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Tribunale di Milano, Sentenza n. 9214/2025 del 01-12-2025

... completezza si rileva che l'eccezione è comunque infondata: nella contabilità finale è stata già esclusa l'eccedenza ritenuta non asseverabile dal direttore dei lavori e il credito dell'appaltatrice è stato quantificato “in via definitiva”, sicché non è configurabile alcun controcredito da “somme pagate in eccesso”. Resta fermo, in ogni caso, che in un intervento eseguito in regime di agevolazioni fiscali, l'eventuale eccedenza rispetto agli interventi effettivamente realizzati incide primariamente sul beneficio fiscale e non fonda di per sé un credito restitutorio verso l'appaltatore in assenza di un effettivo esborso del committente. In conclusione, con riferimento alla fattura n. 27, ridotto il corrispettivo per il trasloco a € 1.000,00, l'importo dovuto dal committente all'appaltatrice risulta pari a € 5.800,00 oltre IVA per un totale di € 6.380,00. 3. Per effetto della compensazione richiesta da entrambe le parti, il credito del committente relativo alla penale come sopra liquidata (€ 6.014,80) risulta interamente estinto, mentre quello dell'appaltatrice coma sopra determinato (€ 6.380,00) risulta ridotto in misura corrispondente. Residua un modesto saldo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Milano sezione settima civile in composizione monocratica, nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 24809 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da ### (###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### e dall'avv ### per procura allegata al ricorso, con domicilio digitale ### - ricorrente - contro A.N.A. SOCIETÀ ### (###), rappresentata e difesa dall'avv.  ### e dall'avv. ### per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale ### e ### - convenuta - avente ad ### appalto.  CONCLUSIONI ### 1) ### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 2) ### la prova testimoniale dedotta così come dedotta nelle memorie autorizzate e depositate da parte ricorrente e non ammesse dal Giudice; 3) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice nella ultimazione previsti nel contratto d'appalto per cui è causa, per i motivi di cui all'espositiva; 4) accertare e dichiarare il diritto di ### alla corresponsione della penale prevista all'art.  10 del contratto di appalto, e per l'effetto condannare ### al pagamento della somma di € 60.0160,00, ai sensi dell'art. 10 del contratto in disamina, in subordine nella misura che verrò ritenuta di giustizia, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo; 5) dichiarare non dovuto la somma di euro 2.000,00 più iva per un presunto trasloco come indicato nella fattura 27 del 2023; 6) Se del caso disporre la compensazione con le somme richieste con la fattura 27 del 3l.05.2023 della convenuta soc. coop ANA. 7) In ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale. 8) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ### cpa e spese generali come per legge.  ###.N.A. SOCIETA' ### Si chiede in via istruttoria l'ammissione dei mezzi di prova e dei capitoli di prova orali dedotti e non ammessi nelle memorie autorizzate depositate, precisa e chiede l'accoglimento delle seguenti ### nel merito #### le domande avversarie infondate in fatto ed in diritto #### in via equitativa ex art 1384 c.c. la penale richiesta; ### altresì l'attore al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa secondo le previsioni dell'art. 96 comma 3 c.p.c. In via ### parte attrice al pagamento della somma di € 7.480,00 quale saldo relativo alla fattura n. 7 del 23.5.2023 oltre interessi in via subordinata si chiede che il Giudice determini il compenso per il trasloco ex art 2225 c.c Compensarsi comunque le eventuali reciproche ragioni creditorie. ###, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e ### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data ###, ### ha esposto (in sintesi) che: in qualità di proprietario di due unità immobiliari site in #### n. 19, aveva affidato ad A.N.A. ### (in seguito A.N.A.), con contratto d'appalto del 2020, l'esecuzione di lavori di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, anche per “ecobonus 110%”, con termine di ultimazione fissato al 28/02/2022; i lavori, iniziati il ###, erano stati ultimati solo il ###, senza che fosse concordato alcun termine suppletivo; il contratto prevedeva una penale pari all'1% del prezzo totale dell'appalto per ogni settimana di ritardo; sulla base della contabilità finale (€ 150.369,57) e del ritardo di 40 settimane, la penale ammontava a € 60.160,00; aveva ricevuto una fattura non autorizzata dalla ### relativa a “trasloco” (€ 2.000,00) e a “vitto e alloggio” (€ 4.800,00), importi non dovuti in quanto estranei all'appalto o, comunque, da compensare con il credito relativo alla penale. 
Tanto esposto, ha chiesto: di accertare l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice per il ritardo nell'ultimazione dei lavori; di riconoscere il suo diritto alla penale contrattuale e, per l'effetto, di condannare A.N.A. al pagamento della somma di € 60.160,00, o, in subordine, della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi; di dichiarare la non debenza della somma di € 2.000,00 per il trasloco; di disporre eventualmente la compensazione con le somme richieste dalla convenuta con la fattura 27 del 23/5/2023. 
In seguito alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, A.N.A. si è costituita esponendo (in sintesi) che: il ritardo nell'ultimazione dei lavori intervenuta in data ### non era a essa imputabile, ma alle lavorazioni eseguite da imprese terze incaricate dal committente (fornitura e posa degli infissi; impianti di condizionamento) e alle obiettive difficoltà di reperimento dei materiali e di ottenimento di autorizzazioni amministrative; le ragioni del ritardo risultavano dalla relazione del direttore dei lavori prodotta dallo stesso ricorrente; in ogni caso, la penale richiesta dall'attore era manifestamente eccessiva rispetto all'interesse tutelato, stante l'integrale esecuzione dell'opera, e doveva essere ridotta ai sensi dell'art. 1384 c.c.; gli importi di cui alla fattura n. 7/2023 erano dovuti trattandosi di prestazioni effettivamente richieste e rese ### e di rimborsi (vitto e alloggio) previsti nel preventivo allegato al contratto. 
Tanto esposto, ha chiesto: di rigettare tutte le domande di parte attrice; in subordine, di ridurre equitativamente la penale ex art. 1384 c.c.; in via riconvenzionale, di condannare l'attore al pagamento della somma di € 7.480,00 oltre interessi, a titolo di saldo della fattura n. 7/2023; di compensare le eventuali reciproche ragioni creditorie. 
Espletata l'istruttoria con l'escussione di alcuni testimoni, il giudice ha posto la causa in decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., fissando l'udienza del 29/10/2025. 
In data ### il procedimento è stato assegnato al sottoscritto giudice che, tenuta l'udienza già fissata con modalità cartolari, con ordinanza del 4/11/2025, si è riservato di pronunciare la sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.  1. Il termine contrattuale per la consegna delle opere era fissato al 28/2/2022. La certificazione del direttore dei lavori, prodotta in atti e non contestata (doc. 2 del fascicolo del ricorrente), attesta che le attività di cantiere dell'impresa esecutrice sono terminate in data ###. Ai fini della penale rileva la data di effettiva ultimazione delle attività di cantiere e non quella di chiusura amministrativa dei lavori. Ne consegue che il ritardo effettivo è pari a 140 giorni, corrispondenti a 20 settimane. 
Dalla relazione sul conto finale prodotta dal committente (doc. 3) e richiamata anche dall'appaltatrice, emergono in modo chiaro le cause del ritardo, così sintetizzabili: peculiari condizioni di reperimento dei materiali e approvvigionamento dei macchinari tecnologici, dovute all'aumento della domanda nel settore edilizio legata al c.c. superbonus 110%; rallentamenti e/o ritardi dovuti all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative per l'occupazione di suolo pubblico e l'accesso alla zona a traffico limitato; necessità di correggere alcuni difetti di esecuzione rilevati dalla direzione dei lavori o dai proprietari delle unità immobiliari confinanti. 
Le prime due categorie di cause (difficoltà di reperimento dei materiali e ritardi amministrativi) non sono imputabili all'appaltatrice, trattandosi di evenienze oggettive, estranee alla sua sfera di controllo e non superabili con l'ordinaria diligenza. In ogni caso, i ritardi ascritti alla carenza di materiali hanno riguardato in particolare la fornitura e posa degli infissi e degli impianti di condizionamento, attività affidate dal committente a soggetti terzi con incarico autonomo, come emerge dalla richiamata relazione contabile; esse, pertanto, non possono essere ricondotte a subappalti di cui l'appaltatrice debba rispondere nei riguardi del committente. Deve invece ritenersi imputabile ad A.N.A. ### il ritardo conseguente alla necessità di eliminare difetti esecutivi rilevati dalla direzione dei lavori o segnalati dai confinanti, trattandosi di carenze esecutive proprie dell'appalto e, dunque, di inadempimenti riferibili all'appaltatrice. 
In assenza di una dettagliata quantificazione temporale delle singole attività svolte, e considerata la rilevante incidenza che l'installazione degli infissi e dei condizionatori - affidata, come si è detto, a soggetti terzi con incarico autonomo - ha avuto sull'andamento e sulla tempistica delle restanti lavorazioni, secondo un criterio di proporzionalità e valutando l'effettivo nesso causale, va attribuita alla convenuta una responsabilità limitata al 20% del ritardo complessivo maturato. Ne consegue che, delle 20 settimane di ritardo effettivo rispetto al termine contrattuale, solo 4 settimane possono essere considerate imputabili ad A.N.A., mentre la restante parte del ritardo risulta riconducibile a cause esterne non ascrivibili alla sfera di controllo dell'appaltatrice. 
Considerato che l'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla contabilità finale, ammonta a € 150.369,57 e che il contratto prevede una penale pari all'1% di tale importo per ogni settimana di ritardo (art. 10), la penale settimanale applicabile è pari a € 1.503,70. Poiché, per quanto sopra esposto, risultano imputabili alla convenuta sole quattro settimane di ritardo, la penale dovuta da A.N.A. è pari a € 6.014,80 (1.503,70 × 4).  2. Lo svolgimento di attività di trasloco da parte della convenuta costituisce circostanza pacifica tra le parti ed è stata confermata dalle risultanze istruttorie. ### può ritenersi validamente desunto dai fatti concludenti, ossia dalla materiale esecuzione della prestazione, evidentemente richiesta dal committente. 
Rimane controversa l'entità della prestazione. Sul punto, il teste ### muratore dipendente a tempo indeterminato di A.N.A., ha dichiarato di aver personalmente effettuato, insieme ad altri dipendenti, il trasloco da ### a un magazzino di un amico del sig. ### precisando che ciò avvenne prima del 20 ottobre 2021. Ha inoltre riferito di aver lavorato due giorni per circa otto ore al giorno e di aver partecipato a un secondo trasloco nel marzo 2022, quando furono riportati nell'appartamento di ### i materiali e i mobili precedentemente spostati nel magazzino. Il teste ### pur non confermando il primo trasloco (al quale non ha partecipato), ha dichiarato di aver preso personalmente parte al trasloco effettuato nel marzo 2022. Le dichiarazioni dei testimoni della convenuta non possono ritenersi smentite da quelle rese dai testi del ricorrente sentiti a prova contraria (### e ###, i quali hanno negato la circostanza rispetto alla data del 30/10/2021, confermando che in quel giorno le demolizioni erano già avanzate, ma non hanno escluso che il trasloco sia avvenuto in epoca precedente, come riferito dal testimone ### né hanno fornito elementi sul secondo trasloco di marzo. 
Alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi provato che l'appaltatrice ha svolto, per conto del committente, attività di trasloco sia nella fase iniziale del cantiere sia nel marzo 2022. 
In particolare, il primo intervento si è protratto per due giorni, per circa otto ore al giorno. Sul secondo trasloco, invece, non emergono elementi sufficientemente precisi in ordine a durata e modalità di esecuzione. 
Stante la dichiarata assenza di accordo sul corrispettivo, la relativa determinazione va fatta in questa sede ai sensi dell'art. 1657 c.c. piuttosto che dell'invocato art. 2225 c.c., trattandosi, per la natura della convenuta, di un rapporto riconducibile all'appalto e non al contratto d'opera. 
La richiesta di quantificazione giudiziale del compenso non integra domanda nuova, costituendo mera specificazione della domanda riconvenzionale già proposta. Non essendo applicabili tariffe professionali né usi specifici, il compenso deve essere determinato tenendo conto della natura e della durata della prestazione effettivamente resa. Alla luce di tali criteri, si ritiene congruo riconoscere alla convenuta, a titolo di compenso per le attività di trasloco come riscontrate dall'istruttoria, la somma di € 1.000,00 (IVA esclusa). 
Il credito di € 4.800,00 per vitto e alloggio trova riscontro nel contratto di appalto, ove tale voce è espressamente prevista tra le spese a corpo approvate dalle parti (doc. 1 del fascicolo del ricorrente - ### B). 
Le deduzioni svolte dal ricorrente con la memoria ex art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c.  nella parte in cui risulta invocato un controcredito per asserite somme versate in eccesso (quantificate in oltre € 80.000) al fine di “assorbire” la pretesa relativa a vitto e alloggio sono riconducibili a un'eccezione di compensazione, da ritenersi inammissibile in quanto fondata su un distinto titolo e su fatti nuovi. Solo per completezza si rileva che l'eccezione è comunque infondata: nella contabilità finale è stata già esclusa l'eccedenza ritenuta non asseverabile dal direttore dei lavori e il credito dell'appaltatrice è stato quantificato “in via definitiva”, sicché non è configurabile alcun controcredito da “somme pagate in eccesso”. Resta fermo, in ogni caso, che in un intervento eseguito in regime di agevolazioni fiscali, l'eventuale eccedenza rispetto agli interventi effettivamente realizzati incide primariamente sul beneficio fiscale e non fonda di per sé un credito restitutorio verso l'appaltatore in assenza di un effettivo esborso del committente. 
In conclusione, con riferimento alla fattura n. 27, ridotto il corrispettivo per il trasloco a € 1.000,00, l'importo dovuto dal committente all'appaltatrice risulta pari a € 5.800,00 oltre IVA per un totale di € 6.380,00.  3. Per effetto della compensazione richiesta da entrambe le parti, il credito del committente relativo alla penale come sopra liquidata (€ 6.014,80) risulta interamente estinto, mentre quello dell'appaltatrice coma sopra determinato (€ 6.380,00) risulta ridotto in misura corrispondente. 
Residua un modesto saldo in favore dell'appaltatrice pari a € 365,20. Entro tali limiti va accolta la domanda della convenuta volta alla condanna del committente. Sul saldo residuo spettano gli interessi. Poiché la domanda di interessi risulta formulata in modo generico, essi vanno riconosciuti dalla domanda giudiziale e nella misura degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, 4. ### complessivo del giudizio evidenzia una soccombenza reciproca: la convenuta è risultata soccombente per € 6.014,80 (penale riconosciuta al ricorrente), mentre il ricorrente è risultato soccombente per € 6.380,00 (credito riconosciuto alla convenuta). Tuttavia, si ravvisa una soccombenza prevalente del ricorrente, poiché la domanda principale dallo stesso proposta, del valore di € 60.160,00, accolta solo in minima parte, ha determinato un aumento del valore della causa tale da incidere direttamente sugli importi dei compensi applicabili. In tale quadro, appare giustificata la compensazione integrale degli esborsi e la compensazione parziale dei compensi nella misura di 2/5. La restante parte dei compensi (3/5), invece, va posta a carico del ricorrente in forza della ravvisata soccombenza prevalente. 
Ai fini della quantificazione, per le fasi di studio, introduzione e istruttoria vanno applicati gli ordinari parametri medi, mentre per la fase di decisione il minimo, tenuto conto che la decisione è stata resa nelle forme semplificate previste dall'art. 281 sexies c.p.c. Pertanto, in applicazione dei parametri dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00) in base al valore della domanda (€ 60.160,00), il compenso intero risulta pari a € 11.976,50, quale somma di € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase di introduzione, € 5.670,00 per la fase istruttoria e € 2.126,50 (€ 4.253,00 - 50%) per la fase di decisione. Applicata la compensazione nella misura di 2/5, l'importo da rifondere in favore della convenuta, pari ai 3/5 residui, è quindi di € 7.185,90 (11.976,50 × 3/5). 
Il pur parziale riconoscimento del credito fatto valere dal ricorrente esclude, di per sé, la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.  P.Q.M.  il Tribunale ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita - accerta il credito di ### in € 6.014,80 e il credito di A.N.A. SOCIETÀ ### in € 6.380,00, compensa i rispettivi crediti e, per l'effetto, condanna ### al pagamento in favore di A.N.A. SOCIETÀ ### della somma di € 365,20 oltre agli interessi ex art. 1284, primo comma, dal 12/10/2023 al saldo; - compensa per intero gli esborsi e per 2/5 i compensi e condanna ### al rimborso in favore di A.N.A. SOCIETÀ ### dei restanti 3/5 del compenso di avvocato che liquida, per la frazione, in € 7.185,90 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge (### se dovuta, e ###. 
Così deciso in ### in data ###.   Il Giudice dott.

