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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 992/2025 del 12-06-2025

... termine di decadenza. Eccepiva la genericità e l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno in quanto la somma chiesta era stata determinata sulla base di un procedimento amministrativo tributario che non dava luogo all'individuazione di un credito certo e definitivo. ### di accertamento, quale atto impugnabile, non consentiva di avanzare la richiesta, in quanto l'attrice non poteva essere a conoscenza degli esiti di eventuali azioni avanzate a tutela del contribuente. Rilevava come mancassero atti prodromici all'avviso di accertamento, dacché non era possibile valutare la correttezza del procedimento amministrativo nel suo complesso. Rassegnava le seguenti conclusioni “1-In via preliminare, procedurale ed assorbente dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di ### e per l'effetto, estromettere il prefato ### dal presente giudizio di ### in quanto non è ravvisabile alcuna responsabilità solidale con l'### nel procedimento notificatorio, gestito in via esclusiva da quest'ultimo e conclusosi in data ###; 2-in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti del Comune di ### perché infondate in fatto e in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA ### civile Il Tribunale di ###, ### civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa ### ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1633/2020 posta in decisione a seguito di note scritte depositate dalle parti, vertente tra ### (C.F. ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ### presso i cui uffici in via del ### n. 15 è per legge domiciliata -attrice contro ### S.P.A. (C.F. ###), in personale del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura alle liti per atto notaio ### di ### dell'11.09.2020 rep. n. 54368, resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore ed elettivamente domiciliat ###
Nonché contro ### (C.F. ###), in persona del sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. ### in forza di procura rilasciata giusta ### della ### n.119 del 15.12.2020 e posta in calce all'atto di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in ### alla via ### n. 18 -convenuti
OGGETTO: mandato ### come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 12 maggio 2020, ### delle ### conveniva in giudizio il Comune di ### e ### S.p.A. al fine di ivi sentire accolte le seguenti conclusioni “voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni di cui in narrativa, condannare il Comune di ### e la ### in solido tra loro, a pagare all'### delle ### a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 158.007,88 (euro centocinquantottomilasette/88), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese e competenze. 
A sostegno della domanda rappresentava che la ### di ### con avviso di accertamento n. ###, aveva richiesto alla sig.ra ### il pagamento della somma complessiva di € 158.007,88 a titolo di ### dovuta per l'anno 2011, oltre sanzioni, interessi, maggiorazioni e altri accessori. 
Ai fini della notifica al contribuente, l'atto era stato inviato a mezzo ### S.p.A. con raccomandata n. ###-5 con avviso di ricevimento n. 7838115003-8 spedita in data 18 novembre 2016 all'indirizzo di residenza nota all'### ed ovvero in ### alla via ### n. 2. Tuttavia, il servizio postale aveva restituito l'atto - non notificato - annotando sulla cartolina la dicitura “trasferito 16/11/2016” e sulla busta “trasferito 21/11/2016”. 
Evidenziava, poi, che, a seguito della predetta comunicazione - con nota prot.  90160/2016 spedita a mezzo raccomandata, ricevuta dal Comune di ### in data 29 novembre 2016 e assunta al protocollo n. 13769 del 30 novembre 2016 - aveva richiesto al servizio anagrafe dell'Ente locale l'effettiva residenza della destinataria dell'accertamento; in data 01 dicembre 2016, l'ente - a mezzo fax - aveva inviato certificazione anagrafica della sig.ra ### dalla quale si confermava la residenza già nota. 
Acclarate le risultanze anagrafiche aveva proceduto con l'invio - a mezzo raccomandata spedita al Comune in data 09 dicembre 2016 e ricevuta in data 12 dicembre 2016 - dell'avviso di accertamento n. ###/2016 ai fini della notifica dell'atto alla sig.ra ### a mezzo dei messi notificatori del Comune; rappresentava, in quella circostanza, l'urgenza della notifica, specificando come di trattasse di “di annualità 2011 in scadenza”.
Rilevava che con nota prot. n. 117 del 4 gennaio 2017 (quando ormai si era consumato il periodo di decadenza entro il quale l'### finanziaria avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento), a firma del messo notificatore ### l'### aveva restituito l'avviso di accertamento, adducendo la seguente motivazione “si restituisce l'atto in oggetto indicato, senza alcun provvedimento in quanto la stessa, da accertamenti effettuati presso l'area ### di questo Ente, risultava emigrata nel Comune di #### dal 26/11/2016”. 
Rilevata la discordanza tra il certificato di residenza rilasciato dall'Ente locale il 1° dicembre 2016 e la nota di cui al 04 gennaio 2017, aveva richiesto al Comune - a mezzo PEC - dei chiarimenti, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro. Dacché, con PEC del 12 febbraio 2018, reiterata con PEC del 14 giugno 2019, aveva richiesto al Comune di ### il pagamento dell'importo di € 158.007,88. La richiesta era rimasta inevasa inevasa né il Comune di ### che ### avevano risarcito il danno. 
In diritto, evidenziava che l'intero procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento non era andato a buon fine per la negligente condotta dei convenuti nell'eseguire la notifica. Ed in particolare, con riferimento alla responsabilità di ### S.p.A., specificava che quest'ultima aveva restituito il plico al mittente, dando atto dell'avvenuto trasferimento della contribuente alla data del 21 novembre 2016 (nella cartolina era indicata la diversa data del 16 novembre 2016), tuttavia, rilevava che l'### del Comune di ### in data 01 dicembre 2016, aveva attestato che l'indirizzo di residenza della contribuente corrispondesse a quello presso il quale era stata chiesto di effettuare la notifica, specificando, successivamente, come la sig.ra ### avesse trasferito la propria residenza in data 26 novembre 2016, pertanto alla data della notifica a mezzo servizio postale, la contribuente era ancora residente nel Comune di ### alla via ### n. 2. 
Richiamava il contenuto dell'art. 8 L. 890/1982 ai fini dell'indicazione delle corrette modalità di esecuzione della notifica da parte dell'agente postale ed evidenziava come la restituzione del plico al mittente, con la non veritiera attestazione dell'avvenuto trasferimento della destinataria, fosse frutto di una negligente esecuzione degli obblighi ricadenti sull'Agente postale. 
Assumeva la responsabilità anche in capo al Comune di ### atteso che questi non aveva adempiuto alla notifica per il tramite dei messi comunali, nel luogo risultante dai registri anagrafici, in ragione della circostanza che l'indirizzo risultante dal certificato anagrafico non corrispondeva più allo stato di fatto, “come attestato dal messo notificatore all'### finanziaria con la comunicazione prot. n. 117 del 4 gennaio 2017”.
Deduceva come l'anzidetta comunicazione non avesse alcun valore ai fini della prova circa l'effettività della residenza risultante dai registri anagrafici, mancando la dimostrazione dell'iscrizione anagrafica del trasferimento della residenza; contestava le modalità attraverso le quali il messo comunale aveva proceduto alla notifica, in quanto avrebbe “dovuto procedere nelle forme previste per la notifica alle persone assenti in caso di mancanza o rifiuto di persona abilitata a ricevere”. Ed ancora, il messo comunale aveva omesso di indicare da quali fonti avesse tratto la conclusione dell'avvenuto trasferimento della contribuente, non avendo “dato atto dell'avvenuta consultazione dei registri anagrafici né di un accesso presso il luogo indicato e di eventuali informazioni assunte in loco”. 
Riportava giurisprudenza ai fini della corretta individuazione del Comune quale legittimato passivo e non già del messo notificatore. 
Rilevava, poi, la sussistenza della responsabilità del Comune anche laddove si assumesse corretta l'attestazione del trasferimento della sig.ra ### a far data dal 26 novembre 2016, considerato che l'### alla data del 1° dicembre 2016 aveva attestato l'attualità della residenza alla via ### n. 2, nonostante gli fosse stato significato che secondo ### S.p.A., sussisteva una discrasia circa la residenza nota all'### delle entrate e quella effettiva. 
Vi era la responsabilità solidale dei convenuti, atteso che l'omessa notifica dell'avviso di accertamento era scaturita da non documentate e contraddittorie indicazioni circa l'avvenuto trasferimento di residenza della contribuente. 
Quanto al danno, lo stesso corrispondeva alla mancata possibilità di notificare entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2016, l'avviso di accertamento ###/2016. Richiamava la disciplina normativa applicabile ratione temporis ai fini dell'individuazione del termine decadenziale e specificava che trattandosi di avviso di accertamento ### relativo all'anno di imposta 2011, “ai sensi dell'art. 1, comma 132 L.  208 del 2015 e dell'art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, (…) doveva essere notificato a pena di decadenza entro il quarto anno successivo al 2012, ossia entro il 31 dicembre 2016”; tuttavia, il Comune di ### solo in data 04 gennaio 2017, comunicava di non aver provveduto alla notifica. 
Pertanto, non avendo potuto compiere alcuna ulteriore attività per completare la procedura di imposizione tributaria, quantificava il danno patito in “€ 158.007,88 oltre interessi maturati e maturandi corrispondente all'importo dell'imposta di cui al citato atto impositivo, non introitato a causa dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento ###/2016”. Rassegnava le proprie conclusioni per come esposte e produceva documentazione. 2. Si costituiva in giudizio, tempestivamente, ### S.p.A., la quale in via preliminare eccepiva la decadenza dall'azione giudiziale, atteso che l'avviso di accertamento di cui alla cartella esattoriale risultava notificato nell'anno 2016. Rilevava un pregiudizio nell'effettivo diritto di difesa, poiché ai sensi dell'art. 20 comma 3 DPR 156/1973 l'eventuale azione giudiziale nei confronti del servizio postale si prescriveva in tre anni, dacché, trascorso detto termine, la documentazione cartacea veniva trasmessa al macero. 
Nel merito, riteneva la domanda inammissibile per carenza di prova. Significava che le modalità di consegna delle cartelle esattoriali fossero quelle relative al recapito delle raccomandate ordinarie e non di atti giudiziari. 
Rilevava come la disciplina relativa alla spedizione fosse soggetta alla normativa speciale “prevista dalla legge per il servizio postale universale riservato a ### con i relativi effetti favorevoli in ordine ai profili di responsabilità stabiliti dal D.to Lgs. 22 luglio 1999 261 pubblicato sulla G.U. 5.8.1999 n. 182”. 
Alla luce di detta normativa, ed in particolare dell'art. 19 comma 2 dell'anzidetto decreto, le comuni norme del diritto civile si applicavano esclusivamente per gli operatori postali diversi da ### con un conseguente regime di “limitazione della responsabilità” per il servizio postale da essa offerto. La normativa speciale derogava alla comune disciplina privatistica prevista dall'art. 1218 c.c., con esclusione di ogni forma di risarcimento diversa dal rimborso o dalla compensazione. 
Le anzidette limitazioni erano contenute, in forza delle disposizioni di cui al D.L.gs.  261/1999, “nella ### della ### dei ###, già approvata con D.M. del 26.04.2004 (ed in precedenza, col D.M. 09.04.2001) e successivamente riemanata nell'edizione entrata in vigore il ### ridenominata ### del ###”. 
Riportava giurisprudenza di merito in virtù della quale la responsabilità del disservizio operasse nei confronti del solo mittente con il quale era intercorso il rapporto di spedizione e non anche del destinatario al quale non era riconosciuto alcun diritto fondato sull'inadempimento. 
Richiamava talune pronunce della Corte Costituzionale ivi compresa la sentenza 254/2002 che, pronunciandosi sulla declaratoria di illegittimità dell'art. 6 DPR 156/1973, non aveva affermato un proprio assoggettamento, in punto di responsabilità, alla disciplina civilistica ordinaria, avendo esplicitamente considerato la possibilità per il legislatore di delineare una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi. 
Pertanto, spettava al legislatore “stabilire un diverso grado di responsabilità, in ogni caso rispettando le vigenti prescrizioni sopra indicate in merito alla peculiarità del servizio postale ed alla sua conseguente speciale disciplina di limitazione di responsabilità, che resta, tuttora, legittimamente in vigore (richiamata, come detto, dall'art. 19 del D.to L.vo 261/99 e dagli artt.  12 e 14, comma 3, dello stesso D.to L.vo 261/99) e che vale ad escludere ogni diversa pretesa risarcitoria”. 
Ribadiva la legittimità della limitazione della responsabilità, considerato che una diversa disciplina avrebbe pregiudicato la continuità e la possibilità dell'esercizio del servizio pubblico. 
Riportava precedenti di merito che avevano affrontato la vicenda dei disservizi postali e chiarito l'applicazione della normativa speciale circa la limitazione della responsabilità. 
Concludeva chiedendo la declaratoria di decadenza dell'azione ex art. 20 DPR 156/73 ed il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese. Produceva documentazione.  3. All'udienza di comparizione del 07 ottobre 2020 - atteso che parte attrice rilevava di aver notificato l'atto all'indirizzo PEC ricavabile dall'indice IPA e che l'anzidetto registro era stato previsto dal D.L. 76/2020 entrato in vigore successivamente, chiedeva termine per la rinnovazione della notifica - il Giudice ordinava la rinnovazione della notifica e rinviava all'udienza del 07 aprile 2021.  4. Si costituiva, tardivamente in data 03 aprile 2021, il Comune di ### che impugnava e contestava tutto quanto dedotto da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto. 
In via preliminare, avanzava richiesta di estromissione dal giudizio, rilevando come l'attrice avesse sovrapposto il problema del luogo della notifica con quello delle modalità di notifica. 
Il vizio della notifica era stato generato dalle modalità di notifica poste in essere dal servizio postale, in quanto era stato omesso lo schema tassativo previsto dalla legge. Rilevava la correttezza della notifica in ### alla via ### n. 2, in quanto eseguita presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, seppur diverso dalla residenza, per come rilevava la giurisprudenza che richiamava. 
Evidenziava, ancora, come alla data della notifica eseguito dall'### la contribuente non avesse comunicato alcuna variazione del proprio domicilio fiscale, rispetto a quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi. 
Da tutto ciò faceva derivare l'assenza di qualsivoglia valore giuridico alla dicitura apposta dall'addetto dell'### circa l'intervenuto trasferimento della sig.ra ### da ciò faceva discendere che l'applicazione dell'esatto iter notificatorio avrebbe comportato il perfezionamento della notifica presso il domicilio fiscale, dacché la mancata notifica dell'atto era dipesa non già dal luogo ma dalle modalità di esecuzione espletate dall'### che dovevano ritenersi non conformi alla normativa.
Evidenziava come solo dopo la mancata notifica dell'atto tributario a mezzo servizio postale, l'attrice introduceva una seconda fase che prendeva avvio alla data del 12 dicembre 2016. 
