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Tribunale di Nola, Sentenza n. 3289/2025 del 05-12-2025

... professionale dovuto per i procedimenti di cui al ricorso per ingiunzione la somma di euro 4.704,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali, come da ordinanza di assegnazione del Tribunale di Napoli emessa nell'ambito del procedimento esecutivo mobiliare n. 702/2023 R.G., oltre interessi al tasso legale sull'imponibile di euro 5.409,60 dalla domanda all'effettivo soddisfo; 3) Rigetta la domanda di risarcimento ex art. 89 cpc; 4) Compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in ### il ### È verbale. Il Giudice (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ###.G. 5935/2024 #### E ### S.P.A. /#### 04/12/2025 Il Giudice Dr. ### preso atto del deposito delle note scritte difensive depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza e dato atto che la discussione orale è stata sostituita dal deposito delle predette note; decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
TRIBUNALE DI NOLA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5935/2024 del R.G. contenzioso vertente TRA ### E ### S.P.A. ###, come in atti rappresentata e difesa #####, e ####, come in atti rappresentati e difesi ### avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali. 
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la ### e ### spa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1690/2024 emesso dal Tribunale di Nola in data ### su istanza degli avv.ti ### e ### e notificatole in data ### con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 20.61,29 per compenso professionale non ancora versato, oltre interessi e spese della fase monitoria.  ### si fonda sui seguenti motivi: applicazione nel giudizio esecutivo di pignoramento presso terzi di uno scaglione di valore superiore rispetto al credito effettivamente portato in esecuzione con conseguente liquidazione di un compenso superiore a quello dovuto; richiesta di un compenso superiore a quello effettivamente dovuto di euro 15.780,00 come sancito dai provvedimenti giurisdizionali; richiesta di compenso non dovuto per il giudizio esecutivo svoltosi innanzi al Tribunale di Roma poi riassunto innanzi al Tribunale di Napoli; che la opponente era stata sempre disposta a pagare i compensi professionali come liquidati dall'### giudiziaria; che il procedimento esecutivo svoltosi innanzi al Tribunale di Roma si era concluso con una statuizione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli, per cui era stato promosso erroneamente dagli stessi avvocati che non avrebbero dovuto far ricadere sulla opponente le conseguenze economiche del loro errore; che per questo motivo non poteva essere considerata legittimo il parere di congruità rilasciato dal COA di ### che aveva valutato l'opera professionale prestata in quel giudizio in euro 5.156,06; che detto parere prevedeva un compenso anche per la fase di trattazione e decisionale senza che le stesse fossero state mai svolte dai legali.
Tanto esposto, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo e provvedere alla esatta determinazione delle somme dovute. 
Si costituivano in giudizio gli opposti, i quale eccepivano che solo in data ### l'opponente aveva provveduto a versare agli opposti le somme liquidate come compenso professionale dal Tribunale di Milano nel decreto ingiuntivo n.14.245/2021 pari ad euro 8.895,16, per cui restavano ancora da saldare i compensi per il procedimento esecutivo svoltosi innanzi al Tribunale di Roma ed al Tribunale di Napoli; che per quest'ultimo il Tribunale di Napoli aveva liquidato un compenso di euro 6.885,11 già incassato dall'opponente in data ### e non corrisposto ai suoi procuratori; che anche se eccessivo rispetto al valore del credito portato in esecuzione, esattamente indicato nell'atto di pignoramento, l'importo era stato liquidato dal Tribunale e come tale andava corrisposto ai procuratori, in quanto se ciò non fosse avvenuto della somma ritenuta in eccesso si sarebbe avvantaggiata la stessa opponente e non certo la debitrice esecutata, che aveva già corrisposto quanto disposto dal Tribunale nella sua ordinanza di assegnazione: che avrebbe dovuto la parte soccombente (debitore esecutato) rilevare l'errore commesso dal Tribunale nella liquidazione del compenso; che ad oggi l'opponente non aveva ancora corrisposto l'importo di euro 6.885,11 liquidato dal Tribunale di Napoli pur avendolo già incassato; che la questione della competenza del Tribunale di Roma per il giudizio di pignoramento presso terzi non era di pacifica soluzione, per cui non poteva discorrersi di un palese e grave errore; che ad ogni modo a seguito di quel pignoramento era stata ottenuta la dichiarazione positiva del terzo ### di ### che era stata poi utilizzata anche innanzi al procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli con un chiaro vantaggio per la opponente; che l'opponente nel proprio atto di citazione aveva utilizzato frasi sconvenienti ed offensive ex art. 89 cpc, di cui si chiedeva la cancellazione con condanna al risarcimento dei danni; che le frasi erano le seguenti: “l'illecita condotta assunta dall'avv. ### e ### Damiano” (pag. 8 dell'atto di citazione) … “meccanismo orchestrato per rendere esose le spese di lite” (pag. 9 dell'atto di citazione) ….”la slealtà comportamentale di parte opposta” (pag. 9 dell'atto di citazione)….. “fiutata per tabulas la scorrettezza processuale adottata dall'avv. ### per la richiesta arbitraria del proprio compenso e per il meccanismo orchestrato al fine di vedersi maggiorate le spese di liti” (pag. 9 dell'atto di citazione). 
Tanto esposto, gli opposti chiedevano la condanna dell'opponente a versare la residua somma ancora dovuta di euro 11.721,13, oltre interessi, e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni ex art. 89 cpc con vittoria di spese. 
La causa veniva rinviata per l'udienza di comparizione ex art. 281 duodecies cpc con concessione dei termini di cui al IV comma della stessa norma. 
All'udienza del 23.10.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc.  ******  ### deve ritenersi solo parzialmente fondata. 
A parere di questo Tribunale il compenso richiesto dagli opposti per il procedimento di esecuzione mobiliare presso terzo svoltosi innanzi al Tribunale di Roma non può ritenersi dovuto ai procuratori, in quanto lo stesso, conclusosi per incompetenza territoriale e riassunto innanzi al Tribunale di Napoli, deve essere ritenuto parte di un unicum processuale con il processo proseguito. Ne consegue che il compenso liquidato nella ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Napoli deve ritenersi comprensivo anche delle fasi processuali svoltesi nel corso del processo riassunto. Non a caso il Tribunale di Roma aveva omesso di liquidare le spese rimettendo ogni decisione al Tribunale competente ed il Tribunale di Napoli ha posto a fondamento della sua assegnazione la dichiarazione positiva fatta dal terzo innanzi al Tribunale di Roma, per cui alcuna nuova attività di pignoramento è stata operata dai procuratori della creditrice.  ### dovuto agli opposti andrà, dunque, limitato ad euro 4.704,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali, come da ordinanza di assegnazione del Tribunale di Napoli, oltre interessi al tasso legale sull'imponibile di euro 5.409,60 dalla domanda all'effettivo soddisfo. 
Quanto, poi, alle espressioni utilizzate dall'opponente per contrastare la domanda degli opposti si ritiene che le stesse siano ai limiti della convenienza e siano scaturite solo da un'errata rappresentazione degli eventi processuali comunque funzionale alla difesa della parte e pertinente all'oggetto della causa. 
Non si ritiene, pertanto, di poter accogliere la domanda di risarcimento danni proposta dagli opposti ai sensi dell'art. 89 cpc.  P.Q.M.  il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato dalla SCG ### spa agli avv.ti ### e ### rigettata ogni contraria istanza, così provvede: 1) Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2) Condanna l'opponente ### e ### spa a corrispondere agli opposti avv. ### ed avv. ### in quote uguali, a titolo di compenso professionale dovuto per i procedimenti di cui al ricorso per ingiunzione la somma di euro 4.704,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali, come da ordinanza di assegnazione del Tribunale di Napoli emessa nell'ambito del procedimento esecutivo mobiliare n. 702/2023 R.G., oltre interessi al tasso legale sull'imponibile di euro 5.409,60 dalla domanda all'effettivo soddisfo; 3) Rigetta la domanda di risarcimento ex art. 89 cpc; 4) Compensa integralmente le spese tra le parti. 
Così deciso in ### il ### È verbale.   Il Giudice

causa n. 5935/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Ruggiero

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Tribunale di Ragusa, Sentenza n. 1537/2025 del 06-12-2025

... Galeano), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione; osserva Con ricorso depositato in data ### la società CHIARANDÀ ### s.r.l., in persona del l.r.p.t. ### e ### hanno proposto opposizione avverso le ordinanze d'ingiunzione notificate il ###, distinte dai seguenti numeri: n. OI-### a titolo di sanzione per omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti per l'anno 2016 pari a € 10.000 oltre spese di notifica sulla base degli atti di accertamento prot. INPS 6500.06/04/2018.### del 23/04/2018 e prot. INPS 6500.06/04/2018.### del 03/05/2018; n. OI-### a titolo di sanzione per omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti per l'anno 2017 pari a € 11.960,40 oltre spese di notifica sulla base degli atti di accertamento prot. INPS 6500.25/09/2018.### del 27/11/2018 e dell'atto di accertamento prot. INPS 6500.25/09/2018.### del 02/12/2018; n. OI-### a titolo di sanzione per omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti per l'anno 2018 pari a € 16.908,60 oltre spese di notifica sulla base degli atti di accertamento prot. INPS 6500.31/07/2019.### dell'11/10/2019 e dell'atto di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del ### dott.ssa ### M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del ### esaminati gli atti inerenti alla causa n. 793/2023 R.G. promossa dalla società CHIARANDÀ ### s.r.l., in persona del l.r.p.t. ### e ### (rappr. e dif. dall'Avv. M. Franzò) contro INPS (rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione; osserva Con ricorso depositato in data ### la società CHIARANDÀ ### s.r.l., in persona del l.r.p.t. ### e ### hanno proposto opposizione avverso le ordinanze d'ingiunzione notificate il ###, distinte dai seguenti numeri: n. OI-### a titolo di sanzione per omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti per l'anno 2016 pari a € 10.000 oltre spese di notifica sulla base degli atti di accertamento prot. INPS 6500.06/04/2018.### del 23/04/2018 e prot. INPS 6500.06/04/2018.### del 03/05/2018; n. OI-### a titolo di sanzione per omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti per l'anno 2017 pari a € 11.960,40 oltre spese di notifica sulla base degli atti di accertamento prot. INPS 6500.25/09/2018.### del 27/11/2018 e dell'atto di accertamento prot. INPS 6500.25/09/2018.### del 02/12/2018; n. OI-### a titolo di sanzione per omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti per l'anno 2018 pari a € 16.908,60 oltre spese di notifica sulla base degli atti di accertamento prot. INPS 6500.31/07/2019.### dell'11/10/2019 e dell'atto di accertamento prot. INPS 6500.31/07/2019.### del 25/10/2019; n. OI-### a titolo di sanzione per omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti per l'anno 2019 pari a € 20.278,60 oltre spese di notifica sulla base degli atti di accertamento prot. INPS 6500.20/01/2021.### dell'1/02/2021 e dell'atto di accertamento prot. INPS 6500.20/01/2021.### del 2/02/2021; n. OI-### a titolo di sanzione per omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti per l'anno 2020 pari a € 10.000 oltre spese di notifica sulla base degli atti di accertamento prot. INPS 6500.23/06/2022.### del 6/07/2022 e dell'atto di accertamento prot. INPS 6500.23/06/2022.### del 7/07/2022, tra l'altro, l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l.  n. 689/1989. 
Si è costituito in giudizio l'### preliminarmente dando atto della rideterminazione della sanzione per la sola annualità 2016 ex D.L. 48/2023 in € 7.449,42, il quale ha contestato le eccezioni e deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto; ***  ### di decadenza ex art. 14 l. 689/1981 è fondata. 
Il combinato disposto dei commi 2 e 6, che prevede l'estinzione della sanzione ove, in caso di mancata contestazione immediata, gli estremi della violazione non siano notificati all'interessato entro novanta giorni (centocinquanta se residente all'estero), deve ritenersi applicabile anche al procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali. 
Ciò in quanto il d.lgs. 8/2016, che depenalizzando l'illecito ha introdotto la sanzione amministrativa in esame, richiama espressamente alcune disposizioni della l. 689/1989, tra cui l'art. 14 “in quanto applicabili” (art. 6); e prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore per i quali il procedimento penale non si sia concluso con sentenza o decreto irrevocabili, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti all'autorità amministrativa la quale “notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” (art. 9). 
Non vi è quindi alcuna deroga alla previsione dell'estinzione della sanzione, ma solo a quella relativa alla durata ed alla decorrenza del termine alla cui scadenza l'estinzione consegue. 
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 l. 689/1981 è quindi applicabile agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, essendo l'estinzione ivi prevista compatibile con il decorso dei termini per la notifica della violazione previsti dalla disciplina transitoria. Del resto, se così non fosse, la previsione di tali termini sarebbe del tutto inutile, perché la loro violazione sarebbe priva di conseguenze.
Tale ricostruzione non è smentita da C. 7042/2008 spesso richiamata dall'### nel presente contenzioso seriale, la quale conferma in realtà la tesi dell'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981, giacché la Corte espressamente qualifica come decadenziale il termine previsto dalla normativa speciale (art. 4 l. 898/1986) nonostante questa taccia sul punto, senza che possa darsi rilievo decisivo alla presenza in essa (a differenza che nel d.lgs. 8/2016) dell'espressa clausola di deroga all'art. 14 l. 689/1981, questa esplicitando il rapporto di specialità comunque esistente tra le disposizioni. 
Pertanto, ritenuta l'applicabilità dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 in caso di notifica degli estremi della violazione oltre il termine di novanta giorni (trecentosettanta se il destinatario è residente all'estero) dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria, a maggior ragione la medesima conclusione deve valere per gli illeciti commessi successivamente, per i quali non vi è alcuna disciplina speciale rispetto a quella dettata dall'art. 14. In senso contrario non vale la previsione dell'art. 2 co. 1 bis secondo periodo d.l.  438/1983, che esclude la sanzione in caso di versamento effettuato entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”: tale disposizione infatti prevede un meccanismo di estinzione della sanzione che si pone a valle della notifica degli estremi della violazione, ed è quindi compatibile col regime decadenziale dell'art. 14 (in generale, sull'applicabilità dell'art. 14, cfr. App. Milano 504/2024 e 1053/2024 App. Torino 89/2023 app. 
Catania 1010/2024). 
Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad € 10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità) esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare o, se successiva, alla scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: cfr. art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003) perché in tale momento si cristallizzano le trattenute denunciate e i versamenti effettuati e quindi l'eventuale differenza (inferiore ad € 10.000, altrimenti si avrà illecito penale).  ### versamento nell'anno solare va effettuato il 16 dicembre, con la precisazione che se si tratta di lavoratori dipendenti, esso riguarderà i contributi trattenuti sulla retribuzione di novembre dello stesso anno (artt. 17 e 18 del dlgs. 241/97, circolari ### n. 79/98 e 259/98); mentre se si tratta di lavoratori agricoli, riguarderà i contributi trattenuti sulle retribuzioni relative al secondo trimestre dell'anno in corso (artt. 6, comma 14, del d.l. n. 536/1987, 2 d.lgs. n. 422/1998, 17 e 18 d.lgs. 241/1997).
La denuncia delle trattenute va invece effettuata in ogni caso entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003). 
Pertanto, se si tratta di lavoratori dipendenti, nel qual caso il termine per la denuncia è successivo a quello per il versamento, l'illecito è integrato il 31 dicembre dell'anno in cui si sarebbero dovuti effettuare i versamenti; mentre se si tratta di lavoratori agricoli, lo stesso è integrato il 16 dicembre del medesimo anno, dato che il termine per il versamento è successivo a quello della denuncia. 
In entrambi i casi, per quanto detto, devono considerarsi commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (6.2.2016) le omissioni di versamenti da effettuarsi negli anni sino al 2015; e commessi dopo quelle relative ai versamenti da effettuarsi negli anni dal 2016. 
Nel caso di specie, si tratta di illeciti successivi (anno 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020). In tal caso, deve ritenersi che il termine di cui all'art. 14 u.c. l. 689/1981 decorra dal momento stesso della commissione dell'illecito dato che, essendo le denunce e i versamenti indirizzati all'### questo ha immediatamente la possibilità di riscontrare la violazione tramite la semplice sottrazione dei due dati e l'individuazione dei soggetti responsabili. 
È pur vero che in astratto il termine decorre dal compimento delle attività necessarie all'accertamento e che il giudice “deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'### procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità” (cfr. C. 20977/2024, C. 8326/2018, C. 16642/2005), il che presuppone che l'### stessa indichi precisamente in cosa sia consistita l'attività istruttoria compiuta; tuttavia, nel caso di specie da un lato la natura omissiva propria della violazione la rende immediatamente percepibile all'### in tutti i suoi elementi costitutivi, già nel momento sopra individuato (in cui l'### ha contezza delle retribuzioni denunciate e degli importi versati) e dall'altro a fronte di ciò l'### si è limitato a dedurre la complessità degli accertamenti da compiere anche in base alla disciplina applicabile, senza tuttavia indicare quali siano gli atti accertativi concretamente effettuati e quando siano stati effettuati, in tal modo non consentendo di individuare un dies a quo del termine in esame diverso dalla scadenza dell'ultimo termine di versamento o di denuncia. 
Tutto ciò posto, rilevato che le omissioni riguardano versamenti da effettuare nell'anno 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 con riferimento a lavoratori dipendenti e quindi il termine in esame decorreva rispettivamente dal 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020 e scadeva rispettivamente il ###, 31.3.2018, 31.3.2019, 31.3.2020 e 31.3.2021 mentre gli accertamenti risalgono per il 2016 al 23.04.2018 e al 03.05.2018, per il 2017 al 27.11.2018 e al 2.12.2018, per il 2018 all'11.10.2019 e 25.10.2019, per il 2019 all'1.2.2021 e al 2.2.2021 e per il 2020 al 6.7.2022 e al 7.7.2022 gli accertamenti devono considerarsi tardivi e quindi le sanzioni estinte. ### va quindi accolta e le spese seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Giudice del ### disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così decide: - Dichiara la nullità delle ingiunzioni opposte; - Condanna parte resistente al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3.343,00 di cui € 43,00 per esborsi e € 3.300,00 per compensi, oltre ### CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge. 
Ragusa, 6 dicembre 2025.   

