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Tribunale di Bologna, Sentenza n. 2606/2015 del 28-08-2015

... ### dal giudizio limitatamente alla domanda risarcitoria; - dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c.; Nel merito - rigettare la domanda di annullamento della transazione intercorsa in data 22 ottobre 2007 perché infondata in fatto e in diritto; - in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della domanda dell'attrice, disporre a carico del minore, rappresentato dalla curatela, la restituzione di tutte le somme versata dalla ### maggiorate degli interessi legali e compensativi maturati dal versamento alla restituzione, calcolati al tasso dovuto agli investitori professionali; - condannare, in caso di accoglimento della domanda di annullamento, i ###ri ### e ### e gli Avv.ti ### G. ### e M. ### al risarcimento del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 16694/2011 promossa da: ### (C.F. ###), in qualità di curatore speciale del minore ### nato a ### il 23 agosto 2004, nominato con decreto del G.T. del Tribunale di ### in data 23-24 luglio 2009, ed autorizzato al presente giudizio come da decreto emesso dal G.T.  del Tribunale di ### in data 24 febbraio 2010, con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 11 40100 ### presso il difensore ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###100 ### presso il difensore ### (C.F. ### ), con il patrocinio dell'avv. ### , elettivamente domiciliato in ###. ### 43 40121 ### presso il difensore Cui è riunita la causa R.G. n. 19497/2012 promossa da: ### (C.F. ###), in qualità di curatore speciale del minore ### nominato con decreto del G.T. del Tribunale di ### in data 23-24 luglio 2009, ed autorizzato al presente giudizio come da decreto emesso dal G.T. del Tribunale di ### in data 4 febbraio 2010, con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 11 40100 ### presso il difensore ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###100 ### presso il difensore ### (C.F. ### ), con il patrocinio dell'avv. ### , elettivamente domiciliato in ###. ### 43 40121 ### presso il difensore ### S.### - MALPIGHI (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ###'### 27 40100 ### presso il difensore avv. ##### con il patrocinio dell'avv. ### del foro di ### elettivamente domiciliata presso la ### del Tribunale adito ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### , elettivamente domiciliato in ###'### 27 40100 ### presso il difensore avv. #### con la chiamata di AVV. ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### del ### di ### elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ### via ### n. 4 AVV. ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ### del foro di ### e domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### SOCIETA' ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###### via S.  ### n. 55 ### (C.F. e partita IVA ###) con il patrocinio degli avv.ti ### CATUCCI del foro di ### e ### del ### di ### elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ### via ### n. 10 ### parti hanno concluso come segue: Per l'attrice ### curatore speciale del minore ### in entrambe le cause riunite: " Annullare ai sensi degli artt. 322 e 320 co 4 c.c. l'atto di transazione e la quietanza dell'importo di €700.000,00, sottoscritto con la ### srl in data 22 ottobre 2007 dai ###ri ### e da ### in qualità di rappresentanti legali del figlio minore ### a titolo di risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo, perché sottoscritti senza preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di ### in violazione dell'art.320 c.c., e senza autorizzazione alla riscossione e al reimpiego dei capitali ex art. 320 co. 4 c.c., negando conseguentemente effetto liberatorio all'avvenuto pagamento; - accertare e dichiarare che i convenuti ### e ### non hanno diritto a trattenere la somma di € 700.000,00 da loro incassata in nome e per conto del minore, a seguito di transazione da loro conclusa senza la prescritte autorizzazioni, e che sono tenuti in solido a versarle al minore, maggiorata di interessi e rivalutazione (detratto il valore dei due appartamenti nel frattempo da loro trasferiti al minore in data 18 ottobre 2011); - nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità dell'azienda ### S. ### nella cassazione del danno subito dal minore ### - e per l'effetto, condannare l'azienda ### S. ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la ### srl e la ### spa, in solido (nei limiti della garanzia assicurata) a pagare all'avvento. ### in qualità di curatore speciale del minore ### la somma di € 1.397.614,50, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno conseguente al ritardato pagamento, dalla data del sinistro al saldo effettivo, dedotto quanto dal minore percepito a tal titolo; - con vittoria di spese della fase del sequestro e del presente successivo giudizio di merito, e con condanna a titolo di danno al pagamento delle spese ed onorari della curatela, con distrazione a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario; - previa in via istruttoria subordinata, qualora il Tribunale non ritenesse già esaustiva la perizia medica effettuata dal medico legale fiduciario della compagnia assicuratrice su incarico di quest'ultima (la perizia è stata resa disponibile proprio dalla compagnia, tramite il suo legale), chiediamo che il G.I.  voglia ammettere CTU medico legale al fine di accertare le responsabilità mediche nella insorgenza delle lesioni permanenti subite dal minore in occasione della nascita e per la quantificazione dei danni tutti dallo stesso subiti; con espressa autorizzazione ad accedere alle cartelle cliniche dei ricoveri del minore nonché ad ogni altro dato necessario presso uffici pubblici o privati." Per la convenuta ### - ### S. #### "In via preliminare: - dichiarare la carenza di legittimazione attiva della curatela del minore alla proposizione dell'azione di annullamento della transazione rispetto al minore ### nonchè alla proposizione dell'azione risarcitoria; - dichiarare la carenza di legittimazione passiva del S. ### rispetto all'azione di annullamento della transazione; - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento; - dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 del codice civile; Nel merito: - rigettare la domanda di annullamento della transazione intercorsa in data 22 ottobre 2007 perchè infondata in fatto e diritto; - rigettare la domanda di risarcimento del danno perché infondata in fatto e diritto; - in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della avversa domanda, limitare il risarcimento a quanto effettivamente riconducibile all'operato del S. ### con esclusione di duplicazioni delle poste risarcitorie; In via istruttoria: Si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. 
Con vittoria di spese e compensi.” Per la convenuta ### s.p.a.: "In via preliminare - dichiarare la carenza di legittimazione attiva della curatela del minore alla proposizione dell'azione di annullamento della transazione rispetto al minore ### nonché alla proposizione dell'azione risarcitoria; - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento; - dichiarare la carenza di legittimazione attiva della curatela nei confronti della compagnia assicuratrice in merito alla richiesta di risarcimento del danno, con conseguente estromissione della ### dal giudizio limitatamente alla domanda risarcitoria; - dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c.; Nel merito - rigettare la domanda di annullamento della transazione intercorsa in data 22 ottobre 2007 perché infondata in fatto e in diritto; - in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della domanda dell'attrice, disporre a carico del minore, rappresentato dalla curatela, la restituzione di tutte le somme versata dalla ### maggiorate degli interessi legali e compensativi maturati dal versamento alla restituzione, calcolati al tasso dovuto agli investitori professionali; - condannare, in caso di accoglimento della domanda di annullamento, i ###ri ### e ### e gli Avv.ti ### G. ### e M. ### al risarcimento del danno cagionato alla ### da quantificarsi in corso di causa in rapporto all'eventuale maggior risarcimento del danno riconosciuto in questa sede ###altra in favore del minore; - rigettare la domanda di risarcimento del danno perché infondata in fatto e diritto; - in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della avversa domanda, limitare il risarcimento a quanto effettivamente riconducibile all'operato del S. ### con esclusione di duplicazioni delle poste risarcitorie; In via istruttoria: Si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. 
Con vittoria di spese e compensi.” ### In via preliminare: • Dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ### speciale di ### a richiedere nel giudizio R.G. 16694/2011 la restituzione al minore di quanto la signora ### ha percepito dalla ### srl in virtù della transazione sottoscritta in data ###, con detrazione del valore dei cespiti immobiliari ceduti dalla convenuta e dal marito al figlio minore; • Dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità della domanda di ripetizione dell'indebito di cui al giudizio RG 16694/2011 avanzata nei confronti della signora ### in quanto incompatibile con la domanda di annullamento della transazione successivamente svolta. 
Nel merito: • Rigettare la domanda di ripetizione dell'indebito svolta nel giudizio RG 16694/2011 nei confronti della signora ### in quanto infondata in diritto; • Rigettare la richiesta di condanna della signora ### al risarcimento dei danni subiti svolta dalla ### srl e dalla ### spa nel giudizio 19497/2012 perché infondata in fatto e in diritto.  ### ALÌ: Nella causa riunita RG 16694/2011: "Voglia il Tribunale adito, previo accertamento del difetto di legittimazione attiva di parte attrice per le ragioni esposte in premessa, accertare e dichiarare che nessuna ulteriore somma - rispetto a quanto già oggetto di trasferimento spontaneo - è dovuta dal #### alla ### posto che l'atto in forza del quale si pretende la restituzione delle somme non è in alcun modo opponibile al minore ### in quanto inefficace e comunque improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico nei suoi confronti. 
Con rigetto delle ulteriori domande di danno perché infondate e, in ogni caso, non provate." Nella causa riunita RG 19497/2012: "In via preliminare: visto l'art. 269 CPC disporre lo spostamento dell'udienza fissata in data ### ed autorizzare il #### a chiamare in causa l'Avv. ### C.F.  ###, domiciliat ###, nonché l'Avv. ### C.F. ###, domiciliat ###; In via principale e nel merito: rigettare le richieste di condanna del #### al risarcimento dei danni formulate ex adverso perché infondate in fatto ed in diritto; In via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria svolta dalla ### srl e da ###ni, ritenuta la negligenza professionale dell'Avv. ### e dell'Avv. ### nello svolgimento dell'incarico affidatogli dal #### nell'interesse del figlio minore ### condannare l'Avv. ### e l'Avv.  ### al risarcimento dei danni subendo dal #### corrispondenti alla somma che il medesimo sia, eventualmente, obbligato a versare alle predette chiamanti.   In via istruttoria: con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di cui al 183 cpc. 
Con vittoria di spese e compensi di lite." Per la terza chiamata ### 1) in via preliminare, voglia il Tribunale rilevare la nullità della comparsa di costituzione e risposta della ### S.p.a. e di conseguenza dell'atto di chiamata in causa, per il combinato disposto degli artt. 164, 4° comma e 163, 3° comma n. 4, per non avere la ### esposto i fatti e le ragioni di diritto poste a sostegno della chiamata in causa dell'Avv. ### ed emettere quindi i provvedimenti previsti dall'art. 164, 5° comma c.p.c.  2) respingere la domanda rivolta dalla ### all'Avv. ### perché inammissibile per le ragioni esposte in comparsa di risposta.  3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ### e di legittimazione passiva dell'Avv. ### rispetto all'eventuale azione contrattuale esperita dalla ### laddove venisse ritenuta tale, e di conseguenza respingerla.  4) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. dell'eventuale azione extracontrattuale esperita dalla ### laddove venisse ritenuta tale.  5) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza per tardività della chiamata in causa - o della domanda riconvenzionale trasversale che dir si voglia -operata da ### e ### nei confronti dell'Avv. ### 6) in ogni caso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le necessarie declaratorie, respingere ogni domanda da qualunque delle parti avanzata nei confronti dell'Avv. ### perché infondata in fatto e in diritto.  7) Nella denegata ipotesi di soccombenza dell'Avv. ### totale o parziale, voglia il Giudice accertare e dichiarare che la compagnia di assicurazione ### è obbligata a manlvarla ed a tenerla indenne da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti da chiunque tra le parti in causa ed a rimborsarle le spese legali secondo quanto previsto dall'art. 1917, 3° comma c.c., e conseguentemente voglia condannare la predetta compagnia a rifondere all'Avv. ### tutte le somme che questa fosse tenuta a pagare alla compagnia ### e/o a chiunque tra le parti in causa ed a rimborsarle le spese legali sostenute secondo quanto previsto dall'art. 1917, 3° comma Con vittoria di spese di lite. 
Per la terza chiamata SOCIETÀ ####.L.: Voglia il Tribunale di ### dichiarare inammissibili, tardive, infondate e comunque prescritte le domande svolte nei confronti dell'Avv. ### che dovranno essere tutte respinte. 
In denegata ipotesi di condanna dell'Avv. ### determinare l'indennizzo dovuto da ### di ### coop. a r.l. in ragione e secondo le previsioni di polizza, con le esclusioni/limitazioni/franchigie contrattuali e nel limite del massimale. 
Con vittoria di spese. 
Per il terzo chiamato ### Voglia l'Ill.mo Tribunale di ### - In via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa notificato dalla ### ex art. 164 e 163, II comma nn. 3 e 4 cpc per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta dell'### - In via preliminare, dichiarare la domanda della ### spa nei confronti dell'Avv.  ### prescritta ex art. 2947 cc, qualora venisse considerata di natura extracontrattuale e pertanto rigettarla; - In via preliminare subordinata, dichiarare la carenza di legittimità attiva della ### spa e passiva dell' Avv. ### qualora la domanda della ### spa venisse considerata di natura contrattuale e pertanto rigettarla; - Nel merito, rigettare le domande proposte nei confronti dell'Avv. ### per la loro infondatezza fattuale e giuridica per le ragioni illustrate nella comparsa di costituzione e risposta, avanzate dalla ### spa,dai sigg.ri ### e ### o da qualsiasi altra parte; accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza per tardività della chiamata in causa o della domanda riconvenzionale trasversale operata da #### nei confronti dell'Avv. ### - In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della ### spa, e/o dei sigg.ri ### e ### e/o di qualsiasi altra parte dichiarare la ### rappresentanza generale per l'### via della ### 2 ### tenuta a manlevare, garantire e comunque tenere indenne l' Avv. ### da ogni somma che fosse eventualmente tenuto a corrispondere alla ### spa e/o ai sigg.ri ### e ### e/o a qualsiasi altra parte ad ogni e qualunque titolo, e conseguentemente condannare la suddetta assicurazione al pagamento in favore dell'Avv. ### dell'importo corrispondente, ivi comprese i compensi e le spese legali, ex art. 1917 In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali. 
Per la terza chiamata ### Voglia il Tribunale di ### via principale e nel rito ### dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa dell'Avv. ### da parte di ### spa, ai sensi dell'art. 164 cpc ovvero per violazione del diritto di difesa, od ancora la inammissibilità delle domande da essa formulate nei confronti di questi; In via principale e nel merito ### e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'azione di risarcimento del danno, ai sensi dell'art.  2947 c.c., promossa da ### spa nei confronti dell'Avv. ### Dichiarare la nullità ovvero la inammissibilità delle domande formulate da ### srl nei confronti dell'Avv. R.G. ### ovvero il difetto di legittimazione di ### srl nei confronti di questi; Rigettare le domande formulate da ### spa, da ### srl e dai ###ri ### e ### nei confronti dell'Avv. R.G. ### in quanto infondate in fatto e in diritto e perchè comunque non provate. 
In via subordinata In caso di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, accertare e dichiarare il concorso di responsabilità di ### spa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., determinando la rilevante percentuale ovvero l'importo dell'indennizzo da porre a carico di questa. 
In via di ulteriore subordine In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei confronti dell'Avv. R.G.  ### e di quelle da questi formulate avverso #### per l'### determinare la percentuale di responsabilità allo stesso ascrivibile, anche ai sensi dell'art. 2055 c.c., e contenere l'indennizzo nei limiti del massimale assicurato e di cui alla polizza ###.1004 e con deduzione della franchigia in essa prevista. 
Con vittoria delle spese e del compenso del giudizio. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con atto di citazione ritualmente notificato il 2 novembre 2011 l'Avv. ### in qualità di ### speciale del minore ### ALÌ, conveniva in giudizio i genitori dello stesso, ### ALÌ e ### al fine di ottenere dai medesimi, in solido tra loro, la restituzione al figlio della somma di € 700.000, indebitamente incassata a titolo di risarcimento del danno in nome e per conto di questi, perché in mancanza di autorizzazione tutoria, maggiorata di interessi e rivalutazione e detratto il valore dei due appartamenti nel frattempo da loro già trasferiti a titolo gratuito al figlio con atti notarili in data 18 ottobre 2011 (docc. 23 e 24 allegati alla citazione del giudizio riunente). 
Esponeva parte attrice che il 28 agosto 2004, presso la ### e ### del ### S. ### al figlio appena venuto alla luce con parto cesareo resosi necessario per “distocia dinamica”, ### veniva diagnosticata una forma di distress respiratorio in sofferenza perinatale, che ne rese necessario l'immediato ricovero presso il reparto di ### della stessa struttura ospedaliera. 
Stante la gravità delle condizioni di salute del bambino, manifestatesi già al momento della nascita sotto forma di importanti disturbi psicomotori, i genitori tramite i propri legali chiedevano all'### il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dagli stessi e dal bambino in conseguenza della negligenza ed imperizia imputabile al personale medico sanitario che aveva prestato assistenza alla donna durante il parto. Il fatto veniva, altresì, denunciato alla ### della Repubblica presso il Tribunale di #### spa, compagnia assicurativa dell'### incaricava della gestione del sinistro la ### spa, la quale nominava quale perito di fiducia il Dott. ### GENTILOMO. Questi, ritenuta comprovata l'insorgenza di una grave sofferenza fetale acuta durante il parto di ### ALÌ e riscontrato un esteso danno parenchimale cerebrale associato a segni assai precoci di atrofia parenchimale, con gravi limitazioni/disfunzioni sotto al profilo motorio, mentale e sensoriale, complicate dall'epilessia, quantificava il danno biologico dallo stesso subito in misura pari all'80-90%. Veniva, inoltre, negata una qualsiasi capacità lavorativa in proiezione futura e prospettata una speranza di vita notevolmente inferiore a quella media (40-50 anni) per l'insorgenza di complicanze di varia natura, principalmente infettivologica e respiratoria. 
Raggiunto un accordo con la ### S.R.L., ### ALÌ e ### genitori di ### ALÌ, in data 22 ottobre 2007 sottoscrivevano un atto di transazione e quietanza ciascuno, assistiti dai propri legali, per l'importo di € 100.000 a titolo di risarcimento del danno proprio subito in conseguenza del sinistro. Al contempo, in qualità di rappresentanti legali del figlio minore, sottoscrivevano con la stessa ### S.R.L. un ulteriore atto di transazione e quietanza per l'importo di € 700.000, a titolo di risarcimento del danno subito dal bambino, pur non essendone stati previamente autorizzati dal Giudice Tutelare del Tribunale di ### Il 25 ottobre 2007 i legali di ### ALÌ e ### gli #### e ### di ### sottoscrivevano a loro volta due atti di transazione e quietanza per l'importo di € 40.000 ciascuno, in relazione all'assistenza legale prestata a favore dei due coniugi. 
Questi ultimi sostenevano di avere versato ai legali l'ulteriore somma di € 100.000 e di avere diviso fra loro stessi il restante importo ricevuto dalla ### come risarcimento del danno subito dal figlio (pari, dunque, a 600.000 €) a metà, per un totale di 300.000 € ciascuno. 
Tale somma veniva utilizzata dalla ### per acquistare un appartamento sito a ### in via ### 70/2, al prezzo di € 210.000 e per sostenere le spese di registrazione dell'atto e le spese notarili, per un importo pari ad € 17.256. Tale appartamento veniva adibito a residenza familiare, ed all'attualità vi risiedono la signora ### ed il figlio. ### cifra di 40.000 € veniva, in seguito, dalla stessa investita in un conto deposito titoli aperto presso la filiale della ### di via ### n. 11. 
I restanti 300.000 € venivano, invece, utilizzati da ### ALÌ per estinguere, tramite il versamento dell'importo di € 24.000, un mutuo ipotecario in precedenza contratto con la ### spa per l'acquisto di quello che all'epoca era l'immobile di residenza dei coniugi.  ### somma di € 210.000 veniva investita per l'acquisto di un appartamento sito a ### in via ### 20, comprese le spese di registrazione dell'atto e le spese notarili. 
Successivamente, il rapporto tra i coniugi entrava in crisi e la sig.ra ### stante il comportamento oltraggioso del marito, si rivolgeva ripetutamente alle forze dell'ordine ed in data ###, presentato ricorso ex art. 342 bis e ter c.c. al Tribunale di ### otteneva un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare nei confronti del marito (doc. n. 12 allegato all'atto di citazione della causa riunente). 
