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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30624/2024 del 28-11-2024

... certificazione del la ### attestante l'anzianità e l'inquadramento nel livello ### del suddetto ### b) successivamente all'### del 16.7.2014, proprio dalla ### spa è stata indicata nelle buste paga del ricorrente l'applicazione del ### (mansioni di ### sanitario specializzato) anche se poi non attuato p er il calcolo della retribuzione: ciò rend e fondata anche la censura di cui al primo motivo circa la delimitazione del thema decidendum, operata dalla Corte territoriale, dalla data di assunzione del luglio 2013 all'aprile del 2014 sull'erroneo presupposto della sopravvenuta applicazione integrale del ### 22. Ne consegue, che per quanto attiene al pagamento della 14ma mensilità, che costituisce la specifica voce retributiva in discussione in questa causa, la Corte di appello abbia errato a sostenere che essa non fosse da calcolare sulla base del #### 23.- I prim i tre motivi vann o, pertanto, accolti restand o assorbita la trattazione del quarto concernente le statui zioni sulle spese di lite. 24.- Dell'impugnata sentenza s'impone, pertanto, la cassazione in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'Appello di ### che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 8884-2023 proposto da: ### domiciliato in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### RINALDI; - ricorrente - contro ### L'### "###, in persona del ### issario Straordinario pro temp ore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ### presso #### retributive per cambio di appalto R.G.N. 8884/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 09/10/2024 CC DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresent ata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 1427/2022 della CORTE ### di CATANIA, depositata il ### R.G.N. 887/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal ###. ### Fatti di causa La Corte d'appel lo di ### con la sentenza in atti, accogliendo le impugnazioni svolte da ### per l'### e da ### S.p.A. ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da ### e c ondannato ### e l'### per l'### za “### o” in solido al pagamento in favore dello stesso di € 1012,34 a titolo di differenze retributive dovute per la 14ma mensilità 2014/2015; la Corte ha invece rigettato il ricorso proposto dal lavoratore e l'ha condannato al pagamento delle spese proc essuali del doppio grado a favore degli appellanti, nella misura indicata in sentenza.   A fondamento della sentenza la Corte d'appello sosteneva che occorresse preliminarmente esaminare la questione relativa all'obbligo della ### spa di appli care al momento della sua successione nell'appalto il ### obbligo ritenuto dal primo giudice attraverso il richiamo a precedenti sentenze del medesimo ufficio, ed ha sostenuto in proposit o che: a) il lavoratore faceva parte del gruppo di lavoratori il cui contratto individuale di lavoro conteneva l'indicazione del ### servizi integrati multiservizi ed ai quali era stato però consent ito di 3 manifestare la volontà di confluire nel ### e che ciò si era verificato con comunicazioni formali fatti pervenire tramite l'ufficio provinciale del lavoro di ### con effetto dal periodo di paga di maggio 2014; b) il contratto collettivo di categoria si individua sulla base del tipo di attività svolta dal datore di lavoro e non in ra gione delle man sioni concrete svolte da ciascun lavoratore; c) come ritenuto dal tribunale con argomentazione non cens urata dall'appellato che non ha proposto appello incidentale, la clausola sociale contenuta nel contratto di appalto non individuava un determinato tipo di contratto collettivo; d) la PFE non gestiva case di ripose, residence, case albergo, case protette, ecc . rientranti nel la sfera di applicazione del #### nè era iscritta alle organizzazioni datoriali stipulanti il predetto contratto collettivo; e) per quanto si ricavava dall'art.  2 del Capi tolato speciale di app alto l'oggetto dello stesso riguardava quanto indicato a pagina 5, 6 e 7; f) secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di appalti pubblici la scelta del contratto colletti vo da applicar e rientrava nelle prerogative organizzative dell' imprenditore e nella libertà negoziale delle parti con il solo limite che esso risultasse coerente co n l'oggetto dell'appalto (### di Stato 932/2017, 7449/2022); g) l' unica attività deman data al personale della PFE che comportava un contatto fisico con i pazienti dell'ospedale - da co mpiere in collaborazione con il personale infermieristico - era quella relativa agli atti di accudimento semplice al paziente e precisamente la pulizia del malato dopo il pasto, ig iene personale del paziente e aiuto all'infermiera nel cambio della bianche ria al paziente e nelle operazioni fisiologiche; tu tti gli altri servizi affidati all'appaltatrice, come le pulizie di locali, attrezzature, arredi, sanificazione, trasporto rifiuti, trasporto pazien ti barellati, 4 facchinaggio, servizi di logistica, nulla avevano a vedere con le attività contemplate nell'art.1 del ### ; h) il contratto collettivo applicato dalla ### ossia il ### per il pe rsonale dipendente da ### esercenti ser vizi di puli zia e servizi integrati mu ltiservizi era invece pienamente coer ente con l'oggetto dell'appalto, compresa l'attività di ausilio al personale infermieristico come si ricava dall'esame dell'art. 1 del ### del settore impre se di pulizie e servizi integrati multiservizi nel quale figurano tutte le attività oggetto di appalto, compresi i servizi ausiliari in area sanitaria; i) non erano ravvisabili le violazioni alla clausola sociale dell'art. 36 St. lav., dell'art. 10 comma 7 e dell'art. 9 del Capitolato speciale del contratto di appalto, né dell'art. 74 lett. b) del ### l) in virtù degli accordi sindacali del 5.8.2013 e del 18.9.2013 la ### spa aveva mantenuto il profilo pro fessionale posse duto dal lavoratore, tenendo conto dell'anzianità pregressa e riconoscendo, oltre ad un assegno ad personam, una retribuzione oraria superiore a quella precedentemente goduta presso la precedente società ### m) non avendo il lavoratore prodotto le buste paga relative ai periodi svolti alle dipendenze della ### e della cooperativa ### 2000 (che non applicava il ####, non vi erano elem enti per riten ere in tegrata la violazione dell'art. 36 Cost; n) poiché quindi la società non era obbligata per quanto sopra esposto ad applicare il ### e gl i accordi sindacali non cont engono alcuna specifica disposizione in ordine alla 14ma mensilità non poteva che farsi applicazione della disposizione di cui all'art. 78, che prevedeva, per gli assunti in data successiva alla stipula dello stesso ### quale l'app ellato, l'applicazione del TEP ( ###, pacificamente applicato dalla ### spa per determi nare la 14ma mensilità degli anni ogge tto del 5 presente gi udizio; o) la regolamentazi one delle spese di lite seguivano la soccombenza, per entrambi i gradi, e andavano liquidate in favore di entrambe le parti.   Avverso la sentenza ha proposto ricors o per cassazione ### con quattro articolati motivi ai quali hanno resistito ### l' ### per la ### a ### con controricorso.   Le parti hanno depositato memoria prima dell'udienza.   Il colle gio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art.  380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. 
Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione del ### 08.05.2013, artt. 46, 78 e 74 , “### - ###” e ### 2 “### di regolamentazione per la prima applicazione del presente ### nelle istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL”- in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., “per violazione o falsa applicazione di norme di di ritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Con tale motivo il ricorrente lamenta l'errore commesso dalla Corte di appello nel riconoscere il diritto del gestore di un pubblico servizio di derogare al trattamento economico previsto dal ### esplicitamente applicato al rapporto.  2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Violazione e falsa app licazione dell'art. 132 n. 2 e 4 cpc e 1419 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p. c., “per violazi one o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”. Omesso esame circa un fatto decisivo per il 6 giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. , avendo la Corte sbagliato a non riconosc ere l'applicazione del ### anche per il passato e l' anzianità pregressa co me stabilito dal giudice di primo grado (anzi anità convenzionale, essendo un vecchio lavoratore).  3.- Con il terzo motivo violazione e falsa applicazione dell'art.  36 leg ge 300/1970 (c.d. Statuto dei ### in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1411 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art.  360 n. 5 c.p.c., av endo la Corte d'appello sbagliato ad individuare il ### di riferimento previsto dalla ### sociale contenuta nel capitolato di appalto.  4.- Col quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello condannato il ricorrente a pagare le spese secondo la soccom benza senza neanche intravedere i motivi validissimi che esistono alla luce della travagliata, ambigua e contorta vertenza sindacale per compensare almeno le spese di lite in caso di soccombenza del lavoratore che, utilizzato come personale sanitario nel più importante ospedale della provincia di ### riven dica il trattamento contrattuale e la salvaguardia del trattamento economico in godimento. La Corte di appello l'aveva condannato a pagare le spese di lite all'azienda ### financo per il giudizio di primo grado 7 nonostante questa contumace nel giudizio di primo grado non ne avesse sostenute.  5.- I pri mi tre motivi, da esaminare congiun tamente per connessione logico-giuridica, sono fondati sulla scorta di quanto affermato da questa Corte con le recenti sentenze nn. 7359/24, 7362/24, 7363/24 e 7464/24, le quali resistono alle critiche ad esse rivolte dalle parti controricorrenti, sono pienamente condivise dal Collegio e qui si richiamano integralmente anche ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.; dovendosi solo ribadire che il trattamento collettivo ### da applicare al ricorrente, come agli altri lavoratori cui si riferiscono le sentenze citate, era individuato dallo specifico ### d'appalto (oltre che dal contratto individuale) e non poteva essere derogato dalla successiva contrattazion e aziendale che è quindi nulla. Il trattamento garant ito dalla clausola del capitolato è quell o “integrale” e non quello minimo; senza che per questo possa ipotizzarsi alcuna violazione dell'art. 39 Cost. trattandosi di una clausola rivolta a sostenere la parte economica della contrattazione, secondo un modello diffuso nell'ordinamento.  6.- ### quanto aff ermato nella sentenze citate la problematica di fondo, sottesa ai motivi di ricorso, è infatti quella finalizzata all'acce rtamento del diritto del lavo ratore all'applicazione integrale del ### al suo contratto di lavoro stipulato con la ### spa il ###, in luogo del ### per il personale di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi applicato dalla società datrice di lavoro, per il periodo precedente e succes sivo al periodo di pa ga di maggio 2014.  7. In parti colare, la questione fond amentale, risolta dai giudici di merito di primo e secondo grado in modo difforme e che viene sottoposta a questa Corte, è quella di verificare se il 8 richiamo alla contrattazione collettiva, operato dalle clausole del capitolato speciale di appalto, sia da correlare all'oggetto del ### cd. Multiservizi ovvero a quello del ### 8. Prima di analizzare in concreto le disposizioni rilevanti ai fini della so luzione del sud detto problema, è opportuno precisare che, per orien tamento co stante di questa Corte a partire da Cass. n. 6335 del 2014, la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è parifìcata sul piano processuale a quella delle norme di diritto sicché, anch' essa comporta, in sede di legittimità, l a riconducibilità del motivo di impugnazione all'errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato e quindi il relativo discostamento da parte del giudice di merito (fra le tante: n. 19507/2014; n. 20554/201 e, di recente n. 3883/2024).  9. Peraltro, è stato anche affermato, sempre in sede ###tema di interpretazione del con tratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basa re il procedimento er meneutico, non sono ordinati secondo un criter io di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella complessa ricostruzione del significato dell'atto negoziale, che deve essere effettuata attribuendo preminente rilievo al canone interpretati vo della comune intenzione delle parti, di cui all'art. 1363 cod.  (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. ###/2022).  10. Orbene, nella specie, i dati da cui partire s ono rappresentati, in primo luogo, dagli articoli 9 e 10 del capitolato 9 speciale di appalto che costituisce, unitamente al bando di gara e al disciplinare di gara, la lex specialis per le parti e la fonte dei rispettivi obblighi contrattuali.  11. ###. 9 stabilisce: “### aggiudicataria si impegna al rispetto del le norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione conseguenti a cambi di gestione come previsti nei relativi CCNL”.  12. ###. 10 prevede: “### agg iudicataria dovrà assicurare il servizio con personale qualificato, nel rispetto integrale del vigente ### per il perso nale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari e degli accordi territoriali stipulati nell'ambito del suddetto contratto”.  13. La natura di tali disposizioni è quella di essere “clausole sociali” di fonte contrattuale, analogamente all'art. 36 St. lav.  di fonte legale, finalizzate a garantire sia la tut ela dei livelli occupazionali, sia gli standar ds minimi di trattamento economico-normativo nei casi di avvicendamento tra imprese nella esecuzione di un appalto.  14. Premesso che la clausola di cui all'art. 10 menzionato non riguarda esclusivamente l'obbligo dell'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai ### di categoria e di zona, ma individua, sia pure senza specificarlo, un determinato contratto collettivo da rispettare integralmente, il problema, come si è detto, è quello di accertare a quale di questi contratti collettivi le ### abbiano voluto fare rifer imento con l'inciso “p ersonale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari”.  15. La Corte territoriale, su tale punto, ha ritenuto corretto individuare come contratto coll ettivo menzionato nell'art. 10 quello denominato “###Multiservizi”, nel cui oggetto figurano “i servizi ausiliari in area sanitaria” (si riporta 10 l'art. 1 del ### <nella sfera di a pplicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemp lificativo e non esaustivo, le seguenti attività: - servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazi oni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.); - servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali , immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.); - servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, id raulici, etc.); - servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagna mento, custodia di locali, edifici, aree, etc.); - servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.); - servizi generali (servizi copia, centralino, di stribuzione cancelleria e posta interna, fattorinagg io, barellaggio, movimentazione interna, etc.); - servizi amminis trativi (gestione condomin iale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.); - servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) - servizi di pulizia, di manute nzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.); - servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico - autobus, aeromobili, natanti, etc.); - servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati; - servizi integrati in ambito fieristico, museale ed ar cheologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.; - servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate 11 private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili; - servizi di fattorinagg io, custodia ed ar chiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con e sclusione dei call-center, etc.; - servizi ausiliari alla gestione di bi blioteche ed esposizione li braria, gestione degli acc essi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisic o del material e librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.>). 
