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Corte di Cassazione, Sentenza n. 5236/2025 del 27-02-2025

... ricorrente non costituito in questa fase - contro INPS - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 29, presso l'Avvocatura centrale dell'### stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ##### GIANNICO e ### - resistente - contro COMUNITA' ### presso la ####' ### - resistente non costituita in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal ### lette le conclusioni scritt e del ### uto ### VISONA', il quale ha concluso per la giurisdizione della Corte dei conti. ### 1. ### già dipendent e della ### montana ### convenne in giudizio l'### d avanti alla Corte dei conti, giurisdizionale, per la ### e chiese di accertare e dichiarare l'inadempimento dell'### sulla domanda di pensione vecchiaia presentata il ### ed il suo diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia con decorrenza dal 20.5.2017 e alla liqui dazione dell'indennità di buonuscita. Chiese, inoltre, di condannare l'I.N.P.S. a corrispondere la pensione ordinaria diretta di vecchiaia e l'indennità di buonuscita, nella misura dovuta per legge, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei scaduti (leggi tutto)...

testo integrale

sul ricorso per regolame nto di giuris dizione iscritto al n. r.g. 12367/2024 proposto d'ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO R ### per la ### con ordinanza n. 651/2024 depositata il ### nella causa tra: ### - ricorrente non costituito in questa fase - contro INPS - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 29, presso l'Avvocatura centrale dell'### stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ##### GIANNICO e ### - resistente - contro COMUNITA' ### presso la ####' ### - resistente non costituita in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal ### lette le conclusioni scritt e del ### uto ### VISONA', il quale ha concluso per la giurisdizione della Corte dei conti.  ### 1. ### già dipendent e della ### montana ### convenne in giudizio l'### d avanti alla Corte dei conti, giurisdizionale, per la ### e chiese di accertare e dichiarare l'inadempimento dell'### sulla domanda di pensione vecchiaia presentata il ### ed il suo diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia con decorrenza dal 20.5.2017 e alla liqui dazione dell'indennità di buonuscita. 
Chiese, inoltre, di condannare l'I.N.P.S. a corrispondere la pensione ordinaria diretta di vecchiaia e l'indennità di buonuscita, nella misura dovuta per legge, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei scaduti dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo. Domandò, infine, la condanna dell'### o al risarcimento del danno cagionato dal ritardo dell'amministrazione nell'emanazione del provvedimento p ensionistico conclusivo del procedimento.  2. Prima dello svolgimento dell'udienza fissata per la discussione davanti al giudice contabile (il 21 febbraio 2019) il 4 febbraio 2019 l'I.N.P.S. adottava il provvedimento di liquidazione della pensione e, costituendosi in giudizio il 18 gennaio 2019, chiedeva che si dichiarasse cessata la materia del contendere sulla domanda d i liquidazione della pensi one di vecchia ia. Quanto alla domanda di risarcimento del danno l'### eccepiva il difetto di giurisdizione del giudic e contabile rientrando la domand a nella giurisdizione del giudice amministrativo. Inoltre, deduceva che la domanda di condanna al pagamento della buonuscita apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario. 3. Con sentenza n.113 del 21 febbraio 2019, depositata in data 1° marzo 2019, la sezione giurisdizionale della Corte dei ### dichiarava la cessazione della materia del conten dere con riguardo alla domanda di pensione. Con riferimento alla richiesta di liquidazione dell'indennità di buonuscita, dichiarava il dife tto di giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario. Con riferimento alla domanda di risarcim ento del c. d. danno da ritardo poi dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.  4. Con “atto di riproposizione” ai sensi dell'art. 17, comma 2 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, notificato in data 2 ottobre 2020 e depositato in data 28 ottobre 2020, il ricorrent e ha chiesto al TAR della ### la condanna dell'### della ### S ociale, in solido con la ### al risarcimento del danno da ritardo ex art. 2- bis della legge n. 241 d el 1990. Il rico rrente ha comm isurato il dann o (quantificato in € 23. 548,12) alla ritardata conclu sione del procedime nto amministrativo sotteso alla domanda di pensione ordinaria diretta di vecchiaia del 13.10.2016, decorrenza della pensione dal 20.5.2017, che si era concluso solo a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale innanzi la Corte dei conti. In sostanz a ha chiesto il risarcim ento del danno “provocato dalla mancata liquidazione della pensione” così qualificata la domanda dallo stesso ricorrente.  5. ###.N.P.S. nel costituirsi davanti al TAR ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.  6. ### della ### quindi, ha sollevato d'ufficio conflitto di giurisdizione - ex art. 11 comma 3 del c.p.a. ed art. 59 comma 3 della legge 18 giugno 2009 n. 69 - poiché ha ritenuto che non fosse corretta la declinatoria della giurisdizione da parte della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo. 
