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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4568/2025 del 12-11-2025

... hanno rilevato la presenza del manto stradale deteriorato”. 10.5 Ad ulteriore conferma, si rinvia alle fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi al momento della caduta allegati al “### di sinistro stradale” redatto dalla ### del Comune di ### - ### ove è ben visibile il dissesto generale del manto stradale, causato e determinato dalle radici degli alberi di pino presenti ai bordi della stessa. Gli stessi agenti, inoltre, nel quadro relativo alla descrizione del campo del sinistro, indicano specificamente “manto stradale irregolare”. 10.6 Ancora, si rinvia alle dichiarazioni dei testi escussi, che si riportano a stralcio, chiare e concordi nella descrizione dello stato dei luoghi. La teste ### che lo percorreva con l'automobile, dichiara: “### che sulla strada che (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI SALERNO ### R.G. 2394/2021 ### 12/11/2025 E' comparsa per parte attrice, l'avv. ### per delega dell'avv. ### la quale si riporta all'atto di citazione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate contestando gli scritti e le conclusioni di controparte, chiede che la causa venga decisa. 
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione. 
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.  dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.  ### N.R.G. 2394/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### In persona del ### dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2394/2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da cose in custodia TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla via E. Farina n. 4, elettivamente domicilia ### di ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, virtù di determinazione dirigenziale di incarico e di procura generale alle liti rep.n. 79987 - raccolta ### - rogata in ### dal notaio dott.  ### in data ###, allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.03.2022 dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### al largo ### n.1, elettivamente domicilia ### Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del 12.11.2025.  MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data #### conveniva in giudizio la ### di ### esponendo che il giorno 24 agosto 2020, alle ore 20:15 circa, in ### - ### mentre percorreva con il motociclo di sua proprietà la strada SP 278, ### direzione ### perdeva improvvisamente il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra.  1.1 Deduceva che la causa della caduta fosse imputabile alle pessime condizioni della strada, posto che il manto stradale era sconnesso, pieno di crepe, rialzato per la presenza di numerosi dossi e gobbe che si estendevano per un tratto lungo circa 13 metri, dovuti presumibilmente alle radici degli alberi posti a ridosso della strada, nonché alla scarsa illuminazione.  1.2. Esponeva che, per tali motivi, cadeva in terra e riportava lesioni consistenti in “### con frattura allo stiloide-radiale sx e con escoriazioni diffuse agli arti superiori”, diagnosticate presso il P.S. dell'### di ### della ### gli applicavano al braccio sinistro ### per 30 giorni e, all'esito della rimozione, si sottoponeva ad ulteriori visite e sedute di fisioterapia. La guarigione clinica veniva accertata in data ###.  1.3. Sul punto, produceva documentazione clinica e consulenza tecnica di parte, dalla quale emergeva: “- un'inabilità temporanea parziale di durata pari a 79 giorni “progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% nei primi trenta, al 50% nei successivi venti e al 25% negli ultimi ventinove”; - una sofferenza morale durante il periodo di inabilità temporanea “alla quale, in una scala graduata da 0 a 5, appare equo attribuire un quantum pari a 2 - 3 (due - tre)”; - “postumi permanenti che rappresentano danno biologico equamente valutabile nella misura del 7% (sette per cento)”; - una “sofferenza soggettiva somato-psichica, collegata ai postumi permanenti residuati”, stimabile, in una scala graduata crescente da 0 a 5, in un quantum pari a 2 ###.” 1.4 Per quanto attiene ai danni patrimoniali scaturenti dal sinistro, produceva un preventivo di riparazione del motociclo (pari ad € 2.166,26) e di riparazione dello smartphone ### e del tablet ### che si trovavano nel vano sotto-sella dello scooter (pari ad € 570,00).  1.4. Riferiva altresì che la richiesta stragiudiziale di risarcimento, esperita tramite denuncia del sinistro alla ### di ### ed invio di documentazione integrativa richiesta, comprensiva del verbale di incidente dell'autorità intervenuta sul luogo, si concludeva con esito negativo.  1.5. Ritenendo sussistente una responsabilità esclusiva dell'ente convenuto in ordine alla causazione del danno derivante da cose in custodia, concludeva, pertanto, nei seguenti termini: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'incidente de quo ai sensi dell'art. 2051 ovvero dell'art. 2043 c.c. per l'effetto, condannare la ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. ### per complessivi € 25.000,00 - comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale, danno biologico e morale nonché delle spese mediche e di perizia sostenute - o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria (con espresso limite nello scaglione di valore giudici civili di € 26.000 e con rinuncia all'eventuale esubero). - condannare inoltre la ### di ### al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.  2. Con comparsa di risposta depositata il ### si costituiva la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, obbligatoria nel caso di specie ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 12.09.2014 n. 132, convertito in L. n. 162 /2014.  2.1 Nel merito, contestava i fatti, la dinamica del sinistro così come narrati da controparte e la sussistenza del nesso di causalità, sostenendo il difetto di prova, evidenziando, in particolare, che il dissesto fosse visibile e prevedibile.  2.2 Eccepiva, inoltre, la sussistenza della colpa esclusiva o, in subordine, del concorso del danneggiato nella causazione del sinistro, circostanza avvalorata dalle risultanze del verbale di ### dell'Ente allegato agli atti, dal quale emergeva la presenza di elementi (presenza di segnaletica di limite di velocità, natura rettilinea del tratto di strada, ampia visibilità) tali da far ritenere che il sinistro si verificava per la condotta negligente del danneggiato.  2.3. Contestava, infine, l'eccessività del quantum risarcitorio e concludeva nei seguenti termini: “1) In via assolutamente preliminare ed assorbente dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita; 2) nel merito, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non suffragata da elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro; 3) nel merito, in subordine, dichiarare la ### di ### non responsabile del sinistro per cui è causa, ovvero l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso; 4) in via gradata, dichiarare il concorso del danneggiato, con conseguente diminuzione del grado di responsabilità in capo alla ### di ### secondo la gravità della colpa dell'attore, con la condanna al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c.”, con condanna alla spese.  3. Alla prima udienza il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione preliminare di procedibilità sollevata da parte convenuta, rinviava a successiva udienza onde consentire alle parti l'esperimento della negoziazione assistita.  4. La stessa si concludeva con esito negativo e venivano concessi i termini per le memorie istruttorie.  5. La causa veniva quindi istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU medico-legale.  6. Completata l'istruttoria, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.  ***  7. In via preliminare ed in punto di diritto sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso il riferimento espresso fatto dall'attore alla responsabilità della ### di ### nella sua qualità di custode della strada.  7.1. Quanto alla responsabilità degli enti proprietari della strada, è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., III, n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 7.2. In punto di onere della prova in capo al danneggiato, la giurisprudenza, proprio in tema di danno ex art. 2051 c.c. subito da un ciclomotore, ha ribadito quanto già consolidato ossia che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. 
Sul punto, si legge: “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote), è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto“ (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024, n.11140).  7.3. Come noto, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e determina un'inversione dell'onere della prova. La giurisprudenza ha ribadito, sulla scorta di quanto già consolidato con la pronuncia delle ### che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa, mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.  (Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022).  7.4. Ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.  7.5. È infatti consolidato l'orientamento in forza del quale la PA deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140). Ancor più di recente, la Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450 del 31/03/2025). 
Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare “dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa esclusiva di tale evento.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023).  7.6 ### di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione solo qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023, n.21675). 
Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo - che si ritiene di condividere - secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, ad esempio, a causa di una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2022, n. ###), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso sul danno. A tal proposito, si legga: “della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (### Cass. civ., sez. III, n. 18518 del 2024).  8. Applicando i principi richiamati al caso di specie, la domanda proposta da ### è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.  9. In via preliminare, è pacifica la custodia della strada luogo del sinistro (SP 278) in capo alla ### di ### alla luce del principio di non contestazione nonché della documentazione versata in atti, in particolare del “### servizio manutenzione stradale” della ### di ### ove si legge quanto segue: “Si è riscontrato ed accertato che il tratto di strada è di proprietà e gestone della ### di ###” (cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta).  10. Quanto al fatto, deve ritenersi provato - alla stregua dell'espletata istruttoria - che il giorno 24 agosto 2020 alle ore 20:15 circa in località ### di ### l'attore era alla guida del suo ciclomotore allorquando perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo; veniva soccorso dall'ambulanza 118 e trasportato presso il PS di ### della ### per le lesioni riportate.  10.1 Per la prova del fatto storico si ritengono satisfattive le prove orali espletate durante l'istruttoria e rese alle udienze del 29.06.2022 e del 30.11.2022, dai sig.ri ### moglie del padre dell'attore, ### indifferente, ### padre dell'attore e ### indifferente. Il Tribunale ritiene genuine le dichiarazioni rilasciate in quanto sono tutte chiare e concordanti nel descrivere le circostanze indicate nella memoria istruttoria e confermano la dinamica del sinistro come prospettata in citazione.  10.2 Si valorizza, in particolare, la deposizione di ### indifferente, e della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare, che conferma la ricostruzione del fatto come dichiarata da ### che ha assistito direttamente al sinistro. 