causa n. 24809/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ippolito Costantino

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Giudice di Pace di Ivrea, Sentenza n. 16/2026 del 13-01-2026

... sistema di accertamento ### di parte ricorrente è infondata. Dall'esame del verbale impugnato risulta che la violazione è stata accertata tramite l'apparecchiatura "### (mat. 175), regolarmente verificata e approvata con ### ministeriale n. 815 del 24/02/2015. ### resistente ha allegato: il verbale attivazione impianto; il ### di controllo e installazione; la ### di conformità UE; il ### di approvazione ed estensione; i fotogrammi dell'infrazione. Parte ricorrente eccepisce la carenza di omologazione dell'impianto automatico, conferendo allo stesso il decreto allegato dalla resistente una mera approvazione (e comunque non di omologazione). Nella prospettiva del ricorrente, solo l'omologazione dell'apparecchiatura conferirebbe infatti carattere di prova legale alle fotografie scattate. Occorre premettere che gli apparati di rilevazione automatica delle infrazioni al ### della ### si distinguono - in linea di massima - nelle seguenti due categorie: • gli autovelox: strumenti di misurazione utilizzati per rilevare il superamento dei limiti di velocità; attesa la complessità tecnica della rilevazione, che prevede misure di tempo e spazio, questi dispositivi sono soggetti ad obbligo di (leggi tutto)...

testo integrale

N. RG 2601/2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI IVREA ### Il Giudice di ### di ###.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G. n. 2601/2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### ricorrente e ### (CF ###) resistente ### ricorso regolarmente depositato, il sig. ### impugnava il verbale V/###/2024 del 25/05/2024, notificato il ###, con il quale la ### del ### gli contestava la violazione dell'art. 146 c. 2 (rif. art. 41/11) del d.lgs. 285/1992 (C.d.S.), in quanto il conducente del veicolo ### targato ### non osservava i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o delle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, effettuando arresto irregolare oltre la striscia trasversale di arresto in presenza di lanterna semaforica proiettante luce rosse nel suo senso di marcia. 
A fondamento del proprio ricorso, il ricorrente eccepiva quanto di seguito: • Inesistenza della sanzione impugnata per mancanza della violazione contestata; • Nullità della sanzione impugnata per carenza dei requisiti tecnico funzionali del sistema di accertamento. 
Parte resistente si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni del ricorrente, chiedendo respingersi il ricorso. 
Le parti concludevano come in atti. 
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132, c. 1 n. 4, c.p.c. 
Ragioni di ### e di ### della Decisione Il ricorso è fondato e va accolto, per carenza di prova della violazione accertata. 
Sulla sussistenza della violazione; ### prova fotografica della violazione ### l'### resistente con la propria memoria difensiva che “Se si osservano gli scatti fotografici, allegati al n. 3 alla presente comparsa, si può osservare come il veicolo de quo, in presenza di luce rossa semaforica, si arrestava in modo irregolare sulla linea di arresto.” Tale affermazione non è condivisibile in quanto, dall'esame degli scatti fotografici allegati dalle parti, non emerge con chiara evidenza la posizione del mezzo sanzionato rispetto alla linea di arresto semaforica. I fotogrammi tratti dall'impianto di rilevazione automatica delle infrazioni non consentono di distinguere in modo chiaro se gli pneumatici del veicolo ### tg. ### avessero o meno superato la linea di arresto. 
Poiché la documentazione fotografica dell'infrazione è elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria dell'### (Cass. civ. sez. 2, sent. n. 11574 del 2017), ex art. 7 c. 10 d.lgs. 150/2011, si deve ritenere che “non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, per cui il ricorso deve essere accolto.  ### ritenuta carenza dei requisiti tecnico funzionali del sistema di accertamento ### di parte ricorrente è infondata. 
Dall'esame del verbale impugnato risulta che la violazione è stata accertata tramite l'apparecchiatura "### (mat. 175), regolarmente verificata e approvata con ### ministeriale n. 815 del 24/02/2015. ### resistente ha allegato: il verbale attivazione impianto; il ### di controllo e installazione; la ### di conformità UE; il ### di approvazione ed estensione; i fotogrammi dell'infrazione. 
Parte ricorrente eccepisce la carenza di omologazione dell'impianto automatico, conferendo allo stesso il decreto allegato dalla resistente una mera approvazione (e comunque non di omologazione). Nella prospettiva del ricorrente, solo l'omologazione dell'apparecchiatura conferirebbe infatti carattere di prova legale alle fotografie scattate.
Occorre premettere che gli apparati di rilevazione automatica delle infrazioni al ### della ### si distinguono - in linea di massima - nelle seguenti due categorie: • gli autovelox: strumenti di misurazione utilizzati per rilevare il superamento dei limiti di velocità; attesa la complessità tecnica della rilevazione, che prevede misure di tempo e spazio, questi dispositivi sono soggetti ad obbligo di omologazione ex artt. 142, c. 6 e 45 C.d.S., ovvero alla verifica della rispondenza a norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, onde garantire la precisione e attendibilità delle rilevazioni; • i T-RED: rilevatori delle infrazioni semaforiche che, tramite telecamere, durante il solo periodo di accensione della luce rossa semaforica, traggono alcuni scatti fotografici dei veicoli in transito; a fronte della minor complessità tecnica di questi apparati, che non misurano e rapportano grandezze fisiche, richiedono verifiche di funzionalità meno stringenti, puranche se standardizzate e comunque atte a garantire l'attendibilità degli accertamenti. 
Pacificamente risulta che l'apparato denominato "### è stato utilizzato quale sistema di rilevazione delle infrazioni del rosso semaforico, ovvero quale T-### Occorre dare atto di una recente pronuncia della Suprema Corte (v. Cass. civ. sez. 3, 10505/2024) ha chiarito che i procedimenti di approvazione e di omologazione sono distinti e autonomi e non possono ritenersi alternativi, così sconfessando il precedente orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (avallato anche da circolari ministeriali, come la n. 8176 emessa in data ### dal M.I.T.) che riteneva invece l'equipollenza dei procedimenti di approvazione od omologazione. Spiegano infatti i giudici di legittimità che, mentre l'approvazione viene compiuta con determine del ### delle infrastrutture che ne autorizza l'istallazione, con l'omologazione si accerta il sistema di funzionalità dell'apparecchiatura e la loro conformità al prototipo approvato secondo parametri di riferimento, europei e/o italiani, individuati nella determina di approvazione. Con la procedura di omologazione, si autorizza la produzione di un apparecchio testato in laboratorio attraverso una procedura finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico, certamente necessaria per le misurazioni di spazio e tempo. 
Consistentemente, la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 113 depositata il 18 giugno 2015, aveva peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, c. 6, C.d.S., “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”. 
Ne consegue dunque che l'accertamento del superamento dei limiti di velocità eseguito con apparecchio autovelox non debitamente omologato/tarato deve ritenersi illegittimo per violazione dell'art. 142 c. 6 C.d.s., che infatti espressamente stabilisce che “…per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.
Occorre tuttavia rilevare che una tale espressa disposizione normativa non è presente con riferimento anche alla rilevazione delle infrazioni semaforiche tramite apparecchiature T-### La Suprema Corte ha altresì osservato che, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 45, c. 6, C.d.S. operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, “…non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche gli apparecchi T-### che non costituiscono strumenti di misurazione” (Cass. civ. sez. 2, ord. 10488/2019). 
La Suprema Corte ha inoltre così affermato: “In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 del predetto codice” (Cass. sez. 2, sent. n. 11574 del 2017). 
Se ne conclude che i T-### non sono sottoposti alla disposizione di cui all'art. 142 c.  6 C.d.S., e non necessitano dunque di omologazione/taratura, richiedendo invece approvazione nonché certificazione/collaudo di funzionalità. 
Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, si deve pertanto affermare la legittimità dell'impianto automatico utilizzato nel caso di specie, in quanto approvato con decreto dirigenziale M.I.T. n. 814 del 24/02/2015, e verificato per il corretto funzionamento come da verbale di installazione e verifica funzionale e da dichiarazione di conformità. 
§ § § Visto l'art. 91 c.p.c. si ritiene di riconoscere le spese di lite a favore di parte ricorrente ed a carico di parte resistente soccombente, liquidandole come specificato nel dispositivo.  P.Q.M.  La Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso presentato dal sig. ### avverso il verbale n. V/###/2024 del 25/05/2024, notificata il ###, che per l'effetto annulla.
Dichiara il ### in persona del ### protempore, tenuto al pagamento a favore del sig. ### delle spese di lite pari ad € 139,00, oltre ### se dovuta, e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il ###. 
La Giudice di pace Dott.ssa ###

causa n. 2601/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Lombardo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14463/2025 del 30-05-2025