Il Giudice
del lavoro Dott.ssa ### M. A.


causa n. 793/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia Maria Angela Catalano

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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 960/2025 del 16-12-2025

... alla validità delle deliberazioni su cui si fonda l'ingiunzione, viene, in altri termini, ad essere caducato dall'esterno, in caso di annullamento di tali deliberazioni. ### della deliberazione su cui si fonda l'ingiunzione emessa ex art. 63 disp. att. c.c. rappresenterebbe un fatto sopravvenuto all'emissione del d.i. che, “con riguardo al giudizio di opposizione avverso il medesimo, non può rientrare nella disciplina operativa della regola ordinaria secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile”. Alla stregua di tale orientamento di legittimità sarebbe ammessa “sostanzialmente senza limiti processuali, la possibilità di proporre l'opposizione all'esecuzione per dedurre la avvenuta caducazione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., nonché l'azione di ripetizione, laddove l'opposizione all'esecuzione non sia possibile”. Orbene, tale soluzione, per quanto autorevolmente sostenuta, non appare ad oggi più condivisibile. Del resto, è la stessa Cassazione, nella citata ordinanza del n. ### del 18/12/2024 - richiamata, peraltro, dalla società attrice in sede di scritti difensivi conclusionali - a dare atto al (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2511/2024 promossa da: ### S.R.L. (C.F./P.IVA: ###), con sede ###### via ### notti n. 1, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, #### (C.F.: ###), nato a ### il 25 settembre 1967 e residente ###(di seguito, l' ‘###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### via ### rio n. 7, attrice opponente/convenuta in riconvenzionale contro ### posto in ### n° 25, ### in persona dell'amministratore ### snc, corrente in ### viale ### n° 9, P.I.  ### a sua volta in persona del legale rappresentante ### rappresentato e difeso dall'avv. ### del foro di ### in virtù di delibera assembleare del 28/10/2024, ed elettivamente domiciliat ###### via ### ducci n° 23 Convenuto opposto/attore in via riconvenzionale nonché nei confronti di ### nato a ### (### il ### ed ivi residente ###(C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio sito in #### n. 43 è elettivamente domiciliato ### nato a ### il ### e residente a ### della ####, viale ### n.4, (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio sito in #### n. 69 è elettivamente domiciliato ### nata a ### il ### ed ivi residente ###(C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio sito in ### n. 41 è elettivamente domiciliata; ### nato a Napoli il ### e residente ###(C.F. ###), rappresentato e difeso dagli ### e ### presso il cui studio sito in #### n. 19 è elettivamente domiciliato intervenuti #### - impugnazione di delibera assembleare - infiltrazioni provenienti da lastrico - risarcimento danno La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 20 novembre 2025. 
Per parte attrice ### S.R.L. (foglio di PC del 16.9.2025): “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via preliminare 1.Dichiarare cessata, a spese di lite compensate, la materia del contendere in ordine alle domande riconvenzionali promosse dal ### il ### in ####, ### n. 23 (C.F.  ###) e, in parte qua, dalle parti intervenute attesa la loro definizione nell'ambito del subprocedimento cautelare N.R.G. 2511-1/2024 giusto verbale di conciliazione giudiziale cron.  635/2022 del 19 ottobre 2022.  2.Accertare e dichiarare l'inammissibilità degli interventi promossi dai ###ri ##### e ### per tutte le assorbenti ragioni in fatto e diritto di cui alla spiegata impugnazione e successivi scritti difensivi.  3.In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità degli interventi promossi dai ###ri #### e ### per tutte le assorbenti ragioni in fatto e diritto esposte all'udienza del 19 giugno 2025. 
Nel merito 4.Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle delibere assunte sub punti 2), 3), 4) e 5) dal ### il ### in ####, ### n. 23 (C.F. ###), all'assemblea del 18 marzo 2024 per tutte le assorbenti ragioni in fatto e diritto di cui alla spiegata impugnazione.  5.Condannare il ### il ### in ####, ### n. 23 (C.F.  ###) alla restituzione pro quota, in ragione della caratura millesimale in capo alla ### S.r.l., di ogni maggior esborso a quest'ultima derivante dall'esecuzione dei lavori come affidati con la deliberata impugnata ed allo stato in corso di esecuzione rispetto al computo di cui alla CTU resa dall'#### all'esito dell'#### N.R.G. 110/2019, da determinarsi mediante nuova C.T.U., nonché al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al deprezzamento del cespite di proprietà dell'esponente società in ragione della deturpazione del decoro architettonico dello stabile in discorso come determinata dai predetti lavori nella misura che sarà liquidata mediante C.T.U. o, in subordine, da ### in via equitativa. 6.In ogni caso, rigettare le domande risarcitorie spiegate dalle parti intervenute in quanto infondate e sfornite di idonea prova. 
Con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge. 
In via istruttoria Si reiterano le istanze istruttorie come articolate in atti ed all'udienza del 19 giugno 2025, da intendersi qui integralmente trascritte”. 
Per parte convenuta ### (foglio di pc de 5.9.2025).: “ voglia il Giudice adito: in via istruttoria: ammettere tutte le prove richieste e non ammesse; nel merito: - respingere tutte le domande di controparte perchè infondate in fatto ed in diritto. 
Con vittoria di spese ed onorari; nonché condanna di controparte al pagamento di € 5.000,00 per responsabilità processuale aggravata, per aver rifiutato la proposta del Giudice formulata ex art.  185 bis cpc” Per parte intervenuta ### (foglio di pc del 16.9.2025) “ Voglia il Giudice adito: - in via preliminare di rito, dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini istanti, tra cui la ### sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto con-cerne la domanda riconvenzionale formulate nel proprio atto introduttivo; - in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste dalle parti intervenute in atti e, allo stato, non ammesse; - nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto, condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti all'appartamento di proprietà della signora ### quantificati in € 40.529,70 oltre iva (come da computo metrico doc.  10 all.to alla comparsa di intervento volontario del 23.12.2024) o in quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria; Con vittoria di spese ed onorari”. 
Per parte intervenuta ### (foglio di pc del 16.9.2025) “Voglia il Giudice adito: - in via preliminare di rito, dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini istanti, tra cui il sig. ### sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto concerne la domanda riconvezionale formulate nel proprio atto introduttivo; - in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste in atti e non ammesse; - nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto, condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di proprietà del sig. ### quantificati in € 39.692,00, oltre IVA ( per quel che concerne le voci ripristino dei danni interni, sostituzione serramenti e costi professionali ), oltre € 27.115,00, a titolo di danno da mancato utilizzo dell'immobile, il tutto come da relazione tecnica del 26/03/2025, in atti (cfr. doc. n. 12 allegato alla memoria del 27/03/2025). Con vittoria di spese ed onorari”.
Per parte intervenuta ### (foglio di pc del 16.9.2025) “Voglia l'###mo Giudice adito: - in via preliminare di rito, dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini istanti, tra cui il sig. ### sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto concerne la domanda riconvenzionale formulate nel proprio atto introduttivo; - in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste in atti e non ammesse; - nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto, condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di proprietà del sig. ### quantificati in € 41.000/00 o nella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria. 
Con vittoria di spese e competenze di causa”. 
Per parte intervenuta ### (foglio di pc del 16.9.2025) “Voglia l'ill.mo Giudice adito: in via preliminare di rito dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio del condomino istante sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto concerne la do-manda riconvenzionale formulate nel proprio atto introduttivo; in via istruttoria si insite per l'ammissione della CTU chiesta negli atti depositati; nel merito in accoglimento delle argomentazioni e delle domande tutte formulate nell'atto di intervento e nelle me-morie depositate, respingere e rigettare tutte le domande di parte attrice, con tutti gli effetti di legge, siccome infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'odierno istante terzo intervenuto, condannare la società ### al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di proprietà del si-gnor ### quantificati in € 20.000,00, come risulta dalla perizia redatta dall'arch. Bag-giani e depositata in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali”.  ### atto di citazione (iscritto a ruolo in data ###), ritualmente notificato, #### S.R.L. ha convenuto dinanzi all'intestato ### il ### sito in #### n. 23 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo ### adito, contrarii rejectis: - In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle delibere assunte sub punti 2), 3), 4) e 5) dal ### il ### in ####, ### n. 23 (C.F.  ###), all'assemblea del 18 marzo 2024 per tutte le assorbenti ragioni in fatto e diritto di cui al presente atto. Con vittoria di spese e di onorari di causa, oltre accessori come per legge”. 
La società attrice, a tal fine, ha allegato in punto di fatto le seguenti circostanze: - di aver acquistato in data 30 giugno 2021 da ### S.r.l.u. l'appartamento sito al piano atti co dello stabile in ####, ### n. 24, e relativo terrazzo a livello ad uso esclusivo, facente parte del ### convenuto; - che l'immobile de quo era pervenuto alla ### (dante causa di ### in forza di datio in solutum del 3 marzo 2016 con la quale la C.A.T. - ### smo S.r.l. (precedente unica proprietaria dell'intero stabile e committente dei lavori di trasformazione del compendio immobiliare da originario complesso alberghiero - ### simo - in fabbricato residenziale con fondi commerciali) aveva estinto il proprio debito nei confronti di ### quale impresa subappaltatrice dei predetti lavori; - che all'esito dei predetti lavori di trasformazione dell'intero stabile ed una volta ceduta la quasi totalità delle unità immobiliare ricavate agli attuali proprietari, il ### nelle more costituitosi (tramite l'amministratore E.P.AMM. ### s.n.c.), aveva promosso ATP (R.G. 110/2019) in danno di CAT (precedente unica proprietaria dell'intero stabile) e di ### (quale impresa subappaltatrice dei predetti interventi), lamentando infiltrazioni ed altri vizi costruttivi; - che il CTU (####, nell'ambito di tale procedimento (R.G.  110/2019) accertava, inter alia, a) che il “il lastrico solare e le terrazze al piano terzo” presentavano “pendenze non idonee e possibilità di ingresso acqua per esecuzione non a regola d'arte della sigillatura tra i manufatti e della impermeabilizzazione”; b) la riconducibilità causale degli inconvenienti al sistema di smaltimento delle acque piovane sulle terrazze e sul lastrico solare, alle non corrette pendenze dei massetti delle terrazze e lastrico ed all'esecuzione non a regola d'arte delle finiture e delle opere di impermeabilizzazione sulle stesse; - che il CTU stimava il costo complessivo delle opere di ripristino (comprendente interventi sul sistema di smaltimento delle acque, interventi sulle facciate ed una serie di “interventi puntuali”) in € 207.879,11 oltre IVA e spese tecniche (come da computo metrico dallo stesso redatto); - che sarebbe seguita la citazione (### - R.G ###/2021) con cui il ### minio (tramite l'amministratore E.P.AMM. ### ed alcuni condòmini (segnatamente #### e ### proprietari delle unità immobiliari sottostanti il lastrico solare) convenivano in giudizio sia la CAT che #### per ottenere, alla luce dei rilevati vizi costruttivi e danni, la condanna in solido delle convenute al risarcimento dei danni in favore di E.P.AMM. ### s.n.c. in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra ### nella sua qualità di amministratrice del ### di ### n. 23 a ### (### nonché in favore dei singoli condòmini attori oltre alla dichiarazione di inefficacia nei loro confronti di due contratti stipulati dalla CAT con terzi (segnatamente con ### con riferimento ad un fondo commerciale posto nel ### ex ### e #### con riferimento ad un appartamento posto nel medesimo condominio); - che il predetto giudizio (così come altri giudizi relativi o connessi alle medesime problematiche infiltrative di cui all'espletato procedimento di ATP e radicati presso l'intestato ### sarebbe tuttora pendente e che, a definizione dell'intero contenzioso, le parti si sarebbero accordare per eseguire i lavori descritti dal CTU “nell'ambito di un più ampio progetto di risanamento dell'intero stabile potendo a tal fine beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 119 e 121 del D.l. n. 34/2020 e s.m.i.”; - che, in particolare, le parti avevano inizialmente convenuto che CAT e ### “avrebbero sostenuto i costi degli interventi non ricadenti nell'ambito della richiamata normativa mentre i condomini solo ed esclusivamente gli oneri finanziari, pari ad € 284.188,11, che la ### impresa individuata per l'esecuzione dell'intera commessa, avrebbe sostenuto per la liquidazione dei crediti d'imposta generati dall'iniziativa” e che, in ossequio agli impegni assunti, sarebbe stato approvato, de facto, un apposito bilancio straordinario per il versamento dell'importo complessivo di € 284.188,11 “autorizzando l'amministratore alla firma del contratto d'appalto solo all'atto dell'integrale raccolta della predetta somma”; - che, tuttavia, il ### pur avendo sottoscritto l'atto transattivo così come convenuto, avrebbe revocato le precedenti deliberazioni provvedendo ad approvare, giusta impugnata delibera del 18 marzo 2024, con il voto contrario di ### 1) (punto 2 della delibera) il progetto redatto dall'#### “contestualmente aggiudicando i lavori ivi indicati all'impresa ### per l'importo complessivo di € 658.492,41, oltre iva”; 2) (punto 3) la nomina ed i compensi dei professionisti come indicati nel predetto computo per complessivi € 76.338,75 nonché il “compenso amministratore pari al 3% oltre iva e oneri di legge sull'importo lavori”; 3) (punto 4) il ‘piano dei conti' dei predetti lavori per il complessivo importo (compensi professionali ed accessori di legge inclusi) di € 829.985,31 ed il relativo schema di ripartizione (doc. 13), autorizzando l'amministratore “a richiedere gli importi in un'unica rata con scadenza 10 aprile 2024” (per ### pari a ben € 154.700,50); 4) (punto 5) la sottoscrizione del contratto d'appalto con la ### affidandone la redazione al legale di fiducia del ### In punto di diritto, ### eccepiva l'invalidità delle delibere dell'### del 18 marzo 2024: A) per violazione dell'art. 1135 c.c. nonché degli artt. 1126 e 2051 c.c. per aver, tramite le deliberazioni impugnate, il ### esorbitando dalle attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c., imposto ad ### proprietaria esclusiva del lastrico solare (e, per l'effetto, unica sua custode ex art. 2051 c.c.), la tipologia ed i costi degli interventi da eseguirsi su detta porzione immobiliare, sostituendosi all'esponente società anche per quel che riguarda la scelta dell'impresa appaltatrice e dei professionisti previsti dal D. Lgs. 81/2008: l' “illegittima ingerenza del ### dominio si è tradotta nell'imputazione in capo all'esponente società di una contribuzione finale per i lavori finiti relativi al predetto lastrico solare pari ad € 145.147,70 (cfr. doc. 13 cit.) e, dunque, di gran lunga superiore alla somma di € 51.497,16 (sia pure al netto di iva e spese tecniche) come risultante dal prospetto di spesa elaborato dallo stesso ### sulla scorta del computo metrico redatto dalla #### (cfr. doc. 6 cit.)”; B) per violazione dell'art. 1135 c.c. atteso che la soluzione tecnica individuata dall'### Paoletti per risolvere la problematica del deflusso delle acque piovane sul terrazzo a livello della ### (id est, inversione delle pendenze mediante l'innalzamento del piano di calpestio) comporterebbe “il ‘taglio' delle porte finestre di accesso dall'appartamento onde evitare l'ingresso dell'acqua piovana nonché l'installazione di nuove ed ulteriori griglie di raccolta lungo tutto il perimetro, lato interno, della predetta copertura” con conseguente indebita lesione del diritto di proprietà della società attrice e conseguente nullità della delibera impugnata perché esorbitante dalle attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c.;
C) per violazione dell'art. 1120 comma 4 c.c. atteso che l'esecuzione dei lavori determinerebbe “una sostanziale modifica delle linee architettoniche del fabbricato in ragione dell'installazione in facciata di ‘cassonetti verticali e sporti orizzontali di rivestimento realizzati in lastre cementizie per esterni', delle dimensioni (i più grandi) L cm 72 x P cm 12 x H cm 36, a copertura dell'intero sviluppo dei nuovi pluviali” con conseguente violazione del decoro architettonico del palazzo; D) per violazione del vincolo paesaggistico gravante sull'intera zona ove il complesso immobiliare insiste non avendo adottato la delibera previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica rispetto al progetto impugnato; E) per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1136 e 66, comma 3 disp att.  c.c. nella parte in cui la delibera impugnata ha autorizzato l'amministratore “ad utilizzare il conto corrente straordinario per la gestione degli importi e detrarre quanto già pagato dai condomini per il precedente appalto” perché tale tematica integrerebbe argomento non ricompreso nell'avviso di convocazione dell'assemblea; F) per violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. per non aver l'assemblea costituito nuovo fondo speciale “di importo pari all'ammontare dei lavori” come prescritto dalla predetta disposizione e per non aver “adeguato l'importo di quello precedente, ove mai configurabile come tale e comunque pari ad € 284.188,11 (cfr. doc. 09 cit.), all'importo finale dell'appalto, ovvero € 829.985,31 (cfr. doc. 13 cit.), così come di recente statuito da Cass., ord. n. 9388/2023”. 
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, si è costituito il ### in persona dell'amministratore ### s.n.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### il ### a) respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto; b) ed in accoglimento della domanda riconvenzionale n° 1, condannare ### srl: - a consentire immediatamente l'accesso al lastrico solare di sua proprietà, alla ditta appaltatrice ### perchè le sia consentito di effettuare i lavori secondo il contratto di appalto già stipulato; - al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire alla ditta appaltatrice l'accesso al lastrico solare. ### chiede che il Giudice, in accoglimento della domanda riconvenzionale n° 2, voglia condannare ### srl: - all'obbligo di facere consistente nella esecuzione a sua cura e spese dei lavori di risanamento del lastrico, meglio descritti nel contratto di appalto, nel capitolato e nel progetto attuativo allegati al contratto di appalto e prodotti in giudizio; - al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera”. 
