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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 3/2025 del 02-01-2025

... in conseguenza dell'anzidetto infortunio, gravi danni non solo sotto il profilo prensile ma anche sul piano dei rapporti interpersonali; ix) che l'infortunio le avrebbe, inoltre, precluso la possibilità di svolgere le attività lavorative per cui aveva studiato, con conseguente incisione sulla capacità lavorativa specifica, oltreché le attività sportive in precedenza praticate, come il ciclismo, da valutarsi in termini di personalizzazione del danno. Con comparsa depositata in data 8 novembre 2021, si costituiva in giudizio ### S.n.c. contestando le circostanze dedotte da parte attrice in fatto e in diritto, nonché la quantificazione del danno dalla medesima prospettata. In particolare, quanto all'an debeatur, la difesa della società convenuta esponeva i) che con atto di cessione di (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 8530/2021 promossa da: ### con il patrocinio degli avvocati ### e #### elettivamente domiciliat ### presso il loro studio ### contro ### S.N.C. ###. ###., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### con il patrocinio degli avvocati ### MASIELLO e ### elettivamente domiciliat ###presso il suo studio ###'ISTRUZIONE, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'### dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliat ###CONVENUTI con la chiamata in causa di ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avvocato ### elettivamente domiciliata in ####, via ### 40/44 ###, ### per l'### in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### con il patrocinio dell'avvocato ### elettivamente domiciliato in ####, via C. Hajech 10 presso il suo studio ### * * * 
Trattenuta in decisione all'udienza del 6 giugno 2024, sulle seguenti ### parte attrice “### al Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare. Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ### S.n.c. ###. E ### D. e del Ministero dell'### in ordine alla causazione del sinistro descritto in narrativa e per l'effetto condannarli, per quanto di ragione ed in solido tra loro, al pagamento del risarcimento in favore della sig.na ### di tutti i danni subiti e subendi, a causa del sinistro in questione, come di seguito: - Euro 198.878,97, per il danno non patrimoniale, già detratta la capitalizzazione del danno biologico riconosciuto dall'### come dettagliatamente riportato in atti; ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, occorrendo anche in via equitativa; - Euro 727.740,43 per il danno patrimoniale subito, già detratta la capitalizzazione del danno patrimoniale riconosciuto dall'### come dettagliatamente riportato in narrativa; ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, occorrendo anche in via equitativa; - Euro 8.963,69 per le spese e i danni materiali subiti, o la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, occorrendo anche in via equitativa; il tutto oltre rivalutazione dalla data del sinistro alla data della liquidazione e interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente. 
Con favore di diritti, onorari e spese, anche generali, oltre IVA e C.N.P.A. come per legge. 
In via istruttoria: I) Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti della ### S.n.c. e per testi sui seguenti capitoli...”.  ### S.n.c.  “in via principale respingere le domande di ### perché infondate in fatto e in diritto; in via subordinata qualora fosse accertata e dichiarata la civile responsabilità della società ### L. E ### D. determinare il grado della colpa in capo alla medesima e l'eventuale corresponsabilità della medesima ### ra ### nonché del Ministero dell'### conseguentemente determinare l'ammontare di quanto effettivamente dovuto dalla società ### L. E ### D. in favore della ### al netto di tutto quanto dovuto al medesimo dall'### e condannare la compagnia di assicurazioni ### P.IVA ###, c.f.: ### (impresa appartenente al ### iscritto nell'### dei ### al n. ### - ### iscritta nell'### delle ### di assicurazione e riassicurazione italiane al 1.### - Società diretta e coordinata da ### et ### S.A. - ### - ### legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a tenere manlevata e garantita la società ### L. E ### D. da ogni esborso per capitale, rivalutazione, interessi e spese, anche legali e/o risarcimento e spesa che la stessa fosse condannata a pagare e a corrispondere direttamente all'infortunata gli importi liquidati”. 
Per il Ministero dell'### “In via principale, respingere la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Ministero dell'### perché inammissibile ed infondata per le ragioni esposte in narrativa; in via subordinata, nella denegata ipotesi fosse riconosciuta una qualsivoglia forma di responsabilità del Ministero dell'### determinare (e quindi ripartire) il grado di effettiva responsabilità imputabile ad essa senza vincolo di solidarietà, tenendo altresì conto della condotta colposa dell'attrice e della ### convenuta, liquidando il danno secondo criteri oggettivi e in misura minore rispetto a quella indicata dall'attrice, scomputando esclusivamente dalla somma eventualmente dovuta dal Ministero dell'### quanto ad essa già versato dall'### condannando la ### STÄ### - ### a tenere manlevata e garantita l'### scolastica da ogni esborso per capitale, rivalutazione, interessi e spese, anche legali e/o risarcimento e spesa che la stessa fosse condannata a pagare e a corrispondere direttamente all'infortunata gli importi liquidati”.  ### S.p.a.  “In via principale. Rigettarsi le domande di ### nei confronti di ### e/o comunque la domanda di garanzia formulata da ### nei confronti di ### Spese di lite rifuse. 
In via subordinata. Per l'ipotesi di ritenuta parziale o totale fondatezza ed accoglibilità delle domande svolte da ### nei confronti di ### e delle domande svolte da quest'ultima nei confronti di ### -accertati i titoli e gradi di responsabilità del Ministero dell'### e di ### nonché la responsabilità di ### anche ex art. 1227 cc, -accertata la natura e la reale entità dei danni patiti da ### -accertati termini e limiti tutti di operatività della polizza ### (con particolare riferimento all'esclusione dei danni di natura patrimoniale), limitarsi la condanna di ### in conformità alle risultanze di causa, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà e con eliminazione di ogni esagerazione e/o voce e/o somma non spettante, e, comunque e di conseguenza, limitarsi la condanna di ### nei termini e nei limiti di polizza, con esclusivo riferimento a quanto legato alla responsabilità propria di ### con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con le altre parti di causa. Spese di lite compensate o eventuale condanna rapportata agli esiti di causa. 
In via istruttoria - fermi gli onori probatori, nella sola denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere sussistente solo in capo all'attore l'onere di provare il quantum del preteso danno patrimoniale al netto di quanto la signora ### percepisce per la propria attività lavorativa (in aggiunta alla componente patrimoniale della rendita ###, si chiede che il Giudice ordini all'attrice ex art. 210 cpc, la produzione del contratto di assunzione del lavoro di centralinista e di portinaia e copia delle buste paga percepite dal mese di febbraio 2023 ad oggi”. “Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: Nel merito in via principale: Per tutti i motivi meglio illustrati in atti, respingere le domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto Ministero dell'### in quanto inammissibili e comunque in quanto le stesse infondate in fatto ed in diritto. 
In via subordinata: ### mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la domanda posta in via principale, determinare (e quindi ripartire) il grado di effettiva responsabilità imputabile in capo al convenuto Ministero senza vincolo di solidarietà, tenendo altresì conto della condotta colposa dell'attrice e della ### s.n.c convenuta, liquidando il danno secondo criteri oggettivi ed in misura minore rispetto a quella indicata dall'attrice. 
Sempre in subordine: ### la condanna di ### ai sensi delle condizioni tutte di polizza, limitatamente alla quota di responsabilità addebitabile alla convenuta ### scolastica, senza vincolo solidale con le altre parti convenute entro il massimale garantito. 
In via istruttoria: Si insiste nell'ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. all'### della documentazione aggiornata in merito agli importi riconosciuti dal predetto Ente all'attrice. 
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. oltre 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.  * * * 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 15 luglio 2021, ### conveniva in giudizio la società ### S.n.c. e il Ministero dell'### - invocandone, rispettivamente, le qualità di datore di lavoro nell'ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro seguito dall'attrice e di soggetto a cui sarebbero direttamente riferibili gli atti posti in essere dal personale dell'istituto scolastico promotore del relativo progetto - al fine di sentirli condannare, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni subiti, complessivamente quantificati nell'importo di € 632.582,85, ovvero nella diversa somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi.  ### riferiva, in particolare, i) di aver aderito, durante il proprio percorso di studi presso l'### di ### “### Perlasca” di ### indirizzo ### per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, ad una serie di progetti di alternanza scuola lavoro, svolti presso ristoranti e gastronomie della zona; ii) di aver, in particolare, svolto presso la ### S.n.c. un primo tirocinio di 120 ore nel maggio 2017 e un secondo tirocinio di 80 ore nell'ottobre 2018; iii) di aver in seguito deciso di frequentare, nel corso dell'ultimo anno di scuola e una volta terminati i tirocini curriculari, ulteriori tirocini extracurriculari presso la ### S.n.c., di concerto con l'### scolastico; iv) che, quindi, in data 7 dicembre 2018, era stata stipulata una convenzione tra l'### “### Perlasca” e la ### S.n.c. per lo svolgimento di uno stage extracurriculare per il periodo 7 dicembre 2018 - 31 dicembre 2018, poi prorogato fino al 31 maggio 2018; v) che, relativamente a tale percorso, era stato individuato quale tutor scolastico il prof. ### e quale tutor aziendale il sig. ### vi) di aver subito, in data 5 aprile 2019, nell'utilizzare un macchinario tritacarne, un grave trauma alla mano destra cui era conseguita la perdita del II, ### IV e V dito; vii) che, in data 9 luglio 2019, l'### le aveva riconosciuto un grado di menomazione pari al 32% di invalidità permanente; viii) di aver riportato, in conseguenza dell'anzidetto infortunio, gravi danni non solo sotto il profilo prensile ma anche sul piano dei rapporti interpersonali; ix) che l'infortunio le avrebbe, inoltre, precluso la possibilità di svolgere le attività lavorative per cui aveva studiato, con conseguente incisione sulla capacità lavorativa specifica, oltreché le attività sportive in precedenza praticate, come il ciclismo, da valutarsi in termini di personalizzazione del danno. 
Con comparsa depositata in data 8 novembre 2021, si costituiva in giudizio ### S.n.c.  contestando le circostanze dedotte da parte attrice in fatto e in diritto, nonché la quantificazione del danno dalla medesima prospettata. In particolare, quanto all'an debeatur, la difesa della società convenuta esponeva i) che con atto di cessione di azienda registrato a ### in data 2 gennaio 2017 ###. 5.612 ###. 4.054 del ### il sig. ### aveva ceduto alla ### S.n.c. di ### L. e ### D. l'azienda costituita dall'omonima ditta individuale ### esercente l'attività di macelleria e polleria corrente in ####, via ### n. 72; ii) che la cessione aveva ricompreso tutti i diritti, le attività e il mobilio che arredava e corredava l'azienda, nonché le attrezzature individuate in uno specifico allegato, tra cui era ricompreso il tritacarne da cui sarebbe originato il sinistro, da sempre presente in azienda; iii) che l'odierna convenuta non sarebbe stata a conoscenza della intrinseca pericolosità del macchinario anzidetto, il quale sarebbe stato perfettamente conforme alle normative di sicurezza vigenti; iv) che, in ogni caso, sarebbe sussistita la corresponsabilità dell'attrice, la quale aveva già maturato una precedente esperienza lavorativa presso la macelleria convenuta e che, pertanto, conosceva il funzionamento dei macchinari ivi presenti, avendo ricevuto le dovute istruzioni sull'uso; v) che, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la ### avrebbe dovuto essere manlevata dalla compagnia di assicurazioni ### S.p.a., con la quale la stessa aveva stipulato la polizza assicurativa n. 107036171. La convenuta chiedeva, pertanto, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo nonché, in principalità, il rigetto delle domande di parte attrice in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto. 
