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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 16694/2011 promossa da: ### (C.F. ###), in qualità di curatore speciale del minore ### nato a ### il 23 agosto 2004, nominato con decreto del G.T. del Tribunale di ### in data 23-24 luglio 2009, ed autorizzato al presente giudizio come da decreto emesso dal G.T. del Tribunale di ### in data 24 febbraio 2010, con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 11 40100 ### presso il difensore ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###100 ### presso il difensore ### (C.F. ### ), con il patrocinio dell'avv. ### , elettivamente domiciliato in ###. ### 43 40121 ### presso il difensore Cui è riunita la causa R.G. n. 19497/2012 promossa da: ### (C.F. ###), in qualità di curatore speciale del minore ### nominato con decreto del G.T. del Tribunale di ### in data 23-24 luglio 2009, ed autorizzato al presente giudizio come da decreto emesso dal G.T. del Tribunale di ### in data 4 febbraio 2010, con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 11 40100 ### presso il difensore ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###100 ### presso il difensore ### (C.F. ### ), con il patrocinio dell'avv. ### , elettivamente domiciliato in ###. ### 43 40121 ### presso il difensore ### S.### - MALPIGHI (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ###'### 27 40100 ### presso il difensore avv. ##### con il patrocinio dell'avv. ### del foro di ### elettivamente domiciliata presso la ### del Tribunale adito ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### , elettivamente domiciliato in ###'### 27 40100 ### presso il difensore avv. #### con la chiamata di AVV. ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### del ### di ### elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ### via ### n. 4 AVV. ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ### del foro di ### e domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### SOCIETA' ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###### via S. ### n. 55 ### (C.F. e partita IVA ###) con il patrocinio degli avv.ti ### CATUCCI del foro di ### e ### del ### di ### elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ### via ### n. 10 ### parti hanno concluso come segue: Per l'attrice ### curatore speciale del minore ### in entrambe le cause riunite: " Annullare ai sensi degli artt. 322 e 320 co 4 c.c. l'atto di transazione e la quietanza dell'importo di €700.000,00, sottoscritto con la ### srl in data 22 ottobre 2007 dai ###ri ### e da ### in qualità di rappresentanti legali del figlio minore ### a titolo di risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo, perché sottoscritti senza preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di ### in violazione dell'art.320 c.c., e senza autorizzazione alla riscossione e al reimpiego dei capitali ex art. 320 co. 4 c.c., negando conseguentemente effetto liberatorio all'avvenuto pagamento; - accertare e dichiarare che i convenuti ### e ### non hanno diritto a trattenere la somma di € 700.000,00 da loro incassata in nome e per conto del minore, a seguito di transazione da loro conclusa senza la prescritte autorizzazioni, e che sono tenuti in solido a versarle al minore, maggiorata di interessi e rivalutazione (detratto il valore dei due appartamenti nel frattempo da loro trasferiti al minore in data 18 ottobre 2011); - nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità dell'azienda ### S. ### nella cassazione del danno subito dal minore ### - e per l'effetto, condannare l'azienda ### S. ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la ### srl e la ### spa, in solido (nei limiti della garanzia assicurata) a pagare all'avvento. ### in qualità di curatore speciale del minore ### la somma di € 1.397.614,50, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno conseguente al ritardato pagamento, dalla data del sinistro al saldo effettivo, dedotto quanto dal minore percepito a tal titolo; - con vittoria di spese della fase del sequestro e del presente successivo giudizio di merito, e con condanna a titolo di danno al pagamento delle spese ed onorari della curatela, con distrazione a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario; - previa in via istruttoria subordinata, qualora il Tribunale non ritenesse già esaustiva la perizia medica effettuata dal medico legale fiduciario della compagnia assicuratrice su incarico di quest'ultima (la perizia è stata resa disponibile proprio dalla compagnia, tramite il suo legale), chiediamo che il G.I. voglia ammettere CTU medico legale al fine di accertare le responsabilità mediche nella insorgenza delle lesioni permanenti subite dal minore in occasione della nascita e per la quantificazione dei danni tutti dallo stesso subiti; con espressa autorizzazione ad accedere alle cartelle cliniche dei ricoveri del minore nonché ad ogni altro dato necessario presso uffici pubblici o privati." Per la convenuta ### - ### S. #### "In via preliminare: - dichiarare la carenza di legittimazione attiva della curatela del minore alla proposizione dell'azione di annullamento della transazione rispetto al minore ### nonchè alla proposizione dell'azione risarcitoria; - dichiarare la carenza di legittimazione passiva del S. ### rispetto all'azione di annullamento della transazione; - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento; - dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 del codice civile; Nel merito: - rigettare la domanda di annullamento della transazione intercorsa in data 22 ottobre 2007 perchè infondata in fatto e diritto; - rigettare la domanda di risarcimento del danno perché infondata in fatto e diritto; - in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della avversa domanda, limitare il risarcimento a quanto effettivamente riconducibile all'operato del S. ### con esclusione di duplicazioni delle poste risarcitorie; In via istruttoria: Si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi.” Per la convenuta ### s.p.a.: "In via preliminare - dichiarare la carenza di legittimazione attiva della curatela del minore alla proposizione dell'azione di annullamento della transazione rispetto al minore ### nonché alla proposizione dell'azione risarcitoria; - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento; - dichiarare la carenza di legittimazione attiva della curatela nei confronti della compagnia assicuratrice in merito alla richiesta di risarcimento del danno, con conseguente estromissione della ### dal giudizio limitatamente alla domanda risarcitoria; - dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c.; Nel merito - rigettare la domanda di annullamento della transazione intercorsa in data 22 ottobre 2007 perché infondata in fatto e in diritto; - in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della domanda dell'attrice, disporre a carico del minore, rappresentato dalla curatela, la restituzione di tutte le somme versata dalla ### maggiorate degli interessi legali e compensativi maturati dal versamento alla restituzione, calcolati al tasso dovuto agli investitori professionali; - condannare, in caso di accoglimento della domanda di annullamento, i ###ri ### e ### e gli Avv.ti ### G. ### e M. ### al risarcimento del danno cagionato alla ### da quantificarsi in corso di causa in rapporto all'eventuale maggior risarcimento del danno riconosciuto in questa sede ###altra in favore del minore; - rigettare la domanda di risarcimento del danno perché infondata in fatto e diritto; - in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della avversa domanda, limitare il risarcimento a quanto effettivamente riconducibile all'operato del S. ### con esclusione di duplicazioni delle poste risarcitorie; In via istruttoria: Si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi.” ### In via preliminare: • Dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ### speciale di ### a richiedere nel giudizio R.G. 16694/2011 la restituzione al minore di quanto la signora ### ha percepito dalla ### srl in virtù della transazione sottoscritta in data ###, con detrazione del valore dei cespiti immobiliari ceduti dalla convenuta e dal marito al figlio minore; • Dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità della domanda di ripetizione dell'indebito di cui al giudizio RG 16694/2011 avanzata nei confronti della signora ### in quanto incompatibile con la domanda di annullamento della transazione successivamente svolta.
Nel merito: • Rigettare la domanda di ripetizione dell'indebito svolta nel giudizio RG 16694/2011 nei confronti della signora ### in quanto infondata in diritto; • Rigettare la richiesta di condanna della signora ### al risarcimento dei danni subiti svolta dalla ### srl e dalla ### spa nel giudizio 19497/2012 perché infondata in fatto e in diritto. ### ALÌ: Nella causa riunita RG 16694/2011: "Voglia il Tribunale adito, previo accertamento del difetto di legittimazione attiva di parte attrice per le ragioni esposte in premessa, accertare e dichiarare che nessuna ulteriore somma - rispetto a quanto già oggetto di trasferimento spontaneo - è dovuta dal #### alla ### posto che l'atto in forza del quale si pretende la restituzione delle somme non è in alcun modo opponibile al minore ### in quanto inefficace e comunque improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico nei suoi confronti.
