso (come già riportato nella prima parte della sentenza) le seguenti conclusioni: “ ### alla Giustizia dell'On..le Tribunale di ### adito, G.U. designato, contrariis reiectis, in via principale, 1) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che alla data del 30/10/22, le parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso autonomo (dall'androne condominiale) all'immobile compravenduto, non erano ancora completate e, di conseguenza, che alla predetta data, si è verificata la condizione risolutiva ovvero non si è verificata la condizione sospensiva, di cui all'art. 2 dell'atto di compravendita, e per l'effetto dichiarare risolta ovvero inefficace tra le parti la clausola del contratto statuente il saldo del prezzo compravenduto pari ad € 30.000,00, con caducazione del relativo credito in favore della soc. venditrice; 2) accertare e dichiarare, pertanto, che nulla è dovuto alla soc. ### a titolo di prezzo compravenduto, avendo parte attrice saldato ogni debito, come risulta nella compravendita, nella parte in cui si dà atto del versamento da parte dell'acquirente di tutte le somme dovute alla soc.  venditrice e della sottoscrizione del contratto ad opera di quest'ultima, costituente quietanza finale di saldo, senza bisogno di ulteriore quietanza; 3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito paventato dalla soc. convenuta, così come sopra menzionato, avendo saldato l'intero importo compravenduto, come risulta dall'atto pubblico di compravendita, non potendo più essere esigibile il saldo di € 30.000,00 in ragione del grave inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di completamento delle parti comuni dell'opera nel termine essenziale e congruo pattuito tra le parti, con conseguente risoluzione della pattuizione di cui all'art. 2 del contratto e caducazione ad origine del diritto della soc. convenuta a ricevere ulteriori somme.   4) in via ancor più gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del credito invocato dalla soc. convenuta, di € 30.000,00, a carico dell'acquirente, come saldo dell'importo dell'immobile compravenduto, accertare e dichiarare l'inesigibilità ad oggi del medesimo credito, non avendo ancora la soc. venditrice completate le opere comuni dei petali 2-3, necessarie per rendere accessibile l'immobile compravenduto dall'androne condominiale piano terra (e seminterrato) accessibile in sicurezza al pubblico, risultando ad oggi inagibili e privi di collaudo; e di converso, accertare e dichiarare l'esigibilità del credito allorquando dette opere risultino ultimate con acquisizione della certificazione di agibilità e collaudo, laddove ritenute eseguite in un lasso di tempo congruo rispetto a quanto convenuto dalle parti. 
Con vittoria e rivalsa delle spese e competenze legali del ### nonché spese e competenze stragiudiziali, da computarsi nell'alveo delle spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la maggiorazione del 15 % ai sensi del D.M. 55/14 “. 
La parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio depositando apposita comparsa di risposta in data ### nella quale ha replicato che: 1) anche laddove si volesse qualificare la pattuizione contenuta nell'art. 2 del contratto di compravendita in termini di condizione risolutiva o sospensiva, l'evento dedotto dalle parti, ovvero la realizzazione ed il completamento delle parti comuni dei petali 2 e 3 onde consentire l'accesso all'unità abitativa acquistata dal ricorrente, si era certamente verificato, con conseguente esigibilità del residuo prezzo di vendita da parte della venditrice; infatti, al di là delle pretestuose contestazioni circa la mancata realizzazione di mere opere di rifinitura, era dato inequivocabile che alla data del 30 ottobre 2022 era ben possibile accedere all'immobile per cui è causa, percorrendo in totale sicurezza le scale condominiali del petalo 3, da tempo realizzate; nel rispetto degli impegni specificamente assunti in sede negoziale ### aveva, infatti, provveduto a realizzare e completare le parti comuni dei petali 2 e 3 ed in particolar modo non soltanto l'accesso principale e l'androne (comuni agli altri due petali da tempo abitati), ma anche la scalinata e l'impianto di ascensore dedicati al petalo 3, in guisa da consentire all'avv. ### anche il principale accesso all'unità immobiliare.  ### gli ascensori dedicati a tale porzione del complesso immobiliare, seppur installati, non erano utilizzabili, dovendo procedersi al collaudo, avvenuto qualche giorno dopo la scadenza del termine, per ragioni imputabili al fornitore ### s.p.a., ma ciò non aveva rilievo in ordine all'avveramento della ### condizione; l'art. 2 del contratto di compravendita subordinava, infatti, il pagamento del residuo del prezzo al fatto che alla data del 30 ottobre l'acquirente fosse posto nelle condizioni di poter accedere al suo appartamento direttamente dal petalo 3, senza dover utilizzare la servitù di passaggio sull'immobile di proprietà di ### s.p.a., viste le contestazioni mosse circa l'esistenza di tale diritto reale; 2) ma con la pattuizione dell'art. 2 del contratto in realtà le parti, lungi dall'aver voluto subordinare la risoluzione o l'efficacia della clausola all'avveramento di un evento futuro ed incerto, avevano previsto una vera e propria clausola penale, stabilendo a carico della ### una determinata prestazione (in termini di inesigibilità del saldo del prezzo) per il caso di inadempimento o di semplice ritardo nell'adempimento; ma l'art 1384 cod. civ. stabilisce che il giudice possa diminuire equamente la penale se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento; perciò la convenuta, nella denegata ipotesi in cui la resistente fosse ritenuta inadempiente all'obbligazione relativa al completamento e realizzazione delle parti comuni dei petali 2 e 3, chiedeva espressamente che l'entità della penale (rinuncia ad € 30.000,00) venisse equamente diminuita, tenuto conto dei seguenti elementi, che dimostravano sia la parziale esecuzione della prestazione principale sia l'evidente eccessività del suo ammontare: */- alla data del 30 ottobre 2022 il ricorrente era certamente in grado di accedere al proprio appartamento direttamente dalle parti comuni del petalo 3, essendo già da tempo state completate le scale condominiali; */- uno dei due ascensori era stato collaudato a distanza di pochissimi giorni dalla data indicata, e per ragioni imputabili esclusivamente al fornitore; */- ### aveva sempre operato in buona fede e con pieno spirito collaborativo, assecondando le continue richieste dei promissari acquirenti degli immobili in questione e realizzando il corridoio sospeso prima, ed il vano ascensore interno poi, su loro richiesta, come è pacifico e di evidenza documentale; */- l'avv.  ### al contrario, dopo aver spuntato un prezzo decisamente di favore per l'acquisto dell'immobile, aveva coinvolto la venditrice in una serie di iniziative giudiziarie per trarne ulteriori vantaggi; */- l'importo di € 30.000,00 appariva francamente esagerato per un ritardo che, a tutto concedere, può essere quantificato in meno di un mese con riguardo all'ascensore, che al 25 novembre 2022 era perfettamente utilizzabile); 3) anche la domanda subordinata, volta a far accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di € 30.000,00, non esigibile <>, meritava reiezione perché: a) il termine del 30.10.2022 non poteva considerarsi essenziale, né oggettivamente né soggettivamente, non essendo ciò espressamente previsto nel contratto e non avendo ricorrente allegato e dimostrato tale carattere; b) la non essenzialità del termine si ricavava anche dal fatto che lo stesso non è riferito alle prestazioni principali del contratto di compravendita in questione (trasferimento della proprietà di un bene dietro versamento di un corrispettivo), ma ad un'obbligazione accessoria; c) l'inadempimento nel termine essenziale comporta la risoluzione di diritto dell'intero contratto, e non di una singola pattuizione, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ.; 4) il credito della ### era da ritenersi certo, liquido ed anche esigibile, atteso che le parti comuni necessarie ad accedere all'appartamento dell'avv. ### risultavano eseguite, come si ricava dalla documentazione fotografica in atti (doc. 17), per cui anche la domanda formulata in via ulteriormente gradata dal ricorrente meritava reiezione.  5) In via riconvenzionale, ### s.r.l. intendeva far accertare tale proprio diritto a ricevere il saldo del prezzo di acquisto dall'avv. ### pari ad € 30.000,00, con condanna dello stesso al pagamento del detto importo; ed ha reso (come già riportato nella prima parte della sentenza) le seguenti conclusioni: “ …b)respingere le domande tutte proposte nei propri confronti, siccome inammissibili, improponibili e comunque infondate; in via riconvenzionale c) accertare e dichiarare il diritto di ### s.r.l. a riceversi il pagamento del saldo del prezzo di acquisto e, per l'effetto, condannare l'avv. ### al pagamento dell'importo di € 30.000,00 in favore della medesima; d) in subordine, ridurre equamente la penale prevista in contratto, ai sensi dell'art, 1384, cod. civ., per quasi totale esecuzione della obbligazione principale e comunque per manifesta eccessività avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento e, per l'effetto condannare l'avv. ### al pagamento del diverso importo così determinato; in ogni caso e) condannare il ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite, secondo il principio di soccombenza. “. 
