testo integrale
### ricorso n. 10010-2023, proposto da: ### s.p.a., c.f. ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ### e ### con d omicilio digitale agli indirizzi ### e ### - Ricorrente CONTRO ### c.f. ###, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende - Controricorrente Avverso la sentenza n. 36/2023, pronunciata dal Tribunale Superiore delle ### e pubblicata l'1/03/2023; udita la relazione della causa svolta dal ### dott. ### nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024; RGN 10010/2023 Fatti di causa 1 - ### regionale dell'### con atto n. 877 del 20 luglio 2015, deliberò: a) di avviare le procedure relative alla rideterminazione del canone unitario per le grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico, a decorrere dal 10 genn aio 2016, determinandone l'importo in € 31,02, comprensivo di addizionale regionale; b) di incaricare il ### regionale "### id riche e rischio idra ulico" p erché provvedesse a comunicare ai diretti interessati l'avvio del procedimento; c) di procedere all'approvazione della rideterminazione dei canoni trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima delibera nel ### ufficiale della ### 1.1 - Con successiva delibera del 22 settembr e 2015, n. 1067, fu disposto l'incremento del canone, richiamando quanto rappresentato nella deliberazione n. 877/2015. 2 - La ricorrente, esercente la concessione in località ### (###, prima in regime di proroga, e poi, pur scaduta, proseguendo la gestione in attesa della indiv iduazione d el nuovo concessionario, adì il Tribunale Superiore delle ### per contestare la legittimità delle delibere e chiedere il loro annullamento. 2.1 - Con sentenza n. 80 del 17 aprile 2017 il ### dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, perché materia attribuita al Tribunale Regionale delle ### La pronuncia fu impugnata dinanzi alle ### unite, che con sentenza n. 18827 del 12 luglio 2019 accolsero le ragioni della società, dichiarando la giurisdizione del ### 3 - Il Tribunale Superiore delle ### pubbliche, con sentenza n. 36 del 2023, respinse il ricorso della ### 3.1 - ###, anche riprendend o le enunciazioni dell'ordinanza pronunciata dalle sezioni unite, ha escluso questioni di costituzionalità rispetto all'art. 117, commi 2 e 3, ###, relativamente all'assetto normativo attuato da alcune ### in materia di concessioni di grandi derivazioni idriche scadute, e d ha rilevato che il canone aggiuntivo, corr elato q uale corrispettivo all'uso continuativ o degli impianti, costituisce legittima manifestazione della potestà regionale. Ha quindi inquadrato giuridicamente la posizione del concessionario rispetto all'utilizzo delle grandi derivazioni con concessione scaduta, ha individuato le fonti legislative, ha indicato i parametri per la quantificazione del canone, ha riconosciuto la competenza 3 RGN 10010/2023 legislativa concorrente delle regioni nell'adozione degli atti in materia, come quelli impugnati, la loro natura di atti di alta discrezionalità, gli interessi che vanno prioritariamente perseguiti, le finalità del decreto ministeriale previsto dall'art. 154, comma 5, del d.lgs. 152 del 2006, che può prevedere solo criteri generali per la determinazione delle tariffe. Ha inoltre evidenziato che le doglianze sulla non proporzionalità del canone rispetto al singolo impianto esorbitavano dall'impugnazione di un a tto generale di regolazione dei canoni, sola ragione per la quale si era inteso investire il ### Ha dunque ritenuto infondato il ricorso, soffermandosi sinteticamente sull'iter amministrativo che aveva condotto la ### regionale alla determinazione della tariffa, apprezzando parallele determinazioni operate in altre ### gli studi utilizzati a sup porto delle conclusioni, la circostanz a che le cd. “opere bag nate”, dal momento della scadenza delle concessioni, erano divenute di proprietà pubblica. Ha considerato che, di contro, la società non ha fornito i dati contabili ad essa richiesti per calibra re il canone, così tenendo un comportamento non collaborativo. 3.2 - Ha pertanto respinto il ricorso. 4 - Avverso la decisione la società ha chiesto la cassazion e della sentenza, affidandosi a sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui ha resistito la ### regionale dell'### con controricorso.
Nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024 la causa è stata trattata e decisa.