... istruttorie», si osserva che si tratta di censura non solo infondata - avendo, tanto il ### quanto la Corte d'appello nel confermarne il ragionamento, amp iamente valutato in relazione alla quanti tà e qualità dei bisogni dell a famigli a ed delle atti vità d'impresa in cui lui il ### la moglie e le figlie erano a vario titolo coinvolte, l'inidoneità dei reddit i pensionisti ci o derivanti dall'incasso di canoni locativi al sostentamento del nucleo familiare - ma è anche inammissibile. Invero le censure mosse al ragionamento probatorio si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti accertati dal giudice del merito, non essendo configurabili né sub specie di violazione dell'art. 170 c.c. (perché la Corte fiorentina ha applicato la di sposizione correttamente e nel solco della giurisprudenza consolidata di questa Corte), né come vizio di sussunzione, perché ciò di cui il ricorrente si duole, in definitiva, non è - appunto - la falsa applicazione della disposizione citata ad una fattispecie non pertinente, bensì l'erro nea ricostruzione in fatto della fattispecie, riservata, com'è noto, al giudice del merito 3.- In c onclusione il ricorso va respinto. Le s pese (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15382/2024 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ###.28, presso lo studio dell'av vocato ### rappresentato e difeso dall' avvocato ### -ricorrente contro ##### elettivamente domiciliato in ### G. ###, 15, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende -controricorrente nonchè contro ### 2 ### -intimato 2 di 19 avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 767/2024 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal #### 1. - Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'appello di ### ha respinto il gravame proposto da ### contro la decisione con cui il Tribunale di Prato ha respinto l'opposizione dal medesimo proposta ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura espropriativa immobiliare promossa nei suoi confronti da do### S.p.a., quale mandataria di ### 2 ### S.r.l. (cessionaria di ### S.p.a.), nella quale era intervenuto ### - ### gna - ### coop. (di seguito solo ###. 
Deduceva l' opponente che, con atto notarile del 16.02.1989, insieme alla moglie ### proprietaria per ½ degli immobili pignorati (appartamento ed autorimessa siti nel Comune di ###, aveva costituito tali beni in un fondo patrimoniale ai sensi dell'art.  167 c.p.c. annotato a margine dell'atto di matrimonio e trascritto nei registri immobiliari in data ###, in epoca antecedente alla trascrizione del pignoramento; eccep iva, quindi, l'oppo nibilità del fondo patrimoniale tanto alla banca procedente quanto a quella intervenuta, i cui credi ti - portati rispetti vamente da decreto ingiuntivo del Tribunale di ### del 2011 e da mutuo fondiario del 10.07.2009- sosteneva fossero sorti per sco pi estranei alle esigenze della famiglia #### no sosteneva, invece, che, al momento dell'erogazione del mutuo, ### era direttamentein veste di socio e amministratore di varie società- o indire ttamente - in veste di garanteimpegnato in numerose attività imprenditoriali coinvolgenti l'intero nucleo familiare e che lo scopo del mutuo contratto personalmente da #### e ### 3 di 19 Catani era qu ello di finanziar e la società ### S.r.l ., la quale, al di là del la forma societaria prescelta, risultava essere impresa riconducibile alla persona di ### e al suo nucleo familiare, finalizzata al potenziamento delle capacità economiche del nucleo familiare ### e, quin di, di rettamente e immediatamente inerente ai relativi bisogn i della famiglia nell'accezione dell'art. 170 c.c. La società ### 2, a sua volta , sosteneva che l'obbligazione fideiussoria assunta da ### a garanzia del debito contratto dalla società ### s.n. c., riconducibile alle due figlie dei coniugi #### e ### (q uest'ultima nata da u n precedente matrimonio di ###, non avesse natura meramente spec ulativa, ma fosse destinata anch'essa al sostegno del nucleo familiare non avendo le figli e -socie della stess a società garantita - l'asserita autonomia patrimoniale.  2. ### ale di ### respingeva l'opp osizione, non avendo l'opponente dimostra to che i debiti verso i cr editori procedenti fossero stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e cioè per intenti meramente speculativi, e che il creditore ne fosse a conoscenza; invero ### come le figlie e la moglie quale garante, erano coinvolti in pluri me iniziative economiche e imprenditoriali, e che, quindi, lo stile di vita impresso all'i ntera famiglia ### era di tipo imprenditoriale, perciò i “bisogni della famiglia” dovevano essere rapportati a quanto funzional e allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il suddetto indirizzo; inoltre se era incontestata l'estraneità della figlia ### al nu cleo familiare, lo stesso non poteva sosteners i per la figlia ### che all'epoca dell' insorgenza del credito non poteva considerarsi economicamente autosufficiente ed indipendente dall'aiuto dei genitori, con la conseguenza che il debito contratto dal padre a garanzia delle obbligazioni della società di persone della 4 di 19 figlia non poteva considerarsi estraneo alle esigenze della famiglia, comprensiva di tutti i suoi componenti.  3.- La Corte d'appello ha respinto il gravame contro detta decisione osservando: a) quanto al primo motivo - con cui il ### sosteneva che il giudice non aveva correttamente valorizzato la documentazione in atti, giacché le attività imprenditoriali in cui egli era coinvolto non erano orientate e finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia, che era più che assic urato da plurime entrate di natura completament e estranea all'attività delle società in favore delle quali il ### si era obbligato al momento in cui erano state assunte le obbligazioni di cui è causa - che: ### a proposito dei debiti assunti nel l'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale, secondo i più recenti arresti della Corte di legittimità (cita Cass n. ###/2023) l'inerenza al so ddisfacimento delle esigenze familiari non può ricollegarsi semplicemente alla tipologia dell'attività nel cui contesto l'obbl igazione è sorta, ma richiede comunque la valutazione della finalità sottostante, che deve essere quella di soddisfare esigenze - anche in senso ampio - della famiglia e che, nell'egida della più consolidata giurisprudenza della Corte an dava seguita l'in terpretazione dell'art. 170 c.c. circa il riparto dell'onere del la prova nella materia in discorso, per cui l'accertamento dei presupposti dell'i mpignorabilità più volte richiamati, resta deman dato al giudic e del merito sulla base del materiale istruttorio offerto dalle parti e, special mente, dall'opponente, cioè dal soggetto tenuto per legge a darne dimostrazione, trattandosi in definitiva dell'applicazione della regola generale dettata, per le eccezioni, dall'art. 2697, comma 2, c.c.; fermo restando, ovviamente, che ciò non esclude che il creditore opposto, all o scopo di contrastare le prove (dirette o in dirette) offerte al riguardo dall' opponente, possa a sua vo lta chiedere di provare, in senso contrario, che l'obbligazione era stata contratta 5 di 19 per far fronte ai bisogni della famiglia: quello a carico del creditore costituisce, cioè, un onere probatorio meramente eve ntuale e di carattere secondario, da non confondere con quello principale gravante sull'opp onente, che non può limitarsi a dedu rre la tipologia di attività cui inerisce l'obbligazione per ritenere assolto l'onere probatorio a suo carico; ### nella fattisp ecie il Tribunale aveva dato atto delle varie attività im prenditoriali in cui era impegnato il ### al momento della stipula del mutuo con ### attività in cui anche la moglie e le figlie erano coinvolte in modo più o meno di retto, ed anche dei gravosi impegn i economici assunti per sostenere le suddette attività, deducendone uno stile di vita familiare inco mpatibile con i soli redditi pensionistici (pari a circa € 900 mensili il Pa lloni e circa € 245 mensili la ### e da loc azione percepiti dai co niugi, tanto più considerando i pesanti oneri gravanti sul ### per la restituzione rateale dei fin anziamenti ottenuti in proprio e, nel complesso, i debiti del nucleo familiare nel periodo 2006-2010; e che, a questo proposito, il primo giudice aveva anche correttamente sottolineato che dal le dichiarazioni dei redditi in atti inerenti le annual ità rilevanti ai fini di causa, risultano redditi da fabbricati dichiarati ben inferiori a quelli risultanti dai contratti di locazione in atti, rilievo che la parte appellante non aveva in alcun modo contrastato; ### in particolare, in considerazione delle moltepl ici attività imprenditoriali che erano state intraprese con il coinvolgimento dei famigliari (del cui oggetto, riferibi lità ed esito la Corte di merito dava puntuale atto) e delle numerose obbligazioni che risultavano assunte dalla famiglia ### a fronte di tali attività (a loro volta specificamente in dicate), il Tribunale av eva corre ttamente escluso che il ### avesse fornito la prova che lo scopo dei debiti oggetto di causa fosse estraneo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (da intendere, secondo pacifica giuri sprudenza, come quelli volti non so ltanto al soddisfacimento delle necessi tà 6 di 19 essenziali o indispensabili della famig lia ma anche ad esigenze volte al pieno man tenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al migli oramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni volu ttuarie o caratterizzate da in tenti meramente speculativi), risultando, appunto, l' intera famiglia coinvo lta in iniziative imprenditoriali per trarne risorse destinate a incrementare la capacità economica della famiglia stessa; in particolare al riguardo, risultava correttamente valorizzata dal primo giudice la circostanza che, al momento di richiedere il mutuo sti pulato con ### orentino per 210.000 euro, il ### avesse prodotto la dichiarazione resa ai fini ### l del compenso lordo (pari a euro 2.079,00) corrisp ostogli da ### S.r.l. quale socio amministratore relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2009, compenso che risultava debitamente esposto nei bilanci di esercizio degli anni 2007 e 2008, pure prodotti dal richiedent e; né, come ritenuto dal Tribunale in maniera pienamente condivisibile, rilevava che tali compensi potessero non essere stati di fatto mai accreditati al ### poiché dalla documentazione da lui prodotta alla banca emergeva che, all'epoca, questi ricav ava un proprio re ddito lavorativo dalla partecipazione alla so cietà (tanto che lo stesso ### aveva affermato nei propri atti che “quelle due uniche buste paga furono emesse proprio per convincere il creditore ad erogare il finanziament o”), dovendo, perciò, tanto più escludersi che la banca potesse pre sumere una natura meramente speculativa del debito; b) quant o al secondo motivo - con cui il Pal loni lamentava l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e/o illogicità della motivazione in merito all'indipendenza ed all'estraneità della figlia ### al nu cleo familiare di origine e, consegu entemente, alla riferibi lità dello scopo concreto delle obbligazi oni assunte ai bisogni della famiglia - che: ### s e era vero che la figlia ### 7 di 19 ### nel 2008 aveva 30 anni e che già da tempo la stessa non era più convivente con i genitori e non risultava più a loro carico, il Tribunale correttamente aveva ritenute decisive, al fine di escluderne l'effettiva indipendenza economica, le risultanze delle dichiarazione dei redditi della medesima ### dalle quali si evince che ella era titolare, negli anni immediatamente precedenti l'assunzione dell'obbligazione in favore di ### 2 da parte del ### esclusivamente di redditi “da fabbricati” pari a € 2.634 per gli anni 2006 e 2007 e a € 1424 per l'anno 2008, dati dai quali risulta come la stessa dovesse ancora necessariamente contare sul sostegno economico dei genitori, tanto da re ndere necessari a l'assunzione di un obbligo di garanzia da parte del padre per ottenere i fin anziamenti necessar i all'attività imprenditoriale dall a stessa intrapresa con la sorella #### correttamente il primo giudice -a fronte di tali chiare evidenze documentali - aveva ritenuto inammissibili le prove orali dedotte dal ### al fin e di comprovare lo svolgimento da parte della figlia di lavori occasionali e saltuari, essendo le relative circostanze genericamente dedotte e, comunque, da comprovare in via documentale; c) app ariva, inoltre fondato, l'ass unto di Fi no 2 secondo cui si sarebbe già fo rmato giudicato sul la questione della inopponibilità del fondo patrimoniale costituito nel 1989 da ### e ### in relazi one al credito di ### 2 fond ato sulla fideiussione rilasciata da ### in data ### a garanzia dei finanziamenti concessi a ### S.n.c. (invocava in vero l'appellata che, con sentenza n. 539/2022 del 20.9.2022 resa tra le stesse parti e divenuta già definitiva, il ### unale di ### pronunciando sull'opposizione propos ta da ### avverso altra esecuzione avente ad oggetto altri beni immobili conferiti nel medesimo fondo patri moniale, aveva, appunto, di chiarato inopponibile detto fondo patri moniale a ### 2; per cui avre bbe dovuto trovare applicazione il principio secondo cui: «### due 8 di 19 giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situ azione giuridica ovvero al la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabi le dell a statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesam e dell'identico punto di diritto accertato e riso lto, anche se il successivo giudizio abbia finalit à diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo» (Cass. 11600/2018).  4.- Contro la sentenza il si g. Pi ero Pal loni ha proposto ricorso affidato a un unico motivo di cassa zione. ### no - ### - ### ha resistito con co ntrori corso. Fino2 ### S.r.l. è rimasta intimata. ### della Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il pr imo motivo di ricor so denuncia, violazione o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 170 e 2697 ### il ricorrente la sentenza emessa dalla Corte d'### di ### si fonda su un'errata interpretazione dell'art. 2697 c.c. in punto di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti in causa, oltre che su un palese travisamento dell'esito dell'istruttoria condotta nel corso del prim o grado di giud izio; l'onere probatorio gravante sull'opponente avrebbe ad oggetto solo la va lida costituzione del fondo, il conferimento in esso del bene assoggettato ad esecuzione ed il fatto che il creditore fosse consapevole della circostanza che l'obbligazione veniva contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia; mentre spetterebbe al credi tore, a fronte delle contestazioni opposte in merito alla riferibilità del l'obbligazione fonte del credito alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, 9 di 19 l'onere di provare la destinazione della obbligazione assunta a soddisfarli in via diretta e immediata, «ovvero provare che le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola, al buon andamento dell'attività com merciale della società garan tita in sé bensì al sodd isfacimento dei bisogni della famiglia» (Cass. 27562/2023). Tale principio di di ritto sarebbe stato travisato e disatteso nella valutazione delle prove in trodotte nel corso del giudizio di primo grado. 
Invero second o la giurisprudenza di legittimità «il cr iterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esec utiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura - ex contractu" o "ex delitto - delle obbligazioni (v. Cass., 26/7/2005, n. 15603; Cass., 18/7/2003.  11230), ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligator io abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (v. Cass. , 8/7/2003, n. 1 1230: Cass., 31/5/2006. n. 12998;.  conforme, da ultimo, Cass., 19/6/2018, n. 16176; v altresì Cass. 15862/2009 )» (così, Cass. n. 2904/2021). Si cché per cui «se il credito per cui si procede è so lo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ul timo ricava il redd ito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell 'art. 170 c.c., la sua so ddisfazione sui beni c ostituiti in fondo patrimoniale» (Cass. n. 8201/2020). 