A seguito della trasformazione del rito da sommario a ordinario il ### ha così precisato le conclusioni nella prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c.: “ ### alla Giustizia dell'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: I) In via principale, 1) accertare e dichiarare, per le causali evidenziate nel ricorso introduttivo e meglio precisate nelle note di trattazione delle udienze del 10/05/23 e 01/03/24, nonché nel presente atto, che alla data del 30/10/22, le parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), nonché tutte le ulteriori opere utili e necessarie, al fine di permettere l'accesso autonomo (dall'androne condominiale) all'immobile compravenduto, non erano ancora completate e, di conseguenza, che alla predetta data, si è verificata la condizione risolutiva ovvero non si è verificata la condizione sospensiva, di cui all'art. 2 dell'atto di compravendita, e per l'effetto dichiarare risolta ovvero inefficace tra le parti la clausola del contratto statuente il saldo del prezzo compravenduto pari ad € 30.000,00, con caducazione del relativo credito in favore della soc.  venditrice; 2) accertare e dichiarare, pertanto, che nulla è dovuto alla soc. ### a titolo di prezzo compravenduto, avendo parte attrice saldato ogni debito, come risulta nella compravendita, nella parte in cui si dà atto del versamento da parte dell'acquirente di tutte le somme dovute alla soc.  venditrice e della sottoscrizione del contratto ad opera di quest'ultima, costituente quietanza finale di saldo, senza bisogno di ulteriore quietanza; 3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito paventato dalla soc. convenuta, così come sopra menzionato, avendo saldato l'intero importo compravenduto, come risulta dall'atto pubblico di compravendita, non potendo più essere esigibile il saldo di € 30.000,00 in ragione del grave inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di completamento delle parti comuni dell'opera nel termine essenziale e congruo pattuito tra le parti, con conseguente risoluzione della pattuizione di cui all'art. 2 del contratto e caducazione ad origine del diritto della soc. convenuta a ricevere ulteriori somme.  4) in via ancor più gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del credito invocato dalla soc. convenuta, di € 30.000,00, a carico dell'acquirente, come saldo dell'importo dell'immobile compravenduto, accertare e dichiarare l'inesigibilità, all'epoca dell'instaurazione del giudizio e della formulata domanda riconvenzionale della ### del medesimo credito, non avendo a quell'epoca la soc. venditrice completato le opere comuni dei petali 2-3, necessarie per rendere accessibile l'immobile compravenduto dall'androne condominiale piano terra (e seminterrato) in sicurezza al pubblico, risultando così inagibili e privi di collaudo; 5) in via ancor più gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del credito invocato dalla soc. convenuta, di € 30.000,00, a carico dell'acquirente, come saldo dell'importo dell'immobile compravenduto, accertare e dichiarare il grave ritardo nell'adempimento dell'opera contrattualizzata (completamento e funzionalità degli ascensori sulle parti comuni dei petali 2-3, nonché della scalinata secondo le norme di legge per permettervi l'accesso in sicurezza), rispetto a quanto convenuto dalle parti, e per l'effetto ridurre in proporzione il suddetto credito, secondo quanto ritenuto di giustizia, se del caso anche in via equitativa; II) In via subordinata, a titolo di reconventio reconventionis, ovvero in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 30.000,00 per il caso in cui il giudizio n. 3562/2021 r.g. dovesse concludersi con una sentenza di rigetto delle ragioni del ### così integrando la previsione pattizia di cui al punto 5 dell'addendum sopra richiamato.   III) Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di omessa riunione del presente giudizio con quello portante il n. 3562/21 r.g. ovvero sospensione del primo giudizio, in attesa della definizione del secondo, od ancora, in via ancor più gradata, di omessa separazione della domanda riconvenzionale spiegata dalla ### ex art. 103 com. 2 cpc, al fine di consentire la sospensione ex art. 295 cpc della medesima, accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi vizi di costruzione e dei danni da infiltrazione subiti all'interno dell'immobile di proprietà del ### quantificati in € 31.320,00 oltre IVA ovvero in € 9.820,00 oltre ### come risultante nella perizia tecnica a firma dell'### Schiappa, oltre le spese ad oggi sostenute di ### pari ad € 1.922,08, come da fattura dell'### Schiappa n. 6/24 (doc. 50), nonchè di ### pari ad € 7.603,52 - di cui € 4.334,72 (ossia € 380,64, per fondo spese ed € 3.954,08, per spese di indagini termografiche sugli infissi e video endoscopiche sulle condutture degli scarichi piovani, autorizzate dal giudice), come da fattura del CTU n. 1/24 (doc. 51), ed € 3.268,80 (ossia € 2.000,00 per spese di realizzazione ponteggio + € 1.268,80 per spese di coordinamento della sicurezza), come da ricevuta di bonifico del 02/04/24 (doc. 52) - nonché quelle ulteriori che verranno addebitate e saldate dal ricorrente - come da decreto di liquidazione e ricevute di versamento che si riserva di produrre nei termini di legge - ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio, all'esito dell'espletata CTU (nel procedimento di ATP n. 2766/23 r.g.), con conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento da estendersi anche agli interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c. ed alle competenze e spese del procedimento di ### che si riserva di precisare allorquando il procedimento di ATP sarà concluso ed acquisito agli atti. Il tutto, se del caso, con compensazione giudiziale tra rispettivi crediti ex art. 1243 comma 2 c.c. “. 
In base al principio della ragione più liquida va rilevata l'evidente fondatezza della richiesta ( da ritenere precisazione dell'originaria domanda attorea e comunque ammissibile anche quale reconventio reconventionis, ovvero eccezione riconvenzionale ) dell'attore di accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 30.000,00 - oggetto della domanda di condanna riconvenzionale della convenuta - “ per il caso in cui il giudizio n. 3562/2021 r.g. dovesse concludersi con una sentenza di rigetto delle ragioni del ### così integrando la previsione pattizia di cui al punto 5 dell'addendum sopra richiamato “. 
