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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4568/2025 del 12-11-2025

... e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto“ (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024, n.11140). 7.3. Come noto, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e determina un'inversione dell'onere della prova. La giurisprudenza ha ribadito, sulla scorta di quanto già consolidato con la pronuncia delle ### che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI SALERNO ### R.G. 2394/2021 ### 12/11/2025 E' comparsa per parte attrice, l'avv. ### per delega dell'avv. ### la quale si riporta all'atto di citazione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate contestando gli scritti e le conclusioni di controparte, chiede che la causa venga decisa. 
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione. 
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.  dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.  ### N.R.G. 2394/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### In persona del ### dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2394/2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da cose in custodia TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla via E. Farina n. 4, elettivamente domicilia ### di ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, virtù di determinazione dirigenziale di incarico e di procura generale alle liti rep.n. 79987 - raccolta ### - rogata in ### dal notaio dott.  ### in data ###, allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.03.2022 dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### al largo ### n.1, elettivamente domicilia ### Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del 12.11.2025.  MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data #### conveniva in giudizio la ### di ### esponendo che il giorno 24 agosto 2020, alle ore 20:15 circa, in ### - ### mentre percorreva con il motociclo di sua proprietà la strada SP 278, ### direzione ### perdeva improvvisamente il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra.  1.1 Deduceva che la causa della caduta fosse imputabile alle pessime condizioni della strada, posto che il manto stradale era sconnesso, pieno di crepe, rialzato per la presenza di numerosi dossi e gobbe che si estendevano per un tratto lungo circa 13 metri, dovuti presumibilmente alle radici degli alberi posti a ridosso della strada, nonché alla scarsa illuminazione.  1.2. Esponeva che, per tali motivi, cadeva in terra e riportava lesioni consistenti in “### con frattura allo stiloide-radiale sx e con escoriazioni diffuse agli arti superiori”, diagnosticate presso il P.S. dell'### di ### della ### gli applicavano al braccio sinistro ### per 30 giorni e, all'esito della rimozione, si sottoponeva ad ulteriori visite e sedute di fisioterapia. La guarigione clinica veniva accertata in data ###.  1.3. Sul punto, produceva documentazione clinica e consulenza tecnica di parte, dalla quale emergeva: “- un'inabilità temporanea parziale di durata pari a 79 giorni “progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% nei primi trenta, al 50% nei successivi venti e al 25% negli ultimi ventinove”; - una sofferenza morale durante il periodo di inabilità temporanea “alla quale, in una scala graduata da 0 a 5, appare equo attribuire un quantum pari a 2 - 3 (due - tre)”; - “postumi permanenti che rappresentano danno biologico equamente valutabile nella misura del 7% (sette per cento)”; - una “sofferenza soggettiva somato-psichica, collegata ai postumi permanenti residuati”, stimabile, in una scala graduata crescente da 0 a 5, in un quantum pari a 2 ###.” 1.4 Per quanto attiene ai danni patrimoniali scaturenti dal sinistro, produceva un preventivo di riparazione del motociclo (pari ad € 2.166,26) e di riparazione dello smartphone ### e del tablet ### che si trovavano nel vano sotto-sella dello scooter (pari ad € 570,00).  1.4. Riferiva altresì che la richiesta stragiudiziale di risarcimento, esperita tramite denuncia del sinistro alla ### di ### ed invio di documentazione integrativa richiesta, comprensiva del verbale di incidente dell'autorità intervenuta sul luogo, si concludeva con esito negativo.  1.5. Ritenendo sussistente una responsabilità esclusiva dell'ente convenuto in ordine alla causazione del danno derivante da cose in custodia, concludeva, pertanto, nei seguenti termini: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'incidente de quo ai sensi dell'art. 2051 ovvero dell'art. 2043 c.c. per l'effetto, condannare la ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. ### per complessivi € 25.000,00 - comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale, danno biologico e morale nonché delle spese mediche e di perizia sostenute - o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria (con espresso limite nello scaglione di valore giudici civili di € 26.000 e con rinuncia all'eventuale esubero). - condannare inoltre la ### di ### al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.  2. Con comparsa di risposta depositata il ### si costituiva la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, obbligatoria nel caso di specie ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 12.09.2014 n. 132, convertito in L. n. 162 /2014.  2.1 Nel merito, contestava i fatti, la dinamica del sinistro così come narrati da controparte e la sussistenza del nesso di causalità, sostenendo il difetto di prova, evidenziando, in particolare, che il dissesto fosse visibile e prevedibile.  2.2 Eccepiva, inoltre, la sussistenza della colpa esclusiva o, in subordine, del concorso del danneggiato nella causazione del sinistro, circostanza avvalorata dalle risultanze del verbale di ### dell'Ente allegato agli atti, dal quale emergeva la presenza di elementi (presenza di segnaletica di limite di velocità, natura rettilinea del tratto di strada, ampia visibilità) tali da far ritenere che il sinistro si verificava per la condotta negligente del danneggiato.  2.3. Contestava, infine, l'eccessività del quantum risarcitorio e concludeva nei seguenti termini: “1) In via assolutamente preliminare ed assorbente dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita; 2) nel merito, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non suffragata da elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro; 3) nel merito, in subordine, dichiarare la ### di ### non responsabile del sinistro per cui è causa, ovvero l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso; 4) in via gradata, dichiarare il concorso del danneggiato, con conseguente diminuzione del grado di responsabilità in capo alla ### di ### secondo la gravità della colpa dell'attore, con la condanna al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c.”, con condanna alla spese.  3. Alla prima udienza il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione preliminare di procedibilità sollevata da parte convenuta, rinviava a successiva udienza onde consentire alle parti l'esperimento della negoziazione assistita.  4. La stessa si concludeva con esito negativo e venivano concessi i termini per le memorie istruttorie.  5. La causa veniva quindi istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU medico-legale.  6. Completata l'istruttoria, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.  ***  7. In via preliminare ed in punto di diritto sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso il riferimento espresso fatto dall'attore alla responsabilità della ### di ### nella sua qualità di custode della strada.  7.1. Quanto alla responsabilità degli enti proprietari della strada, è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., III, n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 7.2. In punto di onere della prova in capo al danneggiato, la giurisprudenza, proprio in tema di danno ex art. 2051 c.c. subito da un ciclomotore, ha ribadito quanto già consolidato ossia che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. 
Sul punto, si legge: “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote), è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto“ (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024, n.11140).  7.3. Come noto, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e determina un'inversione dell'onere della prova. La giurisprudenza ha ribadito, sulla scorta di quanto già consolidato con la pronuncia delle ### che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa, mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.  (Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022).  7.4. Ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.  7.5. È infatti consolidato l'orientamento in forza del quale la PA deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140). Ancor più di recente, la Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450 del 31/03/2025). 
Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare “dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa esclusiva di tale evento.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023).  7.6 ### di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione solo qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023, n.21675). 
Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo - che si ritiene di condividere - secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, ad esempio, a causa di una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2022, n. ###), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso sul danno. A tal proposito, si legga: “della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (### Cass. civ., sez. III, n. 18518 del 2024).  8. Applicando i principi richiamati al caso di specie, la domanda proposta da ### è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.  9. In via preliminare, è pacifica la custodia della strada luogo del sinistro (SP 278) in capo alla ### di ### alla luce del principio di non contestazione nonché della documentazione versata in atti, in particolare del “### servizio manutenzione stradale” della ### di ### ove si legge quanto segue: “Si è riscontrato ed accertato che il tratto di strada è di proprietà e gestone della ### di ###” (cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta).  10. Quanto al fatto, deve ritenersi provato - alla stregua dell'espletata istruttoria - che il giorno 24 agosto 2020 alle ore 20:15 circa in località ### di ### l'attore era alla guida del suo ciclomotore allorquando perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo; veniva soccorso dall'ambulanza 118 e trasportato presso il PS di ### della ### per le lesioni riportate.  10.1 Per la prova del fatto storico si ritengono satisfattive le prove orali espletate durante l'istruttoria e rese alle udienze del 29.06.2022 e del 30.11.2022, dai sig.ri ### moglie del padre dell'attore, ### indifferente, ### padre dell'attore e ### indifferente. Il Tribunale ritiene genuine le dichiarazioni rilasciate in quanto sono tutte chiare e concordanti nel descrivere le circostanze indicate nella memoria istruttoria e confermano la dinamica del sinistro come prospettata in citazione.  10.2 Si valorizza, in particolare, la deposizione di ### indifferente, e della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare, che conferma la ricostruzione del fatto come dichiarata da ### che ha assistito direttamente al sinistro. 
La presenza della signora ### sui luoghi di causa è confermata dallo stesso ### “### di aver visto la signora che prima è stata escussa come teste sul luogo del sinistro”. (cfr. verbale di udienza del 29.06.2022) Sul punto egli, inoltre, dichiara: “### che ero presente al momento del sinistro in quanto mi trovavo nei pressi della mia abitazione, a circa 400 metri, che è sita in ### Io ero a piedi e stavo rientrando nella mia abitazione da mare. ### di aver sentito a un certo punto un rumore, di essermi voltato e di aver visto il motorino strusciare in terra.” (Cfr. verbale di udienza del 29.06.2022). La teste ### sentita alla stessa udienza, ha affermato: “Ho visto a un certo punto ### cadere in terra senza che vi fosse l'interferenza di nessun'altra auto. […] Ho visto cadere ### in terra in prossimità dei dossi di cui ho parlato”.  10.3 I testimoni ### e ### sono invece intervenuti in un momento successivo e anch'essi dichiarano di aver visto il ### riverso in terra, soccorso dai sanitari intervenuti (cfr. verbale di udienza del 30.11.2022).  10.4 Ciò detto, passando all'analisi dello stato dei luoghi, risulta oggettivamente provato dalle complessive evidenze probatorie il dissesto generale in cui versa il tratto di strada in questione. 
Si rimanda, sul punto ed in via principale, alla ### di ### effettuato dalla stessa ### di ### ove, nella sezione “annotazioni”, si evince l'accertamento dello stato dei luoghi che si riporta a stralcio: “Il tratto in questione è in rettilineo con ampia visibilità, con piano viario risultante in discrete condizioni tranne il tratto causa del sinistro per circa mt 20, sconnesso, pieno di crepe, rialzato per la presenza di numerosi dossi e gobbe evidentemente causate dalle radici degli alberi che costeggiano la strada.” Il sopralluogo è stato effettuato in data successiva rispetto al sinistro, ossia il ###, tuttavia gli stessi accertano e confermano l'identità delle condizioni di dissesto all'epoca del sinistro: “Si rileva che dal verbale della ### locale del Comune di ### qui allegato, gli stessi hanno rilevato la presenza del manto stradale deteriorato”.  10.5 Ad ulteriore conferma, si rinvia alle fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi al momento della caduta allegati al “### di sinistro stradale” redatto dalla ### del Comune di ### - ### ove è ben visibile il dissesto generale del manto stradale, causato e determinato dalle radici degli alberi di pino presenti ai bordi della stessa. 
