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Corte di Cassazione, Sentenza n. 4916/2025 del 25-02-2025

... 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere non ricevibili, nel giudizio di rinvio, le questioni di costituzionalità e le richieste di rimessione alla Corte di ###, an che in considerazione dell'accoglimento nel giudizio di cassazione del solo primo motivo di ricorso, riguardante l'insufficiente motivazione sugli elementi di prova, allegati dall'### a sostegno della pretesa, con conseguente assorbimento di tutte le altre qu estioni non affront ate e di quelle rilevabili d'ufficio. 5. Con il quinto motivo, deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc . civ., per avere la CTR omesso di esaminare la rilevanza degli elementi sui quali si era fondata la pretesa, risultanti dal PVC del 23.09.2008 (e, segnatamente, le dichiarazioni rese nella fase delle in dagini preliminar e dal ### dal M organti e dal ### e un presunto “brogliaccio analitico” citato nel medesimo ### ma non presente agli atti del proc esso tributar io, dal quale risulterebbero le restituzioni dell'IVA agl i acquire nti, tra cui la Bo n ###, al fine di stabilire se la ### avesse partecipato o meno alla frode (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24776/2020 R.G. proposto da ### e ### ra ppresentati e di fesi dagli avvocati ### e ### come da procura speciale in calce al ricorso (###: ###; ###); - ricorrenti - ### delle entrate, rappre sentata e difesa dall'### dello Stato, presso la quale è domiciliat ###; - controricorrente - avverso la sentenza della ### tributaria regionale della ### n. 1600/27/2020, depositata il ###. 
Udita la relazi one sv olta dal consigliere ### all 'udienza pubblica del 15.01.2025; Oggetto: Tributi - operazioni soggettivamente inesistenti - sentenza penale irrevocabile di assoluzione - art.  21-bis d.lgs. n. 74/2000 - incidenza - condizioni ### il ### stero, in persona del ### dott. ### il quale, riportandosi alle sue conclusioni scritto, ha chiesto il rigetto del ricorso; Sentiti, p er i ricorrenti, gli avvoc ati ### e ### per delega dell'av vocato ### e, per la controricorrente ### delle entrate, l'avvocato dello ##### di ### con sentenza n. 122/05/2010, rigettava i ricorsi riuniti proposti dalla ### di ### & C. s.a.s. e dai soci ### e ### etta ### avverso di stinti avvisi di accertamento, per gli anni di imposta dal 2001 al 2006, con i quali veniva con testato, nei confront i della società, ai fin i IVA e ### l'indeducibilità dei co sti relativi a fatture di acquisto per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e nei confront i dei soci, ai fin i ### un maggior reddito di partecipazione. 
Con la sentenza n. 78/26/2011, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della ### accoglieva parzialmente l'appello proposto dai contrib uenti, co nfermando gli atti impositivi limitat amente ad alcune spese minimali. 
Proposto ricorso per cassazione dall'### delle entrate, questa Corte, con sentenza n. 25898 del 2017, ne accoglieva il primo motivo, assorbito il secondo, e cassava con rinvio la sentenza impugnata. 
A seguito del ricorso in riassunzione, proposto da ### nella quali tà di legale rappresentante della s ocietà ### (nel frattempo cancellata) e in proprio, unita mente all'altro socio, ### la CTR della ### quale giudice di rinvio, con la sentenza in dicata in epigrafe, rigettava il ricorso in riassunzione e, quindi, l'originario appello proposto dai contribuenti. 3 Dalla sentenza della CTR si evince, in sintesi, per quanto ancora qui rileva, che: - la co ntestazione riguardava la “fittizietà delle operazioni di acquisto relative alle contrattazioni avvenute tra la ### di ### G. & C. sas e società asseritamente riconducibili al ### e ritenute cartiere”, per cui veniva disconosciuta la deducibilità dei costi afferenti detti acquisti e la detraibilità della relativa ### - stante il carattere chi uso del giudizio di rinvio, erano “non ricevibili” le questioni nuove riguardanti il “ne bis in idem”, la natura delle sanzioni, la richiesta di remissione della causa alla ### e le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dai contribuenti; - dall'esame degli atti del processo risultava che anche in sede di riassunzione il co ntribuente non aveva dimostrato l'effettività delle prestazioni contestate, limi tandosi a sostenere l 'esistenza delle operazioni senza fornire alcun risco ntro contrario agli elementi oggettivi prodotti dall'### mediante i quali era stata dimostrata la frode; - le ric hieste istruttorie della parte con tribuente erano inammissibili, stante il divieto di ammissione della prova testimoniale nel processo tributario, sancito dall'a rt. 7, comma 4 del d.lgs.  546/92; - l'assenza sia pur minima di dotazione strumentale e di personale costituiva di per sé idoneo elemento sintomatico dell'assenza di buona fede della società contribuente che, per converso, non ha dimostrato in termini effettivi la sua “estraneità” alla frode contestata; - come condiviso anche dal l'### andava riconosciuta alla società, ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, la deduzione dei soli costi sostenuti per l'acquisto della merce destinata alla rivendita e, quindi, il recupero av anzato co n gli originari atti impositivi er a 4 circoscritto alla sola imposta ### che era stata indebitamente detratta, ed ai costi non inerenti; - nel giudizio tributario non ha alcun effetto di giudicato la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché l'accertamento si fondi sugli stessi fatti esaminati in sede penale, stante i li miti in m ateria di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.l gs. n. 546/92 e la ril evanza, in materia di determinazione dell'### anche di presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna; - anche per le sanzioni, non potevano ritenersi prevalenti le sanzioni penali su quelle amministrative e non si poteva ravvisare una loro inconciliabilità in relazione ad una eventuale “duplicazione”, attesa la diversa condotta del contribuente in relazione ad ambiti sanzionatori diversi e presupposti diversi, trattandosi di sanzioni disciplinate da norme diverse ed assoggettate a giurisdizione diversa; - in ordine all'applicazione della più favorevole disciplina sanzionatoria di cui al d.lgs. n. 158 del 2015, lo stesso ### aveva precisato che avrebbe provveduto ad applicare le sanzioni ridotte in sede di liquidazione.  ### e ### impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, aff idato ad un dici motivi e illustrato con memoria. 
L'### delle entrate resisteva con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo moti vo di ricorso, i co ntribuenti chiedono la disapplicazione degli artt. 21, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 e 649 cod. proc. pen., per c ontrasto con l'art. 50 della ### dei di ritti fondamentali dell'### europea, rilevando che sia il ### che il ### erano stati sottoposti a processo penale per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 200, in relazione ai medesimi fatti oggetto 5 degli accertamenti tributari per cui vi è causa e il Tribunale di ### - sezione di ### li aveva assolti con la formula “perché il fatto non sussiste” co n sentenza irrevocabile n. 2 393/14 depositata il ###; poiché le sanzioni tributarie rientrano nel co ncetto di sanzioni “penali”, in base alla normativa euro-unitaria ed alla ### europea dei ### dell'### il processo tributario deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, essendo intervenuto il giudicato esterno nel processo penale.  2. Con il secondo motivo, sollecitano, in subordine, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la valutazione di costituzionalità degli artt. 21, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 e 649 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 117, comma 1, ### e 4, del 7° ### aggiuntivo della ### europea dei ### dell'### posto che al ### in quanto socio accomandatario della ### si richiede il pagamento, oltre che dell'intera maggiore IVA accertata, anche delle relative sanzioni irrogate alla società, nella misura di oltre un milione di euro (pari al 100% della maggiore imposta accertata), aventi natura “penale - punitiva”, con conseguente violazione del divieto del “bis in idem”.  3. Con il terzo motivo, sollecitano, in ulteriore subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, in relazione alla compatibilità degli artt. 21, comma 2, del d.lgs.  n. 74 del 2000 e 649 cod. proc. pen con l'art. 50 della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, sul seguent e quesito: “se si a compatibile con il diritt o dell'### e con l'art. 50 della ### la normativa nazionale la quale consente che un soggetto, assolto in via definitiva nel processo definito penale dal diritto interno, pos sa continuare ad essere sottoposto per gli stessi fatti a processo definito tributario dal diritto interno ma, comunqu e, finalizzato ad irrogare 6 sanzioni punitive aventi innegabilmente natura penale-punitiva in base ai principi UE e ###.  4. Con il quarto motivo, deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere non ricevibili, nel giudizio di rinvio, le questioni di costituzionalità e le richieste di rimessione alla Corte di ###, an che in considerazione dell'accoglimento nel giudizio di cassazione del solo primo motivo di ricorso, riguardante l'insufficiente motivazione sugli elementi di prova, allegati dall'### a sostegno della pretesa, con conseguente assorbimento di tutte le altre qu estioni non affront ate e di quelle rilevabili d'ufficio.  5. Con il quinto motivo, deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc . civ., per avere la CTR omesso di esaminare la rilevanza degli elementi sui quali si era fondata la pretesa, risultanti dal PVC del 23.09.2008 (e, segnatamente, le dichiarazioni rese nella fase delle in dagini preliminar e dal ### dal M organti e dal ### e un presunto “brogliaccio analitico” citato nel medesimo ### ma non presente agli atti del proc esso tributar io, dal quale risulterebbero le restituzioni dell'IVA agl i acquire nti, tra cui la Bo n ###, al fine di stabilire se la ### avesse partecipato o meno alla frode perpetrata dai propri fornitori; sostiene che la CTR ha fatto riferimento a fatti in esistenti, introdotti dall'### solo nelle controdeduzioni e nelle successive memorie depositate nel giudizio di rinvio, no n desumibili dalla documentazione contenuta nel fascico lo processuale.  6. Con il sesto motivo, denunciano la mancanza ass oluta di motivazione su fatti essenziali e violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. 7 proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la stessa censura mossa con il quinto motivo.  7. Con il settimo motivo, sollecitano la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la valutazione di costituzionalità dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 con gli artt. 24, 111 e 117, comma 1, ### e 6 della ### europea dei ### dell'### avendo la CTR rigettato la richiesta di audizione del ### del ### e del ### 8. Con l'ottavo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod.  proc. civ., per non avere la CTR rispettato le regole di riparto dell'onere probatorio in tema di fatturazione per operazioni inesistenti, ponendo il relativo onere a carico dei contribuenti, senza verificare e spiegare se l'### avesse previamente fornito la prova, anche presuntiva, circa l'inesistenza dell'operazione.  9. Con il nono motivo, deducono l'omessa motivazione su un fatto decisivo e violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la CTR spiegato su quali elementi si fondava l'affermazione sulla presunta assenza di personale o di strumenti e se questa si riferiva ai fornitori della ### posto che nel PVC del 23.09.2008 non veniva neppure adombrato che le società fornitrici fossero prive di personale e di dotazione strumentale.  10. Con il decimo motivo, deducono, in relazione alla posizione di ### la violazione dell'art. 91, comma 1, cod. proc.  civ., per avere la CTR condannato al pagamento delle spese processuali anche il ### che era risultato totalmente vittorioso anche all'esito del giudizio di rinvio, essendo stato riconosciuto che i costi documentati dalle fatture ricevute dalla so cietà contribuent e erano 8 deducibili e questo annullava gli accertamenti per la maggior ### allo stesso notificati.  11. Con l'undicesimo motivo, deducono l'omess o esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod.  proc. civ., per non avere la CTR esaminato le dichiarazioni rese nel processo penale, dopo la pubblicazione della sentenza di appello 78/2011, da #### e ### i cui verbali erano stati prodotti nel giudizio di rinvio e dai quali si evince l'estraneità dei contribuenti alla contestata frode.  12. Il primo motivo è fondato nei termini di seguito indicati, con assorbimento delle restanti censure.  13. Occorre premettere che i di fensori dei ricorrenti hanno ridepositato, in allegato alla memoria depositata il ###, copia della sentenza penale n. 2393 /2014 del ### unale di ### pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti di ### e ### con la quale gli stessi sono stati assolti dal reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 con la formula “perché il fatto non sussiste”. 
Si tratta di sentenza divenuta irrevocabile il ###, co me risulta dalla attestazione apposta sul frontespizio della stessa. 