In effetti: 1) in tale addendum al contratto di compravendita del 13.7.2021 le parti hanno pattuito al punto 5 quanto segue: “### s.r.l., inoltre, se il giudizio di accertamento della servitù del padre di famiglia (nel I grado) si dovesse concludere negativamente, e ciò anche se le opere delle parti comuni dei petali 2 e 3 (in particolar modo accesso principale, androne, scalinata e ascensore), dovessero essere realizzate entro il ###, si obbliga a rimborsare al ### la residua somma di € 30.000,00, come previsto nel precedente punto n. 1, alla lettera c, laddove nel frattempo venisse versata da quest'ultimo all'impresa. 
Ciò oltre a quanto detto in punto di pagamento/rimborso delle spese di giudizio, Il verificarsi dell'accertamento negativo della servitù per destinazione del padre di famiglia è da ritenersi costituire presupposto dell'indebito del versamento della predetta somma di € 30.000,00”; 2) Per le ragioni sopraindicate la domanda attorea di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia viene respinta con la presente sentenza di primo grado; 3) In virtù della predetta pattuizione viene meno l'obbligo del ### di versare la somma di € 30.000 in favore della ### s.r.l.. 
Va, pertanto, dichiarato che l'attore non deve versare in favore di detta s.r.l. il residuo prezzo di € 30.000,00 e per l'effetto va respinta la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di tale somma di danaro proposta dalla convenuta.  ### delle restanti domande è superfluo. 
Le spese di lite Le spese di lite della causa 3562/2021, liquidate in dispositivo quanto ai compensi per causa di valore indeterminabile e complessità media in base ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal
DM 147/2022, tenuto conto delle consistenti attività difensive compiute (comprensive di quelle, tuttavia di per sé limitate, della fase cautelare) e della pluralità di domande e parti in causa, vanno poste secondo il principio della soccombenza a carico di parte attrice e in favore di ### s.p.a. e di ### la cui chiamata in causa da parte di ### s.p.a. è dipesa dall'iniziativa giudiziaria attorea, mentre vanno dichiarate compensate tra il ### e la ### s.r.l., che ha sostanzialmente aderito alla domanda principale dell'attore. 
Tuttavia la medesima s.r.l. è tenuta, in virtù di quanto pattuito nell'art. 4 dell'addendum a contratto di compravendita del 13.7.2021, a tenere indenne il ### dal pagamento di tali spese processuali, essendosi appunto impegnata in tal senso relativamente alle spese processuali eventualmente poste a carico del ### e a favore di ### s.r.l. e comunque “ ad assumere a proprio carico tutte le spese processuali “ del giudizio finalizzato all'accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia, con esclusione solo di quelle relative alle competenze spettanti al procuratore del #### detta s.r.l. va condannata a pagare direttamente le spese di lite in favore dell'altra convenuta e del terzo chiamato in vece del ### o, qualora dette spese fossero pagate dal ### a rimborsargliele. 
Le spese di lite della causa 4450/2022, liquidate in dispositivo quanto ai compensi per causa di valore di € 30.000,00 in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto delle attività difensive compiute, vanno poste secondo il principio della soccombenza a carico di parte convenuta e in favore di parte attrice.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta tutte le domande proposte da parte attrice nel procedimento n.3562/2021; 2) Dichiara che ### non deve versare in favore della convenuta ### s.r.l. il residuo prezzo di € 30.000,00 della compravendita oggetto di causa del 13.7.2021 e, per l'effetto, rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta nel procedimento n.4550/2022; 3) ### a pagare in favore di ### s.p.a. e di ### le spese di lite del procedimento n.3562/2021, che liquida per ciascuna di tali parti processuali in € 17.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, dichiarandole compensate tra ### e la ### s.r.l.; 4) ### la ### s.r.l. a pagare, in vece di ### le spese di lite liquidate in favore di ### s.p.a. e di ### o in alternativa, qualora dette spese fossero pagate dal ### a rimborsarle al medesimo; 5) ### la ### s.r.l. a pagare in favore di ### le spese di lite del procedimento n.4550/2022, che liquida in € 286,00 per esborsi e in € 7.616,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.  ### 22 novembre 2025 Il Giudice dott.

causa n. 3562/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Di Fulvio Carmine

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10823/2025 del 24-04-2025

... in giudizio la società ### per sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di compravend ita concluso t ra ### S.r.l. e ### S .r.l. avente ad oggetto un appartamento sito al 4° piano di un più ampio fabbricato sito in ### nonché l'atto di compravendita stipulato tra ### S.r.l. e ### S.r.l. avente ad oggetto l'appartamento sito al 5° pian o dello stesso imm obile, entrambi conclusi il ###. Rilevava che la ### S.r.l. - le cui quote sociali erano detenute al 100% dalla società ### S.r.l. - si sarebbe resa inadempiente degli obblighi avend o venduto appartamenti che pre sentavano irregolarità urbanistiche. Pertant o, l'attrice e la ### S.r.l. vanterebbero ragioni creditorie nei confronti delle società ### e ### Lamentava che le già menzionate società venditrici avrebbero posto in essere una serie di operazioni di vendita tese alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare, tra le quali le vendite avvenute nel 2009 a favore di ### S.r.l., al fine di eludere i propri obblighi nei confronti delle attrici. Si costituiva la società ### S.r.l. contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il Tribunale di Massa con la sentenza del (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5634/2022 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato presso il domicilio indicato nella pec dal difensore avvocato ### (###) -ricorrente contro ######### L -intimati avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 1098/2021 depositata il ###.  2 di 5 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal ### Svolgimento del processo Con atto in data ### l'avv. ### in proprio e a nome della ### S.r.l. ###, evocava in giudizio la società ### per sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di compravend ita concluso t ra ### S.r.l. e ### S .r.l.  avente ad oggetto un appartamento sito al 4° piano di un più ampio fabbricato sito in ### nonché l'atto di compravendita stipulato tra ### S.r.l. e ### S.r.l. avente ad oggetto l'appartamento sito al 5° pian o dello stesso imm obile, entrambi conclusi il ###. 
Rilevava che la ### S.r.l. - le cui quote sociali erano detenute al 100% dalla società ### S.r.l. - si sarebbe resa inadempiente degli obblighi avend o venduto appartamenti che pre sentavano irregolarità urbanistiche. Pertant o, l'attrice e la ### S.r.l.  vanterebbero ragioni creditorie nei confronti delle società ### e ### Lamentava che le già menzionate società venditrici avrebbero posto in essere una serie di operazioni di vendita tese alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare, tra le quali le vendite avvenute nel 2009 a favore di ### S.r.l., al fine di eludere i propri obblighi nei confronti delle attrici. 
Si costituiva la società ### S.r.l. contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. 
Il Tribunale di Massa con la sentenza del 26.03.2018 rigettava le domande attoree, condannando le attrici al pagamento delle spese di giudizio. 
Contro la sentenza del Tribunale l'avv. ### in proprio e a nome di ### S.r.l., proponeva appello dinnanzi alla Corte territoriale di ### reiterando le domande formulate nel giudizio di prime cure. 3 di 5 ### ra ### S.r.l. si cost ituiva eccepen do l'inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica della citazione nei confronti di ### eama S.r.l, ### S.r.l. ed ### struzioni, nonché il difetto di legittimazione ad agire di ### S.r.l. e l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame.  ### it ### che aveva costituito ipoteca, si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese e competenze di giudizio. 