A tal fine il condominio Convenuto ha allegato ed eccepito in punto di fatto quanto segue: - che in data 30 giugno 2021 ### s.r.l. aveva venduto l'appartamento posto al 4° piano del complesso condominiale, con annesso lastrico solare al terzo ed al quarto piano dell'edificio (lastrico con funzione di copertura rispetto agli appartamenti sottostanti) ad ### - che nonostante l'espletato ATP e nonostante il trascorrere degli anni né ### né ### avrebbero provveduto ad effettuare l'impermeabilizzazione del lastrico solare, rimediando agli originari vizi costruttivi nonché ad effettuare le necessarie manutenzioni al lastrico solare per impedire l'aggravamento del problema; - che la costante e rapida progressione dei fenomeni infiltrativi provenienti dal terrazzo del piano 4° avrebbe gravemente danneggiato sia gli appartamenti sottostanti il lastrico nonché le parti condominiali tanto da poter temere un imminente pericolo di crollo parziale dell'edificio come da perizie dell'arch. ### e dell'### Rum; - che vi sarebbe stata anche una progressione dei fenomeni infiltrativi provenienti anche dai terrazzi del terzo piano, chiaramente visibili dall'esterno in corrispondenza dei soffitti dei balconi del secondo piano; - che le infiltrazioni avrebbero intaccato anche alcune porzioni di facciata al terzo piano causando distacchi di elementi, alcuni dei quali in situazione di pericolosa instabilità; - che sarebbe stata compromessa la completa fruibilità di alcuni alloggi al terzo piano (appartamenti proprietà ### e ### sgomberati dai rispettivi proprietari; in particolare nell'appartamento ### la copiosità dell'acqua passante attraverso il solaio richiederebbe, in occasione di piogge anche di modesta entità, il posizionamento di contenitori di raccolta per evitare fenomeni di allagamento); - che, comunque il danno infiltrativo in essere avrebbe intaccato la salubrità degli ambienti con affioramento di muffe diffuse sulle superfici orizzontali e verticali degli appartamenti; - che il ### con assemblea del 18 marzo 2024 avrebbe deciso di effettuare lavori di straordinaria manutenzione al complesso condominiale (ivi compreso il rifacimento del lastrico di proprietà ### con espressa autorizzazione del ### a stipulare contratto di appalto con la ### (contratto stipulato successivamente in data 4 luglio 2024); - che non si tratterebbe più di riparazione ma di risanamento del lastrico solare atteso che la situazione nel tempo sarebbe drasticamente peggiorata per cui una mera riparazione (così come suggerita dal #### nel 2020) non risulterebbe più sufficiente ed idonea ad arginare i fenomeni di infiltrazione; - che il progetto predisposto terrebbe conto del fatto che si andrebbe ad intervenire su un organismo edilizio esistente e non di nuova fabbricazione; - che all'esito di contatti presi con l'### di ### (incontri in presenza presso i relativi ### nelle date del 12 dicembre 2023 e 19 marzo 2024) si sarebbe “convenuto che le opere di progetto” potessero rientrare nella casistica di “interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'### Paesaggistica”; - che i lavori di cui al contratto d'appalto in corso (29.10.2024 avvio prime attività di cantieramento; 18.11.2024 avvio attività di demolizione terrazzi piano terzo) starebbero interessando i primi 3 piani dello stabile “in attesa che la ditta appaltatrice possa entrare nell'immobile del 4° piano, di proprietà ### per provvedere al rifacimento del lastrico solare”; - che i lavori al lastrico solare presenterebbero carattere di urgenza “essendo a rischio di crollo alcuni appartamenti sottostanti ed alcune parti condominiali” e che l'#### palesando una condotta ostruzionistica, starebbe impedendo l'accesso alla ditta appaltatrice al lastrico solare, omettendo parte attrice stessa di effettuare gli interventi di rifacimento del lastrico. 
In punto di diritto, il ### convenuto ha eccepito: i) che la fonte del danno (ergo la parte interessata dal risanamento di cui all'appalto) non sarebbe solo il lastrico solare (di proprietà esclusiva ### ma “anche parti di proprietà condominiale, per quanto adiacenti al lastrico solare”; ii) che all'interno della parte privata sarebbero collocati elementi rientranti tra le parti comuni dell'edificio (lucernario illuminazione scala secondaria; elementi di raccolta acque piovane; ringhiere/elemento caratterizzante di facciata; ripristino delle esalazioni colonne di scarico) e su tali parti comuni non vi sarebbe dubbio sulla possibilità per l'### condominiale di deliberare; iii) che la fonte del danno non sarebbe dovuta solo a difetti originari di costruzione (segnatamente, erronea impermeabilizzazione in occasione della trasformazione da ### ad appartamenti) ma anche all'omessa manutenzione dal 2015 ad oggi; iv) che il nuovo progetto non modificherebbe le altezze del piano di calpestio della proprietà ### provvedendo, per contro, solo ad una modifica delle attuali erronee pendenze ed al convoglio delle acque perimetralmente al fabbricato; v) l'insussistenza di alcuna compromissione del decoro architettonico non andando le opere di progetto ad alterare né la percezione complessiva del fabbricato né il rapporto con il contesto in cui lo stesso si sviluppa e la percezione complessiva della ### a mare che caratterizzerebbe quel tratto di affaccio sul mare; vi) che il ### in ordine alla costituzione del fondo speciale, si sarebbe determinato per la costituzione di un fondo nella totalità delle somme necessarie ai lavori (con unica rata di scadenza) ed utilizzo di apposito conto (n. 12830) appositamente aperto per la raccolta dei versamenti e dei pagamenti relativi ai lavori straordinari.  ### convenuto ha poi spiegato domanda riconvenzionale sia in via principale che in via subordinata. 
Quanto alla domanda riconvenzionale “principale” ha chiesto (unitamente al rigetto della domanda attorea) la condanna di ### a consentire l'ingresso della ditta appaltatrice al lastrico solare per l'esecuzione dei lavori ed al pagamento di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c. 
A fondamento di tale domanda, ha allegato che: - i ponteggi sarebbero stati installati ed i lavori ai piani inferiori già iniziati; - che, in ragione dell'ostruzionismo di ### sarebbe stato definito in maniera congiunta tra il ### committente, il D.L. e l'impresa appaltatrice un programma di interventi che, in luogo di un unico cantieramento (con ottimizzazione dei tempi), ha previsto interventi per piccole aree (dapprima sui terrazzi del terzo piano) con evidente rilevante incidenza economica in relazione a) alla necessità di allestire più volte ed in più tempi gli apprestamenti previsti per garantire la sicurezza sul cantiere; b) al reperimento dei materiali da parte della ditta appaltatrice (soggetti a determinate tempistiche di consegna ed oscillazioni dei costi nel breve e medio termine); c) al numero ed alla durata delle richieste di occupazione del suolo pubblico; d) all'incertezza tem porale della programmazione delle attività; e) all'esposizione del ### all'eventuale azione risarcitoria della ditta appaltatrice; f) all'aggravamento dei danni all'immobile; g) al perdurare dell'inutilizzabilità delle varie unità immobiliari sottostanti il lastrico. 
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata “in ipotesi” (per il caso in cui il ### dovesse annullare la delibera impugnata), il ### ha chiesto la condanna di #### al facere consistente nell'esecuzione dei lavori di risanamento del lastrico descritti nel contratto di appalto, nel capitolato e nel relativo progetto attuativo ed alla corresponsione di una somma pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera ex art. 614 bis c.p.c. 
Nella stessa comparsa di costituzione il ### convenuto ha, quindi, avanzato istanza ex art. 700 c.p.c. chiedendo, quale misura cautelare anticipatoria rispetto alla domanda riconvenzionale n° 1, la condanna di parte attrice (resistente in cautelare) a consentire immediatamente l'accesso al lastrico solare di sua proprietà, alla ditta appaltatrice ### affinché le sia consentito di effettuare i lavori secondo il contratto di appalto già stipulato nonché la condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire alla ditta appaltatrice l'accesso al lastrico solare ex art.614 bis c.p.c. 
A sostegno della domanda cautelare de qua, il ### convenuto (ricorrente ex art.  700 c.p.c.) ha affermato la sussistenza dei requisiti del fumus (stante la validità della delibera impugnata e l'ingiustificato ostruzionismo del proprietario attore) e del periculum in mora (il gravissimo danno economico che subirebbe il ### in caso di mancata esecuzione dei lavori al lastrico; danno integrato dal pericolo di crollo dell'edificio e dall'azione di risarcimento danni cui si vedrebbe esposto nei confronti della ditta appaltatrice laddove non rispettasse le tempistiche del contratto di appalto). 
Quale misura cautelare anticipatoria rispetto alla domanda riconvenzionale n° 2, il ### minio ha chiesto la condanna di ### all'obbligo di facere consistente nella esecuzione a sua cura e spese dei lavori di risanamento del lastrico, meglio descritti nello stipulato contratto di appalto ed al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera ex art. 614 bis c.p.c. 
A sostegno della domanda cautelare de qua, il ### convenuto (ricorrente ex art.  700 c.p.c.) ha affermato la sussistenza dei requisiti del fumus (stante l'allegazione difensiva di ### in sede di citazione secondo cui sarebbe parte attrice stessa e solo lei a poter intervenire per il rifacimento del lastrico solare) e del periculum in mora (pericolo di crollo dell'intero edificio). 
Con provvedimento del 23 dicembre 2024 il giudice del turno (dott.ssa ###, rigettava la richiesta di concessione della cautela inaudita altera parte e rimetteva il fascicolo al Giudice titolare assegnatario del fascicolo (dott.ssa ### per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. 
Con provvedimento del 24 dicembre 2024 il Giudice assegnatario dott.ssa ### sa), rilevato che il valore della causa indicato in citazione era esorbitante rispetto alla competenza del Giudice ordinario, rimetteva il fascicolo al Presidente di ### per la riassegnazione. 
Lo scrivente ### con provvedimento del 28 dicembre 2024 “letto il provvedimento del Presidente di ### del 24 dicembre 2024 di riassegnazione del fascicolo allo scrivente ### ritenuto che la convocazione della controparte non possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento e che, comunque, non vi siano elementi che consentano di decidere inaudita altera parte” fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 23 gennaio 2025.  ### con memoria depositata in data 17 gennaio 2025 prendeva posizione sull'istanza cautelare avversaria chiedendone la reiezione. 
A tal fine eccepiva: il difetto di periculum atteso che il progetto allegato al contratto d'appalto non prevederebbe l'esecuzione di alcuna opera strutturale presso il lastrico solare né in altro piano o porzione dello stabile e che le uniche “opere strutturali” di cui al capitolato (per l'importo complessivo di € 20.960,00) riguarderebbero l'installazione di barre e mensole per ancoraggio cassonetti verticali e sporti orizzontali del nuovo impianto di raccolta acque piovane; - che non vi sarebbe nella relazione di progetto a firma dell'### Paolini alcuna menzione ad opere di consolidamento delle travi in cemento armato o di altro elemento strutturale portante; - che, pertanto, l'accesso al lastrico di ### non sarebbe giustificato dalla necessità di eseguire alcuna opera tesa ad escludere cedimenti strutturali; - che sussisterebbe una evidente sproporzione tra le lavorazioni previste dal tecnico del ### e quelle di cui ai computi metrici redatti dall'#### quale CTU nell'ambito di tre procedimenti instaurati dinanzi all'intestato ### (l'ultimo elaborato peritale sarebbe stato reso in data 23 aprile 2024 nell'ambito del proce dimento R.G. ###/2019); - che parte convenuta (ricorrente ex art. 700 c.p.c.) a sostegno dell'invocata cautela non avrebbe allegato alcuna richiesta di accesso al lastrico solare né tantomeno il cronoprogramma dei lavori per cui è causa (lavori che risulterebbero, allo stato, sospesi a seguito di richieste documentali da parte della ASL competente); - che il contratto d'appalto (il cui paventato inadempimento per cause riconducibili alla #### esporrebbe il ### ad eventuale azione risarcitoria) non è stato sottoscritto né sottoposto all'attenzione di ### (circostanza quest'ultima che condurrebbe ad una accettazione del rischio da parte del ### del fermo lavori nel momento in cui si sarebbe determinato a dar seguito ad un rapporto trilaterale in difetto della sottoscrizione di una delle parti interessate); - il difetto del fumus boni iuris atteso che le problematiche infiltrative del lastrico solare non potrebbero essere ricondotte a carenza di manutenzione “in quanto i primi percolamenti risultano verificatisi a distanza di nemmeno tre anni dall'ultimazione dei lavori di trasformazione del complesso da alberghiero a residenziale”.  ### si è riportata, per il resto, ai propri motivi di impugnazione della delibera assembleare affermando l'infondatezza delle controdeduzioni avversarie. 
Con comparsa depositata in data 23 dicembre 2025 spiegavano intervento (dagli stessi qualificato ex art. 105 comma 2 c.p.c., ergo adesivo dipendente) i sigg.ri ### rad, #### e ### quali proprietari degli appartamenti posti al terzo piano del ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via preliminare dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio. 
B) Nel merito rigettare la domanda proposta dalla società ### S.r.l. in quanto infondata in fatto ed in diritto; C) In accoglimento delle domande riconvenzionali: - condannare la società ### S.r.l., entro un termine stabilito, all'obbligo di fare consistente nell'esecuzione di tutte le opere necessarie al risanamento del lastrico solare ed all'eliminazione dei vizi e difetti di cui è affetto, secondo quanto stabilito nel progetto redatto dall'arch. ### approvato nell'assemblea del giorno 18 marzo 2024; - condannare la società ### S.r.l. al pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dallo stesso fissato; - condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti agli appartamenti di proprietà del signor ### quantificati in € 20.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria; - condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti all'appartamento di proprietà del signor ### quantificati in € 34.492,80 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria; - condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti all'appartamento di proprietà della signora ### quantificati in € 40.529,70 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria; - condannare la società ### S.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti all'appartamento di proprietà del signor ### quantificati in € 41.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria; Con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio”. 
A tal fine gli intervenuti, previa allegazione dei titoli di acquisto1 legittimanti la rispettiva titolarità delle unità immobiliari del 3° piano del ### interessate dai copiosi fenomeni di infiltrazione di acqua provenienti dal lastrico solare di copertura, allegavano in punto di fatto: - che le infiltrazioni sarebbero causate non solo da vizi e difetti del lastrico solare ma anche da vizi e difetti interessanti le parti comuni del fabbricato (come ravvisato dal #### sia nel procedimento recante R.G. ###/2019 alla stregua della quale le caratteristiche del “degrado” sarebbero riconducibili “a più cause” tra cui “l'errato o assente sistema di smaltimento delle acque piovane” e il “sottodimensionamento degli elementi di captazione (griglie, pozzetti, canali e discendenti” sia nel procedimento recante R.G. 155/2018 promosso dal sig. ### nei confronti di ### e ###; - che, dunque, i fenomeni infiltrativi sarebbero causati da una molteplicità di fattori “alcuni 1 segnatamente a) ### titolare di n. 4 appartamenti distinti al catasto fabbricati del comune di ### al foglio 5, mappale 58, subalterni 624-625-626 e 616, giusto atto di compravendita stipulato in data 24 febbraio 2016 dal dott. ### notaio in ### b) ### comproprietario per la quota di ½ di un appartamento distinto al foglio 5, mappale 58, subalterno 627, in virtù di successione ex lege della madre ### in data 13 giugno 2022, alla medesima pervenuto con atto di compravendita stipulato in data 28 luglio 2016 dal dott. ### notaio in ### c) #### proprietaria di un appartamento distinto al foglio 5, mappale 155, subalterno 617, giusto atto di compravendita stipulato in data 20 dicembre 2018 dal dott. ### notaio in ### d) #### proprietario di un appartamento distinto al foglio 5, mappale 58, subalterno 629, giusto atto di compravendita stipulato in data 22 dicembre 2016 dal dott. ### notaio in ### attinenti a proprietà private - lastrico solare - mentre molte altre interessano proprietà condominiali - gronde, discendenti, canali di scolo, griglie, lucernari, colonne”; - che la ### non avrebbe mai effettuato alcuna manutenzione (né ordinaria né straordinaria) della terrazza di sua proprietà (nonostante fosse a piena conoscenza sin dall'acquisto del suo immobile delle problematiche in parola) serbando nel tempo, per contro, una condotta ostruzionistica “opponendosi o contestando qualsiasi tentativo posto in essere dal condominio per la risoluzione del problema”; - che tutti gli appartamenti sottostanti il lastrico solare avrebbero subito un consistente aggravamento dei danni già patiti ed in alcuni casi sarebbe stata finanche impedita la fruibilità delle unità abitative. 
In punto di diritto, gli intervenuti evidenziavano la legittimità della delibera condominiale impugnata da ### richiamando il disposto di cui alla pronuncia n. 9449/2016 delle ### (spettando l'onere del pagamento dei danni derivanti dal lastrico solare dell'edificio di proprietà esclusiva di un condomino nella misura di 1/3 al proprietario della terrazza e nella misura dei restanti 2/3 al ### il quale, tramite l'amministratore è tenuto ad assicurare i controlli necessari per la conservazione delle parti comuni e, mediante l'### a provvedere alle necessarie opere di manutenzione straordinaria). 
Gli intervenuti, poi, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di impugnazione della delibera, hanno chiesto la condanna ex art. 2051 c.c. della ### dei danni cagionati agli appartamenti sottostanti ed alle parti comuni del fabbricato con conseguente condanna della società attrice opponente ad un obbligo di fare “consistente nell'effettuare tutti i necessari lavori per eliminare i vizi e i difetti presenti nella terrazza di sua esclusiva proprietà”, al “pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine” giudizialmente fissato. 
Hanno, infine, chiesto la condanna di ### al ristoro dei danni patiti dagli appartamenti di ciascun intervenuto essendo la società attrice sin dall'acquisto pienamente consapevole della situazione in cui versava la terrazza (essendo in quel periodo pendenti ben due cause di risarcimento del danno promosse rispettivamente dal sig. ### - r.g.  ###/2019 - e dal ### - r.g. ###/2021 - nei confronti anche della dante causa della ### id est ###. 
Con comparsa depositata in data 21 gennaio 2025 spiegavano, altresì, intervento ex art. 105 comma 2 c.p.c. nel subprocedimento cautelare (R.G. 2511-1/2024) i sigg.ri ###### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via principale: - consentire l'accesso alla terrazza di proprietà esclusiva della società ### S.r.l. al fine di effettuare tutti i lavori appaltati alla ### secondo quanto già deliberato nell'assemblea del giorno 18 marzo 2024; - condannare la società ### S.r.l. al pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dallo stesso fissato B) In ipotesi, in ottemperanza alla domanda riconvenzionale spiegata nel proprio atto di intervento: - condannare la società ### S.r.l., entro un termine determinato, all'obbligo di fare consistente nell'esecuzione di tutte le opere necessarie al risanamento del lastrico solare ed all'eliminazione dei vizi e difetti di cui è affetto, secondo quanto stabilito nel progetto redatto dall'arch. ### approvato nell'assemblea del giorno 18 marzo 2024; - condannare la società ### S.r.l. al pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dallo stesso fissato. 
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente ricorso”. 
A tal fine gli intervenuti sostenevano la fondatezza delle ragioni del ### (ricorrente ex art. 700 c.p.c.) evidenziando le “disastrose condizioni” in cui versavano i loro appartamenti generate dalla gravità delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà della ### Richiamavano le osservazioni del consulente di parte del ### nio (Ing. ### in punto di degrado delle parti strutturali dell'edificio derivante dalle infiltrazioni manifestatesi da tempo e l'assoluta urgenza dell'intervento di ripristino così come suggerito nel progetto a firma dell'#### Evidenziavano, poi, l'incidenza del fattore “tempo” in ordine all'ingravescenza dei fenomeni infiltrativi (le cui prime manifestazioni risalivano al 2018, cfr. pag. 5 comparsa di intervento “### quindi, trascorsi oltre sette anni senza che le società proprietarie nel tempo del lastrico solare - ### casa prima e ### poi - abbiano mai eseguito alcun intervento né di manutenzione ordinaria né tantomeno di manutenzione straordinaria al fine di eliminare o quantomeno limitare la causa delle infiltrazioni”) e l'inerzia della proprietà del lastrico che con il suo comportamento aveva contribuito all'aggravarsi della situazione di degrado e di pericolo alle strutture portanti del fabbricato e delle singole unità abitative degli intervenuti. 
Con provvedimento emesso ex art. 171 bis c.p.c. in data 3 gennaio 2025 veniva rinviata la prima udienza di comparizione personale delle parti ex art. 183 c.p.c all'udienza del 17 aprile 2025. 
All'udienza del subprocedimento cautelare (RG.2511-1/2024) del 23 gennaio 2025 il legale di ### eccepiva l'inammissibilità degli interventi spiegati dai proprietari delle unità abitative del 3° piano del ### di cui si discute. I legali degli intervenuti replicavano affermando la legittimità del loro intervento affermando il loro interesse al procedimento cautelare. Veniva instaurato il contraddittorio in ordine alla produzione documentale effettuata dal legale del ### ricorrente dopodiché lo scrivente ### sottoponeva alle parti ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “#### S.r.l. presta il consenso all'accesso dei tecnici della cooperativa ### quale ditta appaltatrice ed al ### dei ### all'area di esclusiva titolarità di ### S.r.l. ai fini della realizzazione delle opere di cui al contratto d'appalto stipulato tra il ### e la relativa cooperativa appaltatrice; impregiudicata ogni determinazione sulla ripartizione delle spese del contratto d'appalto; In particolare, #### S.r.l. permetterà l'accesso ai predetti tecnici entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale; ### di lite del presente procedimento cautelare integralmente compensate tra le parti”. 