Ragioni della decisione 5 - Con il primo motivo la società ha denunciato l'«### in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117, secondo comma lett. e) e terzo comma, ###, dell'art. 12, comma 8-bis, d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79, dell'art. 154, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché dell'art. 37, comma 7, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n.134, in relazione al rigetto del primo motivo di ricorso avanti al Tribunale superiore, con cui ### aveva contestato la sussistenza di una potestà d ella ### di modif icare in termini sostanziali l'importo del canone per le grandi deriva zioni idroelettriche». 4 RGN 10010/2023 5.1 - La ricorrente afferma di aver contestato che la ### potesse disporre un incremento del canone così importante, perché con ciò erano stati violati i limiti vigenti alla potestà regionale in materia. 5.1.1 - A tal fine sostiene di aver richiamato la normativa riguardante la misura dei canoni per le concessioni idroelettriche: l'art. 35, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, successivamente modificato dall'art. 18 della l. 5 gennaio 1994, n. 36, che definiva il canone un ‘corrispettivo' per l'utilizzo, norma poi abrogata; l'art. 154, comma 3, d.lgs. 152 del 2006, che a sua volta aveva disposto che “al fine di assicurare un'om ogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del ### dell'economia e delle finanze, di concerto con il ### dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la deter minazione , da p arte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica ...”, previsione che rispondeva anche a ragioni di tutela della concorrenza (ex art. 117, comma 2, lett. e, ###); l'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012; l'art. 18, comma 4, della l. n. 36 del 1994, come modificato dall'art. 28, l. 30 aprile 1999, n. 136, che aveva attribuito alle ### la capacità di intervenire sui can oni in questione, conferendo ad esse la potestà di istituire un'addizionale nella misura massima del 10% del canone; tuttavia anche questa norma era stata ben presto abrogata dall'art. 175, primo comma, lett. u, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 5.1.2 - Ha quindi rappresentato che, pur dovendo reputarsi come la materia dovesse essere regolata, all'epoca della deliberazione, dagli artt. 154, comma 3, d.lgs. 152/2006 e dall'art. 37, comma 7, d.l. 83/2012, il ### ha dichiar ato infondata la censura di ### sos tenendo che la legislazione statale sulla misura del canone avrebbe lasciato alle ### la possibilità di rideterminarne l'importo con ampia discrezionalità. 5.1.3 - Ciò, prosegue la ricorrente, costituirebbe una statuizione errata, dovendo al contrario ritenersi mater ia nella competenza esclusiva d ello Stato, a tutela della concorrenza sul mercato dell'energ ia per tutti gli operatori economici. La statuizione censurata sarebbe pertanto viziata per violazione o falsa a pplicaz ione dell'art. 117 ### e delle altre norme invocate. 6 - Con il secondo motivo la società ha lamentato l' «### in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa 5 RGN 10010/2023 applicazione dell'art. 12, comma 8- bis, del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in relazione ancora al rigetto del primo motivo di ricorso avanti al Tribunale superiore, con cui ### aveva contestato la sussistenza di una potestà della ### di modificare in termini sostanziali l'importo del canone per le grandi derivazioni idroelettriche». 6.1 - La società sostiene che il richiamo operato dalla pronuncia all'art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. 16 marzo 1999 , n. 79, a f ondamento della giustificata imposizione di un “ canone aggiu ntivo” p er le concessioni scadute, e l'affermazione secondo cui tale canone costituiva “legittima manifestazione della potestà regionale”, assumend o una funzione corrispettiva per la protrazione dell'esercizio di grande derivazione idrica, si sarebbero tradotti in una erronea prosp ettazione giuridica. Ciò sia in riferimento al contenuto dell'invocato art. 12, che, al contrario di quanto prospettato in sentenza, si lim itava a prevedere una prosecuz ione della gestione della derivazione “alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplina re di concessione vigenti”, sia in r iferiment o alla funzione corrispettiva attribuita al canone, rispett o alla prorog ata gestione della derivazione idrica, con un'erronea determinazione discrezionale del predetto canone, illegittimamente affidata alla ### 7 - I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi. 7.1 - Deve intanto premettersi che il ricorso è ammissibile, ancorché i motivi denuncino violazioni di legge, poiché, nelle materie di cui all'art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il ricorso alle ### unite della Corte di cassazione è esperibile, oltre che per i vizi richiamati dall'art. 201 del citato regio decreto -incompetenza ed eccesso di potere-, anche per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale. Il controllo affidato alle sezioni unite afferisce, cioè, non alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, perché tale limitazione a norma dell'art. 111 ### è operante unicamente per le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti (### U, 29 ottobre 2002, n. 15251; 1 ottobre 2003, n. 14624; da ultimo 15 aprile 2020, 7833). 