Gli stessi agenti, inoltre, nel quadro relativo alla descrizione del campo del sinistro, indicano specificamente “manto stradale irregolare”.  10.6 Ancora, si rinvia alle dichiarazioni dei testi escussi, che si riportano a stralcio, chiare e concordi nella descrizione dello stato dei luoghi. 
La teste ### che lo percorreva con l'automobile, dichiara: “### che sulla strada che percorrevamo, a causa dei dossi presenti dovuti alle radici degli alberi che costeggiano la sede stradale, avevamo un'andatura non particolarmente veloce”: Il teste ### afferma: La strada che percorreva il motociclo è una strada particolarmente dissestata in quanto al margine della sede stradale vi sono degli alberi molto grandi e le loro radici hanno creato dossi sull'asfalto. Non è la prima volta che capitano incidenti” Lo confermano anche i testi ### (“A margine della strada vi sono dei pini marini […] ### i luoghi di causa come rappresentati nel verbale degli agenti accertatori e nelle produzioni fotografiche allegate dalla ###”) e ### (### i luoghi di causa come raffigurati delle foto della produzione di parte convenuta, nonché quelle allegate al verbale degli agenti accertatori. A margine della strada vi è la presenza di alberi.”, sentiti all'udienza del 30.11.2022.  11. Ciò detto, alla stregua di quanto affermato, è provato anche il nesso causale, in quanto si può ragionevolmente ritenere che la causa della caduta dal motociclo dell'attore e le lesioni da esso riportate siano ascrivibili alle condizioni della strada. 
Sul punto, si rinvia alla ### d'### espletata nel corso del giudizio, che il Tribunale ritiene di condividere perché scientificamente elaborata, dal dott.  ### il quale si esprime in tal senso: “### il nesso di causalità tra l'entità e la natura delle lesioni riportate e la dinamica dell'incidente che le ha causate e soprattutto sono rispettati i tempi, i modi e la successione dei tempi relativi all'incidente stesso ed alle terapie prescritte e ai danni fisici riportati. Avuto, quindi, riguardo a tutti gli elementi tecnici che è stato possibile evincere dagli ### e dai presenti accertamenti clinici e medico-legali è possibile pervenire ad una ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo che - alla luce della classica dottrina traumatologico-forense - appare essere del tutto compatibile con un trauma indiretto per caduta sul palmo della mano sinistra con polso in dorsiflessione e arto superiore omolaterale esteso, atteggiato a difesa. In definitiva, è possibile affermare che le lesioni obiettivate al sig. ### dai medici del P.O. di ### sono del tutto compatibili con la caduta al suolo di motociclista.” (Cfr. CTU, pag. 5).  12. Nel caso di specie, dunque, è provato che: a) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di asfalto notevolmente dissestato e lasciato privo di riparazione; b) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta l'evento dannoso - in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza del dissesto dovuto ai dossi causati dalle radici degli alberi, in sostanza, l'attore non sarebbe rovinato al suolo). 
La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).  12.1 Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l'Ente convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei motocicli, che avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie. 
Si aggiunga che il dissesto del manto stradale era sussistente in un momento antecedente rispetto al fatto e non può ravvisarsi in alcun modo un cambiamento repentino dello stesso oppure l'insorgenza di ulteriori elementi nuovi tali da modificare l'assetto stradale in questione. ### di segnalazioni di attenzione ha creato una situazione di pericolo non prevedibile da parte dell'utente che faceva affidamento nella normale sicurezza del manto stradale, senza poterne verificare lo stato e, avvedendosene, prestare la dovuta attenzione. 
Sul punto, si rinvia alle risultanze dei verbali delle autorità intervenute, nonché alle deposizioni testimoniali che confermano che il luogo del sinistro era già dissestato (cfr. verbali di udienze del 29.06.2022 e del 3.11.2022).  13. Venendo, invece, all'analisi del concorso di colpa e del rapporto con il caso fortuito, che, come noto, potrebbe escludere la responsabilità del custode, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta dal motociclo, il Tribunale ritiene che non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità tale da integrare il caso fortuito. 
Tuttavia, può di certo ravvisarsi che la condotta del danneggiato abbia concorso alla produzione del fatto e pertanto all'utente è imputabile una comportamento idoneo ad essere valutato ex art. 1227, comma primo, c.c. e ciò in virtù dell'approdo giurisprudenziale che si condivide, in forza del quale quanto più la situazione di danno può essere prevista ed evitata adottando le ordinarie cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale dell'evento.  13.1 Devono sottolinearsi, infatti, diverse circostanze che avrebbero dovuto ingenerare nell'attore l'adozione di una maggiore attenzione nel passaggio sulla careggiata. Si consideri l'orario del sinistro (ore 20:15 circa in un giorno d'estate, dunque con la luce); il tratto di strada rettilineo e pianeggiante, l'esistenza di segnaletica orizzontale e verticale, le condizioni meteorologiche serene (elementi ricavabili dai verbali delle autorità intervenute).  13.2. Si consideri, inoltre, che sono gli stessi testimoni ad affermare che il luogo è teatro di numerosi sinistri e ciò doveva indurre maggiore attenzione nel ### considerando la sua conoscenza dello stato dei luoghi in quanto residente ad ### nelle vicinanze della zona del sinistro.  13.3 Si tenga conto, infine, sebbene non si possa avere la certezza sulla velocità di traversata dell'attore, il rapporto tra il limite di velocità segnalato (50 km/h) e la circostanza che il conducente sia rovinato al suolo per circa 34 metri comprova, con ragionevole probabilità, che la velocità fosse sostenuta. 
Tali elementi, difatti, avrebbero dovuto indurre l'attore a prestare maggiore attenzione, in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela che obbliga il soggetto ad adottare “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (### Cass. civ. n. 17443/2019). 
Si ritiene che la condotta del danneggiato, nella specie, tenuto conto delle circostanze di cui si è dato conto, abbia inciso nella misura del 40% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.  14. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attore abbia riportato: “### di frattura del polso sinistro ben consolidata, con lieve riduzione dell'articolarità radiocarpica”. (cfr. pag. 6 CTU a firma del dott. ###. 
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.  14.1 È possibile ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste, quantificate dal ### che si ritiene di condividere, nei seguenti termini: - il periodo di inabilità deve essere indicato in I.T.P. (al 75%) per giorni 30 ###, relativa al periodo di immobilizzazione in gesso; I.T.P. al 50% per giorni 20, relativa al periodo riabilitativo; I.T.P. (al 25%) per giorni 30 ### quale sintesi del più lungo periodo utile al recupero funzionale; - una valutazione del “danno biologico permanente” con un tasso del 4% (quattro per cento).  15.Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno. 
Sul punto si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d.  “micropermanenti” (fino al 9%), per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.), come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. ###/2023 ma il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le ### di ### come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.  15.1 Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato: Tabella di riferimento: Tribunale di ### 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro: 40 anni ### di invalidità permanente: 4 % Punto danno biologico: € 1.654,52 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno non patrimoniale risarcibile € 5.328,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 4.600,00 Totale generale = € 9.928,00 15.2. Tenuto conto del concorso di colpa al 40%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 5.957,00 (9.928- 3.971,20).  15.4 All'importo così calcolato non può essere applicata la personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie, stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né provati danni ulteriori, né per il danno da sofferenza soggettiva.  16. Per quanto attiene ai danni patrimoniali richiesti, il Tribunale osserva quanto segue.  16.1 ### lamenta un danno al motociclo stimati in € 2.166,26 in base ad un preventivo del carrozziere di fiducia. 
Merita ravvisare che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, il preventivo di spesa valutato nella sua singolarità è inutilizzabile quale prova decisiva nel giudizio, come confermato, da ultimo: "in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (### Cass. civ., n. ### del 2021; Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n. 11765). 
Tuttavia, la stessa giurisprudenza precisa che esso assume valore di prova indiziaria e può essere valutato ai fini della quantificazione del danno se corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato, da testimonianza e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso. 
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene congrua tale quantificazione, in quanto valutata unitamente alle fotografie del motoveicolo, allegate al verbale di sopralluogo della polizia municipale intervenuta e rapportandolo alla dinamica del sinistro. 
Si aggiunga, inoltre, che la ### convenuta, sul punto, non ha assolto l'onere di contestazione specifica, limitandosi ad affermare l'eccessività del quantum risarcitorio, a fronte di un preventivo comunque sottoscritto. 
Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile in € 1.299,76 (2.166,26-866,50).  16.2 ### in citazione assume, inoltre, che nel vano sotto-sella dello scooter erano presenti uno smartphone ### ed un tablet ### che subivano, a causa del sinistro, danni stimati in € 570,00. Sul punto ha allegato un preventivo di parte (all. n. 4 dell'atto di citazione). 
La domanda deve essere rigettata. Unica prova fornita dall'attore è il preventivo di parte, ma esso appare inutilizzabile, non emergendo dall'istruzione probatoria nessun'altro elemento utile; esso è, inoltre di un mese successivo al sinistro (29.09.20) e non vi è nessuna fotografia utile per riscontrare le voci di danno, né alcuna deposizione testimoniale in merito; anche la relazione causale tra l'ipotizzato danno ed il sinistro è obiettivamente incerta (l'incertezza probatoria resta a carico dell'attore).  17. Quanto alle spese mediche sostenute, l'attore ha documentato allegando all'atto di citazione le fatture relative alle stesse per una somma pari ad € 82,97, che risultano al Tribunale congrue e pertinenti, come sostenuto dal ### Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 49,78 (82,97-33,19).  18. In conclusione, tenuto conto del danno patrimoniale e non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di ### la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., è condannata al pagamento della somma totale di € 7.306,54 (€ 5.957,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, € 49,78 per spese mediche, € 1.299,76 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale). 
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (24.08.2020) ed anno per anno rivalutata secondo gli indici ### sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.  19. Sulle spese di lite, si osserva quanto segue.  19.1. Le stesse, atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico della ### di ### in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato. 
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con ordinanza, effettivamente versate da parte attrice, come da ricevuta di avvenuto pagamento allegato alle note sostitutive dell'udienza del 12.09.24, vanno poste a definitivo carico della ### di ### convenuta. 
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, avv. ### dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: A) accerta la responsabilità della ### di ### nella causazione del sinistro per cui è causa ed il concorso di colpa di ### nella misura del 40%; B) per l'effetto, condanna la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### della somma complessiva di euro 7.306,54 da considerarsi all'attualità, oltre gli interessi come indicati in motivazione; C) condanna, altresì, la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite effettivamente sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 3.000,00 per competenze legali, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente le spese di ### come liquidate in corso di causa con ordinanza in sede di conferimento incarico, a definitivo carico della ### di ### D) dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.  ### deciso in ### all'esito della discussione orale, in data ### Il giudice ### 