In partic olare, ha richiamato la giuri sprudenza delle ### della Cassazione formatasi sulla portata dell'art. 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 che - rubricato “Dei giudizi in materia di pensioni” - dispone che “### i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le i stanze dire tte ad ottene re la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza ne l termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente”.  7. Ad avviso del Tribunale amministrativo la domanda risarcitoria, basata sul ritardato adempimento della prestazione pensionistica, rientra nel disposto del citato art. 62 posto che il testo della norma non autorizza alcuna distinzione e che la giuris dizione della Corte dei conti in materia p ensionistica riguarda anche la domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo pensionistico.  8. L'### ha depositato memoria adesiva insistendo per la giurisdizione del giudice contabile.  9. Anche il ### generale ha concluso nel senso della giurisdizione della Corte dei conti ed in prossimità dell'adunanza fissata per la decisione l'### ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di aderire alle conclusioni del ###.  RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice contabile a decidere sulla domanda con la quale il signor ### chiede la condanna dell'### al risarcimento del danno soffert o per effetto del ritardo nell'emanazione del provvedimento di riconoscimento della pensione.  11. Va premesso che, come è noto, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, il quale va identificat o in fun zione della concreta pronuncia che si chiede al giudice ed anche in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass. s.u. 24/01/2024 n. 2368 ma già Cass. s.u. 31/07/2018 n. 20350 e 16/05/2008 n. 12378).  12. Ciò posto va qui ribadito che rientrano nella giurisdizione in via esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 12 luglio 1934, le cont roversie che hanno ad ogg etto la sussis tenza del diritto alla pensione dei pubblici dipen denti, la misura della pre stazione e la sua decorrenza anche laddove si alleghi l'inadempimento dell'ente obbligato o il suo adempimento inesatto (cfr. Cass. s.u. 27/03/2017 n. 7755, 09/06/2016 n. 11869).  13. E dunque appartengono alla giurisdizione del giudice contabile - che, come è not o, nello specifico è este sa al merito con pot eri anche istruttori per l'accertamento e la valutazione dei fatti - nell'ambito delle domande relative all'accertamento del diritto alla pensione quelle relative all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. s.u. 15/11/2018 29396 ed ivi le richiamate Cass. s.u. 19/12/2014 n. 26935, 24/07/2013 17927, 07/08/2009 n. 18076, 29/04/2 009 n. 9942, 14/02/2007 n. 3195, 19/01/2007 n. 1134 e 10/01/2007 n. 221). Quelle di accertamen to delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione. Quelle di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto (cfr.  s.u. 18/10/2 018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie compo nenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo ( Cass. s.u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e 27/03/2017 n. 7755). Si trat ta, in tutti questi casi, di profi li funzionali all'ottenimento o alla misura della pensio ne (cfr. Cass. s.u. 26/09/2020 n.28020 e 26252 del 2018 cit.). A ciò si aggiunga che si è ritenuto che rientri nella giurisdizione del giudice contabile anche la controversia con la quale a fronte di un tardato adempim ento nel rico noscimento della pre stazione pensionistica si rivendichi il diritto a vedersi corrispondere sulle somme pagate in ritardo g li inte ressi legali e la rival utazione mo netaria (cfr.  s.u. 11/01/1997 n. 190 16/12/1994 n. 10799). 14. In definitiva, a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, tutte le controversie concernen ti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi , a fondamento del la pret esa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione p ensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie compo nenti e la legi ttimità d ei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo(ovvero come nella specie non lo sia più), senza che da tale competenza possano risultare escluse, ad esempio, le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e d egli interessi legali sui ratei d el trat tamento pensionistico tardivamente corrisposti (Cass. s.u. n . 190 del 199 7 cit., 07/11/2000 n. 1149, 16/01/2003 n. 573) ed anche le d omande di risarcimento del danno per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. Cass. s.u. 07/01/2013 n. 153 e 27/02/2013 n. 4853).  15. Anche la domanda conseguenziale di risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento dei ratei, perciò, è devoluta alla cognizione del giudice contabile in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. Nella giurisdizione del giudice contabile rientrano in sostanza tutte le controversie in cu i il rapporto pensionistico costit uisce elemento identificativo del petitum sostanziale (cfr. Cass. s.u. n. 153 del 2013 cit. ed ivi le richiamate Cass. s.u. 14/06/2005 n. 12722, 18/03/1999 n. 152, e la già citata Cass. s.u. n. 153 del 2003). La giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico implica pertanto l'appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. oltre alla già citata cass. s.u. n. 153 del 2013 anche cass. s.u. ###/2008 n. 2298 e già Cass. s. u. 08/08/ 1994 n. 7268) - nella specie connessa ai tem pi di erogazione della prestazione - quali che siano l'entità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione del danno invocati. 16. In conclus ione, per le ragioni espost e, deve essere d ichiarata la giurisdizione della Corte dei conti davanti alla quale dovrà essere riassunto il giudizio ed alla quale è demandata la regolazione delle spese del presente regolamento.  P.Q.M.  La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei conti. Spese al merito. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024  