Con rigetto delle ulteriori domande di danno perché infondate e, in ogni caso, non provate." Nella causa riunita RG 19497/2012: "In via preliminare: visto l'art. 269 CPC disporre lo spostamento dell'udienza fissata in data ### ed autorizzare il #### a chiamare in causa l'Avv. ### C.F. ###, domiciliat ###, nonché l'Avv. ### C.F. ###, domiciliat ###; In via principale e nel merito: rigettare le richieste di condanna del #### al risarcimento dei danni formulate ex adverso perché infondate in fatto ed in diritto; In via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria svolta dalla ### srl e da ###ni, ritenuta la negligenza professionale dell'Avv. ### e dell'Avv. ### nello svolgimento dell'incarico affidatogli dal #### nell'interesse del figlio minore ### condannare l'Avv. ### e l'Avv. ### al risarcimento dei danni subendo dal #### corrispondenti alla somma che il medesimo sia, eventualmente, obbligato a versare alle predette chiamanti. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di cui al 183 cpc.
Con vittoria di spese e compensi di lite." Per la terza chiamata ### 1) in via preliminare, voglia il Tribunale rilevare la nullità della comparsa di costituzione e risposta della ### S.p.a. e di conseguenza dell'atto di chiamata in causa, per il combinato disposto degli artt. 164, 4° comma e 163, 3° comma n. 4, per non avere la ### esposto i fatti e le ragioni di diritto poste a sostegno della chiamata in causa dell'Avv. ### ed emettere quindi i provvedimenti previsti dall'art. 164, 5° comma c.p.c. 2) respingere la domanda rivolta dalla ### all'Avv. ### perché inammissibile per le ragioni esposte in comparsa di risposta. 3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ### e di legittimazione passiva dell'Avv. ### rispetto all'eventuale azione contrattuale esperita dalla ### laddove venisse ritenuta tale, e di conseguenza respingerla. 4) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. dell'eventuale azione extracontrattuale esperita dalla ### laddove venisse ritenuta tale. 5) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza per tardività della chiamata in causa - o della domanda riconvenzionale trasversale che dir si voglia -operata da ### e ### nei confronti dell'Avv. ### 6) in ogni caso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le necessarie declaratorie, respingere ogni domanda da qualunque delle parti avanzata nei confronti dell'Avv. ### perché infondata in fatto e in diritto. 7) Nella denegata ipotesi di soccombenza dell'Avv. ### totale o parziale, voglia il Giudice accertare e dichiarare che la compagnia di assicurazione ### è obbligata a manlvarla ed a tenerla indenne da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti da chiunque tra le parti in causa ed a rimborsarle le spese legali secondo quanto previsto dall'art. 1917, 3° comma c.c., e conseguentemente voglia condannare la predetta compagnia a rifondere all'Avv. ### tutte le somme che questa fosse tenuta a pagare alla compagnia ### e/o a chiunque tra le parti in causa ed a rimborsarle le spese legali sostenute secondo quanto previsto dall'art. 1917, 3° comma Con vittoria di spese di lite.
Per la terza chiamata SOCIETÀ ####.L.: Voglia il Tribunale di ### dichiarare inammissibili, tardive, infondate e comunque prescritte le domande svolte nei confronti dell'Avv. ### che dovranno essere tutte respinte.
In denegata ipotesi di condanna dell'Avv. ### determinare l'indennizzo dovuto da ### di ### coop. a r.l. in ragione e secondo le previsioni di polizza, con le esclusioni/limitazioni/franchigie contrattuali e nel limite del massimale.
Con vittoria di spese.
Per il terzo chiamato ### Voglia l'Ill.mo Tribunale di ### - In via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa notificato dalla ### ex art. 164 e 163, II comma nn. 3 e 4 cpc per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta dell'### - In via preliminare, dichiarare la domanda della ### spa nei confronti dell'Avv. ### prescritta ex art. 2947 cc, qualora venisse considerata di natura extracontrattuale e pertanto rigettarla; - In via preliminare subordinata, dichiarare la carenza di legittimità attiva della ### spa e passiva dell' Avv. ### qualora la domanda della ### spa venisse considerata di natura contrattuale e pertanto rigettarla; - Nel merito, rigettare le domande proposte nei confronti dell'Avv. ### per la loro infondatezza fattuale e giuridica per le ragioni illustrate nella comparsa di costituzione e risposta, avanzate dalla ### spa,dai sigg.ri ### e ### o da qualsiasi altra parte; accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza per tardività della chiamata in causa o della domanda riconvenzionale trasversale operata da #### nei confronti dell'Avv. ### - In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della ### spa, e/o dei sigg.ri ### e ### e/o di qualsiasi altra parte dichiarare la ### rappresentanza generale per l'### via della ### 2 ### tenuta a manlevare, garantire e comunque tenere indenne l' Avv. ### da ogni somma che fosse eventualmente tenuto a corrispondere alla ### spa e/o ai sigg.ri ### e ### e/o a qualsiasi altra parte ad ogni e qualunque titolo, e conseguentemente condannare la suddetta assicurazione al pagamento in favore dell'Avv. ### dell'importo corrispondente, ivi comprese i compensi e le spese legali, ex art. 1917 In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Per la terza chiamata ### Voglia il Tribunale di ### via principale e nel rito ### dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa dell'Avv. ### da parte di ### spa, ai sensi dell'art. 164 cpc ovvero per violazione del diritto di difesa, od ancora la inammissibilità delle domande da essa formulate nei confronti di questi; In via principale e nel merito ### e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'azione di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2947 c.c., promossa da ### spa nei confronti dell'Avv. ### Dichiarare la nullità ovvero la inammissibilità delle domande formulate da ### srl nei confronti dell'Avv. R.G. ### ovvero il difetto di legittimazione di ### srl nei confronti di questi; Rigettare le domande formulate da ### spa, da ### srl e dai ###ri ### e ### nei confronti dell'Avv. R.G. ### in quanto infondate in fatto e in diritto e perchè comunque non provate.
In via subordinata In caso di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, accertare e dichiarare il concorso di responsabilità di ### spa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., determinando la rilevante percentuale ovvero l'importo dell'indennizzo da porre a carico di questa.
In via di ulteriore subordine In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei confronti dell'Avv. R.G. ### e di quelle da questi formulate avverso #### per l'### determinare la percentuale di responsabilità allo stesso ascrivibile, anche ai sensi dell'art. 2055 c.c., e contenere l'indennizzo nei limiti del massimale assicurato e di cui alla polizza ###.1004 e con deduzione della franchigia in essa prevista.
Con vittoria delle spese e del compenso del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con atto di citazione ritualmente notificato il 2 novembre 2011 l'Avv. ### in qualità di ### speciale del minore ### ALÌ, conveniva in giudizio i genitori dello stesso, ### ALÌ e ### al fine di ottenere dai medesimi, in solido tra loro, la restituzione al figlio della somma di € 700.000, indebitamente incassata a titolo di risarcimento del danno in nome e per conto di questi, perché in mancanza di autorizzazione tutoria, maggiorata di interessi e rivalutazione e detratto il valore dei due appartamenti nel frattempo da loro già trasferiti a titolo gratuito al figlio con atti notarili in data 18 ottobre 2011 (docc. 23 e 24 allegati alla citazione del giudizio riunente).
Esponeva parte attrice che il 28 agosto 2004, presso la ### e ### del ### S. ### al figlio appena venuto alla luce con parto cesareo resosi necessario per “distocia dinamica”, ### veniva diagnosticata una forma di distress respiratorio in sofferenza perinatale, che ne rese necessario l'immediato ricovero presso il reparto di ### della stessa struttura ospedaliera.
