testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###'### composta dai ### magistrati: Dott. ###. ###. ### rel.
Dott. ### riunito in ### di Consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 832/2023 R.G.
TRA ### n. 3 di PESCARA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### come da procura unita all'atto di citazione in appello conferita in esecuzione della delibera di incarico adottata dal ### in data ### n. 1168, esecutiva ai sensi di legge; APPELLANTE-#### (C.F.: ###), nato il 15 luglio 1973 a ### residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ###), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali al numero di telefax 085/4554209 e/o all'indirizzo di posta certificata ###, in virtù di mandato unito all'atto di citazione in appello; ### (### LIMITED (di seguito ### o la ###, con sede legale nel ### the ### 21 #####, iscritta al numero 1445992 nel Registro delle ### d'### e ### in persona del procuratore ### giusta procura del 22 giugno 2021 (doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### codice fiscale ###, n. fax 06-8548443, indirizzo pec studiomor###, presso il quale il procuratore chiede di ricevere comunicazioni e notificazioni, ed elettivamente domiciliat ####### n. 40, giusta procura notarile generale alle liti per atto ### in ### (### del 20 agosto 2021 con apostille del 26 agosto 2021 (doc. n. 2) APPELLANTE-APPELLATA ### nato a #### il ### (C.F. ###), in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore ### nata a #### il ### (C.F. ###), ### nata a #### il ### (C.F. ###) tutti residenti in #### alla C.da Cupoli n. 8, D'### nata a #### il ### (C.F. ###), residente in #### alla C.da Cupoli n. 74, ### nata a #### il ### (C.F. ###), residente in #### alla C.da Cupoli n. 59, tutti quanti in proprio ed altresì quali eredi del defunto DI ### nato a #### il ### (C.F. ###) e deceduto in ### il ###, elettivamente domiciliati in #### alla via ### 40, presso e nello studio dell'avv. ### (C.F. ###) che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. ### (C.F. ###) in virtù di procura resa in calce al presente atto; ###: azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale sanitaria, appello avverso la sentenza n. 625/2023 del 03/05/2023 del ### le di #### ASL così conclude: “### n. 832/2023 R.G.: “Voglia l'###ma Corte d'Appello degli ### adita, in accoglimento del presente atto di citazione in appello, pronunziare l'annullamento e/o la riforma, per quanto di interesse dell'### appellante, come in epigrafe dichiarato, dell'impugnata sentenza emessa inter partes dal ### di ### in composizione monocratica, pubblicata mediante deposito in ### celleria in data in data 3 maggio 2023, recante il n. 625/2023, notificata il 27 giugno 2023, con la quale il Giudice designato, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 3197/2019 R.G., ha condannato l'### sanitaria appellante, in solido con il Dott. ### a risarcire a ‘### la somma di € 634.119,22; - ### (nelle more divenuta maggiorenne) la somma di € 452.846,32; - ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### la somma di € 452.846,32; - D'### la somma di € 910.059,89; - ### la somma di € 851.434,93”, oltre “gli interessi legali sugli importi suddetti devalutati alla data del 27-7-2009 e rivalutati secondo le variazioni ### relative al costo della vita sino all'8-8- 2015, nonché sugli importi risultanti dalla detrazione degli acconti di cui in motivazione a tale data, rivalutati con lo stesso criterio anno per anno fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché sulle complessive somme calcolate a tale ul tima data fino al soddisfo', condannando altresì la A.S.L., sempre in solido con il Dott. ### ‘ a rifondere agli attori le spese del giudizio', liquidate, ‘quanto al procedimento di mediazione, in complessivi € 1.456,10, di cui € 106,10 per esborsi ed € 1.350,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. e, quanto al giudizio di cognizione in complessivi € 47.250,73, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 45.537,73 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.”, ponendo “in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u. già liquidate, nonché nella parte in cui ha condannato ‘la terza chiamata in causa a tenere indenni i convenuti da quanto dovuto agli attori in forza dei capi che precedono e, per i titoli risarcitori di cui in motivazione, al netto della franchigia di € 2.500.000,00', e, per l'effetto, respingere integralmente le domande attoree o, in subordine, pronunciare la condanna della ### (#### al netto della sola franchigia “frontale” pari ad € 20.000,00, già corrisposti. In via incidentale, si chiede che l'###ma Corte d'Appello adita voglia sospendere gli effetti della sentenza impugnata o, in via meramente subordinata, sospendere tali effetti quanto meno nella parte in cui la condanna della terza chiamata in causa a tenere indenni i convenuti da quanto dovuto agli attori è disposta al netto della franchigia di € 2.500.000,00, anziché al netto della sola franchigia “frontale” di € 20.000,00, già corrisposti, in modo da consentire alla A.S.L. appellante il recupero nei confronti della ### di quanto sarà costretta a pagare in favore degli attori in conseguenza dell'azione esecutiva di costoro. Con la condanna delle controparti in solido alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e gli ulteriori accessori di legge e, nel caso di accoglimento del solo quarto motivo di gravame, con la condanna per l'intero a carico della ### (#### In ogni caso con distrazione in favore del sotto scritto procuratore e difensore Avv. ### che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. ### n. 878/2023 R.G.: “Ribadendo l'adesione alle doglianze di cui ai motivi contrassegnati dai nn. 2, 3, 4 e 5, proposti dalla ### surance ### (#### con l'atto d'appello notificato in data 27 luglio 2023, si insiste per il rigetto del primo motivo di tale gravame (v. pagine da 10 a 16 dell'impugnazione), perché del tutto infondato, in fatto ed in diritto. Con la condanna della controparte alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge, e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv. ### . ### che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. #### così conclude: “### n. 834/2023 R.G.: “Voglia l'###ma Corte d'Appello degli ### adita, in accoglimento dell'atto di citazione notificato il 25 luglio 2023, pronunziare l'annullamento e/o la riforma, per quanto di interesse del Dott. ### dell'impugnata sentenza emessa inter partes dal ### di ### in composizione monocratica, pubblicata mediante deposito in ### in data 3 maggio 2023, recante il n. 625/2023, notificata il 27 giugno 2023, con la quale il Giudice designato, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 3197/2019 R.G., ha condannato il Dott. ### in solido con la A.S.L. n. 3 di ### a risarcire a ‘### la somma di € 634.119,22; - ### (nelle more divenuta maggiorenne) la somma di € 452.846,32; ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### la somma di € 452.846,32; - D'### la somma di € 910.059,89; - ### la somma di € 851.434,93”, oltre “gli interessi legali sugli importi suddetti devalutati alla data del 27-7-2009 e rivalutati secondo le variazioni ### relative al costo della vita sino all'8-8- 2015, nonché sugli importi risultanti dal la detrazione degli acconti di cui in motivazione a tale data, rivalutati con lo stesso criterio anno per anno fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché sulle complessive somme calcolate a tale ultima data fino al soddisfo', condannando altresì il Dott. ### sempre in solido con la A.S.L., ‘a rifondere agli attori le spese del giudizio', liquidate, ‘quanto al procedimento di mediazione, in complessivi € 1.456,10, di cui € 106,10 per esborsi ed € 1.350,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. e, quanto al giudizio di cognizione in complessivi € 47.250,73, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 45.537,73 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.”, ponendo “in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u. già liquidate', nonché nella parte in cui ha condannato ‘la terza chiamata in causa a tenere indenni i convenuti da quanto dovuto agli attori in forza dei capi che precedono e, per i titoli risarcitori di cui in motivazione, al netto della franchigia di € 2.500.000,00', e, per l'effetto, respingere integralmente le domande attoree o, in subordine, pronunciare la condanna della Reliance ### (#### a tenere indenne il Dott. ### da quanto dovuto (in solido con la A.S.L. n. 3 di Pescara) alle controparti al netto della sola franchigia ‘frontale' pari ad € 20.000,00, già corrisposta. Con la condanna delle controparti in solido alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge e, nel caso di accoglimento del solo quarto motivo di gravame, con la condanna per l'intero a carico della ### (#### In ogni caso con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv. ### che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. ### n. 878/2023 R.G.: “il Dott. ### ribadendo l'adesione alle doglianze di cui ai motivi contrassegnati dai nn. 2, 3, 4 e 5, proposti dalla ### (#### con l'atto d'appello notificato in data 27 luglio 2023, chiede comunque il rigetto del primo motivo di tale gravame (v. pagine da 10 a 16 dell'impugnazione), perché del tutto infondato, in fatto ed in diritto. Con la condanna della controparte alla refusione di competenze e spese, anche tecniche, del doppio grado giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore Avv. ### . ### che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. #### così conclude: ### riuniti n. 832/2023: ### all'###ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 625/2023 del ### di ### emessa il 22 aprile 2023, pubblicata il 3 maggio 2023 e notificata il 27 giugno 2023, 1 in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione dell'### in relazione alla domanda di manleva formulata nei confronti di ### in conseguenza della definitiva convalida da parte dell'### dell'### e del ### della procedura di ### of ### relativa all'esponente ### 2 in via principale: accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva proposta dagli originari convenuti ASL e ### in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata; 3 in via subordinata, per l'ipotesi non creduta in cui codesta Corte d'Appello dovesse ritenere operativa la garanzia assicurativa azionata ed anche solo parzialmente fondata la domanda di manleva ex adverso formulata: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande risarcitorie avanzate da ### per conto della figlia ### divenuta maggiorenne nel corso del primo grado di giudizio; b) accertarsi con rigore l'entità dei danni risarcibili realmente subìti dagli originari attori e strettamente riconducibili alla prestazione sanitaria censurata, riducendo drasticamente gli importi liquidati dal primo Giudice; c) accertare e dichiarare la manleva in base ai limiti di garanzia tutti previsti dalla polizza di riferimento, ivi inclusi, ### nel caso di riconduzione del sinistro alla polizza n. ###0 e senza che ciò implichi accettazione del contraddittorio sul punto, avendo gli originari convenuti azionato esclusivamente la polizza n. ###9, il sotto limite di € 250.000,00 per “### mortali”; ### nel caso di riconduzione del sinistro alla polizza ###9 la franchigia aggregata di € 2.500.000,00 in conferma della sentenza di primo grado in parte qua, previa declarazione di integrale inammissibilità e comunque rigetto del quarto motivo di appello formulato dalla ASL e dal ### 4 in via istruttoria: si contesta l'inammissibilità e l'irrilevanza dei documenti nn. 4 e 5 prodotti dall'### e dei documenti nn. 3 e 4 prodotti dal Dott. ### nel secondo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Gli appellati ### così concludono (note 23/1/2025): “Per gli appellati ##### D'### e ### tutti quanti in proprio ed altresì quali eredi del defunto ### gli Avv.ti ### e ### così precisano le proprie conclusioni: ### l'On.le Corte Di Appello di L'### adita rigettare tutte le impugnazioni spiegate poiché inammissibili, improponibili ed infondate nel merito, con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze di lite della presente fase processuale. Si ripropongono ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni già formulate nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite, come indicate negli atti processuali ed in questa sede da intendersi ritrascritte, ai quali si fa espresso rinvio. In via istruttoria: si impugna e si contesta la CTU resa nel corso del presente giudizio chiedendone la rinnovazione ed, in particolare, si contesta la parte relativa alla posizione e quantificazione del danno riguardante i sig.ri ### e ### per le motivazioni espresse nelle note critiche e/o os servazioni a firma dei ct di parte dott. ### e ### dro Papagni che qui abbiansi integralmente trascritte e riportate. Si depositano le ricevute di spesa dei ct di parte dott. ### e ### dro Papagni”.
