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TRIBUNALE DI SALERNO ### R.G. 2394/2021 ### 12/11/2025 E' comparsa per parte attrice, l'avv. ### per delega dell'avv. ### la quale si riporta all'atto di citazione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate contestando gli scritti e le conclusioni di controparte, chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico. ### N.R.G. 2394/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### In persona del ### dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2394/2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da cose in custodia TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla via E. Farina n. 4, elettivamente domicilia ### di ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, virtù di determinazione dirigenziale di incarico e di procura generale alle liti rep.n. 79987 - raccolta ### - rogata in ### dal notaio dott. ### in data ###, allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.03.2022 dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### al largo ### n.1, elettivamente domicilia ### Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del 12.11.2025. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data #### conveniva in giudizio la ### di ### esponendo che il giorno 24 agosto 2020, alle ore 20:15 circa, in ### - ### mentre percorreva con il motociclo di sua proprietà la strada SP 278, ### direzione ### perdeva improvvisamente il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra. 1.1 Deduceva che la causa della caduta fosse imputabile alle pessime condizioni della strada, posto che il manto stradale era sconnesso, pieno di crepe, rialzato per la presenza di numerosi dossi e gobbe che si estendevano per un tratto lungo circa 13 metri, dovuti presumibilmente alle radici degli alberi posti a ridosso della strada, nonché alla scarsa illuminazione. 1.2. Esponeva che, per tali motivi, cadeva in terra e riportava lesioni consistenti in “### con frattura allo stiloide-radiale sx e con escoriazioni diffuse agli arti superiori”, diagnosticate presso il P.S. dell'### di ### della ### gli applicavano al braccio sinistro ### per 30 giorni e, all'esito della rimozione, si sottoponeva ad ulteriori visite e sedute di fisioterapia. La guarigione clinica veniva accertata in data ###. 1.3. Sul punto, produceva documentazione clinica e consulenza tecnica di parte, dalla quale emergeva: “- un'inabilità temporanea parziale di durata pari a 79 giorni “progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% nei primi trenta, al 50% nei successivi venti e al 25% negli ultimi ventinove”; - una sofferenza morale durante il periodo di inabilità temporanea “alla quale, in una scala graduata da 0 a 5, appare equo attribuire un quantum pari a 2 - 3 (due - tre)”; - “postumi permanenti che rappresentano danno biologico equamente valutabile nella misura del 7% (sette per cento)”; - una “sofferenza soggettiva somato-psichica, collegata ai postumi permanenti residuati”, stimabile, in una scala graduata crescente da 0 a 5, in un quantum pari a 2 ###.” 1.4 Per quanto attiene ai danni patrimoniali scaturenti dal sinistro, produceva un preventivo di riparazione del motociclo (pari ad € 2.166,26) e di riparazione dello smartphone ### e del tablet ### che si trovavano nel vano sotto-sella dello scooter (pari ad € 570,00). 1.4. Riferiva altresì che la richiesta stragiudiziale di risarcimento, esperita tramite denuncia del sinistro alla ### di ### ed invio di documentazione integrativa richiesta, comprensiva del verbale di incidente dell'autorità intervenuta sul luogo, si concludeva con esito negativo. 1.5. Ritenendo sussistente una responsabilità esclusiva dell'ente convenuto in ordine alla causazione del danno derivante da cose in custodia, concludeva, pertanto, nei seguenti termini: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'incidente de quo ai sensi dell'art. 2051 ovvero dell'art. 2043 c.c. per l'effetto, condannare la ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. ### per complessivi € 25.000,00 - comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale, danno biologico e morale nonché delle spese mediche e di perizia sostenute - o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria (con espresso limite nello scaglione di valore giudici civili di € 26.000 e con rinuncia all'eventuale esubero). - condannare inoltre la ### di ### al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. 2. Con comparsa di risposta depositata il ### si costituiva la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, obbligatoria nel caso di specie ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 12.09.2014 n. 132, convertito in L. n. 162 /2014. 2.1 Nel merito, contestava i fatti, la dinamica del sinistro così come narrati da controparte e la sussistenza del nesso di causalità, sostenendo il difetto di prova, evidenziando, in particolare, che il dissesto fosse visibile e prevedibile. 2.2 Eccepiva, inoltre, la sussistenza della colpa esclusiva o, in subordine, del concorso del danneggiato nella causazione del sinistro, circostanza avvalorata dalle risultanze del verbale di ### dell'Ente allegato agli atti, dal quale emergeva la presenza di elementi (presenza di segnaletica di limite di velocità, natura rettilinea del tratto di strada, ampia visibilità) tali da far ritenere che il sinistro si verificava per la condotta negligente del danneggiato. 