testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente Ȃ -dr. ### - ### Ȃ - dr. ### - ### ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 2871/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 733/2022, pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data ###, notificata il ###, pendente ###.A.C.P. ### in liquidazione, già I.A.C.P. della Provincia di ### (C.F./P.IVA ###), in persona del legale rappresentante p.t., ### giusta D.G.R. Campania n. 328 del 16.07.2019 e D.P.G. ### n. 129 del 02.09.2021 con sede in ### alla ### 156, rappresentato e difeso dall'vv. lvira pagnuolo ȋǣ ͵ͻ 50ͻȌ, giusta determinazione dirigenziale n. 6 del 22.06.2022, come da procura in calce all'atto d'appello; ### pag. 2/43 ### nato il ### a Teora (C.F.: ###), ### nato il ### a Nusco (C.F.: ###), ### nato a ### il ### (C.F.: ###), tutti residenti in ####, ia asini, rappresentati e diesi dall'vv. ntonio osania ȋ.. 228ͶȌ, come da procure rilasciate in calce all'atto di citazione del 6 giugno 2019; APPELLATI ' ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'vv. astelluccio ngelo ȋ.. ͵2͵50ͻ0Ȍ, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado; #### (C.F.: ###), con sede ###, in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'vv. aola otonda ȋ..ǣ Ͷ͵50ͻȌ del oro di ### giusta ### dirigenziale R.G.N. 263, R.S.N. 79 del 05.0.202Ͷ e procura in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore del 18.12.2024; ### pag. 3/43 ### (C.F. ###), ### ȋ.. 8ͳ͵͵Ȍ, rappresentati e diesi dall'vv. aetano Milano (C.F.: ###), come da procure in calce alla comparsa di costituzione; #### S.p.A., (C.F. e P. IVA ###), in persona del suo procuratore ad negotia, dr. ### in virtù dei poteri di rappresentanza legale allo stesso conferiti in forza di procura speciale notarile del 25.6.2021 (Rep./fasc. n. 95247/11284 - ### ott. ommaso erardi di olognaȌ, rappresentata e diesa dall'vv. ### (C.F. ###), del ### di ### giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Conclusioniǣ l'appellante, nelle note e art. ͳ2 ter c.p.c., depositate in data 8.ͳ.2025, cos¿ concludevaǣ “ ïá '‡” ‡••‡”‡ ‹˜‡”‘ ”‡•'‘•ƒ„‹Ž‹ †ïƒ…“—ƒ…‘””‡-‡†ƒ‘-‡ƒ˜ƒŽŽ‡á‡…‘'”‡†‡-‡Žƒ'ƒ”-‡†‡ŽŽ‘•-‡••‘ pag. 4/43 -‡””‡‘…‡•‹-‘ƒŽˆ‘‰Ž‹‘wzá'ƒ”-‹…‡ŽŽƒz~w‡†‡•-”‘‡--‡”‡Žï†‡ŽŽƒ
ï ïá †‘ƒ†‡ƒ--‘”‡‡‡‹…‘ˆ”‘-‹†‡ŽŽïá‹“—ƒ-‘‹ˆ‘†ƒ-‡‹ˆƒ--‘‡ …‘””‡•'‘•ƒ„‹Ž‹-†‡‰Ž‹ƒ--‘”‹‡ŽŽƒ…ƒ—•ƒœ‹‘‡†‡ŽŽï‡˜‡-‘†ƒ‘•‘…‘‡ ”; #### e ### nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data ###, così concludevano: “ Žï‡ˆˆ‡--‘á ”‹‰‡--ƒ”‡ Žï‹'”‘…‡†‹„‹Ž‡á ‹ƒ‹••‹„‹Ž‡ ‡† ‹ˆ‘†ƒ-‘ ƒ--‘ †‹ pag. 5/43 ƒ''‡ŽŽ‘'”‘'‘•-‘†ƒŽŽï†‹˜‡ŽŽ‹‘'‡”އ…ƒ—•ƒŽ‹-—--‡†‹…—‹‹ƒ--‹äx ‘†ƒƒ”‡Žïƒ''‡ŽŽƒ-‡ƒŽ'ƒ‰ƒ‡-‘†‡ŽŽ‡•'‡•‡‡…‘'‡-‡œ‡†‹Ž‹-‡†‹ †‹…Š‹ƒ”ƒƒ-‹•-ƒ-ƒ”‹‘óâ ### nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###, così concludeva: ò…‘ˆ‡”ƒ”‡Žƒ•‡-‡œƒä}yy ”‹„—ƒŽ‡ †‹ ˜‡ŽŽ‹‘ ‡á '‡” Žï‡ˆˆ‡--‘á ”‹‰‡--ƒ”‡ Žï‹'”‘…‡†‹„‹Ž‡á †ƒŽŽïƒ''‡ŽŽƒ-‡ '‡” އ …ƒ—•ƒŽ‹ ‡‰Ž‹‘ ƒ”‰‘‡-ƒ-‡ ‡Ž '”‘'”‹‘ Ž‹„‡ŽŽ‘ †‹ˆ‡•‹˜‘â …‘†ƒƒ”‡ Žïƒ''‡ŽŽƒ-‡ ƒŽ 'ƒ‰ƒ‡-‘ †‡ŽŽ‡ •'‡•‡ ‡ ”; il ### di ### così concludeva: ò”‡•'‹-ƒ‘‰‹…‘-”ƒ”‹ƒ†‡†—œ‹‘‡ ‡† ‡……‡œ‹‘‡á ”‹‰‡--ƒ”‡ Žïƒ''‡ŽŽ‘ ˆ‘”—Žƒ-‘ †ƒŽŽï †‹ ˜‡ŽŽ‹‘ ‡ŽŽƒ 'ƒ••‹˜ƒ †‡ŽŽï ‡ ‹Ž ”‹‰‡--‘ †‡ŽŽ‡ †‘ƒ†‡ ƒ--‘”‡‡ ‡‹ …‘ˆ”‘-‹ †‡ŽŽïá‹—‘…‘‹Ž”‹…‘‘•…‹‡-‘†‡ŽŽƒ”‡•'‘•ƒ„‹Ž‹-'‡”Žï‡˜‡-‘ އ‰‰‡äääóâ erola uciana e iccone ntonio, cos¿ concludevanoǣ “ Žï‡ˆˆ‡--‘á ”‹‰‡--ƒ”‡ Žï‹'”‘…‡†‹„‹Ž‡á ‹ƒ‹••‹„‹Ž‡ ‡† ‹ˆ‘†ƒ-‘ ƒ--‘ †‹ pag. 6/43 ƒ''‡ŽŽ‘'”‘'‘•-‘†ƒŽŽï†‹˜‡ŽŽ‹‘'‡”އ…ƒ—•ƒŽ‹-—--‡†‹…—‹‹ƒœ‹ä x…‘†ƒƒ”‡Žïƒ''‡ŽŽƒ-‡ƒŽ'ƒ‰ƒ‡-‘†‡ŽŽ‡•'‡•‡‡…‘'‡-‡œ‡†‹Ž‹-‡ ƒ-‹•-ƒ-ƒ”‹‘äóâ ###ni S.p.A., nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###, così concludeva:ò”‹‰‡--ƒ”‡Žïƒ''‡ŽŽ‘…‘‡'”‘'‘•-‘ †‡ŽŽïƒ''‡ŽŽƒ-‡ ääääá ˜‘‰Ž‹ƒ ”‹…‘‘•…‡”‡ ‹Ž †‹ˆ‡--‘ †‹ އ‰‹--‹ƒœ‹‘‡ 'ƒ••‹˜ƒ†‡ŽŽƒ‹'‘Žƒ‹‡†‹…Š‹ƒ”ƒ”‡…ЇŽïƒ••‹…—”ƒ-‘”‡‘°-‡—-‘ƒ Žïƒ''‡ŽŽƒ-ƒ‹'‘Žƒ‹••ä‹ä'ääƒ—ŽŽƒ'—Ö‡••‡”‡-‡—-ƒƒ…Ї'‡” ‰”ƒ†‘äóä pag. 7/43 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1.
