REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 8530/2021 promossa da: ### con il patrocinio degli avvocati ### e #### elettivamente domiciliat ### presso il loro studio ### contro ### S.N.C. ###. ###., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### con il patrocinio degli avvocati ### MASIELLO e ### elettivamente domiciliat ###presso il suo studio ###'ISTRUZIONE, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'### dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliat ###CONVENUTI con la chiamata in causa di ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avvocato ### elettivamente domiciliata in ####, via ### 40/44 ###, ### per l'### in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### con il patrocinio dell'avvocato ### elettivamente domiciliato in ####, via C. Hajech 10 presso il suo studio ### * * *
Trattenuta in decisione all'udienza del 6 giugno 2024, sulle seguenti ### parte attrice “### al Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare. Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ### S.n.c. ###. E ### D. e del Ministero dell'### in ordine alla causazione del sinistro descritto in narrativa e per l'effetto condannarli, per quanto di ragione ed in solido tra loro, al pagamento del risarcimento in favore della sig.na ### di tutti i danni subiti e subendi, a causa del sinistro in questione, come di seguito: - Euro 198.878,97, per il danno non patrimoniale, già detratta la capitalizzazione del danno biologico riconosciuto dall'### come dettagliatamente riportato in atti; ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, occorrendo anche in via equitativa; - Euro 727.740,43 per il danno patrimoniale subito, già detratta la capitalizzazione del danno patrimoniale riconosciuto dall'### come dettagliatamente riportato in narrativa; ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, occorrendo anche in via equitativa; - Euro 8.963,69 per le spese e i danni materiali subiti, o la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, occorrendo anche in via equitativa; il tutto oltre rivalutazione dalla data del sinistro alla data della liquidazione e interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente.
Con favore di diritti, onorari e spese, anche generali, oltre IVA e C.N.P.A. come per legge.
In via istruttoria: I) Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti della ### S.n.c. e per testi sui seguenti capitoli...”. ### S.n.c. “in via principale respingere le domande di ### perché infondate in fatto e in diritto; in via subordinata qualora fosse accertata e dichiarata la civile responsabilità della società ### L. E ### D. determinare il grado della colpa in capo alla medesima e l'eventuale corresponsabilità della medesima ### ra ### nonché del Ministero dell'### conseguentemente determinare l'ammontare di quanto effettivamente dovuto dalla società ### L. E ### D. in favore della ### al netto di tutto quanto dovuto al medesimo dall'### e condannare la compagnia di assicurazioni ### P.IVA ###, c.f.: ### (impresa appartenente al ### iscritto nell'### dei ### al n. ### - ### iscritta nell'### delle ### di assicurazione e riassicurazione italiane al 1.### - Società diretta e coordinata da ### et ### S.A. - ### - ### legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore a tenere manlevata e garantita la società ### L. E ### D. da ogni esborso per capitale, rivalutazione, interessi e spese, anche legali e/o risarcimento e spesa che la stessa fosse condannata a pagare e a corrispondere direttamente all'infortunata gli importi liquidati”.
Per il Ministero dell'### “In via principale, respingere la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Ministero dell'### perché inammissibile ed infondata per le ragioni esposte in narrativa; in via subordinata, nella denegata ipotesi fosse riconosciuta una qualsivoglia forma di responsabilità del Ministero dell'### determinare (e quindi ripartire) il grado di effettiva responsabilità imputabile ad essa senza vincolo di solidarietà, tenendo altresì conto della condotta colposa dell'attrice e della ### convenuta, liquidando il danno secondo criteri oggettivi e in misura minore rispetto a quella indicata dall'attrice, scomputando esclusivamente dalla somma eventualmente dovuta dal Ministero dell'### quanto ad essa già versato dall'### condannando la ### STÄ### - ### a tenere manlevata e garantita l'### scolastica da ogni esborso per capitale, rivalutazione, interessi e spese, anche legali e/o risarcimento e spesa che la stessa fosse condannata a pagare e a corrispondere direttamente all'infortunata gli importi liquidati”. ### S.p.a. “In via principale. Rigettarsi le domande di ### nei confronti di ### e/o comunque la domanda di garanzia formulata da ### nei confronti di ### Spese di lite rifuse.
In via subordinata. Per l'ipotesi di ritenuta parziale o totale fondatezza ed accoglibilità delle domande svolte da ### nei confronti di ### e delle domande svolte da quest'ultima nei confronti di ### -accertati i titoli e gradi di responsabilità del Ministero dell'### e di ### nonché la responsabilità di ### anche ex art. 1227 cc, -accertata la natura e la reale entità dei danni patiti da ### -accertati termini e limiti tutti di operatività della polizza ### (con particolare riferimento all'esclusione dei danni di natura patrimoniale), limitarsi la condanna di ### in conformità alle risultanze di causa, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà e con eliminazione di ogni esagerazione e/o voce e/o somma non spettante, e, comunque e di conseguenza, limitarsi la condanna di ### nei termini e nei limiti di polizza, con esclusivo riferimento a quanto legato alla responsabilità propria di ### con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con le altre parti di causa. Spese di lite compensate o eventuale condanna rapportata agli esiti di causa.
In via istruttoria - fermi gli onori probatori, nella sola denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere sussistente solo in capo all'attore l'onere di provare il quantum del preteso danno patrimoniale al netto di quanto la signora ### percepisce per la propria attività lavorativa (in aggiunta alla componente patrimoniale della rendita ###, si chiede che il Giudice ordini all'attrice ex art. 210 cpc, la produzione del contratto di assunzione del lavoro di centralinista e di portinaia e copia delle buste paga percepite dal mese di febbraio 2023 ad oggi”. “Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: Nel merito in via principale: Per tutti i motivi meglio illustrati in atti, respingere le domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto Ministero dell'### in quanto inammissibili e comunque in quanto le stesse infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata: ### mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la domanda posta in via principale, determinare (e quindi ripartire) il grado di effettiva responsabilità imputabile in capo al convenuto Ministero senza vincolo di solidarietà, tenendo altresì conto della condotta colposa dell'attrice e della ### s.n.c convenuta, liquidando il danno secondo criteri oggettivi ed in misura minore rispetto a quella indicata dall'attrice.
Sempre in subordine: ### la condanna di ### ai sensi delle condizioni tutte di polizza, limitatamente alla quota di responsabilità addebitabile alla convenuta ### scolastica, senza vincolo solidale con le altre parti convenute entro il massimale garantito.
In via istruttoria: Si insiste nell'ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. all'### della documentazione aggiornata in merito agli importi riconosciuti dal predetto Ente all'attrice.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. oltre 15% come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 15 luglio 2021, ### conveniva in giudizio la società ### S.n.c. e il Ministero dell'### - invocandone, rispettivamente, le qualità di datore di lavoro nell'ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro seguito dall'attrice e di soggetto a cui sarebbero direttamente riferibili gli atti posti in essere dal personale dell'istituto scolastico promotore del relativo progetto - al fine di sentirli condannare, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni subiti, complessivamente quantificati nell'importo di € 632.582,85, ovvero nella diversa somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi. ### riferiva, in particolare, i) di aver aderito, durante il proprio percorso di studi presso l'### di ### “### Perlasca” di ### indirizzo ### per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, ad una serie di progetti di alternanza scuola lavoro, svolti presso ristoranti e gastronomie della zona; ii) di aver, in particolare, svolto presso la ### S.n.c. un primo tirocinio di 120 ore nel maggio 2017 e un secondo tirocinio di 80 ore nell'ottobre 2018; iii) di aver in seguito deciso di frequentare, nel corso dell'ultimo anno di scuola e una volta terminati i tirocini curriculari, ulteriori tirocini extracurriculari presso la ### S.n.c., di concerto con l'### scolastico; iv) che, quindi, in data 7 dicembre 2018, era stata stipulata una convenzione tra l'### “### Perlasca” e la ### S.n.c. per lo svolgimento di uno stage extracurriculare per il periodo 7 dicembre 2018 - 31 dicembre 2018, poi prorogato fino al 31 maggio 2018; v) che, relativamente a tale percorso, era stato individuato quale tutor scolastico il prof. ### e quale tutor aziendale il sig. ### vi) di aver subito, in data 5 aprile 2019, nell'utilizzare un macchinario tritacarne, un grave trauma alla mano destra cui era conseguita la perdita del II, ### IV e V dito; vii) che, in data 9 luglio 2019, l'### le aveva riconosciuto un grado di menomazione pari al 32% di invalidità permanente; viii) di aver riportato, in conseguenza dell'anzidetto infortunio, gravi danni non solo sotto il profilo prensile ma anche sul piano dei rapporti interpersonali; ix) che l'infortunio le avrebbe, inoltre, precluso la possibilità di svolgere le attività lavorative per cui aveva studiato, con conseguente incisione sulla capacità lavorativa specifica, oltreché le attività sportive in precedenza praticate, come il ciclismo, da valutarsi in termini di personalizzazione del danno.