causa n. 2394/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Rossini Francesco

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Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sentenza n. 830/2025 del 24-09-2025

... del sinistro in termini di insidia e/o trabocchetto per condotta colposa del danneggiato; ### la non condivisibilità altresì del quantum risarcitorio oggetto di domanda, da doversi ridurre, atteso il carattere speculativo della richiesta avanzata; ### la non risarcibilità del danno morale, in difetto di prova. La società terza chiamata ha inoltre chiesto al Tribunale, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, e della ritenuta operatività della chiamata in manleva, di voler dichiarare compensato l'eventuale debito che dovesse essere posto a carico della medesima con il maggiore credito vantato dalla stessa in liquidazione nei confronti del Comune di ### A sostegno delle rassegnate conclusioni ha prodotto prove documentali, opponendosi, (leggi tutto)...

testo integrale

 CORTE ### DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di ###, ###, riunita in ### di Consiglio da remoto (sulla piattaforma ### nelle persone dei seguenti ### Dr. ###.ssa ###ssa ### rel. ed est.  ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 424/2020 e vertente tra: ### (###), rappresentato e difeso dall'Avv. #### (###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 156/2020, pubblicata in data ###, emessa a definizione del procedimento n. R.G. 380/2014. 
Conclusioni delle parti: come da note scritte telematicamente depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2025.
Motivi della decisione in fatto e in diritto 1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha adito il Tribunale di ###, convenendo in giudizio il Comune di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., l'accertamento della responsabilità colposa del predetto ente, in qualità di proprietario e custode della via ### di ### in relazione al sinistro ivi occorso, a seguito e a causa del quale egli ha riportato una grave lesione al ginocchio destro, con conseguente pronuncia di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi nella misura di € 37.137,68, oltre rivalutazione e interessi. Al riguardo ha rappresentato che: ### in data ###, alle 12:36 circa, mentre percorreva a piedi la via ### di ### trovandosi precisamente sul marciapiede lato sinistro (in direzione ### “in prossimità della vecchia Questura”, a pochi metri dall'esercizio commerciale ### a causa di un marciapiede sconnesso, cadeva rovinosamente a terra. Segnalato l'accaduto al ### di ### di ### (prot. N. 54930/11) e richiesto l'intervento dei soccorsi, veniva trasportato presso il ### degli ### di ### ove, a seguito di visita ed esame radiografico, veniva formulata la diagnosi di “frattura scomposta della rotula dx”, per la quale, nei giorni successivi, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “osteosintesi della frattura della rotula con fili e cerchiaggi metallici” presso l'### di ### nel quale, in difetto di posti disponibili, era stato, poi, ricoverato; ### sottoposto a terapia medica (fisioterapia dell'arto), dopo 50 gg. di invalidità temporanea assoluta, 100 gg. di invalidità temporanea relativa, veniva giudicato guarito con un danno biologico pari all' 11%, come risultante dalla relazione del proprio consulente; ### responsabile esclusivo delle lesioni riportate a seguito e a causa del predetto sinistro è il Comune di ### (essendo proprietario e custode della predetta via), al quale egli, avendo interesse e diritto a conseguire il risarcimento dei danni patiti, ha denunciato l'accaduto e presentato la relativa richiesta (lettera a.r. n. ###-4). Declinata la propria diretta responsabilità, il Comune ha, poi, trasmesso la suddetta istanza alla ### S.p.a. (prot. N. 42831 del 14/03/2012), responsabile della manutenzione stradale e della conduzione della stessa rete; ### in difetto di soluzione bonaria della questione, ha deciso di agire in giudizio. 
A sostegno delle rassegnate conclusioni ha prodotto prove documentali, chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione di prova testimoniale e c.t.u. medico legale.  ### di ### costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e in particolare ha evidenziato: ### in via preliminare, il proprio interesse, in ogni caso e per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attorea, a chiamare in causa la ### S.p.a., per farsi manlevare da quest'ultima, in esecuzione del contratto di servizio stipulato in data ### (i.e. art. 11), da qualsiasi responsabilità, chiedendo, a tal fine, il differimento della prima udienza; ### nel merito, in via principale, l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda attorea, sia in punto di an, sia in punto di quantum, eccependo l'insussistenza di alcuna responsabilità nella verificazione dell'evento in capo al Comune ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., risultando invece imputabile solo alla colposa condotta tenuta dal ### e la mancanza di prova in ordine alla sussistenza dei danni e al necessario nesso causale; ### in via subordinata, la prevalenza della responsabilità dell'attore o, comunque, il suo concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso, con conseguente riduzione del quantum in proporzione alla responsabilità accertata; ### la non condivisibilità altresì del quantum risarcitorio oggetto di richiesta, da doversi ridurre nella misura ritenuta provata e congrua dal giudice di prime cure.  ### convenuto ha inoltre chiesto al Tribunale, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, di condannare la ### S.p.a. a tenere indenne il Comune per quanto eventualmente tenuto a risarcire in favore dell'attore o, in via subordinata, di accertare il diritto di regresso del Comune verso la predetta società. 
A sostegno delle rassegnate conclusioni ha prodotto prove documentali, opponendosi, in via istruttoria, alle richieste formulate da parte attrice. 
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la ### S.p.a., contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo: ### in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva; ### nel merito, l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda attorea per difetto di prova del fatto e inconfigurabilità del sinistro in termini di insidia e/o trabocchetto per condotta colposa del danneggiato; ### la non condivisibilità altresì del quantum risarcitorio oggetto di domanda, da doversi ridurre, atteso il carattere speculativo della richiesta avanzata; ### la non risarcibilità del danno morale, in difetto di prova. 
La società terza chiamata ha inoltre chiesto al Tribunale, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, e della ritenuta operatività della chiamata in manleva, di voler dichiarare compensato l'eventuale debito che dovesse essere posto a carico della medesima con il maggiore credito vantato dalla stessa in liquidazione nei confronti del Comune di ### A sostegno delle rassegnate conclusioni ha prodotto prove documentali, opponendosi, in via istruttoria, alle richieste formulate da parte attrice. 
Nel corso del giudizio di prime cure, poi: (1) con provvedimento del 24.11.2015 è stata dichiarata l'interruzione parziale del giudizio (per intervenuto fallimento della società ### S.p.a.) con riferimento alla domanda di manleva spiegata dal Comune, ritenendo la domanda principale quiescente in attesa di riassunzione della predetta domanda di garanzia. Rilevata la mancata riassunzione da parte del Comune della predetta domanda di garanzia nei confronti della società fallita, con provvedimento del 29.06.2016 è stata dichiarata l'estinzione della suddetta domanda, con conseguente prosecuzione del giudizio solo con riferimento alla domanda principale; (2) sono state assunte prove orali (audizione dei testi ### e ### ed è stato espletato l'accertamento peritale. 
All'esito, infine, il giudizio di prime cure è stato definito con la sentenza qui impugnata ( 156/2020, pubblicata in data ###), con la quale il primo giudicante ha: rigettato la domanda attorea, dichiarando l'esclusiva responsabilità del sinistro oggetto di causa in capo al ### compensato tra le parti le spese di lite e regolato altresì le spese di c.t.u., ponendole definitivamente a carico della parte attrice.  1.2 Avverso tale sentenza ha proposto appello ### deducendo l'erroneità della pronuncia di prime cure e lamentando in particolare: a) la non corretta ricostruzione dei fatti e l'imputabilità dell'accaduto alla condotta colposa del danneggiato. In proposito, ha evidenziato che il luogo dell'incidente presentava delle difformità rispetto al piano di calpestio ed era tale da provocare cadute non prevedibili in quanto il marciapiede presentava un dislivello tale da integrare già di per se un'insidia, atteso che “la direzione era obbligata, la difformità era posta quasi all'angolo del marciapiede stesso, il sinistro si è verificato in una zona che il sig. ### non percorreva abitualmente, era in compagnia di altre persone per cui è verosimile che fosse preceduto da quest'ultimi, riducendo, pertanto, la possibilità di accorgersi del pericolo”, il quale non era affatto segnalato. Pertanto, ad avviso dell'appellante, la responsabilità è da ascriversi al Comune, anche eventualmente in via concorsuale; b) erronea applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia di responsabilità del bene in custodia. Nella fattispecie in esame, ad avviso dell'appellante, è stata adeguatamente dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa, ossia la riconducibilità del sinistro all'esistenza di un'anomalia del marciapiede, il quale presentava un avvallamento a causa della mattonelle divelte, mentre il Comune non ha viceversa provato eventuali fatti impeditivi della propria responsabilità. 
Sulla scorta di ciò, l'odierno appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata, riproponendo le medesime domande ed eccezioni formulate in primo grado, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. 
Con comparsa di costituzione depositata in data ### si è costituito in giudizio il Comune di ### contestando le avverse prospettazioni e deducendo la correttezza della sentenza di primo grado. Ha pertanto chiesto alla Corte di: dichiarare preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; rigettare nel merito il gravame, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi. 
Nel corso del presente giudizio, con ordinanza del 19.04.2021, comunicata alle parti il ###, ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c per dichiarare inammissibile l'impugnazione, non essendo state formulate istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza collegiale del 29.04.2025, comunicata alle parti il ###, la causa è stata poi assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  2. Preliminarmente, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. SU 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ. n. 27199/2017 e Cass. civ. SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (su cui cfr. da ultimo, Cass. civ. SU 21/03/2019, n. 7940).  2.1 Ciò posto, il Collegio ritiene l'appello fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti. 
In punto di diritto occorre premettere che la giurisprudenza è ormai univoca nel ritenere che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva e non presunta, come affermato dalle ### della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20943 del 30/06/2022 e dalle successive pronunce della Suprema Corte (Cass. civ. 11152/2023; Cass. civ. 2376/2024; civ. n. 15355/2025): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". 
E' stato altresì precisato, proprio in ipotesi analoghe al caso in esame, che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. La prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass. civ. 15355/2025 che richiama Cass. civ. n. 26142/2023, Cass. civ. n. 18518/2024). 