Con la predetta memoria hanno, qu indi, invocato l'applicazione dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, per cui il primo motivo di ricorso va esaminato tenendo conto della rilevanza e dell'incidenza di tale sopravvenuta disposizione normativa.  14. Al riguardo occorre rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sentenza penale, anche irrevocabile, non è idonea, in forza del disposto di cui all'art. 654 cod. proc. pen., ad esplicare alcun effetto vincolante nel processo tributario, assumendo - per il principio della circolazione dei mezzi di prova - un rilievo solo 9 quale elemento di prova, soggetto all'autonoma valutazione del giudice tributario.  14.1 Pertanto, anche se la sentenza penale irr evocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non assume efficacia di giudicato nel processo tributario, neppure quando i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'### finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, la stess a può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (Cass. n. 6918 del 20/03/2013; Cass. n. 2938 del 13/02/2015; Cass. n. 10578 del 22/05/2015; Cass. n. 17258 del 27/06/2019; Cass. n. 4645 del 21/02/2020).  15. ###. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 87 del 2024 (“### del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”), entrato in vigore in data 29 giugno 2024, stabilisce che: «### 21-bis (Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione). - 1. La sen tenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.  2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste, anche 10 nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresent ante o l'amministratore anche di fatto, nonchè nei confronti dei loro soci o associati».  15.1 La nuova norma, quindi, si riferisce alle sole sentenze di assoluzione perché “il fatto non sussiste” o “l 'imputato non lo ha commesso”, emesse a “seguito di dibattime nto”, re stando, quindi, escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 21-bis le sentenze di condanna, le sentenze di assoluzione e proscioglimento con una diversa formula (come il fatto non costituisce reato, il fatto non è più previsto come reato o le formule di improcedibili tà), i provvedimenti di archiviazione, le sentenze di applicazione della pena concordata (444 cod. proc. pen.) e tutte le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato.  15.2 Le prime pronunce di questa Corte (Cass. 31 luglio 2024, 21584; Cass. 3 settembre 2024, n. 23570; Cass. 3 settembre 2024, 23609; Cass. 11 ottobre 2024, n. 16584; Cass. 2 dicembre 2024, ###; Cass. 3 dicembre 2024, n. ###; Cass. 16 gennaio 2025, 1021) hanno ritenuto la norma immediatamente applicabile anche con riguardo a sentenze penali preesistenti alla novella, pur indicandone i limiti con riguardo alle decisioni emesse dal giud ice del l'udienza preliminare ovvero in relazione alla diversità delle statuizioni espresse.  15.3 A fronte di questi primi interventi, appare necessario soffermarsi innanzitutto sull'inquadramento sistematico della nuova disposizione per poi affrontare la sua effettiva valenza e incidenza in ambito tributario, sia sul piano processuale che su quello sostanziale, e ciò anche alla luce delle possibili criticità di ordine costituzionale e unionale evidenziate dal ### alla presente udienza. 11 16. Come è stato rilevato da una recente sentenza di questa Corte (Cass. n. 3800 del 14/02/2025), emessa nella stessa udienza e al cui contenuto il Collegio si riporta, condividendolo, l'art. 21-bis cit. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non riguarda l'imposta, ossia la decisione del giudice tributario sulla pretesa impositiva («###. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l'art. 1, d.lgs. n. 87 del 2024, poi recepito nell'art. 119 T.U. della giusti zia tributaria, in base al qu ale la sentenza pena le dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali, si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitame nte agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio»).  16.1 Ed invero, la recente riforma attuata con il d.lgs. n. 87 del 2024 trova i suoi capisaldi di riferimento nell'art. 20 della legge delega n. 111 del 2023, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.  16.2 In particolare, l'art. 20, comma 1, lett. a), n. 1 e n. 3, ha previsto: «a) per gli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali: 1) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche at traverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem; 2) omissis 12 3) rivedere i rapporti tra il processo penale e il processo tributario prevedendo, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, che, nei cas i di sentenza irrev ocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattim entale facciano stato nel process o tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi e adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale».  17. Ne deriva, quale primo elemento di natura sistematica, che l'art. 21-bis trova la sua fonte primaria nei principi e nelle direttive mirate alla nuova determinazione dell'assetto sanzionatorio tributario e penale. In altri termini, la ratio della riforma, evincibile dal criterio direttivo della legge delega e resa esplicita dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 87 del 2024, è quella di rafforzare l'integrazione dei sistemi sanzionatori nella prospettiva del rispetto del principio del ne bis in idem in vista di una razionalizzazione del sistema sanzionatorio tributario e penale.  18. Occorre evidenziare, in sec ondo luogo, che l'intervento riformatore si è sviluppato nell'alveo della disciplina sanzionatoria già esistente. Il decreto legislativo n. 87 del 2024 è, infatti, intervenuto sul d.lgs. n. 74 del 2000, inserendo nuove disposizioni - tra cui l'art. 21- bis - ovvero modificando, in coordinam ento con quelle intro dotte, quelle preesistenti.  18.1 Pertanto, al fine di valutare l'ambito applicativo della nuova disposizione, è necessario consi derare il complessivo contesto normativo su cui la stessa è intervenuta.  18.2 Gli artt. 19-21 del d.lgs. n. 74 del 2000, già nella versione originaria, delineavano una autonoma e specifica composizione dei 13 rapporti tra l'illecito penale e l' illecito tributario ed una concreta articolazione del principio del ne bis in idem, assetto che - come si vedrà - resta confermato e completato dalla riforma.  18.3 ###. 19, in parti colare, ha in trodotto nell'ordinamento il principio di specialità tra di sposizioni amministrative e penali, stabilendo: «1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da un a disposizione che prevede un a sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.  2. Permane, in o gni caso, la re sponsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato». 
Il secondo comma dell'art. 19 cit., nella sua attuale versione, è stato modificato, per esigenze di coordinamento, con l'aggiunta, in fine, della frase «e resta ferma la responsabilità degli enti e società prevista dall'articolo 21, comma 2-bis», rib adendo l'univoco riferimento al trattamento sanzionatorio.  18.4 ###. 20 esclude ogni rapporto di pregiudizialità tra processo penale e proce dimento amministrativo («Il proc edimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione»).  18.5 Con la novella è stato aggiunto un comma 1-bis («1-bis. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato») teso, 14 in evidenza, a consentire la massim a circol azione della prova tra processo (e procedimento) tributario e processo penale anche rispetto a quest'ultimo, a conferma dell'insussistenza di qualsiasi rapporto di pregiudizialità.  18.6 Particolarmente rilevante è, poi, l'art. 21 che, nel testo ora vigente, prevede: «1. ### competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.  2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicali dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia defini to con provvedimen to di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con fo rmula che esclude la rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter. 
I termin i per la riscossione decor rono dal la data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.  2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'ar ticolo 25 -quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  3. Nei casi di irrogazione di un' unica sanzione amministrativa pecuniaria per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sare bbe stata applicabi le in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.». 15 Rispetto al testo originario, oltre all'inserimento del comma 1-bis, è stata soppre ssa la parola «comunque» al comma 1, mentre con riguardo al comma 2 è significativa l'aggiunta della locuzione «### fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter».  18.7 La disposizione ha natura strumentale e delinea lo stesso contenuto del principio di specialit à introdotto con l'art. 19, poiché stabilisce, in termini univoci, che la sanzione tributaria deve essere irrogata anche se il medesimo fatto sia di rilievo penale e costituisca oggetto di notizia di reato.  18.8 Il principio di specialità, infatti, in coerenza alla direttiva enunciata dall'art. 9, lett. i), della legge delega n. 205 del 1999, in forza della quale è stato emanato il d.lgs. n. 74 del 2000 (che dispone: «prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa»), va riferito, con chiarezza, alla fase della materiale applicazione del la sanzione, senza incidere sulle fasi - anteriori - dell'accertamento, della contestazione e dell'irrogazione, le quali procedono in autonomia e, anzi, devono necessariamente essere realizzate.  18.9 Ne deriva che la norma, anche dopo la recente modifica operata con il d.lgs. n. 87 del 2024, ribadisce e legittima a livello di disciplina positiva l'esistenza di un doppio binario procedimentale e processuale: non solo deve ritenersi consentito ma diviene doveroso per l' ### avviare il procedimento di irrogazione della sanzione ancorché il medesimo fatto sia, al contempo, oggetto di rilievo penale.  18.10 Come già ril evato da questa Corte (Cass. n. 21694 del 08/10/2020), infatti, il legislatore, sin dal 2000, ha ritenuto necessario un riequilibrio: la pluralità di procedimenti destinati ciascuno ad un autonomo esito è idonea a generare criticità, vuoi in caso di differente 16 esito, vuoi in caso di esito negativo per il contribuente in entrambe le sedi (penale e amministrativa-tributaria).  18.11 Il necessario avvio del procedimento sanzionatorio trovava il suo bilanciamento nella previsione del comma 2, in forza del quale è escluso che la sanzione possa essere posta in esecuzione (salvo che per i soggetti solidalmente responsabili non concorrenti nel reato) fino a che il giudizio penale è pendente.  18.12 La definizione del giudizio penale costituiva la condizione per poter attivare la procedura di esecuzione; tuttavia, ciò può avvenire in termini selettivi, ossia: a) se la sentenza è di condanna la sanzione amministrativa resta definitivament e ineseguibile; b) se in vece la sentenza penal e è favorev ole al con tribuente la sanzi one diviene eseguibile solamente se il procedimento p enale è definito «con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di pros cioglimento con formula che esclu de la rilevanza penale del fatto». 
Occorre sottolineare che la norma, nella previsione originaria, anteriore agli interventi attuati con il d.lgs. n. 87 del 2024, aveva un ambito di applicazione limitato alla fase dell'esecuzione della sanzione, senza estendersi al giudizio di cognizione. Il capoverso e ultimo periodo del comma 2, infatti, è esplicito nel riferirsi, per l'applicazione della norma, ai «termini della risc ossione», che decorrono dalla comunicazione all'ufficio competente.  19. Questa conclusione è però superata dall'avvenuta introduzione dell'art. 21-bis cit., che ha esteso alla fase della cognizione - ed anche nel giudizio di cassazione - la deducibilità della pronuncia penale di assoluzione per le formule “il fatto non sussiste” e “l'imputato non lo ha commesso”, sicché la relativa valutazione non è più limitata alla sola fase riscossiva, ma è suscettibile di essere dedotta anche in sede di cognizione. 17 19.1 ### testo dell'art. 20, comma 2, prima parte, è stato infatti integrato con l'ulteriore locuzione con cui è stabilito che «### fermo quanto previsto dai successivi art. 21-bis e 21-ter». 
Da ciò si evince chiaramente che l'esigenza tutelata dal legislatore - ma già presente nelle originarie previsioni - è quella di trattare in termini unitari, per evitare criticità o in congru enze, gli esiti finali sanzionatori derivanti dalla necessaria separatezza dei giudizi, penale e trib utario, e del procedimento ammini strativo tributario, anche perchè il rapporto di imposta che intercorre tra il contribuente e l'erario - incardinato tra dovere contributivo e capacità contributiva in funzione della giusta imposizione - non partecipa, in quanto tale, al rapporto penale, che attiene, invece, esclusivamente all'aspetto sanzionatorio, per il quale si pone, differentemente, l'esigenza di una valutazione unitaria e contemperata del complessivo trattamento afflittivo.  19.2 Non a caso, lungo la medesima prospettiva - e in funzione della medesima esigenza - il legislatore ha introdotto, con la novella, anche l'art. 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000 per il diverso versante del cumulo sanzionatorio nel caso di riconosciuta responsabilità sì da evitare che il trattamento risulti eccessivamente gravoso, prevedendo che «il giudice o l'autor ità ammi nistrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva».  20. In terzo luogo, sul piano strettamente letterale, completa il ragionamento il dettato del comma 3 dell'art. 21-bis, che, nel prevedere che: «3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell 'interesse della qu ale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei 18 quali ha agito il rappresent ante o l'amministr atore anc he di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati», conferma la conclusione prima esposta.  20.1 ### della congiu nzione "anche", riferit a alla persona fisica o alla società nonché ai soci o associati si spiega, infatti, soltanto in chiave sanzionatoria, poiché l'accertamento del tributo è naturalmente riferito al s oggetto passivo, che è l'im prendito re individuale o la società, non certo alla persona che abbia agito per loro, né ai soci e agli associati, che rispondono ad altro titolo.  20.2 In conclusione, si deve rilevare come l'art. 21-bis d.lgs. n. 87 del 2024, secondo una inter pretazione letterale e sistematica, sia suscettibile di esplicare i suoi effetti in termini diretti esclusivamente con riguardo alla sanzione irrogata, mentre con riguardo all'imposta la valutazione della sentenza penale di assoluzione resta tuttora ancorata ai principi, prima illustrati, afferenti alla circolazione della prova, esclusa ogni automatica estensione al giudizio tributario.  21. Non modi fica tale conclusi one la circostanza del l'avvenuta trasposizione dell'art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000 all'art. 119 del ### della giustizia tributaria (d.lgs. n. 175 del 2024), diversamente dall'art. 21 del medesimo d.lgs. n. 74, che è stato inserito all'art. 98 del ### delle sanzioni tributarie amministrative e penali (d.lgs.  173 del 2024), vigenti dal 1° gennaio 2026.  21.1 Sotto un primo profilo, invero, occorre osservare che la predisposizione dei testi unici non ha valenza innovativa, né un tale valore è desumibile dall'art. 21 della legge delega n. 111 del 2023, i cui criteri direttivi sono i seguenti: «a) pu ntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; 19 b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'### europea, apporta ndo le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche co nto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.» 21.2 La stessa ### illustrativa, del resto, ha esplicitamente premesso che “Il presente testo unico ha carattere compilativo” ed è “di mero riordino”.  21.3 Con il recepimento nei ### unici, quindi, è stato attuato un coordinamento delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle introdotte con gli alt ri decreti attuativi della legge delega, che sono state accorpate per ambiti omogenei, sicché l'art. 21-bis - per l'esplicito riferimento contenuto nel comma 2 della norma - è c onfluito nella “### - Il ricorso per cassazione”, assieme agli altri eventi che, esplicitamente, sono pertinenti al giudizio di cassazione (ricorso per cassazione, esecuzione provvis oria in pendenza del ricorso per cassazione, giudizio di rinvio), così da fornire una coerenza specifica al nuovo impianto normativo.  22. In secondo luogo, va rilevato che pure l'art. 21-ter, relativo alla rideterminazione del cumulo sanzionatorio in fase esecutiva, ha trovato collocazione nell'art. 124 del ### della giustizia tributaria, ossia nel “### - ### delle sentenze delle corti di giustizia tributaria”, e, dunque, in relazione ad un ambito omogeneo, senza che da ciò se ne possa derivare una variazione dei contenuti precettivi e della riferibilità al trattamento sanzionatorio.  23. Infine, l'art. 21 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato sì inserito all'art. 98 del Testo unico delle sanzioni ma, in ossequio ai criteri direttivi, con le 20 “necessarie modifiche”, os sia con un espl icito rinvio alle nu ove disposizioni (119 e 124 del TU n. 175 del 2024) in cui sono confluiti gli artt. 21-bis e 21 -ter d.lgs. n. 74 del 2000, in modo da lasci are inalterato il collegamento sistematico e letterale tra le diverse previsioni.  24. Per completare l'inquadramento sulla portata e incidenza della nuova previsione appare necessario esaminare, anche alla luce dei principi costituzionali e del diritto unionale, le questioni sostanziali e processuali poste dalla norma.  25. Con riferimento all'applicabilità temporale, va rilevato che l'art.  21-bis cit. è di immediata applicazione a tutte le controversie pendenti innanzi al giudice tributario e alla Corte di cassazione e rileva non solo per le violazioni realizzate dopo il 1° settembre 2024 ma anche per quelle precedenti all'entrata in vigore della norma.  25.1 Militano a favore di questa conclusione una pluralità di ragioni, mentre resta privo di concreto ril ievo la quali ficazione della norma come sostanziale o processuale.  25.1 In primo luogo, sul piano letterale, l'art 5 del d.lgs. n. 87 del 2024 (“### transitorie e finali”), che ha regolato la disciplina temporale delle modifiche di cui al decre to legislativo, ha stabil ito esplicitamente l'irretroattività degli in terventi innovatori solo per le altre modifiche normative (“Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”).  25.2 In secondo luogo, dalla stessa relazione di accompagnamento emerge con chiarezza l'intento del legislatore. 