Se, però si ha riguardo all 'oggetto del capitolato speciale di appalto nella sua in tegrità (<### 1: “servizio ausili ario di supporto presso i reparti e le strutture della medesima azienda per una durata di anni 5. In particolare, il servizio oggetto del presente appalto si prefigge la gestione dei ser vizi au siliari socio-sanitari ed economali, ivi compresi i servizi di pulizia delle aree comuni”; ### 2: “Il servizio oggetto dell'appalto prevede le presta zioni appresso elencate…. Attività di pulizia e sanificazione amb ientale... - collaborazione con l'infermiere professionale per atti di accudimento semplice al paziente…. - trasporto dei pazienti in barell a ed in carrozzel la ed al loro accompagnamento anche sulle ambulanze; - trasporto del materiale biologic o… - rifacimento del lett o non occupato…- preparazione dell'amb iente per il pasto e aiuto nella distribuzione dello stesso…. -aiuto all'infermiere nel cambio di biancheria al paziente nelle oper azioni fisiologiche...>), il procedimento di sussunzione oper ato dalla Corte di strettuale non appare condivisibile, perché riduttivo, sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo.  16. Con rig uardo al primo aspetto, deve osservarsi che la disposizione del capitolato di appalto è molto selettiva in ordine all'identificazione del personale (dip endente da im prese 12 esercenti servizi sociosanitari) per cui il riferimento è ad una categoria di lavoratori ben del ineata da profil i professi onali specifici e per alcuni versi specialistici, difficilmente comparabile con quello regolato dal ### che abbraccia senza dubbio categorie più ampie di lavoratori.  17. Per quanto concerne il secondo aspetto, va rilevato che l'oggetto del capi tolato di appalt o è maggiorm ente aderente all'ambito applicativo del ### (servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (### di accoglienza, ### di assistenza, ecc.); servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati; servizi per minori co munque denominati (### educati vo - assistenziali, ### alloggio, ### di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per persone con disabilità comunque denominati (### assistenziali, ### per la riabilitazione, ### psico-medico-pedagogici, ### socio-educativi, ### alloggio, residenze sanitarie assistenziali, assistenza domiciliare, ### diurni disabili, ### sanitarie disabili, ecc.); servizi per anzi ani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (### di riposo, ####albergo, ### diurni, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per anzi ani non auto sufficienti, comunque denominati (### protette, ### sanitarie assistenziali, ### diurni integrati, ### domiciliare integrata, ecc.); attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati) in quanto le attività professionali che si richiedevano agli operatori erano corrispondenti a quelle contemplate nel suddetto con tratto collettivo e comportavano una assistenza ed un contatto diretto, da parte dei lavoratori, sia pure med iato dal la presenza del personale infermieristi co, con il paziente che non può certo 13 rientrare nell'oggetto estremamente generico del ### 18. Ciò acclara to, ne consegue che l'obbligo del rispetto integrale per la ### spa del ### derivava dall'art. 10 del capitolato speciale di appalto che prevedeva una obbligazione a favore di un terzo, desumibile dalla interpretazione della clausola contrattuale: impegno assunto dalla impresa subentrante con la sottoscrizione del capitolato stesso.  19. Tale el emento contrattuale er a chiaramente determinabile, per quanto sopra detto, avendo rig uardo ai canoni di correttezza e buona fede che devono presiedere anche la fas e dell'esecuzione del contratto (per tutte Cass. 22819/2010).  20. E la circostanza che, anche in primo grado, fosse stata affermata la mancata precisa individuazi one del contratto collettivo da applicare nel capi tolato speciale di appalto e la relativa statuizione non era stata impugnata dal lavoratore, non era certo preclusiva ad un esame della stessa in grado di appello in quanto , avendo poi il Tribunale riten uto corretti sia il riferimento che la applicazione del ### il lavoratore stesso, sul punto, non poteva essere considerato soccombente perché totalmente vittorioso in primo grado e, pertanto, non aveva alcun interesse ad impugnare la pronuncia con il gravame incidentale.  21. Per co ncludere, infine, va precisato che la suddetta individuazione del contratto collettivo da applicare nel cambio appalto in quello ### (e non in quello ### integrati/###, attraverso il capitolato speciale di appalto, trova un riscontro in due circostanze di fatto: a) al ricorrente, con esclusione della parentesi lavorativa svolta con 14 la Cooper ativa ### era stato applicato in precedenza il ### c ome risulta dalla certificazione del la ### attestante l'anzianità e l'inquadramento nel livello ### del suddetto ### b) successivamente all'### del 16.7.2014, proprio dalla ### spa è stata indicata nelle buste paga del ricorrente l'applicazione del ### (mansioni di ### sanitario specializzato) anche se poi non attuato p er il calcolo della retribuzione: ciò rend e fondata anche la censura di cui al primo motivo circa la delimitazione del thema decidendum, operata dalla Corte territoriale, dalla data di assunzione del luglio 2013 all'aprile del 2014 sull'erroneo presupposto della sopravvenuta applicazione integrale del ### 22. Ne consegue, che per quanto attiene al pagamento della 14ma mensilità, che costituisce la specifica voce retributiva in discussione in questa causa, la Corte di appello abbia errato a sostenere che essa non fosse da calcolare sulla base del #### 23.- I prim i tre motivi vann o, pertanto, accolti restand o assorbita la trattazione del quarto concernente le statui zioni sulle spese di lite.  24.- Dell'impugnata sentenza s'impone, pertanto, la cassazione in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'Appello di ### che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione di quanto in motivazione specificato.  25.- Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.  PQM La Corte accogli e il primo, il secondo ed il terzo motivo, assorbito il quarto; cassa la sentenza in relazione ai motivi 15 accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione. 
Così deciso in ### nella ### camerale del 9.10.24  

Giudice/firmatari: Patti Adriano Piergiovanni, Riverso Roberto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27255/2025 del 12-10-2025

... considerando le declaratorie contrattuali del 2° e del 4 ° livello, l'attività di addetto al servizio ### correttamente andava inqu adrata in quello superiore, con decorrenza dal 22 febbraio 2012 e con diritto alla relativa retribuzione dal 22.11.2011 per entrambi i ricorrenti. 5. Avverso la sentenza di secondo grado la ### S.r.l. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, succes sivamente illustrati con memoria, cui resistevano con controricorso gli intimati. 6. ### si è riservato il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2103 cod. civ. e 23 del ### 2009 nonché la violazione dell'art. 115 cpc per travisamento della prova. Si sostiene, da un lato, che la Corte territoriale aveva errato nella percezione delle risultanze probatorie con riguardo alla effettiva attività svolta dai lavoratori, ut ilizzando informazioni probatorie che non esisteva no nel processo; dall'altro, che la Corte territoriale aveva erroneamente individuato i tratti (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 19927-2024 proposto da: ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre sentata e difesa dagli avvocati ##### - ricorrente - contro #### rappresentati e difesi dall'avvocato ### - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1052/2024 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ### R.G.N. 896/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal ###. ### Fatti di causa ### rapporto privato R.G.N.19927/2024 Cron. 
Rep. 
Ud 11/09/2025 CC 1. ### e ### premesso di essere stati di pendenti somministrati della A ccenture ### S.r.l. con mansioni di “addetti al call center” rispettivamente dal 22.11.2011 all'1.3.2012 e dal 22.11.2011 all'1.8.2012 e destinati alla c ommessa ### a ### chiedevano, per le mansioni svolte, l'inquadramento nel 5° livello ovvero in subordine nel 4° livello in luogo del formale inquadramento del 2° livello loro assegnato.  2. ### ibunale di Napoli, in parziale accoglimento delle domande, riconosceva ai lavora tori l' inquadramento superiore nel 4° livello dal 22.2.2012 con le relative differenze retributive.  3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1052/2024, confermava la pronuncia di primo grado.  4. I gi udici di seconde cure precisavano che: a) non e ra ravvisabile, nelle domande dei lavorator i, un profil o di abusivo frazionamento del credito attesa la specificità della causa peten di della azione di riconosciment o di man sioni superiori rispetto alle alt re iniziative giudiziarie intraprese antecedentemente; b) la domanda di condanna generica era pienamente ammissib ile, anche senza il consenso del convenuto, costituendo espre ssione del principio di liber a scelta delle forme di tutela offerte dall'or dinamento; c) il ricorso introduttivo, nel suo complesso, non era viziato dal difetto di allegazione; d) non vi era incapacità a testimoniare di un ricor rente con ri ferimento alle pretese dell' altro trattandosi di rapporti processuali distinti; e) avendo riguardo alle risultanze istruttorie, da cui emergeva che gli originari ricorrenti non si erano limitati a fornire informazioni commerciali alla clientela ma avevano svolto anche attività di assistenza finalizzata alla risoluzione dei reclami di varia 3 natura dell'utenza e considerando le declaratorie contrattuali del 2° e del 4 ° livello, l'attività di addetto al servizio ### correttamente andava inqu adrata in quello superiore, con decorrenza dal 22 febbraio 2012 e con diritto alla relativa retribuzione dal 22.11.2011 per entrambi i ricorrenti.  5. Avverso la sentenza di secondo grado la ### S.r.l. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, succes sivamente illustrati con memoria, cui resistevano con controricorso gli intimati.  6. ### si è riservato il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. 
Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati.  2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli artt.  2103 cod. civ. e 23 del ### 2009 nonché la violazione dell'art. 115 cpc per travisamento della prova. 