Note del 23/9/2025“Per gli appellati ##### gieri ### D'### e ### tutti quanti in proprio ed altresì quali eredi del defunto ### gli Avv.ti #### e ### si riportano a tutti i propri scritti difensivi, alle deduzioni, eccezioni e richieste ivi formulate, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate, così come precisate nelle note rese in data ###. Inoltre chiedono che ai fini della liquidazione delle spese vengano poste a carico degli appellanti anche quelle sostenute per i ct di parte come da ricevute depositate e quelle relative alla CTU espletata. Impugnano e contestano, per quanto sfavorevole ai propri ### tutto quanto dagli appellanti de dotto, eccepito e richiesto nei rispettivi scritti difensivi e, ad ultimo, nelle memorie di replica depositate rispettivamente in data ### (ASL di ### e Dott. ### e 19/09/2025 ###, nonché nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 24/09/2025 e chiedono, pertanto, che la causa venga trattenuta a decisione”. Con osservanza. ###L'### lì Avv. ### Ce RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione ritualmente notificato ### in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle minori ### e #### D'### e ### tutti in proprio e in qualità di eredi di ### evocavano in giudizio dinanzi al ### di ### la ASL di ### e il Dott. ### chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la morte della loro congiunta, ### intervenuta dopo un intervento di colelitiasi programmato presso l'### di ### eseguito il 24 luglio 2009, a seguito del quale avrebbe riportato uno shock emorragico con conseguente necessità di un secondo intervento d'urgenza, nel corso del quale sarebbe andata in arresto cardiaco e avrebbe riportato un secondo shock emorragico. ### nel reparto di ### la paziente decedeva il successivo 27 luglio 2009. 1.2. Veniva altresì allegato che la responsabilità del Dott. ### per il decesso della ### in conseguenza dell'omessa diagnosi della complicanza emorragica verificatasi a seguito del primo intervento, era stata definitivamente accertata in sede penale, sia pure ai soli fini civilistici, essendo stato dichiarato estinto il reato ascritto di omicidio colposo per intervenuta prescrizione. 1.3 Si costituiva in giudizio l'### resistendo alla domanda attorea e chiedendo e ottenendo di essere autorizzata a integrare il contraddittorio ai fini della manleva in caso di accoglimento della domanda nei confronti della ### quale successore a titolo particolare di ### (### Limited, con la quale aveva stipulato la polizza n. ###9 a garanzia della responsabilità civile. 1.4 Anche il Dott. ### si costituiva in giudizio resistendo alla domanda attorea e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### ai fini della manleva in forza della suddetta polizza. 1.5 Si costituiva in giudizio ### allegando e documentando la sua qualità di successore di ### (#### e resistendo alla domanda. 1.6 Nello specifico, relativamente alla domanda di manleva, la ### eccepiva l'inoperatività temporale della garanzia assicurativa in forza della clausola claims made di cui all'art. 2.1 delle condizioni di assicurazione della polizza ex adverso azionata n. ###9, con decorrenza dal 19 giugno 2009 al 19 giugno 2010, essendo la prima richiesta risarcitoria intervenuta so lo in data 31 ottobre 2013, ferma l'esistenza di una franchigia aggregata di € 2.500.000,00 (art. 2.13). In via gradata, per il caso in cui fosse ritenuta operante la successiva polizza n. ###0, con decorrenza dal 19 giugno 2010 al 30 marzo 2013, comunque non azionata dalle controparti, la ### gnia, oltre all'inefficacia sotto il profilo temporale anche di questa polizza, eccepiva altresì l'esistenza di un limite di indennizzo per i sinistri mortali di € 250.000,00 (art. 2.10). ### resisteva altresì alla domanda attorea, per il caso non creduto in cui fosse ritenuta operativa la garanzia assicurativa, contestando le richieste avversarie sia in punto di an debeatur che di quantum. 1.7 Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli assicurati eccepivano la nullità della clausola claims made di cui alla polizza azionata. 1.8 Con ordinanza resa in corso di causa, il ### rilevava che ogni contestazione della responsabilità del ### era ormai inammissibile, essendo stata accertata definitivamente la sua responsabilità in sede penale e disponeva una CTU medico-legale ai fini dell'accertamento delle menomazioni anatomo funzionali eventualmente riportate dagli attori. Veniva incaricata quale CTU la psicologa ### coadiuvata dal dott. ### 1.9 Con sentenza n. 625/2023 pubblicata il 3 maggio 2023 e notificata il 27 giugno 2023 (doc. n. 3) il ### di ### così statuiva: “P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da ### (###), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle minori ### (###), nelle more divenuta maggiorenne e ### sia (###), D'### (###) e ### (###), tutti in proprio ed in qualità di eredi di ### attori, contro l'### n. 3 di ### (###), in persona del Direttore ### f.f. pro tempore dott. ### e ### (###), convenuti, con la chiamata in causa della ### (#### quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso di ### (#### in persona della legale rappresentante pro tempore ### ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: - condanna i convenuti in solido a pagare, per i titoli di cui in motivazione, in favore di: ### la somma di € 634.119,22; ### (nelle more divenuta maggiorenne) la somma di € 452.846,32; ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### la somma di € 452.846,32; D'### la somma di € 910.059,89; ### la somma di € 851.434,93; gli interessi legali sugli importi suddetti devalutati alla data del 27-7-2009 e rivalutati secondo le variazioni ### relative al costo della vita sino all'8-8-2015, nonché sugli importi risultanti dalla detrazione degli acconti di cui in motivazione a tale data, rivalutati con lo stesso criterio anno per anno fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché sulle complessive somme calcolate a tale ultima data fino al soddisfo; - condanna i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese del giudizio, che liquida, quanto al procedimento di mediazione, in complessivi € 1.456,10, di cui € 106,10 per esborsi ed € 1.350,00 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P. e, quanto al giudizio di cognizione in complessivi € 47.250,73, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 45.537,73 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P.; - pone in via definitiva a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u. già liquidate; - condanna la terza chiamata in causa a tenere indenni i convenuti da quanto dovuto agli attori in forza dei capi che precedono e, per i titoli risarcitori di cui in motivazione, al netto della franchigia di € 2.500.000,00; - condanna la terza chiamata in causa a rifondere ai convenuti le spese del giudizio, compensate per la metà e che liquida per l'intero, per ciascuno di loro, in complessivi € 34.212,95, di cui € 1.686,00 per esborsi ed € 32.526,95 per compensi d'avvocato, oltre 15 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore del procuratore antistatario. ### provvisoriamente esecutiva per legge.”. 1.10 A sostegno della propria decisione, il giudice di prime cure ha così motivato: a) ### ha accertato la responsabilità solidale dell'### e del sanitario, in considerazione dell'esito del procedimento penale. b) Sulla base delle valutazioni della ### 1) a ### ( coniuge della vittima) sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea assoluta di 60 giorni, temporanea parziale al 75% di ulteriori 60 giorni e temporanea parziale al 50% di altri 60 giorni nonché postumi permanenti al 40% per “### dell'adattamento con umore depresso”; (2) a #### sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea di dodici mesi, di cui quattro mesi per inabilità temporanea assoluta, quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 75% e altri quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 50% nonché postumi permanenti al 55% da “### da lutto persistente complicato”; 3) a ### D'#### sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea di dodici mesi, di cui quattro mesi per inabilità temporanea assoluta, quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 75% e altri quattro mesi per inabilità temporanea parziale al 50% nonché postumi permanenti al 55% da “### ansioso-depressivo di grave entità”; (4) a ### (padre deceduto per arresto cardiaco il 27 novembre 2017), sulla base della documentazione agli atti e delle informazioni fornite dai familiari al ### sono stati riconosciuti un'inabilità temporanea di ventiquattro mesi, di cui otto mesi per inabilità temporanea assoluta, otto mesi per inabilità temporanea parziale al 75% e altri otto mesi per inabilità temporanea parziale al 50% nonché postumi permanenti al 55% per “### maggiore cronica”. c) Il corrispettivo monetario dell'inabilità temporanea e invalidità permanente è stato accertato con l'applicazione delle ### del 2021 del ### di
Milano, con riconoscimento della “componente morale” ed esclusione, invece, della personalizzazione. d) È stato anche riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale, quantificato, sulla base delle ### milanesi del 2022, in € 336.500,00 ciascuno per l'ex coniuge ### e per le due figlie; in € 113.973,60 per la sorella ### e in € 282.660,00 per ciascuno dei due genitori. e) A titolo di ristoro del danno patrimoniale per la perdita del contributo della congiunta al menage familiare è stato riconosciuto a ### e a ciascuna delle due figlie l'importo di € 58.410,22 (importo pari a un quarto della capitalizzazione dell'ultimo reddito annuo percepito dalla de cuius sulla base delle tabelle di cui al R.D. n. 1403/1922). f) Infine, è stato riconosciuto il rimborso delle spese funerarie per € 3.700,00 e delle spese mediche documentate per € 510,60 in favore di ### D'### € 115,13 in favore di ### e € 27,61 in favore di ### g) Dalle somme liquidate sono state detratte le somme già corrisposte in esecuzione delle provvisionali liquidate in sede penale, pari a € 40.000,00 per Ottavio ### € 40.000,00 in favore di ### € 60.000,00 ciascuna in favore di ### e ### € 50.000,00 in favore di ### D'### e € 10.000,00 in favore di ### h) Le somme liquidate in favore di ### (padre della de cuius) sono state ripartite per un terzo ciascuno in favore delle due eredi, rispettivamente figlia e coniuge, ### e ### D'### e per un sesto ciascuna in favore delle due nipoti ### e ### per rappresentazione della madre deceduta. j) Quanto alla domanda di manleva formulata nei confronti di ### il ### bunale, dopo aver richiamato le condizioni e le definizioni della polizza azionata n. ###9, ha accertato che già in data 29 luglio 2009 veniva inviata dalla ASL di ### una denuncia cautelativa di sinistro, comunicazio ne ritenuta idonea a determinare l'efficacia della copertura assicurativa, in quanto manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità, tenuto conto anche della significativa circostanza che la compagnia non aveva opposto il decreto ingiuntivo ottenuto ai suoi danni dal dott. ### per il pagamento delle provvisionali disposte in sede ###favore dei congiunti della ### Stante l'operatività della polizza ###9, il giudicante ha ritenuto che non potesse essere applicato il sotto limite di € 250.000,00 per i sinistri mortali previsto dalla polizza successiva n. ###0, ma ha ritenuto applicabile alla fattispecie la franchigia aggregata annua di € 2,5 milioni, non avendo l'### dimostrato la sua erosione. 2.Avverso la sentenza, ha proposto appello l'Asl articolando motivi attinenti al solo quantum debeatur, che saranno delibati partitamente ed ha concluso come in epigrafe. 2.1. Appello di identico contenuto ha proposto il dott. ### (proc. n. 834/2023). 2.2. Un terzo appello (proc. n. 878/2023) è stato proposto da ### i cui motivi, del pari, saranno delibati nel prosieguo. 2.3 Ciascuno degli appellanti, che si sono costituiti nei procedimenti originati dagli altri appelli (tranne la Asl in quello dell'appello del ### 834/23), ha concluso come in epigrafe. 2.4. Si sono costituiti in tutti e tre i procedimenti gli originari attori ed hanno concluso come in epigrafe. 2.5. I procedimenti di inibitoria nelle more promossi dagli appellanti Asl e ### venivano rubricati ai nn. R.G. 832-1/2023 ed 834-2/2023 e, all'esito dell'udienza del 31/08/2023, con ordinanze di accoglimento parziale n. cronol. 3798/2023 e 3799/2023 del 01/09/2023, questa Corte così disponeva: “1) Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con riferimento alla condanna degli appellanti, in solido, al pagamento di somme superiori ad € 180.000,00 in favore di ### ed € 300.000,00 in favore di ciascuno degli altri appellati ##### e ### D'### con interessi al saldo legale decorrenti dal 03/05/2023 e sino al saldo; 2) ### inammissibile l'istanza proposta dagli appellanti nei confronti della ### (### LTD”; 2.6. Con ordinanza del 18.1.2024 è stata disposta la riunione al presente procedimento di quelli recanti i nn. 834/2023 (appello ### e n. 878/2023 (appello ### ed è stata disposta CTU medico legale (collegio costituito dal #### medico legale e dott. ### psichiatra) per l'accertamento del danno biologico fatto valere dai congiunti della vittima primaria e ritenuto spropositato dagli appellanti per come determinato in prime cure. 2.7. All'esito del deposito della ### la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc, ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza dell'11/07/2025 per sottoporre alle parti la questione relativa agli effetti del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellante dott. ### cino nei confronti della ### e da questa non opposto con riferimento all'operatività della polizza, aspetto non delibato in prime cure né eccepito dalle parti interessate.