Con citazione, notificata in data ###, #### e ### convenivano, innanzi al Tribunale di vellino, l' della rovincia di vellino, esponendo ceǣ essi istanti erano assegnatari e conduttori degli alloggi ### di ### siti in ### alla ###. Masini, in catasto al foglio di mappa n. 14, particelle 810 e 811, con rispettivi locali garage di pertinenza; in data ### si veriicava l'allagamento dei predetti locali garage, con il conseguente ammaloramento degli ambienti ed il danneggiamento delle suppellettili ivi allocate; l'evento si veriicava a causa dell'ostruzione dell'imbocco di un canale di scolo delle acque piovane situato a monte dei predetti locali seminterrati e realizzato dall'; la realizzazione di tali opere non era stata eseguita a regola d'arte; in particolare, l' nel realizzare l'immobile provvedeva a costruire un inadeguato muro di contenimento a monte con copertura e incanalamento di un vallone, eseguendo un'imboccatura priva di griglia atta a proteggere l'imbocco dal fango e materiale vegetale con conseguente riversamento dell'acqua mista a ango nell'area dell'immobile in questione; quanto dedotto veniva confermato dai tecnici ### in contraddittorio con il esponsabile dell'uicio tecnico del omune di eora, in occasione del sopralluogo cui seguiva la redazione del verbale del 28.09.2018; un evento dannoso simile a quello descritto si era già verificato nel 2010 ed il Tribunale di ### aveva accertato la responsabilità dell' di vellino con sentenza n. ͳ͵0Ȁ20ͳ; ciononostante, l' non pag. 8/43 provvedeva ad eseguire le opere necessarie ad evitare che il fenomeno dannoso si verificasse nuovamente.
Sulla scorta di tali premesse, gli istanti chiedevano al Tribunale di vellino, previo accertamento della responsabilit dell' “ ”, di condannarlo al pagamento della somma di euro 8.750,00 per i danni patiti da ### di euro 9.250,00 per i danni sofferti da ### di euro 8.000,00 per i danni alle proprie cose patiti da ### nstauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l', che, nel resistere alle avverse domande: eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli istanti, ### e ### per essere questi identificati da codici fiscali, date e luoghi di nascita non corrispondenti a quelli relativi ai reali assegnatari degli immobili asseritamente danneggiati; deduceva che la responsabilità andava ascritta in capo al ### di ### ed ai proprietari dei beni confinanti, #### e ### dei quali sollecitava la chiamata in causa, unitamente a quella della ### da cui pretendeva di essere manlevata in forza della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 159951275. utorizzata l'estensione del contraddittorio, la compagnia assicurativa, nel costituirsi in giudizio, deduceva che le conseguenze dannose causate dall'evento, in quanto derivanti dall'occlusione di un canale esterno all'aria di sedime e di pertinenza del fabbricato assicurato, non erano coperte dalla polizza, ance in ragione del atto ce l' era gi a conoscenza della situazione oriera dell'evento dannoso. pag. 9/43 ### si costituiva in giudizio, deducendo la propria estraneità ai fatti di causa, così come gli altri terzi chiamati, ### e ### i quali concludevano per il rigetto della domanda avanzata nei loro confronti. ### di ### rimaneva, invece, contumace. a causa veniva istruita mediante l'espletamento di una , a irma del geologo, dott. teano anziello, e dell'ing. uciano aliendo, collaboratore del primo, e in detta relazione l'ausiliare concludeva nei termini di seguito riportatiǣ “ ˆƒ--‘Žƒ‡-ƒ-‘ᎃ•…ƒ”•ƒƒ—-‡œ‹‘‡‡'—Ž‹œ‹ƒ•‹ƒ†‡ŽŽïƒŽ˜‡‘á…Š‡†‡ŽŽƒ …‘-‡‹‡-‘ᔇƒŽ‹œœƒ-‘†ƒŽŽïá‹'”‘••‹‹-†‡Ž•‡…‘†‘'‘œœ‡--‘á …‘‡ •‘'”ƒ ‹†‹…ƒ-‘á ƒŽ-‘ wáxv ä …‹”…ƒá ‘˜˜‡”‘á ƒŽŽï‹…‹”…ƒ ƒŽŽƒ •-‡••ƒ “—‘-ƒ†‡ŽŽï‡-”ƒ-ƒ†‡Ž'‘œœ‡--‘䇔-ƒ-‘á°Ž‘‰‹…‘”‹-‡‡”‡…ЇŽïƒŽ-‡œœƒ
‡-‡‘”‘Ž‘‰‹…Ї'ƒ”-‹…‘Žƒ”‡-‡‹-‡•‡óä ll'esito del giudizio, il ribunale di vellino pronunciava la sentenza indicata in epigrae, con la quale cos¿ provvedevaǣ “ ‹†ƒ…‘'ä-䃎”‹•ƒ”…‹‡-‘†‡‹†ƒ‹…Ї•‹Ž‹“—‹†ƒ‘‹D~w||á}v‹ ˆƒ˜‘”‡†‹‡'‘”‡‹†‹‘—‹‰‹âDyxwávv‹ˆƒ˜‘”‡†‹‹-‹‡ŽŽ‘ ‡”ƒ”†‘‡†
D z}x~á| ‹ ˆƒ˜‘”‡ †‹ ‘-‘†ƒ ”ƒ…‡•…‘á ‡ŽŽƒ ‹•—”ƒ †‡ŽŽƒ ‡- pag. 10/43 'ƒ‰ƒ‡-‘†‡ŽŽ‡•'‡•‡†‹Ž‹-‡…Ї•‹Ž‹“—‹†ƒ‘‹Dx}vávv'‡”‡•„‘”•‹ ‘Ž-”‡‘‡”‹‰‹Ž‹“—‹†ƒ-‹…‘‡†ƒ•‡'ƒ”ƒ-‘†‡…”‡-‘‡†Dz~y{ávv'‡” …‘ƒ--”‹„—œ‹‘‡ƒŽŽïƒ˜˜ä-‘‹‘‘•ƒ‹ƒ†‹…Š‹ƒ”ƒ-‘•‹ƒ-‹…‹'ƒ-ƒ”‹‘ây Ž‹“—‹†ƒ‘á '‡” …‹ƒ•…—ƒá ‹ D yvávv '‡” ‡•„‘”•‹ ‡† D ###vvávv '‡” ƒ--”‹„—œ‹‘‡ƒ‰Ž‹ƒ˜˜‘…ƒ-‹†‹•-”ƒ--ƒ”‹äó
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, notificatale ai fini della decorrenza del termine cd. breve di cui all'art. ͵25 c.p.c. in data 2.05.2022, l' di ### in liquidazione interponeva appello, con citazione tempestivamente notificata in data ###, sollecitandone l'integrale riorma e ciedendo accogliersi le conclusioni sopra riportate.