Si sostiene, da un lato, che la Corte territoriale aveva errato nella percezione delle risultanze probatorie con riguardo alla effettiva attività svolta dai lavoratori, ut ilizzando informazioni probatorie che non esisteva no nel processo; dall'altro, che la Corte territoriale aveva erroneamente individuato i tratti caratteristici dei livelli di inquadramento in contestazione, ritenendo conseguentemente che gli originari ricorrenti fossero in possesso di quelle qualificate conoscenze di tipo specialistico e di quella piena professionalità acquisita anche attrav erso specifici percorsi formativi richiesti dalla declaratoria del 4° livello.  3. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, si censura la violazione e falsa 4 applicazione dell'art. 278 cpc, per essere stata ritenuta ammissibile la domanda g enerica di pagamento delle differenze retributive senza correttamente valutare il profilo dell'abuso del diritto, non ess endovi alcun interesse alla tutela frazionata del credito per i lavoratori.  4. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, si eccepisce, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, l'omessa pronuncia sul motivo di appello, con violazione dell'art. 112 cpc, rig uardante l'eccezione di prescr izione dei crediti retributivi.  5. Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.  6. È infondato lì dove si denuncia, in pratica, un erroneo giudizio di sussunzione del fatto (mansioni assegnate ai lavoratori) nella ipotesi contrattuale collettiva (nel quarto livello e non nel terzo).  7. Invero, l'accertamento espletato dalla Corte di appello per la determinazione dell'inquad ramento spettante ai lavoratori risulta conforme agli insegnamenti di questa Corte che ha chiarito come il giudice del merito, allorché si tratti di individuare la pertinenza delle mansioni svolte in concreto, rispetto ad una determi nata posizione funzionale, deve seguire un procedimento logico-giuridico che non può prescindere da tre fasi successive, costitui te dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qu alifiche e dei gradi previsti dal co ntratto collet tivo di categoria, nonché dal raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale individuati nella seconda ( n. 7123/2014; Cass. n. 20272/2010).  8. Nel caso co ncreto, la valu tazione compiuta dal giudice di secondo grado si so ttrae alle censure che le sono state 5 mosse, atteso che la Corte distrettuale ha valu tato compiutamente il contenuto professionale delle mansioni in concreto assegnate ai dipendenti cogliendo, nelle stesse, i tratti qualificanti del IV livello (id est quello del lavoratore che «[...] con piena prof essionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e co n il supp orto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge con capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva, attività di info rmazione, v endita di servizi, attività di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti, assistenza commerciale alla clientela attiva e potenziale; attività di interf accia ver so la rete commerciale; svolge, inoltre, compiti conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso»), rispetto a quelli del III livello, che è la progressione auto matica del II livello, (lavoratore che, in possesso di specifiche cognizioni teorico pratiche, nell 'ambito dei metodi di lavoro e procedure definite, svolge, co n specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità), in particolare, evidenziando, che nella declaratoria del predetto terzo livello erano del tutto assenti il carattere dell'autonomia esecutiva e delle responsabilità adeguate al risultato oper ativo attesa la necessità del possesso, di contro, per il quarto li vello, di qualificate conoscenze di tipo specialisti co, mediante l'es plicazione di attività tecnico-operative di adeguata complessità, anche in campo amministrativo, tecnico e commerciale. 6 9. La Corte distre ttuale ha, poi, precisato che le mansioni espletate dai due originari ricorrenti non si limitavano nel fornire informazioni co mmerciali alla clientela ma consistevano anche in attività di assistenza finalizzata alla risoluzione dei reclami di varia natura dell'utenza, a fornire assistenza ai clienti ### e a risolvere i problemi che gli operatori del primo livello non erano in grado di gestire.  10. Essendovi margini di scelta per i lavoratori nelle opzioni risolutive da adottare, quin di, co rrettamente sono stati rilevati dalla Corte distrettu ale i requisiti della autonomi a esecutiva e della responsabili tà adeguate al risultato operativo atteso, caratterizzanti il IV livello, oltre a quello del possesso della piena professionalità.  11. Sono, in vece, inammissibili le do glianze, ancorché proposte in termini di violazione di legge, che si sostanziano, almeno per ciò che riguarda i profili sviluppati in ordine alla natura e consistenza dei compiti svolti dai lavoratori, nella critica della ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale, censurandosi la valutazion e del materiale probatorio; in parte qua, dunque, le censure configurano vizi di motivazione. Tuttavia, seppure diversamente qualificate, non indicano, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. (applicabile alla fattispecie), il «fa tto storico», non esa minato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass. s.u. 7 aprile 2014 , n. 8053), s icché ci si arresta al rilievo di inammissibilità delle stesse.  12. In tema di ricor so per cass azione, infatti, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo 7 se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti inv ece a valutazione: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. Sez. Un. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014).  13. Da ultimo va precisato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non quando si verta in una ipotesi, come nell'analisi effettuata dalla Corte territoriale nel caso di specie, di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio (Cass. Sez. Un. n. 5792/24).  14. Il secondo motivo è parimenti infondato. 
In sede di legittimità è stato affermato, con un orientamento consolidato e mai modificato, che è possibi le azionare, in materia di lavoro, la pretesa economica chiedendo solo una condanna generica e non specifica (tra le altre, cfr. Cass. 3503/1992).  15. Tale riconosciuta facoltà esclude, conseguentemente, ogni profilo di abusivo fr azionamento del credi to da parte dei ricorrenti in relazione alla rivendicazione azionata.  16. ### frazionamento d l credito non è, altresì, ravvisabile anche in relazione al pregresso contenzi oso intercorso tra le parti che la Corte territorial e, con una affermazione non smentita con la censura in esa me, ha precisato essere riferibile a controversie aventi causa petendi diversa da quella del presente ricorso. 8 17. Il terzo motivo è, invece, fondato perché la Corte territoriale effettivamente (come riconoscon o gli stessi controricorrenti) non si è pronunciata sulla eccezio ne, proposta in primo grado e reiterata dalla società in sede ###il no no motivo, di prescrizione dei crediti retributivi.  18. Né dalla gravata pronuncia è evincibile un rigetto implicito della questione perché essa poneva uno specifico profilo di esame -riguardante la possibilità di invocare un orientamento giurisprudenziale di legittimità, affermatosi nei confronti del datore di lavoro, anche per un soggetto che tale non poteva qualificarsi in senso tecnico e in relazione ad un rapporto di lavoro a tempo determi natoe implicava la eventuale necessità di un accertamento di fatto, profili che non possono ritenersi superati con il mero accoglimento del rivendicato inquadramento superiore e della condann a generica al pagamento delle relative differenze retributive.  19. Alla stregua di quanto esposto, il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, mentre vanno rigettati il primo ed il secondo.  20. La gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, essendo necessari accertamenti di fatto, alla Corte di appello di Nap oli, in diversa composizione, che dovr à esaminare la sollevata eccezione di prescrizione, il cui scrutino è stato omesso, e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.  PQM La Corte accoglie il terzo motivo, rigettati gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di 9 appello di Napoli, in diversa co mposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, l'11.9.2025 ###.ssa ### 

Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, Cinque Guglielmo

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 205/2026 del 04-01-2026

... provenendo in com ando d al Ministero della ### con inquadramento al VII livello funzionale. Egli sostiene che, fin da subito, gli erano state affidate, con continuità, responsabilità maggiori di quelle del livello di inquadramento ed in particolare di carattere dirigenziale. ###. 1 della legge n. 730 del 1986 aveva poi disposto che i dipendenti in servizio presso il ### utilizzati per l'emergenza del sisma potessero essere immessi a domanda in un ruolo speciale ad esaurimento presso la P.A. di appartenenza, ciò dovend o avvenire, secondo quanto so stiene il ricorr ente, avuto riguardo alle mansioni effettivamente svolte, come chiar ito anche dalle circolari ministeriali di riferimento. Al contrario, egli, che riferi sce di essere st ato vincitore del concorso riservato di cui all'art. 1 cit., era stato assunto dalla ### con decorrenza 1.12.1994, nella VII qualifica funzionale e quindi ad un livello addirittu ra inferiore a quello di norma riservato ai fu nzionari ingegneri. ### avvedutasi dell'errore, co n successivo provvedimento 10163/1998, aveva corretto l'inquadramento riconoscendo in suo favore la qualifica ### con decorrenza giuridica dal 1.12.1994 ed economica dalla data di (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12100/2022 R.G. proposto da: ### rap presentato e difeso dall'Avv. ### RICCIARDI -ricorrente contro ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### -controricorrente avverso la sentenza n. 4431/2021 della Corte d'App ello di Napoli , pubblicata il ###, NRG 403/2018. 
Udita la relazi one sv olta nella camera di consiglio d el 2/10/2025 dal ###.  ### 1. ### ha lavorato presso il ### per le zone colpite dal sisma del 1980, provenendo in com ando d al Ministero della ### con inquadramento al VII livello funzionale. 
Egli sostiene che, fin da subito, gli erano state affidate, con continuità, responsabilità maggiori di quelle del livello di inquadramento ed in particolare di carattere dirigenziale.  ###. 1 della legge n. 730 del 1986 aveva poi disposto che i dipendenti in servizio presso il ### utilizzati per l'emergenza del sisma potessero essere immessi a domanda in un ruolo speciale ad esaurimento presso la P.A. di appartenenza, ciò dovend o avvenire, secondo quanto so stiene il ricorr ente, avuto riguardo alle mansioni effettivamente svolte, come chiar ito anche dalle circolari ministeriali di riferimento. 
Al contrario, egli, che riferi sce di essere st ato vincitore del concorso riservato di cui all'art. 1 cit., era stato assunto dalla ### con decorrenza 1.12.1994, nella VII qualifica funzionale e quindi ad un livello addirittu ra inferiore a quello di norma riservato ai fu nzionari ingegneri.  ### avvedutasi dell'errore, co n successivo provvedimento 10163/1998, aveva corretto l'inquadramento riconoscendo in suo favore la qualifica ### con decorrenza giuridica dal 1.12.1994 ed economica dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ed il ricorrente ha ritenuto anche tale decisione illegittima, sia per la decorrenza posticipata del trattamento economico, sia per il mancato riconoscimento del livello dirigenziale. 
Egli ha quindi agito, con ricorso incardinato presso il Tribunale di Napoli nell'anno 2016, per sentir riconoscere il diritto al superiore inquadramento nella qualifica dirigenziale nei ruoli speciali della ### a far data dal la sua immissione in essi, chiedendo in via subordinata il 3 pagamento delle differ enze retributive tra la VII e l'### qualifica nel periodo in cui quest'ultima non era stata illegittimamente attribuita.  2. La domanda è stata rigettata dal Tribunale sul presupposto del la maturazione della prescrizione del diritto al riconoscimento di una qualifica diversa da quella di inquad ramento, co n sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Napoli. 
Quest'ultima escludeva l'imprescrittibilità dei diritti azionati e rilevava che il termine decennale era spirato, senza che potesse attribuirsi effetto interruttivo al decreto dirigenziale del 11.8.2011, perché non avente ad oggetto le pretese poi azionate. 
La Corte di merito rilevava altresì che il ricorrente, nel giugno 1999, aveva sottoscritto contratto individuale di attribuzione dell' ### qualifica con retrodatazione solo sul piano giuridico, senza che si potesse riconoscere alcuna nullità rilevabile d'ufficio, sicché si doveva ritenere che egli avesse accettato le condizioni e le clausole di reinquadramento, anche sul piano della decorrenza degli effetti economici. 
La sentenza concludeva quindi affermando che l'impossibilità di verificare la sussistenza del di ritto sottostante al superiore inquadramento precludeva anche la possibi lità di pronunciare sulle eventuali differenze retributive, in quanto poste in relazione di necessaria accessorietà rispetto alla verifica delle mansioni realmente disimpegnate, senza che vi fossero deduzioni idonee a sostenere la d omanda con riguardo al periodo successivo.  3. Luig i ### ha proposto rico rso per cassazione con sette motivi, resistiti da controricorso della ### Il ricorrente ha depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.  2938 c.c. e 112 c.p.c. (art. 360 n. 3, c.p.c.) e con esso il ricorrente sostiene che, in primo grado, la ### avrebbe sollevato l'eccezione di prescrizione sul presupposto che l'azione fosse intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla posizione dirigenziale sulla base dell'esercizio di fatto di mansioni più elevate. 
Quindi, a dire del ricorrente, una volta accertato in appello che l'azione era invece diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento e che gli incarichi dirigenziali erano stati oggetto di formale attribuzione, era errato che fosse stata infine accolta l'eccezione formulata co n riguardo all'altra pretesa, dandosi co sì spazio ad un 'eccezione in realt à inammissibile. 
Il second o motivo formula anal oghe considerazioni sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c., per mancanza di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ed in relazione appunto all'eccezione di prescrizione.  2. I due moti vi possono essere esaminati co ngiuntamente per la loro connessione e vanno disattesi. 
Essi presentano un difetto co mune di specificità, in contrast o con il disposto dell'art. 366 c.p.c., in quanto si basano su asseriti assetti della domanda e delle eccezioni, senza trascrivere i passaggi degli atti in cui l'una e le altre sono state formulate. 
In ogni caso per entrambi i motivi è ass orbente il ril ievo della loro infondatezza, dovendo trovare appli cazione il principio espres so nella massima per cui «in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa ecc ezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valer e in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come un a quaestio juris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto 5 di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di prof ittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè, attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'ident ificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice» (Cass., S.U., 25 luglio 2002, 10955). 
Da tale regola di diritto deriva l'irrilevanza di come fosse stata formulata l'eccezione di prescrizi one, perché essa andav a comunque decisa nel merito con riferimento all'azione che risultasse in concreto svolta.  3. Ragi oni di contigui tà logico-motivazionale consigliano di anticipare l'esame dei motivi dal quinto al settimo.  3.1 Con la quin ta censura si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.  360 n. 5 c.p.c.) e con esso si assume che la Corte d'Appello, con percorso motivazionale che si asserisce oscuro , avrebbe di satteso il motivo di appello con cui er a stata denunciata la manifesta inammi ssibilità dell'eccezione di prescrizione acc olta dal ### nale in primo grado, nonostante essa fosse riferita ad un thema decidendum diverso da quello prospettato nel ri corso e ciò c on riferimento ancora alla di stinzione operata nel ricorso per cassazione tra l'azione dispiegata e riguardante il corretto inquadramento e az ione fondata sul disimpegno delle ma nsioni relative alla qualifica superiore. 