Il mancato inserimento dell'art. 1 tra le ipotesi di irretroattività di cui all'art. 5, invero, non può ritenersi casuale: al di là delle previsioni ivi contenute e relative alle fattispecie di rilievo strettamente penale (per cui assume rilievo il principio dell'applicazione della lex mitior), per gli interventi sui rapporti tra sanzione penale e tributaria (ossia, in 21 ispecie, gli ar tt. 21-bis e 2 1-ter) la scelta di far entrare in vigore immediatamente le norme è derivata proprio dalle criticità del sistema nazionale in materia sanzionatoria rispetto agli orientamenti della Corte EDU e della stessa Corte costituzionale (v. ### illustrativa: “introduce, dunque, nel sistema punitivo tributario il divieto del bis in idem sostanziale in teso in senso proprio ed è formulata in stretta aderenza alle sentenze della Corte EDU - in particolare a quelle del 15 novembre 2016 (AeB c. Norvegia) e del 18 maggio 2017 (J c. Islanda) e in quelle successive - nonché alla sentenza n. 149 del 2022 della Corte costituzionale”). 
Ciò, oltre a confermare ulteriormente l'incidenza dell'art. 21-bis sul solo piano sanzionatorio, rivela che il primario obbiettivo è stato quello di allineare la disciplina interna ai principi europei.  25.3 In terzo luogo, va sottolineato che con l'art. 21-bis, come già sopra evidenziato, è stata estesa alla fase del giudizio di cognizione - ed integrata - la regolamentazione già prevista dall'art. 21 d.lgs. n. 74 del 2000, ma suscettibile di essere attivata solo nella fase riscossiva. 
La modifica normativa, dunque, nell'anticipare la valutazione della congruità e correttezza del regime sanzionatorio alla fase della cognizione, non può che riguardare, in assenza di un limite normativo espresso, gli stessi ambiti già ora suscettibili di disamina.  26. Altra questione da esaminare è quell a rigu ardante l'accertamento dei fatti materiali nel giu dizio penale e in quell o tributario.  26.1 Il giudicato penale di assoluzione, infatti, esplica i suoi effetti in quanto la sentenza penale sia stata “pronunciata … sugli stessi fatti materiali” oggetto del giu dizio tributario. È richiesto, quindi, un accertamento sull'identità dei fatti materiali tra i due giudizi. 22 26.2 La norma presuppone un accertamento di fatto, come tale rimesso fisiologicamente al gi udice del merito ma specificamente declinato dall'art. 21-bis anche con riguardo al giudizio di cassazione.  26.3 Tale ambito di valutazione, pur n on astrattamente incompatibile con la funzione della Corte di cassazione (v. Cass. 21200 del 05/10/2009; Cass. n. ### del 30/12/2011), presuppone, tuttavia, una compiuta analisi di fatto, anche estesa, ove necessario, agli atti impositivi, ed un apprezzamento - di merito - sulle indicazioni emergenti dal la sentenza penale, sicché, in tale eveni enza (ossia, quando vi sia necessità di ulteriori accertamenti in fatto in assenza di una macroscopica evidenza) diviene ineludibile la cassazione con rinvio della sentenza impugnata per rimettere al giudice di merito la relativa valutazione.  26.4 La deduzione nel giudizio di cassazione, peraltro, deve tenere conto dei principi che regolano il processo di legittimità e, soprattutto, il principio di chiarezza e specificità.  26.5 Come ripetutamente affermato da questa Corte, il mancato rispetto del dovere di chi arezza e sinteti cità esprime un prin cipio generale del diritto processuale, oggi espressamente recepito nell'art.  366 n. 3 e 4 cod . proc. civ., resta ndone pr egiudicata l'adeguata intellegibilità delle questioni ove renda oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, con conseguente inammissibilità della doglianza (v. Cass. n. 8009 del 21/03/2019, ### U, n. ### del 30/11/2021; Cass. n. 4300 del 13/02/2023).  26.6 Ne consegue che la mera allegazione che la sentenza penale ha ass olto la parte (con una delle formule rilevanti) e che essa riguardava i mede simi fatti oggetto del giudizio tributa rio non può considerarsi sufficiente, essendo necessar io che siano indicati gli specifici fatti ed elementi - oggetto d i puntuale accertamento nella 23 sentenza penale - rispetto ai quali viene ravvisata l'identità e per i quali, dunque, viene invocato il giudicato.  26.7 Quanto al contenuto dell'accertamento di fatto, seppure assuma anche rilievo il fatto-reato per come contestato in sede penale, va rilevato che il giudicato attiene ai fatti materiali e non alla astratta contestazione.  26.8 Occorre osservare, sul punto, che l'oggetto del processo penale è diverso da quello della violazione tributaria, per cui occorre: a) valutare la coincidenza o meno del fatto in relazione al capo d'imputazione; b) riferire la formula assolutoria (il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso) alla contestazione.  26.9 A maggior chiarimento e in via solo esemplificativa, si può rilevare che l'orientamento prevalente della Cassazione penale, con riguardo al reato di omesso versamento dell'### previsto dall'art. 10- ter d.lgs. n. 74 del 2000, reputa che la soglia di punibilità configuri «un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che la sua mancata integrazione comporta l'assoluzione con la formula "il fatto non sussiste"» (v. Cass. pen. n. ### del 16/06/2016), sicché, in questo caso, i fatti accertati ai fini penali sono diversi da quelli rilevanti in sede civile.  26.10 Il “fatto”, dunque, va necessariamente riguardato sotto il versante naturalistico in relazione agli elementi costit utivi vuoi dell'illecito amministrativo vuoi di quello penale. 
Su tale aspetto, invero, la Corte ha chiarito, nell'ambito dei giudizi civili, ma con indicazioni validamente riferibili anche all'art. 21-bis, che «per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del rea to nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento 24 di esso» (ex multis Cass. n. 19863/2013, Cass. n. 15392/2018, n. 26811/2022), sottolineando anche che «al giudice civile è precluso procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio, ma non di indagare, ai fini della cognizione ad esso rimessa, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale».  26.11 Né è vincolante la qualificazione giuridica dei fatti data dal giudice penale ove non sia rimessa in discussione la “mater ialità fenomenica” dell'a ccertamento del giudice penale (ad es. Cass. 4929/2015): in sintesi, il vincolo sul giudice civile si trad uce nel la «impossibilità per il giudice civile di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale».  27. Da ultimo, va esaminata la questione della rilevanza della sentenza penale pronunciata co n la formula assolutor ia prevista dall'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.  27.1 Occorre partire dalla preliminare considerazione che nel giudizio penale la prova positiva dell'innocenza dell'imputato (art. 530, comma 1) e la prova negativa della sua responsabilit à (art. 530, comma 2) hanno pari valore.  27.2 La giurisprudenza civile, invece, nell'interpretare gli artt. 651- 654 cod. proc. pen., ha distinto le due situazioni, attribuendo differente valore alle ipotesi di assoluzione pronunciate a norma del primo comma rispetto a quelle pronunciate a norma del secondo comma. 
Si tratta di orientamento che è consolidato da oltre trent'anni e che ha trovato il suo riconoscimento anche da parte delle ### (v. 
Sez. U, n. 1768 del 26/01/2011, che, con riguardo all'art. 652, ma anche rispetto agli artt. 651, 653 e 654 cod. proc. pen., ha affermato che « la s entenza di assoluzione è i donea a produrre gli effetti di giudicato ivi indicati non in relazione alla formula utilizzata, bensì solo 25 in quant o contenga, in termini categorici, un eff ettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto»). 
In particolare, si è rilevato che il principio generale è quello «dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, sicché il carattere di eccezione a tale principio che si rinviene in quanto previsto dalla norma dell'art. 652 c.p.p. (e analogamente è da dirsi per le ipotesi contemplate dagli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice) impedisce non solo di poter fare applicazione analogica della citata disposizione oltre i casi espressamente previsti, ma impone di perimetrarne anche in senso restrittivo l'operatività, tenuto conto dei limiti costituzionali del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, richiamati dalla stessa legge delega (tra le altre, Cass., 2 agosto 2004, n. 14770; Cass., 8 marzo 2013, n. 5898; Cass., 29 agosto 2013, n. 19863; Cass., 18 novembre 2014, n. 24475; Cass., 5 aprile 2016, n. 6541; Cass., 22 giugno 2017, n. 15470; Cass., 13 giugno 2018, n. 15392; Cass., 3 luglio 2018, n. 17316)». 
Inoltre, si è evidenziato che «l'efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione è tale, però, soltanto se il giudicato stesso contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'impu tato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall 'accertamento dell 'insussistenza di sufficienti elementi di prova ci rca la co mmissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.» (v. tra le molte, Cass. n. 19863/2013; Cass., 25 settembre 2014, n. 20252 e Cass., 11 marzo 2016, n. 4764; Cass. 12 settembre 2022, n. 26811; da ultimo v. anche Cass. n. 4201/2024, secondo cui «in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex. art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui co ntenga un effettivo e specifico 26 accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato, e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell 'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato»).  27.3 Il principio è stato affermato anche dal giudice amministrativo (Consiglio di ### sez. 2, n. 2509 del 2014), sec ondo il quale “l'efficacia vincolante del giudicato penale è configurabile solo allorché la sussistenza dei reati contestati sia stata esclusa ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p.”.  27.4 Per completezza, occorre evidenziare c he la dottrina e la giurisprudenza penale esprimono il diverso orientamento della piena equiparazione tra le pronunce as solutorie pro nunciate ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., da intendersi estesa anche agli effetti extra-penali, posto che non sussisterebbe un interesse dell'imputato a proporre ricorso nei confronti di una sentenza di assoluzione pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in quanto questa fo rmula non di spiega minore valenza (rispetto a lla formula ex art. 530, comma 1, cod. proc. pen.) nei giudizi civili.  27.5 In realtà, la giustificazione logica e giuridica dell'orientamento che distingue la rilevanza ai fini civili tra i due commi si coglie nel fatto che il fondamento sostanziale della scelta di attribuire efficacia di giudicato alla sentenza penale di assoluzione (per le formule assolutorie di insussistenza del fatto e per non aver commesso il fatto, qui in rilievo) deriva dal maggior approfo ndimento istruttor io che caratterizza il processo penale rispetto a quello civile (e tributario) e dalla possibilità, propria del processo penale, di ricostruire la situazione fattuale con estrema certezza. 