Si costituivano #### e ### resistendo al gravame e concludendo per il rigetto dell'appello. pag. 11/43 Si costituiva il ### di ### il quale invocava l'inondatezza dell'appello, concludendo per il rigetto del gravame “ †‡ŽŽï‡‹Ž”‹‰‡--‘†‡ŽŽ‡†‘ƒ†‡ƒ--‘”‡‡‡‹…‘ˆ”‘-‹†‡ŽŽïá‹—‘ …‘ ‹Ž ”‹…‘‘•…‹‡-‘ †‡ŽŽƒ ”‡•'‘•ƒ„‹Ž‹- '‡” Žï‡˜‡-‘ †ƒ‘•‘ †‡Ž ƒ--‘”‹óä ### nel costituirsi in giudizio, concludeva per il rigetto dell'appello.
La compagnia assicurativa ### nel costituirsi tempestivamente in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilit e art. ͵Ͷ2 c.p.c. del motivo d'appello con cui veniva censurato il rigetto della domanda di garanzia e nel merito ne contestava la fondatezza.
Con ordinanza del 09.12.2022, la Corte dichiarava la contumacia di iccone ntonio e erola uciana e rigettava l'istanza di sospensiva, della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, avanzata dall'appellante.
La causa, con ordinanza comunicata alle parti in data ###, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. ͳͻ0, comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica. pag. 12/43 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituivano in giudizio ### e ### i quali concludevano per la conferma della sentenza n. 733/2022 del Tribunale di ### Depositati gli scritti finali, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3. l ribunale di vellino rigettava, in primo luogo, l'eccezione dietto di legittimazione (da intendersi rettamente di titolarità attiva) degli attori, itiello erardo e epore midio, deducendo ce questi, “ ”, erano gli eettivi occupanti degli immobili.
§ 4. on il primo motivo d'appello, l', nel censurare tale capo di sentenza, osservava ce “ ƒ••‡‰ƒœ‹‘‡á'”‘†‘--‹†ƒŽŽï…‘˜‡—-‘ი”‡„„‡†‘˜—-‘‡'‘-—-‘ˆƒ” ” ritenendo ce il danno doveva essere ricondotto causalmente ad essi occupanti sine titulo. noltre, l'appellante deduceva ce la costituzione del convenuto e art. ͳͶ comma ͵ c.p.c. osse idonea a sanare solo i vizi ormali dell'atto di citazione, quali l'omessa indicazione del codice iscale o della data di pag. 13/43 nascita o la loro assoluta incertezza, non gi l'indicazione erronea degli stessi sulla cui base dedurre la sussistenza di un presupposto della domanda, quale la qualità di assegnatari degli alloggi di edilizia pubblica residenziale.
§ 5.
Il motivo è infondato. n senso contrario ai rilievi dell'appellante occorre evidenziare ce gli odierni istanti risultano già essere stati parti, quali attori, in un precedente giudizio, svoltosi dinanzi al Tribunale di ### definito con sentenza n. 130/2016, pubblicata il ###, passata in giudicato, con la quale veniva accolta la domanda, da essi proposta in qualità di assegnatari degli stessi alloggi e locali di pertinenza oggetto della presente causa, per ottenere il risarcimento dei danni causati a siffatti locali di pertinenza da altro evento dannoso, in tutto analogo a quello oggi al vaglio di questa Corte, verificatosi il ### ( copia di tale sentenza allegata alla produzione degli originari attori, contenuta nel ascicolo di parte telematico dell'appelloȌ. all'esame di siatta sentenza emerge ce, in detto giudizio, lo non aveva affatto contestato la carenza di titolarità attiva dei danneggiati e che la sussistenza, in capo ad essi, della qualità di assegnatari degli alloggi e dei locali garage danneggiati veniva in quell'occasione paciicamente riconosciuta.
Del resto, nella citazione di primo grado, gli attori avevano espressamente richiamato, a fondamento della domanda, il già operato pag. 14/43 accertamento, da parte della sopra citata sentenza del Tribunale di vellino, della riconducibilit causale dei danni, conseguenti all'evento del 2010, ad una responsabilità dello ### Per quanto, quindi, la statuizione di cui alla sentenza del 2016 non spieghi efficacia vincolante nella presente causa, diversi essendo gli eventi di danno posti a base delle domande nei due giudizi, è innegabile ce l'accertamento della titolarit attiva, in capo agli attori, operato nel primo giudizio sia utilmente valutabile ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio sul punto ance nel presente processo.
Peraltro, quanto alla prospettata diversa identità degli odierni appellati (### nato il ### a ####, e ### nato il ### ad ### CF: ###), rispetto ai presunti reali assegnatari degli alloggi, che si identificherebbero in ### (nato il ### a ### CF: ###), con diversità della data e del luogo di nascita, ed in ### (nato il ### a ### CF: ###), con diversità del luogo di nascita, giova replicare che lo ### non depositava, pur dichiarando di volerlo are, il contratto relativo a itiello erardo ȋinatti, l'allegato della produzione di parte, che dovrebbe nelle intenzioni della parte costituire tale contratto, è, in effetti, altra copia del contratto di assegnazione riferito a ###. Riguardo al ### dal contratto di assegnazione prodotto in atti dallo ### risulta, in effetti, che il luogo di nascita sia ### e non ### come indicato pag. 15/43 dall'attore nella citazione di primo grado. ondimeno, tale discrepanza, oltre ad essere stata emendata con la comparsa di costituzione in appello, non è dirimente, essendo, al pari di quelle stigmatizzate dall'appellante in relazione al itiello, contrastata dai gi citati esiti del precedente giudizio tra le medesime parti e dall'avvenuta produzione, da parte degli odierni appellati, di documentazione ȋappunto la e la sentenza resa all'esito del pregresso giudizio) di cui non si spiegherebbe altrimenti la disponibilità ad opera dei medesimi.
§ 6.
Nel merito, il Tribunale aderendo, alle risultanze della CTU espletata durante il giudizio di primo grado, affermava che una delle cause dell'evento dannoso lamentato era la presenza del muro di contenimento posto in prossimità del secondo pozzetto, alto circa 1,20 metri, ossia “ ”.
Inoltre, il primo Giudice, valorizzando anche le risultanze della CTU espletata nel giudizio precedentemente incardinato dagli stessi attori innanzi al medesimo ribunale a seguito dell'evento dannoso del 20ͳ0, identificato dal n. 09/2011 RG, sosteneva che una delle cause concorrenti dell'evento dannoso era da ravvisare nell'inadeguatezza del canale di convogliamento delle acque provenienti da monte, pag. 16/43 incapace di fronteggiare il recapito di grosse masse di acqua in occasione di precipitazioni atmosferiche copiose.