Con comparsa depositata in data 8 novembre 2021, si costituiva in giudizio ### S.n.c. contestando le circostanze dedotte da parte attrice in fatto e in diritto, nonché la quantificazione del danno dalla medesima prospettata. In particolare, quanto all'an debeatur, la difesa della società convenuta esponeva i) che con atto di cessione di azienda registrato a ### in data 2 gennaio 2017 ###. 5.612 ###. 4.054 del ### il sig. ### aveva ceduto alla ### S.n.c. di ### L. e ### D. l'azienda costituita dall'omonima ditta individuale ### esercente l'attività di macelleria e polleria corrente in ####, via ### n. 72; ii) che la cessione aveva ricompreso tutti i diritti, le attività e il mobilio che arredava e corredava l'azienda, nonché le attrezzature individuate in uno specifico allegato, tra cui era ricompreso il tritacarne da cui sarebbe originato il sinistro, da sempre presente in azienda; iii) che l'odierna convenuta non sarebbe stata a conoscenza della intrinseca pericolosità del macchinario anzidetto, il quale sarebbe stato perfettamente conforme alle normative di sicurezza vigenti; iv) che, in ogni caso, sarebbe sussistita la corresponsabilità dell'attrice, la quale aveva già maturato una precedente esperienza lavorativa presso la macelleria convenuta e che, pertanto, conosceva il funzionamento dei macchinari ivi presenti, avendo ricevuto le dovute istruzioni sull'uso; v) che, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la ### avrebbe dovuto essere manlevata dalla compagnia di assicurazioni ### S.p.a., con la quale la stessa aveva stipulato la polizza assicurativa n. 107036171. La convenuta chiedeva, pertanto, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo nonché, in principalità, il rigetto delle domande di parte attrice in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto.
Con comparsa depositata in data 12 novembre 2021, si costituiva altresì in giudizio il Ministero dell'### contestando quanto dedotto dalla difesa attorea ed eccependo, in particolare, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al tutor scolastico nonché all'### medesima. In particolare, il Ministero rilevava i) che il percorso scolastico legato ai servizi per l'enogastronomia e l'attività alberghiera prevedeva, oltre a lezioni frontali in classe, anche una serie di attività di alternanza scuola-lavoro; ii) che, nell'ambito di tale modalità di apprendimento, la ### aveva effettuato ben quattro esperienze in itinere ###; iii) che, su espressa richiesta della famiglia dell'attrice, il terzo e il quarto percorso formativo erano stati svolti presso la “### Mora” di ####, ritenuta idonea allo scopo esclusivamente in considerazione della presenza di un reparto enogastronomico presso la medesima; iv) che l'attrice aveva terminato le 400 ore di tirocinio obbligatorie previste dalla normativa all'epoca in vigore, compiendone addirittura 440; v) che, nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, la famiglia dell'attrice aveva manifestato la volontà di far effettuare alla stessa un tirocinio extra curricolare, in aggiunta al percorso formativo obbligatorio di ### scuolalavoro, parimenti presso la ### “Mora” di ####; vi) che a tal fine, in data 7 dicembre 2018, la scuola aveva predisposto un apposito progetto formativo con la #### “Mora”, per il periodo dal 7 al 31 dicembre 2018, poi prorogato con un accordo tra le parti fino 31/5/2019; vii) che, nell'ambito di tale convenzione, era stata individuata la tipologia delle attività che la studentessa avrebbe dovuto svolgere durante il tirocinio extracurriculare e che fondamentale importanza era stata attribuita al reparto gastronomico della ### in modo da garantire la coerenza sia con gli obiettivi del progetto formativo sia con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi della ### viii) che l'attività formativa extracurriculare, su un piano generale, aveva una duplice natura, in quanto andava qualificata sia come vera e propria attività didattica sia come attività assimilabile al lavoro, tant'era che colui che la svolgeva era considerato al tempo stesso sia studente che lavoratore; ix) che, di conseguenza, il ruolo del tutor didattico era unicamente quello di verificare l'aspetto formativo dell'attività, di fare da tramite tra ### e soggetto ospitante e di fungere da punto di riferimento per lo studente impegnato nel percorso, senza che potesse essere ritenuto un preposto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 rispetto ad una realtà lavorativa del tutto estranea al medesimo; ix) che la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, sia generale che specifica, fornita all'attrice da parte dell'### era quella prevista dalla legge ed era coerente rispetto al percorso professionale dalla medesima scelto; x) che, a seguito dell'infortunio, l'### aveva provveduto a denunciare l'accaduto all'### e si era reso disponibile a rispondere alle istanze informative pervenute dai vari enti coinvolti, con la precisazione che nessun procedimento amministrativo o penale era stato avviato nei confronti del personale dell'### convenuta. ### chiedeva, quindi, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa ### - ### al fine di essere dalla stessa manlevata in ipotesi di accoglimento delle domande attoree, in ogni caso previa ripartizione del grado di effettiva responsabilità imputabile all'### e tenendo altresì conto della condotta colposa dell'attrice e della ### convenuta; nel merito, domandava il rigetto della pretesa risarcitoria di parte attrice in quanto reputata inammissibile e infondata.
Con comparsa depositata in data 11 marzo 2022 si costituiva in giudizio la compagnia ### chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto Ministero dell'### in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto; in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la compagnia terza chiamata chiedeva determinarsi e ripartirsi il grado di effettiva responsabilità imputabile al Ministero senza vincolo di solidarietà, tenendo altresì conto della condotta colposa dell'attrice e della ### e, in ogni caso, chiedeva limitarsi la propria condanna ai sensi delle condizioni di polizza, limitatamente alla quota di responsabilità addebitabile all'### scolastica.
Con comparsa parimenti depositata in data 11 marzo 2022, si costituiva, altresì, in giudizio la compagnia ### S.p.a., chiedendo il rigetto delle domande svolte da parte attrice nei confronti di ### e/o comunque la domanda di garanzia da quest'ultima formulata nei propri confronti; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree nonché delle domande di garanzia svolte dalla propria assicurata, la ### terza chiamata chiedeva limitarsi la condanna di ### in conformità alle risultanze di causa, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà, e, comunque, limitarsi la propria condanna nei termini e nei limiti di polizza, con esclusivo riferimento a quanto legato alla responsabilità propria di ### Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale in ordine agli ammessi capitoli di prova nonché mediante lo svolgimento di ctu medico-legale sulla persona dell'attrice. All'esito dell'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 6 giugno 2024, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. * * *
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Nel caso di specie costituiscono circostanze pacifiche, in quanto documentalmente comprovate ovvero non specificamente contestate dalle parti, i) la frequentazione, all'epoca dei fatti, da parte dell'attrice dell'### di ### di ### “### Perlasca” di ### indirizzo ### per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera - articolazione ### ii) lo svolgimento, da parte dell'attrice medesima durante il proprio percorso di studi, di tirocini curricolari in regime di alternanza scuola-lavoro presso la ### “### Peccato” di ####, presso l'### verde di ### & ###.n.c. di Barghe ###, nonché presso la ### S.n.c. di ### & ### di ####; iii) lo svolgimento da parte della ### di un ulteriore tirocinio extracurriculare presso la ### S.n.c., con durata dal 7 dicembre 2018 al 31 maggio 2019; iv) la stipulazione di apposita convenzione tra l'### “### Perlasca” e la ### nonché la predisposizione, ad opere delle medesime parti, di progetti formativi; v) la designazione di un tutor didattico nella persona del prof. ### e di un tutor aziendale nella persona del sig. ### vi) il verificarsi, in data 5 aprile 2019, dell'infortunio per cui si controverte, in occasione dell'utilizzo da parte della ### su richiesta del contitolare della ### del macchinario tritacarne denominato “###”, presente nei locali della macelleria.