Alla successiva udienza di trattazione del citato sub procedimento cautelare (udienza del 30 gennaio 2025) le parti conciliavano il procedimento cautelare sulla traccia della proposta conciliativa giudiziale (con consenso della società attrice all'accesso dei tecnici della ditta appaltatrice ### al lastrico entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo al fine della successiva realizzazione delle opere di cui al contratto d'appalto stipulato tra il ### e la relativa cooperativa appaltatrice, impregiudicata ogni determinazione sulla ripartizione delle spese del contratto d'appalto) con compensazione integrale delle spese del procedimento cautelare. 
Alla prima udienza di comparizione delle parti (del giudizio di merito) del 17 aprile 2025, il legale della ### insisteva nell'eccezione di inammissibilità degli interventi spiegati dai singoli condomini.
Il legale del ### formulava eccezione di giudicato esterno sul rapporto che aveva dato origine al decreto ingiuntivo n. 1078/2024 richiesto dal ### ed emesso dall'intestato ### in data 14 novembre 2024 con cui ### era stata condannata al pagamento di € 159.506,48 oltre interessi e spese legali (d.i. divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini da parte dell'odierna società attrice) così argomentando: “### di questo giudizio è l'impugnazione della delibera assembleare 18.3.2024. 
Sulla base dell'### del 18.3.2024 è stato chiesto ed ottenuto il d.i. n. 1078/2024 #### nei confronti di ### per il pagamento di oneri condominiali. ###.I. è stato notificato in data 8 gennaio 2025 ed è divenuto definitivo, per mancata opposizione, come risulta dalla dichiarazione della ### prodotta in atti. Per giurisprudenza costante (ex plurimis Cass. ###/2023) la mancata opposizione al d.i. determina un accertamento con efficacia di giudicato sull'esistenza: a) del credito azionato; b) del rapporto da cui esso origina; c) sulla inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al provvedimento ingiunto. Quindi, si è formato giudicato sul rapporto che ha dato origine al d.i. e, cioè sulla validità dell'### 18.3.2024”. 
Il legale di ### si opponeva all'eccezione de qua. 
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.4.2025 lo scrivente ### tenuto conto delle allegazioni dei procuratori delle parti (anche in tema di eccepito giudicato esterno derivante dalla mancata opposizione da parte di ### S.r.l. del d.i.  1078/2024 emesso dall'intestato ### in data 14 novembre 2024 - R.G. 2520/2024); formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “### attrice ### S.R.L., a titolo meramente transattivo ed a tacitazione di ogni pretesa avanzata dalle parti intervenute e riconducibile ai fatti per cui è causa corrisponde: a ### la somma omnicomprensiva di € 13.000,00 (diconsi euro tredicimila/00); a ### la somma omnicomprensiva di € 26.345,00 (diconsi euro ventiseimilatrecentoquarantacinque/00); a ### la somma omnicomprensiva di € 26.650,00 (diconsi euro ventiseimilaseicentocinquanta/00); a ### la somma omnicomprensiva di € 32.885,00 (diconsi euro trentaduemilaottocentoottantacinque/00) in cui si è anche tenuto conto dell'allegato danno da mancato utilizzo dell'immobile da giugno 2022 al maggio 2024 incluso); • ### di lite integralmente compensate; • Le parti costituite rispettivamente rinunciano agli atti del presente giudizio ed accettano le rinunce altrui”. 
Alla successiva udienza del 19 giugno 2025 il legale di ### rappresentava al ### la mancata adesione alla proposta conciliativa giudiziale in ragione della “mancanza di adesione tout court del ### (che l'ha condizionata a questioni interne all'### poi perché non possono trovare spazio le domande degli intervenuti atteso che per il sig. ### pende un procedimento di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze (R.G. 851/2025 prossima udienza 16 luglio 2026) promosso dal sig. ### contro ### dante causa del ### per i medesimi danni e fatti storici già dedotti nel presente procedimento palesandosi pertanto anche un problema di ne bis in idem. 
Nei confronti delle sigg.ri ### e ### l'avv. ### dà atto che pende attualmente un processo dinanzi all'intestato ### (G.I. dott. ###.G. ###/2021) avente ad oggetto i medesimi fatti e danni qui richiesti in forza di un ATP espletato su richiesta del ### della sig.ra ### e del sig. ### In tali sedi i legali dei citati attori hanno azionato la responsabilità di ### ex art. 1490 e 1495 (avendo ### venduto le abitazioni alla sig.ra ### ed al sig. ### Per quanto riguarda la posizione di ### il legale del medesimo attore ha azionato la responsabilità di ### ex art. 1669 c.c. e 2043 c.c.”. 
Il legale del ### precisava di aver inteso inserire la rinuncia all'azione onde evitare che venisse riproposta in altra sede l'azione di impugnazione per nullità della delibera del 18 marzo 2024 ed affinché l'eventuale transazione rivestisse carattere tombale. Contestava, quindi, la sussistenza nel caso di specie del ne bis in idem atteso che “dalla terrazza sono stati causati danni quando la stessa era di proprietà di ###
SA e su questo c'è un effettivamente giudizio pendente (R.G. ###/2021 dott. ### in fase istruttoria; poi la terrazza è stata venduta da ### ad ### la quale non ha eliminato la fonte del danno; ergo dalla terrazza sono derivati altri danni”.
I legali degli intervenuti prendevano posizione sull'eccezione di ne bis in idem evidenziando la tardività dell'eccezione e la diversità dell'oggetto dei diversi procedimenti. 
A scioglimento della riserva assunta in tale udienza, lo scrivente ### ritenuta “l'insussistenza di bis in idem rispetto ai procedimenti pendenti dinanzi all'intestato ### nale (G.I. assegnatario ### - R.G. ###/2021) ed al procedimento pendente presso la Corte d'Appello di Firenze (R.G. 851/2025 prossima udienza 16 luglio 2026) atteso che, al netto di ogni valutazione sulla diversità del petitum e causa petendi, le parti di tali procedimenti non risultano le stesse del presente procedimento, non essendo pacificamente ### S.R.L. parte in tali procedimenti”, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 20 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione. 
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'udienza del 20 novembre 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies comma 1 c.p.c..  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.In via preliminare, con riferimento alle istanze istruttorie avanzate dalle parti, stante il richiamo generico ai precedenti scritti difensivi, devono intendersi parimenti rinunciate. 
Ed invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la società attrice opponente ha così concluso in via istruttoria “Si reiterano le istanze istruttorie come articolate in atti ed all'udienza del 19 giugno 2025, da intendersi qui integralmente trascritte”; il ### convenuto ha così concluso: “in via istruttoria: ammettere tutte le prove richieste e non ammesse” e la prevalenza degli intervenuti (segnatamente ###
CENTINI, ### e ### hanno così concluso: “in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste in atti e non ammesse” e l'intervenuto ### ha così concluso: “Si insiste per l'ammissione della CTU chieste negli atti depositati”. 
Ad avviso dello scrivente ### si tratta di formule eccessivamente generiche per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Firenze, ### n. 1578 del 22.7.2022). 
Trova dunque applicazione, a sfavore di tutte le parti, il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in mo do specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord. 3.8.2017 n. 19352 rv 645492 - 01; Cass. sez. 3^ civ. 4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022). 
Anche a voler ritenere in ipotesi puntualmente individuate le istanze istruttorie articolate dalle parti, le stesse sarebbero irrilevanti ai fini della presente decisione.  2. Ciò premesso, la domanda principale di annullamento della delibera assembleare del 18 marzo 2024 merita reiezione stante il giudicato pacificamente formatosi sulla validità della stessa a seguito della mancata tempestiva opposizione da parte della società odierna attrice opponente al decreto ingiuntivo emesso dall'intestato ### la cui pretesa creditoria ### era appunto fondata sulla delibera assembleare in questa sede oggetto di opposizione. 
Le domande riconvenzionali originariamente formulate in comparsa dal ### (sia la domanda riconvenzionale principale tesa ad ottenere la condanna della ### S.r.l. a consentire l'immediato accesso al lastrico solare di sua proprietà, alla ditta appaltatrice ### “perchè le sia consentito di effettuare i lavori secondo il contratto di appalto già stipulato” nonché volta ad ottenere il “pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire alla ditta appaltatrice l'accesso al lastrico solare” sia la domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata tesa ad ottenere la condanna di ### S.R.L. i) “all'obbligo di facere consistente nella esecuzione a sua cura e spese dei lavori di risanamento del lastrico, meglio descritti nel contratto di appalto, nel capitolato e nel progetto attuativo allegati al contratto di appalto e prodotti in giudizio” e ii) “al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera”) - domande cui era stata altresì inizialmente collegata apposita richiesta cautelare - sono state oggetto di rinuncia da parte del ### convenuto non avendo quest'ultimo insistito nel relativo accoglimento in sede di precisazione delle conclusioni.
Laddove il ### avesse voluto coltivarle in sede di precisazione delle conclusioni, le medesime avrebbero incontrato, in tutta evidenza, la pronuncia di cessata materia del contendere all'esito dell'intervenuta conciliazione giudiziale del giudizio cautelare ( verbale di conciliazione allegato all'udienza del 30.1.2025). 
In assenza di domanda riconvenzionale e comunque ravvisata la cessata materia del contendere in parte qua, non può che venir meno anche quella domanda formulata dalla società attrice ### S.R.L. in via di reconventio reconventionis in sede di prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. e volta ad ottenere la condanna “in ogni caso” del ### dominio convenuto “alla restituzione pro quota, in ragione della caratura millesimale in capo alla ### S.r.l., di ogni maggior esborso a quest'ultima derivante dall'esecuzione dei lavori come affidati con la deliberata impugnata ed allo stato in corso di esecuzione rispetto al computo di cui alla CTU resa dall'#### all'esito dell'#### N.R.G. 110/2019, da determinarsi mediante nuova C.T.U., nonché al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al deprezzamento del cespite di proprietà dell'esponente società in ragione della deturpazione del decoro architettonico dello stabile in discorso come determinata dai predetti lavori nella misura che sarà liquidata mediante C.T.U. o, in subordine, da ### in via equitativa”. 
Ciò, al netto della pur condivisibile eccezione di inammissibilità della “nuova” e “tardiva” domanda de qua così come correttamente formulata dal ### in sede di 2° memoria integrativa (cfr. pag. 2 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del ### “Un primo dato certo: la domanda è mal formulata, in quanto recita " in ogni caso condannare il ###." In ogni caso certamente no: se la domanda principale di annullamento è infondata, allora l'assemblea 18/3/2024 è legittima, quindi anche i lavori sono stati effettuati legittimamente ed ### dovrà pagare la sua quota senza possibilità di ripetizioni o risarcimenti. Il problema si pone astrattamente solo in caso di accoglimento della domanda principale di dichiarazione di nullità della delibera 18/3/2024. Rimodulando quanto dedotto in maniera imprecisa, la posizione di ### è la seguente: dato che la delibera è nulla, restituisci quanto pagato in esecuzione della delibera nulla. In altre parole, la nuova domanda è la conseguenza logica dell'accoglimento della domanda principale. 
Ma se è così, ed è così, la necessità della nuova domanda non può certamente derivare da eccezioni o domande riconvenzionali proposte dal ### convenuto, unici requisiti previsti dall'art. 171 ter cpc n° 1 per la proposizione di nuove domande. La nuova domanda avrebbe dovuto e potuto essere formulata fin dalla citazione. Per questi motivi la domanda è inammissibile perché proposta tardivamente”). 
Ad ogni modo, come si esporrà, è proprio il rigetto della domanda principale - stante il giudicato esterno di cui al d.i. emesso dall'intestato ### il ### sulla validità della delibera - a comportare la legittima esecuzione dei lavori appaltati dal ### alla ### ed alla conseguente debenza da parte della società proprietaria del lastrico delle relative somme. 
Quanto, infine, alla posizione processuale dei sig.ri ##### ed ### si deve dare atto della legittimità del loro intervento - da qualificarsi adesivo dipendente (rispetto alla posizione processuale del ### convenuto) quanto alle allegazioni circa la fondatezza della delibera assembleare in questa sede impugnata ed intervento autonomo con riferimento alla domanda riconvenzionale risarcitoria ex art. 2051 formulata dai singoli condòmini avverso la società attrice quale “custode” dell'ultimo piano e soprattutto della terrazza/lastrico da cui risultano provenire le lamentate infiltrazioni. 
Come si avrà modo di esporre, le pretese risarcitorie degli intervenuti meritano accoglimento in conformità della motivazione che segue.  2.1 Tutto ciò premesso, è appena il caso di vagliare la fondatezza dell'eccezione di giudicato esterno tempestivamente formulata dal ### convenuto in sede di 2° memoria integrativa. 
E' pacifico (all. 14 parte convenuta) che il predetto ### con ricorso monitorio datato 16 ottobre 2024, dopo aver premesso il mancato pagamento da parte del condòmino ### S.r.l. degli oneri condominiali per l'importo di € 159.506,48 (gestione ordinaria 2024 e gestione straordinaria 2024), ha dato atto che le relative spese e ripartizioni risultavano, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, approvate nell'### del 18 marzo 2024 (deliberazione quest'ultima, si badi bene, oggetto di impugnazione ex art.  1137 c.c. nel presente procedimento).  ### di ### (G.I. dott.ssa ###, in accoglimento della pretesa monitoria del ### con d.i. n. 1078/2024 del 14.11.2024 (R.G. 2520/2024) ha ingiunto ad ### S.r.l. il pagamento dell'importo di € 159.506,48 oltre interessi e spese di procedura monitoria.
Con atto di precetto datato 8 gennaio 2025 il ### - odierno convenuto - ha intimato all'odierna società attrice il pagamento del capitale di cui al precetto oltre diritti ed oneri liquidati, spese e compensi di cui all'atto di precetto. 
Non vi è contestazione tra le parti circa la mancata opposizione al d.i. da parte della #### S.R.L. nel termine di legge. 
Orbene, deve convenirsi con l'assunto del ### convenuto secondo cui la definitività del d.i. va equiparata al giudicato (principio affermato dalla Suprema Corte per il caso di mancanza di opposizione ma generalizzabile a qualunque ipotesi di infruttuoso esperimento di questa; da ultimo, Cass. 06/04/2023, n. 9479, ove ulteriori ed ampi riferimenti; Sez. 3, Ordinanza n. ### del 2023, ud. 6/11/2023 dep. 28/12/2023). 
Deve pertanto affermarsi che la mancata opposizione del d.i. (a fondamento della di cui pretesa creditoria vi era la delibera condominiale in questa sede impugnata) ha comportato inesorabilmente il giudicato sull'esistenza del credito azionato (e del rapporto da cui esso originava) ed anche sull'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al provvedimento ingiuntivo, precludendone la deduzione, ad opera dell'ingiunta ### con un'azione di accertamento negativo, di ripetizione dell'indebito o con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione eventualmente minacciata o intrapresa (espressamente, sul punto, 19/03/2014, n. 6337; Cass. 14/10/2021, n. 28044). 
Formatosi il giudicato sul rapporto che ha dato origine al d.i. de quo, non si può in questa sede più validamente discutere sulla validità della delibera assembleare del 18 marzo 2024.  ### giurisprudenziale richiamato da ### S.R.L. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. ### del 18/12/2024) per confutare l'eccezione di giudicato formulata dal ### dominio non porta, ad avviso del ### a diversi risultati ermeneutici.  ### giurisprudenziale de quo, facendo leva su quanto precedentemente affermato dalle ### nel 2007 sull'autonomia e rigorosa distinzione dell'ambito dell'oggetto del giudizio di opposizione al d.i. emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. e di quello del giudizio di annullamento delle deliberazioni condominiali su cui il d.i. stesso si fonda e dopo aver evidenziato la peculiarità della materia condominiale e la specialità della relativa disciplina, è giunto ad affermare che il giudicato che si forma all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione dei crediti condominiali, non esten dendosi alla validità delle deliberazioni su cui si fonda l'ingiunzione, viene, in altri termini, ad essere caducato dall'esterno, in caso di annullamento di tali deliberazioni.  ### della deliberazione su cui si fonda l'ingiunzione emessa ex art. 63 disp. att.  c.c. rappresenterebbe un fatto sopravvenuto all'emissione del d.i. che, “con riguardo al giudizio di opposizione avverso il medesimo, non può rientrare nella disciplina operativa della regola ordinaria secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile”. 
Alla stregua di tale orientamento di legittimità sarebbe ammessa “sostanzialmente senza limiti processuali, la possibilità di proporre l'opposizione all'esecuzione per dedurre la avvenuta caducazione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., nonché l'azione di ripetizione, laddove l'opposizione all'esecuzione non sia possibile”. 
Orbene, tale soluzione, per quanto autorevolmente sostenuta, non appare ad oggi più condivisibile. 
Del resto, è la stessa Cassazione, nella citata ordinanza del n. ### del 18/12/2024 - richiamata, peraltro, dalla società attrice in sede di scritti difensivi conclusionali - a dare atto al paragrafo 2.2.2. che i “presupposti logici e sistematici dell'indirizzo interpretativo di cui si è sin qui dato conto hanno subito, negli anni più recenti, una sorta di progressiva “erosione”, culminata con una decisione delle ### di questa Corte che, pur senza espressamente contraddire tale indirizzo o dichiarare il superamento di tutte le sue implicazioni concrete, ha affermato che «nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 - 02; in precedenza, del resto, già in Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18129 del 31/08/2020, Rv. 658949 - 01 era stato affermato il principio per cui «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore; ne consegue che l'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole ove l'amministratore dimostri che il credito azionato sussiste, è esigibile ed il condominio ne è titolare, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c.»)”. 
Pertanto, sempre citando le testuali parole della Suprema Corte di cui all'ordinanza richiamata dall'attrice “Una volta che si ammetta l'estensione dell'oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. anche alla verifica dei presupposti di validità delle deliberazioni su cui si fonda l'ingiunzione (e, addirittura, al credito sottostante, quanto meno per i contributi per le spese cd. ordinarie; per la distinzione tra contributi per lavori straordinari o innovazioni e contributi per la manutenzione ordinaria delle parti comuni o l'esercizio dei servizi comuni, cfr.: Cass., Sez. 2, Sentenza 25839 del 14/10/2019, Rv. 655467 - 01), in effetti, pare difficile continuare a sostenere l'insussistenza dei presupposti per la sospensione di detto giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., laddove sia pendente quello di impugnativa delle deliberazioni sottostanti e, comunque, in generale, per la necessaria attivazione degli altri strumenti processuali che assicurano il coordinamento preventivo tra tali giudizi, quali la riunione dei procedimenti ovvero la sospensione di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c. (o anche l'eventuale rilievo della continenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., laddove la si ritenga configurabile), in quanto, in definitiva, viene ad essere compromessa la stessa premessa sistematica della differenza ed autonomia di oggetto tra i due giudizi, che ne costituisce la base”. 