Pertanto, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che non vi era stata una partecipazione dello stesso alla prima procedura notificatoria, la quale si era conclusa con la semplice restituzione del plico senza le formalità necessarie a garantire la legalità dei passaggi. 
Rilevava, ancora, l'insussistenza di responsabilità in fatto ed in diritto ad esso ascrivibile, rilevando che l'azione giudiziaria trovasse la sua origine nella violazione della legge da parte di ### S.p.A. 
L'### aveva deciso di procedere alla notifica dell'atto impositivo a mezzo servizio postale, attraverso la raccomandata “per atti giudiziari”, secondo le modalità di cui alla L. 890/1982. 
Ripercorreva, pertanto, l'iter che l'operatore avrebbe dovuto seguire, evidenziando come il mezzo utilizzato (raccomandata A/R) fosse comprensivo anche dell'avviso di ricevimento, il quale, ai sensi della normativa, costituiva “prova dell'eseguita notificazione”. 
Assumeva come nel caso in cui la raccomandata non poteva essere recapitata per assenza del destinatario, la L. 890/1982 prevedeva che l'operatore postale, previo deposito del plico presso il punto più vicino al destinatario, dovesse notificare al destinatario una seconda “raccomandata informativa”, nota come C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito). 
Nel caso di specie, tutto ciò non era stato eseguito e l'operatore postale aveva restituito il plico dopo essersi recato all'indirizzo indicato ed attestato il trasferimento senza indicare in base a quale documentazione aveva recepito l'informazione. 
La contribuente aveva avviato la pratica di trasferimento della residenza solo in data 26 novembre 2016. Dacché il fatto dannoso era “stato interamente causato dalla condotta colposa negligente e omissiva dell'### poiché se la procedura notificatoria si fosse svolta secondo legge, la notifica si sarebbe perfezionata in quella prima fase in modo tempestivo e giuridicamente valido”. 
Specificava che in quella fase notificatoria, non aveva rivestito alcun ruolo e solo in data 12 dicembre 2016, l'### delle ### lo aveva incaricato per i medesimi incombenti. Si trattava, pertanto, di due procedimenti diversi, gestiti da ### diversi e con modalità di notifica differenti. Da ciò faceva discendere l'impossibilità di ritenere sussistente una propria responsabilità solidale con ### ed il procedimento giudiziario doveva svolgersi unicamente nei confronti dell'### Assumeva di aver svolto nell'assoluto rispetto della legge, a mezzo messo notificatore, la notifica dell'atto tributario. Imputava all'amministrazione finanziaria il fatto colposo nella causazione del danno in ragione della circostanza che l'attrice non aveva indicato, nella nota inviata ai fini dell'esecuzione della notifica, i termini entro i quali questa sarebbe dovuta intervenire. Ed ancora, i tempi di urgenza, più volte rappresentati dall'attrice, collimavano con il comportamento tenuto dalla stessa che aveva avviato tutti i relativi procedimenti in notevole ritardo rispetto alla scadenza naturale.   Riteneva che dalla generica indicazione “si raccomanda l'urgenza poiché trattasi di annualità 2011 in scadenza” non si potesse desumere il termine di scadenza e né si poteva pretendere che il messo comunale ne comprendesse il significato, atteso che questi non aveva cognizione degli istituti giuridici, ma soprattutto non aveva le competenze tecniche necessarie per comprendere che la scadenza fosse necessariamente collegabile a un termine di prescrizione e/o decadenza. ###, pertanto, non doveva essere generico e contenere, quantomeno, la dicitura “entro il ###”. 
La mancanza dell'indicazione di un termine esatto escludeva la responsabilità del messo, mancando nella condotta da questi tenuta il dolo o la colpa grave. 
Evidenziava, poi, che la contribuente aveva trasferito la propria residenza con istanza del 26 novembre 2016 ed era stata cancellata dai registri anagrafici del Comune di ### nel dicembre 2016 e pertanto vi erano delle conseguenze ai fini della competenza territoriale del messo comunale. 
Contestava l'atteggiamento assunto dall'### la quale aveva avviato l'iter notificatorio nel novembre 2016, a ridosso del mese di dicembre, pur consapevole che i giorni erano ridotti, ai fini delle attività utili alla luce delle festività natalizie. 
Sosteneva, inoltre, che alcun ritardo poteva essergli addebitato, in quanto le omissioni ed i ritardi erano imputabili al comune di migrazione. 
Ad ogni modo, l'### aveva ritardato a trasmettergli gli atti, atteso che la trasmissione era intervenuta solo in data 12 dicembre 2016, ed invece avrebbe potuto essere trasmesso sin da subito ed ovvero in data 02 dicembre 2016. 
Ed ancora, alcuna responsabilità poteva assumersi a carico del messo per aver restituito l'atto senza aver provveduto alla notifica in data 04 gennaio 2017, in applicazione del principio della scissione del momento di notifica. 
Richiamava le pronunce della Corte Costituzionale sul punto. Ne conseguiva che “gli atti consegnati all'ufficio postale, in quanto soggetto terzo, quando giungeranno all'indirizzo del destinatario, completano la notifica in due momenti diversi: per il comune notificante con la consegna dell'atto all'agente notificatore (posta, ufficiale giudiziario, messo) mentre per il destinatario, con l'avvenuta ricezione”. Da ciò faceva discendere il rispetto del termine di decadenza.
Eccepiva la genericità e l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno in quanto la somma chiesta era stata determinata sulla base di un procedimento amministrativo tributario che non dava luogo all'individuazione di un credito certo e definitivo. ### di accertamento, quale atto impugnabile, non consentiva di avanzare la richiesta, in quanto l'attrice non poteva essere a conoscenza degli esiti di eventuali azioni avanzate a tutela del contribuente. 
Rilevava come mancassero atti prodromici all'avviso di accertamento, dacché non era possibile valutare la correttezza del procedimento amministrativo nel suo complesso. 
Rassegnava le seguenti conclusioni “1-In via preliminare, procedurale ed assorbente dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di ### e per l'effetto, estromettere il prefato ### dal presente giudizio di ### in quanto non è ravvisabile alcuna responsabilità solidale con l'### nel procedimento notificatorio, gestito in via esclusiva da quest'ultimo e conclusosi in data ###; 2-in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti del Comune di ### perché infondate in fatto e in diritto, con la connessa domanda di risarcimento del danno, per i motivi esposti in premessa; 3-in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità colposa dell' ### delle ### nel procedimento di notifica dell'atto tributario e attività connesse per i motivi esposti e per gli ulteriori titoli che si volessero ravvisare, nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata la responsabilità del Comune di ### rideterminare il quantum risarcitorio anche all'esito di ctu contabile”; con vittoria di spese e competenze.  5. All'udienza del 07 aprile 2021, il procuratore di parte attrice contestava la comparsa di costituzione e risposta del Comune di ### ne eccepiva la tardività e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; il difensore del Comune di ### si riportava alla propria comparsa e all'eccezione di difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione, in subordine chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. 
Il Giudice assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 17 novembre 2021.  ### ed il Comune di ### depositavano la prima e la seconda memoria istruttoria, con le quali contestavano le difese avversarie e ribadivano le rispettive difese. Con la seconda memoria istruttoria, in particolare, parte attrice depositava documentazione. 
All'udienza del 17 novembre 2021 (sostituita dal deposito di note scritte) le parti insistevano nelle rispettive richieste.
Con ordinanza emessa in pari data, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 gennaio 2023 (rinviata d'ufficio all'udienza del 28 febbraio 2024, che veniva rinviata al 05 febbraio 2025). 
All'udienza del 05 febbraio 2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.  6. In via preliminare devono affrontarsi le eccezioni avanzate dalle parti convenute in ordine al difetto di legittimazione passiva eccepito dal Comune di ### ed all'eccezione di prescrizione eccepita da ### S.p.A. 
Orbene, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto Comune di ### deve rilevarsi che la stessa non possa trovare accoglimento per le ragioni che appresso si esporranno. 
Innanzitutto, in risposta a quanto rilevato dall'attrice nella prima memoria istruttoria con riferimento all'inammissibilità dell'anzidetta eccezione di difetto di legittimazione passiva, alla luce della tardiva costituzione del convenuto, deve osservarsi che, è pacifico in giurisprudenza che si tratti di semplice difesa e non già di eccezione in senso stretto ( Corte di Cassazione Civile Sez. III sent. n. 12729/2016, già Corte di Cassazione Sez. Unite n. 2951/2016). 
Tanto chiarito, per come illustrato, l'odierna attrice avanza domanda di risarcimento del danno nei confronti di ### S.p.A. e del Comune di ### ritenendo che le condotte dei convenuti le abbiano cagionato un pregiudizio dettato dall'intervenuta impossibilità per decadenza di notificare l'avviso di accertamento alla contribuente atteso che ### prima ed il Comune poi abbiano impedito che la notifica avvenisse nei termini. 
Orbene, la vicenda relativa alla notifica dell'avviso di accertamento può dirsi avviata attraverso due diversi procedimenti notificatori, intervenuti in due momenti diversi e distinti tra loro: l'uno eseguito dall'ente impositore a mezzo servizio postale con l'invio di raccomanda e l'altro a mezzo messo notificatore del Comune. 
Si ritiene che il Comune rivesta la qualifica di legittimato passivo con riferimento al procedimento notificatorio avviato in data 09 dicembre, allorquando l'### delle ### chiedeva la notifica dell'avviso di accertamento alla sig.ra ### a mezzo dei messi notificatori del Comune. Ed invero, sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che allorquando l'amministrazione finanziaria avanzi richiesta di notifica di un atto impositivo al Comune, questi “assume gli obblighi di un mandatario "ex lege"; esso, pertanto, è civilmente responsabile nei confronti dell'amministrazione mandante nel caso in cui, colposamente ritardando l'esecuzione della notificazione di un avviso di liquidazione di imposta, provochi la decadenza di tale ### dalla pretesa fiscale” (cfr. Corte di Cassazione Civile, ###. sent. n. 20365/2013, già Corte di Cassazione Civile Sez. III, n. 23462 del 2010). 
Da ciò discende la legittimazione passiva del convenuto Comune di ### Quanto, invece, all'eccezione di decadenza dell'azione risarcitoria per prescrizione sollevata da ### e volta ad invocare l'applicazione della disciplina di cui al servizio postale ordinario, e precisamente dell'art. 20 comma 3, DPR 156/1973 occorre evidenziare come la stessa non sia meritevole di accoglimento attesa la non applicabilità dell'invocata disciplina al caso de quo.  ### controversia non è disciplinata, infatti, dalla normativa sul servizio postale ordinario, bensì dalla legge n. 890/1982 e dall'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 che regolano le notificazioni degli atti tributari ( invero, dalla produzione dell'avciso di ricevimento si rvince che si tratta di notifica di atti giudiziari). Ed in tali casi, non si applicano i termini decadenziali “speciali” del servizio postale, ma quelli ordinari previsti dalla legge, ed ovvero quinquennale in presenza di una responsabilità extracontrattuale e decennale in caso di responsabilità contrattuale.  7. Passando al merito della domanda, per come già detto l'attrice ha avviato due diversi e distinti procedimenti notificatori ai fini del recapito dell'avviso di accertamento ### (cfr. all. 1 atto di citazione). 
In un primo momento, ed ovvero in data 18 novembre 2016, l'### impositore, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 14 L. 890/1982, si è avvalso del servizio postale ai fini della notifica, spedendo una raccomandata atti giudiziari il cui esito è stato la restituzione dell'atto non notificato con l'annotazione sulla cartolina di avviso di ricevimento “trasferito” (cfr. all. 2 atto di citazione). Orbene, la normativa di riferimento e nello specifico l'art. 8 L.  890/1982 prevede che in caso di “temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza” del destinatario, l'agente postale proceda al deposito del piego presso il punto di deposito più vicino e ne dia comunicazione “mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”. 
Qualora detto passaggio venga omesso ne consegue l'inefficacia della notifica, trattandosi di “una fattispecie sub procedimentale a formazione progressiva” (cfr. Corte di Cassazione Sezioni Unite sent. n. 10012/2021). Più precisamente la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” ” (cfr. Corte di Cassazione Sezioni Unite sent. n. 10012/2021). 
Pertanto, dal mancato rispetto del corretto iter notificatorio è conseguita la necessità dell'### delle ### di procedere ad una nuova notifica. 
Vi è da precisare, innanzitutto, che a seguito della restituzione dell'atto con l'annotazione del trasferimento, in data 29 novembre 2016, l'attrice ha chiesto al servizio anagrafe del Comune di ### l'effettiva residenza della contribuente (cfr. all. 3 atto di citazione). L'### ha inviato il certificato anagrafico della contribuente (cfr. all. 4 atto di citazione) dal quale la residenza è risultata quella ove già si era proceduto all'invio della raccomandata a mezzo servizio postale.  ### e precisamente in data 09 dicembre 2016, l'ente impositore chiedeva al Comune di ### di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento a mezzo messi notificatori (cfr. all. 5 atto di citazione). Nella richiesta di notifica inviata al Comune si “raccomanda### la massima urgenza, poiché trattasi di annualità 2011 in scadenza”. 
Dacché, in data 04 gennaio 2017, il messo notificatore dell'### locale ha inviato all'attrice comunicazione con la quale ha restituito l'atto da notificare, comunicando l'emigrazione della contribuente presso il comune di ### dal 26 novembre 2016. 
Dalle restituzioni dell'avviso intervenute dalle ### prima e dal Comune poi, l'### delle ### ha fatto discendere la responsabilità solidale di entrambi, poiché la mancata notifica ha comportato la decadenza dell'ente impositore per la richiesta delle somme sottese all'avviso. 
Orbene, prima di procedere all'analisi circa la sussistenza di profili di responsabilità in capo ai convenuti, appare doveroso operare una necessaria distinzione tra domicilio fiscale e residenza, ai fini della validità della notifica di un atto tributario. 
È la stessa giurisprudenza a rilevarne la differenza ed a chiarire le sorti del primo, in caso di modifica della residenza e necessità di notificare un atto impositivo. 
Più precisamente, la Suprema Corte ha ribadito che la disciplina degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e costituisce onere del contribuente comunicarlo all'### tributario, in particolare in caso di variazione, atteso che “in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi (o in altra comunicazione inviata all'### delle entrate), la Cassazione ha ritenuto valida la notificazione dell'avviso perfezionatasi presso quest'ultimo indirizzo, atteso che l'indicazione del comune di domicilio fiscale e dell'indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento dell'### finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l'esattezza del domicilio eletto” (cfr. Corte di Cassazione Civile Sez. V sent. n. 25680/2016). Chiarendo, da ultimo, che “gli effetti della variazione del domicilio fiscale sono stabiliti dall' art. 58 D.P.R. 600/73, il quale prevede un'ultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni; gli effetti della variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune di domicilio fiscale sono invece disciplinati dal successivo art. 60 D.P.R. 600/73, il quale prevede (in seguito all'intervento di Corte cost., 19-12-2003, n. 360 ) un'ultrattività del vecchio indirizzo di 30 giorni” (cfr. Corte di Cassazione Civile Sez. V sent. n. 14435/2024). 
