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Tribunale di Latina, Sentenza n. 1683/2025 del 09-10-2025

... corrente intestato all'attore, il quale, ritenuta infondata la pretesa, ha proposto opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e del conseguente atto di pignoramento, nonché l'omessa allegazione degli atti prodromici. Introdotto il giudizio di merito, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione, esclusa la valenza dell'avviso di pagamento quale atto interruttivo della prescrizione ormai inutilmente decorsa e la natura “recuperatoria” o sanante del debito prescritto dello stesso, trattandosi di una mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, ed esclusa altresì la rilevanza del periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui ha beneficiato l'amministrazione intimata nel periodo dal 01/04/2019 al 15/07/2019 ai sensi dell'art. 4, comma 10-ter, lett. a), del d.l. 29/03/2019 n. 27, convertito, con modificazioni dalla l. 21/05/2019 n. 44, parte attrice, prospettata, dunque, l'illegittimità dell'avviso di pagamento del 26/10/2021 e del conseguente atto di pignoramento presso terzi del 28/04/2022, in quanto fondati su un (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. ### all'esito dell'udienza del 09/10/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art.  127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 12/10/2023, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data ### da parte attrice; lette le note scritte depositate in data ### da parte convenuta; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6122 R.G. Cont. dell'anno 2022 TRA ### - C.F. ###, elettivamente domiciliat ### - Roma presso lo studio degli avv. ### e ### dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione; ### E ### - ### - C.F. ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###/D - Roma presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ### OGGETTO: opposizione all'esecuzione.  CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 08/10/2025): “### le eccezioni e deduzioni avversarie, si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni”.  per parte convenuta (note scritte del 02/10/2025): “a) si riporta a tutto quanto eccepito, argomentato e dedotto nella propria comparsa di costituzione redatta per il merito della lite, insistendo per l'accoglimento in toto delle conclusioni ivi rassegnate, nonché all'integrale contenuto delle note (conclusive autorizzate e di trattazione scritta) fin qui depositate; b) ulteriormente impugna e contesta quanto fatto valere e lamentato da parte dell'attore introducente il merito della lite, poiché infondato per tutti i motivi già evidenziati ed esposti dall'Agente della riscossione in tutti i propri scritti di causa che per ogni migliore difesa qui per relationem si richiamano, con altresì richiamo di quanto già dedotto e fatto valere in sede cautelare; c) si oppone a qualsivoglia modificazione od integrazione la controparte apporti od intenda apportare, oltre i limiti processualmente consentiti, alle proprie argomentazioni, tesi, domande, istanze e conclusioni; d) insiste per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto totale di ogni avversa domanda e pretesa, con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite, dei compensi professionali e dei dovuti accessori, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si è già dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.   RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha introdotto il giudizio di merito volto all'accertamento e declaratoria dell'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, notificato in data ### dall'### delle ### - ### stante l'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. ###126042501, notificata il ### e la conseguente illegittimità dell'avviso di intimazione ###679805000, notificato il successivo 26/10/2021. 
A sostegno dell'opposizione proposta, parte attrice, affermata la giurisdizione del giudice ordinario in materia, avendo il giudizio ad oggetto non il quantum della pretesa bensì l'illegittimità dell'avviso di pagamento, notificato quando era già decorso il termine decennale di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento (notificata il ###), ha dedotto l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi, avviato in forza di un avviso di intimazione relativo ad una cartella di pagamento ad ritenersi ormai prescritta. 
La cartella esattoriale, come prospetta parte attrice, è stata notificata in data ### e l'avviso di intimazione, a cui è seguito l'avvio della procedura esecutiva, è stato notificato dopo dodici anni, ovverosia in data ###, con conseguente illegittimità del pignoramento presso terzi, contenente l'ordine al terzo, ### dei ### di ### S.p.A., di pagare direttamente all'### delle ### - ### entro sessanta giorni dalla notifica, una somma pari ad € 111.794,38 come da cartella esattoriale richiamata, relativa al prelievo supplementare per “quote latte”. 
In ottemperanza all'obbligo impartitogli, la ### dei ### di ### S.p.A. ha comunicato l'avvenuto vincolo dell'importo di € 88,38, giacente sul conto corrente intestato all'attore, il quale, ritenuta infondata la pretesa, ha proposto opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione, eccependo l'omessa notifica della cartella di pagamento, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e del conseguente atto di pignoramento, nonché l'omessa allegazione degli atti prodromici. 
Introdotto il giudizio di merito, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione, esclusa la valenza dell'avviso di pagamento quale atto interruttivo della prescrizione ormai inutilmente decorsa e la natura “recuperatoria” o sanante del debito prescritto dello stesso, trattandosi di una mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, ed esclusa altresì la rilevanza del periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui ha beneficiato l'amministrazione intimata nel periodo dal 01/04/2019 al 15/07/2019 ai sensi dell'art.  4, comma 10-ter, lett. a), del d.l. 29/03/2019 n. 27, convertito, con modificazioni dalla l. 21/05/2019 n. 44, parte attrice, prospettata, dunque, l'illegittimità dell'avviso di pagamento del 26/10/2021 e del conseguente atto di pignoramento presso terzi del 28/04/2022, in quanto fondati su un credito prescritto, ha così concluso: “### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) accertare e dichiarare la prescrizione della cartella di pagamento n. ###126042501 notificata il 4 ottobre 2009 e la conseguente illegittimità dell'avviso di intimazione n. ###679805000 notificato il successivo 26.10.2021; 2) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602 del 1973 notificato in data 28 aprile 2022 dall'### delle #### per i vizi indicati in precedenza; 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.  1.1 Con atto del 23/01/2023 si è costituita in giudizio l'### delle ### - ### la quale ha preliminarmente dedotto l'inammissibilità della doglianza relativa al difetto di giurisdizione, accertato dal Giudice della fase cautelare, dovendo la stessa essere proposta con reclamo avverso l'ordinanza e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione proposta, in quanto l'intervenuta prescrizione del credito, in mancanza di impugnazione dell'avviso di pagamento, non può essere fatta valere per la prima volta in sede di opposizione all'atto di pignoramento presso terzi. 
Precisato sull'omessa notifica della cartella di pagamento che la stessa è stata effettuata direttamente dall'ente impositore (### - ### per le erogazioni in agricoltura) e dedotta l'inapplicabilità del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 c.c., non sussistendo nel caso di specie una prestazione periodica, l'ente convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale Civile adito, contrariis reiectis, previa la verifica dell'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio - anche mediante il ricorso ai propri poteri d'### ex art. 107 c.p.c. - nei confronti dell'Ente impositore #### (ponendo il relativo onere a carico della parte attrice o, in subordine, a carico della parte convenuta): in via preliminare, dichiarare inammissibile le doglianze complessivamente formalizzate in codesta fase di merito da parte di ### laddove volte a contestare l'ordinanza conchiusiva della fase cautelare del presente giudizio (non avendo il contribuente provveduto a proporre reclamo avverso la stessa); in via principale, rigettare le avverse domande e richieste avanzate dall'avversario con il proprio odierno libello introduttivo del merito del giudizio, poiché infondate, e respingere ogni pretesa fatta valere nei confronti dell'Agente della riscossione. Con espressa richiesta sin da ora dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre ### IVA e rimborso delle spese generali nella misura stabilita dalla legge, col beneficio della distrazione in favore dello scrivente legale, antistatario. Per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, non disporre alcuna condanna per la rifusione di spese in danno del soggetto addetto alla riscossione”.  1.2 Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. all'esito dell'udienza del 12/10/2023, sostituita con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 127-ter c.p.c., rilevata l'assenza di richieste istruttorie e la necessità di fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuto conto del carico di ruolo e della necessità (imposta da specifico decreto presidenziale di definire prioritariamente le numerose cause ultraquinquennali pendenti sul ruolo), è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 09/10/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c..  2. Va preliminarmente delibata la questione relativa alla giurisdizione in materia. 
Premesso che i provvedimenti cautelari, ancorché emessi o confermati in sede di reclamo, sono per definizione provvisori e altresì revocabili e modificabili dal giudice che li ha pronunciati, o comunque nell'ambito di un giudizio a cognizione piena ed esauriente e, come tali, inidonei ad acquisire la natura di cosa giudicata sostanziale (art. 2909 cod. civ.), si osserva quanto segue. 
Le controversie relative al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari, come si evince dall'art. 133, comma 1, lett. t), del d. lgs.  104/2010, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