Peraltro, la circostanza che il giorno del fatto l'odierna attrice si trovasse presso la ### in ragione dello svolgimento di un tirocinio extracurriculare nell'ambito del percorso di alternanza scuolalavoro, nonché la dinamica dell'infortunio nei termini prospettati dalla difesa attorea in atto di citazione, sono state altresì confermate in sede ###particolare, il teste ### insegnante presso l'### “### Perlasca” nonché tutor didattico della ### nell'ambito dello stage presso la ### ha confermato che “ad aprile 2019 la ### si trovava presso la ### a svolgere lo stage extracurricolare richiesto da lei stessa”, il quale “era in sostanza un prolungamento dello stage curriculare iniziato ad ottobre 2018”. In ordine poi alla dinamica dei sinistro, la teste ### banconista presso la ### ed ivi presente il giorno del fatto, ha confermato che il 5 aprile 2019 “il ### incaricò la ### di provvedere a macinare della carne di tacchino con il macchinario tritacarne ### situato sul banco da lavoro del negozio” e di aver, a un certo punto, visto “la ### avvicinarsi al lavandino da sola dopo aver spento la macchina e mettere la mano sotto il rubinetto per sciacquarla”. A sua volta, il legale rappresentante della #### sentito in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver chiesto alla ### il giorno del sinistro, “di macinare della carne di tacchino con il macchinario tritacarne situato sul banco da lavoro del negozio” e “che la ### inserì la mano destra nel macchinario, che inghiottì il guanto e le dita della ragazza”.
Ciò posto, la difesa attorea ha agito in giudizio deducendo l'esclusiva responsabilità della ### e del Ministero dell'### in ordine alla causazione del sinistro oggetto di causa e chiedendo, pertanto, la condanna dei convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti da ### Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie deve, innanzitutto, affermarsi la responsabilità della ### per l'infortunio occorso all'attrice.
Invero, benché la relazione studente-organizzazione ospitante non costituisca un rapporto di lavoro subordinato, in ipotesi di alternanza scuola-lavoro trovano ciononostante pacifica applicazione i tipici obblighi del rapporto datore di lavoro-lavoratore inerenti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli studenti in regime alternanza scuola-lavoro, infatti, ai fini dell'applicazione delle misure preventive e protettive dell'integrità fisico-psichica contenute nel D. Lgs. n. 81/2008, sono pienamente e pacificamente equiparati ai lavoratori subordinati. Del resto, anche la stessa convenzione stipulata in data 7 dicembre 2018 tra l'### di ### di ### “### Perlasca” di ### e la ### S.n.c., in ossequio a quanto disposto dalla fonte primaria, prevedeva espressamente all'art. 6 che il soggetto ospitante “si impegna a garantire allo studente in percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza” e che lo stesso “si fa carico in relazione al rischio specifico relativo all'attività svolta in azienda degli adempimenti previsti dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 [relativo alla valutazione dei rischi1]”. Ancora, l'art. 3 della predetta convenzione prevedeva ulteriormente che “il tutor aziendale ... è il primo responsabile degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08, art. 19, comma 1 lettera “a”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, essendo il soggetto costantemente a contatto con lo stagista” e che questi era tenuto a “vigilare affinché l'alunno non sia mai addetto a mansioni che comportano l'esposizione ad un rischio specifico grave ex lett. “b” art. 19 d.lgs. 81/2008”.
La struttura ospitante, pertanto, in qualità di “datore lavoro”, era tenuta i) a fornire allo studente la formazione specifica necessaria sia per lo svolgimento delle mansioni a cui lo stesso era in concreto adibito, sia per l'utilizzo dei macchinari e degli attrezzi posti a sua disposizione, ii) a compiere una previa valutazione del rischio a cui lo studente era esposto e ad adottare le conseguenti misure di sicurezza, nonché iii) a garantire, per l'intera durata del rapporto, le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.
Nel caso di specie si rinvengono, invece, gravi carenze nella condotta osservata dalla ### la quale nulla ha dedotto nel corso del presente giudizio in merito all'adozione del documento di valutazione dei rischi specifici, alla dotazione di adeguati dispositivi di protezione, nonché in ordine allo svolgimento in favore della studentessa di apposita attività di formazione concernente l'utilizzo dei macchinari presenti all'interno della struttura. Al contrario, come accertato dall'Ats di ### all'esito 1 Cass. pen, n. 20129/2016: “In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”. dell'accertamento ispettivo svolto in data 5 aprile 2019 (cfr. doc. 5 di parte attrice2) e come confermato in sede di istruttoria orale (oltreché nell'ambito del procedimento penale a carico del legale rappresentante della ###, la macelleria odierna convenuta, non solo non ha evitato che la tirocinante utilizzasse macchinari non conformi alla normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro e, dunque, idonei ad esporla a un rischio grave e specifico, ma ne ha addirittura ordinato l'utilizzo (cfr. deposizione legale rappresentante della #### il quale, sentito in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver chiesto alla ### il giorno del sinistro, “di macinare della carne di tacchino con il macchinario tritacarne situato sul banco da lavoro del negozio”). Peraltro, con specifico riguardo al macchinario tritacarne “###” si evidenzia che, all'esito del predetto accertamento ispettivo svolto dall'Ats di ### era emerso come lo stesso fosse privo di qualsivoglia misura di sicurezza atta ad evitare gli infortuni sul lavoro - tanto che lo stesso consentiva agevolmente l'accesso alla coclea tramite il foro di imbocco - oltreché privo della dichiarazione di conformità CE, del manuale d'uso e di manutenzione. Sul punto, del resto, a nulla rileva, in questa sede, quanto dedotto dalla macelleria convenuta in ordine alla provenienza del macchinario in commento dal proprio dante causa nell'ambito della cessione d'azienda avvenuta nell'anno 2017, né in merito all'asserita non conoscibilità della intrinseca pericolosità dello stesso.
Pertanto, sulla scorta di quanto emerso in corso di causa, deve ritenersi che la ### in qualità di datore di lavoro di ### abbia violato plurime regole cautelari, riconducibili in particolare i) all'omessa previsione del rischio a cui la studentessa era esposta nella lavorazione in questione (artt. 28 e 17 d.lgs. 81/08); ii) alla omessa formazione e informazione della tirocinante (artt. 36, 37 d.lgs 81/08); nonché iii) alla omessa fornitura di idonei dispositivi di protezione (art. 77 d.lgs. 81/08).
È, infine, inconferente il richiamo svolto dalla macelleria convenuta alla circostanza secondo cui l'obbligo assicurativo degli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro sia posto a carico degli istituti scolastici promotori, atteso che detta circostanza - seppur pacifica - non presenta alcun collegamento con la tematica della sicurezza sul luogo di lavoro ed è, invece, correlata alla peculiarità della metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro.