Da tutto ciò, ne consegue che nel caso de quo la notifica andava correttamente eseguita in ### alla via ### n. 2, atteso che non sono emersi elementi tali da poter desumere che la contribuente avesse comunicato una variazione del domicilio fiscale, a nulla rilevando la variazione di residenza, che - per come visto - non avrebbe potuto avere immediata efficacia ai fini della notifica dell'avviso di accertamento. 
Si può, quindi, pacificamente ritenere che ### avrebbe dovuto perfezionare la notifica presso il domicilio fiscale noto, completando le modalità previste per lo specifico caso (deposito del piego presso il luogo più vicino e comunicazione di avvenuto deposito). 
E quanto appena affermato, assume maggiore valore se si considera che nel momento in cui l'agente postale si è recato presso l'indirizzo indicato (di cui non si ha prova se sia avvenuto in data 16 o 21 novembre 2016 atteso che l'avviso di ricevimento reca la data del 16.11.2016 e il frontespizio del plico reca la data del 21.11.2016) la contribuente non aveva ancora avviato il procedimento di variazione di residenza che è stato avviato presso il Comune di ### in data 26 novembre 2016 e comunicato al Comune di ### solo in data 15 dicembre 2016 (cfr. all. 1 costituzione Comune di ###. 
In punto di correttezza di esecuzione della notifica da parte di ### nessun elemento viene da questa fornito, atteso che la difesa è incentrata esclusivamente sulla “limitazione di responsabilità” riconosciuta nell'ambito del servizio postale ordinario (ad ogni modo dichiarata incostituzionale), che come già visto non si applica al caso di specie. 
Tanto acclarato, si rileva che il Comune di ### ha ricevuto la raccomandata contenente la richiesta di notifica in data 12 dicembre 2016 (cfr. avviso di ricevimento all. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 parte attrice). Solo in data 15 dicembre 2016, il Comune di ### ha trasmesso la richiesta di cancellazione anagrafica del contribuente. Ne consegue che all'atto della ricezione dell'incarico il Comune di ### non era a conoscenza del trasferimento di residenza. Ciò comporta che anche la comunicazione inviata a mezzo fax dal Comune di ### in data 01 dicembre 2016 (contenente il certificato anagrafico attestante la residenza della contribuente in ### alla via ### n. 2), debba considerarsi corretta ed estranea al verificarsi degli eventi che hanno comportato l'intervenuta decadenza dell'attrice ai fini della notifica dell'avviso di accertamento. 
Ma soprattutto, nella richiesta di notifica a mezzo messo notificatore inviata al Comune di ### non era indicato alcun termine di decadenza né la scadenza entro cui la notifica doveva perfezionarsi. Vi era solo una generica raccomandazione circa un'astratta urgenza, in quanto “trattasi di annualità 2011 in scadenza”. 
La mancata indicazione di un termine specifico entro cui eseguire la notifica esclude di poter ritenere tardivo l'adempimento richiesto al messo comunale (cfr. Corte di Cassazione Civile Sez. I sent. n. 1743/2007). 
Alla luce di ciò, nessuna responsabilità può essere riconosciuta in capo al Comune di ### il quale ha agito senza colpa, e pertanto, la domanda avanzata nei confronti del Comune va rigettata. 
A diversa conclusione deve, invece, giungersi con riferimento alla domanda spiegata nei confronti di ### S.p.A.  ### S.p.A. ha avuto un ruolo determinante nel mancato perfezionamento della notifica. La prima notificazione dell'avviso di accertamento è stata eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi della legge n. 890/1982. Tale atto è stato restituito con l'annotazione “trasferito”. 
Ebbene, con riferimento agli avvisi di accertamento inviati direttamente dall'ente impositore a mezzo posta ex art. 14 L. 890/1982, è applicabile per analogia l'art. 8 relativo alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta (cfr. Corte di Cassazione Civile Sez. VI sent. n. 4049/2018). Detta norma prevede che qualora il destinatario non sia reperibile (come nel caso di specie, atteso che per come già visto il trasferimento di residenza avviene in un momento successivo), l'agente postale è tenuto a depositare l'atto presso l'ufficio postale e a inviare l'avviso di avvenuto deposito (### al destinatario. Tale procedura non è stata seguita: il piego è stato semplicemente restituito al mittente, omettendo l'obbligatorio deposito presso l'ufficio postale e la comunicazione al destinatario. 
Tale omissione configura un vizio sostanziale della notifica che ne comporta l'inefficacia ( Corte di Cassazione Sez. ### ord. n. 6352/2024, già Corte di Cassazione Sezioni Unite sent. n. 10012/2021) Nel caso di specie, ### S.p.A. ha quindi violato i propri obblighi di diligenza e correttezza nell'espletamento del servizio, determinando un danno certo in capo all' delle ### consistito nella decadenza dal potere di riscossione del credito tributario per il decorso dei termini. 
Va rilevato che tale danno è imputabile in via esclusiva alla condotta di ### non essendovi elementi che interrompano il nesso causale tra l'omissione commessa e il pregiudizio subito. 
Pertanto, deve essere riconosciuta la responsabilità di ### S.p.A. per i danni cagionati all'### delle ### Il mancato deposito della raccomandata e della CAD ha determinato l'inefficacia della notifica e la conseguente decadenza dell'### delle ### dal potere impositivo. 
Sussiste pertanto il nesso causale tra l'errore imputabile all'ente postale e il danno subito dall'### 8. Quanto alla quantificazione del danno si ritiene congruo quantificare lo stesso in via equitativa nella misura dell'intero importo dell'imposta non incassata, attesa la possibilità di poter procedere in tali termini per come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione Civile Sez III n. 20365/2013, laddove la Suprema Corte ha ritenuto che “la determinazione del quantum è stata effettuata dalla Corte territoriale con corretto riferimento alla pretesa fiscale”). 
Dall'analisi dell'avviso di accertamento si evince che la somma pari all'imposta non versata dalla contribuente è € 76.200,00, mentre le residue somme fino a giungere all'intero importo di € 158.007,88 comprendono anche sanzioni (68.580,00), interessi (13.219,13) e spese di notifica (8,75). 
Orbene, analizzato dettagliatamente il contenuto dell'avviso di accertamento si evince che la contribuente, qualora la notifica fosse intervenuta nei termini, avrebbe potuto usufruire di varie e dettagliate agevolazioni che le avrebbero consentito di ridurre l'intera somma di cui al predetto avviso ed ovvero, avrebbe potuto usufruire di una riduzione della sanzione amministrativa irrogata a seguito della mancata dichiarazione di alcuni redditi indicati nell'atto. 
Le prospettate riduzioni sarebbero state possibili per le seguenti motivazioni: la contribuente avrebbe potuto aderire alla “### dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo (### 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)”, le quali sarebbero state pari ad € 22.860,00 ( pagg. 7 e 8 dell'avviso di accertamento - all. 1 atto di citazione). 
Ed ancora, avrebbe potuto definire le sole sanzioni e rinunciare all'impugnazione dell'atto, con possibilità di corrispondere (“art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010”) la sola somma di € 89.427,88 (di cui € 76.200 per imposte, € 13.219,13 per interessi ed € 8,75 per spese di notifiche) - cfr. pagg. 8 e 9 dell'avviso di accertamento - all. 1 atto di citazione.
Emerge, infatti, che l'intera somma richiesta ed ovvero € 158.007,88 avrebbe dovuto essere versata nel sol caso in cui non fosse intervenuta alcuna definizione dell'accertamento e delle sanzioni. 
Da ciò, si rileva che in ossequio a quanto ribadito dalla Suprema Corte si ritiene congruo poter disporre un risarcimento nella misura di € 89.427,88, corrispondente alla somma di cui all'imposta ed alle sanzioni ridotte di un terzo.  9. Quanto alle spese, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa ### definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - Accoglie nei limiti di cui in parte motiva la domanda di parte attrice spiegata nei confronti di ### S.p.A. e condanna quest'ultima al pagamento della somma di € 89.427,88 oltre interessi legali da calcolarsi dalla data della domanda, a titolo di risarcimento del danno patito; - Rigetta la domanda attorea spiegata nei confronti del Comune di ### - Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali sostenute dal Comune di ### che liquida in euro 7052,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva.  - ### s.p.a. alla refusione delle spese processuali sostenute da parte attrice che liquida in euro 7052,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva.  ### 11.06.2025 Il Giudice Dr.ssa

causa n. 1633/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Plutino Francesca Rosaria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34317/2024 del 24-12-2024

... “accoglie l'appello proposto e, in riforma …, rigetta la domanda proposta da ### nei confronti di ### uzione”. Qui ndi il dispositiv o sarebbe “incoerente con la parte motiva”. 6 di 6 3.2 È vero che la domanda fu proposta dal ### nei confronti di ### ma dal complesso motivazionale si comprende che il giudice d'appello ha riconosciuto ch e ### non era effettivamente la destinataria della domanda del ### Il motivo va pertanto rigettato. 4.1 Con il quarto motivo si denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. Si sostiene ch e il giu dice d'appell o avrebb e errato ritenendo a carico d el ### “la soccombenza”, mentre la sua doman da “meritava accoglimento”. 4.2 Si è din anzi ad un vero e proprio “non motivo”, essendo le spese conseguenza di quanto finora rilevato sulla infondatezza del ricorso, come accertato n on erroneamente dal g iudice d'appello. Non è dunque accoglibile. 5. Sussist ono giusti motivi, anche in considerazione del difforme andamento del giudizio di merito, per disporsi la compensazione tra le parti le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigett a il ricorso. Compen sa tra le (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20613/2022 R.G. proposto da: ### elettivam ente domiciliato presso lo stud io dell'avvocato ### (####) che lo rapp resenta e difende -ricorrente contro e-distribuzione ### elettivamente domiciliata in #### 43, presso lo studio dell'avvocat o ### (###) che la rappresenta e difende unitame nte all'avvocato ### (###) -controricorrente 2 di 6 nonché contro ### elettivament e domiciliata in ### 37, presso lo st udio dell'avvocato ### (V ####) rappresentata e dife sa dall'avvocato ### (###) -controricorrente avverso SENTENZA di ### n. 302/2022 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2024 dal ### Rilevato che: Per quan to qui interessa, ### conv eniva davanti al Giudice di ### di ### S.p.A. - ovvero ### S.p.A. - per otten ere l'accertamento della sua non de benza dell'importo di una fattura relativa al contratto di somministrazione di energia elettrica che con essa aveva stipulato. 
ESE si costituiva, resistendo, ed eccependo difetto di legittimazione passiva; il giudice auto rizzava qu indi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di En el ### S.p. A., che si costituiva, resistendo e chiedendo il rigetto della domanda attorea. 
Il giudice, con sentenza n. 199/2015, disponeva l'estromissione di ### annulla ta la fattura e condannava ### ribuzione a restituirne l'importo - di € 2973,63 - all'attore.  ### zione proponeva appello, in cu i ESE rimaneva contumace; ### invece si costituiva, resistendo. ### contestava la valutazione de lle prov e e comunque sosteneva erronea la propria condanna a restituire la somma, dal momento 3 di 6 che era stata versata a ###: non av rebbe quindi po tut o essere condannata a restituire quel che non aveva percepito.  ### ale di ### con sentenza n. 302/2 022, accogliendo l'appello, “rigetta la domanda” proposta dal ### nei confronti dell'appellante, e condannava ### a rifondere le spese di entrambi i gradi.  ### ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi; si sono difese con rispettivo controricorso e-distribuzione S.p.A. (già ### e ### S.p.A. (già ESE). 
Memoria hanno depo sitato il ricorrente e ### Considerato che: 1.1 Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 ### “erroneamente statuisce” - osserva il ricorrente - che, non essendo stat a impugnata la sentenza di primo grado sulla estromissione dalla causa di ### si è formato giudicato interno. Ad avviso del ricorrente, invece, ### aveva appellato ciò è not ificato l'appello a ESE non ex articolo 39 2 c.p.c., “ma con regolare vocatio in ius”. E nel caso in e same, ave ndo l'attuale ricorrente pagato la somma da restituire a ### quest'ultima “era l'unica legittima al la restituzione”, mentre Ene l ### ne “ha provveduto solo all'attività di sostituzio ne del contatore”. Quindi per l'azione di ripetizione di indebito oggettivo soltanto ESE aveva legittimazione passiva, “ma poiché tale capo della sentenza è stato legittimamente impugnato da ### … il Giudice di appello avrebbe potut o, in riforma della senten za appellata, disporre la condanna alla restit uzione in capo a ### io Elettrico”, non essendosi “cristallizzato” giudicato interno.  1.2 Il Giudice di pace, accertato che il pagamento di ### era un indebito, avrebbe dovuto condannare a restituirgli quanto così indebitamente ricevuto chi appunto aveva ricevuto la somma, cioè 4 di 6 ESE, effett ivamente ### non essendo parte del contratto di somministrazione da cui era insorto l'erroneo (secondo il ### ice di pace) pagamento. Pert anto il ### di pace aveva errato sia nell'estrom ettere la controparte del ### in tale rapporto, ovvero ESE - l'unica condannabile, appunto, alla restituzione dell'indebito -, sia ( e proprio per questo ) nel condannare ### ione a restituire quanto non aveva in realtà ricevuto dall'attore.  ### della condanna di Ene l ### è stat o oggetto dell'appello di quest'ultima, per il suo interesse di non legittimata passiva a tale cond anna; tuttavia l'errore avrebbe dovuto essere oggetto anche di interesse a impugnare, e quindi di appellare, da parte del ### tanto più vista l'iniziativa di ### che non aveva accettata l'erronea condanna: il ### avrebbe dovuto, quindi, proporre appello incidentale.  ### però, non ha impugnato la sentenza del primo giudice; il Trib unale ha accolto l'appello di ### ione, avente ad oggetto solo quello che era ne ll'intere sse di quest'ultima appellante, cioè la sua condanna pronu nciata in primo grado - anche se il ### erra in dispositivo qualificando tale domanda, rigettata, come proposta dal Bo naiuto “nei confronti di ### Distribuzioni”-. 