Con comparsa depositata in data 12 novembre 2021, si costituiva altresì in giudizio il Ministero dell'### contestando quanto dedotto dalla difesa attorea ed eccependo, in particolare, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al tutor scolastico nonché all'### medesima. In particolare, il Ministero rilevava i) che il percorso scolastico legato ai servizi per l'enogastronomia e l'attività alberghiera prevedeva, oltre a lezioni frontali in classe, anche una serie di attività di alternanza scuola-lavoro; ii) che, nell'ambito di tale modalità di apprendimento, la ### aveva effettuato ben quattro esperienze in itinere ###; iii) che, su espressa richiesta della famiglia dell'attrice, il terzo e il quarto percorso formativo erano stati svolti presso la “### Mora” di ####, ritenuta idonea allo scopo esclusivamente in considerazione della presenza di un reparto enogastronomico presso la medesima; iv) che l'attrice aveva terminato le 400 ore di tirocinio obbligatorie previste dalla normativa all'epoca in vigore, compiendone addirittura 440; v) che, nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, la famiglia dell'attrice aveva manifestato la volontà di far effettuare alla stessa un tirocinio extra curricolare, in aggiunta al percorso formativo obbligatorio di ### scuolalavoro, parimenti presso la ### “Mora” di ####; vi) che a tal fine, in data 7 dicembre 2018, la scuola aveva predisposto un apposito progetto formativo con la #### “Mora”, per il periodo dal 7 al 31 dicembre 2018, poi prorogato con un accordo tra le parti fino 31/5/2019; vii) che, nell'ambito di tale convenzione, era stata individuata la tipologia delle attività che la studentessa avrebbe dovuto svolgere durante il tirocinio extracurriculare e che fondamentale importanza era stata attribuita al reparto gastronomico della ### in modo da garantire la coerenza sia con gli obiettivi del progetto formativo sia con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi della ### viii) che l'attività formativa extracurriculare, su un piano generale, aveva una duplice natura, in quanto andava qualificata sia come vera e propria attività didattica sia come attività assimilabile al lavoro, tant'era che colui che la svolgeva era considerato al tempo stesso sia studente che lavoratore; ix) che, di conseguenza, il ruolo del tutor didattico era unicamente quello di verificare l'aspetto formativo dell'attività, di fare da tramite tra ### e soggetto ospitante e di fungere da punto di riferimento per lo studente impegnato nel percorso, senza che potesse essere ritenuto un preposto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 rispetto ad una realtà lavorativa del tutto estranea al medesimo; ix) che la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, sia generale che specifica, fornita all'attrice da parte dell'### era quella prevista dalla legge ed era coerente rispetto al percorso professionale dalla medesima scelto; x) che, a seguito dell'infortunio, l'### aveva provveduto a denunciare l'accaduto all'### e si era reso disponibile a rispondere alle istanze informative pervenute dai vari enti coinvolti, con la precisazione che nessun procedimento amministrativo o penale era stato avviato nei confronti del personale dell'### convenuta. ### chiedeva, quindi, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa ### - ### al fine di essere dalla stessa manlevata in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, in ogni caso previa ripartizione del grado di effettiva responsabilità imputabile all'### e tenendo altresì conto della condotta colposa dell'attrice e della ### convenuta; nel merito, domandava il rigetto della pretesa risarcitoria di parte attrice in quanto reputata inammissibile e infondata. 
Con comparsa depositata in data 11 marzo 2022 si costituiva in giudizio la compagnia ### chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto Ministero dell'### in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto; in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la compagnia terza chiamata chiedeva determinarsi e ripartirsi il grado di effettiva responsabilità imputabile al Ministero senza vincolo di solidarietà, tenendo altresì conto della condotta colposa dell'attrice e della ### e, in ogni caso, chiedeva limitarsi la propria condanna ai sensi delle condizioni di polizza, limitatamente alla quota di responsabilità addebitabile all'### scolastica. 
Con comparsa parimenti depositata in data 11 marzo 2022, si costituiva, altresì, in giudizio la compagnia ### S.p.a., chiedendo il rigetto delle domande svolte da parte attrice nei confronti di ### e/o comunque la domanda di garanzia da quest'ultima formulata nei propri confronti; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree nonché delle domande di garanzia svolte dalla propria assicurata, la ### terza chiamata chiedeva limitarsi la condanna di ### in conformità alle risultanze di causa, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà, e, comunque, limitarsi la propria condanna nei termini e nei limiti di polizza, con esclusivo riferimento a quanto legato alla responsabilità propria di ### Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale in ordine agli ammessi capitoli di prova nonché mediante lo svolgimento di ctu medico-legale sulla persona dell'attrice. All'esito dell'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 6 giugno 2024, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  * * * 
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono. 
Nel caso di specie costituiscono circostanze pacifiche, in quanto documentalmente comprovate ovvero non specificamente contestate dalle parti, i) la frequentazione, all'epoca dei fatti, da parte dell'attrice dell'### di ### di ### “### Perlasca” di ### indirizzo ### per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera - articolazione ### ii) lo svolgimento, da parte dell'attrice medesima durante il proprio percorso di studi, di tirocini curricolari in regime di alternanza scuola-lavoro presso la ### “### Peccato” di ####, presso l'### verde di ### & ###.n.c. di Barghe ###, nonché presso la ### S.n.c. di ### & ### di ####; iii) lo svolgimento da parte della ### di un ulteriore tirocinio extracurriculare presso la ### S.n.c., con durata dal 7 dicembre 2018 al 31 maggio 2019; iv) la stipulazione di apposita convenzione tra l'### “### Perlasca” e la ### nonché la predisposizione, ad opere delle medesime parti, di progetti formativi; v) la designazione di un tutor didattico nella persona del prof. ### e di un tutor aziendale nella persona del sig. ### vi) il verificarsi, in data 5 aprile 2019, dell'infortunio per cui si controverte, in occasione dell'utilizzo da parte della ### su richiesta del contitolare della ### del macchinario tritacarne denominato “###”, presente nei locali della macelleria. 
Peraltro, la circostanza che il giorno del fatto l'odierna attrice si trovasse presso la ### in ragione dello svolgimento di un tirocinio extracurriculare nell'ambito del percorso di alternanza scuolalavoro, nonché la dinamica dell'infortunio nei termini prospettati dalla difesa attorea in atto di citazione, sono state altresì confermate in sede ###particolare, il teste ### insegnante presso l'### “### Perlasca” nonché tutor didattico della ### nell'ambito dello stage presso la ### ha confermato che “ad aprile 2019 la ### si trovava presso la ### a svolgere lo stage extracurricolare richiesto da lei stessa”, il quale “era in sostanza un prolungamento dello stage curriculare iniziato ad ottobre 2018”. In ordine poi alla dinamica dei sinistro, la teste ### banconista presso la ### ed ivi presente il giorno del fatto, ha confermato che il 5 aprile 2019 “il ### incaricò la ### di provvedere a macinare della carne di tacchino con il macchinario tritacarne ### situato sul banco da lavoro del negozio” e di aver, a un certo punto, visto “la ### avvicinarsi al lavandino da sola dopo aver spento la macchina e mettere la mano sotto il rubinetto per sciacquarla”. A sua volta, il legale rappresentante della #### sentito in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver chiesto alla ### il giorno del sinistro, “di macinare della carne di tacchino con il macchinario tritacarne situato sul banco da lavoro del negozio” e “che la ### inserì la mano destra nel macchinario, che inghiottì il guanto e le dita della ragazza”. 
Ciò posto, la difesa attorea ha agito in giudizio deducendo l'esclusiva responsabilità della ### e del Ministero dell'### in ordine alla causazione del sinistro oggetto di causa e chiedendo, pertanto, la condanna dei convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti da ### Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie deve, innanzitutto, affermarsi la responsabilità della ### per l'infortunio occorso all'attrice. 
Invero, benché la relazione studente-organizzazione ospitante non costituisca un rapporto di lavoro subordinato, in ipotesi di alternanza scuola-lavoro trovano ciononostante pacifica applicazione i tipici obblighi del rapporto datore di lavoro-lavoratore inerenti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli studenti in regime alternanza scuola-lavoro, infatti, ai fini dell'applicazione delle misure preventive e protettive dell'integrità fisico-psichica contenute nel D. Lgs. n. 81/2008, sono pienamente e pacificamente equiparati ai lavoratori subordinati. Del resto, anche la stessa convenzione stipulata in data 7 dicembre 2018 tra l'### di ### di ### “### Perlasca” di ### e la ### S.n.c., in ossequio a quanto disposto dalla fonte primaria, prevedeva espressamente all'art. 6 che il soggetto ospitante “si impegna a garantire allo studente in percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza” e che lo stesso “si fa carico in relazione al rischio specifico relativo all'attività svolta in azienda degli adempimenti previsti dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 [relativo alla valutazione dei rischi1]”. Ancora, l'art. 3 della predetta convenzione prevedeva ulteriormente che “il tutor aziendale ... è il primo responsabile degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08, art. 19, comma 1 lettera “a”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, essendo il soggetto costantemente a contatto con lo stagista” e che questi era tenuto a “vigilare affinché l'alunno non sia mai addetto a mansioni che comportano l'esposizione ad un rischio specifico grave ex lett. “b” art. 19 d.lgs. 81/2008”. 
La struttura ospitante, pertanto, in qualità di “datore lavoro”, era tenuta i) a fornire allo studente la formazione specifica necessaria sia per lo svolgimento delle mansioni a cui lo stesso era in concreto adibito, sia per l'utilizzo dei macchinari e degli attrezzi posti a sua disposizione, ii) a compiere una previa valutazione del rischio a cui lo studente era esposto e ad adottare le conseguenti misure di sicurezza, nonché iii) a garantire, per l'intera durata del rapporto, le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza. 
Nel caso di specie si rinvengono, invece, gravi carenze nella condotta osservata dalla ### la quale nulla ha dedotto nel corso del presente giudizio in merito all'adozione del documento di valutazione dei rischi specifici, alla dotazione di adeguati dispositivi di protezione, nonché in ordine allo svolgimento in favore della studentessa di apposita attività di formazione concernente l'utilizzo dei macchinari presenti all'interno della struttura. Al contrario, come accertato dall'Ats di ### all'esito 1 Cass. pen, n. 20129/2016: “In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”. dell'accertamento ispettivo svolto in data 5 aprile 2019 (cfr. doc. 5 di parte attrice2) e come confermato in sede di istruttoria orale (oltreché nell'ambito del procedimento penale a carico del legale rappresentante della ###, la macelleria odierna convenuta, non solo non ha evitato che la tirocinante utilizzasse macchinari non conformi alla normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro e, dunque, idonei ad esporla a un rischio grave e specifico, ma ne ha addirittura ordinato l'utilizzo (cfr. deposizione legale rappresentante della #### il quale, sentito in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver chiesto alla ### il giorno del sinistro, “di macinare della carne di tacchino con il macchinario tritacarne situato sul banco da lavoro del negozio”). Peraltro, con specifico riguardo al macchinario tritacarne “###” si evidenzia che, all'esito del predetto accertamento ispettivo svolto dall'Ats di ### era emerso come lo stesso fosse privo di qualsivoglia misura di sicurezza atta ad evitare gli infortuni sul lavoro - tanto che lo stesso consentiva agevolmente l'accesso alla coclea tramite il foro di imbocco - oltreché privo della dichiarazione di conformità CE, del manuale d'uso e di manutenzione. Sul punto, del resto, a nulla rileva, in questa sede, quanto dedotto dalla macelleria convenuta in ordine alla provenienza del macchinario in commento dal proprio dante causa nell'ambito della cessione d'azienda avvenuta nell'anno 2017, né in merito all'asserita non conoscibilità della intrinseca pericolosità dello stesso. 
Pertanto, sulla scorta di quanto emerso in corso di causa, deve ritenersi che la ### in qualità di datore di lavoro di ### abbia violato plurime regole cautelari, riconducibili in particolare i) all'omessa previsione del rischio a cui la studentessa era esposta nella lavorazione in questione (artt. 28 e 17 d.lgs. 81/08); ii) alla omessa formazione e informazione della tirocinante (artt. 36, 37 d.lgs 81/08); nonché iii) alla omessa fornitura di idonei dispositivi di protezione (art. 77 d.lgs. 81/08). 
È, infine, inconferente il richiamo svolto dalla macelleria convenuta alla circostanza secondo cui l'obbligo assicurativo degli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro sia posto a carico degli istituti scolastici promotori, atteso che detta circostanza - seppur pacifica - non presenta alcun collegamento con la tematica della sicurezza sul luogo di lavoro ed è, invece, correlata alla peculiarità della metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro. 
Ciò posto in ordine alla responsabilità della struttura ospitante, occorre ora vagliare la condotta 2 “In occasione del suddetto sopralluogo ispettivo si sono accertate inosservanze alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ... sulla macchina tritacarne non è stata riscontrata la presenza di protezioni o di sistemi protettivi atti ad impedire l'accesso alla coclea, dal foro d'imbocco della carne presente sulla tramoggia di carico ... si dà atto, inoltre, che la ### S.n.c. non è stata in grado di fornire: la dichiarazione di conformità CE, il manuale d'uso e manutenzione, la fattura di acquisto e le registrazioni degli interventi di manutenzione della macchina tritacarne descritta ... si dà atto, inoltre, che la ### S.n.c. ... non è stata in grado di fornire alcuna documentazione comprovante l'avvenuta attività di informazione della studentessa tirocinante ### ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ... la mattina del giorno 05/04/2019 il sig. ### non ha verificato che la tirocinante ### (non informata dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro della macelleria) non accedesse alla zona pericolosa della macchina tritacarne da banco marcata “###”, risultata non idonea ai fini della salute e sicurezza e inadeguata al lavoro da svolgere ... Inoltre, non ha provveduto ad informare la tirocinante ### circa i rischi per la sua sicurezza, legati all'utilizzo della macchina predetta” (cfr. pag. 1, 2 e 3 del verbale di contravvenzione e prescrizione n. 049/19). osservata dall'### scolastico promotore del progetto di alternanza scuola-lavoro - e, dunque, del Ministero dell'### oggi convenuto -, che si ritiene parimenti responsabile dell'infortunio occorso all'attrice.  ### convenuto, nell'escludere qualsivoglia responsabilità in capo al tutor scolastico nonché all'### medesima, ha dedotto i) che la “### Mora” di ### fu proposta dalla famiglia dell'attrice per lo svolgimento del terzo e quarto percorso formativo del tirocinio obbligatorio nonché per lo svolgimento del tirocinio extracurriculare; ii) che, nell'ambito della convenzione appositamente stipulata, venne individuata la tipologia di attività che la studentessa avrebbe dovuto svolgere e che ivi venne attribuita fondamentale importanza al reparto gastronomico della ### in modo da garantire la coerenza con gli obiettivi del progetto formativo e con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi della ### iii) che il ruolo del tutor didattico era unicamente quello di verificare l'aspetto formativo dell'attività, di fare da tramite tra ### e soggetto ospitante e di fungere da punto di riferimento per lo studente impegnato nel percorso, senza che lo stesso potesse essere ritenuto un preposto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008; iv) che, in ogni caso, l'anzidetta convenzione, stipulata in data 7 dicembre 2018, non poteva trovare applicazione al tirocinio extracurriculare, essendo - in tesi - limitata ai soli tirocini curriculari obbligatori. 