Nella fattispecie, il giudice di prime cure, richiamate le coordinate ermeneutiche sopra esposte, già condivise da una parte della giurisprudenza anteriormente al recente arresto delle ### premesso che dalla documentazione fotografica si evince che l'attore è caduto proprio nel tratto più dissestato rispetto al resto del marciapiede con il proprio amico ### e che lo stato del marciapiede era “pienamente visibile stante l'ora (ore 12:00 circa) dell'occorso, le condizioni temporali (giornata serena, addirittura soleggiata come mostra la quarta fotografia allegata) e l'assenza di ostacoli alla visione - non vi erano carte, pozzanghere o atri rifiuti capaci di nascondere il dissesto -“, che il marciapiede è rappresentato nelle “foto come pianeggiante, lungo diversi metri ed al quale prospettano vari ingressi” conclude ritenendo che “il sinistro si è verificato per l'incauta condotta del danneggiato, idonea a produrre l'evento e ad interrompere, in applicazione delle superiori coordinate giuridiche, qualunque rapporto con la condizione stradale e con la condotta dell'ente territoriale proprietario della strada, integrando gli estremi del caso fortuito”. 
Orbene, la valutazione del Tribunale non appare condivisibile: atteso che l'ente convenuto non ha contestato la condizione dissestata del marciapiede su cui transitava l'attore, così come da questi prospettato e provato, la prova del nesso causale tra il bene in custodia e la caduta occorsa all'attore è stata fornita attraverso le dichiarazioni dei testimoni - così come peraltro richiamate dal giudice di prime cure - e che non lasciano dubbi sulla circostanza per cui l'attore sia inciampato nelle circostanze di luogo e di tempo rappresentate: ### che il giorno del sinistro verificatosi “verso mezzogiorno circa” si trovava accanto all'attore, camminando sulla “strada che rimane al di sotto del ### di ### Calabria” ha riconosciuto le foto allegate al fascicolo di parte attrice e ha dichiarato: “### camminava vicino a me, lungo il marciapiede posto sulla sinistra della strada rispetto al senso di marcia”; […] giunti in prossimità dell'esercizio commerciale ### (oggi ormai chiuso), l'attore cadeva dopo aver inciampato, in quanto il marciapiede presentava un dislivello”; […]“nel punto in cui l'attore cadeva, le mattonelle erano divelte ed in parte mancanti”; “il marciapiede aveva la pavimentazione deformata, e ribassata, nel punto in cui l'attore è caduto, creando una sorta di avvallamento”; […]“l'attore inciampando cadeva a terra e non riusciva a rialzarsi, lamentava dolore alla caviglia destra nonché al ginocchio”. 
Il teste ### a conoscenza dei fatti di causa perché passeggiava in compagnia della propria ragazza “lungo la via ### di ### Calabria” , riconosciuto nelle fotografie mostrate in visione “il dislivello della pavimentazione del marciapiede dove si verificava la caduta”, ha dichiarato: “Era la metà del mese di Dicembre del 2011 verso le ore 12:00 circa” e l'attore “camminava sul marciapiede davanti a me, a distanza di qualche metro” con “qualche altra persona camminare nelle sue vicinanze”; vedeva “l'attore inciampare con il piede destro, perdere l'equilibrio e cadere a terra”; avvicinatosi per prestare soccorso notava che “il marciapiede era “incavato verso l'interno”, nel punto in cui l'attore era caduto inciampando”.   Ciò posto, il Collegio ritiene che la condotta del danneggiato abbia causalmente inciso nella determinazione della caduta, ma non appaia tale - a dispetto di quanto sostenuto dal Tribunale - da elidere il nesso eziologico e ad assurgere a causa esclusiva dell'evento. 
Il marciapiede di una zona regolarmente frequentata (sede della ### e di esercizi commerciali) è un bene di per sé privo di intrinseca pericolosità e la condotta dell'appellante che lo percorreva assieme ad un amico non può ritenersi imprudente o imprevedibile, ma conforme all'uso cui il bene è destinato, né gravemente negligente, in quanto lo stato di dissesto, benché visibile in ragione dell'ora (ore 12,00 circa) e delle favorevoli condizioni di visibilità, interessava un ampio tratto dello spazio pedonale (in assenza, peraltro, di alcuna segnalazione e delimitazione della condizione di pericolo), connotato, per circa “due metri, dalla mancanza, rottura, sconnessione, abbassamento delle mattonelle”(cfr. pagine 10 e 11 della sentenza impugnata - non contestata - che ha ricostruito lo stato dei luoghi sulla base delle allegazioni di parte, delle testimonianze e delle rappresentazioni fotografiche allegate al fascicolo di parte attrice), sicché l'eventuale spostamento dell'attore verso altra parte del marciapiede non appare in concreto una condotta diligente idonea ad evitare l'evento. 
Vero è che il pedone avrebbe dovuto adottare maggiori cautele, prestando una maggiore attenzione per non inciampare; nondimeno la violazione di questo dovere non ha costituito l'unica causa della caduta, sufficiente per determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, ma piuttosto un comportamento tale da aggravare le conseguenze lesive dell'infortunio, sì da determinare l'attribuzione, ad entrambe le parti, di un concorso di colpa nella misura del 50% ciascuna.
Per le ragioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, la responsabilità per la verificazione del fatto dannoso per cui è causa deve essere imputata al Comune nella misura del 50%.  2.2 In ordine al quantum debeatur, l'appellante ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per effetto della caduta del 16.12.2011, quantificato nell'atto introduttivo nella misura di euro 37.136,68 per danno biologico permanente pari all'11%, oltre invalidità temporanea (50 giorni di ITA e 100 giorni di ITP al 50%). 
Ora, dalla c.t.u. medico legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, sulla base della documentazione sanitaria in atti e della visita medica effettuata, è emerso che ### a seguito ed in conseguenza del sinistro occorsogli, ha riportato “esiti algo - disfunzionali di frattura pluriframmentaria della rotula dx trattata chirurgicamente”, quale lesione del tutto compatibile con la dinamica dell'evento come descritta nell'atto introduttivo e ritenuta provata nella presente sentenza, da cui è scaturito un danno biologico permanente pari al 6% dell'integrità psico-fisica totale. Inoltre, avuto riguardo a natura, entità e decorso clinico, il c.t.u. ha riconosciuto un danno da inabilità temporanea assoluta e parziale (per i giorni di ricovero e le successive terapie riabilitative), così ricostruito: - ITA (###: 7 giorni; - ITP (### parziale) al 75%: 53 giorni; - ITP (### parziale) al 50%: 30 giorni; - ITP (### parziale) al 25%: 45 giorni. 
Le conclusioni cui l'ausiliario è pervenuto, fondate su una attenta disamina delle circostanze al suo esame e della documentazione in atti, oltre che sulla diretta constatazione dei postumi permanenti riportati dall'attore, possono certamente essere recepite in questa sede, in quanto frutto di metodo di indagine serio e razionale e immuni da qualsiasi censura di ordine logico.
Nella liquidazione del danno biologico, avente natura essenzialmente equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., occorre prendere le mosse dai criteri elaborati dalle ### di ### aggiornate all'anno 2024, che non conglobano danno biologico e danno morale in conformità agli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità, ed applicabili, in difetto di previsioni normative, al fine di adottare parametri di valutazione uniformi (Cass. civ. 4509/2022; civ. 5474/2023). 
Dunque, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle ### di ### aggiornate al 2024, il danno può essere così quantificato all'attualità: - euro 10.460,00 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di euro € 1.915,76 da moltiplicare per il grado di invalidità (6) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata); - euro 805,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta (considerandosi un punto base di ITT pari ad euro 115,00); - euro 4.571,25 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: - euro 1.725,00 per i giorni invalidità temporanea parziale al 50%; - euro 1.293,75 per i giorni invalidità temporanea parziale al 25%. 
Si giunge così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 18.855,00 in valori attuali. 
Non avendo l'attore dedotto uno stato di sofferenza, ansia e paura conseguente alla caduta descritta nell'atto introduttivo, che non può in sé presumersi sulla base della sola entità delle lesioni riportate (rientranti nella categoria delle micropermanenti), né è emerso alcun pregiudizio alla vita di relazione, non può essere operato l' aumento per la personalizzazione del danno come sopra riconosciuto e liquidato.
Difatti, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, va affermata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (cfr. Cass., Sez. Lav., 25614/2020; Cass. civ. 25164/2020). Il danno morale, quindi, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall'attore nella sua ontologica esistenza anche quando derivante da fatto astrattamente costituente reato, non potendosi ammettere l'esistenza di un danno in re ipsa (cfr. Cass. civ. 29206/2019). 
Ora, la somma di euro 18.855,00 spettante all'attore è già rivalutata essendo stata calcolata sulla base di valori indicati nelle più recenti tabelle. 
Al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi sulle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (cfr. Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712; Cass. civ. n. 25734/2008; Cass. civ.  16726/2009 e Cass. civ. n. 18028/2010). 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, pari ad euro 18.855,00, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data dell'illecito, pari ad euro 15.035,89; questo importo viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto. 
Si giunge così alla conclusione per cui la somma complessivamente spettante all'attore è pari ad € 21.968,02 (di cui € 18.855,01 per capitale rivalutato ed € 3.113,01 per interessi). 
In definitiva, tenuto conto dell'accertata corresponsabilità dell'attore al 50% nella determinazione dell'evento per le ragioni sopra esposte, il Comune di ### va condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di ### nella misura complessiva di euro € 10.984,00 all'attualità. Su tale somma decorrono gli interessi come per legge dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo.  3. ### dell'appello comporta la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Nella regolamentazione delle stesse occorre tenere conto del concorso di responsabilità riconosciuto all'appellante in misura pari al 50% e del conseguente accoglimento parziale della domanda, sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.  per compensare parzialmente le spese nella misura ritenuta congrua del 50%, ponendo la residua parte a carico della parte appellata. 
Le spese così determinate vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, tenendo conto del valore della controversia risultante dal decisum e dei parametri minimi - in ragione dell'applicazione di principi di diritto consolidati - per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria in primo grado (parametri medi in ragione dell'acquisizione della prova orale e dell'espletamento della c.t.u.). I compensi così liquidati vanno distratti in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario. 
Le spese della c.t.u. espletata vanno poste a carico di ciascuno al 50% nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le parti ed il c.t.u.  P.Q.M.  la Corte d'Appello di ### nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. R.G.  424/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 156/2020 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, a definizione della causa n. R.G. 380/2014, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede: - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ### della somma pari ad € 10984,00, oltre interessi in misura legale dalla data della presente sentenza al soddisfo; - condanna il Comune di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ### delle spese del doppio grado di giudizio in misura pari al 50%, che liquida, già nella predetta misura, in € 1690,00 per il primo grado ed € 1453,00 per il presente grado, oltre il contributo unificato versato per i due gradi, spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; - compensa al 50% le spese di lite tra le parti; - pone le spese della c.t.u. espletata a carico di ciascuna parte al 50% nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le parti ed il c.t.u. 
Così deciso nella camera di consiglio sulla piattaforma ### del 16 settembre ### est. ###.ssa ### dott.