All'udienza del 24/09/2025 la causa era nuovamente trattenuta in decisione. 3.Il primo motivo d'appello proposto dalla Asl e dal dott. ### (totalmente sovrapponibili e quindi da trattarsi congiuntamente tra loro) va trattato congiuntamente al terzo motivo d'appello proposto da ### (che lo ha subordinato alla ritenuta efficacia della copertura, della quale si dirà nel prosieguo) e avente ad oggetto la liquidazione del danno.
Questo il primo motivo di Asl e ### 3.1. Omessa pronuncia in ordine ai rilievi sollevati dalla scrivente difesa con riferimento alla “sintetica valutazione delle osservazioni delle parti”, riportata alle pagine da 65 a 74 della C.T.U. a firma della Dott.ssa ### 3. 1.1. Gli appellanti hanno censurato la sentenza per non aver risposto alle osservazioni mosse dalla propria difesa in corso di causa e in sede di conclusionale, apoditticamente rilevando che il CTU aveva risposto alle osservazioni dei ### avverso la bozza dell'elaborato peritale. 3.1.2. Segnatamente, con riferimento al coniuge della vittima, ### ri, pur dando atto della positiva elaborazione del lutto (p. 49),i CCTTUU avevano riscontrato (p. 62) un “### dell'adattamento con umore depresso” (v. pagina 62) benché avesse recuperato una regolare vita di relazione, anche sotto il profilo sentimentale, senza affrontare terapie mediche sicché appariva inspiegabile la valutazione del danno da invalidità permanente nella misura del 40%, peraltro effettuata in base alle ### (voce 184: “sindrome dissociativa di media entità”), che fungono notoriamente da riferimento per la valutazione del nocumento derivante da infortunio o da malattia professionale, in luogo delle pertinenti ### adottate dal ### di Milano, le prime utilizzate dal coadiuvante del CTU dott. ### per “eccesso di zelo” in quanto più dettagliate, con giustificazione definita “grottesca”. Eccessiva, inoltre, l'inabilità temporanea assoluta, indicata addirittura in mesi otto benché il ### non abbia mai interrotto la propria attività lavorativa, non essendosi in alcun modo assentato dal luogo di lavoro per ragioni di malattia, configurandosi siffatti errori di gravità tale da giustificare anche in prime cure il rinnovo della ### 3.1.3. Anche riguardo alla posizione di ### (sorella della vittima, ###, la CTU era erronea e contraddittoria, posto che, pur dando atto dell'assenza di note patologiche sia sul versante psicotico che su quello nevrotico, a fronte di un malessere soggettivo senza implicazioni sul funzionamento sociale e lavorativo, aveva accertato un danno biologico pari al 55%, con riferimento alla voce n. 185 delle ###
I.N.A.I.L. (“disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità”: v. pagina 63 della C.T.U.), in assenza di sintomi in tal senso. 3.1.4. Quanto a ### D'### madre della vittima, la C.T.U. ha affermato quanto segue: “presenta un disturbo narcisistico di personalità con la compresenza di tratti schizoidi e ossessivi” (v. pagina 42 della C.T.U.) e “risulta presente una sintomatologia ansioso-depressiva di grave entità” (v. pagina 64), per poi contraddirsi asserendo (p. 67) che: “appare oggi sufficientemente compensata grazie non solo alla cura farmacologica che riferisce di assumere ma anche perché nella vita della donna negli ultimi anni si sono azzerate le responsabilità familiari, le nipoti stanno crescendo, la figlia ### è andata a vivere altrove” e, nonostante questo, il Dott. ### dopo aver confermato che la ###ra D'### presentava un disturbo ansiosodepressivo di grave entità, ha inteso riferirsi (ancora una volta) alla voce 185 delle tabelle I.N.A.I.L. (“disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità”), con quantificazione nella misura del 55% (v. pagina 64), del tutto estranea alla diagnosi, peraltro senza tener conto del disturbo narcisistico preesistente, che non è certamente in correlazione causale con l'evento oggetto di causa. 3.1.5. Riguardo, infine, al padre della vittima, ### deceduto nel 2017, per cause evidentemente estranee all'evento oggetto di causa, solo in base al racconto dei familiari era stata riconosciuta un'invalidità permanente del 55% sempre in base alla voce n. 185 delle ### I.N.A.I.L. (“disturbo psicotico - sindrome dissociativa di grave entità”: v. pagina 64 della C.T.U.) nonostante l'assenza di psicosi e di documentazione sanitaria circa le patologie in questione. 4. Analoghe censure sono state mosse dalla ### nel suo appello (terzo motivo) con riferimento all'accertamento e alla liquidazione del danno non patrimoniale (sempre in via subordinata alla ritenuta operatività della polizza). 4.1.In proposito, la ### ha rilevato come il giudice abbia liquidato un importo complessivo pari ad oltre € 3.500.000,00, pari quasi al doppio delle pretese degli originari attori in ragione delle spropositate percentuali di invalidità riconosciute, perdipiù applicando arbitrariamente le ### ha contestato la mancata nomina di un Collegio arbitrale con un medico specializzato in medicina legale, evidenziando le numerosi contraddizioni in cui era incorso il primo giudice aderendo alla erronea ### laddove, ad esempio, aveva riconosciuto al ### coniuge della vittima, un'invalidità permanente addirittura del 40% e alla sorella, ### nella misura del 55%, in assenza di patologie psichiche e di documentazione medica di sorta, così come aveva riconosciuto al padre, ### un'invalidità permanente del 55% basandosi sul racconto dei familiari e senza tener conto della sua sopravvivenza limitata, in violazione dei criteri di accertamento medico-legale delle lesioni all'integrità psico-fisica e in assenza di documentazione clinica, insistendo per il rinnovo della ### da affidarsi ad un collegio medico specializzato in medicina legale. 4.2. Il motivo (primo della Asl e ### e terzo di ### è fondato in tutte le sue articolazioni, contenendo la CTU gravi errori di valutazione e di applicazione dei parametri di valutazione del danno biologico, essendo le Tabelle ### del tutto inappropriate alla fattispecie, visto che fungono da riferimento per la valutazione del pregiudizio derivante da infortunio o da malattia professionale, senza considerare che sono state utilizzate applicando voci di danno (voci nn. 184 e 185) neppure riscontrate nei congiunti della vittima. 4.3. Stante il rinnovo della ### effettuata da un Collegio composto, stavolta, da un ### di medicina legale e da una psichiatra, devono qui riportarsi le conclusioni cui questo è pervenuto, pienamente condivise dalla Corte perché effettuate all'esito della adeguata valutazione delle situazioni presentate dai singoli congiunti della vittima, con applicazione dei corretti parametri delle ### del ### di Milano relative al danno biologico, ed in proposito i ### hanno così concluso: “Sulla base di tutti gli accertamenti effettuati, nonché delle considerazioni medico-legali postulate, tenuto conto delle osservazioni critiche formulate dalle parti, cui si è data puntuale risposta (ut supra), si ritiene di poter così conclusivamente e sinteticamente rispondere ai quesiti posti dal ###- dicante circa la vicenda degli eredi della sig.ra ### ● se ai predetti congiunti siano conseguite, dalla fattispecie per cui è causa, verificatasi il ### (sic!) lesioni all'integrità psicofisica, al di là delle conseguenze del danno parentale “stricto sensu”;.. La risposta a tale quesito è diversa a seconda dei vari congiunti. ###'### (madre della de cuius), in seguito all'evento lesivo (la morte della figlia) si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante un temporaneo disturbo depressivo maggiore grave e, quindi, moderato con successiva stabilizzazione in un disturbo depressivo persistente, con ansia, di grado lieve. ### (marito della de cuius), in seguito all'evento lesivo si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante l'insorgenza di un temporaneo disturbo dell'adattamento complicato, con successivo miglioramento del quadro fino alla sua completa risoluzione. ### (sorella della de cuius), in seguito all'evento lesivo si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante l'insorgenza di un temporaneo disturbo dell'adattamento non complicato, con successivo miglioramento del quadro fino alla sua completa risoluzione. ### (padre della de cuius), in seguito all'evento lesivo si è causalmente verificata una lesione all'integrità psicofisica determinante un temporaneo disturbo depressivo maggiore grave, poi cronicizzato. ● se vi sia stata (tenuto conto delle lesioni eventualmente riscontrate) inabilità temporanea assoluta e parziale, con indicazione della durata di entrambe e della misura percentuale della seconda”;.. ###'### è riconoscibile un periodo di invalidità temporanea biologica pari complessivamente a giorni 730, graduabile in una invalidità temporanea parziale al 45% della durata di giorni 365 ed in una invalidità temporanea parziale al 35% sempre della durata di giorni 365. ### è identificabile un periodo di invalidità temporanea parziale al 15% per un periodo pari a giorni 142 ###. ### è identificabile un periodo di invalidità temporanea parziale al 10% per un periodo pari a giorni 150 ###. ### è identificabile un periodo di invalidità temporanea biologica pari complessivamente a giorni 730, graduabile in una invalidità temporanea parziale al 45% della durata di giorni 365 ed in una invalidità temporanea parziale al 35% sempre della durata di giorni 365. ● se sussistano esiti di carattere permanente e quale sia il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psicofisica;” … ###'### è attualmente presente e diagnosticabile un disturbo depressivo persistente, con ansia, di grado lieve. ### funzionale complessiva del disturbo, tenuto conto dei riferimenti valutativi delle linee guida ### consente di individuare un danno biologico permanente pari al 25%. ### allo stato attuale non sono stati identificati esiti di carattere permanente riconducibili all'evento lesivo de quo. ### allo stato attuale non sono stati identificati esiti di carattere permanente riconducibili all'evento lesivo de quo. ### è documentalmente diagnosticabile un disturbo depressivo maggiore, forma grave. ### funzionale complessiva del disturbo, tenuto conto dei riferimenti valutativi delle linee guida ### consente di individuare un danno biologico permanente pari al 36%. Ciò, naturalmente, fino all'evento morte del ### che, sulla base degli atti disponibili, non è in alcun modo correlabile ai fatti per cui è causa ed alla patologia psichica che ne è derivata.” 4.4. In conclusione, i ### - alla madre della de cuius, ### D'### hanno riconosciuto una invalidità temporanea al 45% di giorni 365 e al 35% di ulteriori giorni 365 e un danno da invalidità permanente al 25% per disturbo depressivo persistente; - al coniuge della de cuius, ### hanno riconosciuto una invalidità temporanea parziale al 15% per 142 giorni, senza alcun danno da invalidità permanente; - alla sorella della de cuius, ### hanno riconosciuto una inabilità temporanea parziale al 10% per 150 giorni, senza postumi permanenti; - al padre della de cuius, ### deceduto il 27 novembre 2017, hanno riconosciuto una invalidità temporanea parziale al 45% di giorni 365 e al 35% per ulteriori 365 giorni e una invalidità permanente per disturbo depressivo maggiore al 36% sino al decesso non correlato ai fatti oggetto del giudizio.