Ebbene, occorre, innanzitutto, escludere che la convenzione stipulata tra l'IIS di ### “### Perlasca” e la ### S.n.c. fosse applicabile al solo tirocinio curriculare svolto dalla ### e non anche a quello extracurriculare nel corso del quale si verificò l'infortunio oggetto di causa. Ciò alla luce di quanto emerge dal dato letterale della convenzione in parola, il cui art. 7 prevedeva espressamente che la convenzione stipulata tra le parti avesse “durata di un anno a decorrere dalla data sottoindicata [07.12.2018]”, che sarebbe stata “tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti” e che la stessa avrebbe comunque mantenuto la propria efficacia “fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante, avviato nel periodo di vigenza della convenzione”. ### convenuto non ha allegato alcunché in ordine all'eventuale disdetta della convenzione e, pertanto, deve ritenersi che la stessa fosse ancora in vigore durante lo svolgimento del tirocinio extracurriculare da parte della studentessa, il quale era disciplinato da un apposito progetto formativo personalizzato (cfr. doc. 5 del Ministero dell'###. 
Ciò premesso, occorre rilevare che la convenzione anzidetta, stipulata tra l'IIS di ### “### Perlasca” e la ### S.n.c., prevedeva espressamente, all'art. 3 lett. d), che il tutor scolastico dovesse assolvere “verso l'### attraverso le previste visite, agli obblighi di cui al D.lgs.  81/08 art. 19, comma 1 lett. “a”3, segnalando al soggetto promotore eventuali mancanze agli obblighi 3 ### cui “i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: ### sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle ivi previsti, sollecitando contestualmente il soggetto ospitante a rimuoverle” e che lo stesso fosse tenuto ad aggiornare “altresì la propria formazione ai sensi della lett. “g”” dell'art. 19, comma 1 del D.lgs. 81/08 (significativo che tale norma, richiamata dalla convenzione con riguardo ai compiti del tutor scolastico, sia rubricata “### del preposto”). Inoltre, lo stesso art. 3 della convenzione in commento prevedeva che i tutor scolastico ed aziendale dovessero condividere alcuni compiti, tra cui proprio quello di assolvere “agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08, art. 19, comma 1 lettera “f””, vale a dire quello di “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.  ### scolastico promotore del progetto di alternanza scuola-lavoro - e per lui il tutor designato - era, dunque, tenuto, non solo a individuare/approvare strutture ospitanti idonee ad accogliere gli studenti e a somministrare a questi ultimi un'adeguata formazione generale e specifica, ma anche ad attivarsi nei confronti delle strutture selezionate per accertarsi dell'avvenuta adozione da parte di queste ultime dei DVR previsti per legge, nonché per verificare le condizioni delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione degli studenti. 
Ebbene, alla luce di quanto emerso in corso di causa, si ritiene che nella fattispecie de qua tali obblighi non siano stati assolti dall'### “### Perlasca” né, nello specifico, dal tutor interno dallo stesso selezionato. Si rileva, infatti, come la circostanza dedotta da parte convenuta secondo cui la ### venne proposta alla scuola - come struttura ospitante per lo svolgimento del percorso di alternanza scuola-lavoro - dalla famiglia dell'attrice sia del tutto inconferente. Anzi, semmai proprio il fatto che la ### in precedenza non facesse parte delle strutture convenzionate con l'### avrebbe dovuto determinare quest'ultimo, prima di procedere alla stipulazione della convenzione, a svolgere gli opportuni accertamenti - anche tramite sopralluoghi - in ordine ai luoghi di lavoro, ai macchinari ivi presenti e, in generale, al rispetto da parte della struttura medesima della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Invece, ciò non è avvenuto e neppure risulta specificato all'interno del progetto formativo a quali mansioni la studentessa sarebbe stata adibita e quali attrezzi e macchinari la stessa avrebbe utilizzato. Invero, benché il Ministero abbia asserito che il tirocinio presso la ### venne dalla scuola autorizzato unicamente in ragione della presenza presso la struttura di un reparto di gastronomia (coerente con il percorso di studi della studentessa), occorre rilevare che nella convenzione e nei progetti formativi versati in atti nulla risulta sul punto indicato e nessuna limitazione espressamente prevista; al contrario, la sezione dei progetti formativi denominata “mansioni previste e attrezzature fornite” era stata lasciata in bianco (cfr. doc. 5). 
Ciò posto, il Ministero dell'### oggi convenuto è, a sua volta, responsabile dell'infortunio occorso all'attrice ### Cionondimeno, il riconoscimento della responsabilità in capo agli odierni convenuti per il sinistro occorso all'attrice non esime dal vagliare il comportamento di quest'ultima che, alla luce di quanto emerso in corso di causa, deve pure ritenersi colposo ed eziologicamente connesso all'evento dannoso disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti)”. in concreto verificatosi. ### specie deve, quindi, considerarsi integrata l'ipotesi del fatto colposo del creditore contemplata dall'art. 1227 c.c., con un'incidenza causale stimata nella misura del 40%. Ciò in considerazione del fatto che, al momento del sinistro, l'odierna attrice - che stava frequentando l'ultimo anno di scuola superiore - non era alla prima esperienza lavorativa nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, avendo già svolto oltre 400 ore di tirocinio obbligatorio, nonché in ragione della comprovata esperienza che la ### aveva già maturato presso i locali della ### nei mesi precedenti all'infortunio. All'attrice va, quindi, imputato di aver imprudentemente e distrattamente trascurato, nell'atto di inserire la mano all'interno del macchinario tritacarne in azione senza l'utilizzo di strumenti protettivi, la potenziale - nonché percepibile - pericolosità dello stesso. 
Atteso che le parti convenute (nonché le ### terze chiamate) hanno domandato, seppur in via subordinata rispetto all'accoglimento delle proprie difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso oggetto di causa4, si reputa congruo operare - quanto ai rapporti interni tra i corresponsabili - una differenziazione delle rispettive quote di responsabilità. Come noto, in tema di responsabilità solidale la regola dettata dall'art. 2055, comma 1 c.c. trova applicazione nell'ipotesi in cui un medesimo fatto dannoso sia conseguenza delle azioni od omissioni imputabili a più soggetti, anche laddove queste siano tra loro autonome, e pure se siano diversi i titoli di responsabilità, “in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate” (cfr. Cass. SS.UU., n. 13143/2022). Ciò posto, quanto ai rapporti interni tra corresponsabili, è possibile prevedere una graduazione delle colpe che tenga conto delle relative quote di responsabilità - operando il comma 3 dell'art. 2055 c.c. soltanto in via residuale -, con la precisazione che detta graduazione ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, non elidendo affatto la solidarietà tra loro esistente nei confronti del danneggiato (cfr. Cass., n. 12957/2021; Cass., 2066/2018). 
Ebbene, sulla scorta di quanto sinora esposto, ritenendosi che le descritte condotte della struttura ospitante e dell'### promotore del progetto di alternanza scuola-lavoro abbiano assunto una diseguale efficienza causale nella determinazione dell'infortunio per cui è causa, si ritiene opportuno operare una graduazione delle rispettive colpe, che si determina nella misura del 60% in capo alla ### e del 40% in capo al Ministero dell'### graduazione che, come rilevato, non può in alcun modo elidere la solidarietà tra gli stessi esistente nei confronti della danneggiata.  * * * 
Tanto premesso, con riguardo all'accertamento dell'entità dei danni riportati dall'attrice, soccorrono le conclusioni del consulente medico-legale dalle quali il ### non ha motivo di discostarsi, in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in aderenza ai documenti e allo stato di fatto 4 “Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna” (cfr. ex multis Cass. civ. n. 10042/2006; Cass., n. 3803/2004). analizzato.  ### ha, invero, accertato che “Le lesioni riportate alla mano destra dalla signora ### a seguito dell'evento del 05.04.2019, amputazione di II, ### IV dito all'articolazione metacarpo-falangea e V dito alla falange prossimale della mano destra, per le proprie caratteristiche intrinseche, sono espressione di una lesività esogena di natura lacero-contusiva” (cfr. pag. 11 relazione peritale) e che, in conseguenza delle stesse, alla ### derivò “un periodo di inabilità temporanea totale di 5 giorni e di inabilità temporanea parziale di 26 giorni al 75% e di 50 giorni al 50%”, nonché un'incidenza sull'integrità psico-fisica del soggetto in termini di danno biologico permanente quantificabile nella misura del 33%, con riduzione della capacità lavorativa specifica in misura pari al 50%. ### ha, in particolare, evidenziato che “Le attività quotidiane attualmente compromesse sono quelle coinvolgenti l'arto superiore destro ed in particolare tutte quelle attività che impongono l'utilizzo della mano nella sua funzione prensile e di manipolazione che risultano in gran parte ridotte” e che “l'attività lavorativa risulta essere decisamente più usurante in considerazione dell'attività svolta come barista e come commessa ma non in considerazione dell'attività svolta attualmente come centralinista e portinaia, che non risulta essere usurante ma lontana dalle aspettative ed aspirazioni della Luzzani” (cfr. pag. 11 relazione peritale). 
Quanto alla domanda di personalizzazione del danno alla salute - in tesi determinata dall'impossibilità per l'attrice di perseguire le proprie aspirazioni professionali in coerenza con i propri studi, dall'impossibilità per la stessa di continuare a svolgere, a causa delle lesioni riportate nell'infortunio, le attività sportive dalla stessa in precedenza praticate, tra cui, in particolare, il ciclismo, nonché dalla drastica riduzione delle attività sociali e delle frequentazioni extra famigliari - si osserva come tale voce consista in una variazione in aumento del valore standard del risarcimento, che trova pacificamente giustificazione nella sola ipotesi di positivo accertamento nel caso concreto di specifiche conseguenze del tutto eccezionali e ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione considerata (cfr. Cass., n. 25164/2020; Cass., 28988/2019; Cass., n. 7513/2018; Cass., 10912/2018; Cass., n. 23469/2018; Cass., n. 27482/2018). 
In primo luogo, si rileva che il profilo relativo all'impossibilità per l'attrice di perseguire le proprie aspirazioni professionali in coerenza con i propri studi e alla conseguente necessità per la stessa di doversi adattare a mansioni differenti, maggiormente confacenti alle sue nuove condizioni, costituisce una voce del danno patrimoniale, determinata dalla riduzione della capacità lavorativa specifica. 
Ciò premesso, si ritiene che la difesa attorea abbia dato prova delle altre circostanze dedotte a sostegno della domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale patito dalla ### In particolare, quanto alle attività che la ### abitualmente svolgeva in epoca anteriore al sinistro e che in seguito ha dovuto interrompere, soccorre la dichiarazione resa dalla teste ### la quale ha riferito che “la ### prima dell'incidente, svolgeva attività agonistica di ciclismo su strada”, attività che le stesse praticavano insieme. Nello specifico, la teste ha affermato quanto segue: “praticavamo questo sport insieme e ci allenavamo insieme il più delle volte. Ci allenavamo sei giorni su sette, per circa tre ore al giorno; percorrevamo circa 60/70 km al giorno. Ora la ### non può più praticare questo sport, io invece ho continuato. Io ero tesserata ### mentre la ### speck”. 
Con riguardo, invece, alla dedotta riduzione da parte della ### delle attività sociali e delle frequentazioni extra famigliari, si richiamano le deposizioni delle testi ### e ### amiche dell'attrice. La teste ### ha, invero, riferito di conoscere la ### da quando le stesse iniziarono la scuola superiore, in quanto frequentavano il medesimo istituto, ed ha confermato che, prima dell'incidente, l'amica si recava a ### (luogo di residenza della ### “tutti i fine settimana” mentre, a seguito del sinistro, questo avveniva “veramente di rado”. La teste ha poi riferito quanto segue: “###arco di sei mesi sarà venuta a ### non più di due volte. ### frequentava non soltanto me ma anche altre persone della mia compagnia e so che non frequenta più neanche loro. ADR: noi abbiamo terminato di frequentare la stessa scuola nel giugno 2019. ### era anche amica della ### sia io e che l'attrice venivamo ospitate nel fine settimana a casa della ### e questo prima dell'incidente capitava spesso, dopo l'incidente non è più capitato. 