Il tutto, non obliterando la circostanza non secondaria secondo cui la fattispecie processuale posta al vaglio dell'orientamento (solo in ipotesi) favorevole alla tesi attorea riguardava un processo (all'esito del quale si era formato il giudicato sul rigetto dell'opposizione a d.i.) svoltosi tra il 2007 ed il 2012 , ergo allorquando non era possibile, secondo l'orientamento a suo tempo integrante “diritto vivente”, ottenere né la sospensione del giudizio di opposizione a d.i. emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. né introdurre in tale giudizio questioni attinenti alla validità della deliberazione sulla base della quale era stata emessa l'ingiunzione. 
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, valorizzato il giudicato esterno sulla validità della delibera assembleare oggetto del presente giudizio di impugnazione, sia la domanda principale che quella (in ipotesi “nuova”) formulata da ### S.R.L.  in sede di prima memoria integrativa ex art. 171 ter meritano reiezione.  3. Come si è già esposto, l'intervento dei sig.ri ###### e ### - nella qualificazione di adesivo dipendente ex art. 105 comma 2 c.c. quanto alla dedotta legittima della deliberazione impugnata ed intervento autonomo quanto alle domande risarcitorie relative ai danni patiti dalle singole unità immobiliari di reciproca e documentata titolarità - è legittimo, ammissibile e tempestivo. 
In particolare, con riferimento alle richieste risarcitorie, ciascun soggetto intervenuto ha inteso far valere nel presente giudizio un proprio ed autonomo diritto di credito nei confronti della società proprietaria del 4° piano dell'immobile che oggi ci occupa. 
Come noto, con l'intervento volontario, disciplinato dall'art. 105 cod. proc. civ., il terzo fa valere il proprio diritto in un processo pendente tra altre parti - in conflitto con entrambe (ipotesi nella quale si configura il cd. intervento principale) o solo con alcune di esse (cd.  intervento litisconsortile o adesivo autonomo) - e non quindi una posizione giuridica soggettiva di mero fatto o legata ad un'aspettativa meramente ipotetica (Cass., sez. U, 05/02/2013, n. 2593; Cass., sez. 1, 07/04/1983, n. 2453). 
Il diritto che il terzo può far valere deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al petitum ed alla causa petendi, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria (Cass., sez. U, 05/05/2009, n. 10274). Tuttavia, ai fini dell'intervento autonomo non è necessaria l'identità o la comunanza di causa petendi tra l'azione esercitata dall'interveniente e quella originariamente proposta dall'attore, sicché la diversità dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l'ammissibilità dell'intervento, come è stato chiarito da Cass. n. 14844 del 27 giugno 2007, secondo cui la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamen to con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale della originaria controversia, tali da giustificare un simultaneo processo (Cass., sez. 3, 10/06/2020, n. 11085). 
La diversità dei rapporti dedotti in giudizio, dunque, non esclude in sé l'ammissibilità dell'intervento del terzo, il quale diviene parte nella causa tra altre persone, pur non essendo necessariamente parte nel rapporto cui quella causa si riferisce; da ciò consegue che il terzo può intervenire nel processo non necessariamente nei casi in cui egli stesso potrebbe anche essere citato nello stesso processo, ma purché abbia un diritto autonomo che potrebbe essere pregiudicato dalla decisione e che il terzo potrebbe comunque far valere in un altro procedimento (così, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4912 del 16/02/2023, Rv. 666810 - 01). 
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, deve darsi atto che ciascun interveniente vanta un diritto che in ipotesi avrebbe potuto essere pregiudicato dalla decisione dell'impugnativa della deliberazione assembleare. 
Laddove l'impugnata delibera fosse stata accolta, i lavori di risanamento del lastrico affidati dal ### alla cooperativa ### non sarebbero stati certamente portati a termine con evidente ulteriore pregiudizio della già “degradata” situazione in cui sono risultati versare i singoli appartamenti.  4. Infondate, come già osservato nell'ordinanza riservata del 20 giugno 2025 - da ritenersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta - le eccezioni di inammissibilità formulate dall'attrice ed argomentate sulla pretesa esistenza di ne bis in idem rispetto ai procedimenti pendenti dinanzi all'intestato ### (G.I. assegnatario #### - R.G.  ###/2021) ed al procedimento pendente presso la Corte d'Appello di Firenze (R.G.  851/2025 prossima udienza 16 luglio 2026). 
Ed invero, al netto di ogni valutazione sulla diversità del petitum e causa petendi, le parti di tali procedimenti non risultano le stesse del presente procedimento, non essendo pacificamente ### S.R.L. parte in tali procedimenti per essere, per contro, destinataria delle doglianze dei condòmini #### e ### la dante causa della ### 5. Le domande risarcitorie formulate “in via riconvenzionale” (rectius, in via autonoma) dai singoli intervenienti nei confronti della ### meritano accoglimento. 
Le fotografie, i video (cfr., a titolo esemplificativo e non esaustivo i docc. 12-15 di cui alla produzione documentale di parte intervenuta ### le relazioni peritali a firma del #### nonché le relazioni dei consulenti di parti offerte in produzione dal ### convenuto nonché dai singoli intervenienti (all. 4 di parte convenuta ### minio ### - elaborato peritale a firma dell'#### all. 6 parte convenuta ### - ### sullo stato attuale dell'immobile a firma del dott. #### all. 8 dell'intervenuto ### elaborato peritale a firma dell'### Baggianti; all. 11 dell'intervenuto ### - consulenza di parte a firma del ### Monari) offrono un compendio probatorio di decisiva rilevanza per addossare alla società attrice la responsabilità, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., dei pregiudizi patiti dai singoli proprietari intervenienti. 
Si riportano in questa sede solo alcune delle numerose fotografie allegate all'elaborato peritale dell'arch. ### che danno atto, con solare evidenza, delle disastrose condizioni degli appartamenti degli intervenienti.
Il compendio fotografico e audiovisivo (cfr. all.ti 7-9 di cui alla produzione documentale del ### convenuto attestanti lo stato delle infiltrazioni all'interno rispettivamente la proprietà #### ed ### all.ti 12-15 di cui alla produzione documentale ### attestante lo stato dei luoghi al febbraio 2015; all. 13 di cui alla produzione documentale ###, mai specificamente contestato dalla società attrice e, pertanto, munito di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2712 in ordine ai luoghi ivi rappresentati, si presenta di indubbia ed autoevidente rilevanza al fine di ascrivere alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo/lastrico di proprietà esclusiva della società attrice l'efficacia eziologica di tutti i disagi patiti dagli odierni intervenienti.  5.1 Non sembra superfluo rammentare che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva (come affermato dalla ### della Suprema Corte con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data ###, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità da parte dei consociati di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri). 
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle ### che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»2.  2 All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le ### hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha, dunque, carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.26013). 
È necessario inoltre chiarire che chi agisce in forza dell'art. 2051 c.c. per chiedere il risarcimento del danno cagionato da una cosa in custodia non deve provare di aver tenuto un comportamento diligente e prudente, spettandogli unicamente la prova del danno e del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno occorsogli. 
Orbene, acclarato che gli intervenuti hanno adeguatamente fornito prova sia della derivazione del danno ### dalla cosa (lastrico di proprietà esclusiva di ### c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". 
I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente - cfr., recentemente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023, Rv. 668110 - 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, Rv. 670936 - 01). e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile (l'odierna società attrice ####, considerato che ### per contro, non è riuscita a fornire la prova liberatoria della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, deve affermarsi l'an della responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. in capo ad ### 5.2 Si deve ora procedere alla valutazione del quantum delle pretese risarcitorie degli intervenienti. 
E' appena il caso di rammentare il principio di diritto enunciato dalle ### nella nota pronuncia del 10 maggio 2016, n. 9449 secondo cui in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini ma sia di proprietà esclusiva di un singolo proprietario, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, regolandosi il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., a meno che non risulti la prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 28253 del 09/10/2023, Rv. 669173 - 01). 
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, la regolamentazione della responsabilità per i danni patiti dai singoli intervenienti non potrà che essere regolamentata sulla scorta dei noti criteri di cui all'art. 1126 c.c.: 1/3 a carico del proprietario esclusivo e 2/3 a carico di tutti i condomini dell'edificio in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. 
Va detto che l'#### nominato CTU nell'ambito dei vari procedimenti di accertamento tecnico preventivo che hanno interessato l'ex ### non ha ravvisato una esclusiva riconducibilità dei pregiudizi al “fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare”. 
Ed invero, dalla piana lettura dell'elaborato peritale sub all. 5 di cui alla produzione documentale di parte attrice, il CTU a pag. 25, all'esito dei sopralluoghi effettuati, ha potuto ac certare i seguenti inconvenienti: “1. la gran parte delle solette aggettanti sui terrazzi fronte mare presentano segni di infiltrazioni d'acqua con lesioni ed ammaloramento degli intonaci; 2. le facciate presentano un rivestimento non omogeneo per coloritura, con elementi rotti o scollati e difetti di sigillatura tra le piastrelle; 3. in molti punti, sulla faccia interna delle murature perimetrali degli appartamenti visitati e sulle spallette dei vani porta finestra, sono presenti esfoliazioni e umidità nella parte basale; 4. gli appartamenti direttamente sottostanti il lastrico solare e le terrazze al piano terzo presentano infiltrazioni, puntuali o più estese, all'intradosso del solaio; 5. il lastrico solare e le terrazze al piano terzo presentano pendenze non idonee e possibilità di ingresso acqua per esecuzione non a regola d'arte della sigillatura tra i manufatti e della impermeabilizzazione; 6. la scala condominiale, con accesso da ### ha le ringhiere in acciaio che non risultano essere stabili, presentano salti di altezza del corrimano e distanze tra gli elementi orizzontali maggiori di cm 12. Inoltre si evidenzia che l'accesso al condominio da ### non è accessibile e non è dotato di pedana servoscala”. 
Inoltre, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, “Le problematiche attinenti alle infiltrazioni, e che si manifestano con efflorescenze, esfoliazione e lesioni degli intonaci e dei rivestimenti in vari punti dell'edificio, derivano: 1. dal sistema di smaltimento delle acque piovane sulle terrazze e sul lastrico solare; 2. da pendenze non corrette dei massetti delle terrazze e lastrico; 3. da esecuzione non a regola d'arte delle finiture e delle opere di impermeabilizzazione sulle stesse”. 
Il medesimo #### nella perizia depositata nel ricorso per accertamento tecnico preventivo - R.G. 155/2018 (doc.6 di cui alla produzione documentale degli intervenuti) - promosso dal signor ### nei confronti di CAT e ### aveva rilevato che: “Le caratteristiche del degrado riscontrato negli appartamenti al piano terzo sono con ogni evidenza riconducibili a diverse concause” (cfr. pag.20) tra le quali la mancata adozione di “sistemi di raccolta perimetrali (come gronde o canali di scolo)” ( pag.21). 
Orbene, la riconducibilità eziologica della verificazione delle infiltrazioni ad una pluralità di fattori non può comportare, come vorrebbero gli intervenienti, una esclusiva responsabi lità del proprietario esclusivo del lastrico con conseguente deroga ai criteri di cui all'art.  1126 Ferma, dunque, la responsabilità di ### quale custode del lastrico esclusivo - del resto che la situazione via via ingravescente di degrado generata dalle infiltrazioni connesse all'erronea impermeabilizzazione del lastrico sia stata, di fatto, colposamente ignorata dalle società che nel tempo si sono avvicendate nella titolarità dell'immobile sito al 4° piano del ### è circostanza difficilmente superabile alla luce della pletora di elementi probatori sopra richiamati - il ristoro dei pregiudizi patiti dagli intervenienti andrà necessariamente parametrato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 1126 ### al momento dell'acquisto dell'immobile, non poteva non essere a conoscenza delle problematiche ### che avevano interessato sia le parti comuni che i singoli immobili sottostanti al lastrico. 
Del resto, vi è prova in atti - anche sulla scorta di quanto allegato dalla stessa #### - che quantomeno dal 2019 (R.G. ###/2019) i singoli condomini avevano avanzato rimostranze nei confronti della originaria società proprietaria dell'intero complesso (### che nei confronti della dante causa di ### (### lamentando la presenza di infiltrazioni e la provenienza delle stesse dal lastrico che oggi ci occupa. 
Al di là delle allegazioni attoree secondo cui ### si sarebbe prodigata nella risoluzione delle problematiche in discorso, resta una inequivoca circostanza: l'ostruzionismo della società attrice all'adozione dei lavori e delle misure adottate a maggioranza dei ### nella contestata deliberazione del 18.3.2024 per la definitiva rimozione delle problematiche sempre più ingravescenti e tali da porre finanche a rischio la tenuta statica dell'edificio. 
Solo all'esito della proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. formulata nel gennaio 2025 l'ostruzionismo attoreo sembrerebbe cessato e si auspica che i lavori affidati alla ditta appaltatrice possano definitivamente risolvere le problematiche da tempo segnalate dai proprietari intervenienti. 
Procedendo, quindi, alla liquidazione dei danni, si consideri che la società attrice #### si è prevalentemente soffermata nel corso del presente giudizio ad eccepire l'illegittimità/inammissibilità dell'intervento dei singoli proprietari del terzo piano ma non ha mai tempestivamente contestato sia le consulenze degli stessi sia le quantificazioni dei relativi danni puntualmente articolate da quest'ultimi, salva la generica (quanto tardiva) contestazione nei soli scritti difensivi conclusionali secondo cui “### dei documenti in atti, infatti, certifica l'entità dei danni riconducibili al solo ### a far data del 30 giugno 2021 sino ad oggi, inidonei essendo a tal fine anche le perizie ed i computi ex adverso allegati, risolvendosi questi ultimi, nel migliore dei casi, in meri preventivi di rimessa in pristino degli appartamenti danneggiati formulati dall'impresa aggiudicataria dei ### su richiesta del ### (anziché dei ###” (cfr. pag. 13 comparsa conclusionale ###.  ### pertanto, nella liquidazione del danno, utilizzerà quale pattern di riferimento le consulenze delle parti con i relativi computi metrici estimativi ed applicherà i criteri di liquidazione di cui all'art. 1126 c.c. in ossequio all'insegnamento della più volte citata pronuncia delle ### del 10 maggio 2016, n. 9449. 
E quindi: - quanto alla posizione ### considerato l'importo richiesto di € 40.529,70 (cfr. perizia #### doc. 7 nonché computo metrico estimativo delle “opere interne di ripristino per danni infiltrativi” del 6.5.2024 predisposto dalla ### sulla base degli accertamenti eseguiti dal progettista #### doc. 10), ### è tenuta al risarcimento dell'interveniente citato nella misura di € 13.509,90 (pari ad 1/3 di € 40.529,70) ed interessi legali dalla domanda al soddisfo; - quanto alla posizione ### considerato che l'importo richiesto è stato puntualmente individuato nella somma di € 39.692,80 (quanto alle opere edili di ripristino comprensive di sostituzione dei serramenti e costi professionali) ed in € 27.115,00 (quanto al danno da mancato utilizzo dell'immobile de quo per l'evidente insalubrità degli ambienti3; importo quest'ultimo puntualmente individuato dall'#### nella relazione peritale sub all. 12 di parte ### 3 Come affermato dall'intervenuto ### (e come allegato anche in sede di consulenza di parte a firma dell'#### e mai contestato dalla società attrice, dal giugno 2022 l'immobile in esame, a seguito del decesso della madre del ### e del trasferimento della di lui sorella, prima in altra abitazione e poi presso una ### risulta disabitato in ragione della compromessa fruibilità dell'abitazione in termini di salubrità dell'ambiente. La presenza di umidità ristagnante, la presenza di muffe e microrganismi non può, del resto, che porsi come un ostacolo insuperabile alla pacifica godibilità e fruizione dell'alloggio. previa consultazione dei valori OMI di riferimento e quantificazione di apposito valore medio di riferimento stimando il valore di locazione di immobile avente la medesima superficie), ### è tenuta al risarcimento dell'interveniente citato nella misura di € 22.269,26 (pari ad 1/3 di € 66.807,80) oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo; - quanto alla posizione ### considerato che l'importo richiesto è stato puntualmente individuato nella somma di € 20.000,00 (cfr. perizia #### - doc. 8), ### è tenuta al risarcimento dell'interveniente citato nella misura di € 6.666,66 (pari ad 1/3 di € 20.000,00) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; - quanto alla posizione ### considerato che l'importo richiesto è stato puntualmente individuato nella somma di € 41.000,00 (cfr. perizia #### - doc. 11), ### è tenuta al risarcimento dell'interveniente citato nella misura di € 13.666,66 (pari ad 1/3 di € 41.000,00) oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. 
Per quanto ovvio, il restante importo di 2/3 rispetto alle somme sopra riportate, in assenza di domanda da parte dei singoli intervenuti, non potrà essere oggetto di alcuna pronuncia di condanna.  6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue. 
Le spese di cui al subprocedimento cautelare (R.G. 2511-1/2024) restano integralmente compensate tra le parti così come convenuto tra le stesse sottoscrivendo il verbale di conciliazione del 30 gennaio 2025. 
Le spese di lite del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedimenti dinanzi al ### per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione4 e de4 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ul cisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore (scaglione di riferimento da € 52.001 ad € 260.000,00) e della natura e della complessità della controversia e delle questioni trattate. 
Non si ritiene di dare seguito alla richiesta applicazione del disposto di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. atteso che le cause dei pregiudizi lamentati dagli intervenienti non sono integralmente ascrivibili alla sola proprietà del lastrico e tenuto conto altresì che gli importi liquidati a titolo risarcitorio ai singoli intervenuti sono risultati inferiori (alla luce dell'applicazione del criterio di cui all'art. 1126 c.c.) rispetto a quanto originariamente proposto dallo scrivente ### in sede di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) Rigetta le domande proposte da ### S.r.l. per le ragioni di cui in parte motiva; 2) ### S.r.l. a corrispondere a ### l'importo di € 13.509,90 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva; 3) ### S.r.l. a corrispondere a ### l'importo di € € 22.269,26 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva; 4) ### S.r.l. a corrispondere a ### l'importo di € 13.666,66 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva; 5) ### S.r.l. a corrispondere a ### l'importo di € 6.666,66 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva; 6) ### S.r.l. a rifondere al convenuto ###
MO le spese di lite che si liquidano in € 17.131,40 per compensi (di cui € 2.552,00 teriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600). per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 6.380,00 per la fase decisionale; apportato l'aumento ex art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 pari al 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione degli atti e degli allegati), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge; 7) ### a rifondere all'intervenuta ### le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge; 8) ### a rifondere all'intervenuto ### le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge; 9) ### a rifondere all'intervenuto ### le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge; 10) ### a rifondere all'intervenuto ### le spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge. 
Così deciso in data 16 dicembre 2025 dal ### di ### dott.