2.3. Contestava, infine, l'eccessività del quantum risarcitorio e concludeva nei seguenti termini: “1) In via assolutamente preliminare ed assorbente dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita; 2) nel merito, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non suffragata da elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro; 3) nel merito, in subordine, dichiarare la ### di ### non responsabile del sinistro per cui è causa, ovvero l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso; 4) in via gradata, dichiarare il concorso del danneggiato, con conseguente diminuzione del grado di responsabilità in capo alla ### di ### secondo la gravità della colpa dell'attore, con la condanna al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c.”, con condanna alla spese. 3. Alla prima udienza il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione preliminare di procedibilità sollevata da parte convenuta, rinviava a successiva udienza onde consentire alle parti l'esperimento della negoziazione assistita. 4. La stessa si concludeva con esito negativo e venivano concessi i termini per le memorie istruttorie. 5. La causa veniva quindi istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU medico-legale. 6. Completata l'istruttoria, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza. *** 7. In via preliminare ed in punto di diritto sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso il riferimento espresso fatto dall'attore alla responsabilità della ### di ### nella sua qualità di custode della strada. 7.1. Quanto alla responsabilità degli enti proprietari della strada, è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., III, n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 7.2. In punto di onere della prova in capo al danneggiato, la giurisprudenza, proprio in tema di danno ex art. 2051 c.c. subito da un ciclomotore, ha ribadito quanto già consolidato ossia che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Sul punto, si legge: “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote), è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto“ (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024, n.11140). 7.3. Come noto, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e determina un'inversione dell'onere della prova. La giurisprudenza ha ribadito, sulla scorta di quanto già consolidato con la pronuncia delle ### che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa, mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito. (Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022). 7.4. Ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi. 7.5. È infatti consolidato l'orientamento in forza del quale la PA deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140). Ancor più di recente, la Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450 del 31/03/2025).
Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare “dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa esclusiva di tale evento.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023). 7.6 ### di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione solo qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023, n.21675).
Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo - che si ritiene di condividere - secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, ad esempio, a causa di una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2022, n. ###), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso sul danno. A tal proposito, si legga: “della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (### Cass. civ., sez. III, n. 18518 del 2024). 8. Applicando i principi richiamati al caso di specie, la domanda proposta da ### è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. 9. In via preliminare, è pacifica la custodia della strada luogo del sinistro (SP 278) in capo alla ### di ### alla luce del principio di non contestazione nonché della documentazione versata in atti, in particolare del “### servizio manutenzione stradale” della ### di ### ove si legge quanto segue: “Si è riscontrato ed accertato che il tratto di strada è di proprietà e gestone della ### di ###” (cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta). 10. Quanto al fatto, deve ritenersi provato - alla stregua dell'espletata istruttoria - che il giorno 24 agosto 2020 alle ore 20:15 circa in località ### di ### l'attore era alla guida del suo ciclomotore allorquando perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo; veniva soccorso dall'ambulanza 118 e trasportato presso il PS di ### della ### per le lesioni riportate. 10.1 Per la prova del fatto storico si ritengono satisfattive le prove orali espletate durante l'istruttoria e rese alle udienze del 29.06.2022 e del 30.11.2022, dai sig.ri ### moglie del padre dell'attore, ### indifferente, ### padre dell'attore e ### indifferente. Il Tribunale ritiene genuine le dichiarazioni rilasciate in quanto sono tutte chiare e concordanti nel descrivere le circostanze indicate nella memoria istruttoria e confermano la dinamica del sinistro come prospettata in citazione. 10.2 Si valorizza, in particolare, la deposizione di ### indifferente, e della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare, che conferma la ricostruzione del fatto come dichiarata da ### che ha assistito direttamente al sinistro.