Il 22 luglio 2009 la ### presentava ricorso ex art. 320 c.c. ed il Giudice Tutelare del Tribunale di ### con decreto emesso in date 23-24 luglio 2009, nominava quale curatore speciale del minore ### ALÌ l'Avv. ### (doc. n. 13 allegato all'atto di citazione della causa riunente), la quale, successivamente, con decreti del 4 febbraio 2020 e del 24 febbraio 2010, veniva autorizzata dal Giudice Tutelare del Tribunale di ### a nominare un difensore della curatela del minore per tutelarne le ragioni risarcitorie in relazione al sinistro del 28 agosto 2004 (rispettivamente, doc. n. 8 allegato all'atto introduttivo del giudizio riunito e doc. 17 allegato all'atto di citazione della causa riunente). 
Ritenendo la transazione sottoscritta tra la ### e i genitori di ### ALÌ senza previa necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare pregiudizievole e non opponibile al minore, la curatela chiedeva ed otteneva il 16 febbraio 2011 un sequestro conservativo a carico dei due, fino alla concorrenza delle somme da questi indebitamente percepite, individuate in complessivi € 700.000. Il sequestro veniva eseguito il giorno 1 agosto 2011 mediante trascrizione a carico di #### sull'immobile a lei intestato, sito in via ### n. 70/2, ### a carico di ### ALÌ sugli immobili a lui intestati siti in ### di ### via ### n. 2 e in ### via ### n. 20. 
Successivamente, i genitori trasferivano al minore, rappresentato dal curatore speciale come autorizzato dal Giudice Tutelare, gli appartamenti di via ### n. 70/2 e di via ### n. 20 senza corrispettivo e a titolo di "attribuzione parziale di quanto dovuto al minore stesso" (docc. n. 23 e 24 già richiamati). 
Così ricostruito il fatto, parte attrice chiedeva ai convenuti, in solido tra loro, la restituzione delle somme ancora indebitamente trattenute in virtù delle transazioni sottoscritte con la ### srl, precisando in ogni caso di considerare dette somme mero acconto sulla maggior somma ritenuta dovuta al minore a titolo risarcitorio alla luce del danno da questi subito a causa del sinistro di cui in narrativa, quantificato in atto introduttivo, come da esposizione alle pagg. 7 ed 8, in complessivi € 1.397.614,50, comprensivo di danno morale e di danno per la completa soppressione della capacità lavorativa. 
All'udienza del 19 ottobre 2013 il Giudice disponeva la riunione alla causa così incardinata di quella successivamente instaurata iscritta al N. 19497/2012 R.G., nella quale parte attrice aveva chiesto l'annullamento dell'atto di transazione sottoscritto dai genitori del minore con la ### srl senza la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di ### in violazione dell'art. 320 c.c.; l'accertamento della responsabilità del S. ### per i danni conseguenti al sinistro de quo e la sua condanna, in solido con ### srl ed ### spa (parti della transazione in oggetto), al risarcimento di tali danni nella misura di € 1.397.614,50 o nella diversa somma risultante di giustizia, dedotto quanto già dal minore percepito a tale titolo. 
Nel giudizio riunito si era costituita la ### eccependo la carenza di legittimazione attiva della ### sia rispetto all'azione di annullamento, sia rispetto all'azione risarcitoria; riteneva, inoltre, non necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare alla sottoscrizione da parte dei genitori di ### ALÌ della transazione di cui è causa e, pertanto, la piena efficacia della stessa, sottolineando la malafede dei genitori e dei loro legali, che avrebbero scientemente contribuito a creare la situazione per cui è causa. 
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione e dell'azione di annullamento della transazione e dell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e sottolineando la necessità della prova del nesso causale fra i danni subiti dal ### ALÌ e l'operato dei sanitari del S. ### ai fini del risarcimento. 
L'### S.### si costituiva pure nel precitato giudizio sollevando eccezioni e difese analoghe a quelle della ### spa, in particolare sottolineando la necessità, in caso di annullamento della transazione di cui in epigrafe, per ottenere il risarcimento del danno richiesto, di dare prova della responsabilità professionale dei sanitari della struttura, nonché del nesso di causalità tra le eventuali negligenze accertate e i danni subìti da ### ALÌ.  ### si costituiva del pari nel giudizio riunito RG n. 19497/2012 eccependo la carenza di legittimazione attiva della curatela sia in relazione all'azione di annullamento, sia in relazione all'azione risarcitoria rispetto al minore; nonchè la carenza di legittimazione attiva della curatela nei confronti della compagnia assicuratrice in merito alla richiesta di risarcimento, in ogni caso sollevando eccezione di intervenuta prescrizione, chiedendone il rigetto nel merito ed in subordine chiedendo di limitare il risarcimento a quanto effettivamente riconducibile all'operato del S. ### senza inversione dell'onere della prova e senza duplicazioni delle poste risarcitorie; chiedeva, altresì il rigetto nel merito dell'azione di annullamento ed in via subordinata, in caso di suo accoglimento, la restituzione delle somme versate dalla ### maggiorate degli interessi. Si associava alla richiesta di chiamata in causa di ##### ALÌ e dei legali ### e ### avanzata da ###ni, chiedendone la condanna al risarcimento del danno causato alla ### medesima in caso di accoglimento della domanda di annullamento. 
Si costituiva, altresì, ### convenuta in giudizio dal ### e terza chiamata in causa da ### spa e ### srl nel giudizio riunito in ristoro dei danni subìti dalle stesse in caso di eventuale dichiarazione di invalidità dell'accordo transattivo del 22 ottobre 2007. 
Eccepiva, in particolare, la ### l'incompatibilità tra la domanda di ripetizione dell'indebito e la successiva domanda di annullamento della transazione avanzate dall'attrice, nonchè il difetto di legittimazione attiva della ### alla restituzione di quanto eventualmente percepito senza titolo dai genitori di ### ALÌ; chiedeva, inoltre, la condanna dei legali che prestarono assistenza nel corso della transazione nel caso di accoglimento dell'azione risarcitoria proposta da ### e ### nei confronti della medesima. 
Si costituiva ### ALÌ, convenuto in giudizio dal ### e terzo chiamato in causa da ### spa e ### srl nel giudizio riunito in ristoro dei danni subìti dalle stesse in caso di eventuale dichiarazione di invalidità dell'accordo transattivo del 22 ottobre 2007. 
Il padre del minore eccepiva, in particolare, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese risarcitorie avanzate da parte della ### spa e della ### srl ed imputando la causa dell'invalidità della transazione a negligenza professionale degli Avv.ti ### e ### chiedendone la chiamata in causa e la condanna al risarcimento dei danni nel caso di propria soccombenza. 
Si costituiva, altresì, l'Avv. ### nella causa riunita chiamata in causa da ### spa e ### srl e, successivamente, dai genitori del minore ### In particolare, contestava quanto dedotto e allegato a proprio carico dai genitori di ### ALÌ ed eccepiva la tardività della chiamata in causa da parte degli stessi e comunque l'infondatezza della domanda da questi avanzata nei propri confronti; lamentava, inoltre, la nullità della comparsa di costituzione e risposta della ### spa e, di conseguenza, dell'atto di chiamata in causa, l'inammissibilità della domanda da questa avanzata nei propri confronti, la carenza di legittimazione attiva della ### e sua passiva nel caso in cui l'azione risarcitoria esperita fosse ritenuta contrattuale e la prescrizione dell'azione risarcitoria nel caso in cui fosse ritenuta extracontrattuale.  ###. ### G. ### chiamato in causa dalla ### spa e dalla ### srl, nonché successivamente dai genitori del minore, ### ALÌ e ### si costituiva eccependo - la nullità dell'atto di citazione per la chiamata in causa notificato dalla ### - la prescrizione dell'azione risarcitoria esperita dalla ### nel caso in cui la si considerasse extracontrattuale; - la carenza di legittimazione attiva della stessa e la propria carenza di legittimazione passiva nel caso in cui si ritenesse la suddetta azione risarcitoria di natura contrattuale; - l'infondatezza nel merito e/o l'inammissibilità delle domande avanzate da ### spa, ### ALÌ, ### o da qualsiasi altra parte nei propri confronti; - la tardività della chiamata in causa operata dai genitori del minore. 
Si costituiva la ### di ###ne coop. a r.l., chiamata in causa dall'Avv. ### a manlevarla/tenerla indenne da ogni pretesa avanzata da qualsiasi parte nei suoi confronti in caso di denegata soccombenza e al rimborso delle spese legali ex art. 1917, 3° comma Si costituiva, inoltre, la #### L'### chiamata in causa dall'Avv. ### a manlevarlo/tenerlo indenne da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti da qualsiasi parte in caso di denegata soccombenza. 
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, senza ammissione di mezzi istruttori, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. 
La complessa materia del contendere impone una schematizzazione, in ordine gradato, delle numerosissime questioni preliminari sollevate dalle parti, al fine di giungere, poi, ad affrontare il merito, sul quale il Tribunale, sebbene la causa sia stata rimessa in decisione sulle questioni di carattere preliminare, ben potrà pronunciarsi, qualora ritenga la causa matura e sufficientemente istruita, provvedendo, in caso negativo, alla rimessione in istruttoria.  #### S.P.A. e l'### S.  ### - in relazione alle domande svolte nel giudizio riunito - la carenza di legittimazione attiva del curatore speciale in persona dell'avv. ### per non essere stati in quel giudizio prodotti i provvedimenti di nomina della predetta e di autorizzazione al promuovimento della lite. 
Trattasi di eccezione palesemente infondata. 
A prescindere dalla circostanza che tanto il provvedimento di nomina, quanto il provvedimento di autorizzazione alla nomina di avvocato per l'assunzione delle iniziative giudiziarie avanzate in istanza, menzionati nella premessa in fatto, sono stati prodotti nel giudizio riunente e dunque, sono entrati a far parte dell'incarto processuale complessivo in esito al provvedimento di riunione, vi è da rilevare come, già da tempo, la giurisprudenza (in particolare, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3310 del 28/05/1982 - Rv.  421277) chiarisca che “Non esiste alcuna norma che - in deroga al generale principio di libertà delle prove e della loro valutazione - imponga (in tema di capacità processuale) l'onere di provare la qualità di curatore speciale di un minore esclusivamente mediante la produzione di copia legale del relativo provvedimento di nomina. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva desunto l'esistenza di detta nomina dal provvedimento di autorizzazione ad agire del giudice tutelare)”. 
Orbene, anche a voler considerare compendio a sé stante il fascicolo relativo alla causa RG.  19497/2012, autonomo e distinto rispetto al fascicolo della causa portante R.G. n. 16694/2011, argomento ad avviso di questo giudice del tutto superabile, giacché il curatore, promuovendo la causa R.G. n. 19497/2012, di cui ha successivamente sollecitato la riunione a quella preventivamente promossa, ha ripetutamente richiamato gli estremi della propria nomina, presente nel primo fascicolo, sta di fatto che nel giudizio R.G. n. 19497/2012 è prodotto, quale doc. n. 8, il provvedimento con cui il Giudice Tutelare ha autorizzato l'avv. ### nella sua qualità di curatore speciale del minore, al promuovimento di ogni iniziativa nei confronti di #### e dell'### per la tutela delle ragioni risarcitorie del minore, ivi compresa l'azione ex art. 322 Pertanto, anche volendo considerare soltanto il tenore di tale provvedimento, l'esistenza della qualità di curatore speciale del minore in capo all'avv. ### era certamente inferibile per poter fondare la sua legittimazione processuale.  ####'### 22 OTTOBRE 2007 E ### Preliminarmente, il Tribunale osserva che la curatela di ### è a pieno titolo legittimata ad instare per l'annullamento dell'atto di transazione concluso in data 22 ottobre 2007 dai genitori del minore, quali legali rappresentanti del medesimo, in mancanza di autorizzazione tutoria. 
Pacifica infatti è l'opinione secondo la quale la legittimazione attiva ad ottenere l'annullamento degli atti di straordinaria amministrazione, pregiudizievoli nei confronti del minore, compiuti dai genitori in rappresentanza del medesimo ma in difetto delle autorizzazioni necessarie per legge, compete, ai sensi dell'art. 322 c.c., soltanto ai soggetti menzionati da detta norma e quindi ai genitori, ed ove questi rimangano inerti, o versino, come nel caso di specie, in conflitto di interessi, dal minore, una volta raggiunta la maggiore età, o in alternativa, prima di ciò, ad un curatore speciale che, nominato ed autorizzato, vi provveda (cfr. Cass. 13 aprile 2010, n. 8720). 
La norma in oggetto è dunque chiara nel derogare al principio della relatività nei contratti e nell'attribuire al minore, in ogni caso, la legittimazione a contestare la validità di negozi conclusi dai genitori, non autorizzati, con terzi, indipendentemente dal fatto che il minore, come tale, non sia stato parte degli stessi. 
Contesta ancora la ### convenuta nel giudizio riunito, nella comparsa conclusionale, che i poteri del curatore “non possono estendersi sino al punto di sostituirsi ai genitori - mai privati della responsabilità genitoriale, nella proposizione di azioni per le quali non si ravveda alcuna situazione di conflitto tra rappresentante e rappresentato, come nel caso in questione. La posizione dei genitori, infatti, sia in ordine alla validità della transazione, sia in punto di azione risarcitoria, non è in alcun modo in conflitto con quella del minore, tanto più che essi sono stati ristorati del danno rivendicato e non devono temere vantaggi o pregiudizi di sorta”. 
Ma detta tesi è palesemente infondata. 
La sussistenza del conflitto di interessi è evidente, ed è stata apprezzata, con provvedimento non impugnato nelle forme di legge (v. in particolare l'art. 45 disp. att. c.c., che richiama i provvedimenti assunti a norma dell'art. 320 c.c.), dal Giudice Tutelare, che dopo aver ascoltato entrambi i genitori (docc. n. 14 e 15 allegati all'atto di citazione della causa riunente), ha nominato curatore speciale al minore in persona dell'avv. ### Trattasi di provvedimento che, all'evidenza, prescinde totalmente dalla persistente titolarità, in capo ad entrambi i genitori, della responsabilità genitoriale, e che, semplicemente, si fonda sulla ritenuta inopportunità di conservare, in vista del giudizio da promuoversi, la loro legittimazione processuale quali rappresentanti legali del figlio minore, essendo i medesimi portatori di conflitto di interesse, che la giurisprudenza reputa sufficiente a giustificare la decisione del giudice in tal senso, anche se no concreto e attuale ma solo potenziale (cfr. Cass. 16 settembre 2002 n. 13507). 
E nel caso di specie, a prescindere dal fatto che, si ripete, il provvedimento di nomina del curatore speciale non è mai stato impugnato dagli interessati nelle forme dell'art. 45 disp. att. c.c., è fin troppo evidente la posizione di conflitto di interessi tra minore e genitori, visto che questi ultimi si sono opposti all'accoglimento delle domande che il minore ha proposto nei loro confronti, ed hanno preso parte alla transazione di cui, nella causa R.G. n. 19497/2012, si è chiesto l'annullamento, con la quale essi avevano, per l'appunto, disposto in senso pregiudizievole al figlio dell'azione risarcitoria spettante costui spettante. 
Potrebbe dunque a ragione affermarsi che nel caso che occupa si è in presenza di un conflitto ben più che solo potenziale. 
Quanto, poi, alla eccepita carenza di legittimazione attiva della curatela ad agire per il risarcimento dei danni in favore del minore, si osserva che tale eccezione è, per gli stessi motivi esplicitati per la domanda di annullamento dell'atto di transazione, infondata: non può francamente sostenersi che anche in relazione a tale azione non sussista conflitto di interessi in capo ai genitori, che hanno disposto della stessa, rinunciandovi con transazione, in senso pregiudizievole al minore, poi perfino facendo propri i proventi che ne sono derivati, fino alle iniziative giudiziali proposte nei loro confronti.  ###'###'#### 22 OTTOBRE 2007 Parimenti infondata è l'eccezione, pure sollevata, di prescrizione del diritto del minore, assistito dal curatore speciale nominato, ad ottenere giudizialmente l'annullamento del negozio di cui si tratta, in conformità a quanto ritenuto, sulla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento, dalla giurisprudenza di legittimità, dalla quale questo Tribunale non ha motivi di sorta per discostarsi: v. in punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1140 del 23/03/1977 a mente della quale: La norma di cui all'art 1442, secondo comma, cod civ, secondo la quale, qualora l'annullabilità di un contratto dipende dalla minore età di uno dei contraenti, l'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui il minore ha acquistato la capacita legale, riguarda non soltanto il caso in cui il contratto sia stato stipulato direttamente dal minore senza l'intervento del genitore esercente la patria potestà, ma anche l'ipotesi in cui il contratto sia stato, invece, concluso dal rappresentante legale, senza, pero, le autorizzazioni degli organi tutelari prescritte dalla legge per il compimento nel nome del minore di alcune categorie di atti giuridici.  ### è dunque infondata.  #### di prescrizione della domanda risarcitoria avanzata nell'interesse del minore, sollevata dalla difesa dei convenuti della causa riunita, non appare fondata, non avendo la L. 189 del 2012 (cd legge ### mutato la natura della responsabilità, schiettamente contrattuale, della struttura ospedaliera convenuta. 
Sul punto, il Tribunale reputa sufficiente richiamare l'orientamento già autorevolmente espresso dalla Corte di ### dal quale non si ha motivo di discostarsi e le cui motivazioni vengono dal Tribunale interamente condivise. 
In particolare, si è correttamente rilevato che: “il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 1 come modificato dalla ### di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve." (Cass. civ. 24 dicembre 2014, n. 27391, ined.; in precedenza: Cass. 17 aprile 2014, n. 8940). 
A tali principi si è anche adeguata autorevole giurisprudenza di merito, che ha sul punto osservato, con argomentazioni che qui si riportano e condividono (massima estrapolata da www.ilcaso.it: “La responsabilità del medico ospedaliero - anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 l. 189/12 - è da qualificarsi come contrattuale. Il primo comma dell'art. 3 del D.L. ### come sostituito dalla legge di conversione si riferisce, esplicitamente, ai ### casi di colpa lieve dell'esercente la professione sanitaria che si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.  ### alla lettera della nuova disposizione comporta anche adeguata valorizzazione dell'incipit dell'inciso immediatamente successivo alla proposizione che esclude la responsabilità penale del sanitario in detti casi , per effetto del quale deve ritenersi che esso si riferisca soltanto - appunto - a "tali casi" (di colpa lieve del sanitario che abbia seguito linee guida ecc.). ### parte, la presunzione di consapevolezza che si vuole assista l'azione del ### impone di ritenere che esso, ove avesse effettivamente inteso ricondurre una volta per tutte la responsabilità del medico ospedaliero (e figure affini) sotto il ### regime della responsabilità extracontrattuale, escludendo l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e così cancellando lustri di elaborazione giurisprudenziale, avrebbe certamente impiegato proposizione univoca (come per es. "la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria per l'attività prestata quale dipendente o collaboratore di ospedali, cliniche e ambulatori è disciplinata dall'art. 2043 del codice civile") anziché il breve inciso in commento”. 
E ciò a prescindere da ogni problema circa la rilevanza sul piano temporale della norma, che è comunque sopravvenuta rispetto alla vicenda di cui è processo, ed è pacificamente priva di effetti retroattivi. 
Nel caso di specie, dunque, non vi sono motivi per derogare al generale principio per cui la responsabilità dell'ente ospedaliero, nel caso di ricovero della gestante, è di natura contrattuale, sia nei confronti della partoriente, sia nei confronti del nato (### Cass. n. 14488 del 29 luglio 2004 secondo la quale: Con il contratto di ricovero ospedaliero della gestante l'ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), sì da garantirne la nascita evitandogli - nei limiti consentiti dalla scienza - qualsiasi possibile danno. Detto contratto, intercorso tra la partoriente e l'ente ospedaliero, si atteggia come contratto con effetti protettivi a favore di terzo nei confronti del nato, alla cui tutela tende quell'obbligazione accessoria, ancorché le prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita; ne consegue che il soggetto che, con la nascita, acquista la capacità giuridica, può agire per far valere la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni accessorie, cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia di un suo specifico interesse) con l'evidente conseguenza che l'azione oggi introdotta non può reputarsi prescritta, anche a voler considerare quale momento di decorrenza la data di nascita del piccolo ### piuttosto che gli atti interruttivi, successivi, comunque effettuati dai genitori, che hanno a lungo coltivato trattative con l'ente ospedaliero ed i suoi mandatari per pattuire l'importo del risarcimento, ed anche dal curatore mediante i contatti successivi avuti con i pretesi responsabili, avvenuti nel rispetto del termine quinquennale.  ### S.  #### 22 OTTOBRE 2007. 
Trattasi di eccezione infondata, atteso che l'atto introduttivo del giudizio RG. N. 19497/2012, contenente plurime domande, è stato notificato ai convenuti collettivamente, ognuno per quanto di ragione, e palesemente l'### convenuta in relazione alla domanda risarcitoria, per cui non appare puntuale ed appropriata la richiesta di “estromettere” l'### dal giudizio in relazione a tale domanda. 