causa n. 424/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Bova, Natalino Sapone

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4457/2025 del 06-11-2025

... rovinosamente al suolo a causa di una insidia presente sulla pavimentazione dissestata e sconnessa procurandosi lesioni fisiche; - al momento del verificarsi del sinistro l'insidia in questione era altresì ricoperta da materiale di varia ed incerta natura ed in particolare da materiale cartaceo (tra cui anche volantini pubblicitari), fogliame e spazzatura che nel frattempo si era ivi depositato; - lo stato di dissesto e di disconnessione della pavimentazione della ### al momento del verificarsi dell'evento dannoso non era illuminato né da pubblica illuminazione né da illuminazione proveniente da residenze private o da attività commerciali site nell'area circostante e detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata con appositi cartelli né transennata; - l'attrice a (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI SALERNO Ud del 06.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc Il Giudice dr ### le note scritte e le rispettive memorie conclusionali ### e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO - ### - Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. ### all'esito dell'udienza del 06.11.2025 ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 3602 del R.G. dell'anno 2022 vertente #### (C.F.: ###), nata il ### a #### ed ivi residente ###, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### (C.F.: ###) e ### (C. F.: ###) del foro di ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio ### dell'avvocato ### sito in ### 47 ### di ####; - Attrice - e ### (C.F.: ###), in persona della ### p.t., dott.ssa ### rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### e dall'avv. ### e domiciliato in ### alla p.zza ### presso l'### dell'###; - Convenuto - OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale.  CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il ### di ### al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito al sinistro verificatosi in data ###, in ####. 
A sostegno della domanda, l'istante assumeva che: - l'evento dannoso si verificava in data ### alle ore 06:30/07:00 all'ingresso (lato interno) dell'accesso da via ### della ### situata tra via ### e via ### del ### di ####; - l'attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, mentre camminava a piedi all'interno della suddetta ### precisamente all'ingresso per chi accede da via ### cadeva rovinosamente al suolo a causa di una insidia presente sulla pavimentazione dissestata e sconnessa procurandosi lesioni fisiche; - al momento del verificarsi del sinistro l'insidia in questione era altresì ricoperta da materiale di varia ed incerta natura ed in particolare da materiale cartaceo (tra cui anche volantini pubblicitari), fogliame e spazzatura che nel frattempo si era ivi depositato; - lo stato di dissesto e di disconnessione della pavimentazione della ### al momento del verificarsi dell'evento dannoso non era illuminato né da pubblica illuminazione né da illuminazione proveniente da residenze private o da attività commerciali site nell'area circostante e detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata con appositi cartelli né transennata; - l'attrice a causa dei dolori lamentati, veniva accompagnata al ### dell'### “### Speranza” di ####, laddove effettuati gli esami e le indagini del caso veniva diagnosticata “####” - ingresso n. ### del 11/12/2019 con prescrizione di giorni trenta (30) di assoluto riposo s.c. e terapia domiciliare; - da dette lesioni residuavano esiti di carattere permanente, come da certificato di avvenuta guarigione con postumi redatto dal dott. ### dal quale si evince che la sig.ra ### riportava: “frattura parcellare dell'apice del malleolo peroneale destro”.  - con PEC inviata in data ###, l'odierna attrice chiedeva al ### di #### l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro de quo, dichiarandosi disponibile a definire transattivamente la controversia; ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L.  162/2014, veniva esperita la procedura di negoziazione assistita, che non sortiva alcun esito per la mancata risposta del ### all'invito alla stipula di una convenzione; Pertanto, parte attrice concludeva al fine di: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ##### in persona del legale rappresentante pro tempre, in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del ### pro tempore al risarcimento delle lesioni personali patite dall'odierna attrice sig.ra ### per complessivi ### € 15.174,00 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute - ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa o che sarà determinata in seguito a C.T.U. MEDICO - ### o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta secondo diritto, giustizia e / o equità, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale e agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”. 
Si costituiva il ### di ### in persona del ### l.r.p.t., contestando la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e concludendo al fine di: “in via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attrice, essendo l'evento lesivo da ascriversi alla sola condotta colposa della stessa e per l'effetto, rigettare la domanda proposta dalla stessa, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto; in subordine e senza recesso dalle superiori eccezioni, dichiarare la responsabilità della medesima, con conseguente riduzione del quantum debeatur; condannare, in ogni caso, l'attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”. 
All'esito dell'istruttoria, concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., espletata la prova testimoniale e la CTU medico-legale, lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 06.11.2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. entro due giorni prima dell'udienza, autorizzando, altresì, le parti al deposito di note conclusionali fino a 15 giorni prima. 
Ricostruiti i fatti di causa, occorre soffermarsi preliminarmente sulla questione della responsabilità del ### ex art. 2051 c.c. che prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, incombendo sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. 
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. 
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. ### hanno chiarito che, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed hanno escluso la responsabilità presunta (Cass. 2483/2018; Cass. SS.UU. 20943/2022). ###. 2051 c.c. prevede l'esenzione di responsabilità del custode solo nell'ipotesi del caso fortuito che può dipendere da fatto naturale o del terzo, le cui caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza che assuma alcuna importanza la diligenza del custode. 
Il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, allorché essa abbia efficienza causale nella produzione dell'evento. In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno. 
La condotta del danneggiato, che entri in rapporto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Si applica l'art. 1227 comma 1 c.c. a mente del quale, se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Inoltre, si ricorda che il comportamento del danneggiato va valutato anche in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. 
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla stessa Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile. 
Su tali premesse, la Cassazione ha ribadito che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode, non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale (Cass. civ. n. 17443/2019). 
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. 
Di assoluto rilievo sul punto è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni: “a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso; c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere; d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.  2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. 
Nella presente decisione lo scrivente Tribunale si attiene ai principi giurisprudenziali appena enunciati. 
Sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte attrice, supportata da riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, documentazione sanitaria e dalla deposizione di testimoni oculari, è emerso che la stessa, in data ###, alle ore 06:30/07:00, mentre camminava a piedi all'interno della ### del ### di ####, precisamente all'ingresso per chi accede da via ### cadeva rovinosamente al suolo a causa di una insidia presente sulla pavimentazione dissestata e sconnessa, procurandosi lesioni fisiche; l'insidia de qua non era né visibile, né prevedibile da parte degli utenti e non veniva presegnalata in alcun modo, inquadrando la fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità da cose in custodia. 
Nel caso di specie, a fronte della documentazione depositata in atti e delle testimonianze assunte, ben può dirsi provato il concreto accadimento così come allegato in atto di citazione.
Invero, la testimone oculare, sig.ra ### escussa in data ###, confermava le circostanze di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, precisando che: “[…] ### la circostanza in quanto di mattina presto solitamente vado a fare jogging in villa comunale. […] Preciso che la signora mi precedeva di pochi metri, cioè due o tre metri al massimo. ### vista inciampare in una buca lasciato da un paio di sanpietrini mancanti e coperta da fogliame. ### ingresso della villa comunale è lastricato con sanpietrini. Non vi erano altre buche. […] La zona non è molto urbanizzata. […] Ricordo di essermi immediatamente avvicinata insieme alla mia amica ### per prestare soccorso. La signora da terra preferì chiamare telefonicamente il figlio. Siamo rimaste vicino alla signora sino all'arrivo del figlio, il quale ci chiese i numeri di telefono nel caso si fosse reso necessaria la nostra testimonianza. 
Ricordo che la signora da terra lamentava dolori al piede dx. in particolare. La signora infortunata indossava scarpe basse, comunque comode. Non aveva con sé pacchi o altro. […] Ricordo di aver visto la signora inciampare e perdere l'equilibrio. 
Dopo mi sono avvicinata al punto calpestato dalla signora, ripeto, ricoperto da fogliame al passaggio della signora, risultava privo di qualche sanpietrino. A quell'ora c'era ancora penombra.”; altresì, la testimone oculare, sig.ra ### escussa nella medesima udienza, dichiarava che: “[…] ### che la signora mi precedeva di pochi metri, cioè due o tre metri al massimo. ### vista inciampare in una buca lasciata da un paio di sanpietrini mancanti e coperta da fogliame. ### ingresso della villa comunale è lastricato con sanpietrini. Non vi erano altre buche. […] Non ricordo di aver visto la signora in altre occasioni. ### che la signora indossava scarpe comode, ovvero senza tacchi e recava con sé solo una borsa da passeggio a tracolla.”. 
Osserva il Tribunale che, dall'istruttoria orale espletata e dalle modalità di accadimento dell'evento, non è dato evincere la responsabilità a carico dell'attrice né è risultato provato la ricorrenza del caso fortuito, quest'ultimo inteso sia come responsabilità della medesima attrice nel determinismo dell'evento occorsole sia come fattori estranei alla propria responsabilità tali da interrompere il rapporto di custodia. 
Pertanto, si ritiene infondata l'eccezione svolta dalla difesa del convenuto ### in relazione alla condotta dell'attrice, che non è risultata inidonea a recidere il nesso di causa così come richiesto dalla giurisprudenza sopra citata. 
Ed infatti, sia la scarsa illuminazione sia l'assenza di idonee segnalazioni non sono tali da rendere perfettamente percepibile tale dissesto della pavimentazione che è stato determinante nel far rovinare al suolo l'odierna attrice. 
Alla luce di ciò, peraltro, la condotta della odierna attrice non può ritenersi imprudente, tale da determinare un concorso di responsabilità ex art. 1227 Inoltre, anche la CTU medico-legale, espletata da parte del consulente tecnico nominato, dott.  ### accertava la compatibilità tra le lesioni riportate (frattura parcellare del malleolo peroneale a destra) e la dinamica del sinistro. 
Le considerazioni medico-legali cui perveniva il CTU evidenziavano quanto segue: “### la dinamica dei fatti appare chiaro che a seguito dell'infortunio accidentale la perizianda subiva frattura del malleolo peroniero, per cui veniva trattata con apparecchio gessato. […] Le fratture, a seconda che i due monconi mantengano o meno l'allineamento, possono essere composte o scomposte. […] Nel caso di frattura composta e stabile può essere sufficiente l'applicazione di un'ingessatura, accompagnata da farmaci antinfiammatori e analgesici per lenire il dolore. Il gesso va mantenuto per circa 4 settimane e, una volta rimosso, viene intrapreso il percorso riabilitativo. Se, al contrario, la frattura è scomposta o instabile è necessario un intervento chirurgico finalizzato alla riduzione e al fissaggio ### della frattura. Questo viene ottenuto mediante l'utilizzo di mezzi di sintesi quali placche e viti. Dopo l'intervento la caviglia verrà protetta per le prime settimane con un'ingessatura o con un tutore. In caso di intervento i tempi di recupero sono di circa 6-8 settimane a cui deve seguire un periodo di riabilitazione. Quindi una frattura non grave del malleolo peroneale (quindi una frattura composta e stabile) prevede un trattamento di tipo conservativo, consistente in un periodo di riposo, nell'immobilizzazione della caviglia tramite gessatura e nell'uso di stampelle per evitare l'appoggio a terra. Ciò si è fatto per la signora ### che per una frattura appunto minore accompagnata dalla distorsione della caviglia è guarita con apparecchio gessato e fkt con discreto recupero funzionale residuando una effettiva stabilità, indispensabile per il carico e la deambulazione fisiologica. Una frattura parcellare del malleolo peroniero guarisce con un danno biologico micropermanente fino al 2%; attualmente malgrado il discreto recupero tale conseguenza va assegnata per il danno articolare generico. I tempi di malattia vanno ottimizzati in 30 giorni al 75% e 20 giorni al 50% e 20 Giorni al 25%.”. 
Ciò posto e passando al quantum debeatur, il CTU nominato, avendo seguito un iter logico-giuridico immune da censure e come tale condivisibile nell'esposizione del proprio elaborato peritale, in risposta ai quesiti che gli venivano posti, rilevava che: “La periziata ha subito una distorsione alla caviglia destra con frattura parcellare del malleolo peroniero. […] La dinamica per inciampo a causa di suolo disconnesso è compatibile. […] Inabilità totale al 75%: giorni ### parziale al 50%: giorni ### parziale al 25%: giorni ### […] Danno biologico: 2% (due per cento) […] spese agli atti euro 15,00 Non prevedibili ulteriori spese” accertando, altresì, che le lesioni riscontrate non avevano inciso sulla capacità lavorativa generica e specifica della danneggiata. 
Lo scrivente Tribunale procede alla liquidazione del danno subito dall'attrice, avvalendosi delle tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 59 anni ### di invalidità permanente 2% Punto danno biologico € 1.480,36 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 370,09 Punto danno non patrimoniale € 1.850,45 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10 Danno biologico risarcibile € 2.102,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 2.628,00 Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 3.679,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50 Totale danno biologico temporaneo € 4.025,00 Spese mediche € 15,00 Totale generale: € 6.668,00 Quanto alla personalizzazione, manca l'allegazione di un effetto delle lesioni patite che superi ciò che già è ricompreso nella valutazione ed applicazione dei baremes medici, onde, seguendo l'ormai pacifico orientamento della S.C. di Cassazione, “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 5865/2021); altresì, nel caso di specie, in mancanza di puntuale allegazione non v'è spazio per il risarcimento di un pregiudizio morale, di cui l'attrice non ha puntualmente provato l'esistenza. Pertanto, in base alle risultanze della ### si liquida a titolo di risarcimento la somma di € 6.668,00. 
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (11/12/2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). 
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ### la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996). 
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal ### Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale. 
In conclusione, l'attrice ha provato il danno e il nesso eziologico. ### pubblico era tenuto alla custodia del bene, alla manutenzione della suddetta villa comunale per l'incolumità del pubblico transito e, quindi, a far sì che il tratto della pavimentazione in questione non fosse dissestato, sconnesso e senza segnalazione di tale circostanza, rispondendone dei danni. Nemmeno, peraltro, la condotta della odierna attrice può in qualche modo ritenersi imprudente, sì da determinare quantomeno un concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c., per gli stessi motivi appena considerati. È dunque provato il nesso causale tra la caduta e le lesioni, ed è altresì emersa la mancata adozione di cautele e segnalazioni da parte del ### per prevenire situazioni di pericolo. 
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU medico-legale, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei parametri leggermente superiori ai minimi - tenuto conto della semplicità e serialità della controversia - del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni relativi in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in persona del Giudice Dr. ### ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da ### nei confronti del ### di ####, così definitivamente pronuncia: 1. Accoglie la domanda proposta da ### e, per l'effetto, dichiara il ### di #### responsabile ex art 2051 c.c. dei danni subiti dall'attrice nell'evento occorso l'11.12.2019; 2. Per l'effetto ### il ### convenuto, in persona del ### p.t., al pagamento in favore di ### della somma di € 6.668,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria secondo la decorrenza e modalità indicate in parte motiva; 3. ### il ### convenute al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in € 3.500,00 oltre esborsi, rimborso forfettario spese al 15%, nonché IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art 93 cpc; 4. Pone definitivamente a carico del ### le spese di ### Così deciso in ### 06.11.2025 IL GIUDICE Dr.

