testo integrale
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12100/2022 R.G. proposto da: ### rap presentato e difeso dall'Avv. ### RICCIARDI -ricorrente contro ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### -controricorrente avverso la sentenza n. 4431/2021 della Corte d'App ello di Napoli , pubblicata il ###, NRG 403/2018.
Udita la relazi one sv olta nella camera di consiglio d el 2/10/2025 dal ###. ### 1. ### ha lavorato presso il ### per le zone colpite dal sisma del 1980, provenendo in com ando d al Ministero della ### con inquadramento al VII livello funzionale.
Egli sostiene che, fin da subito, gli erano state affidate, con continuità, responsabilità maggiori di quelle del livello di inquadramento ed in particolare di carattere dirigenziale. ###. 1 della legge n. 730 del 1986 aveva poi disposto che i dipendenti in servizio presso il ### utilizzati per l'emergenza del sisma potessero essere immessi a domanda in un ruolo speciale ad esaurimento presso la P.A. di appartenenza, ciò dovend o avvenire, secondo quanto so stiene il ricorr ente, avuto riguardo alle mansioni effettivamente svolte, come chiar ito anche dalle circolari ministeriali di riferimento.
Al contrario, egli, che riferi sce di essere st ato vincitore del concorso riservato di cui all'art. 1 cit., era stato assunto dalla ### con decorrenza 1.12.1994, nella VII qualifica funzionale e quindi ad un livello addirittu ra inferiore a quello di norma riservato ai fu nzionari ingegneri. ### avvedutasi dell'errore, co n successivo provvedimento 10163/1998, aveva corretto l'inquadramento riconoscendo in suo favore la qualifica ### con decorrenza giuridica dal 1.12.1994 ed economica dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ed il ricorrente ha ritenuto anche tale decisione illegittima, sia per la decorrenza posticipata del trattamento economico, sia per il mancato riconoscimento del livello dirigenziale.
Egli ha quindi agito, con ricorso incardinato presso il Tribunale di Napoli nell'anno 2016, per sentir riconoscere il diritto al superiore inquadramento nella qualifica dirigenziale nei ruoli speciali della ### a far data dal la sua immissione in essi, chiedendo in via subordinata il 3 pagamento delle differ enze retributive tra la VII e l'### qualifica nel periodo in cui quest'ultima non era stata illegittimamente attribuita. 2. La domanda è stata rigettata dal Tribunale sul presupposto del la maturazione della prescrizione del diritto al riconoscimento di una qualifica diversa da quella di inquad ramento, co n sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Napoli.
Quest'ultima escludeva l'imprescrittibilità dei diritti azionati e rilevava che il termine decennale era spirato, senza che potesse attribuirsi effetto interruttivo al decreto dirigenziale del 11.8.2011, perché non avente ad oggetto le pretese poi azionate.
La Corte di merito rilevava altresì che il ricorrente, nel giugno 1999, aveva sottoscritto contratto individuale di attribuzione dell' ### qualifica con retrodatazione solo sul piano giuridico, senza che si potesse riconoscere alcuna nullità rilevabile d'ufficio, sicché si doveva ritenere che egli avesse accettato le condizioni e le clausole di reinquadramento, anche sul piano della decorrenza degli effetti economici.
La sentenza concludeva quindi affermando che l'impossibilità di verificare la sussistenza del di ritto sottostante al superiore inquadramento precludeva anche la possibi lità di pronunciare sulle eventuali differenze retributive, in quanto poste in relazione di necessaria accessorietà rispetto alla verifica delle mansioni realmente disimpegnate, senza che vi fossero deduzioni idonee a sostenere la d omanda con riguardo al periodo successivo. 3. Luig i ### ha proposto rico rso per cassazione con sette motivi, resistiti da controricorso della ### Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 c.c. e 112 c.p.c. (art. 360 n. 3, c.p.c.) e con esso il ricorrente sostiene che, in primo grado, la ### avrebbe sollevato l'eccezione di prescrizione sul presupposto che l'azione fosse intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla posizione dirigenziale sulla base dell'esercizio di fatto di mansioni più elevate.
Quindi, a dire del ricorrente, una volta accertato in appello che l'azione era invece diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento e che gli incarichi dirigenziali erano stati oggetto di formale attribuzione, era errato che fosse stata infine accolta l'eccezione formulata co n riguardo all'altra pretesa, dandosi co sì spazio ad un 'eccezione in realt à inammissibile.