causa n. 12367/2024 R.G. - Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Garri Fabrizia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5225/2025 del 27-02-2025

... domicilio digitale in atti. -RICORRENTE contro INPS, rappresentato e difeso dagli av vocati ### , #### G ##### con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE avverso la SENTENZA della CORTE CONTI - #### - n. 497/2023, depositata il ###. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal ### 2 di 7 Lette le conclusioni scritte de l ###, in per sona del ### che ha chiesto d i dichiarare inammissibile il ricorso. ### 1. ### ha prop osto ricorso, affidato ad unico motivo, avverso la pronun cia con cui la Corte d ei ### i - sezione giurisd izionale di appello di Roma - ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta dalla ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione ex R.D. 639/1910 emessa dall'### diretta ad ottenere il rimborso d ell'indennità integrativa speciale relativa ad una seconda pension e indebitamente percepita da ### madre della ricorrente, per l'importo di €. 91.546,64. L'### ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. 1.1. La sudd etta indennità era stata dapprima riconosciuta in favore delle beneficiaria del trattamento pensionistico, dante causa della ricorrente, con sentenza della Corte dei (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13632/2024 R.G. proposto da: ### A ### rappresentata e difesa dall'av v.  ###, con domicilio digitale in atti.   -RICORRENTE contro INPS, rappresentato e difeso dagli av vocati ### , #### G ##### con domicilio digitale in atti.   -CONTRORICORRENTE avverso la SENTENZA della CORTE CONTI - #### - n. 497/2023, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal ### 2 di 7 Lette le conclusioni scritte de l ###, in per sona del ### che ha chiesto d i dichiarare inammissibile il ricorso.  ### 1. ### ha prop osto ricorso, affidato ad unico motivo, avverso la pronun cia con cui la Corte d ei ### i - sezione giurisd izionale di appello di Roma - ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta dalla ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione ex R.D. 639/1910 emessa dall'### diretta ad ottenere il rimborso d ell'indennità integrativa speciale relativa ad una seconda pension e indebitamente percepita da ### madre della ricorrente, per l'importo di €. 91.546,64. 
L'### ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.  1.1. La sudd etta indennità era stata dapprima riconosciuta in favore delle beneficiaria del trattamento pensionistico, dante causa della ricorrente, con sentenza della Corte dei ### delle ### 572/2006 e poi negata dalla Corte dei ### sezione centrale, con sentenza n. 722/2014 posta a base dell'ingiunzione opposta. 
Con la pronuncia impugnata la Corte dei conti ha stabilito che la ### aveva accettato tac itamente l'eredità de lla madre, osservando che nulla impediva tale accertament o nel giudizio pensionistico nel quale il giudice ha cognizione su tutte le questioni incidentali rilevanti per la decisione, facendo rilevare che, ai sensi dell'art. 14 del codice di giu stizia contabile, sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le sole questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso” e che la qualità di erede integra una qualità e non uno stato personale in senso tecnico. 3 di 7 Ha poi osservato che, dop o la morte di ### , la ### i aveva richiesto la chiusura d ei conti cointestati con la madre, dichiarandosi erede di quest'ultima, ed aveva prelevato le giacenze appartenenti alla de cuius, costituite dai ratei d i pensione, giungendo alla conclusione che l'opponente aveva già accettato tacitamente l'eredità della madre allorquando le era pervenuta la comunicazione di debito d ell'### a n ulla valendo la successiva rinuncia. 
Ha re spinto le d eduzioni della ricorrente, secondo cui era fatto salvo il d iritto a p ercepire l'indennità inte grativ a speciale sulla seconda pensione della de cuius, mancando la prova che l'indennità fosse di importo superiore al trattamento pensionistico minimo, rilevando che l'interessata non aveva depositato conteggi che sconfessassero i calcoli effettuati dall'### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 362, comma primo, c.p.c., sostenendo che la Corte dei conti non poteva accertare il possesso, in capo alla ricorrente, della qualità di erede di ### velli e il p erfezionamento di un atto di accettazione tacita dell'eredità. ### la ricorrente, l'### prima di emettere l'ingiunzione, avreb be dovuto impugnare nella sede propria la rinuncia all'eredità, pot endo solo all'esito emettere l'ordinanza ingiunzione, discutendosi di uno stato personale de ll'oppon ente il cui accertam ento è riservato alla giurisdizione ordinaria anche ai sensi dell'art. 14 del codice di giustizia contabile.  1.1. Il motivo è infondato. 
Deve preliminarmente considerarsi che la ricorre nte non ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice contabile sull'intera controversia introdotta con l'opposizione, ma solo relativamente all'accertamento del possesso della qualità di erede, profilo su cui 4 di 7 la Corte d ei conti s i è pronunci ata in senso s favorevole all'interessata. 
