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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1241/2025 del 25-11-2025

... sua erosione. 2.Avverso la sentenza, ha proposto appello l'Asl articolando motivi attinenti al solo quantum debeatur, che saranno delibati partitamente ed ha concluso come in epigrafe. 2.1. Appello di identico contenuto ha proposto il dott. ### (proc. n. 834/2023). 2.2. Un terzo appello (proc. n. 878/2023) è stato proposto da ### i cui motivi, del pari, saranno delibati nel prosieguo. 2.3 Ciascuno degli appellanti, che si sono costituiti nei procedimenti originati dagli altri appelli (tranne la Asl in quello dell'appello del ### 834/23), ha concluso come in epigrafe. 2.4. Si sono costituiti in tutti e tre i procedimenti gli originari attori ed hanno concluso come in epigrafe. 2.5. I procedimenti di inibitoria nelle more promossi dagli appellanti Asl e ### venivano rubricati ai nn. R.G. 832-1/2023 ed 834-2/2023 e, all'esito dell'udienza del 31/08/2023, con ordinanze di accoglimento parziale n. cronol. 3798/2023 e 3799/2023 del 01/09/2023, questa Corte così disponeva: “1) Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con riferimento alla condanna degli appellanti, in solido, al pagamento di somme superiori ad € 180.000,00 in favore di ### ed € 300.000,00 in favore (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###'### composta dai ### magistrati: Dott. ###. ###. ### rel. 
Dott. ### riunito in ### di Consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 832/2023 R.G. 
TRA ### n. 3 di PESCARA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### come da procura unita all'atto di citazione in appello conferita in esecuzione della delibera di incarico adottata dal ### in data ### n. 1168, esecutiva ai sensi di legge; APPELLANTE-#### (C.F.: ###), nato il 15 luglio 1973 a ### residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ###), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali al numero di telefax 085/4554209 e/o all'indirizzo di posta certificata ###, in virtù di mandato unito all'atto di citazione in appello; ### (### LIMITED (di seguito ### o la ###, con sede legale nel ### the ### 21 #####, iscritta al numero 1445992 nel Registro delle ### d'### e ### in persona del procuratore ### giusta procura del 22 giugno 2021 (doc.  1), rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### codice fiscale ###, n. fax 06-8548443, indirizzo pec studiomor###, presso il quale il procuratore chiede di ricevere comunicazioni e notificazioni, ed elettivamente domiciliat ####### n. 40, giusta procura notarile generale alle liti per atto ### in ### (### del 20 agosto 2021 con apostille del 26 agosto 2021 (doc. n. 2) APPELLANTE-APPELLATA ### nato a #### il ### (C.F.  ###), in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore ### nata a #### il ### (C.F. ###), ### nata a #### il ### (C.F. ###) tutti residenti in #### alla C.da Cupoli n. 8, D'### nata a #### il ### (C.F. ###), residente in #### alla C.da Cupoli n. 74, ### nata a #### il ### (C.F. ###), residente in #### alla C.da Cupoli n. 59, tutti quanti in proprio ed altresì quali eredi del defunto DI ### nato a #### il ### (C.F. ###) e deceduto in ### il ###, elettivamente domiciliati in #### alla via ### 40, presso e nello studio dell'avv. ### (C.F. ###) che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. ### (C.F. ###) in virtù di procura resa in calce al presente atto; ###: azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale sanitaria, appello avverso la sentenza n. 625/2023 del 03/05/2023 del ### le di #### ASL così conclude: “### n. 832/2023 R.G.: “Voglia l'###ma Corte d'Appello degli ### adita, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, pronunziare l'annullamento e/o la riforma, per quanto di interesse dell'### appellante, come in epigrafe dichiarato, dell'impugnata sentenza emessa inter partes dal ### di ### in composizione monocratica, pubblicata mediante deposito in ### celleria in data in data 3 maggio 2023, recante il n. 625/2023, notificata il 27 giugno 2023, con la quale il Giudice designato, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 3197/2019 R.G., ha condannato l'### sanitaria appellante, in solido con il Dott. ### a risarcire a ‘### la somma di € 634.119,22; - ### (nelle more divenuta maggiorenne) la somma di € 452.846,32; - ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### la somma di € 452.846,32; - D'### la somma di € 910.059,89; - ### la somma di € 851.434,93”, oltre “gli interessi legali sugli importi suddetti devalutati alla data del 27-7-2009 e rivalutati secondo le variazioni ### relative al costo della vita sino all'8-8- 2015, nonché sugli importi risultanti dalla detrazione degli acconti di cui in motivazione a tale data, rivalutati con lo stesso criterio anno per anno fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché sulle complessive somme calcolate a tale ul tima data fino al soddisfo', condannando altresì la A.S.L., sempre in solido con il Dott. ### ‘ a rifondere agli attori le spese del giudizio', liquidate, ‘quanto al procedimento di mediazione, in complessivi € 1.456,10, di cui € 106,10 per esborsi ed € 1.350,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb.  forf., I.V.A. e C.A.P. e, quanto al giudizio di cognizione in complessivi € 47.250,73, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 45.537,73 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.”, ponendo “in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u. già liquidate, nonché nella parte in cui ha condannato ‘la terza chiamata in causa a tenere indenni i convenuti da quanto dovuto agli attori in forza dei capi che precedono e, per i titoli risarcitori di cui in motivazione, al netto della franchigia di € 2.500.000,00', e, per l'effetto, respingere integralmente le domande attoree o, in subordine, pronunciare la condanna della ### (#### al netto della sola franchigia “frontale” pari ad € 20.000,00, già corrisposti. In via incidentale, si chiede che l'###ma Corte d'Appello adita voglia sospendere gli effetti della sentenza impugnata o, in via meramente subordinata, sospendere tali effetti quanto meno nella parte in cui la condanna della terza chiamata in causa a tenere indenni i convenuti da quanto dovuto agli attori è disposta al netto della franchigia di € 2.500.000,00, anziché al netto della sola franchigia “frontale” di € 20.000,00, già corrisposti, in modo da consentire alla A.S.L. appellante il recupero nei confronti della ### di quanto sarà costretta a pagare in favore degli attori in conseguenza dell'azione esecutiva di costoro. Con la condanna delle controparti in solido alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e gli ulteriori accessori di legge e, nel caso di accoglimento del solo quarto motivo di gravame, con la condanna per l'intero a carico della ### (#### In ogni caso con distrazione in favore del sotto scritto procuratore e difensore Avv. ### che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.  ### n. 878/2023 R.G.: “Ribadendo l'adesione alle doglianze di cui ai motivi contrassegnati dai nn. 2, 3, 4 e 5, proposti dalla ### surance ### (#### con l'atto d'appello notificato in data 27 luglio 2023, si insiste per il rigetto del primo motivo di tale gravame (v. pagine da 10 a 16 dell'impugnazione), perché del tutto infondato, in fatto ed in diritto. Con la condanna della controparte alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge, e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv.  ### . ### che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.  #### così conclude: “### n. 834/2023 R.G.: “Voglia l'###ma Corte d'Appello degli ### adita, in accoglimento dell'atto di citazione notificato il 25 luglio 2023, pronunziare l'annullamento e/o la riforma, per quanto di interesse del Dott. ### dell'impugnata sentenza emessa inter partes dal ### di ### in composizione monocratica, pubblicata mediante deposito in ### in data 3 maggio 2023, recante il n. 625/2023, notificata il 27 giugno 2023, con la quale il Giudice designato, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 3197/2019 R.G., ha condannato il Dott. ### in solido con la A.S.L. n. 3 di ### a risarcire a ‘### la somma di € 634.119,22; - ### (nelle more divenuta maggiorenne) la somma di € 452.846,32; ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### la somma di € 452.846,32; - D'### la somma di € 910.059,89; - ### la somma di € 851.434,93”, oltre “gli interessi legali sugli importi suddetti devalutati alla data del 27-7-2009 e rivalutati secondo le variazioni ### relative al costo della vita sino all'8-8- 2015, nonché sugli importi risultanti dal la detrazione degli acconti di cui in motivazione a tale data, rivalutati con lo stesso criterio anno per anno fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché sulle complessive somme calcolate a tale ultima data fino al soddisfo', condannando altresì il Dott. ### sempre in solido con la A.S.L., ‘a rifondere agli attori le spese del giudizio', liquidate, ‘quanto al procedimento di mediazione, in complessivi € 1.456,10, di cui € 106,10 per esborsi ed € 1.350,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. e, quanto al giudizio di cognizione in complessivi € 47.250,73, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 45.537,73 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.”, ponendo “in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u. già liquidate', nonché nella parte in cui ha condannato ‘la terza chiamata in causa a tenere indenni i convenuti da quanto dovuto agli attori in forza dei capi che precedono e, per i titoli risarcitori di cui in motivazione, al netto della franchigia di € 2.500.000,00', e, per l'effetto, respingere integralmente le domande attoree o, in subordine, pronunciare la condanna della Reliance ### (#### a tenere indenne il Dott. ### da quanto dovuto (in solido con la A.S.L. n. 3 di Pescara) alle controparti al netto della sola franchigia ‘frontale' pari ad € 20.000,00, già corrisposta. Con la condanna delle controparti in solido alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge e, nel caso di accoglimento del solo quarto motivo di gravame, con la condanna per l'intero a carico della ### (#### In ogni caso con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv. ### che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.   ### n. 878/2023 R.G.: “il Dott. ### ribadendo l'adesione alle doglianze di cui ai motivi contrassegnati dai nn. 2, 3, 4 e 5, proposti dalla ### (#### con l'atto d'appello notificato in data 27 luglio 2023, chiede comunque il rigetto del primo motivo di tale gravame (v. pagine da 10 a 16 dell'impugnazione), perché del tutto infondato, in fatto ed in diritto. Con la condanna della controparte alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv.  ### .  ### che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.  #### così conclude: ### riuniti n. 832/2023: ### all'###ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 625/2023 del ### di ### emessa il 22 aprile 2023, pubblicata il 3 maggio 2023 e notificata il 27 giugno 2023, 1 in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione dell'### in relazione alla domanda di manleva formulata nei confronti di ### in conseguenza della definitiva convalida da parte dell'### dell'### e del ### della procedura di ### of ### relativa all'esponente ### 2 in via principale: accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva proposta dagli originari convenuti ASL e ### in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata; 3 in via subordinata, per l'ipotesi non creduta in cui codesta Corte d'Appello dovesse ritenere operativa la garanzia assicurativa azionata ed anche solo parzialmente fondata la domanda di manleva ex adverso formulata: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande risarcitorie avanzate da ### per conto della figlia ### divenuta maggiorenne nel corso del primo grado di giudizio; b) accertarsi con rigore l'entità dei danni risarcibili realmente subìti dagli originari attori e strettamente riconducibili alla prestazione sanitaria censurata, riducendo drasticamente gli importi liquidati dal primo Giudice; c) accertare e dichiarare la manleva in base ai limiti di garanzia tutti previsti dalla polizza di riferimento, ivi inclusi, ### nel caso di riconduzione del sinistro alla polizza n. ###0 e senza che ciò implichi accettazione del contraddittorio sul punto, avendo gli originari convenuti azionato esclusivamente la polizza n. ###9, il sotto limite di € 250.000,00 per “### mortali”; ### nel caso di riconduzione del sinistro alla polizza ###9 la franchigia aggregata di € 2.500.000,00 in conferma della sentenza di primo grado in parte qua, previa declarazione di integrale inammissibilità e comunque rigetto del quarto motivo di appello formulato dalla ASL e dal ### 4 in via istruttoria: si contesta l'inammissibilità e l'irrilevanza dei documenti nn. 4 e 5 prodotti dall'### e dei documenti nn. 3 e 4 prodotti dal Dott. ### nel secondo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. 
Gli appellati ### così concludono (note 23/1/2025): “Per gli appellati ##### D'### e ### tutti quanti in proprio ed altresì quali eredi del defunto ### gli Avv.ti ### e ### così precisano le proprie conclusioni: ### l'On.le Corte Di Appello di L'### adita rigettare tutte le impugnazioni spiegate poiché inammissibili, improponibili ed infondate nel merito, con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze di lite della presente fase processuale. Si ripropongono ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni già formulate nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite, come indicate negli atti processuali ed in questa sede da intendersi ritrascritte, ai quali si fa espresso rinvio. In via istruttoria: si impugna e si contesta la CTU resa nel corso del presente giudizio chiedendone la rinnovazione ed, in particolare, si contesta la parte relativa alla posizione e quantificazione del danno riguardante i sig.ri ### e ### per le motivazioni espresse nelle note critiche e/o os servazioni a firma dei ct di parte dott. ### e ### dro Papagni che qui abbiansi integralmente trascritte e riportate. Si depositano le ricevute di spesa dei ct di parte dott. ### e ### dro Papagni”. 
Note del 23/9/2025“Per gli appellati ##### gieri ### D'### e ### tutti quanti in proprio ed altresì quali eredi del defunto ### gli Avv.ti #### e ### si riportano a tutti i propri scritti difensivi, alle deduzioni, eccezioni e richieste ivi formulate, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate, così come precisate nelle note rese in data ###. Inoltre chiedono che ai fini della liquidazione delle spese vengano poste a carico degli appellanti anche quelle sostenute per i ct di parte come da ricevute depositate e quelle relative alla CTU espletata. Impugnano e contestano, per quanto sfavorevole ai propri ### tutto quanto dagli appellanti de dotto, eccepito e richiesto nei rispettivi scritti difensivi e, ad ultimo, nelle memorie di replica depositate rispettivamente in data ### (ASL di ### e Dott. ### e 19/09/2025 ###, nonché nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 24/09/2025 e chiedono, pertanto, che la causa venga trattenuta a decisione”. Con osservanza. ###L'### lì Avv. ### Ce RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione ritualmente notificato ### in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle minori ### e #### D'### e ### tutti in proprio e in qualità di eredi di ### evocavano in giudizio dinanzi al ### di ### la ASL di ### e il Dott. ### chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la morte della loro congiunta, ### intervenuta dopo un intervento di colelitiasi programmato presso l'### di ### eseguito il 24 luglio 2009, a seguito del quale avrebbe riportato uno shock emorragico con conseguente necessità di un secondo intervento d'urgenza, nel corso del quale sarebbe andata in arresto cardiaco e avrebbe riportato un secondo shock emorragico.  ### nel reparto di ### la paziente decedeva il successivo 27 luglio 2009.  1.2. Veniva altresì allegato che la responsabilità del Dott. ### per il decesso della ### in conseguenza dell'omessa diagnosi della complicanza emorragica verificatasi a seguito del primo intervento, era stata definitivamente accertata in sede penale, sia pure ai soli fini civilistici, essendo stato dichiarato estinto il reato ascritto di omicidio colposo per intervenuta prescrizione.  1.3 Si costituiva in giudizio l'### resistendo alla domanda attorea e chiedendo e ottenendo di essere autorizzata a integrare il contraddittorio ai fini della manleva in caso di accoglimento della domanda nei confronti della ### quale successore a titolo particolare di ### (### Limited, con la quale aveva stipulato la polizza n. ###9 a garanzia della responsabilità civile.   1.4 Anche il Dott. ### si costituiva in giudizio resistendo alla domanda attorea e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### ai fini della manleva in forza della suddetta polizza.  1.5 Si costituiva in giudizio ### allegando e documentando la sua qualità di successore di ### (#### e resistendo alla domanda.  1.6 Nello specifico, relativamente alla domanda di manleva, la ### eccepiva l'inoperatività temporale della garanzia assicurativa in forza della clausola claims made di cui all'art. 2.1 delle condizioni di assicurazione della polizza ex adverso azionata n. ###9, con decorrenza dal 19 giugno 2009 al 19 giugno 2010, essendo la prima richiesta risarcitoria intervenuta so lo in data 31 ottobre 2013, ferma l'esistenza di una franchigia aggregata di € 2.500.000,00 (art. 2.13). In via gradata, per il caso in cui fosse ritenuta operante la successiva polizza n. ###0, con decorrenza dal 19 giugno 2010 al 30 marzo 2013, comunque non azionata dalle controparti, la ### gnia, oltre all'inefficacia sotto il profilo temporale anche di questa polizza, eccepiva altresì l'esistenza di un limite di indennizzo per i sinistri mortali di € 250.000,00 (art. 2.10). ### resisteva altresì alla domanda attorea, per il caso non creduto in cui fosse ritenuta operativa la garanzia assicurativa, contestando le richieste avversarie sia in punto di an debeatur che di quantum.  1.7 Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli assicurati eccepivano la nullità della clausola claims made di cui alla polizza azionata.   1.8 Con ordinanza resa in corso di causa, il ### rilevava che ogni contestazione della responsabilità del ### era ormai inammissibile, essendo stata accertata definitivamente la sua responsabilità in sede penale e disponeva una CTU medico-legale ai fini dell'accertamento delle menomazioni anatomo funzionali eventualmente riportate dagli attori. Veniva incaricata quale CTU la psicologa ### coadiuvata dal dott. ### 1.9 Con sentenza n. 625/2023 pubblicata il 3 maggio 2023 e notificata il 27 giugno 2023 (doc. n. 3) il ### di ### così statuiva: “P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da ### (###), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle minori ### (###), nelle more divenuta maggiorenne e ### sia (###), D'### (###) e ### (###), tutti in proprio ed in qualità di eredi di ### attori, contro l'### n. 3 di ### (###), in persona del Direttore ### f.f. pro tempore dott. ### e ### (###), convenuti, con la chiamata in causa della ### (#### quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso di ### (#### in persona della legale rappresentante pro tempore ### ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: - condanna i convenuti in solido a pagare, per i titoli di cui in motivazione, in favore di: ### la somma di € 634.119,22; ### (nelle more divenuta maggiorenne) la somma di € 452.846,32; ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### la somma di € 452.846,32; D'### la somma di € 910.059,89; ### la somma di € 851.434,93; gli interessi legali sugli importi suddetti devalutati alla data del 27-7-2009 e rivalutati secondo le variazioni ### relative al costo della vita sino all'8-8-2015, nonché sugli importi risultanti dalla detrazione degli acconti di cui in motivazione a tale data, rivalutati con lo stesso criterio anno per anno fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché sulle complessive somme calcolate a tale ultima data fino al soddisfo; - condanna i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese del giudizio, che liquida, quanto al procedimento di mediazione, in complessivi € 1.456,10, di cui € 106,10 per esborsi ed € 1.350,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. e, quanto al giudizio di cognizione in complessivi € 47.250,73, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 45.537,73 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.; - pone in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u. già liquidate; - condanna la terza chiamata in causa a tenere indenni i convenuti da quanto dovuto agli attori in forza dei capi che precedono e, per i titoli risarcitori di cui in motivazione, al netto della franchigia di € 2.500.000,00; - condanna la terza chiamata in causa a rifondere ai convenuti le spese del giudizio, compensate per la metà e che liquida per l'intero, per ciascuno di loro, in complessivi € 34.212,95, di cui € 1.686,00 per esborsi ed € 32.526,95 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore del procuratore antistatario. ### provvisoriamente esecutiva per legge.”.  1.10 A sostegno della propria decisione, il giudice di prime cure ha così motivato: a) ### ha accertato la responsabilità solidale dell'### e del sanitario, in considerazione dell'esito del procedimento penale.   b) Sulla base delle valutazioni della ### 1) a ### ( coniuge della vittima) sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea assoluta di 60 giorni, temporanea parziale al 75% di ulteriori 60 giorni e temporanea parziale al 50% di altri 60 giorni nonché postumi permanenti al 40% per “### dell'adattamento con umore depresso”; (2) a #### sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea di dodici mesi, di cui quattro mesi per inabilità temporanea assoluta, quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 75% e altri quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 50% nonché postumi permanenti al 55% da “### da lutto persistente complicato”; 3) a ### D'#### sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea di dodici mesi, di cui quattro mesi per inabilità temporanea assoluta, quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 75% e altri quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 50% nonché postumi permanenti al 55% da “### ansioso-depressivo di grave entità”; (4) a ### (padre deceduto per arresto cardiaco il 27 novembre 2017), sulla base della documentazione agli atti e delle informazioni fornite dai familiari al ### sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea di ventiquattro mesi, di cui otto mesi per inabilità temporanea assoluta, otto mesi per inabilità temporanea parziale al 75% e altri otto mesi per inabilità temporanea parziale al 50% nonché postumi permanenti al 55% per “### maggiore cronica”.  c) Il corrispettivo monetario dell'inabilità temporanea e invalidità permanente è stato accertato con l'applicazione delle ### del 2021 del ### di
Milano, con riconoscimento della “componente morale” ed esclusione, invece, della personalizzazione.   d) È stato anche riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale, quantificato, sulla base delle ### milanesi del 2022, in € 336.500,00 ciascuno per l'ex coniuge ### e per le due figlie; in € 113.973,60 per la sorella ### e in € 282.660,00 per ciascuno dei due genitori.  e) A titolo di ristoro del danno patrimoniale per la perdita del contributo della congiunta al menage familiare è stato riconosciuto a ### e a ciascuna delle due figlie l'importo di € 58.410,22 (importo pari a un quarto della capitalizzazione dell'ultimo reddito annuo percepito dalla de cuius sulla base delle tabelle di cui al R.D. n. 1403/1922).   f) Infine, è stato riconosciuto il rimborso delle spese funerarie per € 3.700,00 e delle spese mediche documentate per € 510,60 in favore di ### D'### € 115,13 in favore di ### e € 27,61 in favore di ### g) Dalle somme liquidate sono state detratte le somme già corrisposte in esecuzione delle provvisionali liquidate in sede penale, pari a € 40.000,00 per Ottavio ### € 40.000,00 in favore di ### € 60.000,00 ciascuna in favore di ### e ### € 50.000,00 in favore di ### D'### e € 10.000,00 in favore di ### h) Le somme liquidate in favore di ### (padre della de cuius) sono state ripartite per un terzo ciascuno in favore delle due eredi, rispettivamente figlia e coniuge, ### e ### D'### e per un sesto ciascuna in favore delle due nipoti ### e ### per rappresentazione della madre deceduta.  j) Quanto alla domanda di manleva formulata nei confronti di ### il ### bunale, dopo aver richiamato le condizioni e le definizioni della polizza azionata n. ###9, ha accertato che già in data 29 luglio 2009 veniva inviata dalla ASL di ### una denuncia cautelativa di sinistro, comunicazio ne ritenuta idonea a determinare l'efficacia della copertura assicurativa, in quanto manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità, tenuto conto anche della significativa circostanza che la compagnia non aveva opposto il decreto ingiuntivo ottenuto ai suoi danni dal dott.  ### per il pagamento delle provvisionali disposte in sede ###favore dei congiunti della ### Stante l'operatività della polizza ###9, il giudicante ha ritenuto che non potesse essere applicato il sotto limite di € 250.000,00 per i sinistri mortali previsto dalla polizza successiva n. ###0, ma ha ritenuto applicabile alla fattispecie la franchigia aggregata annua di € 2,5 milioni, non avendo l'### dimostrato la sua erosione.   2.Avverso la sentenza, ha proposto appello l'Asl articolando motivi attinenti al solo quantum debeatur, che saranno delibati partitamente ed ha concluso come in epigrafe.  2.1. Appello di identico contenuto ha proposto il dott. ### (proc.  n. 834/2023).  2.2. Un terzo appello (proc. n. 878/2023) è stato proposto da ### i cui motivi, del pari, saranno delibati nel prosieguo.  2.3 Ciascuno degli appellanti, che si sono costituiti nei procedimenti originati dagli altri appelli (tranne la Asl in quello dell'appello del ### 834/23), ha concluso come in epigrafe.  2.4. Si sono costituiti in tutti e tre i procedimenti gli originari attori ed hanno concluso come in epigrafe.  2.5. I procedimenti di inibitoria nelle more promossi dagli appellanti Asl e ### venivano rubricati ai nn. R.G. 832-1/2023 ed 834-2/2023 e, all'esito dell'udienza del 31/08/2023, con ordinanze di accoglimento parziale n. cronol. 3798/2023 e 3799/2023 del 01/09/2023, questa Corte così disponeva: “1) Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con riferimento alla condanna degli appellanti, in solido, al pagamento di somme superiori ad € 180.000,00 in favore di ### ed € 300.000,00 in favore di ciascuno degli altri appellati ##### e ### D'### con interessi al saldo legale decorrenti dal 03/05/2023 e sino al saldo; 2) ### inammissibile l'istanza proposta dagli appellanti nei confronti della ### (### LTD”; 2.6. Con ordinanza del 18.1.2024 è stata disposta la riunione al presente procedimento di quelli recanti i nn. 834/2023 (appello ### e n. 878/2023 (appello ### ed è stata disposta CTU medico legale (collegio costituito dal #### medico legale e dott. ### psichiatra) per l'accertamento del danno biologico fatto valere dai congiunti della vittima primaria e ritenuto spropositato dagli appellanti per come determinato in prime cure.  2.7. All'esito del deposito della ### la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc, ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza dell'11/07/2025 per sottoporre alle parti la questione relativa agli effetti del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellante dott. ### cino nei confronti della ### e da questa non opposto con riferimento all'operatività della polizza, aspetto non delibato in prime cure né eccepito dalle parti interessate. 
All'udienza del 24/09/2025 la causa era nuovamente trattenuta in decisione.  3.Il primo motivo d'appello proposto dalla Asl e dal dott. ### (totalmente sovrapponibili e quindi da trattarsi congiuntamente tra loro) va trattato congiuntamente al terzo motivo d'appello proposto da ### (che lo ha subordinato alla ritenuta efficacia della copertura, della quale si dirà nel prosieguo) e avente ad oggetto la liquidazione del danno. 
Questo il primo motivo di Asl e ### 3.1. Omessa pronuncia in ordine ai rilievi sollevati dalla scrivente difesa con riferimento alla “sintetica valutazione delle osservazioni delle parti”, riportata alle pagine da 65 a 74 della C.T.U. a firma della Dott.ssa ### 3. 1.1. Gli appellanti hanno censurato la sentenza per non aver risposto alle osservazioni mosse dalla propria difesa in corso di causa e in sede di conclusionale, apoditticamente rilevando che il CTU aveva risposto alle osservazioni dei ### avverso la bozza dell'elaborato peritale.  3.1.2. Segnatamente, con riferimento al coniuge della vittima, ### ri, pur dando atto della positiva elaborazione del lutto (p. 49),i CCTTUU avevano riscontrato (p. 62) un “### dell'adattamento con umore depresso” (v. pagina 62) benché avesse recuperato una regolare vita di relazione, anche sotto il profilo sentimentale, senza affrontare terapie mediche sicché appariva inspiegabile la valutazione del danno da invalidità permanente nella misura del 40%, peraltro effettuata in base alle ### (voce 184: “sindrome dissociativa di media entità”), che fungono notoriamente da riferimento per la valutazione del nocumento derivante da infortunio o da malattia professionale, in luogo delle pertinenti ### adottate dal ### di Milano, le prime utilizzate dal coadiuvante del CTU dott. ### per “eccesso di zelo” in quanto più dettagliate, con giustificazione definita “grottesca”. Eccessiva, inoltre, l'inabilità temporanea assoluta, indicata addirittura in mesi otto benché il ### non abbia mai interrotto la propria attività lavorativa, non essendosi in alcun modo assentato dal luogo di lavoro per ragioni di malattia, configurandosi siffatti errori di gravità tale da giustificare anche in prime cure il rinnovo della ### 3.1.3. Anche riguardo alla posizione di ### (sorella della vittima, ###, la CTU era erronea e contraddittoria, posto che, pur dando atto dell'assenza di note patologiche sia sul versante psicotico che su quello nevrotico, a fronte di un malessere soggettivo senza implicazioni sul funzionamento sociale e lavorativo, aveva accertato un danno biologico pari al 55%, con riferimento alla voce n. 185 delle ###