causa n. 2511/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Alberto Cecconi

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 27040/2024 del 18-10-2024

... via intervenuti dal 22/7/1936 al 2 1/7/1978, dell'ingiunzione di demolizione delle opere abu sive notificata all'usufruttuaria ### il ### dal settor e esecuzione demolizioni presso la ### della Repubblica di Napoli in seguito alla sentenza del ### di Napoli del 2/4/1992, dell'esecuzione delle demolizioni attestate dal decreto di ar chiviazione del 16/3/2015 e degli accertamenti compiuti in loco dal c.t.u., hanno stabilito, con accert amento in fatto insindacabile in questa sede, che le o pere che aveva no determinato l'avvi o del procedimento penale (ossia il corpo aggiunto al piano inter rato, la scala in muratura e la chiusura di due porte nel seminterrato) erano state demolite e che le difformi tà ancor a persistenti, ossia il frazionamento tra le unità al pia no rialzato e i sottostanti seminterrati e il diverso accorpamento di questi ultimi, erano state realizzate in periodo antecedente al 1967, sì da non inibire la commerciabilità del bene. Le considerazioni svolte dai ricorrenti invece, ancorché presentate in termini di difetto di motivazione e di falsa violazione di legge, tendono a scardin are l' accertamento di fatto compiuto, senza 23 di 30 considerare che la valutazione (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2021 R.G. proposto da #### A ### e #### ra ppresentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'avv. ### - ricorrenti - contro ### rappresentata e difesa dall'avv. ### nel cui studio i n Napoli, pi azza G. Bovio, n. 14 è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4156/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, depositata l'1/12/2020 e notificata il ###. 
Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa ### nella pubblica udienza del 3/10/2024; Oggetto: Scioglimento comunione - Difformità edilizie lievi - ### - Rilevanza della fattibilità urbanistica.  2 di 30 lette le conclu sioni scrit te della ### genera le, in persona del sostituto procuratore generale ### iccola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.  ### 1. Con atto notificato il ###, ### premesso che, co n atto del 20/06/1971, av eva acquistato, unitamente ai germani ##### e ### un fabbricato con giardino, sito in Napoli, via ### nn. 144-144a, pro indiviso e per la quota di 1/5 ciascuno, che , con successivo atto del 21/07/1978, aveva acqui stato, unitamente a Si lvana ### la quote degli altri comproprietari, divenendone ciascuna di esse proprietaria per la quota del 50%, e che la divisione dell'immobile era stata impedita dai chiamati all'eredità di quest'ultima, deceduta il ###, ossia dal coniuge ### e dai figli #### ed ### junior ### convenne in giudizio questi ultimi onde ottenere la divisione dell'immobile e l' assegnazione della propria quota. 
Costituitisi in giudizio, ### eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere erede di Si lvana ### mentre i germani #### ed E ros junior ### proposero domanda riconvenzionale volta ad ottenere la validità della scrittu ra privata del 6/4/2002 relativa ad altro comune immobile in ### d'### Con sentenza n. 2058/2009, depositata il ###, il Tribunale, accolta definiti vamente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di ### rigettò la domanda dell'attrice nei confronti di quest'ul timo e accolse quella riconvenzionale, dichiarand o ### obbligat a a rispettare le convenzioni stabili te nella scrittura 06/04/2002 circa la regolamentazione del godimento 3 di 30 dell'immobile in ### d'### alla via ### mentre con separata ordinanza dispose la rinnovazione della consulenza tecnica. 
Con sentenza n. 10637/2012, depositata il ###, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda di divisione, assumendo l'indivisibilità del bene per l'accertata esistenza di abusi edilizi ed irregolarità amministrative, in uno con il disallineamento catastale. 
Il giudizio di gravame, incardinato da ### con atto notificato il 28 -29/03/2013 e nella resistenza degli app ellati, che proposero appello inciden tale condizionato, insistendo per la incommerciabilità dei mini appartamenti costruiti abusivamente e nella indivisibilità della villa in quanto struttura unitaria inscindibile per legge, eccependo la novità dalla domanda di regolarizzazione e chiedendo, in subordine, l'accer tamento della sua non comoda divisibilità per l'impossibilità di forma re qu ote omogenee e per il notevole deprezzamento d el loro valore rispetto all'intero, co n conseguente vendita all'incanto in assenza di ri chieste di attribuzione, si concluse con la sentenza n. 4156/2020, pubblicata l'1/12/2020, con la quale la Corte d'Appello di Napoli rif ormò la sentenza impugnata, disponendo lo scioglimento della comunione sul fabbricato, divi dendolo sec ondo quanto previsto dal c.t.u. e assegnando a ### il 50% delle quote da quest'ultimo formate e alla parte appellata il restante 50%, dispose il sorteggio delle quote al passaggio in giudicato del la sentenza, rig ettò il gravame incidentale, ordinò la trascrizione della sentenza all'esito dell'attribuzione delle quote, compensò tra le parti la terza parte delle spese del doppio grado del giudizio e condannò gli appellati ai restanti due terzi, ponend o le spese della c.t.u . a car ico di entrambe le parti in misura uguale.  2. Avverso questa sentenza, #### e ### ella ### hanno propos to ricorso per cassazione, 4 di 30 affidandolo a undici motivi, mentre ### si è difesa con controricorso, illustrato anche con memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc.  civ., con riferimento agli artt. 191, 194 cod. proc. civ., 92 disp. att.  cod. proc. civ., 101, 112, 115 e 183 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto necessaria l' acquisizione, da parte del c.t.u. in grado d'appello, della licenza edili zia n. 36/38, rilasc iata in data ### alla baronessa ### per la trasformazione delle facciate del villino, e dell'ulteriore licenza n. 150/38, rilasciata il ### alla medesima per la costruzione di un'autorimessa, ritenendole funzionali alla verifica della legittimità dell'immobile e della sua comm erciabili tà, benché vi fosse stata opposizione da parte dei ricorrenti in ragione dell'assoluto divieto di produzione di nuovi documenti e in assenza di autorizzazione dei giudici. I giudici, ad avviso dei ricorrenti, non avevano considerato che i predetti atti avrebbero potuto essere prodotti nel prim o grado del giu dizio in quanto risalenti al 1938, che la loro acquisizione da parte del c.t.u.  ledeva il contraddittorio, quand'anche non eccepita nel primo atto difensivo, e che inoltre da essi non era possibi le evincere l'avvenuto frazionamento, a quella data, della villa in quattro unità immobiliari, risultante sì dalle planimetrie catastali, ma non realizzato in via di fatt o, come evidente dalla descrizione dell'immobile riportata negli atti di trasferimento acqui siti in giudizio.  2. Con il secondo motivo, si lamenta l'omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio - costituito dal giudicato interno formatosi sulla indivisibilità dell'immobile - che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., da 5 di 30 valutarsi anche sotto l'aspetto della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 324 cod.  proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., in relazione alla censura di cui all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., perché i giudici di merito non avevan o considerato che il ### ale, con l'appellata sentenza definitiva n. 10637/2012, aveva dichiarato l'impossibilità di procedere ad una assegnazione in natu ra di distinte quot e dell'immobile di cui era stata chiesta la divisione, essendo possibile, una volta sanati gli abusi, effettuare lo scioglimento del la comunione unicamente attraverso la vendita giudiziaria del bene, con divisione del ricavato tra le parti, stante la sua indivisibilità. I ricorrenti hanno, sul punto, evidenziato come ### in sede ###avesse mai fatto riferimento alle singole unità immobiliari, ma avesse descritto la villa come un'unica entità e chiesto la divisione della stessa in senso orizzontale, sicché sulla questione della indivisib ilità del bene si era ormai formato il giudicato interno, essendosi l'app ellante limitata ad eccepi re la commerciabilità della villa perché costruita prima del 1967.  3. Col terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, nonostante l'appellante avesse chiesto la divisione orizzontale dell'immobile e gli stessi app ellati, laddove fattibile, avessero suggerito la medesima forma di divisione onde non stravolger e l'originar io assetto della vil la, avevano invece disposto la di visione verticale dell'immobile, in violazione del princip io di corrisp ondenza tra chiesto e pronunciato.  4. Col quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 869 e 871 cod. civ., 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 17 e 40 legge n. 47 del 1985, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, cod.  proc. civ., sull'erroneità manifesta delle conclusioni condivise della 6 di 30 Corte territoriale e del proprio ausiliare con riguardo alla divisione della villa in quattro mini appartamenti, nonché la violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, co d. proc . ci v., per non ave re la Corte di merito tenuto conto dell'annullamento della m ancata ### per motivazione apparente, abnorme e inadeguata, oltre che incoerente sul piano del processo l ogico e fuori dai limi ti del razionale e del plausibile, e per violazione dell'art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 (che ha sostituito, mutuandone il contenuto, l'art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dell'art. 40, comma 2, legge n. 47 del 1985, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, valutando la sussistenza attu ale di impedimenti alla commerciabili tà e, dunque, alla divisibilità dell'immobile in comunione tra le parti, avevano affermato che il disallineamento catastale del bene rispetto allo stato di fatto, in quanto superabile attraverso la presentazione di ### e l'attuale distribuzione degli ambienti inter ni, ancorché frut to di frazionamenti non assentiti, non inibiva la divisione, essendo stato il bene realizzato prima del 1967 ed essendo munito di due licenze edilizie. Ad avviso dei ricorrenti, non era stato però considerato che il regolamento edilizio del Comune di Napoli, risalente al 1935, non avrebbe consentito l'attuazione della progettata divisione in quattro unità abitative, che la deci sione si poneva in contrasto c on la sentenza n. 25021 del 2019 delle ### oni unite che vietava la divisione di un bene abusivo, che il ### ne di Napoli, in data ###, aveva di chiarato l'in efficacia della ### ritenuta dal c.t.u. sanante degli abusi, disponendo altresì il ripristino delle unità ricavate mediante frazionamenti non consentiti in verticale, in quanto non era stata chiesta da tutti i comproprietari e in quanto gli abusi realizzati non avrebbero potuto essere sanati alla stregua della normativa edili zio-urbanistica vigente nella zona , e che i 7 di 30 giudici, ritenendo irrilevant e detto provvediment o e l'ordine di rimessione in pristino, erano in corsi nel viz io di motivazione apparente e abnorme.  5. Col quinto motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 869 e 871 cod. civ., con riguardo ai vincoli paesaggistici di cui alla legge n. 1497 del 1939 e alla legge n. 431 del 1985, al piano territor iale paesistico di ### D.M. 14/12/1955 e artt.  27,99 e 100 del piano regolatore del ### di Napoli vigente fin dal 1935, nonché dell'ar t. 345 cod. proc. civ., per violazione sull'acquisizione della pratica di ### in sanatoria, con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., e dell'art.  101 cod. proc. civ. sul contraddittorio, perché i giudici di merito, nonostante la constatazione della sussistenza di abusi edilizi e di irregolarità amministrative, avevano ritenuto il bene commerciabile in quant o passibile di agevole sanatoria attraver so l'inoltro all'### edilizia privata del ### di Napoli di una ### in sanatoria o tardiva, alt ernativa all'accertamento di confo rmità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, senza considerare che gli abusi esistenti, co nsistenti nel fra zionamento della villa, no n avrebbero consentito la sanatoria con la prati ca indicata, trattandosi tra l'altro di immobile soggetto a vincoli paesaggistici, che il deposito dell a pratica ### non avrebbe potuto essere effettuato perché in violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., che le affermazioni in merito alla fattib ilità del fr azionamento e accorpamento alla stregua del piano regolatore di Napoli non rispondevano a verità, considerato tra l'altro che la realizzazione di due piccoli wc e la condivisione tra essi di metà della finestra ciascuno, nonch é la necessaria modifica dell'amp ia balconata costituente il maggior pregio della vil la, avrebbe determinato la modificazione della facciata esterna e non interessato, come detto, soltanto la ripartizione interna degli ambienti, oltre a far perdere le 8 di 30 caratteristiche storico-archiettoniche del bene per diventare edificio condominiale. Inoltre, non soltanto le osservazioni del c.t.u. erano state tempestivamente dedotte sia con la comparsa conclusionale, sia co n le memorie di re plica, sia con le note dei c.t. p., unico momento in cui era stato possibile proporre le relative contestazioni, ma la stessa ineff icacia del la Cil a, dichiarata dal ### di Napoli nel 2020 in ragione della tutela cui era soggetta la vil la perché ricadente nel peri metro del ### ritoriale ### di ### e depositata con la seconda comparsa conclusionale, non aveva impedito ai giudici di merito di emettere la sentenza impug nata, non avendo neppure considerato la pendenza di un ordine di rispristino dei luoghi. Infine, allineamento catastale e ### peraltro annullata, non avrebbero potuto essere depositati in quanto documenti nuovi.  6. Col sesto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116, primo comma, cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 2699 cod. civ., 2700 cod. civ., relativamente alla valutazione dei mezzi di prov a e all'ammissib ilità della prova orale, artt. 2724, 2725, 2722 e 2729 cod. civ., e 215 cod . proc. civ., sul riconoscimento della scrittura privata, nonché comunque omessa e contraddittoria motivazione circa fatti controversi decisivi oggetto di discussione le parti virgola in rel azione all 'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che la villa, all'atto della costruzione nel 1924-1928 fosse divisa in quattro unità immobiliari, così ponendosi in contrasto con le stess e asserzioni, cont enute in sentenza, circa la consistenza dell'immobile, come unitario, riportata nell'atto del notaio ### del 1936, co sì come negli atti del 1959 e 1971, nell'atto di constatazione del 1971 e nell'atto di donazione alle germane ### e ### del 21/7/1978, oltre a pote r essere confermato dai testimoni indicati, in sede di giuramento decisorio di 9 di 30 ### regolarmente deferito e in sede di ispezione dei luoghi ex art. 258 cod. proc. civ. chiesta in giudizio. In tal modo i giudici, avevano viol ato gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto avevano tratto la prova sull'originaria consistenza della villa dalle contraddittorie affermazioni del c.t.u., il cui ragionamento era frutto di mere sup posizioni o presunzion i cont rastanti con il contenuto degli atti pubblici notarili da lui stesso richiamati e con le stesse ammissi oni di ### che, non a caso, avev a chiesto la divisione del bene. Inoltre, i gi udici avevano errato allorché avevano affer mato che le prove orali, il giuramento decisorio e l'ispezione, ritenute superflue dal ### nel 2005 per essere chiara la consisten za unitaria del bene , non erano state riproposte, essendo avvenuto esattament e il contra rio, ossia co l foglio di deduzioni e conclusioni depositato al verbale di udienza di primo grado del 20/12/2011 e con la comparsa conclusionale del 6/12/2018 in ap pello, e avevan o trascurato la scrittu ra del 12/10/1991 con c ui le sorelle ### si erano ripartite l'uso del la villa, lasciando a Si lvana il primo piano e a ### il pian o terra rialzato.  7. Col settimo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 789 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità de lla sentenza per null ità de l procedimento dovuta all'omesso deposito di un progetto divisionale e all a fissazione dell' udienza di discussione del medesimo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sul princip io di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la ### e d'Appello ritenuto di recepi re totalmente la ### nonostante le incongruenze e illegittimità riscontrate ed evidenziate, senza depositare il progetto di di visione, ritenuto attu abile, onde consentire alle parti di svolgere le loro deduzioni in base agli 10 di 30 argomenti esposti dalla stessa ### o dal ### cui sarebbero dovuti essere rimessi gli atti, senza considerare che i rico rrenti avevano aderito alla divisione in natura, sia pure subordinatamente e sia pure proponendo alla ### d'Appello l'opp ortunità di un a divisione orizzontale.  8. Con l'ottavo motivo, si lamenta la violazi one e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1118 e 1119 cod. civ. sulla delle pertinenze e delle parti comuni degli edifici, in relazione all'art.  360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nonché per omessa, apparente motivazione, manifestamente ed insanabilmente illogica circa fatti controversi decisivi oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la ### d'### lo accolto la proposta di divisione in verticale dell'immobile, elaborata dal c.t.u., attraverso la divisione dei due piani in due mini app artamenti ciascuno, con attribuzi one ad ognuna delle parti del 50% dei muri maestri, delle aree pavimentate che circondano la villa, del lastrico solare e delle parti comuni, senza considerare che le pertinenze non sono divisibili ai sensi del le citate norme in materia di condomini o e che la delimitazione dei confini delle p arti comuni , della balconata, costituente la parte di maggi or pregi o della villa, e del lastrico solare non avrebbero consentito un uso più comodo delle stesse, oltretutto senza il consenso dell'altro condividente.  9. Col nono motivo , si lam enta la violazione o falsa appli cazione dell'art. 720 cod. civ. in ordin e all'omogeneità delle quote e ai criteri di valutazione, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano accolto le proposte del c.t.u. che aveva previs to la divisione del la villa in quattro piccole abitazioni di 70 mq. calpestabili nemmeno di identica consistenza e la divisione delle quote esterne in due unità, sostenendo che alle mino ri dimens ioni di quell a di sinistra si 11 di 30 sarebbe potuto ovviare rimuovendo le aiuole, senza considerare che al condivi dente non può essere imposto un facere, os sia modifiche e variazioni di consistenza, che questa forma di divisione avrebbe svalutato la quota divisa rispetto all'intero, in contrasto col principio secondo cui le posizioni realizzate non devono comportare limitazioni funzionali o modifiche tali che, pur tecnicamente realizzabili, sarebbero idonee a snatu rare le originarie caratteristiche dell'immobile o ridurne nel complesso e in sensibile misura il valore. Nella specie, la divisione delle unità interne e di quelle esterne avrebbe comportato la c reazione di mini appartamenti non più signorili, la riduzione della godibilità esclusiva degli spazi esterni e la limi tazione delle caratteristiche di orientamento e prospicienza, oltre a penalizzare il piano rialzato per pan oramicità, con conseguente non omogeneità delle due quote che si sarebbe avuta con una divisione orizzontale.  10. Col decimo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 37 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, rilevabile in ogni stato e grado del processo, giacché, nel corso della consulenza di secondo grado, dopo il deposito della bozza, ### aveva depositato una ### in sanatoria degli abu si riscontrati in primo grado, la quale era stata annullata con provvedimento del ### di Napoli per cui pendeva giudizio amministrativo, mentre la ### pur ess endo stata portata a conosce nza di tale annullamento e dell'ordine di ripristi no, ave va ritenuto sostanzialmente la sua competenza, asserendo di non dover tener conto dell'annullament o, così sostituendosi all'autorità amministrativa e alla giurisdizione del co mpetente T.A.R. della Campania, che, peraltro, a dito dal la stessa ### successivamente al deposito delle comp arse co nclusionali onde 12 di 30 ottenere la provvisoria sospensione del provvedimento di inefficacia della ### del 2020, aveva respinto la domanda.  11. Con l'undicesimo motivo, si lamenta, infine, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano compensato tra le parti 1/3 delle spese del doppio grado del giudizio e posto i restanti due terzi a carico della parte appell ata, rend endo sul punto una moti vazione apparente, inadeguata e insanabilmente illogica. I ricorrenti hanno evidenziato, sul pu nto, che il giudizio di divisione consente l'applicazione del principio della soccombenza soltanto per la fase relativa alla decisione delle eccezioni sollevate dalle parti, ma non anche per la fase divisionale, per la quale le spese vanno poste a carico della massa, che i giudici non avevano motivato in ordine a tale aspetto, che i ricorrenti non si erano opposti alla divisione, alla quale avevano subordinatamente aderito proponendo la suddivisione orizzontale del bene, ma avevano sollevato dubbi soltanto in ordine alla sua fattibilit à urbanistica, stante lo stravolgimento dell'assetto originario della villa, il disallineamento catastale e il provv edimento di ripristino del ### di Napoli, sicché non si trattava di un a vera soccomb enza, la quale era comunque reciproca, essendo stata accolta la domanda dei ricorrenti in merito alla scrittura privata con cui le germane ### avevano disciplinato il godimento dell'immobile in ### d'### ciò che av rebbe dovuto comportare la compensazione delle stesse. 
Inoltre, la quantificazione delle spese era avvenuta in violazione del D.M. n. 55 del 2014, non essendo stato applicato lo scaglione di valore indetermina to medio, alla stregua di quanto dichiarato dall'attrice nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio.  12. 1 Il prim o e sesto motivo, da trattare co ngiuntamente in quanto riguardanti entrambi il medesimo thema de cidendum 13 di 30 afferente alla fondatezza della domanda di sciogl imento della comunione e, dunque, all'an della pretesa, ri collegata alla re ale consistenza (unitaria o frazionata) della villa fin da epoca antecedente al 1967, sono parte inammissibili e parte infondati.  12.2 La doglianza proposta col primo motivo in ordine alla illegittimità dell'operato del c.t.u., per avere egli acquisito le due licenze edilizie n. 36/38 del 16/3/1938 e n. 150/38 del 16/5/1938 che avrebbero potuto e dovuto essere prodotte tempestivamente dalla contro parte, si scontra, in particolare , col princip io secondo cui il consulente nominato dal giudice, nei limiti del le indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non app licandosi alle attività del consulente le preclu sioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli , a condizi one che non siano diretti a provare i fatti prin cipali dedotti a fondamento dell a domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a qu este ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (in tal senso Cass., Sez. 3, 7/9/2023, n. 26144; Cass., Sez. U, 1/2/2022, n. 3086; Cass., 6-3, 31/8/2022, n. 25604). 
Proprio in applicazione di tale principio, Cass., Sez. 3, 7/9/2023, 26144, in un caso del tu tto analogo a qu ello in esame, ha, ad esempio, confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobi le, aveva riten uto legittimam ente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della produzione documentale delle parti. 14 di 30 Va, peraltro, rilevato che il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel gi udizio di appello, previsto dal l'art.  345, terzo comma, cod. proc. civ., che d eriva dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di im pugnazione, non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l'affidamento di una consulenza tecnica d'ufficio (Cass., Sez. 1, 27/6/2017 , n. 15945), con c onseguent e legittimità dell'acquisizione delle licenze edilizie da parte del c.t.u., potendo il perito atti ngere aliunde notizie non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni che formano oggetto dei suoi accertamenti, quando ciò sia necessario ad espletare compiutamente il compito affidatogli (Cass., Sez. 1, 7/10/2016, 20232). 
E poiché, come risulta dalla sentenza impugnata, i giudici d'appello avevano chiesto al c.t.u. di accertare, per un verso, l'avvenuta demolizione delle irregolarità e degli abusi ediliz i presenti nell'immobile, come già individuati e descritti dal c.t.u. nel giudizio di primo grado, e, per altro verso, di descrivere, in caso negativo, quelli ancora esistent i e la loro idoneità a precludere o meno la commerciabilità del bene, deve ritenersi che correttamente i giudici di merito abbian o esclu so che questi avesse travalicato dal suo compito, stante l'indagine of ficiosa a lui demandata, con conseguente infondatezza della censura.  12.3 Quanto al sesto motivo, col quale viene so stanzialmente contestata la valutazione delle prove documentali e orali, operata dai giudici di merito in ordine alla reale consistenza della villa fin dall'atto di costruzione, risalente agli ann i 1924-1928, e alla riconducibilità a quel periodo del frazionamento in quattro unità immobiliari, in contrasto con la descrizione del bene contenuta negli atti dispositi vi risalenti a quel periodo, occorre osservare come la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si 15 di 30 configuri unicamente nell'ipotesi in cui il giud ice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente in tenda lamentare, come nella specie, che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erro neamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, così come la violazione dell'art. 115 cod.  proc. civ. può, invece, essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giu dice ha dichiarato espressa mente di non dover osservare l a regola cont enuta nella norma, o vvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel va lutare le prove proposte dalle parti , ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055). 