La presenza della signora ### sui luoghi di causa è confermata dallo stesso ### “### di aver visto la signora che prima è stata escussa come teste sul luogo del sinistro”. (cfr. verbale di udienza del 29.06.2022) Sul punto egli, inoltre, dichiara: “### che ero presente al momento del sinistro in quanto mi trovavo nei pressi della mia abitazione, a circa 400 metri, che è sita in ### Io ero a piedi e stavo rientrando nella mia abitazione da mare. ### di aver sentito a un certo punto un rumore, di essermi voltato e di aver visto il motorino strusciare in terra.” (Cfr. verbale di udienza del 29.06.2022). La teste ### sentita alla stessa udienza, ha affermato: “Ho visto a un certo punto ### cadere in terra senza che vi fosse l'interferenza di nessun'altra auto. […] Ho visto cadere ### in terra in prossimità dei dossi di cui ho parlato”.  10.3 I testimoni ### e ### sono invece intervenuti in un momento successivo e anch'essi dichiarano di aver visto il ### riverso in terra, soccorso dai sanitari intervenuti (cfr. verbale di udienza del 30.11.2022).  10.4 Ciò detto, passando all'analisi dello stato dei luoghi, risulta oggettivamente provato dalle complessive evidenze probatorie il dissesto generale in cui versa il tratto di strada in questione. 
Si rimanda, sul punto ed in via principale, alla ### di ### effettuato dalla stessa ### di ### ove, nella sezione “annotazioni”, si evince l'accertamento dello stato dei luoghi che si riporta a stralcio: “Il tratto in questione è in rettilineo con ampia visibilità, con piano viario risultante in discrete condizioni tranne il tratto causa del sinistro per circa mt 20, sconnesso, pieno di crepe, rialzato per la presenza di numerosi dossi e gobbe evidentemente causate dalle radici degli alberi che costeggiano la strada.” Il sopralluogo è stato effettuato in data successiva rispetto al sinistro, ossia il ###, tuttavia gli stessi accertano e confermano l'identità delle condizioni di dissesto all'epoca del sinistro: “Si rileva che dal verbale della ### locale del Comune di ### qui allegato, gli stessi hanno rilevato la presenza del manto stradale deteriorato”.  10.5 Ad ulteriore conferma, si rinvia alle fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi al momento della caduta allegati al “### di sinistro stradale” redatto dalla ### del Comune di ### - ### ove è ben visibile il dissesto generale del manto stradale, causato e determinato dalle radici degli alberi di pino presenti ai bordi della stessa. 
Gli stessi agenti, inoltre, nel quadro relativo alla descrizione del campo del sinistro, indicano specificamente “manto stradale irregolare”.  10.6 Ancora, si rinvia alle dichiarazioni dei testi escussi, che si riportano a stralcio, chiare e concordi nella descrizione dello stato dei luoghi. 
La teste ### che lo percorreva con l'automobile, dichiara: “### che sulla strada che percorrevamo, a causa dei dossi presenti dovuti alle radici degli alberi che costeggiano la sede stradale, avevamo un'andatura non particolarmente veloce”: Il teste ### afferma: La strada che percorreva il motociclo è una strada particolarmente dissestata in quanto al margine della sede stradale vi sono degli alberi molto grandi e le loro radici hanno creato dossi sull'asfalto. Non è la prima volta che capitano incidenti” Lo confermano anche i testi ### (“A margine della strada vi sono dei pini marini […] ### i luoghi di causa come rappresentati nel verbale degli agenti accertatori e nelle produzioni fotografiche allegate dalla ###”) e ### (### i luoghi di causa come raffigurati delle foto della produzione di parte convenuta, nonché quelle allegate al verbale degli agenti accertatori. A margine della strada vi è la presenza di alberi.”, sentiti all'udienza del 30.11.2022.  11. Ciò detto, alla stregua di quanto affermato, è provato anche il nesso causale, in quanto si può ragionevolmente ritenere che la causa della caduta dal motociclo dell'attore e le lesioni da esso riportate siano ascrivibili alle condizioni della strada. 
Sul punto, si rinvia alla ### d'### espletata nel corso del giudizio, che il Tribunale ritiene di condividere perché scientificamente elaborata, dal dott.  ### il quale si esprime in tal senso: “### il nesso di causalità tra l'entità e la natura delle lesioni riportate e la dinamica dell'incidente che le ha causate e soprattutto sono rispettati i tempi, i modi e la successione dei tempi relativi all'incidente stesso ed alle terapie prescritte e ai danni fisici riportati. Avuto, quindi, riguardo a tutti gli elementi tecnici che è stato possibile evincere dagli ### e dai presenti accertamenti clinici e medico-legali è possibile pervenire ad una ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo che - alla luce della classica dottrina traumatologico-forense - appare essere del tutto compatibile con un trauma indiretto per caduta sul palmo della mano sinistra con polso in dorsiflessione e arto superiore omolaterale esteso, atteggiato a difesa. In definitiva, è possibile affermare che le lesioni obiettivate al sig. ### dai medici del P.O. di ### sono del tutto compatibili con la caduta al suolo di motociclista.” (Cfr. CTU, pag. 5).  12. Nel caso di specie, dunque, è provato che: a) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di asfalto notevolmente dissestato e lasciato privo di riparazione; b) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta l'evento dannoso - in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza del dissesto dovuto ai dossi causati dalle radici degli alberi, in sostanza, l'attore non sarebbe rovinato al suolo). 
La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).  12.1 Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l'Ente convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei motocicli, che avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie. 
Si aggiunga che il dissesto del manto stradale era sussistente in un momento antecedente rispetto al fatto e non può ravvisarsi in alcun modo un cambiamento repentino dello stesso oppure l'insorgenza di ulteriori elementi nuovi tali da modificare l'assetto stradale in questione. ### di segnalazioni di attenzione ha creato una situazione di pericolo non prevedibile da parte dell'utente che faceva affidamento nella normale sicurezza del manto stradale, senza poterne verificare lo stato e, avvedendosene, prestare la dovuta attenzione. 
Sul punto, si rinvia alle risultanze dei verbali delle autorità intervenute, nonché alle deposizioni testimoniali che confermano che il luogo del sinistro era già dissestato (cfr. verbali di udienze del 29.06.2022 e del 3.11.2022).  13. Venendo, invece, all'analisi del concorso di colpa e del rapporto con il caso fortuito, che, come noto, potrebbe escludere la responsabilità del custode, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta dal motociclo, il Tribunale ritiene che non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità tale da integrare il caso fortuito. 
Tuttavia, può di certo ravvisarsi che la condotta del danneggiato abbia concorso alla produzione del fatto e pertanto all'utente è imputabile una comportamento idoneo ad essere valutato ex art. 1227, comma primo, c.c. e ciò in virtù dell'approdo giurisprudenziale che si condivide, in forza del quale quanto più la situazione di danno può essere prevista ed evitata adottando le ordinarie cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale dell'evento.  13.1 Devono sottolinearsi, infatti, diverse circostanze che avrebbero dovuto ingenerare nell'attore l'adozione di una maggiore attenzione nel passaggio sulla careggiata. Si consideri l'orario del sinistro (ore 20:15 circa in un giorno d'estate, dunque con la luce); il tratto di strada rettilineo e pianeggiante, l'esistenza di segnaletica orizzontale e verticale, le condizioni meteorologiche serene (elementi ricavabili dai verbali delle autorità intervenute).  13.2. Si consideri, inoltre, che sono gli stessi testimoni ad affermare che il luogo è teatro di numerosi sinistri e ciò doveva indurre maggiore attenzione nel ### considerando la sua conoscenza dello stato dei luoghi in quanto residente ad ### nelle vicinanze della zona del sinistro.  13.3 Si tenga conto, infine, sebbene non si possa avere la certezza sulla velocità di traversata dell'attore, il rapporto tra il limite di velocità segnalato (50 km/h) e la circostanza che il conducente sia rovinato al suolo per circa 34 metri comprova, con ragionevole probabilità, che la velocità fosse sostenuta. 
Tali elementi, difatti, avrebbero dovuto indurre l'attore a prestare maggiore attenzione, in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela che obbliga il soggetto ad adottare “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (### Cass. civ. n. 17443/2019). 
Si ritiene che la condotta del danneggiato, nella specie, tenuto conto delle circostanze di cui si è dato conto, abbia inciso nella misura del 40% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.  14. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attore abbia riportato: “### di frattura del polso sinistro ben consolidata, con lieve riduzione dell'articolarità radiocarpica”. (cfr. pag. 6 CTU a firma del dott. ###. 
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.  14.1 È possibile ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste, quantificate dal ### che si ritiene di condividere, nei seguenti termini: - il periodo di inabilità deve essere indicato in I.T.P. (al 75%) per giorni 30 ###, relativa al periodo di immobilizzazione in gesso; I.T.P. al 50% per giorni 20, relativa al periodo riabilitativo; I.T.P. (al 25%) per giorni 30 ### quale sintesi del più lungo periodo utile al recupero funzionale; - una valutazione del “danno biologico permanente” con un tasso del 4% (quattro per cento).  15.Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno. 
Sul punto si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d.  “micropermanenti” (fino al 9%), per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.), come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. ###/2023 ma il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le ### di ### come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.  15.1 Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato: Tabella di riferimento: Tribunale di ### 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro: 40 anni ### di invalidità permanente: 4 % Punto danno biologico: € 1.654,52 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno non patrimoniale risarcibile € 5.328,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 4.600,00 Totale generale = € 9.928,00 15.2. Tenuto conto del concorso di colpa al 40%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 5.957,00 (9.928- 3.971,20).  15.4 All'importo così calcolato non può essere applicata la personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie, stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né provati danni ulteriori, né per il danno da sofferenza soggettiva.  16. Per quanto attiene ai danni patrimoniali richiesti, il Tribunale osserva quanto segue.  16.1 ### lamenta un danno al motociclo stimati in € 2.166,26 in base ad un preventivo del carrozziere di fiducia. 