I.N.A.I.L. (“disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità”: v. pagina 63 della C.T.U.), in assenza di sintomi in tal senso.  3.1.4. Quanto a ### D'### madre della vittima, la C.T.U. ha affermato quanto segue: “presenta un disturbo narcisistico di personalità con la compresenza di tratti schizoidi e ossessivi” (v. pagina 42 della C.T.U.) e “risulta presente una sintomatologia ansioso-depressiva di grave entità” (v. pagina 64), per poi contraddirsi asserendo (p. 67) che: “appare oggi sufficientemente compensata grazie non solo alla cura farmacologica che riferisce di assumere ma anche perché nella vita della donna negli ultimi anni si sono azzerate le responsabilità familiari, le nipoti stanno crescendo, la figlia ### è andata a vivere altrove” e, nonostante questo, il Dott. ### dopo aver confermato che la ###ra D'### presentava un disturbo ansiosodepressivo di grave entità, ha inteso riferirsi (ancora una volta) alla voce 185 delle tabelle I.N.A.I.L. (“disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità”), con quantificazione nella misura del 55% (v. pagina 64), del tutto estranea alla diagnosi, peraltro senza tener conto del disturbo narcisistico preesistente, che non è certamente in correlazione causale con l'evento oggetto di causa.  3.1.5. Riguardo, infine, al padre della vittima, ### deceduto nel 2017, per cause evidentemente estranee all'evento oggetto di causa, solo in base al racconto dei familiari era stata riconosciuta un'invalidità permanente del 55% sempre in base alla voce n. 185 delle ### I.N.A.I.L. (“disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità”: v. pagina 64 della C.T.U.) nonostante l'assenza di psicosi e di documentazione sanitaria circa le patologie in questione.  4. Analoghe censure sono state mosse dalla ### nel suo appello (terzo motivo) con riferimento all'accertamento e alla liquidazione del danno non patrimoniale (sempre in via subordinata alla ritenuta operatività della polizza). 4.1.In proposito, la ### ha rilevato come il giudice abbia liquidato un importo complessivo pari ad oltre € 3.500.000,00, pari quasi al doppio delle pretese degli originari attori in ragione delle spropositate percentuali di invalidità riconosciute, perdipiù applicando arbitrariamente le ### ha contestato la mancata nomina di un Collegio arbitrale con un medico specializzato in medicina legale, evidenziando le numerosi contraddizioni in cui era incorso il primo giudice aderendo alla erronea ### laddove, ad esempio, aveva riconosciuto al ### coniuge della vittima, un'invalidità permanente addirittura del 40% e alla sorella, ### nella misura del 55%, in assenza di patologie psichiche e di documentazione medica di sorta, così come aveva riconosciuto al padre, ### un'invalidità permanente del 55% basandosi sul racconto dei familiari e senza tener conto della sua sopravvivenza limitata, in violazione dei criteri di accertamento medico-legale delle lesioni all'integrità psico-fisica e in assenza di documentazione clinica, insistendo per il rinnovo della ### da affidarsi ad un collegio medico specializzato in medicina legale.  4.2. Il motivo (primo della Asl e ### e terzo di ### è fondato in tutte le sue articolazioni, contenendo la CTU gravi errori di valutazione e di applicazione dei parametri di valutazione del danno biologico, essendo le Tabelle ### del tutto inappropriate alla fattispecie, visto che fungono da riferimento per la valutazione del pregiudizio derivante da infortunio o da malattia professionale, senza considerare che sono state utilizzate applicando voci di danno (voci nn. 184 e 185) neppure riscontrate nei congiunti della vittima.  4.3. Stante il rinnovo della ### effettuata da un Collegio composto, stavolta, da un ### di medicina legale e da una psichiatra, devono qui riportarsi le conclusioni cui questo è pervenuto, pienamente condivise dalla Corte perché effettuate all'esito della adeguata valutazione delle situazioni presentate dai singoli congiunti della vittima, con applicazione dei corretti parametri delle ### del ### di Milano relative al danno biologico, ed in proposito i ### hanno così concluso: “Sulla base di tutti gli accertamenti effettuati, nonché delle considerazioni medico-legali postulate, tenuto conto delle osservazioni critiche formulate dalle parti, cui si è data puntuale risposta (ut supra), si ritiene di poter così conclusivamente e sinteticamente rispondere ai quesiti posti dal ###- dicante circa la vicenda degli eredi della sig.ra ### ● se ai predetti congiunti siano conseguite, dalla fattispecie per cui è causa, verificatasi il ### (sic!) lesioni all'integrità psicofisica, al di là delle conseguenze del danno parentale “stricto sensu”;..   La risposta a tale quesito è diversa a seconda dei vari congiunti.   ###'### (madre della de cuius), in seguito all'evento lesivo (la morte della figlia) si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante un temporaneo disturbo depressivo maggiore grave e, quindi, moderato con successiva stabilizzazione in un disturbo depressivo persistente, con ansia, di grado lieve.   ### (marito della de cuius), in seguito all'evento lesivo si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante l'insorgenza di un temporaneo disturbo dell'adattamento complicato, con successivo miglioramento del quadro fino alla sua completa risoluzione.  ### (sorella della de cuius), in seguito all'evento lesivo si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante l'insorgenza di un temporaneo disturbo dell'adattamento non complicato, con successivo miglioramento del quadro fino alla sua completa risoluzione.   ### (padre della de cuius), in seguito all'evento lesivo si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante un temporaneo disturbo depressivo maggiore grave, poi cronicizzato.  ● se vi sia stata (tenuto conto delle lesioni eventualmente riscontrate) inabilità temporanea assoluta e parziale, con indicazione della durata di entrambe e della misura percentuale della seconda”;..  ###'### è riconoscibile un periodo di invalidità temporanea biologica pari complessivamente a giorni 730, graduabile in una invalidità temporanea parziale al 45% della durata di giorni 365 ed in una invalidità temporanea parziale al 35% sempre della durata di giorni 365.   ### è identificabile un periodo di invalidità temporanea parziale al 15% per un periodo pari a giorni 142 ###.   ### è identificabile un periodo di invalidità temporanea parziale al 10% per un periodo pari a giorni 150 ###.   ### è identificabile un periodo di invalidità temporanea biologica pari complessivamente a giorni 730, graduabile in una invalidità temporanea parziale al 45% della durata di giorni 365 ed in una invalidità temporanea parziale al 35% sempre della durata di giorni 365.  ● se sussistano esiti di carattere permanente e quale sia il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psicofisica;” … ###'### è attualmente presente e diagnosticabile un disturbo depressivo persistente, con ansia, di grado lieve. ### funzionale complessiva del disturbo, tenuto conto dei riferimenti valutativi delle linee guida ### consente di individuare un danno biologico permanente pari al 25%.  ### allo stato attuale non sono stati identificati esiti di carattere permanente riconducibili all'evento lesivo de quo.  ### allo stato attuale non sono stati identificati esiti di carattere permanente riconducibili all'evento lesivo de quo.  ### è documentalmente diagnosticabile un disturbo depressivo maggiore, forma grave. ### funzionale complessiva del disturbo, tenuto conto dei riferimenti valutativi delle linee guida ### consente di individuare un danno biologico permanente pari al 36%. Ciò, naturalmente, fino all'evento morte del ### che, sulla base degli atti disponibili, non è in alcun modo correlabile ai fatti per cui è causa ed alla patologia psichica che ne è derivata.” 4.4. In conclusione, i ### - alla madre della de cuius, ### D'### hanno riconosciuto una invalidità temporanea al 45% di giorni 365 e al 35% di ulteriori giorni 365 e un danno da invalidità permanente al 25% per disturbo depressivo persistente; - al coniuge della de cuius, ### hanno riconosciuto una invalidità temporanea parziale al 15% per 142 giorni, senza alcun danno da invalidità permanente; - alla sorella della de cuius, ### hanno riconosciuto una inabilità temporanea parziale al 10% per 150 giorni, senza postumi permanenti; - al padre della de cuius, ### deceduto il 27 novembre 2017, hanno riconosciuto una invalidità temporanea parziale al 45% di giorni 365 e al 35% per ulteriori 365 giorni e una invalidità permanente per disturbo depressivo maggiore al 36% sino al decesso non correlato ai fatti oggetto del giudizio. 
Si tratta di valutazioni argomentate in base ai riscontri anche clinici, che il Collegio fa proprie, dando atto che sia la Asl e ### che ### le hanno comunque contrastate con riferimento al riconoscimento di un'invalidità permanente in favore dei genitori della de cuius, e gli attori (per motivi opposti) con riferimento a ciascuno di loro, limitandosi tutti a riportare, in comparsa conclusionale, le osservazioni dei rispettivi ### che, tuttavia, avevano trovato compiuta risposta nella relazione di CTU alle pp. 41 e ss, che è stata invece da tutti pretermessa e cui, per brevità, si rimanda. 4.5. Debbono a questo punto effettuarsi le liquidazioni del danno biologico, sulla base delle condivisibili conclusioni rassegnate dal Collegio dei CTU basate sulle tabelle più recenti (2024) elaborate dal ### di Milano: -alla madre della de cuius, ### D'### (54 anni al 27/07/2009, data del decesso della figlia) cui hanno riconosciuto una invalidità temporanea al 45% di giorni 365 e al 35% di ulteriori giorni 365 e un danno da invalidità permanente al 25% per disturbo depressivo persistente, spettano € 33.580,00 a titolo di danno da inabilità temporanea (punto base :115,00, 365 giorni al 45% = 18.888,75 e 365 giorni al 35% = 14.691,25) ed € 114.228,00 a titolo di invalidità permanente, per un totale di € 147.808,00, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto 27/7/2009 e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo; - al coniuge della de cuius, ### i ### hanno riconosciuto una invalidità temporanea parziale al 15% (€ 17,25) per 142 giorni, senza alcun danno da invalidità permanente, sicché gli spettano € 2.449,50, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo; - alla sorella della de cuius, ### hanno riconosciuto una inabilità temporanea parziale al 10% (€ 1,15) per 150 giorni, senza postumi permanenti, sicché le spettano € 1.725,00, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto 27/7/2009 e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo; 4.6. Ferma quindi la valutazione effettuata dal Collegio peritale in tema di danno biologico permanente e temporaneo riconosciuto ai congiunti di ### scia ### e la conseguente liquidazione del danno, vanno delibati gli altri motivi di appello (il secondo, il quarto ed il quinto), proposti da ### in via subordinata, in caso di accertamento, anche in questa sede, dell'operatività della polizza (che ricorre per quanto si dirà nel prosieguo) sempre relativi alla liquidazione del danno effettuato in prime cure, che, per quanto da rivedere alla luce delle risultanze di cui alla rinnovata ### attengono a principi di carattere generale e dunque comunque rilevano in questa sede.  4.7. Ci si riferisce, innanzitutto, al secondo motivo d'appello, con il quale Reliance censura 2. “la parziale carenza di legittimazione processuale di ### 4.8. ### ha evidenziato che ### una delle due figlie della de cuius, ### è divenuta maggiorenne nel corso del primo grado di giudizio e segnatamente il 22 agosto 2020, il che si evince anche dal certificato di stato di famiglia prodotto da parte attrice. Trattasi pertanto di circostanza allegata e documentata nel giudizio e, ciononostante, il primo Giudice ha liquidato in favore “di ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### la somma di € 452.846,32” benché questi non fosse più legittimato ad avanzare richieste per suo conto, né avrebbe potuto essere beneficiario di liquidazioni, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale.  4.9. Il motivo è infondato.  5. Deve innanzitutto evidenziarsi come la giurisprudenza di vertice (Cass. 19308/2012) abbia chiarito che, nel caso in cui un minore diventi maggiorenne nel corso del giudizio, l'eventuale difetto di legittimazione del genitore venga sanato con efficacia retroattiva se il diretto interessato si costituisce in giudizio manifestando in modo inequivoco la propria volontà di proseguire l'azione: «il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio….. manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria». In ogni caso, basti rilevare che ### si è for malmente costituita in proprio nel presente grado di appello, aderendo integralmente alle argomentazioni e alle difese svolte in primo grado dinanzi al ### di ### dal genitore ### il quale ha agito in sua rappresentanza, quale genitore esercente la potestà genitoriale; ella, dunque, manifestando in modo chiaro la volontà di ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in suo nome e per suo conto dal padre, ha così retroattivamente sanato il denunciato vizio.  5.1. Va delibato ora il quarto motivo di appello proposto dalla ### che ha censurato: il cumulo del danno morale e del danno da perdita del congiunto.  5.2. Sostiene la ### appellante vi sia stata in prime cure una duplicazione delle poste risarcitorie avendo il ### attribuito ai danneggiati il ristoro sia del danno morale, quale componente del danno biologico, sia del danno da perdita del rapporto parentale, nel senso che le sofferenze interiori conseguenza dei disturbi psichici asseritamente riportati dai danneggiati coincidono col patema derivante dalla perdita del congiunto, tenuto conto che i danni liquidati ai vari danneggiati riguardano le ripercussioni negative che sarebbero derivate dal lutto. Ne consegue che deve ritenersi unica e indistinta la componente morale del danno non patrimoniale costituita dalla sofferenza interiore derivante dalla morte della persona cara.  5.3. Il motivo è infondato.  5.4. La questione è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di vertice nel senso della cumulabilità tra le due voci di danno.  5.5. In particolare, nella motivazione dell'ordinanza Cass. n. 9857/2022 si legge: “il danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale (così come configurato dal riconoscimento della giurisprudenza e dalla conforme riflessione dottrinaria) chiede d'essere identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva (come, nella specie, nel rapporto tra genitore e figlio) destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva; si tratta, in relazione a questa duplice lettura del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, sempre e comunque di conseguenze dannose riferibili alla compromissione di quello specifico interesse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo; viceversa, il discorso condotto con riguardo al danno biologico determinato dall'uccisione di un proprio congiunto non guarda alle conseguenze che si ricollegano alla lesione inferta all'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo (in sé considerato), bensì alle conseguenze che, sul piano morale e su quello legato alle implicazioni di tipo dinamico-relazionali, derivano dalla compromissione del diverso interesse legato alla conservazione dell'integrità della propria salute: bene, quest'ultimo, che dev'essere considerato logicamente e ontologicamente del tutto diverso dal primo (così come, specularmente, del tutto diversi devono ritenersi gli interessi che trovano riferimento nelle previsioni di tutela di cui all'art. 29 Cost. rispetto a quelli considerati nell'art.  32 Cost.); pertanto, una volta liquidato, da parte del giudice di primo grado, il danno derivato agli originari attori dalla morte del figlio sotto il profilo della perdita del rapporto parentale (incidente, tanto sulla conservazione del proprio equilibrio emotivo-soggettivo, quanto sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale valutabile sul terreno della dimensione dinamicorelazionale), l'ulteriore liquidazione, in favore degli attori, di un importo a ti tolo di risarcimento del danno biologico (necessariamente da intendere come danno alla salute degli stessi, e dunque come lesione della propria integrità psico-fisica conseguente all'uccisione del proprio figlio) non costituisce affatto una duplicazione della prima liquidazione, trattandosi di voci di danno del tutto diverse tra loro (cfr. Sez. 3, ### n. 28989 del 11/11/2019, Rv.  656223 - 03)” 5.6.Alla sentenza Cass. n. 2898/2019 fa riferimento altra giurisprudenza di vertice e, in particolare, Cass. n. 26140/2023, che in proposito rileva: “### principi hanno trovato conferma nella motivazione della sentenza di cui a Cass. n. 28989 del 2019 (che richiama sua volta quelli già espressi in nn. 901, 7513 e 23469 del 2018), collocata all'interno del cd. "progetto sanità" della terza sezione civile della Corte di legittimità, ove si afferma che, in tema di danno non patrimoniale, se costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di un risarcimento per danno biologico (o per danno parentale) e per danno cd. esistenziale, non costituisce, per converso, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto dinamicorelazionale.” Il motivo è dunque infondato.  5.7. Deve essere ora delibato il quinto motivo d'appello proposto da ### relativo al: danno liquidato agli eredi di ### posto in discussione anche dalla Asl e da ### che, nel primo motivo hanno comunque sostenuto l'eccessività del danno biologico a questi liquidato senza prove di sorta (v. supra par. 3.1.5.) 5.8. In proposito, evidenzia l'appellante non avere il primo giudice tenuto conto, nella liquidazione del danno biologico, effettuata nel considerevole importo di € 747.589,00, della limitata sopravvivenza (otto anni) del ### mualdo, padre della vittima, deceduto il ### per patologia cardiaca, rispetto a quest'ultima (2009), rilevando come le considerazioni dello stesso primo Giudice confermino che non è stato fornito alcun concreto riscontro in merito alla riconducibilità, secondo il criterio del più probabile che non, del decesso alle conseguenze lesive dell'evento imputato agli originari convenuti. 
Ha evidenziato la abnormità della liquidazione, nella quale comunque si doveva tenere conto della vita effettivamente vissuta, spettando, ove confermata l'invalidità permanente del 55 %, pure contestata, a tal titolo, la minor somma di € 115.131,0 o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia.  5.9. Ha quindi insistito per un drastico abbattimento delle somme riconosciute a titolo risarcitorio in favore di ### e, per esso, dei suoi eredi anche in ragione della durata della sopravvivenza del danneggiato. In via gradata, nella ipotesi denegata in cui il decesso sia considerato conseguenza dell'evento lesivo di cui è causa, per la liquidazione del solo danno terminale in misura non superiore a € 251.503,00 o comunque nella maggiore o minor somma ritenuta dalla Corte di merito, in ogni caso con abbattimento rispetto a quanto liquidato dal primo Giudice.  6. Il motivo è fondato e, in ogni caso, non si pongono problemi di ammissibilità dello stesso ipotizzati dagli attori, ma solo in sede di comparsa conclusionale, in assenza di omologo appello dell' Asl e di ### posto che, come si è detto, questi, più radicalmente, hanno sostenuto non spettare alcunché a titolo di danno biologico al ### (v. infra sub 3.1.5.), avendo contestato in radice la sua sussistenza.  6.1. Non si discute sulla circostanza che il decesso di quest'ultimo, intervenuto ben 8 anni dopo i fatti di causa, per patologia cardiaca, non sia correlato causalmente con questi, e tanto del resto hanno affermato con chiarezza i ### sicché deve procedersi alla liquidazione del danno biologico da premorienza.  6.2. Deve darsi atto che gli attori, nel contrastare il motivo, hanno sostenuto che il danno da premorienza non possa trovare applicazione con riferimento al danno morale e anche al danno parentale citando una decisione della
Corte Cass. (Cass.n. 12060/2022), a mente della quale il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, in questa sede ritenendosi che, posto che la sofferenza soggettiva si protrae nel tempo al pari di quella fisica, anch'essa debba essere considerata ai fini del danno da premorienza.  6.3. Orbene, il periodo residuo di vita nel corso del quale l'attore pativa il predetto danno è pari ad anni 8 e mesi 4, ed è, quindi, rispetto ad esso che deve essere valutato il danno risarcibile (in tal senso, tra le altre, Cass. 679/2016 secondo la quale << … in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto …>>).  6.4. Ciò posto, in ordine alle modalità di liquidazione del danno in parola, cd.  da premorienza, la ### ha sancito l'inutilizzabilità, per contrasto con il criterio dell'equità, dei criteri indicati dalle tabelle di ### edizione del 2018 (Cass. ord. 41933/2021), ripetuti in quella del 2021, esprimendo la preferenza << per un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza ### la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio; rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'### dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità>>. In altra pronun cia, la ### ha, peraltro, confermato la decisione di merito che - nell'impossibilità di applicare il valore tabellare relativo all'età del danneggiato al momento del sinistro e alla sua aspettativa di vita media, dovendosi piuttosto fare riferimento alla durata reale della vita del soggetto - ha liquidato il risarcimento avendo riguardo al valore monetario tabellare giornaliero previsto per l'inabilità temporanea assoluta moltiplicato per il numero di giorni della effettiva esistenza in vita del danneggiato (cfr. Cass. 12913/2020).  6.5. Nel caso di specie, non possono, quindi, essere adoperate le tabelle di Milano che, anche nella edizione aggiornata del 2021 e del 2024 tengono ferma la premessa, censurata dalla ### secondo cui <<il danno non è una funzione costante nel tempo ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi>> facendone, in particolare, discendere che il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo anno abbia una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti.  6.6. Adottando, allora, il criterio suggerito dalla ### con la sopra citata recente pronuncia n. 41933/2021 e, quindi, tenuto conto della età del danneggiato (55 anni), del gradiente d'invalidità (36%), dell'aspettativa di vita secondo le tavole di mortalità ### 2018 (per gli uomini, anni 80,9) e della data del decesso (27/11/2017), quando il danneggiato aveva 63 anni, e osservando, infine, il criterio di proporzionalità per il quale il danno da premorienza deve essere rapportato a quello che sarebbe spettato al danneggiato se fosse rimasto in vita sino al termine del giudizio per assicurare l'equità della liquidazione, il danno non patrimoniale spettante all'attore (danno biologico e danno morale con riferimento ai postumi d'invalidità) è pari a complessivi € 209.124,00, importo determinato secondo il seguente schema di calcolo: importo in caso di sopravvivenza post giudizio = € 225.700,00 225.700,00: 81 (aspettativa di vita rispetto alle tabelle di mortalità ### = € 2.786,41 € 2786,41 x 63 (età al momento della morte) = € 175.544,00 In conseguenza di quanto esposto, la liquidazione del danno non patrimoniale complessivo subito dall'attore deve essere così rettificata: Età del danneggiato (n. il ###) alla data del fatto (27/7/2009) 55 anni; Percentuale di invalidità permanente 36%; Danno € 175.544,00 Danno da inabilità temporanea: € 33.580,00 punto base :115,00 (365 giorni al 45% = 18.888,75 e 365 al 35% = 14.691,25). 
Totale danno biologico: € 209.124,00. 
Dunque, in tale importo deve essere rideterminato il risarcimento dovuto dalle parti appellanti e che va ripartito tra gli eredi del ### per un terzo quanto a moglie e figlia e per un sesto ciascuna per le due nipoti. 
Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo.   6.7. ### deve essere, dunque, accolto nei limiti di quanto innanzi esposto.  6.8. Per finire, sempre perché è attinente al tema della liquidazione, dopo il quinto e ultimo motivo dell'appello ### (del quale resta da trattare il primo motivo, relativo all'operatività della polizza) è bene delibare il terzo motivo dell'appello proposto dalla Asl e dal dott. ### relativo alla debenza degli interessi compensativi, anche in difetto di domanda in tale senso dei danneggiati: “3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1224, 1282 e 2043 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., con riferimento alla liquidazione degli interessi compensativi in favore delle controparti, anche in assenza di esplicita domanda di parte.” (v. pagina 49 della sentenza: “### importi come sopra dovuti, in quanto debiti di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del ‘lucro cessante' (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte”.) 6.9. Il motivo è infondato, posto che la richiesta di liquidazione degli interessi era contenuta nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado, ed altresì ricompresa nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo ed in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 01/07/2022. Ed infatti, le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione (punto 1) prevedevano espressamente la richiesta: “oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro e danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c. c., come negli importi in premessa specificati”. 
Detta domanda veniva ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, ove si legge, dopo la richiesta di condanna: “oltre interessi e rivalutazione della data del sinistro e danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., relativamente alle voci di danno di cui agli importi sopra specificati;” la domanda dunque era stata proposta, pur dovendosi dare atto del contrasto giurisprudenziale sul punto (Cass. n. 2037/2019, Cass. n. 5317/2002 da un lato circa la riconoscibilità d'ufficio e Cass. n. 4938/2023 e 10376/2024 circa la necessità della domanda).  7. Va ora delibato il secondo motivo d'appello proposto dalla Asl e dal ### cino, relativo alla: 2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 c.c., nonché omessa pronuncia, in ordine all'individuazione della sussistenza del danno patrimoniale presuntivamente subito dal #### in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori ### e ### per aver perduto l'apporto economico della ###ra ### Errata applicazione dei coefficienti di capitalizzazione della rendita indicati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403.  Gli appellanti censurano il capo della sentenza che statuisce relativamente alla sussistenza del danno patrimoniale asseritamente subito da ### in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori ### e ### per aver perduto l'apporto economico della moglie (pagine da 46 a 48) “che al momento del decesso prestava attività lavorativa come operaia alle dipendenze della ### S.p.a.”.  7.1. Rilevano gli appellanti come, in realtà, trattavasi di un rapporto a tempo determinato, con scadenza al 28 febbraio 2010, sicché non poteva dirsi che i familiari in futuro avrebbero continuato a beneficiare del suo apporto economico, difettando la prova che detto congiunto avrebbe effettivamente contribuito, in futuro, al mantenimento dei familiari, come da consolidata giurisprudenza di vertice ignorata dal primo giudice, che aveva affermato: “Nel caso di specie possono senz'altro prendersi in considerazione i contributi che la defunta avrebbe presumibilmente apportato a beneficio del marito in funzione anche degli impegni assunti con il mutuo ed il finanziamento documentati sub 38 del fascicolo di parte, nonché delle figlie ancora in tenera età, sotto il profilo delle provvidenze aggiuntive che la madre avrebbe loro destinato, anche nell'eventualità, al raggiungimento dell'età lavorativa, di sufficienza di redditi propri, quale ‘beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo (cfr.: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11003); sì da far ritenere probabile che la ### se rimasta in vita, avrebbe riservato al marito, a ### e ed ### una percentuale del proprio reddito pari almeno ad un quarto ciascuno”, così esprimendosi in termini genericamente presuntivi, in contrasto con i principi giurisprudenziali elaborati in materia.  7.2. Peraltro, il ### non si era pronunciato relativamente alla questione relativa all'effettiva consistenza del valore negativo della c.d. quota sibi, ossia della parte di reddito che la defunta avrebbe destinato alle proprie esigenze, pur rilevante ai fini del riconoscimento del preteso danno, in virtù delle consolidate statuizioni giurisprudenziali in argomento, a tenore delle quali: “il red dito da porre a base del calcolo dovrà comunque...essere ridotto della quota di reddito che la vittima avrebbe destinato a sé, del carico fiscale e delle spese per la produzione del reddito” (v. Cassazione Civile, ### III, 7 marzo 2018, n. 4379).  7.3.Infine, hanno censurato la sentenza anche nella parte in cui ha quantificato tale pregiudizio, aderendo ad un filone giurisprudenziale ormai superato (“Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2004, n. 4186; conforme Cass. civ. Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15738”: v. pagina 48, cit.), utilizzando il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro e adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, 1403.  7.4.Il motivo è infondato. 
E' documentato in atti l'apporto patrimoniale fornito dalla de cuius alla propria famiglia, avendo gli attori prodotto (v. docc. 39, 49, 41 fascicolo di parte) la sua dichiarazione dei redditi del 2008, buste paga degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, ### dell'### dell'### redditi ### redditi 2006, 2007, 2008, ### 730/2010 e CUD 2010 ###- mualdo ### nonché l'### di mutuo del 22 Gennaio 2008 rep. 122186 e l'atto di mutuo del 03/05/2000 rep. n. 122186(doc. 38 ibidem).  7.5. Deve considerarsi che il rapporto lavorativo è documentato e persisteva in via sostanzialmente continuativa sin dal 21 Agosto 2005, essendo state prodotte n. 44 buste paga (### 39), dalle quali si evince in primis la natura indeterminata del contratto sottoscritto, espressamente riportata nelle prime diciassette buste (09/09/2005 - 10/10/2007). In seguito, benché il rapporto sia indicato come a tempo determinato, le condizioni lavorative e retributive della dipendente non subivano modifiche, tanto che il contratto veniva formalmente rinnovato alla scadenza di Gennaio 2009 ed era in piena vigenza al momento del decesso (27/07/2009). 7.6. Quanto sopra dimostra che l'attività lavorativa prestata da ### presso la soc. ### era stabile da circa quattro anni e, che, conseguentemente, si configurasse come tale, al di là delle ripetute assunzioni a tempo determinato, proprio perché ripetute e continuative nel tempo, sì da consentire di ritenere configurabile per il futuro una stabile contribuzione della stessa al ménage familiare nel corso degli anni. E tanto trova conferma nella stipula dei due contratti di mutuo, in uno dei quali (il primo, risalente al 2000), ella figura come garante dell'intero importo mutuato, mentre l'altro era stato acceso congiuntamente dai due coniugi nel 2008, proprio l'anno precedente il decesso, dovendosi rilevare che anche il coniuge era operaio, essendo dunque verosimile che la famiglia contasse anche sull'apporto economico della de cuius, anche in vista del quale erano stati stipulati i mutui, sicché vi erano concrete prospettive di reddito della donna da porre a servizio della famiglia (Cass. n. 3966/2012), configurandosi nella specie proprio quello che la ### (Cass. n. 29830/2018) definisce “un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto, e da liquidarsi in via necessariamente equitativa” (v. Cass., 20/11/2018, n. 29830), essendosi specificato come i criteri probabilistici applicati trovino ampio fondamento nella documentazione allegata e nel menage della famiglia, che è emerso essere fondato sulla solidarietà reciproca.  7.7. E' infondata, poi, anche la doglianza con cui gli appellanti censurano la determinazione della quota sibi nella misura di ¼, che invece appare congrua, avendo destinato il ### la quota di 1/4 al fabbisogno personale della defunta ### ed i residui 3/4 distribuiti tra il coniuge e le due figlie nella misura di 1/4 ciascuno: tanto anche alla luce della giurisprudenza di settore, dovendo considerarsi che, nella specie, il coniuge era titolare di reddito da un lato e che vi erano due figlie da mantenere dall'altro.  7.8. E' infine inammissibile per difetto di interesse il sub motivo sul quantum del danno liquidato in favore di ### e delle figlie ### e ### siccome determinato sulla scorta dei coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, censurato non perché eccessivo, ma perché determinato in base a dei “coefficienti fissati nelle tabelle di cui al R.D.  09 Ottobre 1922” benché questi siano stati ritenuti superati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, siccome “…a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.”. 
Premesso che il ### così determinando la capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, in base ai coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, era pervenuto alla determinazione della quota riconoscibile sia al vedovo che a ciascuna delle due figlie nella misura di € 58.410,22 ciascuno, resta il fatto che, è la stessa parte appellante ad evidenziare come i predetti coefficienti fissati nelle tabelle di cui al R.D. 09 Ottobre 1922 siano stati ritenuti superati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, siccome “…a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.”. 
La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 20615/2015), che ha ritenuto superato il metodo di capitalizzazione sulla base del R.D. n. 1403 del 1922, non lo ha certo fatto perché induce a sovrastimare il danno patrimoniale, ma, al contrario, perché l'utilizzo di quei coefficienti non consente l'integrale ristoro del danno, sicché non era la Asl o il ### la parte interessata a dolersene, posto che il ricalcolo del danno secondo criteri diversi ne comporterebbe il riconoscimento in misura maggiore, con la conseguenza che il sub motivo va dichiarato inammissibile 7.9. In conclusione, appare evidente il difetto di interesse per il motivo, sol che si consideri che, come sottolineato dagli stessi appellanti, la giurispruden za di vertice attuale esclude la validità di una siffatta liquidazione in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, proprio in quanto essi, “a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. ” (Cass. 18093/2020).  8. Vanno ora delibati i restanti motivi di appello, e, prima di procedere all'esame del IV ed ultimo motivo proposto da Asl e da ### relativo all'esaurimento del limite della franchigia aggregata annua, deve, per motivi di priorità logica, delibarsi il primo motivo d'appello di ### che ha reso necessario rimettere sul ruolo la causa per sottoporre alle parti la questione del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo non opposto ottenuto dal dott. Caracino ai danni della ### per il pagamento delle provvisionali disposte in sede ###favore dei congiunti della vittima. 