Il motivo è inammissibile per plurime e coesistenti ragioni. 
Intanto, perché l'eventuale difetto motivazionale su un motivo di appello non in tegra il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ma semmai un vizio strettamente processuale nei termini di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. 
Inoltre, si rileva che nella censura - come già si è detto rispetto ai primi due motivi - si evidenzia un difetto di specifici tà, perché non sono trascritti gli atti, con accompagnata disamina critica, attraverso i quali si 6 dovrebbe in ipotesi ricostruire la dinamica processuale che ne dovrebbe costituire fondamento. 
Infine, sulla base di quanto si è rilevato precedentemente in ordine all'ampiezza di disamina ch e deriva dalla form ulazione dell'eccezione di prescrizione, è evidente anche l'assenza di decisività, che comunque è - o, meglio, sarebbe, ove in ipotesi si prescindesse dalle altre e già menzionate ragioni di inammissibilità - elemento della fattispecie di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.  3.2 Il sesto motivo adduce analogo vizio di omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) con riferimento al passaggio della sentenza di appello con cui si è ritenuto che «la preclusa possibilità di verificare la sussistenza del diritto sottostante» impedisse di pronunciare sulle eventuali differenze retributive azionate in via subordinata. 
Il ricor rente sostiene infatti che la domanda subordi nata fosse assolutamente sganciata da quella principale e che, rispetto all a prima, non fosse stata sollevata eccezione di prescrizione. 
Il settimo motivo declina analoghe considerazioni, sempre sotto il profilo della mancata propos izione dell'eccezione di prescrizione rispetto alla domanda subordinata, ma nel la prospettiva della violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 2938 c.c. e 112 c.p.c. 
I due motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione e non possono trovare accoglimento. 
Essi muovono intanto da un'incompleta lettura della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la questione di prescrizione impedisse la disamina della sussistenza del diritto all 'inquadramento con riferimento ad entrambe le pretese, principale e subordinata. 
Ciò è reso evidente dalla disamina del passaggio su cui fa leva il ricorrente in una con quelli antecedenti ove, nel valutare il tema della prescrizione, la Corte distrettuale ha fatto senza dubbio riferimento anche alla vicenda del reinq uadramento in ### livello, che essa ha ritenuto accettato sul 7 piano della re troattività degli effetti (pag. 3, secondo periodo), concludendo altresì nel senso del verificarsi della prescrizione anche per le doglianze «di cui al contrat to» (p ag. 3, terzo periodo), perch é mai avanzate prima della notifica del ricorso di primo grado (nel 2016, mentre il contratto è del 1999) e mai assistite da precedenti atti interruttivi. 
In breve, la Corte territoriale ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione riguardasse entrambe le pretese e l'ha accolta rispetto a tutte e due. 
Su tale premessa, la logicità del ragion amento del la Corte di merit o è evidente e palese risulta l'inconferenza, rispetto ad esso, di quanto la pretesa subor dinata fosse collegata alla prima o meno, ovvero sia del profilo su cui si fondano le due censure qui in esame. 
In relazione all'ampiezza dell'eccezione di prescrizione - che il ricorrente assume invece non fosse stata sollevata rispetto alla pretesa subordinata - il ricorso di fetta di specificità, sempr e in contrasto con i canoni di cui all'art. 366 c.p.c., perché nulla è riportato del contenuto esatto degli atti avversari nella parte in cui era prospettato il tema della prescrizione, al fine in ipotes i di supportare la tesi per cui l'eccezione di prescrizione andasse riferita solo alla domanda principale e non alla subordinata. 
Mancano quindi ne i motivi gli elementi idonei a dedurre in sede di legittimità quanto necessario al fine di in ficiare il ragionamento svolto dalla Corte territoriale ed essi sono, come tali, inammissibili anche in parte qua e per questa ragione.  4. Vanno quindi affrontati gli altri motivi - ovverosia il terzo ed il quarto - che riguardano nel merito il tema della prescrizione. 
Il terzo motivo adduce in particolare la violazione e falsa applicazione (art.  360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 2934 c.c. e con esso, richiamando precedenti di questa S.C., si assume che il diritto alla qualifica professionale sarebbe imprescrittibile, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale. 
Il quarto motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 2935 c.c. ed è formulato sul presupposto che l'illecito 8 realizzato nel caso di specie avrebbe avuto carattere permanente, sicché esso si sarebbe perpetuato fino al collocament o del ricorre nte in quiescenza nel 2015 e dunque il de corso della prescri zione si sarebbe rinnovato continuativamente in relazione al riprodursi dell'evento dannoso, sicché l'effetto estintivo non poteva dirsi realizzato.  4.1 Seco ndo il ricorrente, il diritto alla qualifica sarebbe insensibile agli effetti estintivi del trascorrere del tempo e quindi alla prescrizione, per il suo afferire ad uno status (terzo motivo) o altrimenti per il reiterarsi nel tempo dell'illecito consistente nella mancata attribuzione dell'inquadramento spettante (quarto motivo), sicché, a prescriversi, sarebbero comunque solo le differenze retributive a ciò riconnesse, ma non il diritto all'inquadramento in sé considerato.  5. Il punto è decisivo e va qui approfondito, riepilogando alcuni approdi della giurisprudenza di questa S.C., al fine di calibrarli rispetto al diritto alla qualifica nel pubblico impiego privatizzato.  5.1 Senza dubbio la qualifica, nel lavoro privato come in quello pubblico, è concetto di sin tesi espressivo, rispetto al lavoratore, di un in sieme di situazioni soggettive, di obbligo e di diritto o più genericamente di dovere o di interesse, che derivano dalla ricorrenza di un rapporto intersoggettivo con il datore di lavoro e che, specie nell'impiego presso la P.A., fa capo ad un assetto (v. la dotazione organica) che prescinde dalla singola persona e fa capo all'organizzazione di riferimento.  5.2 Le posizi oni propriamente di status, sec ondo quanto chi arito nella giurisprudenza di questa S.C., ricorrent i in situazioni molt o generali (status civitatis; status familiae), ma anche in condizioni più specifiche, sono quelle in cui la coesistenza di diritti ed o bblighi plurim i consegu e all'appartenere ad una certa collettività e si caratterizza per il sussistere delle corrispondenti situazioni soggettive a prescindere dalla volontà della persona e quindi per effetto normativo diretto. 9 La persona titolare dello status può anche decidere se esercitare o meno i diritti consequenziali, ma ciò senza effetti sull'esistenza dello status come tale, in qu anto derivante da norme pos te per realizzar e co n parti colare intensità esigenze di protezione e\o di perequazione e destinate a radicarsi in principi fondanti dell'ordinamento, con riferimento in particolare all'art.  3, co . 2, Cost. ed alla finalità di assi curare in concret o l'eguaglianza e rimuovere gli ostacoli che, limitandola, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (Cass. 30 maggio 2022, n. 17440). 
Il concetto di status è quindi quello di una «posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontin ua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri» (Cass., S.U., 12 luglio 2000, n. 483).  5.3 Nei settori più co ntigui a quell o che qui viene in rilievo sono stati ritenuti status quello di “i nvalido civile” (C ass. S.U., 483 del 2000 cit.) quello di “vittima del dovere (Cass . 17440/2022 cit.) o di “pensionato” (Cass. 25 luglio 2002, n. 10955). 
Situazioni di status che si caratterizzano quin di per essere in sé non disponibili e non prescrittibili, mentre lo sono - restando così soggetti a non so rgere o ad estinguersi - i d iritti alle prestazioni patrimoniali consequenziali, che possono non essere fruiti se manchi no le debite istanze previste dall'ordinamento (come la c.d. domanda amministrativa, quando prevista) e possono venire meno per prescrizione.  5.4 Rispetto alla qualifica del lavoratore nell'ambito del diritto privato nella giurisprudenza si è assistito ad una progressiva evoluzione.  ### una certa linea interpretativ a essa, oltre a non essere tale da integrare uno status in senso proprio, sarebbe stata da considerare un mero «indice di una situazione» (Cass. 1 settembre 1987 n. 7151) o un «nome comune .. che come tale non è, di regola, oggetto di alcun diritto» e soltanto «designa, secondo il contesto, le mansioni e/o il trattamento 10 economico - normativo» (Cass. 29 ottobre 1998, n. 10832), sicché non si potrebbe porr e alcun problema di prescrizion e, poiché questa è causa estintiva soltanto di diritti. 
In concomitanza con tale indirizzo, si è avuta una diversa impostazione, che ha ritenuto l'esistenza di un autonomo diritto alla qualifica (v. già la risalente Cass. S.U., 18 maggio 1978, n. 2394 ed altre analoghe), talora delineato come "status" aziendale (Cass., S.U. 15 o ttobre 1992, 11263), in ogni caso soggetto alla prescrizione decennale ai sensi dell'art.  2946 Nel tempo, è quest'ultimo orientamento che si è andato consolidando (Cass. 26 ottobre 2016, n. 21645; Cass. 8 aprile 2011, n. 8057; Cass. 24 maggio 2006, n. 12238), spesso affrancandosi dall'equivoco richiamo alla figura dello status e ricostruendo quello alla qualifica come vero e proprio diritto soggettivo, soggetto a prescrizione. 
Ciò evidentement e sul presupposto di una disponibilità di tale di ritto, inevitabile per sottrarlo ai limiti di cui all'art. 2934, co. 2, c.c. e destinata a fondarsi sulla non sovrapponibilità del regime della disponibilità dei diritti a qu ello della inderogabili tà delle norme di tutela che caratterizzano ampiamente le fattispecie lavoristiche (v. art. 2113 c.c.). 
Tale ril ievo, se connesso con quanto si è sop ra osservato rispetto all a ricostruzione giurisprudenziale degli status, evidenzi a le connotazioni volontaristiche che restano presenti nell'ambito del diritto alla qualifica e che viceversa - se non rispetto al mero esercizio dei diritti consequenziali - non ricorrono nelle ipotesi di veri e propri status.  6. Dev e quindi verifi carsi quali siano le connotazioni che la qualifica assume, da questo punto di vista, nel pubblico impiego.  7. Il tema emerge nel caso di specie su un duplice piano che è sia quello dell'incidenza degli atti di inquadramento posti in esse re nel contesto precedente alla privatizzazione del pubblico impiego e quindi allorquando vigeva la giurisdizione esclusiva amministrativa, sia quello del rilievo da 11 attribuire ad atti negoziali in tercorsi dopo tale privatiz zazione in ambiti destinati, come si dirà, alla sola giurisdizione del giudice ordinario.  8. In questa prospettiva va detto come non basti, per i rapporti di impiego pubblico non privatizzati, il richiamo ad un fondamento negoziale, perché esso non potrebbe dirs i sussistente, a fronte d i pro vvedimenti amministrativi, per quanto in combinazione con situazioni di di ritto soggettivo, preesistenti o, soprattutto, consequenziali. 
Rispetto ad un ta le cont esto, il diritto alla qualifica consegue ad atti autoritativi, la cui connotaz ione sta nel consolidarsi di essi, dal lato del lavoratore, per effetto della loro mancata impugnazione nei termini previsti nell'ambito della giurisdizione amministrativa.  ### di in oppugnabilità che ne deriva è conseguenza diretta dell'assenza di eccezioni rispetto al regi me generale delle situ azioni dei privati a fronte di poteri amministrativi e manifesta con ciò la connotazione di disponibili tà in capo al lavoratore delle corrispondenti situazioni soggettive. 
La conseguenza è che, con tale consolidamento, la qualifica del lavoratore diviene, dal suo lato, intangibile e non c onsente al medesimo di contestarne ulteriormente le configurazioni, secondo un assetto da aversi per consolidato nella giurisprudenza che sarà citata al punto che segue. 
Per altro verso, i tratti di disponibilità che si evidenziano escludono che il corrispondente diritto si sottragga all'estinzione per prescrizione.  8.1 Neanche, per analoghe ragioni in ordine alla disponibilità dal lato del lavoratore, si può quindi parlare di status, ma di una situ azione di coesistente di plurimi diritti, interessi, obblighi e doveri, nel che consiste il diritto alla qualifica anche in tale ambito, che resta definito secondo ciò che è stabilito nei corrispondenti atti di inquadramento ed a quanto da essi consegue. 12 Il lavor atore non può quindi successivame nte riapri re, a meno di mutamenti in fatto o in diri tto, l'assetto giuri dico della qu alifica così fissato, sicché non vi è in alcun modo a discorrere di illeciti permanenti. 