Ciò posto in ordine alla responsabilità della struttura ospitante, occorre ora vagliare la condotta 2 “In occasione del suddetto sopralluogo ispettivo si sono accertate inosservanze alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ... sulla macchina tritacarne non è stata riscontrata la presenza di protezioni o di sistemi protettivi atti ad impedire l'accesso alla coclea, dal foro d'imbocco della carne presente sulla tramoggia di carico ... si dà atto, inoltre, che la ### S.n.c. non è stata in grado di fornire: la dichiarazione di conformità CE, il manuale d'uso e manutenzione, la fattura di acquisto e le registrazioni degli interventi di manutenzione della macchina tritacarne descritta ... si dà atto, inoltre, che la ### S.n.c. ... non è stata in grado di fornire alcuna documentazione comprovante l'avvenuta attività di informazione della studentessa tirocinante ### ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ... la mattina del giorno 05/04/2019 il sig. ### non ha verificato che la tirocinante ### (non informata dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro della macelleria) non accedesse alla zona pericolosa della macchina tritacarne da banco marcata “###”, risultata non idonea ai fini della salute e sicurezza e inadeguata al lavoro da svolgere ... Inoltre, non ha provveduto ad informare la tirocinante ### circa i rischi per la sua sicurezza, legati all'utilizzo della macchina predetta” (cfr. pag. 1, 2 e 3 del verbale di contravvenzione e prescrizione n. 049/19). osservata dall'### scolastico promotore del progetto di alternanza scuola-lavoro - e, dunque, del Ministero dell'### oggi convenuto -, che si ritiene parimenti responsabile dell'infortunio occorso all'attrice. ### convenuto, nell'escludere qualsivoglia responsabilità in capo al tutor scolastico nonché all'### medesima, ha dedotto i) che la “### Mora” di ### fu proposta dalla famiglia dell'attrice per lo svolgimento del terzo e quarto percorso formativo del tirocinio obbligatorio nonché per lo svolgimento del tirocinio extracurriculare; ii) che, nell'ambito della convenzione appositamente stipulata, venne individuata la tipologia di attività che la studentessa avrebbe dovuto svolgere e che ivi venne attribuita fondamentale importanza al reparto gastronomico della ### in modo da garantire la coerenza con gli obiettivi del progetto formativo e con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi della ### iii) che il ruolo del tutor didattico era unicamente quello di verificare l'aspetto formativo dell'attività, di fare da tramite tra ### e soggetto ospitante e di fungere da punto di riferimento per lo studente impegnato nel percorso, senza che lo stesso potesse essere ritenuto un preposto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008; iv) che, in ogni caso, l'anzidetta convenzione, stipulata in data 7 dicembre 2018, non poteva trovare applicazione al tirocinio extracurriculare, essendo - in tesi - limitata ai soli tirocini curriculari obbligatori.
Ebbene, occorre, innanzitutto, escludere che la convenzione stipulata tra l'IIS di ### “### Perlasca” e la ### S.n.c. fosse applicabile al solo tirocinio curriculare svolto dalla ### e non anche a quello extracurriculare nel corso del quale si verificò l'infortunio oggetto di causa. Ciò alla luce di quanto emerge dal dato letterale della convenzione in parola, il cui art. 7 prevedeva espressamente che la convenzione stipulata tra le parti avesse “durata di un anno a decorrere dalla data sottoindicata [07.12.2018]”, che sarebbe stata “tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti” e che la stessa avrebbe comunque mantenuto la propria efficacia “fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante, avviato nel periodo di vigenza della convenzione”. ### convenuto non ha allegato alcunché in ordine all'eventuale disdetta della convenzione e, pertanto, deve ritenersi che la stessa fosse ancora in vigore durante lo svolgimento del tirocinio extracurriculare da parte della studentessa, il quale era disciplinato da un apposito progetto formativo personalizzato (cfr. doc. 5 del Ministero dell'###.
Ciò premesso, occorre rilevare che la convenzione anzidetta, stipulata tra l'IIS di ### “### Perlasca” e la ### S.n.c., prevedeva espressamente, all'art. 3 lett. d), che il tutor scolastico dovesse assolvere “verso l'### attraverso le previste visite, agli obblighi di cui al D.lgs. 81/08 art. 19, comma 1 lett. “a”3, segnalando al soggetto promotore eventuali mancanze agli obblighi 3 ### cui “i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: ### sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle ivi previsti, sollecitando contestualmente il soggetto ospitante a rimuoverle” e che lo stesso fosse tenuto ad aggiornare “altresì la propria formazione ai sensi della lett. “g”” dell'art. 19, comma 1 del D.lgs. 81/08 (significativo che tale norma, richiamata dalla convenzione con riguardo ai compiti del tutor scolastico, sia rubricata “### del preposto”). Inoltre, lo stesso art. 3 della convenzione in commento prevedeva che i tutor scolastico ed aziendale dovessero condividere alcuni compiti, tra cui proprio quello di assolvere “agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08, art. 19, comma 1 lettera “f””, vale a dire quello di “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”. ### scolastico promotore del progetto di alternanza scuola-lavoro - e per lui il tutor designato - era, dunque, tenuto, non solo a individuare/approvare strutture ospitanti idonee ad accogliere gli studenti e a somministrare a questi ultimi un'adeguata formazione generale e specifica, ma anche ad attivarsi nei confronti delle strutture selezionate per accertarsi dell'avvenuta adozione da parte di queste ultime dei DVR previsti per legge, nonché per verificare le condizioni delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione degli studenti.
Ebbene, alla luce di quanto emerso in corso di causa, si ritiene che nella fattispecie de qua tali obblighi non siano stati assolti dall'### “### Perlasca” né, nello specifico, dal tutor interno dallo stesso selezionato. Si rileva, infatti, come la circostanza dedotta da parte convenuta secondo cui la ### venne proposta alla scuola - come struttura ospitante per lo svolgimento del percorso di alternanza scuola-lavoro - dalla famiglia dell'attrice sia del tutto inconferente. Anzi, semmai proprio il fatto che la ### in precedenza non facesse parte delle strutture convenzionate con l'### avrebbe dovuto determinare quest'ultimo, prima di procedere alla stipulazione della convenzione, a svolgere gli opportuni accertamenti - anche tramite sopralluoghi - in ordine ai luoghi di lavoro, ai macchinari ivi presenti e, in generale, al rispetto da parte della struttura medesima della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Invece, ciò non è avvenuto e neppure risulta specificato all'interno del progetto formativo a quali mansioni la studentessa sarebbe stata adibita e quali attrezzi e macchinari la stessa avrebbe utilizzato. Invero, benché il Ministero abbia asserito che il tirocinio presso la ### venne dalla scuola autorizzato unicamente in ragione della presenza presso la struttura di un reparto di gastronomia (coerente con il percorso di studi della studentessa), occorre rilevare che nella convenzione e nei progetti formativi versati in atti nulla risulta sul punto indicato e nessuna limitazione espressamente prevista; al contrario, la sezione dei progetti formativi denominata “mansioni previste e attrezzature fornite” era stata lasciata in bianco (cfr. doc. 5).
Ciò posto, il Ministero dell'### oggi convenuto è, a sua volta, responsabile dell'infortunio occorso all'attrice ### Cionondimeno, il riconoscimento della responsabilità in capo agli odierni convenuti per il sinistro occorso all'attrice non esime dal vagliare il comportamento di quest'ultima che, alla luce di quanto emerso in corso di causa, deve pure ritenersi colposo ed eziologicamente connesso all'evento dannoso disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti)”. in concreto verificatosi. ### specie deve, quindi, considerarsi integrata l'ipotesi del fatto colposo del creditore contemplata dall'art. 1227 c.c., con un'incidenza causale stimata nella misura del 40%. Ciò in considerazione del fatto che, al momento del sinistro, l'odierna attrice - che stava frequentando l'ultimo anno di scuola superiore - non era alla prima esperienza lavorativa nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, avendo già svolto oltre 400 ore di tirocinio obbligatorio, nonché in ragione della comprovata esperienza che la ### aveva già maturato presso i locali della ### nei mesi precedenti all'infortunio. All'attrice va, quindi, imputato di aver imprudentemente e distrattamente trascurato, nell'atto di inserire la mano all'interno del macchinario tritacarne in azione senza l'utilizzo di strumenti protettivi, la potenziale - nonché percepibile - pericolosità dello stesso.