Esso è relativo all':1.Accoglimento della domanda di manleva 8.1.### ha censurato la decisione nella parte in cui, travisando il contenuto della regolamentazione contrattuale, ha respinto l'eccezione da essa sollevata di integrale inefficacia della polizza ###9 sotto il profilo temporale insistendo per la declaratoria di integrale inoperatività della garanzia assicurativa, non essendosi verificate le condizioni previste, per la polizza attivata, che all'art. 2.1, che disciplina l'“### e termine della garanzia”, prevede che “L'### vale per le richieste di risarcimento presentate all'### per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, purché denunciate alla ### nel periodo di validità del contratto o entro 30 giorni dalla sua scadenza, e sempre che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 30 novembre 1999.”.  8.2. Ha precisato che la polizza ha decorrenza dal 19 giugno 2009 e scadenza al 19 giugno 2010, un massimale di € 6.500.000,00 per sinistro e un massima le aggregato annuo di € 25.000.000,00. Essa opera in regime di claims made e prevede un periodo di retroattività a far data dal 30 novembre 1999 e, dunque, di quasi dieci anni antecedente rispetto alla decorrenza della garanzia. In particolare, secondo le “Definizioni” di polizza, per “Sinistro” si intende “la richiesta di risarcimento scritta presentata al Contraente o all'### da ### per i danni per cui è prestata l'assicurazione”.  8.3. Ha quindi censurato la decisione (p. 54 e ss ) con cui il ### dopo aver rimarcato che la prima richiesta risarcitoria nel caso di specie era stata inoltrata nel luglio 2013 - e dunque successivamente alla scadenza della polizzaaveva sostanzialmente equiparato l'avviso di sinistro ex art. 1913 cc, pervenuto tempestivamente, alla richiesta risarcitoria vera e propria (definendolo atto idoneo ai fini della “manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità”), che era invece mancata nel periodo di vigenza della polizza, avendo in proposito rilevato (v. pp 54-55- sentenza) che la ### ha “ricevuto, nel periodo di vigenza del contratto e per fatto avvenuto nel periodo stesso, la richiesta di prendere atto, ancorché a scopo cautelativo, del sinistro oggetto di causa e che tanto dunque, anche se non poteva necessariamente ancora valere come formulazione della relativa concreta richiesta scritta di risarcimento, poteva però risultare sufficiente per portarla a conoscenza del sinistro oggetto di causa, preannunciandole il possibile esercizio dell'azione di risarcimento.” 8.4. Ha poi censurato anche il richiamo, fatto dal primo giudice, all'art. 1.15 in tema di “interpretazione più estensiva e favorevole all'assicurato”, posto che la chiarezza del dato letterale non richiedeva il ricorso a criteri ermeneutici sussidiari, nonché alla scelta della ### la quale si sarebbe “resa conto che le proprie resistenze erano e sono ingiustificate”, di provvedere al pagamento della provvisionale liquidata nell'ambito del procedimento penale nel quale era imputato il dott. ### senza proporre opposizione avverso il relativo decreto ingiuntivo, trattandosi invece di una mera scelta discrezionale di opportunità, mentre il ricorso al criterio del comportamento successivo delle parti - di entrambe le parti e non una come nella specie - si giustifica solo ove sia impossibile ricostruire la comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione.  8.5. Nella fattispecie si era realizzata solo una delle due condizioni previste per l'operatività della polizza, ossia il fatto colposo avvenuto nel suo ambito di operatività (30 novembre 1999/19 giugno 2010), ma non si era realizzata l'altra, ossia la richiesta risarcitoria pervenuta dal 19 giugno 2009 al 19 giugno 2010, tale non potendosi considerare la comunicazione inviata dalla Asl il 29 luglio 2009, costituente una generica informativa sull'intervenuto decesso della paziente, mentre la richiesta risarcitoria era arrivata solo quattro anni dopo, nel luglio 2013, costituendo la prima un avviso ex art. 1913 cc: non poteva infatti ritenersi, come aveva fatto il giudicante, che la garanzia potesse essere azionata mediante una mera denuncia cautelativa in contraddizione col chiaro testo dell'art. 2.1 delle condizioni di assicurazione sopra riportato, tanto che la posizione era stata aperta solo “cautelativamente”, proprio per la mancanza di una richiesta risarcitoria (cfr. documento n. 9 della produzione della ASL allegata alla seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.).  8.6. Né si poteva invocare, con riferimento alla clausola claims made in questione (ormai sottratta al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322 comma 2 cc), la violazione dei limiti imposti dalla legge ex art. 1322 comma 1 cc ( Cass. n. 12981/2022; Cass. ### n. 22437/2018), non potendo il giudice di merito, come evidenziato dalla ### modificare il contratto realizzando uno schema non voluto dai contraenti, come era avvenuto nella specie (trasformando la polizza in una garanzia “loss occurrence”).  8.7. Va a questo punto sottolineato che l'Asl ha stipulato con ### due polizze: a) La polizza n. ###9, con decorrenza dal 19 giugno 2009 al 2010 e scadenza al 19 giugno 2010, un massimale di € 6.500.000,00 per sinistro e un massimale aggregato annuo di € 2.500.000,00, che opera in regime di claims made e prevede un periodo di retroattività a far data dal 30 novembre 1999 e dunque di quasi dieci anni antecedente rispetto alla decorrenza della garanzia.  ### le “Definizioni” di polizza, per “Sinistro” si intende “la richiesta di risarcimento scritta presentata al Contraente o all'### da ### per i danni per cui è prestata l'assicurazione.”; b) per il periodo successivo, la ### n. ###0, che opera anch'essa in regime claims made e ha decorrenza dal 19 giugno 2010 al 31 marzo 2013, con una retroattività sempre a far data dal 30 novembre 1999 (con un sotto limite di indennizzo, per i sinistri mortali, pari ad euro 250.000,00).  8.8. Orbene, tornando alla prima polizza, che è quella che è stata attivata, come si è visto, l'art. 2.1 disciplina l'“### e termine della garanzia” e prevede che “L'### vale per le richieste di risarcimento presentate all'### per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, purché denunciate alla ### nel periodo di validità del contratto o entro 30 giorni dalla sua scadenza, e sempre che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 30 novembre 1999.”.  ###. 2.13 regola la “### di polizza” e dispone che “La copertura è prestata con una franchigia per sinistro non ranking di ### 20.000,00 e una franchigia aggregata annua di ### 2.500.000,00).  8.9.### di ### ha ritenuto operativa la polizza n. ###9 alla stregua del comportamento complessivo tenuto in seguito alla ricezione dell'avviso di sinistro del 29 luglio 2009 dalla ### (che ha equiparato ad una vera e propria richiesta di risarcimento), la quale ha dapprima informato la A.S.L. di aver aperto cautelativamente la posizione con telefax inviato il 20 ottobre 2009 (v. pagina 54 della sentenza impugnata), per poi negare l'assunzione in copertura del sinistro in data 6 dicembre 2013, anche se poi ha corrisposto al dott. ### l'importo di € 289.090,80 per il paga mento delle provvisionali cui era stato condannato in sede penale, a seguito del decreto ingiuntivo da questi ottenuto (in precedenza era stato precettato dalle parti civili) e non opposto dalla compagnia, facendo ricorso, nel ritenere verificatesi le condizioni di polizza, anche all'art.. 1.15 delle condizioni di assicurazione, secondo il quale: “Si conviene fra le ### che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'### su quanto contemplato dalle condizioni di polizza. Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al ### te/### nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza”.  9.Pertanto il ### pur dando atto che solo il ### l'A.S.L. riceveva dall'avv. ### con missiva del 19 - 6 -2013, formale richiesta di risarcimento del danno per conto di ### D'### dia ### e ### e, con altra missiva del 15.7.2013, l'ulteriore richiesta risarcitoria da parte dell'avv. ### per conto di ### in proprio quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### ed ### ha valorizzato la circostanza che la ### avesse ricevuto, nel periodo di vigenza del contratto e per fatto avvenuto nel periodo stesso, la richiesta di prendere atto, ancorché a scopo ‘cautelativo', del sinistro oggetto di causa e che tanto dunque, anche se non poteva necessariamente ancora valere come formulazione della relativa concreta richiesta scritta di risarcimento, poteva però risultare sufficiente per portarla a conoscenza del sinistro oggetto di causa, preannunciandole il probabile esercizio dell'azione di risarcimento ” (v. pagine 54 e 55).  9.1. In realtà il primo giudice, pur ricordando e sottolineando che l'avvenuto pagamento in precedenza era stato precettato dalle parti civili), da parte del dott. ### dell'importo di € 289.090,80 per le provvisionali cui era stato condannato in sede penale, era stato effettuato a seguito del decreto ingiuntivo da questi ottenuto nei confronti della compagnia di assicurazioni e da questa non opposto, non ha adeguatamente valorizzato la circostanza.  9.2. Tanto ha fatto questa ### rimettendo la causa sul ruolo (ord.  11/07/2025) per sottoporre alle parti la questione, rilevabile d'ufficio, relativa agli effetti del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo in questione, ottenuto nei confronti della ### assicurativa (all'epoca ### e da questa non opposto, con riferimento all'operatività della polizza, aspetto non delibato in prime cure né eccepito dalle parti interessate. 
Una volta sollecitato il contraddittorio sul punto, acquisite le note conclusionali delle parti, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.  9.3. Deve darsi atto che, preliminarmente, con le proprie note, ### ha evidenziato che l'### di Giustizia dell'### e del #### delle ### e della ### - ### e ### (###, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025, ha con sentenza omologato, su domanda da essa all'uopo proposta, lo ### of ### istituto previsto dal ### e finalizzato alla ristrutturazione del capitale e ad attuare accordi tra la società e i suoi membri o creditori, che si applica ai contratti di assicurazione emessi in favore di ospedali pubblici e privati e di altre istituzioni sanitarie in ### e in ### originariamente stipulati da ### (#### e trasferiti a ### a far data dal 3 novembre 2018. A seguito della sentenza di omologa (prodotta in atti con traduzione giurata autenticata), gli ### non possono avviare o proseguire alcun procedimento o intraprendere qualsiasi altra azione nei confronti della ### in qualsiasi giurisdizione per stabilire l'esistenza o l'importo di una ### di indennizzo sulla base di una polizza italiana. ### che ne hanno interesse sono tenuti a presentare una ### di indennizzo secondo le indicazioni contenute al paragrafo 4.3 dello ### (obbligo di presentare lo ###) con la precisazione che sono vincolanti soltanto le sentenze emesse prima del 30 aprile 2024.  9.4. ### ha per l'effetto eccepito il sopravvenuto difetto di giurisdizione di questa ### d'Appello in merito alla domanda di manleva proposta ai suoi danni, dovendo essa essere presentata nell'ambito dello ### dando atto di aver tanto comunicato via Pec a tutte le parti interessate, compresa l'Asl ed ha chiesto a questa ### di procedere al riconoscimento della sentenza di omologa dello ### anche in applicazione dell'art. 64 l. n. 218/1995, senza alcun pregiudizio dell'esercizio della facoltà di impugnare la sentenza de qua nel merito, come previsto dallo ### 9.5. ### di difetto di giurisdizione del giudice italiano è del tutto infondata e deve essere respinta.  ### of ### istituto societario di diritto inglese, non può, spiegare automaticamente effetti nel nostro ordinamento giuridico, tanto più ove venga a incidere su rapporti assicurativi stipulati in ### tra soggetti italiani, non superando il vaglio che impone l'art. 64 legge citata, in base al quale le sentenze straniere producono effetti nell'ordinamento italiano solo al ricorrere di specifici presupposti, se non altro, sotto il profilo del contrasto con l'ordine pubblico (lettera g), visto che prevede il blocco di qualsiasi azione giudiziaria degli assicurati dinanzi ai giudici italiani e il trasferimento delle pretese risarcitorie a una procedura estera gestita unilateralmente dalla ### con grave limitazione del diritto costituzionale di agire in giudizio (art. 24 Cost.) e della garanzia di un giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), principi qualificati come cardini dell'ordine pubblico processuale italiano. Peraltro, in materia assicurativa la competenza giurisdizionale è regolata dal diritto UE (####-bis artt. 11-16), che riconosce al contraente/assicurato la facoltà di agire dinanzi al giudice del proprio domicilio o del luogo dell'evento dannoso, all'evidente scopo di tutelare il contraente debole, ponendosi lo ### anche in contrasto con la disciplina inderogabile europea in materia di assicurazioni, senza considerare che nei confronti della ### (già ### è stato emesso un decreto ingiuntivo risalente al 2015 e passato in giudicato, che rimane comunque vincolante con riferimento all'operatività della polizza per quanto va a dirsi, ed è sicuramente escluso dagli effetti dello ### che prevede l'esclusione delle polizze oggetto di una sentenza vincolante e non impugnabile prima del mese di aprile 2024 e, contraddittoriamente, consente ai contraenti di proseguire le azioni promosse in sede di impugnazione da parte della ### come avviene nella specie.  9.6.Deve essere ora delibata la questione sollevata d'ufficio (ordinanza 25.6.2025) con riferimento agli effetti del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellante, dott. ### nei confronti della ### assicurativa (all'epoca ### e da questa non opposto, con riferimento all'operatività della polizza, sulla quale le parti hanno interloquito con le note.  9.7. La difesa della ### con le “note conclusive” depositate il 12 settembre 2025, ha rilevato che “l'assenza di una motivazione dettagliata e di un pieno contraddittorio” limiterebbe “l'efficacia preclusiva del giudicato da decreto ingiuntivo non opposto”, che non potrebbe “estendersi automaticamente alle questioni di fatto o di diritto relative al rapporto sottostante” e all'uopo ha richiamato alcune sentenze della ### (ad es. Cass. 26293/2011), che in realtà sono relative a casi diversi da quello oggetto di causa (giudicati formatisi per effetto di mancate opposizioni a decreti ingiuntivi emessi per il pagamento di crediti aventi carattere di periodicità), ma non affrontano l'argomento relativo alla formazione del giudicato circa l'esistenza e la validità del contratto posto alla base del provvedimento monitorio non opposto.  9.8. Deve innanzitutto riportarsi succintamente il tenore del ricorso per decreto ingiuntivo (v. all. “precetto” alla costituzione di ### in primo grado): con esso il dott. ### ha fatto riferimento al contratto assicurativo stipulato dalla Asl con QBE e alla polizza ###9 che ha prodotto, rilevando come questo risulti “operante non solo in favore della ### contraente, ma anche in favore dei dipendenti della Asl medesima ai sensi dell'art. 2.3 delle Condizioni di ###” Ha rilevato, altresì, che la clausola dispone che: «La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti della contraente per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle relative mansioni professionali». Ha quindi riassunto la triste vicenda sanitaria della de cuius e sottolineato che la società incaricata dell'istruttoria aveva comunicato al broker (### di aver aperto la posizione “cautelativamente”. Ha evidenziato, quindi, che il GIP del ### di ### lo aveva ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 113 e 589 cp e lo aveva condannato al pagamento di una provvisionale di € 260.000,00 in favore delle parti civili ( oltre alle spese), dando atto di aver ricevuto la notifica di due atti di precetto per il pagamento dell'importo in questione e, poiché la ### non aveva risposto alle diffide inviatele, si era reso necessario munirsi di un titolo per ottenere il dovuto pagamento, configurando il contratto stipulato dalla Asl con la ### come contratto a favore di terzo, sicché egli vantava “un diritto di credito immediatamente ed autonomamente azionabile in via diretta nei confronti della compagnia assicurativa”. Ha dato infine atto dell'inizio di procedure di espropriazione forzata ai suoi danni per importi ingenti che giustificavano la concessione - poi effettuata dal ### di ### - della provvisoria esecutorietà del richiesto decreto. Quindi, in data 8 luglio 2015, la QBE corrispondeva al Dott.  ### l'importo complessivo di € 289,090,80, proprio per fare fronte agli atti di precetto da lui come sopra ricevuti, riconoscendo, dunque, la sussistenza in suo favore delle condizioni di immediata operatività della polizza e della sottesa garanzia.  9.9. Pertanto, considerato che nel caso di specie il Giudice del monitorio ha accolto il ricorso proposto dal dott. ### così da ritenere sussistenti in suo favore le condizioni di operatività della polizza in questione e della sottesa garanzia, ne consegue che nell'ambito oggettivo del giudicato esterno derivante dal provvedimento monitorio che ha acquistato definitività rientra anche l'efficacia di tale contratto assicurativo, che, per quanto andrà a dirsi nel prosieguo a proposito dell'efficacia riflessa del giudicato, vale anche nei confronti dell'azienda ### che di esso si vuole avvalere.  10. Si è detto dell'appello della ### che propugna l'inoperatività della polizza n. ###9, ma la presenza del giudicato nella specie è determinante poiché l'accertamento ivi compiuto e relativo anche alla operatività della polizza, cui la ### ha dato attuazione provvedendo al pagamento, preclude il riesame della questione anche in un successivo giudizio (qual è il nostro) anche se questo “abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. n. 8937/2024) . 
Inoltre, com'è noto, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 25745/2017). 10.1. ### ha sottolineato che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. n. 25180/2024, Cass. n. 17114/2024, Cass n. 28318/2017; Cass. n. 22465/2018, Cass. n. ###/2021 secondo cui: “Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile.”).   Ed ha aggiunto (Cass. n. 3757/1996) che “Il principio, secondo cui gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore ma anche a quella, implicita, inerente alla esistenza e validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge - che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata al pari di una sentenza di condanna - in quanto il procedimento monitorio dà luogo ad un accertamento che, benché sommario ed eventuale (in quanto soggetto a verifica in caso di opposizione), deve riguardare innanzitutto l'esistenza e la validità del rapporto giuridico presupposto della pronunzia finale. La questione di costituzionalità delle norme relative, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., è manifestamente infondata, in quanto al debitore, dopo l'emanazione di un provvedimento immediato a seguito di una sommaria cognizione, è consentita la difesa più completa mediante l'atto di opposizione, che instaura il normale giudizio di cognizione”. 
In particolare (Cass. n. 16455/2004), “il giudice, nell'indagine volta ad accertare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno discendente da un decreto ingiuntivo non opposto, deve dare rilievo non unicamente al contenuto precettivo del provvedimento monitorio pronunziato, quand'anche agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto su cui era fondata la domanda di ingiunzione.  ### ha sostenuto, del resto, che il giudice che emette il decreto ingiuntivo, accogliendo le ragioni del ricorrente, ne fa propri i motivi, per cui il riferimento a questi - portati a conoscenza dell'ingiunto mediante la notifica zione sia del ricorso che del decreto, prevista dal secondo comma dell'art. 643 c.p.c. - è sufficiente ad integrare per relationem la motivazione del provvedimento, necessaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 641, comma 1, e 135, comma 2, dello stesso codice di rito”.   10.2. In conclusione tra il dott. ### e ### si è formato un giudicato “esterno” in ordine al medesimo rapporto obbligatorio oggetto di causa, rappresentato dalla polizza n. ###9, per effetto della mancata opposizione al citato decreto ingiuntivo, sicché non può essere delibato perché precluso dal giudicato, l'argomento della inoperatività della polizza oggetto del primo motivo dell'appello della ### posto che il decreto ingiuntivo, divenuto inoppugnabile, ha accertato, “a ogni effetto tra le parti” (art. 2909 c.c.), l'efficacia delle relative garanzie di polizza.   10.3. Deve essere ora delibato l'aspetto dell'efficacia riflessa del giudicato come sopra delineato per verificare se l'accertamento con esso effettuato, quale affermazione obiettiva di verità, possa produrre conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al procedimento nel quale quel giudicato si è formato (nello specifico l'###, avendo la ### sottolineato (Cass. n. 8937/2024), richiamando precedenti consolidati (### 3, Ordinanza n. ### del 21/11/2023, Rv. 669496 - 01; ### 3, Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022, Rv. 665900 - 01; ### 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019, Rv. 652990 - 01) che, ove due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Tanto avviene quando, ad esempio, i terzi rimasti estranei al processo nel quale è stato emesso il provvedimento in questione siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo o comunque subordinati a questa (Cass. n. 2137/2014), oppure quando (Cass. n. 22908/2012) il giudicato contenga l'affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto.  10.4. Si tratta di presupposti che sono agevolmente riscontrabili nel rapporto contrattuale tra Asl e ### assicuratrice con riferimento alla medesima polizza n. ###9, essendo la prima titolare di una situazione giuridica di dipendenza sul piano del diritto sostanziale, originata, per l'appunto, dal medesimo contratto oggetto del provvedimento monitorio non opposto ottenuto dal dott. ### sicché l'accertamento dell'efficacia della polizza, divenuto ivi inoppugnabile, costituendo un presupposto essenziale del secondo giudizio, si pone come pregiudiziale e non può più essere rimesso in discussione (Cass. n. 29301/2023, secondo cui può essere ravvisata l'efficacia riflessa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicatocondizionato.).  10.5. In conclusione, nella fattispecie in esame sono riscontrabili proprio i presupposti indicati dalla giurisprudenza perché si produca l'efficacia riflessa del giudicato in questione nei confronti della A.S.L., con riferimento all'operatività della polizza n. ###9, sussistendo indubbiamente il nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica sopra descritto, e tanto preclude, anche nei confronti dell'### la delibazione del primo motivo di appello della ### relativo alla inoperatività della polizza, posto che il decreto ingiuntivo, divenuto inoppugnabile, ha accertato l'efficacia delle relative garan zie di polizza e detto accertamento fa stato anche nei confronti del “terzo” Asl per quanto si è detto.  10.6. Deve ora essere delibato il quarto motivo d'appello proposto dall'Asl e dal dott. ### 4. Sull'esaurimento del limite della franchigia aggregata annua di € 2.500.000,00, prevista dall'art. 2.13 delle “### di garanzia” allegate alla polizza n. ###9, stipulata dall'appellante con la ### sentanza ### per l'### di ### (#### (la quale, a far data dal 21 novembre 2018, ha ceduto alla ### i diritti e gli obblighi derivanti da tale polizza), avente efficacia per il periodo dal 16 giugno 2009 al 19 giugno 2010.  10.7.Va all'uopo premesso che, alla luce del giudicato, in ragione dell'avvenuto pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione e della ritenuta immediata operatività della polizza, non essendo stata in quella sede proposta l'eccezione relativa alla franchigia aggregata, dovrebbe ritenersi assorbito anche il 4° motivo di appello della Asl e del dott. ### che hanno entrambi impugnato la sentenza nella parte in cui, pur ritenendo efficace la polizza, aveva ritenuto che, non avendo la prima provato, com'era suo onere, l'avvenuta erosione della franchigia aggregata annua di € 2.500.000,00, la Reliance fosse tenuta a tenerla indenne (in solido col dott. ### da quanto dovuto alle controparti al netto della franchigia in questione.  10.8. In ogni caso, il motivo in questione è fondato: E' bene ricordare che l'art. 2.13 delle ### di garanzia disciplina la franchigia e prevede che: “La copertura è prestata con una franchigia per sinistro non-ranking di ### 20.000,00 e una franchigia aggregata annua di ### 2.500.000,00, come segue: - Tutti i sinistri di importo pari o inferiore alla franchigia per sinistro di ### 20.000,00 restano a carico del ### - La franchigia aggregata annua di ### 2.500.000,00 sarà erosa esclusivamente dal solo importo di ciascun sinistro eccedente la franchigia per sinistro di ### 20.000,00; - Una vol ta erosa l'intera franchigia aggregata annua di ### 2.500.000,00, per ciascun sinistro successivo, resta a carico del ### la franchigia per sinistro di ### 20.000,00”, ma sul punto la sentenza deve essere riformata, anche alla luce delle produzioni effettuate, sia pure in questa sede, dalla ### che provano che l'Ente è venuto a conoscenza dell'erosione della franchigia solo nel corso dell'anno 2022 e che, in ogni caso, era intervenuta l'erosione della franchigia aggregata annua di € 2.5000.000,00 10.9. Come rileva l'### essa ha avuto effettiva contezza dell'avvenuto esaurimento della franchigia in questione soltanto nel corso del 2022, come si ricava dall'e-mail inviata in data 22 febbraio 2022 dalla s.r.l. Assigesco, ### adjuster della ### alla S.p.A. ### broker assicurativo della A.S.L.  n. 3, a mezzo della quale la prima ha informato la seconda, per l'appunto, dello “stato di erosione della franchigia” (v. doc. n. 4 allegato al presente atto). 
Ebbene, solo a seguito di tale comunicazione, preso atto dell'esaurimento del limite della franchigia aggregata, la A.S.L. appellante ha inteso verificare con la ### l'eventualità di pervenire ad una transazione della controversia in esame, all'evidente fine di avvalersi della copertura prevista dalla polizza ###9. A tal fine, in data 6 luglio 2022, presso la sede legale della A.S.L., si è tenuto un ### che ha avuto ad oggetto anche il sinistro oggetto della presente lite. Dal relativo verbale, che è l'altro documento prodotto in questa sede d'appello dalla Asl (v. doc. n. 5), si ha la conferma dell'acquisita consapevolezza delle parti circa l'erosione della franchigia aggregata (v. l'intestazione del verbale: “### aggregata erosa”, nonché la seguente affermazione ivi annotata: “### e l'### fanno notare che il sinistro è stato da sempre gestito appieno dalla ### che si è regolarmente costituita in giudizio spiegando le opportune difese in nome e per conto dell'Assicurata”, ragione per cui il sinistro doveva “ritenersi assolutamente garantito dalla polizza di riferimento”). 11. Deve innanzitutto evidenziarsi come la documentazione prodotta dalla Asl (doc. nn. 4 e 5) si sia formata dopo lo spirare del termine ultimo entro il quale avrebbero dovuto essere richiesti i mezzi di prova (individuabile, nel caso di specie, con la data del 30 novembre 2020, entro la quale occorreva depositare la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.), sicché risulta certamente utilizzabile ed ammissibile in grado d'appello senza la necessità di preventive eccezioni o allegazioni. Tanto non avrebbe potuto essere effettuato utilmente neppure all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° luglio 2022” come eccepito da ### sol che si consideri che l'e-mail del 22 febbraio 2022, come del resto da questa sostenuto nella comparsa di risposta, “non reca alcuna conferma e benché meno ammissione sull'intervenuta erosione della franchigia”, con la conseguenza che all'udienza del 1° luglio 2022 la A.S.L.  non avrebbe potuto asserire alcunché in ordine a tale erosione, posto che la contezza della effettiva erosione della franchigia era stata da essa acquisita solo in occasione della successiva riunione del ### tenutasi il 6 luglio 2022 (v. doc. n. 5), il che però è avvenuto successivamente al passaggio in decisione del giudizio di prime cure. Decisamente significativa è, del resto, la considerazione conclusiva verbalizzata nella seduta del ### tato di cui sopra, a tenore della quale: “L'### fa da ultimo presente che il sinistro insiste su una polizza il cui aggregato annuo è completamente eroso e che quindi ogni eventuale risarcimento è a totale carico della ### evidenziando la piena operatività della polizza”.  11.1. In conclusione, al di là dell'efficacia assorbente del giudicato, la sentenza va riformata anche nella parte in cui, pur ritenendo operativa la polizza, ha limitato il coinvolgimento della ### alle somme eccedenti l'importo della franchigia aggregata, imponendosi quindi la sua condanna al pagamento dell'intera somma liquidata, fatta salva la franchigia di € 20.000,00, con modifica anche del regime delle spese, che vede l ### integralmente soccombente nei confronti della ### sicché va rimossa anche la decisione sulla compensazione parziale delle stesse tra le predette parti di cui alla sentenza impugnata.  11.2.Non si può in questa sede tener conto della domanda degli attori proposta in sede di note conclusive e volta ad ottenere il rimborso delle spese di CTP stante l'esito della ### infausto per gli attori, a carico dei quali vanno poste le relative spese come liquidate con decreto del 9/10.4.2025.  11.3.In conclusione, in parziale accoglimento degli appelli proposti da ### dott. ### e ### gli importi da liquidare a titolo di danno biologico in favore dei congiunti della vittima vanno ridotti nella misura come sopra liquidata come di seguito: a ### D'### € 147.808,00, a ### € 2.449,50, a ### € 1.725,00, mentre la somma dovuta ad ### (€ 209.124,00) va ripartita tra gli eredi del ### per un terzo (€ 69.708,00) quanto a moglie (### D'### e figlia (### e per un sesto ciascuna (€ 34.854,00) per le due nipoti ### e ### Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo.  ### dovrà tenere l'Asl e il dott. ### indenni dalla condanna, anche in punto di spese, ferma la franchigia di € 20.000,00, nonché dalle somme già dovute in base alla sentenza impugnata, nella parte non oggetto di riforma (danno parentale e patrimoniale). 
Le spese dell'intero giudizio, riliquidate in base al diminuito valore della causa, , che comunque competono agli attori in ragione della complessiva valutazione dell'esito del giudizio, vanno poste a carico solidale della Asl e del dott. ### mentre la ### dovrà da queste tenerli indenni e quest'ultima dovrà rifondere ai predetti appellanti le spese del primo e del secondo del grado, in ragione della soccombenza nei loro confronti, spese che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.  #### dichiaratosi antistatario. 
Le spese di CTU del presente grado (decreto 9/10.4.2025) vanno invece definitivamente poste a carico di tutte le parti in parti uguali (in solido nei rapporti interni tra gli attori) in ragione dell'esito della stessa, che ha comportato il consistente ridimensionamento del risarcimento del danno biologico, il che comporta anche il mancato riconoscimento, a questi ultimi, delle spese di ### va invero richiamato il costante principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, n. ###; Cass. 84/2013), evidente apparendone la superfluità.  P.Q.M.  ### di Appello di L'### definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del ### di ### n. 625/2023 del 3/05/2023, così decide nel contraddittorio delle parti: 1) in parziale accoglimento degli appelli (#### e ### e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferme le liquidazioni del danno parentale e di quello patrimoniale, gli importi liquidati ai congiunti di ### a titolo di danno biologico (pp. 38-40 e dispositivo) vanno come di seguito ridotti e, per l'effetto, condanna i convenuti Asl e ### in solido tra loro, a corrispondere a tale titolo a: a ### D'### € 147.808,00, oltre € 69.708,00 quale erede di Ottavio ### a ### € 2.449,50, oltre € 34.854,00 quale esercente la potestà sulla figlia ### quale erede di ### a ### € 1.725,00, oltre € 69.708,00 quale erede di ### a ### € 34.854,00 quale erede di ### in tutti i predetti casi oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo; 2)condanna Asl e ### in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese dell'intero giudizio, che liquida in € 1.456,10 quanto al procedimento di mediazione (di cui € 106,10 per esborsi), in € 37.951,00 quanto al giudizio di primo grado oltre € 1.713,00 per esborsi e in € 26.155,00 quanto al presente grado, in tutti i casi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.  3) condanna ### a tenere indenni Asl e ### dal pagamento delle somme predette e dal pagamento di quelle indicate nella sentenza di primo grado non oggetto di riforma (danno parentale e patrimoniale) detratta la sola franchigia di € 20.000,00; 4) condanna ### a rifondere agli appellanti Asl e ### le spese dell'intero giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in € 29.154,00 quanto al primo grado e in € 20.119,00 quanto al presente grado, oltre € 2.529,00 per esborsi, in entrambi i casi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore del difensore di entrambe le parti, Avv. ### dichiaratosi antistatario.  5) ) pone le spese di CTU del secondo grado, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico di tutte le parti in parti uguali (in solido nei rapporti interni tra gli attori). 
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19 /11/2025 ### est. ### S.