Diversa è invece la posizione della P.A. la quale, essendo chiamata a gestire interessi pubblici e dovendo garantire la leg alità del proprio procedere (art. 97 Cost.) pu ò, nei limiti in cui lo consentano o lo impongano le norme sulla c.d. autotut ela (ora artt. 21-quinquies e ss.  della l. n. 241 del 1990), rimuovere gli atti già assunti.  8.2 Il tema viene qui in evidenza rispetto all'originario inquadramento al livello VII operato nelle procedure di transito da altri enti, per effetto delle assegnazioni temporanee pre sso il ### per il sisma, nel 1994/1995, in conseguenza delle procedure di cui all'art. 12 della legge 730 del 1986. 
In proposito va ribadito, sulla base di quanto già sopra argomentato, il principio, espresso in motivazione da Cass. 2 maggio 2024 n. 11857 per cui - si cita testualmente - «la sopravvenuta privatizzazione del rapporto di pu bblico impiego non ha trasformato la natura degli atti adottati nel precedente regime di diritto pubblico, con la conseguenza che continua ad operare, con riferimento a quegli atti, il principio, più volte ribadito nella giurisprudenza amministra tiva, secondo cui i provvedimenti di inquadramento sono atti autoritativi di inserimento del personale nell'organizzazione dei pubblici uffici e regolano lo status del dipendente pubblico, ossia il coacervo di diritti e doveri inscindibilmente connessi a quella posizione cristall izzata appunto dall 'inquadramento. Pertanto, tali provvedimenti, ove ritenuti illegittimi , devono essere impu gnati nel termine di decadenza dai soggetti interessati, stanti gli effetti lesivi che da essi derivano direttamente sia sul piano giuridico che su quello economico (v. Cons. Stato nn. 5881/2012; 2012/2012; 6576/2011; 5860/2011; 6371/2009)». 13 8.3 Nel caso di specie l'inquadramento nella “qualifica funzionale” risale al 1994/1995 e dunque ad un momento in cui, nonostante l'entrata in vigore del d. lgs. n. 29 del 1993, il pregresso regime di diritto pubblico non era ancora pienamente superato, secondo la disciplina transitoria di cui all'art.  72 del d. lgs. n. 29 del 1993, stante il fatto che il nuovo ### comunque non regolava ancora ex novo gli inquadramenti e permaneva parimenti la giurisdizione del giudice amministrativo (art. 69, co. 3 del d. lgs. n. 29 del 1993). 
Ne co nsegue che le determinazioni di in quadramento mantene vano la natura di atti unilaterali i quali - non risultando impugnati nella sede ###potendosi neanche ipotizzare la ricorrenza delle eccezionali ipotesi (difetto assoluto di attribuzione; violazione di giudicato; casi “espressamente” ritenuti tali dalla legge) di cui all'art. 21 -septies della legge n. 241 del 1990, pera ltro entrato in vigore successivamente - si sono consoli dati come tali e dunque non vi è lu ogo a discorre re di illegittimità permanenti, perché l'assetto così configurato, stante l'inoppugnabilità, si è stabilizzato ed ha reso del tutto legitti mo quanto avvenuto in osservanza del medesimo. 
Ciò comporta, già con riferimento alla domanda principale, la reiezione del quarto motivo, sulla permanenza dell'illecito, ma, per analoghe ragioni di disponibilità delle situazioni soggettive, anche del terzo, sulla prescrizione del diritto a rivendicare una diversa qualifica, dovendosi solo aggiungere, visto che del tema vi è accenno nella memoria finale, che presso questa S.C. è del tutto consolidato ed è stato anche recentemente ribadito che nel pubblico impiego la prescrizione corre anche in pendenza del rapporto (Cass., S.U., 28 dicembre 2023, n. ###).  9. Ragi onamenti in parte diversi, per quanto con e siti non dissimili, valgono per il diver so contesto del lavoro privatizzato, che è più direttamente coinvolto dalla domanda formulata in via subordinata. 14 Essa riguarda il reinquadramento al livello ### av venuto nel 1999, co n decorrenza economica dal 2.6.1999 e giuridica dal 1.12.1994. 
Si tratta di evoluzione degli originari inquadramenti nel transito presso la ### perfezio nata tuttavia a regime privatizzato a quel punto pienamente in vig ore e sfociata, com e rileva la Corte d'Appello, in un corrispondente contratto individuale. 
Inoltre, trattandosi di di sciplina sostanziale in evitabilmente destinata ad operare “a cavallo” (Cass., S.U., 1° marzo 2012, n. 3183; Cass., S.U., 11 luglio 2019, n. 18671) e cioè con effetti sia prima che dopo il definitivo transito della giurisdizione presso il giudice ordinario, ma tra l'altro per un fatto storico (il nuovo contratto) certamente successivo al 30 giugno 1998 (Cass., S.U., 6 luglio 2006, n. 15340), secondo il disposto degli artt. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80 del 1998 e 69, co. 7, del d. lgs. n. 165 del 2001, per essa senza dubbio il regime è quello ormai proprio della giurisdizione sopravvenuta. 
Ciò esclude che si possa discutere di inoppugnabi lità d i determinazioni amministrative e tutto resta regolato sul piano delle situazioni soggettive coinvolte. 
Da qu esto punto di vista, tu ttavia, a risultare dirimente è proprio la sottoscrizione del contratto, come giustamente rileva la Corte territoriale, in quanto essa è destinata a regolare gl i effetti sotto il profilo dell'inquadramento nel transito da un ente ad un altro.  ### della qualifica e dell'inquadramento è atto che afferisce ad aspetti disponibili dal lato del lavoratore, sec ondo quan to già affermato dalla giurispruden za di questa S.C., proprio in relazione a fenomeni di traslazione volontaria del rapporto. 
A tale fenomeno si riporta anche lo speciale tramutamento che viene qui in evidenza, anch'esso destinato a realizzarsi, come si evince dall'art. 12, co. 1 (cui fa rinvio anche il co. 3) della leg ge n. 730 del 1986, «a domanda» e pur sempre in «ruoli» della P.A. di destinazione che, pu r 15 essendo «speciali» e «ad esa urimento», so no certamente fo rmati in ragione delle esigenze di dotazione proprie di essa, second o le regole generali dell'ambito del pubblico impiego. 
E' infatti principio consolidato, destinato a valere anche nel caso di specie, quello espresso dalla massima per cui «in caso di mobilità del personale, il dipendente la cui domanda sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza nell'ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest'ultim o quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può co ntestare a passaggio già avvenuto l'inquadramento rico nosciutogli e pretendere di rimanere nell'ente di destinazione con un superi ore profilo professionale, percependo le relative diff erenze retrib utive non essendo consentito alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificar e le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze delle PP. AA.  mirano ad assicurar e in attuazione dei principi di cui all'art. 97, avuto riguardo alle peculiarità proprie dell'is tituto del passaggio diretto, che corrisponde anche all'interesse del lavora tore di conoscere il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto nell'ente di destinazione, risultando quindi questi lib ero di non acc ettare il transito» (C ass. 22 dicembre 2017, n. ###, motivata anche con richiamo anche a Cass. 5 ottobre 2016 n. 19925 e Cass. 2 gennaio 2017 n.2). 
Da tutto ciò deriva che, dopo la stipula del nuovo contratto, è da esso che è derivata la disciplina del rapporto e ciò del tutto legittimamente quale effetto dell'intervenut a accettazione, senza che si possa ragionare inesistenti illeciti permanenti. 
Ed è altresì evident e che, se a regolare un certo inquadramento va le l'accordo negoziale, ciò significa che si tratta di situazioni non indisponibili e ci si trova dunque ancora al di fuori del regime degli status. 16 Ne consegue che, pianamente, dal momento della fissazione della qualifica in sede ###poi la prescrizione aveva corso e quindi è del tutto legittimo che il maturare di essa sia stato accertato dalla Corte d'Appello, dato il tempo trascorso tra la stipula del contratto (1999) e l'introduzione della causa (2016). 
Ciò non toglie peraltro che, se si verifi chino patol ogie del consenso o dell'assetto negoziale, esse siano rilevabili dalle parti, secondo il regime giuridico proprio di esse e con i connotati dell'imprescrittibilità, se si tratti di nullità (art. 1422 c.c.). 
Del resto, il tema della nullità, tra l'altro esplicitamente esclusa dalla Corte territoriale (pag. 2, ultima riga) senza che sul punto vi sia stata esplicita replica in questa sede ###emerge in alcun modo e dunque su di esso nulla è a dirsi.  10. Anche rispetto ai profili addotti con la domanda subordinata non si può dunque parlare di il lecito permanente (quarto motivo) e si è già detto della decorrenza della prescrizione rispetto all'attribuzione di una diversa qualifica (terzo motivo) e quindi tali motivi vanno rigettati anche in questa ulteriore prospettiva.  11. Va solo ribadito che la Corte territoriale non ha fatto riferimento al “disimpegno delle mansioni” nel senso che l'azione fosse fondata sull'esercizio di fatto di esse, al fine di ottenere le corrispondenti differenze retributive, ma nel senso che, da quel conferimento di mansioni, secondo il ricorrente, sarebbe derivato il diritto ad una certa qualifica al momento dell'inquadramento nei ruoli regionali. 