Merita ravvisare che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, il preventivo di spesa valutato nella sua singolarità è inutilizzabile quale prova decisiva nel giudizio, come confermato, da ultimo: "in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (### Cass. civ., n. ### del 2021; Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n. 11765). 
Tuttavia, la stessa giurisprudenza precisa che esso assume valore di prova indiziaria e può essere valutato ai fini della quantificazione del danno se corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato, da testimonianza e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso. 
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene congrua tale quantificazione, in quanto valutata unitamente alle fotografie del motoveicolo, allegate al verbale di sopralluogo della polizia municipale intervenuta e rapportandolo alla dinamica del sinistro. 
Si aggiunga, inoltre, che la ### convenuta, sul punto, non ha assolto l'onere di contestazione specifica, limitandosi ad affermare l'eccessività del quantum risarcitorio, a fronte di un preventivo comunque sottoscritto. 
Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile in € 1.299,76 (2.166,26-866,50).  16.2 ### in citazione assume, inoltre, che nel vano sotto-sella dello scooter erano presenti uno smartphone ### ed un tablet ### che subivano, a causa del sinistro, danni stimati in € 570,00. Sul punto ha allegato un preventivo di parte (all. n. 4 dell'atto di citazione). 
La domanda deve essere rigettata. Unica prova fornita dall'attore è il preventivo di parte, ma esso appare inutilizzabile, non emergendo dall'istruzione probatoria nessun'altro elemento utile; esso è, inoltre di un mese successivo al sinistro (29.09.20) e non vi è nessuna fotografia utile per riscontrare le voci di danno, né alcuna deposizione testimoniale in merito; anche la relazione causale tra l'ipotizzato danno ed il sinistro è obiettivamente incerta (l'incertezza probatoria resta a carico dell'attore).  17. Quanto alle spese mediche sostenute, l'attore ha documentato allegando all'atto di citazione le fatture relative alle stesse per una somma pari ad € 82,97, che risultano al Tribunale congrue e pertinenti, come sostenuto dal ### Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 49,78 (82,97-33,19).  18. In conclusione, tenuto conto del danno patrimoniale e non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di ### la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., è condannata al pagamento della somma totale di € 7.306,54 (€ 5.957,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, € 49,78 per spese mediche, € 1.299,76 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale). 
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (24.08.2020) ed anno per anno rivalutata secondo gli indici ### sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.  19. Sulle spese di lite, si osserva quanto segue.  19.1. Le stesse, atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico della ### di ### in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato. 
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con ordinanza, effettivamente versate da parte attrice, come da ricevuta di avvenuto pagamento allegato alle note sostitutive dell'udienza del 12.09.24, vanno poste a definitivo carico della ### di ### convenuta. 
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, avv. ### dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: A) accerta la responsabilità della ### di ### nella causazione del sinistro per cui è causa ed il concorso di colpa di ### nella misura del 40%; B) per l'effetto, condanna la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### della somma complessiva di euro 7.306,54 da considerarsi all'attualità, oltre gli interessi come indicati in motivazione; C) condanna, altresì, la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite effettivamente sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 3.000,00 per competenze legali, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente le spese di ### come liquidate in corso di causa con ordinanza in sede di conferimento incarico, a definitivo carico della ### di ### D) dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.  ### deciso in ### all'esito della discussione orale, in data ### Il giudice ### 

causa n. 2394/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Rossini Francesco

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 25-07-2025

... dell'allagamento presente sul manto stradale. Quest'ultimo, infatti, avrebbe comportato l'innesco di un fenomen o di aq uaplaning, favorendo la collisione dell'autovettura contro il guardrail posto sulla corsia di marcia inversa. Costituitosi in giudizio, il ### e contest ava le pretese attoree, sostenendo che, all'epoca dei fatti, la sede stradale fos se bensì bagnata, ma priva di veri e propri acc umuli d'acqua, come attestato dai ### intervenuti sul luogo del sinistro. ### ale di ### con sentenza n. 39 0/2021, ripartiva le reciproche responsabilità delle parti nella causazione del sinistro nella misura del 75% a carico dell'attore e del 25% a carico del ### per l'effetto, condannava il ### d i ### al pagamento di ### 346.250,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 484/2023 R.G. proposto da: ### con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato ### -ricorrente contro ###, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ### 21, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE ### di BRESCIA 1266/2022 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dalla #### 2 di 13 1. Nel 2016 ### conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, il Comune di ### al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni, pat rimoniali e non , subiti in seguito al sinistro verificatosi in data ###, sulla scorta delle valutazioni rese dal consulente di parte e degli accertamenti emergenti dalla consulenza tecnica resa nel procedimento di ### A fondame nto della domanda, il ### deduceva che, mentre transitava con la vettura di sua proprietà presso la ### nel Comune di ####, perdeva il controllo del veicolo a causa dell'allagamento presente sul manto stradale. Quest'ultimo, infatti, avrebbe comportato l'innesco di un fenomen o di aq uaplaning, favorendo la collisione dell'autovettura contro il guardrail posto sulla corsia di marcia inversa. 
Costituitosi in giudizio, il ### e contest ava le pretese attoree, sostenendo che, all'epoca dei fatti, la sede stradale fos se bensì bagnata, ma priva di veri e propri acc umuli d'acqua, come attestato dai ### intervenuti sul luogo del sinistro.  ### ale di ### con sentenza n. 39 0/2021, ripartiva le reciproche responsabilità delle parti nella causazione del sinistro nella misura del 75% a carico dell'attore e del 25% a carico del ### per l'effetto, condannava il ### d i ### al pagamento di ### 346.250,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di parte attrice. Di poi, liqu idava le spese di lit e in misura p roporzionale all'accertata quota di responsabilità. 
In tal senso, il Giudice di prime cure riconosceva: da un lato, la condotta colposa del conducente , che procedeva a velocità eccessiva rispetto alle condizioni di tempo e luogo, con autovettura avente pneumatici usurati, a scapito della segnaletica di banchina cedevole; dall'altro lato, la verosimiglianza della presenza di un 3 di 13 accumulo d'acqua sulla sede stradale il giorno d el sinis tro, così come rilevato dal c.t.u.  2. Avverso la decisione del ### ice di primo grado proponeva appello il ### di ### chiedendo il rigetto della domanda; proponeva appello incidentale il ### instando per la riforma della gravata sentenz a nella parte in cui era stata accer tata la sua prevalente responsabilità nella causazione dell'evento dannoso. 
Con la senten za n. 1 266/2022 del 27 ottobre 20 22, la Corte d'appello di ### riformava integralmente la sentenza di primo grado, in accoglimento del gravame interposto dal ### 3. Riteneva la Corte territoriale che la presenza di accumu li d'acqua sulla carreggiata fosse circostanza che l'attore-appellante incidentale neppure aveva dedott o come causa e/o concausa dell'evento dannoso, e di cui i ### non avevano dato atto nel rapporto di incidente s tradale, p eraltro mai contestato dalla difesa del ### 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di ### ha prop osto ricorso ### articoland o quattro motivi d i censura.  3.1. ### di ### ha resistito con controricorso. 
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.  ### si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.  RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il prim o motiv o parte ricorrente denu ncia «nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli art. 99, 112, 115 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360 n .4 c.p.c., pe r aver ritenuto la radicale omessa/m ancata allegaz ione da parte del ricorrente, fin dal proprio primo atto introduttivo del giudizio (atto di citaz ione di primo grado), della presenza d i un ano malo 4 di 13 ristagno/accumulo di acqua sulla carreggiata percorsa, come causa/concausa del sinistro».  4.2. Con il second o motiv o il ### lamenta la «nullità de lla sentenza o del procedime nto pe r violazione dell 'art. 111 Cost. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c., in quanto contenente una motivazione apparente e/o includente affermazioni manifestamente ed irriducibilmente contraddittorie e/o contrastanti e/o perplesse, lad dove da una parte il ### d'appello ha riportato che il CTU riscontrava che in presenza di forti precipitazioni, l'inclinazione della sede stradal e portava: “…all'accumulo di acqua all 'interno della carregg iata” e che “…20 metri prima del luogo di accadime nto vi era u na considerevole quantità di acqua all'interno della carreggiat a”, dall'altra che la circostanza di accumulo d'acqua sulla caregg iata risultava essere circostanza fattuale “…neppure provata”».  4.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ove la Corte d'Appello di ### non ha consi derato le conclusioni del CTU (perizia disposta nel corso del procedimento di ### R.G. n. 812/2016 acquisito nel corso del primo grado) nella parte in cui il perito ha ricostruito la plausibile dinamica del sinistro in termin i di verosimiglianza ( più prob abile che non) secondo il seguente sviluppo dinamic o: “### istanti precedenti l'evento, il sig. ### alla guida del proprio veicolo ### s i trovava a percorrere il suddetto tratto di strada con direzione #### quando, giunt o in prossimità dell'intersezione stradale con la via ### na di So tto, avrebbe perso il controllo della propria autovettura, a causa, verosimilmente, di un accu mulo d'acqua che avre bbe comportato l'innesco di un fenomen o di acquaplaning, il quale lo avrebbe condotto in rotazione all'altezza dell'inizio della la ma del guardrail in oggetto con la fiancata 5 di 13 destra”. Nullità della senten za o del procedime nto per violazione degli artt. 61, 6 2, 115, 116 c.p.c., in relaz ione all'art. 360 n.4 c.p.c. per errore di percezione e/o grave travisamento delle affermazioni della consulenza tecnica d'ufficio (perizia disposta nel corso del procedimento di ### R.G. n.812/2016 acquisito nel corso del primo grado), nella parte in cui la Corte d'Appello di ### ha ricostruito il sinistro secondo un sviluppo dinamico alternativo ed ulteriore rispetto alla plausibile dinamica del sinistro proposta dal Ctu in termini di verosimiglianza (più probabile che non)».  4.4. Con il quarto motivo si prospetta «nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art.  360 n. 4 c.p.c. per errore di percezione dell'informazione probatoria e/o grave travisamento delle affermazioni della consulenza tecnica d'ufficio (disposta nel corso del procedimento di ### R.G.  812/2016 acquisito nel corso del primo grado), nella parte in cui la Corte d'Appello affermava che la Ctu avrebbe fatto riferimento alle fotografie allegate al ‘rapporto' (intendendosi quello dei ###, mentre il CTU per dimostrare la presenza di un accumulo d'acqua al momen to del sinistro richiamava non le fotografie allegat e nel rapporto dei ### ieri, ma bensì delle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi e incluse nella perizia stessa».  5. Il prim o e il quarto motivo di ricorso - congiuntamente esaminati, data la loro connessione - sono fondati e, in quanto tali, assorbono l'esame delle ulteriori censure dedotte. 