Perciò - nella specie con riguardo al mutuo fondiario stipulato in data ### per poter finanziare la società ### S.r.l.  di cui il ### era socio di capitale, la finalità del debito sarebbe 10 di 19 stato il finanziament o della società e non la soddisfazione delle esigenze familiari, se non in via assai mediata.  ### il ricorre nte, alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, vi sarebbe una vera e propria «presunzi one» circa i l fatto che le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o prof essionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia che la Corte di ### di ### non avrebbe minimamente tenuto in consider azione. Né le produzioni documentali effettuate da ### no consentirebbero di ritenere superata tale presunzione probatoria, giacché, al contrario, l'esito della istrut toria comproverebbe proprio che le obbligazioni assunte quale socio di capitali della società ### S.r.l.  avessero evidenti finalità speculative, e che il sostentamento della famiglia ### era più che assicurato nel momento in cui sono state assunte le obbligazioni di cui è causa da plurime entrate di natura completament e estranea all'attività delle società in favore delle quali il #### si era obbligato, né vi sarebbe alcuna motivazione in ragione della quale i redd iti familiari da cui la famiglia ### traeva sostentamento non fossero sufficienti a soddisfarne i bisogni, av endo sul punto la Corte d'appello svolto considerazioni del tutto apodittiche oltre che contrarie alle stesse risultanze istruttorie, laddove ogni necessità familiare era garantita esclusivamente dall'ampio patrimonio immobiliare del #### dal trattamento p ensionistico percepito da quest'ultimo e dalla moglie, nonché dal co rrispettivo perce pito per la ces sione dell'azienda ### F.lli ### di ### e c. s.n.c..  1.1- Il motivo è infondato.  ### dello ste sso va pre ceduta da una ricognizione degli approdi nomofilattici cui è giunta questa Corte in materia, giacché il ricorrente in voca principi di legitti mità che la Corte d'appello ha ritenuto, invece, superati dalla giurisprudenza più recente di questa Corte. 11 di 19 Detta ricognizione, peraltro, risulta già compiutamente effettuata dalla recente or dinanza n. 9789 /2024 che ha ripercorso i consolidati indirizzi di questa Corte per cui: a) il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura del l'obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia (ex multis: Cass., 1, Sentenza n. 8991 del 05/06/2003; ### 3, Sentenza n. 12998 del 31/05/2006; ### 5, Sentenza n. 15862 del 07/07/2009; ### 3, Sent enza n. 4011 del 19/02/2013; ### 6 - 5, Ordinan za 3738 del 24/02/2015; ### 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016; Sez. 6 - 3, Or dinanza n. 16176 del 19/06/2018; ### 6 - 3, Ordinanza n. 18110 del 31/08/2020; ### 3, Ordinanza n. 24836 del 18/08/2023); b) nella nozione di bisogni della famiglia vanno incluse anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all 'armonico sviluppo della famiglia ovvero al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi, e vanno invece escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cd.  nozione estesa o “ampia” dei bi sogni della famiglia; ex mu ltis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 134 del 07/01/1984; ### 5, Sentenza n. 15862 del 07/07/2009; ### 3, Sen tenza n. 4011 del 19/02/2013; ### 6 - 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015; ### 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016,; ### 3 Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021; ### 1, Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021); c) il debitore che contesti il diritto del credi tore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzi oni semplici , che il medesimo creditore er a consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbliga zione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 15/03/2006; ### 3, 12 di 19 Sentenza n. 12730 del 30/05/2007,; ### 3, Sentenza n. 2970 del 07/02/2013; ### 3, Sent enza n. 4011 del 19/02/2013; ### 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016; ### 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016; ### 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018; ### 5, Ordinanza n. 10166 del 28/05/20 20; lo conferma anche, espressamente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021; successivamente, conf. da Sez. 3, Ordinanza n. ### del 13/11/2023; ### 3, Ordinanza n. ### del 28/12/2023).  1.3- Fermi tali generali principi di diritto, nella predetta ordinanza si osserva anche che può effettivamente rilevarsi che in alcune isolate decisioni - cui anche qui fa riferimento il ricorrente - tali principi, con specifico riguardo ai debi ti derivanti dall' attività professionale o d'impresa di uno dei co niugi, possono apparire essere stati declinati in modo non del tutto armonico con i precedenti. 
In particolare vengono richiamate una ordinanza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8201 del 27/04/2020 non massimata) con la quale è stata confermata la sentenza di merito che aveva escluso l'inerenza ai bi sogni della famiglia di una obbligazione contratta per acquistare beni strumentali a ll'esercizi o di un'impresa, affermandosi che «se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitor e, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consent ita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale», nonché un'ordinanza (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021), in cui, in modo più articolato, si afferma che «in relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a sodd isfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso 13 di 19 concreto (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall'attività d'im presa dell'opponente)».  1.4- Come già osservato da questa Corte - con argomenti che il Collegio condivide - il primo dei precedenti appena richiamati «non pare aff atto avere inteso mettere eff ettivamente in discussio ne i consolidati indirizzi tradizionali secondo i quali l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività profession ale o d'impresa del coniuge, onde anche i n tal cas o spetta al debitore l'onere di dimostrar e che siffatte obbligazioni non siano state contratte per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma per esigenze meramente “vo luttuarie” o “speculative” (cfr., in particolare, ad es.: Cass., Sez. 6 - 5, Or dinanza n. 3738 del 24/02/2015; ### 6 - 5, Or dinanza n. 23876 del 23/11/2015, secondo la qu ale l'estraneità ai bisogni dell a famiglia non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa), facendo anzi anche richiamo ai predetti indirizzi, senza del resto esporre alcun effettivo e concreto argomento diretto a metterne in du bbio e, tanto meno, a contrastarne il fondamento». (Cass.n. 9789/24 cit.) E neanche nel secondo precedente - pur citato dall' odierno ricorrente - viene, messo in discussione «il principio per cui l'onere di provare le condizioni di operatività del divieto di pignorabilità di cui all'art. 170 c.c. spetta al debi tore, pur amm ettendosi - in un'ottica che effettivamen te potrebbe non apparire del tutto in linea con la consolidata declinazione del richiamato in dirizzo tradizionale - che tale prova dovrebbe di regola ritenersi di per sé fornita con la sola dimostrazione che i debiti per cui si procede sono stati assu nti nell'esercizio dell'atti vità d'impresa o professionale, 14 di 19 salva la possibilità di una prova contraria, che dovrebbe però, in tal caso, fornire il creditore».(Cass. n. 9789/24 cit.) In ogni caso, osserva ancora la Corte in detta ordi nanza, le disarmonie predette - invocate in q uesta sede ###particolare per affermare che vi s arebbe una vera e propria presunzione circa il fatto che le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professio nale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia, «sembrerebbero, in realtà, già ricomposte nei successivi arresti delle medesime ### che vi avevano dato luogo» essendo stato, più di re cente, ripetutamente ribadito l'indiri zzo tradizionale, sia dal la ### (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021, in cui - richiamando i numerosi precedenti - si ribadisce che «la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pien o manten iment o e all'armonico sviluppo familiare, co sicché l'estraneità non può consider arsi desum ibile soltanto dalla tipologia di atto - la fideiussione prestata in favore di una società - in sé e per sé considerata» in una fattispecie in cui «è stata respinta la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di un a società, ricorrono “in re ipsa” entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al credit ore, senza bisogno di provare altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebb e consid erata assolta per definizione» (cos ì la massima); sia dal la stess a ### (Cass., Sez. 3, Ordi nanza n. ### del 13/11/20 23, in cui si afferma che «in tema di esecuzione forzata p er espro priazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condi zioni in dicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumental e ai bisogni della 15 di 19 famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali biso gni, spettando al debitor e esecutato che in vochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori»). 
Peraltro, gi à Cass. n. ###/2023, nel ribadi re che «è oner e dell'opponente dimostrare i presupposti di opponibilità del vincolo derivante dal fondo (v. supra, par. 3.2.2), ossia l'estraneità delle obbligazioni ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di ciò da parte del creditore», ha ritenuto «eccentrica rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte sul tema della distribuzione dell'onere della prova in subiecta materi a» l' ordinanza Cass. 2904/2021, seguita, in termini, da Cass. n. 7232/2022, laddove afferma che «In relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali biso gni, ma può esse re fornita la prova che si ano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto rigu ardo alle specificità del caso c oncreto» o vvero che, poiché le obbligazioni contratte nell'esercizio di attività d'impresa, secondo l'id quod plerumque accidit, sono normalmente estranee ai bisogni della famiglia, è fatta comunque salva la prova contraria, potendo nondime no dimostrarsi (evidentemente, da parte del creditore opposto) che «l'atto di assunzione del debito è eccezionalmente volto ad immedi atamente e direttament e soddisfare i bisogni della famiglia», giacché - osserva la Corte - «come pure evidenziato dalla successiva Cass. n. 41255/2021, già citata - l'inerenza al sodd isfacimento dell e esigenze familiari non può ricollega rsi semplicemente alla tipologia dell'attività nel cui contesto l'obbligazione è sorta, ma richiede comunque l a valutazione dell a finalità sottostante, che deve essere quella di 16 di 19 soddisfare esigenze - anche in senso ampio - della famiglia (…); sembra du nque decisamente preferibile - nell'egida della più consolidata giurisprudenza della Corte - mantenere inalter ata l'interpretazione dell'art. 170 c.c. circa il riparto dell'onere della prova nella materia in discorso, così restando demandato al giudice del merito l'accertament o dei presupposti dell'impignorabilità più volte richiamati, sulla base del mate riale istruttorio offer to dalle parti e, specialmente, dall'opponente, cioè dal soggetto tenuto per legge a darne dimostrazione, trattan dosi in defini tiva dell'applicazione della regol a generale dettata, per le eccezioni, dall'art. 2697, co mma 2, c.c.; fermo restando, ovviamente, che nulla esclude che il creditore opposto, allo scopo di contrastare le prove (dirette o indirette) offerte al riguardo dall'opponente, ben possa a sua volta chieder e di prov are, in sen so contrario, che l'obbligazione era stata co ntratta per far fronte ai bisogni dell a famiglia. Si tratta, cioè, di un onere probatorio meramente eventuale e di carattere secondario, da non confondere con quello principale gravante sull'opponente, ut supra, che non può limitarsi a dedu rre la tipologia di attività cui in erisce l'obbligazione, per ritenere assolto l'onere probatorio a suo carico (come pare opinare, invece, la citata Cass. n. 2904/2021, rig uardo all'attività imprenditoriale o professionale svolta dallo stesso opponente)».  1.5- Alla luce di quanto precede, le censure mosse nel ricorso alla sentenza della Corte d'appel lo di ### nze con riguardo alla questione specifica dell'onere della prova circa l'inerenza ai bisogni della famiglia dei debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa, risultano infondate, essendosi la Corte di merito attenuta ai principi di diritto certamente consolidati in materia (richiamando, peraltro, proprio Cass. n. 3157 5/2023 in risposta alle censure mosse dall'appellante, odierno ricorrente, alla sentenza di primo grado sullo stesso tema). 17 di 19 Ciò detto vale, comunque, osservare che nella motivazione della sentenza impugnata la Corte d'appello - come già il ### ha ritenuto sussistere la prova «in positivo» del fatto che l'attività di impresa svolta dalle varie società d ella famiglia ### -### (nell'esercizio della quale è pacifico che fosse stato concesso il mutuo fondiario e prestata la fideiussione fonte dei crediti oggetto dell'esecuzione forzata) era finalizzata a produrre redditi destinati al so ddisfacimento dei bisogni della famigli a del debitore, intesi nella nozione «ampia» di bisogni familiari, avendo respinto l'appello e confermato il rigetto dell'opposizione all'esecuzione sui beni del fondo ritenendo condividibile quanto ampiamente argomentato dal ### di ### a proposito dell'accertamento che le obbligazioni in questione erano finalizzate non a conseguire intenti voluttuari o speculativi ma a soddisfare i bisog ni eco nomici della famiglia rispetto ai quali dovevano ritenersi certamen te insufficienti ed inidonee le fonti di reddito alternative invocate. 
In alt re parole la Corte d'appel lo non ha invocato il criter io di distribuzione dell'onere della prov a per sostenere che il debitore non aveva dato la prova che su di lui incombeva circa l'estraneità delle obbligazioni contratte nell'esercizio del l'attività d'impresa ai bisogni della famiglia - ovvero il carattere voluttuario e speculativo del debito e la conoscenza di tale carattere da parte del creditore - ma ha ritenuto che le emergenze probatorie esami nate dimostrassero in positivo e in concreto l'inerenza delle medesime ai bisogni familiari secondo l'indirizzo imprenditoriale impresso dai coniugi alla vita familiare. Si cché la questione del la dis tribuzione dell'onere della prova non intercetta, in effetti, la ratio decidendi.  1.6- Quanto a detto accertamento, poi, che il ricorrente censura affermando che non vi sarebbe alcuna motivazione a proposito del fatto che i re dditi famil iari da cui la famiglia ### trae va sostentamento non fossero sufficienti a soddisfarne i bisogni, avendo la Corte d'appello - a suo dire - svolto sul pu nto 18 di 19 «considerazioni del tutto apodittiche oltre che contrarie alle stesse risultanze istruttorie», si osserva che si tratta di censura non solo infondata - avendo, tanto il ### quanto la Corte d'appello nel confermarne il ragionamento, amp iamente valutato in relazione alla quanti tà e qualità dei bisogni dell a famigli a ed delle atti vità d'impresa in cui lui il ### la moglie e le figlie erano a vario titolo coinvolte, l'inidoneità dei reddit i pensionisti ci o derivanti dall'incasso di canoni locativi al sostentamento del nucleo familiare - ma è anche inammissibile. 
Invero le censure mosse al ragionamento probatorio si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti accertati dal giudice del merito, non essendo configurabili né sub specie di violazione dell'art. 170 c.c. (perché la Corte fiorentina ha applicato la di sposizione correttamente e nel solco della giurisprudenza consolidata di questa Corte), né come vizio di sussunzione, perché ciò di cui il ricorrente si duole, in definitiva, non è - appunto - la falsa applicazione della disposizione citata ad una fattispecie non pertinente, bensì l'erro nea ricostruzione in fatto della fattispecie, riservata, com'è noto, al giudice del merito 3.- In c onclusione il ricorso va respinto. Le s pese seguono la soccombenza e si liquidano co me nel dispositi vo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.  P.Q.M.  La Corte respi nge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favor e dell a controrico rrente, liquidate nell'importo di euro 6200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I.  24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a 19 di 19 titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1― bis. 
Così deci so in ### nella camer a di consiglio della I ### 

Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Dal Moro Alessandra

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 225/2026 del 07-01-2026

... rigettare l'avversa domanda poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto; in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…” ### ( dalla comparsa conclusionale ) “… dichiarare cessata la materia del contendere o, in subordine, di rigettare l'avversa domanda poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto; in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…” ###: Con atto di citazione notificato in data ###, la sig.ra ### evocava in giudizio il ### di ### n. 202, in ### al fine di sentire dichiarare nulle o annullare le deliberazioni assunte nel corso dell'assemblea del 10.06.2021 ( cfr. ordine del giorno: 2. Conferma quote condominiali 2021 uguali al 2020; 3. Revoca, nomina o conferma amministrazione e determinazione del relativo compenso; 4. Richiesta del condomino ### di immediata liberazione del lastrico solare dall'impianto fotovoltaico installato a servizio dell'appartamento di proprietà della sig.ra ### e di tutti gli impianti ad esso (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE In persona del Giudice Onorario Avv. ### in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente: ### nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 15997/2021 ##### FISC. ###, rappresentata e difesa dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 141; - ATTRICE - #### N. 202, COD. FISC. ###, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### PEC ### - CONVENUTO - #### FISC. ###, #### FISC. ###, rappresentati e difesi dall'Avv.### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 18 pag. 2/6 - ### - Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 22.09.2025 e come qui si riportano: ###'ATTRICE ( dalla citazione ): “ … sentire dichiarare … la delibera assembleare impugnata, nulla o annullabile ed inefficace, per tutti i motivi di cui in narrativa, con condanna del ### convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio…” ### ( dalla comparsa conclusionale ) “ … in via preliminare, di dichiarare cessata la materia del contendere o, in subordine, di rigettare l'avversa domanda poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto; in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…” ### ( dalla comparsa conclusionale ) “… dichiarare cessata la materia del contendere o, in subordine, di rigettare l'avversa domanda poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto; in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…” ###: Con atto di citazione notificato in data ###, la sig.ra ### evocava in giudizio il ### di ### n. 202, in ### al fine di sentire dichiarare nulle o annullare le deliberazioni assunte nel corso dell'assemblea del 10.06.2021 ( cfr. ordine del giorno: 2. Conferma quote condominiali 2021 uguali al 2020; 3. Revoca, nomina o conferma amministrazione e determinazione del relativo compenso; 4. Richiesta del condomino ### di immediata liberazione del lastrico solare dall'impianto fotovoltaico installato a servizio dell'appartamento di proprietà della sig.ra ### e di tutti gli impianti ad esso correlati; 5. 
Richiesta del condomino ### di ripristino secondo il progetto originario dell'appartamento ubicato al primo piano posto che risulta evidente uno “sconfinamento” dello stesso nello spazio condominiale e che determina, inoltre, notevoli problemi di staticità e di sicurezza allo spazio riservato all'androne condominiale e alla scala per l'accesso ai piani); deduceva infatti di non essere stata convocata alla predetta assemblea pure essendo proprietaria di un immobile al secondo piano facente parte del predetto pag. 3/6 stabile condominiale; che non era stata convocata nemmeno un'altra condomina la sig.ra ### che le delibere erano anche invalide nella parte in cui imponevano a lei ( rimozione dell'impianto fotovoltaico installato sul lastrico solare ) ed alla ### ( ripristino dello stato originario dell'appartamento al piano primo con eliminazione di presunto sconfinamento nella proprietà condominiale ) obblighi di facere esorbitanti dai poteri assembleari; che senza esiti era restata la mediazione cui il condominio non aveva partecipato. Si costituiva in giudizio il condominio convenuto chiedendo il rigetto della domanda. 
Deduceva che da anni, per prassi consolidata e convenuta dagli stessi condòmini con l'amministratore uscente dott. ### quest'ultimo procedeva alle convocazioni dell'assemblea condominiale del ### sito in ### alla via ### n. 202 mediante invio di messaggio ### con allegato file in formato pdf contenente l'ordine del giorno ed ogni utile elemento per la “consapevole” partecipazione di ogni singolo condòmino all'assemblea; tutto ciò perché trattavasi di ### composto da pochi condòmini e al fine di non far sostenere “inutili” spese postali ai singoli condòmini, tra cui la medesima attrice; nel merito deduceva che era lecito il contenuto delle delibere in particolare per quanto riguardava le richieste di rimozione dal lastrico solare condominiale degli impianti installati dall'attrice per l'illegittima occupazione di spazi comuni. Con comparsa depositata il ###, si costituivano in giudizio anche i sig.ri ### e ### per spiegare intervento volontario ad adiuvandum in favore del ### convenuto e sostenere la legittimità della delibera assembleare del 10 giugno 2021 impugnata; deducevano che nel corso dell'assemblea l'attrice era stata contattata dall'amministratore ed aveva riferito di non volere partecipare all'assemblea. ### prima udienza il Giudice onerava l'attrice di esperire la mediazione anche nei confronti degli interventori. 
Espletata senza esiti la mediazione, cui partecipavano tutte le parti in causa, il procedimento era rinviato con la concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. Con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. l'attrice allegava ulteriori profili di invalidità delle delibere impugnate: la convocazione era nulla in quanto la prima convocazione veniva fissata in orario volutamente al di fuori delle regole del buon senso considerato l'orario delle 22,00 presso la sala convegni della ### di S. ### che era chiusa a quell'ora; la delibera era invalida anche per violazione del numero legale e delle maggioranze necessarie per tutte le questioni all'ordine del giorno era infatti necessaria non solo la maggioranza dei millesimi ma del 50% +1 degli aventi diritto al voto; essendo il condominio composto da quattro pag. 4/6 proprietari all'assemblea avevano infatti partecipato solo due condomini; inesistenza della delega di ### a ### eccepiva infine l'incapacità a testimoniare dell'amministratore uscente in quanto soggetto recettizio tanto dell'atto di citazione quanto della convocazione in mediazione ed, in ogni caso, essendo soggetto che avrebbe potuto essere ritenuto responsabile nell'errore della convocazione sotto il profilo risarcitorio. Con le seconde memorie il condominio convenuto eccepiva in via pregiudiziale, la inammissibilità degli ulteriori motivi di impugnazione della delibera assembleare introdotti da parte attrice per la prima volta con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c. Nel corso del giudizio era espletato l'interrogatorio formale dell'attrice ed erano escussi quali testi il sig. ### ex amministratore del condominio convenuto, ed il sig. ### quindi, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. ### udienza del 22.09.2025 il convenuto deduceva che sarebbe cessata la materia del contendere atteso che, da un lato l'amministratore era stato riconfermato in successive delibere, dall'altro l'attrice aveva rimosso gli impianti che aveva posto sul lastrico solare. La domanda è fondata. ###. 66 disp. att. c.c. al comma 3 prevede espressamente le forme specifiche con le quali l'assemblea condominiale deve essere convocata ovvero la posta raccomandata, la posta elettronica certificata, il fax o la consegna a mano. Tali forme sono pure espressamente dichiarate inderogabili dall'art. 72 delle disp .att. c.c.. Agli atti non vi è comunque la prova che nella circostanza specifica l'attrice avesse concordato con l'amministratore una diversa forma di comunicazione della sua convocazione alle assemblee. Nel caso che ci occupa la convocazione è stata effettuata pacificamente, tramite avviso inviato via whatsapp con evidente violazione della disposizione dell'art. 66 disp .att. c.c. e con la conseguenza che la convocazione non poteva dirsi perfezionata. Tale vizio non implica la nullità della delibera essendo espressamente indicato dalla legge come motivo di annullabilità della medesima da parte dell'assente, come nel caso della odierna attrice. In generale strumenti come ### non permettono di avere certezza sull'effettivo inoltro, ricezione e lettura della convocazione per cui l'amministratore è tenuto a seguire le modalità previste dalla legge in modo esclusivo; di conseguenza, ### potrà essere considerato solo un canale comunicativo preparatorio alla futura convocazione secondo le modalità di legge. In altre parole, l'amministratore vi può ricorrere semplicemente per segnalare - se lo desidera - che entro poco tempo verrà inoltrata una comunicazione formale sulla riunione di condominio ( ### Tribunale di pag. 5/6 Monza sentenza 1734/2024 ). ### del primo motivo di impugnazione esime questo giudicante dall'esame degli ulteriori motivi di impugnazione delle delibere, in applicazione del principio della ragione più liquida per il quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni. Il principio in parola potrebbe essere sintetizzato con il brocardo «nihil fit plura quod fieri potest per pauciora» ovvero «è inutile fare con più ciò che si può fare con meno» ( cfr. Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»; Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555: «Il rigetto della domanda di adempimento del contratto determina la formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso, a meno che la decisione non sia fondata sulla ragione "più liquida", sicché le ragioni di validità non siano state oggetto di alcuno scrutinio da parte dell'organo giudicante”). Irrilevante è anche la dedotta cessazione della materia del contendere per l'adozione da parte dell'assemblea di una successiva delibera di contenuto analogo a quello oggetto della odierna impugnazione, in quanto tale circostanza, anche se avesse comportato la caducazione della precedente delibera impugnata, avrebbe reso comunque necessario l'esame nel merito della controversia ai fini della regolamentazione delle spese sulla base dei principi della soccombenza virtuale. Devono pertanto annullarsi le delibere assunte nel corso dell'assemblea oggetto di impugnazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.   P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti del ### relativo allo stabile sito in ### alla via ### n. 202, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, così provvede: - annulla le delibere assembleari assunte nel corso dell'assemblea condominiale del 10.06.2021; pag. 6/6 - condanna il condominio convenuto al pagamento delle spese legali dell'attrice che liquida in €. 3.000,00 di cui €. 275,00 per spese, oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e ### come per legge.  ### 05.01.2026 

Il Giudice
Onorario Avv. ###


causa n. 15997/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Massimiliano Lella