Si è dunque formato il giudicato dopo la sentenza di primo grado avente per contenuto l'infondatezza della domanda del ### nei confronti di ### Ciò cond uce al rige tto del motivo in esam e, perché questo , a ben guardare, mira a dar luo go a un regresso della sequenza p rocessuale per eliminare gli eff etti derivati dall'acquiescenza del ### rispetto alla parte della sentenza di primo grado che ha estromesso ESE nel senso di accertare che ESE nulla doveva all'attuale ricorrente.  2.1 Con il secon do motivo si denu ncia, ex articolo 360, p rimo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo. 5 di 6 Si argomenta sull'obbligo di informare il cliente e seguire l'articolo 1375 c.p.c., in relazione al fatto che “la sostituzione del contatore è avvenuta arbitrariamen te ed unilateralmente”, per cui non vi sarebbe stata corrette zza nella condo tta della controparte del ### nel contratto di somministrazione.  2.2 Ciò è assorbit o dal p recedente motivo: il primo giudi ce ha negato che la responsabi lità di ciò fosse di ### che ha “estromesso”, e questo l'attuale ricorrente non lo ha impugnato.  3.1 Con il terzo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denuncia violazione degli articoli 132 e 156 c.p.c. per nullità della sentenza “in forza della presenza di un insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza” stessa. 
Si osserva che ciò avviene quando “il provvediment o risulti inidoneo a consentire l'individu azione d el concreto comando giudiziale, non essendo p ossibile ricostruire la statuizione d el giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo”; e nel caso in esame il giud ice d'appello, n ella mot ivazione avrebbe affermato che la sentenza va “riformata nella parte in cui il giudice di prime cu re ha condan nato l'appell ante alla restituzione dell'indebito”, mentre in dispositivo “accoglie l'appello proposto e, in riforma …, rigetta la domanda proposta da ### nei confronti di ### uzione”. Qui ndi il dispositiv o sarebbe “incoerente con la parte motiva”. 6 di 6 3.2 È vero che la domanda fu proposta dal ### nei confronti di ### ma dal complesso motivazionale si comprende che il giudice d'appello ha riconosciuto ch e ### non era effettivamente la destinataria della domanda del ### Il motivo va pertanto rigettato.  4.1 Con il quarto motivo si denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. 
Si sostiene ch e il giu dice d'appell o avrebb e errato ritenendo a carico d el ### “la soccombenza”, mentre la sua doman da “meritava accoglimento”.  4.2 Si è din anzi ad un vero e proprio “non motivo”, essendo le spese conseguenza di quanto finora rilevato sulla infondatezza del ricorso, come accertato n on erroneamente dal g iudice d'appello. 
Non è dunque accoglibile.  5. Sussist ono giusti motivi, anche in considerazione del difforme andamento del giudizio di merito, per disporsi la compensazione tra le parti le spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso. Compen sa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 6 dicembre 2024  

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Graziosi Chiara

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28193/2024 del 31-10-2024

... competenza concorrente di Stato e ### sia la manifesta infondatezza di questioni di costituzionalità delle normative regionali intervenute sui canoni, come già riconosciuto con riguardo alla disciplina analoga introdotta nella ### 7.3 - Proprio con riguardo al contenzioso sviluppatosi per gli interventi sul canone da parte della regione ### queste sezioni unite sono più volte intervenu te per affermare che i n tem a di concessioni d i grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 bis, comma 5, della l. r. ### n. 26 del 2003, nella parte in cui pone a carico dei concessionari degli impianti di derivazione idroelettrica un canone aggiuntivo nel periodo di prose cuzione temporanea della gestione in scadenza sino al subentro dell'aggiudicatario della gara, atteso che, per un verso, la previsione è contenuta in una disp osizione av ente rango di legg e regionale, emessa nell'ambito della potestà legislativa concorrente della ### ed in forza di specifica norma, ossia l'art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999, e dall'altro che la determinazione delle modalità e degli importi del canone aggiuntivo (leggi tutto)...

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### ricorso n. 10010-2023, proposto da: ### s.p.a., c.f. ###, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ### e ### con d omicilio digitale agli indirizzi ### e ### - Ricorrente CONTRO ### c.f. ###, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende - Controricorrente Avverso la sentenza n. 36/2023, pronunciata dal Tribunale Superiore delle ### e pubblicata l'1/03/2023; udita la relazione della causa svolta dal ### dott. ### nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024; RGN 10010/2023 Fatti di causa 1 - ### regionale dell'### con atto n. 877 del 20 luglio 2015, deliberò: a) di avviare le procedure relative alla rideterminazione del canone unitario per le grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico, a decorrere dal 10 genn aio 2016, determinandone l'importo in € 31,02, comprensivo di addizionale regionale; b) di incaricare il ### regionale "### id riche e rischio idra ulico" p erché provvedesse a comunicare ai diretti interessati l'avvio del procedimento; c) di procedere all'approvazione della rideterminazione dei canoni trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima delibera nel ### ufficiale della ### 1.1 - Con successiva delibera del 22 settembr e 2015, n. 1067, fu disposto l'incremento del canone, richiamando quanto rappresentato nella deliberazione n. 877/2015.  2 - La ricorrente, esercente la concessione in località ### (###, prima in regime di proroga, e poi, pur scaduta, proseguendo la gestione in attesa della indiv iduazione d el nuovo concessionario, adì il Tribunale Superiore delle ### per contestare la legittimità delle delibere e chiedere il loro annullamento.  2.1 - Con sentenza n. 80 del 17 aprile 2017 il ### dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, perché materia attribuita al Tribunale Regionale delle ### La pronuncia fu impugnata dinanzi alle ### unite, che con sentenza n. 18827 del 12 luglio 2019 accolsero le ragioni della società, dichiarando la giurisdizione del ### 3 - Il Tribunale Superiore delle ### pubbliche, con sentenza n. 36 del 2023, respinse il ricorso della ### 3.1 - ###, anche riprendend o le enunciazioni dell'ordinanza pronunciata dalle sezioni unite, ha escluso questioni di costituzionalità rispetto all'art. 117, commi 2 e 3, ###, relativamente all'assetto normativo attuato da alcune ### in materia di concessioni di grandi derivazioni idriche scadute, e d ha rilevato che il canone aggiuntivo, corr elato q uale corrispettivo all'uso continuativ o degli impianti, costituisce legittima manifestazione della potestà regionale. Ha quindi inquadrato giuridicamente la posizione del concessionario rispetto all'utilizzo delle grandi derivazioni con concessione scaduta, ha individuato le fonti legislative, ha indicato i parametri per la quantificazione del canone, ha riconosciuto la competenza 3 RGN 10010/2023 legislativa concorrente delle regioni nell'adozione degli atti in materia, come quelli impugnati, la loro natura di atti di alta discrezionalità, gli interessi che vanno prioritariamente perseguiti, le finalità del decreto ministeriale previsto dall'art. 154, comma 5, del d.lgs. 152 del 2006, che può prevedere solo criteri generali per la determinazione delle tariffe. Ha inoltre evidenziato che le doglianze sulla non proporzionalità del canone rispetto al singolo impianto esorbitavano dall'impugnazione di un a tto generale di regolazione dei canoni, sola ragione per la quale si era inteso investire il ### Ha dunque ritenuto infondato il ricorso, soffermandosi sinteticamente sull'iter amministrativo che aveva condotto la ### regionale alla determinazione della tariffa, apprezzando parallele determinazioni operate in altre ### gli studi utilizzati a sup porto delle conclusioni, la circostanz a che le cd.  “opere bag nate”, dal momento della scadenza delle concessioni, erano divenute di proprietà pubblica. Ha considerato che, di contro, la società non ha fornito i dati contabili ad essa richiesti per calibra re il canone, così tenendo un comportamento non collaborativo.  3.2 - Ha pertanto respinto il ricorso.  4 - Avverso la decisione la società ha chiesto la cassazion e della sentenza, affidandosi a sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui ha resistito la ### regionale dell'### con controricorso. 
Nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024 la causa è stata trattata e decisa. 
Ragioni della decisione 5 - Con il primo motivo la società ha denunciato l'«### in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117, secondo comma lett. e) e terzo comma, ###, dell'art. 12, comma 8-bis, d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79, dell'art. 154, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché dell'art. 37, comma 7, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n.134, in relazione al rigetto del primo motivo di ricorso avanti al Tribunale superiore, con cui ### aveva contestato la sussistenza di una potestà d ella ### di modif icare in termini sostanziali l'importo del canone per le grandi deriva zioni idroelettriche». 4 RGN 10010/2023 5.1 - La ricorrente afferma di aver contestato che la ### potesse disporre un incremento del canone così importante, perché con ciò erano stati violati i limiti vigenti alla potestà regionale in materia.  5.1.1 - A tal fine sostiene di aver richiamato la normativa riguardante la misura dei canoni per le concessioni idroelettriche: l'art. 35, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, successivamente modificato dall'art. 18 della l. 5 gennaio 1994, n. 36, che definiva il canone un ‘corrispettivo' per l'utilizzo, norma poi abrogata; l'art. 154, comma 3, d.lgs. 152 del 2006, che a sua volta aveva disposto che “al fine di assicurare un'om ogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del ### dell'economia e delle finanze, di concerto con il ### dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la deter minazione , da p arte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica ...”, previsione che rispondeva anche a ragioni di tutela della concorrenza (ex art. 117, comma 2, lett. e, ###); l'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012; l'art. 18, comma 4, della l. n. 36 del 1994, come modificato dall'art. 28, l. 30 aprile 1999, n. 136, che aveva attribuito alle ### la capacità di intervenire sui can oni in questione, conferendo ad esse la potestà di istituire un'addizionale nella misura massima del 10% del canone; tuttavia anche questa norma era stata ben presto abrogata dall'art. 175, primo comma, lett. u, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.  5.1.2 - Ha quindi rappresentato che, pur dovendo reputarsi come la materia dovesse essere regolata, all'epoca della deliberazione, dagli artt.  154, comma 3, d.lgs. 152/2006 e dall'art. 37, comma 7, d.l. 83/2012, il ### ha dichiar ato infondata la censura di ### sos tenendo che la legislazione statale sulla misura del canone avrebbe lasciato alle ### la possibilità di rideterminarne l'importo con ampia discrezionalità.  5.1.3 - Ciò, prosegue la ricorrente, costituirebbe una statuizione errata, dovendo al contrario ritenersi mater ia nella competenza esclusiva d ello Stato, a tutela della concorrenza sul mercato dell'energ ia per tutti gli operatori economici. La statuizione censurata sarebbe pertanto viziata per violazione o falsa a pplicaz ione dell'art. 117 ### e delle altre norme invocate.  6 - Con il secondo motivo la società ha lamentato l' «### in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa 5 RGN 10010/2023 applicazione dell'art. 12, comma 8- bis, del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in relazione ancora al rigetto del primo motivo di ricorso avanti al Tribunale superiore, con cui ### aveva contestato la sussistenza di una potestà della ### di modificare in termini sostanziali l'importo del canone per le grandi derivazioni idroelettriche».  6.1 - La società sostiene che il richiamo operato dalla pronuncia all'art.  12, comma 8 bis, del d.lgs. 16 marzo 1999 , n. 79, a f ondamento della giustificata imposizione di un “ canone aggiu ntivo” p er le concessioni scadute, e l'affermazione secondo cui tale canone costituiva “legittima manifestazione della potestà regionale”, assumend o una funzione corrispettiva per la protrazione dell'esercizio di grande derivazione idrica, si sarebbero tradotti in una erronea prosp ettazione giuridica. Ciò sia in riferimento al contenuto dell'invocato art. 12, che, al contrario di quanto prospettato in sentenza, si lim itava a prevedere una prosecuz ione della gestione della derivazione “alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplina re di concessione vigenti”, sia in r iferiment o alla funzione corrispettiva attribuita al canone, rispett o alla prorog ata gestione della derivazione idrica, con un'erronea determinazione discrezionale del predetto canone, illegittimamente affidata alla ### 7 - I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi.  7.1 - Deve intanto premettersi che il ricorso è ammissibile, ancorché i motivi denuncino violazioni di legge, poiché, nelle materie di cui all'art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il ricorso alle ### unite della Corte di cassazione è esperibile, oltre che per i vizi richiamati dall'art. 201 del citato regio decreto -incompetenza ed eccesso di potere-, anche per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale. Il controllo affidato alle sezioni unite afferisce, cioè, non alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, perché tale limitazione a norma dell'art. 111 ### è operante unicamente per le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti (### U, 29 ottobre 2002, n. 15251; 1 ottobre 2003, n. 14624; da ultimo 15 aprile 2020, 7833).  7.2 - Ciò premesso, i due motivi sono infondati.  7.2.1 - Essi non tengono conto che il ragionamento seguito dal Tribunale superiore delle acque pubbliche si rifà innanzitutto a principi che in materia 6 RGN 10010/2023 costituivano già arresti delle sezioni unite, tra cui la stessa sentenza 18827 del 2019, con la quale, proprio per la causa ora in oggetto, era stata riconosciuta la giurisdizione del ### 7.2.2 - A tal fine è appena il caso di evidenziare come il precedente richiamato, nel r iconoscere la giurisdi zione del ### nelle controversie relative all'impugnazione del provvedimento dell'amministrazione regionale per la determinazione del canone di concessione per le grandi derivazioni di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, aveva chiarito che tale disciplina riserva alle ### ampia discrezionalità nella determinazione del canone. Questa discrezionalità andava riconosciuta, in relazione al territor io di comp etenza, pur in m ancanza del decreto interministeriale previsto dal comma 3 del citato art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, al quale spetta solo di determinare i "criteri generali" cui le regioni devono attenersi.  7.2.3 - Tali principi sono stati ribaditi anche dalla sentenza ora impugnata, che peraltro ha escluso tanto la competenza statale esclusiva in materia, per trattarsi di materia con competenza concorrente di Stato e ### sia la manifesta infondatezza di questioni di costituzionalità delle normative regionali intervenute sui canoni, come già riconosciuto con riguardo alla disciplina analoga introdotta nella ### 7.3 - Proprio con riguardo al contenzioso sviluppatosi per gli interventi sul canone da parte della regione ### queste sezioni unite sono più volte intervenu te per affermare che i n tem a di concessioni d i grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 bis, comma 5, della l. r.  ### n. 26 del 2003, nella parte in cui pone a carico dei concessionari degli impianti di derivazione idroelettrica un canone aggiuntivo nel periodo di prose cuzione temporanea della gestione in scadenza sino al subentro dell'aggiudicatario della gara, atteso che, per un verso, la previsione è contenuta in una disp osizione av ente rango di legg e regionale, emessa nell'ambito della potestà legislativa concorrente della ### ed in forza di specifica norma, ossia l'art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999, e dall'altro che la determinazione delle modalità e degli importi del canone aggiuntivo esula dalla riserva di legge sancita dall'art. 23 ###, non avendo esso natura di prestazione pa trimoniale imp osta, ma di prestazione 7 RGN 10010/2023 corrispettiva del protratto sfruttamento della derivazione idrica, ancorata ad elementi tecnici ed economici del rapporto concessorio in corso, quindi a parametri non arbitrari né meramente discrezionali (così, nella formulazione massimata, il principio affermato da ### U, 14 gennaio 2022, n. 1043, anche richiamata nella pronuncia del ###.  7.3.1 - È pur vero che tale precedente è relativo alla ### lombarda e alla sua disciplina, ma questo non rileva ai fini delle valutazioni utili in questa controversia. Ciò sia perché, anche nel caso che occu pa questo Collegio, è corretto comunque il richiamo all'art. 12, comma 8 bis, del d.lgs.  n. 79 del 1999, laddove la norma, ratione temporis vigente, esprimeva la preminente esigenza pubblicistica di continuità della produzione di energia idroelettrica, sia perché il riferimento normativo per la ### umbra è reso dalla L.R. n. 33 del 23 dicembre 2004. In essa l'art. 3, con riferimento ai canoni concessori per la derivazione di acqua pubblica, stabilisce che «gli importi dei canoni dovu ti per la derivazione di acqua pubblica sono determinati con deliberazione della ### regionale, tenuto conto che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e all'utilizzo a scopo plurimo della risorsa acqua» (comma 1); che «gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base degli indici di inflazione programmata»; e che «la ### regionale, ogni tre anni, procede a lla rideterminaz ione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1» (comma 4).  7.3.2 - Ancorché la d isciplina app ena richiamata non utiliz zi esplicitamente il sintagma “canon e ag giuntivo”, né richiami la natura di “corrispettivo” del canone, è palese come il senso della norma sia quello di adattare, rispetto ad una situazione nella quale il concessionario, ormai scaduto, prosegua nella gestione della grande derivazione idroelettrica, il corrispettivo all'utilizzo delle acque, tenendo conto di una serie di elementi dettagliatamente descritti (risparmio, tutela, riqualificazione e utilizzo a scopo plurimo della risorsa acqua). Si tratta di un elenco di finalità perseguite dalla legislazione regiona le umbra, che trova no coerenza proprio nei parametri previsti dall'art. 154 per la individuazione della tariffa del servizio idrico integrato (determinata “tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità 8 RGN 10010/2023 dei costi d i gestione delle opere, e dei cos ti di gestione d elle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di inv estimento e d i esercizio second o il principio del recupero dei costi”). Ebbene, a tale tariffa il medesimo art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 puntualmente e significativamente attribuisce natura di corrispettivo.  7.3.3 - Nella d isciplina regionale ora all'esame, inoltre, il co mma 4 dell'art. 3 cit., come già illustrato, prescrive un adeguamento “annuale” del canone “sulla base d egli indici di inflaz ione programma ta”, ma, ogni “triennio”, prescrive anch e che la ### regionale proceda alla rideterminazione di tutte le tipologie di canoni di cui al comma 1, “anche” in diminuzione. Sul piano della consequenzialità logica non può negarsi che, se ogni triennio il canone-tariffa può diminuire, evidentemente ogni triennio può essere anche aumentato, in base alle finalità ed esigenze perseguite.  7.4 - Quanto poi alle reiterate critiche rivolte alla decisione in merito alla ignorata competenza esclusiva dello Stato in materia di canone, evincibile dall'art. 117 ###, esse si rivelano altretta nto inadeguate rispetto a consolidata giurisprudenz a, secondo cui per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di quelle norme regionali -come l'art.  53 bis, co. 4, 5 e 11 della l.r. ### n. 26 del 2003- introduttive di un regime transitorio d elle concessioni scad ute, perché contrastante con la regola generale della legislazione statale contenuta nell'art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999. Ciò, si è affermato, per un verso perché la disciplina dettata dalla norma regionale, laddove impone al concessionario uscente di p agare un canone aggiuntivo nel periodo di prose cuzione temporanea della gestione della deriva zione sino al sub entro dell'aggiudicatario della gara, esula dalla materia della "t utela della concorrenza", di competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), ###, rientrando, invece, nella materia della "produzione, trasporto e d istribuzione nazionale dell'energia", che appartiene alla compet enza legislativa concorrente o ripartita tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'art.  117, terzo comma, ###; per altro vers o perché, nel dispor re in senso diverso dal citato art. 12, comma 8 bis (il quale consente al concessionario uscente di proseguire la gestione della derivazione, sino alla conclusione del 9 RGN 10010/2023 procedimento per l'individuazione del nuov o concessionario, alle stesse condizioni già stab ilite), neppure si pone in contrasto con un principio fondamentale dettato dalla legislazione stata le, da individuar si essenzialmente nella previsione diretta ad assicurare la continuità del servizio idrico, e non in quella volta ad assicura re l'invaria bilità delle condizioni economiche alle quali la prosecuzione è subordinata (così ### U, 27 luglio 2020, n. 15990; 1043 del 2022 cit.; cfr. anche 21 febbraio 2019, n. 5197).  7.4.1 - ### è stato avvertito come «La Corte costituzionale, con la sentenza n. 101 del 2016, ha già avuto modo di chiarire che il comma 4 dell'art. 53-bis in esame, nel disciplinare un 'ipotesi di prosecuzione dell'attività oggetto di concessione scaduta, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica per i temp i necessari all'espletamento d elle procedure di gara, non solo non viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), cit. (poiché non reca alcun vulnus al prin cipio di concorrenza, che resta salvaguardato dalla libera partecipazione a tali procedure), ma si è anche sostanzialmente attenuto, con riguard o alla materia della produzione dell'energia, al principio dettato dal comma 8-bis dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999» (### U, 30 marzo 2018, n. 8036).  7.4.2 - Si tr atta di principi che, pur enunciati con riguar do a lla compatibilità costituzionale della legislazione regionale lombarda, possono pacificamente adattarsi al caso d i specie, ossia alla compatibilità costituzionale della legislazione umbra, rispetto alla cui legge regionale - L.R.  n. 33 del 23 dicemb re 2004 - la ### regionale, con delibera del 22 settembre 2015, n. 1067, ha concretamente e specificamente disposto la rideterminazione del canone (richiamando anche quanto rappresentato nella precedente deliberazione n. 877/2015 cit.).  7.4.3 - A tal fine anzi, in attesa dell'adozione del d.m. previsto dall'art.  37, comma 7, d.l. n. 83 del 2012, cit., che le ### possano continuare a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto dei principi fondamentali statali operanti in materia , ind ividuati dalla giurisprudenza d ella Corte nel solo principio della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, costituisce principio che si riconduce alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e 10 RGN 10010/2023 distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, ###, ed è limitato solo dall'onere dei medesimi enti territoriali di adeguarsi - nel rispetto del principio di leale collaborazione cui, peraltro, è ispirato l'art. 37, comma 7 cit., del d.l. n. 83 del 2012 - ai «criteri generali» una volta che essi saranno stati stabiliti con d.m. n ell'esercizio dell'esclusiva c ompet enza legislativa statale (cfr. ###, sent. n. 158 del 2016; inoltre, nella giurisprudenza della ### costituzionale sulla riconducibilit à della quantificazione della misura dei canoni idroelettrici all a competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, ###, sent. nn.  85/2014 e 64/2014; s ulla riconducibilità della disciplina inerente alle concessioni di g randi d erivazioni d'acqua per uso idroelettrico a lla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, ###, cfr. sent. nn. 205/2011 e 1/2008; sulla riconducibilità dell'art. 37, comma 7, del d.l . n. 83 del 2012 alla materia "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva statale, unicamente quanto alla definizione dei «criteri generali» cui devono attenersi le ### nella determinazione dei valori massimi dei canoni delle concess ioni ad uso id roelettrico, cfr. sent.  28/2014; sull'affermazione che la natura di materia trasversale della tutela della concorrenza fa sì che ess a possa intersecar e qualsivoglia titolo di competenza legislativa regionale nei li miti strettamente necessar i per assicurare gli interessi cui è preposta, cfr. sent. nn. 452/2007 e 272/2004).  7.5 - È infine appena il caso di avvertire che l'ampia discrezionalità nella determinazione del canone era stata riconosciuta dalla sentenza n. 18827 del 201 9, con la quale le ### un ite avevano individuato nel ### l'autorità giudiziaria , cui nella prese nte controversia andava a ttribuita la giurisdizione. Ciò costituisce un punto fermo non più retrattabile.  7.6 - I primi due motivi si rivelano in conclusione infondati.  8 - Altrettanto infondato si rivela il terzo motivo, con il quale la società si è doluta dell' «### nella individuazione della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c., con riferimento all'art. 143 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775), nella parte in cui ha affermato che le questioni sollevate da ### nel suo ricorso, concernenti la congruit à del canone per la proficua e concorrenziale gestione 11 RGN 10010/2023 dell'impianto, sarebbero state esorbitanti rispetto alla giur isdizione del Tribunale superiore, perché devolute al giudice ordinario».  8.1 - ### avrebbe erroneamente ritenuto che la questione relativa alla incongruità del canone imposto esulava dall'o ggetto del contenzioso portato dinanzi a quell'ufficio giudicante, perché, afferendo a dir itti soggettivi, doveva essere devoluta al giudice ordinario (###. La ricorrente lamenta l'incongruenza della statuizione perché l'oggetto della sua domanda era propr io indirizzato alla tutela di un interesse legittimo, pertanto correttamente introdotto dinanzi al Tribunale superiore delle ### 8.2 - Le ragioni della censura sono eccentriche rispetto alla motivazione della sentenza. Il giudice, infatti, con chiaro riferimento alle doglianze sulla incongruenza del canone, questione che a ttinge il concreto squilibrio tra operatività della gestione della derivazione idrica da parte della società e canone/corrispettivo, e non la legittimità del p rovv edimento generale deliberato dalla ### regionale, ha dichiarato tale aspetto estraneo alla sua giurisdizione.  9 - Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato l' «### in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, p rimo comma, della l. reg. Um bria 23 dicembre 2004, n. 33, in relazione al rigetto del secondo motivo di ricorso avanti al Tribunale superiore, nella parte in cui ### aveva contestato la mancanza nella legislazione regionale dell'### di una disposizione che potesse fondare il potere della ### regionale di modificare in termini sostanziali l'importo del canone per le grandi derivazioni idroelettriche».  9.1 - Il Tribunale, affermando che “l'art. 3, comma 1, della l. reg. 23 dicembre 2004, n. 33, ha attribuito alla ### regionale umbra il potere di quantificare l'importo dei canoni” avrebbe erroneamente attrib uito alla norma un significato estraneo al suo tenore letterale, non contemplando revisioni di ordine s ostanziale della misura del canone dovuto per ta li derivazioni.  9.2 - Il motivo va respinto per quanto già spiegato in merito al rigetto dei primi due motivi, tenendo conto della interpretazione del citato art. 3, letto nella sua interezza. 12 RGN 10010/2023 10 - In considerazione delle ragioni del rigetto dei primi due motivi, parimenti infondato è poi il quinto, con il quale la società ha denunciato l' «### in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione d ell'art. 3, p rimo comma, della l. r eg.  ### 23 dicembre 2004, n. 33, in relazione al rigetto del secondo motivo di ricorso a vanti al Tribunale superiore, nella par te in cui Ed ison aveva sostenuto che, se tale disposizione regionale avesse fondato il potere della ### regionale di modificare in termini sostanziali l'importo del canone per le g randi derivazioni idroelettr iche, essa sarebbe risult ata a sua volta illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo e terzo comma, ###».  10.1 - Insistendo nelle sue difese, ed in via subordinata alle ragioni del quarto motivo, la società denuncia che, qualora il richiamato art. 3 della L.R.  dell'### avesse fondato il potere della ### di modificare in termini sostanziali l'importo del canone, ciò avrebbe in ogni caso implicato la sua illegittimità, per incompatib ilità con la competenza statale a tutela della concorrenza.  10.2 - La censura va disattesa per le ragioni esposte quanto ai primi due motivi e, nello specifico, per l'accertata esclusione dell'incompatibilità della norma regionale con la riserva statale sulla tutela della concorrenza , estranea alla determinazione del canone per le grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico.  11 - Con il sesto motivo la ricorrente ha lamentato l'«### in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della l. 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'art.154 d.lgs., terzo comma, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al rigetto del terzo motivo del ricorso di ### avanti al Tribunale superiore, concernente il carattere fondamentale e di ‘principio' del canone per derivazioni idroelettriche, così come configurato dalla legislazione sta tale vigente in materia».  11.1 - Il Tribunale superiore non avrebbe tenuto conto che la diversa natura giuridica attribuita al canone, quale corrispettivo, in funzione pertanto dell'utilità economica conseguita da l concessionario, determinava un contrasto logico rispetto a principi fondamentali, riservati alla legislazione statale, ex art. 117, terzo comma, ###, tanto più se la modifica sostanziale 13 RGN 10010/2023 della misura del canone, sino a raddoppiarne l'entità, fosse stata rimessa a un atto amministrativo, come la deliberazione di ### 11.2 - Alla luce di quanto già chiarito a proposito del vaglio dei primi due motivi, e tenendo conto che anch e la pregressa valutazione operata da queste sezioni unite nella sentenza n. 18827 del 2023 aveva comunque riconosciuto la compatibilità del sistema con l'attribuzione alle deliberazioni di ### regionale -aventi natura di atti generali di alta amministrazione della determina zione del canone aggiuntivo, anche le ragioni d el sesto motivo vanno disattese.  12 - Con il settimo motivo infine la società deduce l' «### in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione dell'art.154 d.lgs., terzo comma, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art.37, comma 7, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito in l. 7 agosto 2012, n.134), in relazione al rigetto del primo motivo e del quarto motivo del ricorso d i ### al T ribunale sup eriore, nella pa rte in cui era stata dedotta l'irragionevolezz a della variazione del canone, nonché la sua eccessiva gravosità e la sua incidenza negativa sulla concorrenza».  12.1 - Il motivo, con il quale la decisione è censurata sotto la prospettiva del concreto danno che il raddoppio del canone potrebbe arrecare alla società di gestione d i grand e derivazione idroelettrica, per un v erso ripete argomentazioni già più volte reiterate (violazione di norma costituzionale, illegittimità della ride terminazione) e respinte, per altro verso offre una ulteriore prospettiva, quella della gravosità e della incidenza negativa del raddoppio del canone, ai fini della concorrenza, che, riferendosi a questioni concrete di merito, risulta inammissibile e, in verità, mai in alcun modo provate.  13 - In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato. 