Stante la gravità delle condizioni di salute del bambino, manifestatesi già al momento della nascita sotto forma di importanti disturbi psicomotori, i genitori tramite i propri legali chiedevano all'### il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dagli stessi e dal bambino in conseguenza della negligenza ed imperizia imputabile al personale medico sanitario che aveva prestato assistenza alla donna durante il parto. Il fatto veniva, altresì, denunciato alla ### della Repubblica presso il Tribunale di #### spa, compagnia assicurativa dell'### incaricava della gestione del sinistro la ### spa, la quale nominava quale perito di fiducia il Dott. ### GENTILOMO. Questi, ritenuta comprovata l'insorgenza di una grave sofferenza fetale acuta durante il parto di ### ALÌ e riscontrato un esteso danno parenchimale cerebrale associato a segni assai precoci di atrofia parenchimale, con gravi limitazioni/disfunzioni sotto al profilo motorio, mentale e sensoriale, complicate dall'epilessia, quantificava il danno biologico dallo stesso subito in misura pari all'80-90%. Veniva, inoltre, negata una qualsiasi capacità lavorativa in proiezione futura e prospettata una speranza di vita notevolmente inferiore a quella media (40-50 anni) per l'insorgenza di complicanze di varia natura, principalmente infettivologica e respiratoria.
Raggiunto un accordo con la ### S.R.L., ### ALÌ e ### genitori di ### ALÌ, in data 22 ottobre 2007 sottoscrivevano un atto di transazione e quietanza ciascuno, assistiti dai propri legali, per l'importo di € 100.000 a titolo di risarcimento del danno proprio subito in conseguenza del sinistro. Al contempo, in qualità di rappresentanti legali del figlio minore, sottoscrivevano con la stessa ### S.R.L. un ulteriore atto di transazione e quietanza per l'importo di € 700.000, a titolo di risarcimento del danno subito dal bambino, pur non essendone stati previamente autorizzati dal Giudice Tutelare del Tribunale di ### Il 25 ottobre 2007 i legali di ### ALÌ e ### gli #### e ### di ### sottoscrivevano a loro volta due atti di transazione e quietanza per l'importo di € 40.000 ciascuno, in relazione all'assistenza legale prestata a favore dei due coniugi.
Questi ultimi sostenevano di avere versato ai legali l'ulteriore somma di € 100.000 e di avere diviso fra loro stessi il restante importo ricevuto dalla ### come risarcimento del danno subito dal figlio (pari, dunque, a 600.000 €) a metà, per un totale di 300.000 € ciascuno.
Tale somma veniva utilizzata dalla ### per acquistare un appartamento sito a ### in via ### 70/2, al prezzo di € 210.000 e per sostenere le spese di registrazione dell'atto e le spese notarili, per un importo pari ad € 17.256. Tale appartamento veniva adibito a residenza familiare, ed all'attualità vi risiedono la signora ### ed il figlio. ### cifra di 40.000 € veniva, in seguito, dalla stessa investita in un conto deposito titoli aperto presso la filiale della ### di via ### n. 11.
I restanti 300.000 € venivano, invece, utilizzati da ### ALÌ per estinguere, tramite il versamento dell'importo di € 24.000, un mutuo ipotecario in precedenza contratto con la ### spa per l'acquisto di quello che all'epoca era l'immobile di residenza dei coniugi. ### somma di € 210.000 veniva investita per l'acquisto di un appartamento sito a ### in via ### 20, comprese le spese di registrazione dell'atto e le spese notarili.
Successivamente, il rapporto tra i coniugi entrava in crisi e la sig.ra ### stante il comportamento oltraggioso del marito, si rivolgeva ripetutamente alle forze dell'ordine ed in data ###, presentato ricorso ex art. 342 bis e ter c.c. al Tribunale di ### otteneva un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare nei confronti del marito (doc. n. 12 allegato all'atto di citazione della causa riunente).
Il 22 luglio 2009 la ### presentava ricorso ex art. 320 c.c. ed il Giudice Tutelare del Tribunale di ### con decreto emesso in date 23-24 luglio 2009, nominava quale curatore speciale del minore ### ALÌ l'Avv. ### (doc. n. 13 allegato all'atto di citazione della causa riunente), la quale, successivamente, con decreti del 4 febbraio 2020 e del 24 febbraio 2010, veniva autorizzata dal Giudice Tutelare del Tribunale di ### a nominare un difensore della curatela del minore per tutelarne le ragioni risarcitorie in relazione al sinistro del 28 agosto 2004 (rispettivamente, doc. n. 8 allegato all'atto introduttivo del giudizio riunito e doc. 17 allegato all'atto di citazione della causa riunente).
Ritenendo la transazione sottoscritta tra la ### e i genitori di ### ALÌ senza previa necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare pregiudizievole e non opponibile al minore, la curatela chiedeva ed otteneva il 16 febbraio 2011 un sequestro conservativo a carico dei due, fino alla concorrenza delle somme da questi indebitamente percepite, individuate in complessivi € 700.000. Il sequestro veniva eseguito il giorno 1 agosto 2011 mediante trascrizione a carico di #### sull'immobile a lei intestato, sito in via ### n. 70/2, ### a carico di ### ALÌ sugli immobili a lui intestati siti in ### di ### via ### n. 2 e in ### via ### n. 20.
Successivamente, i genitori trasferivano al minore, rappresentato dal curatore speciale come autorizzato dal Giudice Tutelare, gli appartamenti di via ### n. 70/2 e di via ### n. 20 senza corrispettivo e a titolo di "attribuzione parziale di quanto dovuto al minore stesso" (docc. n. 23 e 24 già richiamati).
Così ricostruito il fatto, parte attrice chiedeva ai convenuti, in solido tra loro, la restituzione delle somme ancora indebitamente trattenute in virtù delle transazioni sottoscritte con la ### srl, precisando in ogni caso di considerare dette somme mero acconto sulla maggior somma ritenuta dovuta al minore a titolo risarcitorio alla luce del danno da questi subito a causa del sinistro di cui in narrativa, quantificato in atto introduttivo, come da esposizione alle pagg. 7 ed 8, in complessivi € 1.397.614,50, comprensivo di danno morale e di danno per la completa soppressione della capacità lavorativa.
All'udienza del 19 ottobre 2013 il Giudice disponeva la riunione alla causa così incardinata di quella successivamente instaurata iscritta al N. 19497/2012 R.G., nella quale parte attrice aveva chiesto l'annullamento dell'atto di transazione sottoscritto dai genitori del minore con la ### srl senza la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di ### in violazione dell'art. 320 c.c.; l'accertamento della responsabilità del S. ### per i danni conseguenti al sinistro de quo e la sua condanna, in solido con ### srl ed ### spa (parti della transazione in oggetto), al risarcimento di tali danni nella misura di € 1.397.614,50 o nella diversa somma risultante di giustizia, dedotto quanto già dal minore percepito a tale titolo.
Nel giudizio riunito si era costituita la ### eccependo la carenza di legittimazione attiva della ### sia rispetto all'azione di annullamento, sia rispetto all'azione risarcitoria; riteneva, inoltre, non necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare alla sottoscrizione da parte dei genitori di ### ALÌ della transazione di cui è causa e, pertanto, la piena efficacia della stessa, sottolineando la malafede dei genitori e dei loro legali, che avrebbero scientemente contribuito a creare la situazione per cui è causa.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione e dell'azione di annullamento della transazione e dell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e sottolineando la necessità della prova del nesso causale fra i danni subiti dal ### ALÌ e l'operato dei sanitari del S. ### ai fini del risarcimento.