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 9834/2025 del 18-12-2025

... conseguentemente disapplicarla integralmente; 9) respingere la infondata e temeraria domanda di ulteriore risarcimento dei danni avanzata dalla ### nella misura di € 2.033.512,33 al mese, e quindi in circa 6 milioni di euro, in quanto infondata in fatto e in diritto, risultando peraltro in pressoché totale sovrapposizione con la, comunque, illecita applicazione della penale contrattuale operata dalla ### e inoltre in quanto riferita a danno meramente futuro e ipotetico, non avente i caratteri della concretezza e dell'attualità, insussistente nel suo presupposto fattuale della asserita ritardata messa in esercizio del nuovo impianto di laminazione, oltre a essere completamente sfornito di prova anche nel quantum, con conseguente condanna della ### al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi anche d'ufficio in via equitativa; 10) respingere la domanda di condanna della ### al pagamento della somma di € 721.410,85, in conseguenza del mancato rilascio della garanzia per vizi e difetti dell'opera, in quanto infondata in fatto e in diritto, erroneamente quantificata e comunque avendo la ### lecitamente sospeso l'adempimento in ragione del gravissimo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA nelle cause civili di I grado riunite sub n. R.G. 24575/2022, promosse da ### E ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### dell'avv. ### dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###, Milano, presso i difensori ### contro ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti ### Per l'attrice: “Voglia l'ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, istanza, conclusione e richiesta, così statuire: in via preliminare all'esame del merito - dichiarare, per le ragioni dedotte negli scritti difensivi depositati in corso di causa, la carenza di legittimazione attiva di ### in relazione al preteso credito di ### 1.697.437,30, oltre ### portato dalla fattura n. 517/K e, comunque rigettare la relativa domanda avversaria; nel merito, anche in via riconvenzionale - per tutte le ragioni illustrate negli scritti difensivi depositati in corso di causa, revocare il decreto ingiuntivo n. 13884/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 5-17 agosto 2022 e rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande svolte da ### ivi incluse le domande riconvenzionali di cui al giudizio 24575/22; - accertare l'inadempimento in cui è incorsa ### all'obbligo di completamento dei lavori entro i termini di cui al ### e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento delle somme dovute a ### a titolo di penali maturate, per un importo pari ad ### 1.697.437,00 nonché, a titolo di maggior danno, per una somma non inferiore ad ### 2.033.512,33, per ciascun mese di ritardo (dedotto quanto eventualmente corrisposto a titolo di penali) e quindi un maggior danno complessivo non inferiore a ### 6.100.536,99, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero delle maggiori somme accertate in corso di causa; - accertare l'inadempimento in cui è incorsa ### all'obbligo di consegna della garanzia per vizi e/o difformità di cui all'art. 9.1. del ### e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla relativa consegna ovvero, per equivalente, al pagamento del corrispondente importo in favore di ### pari ad ### 721.410,85; - accertare l'inadempimento in cui è incorsa ### all'obbligo di realizzare l'opera "a perfetta regola d'arte" e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei costi per il ripristino del bene, pari ad un importo non inferiore ad ### 30.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero delle maggiori somme accertate in corso di causa; - accertare l'inadempimento in cui è incorsa ### all'obbligo di pagamento della fornitura di materiali acquistata da ### e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di ### 44.731,94 di cui alla fattura n. 600346 dell'11 aprile 2022 nonché dell'importo di ### 46.320,65 di cui alla fattura n. 600435 del 31 maggio 2022, oltre interessi dal dovuto al saldo; - accertare l'inadempimento in cui è incorsa ### all'obbligo di pagamento della fattura n. 100006 del 9 marzo 2022, relativa alle penali comminate da ### a ### ai sensi dell'art. 18.1., lett. c) del ### e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di ### 21.202,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.  in via istruttoria ribadita, per le ragioni dedotte negli scritti già depositati, l'inammissibilità dei mezzi di prova ex adverso formulati, ### chiede l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella depositata memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, cod. proc. civ. nonché di essere ammessa a prova contraria nei termini di cui alla depositata memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, cod. proc. civ.. 
Il tutto, con il favore delle spese e delle competenze del giudizio ex d.m. 147/2022, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, della ### Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e dell'### nella misura di legge.”
Per la convenuta: “Voglia codesto Tribunale adito: in via principale: 1) a conferma del decreto ingiuntivo opposto e in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla ### S.p.A. nel giudizio promosso dalla ### S.p.A. e previo rigetto dell'infondata eccezione di carenza di legittimazione attiva, condannare la ### S.p.A. al pagamento della complessiva somma di € 3.558.089,84, IVA compresa, a titolo di residuo corrispettivo del contratto intercorso tra le parti, come risultante dalle fatture emesse da ### S.p.A. e rimaste inevase nn. 93/K; 146/K; 236/K; 322/K; 323/K; 408/K; 517/K, importo già al netto del credito della ### di cui alle fatture ### nn. 346; 435; 100006, per complessivi € 112.254,59 (esenti ###, oggetto di compensazione, oltre interessi D.Lg. n. 231/2002 e ss.mm.ii. dalla scadenza delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo; in via riconvenzionale: 2) condannare la ### a corrispondere alla ### la somma di € 170.000,00 (arrotondato per difetto), oltre ### a titolo di corrispettivo per le maggiori attività e varianti eseguite su richiesta della committente, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere quantomeno dal 29.3.2022 e fino all'integrale soddisfo, o il diverso importo capitale e per interessi ritenuto di giustizia; 3) condannare la ### al pagamento della somma di € 376.205,09, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dalla ### per accelerare la produzione in stabilimento delle carpenterie metalliche, al fine di recuperare i ritardi dipendenti dalle carenze e dall'incompletezza del progetto consegnato dalla committente, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 1° dicembre 2021 e fino al soddisfo, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia; 4) condannare la ### al pagamento della somma di € 994.919,50, a titolo di danni e maggiori oneri derivanti dalla ridotta produzione registrata nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021, a causa delle carenze del progetto fornito dalla committente, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., di cui: € 439.106,84, a titolo di spese generali infruttifere; € 487.478,50, a titolo di improduttivo utilizzo delle maestranze; € 50.436,26, a titolo di improduttivo utilizzo di mezzi e attrezzature; € 4.344,10 a titolo di ritardata percezione dell'utile; € 3.086,53 a titolo di prolungato vincolo delle fidejussioni; € 10.467,27 a titolo di maggiori oneri per la sicurezza. Sulla suddetta somma di € 994.919,50, o sulla diversa somma ritenuta di giustizia, dovranno essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria a decorrere dal 1° novembre 2021 e fino al soddisfo, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia; 5) condannare la ### al pagamento della somma di € 890.686,64, o della diversa somma di giustizia, a titolo di incremento dei costi della manodopera, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere da maggio 2022 e fino al soddisfo, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia; 6) condannare la ### al pagamento della somma di € 467.468,10, o della diversa somma di giustizia, a titolo di corrispettivo per le maggiori quantità di carpenteria metallica realizzata e posta in opera, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere quantomeno dal 23.5.2022 e fino all'integrale soddisfo, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia; 7) condannare la ### al pagamento della somma di € 1.204.555,95, o della diversa somma di giustizia, a titolo di corrispettivo per il maggior costo sostenuto in conseguenza degli eccezionali e imprevedibili aumenti dei costi delle materie prime impiegate e dei costi di energia e trasporto, o in subordine a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., a decorrere quantomeno dal 23.5.2022 e fino all'integrale soddisfo, o con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia; sempre nel merito 8) accertare e dichiarare l'illiceità della penale applicata dalla ### per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, avendo la ### correttamente adempiuto ai propri obblighi, nonostante gli inadempimenti della stessa ### e conseguentemente disapplicarla integralmente; 9) respingere la infondata e temeraria domanda di ulteriore risarcimento dei danni avanzata dalla ### nella misura di € 2.033.512,33 al mese, e quindi in circa 6 milioni di euro, in quanto infondata in fatto e in diritto, risultando peraltro in pressoché totale sovrapposizione con la, comunque, illecita applicazione della penale contrattuale operata dalla ### e inoltre in quanto riferita a danno meramente futuro e ipotetico, non avente i caratteri della concretezza e dell'attualità, insussistente nel suo presupposto fattuale della asserita ritardata messa in esercizio del nuovo impianto di laminazione, oltre a essere completamente sfornito di prova anche nel quantum, con conseguente condanna della ### al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi anche d'ufficio in via equitativa; 10) respingere la domanda di condanna della ### al pagamento della somma di € 721.410,85, in conseguenza del mancato rilascio della garanzia per vizi e difetti dell'opera, in quanto infondata in fatto e in diritto, erroneamente quantificata e comunque avendo la ### lecitamente sospeso l'adempimento in ragione del gravissimo inadempimento della ### all'obbligo di pagare il corrispettivo del contratto; 11) respingere la richiesta di pagamento della somma di € 30.000,00 a titolo di costo necessario a risolvere la problematica della cd. eccentricità, in quanto attività extracontrattuale resa necessaria da vizio del progetto esecutivo fornito dalla committente; in via di mero subordine 12) rispetto alla richiesta di cui al precedente punto 8) delle conclusioni, in applicazione dell'art. 1384 cod. civ., disporre in ogni caso la drastica riduzione della penale applicata, fino al suo completo azzeramento, non essendo ravvisabile alcun inadempimento della ### agli obblighi di contratto, ed essendo l'applicazione della penale da parte della ### manifestamente iniqua, non avendo la ### subito alcun concreto danno dall'operato della ### e anche in considerazione delle inadempienze della committente agli obblighi di contratto e ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; 14) Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, ### e ### S.p.A. ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di ### S.p.A., allegando che: - quale società parte di ### opera sul territorio nazionale nell'ambito del settore siderurgico con quattro unità produttive, attraverso le quali controlla l'intera filiera, dall'acciaio liquido al prodotto finito; - nell'anno 2021, ha iniziato la costruzione di un laminatoio presso l'unità produttiva di ### in ### segnatamente, si trattava di integrare il laminatoio con l'acciaieria già esistente, “in modo da portare l'impianto ad una capacità di laminazione di circa 700 mila tonnellate di prodotti lunghi” (pag. 2, atto di citazione); - con contratto di appalto siglato in data ###, ha incaricato la convenuta ### S.p.A. della realizzazione “### in mano” del capannone in cui sarebbe stato ospitato il nuovo laminatoio; - il contratto, all'art. 10, prevedeva l'inizio dei lavori entro il mese di luglio 2021, nonché le seguenti ulteriori tempistiche: la fornitura e la posa in opera delle strutture portanti in carpenteria metallica degli edifici, con relativa copertura e vie di corsa, sarebbero dovute terminare entro e non oltre il ###, mentre i lavori in generale entro il ### (doc. 3); - pochi mesi dopo l'avvio dei lavori e, successivamente, in corso d'opera, ### ha accumulato un ritardo nell'esecuzione dei lavori, come rilevato più volte da ### (docc. 4-7); - cosicché, essendo inutilmente decorso sia il termine previsto in contratto per la consegna delle opere sia il termine del 15.04.2022, fissato in via unilaterale dalla convenuta “per il completamento delle attività di finitura” (doc. 8), con e-mail del 6.05.2022 ha rappresentato a ### il diritto al pagamento delle penali previste all'art. 18 del contratto per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, quantificate in € 1.697.437,00, nonché del maggior danno subito (in termini di maggiori costi di trasporto e di produzione), pari ad almeno 1,9 milioni di ### al mese (docc. 9 e 12); - in riscontro, ### ha respinto le suddette pretese, imputando il ritardo a carenze della progettazione esecutiva, varianti in corso d'opera, problematiche metereologiche e dell'area di cantiere, difficoltà di approvvigionamento di materiali e di manodopera per la recrudescenza della pandemia da ###19 (doc. 10), circostanze queste ritenute infondate da ### sulla base del regolamento contrattuale pattuito dalle parti (cfr. pagg. 12-14, atto di citazione, e doc.  11).  ### ha, così, concluso chiedendo di accertare l'inadempimento della convenuta al contratto di appalto de quo e, per l'effetto, la condanna della medesima al pagamento, in suo favore, delle penali per il ritardo maturate, di € 1.697.437,00, nonché a risarcirle il maggior danno subito, per una somma almeno pari ad € 1.900.000,00 di cui si è detto, oltre interessi dal dovuto al saldo. 
Si è costituita in giudizio ### S.p.A., deducendo che: - nell'ambito dell'appalto di ### per cui è causa, fin da subito si è trovata costretta a colmare le carenze e gli errori della progettazione esecutiva (in particolare, del ####) fornita dalla committente ### e ### S.p.A., mediante la progressiva introduzione di varianti, integrazioni e correzioni del progetto (docc. 4-10); - tale circostanza ha determinato la ridefinizione dei termini contrattuali da parte di essa convenuta, che di volta in volta ha comunicato le versioni aggiornate del programma dei lavori, non contestate dall'attrice (docc. 11-18); - quest'ultima ha emesso i relativi SAL senza effettuare alcun addebito di penali da ritardo in capo all'appaltatrice, bensì autorizzando la fatturazione anche di lavori eseguiti oltre la scadenza dei termini originari del contratto (cfr. SAL nn. 8, 9, 10, 11 sub docc. 27-30); - dunque, i lavori sono terminati alla fine del mese di marzo 2022, nei tempi ridefiniti in corso di esecuzione, eccetto le opere di regimentazione delle acque, indicate nella punch list e concluse in data ### a causa della condotta inerte del progettista di ### (docc. 19, 31 e 32); - soltanto successivamente, l'attrice le ha contestato asseriti ritardi nell'ultimazione dei lavori (cfr. nota di ### del 6.05.2022 sub doc. 33), ha interrotto il pagamento dei corrispettivi già riconosciuti nei SAL dal n. 7 al n. 11, per complessivi € 1.282.858,45 oltre IVA al 22%, nonché della fattura n. 323/K del 16.05.2022 di € 28.183,28 oltre ### relativa alla fornitura di piastre aggiuntive (doc. 40), e non ha svincolato il saldo lavori di € 1.697.437,30, pari al 10% del prezzo dell'appalto (fattura n. 517/K del 5.8.2022 sub doc. 41); - solo nel mese di agosto 2022, ### e ### S.p.A. si è determinata a redigere il verbale di ultimazione dei lavori (doc. 34). 
Sulla scorta di tali deduzioni, quindi, la convenuta ha lamentato l'illegittimità delle penali pretese dall'attrice, aggiungendo altresì che le parti, concordemente, avessero posticipato i termini di esecuzione dei lavori non solo in ragione della revisione del progetto, bensì anche a causa di concomitanti difficoltà (inadeguatezza del sedime dell'area di cantiere, recrudescenza dei contagi da ###19, congiuntura economica negativa, ecc.); l'infondatezza della domanda risarcitoria avversaria poiché sfornita di prova; il mancato pagamento del corrispettivo, oltre che dei lavori di cui sopra, anche delle opere in variante eseguite, per € 177.800,50 oltre IVA (docc. 47-50); di avere subito danni e maggiori oneri imputabili all'attrice, quantificati come segue: € 994.919,50, in conseguenza di un anomalo andamento iniziale dei lavori dovuto alle citate carenze progettuali (cfr. schema sulle singole voci di pregiudizio a pag. 45 comparsa di costituzione e risposta); € 376.205,09, per l'accelerazione delle attività produttive volta a compensare l'iniziale rallentamento; € 890.686,64, per l'incremento dei costi della manodopera; € 527.525,98, per il maggior importo di carpenteria fornita e posata; infine, € 1.204.555,95, in ragione degli aumenti dei costi delle materie prime impiegate e dei costi di energia e di trasporto. 