Tale condizione (ossia la ricostruzione della situazione fattuale con estrema certezza) si ha, tuttavia, solamente nei casi in cui la pronuncia 27 di assoluzione sia resa ex art. 530, comma 1, cod. proc. pen. (prova positiva che superi ogni ragionevole dubbio) e non nei casi in cui la pronuncia di assoluzione sia resa ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.  (prova mancante, insufficiente o carente).  27.6 Ne deriva che, ai fini della disciplina in esame, non è suscettibile di rilievo , con valenza di giudi cato, l'assoluzio ne pronunciata ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., che determinerebbe un mero automatismo a fronte della necessità di verificare che la decisione penale abbia operato un concreto ed effettivo accertamento dei fatti.  28. Chiarito l'ambito applicativo del nuovo art. 21-bis del d.lgs.  74 del 2000, occorre ora affrontare il rapporto tra accertamento sulla sanzione e accertamento sull'imposta.  28.1 ### del giudicato assolutorio penale sulla sola sanzione lascia inalt erato il regime probatorio e la rile vanza della decisio ne penale sul rapporto d'imposta.  28.2 Poiché l'art. 21-bis ha anticipato, come si è detto, alla fase di cognizione il sistema del “doppio binario” penale-tributario, per i profili sanzionatori occorre valutare se i fatti siano i medesimi e, quin di, in applicazione dell'art. 21 -bis, riconoscere effic acia di giudicato alla sentenza penale di assoluzione.  28.3 Per l'accertamento dell'imposta, invece, il giudizio, i criteri di ripartizione dell'onere della prova e la valutazione da parte del giudice restano soggetti agli ordinari criteri e principi che disciplinano il giudizio civile e tributario: la sentenza penale di assoluzione conserva la sua rilevanza nell'alveo dei principi della circolazione della prova ai sensi degli artt. 654 cod. proc. pen. e 20 del d.lgs. n. 74 del 2000 e, quindi, quale prova, s oggetta all'autonoma va lutazione del gi udice, da apprezzare insieme alle altre prove acquisite nel giudizio. 28 28.4 Tale esito, del resto, è conforme alla struttura del rapporto tra giudizio tributario e giudizio penale, già a fondamento degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 74 del 2000, improntato a criteri di reciproca autonomia, salva la previsione di un ### collegamento probatorio ai fini accertativi e di una valutazione unitaria ai fini sanzionatori.  28.5 Differenti, del resto, sono le esigenze e gli obbiettivi che presiedono i due ambiti.  28.6 Sulla sanzione (penale e amministrativa-tributaria) è preminente la necessità che il regime sanzionatorio, in applicazione del principio del ne bis in idem , sia unitar io, non contraddittorio e proporzionato. Sull'imposta, invece, l'accertamento mira ad assicurare l'attuazione delle norme impositive in funzione dell'obbiettivo di attuare la “g iusta imposizione”, nell'equilibrio tra dovere contributivo e principio della capacità con tributiva, che vie ne reali zzato con gli strumenti previsti dal l'ordinamento tributario e secondo i criteri di riparto della prova tra il contribuente e il fisco.  28.7 Si tratta, in evidenza, di oggetti radicalmente differenti, il primo dei quali, inoltre, è solo eventuale e occasionale.  28.8 La questione è di particolare rilievo ove, in ragione del la sentenza penale assolutoria, la sentenza sia stata annullata con rinvio al giudice del merito per le ulteriori valutazioni. 
In tale evenienza, il giudice del rinvio - a fronte della sentenza penale dibattimentale di assoluzione ex art. 530, comma 1, cod. proc.  pen. perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso - sarà tenuto ad operare una duplice operazione: a) quanto alla ripresa impositiva dovrà apprezzare, con valutazione autonoma, la suddetta decisione come elem ento di prova un itamente agl i altri elementi introdotti nel giudizio ai sensi degli artt. 654 cod. proc. pen. e 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, con un giudizio di sintesi che non è condizionato dal passaggio in giudicato della decisione penale; b) qu anto alla 29 sanzione tributar ia, ove accerti la medesimezza dei fatti, dovrà applicare il 21- bis, annullando la sanzione irrogata.  29. Altra questione riguarda il deposito della sentenza penale in Cassazione.  29.1 ###. 21-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 stabilisce che «La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.» 29.2 La norma, nel porre il termine di 15 giorni prima dell'udienza e/o adunanza, non ne stabilisce espressamente la perentorietà. 
Peraltro, neppure gli artt. 372, 378 e 380. bis.1 co d. proc.  qualificano il termine ivi previsto per il deposito della memoria come perentorio ancorché ciò non sia discusso.  29.3 Occorre, tuttavia, rilevare che i termini del giud izio di cassazione sono preordinati all'esigenza di garantire il contraddittorio e consentire al collegio di prendere preventiva e adeguata conoscenza della documentazione prodotta, sicché hanno necessariamente natura perentoria (v. Cass. n. 29933 del 27/10/2023 con riguardo al termine ex art. 372 cod. proc. civ.; Cass. n. ### del 27/11/2018 con riguardo alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ.).  29.4 Va comunque evidenziato che, alla luce del complessivo assetto normativo sopra delineato, l'eventuale preclusione che si sia verificata nel giudizio di cognizi one non impedisce alla parte di far valere in un momento successivo - innanzi alla stessa ### finanziaria o in sede riscossiva ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000 - gli effetti derivanti dal giudicato penale ai fini della caducazione della sanzione che nel giudizio sia stata irrogata.  29.5 Ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui il giudizio penale sia tuttora pendente e la parte auspichi o ritenga che le statuizioni in sede penale si consolideranno in senso a lei favorevole, sicché non 30 sussistono ra gioni per un rinvio dell'udi enza, che, oltre tutto, si porrebbe in contrasto con le esigenze di economia processuale e di celere definizione dei giudizi.  30. Non vanno trascurati, inoltre, i profili di compatibilità unionale, in ordine ai quali assume rilievo l'incidenza dell'estensione, al giudizio tributario, del giudicato penale favorevole.  30.1 In realtà, non sussiste una contrarietà, in via generale, a tali effetti rispetto al diritto dell'### 30.2 La questione è stata oggetto di specifica disamina da parte della Corte di giustizia su rinvio disposto dalla Corte di cassazione in materia di sanzioni ### (### 20 marzo 2018, nelle cause riunite C‑596/16 e C‑597/16, ### e, in termini ancora più puntuali, si è espressa ### 2 aprile 2020, cause riunite C‑370/17 e C‑37/18, ### 30.3 Centrale è l'im portanza del principio dell'autorità di cosa giudicata poiché «al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione».  30.4 ### inoltre, ha statuito che il diritto dell'### e non impone di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale e ciò «neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con» il diritto dell'### 30.5 I giudici unionali si sono, tuttavia, espressi in termini parzialmente diversi nel caso dell'estensione di una sentenza ### passata in giudicato - e lesiva dei principi unionali - ad un giudizio 31 civile, ritenendo che la possibilità dell'estensione dovesse essere oggetto di disamina da parte del giudice civile. 
È utile riportare i parr. 94-96 della sentenza ### «94 - ### presenti cause si deve constatare che l'interpretazione del principio dell'autorità di cosa giudicata menzionato al punto 92 della presente sentenza impedisce di rimettere in discussione non solo una decisione giudiziaria di natura penale avente autorità di cosa giudicata, anche se tale decisione comporta una violazione del diritto dell'### ma anche, in occasione di un procedimento giurisdizionale di natura civile relativo ai medesimi fatti, qualsiasi accertamento vertente su un punto fondamentale comune contenuto in una decisione giudiziaria avente autorità di cosa giudicata (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2009, ### C‑2/08, EU:C:2009:506, punto 29).  95 - Una siffatta interpretazione del principio dell'autorità di cosa giudicata ha quindi come conseguenza che, qualora la decisione di un giudice penale divenuta definitiva si fondi su un accertamento di frode compiuto da tale giudice non tenendo co nto del procedimento di dialogo di cui all'a rticolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento 1408/71 nonché su un'inter pretazione delle disposizioni relative all'effetto vincolante dei certificati E 101 contraria al diritto dell'### la non corretta ap plicazione di tale diritto si riprodurrebbe in ogni decisione adottata da giudici civili riguardanti i medesimi fatti, senza che sia possibile correggere tale accertamento e tale interpretazione effettuati in violazione di detto diritto (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2009, ### C‑2/08, EU:C:2009:506, punto 30).  96 - In tali circost anze, si deve concludere che simili ostacoli all'applicazione effettiva delle norme del diritto dell'### riguardanti detta procedura nonché l'effetto vincolante dei certificati E 101 non possono ragionevolmente essere giustificati dal principio della certezza 32 del diritto, e devono quindi essere considerati contrari al principio di effettività (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2009, ### C‑2/08, EU:C:2009:506, punto 31).» 30.6 Da ciò è stato escluso che fosse opponibile la vincolatività del giudicato penale, pur prevista dal diritto nazionale, ai fin i della decisione del giudice civile.  30.7 Una potenzi ale criticità di sistema dei nuovi meccanismi, invero, potrebbe porsi rispetto ai princip i affermati dal la Corte di giustizia in tema di operazioni fraudolente (ma anche abusive ovvero in relazione all'applicazione di specifici istituti), dove è richiesta, da parte del contribuente, una diligenza oggettiva, ossia che egli sapeva o avrebbe dovuto saper e, con l'or dinaria diligenza in ra pporto alla qualità professional e ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale. In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, poi, le questioni sono scevre da componenti soggettive, sicché, a maggior ragione, possono porsi profili di criticità.  30.8 Tali criticità presuppongono, tuttavia, che il giudicato refluisca anche sull'imposta.  30.9 Ben diversa è, in fatti, la situazione tra l'i potesi in cui la decisione penale sia idonea a produrre effetti di giudicato ai fini sanzionatori rispetto a quell a in cui tal i effetti incidano anche sulla situazione impositiva sostanziale.  30.10 Solo in questo secondo caso, infatti, assumono rilievo i presupposti sostanziali individuati dalla decisione ### ng ove la decisione in sede penale finisca per risolversi in una violazione del diritto unionale, mentre l'ambito delle sanzioni esula dalle materie di rilievo unionale ed è governato, anche nella sede unionale, dal principio di proporzionalità (oltre che di effettività ed equivalenza), di cui il nuovo impianto normativo è, in realtà, portatore. 33 30.11 In questa prospettiva, pertanto, la riconduzione dell'art. 21- bis cit. alla sola materia delle sanzioni, oltre a rispondere a criteri di interpretazione sistematica e letterale, nonchè di coerenza con il complessivo sistema ordin amentale tributar io, risponde ai principi unionali ed elide ogni possibile frizione con essi.  31. Quanto ai possibili profili di legittimità costituzionale, evidenziati anche dal ### nella requisitoria scritta, l'estensione del giudicato penale al giudizio tributario ex art. 21-bis cit. è suscettibile di porre plurime perplessità di rilievo costituzionale.  31.1 La prima att iene, in sostanza, all'impatto sul co mplessivo regime probatorio dell'ordinamento tributario, con profonde divaricazioni tra le categorie di utenti e contribuenti, allorché la valenza di giudicato della sentenza assolutoria per le formule indicate dall'art.  21-bis refluisca sull'accertamento dell'imposta.  31.2 La sec onda discende dalla man cata partecipazione dell'### delle entrate al giudizio penale, che deve essere effettiva, non potendosi ritenere suffici ente la mera indicazione come parte offesa dal reato tributario.  31.3 Quanto al primo profilo, come già prima evidenziato, il sistema tributario è caratterizzato da oneri ripartiti tra contribuente e ### mentre nel sistema penale l'onere è integralmente a carico della parte pubblica, essendo sufficiente, per la parte privata, un atteggiamento anche solo silente per ottenere un esito positivo del processo penale se la prova piena non sia stata raggiunta. In via esemplificativa, in caso di indagini bancarie il regime probatorio che assiste i prelievi e i versamenti non giustificati previsto dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 non assume rilievo nel giudizio penale, dove incombe al P.M. provare che quelle somme sono riconducibili ad una evasione, prova che se non fornita è suscettibile di determinare una assoluzione per insussistenza del fatto. 34 Il profilo risulta ulteriormente rilevante per le ipotesi in cui, per la rilevanza della condotta ai fini penali, sia prevista una soglia di valore: per le condotte eva sive che si attestano al di sotto dell a soglia di rilevanza penale varrebbe sempre e comunque il regime probatorio, con oneri ripartiti su entrambe le parti del giudizio, previsto nel processo tributario; invece, per le evasioni più gravi, qualora l'esito del giudizio penale si risolvesse nella prova del mancato superamento della soglia (o anche la mancata prova del superamento), troverebbe applicazione il regime probatorio previsto per il processo penale. Da ciò deriverebbe un irreparabile vulnus al principio di uguaglianza e di ragionevolezza, posto che per le evasioni di più limitata entità (non suscettibili di rilevanza penale) varrebbe l'ordinario (e più rigoroso) regime probatorio del giudizio tributario, mentre per quelle più gravi la parte potrebbe fruire del regime proprio del giudizio penale.  31.4 La connotazione dell'intervento normativo come mirato sui soli profili sanzionatori, invece, appare idonea, per le considerazioni sopra illustrate, a superare tali possibili criticità. 