Le spese di causa seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  ### a ### rigetta il ricorso. Conda nna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in favore della controricorrente nella misura di € 8.000,00 ### a titolo di competenze, di € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 14 RGN 10010/2023 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024  

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Federici Francesco

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 32832/2025 del 16-12-2025

... individuali dei medici cessati con conseguente rigetto della domanda di condanna alla corretta determinazione ed accantonamento degli incrementi del fondo di ponderazione qualitativa delle quote capitarie i n mancanza degli accordi regio nali pacificamente non sottoscritti. I ric orrenti evidenziano come la domanda fo sse originariamente di solo accertamento del diritto alla partecipazione al riparto del fondo arricc hito p er 7 effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici avvenuta dal 1.1.2006, senza alcuna specifica domanda di pagamento condizionata, viceversa, dalla intervenuta sotto scrizione deg li accordi regionali, per cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la domanda giud iziale originariamente proposta. 2.2. Orbene, va premesso che in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, imp one la t rascrizione essenziale degli atti e dei d ocumenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di sempl ificare l'attività del giudice di legi ttimità e garantire la certezza del dirit to e la corretta amministrazione della (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 18218-2022 proposto da: #### I ##### nella qualità di erede di ####### O ########## DI ########## F ### A, ################# A, #########.G.N. 18218/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 23/09/2025 PU ############ O, ######## A ###### A, tutti rapp resentati e difesi dall'avvocato ### - ricorrenti - contro ### (#### già ### in persona del ### pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati #### - controricorrente - avverso la sentenza n. 1/202 2 della CORTE ### di MILANO, depo sitata il 21 /01/2022 R.G.N. 757/2021; udita la relaz ione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/20 25 dal ### re Dott.  ### udito il P.M. in pe rsona del S ostitut o ### atore #### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato ### udito l'avvocato #### 1. Con ricorso al Tribunale di ### i medici di medicina generale indicati in epig rafe hanno chiesto l'accertamento del loro diritto a partec ipare alla ripartizione del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitari e, arricchito con g li assegni 3 individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto conve nzionale di sing oli medici avvenuta dal 1.1.2006 ad oggi. A tal fine, gli odierni ricorrenti hanno c hiesto che l'ATS di ### fosse condannata alla corretta determinazi one ed accantonamento degli incrementi de l fondo di ponderazione qualitativa delle quote capitarie, derivanti dagli assegni individuali resisi disponibili dal 1.1.2006, per e ffetto della c essazione del rapporto convenzionale di singoli medici, e degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma via via rivalutata.  2. Il Tribunale ha respinto la domanda dei ricorrenti, rilevando l'inequivocità del testo della norma di cui all'articolo 59 dell'accordo collettivo nazionale del 23 Marzo 2005 “nel ri mettere ag li accordi re gionali il compito di regolamentare la partecipazione dei medici al rip arto del fondo per la pon derazione qualit ativa delle quote capitarie”, atteso che “Nel caso in esame è pacifico che l'accordo regionale non sia intervenuto e i medici abbiano continuato a percepire quanto loro assicurato dalla disciplina collettiva”. 
Inoltre, il giudice di primo grado ha rilevato la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti in relazione alla domanda di accertamento all a corretta costituzione del fondo, atteso che la m ancanza dell'accordo integrativo regionale previsto dal comma 6 d ell'art. 59 ACN 2005 assume ril ievo a i fini di escludere la fondatezza del diritto azionato “in quanto le parti sociali hanno rimes so alla contrattazione integrativa regionale il ruolo di integrare la previsione collettiva e di determinare l'ent ità della quota capitaria da erogare a ciascun medico convenzionato 4 e ciò ben si compr ende attese le diver se realtà regionali”.  3. L a Corte di Appello di Mi lano ha conferm ato la sentenza del Tribunale richiamandone le motivazioni ed affermand o che: “Il tenore della norma contrattuale è inequivoco nel rim ettere agli accordi regionali il compito di regolamentare la partecipazione dei medici al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie. In applicazione del comma 7 dell'art 59 ACN 2005 fino alla definizione di nuovi accordi regionali, ai medici convenzionati viene riconosciuta una quota capitaria di pon der azione di importo fisso per ciascun as sistito, pari ad € 3,08 annue a decorrere dal 2006. Fino alla definizione di nuovi accordi regionali, è evidente che anche l'aumento dell'ammontare p er effetto del computo degli assegni indiv iduali dei medici c essati non potrebbe mai comportare il d iritto de i ricorrenti al riparto del fondo mediante assegnazione di una quota capitaria diversa dalla misura fissa indicata dal comma 7. In altri termini, in assenza degli accordi regionali a cui il comma 6 espressamente rimanda, resta ferma la disciplina di cui al comma 7, mentre l'arricchimento del fondo con gli assegni resisi disponibili per effetto della cessazione dei rapporti dei medici convenzionati non incide sull'ammontare del trattamento spettante al ricorrente, attualmente pari ad € 3,08 all'anno per ciascun assistito.” (pag. 5 e 6 della motivazione).  4. Avverso la sentenza ricorrevano per cassazione i dipendenti con due motivi cui r esisteva c on controricorso l'amministrazione.  4. Entrambe le parti depositavano memoria. 5 5. L a ### rassegnava l e proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, in r iferimento all'art. 360, pr imo comma, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell'art. 59 dell'ACN di med icina ge nerale reso esecutivo il ###, comportante l'obbligo di arricchimento del fondo di cui al pred etto art.59, anche in ipo tesi d i mancato svolgimento della contrattazione integrativa regionale, nelle more della stessa; nonché per violazione dell'art.1 della l. n. 311 del 2004, che al comma 178 stabilisce che il rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre profess ioni sanitarie non dip endenti dal medesimo è discip linato da apposite convenzioni confo rmi agli acc ordi collettivi nazionali stipulati ai sensi della l. 30 dicembre 1991, n. 412. 
Ad avviso dei ricorrenti l'articolo 59 impone, invece, esplicitamente al comma 5 che il fondo debba essere costituito non solo dalla quota de finita dalla contrattazione regionale, ma anche dagli asse gni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto conve nzionale dei si ngoli medici, senza in alcun modo collegare o subordinare tale obbligo allo svolgimento della cont rattazione regionale. 
In altri termini, la contrattazione regionale non è in alcun modo autorizzata a definire l'entità 6 dell'arricchimento del fondo chiaramente imposto dalla norma escl usivamente per eff etto dell'obbligatoria confluenza nel fondo di somme già definite ovvero degli assegni individuali resis i nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici. 
Le motivazioni della sentenza impugnata sarebbero in evidente contrasto con il contenuto dell'art. 59 la cui letterale formulazione non compre nde in nessuna parte la tesi se condo cui il diritto rivendicato dai ricorrenti sarebbe escluso dalla c ircostanza del mancato svolgimento della contrattazione regionale di cui al comma 6 del citato art. 59. 
Conseguentemente, la Corte territoriale avreb be errato nell'escludere il riconoscimento del diritto alla partecipazione al riparto del fondo con accertamento dell'obbligo dell'amministrazione alla corr etta determinazione ed incremento del fondo medesimo.  2. Il motivo è inammissibile.  2.1 La censura contesta la sentenza impugnata che ha escluso il diritto a partecipare alla parte ulteriore del fondo costitui to dagli arricchimenti per effetto del computo degli assegni individuali dei medici cessati con conseguente rigetto della domanda di condanna alla corretta determinazione ed accantonamento degli incrementi del fondo di ponderazione qualitativa delle quote capitarie i n mancanza degli accordi regio nali pacificamente non sottoscritti. 
I ric orrenti evidenziano come la domanda fo sse originariamente di solo accertamento del diritto alla partecipazione al riparto del fondo arricc hito p er 7 effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici avvenuta dal 1.1.2006, senza alcuna specifica domanda di pagamento condizionata, viceversa, dalla intervenuta sotto scrizione deg li accordi regionali, per cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la domanda giud iziale originariamente proposta.  2.2. Orbene, va premesso che in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all'art.  366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, imp one la t rascrizione essenziale degli atti e dei d ocumenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di sempl ificare l'attività del giudice di legi ttimità e garantire la certezza del dirit to e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilatti ca della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza. (Cass. 3, Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024).  2.3 Ciò posto, la censura in esame, nella parte in cui critica la pronuncia per e ssersi pronunciata su una domanda di condanna, piut tosto che sull'accertamento dell'obbligo di costituzione e arricchimento del fondo con conseguente diritto alla partecipazione del fondo medesi mo, a prescindere dalle modalità di ripartizione condizionate dalla sottoscrizione degli accordi regionali, non provvede a trascrivere la domanda originariamente proposta nel giudizio di merito qualific abile com e mero accertamento del diritto, a fronte della di versa 8 qualificazione operata dalla Corte di ### llo nella pronuncia impugnata. 
Tale carenza non consente a questo g iudice di legittimità di vagliare adeguatamente la censura che pertanto, sulla scorta dei principi di autosufficienza sopra citati, va dichiarata inammissibile.  3. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, in riferimento all'360, comma 1, n. 4, per ill ogi cità di mo tivazione, o motivazione apparente o contradditt oria; violazione dell'art. 112 c.p.c., per mancata p ronuncia sull'eccezione svolta a pag. 13 del ricorso in appello, concernente il fatto che la contrat tazione re gionale può' esser e svolta anche a posterior i, con efficacia retroattiva, al fine della ripartiz ione de l fondo arricchito dagli assegni indi viduali resisi disp onibili dall'1-1-2006 , per effe tto della ces sazione del rapporto convenzionale di singoli medici, in conformità ai commi 4 e 5 dell'art. 59 dell'ACN del 23.3.2005 e sue mm.ii.  3.1. Il motivo è infondato.  3.2. L a motiv azione della sentenza d'appello è osservante dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non è per nulla illogica o mancante delle concrete ragioni poste a base della decisione e, quindi, l'eccezione avversaria di nullità ex art 360 comma 4 c .p.c.. deve essere rigettata (ex multis Cass. Civ. n. 27551/2024), nella misura in cui ha affermato che il diritto come azionato è condizionato alla stipulazione di un nuovo accordo regionale. 9 3.3. I n ordine alla eccepita violazi one dell'ar t. 112 c.p.c. va premesso che (Cass. Sez. 5, Ordinanza 2153 del 30/01/2020) non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazi one accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi consid erare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazio ne logica e d adeguata della deci sione adottata, evid enziando le prove ritenute ido nee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione del le tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi. 
Ciò posto, si ritiene non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c. in ordine alla deduzione formulata nell'atto di appello avente ad oggetto la possibilità che la “contrattazione regionale può esser e svolta anche a posteriori, con effic acia retroattiva”, in quanto la Corte territor iale ha implicitamente ritenuto che detta efficacia potrebbe rilevare solo dopo che gli accordi sono stati emessi e non in mancanza degli stessi. 
In altr i termini, la quest ione sollevata dell'efficaci a retroattiva dell'accordo regionale perde di consistenza, nella misura in cui la s ua eventuale operatività scatta solo ed esclusi vamente all'esito della stipulazione degli accordi regionali.  4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.  115 del 2002 si dà atto della suss istenza dei presupposti per il versamento, da part e della P.A. 10 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.  ### e rigetta il ric orso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese d el giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in complessivi € 10.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussist enza dell'obbligo per la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2025.  ### estensore ### 

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Garri Guglielmo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5480/2024 del 29-02-2024

... una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte, anche se n on espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o 20 di 22 infondatezza (cfr.Cass. n. 13649/20 05; Cass. n. 118 44/2006; Cass. n. 7406/2014). Ciò posto, nel caso di specie il rigetto implicito della eccezione di tardività della doman da di indebito arricchim ento si coglie all'evidenza per effetto della indicazione della censura in appello sul punto riportata dalla sente nza qui impugnata e , per converso, dall'accoglimento della domanda di arricchimento in giustificato, essa costituen do inequivoca dimostrazione dell'esame dell'eccezione e del suo implicito rigetto. Tanto sarebbe sufficiente per escludere la fondatezza della censura di omessa pronunzia che sembra ipotizzare il comune di ### Ma anche a volere prescinde re d a quanto appena espresso, occorre sottolineare che il motivo ipotizza insieme al vizio di omessa pronunzia q uello della violazione di legge sussumendola nell'art.360 c.1 n.3, così presupponendo che vi sia stata da parte (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6169/2018 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### 43, pr esso lo studio dell'avvo cato ### (###) che lo rappresenta e dife nde unitamente all'avvocato ### (###) -ricorrente principale contro ####, ########### I #### elettivamente domiciliato in ### 2 di 22 STROZZI, 33, presso lo stu dio dell'avvocato F ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (####) -controricorrenti nonché contro ### A ####### -intimati ### , e lettivamente domiciliato in ### PIETRALATA 320-D, presso lo st udio dell'avvocat o M #### (###) rappresentato e difeso dagli avvocati ### (###), ### (###) -ricorrente incidentale avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 181/2017 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal ### FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE ### spa chiedeva e d o tteneva un decreto ingiunt ivo nei confronti del Comune di ### per il pagam ento del residuo corrispettivo per la gestione del servizio informativo espletato nel 2002 e fino a tutto il semestre 2003.  ### di ### pro poneva opp osizione innanzi allo stesso Tribunale. 3 di 22 Con separato giu dizio la società ### conveniva in giud izio innanzi allo stesso Tribunale foggiano ########### io, ### e ### al f ine di ottenere il pag amento delle u lteriori somma dovute quale corrispettivo per la gestione del detto servizio nel secondo semestre 2003 e fino al 26 novembre 2003, durante il quale era stato prorogato l'originario contratto. 
Riuniti i due giud izi, il ### nale di ### dopo la chiamata i n causa della ### s.p.a., con sentenza n.1193 resa in data 12 giugno /15 luglio 2010, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il Comune di ### al pagamento in favore della ### s.p.a., a titolo di corrispettivo, della somma di e uro 1.012. 434,80, o ltre interessi no nché al pagamento, a titolo di indennizzo, de ll'ulteriore importo di euro 3.315.461,62, oltre interessi e spese.  ### di ### impugnava la sentenza del ### innanzi alla Corte di appello di Bari, ove si costituivano la ### spa, già denominata ### spa no nché ######### G iuseppe. In corso di causa, a seguito della dichiarazione di falli mento della ### s.r.l., giusta sentenza dell'1 1 giugno 2013, si costituiva in giudizio, all'udienza del 6 febb raio 2015, la ### fal limentare della società ### la quale chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione. 