causa n. 3602/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Danise Gustavo

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 17350/2025 del 03-11-2025

... un'insidia o di un trabocchetto (estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c.) o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo, dovendosi, per contro, limitare a provare la sussistenza dell'evento ed il suo rapporto di causalità con la res (#### della P.A. ex art. 2051 c.c., in ###, 2006, 4, 462; ### La responsabilità Civile, ### 1980, 2). Peraltro, la Suprema Corte, con una recentissima sentenza, ha finanche statuito che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. della PA per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione di un marciapiede, non risulta neppure predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte dell'accertamento di (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 7272 / 2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di Napoli, 8 ###, in persona dell'avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al R.G. n. 7272/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni a persona (art. 2051 c.c.). ### - (C.F.:###) elett.te dom.to in Napoli, al V.le
Farnese n. 20, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rapp.to e difeso ###, in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elett.te dom.to presso l' ### di Napoli in #### n. 1 ### da atti di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli art. 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla L. 69/2009,e pertanto, viene omesso lo svolgimento del processo, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.. ###, con atto di citazione regolarmente notificato al convenuto Comune di Napoli ### in data ###, assumeva che in data ###, verso le ore 10,40 circa, in Napoli, alla P.zza Cavour, l'odierno attore subiva lesioni personali a seguito di una caduta; difatti, nelle circostanze di luogo e di tempo indicati, mentre il #### percorreva la suddetta strada, andava ad inciampare in una “rete di delimitazione di area in manutenzione che giaceva abbandonata sulla pavimentazione stradale e sul marciapiede; a seguito dell'evento de quo, il #### subiva lesioni personali, tanto che si rendeva necessario il suo trasporto presso l'”### Pellegrini”, dove gli veniva diagnosticata una “### composta capitello radiale dx”, come da documentazione versata in atti; la responsabilità del sinistro descritto in premessa è imputabile al Comune di Napoli, che avrebbe dovuto opportunamente segnalare la situazione di pericolo e di insidia per gli utenti di detta strada. 
Chiedeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità per l'accaduto del Comune di Napoli ed inoltrava richiesta di risarcimento danni, che quantificava nella somma di euro 5.000/00.
Su queste premesse chiedeva di accertarsi la responsabilità del Comune di Napoli per aver omesso la dovuta manutenzione della strada con conseguente condanna dello stesso al pagamento in favore dell'attrice della detta somma con vittoria delle competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Produceva richiesta di risarcimento danni, rilievi fotografici, referto di pronto soccorso, documentazione medica.
Si costituiva, con comparsa depositata in cancelleria il ###, il Comune di
Napoli, così come rapp.to e difeso, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, contestando l'An ed il ### e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari.
In sede istruttoria veniva ammessa ed espletata prova testimoniale e, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti che si andranno a precisare.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo in quanto la domanda proposta, innanzi al G.D.P., ai sensi dell'art. 318, c.p.c., deve contenere l'indicazione dal Giudice e delle parti con l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.
La legittimazione attiva e passiva è dimostrata documentalmente con l'incartamento prodotto in atti. Di contra alcunché è stato contestato.
Nel merito rileva che la responsabilità del Comune si rinviene ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, c.d. responsabilità da cose in custodia. Invero, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, deve ormai ritenersi superato l'originario orientamento che riteneva non applicabile l'art. 2051 c.c. ai beni demaniali sul presupposto che la loro estensione ed il loro generalizzato utilizzo da parte collettività rendesse impossibile l'esercizio di un effettivo controllo ed un'adeguata vigilanza sugli stessi. La giurisprudenza, infatti, è ormai pacifica nell'affermare che “l'enteproprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, aisensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericoloimmanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal casofortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista,imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducentinemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima,ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe” ( n. 24529/2009; dello stesso tenore Cass., Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 6703; Trib. Lecce., n. 3357/2017).
Nello specifico, dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade e sulle pertinenze poste all'interno dell'abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F) discende, non solo, l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre 1923, n. 2056, art. 15, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. n. 24149/2010). Sicché, il Comune, quale proprietario nonché custode, dovrà esser chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati agli utenti della strada.
La disposizione di cui all'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva ascrivibile a coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano con la res che ha cagionato l'evento lesivo un rapporto di custodia e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova ### del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale (cfr., Cass., n. 4035/2021). ### probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia, pertanto, nella duplice dimostrazione dell'esistenza e dell'entità del danno, nonché della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito. Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca, dunque, sul piano di un accertamento di tipo “causale” della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.. Sicché, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c.c. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del fortuito (cfr., Cass., 23 giugno 2009, n. 14622 e Cass., 20 agosto 2009, n. 18520). In altri termini, il danneggiato non è tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto (estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c.) o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo, dovendosi, per contro, limitare a provare la sussistenza dell'evento ed il suo rapporto di causalità con la res (#### della P.A. ex art. 2051 c.c., in ###, 2006, 4, 462; ### La responsabilità Civile, ### 1980, 2).
Peraltro, la Suprema Corte, con una recentissima sentenza, ha finanche statuito che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. della PA per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione di un marciapiede, non risulta neppure predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte dell'accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, con esclusione quindi, del caso fortuito anche a seguito di caduta determinata da distrazione del pedone (cfr., Cass., 4035/2021).
Nel caso in esame il danneggiato ha correttamente provato, con la dichiarazione testimoniale raccolta, la derivazione causale del danno dalla cosa e l'esistenza del danno. In particolare, il teste ### dopo aver confermato tempo e luogo del sinistro, ha dichiarato: “### che era l'inizio del mese di aprile dell'anno2017, verso le ore 10:00 -10:30, mi trovavo in Napoli a ### all'uscita dellametropolitana e seguivo una signora che accompagnava un giovanotto che poi misono reso conto che non stava tanto bene forse aveva problemi di invalidità. ### il giovane inciampo' in una rete di plastica che stava a terra e che poi mi sonoreso conto che sotto detta rete vi era un piccolo avvallamento in cui il ragazzo avevamesso il piede perdendo l'equilibrio e cadendo a terra con il braccio destro. ### mi apprestai a soccorrere il ragazzo che lamentava dolori al braccio destro. Hofornito le mie generalità alla signora che mi contattava successivamente, non possoriferire se il ragazzo fu trasportato in ospedale. Dopo qualche tempo, la signora mitelefonò e mi comunicò che il figlio aveva riportato una frattura e si era ingessato ilbraccio. Riconosco le foto mostrami e contenute nella produzione attorea i luoghi oveaccaddero gli avvenimenti.” Parte attrice, quindi, nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., ha assolto al proprio onere di dimostrare quanto di sua competenza, mentre nulla è stato provato dal convenuto comune a cui incombeva l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito.
Ricorre quindi la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 a carico del
Comune convenuto, su cui incombeva l'obbligo di manutenzione del marciapiede dissestato; presunzione rispetto alla quale l'ente convenuto, non ha offerto alcuna prova liberatoria di caso fortuito, e cioè di accadimenti esterni che abbiano avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con valenza di anomalia e di atipicità tali da interrompere il nesso eziologico, ovvero da escludere ogni rilievo alla negligenza colposa dello stesso convenuto.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta ed il convenuto Comune, per l'effetto, condannato al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni da esso subiti in occasione del descritto evento per la cui determinazione è stata espletata CTU medico legale da parte del dr. ### il quale, accertate le lesioni subite, ha valutato il danno biologico nella misura del 3% con un periodo di ITT di 20 giorni, uno di ITP di 30 giorni al 50%.
Tale relazione si ritiene di condividere in quanto congruamente motivata, scevra da vizi logici e, pertanto, in applicazione dei criteri di liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, fissati dall'art. 139 del D.Igs. 209/05 e succ. modifiche e int. sui risarcimenti delle lesioni. In merito al danno morale, nulla è stato provato e pertanto, non può essere liquidato.
Per tutto quanto esposto ritiene il ### di dover liquidare per le lesioni subite dall'attrice la somma complessiva di €. 5.035,69 di cui €. 3.069,39 per il danno biologico, €. 1.123,60 per 20 gg. di ITT, €. 842,60 per 30 gg. di ITP al 50% . Tali somme sono aggiornate all'attualità e vanno integrate con gli interessi legali calcolati inizialmente sulla somma devalutata secondo gli indici ### foi alla data del sinistro e successivamente di anno in anno rivalutata sulla base dei medesimi indici fino alla data della presente decisione. Vanno altresì riconosciuti interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.
Le spese, anche per la ### seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in osservanza del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/18, tenendo conto del pregio della attività prestata, della natura delle questioni trattate e delle somme in concreto liquidate (Cass. 5798/19, 21256/16, 3903/16, 19014/07) e degli esborsi, allo stato, eseguiti. P.Q.M. Il Giudice Onorario di ### di Napoli, avv. ### definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, così provvede:
 Dichiara in merito ai fatti di causa, per le motivazioni su estese ed ai sensi dell'art. 2051 cc. l'esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Napoli ### in persona del ### p.t.
 Condanna il Comune di Napoli in persona del ### p.t. al pagamento, in favore del sig. ### della somma di €. 5.035,69 per le lesioni fisiche subite;
 Condanna, altresì, il predetto convenuto, al pagamento in favore dell'attore delle spese e compensi di causa liquidate in € 125/00 per spese vive, €. 1.300/00 per competenze, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore costituito e anticipatario.
 Pone le spese di C.T.U., definitivamente a carico del convenuto Comune di
Napoli.
Così deciso in NAPOLI il ###
Il Giudice di ###