Io non ho più incontrato la ### nei locali di ### dopo l'incidente. ADR: la ### abitava e abita a ### che si trova a un quarto d'ora circa di distanza da ### ADR: non so se la ### abbia cambiato compagnia perché da dopo l'incidente la sento veramente poco”. 
A sua volta, la teste ### ha confermato che, prima dell'incidente, l'amica si recava “spesso a Bagolino”, mentre “dopo l'incidente non è più salita a ### e ci sentivamo solo per messaggi, peraltro non frequentemente ... Prima dell'incidente avevamo insieme una compagnia con tante amiche”. 
Ciò considerato, si ritiene che la menomazione de qua abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della sfera personale della ### potendosi, dunque, riconoscere un correttivo, in termini di personalizzazione, alla liquidazione del danno. 
Da ultimo, occorre ulteriormente osservare che dalle allegazioni attoree e dalle deposizioni rese dai testi escussi è emerso come l'attrice avesse subito, in conseguenza delle lesioni riportate, non solo una sofferenza fisica, ma anche una sofferenza morale legata al trauma patito e al peggioramento delle abitudini di vita determinatosi a seguito del sinistro, anche in considerazione della giovane età della danneggiata. La difesa attorea ha, infatti, dato conto dell'intima sofferenza e del disagio patiti dalla ### “a causa dell'imbarazzo costantemente provato allorquando le altre persone rivolgono domande sull'argomento e focalizzano lo sguardo sulla mano amputata” (cfr. pag. 15 atto di citazione), circostanza che ha trovato conferma nella dimostrata riduzione, da parte della ### delle proprie frequentazioni al di fuori della sfera strettamente familiare. Ciò non può che rilevare ai fini del riconoscimento in favore dell'attrice del c.d. danno morale, anche definito - sulla base della nuova terminologia introdotta dalle ### di ### nella versione 2024 - “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Le nuove ### hanno, infatti, recepito il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi a decorrere dal 2018, che supera il precedente automatismo della liquidazione congiunta di un valore monetario complessivo dato dalla sommatoria delle due poste di danno (danno alla salute e danno morale) e affermato la necessità di pervenire a un'indicazione distinta dei due valori. La componente morale del danno alla persona - che deve comunque essere sempre provata, sia pure tramite presunzioni o massime di esperienza - deve, dunque, mantenere la propria autonomia e non essere conglobata nell'unitaria voce del danno non patrimoniale, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e, dunque, insuscettibile di accertamento medico-legale (cfr. Cass., n. 25164/2020; Cass., n. 28989/2019; Cass., n. 910/2018; Cass., n. 7513/2018). 
Tutto ciò considerato, in applicazione dei parametri liquidatori, c.d. “Tabelle”, del Tribunale di aggiornati all'attualità - in particolare, come rivisitati nell'anno 2024 - che qui si intendono applicare in quanto condivisibili e adeguati nonché riconosciuti dalla stessa giurisprudenza di legittimità quale valido strumento per la liquidazione equitativa del danno biologico in assenza di parametri legali specifici (cfr. Cass., n. 12408/2011: sentenza c.d. Amatucci), tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (19 anni) e della percentuale del 33% di danno biologico permanente, il danno non patrimoniale patito dalla ### comprensivo di danno morale e personalizzazione in misura massima, è pari ad € 287.727,50 (di cui € 5.692,50 a titolo di invalidità temporanea, somma ottenuta riconoscendo per l'invalidità temporanea totale l'importo giornaliero di € 115,00) in moneta attuale. 
La somma complessiva di € 287.727,50 va, tuttavia, ridotta del 40% in ragione del riconosciuto concorso di responsabilità in capo alla ### così ottenendosi l'importo di € 172.636,50. 
Da ultimo, ai fini della corretta quantificazione dell'importo effettivamente spettante all'attrice occorre scomputare dall'ammontare del danno non patrimoniale - come sopra individuato - la somma capitalizzata della rendita erogata dall'### ammontante a complessivi € 120.202,91. Invero, l'### di ### di ### “### Perlasca”, quale soggetto promotore del tirocinio extracurriculare svolto dall'attrice nell'ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro in occasione del quale si verificò l'infortunio per cui è causa, si avvaleva della copertura assicurativa gratuita presso l'### contro gli infortuni sul lavoro prevista ex lege per lo studente in percorso di alternanza scuolalavoro, sicché, a seguito del sinistro, l'### riconobbe copertura assicurativa all'odierna attrice, accertando che le menomazioni dalla stessa subite consistevano in “perdita anatomica del 2° dito; perdita anatomica del 3° dito; perdita anatomica del 4° dito; perdita anatomica (sub-totale) del 5° dito” e riconoscendo un'invalidità permanente in misura pari al 32%, con conseguente costituzione in favore della stessa di una rendita annua (cfr. doc. 13 e 14). 
Pertanto, scomputando dall'ammontare del danno non patrimoniale come sopra quantificato (pari ad € 172.636,50) l'importo di € 120.202,91, quale valore capitale della rendita ### residua l'importo finale di € 52.433,59. 
Attesa la natura di debito di valore dell'obbligo di risarcimento del danno, sulla somma così ottenuta vanno calcolati gli interessi compensativi del danno derivanti dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. ### l'insegnamento delle ### della Suprema Corte (n. 1712/1995), essi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano, previa devalutazione della somma al momento del sinistro, sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (Cass. 4791/2007). Sull'importo così risultante decorrono poi gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo. 
Quanto, invece, al danno patrimoniale, il CTU ha, innanzitutto, rilevato che “Nel fascicolo di parte attrice vi sono fatture/ricevute per spese sanitarie e di riabilitazione da ritenersi congrue e pertinenti per complessivi 394.35€”. ### ha poi rimesso alla valutazione dello scrivente giudice le allegate spese “per la copia della cartella clinica, per l'acquisizione della patente BS, per l'acquisto di un veicolo con adattamenti e un resoconto delle spese di viaggio per complessivi 24,049.31€”; spese dal CTU ritenute “prive di finalità clinica ma connesse al sinistro per cui è causa”. Da ultimo, “in merito alla necessità di cure mediche future, e relative spese”, il CTU ha ritenuto “la menomazione della signora ### stabilizzata” senza “necessità di ulteriori cure mediche” (cfr. pag. 11 e 12 relazione peritale). 
Ebbene, ferma la pertinenza e congruità delle spese sanitarie e di riabilitazione documentate in atti - come accertato dal CTU incaricato - per complessivi € 394,35, deve altresì ammettersi il rimborso i) della spesa sostenuta dalla ### per apportare al veicolo acquistato gli adattamenti necessari (centralina a raggi infrarossi con pomolo), come risulta dalla fattura di acquisto di cui al doc. 12 di parte attrice, per l'importo di € 1.575,00 (non può riconoscersi il rimborso dell'intera somma portata dalla predetta fattura di acquisto, atteso che, stante l'età appena maggiorenne dell'attrice, è verosimile ritenere che la stessa avrebbe comunque provveduto all'acquisto di un'automobile, anche laddove il sinistro non si fosse verificato); ii) dell'acconto, di importo pari ad € 610,00, corrisposto al dr. 
Cavagnoli per lo svolgimento della consulenza medico-legale di parte (non risulta, invece, dimostrato il pagamento a saldo dell'ulteriore importo di € 1.830,00, rispetto al quale la difesa attorea si è limitata a produrre sub doc. 8 un avviso di pagamento); nonché iii) della somma di € 16,00, relativa all'acquisto di marca da bollo da apporre sul certificato predisposto dalla ### medica per il rilascio della patente B speciale (cfr. doc. 11). 
Deve, invece, escludersi la risarcibilità delle ulteriori voci di danno patrimoniale allegate dalla difesa attorea. In particolare, non sono stati adeguatamente comprovati i pagamenti concernenti i) l'iscrizione al corso di guida per l'ottenimento della patente BS, relativamente al quale la difesa attorea si è limitata a versare in atti la copia di una fattura elettronica dell'autoscuola senza, tuttavia, dimostrare l'effettivo pagamento del relativo importo (cfr. doc. 18); ii) l'acconto in tesi corrisposto per una gita scolastica non fruita a seguito del sinistro, rispetto al quale nulla è stato versato in atti; iii) i viaggi resisi, in tesi, necessari per le visite mediche, l'ottenimento della patente BS, le terapie e gli altri accertamenti conseguenti al sinistro (al riguardo, in particolare, la difesa attorea si è limitata a produrre un elenco (cfr. doc. 19), peraltro del tutto generico, di asseriti spostamenti senza fornire alcun supporto probatorio (es. fattura Telepass o ticket autostrada, ricevute parcheggi o altro)); nonché iv) l'iscrizione al corso di scuola guida per il conseguimento della patente B che, secondo la ricostruzione attorea, non sarebbe poi stato portato a termine a causa della menomazione riportata a seguito del sinistro e, quindi, della sopraggiunta inidoneità alla patente B della ### Sul punto, deve, tuttavia, evidenziarsi l'incongruenza dei periodi presi a riferimento, atteso che la ricevuta in commento, per l'importo di € 200,00, è datata 16 febbraio 2018, mentre il sinistro si è verificato a distanza di oltre un anno, il giorno 5 aprile 2019, il che consente di escludere che la ragione per la quale il corso di scuola guida non venne ultimato fosse rappresentata dalle lesioni riportate in conseguenza dell'infortunio de quo. 
Infine, per quanto concerne la dedotta diminuzione della capacità lavorativa specifica della danneggiata, il CTU ha rilevato che “### valutazione dell'obiettività medico-legale effettuata in data ### è possibile affermare che la riduzione della capacità lavorativa specifica è pari al 50%” ( pag. 8 relazione peritale). Inoltre, il CTU ha evidenziato che “###à lavorativa risulta essere decisamente più usurante in considerazione dell'attività svolta come barista e come commessa, svolte successivamente all'infortunio e fino a febbraio 2023, che normalmente implicano l'utilizzo della mano nei più disparati compiti e che hanno imposto alla signora ### un adeguamento posturale e dell'utilizzo dell'arto superiore non fisiologico per far fronte alla menomazione ... In considerazione dell'attività svolta attualmente come centralinista e portinaia, questa non risulta essere usurante ma lontana dalle aspettative ed aspirazioni della ### che si accingeva, alla fine del suo percorso scolastico, ad entrare nel mondo del lavoro in ambito enogastronomico, indirizzo che l'ha vista impegnata per i precedenti cinque anni di studio” (cfr. pag. 9 relazione peritale). 
Sulla base di tali rilievi - essendo pacifico che anche lo studente che sia privo, al momento del sinistro, di un'occupazione retribuita abbia diritto al risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa (cfr. ex multis Cass., n. 25571/2011) - deve ritenersi provata l'esistenza del danno patrimoniale consistente nell'avvenuta riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attrice, attesa l'idoneità dell'invalidità permanente conseguita al sinistro a pregiudicare in concreto le aspettative lavorative di quest'ultima, da ritenersi realisticamente dimostrate sulla base della formazione e delle esperienze dalla stessa maturate anteriormente ai fatti per cui è causa. Invero, come accertato dal ### la situazione fisica della danneggiata stabilizzatasi a seguito dell'infortunio (perdita del II, ### IV dito all'articolazione metacarpo-falangea e del V dito alla falange prossimale della mano destra in soggetto destrimane) è destinata a rendere significativamente più usurante una qualsiasi attività lavorativa che implichi l'utilizzo della mano destra e, soprattutto, a rendere particolarmente difficoltosa la possibilità di reperire e svolgere un'occupazione coerente con il percorso di studi intrapreso (e prossimo alla conclusione all'epoca del sinistro). 
Ciò posto, il danno da riduzione della capacità lavorativa è un danno permanente, in quanto destinato a prodursi anno per anno per tutta la vita lavorativa della vittima, il quale, pertanto, deve essere liquidato attraverso il metodo della capitalizzazione, ossia moltiplicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione ( Cass., n. 9048/2018; Cass., n. 20615/2015). Invero, ai fini di una corretta quantificazione per equivalente della perdita patrimoniale effettivamente subita, il danno patrimoniale non può considerarsi pari alle entrate patrimoniali cessate, ma occorre considerare “la perdurante, sebbene ridotta, capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, il cui peso deve essere adeguatamente considerato, un'altra attività lavorativa retribuita” (cfr. Cass., n. 14241/2023). 