In una prima occasione, la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di enunciare il seguente principio di diritto: “anche nei giudizi promossi dopo l'entrata in vigore del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, art. 2-sexies, convertito in L. 25 giugno 2005, n. 109, è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzioni irroganti sanzioni amministrative per violazione delle norme attinenti al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; le controversie cui si riferisce la citata disposizione, istitutiva di una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, sono infatti soltanto quelle direttamente inerenti al momento applicativo del prelievo supplementare, restandone, quindi, escluse le opposizioni, anche se emesse per la violazione delle norme dirette ad assicurare il versamento del medesimo prelievo” (Cass. civ., sezioni unite, 15/06/2009, ord. n. 13897). 
Sulla questione relativa all'individuazione del giudice delle opposizioni alle cartelle notificate per il pagamento di somme di denaro a titolo di “prelievo latte” o di “prelievo supplementare per quote latte”, stante l'esigenza di tracciare un chiaro spartiacque tra G.O. e G.A. in materia, si sono, anche di recente, pronunciate le ### della Cassazione, che hanno chiarito il seguente principio: “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'### amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi” (Cass. civ., sezioni unite, 05/12/2018, ord. nn. ### e ###). 
Si è, d'altra parte, osservato che “l'avvenuto pignoramento come atto iniziale dell'esecuzione non potesse costituire il discrimen tra i due plessi, nel senso che solo il pignoramento sarebbe stato idoneo a radicare la giurisdizione del G.O. Tale criterio di riparto, di origine amministrativistica, non sarebbe stato infatti conducente laddove l'opposizione fosse proposta avverso una cartella esattoriale non preceduta da pignoramento, nel qual caso la giurisdizione sarebbe stata ipso iure del G.A. Il criterio non si prestava ad essere dirimente ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione in ordine alle opposizioni, proposte ex artt. 615 o 617 c.p.c., poiché, potendosi dare opposizioni pre-esecutive o esecutive, la scelta della giurisdizione sarebbe dipesa esclusivamente dalla volontà della parte che avrebbe potuto esperirla immediatamente (contro la cartella o l'intimazione) ovvero successivamente al pignoramento, in tal modo frazionando la giurisdizione secondo la fase del procedimento esecutivo anziché secondo l'oggetto dell'impugnazione. Alla luce di tali nodi critici, dunque, il ### rilevava l'opportunità che la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), (c.p.a.) secondo cui “### devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (...) t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”, venisse interpretata alla luce del ‘principio di concentrazione delle tutele', espresso già dalla giurisprudenza di legittimità in altri settori dell'ordinamento in quanto inteso come canone superiore da privilegiare ogniqualvolta vi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutela giurisdizionale” (Cass. civ., sez. III, 26/06/2020, ord. n. 12926, in motivazione). 
È, dunque, opportuno verificare se le situazioni dedotte dall'attore comportino o meno l'esaurimento dell'esercizio della potestà amministrativa o sia comunque necessario un suo ulteriore esercizio e verifica per il necessario esame di situazioni di interesse legittimo. 
Pertanto, non sono certamente scrutinabili dal giudice ordinario le doglianze di merito volte a mettere in discussione, anche implicitamente, l'esercizio di poteri amministrativi involgenti la determinazione del quantum debeatur oggetto delle cartelle opposte (Cass. civ., sez. III, 26/06/2020, ord. n. 12926, in motivazione). 
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata a dedurre l'inesistenza del diritto di parte convenuta a procedere esecutivamente, stante l'illegittimità dell'atto di pignoramento notificato in data ### per intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. ###26042501, senza, dunque, sollevare alcuna contestazione sul quantum del prelievo supplementare accertato dall'autorità amministrativa nell'esercizio del potere ad essa conferito, che, alla luce dei principi di diritto richiamati, costituisce lo spartiacque tra la giurisdizione del G.O. e del G.A. in materia. 
Non involgendo, dunque, la presente controversia posizioni di interesse legittimo, deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. 3. Quanto al merito, parte attrice deduce l'illegittimità del pignoramento presso terzi, notificato dall'### delle ### - ### in data ###, contenente l'ordine al terzo pignorato, la ### dei ### di ### di pagare, entro il termine di sessanta giorni, l'importo di € 111.794,38, comprensivo di interessi di mora ed oneri di riscossione maturati, emesso a seguito della cartella di pagamento n. ###26042501, avente ad oggetto crediti relativi al prelievo supplementare per “quota latte”, asseritamente notificata in data ###, e preceduto (il pignoramento) da intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, notificata il ###. 
La dedotta illegittimità deriverebbe dall'intervenuta prescrizione del credito atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta il ###, vale a dire dodici anni dopo l'avvenuta notifica della cartella di pagamento (04/10/2009) e, dunque, in un momento in cui, in assenza di prova di atti interruttivi, il termine di prescrizione era già maturato.  ### della procedura esecutiva in forza di cartella di pagamento ormai prescritta renderebbe la stessa, secondo quanto sostenuto dall'attore, illegittima, con conseguente insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata. 
La domanda di parte attrice, che eccepisce la prescrizione dei crediti alla data della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, è tuttavia infondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.  3.1 È opportuno chiarire, attesa la contestazione sul punto, che, con riferimento alla “questione” delle quote latte, vengono “in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali” (### Stato, Sez. VI, 25/03/2025 n. 2453 e 09/02/2024 n. 1316). 
In materia trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale, in quanto “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale"). In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l'art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall'art. 2946 c.c. (cfr. ### St., sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050). Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (### Stato, sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659), dall'altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, ### 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato o, meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali” (### di Stato, sezione VI, 21/08/2025, n. 7097).  3.2 Posto quanto sopra, la risoluzione della questione che viene in rilievo nel caso di specie impone di vagliare la natura dell'avviso di intimazione, che, come è noto, è un atto con cui si invita il contribuente al pagamento, da notificare quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale e l'ente riscossore intende procedere ad esecuzione forzata. 
Va, a tal proposito, osservato come tale avviso sia un atto di riscossione, successivo ad atti impositivi, rientrante, tuttavia, nel novero di quelli indicati dall'art.  19 del d.lgs. n. 546/1992, che, deve, dunque, essere necessariamente impugnato. 
Invero “gli atti atipici recanti al contribuente la pretesa impositiva sono solo facoltativamente impugnabili, per cui non determinano la cristallizzazione della pretesa ove non impugnati, ma […] l'intimazione di pagamento costituisce un atto senz'altro riconducibile all'avviso di mora annoverato espressamente dall'art. 19 d.lgs. cit. (Cass. n. 8279/2008, 1658/13), e pertanto ove non impugnato si determina la cristallizzazione del credito fiscale (Cass. civ., sez. VI, 21/07/2025, n. 20476). 
Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata - è costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr.  15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le ### affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art.  19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992” (Cass., sez. unite, 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). 
Con una più recente pronuncia la Corte di Cassazione, superando le osservazioni contenute in precedenti pronunce, ha dato continuità all'orientamento secondo il quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs.  546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736) (Cass. civ., sez. V, 11/03/2025, n. 6436 in motivazione). 
Sussiste, dunque, un onere di impugnazione dell'intimazione di pagamento per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti e che sia intervenuta tra la notifica della cartella di pagamento e dell'atto di intimazione, nonché l'omessa notifica della cartella stessa. 3.3 ### di prescrizione, sollevata nel presente giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi, che si afferma maturata prima della notifica dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando, invece, preclusa in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento (“Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso; ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. 
In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento” - così Cass. civ., sez. V, 11/03/2025, n. 6436 in motivazione). 
Ed ancora: “### di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19, d.lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. 
Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. civ., sez. V, 11/03/2025, n. 6436).  ### impugnazione dell'avviso di pagamento determina, dunque, la cristallizzazione del credito vantato, non potendosi più far valere, con impugnazione di atti successivi, vicende estintive anteriori alla loro notifica, quale l'intervenuta prescrizione del credito. 
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo impugnata l'intimazione di pagamento notificata in data ###, pertanto, essendo preclusa, in applicazione del principio di diritto richiamato, in tale sede, l'eccezione di prescrizione, che parte attrice, si ribadisce, avrebbe dovuto sollevare con l'immediata impugnazione dell'intimazione notificata, l'opposizione proposta è infondata e va, dunque, rigettata.  4. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo civ. sez. III, 17/05/2025, ord. n.13145), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta; scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00; applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e della natura delle difese svolte, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.   P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: - rigetta l'opposizione proposta da ### avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato dall'### delle ### - ### in data ###; - condanna ### alla rifusione delle spese di lite in favore dell'### delle ### - riscossione, che liquida in € 4.216,50, per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 
Latina, lì 09/10/2025 Il giudice