Il ricorre nte stesso insiste su tale prospettazione, che in dividua anche l'azione svolta, appunto nel senso di rivendi care il diritto all'inquadramento e quindi alla qualifica ab origine in ambito dirigenziale e comunque, per effetto del re inquadrament o del 1999, con effetti economici pieni della nuova qualifica fin dal 1994. 17 Non è invece oggetto di causa e presupp orrebbe indagini di fatto che identificano chiaramente una diver sa pretesa, quello delle eve ntuali differenze retributive maturate per l'esercizio in concreto, sia all'epoca, sia dopo, di mansioni di livello superiore a quelle degli inquadrament i riconosciuti e che si sono consolidati.  12. Al complessivo rig etto del ricorso segue la re golazione secondo soccombenza delle spese del grado.  13. Pu ò anche esprimersi il seguent e principio: «anche nell 'ambito del pubblico impiego il diritto del lavoratore alla qualifica, quale insi eme di situazioni giuridiche professionali e patrimoniali derivante dall'inserimento nell'organizzazione datoriale, non costituisce uno status, ma una situazione giuridica so ggettiva complessa , soggetta a prescrizione nel termine ordinar io decennale di cui all'art. 2946 c.c. e capace di consolidarsi, nel caso di inqu adramento operato in occas ione del trasferimento tra enti diversi, per effetto, in regime non privatizzato, della mancata impug nazione davanti al giudice amministrativo dei corrispondenti atti autoritativi nei termini previsti dalla legge e, nel regime privatizzato, per effetto dell'accettazione dell'inquadramento di destinazione, salve in quest'ultim o caso le azioni di im pugnazione negoziale, nei termini previsti in ragione della lor o natu ra e ferma l'imprescrittibilità dell'azione di nullità» P.Q.M.  la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti proc essuali per il versamento, da pa rte del 18 ricorrente, del l'ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   ### 

Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Belle' Roberto

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30622/2024 del 28-11-2024

... certificazione del la ### attestante l'anzianità e l'inquadramento nel livello ### del suddetto ### b) successivamente all'### del 16.7.2014, proprio dalla ### spa è stata indicata nelle buste paga del ricorrente l'applicazione del ### (mansioni di ### sanitario specializzato) anche se 14 poi non attuato p er il calcolo della retribuzione: ciò rend e fondata anche la censura di cui al primo moti vo circa la delimitazione del thema decidendum, operata dalla ### territoriale, dalla data di assunzione del luglio 2013 all'aprile del 2014 sull'erroneo presupposto della sopravvenuta applicazione integrale del ### 22. Ne consegue, che per quanto attiene al pagamento della 14ma mensilità, che costituisce la specifica voce retributiva in discussione in questa causa, la ### di appello abbia errato a sostenere che essa non fosse da calcolare sulla base del #### 23.- I prim i tre motivi vann o, pertanto, accolti restand o assorbita la trattazione del quarto concernente le statui zioni sulle spese di lite. 24.- Dell'impugnata sentenza s'impone, pertanto, la cassazione in relazione ai motivi accolti con rinvio alla ### d'Appello di ### che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 8883-2023 proposto da: ### domiciliato in ### presso LA CA NCELLERIA DELLA CORTE SUPREM A ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### L'### "###, in persona del ### issario Straordinario pro temp ore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; nonchè contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ### presso #### rappre sentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente - ### retributive per cambio di appalto R.G.N. 8883/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 09/10/2024 CC avverso la sentenza n. 1421/2022 della #### di CATANIA, depositata il ### R.G.N. 880/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal ###. ### Fatti di causa ### d'appel lo di ### con la sentenza in atti, accogliendo le impugnazioni svolte da ### per l'### e da ### S.p.A. ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da ### e condannato ### e l'### per l'### “Cannizzaro” in solido al pagamento in favore dello stesso di € 1012,34 a titolo di differenze retributive dovute per la 14ma mensilità anno 2014/2015; la ### d'appello ha invece rigettato il rico rso propos to da ### tonino e l' ha condannato al pagamento delle spese processuali del doppio grado a favore degli appellanti, nella misura indicata in sentenza.   A fondamento della sentenza la ### d'appello sosteneva che occorresse preliminarmente esaminare la questione relativa all'obbligo della ### spa di appli care al momento della sua successione nell'appalto il ### obbligo ritenuto dal primo giudice attraverso il richiamo a precedenti sentenze del medesimo ufficio, ed ha sostenuto in proposit o che: a) il lavoratore faceva parte del gruppo di lavoratori il cui contratto individuale di lavoro conteneva l'indicazione del ### servizi integrati multiservizi ed ai quali era stato però consent ito di manifestare la volontà di confluire nel ### e che ciò si era verificato con comunicazioni formali fatti pervenire tramite l'ufficio provinciale del lavoro di ### con effetto dal periodo di paga di maggio 2014; b) il contratto collettivo di categoria si individua sulla base del tipo di attività svolta dal datore di lavoro 3 e non in ra gione delle man sioni concrete svolte da ciascun lavoratore; c) come ritenuto dal tribunale con argomentazione non cens urata dall'appellato che non ha proposto appello incidentale, la clausola sociale contenuta nel contratto di appalto non individuava un determinato tipo di contratto collettivo; d) la PFE non gestiva case di ripose, residence, case albergo, case protette, ecc . rientranti nel la sfera di applicazione del #### nè era iscritta alle organizzazioni datoriali stipulanti il predetto contratto collettivo; e) per quanto si ricavava dall'art.  2 del Capi tolato speciale di app alto l'oggetto dello stesso riguardava quanto indicato a pagina 5, 6 e 7; f) secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di appalti pubblici la sce lta del cont ratto collettivo da applicare rientrava nelle prerogative organizzative dell' imprenditore e nella libertà negoziale delle parti con il solo limite che esso risultasse coerente co n l'oggetto dell'appalto (### di Stato 932/2017, 7449/2022); g) l'unica atti vità demandata al personale della PFE che comportava un contatto fisico con i pazienti dell'ospedale - da co mpiere in collaborazione con il personale infermieristi co - era quella relativa agli atti di accudimento semplice al paziente e precisamente la pulizia del malato dopo il pasto, ig iene personale del paziente e aiuto all'infermiera nel cambio della bianche ria al paziente e nelle operazioni fisiologiche; tu tti gli altri servizi affidati all'appaltatrice, come le pulizie di locali, attrezzature, arredi, sanificazione, trasporto rifiuti, trasporto pazien ti barellati, facchinaggio, servizi di logistica, nulla avevano a vedere con le attività contemplate nell'art.1 del ### ; h) il contratto collettivo applicato dalla ### ossia il ### per il personale dipendente da ### esercenti ser vizi di puli zia e servizi integrati multiserv izi era invece pienamente coerente con 4 l'oggetto dell'appalto, compresa l'attività di ausilio al personale infermieristico come si ricava dall'esame dell'art. 1 del ### del settore impre se di pulizie e servizi integrati multiservizi nel quale figurano tutte le attività oggetto di appalto, compresi i servizi ausiliari in area sanitaria; i) non erano ravvisabili le violazioni alla clausola sociale dell'art. 36 St. lav., dell'art. 10 comma 7 e dell'art. 9 del Capitolato speciale del contratto di appalto, né dell'art. 74 lett. b) del ### l) in virtù degli accordi sindacali del 5.8.2013 e del 18.9.2013 la ### spa aveva mantenuto il profilo pro fessionale posse duto dal lavoratore, tenendo conto dell'anzianità pregressa e riconoscendo, oltre ad un assegno ad personam, una retribuzione oraria superiore a quella precedentemente goduta presso la precedente società ### m) non avendo il lavoratore prodotto le buste paga relative ai periodi svolti alle dipendenze della ### e della cooperativa ### 2000 (che non applicava il ####, non vi erano elem enti per riten ere in tegrata la violazione dell'art. 36 Cost; n) poiché quindi la società non era obbligata per quanto sopra esposto ad applicare il ### e gl i accordi sindacali non contengono alcuna specifica disposizione in ordine alla 14ma mensilità non poteva che farsi applicazione della disposizione di cui all'art. 78, che prevedeva, per gli assunti in data successiva alla stipula dello stesso ### quale l'app ellato, l'applicazione del TEP ( ###, pacificamente applicato dalla ### spa per determi nare la 14ma mensilità degli anni ogge tto del presente gi udizio; o) la regolamentazi one delle spese di lite seguivano la soccombenza, per entrambi i gradi, e andavano liquidate in favore di entrambe le parti.   Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ### con quattro articolati motivi ai quali hanno resistito 5 ### l'### per la ### con controricorso.   Le parti hanno depositato memoria prima dell'udienza.   Il colle gio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art.  380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.   Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione del ### 08.05.2013, artt. 46,78 e 74 , “### - ### Gestione” e ### 2 “### di regolamentazione per la prima applicazione del presente ### nelle istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL”- in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., “p er violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Con tale motivo il ricorrente lamenta l'errore commesso dalla ### di appello nel riconoscere il diritto del gestore di un pubblico servizio di derogare al trattamento economico previsto dal ### esplicitamente applicato al rapporto.  2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Violazione e falsa app licazione dell'art. 132 n. 2 e 4 cpc e 1419 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p. c., “per violazi one o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. , avendo la ### sbagliato a non riconosc ere l'applicazione del ### anche per il passato e l' anzianità pregressa co me stabilito dal giudice di primo grado (anziani tà convenzi onale, essendo un vecchio lavoratore). 6 3.- Con il terzo motivo violazione e falsa applicazione dell'art.  36 leg ge 300/1970 (c.d. Statuto dei ### in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1411 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art.  360 n. 5 c.p.c., av endo la ### d'appello sbagliato ad individuare il ### di riferimento previsto dalla ### sociale contenuta nel capitolato di appalto.  4.- Col quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la ### d'appello condannato il ricorrente a pagare le spese secondo la soccom benza senza neanche intravedere i motivi validissimi che esistono alla luce della travagliata, ambigua e contorta vertenza sindacale per compensare almeno le spese di lite in caso di soccombenza del lavoratore che, utilizzato come personale sanitario nel più importante ospedale della provincia di ### riven dica il trattamento contrattuale e la salvaguardia del trattamento economico in godimento. ### di appello l'aveva condannato a pagare le spese di lite all'azienda ### financo per il giudizio di primo grado nonostante questa contumace nel giudizio di primo grado non ne avesse sostenute.  5.- I pri mi tre motivi, da esaminare congiun tamente per connessione logico-giuridica, sono fondati sulla scorta di quanto affermato da questa ### con le recenti sentenze nn. 7359/24, 7362/24, 7363/24 e 7464/24, le quali resistono alle critiche ad esse rivolte dalle parti controricorrenti, sono pienamente 7 condivise dal Collegio e qui si richiamano integralmente anche ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.; dovendosi solo ribadire che il trattamento collettivo ### da applicare al ricorrente, come agli altri lavoratori cui si riferiscono le sentenze citate, era individuato dallo specifico ### d'appalto (oltre che dal contratto individuale) e non poteva essere derogato dalla successiva contrattazion e aziendale che è quindi nulla. Il trattamento garantito dalla clausola del capitolato è quello “integrale” e non quello minimo; senza che per questo possa ipotizzarsi alcuna violazione dell'art. 39 Cost. trattandosi di una clausola rivolta a sostenere la parte economica della contrattazione, secondo un modello diffuso nell'ordinamento.  6.- ### quanto aff ermato nella sentenze citate la problematica di fondo, sottesa ai motivi di ricorso, è infatti quella finalizzata all'acce rtamento del diritto del lavo ratore all'applicazione integrale del ### al suo contratto di lavoro stipulato con la ### spa il ###, in luogo del ### per il personale di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi applicato dalla società datrice di lavoro, per il periodo precedente e succes sivo al periodo di pa ga di maggio 2014.  7. In particolare, la questione fondamentale, risolta dai giudici di merito di primo e secondo grado in modo difforme e che viene sottoposta a questa ### è quella di verificare se il richiamo alla contra ttazione collettiva, operato dalle clausole del capitolato speciale di appalto, sia da correlare all'oggetto del ### cd. Multiservizi ovvero a quello del ### 8. Prima di analizzare in concreto le disposizioni rilevanti ai fini della so luzione del sud detto problema, è opportuno precisare che, per orien tamento co stante di questa ### a partire da Cass. n. 6335 del 2014, la denuncia di violazione o di 8 falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è parifìcata sul piano processuale a quella delle norme di diritto sicché, anch' essa comporta, in sede di legittimità, l a riconducibilità del motivo di impugnazione all'errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato e quindi il relativo discostamento da parte del giudice di merito (fra le tante: n. 19507/2014; n. 20554/201 e, di recente n. 3883/2024).  9. Peraltro, è stato anche affermato, sempre in sede ###tema di interpretazione del con tratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basa re il procedimento er meneutico, non sono ordinati secondo un criter io di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella complessa ricostruzione del significato dell'atto negoziale, che deve essere effettuata attribuendo preminente rilievo al canone interpretati vo della comune intenzione delle parti, di cui all'art. 1363 cod.  (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. ###/2022).  10. Orbene, nella specie, i dati da cui partire s ono rappresentati, in primo luogo, dagli articoli 9 e 10 del capitolato speciale di appalto che costituisce, unitamente al bando di gara e al disciplinare di gara, la lex specialis per le parti e la fonte dei rispettivi obblighi contrattuali.  11. ###. 9 stabilisce: “### aggiudicataria si impegna al rispetto del le norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione conseguenti a cambi di gestione come previsti nei relativi CCNL”. 9 12. ###. 10 prevede: “### agg iudicataria dovrà assicurare il servizio con personale qualificato, nel rispetto integrale del vigente ### per il perso nale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari e degli accordi territoriali stipulati nell'ambito del suddetto contratto”.  13. La natura di tali disposizioni è quella di essere “clausole sociali” di fonte contrattuale, analogamente all'art. 36 St. lav.  di fonte legale, finalizzate a garantire sia la tut ela dei livelli occupazionali, sia gli standar ds minimi di trattamento economico-normativo nei casi di avvicendamento tra imprese nella esecuzione di un appalto.  14. Premesso che la clausola di cui all'art. 10 menzionato non riguarda esclusivamente l'obbligo dell'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai ### di categoria e di zona, ma individua, sia pure senza specificarlo, un determinato contratto collettivo da rispettare integralmente, il problema, come si è detto, è quello di accertare a quale di questi contratti collettivi le ### abbiano voluto fare rifer imento con l'inciso “p ersonale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari”.  15. ### territoriale, su tale punto, ha ritenuto corretto individuare come contratto coll ettivo menzionato nell'art. 10 quello denominato “###Multiservizi”, nel cui oggetto figurano “i servizi ausiliari in area sanitaria” (si riporta l'art. 1 del ### <nella sfera di a pplicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemp lificativo e non esaustivo, le seguenti attività: - servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazi oni (civili, industriali, ospedaliere, domicil iari, etc.); - servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali , immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade 10 e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.); - servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, id raulici, etc.); - servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagna mento, custodia di locali, edifici, aree, etc.); - servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.); - servizi generali (servizi copia, centralino, di stribuzione cancelleria e posta interna, fattorinagg io, barellaggio, movimentazione interna, etc.); - servizi amminis trativi (gestione condomin iale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.); - servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) - servizi di pulizia, di manute nzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.); - servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico - autobus, aeromobili, natanti, etc.); - servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati; - servizi integrati in ambito fieristico, museale ed ar cheologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.; - servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili; - servizi di fattorinagg io, custodia ed ar chiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con e sclusione dei call-center, etc.; - servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposi zione libraria, gestione degli acc essi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisic o del material e librario 11 (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.>). 