Il second o motivo formula anal oghe considerazioni sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., per mancanza di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ed in relazione appunto all'eccezione di prescrizione. 2. I due moti vi possono essere esaminati co ngiuntamente per la loro connessione e vanno disattesi.
Essi presentano un difetto co mune di specificità, in contrast o con il disposto dell'art. 366 c.p.c., in quanto si basano su asseriti assetti della domanda e delle eccezioni, senza trascrivere i passaggi degli atti in cui l'una e le altre sono state formulate.
In ogni caso per entrambi i motivi è ass orbente il ril ievo della loro infondatezza, dovendo trovare appli cazione il principio espres so nella massima per cui «in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa ecc ezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valer e in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come un a quaestio juris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto 5 di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di prof ittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè, attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'ident ificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice» (Cass., S.U., 25 luglio 2002, 10955).
Da tale regola di diritto deriva l'irrilevanza di come fosse stata formulata l'eccezione di prescrizi one, perché essa andav a comunque decisa nel merito con riferimento all'azione che risultasse in concreto svolta. 3. Ragi oni di contigui tà logico-motivazionale consigliano di anticipare l'esame dei motivi dal quinto al settimo. 3.1 Con la quin ta censura si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) e con esso si assume che la Corte d'Appello, con percorso motivazionale che si asserisce oscuro , avrebbe di satteso il motivo di appello con cui er a stata denunciata la manifesta inammi ssibilità dell'eccezione di prescrizione acc olta dal ### nale in primo grado, nonostante essa fosse riferita ad un thema decidendum diverso da quello prospettato nel ri corso e ciò c on riferimento ancora alla di stinzione operata nel ricorso per cassazione tra l'azione dispiegata e riguardante il corretto inquadramento e az ione fondata sul disimpegno delle ma nsioni relative alla qualifica superiore.
Il motivo è inammissibile per plurime e coesistenti ragioni.
Intanto, perché l'eventuale difetto motivazionale su un motivo di appello non in tegra il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ma semmai un vizio strettamente processuale nei termini di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c.
Inoltre, si rileva che nella censura - come già si è detto rispetto ai primi due motivi - si evidenzia un difetto di specifici tà, perché non sono trascritti gli atti, con accompagnata disamina critica, attraverso i quali si 6 dovrebbe in ipotesi ricostruire la dinamica processuale che ne dovrebbe costituire fondamento.
Infine, sulla base di quanto si è rilevato precedentemente in ordine all'ampiezza di disamina ch e deriva dalla form ulazione dell'eccezione di prescrizione, è evidente anche l'assenza di decisività, che comunque è - o, meglio, sarebbe, ove in ipotesi si prescindesse dalle altre e già menzionate ragioni di inammissibilità - elemento della fattispecie di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. 3.2 Il sesto motivo adduce analogo vizio di omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) con riferimento al passaggio della sentenza di appello con cui si è ritenuto che «la preclusa possibilità di verificare la sussistenza del diritto sottostante» impedisse di pronunciare sulle eventuali differenze retributive azionate in via subordinata.
Il ricor rente sostiene infatti che la domanda subordi nata fosse assolutamente sganciata da quella principale e che, rispetto all a prima, non fosse stata sollevata eccezione di prescrizione.
Il settimo motivo declina analoghe considerazioni, sempre sotto il profilo della mancata propos izione dell'eccezione di prescrizione rispetto alla domanda subordinata, ma nel la prospettiva della violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 2938 c.c. e 112 c.p.c.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione e non possono trovare accoglimento.
Essi muovono intanto da un'incompleta lettura della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la questione di prescrizione impedisse la disamina della sussistenza del diritto all 'inquadramento con riferimento ad entrambe le pretese, principale e subordinata.
Ciò è reso evidente dalla disamina del passaggio su cui fa leva il ricorrente in una con quelli antecedenti ove, nel valutare il tema della prescrizione, la Corte distrettuale ha fatto senza dubbio riferimento anche alla vicenda del reinq uadramento in ### livello, che essa ha ritenuto accettato sul 7 piano della re troattività degli effetti (pag. 3, secondo periodo), concludendo altresì nel senso del verificarsi della prescrizione anche per le doglianze «di cui al contrat to» (p ag. 3, terzo periodo), perch é mai avanzate prima della notifica del ricorso di primo grado (nel 2016, mentre il contratto è del 1999) e mai assistite da precedenti atti interruttivi.