Infatti, l'estensione ai fini del solo trattamento sanzionatorio trova il suo fondam ento nella necessità di assicurare una unitar ietà del momento afflittivo, che deve rispondere a criteri di non contraddizione, adeguatezza e proporzionalità, mentre l'imposizione è - in ogni caso - soggetta all'ordinario re gime probatorio, sicché resta esclusa una ingiustificata divaricazione e differenziazione tra i contribuenti.  31.5 Pure il secondo profilo - la mancata partecipazione al giudizio penale dell'### delle entrate - resta superato ove l'art. 21-bis sia inteso come limitato alla sfera sanzionatoria.  31.6 Occorre premettere, infatti, che, controvertendosi solo sulle sanzioni e sulla loro esistenza e/o dosimetria, costituisce un dato fisiologico l'intervento ul timo, anche d'ufficio, da parte del giudice tributario, dovendo egli, in ogni caso, tenere conto delle sanzioni 35 precedentemente irrogate (“ comunque introdotti davanti a giudici diversi”), già ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997. In ogni caso, l'art. 21-bis prefigura un intervento (e una valutazione) sulle sanzioni che non si differenzia da quello previsto dall'art. 21 d.lgs.  74 del 2000, di cui è onerato direttamente l'erario per l'esecuzione e la riscossione dei relativi importi. 
In altri termini, l'art. 21-bis anticipa alla fase di cognizione ciò che l'### finanziaria dovrà comunque eff ettuare in un momento successivo.  31.7 Del resto, il medesimo in tervento presidia anche la valutazione, di segno contrario, che è sottostante alle determinazioni sul cumulo sanzionatorio ex art. 21-ter d.lgs. n. 74 del 2000. Anche qui, dunque, ha valore dirimente la circostanza che la rilevabilità della sentenza penale nel giudizio tributario non attiene alla pretesa impositiva ma alla sanzione, la cui effettività, proporzionalità e consistenza costituisce un accertamento rimesso costantemente - in ogni fase processuale e procedimentale - alla stessa ### fiscale, restan do priva di rili evo la circostanza che essa non abbia partecipato, in una qualche veste, al processo penale.  32. Ciò premesso, con riferim ento alla fattispecie in esame, i difensori dei ricorrenti hanno depositato in data ### - e, quindi, tempestivamente rispetto al termine indicato dal comma 2 dell'art. 21- bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - la sentenza penale di assoluzione di ### e di ### con la formula “perché il fatto non sussiste”, con la relativa attestazione di irrevocabilità.  32.1 Dall'imputazione contenuta nella sentenza penale si evince che l'assoluzione aveva riguardato il reato di cui all'art. 2 del d.lgs.  74 del 2000, contestato ai contribuenti (il ### in qualità di socio accomandatario e legale ra ppresentante della ### s.a.s. e il ### in qualità di socio accomandante ed amministratore di fatto 36 della medesima società), in relazione all'utilizzazione di fatture emesse da varie società per operazioni soggettivamente inesistenti, per gli anni d'imposta 2001 - 2006.  32.2 Alla luce dei principi prima richiamati, quindi, il primo motivo va accolto nei limiti di cui sopra, dovendosi applicare l'art. 21-bis cit.  per quanto riguarda le sanzioni tributarie.  32.3 In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributario di secondo grado della ### in diversa composizione, che, nell'effettuare un nuovo esame, dovrà, da un lato, annullare le sanzioni irrogate, in applicazione dell'art. 21-bis del d.lgs.  n. 74 del 2000, ove dovesse accertare che la sentenza di assoluzione ha rig uardato effettivamente gli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario e, dall'altro lato, per quanto riguarda la ripre sa imposit iva, dovrà app rezzare, con valutazione autonoma, la suddetta decisione come elemento di prova unitamente agli altri elementi introdotti nel giudizio ai sensi degli artt. 654 cod. proc.  pen. e 20 del d.lgs. n. 74 d el 2000, senza essere condizionata dal passaggio in giudicato della decisione penale.  P.Q.M.  La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto e nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### in diversa composizione, per un nuovo esame in co nformità ai princi pi enunciati in motivazione e per la liquidazione delle spese di legittimità. 
Così deciso in ### il 15 gennaio 2025  

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, Hmeljak Tania

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza del 18-05-2025

... articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica” (art.24 l.n. 10/2000) ,in ragione del principio enunciato, non può che far ritenere esclusiva tale fonte regolativa dei rapporti di lavoro interessati, con esclusione di differenti e non ammesse discipline contrattuali. 9)-Recentemente questa Corte (Cass .n. 16150/2024 proprio in un giudizio in cui era parte il ### odierno resistente) ha chiarito che “non è ravvisabile, in capo al lavoratore cui sia stato il legittimamente applicato un trattamento individuale - anche mi gliorativo - diverso da quell o previsto dalla contrattazione collettiva una posizio ne giuridica soggettiva tutelabile in virtù dell'adozione, da parte dell'### di un provvedimento ### di individuazione di un errato regime degli emolumenti, e ciò in quanto il trattamento economico deve trovare necessario fondam ento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive ( anche in tal senso Cass. 15902/2018)”. 10)-La presenza di una normativa che impone una articolata contrattazione regionale per i (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 17197-2022 proposto da: ######## nella qualità di eredi di #######, ###### nella qualità di eredi di ###### MACRÌ ######## nella qu alità di ered e di ### BALDASSARE, tutti domiciliati in ### presso LA CA NCELLERIA DELLA CORTE SUPRE MA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ### - ricorrenti - contro ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat ###97/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 22/01/2025 CC ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e di feso dall'avvocato ### MATAFU'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 352/2022 della CORTE D'### di ### depositata il ### R.G.N. 307/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal ###. ### FATTI DI CAUSA La Corte di appello di ### aveva rigettato il ricorso con cui ### e gli altri ricorrenti in epigrafe indicati avevano impugnato la sentenza con cui il tribun ale di ### aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del ### per le ### (###, di cui erano dipendenti, diretta al riconoscimento del diritto alle nuove retribuzioni previste nel rinnovo economico (b iennio 2008/2009), per personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, nonché il diritto, per il solo ricorrente ### agli aumenti contrattuali e una tantum, previsti dal ccnl 2011. 
La corte di merito aveva ritenuto che il detto ### non fosse applicabile al ### convenuto, trattandosi di ente avente natura pubblica, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 197/1992. Da ciò la Corte di merito aveva fatto conseguire l'assoggettam ento dei rapporti di lavoro dei dipendenti alla disciplina della legge regionale n. 10/2000 e del D.Lgs n. 165/2001. 
In particolare la corte richiamava le disposizioni di cui alla ### n. 10/2000 che, nel disciplinare le finalità ed ambito di applicazione della stessa, aveva statuito che le disposizioni della presente legge di sciplinano l'organ izzazione degli uffici dell'### regionale ed i rapporti di lavo ro e d'impiego alle dipendenze della ### e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della ### ( …). 
La corte territoriale richiamava altresì l'art. 24 della medesima legge che stabiliva: “La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativ a periferica. La contrattazione regionalequadro determina gl i ambiti e le unità contra ttuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai co llegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'arti colo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi” Il giudice d'appello evidenziava altresì decisioni del Giudice di legittimità attestative della inapplicabilità della contrattazione di tipo privatistico ai rapporti di lavoro in questi one, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 10/2000 ed escludeva ogni possibilità derogatoria, anche più favorevole, da parte del datore di lavoro (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 4653/2011). 
Avverso detta decisione i ricorrent i proponevano ricorso cui resisteva con c ontroricorso il ### zio. I ric orrenti depositavano successive memorie.   RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con primo motivo è dedotta la violazione dell'art.1 c.3 e artt.22 e 24 legge regionale siciliana n.10/2000; Violazione di legge: art. 6 co.3 l.reg. sicil.n.44/1994; violazione art. 1 del CCLR dipenden ti comparto non dirigenziale ### 2002-2005 (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.). I ricorrenti evidenziano nel motivo la mancata ultimazione del procedimento amministrativo necessario per la applicazione del ### ai dipendenti non dirigenti del ### e la conseguente applicazione del ### e ### ininterrottamente dal 1994 ed anche successivamente alla ### del 2010, tranne che per gli aumenti oggi rivendicati. Ritengono errata la valutazione della corte d'appello che, pur in presenza dell'applicazione di fatto del ### nega il riconoscimento degli incrementi in questione.  2)- Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell'art.  1362 c.c. per non aver considerato che il CAS aveva continuato di fatto ad applicare il ### dal 2010 al 2019, tranne che per gli aumenti in questione, in assenza di un ### collettivo regionale.  3)- Con la terza censura è dedotta la violazione degli artt. 2126 e 2129, 1418 e 1419 c.c., dell'art. 6 co.3 l. reg.sicil. n. 44/1994, dell'art. 1 ccrl dipendenti compar to non dirigenziale del la ### 2002-2005, del ccnl ### e ### 2008 recepito dal CAS con contratto aziendale 18.12.2008 (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.). 
I ricorren ti evidenziano in censura la non applicazione, nel periodo in questione, del ccrl, in quanto non emanata la ### della ### regionale, quale atto necessario ai fini della applicabilità.  4)- Con ultimo motivo è dedotta la violazione dell'art. 36 Cost.  e dell'art. 2099 c.c., per la ritenuta infondatezza della censura relativa alla adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.  5)-I moti vi possono essere trattati congiuntamente poiché afferenti ad un unico tema, quale la possibilità di applicare la contrattazione collettiva privatistica a soggetti e rapporti di lavoro consider ati di natura pubblicistica, per i quali entri in vigore una disciplina specifica.  5.1) -Devono preliminarmente richiamarsi le decisioni di questa Corte sulla natura pubblica del ### (tra le altre Cass. n. 10823/15; SU 18 5/2001), pur trattandosi di ente esercitante attività obiettivamente indu striale in quanto finalizzata all a progettazione, costruzione e gestione di autostrade e, dunque, alla produzione di beni o servizi. 
È stato anche chi arito che “i rapporti di lavoro instaurati dal ### per le autostrade siciliane, istituito ai sensi dell'art.  16 della l. n. 531 del 1982 e avente natura di ente pubblico non economico, soggiacciono alla di sciplina del pubblico impi ego contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 ( …) (tra le altre Cass n. 3558/21; successivamente Cass. n.27605/2024).  6)-In tale quadro si inserisce la controversia in esame, sorta per la mancata applicazione di aumenti retributivi stabiliti dal ### 2000, come integrato dall'### sindacale del 10.3.2009, per i dipendenti di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori. 
Sostengono i ricorrenti che il contratto collettivo del 2000 era stato loro applicato, quanto agli aspetti retributivi, oltre che in precedenza, anche successivamente alla entrata in vigore della legge regionale n. 10/2000; assumono pertanto la illogica e ingiusta mancata attrib uzione degli aum enti riconosciuti dal medesimo contratto, a seguito della sua integrazione attraverso l'### del 10.3.2009. 
Rilevano a riguardo che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2000, il ### dallo stesso previsto, non era immediatamente (ope legis) applicabile ai rapporti di lavoro dei ricorrenti (cfr art. 6 comma 3 ### Sicil. n. 44/1994) per co me aveva ribadito anche il ### o di ### (parere n. 805/2012); quindi, essendosi sostanziato un comportamento concludente posto in essere dal ### relativo alla adozione del parametro retributivo del #### anche successivament e alla legge regionale in questione, non poteva ritener si privo di effetti tal e comportamento concludente (art. 1362 c.c.).  7)-Deve osservarsi che, come già affermato da questa Corte di legittimità in fattispecie similare, “a seguito dell' entrata in vigore del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, deve escludersi che la disciplina dei rapporti di lavoro nella P.A. possa trovare fonte in contratti collettivi di diritto comune, estranei a tale specifica inderogabile disciplina, sicché il generico richiamo ai "contratti di lavoro vigenti" contenuto nell'art. 26 della legge reg. Calabria 19 ottobre 1992, n. 20, non può essere inteso come riferibile alla contrattazione di diritto comune, bensì alla contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza” (Cass 10973/2015).  8)-Il principio evidenzia come l'assetto dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione, in seguito alla entrata in vigore di una specifica disciplina legislativa, quale il d.lgs n. 165/2001, imponga un necessario legame con la contrattazione specifica collettiva pubblica del settore di appartenenza, con la estromissione di ogni diversa forma regolatoria, soprattutto di diritto comune. 
Nel caso in esame l'entrata in vigore di un a specifica fonte normativa regionale che ha statuito come “La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica” (art.24 l.n. 10/2000) ,in ragione del principio enunciato, non può che far ritenere esclusiva tale fonte regolativa dei rapporti di lavoro interessati, con esclusione di differenti e non ammesse discipline contrattuali. 9)-Recentemente questa Corte (Cass .n. 16150/2024 proprio in un giudizio in cui era parte il ### odierno resistente) ha chiarito che “non è ravvisabile, in capo al lavoratore cui sia stato il legittimamente applicato un trattamento individuale - anche mi gliorativo - diverso da quell o previsto dalla contrattazione collettiva una posizio ne giuridica soggettiva tutelabile in virtù dell'adozione, da parte dell'### di un provvedimento ### di individuazione di un errato regime degli emolumenti, e ciò in quanto il trattamento economico deve trovare necessario fondam ento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive ( anche in tal senso Cass. 15902/2018)”.  10)-La presenza di una normativa che impone una articolata contrattazione regionale per i dipendenti degli enti, tra i quali è ricompreso il ### in giudizio, non può che determinare l'automatica esclusione di altre differenti forti regolative del rapporto, poiché esse si porrebbero in immediato contrasto con il disposto normativo, e produrrebbero atti il legittimi non validabili in alcun modo (anche in tal senso (Cass .  ###/2019; Cass.n.4653/2011). 