Atteso che le parti convenute (nonché le ### terze chiamate) hanno domandato, seppur in via subordinata rispetto all'accoglimento delle proprie difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso oggetto di causa4, si reputa congruo operare - quanto ai rapporti interni tra i corresponsabili - una differenziazione delle rispettive quote di responsabilità. Come noto, in tema di responsabilità solidale la regola dettata dall'art. 2055, comma 1 c.c. trova applicazione nell'ipotesi in cui un medesimo fatto dannoso sia conseguenza delle azioni od omissioni imputabili a più soggetti, anche laddove queste siano tra loro autonome, e pure se siano diversi i titoli di responsabilità, “in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate” (cfr. Cass. SS.UU., n. 13143/2022). Ciò posto, quanto ai rapporti interni tra corresponsabili, è possibile prevedere una graduazione delle colpe che tenga conto delle relative quote di responsabilità - operando il comma 3 dell'art. 2055 c.c. soltanto in via residuale -, con la precisazione che detta graduazione ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, non elidendo affatto la solidarietà tra loro esistente nei confronti del danneggiato (cfr. Cass., n. 12957/2021; Cass., 2066/2018).
Ebbene, sulla scorta di quanto sinora esposto, ritenendosi che le descritte condotte della struttura ospitante e dell'### promotore del progetto di alternanza scuola-lavoro abbiano assunto una diseguale efficienza causale nella determinazione dell'infortunio per cui è causa, si ritiene opportuno operare una graduazione delle rispettive colpe, che si determina nella misura del 60% in capo alla ### e del 40% in capo al Ministero dell'### graduazione che, come rilevato, non può in alcun modo elidere la solidarietà tra gli stessi esistente nei confronti della danneggiata. * * *
Tanto premesso, con riguardo all'accertamento dell'entità dei danni riportati dall'attrice, soccorrono le conclusioni del consulente medico-legale dalle quali il ### non ha motivo di discostarsi, in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in aderenza ai documenti e allo stato di fatto 4 “Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna” (cfr. ex multis Cass. civ. n. 10042/2006; Cass., n. 3803/2004). analizzato. ### ha, invero, accertato che “Le lesioni riportate alla mano destra dalla signora ### a seguito dell'evento del 05.04.2019, amputazione di II, ### IV dito all'articolazione metacarpo-falangea e V dito alla falange prossimale della mano destra, per le proprie caratteristiche intrinseche, sono espressione di una lesività esogena di natura lacero-contusiva” (cfr. pag. 11 relazione peritale) e che, in conseguenza delle stesse, alla ### derivò “un periodo di inabilità temporanea totale di 5 giorni e di inabilità temporanea parziale di 26 giorni al 75% e di 50 giorni al 50%”, nonché un'incidenza sull'integrità psico-fisica del soggetto in termini di danno biologico permanente quantificabile nella misura del 33%, con riduzione della capacità lavorativa specifica in misura pari al 50%. ### ha, in particolare, evidenziato che “Le attività quotidiane attualmente compromesse sono quelle coinvolgenti l'arto superiore destro ed in particolare tutte quelle attività che impongono l'utilizzo della mano nella sua funzione prensile e di manipolazione che risultano in gran parte ridotte” e che “l'attività lavorativa risulta essere decisamente più usurante in considerazione dell'attività svolta come barista e come commessa ma non in considerazione dell'attività svolta attualmente come centralinista e portinaia, che non risulta essere usurante ma lontana dalle aspettative ed aspirazioni della Luzzani” (cfr. pag. 11 relazione peritale).
Quanto alla domanda di personalizzazione del danno alla salute - in tesi determinata dall'impossibilità per l'attrice di perseguire le proprie aspirazioni professionali in coerenza con i propri studi, dall'impossibilità per la stessa di continuare a svolgere, a causa delle lesioni riportate nell'infortunio, le attività sportive dalla stessa in precedenza praticate, tra cui, in particolare, il ciclismo, nonché dalla drastica riduzione delle attività sociali e delle frequentazioni extra famigliari - si osserva come tale voce consista in una variazione in aumento del valore standard del risarcimento, che trova pacificamente giustificazione nella sola ipotesi di positivo accertamento nel caso concreto di specifiche conseguenze del tutto eccezionali e ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione considerata (cfr. Cass., n. 25164/2020; Cass., 28988/2019; Cass., n. 7513/2018; Cass., 10912/2018; Cass., n. 23469/2018; Cass., n. 27482/2018).
In primo luogo, si rileva che il profilo relativo all'impossibilità per l'attrice di perseguire le proprie aspirazioni professionali in coerenza con i propri studi e alla conseguente necessità per la stessa di doversi adattare a mansioni differenti, maggiormente confacenti alle sue nuove condizioni, costituisce una voce del danno patrimoniale, determinata dalla riduzione della capacità lavorativa specifica.
Ciò premesso, si ritiene che la difesa attorea abbia dato prova delle altre circostanze dedotte a sostegno della domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale patito dalla ### In particolare, quanto alle attività che la ### abitualmente svolgeva in epoca anteriore al sinistro e che in seguito ha dovuto interrompere, soccorre la dichiarazione resa dalla teste ### la quale ha riferito che “la ### prima dell'incidente, svolgeva attività agonistica di ciclismo su strada”, attività che le stesse praticavano insieme. Nello specifico, la teste ha affermato quanto segue: “praticavamo questo sport insieme e ci allenavamo insieme il più delle volte. Ci allenavamo sei giorni su sette, per circa tre ore al giorno; percorrevamo circa 60/70 km al giorno. Ora la ### non può più praticare questo sport, io invece ho continuato. Io ero tesserata ### mentre la ### speck”.
Con riguardo, invece, alla dedotta riduzione da parte della ### delle attività sociali e delle frequentazioni extra famigliari, si richiamano le deposizioni delle testi ### e ### amiche dell'attrice. La teste ### ha, invero, riferito di conoscere la ### da quando le stesse iniziarono la scuola superiore, in quanto frequentavano il medesimo istituto, ed ha confermato che, prima dell'incidente, l'amica si recava a ### (luogo di residenza della ### “tutti i fine settimana” mentre, a seguito del sinistro, questo avveniva “veramente di rado”. La teste ha poi riferito quanto segue: “###arco di sei mesi sarà venuta a ### non più di due volte. ### frequentava non soltanto me ma anche altre persone della mia compagnia e so che non frequenta più neanche loro. ADR: noi abbiamo terminato di frequentare la stessa scuola nel giugno 2019. ### era anche amica della ### sia io e che l'attrice venivamo ospitate nel fine settimana a casa della ### e questo prima dell'incidente capitava spesso, dopo l'incidente non è più capitato.
Io non ho più incontrato la ### nei locali di ### dopo l'incidente. ADR: la ### abitava e abita a ### che si trova a un quarto d'ora circa di distanza da ### ADR: non so se la ### abbia cambiato compagnia perché da dopo l'incidente la sento veramente poco”.
A sua volta, la teste ### ha confermato che, prima dell'incidente, l'amica si recava “spesso a Bagolino”, mentre “dopo l'incidente non è più salita a ### e ci sentivamo solo per messaggi, peraltro non frequentemente ... Prima dell'incidente avevamo insieme una compagnia con tante amiche”.
Ciò considerato, si ritiene che la menomazione de qua abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della sfera personale della ### potendosi, dunque, riconoscere un correttivo, in termini di personalizzazione, alla liquidazione del danno.