L'### S.### si costituiva pure nel precitato giudizio sollevando eccezioni e difese analoghe a quelle della ### spa, in particolare sottolineando la necessità, in caso di annullamento della transazione di cui in epigrafe, per ottenere il risarcimento del danno richiesto, di dare prova della responsabilità professionale dei sanitari della struttura, nonché del nesso di causalità tra le eventuali negligenze accertate e i danni subìti da ### ALÌ. ### si costituiva del pari nel giudizio riunito RG n. 19497/2012 eccependo la carenza di legittimazione attiva della curatela sia in relazione all'azione di annullamento, sia in relazione all'azione risarcitoria rispetto al minore; nonchè la carenza di legittimazione attiva della curatela nei confronti della compagnia assicuratrice in merito alla richiesta di risarcimento, in ogni caso sollevando eccezione di intervenuta prescrizione, chiedendone il rigetto nel merito ed in subordine chiedendo di limitare il risarcimento a quanto effettivamente riconducibile all'operato del S. ### senza inversione dell'onere della prova e senza duplicazioni delle poste risarcitorie; chiedeva, altresì il rigetto nel merito dell'azione di annullamento ed in via subordinata, in caso di suo accoglimento, la restituzione delle somme versate dalla ### maggiorate degli interessi. Si associava alla richiesta di chiamata in causa di ##### ALÌ e dei legali ### e ### avanzata da ###ni, chiedendone la condanna al risarcimento del danno causato alla ### medesima in caso di accoglimento della domanda di annullamento.
Si costituiva, altresì, ### convenuta in giudizio dal ### e terza chiamata in causa da ### spa e ### srl nel giudizio riunito in ristoro dei danni subìti dalle stesse in caso di eventuale dichiarazione di invalidità dell'accordo transattivo del 22 ottobre 2007.
Eccepiva, in particolare, la ### l'incompatibilità tra la domanda di ripetizione dell'indebito e la successiva domanda di annullamento della transazione avanzate dall'attrice, nonchè il difetto di legittimazione attiva della ### alla restituzione di quanto eventualmente percepito senza titolo dai genitori di ### ALÌ; chiedeva, inoltre, la condanna dei legali che prestarono assistenza nel corso della transazione nel caso di accoglimento dell'azione risarcitoria proposta da ### e ### nei confronti della medesima.
Si costituiva ### ALÌ, convenuto in giudizio dal ### e terzo chiamato in causa da ### spa e ### srl nel giudizio riunito in ristoro dei danni subìti dalle stesse in caso di eventuale dichiarazione di invalidità dell'accordo transattivo del 22 ottobre 2007.
Il padre del minore eccepiva, in particolare, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese risarcitorie avanzate da parte della ### spa e della ### srl ed imputando la causa dell'invalidità della transazione a negligenza professionale degli Avv.ti ### e ### chiedendone la chiamata in causa e la condanna al risarcimento dei danni nel caso di propria soccombenza.
Si costituiva, altresì, l'Avv. ### nella causa riunita chiamata in causa da ### spa e ### srl e, successivamente, dai genitori del minore ### In particolare, contestava quanto dedotto e allegato a proprio carico dai genitori di ### ALÌ ed eccepiva la tardività della chiamata in causa da parte degli stessi e comunque l'infondatezza della domanda da questi avanzata nei propri confronti; lamentava, inoltre, la nullità della comparsa di costituzione e risposta della ### spa e, di conseguenza, dell'atto di chiamata in causa, l'inammissibilità della domanda da questa avanzata nei propri confronti, la carenza di legittimazione attiva della ### e sua passiva nel caso in cui l'azione risarcitoria esperita fosse ritenuta contrattuale e la prescrizione dell'azione risarcitoria nel caso in cui fosse ritenuta extracontrattuale. ###. ### G. ### chiamato in causa dalla ### spa e dalla ### srl, nonché successivamente dai genitori del minore, ### ALÌ e ### si costituiva eccependo - la nullità dell'atto di citazione per la chiamata in causa notificato dalla ### - la prescrizione dell'azione risarcitoria esperita dalla ### nel caso in cui la si considerasse extracontrattuale; - la carenza di legittimazione attiva della stessa e la propria carenza di legittimazione passiva nel caso in cui si ritenesse la suddetta azione risarcitoria di natura contrattuale; - l'infondatezza nel merito e/o l'inammissibilità delle domande avanzate da ### spa, ### ALÌ, ### o da qualsiasi altra parte nei propri confronti; - la tardività della chiamata in causa operata dai genitori del minore.
Si costituiva la ### di ###ne coop. a r.l., chiamata in causa dall'Avv. ### a manlevarla/tenerla indenne da ogni pretesa avanzata da qualsiasi parte nei suoi confronti in caso di denegata soccombenza e al rimborso delle spese legali ex art. 1917, 3° comma Si costituiva, inoltre, la #### L'### chiamata in causa dall'Avv. ### a manlevarlo/tenerlo indenne da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti da qualsiasi parte in caso di denegata soccombenza.
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, senza ammissione di mezzi istruttori, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
La complessa materia del contendere impone una schematizzazione, in ordine gradato, delle numerosissime questioni preliminari sollevate dalle parti, al fine di giungere, poi, ad affrontare il merito, sul quale il Tribunale, sebbene la causa sia stata rimessa in decisione sulle questioni di carattere preliminare, ben potrà pronunciarsi, qualora ritenga la causa matura e sufficientemente istruita, provvedendo, in caso negativo, alla rimessione in istruttoria. #### S.P.A. e l'### S. ### - in relazione alle domande svolte nel giudizio riunito - la carenza di legittimazione attiva del curatore speciale in persona dell'avv. ### per non essere stati in quel giudizio prodotti i provvedimenti di nomina della predetta e di autorizzazione al promuovimento della lite.
Trattasi di eccezione palesemente infondata.
A prescindere dalla circostanza che tanto il provvedimento di nomina, quanto il provvedimento di autorizzazione alla nomina di avvocato per l'assunzione delle iniziative giudiziarie avanzate in istanza, menzionati nella premessa in fatto, sono stati prodotti nel giudizio riunente e dunque, sono entrati a far parte dell'incarto processuale complessivo in esito al provvedimento di riunione, vi è da rilevare come, già da tempo, la giurisprudenza (in particolare, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3310 del 28/05/1982 - Rv. 421277) chiarisca che “Non esiste alcuna norma che - in deroga al generale principio di libertà delle prove e della loro valutazione - imponga (in tema di capacità processuale) l'onere di provare la qualità di curatore speciale di un minore esclusivamente mediante la produzione di copia legale del relativo provvedimento di nomina. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva desunto l'esistenza di detta nomina dal provvedimento di autorizzazione ad agire del giudice tutelare)”.
Orbene, anche a voler considerare compendio a sé stante il fascicolo relativo alla causa RG. 19497/2012, autonomo e distinto rispetto al fascicolo della causa portante R.G. n. 16694/2011, argomento ad avviso di questo giudice del tutto superabile, giacché il curatore, promuovendo la causa R.G. n. 19497/2012, di cui ha successivamente sollecitato la riunione a quella preventivamente promossa, ha ripetutamente richiamato gli estremi della propria nomina, presente nel primo fascicolo, sta di fatto che nel giudizio R.G. n. 19497/2012 è prodotto, quale doc. n. 8, il provvedimento con cui il Giudice Tutelare ha autorizzato l'avv. ### nella sua qualità di curatore speciale del minore, al promuovimento di ogni iniziativa nei confronti di #### e dell'### per la tutela delle ragioni risarcitorie del minore, ivi compresa l'azione ex art. 322 Pertanto, anche volendo considerare soltanto il tenore di tale provvedimento, l'esistenza della qualità di curatore speciale del minore in capo all'avv. ### era certamente inferibile per poter fondare la sua legittimazione processuale. ####'### 22 OTTOBRE 2007 E ### Preliminarmente, il Tribunale osserva che la curatela di ### è a pieno titolo legittimata ad instare per l'annullamento dell'atto di transazione concluso in data 22 ottobre 2007 dai genitori del minore, quali legali rappresentanti del medesimo, in mancanza di autorizzazione tutoria.