In ultimo, il Tribunale affermava che la responsabilità era ascrivibile all' e al omune di eora, nella misura del 50Ψ ciascuno, poic± il proprio usiliare aveva indicato come cause dell'evento una concomitanza di fattori ascrivibili ad entrambi.
§ 7. on il secondo motivo d'appello, l' censurava la sopra riportata parte di sentenza, con la quale ne era stata affermata la corresponsabilit in relazione all'evento dannoso. 'istante deduceva ce il primo iudice avrebbe dovuto rilevare ce l' era privo di qualunque potere di controllo rispetto al predetto muro di contenimento, in quanto proprietario e custode, ai sensi dell'art. 205ͳ c.c., del suddetto bene era il ### di ### n particolare, l'appellante deduceva ce esso istante era privo del potere di atto sulla cosa in quanto “ Žïƒ”‡ƒ†‹'ƒ”…Ї‰‰‹‘‡Ž‡‘'‡”‡†‹—”„ƒ‹œœƒœ‹‘‡'”‹ƒ”‹ƒ•‘‘•-ƒ-‹ ” in ottemperanza alla delibera del consiglio comunale del 1986 con la quale il ### si impegnava a cedere all' solo il diritto di supericie sulle aree a destinazione residenziale e l' si impegnava òƒ ”‡ƒŽ‹œœƒ”‡ އ ‘'‡”‡ †‹ —”„ƒ‹œœƒœ‹‘‡ ƒ …‘-‘”‘ †‡ŽŽï‡”‹‰‡†‘ 'ƒ”…Ї‰‰‹‘'—„„Ž‹…‘ƒŽŽ‘…ƒ-‘-”ƒŽï‹‘„‹Ž‡‡‹Ž…‘ˆ‹‡†‡ŽŽ‘--‘ᑘ‡ pag. 17/43 ò…‘‘‰‹†‹”‹--‘‡†‘„„Ž‹‰‘…‘•‡‰—‡œ‹ƒŽ‡ó‡-”‘•‡‹‡•‹†ƒŽ…‘ŽŽƒ—†‘ †‡Ž”‡ƒŽ‹œœƒ-‘á'ƒ…‹ˆ‹…ƒ‡-‡‹-‡”˜‡—-‘'”‹ƒ†‡ŽŽïƒ••‡‰ƒœ‹‘‡†‡‰Ž‹ ”. 'istante, inoltre, deduceva ce, se la domanda osse stata qualiicata come di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la sua istanza di integrazione dell'elaborato peritale, ciedendo all'usiliare di aermare se esso concessionario era tenuto a realizzare opere di bonifica e regimentazione delle acque tali da contenere anche fenomeni meteorici eccezionali e non solo un muro di contenimento rispetto al terreno soprastante. n particolare, l'istante aermava ce la decisione del ribunale era contraddittoria in quanto, aderendo alla relazione peritale, prima e correttamente il Giudice limitava la funzione del muro a contenimento e sostegno del terreno retrostante e poi gli attribuiva la funzione di salvaguardia dal rischio idrogeologico, in quanto avrebbe dovuto arginare esondazioni di acqua e fango in condizioni metereologiche particolarmente intense. ul punto, l'appellante deduceva ce il predetto muro non avrebbe potuto assolvere alla funzione di bonifica e/o regimentazione delle acque, in quanto non era stata concessa dall'nte proprietario un'autorizzazione alla boniica eȀo al contenimento delle acque e art. 96, lett. f R.D.523/1904.
§ 8.
Il motivo è infondato. pag. 18/43 ### del primo grado osservava, con affermazione sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che, tra le concause dell'esondazione di acqua veriicatasi in occasione dell'evento dannoso, rientrava ance l'insuiciente altezza del muretto di contenimento, posto a monte degli alloggi. natti, secondo l'ausiliare, per la mitigazione del rischio di future tracimazioni delle acque provenienti dall'impluvio a monte degli alloggi, sarebbe stato opportuno provvedere alla sopraelevazione e messa in sicurezza del muretto di contenimento, posto a monte degli alloggi, di almeno 50 cm. in prossimità del 2° pozzetto (cfr. CTU pag. 4, 7).
Inoltre, a prescindere dal se tale muro debba assolvere ad una funzione di solo contenimento e sostegno del terreno retrostante, il CTU rilevava ce, in ogni caso, “ŽïƒŽ-‡œœƒ†‡Ž—”‘†‹…‘-‡‹‡-‘á‹“—‡ŽŽ‘ ” (cfr. pag. 4 della CTU). Come a dire che il muro, in quanto sottostante un terreno scosceso, dovrebbe avere caratteristiche diverse e, in particolare, un'altezza maggiore, proprio al ine di evitare eventi del tipo di quello verificatosi.
Del resto, in tal senso, depone anche la CTU espletata dal geom. ### nel procedimento n. 509/2011 R.G., anteriormente instaurato dagli odierni appellati, nella quale il predetto ausiliare asseriva ce “ pag. 19/43 Žï‡†‹ˆ‹…ƒœ‹‘‡†‡‹-”‡ˆƒ„„”‹…ƒ-‹” ȋcr. pag. 8 del suddetto elaborato peritale, allegato alla produzione telematica degli attori originari, odierni appellati).
Anche nella citata consulenza, inoltre, tra le concause del dilavamento di acqua verificatosi in occasione di eventi meteorologici avversi, era indicata la non adeguatezza del suddetto muro di contenimento, del quale si stigmatizzava la pessima attura, stante l'incapacit dello stesso di are da argine alla caduta dell'acqua ȋcr. pag. ͳ della predetta ###.
Ciò posto, in merito alla sicura rilevanza causale delle dimensioni e caratteristiche costruttive del suddetto muro di contenimento, giova, poi, osservare come la riconducibilità della relativa realizzazione alle opere di edificazione dei fabbricati di ERP da parte dello ### sia un dato paciico, in quanto inance ammesso dall'odierno appellante a pag. 8 dell'atto di impugnazione, ove testualmente si legge “ pag. 20/43 …‘•‡-‹”‡Žï‡˜‡-—ƒŽ‡'ƒ••ƒ‰‰‹‘†‡ŽŽïƒ…“—ƒ†‹Žƒ˜ƒ-‡‡”‹†—””‡Ž‡•'‹-‡ ”. anto ciarito, la deduzione diensiva dell'appellante, a mente della quale lo ### non sarebbe responsabile in quanto avrebbe trasferito al ### di ### in esecuzione della delibera di consiglio comunale del ͳͻ8, il muro di contenimento, cos¿ come l'area di parceggio e le opere di urbanizzazione primaria, non è provata.
Ed invero, nella predetta delibera era contenuta una mera previsione in forza della quale si stabiliva che, entro sei mesi dal collaudo delle opere di urbanizzazione, le stesse sarebbero state trasferite con apposito verbale al ### e che, decorso tale termine senza che vi fosse stata la materiale consegna e in assenza di contestazioni, il trasferimento doveva intendersi come tacitamente avvenuto con ogni diritto ed obbligo conseguenziale.