Venendo, infatti, all'esame della fattispecie, l'error in procedendo denunciato dal ricorrente consiste nella t otale elusio ne da parte della Corte territo riale delle allegazioni svolte dal ### stesso in ordine alla presenza di un anomalo ristagno/accumulo d'acqua sulla carreggiata, come causa/concausa del sinist ro, ai fini della denunciata responsabilità da custodia del ### di ### ex art. 2051 c.c. 6 di 13 In tal guisa, a que sta Suprema Corte, quale g iud ice del “fatto processuale” (cfr. già Sez. U, Sentenza n. 3195 del 1969; ### 1, Sentenza n. 1738 del 1988), è attribuito - una volta correttamente veicolata tale censura - il potere-dovere di esame diretto degli atti processuali da cui emerge il denunciato error in procedendo; atti che, nella spe cie, il ricorrente no n soltanto ha compiutament e indicato - non essendo legit timata la Corte di Cassazione a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (cfr., ex mul tis, Sez . 1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017; ### U, Sentenza n. 5640 del 26/02/2019; ### U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; ### L, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019) - ma dei quali ha pun tualmente riprodott o il contenuto all'interno del ricorso, così scongiurando la dichiarazione di inammissibilità del mezzo ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. 
Nel det taglio, oggetto di specifica censura è la seguente argomentazione della sentenza gravata: «nel caso d i specie, la difesa di ### nell'atto introduttivo del giudizio, allegava che l'incidente si era verificato “mentre era in atto un forte temporale e la strada e ra bagnata”; per la descrizione del luogo l'attore si limitava a rimandare al rapporto redatto dai ### […] ### base dei fatti allegati ed acquisiti deve pertanto concludersi che la presenza di accumuli di acqua sulla carreggiata è circostanza che neppure l'attore-appellante incidentale aveva dedotto come causa e/o concausa dell'evento dannoso, e di cui i ### non avevano dato atto nel rapporto di incidente stradale - nel quale il luogo del sinistro veniva compiutamente descritto - mai contestato da parte d ella dife sa del ### Trat tandosi di circostanza non allegata e nep pure pro vata, deve escludersi che la pe rdita di controllo del mezzo fu causata dall a presenza di un accumulo di acqua e ciò a prescindere dalle caratteristiche della carreggiata e dalla possibilità che tali caratteristiche avrebbero potuto - ma nel 7 di 13 caso di specie ciò non è stato provato - portare alla formazione di accumuli di acqua» (così a pagg. 8-9 della sentenza impugnata). 
Con tale m ezzo il ricorrent e non promuove una inam missibile contestazione del prudente apprezzamento delle prove, come tale riservato al giudice del merito, bensì denuncia una violazione delle garanzie del contradd ittorio e de l diritto di difesa, per l'omesso esame da parte dell a Corte terr itoriale di specifiche alleg azioni puntualmente invece svolte sin dall'atto di citazione in primo grado, poi ulteriormente reiterate nella comparsa di costituzione e appello incidentale in secondo grado. 
Segnatamente, nella citazione di primo grado espressam ente veniva prosp ettato dal ### che: a) «le circostan ze esposte dal rapporto dei ### inieri non sono cor rette, e solo parzialm ente riportano la realtà dei fatti omettendo di rappresentare parte della dinamica (che presupp orrebbe qualità culturali scientifiche ed esperienza specifica più profonde come emerge dalla relazione del ### Valetti)» (pag. 2, punto 6, dell'atto di citazione di primo grado fasc. R.G. n. 18012/2016), con richiamo alle valutazioni del proprio consulente di parte; b) «al momento del sinistro e fino al momento della perizia la banchina era inerbita e priva di caditoie indispensabili per il deflusso di acque meteoriche» (pag.3, punto 9, lett. a, dell'atto di citazione di primo grado); c) «la strada presenta una pendenza a sinistra…durante le giornate di pioggia la corsia di sinistra viene parzialmen te allag ata creandosi una sorta di rigagnolo di acqua esteso longitudinalmente sulla corsia di destra a cavallo della linea di mezzeria della larghezza di circa 80-100 cm nel tratto c he precede di circa 1 5 metri la zona di uscita della ### … In bu ona sostanza e semplificando, essendo la strada bagnata in modo diversificato per le ruote di sinistra e di destra realizza il fenomeno ‘dell'acquaplaning' ed il veicolo risu lta incontrollabile» (pag. 3 punto 9 lett. b dell'atto di citazione di primo 8 di 13 grado); d) «i l fondo strada le era bagnato, ma vi era verosimilmente, oltre la corsia opposta allagata, circostanza ritenuta significativa, u n rigagnolo d'acqua esteso longitudinalmente sulla destra della linea di mezzeria, della larghezza di circa 80/100 cm., ne l tratto che precede la zona di uscita di strada della smart» (pag. 8 dell'atto di citazione di primo grado, incorporante il testo della perizia di parte, 15° rigo); e) «il ristagno d'acqua… si crea per l'assenza sulla banchina di sinistra, di caditoie drenanti verso il fossato - campo, indispensabili al deflusso dell'acqua dalla carreggiata verso il fossato che appare, così come la banchina inerbito e non mantenuto» (pag. 8 dell'atto di citazione di primo grado, incorporante il testo della perizia di parte, 20°rigo); f) «la smart è entrata in testacoda mentre marciava sulla propria corsia, verosimilmente all'ingresso, sulla zona di ristagno d'acqua, con le ruote di sinistra. Destabilizz ata, é sconf inata sulla corsia opposta ruotando per circa 180° in senso antiorario, in rototraslazione all'indietro, ha parzialmente scarrocciat o sulla banchina di sinistra con le d ue ruote di destra, producendo du e tracce sula ste ssa prima di colli dere con la sua fia ncata destra, l'estremità del guardrail» (pag. 8-9 dell'atto di citazione di primo grado, incorporante il testo della perizia di parte, 30° rigo); g) «È evidente come nel contesto di fondo st radale asfaltato, diversamente bagnato, dichia rato dai ### non sia distinguibile, con i proiettori, in ora notturna, la diversità tra fondo bagnato, piuttosto che allagato. Fattispecie che è condizione di pericolo e insidia poiché dà luogo al fenomeno dell'acquaplaning» (pag. 9 dell'atto di citazione di primo grado, incorporante il testo della perizia di parte, 13° rigo); h) «il rist agno d'acqua sia conseguito e consegue a d ue cause concor renti: topo grafia della carreggiata con pendenza verso sinistra e l'assenza di caditoie sulla 9 di 13 banchina relativa, peraltro inerbita» (pag. 9 dell'atto di citazione di primo grado, incorporante il testo della perizia di parte, 17° rigo). 
Sovrapponibili e altrettanto specific he allegazion i venivano, poi, replicate in secondo grado nell'atto di comparsa di costituzione con appello incidentale - segnatamente alle pagg. 19-20 - anch'esse riprodotte dal ### a pag. 22 del ricorso. 
Orbene, è appena il caso d i osservare che, secondo un princ ipio consolidato nella giurispruden za di legittimità, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressam ente e singolarmente di ogni allegazione, prospet tazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che costui esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, di guisa che tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressam ent e esaminati, siano incompatibi li con la soluzione adottata e con l'“iter” argomentativo seguito devono ritenersi per imp licito disattesi (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020). 
Epperò, nel caso che ci occupa, la Corte territoriale, più che non occuparsi espressamen te e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti , seppure nei limiti sopra d escritti, ha di contro negato in toto ch e l'attore avesse svolto qualsivoglia al legazione concernente la presenza di un anomalo ristagno/accumulo d'acqua sulla carreggiata percorsa, da porsi quale causa/concausa del sinistro; ciò che il ### d'appello riteneva per converso necessario ai fini della corretta prospettazione della responsabilità del ### ex art. 2051 La Corte d i merito ha così - non correttamen te - realizzato una tangibile riduzione, risultante ex actis , del campo di alleg azione perimetrato dall'appellante incidentale, ritenen do che le sue allegazioni si limitasse ro all'affermazione che l'incidente si era verificato mentre era in at to un forte temporale e la strada e ra 10 di 13 bagnata, con un mero rimando al rapporto redatto dai ### peraltro pure espressa mente confutato , nella correttezza delle circostanze esposte, dal ### Risulta, per vero, dalla sentenza impugnata che la Corte bresciana abbia dichiarato soltanto, in aggiunta a quanto già sopra riprodotto (nella parte della motivazione immediatamente successiva a quella censurata dal ricorrente), che «[c]iò che invece è provato è che il fondo stradale era bagnato; circostanza rispetto alla quale i difetti costruttivi della strada no n possono assumere al cuna rilevanz a causale. Così come è provato che il battistrada del veicolo condotto dal ### era grave mente usurato, come ben evidenziato ne lle fotografie allegate alla relazione del Ctu , a nulla rile vando le misurazioni “a spanne” di cui vorrebbe giovarsi la difesa ### Così dichiarand o, il ### d'appello non soltanto h a eluso le allegazioni svolte d al ### negli allegati atti p rocessuali (come risulta dalla porzione della sentenza censurata dal ricorrente), ma (nella porzione immedia tamente successiva ) ha, più in generale, confuso allegazioni meramente assertorie e asseverazioni, cui si è indistintamente riferito, realizzando una sovrapposizione tra piani distinti. Di talché, in ogni caso, superflua risulta la considerazione per cui la parte non avrebbe ### provato quanto (precipuamente, sul piano logico) non allegato, secondo la erronea valutazione del giudice d'appello. 