Da ultimo, occorre ulteriormente osservare che dalle allegazioni attoree e dalle deposizioni rese dai testi escussi è emerso come l'attrice avesse subito, in conseguenza delle lesioni riportate, non solo una sofferenza fisica, ma anche una sofferenza morale legata al trauma patito e al peggioramento delle abitudini di vita determinatosi a seguito del sinistro, anche in considerazione della giovane età della danneggiata. La difesa attorea ha, infatti, dato conto dell'intima sofferenza e del disagio patiti dalla ### “a causa dell'imbarazzo costantemente provato allorquando le altre persone rivolgono domande sull'argomento e focalizzano lo sguardo sulla mano amputata” (cfr. pag. 15 atto di citazione), circostanza che ha trovato conferma nella dimostrata riduzione, da parte della ### delle proprie frequentazioni al di fuori della sfera strettamente familiare. Ciò non può che rilevare ai fini del riconoscimento in favore dell'attrice del c.d. danno morale, anche definito - sulla base della nuova terminologia introdotta dalle ### di ### nella versione 2024 - “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Le nuove ### hanno, infatti, recepito il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi a decorrere dal 2018, che supera il precedente automatismo della liquidazione congiunta di un valore monetario complessivo dato dalla sommatoria delle due poste di danno (danno alla salute e danno morale) e affermato la necessità di pervenire a un'indicazione distinta dei due valori. La componente morale del danno alla persona - che deve comunque essere sempre provata, sia pure tramite presunzioni o massime di esperienza - deve, dunque, mantenere la propria autonomia e non essere conglobata nell'unitaria voce del danno non patrimoniale, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e, dunque, insuscettibile di accertamento medico-legale (cfr. Cass., n. 25164/2020; Cass., n. 28989/2019; Cass., n. 910/2018; Cass., n. 7513/2018).
Tutto ciò considerato, in applicazione dei parametri liquidatori, c.d. “Tabelle”, del Tribunale di aggiornati all'attualità - in particolare, come rivisitati nell'anno 2024 - che qui si intendono applicare in quanto condivisibili e adeguati nonché riconosciuti dalla stessa giurisprudenza di legittimità quale valido strumento per la liquidazione equitativa del danno biologico in assenza di parametri legali specifici (cfr. Cass., n. 12408/2011: sentenza c.d. Amatucci), tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (19 anni) e della percentuale del 33% di danno biologico permanente, il danno non patrimoniale patito dalla ### comprensivo di danno morale e personalizzazione in misura massima, è pari ad € 287.727,50 (di cui € 5.692,50 a titolo di invalidità temporanea, somma ottenuta riconoscendo per l'invalidità temporanea totale l'importo giornaliero di € 115,00) in moneta attuale.
La somma complessiva di € 287.727,50 va, tuttavia, ridotta del 40% in ragione del riconosciuto concorso di responsabilità in capo alla ### così ottenendosi l'importo di € 172.636,50.
Da ultimo, ai fini della corretta quantificazione dell'importo effettivamente spettante all'attrice occorre scomputare dall'ammontare del danno non patrimoniale - come sopra individuato - la somma capitalizzata della rendita erogata dall'### ammontante a complessivi € 120.202,91. Invero, l'### di ### di ### “### Perlasca”, quale soggetto promotore del tirocinio extracurriculare svolto dall'attrice nell'ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro in occasione del quale si verificò l'infortunio per cui è causa, si avvaleva della copertura assicurativa gratuita presso l'### contro gli infortuni sul lavoro prevista ex lege per lo studente in percorso di alternanza scuolalavoro, sicché, a seguito del sinistro, l'### riconobbe copertura assicurativa all'odierna attrice, accertando che le menomazioni dalla stessa subite consistevano in “perdita anatomica del 2° dito; perdita anatomica del 3° dito; perdita anatomica del 4° dito; perdita anatomica (sub-totale) del 5° dito” e riconoscendo un'invalidità permanente in misura pari al 32%, con conseguente costituzione in favore della stessa di una rendita annua (cfr. doc. 13 e 14).
Pertanto, scomputando dall'ammontare del danno non patrimoniale come sopra quantificato (pari ad € 172.636,50) l'importo di € 120.202,91, quale valore capitale della rendita ### residua l'importo finale di € 52.433,59.
Attesa la natura di debito di valore dell'obbligo di risarcimento del danno, sulla somma così ottenuta vanno calcolati gli interessi compensativi del danno derivanti dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. ### l'insegnamento delle ### della Suprema Corte (n. 1712/1995), essi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano, previa devalutazione della somma al momento del sinistro, sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (Cass. 4791/2007). Sull'importo così risultante decorrono poi gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Quanto, invece, al danno patrimoniale, il CTU ha, innanzitutto, rilevato che “Nel fascicolo di parte attrice vi sono fatture/ricevute per spese sanitarie e di riabilitazione da ritenersi congrue e pertinenti per complessivi 394.35€”. ### ha poi rimesso alla valutazione dello scrivente giudice le allegate spese “per la copia della cartella clinica, per l'acquisizione della patente BS, per l'acquisto di un veicolo con adattamenti e un resoconto delle spese di viaggio per complessivi 24,049.31€”; spese dal CTU ritenute “prive di finalità clinica ma connesse al sinistro per cui è causa”. Da ultimo, “in merito alla necessità di cure mediche future, e relative spese”, il CTU ha ritenuto “la menomazione della signora ### stabilizzata” senza “necessità di ulteriori cure mediche” (cfr. pag. 11 e 12 relazione peritale).
Ebbene, ferma la pertinenza e congruità delle spese sanitarie e di riabilitazione documentate in atti - come accertato dal CTU incaricato - per complessivi € 394,35, deve altresì ammettersi il rimborso i) della spesa sostenuta dalla ### per apportare al veicolo acquistato gli adattamenti necessari (centralina a raggi infrarossi con pomolo), come risulta dalla fattura di acquisto di cui al doc. 12 di parte attrice, per l'importo di € 1.575,00 (non può riconoscersi il rimborso dell'intera somma portata dalla predetta fattura di acquisto, atteso che, stante l'età appena maggiorenne dell'attrice, è verosimile ritenere che la stessa avrebbe comunque provveduto all'acquisto di un'automobile, anche laddove il sinistro non si fosse verificato); ii) dell'acconto, di importo pari ad € 610,00, corrisposto al dr.
Cavagnoli per lo svolgimento della consulenza medico-legale di parte (non risulta, invece, dimostrato il pagamento a saldo dell'ulteriore importo di € 1.830,00, rispetto al quale la difesa attorea si è limitata a produrre sub doc. 8 un avviso di pagamento); nonché iii) della somma di € 16,00, relativa all'acquisto di marca da bollo da apporre sul certificato predisposto dalla ### medica per il rilascio della patente B speciale (cfr. doc. 11).
Deve, invece, escludersi la risarcibilità delle ulteriori voci di danno patrimoniale allegate dalla difesa attorea. In particolare, non sono stati adeguatamente comprovati i pagamenti concernenti i) l'iscrizione al corso di guida per l'ottenimento della patente BS, relativamente al quale la difesa attorea si è limitata a versare in atti la copia di una fattura elettronica dell'autoscuola senza, tuttavia, dimostrare l'effettivo pagamento del relativo importo (cfr. doc. 18); ii) l'acconto in tesi corrisposto per una gita scolastica non fruita a seguito del sinistro, rispetto al quale nulla è stato versato in atti; iii) i viaggi resisi, in tesi, necessari per le visite mediche, l'ottenimento della patente BS, le terapie e gli altri accertamenti conseguenti al sinistro (al riguardo, in particolare, la difesa attorea si è limitata a produrre un elenco (cfr. doc. 19), peraltro del tutto generico, di asseriti spostamenti senza fornire alcun supporto probatorio (es. fattura Telepass o ticket autostrada, ricevute parcheggi o altro)); nonché iv) l'iscrizione al corso di scuola guida per il conseguimento della patente B che, secondo la ricostruzione attorea, non sarebbe poi stato portato a termine a causa della menomazione riportata a seguito del sinistro e, quindi, della sopraggiunta inidoneità alla patente B della ### Sul punto, deve, tuttavia, evidenziarsi l'incongruenza dei periodi presi a riferimento, atteso che la ricevuta in commento, per l'importo di € 200,00, è datata 16 febbraio 2018, mentre il sinistro si è verificato a distanza di oltre un anno, il giorno 5 aprile 2019, il che consente di escludere che la ragione per la quale il corso di scuola guida non venne ultimato fosse rappresentata dalle lesioni riportate in conseguenza dell'infortunio de quo.