Orbene, nella specie, il ### di ### costituendosi in appello, negava che siffatto trasferimento vi fosse stato, deducendo che non era stata depositata in giudizio la convenzione tra il ### e lo stesso ### cui rinviava la suddetta delibera e che, quindi, non vi era la prova ce l'eetto traslativo invocato dall' era stato, poi, eettivamente concordato tra i due ### 'altra parte, non ° sostenibile ce la mancata costituzione in primo grado precluda al ### di svolgere la deduzione appena riportata, per l'assorbente ragione ce essa integra una mera diesa e non pag. 21/43 un'eccezione in senso stretto, soggetta ai termini di decadenza di cui all'art. ͳ c.p.c..
Si tratta, cioè, come appare evidente, di una questione, attinente alla ondatezza delle diese svolte dall'appellante, ce questa orte avrebbe potuto rilevare d'uicio, ance a prescindere dai rilievi diensivi svolti dal ### uindi, per un verso, manca la prova documentale dell'avvenuto traserimento ormale della detenzione qualiicata dell'area di parceggio e delle opere di contenimento al omune. all'altro, inoltre, non può nemmeno discorrersi di una consegna tacita, essendo la stessa stata specificamente contestata dal ### Era, del resto, onere dello ### al fine di escludere la sua qualità di custode, provare che, ad esempio, nel corso degli anni, il ### aveva eseguito interventi di manutenzione del parcheggio e del medesimo muro.
Ma tali circostanze non risultano essere state né allegate, né tantomeno provate.
Ne discende che possa ritenersi sufficientemente provato che lo ### quale ente che aveva provveduto alla realizzazione del citato muro, continui ad averne anche la disponibilità giuridica e di fatto e debba, pertanto, essere ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 205ͳ c.c., quale custode del bene, degli eventi di danno conseguenti alla sua inadeguata conformazione. pag. 22/43 e segue, ulteriormente, ce le deduzioni svolte dall'appellante, al ine di ritenere insussistente la sua responsabilit ai sensi dell'art. 20Ͷ͵ c.c., siano finanche inconferenti, una volta che la fattispecie in esame sia stata correttamente inquadrata, non nell'alveo di tale norma, ma, ricorrendone i presupposti, in quella dell'art. 205ͳ c.c..
§ 9. on il terzo motivo d'appello, l' censurava la sentenza nella parte in cui il primo iudice aermava ce la griglia antistante l'accesso ai garage era stata una concausa del danno lamentato dagli attori.
Sul punto, opinava che, travisando le considerazioni del proprio ### il Giudice aveva finito per attribuire ad esse un significato del tutto assente, in quanto il ò •‹ Ž‹‹-ƒ ƒ •—‰‰‡”‹”‡ ‹-‡”˜‡-‹ •—ŽŽ‡ ”. 'istante deduceva ce, come emergeva dal verbale del sopralluogo effettuato in data ###, le parti concordemente affermavano che la causa dell'allagamento dei locali garage era da attribuire alla ridotta capienza del canale posto a monte dell'area . noltre, l'appellante soggiungeva ce la unzione della griglia antistante i locali garage era quella di drenaggio delle acque ordinariamente provenienti dal piazzale antistante, sicché, tenuto conto dell'eccezionalit del enomeno atmoserico ce aveva determinato l'allagamento e dell'imputabilit a terzi della responsabilit del pag. 23/43 dilavamento, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere la responsabilit dell', ance in ragione del atto ce la sussistenza di tale griglia aveva evitato ce l'allagamento producesse conseguenze più gravi.
§ 10. l motivo non ° ondato, per l'assorbente ragione ce, comunque, sussiste la responsabilità dello ### per avere esso concorso, quale proprietario e/o custode del muro di contenimento, al verificarsi dell'evento dannoso, irrilevante risultando, di conseguenza, quanto il primo Giudice aveva evidenziato con riferimento alla griglia antistante l'accesso ai garage. eraltro, la circostanza, riciamata dall'appellante, dell'esecuzione, ad opera dello ### in esito al sopralluogo del 28.09.2018, di misure idonee ad ampliare la capienza della griglia, corrobora ulteriormente il convincimento del Collegio, già espresso in relazione al precedente motivo di appello, circa la permanenza in capo all'odierno appellante della custodia delle cd. opere di urbanizzazione primaria (area di parcheggio e muro di contenimento).
§ 11. on il quarto motivo d'appello, l'istante impugnava la sentenza, per avere il Tribunale omesso di valorizzare la ricorrenza, nella fattispecie, del caso ortuito, consistito nell'eccezionalit del enomeno atmosferico verificatosi in data ###, in correlazione con il dietto di manutenzione e pulizia del corso d'acqua interrato, posto a pag. 24/43 monte del complesso residenziale di edilizia pubblica, obbligo ricadente sul omune, come pure dell'assenza in capo allo del controllo sul muro di contenimento. n particolare, l'istante deduceva ce aveva prodotto nel giudizio di primo grado “‹ †ƒ-‹ 'Ž—˜‹‘‡-”‹…‹ ”‡Žƒ-‹˜‹ ƒŽŽïƒ'”‹Ž‡ xvw~ ä zw ” ma ce, ciononostante, il non orniva risposta al quesito formulato dalla difesa di esso istante con le note di trattazione scritta depositate in data ###. 'appellante, a conorto del proprio assunto, deduceva ce l'unico evento, di portata analoga a quella oggetto di causa, si verificava otto anni prima, in data ###, e che proprio il cospicuo lasso di tempo trascorso tra i due eventi dimostrava l'eccezionalit del enomeno, come tale, idoneo ad integrare il caso fortuito.
§ 12.
Il motivo è infondato.
Una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata afferma che le precipitazioni atmoserice integrano l'ipotesi di caso ortuito, ai sensi dell'art. 205ͳ cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilit oggettiva e dell'eccezionalit, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si pag. 25/43 presenta al momento dell'evento atmoserico ȋcr. e multis, ass. civ., n. 2482 del 2018).
Alla stregua di tale orientamento, ribadito in numerose successive pronunce, la verifica, circa il carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento naturale ȋprecipitazioni atmosericeȌ, deve operarsi “ ” ȋcr. ass. civ. ez. ͵, rdinanza n. Ͷ588 del 2022).
Facendo applicazione del riportato insegnamento, nella specie, la prova del caso fortuito non può ritenersi integrata, essendosi, in primo grado, lo limitato a depositare “ ƒŽŽïƒ'”‹Ž‡xvw~ƒŽŽäzw'”‘†—œ‹‘‡w½‰”ƒ†‘á‹“—ƒŽ‹‡˜‹†‡œ‹ƒ‘…Ї‹ ” ȋcr. pag. 2ͳ dell'appello e l'allegato 41 del fascicolo di parte telematico, che, riguardo, appunto, i dati pluviometrici del solo mese di aprile 2018). Infatti, per quanto dinanzi detto, l'appellante avrebbe dovuto corroborare il proprio assunto mediante la produzione dei dati pluviometrici inerenti ad un arco temporale ben più ampio (che, secondo la Cassazione, deve essere esteso a numerosi decenni) e non certo circoscritto al solo mese di veriicazione dell'evento lesivo, tanto piî se si considera ce, come dedotto inance dall'appellante, il territorio del omune di eora ° soggetto “ pag. 26/43 ” e ce, inoltre, almeno un altro evento di portata simile si era verificato nel 2010, solo otto anni prima di quello in esame.