causa n. 6122/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Venditto

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 9214/2025 del 01-12-2025

... completezza si rileva che l'eccezione è comunque infondata: nella contabilità finale è stata già esclusa l'eccedenza ritenuta non asseverabile dal direttore dei lavori e il credito dell'appaltatrice è stato quantificato “in via definitiva”, sicché non è configurabile alcun controcredito da “somme pagate in eccesso”. Resta fermo, in ogni caso, che in un intervento eseguito in regime di agevolazioni fiscali, l'eventuale eccedenza rispetto agli interventi effettivamente realizzati incide primariamente sul beneficio fiscale e non fonda di per sé un credito restitutorio verso l'appaltatore in assenza di un effettivo esborso del committente. In conclusione, con riferimento alla fattura n. 27, ridotto il corrispettivo per il trasloco a € 1.000,00, l'importo dovuto dal committente all'appaltatrice risulta pari a € 5.800,00 oltre IVA per un totale di € 6.380,00. 3. Per effetto della compensazione richiesta da entrambe le parti, il credito del committente relativo alla penale come sopra liquidata (€ 6.014,80) risulta interamente estinto, mentre quello dell'appaltatrice coma sopra determinato (€ 6.380,00) risulta ridotto in misura corrispondente. Residua un modesto saldo (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Milano sezione settima civile in composizione monocratica, nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 24809 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da ### (###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### e dall'avv ### per procura allegata al ricorso, con domicilio digitale ### - ricorrente - contro A.N.A. SOCIETÀ ### (###), rappresentata e difesa dall'avv.  ### e dall'avv. ### per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale ### e ### - convenuta - avente ad ### appalto.  CONCLUSIONI ### 1) ### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 2) ### la prova testimoniale dedotta così come dedotta nelle memorie autorizzate e depositate da parte ricorrente e non ammesse dal Giudice; 3) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice nella ultimazione previsti nel contratto d'appalto per cui è causa, per i motivi di cui all'espositiva; 4) accertare e dichiarare il diritto di ### alla corresponsione della penale prevista all'art.  10 del contratto di appalto, e per l'effetto condannare ### al pagamento della somma di € 60.0160,00, ai sensi dell'art. 10 del contratto in disamina, in subordine nella misura che verrò ritenuta di giustizia, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo; 5) dichiarare non dovuto la somma di euro 2.000,00 più iva per un presunto trasloco come indicato nella fattura 27 del 2023; 6) Se del caso disporre la compensazione con le somme richieste con la fattura 27 del 3l.05.2023 della convenuta soc. coop ANA. 7) In ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale. 8) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ### cpa e spese generali come per legge.  ###.N.A. SOCIETA' ### Si chiede in via istruttoria l'ammissione dei mezzi di prova e dei capitoli di prova orali dedotti e non ammessi nelle memorie autorizzate depositate, precisa e chiede l'accoglimento delle seguenti ### nel merito #### le domande avversarie infondate in fatto ed in diritto #### in via equitativa ex art 1384 c.c. la penale richiesta; ### altresì l'attore al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa secondo le previsioni dell'art. 96 comma 3 c.p.c. In via ### parte attrice al pagamento della somma di € 7.480,00 quale saldo relativo alla fattura n. 7 del 23.5.2023 oltre interessi in via subordinata si chiede che il Giudice determini il compenso per il trasloco ex art 2225 c.c Compensarsi comunque le eventuali reciproche ragioni creditorie. ###, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e ### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data ###, ### ha esposto (in sintesi) che: in qualità di proprietario di due unità immobiliari site in #### n. 19, aveva affidato ad A.N.A. ### (in seguito A.N.A.), con contratto d'appalto del 2020, l'esecuzione di lavori di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, anche per “ecobonus 110%”, con termine di ultimazione fissato al 28/02/2022; i lavori, iniziati il ###, erano stati ultimati solo il ###, senza che fosse concordato alcun termine suppletivo; il contratto prevedeva una penale pari all'1% del prezzo totale dell'appalto per ogni settimana di ritardo; sulla base della contabilità finale (€ 150.369,57) e del ritardo di 40 settimane, la penale ammontava a € 60.160,00; aveva ricevuto una fattura non autorizzata dalla ### relativa a “trasloco” (€ 2.000,00) e a “vitto e alloggio” (€ 4.800,00), importi non dovuti in quanto estranei all'appalto o, comunque, da compensare con il credito relativo alla penale. 
Tanto esposto, ha chiesto: di accertare l'inadempimento contrattuale dell'appaltatrice per il ritardo nell'ultimazione dei lavori; di riconoscere il suo diritto alla penale contrattuale e, per l'effetto, di condannare A.N.A. al pagamento della somma di € 60.160,00, o, in subordine, della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi; di dichiarare la non debenza della somma di € 2.000,00 per il trasloco; di disporre eventualmente la compensazione con le somme richieste dalla convenuta con la fattura 27 del 23/5/2023. 
In seguito alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, A.N.A. si è costituita esponendo (in sintesi) che: il ritardo nell'ultimazione dei lavori intervenuta in data ### non era a essa imputabile, ma alle lavorazioni eseguite da imprese terze incaricate dal committente (fornitura e posa degli infissi; impianti di condizionamento) e alle obiettive difficoltà di reperimento dei materiali e di ottenimento di autorizzazioni amministrative; le ragioni del ritardo risultavano dalla relazione del direttore dei lavori prodotta dallo stesso ricorrente; in ogni caso, la penale richiesta dall'attore era manifestamente eccessiva rispetto all'interesse tutelato, stante l'integrale esecuzione dell'opera, e doveva essere ridotta ai sensi dell'art. 1384 c.c.; gli importi di cui alla fattura n. 7/2023 erano dovuti trattandosi di prestazioni effettivamente richieste e rese ### e di rimborsi (vitto e alloggio) previsti nel preventivo allegato al contratto. 
Tanto esposto, ha chiesto: di rigettare tutte le domande di parte attrice; in subordine, di ridurre equitativamente la penale ex art. 1384 c.c.; in via riconvenzionale, di condannare l'attore al pagamento della somma di € 7.480,00 oltre interessi, a titolo di saldo della fattura n. 7/2023; di compensare le eventuali reciproche ragioni creditorie. 
Espletata l'istruttoria con l'escussione di alcuni testimoni, il giudice ha posto la causa in decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., fissando l'udienza del 29/10/2025. 
In data ### il procedimento è stato assegnato al sottoscritto giudice che, tenuta l'udienza già fissata con modalità cartolari, con ordinanza del 4/11/2025, si è riservato di pronunciare la sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.  1. Il termine contrattuale per la consegna delle opere era fissato al 28/2/2022. La certificazione del direttore dei lavori, prodotta in atti e non contestata (doc. 2 del fascicolo del ricorrente), attesta che le attività di cantiere dell'impresa esecutrice sono terminate in data ###. Ai fini della penale rileva la data di effettiva ultimazione delle attività di cantiere e non quella di chiusura amministrativa dei lavori. Ne consegue che il ritardo effettivo è pari a 140 giorni, corrispondenti a 20 settimane. 
Dalla relazione sul conto finale prodotta dal committente (doc. 3) e richiamata anche dall'appaltatrice, emergono in modo chiaro le cause del ritardo, così sintetizzabili: peculiari condizioni di reperimento dei materiali e approvvigionamento dei macchinari tecnologici, dovute all'aumento della domanda nel settore edilizio legata al c.c. superbonus 110%; rallentamenti e/o ritardi dovuti all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative per l'occupazione di suolo pubblico e l'accesso alla zona a traffico limitato; necessità di correggere alcuni difetti di esecuzione rilevati dalla direzione dei lavori o dai proprietari delle unità immobiliari confinanti. 
Le prime due categorie di cause (difficoltà di reperimento dei materiali e ritardi amministrativi) non sono imputabili all'appaltatrice, trattandosi di evenienze oggettive, estranee alla sua sfera di controllo e non superabili con l'ordinaria diligenza. In ogni caso, i ritardi ascritti alla carenza di materiali hanno riguardato in particolare la fornitura e posa degli infissi e degli impianti di condizionamento, attività affidate dal committente a soggetti terzi con incarico autonomo, come emerge dalla richiamata relazione contabile; esse, pertanto, non possono essere ricondotte a subappalti di cui l'appaltatrice debba rispondere nei riguardi del committente. Deve invece ritenersi imputabile ad A.N.A. ### il ritardo conseguente alla necessità di eliminare difetti esecutivi rilevati dalla direzione dei lavori o segnalati dai confinanti, trattandosi di carenze esecutive proprie dell'appalto e, dunque, di inadempimenti riferibili all'appaltatrice. 
In assenza di una dettagliata quantificazione temporale delle singole attività svolte, e considerata la rilevante incidenza che l'installazione degli infissi e dei condizionatori - affidata, come si è detto, a soggetti terzi con incarico autonomo - ha avuto sull'andamento e sulla tempistica delle restanti lavorazioni, secondo un criterio di proporzionalità e valutando l'effettivo nesso causale, va attribuita alla convenuta una responsabilità limitata al 20% del ritardo complessivo maturato. Ne consegue che, delle 20 settimane di ritardo effettivo rispetto al termine contrattuale, solo 4 settimane possono essere considerate imputabili ad A.N.A., mentre la restante parte del ritardo risulta riconducibile a cause esterne non ascrivibili alla sfera di controllo dell'appaltatrice. 
Considerato che l'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla contabilità finale, ammonta a € 150.369,57 e che il contratto prevede una penale pari all'1% di tale importo per ogni settimana di ritardo (art. 10), la penale settimanale applicabile è pari a € 1.503,70. Poiché, per quanto sopra esposto, risultano imputabili alla convenuta sole quattro settimane di ritardo, la penale dovuta da A.N.A. è pari a € 6.014,80 (1.503,70 × 4).  2. Lo svolgimento di attività di trasloco da parte della convenuta costituisce circostanza pacifica tra le parti ed è stata confermata dalle risultanze istruttorie. ### può ritenersi validamente desunto dai fatti concludenti, ossia dalla materiale esecuzione della prestazione, evidentemente richiesta dal committente. 
Rimane controversa l'entità della prestazione. Sul punto, il teste ### muratore dipendente a tempo indeterminato di A.N.A., ha dichiarato di aver personalmente effettuato, insieme ad altri dipendenti, il trasloco da ### a un magazzino di un amico del sig. ### precisando che ciò avvenne prima del 20 ottobre 2021. Ha inoltre riferito di aver lavorato due giorni per circa otto ore al giorno e di aver partecipato a un secondo trasloco nel marzo 2022, quando furono riportati nell'appartamento di ### i materiali e i mobili precedentemente spostati nel magazzino. Il teste ### pur non confermando il primo trasloco (al quale non ha partecipato), ha dichiarato di aver preso personalmente parte al trasloco effettuato nel marzo 2022. Le dichiarazioni dei testimoni della convenuta non possono ritenersi smentite da quelle rese dai testi del ricorrente sentiti a prova contraria (### e ###, i quali hanno negato la circostanza rispetto alla data del 30/10/2021, confermando che in quel giorno le demolizioni erano già avanzate, ma non hanno escluso che il trasloco sia avvenuto in epoca precedente, come riferito dal testimone ### né hanno fornito elementi sul secondo trasloco di marzo. 
Alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi provato che l'appaltatrice ha svolto, per conto del committente, attività di trasloco sia nella fase iniziale del cantiere sia nel marzo 2022. 
In particolare, il primo intervento si è protratto per due giorni, per circa otto ore al giorno. Sul secondo trasloco, invece, non emergono elementi sufficientemente precisi in ordine a durata e modalità di esecuzione. 
Stante la dichiarata assenza di accordo sul corrispettivo, la relativa determinazione va fatta in questa sede ai sensi dell'art. 1657 c.c. piuttosto che dell'invocato art. 2225 c.c., trattandosi, per la natura della convenuta, di un rapporto riconducibile all'appalto e non al contratto d'opera. 
La richiesta di quantificazione giudiziale del compenso non integra domanda nuova, costituendo mera specificazione della domanda riconvenzionale già proposta. Non essendo applicabili tariffe professionali né usi specifici, il compenso deve essere determinato tenendo conto della natura e della durata della prestazione effettivamente resa. Alla luce di tali criteri, si ritiene congruo riconoscere alla convenuta, a titolo di compenso per le attività di trasloco come riscontrate dall'istruttoria, la somma di € 1.000,00 (IVA esclusa). 
Il credito di € 4.800,00 per vitto e alloggio trova riscontro nel contratto di appalto, ove tale voce è espressamente prevista tra le spese a corpo approvate dalle parti (doc. 1 del fascicolo del ricorrente - ### B). 
Le deduzioni svolte dal ricorrente con la memoria ex art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c.  nella parte in cui risulta invocato un controcredito per asserite somme versate in eccesso (quantificate in oltre € 80.000) al fine di “assorbire” la pretesa relativa a vitto e alloggio sono riconducibili a un'eccezione di compensazione, da ritenersi inammissibile in quanto fondata su un distinto titolo e su fatti nuovi. Solo per completezza si rileva che l'eccezione è comunque infondata: nella contabilità finale è stata già esclusa l'eccedenza ritenuta non asseverabile dal direttore dei lavori e il credito dell'appaltatrice è stato quantificato “in via definitiva”, sicché non è configurabile alcun controcredito da “somme pagate in eccesso”. Resta fermo, in ogni caso, che in un intervento eseguito in regime di agevolazioni fiscali, l'eventuale eccedenza rispetto agli interventi effettivamente realizzati incide primariamente sul beneficio fiscale e non fonda di per sé un credito restitutorio verso l'appaltatore in assenza di un effettivo esborso del committente. 
In conclusione, con riferimento alla fattura n. 27, ridotto il corrispettivo per il trasloco a € 1.000,00, l'importo dovuto dal committente all'appaltatrice risulta pari a € 5.800,00 oltre IVA per un totale di € 6.380,00.  3. Per effetto della compensazione richiesta da entrambe le parti, il credito del committente relativo alla penale come sopra liquidata (€ 6.014,80) risulta interamente estinto, mentre quello dell'appaltatrice coma sopra determinato (€ 6.380,00) risulta ridotto in misura corrispondente. 
Residua un modesto saldo in favore dell'appaltatrice pari a € 365,20. Entro tali limiti va accolta la domanda della convenuta volta alla condanna del committente. Sul saldo residuo spettano gli interessi. Poiché la domanda di interessi risulta formulata in modo generico, essi vanno riconosciuti dalla domanda giudiziale e nella misura degli interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, 4. ### complessivo del giudizio evidenzia una soccombenza reciproca: la convenuta è risultata soccombente per € 6.014,80 (penale riconosciuta al ricorrente), mentre il ricorrente è risultato soccombente per € 6.380,00 (credito riconosciuto alla convenuta). Tuttavia, si ravvisa una soccombenza prevalente del ricorrente, poiché la domanda principale dallo stesso proposta, del valore di € 60.160,00, accolta solo in minima parte, ha determinato un aumento del valore della causa tale da incidere direttamente sugli importi dei compensi applicabili. In tale quadro, appare giustificata la compensazione integrale degli esborsi e la compensazione parziale dei compensi nella misura di 2/5. La restante parte dei compensi (3/5), invece, va posta a carico del ricorrente in forza della ravvisata soccombenza prevalente. 
Ai fini della quantificazione, per le fasi di studio, introduzione e istruttoria vanno applicati gli ordinari parametri medi, mentre per la fase di decisione il minimo, tenuto conto che la decisione è stata resa nelle forme semplificate previste dall'art. 281 sexies c.p.c. Pertanto, in applicazione dei parametri dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00) in base al valore della domanda (€ 60.160,00), il compenso intero risulta pari a € 11.976,50, quale somma di € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase di introduzione, € 5.670,00 per la fase istruttoria e € 2.126,50 (€ 4.253,00 - 50%) per la fase di decisione. Applicata la compensazione nella misura di 2/5, l'importo da rifondere in favore della convenuta, pari ai 3/5 residui, è quindi di € 7.185,90 (11.976,50 × 3/5). 
Il pur parziale riconoscimento del credito fatto valere dal ricorrente esclude, di per sé, la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.  P.Q.M.  il Tribunale ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita - accerta il credito di ### in € 6.014,80 e il credito di A.N.A. SOCIETÀ ### in € 6.380,00, compensa i rispettivi crediti e, per l'effetto, condanna ### al pagamento in favore di A.N.A. SOCIETÀ ### della somma di € 365,20 oltre agli interessi ex art. 1284, primo comma, dal 12/10/2023 al saldo; - compensa per intero gli esborsi e per 2/5 i compensi e condanna ### al rimborso in favore di A.N.A. SOCIETÀ ### dei restanti 3/5 del compenso di avvocato che liquida, per la frazione, in € 7.185,90 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge (### se dovuta, e ###. 
Così deciso in ### in data ###.   Il Giudice dott.