Quest'ultima aveva già propost o altra opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona avverso una precedente ordinanza ingiunzione emessa dall'### per il recupero del medesimo credito oggetto di causa, chiedendo la corretta quantificazione del dovuto sulla base del giudicato contabile, e il giudice adito aveva negato la propria giurisdizione, affermando che è compito del giudice contab ile stabilire l'esatta entità del rimborso, con statuizione contro cui non sono mosse obiezioni in questa sede ###defi nitiva, le questioni dedotte con il proposto regolamento censurano solo il modo con il quale detto giudice ha esercitato la giurisdizione di cui è riconosciuto titolare. 
Nessuna preclusione può, quindi, dipendere dal fatto che la stessa ### abbia adito la Corte d ei conti, non dovendosi re golare la giurisdizione sull'intera opposizione (cfr., per un'analoga soluzione Cass. SU 1 6957/2 018), nul la potendo la ricorre nte comunque contestare su tale profilo, rispett o al quale n on è risultata soccombente nel giudizio pensionistico esitato nella decision e impugnata (cfr. Cass. SU 5898/2023; Cass. SU ###/2019; SU 22439/2018). 
Si discu te invece dell'ipotizzata invasione della giurisdizione del giudice ordinario per effet to dell'accertamento del possesso dell a qualità di erede in capo all'ingiunta, che, a parere di quest'ultima, non poteva e ssere oggetto di un accertamento incidentale nel giudizio contabile.  1.2. ### tale premesse ed evidenziato che l'eventuale invasione del giudice contabile nelle materie oggetto della previsione dell'art.  14 del codice di giustizia contabile (secondo cui sono riservate al giudice ordinario le questioni in tem a di status e capacità d elle persone e gli incident i di falso) è invece denunciabile ai sensi 5 di 7 dell'art. 362, comma secondo c .p.c., essendo attinta la giurisdizione riservata al giudice ordinario (cfr., in tal senso SU 169 57/2018 in tem a di accertamento in cidental e dello stato coniugale ai sensi dell'art. 8, comma secondo c.p.a.), occorre tuttavia precisare che le cause relative allo stato delle persone sono solo quelle che si riferiscono alla posizione soggettiva dell'individuo nella sua veste d i cittadino o di titolare di dirit ti personali nell'ambito della comunità civile e di quella familiare, con conseguente esclusione del possesso della qua lità di ered e, che integra una semplice qualità del debitore ed un pre supposto dell'obbligo di cui è richiesto l'adempiment o (Cass. 12366 /1993; conforme Cass. 1875/ 1971; Cass. ### 20113 /2005; ### 23554/2019). 
Nell'accertare che la ricorrente aveva compiuto atti di accettazione tacita dell'eredità p rima di perfezionare la successiva rinuncia formale, il giudice contabi le non h a - quindi - pronunciato sulle materie riservate al giudice ordinario ai sensi dell'art. 14 del codice di giustizia contabile.  1.3. La censura è invece inammissibile nella parte in cui contesta - sotto altro p rofilo - il supe ramento dei limiti della cognizione incidentale da parte della Corte dei ### nella materia pensionistica. 
Si è detto che, a norma dell'art. 14 del codice di giustizia contabile solo le questioni di stato e capacità delle persone e gli incidenti di falso sono riservati al giudice ordinario, quale oggetto di una causa pregiudiziale per volontà di legge (art. 34 c.p.c.), che va definita con pronuncia suscettibile di giudicato. Ogni altra questione può - a contrario - essere oggetto di accertamento incidentale nel processo pensionistico (cfr., in motivazione, Cass. Su 9968/2001). 
Detta giurisdizione si estende a tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla ricongiunzione 6 di 7 di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al recupero di somme indebitamente erogate ove sia in discussione l'an e il quantum del rimborso (Cass. SU 22745/2021; Cass. SU 26252/2018; Cass. SU 28818/2011). 
Vi è però che il superamento dei limiti della cognizione incidentale del giudice contabile (al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 14 del codice del processo cont abile) non profila una questione di giurisdizione rientrante nella previsione dell'art. 362 c.p.c., che non comprende ogni pretesa de viazione dal corretto eserci zio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale. 
In partic olare, l'eventuale superamento dei limiti che il giudice speciale incontra nell'accertamento di questioni pregiudiziali rilevanti per la pronuncia sulla domanda su cui abbia giurisdizione, determina non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile, ma una violazione processuale da parte del giudice speciale non censurabile in cas sazione, atteso che la cognizione incidentale viene esercitata in funzione della giurisdizione sulla sola domanda legittimamente conosciuta in via princi pale (Cass. SU 7292/2016; Cass. SU 191 03/2023; Cass. SU ###/2022; SU 18638/2022; Cass. 24242/2024). 
Il ricorso è respinto con aggravio delle spese. 
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussisten za dei presupposti processuali per il versamen to, della ricorrent e, di un ulteriore importo a tito lo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 4.800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. 7 di 7 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio delle ### 