Ha concluso avanzando, in via preliminare, istanza a mente dell'art. 186ter c.p.c., per l'ingiunzione di pagamento del corrispettivo dei lavori relativo ai SAL nn. 9, 10, 11, e delle citate fatture n. 323/K del 16.5.2022 (fornitura di piastre aggiuntive) e n. 517/K del 5.8.2022 (saldo lavori), per complessivi € 1.952.366,03 oltre ### escluso il corrispettivo di cui ai SAL nn. 7 e 8, per il quale ha già ottenuto il decreto ingiuntivo n. 13884/2022, emesso dal Tribunale di ### in data ### (N.R.G. 26082/2022); nel merito, ha chiesto in via principale l'accertamento della illiceità della penale applicata da ### e il rigetto della domanda risarcitoria, mentre in subordine la riduzione della penale stessa, a mente dell'art. 1384 c.c.; in via riconvenzionale, ha concluso per la condanna di ### al pagamento, in suo favore, del corrispettivo dei lavori, pari alla citata somma di € 1.952.366,03 oltre ### oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al sodisfo, nonché al pagamento delle maggiori opere in variante per € 177.800,50 oltre ### oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal 29.03.2022 al soddisfo; la condanna dell'attrice a risarcirle i danni e i maggiori oneri di cui si è detto, pari alle somme di € 376.205,09 (accelerazione della produzione in stabilimento), € 994.919,50 (anomalo andamento iniziale dei lavori), € 890.686,64 (incremento dei costi della manodopera), € 527.525,98 (maggiori quantità di carpenteria), ed € 1.204.555,95 (incremento del costo dei materiali), ciascuna voce oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalle diverse scadenze indicate a pagg. 57 e 58 dell'atto introduttivo all'integrale soddisfo. 
Successivamente all'introduzione del giudizio iscritto al n. R.G. 24575/2022, con ricorso depositato in data ###, ### S.p.A. ha agito in via monitoria sulla scorta del contratto di appalto per cui è causa, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dei lavori contabilizzati da ### e ### S.p.A. nei SAL nn. 7 e 8, per complessivi € 1.288.457,87, oltre interessi e spese della procedura monitoria. 
Avverso il decreto ingiuntivo n. 13884/2022, emesso dal Tribunale di ### in data #### e ### S.p.A. ha proposto opposizione (R.G. 46112/2022), chiedendo preliminarmente la riunione di quella causa a quella più antica; ha, poi, chiesto il rigetto della pretesa creditoria avversaria e la revoca del decreto ingiuntivo, formulando altresì domanda riconvenzionale volta ad accertare i plurimi inadempimenti contrattuali, a suo dire, posti in essere da ### S.p.A.: segnatamente, il mancato completamento dei lavori da parte dell'appaltatrice entro i termini di cui al contratto, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle penali maturate, pari a € 1.697.437,00, nonché al risarcimento del maggior danno subito da essa opponente, per una somma non inferiore a € 1.900.000,00; l'omessa consegna, da parte di ### della garanzia per vizi e/o difformità di cui all'art. 9.1 del contratto di appalto e, per l'effetto, la sua condanna all'adempimento di tale obbligazione ovvero al pagamento del corrispondente importo di € 721.410,85; la mancata realizzazione dell'opera a regola d'arte, a mente dell'art. 4.3 del contratto, con specifico riguardo al vizio della cd. “eccentricità delle vie di corsa” verificatosi e con la condanna di ### al risarcimento dei costi per la rimozione dello stesso, pari ad € 30.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo; il mancato pagamento delle fatture n. 600346 dell'11.04.2022, di € 44.731,94, e n. 600435 del 31.05.2022, di € 46.320,65, entrambe emesse da ### per la fornitura di materiali, nonché della fattura n. 100006 del 9.03.2022, di € 21.202,00, relativa alla penale comminata all'appaltatrice per la violazione della normativa sulla sicurezza, ai sensi dell'art. 18.1, lett. c, del contratto, e quindi la condanna di quest'ultima al pagamento di tali fatture, oltre interessi dal dovuto al saldo.  ### S.p.A. si è regolarmente costituita in quel giudizio, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, anche per il minor importo derivante dalla decurtazione delle somme di cui alle fatture di ### 600435/22 di € 46.320,65 e n. 100006/22 di € 21.202,00; nel merito, il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, la conferma del decreto ingiuntivo o comunque la condanna dell'opponente a corrisponderle la somma di € 1.288.457,87, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per i lavori contabilizzati nei SAL nn. 7 e 8; con specifico riguardo alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, ha chiesto disporsi la compensazione del credito di ### portato dalle fatture n. 600346/22, n. 600435/22 e n. 100006/22 con il maggior credito dell'opposta, dichiararsi la litispendenza in ordine alla richiesta avversaria delle penali contrattuali e al risarcimento del maggior danno, e rigettarsi il resto. 
All'udienza di prima comparizione delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n. R.G. 46112/2022), tenutasi in data ###, l'opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto, mentre l'opponente ha chiesto emettersi ordinanza ex artt. 186 bis e/o ter cpc con riguardo a tutte le somme richieste, incluse quelle non contestate (fatture nn. 600346/2022, 600435/22 e 100006/22, cfr. pag. 29 citazione), nonché disporsi la riunione del giudizio con la causa n. R.G. 24575/22; successivamente, con ordinanza resa in data ###, il giudice originariamente titolare della causa, per le motivazioni ivi illustrate, ha rigettato le istanze dell'opponente ex artt. 186bis e ter c.p.c., non ha concesso la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo e ha disposto la riunione della causa a quella avente n. R.G. 24575/2022. 
Dunque, nel giudizio n. R.G. 24575/2022, all'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data ###, l'attrice ### e ### S.p.A. ha chiesto emettersi ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per quanto concerne la penale dall'importo di € 1.697.434,00 ed ha rappresentato l'avvenuta cessione, da parte della convenuta, del credito portato dalla fattura n. 517/K del 5.08.2022 in favore della terza ### mentre la convenuta ### S.p.A., dal canto suo, ha insistito per l'emissione di ordinanza, provvisoriamente esecutiva, ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo indicato in atti; con ordinanza resa in data ###, il giudice originariamente titolare della causa ha rigettato le istanze ex art. 186ter avanzate da entrambe le parti; attesa, dunque, la riunione delle cause e concessi i termini ex art. 183.6 c.p.c., con ordinanza del 7.01.2024, resa dal giudice cui le cause riunite sono state riassegnate con provvedimento del 1.7.2024, è stata disposta ### con il conferimento all'ausiliario del compito di: 1) descrivere lo stato e le condizioni dell'immobile sito in ####, con riferimento alle opere oggetto dell'appalto stipulato tra le parti; 2) descrivere le opere che risultino essere state ivi realizzate dall'appaltatrice in esecuzione del citato contratto di appalto precisando l'epoca di fine lavori; 3) tenuto conto delle reciproche prospettazioni delle parti sul punto, dire se vi siano stati ritardi nelle lavorazioni, rispetto a quanto concordato tra le parti, imputabili alla convenuta; 4) in caso affermativo, quantificare l'importo maturato a carico della convenuta, a titolo di penale contrattuale da ritardo e, ove risulti documentato, l'eventuale maggior danno lamentato da ### e ### S.p.A.; 5) accertare se sussista il vizio dell'eccentricità delle vie di corsa e se sia imputabile a ### S.p.A.; dire se i costi sostenuti dalla committente per la risoluzione del problema siano congrui; 6) tenuto conto dei pagamenti eseguiti dalla committente, stabilire se, in base alla contabilità, residui un credito in capo all'appaltatrice; 7) accertare se ricorrano gli inadempimenti ascritti dalla convenuta all' attrice in punto carenza e incompletezza della documentazione progettuale; in caso di risposta affermativa dire, altresì: a) se, in corso d'opera, per rimediarvi, siano state eseguite, da ### S.p.A., su richiesta della committente, forniture e opere aggiuntive, procedendo alla relativa quantificazione; b) se l'appaltatrice abbia patito i lamentati danni, precisandone, ove documentata, l'entità economica. 
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, non è stata ammessa la prova testimoniale indicata dall'attrice/opponente ed è stata rigettata l'istanza, formulata dalla convenuta/opposta, di richiamo del CTU a chiarimenti, per le ragioni illustrate nell'ordinanza del 17.09.2024, qui richiamata e ribadita; così, sulle conclusioni delle parti, come precisate con note scritte ex art. 127ter c.p.c., la causa è entrata nella fase decisionale.
Tanto premesso, è pacifico, oltre che documentale, che in data ### le parti hanno sottoscritto un contratto di appalto, in forza del quale ### e ### S.p.A. ha commissionato a ### S.p.A. la “Realizzazione ‘### in mano' di strutture metalliche, copertura e tamponamenti di un capannone industriale ad uso siderurgico e di tutte le opere accessorie”, presso la propria unità produttiva sita in #### (doc. 3 attrice R.G.N. 24575/2022, art. 2); il corrispettivo in favore dell'appaltatrice è stato determinato, in misura fissa ed invariabile, nell'importo complessivo di € 16.974.373,00, da corrispondere, per il 15%, alla sottoscrizione del contratto, per il 75%, secondo gli stati di avanzamento lavori (### mensili, e per il restante 10%, entro 60 gg. dalla redazione del Verbale di ultimazione dei lavori (art. 8); inoltre, l'art. 10 del contratto, riguardante la tempistica di esecuzione della prestazione da parte di ### prevede testualmente che “### si impegna ad iniziare i ### di cantiere entro Luglio 2021 e ad eseguirli secondo il ### dei ### ed a terminare la fornitura e posa in opera delle strutture portanti in carpenteria metallica degli edifici con relativa copertura e vie di corsa entro e non oltre il ### e terminare i ### in generale (ad es. strutture secondarie, tamponature laterali, ecc.) entro il ###.” Ebbene, dalle deduzioni delle parti e dal compendio probatorio in atti risulta in primo luogo che ### S.p.A. ha portato a termine le opere oggetto del contratto di appalto per cui è causa, riconsegnando a ### e ### S.p.A. l'area di cantiere ( doc. 34 convenuta/opposta R.G.N. 46112/2022: verbale di ultimazione dei lavori del 4.08.2022). 
Le parti controvertono in ordine alle date di fine lavori. 
Nella prospettazione attorea, ### avrebbe accumulato ritardi nell'esecuzione della prestazione e non avrebbe rispettato i termini fissati dall'art. 10 del contratto; per tale motivo, dovrebbe corrispondere, in favore della committente, le penali per il ritardo pattuite all'art. 18, lett. a) e b) del contratto, quantificabili nella misura massima del 10% del corrispettivo, ovverosia in € 1.697.437,00. Per contro, sostiene la convenuta che si sarebbe verificata una traslazione concordata dei termini contrattuali e, conseguentemente, difetterebbero i presupposti per l'applicazione delle invocate penali. 
Occorre altresì rilevare che ### ha omesso il pagamento dei corrispettivi contabilizzati da ### nei SAL dal n. 7 al n. 11, per complessivi € 1.565.087,30 oltre IVA (docc. 26-30 e 35-39 convenuta R.G.N. 24575/2022), della fattura n. 323/K del 16.5.2022 di € 28.183,28 oltre ### relativa alla fornitura di piastre aggiuntive, nonché del saldo lavori corrispondente al 10% dell'intero prezzo dell'appalto, ovverosia dell'importo di € 1.697.437,30, portato dalla fattura n. 517/K del 5.08.2022 (docc. 40 e 41 convenuta R.G.N. 24575/2022); tali somme - per un totale di € 3.008.479,04 oltre IVA - costituiscono oggetto di domanda riconvenzionale della convenuta ### oltre che, in parte, del decreto ingiuntivo dalla stessa ottenuto, come sopra illustrato. 
Ebbene, lasciando al prosieguo l'esame delle ulteriori e diverse pretese delle parti, va in prima battuta esaminata l'eccezione, sollevata dall'attrice/opponente in occasione della prima udienza di comparizione delle parti nella causa n. R.G. 24575/2022 e poi in sede di memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c., di difetto di legittimazione attiva - rectius, carenza di titolarità del diritto - della convenuta in ordine al menzionato credito di € 1.697.437,30, portato dalla fattura n. 517/K del 5.08.2022 e corrispondente al saldo lavori; nella prospettazione attorea, detto credito sarebbe stato oggetto di cessione in favore del soggetto terzo ### come da relativa comunicazione ricevuta da ### e ### S.p.A., a mezzo e-mail del 29.09.2022, da parte dell'### di credito (doc. 15 attrice R.G.N. 24575/2022). 
La doglianza è infondata per le ragioni che seguono. 
La convenuta/opposta ha contestato l'asserita cessione di credito ed ha documentato di avere conferito al soggetto terzo ### un mandato irrevocabile all'incasso avente ad oggetto, tra l'altro, la somma portata dalla fattura n. 517/K (doc. H convenuta/opposta), credito di cui ### ha quindi conservato la titolarità; la medesima ha altresì prodotto, sub doc. I, uno stralcio di estratto conto relativo al proprio conto corrente presso ### dimostrando come, nella e- mail del 29.09.2022, l'### di credito avesse indicato, quale conto corrente dove effettuare il pagamento della fattura n. 517/K, proprio il numero di conto corrente intestato a ### S.p.A., circostanza che avvalora la tesi della convenuta. 
Peraltro, ### neppure ha dimostrato di aver corrisposto l'importo della fattura in questione all'### di credito che definisce cessionario, e del resto, se così fosse avvenuto, avrebbe versato somme sul conto corrente di ### Ciò posto, l'indagine del CTU ha riguardato in primo luogo la verifica dei tempi di esecuzione dei lavori. 
A riguardo, il CTU ha accertato l'integrale esecuzione, da parte di ### S.p.A., dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato inter partes, ivi comprese talune modifiche richieste dalla committente, nonché opere aggiuntive quali le piastre e il serraggio dei tirafondi, arcarecci, calastrelli e baraccato (cfr. pag. 24 della ###; ha rilevato che, in corso di esecuzione, l'appaltatrice ha aggiornato più volte il programma dei lavori, trasmettendo la relativa revisione alla committente, la quale, dal canto suo, non si è opposta (cfr. pagg. 25 e 26 della ### “tale programma [id est il ### ha subito una serie di modifiche […] per quanto desumibile dai documenti in atti, ogni volta la trasmissione dell'aggiornamento faceva seguito a una riunione in cantiere […] non risulta in atti che la Committente abbia respinto l'aggiornamento ricevuto in occasione di alcuna di tali trasmissioni”); in particolare l'ultimo dei cronoprogrammi, aggiornato al 10.02.2022, è stato trasmesso via e-mail da ### a ### in data ### e reca, quale termine per il completamento delle ultime attività, vale a dire le attività di finitura, la data del 31.03.2022 (doc. 18 convenuta R.G.N. 24575/2022).  ### peritale, per quanto si dirà diffusamente infra, ha fatto emergere altresì che il progetto esecutivo fornito dalla committente con un modello ### presentava carenze, sicché l'appaltatrice ha dovuto apportare modifiche e integrazioni allo stesso, interloquendo con il progettista e la committente ### infatti, “oltre alle richieste di varianti da parte del progettista, la maggior parte delle richieste dell'### hanno riguardato i particolari costruttivi del progetto esecutivo, dimensioni di profili di acciaio da utilizzare, tipologia di pannellature di facciata e di copertura, disallineamenti di elementi che non erano definiti in modo completo e/o coerente con gli elementi finitimi e che hanno costituito rallentamento delle attività dell'### dell'appaltatore necessarie a definire i disegni di officina indispensabili per la produzione” (cfr. pag. 29, 48 e 49 della ###. 
Dunque, sulla base delle risultanze emerse dalla ### il piano dei lavori ha subito variazioni, nello specifico modifiche ed integrazioni, e deve ritenersi che concordemente le parti abbiano prorogato il temine per il completamento delle attività di finitura alla data del 31.03.2022. 
Va ribadito, infatti, che l'aggiornamento del ### trasmesso di volta in volta dall'appaltatrice, seguiva ad una riunione in cantiere, come rilevato dal consulente d'ufficio e, dunque, anche in occasione della trasmissione a ### dell'ultimo cronoprogramma, nella relativa e-mail dell'11.02.2022, ### ha dato atto di una riunione sul punto tenutasi nel medesimo giorno (doc. 18 convenuta R.G.N. 24575/2022 cit.).
Aggiungasi che il CTU ha evidenziato come, in occasione della trasmissione di tutti i ### la committente avesse autorizzato la fatturazione senza riserve, anche, dunque, in relazione al corrispettivo dei lavori contabilizzati nei SAL successivi sia al termine contrattuale intermedio del 31.12.2021 sia a quello previsto originariamente in contratto per la fine dei lavori, ovverosia il ### (cfr. pag. 26 della CTU cit.); in tali circostanze neppure risulta che ### abbia invocato l'applicazione delle penali per il ritardo che, a mente dell'art. 18 del contratto di appalto, andavano contabilizzate “in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ottemperanza.” ###/opponente contesta che le cd. revisioni dei programmi dei lavori trasmesse da ### sarebbero inidonee a determinare una modifica dei termini contrattuali, sulla base delle clausole di cui agli artt. 19.2 e 3.5 del contratto; quest'ultima clausola, in particolare, concernerebbe la sola ipotesi di adattamenti nell'ordine di esecuzione dei lavori, da completarsi nei termini contrattuali, e richiederebbe in ogni caso l'approvazione espressa delle revisioni da parte della committente (cfr. pagg. 5-8, memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c. attrice). 
La doglianza non coglie nel segno. 
Invero, l'art. 3.5 citato prevede che il programma dei lavori (cd. ### dei ### possa essere rivisto e adattato dall'appaltatrice in corso d'opera, e che la committente “dovrà approvare o respingere in presenza di giustificato motivo tale ### dei Lavori”; nulla statuisce in merito ad una improrogabilità dei termini contrattuali. 
Ebbene, si è detto che l'ultimo aggiornamento del programma dei lavori al 10.02.2022, con proroga delle attività di finitura al 31.03.2022, è seguito ad una apposita riunione in cantiere - circostanza non contestata - e non è stato respinto dalla committente, la quale sostanzialmente lo ha approvato, autorizzando la fatturazione del SAL n. 9 relativo ai lavori eseguiti, appunto, nel mese di marzo 2022 (doc. 29 convenuta R.G.  24575/2022), per cui non è significativo che i documenti di S.A.L. fossero privi della sottoscrizione del ### del ### come invece richiesto dalla clausola 4.1 del contratto. 