causa n. 832/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizio Silvia Rita, Filocamo Francesco Salvatore

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 1923/2025 del 28-01-2025

... «ordinativi aggiuntivi», ossia degli ordinativi di lavoro inviati da contr oparte a seguito di un KO, indipendentemente dalle ragioni che avev ano portato al rifiuto di attivazione. In realtà, come si è visto, quel che rileva, sul piano risarcitorio, è la condotta discriminatoria posta in atto da ### che si traduceva in rifiuti di attivazione e quindi in una maggiore difficoltà di accesso all'infrastruttura da part e di ### Per com e formulata, dunque , la doglianza si mostra non concludente: la Corte di appello non aveva alcun motivo di distinguere i KO in base alle motivazioni del rifiuto, giacché il d anno era ricondu cibile all'adozione di procedure di attivazione discriminatorie nei confronti degli ### i KO entravano in gioco quale risultato della condotta illecita, non quale fatto costitutivo della stessa. Per quanto in precedenza rilevato, poi, non merita condivisione nemmeno l'ulteriore censura con cui si impugna la valorizzazione, da ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 17 parte della Corte di appello, dei KO intermedi (su singoli ordinativi di lavoro). 15. ― La ricorrente deduce, poi, che la Corte di appello avrebbe utilizzato un benchmark inapp (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29496 R.G. anno 2021 proposto da: ### s.p.a., rappresentata e dife sa dagli avvocat i #### D'### F rancesco ##### e Ste fano ### domiciliata p resso gli avvo cati ### D'### e ### ricorrente contro ### 3000 s.p.a., r appresentata e difesa dall'avvocato ### controricorrente avverso la sentenza n. 2650/2021 depositata il 13 aprile 2021 della Corte di appello di Roma. 
Udita la relazione svolta all'udienza del 30 ottobre 2024 dal consigliere ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 2 relatore ### udite le conclusioni del ###, nella perso na del sostituto procurat ore gener ale ### udite le difese delle parti.  ### 1. ― ### s.p.a.― da qui in avanti ### oggi ### 3000 s.p.a. ― ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### s.p.a. deducendo: che operava n el settore delle comunicazioni elettroniche quale OLO (other licence operat or); che svolgeva attività diretta all'acquisto di servizi di accesso all'ingrosso alla rete ### a b anda larga per fornire servizi al dettaglio di trasmissione dati alla clientela business; che con provvedimento del 9 maggio 2013, reso in esito al procedimento ###, l'### (### garante della concorrenza e del mercato) aveva contestato a ### illeciti anticompetitivi posti in essere nel triennio 2009-2011 per aver essa comunicato agli altri OLO un numero ingiustificatamente elevato di KO, o rifiuti di attivazione dei ser vizi all'ingrosso, mediante predisposizione di un processo di evasione degli ordini più complesso, più oneroso e in ogni caso meno efficiente rispetto a quello previsto per le divis ioni commerciali della stes sa società; c he essa ### aveva dedotto di aver acquistato servizi di accesso alla rete ### in detto periodo, subendo un numero elevato di rifiuti di attivazione. La società attrice ha quindi giudizialmente domandato il risarcimento dei danni quantificato in euro 37.000.000,00.   ### si è costituita e ha resistito alle domande attrici.   E' stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la misura percentuale dei rifiuti di attivazione subiti dall'istante nell'arco temporale oggetto di indagine da part e dell'### garante e allo scopo, altresì, di appurare il danno emergente e il lucro cessante dedotti dall'attrice e il loro nesso di causalità con gli illeciti accertati dall'### oltre che di pervenire alla quantificazione del pregiudizio patrimoniale ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 3 occorso.   Il Tribunale di ### ha accolto parzialmente le domande attrici dichiarando che le condotte contestate costituivano abuso di posizione dominante, oltre che comportamenti illeciti ex artt. 2598 e 2043 c.c.; ha quin di emesso statuizio ne inibitoria in danno di ### om e condannato la stessa al risarcime nto dei danni, liquidati in euro 377.084,00 per danno emergente e in euro 8.000.000,00 per lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione; ha p ure disposto la pubblicazione del dispositivo della s entenza su due quotidiani a diffusione nazionale.   2. ― ### ha impugnato detta pronuncia e il gravame è stato solo parzialme nte accolto dalla Corte di appello di ### in particolare, il Giudice distrettu ale ha rideterminato il lucro cessante nella minor somma di euro 5.621.494,80, oltre interessi e rivalutazione.   3. ― Avverso la pronuncia della Corte di ### ha proposto un ricorso per cassazione articolato in otto motivi.  ### è stata resistita da ### 3000.   ###, dapprincipio avviata alla trattazione camerale, è stata successivamente destinata alla pubblica udienza. Sono state depositate memorie. ### blico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Deve premettersi essere inammissibile la produzione ex art.  372 c.p.c., da parte di ### del documento denominato «risposta richiesta di assistenza in re lazione al g iudizio iscritto al n. R.G.  26599/2020». Il d ocumento, infatti, non riguarda la nullità della sentenza impugnata (quella derivante dai vizi propri della sentenza e, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento: per tutte, Cass. 20 ottobre 2023, n. 29221), né l'ammiss ibilità del ricorso (e cioè la proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo: Cass. 29 f ebbraio 2016, n. 3934) e tanto meno il matu rare di un ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 4 giudicato (ipotesi, quest'ultima, in presenza de lla quale la giurisprudenza di que sta Corte pure ammette la produzione documentale: così, ad esempio, Cass. 20 febbraio 2020, n. 4415, dalla cui massima si evince chiaramente che la p roduzione non può mai riguardare documenti nuovi relativi alla fond atezza nel merito de lla pretesa).  2. ― Col primo mo tivo di ricors o è den unciata la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver la Corte di appello deciso il primo motivo di appello di ### nella parte riguardante l'assenza del nesso causale e dei presunti danni lamentati ex adverso e, comunque, degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per difetto di motivazione, sempre in relazione a nesso causale e danno. Si deduce che con il primo mezzo di gravame l'odierna ricorrente avev a chiesto alla Corte di appello di acce rtare, in riforma della sentenza d i primo grado, l'insussistenza di una condotta discriminatoria negli specifici confronti di ### e, indipende ntemen te dall'accertamento di detta condotta, l'assenza di danno e l'assenza di nesso causale. La Corte di merito si sarebbe invece pronunciata sulle sole doglianze di ### dirette a negare la condotta discriminatoria, omettendo di statuire sugli altri temi appena indicati. In oltre, indipendentemen te dal menzionato vizio di omessa pronuncia, la sentenza, ad avviso della società istante, dovrebbe ritenersi nulla in quanto la risposta al primo motivo di appello risulterebbe priva di motivazione in relazione alle suddette questioni.   Col secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223, 2697 e 2729 c.c., per aver la Corte di merito erroneamente interpretato e applicato i principi in materia di onere della prova e di presunzione in relazione al nesso causale. Si lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto che dall'accertamento di una condotta discriminatoria nei confronti di un dete rminato con corrente discenderebbe automaticamente una presunzion e di sussistenza del nesso causale: presunzione che opererebbe indipendentemente dal tipo ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 5 di danno che viene concretamente in questione (perdita di clienti o aumento dei costi). Si deduce che, in tal modo, la sentenza violerebbe il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale nel private enforcement antitrust l'attore ha l'onere di allegare e provare il nesso causale e il danno asseritamente subito. ### la ricorrente, inoltre, il G iudice di appello avrebbe impropriamente ritenuto che gli indici statistici fossero sufficienti per accertare il nesso causale e il danno, nonostante: che, in termini generali, i KO possano essere determinati da fattori causali diversi dalle condotte contestate; che ### avesse dedotto numerosi elementi di prova dell'assenza di nesso causale; che gli ste ssi dati statistici allegat i smentissero la sussistenza di una perdita di clienti. Viene infine rilevato che la Corte di appello avrebbe applicato il ragio namento presuntivo a u n quadro indiziario privo delle condizioni previste dalla legge.   Il terzo motivo di impugnazione prospetta la violazione dell'art.  112 c.p.c., per aver il Giudice distrettuale erroneamente interpretato e applicato i principi in materia di onere di allegazione in relazione al nesso causale e al danno. Ci si duole che la Corte di appello abbia ritenuto sufficiente che ### contestasse in maniera generica e indifferenziata i KO comunicatile da ### senza precisar e e delimitare tale difesa attraverso l'individuazione dei KO non giustificati. 
Si assume che le deduzioni generiche non sono sufficienti a soddisfare l'onere di allegazione gravante sulla parte che agisce in giudizio.   Il quarto motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per l'omesso esame dei fatti allegati da ### che escludevano il nesso causale. Viene rilevato che per dimostrare l'assenza di nesso causale tra le condotte contestate e la pretesa perdita di clienti ### aveva dedotto quanto segue: ### aveva attivato, in percentuale, più clienti delle divisioni interne della stessa ricorrente; ### aveva beneficiato di tempi di lavorazione analoghi a quelli di ### se non più brevi; non vi era correlazione tra opposizione di KO e andamento della quota ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 6 di mer cato degli ### l'andamento della quota degli OLO era stato influenzato da altri fattori, inclus e alcune importanti innovazioni regolamentari; ### non av eva dovuto ass umere person ale aggiuntivo, pagare straordinari o sostenere altri costi addizionali, rispetto a quelli che avrebbe co munque soste nuto in assenza delle condotte contestate; svariati KO erano stati determinati da errori o comportamenti di ### e dei suoi clienti; la lavorazione di un ordinativo richiedeva tempi molto contenuti.   3. ― I quattro motivi sopra riassunti si prestano a una trattazione congiunta, investendo, da diverse angolazioni, il tema relativo al danno derivante dall'illecito concor renziale accertato dall'### e al nesso causale intercorrente tra tale illecito e il pregiudizio patrimoniale di cui è stato domandato il risarcimento.   4. ― In proposito, occorre muovere dalle considerazioni svolte, sul punto, dalla Corte di appello nella pronuncia impugnata.   Il Giudice distrettuale ha in sintesi osservato che non era anzitutto consentito porre in discussione la condotta illecita accertata in sede amministrativa e i re lativi presupposti di fat to, ossia la posizion e dominante di ### nel mercato all'ingrosso a banda larga in modalità bitstream e l'abu so di tale posizione. ### ice distrettuale ha in particolare evidenziato come dall'istruttoria svolta dall'### era emerso che ### ave va «posto in essere un tratta mento sostanzialmente divergente, e quin di ritenuto discri minatorio dall'### a seconda della provenienza delle richieste di erogazione di ser vizi all'ingrosso dalle divis ioni interne di ### ovvero dagli ### infatti, per tali divis ioni la pro cedura prevedeva che esse interagissero direttamente con la funzione aziendale denominata ### costituita nel 2008 all'interno della direzione Te chn ology & Operations di ### e che i loro ordinativi, nel caso di indisponibilità di risorse, fossero posti in sospensione in attesa che le risorse stesse si liberassero, mentre per gli operatori alternativi era previsto che essi ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 7 dovessero interagire con la funzion e aziendale ### e che le richieste dei medesimi in quei casi «ricevessero invece un KO imme diato, per effetto del quale [gli OLO ] erano costret ti a procedere all'emissione di un nuovo ordinativo e a dare avvio a una nuova ed ulteriore procedura di richiesta di accesso». 
Ha rilevato ancora la Corte merito che, secondo quanto rilevato dall'### tale condo tta determinava che per gli OLO i tem pi di lavorazione risultassero ingiustificatamente più estesi rispetto a quelli impegnati dalle divisioni inter ne di ### m, ostacolando, così, la capacità dei detti soggetti «di operare in condizioni di sostanziale parità con la società ### e, quindi, di poter conquistare parte dei clienti già serviti» da questa. Si legge, ancora, nella sentenza impugnata, che, in con seguenza, nell'ambito dell'accertamento con dotto dall'### l'analisi quantitativa del tasso di insuccesso degli ordinativi di lavoro ha avuto rilievo consistente ma non esclusivo al fine di valutare la condotta di ### essendosi posto l'accento, quale elemento sintomatico della discriminazione, sul diverso trattamento formale tra processo di delivery interno ed esterno, e cioè su di un processo di evasione degli ordini provenienti rispettivamente degli OLO e dalle divisioni int erne di ### che era espressione di una gestione immotivatam ente differenziata; sul punto è stato richiamato il passaggio della sentenza del Consiglio di Stato n. 2479 del 15 maggio 2015, che ha definito, in sede di appello, il giudizio di impugnativa del provvedimento dell'### passaggio ove è affermato che l'### garante era «partita, nel suo metodo, certamente, dal numero eccessivamente più elevato e perciò significativo dei KO nei confronti degli ### ma ha « altresì concentrato l'attenzione sulle ingiustificate differenze qualitative tra i due processi». 
La Corte di appello ha spiegato, quindi, che la considerazione, da parte del c.t.u., di un tasso di insuccesso diverso da quello riguardante i c.d. KO netti (e cioè i KO che, riguardando le «richieste elementari», si erano tradotti nel definitivo rifiuto di attivazione) e concernente, di ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 8 contro, i c.d. KO lordi (e cioè i rifiuti che avevano riguardato tutti gli ordini di lavoro, indipendentemente dall'esito conclusivo della procedura di attivazione) trovava giustificazione «nei termini in cui l'abuso [era] stato accertato» : in pro posito è stato fatto riferiment o al rilievo, espresso nel provvedimento dell'### secondo cui «il numero elevato di KO opposti agli ### a pre scindere dal livello di soddisfacimento effettivo delle richieste di servizio al dettaglio, avrebbe ritardato e reso più farraginoso il processo di attivazione dei nuovi clienti e avrebbe rallentato e reso più cos tosa l'e spansione della base c lienti dei concorrenti». Proprio muovendo dalla rico gnizione del consulente d'ufficio, riguardante sia i KO netti che i KO lordi, la Corte di merito ha quindi affermato che ### aveva riservato a ### un trattamento discriminatorio potenzialmente produttivo di danni, equivalente a quello riservato agli altri ### Quanto alla prova del nesso causale, il Giudice distrettuale ha osservato che esso poteva ricav arsi da presunzioni e che sul punto andava conferito rilievo alle risultanze del provvedimento dell'### alla c ircostanza per cui ### p ure estranea al procedimento amministrativo avanti all'### antitrust, era concorrente di ### (vale a dire dell' impresa in pos izione di dominanza di cui era stata accertato l'abuso) e alla d iscriminazione subita dall'appellata con riguardo ai KO subiti, av endo particolarmente riguardo alla «differenziazione della proce dura di delivery rispetto a quella che ### [aveva] riservato alle proprie divisioni interne». In punto di danno la Corte di appello ha poi richiamato l'accertamento del c.t.u., secondo cui il com plesso processo di attivazione aveva ostacolato l'acquisizione di clientela attuale e potenziale, con possibile vantaggio per le division i comm erciali della ricorren te, e il c ontenuto del provvedimento dell'### secondo cui, «avendo ### reso più difficoltoso ed oneroso l'accesso alla rete per i concorrenti, le quote di mercato di questi ultimi sono aumentate meno di quanto avrebbero ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 9 potuto fare in uno scenario alternativo nel quale l'abuso non fosse stato posto in essere». Dopodiché, assumendo come riferimento lo scenario economico del ### relativo ai servizi a banda larga, la Corte di merito ha evidenziato come la presenza delle condotte anticompetitive in ### avesse determinato una minor crescita delle quote di mercato degli OLO italiani rispetto a quelli inglesi: il differenziale di crescita è stato poi «tradotto in numero di acce ssi mancat i per gli OLO per ciascuno degli anni interessati e indi, individuato, sulla base delle quote di mercato detenute da ### il numero di accessi mancati riferibili ad essa, lo si è moltiplicato per il margine di profitto unitario».  5. ― Ora, come è ben noto, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art.  33, comma 2, della l. n. 287 del 1990 per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticonc orrenzi ali, i provvedimen ti assunti dall'### garante per la concorrenza e il mercato e le decisioni del giudice amministrativo, che eventualmente abbiano confermato o riformato quei provvediment i, costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso (per tutte: Cass. 5 luglio 2019, n. 18176; Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640). 
Spetta invece a chi si assume danneggiato da tale comportamento illecito fornire la prova del preg iudiz io patrimoniale lamentat o e del nesso di causalità tra la condotta e il danno. E' da osservare, al riguardo, che, in assenza di normativa dell'### europea applicabile ratione temporis, spetta all'ordinamento giuridico interno di ogni singolo Stato membro stabilire le modalit à di esercizio del dirit to di agire per il risarcimento del danno risultante da un abuso di posizione dominante vietato dall'articolo 102 TFUE, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività (Corte giust. 28 marzo 2019, C‑637/17, ### 42, ove il richiamo a Corte giust. 5 giugno 2014, C 557/12, ### e a., 24). Va fatta quindi applicazione dei principi del diritto nazionale che regolano l'illecito extracontrattuale, ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 10 dovendosi sottolineare, in proposito, che il danno cagionato mediante abuso di posizion e dominante non è in r e ipsa, m a, in quant o conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della conco rrenza, deve essere autonomamente pr ovato secondo i principi generali in tema di responsabilità aquiliana (Cass. 10 settembre 2013, n. 20695).  6. ― Ciò detto, la Corte di appello ha in sintesi accertato che dalla richiamata condotta discriminatoria, incidente sui procedimenti d i attivazione posta in essere da ### era dipeso un aggravio delle condizioni di attivazione da parte dell'odierna controricorrente, che si era poi tradot ta nella perdit a della quota di mercato che la s tessa avrebbe potuto acquisire nel campo dei servizi di telefonia offerti. 
La sequenza logica del ragionamento del Giudice distrettuale in punto di nesso causale è ben chiara: e ssa muove dalla con dotta discriminatoria di ### che si era tradotta nell'opposizione di un numero di KO maggiore di quello relativo ai KO subiti dalle divisioni interne della ricorrente (nella sentenza impugnata, a pag. 4, è evocato l'accertamento del Tribunale, secondo cui le percentuali d i KO su richieste elementari e ordinativi di lavoro di ### erano superiori non solo a q uelle di ### ma anche a quelle registrate dagli ### e conferisce rilievo ai danni per perdita di clientela «che secondo una valutazione di regolarità causale [erano] riconducibili alla condotta discriminatoria» (così il provvedimento impugnato, a pag. 23).   E' esclus o, dunque, che la C orte di appello abbia manc ato di pronunciarsi sul nesso causale e sul danno.  7. ― Deve parimenti negarsi che su tali temi sia da ravvisare il vizio di motivazione oggi deducibile in sede di legittimità: vale a dire quell'anomalia motivazionale che si traduce in violazio ne di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, la quale risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7 Sez. I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 11 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass . 25 s ettemb re 2018, n. 22598). Con particolare riguardo a l n esso causale tra l'illecito concorrenziale e il pregiudizio lamentato, occorre del resto ricordare che esso ben può essere accertato in termini probabilistici o presuntivi (Cass. 2 febbraio 2007, n. 2305) e che, in linea generale, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove ad eguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 5 agosto 2021, n. 22366, la quale precisa, poi, che la censura per vizio di mot ivazione in ordine all'utilizzo o men o del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio; cfr. pure: Cass. 26 febbraio 2020, n. 5279; Cass. 27 ottobre 2010, n . 21961). Ebbene, l'argomentare de lla Corte di m erito non prospetta una tale incongruità. 
Va aggiu nto, sempre con riguardo al denunciato vizio motivazionale, che onde assolvere all' onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, cos ì da dov ersi ritenere implicitamente rigettate le argomentazion i logicamente incompatibili con esse (Cass. 9 febbraio 2021, n. 3126; Cass. 2 dicembre 2014, 25509).  8. ― Non coglie nel segno, poi, quanto dedotto in ricorso con riguardo alla consistenza numerica dei KO ingiustificati e alla mancata allegazione, da parte di ### di tali immotivati rifiuti di attivazione. Si è visto, infatti, che l'illecito produttivo del danno risulta essere funzione della condotta discriminatoria posta in atto da ### con l'adozione ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 12 di procedure di attivazione che risultavano penalizzanti per l'odierna controricorrente. Come è stato rib adito dal Consiglio di Stato, la condotta di ostacolo tenuta da ### m è con sistita nelle differenze strutturali della gestione dei due servizi di attivazione tra gli OLO e le sue divisioni c ommerciali, e rapp resentata da più fattori: dalla intermediazione della divisione ### nella gestione del servizio di attiv azione dei so li operatori esterni; dalla previsione, nella fase iniziale di acquisizione delle richieste degli ### di una operazione di verifica formale «con buona probabilità di interruzione sul nascer e dell'iter in caso di mancata rispondenza alle regole di compilazione», mentre nell'ambito del processo interno le simmetriche attività di controllo erano affidate alle stesse divisioni commerciali che risolvevano attraverso i call center gli errori formali nella compilazione dell'ordine e potevano modificare lo stesso nella fase di predisposizione; dalla circostanza per cui, nei casi di indisponibilità di rete, per gli OLO si attivava direttamente il KO, mentre per le divisioni interne operava la sospensione della pratica; dal mancato aggiornamento delle banche dati di ### evenienza, pure idonea a determinare un maggior numero di rich ieste che si concludevano neg ativamente con i KO; dalla circostanza per cui la sospensione del procedimento (operante per le sole divisioni interne di ### si manteneva la priorità dell'ordinativo, mentre in presenza del KO era ne cessario presentare una n uova richiesta di attivazione (### St. 15 maggio 2015, n. 2479, cit., par.  9.2). 
Appare evidente, in tale scenario, segnato da discriminazioni idonee a tradursi in una maggiore difficoltà di accesso all'infrastruttura da parte degli OLO e in una correlativa loro perdita di quote di mercato, che le singole motivazioni dei KO siano prive di decisività: e tanto spiega come non possa conferirsi rilievo al tema della carenza di un'allegazione attorea in tal senso (pur dovendosi dare atto, per completezza, che sul piano probatorio il c.t.u. ha comunque dato conto di un «andamento ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 13 non fisiologico di tali ###.  ### canto, proprio perché il danno si è originato dalle condotte discriminatorie adottate nella gestione dei processi di attivazione, non appare censurabile nemmeno la considerazione, da parte dei ### di merito, dei KO lordi, incidenti su ordini di lavoro opposti da ### a ### in buona sostanza tali rifiuti sono stati reputati comunque idonei a rendere più difficoltoso il processo di attivazione, indipendentemente dall'esito finale della richiesta.  9. ― I primi tre motivi vanno quindi respinti.  10. ― Il quarto è inammissibile. 
La ricorrente ha formulato una censura di omesso esame di fatto decisivo dando rilievo a proprie deduzioni di cui la Corte di appello non avrebbe tenuto conto. Al di là della contr overtibile decisività delle richiamate deduzioni, si osserva che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.  concerne «fatti storici» che chi impugna deve indicare anche nel dato, testuale o extratestuale, da cui risultino esistenti (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415), non essendo quindi sufficiente enunciare il «come» e il « quando» essi siano stati oggetto di discussione pro cessuale . 
Trattandosi di fatti documentati in giudizio, era in particolare necessario che degli scritti comprovanti i fatti stessi fosse trascritto il contenuto, o che dei documenti in questione fossero riprodotti i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481); occorreva altresì specificare in quale sede processuale i documenti medesimi fossero stati prodotti (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184). 
Va aggiu nto che il Tr ibunale e la Corte di me rito hann o riconosciuto entrambe esistenti il nesso caus ale: ora, nell'ipotesi di «doppia conforme» ex art. 348-ter, c omma 5, c.p.c., è oner e d el ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. 20 settembre 2023, n. 26934; Cass. 28 febbraio ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 14 2023 n. 5947): ciò è mancato.   11. ― Col quinto motivo si den uncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2600, 2697 e 2729 c.c., per aver la Corte del merito erroneamente interpretato e applicato i principi dell'onere della prova nella responsabilità extracontrattuale in relazio ne all'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano. Viene rilevato che l'art.  2043 c.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., pone sul presunto danneggiato l'onere di provar e tutti gli elementi costit utivi della fattispecie risarcitoria, incluso l'elemento soggettivo; è inoltre dedotto che erronea mente, a sup porto delle proprie conclusioni, la Corte di appello avesse richiamato l'art. 2600 c.c.: tale norma non sarebbe applicabile nel caso di s pecie e sarebbe stata travisata nella sua concreta portata.   12. ― Il motivo va disatteso.   Sul punto, occorre distinguere il rilievo che riveste la colpa ai fini dell'accertamento dell'illecito concorrenziale dalla dimensione che tale elemento assume nella diversa prospettiva di una condanna risarcitoria.   Sotto il primo profilo si deve avvertire ch e per constata re lo sfruttamento abusivo di una posizione dominant e ai fini dell'applicazione dell'articolo 102 TFUE, non è necessario dimostrare l'esistenza di un intento antico ncorre nziale in capo all'impresa in posizione dominante: tale intento costituisce solo una delle numerose circostanze di fatto che possono essere prese in considerazione per accertare l'abuso di posizione dominant e (Corte giust. UE 19 aprile 2012, ### e altri/### C -549/10, 20 e 21): l'autorità garante della concorrenza non è dunque tenuta a dimostrare l'intento dell'impresa in ques tione di escludere i propri conc orrent i ricorrendo a mezzi o risorse diversi da quelli su cui si impernia una concorrenza basata sui meriti (Corte giust. UE 12 maggio 2022, ### C-377/20, 64).   Sotto il secondo profilo, non vi sono invece ragioni per credere ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 15 che l'illecito antitrust si sottragga alla regola per cui il risarcimento del danno aquiliano esige il dolo o la colpa del danneggiante, giusta l'art.  2043 c.c..   Ora, la r icorrente deplora l'affermazione, conte nuta nella sentenza impugnata, secondo cui all'illecito antitrust sarebbe applicabile la presunzione posta dall'art. 2600 c.c.. 
Omette però di conferire il giusto rilievo a un ulteriore argomento speso dalla Corte distrettuale, che assurge ad autonoma ratio decidendi del terzo motivo di appello, con cui era stata p osta la questio ne dell'elemento soggettivo dell'illecito dedotto in causa. Ha osservato il Giudice del gravame che la colpa veniva in rilievo «quale violazione di doveri di condotta correlati a rischio specifico di cagionare un danno» e che il principio di equivalence of output, di regolamentazione di settore, non giustificava la farraginosità insita della procedura verso l'esterno che era stata riscontrata dall'### antitrust. La Corte di merito ha dunque di fatto reputato colpevole la condotta di ### che aveva fatto uso della pr opria discrezion alità modulando il procedimento di attivazione attraverso scelte che si erano rivelate dis criminatorie in danno degli ### e tale conclusione si accorda con l'accertamento del ### di Stato il quale, nella sentenza n. 2479 del 2015 (par. 9.3), aveva escluso che le soluzioni adottate da ### fossero imposte da normative di settore e aveva distinto, in proposito, la cornice regolatoria e i criteri di comportamento assunti dall'impresa dominante, «in cui possono annidarsi, nella situazione concreta, condot te con effet ti comunque escludenti, sia pure comprese in quel quadro». Resta solo da osservare che il r ichiamato accertamento della Corte territoriale investe un profilo di fat to che sf ugge, come tale, al s indacato di legittimità.   13. ― Il sesto mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 47 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, e delle relative delibere attuative, per aver la Corte Sez. I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 16 territoriale condannato ### a risarcire presunti danni causati da condotte doverose e aver e rroneamente interpretato e app licato i principi in tema di onere della prova in relazione all'an e al quantum del presunto danno. Si lamenta, in proposito, che la Corte di appello abbia mancato di considerare, ai fini risarcitori, la motivazione dei KO opposti, utilizzato un benchmark errato e sovrastimato il p reteso danno, incorrendo in plurimi errori di quantificazione dello stesso.   14. ― La società ricorrente c ontesta anzitutto la sentenza impugnata per aver la stessa ritenuto che i KO fossero «uno strumento in quanto tale illecito e idoneo a causare un danno ingiusto»; rileva che la comunicazione di KO è imposta dalle misure regolamentari dettate dall'### (### per le garanzie nelle comunicazioni) e che, ove siano giustificati dalle circostanze previste dalla regolamentazione di settore, i det ti KO non possono determinare l'insorgere di u na responsabilità aquiliana. La censura investe il criterio di liquidazione del danno basato sulla considerazione degli «ordinativi aggiuntivi», ossia degli ordinativi di lavoro inviati da contr oparte a seguito di un KO, indipendentemente dalle ragioni che avev ano portato al rifiuto di attivazione.   In realtà, come si è visto, quel che rileva, sul piano risarcitorio, è la condotta discriminatoria posta in atto da ### che si traduceva in rifiuti di attivazione e quindi in una maggiore difficoltà di accesso all'infrastruttura da part e di ### Per com e formulata, dunque , la doglianza si mostra non concludente: la Corte di appello non aveva alcun motivo di distinguere i KO in base alle motivazioni del rifiuto, giacché il d anno era ricondu cibile all'adozione di procedure di attivazione discriminatorie nei confronti degli ### i KO entravano in gioco quale risultato della condotta illecita, non quale fatto costitutivo della stessa.   Per quanto in precedenza rilevato, poi, non merita condivisione nemmeno l'ulteriore censura con cui si impugna la valorizzazione, da ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 17 parte della Corte di appello, dei KO intermedi (su singoli ordinativi di lavoro).   15. ― La ricorrente deduce, poi, che la Corte di appello avrebbe utilizzato un benchmark inapp ropriato, che aveva portato a sovrastimare il danno.   Occorre qui ricordare che il Giudice distrettuale ha assunto come scenario ipotetico da confrontare con il dato reale non lo stesso mercato italiano in un'epoca differente, ma altro mercato geografico, quello del ### La Corte di merito, a fronte delle eccezioni dell'odierna ricorrente per cui non sarebbe stato possibile individuare lo scenario controfattuale con riferimento a un diverso mercato geografico per un periodo temporale differente, h a osser vato che le linee guida della ### europea non pongono un limite temporale di riferimento, richiedendo solo che il mercato sia s ufficientement e simile, evidenziando che la sc elta adottata in sede di merito era «ragionevolmente fondata sulla circostanza che nel 2003-2006 le quote di mercato iniziali degli OLO inglesi erano sovrapponibili a quelli degli OLO sul mercato italiano», confutando, poi, i rilievi di ### quanto all'assenza di analogie tra il mercato reale e quello ipotetico, assunto come controfattuale (rilievi basati sulla congiuntura negativa di mercato innescata dalla crisi finanziaria del 2008 e sulle diverse regolamentazioni di settore operanti, rispettivamente, in ### e nel ###.   Ora, la s ocietà ricorrente non fa questione della mancata osservanza delle richiamate linee guida (contenute nella guida pratica sulla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del ### che è un documento di lavoro dei servizi della ### e non contiene norme giuridiche) e nemmeno spiega come un ipotetico scostamento dalle stesse possa tradursi in una violazione o falsa applicazione delle prescrizioni di legge richiamate nella rubrica del motivo. Deve rammentarsi, in proposito, ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 18 che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare non solo le norme di legge di cui inten de lamen tare la violazio ne, ma di esam inarne il contenuto precettivo e di raffro ntarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che que ste ultime con trastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ― con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ― la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998). Le deduzioni svolte, carenti di indicazioni nel senso indicato, s i risolv ono, quindi, in sem plici contestazioni che investono l'accertamento di fatto della ### di merito e che sono, come tali, inammissibili avanti al Giudice di legittimità.   16. ― Quest'ultima conclusione si impone per l'ulteriore censura formulata nel motivo, attinente al «danno da trascinamento», e cioè al pregiudizio determinatosi nel periodo successivo a q uello dell'infrazione, il quale è stato insindacabilmente accertato in sede ###confo rmità, oltretutto, al disposto delle richiamate linee guida, puntualmente evocate nella sentenza impugnata.   17. ― La società istante si duole pure della valutazione circa il margine di profitto che ogni linea telefonica avrebbe generato in caso di attivazione (c.d. AMPU). La sentenza è censurata per aver la Corte di appello riconosciuto valenza probatoria a una certificazione proveniente dal collegio sindacale dell'odierna controricorrente (e cioè da un organo interno della parte che se ne era avv alsa) e per il m ancato apprezzamento della contestazione, da parte di ### delle allegazioni avversarie.   In realtà, il Giudice distrettuale ha osservato che il c.t.u. aveva «individuato, sulla base di dati trat ti dal collegio sindacale dalla ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 19 contabilità della società danneggiata, un margine di profitto giudicato attendibile» rispetto a quello esposto in altra relazione di s tima: margine di profitto che i consulenti tecnici di parte di ### avevano «criticato solo con riferimento alla mancata inclusione di ipotetici costi non consider ati, dei quali non hanno saputo indic are la concr eta incidenza». Come è evidente, allora, la Corte territoriale, non ha affatto conferito valore probatorio a un documento della parte da cui lo stesso proveniva, ma ha piuttosto valorizzato l'accertamento del consulente tecnico che aveva reputato attendibile la stima di alcuni dati contabili, certificati dal collegio sindacale della società oggi controricorrente, così pervenendo a una stima del margine di profitto che i consulenti tecnici di parte erano stati in grado di criticare solo genericamente. Si è quindi, anche qui, in pr esenza di un accert amento di fatt o che sfugge al sindacato di legittimità: ac certamento che si prete nde olt retutto di confutare senza prestare osservanza al principio di autosufficienza, visto che il m otivo non reca traccia delle indicazioni pertinenti ai documenti in esso richiamati. La rico rrente fa pure menzione della propria contestazione, in primo grado, dei dati di cui qui si dibatte: ma la deduzione non è concludente, in quanto era stato il Tribunale, e non la Corte di appello, a valorizzare il tema della mancata contestazione, da parte di ### della certificazione rilasciata dal collegio sindacale. 
Sotto tale profilo la censura manca dunque di aderenza alla ratio decidendi dell'impugnata pronuncia. Merita aggiungere che nel vigore del novellat o art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancat a contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680).  18. ― Altra doglianza concerne la stima dell'incremento dei costi patito dalla contror icorren te: s tima operata dal con sulente tecnico ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 20 d'ufficio sulla base della documentazione acquisita. 
La ricorrente pone, al riguardo, diverse questioni di cui la Corte distrettuale non si è occupata, senza chiarire se le stesse fossero state sollevate in sede di merito e, segnatamente, in appello. Ciò posto, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarn e una s tatuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di alleg are l'avvenuta lo ro ded uzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricors o stesso, di indicare in qu ale specifico atto del giud izio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S uprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta qu estione (per tutte: Cass. 1 luglio 2024, n .  18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, 15430).   19. ― Col settimo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2947 c.c., per aver la Corte di appello erroneamente interpretato e applicato i principi in tema di computo del termine di prescrizione. Si lamen ta che il ### ice distrettuale abbia respin to l'eccezione di prescrizio ne sollevata da ### affermando che il dies a quo del termine di prescrizione non potrebbe precedere la data di p ubblicazione del provvedimento dell'### garante. Si osserva che il termine di prescrizione va fatto decorrere dal momento in cui l'illecito può essere percepito nei suoi elementi essenziali e non da quando la presunta vittima abbia avuto piena conoscenza di tutte le circostanze fattuali. Ci si duole che la Corte territoriale abbia ancorato la decorrenza del termine prescrizionale alla data di pubblicazione del nominato provvedimento sul presupposto che solo in quel momento ### avrebbe avuto accesso ai dati delle divisioni interne di TIM e, quindi, avrebbe potuto confrontarli con i propri. Si rileva che la st essa ### nel co rso della caus a, aveva sempre ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 21 individuato l'elemento central e del presunto abuso nel prof ilo strutturale, legato all'adozione di un processo di delivery differenziato tra OLO e divisioni interne di ### e che, poiché la presenza di processi differenziati di attivazione delle linee era circostanza nota a tutti gli operatori, la corretta applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c. avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a ritenere che ### aveva percepito (o avre bbe potuto percepire) l' illecito di TIM ben prima della pubblicazione del ####.   Con l'ottavo motivo di r icorso si denuncia per cassazione la violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per difetto di mot ivazione in relazione al computo de l termi ne di prescrizione.  ### la ricorrente la risoluzione della questione sulla prescrizione risulterebbe basata su di una motivazione meramente apparente: la sentenza non spiegherebbe, infatti, perché il confronto con i tassi di KO delle divisioni c ommerciali di ### sarebbe stato ritenuto indispensabile per percepire il presunto abuso di quest'ultima.   20. ― I due motivi di ricorso aggrediscono la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione: la Corte di merito ha infatti escluso che la detta prescrizione decorresse dal momento dell'avvio del procedimento amministrativo avanti all'### antitrust. Ha rilevato il ### distrettuale che pur essendo ### un operatore professionale attivo n ello stesso mercato in cui operava ### e cioè un soggetto da cui poteva ragionevolmente attendersi la c onoscenza delle dinamiche che inte ressavano quel mercato, «la peculiarità dell'illecito in esame che va colta nell'eccesso di KO in danno degli ### frutto di un procedime nto di delivery integrante una discriminazione interno-esterno, non può che essere appre zzata attraverso il confronto delle percentuali di insuccessi» in capo ai vari operatori e a ### In tal senso, secondo la Corte di appello, pur in presenza della pubblicità dell' avvio dell'ist ruttoria antitrust, l'attuale controricorrente ― soggetto che non aveva preso parte al procedimento ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 22 amministrativo ― non era stato in grado di avvedersi della lesività della condotta posta in atto da ### «in assenza di dati complessivi cui comparare quelli propri» e in mancanz a di una «conoscenza delle diverse concrete modalità del processo di delivery riservato alle divisioni interne».   21. ― Ora, il danno di cui si fa questione nella presente sede rientra tra quelli comunemente denominati lungolatenti, i quali sono caratterizzati dalla presenza di un segmento temporale, di significativa ― e perciò non trascurabile ― entità, che separa l'insorgenza del danno dalla sua percezione. La lungolatenza del danno fa sì che il titolare del diritto possa dirsi in stato di inerzia, risp etto all'eserciz io del d iritto risarcitorio, solo a partire dal momento in cui sia adeguatamente edotto delle circostanze dell'illecito concorrenziale: sicché l'azione risarcitoria da intesa anticoncorrenziale si prescrive, in base al combinato disposto degli art. 2935 e 2947 c.c., in cinque anni dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l'ordinar ia diligen za, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia (così Cass. 2 fe bbraio 2007, n. 2305). A i fini d ella decorrenza del termine, quindi, non rileva il momento in cui l'agente compie l'illecito o quello in cui il fatt o del t erzo deter mina ontologicamente il d anno all'altrui diritto, quanto, piuttosto, il momento in cui la condotta ed il conseguente danno si manifestano all'esterno, divenendo oggettivamente percepibili e riconoscibili (Cass. 6 dicembre 2011, 26188; nello stesso senso, cfr. Cass. 5 luglio 2019, n. 18176).   Venendo in questione un danno ant itrust, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria coincide col momento in cui il titolare sia stat o adeguatamente in formato ― o si p ossa pr etendere ragionevolmente, e secondo l'ordinaria diligenza, che lo sia stato ― non solo dell'altrui violazione ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto (Cass. 3 aprile 2020, n. 7677; Cass. 19 ottobre 2022, n. ###, in mot ivazione). E così, n ell'ipotesi in cu i a vantare la pretesa ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 23 risarcitoria da illecito antitrust, che segua un provvedimento decisorio di accertamento dell'illecito e di applicazione delle sanzioni dell'### sia un'impresa concorrente, che opera nel medesimo settore di quella dominante e dalla quale può ragionevolmente presumersi, secondo la regola della diligenza, che essa osservi e vigili sulle condotte delle altre imprese, miranti ad escluderla dalla competizione, il dies a quo della prescrizione può essere anticipato, rispetto alla data di pubblicazione del provv edimento sanzionatorio, alla data di avvio dell'istruttoria dinanzi all'### quale momento in cui può ragionevolmente desumersi che l'impresa abbia avuto conoscenza della condotta oggetto dell'istruttoria antitrust e dei suoi effetti anticoncorrenziali, in termini di danno ingiusto, essendo essa stata evidenziata all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità (così in motivazione Cass. 3 aprile 2020, n. 7677, cit.; cfr. pure la cit. Cass. 19 ottobre 2022, ###).   Ciò non significa, però, che il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno dell'illecito antitrust posto in essere ai danni di un operatore economico attivo nel medesimo mercato in cui si colloca l'autore della condotta contra ius debba in ogni caso farsi decorrere dall'avvio, nei confront i di quest' ultimo, del procedimento avanti all'#### infatti, pur sempre, che il danneggiato abbia avuto precisa percezione del danno da lui sofferto in dipendenza dell'attività illecita del concorrente. In tal senso vanno esclusi rigidi automatismi: l'individuazione del dies a quo della prescrizione non può che dipendere dall'apprezzamento delle singole fattispecie che di volta in volta vengono in questione; come rilevato da questa Corte, l'accertamento quanto alla decorrenza della prescrizione va condotta caso per caso (Cass. 5 luglio 2019, n. 18176, cit., in motivazione; cfr. pure Cass. 2 febbraio 2007, n. 2305, in tema di inte se restrit tive , secon do cui l'accertamento circa il momento in cui il danne ggiato ha compiuta percezione del danno appartiene al potere del giudic e d i merito, ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 24 insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e coerentemente motivato). 
La dec isione assunta dalla Corte di appello non prospet ta, dunque, i vizi lamentati col settimo motivo di ricorso, posto che, per quanto detto, i principi enunciati da questa Corte non escludono che la prescrizione possa decorrere da un momento successivo all'avvio del procedimento antitrust.  22. ― Res ta da verificare il ric orrere , o meno, del vizio di apparenza di motivazione denunciato con l'ottavo motivo. 
La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il f ondamento della decisione, perché recante argomentazioni obb iettivamente inidonee a far conoscer e il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'inte rprete il comp ito di integrarla con le più varie, ipotetiche con gettur e (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977). 
Ebbene, nel caso in esame il contenuto delle argomentazioni della Corte di appello è pienamente intellegibile. La detta Corte ha infatti attribuito rilievo a elementi che, al momen to dell' instaurazione del procedimento antritrust, sfuggivano alla conosc enza di ### (le modalità di svolgimento del delivery riservato alle divisioni commerciali di ### il numero dei KO che riguardavano queste ultime): elementi necessari per comparare, anche sul piano delle concrete implicazioni, i due procedim enti (quello interno e quello estern o) e per avere, in conseguenza, completa percezione del fatto illecito dannoso, e cioè della pregiudizievole discriminazione interno-esterno imputata a ### Anche l'ottavo motivo deve essere allora disatteso.  23. ― In conclusione, il ricorso è respinto.  24. ― Le spese del giudizio di legittimità seg uono la ### I - RG 29496/2021 udienza pubblica 30.10.2024 25 soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorre nte al pagamento, in favore della parte con troricorre nte, delle spese d el giudizio di legittimità, che liquida in euro 30.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l.  228 d el 2012, dà att o della sussistenza dei presuppos ti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.   Così deciso in ### nella camera di consiglio della 1ª ### 

causa n. 26599/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Marulli Marco, Falabella Massimo

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1252/2025 del 03-07-2025

... imposta a prestata a fronte della concessione della inibitoria, all'esito della sentenza di secondo grado. In particolare, quanto interessa nella fattispecie è la sorte della cauzione prestata dall'appellante a cui è stata concessa l'inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado allorché risulti soccombente totalmente o parzialmente in appello: • la cauzione in questione è legata da un vincolo di accessorietà e dipendenza alla misura (da intendersi in senso latamente) cautelare sospensiva emessa dal giudice di appello, con riguardo alla sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. (simul stabunt simula cadent); • l'efficacia dell'ordinanza che decide sulla istanza di inibitoria viene meno con la pronuncia della sentenza che definisce il secondo grado di giudizio, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali. In sostanza, l'ordinanza emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., che ha per l'appunto carattere lato sensu cautelare ed evidentemente provvisorio, è destinata ad essere assorbita dalla decisione definitiva sull'appello; • appare verosimile che tale assorbimento/caducazione interessi, per l'appunto, (leggi tutto)...