Diversamente opinando, infatti, il soggetto danneggiato verrebbe a lucrare indebitamente una somma pari alle intere entrate precedenti, perdute, senza più dover svolgere alcuna attività lavorativa, venendo a conseguire un indebito vantaggio. 
Superata l'applicabilità dei coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, la cui adozione non è più consentita nemmeno in via equitativa (cfr. sul punto, Cass., n. 20615/2015; Cass., n. 10499/2017; Cass., n. 18093/2020; Cass., n. 5458/2020), nonché quelli risultanti dalle tabelle alternative del C.S.M. del 1989 (c.d. ͞Trevi, ### del ### 1990, n. 41, pp. 127 e ss.), occorre oggi ricorrere a ulteriori coefficienti di capitalizzazione, “purché aggiornati e scientificamente corretti” ( Cass., n. 20615/2015; Cass., n. 5458/2020). Ebbene, sulla scorta di tali presupposti, si ritiene di condividere la modalità di calcolo prevista dalla tabella realizzata e approvata in data 14 dicembre 2022 dall'Osservatorio sulla ### di ### che “utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri: 1. la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato, 2. l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione, 3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, 4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione); i relativi valori sono forniti dall'### e la tabella 2022 è basata sulla mortalità dl 2021, 5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di ### internazionali europei (tassi ###, rilevati al 30 novembre 2022, 6. una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di ### pubblici italiani (documento previsionale del MEF del novembre 2022)” (cfr. pag.  8 e 9 della relazione illustrativa predisposta dall'### sulla ### di ### “### anticipata di una rendita - ### 2023”).  ### specie, quale base per il calcolo della rendita occorre riferirsi al criterio di determinazione della misura del reddito previsto dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. con mod. in L. 26 febbraio 1977 n. 39, ossia il triplo della pensione sociale, ad oggi pari ad € 534,41 mensili. Ciò sulla scorta del fatto che l'attrice, all'epoca del sinistro, era una studentessa e non aveva ancora intrapreso un'attività lavorativa generatrice di reddito, sicché tale voce di danno non sarebbe altrimenti dimostrabile nel suo preciso ammontare, se non con grande difficoltà. 
Considerando, dunque, la riconosciuta compromissione della capacità lavorativa specifica dell'attrice nella misura del 50%, il valore capitale della rendita dovuta all'attrice è pari ad € 346.586,26, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Tale somma è ottenuta moltiplicando il 50% dell'importo annuo della rendita - che rappresenta la somma annua che viene ritenuta persa dalla danneggiata - per il coefficiente numerico tabellato di 36,03 punti (di cui alla tabella di capitalizzazione del Tribunale di ### 2024), a sua volta ricavato incrociando la riga della tabella relativa all'età della danneggiata al momento della capitalizzazione con la colonna relativa al numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita (ossia la durata): l'incrocio tra la riga-età e colonna-durata individua il coefficiente numerico moltiplicativo che va moltiplicato per l'importo annuo perso (definito come rendita). Il risultato della moltiplicazione rappresenta l'attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri che devono essere risarciti: tale attualizzazione, con una somma versata immediatamente una tantum, rappresenta finanziariamente un valore attuale equivalente alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno (cfr. pag. 11 relazione illustrativa ### di ###. 
Nel caso di specie, incrociando la riga-età corrispondente a 24 anni (età della danneggiata al momento della capitalizzazione) con la colonna-durata corrispondente a 43 anni (quale arco di tempo nel quale la somma ritenuta persa non verrà percepita, assumendo quale età pensionabile 67 anni: 67 - 24 = 43), risulta un coefficiente numerico di 36,03 punti, che, moltiplicato per l'importo di € 9.619,38 (ossia il 50% del reddito annuo preso a riferimento, ammontante ad € 19.238,76, pari al triplo della pensione sociale), determina quale risultato la somma anzidetta di € 346.586,26. 
La somma di € 346.586,26 va, tuttavia, ridotta del 40% in ragione del riconosciuto concorso di responsabilità in capo alla ### così ottenendosi l'importo di € 207.951,75. 
Da ultimo, ai fini della corretta quantificazione dell'importo effettivamente spettante all'attrice occorre scomputare dall'ammontare del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica - come sopra individuato - la somma capitalizzata della rendita erogata dall'### per il medesimo titolo, ammontante ad € 119.145,17 (cfr. doc. 14 di parte attrice), in tal modo residuando l'importo finale di € 88.806,58. 
In definitiva, quindi, il danno patrimoniale subito dalla ### è costituito i) dalle spese sanitarie e di riabilitazione documentate in atti e reputate congrue dal CTU per complessivi € 236,61 (= € 394,35 ridotti del 40%), oltre rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo esborso a quella odierna e interessi legali fino al saldo; ii) dalla spesa sostenuta per gli adattamenti apportati al veicolo per l'importo di € 945 (=€ 1.575,00 ridotti del 40%), oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso a quella odierna e interessi legali fino al saldo; iii) dalla spesa, pari ad € 366,00 (=€610,00 ridotti del 40%), sostenuta a titolo di acconto per lo svolgimento di consulenza medico-legale di parte, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso a quella odierna e interessi legali fino al saldo; iv) dalla spesa di € 9,60 (=€ 16,00 ridotti del 40%) sostenuta per l'acquisto di marca da bollo da apporre sul certificato medico per il rilascio della patente BS, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso a quella odierna e interessi legali fino al saldo; nonché v) dal valore capitale della rendita per la riconosciuta riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attrice, pari ad € 88.806,58, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.  * * * 
Venendo ora alla domanda svolta dalla convenuta ### S.n.c. nei confronti della terza chiamata ### S.p.a. - ferma la pacifica stipulazione dell'invocato contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile di cui alla polizza ### n. 107036171 (cfr. doc. 1 della terza chiamata) - quest'ultima ha contestato l'operatività della copertura assicurativa con riferimento al danno di natura patrimoniale lamentato da parte attrice, eccependo la limitazione della garanzia (per la responsabilità civile verso terzi) al solo danno non patrimoniale, in ragione della dedotta impossibilità di considerare la ### - studentessa in regime di alternanza scuola-lavoro - alla stregua di un lavoratore (cfr. artt. 81 lett. r) e/o 82 lett. g) del contratto di assicurazione).  ### argomentazione non è meritevole di accoglimento. Invero, se da un lato la mera stipulazione di una convenzione di alternanza scuola-lavoro non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, inteso come rapporto di subordinazione dal quale discende l'obbligo di corresponsione di una retribuzione, è altresì pacifico che lo studente che segua il percorso di alternanza scuola-lavoro sia, sotto molteplici aspetti, equiparato al lavoratore, attesa l'identità dei rischi a cui gli stessi sono esposti (tant'è vero che agli studenti in alternanza si applica la normativa in materia di sicurezza sugli obblighi di lavoro ed è altresì prevista l'obbligatoria copertura ###. Ciò risulta, del resto, espressamente affermato dal D.Lgs. n. 81/2008 ed è altresì confermato dalla circolare ### n. 44 del 21 novembre 2016, sulla scorta della quale “Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l'attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest'ultima”. 
Ciò posto, del tutto erroneo è il richiamo svolto da ### sia all'art. 81 lett. r) sia all'art. 82 lettera g) delle condizioni generali del contratto di assicurazione, non potendosi qualificare come “terzo” lo studente in regime di alternanza scuola-lavoro. Peraltro, la fattispecie descritta dall'art. 81 lettera r) contempla l'ipotesi di organizzazione saltuaria di corsi ed eventi formativi, certamente non conferente rispetto al caso di specie. Analogamente, neppure si può ritenere che il percorso di alternanza scuolalavoro rientri nel generico concetto di “stage e tirocinio” di cui all'art. 82 lettera g), rappresentando, piuttosto, una vera e propria metodologia formativa di natura non occasionale, peraltro organicamente regolata con la L. n. 107/2015. 
Pertanto, deve ritenersi che la garanzia operante nel caso di specie sia quella contemplata dall'art. 90 delle condizioni generali di contratto, avente ad oggetto l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, in virtù del quale “la ### si obbliga a tenere indenne l'### di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste ... b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina ### e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle ### in vigore alla data di accadimento del sinistro”.  ### S.p.a. va, quindi, condannata a tenere indenne e manlevare la propria assicurata, nei limiti del massimale di polizza e limitatamente alla quota di responsabilità alla stessa addebitata, da tutto quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere all'odierna attrice per effetto della presente sentenza. ### dovuto, a fronte della domanda sul punto tempestivamente svolta dalla ### convenuta, andrà direttamente corrisposto in favore di ### ai sensi dell'art. 1917, comma 2 c.c..  * * * 
Da ultimo, parimenti meritevole di accoglimento è la domanda svolta dal Ministero convenuto nei confronti della terza chiamata ### in qualità di compagnia assicuratrice dell'### “### Perlasca” di ### Invero, il contratto di assicurazione multirischi “### AmbienteScuola”, di cui alla polizza n. IW ###/2018/###### (cfr. doc. 1 terza chiamata), fornisce copertura assicurativa, tra le altre ipotesi, per le somme “che l'### sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente causati a ### (…) per lesioni personali (…) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.  ### comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative...” (cfr. doc. 2, pag. 6: art. 1 ### delle ### di ### - ### civile verso terzi). Inoltre, l'art. 4 delle ### di ### - rubricato stages e alternanza scuola/lavoro - prevede espressamente che tale “garanzia è operante anche durante il periodo della partecipazione a “STAGES” e “####LAVORO””. 
Ciò posto, si evidenzia altresì che la ### terza chiamata non ha contestato - con riferimento all'ipotesi di accertamento della responsabilità dell'### assicurato - l'applicabilità della polizza anzidetta al caso di specie. In particolare, la terza chiamata ha affermato che “In virtù di tale articolo [art. 1 delle condizioni di assicurazione], ### dovrà ... tenere indenne il responsabile civile di quanto si vedrà costretto a pagare, a seguito di istruttoria, all'infortunata ### purché venga accertata una responsabilità della scuola nei fatti de quibus” (cfr. pag. 4 comparsa costituzione). 
Ebbene, poiché nei termini poc'anzi delineati si è affermata la responsabilità ### dell'### assicurato - e, dunque, del Ministero dell'### - rispetto all'infortunio occorso all'odierna attrice, in assenza di qualsivoglia contestazione in ordine all'operatività della polizza, la compagnia ### va condannata a tenere indenne e manlevare il Ministero dell'### nei limiti del massimale di polizza e limitatamente alla quota di responsabilità allo stesso addebitata, da tutto quanto quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'attrice ### per effetto della presente sentenza. ### dovuto, a fronte della domanda sul punto tempestivamente svolta dall'### convenuta, andrà direttamente corrisposto in favore dell'attrice ai sensi del summenzionato art. 1917, comma 2 Le spese di lite, comprensive delle spese di CTU e di ### seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita: accertata la concorrente responsabilità di ### S.n.c. e del Ministero dell'### nella determinazione del sinistro per cui è causa (con graduazione, quanto ai rapporti interni tra i corresponsabili, delle rispettive quote di responsabilità, determinate nella misura del 60% quanto alla ### e del 40% quanto al Ministero dell'### senza esclusione del vincolo di solidarietà); accertato, altresì, il concorso di colpa della danneggiata ### quantificato nella misura del 40%; condanna i convenuti ### S.n.c. e Ministero dell'### in via tra loro solidale, a corrispondere all'attrice ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 52.433,59, oltre rivalutazione e interessi come indicati in motivazione; condanna i convenuti ### S.n.c. e Ministero dell'### in via tra loro solidale, a corrispondere all'attrice ### a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma complessiva di € 90.363,79, oltre rivalutazione e interessi come indicati in motivazione; condanna i convenuti ### S.n.c. e Ministero dell'### in via tra loro solidale, a rifondere all'attrice ### le spese di lite, che liquida in € 1.686,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; pone le spese di ### come liquidate in corso di causa, a carico dei convenuti soccombenti ### S.n.c. e Ministero dell'### in accoglimento della domanda svolta dalla convenuta ### S.n.c., condanna la terza chiamata ### S.p.a. a tenere indenne e manlevare la propria assicurata ### S.n.c., limitatamente alla quota di responsabilità alla stessa addebitata ed entro il massimale garantito, da tutto quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere all'attrice ### per effetto della presente sentenza, importo da pagarsi direttamente in favore della danneggiata ex art. 1917, comma 2 c.c.; condanna la terza chiamata ### S.p.a. a rifondere, entro i limiti di polizza, alla propria assicurata ### S.n.c. le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; in accoglimento della domanda svolta dal convenuto Ministero dell'### condanna la terza chiamata ### a tenere indenne e manlevare il Ministero dell'### limitatamente alla quota di responsabilità allo stesso addebitata ed entro il massimale garantito, da tutto quanto quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'attrice ### per effetto della presente sentenza, importo da pagarsi direttamente in favore della danneggiata ex art. 1917, comma 2 c.c.; condanna la terza chiamata ### a rifondere, entro i limiti di polizza, al Ministero dell'### le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.  ### 30 dicembre 2024

causa n. 8530/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Sampaolesi Elisabetta

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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 420/2023 del 22-02-2023

... concludente a titolo di indennizzo da infortunio in forza delle condizioni di polizza prodotte, al netto degli importi percepiti e percipiendi dall'attrice da parte dell'### o di altri enti” #### quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia ### ha convenuto in giudizio la ### di ### del ### richiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla minore in data ### durante la ricreazione presso l'### di ### allorché ### mentre stava giocando con alcune compagne, veniva presa in braccio di peso da una di esse la quale, bloccandole le braccia, la faceva cadere rovinosamente a terra, subendo un trauma facciale con perdita di denti. Ha pertanto dedotto una duplice responsabilità dell'istituto scolastico, sia contrattuale, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 c.c., sia (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 15084/2018 promossa da: ### (C.F. ###), quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore ### con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata in ### alla ### 185/C presso il difensore avv. #### ATTRICE contro ### PIAMARTA (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 43 ### FRASCATI presso il difensore avv. ### CONVENUTO ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliato in #### BRESCIA presso il difensore avv. #### S.A. - ###'### (già ### LIMITED - ### L'### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 40 Trieste presso il difensore avv. #### CONCLUSIONI ### quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia ### ha precisato le conclusioni così come rassegnate in atti Per la ### di ### del ### “In via principale, rigettare le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto; In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia accertata una responsabilità: - quantificare il risarcimento dovuto all'attrice nella minor somma che il Giudice riterrà congrua a seguito dell'istruttoria; - in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, dichiarare le società ###ni S.p.a. e/o ### - ### per l'### tenute a manlevare e garantire la ### da ogni pretesa attorea e, per l'effetto, condannare le stesse al pagamento, in via solidale ovvero esclusiva di ogni somma che la ### fosse condannata a corrispondere a parte attrice, sostituendosi alla stessa o rifondendole quanto sarà tenuta a corrispondere a parte attrice, comprensiva delle spese del presente giudizio. 