La Corte d'appello di ### con sentenza del 29.10.21 “dichiara### inefficaci ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attrice l'atto di vendita intercorso tra ### S.r.l. e ### S.r.l., di cui al rogito 18.03.09 e tra ### S.r.l. e ### S.r.l., oggetto del rogito 18.05.09 e tra ### S.r.l. e ### S.r.l., di cui al rogito 12.03.09. Respingeva l'appello per quan to riguarda l'atto di costituzione d'ipoteca tra ### e Carispezia”. 
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione ### s.r.l. affidandosi a due motivi illustrati da memoria. 
Le parti intimate non si costituiscono.  ### generale conclude per l'accoglimento del ricorso. 
Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 360 n° 4 c.p.c., 132, 156,161, 162 e 119 disp, att. c.p.c. 
La sentenza emessa dalla Corte d'Appello di ### sarebbe priva della sottoscrizione de l Presidente ###te, mentre risulta apposta la sola firma del relatore. 
Il primo motivo è fondato e l'accoglimento assume rilievo assorbente rispetto al successivo motivo. 
La sentenza emessa dalla Corte d'appello di ### sezione III civile n. 1098 del 2021 reca effett ivamente la sola sottoscrizione di ### consigliere relatore ed estensore della sentenza e non anche la sottoscrizione del presidente del collegio giudicante. 4 di 5 Ai sensi dell'articolo 119 disp. att. c.p.c. la sentenza emessa in forma collegiale deve recare la sottoscrizio ne dell'este nsore e del presidente, il quale è tenuto a controfirmare la decisione una volta verificata la conformità del testo a lui presentato rispetto all'originale della minuta consegnata al cancelliere.  ### di sottoscrizione da parte di uno dei giudici per i quali è normativamente prevista la sottoscrizione della sentenza, e quindi dell'estensore o del presidente per la sentenza e messa in form a collegiale, dà luog o alla n ullità del provvedime nto ai sensi del combinato disposto degli articoli 161 e 132 c.p.c. , atteso che la sottoscrizione del “giudice” è qui da intendersi come sottoscrizione del corpo g iudicante costituito dal presidente e dell'estensor e e costituisce pertanto uno degli elementi essenziali della sentenza.  ### è pacifico. 
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “la sentenz a emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (nella specie, del componente più anziano che avrebbe dovuto firmare in luogo del presidente ###è inesistente bensì nulla in qu anto la sottoscrizione non è o messa ma solo insufficiente” (Cass. n. 19323 del 18/7/2019). 
Si è al riguardo anche recentemente ribadito che la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle d ue sottoscrizioni (del ### te del collegio o vvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc.  civ., stante il vizio di “insufficiente” sottoscrizione, sicché il relativo vizio si converte in motiv o di impugn azione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato (Cass. 1, 22/05/2024, n. 14359). 
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli art. 360 n° 3, 85 c.p.c. in relazione all'art 1703 c.c. e 2495 c.c. 5 di 5 A seguito di dismissione del mandato dell'avv. ### nei confronti della ### dett o legale non avrebbe potuto svolgere l'ulteriore attività difensiva nell'interesse di ### società peraltro cancellata dal registro delle imprese. 
Il motivo è assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo. 
Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la declaratoria di relativa nullità con conseguente rimessione della causa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione (Cass. 21193 del 31/10/2005). 
La senten za, pertanto, essendo priva della sottoscrizione del ### del collegio giudicante, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di ### la q uale, n el procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte acc oglie i l primo motivo di rico rso, dichiara assorbito il secondo. ### in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione. 
Così deciso nella camera di Consiglio della ### della Corte 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Positano Gabriele

M
1

Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1781/2025 del 28-11-2025

... l'effetto annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace le opposte ordinanze-ingiunzione di pagamento nn. OI ###, ###, OI###, emesse il ### e notificata il 08 luglio 2024 e di conseguenza anche i verbali di accertamento recante nn. prot. 6700.03/09/2019.### del 03.09.2019, 6700.07.10.2021.### del 07.10.2021 e 6700.03/09/2019.### del 03.09.209 e quindi dichiarare estinta la pretesa dell'### per tutti i motivi enucleati in ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza, prescrizione dei contributi previdenziali e quindi del credito azionato e per tutti gli altri vizi già enucleati e con ogni statuizione.” vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l'### che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione, eccepiva la corretta notificazione degli avvisi di accertamento sottesi alle ordinanze di n. OI-###, n. OI ### e n. OI-###, nonché l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e di prescrizione. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma delle restanti ordinanze ingiunzione impugnate. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA ### - ### e ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa ### lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 28 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3991/2024 la seguente ### tra ### C.F. ###, nella qualità di legale rappresentante/responsabile della società ### rappresentato e difeso dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia in ### alla via G. ###.31, giusta procura in atti; -ricorrente contro I.N.P.S. - ### della ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia in ### al viale ### n. 82, giusta procura in atti; -resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ### E ### Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-###, OI### e n. OI-###, notificate dall'### in data ###, per l'importo complessivo di € 4.618,00 a titolo di sanzioni amministrative, in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025 formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016 e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023. 
Nello specifico, deduceva la nullità delle ordinanze di ingiunzioni per insussistenza della violazione legislativa, per la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti nonché per l'intervenuta decadenza e prescrizione del credito ingiunto. 
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, l'### chiedendo di: “1. ### nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà delle impugnate ordinanze di ingiunzione nn. OI ###, ###, OI-###, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra; 2. #### l'opposizione e per l'effetto annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace le opposte ordinanze-ingiunzione di pagamento nn. OI ###, ###, OI###, emesse il ### e notificata il 08 luglio 2024 e di conseguenza anche i verbali di accertamento recante nn. prot. 6700.03/09/2019.### del 03.09.2019, 6700.07.10.2021.### del 07.10.2021 e 6700.03/09/2019.### del 03.09.209 e quindi dichiarare estinta la pretesa dell'### per tutti i motivi enucleati in ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza, prescrizione dei contributi previdenziali e quindi del credito azionato e per tutti gli altri vizi già enucleati e con ogni statuizione.” vinte le spese di lite, con distrazione. 
Si costituiva in giudizio l'### che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione, eccepiva la corretta notificazione degli avvisi di accertamento sottesi alle ordinanze di n. OI-###, n. OI ### e n. OI-###, nonché l'infondatezza dell'eccezione di decadenza e di prescrizione. 
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma delle restanti ordinanze ingiunzione impugnate. 
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.  *******  1. In via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione. 
Sul punto l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che avverso le ordinanze-ingiunzione: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. 
Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il ### a fronte delle notificazioni dei titoli opposti intervenute in data ###. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025 2. Nel merito, come anticipato, il thema decidendum attiene alla legittimità delle ordinanze ingiunzione emesse dall'### nei confronti del ricorrente, quale responsabile dell'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative ai periodi 2017, 2018 e 2019. 
Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione ad ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/83 conv. in L. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “### versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”. 
Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penale, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai 10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi, altresì, la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. 
Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. 