Se, però si ha riguardo all 'oggetto del capitolato speciale di appalto nella sua in tegrità (<### 1: “servizio ausili ario di supporto presso i reparti e le strutture della medesima azienda per una durata di anni 5. In particolare, il servizio oggetto del presente appalto si prefigge la gestione dei ser vizi au siliari socio-sanitari ed economali, ivi compresi i servizi di pulizia delle aree comuni”; ### 2: “Il servizio oggetto dell'appalto prevede le presta zioni appresso elencate…. Attività di pulizia e sanificazione amb ientale... - collaborazione con l'infermiere professionale per atti di accudimento semplice al paziente…. - trasporto dei pazienti in barell a ed in carrozzel la ed al loro accompagnamento anche sulle ambulanze; - trasporto del materiale biologic o… - rifacimento del lett o non occupato…- preparazione dell'amb iente per il pasto e aiuto nella distribuzione dello stesso…. -aiuto all'infermiere nel cambio di biancheria al paziente nelle oper azioni fisiologiche...>), il procedimento di sussunzione oper ato dalla ### di strettuale non appare condivisibile, perché riduttivo, sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo.  16. Con rig uardo al primo aspetto, deve osservarsi che la disposizione del capitolato di appalto è molto selettiva in ordine all'identificazione del personale (dip endente da im prese esercenti servizi sociosanitari) per cui il riferimento è ad una categoria di lavoratori ben del ineata da profil i professionali specifici e per alcuni versi specialistici, difficilmente comparabile con quello regolato dal ### che abbraccia senza dubbio categorie più ampie di lavoratori.  17. Per quanto concerne il secondo aspetto, va rilevato che l'oggetto del capi tolato di appalt o è maggiorm ente aderente 12 all'ambito applicativo del ### (servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (### di accoglienza, ### di assistenza, ecc.); servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati; servizi pe r minori comunqu e denominati (### uti educativo - assistenziali, ### alloggio, ### di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per persone con disabilità comunque denominati (### assistenziali, ### per la riabilitazione, ### psico-medico-pedagogici, ### socio-educativi, ### alloggio, residenze sanitarie assistenziali, assistenza domiciliare, ### diurni disabili, ### sanitarie disabili, ecc.); servizi per anzi ani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comun que denominati (### di riposo, ####albergo, ### diurni, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per anzi ani non autos ufficienti, comun que denominati (### protette, ### sanitarie assistenziali, ### diurni integrati, ### domiciliare integrata, ecc.); attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati) in quanto le attività professionali che si richiedevano agli operatori erano corrispondenti a quelle contemplate nel suddetto con tratto collettivo e comportavano una assistenza ed un contatto diretto, da parte dei lavoratori, sia pure med iato dal la presenza del personale infermieristi co, con il paziente che non può certo rientrare nell'oggetto estremamente generico del ### 18. Ciò acclara to, ne consegue che l'obbligo del rispetto integrale per la ### spa del ### derivava dall'art. 10 del capitolato speciale di appalto che prevedeva una obbligazione a favore di un terzo, desumibile dalla interpretazione della clausola contrattuale: impegno assunto 13 dalla impresa subentrante con la sottoscrizione del capitolato stesso.  19. Tale el emento contrattuale er a chiaramente determinabile, per quanto sopra detto, avendo rig uardo ai canoni di correttezza e buona fede che devono presiedere anche la fas e dell'esecuzione del contratto (per tutte Cass. 22819/2010).  20. E la circostanza che, anche in primo grado, fosse stata affermata la mancata precisa individuazi one del contratto collettivo da applicare nel capi tolato speciale di appalto e la relativa statuizione non era stata impugnata dal lavoratore, non era certo preclusiva ad un esame della stessa in grado di appello in quanto , avendo poi il Tribunale riten uto corretti sia il riferimento che la applicazione del ### il lavoratore stesso, sul punto, non poteva essere considerato soccombente perché totalmente vittorioso in primo grado e, pertanto, non aveva alcun interesse ad impugnare la pronuncia con il gravame incidentale.  21. Per co ncludere, infine, va precisato che la suddetta individuazione del contratto collettivo da applicare nel cambio appalto in quello ### (e non in quello ### integrati/###, attraverso il capitolato speciale di appalto, trova un riscontro in due circostanze di fatto: a) al ricorrente, con esclusione della parentesi lavorativa svolta con la ### ativa ### era stato applicato in precedenza il ### c ome risulta dalla certificazione del la ### attestante l'anzianità e l'inquadramento nel livello ### del suddetto ### b) successivamente all'### del 16.7.2014, proprio dalla ### spa è stata indicata nelle buste paga del ricorrente l'applicazione del ### (mansioni di ### sanitario specializzato) anche se 14 poi non attuato p er il calcolo della retribuzione: ciò rend e fondata anche la censura di cui al primo moti vo circa la delimitazione del thema decidendum, operata dalla ### territoriale, dalla data di assunzione del luglio 2013 all'aprile del 2014 sull'erroneo presupposto della sopravvenuta applicazione integrale del ### 22. Ne consegue, che per quanto attiene al pagamento della 14ma mensilità, che costituisce la specifica voce retributiva in discussione in questa causa, la ### di appello abbia errato a sostenere che essa non fosse da calcolare sulla base del #### 23.- I prim i tre motivi vann o, pertanto, accolti restand o assorbita la trattazione del quarto concernente le statui zioni sulle spese di lite.  24.- Dell'impugnata sentenza s'impone, pertanto, la cassazione in relazione ai motivi accolti con rinvio alla ### d'Appello di ### che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione di quanto in motivazione specificato.  25.- Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.   PQM ### accogli e il primo, il secondo ed il terzo motivo, assorbito il quarto; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla ### d'Appello di ### in diversa composizione. 
Così deciso in ### nella ### camerale del 9.10.24 ###. ### 

Giudice/firmatari: Patti Adriano Piergiovanni, Riverso Roberto

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30621/2024 del 28-11-2024

... certificazione del la ### attestante l'anzianità e l'inquadramento nel livello ### del suddetto ### b) successivamente all'### del 16.7.2014, proprio dalla ### spa è stata indicata 14 nelle buste paga del ricorrente l'applicazione del ### (mansioni di ### sanitario specializzato) anche se poi non attuato p er il calcolo della retribuzione: ciò rend e fondata anche la censura di cui al primo moti vo circa la delimitazione del thema decidendum, operata dalla Corte territoriale, dalla data di assunzione del luglio 2013 all'aprile del 2014 sull'erroneo presupposto della sopravvenuta applicazione integrale del ### 22. Ne consegue in definitiva che la Corte di appello ha errato a sostenere che le differenze retributive richieste in giudizio della ricorrente non fossero da calcolare sulla base del ### 23.- I prim i tre motivi vann o, pertanto, accolti restand o assorbita la trattazione del quarto concernente le statui zioni sulle spese di lite. 24.- Dell'impugnata sentenza s'impone, pertanto, la cassazione in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'Appello di ### che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione di quanto in motivazione specificato. 25.- (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 4435-2023 proposto da: ### domicil iata in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ### RINALDI; - ricorrente - contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ### presso ### DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresent ata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente - nonché contro ### L'### "###, in persona del ### issario Straordinario pro temp ore, ### retributive per cambio di appalto R.G.N. 4435/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 09/10/2024 CC elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato ### che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1442/2022 della CORTE ### di CATANIA, depositata il ### R.G.N. 520/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal ###. ### Fatti di causa La Corte d'appel lo di ### con la sentenza in atti, accogliendo le impugnazioni svolte da ### per l'### e da ### S.p.A. ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da ### e riconosciuto il suo diritto a percepire le differenze retributive per c ome precisate in parte motiva; la Corte d'ap pello ha invece rigettato il ricorso proposto dalla lavoratrice e l' ha condannata al pagamento delle spese processuali del doppio grado a favore degli appellan ti, nella misura indicata in sentenza.   A fondamento della sentenza la Corte d'appello sosteneva che occorresse preliminarmente esaminare la questione relativa all'obbligo della ### spa di appli care al momento della sua successione nell'appalto il ### obbligo ritenuto dal primo giudice attraverso il richiamo a precedenti sentenze del medesimo ufficio, ed ha sostenuto in proposito che: a) la lavoratrice faceva parte del gruppo di lavoratori il cui contratto individuale di lavoro conteneva l'indicazione del ### servizi integrati multiservizi ed ai quali era stato però consent ito di manifestare la volontà di confluire nel ### e che ciò si era verificato con comunicazioni formali fatti pervenire tramite l'ufficio provinciale del lavoro di ### con effetto dal periodo di paga di maggio 2014; b) il contratto collettivo di categoria si 3 individua sulla base del tipo di attività svolta dal datore di lavoro e non in ra gione delle man sioni concrete svolte da ciascun lavoratore; c) come ritenuto dal tribunale con argomentazione non cens urata dall'appellato che non ha proposto appello incidentale, la clausola sociale contenuta nel contratto di appalto non individuava un determinato tipo di contratto collettivo; d) la PFE non gestiva case di ripose, residence, case albergo, case protette, ecc . rientranti nel la sfera di applicazione del #### nè era iscritta alle organizzazioni datoriali stipulanti il predetto contratto collettivo; e) per quanto si ricavava dall'art.  2 del Capitolato speciale di appalto l'oggetto dello stesso riguardava quanto indicato a pagina 5, 6 e 7; f) secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di appalti pubblici la scelta del contratto colletti vo da applicar e rientrava nelle prerogative organizzative dell' imprenditore e nella libertà negoziale delle parti con il solo limite che esso risultasse co erente con l'oggetto dell'appalto (### di Stato 932/2017, 7449/2022); g) l' unica attività deman data al personale della PFE che comportava un contatto fisico con i pazienti dell'ospedale - da co mpiere in collaborazione con il personale infermieristi co - era quella relativa agli atti di accudimento semplice al paziente e precisamente la pulizia del malato dopo il pasto, ig iene personale del paziente e aiuto all'infermiera nel cambio della bianche ria al paziente e nelle operazioni fisiologiche; tu tti gli alt ri servizi affid ati all'appaltatrice, come le pulizie di locali, attrezzature, arredi, sanificazione, trasporto rifiuti, trasporto pazien ti barellati, facchinaggio, servizi di logistica, nulla avevano a vedere con le attività contemplate nell'art.1 del ### ; h) il contratto collettivo applicato dalla ### ossia il ### per il pe rsonale dipendente da ### esercenti ser vizi di puli zia e servizi 4 integrati multiserv izi era invece pienamente coerente con l'oggetto dell'appalto, compresa l'attività di ausilio al personale infermieristico come si ricava dall'esame dell'art. 1 del ### del settore impre se di pulizie e servizi integrati multiservizi nel quale figurano tutte le attività oggetto di appalto, compresi i servizi ausiliari in area sanitaria; i) non erano ravvisabili le violazioni alla clausola sociale dell'art. 36 St. lav., dell'art. 10 comma 7 e dell'art. 9 del Capitolato speciale del contratto di appalto, né dell'art. 74 lett. b) del ### l) in virtù degli accordi sindacali del 5.8.2013 e del 18.9.2013 la ### spa aveva mantenuto il profilo pro fessionale posse duto dal lavoratore, tenendo conto dell'anzianità pregressa e riconoscendo, oltre ad un assegno ad personam, una retribuzione oraria superiore a quella precedentemente goduta presso la precedente società ### m) non avendo il lavoratore prodotto le buste paga relative ai periodi svolti alle dipendenze della ### e della cooperativa ### 2000 (che non applicava il ####, non vi erano elem enti per riten ere in tegrata la violazione dell'art. 36 Cost; n) poiché quindi la società non era obbligata per quanto sopra esposto ad applicare il ### e gl i accordi sindacali non contengono alcuna specifica disposizione in ordine alla 14ma mensilità non poteva che farsi applicazione della disposizione di cui all'art. 78, che prevedeva, per gli assunti in data successiva alla stipula dello stesso ### quale l'appellato, l'applicazione del TEP (###, pacificamente applicato dalla ### spa per determinare la 14ma mensilità degli anni oggetto del presente giudizio; o) la regolamentazione delle spese di lite seguivano la soccombenza, per entrambi i gradi, e andavano liquid ate in favore di entrambe le parti. 5 Avverso la sentenza ha proposto ricors o per cassazione ### con quattro articolati motivi ai quali hanno resistito ### l' ### per la ### a ### con controricorso.   Le parti hanno depositato memoria prima dell'udienza.   Il colle gio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art.  380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. 
Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione del ### 08.05.2013, artt. 74, 42, 43 e 48 , “### - ###” e ### 2 “### di regolamentazione per la prima applicazione del presente ### nelle istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL”- in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., “per violazione o falsa applicazione di norme di di ritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Con tale motivo il ricorrente lamenta l'errore commesso dalla Corte di appello nel riconoscere il diritto del gestore di un pubblico servizio di derogare al trattamento economico previsto dal ### esplicitamente applicato al rapporto.  2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Violazione e falsa app licazione dell'art. 132 n. 2 e 4 cpc e 1419 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p. c., “per violazi one o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. , avendo la Corte sbagliato a non riconosc ere l'applicazione del ### anche per il 6 passato e l' anzianità pregressa co me stabilito dal giudice di primo grado (anziani tà convenzi onale, essendo un vecchio lavoratore).  3.- Con il terzo motivo violazione e falsa applicazione dell'art.  36 leg ge 300/1970 (c.d. Statuto dei ### in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1411 c.c., in relazione all'art. 360 n.3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art.  360 n. 5 c.p.c., av endo la Corte d'appello sbagliato ad individuare il ### di riferimento previsto dalla ### sociale contenuta nel capitolato di appalto.  4.- Col quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'appello condannato il ricorrente a pagare le spese secondo la soccom benza senza neanche intravedere i motivi validissimi che esistono alla luce della travagliata, ambigua e contorta vertenza sindacale per compensare almeno le spese di lite in caso di soccombenza del lavoratore che, utilizzato come personale sanitario nel più importante ospedale della provincia di ### riven dica il trattamento contrattuale e la salvaguardia del trattamento economico in godimento. La Corte di appello l' aveva condannata a pagare le spese di li te all'azienda ### financo per il giudizio di primo grado nonostante questa contumace nel giudizio di primo grado non ne avesse sostenute.  5.- I pri mi tre motivi, da esaminare congiun tamente per connessione logico-giuridica, sono fondati sulla scorta di quanto 7 affermato da questa Corte con le recenti sentenze nn. 7359/24, 7362/24, 7363/24 e 7464/24, le quali resistono alle critiche ad esse rivolte dal le parti controrico rrenti, sono pienamen te condivise dal Collegio e qui si richiamano integralmente anche ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.; dovendosi solo ribadire che il trattamento collettivo ### da applicare al ricorrente, come agli altri lavoratori cui si riferiscono le sentenze citate, era individuato dallo specifico ### d'appalto (oltre che dal contratto individuale) e non poteva essere derogato dalla successiva contrattazion e aziendale che è quindi nulla. Il trattamento garantito dalla clausola del capitolato è quello “integrale” e non quello minimo; senza che per questo possa ipotizzarsi alcuna violazione dell'art. 39 Cost. trattandosi di una clausola rivolta a sostenere la parte economica della contrattazione, secondo un modello diffuso nell'ordinamento.  6.- ### quanto aff ermato nelle sentenze citate la problematica di fondo, sottesa ai motivi di ricorso, è infatti quella finalizzata all'acce rtamento del diritto del lavo ratore all'applicazione integrale del ### al suo contratto di lavoro stipulato con la ### spa il ###, in luogo del ### per il personale di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi applicato dalla società datrice di lavoro, per il periodo precedente e succes sivo al periodo di pa ga di maggio 2014.  7. In particolare, la questione fondamentale, risolta dai giudici di merito di primo e secondo grado in modo difforme e che viene sottoposta a questa Corte, è quella di verificare se il richiamo alla contra ttazione collettiva, operato dalle clausole del capitolato speciale di appalto, sia da correlare all'oggetto del ### cd. Multiservizi ovvero a quello del ### 8 8.- Prima di analizzare in concreto le disposizioni rilevanti ai fini della soluzione del suddetto problema, è opportuno precisare che, per orientamen to costante di questa Corte a partire da Cass. n. 6335 del 2014 , la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dall'ar t. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è parifìcata sul piano processuale a quella delle norme di diritto sicché, anch' essa comporta, in sede di legittimità, l a riconducibilità del motivo di impugnazione all'errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato e quindi il relativo discostamento da parte del giudice di merito (fra le tante: n. 19507/2014; n. 20554/201 e, di recente n. 3883/2024).  9.Peraltro, è stato anche afferma to, sempre in sede ###tema di interpretazione del con tratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non so no ordinati secondo un criter io di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella complessa ricostruzione del significato dell'atto negoziale, che deve essere effettuata attribuendo preminente rilievo al canone interpretati vo della comune intenzione delle parti, di cui all'art. 1363 cod.  (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. ###/2022).  10.Orbene, nella specie, i dati da cui partire sono rappresentati, in primo luogo, dagli articoli 9 e 10 del capitolato speciale di appalto che costituisce , unitamente al bando di gara e al disciplinare di gara, la lex specialis per le parti e la fonte dei rispettivi obblighi contrattuali. 9 11. ###. 9 stabilisce: “### aggiudicataria si impegna al rispetto del le norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione conseguenti a cambi di gestione come previsti nei relativi CCNL”.  12. ###. 10 prevede: “### presa aggiudicataria dovr à assicurare il servizio con personale qualificato, nel rispetto integrale del vigente ### per il perso nale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari e degli accordi territoriali stipulati nell'ambito del suddetto contratto”.  13.- La natura di tali disposizioni è quella di essere “clausole sociali” di fonte contrattuale, analogamente all'art. 36 St. lav.  di fonte legale, finalizzate a garantire sia la tut ela dei livelli occupazionali, sia gli standar ds minimi di trattamento economico-normativo nei casi di avvicendamento tra imprese nella esecuzione di un appalto.  14.- Premesso che la clausola di cui all'art. 10 menzionato non riguarda esclusivamente l'obbligo dell'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai ### di categoria e di zona, ma individua, sia pure senza specificarlo, un determinato contratto collettivo da rispettare integralmente, il problema, come si è detto, è quello di accertare a quale di questi contratti collettivi le ### abbiano voluto fare rifer imento con l'inciso “p ersonale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari”.  15.-La Corte territoriale, su tal e punto, ha ritenuto corretto individuare come contratto coll ettivo menzionato nell'art. 10 quello denominato “###Multiservizi”, nel cui oggetto figurano “i servizi ausiliari in area sanitaria” (si riporta l'art. 1 del ###: <nella sfer a di appli cazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemp lificativo e non esaustivo, le seguenti attività: - servizi di pulimento, 10 disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazi oni (civili, industriali, ospedaliere, domi ciliari, etc.); - servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali , immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.); - servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, id raulici, etc.); - servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagna mento, custodia di locali, edifici, aree, etc.); - servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.); - servizi generali (servizi copia, centralino, di stribuzione cancelleria e posta interna, fattorinagg io, barellaggio, movimentazione interna, etc.); - servizi amminis trativi (gestione condomin iale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.); - servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) - servizi di pulizia, di manute nzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.); - servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico - autobus, aeromobili, natanti, etc.); - servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati; - servizi integrati in ambito fieristico, museale ed ar cheologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.; - servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili; - servizi di fattorinagg io, custodia ed ar chiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche 11 telefoniche, con e sclusione dei call-center, etc.; - servizi ausiliari alla gestione di bi blioteche ed esposizione li braria, gestione degli acc essi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisic o del material e librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.>). 
Se, però si ha riguardo all 'oggetto del capitolato speciale di appalto nella sua in tegrità (<### 1: “servizio ausili ario di supporto presso i reparti e le strutture della medesima azienda per una durata di anni 5. In particolare, il servizio oggetto del presente appalto si prefigge la gestione dei ser vizi au siliari socio-sanitari ed economali, ivi compresi i servizi di pulizia delle aree comuni”; ### 2: “Il servizio oggetto dell'appalto prevede le presta zioni appresso elencate…. Attività di pulizia e sanificazione amb ientale... - collaborazione con l'infermiere professionale per atti di accudimento semplice al paziente…. - trasporto dei pazienti in barell a ed in carrozzel la ed al loro accompagnamento anche sulle ambulanze; - trasporto del materiale biologic o… - rifacimento del lett o non occupato…- preparazione dell'amb iente per il pasto e aiuto nella distribuzione dello stesso…. -aiuto all'infermiere nel cambio di biancheria al paziente nelle oper azioni fisiologiche...>), il procedimento di sussunzione oper ato dalla Corte di strettuale non appare condivisibile, perché riduttivo, sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo.  16.- Con rig uardo al primo aspetto, deve os servarsi che la disposizione del capitolato di appalto è molto selettiva in ordine all'identificazione del personale (dip endente da im prese esercenti servizi sociosanitari) per cui il riferimento è ad una categoria di lavoratori ben delineat a da profili professionali specifici e per alcuni versi specialistici, difficilmente comparabile 12 con quello regolato dal ### che abbraccia senza dubbio categorie più ampie di lavoratori.  17.- Per quanto concerne il secondo aspetto, va rilevato che l'oggetto del capi tolato di appalt o è maggiorm ente aderente all'ambito applicativo del ### (servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (### di accoglienza, ### di assistenza, ecc.); servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati; servizi per minori co munque denominati (### educati vo - assistenziali, ### alloggio, ### di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per persone con disabilità comunque denominati (### assistenziali, ### per la riabilitazione, ### psico-medico-pedagogici, ### socio-educativi, ### alloggio, residenze sanitarie assistenziali, assistenza domiciliare, ### diurni disabili, ### sanitarie disabili, ecc.); servizi per anzi ani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (### di riposo, ####albergo, ### diurni, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per anzi ani non autosufficienti, comunque denominati (### protette, ### sanitarie assistenziali, ### diurni integrati, ### domiciliare integrata, ecc.); attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati) in quanto le attività professionali che si richiedevano agli operatori erano corrispondenti a quelle contemplate nel suddetto con tratto collettivo e comportavano una assistenza ed un contatto diretto, da parte dei lavoratori, sia pure med iato dal la presenza del personale infermieristi co, con il paziente che non può certo rientrare nell'oggetto estremamente generico del ### 18.-Ciò acclarato, ne consegue che l'obbligo del rispetto integrale per la ### spa del ### derivava dall'art. 10 13 del capitolato speciale di appalto che prevedeva una obbligazione a favore di un terzo, desumibile dalla interpretazione della clausola co ntrattuale: impeg no assunto dalla impresa subentrante con la sottoscrizione del capitolato stesso.  19.-Tale elemento contrattuale era chiaramente determinabile, per quanto sopra detto, avendo riguardo ai canoni di correttezza e bu ona fede che devono presiedere anche la fase dell'esecuzione del contratto (per tutte Cass. n. 22819/2010).  20.- E la circostanza che, anche in primo grado, fosse stata affermata la mancata precisa individuazi one del contratto collettivo da applicare nel capi tolato speciale di appalto e la relativa statuizione non era stata impugnata dal lavoratore, non era certo preclusiva ad un esame della stessa in grado di appello in quanto , avendo poi il Tribunale riten uto corretti sia il riferimento che la applicazione del ### il lavoratore stesso, sul punto, non poteva essere considerato soccombente perché totalmente vittorioso in primo grado e, pertanto, non aveva alcun interesse ad impugnare la pronuncia con il gravame incidentale.  21.-Per co ncludere, infine, va precisato che la suddetta individuazione del contratto collettivo da applicare nel cambio appalto in quello ### (e non in quello ### integrati/###, attraverso il capitolato speciale di appalto, trova un riscontro in due circostanze di fatto: a) al ricorrente, con esclusione della parentesi lavorativa svolta con la ### ativa ### era stato applicato in precedenza il ### c ome risulta dalla certificazione del la ### attestante l'anzianità e l'inquadramento nel livello ### del suddetto ### b) successivamente all'### del 16.7.2014, proprio dalla ### spa è stata indicata 14 nelle buste paga del ricorrente l'applicazione del ### (mansioni di ### sanitario specializzato) anche se poi non attuato p er il calcolo della retribuzione: ciò rend e fondata anche la censura di cui al primo moti vo circa la delimitazione del thema decidendum, operata dalla Corte territoriale, dalla data di assunzione del luglio 2013 all'aprile del 2014 sull'erroneo presupposto della sopravvenuta applicazione integrale del ### 22. Ne consegue in definitiva che la Corte di appello ha errato a sostenere che le differenze retributive richieste in giudizio della ricorrente non fossero da calcolare sulla base del ### 23.- I prim i tre motivi vann o, pertanto, accolti restand o assorbita la trattazione del quarto concernente le statui zioni sulle spese di lite.  24.- Dell'impugnata sentenza s'impone, pertanto, la cassazione in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'Appello di ### che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione di quanto in motivazione specificato.  25.- Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.   PQM La Corte accogli e il primo, il secondo ed il terzo motivo, assorbito il quarto; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione. 
Così deciso in ### nella ### camerale del 9.10.24 ###. ### 

Giudice/firmatari: Patti Adriano Piergiovanni, Riverso Roberto

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