Come gi à affermato da qu esta Corte “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, D. Lgs.  n. 165/2001, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrat tazione collettiva, sicché non è sufficiente a tal e scopo un atto deliberativo del la P.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto alla contrattazione collettiva (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17226 del 18/08/2020). Tale conformità, tuttavia, deve essere valutata in re lazione al contratto collettivo di com parto correttamente applicabile, avendo questa Corte chiarito che nel pubb lico impiego contrattualizzato, il parametro per verificare l'attuazione del principio della parità di trattamento economico di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 165/2001, è costituito dall'applicazione del contratto collettivo del comparto d i appartenenza, ri spetto al quale l'amministrazione datrice di lavoro non ha alcun potere di disposizione, mentre non assume rilevanza l'appli cazione di fatto di u n contratto co llettivo diver so ad altri dipendenti di ruolo, neanche quando ciò sia avvenuto in forza di una sentenza passata i n gi udicato (Cass. n. 16150/2024; Cass. 6090/2021).  11)-Ribadendo i principi già espressi, non di rilievo risulta a tal riguardo l'argomento secondo cui il pregresso trattament o retributivo sia rimasto il medesimo anche successivamente alla legge regionale n.10/2000, poiché risulta evidente che la legge richiamata non può che pr odurre effetti dalla sua entrata in vigore e non può certamente riferirsi al regime economico già in atto, ma solo a quello successivamente regolamentato, come, nella specie, gli aumenti rivendicati.  12)-Infondata è poi l'eccezione circa la mancata considerazione dell'art. 36 Cost., in quanto non rappresentati i termini concreti della lamentata violazione con riguardo alla inadeguatezza della retribuzione, non essendo dirimente, a tal fine, l'equiparazione con altri dipendenti, di pari inquadramento, ma assoggettati a regime privatistico in quanto dipendenti di datore di lavoro privato.  13)-Infine estraneo al contesto fattuale in di scussione è il richiamo all'art. 2126 c.c. ovver o il riconos cimento delle mansioni di fatto che la disposizione richiamata ritiene meritevoli di adeguata remunerazione. Gli aumenti invocati e l'applicazione di disposizioni inapplicabili ai lavoratori del CAS non so no invero qualificabi li quale re munerazione per prestazioni di fatto, trattandosi di prestazione ben collocata in un regim e giuridico differente, non regolabile diversamente, neppure in ragione di un asserito legittimo affidamento da parte dei lavoratori, evident emente non tutelabile in presenza di disposizioni successivamente in tervenute a regolare legittimamente i rapporti di lavoro in questione. 
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 
Attesa la novità della question e, non ancora ass estata nella giurisprudenza di merito, le spese di lite devono e ssere compensate tra le parti. 
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricor rente dell'ulterior e importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.   P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. 
Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processual i per il versamento, da parte del ricor rente dell'ulterior e importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. 
Cosi' deciso in ### il 22 gennaio 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Leone Margherita Maria

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 09-03-2025

... regionale. Assume che la ### territoriale avrebbe errato nel ritenere la validità ed efficacia dell'opzione di cui alla raccomandata A/R del 7 luglio 2011 sottoscritta dal solo pro curatore e n on dallo ### e senza che fosse allegata alcuna procura speciale. Evidenzia che, nella specie, in mancanza di un trasferimento, l'### si era semplicemente avvalsa delle prestazioni dei forestali dipendenti della ### così come consentito dalla legge regionale. 4. Il motivo è inammissibile nella parte in cui oppone all'accertamento del giudice di merito una diversa valutazione d elle risultanze documentali sulla base di eccezioni che non risultano mai formulat e prima e comunq ue infonda to per le stesse ragioni evide nziate con riferimento al motivo che precede. 5. Con il terzo motivo la ricorren te denunci a la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 ### per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7/12/2010 e dell'art. 1362 cod. civ. in relazione all'art. 23 del ### di categoria del 10.6.2014. Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. L, Cost.; violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001. Sostiene che la ### territoriale abbia errato (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4134/2024 R.G. proposto da: A.R.I.F. PUGLIA - #####, in persona del ### legale rappresentante pro tempore, domiciliata in #### presso la ### CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ### con d iritto di ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec dei ### di Giustizia; - ricorrente - contro Dott. ### - Presidente - Dott. ### - ### rel. - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### - Oggetto: Operai forestali - straordinario - autorizzazione - questione nuova RGN 4134/2024 Pag. ###, do miciliato in #### presso la ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 2229/ 2023 della #### di BARI, depositata il ### R.G.N. 59/2022; udita la relazione d ella causa s volta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal #### il P.M. in persona del #### ha depositato conclusioni scritte.  ### 1. ###, già dipendente della ### quale operaio a t empo indeterminato, sul presupposto di essere stato trasferito all'### ai sensi della L.R. n. 3/2010, dal 17 maggio 2010, con qualifica di operaio specializzato IV livello ### di settore, ha chiesto al Tribunale di Foggia di accertare l'inadempimento dell'### sua datrice di lavoro, e chiesto la condanna della stessa a pagare, ai sensi dell'art. 54 del ### per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale del 7/12/2010 e dell'art. 23 del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della ### del 5.10.2009, per il perio do dal febbraio 2015 al giugno 20 20, la somm a di euro 11.125,52 a titolo di remunerazione delle ore spese per il tragitto casa lavoro e viceversa.  2. Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza 3761/2021, ha accolto il ricorso e condannato l'### al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 11.125,52.   3. ### d'appello di Bari, decidendo sull'impugnazione dell'### ha confermato la pronuncia di primo grado. 
Ha rile vato che il dipendente rientrava tra quelli trasferiti dalla ### all'### ai sensi dell'art. 12 della legge regionale RGN 4134/2024 Pag. istitutiva dell'### e che il suo nominativo era inserito nell'elenco all. A alla delibera di ### n. 863 del 23 marzo 2010. 
Ha ritenuto del tutto nuova la questione dell'esistenza stessa di un rapporto di lavoro con l'### ed evidenziato che l'appellato aveva optato per l'inquadramento nel ### per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico. 
Richiamava la pronuncia di questa ### n. 10811/2023. 
Riteneva che nella presente cau sa la contrattazione collett iva privatistica rilevasse con riferiment o ad aspetti relativi al tratt amento economico del rapporto. 
Confermava quanto evidenziato dal Tribunale in ordine all'essere del tutto pacifiche le circost anze fattuali sulle quali si fondava la pretesa creditoria fatta valere in giudizio.  4. L'### ha propost o ricorso p er cassazione sulla base di cinque motivi.  5. ### ha resistito con controricorso.  6. ### ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.  7. Entrambe le parti hanno depositato memorie.  ### 1. Con il primo motivo la parte ricorre nte lam enta la nullità della sentenza per violazione del principio iura novit curia ex art. 1 13 cod.  proc. civ. e d ell'art. 437, comma 2, cod. proc. civ., nonché la motivazione assente, apparen te, manifestamente e irridu cibilmente contraddittoria. 
Censura la decisione impugnata per aver ritenuto inammissibile per novità la questione posta dall'appellante e relativa alla mancanza di un provvedimento di trasferimento dalla ### all'### dello ### successivo alla deliberazione di della ### n. 863/2010.  2. Il motivo deve essere disatteso. RGN 4134/2024 Pag. ### territoriale ha esaminato la questione, di diritto, del transito dello ### alle dipe ndenze dell'### rilevando la sua inclusione nell'elenco all. A della Delibera di ### formato ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) della L.R. n. 3/2010 e tanto già contiene in sé una sufficiente replica alle questioni poste dall'appellante. 
Del resto, tale inclusione era stata già accertata dal Tribunale sulla base della documentazione fornita dalla parte attrice senza che risultino essere state opposte, già in quella sede, contestazioni da parte dell'### (costituitosi, peraltro, tardivamente). 
Né si riscontra, nel complessivo argomentare del Giudice di appello, un vizio de lla motivaz ione come ora rilevante ai sensi d el nuovo art.  360, n. 5, cod. proc.  Gli elementi addotti dal ricorrente sono stati valutati come sufficienti a ritenere avvenuto il trasferimento rimarcandosi altresì che la posizione assunta dall'### in sede ###ettamen te cont rastante con quella di cui alla comparsa di costituzione ### del giudizio di primo grado nell a quale si era dato a tto che con la d elibera d i ### a 863/2010 era stato individuato il personale da trasferire e che in ogni caso tale p osizione esplicitat a nel ricorso in appello non e ra stata suffragata da alcuna “documentazion e idonea ad asseverare il fatto dedotto”. 
Del resto, la stessa ### territoriale ha posto in rilievo la circostanza che lo ### aveva formalmente esercitato l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo art. 12, dichiarando, con racc. A/R del 7 luglio 2011, ricevuta dall'### il 12 luglio 2011, di voler essere inquadrato nel ### per gli add etti ai lavo ri di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria, il che fugava ogni dubbio sull'effettività del passaggio. 
Rispetto al ragionamento della ### di merito, la ricorrente, che evoca nel presente giudizio, in luogo de l ritenuto trasferimento, la diversa fattispecie dell'avvalimento (si veda anche - infra - il secondo motivo di ricorso) non ded uce quando ed in che termini la quest ione RGN 4134/2024 Pag. (evidentemente comportante accertamenti in fatto e, d unque, la necessità del contraddittorio) sia stata posta già nel giudizio di primo grado e tanto basa a confermare la novità della relativa proposizione nel giudizio di appello.  3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2 e comma 5 della L.R. ### n. 3 del 2010, dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001; violazione dell'art. 2967 cod.   Insiste nel sostenere che non essen dosi stato alcun trasferiment o mancava il presuppost o di legge previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale. 
Assume che la ### territoriale avrebbe errato nel ritenere la validità ed efficacia dell'opzione di cui alla raccomandata A/R del 7 luglio 2011 sottoscritta dal solo pro curatore e n on dallo ### e senza che fosse allegata alcuna procura speciale. 
Evidenzia che, nella specie, in mancanza di un trasferimento, l'### si era semplicemente avvalsa delle prestazioni dei forestali dipendenti della ### così come consentito dalla legge regionale.  4. Il motivo è inammissibile nella parte in cui oppone all'accertamento del giudice di merito una diversa valutazione d elle risultanze documentali sulla base di eccezioni che non risultano mai formulat e prima e comunq ue infonda to per le stesse ragioni evide nziate con riferimento al motivo che precede.  5. Con il terzo motivo la ricorren te denunci a la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 ### per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7/12/2010 e dell'art. 1362 cod.  civ. in relazione all'art. 23 del ### di categoria del 10.6.2014. 
Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. L, Cost.; violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001. 
Sostiene che la ### territoriale abbia errato nel ritenere applicabili alla fattispecie in esame il ### per gli addetti ai lavori di sistemazione RGN 4134/2024 Pag. idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2 010 e il re lativo #### di categoria, perché la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazion e esclusi va dello St ato a norma dell'art. 117, comma 2, lett. L, Cost., essendo riconducibile alla materia «ordinamento civile» e vincolando anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata. Ribadisce che ### è un ente pubblico non economico, il che determina l'applicazione della disciplina dettata dal d.lg s. n. 165 del 2001, appli cabile a tut te le pubbliche amministrazioni, in forza di quanto espressamente disposto all'art. 1, mentre il comma 2 specifica che per pubbliche amministrazioni si intendono anche «gli enti pubblici non economici regionali». 
In definitiva, secondo la ricorrente, i rapporti di lavoro in esame sono riconducibili allo schema del rapporto di lavoro pubbli co in quanto intercorrono con un ente pubblico e sono p osti in essere al fine di soddisfare fini istituzionali dell'Ente.  6. Strettamente connesso al terzo è il quarto motivo, con il quale la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.: la violazione degli artt. 2, comma 2, 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001. 
Violazione e falsa ap plicazione d ell'art. 54 del ### pe r gli addett i ai lavori di siste mazione idraulico -forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 23 del ### di categoria del 10.6.2014.  ### sostiene che la natura pubblicistica del rapporto non consente di app licare l'invocato istituto dell'attribuzione di una indennit à di percorrenza chilometrica, in quanto previsto da una contrattazione di secondo livello priv atistica ed in violazione de i principi fondamentali dettati dagli artt. 2, 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di contrattazione collettiva di diritto pubblico, in cui la rappresentanza della parte datoriale è riservata all'### 7. I suddetti terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la stret ta connessio ne tra di loro, sono infond ati (si vedano le RGN 4134/2024 Pag. decisioni di legittimità rese in vicende analoghe Cass. n. 25112/2024; Cass. n. 23 894/2024; Cass. n. 23871/2024; Cass. n. 23760/2024; Cass. n. 23716/2024).  7.1. ### ha già avuto modo di ricordare che l'applicazione della contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipenden ti delle pubbliche amministrazioni «affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il “Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fron teggiare le esigenze relat ive all'esecuzione dei lavori condotti i n amministrazione diret ta per la conservaz ione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n . 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato” e d era stato stabilito che “Le assunzio ni e il trattamento economico sono regolati dalle n orme sulla d isci plina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento”.» (Cass. n. 6193/2023). 