causa n. 24809/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ippolito Costantino

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Giudice di Pace di Ivrea, Sentenza n. 16/2026 del 13-01-2026

... sistema di accertamento ### di parte ricorrente è infondata. Dall'esame del verbale impugnato risulta che la violazione è stata accertata tramite l'apparecchiatura "### (mat. 175), regolarmente verificata e approvata con ### ministeriale n. 815 del 24/02/2015. ### resistente ha allegato: il verbale attivazione impianto; il ### di controllo e installazione; la ### di conformità UE; il ### di approvazione ed estensione; i fotogrammi dell'infrazione. Parte ricorrente eccepisce la carenza di omologazione dell'impianto automatico, conferendo allo stesso il decreto allegato dalla resistente una mera approvazione (e comunque non di omologazione). Nella prospettiva del ricorrente, solo l'omologazione dell'apparecchiatura conferirebbe infatti carattere di prova legale alle fotografie scattate. Occorre premettere che gli apparati di rilevazione automatica delle infrazioni al ### della ### si distinguono - in linea di massima - nelle seguenti due categorie: • gli autovelox: strumenti di misurazione utilizzati per rilevare il superamento dei limiti di velocità; attesa la complessità tecnica della rilevazione, che prevede misure di tempo e spazio, questi dispositivi sono soggetti ad obbligo di (leggi tutto)...

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N. RG 2601/2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI IVREA ### Il Giudice di ### di ###.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G. n. 2601/2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### ricorrente e ### (CF ###) resistente ### ricorso regolarmente depositato, il sig. ### impugnava il verbale V/###/2024 del 25/05/2024, notificato il ###, con il quale la ### del ### gli contestava la violazione dell'art. 146 c. 2 (rif. art. 41/11) del d.lgs. 285/1992 (C.d.S.), in quanto il conducente del veicolo ### targato ### non osservava i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o delle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, effettuando arresto irregolare oltre la striscia trasversale di arresto in presenza di lanterna semaforica proiettante luce rosse nel suo senso di marcia. 
A fondamento del proprio ricorso, il ricorrente eccepiva quanto di seguito: • Inesistenza della sanzione impugnata per mancanza della violazione contestata; • Nullità della sanzione impugnata per carenza dei requisiti tecnico funzionali del sistema di accertamento. 
Parte resistente si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni del ricorrente, chiedendo respingersi il ricorso. 
Le parti concludevano come in atti. 
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132, c. 1 n. 4, c.p.c. 
Ragioni di ### e di ### della Decisione Il ricorso è fondato e va accolto, per carenza di prova della violazione accertata. 
Sulla sussistenza della violazione; ### prova fotografica della violazione ### l'### resistente con la propria memoria difensiva che “Se si osservano gli scatti fotografici, allegati al n. 3 alla presente comparsa, si può osservare come il veicolo de quo, in presenza di luce rossa semaforica, si arrestava in modo irregolare sulla linea di arresto.” Tale affermazione non è condivisibile in quanto, dall'esame degli scatti fotografici allegati dalle parti, non emerge con chiara evidenza la posizione del mezzo sanzionato rispetto alla linea di arresto semaforica. I fotogrammi tratti dall'impianto di rilevazione automatica delle infrazioni non consentono di distinguere in modo chiaro se gli pneumatici del veicolo ### tg. ### avessero o meno superato la linea di arresto. 
Poiché la documentazione fotografica dell'infrazione è elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria dell'### (Cass. civ. sez. 2, sent. n. 11574 del 2017), ex art. 7 c. 10 d.lgs. 150/2011, si deve ritenere che “non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, per cui il ricorso deve essere accolto.  ### ritenuta carenza dei requisiti tecnico funzionali del sistema di accertamento ### di parte ricorrente è infondata. 
Dall'esame del verbale impugnato risulta che la violazione è stata accertata tramite l'apparecchiatura "### (mat. 175), regolarmente verificata e approvata con ### ministeriale n. 815 del 24/02/2015. ### resistente ha allegato: il verbale attivazione impianto; il ### di controllo e installazione; la ### di conformità UE; il ### di approvazione ed estensione; i fotogrammi dell'infrazione. 
Parte ricorrente eccepisce la carenza di omologazione dell'impianto automatico, conferendo allo stesso il decreto allegato dalla resistente una mera approvazione (e comunque non di omologazione). Nella prospettiva del ricorrente, solo l'omologazione dell'apparecchiatura conferirebbe infatti carattere di prova legale alle fotografie scattate.
Occorre premettere che gli apparati di rilevazione automatica delle infrazioni al ### della ### si distinguono - in linea di massima - nelle seguenti due categorie: • gli autovelox: strumenti di misurazione utilizzati per rilevare il superamento dei limiti di velocità; attesa la complessità tecnica della rilevazione, che prevede misure di tempo e spazio, questi dispositivi sono soggetti ad obbligo di omologazione ex artt. 142, c. 6 e 45 C.d.S., ovvero alla verifica della rispondenza a norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, onde garantire la precisione e attendibilità delle rilevazioni; • i T-RED: rilevatori delle infrazioni semaforiche che, tramite telecamere, durante il solo periodo di accensione della luce rossa semaforica, traggono alcuni scatti fotografici dei veicoli in transito; a fronte della minor complessità tecnica di questi apparati, che non misurano e rapportano grandezze fisiche, richiedono verifiche di funzionalità meno stringenti, puranche se standardizzate e comunque atte a garantire l'attendibilità degli accertamenti. 
Pacificamente risulta che l'apparato denominato "### è stato utilizzato quale sistema di rilevazione delle infrazioni del rosso semaforico, ovvero quale T-### Occorre dare atto di una recente pronuncia della Suprema Corte (v. Cass. civ. sez. 3, 10505/2024) ha chiarito che i procedimenti di approvazione e di omologazione sono distinti e autonomi e non possono ritenersi alternativi, così sconfessando il precedente orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (avallato anche da circolari ministeriali, come la n. 8176 emessa in data ### dal M.I.T.) che riteneva invece l'equipollenza dei procedimenti di approvazione od omologazione. Spiegano infatti i giudici di legittimità che, mentre l'approvazione viene compiuta con determine del ### delle infrastrutture che ne autorizza l'istallazione, con l'omologazione si accerta il sistema di funzionalità dell'apparecchiatura e la loro conformità al prototipo approvato secondo parametri di riferimento, europei e/o italiani, individuati nella determina di approvazione. Con la procedura di omologazione, si autorizza la produzione di un apparecchio testato in laboratorio attraverso una procedura finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico, certamente necessaria per le misurazioni di spazio e tempo. 
Consistentemente, la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 113 depositata il 18 giugno 2015, aveva peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, c. 6, C.d.S., “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”. 
Ne consegue dunque che l'accertamento del superamento dei limiti di velocità eseguito con apparecchio autovelox non debitamente omologato/tarato deve ritenersi illegittimo per violazione dell'art. 142 c. 6 C.d.s., che infatti espressamente stabilisce che “…per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.
Occorre tuttavia rilevare che una tale espressa disposizione normativa non è presente con riferimento anche alla rilevazione delle infrazioni semaforiche tramite apparecchiature T-### La Suprema Corte ha altresì osservato che, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 45, c. 6, C.d.S. operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, “…non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche gli apparecchi T-### che non costituiscono strumenti di misurazione” (Cass. civ. sez. 2, ord. 10488/2019). 
La Suprema Corte ha inoltre così affermato: “In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 del predetto codice” (Cass. sez. 2, sent. n. 11574 del 2017). 
Se ne conclude che i T-### non sono sottoposti alla disposizione di cui all'art. 142 c.  6 C.d.S., e non necessitano dunque di omologazione/taratura, richiedendo invece approvazione nonché certificazione/collaudo di funzionalità. 
Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, si deve pertanto affermare la legittimità dell'impianto automatico utilizzato nel caso di specie, in quanto approvato con decreto dirigenziale M.I.T. n. 814 del 24/02/2015, e verificato per il corretto funzionamento come da verbale di installazione e verifica funzionale e da dichiarazione di conformità. 
§ § § Visto l'art. 91 c.p.c. si ritiene di riconoscere le spese di lite a favore di parte ricorrente ed a carico di parte resistente soccombente, liquidandole come specificato nel dispositivo.  P.Q.M.  La Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso presentato dal sig. ### avverso il verbale n. V/###/2024 del 25/05/2024, notificata il ###, che per l'effetto annulla.
Dichiara il ### in persona del ### protempore, tenuto al pagamento a favore del sig. ### delle spese di lite pari ad € 139,00, oltre ### se dovuta, e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il ###. 
La Giudice di pace Dott.ssa ###