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R.G. 694/2022 + R.G. 695/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, così composta: Dott.ssa ###ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili di ### grado riunite iscritte al n. R.G. 694/2022 e al n. R.G. 695/2022, entrambe promosse da: ### S.P.A., con il patrocinio del ### Avv. ### dell'Avv. ### e dell'Avv. ### contro ### & ### S.R.L., con il patrocinio dell'Avv. ### sulle seguenti conclusioni: - per l'appellante ### S.p.a. (di seguito, per brevità, anche indicata come “SFIM”), come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17.09.2024: «- chiede che la Corte, ove ritenuto possibile (stante la diversità di rito, pre e post riforma ###, adotti i provvedimenti necessari alla riunione tra le varie cause sopra ricordate; - richiama i suoi precedenti atti e note di udienza; - contesta ancora quanto sostenuto nelle comparse di costituzione e risposta avversarie; - chiede la concessione dei termini per memorie ex art. 190 c.p.c.; - chiede che la Corte di Appello di Firenze voglia per quanto attiene al processo R.G. 
App. 694/2022: 1) nel merito, riformare la sentenza n. 304 del 4 marzo 2022, pubblicata il 9 marzo 2022, ### n. 531/2022, del Tribunale di Pisa per i motivi e nei termini esposti in atti e, per l'effetto, accogliere le domande di ### in primo grado (Tribunale di ###.G.  3956/2017; cui sono stati riuniti ### 4212/2018; 4465/2018; 4569/2018; 4767/2018; 5278/2018). Così: a. dichiarare risolto il contratto di refit del 7 dicembre 2015 e le successive modifiche/integrazioni (non per mutuo consenso, ma) per grave inadempimento di ### s.r.l.; b. revocare, anche per quanto non già disposto dalla sentenza 304/2022, tutti i decreti ingiuntivi di ### opposti da ### fra cui il n. 1577/2018 (monitorio R.G.  4332/2018, opposizione R.G. 4212/2018), in quanto inammissibili, nulli e/o annullabili per i motivi elencati negli atti di opposizione e nell'atto di appello; c. dichiarare non dovute le somme richieste per i servizi resi “a consuntivo servizi” portate dalle fatture emesse da ### nei confronti di ### comprese quelle di cui alle fatture nn. 23 del 8 febbraio 2018, 112 del 29 giugno 2018, 122 del 31 luglio 2018, per tutte le motivazioni indicate nel precedente grado di giudizio e in appello; d. confermare il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 al pagamento della somma di €310.000 di ### in favore di ### e/o comunque condannare ### al risarcimento del danno (individuato nell'ammontare delle penali pari a € 310.000 o, in ipotesi, nella somma maggiore o minore di giustizia), per tutte le motivazioni in atti; e. per effetto della revoca già disposta dal Tribunale di Pisa del decreto ingiuntivo 1340/2017, dapprima ottenuto da ### e poi opposto da ### e anche in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, ordinare alla ### la restituzione della somma di € 452.376 ossia quanto versato dalla ### s.p.a. in adempimento del predetto decreto ingiuntivo; f. in ogni caso, anche per effetto di tutte le richieste fin qui formulate, condannare ### al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 612.993,39 (compresi gli € 452.376 di cui al punto precedente), differenza fra la somma complessivamente versata da ### (€ 2.164.743,39) e la somma dei lavori eseguiti da ### come accertati dal CTU (€ 1.551.750); 2) in via istruttoria, in denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello relativi alla condanna di pagamento di ### delle fatture n. 23/2018, n. 112/2018 e 122/2018 per non debenza di tali somme, ammettere, al fine di verificare la congruità delle somme richieste, i mezzi istruttori così come articolati da ### nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; 3) chiede inoltre che la Corte di Appello di Firenze voglia per quanto attiene al processo R.G. App. 695/2022 (riunito a R.G. App. 694/2022): nel merito, riformare la sentenza n. 305 del 4 marzo 2022, comunicata il 9 marzo 2022, ### n. 532/2022, del Tribunale di Pisa per i motivi e nei termini già esposti, e per l'effetto respingere la domanda di accertamento negativo di ### s.r.l. perché infondata in fatto e in diritto e accogliere la domanda riconvenzionale di ### con relativa condanna della ### s.r.l. al pagamento della somma richiesta con la fattura n. 21 del 6 luglio 2018, oppure alla somma maggiore o minore che sarà giudicata di giustizia a titolo di risarcimento del danno. 
Con vittoria di spese e compensi del presente processo e di quelli di primo grado poi riuniti»; - per parte appellata ### & ### S.r.l. (di seguito, per brevità, indicata anche come “### Stars”), come da comparsa di costituzione e risposta: «Piaccia all'###ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: A) Con riferimento all'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa n. 304/2022 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze confermare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa n. 304/2022, e per l'effetto disporre e/o autorizzare il ritiro da parte della ### & ### S.r.l., dell'assegno circolare n. (904) 6080979279-11, tratto su ### dei ### di ### in data 22 luglio 2022, depositato presso la cancelleria a titolo di deposito cauzionale a parziale saldo dell'importo alla stessa dovuto, con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio; B) Con riferimento all'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa n. 305/2022 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, confermare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa n. 305/2022 con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio; C) Voglia altresì l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze disporre che la somma oggetto di cauzione versata in atti da parte della ### S.p.a. sia messa immediatamente a disposizione della ### & ### S.r.l., quale acconto sulle somme alla stessa spettanti in forza della pronuncianda sentenza, per capitale e spese di lite». ### sentenza n. 304/2022 (pubblicata in data ###) emessa a definizione del giudizio n. 3956/2017 R.G. (cui erano stati riuniti i procedimenti n. R.G. 4212/2018, 4465/2018, 4569/2018, 4767/2018 e 5278/2018), il Tribunale di Pisa così provvedeva: «accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1340/2017. 
Condanna parte attrice a pagare a parte convenuta la somma di € 218.170,00 oltre i.v.a., e oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento al saldo. 
Rigetta la domanda di condanna al pagamento della penale contrattuale perché infondata. 
Condanna la parte attrice a pagare alla parte convenuta le somme di cui alle fatture nr.  23 del 08.02.2018 per € 391.971,36, 112 del 29.06.2018 per € 46.030,00 e nr. 122 del 31.07.2018 per € 8.369,20, oltre interessi dalle richieste di pagamento al saldo. 
Compensa nella misura di un terzo le spese di lite, e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta i restanti due terzi, liquidandole per l'intero in € 30.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge». 
Il Tribunale di Pisa premetteva quanto segue: - ### S.p.a., società armatrice con sede a ### aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1340/2017, ottenuto dalla società ### & ### S.r.l. per il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori di modifica dello scafo e dell'arredamento interno sulla imbarcazione ### “St. Raphael”, nave da diporto della lunghezza di mt 32, modello BSD 105/02, costruita nel 2006 dalla ### S.r.l. di Viareggio, di proprietà della società attrice opponente; - più precisamente, ### S.p.a. e ### & ### S.r.l. avevano sottoscritto, in data ###, un contratto di “rimessaggio, refit e lavorazioni annesse” il quale prevedeva: a) l'esecuzione delle lavorazioni indicate in apposito allegato contrattuale (preventivo del 03.12.2015); b) il pagamento, a titolo di corrispettivo per le lavorazioni convenute, della somma complessiva di € 1.250.000,00; c) il versamento, al momento della firma, di un acconto iniziale di € 70.000,00 e la corresponsione del residuo importo secondo gli stati di avanzamento dei lavori mensili al 30 di ciascun mese; d) la consegna dell'imbarcazione al 20.01.2017; - successivamente, in data ###/13.06.2016, essendo già contemplata nel contratto la facoltà di commesse integrative, era stata ampliata la “lista” dei lavori da eseguire, con incremento del prezzo ad € 1.600.000,00, ferma la data di consegna del 20.01.17 e la modalità di pagamento a S.A.L. mensili; - in data ### era stata stipulata tra le parti un appendice al contratto di refit, con la quale: a) si elevava il prezzo a € 1.856.000,00; b) si posticipava la data di consegna dell'imbarcazione al 15.01.2018; c) si concedeva, sul termine previsto per la consegna, un periodo di tolleranza di 15 giorni; d) si qualificava il termine massimo del 30.01.2018 come perentorio ed essenziale; e) si conveniva una penale di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salva la facoltà di risolvere il contratto; - il documento contrattuale era stato integrato da ordini aggiuntivi del 21.10.2016 e del 23.12.2016, riguardanti la fornitura e l'installazione dei motori e dei gruppi elettrogeni, nonché ulteriori forniture e lavorazioni, per un totale di commessa aggiuntiva di ulteriori € 912.000,00 (il che aveva portato l'ammontare totale del corrispettivo ad € 2.768.000,00); - nel corso dell'esecuzione del rapporto negoziale aveva avuto luogo un confronto fra le parti e i rispettivi legali, risultante, in particolare, dallo scambio di corrispondenza intercorso i giorni 19.04, 12.05, 19.05, 22.05, 24.05 e 14.07 del 2017, nell'ambito del quale la società committente (### S.p.a.), ritenendo che il cantiere fosse in uno stato meno avanzato di quanto avrebbe dovuto e di aver corrisposto somme maggiori rispetto a quanto effettivamente realizzato al momento dell'emissione del S.A.L. n. IX (ad esempio, alcune lavorazioni, come quelle concernenti la carpenteria e la poppa, date per complete, non erano tali), aveva preannunciato la sospensione dei pagamenti, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.; - l'appaltatrice ### & ### S.r.l. aveva allora sospeso le lavorazioni; - ### S.p.a. aveva introdotto procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. (R.G. n. 3840/2017) al fine di far accertare quale fosse lo stato del cantiere, il valore dei lavori eseguiti e il tempo occorrente per portare a termine tutti i lavori pattuiti; - ### & ### S.r.l., dal canto suo, aveva chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 per l'importo di € 452.376,00 in linea capitale (€ 213.256,00, I.V.A. inclusa, come da fattura n. 104/2017 relativa al SAL 10; € 127.856,00, I.V.A. inclusa, come da fattura n. 105/2017 relativa al SAL n. 11 ed € 111.264, I.V.A. inclusa, come da fattura n. 138/2017 relativa all'acquisto dei nuovi motori); - ### S.p.a., proponendo per l'appunto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., aveva chiesto la revoca del provvedimento monitorio e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di appalto e la condanna della opposta al risarcimento del danno derivante dal grave inadempimento di costei; - ### & ### S.r.l. aveva chiesto il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale proposte da ### S.p.a., perché infondate, e la conferma del decreto ingiuntivo n. 1340/2017, oltre che degli ulteriori crediti vantati; - il procedimento era stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e nonché mediante l'acquisizione della relazione tecnica del C.T.U. ### Ing. ### depositata nell'ambito del procedimento di A.T.P. ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. 
R.G. n. 3840/2017; - al giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1340/2017 erano stati riuniti (vi confluivano): a) il procedimento n. R.G. 4212/2018, avente ad oggetto l'azione di accertamento negativo esperita da ### S.p.a. contro ### & ### S.r.l. in relazione ai crediti vantati da quest'ultima per servizi di progettazione, lavori effettuati sull'imbarcazione denominata “### Raphael” e costi di rimessaggio e tenuta della medesima all'interno dell'area del cantiere navale anche per i periodi successivi alla dedotta risoluzione unilaterale, da parte di ### S.p.a., del contratto di appalto per lavori di refitting (crediti relativi alle fatture n. 23 dell'08.02.2018 per € 391.971,36, 112 del 29.06.2018 per € 46.030,60, n. 122 del 27.07.2018 per € 8.369,20, somme comprensive dell'I.V.A.) nonché la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme portate dalle tre fatture proposta da ### b) il procedimento n. R.G. 4465/2018, avente ad oggetto l'azione di accertamento negativo esperita da ### S.p.a. contro ### & ### S.r.l. in relazione al credito vantato da quest'ultima per ulteriori servizi di rimessaggio, come da fattura n. 137 dell'11.10.2018 per complessivi € 16.738,40 (I.V.A. inclusa), e la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del suddetto importo proposta da ### c) il procedimento n. R.G. 4569/2018, avente ad oggetto l'opposizione proposta da ### S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 1577/2018 ottenuto da ### & ### S.r.l. in relazione alle somme indicate nella fattura n. 23/2018; d) il procedimento n. R.G. 4767/2018, avente invece ad oggetto opposizione proposta da ### & ### S.r.l. avverso decreto ingiuntivo (n. 1476/2018) ottenuto da ### S.p.a. per il pagamento di penali o comunque per il risarcimento del danno da ritardo nella consegna dell'imbarcazione (fattura n. 31/2018 per € 310.000,00 emessa da ### S.p.a. - periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018); e) il giudizio n. R.G. 5278/2018 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1632/2018 ottenuto da ### & ### S.r.l. per il pagamento dei servizi di rimessaggio della barca di cui alla fattura n. 137/2018; - pendeva, poi, dinanzi al Tribunale di Pisa, il procedimento n. R.G. 3256/2018, vertente sul medesimo rapporto negoziale, introdotto da ### & ### S.r.l.  nei confronti di ### s.p.a. e avente ad oggetto l'accertamento negativo del preteso credito da risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. 
Il Tribunale di Pisa motivava la propria decisione come di seguito: - è necessario valutare se le comunicazioni inviate dalla committente ### S.p.a.  costituiscano davvero, come dalla medesima sostenuto, manifestazione della volontà non di risolvere il contratto, bensì di sospenderne soltanto l'adempimento, in attesa della rinegoziazione delle tempistiche di esecuzione delle opere e delle modalità di pagamento. Deve altresì valutarsi, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata, se l'inadempimento imputato alla appaltatrice ### & ### S.r.l. fosse o meno grave e tale da giustificare la sospensione dei pagamenti; - il C.T.U., con ragionamento logico e privo di omissioni, quindi condivisibile, e, inoltre, non oggetto di specifiche contestazioni, ha ritenuto che il valore complessivo di forniture e lavorazioni eseguite al momento dell'emissione del SAL n. 9 fosse pari a € 1.551.750,00, e che il cantiere avrebbe avuto la possibilità di completare i lavori residui nel tempo concordato se avesse ripreso l'esecuzione nel periodo dalla ultima settimana di luglio 2017 alla prima settimana di ottobre 2017; - il valore stimato dal C.T.U. non si discosta in maniera rilevante dalle stime rispettivamente elaborate dai consulenti tecnici di parte e, comunque, costituisce valore sostanzialmente mediano rispetto alle stesse; - la conclusione dell'esperto relativa alla concreta possibilità, da parte dell'appaltatrice, di concludere le lavorazioni nel tempo concordato, seppure genericamente avversata, appare ragionevole, tenuto conto, tra l'altro, degli operati conteggi orari; - deve ritenersi che la committente ### S.p.a., con le comunicazioni inviate all'appaltatrice ### & ### S.r.l. a decorrere dal 19.04.2017, abbia inteso risolvere il contratto: se con le prime comunicazioni la committente richiedeva rassicurazioni circa le tempistiche di esecuzione delle lavorazioni, deve evidenziarsi come la comunicazione del 19.05.2017, inoltrata dal difensore, contenga una diffida ad adempiere ed espressamente indichi il termine di tre giorni per la conferma dell'effettivo acquisto del gruppo motore da parte dell'appaltatrice, unitamente alla conferma della esecuzione delle lavorazioni concordate, prima di richiedere la risoluzione del contratto (intento ulteriormente confermato nella successiva comunicazione); - nell'ultima comunicazione, risalente al 14.07.2017, la stessa ### S.p.a. afferma di aver deciso di interrompere il rapporto a fronte della pretesa di altre somme da parte di ### nonostante la mancata esecuzione di talune lavorazioni; - sebbene la comunicazione del 14.7.2017 si concluda con la prospettazione alla committente di due soluzioni alternative tra loro (immediata riconsegna della imbarcazione nello stato di fatto, con successiva verifica dei rapporti dare-avere tra le parti/prosecuzione dei lavori con rimodulazione della relativa tempistica e revisione dei pagamenti), deve ritenersi che la volontà di risolvere il contratto fosse già stata chiaramente manifestata; - il contratto si è risolto per mutuo consenso delle parti, avendo l'appaltatore interrotto le lavorazioni a seguito della interruzione dei pagamenti, ed essendo stata, da ultimo, la nave riconsegnata in data ###; - l'inadempimento dell'appaltatrice, alla luce di quanto accertato dal C.T.U., e, quindi, della differenza di valore fra le lavorazioni eseguite e quelle contabilizzate, rispetto al valore integrale della commessa, nonché alla luce della tempistica stimata per la conclusione dell'appalto, non appare, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 1460 c.c., di gravità tale da giustificare la sospensione dei pagamenti; - pertanto, pur dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto, essendo pacifico l'avvenuto pagamento da parte di ### S.p.a., della somma di € 1.333.580,00 (al netto di I.V.A.), deve ritenersi ulteriormente dovuta la somma di € 218.170,00 oltre I.V.A., mentre non può ritenersi dovuta la penale contrattuale stabilita per il ritardo, dovendosi al contrario ritenere giustificata la sospensione delle lavorazioni a fronte della sospensione dei pagamenti, alla luce di quanto previsto dall'art. 3.4 del contratto di rimessaggio e refitting sottoscritto in data 7 dicembre 2015; - circa la debenza delle somme dovute a titolo di consuntivo servizi sino al 31.07.2018, e oggetto delle fatture n. 23 del 08.02.2018 per € 391.971,36, n. 112 del 29.06.2018 per € 46.030,00 e n. 122 del 31.07.2018 per € 8.369,20 emesse dalla ### s.r.l., si osserva quanto segue: dal documento n. 23 di parte opposta (comunicazione della ### S.r.l. del 17.09.2018), il quale non è stato contestato, e dalla ulteriore documentazione prodotta dalla ### & ### S.r.l., si evince come effettivamente vi fosse la volontà della appaltatrice di riconsegnare l'imbarcazione fin dal mese di gennaio 2018 (quando la ### S.p.a. aveva manifestato la volontà di programmare il ritiro dello scafo della nave, senza tuttavia far poi seguire attività tecnicamente valide per il ritiro della nave); - la consulenza tecnica di ufficio richiesta dalla parte opponente in ordine alla congruità dei prezzi applicati dalla opposta per i servizi di deposito, custodia e movimentazione della imbarcazione (costi di rimessaggio) non appare ammissibile, non essendovi specifiche contestazioni in ordine ai prezzi applicati; - dette somme, pertanto, appaiono effettivamente dovute; - atteso l'esito della controversia, le spese di lite devono essere compensate parzialmente nella misura di un terzo, con condanna della parte opponente a rifondere alla parte opposta i restanti due terzi. 
Proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di ### S.p.a. per i seguenti motivi: 1. Erronea valutazione dell'inadempimento grave di ### e delle misure in autotutela adottate da ### in corso di rapporto Il Tribunale di ### ha errato nel ritenere che il contratto si fosse risolto per mutuo consenso (evincendo tale volontà delle parti dallo scambio di corrispondenza) e che il periodo precedente la risoluzione fosse stato caratterizzato da una condotta di ### (la quale aveva sospeso il pagamento) non adeguatamente giustificata dall'inadempimento di ### In realtà, l'appaltatrice era gravemente in ritardo sia nei lavori, sia nella progettazione, sia nel disbrigo delle pratiche amministrative; a ciò si aggiunge l'inadempimento di obblighi/doveri di informazione. La conclusione cui è pervenuto il C.T.U. secondo la quale i lavori si sarebbero potuti concludere in tempo qualora fossero stati ripresi entro l'ultima settimana di luglio 2017 o, con doppi turni e lavoro nei giorni festivi, entro la prima settimana di ottobre 2017 non è condivisibile; in particolare, la possibilità di doppi turni lavorativi e di svolgere attività nei giorni festivi è una mera ipotesi di scuola avanzata dal perito. Ad ogni modo, non vi è prova che ### la quale aveva già accumulato del ritardo, avrebbe potuto svolgere/portare a termine i lavori rispettando quella tabella di marcia. Inoltre, proprio in merito al ritardo già accumulato da ### il C.T.U. è chiarissimo nel confermare la sostanza delle contestazioni stragiudiziali di ####.T.U. ha dato atto che i disegni della costruzione non erano tutti disponibili ed aggiornati e non erano stati tutti inviata al ### per le dovute attività. ###.T.U. ha poi affermato espressamente che le attività del cantiere a tale proposito erano in ritardo rispetto ai tempi ragionevolmente prevedibili.
Malgrado il suo palese inadempimento, ### & ### S.r.l. ha continuato a chiedere il pagamento di somme senza preoccuparsi di fornire chiarimenti o spiegazioni in riposta ai legittimi dubbi di ### S.p.a. e, anzi, ha cercato di addossare la colpa alla ### stessa. È evidente la grava violazione del dovere di eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza. La sospensione dei pagamenti in autotutela operata da ### era pienamente legittima; 2. Erroneo titolo in base al quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto fra le parti (mutuo consenso anziché grave inadempimento di #### della corrispondenza intercorsa tra le parti appare forzata: la committente ### S.p.a. si è limitata a chiedere a ### di adeguarsi a SAL già pagati, ipotizzando soltanto in via alternativa e “residuale” la risoluzione del contratto. 
Il giudice ha errato nel ritenere che la volontà di ### S.p.a. fosse quella di sciogliersi dal contratto. Più precisamente, il giudice ha errato nell'individuare il momento in cui è avvenuta la risoluzione e, soprattutto, la parte alla quale deve essere addebitato l'inadempimento che ha condotto alla stessa. La risoluzione doveva essere dichiarata non per mutuo consenso, bensì per fatto e colpa esclusivi di ### 3. ### pronuncia di condanna nei confronti di ### a pagare a ### la somma di € 218.170: errata valutazione di fatto e pronuncia ultra petita ex art.  112 c.p.c. 
Quale che fosse il valore accertato dal C.T.U., per quella tranche di lavori ### S.p.a.  aveva già versato il corrispettivo, sulla base dei prezzi a suo tempo convenuti; dunque, la condanna di ### S.p.a. al pagamento di un'ulteriore somma è erronea e non giustificata in alcun modo. Il giudice di prime cure ha sottratto al valore così come accertato dal C.T.U. (pari ad € 1.551.750,00) la somma che si ritiene fosse già stata pagata da ### S.p.a. (€ 1.333.580,00, I.V.A. esclusa, con I.V.A. € 1.617.281,00). Il secondo dei due fattori presi a riferimento non è stato individuato correttamente. Come dimostrato da ### in corso di causa, infatti, l'ammontare totale dei pagamenti effettuati da essa non era pari ad € 1.617.281,00, bensì alla maggior somma di € 1.712.367,39, come emerge dall'estratto conto allegato dalla odierna appellante. Che a tanto ammontino i pagamenti effettuati da ### è stato tra l'altro confermato dalla stessa ### nella propria comparsa di risposta depositata nel procedimento R.G. 4212/2018. ### è palese e comporta serissime conseguenze per ### A prescindere da tale aspetto, è importante segnalare che nessuna domanda era stata proposta da ### in relazione ai lavori oggetto di indagine da parte del C.T.U.; il giudice di prime cure ha pertanto violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; 4. ### pronuncia di condanna nei confronti di ### per le somme di cui alle fatture nn. 23/2018, 112/2018 e 122/2018 Anche con riferimento a tali fatture, la decisione del Tribunale di ### è gravemente errata e comunque carente di motivazione. 
La fattura n. 23/2018 si riferisce non solo a costi di rimessaggio, bensì anche (e in gran parte) a lavori effettuati sull'imbarcazione. Fra i costi addebitati/servizi fatturati spiccano la sosta dell'imbarcazione sul piazzale del cantiere navale di ### & ### e le altre spese di rimessaggio relative al periodo antecedente all'insorgere del contenzioso, le quali, nei contratti, erano indicate come gratuite. ### ha ammesso che il corrispettivo per i lavori e gli interventi eseguiti sull'imbarcazione e richiamati nella fattura n. 23 dell'08/02/2018 avrebbe dovuto essere scontato rispetto al preventivo iniziale nel caso in cui i lavori commissionati fossero stati ultimati. Quindi, si tratta di somme che non erano dovute e il cui pagamento è stato richiesto per fini “vendicativi”, del tutto illegittimamente e senza alcun giustificativo. 
Inoltre, gli importi sono stati unilateralmente determinati e risultano assolutamente incongrui (non vi è prova che il “listino prezzi 2017” sia stato effettivamente applicato da ### né che ### S.p.a. l'avesse conosciuto e accettato). 
Quanto al corrispettivo per i servizi di rimessaggio successivi alla risoluzione del contratto pretesi da ### (fatture n. 112/2018 e n. 122/2018), essi non sono dovuti e, comunque, non lo sarebbero nella misura indicata. Anzitutto, ne era stata pattuita la gratuità, come si evince dagli allegati tecnici ai contratti. A ciò si aggiunga che il mancato ritiro della barca è da ricondursi esclusivamente alla mancanza di cooperazione da parte di ### In ogni caso, il fatto che sia stato occupato suolo del cantiere della ### durante il contenzioso (quindi anche durante le operazioni peritali espletate nell'ambito del procedimento di A.T.P.) non legittima certo quest'ultima ad applicare unilateralmente dei costi come se si trattasse di un corrispettivo concordato. Non è vero, come si scrive in sentenza, che le tariffe non erano state contestate; al contrario, esse sono state contestate da ### sia in via stragiudiziale sia giudizialmente, in modo circostanziato e specifico (allegando la perizia dell'### Sole). Il giudice di prime cure ha errato nel non disporre la C.T.U. richiesta da ### 5. Il danno subito da
La Corte di Appello, nel riformare la sentenza impugnata accertando che gravemente inadempiente rispetto agli impegni assunto fu ### (al punto da giustificare l'eccezione di inadempimento sollevata da ### nonché la successiva richiesta di risoluzione del contratto di quest'ultima), dovrà altresì riformare la pronuncia oggetto di gravame nella parte in cui non ha ritenuto dovuta la penale (di € 10.000,00 giornalieri, come previsto dall'art. 3 dell'accordo del giugno 2016) chiesta da ### a titolo di risarcimento del danno; 6. ### pronuncia di restituzione consequenziale alla revoca del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 Il Tribunale ha correttamente revocato il decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di ### tuttavia, non ha condannato ### a restituire le somme pagate da ### in esecuzione del provvedimento monitorio, come invece era stato dalla medesima richiesto con specifica domanda. La sentenza è stata quindi emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c.  ### S.p.a. chiedeva di sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 2, c.p.c.. 
Si costituiva in giudizio ### & ### S.r.l. contestando i motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni: - ### S.p.a. ha fornito una rappresentazione dei fatti parziale al solo fine di indurre in errore il giudicante. La sentenza emessa dal Tribunale di ### in realtà, non presenta vizi logici e/o giuridici che possano giustificarne, anche solo parzialmente la riforma; - risulta documentalmente provato e non contestato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, avente ad oggetto il rimessaggio, refit e lavorazioni sul m/y “###” nei termini anche economici descritti in atti e richiamati in sentenza; - la stessa ### S.p.a., nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nel ricorso per A.T.P., riconosce espressamente come i lavori fossero stati verificati ed i SAL approvati e sottoscritti anche con riferimento ai valori economici degli stessi. Sulla base delle risultanze della CTU il Tribunale ha accertato l'esatto importo ancora dovuto da ### S.p.a., pari ad € 218.170,00; - il C.T.U. ha inoltre chiarito come la ### & ### S.r.l., se non fosse intervenuta la risoluzione unilaterale del contratto da parte della committente, sarebbe stata certamente in grado di ultimare i lavori nel rispetto delle tempistiche contrattualmente stabilite; - dal prospetto dei pagamenti depositato dalla odierna appellata, emerge chiaramente come al momento dell'ultimazione dei lavori di cui al SAL n. IX ed al netto dell'I.V.A., ### S.p.a. avesse corrisposto la complessiva somma di € 1.333.580,00 a fronte di lavori il cui valore economico, sempre al netto dell'I.V.A., è stato accertato dal C.T.U.  essere pari ad € 1.551.750,00. Nel prospetto di pagamento offerto in comunicazione da ### S.p.a. e riprodotto a pag. 28 dell'atto di appello figura anche l'importo di € 70.000,00 di cui alla fattura n. 201/2015 (ragione per cui la committente sostiene di aver pagato, al SAL n. IX ed al netto dell'I.V.A., complessivi € 1.403.579,83). Tale somma, tuttavia, era stata versata al momento della firma del contratto e concordemente individuata quale acconto sul corrispettivo finale e non quale corrispettivo per i singoli stati di avanzamento lavori; - non è in alcun modo contestata la corretta esecuzione dei lavori oggetto del contratto, non solo fino al ### ma anche in relazione ai successivi ### e XI; nessun vizio è stato mai denunciato. Non si comprende il motivo per il quale la società armatrice abbia deciso di interrompere i pagamenti e giungere alla risoluzione del contratto; - il capo della sentenza laddove si afferma che ### S.p.a. ha risolto immotivatamente il contratto di refitting appare corretto e ineccepibile; l'asserito, ma non provato, inadempimento contrattuale da parte di ### & ### S.r.l. non si sarebbe potuto in ogni caso giuridicamente qualificare quale “grave inadempimento”; - risulta documentalmente provato che ### S.p.a.: dopo aver deciso di interrompere i pagamenti e di porre fine al rapporto contrattuale, lasciò l'imbarcazione all'interno del cantiere navale dal mese di febbraio del 2017; nel mese di gennaio del 2018 prese contatti con la ### & ### S.r.l. manifestando la propria volontà di ritirare lo scafo dell'imbarcazione; successivamente non dette seguito a tale manifestazione d'intenti. Dal canto suo, invece, la ### si è immediatamente dichiarata disponibile alla riconsegna dell'imbarcazione, limitandosi a chiedere indicazioni circa le modalità del ritiro. È del tutto inverosimile l'affermazione di controparte secondo la quale la nave avrebbe potuto essere caricata su un camion per il trasporto e secondo cui la ### si sarebbe opposta alla consegna della stessa. 
Le dimensioni dello scafo, di oltre 30 metri, non avrebbero mai potuto consentirne il trasporto su gomma. Solo in data ###, la ### S.r.l., quale mandataria della ### S.p.a., comunicò alla ### & ### S.r.l. di avere ricevuto incarico dalla odierna appellante di occuparsi del ritiro dell'imbarcazione, chiedendo un incontro al fine di stabilire le complesse operazioni ed ulteriori lavorazioni necessarie per il trasporto della nave; lo scafo venne quindi ritirato senza alcuna opposizione da parte della ### & ### S.r.l., successivamente all'esecuzione dei lavori necessari per consentire la galleggiabilità dello stesso, per essere quindi infine trasportato via mare presso il cantiere nel golfo di ### in data ###; - non si comprende per quale motivo ### a seguito della risoluzione unilaterale del contratto, avrebbe dovuto “ospitare” e “mantenere”/custodire l'imbarcazione dell'appellante, curandone la gestione ordinaria, senza essere retribuita. ### di controparte secondo la quale tali servizi rientravano nell'ambito delle prestazioni “gratuite” comprese nel contratto è errata, fuorviante e illogica. ### S.p.a. si è limitata a lamentare l'eccessività dei costi e delle tariffe applicate, le quali, in realtà, non sono state arbitrariamente determinate e, anzi, sono conformi al listino prezzi adottato di consueto da ### con tutti i clienti; - la fattura n. 31/2018 emessa da ### S.p.a. (penale per ritardo nella consegna dell'imbarcazione riferita al periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018) non è mai stata inviata a ### & ### S.r.l., bensì direttamente azionata in via monitoria. Correttamente le penali non sono state ritenute applicabili per assenza di profili di responsabilità da inadempimento contrattuale ascrivibili a ### il ritardo è imputabile esclusivamente all'inerzia della stessa ### S.p.a.. Le lagnanze dell'odierna appellante appaiono altresì infondate alla luce delle previsioni contrattuali (v. art. 3.4 del contratto di rimessaggio e refitting sottoscritto in data ### e art.  3.3. dell'addendum al contratto sottoscritto in data ###, dal quale si evince che, in ogni caso, la somma massima che può essere pretesa a titolo di penale ammonta a complessivi € 300.000,00). 
Con decreto del 29.05.2022, la ### rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### avanzata da ### S.p.a.. A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 17.06.2022, la Corte, letti gli atti e all'esito della discussione nel contraddittorio tra le parti, con ordinanza emessa in pari data, sospendeva la provvisoria esecutività della pronuncia a condizione della prestazione, da parte di ### S.p.a., di cauzione nella forma di garanzia a prima richiesta di primario istituto assicurativo o bancario per un importo pari alla metà della somma di cui alla sentenza, comprese le spese legali, da depositarsi in ### entro 20 giorni. In data ###, a seguito della concessione di proroga del termine precedentemente assegnatole e ottenuta l'autorizzazione a prestare la cauzione secondo le modalità previste tipicamente dall'art.  86 disp. att. c.p.c. (cfr. decreto del 18.07.2022), parte appellante depositava l'originale di assegno circolare n. (904) 6080979279 emesso il ###, tratto sulla ### dei ### di ### S.p.a. e intestato a ### & ### S.r.l. per € 380.000,00. 