§ 13. on il quinto motivo d'appello, l'appellante lamentava ce il ribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione, da esso sollevata, di concorso del fatto colposo dei danneggiati ex art. 1227 c.c., in quanto gli assegnatari degli alloggi si erano resi inadempienti ad obblighi contrattuali e ad obblighi di diligenza su di essi gravanti. d invero, obiettava ce, in conseguenza dell'analogo evento verificatosi nel 2010 ed accertato con la sentenza n. 130/2016, gli attori avrebbero dovuto òä䃕-‡‡”•‹†ƒŽŽï—-‹Ž‹œœ‘†‡Ž„‘š‰ƒ”ƒ‰‡“—ƒŽ‡ ”, ance tenuto conto della destinazione urbanistica dei cespiti. n particolare, l' deduceva ce sin dal 20ͳ5, con proprie note prot. 1787 e 2353, diffidava gli assegnatari dei beni asseritamente danneggiati dal fare un uso dei locali in modo conforme alla rispettiva destinazione d'uso, con avvertenza ce esso avrebbe declinato qualsivoglia responsabilit conseguente all'uso non conorme. 'appellante, inoltre, deduceva ce la detenzione di oggetti infiammabili, quali quelli di cui gli attori lamentavano l'ammaloramento, era vietata dal punto ͳ0.ͳ del .. 0ͳ.02.ͳͻ8 in materia di prevenzione incendi nelle autorimesse, dovendosene escludere il valore dal quantum debeatur. pag. 27/43 § 14.
Il motivo è infondato. eve premettersi ce “ ” ȋcr. ass. civ. ez. ͵ - , Sentenza n. 2376 del 24/01/2024). ella specie, deve escludersi ce l'avere gli attori custodito i propri beni mobili all'interno dei locali, di cui avevano la disponibilit, configuri un comportamento colposo, trattandosi di un impiego dei cespiti pur sempre compatibile con la destinazione degli stessi.
Né, invero, appare rilevante la circostanza che i locali avessero una destinazione ad uso garage e non deposito, considerato che, nella specie, non viene in rilievo uno sfruttamento a fini commerciali o di lucro degli immobili, ma pur sempre un utilizzo privato finalizzato a soddisfare esigenze dei legittimi assegnatari.
Del pari, nemmeno configura una condotta colposa degli attori la circostanza che nei locali venissero custoditi anche oggetti iniammabili, dal momento ce l'evento di danno veriicatosi non a alcuna concreta attinenza con il rischio di propagazione di incendi o di scoppio ce la norma invocata dall'appellante intende prevenire.
Infine, il verificarsi, circa 8 anni prima di quello per cui è causa, di un evento analogo, non legittima a ritenere che gli attori non dovessero pag. 28/43 custodire all'interno dei citati locali i propri beni, spettando, semmai, sui danneggianti approntare i rimedi tecnici finalizzati alla mitigazione del rischio di inondazioni.
§ 15. on il sesto motivo d'appello, l' censurava la sentenza nella parte in cui liquidava il danno sulla scorta della ### sebbene gli attori non avessero fornito la prova del valore dei beni asseritamente danneggiati. n particolare, l'appellante sosteneva ce la valutazione circa il valore dei beni compiuta dall'usiliare del ribunale non era attendibile, in quanto lo stesso si era limitato a tenere conto degli elenchi prodotti dai danneggiati, ove i beni erano descritti genericamente, nonché delle riproduzioni fotografiche degli stessi, neanche allegate alla relazione peritale, senza verificare visivamente lo stato dei beni e la possibilità di recupero degli stessi. a diesa dell'appellante deduceva ce gli assegnatari danneggiati non avevano dimostrato “ŽïƒŽŽ‘…ƒœ‹‘‡ †‡‹ „‡‹ ‡† ‹Ž -‡'‘ †‡ŽŽƒ Ž‘”‘ i”.
Sosteneva, quindi, che la domanda avrebbe dovuto essere rigettata per mancata prova del danno.
§ 16.
Il motivo è fondato per quanto di ragione. pag. 29/43 a sentenza impugnata non resiste, invero, alle critice dell'appellante, con precipuo rierimento alla posizione dell'attore, itiello erardo, atteso che, in effetti, rispetto alla stessa, difetta in atti la prova della sussistenza ed entità dei danni ai beni mobili custoditi all'interno del locale garage.
Sul punto, appare dirimente evidenziare che lo stesso CTU aveva avuto modo di ciarire come “ ”.
Quindi, quanto alla domanda proposta dal ### il CTU operava la quantificazione del danno sulla scorta di un mero elenco di beni, proveniente dallo stesso danneggiato, per i quali l'ausiliare orniva un'indicazione dei prezzi di mercato all'esito di un'indagine compiuta via web.
Ora, risulta chiaro che, rispetto alla posizione in questione, manchi in radice la prova del danno, non potendosi la stessa ritenere integrata da un documento di provenienza unilaterale, redatto dallo stesso attore, non corroborato né da reperti fotografici, come invece accaduto per gli altri danneggiati, né da deposizioni testimoniali.
Riguardo alle prove orali, poi, giova soggiungere, che sarebbe stato onere del ### una volta esclusa dal G.I. la relativa ammissione, pag. 30/43 sollecitarne, nel prosieguo del giudizio ed anche in appello, l'acquisizione.
Discende da quanto osservato che la pretesa risarcitoria azionata dal ### relativamente ai beni custoditi all'interno del locale bo, debba essere interamente rigettata per difetto di prova. esidua, invece, la debenza dell'altra voce di danno, non oggetto di speciica censura da parte dell'appellante, stimata dal iudice, sulla scorta della ### in euro 230,00 per ciascun attore, quale costo degli interventi di pulizia e tinteggiatura delle pareti dei locali.
Riguardo, poi, alla posizione degli altri due danneggiati, ### e ### la prova del danno, rispetto ai beni custoditi nei rispettivi locali, può ritenersi integrata dalla documentazione fotografica, visionata dal ### che, secondo quanto emerge dalla consulenza, risulta “ ” ȋcr. pag. ͻȌ.
Nondimeno, avendo il CTU operato la stima, sulla scorta di prezzi rilevati dal web in relazione a prodotti di media qualità similari, e considerato che, sempre dalla consulenza, si ricava che alcuna specifica indicazione emergeva, dalla documentazione prodotta, in ordine all'epoca del relativo acquisto ed allo stato di usura, appare equo ridurre la valutazione, operata dall'ausiliare, del Ͷ0Ψ, al ine di tenere conto del verosimile stato di usura. pag. 31/43 Peraltro, non appare superfluo osservare che, tenuto conto del concreto rischio di inondazione dei locali in questione, reso palese dal veriicarsi dell'evento dannoso del 20ͳ0, oggetto del pregresso giudizio instaurato dagli odierni appellati, è verosimile sostenere che, all'interno di siatti cespiti, gli attori non custodissero beni nuovi o di elevato valore commerciale.