causa n. 2601/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Lombardo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14463/2025 del 30-05-2025

... istruttorie», si osserva che si tratta di censura non solo infondata - avendo, tanto il ### quanto la Corte d'appello nel confermarne il ragionamento, amp iamente valutato in relazione alla quanti tà e qualità dei bisogni dell a famigli a ed delle atti vità d'impresa in cui lui il ### la moglie e le figlie erano a vario titolo coinvolte, l'inidoneità dei reddit i pensionisti ci o derivanti dall'incasso di canoni locativi al sostentamento del nucleo familiare - ma è anche inammissibile. Invero le censure mosse al ragionamento probatorio si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti accertati dal giudice del merito, non essendo configurabili né sub specie di violazione dell'art. 170 c.c. (perché la Corte fiorentina ha applicato la di sposizione correttamente e nel solco della giurisprudenza consolidata di questa Corte), né come vizio di sussunzione, perché ciò di cui il ricorrente si duole, in definitiva, non è - appunto - la falsa applicazione della disposizione citata ad una fattispecie non pertinente, bensì l'erro nea ricostruzione in fatto della fattispecie, riservata, com'è noto, al giudice del merito 3.- In c onclusione il ricorso va respinto. Le s pese (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15382/2024 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ###.28, presso lo studio dell'av vocato ### rappresentato e difeso dall' avvocato ### -ricorrente contro ##### elettivamente domiciliato in ### G. ###, 15, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende -controricorrente nonchè contro ### 2 ### -intimato 2 di 19 avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 767/2024 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal #### 1. - Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'appello di ### ha respinto il gravame proposto da ### contro la decisione con cui il Tribunale di Prato ha respinto l'opposizione dal medesimo proposta ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura espropriativa immobiliare promossa nei suoi confronti da do### S.p.a., quale mandataria di ### 2 ### S.r.l. (cessionaria di ### S.p.a.), nella quale era intervenuto ### - ### gna - ### coop. (di seguito solo ###. 
Deduceva l' opponente che, con atto notarile del 16.02.1989, insieme alla moglie ### proprietaria per ½ degli immobili pignorati (appartamento ed autorimessa siti nel Comune di ###, aveva costituito tali beni in un fondo patrimoniale ai sensi dell'art.  167 c.p.c. annotato a margine dell'atto di matrimonio e trascritto nei registri immobiliari in data ###, in epoca antecedente alla trascrizione del pignoramento; eccep iva, quindi, l'oppo nibilità del fondo patrimoniale tanto alla banca procedente quanto a quella intervenuta, i cui credi ti - portati rispetti vamente da decreto ingiuntivo del Tribunale di ### del 2011 e da mutuo fondiario del 10.07.2009- sosteneva fossero sorti per sco pi estranei alle esigenze della famiglia #### no sosteneva, invece, che, al momento dell'erogazione del mutuo, ### era direttamentein veste di socio e amministratore di varie società- o indire ttamente - in veste di garanteimpegnato in numerose attività imprenditoriali coinvolgenti l'intero nucleo familiare e che lo scopo del mutuo contratto personalmente da #### e ### 3 di 19 Catani era qu ello di finanziar e la società ### S.r.l ., la quale, al di là del la forma societaria prescelta, risultava essere impresa riconducibile alla persona di ### e al suo nucleo familiare, finalizzata al potenziamento delle capacità economiche del nucleo familiare ### e, quin di, di rettamente e immediatamente inerente ai relativi bisogn i della famiglia nell'accezione dell'art. 170 c.c. La società ### 2, a sua volta , sosteneva che l'obbligazione fideiussoria assunta da ### a garanzia del debito contratto dalla società ### s.n. c., riconducibile alle due figlie dei coniugi #### e ### (q uest'ultima nata da u n precedente matrimonio di ###, non avesse natura meramente spec ulativa, ma fosse destinata anch'essa al sostegno del nucleo familiare non avendo le figli e -socie della stess a società garantita - l'asserita autonomia patrimoniale.  2. ### ale di ### respingeva l'opp osizione, non avendo l'opponente dimostra to che i debiti verso i cr editori procedenti fossero stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e cioè per intenti meramente speculativi, e che il creditore ne fosse a conoscenza; invero ### come le figlie e la moglie quale garante, erano coinvolti in pluri me iniziative economiche e imprenditoriali, e che, quindi, lo stile di vita impresso all'i ntera famiglia ### era di tipo imprenditoriale, perciò i “bisogni della famiglia” dovevano essere rapportati a quanto funzional e allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il suddetto indirizzo; inoltre se era incontestata l'estraneità della figlia ### al nu cleo familiare, lo stesso non poteva sosteners i per la figlia ### che all'epoca dell' insorgenza del credito non poteva considerarsi economicamente autosufficiente ed indipendente dall'aiuto dei genitori, con la conseguenza che il debito contratto dal padre a garanzia delle obbligazioni della società di persone della 4 di 19 figlia non poteva considerarsi estraneo alle esigenze della famiglia, comprensiva di tutti i suoi componenti.  3.- La Corte d'appello ha respinto il gravame contro detta decisione osservando: a) quanto al primo motivo - con cui il ### sosteneva che il giudice non aveva correttamente valorizzato la documentazione in atti, giacché le attività imprenditoriali in cui egli era coinvolto non erano orientate e finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia, che era più che assic urato da plurime entrate di natura completament e estranea all'attività delle società in favore delle quali il ### si era obbligato al momento in cui erano state assunte le obbligazioni di cui è causa - che: ### a proposito dei debiti assunti nel l'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale, secondo i più recenti arresti della Corte di legittimità (cita Cass n. ###/2023) l'inerenza al so ddisfacimento delle esigenze familiari non può ricollegarsi semplicemente alla tipologia dell'attività nel cui contesto l'obbl igazione è sorta, ma richiede comunque la valutazione della finalità sottostante, che deve essere quella di soddisfare esigenze - anche in senso ampio - della famiglia e che, nell'egida della più consolidata giurisprudenza della Corte an dava seguita l'in terpretazione dell'art. 170 c.c. circa il riparto dell'onere del la prova nella materia in discorso, per cui l'accertamento dei presupposti dell'i mpignorabilità più volte richiamati, resta deman dato al giudic e del merito sulla base del materiale istruttorio offerto dalle parti e, special mente, dall'opponente, cioè dal soggetto tenuto per legge a darne dimostrazione, trattandosi in definitiva dell'applicazione della regola generale dettata, per le eccezioni, dall'art. 2697, comma 2, c.c.; fermo restando, ovviamente, che ciò non esclude che il creditore opposto, all o scopo di contrastare le prove (dirette o in dirette) offerte al riguardo dall' opponente, possa a sua vo lta chiedere di provare, in senso contrario, che l'obbligazione era stata contratta 5 di 19 per far fronte ai bisogni della famiglia: quello a carico del creditore costituisce, cioè, un onere probatorio meramente eve ntuale e di carattere secondario, da non confondere con quello principale gravante sull'opp onente, che non può limitarsi a dedu rre la tipologia di attività cui inerisce l'obbligazione per ritenere assolto l'onere probatorio a suo carico; ### nella fattisp ecie il Tribunale aveva dato atto delle varie attività im prenditoriali in cui era impegnato il ### al momento della stipula del mutuo con ### attività in cui anche la moglie e le figlie erano coinvolte in modo più o meno di retto, ed anche dei gravosi impegn i economici assunti per sostenere le suddette attività, deducendone uno stile di vita familiare inco mpatibile con i soli redditi pensionistici (pari a circa € 900 mensili il Pa lloni e circa € 245 mensili la ### e da loc azione percepiti dai co niugi, tanto più considerando i pesanti oneri gravanti sul ### per la restituzione rateale dei fin anziamenti ottenuti in proprio e, nel complesso, i debiti del nucleo familiare nel periodo 2006-2010; e che, a questo proposito, il primo giudice aveva anche correttamente sottolineato che dal le dichiarazioni dei redditi in atti inerenti le annual ità rilevanti ai fini di causa, risultano redditi da fabbricati dichiarati ben inferiori a quelli risultanti dai contratti di locazione in atti, rilievo che la parte appellante non aveva in alcun modo contrastato; ### in particolare, in considerazione delle moltepl ici attività imprenditoriali che erano state intraprese con il coinvolgimento dei famigliari (del cui oggetto, riferibi lità ed esito la Corte di merito dava puntuale atto) e delle numerose obbligazioni che risultavano assunte dalla famiglia ### a fronte di tali attività (a loro volta specificamente in dicate), il Tribunale av eva corre ttamente escluso che il ### avesse fornito la prova che lo scopo dei debiti oggetto di causa fosse estraneo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (da intendere, secondo pacifica giuri sprudenza, come quelli volti non so ltanto al soddisfacimento delle necessi tà 6 di 19 essenziali o indispensabili della famig lia ma anche ad esigenze volte al pieno man tenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al migli oramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni volu ttuarie o caratterizzate da in tenti meramente speculativi), risultando, appunto, l' intera famiglia coinvo lta in iniziative imprenditoriali per trarne risorse destinate a incrementare la capacità economica della famiglia stessa; in particolare al riguardo, risultava correttamente valorizzata dal primo giudice la circostanza che, al momento di richiedere il mutuo sti pulato con ### orentino per 210.000 euro, il ### avesse prodotto la dichiarazione resa ai fini ### l del compenso lordo (pari a euro 2.079,00) corrisp ostogli da ### S.r.l. quale socio amministratore relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2009, compenso che risultava debitamente esposto nei bilanci di esercizio degli anni 2007 e 2008, pure prodotti dal richiedent e; né, come ritenuto dal Tribunale in maniera pienamente condivisibile, rilevava che tali compensi potessero non essere stati di fatto mai accreditati al ### poiché dalla documentazione da lui prodotta alla banca emergeva che, all'epoca, questi ricav ava un proprio re ddito lavorativo dalla partecipazione alla so cietà (tanto che lo stesso ### aveva affermato nei propri atti che “quelle due uniche buste paga furono emesse proprio per convincere il creditore ad erogare il finanziament o”), dovendo, perciò, tanto più escludersi che la banca potesse pre sumere una natura meramente speculativa del debito; b) quant o al secondo motivo - con