La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”.  ### parte, con l'entrata in vigora del ### lavoro n. 48/2023 conv.  in L. n. 85 del 2023, il legislatore ha inteso intervenire sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo una sanzione più proporzionata e ragionevole rispetto all'importo omesso, al contempo dilatando i tempi di notifica dell'illecito (in deroga dei 90 giorni previsti dell'art. 14, L. n. 689/1981) e rendendo più agevole l'attività di accertamento dell'### a partire dalle violazioni commesse soltanto dal 1° gennaio 2023. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025
Sul punto, l'art 23 prevede che “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». 2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.” 3. Premessa la fattispecie in esame va esaminata, in via assorbente, la doglianza attorea consistente nell'asserita violazione del termine previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81 applicabile ratione temporis al caso in esame. 
Sul punto, giova ribadire che, a mente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 7681 del 2 aprile 2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito. 
A tal uopo, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla ### per giungere a una completa conoscenza dell'illecito, anche in relazione alla complessità della fattispecie l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa ( Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n. 28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405, 29.10.2019, n. 27702). 
Ancora, il ### (cfr. Sez. L., Sentenza n. 11559 dell'11 maggio 2017) ha precisato che l'ordinanza ingiunzione non costituisce l'atto di contestazione -da parte della P.A.- della violazione, ma l'atto conclusivo di un procedimento che, in base all'art. 14 della L. n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, emettere l'ordinanza motivata di ingiunzione. 
Orbene, deve ritenersi fondata -anche alla luce delle odierne deduzioni di parte ricorrentela doglianza attorea in ordine alla tardività della notifica degli atti di accertamento prodromici (cfr. prod.ne ### alle ordinanze ingiunzione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025 qui impugnate, rilevandosi che l'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione delle omissioni contributive, ha previsto l'applicabilità, nel procedimento di adozione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, tra cui è ricompreso l'art. 14 sopra citato. 
Peraltro, in assenza della prova circa il momento di trasmissione degli atti da parte dell'### ovvero della ### della ### ex art.  9 d.lgs. 8/2016, tale dies a quo può essere individuato nella successiva data di entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. 8/2016, ossia sin dal 6 febbraio 2016 (in tali termini, cfr. Cass. n. 7641/2025). 
Nel caso di specie, posto che la presunta omessa contribuzione si è configurata in un periodo successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs.  8/2016, va osservato come il dies a quo del citato termine decadenziale possa essere agganciato alla data di scadenza del versamento dei contributi. 
Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad € 10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità), esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003), perché in tale momento si cristallizzano le trattenute denunciate e i versamenti effettuati e quindi l'eventuale differenza (inferiore ad € 10.000, altrimenti si avrà illecito penale). 
A tal fine, vale rilevare che l'### non ha -d'altra partefornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa, ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito per la corretta formulazione dell'addebito de quo; sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi -peraltroche i mod. ###/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell'### un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo; indi per cui il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, con la conseguenza che le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025
Pertanto, la tesi difensiva del resistente, a sostegno del proprio ritardo, appare del tutto sprovvista di riferimenti temporali che consentano a questo giudice, eventualmente di valutare il diverso dies a quo dal quale far decorrere il termine dell'art. 14, essendosi l'### limitato a dedurre il completamento delle indagini necessarie ai fini dell'accertamento della violazione solo a ridosso della notificazione, senza tuttavia specificare né il contenuto delle stesse, né l'effettiva data di conclusione del procedimento. 
Deve, dunque, concludersi che la notifica degli atti di accertamento ( ### 6700.03/09/2019.###, n. ### 6700.07/10/2021.### e n. ### 6700.03/09/2019.###) delle violazioni di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 risultano effettuate rispettivamente soltanto in data ### e in data ### e, quindi tardivamente rispetto al termine di 90 giorni, trattandosi di ritenute relativamente all'annualità 2017, 2018 e 2019. 
Alla luce delle argomentazioni espresse il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate.  4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte ai minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell'### resistente.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in persona della dott.ssa ### quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze di ingiunzione ingiunzione n. OI-###, n. OI### e n. OI-###; - condanna l'### in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 886,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  ### 28 novembre 2025 ###.O.P.  dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/11/2025

causa n. 3991/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Gargano

M
1

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3804/2025 del 02-11-2025

... negozialmente in modo ex post dichiarato giudizialmente inefficace, bensì "la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori" (Cass. 9584/2015) mediante la "assoggettabilità ad esecuzione" del medesimo bene che ne sia stato oggetto; con il successo della domanda, dunque, il fallito non ridiventa titolare in senso dominicale dell'identico bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace, bensì accade che sia l'organo concorsuale a poter disporne esecutivamente o, se ciò sia impossibile, conseguire il ripristino dell'equilibrio patrimoniale alterato dall'atto, in una misura equivalente alla consistenza che esso aveva nei termini di valore depauperativi accertati…”, chiarendo, altresì, come “…4. l'obiettivo delle azioni revocatorie anche in esame, unificate dalla menzionata inefficacia, è perciò quello di permettere, in capo agli organi concorsuali, "la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore" (Cass. 26041/2013); è così stato chiarito che "oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di ###.G. 2702/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### in composizione monocratica e nella persona del dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2702/2023 avente ad oggetto “rilascio immobile” e pendente ### della ### s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla via ### n. 88, è elettivamente domiciliato ### E #### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla via ### n. 6, è elettivamente domiciliata #### note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 16.6.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. ### di ### R.G. 2702/2023 RAGIONI IN FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela del ### della ### s.r.l.  in liquidazione deduceva: che in data ### il ### di ### aveva dichiarato il fallimento della ### s.r.l. in liquidazione e che sette anni prima, in data ###, detta società aveva stipulato con la ### s.p.a. un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un locale commerciale sito all'interno del ### di ### (riportato in catasto al foglio 2, particella 5175, sub 66) per il prezzo complessivo di € 287.773,64, di cui una parte era stata corrisposta al momento della stipula (€ 154.849,62), altra parte in data ### (€ 17.814,56) e la restante quota di € 115.109,46 sarebbe dovuta essere versata in 18 rate semestrali del valore di € 6.394,97 a decorrere dall'1.4.2005 all'1.10.2013; che detto immobile era stato concesso in locazione alla stessa ### s.p.a. contratto dell'8.11.2004, con la previsione di un canone annuo di € 16.979,98 oltre ### che sarebbe andato in compensazione con le rate da doversi versare per l'acquisto; che, con scrittura privata del 30.7.2008, la ### s.r.l.  aveva poi ceduto alla società #### s.r.l. l'intera posizione contrattuale nascente dal contratto di compravendita sopra richiamato, cessione che era avvenuta con il consenso della ### s.p.a.; che, per effetto di tale convenzione, la #### era subentrata in tutti gli obblighi e diritti di credito derivanti dalla vendita, ivi compreso il diritto all'acquisizione della piena proprietà del lotto al pagamento dell'ultima rata del prezzo; che alla #### era stato altresì ceduto il contratto di locazione stipulato con la ### s.p.a.; che nel 2013 la curatela del fallimento della ### aveva promosso dinanzi al ### di ### un giudizio finalizzato ad ottenere una declaratoria di nullità dell'atto di cessione del contratto o, in subordine, di inopponibilità alla curatela ai sensi dell'art. 2901 c.c., con contestuale accertamento della proprietà in proprio favore laddove fosse stata pagata anche l'ultima rata del prezzo; che il ### di ### con sentenza n. 9403/2017, aveva accolto l'azione revocatoria relativa all'atto di cessione del contratto ed alla prodromica cessione delle n. 142 azioni della ### s.p.a., dichiarando in tal modo inefficaci gli atti nei confronti della massa dei creditori; che, avverso detta sentenza, avevano proposto appello sia la #### che la curatela del fallimento ### s.r.l. e, all'esito del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di ### con sentenza n. 4038/2021 passata in giudicato, aveva confermato la ### di ### R.G. 2702/2023 dichiarazione di inefficacia della cessione del contratto nei confronti della massa dei creditori e, accogliendo in parte il gravame del fallimento ### aveva accertato che nel corso del giudizio di primo grado era stata pagata l'ultima rata del prezzo della compravendita; che, alla luce di tale accertamento, doveva ritenersi che la proprietà dell'immobile si era definitivamente trasferita in capo alla cessionaria #### che, con comunicazioni del 2.5.2018 e del 7.10.2020, la ### s.p.a. aveva invitato la #### a riacquistare il possesso dell'immobile, che era stato poi rilasciato definitivamente dopo offerta reale a mezzo ufficiale giudiziario in data ###; che l'accoglimento della revocatoria fallimentare di un atto traslativo comportava il diritto alla restituzione del bene all'amministrazione del fallimento; che, tenuto conto del fatto che il rapporto di locazione instaurato con la società ### s.p.a. si era nelle more risolto, la curatela aveva ormai maturato il pieno diritto alla materiale restituzione dell'immobile. 