Si tratta di valutazioni argomentate in base ai riscontri anche clinici, che il Collegio fa proprie, dando atto che sia la Asl e ### che ### le hanno comunque contrastate con riferimento al riconoscimento di un'invalidità permanente in favore dei genitori della de cuius, e gli attori (per motivi opposti) con riferimento a ciascuno di loro, limitandosi tutti a riportare, in comparsa conclusionale, le osservazioni dei rispettivi ### che, tuttavia, avevano trovato compiuta risposta nella relazione di CTU alle pp. 41 e ss, che è stata invece da tutti pretermessa e cui, per brevità, si rimanda. 4.5. Debbono a questo punto effettuarsi le liquidazioni del danno biologico, sulla base delle condivisibili conclusioni rassegnate dal Collegio dei CTU basate sulle tabelle più recenti (2024) elaborate dal ### di Milano: -alla madre della de cuius, ### D'### (54 anni al 27/07/2009, data del decesso della figlia) cui hanno riconosciuto una invalidità temporanea al 45% di giorni 365 e al 35% di ulteriori giorni 365 e un danno da invalidità permanente al 25% per disturbo depressivo persistente, spettano € 33.580,00 a titolo di danno da inabilità temporanea (punto base :115,00, 365 giorni al 45% = 18.888,75 e 365 giorni al 35% = 14.691,25) ed € 114.228,00 a titolo di invalidità permanente, per un totale di € 147.808,00, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto 27/7/2009 e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo; - al coniuge della de cuius, ### i ### hanno riconosciuto una invalidità temporanea parziale al 15% (€ 17,25) per 142 giorni, senza alcun danno da invalidità permanente, sicché gli spettano € 2.449,50, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo; - alla sorella della de cuius, ### hanno riconosciuto una inabilità temporanea parziale al 10% (€ 1,15) per 150 giorni, senza postumi permanenti, sicché le spettano € 1.725,00, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto 27/7/2009 e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo; 4.6. Ferma quindi la valutazione effettuata dal Collegio peritale in tema di danno biologico permanente e temporaneo riconosciuto ai congiunti di ### scia ### e la conseguente liquidazione del danno, vanno delibati gli altri motivi di appello (il secondo, il quarto ed il quinto), proposti da ### in via subordinata, in caso di accertamento, anche in questa sede, dell'operatività della polizza (che ricorre per quanto si dirà nel prosieguo) sempre relativi alla liquidazione del danno effettuato in prime cure, che, per quanto da rivedere alla luce delle risultanze di cui alla rinnovata ### attengono a principi di carattere generale e dunque comunque rilevano in questa sede. 4.7. Ci si riferisce, innanzitutto, al secondo motivo d'appello, con il quale Reliance censura 2. “la parziale carenza di legittimazione processuale di ### 4.8. ### ha evidenziato che ### una delle due figlie della de cuius, ### è divenuta maggiorenne nel corso del primo grado di giudizio e segnatamente il 22 agosto 2020, il che si evince anche dal certificato di stato di famiglia prodotto da parte attrice. Trattasi pertanto di circostanza allegata e documentata nel giudizio e, ciononostante, il primo Giudice ha liquidato in favore “di ### in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### la somma di € 452.846,32” benché questi non fosse più legittimato ad avanzare richieste per suo conto, né avrebbe potuto essere beneficiario di liquidazioni, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale. 4.9. Il motivo è infondato. 5. Deve innanzitutto evidenziarsi come la giurisprudenza di vertice (Cass. 19308/2012) abbia chiarito che, nel caso in cui un minore diventi maggiorenne nel corso del giudizio, l'eventuale difetto di legittimazione del genitore venga sanato con efficacia retroattiva se il diretto interessato si costituisce in giudizio manifestando in modo inequivoco la propria volontà di proseguire l'azione: «il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio….. manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria». In ogni caso, basti rilevare che ### si è for malmente costituita in proprio nel presente grado di appello, aderendo integralmente alle argomentazioni e alle difese svolte in primo grado dinanzi al ### di ### dal genitore ### il quale ha agito in sua rappresentanza, quale genitore esercente la potestà genitoriale; ella, dunque, manifestando in modo chiaro la volontà di ratificare e fare propri tutti gli atti processuali già compiuti in suo nome e per suo conto dal padre, ha così retroattivamente sanato il denunciato vizio. 5.1. Va delibato ora il quarto motivo di appello proposto dalla ### che ha censurato: il cumulo del danno morale e del danno da perdita del congiunto. 5.2. Sostiene la ### appellante vi sia stata in prime cure una duplicazione delle poste risarcitorie avendo il ### attribuito ai danneggiati il ristoro sia del danno morale, quale componente del danno biologico, sia del danno da perdita del rapporto parentale, nel senso che le sofferenze interiori conseguenza dei disturbi psichici asseritamente riportati dai danneggiati coincidono col patema derivante dalla perdita del congiunto, tenuto conto che i danni liquidati ai vari danneggiati riguardano le ripercussioni negative che sarebbero derivate dal lutto. Ne consegue che deve ritenersi unica e indistinta la componente morale del danno non patrimoniale costituita dalla sofferenza interiore derivante dalla morte della persona cara. 5.3. Il motivo è infondato. 5.4. La questione è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di vertice nel senso della cumulabilità tra le due voci di danno. 5.5. In particolare, nella motivazione dell'ordinanza Cass. n. 9857/2022 si legge: “il danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale (così come configurato dal riconoscimento della giurisprudenza e dalla conforme riflessione dottrinaria) chiede d'essere identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva (come, nella specie, nel rapporto tra genitore e figlio) destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto altro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva; si tratta, in relazione a questa duplice lettura del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, sempre e comunque di conseguenze dannose riferibili alla compromissione di quello specifico interesse legato alla conservazione dell'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo; viceversa, il discorso condotto con riguardo al danno biologico determinato dall'uccisione di un proprio congiunto non guarda alle conseguenze che si ricollegano alla lesione inferta all'integrità del proprio nucleo familiare e/o affettivo (in sé considerato), bensì alle conseguenze che, sul piano morale e su quello legato alle implicazioni di tipo dinamico-relazionali, derivano dalla compromissione del diverso interesse legato alla conservazione dell'integrità della propria salute: bene, quest'ultimo, che dev'essere considerato logicamente e ontologicamente del tutto diverso dal primo (così come, specularmente, del tutto diversi devono ritenersi gli interessi che trovano riferimento nelle previsioni di tutela di cui all'art. 29 Cost. rispetto a quelli considerati nell'art. 32 Cost.); pertanto, una volta liquidato, da parte del giudice di primo grado, il danno derivato agli originari attori dalla morte del figlio sotto il profilo della perdita del rapporto parentale (incidente, tanto sulla conservazione del proprio equilibrio emotivo-soggettivo, quanto sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale valutabile sul terreno della dimensione dinamicorelazionale), l'ulteriore liquidazione, in favore degli attori, di un importo a ti tolo di risarcimento del danno biologico (necessariamente da intendere come danno alla salute degli stessi, e dunque come lesione della propria integrità psico-fisica conseguente all'uccisione del proprio figlio) non costituisce affatto una duplicazione della prima liquidazione, trattandosi di voci di danno del tutto diverse tra loro (cfr. Sez. 3, ### n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 03)” 5.6.Alla sentenza Cass. n. 2898/2019 fa riferimento altra giurisprudenza di vertice e, in particolare, Cass. n. 26140/2023, che in proposito rileva: “### principi hanno trovato conferma nella motivazione della sentenza di cui a Cass. n. 28989 del 2019 (che richiama sua volta quelli già espressi in nn. 901, 7513 e 23469 del 2018), collocata all'interno del cd. "progetto sanità" della terza sezione civile della Corte di legittimità, ove si afferma che, in tema di danno non patrimoniale, se costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di un risarcimento per danno biologico (o per danno parentale) e per danno cd. esistenziale, non costituisce, per converso, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto dinamicorelazionale.” Il motivo è dunque infondato. 5.7. Deve essere ora delibato il quinto motivo d'appello proposto da ### relativo al: danno liquidato agli eredi di ### posto in discussione anche dalla Asl e da ### che, nel primo motivo hanno comunque sostenuto l'eccessività del danno biologico a questi liquidato senza prove di sorta (v. supra par. 3.1.5.) 5.8. In proposito, evidenzia l'appellante non avere il primo giudice tenuto conto, nella liquidazione del danno biologico, effettuata nel considerevole importo di € 747.589,00, della limitata sopravvivenza (otto anni) del ### mualdo, padre della vittima, deceduto il ### per patologia cardiaca, rispetto a quest'ultima (2009), rilevando come le considerazioni dello stesso primo Giudice confermino che non è stato fornito alcun concreto riscontro in merito alla riconducibilità, secondo il criterio del più probabile che non, del decesso alle conseguenze lesive dell'evento imputato agli originari convenuti.