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Fortunato Giuseppe

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 549/2025 del 11-07-2025

... rappresentato e difeso dall'Avv. ### - ricorrente - e INPS (C.F. ###) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### - resistente - Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso in esame il ricorrente ha convenuto l'### chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui alla domanda del 9.9.2024, avendo maturato il requisito contributivo pari e/o superiore a n. 1040 contributi settimanali e lamentando che non è stato computato il periodo di svolgimento del servizio militare 15.5.1979 / 25.11.1985 (6 anni 6 mesi e 10 giorni), in cui lo stesso non ha svolto altra attività lavorativa ed è privo di altra contribuzione; ha chiesto condannarsi l'### al pagamento della pensione di vecchiaia computando anche le annualità dal 15/05/1979 al 25/11/1985. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2025 L'### costituitosi in giudizio, ha eccepito che il ricorrente è già titolare di trattamento pensionistico ### da settembre 2024 e dunque non può accedere al regime del cumulo. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI MARSALA ### RG. 771 2025 ###. 127 ###.P.C.  ###'### 9.7.2025 Il Giudice dott.ssa ### D'### premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti; dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze; IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di MARSALA ### In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. ### D'### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 771/2025 R.G. 
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra ####, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### - ricorrente - e INPS (C.F. ###) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### - resistente - Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso in esame il ricorrente ha convenuto l'### chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui alla domanda del 9.9.2024, avendo maturato il requisito contributivo pari e/o superiore a n. 1040 contributi settimanali e lamentando che non è stato computato il periodo di svolgimento del servizio militare 15.5.1979 / 25.11.1985 (6 anni 6 mesi e 10 giorni), in cui lo stesso non ha svolto altra attività lavorativa ed è privo di altra contribuzione; ha chiesto condannarsi l'### al pagamento della pensione di vecchiaia computando anche le annualità dal 15/05/1979 al 25/11/1985. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2025 L'### costituitosi in giudizio, ha eccepito che il ricorrente è già titolare di trattamento pensionistico ### da settembre 2024 e dunque non può accedere al regime del cumulo. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.   La causa è stata istruita documentalemente e all'udienza fissata il ### con trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con il deposito della presente sentenza. 
La domanda è fondata, posto che - diversamente da quanto dedotto dall'### in presenza di domanda di cumulo dei contributi versati in gestioni diverse da quella presso cui è stata richiesta la prestazione, la relativa contribuzione può essere presa in considerazione, con conseguente sussistenza del requisito. 
La normativa del cumulo contributivo si rinviene nella legge 228/2012 che, all'art.  1, co. 239 e ss., ferme le vigenti ipotesi di totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi, disciplina la possibilità per i lavoratori che abbiano versato i contributi presso differenti gestioni, al ricorrere di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso ciascun fondo al fine della liquidazione di un'unica pensione liquidata, pro quota, secondo le regole di calcolo rispettivamente previste. 
Quanto alle modalità di accesso alla pensione in regime di cumulo, le norme appena richiamate rinviano a quanto previsto dal d.lgs. 42/2006, in materia di totalizzazione, che all'art. 3 dispone che il beneficio “è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento”. 
Non rileva la contribuzione accreditata presso le c.d. Casse professionali entro il ### nè la contribuzione accreditata nella ### entro il ### a seguito del riscatto dei periodi di collaborazione - entro un massimo di cinque anni - , ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
Il cumulo non può essere esercitato in caso di totale coincidenza temporale dei periodi contributivi in tutte le gestioni interessate dal cumulo senza, cioè, che residui nemmeno un contributo non coincidente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2025
Nel caso in esame, il ricorrente ha correttamente presentato domanda di cumulo (cfr. doc. allegati dalle parti) in cui sono menzionati i periodi allegati in ricorso e che nel periodo del servizio militare lo stesso non ha svolto altra attività lavorativa coincidente. 
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia con inclusione del periodo dal 15/05/1979 al 25/11/1985. 
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.  P.q.m.  dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento da settembre 2024 con inclusione del periodo dal 15/05/1979 al 25/11/1985, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; condanna l'### a rifondere al ricorrente le spese di causa, liquidate in euro 886,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante. 
Marsala 11.07.2025 il ### D'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/07/2025