Ad abundantiam, deve invece osservarsi e rilevarsi che sussisteva indubbiamente l'interesse di parte attrice a coinvolgere nel contraddittorio - relativamente a tale domanda - anche l'### nel cui interesse la compagnia ### quale mandataria, e la ### S.R.L., quale submandataria, hanno curato le trattative volte a stabilire transattivamente l'importo del risarcimento dovuto ai genitori del minore, in proprio e quali rappresentanti legali del medesimo.  ### S.P.A. ##### pare fondata, posto che la compagnia assicuratrice della ### convenuta non può rispondere direttamente nei confronti dei terzi danneggiati, eccezione al principio di relatività che è prevista soltanto per le assicurazioni obbligatorie in campo di circolazione stradale.  #### Si ritiene nel merito fondata la domanda di annullamento dell'atto di transazione del 22 ottobre 2007, in ossequio a consolidata giurisprudenza di legittimità, che qualificando l'atto di transazione un atto di straordinaria amministrazione, specie se suscettibile di incidere in modo assai rilevante, come nel caso di specie, sul patrimonio del minore, ritiene necessaria a fini di validità dell'atto stesso, il previo ottenimento dell'autorizzazione giudiziale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8720 del 13/04/2010 , e mente della quale: La transazione avente ad oggetto la controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nell'interesse del figlio minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia ad oggetto un danno che, per la sua natura e la sua entità, possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore danneggiato. In questo caso è necessaria, per la validità della transazione, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ.).  ### di annullamento proposta dalla curatela è dunque, per ciò solo, indiscutibilmente fondata. 
Tale conclusione non è scalfita dalle plurime osservazioni ed eccezione formulate dai convenuti nella causa riunita per contrastare la domanda.  ### certamente, è la controdeduzione effettuata dalla difesa dell'### convenuta, laddove afferma che “certo è che la curatela, con il placet del giudice tutelare, ha avviato azioni che hanno avuto come primo effetto quello del trasferimento della proprietà di due appartamenti dai genitori al minore che tale trasferimento ha accettato e perseguito e che ha quindi tratto beneficio dalla transazione oggi impugnata, beneficio che configura la fattispecie prevista dall'art. 1188 secndo comma c.c., ovvero la ratifica degli effetti della transazione, ciò che vanifica le azioni fin qui proposte” (pag. 4 della comparsa conclusionale). 
Infatti nei provvedimenti con cui il giudice tutelare ha autorizzato il trasferimento dei cespiti al minore, allegati agli atti di trasferimento stessi (docc. n. 23 e 24 già citati), pur se successivi a quelli che hanno autorizzato il curatore ad assumere iniziative giudiziali della più varia natura, non si rinviene traccia di una autorizzazione del curatore del minore (unico soggetto che a ciò sarebbe stato legittimato) a ratificare espressamente o tacitamente, quanto meno in toto, la transazione del 22 ottobre 2007, ed anzi, un siffatto effetto del provvedimento si porrebbe in insanabile contrasto con quanto autorizzato, per l'appunto, con il provvedimento in data 4 febbraio 2010, ovvero la proposizione dell'azione di annullamento ex art. 322 c.c., espressamente menzionata nell'istanza dimessa dal curatore speciale del minore. 
Il provvedimento di autorizzazione al trasferimento in capo al minore degli immobili acquistati dai genitori, in sintesi, non può contenere qualcosa di più e di diverso, visto anche il suo asciutto e laconico testo, di quanto esso esprime: ovvero l'autorizzazione alla spontanea effettuazione di un trasferimento, al minore, di parte di quanto ricevuto dai genitori a titolo di risarcimento danni, fermo il resto. 
Non risulta, d'altronde, che il curatore del minore abbia mai, esprimendo accettazione al trasferimento patrimoniale, espressamente o tacitamente rinunciato a coltivare le azioni per il promuovimento delle quali aveva già ottenuto autorizzazione. 
Anzi, tali azioni sono state precedute dagli adempimenti di legge e poi successivamente proposte, con comportamento del curatore invero incompatibile con la pretesa convalida, ancorché tacita, della transazione annullabile. 
Vi è da domandarsi, poi, se in materia di autorizzazioni tutorie, sia invero ammissibile un provvedimento che, in difetto di qualsivoglia rappresentazione in istanza, ed in difetto di qualsivoglia precisazione contenuta nel testo (invero, nel caso di specie, davvero asciutto), possa implicare autorizzazione a convalidare in nome e per conto di un minore un atto di transazione del valore di 700.000 euro, da considerarsi, senza tema di smentita, un atto di straordinaria amministrazione, suscettibile di incidere in modo rilevante sul patrimonio e sulla vita futura del minore. 
In ogni modo, anche a voler ipoteticamente riconoscere nel settore delle autorizzazioni tutorie la possibilità di una autorizzazione - implicita - ad una convalida - oltretutto tacita - si rileva che, per la consolidata giurisprudenza, la convalida tacita si concreta solo quando da parte del soggetto che vanterebbe diritto all'annullamento vi siano comportamenti del tutto incompatibili con la volontà di invalidare il contratto (Cass. 27 marzo 2001, n. 4441). In caso di esecuzione parziale, poi, la suprema corte sottolinea che la parte di contratto eseguita implichi e riveli, per la sua importanza e valenza, la volontà di sanare l'intero contratto (Cass. 6 novembre 1981, n. 5860). 
Resta comunque centrale l'indagine, capillare, circa la volontà del preteso convalidante: l'esecuzione in tutto o in parte del negozio, secondo le migliori opinioni in dottrina e giurisprudenza, rifuggendo l'idea che la convalida non abbia natura negoziale (conclusione avversata da Cass. 27 marzo 2001, 4441 cit.), negano che l'effetto di emenda dei vizi negoziali che affliggono il contratto stessa possa inferirsi da mere attività “esecutive” del medesimo, richiedendo viceversa che a dette attività si accompagni la palese e chiara evidenza della volontà di produrre l'effetto sanante sul negozio viziato (Cass. 2 aprile 1982, n. 2029). 
A tutto voler concedere, ancora, non può sottacersi come, per la più recente giurisprudenza di legittimità, intervenuta proprio in un caso simile a quello che occupa, ovvero un padre che aveva distratto a proprio favore un risarcimento liquidato a favore della figlia minore, intestandosi un immobile, la convalida del negozio possa essere operata nell'interesse del soggetto titolare dell'azione di annullamento parzialmente, ovvero soltanto per taluni effetti del negozio (Cass. 29 maggio 2014, 12117, ### 2014, I, 2500 con nota di C. BONA). 
Da qui potrebbe tutt'al più sostenersi che con l'accettazione dei trasferimenti di cui ai docc. n. 23 e 24, più volte citati, la ### abbia semplicemente inteso accettare, da parte dei genitori, la trasmissione di un acconto sul risarcimento dovuto, ferma l'intenzione di coltivare la richiesta di annullamento. In sintesi, nell'atto di accettazione dei trasferimenti non è chiaramente ed univocamente inferibile, date le circostanze del caso, una convalida, tacita, del negozio di transazione concluso in data 22 ottobre 2007. 
Si tratterà, tutt'al più, di discutere della natura giuridica e degli effetti dei suddetti trasferimenti, a fronte dell'invocato disposto dell'art. 1443 c.c. ; ma di questo si dirà più oltre. 
Parimenti non meritevoli di accoglimento sono le argomentazioni con cui i genitori convenuti contrastano la domanda di annullamento sostenendo che l'atto transattivo non avrebbe concretamente prodotto alcun effetto negativo per il minore, tanto da giustificare la pretesa di annullamento, sia perché “il minore rimarrebbe totalmente estraneo all'accordo transattivo, essendo il rapporto debito - credito riconducibile esclusivamente alle parti ### S.R.L.-genitori”, ed inoltre che “il minore non avrebbe subito alcun pregiudizio economico da parte dei genitori, in ragione della improduttività nei suoi confronti di alcun effetto giuridico derivante dall'atto” (?), nonché che “l'azione di ripetizione dell'indebito, oggi promossa dalla ### nei confronti dei genitori, risulterebbe priva di legittimazione attiva poiché l'eliminazione giuridica dell'atto determinerebbe la riemersione della ### S.R.L.. quale debitore del minore” e “legittimato attivamente a chiedere la restituzione delle somme è la ### che vi ha provveduto e non la ### nei confronti della quale i sottoscrittori dell'atto di quietanza - si ribadisce, firmato in assenza dei poteri necessari - non hanno arrecato alcun danno potendo essi agire per ottenere la somma maggiore prospettata in atti”, ed ancora che “il minore non potrebbe essere chiamato alla restituzione di quanto percepito illegittimamente dai genitori se non nei limiti del vantaggio ricevuto. Infatti l'art. 1443 c.c., secondo cui, qualora il contratto sia annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui essa è stata rivolta a suo vantaggio, si applica anche nel caso in cui il contratto, anziché essere stato stipulato dall'incapace personalmente, sia stato stipulato in suo nome da chi lo rappresentava, senza la debita autorizzazione (Cass. 4 marzo 1968, n. 681)” (pagg. 4/5 delle comparse di risposta); ed infatti, gradatamente: a) si è già affermato come sussista indubbiamente la legittimazione attiva del minore - rappresentato dal curatore speciale - ad ottenere l'annullamento dell'atto, sebbene lo stesso veda quali controparti i genitori e la ### S.P.A., non il minore, nell'ambito dello stesso non validamente rappresentato, difettando l'autorizzazione di legge; b) non può condividersi l'assunto secondo il quale l'atto di cui si discute, in quanto “inefficace”, non avrebbe alcun effetto pregiudizievole nei confronti del minore. Al contrario, il profilo del pregiudizio patrimoniale è più che evidente e si sostanzia nell'aver accettato i genitori, a ciò mai debitamente autorizzati, una somma a tacitazione dei diritti risarcitori tutti del minore, in via transattiva, che si assume essere enormemente inferiore a quella cui questi avrebbe avuto diritto, e tutto ciò senza che l'autorità giudiziaria abbia avuto la possibilità di vagliare preventivamente la conformità dell'atto da concludersi al miglior interesse del minore. Evidente peraltro che solo a seguito della rimozione dell'atto dal mondo giuridico, sarà possibile per il minore agire per il ristoro dei danni di cui egli, tramite il curatore, si lamenta con l'atto introduttivo del giudizio, danni che altrimenti non potrebbe richiedere nella loro interezza, a ciò ostandovi un atto transattivo valido ed efficace ove non annullato. Sussiste, pertanto, tutto l'interesse della curatela, ex art. 100 c.p.c., ad impugnare l'atto.  ### Una volta accolta la domanda di annullamento della transazione stipulata dai genitori del piccolo ### in data 22 ottobre 2007, occorre domandarsi quali siano le conseguenze di tale annullamento, contato che la controparte di tale atto, ### S.P.A., mandante di ### S.R.L., ha così concluso per la denegata ipotesi di accoglimento dell'azione di annullamento: in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della domanda dell'attrice, disporre a carico del minore, rappresentato dalla curatela, la restituzione di tutte le somme versata dalla ### maggiorate degli interessi legali e compensativi maturati dal versamento alla restituzione, calcolati al tasso dovuto agli investitori professionali. 
Viene a tal fine in considerazione il disposto dell'art. 1443 c.c., a norma del quale: “se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti (ma la norma è pacificamente applicabile anche ai casi in cui il contratto è annullato per il caso di mancanza di autorizzazione in capo al soggetto che ha rappresentato il minore in atto) questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui la stessa è stata rivolta a suo vantaggio”. 
Ora, nel caso di specie, quanto si è realizzato - come da narrativa - consente di affermare che l'unica prestazione ricevuta dai genitori del minore e rivolta a suo vantaggio è rappresentata dagli atti con cui i medesimi hanno spontaneamente trasferito al figlio i cespiti acquistati con il denaro indebitamente riscosso ed utilizzato in proprio in data 22 ottobre 2007. 
Null'altro è stato rivolto a vantaggio del minore, e dunque, null'altro può essere ripetuto dalla controparte di coloro che contrattarono per il minore senza averne i poteri, perché non autorizzati. 
In relazione alle somme che, mediante trasferimento immobiliare, sono state devolute al minore (evidente, a tal proposito, che la richiesta di ripetizione di indebito riguarderà non già gli immobili, ma le somme con le quali gli stessi sono stati acquistati, maggiorate degli interessi di legge), parimenti, la soluzione non muta. 
Sia perché, come si è detto, la ### autorizzata dal Giudice Tutelare, ha tutt'al più “convalidato tacitamente” ma solo parzialmente (se si può così sunteggiare quanto più sopra esplicato) il negozio transattivo sui diritti risarcitori del minore, accettando il trasferimento a tale ultimo titolo e salva la futura azione di annullamento nel resto; sia perché il pagamento rivolto a vantaggio del minore, proprio per effetto dell'autorizzazione del Giudice tutelare a riceverlo e trattenerlo, ha perso i caratteri del pagamento “indebito” (artt. 1443 e 2039 c.c.), e dunque, non può essere ripetuto.  ### restando che allo stesso non potrà che esser attribuita la natura scaturente dalle iniziative del curatore nel loro complesso, ovvero di anticipo sul futuro risarcimento da parte dell'istituto assicuratore dell'### acconto che, all'esito del presente giudizio, dovrà essere imputato al totale complessivo ove l'azione risulti fondata, e restituito all'erogante laddove viceversa l'azione abbia esito infausto. 
Diverso è l'effetto dell'annullamento della transazione nei confronti dei contraenti capaci, ### e ### che privi del potere di transigere, hanno distratto le somme ricevute in loro favore, tranne che per gli importi poi devoluti al minore mediante devoluzione al medesimo dei cespiti rispettivamente acquistati. 
In relazione all'importo esuberante quanto rivolto a vantaggio del minore (ovvero, la somma netta di € 262.744, risultante dalla sottrazione 700.000 - 227.256 - 210.000) la dazione risponde ai requisiti dell'indebito oggettivo. Entrambi i genitori in solido tra loro, pertanto, dovranno essere condannati alla restituzione, con interessi legali a far tempo dalla data della domanda, dovendosi ritenere, secondo le circostanze del caso, sussistente la buona fede dei percipienti, i quali, stranieri e a digiuno della nostra cultura giuridica, si sono affidati ai legali che li assistevano.  ### S.P.A. e da ### S.R.L. 
La domanda risarcitoria svolta da ### e da ### nei confronti di ### e #### nonché dei loro legali avv. ### G. ### e #### per non aver assicurato la valida stipulazione della transazione, condannandosi i predetti a tenere indenne ### S.P.A. per quanto questa fosse chiamata a pagare in forza dell'annullamento della transazione e oltre le somme già erogate, è - a prescindere dalle eccezioni di nullità dell'atto di chiamata, sollevata dalla difesa ### dall'eccezione di prescrizione, comunque non fondata - palesemente infondata nel merito. 
Nessuna somma ### S.P.A. è stata chiamata a pagare in dipendenza dell'annullamento della transazione, né dimostra di aver subito danni per avere confidato nella validità del contratto, come si sarebbe potuto verificare se, per esempio, la stessa avesse rifiutato altre occasioni negoziali favorevoli (art. 1338 c.c.) né può ora dolersi se, per effetto di tale annullamento, essa sarà chiamata ad assolvere ai propri obblighi contrattuali di indennizzo, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero ove la pretesa risarcitoria svolta nell'interesse di ### dal curatore risulti fondata. 
Difetta, in estrema sintesi, nel primo caso l'an, nel secondo caso l'ingiustizia del danno. 
A ciò si aggiunga che l'annullamento del contratto è dipeso da violazione di norma di legge che anche il contraente ### S.R.L., operatore qualificato, perfino dotato di un ufficio legale interno, e parimenti tenuto a salvaguardare l'interesse della parte mandante alla stabilità degli atti negoziali conclusi per suo conto, era tenuto a conoscere, a propria volta, verificando la sussistenza delle autorizzazioni richieste dalla legge. 
Non è infatti superfluo rammentare che, in tema di responsabilità ex art. 1338 c.c., la giurisprudenza di legittimità reputa non tutelabile, perché non incolpevole, l'affidamento del contraente di “media” avvedutezza, circa la ricorrenza di cause di invalidità che costituiscono principi generali e universalmente noti, come per l'appunto si è verificato nel caso di specie ( ex plurimis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9636 del 12/05/2015 Rv. 635220).  ### “TRASVERSALI” ### E #### E #### A prescindere dalla loro eccepita genericità, nullità e tardività, si osserva che su tali domande non occorre pronunciarsi, vista la reiezione della domande risarcitorie svolte da ### e ### per essere manlevati dalle quali i genitori del piccolo ### si sono rivolti ai rispettivi legali.  ### e ### A ### L'### € 700.000 #### 22 OTTOBRE 2007 Trattasi di pretesa non accoglibile, visti e considerati gli effetti dell'accoglimento della domanda di annullamento dell'atto transattivo e di condanna dei genitori del minore a restituire all'erogatore le somme esuberanti quanto rivolto a vantaggio del minore. 
L'#### attrice chiede al Tribunale, ove possibile, di pronunciare condanna nei confronti dell'#### convenuta sulla sola base della relazione del fiduciario ### incaricato di istruire la pratica, dr. ### e considerando i principi applicabili al caso di specie, che rientrando nelle ipotesi di responsabilità contrattuale, addossano al contraente nei cui confronti vien allegato e dedotto l'inadempimento, ed il danno patito, l'onere di dimostrare di aver diligentemente adempiuto la propria prestazione, sicché il danno sia imputabile a fattore causale a sé non ascrivibile. 
Da parte dei convenuti, invero, si è immediatamente riscontrato come sia nell'atto introduttivo, sia negli atti successivi, non vi sia stata né allegazione, né dimostrazione, della condotta, commissiva od omissiva, che si assume aver generato il danno ed il nesso causale tra detta condotta ed il danno stesso. 
Come richiede la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014 (Rv. 632891), secondo la quale: Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, escludendo il nesso di causalità, aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai familiari di una paziente deceduta, in quanto la consulenza tecnica d'ufficio aveva assegnato un identico grado di possibilità alle due cause di morte tecnicamente ipotizzabili, una sola delle quali ascrivibile alla condotta del sanitario, con conseguente stallo in tema di accertamento del nesso causale); ancora, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12686 del 09/06/2011 (Rv. 618137) secondo la quale: ### della responsabilità del medico per i danni cerebrali da ipossia patiti da un neonato, ed asseritamente causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige la prova - che dev'essere fornita dal danneggiato - della sussistenza di un valido nesso causale tra l'omissione dei sanitari ed il danno. Tale prova sussiste quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno cerebrale patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall'altro, appaia più probabile che non che un tempestivo o diverso intervento o da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato. Una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta). 
Ora nel caso che occupa, vero è che le indicazioni contenute in atto di citazione sono invero assai scarne, ma è altrettanto vero che occorre considerare le caratteristiche e le peculiarità del caso di specie, nonché gli elementi, ancorché presuntivi, di valutazione. 
Tanto premesso, emerge pacificamente agli atti che il piccolo ### fu partorito all'esito di taglio cesareo disposto in via d'urgenza a causa di “distocia dinamica”, ovvero ad insufficiente forza delle contrazioni che provocano il parto, situazione che, notoriamente, se protratta oltremodo, ha quale tipica conseguenza la sofferenza fetale e la possibile verificazione di episodi, più o meno gravi, di anossia. 
Nel caso di specie, la gravità delle condizioni del neonato alla nascita, e la portata devastante delle conseguenze, è già di per sé dato sufficiente, unitamente all'elemento presuntivo costituito dalla subitanea disponibilità dell'assicuratore dell'istituto ospedaliero coinvolto a trattare un risarcimento di importo assai elevato, ed a pagare altrettanto elevate spese legali, a far desumere la probabile esistenza (quanto meno al livello di rappresentazione) di inadeguata assistenza ed intervento durante le fasi del parto. 
Per effettuare tale valutazione, non appare sufficiente lo scarno elaborato del dr. ### fiduciario dell'assicurazione che si limita a constatare che il parto fu complicato da sofferenza fetale, per poi diffondersi solo sulla tipologia e sull'entità dei danni psicofisici riportati dal neonato. 
Occorre dunque rimettere la causa in istruttoria per espletare ### ed a ciò si provvede come da separata ordinanza. 
Spese di lite al definitivo.  P.Q.M.  Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - annulla l'atto di transazione concluso in data 22 ottobre 2007 tra la società ### S.R.L. ed i signori ### e ### relativo ai diritti risarcitori spettanti al figlio minore ### in quanto concluso senza previa autorizzazione del Giudice Tutelare, ex art. 320 c.c.; - condanna ### e ### al rimborso, in favore di ### S.P.A, per le ragioni di cui in narrativa, della somma di € 262.744, oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo; - respinge la richiesta risarcitoria avanzata da ### S.P.A. e ### S.R.L.; - respinge le domande di manleva avanzate da ### e ### nei confronti degli avv.ti ### e ### - rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza in pari data; - spese di lite al definitivo.  ### 27 agosto 2015 

