testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13632/2024 R.G. proposto da: ### A ### rappresentata e difesa dall'av v. ###, con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE contro INPS, rappresentato e difeso dagli av vocati ### , #### G ##### con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE avverso la SENTENZA della CORTE CONTI - #### - n. 497/2023, depositata il ###.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal ### 2 di 7 Lette le conclusioni scritte de l ###, in per sona del ### che ha chiesto d i dichiarare inammissibile il ricorso. ### 1. ### ha prop osto ricorso, affidato ad unico motivo, avverso la pronun cia con cui la Corte d ei ### i - sezione giurisd izionale di appello di Roma - ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta dalla ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione ex R.D. 639/1910 emessa dall'### diretta ad ottenere il rimborso d ell'indennità integrativa speciale relativa ad una seconda pension e indebitamente percepita da ### madre della ricorrente, per l'importo di €. 91.546,64.
L'### ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. 1.1. La sudd etta indennità era stata dapprima riconosciuta in favore delle beneficiaria del trattamento pensionistico, dante causa della ricorrente, con sentenza della Corte dei ### delle ### 572/2006 e poi negata dalla Corte dei ### sezione centrale, con sentenza n. 722/2014 posta a base dell'ingiunzione opposta.
Con la pronuncia impugnata la Corte dei conti ha stabilito che la ### aveva accettato tac itamente l'eredità de lla madre, osservando che nulla impediva tale accertament o nel giudizio pensionistico nel quale il giudice ha cognizione su tutte le questioni incidentali rilevanti per la decisione, facendo rilevare che, ai sensi dell'art. 14 del codice di giu stizia contabile, sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le sole questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso” e che la qualità di erede integra una qualità e non uno stato personale in senso tecnico. 3 di 7 Ha poi osservato che, dop o la morte di ### , la ### i aveva richiesto la chiusura d ei conti cointestati con la madre, dichiarandosi erede di quest'ultima, ed aveva prelevato le giacenze appartenenti alla de cuius, costituite dai ratei d i pensione, giungendo alla conclusione che l'opponente aveva già accettato tacitamente l'eredità della madre allorquando le era pervenuta la comunicazione di debito d ell'### a n ulla valendo la successiva rinuncia.
Ha re spinto le d eduzioni della ricorrente, secondo cui era fatto salvo il d iritto a p ercepire l'indennità inte grativ a speciale sulla seconda pensione della de cuius, mancando la prova che l'indennità fosse di importo superiore al trattamento pensionistico minimo, rilevando che l'interessata non aveva depositato conteggi che sconfessassero i calcoli effettuati dall'### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 362, comma primo, c.p.c., sostenendo che la Corte dei conti non poteva accertare il possesso, in capo alla ricorrente, della qualità di erede di ### velli e il p erfezionamento di un atto di accettazione tacita dell'eredità. ### la ricorrente, l'### prima di emettere l'ingiunzione, avreb be dovuto impugnare nella sede propria la rinuncia all'eredità, pot endo solo all'esito emettere l'ordinanza ingiunzione, discutendosi di uno stato personale de ll'oppon ente il cui accertam ento è riservato alla giurisdizione ordinaria anche ai sensi dell'art. 14 del codice di giustizia contabile. 1.1. Il motivo è infondato.
Deve preliminarmente considerarsi che la ricorre nte non ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice contabile sull'intera controversia introdotta con l'opposizione, ma solo relativamente all'accertamento del possesso della qualità di erede, profilo su cui 4 di 7 la Corte d ei conti s i è pronunci ata in senso s favorevole all'interessata.
Quest'ultima aveva già propost o altra opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona avverso una precedente ordinanza ingiunzione emessa dall'### per il recupero del medesimo credito oggetto di causa, chiedendo la corretta quantificazione del dovuto sulla base del giudicato contabile, e il giudice adito aveva negato la propria giurisdizione, affermando che è compito del giudice contab ile stabilire l'esatta entità del rimborso, con statuizione contro cui non sono mosse obiezioni in questa sede ###defi nitiva, le questioni dedotte con il proposto regolamento censurano solo il modo con il quale detto giudice ha esercitato la giurisdizione di cui è riconosciuto titolare.