La presenza della signora ### sui luoghi di causa è confermata dallo stesso ### “### di aver visto la signora che prima è stata escussa come teste sul luogo del sinistro”. (cfr. verbale di udienza del 29.06.2022) Sul punto egli, inoltre, dichiara: “### che ero presente al momento del sinistro in quanto mi trovavo nei pressi della mia abitazione, a circa 400 metri, che è sita in ### Io ero a piedi e stavo rientrando nella mia abitazione da mare. ### di aver sentito a un certo punto un rumore, di essermi voltato e di aver visto il motorino strusciare in terra.” (Cfr. verbale di udienza del 29.06.2022). La teste ### sentita alla stessa udienza, ha affermato: “Ho visto a un certo punto ### cadere in terra senza che vi fosse l'interferenza di nessun'altra auto. […] Ho visto cadere ### in terra in prossimità dei dossi di cui ho parlato”. 10.3 I testimoni ### e ### sono invece intervenuti in un momento successivo e anch'essi dichiarano di aver visto il ### riverso in terra, soccorso dai sanitari intervenuti (cfr. verbale di udienza del 30.11.2022). 10.4 Ciò detto, passando all'analisi dello stato dei luoghi, risulta oggettivamente provato dalle complessive evidenze probatorie il dissesto generale in cui versa il tratto di strada in questione.
Si rimanda, sul punto ed in via principale, alla ### di ### effettuato dalla stessa ### di ### ove, nella sezione “annotazioni”, si evince l'accertamento dello stato dei luoghi che si riporta a stralcio: “Il tratto in questione è in rettilineo con ampia visibilità, con piano viario risultante in discrete condizioni tranne il tratto causa del sinistro per circa mt 20, sconnesso, pieno di crepe, rialzato per la presenza di numerosi dossi e gobbe evidentemente causate dalle radici degli alberi che costeggiano la strada.” Il sopralluogo è stato effettuato in data successiva rispetto al sinistro, ossia il ###, tuttavia gli stessi accertano e confermano l'identità delle condizioni di dissesto all'epoca del sinistro: “Si rileva che dal verbale della ### locale del Comune di ### qui allegato, gli stessi hanno rilevato la presenza del manto stradale deteriorato”. 10.5 Ad ulteriore conferma, si rinvia alle fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi al momento della caduta allegati al “### di sinistro stradale” redatto dalla ### del Comune di ### - ### ove è ben visibile il dissesto generale del manto stradale, causato e determinato dalle radici degli alberi di pino presenti ai bordi della stessa.
Gli stessi agenti, inoltre, nel quadro relativo alla descrizione del campo del sinistro, indicano specificamente “manto stradale irregolare”. 10.6 Ancora, si rinvia alle dichiarazioni dei testi escussi, che si riportano a stralcio, chiare e concordi nella descrizione dello stato dei luoghi.
La teste ### che lo percorreva con l'automobile, dichiara: “### che sulla strada che percorrevamo, a causa dei dossi presenti dovuti alle radici degli alberi che costeggiano la sede stradale, avevamo un'andatura non particolarmente veloce”: Il teste ### afferma: La strada che percorreva il motociclo è una strada particolarmente dissestata in quanto al margine della sede stradale vi sono degli alberi molto grandi e le loro radici hanno creato dossi sull'asfalto. Non è la prima volta che capitano incidenti” Lo confermano anche i testi ### (“A margine della strada vi sono dei pini marini […] ### i luoghi di causa come rappresentati nel verbale degli agenti accertatori e nelle produzioni fotografiche allegate dalla ###”) e ### (### i luoghi di causa come raffigurati delle foto della produzione di parte convenuta, nonché quelle allegate al verbale degli agenti accertatori. A margine della strada vi è la presenza di alberi.”, sentiti all'udienza del 30.11.2022. 11. Ciò detto, alla stregua di quanto affermato, è provato anche il nesso causale, in quanto si può ragionevolmente ritenere che la causa della caduta dal motociclo dell'attore e le lesioni da esso riportate siano ascrivibili alle condizioni della strada.
Sul punto, si rinvia alla ### d'### espletata nel corso del giudizio, che il Tribunale ritiene di condividere perché scientificamente elaborata, dal dott. ### il quale si esprime in tal senso: “### il nesso di causalità tra l'entità e la natura delle lesioni riportate e la dinamica dell'incidente che le ha causate e soprattutto sono rispettati i tempi, i modi e la successione dei tempi relativi all'incidente stesso ed alle terapie prescritte e ai danni fisici riportati. Avuto, quindi, riguardo a tutti gli elementi tecnici che è stato possibile evincere dagli ### e dai presenti accertamenti clinici e medico-legali è possibile pervenire ad una ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo che - alla luce della classica dottrina traumatologico-forense - appare essere del tutto compatibile con un trauma indiretto per caduta sul palmo della mano sinistra con polso in dorsiflessione e arto superiore omolaterale esteso, atteggiato a difesa. In definitiva, è possibile affermare che le lesioni obiettivate al sig. ### dai medici del P.O. di ### sono del tutto compatibili con la caduta al suolo di motociclista.” (Cfr. CTU, pag. 5). 12. Nel caso di specie, dunque, è provato che: a) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di asfalto notevolmente dissestato e lasciato privo di riparazione; b) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta l'evento dannoso - in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza del dissesto dovuto ai dossi causati dalle radici degli alberi, in sostanza, l'attore non sarebbe rovinato al suolo).