In breve, la Corte territoriale ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione riguardasse entrambe le pretese e l'ha accolta rispetto a tutte e due.
Su tale premessa, la logicità del ragion amento del la Corte di merit o è evidente e palese risulta l'inconferenza, rispetto ad esso, di quanto la pretesa subor dinata fosse collegata alla prima o meno, ovvero sia del profilo su cui si fondano le due censure qui in esame.
In relazione all'ampiezza dell'eccezione di prescrizione - che il ricorrente assume invece non fosse stata sollevata rispetto alla pretesa subordinata - il ricorso di fetta di specificità, sempr e in contrasto con i canoni di cui all'art. 366 c.p.c., perché nulla è riportato del contenuto esatto degli atti avversari nella parte in cui era prospettato il tema della prescrizione, al fine in ipotes i di supportare la tesi per cui l'eccezione di prescrizione andasse riferita solo alla domanda principale e non alla subordinata.
Mancano quindi ne i motivi gli elementi idonei a dedurre in sede di legittimità quanto necessario al fine di in ficiare il ragionamento svolto dalla Corte territoriale ed essi sono, come tali, inammissibili anche in parte qua e per questa ragione. 4. Vanno quindi affrontati gli altri motivi - ovverosia il terzo ed il quarto - che riguardano nel merito il tema della prescrizione.
Il terzo motivo adduce in particolare la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 2934 c.c. e con esso, richiamando precedenti di questa S.C., si assume che il diritto alla qualifica professionale sarebbe imprescrittibile, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale.
Il quarto motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 2935 c.c. ed è formulato sul presupposto che l'illecito 8 realizzato nel caso di specie avrebbe avuto carattere permanente, sicché esso si sarebbe perpetuato fino al collocament o del ricorre nte in quiescenza nel 2015 e dunque il de corso della prescri zione si sarebbe rinnovato continuativamente in relazione al riprodursi dell'evento dannoso, sicché l'effetto estintivo non poteva dirsi realizzato. 4.1 Seco ndo il ricorrente, il diritto alla qualifica sarebbe insensibile agli effetti estintivi del trascorrere del tempo e quindi alla prescrizione, per il suo afferire ad uno status (terzo motivo) o altrimenti per il reiterarsi nel tempo dell'illecito consistente nella mancata attribuzione dell'inquadramento spettante (quarto motivo), sicché, a prescriversi, sarebbero comunque solo le differenze retributive a ciò riconnesse, ma non il diritto all'inquadramento in sé considerato. 5. Il punto è decisivo e va qui approfondito, riepilogando alcuni approdi della giurisprudenza di questa S.C., al fine di calibrarli rispetto al diritto alla qualifica nel pubblico impiego privatizzato. 5.1 Senza dubbio la qualifica, nel lavoro privato come in quello pubblico, è concetto di sin tesi espressivo, rispetto al lavoratore, di un in sieme di situazioni soggettive, di obbligo e di diritto o più genericamente di dovere o di interesse, che derivano dalla ricorrenza di un rapporto intersoggettivo con il datore di lavoro e che, specie nell'impiego presso la P.A., fa capo ad un assetto (v. la dotazione organica) che prescinde dalla singola persona e fa capo all'organizzazione di riferimento. 5.2 Le posizi oni propriamente di status, sec ondo quanto chi arito nella giurisprudenza di questa S.C., ricorrent i in situazioni molt o generali (status civitatis; status familiae), ma anche in condizioni più specifiche, sono quelle in cui la coesistenza di diritti ed o bblighi plurim i consegu e all'appartenere ad una certa collettività e si caratterizza per il sussistere delle corrispondenti situazioni soggettive a prescindere dalla volontà della persona e quindi per effetto normativo diretto. 9 La persona titolare dello status può anche decidere se esercitare o meno i diritti consequenziali, ma ciò senza effetti sull'esistenza dello status come tale, in qu anto derivante da norme pos te per realizzar e co n parti colare intensità esigenze di protezione e\o di perequazione e destinate a radicarsi in principi fondanti dell'ordinamento, con riferimento in particolare all'art. 3, co . 2, Cost. ed alla finalità di assi curare in concret o l'eguaglianza e rimuovere gli ostacoli che, limitandola, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (Cass. 30 maggio 2022, n. 17440).