Un simil e error in proceden do, invaria bilmente iterato anche sul ### piano dell'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella conclusione (pu r fattuale) dell a mancanza di prova sull'accumulo d'acqua, è ulteriormente dovuto al travisamento del contenuto oggettivo della c.t.u. da parte della Corte territoriale, denunziato dal ricorrente col quarto mez zo, e pun tualmente illustrato attraverso la ind icazione e la riproduzione deg li atti processuali e del corredo fotografico allegato dal consulente, da cui 11 di 13 emergerebbe il vizio censurato (pagg. 33-34 del ricorso), di nuovo nel rispetto delle prescrizioni - la cui violazione sarebbe altrimenti sanzionata con la inammissibilità del mezzo - di cui all'art. 366, 6, c.p.c. 
Sul punto, le ### di questa Corte hann o di recente precisato, con la Sentenza n. 5792 del 2024, che il travisamento del contenut o oggettivo della prova rico rre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio e, soprattutto, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per er rore di fatto, laddove ricorrano i presu pposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto contro verso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. 
Nel caso di specie, come evidenzia il ricorrente, la Corte d'appello ha mal compreso il fatto probatorio in sé, poiché non ha compreso quale fosse l'effettivo supporto fotografico richiamato nella consulenza cinematica, ritenendo che questo fosse da identificarsi nelle immagini all egate nel verbale dei ### laddove si evidenziava sì l'assenza di accumuli d'acqua, ma con riferimento a zona e tempo diversi, seppur contigui, da quel lo invece positivamente allegato dal ricorrente in prime e in seconde cure. 
In tal guisa, egli fa riferimento ad una ci rcostanza di fatto - la presenza/assenza di un ristagno d'acqua sulla sede stradale del sinistro - ritenuta assolutamente decisiva dalla Corte di merito, che ha fondato la sua decisione proprio sulla errata valutazione delle risultanze istruttorie sul punto controverso. 12 di 13 Del resto, va più in generale ribadito - ad abundantiam - che, in subiecta materia, second o i principi nel tempo consolid atisi nella giurisprudenza di legittimità, tali da deline are lo statuto della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., re sta del tutto estranea all'onere di allegazione e di asseverazione g ravante sul preteso danneggiato la dimostrazione della pericolosità intrinseca della res custodita, volta che l'art. 205 1 c.c., nel qualific are responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni d a questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, in dipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. 
Nelle medesime occasioni, questa Corte ha parimenti evidenziato che la capaci tà di vig ilare la cosa, di mante nerne il controllo, di neutralizzarne le potenzialità dannose non è elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità da custodia, b ensì elemento estrinseco del quale va tenuto conto alla ### stregua di canone interpretativo della ratio legis, cioè come strumento di spiegazione di “un effetto giu ridico che sta a prescindere d a essi”. In altre parole, l'intento di responsabilizzare il custode d ella res o di controbilanciare la signoria di fatto concessag li dall'ordinamento affinché ne tragga o possa trarne beneficio sulla cosa con l'obbligazione risarcitoria possono essere criteri di spiegazione del criterio scelto per al locare il danno, ma non sono elementi costitutivi della regola di fattispecie né elementi di cui tener conto per escludere l'obbligazione risarcitoria in capo al custode (in tal senso, v. Sez. 3, Sentenza n. 1 1152 del 2 7/04/2023; ### U, Sentenza n. 20943 del 30/06/2022; ### 3, Ordinanze nn. 2477- 2483 del 01/02/2018). 13 di 13 Le particolari condizioni della strada, cui parte attrice ha ascritto causalmente la verificazione del sinistro, non solo - quindi - erano state puntualm ente allegate, ma sono state escluse dalla corte territoriale in base ad una lettura travisata delle univoche risultanze degli elementi istruttori valorizzati.  6. ### scorta delle esposte considerazioni, rilevata la fondatezza del primo e d el quarto m otivo d i ricorso, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.  ### del primo e del quarto mo tivo di ricorso esime dall'analisi delle censure form ulate nei restant i motivi di ricorso, rimanendo essi assorbiti.  7. Va inoltre disposto che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffus ione del pre sente provv ediment o, siano omesse la generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.  P. Q. M.  La Corte accoglie per quanto di ragione il primo e il quarto motivo, assorbiti gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Dispone l'oscuramento dei dati come in motivazione. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Pellecchia Antonella

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Tribunale di Potenza, Sentenza n. 1837/2025 del 24-09-2025

... pretoria, di esistenza di una “insidia” o di un “trabocchetto”. In tal caso, quindi, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. 12821/2015, n. 15383/2006); f) tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 2268/2019 R.G. 
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Potenza, ###, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 2268/2019 R.G. il ###, avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 11/2019 del Giudice di ### di ### di ####, pubblicata in data #### (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in #### alla via 4 Marzo n. 21; #### (C.F. ###) e #### (C.F. ###), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio elettivamente domiciliano in ### al ### n. 1; ###É ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### le #### alla ### I n. 42; APPELLATO #### n. 2268/2019 R.G. 
All'udienza del 04/06/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.  #### 1. Con atto d'appello, ritualmente notificato, il Comune di #### interponeva gravame avverso alla sentenza n. 11/2019 del Giudice di ### di ### di ####, pubblicata in data ###, con la quale il primo giudice, in accoglimento della domanda dispiegata da ### e ### condannava il Comune appellante al risarcimento dei danni lamentati dagli attori, per la complessiva somma di € 6.533,82.  1.1. ### eccepiva l'erroneità della sentenza laddove: a) ha ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c. nonostante la limitata possibilità di controllo del bene; b) non ha attribuito rilevanza causale, nella determinazione del sinistro, alla condotta dei conducenti dei veicoli coinvolti (residenti del Comune e, dunque, a conoscenza delle caratteristiche del tratto di strada teatro del sinistro) e in particolare alla circostanza che l'auto condotta da ### fosse ferma in assenza delle debite segnalazioni; c) ha quantificato i danni all'autovettura attorea sulla scorta di una mera c.t.p.  1.2. In ragione di tali premesse, il Comune appellante instava - previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, ex art. 283 c.p.c.  - per la riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto della domanda articolata dagli appellati in primo grado.   2. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli appellati, evidenziando a vario titolo l'infondatezza del gravame e, pertanto, concludendo per il relativo rigetto.   3. Respinta l'invocata sospensione ex art. 283 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 04/06/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c., vigente ratione temporis.   4. Venendo al merito dell'odierno gravame - i cui motivi possono esaminarsi congiuntamente - è anzitutto opportuna una breve ricognizione della disciplina rinveniente dall'art. 2051 c.c., la cui corretta applicazione, ### n. 2268/2019 R.G.  in uno con quanto previsto dall'art. 1227 c.c., è quaestio iuris rilevante per il caso di specie.  4.1. Orbene, è d'uopo rammentare che la più recente e prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, in merito alla responsabilità della P.A.  per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche e relative pertinenze, è pervenuta alle seguenti, condivisibili, conclusioni: a) la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. ###/2017), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/2006); b) tale fattore esterno può essere di due tipi, potendo interferire nella situazione in atto al punto da produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure ricorrere nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/2007); c) la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è quindi invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. La responsabilità resta esclusa soltanto laddove la P.A. dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (ad es., una ### n. 2268/2019 R.G.  macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. n. 7805/2017; nello stesso senso anche Cass. n. 16295 del 18/06/2019); d) la responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti in concreto possibile - all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione alle peculiarità del caso - esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. ### del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo, assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Ne deriva che, alla stregua di tale criterio, mentre in relazione alle autostrade (di cui all'art. 2 d.lgs. n. 285/92), attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve concludere per la configurabilità in sé del rapporto custodiale, in relazione alle strade riconducibili al demanio comunale e provinciale non è possibile una simile, generalizzata, conclusione, in quanto l'applicazione dei detti criteri non la consente, ma comporta valutazioni ulteriormente specifiche. In quest'ottica, per le strade comunali e provinciali - salvo il vaglio in concreto del giudice di merito - circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune. Infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante ### n. 2268/2019 R.G.  da parte degli ### territoriali, denota la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale (Cass. 15383/06; Cass. n. 8692 del 09/04/2009; Cass. n. 12821 del 19/06/2015); e) qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., che, però, diversamente da quanto sostenuto dalla giurisprudenza meno recente, non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi, di creazione pretoria, di esistenza di una “insidia” o di un “trabocchetto”. In tal caso, quindi, graverà sul danneggiato l'onere della prova (non del doppio requisito della “non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, bensì) dell'anomalia del bene demaniale (come, ad es., della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia (Cass. 12821/2015, n. 15383/2006); f) tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, potendo esso integrare altresì un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, 9546/10). ### n. 2268/2019 R.G.  4.2. Su quest'ultimo punto, ancor più nello specifico, si è di recente ribadito che la condotta del danneggiato potrà integrare: I) il caso fortuito - e, come tale, elidere in radice la sussistenza del nesso eziologico - laddove essa si presenti connotata da colpa, la quale, per assurgere a requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, è da intendersi “come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, atteso che il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228), non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 2376 del 24/01/2024); II) un fatto causalmente rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., il cui primo comma trova fondamento nel principio di causalità materiale, che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Anche in tal caso, unico requisito legalmente rilevante sarà quello della colpa del danneggiato (a prescindere da ogni riferimento all'imprevedibilità o eccezionalità della relativa condotta), la cui portata potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa, e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (in tal senso la recente Cass. n. 14228 del 23/05/2023, secondo cui “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).  4.3. Per quanto concerne gli oneri probatori, si ritiene che l'attore sia tenuto a dimostrare sia il verificarsi dell'evento dannoso sia il nesso di causalità ### n. 2268/2019 R.G.  tra il danno lamentato e il bene custodito, senza la necessità di provare anche la pericolosità della cosa, presupposto indispensabile per la diversa ipotesi di danno rientrante nell'ambito dell'art. 2043 c.c. (in tal senso 12027/2017; Cass. 20427/2008; Cass. ###/2017; Cass. 25214/2014). 