causa n. 7272/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Pianese

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3300/2025 del 29-07-2025

... e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia” (cfr. Cass. 09/06/2016 n. 11802). Ciò detto, va osservato che nelle pronunce più recenti della Suprema Corte, i giudici di legittimità hanno affermato che " ### proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa ### ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7565/2022 R.G. del ### degli ### civili contenziosi TRA ### nato a ### il ###, codice fiscale ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (###) giusta procura a margine della citazione #### C.F. ###, in persona del ### pro-tempore, elettivamente domiciliat ####### n. 39 “###”, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (###) per procura generale alle liti ### 28 del 18/03/2014 ###: risarcimento danni ……………… ###'ATTORE: “- ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità del ### di ### in persona del sindaco pro tempore, per il sinistro occorso in data ### ai danni del #### in qualità di custode ex art. 2051 c.c. e/o in relazione alla clausola generale di cui all'art. 2043 c. c.; - conseguentemente, condannare il ### di ### in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa che si quantificano nel complessivo importo di € 14.731,51, come sopra specificato, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e conforme a giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese della CTU sia tecnica che medico-legale; - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre ### CPA e aumento forfettario del 15%, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averli anticipati e non ancora riscossi”.   ### “-nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili e/o infondate e, conseguentemente, rigettare con qualsiasi statuizione le domande formulate nei confronti del ### di ### - in subordine ridurre l'ammontare del risarcimento in applicazione dell'art.1227 c.c.” ### atto di citazione notificato in data ###, il sig. ### ha chiesto la condanna del ### di ### al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 27.889,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria, emendati in note conclusive in € 14.731,51, riportati in seguito al sinistro verificatosi in ### il giorno 26/12/2019, alle ore 19:00 circa.   ### ha esposto che quel giorno, a bordo della propria auto ### S-Max tg. ### munita di sistema di ausilio alla guida per persone disabili, mentre percorreva la via ### con direzione di marcia da ### verso ### giunto all'altezza del civico n. 612, a causa di un tombino della fognatura mancante di copertura, non visibile e non segnalato, ha perso il controllo del veicolo ed ha arrestato la sua marcia contro un palo della illuminazione pubblica riportando danni materiali e lesioni personali accertate e refertate, il giorno successivo al sinistro, presso il ### dell'### ove gli è stato diagnosticato “trauma contusivo spalla dx ed emicostato dx”.   Lo stesso ha esposto che la vettura ha subito danni quantificati in € 20.582,43, come da preventivo dell'officina F.lli ### S.n.c. ove è stata trasportata per mezzo di carro attrezzi al costo di € 45,01 nonché danni al sistema di ausilio alla guida per persone disabili, quantificati in € 2.520,00 oltre IVA come da preventivo della ditta ### di ### ha evidenziato che tali danni hanno reso la riparazione del veicolo antieconomica, dunque, è stato costretto alla rottamazione e ad acquistarne un altro sostenendo i costi aggiuntivi per dotarlo dei dispositivi di ausilio alla guida per persone invalide e del sistema di gancio traino, già presenti nell'auto rottamata.   Ha, infine, precisato che sul luogo sono intervenuti gli ### della ### del ### di ### i quali hanno redatto rapporto.  ### di ### si è costituito in giudizio rilevando l'infondatezza delle domande attrici non potendosi applicare la presunzione di responsabilità che connota la disposizione di cui all'art.2051 c.c. stante l'impossibilità dell'attività di controllo di tutte le strade della città e per l'insussistenza del caso fortuito; in subordine, ha rilevato il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro per non avere adottato l'attenzione e la prudenza richieste e, in ogni caso, ha contestato l'ammontare delle pretese risarcitorie attrici. 
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. ed espletata l'istruzione probatoria, mediante la prova per testi e ctu medico legale sull'attore e ctu tecnica per accertare i danni riportati dall'auto, la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19/01/2026 e poi anticipata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14/04/2025 ove è stata posta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE Negoziazione assistita Preliminarmente va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'invito alla stipula di negoziazione assistita inviato a mezzo raccomandata AR del 13/01/2020 al ### di ### (cfr. doc. 1 produzione attore). 
Accertamento nesso causale In punto di diritto, va evidenziato che, secondo la regola generale del processo, sancito dall'art.  2697 c.c. applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a. e ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art.  2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043 In particolare, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danneggiato è tenuto a provare la riconducibilità dell'evento all'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo (cfr. Cass. 26/04/2013 n. 10096 e Cass. 5/08/2010 n. 18204).   Allorquando, invece, viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. tra le tante, Cass. 13/01/2015 n. 295 e Cass. 13/07/2011 n. 15389).   “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno; qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (cfr. Cass. 21/06/2016 n. 12744).   Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. 21/10/2022 n. ###; Cass. 21/02/2017 n. 4390; 26/05/2014, n. 11661; Cass. 13/03/2013 n. 6306).   Con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, va ricordato che l'ente proprietario o manutentore di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.   Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi (che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima (qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 12/07/2022 21977; Cass. 20/11/2020 n. 26524; Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 19/03/2018 n. 67035).   “###.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass. 11/03/2021 n. 6826; Cass. 18/06/2019 n. 16295; Cass. 19/03/2018 n. 6703; Cass. 08/05/2015 n. 9323).   Ciò posto, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa deve ritenersi che il sig. ### abbia ottemperato al suddetto onere probatorio alla luce della deposizione del teste, sig. ### che, pur se il figlio dell'attore, deve considerarsi attendibile in quanto ha assistito all'evento dannoso e le dichiarazioni dallo stesso rese sono precise e non contraddittorie con le altre risultanze probatorie. 
Invero, il teste ha confermato che in data ###, alle ore 19.00 circa, in ### il padre, alla guida della vettura ### S-Max tg. ### percorreva la ### con direzione di marcia da ### verso ### e che, giunto all'altezza del civico n. 612, con la ruota posteriore destra è finito all'interno di un tombino privo di coperchio, quindi, ha perso il controllo del veicolo ed è andato ad urtare contro un palo della illuminazione pubblica.   Inoltre, il teste ha aggiunto “...mi trovavo dietro l'auto di mio padre nell'auto di mio fratello…io sono sceso dall'auto e mi sono accorto che il tombino era privo del coperchio, non ricordo se davanti il veicolo guidato da mio padre c'erano altre auto...mio padre ha subito lesioni alla spalla ma non si è recato al ### né è stato ricoverato in ospedale” (cfr. verbale udienza 22/06/2023).   Sul luogo sono poi intervenuti gli ### del ### di ### di ### nel cui rapporto si legge: “… dagli elementi in nostro possesso la vicenda infortunistica si può così riassumere: ### alla guida dell'autovettura ### S-Max targata ### percorreva via ### da ### verso ### giunto all'altezza del civico 612, come dallo stesso dichiarato udiva un forte urto nella parte posteriore destra dell'autovettura, che gli provocava la perdita di controllo del veicolo. A causa di quest'ultima l'autovettura traslava di circa 45 gradi finendo la sua corsa su un palo della pubblica illuminazione. Effettivamente si riscontrava un tombino della fognatura mancante di copertura la quale si trovava adagiata sull'asfalto a circa 3.5 metri di distanza. Concludendo il ### rovinava con la ruota posteriore destra all'interno del tombino scoperchiato e perdendo il controllo del veicolo finiva la sua marcia contro il palo della pubblica illuminazione” (cfr. doc. 2 fascicolo attore).   Giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “E' principio consolidato (vedi Cass., n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (cfr. Cass. 2019 n. 9037; Cass. 03/01/2014 38).   Dalla relazione redatta dal consulente tecnico d'ufficio è poi desumibile la compatibilità eziologica tra l'incidente e le lesioni lamentate nell'atto introduttivo: “La lieve sindrome algico-disfunzionale della spalla destra, provocata da una lesione parziale del tendine sovraspinato destro, è riconducibile ad un trauma - diretto o indiretto - della spalla e risulta pertanto compatibile con la dinamica del sinistro ricostruita dalla documentazione in atti e dalle risultanze dell'esame clinico” (cfr. relazione CTU dott. ###.   È stata, pertanto, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad una strada di proprietà dell'ente convenuto che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza a causa della presenza del tombino senza coperchio nel manto stradale, anomalia non segnalata e non visibile. 
In una comunità civilizzata, l'utente della strada ha la legittima aspettativa di non imbattersi in una strada che rende difficoltoso, oltre che pericoloso, la percorribilità della stessa. 
Nella fattispecie, l'amministrazione convenuta per escludere la sua totale responsabilità avrebbe dovuto provare che l'anomalia della sede ###era circostanza conoscibile o tempestivamente eliminabile o segnalabile ai passanti.   Tale prova non è stata fornita.   ### proprietaria della strada non ha provato, neanche, l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo al bene di sua proprietà avente i caratteri del “caso fortuito” idoneo ad escludere la responsabilità del custode.   “In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d'acqua, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia” (cfr. Cass. 09/06/2016 n. 11802).   Ciò detto, va osservato che nelle pronunce più recenti della Suprema Corte, i giudici di legittimità hanno affermato che " ### proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla con-formazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (cfr. Cass. 11/07/2024 n. 19078; Cass.16/02/2021 n. 4035).   Invero, la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono idonee ad escludere la responsabilità dell'amministrazione ex art. 2051 c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito, trattandosi semmai di elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.  13/01/2021 n. 456; Cass. 12/11/2020 n. 25460; Cass. 03/04/2019 n. 9315).   La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo. 
Nella fattispecie non si rinviene alcuna prova che possa far ritenere un comportamento colposo, neppure parziale, dell'attore atteso che le concrete modalità di accadimento dell'evento dannoso inducono a ritenere che questi non potesse in alcuno modo evitarlo. 
Infatti, l'infortunio si è verificato in una serata (ore 19:00) invernale, quindi, in presenza di condizioni di visibilità limitate che non consentivano di avvistare la mancanza del coperchio del tombino anche perché sul luogo non c'era alcuna segnalazione del pericolo e, comunque, il pericolo non era prevedibile anche con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che si richiede all'utente della strada di uso pubblico, poiché, come ha dichiarato il teste, le condizioni di illuminazione pubblica erano scarse (“i pali dell'illuminazione pubblica ma non erano funzionanti”).   Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda dell'attore va accolta ed il ### di ### va condannato a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro. 