Il Giudice
dott. ### n. 16694/2011


causa n. 16694/2011 R.G. - Giudice/firmatari: Arceri Alessandra, Tamassia Ramona

M
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Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 337/2023 del 13-02-2023

... 6.8. Concludendo sul punto, dunque, la domanda di ### avente ad oggetto l'accertamento della donazione o delle donazioni asseritamente concluse da ### in favore di ### va rigettata. Ne discende, de plano, il rigetto della domanda volta all'accertamento della asserita lesione della quota riservata a ### con riguardo all'eredità del padre ### giacché tale lesione, in tesi, sarebbe discesa dalla conclusione di quelle donazioni oggetto della domanda di accertamento qui rigettata. Dal rigetto della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima discendono, ancora, il rigetto della domanda di riduzione e della domanda di condanna dell'attore alla restituzione alla massa ereditaria delle somme asseritamente ricevute in donazione. * 7. Il rigetto delle predette domande conduce (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA ### Il Tribunale di Vicenza, ### in composizione collegiale in persona dei magistrati dr. ### dr.ssa ### rel.  dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 7186/2017 promosso da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### e dell'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 2 CONVENUTO con la chiamata in giudizio di #### parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ### conveniva in giudizio il fratello ### Il giudizio così promosso, oggi in scrutinio, veniva iscritto in data ### al n. R.G.  7186/2047.   1.1. Veniva dedotto in atto di citazione: - che in data ### era deceduto ### - che erede legittimi del de cuius erano la moglie ### ed i figli ### e ### - che il compendio relitto dal de cuius comprendeva la piena proprietà quanto alla quota indivisa di 1/2 di beni immobili siti in ### ed ivi catastalmente censiti (in esito a frazionamento avvenuto nel corso del 2015) al ### 7 del ### con i mappali n.ro n.ro 303 sub. 7 (locale commerciale); n.ro 303 sub. 8, 9 e 10 (locale deposito e abitazione); n.ro 303 sub. 13 e 6 (abitazione con annesso garage); n.ro 303 sub. 11 e 12 (corte e scala comuni); - che i predetti immobili, in forza dell'apertura della successione di ### erano di proprietà di ### (quanto alla quota indivisa di 4/6: 1/2, già di sua proprietà, + 1/6 pervenutole per successione al marito) e di ### e ### (quanto, rispettivamente, alla quota indivisa di 1/6, ereditata dal padre); - che in data #### ed i figli ### e ### avevano sottoscritto un “preliminare di compravendita”, nel quale ### si era impegnata a donare ai figli la predetta quota di 4/6 di piena proprietà degli immobili di ### e, da par sua, ### si era impegnato a vendere al fratello ### la propria quota di 3/6 di piena proprietà degli immobili medesimi: quota derivante dalla sommatoria della quota di 1/6 di cui egli era divenuto proprietario iure hereditatis e della quota di 2/6 donata dalla madre (doc. 5 attore); - che per la vendita della quota di 3/6 da parte di ### a ### le parti avevano pattuito il prezzo di € 250.000,00, da corrispondere come segue: € 10.000,00 alla firma del contratto; € 40.000,00 a titolo di acconto entro il ###; € 100.000,00 a titolo di ulteriore acconto entro il ###; € 100.000,00 a titolo di saldo entro il ### (doc. 5 attore); - che ### aveva proceduto al pagamento degli importi di € 10.000,00, di € 40.000,00 e di € 100.000,00; - che con raccomandata del 09.02.2016 ### aveva invano invitato il fratello ### a presentarsi davanti al ### “per la stipula dei previsti atti notarili (donazione e compravendita) e il pagamento del saldo finale” (atto di citazione, pag. 3, con rinvio al doc. 9 attore); - che l'attore aveva dunque provveduto a fissare un nuovo incontro, invitando il fratello odierno convenuto a presentarsi innanzi al ### in data ### (doc. 10 attore); - che ### non si presentava innanzi al ### “senza addurre giustificazione alcuna” (atto di citazione, pag. 3); - che “tale essendo lo stato di fatto” e “atteso il comportamento concludente del figlio Raffaello”, in data ###, per atto a rogito del ### in #### aveva alienato la quota indivisa di 4/6 di cui era come detto proprietaria quanto agli immobili di ### a ### e ### figli di ### il quale aveva da par sua donato ai figli medesimi la quota di 1/6 di cui era proprietario quanto ai beni (doc. 11 attore); - che in data ### l'attore, per il tramite del proprio difensore, aveva chiesto al convenuto ### di addivenire al “perfezionamento della vendita della propria quota” o “alla immediata restituzione degli importi ricevuti, oltre al raddoppio della caparra per l'ingiustificato inadempimento”, senza ricevere tuttavia alcun riscontro (atto di citazione, pag. 4, con rinvio al doc. 12 attore).   1.2. Tanto premesso, l'attore invocava l'art. 2932 c.c. e chiedeva l'esecuzione in forma specifica “dell'obbligo di concludere il contratto di Compravendita” che a suo dire il fratello ### “s'era obbligato” a concludere, avente ad oggetto “la quota di sua proprietà (1/6) dei beni di cui si tratta”, al contempo chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 66.666,00 (pari alla differenza tra il prezzo già versato in acconto ed il valore della quota di 1/6 del compendio immobiliare1, oggetto dell'invocata sentenza ex art. 2932 c.c.); al pagamento dell'importo di € 2.451,35, pari alla quota del 50% degli esborsi sostenuti per la regolarizzazione degli immobili oggetto di causa; alla rifusione degli esborsi sostenuti per “l'eventuale registrazione della scrittura privata 22.04.2013 (…) resasi necessaria per l'utilizzo in sede giudiziale” - chiedendo infine in via gradata la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 150.000,00, oltre interessi calcolati dalla data del suo versamento.   2. ### si costituiva in giudizio, confermando quanto dedotto in atto di citazione in ordine alla sottoscrizione del contratto del 22.04.2013 ed al suo contenuto, al contempo non contestando di aver percepito dal fratello ### l'importo di € 150.000,00.  1 Valore quantificato in € 83.333,33: importo ottenuto dividendo per tre l'importo di € 250.000,00, pari come detto al prezzo pattuito nel 2013 per il trasferimento della quota di 3/6. La differenza tra € 150.000,00 (prezzo versato in acconto) ed € 83.333,33 è pari all'importo di € 66.666,00 indicato in atto di citazione.   2.1. In comparsa di costituzione veniva tuttavia dedotto: - che ### e ### nel corso della loro vita, avevano “continuamente nutrito espresse e ripetute preferenze per il figlio primogenito Giorgio”, il quale aveva beneficiato “dei comportamenti preferenziali” dei genitori (comparsa, pag. 2); - che, deceduto ### la moglie ### ed i figli ### e ### avevano sottoscritto l'accordo menzionato in atto di citazione, volto sostanzialmente allo scioglimento della comunione, in parte ereditaria ed in parte ordinaria, tra di loro esistente sugli immobili di ### - che “la stipula dell'atto” che avrebbe dovuto dar seguito all'accordo predetto non era tuttavia “mai avvenuta perché nel frattempo il convenuto ### Raffaello” aveva scoperto che il fratello ### “aveva beneficiato negli anni di cospicue donazioni di denaro” (comparsa, pag. 3); - che il convenuto aveva infatti scoperto che i genitori “avevano nel tempo accumulato ingenti somme di denaro che quando era ancora in vita il padre, e precisamente nel 2008, erano state donate tutte al fratello Giorgio”, per un importo “non inferiore ad € 1.200.000,00” (comparsa, pag. 3); - che, in particolare (comparsa, pagg. 4, 5, 6 e 7), il convenuto: aveva “scoperto in tempi recenti (successivamente alla sottoscrizione del contratto preliminare)” che “tra il 2004 e il 2008” i genitori “disponevano di notevoli risparmi ed investimenti presso le #### di ### del ### e ### Intesa”; che “questi soldi, prima della morte del de cuius”, erano stati “prelevati e donati evidentemente a Giorgio”, com'era dimostrato dal fatto che ### non disponeva “di contanti”; che i predetti risparmi ammontavano alla data del 01.08.2007 ad € 1.232.000,00, com'era dimostrato dal fatto che in quella data risultavano essere stati accreditati “interessi su alcun BTP relativi a due cedole rispettivamente pari ad € 225.000,00 e ad € 1.007.000,00” sul conto corrente che il de cuius e la moglie intrattenevano presso ### (doc. 6b convenuto); che risultava essere stato nella titolarità del de cuius e della moglie un conto corrente presso ### di ### del ### il cui saldo creditore, alla data del 30.09.2008, ammontava ad “€ 1.227,294,44” (docc. 5 e 5a convenuto); che “successivamente il conto ### divenne Friuladria”; che ### nel corso del 2017 aveva chiesto informazioni a ### su una serie di “prelievi a contanti relativo al ### Giorgio” (doc. 8 convenuto); che il conto corrente presso ### di ### era stato chiuso nel 2010 ma “prima il ### la somma di € 255.000,00 è stata bonificata tramite giro conto al conto deposito n. ###”; - che “tale ingente patrimonio mobiliare” si era “volatilizzato poco prima della morte del de cuius” ed era stato “evidentemente donato al figlio ### con esclusione del fratello Raffaello”, sì da fargli credere che il compendio relitto dal de cuius comprendesse soltanto beni immobili, in coerenza con un atteggiamento sempre serbato dai genitori, che sin dal 1980 avevano “esercitato forti pressioni sul figlio minore ### affinché lo stesso se ne andasse ad abitare per conto proprio così da non consentirgli di scoprire l'esistenza del cospicuo patrimonio mobiliare”; - che, “ad ulteriore riprova” di quanto dedotto, erano state rinvenute talune ricevute di acquisto di obbligazioni sottoscritte dall'attore presso ### il che dimostrava che egli “disponeva della delega sui conti intestati ai genitori con ampia facoltà di gestione” (doc. 9); - che, sempre a dimostrazione di quanto dedotto, erano state rilevate “ripetute liquidazioni parziali di investimenti in titoli e altrettanti prelievi ripetuti di denaro, con liquidazione contestuale a fronte di investimenti programmati asseritamente in contanti, evidentemente consegnati a ### perché i due genitori” non disponevano di alcuna somma in contanti e, d'altro canto, “i soldi sono tutti spariti dai conti”.   2.2. Sulla scorta dei rilievi predetti, il convenuto deduceva che “la donazione complessiva mobiliare effettuata dal padre a favore del figlio maggiore Giorgio” si era “realizzata in più riprese prima della morte del de cuius (per evidenti ragioni di modalità bancarie)” e che “tali donazioni complessive” erano state tuttavia il “frutto di un'unica originaria volontà e decisione concordata dei due genitori e del figlio maggiore” (comparsa, pag. 7).   Aggiungeva il convenuto che la sottoscrizione del contratto del 22.04.2013 era avvenuta sulla scorta della convinzione, poi rivelatasi errata, che il patrimonio relitto dal ### comprendesse soltanto i beni immobili di ### e che, in ogni caso, l'esecuzione del contratto era ormai divenuta impossibile, in ragione del fatto che ### aveva alienato ai nipoti la quota degli immobili di ### che essa avrebbe dovuto donare al figlio ### 2.3. Ciò detto, ### chiedeva a questo Tribunale di accertare “che il de cuius (…) unitamente alla madre” aveva donato “al figlio ### tutto il suo patrimonio mobiliare” e che “tale donazione” aveva leso “la quota di legittima” a lui spettante, al contempo chiedendo la riduzione “della/e donazioni fino alla reintegra” della sua quota ereditaria; la condanna dell'attore “alla restituzione alla massa delle somme di denaro ricevute in eccedenza”; la stima “dei beni caduti in successione”, la ricostruzione dell'asse ereditario paterno e lo scioglimento della comunione ereditaria: il tutto previa declaratoria di annullamento, per errore essenziale o per dolo, del contratto preliminare del 22.04.2013 o, in via gradata, previa sua risoluzione per impossibilità sopravvenuta.   3. Il convenuto chiedeva altresì la chiamata in causa della madre ### che, evocata in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza di prima comparizione del 12.06.2018.   3.1. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 19.04.2021 il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.   3.2. Le parti precisavano infine le conclusioni all'udienza del 01.06.2021.   #### insisteva per l'accoglimento delle conclusioni che qui si ritrascrivono: “1) ### il Tribunale disporre la separazione dei giudizi sulle rispettive domande delle parti non essendovi tra le stesse connessione per l'oggetto o per il titolo, né dipendendo le stesse dalla soluzione di identiche questioni, ed essendo istruite e mature per la decisione le domande di parte attrice per cui l'unione delle cause ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo. In via principale:2) pronunciarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 cod. civ., una sentenza per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita che tenga luogo dell'inadempimento di ### e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così all'attore la quota di proprietà di 1/6, appartenente al convenuto, sugli immobili di cui alla scrittura privata del 22.04.2013, oggi accatastati come segue: ### residenziale censito al ### del Comune di ### foglio 7, part. 303-sub.13 (Abitaz. civ.) con annesso garage part. 303-sub.6; Immobili censiti al ### di ### foglio 7, part. 303-sub.7 (Locale commerciale), -sub.8 (Locale deposito), -sub.9 (###.); -sub.10 (###. ), unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, pertinenze e parti comuni, tra cui al Fg.7° part. 303 sub 11 e 12. 3) Determinarsi proporzionalmente il prezzo della quota dei beni da trasferirsi in ragione della riduzione dell'oggetto della vendita rispetto al prezzo originariamente pattuito con la scrittura 22.04.2013 (trattandosi del trasferimento della sola quota di 1/6 dei beni suddetti -anziché dei 3/6- per tutte le ragioni esposte in causa e con atto introduttivo) . Per l'effetto condannarsi il convenuto ### alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza: somma che sin d'ora si indica in € 66.666,00= (sessantaseimilaseicentosessantasei/00) oltre interessi a far data dalle scadenze in cui detta somma in eccedenza venne corrisposta (31.12.2014). 4) Condannarsi il sig. ### al pagamento del 50% delle somme e degli oneri in genere sostenuti per la regolarizzazione degli immobili oggetto di causa, nonché dei lavori resisi necessari a tal fine, quantificati in € 2.451,35 (equivalente al 50%). 5) Condannarsi ancora il convenuto al pagamento dei costi per l'eventuale ### della scrittura privata 22.04.2013 (V.doc.3) conseguente all'utilizzo in sede giudiziale dovuto al suo inadempimento.6) In via del tutto subordinata - nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sovra formulate - condannarsi il convenuto alla restituzione della somma di € 150.000,00= versatagli dall'attore, oltre interessi e rivalutazione dalle date dei singoli versamenti come precisate in narrativa . Confermandosi anche in tal caso la domanda sub 4. 7) spese e competenze di lite rifuse. ###: ### le istanze istruttorie del convenuto: In particolare i capitoli di prova testimoniale di cui alla ### n.2 di parte convenuta essendo : -i capp. da 1 a 4 : ### e generici , sostanzialmente a prova negativa (2-3-4) e da provarsi solo documentalmente (4) - i capp. da 5 a 10 : si tratta di circostanze da provarsi documentalmente. - Il cap. 11 -circostanza disconosciutanon può esser oggetto di prova per testimoni !! - I capp. da 12 a 14 riguardano fatti da provarsi solo documentalmente. - La richiesta di CTU è generica e inammissibile in ordine alla prova di “donazioni”.- Le produzioni (relative a ##### del ###... ) relative a ### e ### , si riferiscono a documentazione cui la controparte può avere autonomamente accesso”.   Il convenuto ### insisteva per l'accoglimento delle domande che qui si ritrascrivono: “1) In via principale: rigettarsi le domande attoree perché infondate e improponibili, disponendo l'annullamento del contratto del 22.4.13 per errore essenziale o per dolo a mente degli artt.1429 e 1439 c.c. o, in subordine, dichiarandone la risoluzione per impossibilità sopravvenuta a mente dell'art.1256 c.c.; 2) In via riconvenzionale: accertarsi che il de cuius ha donato, unitamente alla madre ### al figlio ### tutto il suo patrimonio mobiliare e che tale donazione la leso la quota di legittima spettante al convenuto ### disporsi a mente dell'art. 555 c.c. la riduzione della/e donazioni fino alla reintegra della quota ereditaria spettante al convenuto, condannando l'attore alla restituzione alla massa delle somme di denaro ricevute in eccedenza; provvedersi alla stima dei beni caduti in successione, sia mobili che immobili (donatum e relictum), previo accertamento del patrimonio mobiliare, e previa collazione, ricostruirsi l'intero asse ereditario; disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria assegnando al convenuto la quota spettante per legge previa redazione di un progetto divisionale e con attribuzione al convenuto dei beni, sia mobili che immobili. 3) Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte dal convenuto nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 CPC depositata in data ### e non ammesse e ci si oppone all'ammissione di quelle avversarie”.   La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  * * *  4. Le domande attoree meritano accoglimento, nei limiti e per le ragioni che seguono.   5. Si impone, logicamente, il vaglio delle domande svolte in via riconvenzionale dal convenuto.   5.1. ### in effetti, evocato in giudizio dal fratello odierno attore, che verso di lui ha proposto domande aventi titolo nel contratto del 22.04.2013, ha innanzitutto chiesto a questo Tribunale di annullare tale contratto, lamentando di averlo sottoscritto per errore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1429 c.c., o in ragione del dolo perpetrato ai suoi danni dal fratello e della madre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1439 ### (o il dolo) posti a fondamento della domanda avrebbero riguardo al fatto che ### avrebbe sottoscritto il contratto non sapendo (o venendo tenuto all'oscuro del fatto) che il padre ### in vita, aveva beneficiato il fratello ### con ingentissime donazioni di denaro, atte di per sé a depauperare il patrimonio che egli, morendo, ha poi effettivamente relitto: patrimonio che, lungi dal comprendere i soli beni immobili oggetto del contratto che ci occupa, in mancanza delle predette donazioni avrebbe invero potuto comprendere anche denaro e valori mobiliari di ragguardevole valore.   Da qui la prima domanda svolta dal convenuto, che ha chiesto come detto l'annullamento del contratto, asserendo che se avesse saputo dell'esistenza delle predette donazioni mai avrebbe sottoscritto il contratto qui fatto valere dell'attore, con il quale gli eredi di ### e dunque, i suoi figli ### e ### e sua moglie ### hanno sostanzialmente proceduto alla regolamentazione (tra l'altro) dell'assetto dei rispettivi diritti rinvenienti titolo dalla successione di ### Da qui, d'altro canto, le domande ulteriormente svolte dal convenuto che, come pure già ricordato, ha svolto domanda di accertamento delle donazioni con le quali il de cuius avrebbe beneficiato l'attore: e ciò al fine di esperire conseguente azione di riduzione e, quindi, di divisione del patrimonio relitto da ### previa sua “ricostituzione” mediante condanna del fratello a versare in favore della massa quanto ricevuto in vita dal padre.   5.2. ### nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (pag. 1) ha revocato in dubbio l'esistenza di una connessione, rilevante ai sensi dell'art. 36 c.p.c., tra la propria domanda e quelle svolte dal convenuto in via riconvenzionale e ha poi chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, la separazione “dei giudizi” aventi ad oggetto le rispettive domande delle parti.   ### non coglie nel segno.   Le domande del convenuto, come sopra passate in rassegna, sono in effetti oggettivamente connesse a quella attorea, giacché l'attore agisce nel giudizio in scrutinio facendo valere un titolo di cui il convenuto chiede l'annullamento, sulla scorta della allegazione di fatti (l'avvenuta conclusione di donazioni) che egli poi pone a fondamento delle domande di accertamento di lesione della quota di legittima, di riduzione e di divisione ereditaria.   Né può dirsi che sussistano i presupposti per addivenire ad una separazione delle rispettive azioni dell'attore e del convenuto, essendo la prima matura per la decisione al contrario della seconda: ché, secondo quanto si sta per rilevare, entrambe le azioni, che necessariamente vanno conosciute contestualmente, sono mature, allo stato degli atti, per la decisione.  *  6. Ciò detto, va rigettata la domanda del convenuto avente ad oggetto l'accertamento della donazione (o delle donazioni) che ### avrebbe concluso, in vita, in favore del figlio odierno attore ### 6.1. A dire del convenuto, ### e la moglie ### avrebbero donato al figlio ### ingenti somme di denaro.   Sempre a dire del convenuto la donazione effettuata dal de cuius si sarebbe invero compendiata in una pluralità di donazioni successive, frutto di una unitaria volontà dei genitori ### e del figlio #### e realizzate per il tramite di operazioni bancarie con le quali, a più riprese, si sarebbe proceduto a liquidazioni parziali di investimenti in titoli, seguite da prelievi in denaro: operazioni che avrebbero comportato la donazione, in favore di ### dell'intero patrimonio mobiliare dei genitori.   6.2. Ebbene, ritiene il Collegio che il convenuto non abbia assolto all'onere di allegare quale sia la donazione (o quali siano le donazioni) che dovrebbero qui essere accertate.   6.3. Si legge in effetti in comparsa di costituzione che i coniugi ### sarebbero stati titolari, in vita, di un ingente patrimonio mobiliare investito anche in titoli, del valore complessivo stimato dal convenuto in circa 1.200.000,00 euro, alla data del 01.08.2007, ed in € 1.227.294,44, alla data del 30.09.2008.   Dell'esistenza del patrimonio cui allude il convenuto ben poco è dato evincersi sulla scorta delle scarne allegazioni del convenuto medesimo che, invero, in comparsa di costituzione si è limitato a segnalare che sul conto corrente intrattenuto dai coniugi ### presso ### sarebbero stati accreditati, in data ###, interessi su investimenti mobiliari del valore complessivo pari ad 1.232.000,00 euro (doc. 6b convenuto); che in data ### l'estratto conto del conto corrente intrattenuto dai coniugi ### presso ### di ### del ### (si tratta, a quanto è dato comprendere, del medesimo conto corrente prima intrattenuto dai coniugi presso ### avrebbe segnalato un saldo pari ad € 1.227.294,44; che dal conto corrente intrattenuto presso ### di ### del ### in data ### (e dunque prima della morte del de cuius) sarebbe fuoriuscita la somma di € 255.000,00, accreditata al conto deposito n.ro ### (doc. 5b convenuto).   Nulla il convenuto ha tuttavia allegato in ordine agli investimenti evidenziati nell'estratto conto del conto corrente ### alle movimentazioni che li hanno riguardati ed alla evoluzione che essi hanno conosciuto dal 01.08.2007 (data valorizzata in comparsa di costituzione) al 15.11.2009 (data del decesso del de cuius). Il convenuto ha del resto valorizzato, come detto, una specifica risultanza dell'estratto conto del conto corrente ### di ### del ### alla data del 30.09.2008: valorizzazione, tuttavia, dalla quale nulla è dato evincersi ai fini che ci occupano, dal momento che l'importo valorizzato dal convenuto (€ 1.227.294,44), lungi dal rappresentare il saldo creditore del conto corrente alla data del 30.09.2008, indica i “numeri creditori” (così, testualmente, l'estratto conto, sub doc. 5a convenuto) del conto corrente che, come noto, costituiscono la mera elaborazione contabile dei saldi creditori via via conosciuti da un conto corrente, effettuata dalla ### per il calcolo degli interessi attivi. Il convenuto ha infine dato conto di una movimentazione che ha riguardato il conto corrente ### di ### del ### ove sarebbe stato effettuato un giro conto disposto in favore di un “conto deposito”: conto deposito in ordine al quale, tuttavia, nulla è stato dedotto dal convenuto.   All'evidenza, dunque, il convenuto non ha in alcun modo assolto all'onere di descrivere il patrimonio mobiliare del quale il de cuius sarebbe stato titolare in vita e, offrendo di tale patrimonio una descrizione per così dire diacronica, del tutto frammentaria e generica e non sostenuta da una analisi condotta sulla scorta di oggettivi riscontri, non ha indicato quale sarebbe stata la sua consistenza nel momento in cui, in tesi, si sarebbero verificate le donazioni lamentate in comparsa di costituzione.   6.4. Il convenuto, del resto, non ha omesso la sola identificazione e quantificazione del patrimonio che, per così dire, sarebbe stato depauperato mediante le donazioni lamentate in comparsa di risposta.   Il convenuto, invero, ha omesso di indicare quando le ### donazioni sarebbero state concluse, con quali operazioni esse sarebbero state realizzate e quale sarebbe stato l'ammontare di ciascuna di esse.   Riferito che il padre sarebbe stato titolare di un patrimonio immobiliare ingente, il convenuto, senza ricostruire e indagare, come detto, l'evoluzione che tale patrimonio ha conosciuto nel corso del tempo, si è limitato a rilevare che di tale patrimonio non v'era traccia alla data della morte del de cuius: da ciò inferendo che “evidentemente” (comparsa, pag. 5) tale patrimonio era stato donato dal padre al figlio ### per il tramite di non meglio precisate operazioni bancarie di disinvestimento e conseguente prelievo di contante, effettuate “a più riprese” in attuazione di “un'unica originaria volontà e decisione” (comparsa, pag. 7) che si sarebbe compiuta “precisamente nel 2008”, quando le “ingenti somme di denaro” accumulate in vita dal de cuius sarebbero “state donate tutte al fratello Giorgio” (comparsa, pag. 4).   Posto che non rileva, qui, quel che il convenuto ritenga essere “evidente”, ciò che va piuttosto sottolineato è che sulla scorta delle allegazioni del convenuto non è possibile né identificare e quantificare il patrimonio oggetto di “aggressione”, né identificare e collocare temporalmente le operazioni bancarie genericamente lamentate dal convenuto, né quantificare l'ammontare del denaro che ne ha in tesi costituito oggetto. E va da sé che da tanto discende, a fortiori, la completa impossibilità di stabilire se, nel caso di specie, il de cuius abbia effettivamente concluso una qualsivoglia donazione in favore del figlio ### 6.5. V'è da aggiungere che il convenuto nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. non ha corroborato le proprie asserzioni con deduzioni ulteriori rispetto a quelle spese in comparsa di costituzione, qui passate in rassegna: dal che discende che egli, entro il termine di preclusione per lo svolgimento dell'attività assertiva, non ha offerto in giudizio le allegazioni che era suo onere offrire, a sostegno della domanda qui in scrutinio.   