cui il Pal loni lamentava l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e/o illogicità della motivazione in merito all'indipendenza ed all'estraneità della figlia ### al nu cleo familiare di origine e, consegu entemente, alla riferibi lità dello scopo concreto delle obbligazi oni assunte ai bisogni della famiglia - che: ### s e era vero che la figlia ### 7 di 19 ### nel 2008 aveva 30 anni e che già da tempo la stessa non era più convivente con i genitori e non risultava più a loro carico, il Tribunale correttamente aveva ritenute decisive, al fine di escluderne l'effettiva indipendenza economica, le risultanze delle dichiarazione dei redditi della medesima ### dalle quali si evince che ella era titolare, negli anni immediatamente precedenti l'assunzione dell'obbligazione in favore di ### 2 da parte del ### esclusivamente di redditi “da fabbricati” pari a € 2.634 per gli anni 2006 e 2007 e a € 1424 per l'anno 2008, dati dai quali risulta come la stessa dovesse ancora necessariamente contare sul sostegno economico dei genitori, tanto da re ndere necessari a l'assunzione di un obbligo di garanzia da parte del padre per ottenere i fin anziamenti necessar i all'attività imprenditoriale dall a stessa intrapresa con la sorella #### correttamente il primo giudice -a fronte di tali chiare evidenze documentali - aveva ritenuto inammissibili le prove orali dedotte dal ### al fin e di comprovare lo svolgimento da parte della figlia di lavori occasionali e saltuari, essendo le relative circostanze genericamente dedotte e, comunque, da comprovare in via documentale; c) app ariva, inoltre fondato, l'ass unto di Fi no 2 secondo cui si sarebbe già fo rmato giudicato sul la questione della inopponibilità del fondo patrimoniale costituito nel 1989 da ### e ### in relazi one al credito di ### 2 fond ato sulla fideiussione rilasciata da ### in data ### a garanzia dei finanziamenti concessi a ### S.n.c. (invocava in vero l'appellata che, con sentenza n. 539/2022 del 20.9.2022 resa tra le stesse parti e divenuta già definitiva, il ### unale di ### pronunciando sull'opposizione propos ta da ### avverso altra esecuzione avente ad oggetto altri beni immobili conferiti nel medesimo fondo patri moniale, aveva, appunto, di chiarato inopponibile detto fondo patri moniale a ### 2; per cui avre bbe dovuto trovare applicazione il principio secondo cui: «### due 8 di 19 giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situ azione giuridica ovvero al la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabi le dell a statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesam e dell'identico punto di diritto accertato e riso lto, anche se il successivo giudizio abbia finalit à diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo» (Cass. 11600/2018).  4.- Contro la sentenza il si g. Pi ero Pal loni ha proposto ricorso affidato a un unico motivo di cassa zione. ### no - ### - ### ha resistito con co ntrori corso. Fino2 ### S.r.l. è rimasta intimata. ### della Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il pr imo motivo di ricor so denuncia, violazione o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 170 e 2697 ### il ricorrente la sentenza emessa dalla Corte d'### di ### si fonda su un'errata interpretazione dell'art. 2697 c.c. in punto di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti in causa, oltre che su un palese travisamento dell'esito dell'istruttoria condotta nel corso del prim o grado di giud izio; l'onere probatorio gravante sull'opponente avrebbe ad oggetto solo la va lida costituzione del fondo, il conferimento in esso del bene assoggettato ad esecuzione ed il fatto che il creditore fosse consapevole della circostanza che l'obbligazione veniva contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia; mentre spetterebbe al credi tore, a fronte delle contestazioni opposte in merito alla riferibilità del l'obbligazione fonte del credito alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, 9 di 19 l'onere di provare la destinazione della obbligazione assunta a soddisfarli in via diretta e immediata, «ovvero provare che le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola, al buon andamento dell'attività com merciale della società garan tita in sé bensì al sodd isfacimento dei bisogni della famiglia» (Cass. 27562/2023). Tale principio di di ritto sarebbe stato travisato e disatteso nella valutazione delle prove in trodotte nel corso del giudizio di primo grado. 
Invero second o la giurisprudenza di legittimità «il cr iterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esec utiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura - ex contractu" o "ex delitto - delle obbligazioni (v. Cass., 26/7/2005, n. 15603; Cass., 18/7/2003.  11230), ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligator io abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (v. Cass. , 8/7/2003, n. 1 1230: Cass., 31/5/2006. n. 12998;.  conforme, da ultimo, Cass., 19/6/2018, n. 16176; v altresì Cass. 15862/2009 )» (così, Cass. n. 2904/2021). Si cché per cui «se il credito per cui si procede è so lo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ul timo ricava il redd ito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell 'art. 170 c.c., la sua so ddisfazione sui beni c ostituiti in fondo patrimoniale» (Cass. n. 8201/2020). 
Perciò - nella specie con riguardo al mutuo fondiario stipulato in data ### per poter finanziare la società ### S.r.l.  di cui il ### era socio di capitale, la finalità del debito sarebbe 10 di 19 stato il finanziament o della società e non la soddisfazione delle esigenze familiari, se non in via assai mediata.  ### il ricorre nte, alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, vi sarebbe una vera e propria «presunzi one» circa i l fatto che le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o prof essionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia che la Corte di ### di ### non avrebbe minimamente tenuto in consider azione. Né le produzioni documentali effettuate da ### no consentirebbero di ritenere superata tale presunzione probatoria, giacché, al contrario, l'esito della istrut toria comproverebbe proprio che le obbligazioni assunte quale socio di capitali della società ### S.r.l.  avessero evidenti finalità speculative, e che il sostentamento della famiglia ### era più che assicurato nel momento in cui sono state assunte le obbligazioni di cui è causa da plurime entrate di natura completament e estranea all'attività delle società in favore delle quali il #### si era obbligato, né vi sarebbe alcuna motivazione in ragione della quale i redd iti familiari da cui la famiglia ### traeva sostentamento non fossero sufficienti a soddisfarne i bisogni, av endo sul punto la Corte d'appello svolto considerazioni del tutto apodittiche oltre che contrarie alle stesse risultanze istruttorie, laddove ogni necessità familiare era garantita esclusivamente dall'ampio patrimonio immobiliare del #### dal trattamento p ensionistico percepito da quest'ultimo e dalla moglie, nonché dal co rrispettivo perce pito per la ces sione dell'azienda ### F.lli ### di ### e c. s.n.c..  1.1- Il motivo è infondato.  ### dello ste sso va pre ceduta da una ricognizione degli approdi nomofilattici cui è giunta questa Corte in materia, giacché il ricorrente in voca principi di legitti mità che la Corte d'appello ha ritenuto, invece, superati dalla giurisprudenza più recente di questa Corte. 11 di 19 Detta ricognizione, peraltro, risulta già compiutamente effettuata dalla recente or dinanza n. 9789 /2024 che ha ripercorso i consolidati indirizzi di questa Corte per cui: a) il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura del l'obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia (ex multis: Cass., 1, Sentenza n. 8991 del 05/06/2003; ### 3, Sentenza n. 12998 del 31/05/2006; ### 5, Sentenza n. 15862 del 07/07/2009; ### 3, Sent enza n. 4011 del 19/02/2013; ### 6 - 5, Ordinan za 3738 del 24/02/2015; ### 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016; Sez. 6 - 3, Or dinanza n. 16176 del 19/06/2018; ### 6 - 3, Ordinanza n. 18110 del 31/08/2020; ### 3, Ordinanza n. 24836 del 18/08/2023); b) nella nozione di bisogni della famiglia vanno incluse anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all 'armonico sviluppo della famiglia ovvero al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi, e vanno invece escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cd.  nozione estesa o “ampia” dei bi sogni della famiglia; ex mu ltis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 134 del 07/01/1984; ### 5, Sentenza n. 15862 del 07/07/2009; ### 3, Sen tenza n. 4011 del 19/02/2013; ### 6 - 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015; ### 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016,; ### 3 Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021; ### 1, Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021); c) il debitore che contesti il diritto del credi tore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzi oni semplici , che il medesimo creditore er a consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbliga zione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 15/03/2006; ### 3, 12 di 19 Sentenza n. 12730 del 30/05/2007,; ### 3, Sentenza n. 2970 del 07/02/2013; ### 3, Sent enza n. 4011 del 19/02/2013; ### 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016; ### 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016; ### 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018; ### 5, Ordinanza n. 10166 del 28/05/20 20; lo conferma anche, espressamente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021; successivamente, conf. da Sez. 3, Ordinanza n. ### del 13/11/2023; ### 3, Ordinanza n. ### del 28/12/2023).  1.3- Fermi tali generali principi di diritto, nella predetta ordinanza si osserva anche che può effettivamente rilevarsi che in alcune isolate decisioni - cui anche qui fa riferimento il ricorrente - tali principi, con specifico riguardo ai debi ti derivanti dall' attività professionale o d'impresa di uno dei co niugi, possono apparire essere stati declinati in modo non del tutto armonico con i precedenti. 