Pacifica infatti è l'opinione secondo la quale la legittimazione attiva ad ottenere l'annullamento degli atti di straordinaria amministrazione, pregiudizievoli nei confronti del minore, compiuti dai genitori in rappresentanza del medesimo ma in difetto delle autorizzazioni necessarie per legge, compete, ai sensi dell'art. 322 c.c., soltanto ai soggetti menzionati da detta norma e quindi ai genitori, ed ove questi rimangano inerti, o versino, come nel caso di specie, in conflitto di interessi, dal minore, una volta raggiunta la maggiore età, o in alternativa, prima di ciò, ad un curatore speciale che, nominato ed autorizzato, vi provveda (cfr. Cass. 13 aprile 2010, n. 8720).
La norma in oggetto è dunque chiara nel derogare al principio della relatività nei contratti e nell'attribuire al minore, in ogni caso, la legittimazione a contestare la validità di negozi conclusi dai genitori, non autorizzati, con terzi, indipendentemente dal fatto che il minore, come tale, non sia stato parte degli stessi.
Contesta ancora la ### convenuta nel giudizio riunito, nella comparsa conclusionale, che i poteri del curatore “non possono estendersi sino al punto di sostituirsi ai genitori - mai privati della responsabilità genitoriale, nella proposizione di azioni per le quali non si ravveda alcuna situazione di conflitto tra rappresentante e rappresentato, come nel caso in questione. La posizione dei genitori, infatti, sia in ordine alla validità della transazione, sia in punto di azione risarcitoria, non è in alcun modo in conflitto con quella del minore, tanto più che essi sono stati ristorati del danno rivendicato e non devono temere vantaggi o pregiudizi di sorta”.
Ma detta tesi è palesemente infondata.
La sussistenza del conflitto di interessi è evidente, ed è stata apprezzata, con provvedimento non impugnato nelle forme di legge (v. in particolare l'art. 45 disp. att. c.c., che richiama i provvedimenti assunti a norma dell'art. 320 c.c.), dal Giudice Tutelare, che dopo aver ascoltato entrambi i genitori (docc. n. 14 e 15 allegati all'atto di citazione della causa riunente), ha nominato curatore speciale al minore in persona dell'avv. ### Trattasi di provvedimento che, all'evidenza, prescinde totalmente dalla persistente titolarità, in capo ad entrambi i genitori, della responsabilità genitoriale, e che, semplicemente, si fonda sulla ritenuta inopportunità di conservare, in vista del giudizio da promuoversi, la loro legittimazione processuale quali rappresentanti legali del figlio minore, essendo i medesimi portatori di conflitto di interesse, che la giurisprudenza reputa sufficiente a giustificare la decisione del giudice in tal senso, anche se no concreto e attuale ma solo potenziale (cfr. Cass. 16 settembre 2002 n. 13507).
E nel caso di specie, a prescindere dal fatto che, si ripete, il provvedimento di nomina del curatore speciale non è mai stato impugnato dagli interessati nelle forme dell'art. 45 disp. att. c.c., è fin troppo evidente la posizione di conflitto di interessi tra minore e genitori, visto che questi ultimi si sono opposti all'accoglimento delle domande che il minore ha proposto nei loro confronti, ed hanno preso parte alla transazione di cui, nella causa R.G. n. 19497/2012, si è chiesto l'annullamento, con la quale essi avevano, per l'appunto, disposto in senso pregiudizievole al figlio dell'azione risarcitoria spettante costui spettante.
Potrebbe dunque a ragione affermarsi che nel caso che occupa si è in presenza di un conflitto ben più che solo potenziale.
Quanto, poi, alla eccepita carenza di legittimazione attiva della curatela ad agire per il risarcimento dei danni in favore del minore, si osserva che tale eccezione è, per gli stessi motivi esplicitati per la domanda di annullamento dell'atto di transazione, infondata: non può francamente sostenersi che anche in relazione a tale azione non sussista conflitto di interessi in capo ai genitori, che hanno disposto della stessa, rinunciandovi con transazione, in senso pregiudizievole al minore, poi perfino facendo propri i proventi che ne sono derivati, fino alle iniziative giudiziali proposte nei loro confronti. ###'###'#### 22 OTTOBRE 2007 Parimenti infondata è l'eccezione, pure sollevata, di prescrizione del diritto del minore, assistito dal curatore speciale nominato, ad ottenere giudizialmente l'annullamento del negozio di cui si tratta, in conformità a quanto ritenuto, sulla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento, dalla giurisprudenza di legittimità, dalla quale questo Tribunale non ha motivi di sorta per discostarsi: v. in punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1140 del 23/03/1977 a mente della quale: La norma di cui all'art 1442, secondo comma, cod civ, secondo la quale, qualora l'annullabilità di un contratto dipende dalla minore età di uno dei contraenti, l'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui il minore ha acquistato la capacita legale, riguarda non soltanto il caso in cui il contratto sia stato stipulato direttamente dal minore senza l'intervento del genitore esercente la patria potestà, ma anche l'ipotesi in cui il contratto sia stato, invece, concluso dal rappresentante legale, senza, pero, le autorizzazioni degli organi tutelari prescritte dalla legge per il compimento nel nome del minore di alcune categorie di atti giuridici. ### è dunque infondata. #### di prescrizione della domanda risarcitoria avanzata nell'interesse del minore, sollevata dalla difesa dei convenuti della causa riunita, non appare fondata, non avendo la L. 189 del 2012 (cd legge ### mutato la natura della responsabilità, schiettamente contrattuale, della struttura ospedaliera convenuta.
Sul punto, il Tribunale reputa sufficiente richiamare l'orientamento già autorevolmente espresso dalla Corte di ### dal quale non si ha motivo di discostarsi e le cui motivazioni vengono dal Tribunale interamente condivise.
In particolare, si è correttamente rilevato che: “il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 1 come modificato dalla ### di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve." (Cass. civ. 24 dicembre 2014, n. 27391, ined.; in precedenza: Cass. 17 aprile 2014, n. 8940).
A tali principi si è anche adeguata autorevole giurisprudenza di merito, che ha sul punto osservato, con argomentazioni che qui si riportano e condividono (massima estrapolata da www.ilcaso.it: “La responsabilità del medico ospedaliero - anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 l. 189/12 - è da qualificarsi come contrattuale. Il primo comma dell'art. 3 del D.L. ### come sostituito dalla legge di conversione si riferisce, esplicitamente, ai ### casi di colpa lieve dell'esercente la professione sanitaria che si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. ### alla lettera della nuova disposizione comporta anche adeguata valorizzazione dell'incipit dell'inciso immediatamente successivo alla proposizione che esclude la responsabilità penale del sanitario in detti casi , per effetto del quale deve ritenersi che esso si riferisca soltanto - appunto - a "tali casi" (di colpa lieve del sanitario che abbia seguito linee guida ecc.). ### parte, la presunzione di consapevolezza che si vuole assista l'azione del ### impone di ritenere che esso, ove avesse effettivamente inteso ricondurre una volta per tutte la responsabilità del medico ospedaliero (e figure affini) sotto il ### regime della responsabilità extracontrattuale, escludendo l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e così cancellando lustri di elaborazione giurisprudenziale, avrebbe certamente impiegato proposizione univoca (come per es. "la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria per l'attività prestata quale dipendente o collaboratore di ospedali, cliniche e ambulatori è disciplinata dall'art. 2043 del codice civile") anziché il breve inciso in commento”.
E ciò a prescindere da ogni problema circa la rilevanza sul piano temporale della norma, che è comunque sopravvenuta rispetto alla vicenda di cui è processo, ed è pacificamente priva di effetti retroattivi.