causa n. 771/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Monica D'Angelo

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 257/2025 del 10-04-2025

... causa civile iscritta al n. 2496/2024 R.G. Oggetto: riscatto contributi maternità tra ####, rappresentata e difesa dall'Avv. ### E. ### - ricorrente - e INPS (C.F. ###) elettivamente domiciliato in ### 28 (uff.legale I.N.P.S.) 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. ### - resistente ### E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ###, la ricorrente ha chiesto il riscatto oneroso dei contributi per i periodi di astensione facoltativa per maternità relativi ai tre figli nati rispettivamente il ###, il ### e il ###. ### si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che i periodi per i quali viene richiesto il riscatto risultano già coperti da contribuzione figurativa e agricola, raggiungendo il massimo accreditabile di 52 settimane annue. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza odierna, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa con il deposito della presente sentenza. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le motivazioni che seguono. La controversia verte sulla possibilità di riconoscere il riscatto dei periodi di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI MARSALA ### RG. 2496 2024 ###. 127 ###.P.C.  ###'### 9.4.2025 Il Giudice dott.ssa ### D'### premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti; dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze; IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/04/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di MARSALA ### In funzione di giudice del lavoro e in persona della dott.ssa ### D'### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2496/2024 R.G. 
Oggetto: riscatto contributi maternità tra ####, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### E. ### - ricorrente - e INPS (C.F. ###) elettivamente domiciliato in ### 28 (uff.legale I.N.P.S.) 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. ### - resistente ### E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ###, la ricorrente ha chiesto il riscatto oneroso dei contributi per i periodi di astensione facoltativa per maternità relativi ai tre figli nati rispettivamente il ###, il ### e il ###.  ### si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che i periodi per i quali viene richiesto il riscatto risultano già coperti da contribuzione figurativa e agricola, raggiungendo il massimo accreditabile di 52 settimane annue.   La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza odierna, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa con il deposito della presente sentenza.   Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le motivazioni che seguono.   La controversia verte sulla possibilità di riconoscere il riscatto dei periodi di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/04/2025 astensione facoltativa per maternità quando l'anno di riferimento risulti già coperto da altra contribuzione per il massimo accreditabile di 52 settimane.   Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 35 D.lgs 151/2001, che disciplina il trattamento previdenziale dei periodi di congedo parentale.   In particolare, il comma 5 prevede che "per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni".   Nel caso di specie, l'eccezione dell'### risulta fondata per quanto riguarda gli anni 1974 e 1975, in quanto per tali annualità la posizione assicurativa della ricorrente risulta già completa con l'accredito di 52 settimane, impedendo l'aggiunta di ulteriori contributi figurativi derivanti dall'astensione facoltativa.   Diversa è invece la situazione per quanto riguarda il periodo relativo al terzo figlio, nato nell'aprile 1979.   Per tale evento, sebbene l'anno 1979 risulti già coperto da contribuzione per 52 settimane, il periodo di astensione facoltativa può essere riconosciuto con estensione al successivo anno 1980, nel quale sussiste una capienza contributiva residua di otto settimane (essendo accreditate solo 44,68 settimane).   Tale soluzione trova fondamento nella natura stessa dell'istituto del congedo parentale, disciplinato dall'art. 32 del richiamato decreto legislativo che prevede la possibilità di fruizione entro i primi dodici anni di vita del bambino.   Il riscatto del periodo di astensione facoltativa può quindi estendersi nei dodici mesi successivi alla nascita, purché vi sia capienza contributiva.   Atteso l'esito del giudizio, le spese possono essere integralmente compensate.  P.Q.M.   Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riscatto della contribuzione per maternità facoltativa limitatamente al periodo di otto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/04/2025 settimane ricadenti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1980; 2) Ordina all'### di quantificare il relativo onere a carico della ricorrente; 3) Compensa tra le parti le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza reciproca.   Marsala, 10/04/2025 ### D'### a verbale (art. 127 ter cpc) del 10/04/2025