E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni della legge n. 2 05 del 19 62, che già in precedenza ave va consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn.  3465/1998 e 24670/2009). 
A seguit o del trasferimento de lle compet enze dallo Stato alle ### anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientra la L.R. della ### n. 3 del 2010, istitutiva della «### regionale per le attività irrigue e forestali», e, in particolare, il suo art.  12, comma 3, secondo cui: «Al personale operaio dell'### si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. RGN 4134/2024 Pag. 510 (Disposiz ioni urgenti in materia di lavori socialmente u tili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell'### ivi inclusi gl i operai già inqu adrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell'### In sostanza, mentre agli operai già dipendenti della ### a tempo indeterminato («operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2») «si applica lo stato giuridico e l a disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali», agli operai assunti dall'### di cui alla lett era b) del precedent e comma 2 (tra i quali, come accertato in sentenza, l'attuale controricorrente), «si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria». 
Ma anche a livello nazionale è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l'art. 7- bis, del d.l. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, il quale prevede: «per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinz ione degli incendi boschivi e in zon e di interfaccia urbano - rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese de l personale delle pub bliche ammi nistrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le ammini strazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione RGN 4134/2024 Pag. nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni». 
Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rap presentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il modello, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs.  165 del 2001.  7.2. Più precisamen te, sui lim iti della compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli add etti ai lavori di sis temazione idraul icoforestale e idraulico-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i princ ipi che regolano il pub blico impiego con trattualizzato questa ### si è recenteme nte pro nunciata proprio con riguardo a un dipendente dell'### e, quin di, alla le gislazione speciale della ### (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023). 
Si è quindi statuito - e qui si intende ribadire - che «l'applicazione del ### di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubb lico». Di consegu enza, « il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al “contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistem azione idraul ico-forestale e idraulico-agraria” ed al relativo “trattamento gi uridico-economico e assicu rativo-previdenziale” va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigi bili, non ché al trattament o economico ivi previsto. … Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie dell'art. 52 d.lgs.  165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori».  7.3. Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore invoca - sulla base di una legge regionale che la prevede - l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il «trattamento economico ivi previsto» (rimbo rso chilometrico). Sicché, sulla scorta della richiamata gi urisprudenza, non sussi ste alcun RGN 4134/2024 Pag. impedimento all'applicazione di quella contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano» (Cass. n. 6193/2023 cit.).  7.4. Sebbene nel ricorso non si faccia riferimento in alcun modo alla relativa questione, è o pportuno rilevare che la fondat ezza de i sopra esposti argomenti non viene meno per effetto dell'abrogazione dell'art.  12, comma 3, della L.R. n. 3 del 2010 da parte dell'art. 32 della L.R.  45 del 2012. 
Infatti, l'art. 23 della L.R. n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo dell'art. 12 della L.R. n. 3 del 2010, un comma (2-quinquies), il quale nuovamente prevede che: «Al personal e forestale/agricolo, impiegato , ovvero operaio, de ll'agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli add etti ai l avori di sistemazione idrauli co-forestale e idraulicoagraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridicoeconomico e assicurativo-previdenziale». 
Ma anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 dell'art. 12 della legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 dell'analogo comma 2- quinquies), occorre consi derare che il cit ato art. 32 della L.R. n . 45, nell'abrogare l'esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri d ipendenti parità di trat tamento contratt uale, l'### regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita procedura di informazi one e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici d ei ### collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono». 
Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei ### ti collettivi nazionali preceden temente applicati, anche la RGN 4134/2024 Pag. norma introdo tta nel 2012 implicava la perdur ante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato.  8. Con il quinto mot ivo la rico rrente denuncia, in re lazione all'art.  360, comma 1, n. 3 , cod. pro c. civ.: vio lazione dell'art. 6 d.l gs.  78/2010; violazione dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/2009; violazione dell'art. 14 preleggi. 
Assume che la sentenz a impugnata vi ola l'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 78 del 2010, second o cui «gli articoli 1 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2 001 e cessano di avere effetto eventu ali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive».  8.1. Il motivo - che pone una questione che non risulta in alcun modo sollevata o tratt ata nei due gradi d i merito - è comunq ue infondato, perché non tiene conto del fatto che le disposizioni dell'art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del ### sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», come si legge ne l successivo comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, «il vincolo per le ### non è diretto ma va i nserito nella determinazion e complessiva del tett o massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire» (v., sul punto, Cass. ###/2018, alla cui più ampia motivazione - anche con riguardo ai pertinenti richiami della giurisprude nza della ### costituzionale - si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.). 
In defi nitiva, la semplice invocazione del contenut o dell'art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento dalla censura secondo cui la ### d'appello avrebbe dato applicazione a una clausola della contrattazione collettiva diven uta inefficace in forza di quella disposizione di legge. RGN 4134/2024 Pag. 9. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.  10. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/ 2020, della sussistenza delle condizioni processuali rich ieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giud izio di legittim ità, liquidat e in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge, con attribuzione in favore dell'avv. ### antistatario. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell a ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo d i contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Marotta Caterina

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 05-05-2025

... retributivi conseguiti a seguito di passaggi o automatico di livello contrattuale con l'incremento retributivo di euro 50 erogato in corso di rapporto a titolo di superminimo assorbibile. La Corte d'appello ha confermato che il superminimo non fosse assorbibile perché l'aumento in ques tione (l 'aumento dello stipendio tabellare dopo 18 mesi di anzianità) non era un frutto di un superiore inquadramento ex art 2103 c.c. o in forza di un più favorevole disposto promanante da un atto di autonomia collettiva ma unicamente atto di autonomia negoziale datoriale. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ### logistica ### con ricorso contenente tre motivi. ### è rimasto intimato. La ricorrente ha depositato memoria prima dell'udienza. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso, ex art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell' art 1362 c.c. per avere la Corte affermato che in materia di superminimo vige una presunzione d i assorbibilit à salvo concluder e per la non assorbibilità del superminimo de quo nella mag giore retribuzione minima dovuta a (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 20272-2022 proposto da: ### S.R.L., in persona del leg ale rappresentante pro tempore, elettiva mente domi ciliata in #### 1/3, presso lo studio dell'avvo cato ### che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### - intimato - avverso la sentenza n . 112/2022 della CORTE ### di BOLOGNA, depositata il ### R.G.N. 746/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal ###. ### Fatti di causa La Corte d'appel lo di ### con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello avverso la sentenza del tribunale che aveva riconosciuto a ### u il diritto all e differenze ### R.G.N.20272/2022 Cron. 
Rep. 
Ud.11/02/2025 CC retributive dovute per avere ### gistica ### erroneamente assorbito gli aum enti retributivi conseguiti a seguito di passaggi o automatico di livello contrattuale con l'incremento retributivo di euro 50 erogato in corso di rapporto a titolo di superminimo assorbibile. 
La Corte d'appello ha confermato che il superminimo non fosse assorbibile perché l'aumento in ques tione (l 'aumento dello stipendio tabellare dopo 18 mesi di anzianità) non era un frutto di un superiore inquadramento ex art 2103 c.c. o in forza di un più favorevole disposto promanante da un atto di autonomia collettiva ma unicamente atto di autonomia negoziale datoriale. 
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ### logistica ### con ricorso contenente tre motivi. ### è rimasto intimato. La ricorrente ha depositato memoria prima dell'udienza. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. 
Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso, ex art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell' art 1362 c.c. per avere la Corte affermato che in materia di superminimo vige una presunzione d i assorbibilit à salvo concluder e per la non assorbibilità del superminimo de quo nella mag giore retribuzione minima dovuta a seguito della assegnazione nel livello superiore ### conclusione era errata perché il lavoratore in applica zione delle norme indicate aveva diritto ad essere inquadrato e retribuito in base al contenuto effettivo delle sue mansioni e del conseguente livello di inqu adramento, e l'assegnazione di un superiore livell o di inquadr amento comporta quindi un aumento dei minimi retributivi dovuti per legge e ### l'ass orbimento del super mi nimo nei miglioramenti retributivi costituisce un principio generale, salvo diversa previsione del contratto collettivo ( ex plurimis Cass. 10945/ 2016).  2.- Con il secondo motivo di ricorso, ex art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2099 e 2103 c.c. anche in relazione alle di sposizioni in tema di retribuzione minima prevista dal ### avendo la Corte d'appello errato ad affermare che il superminimo non potesse essere assorbito dall'una tantum erogata in quanto verrebbe in rilievo un atto di autonomia negoziale.  3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1365, 1367 e 1371 c.c. ex art. 360 3 c.p. c. , subordinatamente al rigetto del primo motivo di ricorso, si rileva che i giudici hanno violato i criteri ermeneutici , qu ando hanno concluso per la non assorbibilità del superminimo nella mag giore retribuzi one minima dovuta a seguito dell'assegnazione del superiore livello in quanto in sede di assunz ione le parti hanno espressamente convenuto che l'eventuale importo eccedente la retribuzione minima prevista dal ### le verrà corrisposto a titolo di superminimo assorbibile.  4.- I motivi di ricorso sono tutti connessi e possono essere decisi unitariamente.  5.- Preliminarmente deve essere respinta l'istanza di giudicato riflesso con la quale la parte ricorrente rivendica gli effetti a sè favorevoli di una diversa sentenza di appello non fatta oggetto di impugnazi one, in parte qua, da un terzo soggetto ( tale ### . 
Si tratta di una pretesa infondata posto che non vi è spazio per il riconoscimento di una efficacia del suddetto giud icato in questa causa, in mancanza di qualsiasi nesso di dipendenza tra le situazioni dedotte in lite (Cass. n. 5377/2023) che non sia il fatto di rig uardare una pretesa so stanziale relativa all'interpretazione di una medesima clausola negoziale. Il giudicato inter alios espande la sua efficacia solo se vi è un particolare legame dei rapp orti sul piano so stanziale (inscindibilità tale da determinare una consequenzialità necessaria ovvero pregiudiziali tà dipendenza sul piano dell'accertamento processuale) che non si rinviene nel caso di specie.  6. Nel merito i motivi sono infondati. 
La Corte d'appello, confermando l'interpretazione resa dal primo giudice, ha affermato ch e il superminimo riconosciuto al lavoratore non fosse assorbibile perché l'aumento in questione (l'aumento dello stipendio tabellare dopo 18 mesi di anzianità) non era un frutto di un superiore inquadramento ex art. 2103 c.c. o in forza di un più favorevole disposto promanante da un atto di autonomia collettiva, ma unicamente frutto di un atto di autonomia negoziale.  7.- In sostan za la Corte ha in terpretato re strittivamen te, la previsione sec ondo cui il supermi nimo sarebbe ass orbibile soltanto nell'event uale futu ro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizi oni di legge o dal ### mentre la progressione economica dovuta al passaggio automatico, dopo 18 mesi, dal quinto al quarto livello non configurava ipotesi di mero aumento dei minimi né per opera della legge, né per opera del ### 8.- Deve essere in proposito considerato che nella previsione relativa al superminimo in disco rso si sostiene che il superminimo sarebbe “asso rbibile” in “ogn i eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizione di legge o dal CCNL”, mentre la progressione re tributiva dovuta al passaggio automatico del lavoratore dal quinto al quarto livello, oltre a non potersi dire “eventuale”, essendo collegata ad un automatismo stipendiale; non potrebbe definirsi nemmeno frutto della “introduzione” di disposizioni di legge o del ### essendo pure già prevista e regolata al momento della comunicazione della clausola.  9.- Sulla scorta di tali premesse deve quindi affermarsi che la Corte ha quindi operato un accertamento non erroneo nè illogico rispetto alla lettera della disposizione negoziale con la quale le parti hanno limitato l'assorbibilità del superminimo soltanto nel caso di eve ntuale aumento dei minimi tabellari ad opera dell'introduzione di disposizioni di legge o di ### .  10.- Oltre all a lettera, tale tesi appare volta ad attribuire particolare valore alla volontà negoziale a fronte del principio generale del l'assorbimento del superminimo negli aumenti dovuti a progressi one profe ssionali che, seppure costituisce orientamento costantemente ripetuto dalla giurisprudenza, fa però sempre salva la diversa previsione delle parti.  11.- V. in punto Cass. n. 2601 7/2018 “ Il cosid detto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualm ente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del ti tolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento”.  12. Su lla scorta di tali premesse, la sentenza impugna ta si sottrae pertanto a tutti i rilievi ad essa rivolti con il primo e con il secondo motivo sul piano della individuazione del contenuto della clausola, della regolamentazione contrattuale collettiva e del rispetto dei criteri di ermeneutica negoziale. Essendo essa altresì conforme sotto questo aspetto anche al criterio finale di conservazione del contratto. 13.- Laddove, al contrario, la diversa tesi sostenuta dalla ricorrente, oltre che in contrasto con la interpretazione letterale e logica del voluto contrattuale operata dai giudici di merito, renderebbe del tutto pleonastica ed inutile la special e regolamentazione stabilita dalle parti finendo per contraddire il principio stabilito dall'art. 1367 c.c. secondo cui nel dubbio le clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.  14.- Va poi ricordato che il controllo di legittimità sugli atti di autonomia negoziale individuale non può scadere nel controllo di merito ov vero nell'antepor re a quella prescelta dai giudici d'appello una differente i nterpretazione reputata solo più plausibile ad opera della stessa parte ricorrente. 