La doglianza, poi, circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, co munque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attrib uirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legi slatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prud ente app rezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc . civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016), che però intanto è ravvisabile, dopo 16 di 30 la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in quanto vi sia stata la violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.  132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale re quisito essenziale del provvedim ento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile co ntraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", e dun que di totale carenza di consider azione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concr eto, al di fuor i dell e quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto stori co", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, 8487; Cass., Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 2 3828; Cass., Sez. 2, 13/08/20 18, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940), nella specie non sussistenti, avendo la ### di merito dato ampio conto dei m otivi della decisione.  12.4 Qua nto alla questione afferente all'omesso esame dei testi, occorre osservare come la ### d'### non si sia limitata a richiamare il giudizio di superfluità già espresso dai giudici di primo grado, né a dire che le relative deduzioni non er ano state più riproposte, ma ha altresì ritenuto la genericità delle stesse, senza che, sotto questo profilo, vi sia stata alcuna doglianza. 17 di 30 Da ciò discende l'inammissibilità della censura, operando il principio secondo cui qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicament e e giuridicamente idonea a sorreggere la deci sione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per di fetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, co n la conseguenza che la sentenza im pugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. I, 18 aprile 1998, n. 3951; Cass., Sez. 2, 30/3/2022, n. 10257).  13.1 Il quarto e il quinto motivo devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, riguardando anche ess i la contestazione sul l'accogli bilità della domanda di scioglimento della comunione in ragione della sussistenza di abusi edilizi che avevan o comportato la decl aratoria di inammissibili tà della ### in sanatoria e che si ponevano in contrasto c on le prescrizioni degli strumenti urbanistici, c he impedivano la suddivisione della villa in quattro unità abitative. 
Gli stessi, gi à resi difettosi dalla commistione tra critiche motivazionali e vizi di violazione di legge, in contrasto col principio che vieta la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della viol azione o falsa appli cazione della norma, e del vizio di moti vazione, che qu egli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (in questi termin i, Cass., Sez. 1, 23/10/2018, n. 26874), sono infondati.  13.2 Quanto alla dogl ianza afferente all'inammissibilità della produzione della documentazione relativa alla ### e all'allineamento catastale, va, innanzitutto, premesso che la 18 di 30 disciplina applicabile alla specie è quella dettata dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella versione successiva alla modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», atteso che, in assenza di una disciplina transitoria e in applicazione del principio del tempus regit actum, la modifica, in senso re strittivo, dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione soltanto se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 sette mbre 2012 (Cass., Sez. 2, 14/3/2017, n. 6590), e che, nella specie, la sentenza di prim o grado è stata pu bblicata il ###. 
Orbene, il di vieto di produzione di nuovi documenti in app ello, di cui al vigente art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. può essere superato so lo ove il gi udice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa no n imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluen te l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (Cass., Sez. 1, 12/6/2024, n. 16 289) e anche la man cata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il princip io del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dalla predetta disposizione (Cass., Sez. 3, 19/5/2022, n. 16235). 
Nella specie, è pa cifico che allineam ento catastale e ### siano state prodotte dall'appellante soltanto in grado d'appello all'udienza del 15/1/2020, c ome risulta dalla sentenza impugnata, ed è 19 di 30 altrettanto evidente che i predetti documenti si sono formati successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, come evidenziato dagli stessi giudici del grav ame, allorché hanno affermato che l'appellante aveva accolto il suggerimento del c.t.u., che av eva ritenuto “le ir regolarità residue (frazionamento e accorpamento) di nulla incidenza sull a commerciabilit à, anche perché passibi li di agevole sanatoria secondo un a delle due modalità consentite dall'attuale normativa urbanistica, di cui la prima opportunità, più rapida, consiste nell'inoltro all'ufficio edilizia privata del ### di Napoli di una ### in sanatoria o tardiva […], alternativa all'acce rtamento di conformi tà ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001”, accogliendo il suggerimento e depositando per l'appunto detti documenti. 
Vero è che gli stessi, ancorché depositati tardivamente, non sono stati pos ti a fondamento del la pro nuncia, che, anzi, non ha considerato ostativa al giudizio di divisibilità del bene il successivo provvedimento di annullamento della ### in sanatoria, in quanto non chiesta da tutti i comproprietari. 
Né os ta al riconoscimento del la fondatezza della domanda di scioglimento della comunione la sentenza del Consiglio di Stato ###/2022 pubblicata in data ###, pronunciatasi sulla consistenza della villa e sulla insanabi lità, mediante ### degli abusi riscontra ti in corso di causa, atteso che la decisione sulla pregiudiziale amministrativa non dà luogo ad un giudicato sulla commerciabilità del bene, non essendovi tra i due giud izi, amministrativo e ordinario, alcuna coincidenza e potendo il primo al più essere oggetto di valutazione da parte del giudice ordinario. 
A differenza di quanto accade col giudicato civile, infatti, il giudice amministrativo non può spingersi fino al "merito" del rapporto tra le parti , ma deve limitars i a c onoscere dell a legittimità dell'atto impugnato, sicché, correlativamente, il giudicato amm inistrativo 20 di 30 non può che essere rapportato a ciò che il giudice ha espresso in relazione allo specifico atto oggetto d'impugnazione, e a non altro, attenendo gli ulteriori riflessi qualificati del la decisione all'attività adeguatrice dell'amministra zione, che trova nella sentenza del giudice il divieto di riprodurre l'atto annullato (vedi sul punto, Cass., Sez. 1, 14/5/1998, n. 4854 ; sulla pregiud iziale amministrativa Cass., Sez. 6-L, 23/1/2018, n. 1607; Cass., Sez. 6- 3, 3/8/2018, n. 20491).  13.3 Venend o alle ulteriori questioni, occorre ricordare come le ### di questa ### con la sentenza n. 25021 del 7/10/2019, abbiano affer mato che il gi udice non può disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art.  46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispetti vamente app licabili a second a che l'edificio sia stato costruito successivament e o anterior mente alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, e che, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, la nullità prevista dall'art. 40, comma 2, viene a profilar si allorché da ess i non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione ril asciata in sanator ia, ovvero ad essi non s ia unita copia della d omanda di sanatoria co rredata dalla prova del versamento delle prim e due rate di oblazione o di chiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. 
Tale prin cipio è in linea con quanto affermato dalle med esime ### unite con la sentenza n. 8230 del 22/03/2019, nella quale si è detto che la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della I. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del terzo comma dell'art. 1418 cod. civ., di cui 21 di 30 costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intender si, in stretta adesione al dato normativo, un' unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esi stere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile, sicché, in presenza nell'atto della dichi arazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescinder e dal profilo della conformità o della diffor mità della c ostruzione realizza ta al titolo menzionato, trattandosi di una nullit à che costituisce la sanzione per la violazione di norme imperative in materia ur banisticoambientale, dettate a tutela dell'interess e genera le all'ordinato assetto del territorio (cfr. Cass., Sez. 1, 24/06/2011, n. 13969), ciò che spi ega la sua rilevabilità d'uffici o in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2009, n. 23825; Cass., Sez. 2, 07/03/2019, n. 6684). 
Essendo la regolarità edilizia del fabbricato posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazion e attestante tale regolarità è, dunque, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Un., n. 23825 del 11/11/2009), così come è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giud izio, il mancato esame di tale documentazione da parte del giudice (Cass., Sez. U, 7/10/2019, 25021 cit.). 
Quando, du nque, sia proposta domanda di scioglim ento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non pu ò disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti 22 di 30 dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, del la legge 28 febbraio 1985 , n. 47, costit uendo la regolarit à edilizia del fabbricato co ndizione dell'azione ex art. 713 cod.civ., sotto il prof ilo della "p ossibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e di verso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. 
Questo compor ta che soltanto con la produzione della documentazione attestante la regolarità urbanistica del bene viene meno l'impedimento giuridico alla divisione di un fabbricato (Cass., Sez. 2, 4/4/2023, n. 9255). 
Nella specie, i giudici di merito, tenendo conto dell'esame dei titoli di acquisto via via intervenuti dal 22/7/1936 al 2 1/7/1978, dell'ingiunzione di demolizione delle opere abu sive notificata all'usufruttuaria ### il ### dal settor e esecuzione demolizioni presso la ### della Repubblica di Napoli in seguito alla sentenza del ### di Napoli del 2/4/1992, dell'esecuzione delle demolizioni attestate dal decreto di ar chiviazione del 16/3/2015 e degli accertamenti compiuti in loco dal c.t.u., hanno stabilito, con accert amento in fatto insindacabile in questa sede, che le o pere che aveva no determinato l'avvi o del procedimento penale (ossia il corpo aggiunto al piano inter rato, la scala in muratura e la chiusura di due porte nel seminterrato) erano state demolite e che le difformi tà ancor a persistenti, ossia il frazionamento tra le unità al pia no rialzato e i sottostanti seminterrati e il diverso accorpamento di questi ultimi, erano state realizzate in periodo antecedente al 1967, sì da non inibire la commerciabilità del bene. 
Le considerazioni svolte dai ricorrenti invece, ancorché presentate in termini di difetto di motivazione e di falsa violazione di legge, tendono a scardin are l' accertamento di fatto compiuto, senza 23 di 30 considerare che la valutazione del le prov e racco lte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili con il ricors o per cassazione (Cass., Sez. 1, 3/7/2023, n. 18857; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/10/2018, n. 27415). 
Nessuna rilevanza possono assumere al riguardo il permanere di abusi edilizi minori, atteso che la distinzione tra questi e gli abusi c.d. maggiori aveva un senso allorché l'abuso edilizio andava ad incidere sulla stessa vali dità del contratto, indipendentemente dall'indicazione in esso di un titolo urbanistico , mentre diversamente deve ritenersi all'esito dell'arresto delle ### unite di questa ### del 2019, che, come sopra detto, hanno ancorato la validità del contratto al dato formale dell'indicazione in esso del titolo edilizio, purché esistente e riferito all'immobile che ne è oggetto, ed escluso la rilevanza, ai fini della sua validi tà, della difformità del bene rispetto allo stesso titolo (vedi Cass., Sez. 2, 21/6/2024, n. 17148, in motivazione).  14.1 Venend o ora alle doglianze più propriamente afferenti al quomodo della divisione, occorre analizzare, per rigettarle, quelle, di carattere proc essuale, proposte c on il secondo, il terzo e il settimo motivo e riguardanti rispettivamente l'omesso esame del giudicato sulla divisibilità dell'immobile, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il mancato deposito del progetto di divisione.  14.2 Quanto alla prima questione, occorre osservare come l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibi le, sia correlato all 'oggetto del processo e colpisca, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non solt anto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti 24 di 30 impeditivi, estintivi e modi ficativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad ess o succes sivi e a quelli comportant i un mutamento del petitum e d ella causa peten di, fer mo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass., Sez. 1, 9/11/2022, ###). 
La preclusione per effetto di giudica to sostanzi ale può scaturire , invero, solo da una statuizione che abbia at tribuito o negato "il bene del la vita" preteso e non anche da un a pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pu r se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso, atteso che non sono suscettibili di passare in giudicato quei capi della pronuncia ch e, sebbene non impugnati, sono strettament e collegati da rapporto pregiudiziale o conseguenziale (Cass., Sez. 1, 17/1/2022, n. 1252). 
Il giudicato interno si forma, infatti, solo su di un capo autonomo di sentenza che, restando del tutto indipendente, risolva una questione avente una prop ria individualit à e autonomia, la qu ale non pu ò dirsi sussistente allorché consista in una mera argomentazione, ossia nella semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, pur se funzionale a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso. In quest'ultimo caso, infatti, l'impugnazione della pronunzia di merito coinvolge necessariamente anche il ragionamento giuridico - esatto o errato che sia - che la sostiene, la sciando libero il giudice dell'impugnazione di confermare la decisione anche sulla base di una diversa motivazione in diritto (C ass., Sez. 1, 30/6/2022, 20951; Cass., Sez. 3, 05/09/2005, n. 17767; Cass., Sez. 1, 28/10/2005, n. 2 1092; Cass., Sez. 2, 03/07/20 03, n. 10527; Cass., Sez. 3, 23/01/2002, n. 738; Cass., Sez. 3, 17/05/2001, 6757; Cass., Sez. 3, 02/10/1997, n. 9628). 25 di 30 In particolare, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in app ello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la sta bilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costitu ita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giurid ico, con la conseguenza che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (fra le tante Cass., Sez. 3, 19/10/2022, n. 3072 8; Cass., Sez. 6-L, 12/8/2018, n. 24783, non massimata). 
Nella specie, i giudici di primo grado, c on la sentenza 10637/2012, impugnata davanti alla ### d'### nel sostenere che, nella specie, “lo scioglimento debba avvenire non già mediante attribuzione di un singolo bene (o parte di beni) ai condivi denti ovvero con ass egnazione del tu tto indivisibile ad un coered e richiedente, ma median te vendi ta giudiziale (stante la non divisibilità e la mancata richiesta di assegnazione da alcuna delle parti)”, secondo quanto affermato in ricorso, hanno anche escluso che potesse procedersi a qualsiasi forma di divisione, stante l a presenza di abusi edilizi atti a inibirla in applicazione dell'art. 17, comma 1, legge n. 47 del 1985 (oggi ar t. 46 d.P.R. n. 380 del 2001), come espressamente riportato nella sentenza im pugnata, senza dunque far seguire a tale affermazione anche un precetto se non quello del rigetto per motivi tutt'affatto differenti. 
Peraltro, co n l'impugnazi one di detta pronuncia, l'appellante, nel chiederne la riforma, domandando l'accoglimento della domanda di scioglimento della comu nione in maniera orizzontale e/o in qualsiasi altro modo ritenuto opportuno, con sorteggio di quote, ha 26 di 30 riaperto l a cognizione del la questione della divisibilità del bene, impedendo con ciò il passaggio in giud icato di quell a che, oltretutto, non può che consid erarsi mera arg omentazione e no n certo decisum.  14.3 Quanto alla sec onda questione, oc corre, innanzitutto, evidenziare come l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, pur limitando il giudizio all'esame delle sole questioni oggetto di specifici moti vi proposti (Cass., Sez. L , 03/04/2017, n. 8604 ), precluda al gi udice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a pun ti che non siano compresi, neanch e implicitament e, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ra gioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in ra pporto di di retta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico (Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202), sicché de tto principio non pu ò dirsi violato allorché il gi udice di secondo grado fondi la propria decisione su ragioni diver se da quelle svolte dall'app ellante nei s uoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta conness ione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendu m del giudizi o (Cass., Sez. L, 03/04/2017, 8604, cit.). 
Orbene, risulta da lla stessa sentenza impugnata che con l'atto d'appello ### aveva chiesto lo scioglimento della comunione sia mediante divisione orizzontale del la villa, sia in qualsiasi altro modo ritenuto opportuno, sicché la dedotta violazione della corrispond enza tra chiesto e pronunciato non 27 di 30 soltanto non sussiste in co ncreto, attes a l'estensione della domanda proposta dall' appellante, ma neppure in vi a astratta, essendo le modalità di attuazione del progetto divisionale in base alla stima dei beni rimesse alla valutazione del giudice di merito (in questi termini vedi Cass., Sez. 6-2, 23/5/2013, n. 12779; Cass., Sez. 2, 19/4/2013, n. 9655).  14.4 Quanto alla terza questione, si rileva come l'art. 789 primo comma cod. proc. civ., nel prevedere che il giudice istruttor e, predisposto il progetto di divisione, deve depositarlo in cancelleria e fissare la comparizione delle parti per la discussione del progetto medesimo, sia rivolt o a consentire l'eventuale definizione non contenziosa del procedimento, ai sensi del secondo comma della stessa norm a, per il cas o di mancanza di contestazioni, sicché il giudice, ove le parti abbiano già manifestato il loro disaccordo o abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale del la proposta divisione, può omettere gli indicati adempimenti, di cui non è richiesta una stretta osservanza, e rimettere direttamente il giudizi o alla fase decisoria (Cass., Sez. 2, 30/5/2017, n. 13621; Cass., Sez. 2, 11/1/2010, n. 242; Cass., Sez. 2, 21/6/1985, n. 3728). 
Non rileva, pertanto, che i giudici abbiano, nella specie, invitato le parti a pre cisare le conclusioni, senza previament e depositare il progetto di divisione, ess endo chiaro dal comportamento processuale dalle stesse tenuto l'impossibilità di addivenire ad una definizione concordata dello sciogl imento della comun ione, senza che perciò possa di rsi violato il di ritto al contradditto rio e all a difesa, avendo le parti potuto esercitali entra mbi attravers o il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche. 28 di 30 15. ###, nono e decimo motivo, anch'essi afferenti al quomodo della divisione, stavolta affrontata da un punto di vista sostanziale, sono invece fondati. 
Si osserva, in primo luogo, che, pur essendo il gi udizio concreto sulla comoda di visibilità di un immobile rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, la divisione non deve pro durre un deprezzamento del bene, né imporr e la formazione di servitù no n eccessivamente gravose e dev e consentire la formazione di quote suscettibili di autonomo godimento, ancorché in regime di condominio edilizio (Cass., 2, 21/4/1976, n. 1410). 
Difatti, il di ritto di ciascun co munista di consegui re in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 cod. civ., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod.  civ., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, all orché il frazionamento non richieda acco rgimenti ed operazioni troppo costose e complesse o, pu r risultando il frazionamento materialmente possibi le sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizz abili porzioni suscettib ili di formare oggetto d i autonomo e liber o godiment o, ancor ché in regime di condominio edilizio, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto eco nomico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in pro porzione al valore dell'intero ovvero comporterebbero una più o meno grave deviazione dalla natu rale utilizzazione del complesso indiviso secondo la sua naturale funzione (C ass., Sez. 2, 15/12/2016, 25888; Cass., Sez. 2, 23/4/1979, n. 2285), ciò al fine di evitare che rim anga in qualche modo pregiudicato l'orig inario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzio ni 29 di 30 inidonee alla funzione economica dell'intero (Cass., Sez. 2, 28/5/2007, n. 12406; Cass., Sez. 2, 7/5/1987, n. 4233). 
Pertanto, l'indagine sulla comoda o non comoda divisibilità, al fine del riconoscimento o meno, in sede di divi sione giu diziale, del diritto di ciascun partecipante di ottenere la sua quota in natura, deve essere non solo rigorosa, ma deve anche essere condotta alla stregua del criterio oggettivo costituito dalla concreta possibilità o meno di ripartire il bene medesimo, nella sua attuale consistenza e destinazione, senza pregiudizio per il suo valore economico, ed in modo tal e che la porzione da attribu irsi a ciascun condivid ente configuri un'entità autonoma e funzionale, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass., Sez. 2, 9/11/1977, n. 4738; Cass., Sez. 2, 29/5/2007, n. 12498). 
A tali fini, rileva altresì la complessiva valutazione dell'intervento stesso in re lazione alle caratteristi che dell'immobile e la sua compatibilità con la disciplina urbani stica vigente, sia avut o riguardo alla normativa nazionale, sia ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, dovendosi verificare se l'interve nto edilizio necessario per la divisione del fabbricato sia giuridicamente fattibile in quanto pienamente compatibile co n la suddetta normativa, a maggior ragione in caso di vincoli stori co-ambientali, e se il frazionamento possa esser e utilmente realizzato senza compromettere il valore dell'intero edificio, nonché il godimento e il valore economico delle singole unitarie realizzabili (in qu esti termini, Cass., Sez. 2, 11/3/2019, n. 6915, non massimata). 
Tale accertamento non risulta, invece, essere stato adeguatamente effettuato dalla sentenza impugnata, la quale ha liquidato i rilievi sollevati dagli appellati in ordine alla sussistenza di vincoli amministrativi (come le NTA del ### di Napoli sul centro storico; i vincoli geomorfologici di cui al d.m. 18/7/1970 ai sensi della legge n. 1497 del 1939; il Pi ano ### di 30 di 30 ### ex d.m. 14/12/1995; il D.P.C.M. del 24/6/2016 sull'area di pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico ###, astrattamente atti ad inibire il materiale frazionamento della villa, richiamando genericamente quanto osservato dal c.t.u. circa la non incidenza degli stessi all'attu azione della solu zione da lui prospettata, senza invec e ver ificare le disposizioni contenute in ordine all'area su lla quale ricade l'immobile divid endo, onde accertare la concreta fattib ilità giuridica della realizzazion e della divisione mediante il prospettato frazionamento dello stesso in plurime unità abitative. 
Per quanto detto, le censure sono fondate.  16. ### dicesimo motivo resta assorbito dall' accoglimento dei precedenti ottavo, nono e decimo.  12. In concl usione, dichiarata l'infondatezza del primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo , la fondatezza d el l'ottavo, nono e decimo e l'assorbimento dell'undicesimo, il ricorso deve essere accolto e per l'effetto la sentenza cassata, con rinvio alla ### d'### di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla ### d'### o di Napoli, in diver sa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###  