Con la precisazione che la prova del danno, quando si pretende cagionato da particolari caratteristiche della cosa, deve ricomprendere anche tali caratteristiche, quali ad esempio la presenza di materiali scivolosi, sconnessioni o buche, costituendo esse elementi che configurano il fatto costitutivo della domanda (arg. ex. Cass. n. 25243/2006), sicché, qualora il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, essendo essa statica e inerte, ma richieda il contributo causale dell'agire umano, occorre dimostrare, per fornire la prova del nesso causale, che lo stato dei luoghi presentava delle caratteristiche tali da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (Cass. n. 6306/2013; Cass. n. 2660/2013; Cass. 15489/11; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017).   5. Così brevemente delineate le coordinate ermeneutiche di rilievo, e venendo al caso di specie, non appare sostenibile la doglianza, dell'appellante, secondo cui non possa configurarsi la responsabilità ex art.  2051 c.c. per l'impossibilità del controllo effettivo sul bene, tanto non potendosi desumere dalla mera dimensione di esso (peraltro non particolarmente vasta) ovvero dal suo utilizzo collettivo, dovendo, piuttosto, emergere circostanze (o caratteristiche di esso) tali da rendere, in concreto, impossibile un controllo generalizzato; tuttavia, di ciò non è stata offerta, dal Comune oggi appellante, alcuna dimostrazione, da ciò conseguendone la piena applicabilità della disciplina di cui all'art. 2051 6. Chiarito che la domanda introdotta in primo grado va vagliata alla luce della disciplina della responsabilità da cose in custodia, non è revocabile in dubbio - in ragione delle prove documentali e orali raccolte - che la presenza (peraltro in un tratto viario particolarmente stretto e in prossimità di una curva) di una siepe di rilevanti dimensioni, tale da precludere la visuale già ridotta in considerazione della conformazione stradale e da restringere la carreggiata, si ponga quale elemento eziologicamente rilevante per la determinazione del sinistro e, dunque, idoneo a fondare la ### n. 2268/2019 R.G.  responsabilità dell'Ente comunale, custode del tratto viario e delle relative pertinenze.  6.1. Del resto, la presenza della folta vegetazione (oltre che unanimemente ammessa dalle parti in causa) è comprovata dalla documentazione fotografica acclusa al verbale dei ### intervenuti, dalle quali, peraltro, si evince la ristrettezza del tratto di strada teatro del sinistro. 
Il restringimento di visuale e carreggiata per causa della siepe è stato, ancora, confermato in sede ###particolare con le dichiarazioni di ### il quale (escusso all'udienza del 08/05/2018) ha affermato che “la siepe impediva la visuale in quanto si trovava all'interno della semicurva”.  6.2. Non è, tampoco, revocabile in dubbio la sussistenza di un effettivo potere di custodia sulla res, che non sarebbe precluso dall'eventuale proprietà privata delle siepi, posto che il dovere di custodia e la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c. non vengono meno neanche laddove il potere di fatto sulla cosa risulti, solo in parte, trasferito a terzi, perdurando in tal caso l'obbligo di vigilanza e controllo (v. Cass. n. 6515/2004), in special modo quanto (come nel caso di una siepe posta ai lati di una strada comunale) il bene del terzo sia soggetto ad un uso pubblico (v. ###, sent. n. 313/2018). 
A ciò aggiungasi che la siepe si pone quale elemento causale concorrente con la pericolosità propria del tratto viario, caratterizzato da una semicurva priva di visuale e senza alcuna segnalazione relativamente al restringimento della carreggiata.   7. Occorre, a questo punto, valutare l'eventuale incidenza, sul profilo causale, della condotta dei conducenti dei veicoli interessati dal sinistro, incidenza sostenuta, dall'appellante, in ragione del fatto che l'autovettura condotta da ### ferma sul tratto viario, avrebbe omesso di segnalare la propria presenza.  7.1. Orbene, anzitutto non pare potersi profilare alcun addebito di imprudenza a carico dei conducenti dei veicoli incidentati, i quali, a quanto emerge dalla relazione dei ### intervenuti, viaggiavano a velocità ridotta (i ### infatti, a seguito dei rilievi, hanno riscontrato “l'assenza di ### n. 2268/2019 R.G.  frenata sul manto stradale considerato l'andamento lento delle due autovetture”) 7.2. A ciò aggiungasi che non è rimasto dimostrato il fatto che l'autovettura ### fosse effettivamente ferma: il teste ### infatti, riferiva in udienza che al momento del sinistro l'autovettura aveva il motore acceso, e in sede di sommarie informazioni ai ### confermava che l'autovettura “si muoveva a velocità molto limitata” (affermazione, quest'ultima, convergente con quanto dichiarato agli agenti accertatori, nell'immediatezza del fatto, da ambedue i conducenti dei veicoli coinvolti). 
Ne deriva l'insussistenza di profili di addebito a carico dei soggetti coinvolti nel sinistro e, di conseguenza, la correttezza della pronuncia qui impugnata laddove ha attribuito, in via esclusiva, la responsabilità all'Ente comunale.   8. Quanto, infine, alla liquidazione del danno materiale operato dal primo giudice, questo Tribunale non ignora, ma anzi condivide, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non costituisce di per sé prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 15176 del 2015 e Corte di cassazione n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale e Corte di cassazione n. 11765 del 2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa). 
Si è, inoltre, soggiunto che, quantunque di norma il preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, lo stesso può però assurgere a idonea dimostrazione del nocumento quando corroborato da ulteriori elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, le fotografie dello stesso (Cass. sent. n. 26693/2013) ovvero ### n. 2268/2019 R.G.  quando non risulti puntualmente e specificamente contestato dalla parte avversa (Cass. sent. n. 27624 del 03/12/2020), sulla quale tale onere ricade ai sensi dell'art. 115 c.p.c. 
Ciò posto, nel caso di specie la relazione di stima stragiudiziale, oltre a trovare conferma da parte del suo autore in sede testimoniale, risulta intrinsecamente coerente con i danni riportati dal veicolo - con riferimento ai quali la documentazione fotografica acclusa agli atti consente il riscontro di effettività e congruità con il narrato attoreo - e, in ogni caso, non risulta essere stata oggetto di una contestazione puntuale (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.) da parte del Comune oggi appellante, la cui linea difensiva si è articolata esclusivamente sulla contestazione, in linea di principio, della valenza probatoria della perizia stragiudiziale, senza offrire una puntuale contestazione, tuttavia, alla congruità dell'importo o delle lavorazioni eseguite (v. Corte appello ### sez. II, 18/05/2021 n.1574, secondo cui, nella controversia relativa alla determinazione del quantum di un risarcimento danni, il preventivo redatto da soggetto estraneo al giudizio, pur non avendo valore probatorio qualora non venga confermato in sede giudiziaria, può assumere comunque valore probatorio diretto in assenza di specifica contestazione dell'entità del danno da parte del presunto danneggiate).   9. In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, deve concludersi per il rigetto dell'appello e, conseguentemente, per la conferma della sentenza impugnata.   10. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, in base ai valori minimi del D.M. n. 55/14 con riferimento al disputatum (scaglione da € 1.101 a € 5.200), con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi nel presente grado di giudizio, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.   11. Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio ### n. 2268/2019 R.G.  2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, essendovi questo giudice onerato (Cass. 26907/2018).  P.Q.M.  Il Tribunale di ####, in persona del Giudice Dott.  ### definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 2268/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati ### e ### che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario; 3. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato ### che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario; 4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.  ### lì 24/09/2025 Il Giudice Dott.