7.2 - Ciò premesso, i due motivi sono infondati. 7.2.1 - Essi non tengono conto che il ragionamento seguito dal Tribunale superiore delle acque pubbliche si rifà innanzitutto a principi che in materia 6 RGN 10010/2023 costituivano già arresti delle sezioni unite, tra cui la stessa sentenza 18827 del 2019, con la quale, proprio per la causa ora in oggetto, era stata riconosciuta la giurisdizione del ### 7.2.2 - A tal fine è appena il caso di evidenziare come il precedente richiamato, nel r iconoscere la giurisdi zione del ### nelle controversie relative all'impugnazione del provvedimento dell'amministrazione regionale per la determinazione del canone di concessione per le grandi derivazioni di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, aveva chiarito che tale disciplina riserva alle ### ampia discrezionalità nella determinazione del canone. Questa discrezionalità andava riconosciuta, in relazione al territor io di comp etenza, pur in m ancanza del decreto interministeriale previsto dal comma 3 del citato art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, al quale spetta solo di determinare i "criteri generali" cui le regioni devono attenersi. 7.2.3 - Tali principi sono stati ribaditi anche dalla sentenza ora impugnata, che peraltro ha escluso tanto la competenza statale esclusiva in materia, per trattarsi di materia con competenza concorrente di Stato e ### sia la manifesta infondatezza di questioni di costituzionalità delle normative regionali intervenute sui canoni, come già riconosciuto con riguardo alla disciplina analoga introdotta nella ### 7.3 - Proprio con riguardo al contenzioso sviluppatosi per gli interventi sul canone da parte della regione ### queste sezioni unite sono più volte intervenu te per affermare che i n tem a di concessioni d i grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 bis, comma 5, della l. r. ### n. 26 del 2003, nella parte in cui pone a carico dei concessionari degli impianti di derivazione idroelettrica un canone aggiuntivo nel periodo di prose cuzione temporanea della gestione in scadenza sino al subentro dell'aggiudicatario della gara, atteso che, per un verso, la previsione è contenuta in una disp osizione av ente rango di legg e regionale, emessa nell'ambito della potestà legislativa concorrente della ### ed in forza di specifica norma, ossia l'art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999, e dall'altro che la determinazione delle modalità e degli importi del canone aggiuntivo esula dalla riserva di legge sancita dall'art. 23 ###, non avendo esso natura di prestazione pa trimoniale imp osta, ma di prestazione 7 RGN 10010/2023 corrispettiva del protratto sfruttamento della derivazione idrica, ancorata ad elementi tecnici ed economici del rapporto concessorio in corso, quindi a parametri non arbitrari né meramente discrezionali (così, nella formulazione massimata, il principio affermato da ### U, 14 gennaio 2022, n. 1043, anche richiamata nella pronuncia del ###. 7.3.1 - È pur vero che tale precedente è relativo alla ### lombarda e alla sua disciplina, ma questo non rileva ai fini delle valutazioni utili in questa controversia. Ciò sia perché, anche nel caso che occu pa questo Collegio, è corretto comunque il richiamo all'art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999, laddove la norma, ratione temporis vigente, esprimeva la preminente esigenza pubblicistica di continuità della produzione di energia idroelettrica, sia perché il riferimento normativo per la ### umbra è reso dalla L.R. n. 33 del 23 dicembre 2004. In essa l'art. 3, con riferimento ai canoni concessori per la derivazione di acqua pubblica, stabilisce che «gli importi dei canoni dovu ti per la derivazione di acqua pubblica sono determinati con deliberazione della ### regionale, tenuto conto che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e all'utilizzo a scopo plurimo della risorsa acqua» (comma 1); che «gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base degli indici di inflazione programmata»; e che «la ### regionale, ogni tre anni, procede a lla rideterminaz ione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1» (comma 4). 