Il concetto di status è quindi quello di una «posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontin ua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri» (Cass., S.U., 12 luglio 2000, n. 483). 5.3 Nei settori più co ntigui a quell o che qui viene in rilievo sono stati ritenuti status quello di “i nvalido civile” (C ass. S.U., 483 del 2000 cit.) quello di “vittima del dovere (Cass . 17440/2022 cit.) o di “pensionato” (Cass. 25 luglio 2002, n. 10955).
Situazioni di status che si caratterizzano quin di per essere in sé non disponibili e non prescrittibili, mentre lo sono - restando così soggetti a non so rgere o ad estinguersi - i d iritti alle prestazioni patrimoniali consequenziali, che possono non essere fruiti se manchi no le debite istanze previste dall'ordinamento (come la c.d. domanda amministrativa, quando prevista) e possono venire meno per prescrizione. 5.4 Rispetto alla qualifica del lavoratore nell'ambito del diritto privato nella giurisprudenza si è assistito ad una progressiva evoluzione. ### una certa linea interpretativ a essa, oltre a non essere tale da integrare uno status in senso proprio, sarebbe stata da considerare un mero «indice di una situazione» (Cass. 1 settembre 1987 n. 7151) o un «nome comune .. che come tale non è, di regola, oggetto di alcun diritto» e soltanto «designa, secondo il contesto, le mansioni e/o il trattamento 10 economico - normativo» (Cass. 29 ottobre 1998, n. 10832), sicché non si potrebbe porr e alcun problema di prescrizion e, poiché questa è causa estintiva soltanto di diritti.
In concomitanza con tale indirizzo, si è avuta una diversa impostazione, che ha ritenuto l'esistenza di un autonomo diritto alla qualifica (v. già la risalente Cass. S.U., 18 maggio 1978, n. 2394 ed altre analoghe), talora delineato come "status" aziendale (Cass., S.U. 15 o ttobre 1992, 11263), in ogni caso soggetto alla prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 Nel tempo, è quest'ultimo orientamento che si è andato consolidando (Cass. 26 ottobre 2016, n. 21645; Cass. 8 aprile 2011, n. 8057; Cass. 24 maggio 2006, n. 12238), spesso affrancandosi dall'equivoco richiamo alla figura dello status e ricostruendo quello alla qualifica come vero e proprio diritto soggettivo, soggetto a prescrizione.
Ciò evidentement e sul presupposto di una disponibilità di tale di ritto, inevitabile per sottrarlo ai limiti di cui all'art. 2934, co. 2, c.c. e destinata a fondarsi sulla non sovrapponibilità del regime della disponibilità dei diritti a qu ello della inderogabili tà delle norme di tutela che caratterizzano ampiamente le fattispecie lavoristiche (v. art. 2113 c.c.).
Tale ril ievo, se connesso con quanto si è sop ra osservato rispetto all a ricostruzione giurisprudenziale degli status, evidenzi a le connotazioni volontaristiche che restano presenti nell'ambito del diritto alla qualifica e che viceversa - se non rispetto al mero esercizio dei diritti consequenziali - non ricorrono nelle ipotesi di veri e propri status. 6. Dev e quindi verifi carsi quali siano le connotazioni che la qualifica assume, da questo punto di vista, nel pubblico impiego. 7. Il tema emerge nel caso di specie su un duplice piano che è sia quello dell'incidenza degli atti di inquadramento posti in esse re nel contesto precedente alla privatizzazione del pubblico impiego e quindi allorquando vigeva la giurisdizione esclusiva amministrativa, sia quello del rilievo da 11 attribuire ad atti negoziali in tercorsi dopo tale privatiz zazione in ambiti destinati, come si dirà, alla sola giurisdizione del giudice ordinario. 8. In questa prospettiva va detto come non basti, per i rapporti di impiego pubblico non privatizzati, il richiamo ad un fondamento negoziale, perché esso non potrebbe dirs i sussistente, a fronte d i pro vvedimenti amministrativi, per quanto in combinazione con situazioni di di ritto soggettivo, preesistenti o, soprattutto, consequenziali.