Ha evidenziato la abnormità della liquidazione, nella quale comunque si doveva tenere conto della vita effettivamente vissuta, spettando, ove confermata l'invalidità permanente del 55 %, pure contestata, a tal titolo, la minor somma di € 115.131,0 o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia. 5.9. Ha quindi insistito per un drastico abbattimento delle somme riconosciute a titolo risarcitorio in favore di ### e, per esso, dei suoi eredi anche in ragione della durata della sopravvivenza del danneggiato. In via gradata, nella ipotesi denegata in cui il decesso sia considerato conseguenza dell'evento lesivo di cui è causa, per la liquidazione del solo danno terminale in misura non superiore a € 251.503,00 o comunque nella maggiore o minor somma ritenuta dalla Corte di merito, in ogni caso con abbattimento rispetto a quanto liquidato dal primo Giudice. 6. Il motivo è fondato e, in ogni caso, non si pongono problemi di ammissibilità dello stesso ipotizzati dagli attori, ma solo in sede di comparsa conclusionale, in assenza di omologo appello dell' Asl e di ### posto che, come si è detto, questi, più radicalmente, hanno sostenuto non spettare alcunché a titolo di danno biologico al ### (v. infra sub 3.1.5.), avendo contestato in radice la sua sussistenza. 6.1. Non si discute sulla circostanza che il decesso di quest'ultimo, intervenuto ben 8 anni dopo i fatti di causa, per patologia cardiaca, non sia correlato causalmente con questi, e tanto del resto hanno affermato con chiarezza i ### sicché deve procedersi alla liquidazione del danno biologico da premorienza. 6.2. Deve darsi atto che gli attori, nel contrastare il motivo, hanno sostenuto che il danno da premorienza non possa trovare applicazione con riferimento al danno morale e anche al danno parentale citando una decisione della
Corte Cass. (Cass.n. 12060/2022), a mente della quale il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, in questa sede ritenendosi che, posto che la sofferenza soggettiva si protrae nel tempo al pari di quella fisica, anch'essa debba essere considerata ai fini del danno da premorienza. 6.3. Orbene, il periodo residuo di vita nel corso del quale l'attore pativa il predetto danno è pari ad anni 8 e mesi 4, ed è, quindi, rispetto ad esso che deve essere valutato il danno risarcibile (in tal senso, tra le altre, Cass. 679/2016 secondo la quale << … in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto …>>). 6.4. Ciò posto, in ordine alle modalità di liquidazione del danno in parola, cd. da premorienza, la ### ha sancito l'inutilizzabilità, per contrasto con il criterio dell'equità, dei criteri indicati dalle tabelle di ### edizione del 2018 (Cass. ord. 41933/2021), ripetuti in quella del 2021, esprimendo la preferenza << per un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza ### la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio; rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'### dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità>>. In altra pronun cia, la ### ha, peraltro, confermato la decisione di merito che - nell'impossibilità di applicare il valore tabellare relativo all'età del danneggiato al momento del sinistro e alla sua aspettativa di vita media, dovendosi piuttosto fare riferimento alla durata reale della vita del soggetto - ha liquidato il risarcimento avendo riguardo al valore monetario tabellare giornaliero previsto per l'inabilità temporanea assoluta moltiplicato per il numero di giorni della effettiva esistenza in vita del danneggiato (cfr. Cass. 12913/2020). 6.5. Nel caso di specie, non possono, quindi, essere adoperate le tabelle di Milano che, anche nella edizione aggiornata del 2021 e del 2024 tengono ferma la premessa, censurata dalla ### secondo cui <<il danno non è una funzione costante nel tempo ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi>> facendone, in particolare, discendere che il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo anno abbia una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti. 6.6. Adottando, allora, il criterio suggerito dalla ### con la sopra citata recente pronuncia n. 41933/2021 e, quindi, tenuto conto della età del danneggiato (55 anni), del gradiente d'invalidità (36%), dell'aspettativa di vita secondo le tavole di mortalità ### 2018 (per gli uomini, anni 80,9) e della data del decesso (27/11/2017), quando il danneggiato aveva 63 anni, e osservando, infine, il criterio di proporzionalità per il quale il danno da premorienza deve essere rapportato a quello che sarebbe spettato al danneggiato se fosse rimasto in vita sino al termine del giudizio per assicurare l'equità della liquidazione, il danno non patrimoniale spettante all'attore (danno biologico e danno morale con riferimento ai postumi d'invalidità) è pari a complessivi € 209.124,00, importo determinato secondo il seguente schema di calcolo: importo in caso di sopravvivenza post giudizio = € 225.700,00 225.700,00: 81 (aspettativa di vita rispetto alle tabelle di mortalità ### = € 2.786,41 € 2786,41 x 63 (età al momento della morte) = € 175.544,00 In conseguenza di quanto esposto, la liquidazione del danno non patrimoniale complessivo subito dall'attore deve essere così rettificata: Età del danneggiato (n. il ###) alla data del fatto (27/7/2009) 55 anni; Percentuale di invalidità permanente 36%; Danno € 175.544,00 Danno da inabilità temporanea: € 33.580,00 punto base :115,00 (365 giorni al 45% = 18.888,75 e 365 al 35% = 14.691,25).
Totale danno biologico: € 209.124,00.
Dunque, in tale importo deve essere rideterminato il risarcimento dovuto dalle parti appellanti e che va ripartito tra gli eredi del ### per un terzo quanto a moglie e figlia e per un sesto ciascuna per le due nipoti.
Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo. 6.7. ### deve essere, dunque, accolto nei limiti di quanto innanzi esposto. 6.8. Per finire, sempre perché è attinente al tema della liquidazione, dopo il quinto e ultimo motivo dell'appello ### (del quale resta da trattare il primo motivo, relativo all'operatività della polizza) è bene delibare il terzo motivo dell'appello proposto dalla Asl e dal dott. ### relativo alla debenza degli interessi compensativi, anche in difetto di domanda in tale senso dei danneggiati: “3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1224, 1282 e 2043 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., con riferimento alla liquidazione degli interessi compensativi in favore delle controparti, anche in assenza di esplicita domanda di parte.” (v. pagina 49 della sentenza: “### importi come sopra dovuti, in quanto debiti di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del ‘lucro cessante' (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte”.) 6.9. Il motivo è infondato, posto che la richiesta di liquidazione degli interessi era contenuta nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado, ed altresì ricompresa nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo ed in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 01/07/2022. Ed infatti, le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione (punto 1) prevedevano espressamente la richiesta: “oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro e danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c. c., come negli importi in premessa specificati”.
Detta domanda veniva ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, ove si legge, dopo la richiesta di condanna: “oltre interessi e rivalutazione della data del sinistro e danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., relativamente alle voci di danno di cui agli importi sopra specificati;” la domanda dunque era stata proposta, pur dovendosi dare atto del contrasto giurisprudenziale sul punto (Cass. n. 2037/2019, Cass. n. 5317/2002 da un lato circa la riconoscibilità d'ufficio e Cass. n. 4938/2023 e 10376/2024 circa la necessità della domanda). 7. Va ora delibato il secondo motivo d'appello proposto dalla Asl e dal ### cino, relativo alla: 2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 c.c., nonché omessa pronuncia, in ordine all'individuazione della sussistenza del danno patrimoniale presuntivamente subito dal #### in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori ### e ### per aver perduto l'apporto economico della ###ra ### Errata applicazione dei coefficienti di capitalizzazione della rendita indicati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403. Gli appellanti censurano il capo della sentenza che statuisce relativamente alla sussistenza del danno patrimoniale asseritamente subito da ### in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori ### e ### per aver perduto l'apporto economico della moglie (pagine da 46 a 48) “che al momento del decesso prestava attività lavorativa come operaia alle dipendenze della ### S.p.a.”. 7.1. Rilevano gli appellanti come, in realtà, trattavasi di un rapporto a tempo determinato, con scadenza al 28 febbraio 2010, sicché non poteva dirsi che i familiari in futuro avrebbero continuato a beneficiare del suo apporto economico, difettando la prova che detto congiunto avrebbe effettivamente contribuito, in futuro, al mantenimento dei familiari, come da consolidata giurisprudenza di vertice ignorata dal primo giudice, che aveva affermato: “Nel caso di specie possono senz'altro prendersi in considerazione i contributi che la defunta avrebbe presumibilmente apportato a beneficio del marito in funzione anche degli impegni assunti con il mutuo ed il finanziamento documentati sub 38 del fascicolo di parte, nonché delle figlie ancora in tenera età, sotto il profilo delle provvidenze aggiuntive che la madre avrebbe loro destinato, anche nell'eventualità, al raggiungimento dell'età lavorativa, di sufficienza di redditi propri, quale ‘beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo (cfr.: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11003); sì da far ritenere probabile che la ### se rimasta in vita, avrebbe riservato al marito, a ### e ed ### una percentuale del proprio reddito pari almeno ad un quarto ciascuno”, così esprimendosi in termini genericamente presuntivi, in contrasto con i principi giurisprudenziali elaborati in materia. 7.2. Peraltro, il ### non si era pronunciato relativamente alla questione relativa all'effettiva consistenza del valore negativo della c.d. quota sibi, ossia della parte di reddito che la defunta avrebbe destinato alle proprie esigenze, pur rilevante ai fini del riconoscimento del preteso danno, in virtù delle consolidate statuizioni giurisprudenziali in argomento, a tenore delle quali: “il red dito da porre a base del calcolo dovrà comunque...essere ridotto della quota di reddito che la vittima avrebbe destinato a sé, del carico fiscale e delle spese per la produzione del reddito” (v. Cassazione Civile, ### III, 7 marzo 2018, n. 4379). 7.3.Infine, hanno censurato la sentenza anche nella parte in cui ha quantificato tale pregiudizio, aderendo ad un filone giurisprudenziale ormai superato (“Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2004, n. 4186; conforme Cass. civ. Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15738”: v. pagina 48, cit.), utilizzando il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro e adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, 1403. 7.4.Il motivo è infondato.
E' documentato in atti l'apporto patrimoniale fornito dalla de cuius alla propria famiglia, avendo gli attori prodotto (v. docc. 39, 49, 41 fascicolo di parte) la sua dichiarazione dei redditi del 2008, buste paga degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, ### dell'### dell'### redditi ### redditi 2006, 2007, 2008, ### 730/2010 e CUD 2010 ###- mualdo ### nonché l'### di mutuo del 22 Gennaio 2008 rep. 122186 e l'atto di mutuo del 03/05/2000 rep. n. 122186(doc. 38 ibidem). 7.5. Deve considerarsi che il rapporto lavorativo è documentato e persisteva in via sostanzialmente continuativa sin dal 21 Agosto 2005, essendo state prodotte n. 44 buste paga (### 39), dalle quali si evince in primis la natura indeterminata del contratto sottoscritto, espressamente riportata nelle prime diciassette buste (09/09/2005 - 10/10/2007). In seguito, benché il rapporto sia indicato come a tempo determinato, le condizioni lavorative e retributive della dipendente non subivano modifiche, tanto che il contratto veniva formalmente rinnovato alla scadenza di Gennaio 2009 ed era in piena vigenza al momento del decesso (27/07/2009). 7.6. Quanto sopra dimostra che l'attività lavorativa prestata da ### presso la soc. ### era stabile da circa quattro anni e, che, conseguentemente, si configurasse come tale, al di là delle ripetute assunzioni a tempo determinato, proprio perché ripetute e continuative nel tempo, sì da consentire di ritenere configurabile per il futuro una stabile contribuzione della stessa al ménage familiare nel corso degli anni. E tanto trova conferma nella stipula dei due contratti di mutuo, in uno dei quali (il primo, risalente al 2000), ella figura come garante dell'intero importo mutuato, mentre l'altro era stato acceso congiuntamente dai due coniugi nel 2008, proprio l'anno precedente il decesso, dovendosi rilevare che anche il coniuge era operaio, essendo dunque verosimile che la famiglia contasse anche sull'apporto economico della de cuius, anche in vista del quale erano stati stipulati i mutui, sicché vi erano concrete prospettive di reddito della donna da porre a servizio della famiglia (Cass. n. 3966/2012), configurandosi nella specie proprio quello che la ### (Cass. n. 29830/2018) definisce “un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto, e da liquidarsi in via necessariamente equitativa” (v. Cass., 20/11/2018, n. 29830), essendosi specificato come i criteri probabilistici applicati trovino ampio fondamento nella documentazione allegata e nel menage della famiglia, che è emerso essere fondato sulla solidarietà reciproca. 7.7. E' infondata, poi, anche la doglianza con cui gli appellanti censurano la determinazione della quota sibi nella misura di ¼, che invece appare congrua, avendo destinato il ### la quota di 1/4 al fabbisogno personale della defunta ### ed i residui 3/4 distribuiti tra il coniuge e le due figlie nella misura di 1/4 ciascuno: tanto anche alla luce della giurisprudenza di settore, dovendo considerarsi che, nella specie, il coniuge era titolare di reddito da un lato e che vi erano due figlie da mantenere dall'altro. 7.8. E' infine inammissibile per difetto di interesse il sub motivo sul quantum del danno liquidato in favore di ### e delle figlie ### e ### siccome determinato sulla scorta dei coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, censurato non perché eccessivo, ma perché determinato in base a dei “coefficienti fissati nelle tabelle di cui al R.D. 09 Ottobre 1922” benché questi siano stati ritenuti superati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, siccome “…a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.”.