Nessuna preclusione può, quindi, dipendere dal fatto che la stessa ### abbia adito la Corte d ei conti, non dovendosi re golare la giurisdizione sull'intera opposizione (cfr., per un'analoga soluzione Cass. SU 1 6957/2 018), nul la potendo la ricorre nte comunque contestare su tale profilo, rispett o al quale n on è risultata soccombente nel giudizio pensionistico esitato nella decision e impugnata (cfr. Cass. SU 5898/2023; Cass. SU ###/2019; SU 22439/2018).
Si discu te invece dell'ipotizzata invasione della giurisdizione del giudice ordinario per effet to dell'accertamento del possesso dell a qualità di erede in capo all'ingiunta, che, a parere di quest'ultima, non poteva e ssere oggetto di un accertamento incidentale nel giudizio contabile. 1.2. ### tale premesse ed evidenziato che l'eventuale invasione del giudice contabile nelle materie oggetto della previsione dell'art. 14 del codice di giustizia contabile (secondo cui sono riservate al giudice ordinario le questioni in tem a di status e capacità d elle persone e gli incident i di falso) è invece denunciabile ai sensi 5 di 7 dell'art. 362, comma secondo c .p.c., essendo attinta la giurisdizione riservata al giudice ordinario (cfr., in tal senso SU 169 57/2018 in tem a di accertamento in cidental e dello stato coniugale ai sensi dell'art. 8, comma secondo c.p.a.), occorre tuttavia precisare che le cause relative allo stato delle persone sono solo quelle che si riferiscono alla posizione soggettiva dell'individuo nella sua veste d i cittadino o di titolare di dirit ti personali nell'ambito della comunità civile e di quella familiare, con conseguente esclusione del possesso della qua lità di ered e, che integra una semplice qualità del debitore ed un pre supposto dell'obbligo di cui è richiesto l'adempiment o (Cass. 12366 /1993; conforme Cass. 1875/ 1971; Cass. ### 20113 /2005; ### 23554/2019).
Nell'accertare che la ricorrente aveva compiuto atti di accettazione tacita dell'eredità p rima di perfezionare la successiva rinuncia formale, il giudice contabi le non h a - quindi - pronunciato sulle materie riservate al giudice ordinario ai sensi dell'art. 14 del codice di giustizia contabile. 1.3. La censura è invece inammissibile nella parte in cui contesta - sotto altro p rofilo - il supe ramento dei limiti della cognizione incidentale da parte della Corte dei ### nella materia pensionistica.
Si è detto che, a norma dell'art. 14 del codice di giustizia contabile solo le questioni di stato e capacità delle persone e gli incidenti di falso sono riservati al giudice ordinario, quale oggetto di una causa pregiudiziale per volontà di legge (art. 34 c.p.c.), che va definita con pronuncia suscettibile di giudicato. Ogni altra questione può - a contrario - essere oggetto di accertamento incidentale nel processo pensionistico (cfr., in motivazione, Cass. Su 9968/2001).
Detta giurisdizione si estende a tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla ricongiunzione 6 di 7 di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al recupero di somme indebitamente erogate ove sia in discussione l'an e il quantum del rimborso (Cass. SU 22745/2021; Cass. SU 26252/2018; Cass. SU 28818/2011).
Vi è però che il superamento dei limiti della cognizione incidentale del giudice contabile (al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 14 del codice del processo cont abile) non profila una questione di giurisdizione rientrante nella previsione dell'art. 362 c.p.c., che non comprende ogni pretesa de viazione dal corretto eserci zio della giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale.
In partic olare, l'eventuale superamento dei limiti che il giudice speciale incontra nell'accertamento di questioni pregiudiziali rilevanti per la pronuncia sulla domanda su cui abbia giurisdizione, determina non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile, ma una violazione processuale da parte del giudice speciale non censurabile in cas sazione, atteso che la cognizione incidentale viene esercitata in funzione della giurisdizione sulla sola domanda legittimamente conosciuta in via princi pale (Cass. SU 7292/2016; Cass. SU 191 03/2023; Cass. SU ###/2022; SU 18638/2022; Cass. 24242/2024).
Il ricorso è respinto con aggravio delle spese.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussisten za dei presupposti processuali per il versamen to, della ricorrent e, di un ulteriore importo a tito lo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 4.800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. 7 di 7 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio delle ###