Infine, per quanto concerne la dedotta diminuzione della capacità lavorativa specifica della danneggiata, il CTU ha rilevato che “### valutazione dell'obiettività medico-legale effettuata in data ### è possibile affermare che la riduzione della capacità lavorativa specifica è pari al 50%” ( pag. 8 relazione peritale). Inoltre, il CTU ha evidenziato che “###à lavorativa risulta essere decisamente più usurante in considerazione dell'attività svolta come barista e come commessa, svolte successivamente all'infortunio e fino a febbraio 2023, che normalmente implicano l'utilizzo della mano nei più disparati compiti e che hanno imposto alla signora ### un adeguamento posturale e dell'utilizzo dell'arto superiore non fisiologico per far fronte alla menomazione ... In considerazione dell'attività svolta attualmente come centralinista e portinaia, questa non risulta essere usurante ma lontana dalle aspettative ed aspirazioni della ### che si accingeva, alla fine del suo percorso scolastico, ad entrare nel mondo del lavoro in ambito enogastronomico, indirizzo che l'ha vista impegnata per i precedenti cinque anni di studio” (cfr. pag. 9 relazione peritale).
Sulla base di tali rilievi - essendo pacifico che anche lo studente che sia privo, al momento del sinistro, di un'occupazione retribuita abbia diritto al risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa (cfr. ex multis Cass., n. 25571/2011) - deve ritenersi provata l'esistenza del danno patrimoniale consistente nell'avvenuta riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attrice, attesa l'idoneità dell'invalidità permanente conseguita al sinistro a pregiudicare in concreto le aspettative lavorative di quest'ultima, da ritenersi realisticamente dimostrate sulla base della formazione e delle esperienze dalla stessa maturate anteriormente ai fatti per cui è causa. Invero, come accertato dal ### la situazione fisica della danneggiata stabilizzatasi a seguito dell'infortunio (perdita del II, ### IV dito all'articolazione metacarpo-falangea e del V dito alla falange prossimale della mano destra in soggetto destrimane) è destinata a rendere significativamente più usurante una qualsiasi attività lavorativa che implichi l'utilizzo della mano destra e, soprattutto, a rendere particolarmente difficoltosa la possibilità di reperire e svolgere un'occupazione coerente con il percorso di studi intrapreso (e prossimo alla conclusione all'epoca del sinistro).
Ciò posto, il danno da riduzione della capacità lavorativa è un danno permanente, in quanto destinato a prodursi anno per anno per tutta la vita lavorativa della vittima, il quale, pertanto, deve essere liquidato attraverso il metodo della capitalizzazione, ossia moltiplicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione ( Cass., n. 9048/2018; Cass., n. 20615/2015). Invero, ai fini di una corretta quantificazione per equivalente della perdita patrimoniale effettivamente subita, il danno patrimoniale non può considerarsi pari alle entrate patrimoniali cessate, ma occorre considerare “la perdurante, sebbene ridotta, capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà, il cui peso deve essere adeguatamente considerato, un'altra attività lavorativa retribuita” (cfr. Cass., n. 14241/2023).
Diversamente opinando, infatti, il soggetto danneggiato verrebbe a lucrare indebitamente una somma pari alle intere entrate precedenti, perdute, senza più dover svolgere alcuna attività lavorativa, venendo a conseguire un indebito vantaggio.
Superata l'applicabilità dei coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, la cui adozione non è più consentita nemmeno in via equitativa (cfr. sul punto, Cass., n. 20615/2015; Cass., n. 10499/2017; Cass., n. 18093/2020; Cass., n. 5458/2020), nonché quelli risultanti dalle tabelle alternative del C.S.M. del 1989 (c.d. ͞Trevi, ### del ### 1990, n. 41, pp. 127 e ss.), occorre oggi ricorrere a ulteriori coefficienti di capitalizzazione, “purché aggiornati e scientificamente corretti” ( Cass., n. 20615/2015; Cass., n. 5458/2020). Ebbene, sulla scorta di tali presupposti, si ritiene di condividere la modalità di calcolo prevista dalla tabella realizzata e approvata in data 14 dicembre 2022 dall'Osservatorio sulla ### di ### che “utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri: 1. la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato, 2. l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione, 3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, 4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione); i relativi valori sono forniti dall'### e la tabella 2022 è basata sulla mortalità dl 2021, 5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di ### internazionali europei (tassi ###, rilevati al 30 novembre 2022, 6. una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di ### pubblici italiani (documento previsionale del MEF del novembre 2022)” (cfr. pag. 8 e 9 della relazione illustrativa predisposta dall'### sulla ### di ### “### anticipata di una rendita - ### 2023”). ### specie, quale base per il calcolo della rendita occorre riferirsi al criterio di determinazione della misura del reddito previsto dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. con mod. in L. 26 febbraio 1977 n. 39, ossia il triplo della pensione sociale, ad oggi pari ad € 534,41 mensili. Ciò sulla scorta del fatto che l'attrice, all'epoca del sinistro, era una studentessa e non aveva ancora intrapreso un'attività lavorativa generatrice di reddito, sicché tale voce di danno non sarebbe altrimenti dimostrabile nel suo preciso ammontare, se non con grande difficoltà.
Considerando, dunque, la riconosciuta compromissione della capacità lavorativa specifica dell'attrice nella misura del 50%, il valore capitale della rendita dovuta all'attrice è pari ad € 346.586,26, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. Tale somma è ottenuta moltiplicando il 50% dell'importo annuo della rendita - che rappresenta la somma annua che viene ritenuta persa dalla danneggiata - per il coefficiente numerico tabellato di 36,03 punti (di cui alla tabella di capitalizzazione del Tribunale di ### 2024), a sua volta ricavato incrociando la riga della tabella relativa all'età della danneggiata al momento della capitalizzazione con la colonna relativa al numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita (ossia la durata): l'incrocio tra la riga-età e colonna-durata individua il coefficiente numerico moltiplicativo che va moltiplicato per l'importo annuo perso (definito come rendita). Il risultato della moltiplicazione rappresenta l'attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri che devono essere risarciti: tale attualizzazione, con una somma versata immediatamente una tantum, rappresenta finanziariamente un valore attuale equivalente alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno (cfr. pag. 11 relazione illustrativa ### di ###.
Nel caso di specie, incrociando la riga-età corrispondente a 24 anni (età della danneggiata al momento della capitalizzazione) con la colonna-durata corrispondente a 43 anni (quale arco di tempo nel quale la somma ritenuta persa non verrà percepita, assumendo quale età pensionabile 67 anni: 67 - 24 = 43), risulta un coefficiente numerico di 36,03 punti, che, moltiplicato per l'importo di € 9.619,38 (ossia il 50% del reddito annuo preso a riferimento, ammontante ad € 19.238,76, pari al triplo della pensione sociale), determina quale risultato la somma anzidetta di € 346.586,26.
La somma di € 346.586,26 va, tuttavia, ridotta del 40% in ragione del riconosciuto concorso di responsabilità in capo alla ### così ottenendosi l'importo di € 207.951,75.
Da ultimo, ai fini della corretta quantificazione dell'importo effettivamente spettante all'attrice occorre scomputare dall'ammontare del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica - come sopra individuato - la somma capitalizzata della rendita erogata dall'### per il medesimo titolo, ammontante ad € 119.145,17 (cfr. doc. 14 di parte attrice), in tal modo residuando l'importo finale di € 88.806,58.