Quantificazione danni derivanti dalle lesioni personali Per quanto concerne la quantificazione dei danni risarcibili all'attore, va precisato che le ### della Suprema Corte con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008 hanno affermato il principio secondo cui il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., si identifica con quello determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non avente rilevanza economica ma connotato da una tipicità elastica, agganciata, oltre che alle previsioni normative espresse, anche ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla ### e che il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale che ha una portata tendenzialmente onnicomprensiva.   Nella nozione di danno biologico sono compresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale conseguente all'evento lesivo.  “Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti “ (Cass. 20/05/2016 n. 10414).   Va evidenziato che il ### ha affermano che la voce di danno morale è autonoma e non assimilabile al danno biologico, in quanto sofferenza interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.   Pertanto, la Corte ha precisato che, qualora non sia accertata tale sofferenza, nell'applicare le tabelle si dovrà considerare la sola voce del danno biologico senza applicare l'aumento automatico previsto dalle tabelle stesse (cfr. Cass. 10/11/2020 n. 25164; Cass. n. 28989/2019; Cass. 27.03.2018 n. 7513; Cass. n. 910/2018).   Il danno morale va, quindi, liquidato qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamicorelazionali personali documentati e obiettivamente accertati.   In altre parole, deve farsi rientrare nel danno biologico la lesione temporanea o permanente all'integrità psico -fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica anche un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità. Così componendo il punto percentuale riferito alle tabelle nazionali con il danno alla salute, personalizzato a seconda dell'impatto di questo sulla psiche del danneggiato.   Nel caso in cui manchi la prova della sofferenza del danno morale, da valutarsi sempre in concreto, il quantum risarcitorio deve essere ridotto della relativa voce, ossia limitato al valore del solo danno biologico e, ove provato, a quello, in quest'ultimo ricompreso, del dinamico - relazionale (cfr.  10/11/2020 n. 25164).   Va evidenziato, inoltre, che “### e la liquidazione del danno morale (sofferenza interiore) non deve essere confuso con il differente criterio di "personalizzazione" del danno biologico : ipotesi che ricorre esclusivamente nel caso in cui il criterio tabellare di valutazione del danno biologico - destinato alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe - non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico-relazionale essendo emerse dalle risultanze istruttorie "specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale... di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento" (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019): si tratta pertanto di circostanze peculiari che, qualificando in modo assolutamente non comune il vissuto del soggetto, vengono ad incidere -incrementandone la perditasulla capacità biologica, risultando dunque la "personalizzazione" del tutto estranea all'autonoma voce di danno inerente la sofferenza interiore (danno morale)” (cfr. Cass. 26/05/2020 n. 9865). 
In altre parole, la personalizzazione del danno deve mettere in evidenza le circostanze eccezionali e specifiche che caratterizzano il caso concreto, così che la valutazione dello stesso tenga conto non solo del danno che astrattamente ci si attende quale conseguenza di un dato evento lesivo, bensì anche del particolare nocumento che la persona del danneggiato concretamente può soffrire. 
Per la Suprema Corte non può essere accordata alcuna personalizzazione del danno con conseguente aumento (o diminuzione) del valore tabellare di ristoro se non quando questa guardi esclusivamente alle specificità del caso concreto.   Alla luce delle superiori considerazioni il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale e, quindi, dovrà essere il giudice a procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso onde pervenire al complessivo ristoro del danno.   Orbene, nella liquidazione di tale voce di danno, avente natura essenzialmente equitativa e l'equità deve essere intesa come parità di trattamento, va applicato il criterio del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.   Nella fattispecie, le lesioni riportate dall'attore nell'occorso (lesione del tendine del muscolo sovraspinato) hanno provocato una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 75% di 15 giorni, una inabilità temporanea delle attitudini al 50% di 10 giorni, una inabilità temporanea delle attitudini al 25% di 10 giorni e, infine, un danno biologico permanente pari al 2% dell'integrità psicofisica totale, come accertato in modo esaustivo dal C.T.U, le cui argomentazioni vanno condivise sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati; argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, atte a renderle attendibili e rilevanti (cfr. relazione della C.T.U., dott. ###. 
Pertanto, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. 22/11/2023 n. ###; Cass. 7/7/2011 n. 12408 e Cass. 30/6/2011 14402), parte attrice ha subito un danno non patrimoniale di carattere permanente che, tenuto conto della invalidità del 2% e dell'età dello stesso all'epoca del sinistro (51 anni), va quantificato in € 2.221,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di € 1.480,36 (non tenendo conto dell'aumento del 25% per incremento per sofferenza soggettiva).   Infatti, non va riconosciuto alcun danno morale in quanto non è stato provato che la menomazione accertata abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali né va applicato alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.   Con riferimento al periodo di inabilità temporanea parziale, così come accertato dal C.T.U., va riconosciuta - sempre sulla scorta delle tabelle milanesi - la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 2.587,50 (1.293,75+575,00+718,75) in valori attuali. 
Va liquidata all'attore anche la somma di € 272,730 per spese mediche documentate ritenute congrue dal CTU in relazione alle lesioni dallo stesso riportate. 
Quantificazione danni del veicolo ### va rilevato che parte convenuta non ha contestato i danni riportati dall'auto e, dunque, deve essere accordato all'attore, quale proprietario, il danno riportato dal mezzo come liquidato sulla scorta della #### nominato, dopo avere evidenziato che l'auto è stata rottamata in data ###, ha precisato di avere effettuato la perizia esclusivamente sulla base della documentazione in atti e delle informazioni acquisite nel corso dell'attività peritale.   Questi, presa visione della documentazione fotografia in atti, ha osservato che i danni subiti dal mezzo attoreo “risultano localizzati principalmente nella porzione anteriore. In particolare, a livello macroscopico, è possibile osservare come interessino tutta la porzione anteriore del veicolo e consistenti, sommariamente, nel paraurti e nelle retrostanti traverse di rinforzo strutturale, nel cofano, nei pannelli laterali, nei gruppi ottici, in varie griglie, etc… il mezzo ha subito danni al sistema sterzante ed al sistema di raffreddamento (radiatore e ventola di raffreddamento), mentre non risulta possibile prendere visione degli ulteriori danni segnalati (ad esempio il cambio automatico)…; ha concluso, comunque, che “### in relazione all'entità del sinistro ed alla deformazioni riscontrate, è verosimile ritenere che i danni indicati nel preventivo dell'officina ### s.n.c. e nel preventivo della società ### di ### per la sostituzione del sistema di assistenza alla guida, corrispondano a quelli subiti dal mezzo attoreo a seguito del sinistro oggetto di accertamento” ### dopo avere verificato che “Dal preventivo dell'officina ### s.n.c. risulta che il costo complessivo per la riparazione del mezzo attoreo ammontava a complessivi € 16.870,84 oltre iva, di cui € 3.050,00 (oltre iva) per sola manodopera”, ha concluso che, in considerazione dell'anno di immatricolazione della vettura (2010), “la riparazione del mezzo era certamente antieconomica” stante che “dall'analisi di alcune riviste specializzate di settore, risulta che un mezzo similare a quello di parte attrice, con caratteristiche normali, poteva essere valutato, al momento del sinistro, in una forbice compresa tra € 3.200,00 e € 5.200,00 a seconda che il mezzo venisse venduto ad una concessionaria ovvero acquistato da una concessionaria. Considerando che il mezzo al momento del sinistro (26/12/2019) aveva circa nove anni e tre mesi (mezzo immatricolato il ###) …è possibile stimare un valore dello stesso pari a € 4.200,00 ovvero pari al valore medio del range presente nelle riviste di settore” (cfr. relazione ####.   Al riguardo, va osservato che nell'ipotesi in cui le riparazioni del mezzo incidentato risultino evidentemente antieconomiche e lo stesso debba essere demolito, il danno risarcibile non è rappresentato dalla spesa occorsa per l'acquisto di una nuova autovettura bensì dall'effettiva perdita economica subita, la quale è costituita dal valore di mercato del veicolo danneggiato, maggiorato della spesa di demolizione del relitto e di quella di immatricolazione del nuovo veicolo.   Nella fattispecie, la spesa necessaria per l'immatricolazione della nuova auto, come accertato dal ### è pari ad € 225,08.   Inoltre, il CTU ha evidenziato che la citata valutazione è relativa al solo mezzo con caratteristiche “normali” e che al valore del relitto va aggiunto il costo necessario per l'acquisto ed installazione, sul nuovo mezzo, del sistema di assistenza alla guida e del sistema di traino (gancio e sistema elettrico), fondamentali per un mezzo condotto da una persona con disabilità; costo che può essere quantificato secondo le fatture allegate dall'attore ovvero in € 2.130,02 (fattura n. 35-FE del 29/01/2020 della società ### s.r.l.) ed in € 1.145,17 (fattura n. 31 del 04/03/2020 della officina ### s.n.c.) (cfr. docc. 17 e 18 fascicolo attore).   Va riconosciuta all'attore, altresì, la somma di € 45.01 quale costo sostenuto per il traino dell'auto dal luogo del sinistro (cfr. fattura ### doc. 13 fascicolo attore).   Non va invece riconosciuta, in assenza di prova specifica, la posta risarcitoria a titolo di danno da ### ossia il lasso di tempo strettamente necessario per reperimento di analogo mezzo.   Al riguardo, si aderisce all'orientamento di legittimità secondo cui il danno da “fermo tecnico”, che deriva dall'indisponibilità del veicolo durante il tempo necessario affinché venga riparato o reperito sul mercato, non è “in re ipsa” ma dev'essere provato ed è sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo (cfr. Cass. 30/05/2023 n. 15262; 28/02/2020 n. 5447; Cass. 31/05/2017 n. 13718; Cass. 26/09/2016 n. 18773; Cass.14/10/2015 20620; Cass. 17/7/2015 n. 15089).   Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita.   Parimenti infondata è la richiesta del danno derivante dal mancato godimento della tassa di circolazione e dei premi assicurativi nella loro totalità stante la carenza di prova.   In definitiva, il risarcimento per i menzionati danni spettante all'attore ammonta ad € 7.745,28 ((€ 4.200,00 + € 2.130,02 + € 1.145,17 + € 45,01 + 225,08). 
Ebbene, l'importo complessivo dovuto all'attore per danno non patrimoniale ammonta ad € 4.808,50 ed € 8.018,01 per danno patrimoniale di cui € 272,73 per spese mediche.   Considerato, però, che i danni liquidati per il danno non patrimoniale sono espressi in valuta attuale e per il danno patrimoniale in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi.   Per tale ragione è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data in cui è sorto il danno e poi procedere alla rivalutazione applicando gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi (cioè l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta provocata dal ritardo con cui viene liquidato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno, conformemente al noto principio enunciato dalle ### della Cassazione con sentenza 17/02/1995 n. 1712.   Sulla scorta di tali dati, all'attore spetta la somma complessiva, espressa in valore attuale ed interessi calcolati ad oggi, di € 15.670,00 (di cui € 1.380,00 per interessi), il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo. 
Spese di lite In ultimo, in base al principio della soccombenza, l'amministrazione convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite.   La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal ### n. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, facendo riferimento ai valori medi della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.200,01 fino a € 26.000,00.  P.Q.M Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: ➢ condanna il ### di ### in persona del ### pro-tempore, al pagamento, in favore del sig. ### della somma di € 15.670,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo; ➢ condanna il ### di ### in persona del ### pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che vanno liquidate in complessive € 5.066,19 di cui € 5.077,00 per onorario ed € 523,19 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'Avv. ### che ha dichiarato di averle anticipate; ➢ pone a carico del ### di ### le spese di CTU anticipate da parte attrice come liquidata in atti.   Così deciso in ### 28 luglio 2025 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 7565/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caraccia Giuseppa, Catanese Angela

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