Con condanna alle spese diritti ed onorari del presente giudizio” ### s.p.a.: “In via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza di ogni domanda rivolta da parte attrice nei confronti di ### Con vittoria di spese e competenze del lite. 
In via principale: contrariis rejectis, previe tutte le declaratorie del caso, dichiararsi l'inoperatività, nella fattispecie, del contratto assicurativo n. 2014/07/688480 stipulato da ### di ### con ### per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, respingere ogni domanda proposta nei confronti della terza chiamata ### Con vittoria di spese e competenze del lite. 
In subordine, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione di tutte le sollevate eccezioni sopra precisate, ritenuta l'operatività delle garanzie prestate con la polizza sopra menzionata, statuire la quota di indennizzo eventualmente dovuto da ### secondo quanto rigorosamente provato dall'attrice, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel contratto assicurativo applicabile. Con compensazione, totale o parziale, delle spese di lite”.  ### S.A. - ### per l'### (già ### - ### per l'###: “Voglia l'###mo Tribunale di Brescia adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda, disattesa e respinta: Nel merito, in via principale: dichiarare infondate, in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa, tutte le domande svolte da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio e per l'effetto rigettarle; Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare la natura puramente casuale e fortuita dell'evento occorso alla sig.na ### e, per l'effetto, dichiarare l'eventuale esatto importo dovuto dalla concludente a titolo di indennizzo da infortunio in forza delle condizioni di polizza prodotte, al netto degli importi percepiti e percipiendi dall'attrice da parte dell'### o di altri enti” #### quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia ### ha convenuto in giudizio la ### di ### del ### richiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla minore in data ### durante la ricreazione presso l'### di ### allorché ### mentre stava giocando con alcune compagne, veniva presa in braccio di peso da una di esse la quale, bloccandole le braccia, la faceva cadere rovinosamente a terra, subendo un trauma facciale con perdita di denti. 
Ha pertanto dedotto una duplice responsabilità dell'istituto scolastico, sia contrattuale, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 c.c., sia extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c., così richiedendo il risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 19.770,13 per il risarcimento del danno biologico e morale nonché delle spese mediche già sostenute, e in euro 38.210,00 oltre iva per le spese future che dovranno essere sostenute in conseguenza del sinistro, il tutto oltre accessori, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, con rifusione delle spese di lite. 
Si è costituita la ### di ### del ### contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto, in particolare la dinamica degli eventi così come esposta dall'attrice, rilevando come ### sia caduta con il viso a terra poiché aveva perso l'equilibrio, dopo essere, ella stessa, salita sulle spalle della compagna ### Ha pertanto dedotto l'assenza di responsabilità della ### rilevando l'assenza di irregolarità e/o pericolosità della struttura, la corretta vigilanza da parte del personale docente e la repentinità e imprevedibilità oggettiva dell'evento. 
Ha altresì contestato l'avversa quantificazione dei danni, rilevando l'assenza della documentazione medica necessaria ai fini di una corretta valutazione degli stessi; ha richiesto, inoltre, di essere autorizzata alla chiamata delle proprie assicurazioni per gli infortuni e per la responsabilità civile, al fine di esserne manlevata in caso di condanna. Ha concluso richiedendo il rigetto dell'avversa domanda con rifusione delle spese di lite. 
Autorizzate le chiamate di terzi, si sono costituite in giudizio sia ### s.p.a. che AIG ### S.A. - ### per l'#### s.p.a. ha eccepito l'inoperatività della polizza per intervenuta prescrizione e ha contestato nel merito la domanda attorea.  ### S.A. ha contestato sia l'an debeatur della domanda attorea, ritenendo l'insussistenza di ogni responsabilità della convenuta, che il quantum delle pretese attoree, chiedendone il rigetto. 
Previa concessione alle parti dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova orale per testi, al cui esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.11.2022. 
All'udienza del 17.11.2022 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.  1. La domanda proposta dall'attrice non può trovare accoglimento, non essendone risultata la fondatezza all'esito dell'istruttoria espletata.  ### ha allegato che ### in data ###, allorché si trovava presso l'### di ### durante la ricreazione, mentre giocava con alcune compagne, veniva presa in braccio di peso da una di esse che, bloccandole le braccia, la faceva cadere rovinosamente a terra, così subendo un trauma facciale con perdita di denti. 
La dinamica del sinistro allegata dall'attrice, tempestivamente contestata dalla ### convenuta, non ha trovato conferma testimoniale nel presente giudizio. 
Ed invero, all'udienza del 20.04.21 il teste ### - all'epoca del sinistro vicepreside dell'### di ### e insegnante dell'istituto - ha dichiarato di avere assistito al sinistro, trovandosi in posizione tale da consentire una buona visuale (“confermo che il ### Perna era all'interno del campo da basket e io ero sulla porta, saranno circa 5-6 metri di distanza, non ci sono impedimenti visivi e io stavo guardando l'esterno cioè il campo da basket e la zona limitrofa, la c.d.  piastra. Preciso che la mia postazione di controllo è la zona del campo da basket ma anche la zona del cortiletto o piastra, che si trova tra l'uscio e il campo da basket”) e che, pur non ricordando se ### fosse o meno seduta sulla panchina, la ragazza, che chiacchierava con le compagne, “è saltata sulle spalle di ### Baggi”. Ha poi confermato che “la ragazza è caduta a terra” e ha dichiarato non essere conforme al vero quanto allegato dall'attrice (cfr. cap. 3 atto di citazione), ovvero che “una compagna la prendeva in braccio di peso e, bloccandole le braccia, la faceva cadere rovinosamente a terra”. 
Anche il teste ### all'epoca dei fatti insegnante di educazione fisica presso l'### convenuto e anch'egli presente al momento del sinistro, all'udienza del 12.10.21 ha rilasciato dichiarazioni analoghe, smentendo la dinamica del sinistro come allegata dall'attrice (sub cap. 3 dell'atto di citazione): “non è stata questa la dinamica: ho distintamente visto ### salire sulle spalle dell'amica e quindi cadere. È salita sulla panchina dove era seduta e si è appoggiata alle spalle dell'amica”, precisando altresì che “non stava giocando, bensì era seduta a chiacchierare con le amiche” e che “tutto ciò è avvenuto in pochissimi secondi, prima che io potessi intervenire, anche se ero a circa sei/sette metri”. 
Considerato che non sono emerse ragioni per dubitarsi della attendibilità dei testi escussi - non potendo a tale fine rilevare la mera qualifica di insegnanti, dipendenti dell'### convenuto, addetti alla sorveglianza degli allievi - e rilevata la coerenza, sotto il profilo oggettivo, tra le dichiarazioni rese dai medesimi e l'assenza di dichiarazioni testimoniali di segno opposto, deve dunque ritenersi che in data #### allorché si trovava presso l'### di ### durante la ricreazione, mentre chiacchierava con alcune compagne nel cortile, sia improvvisamente saltata sulle spalle di una compagna e, perdendo l'equilibrio, sia caduta a terra, così riportando lesioni al volto e, in particolare, ai denti.  2. ### ha invocato la responsabilità dell'istituto scolastico convenuto sia a titolo contrattuale, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 c.c., sia a titolo extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2051 Preliminarmente deve rilevarsi che la fattispecie di responsabilità prospettata dall'attrice, dalla stessa ricondotta ad una molteplicità di norme differenti, non può essere sussunta sotto l'art. 2048 comma 2 c.c., non avendo trovato riscontro, all'esito dell'istruttoria espletata, la dinamica del sinistro così come allegata dalla stessa attrice, ovvero la caduta di ### in conseguenza dell'azione di una compagna, ipotesi che avrebbe potuto generare una responsabilità dell'### convenuto per l'illecito compiuto da altro allievo posto sotto la sorveglianza dell'insegnante. 
La fattispecie in esame appare, dunque, più correttamente riconducibile alla norma di cui all'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 9346/02) - anch'essa invocata dall'attrice, che ha parimenti dedotto la responsabilità contrattuale del convenuto a fronte dell'iscrizione alla scuola, da cui discendono gli obblighi di vigilanza e cura sul minore nel periodo in cui esso si trova a scuola, ivi comprese le pause ricreative.  ### espletata, per quanto già osservato, consente dunque di inquadrare il caso di specie nell'ipotesi di danno “auto procuratosi” dall'alunno, senza che alla determinazione dell'evento lesivo abbia concorso il comportamento di altri alunni sottoposti parimenti alla custodia dell'insegnante: i testi escussi hanno infatti confermato che ### mentre chiacchierava con le compagne durante la ricreazione nel cortile, è improvvisamente saltata sulle spalle di una compagna e, perdendo l'equilibrio, è caduta a terra.  ### espletata ha anche confermato che l'### convenuto ha esercitato una idonea sorveglianza sulle allieve, con una diligenza idonea alla situazione concreta e correlata alla prevedibilità di quanto potesse accadere (cfr. Cass. n. 318/1990), atteso che le ragazze erano adeguatamente sorvegliate da due insegnanti durante la ricreazione, ma che - nonostante l'adempimento diligente di tale dovere - l'evento dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (cfr., ex multis, Cass. n. 1683/1997; Cass. 894/1977). 
Nel caso in esame, invero, l'evento dannoso può essere qualificato come imprevedibile ed inevitabile. 
Deve peraltro evidenziarsi, in relazione alla fattispecie concreta, che le alunne avevano un'età di circa 12 anni e dunque potevano essere ritenute abbastanza mature da saper valutare le conseguenze delle proprie azioni. In merito, si ricorda che è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza che il dovere di vigilare varia con l'età, essendo più rigoroso per gli insegnanti di scuola elementare, ed attenuandosi nelle scuole superiori (cfr. in tal senso Cass. n. 9337/2016 e, da ultimo, Cass. n. 2334/2018). 
Considerato che è stato confermato dai testi escussi che i fatti sono accaduti repentinamente e si sono sviluppati in un arco temporale ristretto di pochi secondi, nulla avrebbero potuto fare gli insegnanti per evitare il verificarsi dell'evento lesivo, che per la sua repentinità e imprevedibilità, non avrebbe potuto essere impedito pur impiegando la più scrupolosa sorveglianza. 
Né è emerso che fossero noti ai docenti pregressi episodi di azioni dell'allieva ### analoghe a quella di cui trattasi; i testi hanno infatti dichiarato che “sono due ragazzine molto tranquille, che solitamente durante la pausa rimanevano sedute a chiacchierare” (cfr. dichiarazioni teste ###; “c'era un legame di amicizia tra ### e ### e le altre ragazze, stavano bene insieme e parlavano sempre insieme nella ricreazione dopo il pranzo” (cfr. dichiarazioni teste ###. 
Le lesioni si sono verificate, dunque, per effetto di una sequenza causale non imputabile alla parte convenuta, ovvero per un evento del tutto estraneo alla sua sfera di controllo, ed idoneo ad integrare un caso fortuito. 