La Corte di appello di Bari, con sentenza n.181/2017, pubblicata il ###, nella contumacia di ### e ### menico, accoglieva l'appello ed in p arziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di indennizzo ex art.2041 c.c. per la gest ione del servizio informat ico relativo al l'anno 2003, dan do atto dell'avvenuto pagamento dell'importo di euro 999.973,00 4 di 22 rispetto all'importo di euro 1.012.434,80 per l'attività prestata dalla società nell'anno 2002 e così determinando un residuo credito di euro 12.461,80 in favore della curatela fallimentare. 
La Corte di appello, per quel che qui ancora rileva, riteneva che la domanda di indebito arric chimento av anzata dalla società nei confronti del Comune di ### fosse improponibile per mancanza del requisito indefettibile della sussidiarietà. A causa dell'invalidità del rapporto contra ttuale fra società e Comune, derivante dalla mancanza di una valid a ed imp egnativa obb ligaz ione dell'ente locale per l'asse nza di una conv enzione scritta - quanto alla gestione dei serviz i informatici che la OIS assumeva di a vere eseguito nel 2003- il rapporto si era instaurato ex lege - tenuto conto di quanto previsto dall'art.191, c.4 d.lgs.n.267/2000- ai fini del pagamen to del compenso spettante al fornit ore privato, con l'amministratore, il funzionario o il dipendente dell'ente che aveva consentito la prestazione d'opera, “in danno dei quali la società fallita potrebbe far valere il diritto a conseguire il corrispettivo per l'attività di gestione in e same”. Peralt ro, osservava la Corte di appello, nessuna domanda a i sensi dell'art.2041 c.c. e ra stata formulata in grado di appel lo dalla S olgenia ### a ### nale spagià ### s.p.a.-, la quale si era limitata a chiedere, con la comparsa di cost ituzione in giudizio, il rigetto dell'app ello con la integrale conferma dell'impug nata sentenza o, in subordine, la condanna del solo comune di ### al pagamento di quella somma maggiore o minore da stabilire in via equitativa. 
Restava quindi assorbita la domanda di manleva formulata in via subordinata dagli amministratori n ei confronti del la ### s.p.a., divenuta ### enzia d i assicurazione e riassicurazione spa. 
Il fallim ento ### s.r.l. in liquid azione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al qual e h a resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi, il comune 5 di 22 di ### Il fallimento della ### s.r.l. ha depositato controricorso al ricorso incidentale ed il Comune di ### ha depositato memoria al controricorso. Si sono altresì costitu iti con contro ricorso i ########## e ### Il fallim ento OIS ha resistito con controricorso al rico rso incidentale, pure depositando memoria. 
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 21 febbraio 2024. 
Con il primo motivo di ricorso principale il fallimento deduce la violazione degli artt.305 e 307 c.p.c. in relazione all'art.360 c.1 n.4 c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nell'escludere l'estinzione del giudizio per tardività della riassunz ione in seguito a lla dichiarazione di fallimento della società ### decorrendo il termine dalla sentenza che aveva dichiarato il fallim ento, sogge tta al regime di pubblicità legale e dunque conoscibile dagli altri soggetti processuali. 
Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa ap plicazion e degli artt.2041 e 2042 c.c., 19 1 d.lgs.  n.267/2000 nonché delle norme e principi sulla forma dei contratti degli enti pubblici. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che per eff etto dell'in validità del rapporto fra società ed ente comunale fosse insorto e x lege il rapporto fra gestore ed amministratori dell'ente locale in quanto la disposizione di cui all'art.191 dlgs.n.267/2000 - come le alt re an teriori che erano stata da quest'ultima ribadite senza modifiche (art.23, commi 3 e 4 d.l.n.66/1989, conv. con modificazioni dalla l.n.144/1989, art.35 d.lgsd.n.77/1995) - non consentivano, in caso di invalidità del contratto, di imputare il rapporto al funzionario in presenza di un impegno di spesa che, nel cas o di sp ecie, al pari del parere di regolarità, era regolarmente int ervenut o. ### nel quale 6 di 22 sarebbe incorsa la Corte di appello sareb be que llo di a vere considerato l'operatività del rapporto ex lege fra amministratori e fornitori per il fatto che il vincolo negozia le fra il fornitore ed il comune era affetto da null ità e, a cascata, di avere consi derato l'assenza del requisit o di sussidiar ietà rispetto all'azione ex art.2041 e 2042 c.c. proposta nei confronti del comune di ### Nemmeno, secondo la ricorrente, per paralizzare l'azione di indebito arricchimento si sarebbe potuto richiamare l'orientamento che ai fini della verif ica della resid ualità di tale az ione era necessaria una val utazione in astrat to e non in concreto dell a disponibilità di una diversa azione, da quest'ul timo d ovendosi unicamente ricavare la necessità di non te nere in conside razione l'esito dell'azione alternativa. A nulla poi rileverebbe la circostanza che la ricorrente aveva formulato nel corso del giudizio di primo grado una domanda di condanna degli amministratori, mai presa in esame dal giudice di primo grado. 
Il prim o motivo di ricorso p rincipale è infondato, alla luce dei principi espressi dalle ### civili di questa Corte, secondo cui in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relat iva riassunzione o prosecuzione, per evi tare gli effetti di estinzione di cui all'art. 3 05 c.p. c. e al di fuori delle ip otesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal mom ento in cui la dich iarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi de ll'art. 17 6, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al cu ratore da uno deg li interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario-cfr.Cass.S.U.  n.12154/2021-. 
La Corte di appello, nel ritenere infondata la dedotta estinzione del giudizio per decorso de l termine di riassu nzione in ragione 7 di 22 dell'intervenuto fallimento della società OIS si è pien amente uniformata a tale diritto vivente. 
Il secondo motivo di ricorso principale è fondato. 
La Corte di appello di Bari ha escluso il requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchiment o ingiust ificato proposta dalla società quando era in bonis, ritenendo che in ragione dell'invalidità della convenzione intercorsa fra società di gestione e comune per assenza di forma scritta, il rapporto contrattuale insorgeva direttamente fra la società anzidetta e gli am minis tratori del comunefacenti parte della ### comunalefacendone derivare l'improponibilità della domanda di arricchimento i ngiustificato proposta dal fornitore n ei confronti de l comune per difetto del requisito della sussidiarietà ### il principio espresso dalla Corte di appello non è conforme a legge nella parte in cui è stata riconosciuta la possibilità dell'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario o dipe ndente del comune per i casi in cui, pur in presenz a dell'impegno contabile e dell'attestazione de lla copertura finanziaria, il contratto concluso a monte è invalido per difetto di forma scritta, da ciò facendo derivare l'assenza del requisito della sussidiarietà presupposto per la proponibilità dell'azione ai sensi degli artt.2041 e 2042 Orbene, occorre partire dall'esame della normativa che, nel tempo, ha dato rilievo alla mancanza dell'impegno di spesa per gli atti posti in essere da enti locali per individuarne la relativa disciplina. 
In particolare, giova ricordare le disposizioni contenute nel R.D.  383 del 1934, relative a comuni, province ed enti locali ivi indicati e segnatam ente l'art. 284 -Le delib erazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, che importi no spese, devono in dicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte -e l'art.288- Sono nulle le deliberazi oni prese in adunanze illegali, o adottate sopra oggetti estranei alle attribu zioni degli organi deliberanti, o che 8 di 22 contengano violazioni di legge -. Tali disposizioni so no state interpretate da questa Corte nel senso ch e gli enti locali non possono assumere obbligazioni senza rendersi conto del loro ammontare e senza conoscere se e come farvi fronte, dovendo indicare nelle relative deliberazioni a pena di nullità l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte (Cass. sez. un. 12195 e 13831/2005, nonché 8730/2008). 
Successivamente, l'art.23, commi 3 e 4, d.l.n.66/1989, convertito con modificazioni dalla l.n.144/1989, ha previsto che “A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazio ne autorizzat iva n elle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioni ere, sul comp etente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai t erzi intere ssati . Per quanto concerne le spese previ ste dai regolam ent i e conomali l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. 4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitu ra. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.” Dopo che l'art.55, c.5 della l. n. 142 del 1990, aveva disposto ai commi, 1,2, 3, 4 che “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità cont abile attestant e la copertura finanziaria, fu introdotto l'art.35, c.1 e 4 del d.lgs. 77/1995, a cui tenore “Gli 9 di 22 enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono effettuare spese solo se sussist e l'impegno contabi le registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte n on riconoscibi le ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzio ni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possi bili le singole prestazioni. Lo stesso d.lgs. n .77/1995 dispose l'abrogazione dell'art.23 d.l.n.66/1989 con l'art. 123, c.1, lett. n). 
La disposizione di cui all'art.35 d.lgs.n.77/1995 è stata riproposta senza mod ifiche sostanziali dall'art.191 d el D.P.R. n. 267/2000 (d'ora in avanti, brevi t er, T.U.E.L.)- testo in vigore dal 13.12.2000- prevedendosi che:1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussi ste l'i mpegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese rigu ardanti trasferimen ti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al desti natario le infor mazioni relative all'impegno . La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le sommi nistrazioni, le forniture e l e prestazioni professionali, è effettu ata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. ### restando quanto d isposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di 10 di 22 non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. …4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazio ne dell'ob bligo indicato nei commi 1, 2 e 3 , il rapporto obbli gatorio intercorre, ai fini della controprestazion e e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzio ni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. 
Orbene, con riferimento all'art.191, c.4, T.U.E.L., norma applicabile alla vicenda processuale esaminata, questa Corte ha ritenuto che qualora le obbligazioni de lla P.A. non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rappo rto obbligatorio direttamente con il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta preclu sa l'azione di arricch imento nei confronti dell'ente locale per difetto del requisito della sussidiarietà, dovendo il priv ato depauperato agire diretta mente e personalmente ne i confronti di tale funzionario-cfr. Cass.n.2605/2023-. 
Analogamente, Cass.n.3827/2023 ha ritenuto che “### luce in particolare di quanto statuito da Cass. S.U. n. 26657/2014 (che ha sancito il divieto, per i ### in base del D.L. n. 66 del 1989, art.  23, commi 3 e 4 , di eff ettuare qualsiasi spesa in assenz a di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione la delibera di un Com une caren te di attestazione di regolare copertura finanziaria è affetta da nullità, in ragione della inderogabilità del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, conv.  dalla L. n. 144 del 1989, art. 1, comma 1, riprodotto nel D.L.vo 77 del 1995, art. 35, e oggi refluito nel D.L.vo n. 267 del 2000, art.  191, che sono posti a presidio de lla correttezza dell'agire d ella pubblica amministrazione. 
Ragione per cui "la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve i ndicare l'ammontare dell a spesa 11 di 22 mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali ecc.) ed i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente così da creare un doppio congiunto (non alternativo) indice di riferiment o che vi ncola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese st abilite an ticipatamente" (Cass. 22481/2018). Ciò perché l'esigenza di prevedere la cope rtura economica di qual unque spesa per la pubblica amministrazione contraente si pone dunque quale presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale della P.A. (Cass. n. 17770/2017), per modo che la nulli tà della de libera ch e preveda un impegno di copertura della spesa non certo e attuale (Cass. n. 21763/2016) investe il successivo contratto di prestazione d'opera stipulato dal professionista. 
Orbene, ritiene questa Corte che l'esame complessivo del quadro normativo di riferimento -art.23 del d.l.n. 66/1989, conv. nel la l.n.144/1989, abrogato a far data dal 17 maggio 1995 - data di entrata in vigore d el d.lgs.n. 77/1995- per lasciare il posto agli art.35 d.lgs.n.77/1995 e più di recente all'art.191, c.1 e 4 T.U.E.L.- induce a ritenere che, ai fini dell'operatività dell'azione diretta in forza della cost ituzione ex lege del rapporto obbligatorio fra amministratori, funzionari e dipendenti dell'ente locale che abbiano consentito l'acquisizione di beni o servizi e privato fornit ore o prestatore di opere e servizi, sia requisito indispensabile l'assenza di impegno di spesa, non operando però detto meccanismo nelle ipotesi di invalidità dei contratti con clusi con l'ente locale in presenza di un impegno contabile registrato. 
In que sta direzione militano d ue distinti argomenti, il primo dei quali connesso alla rati o della norma da ultimo ricordat a che, in continuità con il quadro normativo di riferimento, intende impedire che l'ente locale possa rimanere coinvolto in via dire tta nella pretesa del fornitore che ha reso la prestazione in assenza 12 di 22 dell'impegno contabile. Questa Corte h a, infatti, più volte affermato che agli effe tti di quant o disposto dall'art. 23, quarto comma, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1 989, n. 1 44), l'insorgenza de l rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - con conseguente impossibilità di esperire nei confronti del Comune l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impeg nativa obbligazione dell'ente locale. 
Si è q uindi ag giunto che tali disposiz ioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento finanziario, fissano condizioni inderogabili affinché il contratto, anche d'opera professionale, possa essere cost itutivo di obbli gazioni dell'ente territoriale ed operano sul versante dell'ind ividuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il Com une, in carenza di deliberazione ed iscrizione contabile (Cass., Sez. 1^, 1 febbraio 2005, n. 1985). Da tali affermazioni si è quindi conseguenzialmente ritenuto che l'azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario (art. 2042 c.c.), non competeva in favore di chi poteva recup erare la subita diminuzione p atrimoniale con l'azione previ sta dall'art.23, c.3 de l d.l.n.66/1989 dato che il corrispettivo della prestazione medesi ma è reclamabile nei confronti dell'amministrator e o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio n onostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa (Cass. 24 settembre 1997, n. 9373; Cass., 14 maggio 2003, n. 7369; Cass., 15 luglio 2003, n. 11067; Cass., 20 agosto 2003, n. 12208; Cass., 4 agosto 2004, n. 14928 Cass., 2 gennaio 2014 n.1391). Principi parimenti ribaditi da Cass.n.10640/2007, richiamata dalla sentenza impugnata. 13 di 22 Orbene, tali principi non possono valere per le ipotesi nelle quali vi sia stat o impegno di spesa - come q ui ritenuto d al T ribunale di ### quanto alla proroga del contratto per le prestazioni relative all'anno 2003- v.stralcio riportato a pag.13 primo cpv. del ricorso per cassazione pro posto dal F allimento ### rispetto a contratti invalidi per assenza d ella forma scrit ta richiesta ad subst antiam, come invece ritenuto dalla Corte di appello. 