Nel caso di specie, dunque, non vi sono motivi per derogare al generale principio per cui la responsabilità dell'ente ospedaliero, nel caso di ricovero della gestante, è di natura contrattuale, sia nei confronti della partoriente, sia nei confronti del nato (### Cass. n. 14488 del 29 luglio 2004 secondo la quale: Con il contratto di ricovero ospedaliero della gestante l'ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), sì da garantirne la nascita evitandogli - nei limiti consentiti dalla scienza - qualsiasi possibile danno. Detto contratto, intercorso tra la partoriente e l'ente ospedaliero, si atteggia come contratto con effetti protettivi a favore di terzo nei confronti del nato, alla cui tutela tende quell'obbligazione accessoria, ancorché le prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita; ne consegue che il soggetto che, con la nascita, acquista la capacità giuridica, può agire per far valere la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni accessorie, cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia di un suo specifico interesse) con l'evidente conseguenza che l'azione oggi introdotta non può reputarsi prescritta, anche a voler considerare quale momento di decorrenza la data di nascita del piccolo ### piuttosto che gli atti interruttivi, successivi, comunque effettuati dai genitori, che hanno a lungo coltivato trattative con l'ente ospedaliero ed i suoi mandatari per pattuire l'importo del risarcimento, ed anche dal curatore mediante i contatti successivi avuti con i pretesi responsabili, avvenuti nel rispetto del termine quinquennale. ### S. #### 22 OTTOBRE 2007.
Trattasi di eccezione infondata, atteso che l'atto introduttivo del giudizio RG. N. 19497/2012, contenente plurime domande, è stato notificato ai convenuti collettivamente, ognuno per quanto di ragione, e palesemente l'### convenuta in relazione alla domanda risarcitoria, per cui non appare puntuale ed appropriata la richiesta di “estromettere” l'### dal giudizio in relazione a tale domanda.
Ad abundantiam, deve invece osservarsi e rilevarsi che sussisteva indubbiamente l'interesse di parte attrice a coinvolgere nel contraddittorio - relativamente a tale domanda - anche l'### nel cui interesse la compagnia ### quale mandataria, e la ### S.R.L., quale submandataria, hanno curato le trattative volte a stabilire transattivamente l'importo del risarcimento dovuto ai genitori del minore, in proprio e quali rappresentanti legali del medesimo. ### S.P.A. ##### pare fondata, posto che la compagnia assicuratrice della ### convenuta non può rispondere direttamente nei confronti dei terzi danneggiati, eccezione al principio di relatività che è prevista soltanto per le assicurazioni obbligatorie in campo di circolazione stradale. #### Si ritiene nel merito fondata la domanda di annullamento dell'atto di transazione del 22 ottobre 2007, in ossequio a consolidata giurisprudenza di legittimità, che qualificando l'atto di transazione un atto di straordinaria amministrazione, specie se suscettibile di incidere in modo assai rilevante, come nel caso di specie, sul patrimonio del minore, ritiene necessaria a fini di validità dell'atto stesso, il previo ottenimento dell'autorizzazione giudiziale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8720 del 13/04/2010 , e mente della quale: La transazione avente ad oggetto la controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nell'interesse del figlio minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia ad oggetto un danno che, per la sua natura e la sua entità, possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato. In questo caso è necessaria, per la validità della transazione, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ.). ### di annullamento proposta dalla curatela è dunque, per ciò solo, indiscutibilmente fondata.
Tale conclusione non è scalfita dalle plurime osservazioni ed eccezione formulate dai convenuti nella causa riunita per contrastare la domanda. ### certamente, è la controdeduzione effettuata dalla difesa dell'### convenuta, laddove afferma che “certo è che la curatela, con il placet del giudice tutelare, ha avviato azioni che hanno avuto come primo effetto quello del trasferimento della proprietà di due appartamenti dai genitori al minore che tale trasferimento ha accettato e perseguito e che ha quindi tratto beneficio dalla transazione oggi impugnata, beneficio che configura la fattispecie prevista dall'art. 1188 secndo comma c.c., ovvero la ratifica degli effetti della transazione, ciò che vanifica le azioni fin qui proposte” (pag. 4 della comparsa conclusionale).
Infatti nei provvedimenti con cui il giudice tutelare ha autorizzato il trasferimento dei cespiti al minore, allegati agli atti di trasferimento stessi (docc. n. 23 e 24 già citati), pur se successivi a quelli che hanno autorizzato il curatore ad assumere iniziative giudiziali della più varia natura, non si rinviene traccia di una autorizzazione del curatore del minore (unico soggetto che a ciò sarebbe stato legittimato) a ratificare espressamente o tacitamente, quanto meno in toto, la transazione del 22 ottobre 2007, ed anzi, un siffatto effetto del provvedimento si porrebbe in insanabile contrasto con quanto autorizzato, per l'appunto, con il provvedimento in data 4 febbraio 2010, ovvero la proposizione dell'azione di annullamento ex art. 322 c.c., espressamente menzionata nell'istanza dimessa dal curatore speciale del minore.
Il provvedimento di autorizzazione al trasferimento in capo al minore degli immobili acquistati dai genitori, in sintesi, non può contenere qualcosa di più e di diverso, visto anche il suo asciutto e laconico testo, di quanto esso esprime: ovvero l'autorizzazione alla spontanea effettuazione di un trasferimento, al minore, di parte di quanto ricevuto dai genitori a titolo di risarcimento danni, fermo il resto.
Non risulta, d'altronde, che il curatore del minore abbia mai, esprimendo accettazione al trasferimento patrimoniale, espressamente o tacitamente rinunciato a coltivare le azioni per il promuovimento delle quali aveva già ottenuto autorizzazione.
Anzi, tali azioni sono state precedute dagli adempimenti di legge e poi successivamente proposte, con comportamento del curatore invero incompatibile con la pretesa convalida, ancorché tacita, della transazione annullabile.
Vi è da domandarsi, poi, se in materia di autorizzazioni tutorie, sia invero ammissibile un provvedimento che, in difetto di qualsivoglia rappresentazione in istanza, ed in difetto di qualsivoglia precisazione contenuta nel testo (invero, nel caso di specie, davvero asciutto), possa implicare autorizzazione a convalidare in nome e per conto di un minore un atto di transazione del valore di 700.000 euro, da considerarsi, senza tema di smentita, un atto di straordinaria amministrazione, suscettibile di incidere in modo rilevante sul patrimonio e sulla vita futura del minore.
In ogni modo, anche a voler ipoteticamente riconoscere nel settore delle autorizzazioni tutorie la possibilità di una autorizzazione - implicita - ad una convalida - oltretutto tacita - si rileva che, per la consolidata giurisprudenza, la convalida tacita si concreta solo quando da parte del soggetto che vanterebbe diritto all'annullamento vi siano comportamenti del tutto incompatibili con la volontà di invalidare il contratto (Cass. 27 marzo 2001, n. 4441). In caso di esecuzione parziale, poi, la suprema corte sottolinea che la parte di contratto eseguita implichi e riveli, per la sua importanza e valenza, la volontà di sanare l'intero contratto (Cass. 6 novembre 1981, n. 5860).
Resta comunque centrale l'indagine, capillare, circa la volontà del preteso convalidante: l'esecuzione in tutto o in parte del negozio, secondo le migliori opinioni in dottrina e giurisprudenza, rifuggendo l'idea che la convalida non abbia natura negoziale (conclusione avversata da Cass. 27 marzo 2001, 4441 cit.), negano che l'effetto di emenda dei vizi negoziali che affliggono il contratto stessa possa inferirsi da mere attività “esecutive” del medesimo, richiedendo viceversa che a dette attività si accompagni la palese e chiara evidenza della volontà di produrre l'effetto sanante sul negozio viziato (Cass. 2 aprile 1982, n. 2029).