Ne segue che il danno sofferto da ### per il danneggiamento dei beni custoditi, stimato dal primo Giudice, sulla scorta della ### in euro 7.936,70, si debba ridurre del 40% e, quindi, ammonti ad euro Ͷ.2,02. ggiungendo l'importo di euro 2͵0,00, quantificato dal CTU per la pulizia e tinteggiatura delle pareti del locale e riconosciuto dal primo Giudice con statuizione sul punto non impugnata, il risarcimento ammonta ad euro 4.992,02.
Trattandosi di una somma espressa in valori monetari risalenti al 23 novembre 2021, epoca di redazione della ### la stessa deve essere attualizzata, applicando l'indice di rivalutazione stat pubblicato da ultimo al 31.3.2025. e segue ce, operando l'indicato conteggio, il risarcimento dovuto ammonti all'attualit ad euro 5.͵5,8͵ ȋndice alla ecorrenzaǣ ͳ05,; Indice alla ### 121,4; ### 1; Coefficiente di ### 1,149).
Procedendo in maniera analoga rispetto a ### si avrà: euro 4.498,69 (pari al danno ai beni custoditi) Ȃ 40% = euro 2.699,21 + euro 230,00 = euro 2.929,21. pag. 32/43 Rivalutando tale ultima somma dal 23.11.2021 al 31.3.2025, si ottiene euro 4.399,48.
Infine, con riguardo al ### rivalutando la sola voce di danno allo stesso spettante, di euro 230,00, dal 23.11.2021 al 31.3.2025, si ottiene euro 264,27.
Su ciascuno dei predetti importi, come dinanzi quantificati, spettano gli interessi legali, secondo la decorrenza indicata dal Giudice di primo grado, meglio esplicitata in dispositivo.
§ 17. on il settimo motivo d'appello, l'istante lamentava ce il ribunale aveva omesso di pronunciare sull'eccepita responsabilit dei proprietari dei fondi confinanti con il luogo del sinistro, #### e ### terzi chiamati in causa in primo grado, deducendo ce la loro condotta omissiva aveva concorso a causare l'allagamento, in concomitanza con quella del ### di ### ul punto, l'appellante opinava ce il primo iudice non aveva attribuito ai terzi ciamati la responsabilit dell'evento nonostante fosse pacifico che questi erano proprietari dei terreni, posti a monte dell'ediicato , ce tali ondi erano attraversati dal corso d'acqua oggetto di esondazione e che, come documentato tramite rilievi otograici, tali beni “ ‹Ž…‘”•‘†ïƒ…“—ƒ”. pag. 33/43 ' appellante concludeva sostenendo ce l'evento dannoso era stato causato dall'omessa manutenzione del corso d'acqua da parte del omune, in concorso con l'omessa manutenzione e l'omesso approntamento di canali di scolo da parte dei proprietari dei terreni finitimi alla proprietà su cui insistevano gli alloggi. noltre, con tale motivo di gravame, l'istante censurava la sentenza nella parte in cui aveva ripartito la responsabilit dell'evento tra esso appellante e il ### di ### nella misura del 50% ciascuno, deducendo che il Tribunale aveva omesso di procedere ad una graduazione di responsabilità in funzione del diverso apporto causale delle parti, non tenendo conto del minor contributo da esso fornito all'evento.
§ 18.
Il motivo è infondato.
Invero, costituendosi in primo grado, lo ### aveva chiesto estendersi il contraddittorio nei confronti del ### di ### quale proprietario del corso d'acqua ce correva a monte del complesso di edilizia residenziale pubblica, e di ### e ### comproprietari del fondo, sovrastante il muro di contenimento, identificato in catasto al foglio 14, particella 483, e di asciano osa, proprietaria di altro ondo, sempre sovrastante l'area di sedime del fabbricato, identificato in catasto al foglio 14, particella 481.
Peraltro, la chiamata in causa dei suddetti terzi era stata operata dallo ### al fine di vedere riconosciuta la responsabilità, esclusiva o pag. 34/43 concorrente degli stessi, nella causazione del fatto, per avere il ### omesso di provvedere alla manutenzione del corso d'acqua ed i proprietari delle aree private lasciato le stesse in stato di abbandono.
A ben vedere, pertanto, la chiamata dei terzi era avvenuta al fine di fare emergere l'insussistenza di qualsivoglia responsabilit dello .
Invece, alcuna domanda, nemmeno subordinata, di accertamento e graduazione delle rispettive responsabilità era stata avanzata dall'odierno appellante, originario convenuto, nel caso in cui il iudice avesse riconosciuto sussistente, come in concreto accaduto, una sua responsabilit in relazione al veriicarsi dell'evento di danno ȋcr. le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione depositata in primo grado dallo ### come confermate nella memoria depositata dalla medesima parte ai sensi dell'art. ͳ8͵ co. n. ͳ c.p.c. in data ###).
Ne segue che la richiesta, sottesa al settimo motivo di appello, finalizzata ad ottenere una pronuncia che riconosca la responsabilità concorrente anche dei proprietari dei fondi privati e, comunque, gradui diversamente le responsabilità, riconoscendo il minore apporto causale dello ### rispetto al ### non possa trovare ingresso in grado di appello. d essa osta, inatti, il principio secondo cui “ pag. 35/43 ” ȋcr. ass. civ. ez. ͵, Sentenza n. 10042 del 29/04/2006). pag. 36/43 § 18.
In ultimo, il Tribunale rigettava la domanda di manleva proposta dall' nei conronti della compagnia nipolai ssicurazioni, osservando che ò‡ŽŽƒ'‘Ž‹œœƒ'”‘†‘--ƒ†ƒ‹'‘Ž•‡‰ƒ-ƒ‡-‡ƒŽŽïƒ”-ä
á•‹'”‡˜‡†‡Žï‡•'”‡••ƒ‡•…Ž—•‹‘‡†‡‹†ƒ‹”‹•—Ž-ƒ-‹†ƒ ƒ••‹…—”ƒ-‘óácome quelli di cui si chiedeva il risarcimento.
§ 19. on l'ultimo motivo d'appello, l'istante, nel censurare tale capo di sentenza, sosteneva che la pronuncia era erronea, in quanto, avendo il Tribunale di ### affermato la sua responsabilità anche in ragione dell'insuiciente capienza della griglia antistante l'accesso ai garage, avrebbe dovuto, per coerenza, accogliere la domanda di manleva, dato ce la polizza assicurativa obbligava “.. Žïƒ••‹…—”ƒœ‹‘‡ƒ-‡‡”‡‹†‡‡ Žïƒ••‹…—”ƒ-‘ ‹ …‘•‡‰—‡œƒ †‹ — òˆƒ--‘ ƒ……‹†‡-ƒŽ‡ ˜‡”‹ˆ‹…ƒ-‘•‹ ‹ ”‡Žƒœ‹‘‡ƒŽŽƒ'”‘'”‹‡- †‡ ˆƒ„„”‹…ƒ-‘óƒ”-ä x{ ‹˜‹…‘'”‡•‹ƒ”-ä x| އ--ä„‹†ƒ‹ò…‘•‡‰—‡-‹ƒ”‘--—”‡ƒ……‹†‡-ƒŽ‹†‹'Ž—˜‹ƒŽ‹á‰”‘†ƒ‹‡á ‹'‹ƒ-‹‹†”‹…‹á‹‰‹‡‹…‹‘†‹”‹•…ƒŽ†ƒ‡-‘ó ...”. ertanto, la pronuncia andava riormata, avendo escluso l'operativit della polizza nonostante la griglia si trovasse sull'area di sedime e nonostante la nozione di fabbricato, di cui alle condizioni di polizza, includesse anche le pertinenze dello stabile. 'appellante soggiungeva ce la copertura assicurativa era limitata a fatti accidentali, da intendersi come fatti colposi, con esclusione dei soli pag. 37/43 eventi dolosi, e che nei primi certamente doveva essere ricompreso l'evento oggetto di causa.