In questa direzione milita l'art.191 T.U.E.L. nel quale, omessa la previsione volta a ritenere l'insorgenza del rapporto obbligatorio fra amministratori dell'ente locale(o funzionari o impiegati) e prestatore di opere beni o servizi i n caso di delibera dell'e nte comunale invalida per l'assenza di forma, è appunt o rimasta inalterata la necessità che la delibera comunale contempli indefettibilmente l'impegno contabile e la relativa registrazione, in assenza del quale solt anto insorge la responsabilità ex lege dei soggetti incardinati nell 'amministrazione che hanno dato luogo all'acquisizione dei beni. 
La conclus ione appena espressa, d'altra parte, è pienamente coerente con l'idea che il subentro ex lege nel rapporto obbligatorio con l'e nte locale presuppone la valida costi tuzione del titolo negoziale, come già ritenuto da que sta Corte allorch é ebbe a riconoscere che l'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, commi 3 e 4 conteneva “disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento economico, fissano condizioni inderogabili affinché il contratto possa essere costitutivo di obbligatemi d ell'ente territoriale, e, dunque, prescindono dalla validità del titolo (che anzi presuppongono, altrimenti non vi sarebb ero debiti da pagare)(corsivo aggiunto n.d.r.), ed operano sul diverso versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adem pimento, escludendo che lo stesso sia il comune, in carenza di deliberazione ed iscrizione contabile”- Cass.n. 14928/04; conf.Cass.n.5693/2011 e Cass.n.8534/2006-. 14 di 22 Da ci ò non può che derivare l'impo ssibilità di profila re l'azione diretta nei confronti d i amministratori e funzionari in caso di assenza di un valido titolo negoziale. 
Il che, d'altra parte, è coe rente con quan to statuito dalla Co rte costituzionale, allorché la stessa ha affermato che, sempre con riferimento all'art.23 ult. cit. , ebbe a ritenere che “gl i atti di acquisizione di beni e servizi in esame solo apparentemente sono riconducibili all'ente locale, mentre, in effetti, si verifica una vera e propria scissione d el rapporto di immedesimazione organ ica tra agente e ### ammin istrazione” - Corte cost. n. 295/19 97-. 
Scissione che, per l'appunto, presup pone a monte l'esistenza del titolo negoziale validamente assunto nel qu ale si innesta, per precisa scelta legislativa, l'insorgenza del rapporto obbligatorio fra amministratore o funzionari e prestatore /fornitore quanto alla controprestazione, ancora una volta inscin dibilmente legata alla validità del titolo negoziale a monte costituito dall'ente locale. 
Non può p ertanto condividersi, rispetto al caso qui in e same, l'orientamento in passato espresso da qu esta Corte a proposito dell'art. 23 della legge 144/1989 che escludeva l'esp eribilità dell'azione di arricchiment o senza cau sa nei confronti dell'ente pubblico tanto nel caso in cui manchi del tutto una deliberazione autorizzativa della spesa da parte dell'ente stesso che in quello in cui, pur esistendo tale delibera, il contratto stipulato con il privato sia null o per altra causa (nel la specie, p er difetto di forma)- cfr.Cass.n.2832/2002-. 
Ed invero, all'argomentazione sul punto spesa dalla Corte, secondo la quale “se l'amministratore dell'ente pone in essere un contratto nullo di locazione (o di alt ra natura) per difetto di forma, pe r quanto esista la deliberazione autorizzativa alla spesa da affrontare quale corrispettivo del contratto valido, non si può sostenere che detta delibera aut orizzi la spesa anche per l'inde nnizzo di arricchimento ingiustificato dell'ente , che si è verificato in 15 di 22 conseguenza della prestazione effettuata dal privato, nonostante la nullità del contratto ove siano presenti tutti gli altri elementi di cui all'art. 204 1 c.c.). Infatti, in questo caso si verifica un 'illegittima distrazione di somme, la cui spesa, autorizzata per un titolo, viene effettuata per un altro. Ne consegue che, anche in caso di nullità del contratto pe r difetto di forma, man ca una delib erazione di autorizzativa di spesa per l'attivi tà di arricchi mento senza causa che ne sia conseguita, in quant o, come sopra detto detta autorizzazione copre quello specifico contratto (nella spe cie la locazione) e quello specifico ogg etto ( il canone) e non l'arricchimento senza causa ed il relativo indenn izzo”, reputa il Collegio di non dovere dare continuità. 
Non può infatti sfuggire la circostanza che l'art.191 T.U.E.L. non contempla alcun riferimento all'ipotesi del v izio formale del contratto che normal mente segue la d elibera per l'ipotesi dell'azione diretta nei confronti dell'amministratore e funzionario. 
Del resto, non può sfuggire che la disciplina relativa all'impegno di spesa viene presa in considerazione in via au tonoma dalle disposizioni che regolano, all'interno del T.U.E.L., gli effetti dell'assenza dell'impegn o contabile, alla stessa agganciandosi specifiche forme rimediali che presuppongono comunque l'esistenza ab origine di un valido contratto concluso dall'ente locale Di ciò vi è conferma esplicita nel successivo art.194 del T.U.E.L., ove si p revede la p ossibilità di del ibere in tema di debiti fuori bilancio da parte dell'ente comu nale per le ipotesi (fra l'altro) di “…e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 , 2 e 3 dell'artico lo 191, nei limit i degli accertati e dimostrati utilità ed arr icchimento per l'ente, nell'am bito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi d i competen za.” Operatività che presuppo ne, anche seco ndo la giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, pur se p rivo di impe gno contab ile-cfr.Cass.n.510/2021, Cass. n. 16 di 22 20689/2016-. Validità che costituisce, dunque, ancora una volta - pur se nel contesto della specifica disciplina dei debiti fuori bilancio - condizione necessaria e sufficient e ed al conte mpo req uisito indispensabile per l'operatività del detto riconoscimento di debito e per l'operatività di delibera ricognitiva di un debito fuori bilancio in relazione alla violazione dell'impegno contabile, anche qui inidonea a cont aminare la validità del tit olo nego ziale che anzi è presupposta. 
Ciò che rende evide nte l'impossibilità di collegare la disciplina contabile in tema di impegno di spesa prevista per tutelare l'ente locale da imp egni non inseriti nel bilancio da quelle relative all'invalidità del titolo negoziale, ma ncando il qu ale non potrà operare detto riconoscimento, che ancora una volta presuppone la validità del titolo stesso. 
Il che, in definitiva, consente di fornire una chiave di sistema alle ipotesi nelle quali è riconoscibile l'azione diretta nei confronti del funzionario o amministratore, appunto agganciandola all'esistenza di un valido titolo negoziale - che del resto costituirà la base sulla quale verificare il diri tto del prestatore al corrispet tivo della fornitura o del servizio reso - che fa da sfondo ed è appunto dato imprescindibile rispetto alla “sostituzione ex lege” nel rapporto obbligatorio prevista dall'art.191, c.4, T.U.I.E. 
In conclus ione, la Corte di appell o ha e rrato ne ll'agganciare l'operatività del rapporto obb ligatorio fra am ministratore che ha consentito l'acquisizione e fornitore (ai sensi dell'art.191 T.U.E.L.) alla circostanza che il contratto fosse nullo per mancanza di forma facendone poi discendere l'assenza del requisito della sussidiarietà rispetto alla domanda d i indebito ar ricchimento formulata dalla società in bonis nei confronti del comune di ### Errore consistito nell'avere rite nuto che l'azione diretta nei conf ronti dell'amministratore o funzionario che ha autorizzato la fornitu ra sorge anche in p resenza di un impe gno contab ile relativo ad un 17 di 22 contratto invalido, facendone così discendere l'assenza del requisito della sussidiarietà rispetto alla domanda di indebito arricchimento formulata dal fornitore nei confronti dell'ente comunale. 
Sulla base di tali considerazioni, va fissato il seguente principio di diritto: ### diretta del forni tore nei confronti dell 'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art.191, c.4, T.U.E.L. abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi può esser e esperita un icamente quando la delibera comun ale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazion e sul comp etente capitolo di bilancio e non anche nell'ipotesi in cui tali requisiti siano stati rispettati, ancorché sussista l'invalidità del contratto concluso dall'ente locale pe r assenza di forma scritt a, non pot endo operar e, in tali ipote si, in caso di invalidità del titolo negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalla legge. Ne consegue che il fornitore può in tali circostanze promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge. 
Tanto è sufficiente per riten ere fondato il secondo motivo d i ricorso, in ogni caso dovendosi ritenere che ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui a ll'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è prop onibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. 
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dall a carenza di pro va circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullit à derivi d all'illiceità del contratto per contrasto con norme imp erative o con l'ordine pubb lico. - Cass.S.U. n.###/2023-. Ciò che rende in ogni caso ammissibile l'azione di in debito arricchimento da parte del soggetto che 18 di 22 contestualmente abbia formulato l'azione contrattuale sulla base di un titolo invalido in quanto affetto da un vizio non derivante da illiceità del rapporto. 
In conclus ione, la sentenza impug nata deve essere cassata, non dovendosi in questa sede valutare la qu estione della verifica in astratto o in concreto della fondatezza dell'azione contrattuale fra amministratore e prestatore del serviz io, ove si consideri che la Corte di appello ha basato la ricorrenza di un'ipotesi di un rapporto contrattuale ex lege che la normativa ricordata, in real tà, non prevede, almeno nei termini prospettati dal g iudice dell'impugnazione. 
Passando all'esame del ricorso incidentale il Comune di ### con il primo motivo, si duole dell'omessa delibazione della eccezione di tardività della doman da di indebito arric chimento avanzata dalla società quando era in bonis, pure co ntestando l'e rroneità della decisione implicita in ordine alla tempestività della stessa sulla base delle domande esposte nel corso del giudizio ed altresì contestando la carenz a motivazionale della decisione impugnata e la trasformazione della dom anda contrattuale originari amen te proposta in azione di indebito arricchimento, ritenuta dal ### ed avallata dalla Corte di appello. Ci ò perché la società OIS s i sarebbe limitata a domandare la condanna del comune solo “in una prospettiva contrattualistica, palesem ente incompatibile con l'azione di arr icchimen to che postula l'inesistenza di un titolo negoziale, non potendo l'azione ex art.2041 c.c. ritenersi proposta per implici to all'interno della domanda basata s u altro titolo. 
Inoltre, assume il ricorrente incidentale, la società OIS non avrebbe potuto formulare in caso d i contestuale proposizione de ll'azione contrattuale rigettata nel merito perché infondata., mancando in ogni caso gli e lementi in concreto per il riconoscimento dell'arricchimento. 19 di 22 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente incidentale prospetta l'omesso esame dell'eccezione sollevata in ordine all'inesistenza di un formale provvedimento autorizzativo alla costituzione in giudizio della curatela del fallimento della OIS da parte del Giudice delegato al fallimento, in quanto il decreto del 2.2.2015 non conterrebbe i requisiti fissati dall'art.25 n.6 d.lgs. n.4/2006. 
Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile. 
Giova premettere che è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensi va) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, bench é non espressamente trattate, dalla incompatibile sol uzione di un'altra questione, il cui solo esam e presup ponga e comp orti, come necessario anteceden te logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di u na tesi difensiva o di una eccezione è censurabile med iante r icorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività-cfr. n. 12131 del 08/05/2023-.   Peraltro, non può ritenersi configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prosp ettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte, anche se n on espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o 20 di 22 infondatezza (cfr.Cass. n. 13649/20 05; Cass. n. 118 44/2006; Cass. n. 7406/2014). 
Ciò posto, nel caso di specie il rigetto implicito della eccezione di tardività della doman da di indebito arricchim ento si coglie all'evidenza per effetto della indicazione della censura in appello sul punto riportata dalla sente nza qui impugnata e , per converso, dall'accoglimento della domanda di arricchimento in giustificato, essa costituen do inequivoca dimostrazione dell'esame dell'eccezione e del suo implicito rigetto. Tanto sarebbe sufficiente per escludere la fondatezza della censura di omessa pronunzia che sembra ipotizzare il comune di ### Ma anche a volere prescinde re d a quanto appena espresso, occorre sottolineare che il motivo ipotizza insieme al vizio di omessa pronunzia q uello della violazione di legge sussumendola nell'art.360 c.1 n.3, così presupponendo che vi sia stata da parte del giudice di merito l'esame della q uestione e la sua soluzione scorrettacfr.Cass.n.329/2016- per di più diffondendosi, nel corpo dello stesso motivo, in maniera contraddittoria sul prospettato vizio di “carenza motivazionale” -cfr. pag.8 1^ cpv. ricorso incidentalee - per la prima volta in sede ###debita “trasformazione” di una doman da contratt uale che il ### avrebbe perpetuato e la Corte di appello avallato-cfr.pag.8 terz'ultimo cpv., ric. incidentale-. 
In def initiva, quelle appena esposte nel corp o dell'unico motivo proposto rendono inammissib ile l'intera censura, che profila allo stesso tempo l'omessa pronunzia e la “non corretta pronunzia sulla questione della domand a di arricchimento ingiustificato” che dunque esclude il vizio di omessa pronunzia; per di più il ricorrente contesta una “trasformazione” della doman da che avrebbe compiuto, indebitamente, il primo giudice, senza tuttavia preoccuparsi di evidenziare che nessuna censura era stata sul punto prospettata in appello, ove il Comune di ### aveva 21 di 22 lamentato l'erroneità della decisione impugnata sotto l'unico profilo della tardività-cfr.pag.13, terz'ultimo capoverso sentenza impugnata-. 
Tanto è sufficiente p er ritene re inammissibile il primo mot ivo di ricorso incidentale. 
Anche il secondo mo tivo de l ricorso incidentale è inammissibile, non riproducendo, ai fini dell'autosufficienza, l'is tanza richia mata nel decreto autorizzativo al giudizio che, costituendo parte integrante del decreto reso d al Giudice de legato, sarebbe stato necessario esaminare pe r vagliare la fondatezza o meno dell a censura in ordine al difetto di specificità e precisione del decreto reso dal giudice delegato di costituzione del fallimento innanzi alla Corte di appello di Bari. 
Sulla base di tali consi derazioni, in accog limento del seco ndo motivo di ricorso principa le, rigettato il primo e ritenuto inammissibile il ricorso incidentale, la senten za impugnata d eve essere cassata, con rinvio alla Corte di ap pello di B ari che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, 228, dà atto dell a sussiste nza dei presup posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente in cidental e, del l'ulteriore importo a titolo di do ppio contributo unif icato, in mis ura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.  ### il second o motiv o del ricorso principale, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.  ### la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese de l presente giudizio. 22 di 22 Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, 228, dà atto dell a sussiste nza dei presup posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente in cidental e, del l'ulteriore importo a titolo di do ppio contributo unif icato, in mis ura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### il 21 febbraio 2024 nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, Conti Roberto Giovanni

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