A tutto voler concedere, ancora, non può sottacersi come, per la più recente giurisprudenza di legittimità, intervenuta proprio in un caso simile a quello che occupa, ovvero un padre che aveva distratto a proprio favore un risarcimento liquidato a favore della figlia minore, intestandosi un immobile, la convalida del negozio possa essere operata nell'interesse del soggetto titolare dell'azione di annullamento parzialmente, ovvero soltanto per taluni effetti del negozio (Cass. 29 maggio 2014, 12117, ### 2014, I, 2500 con nota di C. BONA).
Da qui potrebbe tutt'al più sostenersi che con l'accettazione dei trasferimenti di cui ai docc. n. 23 e 24, più volte citati, la ### abbia semplicemente inteso accettare, da parte dei genitori, la trasmissione di un acconto sul risarcimento dovuto, ferma l'intenzione di coltivare la richiesta di annullamento. In sintesi, nell'atto di accettazione dei trasferimenti non è chiaramente ed univocamente inferibile, date le circostanze del caso, una convalida, tacita, del negozio di transazione concluso in data 22 ottobre 2007.
Si tratterà, tutt'al più, di discutere della natura giuridica e degli effetti dei suddetti trasferimenti, a fronte dell'invocato disposto dell'art. 1443 c.c. ; ma di questo si dirà più oltre.
Parimenti non meritevoli di accoglimento sono le argomentazioni con cui i genitori convenuti contrastano la domanda di annullamento sostenendo che l'atto transattivo non avrebbe concretamente prodotto alcun effetto negativo per il minore, tanto da giustificare la pretesa di annullamento, sia perché “il minore rimarrebbe totalmente estraneo all'accordo transattivo, essendo il rapporto debito - credito riconducibile esclusivamente alle parti ### S.R.L.-genitori”, ed inoltre che “il minore non avrebbe subito alcun pregiudizio economico da parte dei genitori, in ragione della improduttività nei suoi confronti di alcun effetto giuridico derivante dall'atto” (?), nonché che “l'azione di ripetizione dell'indebito, oggi promossa dalla ### nei confronti dei genitori, risulterebbe priva di legittimazione attiva poiché l'eliminazione giuridica dell'atto determinerebbe la riemersione della ### S.R.L.. quale debitore del minore” e “legittimato attivamente a chiedere la restituzione delle somme è la ### che vi ha provveduto e non la ### nei confronti della quale i sottoscrittori dell'atto di quietanza - si ribadisce, firmato in assenza dei poteri necessari - non hanno arrecato alcun danno potendo essi agire per ottenere la somma maggiore prospettata in atti”, ed ancora che “il minore non potrebbe essere chiamato alla restituzione di quanto percepito illegittimamente dai genitori se non nei limiti del vantaggio ricevuto. Infatti l'art. 1443 c.c., secondo cui, qualora il contratto sia annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui essa è stata rivolta a suo vantaggio, si applica anche nel caso in cui il contratto, anziché essere stato stipulato dall'incapace personalmente, sia stato stipulato in suo nome da chi lo rappresentava, senza la debita autorizzazione (Cass. 4 marzo 1968, n. 681)” (pagg. 4/5 delle comparse di risposta); ed infatti, gradatamente: a) si è già affermato come sussista indubbiamente la legittimazione attiva del minore - rappresentato dal curatore speciale - ad ottenere l'annullamento dell'atto, sebbene lo stesso veda quali controparti i genitori e la ### S.P.A., non il minore, nell'ambito dello stesso non validamente rappresentato, difettando l'autorizzazione di legge; b) non può condividersi l'assunto secondo il quale l'atto di cui si discute, in quanto “inefficace”, non avrebbe alcun effetto pregiudizievole nei confronti del minore. Al contrario, il profilo del pregiudizio patrimoniale è più che evidente e si sostanzia nell'aver accettato i genitori, a ciò mai debitamente autorizzati, una somma a tacitazione dei diritti risarcitori tutti del minore, in via transattiva, che si assume essere enormemente inferiore a quella cui questi avrebbe avuto diritto, e tutto ciò senza che l'autorità giudiziaria abbia avuto la possibilità di vagliare preventivamente la conformità dell'atto da concludersi al miglior interesse del minore. Evidente peraltro che solo a seguito della rimozione dell'atto dal mondo giuridico, sarà possibile per il minore agire per il ristoro dei danni di cui egli, tramite il curatore, si lamenta con l'atto introduttivo del giudizio, danni che altrimenti non potrebbe richiedere nella loro interezza, a ciò ostandovi un atto transattivo valido ed efficace ove non annullato. Sussiste, pertanto, tutto l'interesse della curatela, ex art. 100 c.p.c., ad impugnare l'atto. ### Una volta accolta la domanda di annullamento della transazione stipulata dai genitori del piccolo ### in data 22 ottobre 2007, occorre domandarsi quali siano le conseguenze di tale annullamento, contato che la controparte di tale atto, ### S.P.A., mandante di ### S.R.L., ha così concluso per la denegata ipotesi di accoglimento dell'azione di annullamento: in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della domanda dell'attrice, disporre a carico del minore, rappresentato dalla curatela, la restituzione di tutte le somme versata dalla ### maggiorate degli interessi legali e compensativi maturati dal versamento alla restituzione, calcolati al tasso dovuto agli investitori professionali.
Viene a tal fine in considerazione il disposto dell'art. 1443 c.c., a norma del quale: “se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti (ma la norma è pacificamente applicabile anche ai casi in cui il contratto è annullato per il caso di mancanza di autorizzazione in capo al soggetto che ha rappresentato il minore in atto) questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui la stessa è stata rivolta a suo vantaggio”.
Ora, nel caso di specie, quanto si è realizzato - come da narrativa - consente di affermare che l'unica prestazione ricevuta dai genitori del minore e rivolta a suo vantaggio è rappresentata dagli atti con cui i medesimi hanno spontaneamente trasferito al figlio i cespiti acquistati con il denaro indebitamente riscosso ed utilizzato in proprio in data 22 ottobre 2007.
Null'altro è stato rivolto a vantaggio del minore, e dunque, null'altro può essere ripetuto dalla controparte di coloro che contrattarono per il minore senza averne i poteri, perché non autorizzati.
In relazione alle somme che, mediante trasferimento immobiliare, sono state devolute al minore (evidente, a tal proposito, che la richiesta di ripetizione di indebito riguarderà non già gli immobili, ma le somme con le quali gli stessi sono stati acquistati, maggiorate degli interessi di legge), parimenti, la soluzione non muta.
Sia perché, come si è detto, la ### autorizzata dal Giudice Tutelare, ha tutt'al più “convalidato tacitamente” ma solo parzialmente (se si può così sunteggiare quanto più sopra esplicato) il negozio transattivo sui diritti risarcitori del minore, accettando il trasferimento a tale ultimo titolo e salva la futura azione di annullamento nel resto; sia perché il pagamento rivolto a vantaggio del minore, proprio per effetto dell'autorizzazione del Giudice tutelare a riceverlo e trattenerlo, ha perso i caratteri del pagamento “indebito” (artt. 1443 e 2039 c.c.), e dunque, non può essere ripetuto. ### restando che allo stesso non potrà che esser attribuita la natura scaturente dalle iniziative del curatore nel loro complesso, ovvero di anticipo sul futuro risarcimento da parte dell'istituto assicuratore dell'### acconto che, all'esito del presente giudizio, dovrà essere imputato al totale complessivo ove l'azione risulti fondata, e restituito all'erogante laddove viceversa l'azione abbia esito infausto.