Rispetto ad un ta le cont esto, il diritto alla qualifica consegue ad atti autoritativi, la cui connotaz ione sta nel consolidarsi di essi, dal lato del lavoratore, per effetto della loro mancata impugnazione nei termini previsti nell'ambito della giurisdizione amministrativa. ### di in oppugnabilità che ne deriva è conseguenza diretta dell'assenza di eccezioni rispetto al regi me generale delle situ azioni dei privati a fronte di poteri amministrativi e manifesta con ciò la connotazione di disponibili tà in capo al lavoratore delle corrispondenti situazioni soggettive.
La conseguenza è che, con tale consolidamento, la qualifica del lavoratore diviene, dal suo lato, intangibile e non c onsente al medesimo di contestarne ulteriormente le configurazioni, secondo un assetto da aversi per consolidato nella giurisprudenza che sarà citata al punto che segue.
Per altro verso, i tratti di disponibilità che si evidenziano escludono che il corrispondente diritto si sottragga all'estinzione per prescrizione. 8.1 Neanche, per analoghe ragioni in ordine alla disponibilità dal lato del lavoratore, si può quindi parlare di status, ma di una situ azione di coesistente di plurimi diritti, interessi, obblighi e doveri, nel che consiste il diritto alla qualifica anche in tale ambito, che resta definito secondo ciò che è stabilito nei corrispondenti atti di inquadramento ed a quanto da essi consegue. 12 Il lavor atore non può quindi successivame nte riapri re, a meno di mutamenti in fatto o in diri tto, l'assetto giuri dico della qu alifica così fissato, sicché non vi è in alcun modo a discorrere di illeciti permanenti.
Diversa è invece la posizione della P.A. la quale, essendo chiamata a gestire interessi pubblici e dovendo garantire la leg alità del proprio procedere (art. 97 Cost.) pu ò, nei limiti in cui lo consentano o lo impongano le norme sulla c.d. autotut ela (ora artt. 21-quinquies e ss. della l. n. 241 del 1990), rimuovere gli atti già assunti. 8.2 Il tema viene qui in evidenza rispetto all'originario inquadramento al livello VII operato nelle procedure di transito da altri enti, per effetto delle assegnazioni temporanee pre sso il ### per il sisma, nel 1994/1995, in conseguenza delle procedure di cui all'art. 12 della legge 730 del 1986.
In proposito va ribadito, sulla base di quanto già sopra argomentato, il principio, espresso in motivazione da Cass. 2 maggio 2024 n. 11857 per cui - si cita testualmente - «la sopravvenuta privatizzazione del rapporto di pu bblico impiego non ha trasformato la natura degli atti adottati nel precedente regime di diritto pubblico, con la conseguenza che continua ad operare, con riferimento a quegli atti, il principio, più volte ribadito nella giurisprudenza amministra tiva, secondo cui i provvedimenti di inquadramento sono atti autoritativi di inserimento del personale nell'organizzazione dei pubblici uffici e regolano lo status del dipendente pubblico, ossia il coacervo di diritti e doveri inscindibilmente connessi a quella posizione cristall izzata appunto dall 'inquadramento. Pertanto, tali provvedimenti, ove ritenuti illegittimi , devono essere impu gnati nel termine di decadenza dai soggetti interessati, stanti gli effetti lesivi che da essi derivano direttamente sia sul piano giuridico che su quello economico (v. Cons. Stato nn. 5881/2012; 2012/2012; 6576/2011; 5860/2011; 6371/2009)». 13 8.3 Nel caso di specie l'inquadramento nella “qualifica funzionale” risale al 1994/1995 e dunque ad un momento in cui, nonostante l'entrata in vigore del d. lgs. n. 29 del 1993, il pregresso regime di diritto pubblico non era ancora pienamente superato, secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 72 del d. lgs. n. 29 del 1993, stante il fatto che il nuovo ### comunque non regolava ancora ex novo gli inquadramenti e permaneva parimenti la giurisdizione del giudice amministrativo (art. 69, co. 3 del d. lgs. n. 29 del 1993).