Pertanto, se è pur vero che l'art. 19.2 del contratto prevede che ciascuna modifica del regolamento contrattuale deve effettuarsi per iscritto, è altrettanto vero che, dovendosi considerare la comune intenzione delle parti contraenti e il comportamento complessivo delle stesse nell'interpretazione delle dichiarazioni negoziali, a mente dell'art. 1362 c.c., non è revocabile in dubbio che ### e ### abbiano ritenuto derogabile il suddetto art. 19.2 e di fatto vi abbiano derogato nel corso dell'esecuzione dell'appalto, così mutando l'originario piano dei lavori attraverso gli aggiornamenti del cronoprogramma condivisi dalla committente, con autorizzazione della stessa alla fatturazione dei progressivi ### A questo punto, considerato che il termine ultimo per le attività di finitura è stato prorogato dalle parti al 31.03.2022, che dunque le parti hanno concordato un nuovo termine per l'adempimento da parte dell'appaltatrice e, per questo motivo, le penali pattuite per il ritardo hanno conservato l'efficacia (cfr. ex multis Cass., Sez. 2, ord.  12396/2024; Cass., Sez. 2, sent. n. 9152/2019; Cass., Sez. 2, ord. n. 8405/2019), per quanto concerne l'eventuale ritardo maturato dall'appaltatrice rispetto a tale termine si ritiene di condividere l'ipotesi n. 1 prospettata dalla CTU a pag. 38, per le ragioni che seguono.  ### peritale ha accertato che le opere sono state ultimate integralmente da ### S.p.A. soltanto in data ###, circostanza confermata “dal SAL al 31.05.2022 ove tutte le opere risultano eseguite al 100% con autorizzazione alla emissione da parte del Committente (doc.30, ### e da cui risulta che le sole opere eseguite nel mese di maggio fossero relative ai pluviali, nell'ambito delle opere di regimentazione delle acque” (cfr. pag. 27 della ###. 
Assume la convenuta che le opere concernenti i pluviali per la regimentazione delle acque piovane sono state omesse dalla progettazione esecutiva fornita da ### e che il tempo occorso in più all'appaltatrice per colmare tale lacuna, fornire e posare i pluviali, sarebbe riconducibile alla condotta inadempiente della committente e non già ad un asserito ritardo di ### (cfr. pag. 16 comparsa conclusionale convenuta). 
Tale deduzione è infondata atteso che, condivisibilmente, il ### in replica alle osservazioni del CTP di parte convenuta, ha evidenziato che nell'elenco delle opere commissionate a ### con il contratto di appalto per cui è causa e, specificamente, all'interno della voce “### delle acque”, fossero indicati i pluviali; sicché, pur mancando nel progetto esecutivo, gli stessi erano contrattualmente previsti ( pag. 62 della ###; tanto che, nell'ultimo cronoprogramma trasmesso da ### quest'ultima inseriva tra le opere da completare entro il ### anche il montaggio dei pluviali (doc. 18 convenuta cit. R.G.N. 24575/2022). 
Conseguentemente il ### a pagg. 38 e 39 della perizia, ha accertato un ritardo da parte di ### nella consegna delle opere, rispetto al termine ridefinito del 31.03.2022, di n. 7 settimane, da ridursi a quattro, poiché devono sottrarsi n. 2 settimane costituenti il cd.  “termine di grazia”, previsto dall'art. 18 del contratto come periodo temporale (dalla consegna prevista) cui non trovano applicazioni le penali, e deve sottrarsi un'ulteriore settimana, che la stessa committente ### in data ###, si era resa disponibile a concedere all'appaltatrice a seguito della revoca del subappalto a società terza, così manifestando di tollerare un eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori di una settimana (doc. 7 attrice R.G.N. R.G. 24575/2022); il CTU ha quindi quantificato la penale dovuta da ### in favore di ### ai sensi dell'art. 18 del contratto, nella misura di € 678.974,94 (cfr. pag. 40 della ### che non appare manifestamente eccessiva ex art 1384 Passando alla domanda risarcitoria avanzata da ### e ### S.p.A., avente ad oggetto il maggior danno - contemplato nella clausola contrattuale inerente alle penali sub art. 18 - asseritamente subito dalla stessa in conseguenza del ritardo nell'adempimento da parte di ### S.p.A., si tratta di maggiori costi per gli ordinativi, sia in termini di trasporto sia in termini di produzione, che ### a suo dire, non avrebbe sostenuto qualora il laminatoio fosse stato pronto per tempo, e che ora quantifica in una misura non inferiore ad € 6.100.536,99. 
Sul punto la ### con motivazione che si reputa condivisibile, ha rilevato come non vi sia prova documentale di tali costi, che risultano basati su calcoli teorici e, dunque, senza il riferimento a dati concreti di produzione e ad ipotesi di chilometraggi per ordini specifici, né vi è certezza che riguardino effettivamente l'impianto di ### per cui è causa (cfr. pagg. 40-42 della ###; pertanto, la domanda risarcitoria in questione va rigettata.  ### e ### S.p.A. ha poi lamentato la mancata realizzazione dell'opera a regola d'arte da parte dell'appaltatrice, con particolare riguardo al vizio della cd.  “eccentricità delle vie di corsa”, menzionato in sede di verbale di ultimazione dei lavori e per la sistemazione del quale avrebbe sostenuto un costo pari ad € 30.000,00. 
A tal riguardo, con argomento convincente, il ### pur rilevando la sussistenza di tale vizio, ha però escluso la responsabilità dell'appaltatrice (cfr. pagg. 45 e 56 della CTU ove si legge: “Si ritiene che l'### seguite le indicazioni del progetto esecutivo PE consegnatogli, in fase di montaggio delle opere relative, si sia reso conto del mancato allineamento e della rotazione su citate ed abbia chiesto al progettista come procedere. Dal momento che, per quanto in atti, l'### non è stato reso sufficientemente edotto del mancato allineamento/verticalità di un pilastro del capannone preesistente, non si ritiene che possa attribuirsi una responsabilità all'### stesso”); né il CTU ha ritenuto possibile esprimersi sulla congruità del costo asseritamente sostenuto da ### per il ripristino (cfr. pag. 46 della ###.  ###/opponente ha lamentato altresì l'inadempimento di ### all'obbligazione di consegna della garanzia per vizi e/o difformità di cui all'art. 9.1. del contratto, chiedendo la condanna di quest'ultima alla relativa consegna ovvero al pagamento, in suo favore, del corrispondente importo, pari ad € 721.410,85. 
Tale domanda è infondata atteso che, se è pur vero che la convenuta ha omesso di consegnare all'attrice la suddetta garanzia bancaria, cui era contrattualmente obbligata, è altresì vero che la committente non si è avvalsa della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. prevista nella clausola contrattuale in esame, ed il mancato accertamento della sussistenza di vizi e/o difformità ha determinato la caducazione dei presupposti di tale obbligazione, non essendovi alcun pregiudizio da garantire. 
A questo punto, venendo all'esame delle domande svolte in via riconvenzionale dalla convenuta ### S.p.A., la medesima ha chiesto l'accertamento di un credito, a titolo corrispettivo residuo, nei confronti di ### e ### S.p.A., pari alla somma di € 3.558.089,84, IVA compresa, importo al netto delle fatture di ### n. 32/600435 del 31.05.22, per € 46.320,65 (doc. 53 attrice), n. 32/600346 del 11.04.22 per € 44.731,94 (docc. 53 e 55 attrice cit.), e n. 42/100006 del 09.03.22 per € 21.202,00 (doc. 57 attrice), per complessivi € 112.254,59 (esenti ###, oggetto di compensazione. 
Invero, l'indagine peritale ha accertato la spettanza, in favore dell'appaltatrice, del minore importo di € 3.533.393,83 IVA compresa (€ 2.896.224,45 oltre IVA al 22%) ( pagg. 46 e 47 della ###; in detto importo, condivisibilmente, è considerata la somma di € 2.070.873,51 IVA compresa (€ 1.697.437,30 + IVA al 22%), portata dalla già fattura 517/K del 5.08.2022 e corrispondente al saldo lavori (doc. 41 convenuta R.G. 24575/2022); è altresì considerata la somma di € 28.183,28 oltre ### di cui alla fattura di ### n. 323/K del 16.5.2022, relativa alla fornitura di piastre aggiuntive; infatti, dal doc. 29 della convenuta sub R.G.N. 24575/2022 risulta sia l'ordine sottoscritto da ### e concernente tale prestazione extra-contratto sia la successiva autorizzazione della committente, resa a mezzo e-mail del 14.05.2022, alla sua fatturazione. 
Tardivamente, soltanto in comparsa conclusionale, a pag. 5, la convenuta ha lamentato l'erroneità del conteggio effettuato dal consulente d'ufficio, in quanto l'imposta IVA al 22% non dovrebbe calcolarsi sul credito di € 2.896.224,45, che residua al netto delle fatture di cui sopra che sono esenti ### bensì sull'importo originario di € 3.008.479,04, per il quale ### ha già emesso le fatture e versato la relativa ### così dovendosi pervenire al seguente risultato: € 3.008.479,04 - (€ 46.320,65+€ 44.731,94+€ 21.202,00) + € 661.865,39 (IVA al 22% calcolata sul primo importo di € 3.008.479,04) = € 3.558.089,84, IVA compresa. 
La tesi non può essere condivisa perché il calcolo del CTU è effettuato, in base a dati omogenei, operando la compensazione e, del resto, ### S.p.A. nemmeno documenta di aver già versato l'### Priva di rilievo è la doglianza dell'attrice circa l'assenza dei presupposti per il pagamento del corrispettivo in favore di ### e, nello specifico, del certificato di pagamento proveniente dal responsabile del progetto e previsto dall'art. 4.1 del contratto quale condizione per la fatturazione degli importi indicati nei ### (pag. 6 comparsa conclusionale attrice). 
Invero, dalla documentazione versata in atti risulta che, successivamente alla trasmissione via e-mail di ciascun SAL da parte dell'appaltatrice, il responsabile del progetto ### per ### autorizzava l'emissione della relativa fattura, nonché la fatturazione di opere aggiuntive (cfr. ad es. docc. 27, 28, 29 convenuta R.G. R.G. 24575/2022); non risulta peraltro che la committente abbia mai contestato la mancanza del certificato di pagamento in occasione della ricezione delle fatture da parte di ### tali circostanze consentono di ritenere che di fatto la committente abbia approvato le contabilizzazioni trasmesse di volta in volta dall'appaltatrice, benché in assenza del requisito formale di cui all'art. 4.1 del contratto, con conseguente pretestuosità della doglianza in parola. 
Ciò posto, va rilevato che la CTU ha accertato un ulteriore credito dell'appaltatrice per forniture e opere aggiuntive; specificamente, come già anticipato, ha rilevato che il progetto esecutivo ### fornito dalla committente ha presentato carenze da un punto di vista tecnico, che sono state colmate in corso d'opera, sicché “oltre alle richieste di varianti da parte del progettista, la maggior parte delle richieste dell'### hanno riguardato i particolari costruttivi del progetto esecutivo, dimensioni di profili di acciaio da utilizzare, tipologia di pannellature di facciata e di copertura, disallineamenti di elementi che non erano definiti in modo completo e/o coerente con gli elementi finitimi” (cfr. pagg. 48 e 49 della ###; ha dunque elencato le modifiche al progetto esecutivo, e le modifiche ed integrazioni in fase di esecuzione su parti già montate, ed ha quindi quantificato il valore delle opere aggiuntive effettuate da ### S.p.A., su richiesta dalla committente/progettista, nella misura complessiva di € 45.994,45 (€ 365,70 per le opere in acciaio, € 36.594,25 per le pannellature di copertura e laterali, € 9.034,50 per la maggiore lunghezza dei pluviali) (cfr. pagg. 50 e 51 della ###. 
Sul punto, lamenta la convenuta che avrebbe diritto al maggiore importo di € 170.000,00, laddove la differenza rispetto alla somma quantificata dal CTU sarebbe rappresentata dal maggior quantitativo di acciaio impiegato per gli interventi in variante richiesti dal progettista (cfr. pag. 21 comparsa conclusionale convenuta); la detta somma di € 170.000,00, peraltro, sarebbe stata riconosciuta dalla stessa committente (doc. 54 convenuta/opposta R.G.N. 46112/2022); per quanto concerne, poi, la maggiore quantità di carpenteria metallica asseritamente fornita, rappresenta la convenuta di avere maturato un corrispettivo pari alla considerevole somma di € 467.468,10.  ## disparte la circostanza che ### con e-mail del 6.05.2022 indirizzata a ### sub doc. 54 convenuta/opposta R.G.N. 4611/2022 cit, ha trasmesso in allegato una mera tabella in cui l'importo di € 170.000,00 è indicato quale “variante da formalizzare”, e dunque in via soltanto teorica, il ### con motivazione condivisibile, ha ritenuto di considerare l'incremento di acciaio solo per la parte legata agli interventi in variante, e non per quella riferita alle ottimizzazioni della struttura (cfr. pagg. 51 e 62 della ###, che sono a carico dell'appaltatrice, a mente degli artt. 3.2 e 3.3 del contratto; in risposta al CTP di ### il CTU ha evidenziato come non risultasse avvenuta la formalizzazione della variante di € 170.000,00, la quale neppure è stata oggetto di discussione in corso di consulenza; ha infine precisato che “### quantità di acciaio indicata dall'### essendo stata dichiaratamente utilizzata per ottimizzare la struttura e il suo montaggio, e rientrando nelle autonome scelte dell'appaltatore per la migliore gestione del cantiere e la realizzazione dell'opera, come tale non può essere riconosciuta” (cfr. pagg. 65 e 66 della ###. 
Giova rammentare che le parti hanno perfezionato un appalto a corpo, ovverosia tutte le lavorazioni volte a completare l'opera per la quale hanno pattuito il compenso forfettario sono da ritenere in esso comprese (cfr. artt. 2 e 3.2 del contratto), sicché non spetta a ### alcun compenso per le quantità maggiori che si sono rivelate necessarie per la realizzazione delle opere od ottimizzazione dei lavori, poiché si tratta di costi da porre a suo rischio.
Infine, va rigettata la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da ### S.p.A., avente ad oggetto i danni asseritamente subiti dalla stessa in conseguenza della condotta inadempiente dell'attrice, quantificati in: € 376.205,09, per l'accelerazione della produzione in stabilimento delle carpenterie metalliche; € 994.919,50, per l'anomalo andamento del cantiere; € 890.686,64, per l'incremento dei costi della manodopera; ed € 1.204.555,95, per gli aumenti dei costi delle materie, di energia e trasporto. 
A riguardo, la CTU ha rilevato il difetto di prova delle voci di danno paventate da ### S.p.A., neppure riferibili con certezza al cantiere di ### (cfr. pag. 54 della ###. 
In definitiva, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, il decreto ingiuntivo 13884/2022 emesso dal Tribunale di ### in data ### (R.G.N. 26082/2022) su ricorso di ### S.p.A. va revocato. 
In parziale accoglimento delle domande svolte da ### S.p.A., l'attrice opponente va condanna a corrispondere alla convenuta opposta la somma di € 3.533.393,83 IVA compresa (€ 2.896.224,45 + IVA al 22%) oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo, a titolo di corrispettivo residuo delle opere di cui al contratto di appalto in questione, nonché la somma di € 45.994,45 oltre ### quale corrispettivo dovuto all'appaltatrice per le opere aggiuntive, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal mese di giugno 2024 (data di deposito della ### all'effettivo soddisfo; le ulteriori domande avanzate dalla convenuta/opposta non meritano accoglimento neppure se avanzate ex art 2041 c.c. in assenza di sussidiarietà. 
La domanda avanzata da ### e ### S.p.A. va parzialmente accolta e dunque, va accertato l'inadempimento di ### S.p.A. alla consegna delle opere oggetto del contratto di appalto inter partes entro il nuovo termine del 31.03.2022, quest'ultima va condannata a corrispondere alla prima la somma di € 678.974,94 a titolo di penale per il ritardo, a mente dell'art. 18 del contratto del 27.05.2021 perfezionato inter partes; le ulteriori pretese dell'attrice/opponente vanno rigettate. 
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, individuato sulla base del decisum, seguono la soccombenza di ### e ### S.p.A. 
Il costo della ### liquidato con decreto del 27.06.2024, deve essere posto definitivamente a carico di ### e ### S.p.A.
Non può trovare accoglimento la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 96.3 c.p.c. da ### S.p.A. in quanto la condotta dell'attrice/opponente non è oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, consistente nell'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27/02/2019, n. 5725). 
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ### e ### S.p.A., revoca il decreto ingiuntivo n. 13884/2022 emesso dal Tribunale di ### in data ### in favore di ### S.p.A.; condanna ### e ### S.p.A. al pagamento, in favore di ### S.p.A., della somma di € 3.533.393,83 IVA compresa, a titolo di residuo prezzo dovuto in forza del contratto di appalto del 27.05.2021, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo; condanna ### e ### S.p.A. al pagamento, in favore di ### S.p.A., della somma di € 45.994,45, a titolo di prezzo per le opere aggiuntive, oltre interessi ex d.lgs.  n. 231/2002 dal mese di giugno 2024 all'effettivo soddisfo; in parziale accoglimento della domanda svolta da ### e ### S.p.A., accerta l'inadempimento di ### S.p.A. all'obbligazione di completamento dell'opera entro il nuovo termine del 31.03.2022 e, conseguentemente, condanna ### S.p.A. a pagare a ### e ### S.p.A. la somma di € 678.974,94 a titolo di penale per il ritardo ex art. 18 del contratto di appalto del 27.05.2021; rigetta per il resto le domande; condanna ### e ### S.p.A. a rifondere a ### S.p.A. le spese processuali, liquidate in € 49.336,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e ### pone il costo della CTU definitivamente a carico di ### e ### S.p.A. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva.  ### 18.12.2025 IL GIUDICE dr.ssa

causa n. 24575/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Perfetti Giuseppina Ester

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