causa n. 2496/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Monica D'Angelo

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Tribunale di Macerata, Sentenza n. 197/2025 del 12-03-2025

... compravendita. 2 - In tema di prelazione agraria e di riscatto agrario, anche in mancanza di specifica contestazione -non potendosi ritenere tale quella del ### di cui a pag. 5 della prima memoria 183 cpc-, il Giudice è chiamato ad accertare d'ufficio la sussistenza delle condizioni dell'azione di cui all'art. 8 L. n. 590/1965 (ex multis Cass. n. 8855/1990; Cass. n. 9805/1994; Cass. 2603/1997; ### 3732/1998; Cass. n. 3538/2000; Cass. n. 3727/2012;). Requisiti che devono essere presenti sia al “… momento in cui avrebbe potuto esercitarsi la prelazione sia a quello in cui viene proposta la domanda di riscatto”. 2.1- Nel caso di specie, pur incontestata da parte della attrice società la coltivazione biennale di parte del fondo compravenduto, e pur verificata documentalmente la mancata vendita ad opera del retraente di fondi rustici nel biennio precedente all'odierna azione, è impossibile ricondurre la sas attrice nella categoria di coltivatore diretto -quale titolare del diritto di prelazione e quindi della azione di retratto agrariorichiamata dall'art. 2 comma 3 del d.lgs n. 99/2004, secondo il quale “### del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2273/2019 promossa da: ### S.A.S. ###. & C. , C.F. ### assistito dall'avv. ### e dall'avv. ### elettivamente domiciliato in ### v. dell'Artigianato n. 17, presso i difensori; nei confronti di ### C.F. ###; ### C.F. ###; assistiti e difesi dall'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 85 - ### presso il difensore; ### C.F. ###; assistito e difeso dall'avv. ### elett.te dom.to in Macerata, v. Ancona n. 21, presso il difensore; OGGETTO: retratto agrario ### Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.10.24, riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.  * * * * * 1 - Infondata e quindi da respingersi la domanda proposta dall'### sas di ### e C. (affittuario dei fondi agricoli contraddistinti alla part. 54 e 131), di retratto agrario dei fondi rustici e dei fabbricati siti in C.da ### nel Comune di ### e distinti nei relativi catasti ### al foglio 23 p.lle 53,54,55 e 131 ed i fabbricati al foglio 23, part.lle 30 sub.5 cat. ### e sub 4, cat. ###, tutti oggetto di compravendita corpo in data ### da ### (per i fondi part.lle 54 e 131) e ### (per i fondi part.lle 53 e 55 e del fabbricato part.lla 30) a ### (proprietario dei fondi confinati compravenduti), odierni convenuti, per l'importo complessivo di euro 90.000,00 versato a mezzo di tre assegni circolari, come da dichiarazione ricevuta dal notaio rogante e riportata in atto di compravendita.  2 - In tema di prelazione agraria e di riscatto agrario, anche in mancanza di specifica contestazione -non potendosi ritenere tale quella del ### di cui a pag. 5 della prima memoria 183 cpc-, il Giudice è chiamato ad accertare d'ufficio la sussistenza delle condizioni dell'azione di cui all'art. 8 L. n. 590/1965 (ex multis Cass. n. 8855/1990; Cass. n. 9805/1994; Cass. 2603/1997; ### 3732/1998; Cass. n. 3538/2000; Cass. n. 3727/2012;). Requisiti che devono essere presenti sia al “… momento in cui avrebbe potuto esercitarsi la prelazione sia a quello in cui viene proposta la domanda di riscatto”.  2.1- Nel caso di specie, pur incontestata da parte della attrice società la coltivazione biennale di parte del fondo compravenduto, e pur verificata documentalmente la mancata vendita ad opera del retraente di fondi rustici nel biennio precedente all'odierna azione, è impossibile ricondurre la sas attrice nella categoria di coltivatore diretto -quale titolare del diritto di prelazione e quindi della azione di retratto agrariorichiamata dall'art. 2 comma 3 del d.lgs n. 99/2004, secondo il quale “### del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile”.  