6.6. Nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., del resto, il convenuto ha formulato sul punto capitoli di prova inammissibili, siccome vertenti su circostanze da provarsi documentalmente, di per sé irrilevanti ai fini della decisione2 o generiche ed inconferenti rispetto al thema decidendum3 e, 2 Così i capitoli n.ro 5, 6, 7 e 8, volti a provare il fatto che il de cuius e sua moglie nel corso del tempo sono stati titolari di conti correnti.  3 Così il capitolo di prova n.ro 9, riferito alla fuoriuscita dal conto corrente dei coniugi ### dell'importo di € 255.000,00 sopra menzionato: circostanza di per sé documentale ed in ordine alla quale nulla ha dedotto né offerto di provare il convenuto, che non ha offerto in giudizio alcuna indicazione in ordine al conto deposito sul quale la somma è stata accreditata; il capitolo di prova n.ro 10, riferito a pretesi accrediti di somme (non identificate) dal conto corrente dei coniugi ### ad un dossier titoli intestato all'attore: circostanza genericamente dedotta, priva del conforto di oggettivo riscontro e per altro inerente a non meglio identificati accrediti effettuati (in un momento non precisato, a partire) “dal 2004” e, dunque, in un periodo del tutto differente rispetto a quello che qui ci occupa; il capitolo di prova n.ro 12, per il tramite del quale il convenuto (che in comparsa di costituzione ha allegato come detto che il padre avrebbe donato all'attore l'importo di circa € 1.200.000,00 nel corso del 2008) ha chiesto di provare una circostanza completamente differente (e complessivamente, del tutto inidonee sia a colmare la mancata, previa identificazione delle operazioni per cui è causa, sia, a fortiori, a provare che simili operazioni, se mai compiute, hanno compendiato donazioni.   Il convenuto, al contempo, nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. ha avanzato un'istanza ex art. 210 c.p.c. inammissibile in quanto esplorativa, siccome avente ad oggetto da un lato l'identificazione del titolare del conto n. ### beneficiario dell'accredito del predetto importo di € 255.000,00 (identificazione non previamente verificata dal convenuto, che ha in effetti richiesto di dar altresì corso all'esibizione della intera movimentazione del conto, per il solo caso in cui esso fosse risultato intestato all'attore) e, dall'altro lato, tutta la movimentazione di un dossier titoli intestato a ### “dal 2004 in poi, nonché tutta la documentazione relativa ai conti e depositi intestati al ### ivi compresi i movimenti”: così, all'evidenza, chiedendo di dare ingresso ad un accertamento del tutto disancorato rispetto alla collocazione temporale dei fatti genericamente lamentati in comparsa di costituzione e manifestamente esplorativo, in quanto non previamente preceduto da una rigorosa indagine intorno al conto (o ai conti) e ai depositi titoli (o ai non meglio precisati investimenti) già nella titolarità del de cuius - imprescindibile al fine di identificare le operazioni sulle quali, se del caso, concentrare l'approfondimento istruttorio4.   6.7. Priva di rilevanza ai fini che ci occupano è infine l'ulteriore allegazione del convenuto, che ha inteso valorizzare il fatto che l'attore avrebbe avuto la delega per operare sui conti correnti dei genitori e che egli, avvalendosi di tale delega, avrebbe effettuato l'acquisito di obbligazioni (comparsa di costituzione, pag. 6, con rinvio al doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione).   La deduzione non vale a corroborare la domanda del convenuto.   Sub doc. 9, in effetti, si rinviene la documentazione afferente ad un acquisto di titoli avvenuto nel luglio del 2007. ### risulta sottoscritto da ### che ha qui disconosciuto la propria sottoscrizione,.   Il disconoscimento operato dal convenuto deve dirsi tardivo, siccome effettuato non in prima udienza, ma soltanto nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. Ciò detto, l'ordine (rispetto al quale mai dedotta in giudizio), cioè a dire il fatto che il padre avrebbe donato all'attore “dal 2000 … una somma pari a lire 1.200.000,00 al figlio Giorgio” (capitolo n.ro 12).  4 La genericità delle allegazioni del convenuto trova conferma anche nel fatto che egli ha dedotto in comparsa di costituzione di aver avanzato un'istanza di esibizione di documentazione a ### Ebbene, l'istanza, prodotta dal convenuto sub doc. 8, ha ad oggetto movimentazioni in ordine alle quali il convenuto non ha offerto in giudizio alcuna spiegazione e che, per altro, con la sola esclusione di una sola movimentazione, sono state eseguite tra il 2003 ed il 2007 e, dunque, in un periodo irrilevante ai fini del decidere, facendosi questione nel caso di specie di asserite donazioni in tesi effettuate dal de cuius nel 2008.  nulla ha ulteriormente dedotto, né argomentato il convenuto) non costituisce di per sé prova del fatto che nel 2008 il de cuius abbia in tesi donato al ### somme quantificate dal convenuto nell'approssimativo importo di 1.200.000,00.   6.8. Concludendo sul punto, dunque, la domanda di ### avente ad oggetto l'accertamento della donazione o delle donazioni asseritamente concluse da ### in favore di ### va rigettata.   Ne discende, de plano, il rigetto della domanda volta all'accertamento della asserita lesione della quota riservata a ### con riguardo all'eredità del padre ### giacché tale lesione, in tesi, sarebbe discesa dalla conclusione di quelle donazioni oggetto della domanda di accertamento qui rigettata.   Dal rigetto della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima discendono, ancora, il rigetto della domanda di riduzione e della domanda di condanna dell'attore alla restituzione alla massa ereditaria delle somme asseritamente ricevute in donazione.  *  7. Il rigetto delle predette domande conduce altresì al rigetto della domanda svolta dal convenuto per l'annullamento del contratto del 22.04.2013 ai sensi dell'art. 1429 c.c. o, in via gradata, ai sensi dell'art. 1439 7.1. Come già rilevato, in effetti, a dire del convenuto il contratto predetto dovrebbe essere annullato poiché ### l'avrebbe sottoscritto ignorando (per errore o in ragione dei raggiri perpetrati ai suoi danni dal fratello e dalla madre) che il padre sarebbe stato titolare in vita di un ingentissimo patrimonio mobiliare interamente donato al figlio prediletto ### e, dunque, ignorando la lesione dei diritti ereditari subita in ragione di tale donazione.   7.2. La domanda di annullamento si fonda pertanto sull'allegazione per la quale la prestazione del consenso da parte di ### sarebbe stata perturbata dalla mancata conoscenza di un fatto (la predetta donazione) che è stato qui accertato come insussistente, non avendo ### assolto all'onere di allegarlo e di provarlo in giudizio.   ### dell'insussistenza di tale fatto priva allora, e irrimediabilmente, di contenuto la domanda di annullamento e conduce pertanto al suo rigetto, con assorbimento della valutazione di ogni ulteriore suo profilo di fondatezza o infondatezza: ché, all'evidenza, ### non può pretendere di veder annullato un contratto in tesi sottoscritto versando in una condizione di non conoscenza di un fatto che egli non ha assolto all'onere di allegare e provare in giudizio e la cui sussistenza va per l'effetto esclusa.  *  8. Si tratta, ora, di prendere in esame le ulteriori domande delle parti aventi ad oggetto l'attuazione (invocata dall'attore) o la risoluzione (invocata dal convenuto) del contratto del 22.04.2013, depositato dall'attore sub doc. 5.   8.1. Ebbene, non è contestato in giudizio il fatto che in seguito alla morte di ### intervenuta in data ###, è venuta ad esistenza tra sua moglie ### ed i suoi figli ### e ### una comunione, in parte ordinaria, in parte ereditaria, avente ad oggetto un compendio immobiliare sito in ### in parte alla via ### ed in parte alla via ### già censito al ### 7 del ### con i mappali n.ro 303, sub. 1, 2, 5 e 6, ed ivi attualmente censito come segue (docc. 3 e 4 attore5): #### 7, mappali n.ro 303, sub. 13 e 6; #### 7, mappali n.ro 303, sub. 7, 8, 9 e 10.   8.2. Posto che l'attore, in difetto di contestazione del convenuto, ha altresì dedotto che il predetto compendio comprende una corte ed una scala comuni, catastalmente qualificati quali beni comuni non censibili ed identificati al ### 7 del ### con i mappali n.ro 303, sub. 11 e 12, pacifiche devo dirsi parimenti le quote di proprietà nella rispettiva titolarità dei comproprietari: quote pari a 4/6, quanto a ### (già proprietaria dei beni quanto alla quota di 1/2 e divenuta proprietaria della quota ulteriore di 1/6 per successione al marito) e a 1/6 quanto, rispettivamente, a ### e ### (eredi legittimi del padre, quanto alla complessiva quota di 2/3 della quota di 1/2 di proprietà dallo stesso relitta).   8.3. Non è nemmeno contestato (e risulta in ogni caso per tabulas) il fatto che #### e ### in data ###6 abbiano sottoscritto il contratto qui prodotto dall'attore, come detto, sub doc. 5.   Nel contratto le parti, dato atto di essere comproprietarie del predetto compendio immobiliare e rilevato che erano “maturi i tempi per una definizione della proprietà”, hanno pattuito quanto segue: “La sig.ra ### dona la sua quota di proprietà dei sopracitati beni ai due figli ### e ### i quali accettano, a sua volta, ### cede le sue quote al 5 ### catastale dei beni immobili per cui è causa, indicata dall'attore in atto di citazione, non è stata contestata dal convenuto.  6 Il contratto non è datato. Le parti hanno tuttavia concordemente collocato la sua sottoscrizione nel giorno 22.04.2013, data di effettuazione, da parte di ### del pagamento della prima tranche di prezzo (docc. 5 e 6 attore).  fratello ### o suoi famigliari per il prezzo ogni comprensivo a corpo di € 250.000,00”.   Quanto al pagamento del prezzo, le parti hanno stabilito che “la parte acquirente” (### avrebbe versato l'importo di € 10.000,00 a titolo di caparra; l'importo di € 40.000,00 entro il ###; l'importo di € 100.000,00 entro il ###; l'importo di € 100.000,00, a saldo, al “rogito notarile”, da decidere “in comune accordo fra le parti”.   8.4. Risulta per tabulas (e, ancora, non è stato contestato dal convenuto) il fatto che ### ha corrisposto al fratello ### la complessiva somma di € 150.000,00, con versamenti effettuati in data ###, 16.12.2013 e 07.01.2015 (docc. 6, 7 e 8 attore).   8.5. V'è prova documentale, parimenti, del fatto che in data ### e poi in data #### ha invitato il fratello ### a presentarsi innanzi al ### per formalizzare i trasferimenti immobiliari di cui all'atto del 22.04.2013, senza ottenere, tuttavia, alcun riscontro.   In data ###, infine, per atto a rogito del ### in ### (doc. 11 attore), nell'ordine: ### ha venduto al nipote (ex filio #### la quota di 4/6 di sua proprietà degli immobili siti in ### alla via ### ed ivi censiti al ### 7 del ### fabbricati con i mappali n.ro 303, sub. 13 e 6; ### ha venduto al nipote (ex filio #### la quota di 4/6 di sua proprietà degli immobili siti in ### alla via ### ed ivi censiti al ### 7 del ### fabbricati con i mappali n.ro 303, sub. 7, 8, 9 e 10; ### ha donato al figlio ### la quota di 1/6 di sua proprietà degli immobili siti in ### alla via ### ed ivi censiti al ### 7 del ### fabbricati con i mappali n.ro 303, sub. 13 e 6; ### ha donato al figlio ### la quota di 1/6 di sua proprietà degli immobili siti in ### alla via ### ed ivi censiti al ### 7 del ### fabbricati con i mappali n.ro 303, sub. 7, 8, 9 e 10.   All'esito del predetto atto, dunque, i figli dell'attore, ### e ### sono divenuti proprietari, rispettivamente, della quota di 5/6 degli immobili di via ### e della quota di 5/6 degli immobili di via ### 8.6. Ebbene, si fa questione nel presente giudizio della “sorte” della rimanente quota di 1/6 dei predetti immobili, che l'attore ha chiesto di veder trasferita in proprio favore, per il tramite della pronuncia di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 La domanda dell'attore non può trovare accoglimento, in ragione del fatto, invero dirimente, che ### ha già trasferito al fratello ### la proprietà della quota medesima, per il tramite del contratto del 22.04.2013.   Valga considerare, a tal riguardo, quanto segue.   8.7. Le parti hanno denominato il contratto del 22.04.2014 “preliminare di compravendita”.   Nel contratto, tuttavia, ### lungi dall'assumere l'obbligo di concludere un contratto definitivo di compravendita, ha dichiarato di “cedere” al fratello ### “le sue quote” degli immobili di ### Alla data di conclusione del contratto, egli non era ancora proprietario della quota di 2/6 degli immobili, oggetto della donazione disposta in suo favore in contratto dalla madre: donazione che, all'evidenza, avrebbe dovuto essere formalizzata per atto pubblico, nel rispetto delle forme di legge.   Alla data di conclusione del contratto, tuttavia, ### era già proprietario, come detto, della quota indivisa di 1/6 degli immobili.   Se, dunque, ### per il tramite del contratto del 22.04.2013 non ha trasferito al fratello la quota di 2/6 degli immobili, che egli avrebbe dovuto, prima del trasferimento, ricevere in donazione dalla madre, per il tramite del medesimo contratto egli ha a tutti gli effetti trasferito al fratello la quota di 1/6 degli immobili medesimi, già di sua proprietà: e tanto si desume dal tenore letterale del contratto nel quale ### come detto, ha dichiarato di “cedere” al fratello “le sue quote” degli immobili; nel quale le parti hanno pattuito che “la vendita” veniva fatta a corpo e con “ampia garanzia di assoluta libertà e piena proprietà”; nel quale la “parte venditrice” ha dichiarato che “gli immobili” erano “già da ora liberi e completamente disponibili”; nel quale, infine, il pagamento del prezzo è stato imputato alla “parte acquirente” (###.   Il contratto, con riguardo alla quota di 1/6 che qui ci occupa, va dunque ricondotto alla figura del contratto preliminare c.d. improprio che, come noto, ha “immediata efficacia reale inter partes” e nel quale “le parti non si limitano ad assumere l'obbligazione di concludere un successivo contratto definitivo, ma dichiarano di voler immediatamente vendere ed acquistare la proprietà di un bene immobile, con la conseguenza che il trasferimento dei diritti si produce per effetto del consenso legittimamente manifestato dai contraenti e la riproduzione del consenso innanzi al notaio diviene necessaria soltanto al fine di dotare l'atto della forma prescritta per la trascrizione, da cui consegue l'effetto pubblicitario verso i terzi” (Tribunale Belluno, 21/12/2016).   E' dunque vero che i fratelli ### avrebbero dovuto addivenire alla stipula di un rogito notarile, non a caso previsto in contratto e sollecitato, invano, da ### Tale stipula, tuttavia, quanto al trasferimento della proprietà della quota indivisa di 1/6 per cui è causa avrebbe avuto il mero scopo di dare al contratto di trasferimento della proprietà (già perfezionato in data ###) la veste dell'atto pubblico, necessaria a fini di trascrizione 8.8. E' parimenti vero, d'altro canto, che i fratelli ### con la madre, avrebbero dovuto addivenire alla stipula della donazione innanzi ad un ### e che alla stipula di tale donazione avrebbe dovuto far seguito il trasferimento, da parte di ### in favore di ### della quota di 2/6 ricevuta in donazione dalla madre. Tanto dimostra che, in parte qua, il contratto del 22.04.2013 aveva regolamentato un trasferimento della quota di proprietà di 2/6 degli immobili, da ### a ### da attuarsi per steps successivi - il che giustifica, per altro, la pattuizione di un pagamento rateale del prezzo complessivamente pattuito.   Pacificamente, la stipula della donazione non è mai avvenuta.   Ebbene, a dire del convenuto la mancata stipula della donazione (della quota di 2/6 degli immobili, da parte di ### in favore di ### e, con essa, il fatto che ### nel 2016 abbia poi venduto ai nipoti la quota che essa avrebbe dovuto donare al figlio, dovrebbe condurre alla risoluzione del contratto del 22.04.2013 per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art.  1256 c.c., perché “### era addivenuto alla decisione di vendere la propria quota al fratello ### solo a condizione che la madre gli donasse metà del suo patrimonio immobiliare e quindi a condizione di ricevere la somma di € 250.000,00” (comparsa, pag. 9).   La domanda non può trovare accoglimento.   8.9. La documentazione di causa mostra che la stipula della donazione da parte di ### in favore di ### non è avvenuta per fatto e colpa del medesimo ### che, pur a più riprese invitato, non si è mai presentato innanzi al ### senza motivazione alcuna (se sol si consideri che ### per quanto consta dagli atti di causa, non ha in alcun modo riscontrato gli inviti formalmente inoltratigli dal fratello per addivenire al rogito notarile) o, a tutto voler concedere, avanzando la - ingiustificata e infondata - pretesa di annullare il contratto del 22.04.2013: pretesa, questa, che egli tuttavia per quanto consta non ha mai formalizzato, se non dopo essere stato qui evocato in giudizio dal fratello.   Non ha dunque ragion d'essere la pretesa di ### che, invocando l'art. 1256 c.c., chiede di porre tout court nel nulla gli effetti discesi dal contratto del 22.04.2013.   ###. 1256 c.c. è in effetti chiaro nel conferire il diritto di sottrarsi agli effetti del contratto al solo contraente che risenta, senza sua colpa, di una impossibilità sopravvenuta.   Ebbene, una simile impossibilità sopravvenuta e “non imputabile” a ### non è qui rinvenibile: ché, come accertato, la mancata attuazione del contratto del 22.04.2013, nella parte in cui esso aveva riguardo alla donazione e al successivo trasferimento delle quote di proprietà della madre, è stata cagionata, esclusivamente, dalla condotta del ### medesimo, che tale attuazione (che richiedeva la sua collaborazione) ha volontariamente impedito.   8.10. Al contempo, non coglie nel segno il riferimento fatto dal convenuto all'istituto della “condizione”, cui egli allude laddove deduce di aver deciso di trasferire al fratello la quota di 1/6 degli immobili di ### a condizione che la madre gli donasse la quota di 2/6 degli immobili medesimi.   Nessuna condizione è stata invero formalizzata nel contratto del 22.04.2013, ove le parti non hanno affatto assoggettato a condizione (vuoi sospensiva, vuoi risolutiva) il trasferimento della proprietà della quota di 1/6 da parte di ### in favore di ### Ben diversamente, nel contratto del 22.04.2013 i fratelli ### hanno pattuito due trasferimenti che, effettivamente, sommandosi avrebbero dovuto disegnare il definitivo assetto dei loro rapporti quanto agli immobili di ### un primo trasferimento, avente ad oggetto la quota di 1/6 a quell'epoca già proprietà di ### ed un secondo trasferimento, avente ad oggetto la quota di 2/6 all'epoca ancora di proprietà della madre.   Il primo trasferimento si è immediatamente prodotto, come detto, per effetto del consenso manifestato dalle parti nel contratto del 22.04.2013. Il secondo trasferimento, che si sarebbe dovuto produrre all'esito della donazione conclusa da ### con la madre, non si è perfezionato per esclusiva volontà di ### E' dunque vero che il complessivo assetto disegnato dalle parti nel contratto del 22.04.2013 ha avuto solo parziale attuazione, giacché al trasferimento della quota di 1/6 non ha fatto seguito il trasferimento della quota di 2/6.   Il convenuto deve tuttavia imputare solo a se stesso tale parziale attuazione e, a tal riguardo, e proprio in ragione del fatto che il convenuto ha evocato come detto l'istituto della condizione, merita fare rinvio ai principi che si traggono dagli articoli 1358 e 1359 c.c. dettati con riguardo alla condizione, ma che possono essere valorizzati, mutatis mutandis ed in via analogica, anche con riguardo alla fattispecie in esame, in cui non di contratto condizionato si fa questione, ma di attuazione progressiva di un programma negoziale.   Ebbene, gli articoli 1358 e 1359 c.c. impongono ai contraenti, in pendenza di condizione, di comportarsi secondo buona fede per “conservare integre le ragioni dell'altra parte” e stabiliscono che la condizione si considera avverata, quando è mancata per causa imputabile al contraente che aveva interesse contrario al suo avveramento.   8.11. Ritiene allora il Collegio che sulla scorta dell'art. 1256 c.c. (che codifica il presupposto della non imputabilità della impossibilità sopravvenuta) letto in uno ai principi ritraibili dagli articoli 1358 e 1359 c.c. (per i quali i contraenti, anche nell'ambito del contratto condizionato, devono agire secondo buona fede, astenendosi dal tenere condotte che siano scientemente volte ad impedire che il contratto divenga, o permanga, efficace) debba escludersi che ### abbia titolo per ottenere l'invocata, integrale risoluzione del contratto del 22.04.2013, facendo leva sul fatto che il programma negoziale in esso stabilito non si sia interamente attuato, giacché tale mancata, completa attuazione è discesa, esclusivamente, dalla mancata conclusione del secondo trasferimento immobiliare - da par sua discesa, esclusivamente, dalla volontà del medesimo ### 8.12. La domanda del convenuto volta alla dichiarazione della integrale risoluzione del contratto del 22.04.2013 per impossibilità sopravvenuta va pertanto rigettata.   Va al contempo dichiarato che la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del contratto del 22.04.2013, nella parte in cui esso ha avuto ad oggetto i trasferimenti delle quote degli immobili di ### di proprietà di ### non determina la caducazione degli effetti che il contratto ha immediatamente prodotto, sin dal momento della sua conclusione, con riguardo al trasferimento in favore di ### della quota indivisa di 1/6 degli immobili di ### di proprietà del fratello.   Deve, allora e in conclusione, dichiararsi che sulla scorta del contratto sottoscritto da ### e ### in data #### è divenuto pieno proprietario della quota indivisa di 1/6 degli immobili siti in ### catastalmente identificati come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 13 e sub. 6; Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 7, 8, 9 e 10, nonché delle relative parti comuni, catastalmente identificate come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 11 e 12.  *  9. Ciò detto, merita accoglimento la domanda attorea di condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 66.666,00.   9.1. Come già rammentato, in effetti, in seguito alla conclusione del contratto del 22.04.2013 l'attore ha corrisposto al fratello la complessiva somma di € 150.000,00, a valere quale quota del prezzo complessivamente dovuto per l'acquisto della proprietà della quota indivisa di 1/6 degli immobili di ### nonché per l'acquisto della proprietà della ulteriore quota indivisa di 2/6 degli immobili medesimi.   ### quanto sopra rilevato, ### ha tuttavia trasferito al fratello la proprietà della sola quota indivisa di 1/6.   Poiché le parti hanno concordato in contratto un prezzo pari ad € 250.000,00 per l'acquisto da parte di ### della proprietà della complessiva quota indivisa di 3/6 degli immobili, così pattuendo un prezzo determinato a corpo, secondo quanto dedotto dall'attore (in difetto di rilievi mossi dal convenuto) il prezzo della quota di 1/6 effettivamente acquistata dall'attore va quantificato in € 83.333,33 (€ 250.000,00 : 3).   ### ha tuttavia corrisposto al fratello la maggior somma di € 150.000,00, ### va condannato a restituire all'attore l'importo di € 66.666,00 (€ 150.000,00 - € 83.333,33) che egli, in difetto del trasferimento di quote ulteriori rispetto a quella effettivamente trasferita, non ha titolo per trattenere.   9.2. ### va dunque condannato a corrispondere a ### l'importo capitale di € 66.666,67, oltre interessi legali calcolati dalla data della promozione del presente giudizio7 e sino al saldo.  *  10. ### ha infine chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di € 2.451,35, pari alla quota del 50% degli esborsi in tesi sostenuti per la non meglio precisata regolarizzazione e manutenzione degli immobili per cui è causa, nonché la sua condanna al pagamento dei costi “per l'eventuale registrazione della scrittura provata 22.04.2013”.   10.1. Le domande vanno rigettate, non essendovi chiara allegazione (né prova) in atti degli esborsi menzionati dall'attore e della loro causale.  7 ### ha invero chiesto la corresponsione di interesse calcolati a far data dal versamento dell'importo eccedente, collocata nel 31.12.2014. La domanda non può trovare accoglimento, in applicazione del principio per il quale “in tema di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1458 c.c., lo scioglimento del contratto comporta, in ogni caso, sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per le obbligazioni che siano state già eseguite ed in relazione alle quali sorge per l'"accipiens" l'obbligo di restituzione”, con la precisazione che “se l'obbligazione di restituzione ha per oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente è tenuto a restituire le somme maggiorate degli interessi, calcolati dal giorno della domanda di risoluzione” (Cass. civ. n. 6911/2018): principio che si attaglia anche al caso di specie, nel quale il diritto di ### alla restituzione dell'importo di € 66.666,67 discende dal venir meno, di cui egli ha qui chiesto l'accertamento, della causa che ha sostenuto il versamento dell'importo.  *  11. Resta infine da rilevare che il convenuto ha altresì avanzato domanda di divisione della comunione ereditaria determinatasi tra le parti in ragione del decesso di ### nonché conseguente domanda di divisione dei beni dallo stesso relitti.   ### del giudizio impone il rigetto della domanda, non essendovi contezza in atti dell'esistenza di beni ereditari ulteriori, rispetto agli immobili per cui è causa, relitti dal de cuius ed ancora in comproprietà tra i suoi eredi.  *  12. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, che va ravvisata in capo al convenuto.   ### va dunque condannato a rifondere a ### le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi minimi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), vanno liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.  P.Q.M.  Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 7186/2017, ogni differente domanda ed eccezione disattesa o assorbita, come da parte motiva: 1) rigetta tutte le domande del convenuto; 2) accerta e dichiara che ### in forza del contratto concluso con ### in data ###, è divenuto pieno proprietario della quota indivisa di 1/6 degli immobili siti in ### catastalmente identificati come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 13 e sub. 6; Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 7, sub. 8, sub. 9 e sub. 10, nonché delle relative parti comuni, catastalmente identificate come segue: Comune di ##### 7, mappali n.ro 303, sub. 11 e sub. 12; 3) condanna ### a corrispondere a ### l'importo capitale di € 66.666,00, oltre interessi legali calcolati dalla data della promozione del presente giudizio e sino al saldo; 4) rigetta le ulteriori domande attoree; 5) condanna ### a rifondere a ### le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023.  ### estensore dr.ssa ### dr. ### de ### 