7.3.2 - Ancorché la d isciplina app ena richiamata non utiliz zi esplicitamente il sintagma “canon e ag giuntivo”, né richiami la natura di “corrispettivo” del canone, è palese come il senso della norma sia quello di adattare, rispetto ad una situazione nella quale il concessionario, ormai scaduto, prosegua nella gestione della grande derivazione idroelettrica, il corrispettivo all'utilizzo delle acque, tenendo conto di una serie di elementi dettagliatamente descritti (risparmio, tutela, riqualificazione e utilizzo a scopo plurimo della risorsa acqua). Si tratta di un elenco di finalità perseguite dalla legislazione regiona le umbra, che trova no coerenza proprio nei parametri previsti dall'art. 154 per la individuazione della tariffa del servizio idrico integrato (determinata “tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità 8 RGN 10010/2023 dei costi d i gestione delle opere, e dei cos ti di gestione d elle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di inv estimento e d i esercizio second o il principio del recupero dei costi”). Ebbene, a tale tariffa il medesimo art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 puntualmente e significativamente attribuisce natura di corrispettivo. 7.3.3 - Nella d isciplina regionale ora all'esame, inoltre, il co mma 4 dell'art. 3 cit., come già illustrato, prescrive un adeguamento “annuale” del canone “sulla base d egli indici di inflaz ione programma ta”, ma, ogni “triennio”, prescrive anch e che la ### regionale proceda alla rideterminazione di tutte le tipologie di canoni di cui al comma 1, “anche” in diminuzione. Sul piano della consequenzialità logica non può negarsi che, se ogni triennio il canone-tariffa può diminuire, evidentemente ogni triennio può essere anche aumentato, in base alle finalità ed esigenze perseguite. 7.4 - Quanto poi alle reiterate critiche rivolte alla decisione in merito alla ignorata competenza esclusiva dello Stato in materia di canone, evincibile dall'art. 117 ###, esse si rivelano altretta nto inadeguate rispetto a consolidata giurisprudenz a, secondo cui per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di quelle norme regionali -come l'art. 53 bis, co. 4, 5 e 11 della l.r. ### n. 26 del 2003- introduttive di un regime transitorio d elle concessioni scad ute, perché contrastante con la regola generale della legislazione statale contenuta nell'art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999. Ciò, si è affermato, per un verso perché la disciplina dettata dalla norma regionale, laddove impone al concessionario uscente di p agare un canone aggiuntivo nel periodo di prose cuzione temporanea della gestione della deriva zione sino al sub entro dell'aggiudicatario della gara, esula dalla materia della "t utela della concorrenza", di competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), ###, rientrando, invece, nella materia della "produzione, trasporto e d istribuzione nazionale dell'energia", che appartiene alla compet enza legislativa concorrente o ripartita tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, ###; per altro vers o perché, nel dispor re in senso diverso dal citato art. 12, comma 8 bis (il quale consente al concessionario uscente di proseguire la gestione della derivazione, sino alla conclusione del 9 RGN 10010/2023 procedimento per l'individuazione del nuov o concessionario, alle stesse condizioni già stab ilite), neppure si pone in contrasto con un principio fondamentale dettato dalla legislazione stata le, da individuar si essenzialmente nella previsione diretta ad assicurare la continuità del servizio idrico, e non in quella volta ad assicura re l'invaria bilità delle condizioni economiche alle quali la prosecuzione è subordinata (così ### U, 27 luglio 2020, n. 15990; 1043 del 2022 cit.; cfr. anche 21 febbraio 2019, n. 5197). 7.4.1 - ### è stato avvertito come «La Corte costituzionale, con la sentenza n. 101 del 2016, ha già avuto modo di chiarire che il comma 4 dell'art. 53-bis in esame, nel disciplinare un 'ipotesi di prosecuzione dell'attività oggetto di concessione scaduta, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica per i temp i necessari all'espletamento d elle procedure di gara, non solo non viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), cit. (poiché non reca alcun vulnus al prin cipio di concorrenza, che resta salvaguardato dalla libera partecipazione a tali procedure), ma si è anche sostanzialmente attenuto, con riguard o alla materia della produzione dell'energia, al principio dettato dal comma 8-bis dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999» (### U, 30 marzo 2018, n. 8036). 7.4.2 - Si tr atta di principi che, pur enunciati con riguar do a lla compatibilità costituzionale della legislazione regionale lombarda, possono pacificamente adattarsi al caso d i specie, ossia alla compatibilità costituzionale della legislazione umbra, rispetto alla cui legge regionale - L.R. n. 33 del 23 dicemb re 2004 - la ### regionale, con delibera del 22 settembre 2015, n. 1067, ha concretamente e specificamente disposto la rideterminazione del canone (richiamando anche quanto rappresentato nella precedente deliberazione n. 877/2015 cit.). 