Premesso che il ### così determinando la capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, in base ai coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, era pervenuto alla determinazione della quota riconoscibile sia al vedovo che a ciascuna delle due figlie nella misura di € 58.410,22 ciascuno, resta il fatto che, è la stessa parte appellante ad evidenziare come i predetti coefficienti fissati nelle tabelle di cui al R.D. 09 Ottobre 1922 siano stati ritenuti superati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, siccome “…a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.”.
La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 20615/2015), che ha ritenuto superato il metodo di capitalizzazione sulla base del R.D. n. 1403 del 1922, non lo ha certo fatto perché induce a sovrastimare il danno patrimoniale, ma, al contrario, perché l'utilizzo di quei coefficienti non consente l'integrale ristoro del danno, sicché non era la Asl o il ### la parte interessata a dolersene, posto che il ricalcolo del danno secondo criteri diversi ne comporterebbe il riconoscimento in misura maggiore, con la conseguenza che il sub motivo va dichiarato inammissibile 7.9. In conclusione, appare evidente il difetto di interesse per il motivo, sol che si consideri che, come sottolineato dagli stessi appellanti, la giurispruden za di vertice attuale esclude la validità di una siffatta liquidazione in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, proprio in quanto essi, “a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. ” (Cass. 18093/2020). 8. Vanno ora delibati i restanti motivi di appello, e, prima di procedere all'esame del IV ed ultimo motivo proposto da Asl e da ### relativo all'esaurimento del limite della franchigia aggregata annua, deve, per motivi di priorità logica, delibarsi il primo motivo d'appello di ### che ha reso necessario rimettere sul ruolo la causa per sottoporre alle parti la questione del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo non opposto ottenuto dal dott. Caracino ai danni della ### per il pagamento delle provvisionali disposte in sede ###favore dei congiunti della vittima.
Esso è relativo all':1.Accoglimento della domanda di manleva 8.1.### ha censurato la decisione nella parte in cui, travisando il contenuto della regolamentazione contrattuale, ha respinto l'eccezione da essa sollevata di integrale inefficacia della polizza ###9 sotto il profilo temporale insistendo per la declaratoria di integrale inoperatività della garanzia assicurativa, non essendosi verificate le condizioni previste, per la polizza attivata, che all'art. 2.1, che disciplina l'“### e termine della garanzia”, prevede che “L'### vale per le richieste di risarcimento presentate all'### per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, purché denunciate alla ### nel periodo di validità del contratto o entro 30 giorni dalla sua scadenza, e sempre che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 30 novembre 1999.”. 8.2. Ha precisato che la polizza ha decorrenza dal 19 giugno 2009 e scadenza al 19 giugno 2010, un massimale di € 6.500.000,00 per sinistro e un massima le aggregato annuo di € 25.000.000,00. Essa opera in regime di claims made e prevede un periodo di retroattività a far data dal 30 novembre 1999 e, dunque, di quasi dieci anni antecedente rispetto alla decorrenza della garanzia. In particolare, secondo le “Definizioni” di polizza, per “Sinistro” si intende “la richiesta di risarcimento scritta presentata al Contraente o all'### da ### per i danni per cui è prestata l'assicurazione”. 8.3. Ha quindi censurato la decisione (p. 54 e ss ) con cui il ### dopo aver rimarcato che la prima richiesta risarcitoria nel caso di specie era stata inoltrata nel luglio 2013 - e dunque successivamente alla scadenza della polizzaaveva sostanzialmente equiparato l'avviso di sinistro ex art. 1913 cc, pervenuto tempestivamente, alla richiesta risarcitoria vera e propria (definendolo atto idoneo ai fini della “manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità”), che era invece mancata nel periodo di vigenza della polizza, avendo in proposito rilevato (v. pp 54-55- sentenza) che la ### ha “ricevuto, nel periodo di vigenza del contratto e per fatto avvenuto nel periodo stesso, la richiesta di prendere atto, ancorché a scopo cautelativo, del sinistro oggetto di causa e che tanto dunque, anche se non poteva necessariamente ancora valere come formulazione della relativa concreta richiesta scritta di risarcimento, poteva però risultare sufficiente per portarla a conoscenza del sinistro oggetto di causa, preannunciandole il possibile esercizio dell'azione di risarcimento.” 8.4. Ha poi censurato anche il richiamo, fatto dal primo giudice, all'art. 1.15 in tema di “interpretazione più estensiva e favorevole all'assicurato”, posto che la chiarezza del dato letterale non richiedeva il ricorso a criteri ermeneutici sussidiari, nonché alla scelta della ### la quale si sarebbe “resa conto che le proprie resistenze erano e sono ingiustificate”, di provvedere al pagamento della provvisionale liquidata nell'ambito del procedimento penale nel quale era imputato il dott. ### senza proporre opposizione avverso il relativo decreto ingiuntivo, trattandosi invece di una mera scelta discrezionale di opportunità, mentre il ricorso al criterio del comportamento successivo delle parti - di entrambe le parti e non una come nella specie - si giustifica solo ove sia impossibile ricostruire la comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione. 8.5. Nella fattispecie si era realizzata solo una delle due condizioni previste per l'operatività della polizza, ossia il fatto colposo avvenuto nel suo ambito di operatività (30 novembre 1999/19 giugno 2010), ma non si era realizzata l'altra, ossia la richiesta risarcitoria pervenuta dal 19 giugno 2009 al 19 giugno 2010, tale non potendosi considerare la comunicazione inviata dalla Asl il 29 luglio 2009, costituente una generica informativa sull'intervenuto decesso della paziente, mentre la richiesta risarcitoria era arrivata solo quattro anni dopo, nel luglio 2013, costituendo la prima un avviso ex art. 1913 cc: non poteva infatti ritenersi, come aveva fatto il giudicante, che la garanzia potesse essere azionata mediante una mera denuncia cautelativa in contraddizione col chiaro testo dell'art. 2.1 delle condizioni di assicurazione sopra riportato, tanto che la posizione era stata aperta solo “cautelativamente”, proprio per la mancanza di una richiesta risarcitoria (cfr. documento n. 9 della produzione della ASL allegata alla seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.). 8.6. Né si poteva invocare, con riferimento alla clausola claims made in questione (ormai sottratta al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322 comma 2 cc), la violazione dei limiti imposti dalla legge ex art. 1322 comma 1 cc ( Cass. n. 12981/2022; Cass. ### n. 22437/2018), non potendo il giudice di merito, come evidenziato dalla ### modificare il contratto realizzando uno schema non voluto dai contraenti, come era avvenuto nella specie (trasformando la polizza in una garanzia “loss occurrence”). 8.7. Va a questo punto sottolineato che l'Asl ha stipulato con ### due polizze: a) La polizza n. ###9, con decorrenza dal 19 giugno 2009 al 2010 e scadenza al 19 giugno 2010, un massimale di € 6.500.000,00 per sinistro e un massimale aggregato annuo di € 2.500.000,00, che opera in regime di claims made e prevede un periodo di retroattività a far data dal 30 novembre 1999 e dunque di quasi dieci anni antecedente rispetto alla decorrenza della garanzia. ### le “Definizioni” di polizza, per “Sinistro” si intende “la richiesta di risarcimento scritta presentata al Contraente o all'### da ### per i danni per cui è prestata l'assicurazione.”; b) per il periodo successivo, la ### n. ###0, che opera anch'essa in regime claims made e ha decorrenza dal 19 giugno 2010 al 31 marzo 2013, con una retroattività sempre a far data dal 30 novembre 1999 (con un sotto limite di indennizzo, per i sinistri mortali, pari ad euro 250.000,00). 8.8. Orbene, tornando alla prima polizza, che è quella che è stata attivata, come si è visto, l'art. 2.1 disciplina l'“### e termine della garanzia” e prevede che “L'### vale per le richieste di risarcimento presentate all'### per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, purché denunciate alla ### nel periodo di validità del contratto o entro 30 giorni dalla sua scadenza, e sempre che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere in data non anteriore al 30 novembre 1999.”. ###. 2.13 regola la “### di polizza” e dispone che “La copertura è prestata con una franchigia per sinistro non ranking di ### 20.000,00 e una franchigia aggregata annua di ### 2.500.000,00). 8.9.### di ### ha ritenuto operativa la polizza n. ###9 alla stregua del comportamento complessivo tenuto in seguito alla ricezione dell'avviso di sinistro del 29 luglio 2009 dalla ### (che ha equiparato ad una vera e propria richiesta di risarcimento), la quale ha dapprima informato la A.S.L. di aver aperto cautelativamente la posizione con telefax inviato il 20 ottobre 2009 (v. pagina 54 della sentenza impugnata), per poi negare l'assunzione in copertura del sinistro in data 6 dicembre 2013, anche se poi ha corrisposto al dott. ### l'importo di € 289.090,80 per il paga mento delle provvisionali cui era stato condannato in sede penale, a seguito del decreto ingiuntivo da questi ottenuto (in precedenza era stato precettato dalle parti civili) e non opposto dalla compagnia, facendo ricorso, nel ritenere verificatesi le condizioni di polizza, anche all'art.. 1.15 delle condizioni di assicurazione, secondo il quale: “Si conviene fra le ### che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'### su quanto contemplato dalle condizioni di polizza. Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al ### te/### nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza”. 9.Pertanto il ### pur dando atto che solo il ### l'A.S.L. riceveva dall'avv. ### con missiva del 19 - 6 -2013, formale richiesta di risarcimento del danno per conto di ### D'### dia ### e ### e, con altra missiva del 15.7.2013, l'ulteriore richiesta risarcitoria da parte dell'avv. ### per conto di ### in proprio quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### ed ### ha valorizzato la circostanza che la ### avesse ricevuto, nel periodo di vigenza del contratto e per fatto avvenuto nel periodo stesso, la richiesta di prendere atto, ancorché a scopo ‘cautelativo', del sinistro oggetto di causa e che tanto dunque, anche se non poteva necessariamente ancora valere come formulazione della relativa concreta richiesta scritta di risarcimento, poteva però risultare sufficiente per portarla a conoscenza del sinistro oggetto di causa, preannunciandole il probabile esercizio dell'azione di risarcimento ” (v. pagine 54 e 55). 9.1. In realtà il primo giudice, pur ricordando e sottolineando che l'avvenuto pagamento in precedenza era stato precettato dalle parti civili), da parte del dott. ### dell'importo di € 289.090,80 per le provvisionali cui era stato condannato in sede penale, era stato effettuato a seguito del decreto ingiuntivo da questi ottenuto nei confronti della compagnia di assicurazioni e da questa non opposto, non ha adeguatamente valorizzato la circostanza. 9.2. Tanto ha fatto questa ### rimettendo la causa sul ruolo (ord. 11/07/2025) per sottoporre alle parti la questione, rilevabile d'ufficio, relativa agli effetti del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo in questione, ottenuto nei confronti della ### assicurativa (all'epoca ### e da questa non opposto, con riferimento all'operatività della polizza, aspetto non delibato in prime cure né eccepito dalle parti interessate.