causa n. 7186/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Zambelli Elisa, De Giovanni Massimiliano

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 1776/2025 del 02-05-2025

... alla società opponente - si rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata, attesa l'intervenuta sanatoria ex art. 156 c.p.c., per aver l'atto raggiunto il suo scopo. In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a parere di chi scrive, la circostanza della parziale difformità della copia del ricorso notificata a mezzo p.e.c. all' opponente rispetto alla copia del ricorso depositata nel fascicolo telematico, non rende inesistente la notifica. ###, infatti, è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione - ipotesi che, nel caso di specie, pacificamente non ricorrono, nulla essendo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ssa ### udienza in trattazione scritta del 02/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13873/2023 R.G. promossa da: ### rappr. e dif. dall'avv. ### RICORRENTE contro: ### rappr. e dif. dall'avv. ### RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### la parte opponente in epigrafe indicata proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1272/2023 del 02.10.2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di ### della somma di € 25.519,26 a titolo di crediti da retribuzione e ### oltre interessi, rivalutazione e spese legali. 
A sostegno dell'opposizione, la ### ha eccepito: - la nullità e/o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto; - la erroneità degli importi richiesti con il ricorso monitorio; - la omessa detrazione di importi corrisposti in corso di rapporto. 
Pertanto, adiva il Tribunale di Bari in funzione del giudice del lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) in via preliminare, per i motivi in premessa esposti, sospendere immediatamente ed inaudita altera parte la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; 2) in via preliminare ed in rito, dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica del decreto opposto, per difformità fra gli atti notificati all'odierna opponente e quelli depositati nel fascicolo telematico n° 10086/2023 RG; 3) nel merito, per i fatti e le ragioni esposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo; 4) rideterminare, all'esito dell'espletanda attività istruttoria, il credito effettivo della sig.ra ### allo stato assolutamente incerto ed illiquido.  5) con vittoria di spese e competenze di giudizio”. 
Si costituiva l'opposto eccependo la tardività dell'opposizione nonchè la nullita' della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per mancata notifica del decreto di fissazione udienza cron. 57375 e cron.  57377 e contestando i motivi della spiegata opposizione. 
Con ordinanza del 31.01.2024 veniva sospesa l'esecuzione provvisoria del predetto decreto limitatamente alla parte eccedente la somma di € 20.955,82. 
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale. 
Con riferimento alle deduzioni svolte preliminarmente dall' opponente, in ordine all'inesistenza/nullità della notifica del decreto ingiuntivo - poichè la copia del ricorso depositato nel fascicolo telematico sarebbe difforme dalla copia del ricorso notificata a mezzo p.e.c. alla società opponente - si rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata, attesa l'intervenuta sanatoria ex art. 156 c.p.c., per aver l'atto raggiunto il suo scopo. 
In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a parere di chi scrive, la circostanza della parziale difformità della copia del ricorso notificata a mezzo p.e.c. all' opponente rispetto alla copia del ricorso depositata nel fascicolo telematico, non rende inesistente la notifica.  ###, infatti, è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione - ipotesi che, nel caso di specie, pacificamente non ricorrono, nulla essendo stato dedotto in tal senso - ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria di nullità, con consequenziale applicazione della sanatoria, prevista in via generale dall'articolo 156 del ### secondo cui la stessa non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (Tribunale Napoli Nord sez. I, 22/11/2023, n.4696). 
Nel caso di specie, l'opponente si è costituito in giudizio di opposizione argomentando eccezioni inerenti l'avversa pretesa monitoria, dimostrando così di aver avuto piena contezza dell'atto che, pertanto, ha in raggiunto lo scopo di conoscenza. 
E' altresì infondata l'eccezione sollevata dalla parte opposta di tardività dell'opposizione, atteso che il ricorso risulta depositato telematicamente in data ### e, dunque, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data ###. 
Inoltre, va disattesa l'eccezione sollevata dall'opposta di nullita' della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per mancata notifica del decreto di fissazione udienza cron. 57375 e cron. 57377, in quanto l'eventuale nullità della notifica è stata sanata dalla costituzione della parte alla quale essa era diretta. 
Ad ogni buon conto, è pacifico che in data ### l'opponente provvedeva alla rinnovazione della notifica degli atti, entro il termine fissato con provvedimento del 20.12.2023 (fino a 10 giorni prima dell'udienza di discussione dell'istanza di sospensione del 26.01.2024). 
Tutto ciò premesso, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, ove opponente ed opposto siano i titolari del rapporto dedotto in giudizio, per partecipazione alla sua costituzione ovvero per successione alle parti originarie, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso", ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (### ex plurimis Cass. 13001/2006). 
Nel rito del lavoro, infatti, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e, quindi, l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro; parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicchè l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, terzo comma cod. proc. civ., così prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (cfr. Cass 7688/2004; Cass. 13467/2003). 
Passando ad esaminare i motivi di opposizione, occorre rilevare che, nel caso di specie, è incontestato e non bisognevole di prova lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'opposta nel periodo oggetto del presente giudizio (aprile 2016 - maggio 2017). Inoltre, la documentazione che supporta la richiesta di ingiunzione è costituita dalle buste paga - non contestate dall'opponente - relative al predetto periodo. La stessa Suprema Corte ha affermato che in ordine all'istanza di ingiunzione per conseguire il pagamento del ### di ### il presupposto documentale - che è, pertanto, fonte di prova scritta - è da ricercare nella produzione delle buste paga ovvero del CUD (cfr. Cass. 10041/2017). Ed invero, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, a norma degli artt. 633 e 634 cod.proc.civ., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo, che , anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (### L, Sentenza n. 13429 del 09/10/2000). 
A ben vedere, nel caso che ci occupa, la spiegata opposizione si fonda sull'asserita erronea determinazione del quantum dovuto al lavoratore a titolo di di retribuzioni e ### in quanto le somme indicate nelle buste paga sarebbero state calcolate al lordo delle ritenute. 
In ordine alla quantificazione delle pretese, si ritiene che l'importo dovuto al lavoratore vada necessariamente conteggiato al lordo delle ritenute fiscali. Infatti nel caso in cui il datore di lavoro non adempia, spontaneamente ed alla scadenza, ai propri obblighi di pagamento di quanto spettante al lavoratore, perde la propria funzione di sostituto d'imposta; il lavoratore, quindi, che agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento del datore di lavoro, ha diritto a conseguire l'intera disponibilità del suo credito di lavoro, facendo a lui capo ogni obbligazione verso il fisco (### Roma, sez. lav., 11 aprile 2019, n. 3667; nello stesso senso ### 07/10/2014, n. 2293 “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore devono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali e contributive, la cui detrazione riguarda il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi. Infatti, le prime attengono al distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire, e anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza”, cfr. ### sez. lav., 18/04/2016, n. 1985 “La liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il t.f.r., debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della loro determinazione inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento della liquidazione e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta”. 
Ciò detto, va rilevato che dalla documentazione depositata dalla parte opponente (cfr. doc. 7 - 8 - 9 allegati al fascicolo di parte opponente), emerge la sopravvenuta corresponsione in favore della parte opposta di una parte della somma ingiunta, per un totale di ### € 2.563,44. 
Del resto, la parte opposta non ha contestato i detti pagamenti sopravvenuti né la relativa imputazione. 
Quanto invece al pagamento a mezzo assegno bancario del 26.05.2016 di € 2.000,00 - la cui imputazione al pagamento delle retribuzioni risulta contestata dall'opposta -, lo stesso non risulta espressamente e con certezza riconducibile al credito vantato dall' opposta, pertanto, il relativo importo non può essere decurtato dall'importo complessivo spettante alla lavoratrice. Lo stesso dicasi con riferimento all'asserito pagamento tramite assegno bancario di ### 500,00 del quale peraltro non risultano evidenze in atti. 
Neppure possono essere considerati rilevanti ai fini della quantificazione delle somme dovute gli asseriti pagamenti in contanti - fermamente contestati dall'opposta - con riferimento ai quali l'opponente non ha prodotto le relative quietanze di pagamento. 
Ne consegue che dall'importo complessivo indicato nel decreto ingiuntivo n. 1272/2023 vada sottratto l'importo già corrisposto alla lavoratrice di € 2.563,44. 
Conclusivamente, pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 2273/2019 del 02.10.2023 va revocato. Tuttavia, risultando fondata la richiesta della parte attrice in senso sostanziale, la ### va condannata al pagamento in favore di ### dell'importo complessivo di euro 22.955, 82, al lordo delle trattenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 
Le spese del giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo, seguono la prevalente soccombenza della parte opponente.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione disattesa: revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna la ### al pagamento in favore di ### dell'importo complessivo di euro 22.955, 82, al lordo delle trattenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; condanna la ### alla rifusione delle spese di lite in favore di ### che si liquidano nella complessiva somma di ### 2.760,00 (di cui ### 650,00 per la fase monitoria ed ### 2.110,00 per la presente fase di opposizione), oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.  ### 02.05.2025 