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché la #### s.r.l. fosse condannata al rilascio del locale commerciale sopra indicato ed alla refusione delle spese processuali. 
Si costituiva la società convenuta che, contestando l'ammissibilità della domanda, evidenziava che il fallimento poteva conseguire la materiale disponibilità del bene non attraverso un'azione ordinaria di rilascio (non potendosi ritenere titolare della proprietà dell'immobile), quanto piuttosto promuovendo il recupero del cespite attraverso l'esecuzione forzata. Rappresentava che effettivamente il contratto di locazione si era risolto e che l'immobile risultava quindi ormai vuoto. 
Concludeva affinché la domanda fosse dichiarata inammissibile o che, in via gradata, fosse dichiarata cessata la materia del contendere. 
Rigettate le istanze istruttorie articolate dalla parte convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 19.6.2025. 
La domanda è infondata e va rigettata per le considerazioni che seguono. 
Con la sentenza n. 9403/2017 del 21.9.2017 il ### di ### ha accolto l'azione revocatoria proposta dalla curatela del fallimento ### s.r.l., dichiarando l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori dell'atto di cessione del contratto stipulato il ###, con cui la ### s.r.l. aveva ceduto alla #### s.r.l. il contratto di vendita con patto di riservato dominio concluso l'1.4.2005 ed avente ad oggetto un locale ### di ### R.G. 2702/2023 commerciale situato nel centro commerciale ### di #### napoletano ha contestualmente accolto l'azione revocatoria anche in relazione all'atto di cessione, dalla ### s.r.l. alla #### s.r.l., di n 142 azioni della ### s.p.a. al prezzo di € 3.666,44. 
Nell'ambito del giudizio definito con tale pronuncia dal tribunale di ### il fallimento ### s.r.l. aveva proposto le seguenti domande: 1) accertarsi e dichiararsi la simulazione della clausola di pattuizione del prezzo di cessione del contratto effettuato con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio ### in data ###, rep. n. 16910, racc. 3326, reg.to il ### e, pertanto, la simulazione e l'inopponibilità al fallimento della quietanza di pagamento del prezzo in esso contenuta, nonché la simulazione e l'inopponibilità al fallimento della clausola di pattuizione del prezzo della prodromica cessione di pari data delle n.142 azioni della ### s.p.a. (al dichiarato prezzo di € 3.666,44) nonché della quietanza di pagamento del prezzo; 2) accertarsi la nullità, per difetto di causa, - dell'atto di “cessione del contratto” del 30/07/2008 effettuato con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio ### rep. n. 16910, racc. 3326, reg.to il ###, con il quale la ### s.r.l. in liquidazione ha ceduto alla ### - ### s.r.l. il contratto avente ad oggetto il locale commerciale (“lotto”) situato nel ### in ### alla strada consortile, agglomerato industriale ### nord denominato "###", esteso circa mq 141,50 (superficie lorda pavimenti) distinto con la sigla 66 (lotto "75p - g"), riportato nel catasto fabbricati del comune di ### in ditta "### s.r.l.", foglio 2, p.lla 5183 (già p.lla 5175) , sub 66, via ### nord snc", piano 1, cat.d/8, rc euro 1.704,00” e delle relative parti e diritti comuni al prezzo dichiarato in atti di ### 250.000,00 oltre Iva e così per complessivi ### 300.000,00; - dell'atto di pari data con il quale sono state cedute dalla ### s.r.l. alla #### s.r.l. le n.142 azioni della ### s.p.a., al prezzo di € 3.666,44; 3) in subordine dichiararsi l'inefficacia, ai sensi degli artt.2901 c.c. e 66 L.F., dei predetti atti di cessione; 4) Accertare che la ### S.p.A. con il consenso della la #### s.r.l. ha ### di ### R.G. 2702/2023 ancora l'uso dell'immobile oggetto della compravendita con patto di riservato dominio; 5) con dichiarazione di opponibilità dell'emittenda sentenza alla ### s.p.a.; 6) in ogni caso condannarsi la ### S.p.A. e/o la #### s.r.l. all'immediato rilascio del locale commerciale sopra indicato (e delle parti comuni oggetto di cessione) nonché al pagamento delle indennità di occupazione del medesimo locale (e delle parti comuni) con decorrenza dall'atto del 30/7/2008 in caso di accoglimento delle azioni di nullità e dalla notifica del presente atto in caso di accoglimento della revocatoria, da liquidarsi in separato giudizio; 7) ordinare e/o condannare la ### S.p.A. a reintegrare la curatela del fallimento ### s.r.l. in liquidazione nell'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione societaria ed a inserire nella comunicazione annuale dell'elenco soci al registro delle imprese il fallimento ### s.r.l. in liquidazione quale titolare di 142 azioni in luogo della #### s.r.l.; 8) Nel caso che nel corso del presente giudizio si dovesse verificare la condizione sospensiva dell'effetto traslativo della proprietà dell'immobile sopra indicato, oggetto del contratto di compravendita ceduto e/o, comunque, nel caso di pagamento dell'ultima rata del prezzo della compravendita con patto di riservato dominio di cui alla richiamata scrittura del 30/07/2008, accertare che la curatela della ### s.r.l. in liquidazione è divenuta proprietaria del locale commerciale (“lotto”) situato nel ### in ### alla strada consortile, agglomerato industriale ### nord denominato "###", esteso circa mq 141,50 (superficie lorda pavimenti) distinto con la sigla 66 (lotto "75p - g"), riportato nel catasto fabbricati del comune di ### in ditta "### s.r.l.", foglio 2, p.lla 5183 (già p.lla 5175), sub 66, via ### nord snc", piano 1, cat.d/8, rc euro 1.704,00” e delle relative parti e diritti comuni, ordinando al ### dei ### tenuti presso l'### di ### - #### di ### immobiliare, di trascrivere/annotare la sentenza anche con riferimento a tale effetto traslativo; 9) Nel caso che il pagamento dell'ultima rata non dovesse essere effettuato accertarsi e dichiarare che la curatela del fallimento ### s.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'art.  73 L.F., ha diritto di optare per il subentro nel contratto o di sciogliersi con obbligo del ### di ### R.G. 2702/2023 venditore di restituire le rate riscosse; 10) In conseguenza delle eccezioni dei convenuti accertarsi la nullità, o in subordine l'inefficacia ex art. 2901 c.c., della transazione che le parti convenute avrebbero concluso con la scrittura di accettazione datata 19/07/2013; 11) In via del tutto subordinata, ove si accerti la risoluzione del contratto di vendita con riservato dominio, condannarsi la ### S.p.A. a restituire le rate riscosse (anche ai sensi dell'art. 1526 c.c. ove la risoluzione possa ricondursi ad inadempimento); 12) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. 