La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito). 12.1 Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l'Ente convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei motocicli, che avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
Si aggiunga che il dissesto del manto stradale era sussistente in un momento antecedente rispetto al fatto e non può ravvisarsi in alcun modo un cambiamento repentino dello stesso oppure l'insorgenza di ulteriori elementi nuovi tali da modificare l'assetto stradale in questione. ### di segnalazioni di attenzione ha creato una situazione di pericolo non prevedibile da parte dell'utente che faceva affidamento nella normale sicurezza del manto stradale, senza poterne verificare lo stato e, avvedendosene, prestare la dovuta attenzione.
Sul punto, si rinvia alle risultanze dei verbali delle autorità intervenute, nonché alle deposizioni testimoniali che confermano che il luogo del sinistro era già dissestato (cfr. verbali di udienze del 29.06.2022 e del 3.11.2022). 13. Venendo, invece, all'analisi del concorso di colpa e del rapporto con il caso fortuito, che, come noto, potrebbe escludere la responsabilità del custode, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta dal motociclo, il Tribunale ritiene che non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità tale da integrare il caso fortuito.
Tuttavia, può di certo ravvisarsi che la condotta del danneggiato abbia concorso alla produzione del fatto e pertanto all'utente è imputabile una comportamento idoneo ad essere valutato ex art. 1227, comma primo, c.c. e ciò in virtù dell'approdo giurisprudenziale che si condivide, in forza del quale quanto più la situazione di danno può essere prevista ed evitata adottando le ordinarie cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale dell'evento. 13.1 Devono sottolinearsi, infatti, diverse circostanze che avrebbero dovuto ingenerare nell'attore l'adozione di una maggiore attenzione nel passaggio sulla careggiata. Si consideri l'orario del sinistro (ore 20:15 circa in un giorno d'estate, dunque con la luce); il tratto di strada rettilineo e pianeggiante, l'esistenza di segnaletica orizzontale e verticale, le condizioni meteorologiche serene (elementi ricavabili dai verbali delle autorità intervenute). 13.2. Si consideri, inoltre, che sono gli stessi testimoni ad affermare che il luogo è teatro di numerosi sinistri e ciò doveva indurre maggiore attenzione nel ### considerando la sua conoscenza dello stato dei luoghi in quanto residente ad ### nelle vicinanze della zona del sinistro. 13.3 Si tenga conto, infine, sebbene non si possa avere la certezza sulla velocità di traversata dell'attore, il rapporto tra il limite di velocità segnalato (50 km/h) e la circostanza che il conducente sia rovinato al suolo per circa 34 metri comprova, con ragionevole probabilità, che la velocità fosse sostenuta.
Tali elementi, difatti, avrebbero dovuto indurre l'attore a prestare maggiore attenzione, in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela che obbliga il soggetto ad adottare “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (### Cass. civ. n. 17443/2019).
Si ritiene che la condotta del danneggiato, nella specie, tenuto conto delle circostanze di cui si è dato conto, abbia inciso nella misura del 40% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto. 14. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attore abbia riportato: “### di frattura del polso sinistro ben consolidata, con lieve riduzione dell'articolarità radiocarpica”. (cfr. pag. 6 CTU a firma del dott. ###.
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato. 14.1 È possibile ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste, quantificate dal ### che si ritiene di condividere, nei seguenti termini: - il periodo di inabilità deve essere indicato in I.T.P. (al 75%) per giorni 30 ###, relativa al periodo di immobilizzazione in gesso; I.T.P. al 50% per giorni 20, relativa al periodo riabilitativo; I.T.P. (al 25%) per giorni 30 ### quale sintesi del più lungo periodo utile al recupero funzionale; - una valutazione del “danno biologico permanente” con un tasso del 4% (quattro per cento). 15.Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno.