Alla luce di quanto osservato deve pertanto ritenersi l'insussistenza della responsabilità dell'istituto scolastico ai sensi dell'art. 1218 Né può ritenersi la sussistenza della responsabilità dell'istituto convenuto a titolo extracontrattuale, potendosi peraltro rilevare che l'attrice si è limitata a richiamare le norme di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. senza alcuna puntale allegazione sul punto (in particolare, in relazione all'art. 2051 c.c.) e che, in ogni caso, non sono certamente risultati provati i presupposti di cui alle predette norme. 
Le domande formulate da parte attrice nei confronti dell'### scolastico convenuto devono, pertanto, essere respinte.  3. Al rigetto delle domande attoree nei confronti del convenuto consegue l'assorbimento delle domande di manleva proposte dalla ### di ### del ### nei confronti di ### s.p.a. e di ### S.A.  4. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.  5. Le spese di lite seguono la soccombenza; quanto alle spese di lite delle terze chiamate, giova osservarsi che, alla stregua del consolidato indirizzo della Suprema Corte, per il principio di causalità le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia, qualora sia stata rigettata la domanda principale, devono essere poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (cfr. ex plurimis: Cass. 26.07.2019, n. 20295; 8.02.2016 n. 2492; Cass. 10.11.2011 n. 23552; Cass. 21.03.2008 n. 7674; Cass. 28.08.2007 n. 18205). 
Soltanto la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Cass. 8.04.2010 n. 8363). 
In applicazione del principio testé richiamato, rilevato che nel caso di specie le domande non erano palesemente arbitrarie, posto che le chiamate delle assicurazioni erano fondate sui contratti di assicurazione prodotti, l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite (oltre che in favore della convenuta) anche in favore di ### s.p.a. e di ### S.A. 
Tali spese sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022, per espressa previsione normativa applicabile alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (cfr. art. 6 D.M. 147/2022). 
Tenuto conto, in particolare, del valore della domanda, dell'attività difensiva espletata e della scarsa complessità delle questioni trattate, le spese di lite sono liquidate a carico dell'attrice - con riconoscimento di un importo inferiore a quanto indicato nelle note spese di parte convenuta e delle terze chiamate, redatte ex art. 75 disp. att. c.p.c. - in favore della ### di ### del ### in euro 759,00 per spese e complessivi euro 9.200,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; in favore di ### s.p.a. in complessivi euro 7.400,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; in favore di ### S.A. in complessivi euro 7.400,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.  P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita: - rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti della ### di ### del ### - dichiara assorbite le domande di garanzia proposte dal convenuto nei confronti delle terze chiamate; - condanna l'attrice a rifondere la ### di ### del ### delle spese di lite, che liquida in euro 759,00 per spese e complessivi euro 9.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; - condanna l'attrice a rifondere ### s.p.a. delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.400,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; - condanna l'attrice a rifondere ### S.A. - ### per l'### delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.400,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. 
Brescia, 20 febbraio 2023 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 15084/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Frata Laura

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 16632/2017 del 06-09-2017

... dei danni subiti a seguito dell'infortunio avvenuto in data ###, all'interno dell'### di ### allorché, mentre l'alunno maggiorenne ### cercava di uscire dall'aula, al fine di scansarlo, lo colpiva facendolo cadere a terra, cagionandogli lesioni personali. A fondamento della propria domanda l'attore deduceva: di aver prestato attività di insegnante presso l'### di ### nell'anno scolastico 2010/2011; che l'orario di servizio prevedeva che nella giornata di mercoledì svolgesse la propria attività lavorativa per la prima e la seconda ora presso la classe ###, frequentata anche da ### uno studente con problemi di disabilità per il quale era previsto l'ausilio di un insegnante di sostegno e di un “assistente specialistico”; che in data mercoledì 15.12.2010 si verificava che ### arrivava (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA DODICESIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica nella persona del ### Dott.ssa ###, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61598 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, TRA ### nato a ### il ### (cod.fisc. ###), elettivamente domiciliato in ### via A. Scogliano n.70, presso lo studio dell'Avv. ### giusta procura a margine dell'atto di citazione #### nato a ### il ### (cod.fisc. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ###'ISTRUZIONE, ### E ### in persona del ### p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello ###: ### danni.  CONCLUSIONI: ### da atti introduttivi e verbale di udienza del 6.02.2017 da intendersi integralmente trascritti. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva in giudizio il Ministero dell'### dell'### e della ### nonché ### per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'infortunio avvenuto in data ###, all'interno dell'### di ### allorché, mentre l'alunno maggiorenne ### cercava di uscire dall'aula, al fine di scansarlo, lo colpiva facendolo cadere a terra, cagionandogli lesioni personali. 
A fondamento della propria domanda l'attore deduceva: di aver prestato attività di insegnante presso l'### di ### nell'anno scolastico 2010/2011; che l'orario di servizio prevedeva che nella giornata di mercoledì svolgesse la propria attività lavorativa per la prima e la seconda ora presso la classe ###, frequentata anche da ### uno studente con problemi di disabilità per il quale era previsto l'ausilio di un insegnante di sostegno e di un “assistente specialistico”; che in data mercoledì 15.12.2010 si verificava che ### arrivava a scuola in ritardo, poco prima della fine della prima ora, e veniva accolto in classe al fine di evitare che vagasse per i corridoi; che alla fine della prima ora l'esponente concedeva gli alunni una breve pausa onde consentire a chi lo richiedesse di recarsi in bagno; che al termine della pausa, mentre l'esponente invitava gli alunni a riprendere il proprio posto, mentre si trova sulla soglia della porta, ### si precipitava verso la porta e con un brusco movimento delle braccia, al fine di scansarlo, lo colpiva, facendolo cadere a terra con il peso del corpo sulla caviglia della gamba sinistra, già affetta dai sintomi della poliomelite, riportando lesioni personali; che al momento dell'evento non era presente “l'assistente specialistico” preposto all'assistenza di ### contrariamente a quanto previsto dall'orario scolastico. 
Poiché ogni tentativo di definire stragiudizialemnte la controversia era risultato vano, si era visto costretto a ricorrere all'autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituivano in giudizio ### chiedendo il rigetto della domanda in considerazione del fatto che l'insegnante, ### ne avrebbe consentito l'ingresso in classe nonostante l'assenza dell'insegnante di sostegno e dell'assistente specialistico, preposti ad assisterlo in quanto affetto da danno cerebrale congenito.  ### dell'### dell'### e della ### pur ritualmente citato, sceglieva la contumacia. 
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza medico legale sulla persona dell'attore. 
All'udienza del 6.02.2017, fissata per la precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi alle conclusioni formulate nei propri scritti difensivi e il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. 
Alla luce delle risultanze processuali deve ritenersi che parte attrice abbia dato prova delle circostanze concrete allegate, idonee a comprovare che il danno è stato provocato dalla condotta dell'alunno ### Emerge inoltre dagli atti di causa e non è contestato che la mattina del 15.12.2010 ### arrivava a scuola in ritardo e in classe non era presente il personale preposto alla assistenza dello stesso, in quanto portatore di disabilità perché affetto da danno cerebrale congenito. 
Deve rilevarsi che, sulla base dei fatti rappresentati dall'attore nell'atto di citazione, la domanda deve essere qualificata quale domanda da responsabilità per inadempimento del Ministero e dei suoi dipendenti a detti obblighi - nel caso di specie, dei dipendenti addetti al sostegno e all'assistenza di un alunno con disabilità - e perciò, assoggettata al regime probatorio di cui all'art. 1218 cod. civ., applicabile anche all'obbligazione risarcitoria che scaturisce da un illecito se vi è connessa la violazione di un diritto alla protezione (che può esser garantito anche avvalendosi del personale ausiliario, da aumentare a seconda delle circostanze concrete). 
Invero, la domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola - nella specie statale - fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo. Quanto in particolare ai suddetti obblighi accessori scaturenti dal cd. contatto sociale degli insegnanti con gli allievi, trovano positiva disciplina nel R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 39, comma 2, secondo e terzo cpv. (Ordinamento interno dei regi istituti di istruzione media, di primo e secondo grado), che all'uopo dispongono: "I ### devono ### nell'### almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione" e "assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni", e L. n. 312 del 1980, art. 61, per effetto del quale l'### si surroga al personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola non solo materna ed elementare, ma anche secondaria e artistica, nella responsabilità civile per i danni arrecati in connessione a comportamenti degli alunni durante la loro permanenza a scuola età (cfr. Cass. Civ. sez. III. 15 maggio 2013 n. 11751). 
Orbene, con riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che l'amministrazione, rimasta contumace, non ha dato prova di aver adottato tutti i provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, atti a garantire che la partecipazione alla vita scolastica da parte di ### potesse avvenite in sicurezza (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 3, di cui è destinatario il personale direttivo) al fine di impedire l'evento verificatosi, non imprevedibile stante la patologia di cui risultava affetto l'### La responsabilità del Ministero concorre con quella, ex art. 2043 c.c., di ### *** 
Tanto premesso in ordine all'an debeatur, deve passarsi all'esame del quantum debeatur. 
La domanda deve essere accolta nei limiti della risultanze della CTU medico legale. 
Con un'indagine appropriata, circostanziata, immune da possibili censure, il CTU quest'ultimo ha concluso per la sussistenza del nesso etiologico fra la menomazione attualmente residuata e il trauma riportato dal danneggiato in conseguenza dell'evento. 
Preso atto della documentazione sanitaria, il consulente ha quindi stabilito che sono residuati esiti invalidanti da valutare in termini di danno biologico, consistenti in “esiti di frattura composta del malleolo peronale di sinistra con distrazione del legamento peroneo-astragalico anteriore in soggetto affetto da interessamento poliomelitico del medesimo arto”. Tali lesioni hanno comportato all'infortunato un periodo di invalidità temporanea assoluta della durata di 10 giorni, un periodo di invalidità temporanea relativa al 75% della durata di giorni 40, un periodo di invalidità temporanea relativa al 50% della durata di giorni 30, nonché una compromissione dell'integrità psico-fisica nella misura del 6% della totale. 
Il consulente tecnico a inoltre ritenuto congrue le spese mediche documentate in atti, per l'importo di euro 218,00. 
Le valutazioni espresse dal consulente tecnico, suffragate da adeguati accertamenti e logicamente motivate, possono, pertanto, essere poste a fondamento della liquidazione del danno alla persona. 
Per quanto riguarda la liquidazione del danno, devono essere applicata la nota tabella del tribunale di ### aggiornate all'attualità. 
Questo Tribunale non ignora la recente sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, che ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di legge contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo la sussistenza in concreto, di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un criterio diverso. 
Ciò nonostante, ritiene il Tribunale, che il principio posto a fondamento della pronuncia - secondo cui l'equità va intesa non come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento” - possa trovare adeguata applicazione anche attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di ### elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento (non standardizzato, come quello milanese, con limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica di ampia personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice e che non può prescindere dal caso concreto e dai fatti allegati e provati nel procedimento. 
Pertanto, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno personale subito dall'attore come segue: euro 8.481,54 attuali a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, in considerazione dell'entità dei postumi (6%) e dell'età del danneggiato (56 anni al momento dei sinistro); euro 4.328,00 per l'invalidità temporanea assoluta (pari a euro 108,20 per ogni giorno di invalidità); euro 1.623,00 per l'invalidità temporanea relativa al 50% (pari a euro 54,10 per ogni giorno di invalidità); pertanto, complessivamente euro 14.432,54, somme calcolate all'attualità. 
A titolo di danno morale subito dalla persona, non ricompreso nella liquidazione del danno biologico e spettante in ragione delle sofferenze e dei disagi complessivamente patiti (che vanno oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” e di “spavento”) apprezzabili e valutabili anche in base al fatto notorio, in relazione alla traumaticità dell'evento e alle sofferenze concrete patite, si stima equo liquidare euro 1.440,00 (pari al 10% del danno biologico secondo il range di riferimento previsto dalla tabella del Tribunale di ###. 
Complessivamente, pertanto, è dovuta all'attore la somma complessiva di euro 16.090,54, corrispondente alla liquidazione del danno biologico, dell'invalidità temporanea totale e parziale, del danno morale e delle spese mediche sostenute. 