Nell'accogliere l'azione revocatoria proposta in via subordinata, il ### di ### ha rigettato la domanda di cui al punto 8) - cioè quella volta all'accertamento dell'avvenuto acquisto, da parte della curatela, della proprietà del locale commerciale, laddove fosse stato dimostrato che la #### aveva versato tutte le rate del prezzo - sul presupposto che le risultanze istruttorie non consentivano di affermare che effettivamente si fosse realizzata la condizione sospensiva del pagamento dell'ultima rata del prezzo. 
Se la domanda di cui al punto 6) era stata oggetto di rinuncia - quella cioè volta ad ottenere il rilascio dell'immobile -, anche le domande di cui ai punti 7) e 9) venivano rigettate sul presupposto che “l'accoglimento dell'azione revocatoria non implica l'invalidità della vendita, ma soltanto la sua inefficacia ed inopponibilità alla massa dei creditori, senza alcun effetto restitutorio” (cfr. pag. 12 della sentenza n. 9403/2017). 
Avverso detta pronuncia proponevano appello sia la #### che il fallimento ### Quest'ultimo censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata accertato il proprio acquisto della proprietà dell'immobile a seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo da parte della società cessionaria. Si doleva altresì del mancato accoglimento delle domande di cui ai punti 7) e 9). 
Con sentenza n. 4038/2021 del 29.10.2021 - pronuncia di cui è stato documentato l'avvenuto passaggio in giudicato - la Corte d'Appello di ### ha rigettato l'appello proposto dalla #### s.r.l., confermando l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta dal fallimento. 
Con riguardo all'appello proposto dall'odierna parte attrice, la Corte, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, è giunta ad affermare che le emergenze istruttorie ### di ### R.G. 2702/2023 consentivano di ritenere che la #### avesse interamente corrisposto il prezzo della vendita alla ### s.p.a.. Tuttavia, non poteva essere accolta “la domanda di accertamento della qualità di proprietaria dell'immobile in capo alla curatela del fallimento della ### s.r.l. posto che gli effetti costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria sono limitati alla declaratoria di inefficacia ed inopponibilità al fallimento in sede esecutiva dell'atto di cessione del contratto di compravendita e delle partecipazioni sociali oggetto di causa, con conseguente possibilità del fallimento di aggredire in sede esecutiva l'immobile che per effetto dell'accertamento svolto può ritenersi acquistato in via definitiva dalla cessionaria del contratto, essendo stato provato il pagamento dell'ultima rata del prezzo” (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza n. 4038/2021 della Corte d'Appello di ###. 
Nel promuovere il presente giudizio, la curatela fallimentare ha dapprima chiarito che l'immobile oggetto della vendita non era più nella detenzione della ### s.p.a., ma era stato nelle more liberato a seguito della risoluzione del rapporto locatizio anch'esso oggetto di cessione in favore della #### Quindi, ha evidenziato come solo con la materiale acquisizione del bene alla massa fosse possibile procedere alla sua vendita in sede fallimentare. Sulla scorta di tale premessa ha pertanto azionato un'azione restitutoria del cespite nei confronti della società originariamente cessionaria del contratto di vendita.  ### esperita non può trovare accoglimento. 
Invero, costituisce principio giurisprudenziale di recente affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui l'accoglimento dell'azione revocatoria - sia quella ordinaria che quella fallimentare - produce un mero effetto reintegrativo della garanzia patrimoniale, attribuendo quindi alla curatela la sola legittimazione ad aggredire in sede esecutiva l'immobile, senza conferire al fallimento alcun diritto alla restituzione dell'originaria posizione negoziale ceduta. 
Invero, quando il bene è uscito dal patrimonio del debitore poi dichiarato fallito ed è entrato in quello dell'acquirente è ovviamente possibile liquidare questo bene a vantaggio dei creditori del debitore dante causa. La strada per ottenere tale risultato (cioè la possibilità di liquidazione) però, non è quella di far rientrare il bene nel patrimonio fallimentare come “bene del fallito”, da liquidare quindi secondo le regole del fallimento alla stregua dei beni esistenti al momento della dichiarazione di fallimento e di quelli ### di ### R.G. 2702/2023 acquistati dal fallito in corso di fallimento, bensì liquidare un bene a favore del ceto creditorio - e conseguire così il risultato che il ### ha evidentemente inteso realizzare - escludendo che il bene stesso sia ###entrato a far parte del patrimonio fallimentare come “bene del fallito”. 
La finalità dell'azione revocatoria ordinaria è quella di permettere al creditore definitivamente vittorioso di aggredire esecutivamente il bene oggetto dell'atto revocato nella forma dell'espropriazione contro il terzo proprietario ex articolo 602, c.p.c.: il creditore, dunque non utilizzerà l'espropriazione contro il debitore come avrebbe potuto (e dovuto) fare se il bene fosse nuovamente del suo debitore al momento del pignoramento, come se fosse, cioè, rientrato nel patrimonio del suo debitore all'esito vittorioso dell'azione revocatoria, proprio perché il risultato dell'esercizio vittorioso e definitivo dell'azione revocatoria ordinaria non consiste nel far rientrare il bene oggetto dell'atto revocato nel patrimonio del dante causa. Come accade quando l'articolo 66, L.F.  mette a disposizione del curatore l'azione revocatoria ordinaria, a vantaggio - in tal caso - dell'intero ceto creditorio che abbia fatto valere le proprie ragioni nel fallimento: si potrà, quindi, conseguire il risultato della liquidazione del bene già oggetto dell'atto revocato; ma anche qui lo si potrà fare senza che il bene sia previamente entrato a far parte del patrimonio fallimentare come bene del fallito. È chiaro e ne consegue che se il fallimento dovesse chiudersi, dopo l'esito vittorioso da parte del curatore dell'azione revocatoria ordinaria, senza che si sia reso necessario liquidare quel bene, il bene continuerebbe a rimanere - come è sempre stato - di chi lo ha acquistato dal debitore poi fallito: l'esito favorevole dell'azione revocatoria risulterebbe a questo punto, a posteriori superfluo: avrebbe consentito di liquidare quel bene se ce ne fosse stato bisogno. Ciò è coerente con lo scopo che il ### mirava a raggiungere consentendo al curatore l'esercizio tanto della revocatoria ordinaria quanto della revocatoria fallimentare, quello cioè di ampliare la platea dei beni da liquidare nel fallimento a favore del ceto creditorio. 