Con ordinanza del 18.10.2022, la Corte disponeva la riunione alla causa n. R.G.  694/2022 della causa n. R.G. 695/2022, pendente tra le medesime parti e avente ad oggetto appello proposto da ### S.p.a. avverso la sentenza n. 305/2022 emessa dal Tribunale di ### a definizione del giudizio n. R.G. 3256/2018, in data ### e pubblicata in data ###. Il procedimento di primo grado era stato introdotto da ### & ### S.r.l. al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito portato dalla fattura n. 21 del 2018 emessa da ### S.p.a., dell'importo di € 1.510.000,00 a titolo di “penale per mancata consegna imbarcazione” (trattasi della penale contrattualmente pattuita per il ritardo). ### S.p.a., costituendosi, aveva chiesto il rigetto della suddetta domanda di accertamento negativo, contestandone la fondatezza, e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento del danno derivante dal suo grave inadempimento, corrispondente per l'appunto alla penale a suo tempo pattuita (addendum del 27.06.2016 all'originario contratto di appalto) e quantificato nella somma di € 1.510.000,00. Con motivazione in larga parte identica a quella addotta nella sentenza n. 304/2022, il Tribunale di ### aveva accolto la domanda di accertamento negativo proposta da ### & ### S.r.l. e, al contempo, aveva rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da ### S.p.a., in quanto priva di fondamento, condannando altresì quest'ultima al rimborso delle spese di lite. ### S.p.a. aveva impugnato tale pronuncia evidenziando: come il giudice di prime cure abbia erroneamente valutato la portata dell'inadempimento di ### la quale era gravemente in ritardo sia nell'esecuzione dei lavori, sia nella progettazione, sia nel disbrigo della pratiche amministrative; come le risultanze della C.T.U. espletata nel procedimento di A.T.P. non deponessero a favore di ### (non vi è prova che ### la quale aveva accumulato un consistente ritardo, sarebbe stata effettivamente in grado di portare a termine i lavori nei tempi astrattamente indicati dal perito); come, in particolare, il conclamato ritardo di ### fosse stato accertato dallo stesso C.T.U. (v.  considerazioni in merito all'invio dei disegni della costruzione all'ente deputato alla verifica, il ###; come ### abbia palesemente violato il dovere di eseguire il contratto nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza; come sia stata pienamente legittima la sospensione dei pagamenti in autotutela; come siano stati pagati lavori inesistenti; come il giudice di prime cure abbia errato nel dichiarare la risoluzione del contratto per mutuo consenso anziché per fatto e colpa addebitabili esclusivamente a ### & ### S.r.l.; come il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere non dovuto il risarcimento del danno richiesto da ### S.p.a.  nell'ammontare predeterminato dalla penale pattuita.  ### & ### S.r.l. si era costituita in giudizio sottolineando, da un lato, l'oggettiva correttezza, sia da un punto di vista logico che da un punto di vista giuridico, della sentenza di primo grado e, dall'altro, la pretestuosità e l'infondatezza dei motivi di gravame. Nessuna responsabilità contrattuale è ascrivibile a ### per asseriti ritardi nell'ultimazione dei lavori e nella ###consegna dell'imbarcazione; erano assenti i presupposti per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite.  ### era disponibile per il ritiro da parte dell'armatrice sin dal mese di gennaio del 2018; l'omesso ritiro dello scafo è imputabile solo all'inerzia di ### S.p.a.. Ad ogni modo, in base all'art. 3.3. dell'addendum al contratto di rimessaggio e refitting del 27.06.2016, la penale massima che poteva essere pretesa per il ritardo ammontava ad € 300.000,00 (€ 10.000,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni). 
Con ricorso depositato in data ###, ### & ### S.r.l., attesa la notifica, eseguita nei suoi confronti da ### S.p.a., del decreto ingiuntivo 1409/2022 emesso dal Tribunale di ### in data ### (dichiarato esecutivo in data ###), avente ad oggetto la restituzione dell'importo di € 452.376,00, oltre interessi, discendente dalla revoca del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 disposta con la sentenza n. 304/2022, e la successiva notifica di atto di precetto con il quale le veniva intimato il pagamento di complessivi € 681.798,80 nonché la contemporanea sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### chiedeva, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., di disporre, anche inaudita altera parte, il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili, crediti e somme di denaro di proprietà o comunque appartenenti/spettanti a ### S.p.a. fino a concorrenza dell'importo di € 1.000.000,00 o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dalla Corte. ### sottolineava, in particolare, come la domanda restitutoria fosse già stata antecedentemente svolta nel presente procedimento di appello avverso la sentenza n. 304/2022; ### S.p.a. aveva dunque temerariamente duplicato la propria richiesta con conseguente rischio per ### di dover corrispondere due volte lo stesso importo per il medesimo titolo. Con decreto n. cronol.  1193/2023 del 05.04.2023 la Corte rigettava l'stanza di procedere ai sensi dell'art. 671 c.p.c. inaudita altera parte ritenendo opportuna la discussione nel contraddittorio tra le parti. In seguito, ### & ### atteso l'integrale accoglimento, da parte del Tribunale di ### (con sentenza n. 724/2023), dell'opposizione da ella proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1409/2022 e la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto nel frattempo notificatole disposta inaudita altera parte sempre dal Tribunale di ### (R.G. n. 1275/2023), dichiarava di rinunciare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., agli atti del sub procedimento cautelare promosso in corso di causa (R.G. 694-2/2022), con richiesta alla Corte di dichiararne l'estinzione a spese compensate tra le parti. Vista l'accettazione della rinuncia da parte di ### S.p.a., la quale si associava alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali (cfr. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza dell'11.07.2023), la Corte, con ordinanza dell'11.07.2023, provvedeva in conformità. 
All'udienza del 17 settembre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le cause riunite venivano trattenute in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di procedere ad una più approfondita disamina dei motivi di impugnazione articolati da ### S.p.a., alla luce dei molteplici procedimenti, instaurati da entrambe le parti in lite, che sono stati riuniti in primo grado (nella causa n. R.G. 3956/2017, di più risalente iscrizione a ruolo, sono confluite le cause n. R.G. 4212/2018, 4465/2018, 4569/2018, 4767/2018 e 5278/2018) e della riunione altresì disposta da questa Corte (alla presente causa, come già riportato, è stata riunito il giudizio n. R.G. 695/2022), si ritiene utile e non superfluo individuare il thema decidendum in questa sede, il quale può essere sintetizzato come di seguito: - opposizione proposta da ### S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 1340/2017 ottenuto da ### & ### S.r.l. per il pagamento di € 452.376,00, ossia la somma degli importi di cui alle fatture n. 104/2017 (S.A.L. n. 10 del mese di marzo 2017), n. 105/2017 (S.A.L. n. 11 del mese di aprile 2017) e n. 138/2017 (acquisto di nuovi motori dell'imbarcazione); - ammontare del corrispettivo effettivamente spettante all'appaltatrice ### & ### S.r.l. per le lavorazioni concretamente eseguite fino alla interruzione del rapporto; - domanda riconvenzionale proposta da ### S.p.a. di risoluzione del contratto di appalto (“contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data ###” e successive integrazioni/appendici) per grave inadempimento di ### & ### con conseguente domanda di risarcimento del danno, anziché per mutuo consenso; - debenza o meno delle somme di cui alle fatture n. 23/2018 (“### e ### M/Y ### non fatturati dal 20.11.2015 al 30.04.2017”), n. 112/2018, 122/2018 e n. 137/2018 (costi di rimessaggio della barca/tenuta dell'imbarcazione/custodia in cantiere per periodi successivi alla interruzione del rapporto contrattuale e, segnatamente, dal 15.01.2018 al 30.06.2018, dall'01.07.2018 al 31.07.2018 e dal 01.08.2018 al 30.09.2018), tutte emesse da ### & ### S.r.l., e, in caso di ritenuta debenza, congruità o meno delle stesse. In relazione a tutte le anzidette fatture, ### S.p.a. ha proposto domanda di accertamento negativo della debenza degli importi pretesi da controparte; in relazione alle fatture 23/2018 e 137/2018 ### ha ottenuto due distinti decreti ingiuntivi entrambi opposti da ### S.p.a.; in risposta alle domande di accertamento negativo di controparte e alle opposizioni a decreto ingiuntivo ### ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento delle somme di cui alle fatture. Quanto alle contrapposte domande incentrate sulla fattura n. 137/2018 si dirà tuttavia meglio infra; - opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 ottenuto da ### S.p.a. per penale per mancata/ritardata consegna dell'imbarcazione (periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018) come da fattura n. 31/2018 di € 310.000,00; - domanda, proposta da ### & ### S.r.l., di accertamento negativo della debenza di somme a titolo di penale contrattuale per mancata/ritardata consegna dell'imbarcazione di cui alla fattura n. 21/2018 emessa da ### S.p.a.; - in generale, debenza o meno delle somme pretese da ### S.p.a. a titolo di penale contrattuale per ritardata/mancata consegna imbarcazione. 
Svolta questa premessa, i motivi di gravame di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2. dell'atto di citazione in appello introduttivo del giudizio n. R.G. 694/2022 (cfr. pag. 20 e ss.) (i quali sono stati ritrasposti pressoché pedissequamente, sempre sub § 2.1. e 2.2., nell'atto di citazione in appello introduttivo della causa riunita n. R.G. 695/2022, cfr. pag. 16 e ss.) possono essere trattati congiuntamente.  ### S.p.a. il Tribunale di ### avrebbe errato nel ritenere il contratto già risolto da tempo per mutuo consenso - alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti tra il 19.04 e il ###, così come offerta in comunicazione - anziché per grave e colpevole inadempimento di ### & ### S.r.l.; il giudice di prime cure avrebbe altresì erroneamente valutato la condotta stragiudiziale di ### S.p.a., considerando ingiustificate quelle che in realtà erano misure/rimedi in autotutela legittimate per l'appunto dall'inadempimento di controparte. 
Le doglianze sono infondate. 
Nella comunicazione datata 22.05.2017, inviata dall'Avv. ### per conto di ### S.p.a., a ### a mezzo P.E.C., in data ###, oltre a ribadire le contestazioni già mosse con la precedente missiva del 19.05.2017 in relazione ad asseriti ritardi nell'esecuzione dei lavori e a presunti vizi e difformità delle opere e ad opporre un fermo rifiuto a fronte della richiesta di controparte di provvedere al pagamento del ### il legale informava di aver già ricevuto mandato dalla propria cliente di agire a tutela della medesima tanto in sede ###sede penale, richiamando peraltro il già indicato (sempre nella missiva del 19.05.2017) termine di tre giorni decorso il quale, come preannunciato, ### S.p.a. avrebbe provveduto ad adire l'autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto e per il risarcimento dei danni subiti. La prospettazione all'appaltatrice, da parte di ### S.p.a., di un'alternativa (tra la riconsegna del bene nello stato di fatto in cui si trovava con verifica, in un successivo momento, del dare-avere tra le parti, anche mediante l'ausilio di rispettivi tecnici, e la prosecuzione dei lavori, ma con revisione dei pagamenti/SAL e con garanzia circa la correttezza dell'esecuzione e la data di consegna) a chiusura della lettera a firma del #### inviata in data ###, non elimina di per sé la crescente conflittualità tra i soggetti, già chiaramente emersa e divenuta evidentemente insanabile, soprattutto dal punto di vista dell'odierna appellante, come palesato dall'inequivocabile tenore letterale dell'affermazione della committente “Non essendovi dichiarati disponibili, ma pretendendo altre somme, a fronte di esecuzioni mancanti, che vi impegnavate a fare, ho deciso l'interruzione del rapporto” e dalle plurime, contrapposte iniziative giudiziarie successivamente intraprese. Oltretutto, nel messaggio di posta elettronica ordinaria inviato, sempre in data ### (poche ore prima della risposta di ### S.p.a.), da ### di ### & ### S.r.l. al #### di ### S.p.a., l'appaltatrice così si esprimeva: “a seguito della riunione di lunedì 10 luglio u.s. devo purtroppo prendere atto che non esiste da parte sua la volontà di risolvere la situazione del ### Raphael”, “### e XI di Marzo e Aprile non sono stati ancora pagati, così come non è stato onorato il pagamento della tranche di acconto di Giugno dei motori Caterpillar…A questo punto ci troviamo costretti a sospendere le lavorazioni…”, “### dott. ### non riesco a comprendere perché a fronte della nostra più ampia disponibilità nel cercare di risolvere la situazione del ### in modo non conflittuale, nonostante lei abbia deciso di portare via la barca dal nostro cantiere e finirla da un'altra parte con altre ### non ci sia la stessa volontà di risolvere la situazione…”.  ###, fornita dal giudice di prime cure, della sopramenzionata corrispondenza appare, dunque, corretta e immune da vizi. 
Questa Corte giudica parimenti corretto il ragionamento operato dal primo giudice laddove egli, muovendo dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del procedimento di A.T.P. n. 3840/2017 R.G., è giunto alla conclusione secondo cui l'inadempimento dell'appaltatrice non era di gravità tale da giustificare la sospensione dei pagamenti da parte di ### S.p.a. e, più in generale, la scelta di quest'ultima di sciogliere il vincolo contrattuale. 
Ad opinione di ### S.p.a., ### & ### S.r.l. non sarebbe mai stata in grado di portare a termine i lavori e di riconsegnare l'imbarcazione con le modifiche completate entro il ### o, comunque, entro il termine, qualificato come perentorio ed essenziale, del 30.01.2018 (v. art. 3 dell' “### al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data ###” del 27.06.2016); tale convinzione è risultata smentita dall'esito delle indagini peritali svolte dall'#####.T.U. incaricato è pervenuto, infatti, alla conclusione per cui il cantiere avrebbe avuto la possibilità di completare i lavori residui se avesse ripreso l'esecuzione delle opere nel periodo che va dall'inizio dell'ultima settimana di luglio del 2017 (prendendo in considerazione esclusivamente le settimane lavorative e stimando in 25 settimane lavorative - all'incirca la media tra le 20 settimane indicate dal C.T.P.  di ### & ### S.r.l. e le 32 settimane indicate dal C.T.P. di ### S.p.a. - il tempo necessario per il completamento dei lavori rimanenti individuati) alla prima settimana di ottobre del 2017 (adottando doppi turni di lavoro e lavorando nei giorni festivi, con conseguente riduzione del numero di settimane necessarie a 14, valutando un aumento prudenziale della produttività del 30%). Quanto alla possibilità di portare a termine le opere riprendendo le lavorazioni al più tardi la prima settimana di ottobre del 2017 a condizione di ricorrere al lavoro straordinario nei giorni festivi, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, non si tratta di una mera “ipotesi di scuola” avanzata in via del tutto autonoma dal C.T.U. (v. pag. 21 dell'atto di citazione in appello), bensì, come evidenziato dallo stesso perito a pag. 60 dell'elaborato in risposta alle osservazioni del C.T.P. di ### S.p.a., di una eventualità del tutto percorribile a prescindere dai maggiori costi che essa ovviamente avrebbe comportato. 
Inoltre, si tratta, a ben vedere, dell'ipotesi “limite”, opportunamente contemplata dall'esperto in aggiunta alla soluzione - senza alcun dubbio più agevolmente praticabile - del lavoro solo in orari e giorni ordinari, con ripresa delle lavorazioni dall'ultima settimana di luglio del 2017. 
Pur ammettendo che ### & ### S.r.l. avesse accumulato un certo ritardo (preme in ogni caso rimarcare, a confutazione di quanto affermato dal ### S.p.a., che il C.T.U., laddove, a pag. 37 della relazione, afferma che «anche le attività del cantiere a tale proposito erano in ritardo rispetto ai tempi ragionevolmente prevedibili per tali attività», si riferisce esclusivamente alla predisposizione e all'aggiornamento dei disegni esecutivi della costruzione e all'invio dei medesimi al ###, da tale circostanza non discende automaticamente e ineluttabilmente - come parrebbe sostenere l'odierna appellante - che l'appaltatrice non sarebbe mai riuscita, ove il rapporto fosse proseguito, a rispettare la tabella di marcia e, soprattutto, a rimettersi in pari esaurendo l'intervento di rebuilt dell'imbarcazione entro la scadenza pattuita. 
Giova ad ogni modo rammentare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di eccezione di inadempimento a mente del quale «il giudice di merito deve verificare se la controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto, non rilevando la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente già paventato dalla parte che propone l'eccezione» (così Cass. civ., Sez. III, ord. 18 febbraio 2025, n. 4134).  ###.T.U. era stato altresì demandato il compito di determinare il valore dei lavori eseguiti da ### & ### S.r.l.. ### ha quantificato il valore complessivo di forniture e lavorazioni effettuate in € 1.551.750,00 (somma da intendersi al netto dell'I.V.A.), laddove i ### di ### S.p.a. e ### & ### S.r.l. avevano stimato, rispettivamente, un valore di € 1.472.275,00 e un valore di € 1.641.075,00. Dunque, come giustamente sottolineato dal giudice di prime cure, «il valore stimato dal c.t.u. non si discosta in maniera rilevante dalle stime rispettivamente elaborate dai c.t.p. […] e, comunque, costituisce valore sostanzialmente mediano rispetto alle rispettive stime» (pag. 5 e pag. 6 della sentenza). 
Come si evince dalla relazione depositata, il perito ha valutato la percentuale di stato di avanzamento per ciascuna voce, contenuta nel ### relativa alle forniture e alle lavorazioni «che sono state individuate come eseguite alla data di inizio della procedura di atp» (pag. 42 dell'elaborato); «le operazioni peritali - come ulteriormente puntualizzato dall'#### a pag. 56 e a pag. 57 della relazione, in riposta alle osservazioni del C.T.P. di ### S.p.a. - hanno potuto…appurare lo stato di avanzamento maturato alla fine dell'ottobre 2017 e si sono riferite alle voci del ### che saranno le stesse dei ### e XI…». Lo scarto tra il valore delle lavorazioni materialmente svolte così come accertato in sede di operazioni peritali e la cifra totale corrisposta da ### S.p.a. (sulla quale ci si soffermerà più approfonditamente infra) si rivela quindi contenuto. Se si considera: a) che l'ultima fattura saldata da ### S.p.a. (la n. 42/2017 del 10.03.2017) è quella che venne emessa da ### a fronte del SAL n. IX del 28.02.2017; b) che persino dal report dell'#### del 06.06.2017, prodotto dalla stessa ### S.p.a., emerge lo svolgimento di talune lavorazioni in epoca successiva al mese di febbraio del 2017 (nel suddetto report si dà atto che al 31.05/01.06.2017 erano «in fase di completamento le lavorazioni di carpenteria metallica, sia per quanto riguarda lo scafo che le sovrastrutture», che era «in fase di completamento l'assemblaggio del bulbo prodiero» e che era «in lavorazione la sede per montaggio portellone poppa»); c) che il C.T.U. ha esaminato lo stato di fatto in cui l'imbarcazione versava alla fine del mese di ottobre del 2017 (le operazioni peritali ebbero inizio, più precisamente, il ###), con la conseguenza che la somma di € 1.551.750,00 include giocoforza anche il valore di tali ulteriori lavorazioni, se ne deduce a fortiori l'esiguità della eventuale differenza tra il valore effettivo delle lavorazioni completate al mese di febbraio del 2017 e quanto contabilizzato/fatturato dalla società appellata sino a tale momento. In sintesi, il C.T.U. ha preso in considerazione solo le voci indicate nel SAL n. IX, mentre il valore da egli quantificato è comprensivo di lavorazioni successive al suddetto ### Quanto appena osservato, in rapporto anche al valore integrale della commessa, impedisce di ravvisare un inadempimento dell'appaltatrice grave e tale da compromettere oggettivamente l'equilibrio sinallagmatico del contratto; il ricorso da parte di ### S.p.a. al rimedio in autotutela delineato dall'art. 1460 c.c., così come la sua scelta di porre fine precocemente al rapporto, non era perciò giustificato. 
Sebbene il dispositivo della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### sia carente di una espressa statuizione di rigetto della domanda, proposta da ### S.p.a., volta ad ottenere una pronuncia, avente natura costitutiva, di risoluzione del contratto di refit del 7.12.2015 (e delle modifiche/integrazioni ad esso apportate) per grave inadempimento di ### & ### S.r.l., l'accoglimento della suddetta domanda di risoluzione risulta ictu oculi incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia e con le argomentazioni in essa addotte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11319). Dunque, la decisione adottata dal giudice di prime cure comporta indubbiamente una statuizione implicita di rigetto che, per le ragioni sopra esposte, deve trovare conferma. 
La censura di cui al paragrafo 2.3. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022 (pag. 26 e ss.), laddove ### S.p.a. lamenta una pronuncia ultrapetita, ossia in violazione dell'art. 112 c.p.c., da parte del giudice di prime cure, il quale avrebbe condannato l'odierna appellante a pagare in favore di ### la somma di € 218.170,00 oltre I.V.A. in assenza di una espressa domanda in tal senso da parte dell'appaltatrice, si mostra priva di pregio. 
È in effetti vero che ### & ### S.r.l. ha chiesto per la prima volta esplicitamente, «in denegata ipotesi», di «condannare la ### S.p.a. al pagamento delle somme ritenute di giustizia in relazione ai fatti di causa» soltanto con la propria comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata in data ###, laddove, in precedenza, si era sempre limitata a chiedere il rigetto della domanda (rectius, dell'opposizione) proposta da ### S.p.a. e, per l'effetto, la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 emesso dal Tribunale di ### Cionondimeno, occorre sottolineare che per pacifica giurisprudenza di legittimità «l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla; a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto» (ex multis, Cass. civ., Sez. VI-L, ord. 28 maggio 2019, n. 14486). 
Inoltre, la differenza tra la somma di € 1.551.750,00, che il C.T.U. ha identificato quale valore delle lavorazioni che risultavano eseguite alla fine del mese di ottobre del 2017 (le riunioni/i sopralluoghi presso il cantiere ebbero luogo, per l'appunto, a partire dal 24.10.2017), e quanto corrisposto da ### S.p.a. a ### & ### S.r.l. fino al SAL n. IX copre senza ombra di dubbio il corrispettivo dovuto per le opere/lavorazioni di cui ai successivi SAL n. X e n. XI, sulla base dei quali sono state emesse le fatture n. 104/2017 e n. 105/2017 poste a fondamento del ricorso per ingiunzione (si richiama quanto osservato supra a pag. 22).
Il giudice di prime cure, quindi, non ha contravvenuto al divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito. 
Tuttavia, per quel che concerne il secondo termine della operazione di sottrazione, ossia l'importo totale che ### S.p.a. avrebbe già corrisposto alla società appaltatrice fino al SAL n. IX, la sentenza del Tribunale di ### necessita di essere riformata. Il giudice di prime cure, in effetti, ha preso in considerazione l'allegato n. 7 al ricorso per ingiunzione di ### (documento denominato “### pagamenti Sal”). Trattasi di un file .pdf unilateralmente predisposto/formato dalla odierna appellata che riporta il totale pagato da ### S.p.a. (importo dei SAL da I a IX per complessivi € 1.333.580,00, e importo delle relative fatture, comprensivo di ### per complessivi € 1.617.281,00) e il totale ancora da pagare al 12.07.2017. ### S.p.a., dal canto suo, sostiene invece di aver pagato in favore di ### complessivi € 1.712.367,39 (€ 1.403.579,83 oltre I.V.A.), come da doc. 5 allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (tabella riepilogativa dei pagamenti denominata “### SRL” accompagnata, tra l'altro, dalle fatture emesse da ### e dalle conferme di esecuzione dei bonifici e dalle distinte dei bonifici con apposizione di timbro “PAGATO”). 
Al di là delle rispettive deduzioni, questa Corte reputa che si debba avere riguardo esclusivamente ai pagamenti documentalmente provati, vale a dire i seguenti: - € 85.400,00 mediante bonifico con data valuta 14.12.2015, a saldo della fattura di ### n. 201 del 09.12.2015 (imponibile: € 70.000,00; v. infra a pag.  25); - € 183.000,00 mediante bonifico con data valuta 18.03.2016, a saldo della fattura di ### n. 52 del 15.03.2016 (imponibile: € 150.000,00); - € 18.666,50 mediante bonifico (data disposizione 09.08.2016, data di esecuzione 11.08.2016), a saldo della fattura di ### n. 147 dell'11.08.2016 (imponibile: € 15.300,00); - € 162.910,00 mediante bonifico (data esecuzione 20.09.2016 - data valuta beneficiario 21.09.2016) ed € 100.000,00, sempre mediante bonifico (data esecuzione 20.09.2016 - data valuta beneficiario 21.09.2016), a saldo della fattura di ### n. 153 del 06.09.2016 (imponibile: € 215.500,00); - € 11.590,00 mediante bonifico (data esecuzione 10.10.2016 - data valuta beneficiario 11.10.2016) a saldo della fattura di ### n. 165 del 06.10.2016 (imponibile: € 9.500,00); - € 150.000,00 mediante bonifico (data esecuzione 28.11.2016 - data valuta beneficiario 29.11.2016) ed € 151.486,40, sempre mediante bonifico (data esecuzione 07.12.2016 - data valuta beneficiario 08.12.2016), in acconto e a saldo della fattura di ### n. 172 del 02.11.2016 (imponibile: € 247.120,00); - € 166.652,00 mediante bonifico (data esecuzione 04.01.2017 - data valuta beneficiario 05.01.2017) a saldo delle fatture di ### n. 192 del 15.12.2016 (imponibile: € 59.900,00) e n. 1 del 03.01.2017 (imponibile: € 76.700,00); - € 118.584,00 mediante bonifico (data esecuzione 19.01.2017 - data valuta beneficiario 20.01.2017) a saldo della fattura di ### n. 2 del 03.01.2017 (imponibile: € 97.200,00); - € 200.000,00 mediante bonifico (data esecuzione 03.02.2017 - data valuta beneficiario 06.02.2017) ed € 87.005,00, sempre mediante bonifico (data esecuzione 03.02.2017 - data valuta beneficiario 06.02.2017), a saldo della fattura di ### n. 17 del 03.02.2017 (imponibile: € 235.250,00); - € 233.154,00 a saldo della fattura di ### n. 42 del 10.03.2017 (imponibile: € 191.109,84). 
Dunque, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 già disposta dal giudice di prime cure, in parziale riforma, sul punto, della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di #### S.p.a. dovrà essere condannata a pagare a favore di ### & ### S.r.l. non la somma di € 218.170,00 (oltre I.V.A.), bensì la somma di € 184.170,16 (differenza tra € 1.551.750,00, somma, come si è già puntualizzato, da intendersi al netto dell'I.V.A., ed € 1.367.579,84, ossia il totale versato a titolo di imponibile da ### S.p.a.) oltre I.V.A. e oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento al saldo. 
Quanto alla somma di € 70.000,00 (con I.V.A. € 85.400,00), non può che essere disattesa la tesi di ### & ### (v. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###), secondo cui la medesima non dovrebbe essere computata, trattandosi di acconto sul corrispettivo finale e non di corrispettivo per i singoli stati di avanzamento dei lavori; viceversa, sono da condividere le osservazioni in proposito di ### S.p.a.: come asserito da quest'ultima, la somma de qua è stata versata dalla committente e incassata dall'appaltatrice e deve senz'altro essere computata nel confronto tra il valore dei lavori eseguiti e quanto complessivamente pagato.
Prima di passare all'esame del motivo di gravame sub § 2.4. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022 (pag. 29 e ss.), conviene soffermarsi sulla censura di cui al paragrafo 2.5. del suddetto scritto difensivo (pag. 33 e ss.) - praticamente identica nella formulazione a quella sub § 2.3. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa riunita n. R.G. 695/2022 (pagg. 22-23) - per rilevarne l'infondatezza. Posto che, come già illustrato, non è emerso alcun grave inadempimento di ### & ### S.r.l. tale da giustificare l'exceptio inadimpleti contractus di ### S.p.a. (sostanziatasi nella sospensione dei pagamenti) e l'invocata pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di appalto, gli importi pretesi dalla odierna appellante (in forza dell'art. 3 dell' “### al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data ###” del 27.06.2016) a titolo di penale ex art. 1382 c.c. per il ritardo nella consegna dell'imbarcazione “### Raphael” devono ritenersi, in linea con la decisione del giudice di prime cure, non dovuti (specialmente alla luce della circostanza per cui, in caso di fisiologica prosecuzione del rapporto, ### avrebbe avuto la possibilità di riconsegnare l'imbarcazione finita entro la scadenza fissata). Il giudice di prime cure, tra l'altro, tanto nella sentenza n. 304/2022 quanto nella sentenza n. 305/2022, ha opportunamente richiamato l'attenzione sulla pattuizione di cui all'art. 3.4. del contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse del 07.12.2015, ove le parti avevano stabilito che «il ritardato o omesso pagamento anche di un solo “stato di avanzamento lavori” comporterà la sospensione dei lavori ed il conseguente slittamento della data di consegna prevista». Inoltre, si ritiene che l'invocazione e l'applicazione di una penale implichi la validità e, soprattutto, l'efficacia del contratto al quale la stessa accede (e del quale completa il contenuto sul piano delle conseguenze dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento); nel caso de quo, invece, il contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse (incluse le sue appendici/integrazioni) era già stato risolto da mesi e, dunque, non era più produttivo di effetti. 
Ne consegue, pertanto: - che deve essere confermata la sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, laddove ha rigettato la domanda di condanna al pagamento della penale contrattuale perché infondata. Deve ritenersi che tale statuizione del giudice di prime cure postuli e includa l'accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da ### & ### S.r.l. (R.G. 4767/2018) e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo 1476/2018 del 28.09.2018 emesso dal Tribunale di ### (R.G. 3821/2018) in data ### in favore di ### S.p.a. (“penale per mancata consegna dell'imbarcazione “### Raphael”, ex art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit per il periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018”, come da fattura n. 31/2018 del 31.08.2018 di € 310.000,00); - che deve essere confermata la sentenza n. 305/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, laddove ha accolto la domanda, proposta da ### & ### S.r.l., di accertamento dell'insussistenza e/o inesigibilità del credito portato dalla fattura n. 21/2018 del 30.06.2018 emessa da ### S.p.a., dell'importo di € 1.510.000,00 a titolo di “penale per mancata consegna imbarcazione “### Raphael”, ex art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit del 27.06.2016” e, al contempo, ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da ### S.p.a. volta ad ottenere la condanna di ### & ### S.r.l. al risarcimento del danno derivante dal suo grave inadempimento, corrispondente alla penale a suo tempo pattuita (addendum del 27.06.2016 all'originario contratto di appalto) e quantificato nella somma di € 1.510.000,00. 
Venendo ora allo scrutinio della doglianza di cui al § 2.4. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022 R.G., ### S.p.a. coglie nel segno laddove afferma che la fattura n. 23 dell'08.02.2018 emessa da ### & ### S.r.l. (con descrizione “per imbarcazione “### Raphael” consuntivo servizi e lavori non fatturati dal 20/11/15 al 30/04/17”) si riferisce non solo a costi di rimessaggio/custodia/sosta, bensì anche a lavori effettuati sull'imbarcazione. Invero, nel documento allegato all'anzidetta fattura (e al quale la stessa rinvia), denominato “### e ### M/Y ### non fatturati dal 20-11-15 al 30-04-12” figurano voci quali: “### nuovo bulbo - comprende il taglio delle lamiere del bulbo attuale, la messa in luce della sua struttura resistente, la parzializzazione della vecchia struttura resistente per consentire l'aggancio della nuova struttura, il rivestimento finale delle nuove geometrie”, “Spostamento paratia di poppa locale motori” e “### e modifica tuga di prua, con realizzazione di nuovo manufatto, per alloggi cuscini prendisole”. 
Tali voci, così come quelle inerenti alla progettazione (es. “Progettazione nuovo blocco di poppa con poppa rovesciata e progettazione modifica parte poppiera del fly”), hanno senz'altro formato oggetto di indagine e valutazione da parte del C.T.U. Ing. ### nel contesto del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. R.G.  3840/2017 e i relativi costi devono intendersi inclusi nell'importo di € 1.551.750,00 individuato dall'esperto nel proprio elaborato (come si evince dalla relazione tecnica, il costo di costruzione - evidentemente da parte di ### & ### S.r.l.  - della parte di imbarcazione di nuova realizzazione concerne non solo il nesting, il registro di classifica, la carpenteria e le opere accessorie, ma anche la progettazione). 
Tali costi devono dunque essere espunti poiché già calcolati supra.  ### S.p.a. sottolinea come tra i costi elencati nel consuntivo spicchino quelli relativi alla sosta dell'imbarcazione sul piazzale del cantiere di ### nonché altre spese di rimessaggio «per il periodo precedente all'insorgere del contenzioso», le quali «nei contratti erano indicate come gratuite» (pag. 30 dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022). Dal canto suo, ### & ### S.r.l. definisce come «errata e fuorviante» l'affermazione di controparte «secondo la quale il corrispettivo richiesto per tali servizi sarebbe rientrato nell'ambito delle prestazioni “gratuite” comprese nel contratto» (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### nella causa n. R.G. 694/2022). 
Conviene in primo luogo rimarcare che con il “### di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse” del 07.12.2015 le parti avevano convenuto che ### avrebbe provveduto «al ricovero dell'imbarcazione, al rimessaggio e alle lavorazioni, il tutto come espressamente indicato nell'allegato preventivo» (art. 2.1.); ebbene, nel “#### e ### - ### imbarcazioni” allegato al contratto l'ormeggio in darsena, lo stazionamento sul piazzale e lo stazionamento all'interno del capannone vengono chiaramente indicati come prestazioni/servizi gratuite/i. Dunque, posto che con la fattura n. 23 dell'08.02.2018 viene richiesto il corrispettivo per stazionamento/sosta/stoccaggio/occupazione di spazi avvenuti fino al 30.04.2017 (al massimo fino a tale data), ossia, in ogni caso, durante archi temporali nei quali il contratto era ancora valido ed efficace inter partes (l'interruzione del rapporto è infatti intervenuta nel mese di luglio del 2017) e attesa la gratuità degli anzidetti servizi come espressamente pattuita, a suo tempo, dalla committente e dall'appaltatrice, la pretesa creditoria della società odierna appellata si mostra infondata. 