Ne co nsegue che le determinazioni di in quadramento mantene vano la natura di atti unilaterali i quali - non risultando impugnati nella sede ###potendosi neanche ipotizzare la ricorrenza delle eccezionali ipotesi (difetto assoluto di attribuzione; violazione di giudicato; casi “espressamente” ritenuti tali dalla legge) di cui all'art. 21 -septies della legge n. 241 del 1990, pera ltro entrato in vigore successivamente - si sono consoli dati come tali e dunque non vi è lu ogo a discorre re di illegittimità permanenti, perché l'assetto così configurato, stante l'inoppugnabilità, si è stabilizzato ed ha reso del tutto legitti mo quanto avvenuto in osservanza del medesimo.
Ciò comporta, già con riferimento alla domanda principale, la reiezione del quarto motivo, sulla permanenza dell'illecito, ma, per analoghe ragioni di disponibilità delle situazioni soggettive, anche del terzo, sulla prescrizione del diritto a rivendicare una diversa qualifica, dovendosi solo aggiungere, visto che del tema vi è accenno nella memoria finale, che presso questa S.C. è del tutto consolidato ed è stato anche recentemente ribadito che nel pubblico impiego la prescrizione corre anche in pendenza del rapporto (Cass., S.U., 28 dicembre 2023, n. ###). 9. Ragi onamenti in parte diversi, per quanto con e siti non dissimili, valgono per il diver so contesto del lavoro privatizzato, che è più direttamente coinvolto dalla domanda formulata in via subordinata. 14 Essa riguarda il reinquadramento al livello ### av venuto nel 1999, co n decorrenza economica dal 2.6.1999 e giuridica dal 1.12.1994.
Si tratta di evoluzione degli originari inquadramenti nel transito presso la ### perfezio nata tuttavia a regime privatizzato a quel punto pienamente in vig ore e sfociata, com e rileva la Corte d'Appello, in un corrispondente contratto individuale.
Inoltre, trattandosi di di sciplina sostanziale in evitabilmente destinata ad operare “a cavallo” (Cass., S.U., 1° marzo 2012, n. 3183; Cass., S.U., 11 luglio 2019, n. 18671) e cioè con effetti sia prima che dopo il definitivo transito della giurisdizione presso il giudice ordinario, ma tra l'altro per un fatto storico (il nuovo contratto) certamente successivo al 30 giugno 1998 (Cass., S.U., 6 luglio 2006, n. 15340), secondo il disposto degli artt. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80 del 1998 e 69, co. 7, del d. lgs. n. 165 del 2001, per essa senza dubbio il regime è quello ormai proprio della giurisdizione sopravvenuta.
Ciò esclude che si possa discutere di inoppugnabi lità d i determinazioni amministrative e tutto resta regolato sul piano delle situazioni soggettive coinvolte.
Da qu esto punto di vista, tu ttavia, a risultare dirimente è proprio la sottoscrizione del contratto, come giustamente rileva la Corte territoriale, in quanto essa è destinata a regolare gl i effetti sotto il profilo dell'inquadramento nel transito da un ente ad un altro. ### della qualifica e dell'inquadramento è atto che afferisce ad aspetti disponibili dal lato del lavoratore, sec ondo quan to già affermato dalla giurispruden za di questa S.C., proprio in relazione a fenomeni di traslazione volontaria del rapporto.
A tale fenomeno si riporta anche lo speciale tramutamento che viene qui in evidenza, anch'esso destinato a realizzarsi, come si evince dall'art. 12, co. 1 (cui fa rinvio anche il co. 3) della leg ge n. 730 del 1986, «a domanda» e pur sempre in «ruoli» della P.A. di destinazione che, pu r 15 essendo «speciali» e «ad esa urimento», so no certamente fo rmati in ragione delle esigenze di dotazione proprie di essa, second o le regole generali dell'ambito del pubblico impiego.
E' infatti principio consolidato, destinato a valere anche nel caso di specie, quello espresso dalla massima per cui «in caso di mobilità del personale, il dipendente la cui domanda sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza nell'ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest'ultim o quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può co ntestare a passaggio già avvenuto l'inquadramento rico nosciutogli e pretendere di rimanere nell'ente di destinazione con un superi ore profilo professionale, percependo le relative diff erenze retrib utive non essendo consentito alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificar e le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze delle PP. AA. mirano ad assicurar e in attuazione dei principi di cui all'art. 97, avuto riguardo alle peculiarità proprie dell'is tituto del passaggio diretto, che corrisponde anche all'interesse del lavora tore di conoscere il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto nell'ente di destinazione, risultando quindi questi lib ero di non acc ettare il transito» (C ass. 22 dicembre 2017, n. ###, motivata anche con richiamo anche a Cass. 5 ottobre 2016 n. 19925 e Cass. 2 gennaio 2017 n.2).