Ne discende che non è con l'esito vittorioso e definitivo dell'azione revocatoria (ordinaria e fallimentare) che il bene esce dal patrimonio dell'acquirente soccombente in revocatoria e rientra tra i beni del fallito (da liquidare): non può quindi essere trattato, ai fini della liquidazione, né come un bene esistente nel patrimonio del fallito al momento della dichiarazione di fallimento, né come un bene acquistato dal fallito durante il fallimento (anche se può essere liquidato a favore del ceto creditorio o tramite procedure competitive ### di ### R.G. 2702/2023 o secondo le norme del codice di procedura civile). 
Il momento in cui l'acquirente soccombente in revocatoria perde la titolarità del bene è necessariamente un momento successivo: quando del bene stesso diviene titolare chi lo acquista dal fallimento, quando cioè, a soddisfazione del ceto creditorio, nel patrimonio fallimentare entra il denaro che ne costituisce il prezzo. ### canto, se la ragione per cui il ### consente al curatore l'esercizio delle revocatorie è quella di accrescere i risultati della liquidazione, e dunque, trattandosi di immobili, a segnare la perdita del diritto (da parte dell'acquirente soccombente in revocatoria) e l'acquisto del diritto (da parte di chi acquista dal fallimento) sarà o il decreto di trasferimento pronunciato dal giudice delegato se si è scelto di liquidare il bene secondo le disposizioni del codice di procedura civile, oppure l'atto notarile tra curatore e acquirente se si è fatto ricorso alle procedure competitive. Si può aggiungere che questa conclusione risulta perfettamente coerente con quanto accade nel caso di esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901, cod. civ. quando il creditore vittorioso abbia successivamente iniziato un'espropriazione contro il terzo proprietario ex art. 602, c.p.c. pignorando il bene dell'acquirente soccombente in revocatoria: anche in questo caso, infatti, perdita del diritto (da parte dell'acquirente soccombente in revocatoria) e acquisto del diritto (da parte di chi acquista nell'ambito dell'espropriazione immobiliare) saranno riconducibili al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ex articolo 586, c.p.c.. 
Decreto che - appunto - trasferirà il diritto dall'uno all'altro soggetto, e che sarà coerentemente trascritto contro l'acquirente soccombente in revocatoria e a favore di chi ha acquistato in vendita forzata. Anche il curatore, così come ogni creditore, dopo aver esercitato vittoriosamente l'azione revocatoria ordinaria, può procedere alla liquidazione del bene già oggetto dell'atto revocato iniziando contro l'acquirente soccombente in revocatoria e dunque iniziare un'espropriazione “contro il terzo proprietario” ex art. 602, c.p.c.. 
Tali argomentazioni di diritto sono state di recente compiutamente riaffermate dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23485/2021, di cui vengono di seguito riportati alcuni decisivi passaggi: “Nel nostro ordinamento concorsuale, invero, è pacifico che le azioni promosse dalla curatela per la dichiarazione d'inefficacia di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal fallito mirano non ad ottenere il sovvertimento, sul piano della validità, degli effetti traslativi degli atti compiuti e dunque il ripristino in capo alla massa ### di ### R.G. 2702/2023 dei creditori esattamente del medesimo titolo già disposto dal fallito, cioè regolato negozialmente in modo ex post dichiarato giudizialmente inefficace, bensì "la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori" (Cass. 9584/2015) mediante la "assoggettabilità ad esecuzione" del medesimo bene che ne sia stato oggetto; con il successo della domanda, dunque, il fallito non ridiventa titolare in senso dominicale dell'identico bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace, bensì accade che sia l'organo concorsuale a poter disporne esecutivamente o, se ciò sia impossibile, conseguire il ripristino dell'equilibrio patrimoniale alterato dall'atto, in una misura equivalente alla consistenza che esso aveva nei termini di valore depauperativi accertati…”, chiarendo, altresì, come “…4. l'obiettivo delle azioni revocatorie anche in esame, unificate dalla menzionata inefficacia, è perciò quello di permettere, in capo agli organi concorsuali, "la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore" (Cass. 26041/2013); è così stato chiarito che "oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata" tant'è che quando l'azione sia promossa dopo il fallimento dell'accipiens, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto - stante l'intangibilità dell'asse fallimentare - "i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione" (Cass. s.u.  12476/2020); altrettanto incontroverso è che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, "atti che avevano già conseguito piena efficacia", sia "determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto"; con la conseguenza che la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento (né nascente all'atto della dichiarazione dello stesso) e indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, ma rappresenta un vero e proprio diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. s.u. 5443/1996; Cass. s.u.  ###/2018)…”. ### di ### R.G. 2702/2023 Non si ignora in questa sede ###orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto al curatore il potere di apprensione del bene, non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell'interesse della massa (cfr. n. ### del 04/12/2018). Tuttavia, in questa sede si intende aderire all'orientamento più di recente sostenuto con la sentenza della Suprema Corte del 2021 sopra richiamata che, in maniera più coerente con le conseguenze di mera inefficacia derivanti dall'accoglimento dell'azione revocatoria - che non implica quindi alcuna invalidità del trasferimento e, quindi, nemmeno il diritto alla materiale apprensione del bene precedentemente ceduto - ha limitato il potere dispositivo del curatore alla sede esecutiva. 
A tale indirizzo ha d'altronde compiutamente aderito anche la Corte d'Appello con la pronuncia sopra richiamata n. 4038/2021, che ha in via definitiva risolto il contenzioso già instauratosi tra le parti (“### ha sul punto correttamente applicato il prevalente orientamento di legittimità secondo cui in tema di fallimento, il curatore che abbia esercitato con successo l'azione revocatoria (fallimentare o ordinaria) della cessione del contratto, già facente capo al fallito, non può esercitare le facoltà previste dall'art. 72 l.fall.  in relazione alla posizione contrattuale originaria, poiché l'accoglimento dell'azione revocatoria non restituisce al fallimento la pienezza della posizione negoziale ceduta, ma attribuisce la sola ed esclusiva legittimazione a procedere alla sua liquidazione. (cfr. per tutte Cass.23485/21 e Cass. 3676/11)” - cfr. pag. 10 della sentenza della C.d.A.) Invero, sulla scorta del medesimo approccio interpretativo, la Corte, oltre ad aver escluso che il fallimento avesse acquistato la proprietà del locale commerciale, ha altresì rigettato il gravame nella parte in cui la curatela aveva chiesto che, in accoglimento dell'originaria domanda di cui al punto 7), la ### s.p.a. reintegrasse la curatela nell'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione societaria atteso che anche l'atto di cessione delle n. 142 azioni della ### s.p.a. era stato revocato ex art. 2901 c.c. dal ### di ### (“Gli stessi principi consentono di respingere la richiesta di ordinare alla reintegrare la curatela del fallimento della nell'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione societaria e ad inserire nella comunicazione annuale dell'elenco soci al registro delle imprese il fallimento della Losdos” ). 
In conclusione, l'azione di rilascio proposta da parte attrice deve essere rigettata. 
La peculiarità del caso concreto e le incertezze giurisprudenziali che emergono da pronunce di merito e di legittimità contrastanti nella materia, integrano gravi ed ### di ### R.G. 2702/2023 eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti alla luce della disciplina che regola la soccombenza come riletta alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • rigetta la domanda; • compensa le spese processuali. 
Così deciso in ### in data ### IL GIUDICE dott.

causa n. 2702/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Alfredo Maffei

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22513 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.181 secondi in data 15 dicembre 2025 (IUG:2Q-0EAC7C) - 3828 utenti online