Il Giudice
del ###.ssa ### n. 13873/2023


causa n. 13873/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Angiuli Agnese

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6971/2025 del 24-11-2025

... sin qui raggiunte implicano l'infondatezza di tutte le domande attoree che devono essere per l'effetto respinte. -) La domanda riconvenzionale di accertamento e condanna del Ministero può essere accolta nei limiti dell'importo indicato nel decreto di revoca maggiorato degli interessi nella misura e con le decorrenze ivi indicate, comprendendo invece la cartella esattoriale l'aggio dell'agente della riscossione che è proprio di quest'ultimo. 6. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza ma, tenuto conto dell' oggettivo, amplissimo intervallo temporale intercorso tra l'erogazione del finanziamento e la sua revoca , le stesse sono liquidate in misura prossima al minimo, e dunque, a carico di società attrice ed in favore, in solido, delle convenute costituite, in complessivi euro (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### così composta: dr.ssa ### presidente dr. ### consigliere dr. ### consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6113 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 21/11/2025 e vertente TRA ### S.r.l. (C.F. ###), con gli avvocati ### e ### nel cui studio in #### n. 86 è elettivamente domiciliata; #### dello ### (C.F. ###) e ### delle ### (C.F. ###), con l'### dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in ### alla via dei ### n. 12 sono elettivamente domiciliate; #### S.P.A. (C.F. ###), con l'avvocato ### nel cui studio in #### 357 è elettivamente domiciliata; ### E #### OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13881 pubblicata il ### del Tribunale di ### FATTO E DIRITTO § 1. - La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “a. Con atto di citazione notificato in data ###, la parte attrice indicata in epigrafe, ha chiesto : -) ‘l'accertamento di nullità o illegittimità' del DM di revoca in oggetto e della cartella esattoriale in oggetto e degli atti presupposti e, per l'effetto, -) l'accertamento del diritto “ ..a trattenere l'importo di ### 256.615,34 ( oltre interessi) relativo al contributo provvisorio erogato nell'anno 2005…” , la dichiarazione di “ …inesistenza dei presupposti e/o l'estinzione dell'azione di ripetizione in capo al Ministero” , nonché del proprio obbligo di restituzione al Ministero della somma di ### 447.537,87 oltre interessi e rivalutazione, nonché -) la condanna del Ministero convenuto al pagamento del contributo residuo non pagato oltre interessi e rivalutazione; -) in via subordinata, l'accertamento dei presupposti per la revoca parziale del contributo in oggetto e comunque l'inesistenza dell'obbligo di pagamento degli interessi e rivalutazione in considerazione del comportamento inerte e contraddittorio dell'### A tal fine ha dedotto: -) l'inconfigurabilità della contestata distrazione del fabbricato realizzato con l'agevolazione concessa ed oggetto di locazione, -)l'inesistenza del presupposto della revoca totale del finanziamento per mancanza di sostanziali variazioni rispetto al programma finanziato e dunque di un vantaggio indebito per il privato, essendo stati raggiunti gli obiettivi perseguiti con il finanziamento pubblico; -) il contrasto tra il provvedimento di revoca totale del contributo con la relazione istruttoria di ### s.p.a. che aveva invece proposto una revoca parziale; -) la prescrizione del diritto di ripetere il contributo provvisoriamente erogato per decorso del decennio decorrente dalla sua attribuzione, avvenuta nel 2003, ovvero dalla sua erogazione avvenuta nel 2005; -) l'illegittimità degli interessi applicati, in quanto esclusi dal DM 320/00 relativo al programma finanziato; -) la prescrizione del diritto alla riscossione, essendo avvenuta l'iscrizione a ruolo nel 2017,e cioè oltre il decennio decorrente dall'erogazione della somma da restituire.  b. Tempestivamente costituitosi il Ministero convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree, deducendo -) l'incompetenza territoriale del Tribunale di ### in favore del Tribunale di Perugia, avendo il decreto di revoca del contributo un'efficacia limitata nel territorio di ### )l'inadempimento della società attrice all'obbligo fondamentale derivante dall'attribuzione del contributo pubblico, di esercizio diretto dell'attività d'impresa finanziata, palesata dall'oggettiva distrazione dell'investimento, realizzata tramite la cessione in locazione dell'opera agevolata; -) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, decorrendo quest'ultima solo dal decreto di revoca, nel caso di specie adottato nel 2016 ( cfr Cass. sent. n. 100205/09); -) la legittimità della pretesa avente ad oggetto gli interessi, in quanto espressamente disciplinati, proprio per i finanziamenti in oggetto, dal DM n. 323/00 e dal d.lgs n. 123/98; il Ministero ha quindi chiesto in via riconvenzionale: -) l'accertamento del diritto a quanto richiesto con il decreto di revoca e la condanna di parte attrice al pagamento della somma richiesta con la cartella esattoriale opposta.  c. Tempestivamente costituitasi ### s.p.a ha chiesto il rigetto delle domande attoree, deducendo -) la gravità dell'inadempimento descritto nella propria relazione istruttoria, avendo riscontrato che l'unico macchinario agevolato era presente nell'area di pertinenza del conduttore in locazione dello stabilimento finanziato, d'estensione pari al 75% del totale, -)l'irrilevanza, al riguardo, delle ulteriori aree realizzate senza finanziamento pubblico, e comunque dopo il quinquennio d'obbligo; -) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, decorrendo quest'ultima solo dal decreto di revoca ( cfr Cass.civ. sent. n. 100205/09).  2. ### processuale ### la contumacia dapprima dell'agente della riscossione e poi della ### ed assegnati i richiesti termini ex art. 183 co 6 c.p.c , la causa è stata decisa sulle conclusioni indicate in epigrafe.” § 2. - All'esito del giudizio il Tribunale ha respinto le domande attoree; ha condannato ### s.r.l., al pagamento in favore del Ministero dello ### dell'importo di euro 256.618,44 indicato nel DM di revoca n. 755 del 10 ###, oltre interessi nella misura e con le decorrenze ivi indicate; ha condannato ### s.r.l. al pagamento in favore, in solido, del Ministero dello ### e di ### spa delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, dichiarandole irripetibili nei rapporti con le parti contumaci. 
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “3. Premesse in diritto ### gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio - ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della ‘ragione più liquida' ( cfr Cass.civ, SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; VI-L, sent. n. 12002 del 8.05.2014), e rilevata, pregiudizialmente, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, avendo il giudizio ad oggetto anche l'accertamento negativo di un credito del Ministero convenuto da pagare nel luogo in cui esso ha la sede, e, preliminarmente, delle eccezioni di prescrizione del diritto di ripetizione e di riscossione coattiva, decorrendo essa - ex art. 2935 c.c. - per il primo - ex art. 2933 c.c. - dal decreto di revoca del contributo da restituire, adottato il 10 ###, ed il secondo - ex art. 2946 c.c. - dall'iscrizione a ruolo del relativo credito restitutorio, avvenuta nel 2017, in diritto si osserva che: -) il d.lgs 123/1998, contenente “ ### per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all'art. 9 , nel testo vigente alla data - 10 ### - del decreto di revoca del contributo pubblico di cui si tratta, rubricato “### dei benefici e sanzioni “, prevede ai commi 3 e 4 che “3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le modalita' di cui al comma 4.  4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.”, -) il D.M. n. 320/2000, contenente il ### concernente: "### per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali", all'art. 12, rubricato “### di penali e revoca delle agevolazioni”, anch'esso considerato nel testo ratione temporis vigente, al comma 3, prevede che “3. ### restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su segnalazione del Responsabile unico o del ### responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi: ……… b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; la revoca delle agevolazioni e' totale se la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca e' parziale ed e' effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio”.  4. Rilievi in fatto -) ### circostanza pacifica, non contestata da parte attrice e comunque documentata, in particolare dalla relazione istruttoria di ### s.p.a. del 26.10.2005, prot n. 10149 ( doc. 11 parte attrice) che, in seguito all'avvio, in data 1 ###, della costruzione del capannone finanziato, ed in seguito all'avvio del programma di investimento agevolato, avvenuto in data 7 ### mediante la locazione e vendita di tale capannone, da costruire per un'estensione di mq 4800,00, la società parte attrice, in mancanza di autorizzazione, ne ha concesso in locazione alla ### srl , con un primo contratto del 9 ###, “una porzione … in corso di ultimazione” della superficie di 1200,00 mq( cfr relazione doc. 11 cit.) e, dopo l'ultimazione del programma in data 2 2 2004, con ulteriori contratti, rispettivamente del 31.12.2004 e del 1.09.2006, due ulteriori porzioni, ciascuna di mq 1200,00, conservandone dunque la disponibilità solo relativamente alla residua porzione di 1200,00 mq; -) la menzionata relazione istruttoria di ### spa ( doc. 11 parte attrice cit)  rappresenta, poi, che rispetto al costo dell'investimento immobiliare finanziato pari ad euro 1.136.205,17 , il costo del solo capannone per mq 4800,00 è stato di euro 810.837,33;  precisa a pg 4 che “ appare evidente che il programma di investimenti realizzato si discosta dalle previsioni inziali sia in termini di spesa… , sia in termini tecnici ..”;  espone, infatti, che le spese per macchinari non sono state rendicontate nel sal finale e che l'unica spesa a tale titolo in astratto ammissibile , quella di euro 30.000,00 per un carro ponte, non è stata ritenuta tale nelle relazione finale perché tale macchinario è stato rinvenuto installato nella porzione di immobile locato;  in data 18 ### la società attrice ha stipulato un ulteriore contratto di leasing per la costruzione, ma estranea al finanziamento pubblico, di un ulteriore capannone di complessivi 2400,00 mq di cui ha avuto la diretta disponibilità;  la dismissione del 75% del capannone di mq 4800,00 realizzato con il finanziamento pubblico è stata accertata solo in occasione del sopralluogo di ### spa presso l'unità produttiva; -) i suddetti circostanziati rilievi fattuali non sono stati contestati dalla società attrice ,la quale ha solo dedotto la conclusione della relazione della banca nel senso di una possibile revoca solo parziale del finanziamento in ragione della sostanziale attuazione del programma agevolato. 5.### base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto, si osserva che : -) la riproduzione testuale della precisione contenuta a pg 4 della relazione istruttoria di ### spa del 26 10 2005 ( cfr doc 11 parte attrice, cit) - “ appare evidente che il programma di investimenti realizzato si discosta dalle previsioni inziali sia in termini di spesa… , sia in termini tecnici ..” - dimostra l'infondatezza della deduzione attorea, comunque di per sé non decisiva, atteso il suo carattere non vincolante per le determinazioni ministeriali, circa una sua conclusione in favore della sola revoca parziale del finanziamento pubblico, contenendo essa, inoltre, solo la descrizione dei diversi presupposti delle due forme di revoca, quale previste dalla normativa applicabile; -) l'ampiezza del riferimento testuale dell'art. 9 del d.lgs n. 123/98 alla ‘ cessione' e dell'art. 12 del DM n. 320/00, specificamente relativo ai contratti d'area, al fatto di ‘ distogliere dall'uso previsto' l'immobile finanziato, unitamente alla ratio di tali disposizioni normative, evidentemente diretta a promuovere gli investimenti produttivi e non le speculazioni finanziarie , concorrono - ex art. 12 prelegginel far ritenere quanto invero è pacifico per la stessa parte attrice, e cioè che la locazione dell'immobile realizzato con il finanziamento pubblico con finalità “ ..di sostegno pubblico alle imprese..” ( cfr rubrica del d.lgs n. 123/98 ) costituisce causa di revoca del finanziamento medesimo; -) oggetto di controversia è dunque, invero, solo la legittimità della revoca totale in luogo di quella parziale, avendo parte attrice contestato che - ex art. 12 del DM n. 320/00 - la cessione in locazione di porzione dell'immobile finanziato abbia concretizzato, a tal fine, una “ variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa”; -) ebbene, posto che i ben 3 contratti di locazione, certamente infraquinquennali rispetto alla costruzione del capannone e non autorizzati, si riferiscono proprio all'immobile oggetto del finanziamento di cui si tratta, come evidenziato sia dalla sovrapposizione ed avvicendamento cronologici di tali contratti di locazione rispetto all'emissione dell'unica fattura del 7 ### emessa per la realizzazione del capannone da parte della società di leasing, sia dalla coincidenza catastale puntualmente riferita dalla relazione di ### spa ( doc. 11 parte attrice, cit), risultano determinanti sul punto i seguenti rilievi: • il primo contratto di locazione, relativo alla prima porzione di 1200mq, è stato stipulato allorchè il capannone di mq 4800,00 non era stato ancora completato e, in data 9 ###, addirittura a distanza di soli tre mesi dall'emissione della fattura per la sua costruzione; • i tre contratti di locazione sono stati stipulati in favore di unica società che nell'arco di soli 4 anni ha ottenuto la disponibilità del 75 % del capannone realizzato con il finanziamento pubblico, mentre la società parte attrice, ancorchè unica destinataria proprio del finanziamento erogato per costruirlo e che era cioè destinato in tale modo a favorirne la diretta attività produttiva , ne ha conservato la disponibilità del solo 25%; • l'unico bene mobile - il carro ponte da euro 30.000,00 - in astratto ammissibile a contributo, ne è stato escluso perché rinvenuto installato proprio presso la prevalente porzione di capannone nella disponibilità della locataria; -) In definitiva, posta l'evidente irrilevanza, ai fini di cui si tratta, della successiva acquisizione di disponibilità, da parte della società attrice, di un ulteriore capannone ma realizzato con fondi diversi da quelli oggetto del finanziamento di cui si tratta, tutti gli elementi appena descritti, concorrono, dal punto vista cronologico, quantitativo e qualitativo, nel palesare che a beneficiare del finanziamento pubblico di cui si tratta è stato un soggetto diverso dalla società attrice quale sua destinataria, di guisa che si è certamente realizzata quella “ variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata..” che ex art. 12 del DM n. 320/00 giustifica la disposta revoca totale del finanziamento in oggetto; -) la testuale previsione dell'art. 9 co 4 del d.lgs n. 123/98, quale sopra riprodotta, evidenzia la legittimità dell' interesse ultralegale applicato, ferma la mancanza di precise contestazioni in ordine alla sua applicazione in concreto.  -)Le conclusioni sin qui raggiunte implicano l'infondatezza di tutte le domande attoree che devono essere per l'effetto respinte.   -) La domanda riconvenzionale di accertamento e condanna del Ministero può essere accolta nei limiti dell'importo indicato nel decreto di revoca maggiorato degli interessi nella misura e con le decorrenze ivi indicate, comprendendo invece la cartella esattoriale l'aggio dell'agente della riscossione che è proprio di quest'ultimo.  6. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza ma, tenuto conto dell' oggettivo, amplissimo intervallo temporale intercorso tra l'erogazione del finanziamento e la sua revoca , le stesse sono liquidate in misura prossima al minimo, e dunque, a carico di società attrice ed in favore, in solido, delle convenute costituite, in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 1300,00 per fase studio, euro 800,00 per fase introduttiva, euro 1800,00 per fase di trattazione ed euro 2100,00 per fase decisionale, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, retando invece irripetibili nei rapporti con le parti contumaci”. 
§ 3. - Ha proposto appello ### S.r.l. rassegnando le seguenti conclusioni: “…in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la Sentenza del Tribunale di ### n. 13881/2020 depositata il 9 ottobre 2020 e, per l'effetto, accogliere le domande formulate in primo grado come di seguito riportate: I) accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, la nullità e/o invalidità e/o illegittimità, con conseguente disapplicazione, del ### del Ministero dello ### n. 755 del 10 febbraio 2016; nonché, per quanto possa occorrere: I.1) la nota del Ministero dello ### per gli ### alle ### IX - Interventi per lo ### prot. n. ###.23 del 23.2.2016; I.2) la nota del Ministero dello ### generale per gli ### alle ### IX - Interventi per lo ### prot. n. ### del 4.3.2016; I.3) la relazione ### prot. n. 10149 del 26.10.2015; I.4) la nota ### prot. n. 62571 del 29.4.2011; I.5) le circolari ministeriali 1178517/2002, n. 1187946/2002, n. 1231355/2004, n. 8133/2004; I.6) l'art.  12 del d.m. n. 320/2000 e art. 8 del d.m. 527/95; I.7) il ruolo 2017/### emesso dal Ministero dello ### - ### in riferimento al decreto di revoca e restituzione n. 755/2016; I.8) la cartella di pagamento n. ###226936 emessa da ### di ### S.p.a.; II) accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa e previo accoglimento della domanda di cui al punto I, il diritto della società ### S.r.l. a trattenere l'importo di ### 256.615,34 (oltre gli interessi) relativo la contributo provvisorio erogato nel corso dell'anno 2005 concernente il progetto ammesso nel contratto d'area di ### del 30.01.2003 descritto in premessa; ### accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, l'inesistenza dei presupposti e/o l'estinzione, dell'azione di ripetizione in capo al Ministero dello ### per il recupero del contributo provvisoriamente erogato alla società attrice; IV) dichiarare, per le causali esposte in narrativa, non dovuta la restituzione della somma di ### 447.537,87, degli interessi e della rivalutazione sulla base ### dichiarata nel decreto di revoca n. 755/2016 ed attivata in via esecutiva da ### con la cartella di pagamento n. ###226936; V) condannare il Ministero dello ### al pagamento del contributo residuo ad oggi non pagato, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto sino all'effettivo soddisfo; VI) in via subordinata, accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, i presupposti per applicare la solo revoca parziale del contributo coma da relazione di ### del 26.10.2005 (doc. 11) e, per l'effetto, annullare il decreto di revoca n. 755/2016 e gli atti a questo conseguenti; dichiarare, comunque, non dovuti (per le ragione esposte in narrativa, interessi e rivalutazione in ragione del comportamento inerte, contraddittorio ed illogico, tenuto dall'###; ### condannare, in ragione delle singole posizioni, l'### convenuta, la #### ed ### al pagamento delle spese, diritti ed onorari. Con vittoria di spese nel presente grado di giudizio.”. 
Ha resistito il Ministero dello ### e l'### delle ### rassegnando le seguenti conclusioni: “Si chiede il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata; con il favore delle spese.” Ha resistito ### S.P.A. rassegnando le seguenti conclusioni: “### l'###ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello di ### s.r.l., in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di ### 13881/20. Con vittoria di compensi e spese.” Dichiarata la contumacia della ### la causa, pure di risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 11/10/2025, indi, confermato il mutamento del rito con la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., all'odierna udienza era discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c.  (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024). 
§ 4. - ### proposto da ### S.r.l. contiene sette motivi. 
§ 4.1 - Il primo è intitolato: “### in iudicando e in procedendo. 
Violazione dell'art. 116 cpc. Errata ed omessa valutazione su fatti decisivi per la controversia”. 
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato: che la ### non avesse contestato stragiudizialmente la relazione di ### del 26.10.2005; che la ### avesse concesso alla ### una porzione di 1.200 mq di capannone con contratto del 9.9.2002 e poi con due ulteriori contratti del 2004 e del 2006 ulteriori 1.200 mq. per ciascun contratto, residuando per essa la sola porzione di 1.200 mq.; che la relazione istruttoria di ### avesse evidenziato che il costo del solo capannone per mq 4800,00 fosse stato di euro 810.837,33 rispetto al costo dell'investimento immobiliare finanziato pari ad euro 1.136.205,17; e infine che ci fosse stata una dismissione del 75% del capannone di mq 4800,00 scoperta solo dopo il sopralluogo di #### l'appellante il Tribunale avrebbe trascurato: che la relazione istruttoria di ### non sarebbe del 2005, contestuale al sopralluogo, ma del 2015; che la ### avrebbe potuto contestare tale relazione solo in giudizio proprio perché conosciuta soltanto dopo la revoca del finanziamento; che il costo dell'investimento immobiliare non sarebbe stato di euro 810.837,33 ma di euro 2.028.813,32; che la dismissione del 75% del capannone di mq 4800,00 sarebbe stata smentita dalla disponibilità di 4.800 mq al completamento del primo stralcio del progetto, di 3.600 mq nel periodo di locazione alla ### con decorrenza 1.11.2002, di 6.000 mq al completamento del secondo stralcio al 31.12.2004, conservando 4.800 mq nel periodo della locazione con decorrenza 1.1.2005, di 6.300 mq nell'agosto 2006 al completamento del programma aveva, e infine di 5.100 mq nel periodo della locazione con decorrenza dal 1.9.2006. 
Il motivo è infondato. 
La circostanza che il Tribunale abbia fatto riferimento al 26/10/2005 per datare la relazione sullo stato finale di ### equivocando con la data del sopralluogo, è del tutto indifferente, nè indebolisce l'affermazione del Tribunale per cui non avrebbe ricevuto contestazione, restando irrilevante che essa non fosse stata conosciuta prima della revoca del finanziamento intervenuta poco prima dell'inizio del giudizio, dal momento che la ### ha riconosciuto l'inadempimento emergente dalla relazione, limitandosi ad eccepire che esso avrebbe giustificato una revoca parziale e non totale del contributo di € 289.091,91, provvisoriamente concesso per la realizzazione delle opere agevolate, ed in particolare del capannone di mq 4800,00 adibito a magazzini di stoccaggio, custodia e deposito, nonché condizionato al rispetto delle previsioni di legge tra cui il divieto di cessione dei beni oggetto delle agevolazioni prima dei cinque anni successivi alla concessione, previsto dall'art. 9, terzo comma, del d. lgs. n. 123/1998. 
Vero è che ### ha proceduto ad ampliamenti del progetto agevolato, senza che tali ulteriori opere fossero assistite dalle agevolazioni, sicchè è del tutto improprio ricomprendere tali opere nella valutazione complessiva dell'inadempimento rimproverato con stretto riguardo all'opera cofinanziata. 
Ecco, allora, che il costo dell'investimento immobiliare non è di euro 2.028.813,32, come sostiene l'appellante, bensì di euro 810.837,33, come ha accertato il Tribunale, con riguardo al solo capannone. 
Ecco, allora, che la disponibilità di 6.000 mq al completamento del secondo stralcio, o di 6.300 mq nell'agosto 2006 al completamento del programma, è riferita ad opere, pure complessivamente realizzate, che però non rientrano tra quelle oggetto del programma agevolato. E' vero, invece, che, con specifico e stretto riferimento alle opere realizzate nell'ambito del programma agevolato, ### pure in mancanza di autorizzazione, ha concesso in locazione, e cioè ceduto agli effetti dall'art. 9, terzo comma, del d. lgs. n. 123/1998, alla ### con un primo contratto del 9/09/2002, “una porzione … in corso di ultimazione” della superficie di 1200,00 mq, e, dopo l'ultimazione del programma in data ###, con ulteriori contratti, rispettivamente del 31.12.2004 e del 1.09.2006, due ulteriori porzioni, ciascuna di mq 1200,00, conservandone dunque la disponibilità solo relativamente alla residua porzione di 1200,00 mq. 
In altre parole, la prevalente porzione del capannone, corrispondente ai 2/3 delle opere cofinanziate, non era più nella disponibilità del soggetto ammesso provvisoriamente al contributo, ben prima della scadenza dei cinque anni successivi alla concessione, mentre l'unico bene mobile (il carro ponte), facente parte del programma agevolato fu rinvenuto installato nella porzione di capannone nella disponibilità della locataria. 
In tal modo, ### ha effettivamente distolto la prevalente parte delle immobilizzazioni dall'uso previsto, circoscrivendo alla residua parte, corrispondente ad 1/3, la propria attività sovvenzionata con contributo pubblico la quale avrebbe dovuto giovarsi di tutti i magazzini di stoccaggio, custodia e deposito. 
E' evidente che siffatta dismissione abbia compromesso l'organicità e funzionalità del programma ammesso a beneficio, rappresentando una variazione sostanziale, non autorizzata dal responsabile pubblico, del progetto agevolato, che ha ostacolato il pieno raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite. 
§ 4.2 - Il secondo motivo è intitolato: “### ed omessa valutazione di un ulteriore elemento di fatto”. 
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente recepito la tesi della dismissione, obliterando del tutto il ruolo della ### alla quale aveva trasmesso con nota del 13/2/2004 comunicazione di variazione al programma di investimento individuando nel leasing le modalità di realizzazione. Benché essa fosse responsabile del contratto d'area e dovesse valutare il programma e i risultati conseguiti, non aveva potuto esprimere alcun parere, rendendo illegittima la revoca. Sotto altro profilo l'appellante lamenta che le superfici interessate da dismissioni sarebbero state di difficile individuazione, avuto riguardo alle varianti del progetto edilizio originario dovute ad interventi di imperio del Comune di ### Il motivo è infondato. ###à del decreto del 26/2/2016 con cui il ### revocava il contributo provvisorio non è censurabile per difetto di parere da parte della ### che non risulta essere titolare di potere consultivo, tanto più che, quale responsabile del contratto d'area, la stessa aveva proposto al Ministero di revocare le agevolazioni, con nota del 29 aprile 2011. 
Evidentemente il palese inadempimento, accertato dalla ### convenzionata che aveva istruito il finanziamento, ha persuaso anche la ### che si è fatta promotrice della revoca proprio in quanto responsabile del contratto d'area e preposta alla valutazione del programma e dei risultati conseguiti. 
Quanto alla incertezza sulla individuazione delle superfici interessate da dismissioni, deve rilevarsi che la concessione edilizia n. ###/2001, che assentiva le opere, riporta le esatte particelle catastali sulle quali doveva darsi seguito all'intervento edilizio, né la stessa ### incontra difficoltà a calcolare con esattezza le superfici realizzate e quelle cedute in locazione, a riprova della chiarezza degli strumenti urbanistici e dei relativi accatastamenti, restando, in ogni caso, irrilevante la identificazione catastale rispetto all'accertamento delle dismissioni, in parte riconosciute dalla stessa appellante, le quali hanno dato causa alla revoca dell'agevolazione. 
§ 4.3 - Il terzo motivo è intitolato: “### e falsa applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 415/1992, convertito con L. n. 488/1992, in combinato disposto con l'art. 8 del D.M. 527/195 e art. 12 del DM 320/2000. ### in iudicando e in procedendo. ### art. 113 cpc”. 
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale aveva invocato la ratio della normativa nella prevenzione delle speculazioni finanziarie, senza considerare che essa non avrebbe commesso alcuna speculazione, ma realizzato un investimento produttivo. In ogni caso, la revoca avrebbe potuto essere giustificata solo in caso le immobilizzazioni fossero state distolte dal programma di investimento, la dismissione avesse determinato una variazione sostanziale dal programma e gli obiettivi non fossero raggiunti, mentre il raggiungimento degli obiettivi in particolare non sarebbe stato oggetto di valutazione da parte del primo giudice, che avrebbe, comunque, dovuto accedere alla revoca parziale, suggerita anche dalla ### istruttrice. 
Il motivo è infondato. 
Il Tribunale ha evocato la ratio della normativa volta a promuovere gli investimenti produttivi e non le speculazioni finanziarie, riferendosi alla circostanza che ### avesse costruito con il contributo pubblico un capannone da adibire alla propria attività commerciale di stoccaggio, custodia e deposito di merci, secondo la specifica programmazione di quell'investimento cofinanziato, per poi astenersi dalla prevalente attività commerciale che quell'investimento prometteva, lasciata gestire da altri soggetti, con riserva per sé di un reddito da affitto d'azienda. 
In tal senso, la condotta della ### non è meritevole dei benefici espressamente accordati dalla legge a chi si impegna personalmente per almeno cinque anni a svolgere l'esercizio diretto dell'attività produttiva, e cioè l'attività commerciale nello stabilimento oggetto dell'investimento cofinanziato, procedendo all'assunzione di dipendenti, e cioè facendosi imprenditore e non semplicemente mettendo a reddito il compendio. 
A nulla rileva, pertanto, che assunzioni ci sarebbero state con incremento dei livelli occupazionali dell'area, ovvero che gli obiettivi programmati sarebbero stati raggiunti, perché a raggiungerli non sarebbe stato il soggetto tributario del contributo. 
Vero è che, distogliendo la ### la prevalente parte delle immobilizzazioni dall'uso previsto, ha compromesso l'organicità e funzionalità del programma cui essa era stata ammessa, rendendosi responsabile di una variazione sostanziale e non autorizzata del programma, non suscettibile di apprezzamento parziale in termini di raggiungimento degli obiettivi, tanto da non giustificare una revoca solo parziale del finanziamento. 
§ 4.4 - Il quarto motivo è intitolato: “### in procedendo in relazione alla mancata ammissione delle prove. ### dell'art.115 cpc”. 
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non l'ha ammessa allo sfogo testimoniale, che avrebbe consentito di escludere che il programma avesse subito variazioni sostanziali. 
Il motivo è infondato.  ## disparte della natura documentale delle circostanza sulle quali i testi proposti da ### avrebbero dovuto riferire, la variazione sostanziale dal programma sta nella oggettiva dismissione dei 2/3 del capannone cofinanziato che avrebbe dovuto fungere da magazzino di stoccaggio, custodia e deposito di merci, circostanza che di per sé compromette il raggiungimento degli obiettivi programmati, a nulla rilevando che essi sarebbero stati conseguito con il concorso di altri soggetti imprenditoriali, ovvero con l'utilizzazione di superfici diverse da quelle cofinanziate. 
§ 4.5 - Il quinto motivo è intitolato: “### in iudicando in ordine agli interessi”. Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto l'obbligo di ### di corrispondere interessi, trascurando che il programma soggiacerebbe al contratto d'area ### per il quale non sarebbe prevista la maggiorazione degli interessi, né sarebbe applicabile l'art. 9, comma 4, del d.lgs.  123/1998 o il D.M. n. 320/2000. 
Il motivo è infondato. 
In realtà, il D.M. n. 320/2000 disciplina espressamente l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area. 
Inoltre, l'art. 12, comma 3, nel richiamare le ipotesi che determinano la revoca delle agevolazioni, rinvia espressamente a quanto previsto dall'art.  9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che, a sua volta, al quarto comma prevede che nei casi di restituzione del contributo in conseguenza della revoca della concessione, anche per distrazione dei beni nei cinque anni successivi alla concessione, l'impresa lo restituisce con l'interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali. 
§ 4.6 - Il sesto motivo è intitolato: “Prescrizione”. 
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione, fondata sulla circostanza che la concessione risalirebbe al 2003, l'erogazione al 2005, mentre la revoca al 2016, ben oltre dieci anni dopo. Il Tribunale avrebbe fatto erroneo riferimento all'art. 2935 c.c., trascurando che il diritto alla restituzione avrebbe potuto essere fatto valere dalla erogazione del contributo. 
Il motivo è infondato. 
Il Tribunale ha spiegato che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione può decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, e il diritto alla ripetizione può essere fatto valere soltanto dal momento in cui l'### revoca le agevolazioni concesse, perché prima di tale momento non può essere reclamata alcuna restituzione, sorgendo il diritto solo dalla revoca del beneficio. 
La erogazione provvisoria del contributo non segna il dies a quo per la decorrenza della prescrizione semplicemente perché non è invocabile alcuna restituzione fino al momento in cui non sopravvenga la sua revoca per effetto dell'accertato inadempimento. 
§ 4.7 - Il settimo motivo è intitolato: “### della cartella impugnata”. Con tale motivo l'appellante auspica la caducazione della cartella esattoriale per effetto dell'accoglimento dell'appello. 
Il motivo è assorbito dal rigetto dell'appello. 
§ 5. - Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione da € 260.001 ad € 520.000 in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo. 
§ 6. - Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.  ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### S.r.l. nei confronti del Ministero dello ### e dell'### delle ### nonchè di ### S.P.A., nella contumacia della ### contro la sentenza n. 13881 pubblicata il ### resa tra le parti dal Tribunale di ### ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. - rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata; 2. - condanna la ### S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dello ### e dell'### delle ### nonchè di ### S.P.A., liquidate per ciascuna della parti costituite, in complessivi € 17.179,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge; 3. - dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. 
Così deciso in ### il giorno 21/11/2025.   ### Il presidente