7.4.3 - A tal fine anzi, in attesa dell'adozione del d.m. previsto dall'art. 37, comma 7, d.l. n. 83 del 2012, cit., che le ### possano continuare a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto dei principi fondamentali statali operanti in materia , ind ividuati dalla giurisprudenza d ella Corte nel solo principio della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, costituisce principio che si riconduce alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e 10 RGN 10010/2023 distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, ###, ed è limitato solo dall'onere dei medesimi enti territoriali di adeguarsi - nel rispetto del principio di leale collaborazione cui, peraltro, è ispirato l'art. 37, comma 7 cit., del d.l. n. 83 del 2012 - ai «criteri generali» una volta che essi saranno stati stabiliti con d.m. n ell'esercizio dell'esclusiva c ompet enza legislativa statale (cfr. ###, sent. n. 158 del 2016; inoltre, nella giurisprudenza della ### costituzionale sulla riconducibilit à della quantificazione della misura dei canoni idroelettrici all a competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, ###, sent. nn. 85/2014 e 64/2014; s ulla riconducibilità della disciplina inerente alle concessioni di g randi d erivazioni d'acqua per uso idroelettrico a lla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, ###, cfr. sent. nn. 205/2011 e 1/2008; sulla riconducibilità dell'art. 37, comma 7, del d.l . n. 83 del 2012 alla materia "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva statale, unicamente quanto alla definizione dei «criteri generali» cui devono attenersi le ### nella determinazione dei valori massimi dei canoni delle concess ioni ad uso id roelettrico, cfr. sent. 28/2014; sull'affermazione che la natura di materia trasversale della tutela della concorrenza fa sì che ess a possa intersecar e qualsivoglia titolo di competenza legislativa regionale nei li miti strettamente necessar i per assicurare gli interessi cui è preposta, cfr. sent. nn. 452/2007 e 272/2004). 7.5 - È infine appena il caso di avvertire che l'ampia discrezionalità nella determinazione del canone era stata riconosciuta dalla sentenza n. 18827 del 201 9, con la quale le ### un ite avevano individuato nel ### l'autorità giudiziaria , cui nella prese nte controversia andava a ttribuita la giurisdizione. Ciò costituisce un punto fermo non più retrattabile. 7.6 - I primi due motivi si rivelano in conclusione infondati. 8 - Altrettanto infondato si rivela il terzo motivo, con il quale la società si è doluta dell' «### nella individuazione della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c., con riferimento all'art. 143 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775), nella parte in cui ha affermato che le questioni sollevate da ### nel suo ricorso, concernenti la congruit à del canone per la proficua e concorrenziale gestione 11 RGN 10010/2023 dell'impianto, sarebbero state esorbitanti rispetto alla giur isdizione del Tribunale superiore, perché devolute al giudice ordinario». 8.1 - ### avrebbe erroneamente ritenuto che la questione relativa alla incongruità del canone imposto esulava dall'o ggetto del contenzioso portato dinanzi a quell'ufficio giudicante, perché, afferendo a dir itti soggettivi, doveva essere devoluta al giudice ordinario (###. La ricorrente lamenta l'incongruenza della statuizione perché l'oggetto della sua domanda era propr io indirizzato alla tutela di un interesse legittimo, pertanto correttamente introdotto dinanzi al Tribunale superiore delle ### 8.2 - Le ragioni della censura sono eccentriche rispetto alla motivazione della sentenza. Il giudice, infatti, con chiaro riferimento alle doglianze sulla incongruenza del canone, questione che a ttinge il concreto squilibrio tra operatività della gestione della derivazione idrica da parte della società e canone/corrispettivo, e non la legittimità del p rovv edimento generale deliberato dalla ### regionale, ha dichiarato tale aspetto estraneo alla sua giurisdizione. 9 - Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato l' «### in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, p rimo comma, della l. reg. Um bria 23 dicembre 2004, n. 33, in relazione al rigetto del secondo motivo di ricorso avanti al Tribunale superiore, nella parte in cui ### aveva contestato la mancanza nella legislazione regionale dell'### di una disposizione che potesse fondare il potere della ### regionale di modificare in termini sostanziali l'importo del canone per le grandi derivazioni idroelettriche». 9.1 - Il Tribunale, affermando che “l'art. 3, comma 1, della l. reg. 23 dicembre 2004, n. 33, ha attribuito alla ### regionale umbra il potere di quantificare l'importo dei canoni” avrebbe erroneamente attrib uito alla norma un significato estraneo al suo tenore letterale, non contemplando revisioni di ordine s ostanziale della misura del canone dovuto per ta li derivazioni. 