causa n. 2268/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Generoso Valitutti

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 22-09-2023

... qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabi lità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata (### 3, Sentenza n. 5445 del 14/03/2006 (Rv. 588851 - 01; ### 3, Sentenza n. 227 55 del 04/10/2013, Rv. 629057 - 01). Pertanto, la circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo p roveniente da un'area 6 di 9 esterna alla sede ###bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2020 R.G. proposto da: ### A, elettivamente domiciliata in ### V.### 77, presso lo studio dell'avvocato #### (CF: ###), rappresentata e dife sa dagli avvocati ### (R ###), ### (CF:###) - Ricorrente - ### E ### domiciliat ####### presso la ### della CORTE di ###, rappresentata e dife sa dall'avvocato #### (CF:###) - ### - nonché contro #### domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e dife se dall'avvocato ### (CF:###) - ### - nonché contro ### S.### E ### 2 di 9 - Intimata - avverso la SENTENZA della CORTE ### di GENOVA 406/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023 dal #### 1. ### convenne dinanzi al Tribunale di S avona la parrocchia ### re e ### polcro (odier na controricorrente), e la ### di ### (odierna ricorrente),per sentirle condannare al risarcimento del danno subìto a seguito di una caduta in un un fossato-intercapedine nei pressi della chiesa, mentre il medesimo stava partecipando ad una sagra estiva in #### avvenuta circa tre anni prima (08/08/2010).  2. Le convenute rimasero contumaci.  3. Istruita la causa c on CTU m edico-legale, il ### ale di ### condannò la ### di ### e la parrocchia ### e ### a pagare, in solido, all'attore euro 91.333,62, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo e spese di lite e di #### ritenne che il fatto storico fosse provato sulla base delle dichiarazioni del teste e della documentazione in atti.  4. Avverso la predetta sentenza la provincia di ### propose gravame dinanzi alla Corte d'appello di Genova, con motivi inerenti: ### alla identificazione della proprietà del terreno ove si verificò un fatto; ### al mancato rilievo del comportamento del danneggiato tale da int egrare il caso fortuito o, quanto meno, il concorso ne lla causazione dell'evento; ### alla erronea “parificazione” della responsabilità ex art. 2051 c.c. della ### rispetto a quella della #### all'avere il ### calcolato e liquidato il risarcimento del danno in vi olazione di principi di legge e dell'orientamento giurisprudenziale univoco. 3 di 9 5. ### e ### si costituì chiedendo la riforma della senten za di primo grado, con reiezione di ogni domanda del ### e, in subordine, di dichiarare il prevalente concorso di colpa di quest'ultimo, e per l'effetto di ridurre della metà della somma liquid ata all'esito del giudizio di primo grado, con conferma, in ogni caso, della responsabilità solidale della ### di ### 6. Nelle more del giudizio di appello il ### è deceduto, e gli sono succedute le eredi ### e ### 7. Con sentenza n. 406/2020, depositata in data ###, la Corte di Appello di Genova: ### ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla ### di ### riformando la sentenza di primo grado limitatamente alla parte relativa alla quantificazione del danno; ### ha confermato per il resto la sentenza impugnata; ### ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalla ### e #### ha provveduto, di conseguenza, sulle spese.  8. Avverso la predetta sentenza la provincia di ### propone ricorso per cassazione affid ato a due m otivi, cui la ### hia S.m o ### e ### e ### e ### (nella qualità di eredi di ### resistono con separati controricorsi.  9. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc.  10. Le controricorre nti ### e ### o hanno depositato memoria.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e/o 2051 c. c. con riferimento alla loro applicazione in 4 di 9 materia di respon sabilità de ll'ente proprietario del la strada”, lamentando che la Corte territoriale ha err oneamente ritenuto responsabile del sinistro la ### quale ente proprietario della strada, poiché era la medesima a dover prevenire la situazione di pericolo. Al contrario, la ricorrente sostiene che il sinistro si è verificato all'interno della proprietà privata limitrofa, e non sulla sede stradale o sulla c.d. banchina sita a margine ed a livello della stessa, in quanto il fossato intercapedine, non rientrando nel concetto di banchina, non poteva ricadere sotto la responsabilità della ### 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione dell'art.  190 del codice d ella strada e consequen ziale vi olazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. nonché dell'art.1227 così come rich iamato dall'art. 205 6 c.c.”, sostenendo che la Corte territoriale ha errato nel non rite nere sussistente una qualsiasi responsabilità, esclusiva o concorrente, del d anneggiato nella causazione dell'incidente anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., che si sarebbe concretizzata nella violazione dell'art. 190 del Codice della ### La ricorrente assume che, ai sensi del citato art. 190 C.d.S, il Basad onne avrebbe dovuto camminare sui marciapied i, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti e - qualora questi mancassero, come nel caso di specie - circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli, e non spingersi oltre il margine di questa, margine che coincide con il limite della superficie sita a livello della sede stradale.  3. Sul primo motivo. ###.C. si è espressa in più occasioni nel senso ch e l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, e non avendo alcun obbli go di provvedere alla manutenzione dei medesimi, tuttavia, ha l'obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e - in caso affermativo - di attivarsi per rimuoverle o 5 di 9 farle rimuovere. ### proprietario della strada versa pertanto in colpa, che costituisce fonte di responsabilità, quando, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligen za di una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario e non adotti i presidi e provvedimenti cautelativi atti a prevenire ed evitare pregiudizi agli utenti della strada.  3.1 La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 205 1 c.c., opera anche p er la P.A. in rela zione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del dann o, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situ azione la qu ale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolm ente esigib ile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass., sez. 6-3, ord. 27/03/2017, n. 7805; Cass., sez. III, ord. 14/03/2018, n. 6141).  3.2 ###.C. ha specificato che «l'obbligo di prevenire l e situazion i di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito comporta, per l 'ente proprietario, il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabi lità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata (### 3, Sentenza n. 5445 del 14/03/2006 (Rv. 588851 - 01; ### 3, Sentenza n. 227 55 del 04/10/2013, Rv. 629057 - 01). Pertanto, la circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo p roveniente da un'area 6 di 9 esterna alla sede ###bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., dell'amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito» (così Cass., Sez. III, ord. 14/03/2018, n. 6141; conforme Cass., Sez. III, ord. 12/07/2018, n. 18325).  3.3 In particolare, secondo Cass., Sez. III, ord. 17/02/2023, n. 5116 “In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limita ta alla sola carreggiata, ma si estende an che agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro ass enza (o inade guatezza), la circostanza che alla causazion e dello st esso abbia contribu ito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo (Cass. n. 26527/20209)” (conforme Cass., III, ord. 18/06/2019, n. 16295).  3.4 La senten za gravata, ad esito de ll'esame approfondito di tutto il materiale probatorio, ha motivato che nella fattispecie in questione fosse esig ibile che il personale addett o alla manu tenzio ne della strada provi nciale si avvedesse della situazione di p ericolo in cui versava il tratt o adiacent e al ciglio della strada ove è caduto il #### dell'appellante, ed in particolare che la zona in cui è caduto ### si trovasse a distanza di sicurezza dalla carreggiata, “ben oltre la carreggiata destinata al transito dei veicoli, ben oltre il bordo della strada in cui parcheggiano i veicoli, ben oltre il tratto asfaltato successivo alla linea bianca lungo almeno un metro, ben oltre il tratto (di almeno mezzo metro di lunghezza) ricoperto di erba; ben oltre gli arbusti posti al termine del suddetto tratto di ricoperto di erba” non appare coerente con le emergenze 7 di 9 processuali e per tale motivo non è condiviso dalla Corte (così a p.  6, ultimo §, della sentenza).  3.5 Inoltre la pronunci a gravata mo tiva che la fattispecie in esame rientra a pieno titolo nelle ipotesi cui fa riferimento la giurisprudenza sopra richiamata, nelle quali scatta l'obbligo per l'ente proprietario di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, al fine di evitare danni non solo ai mezzi, anche ai pedoni. La Corte territoriale motiva altresì che è infondato l'assunto per cui dovrebbe individuarsi una responsabilità concorrente del ### tenuto conto che il buco era “mascherato” a causa della presenza di erba alta che impediva di visu alizzare il “vuoto” sottostante e dell a semioscurità d ata dall'ora notturna, e che il ### si trovava nelle im mediate vicinanze della strada, oltre che in prossimità de llo spigolo dell'edificio, sicché non era esigibile né prevedibile l'improvvis a mancanza di terreno (così a p. 8 della sentenza).  3.6 Il motivo in esame non si confronta con il filtro previsto dall'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., omettendo di esporre gli elementi e le ragioni per le quali la Corte, avendo deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto discostarsene; con l'effetto che il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 7155/2017; Cass., Sez. VI-2 Ord.  02/03/2018, n. 5001; Cass., 13524/2017; Cass., 1351/2018).  4. Sul secondo mo tivo. Con il mot ivo in esame, che risulterebbe comunque assorbito dalla i nammissibilità del primo motivo, la ricorrente in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo p rincipio di questa Co rte secondo cui il giu dizio di legittimità non è un giu dizio di merito di terzo g rado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di 8 di 9 Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. 
Come ribadito di recente da Cass, ### II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti cont enuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazion e delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto en tro i limiti del ragionevole e del plausibile”.  5 Il ricorso è pertanto infondato, per le ragioni sopra esposte.  6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giu dizio di legittim ità, che liquida in comp lessivi e uro 4.700,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge, in fav ore di ci ascuno dei controricorrenti, ### S.mo ### , da un lato, e S anto ### e ### e ### dall'altro. 
Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   ### 9 di 9  

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Rossello Carmelo Carlo

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3936/2025 del 12-11-2025

... al suolo dovuta alla presenza di una insidia costituita da una buca sul marciapiede della sede stradale, senza segnalazione alcuna e non visibile. A sostegno dell'appello, l'appellante ha dedotto l'erronea sussistenza del difetto di legittimazione passiva del Comune di ### l'assenza di motivazione in ordine alla presenza dei caratteri della c.d. insidia nonché l'omessa valutazione dell'esistenza del caso fortuito rappresentato dalla condotta colposa del danneggiato. Si costituiva in giudizio ### deducendo nel merito l'infondatezza dell'appello. Si costituiva altresì il Comune di Napoli, che insisteva per il rigetto dell'appello, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. 3. Orbene, l'appello è infondato e va rigettato. 3.1. Correttamente il giudice di primo grado ha (leggi tutto)...