Da tutto ciò deriva che, dopo la stipula del nuovo contratto, è da esso che è derivata la disciplina del rapporto e ciò del tutto legittimamente quale effetto dell'intervenut a accettazione, senza che si possa ragionare inesistenti illeciti permanenti.
Ed è altresì evident e che, se a regolare un certo inquadramento va le l'accordo negoziale, ciò significa che si tratta di situazioni non indisponibili e ci si trova dunque ancora al di fuori del regime degli status. 16 Ne consegue che, pianamente, dal momento della fissazione della qualifica in sede ###poi la prescrizione aveva corso e quindi è del tutto legittimo che il maturare di essa sia stato accertato dalla Corte d'Appello, dato il tempo trascorso tra la stipula del contratto (1999) e l'introduzione della causa (2016).
Ciò non toglie peraltro che, se si verifi chino patol ogie del consenso o dell'assetto negoziale, esse siano rilevabili dalle parti, secondo il regime giuridico proprio di esse e con i connotati dell'imprescrittibilità, se si tratti di nullità (art. 1422 c.c.).
Del resto, il tema della nullità, tra l'altro esplicitamente esclusa dalla Corte territoriale (pag. 2, ultima riga) senza che sul punto vi sia stata esplicita replica in questa sede ###emerge in alcun modo e dunque su di esso nulla è a dirsi. 10. Anche rispetto ai profili addotti con la domanda subordinata non si può dunque parlare di il lecito permanente (quarto motivo) e si è già detto della decorrenza della prescrizione rispetto all'attribuzione di una diversa qualifica (terzo motivo) e quindi tali motivi vanno rigettati anche in questa ulteriore prospettiva. 11. Va solo ribadito che la Corte territoriale non ha fatto riferimento al “disimpegno delle mansioni” nel senso che l'azione fosse fondata sull'esercizio di fatto di esse, al fine di ottenere le corrispondenti differenze retributive, ma nel senso che, da quel conferimento di mansioni, secondo il ricorrente, sarebbe derivato il diritto ad una certa qualifica al momento dell'inquadramento nei ruoli regionali.
Il ricorre nte stesso insiste su tale prospettazione, che in dividua anche l'azione svolta, appunto nel senso di rivendi care il diritto all'inquadramento e quindi alla qualifica ab origine in ambito dirigenziale e comunque, per effetto del re inquadrament o del 1999, con effetti economici pieni della nuova qualifica fin dal 1994. 17 Non è invece oggetto di causa e presupp orrebbe indagini di fatto che identificano chiaramente una diver sa pretesa, quello delle eve ntuali differenze retributive maturate per l'esercizio in concreto, sia all'epoca, sia dopo, di mansioni di livello superiore a quelle degli inquadrament i riconosciuti e che si sono consolidati. 12. Al complessivo rig etto del ricorso segue la re golazione secondo soccombenza delle spese del grado. 13. Pu ò anche esprimersi il seguent e principio: «anche nell 'ambito del pubblico impiego il diritto del lavoratore alla qualifica, quale insi eme di situazioni giuridiche professionali e patrimoniali derivante dall'inserimento nell'organizzazione datoriale, non costituisce uno status, ma una situazione giuridica so ggettiva complessa , soggetta a prescrizione nel termine ordinar io decennale di cui all'art. 2946 c.c. e capace di consolidarsi, nel caso di inqu adramento operato in occas ione del trasferimento tra enti diversi, per effetto, in regime non privatizzato, della mancata impug nazione davanti al giudice amministrativo dei corrispondenti atti autoritativi nei termini previsti dalla legge e, nel regime privatizzato, per effetto dell'accettazione dell'inquadramento di destinazione, salve in quest'ultim o caso le azioni di im pugnazione negoziale, nei termini previsti in ragione della lor o natu ra e ferma l'imprescrittibilità dell'azione di nullità» P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti proc essuali per il versamento, da pa rte del 18 ricorrente, del l'ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in ### il ###. ###