Come è noto, anche l'accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all 'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); le valutazioni del giudice di merito so ggiacciono sì, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia della violazione delle regole che presiedono all'interpretazione dei contratti non può certo risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000).  07/05/2018, n. 10862; Cass. 13/10/2022, n. 29952).  15. Comp lessivamente, pertanto, il ricorso deve esse re rigettato. Nulla per le spese non avendo l'intimato effettuato attività difensiva 16. Sussistono altresì le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, del l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'articolo 13, comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.  P.Q.M.   La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater d. p.r. num ero 115 del 2000, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### nella ### camerale dell'11.2.2025  

Giudice/firmatari: Leone Margherita Maria, Riverso Roberto

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 11-08-2025

... assunto con le mansioni di autis ta-soccorritore, con inquadramento nel livello C ai sensi del ### con assegnazione alla postazione di servizio del 118 di ### - ### che aveva partecipato ad un corso di for mazione professional e per operatore socio - sanitario bandito in data ### solo perché il bando non prevedeva alcun successivo mutamento di mansioni; che era stato destinato, il ###, quale operatore socio-sanitario presso l'### di ### P.G . ove veniva adibito all'igiene personale dei pazienti e alla pulizia dei bagni in camera; tanto premesso, ritenuti illegit timi la dequalificazione ed il trasferimento cui era stato oggetto, chiedeva di essere reintegrato nelle precedenti mansioni di autista e il riconoscim ento d el risarcimen to dei danni patrimoniali e morali subiti. 2. Il Tribunale adito di ### P.G. accoglieva le domande mentre la Corte di appello di ### con la sentenza 344/2019, rigettava tutte le originarie istanze proposte dal ### 3. I g iudici di seconde cure, dopo av er ricostruito tutta la vicenda amministrativa riguardante la S.E.U.S., la ### e le ### de l ### a San itario ### rilevavano, da un lato, che il ### era a conoscenza che il conseguimento della qualifica di ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 3940-2020 proposto da: ### rappresentat o e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro S.E.U.S. - ###.C.P.A., in perso na del legale rappresent ante pro tempo re, rappresentata e difesa dall'avvocato ###; - controricorrente - avverso la senten za n. 344/2019 della CORTE D'### O di ### depositata il ### R.G.N. 356/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal ###. ### Fatti di causa ### rapporto privato R.G.N.3940/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 06/05/2025 CC 1. ### premesso di essere dipendente a far data dal 14.7. 2010 della S.E.U.S. - ###.c.p.a. (d'ora in poi S.E.U.S.), società consortile che gestiva in ### il servizi di trasporto per l'emergenzaurgenza 118 per l'intero territorio regionale; che era stato assunto con le mansioni di autis ta-soccorritore, con inquadramento nel livello C ai sensi del ### con assegnazione alla postazione di servizio del 118 di ### - ### che aveva partecipato ad un corso di for mazione professional e per operatore socio - sanitario bandito in data ### solo perché il bando non prevedeva alcun successivo mutamento di mansioni; che era stato destinato, il ###, quale operatore socio-sanitario presso l'### di ### P.G . ove veniva adibito all'igiene personale dei pazienti e alla pulizia dei bagni in camera; tanto premesso, ritenuti illegit timi la dequalificazione ed il trasferimento cui era stato oggetto, chiedeva di essere reintegrato nelle precedenti mansioni di autista e il riconoscim ento d el risarcimen to dei danni patrimoniali e morali subiti.  2. Il Tribunale adito di ### P.G. accoglieva le domande mentre la Corte di appello di ### con la sentenza 344/2019, rigettava tutte le originarie istanze proposte dal ### 3. I g iudici di seconde cure, dopo av er ricostruito tutta la vicenda amministrativa riguardante la S.E.U.S., la ### e le ### de l ### a San itario ### rilevavano, da un lato, che il ### era a conoscenza che il conseguimento della qualifica di ### avesse come fi ne, con la garanzia del livello cont rattu ale e retributivo e con il rispetto di tutte le condizioni contrattuali 3 già maturate, o l'inserimento neg li organici del ### previo concorso pubblico o, in mancanza, l'impiego presso S. E.U.S.; dal l'altro, quanto alla assegnazione all'### di ### P.G., che non si era in presenz a di alcun patto , successivo alla assunzione, di attribuzione a mansioni infer iori o vvero di successiva assegnazione temporanea di sede, bensì di una assegnazione definitiva in quanto finalizzata ad un processo di contenimento della spesa del personale mediante ricollocazione d egli autisti soccorritori in esubero, onde evitare il licenziamento.  4. Avverso la sentenza d i secondo grado ### proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso la intimata.  5. ### si riservava il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. 
Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati.  2. Con il primo motivo si eccepisce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in relazione alle norme di cui all'art. 30, co. 1 e 3 e 4 del D.lgs. n. 276/2003 e all'art. 8 co. 3 del d.l. n. 148/1993 (convertito nella legge n. 236/1993) oltre che agli artt. 267 e 2103 cod. civ. e agli artt. 115, 116 e 416 cpc, in quanto la Corte territoriale non aveva pronunciato sulla domanda del ricorrente diretta a contestare la legittimità del verbale del 13.8.2012 con il quale ### aveva disposto il distacco di esso ricorrente all'### di ### con le mansioni di operatore socio-sanitario, sotto il profilo della validità de ll'atto amministrativo con riguardo agli elementi essenziali della forma scritta, della temporaneit à 4 dell'atto, dell'interesse del dato re di lavoro oltre che del consenso e splicito del lavoratore, della su ssistenza di un preventivo accordo aziendale con le organizzazioni sindacali di cate gorie nonché di effettive ragioni tecniche o organizzative o produttive o sostitu tive ai sensi di legge nonché dell'art. 2103 cod. civ: questione , già posta nei gradi di merito e riguardante un fatto decisivo per il giudizio e per le pretese di esso lavoratore.  3. Con il second o motiv o si denuncia la vi olazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 co. 1 3 cpc, in relazione alle norme di cui all'art. 30 co. 1, 3, e 4, e all'art. 8 co. 3 del d.l. n. 148/1993 (convertito nella legge n. 236/1993) oltre che all'art. 2697 cod. civ. e agli artt. 115, 116 e 416 cpc, per avere la Corte di appello erroneamente affermato la legittimità del verbal e del 13.8.2012 sotto il profilo della valid ità dell'atto ammin istrativo, con ri guardo agli elementi essenziali della form a scritta, della temporaneità dell'atto, dell'inte resse del datore di lavoro oltre che del con senso esplicito d el lavoratore, della sussistenza di un preventivo accord o aziendale con le organizzazioni sindacali di cat egorie nonché di effettive ragioni tecniche o organizzative o produttive o sostitutive ai sensi di legge, omettendo di considerare che il distacco di esso lavoratore all'### di ### con i l suo d efinitivo demansi onamento e con il suo trasferimento ad una unità situata a 50 Km di distanza dalla sede ###azione con decorrenza 16.8.2012, era avvenuto senza il suo preventivo consenso e non era giustificato.  4. Con il terz o moti vo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 3 cpc, in relazione alle norme di cui all'art. 2103 cod. civ, oltre che all'art. 2697 cc e agli artt. 115 e 116 e 416 cpc nonché agli artt. 15 e 27 del ### il ### delle ### - ### normativa 2002 - 2005 (### del 23.11.2004, perché la Corte territoriale erroneamente aveva affermato la legittimità del provvedimento verbale del 13.8.2012 ome ttendo di considerare che il definit ivo demansiona mento, di e sso dipendente, da autis ta soccorritore a operatore sociosanitario ed il trasferimento ad una distanza superiore a 50 KM dalla su a sede di servizio era avvenuto senz a il suo preventivo consenso ed in assenza di criteri concordati con le rappresentanze sindacali aziendali nonché di comprovate ragioni tecniche o organizzative o produttive o sostitutive, oltre a non essere stato preceduto da un accordo aziendale con le organizzazioni sindacali di categoria che li giustificava quale strumento alternativo al licenziamento di personale in esubero.  5. Con il quarto motivo, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, si lamenta la illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 132 cpc e 18 disp. att. cod. civ., per non essere chiaro se i g iudici di seconde cure ave ssero fatto riferimento ad un mutuo consenso o ad un fatto concludente, da parte d el lavorato re, né si com prendeva ove avessero ricavato l'esiste nza di una procedura o intimazione di licenziamento.  6. I motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere scrutinati con giuntamente, n on sono meritevoli di accoglimento.  7. Giova premettere che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, 6 c.p.c. e dall'art. 111 Cost., denunciato dai ricorr enti in relazione ad entrambi i motivi, sussiste quando la pronuncia riveli u na obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quan do non vi sia a lcuna esplicitazione sul quadro probatorio , né al cuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).  8. Inoltre, in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comun que apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. 10525/2022).  9. Nella fattispe cie, la Corte territoriale, con adeguata motivazione che consente di ripercorrere l'it er logicogiuridico seguito e pronunciandosi sugli aspetti rilevanti della controversia, ha ricostruito tutt a la vicenda che ha interessato il ### (unitamente ad altri lavoratori autisti) evidenziando, come prospettato dalla S.E.U.S., che quest'ultima, nel periodo dal 23 giugno al 2 agosto 2010, aveva preso in carico t utti i dipen denti p rovenienti dall'organico S.I.S.E. (che in precedenza gestiva il servizio pubblico del 118 per t utti i servizi inerenti l'emergenz a- urgenza in virtù di convenzione tra la ### e la ### di cui S.I.S.E. era socio unico) tra cui n. 3069 autisti soccorritori e che, stante l'esubero di questi (l'effettivo 7 fabbisogno era di n. 2500 autisti) furono avviati nel 2010 corsi per l'acq uisizione de lla qualifica di operatore sociosanitario specializzato per complessivi 365 autisti soccorritori (cui aveva partecip ato anche il ###: il tutto nell'interesse dei dipendenti alla stabilità lavorativa e in un'ottica di adottare un sistema di gestione, attraverso una società in house, qual era la S.E.U.S., atto a garantire l'ottimizzazione dell'erogazione del servizio pubblico.  10. Quanto, in particolare alla posizio ne dell'odierno ricorrente, la Corte territoriale ha sottoli neato ch e l'assegnazione alla sede di ### (postazione 118 ###, operata da S.E.U.S. con il contratto di assunzione del 13 luglio 2010, era una assegnazione di tipo provvisorio, e che la situazione degli esuberi, risultante dal ### era ben nota alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori stessi (tra cui certamente il ###.  11. La seconda assegnazione (per il ### all'ospedale di ### P.G. all'esito del corso), secondo i giudici di seconde cure, non e ra, quindi, né u n distacco né u n provvedimento temporaneo di conferimento di mansio ni inferiori, ma una att ribuzione definitiva a seguito de lla partecipazione ad un corso di formazione (oggetto di avviso pubblico con libertà di partecipaz ione da parte degli interessati), per conseguire la qualifica di O.S.S., cu i l'odierno ricorrente aveva volontariamente prestato il proprio consenso a svolgere le suddette mansioni, mutando quelle precedenti e al fine di tutelare la salvaguardia del suo posto di lavoro.  12. In questo contesto, è evidente che le censure del ### si fondano su un presupposto errato e non pertinente alla ratio decidendi della gravata sentenza, e cioè che si verta in 8 una ipotesi di distacco o di demansionamento e, comunque, al di là delle asserite violazioni di legge, non tengono conto della diversa ricost ruzione in fatto di t utta la vicenda, accertata da parte dei giudici di seconde cure con adeguata motivazione, che hanno escluso, come detto, l'adozione, da parte dell a società S.E.U.S., si a dell'esisten za di un provvedimento di distacco che di demansion amento, essendovi, invece, stato solo u n provvedimento di assegnazione definitiva di nu ove mansioni, a parità di trattamento retributivo e di inquadramento contrattuale già posseduto, di cui il lavoratore era consapevole, finalizzato alla conservazione d el posto di la voro e adottato in conformità del ### 20 10/2013 e della convenzione dell'agosto 2012 tra ### di ### e la S.E.U.S.  13. E' opportuno ribadire che è un principio ormai consolidato quello secondo cui il r icorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenz a logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e va lutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le comp lessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi , dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi d i prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017). 9 14. Alla stregu a di quanto esposto, il ricorso de ve essere rigettato.  15. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.  16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 2 4.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.  PQM La Corte rigetta il ricorso. Co ndanna il ricorrent e al pagamento, in favore della controricorren te, de lle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorren te, dell'ult eriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, il 6 maggio 2025 ###.ssa ### 

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Cinque Guglielmo

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