Una volta sollecitato il contraddittorio sul punto, acquisite le note conclusionali delle parti, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione. 9.3. Deve darsi atto che, preliminarmente, con le proprie note, ### ha evidenziato che l'### di Giustizia dell'### e del #### delle ### e della ### - ### e ### (###, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025, ha con sentenza omologato, su domanda da essa all'uopo proposta, lo ### of ### istituto previsto dal ### e finalizzato alla ristrutturazione del capitale e ad attuare accordi tra la società e i suoi membri o creditori, che si applica ai contratti di assicurazione emessi in favore di ospedali pubblici e privati e di altre istituzioni sanitarie in ### e in ### originariamente stipulati da ### (#### e trasferiti a ### a far data dal 3 novembre 2018. A seguito della sentenza di omologa (prodotta in atti con traduzione giurata autenticata), gli ### non possono avviare o proseguire alcun procedimento o intraprendere qualsiasi altra azione nei confronti della ### in qualsiasi giurisdizione per stabilire l'esistenza o l'importo di una ### di indennizzo sulla base di una polizza italiana. ### che ne hanno interesse sono tenuti a presentare una ### di indennizzo secondo le indicazioni contenute al paragrafo 4.3 dello ### (obbligo di presentare lo ###) con la precisazione che sono vincolanti soltanto le sentenze emesse prima del 30 aprile 2024. 9.4. ### ha per l'effetto eccepito il sopravvenuto difetto di giurisdizione di questa ### d'Appello in merito alla domanda di manleva proposta ai suoi danni, dovendo essa essere presentata nell'ambito dello ### dando atto di aver tanto comunicato via Pec a tutte le parti interessate, compresa l'Asl ed ha chiesto a questa ### di procedere al riconoscimento della sentenza di omologa dello ### anche in applicazione dell'art. 64 l. n. 218/1995, senza alcun pregiudizio dell'esercizio della facoltà di impugnare la sentenza de qua nel merito, come previsto dallo ### 9.5. ### di difetto di giurisdizione del giudice italiano è del tutto infondata e deve essere respinta. ### of ### istituto societario di diritto inglese, non può, spiegare automaticamente effetti nel nostro ordinamento giuridico, tanto più ove venga a incidere su rapporti assicurativi stipulati in ### tra soggetti italiani, non superando il vaglio che impone l'art. 64 legge citata, in base al quale le sentenze straniere producono effetti nell'ordinamento italiano solo al ricorrere di specifici presupposti, se non altro, sotto il profilo del contrasto con l'ordine pubblico (lettera g), visto che prevede il blocco di qualsiasi azione giudiziaria degli assicurati dinanzi ai giudici italiani e il trasferimento delle pretese risarcitorie a una procedura estera gestita unilateralmente dalla ### con grave limitazione del diritto costituzionale di agire in giudizio (art. 24 Cost.) e della garanzia di un giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), principi qualificati come cardini dell'ordine pubblico processuale italiano. Peraltro, in materia assicurativa la competenza giurisdizionale è regolata dal diritto UE (####-bis artt. 11-16), che riconosce al contraente/assicurato la facoltà di agire dinanzi al giudice del proprio domicilio o del luogo dell'evento dannoso, all'evidente scopo di tutelare il contraente debole, ponendosi lo ### anche in contrasto con la disciplina inderogabile europea in materia di assicurazioni, senza considerare che nei confronti della ### (già ### è stato emesso un decreto ingiuntivo risalente al 2015 e passato in giudicato, che rimane comunque vincolante con riferimento all'operatività della polizza per quanto va a dirsi, ed è sicuramente escluso dagli effetti dello ### che prevede l'esclusione delle polizze oggetto di una sentenza vincolante e non impugnabile prima del mese di aprile 2024 e, contraddittoriamente, consente ai contraenti di proseguire le azioni promosse in sede di impugnazione da parte della ### come avviene nella specie. 9.6.Deve essere ora delibata la questione sollevata d'ufficio (ordinanza 25.6.2025) con riferimento agli effetti del giudicato costituito dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellante, dott. ### nei confronti della ### assicurativa (all'epoca ### e da questa non opposto, con riferimento all'operatività della polizza, sulla quale le parti hanno interloquito con le note. 9.7. La difesa della ### con le “note conclusive” depositate il 12 settembre 2025, ha rilevato che “l'assenza di una motivazione dettagliata e di un pieno contraddittorio” limiterebbe “l'efficacia preclusiva del giudicato da decreto ingiuntivo non opposto”, che non potrebbe “estendersi automaticamente alle questioni di fatto o di diritto relative al rapporto sottostante” e all'uopo ha richiamato alcune sentenze della ### (ad es. Cass. 26293/2011), che in realtà sono relative a casi diversi da quello oggetto di causa (giudicati formatisi per effetto di mancate opposizioni a decreti ingiuntivi emessi per il pagamento di crediti aventi carattere di periodicità), ma non affrontano l'argomento relativo alla formazione del giudicato circa l'esistenza e la validità del contratto posto alla base del provvedimento monitorio non opposto. 9.8. Deve innanzitutto riportarsi succintamente il tenore del ricorso per decreto ingiuntivo (v. all. “precetto” alla costituzione di ### in primo grado): con esso il dott. ### ha fatto riferimento al contratto assicurativo stipulato dalla Asl con QBE e alla polizza ###9 che ha prodotto, rilevando come questo risulti “operante non solo in favore della ### contraente, ma anche in favore dei dipendenti della Asl medesima ai sensi dell'art. 2.3 delle Condizioni di ###” Ha rilevato, altresì, che la clausola dispone che: «La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti della contraente per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle relative mansioni professionali». Ha quindi riassunto la triste vicenda sanitaria della de cuius e sottolineato che la società incaricata dell'istruttoria aveva comunicato al broker (### di aver aperto la posizione “cautelativamente”. Ha evidenziato, quindi, che il GIP del ### di ### lo aveva ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 113 e 589 cp e lo aveva condannato al pagamento di una provvisionale di € 260.000,00 in favore delle parti civili ( oltre alle spese), dando atto di aver ricevuto la notifica di due atti di precetto per il pagamento dell'importo in questione e, poiché la ### non aveva risposto alle diffide inviatele, si era reso necessario munirsi di un titolo per ottenere il dovuto pagamento, configurando il contratto stipulato dalla Asl con la ### come contratto a favore di terzo, sicché egli vantava “un diritto di credito immediatamente ed autonomamente azionabile in via diretta nei confronti della compagnia assicurativa”. Ha dato infine atto dell'inizio di procedure di espropriazione forzata ai suoi danni per importi ingenti che giustificavano la concessione - poi effettuata dal ### di ### - della provvisoria esecutorietà del richiesto decreto. Quindi, in data 8 luglio 2015, la QBE corrispondeva al Dott. ### l'importo complessivo di € 289,090,80, proprio per fare fronte agli atti di precetto da lui come sopra ricevuti, riconoscendo, dunque, la sussistenza in suo favore delle condizioni di immediata operatività della polizza e della sottesa garanzia. 9.9. Pertanto, considerato che nel caso di specie il Giudice del monitorio ha accolto il ricorso proposto dal dott. ### così da ritenere sussistenti in suo favore le condizioni di operatività della polizza in questione e della sottesa garanzia, ne consegue che nell'ambito oggettivo del giudicato esterno derivante dal provvedimento monitorio che ha acquistato definitività rientra anche l'efficacia di tale contratto assicurativo, che, per quanto andrà a dirsi nel prosieguo a proposito dell'efficacia riflessa del giudicato, vale anche nei confronti dell'azienda ### che di esso si vuole avvalere. 10. Si è detto dell'appello della ### che propugna l'inoperatività della polizza n. ###9, ma la presenza del giudicato nella specie è determinante poiché l'accertamento ivi compiuto e relativo anche alla operatività della polizza, cui la ### ha dato attuazione provvedendo al pagamento, preclude il riesame della questione anche in un successivo giudizio (qual è il nostro) anche se questo “abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. n. 8937/2024) .
Inoltre, com'è noto, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 25745/2017). 10.1. ### ha sottolineato che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. n. 25180/2024, Cass. n. 17114/2024, Cass n. 28318/2017; Cass. n. 22465/2018, Cass. n. ###/2021 secondo cui: “Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile.”). Ed ha aggiunto (Cass. n. 3757/1996) che “Il principio, secondo cui gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore ma anche a quella, implicita, inerente alla esistenza e validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge - che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata al pari di una sentenza di condanna - in quanto il procedimento monitorio dà luogo ad un accertamento che, benché sommario ed eventuale (in quanto soggetto a verifica in caso di opposizione), deve riguardare innanzitutto l'esistenza e la validità del rapporto giuridico presupposto della pronunzia finale. La questione di costituzionalità delle norme relative, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., è manifestamente infondata, in quanto al debitore, dopo l'emanazione di un provvedimento immediato a seguito di una sommaria cognizione, è consentita la difesa più completa mediante l'atto di opposizione, che instaura il normale giudizio di cognizione”.