9.2 - Il motivo va respinto per quanto già spiegato in merito al rigetto dei primi due motivi, tenendo conto della interpretazione del citato art. 3, letto nella sua interezza. 12 RGN 10010/2023 10 - In considerazione delle ragioni del rigetto dei primi due motivi, parimenti infondato è poi il quinto, con il quale la società ha denunciato l' «### in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione d ell'art. 3, p rimo comma, della l. r eg. ### 23 dicembre 2004, n. 33, in relazione al rigetto del secondo motivo di ricorso a vanti al Tribunale superiore, nella par te in cui Ed ison aveva sostenuto che, se tale disposizione regionale avesse fondato il potere della ### regionale di modificare in termini sostanziali l'importo del canone per le g randi derivazioni idroelettr iche, essa sarebbe risult ata a sua volta illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo e terzo comma, ###». 10.1 - Insistendo nelle sue difese, ed in via subordinata alle ragioni del quarto motivo, la società denuncia che, qualora il richiamato art. 3 della L.R. dell'### avesse fondato il potere della ### di modificare in termini sostanziali l'importo del canone, ciò avrebbe in ogni caso implicato la sua illegittimità, per incompatib ilità con la competenza statale a tutela della concorrenza. 10.2 - La censura va disattesa per le ragioni esposte quanto ai primi due motivi e, nello specifico, per l'accertata esclusione dell'incompatibilità della norma regionale con la riserva statale sulla tutela della concorrenza , estranea alla determinazione del canone per le grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico. 11 - Con il sesto motivo la ricorrente ha lamentato l'«### in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della l. 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'art.154 d.lgs., terzo comma, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al rigetto del terzo motivo del ricorso di ### avanti al Tribunale superiore, concernente il carattere fondamentale e di ‘principio' del canone per derivazioni idroelettriche, così come configurato dalla legislazione sta tale vigente in materia». 11.1 - Il Tribunale superiore non avrebbe tenuto conto che la diversa natura giuridica attribuita al canone, quale corrispettivo, in funzione pertanto dell'utilità economica conseguita da l concessionario, determinava un contrasto logico rispetto a principi fondamentali, riservati alla legislazione statale, ex art. 117, terzo comma, ###, tanto più se la modifica sostanziale 13 RGN 10010/2023 della misura del canone, sino a raddoppiarne l'entità, fosse stata rimessa a un atto amministrativo, come la deliberazione di ### 11.2 - Alla luce di quanto già chiarito a proposito del vaglio dei primi due motivi, e tenendo conto che anch e la pregressa valutazione operata da queste sezioni unite nella sentenza n. 18827 del 2023 aveva comunque riconosciuto la compatibilità del sistema con l'attribuzione alle deliberazioni di ### regionale -aventi natura di atti generali di alta amministrazione della determina zione del canone aggiuntivo, anche le ragioni d el sesto motivo vanno disattese. 12 - Con il settimo motivo infine la società deduce l' «### in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione dell'art.154 d.lgs., terzo comma, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art.37, comma 7, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito in l. 7 agosto 2012, n.134), in relazione al rigetto del primo motivo e del quarto motivo del ricorso d i ### al T ribunale sup eriore, nella pa rte in cui era stata dedotta l'irragionevolezz a della variazione del canone, nonché la sua eccessiva gravosità e la sua incidenza negativa sulla concorrenza». 12.1 - Il motivo, con il quale la decisione è censurata sotto la prospettiva del concreto danno che il raddoppio del canone potrebbe arrecare alla società di gestione d i grand e derivazione idroelettrica, per un v erso ripete argomentazioni già più volte reiterate (violazione di norma costituzionale, illegittimità della ride terminazione) e respinte, per altro verso offre una ulteriore prospettiva, quella della gravosità e della incidenza negativa del raddoppio del canone, ai fini della concorrenza, che, riferendosi a questioni concrete di merito, risulta inammissibile e, in verità, mai in alcun modo provate. 13 - In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di causa seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. ### a ### rigetta il ricorso. Conda nna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in favore della controricorrente nella misura di € 8.000,00 ### a titolo di competenze, di € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 14 RGN 10010/2023 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024