Diverso è l'effetto dell'annullamento della transazione nei confronti dei contraenti capaci, ### e ### che privi del potere di transigere, hanno distratto le somme ricevute in loro favore, tranne che per gli importi poi devoluti al minore mediante devoluzione al medesimo dei cespiti rispettivamente acquistati.
In relazione all'importo esuberante quanto rivolto a vantaggio del minore (ovvero, la somma netta di € 262.744, risultante dalla sottrazione 700.000 - 227.256 - 210.000) la dazione risponde ai requisiti dell'indebito oggettivo. Entrambi i genitori in solido tra loro, pertanto, dovranno essere condannati alla restituzione, con interessi legali a far tempo dalla data della domanda, dovendosi ritenere, secondo le circostanze del caso, sussistente la buona fede dei percipienti, i quali, stranieri e a digiuno della nostra cultura giuridica, si sono affidati ai legali che li assistevano. ### S.P.A. e da ### S.R.L.
La domanda risarcitoria svolta da ### e da ### nei confronti di ### e #### nonché dei loro legali avv. ### G. ### e #### per non aver assicurato la valida stipulazione della transazione, condannandosi i predetti a tenere indenne ### S.P.A. per quanto questa fosse chiamata a pagare in forza dell'annullamento della transazione e oltre le somme già erogate, è - a prescindere dalle eccezioni di nullità dell'atto di chiamata, sollevata dalla difesa ### dall'eccezione di prescrizione, comunque non fondata - palesemente infondata nel merito.
Nessuna somma ### S.P.A. è stata chiamata a pagare in dipendenza dell'annullamento della transazione, né dimostra di aver subito danni per avere confidato nella validità del contratto, come si sarebbe potuto verificare se, per esempio, la stessa avesse rifiutato altre occasioni negoziali favorevoli (art. 1338 c.c.) né può ora dolersi se, per effetto di tale annullamento, essa sarà chiamata ad assolvere ai propri obblighi contrattuali di indennizzo, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero ove la pretesa risarcitoria svolta nell'interesse di ### dal curatore risulti fondata.
Difetta, in estrema sintesi, nel primo caso l'an, nel secondo caso l'ingiustizia del danno.
A ciò si aggiunga che l'annullamento del contratto è dipeso da violazione di norma di legge che anche il contraente ### S.R.L., operatore qualificato, perfino dotato di un ufficio legale interno, e parimenti tenuto a salvaguardare l'interesse della parte mandante alla stabilità degli atti negoziali conclusi per suo conto, era tenuto a conoscere, a propria volta, verificando la sussistenza delle autorizzazioni richieste dalla legge.
Non è infatti superfluo rammentare che, in tema di responsabilità ex art. 1338 c.c., la giurisprudenza di legittimità reputa non tutelabile, perché non incolpevole, l'affidamento del contraente di “media” avvedutezza, circa la ricorrenza di cause di invalidità che costituiscono principi generali e universalmente noti, come per l'appunto si è verificato nel caso di specie ( ex plurimis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9636 del 12/05/2015 Rv. 635220). ### “TRASVERSALI” ### E #### E #### A prescindere dalla loro eccepita genericità, nullità e tardività, si osserva che su tali domande non occorre pronunciarsi, vista la reiezione della domande risarcitorie svolte da ### e ### per essere manlevati dalle quali i genitori del piccolo ### si sono rivolti ai rispettivi legali. ### e ### A ### L'### € 700.000 #### 22 OTTOBRE 2007 Trattasi di pretesa non accoglibile, visti e considerati gli effetti dell'accoglimento della domanda di annullamento dell'atto transattivo e di condanna dei genitori del minore a restituire all'erogatore le somme esuberanti quanto rivolto a vantaggio del minore.
L'#### attrice chiede al Tribunale, ove possibile, di pronunciare condanna nei confronti dell'#### convenuta sulla sola base della relazione del fiduciario ### incaricato di istruire la pratica, dr. ### e considerando i principi applicabili al caso di specie, che rientrando nelle ipotesi di responsabilità contrattuale, addossano al contraente nei cui confronti vien allegato e dedotto l'inadempimento, ed il danno patito, l'onere di dimostrare di aver diligentemente adempiuto la propria prestazione, sicché il danno sia imputabile a fattore causale a sé non ascrivibile.
Da parte dei convenuti, invero, si è immediatamente riscontrato come sia nell'atto introduttivo, sia negli atti successivi, non vi sia stata né allegazione, né dimostrazione, della condotta, commissiva od omissiva, che si assume aver generato il danno ed il nesso causale tra detta condotta ed il danno stesso.
Come richiede la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014 (Rv. 632891), secondo la quale: Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, escludendo il nesso di causalità, aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai familiari di una paziente deceduta, in quanto la consulenza tecnica d'ufficio aveva assegnato un identico grado di possibilità alle due cause di morte tecnicamente ipotizzabili, una sola delle quali ascrivibile alla condotta del sanitario, con conseguente stallo in tema di accertamento del nesso causale); ancora, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12686 del 09/06/2011 (Rv. 618137) secondo la quale: ### della responsabilità del medico per i danni cerebrali da ipossia patiti da un neonato, ed asseritamente causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige la prova - che dev'essere fornita dal danneggiato - della sussistenza di un valido nesso causale tra l'omissione dei sanitari ed il danno. Tale prova sussiste quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno cerebrale patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall'altro, appaia più probabile che non che un tempestivo o diverso intervento o da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato. Una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta).
Ora nel caso che occupa, vero è che le indicazioni contenute in atto di citazione sono invero assai scarne, ma è altrettanto vero che occorre considerare le caratteristiche e le peculiarità del caso di specie, nonché gli elementi, ancorché presuntivi, di valutazione.
Tanto premesso, emerge pacificamente agli atti che il piccolo ### fu partorito all'esito di taglio cesareo disposto in via d'urgenza a causa di “distocia dinamica”, ovvero ad insufficiente forza delle contrazioni che provocano il parto, situazione che, notoriamente, se protratta oltremodo, ha quale tipica conseguenza la sofferenza fetale e la possibile verificazione di episodi, più o meno gravi, di anossia.
Nel caso di specie, la gravità delle condizioni del neonato alla nascita, e la portata devastante delle conseguenze, è già di per sé dato sufficiente, unitamente all'elemento presuntivo costituito dalla subitanea disponibilità dell'assicuratore dell'istituto ospedaliero coinvolto a trattare un risarcimento di importo assai elevato, ed a pagare altrettanto elevate spese legali, a far desumere la probabile esistenza (quanto meno al livello di rappresentazione) di inadeguata assistenza ed intervento durante le fasi del parto.
Per effettuare tale valutazione, non appare sufficiente lo scarno elaborato del dr. ### fiduciario dell'assicurazione che si limita a constatare che il parto fu complicato da sofferenza fetale, per poi diffondersi solo sulla tipologia e sull'entità dei danni psicofisici riportati dal neonato.
Occorre dunque rimettere la causa in istruttoria per espletare ### ed a ciò si provvede come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo. P.Q.M. Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - annulla l'atto di transazione concluso in data 22 ottobre 2007 tra la società ### S.R.L. ed i signori ### e ### relativo ai diritti risarcitori spettanti al figlio minore ### in quanto concluso senza previa autorizzazione del Giudice Tutelare, ex art. 320 c.c.; - condanna ### e ### al rimborso, in favore di ### S.P.A, per le ragioni di cui in narrativa, della somma di € 262.744, oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo; - respinge la richiesta risarcitoria avanzata da ### S.P.A. e ### S.R.L.; - respinge le domande di manleva avanzate da ### e ### nei confronti degli avv.ti ### e ### - rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza in pari data; - spese di lite al definitivo. ### 27 agosto 2015 Il Giudice
dott. ### n. 16694/2011
causa n. 16694/2011 R.G. - Giudice/firmatari: Arceri Alessandra, Tamassia Ramona