Giudice/firmatari: Manna Felice, Pirari Valeria

M
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Tribunale di Alessandria, Sentenza n. 713/2025 del 16-12-2025

... ingiuntivo del febbraio 2023 ha agito per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti dei due fideiussori della ### s.r.l., ### e ### producendo certificati di saldaconto da cui risulta che il 9 aprile 2021 il debito di ### era, sul conto anticipi ###, di € 29.175,62 per capitale e € 7.742,10 per interessi maturati successivamente alla chiusura del conto fino al 9.4.2021; e sul conto corrente di corrispondenza n. 4947826, di € 113.897,59 per capitale al 31.12.2020, oltre a € 119,43 per interessi maturati successivamente fino al 9.4.2021 (doc. 8 ricorso monitorio). A garanzia delle obbligazioni assunte dall'obbligata principale avevano rilasciato fideiussioni omnibus gli odierni opponenti ( doc.ti 9 e 10 fascicolo monitorio), fino all'importo di € 260.000 per le obbligazioni assunte dalla debitrice principale. Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale è stata proposta opposizione dai fideiussori che - oltre ad aver contestato il saldo dei conti correnti oggetto di causa proponendo varie eccezioni relative al rapporto principale - hanno disconosciuto le firme apposte sulle fotocopie delle fideiussioni (ma, una volta acquisite le fideiussioni in originale non hanno (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ALESSANDRIA SEZ. Civile Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1527/23 del ### dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza in data odierna 2025 e vertente tra ### e ### in atti gen.ti, rappresentati e difesi dagli Avv.ti #### e ### del foro di Napoli, presso gli stessi domiciliati, il primo giusta procura speciale estesa su foglio separato ma materialmente unito all'atto di citazione, autenticata dai difensori sia in forma cartacea che con idoneo dispositivo di firma digitale, il secondo giusta procura speciale dell'8/5/2023 autenticata nella sottoscrizione dal notaio Dott. ### rep. 89448 (doc. 1) Attori opponenti contro ### s.p.a. con sede in ### e per essa, giusta procura speciale notarile, ### s.p.a. con sede in ### rappresentata e difesa dall' Avv.to ### del ### di Napoli, giusta procura generale alle liti allegata in copia informatica autenticata al ricorso monitorio.   Convenuta opposta #### a decreto ingiuntivo n. 237/2023 del 24-26 /2/2023 CONCLUSIONI: vedi note di precisazione delle conclusioni depositate rispettivamente il MOTIVI DELLA DECISIONE ### al decreto ingiuntivo ottenuto da ### s.p.a. contro i fideiussori ### e ### appare fondata e deve essere accolta. 
Trattasi di credito di complessivi € 150.815,31 discendente da diversi rapporti bancari già intrattenuti con ### s.p.a. dalla debitrice principale ### s.r.l.: un conto corrente di corrispondenza, il n. 4947826, sul quale venivano regolati, tra l'altro, i pagamenti delle rate relativi a un mutuo da € 70.000 ( C.I. 7667869) concesso il 13 gennaio 2017; un conto anticipi, il ###, con apertura linea di finanziamento autoliquidante fino ad € 100.000 ( doc.ti 6 e 7 fascicolo monitorio); entrambi i rapporti furono risolti in data 12 dicembre 2019 e in data 7 aprile 2021 la ### s.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di ### ( doc. 11).  ### con ricorso per decreto ingiuntivo del febbraio 2023 ha agito per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti dei due fideiussori della ### s.r.l., ### e ### producendo certificati di saldaconto da cui risulta che il 9 aprile 2021 il debito di ### era, sul conto anticipi ###, di € 29.175,62 per capitale e € 7.742,10 per interessi maturati successivamente alla chiusura del conto fino al 9.4.2021; e sul conto corrente di corrispondenza n. 4947826, di € 113.897,59 per capitale al 31.12.2020, oltre a € 119,43 per interessi maturati successivamente fino al 9.4.2021 (doc. 8 ricorso monitorio). A garanzia delle obbligazioni assunte dall'obbligata principale avevano rilasciato fideiussioni omnibus gli odierni opponenti ( doc.ti 9 e 10 fascicolo monitorio), fino all'importo di € 260.000 per le obbligazioni assunte dalla debitrice principale. 
Avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale è stata proposta opposizione dai fideiussori che - oltre ad aver contestato il saldo dei conti correnti oggetto di causa proponendo varie eccezioni relative al rapporto principale - hanno disconosciuto le firme apposte sulle fotocopie delle fideiussioni (ma, una volta acquisite le fideiussioni in originale non hanno insistito nel disconoscimento), ed eccepito la decadenza della banca dalle garanzie ai sensi dell'art. 1957 (che prevede la decadenza dalla garanzie se il creditore non propone le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza del debito), e dell'art. 5 dei contratti di fideiussione ( che, in deroga all'art. 1957 c.c., ampliava il termine da sei a trentasei mesi). 
Si è costituita in giudizio la ### che ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo pienamente provato il proprio credito e infondate le eccezioni di controparte.   La causa è stata istruita a mezzo le sole produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale. 
Il Tribunale decide quindi come segue. 
Appare fondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia eccepita dalle parti opponenti.  In particolare, la difesa di ### e ### ha evidenziato come i rapporti oggetto di causa sono stati risolti in data ### e che la ### non ha avanzato le sue pretese verso la debitrice principale (né, per vero, verso i fideiussori) nei trentasei mesi previsti dall'art. 5 del contratto ( in deroga ai sei previsti dall'art. 1957 c.c.). 
Sul punto la difesa della ### opposta nulla ha replicato, come se l'eccezione non fosse mai stata proposta. Non è stata contestata la data di risoluzione dei contratti, né che la ### non avesse proposto istanze di pagamento contro la debitrice principale e/o i fideiussori; non sono state prodotte le lettere di risoluzione dei contratti e di decadenza dal beneficio del termine, né missive con cui si avanzavano richieste di pagamento a chicchessia. La difesa di ### s.p.a. si è limitata ad allegare che in data 9 aprile 2021 la debitrice principale è stata dichiarata fallita, ma non ha allegato né prodotto l'istanza di ammissione al passivo della procedura concorsuale, certamente idonea ad evitare la decadenza ex art. 1957 In tale situazione la prima richiesta di pagamento avanzata dalla ### non può che coincidere con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, a febbraio 2023, ma rispetto alla risoluzione dei contratti avvenuta in data 12 dicembre 2019 tale istanza si situa oltre il termine triennale previsto dai contratti di fideiussione. 
Come detto non vi sono agli atti le raccomandate o PEC di risoluzione dei contratti, ma la data allegata dagli opponenti non è contestata dalla ### e risulta inoltre abbastanza chiaramente dai certificati ai sensi dell'art. 50 TUB prodotti con il ricorso monitorio ( doc. 8), ove è indicato il ### come data di passaggio a sofferenza dei rapporti. 
Tutte le ulteriori questioni sollevate dagli opponenti sono assorbite dall'accoglimento dell'eccezione di decadenza; non resta dunque che, in accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per decadenza della ### dalla garanzia fideiussoria azionata. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore fino a € 150.000, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le altre due fasi, considerato che non è stata svolta istruttoria e che gli scritti conclusionali sono per lo più una ripetizione delle stesse argomentazioni difensive già svolte nei precedenti atti.   P.Q.M.   Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così decide:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 237/2023 del 24-26 /2/2023; ### s.p.a. e, per essa, ### s.p.a. a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in € 634 per esborsi e € 9.141,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA nelle percentuali di legge; Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 16 dicembre 2025 

Il Giudice
(Dr.ssa ###


causa n. 1527/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Dragotto Antonella

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