Non si può trascurare quanto asserito dalla stessa ### & ### S.r.l.  a pag. 2 del ricorso per ingiunzione con il quale richiese in via monitoria (R.G.  4332/2018) il pagamento del corrispettivo per i lavori e gli interventi, previsti contrattualmente, da lei eseguiti dal 20.11.2015 al 30.04.2017, per complessivi € 391.971,36, come risultanti dalla fattura n. 23/2018 di cui si discute: «la ### & ### S.r.l., nel periodo nel quale il contratto di refitting era in essere non aveva fatturato i lavori e gli interventi eseguiti sull'imbarcazione e richiamati nella fattura n. 23 del 8/02/2018 in quanto ritenuti condizione necessaria per l'esecuzione del contratto medesimo, da scontare rispetto al preventivo iniziale, in caso gli interventi fossero stati ultimati, ma a fronte dell'unilaterale risoluzione contrattuale ed alla non ultimazione degli interventi concordati, la ricorrente ne richiede il pagamento». In sostanza, come osservato da ### S.p.a., la società odierna appellata pare asserire che la gratuità degli interventi e delle prestazioni di cui alla fattura n. 23/2018 fosse, per così dire, condizionata al buon esito del rapporto e alla ultimazione dei lavori concordati. 
In realtà, né nel testo dell'originario contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse del 07.12.2015, né nella successiva appendice del 27.06.2016, si rinviene una simile pattuizione, né ### & ### S.r.l. ha assolto aliunde l'onere probatorio su di lei gravante (cfr. comparsa conclusionale depositata da ### S.p.a. in data ###, a pag. 10: «### ha agito come se i corrispettivi convenuti fossero sottoposti a una condizione di buon esito del lavoro e da “scontare” solo nel caso in cui i lavori fossero finiti; tuttavia una pattuizione di questo tipo non c'è mai stata fra le parti. Quelle somme non erano dovute a priori; non c'era da nessuna parte una condizione per la quale i servizi mutavano da titolo gratuito a oneroso»). 
Pertanto, in riforma della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### - da un lato, deve trovare accoglimento la domanda di ### S.p.a. volta a far dichiarare ed accertare l'inesistenza e l'inesigibilità della richiesta di pagamento avanzata da ### & ### S.r.l. nei confronti della odierna appellante con riferimento agli importi di cui alla fattura n. 23 dell'08.02.2018 (€ 391.971,36, di cui € 321.288,00 a titolo di imponibile ed € 70.683,36 per I.V.A.  al 22%); - dall'altro, deve essere accolta l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da ### S.p.a. (R.G. 4569/2018) avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di ### 1577/2018 del 16.10.2018 (emesso il ###) ottenuto da ### & ### S.r.l. per l'appunto in relazione alle somme indicate nella fattura n. 23/2018, con conseguente revoca del suddetto provvedimento monitorio. 
A conclusioni divergenti si perviene, invece, in relazione alla spettanza o meno degli importi di cui alle fatture n. 112/2018 e n. 122/2018 (cfr. § 2.4.3. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022). 
In primis, si evidenzia che i suddetti documenti fiscali/commerciali riguardano il corrispettivo per i servizi di rimessaggio (sosta dell'imbarcazione sul piazzale, stoccaggio in container, occupazione suolo per hangar 6x6 mt ecc.) resi da ### & ### S.r.l., rispettivamente, nel periodo che va dal 15.01.2018 al 30.06.2018 e nel mese di luglio del 2018 (01.07.2018-31.07.2018), dunque in epoca successiva alla definitiva interruzione del rapporto e al venir meno del vincolo negoziale (e all'insorgere del contenzioso tra le parti), con la conseguenza che la gratuità dei medesimi sulla base degli «allegati tecnici ai contratti» non può certamente essere invocata.  ### ribadisce che «la colpa del mancato ritiro della barca è stata dovuta alla mancanza di cooperazione da parte di ### (pag. 32 dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022). Posto che il C.T.U. Ing. ### dichiarò la fine degli accertamenti a bordo della nave e acconsentì affinché la medesima tornasse nella materiale disponibilità degli aventi diritto con messaggio P.E.C. del 06.08.2018 e che le fatture oggetto di contestazione si riferiscono, dunque, a periodi antecedenti il suddetto “via libera”, ogni considerazione in merito ad una presunta condotta non collaborativa da parte dell'appaltatrice risulta, relativamente alla pretesa creditoria di cui si discute in questo momento, inconferente; l'imbarcazione, almeno fino al 06.08.2018, era in ogni caso inamovibile. Del resto, è la stessa ### S.p.a. a sottolineare che «l'imbarcazione è stata lasciata, su accordo delle parti, presso il cantiere di ### per l'espletamento delle operazioni peritali in pendenza di ATP e non poteva essere ritirata prima del “nullaosta” del ### (comparsa conclusionale depositata da ### S.p.a. in data ###, pag. 10 e pag. 11). 
Sopra ogni altra cosa, non si può ignorare che il procedimento di A.T.P. ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. n. 3840/2017 R.G. era pur sempre stato promosso da ### S.p.a. e che gli esiti del medesimo si sono rivelati pressoché totalmente sfavorevoli/negativi per la parte istante. 
Dunque, ### S.p.a. non poteva (e non può tuttora) pretendere che ### & ### S.r.l. ospitasse e manutenesse l'imbarcazione di sua proprietà, curandone la custodia con gestione ordinaria, gratuitamente (per quel che concerne l'impatto dell'imbarcazione sui luoghi del cantiere, giova riportare quanto scritto dal C.T.U. Ing.  ### a pag. 40 e pag. 41 del proprio elaborato: «al momento del nostro primo intervento presso lo stabilimento della 7### di ### la nave si trovava a secco all'interno del capannone, posizionata nell'angolo ### - ### dello stesso. È stato effettuato rilievo dell'area di proiezione a terra dell'unità, rilevando una superficie impegnata (compresi corridoi a pareti) di circa mq 440, su una superficie coperta (utile per posizionamento navi) del capannone di circa mq 2.700. In occasione della seconda riunione per accertamenti, la nave si trovava a secco su piazzale esterno del cantiere, in prossimità del ### dei ### dove occupava (compresa impalcatura per accesso a bordo e corridoi laterali per ispezioni) una superficie di circa mq 550, su una superficie di banchina (della zona antistante il cantiere) e di piazzale del capannone di circa mq 4.800 + 3.900. Nel corso dei successivi accessi a bordo della nave, questa era interamente coperta con intelaiatura in tubi pvc e telo plastico termoretraibile»). 
In definitiva, i costi indubbiamente sostenuti da ### & ### S.r.l.  per il rimessaggio, per lo stazionamento presso il cantiere (all'interno di capannone o sul piazzale esterno), la custodia e la manutenzione ordinaria dell'imbarcazione e lo stoccaggio dei materiali nei periodi cui si riferiscono le fatture n. 112 e n. 122 del 2018 devono essere posti a carico di ### S.p.a. (così come le spese della C.T.U. espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo), seppur non a titolo di corrispettivo contrattuale. 
Circa il quantum debeatur, secondo ### S.p.a. i prezzi applicati da controparte sarebbero comunque non congrui. La non congruità dei costi così come fatturati - continua l'appellante - avrebbe potuto essere facilmente accertata mediante una C.T.U.  ad hoc, la quale, invece, non è stata disposta in primo grado «sull'erronea considerazione, riportata in sentenza, di una mancanza di contestazione specifica da parte di ### che invece aveva contestato i prezzi e allegato l'apposita perizia dell'### Sole» (pag. 33 dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G.  694/2022). Si rileva che, con missive del 02.07.2018 e del 31.07.2018 (prodotte come doc. 12 e come doc. 14 in allegato all'atto di citazione introduttivo della causa n. R.G.  4212/2018), ### S.p.a., per il tramite del proprio legale (Avv. ###, nel contestare «integralmente» il contenuto delle fatture n. 112/2018 e n. 122/2018, si limitò ad eccepire che gli importi previsti nei due documenti contabili erano stati unilateralmente determinati da ### e che non esisteva alcuna pattuizione contrattuale che legittimasse e giustificasse le somme addebitate. ### appellante produsse altresì perizia stragiudiziale di proprio tecnico di fiducia (l'### navale e meccanico ### nella quale, in relazione alle voci di cui alle fatture nn. 5 e 23/2018, si evidenziava come il valore medio della percentuale di superamento dei prezzi di mercato fosse del +50%, con picchi del +186%/+290%. Al tempo stesso, si precisava che le punte di deviazione massima del prezzo conteggiato rispetto al prezzo di mercato riguardavano le lavorazioni, mentre i costi della logistica di cantiere e dei servizi erano «per lo più congrui o poco superiori a quelli di mercato». 
Ad ogni modo, già con l'atto di gravame, ### S.p.a. ha evidenziato che in un altro processo pendente in primo grado dinanzi al Tribunale di ### (R.G. 1463/2018), avente ad oggetto opposizione proposta dalla stessa ### S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 321/2018, richiesto ed ottenuto da ### in forza della fattura n. 5 del 10.01.2018, sempre relativa a costi per servizi di rimessaggio, occupazione di spazi/suolo, sosta ecc. (fino al 15.01.2018), è stata disposta consulenza tecnica di ufficio volta proprio ad accertare la congruità o meno dei prezzi di cui alla fattura rispetto a quelli usuali di mercato dell'epoca. 
Con l'ordinanza emessa in data ### con la quale aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### questa Corte aveva per l'appunto invitato le parti a documentare lo stato delle C.T.U. disposte in procedimenti paralleli. In ottemperanza a tale invito, con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 18.10.2022 (depositate in data ###), parte appellante ha provveduto ad offrire in comunicazione la relazione depositata, nell'ambito del giudizio di primo grado n. R.G. 1463/2018, dal C.T.U. incaricato #### Atteso che l'elencazione dei mezzi di prova contenuta nel ### di procedura civile non è da considerarsi un numerus clausus e, dunque, tassativa, sono senz'altro ammissibili le c.d. prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13 dicembre 2019, n. ###, la quale richiama Cass. civ., Sez. III, sent. 14 maggio 2013, n. 11555: «il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito", trovando tale principio fondamento "nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto; nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre; nell'unità della giurisdizione" e "nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall'art. 111 Cost.”»). Una perizia, come quella in esame, resa in altro procedimento civile intercorso fra le stesse parti rientra senz'altro in questa categoria e può essere posta a base della presente decisione, senza che sia configurabile la violazione del principio sancito dall'art. 101 c.p.c., «dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale» (così Cass. civ., Sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947). 
Dal momento che le voci indicate nelle fatture n. 112 e n. 122 del 2018 compaiono tutte anche nella fattura n. 5 del 2018, oggetto delle indagini peritali condotte dall'#### (la voce “sosta sul piazzale” di cui alle fatture n. 112 e n. 122 del 2018 deve ritenersi corrispondente alla voce “rimessaggio aperto” che figura nella fattura n. 5 del 2018), queste Corte, alla luce delle considerazioni svolte poc'anzi, ritiene di poter impiegare le valutazioni del suddetto esperto quale parametro di calcolo.  ### temporale totale in riferimento al quale ### pretende il pagamento del costo dei servizi è di 6 mesi e mezzo (da metà gennaio a tutto il mese di luglio del 2018). 
Per il rimessaggio all'aperto, il C.T.U. Ing. ### ha reputato corretto un prezzo di € 10,00 (oltre I.V.A.) al m² per mese. Quanto al numero di metri quadri da assumere come fattore della moltiplicazione, si ritiene di dover prendere in considerazione la media tra la superficie occupata sul piazzale esterno così come calcolata dall'#### (550 m²) e l'impronta a terra individuata dall'#### (442 m²), ossia 496 m². 
Si otterrebbe, dunque, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione di € 32.240,00 (oltre I.V.A.). ### & ### S.r.l. ha fatturato, nel complesso, una cifra inferiore, pari ad € 31.200,00 oltre I.V.A. (€ 26.400,00 + I.V.A.  come da fattura n. 112/2018 ed € 4.800,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018), quest'ultimo importo deve giudicarsi senz'altro legittimamente richiesto dalla società odierna appellata e dovuto da ### S.p.a.. 
Per quanto riguarda la sosta di n. 2 moto d'acqua, il C.T.U. Ing. ### ha considerato 10 m² di occupazione ad un prezzo mensile di 25,00 €/m² (entrambi i ### hanno concordato con il C.T.U. in merito a tale valutazione). Si otterrebbe, quindi, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione di € 1.625,00 (oltre I.V.A.), a fronte di una cifra superiore fatturata, nel complesso, da ### pari ad € 1.950,00 oltre I.V.A. (€ 1.650,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 300,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018). 
Per quel che concerne lo stoccaggio nel container da 20” n. 1 e nel container da 20” 2 (comprensivo di noleggio e occupazione di spazio sul piazzale), il C.T.U. Ing. ### ha preso in considerazione un costo di € 450,00 al mese (media tra i prezzi comunemente applicati, i quali oscillano, per l'appunto, tra € 400,00 ed € 500,00 al mese). Nel caso di specie, si otterrebbe, quindi, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione pari ad € 2.925,00 oltre I.V.A. per ciascun container, laddove, invece, ### & ### S.r.l. ha fatturato, nel complesso, € 2.730,00 oltre I.V.A. per ciascun container (€ 2.310,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 420,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018). Gli importi contabilizzati in relazione alla suddetta voce devono perciò ritenersi legittimamente pretesi da ### e dovuti da ### S.p.a.. ### allo spazio occupato all'interno del capannone per lo stoccaggio dei materiali (25 m²) il C.T.U. Ing. ### ha individuato un prezzo di € 22,00/m² al mese («adatto ad aree complessive ridotte per questo utilizzo»). Nel caso di specie si otterrebbe, pertanto, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione pari ad € 3.575,00 oltre I.V.A. ### & ### S.r.l. ha fatturato, nel complesso, una cifra inferiore, pari ad € 3.250,00 oltre I.V.A. (€ 2.750,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 500,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018), quest'ultimo importo deve giudicarsi senz'altro legittimamente richiesto dalla società odierna appellata e dovuto da ### S.p.a.. 
In merito, infine, alla occupazione del suolo per hangar 6x6 mt (dunque, 36 m²), il C.T.U. Ing. ### ha stimato in costo pari ad € 792,00 oltre I.V.A. al mese (€ 22,00 /m² al mese). Nel caso di specie si otterrebbe, pertanto, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione pari ad € 5.148,00. ### & ### S.r.l., dal canto suo, ha fatturo, nel complesso, un importo assai inferiore, pari ad € 2.730,00 oltre I.V.A. (€ 2.310,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 420,00 + I.V.A.  come da fattura n. 122/2018). Quest'ultimo importo deve giudicarsi senz'altro legittimamente richiesto dalla società odierna appellata e dovuto da ### S.p.a.. 
In conclusione, in parziale riforma, sul punto, della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### in relazione ai servizi di rimessaggio/stazionamento/custodia/sosta ecc. resi nel periodo che va dalla metà di gennaio alla fine del mese di luglio del 2018, ### S.p.a.  dovrà essere condannata al pagamento, a favore di ### & ### S.r.l., della complessiva somma di € 44.265,00 oltre I.V.A. (in luogo della somma di € 44.590,00 oltre I.V.A.) oltre interessi dalle richieste di pagamento sino al saldo), di cui: - € 31.200,00 oltre I.V.A. per la sosta dell'imbarcazione sul piazzale/rimessaggio all'aperto; - € 1.625,00 oltre I.V.A. per la sosta di n. 2 moto d'acqua; - € 2.730,00 oltre I.V.A. per noleggio e occupazione spazio su piazzale container da 20” - container n. 1; - € 2.730 oltre I.V.A. per noleggio e occupazione spazio su piazzale container da 20” - container n. 2; - € 3.250,00 oltre I.V.A. per spazio occupato all'intero del capannone (25 m²) per stoccaggio materiali; - € 2.730,00 oltre I.V.A. per occupazione suolo per hangar 6x6 mt.
In ordine alla fattura n. 137 dell'11.10.2018 (dell'importo di € 16.738,40 omnia), emessa da ### & ### S.r.l. per i costi dei medesimi servizi appena analizzati, ma resi tra il ### e il ###, preme osservare quanto segue: - come puntualizzato in apertura di motivazione, anche in relazione alla suddetta fattura, ### S.p.a. aveva proposto domanda di accertamento negativo della debenza degli importi pretesi da controparte. Nel giudizio così instaurato (causa n. R.G. 4465/2018), ### & ### S.r.l. si era costituita chiedendo di rigettare la domanda attorea e di dichiarare la legittimità della pretesa economica da lei avanzata, con condanna della parte attrice al pagamento delle somme di cui alla fattura; - sulla base della suddetta fattura, ### & ### S.r.l. aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di ### il decreto ingiuntivo n. 1632/2018 (procedimento monitorio n. 4416/2018 R.G.) del 24.10.2018 (emesso in data ###). Avverso tale decreto ingiuntivo ### S.p.a. aveva proposto opposizione chiedendone la revoca (causa n. R.G. 5278/2018). ### & ### S.r.l. si era costituita in tale giudizio di opposizione chiedendo il rigetto della domanda attorea e la integrale conferma del provvedimento monitorio; - il procedimento n. 4465/2018 R.G. era stato riunito alla causa n. R.G. 3956/2017 con provvedimento emesso in udienza il ###; - il procedimento n. R.G. 5278/2018 era stato riunito alla causa n. 4465/2018 R.G.  con provvedimento del 03.02.2022; - entrambi i giudizi, pertanto, sono sicuramente confluiti nella causa n. 3956/2017 R.G.. Lo stesso giudice di prime cure ha dato espressamente atto di ciò nella sentenza n. 304/2022 (cfr. pag. 2); - nella sentenza n. 304/2022 sono assenti (tanto nella parte narrativa/espositiva, quanto in motivazione e nel dispositivo) riferimenti espliciti alla fattura 137/2018 e alle contrapposte domande delle parti vertenti sulla medesima; - malgrado ciò, ad opinione di questa Corte sono comunque ravvisabili gli estremi di una decisione, ancorché espressa in forma indiretta, di rigetto c.d. implicito tanto della domanda di accertamento negativo quanto della opposizione a decreto ingiuntivo proposte da ### S.p.a., con consequenziale conferma del provvedimento monitorio. Il loro accoglimento appare infatti logicamente e giuridicamente incompatibile con le complessive statuizioni contenute nella sentenza e, segnatamente, con il riconoscimento in toto, a favore di ### & ### S.r.l., delle somme a titolo di consuntivo servizi oggetto delle fatture n. 23/2018, n. 112/2018 e n. 122/2018 (cfr., ex multis, Cass. civ., Trib., ord. 20 maggio 2025, n. 13370, Cass. civ., Sez. Trib., ord. 19 ottobre 2021, n. 28810 e Cass. civ., Sez. Trib., ord. 2 aprile 2020, n. 7662; - nell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022, ### S.p.a., salvo passare brevemente in rassegna, nella parte concernente l'antefatto, l'oggetto dei giudizi di primo grado n. R.G. 4465/2018 e n. R.G.  5278/2018 incardinati dinanzi al Tribunale di ### non spende alcuna parola sul credito vantato da ### & ### S.r.l. portato dalla fattura 137/2018 (nessun passaggio viene dedicato in maniera specifica alla fattura 137/2018 neppure nel ricorso ex art. 351 c.p.c. depositato in data ###, così come non vi è accenno nella comparsa conclusionale depositata in data ### e nella successiva memoria di replica depositata in data ###); - soltanto nel rassegnare le proprie conclusioni, ### S.p.a. si è limitata a chiedere, tra l'altro, di «revocare, anche per quanto non già disposto dalla sentenza 304/2022, tutti i decreti ingiuntivi di ### opposti da ### (tra i quali, astrattamente, rientrerebbe anche il n. 1632/2018)…in quanto inammissibili, nulli e/o annullabili per tutti i motivi elencati nell'atto di opposizione e nel presente atto di appello» e di «dichiarare non dovute le somme richieste per tutti i servizi resi “a consuntivo servizi” portate dalle fatture emesse da ### nei confronti di ### (tra le quali, astrattamente, rientrerebbe anche al n. 137/2018), comprese quelle di cui alle fatture nn. 23 del 8 febbraio 2018, 112 del 29 giugno 2018, 122 del 31 luglio 2018, per tutte le motivazioni indicate nel presente atto e in quelli di cui al precedente grado di giudizio». Ciò non è tuttavia sufficiente; - il rigetto implicito, da parte del giudice di prime cure, della domanda di accertamento negativo della debenza/esigibilità dell'importo di cui alla fattura 137/2018 nonché della opposizione al decreto ingiuntivo n. 1632/2018, fondato sulla medesima fattura, avrebbe dovuto costituire, invece, oggetto di puntuale e autonomo motivo di impugnazione da parte di ### S.p.a.; - fermo restando che il dissenso di una parte rispetto alla decisione appellata può sostanziarsi nella prospettazione delle medesime ragioni e nella ripresa delle linee difensive già addotte dinanzi al Tribunale, ben potendo il richiamo delle argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio assolvere l'onere di specificità dei motivi di gravame (pur con i dovuti adattamenti), è pur sempre indispensabile che sia chiaro il contenuto delle contestazioni nonché a quali parti della pronuncia si riferiscano, non potendo la parte limitarsi ad un generico e laconico rinvio (per relationem) agli atti del procedimento di primo grado; - in definitiva, per quel che concerne la posizione di ### S.p.a., sotto il profilo della richiesta di revocare ### il decreto ingiuntivo n. 1632/2018 e di dichiarare non dovute ### le somme di cui alla fattura n. 137/2018 emessa da ### & ### S.r.l. (richiesta che appare emergere dalle conclusioni formulate), l'appello si rivela inammissibile per inosservanza del dettame dell'art. 342 c.p.c.. Stante l'omessa ### impugnazione della sentenza di rigetto dell'opposizione, con conseguente passaggio in giudicato della medesima, in base all'art. 653, comma 1, c.p.c., il decreto ingiuntivo 1632/2018 acquista efficacia esecutiva (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 21 maggio 2025, n. 13616, ove si puntualizza come in tale ipotesi il monitorio abbia efficacia in ordine ai presupposti fondanti della domanda e, dunque, in ordine all'intero rapporto). 
Con la censura di cui al § 2.6. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa R.G. 694/2022 (pag. 34), ### S.p.a. afferma che il Tribunale di ### per effetto della revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1340/2017 (la provvisoria esecutività del decreto opposto venne confermata, in primo grado, con ordinanza del 06.10.2017), avrebbe dovuto condannare ### alla restituzione delle somme pagate dalla odierna appellante in esecuzione del suddetto provvedimento monitorio. Il giudice di prime cure, invece, nulla ha disposto in proposito. La doglianza è fondata. 
Al di là degli assegni circolari n. 6000078750-03 di € 250.000,00 e n. 6000078751-04 di € 127.191,81, entrambi emessi il ###, di cui ### ha prodotto copia in allegato all'atto di citazione introduttivo della causa n. R.G. 4569/2018, è la stessa ### & ### S.r.l., a ben vedere, ad ammettere che controparte ha corrisposto quantomeno la sorte capitale (ammontante ad € 452.376,00) di cui decreto ingiuntivo poi revocato, come si evince dall'allegato A (denominato “### pagamenti ### S.p.a.”) alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### nel giudizio di appello n. R.G. 694/2022: Tra l'altro, questa Corte, con la già menzionata ordinanza del 17.06.2022 con la quale aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### aveva già avuto modo di osservare quanto segue: «parte appellante…lamenta che il Tribunale non abbia tenuto in conto le somme comunque versate da parte opponente attesa la p.e. del d.i. opposto e pari a circa € 450.000; sul punto la difesa della convenuta si è mostrata vaga e nulla ha specificatamente contestato, cosicché deve ritenersi che tale somma sia già stata percepita». 
Come da consolidata giurisprudenza di legittimità, «il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo» (così, ex alteris, Cass. civ., Sez. VI, 21 novembre 2019, n. ###; v. anche Cass. civ., Sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19296). Va inoltre ribadito il principio a mente del quale «nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere ( 2946/2017; Cass. 23260/2009)» (Cass. civ., Sez. I, ord. 29 novembre 2023, n. ###). 
Pertanto, in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1340/2017 (confermata in questa sede ###riforma, sul punto, della sentenza 304/2022 del Tribunale di ### l'appellata ### & ### S.r.l. dovrà essere condannata a restituire a ### S.p.a. le somme da quest'ultima versate (mediante atti spontanei o coattivi) in esecuzione del sopramenzionato provvedimento monitorio.  ### & ### S.r.l. chiede che la somma di € 380.000,00 di cui all'assegno circolare n. (904) 6080979279-11 a lei intestato (attualmente ancora custodito in cassaforte, all'interno di busta chiusa, presso la ### della ### di questa Corte), tratto sulla ### dei ### di ### S.p.a. ed emesso da ### il ### a titolo di cauzione, sia messa immediatamente a sua disposizione quale acconto e, dunque, a parziale saldo degli importi alla stessa spettanti in forza della presente sentenza per capitale e spese di lite. ### e il deposito in ### del summenzionato titolo di credito all'ordine rappresentano la prestazione di cauzione da parte di ### S.p.a. alla quale questa Corte aveva subordinato il provvedimento di sospensione, ex artt. 283 e 351 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### (v. ordinanza del 17.06.2022). 
In assenza di precedenti di questa Corte, si ritiene opportuno ripercorrere, alla luce dei principi espressi dalla sentenza n. 17965 del 22 giugno 2023 della ### della Corte Suprema di Cassazione, che integralmente si condivide, quelle che sono le regulae iuris in materia di sorte della cauzione imposta a prestata a fronte della concessione della inibitoria, all'esito della sentenza di secondo grado. In particolare, quanto interessa nella fattispecie è la sorte della cauzione prestata dall'appellante a cui è stata concessa l'inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado allorché risulti soccombente totalmente o parzialmente in appello: • la cauzione in questione è legata da un vincolo di accessorietà e dipendenza alla misura (da intendersi in senso latamente) cautelare sospensiva emessa dal giudice di appello, con riguardo alla sentenza di primo grado, ai sensi degli artt.  283 e 351 c.p.c. (simul stabunt simula cadent); • l'efficacia dell'ordinanza che decide sulla istanza di inibitoria viene meno con la pronuncia della sentenza che definisce il secondo grado di giudizio, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali. In sostanza, l'ordinanza emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., che ha per l'appunto carattere lato sensu cautelare ed evidentemente provvisorio, è destinata ad essere assorbita dalla decisione definitiva sull'appello; • appare verosimile che tale assorbimento/caducazione interessi, per l'appunto, anche la cauzione prestata a fronte della sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c.  dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, come ricavabile anche dal seguente passaggio tratto sempre da Cass. n. 17965/2023 cit.: «neanche il fatto che la stessa corte d'appello, in sede di cognizione, possa avere stabilito che la cauzione dovesse essere mantenuta fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (provvedimento in verità quanto meno opinabile, che peraltro non può ritenersi in assoluto tale da escludere il diritto della società debitrice di ritirare eventualmente la suddetta cauzione…»; • la cauzione prestata ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna di merito non consente al creditore di ottenere immediata soddisfazione con l'assegnazione delle relative somme (il giudice di legittimità osserva, in particolare, come la cauzione di cui si discute non possa essere ritenuta sostanzialmente equivalente alla conversione del pignoramento nell'ambito di una procedura esecutiva).  ### restando che questa Corte non riveste la funzione di giudice dell'esecuzione, ben potrà ### a garanzia ovvero a soddisfazione dei propri crediti, così come accertati in questa sede ###via cautelare ovvero in via esecutiva sulla base del titolo, di formazione giudiziale, costituito dalla sentenza definitiva di secondo grado. 
In conclusione, la richiesta di ### & ### S.r.l. di essere autorizzata ad apprendere materialmente l'assegno circolare emesso e depositato in ### da ### a titolo di cauzione, al fine chiaramente di portarlo all'incasso ed impiegare il denaro così ottenuto per soddisfare le proprie ragioni creditorie nascenti dalla presente sentenza, non può trovare accoglimento, anche in ossequio al principio della par condicio creditorum. Diversamente ragionando si consentirebbe alla parte creditrice di precostituirsi una causa di prelazione in violazione del principio di tassatività che regola le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c. (v. Corte cost., sent., 21 aprile 2022, n. 101). 
Attesa la parziale riforma della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### questa Corte deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali (incluse quelle del giudizio di primo grado n. R.G. 3256/2018, da regolare nuovamente assieme a quelle del giudizio di primo grado n. R.G. 3956/2017 e delle altre cause ad esso riunite), con attribuzione e ripartizione del relativo onere in base all'esito complessivo della lite. Configurandosi una soccombenza reciproca (dal momento che entrambe le parti hanno svolto domande contrapposte, ossia ciascuna contro l'altra, e che solo alcune di queste sono state accolte) e valutate le proporzioni della medesima, si ritiene di dover compensare, tra le parti, nella misura di 1/3 le spese dei giudizi di primo grado (unitariamente considerati) e del presente giudizio di appello (rectius, appelli riuniti) e di dover condannare ### S.p.a. al rimborso, a favore di ### & ### S.r.l., dei restanti 2/3 (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00; applicazione, in relazione ai giudizi di primo grado, dei parametri di cui al D.M.  55/2014 nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.M.  147/2022; applicazione, in relazione ai giudizi di appello riuniti, dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022; adozione dei valori medi).
Le spese della C.T.U. espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. R.G. 3840/2017, così come liquidate dal Tribunale di ### a favore dell'#### con decreto emesso e depositato in ### in data ###, ut supra già anticipato, devono essere poste definitivamente a carico di ### S.p.a..  P.Q.M.  la Corte di Appello di Firenze - ###, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa: 1) in parziale riforma della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###: • condanna ### S.p.a. al pagamento, a favore di ### & ### S.r.l., della somma di € 184.170,16 oltre I.V.A. e oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento al saldo; • in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1340/2017 del Tribunale di ### già disposta dal giudice di prime cure, condanna l'appellata ### & ### S.r.l. a restituire a ### S.p.a. le somme da quest'ultima versate in esecuzione del suddetto provvedimento monitorio, oltre interessi legali dall'avvenuto versamento al saldo, in eccesso rispetto a quanto di condanna; • accoglie la domanda di ### S.p.a. e, per l'effetto, dichiara ed accerta che gli importi di cui alla fattura n. 23 dell'08.02.2018 emessa da ### & ### S.r.l. non sono dovuti dalla odierna appellante per infondatezza della relativa pretesa economica; • accoglie altresì l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da ### S.p.a.  avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di ### n. 1577/2018 del 16.10.2018 (emesso il ###, R.G. 4332/2018) ottenuto da ### & ### S.r.l. in relazione alle somme indicate nella fattura n. 23/2018, con conseguente revoca del suddetto provvedimento monitorio; • in relazione ai servizi indicati nelle fatture n. 112 del 29.06.2018 e n. 122 del 27.07.2018 emesse da ### & ### S.r.l., condanna ### S.p.a. al pagamento, a favore della società odierna appellata, della minor somma di € 44.265,00 oltre I.V.A. e oltre interessi legali dalle richieste di pagamento sino al saldo; • fermo il resto; 2) RESPINGE l'appello come in atti proposto da ### S.p.a. avverso la sentenza 305/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, che, per l'effetto, conferma laddove ha accolto la domanda, proposta da ### & ### S.r.l., di accertamento dell'insussistenza e/o inesigibilità del credito portato dalla fattura n. 21/2018 del 30.06.2018 emessa da ### S.p.a., dell'importo di € 1.510.000,00 a titolo di “penale per mancata consegna imbarcazione “### Raphael”, ex art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit del 27.06.2016” e, al contempo, ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da ### S.p.a. volta ad ottenere la condanna di ### & ### S.r.l. al risarcimento del danno derivante dal suo grave inadempimento, corrispondente alla penale a suo tempo pattuita (addendum del 27.06.2016 all'originario contratto di appalto) e quantificato nella somma di € 1.510.000,00; 3) RESPINGE, per le causali di cui in motivazione, la domanda di ### & ### S.r.l. di essere autorizzata a ritirare, a parziale saldo degli importi alla stessa spettanti per capitale e spese in forza della presente sentenza, l'assegno circolare n. (904) 6080979279-11, tratto su ### dei ### di ### S.p.a. in data 22 luglio 2022, attualmente ancora depositato presso la ### della ###, emesso da ### S.p.a. quale prestazione di cauzione imposta da questa Corte con ordinanza del 17.06.2022; 4) COMPENSA per 1/3 tra le parti le spese di lite relative ai giudizi di primo grado (R.G. 3956/2017 - e cause ad esso riunite - e R.G. 3256/2018) e al presente giudizio di appello (R.G. 694/2022 al quale è stata riunita la causa n. R.G.  695/2022); 5) ### S.p.a. al rimborso, a favore di ### & ### S.r.l., dei restanti 2/3, che liquida, in relazione ai giudizi di primo grado unitariamente considerati, in € 24.096,66 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e, in relazione ai giudizi di appello riuniti, in € 22.667,33 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge; 6) PONE definitivamente a carico di ### S.p.a. le spese della consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. R.G. 3840/2017, così come liquidate dal Tribunale di ### con decreto emesso e depositato in ### in data ###. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio del 16 giugno 2025. ###ssa