In particolare vengono richiamate una ordinanza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8201 del 27/04/2020 non massimata) con la quale è stata confermata la sentenza di merito che aveva escluso l'inerenza ai bi sogni della famiglia di una obbligazione contratta per acquistare beni strumentali a ll'esercizi o di un'impresa, affermandosi che «se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitor e, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consent ita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale», nonché un'ordinanza (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021), in cui, in modo più articolato, si afferma che «in relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a sodd isfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso 13 di 19 concreto (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall'attività d'im presa dell'opponente)».  1.4- Come già osservato da questa Corte - con argomenti che il Collegio condivide - il primo dei precedenti appena richiamati «non pare aff atto avere inteso mettere eff ettivamente in discussio ne i consolidati indirizzi tradizionali secondo i quali l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività profession ale o d'impresa del coniuge, onde anche i n tal cas o spetta al debitore l'onere di dimostrar e che siffatte obbligazioni non siano state contratte per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma per esigenze meramente “vo luttuarie” o “speculative” (cfr., in particolare, ad es.: Cass., Sez. 6 - 5, Or dinanza n. 3738 del 24/02/2015; ### 6 - 5, Or dinanza n. 23876 del 23/11/2015, secondo la qu ale l'estraneità ai bisogni dell a famiglia non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa), facendo anzi anche richiamo ai predetti indirizzi, senza del resto esporre alcun effettivo e concreto argomento diretto a metterne in du bbio e, tanto meno, a contrastarne il fondamento». (Cass.n. 9789/24 cit.) E neanche nel secondo precedente - pur citato dall' odierno ricorrente - viene, messo in discussione «il principio per cui l'onere di provare le condizioni di operatività del divieto di pignorabilità di cui all'art. 170 c.c. spetta al debi tore, pur amm ettendosi - in un'ottica che effettivamen te potrebbe non apparire del tutto in linea con la consolidata declinazione del richiamato in dirizzo tradizionale - che tale prova dovrebbe di regola ritenersi di per sé fornita con la sola dimostrazione che i debiti per cui si procede sono stati assu nti nell'esercizio dell'atti vità d'impresa o professionale, 14 di 19 salva la possibilità di una prova contraria, che dovrebbe però, in tal caso, fornire il creditore».(Cass. n. 9789/24 cit.) In ogni caso, osserva ancora la Corte in detta ordi nanza, le disarmonie predette - invocate in q uesta sede ###particolare per affermare che vi s arebbe una vera e propria presunzione circa il fatto che le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività d'impresa o professio nale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia, «sembrerebbero, in realtà, già ricomposte nei successivi arresti delle medesime ### che vi avevano dato luogo» essendo stato, più di re cente, ripetutamente ribadito l'indiri zzo tradizionale, sia dal la ### (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021, in cui - richiamando i numerosi precedenti - si ribadisce che «la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pien o manten iment o e all'armonico sviluppo familiare, co sicché l'estraneità non può consider arsi desum ibile soltanto dalla tipologia di atto - la fideiussione prestata in favore di una società - in sé e per sé considerata» in una fattispecie in cui «è stata respinta la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di un a società, ricorrono “in re ipsa” entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al credit ore, senza bisogno di provare altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebb e consid erata assolta per definizione» (cos ì la massima); sia dal la stess a ### (Cass., Sez. 3, Ordi nanza n. ### del 13/11/20 23, in cui si afferma che «in tema di esecuzione forzata p er espro priazione, l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condi zioni in dicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumental e ai bisogni della 15 di 19 famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali biso gni, spettando al debitor e esecutato che in vochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori»). 
Peraltro, gi à Cass. n. ###/2023, nel ribadi re che «è oner e dell'opponente dimostrare i presupposti di opponibilità del vincolo derivante dal fondo (v. supra, par. 3.2.2), ossia l'estraneità delle obbligazioni ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di ciò da parte del creditore», ha ritenuto «eccentrica rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte sul tema della distribuzione dell'onere della prova in subiecta materi a» l' ordinanza Cass. 2904/2021, seguita, in termini, da Cass. n. 7232/2022, laddove afferma che «In relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali biso gni, ma può esse re fornita la prova che si ano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto rigu ardo alle specificità del caso c oncreto» o vvero che, poiché le obbligazioni contratte nell'esercizio di attività d'impresa, secondo l'id quod plerumque accidit, sono normalmente estranee ai bisogni della famiglia, è fatta comunque salva la prova contraria, potendo nondime no dimostrarsi (evidentemente, da parte del creditore opposto) che «l'atto di assunzione del debito è eccezionalmente volto ad immedi atamente e direttament e soddisfare i bisogni della famiglia», giacché - osserva la Corte - «come pure evidenziato dalla successiva Cass. n. 41255/2021, già citata - l'inerenza al sodd isfacimento dell e esigenze familiari non può ricollega rsi semplicemente alla tipologia dell'attività nel cui contesto l'obbligazione è sorta, ma richiede comunque l a valutazione dell a finalità sottostante, che deve essere quella di 16 di 19 soddisfare esigenze - anche in senso ampio - della famiglia (…); sembra du nque decisamente preferibile - nell'egida della più consolidata giurisprudenza della Corte - mantenere inalter ata l'interpretazione dell'art. 170 c.c. circa il riparto dell'onere della prova nella materia in discorso, così restando demandato al giudice del merito l'accertament o dei presupposti dell'impignorabilità più volte richiamati, sulla base del mate riale istruttorio offer to dalle parti e, specialmente, dall'opponente, cioè dal soggetto tenuto per legge a darne dimostrazione, trattan dosi in defini tiva dell'applicazione della regol a generale dettata, per le eccezioni, dall'art. 2697, co mma 2, c.c.; fermo restando, ovviamente, che nulla esclude che il creditore opposto, allo scopo di contrastare le prove (dirette o indirette) offerte al riguardo dall'opponente, ben possa a sua volta chieder e di prov are, in sen so contrario, che l'obbligazione era stata co ntratta per far fronte ai bisogni dell a famiglia. Si tratta, cioè, di un onere probatorio meramente eventuale e di carattere secondario, da non confondere con quello principale gravante sull'opponente, ut supra, che non può limitarsi a dedu rre la tipologia di attività cui in erisce l'obbligazione, per ritenere assolto l'onere probatorio a suo carico (come pare opinare, invece, la citata Cass. n. 2904/2021, rig uardo all'attività imprenditoriale o professionale svolta dallo stesso opponente)».  1.5- Alla luce di quanto precede, le censure mosse nel ricorso alla sentenza della Corte d'appel lo di ### nze con riguardo alla questione specifica dell'onere della prova circa l'inerenza ai bisogni della famiglia dei debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa, risultano infondate, essendosi la Corte di merito attenuta ai principi di diritto certamente consolidati in materia (richiamando, peraltro, proprio Cass. n. 3157 5/2023 in risposta alle censure mosse dall'appellante, odierno ricorrente, alla sentenza di primo grado sullo stesso tema). 17 di 19 Ciò detto vale, comunque, osservare che nella motivazione della sentenza impugnata la Corte d'appello - come già il ### ha ritenuto sussistere la prova «in positivo» del fatto che l'attività di impresa svolta dalle varie società d ella famiglia ### -### (nell'esercizio della quale è pacifico che fosse stato concesso il mutuo fondiario e prestata la fideiussione fonte dei crediti oggetto dell'esecuzione forzata) era finalizzata a produrre redditi destinati al so ddisfacimento dei bisogni della famigli a del debitore, intesi nella nozione «ampia» di bisogni familiari, avendo respinto l'appello e confermato il rigetto dell'opposizione all'esecuzione sui beni del fondo ritenendo condividibile quanto ampiamente argomentato dal ### di ### a proposito dell'accertamento che le obbligazioni in questione erano finalizzate non a conseguire intenti voluttuari o speculativi ma a soddisfare i bisog ni eco nomici della famiglia rispetto ai quali dovevano ritenersi certamen te insufficienti ed inidonee le fonti di reddito alternative invocate. 
In alt re parole la Corte d'appel lo non ha invocato il criter io di distribuzione dell'onere della prov a per sostenere che il debitore non aveva dato la prova che su di lui incombeva circa l'estraneità delle obbligazioni contratte nell'esercizio del l'attività d'impresa ai bisogni della famiglia - ovvero il carattere voluttuario e speculativo del debito e la conoscenza di tale carattere da parte del creditore - ma ha ritenuto che le emergenze probatorie esami nate dimostrassero in positivo e in concreto l'inerenza delle medesime ai bisogni familiari secondo l'indirizzo imprenditoriale impresso dai coniugi alla vita familiare. Si cché la questione del la dis tribuzione dell'onere della prova non intercetta, in effetti, la ratio decidendi.  1.6- Quanto a detto accertamento, poi, che il ricorrente censura affermando che non vi sarebbe alcuna motivazione a proposito del fatto che i re dditi famil iari da cui la famiglia ### trae va sostentamento non fossero sufficienti a soddisfarne i bisogni, avendo la Corte d'appello - a suo dire - svolto sul pu nto 18 di 19 «considerazioni del tutto apodittiche oltre che contrarie alle stesse risultanze istruttorie», si osserva che si tratta di censura non solo infondata - avendo, tanto il ### quanto la Corte d'appello nel confermarne il ragionamento, amp iamente valutato in relazione alla quanti tà e qualità dei bisogni dell a famigli a ed delle atti vità d'impresa in cui lui il ### la moglie e le figlie erano a vario titolo coinvolte, l'inidoneità dei reddit i pensionisti ci o derivanti dall'incasso di canoni locativi al sostentamento del nucleo familiare - ma è anche inammissibile. 
Invero le censure mosse al ragionamento probatorio si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti accertati dal giudice del merito, non essendo configurabili né sub specie di violazione dell'art. 170 c.c. (perché la Corte fiorentina ha applicato la di sposizione correttamente e nel solco della giurisprudenza consolidata di questa Corte), né come vizio di sussunzione, perché ciò di cui il ricorrente si duole, in definitiva, non è - appunto - la falsa applicazione della disposizione citata ad una fattispecie non pertinente, bensì l'erro nea ricostruzione in fatto della fattispecie, riservata, com'è noto, al giudice del merito 3.- In c onclusione il ricorso va respinto. Le s pese seguono la soccombenza e si liquidano co me nel dispositi vo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.  P.Q.M.  La Corte respi nge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favor e dell a controrico rrente, liquidate nell'importo di euro 6200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I.  24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a 19 di 19 titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1― bis. 
Così deci so in ### nella camer a di consiglio della I ### 

Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Dal Moro Alessandra

M
1

Tribunale di Bari, Sentenza n. 225/2026 del 07-01-2026

... rigettare l'avversa domanda poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto; in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…” ### ( dalla comparsa conclusionale ) “… dichiarare cessata la materia del contendere o, in subordine, di rigettare l'avversa domanda poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto; in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…” ###: Con atto di citazione notificato in data ###, la sig.ra ### evocava in giudizio il ### di ### n. 202, in ### al fine di sentire dichiarare nulle o annullare le deliberazioni assunte nel corso dell'assemblea del 10.06.2021 ( cfr. ordine del giorno: 2. Conferma quote condominiali 2021 uguali al 2020; 3. Revoca, nomina o conferma amministrazione e determinazione del relativo compenso; 4. Richiesta del condomino ### di immediata liberazione del lastrico solare dall'impianto fotovoltaico installato a servizio dell'appartamento di proprietà della sig.ra ### e di tutti gli impianti ad esso (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE In persona del Giudice Onorario Avv. ### in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente: ### nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 15997/2021 ##### FISC. ###, rappresentata e difesa dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 141; - ATTRICE - #### N. 202, COD. FISC. ###, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### PEC ### - CONVENUTO - #### FISC. ###, #### FISC. ###, rappresentati e difesi dall'Avv.### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 18 pag. 2/6 - ### - Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 22.09.2025 e come qui si riportano: ###'ATTRICE ( dalla citazione ): “ … sentire dichiarare … la delibera assembleare impugnata, nulla o annullabile ed inefficace, per tutti i motivi di cui in narrativa, con condanna del ### convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio…” ### ( dalla comparsa conclusionale ) “ … in via preliminare, di dichiarare cessata la materia del contendere o, in subordine, di rigettare l'avversa domanda poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto; in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…” ### ( dalla comparsa conclusionale ) “… dichiarare cessata la materia del contendere o, in subordine, di rigettare l'avversa domanda poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto; in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…” ###: Con atto di citazione notificato in data ###, la sig.ra ### evocava in giudizio il ### di ### n. 202, in ### al fine di sentire dichiarare nulle o annullare le deliberazioni assunte nel corso dell'assemblea del 10.06.2021 ( cfr. ordine del giorno: 2. Conferma quote condominiali 2021 uguali al 2020; 3. Revoca, nomina o conferma amministrazione e determinazione del relativo compenso; 4. Richiesta del condomino ### di immediata liberazione del lastrico solare dall'impianto fotovoltaico installato a servizio dell'appartamento di proprietà della sig.ra ### e di tutti gli impianti ad esso correlati; 5. 
Richiesta del condomino ### di ripristino secondo il progetto originario dell'appartamento ubicato al primo piano posto che risulta evidente uno “sconfinamento” dello stesso nello spazio condominiale e che determina, inoltre, notevoli problemi di staticità e di sicurezza allo spazio riservato all'androne condominiale e alla scala per l'accesso ai piani); deduceva infatti di non essere stata convocata alla predetta assemblea pure essendo proprietaria di un immobile al secondo piano facente parte del predetto pag. 3/6 stabile condominiale; che non era stata convocata nemmeno un'altra condomina la sig.ra ### che le delibere erano anche invalide nella parte in cui imponevano a lei ( rimozione dell'impianto fotovoltaico installato sul lastrico solare ) ed alla ### ( ripristino dello stato originario dell'appartamento al piano primo con eliminazione di presunto sconfinamento nella proprietà condominiale ) obblighi di facere esorbitanti dai poteri assembleari; che senza esiti era restata la mediazione cui il condominio non aveva partecipato. Si costituiva in giudizio il condominio convenuto chiedendo il rigetto della domanda. 
Deduceva che da anni, per prassi consolidata e convenuta dagli stessi condòmini con l'amministratore uscente dott. ### quest'ultimo procedeva alle convocazioni dell'assemblea condominiale del ### sito in ### alla via ### n. 202 mediante invio di messaggio ### con allegato file in formato pdf contenente l'ordine del giorno ed ogni utile elemento per la “consapevole” partecipazione di ogni singolo condòmino all'assemblea; tutto ciò perché trattavasi di ### composto da pochi condòmini e al fine di non far sostenere “inutili” spese postali ai singoli condòmini, tra cui la medesima attrice; nel merito deduceva che era lecito il contenuto delle delibere in particolare per quanto riguardava le richieste di rimozione dal lastrico solare condominiale degli impianti installati dall'attrice per l'illegittima occupazione di spazi comuni. Con comparsa depositata il ###, si costituivano in giudizio anche i sig.ri ### e ### per spiegare intervento volontario ad adiuvandum in favore del ### convenuto e sostenere la legittimità della delibera assembleare del 10 giugno 2021 impugnata; deducevano che nel corso dell'assemblea l'attrice era stata contattata dall'amministratore ed aveva riferito di non volere partecipare all'assemblea. ### prima udienza il Giudice onerava l'attrice di esperire la mediazione anche nei confronti degli interventori. 
Espletata senza esiti la mediazione, cui partecipavano tutte le parti in causa, il procedimento era rinviato con la concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. Con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. l'attrice allegava ulteriori profili di invalidità delle delibere impugnate: la convocazione era nulla in quanto la prima convocazione veniva fissata in orario volutamente al di fuori delle regole del buon senso considerato l'orario delle 22,00 presso la sala convegni della ### di S. ### che era chiusa a quell'ora; la delibera era invalida anche per violazione del numero legale e delle maggioranze necessarie per tutte le questioni all'ordine del giorno era infatti necessaria non solo la maggioranza dei millesimi ma del 50% +1 degli aventi diritto al voto; essendo il condominio composto da quattro pag. 4/6 proprietari all'assemblea avevano infatti partecipato solo due condomini; inesistenza della delega di ### a ### eccepiva infine l'incapacità a testimoniare dell'amministratore uscente in quanto soggetto recettizio tanto dell'atto di citazione quanto della convocazione in mediazione ed, in ogni caso, essendo soggetto che avrebbe potuto essere ritenuto responsabile nell'errore della convocazione sotto il profilo risarcitorio. Con le seconde memorie il condominio convenuto eccepiva in via pregiudiziale, la inammissibilità degli ulteriori motivi di impugnazione della delibera assembleare introdotti da parte attrice per la prima volta con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c. Nel corso del giudizio era espletato l'interrogatorio formale dell'attrice ed erano escussi quali testi il sig. ### ex amministratore del condominio convenuto, ed il sig. ### quindi, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. ### udienza del 22.09.2025 il convenuto deduceva che sarebbe cessata la materia del contendere atteso che, da un lato l'amministratore era stato riconfermato in successive delibere, dall'altro l'attrice aveva rimosso gli impianti che aveva posto sul lastrico solare. La domanda è fondata. ###. 66 disp. att. c.c. al comma 3 prevede espressamente le forme specifiche con le quali l'assemblea condominiale deve essere convocata ovvero la posta raccomandata, la posta elettronica certificata, il fax o la consegna a mano. Tali forme sono pure espressamente dichiarate inderogabili dall'art. 72 delle disp .att. c.c.. Agli atti non vi è comunque la prova che nella circostanza specifica l'attrice avesse concordato con l'amministratore una diversa forma di comunicazione della sua convocazione alle assemblee. Nel caso che ci occupa la convocazione è stata effettuata pacificamente, tramite avviso inviato via whatsapp con evidente violazione della disposizione dell'art. 66 disp .att. c.c. e con la conseguenza che la convocazione non poteva dirsi perfezionata. Tale vizio non implica la nullità della delibera essendo espressamente indicato dalla legge come motivo di annullabilità della medesima da parte dell'assente, come nel caso della odierna attrice. In generale strumenti come ### non permettono di avere certezza sull'effettivo inoltro, ricezione e lettura della convocazione per cui l'amministratore è tenuto a seguire le modalità previste dalla legge in modo esclusivo; di conseguenza, ### potrà essere considerato solo un canale comunicativo preparatorio alla futura convocazione secondo le modalità di legge. In altre parole, l'amministratore vi può ricorrere semplicemente per segnalare - se lo desidera - che entro poco tempo verrà inoltrata una comunicazione formale sulla riunione di condominio ( ### Tribunale di pag. 5/6 Monza sentenza 1734/2024 ). ### del primo motivo di impugnazione esime questo giudicante dall'esame degli ulteriori motivi di impugnazione delle delibere, in applicazione del principio della ragione più liquida per il quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni. Il principio in parola potrebbe essere sintetizzato con il brocardo «nihil fit plura quod fieri potest per pauciora» ovvero «è inutile fare con più ciò che si può fare con meno» ( cfr. Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»; Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555: «Il rigetto della domanda di adempimento del contratto determina la formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso, a meno che la decisione non sia fondata sulla ragione "più liquida", sicché le ragioni di validità non siano state oggetto di alcuno scrutinio da parte dell'organo giudicante”). Irrilevante è anche la dedotta cessazione della materia del contendere per l'adozione da parte dell'assemblea di una successiva delibera di contenuto analogo a quello oggetto della odierna impugnazione, in quanto tale circostanza, anche se avesse comportato la caducazione della precedente delibera impugnata, avrebbe reso comunque necessario l'esame nel merito della controversia ai fini della regolamentazione delle spese sulla base dei principi della soccombenza virtuale. Devono pertanto annullarsi le delibere assunte nel corso dell'assemblea oggetto di impugnazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.   P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti del ### relativo allo stabile sito in ### alla via ### n. 202, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, così provvede: - annulla le delibere assembleari assunte nel corso dell'assemblea condominiale del 10.06.2021; pag. 6/6 - condanna il condominio convenuto al pagamento delle spese legali dell'attrice che liquida in €. 3.000,00 di cui €. 275,00 per spese, oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e ### come per legge.  ### 05.01.2026 

Il Giudice
Onorario Avv. ###


causa n. 15997/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Massimiliano Lella

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