In definitiva, quindi, il danno patrimoniale subito dalla ### è costituito i) dalle spese sanitarie e di riabilitazione documentate in atti e reputate congrue dal CTU per complessivi € 236,61 (= € 394,35 ridotti del 40%), oltre rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo esborso a quella odierna e interessi legali fino al saldo; ii) dalla spesa sostenuta per gli adattamenti apportati al veicolo per l'importo di € 945 (=€ 1.575,00 ridotti del 40%), oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso a quella odierna e interessi legali fino al saldo; iii) dalla spesa, pari ad € 366,00 (=€610,00 ridotti del 40%), sostenuta a titolo di acconto per lo svolgimento di consulenza medico-legale di parte, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso a quella odierna e interessi legali fino al saldo; iv) dalla spesa di € 9,60 (=€ 16,00 ridotti del 40%) sostenuta per l'acquisto di marca da bollo da apporre sul certificato medico per il rilascio della patente BS, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso a quella odierna e interessi legali fino al saldo; nonché v) dal valore capitale della rendita per la riconosciuta riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attrice, pari ad € 88.806,58, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo. * * *
Venendo ora alla domanda svolta dalla convenuta ### S.n.c. nei confronti della terza chiamata ### S.p.a. - ferma la pacifica stipulazione dell'invocato contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile di cui alla polizza ### n. 107036171 (cfr. doc. 1 della terza chiamata) - quest'ultima ha contestato l'operatività della copertura assicurativa con riferimento al danno di natura patrimoniale lamentato da parte attrice, eccependo la limitazione della garanzia (per la responsabilità civile verso terzi) al solo danno non patrimoniale, in ragione della dedotta impossibilità di considerare la ### - studentessa in regime di alternanza scuola-lavoro - alla stregua di un lavoratore (cfr. artt. 81 lett. r) e/o 82 lett. g) del contratto di assicurazione). ### argomentazione non è meritevole di accoglimento. Invero, se da un lato la mera stipulazione di una convenzione di alternanza scuola-lavoro non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro, inteso come rapporto di subordinazione dal quale discende l'obbligo di corresponsione di una retribuzione, è altresì pacifico che lo studente che segua il percorso di alternanza scuola-lavoro sia, sotto molteplici aspetti, equiparato al lavoratore, attesa l'identità dei rischi a cui gli stessi sono esposti (tant'è vero che agli studenti in alternanza si applica la normativa in materia di sicurezza sugli obblighi di lavoro ed è altresì prevista l'obbligatoria copertura ###. Ciò risulta, del resto, espressamente affermato dal D.Lgs. n. 81/2008 ed è altresì confermato dalla circolare ### n. 44 del 21 novembre 2016, sulla scorta della quale “Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l'attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest'ultima”.
Ciò posto, del tutto erroneo è il richiamo svolto da ### sia all'art. 81 lett. r) sia all'art. 82 lettera g) delle condizioni generali del contratto di assicurazione, non potendosi qualificare come “terzo” lo studente in regime di alternanza scuola-lavoro. Peraltro, la fattispecie descritta dall'art. 81 lettera r) contempla l'ipotesi di organizzazione saltuaria di corsi ed eventi formativi, certamente non conferente rispetto al caso di specie. Analogamente, neppure si può ritenere che il percorso di alternanza scuolalavoro rientri nel generico concetto di “stage e tirocinio” di cui all'art. 82 lettera g), rappresentando, piuttosto, una vera e propria metodologia formativa di natura non occasionale, peraltro organicamente regolata con la L. n. 107/2015.
Pertanto, deve ritenersi che la garanzia operante nel caso di specie sia quella contemplata dall'art. 90 delle condizioni generali di contratto, avente ad oggetto l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, in virtù del quale “la ### si obbliga a tenere indenne l'### di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste ... b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina ### e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle ### in vigore alla data di accadimento del sinistro”. ### S.p.a. va, quindi, condannata a tenere indenne e manlevare la propria assicurata, nei limiti del massimale di polizza e limitatamente alla quota di responsabilità alla stessa addebitata, da tutto quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere all'odierna attrice per effetto della presente sentenza. ### dovuto, a fronte della domanda sul punto tempestivamente svolta dalla ### convenuta, andrà direttamente corrisposto in favore di ### ai sensi dell'art. 1917, comma 2 c.c.. * * *
Da ultimo, parimenti meritevole di accoglimento è la domanda svolta dal Ministero convenuto nei confronti della terza chiamata ### in qualità di compagnia assicuratrice dell'### “### Perlasca” di ### Invero, il contratto di assicurazione multirischi “### AmbienteScuola”, di cui alla polizza n. IW ###/2018/###### (cfr. doc. 1 terza chiamata), fornisce copertura assicurativa, tra le altre ipotesi, per le somme “che l'### sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente causati a ### (…) per lesioni personali (…) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta. ### comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative...” (cfr. doc. 2, pag. 6: art. 1 ### delle ### di ### - ### civile verso terzi). Inoltre, l'art. 4 delle ### di ### - rubricato stages e alternanza scuola/lavoro - prevede espressamente che tale “garanzia è operante anche durante il periodo della partecipazione a “STAGES” e “####LAVORO””.
Ciò posto, si evidenzia altresì che la ### terza chiamata non ha contestato - con riferimento all'ipotesi di accertamento della responsabilità dell'### assicurato - l'applicabilità della polizza anzidetta al caso di specie. In particolare, la terza chiamata ha affermato che “In virtù di tale articolo [art. 1 delle condizioni di assicurazione], ### dovrà ... tenere indenne il responsabile civile di quanto si vedrà costretto a pagare, a seguito di istruttoria, all'infortunata ### purché venga accertata una responsabilità della scuola nei fatti de quibus” (cfr. pag. 4 comparsa costituzione).
Ebbene, poiché nei termini poc'anzi delineati si è affermata la responsabilità ### dell'### assicurato - e, dunque, del Ministero dell'### - rispetto all'infortunio occorso all'odierna attrice, in assenza di qualsivoglia contestazione in ordine all'operatività della polizza, la compagnia ### va condannata a tenere indenne e manlevare il Ministero dell'### nei limiti del massimale di polizza e limitatamente alla quota di responsabilità allo stesso addebitata, da tutto quanto quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'attrice ### per effetto della presente sentenza. ### dovuto, a fronte della domanda sul punto tempestivamente svolta dall'### convenuta, andrà direttamente corrisposto in favore dell'attrice ai sensi del summenzionato art. 1917, comma 2 Le spese di lite, comprensive delle spese di CTU e di ### seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita: accertata la concorrente responsabilità di ### S.n.c. e del Ministero dell'### nella determinazione del sinistro per cui è causa (con graduazione, quanto ai rapporti interni tra i corresponsabili, delle rispettive quote di responsabilità, determinate nella misura del 60% quanto alla ### e del 40% quanto al Ministero dell'### senza esclusione del vincolo di solidarietà); accertato, altresì, il concorso di colpa della danneggiata ### quantificato nella misura del 40%; condanna i convenuti ### S.n.c. e Ministero dell'### in via tra loro solidale, a corrispondere all'attrice ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 52.433,59, oltre rivalutazione e interessi come indicati in motivazione; condanna i convenuti ### S.n.c. e Ministero dell'### in via tra loro solidale, a corrispondere all'attrice ### a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma complessiva di € 90.363,79, oltre rivalutazione e interessi come indicati in motivazione; condanna i convenuti ### S.n.c. e Ministero dell'### in via tra loro solidale, a rifondere all'attrice ### le spese di lite, che liquida in € 1.686,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; pone le spese di ### come liquidate in corso di causa, a carico dei convenuti soccombenti ### S.n.c. e Ministero dell'### in accoglimento della domanda svolta dalla convenuta ### S.n.c., condanna la terza chiamata ### S.p.a. a tenere indenne e manlevare la propria assicurata ### S.n.c., limitatamente alla quota di responsabilità alla stessa addebitata ed entro il massimale garantito, da tutto quanto quest'ultima è tenuta a corrispondere all'attrice ### per effetto della presente sentenza, importo da pagarsi direttamente in favore della danneggiata ex art. 1917, comma 2 c.c.; condanna la terza chiamata ### S.p.a. a rifondere, entro i limiti di polizza, alla propria assicurata ### S.n.c. le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; in accoglimento della domanda svolta dal convenuto Ministero dell'### condanna la terza chiamata ### a tenere indenne e manlevare il Ministero dell'### limitatamente alla quota di responsabilità allo stesso addebitata ed entro il massimale garantito, da tutto quanto quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'attrice ### per effetto della presente sentenza, importo da pagarsi direttamente in favore della danneggiata ex art. 1917, comma 2 c.c.; condanna la terza chiamata ### a rifondere, entro i limiti di polizza, al Ministero dell'### le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. ### 30 dicembre 2024
causa n. 8530/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Sampaolesi Elisabetta