Sul totale delle somme così liquidate competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 Le spese del giudizio, comprese quelle di ### seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei valori di liquidazione del d.m. 55/2014.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: 1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### dell'### e della ### in persona del ### p.t., e ### in solido tra loro, a corrispondere a ### per il titolo di cui in motivazione, la somma complessiva di euro 16.090,54, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo; 2. Condanna altresì il Ministero dell'### dell'### e della ### in persona del ### p.t., e ### in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in euro 4.835,00 per compensi professionali, ed euro 206,00 per spese non imponibili, oltre iva, cpa e spese forfettarie come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario; 3. Pone definitamente a carico del Ministero dell'### dell'### e della ### in persona del ### p.t., e di ### in solido tra loro, le spese di ### Così deciso in ### il 31 agosto 2017.   ###.ssa ### 

causa n. 61598/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Corda Luisella

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 5076/2022 del 22-07-2022

... facendolo cadere a terra con il peso del corpo sulla caviglia della gamba sinistra, già affetta da sintomi della poliomielite; a seguito dell'infortunio l'attore aveva riportato lesioni personali; al momento dell'evento non era presente l'assistente specialistico preposto all'assistenza dell'alunno, contrariamente a quanto previsto dall'orario scolastico. ### ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare la responsabilità del M.I.U.R. e di ### per l'infortunio subito e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento dei danni subiti a seguito dello stesso. L'### si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. ###.I.U.R. è rimasto contumace. La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e c.t.u. medico legale sulla persona dell'attore. Il (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di ### in materia d'impresa Composta da: Dott.ssa ##### in camera di consiglio, ha emesso la seguente ### causa civile in grado d'appello, iscritta al R.G.  1205/2018, riservata in decisione all' udienza collegiale del 19.7.2022, già concessi alle parti termini anticipati per depositare memorie conclusionali, vertente #### ( C.F. ###) elett.te dom.to in ### via ### n. 70 presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in appello ### E ### ( C.F. ###) elett.te dom.to in ### via ### n. 70, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado #### dell'### dell'### e delle ### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli uffici di questa, in ### via dei ### n. 12 ### Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 16632 pubblicata in data ###. 
Conclusioni: l'appellante ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il ###; l'appellato prof. ### ha concluso come da foglio depositato il ###, per la sopravvenuta propria carenza di interesse ad agire, avendo definito il giudizio con il M.I.U.R., l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese processuali; il Ministero appellato per il rigetto dell'appello, come precisato nel foglio di conclusioni depositato il ###.  #### DECISIONE 1.Con la sentenza impugnata nel presente giudizio, il Tribunale di ### ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal prof. ### nei confronti del Ministero dell'### dell'### e della ### ( d'ora in poi: M.I.U.R.) e di ### condannando questi ultimi, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 16.090,54, a titolo di risarcimento per i danni subiti, oltre interessi legali e spese processuali. 
Nell'atto di citazione il prof. ### ha rappresentato quanto segue: nell'anno scolastico 2010/2011 egli prestava attività di insegnante presso l'### di ### l'orario di servizio prevedeva che nella giornata di mercoledì egli svolgesse la propria attività lavorativa per la prima e la seconda ora presso la classe ###, frequentata anche da ### uno studente con problemi di disabilità, per il quale era previsto l'ausilio di un insegnante di sostegno e di un “assistente specialistico”; in data #### era giunto a scuola in ritardo, poco prima della fine della prima ora ed era stato accolto in classe per evitare che vagasse per i corridoi; alla fine della prima ora l'attore aveva concesso agli alunni una breve pausa onde consentire a chi lo richiedesse di recarsi in bagno; al termine della pausa, l'attore aveva invitato gli alunni a riprendere il proprio posto e mentre si trovava sulla soglia della porta, ### si era precipitato verso la porta e con un brusco movimento delle braccia, al fine di scansarlo, lo aveva colpito, facendolo cadere a terra con il peso del corpo sulla caviglia della gamba sinistra, già affetta da sintomi della poliomielite; a seguito dell'infortunio l'attore aveva riportato lesioni personali; al momento dell'evento non era presente l'assistente specialistico preposto all'assistenza dell'alunno, contrariamente a quanto previsto dall'orario scolastico.  ### ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare la responsabilità del M.I.U.R. e di ### per l'infortunio subito e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento dei danni subiti a seguito dello stesso. 
L'### si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.  ###.I.U.R. è rimasto contumace. 
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e c.t.u.  medico legale sulla persona dell'attore. 
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha ravvisato in capo al M.I.U.R. la responsabilità contrattuale, per non aver lo stesso fornito la prova, in quanto contumace, di aver adempiuto agli obblighi di protezione e di vigilanza sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli alunni, accessori rispetto a quelli di istruzione e di educazione; inoltre, ha ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2043 ### per i danni cagionati con la propria condotta. 
Avverso la sentenza di primo grado quest'ultimo ha proposto appello con atto di citazione, notificato in data ###, contestandone la contraddittorietà ed incompletezza per carente ed errata valutazione delle argomentazioni giuridiche contenute nei propri scritti difensivi, con particolare riferimento a quelle relative alla disabilità di cui lo stesso soffriva; l'erroneità nella parte in cui non aveva ritenuto esclusivamente responsabile il M.I.U.R., per aver disatteso gli obblighi di vigilanza e di tutela sullo stesso incombenti. 
Ha chiesto: in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; nel merito, dichiarare la mancanza di responsabilità dell'appellante per il sinistro occorso in data ### e di conseguenza l'illegittimità della condanna in solido dello stesso con il M.I.U.R. al risarcimento dei danni; di disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale; con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per le spese generali, oltre iva e cpa relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 
Si è costituito ### chiedendo il rigetto dell'appello. 
Si è costituito il M.I.U.R., che ha eccepito la mancanza di prova in ordine all'incapacità di intendere e di volere dell'appellante al momento della condotta ed ha chiesto il rigetto dell'appello. 
La Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, su istanza dell'appellante, con l'ordinanza del 15.01.2019, fissando l'udienza del 17.5.2022 per la precisazione delle conclusioni. 
A tale udienza nessuno è comparso. 
E' stata da ultimo fissata l'ulteriore udienza del 19.7.2022, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., che si sarebbe tenuta con modalità cartolari. 
Tutte le parti hanno depositato note anteriori all'udienza, sostitutive della discussione orale, concludendo l'### come da atto d'appello; il prof. ### ed il Ministero appellato come in epigrafe. 
Con l'ordinanza del 19.7.2022 la causa è stata riservata in decisione senza ulteriori termini per memorie conclusionali, in quanto già concessi con il decreto di questa Corte del 29.3.2022.  2. Occorre pregiudizialmente rilevare che la mancata impugnazione incidentale del capo della sentenza di primo grado, avente ad oggetto la condanna del M.I.U.R. al risarcimento dei danni in favore di ### comporta l'acquiescenza rispetto allo stesso, ai sensi dell'art. 329, secondo comma, c.p.c., con conseguente formazione del giudicato sulla relativa statuizione.  3. Le conclusioni rassegnate da ultimo dal prof. ### non possono condurre alla dichiarazione di estinzione del giudizio, in quanto l'appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello ed il rigetto della domanda proposta nei propri confronti. 
Il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio per una parte, invero non può comportare la cessazione della materia del contendere, né l'estinzione del giudizio ove tutte le parti - come nella specie . non si diano reciprocamente atto del “ sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio” ( cfr. su tali ordini di principi Cass. del 2020 n. 25625). 
Ne segue che l'appello deve esaminarsi nel merito.  4.Ad avviso della Corte, l'appello è fondato e va accolto.  4.1.### lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui lo ha dichiarato responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i danni subiti dal prof. ### e lo ha condannato al risarcimento degli stessi.  4.2.Non può condividersi l'assunto del Tribunale, laddove ha attribuito all'### la responsabilità dell'evento dannoso, a titolo di responsabilità extracontrattuale, concorrente con quella del M.I.U.R. 
Invece, il prof. ### non ha dato prova di tutti i presupposti della responsabilità dell'alunno, già maggiorenne al tempo del fatto, essendo nato il ###, mentre il fatto è accaduto il ### . 
In materia di responsabilità extracontrattuale, infatti, grava sul danneggiato che agisce per il risarcimento l'onere di provare il fatto illecito, il danno di cui chiede il ristoro, il nesso di causalità tra il danno subito e l'illecito, nonché la colpa o il dolo del danneggiante. 
Dagli atti di causa non risulta che ### abbia provato l'elemento soggettivo della condotta dell'allievo.  4.2.1.Deve escludersi, innanzitutto, che l'appellante abbia agito dolosamente, al solo fine di colpire o spingere il professore. 
Quest'ultimo, nell'atto di citazione in primo grado, ha allegato di trovarsi sulla soglia della porta dell'aula quando l'appellante si era precipitava verso la stessa e, con l'intento di scansarlo, lo aveva colpito facendolo cadere a terra. 
Dai fatti così prospettati si può ragionevolmente ritenere che l'appellante, dirigendosi verso la porta, volesse uscire dall'aula e che non volesse, invece, colpire l'appellato. 
Tale conclusione è avvalorata anche dalle prove testimoniali. 
Il teste ### - uno degli alunni presenti in classe - ha affermato: “ricordo che lui voleva uscire dalla classe”; “lo ha travolto nell'uscire”.  4.2.2.Dalle osservazioni che seguono emerge che l'alunno avesse una potenzialmente scarsa padronanza delle norme di prudenza e di comportamento in classe, almeno in alcune situazioni che per lui erano foriere di stati d'ansia, a causa della patologia di cui soffriva e che pertanto nella specie deve escludersi anche l'elemento soggettivo della colpa.  ### deve invero inquadrarsi nel contesto della patologia sofferta dall'alunno. 
Dal certificato del 7.10.2013 del Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile dell'### di ### depositato in primo grado dall'appellante emerge come lo stesso sia affetto da “esiti di danno cerebrale congenito (presumibilmente pre e perinatale)”, quali “doppia emiparesi spastica, parziale epilessia, ritardo mentale di grado medio - grave, disturbi del comportamento”. 
Ed invero egli a scuola si giovava dell'ausilio dell'insegnante di sostegno e dell'assistente, come risulta sia dal predetto certificato, sia dalla deposizione del teste ### alunno nella stessa classe dell'### sebbene nel frangente in cui è avvenuto il sinistro né il professore, né l'assistente fossero presenti. 
Inoltre, dal certificato del dott. ### anch'esso prodotto sin dal primo grado, emerge che a causa della patologia sofferta, l'odierno appellante potesse essere soggetto a “stato di ansia e di insicurezza, specialmente di fronte a situazioni sconosciute, che può vivere come stressanti e che possono avere effetti nell'immediato, breve - medio termine”. 
Per tali ragioni lo stesso era seguito con visite individuali, finalizzate anche al trattamento delle paure e delle fobie. 
Dalle testimonianze rese da due suoi compagni di classe, i sig. ### e ### è emerso come nel frangente egli avesse tenuto una condotta chiaramente improntata ed influenzata da uno stato d'ansia, che non è riuscito a controllare. 
Il primo teste ( sentito sui capitoli di prova articolati da parte attrice) ha riferito che dopo la pausa concessa dal professore, l'### non voleva mettersi seduto e che giunto sulla porta aveva fatto cadere a terra il professore. 
Analogamente, il secondo teste ha riferito che l'### voleva uscire dalla classe e che aveva travolto il professore nell'uscire dalla classe. 
Quindi, è agevolmente desumibile dalla sua condotta che, dopo la pausa concessa dal professore e per ragioni ignote - forse perché già in preda all'ansia, forse perché non vi era la persona di riferimento per lui, forse perché voleva proseguire la pausa - l'### non è riuscito a controllarsi ed a mettersi seduto, ma anzi con slancio ha voluto raggiungere la porta, al fine di uscire dalla classe; nel fare questo, ha trovato il professore sulla sua traiettoria e lo ha “ scansato”, come ha allegato lo stesso danneggiato, facendolo purtroppo cadere a terra.  ### è stato quindi causato da un contingente stato d'ansia, di cui l'alunno era sofferente, che lo ha indotto a voler uscire dalla classe precipitosamente, per non mettersi seduto nel banco; proprio per tale motivo, l'inosservanza delle regole della comune convivenza all'interno della classe e dell'ossequio alle indicazioni del professore non è dipesa da colpa dell'allievo, bensì dall'estrinsecarsi della sua patologia, che ha avuto il sopravvento. 
Tale complesso di ragioni alla base della sua condotta porta ad escludere che egli sia stato in colpa in occasione dell'illecito di causa. 
In accoglimento dell'appello, la domanda del prof. ### nei confronti dell'### deve pertanto respingersi.  5. La peculiarità della vicenda e la sua oggettiva difficile ricostruzione “ ex ante” suggeriscono la compensazione tra tali parti delle spese processuali del doppio grado di giudizio.  ### di appello incidentale rende equa la compensazione delle spese processuali dell'appello tra l'appellante, il ### ed il Ministero appellato.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto da ### nei confronti di ### e del Ministero in epigrafe indicato, ogni diversa domanda ed eccezione respinta: accoglie l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado: respinge la domanda proposta da ### nei confronti di ### e compensa tra queste parti le spese processuali del doppio grado di giudizio; compensa tra l'### il ### ed il Ministero appellato le spese del presente grado di giudizio; conferma nel resto la sentenza appellata.  ### 21.7.2022.  ### n. 1205/2018

causa n. 1205/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Zannella Gianna Maria

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