3 - La qualifica di coltivatore diretto ha connotati diversi rispetto a quella di imprenditore agricolo professionale. Nella prima il soggetto coltiva il fondo col lavoro prevalentemente proprio o della sua famiglia; nella seconda il soggetto può anche avvalersi del lavoro di persone estranee al suo nucleo famigliare. Solo il coltivatore diretto, o la società di persone -nel caso in cui almeno la metà dei soci presentino tale qualificahanno diritto alla prelazione agraria sul fondo condotto in affitto secondo la disciplina di cui all'art. 8 della L. n. 590/1965.  3.1 - Nel caso di specie va escluso in capo alla azienda attrice il possesso di tale qualifica: nel “prospetto statistica costo orario dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2018” -epoca in cui l'azienda attrice avrebbe potuto esercitare la prelazione, tenuto conto che l'atto di compravendita reca la data del 21.11.2018- risulta che presso quest'ultima lavoravano tali “### Eduard” e “### Emil” soggetti dei quali non è stata provata l'appartenenza al nucleo famigliare del ### e peraltro presumibilmente estranei ad esso.  3.2 - Al di là del rilievo che precede, neppure è possibile rilevare la qualifica di coltivatore diretto in capo al socio accomandario ### neppure dal riepilogo contributivo inps, unico tra gli atti prodotti astrattamente idoneo alla prova della qualità è possibile ricavare detta qualità, posto che vi si legge “vi comunichiamo un prospetto riepilogativo dei contributi dovuti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l'anno 2018 ed eventuali anni pregressi”.  3.2.1 - La prova testimoniale articolata dalla parte sul punto è stata correttamente respinta, atteso il carattere valutativo del capitolo proprio sulla esistenza della qualità.  4 - A prescindere dalla mancata prova della qualifica in capo al ### non risulta alcun elemento, neppure richiesto di prova, sulla qualifica del socio accomandante, coniuge del ### 5 - Inoltre, qualora il proprietario di fondi rustici alieni una superficie più ampia di quella concessa in conduzione, come nel caso di specie, il conduttore può acquisire, di regola, esattamente quella parte coincidente con il fondo condotto in affitto.  5.1- In quanto avente ad oggetto la più ampia totalità dei fondi compravenduti, impossibile per il giudice limitare la domanda di retratto agrario e quindi pronunciare un accoglimento parziale, in ragione della natura dichiarativa negoziale della domanda (cfr. Cass. 215 del 09.01.2007), nel senso che sfugge all'applicazione delle regole proprie del processo (mutatio ed emandatio libelli), con la conseguenza che l'attore è vincolato a quanto richiesto nell'atto introduttivo senza poter variare nelle more l'oggetto del retratto o il prezzo offerto.  6 - Assorbite tutte le altre domande ed eccezioni incluse le riconvenzionali del ### 7 - Le spese del giudizio -incluse tutte quelle del CTU sulla natura dei fondi e sul collegamento dei fondi compravenduti con quelli oggetto dell'affittoseguono la soccombenza e quelle legali sono liquidate in dispositivo. PQM Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti, ### la domanda di retratto agrario avanzata dall'### sas di ### e C. nei confronti di #### e ### per l'effetto ### l'### sas di ### e C. a sostenere le spese del giudizio, che liquida in favore di ### e ### in solido -costituite con il medesimo difensorein euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, cap, iva e spese vive documentate; ### altresì l'### sas di ### e C. a sostenere le spese del giudizio, che liquida in favore di ### in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, cap, iva e spese vive documentate. 
Macerata, 12 marzo 2025. 
Il Giudice dr.

causa n. 2273/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Luigi Reale

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