causa n. 694/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Mariani Isabella

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14107/2025 del 27-05-2025

... re spinse le restanti domande, tanto dell'attrice (inibitoria, penale e pubblicazione della sentenza) quanto dei convenuti (rifusione delle spese legali per il processo penale e condanna dell'attrice per lite temeraria). 2. Pronunciandosi sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro questa decisi one, rispettivamente, dall'originaria attri ce e da entrambi i convenuti, l'adita Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 giugno 2022, n. 2137, così dispose: «### l'appello principale proposto da ### s.p.a.; accoglie parzialmente gli appelli incidentali di ### s.r.l. e ### e per l'effetto: a) dichiara insussistente la responsabilità di ### s.r.l. ex art. 2598, n. 3, c.c. e, pertanto, non dovuta alla società appellante somma alcuna a 4 titolo di risarcimento del danno; b) condanna ### s.p.a. al pagamento delle spese sostenute per la difesa in sede ###totale di ### 51.122,55; conferma, per il resto, la sentenza impugnata; […]». 2.1. Per quanto qui ancora di interesse ed in sintesi, quella corte, evidenziata «l'infondatezza della eccezion e di nullità dei mandati conferiti dalle appellate ai propri legali, non essendo ravvisabile alcun effettivo conflitto di interessi (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 21952/2022 r.g. proposto da: ### S.P.A., con sede ###/B, in persona del legale rappresen tante pro tempore ed amminist ratore delegato ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla via ### n. 45.  - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli ### rma, ### e ### co n cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultima in ### alla via ### n. 59.  - controricorrente - e ### S.R.L. (già ### s.r.l.), con sede in ####, alla Via degli ### n. 34, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al con troricorso, dagli ### P aola #### e ### con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultima in ### alla via ### n. 59.  - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 2137/2022, della CORTE DI A ### MILANO depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 15/05/2025 dal ### dott. #### 1. ### s.p.a. , società atti va in servizi di customer communication management (###, ossia servizi di gestione dell'intero ciclo di comunicazioni per clientela di classe “enterprise”, citò ### suo ex dipendente (con il ruolo di “key account”), e ### s.r.l. (oggi ### s.r.l.), società presso cui quest'ultimo era poi passato a lavorare, innanzi al Tribunale di Milano, al fine di sentirne dichiarare la responsabilità a titolo di illecita acquisizione, rivelazione ed utilizzo di informazioni segrete e/o riservate ex artt. 98-99 del d.lgs. n. 30/2005 (cd. Codice della proprietà industriale) nonché a titolo di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, cod. civ e, comunque, di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., e di ottenere, tra le altre cose, la condanna di entra mbi al risarcimento del danno (nella mis ura non inferiore ad € 2.000.000). 
Sostenne che il ### aveva illecitamente messo a disposizione di ### s.r.l. informazioni segrete e know how di ### s.p.a., così consentendo alla prima - che, in passato, offriva soltanto servizi di stampa, scansione e postalizzazione - di divenire “improvvisamente concorrente dell'attrice in un settore (### - ### ove mai av eva operato prima soprattutto nei confronti di clienti di classe enterprise, ossia società aventi centinaia di migliaia, se non milioni di clienti”. In particolare, proprio grazie all'ingresso del #### s.r.l. era riuscita a partecipare ad alcun e gare per la fornitu ra di ser vizi informatici indette da div ersi 3 operatori che erano storici clienti dell'attrice e si avvalevano dei suoi servizi fin dai primi anni duemila (tra cui, ad esempio, ###, Sky e ### e si era così agg iudicata la gara bandita da ### (ora ###, sottraendole illecitamente il cliente.  1.1. Instauratosi il contraddittorio, si costituirono i convenuti, ciascuno contestando le avverse pretese e concludendo per il loro rigetto, con condanna della controparte per lite temeraria. ### s.r.l., inoltre, chiese condannarsi ### s.p.a. al risarcimento delle spese sostenute per le attività difensive svolte nel corso dei procedimenti penali avviatisi, in parallelo, a carico di ### ed altri due soggetti, stante l'intervenuta archiviazione dei procedimenti.  1.2. L 'adito tribunale, istruita la causa docum entalmente e con ammissione di prove orali, di un ordine di esibizione (a carico di #### e ###) e di una consulenza tecnica, con la sentenza del 26 novembre 2020, n. 7719, acc olse solo parz ialmente le domande attrici. In particolare: i) rigettò quelle di accertamento della violazione degli artt. 98 e 99 del d.lgs.  30 del 2005, tanto da parte di ### s.r.l., quanto del ### ii) accolse, ma soltanto nei confronti di ### s.r.l., la domanda di accertamento della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, cod. civ, per aver essa assunto un dipendente chiave della concorrente e per averlo destinato proprio ai tre specifici clienti che questi aveva s eguito presso ### s.p.a., così garantendosi un vantaggio anti -competitivo; iii) re spinse le restanti domande, tanto dell'attrice (inibitoria, penale e pubblicazione della sentenza) quanto dei convenuti (rifusione delle spese legali per il processo penale e condanna dell'attrice per lite temeraria).  2. Pronunciandosi sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro questa decisi one, rispettivamente, dall'originaria attri ce e da entrambi i convenuti, l'adita Corte di appello di Milano, con sentenza del 17 giugno 2022, n. 2137, così dispose: «### l'appello principale proposto da ### s.p.a.; accoglie parzialmente gli appelli incidentali di ### s.r.l. e ### e per l'effetto: a) dichiara insussistente la responsabilità di ### s.r.l. ex art. 2598, n. 3, c.c. e, pertanto, non dovuta alla società appellante somma alcuna a 4 titolo di risarcimento del danno; b) condanna ### s.p.a. al pagamento delle spese sostenute per la difesa in sede ###totale di ### 51.122,55; conferma, per il resto, la sentenza impugnata; […]».  2.1. Per quanto qui ancora di interesse ed in sintesi, quella corte, evidenziata «l'infondatezza della eccezion e di nullità dei mandati conferiti dalle appellate ai propri legali, non essendo ravvisabile alcun effettivo conflitto di interessi o incompatibilità tra le posizioni delle parti appellate»: i) ritenne che, «Con il terzo e quarto motivo di impugnazione, parte appellante si duole, da un lato, del mancato accertamento del concorso di ### nella concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. (concorso che discenderebbe dal fatto che, propr io grazie al s uo intervento, ### sarebbe riuscit a a partecipare alle gare con i tre principali clienti di ### oltre che dal beneficio personale ottenuto da ### il quale sarebbe stato subito collocato in una posizione apicale all' interno di ### e, dall'altro lato, dell'ine satta quantificazione e/o liquidazione del risarcimento del danno posto a carico di ### (tra le altre cose, vengono lamentati il mancato esperimento di una ### l'applicazione di criteri errati per il calcolo del lucro cessante e l'errata limitazione della perdita di chance al solo 20%). Entrambi i motivi di appello devono essere disattesi alla luce di quanto verrà di seguito espos to in relazione alle impugnazioni incidentali proposte dagli appellati»; ii) precisò che «non è sufficiente, per integrare una responsabilità anticoncorrenziale dell'ex dipendente ex art. 2598, n. 3, c.c. l'utilizzo presso il nuovo datore di lavoro del bagaglio di cogni zioni ed esperienze ac quisite in costanza del precedente rapporto di lavo ro (così già la S.C. con la pronun cia 14479/2002), trattandosi d i conoscenze divenute ormai p arte della personalità del dipendente, che da lui possono essere legittimamente portate a supporto di migliori nuove possibilità lavorative. Pertanto, laddove non si travalichi il limite della segretezza delle informazioni o di eventuali patti di non concorrenza validi per il periodo successivo al rapporto di lavoro (ipotesi che nella specie non risulta ricorrere), non costituisce concorrenza sleale - bensì sviluppo fisiologico delle relazioni professionali - lo sfruttamento da parte dell'ex dipendente delle competenze e conoscenze lecitamente acquisite 5 grazie alle precedenti esperienze lavorative. Ai fini della decisione non assume peraltro rilievo specifico, di per sé soltanto, la circostanza che ### si sia visto affidare una posizione apicale in ### essendo un diritto del lavoratore quello di poter migliorare la propria posizione professionale, così come un diritto dell' impresa quello di organ izzare la propria azienda acquisendo i collaboratori più competenti e offrendo loro migliori condizioni di lavoro»; iii) opinò, quanto al primo motivo di gravame incidentale di ### s.r.l., che, «In primo luogo, risulta dagli atti che ### non fosse più dedicato ai clienti ###, Sky e ### da almeno 4 anni prima della sua assunzione in ### Egli, infatti, era stato key account di ### soltanto fino al dicembre 2010, mentre dal 2011 fino alla data delle sue dimissioni aveva ricoperto il ruolo di ### in ###, ruolo per il quale gli erano affidate mansioni diverse, tanto che è la stessa parte appellante ad affermare che, nel periodo in cui ### si trovava in ###, “i clienti da lui “gestiti” sono stati a ssegnati ad altri dipendenti di ### tra cui ### Sky e Sorgenia”. Non può, in secondo luogo, non essere adeguatamente valorizzata la circostanza che, come si è detto, non è stata data la prova di (e il CTU non ha riscontrato) un effettivo utilizzo di informazioni segrete o riservate di ### tali da garantire, in effetti, a ### un vantaggio anticoncorrenziale in occasione della partecipazione alle gare menzionate. Pare alla Corte che la circostanza di aver assunto e posto ### a capo della divisione ### non possa quindi essere idonea a supportare una responsabilità ex art. 2598, n. 3, c.c., né in capo a ### né in capo a ### considerato che - non essendo stato quest'ultimo dedicato agli specifici clienti in questione negli ultimi quattro anni del suo impiego presso ### - pare assai poco verosimile (e comunque non sufficientemente dimostrato) che ### abbia potuto garantire a ### un effettivo vantaggio anti-competitivo grazie alle sue conoscenze specifiche dei clienti. 
Pare, invece, più plausibile che ### sia stato assunto, per le competenze ed esperienze legittimamente maturate nel settore di ### da un'azienda che voleva implementar e e rafforzare il pr oprio business in quel p articolare segmento, e che egli, forte di tali competenze ed esperienze, abbia 6 contribuito al normale sviluppo delle attività di ### in ottemper anza all'incarico a lui conferito. ###, delle tre gare a cui ### ha partecipato successivamente all'ingresso di ### soltanto quella con ### è stata poi effettivamente aggiudicata a ### mentre Sky e ### in continuità con il passato, hanno affidato i contratti sempre a ### secondo quella che pare una normale logica di mercato. Sul punto, la sentenza merita di essere riformata: va quindi esclusa una responsabilità a titolo di concorrenza sleale ### in cap o a ### e annullata la condanna di quest'ultim a al risarcimento del danno per ### 70.000,00 a tale titolo, come riconosciuto dal Tribunale».  3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso ### s.p.a., affidandosi a due motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi, ### s.r.l. (già ### s.r.l.) e ### Tutte le parti hanno depositato anche memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso, rubricato «### violazion e o falsa applicazione dell'art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. e dell'art. 2055 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., s ulla violazione o fal sa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e sull'omesso esame circa fatti e documenti decisivi in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver negato la segretezza delle informazioni ex artt. 98-99 del d.lgs. n. 30/2005 di ### s.p.a. utilizzate dal ### presso il suo nuovo datore di lavoro ### s.r.l. (già ### s.r.l.) per offrire i propri servizi ai clienti della ricorrente, ha escluso la configurabilità di una condotta di slealtà concorrenziale nel comportamento di ### s.r.l. e di un corrispondente concorso in essa del ### 1.1. Tale doglianza si rivela complessivamente inammissibile alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso, fin da ora, peraltro, ricordandosi che la congruità della motivazione adottata dal giudice di appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni sottoposte al suo esame, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, risultando ad essa del tutto 7 estranea la decisione eventualmente diversa del giudice di primo grado, la quale è destinata a rimanere interamente travolta ed assorbita da quella emessa, i n sua sostituzione, dal giudic e del gravame, che, dunque, può limitarsi ad una valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell'ambito delle questioni sollevate con i motivi di impugnazione, senza essere tenuto ad una puntuale confutazione dei singoli punti de lla decisione impugnata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 4226 e 395 del 2021; Cass. n. 15038 del 2018; Cass., n. 28487 del 2005; Cass. n. 9670 del 2003; Cass. n. 2078 del 1998).  1.2. Innanzitutto, il motivo prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropr iamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 8671, 3284 e 2115 del 2025; Cass. nn.  ###, 26383 e 4979 del 2024; Cass. nn. ###, ###, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. ### e 6866 del 2022). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. pro c. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fa tto in relazione al quale si de ve decidere della violazione o fals a applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. nn. 26383 e 4979 del 2024; Cass. nn. ###, ### e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018). È sicuramente vero, peraltro, che, «In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di co gliere con chiarezza le doglianze 8 prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termi ni in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (cfr., in termini, Cass. n. ### del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. 26790 del 2018). Tanto, però, non si rinviene nel motivo di ricorso in esame, il qua le, per come c oncretamente argomentato, appare caratterizzato da rinvii alla decisione di primo grado e da un'impropria commistione di fatti, documenti e risult anze dell'espletata c.t.u., sicché non consente di individuare, con chiarezza, le doglian ze ri conducibili agli invocati vizi , rispettivamente, motivazionali e di violazione di legge, in modo tale da consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse.  1.3. In secondo luo go, perché trascura c ompletamente le specifiche modalità di deduzione del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.  (ove pure si volesse fare riferimento ad esso) - nel testo modificato dall'art.  54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile ratione temporis, r isultando impugnata una sentenza pubblicata il 17 giugno 2022 - come stabilite da Cass., SU, n. 8053 del 2014, a tenore della quale, tra l'altro, la parte così ricorrente deve indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, 6, cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il fatto storico, il cui esa me sia sta to omesso, il dato, testuale o extr atestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra l e parti (cfr., in moti vazione, Cass. n n. 8671 e 2115 del 2025). Né, peraltro, tiene conto del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui che la menzionata disposizione riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa 9 circostanza in senso storico naturalisti co, come tale non ricomprendente questioni o argome ntazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 8671 del 2025; Cass. nn.  26379, 19417, 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. ### del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022).  1.4. Esso, inoltre, da un lato, mostra di non tenere in alcun conto che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art.  366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso (come concretamente accaduto nella specie) o vvero, laddove riprodotti, senza forn ire puntuali indicaz ioni necessarie alla loro ind ividuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla d ocumentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità ( Cass., SU, n. ### del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. ### del 2022; Cass. n. 5141 del 2023); dall'altro, dimentica che il vizio di motivazione per om esso esame di un mezzo ist ruttorio può essere denunciat o per cassazione solo nel caso in cui es so investa un punt o decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera pro babilità, l'efficacia d elle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimen to del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (cfr. Cass. n. 18072 del 2024 n. 16214 del 2019).  1.5. Con riguardo, poi, al ### dedotto vizio di violazione di legge, giova premettere che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione 10 alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diri tto (intesa come sussunzione della fattispecie c oncreta in una disposizione non pertinente perché, o ve propr iamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. nn. 19423, 16448 e 5436 del 2024; n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021). È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. ### del 2022, Cass. n. ### del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l'altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle ri sultanze di causa, poiché e ssa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativ o della norma di legge; b) il discrimi ne tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscon o tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 
Orbene, nella misura in cui la censura in esame si duole che la corte distrettuale, dopo aver negato la segretezza delle informazioni ex artt. 98-99 del d.lgs. n. 30/2005 di ### s.p.a. utilizzate dal ### presso il suo nuovo datore di lavoro ### s.r.l. (già ### s.r.l.) per offrire i propri servizi ai clienti della ricorrente, ha escluso la configurabilità di una condotta di slealtà 11 concorrenziale nel comportamento di ### s.r.l. e di un corrispondente concorso in essa del ### la corrispondete dogl ianza, per come concretamente argomentata, benché formulata con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in realtà si rivela sostanzialmente volta ad ottenere un riesame di accertamenti fattuali compiuti, s ul punto, dalla medesima corte, così dimenticando, tuttavia, che: i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assertivamente violate, m a anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità , diver samente impedendosi alla Corte r egolatrice di adempiere al suo i stituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2115 del 2025; Cass., SU, n. ### del 2024; Cass. nn. ###, 27328, 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408 e 9014 del 2023; Cass. n. ### del 2022. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d' inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»); ii) un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non dipende, né è dimostrata, dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, bensì, come ripetutamente chiarito da 12 questa Corte, può porsi, rispettivamente, solo allorché la parte ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 3229 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. ###, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. n. ### del 2022; Cass., ###, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincime nto ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valuta ndole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 3229 del 2025; Cass. 24434 del 2016); iii) spetta al giudice di merito, dunque, individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le risultanze proce ssuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le stesse, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione e, quindi, a fondare la decisione; iv) costituisce “elemento valutativo riservato al giudice del merito”, apprezzare, “nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riser vato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, 13 allegati dalla cont roparte” (così Cass. n. 3680 del 2019), sicché tale apprezzamento è censurabile in sede di leg ittimità esclusivamente pe r incongruenza o illogicità della motivazione. Peraltro, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede ###cui sono state dedotte l e tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei rel ativi passaggi argomentativi, sia, specifica mente, il contenuto degli scritti difensivi avversari, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (cfr.  n. 15058 del 2024 e Cass. n. 7597 del 2025); v) il giudizio di legittimità non può es sere surrettiziamente t rasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non con divisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. ### del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, ###, ### e ### del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, ### e ### del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e ### del 2024; Cass. nn. 1166 e 8671 del 2025); vi) come puntualizzato da Cass. n. 8671 del 2025 ( cfr. in motivazione), «Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quell o di procedere ad una rilettura degli elementi di fatt o posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se i l ricorrente pros petta un migliore e più appa gante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudi zio (Cass. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se 14 sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella mo tivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».  2. Il secondo moti vo di ricorso, ru bricato «### violazion e o falsa applicazione dei principi generali in materia di rappresentanza processuale con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 83 e 101 c.p.c., dell'art.  3, comma 3, della legge n. 247/2012 e dell'art. 24 del codice deontologico forense in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sulla violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 156, 157, 159, 166 e 343 c.p.c. e sulla nullità e/o inam missibilità della costituzione in giudizio avversari a e sulla conseguente nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art.  360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. sull'omesso esame circa fatti e documenti decisivi in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», censura la decisione della corte territoriale di ritenere ### s.r.l. e ### validamente rappresentati dagli odierni difensori in secondo grado.  2.1. Questa doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento.  2.2. Inna nzitutto, perché, così co me quella precedente, prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), sicché valgono anche qui le stesse considerazioni già svolte nel precedente § 1.2. ed i medesimi principi giurisprudenziali ivi richiamati.  2.3. La corte distrettuale, poi, ha espressamente ritenuto «l'infondatezza della eccezione di nullità dei mandati conferiti dalle appellate ai propri legali, non essendo ravvisabile alcun effettivo conflitto di interessi o incompatibilità tra le posizioni delle parti appellate», così evidentemente disattendendo le contrarie argomentazioni esposte, sul punto, dall'appellante principale nella sua comparsa conclusionale (cfr. pag. 2-5, riprodotte anche nelle pagine 29- 32 del suo odierno ricorso): non corrisponde al vero, dunque, l'assunto della ricorrente secondo cui la corte di appel lo ha «omesso […] di rilevare il 15 suddetto fatto rappresentato dall'esistenza del conflitto attuale e potenziale, determinante ai fini della decisione» (cfr. pag. 33 del ricorso).  2.4. Infine, va rimarcato che: i) secondo un risalente orientamento di questa Corte, « La r egola del codice deontologi co professionale che vi eta all'avvocato di assumere i l patrocinio di soggetti portatori di intere ssi contrastanti si appl ica tutte le volte in cui sia stata accertata (ed adeguatamente motivata) l'esistenza e la verificazione, in concreto, di un conflitto tra le parti, che deve, pertanto, risultare effettivo e non soltanto potenziale» (cfr. Cass., SU, n. 14619 del 2002); ii) più recentemente, invece, Cass. n. 26769 del 2023 ha ribadito che «l'esistenza di un conflitto di interessi tra le parti (attual e o virtuale) va valutata in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (cfr. Cass. 28 gennaio 1997, n. 835), in guisa tale che la tutela degli interessi dell'una parte non possa attuarsi compiutamente senza nocumento per l'interesse o gli interessi dell'altra parte (cfr. Cass. 14 giugno 2005, n. 12741; Cass. 1° ottobre 1999, n. 10863; e Cass. 28 gennaio 1997, n. 835, cit.)»; iii) in linea generale, ciascuna parte ha interesse ad impugnare i capi della sentenza che la riguardano; iv) nella specie, la sentenza di primo grado n on conteneva alcuna disposi zione che vedesse c ontrapposti ### s.r.l. (già ### s.r.l) ed il ### come dimostra, peraltro, il fatto che nessuna domanda dell'una nei confronti del l'altro, e viceversa, era stata formulata innanzi al tribunale; v) gli odierni controricorrenti avevano svolto, innanzi alla corte di appello, come nel precedente primo grado, difese ed argomentazioni del tutto coere nti e con vergenti tra loro, ovvero volte al rigetto delle pretese di ### s.p.a. nei confronti di entrambi; vi) come agevolmente si evince dalla lettura della sentenza oggi impugnata, il giudice di pr ime cure aveva rigettato tutte le domande dell'originaria attrice nei confronti del ### e della ### s.r.l. ad eccezione di quella di concorrenza sleale, accolta nei confronti della sola ### s.r.l., senza il riconoscimento di alcun concorso del ### per un profilo del tutto avulso dal comportamento di quest'ultimo; vii) entrambe le parti appellate avevano, all'evidenza, nel giudizio di gravame, l'interess e co incidente al r igetto dell'avversa 16 impugnazione. ### parte, l'appello incidentale di ### s.r.l. aveva come obiettivo la riforma dell'unico capo di condanna per risarcimento danni per concorrenza sleale (per un comportamento esclus ivamente suo propri o); l'impugnazione incidentale del ### ( quanto al merito i ntegralmente vittorioso in primo grado), in vece, e ra volta al ricono scime nto, a carico dell'appellante principale, delle spese legali e di c.t.u. di primo grado ed al riconoscimento di un risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ. per aver ### s.p.a. iniziato e condotto la causa in primo grado nei suoi confronti con asserita mala fede; viii) p ertanto, in nessuna delle posizioni degli appellati/appellanti incidentali innanzi all a corte milanese, né nelle difese rispetto all'impugnazione di ### s.p.a., né nelle rispettive impugnazioni incidentali per i rispettivi capi della sentenza che ne erano stati oggetto, era configurabile qualsivoglia profilo di contrapposizione né alcuna potenzialità di conflitto: conclusione, ques ta, compatibile c on entrambi gli orientamenti ermeneutici di legittimità precedentemente descritti.  3. In conclusione, dunque, l'odierno ricorso di ### s.p.a. deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legitt imità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della med esima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».  PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso di ### s.p.a. e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalle costituitesi parti controricorrenti che si li quidano, per ciasc una di esse, in € 8.000,00 per 17 compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pres upposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri corso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile 

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, Campese Eduardo

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19746/2023 del 11-07-2023

... (e di d istrazione) delle spese anche della fase di inibitoria, celebrata ai sensi dell'art. 373 c.p.c. dinanzi alla Corte t erritoriale, è inammissibile p er mancanza di prova sufficiente a dimostrare l'avvenuta costituzione e l'avvenuto svolgimento di attività difensiva. Infatti, l'unico documento prodotto dal controricorrente a tal riguardo è l'ordinanza della Corte d'Appello del 12/08/2021, in cui però non vi è traccia né della costituzione del ### né dell'attività difensiva in ipotesi svolta nel suo interesse. P.Q.M. La Corte r igetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, nonché oltre spese generali, cpa ed ### Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. 5 Così deciso in ### nella camera di consiglio della sezione lavoro, in (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14510/2020 r.g., proposto da ### srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in V.le Mazzini n. 134, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti #### e ### ricorrente contro ### elett. dom.to in ### n. 172, Roma, presso avv.  ### rappresentato e difeso dall'avv. ### controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3512/2019 pubblicata in data ###, n.r.g. 1588/2015. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/06/2023 dal ### dott. #### 1. ### aveva lavorato presso ### srl in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dall'01/07/2009 al 31/07/2009 e poi di un contratto di apprend istato professionalizzante di 52 mesi, anticipatamente risolto per licenziamento orale del 02/08/2010. 
Chiedeva al Tribunale di Latina: OGGETTO: licenziamento orale - oneri probatori - riparto a) l'accertamento di un rapport o di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di ### srl in considerazione della nullità del termine finale; b) la declara toria di inefficacia del licenziamento int imato in d ata 02/08/2010, con conseguente tutela reale, c) la condanna della società al pagamento della somma di euro12.020,00 a titolo di differenze retributive, oltre accessori e spese.  2. Costituitasi in giudizio, la società contestava le domande del ricorrente e a sua volta avanzava domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni procurati a causa delle inadempienze lavorative.  3. Il Tribunale rigettava tutte le domande, principali e riconvenzionale.  4. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell'app ello principale proposto dal ### dichiarava la sussistenza fra le p arti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'01/07 /2009 con diritto all'inquadramento nel 4^ livello ccnl di categoria, dichiarava l'illegittimità del licenziamento del 02/08/2010, condannava ### srl a r eintegrare il ### nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno in misura p ari alle retribuzioni non percepite (di eur o 1.785,73 mensili) dal licenziamento alla reintegra zione, detra tti gli altri redditi da lavoro p ercepiti nel medesimo period o, condannava ### srl a pagare al ### la somm a di euro1 0.082,63 a titolo d i differenze retributive ed infine respingeva l'ap pello incid entale della società, volto all'accoglimento sia dell'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento, sia della sua domanda riconvenzionale. 
Per quanto ancora rileva in questo grado, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) con r iguardo all'estinzione del rapporto di lavoro, dalla comunicazione ### prot. ### del 05/08/2010, inviata dalla società alla ### di ### risulta l'avvenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo; b) tale documento, opponibile alla società perché da essa proveniente, consente di ritenere dimostrato il fatto; c) quindi era onere della società dimostrare di aver rispettato la forma scritta ad substantiam; ma tale onere non è stato adempiuto, 3 d) la tutela da accordare è quella reale ex art. 18 L. n. 300/1970 nella formulazione vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 92/201 2, in quanto la società, che era onerata in tal senso (Cass. n . 9867 /2017), non ha d imostrato l'insussistenza del requisito dimensionale per la tutela reale, pertanto applicabile; 5. Ha proposto ricorso per cassazione ### srl affidato ad un unico motivo.  6. Ha resistito con controricorso il ### 7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.  ### l'unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. la ricorrente si duole di “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2702 c.c.”. 
In p articolare lamenta l'erroneità della d ecisione di appello relativa al licenziamento e alla relativa tutela, a causa dell'om essa applicazione del principio secondo cui è il lavoratore che impugni il licenziamento, allegando che sia stato intimato senza for ma scritta, a dov er dimostrare che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile a volontà del datore di lavoro. 
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. 
Come ha esat tamente rilev ato la Corte territor iale, il predetto onere probatorio del lavoratore risulta pienamente assolto con la comunicazione ### dell'avv enuta cessazione del rapporto di lavoro mediante licenziamento per giustificato m otivo oggettiv o, documento considerato esattamente utilizzabile in quanto proveniente dalla stessa società. 
Altresì infondata è la censura di violazione dell'art. 2702 c.c. per avere la Corte d'Appello attribuito efficacia probatoria tipica della scrittura privata ad un documento proveniente da un terzo (certificazione ### della ### di ###: il certo presupposto fattuale di quella certificazione è, appunto, l'avvenuta comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo proveniente dalla stessa società. 
Del tutto generica e, quindi, inammissibile è la deduzione (articolata in via logicamente subordinata dalla società ricorrente) relativa alla possibilità di un errore materiale nella compilazione della predetta comunicazione. 
Il m otivo è, inoltre, inammissibile la ddove la ricorrente deduce di aver 4 eccepito che il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni, poiché non è indicato in quale atto processuale tale eccezione sarebbe stata sollevata. Anzi, la difesa del controricorrente ha specificamente cont estato che la società avesse sollevato tale eccezione (v. controricorso, p. 3) Peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata tale eccezione non risulta sollevata, né riproposta in quel grado dalla ### srl, né quest'ultima si è doluta di un'omessa pronunzia della Corte territoriale in violazione dell'art.  112 c.p.c. 
Infine, del tutto insufficiente è il richiamo alla decisione di primo grado, nella quale peraltro la doma nda è stata rigettata solo per l'asserit o inadempimento dell'onere probatorio ritenuto gravante sul ### Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 
Sussistono i pr esupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif icato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. 
La doma nda del controricorrente di liquidazione (e di d istrazione) delle spese anche della fase di inibitoria, celebrata ai sensi dell'art. 373 c.p.c.  dinanzi alla Corte t erritoriale, è inammissibile p er mancanza di prova sufficiente a dimostrare l'avvenuta costituzione e l'avvenuto svolgimento di attività difensiva. Infatti, l'unico documento prodotto dal controricorrente a tal riguardo è l'ordinanza della Corte d'Appello del 12/08/2021, in cui però non vi è traccia né della costituzione del ### né dell'attività difensiva in ipotesi svolta nel suo interesse.  P.Q.M.  La Corte r igetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, nonché oltre spese generali, cpa ed ### Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. 5 Così deciso in ### nella camera di consiglio della sezione lavoro, in 

causa n. 1588/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Raimondi Guido, Panariello Francescopaolo

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