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### nome del popolo Italiano Il Tribunale di ###, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa recante rg. 11179/2023, avente ad oggetto: appello a sentenza di giudice di pace, vertente ###, in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall' ###, in persona dell'avv. ### (CF: ###), con il quale è elettivamente domiciliato presso la ### di #### alla ### G. ### n.1, giusta procura generale alle liti; #### (C.F. ###). rappresentato e difeso dall'avv.  ### . ### (C.F.: ###), presso il cui studio sito in #### alla ###. Garibaldi n. 31, è elettivamente domiciliat ###atti; ###, (CF: ###) in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall' ###, in persona dell'avv. ### (C.F. ###), domiciliato presso la ### di Napoli, sita in ### palazzo ### giusta procura in atti; ### come in atti.  RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.  2. Con atto di citazione regolarmente notificato, il Comune di ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 1568/2023 emessa dal Giudice di ### di ### con il quale veniva accolta la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'odierno appellato ### a causa di una buca esistente alla ### in ### In primo grado, ### deduceva che in data ###, alle 13:00 circa, mentre percorreva a piedi sul marciapiedi la citata via cadeva in una buca non visibile, né segnalata. 
Nel costituirsi in giudizio, il Comune di ### eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che “l'intera via ### anche denominata ### al ### ad esclusione del marciapiede ubicato in direzione Napoli”, era di esclusiva competenza manutentiva dell'### comunale di Napoli, come da documentazione allegata. 
Il giudice di pace accoglieva la domanda nei confronti del Comune di ### ritenendo insussistenza la legittimazione passiva del Comune di Napoli e ritenendo fornita la prova che l'attore riportava lesioni personali a causa della caduta al suolo dovuta alla presenza di una insidia costituita da una buca sul marciapiede della sede stradale, senza segnalazione alcuna e non visibile. 
A sostegno dell'appello, l'appellante ha dedotto l'erronea sussistenza del difetto di legittimazione passiva del Comune di ### l'assenza di motivazione in ordine alla presenza dei caratteri della c.d. insidia nonché l'omessa valutazione dell'esistenza del caso fortuito rappresentato dalla condotta colposa del danneggiato. 
Si costituiva in giudizio ### deducendo nel merito l'infondatezza dell'appello. 
Si costituiva altresì il Comune di Napoli, che insisteva per il rigetto dell'appello, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.  3. Orbene, l'appello è infondato e va rigettato.  3.1. Correttamente il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di ### anche se questo Giudice ritiene di rigettarla per una motivazione più ampia. Invero: a) dalla documentazione prodotta dallo stesso Ente convenuto emerge che “il marciapiede (via ###, unitamente al cordone, sarà manutenuto dal Comune di ### (…)” (cfr. pag 2 copia delibera n. 167 del 19/6/1998 allegata produzione parte appellante); b) all'esito dell'istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado le dichiarazioni del teste escusso convergono nell'individuare il luogo dell'incidente proprio nel marciapiede e non già nella sede stradale; c) il teste ha riconosciuto nella documentazione fotografica esibitagli il marciapiede quale sito ove si è verificato il sinistro de quo.  3.2 Devono condividersi, inoltre, le argomentazioni del primo giudice relative alla presenza dei requisiti idonei a configurare l'ipotesi di “insidia” o “trabocchetto”, della non visibilità e dell'imprevedibilità della buca.  ### proposta da ### va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. ###, odierno appellato, infatti, ha dedotto a sostegno della propria domanda la responsabilità dell'ente comunale, nella qualità di custode della strada pubblica ove è avvenuto il sinistro. 
Ebbene, in materia di responsabilità derivante dalla caduta di un pedone in strada, giova ricordare i seguenti principi recentemente affermati dalla Suprema Corte: - la responsabilità contemplata dall'art. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. Civ., 20 novembre 2009, 24529); - anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. Cass. Civ., 12 aprile 2013, 8935; Cass. Civ., 25 maggio 2010, n. 1210; Cass. Civ., 3 aprile 2009, n. 8157); - l'ente pubblico versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un'anomalia della strada (in questi termini Cass. Civ., 24529/2009); - la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato il quale dovrà provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. Civ., n. 24529/2009); - la responsabilità dell'ente pubblico custode può essere esclusa solo dal caso fortuito, che dovrà essere provato dal custode e che ricorre ogniqualvolta la situazione di pericolo sia stata causata dallo stesso utente danneggiato o si sia manifestata improvvisamente e imprevedibilmente (ex multis civ. n.20760 n. 20943/24, Cass. Civ., n. 8935/2013; Cass. Civ., n. 21508/2011; Cass. Civ., 12695/2010; Cass. Civ. 24529/2009; Cass. Civ., n. 20419/2009).  3.3. Tanto premesso in punto di diritto, dalla espletata istruttoria del primo grado di giudizio risulta provato che ### è caduto il giorno 09.12.2017, alle 13:00 circa, mentre stava camminando a piedi sul marciapiede alla ### in #### e che la caduta è avvenuta a causa di una buca non visibile né segnalata, e cioè a causa del dissesto del manto stradale non segnalato, né tantomeno interdetto al pubblico transito pedonale, di difficile percezione visiva sia per la conformazione sia per la imprevedibilità, riportando così gravi lesioni personali per le quali si recava all'### “### dei Fiori” di ### Invero, il teste escusso, - da ritenersi attendibile, per avere reso una dichiarazione sufficientemente circostanziata, logica e coerente, e per avere fornito una plausibile giustificazione della propria presenza sui luoghi di causa - confermava il verificarsi dell'evento secondo le modalità allegate dall'attore in citazione. 
È inoltre provato dalla documentazione in atti, ed in particolare dal referto di ### 2017054106 redatto il 10 dicembre 2017, che dopo il fatto l'attore si recava al ### del ### "### dei ### (### di ### di ### ove gli veniva diagnosticato “trauma distorsivo della caviglia sinistra on distacco parcellare del cuboide ... si rimanda a controllo ortopedico per il giorno successivo ... divieto di carico ... terapia farmacologica e ghiaccio”. 
La deposizione testimoniale assunta, precisa e dettagliata, la documentazione fotografica in atti, la natura delle lesioni riportate, il referto e la cartella clinica dei sanitari della struttura pubblica ("### dei Fiori”), l'ulteriore documentazione medica versata in atti del primo grado ed il giudizio di compatibilità delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro descritta in citazione, espresso dal C.T.U. dott. ### non lasciano dubbi che sia stato assolto l'onere probatorio gravante a carico di parte attrice in ordine alla verificazione dell'evento dannoso ed alla ricorrenza del nesso causale tra questo e l'anomalia del manto stradale sul quale stava camminando. 
Rileva infatti il CTU che: “Il lesionato il giorno 09/12/2017 rimase vittima di un incidente le cui lesioni si evincono chiaramente dalla documentazione medica esibita che è pienamente compatibile con la dinamica dell'incidente riferito. Infatti i vari criteri medico-legali (quello cronologico, topografico, dell'adeguatezza quali-quantitativa, seriazione dei fenomeni morbosi, modale e di esclusione), sono soddisfatti.” Ne consegue che parte attrice ha sufficientemente assolto il proprio onus probandi, dimostrando il fatto pregiudizievole e lo stato dissestato del manto stradale, dimostrando di essere caduto a causa di una buca posta sul marciapiede, da considerarsi tanto più pericolosa se si tiene conto che il dissesto del manto stradale non era stato segnalato nella sua pericolosità dal Comune di ### e che l'attore odierno appellato non era residente nella zona (circostanza non contestata dall'appellante), quindi non era utente abituale di quella strada. 
Alcuna prova in ordine alla ricorrenza del caso fortuito è stata, invece, fornita dal Comune di ### Quest'ultimo, infatti, non ha provato né che ### abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo e macroscopicamente colpevole, né che l'anomalia della strada si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente. 
E' evidente che la sconnessione in esame, per come descritta dalla testimonianza ed emergente dalla documentazione fotografica allegata, è da ritenersi un'anomalia del manto stradale che, nella condizione complessivamente descritta dal teste, rende il pericolo non adeguatamente percepibile, né altrimenti prevedibile pur con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte del pedone utente della strada, che tra l'altro non era neppure residente nella zona teatro del sinistro. 
Non è, quindi, configurabile un concorso di colpa del soggetto danneggiato ex art. 1227 c.c. in quanto questi, pur con l'osservanza dell'ordinaria diligenza ed attenzione, non avrebbe potuto evitare il pericolo attesa la natura insidiosa ed impercettibile dello stesso. 
Per tutto quanto esposto, l'appello va rigettato.  4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore della causa (determinato alla stregua del petitum) e dell'attività svolta, escludendo l'istruttoria per il presente grado, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Infine, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della ### 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “### l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 11179/2023 RG, ogni contraria istanza, così provvede: a) rigetta l'appello proposto dal Comune di ### in persona del ### p.t., avverso la sentenza n. 1568/2023 emessa dal Giudice di ### di ### b) condanna il Comune di ### in persona del ### p.t. al rimborso in favore di ### delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratosi antistatario; b) condanna il Comune di ### in persona del ### p.t. al rimborso in favore del Comune di Napoli, in persona del ### p.t., delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.701,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge; c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002, a carico dell'appellante. 
Così deciso in ### 09.11.2025 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 11179/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Caserta Paola

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