In particolare (Cass. n. 16455/2004), “il giudice, nell'indagine volta ad accertare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno discendente da un decreto ingiuntivo non opposto, deve dare rilievo non unicamente al contenuto precettivo del provvedimento monitorio pronunziato, quand'anche agli elementi di fatto ed alle ragioni di diritto su cui era fondata la domanda di ingiunzione. ### ha sostenuto, del resto, che il giudice che emette il decreto ingiuntivo, accogliendo le ragioni del ricorrente, ne fa propri i motivi, per cui il riferimento a questi - portati a conoscenza dell'ingiunto mediante la notifica zione sia del ricorso che del decreto, prevista dal secondo comma dell'art. 643 c.p.c. - è sufficiente ad integrare per relationem la motivazione del provvedimento, necessaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 641, comma 1, e 135, comma 2, dello stesso codice di rito”. 10.2. In conclusione tra il dott. ### e ### si è formato un giudicato “esterno” in ordine al medesimo rapporto obbligatorio oggetto di causa, rappresentato dalla polizza n. ###9, per effetto della mancata opposizione al citato decreto ingiuntivo, sicché non può essere delibato perché precluso dal giudicato, l'argomento della inoperatività della polizza oggetto del primo motivo dell'appello della ### posto che il decreto ingiuntivo, divenuto inoppugnabile, ha accertato, “a ogni effetto tra le parti” (art. 2909 c.c.), l'efficacia delle relative garanzie di polizza. 10.3. Deve essere ora delibato l'aspetto dell'efficacia riflessa del giudicato come sopra delineato per verificare se l'accertamento con esso effettuato, quale affermazione obiettiva di verità, possa produrre conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al procedimento nel quale quel giudicato si è formato (nello specifico l'###, avendo la ### sottolineato (Cass. n. 8937/2024), richiamando precedenti consolidati (### 3, Ordinanza n. ### del 21/11/2023, Rv. 669496 - 01; ### 3, Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022, Rv. 665900 - 01; ### 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019, Rv. 652990 - 01) che, ove due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Tanto avviene quando, ad esempio, i terzi rimasti estranei al processo nel quale è stato emesso il provvedimento in questione siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo o comunque subordinati a questa (Cass. n. 2137/2014), oppure quando (Cass. n. 22908/2012) il giudicato contenga l'affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto. 10.4. Si tratta di presupposti che sono agevolmente riscontrabili nel rapporto contrattuale tra Asl e ### assicuratrice con riferimento alla medesima polizza n. ###9, essendo la prima titolare di una situazione giuridica di dipendenza sul piano del diritto sostanziale, originata, per l'appunto, dal medesimo contratto oggetto del provvedimento monitorio non opposto ottenuto dal dott. ### sicché l'accertamento dell'efficacia della polizza, divenuto ivi inoppugnabile, costituendo un presupposto essenziale del secondo giudizio, si pone come pregiudiziale e non può più essere rimesso in discussione (Cass. n. 29301/2023, secondo cui può essere ravvisata l'efficacia riflessa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicatocondizionato.). 10.5. In conclusione, nella fattispecie in esame sono riscontrabili proprio i presupposti indicati dalla giurisprudenza perché si produca l'efficacia riflessa del giudicato in questione nei confronti della A.S.L., con riferimento all'operatività della polizza n. ###9, sussistendo indubbiamente il nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica sopra descritto, e tanto preclude, anche nei confronti dell'### la delibazione del primo motivo di appello della ### relativo alla inoperatività della polizza, posto che il decreto ingiuntivo, divenuto inoppugnabile, ha accertato l'efficacia delle relative garan zie di polizza e detto accertamento fa stato anche nei confronti del “terzo” Asl per quanto si è detto. 10.6. Deve ora essere delibato il quarto motivo d'appello proposto dall'Asl e dal dott. ### 4. Sull'esaurimento del limite della franchigia aggregata annua di € 2.500.000,00, prevista dall'art. 2.13 delle “### di garanzia” allegate alla polizza n. ###9, stipulata dall'appellante con la ### sentanza ### per l'### di ### (#### (la quale, a far data dal 21 novembre 2018, ha ceduto alla ### i diritti e gli obblighi derivanti da tale polizza), avente efficacia per il periodo dal 16 giugno 2009 al 19 giugno 2010. 10.7.Va all'uopo premesso che, alla luce del giudicato, in ragione dell'avvenuto pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione e della ritenuta immediata operatività della polizza, non essendo stata in quella sede proposta l'eccezione relativa alla franchigia aggregata, dovrebbe ritenersi assorbito anche il 4° motivo di appello della Asl e del dott. ### che hanno entrambi impugnato la sentenza nella parte in cui, pur ritenendo efficace la polizza, aveva ritenuto che, non avendo la prima provato, com'era suo onere, l'avvenuta erosione della franchigia aggregata annua di € 2.500.000,00, la Reliance fosse tenuta a tenerla indenne (in solido col dott. ### da quanto dovuto alle controparti al netto della franchigia in questione. 10.8. In ogni caso, il motivo in questione è fondato: E' bene ricordare che l'art. 2.13 delle ### di garanzia disciplina la franchigia e prevede che: “La copertura è prestata con una franchigia per sinistro non-ranking di ### 20.000,00 e una franchigia aggregata annua di ### 2.500.000,00, come segue: - Tutti i sinistri di importo pari o inferiore alla franchigia per sinistro di ### 20.000,00 restano a carico del ### - La franchigia aggregata annua di ### 2.500.000,00 sarà erosa esclusivamente dal solo importo di ciascun sinistro eccedente la franchigia per sinistro di ### 20.000,00; - Una vol ta erosa l'intera franchigia aggregata annua di ### 2.500.000,00, per ciascun sinistro successivo, resta a carico del ### la franchigia per sinistro di ### 20.000,00”, ma sul punto la sentenza deve essere riformata, anche alla luce delle produzioni effettuate, sia pure in questa sede, dalla ### che provano che l'Ente è venuto a conoscenza dell'erosione della franchigia solo nel corso dell'anno 2022 e che, in ogni caso, era intervenuta l'erosione della franchigia aggregata annua di € 2.5000.000,00 10.9. Come rileva l'### essa ha avuto effettiva contezza dell'avvenuto esaurimento della franchigia in questione soltanto nel corso del 2022, come si ricava dall'e-mail inviata in data 22 febbraio 2022 dalla s.r.l. Assigesco, ### adjuster della ### alla S.p.A. ### broker assicurativo della A.S.L. n. 3, a mezzo della quale la prima ha informato la seconda, per l'appunto, dello “stato di erosione della franchigia” (v. doc. n. 4 allegato al presente atto).
Ebbene, solo a seguito di tale comunicazione, preso atto dell'esaurimento del limite della franchigia aggregata, la A.S.L. appellante ha inteso verificare con la ### l'eventualità di pervenire ad una transazione della controversia in esame, all'evidente fine di avvalersi della copertura prevista dalla polizza ###9. A tal fine, in data 6 luglio 2022, presso la sede legale della A.S.L., si è tenuto un ### che ha avuto ad oggetto anche il sinistro oggetto della presente lite. Dal relativo verbale, che è l'altro documento prodotto in questa sede d'appello dalla Asl (v. doc. n. 5), si ha la conferma dell'acquisita consapevolezza delle parti circa l'erosione della franchigia aggregata (v. l'intestazione del verbale: “### aggregata erosa”, nonché la seguente affermazione ivi annotata: “### e l'### fanno notare che il sinistro è stato da sempre gestito appieno dalla ### che si è regolarmente costituita in giudizio spiegando le opportune difese in nome e per conto dell'Assicurata”, ragione per cui il sinistro doveva “ritenersi assolutamente garantito dalla polizza di riferimento”). 11. Deve innanzitutto evidenziarsi come la documentazione prodotta dalla Asl (doc. nn. 4 e 5) si sia formata dopo lo spirare del termine ultimo entro il quale avrebbero dovuto essere richiesti i mezzi di prova (individuabile, nel caso di specie, con la data del 30 novembre 2020, entro la quale occorreva depositare la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.), sicché risulta certamente utilizzabile ed ammissibile in grado d'appello senza la necessità di preventive eccezioni o allegazioni. Tanto non avrebbe potuto essere effettuato utilmente neppure all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° luglio 2022” come eccepito da ### sol che si consideri che l'e-mail del 22 febbraio 2022, come del resto da questa sostenuto nella comparsa di risposta, “non reca alcuna conferma e benché meno ammissione sull'intervenuta erosione della franchigia”, con la conseguenza che all'udienza del 1° luglio 2022 la A.S.L. non avrebbe potuto asserire alcunché in ordine a tale erosione, posto che la contezza della effettiva erosione della franchigia era stata da essa acquisita solo in occasione della successiva riunione del ### tenutasi il 6 luglio 2022 (v. doc. n. 5), il che però è avvenuto successivamente al passaggio in decisione del giudizio di prime cure. Decisamente significativa è, del resto, la considerazione conclusiva verbalizzata nella seduta del ### tato di cui sopra, a tenore della quale: “L'### fa da ultimo presente che il sinistro insiste su una polizza il cui aggregato annuo è completamente eroso e che quindi ogni eventuale risarcimento è a totale carico della ### evidenziando la piena operatività della polizza”. 11.1. In conclusione, al di là dell'efficacia assorbente del giudicato, la sentenza va riformata anche nella parte in cui, pur ritenendo operativa la polizza, ha limitato il coinvolgimento della ### alle somme eccedenti l'importo della franchigia aggregata, imponendosi quindi la sua condanna al pagamento dell'intera somma liquidata, fatta salva la franchigia di € 20.000,00, con modifica anche del regime delle spese, che vede l ### integralmente soccombente nei confronti della ### sicché va rimossa anche la decisione sulla compensazione parziale delle stesse tra le predette parti di cui alla sentenza impugnata. 11.2.Non si può in questa sede tener conto della domanda degli attori proposta in sede di note conclusive e volta ad ottenere il rimborso delle spese di CTP stante l'esito della ### infausto per gli attori, a carico dei quali vanno poste le relative spese come liquidate con decreto del 9/10.4.2025. 11.3.In conclusione, in parziale accoglimento degli appelli proposti da ### dott. ### e ### gli importi da liquidare a titolo di danno biologico in favore dei congiunti della vittima vanno ridotti nella misura come sopra liquidata come di seguito: a ### D'### € 147.808,00, a ### € 2.449,50, a ### € 1.725,00, mentre la somma dovuta ad ### (€ 209.124,00) va ripartita tra gli eredi del ### per un terzo (€ 69.708,00) quanto a moglie (### D'### e figlia (### e per un sesto ciascuna (€ 34.854,00) per le due nipoti ### e ### Sono, altresì, dovuti gli interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo. ### dovrà tenere l'Asl e il dott. ### indenni dalla condanna, anche in punto di spese, ferma la franchigia di € 20.000,00, nonché dalle somme già dovute in base alla sentenza impugnata, nella parte non oggetto di riforma (danno parentale e patrimoniale).
Le spese dell'intero giudizio, riliquidate in base al diminuito valore della causa, , che comunque competono agli attori in ragione della complessiva valutazione dell'esito del giudizio, vanno poste a carico solidale della Asl e del dott. ### mentre la ### dovrà da queste tenerli indenni e quest'ultima dovrà rifondere ai predetti appellanti le spese del primo e del secondo del grado, in ragione della soccombenza nei loro confronti, spese che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. #### dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU del presente grado (decreto 9/10.4.2025) vanno invece definitivamente poste a carico di tutte le parti in parti uguali (in solido nei rapporti interni tra gli attori) in ragione dell'esito della stessa, che ha comportato il consistente ridimensionamento del risarcimento del danno biologico, il che comporta anche il mancato riconoscimento, a questi ultimi, delle spese di ### va invero richiamato il costante principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/12/2021, n. ###; Cass. 84/2013), evidente apparendone la superfluità. P.Q.M. ### di Appello di L'### definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del ### di ### n. 625/2023 del 3/05/2023, così decide nel contraddittorio delle parti: 1) in parziale accoglimento degli appelli (#### e ### e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferme le liquidazioni del danno parentale e di quello patrimoniale, gli importi liquidati ai congiunti di ### a titolo di danno biologico (pp. 38-40 e dispositivo) vanno come di seguito ridotti e, per l'effetto, condanna i convenuti Asl e ### in solido tra loro, a corrispondere a tale titolo a: a ### D'### € 147.808,00, oltre € 69.708,00 quale erede di Ottavio ### a ### € 2.449,50, oltre € 34.854,00 quale esercente la potestà sulla figlia ### quale erede di ### a ### € 1.725,00, oltre € 69.708,00 quale erede di ### a ### € 34.854,00 quale erede di ### in tutti i predetti casi oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data del fatto (27/7/2009) e annualmente rivalutato sino al deposito della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo; 2)condanna Asl e ### in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese dell'intero giudizio, che liquida in € 1.456,10 quanto al procedimento di mediazione (di cui € 106,10 per esborsi), in € 37.951,00 quanto al giudizio di primo grado oltre € 1.713,00 per esborsi e in € 26.155,00 quanto al presente grado, in tutti i casi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. 3) condanna ### a tenere indenni Asl e ### dal pagamento delle somme predette e dal pagamento di quelle indicate nella sentenza di primo grado non oggetto di riforma (danno parentale e patrimoniale) detratta la sola franchigia di € 20.000,00; 4) condanna ### a rifondere agli appellanti Asl e ### le spese dell'intero giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in € 29.154,00 quanto al primo grado e in € 20.119,00 quanto al presente grado, oltre € 2.529,00 per esborsi, in entrambi i casi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore del difensore di entrambe le parti, Avv. ### dichiaratosi antistatario. 5) ) pone le spese di CTU del secondo grado, come liquidate in corso di causa, a definitivo carico di tutte le parti in parti uguali (in solido nei rapporti interni tra gli attori).
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19 /11/2025 ### est. ### S.
causa n. 832/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizio Silvia Rita, Filocamo Francesco Salvatore