causa n. 6113/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Marco Emilio Luigi Cirillo, Izzo Antonella

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Tribunale di Potenza, Sentenza n. 2282/2025 del 18-11-2025

... del decreto ingiuntivo n. 193/2023 per infondatezza della pretesa creditoria. Il Giudice dell'### con ordinanza dell'8.05.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione fissando il termine di 60 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito e, con separata ordinanza, ha assegnato in favore del creditore procedente la somma di € 22.944,36, a parziale soddisfazione del credito, e la somma di € 2.276,30 per le spese di procedura. L'### di conseguenza, ha introdotto la presente fase di merito per contestare l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto collegata a fatture commerciali per forniture di prodotti per la zootecnia parzialmente pagate con assegni bancari, e per chiedere il ricalcolo delle somme effettivamente dovute e, eventualmente, la ripetizione dell'importo assegnato (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 2482/2024 TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. 2482/2024 R.G., assunta in decisione all'udienza del 6.11.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, TRA ### in persona dell'omonimo titolare, P.Iva: ###, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### c.f.: ###, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliat ###; - Opponente - CONTRO ### in persona della titolare ### P.iva: ###, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ### c.f.: ###, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in ####, alla via ### n. 2; - Opposta - * * * * * * * * * * * 
Oggetto: Fase di merito dell'opposizione all'esecuzione; Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica * * * * * * * * * * *  ###'### ha proposto opposizione all'esecuzione nella procedura di espropriazione presso terzi iscritta al n. 567/2023 R.G.E. del Tribunale di ### attivata dalla ### di ### in virtù del decreto ingiuntivo n. 193/2023 emesso dal Tribunale di ### non opposto, cui ha fatto seguito la notifica dell'atto di precetto in data ###, con intimazione di pagamento della somma complessiva di € 94.438,67, e, successivamente, la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi nei confronti della medesima ditta debitrice e verso i terzi ### r.l., ### S.p.A. - ### di ### di ### - e ### S.p.A. - ### di ### -. 
Nella fase sommaria l'opponente ha chiesto, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia del pignoramento e, nel merito, l'annullamento della procedura esecutiva e la revoca del decreto ingiuntivo n. 193/2023 per infondatezza della pretesa creditoria. 
Il Giudice dell'### con ordinanza dell'8.05.2024, ha rigettato l'istanza di sospensione fissando il termine di 60 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito e, con separata ordinanza, ha assegnato in favore del creditore procedente la somma di € 22.944,36, a parziale soddisfazione del credito, e la somma di € 2.276,30 per le spese di procedura. 
L'### di conseguenza, ha introdotto la presente fase di merito per contestare l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto collegata a fatture commerciali per forniture di prodotti per la zootecnia parzialmente pagate con assegni bancari, e per chiedere il ricalcolo delle somme effettivamente dovute e, eventualmente, la ripetizione dell'importo assegnato con ordinanza emessa dal G.E. 
Non avendo proposto opposizione a decreto ingiuntivo per mera disattenzione rispetto alla notifica avvenuta a mezzo p.e.c., l'opponente ha articolato in questa sede le contestazioni avverso il presunto credito oggetto di ingiunzione di pagamento attraverso l'elencazione dei versamenti effettuati con assegni bancari a partire dal 2016 fino al 2022. 
Ha chiesto, quindi, di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria ed il ricalcolo delle somme effettivamente dovute, nonché l'eventuale ripetizione delle somme assegnate con ordinanza del G.E. 
Si è costituita nel presente procedimento la ### di ### e, innanzitutto, ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione introduttivo della fase di merito per la presenza di motivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli articolati nella fase cautelare. 
Ha contestato, altresì, l'inammissibilità della domanda in quanto finalizzata all'accertamento del credito pur in presenza di un titolo esecutivo definitivo dato dal decreto ingiuntivo 193/2023, non opposto. 
In sostanza, le doglianze formulate dall'opponente avrebbero dovuto trovare spazio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, fermo restando che risulterebbero comunque infondate, nonché sorrette dal richiamo di assegni bancari per i quali mancherebbe la prova della riconducibilità alle fatture non pagate. 
Con il deposito delle memorie integrative ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., le parti hanno ribadito e precisato le rispettive tesi difensive ed hanno chiesto l'ammissione di prova testimoniale circa le fatture emesse e i pagamenti effettuati a mezzo assegno da parte dell'#### ha anche chiesto, in via gradata, la nomina di CTU contabile. 
All'udienza del 13.02.2025, ritenute irrilevanti le istanze istruttorie articolate dalle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e sono stati assegnati i termini ai sensi art.  189 c.p.c. 
Le parti hanno reiterato le argomentazioni difensive e le conclusioni esposte in corso di giudizio e, all'udienza del 6.11.2025, la causa è stata rimessa in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### all'esecuzione proposta dall'### è inammissibile e va rigettata per i motivi di seguito esposti. 
Preliminarmente, si ritiene non meritevole di accoglimento l'eccezione formulata dall'opposta di inammissibilità della domanda introduttiva della fase di merito per la presenza di motivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli articolati nella fase cautelare. 
In verità, non si evidenziano divergenze sostanziali nelle argomentazioni difensive proposte tra le due fasi del procedimento di opposizione e, con riferimento alle conclusioni, resta centrale la richiesta di accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria, mentre le richieste di compensazione e di ripetizione delle somme indebitamente percepite sono conseguenza dell'ordinanza di assegnazione del G.E. 
In pratica, tenuto conto che la struttura bifasica delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi impone l'immediata prospettazione dei motivi di contestazione anche nella fase sommaria al fine di permettere l'adozione di opportuni provvedimenti, non si ritiene che sia stato compromesso il contraddittorio tra le parti.
Invece, risulta senza dubbio fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per la presenza di motivi di opposizione riguardanti la fase di formazione del titolo esecutivo e, quindi, non proponibili in questa sede. 
Le doglianze formulate dall'opponente attengono alla presunta mancata imputazione di pagamenti effettuati tramite assegni bancari nel corso dei rapporti commerciali di fornitura intrattenuti dal 2016 al 2022 con la ### di ### e, dunque, avrebbero dovuto trovare spazio di valutazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. 
Già nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, le cui motivazioni vengono integralmente condivise, il Giudice dell'esecuzione ha avuto modo di rilevare che l'opposizione all'esecuzione si sia basata su documentazione anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, laddove la cognizione dello stesso giudice al cospetto di un titolo esecutivo giudiziale è limitata soltanto alla disamina di eventuali cause successive alla formazione del medesimo titolo che ne determinano l'invalidità e l'inefficacia. 
Come è ben noto, infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione non possono essere proposte contestazioni riguardanti la formazione del titolo esecutivo giudiziale, ma soltanto fatti modificativi o estintivi sopravvenuti. 
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui il giudizio di opposizione all'esecuzione ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo e ricade sulla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito (Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2017, n. 5635). 
Di conseguenza, “con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata sul titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo” (Cassazione, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928). 
Ed ancora, rispetto all'utile deducibilità di fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale, “in applicazione di un principio generalissimo della materia (affermato, tra le tante, da Cass. n. 3277/2015), secondo il quale: Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”. In altri termini, nel solco di quanto statuito di recente dalle ### con sentenze n. 9479/2023 e n. 19889/2019, va ribadito ancora una volta il principio dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività” (Cassazione Civile, ### III, sentenza 4 febbraio 2025, n. 2785). 
Dunque, per le ragioni appena esposte, non può che concludersi per l'inammissibilità dei motivi di opposizione proposti dalla difesa dell'### in quanto non afferenti a fatti modificativi o estintivi sopravvenuti rispetto al decreto ingiuntivo n. 193/2023. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi (minimi per la sola fase istruttoria) di cui al D.M.  55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.  P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'### nei confronti della ditta ### di ### ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione proposta dall'### 2) Condanna l'opponente al pagamento in favore della ditta ### di ### in persona della titolare ### delle spese processuali complessivamente liquidate in € 11.268,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a.  e rimborso forfetario come per legge.  ### 18/11/2025 Il Giudice Dott.

causa n. 2482/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Davide Visconti

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