... dalla stessa APL che, nondime no, ne lamentava o ra infondatamente l'irregolarità.
Peraltro, l'art. 21 del d. P.R. n° 327 /2001, pu r infelicemente formulato, andava interpretato nel senso che la nomina di due soli tecnici, anziché tre, fosse legittima. 4 di 9
Era, poi, infondata l'eccezione di nullità della perizia sollevata da ### in ragione del mancato avviso (da parte dei tecnici) dell'inizio delle operazioni peritali, sia perché tale vizio poteva provocare la nullità della stima solo nel caso in cui la parte avesse subito un pregiudizio al diritto di difesa, sia perché nel primo atto successivo al deposito del documento tecnico (nota del 14 luglio 2016) APL
aveva contestato s olo il valore dato dai perit i, senza solleva re obiezioni in ordine al numero dei consulenti.
Era pacifico che ### pur avendo ricevuto la stima dei tecnici, non avesse dato n otizia del deposit o ai sensi dell'art. 21, decim o comma, ma l'espropriante non poteva avvantaggiarsi dal mancato adempimento di un onere su di essa gravante, per sostenere il mancato decorso del termine per impugnare la stima.
Infine, APL avrebbe dovuto proporre opposizione alla stima entro trenta giorni dalla notifica dei decre (leggi tutto)...