Sul punto si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d. “micropermanenti” (fino al 9%), per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.), come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. ###/2023 ma il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le ### di ### come da ultimo aggiornate nell'anno 2024. 15.1 Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato: Tabella di riferimento: Tribunale di ### 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro: 40 anni ### di invalidità permanente: 4 % Punto danno biologico: € 1.654,52 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno non patrimoniale risarcibile € 5.328,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 4.600,00 Totale generale = € 9.928,00 15.2. Tenuto conto del concorso di colpa al 40%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 5.957,00 (9.928- 3.971,20). 15.4 All'importo così calcolato non può essere applicata la personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie, stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né provati danni ulteriori, né per il danno da sofferenza soggettiva. 16. Per quanto attiene ai danni patrimoniali richiesti, il Tribunale osserva quanto segue. 16.1 ### lamenta un danno al motociclo stimati in € 2.166,26 in base ad un preventivo del carrozziere di fiducia.
Merita ravvisare che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, il preventivo di spesa valutato nella sua singolarità è inutilizzabile quale prova decisiva nel giudizio, come confermato, da ultimo: "in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (### Cass. civ., n. ### del 2021; Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n. 11765).
Tuttavia, la stessa giurisprudenza precisa che esso assume valore di prova indiziaria e può essere valutato ai fini della quantificazione del danno se corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato, da testimonianza e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene congrua tale quantificazione, in quanto valutata unitamente alle fotografie del motoveicolo, allegate al verbale di sopralluogo della polizia municipale intervenuta e rapportandolo alla dinamica del sinistro.
Si aggiunga, inoltre, che la ### convenuta, sul punto, non ha assolto l'onere di contestazione specifica, limitandosi ad affermare l'eccessività del quantum risarcitorio, a fronte di un preventivo comunque sottoscritto.
Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile in € 1.299,76 (2.166,26-866,50). 16.2 ### in citazione assume, inoltre, che nel vano sotto-sella dello scooter erano presenti uno smartphone ### ed un tablet ### che subivano, a causa del sinistro, danni stimati in € 570,00. Sul punto ha allegato un preventivo di parte (all. n. 4 dell'atto di citazione).
La domanda deve essere rigettata. Unica prova fornita dall'attore è il preventivo di parte, ma esso appare inutilizzabile, non emergendo dall'istruzione probatoria nessun'altro elemento utile; esso è, inoltre di un mese successivo al sinistro (29.09.20) e non vi è nessuna fotografia utile per riscontrare le voci di danno, né alcuna deposizione testimoniale in merito; anche la relazione causale tra l'ipotizzato danno ed il sinistro è obiettivamente incerta (l'incertezza probatoria resta a carico dell'attore). 17. Quanto alle spese mediche sostenute, l'attore ha documentato allegando all'atto di citazione le fatture relative alle stesse per una somma pari ad € 82,97, che risultano al Tribunale congrue e pertinenti, come sostenuto dal ### Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 49,78 (82,97-33,19). 18. In conclusione, tenuto conto del danno patrimoniale e non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di ### la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., è condannata al pagamento della somma totale di € 7.306,54 (€ 5.957,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, € 49,78 per spese mediche, € 1.299,76 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale).
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (24.08.2020) ed anno per anno rivalutata secondo gli indici ### sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo. 19. Sulle spese di lite, si osserva quanto segue. 19.1. Le stesse, atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico della ### di ### in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con ordinanza, effettivamente versate da parte attrice, come da ricevuta di avvenuto pagamento allegato alle note sostitutive dell'udienza del 12.09.24, vanno poste a definitivo carico della ### di ### convenuta.
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, avv. ### dichiaratosi antistatario. P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: A) accerta la responsabilità della ### di ### nella causazione del sinistro per cui è causa ed il concorso di colpa di ### nella misura del 40%; B) per l'effetto, condanna la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### della somma complessiva di euro 7.306,54 da considerarsi all'attualità, oltre gli interessi come indicati in motivazione; C) condanna, altresì, la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite effettivamente sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 3.000,00 per competenze legali, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente le spese di ### come liquidate in corso di causa con ordinanza in sede di conferimento incarico, a definitivo carico della ### di ### D) dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario. ### deciso in ### all'esito della discussione orale, in data ### Il giudice ###
causa n. 2394/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Rossini Francesco