§ 20.
Il motivo è infondato, ma impone di correggere la motivazione della sentenza impugnata. a polizza assicurativa, denominata “globale abbricati enti”, posta a fondamento della domanda di manleva proposta in primo grado dallo ### era disciplinata dalle condizioni generali di assicurazione allegate alla produzione telematica dell'odierno istante.
Sebbene tale polizza fosse relativa al rischio connesso ai danni che l'assicurato avrebbe potuto cagionare a terzi in relazione alla propriet del abbricato, da intendersi come l'intera costruzione edile, comprese le relative pertinenze (definizione, questa, che certamente include danni, come nella specie, prodottosi in conseguenza dell'inidoneit del muro di contenimento posto a conine dell'area di parceggioȌ, la clausola di cui alla lettera b dell'art. 2 delle stesse condizioni, nel delimitare la copertura, escludeva dalla stessa i danni a cose da spargimenti d'acqua o rigurgiti di ogne, a meno ce ossero conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento.
In ragione di siffatta previsione, quindi, il danno in esame non può ritenersi oggetto di copertura, trattandosi, in tutta evidenza, di un danno da spargimento d'acqua, ce, tuttavia, non ° conseguenza di pag. 38/43 rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento.
Infatti, tra le cause indicate dal ### che il primo Giudice ha ritenuto essere all'origine del danno, igura, per quanto riguarda la responsabilità dello ### la sola inadeguata altezza ed inidoneità del muro di contenimento.
Né, invero, soccorre il riferimento, contenuto in sentenza, al passaggio della relazione di consulenza nel quale il CTU aveva evidenziato anche l'insuicienza della griglia antistante l'accesso ai garage, non essendo tale attore stato incluso dall'ausiliare tra quelli all'origine del danno. n ogni caso, l'incapacit recettiva della griglia antistante il garage non rientra tra le ipotesi previste dalla clausola - di rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento Ȃ nelle quali la copertura opera anche rispetto ai danni a cose da spargimenti d'acqua, essendo evidente la diversit ontologica tra l'insuicienza di detta griglia a recapitare l'acqua riversatasi sul piazzale e la rottura accidentale di uno dei manuatti considerati dall'art. 2 della polizza de qua.
§ 21. 'accoglimento, ancorc± parziale dell'appello, impone, quanto al rapporto tra lo e gli attori originari, di modiicare, d'uicio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito inale della lite. pag. 39/43 Sul punto, considerato che le domande sono risultate fondate, sebbene per un importo inferiore a quello liquidato dal primo Giudice, le spese del doppio grado debbono seguire la soccombenza dell'odierno appellante.
Ciò posto, relativamente al primo grado di giudizio deve essere confermata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, essendo essa conforme allo scaglione delle cause di valore comprese tra euro 5.201,00 fino ad euro 26.000,00, nel quale rientra il decisum, anche a seguito della parziale riduzione del quantum.
Deve, del pari, confermarsi, tenuto conto della riconosciuta fondatezza della domanda, sia pure nei più ridotti termini dinanzi indicati, la statuizione del primo Giudice laddove poneva a carico dello ### e del ### di ### le spese relative alla ### La liquidazione delle spese processuali del grado di appello viene operata, unitariamente per tutti gli appellati difesi da un unico difensore, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 fino ad euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum. enuto conto dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore a quanto richiesto ed a quanto liquidato in primo grado, appare equo riconoscere i compensi tabellari minimi per tutte le fasi, senza riconoscere il chiesto incremento del 60%, ai sensi dell'art. Ͷ co. 2 del medesimo .., per la diesa di tre parti aventi la medesima posizione processuale. pag. 40/43 Del resto, la previsione in esame riconosce al Giudice la possibilità di applicare l'aumento, in caso di diesa di piî parti da parte di un unico difensore, dovendo la relativa valutazione pur sempre tenere conto del complessivo esito del giudizio e dell'attivit diensiva in concreto espletata dal difensore. a soccombenza dello , rispetto al rapporto con l'impresa assicurativa, giustifica la condanna del primo alla rifusione, in favore di ### delle spese processuali del presente grado.
Infine, essendo rimasto soccombente rispetto al settimo motivo di appello, lo ### va condannato a rifondere le spese del giudizio di appello anche al ### di ### nonché agli appellati #### difesi da un unico avvocato, e ### In relazione a tali rapporti processuali, vertendo gli stessi solo sulla questione della copertura assicurativa ovvero della pretesa corresponsabilità del ### e dei proprietari dei fondi confinanti, le spese del presente grado debbono essere liquidate, come in dispositivo, riconoscendo per tutte le fasi i compensi minimi dello scaglione dinanzi indicato.
In relazione a ### e ### costituitisi con comparsa depositata in data ###, dopo la rimessione della causa in decisione e, quindi, quando la fase di trattazione era già stata celebrata, alcun compenso deve essere riconosciuto riguardo a detta fase.
Le spese processuali vanno distratte in favore degli avvocati ##### dichiaratisi antistatari. P.Q.M. pag. 41/43 deinitivamente pronunciando sull'appello proposto da .... di ### avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'eetto, in parziale riorma dell'impugnata sentenza e in accoglimento per quanto di ragione delle domande, condanna l'appellante a pagare, in avore di otonda rancesco, l'importo di euro ͵.͵5,, in favore di epore midio l'importo di euro 5.͵5,8͵, in favore di ### erardo l'importo di euro 264,27, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. ͳ28Ͷ co. ͳ c.c. da calcolare su ciascuno dei predetti importi previamente devalutati al 17.04.2018 ed anno per anno rivalutati, secondo indici ### fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo; b) conerma nel resto l'impugnata sentenza; c) condanna l'appellante alla riusione, in avore dell'avv. ### procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; d) condanna l'appellante alla riusione, in avore della nipolai ### S.p.A., delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; pag. 42/43 e) condanna l'appellante alla riusione, in avore dell'avv. ### procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; f) condanna l'appellante alla riusione, in avore dell'avv. ### procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 1.984,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data ###. ### relatore ### dr. ### dr. ### †‡ŽŽï'†‘--䎇••‹ƒƒ•“—ƒ”‹‡ŽŽ‘ pag. 43/43 Corte d'Appello di Napoli 8^ ### riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - -dr. ### - ### - - dr. ### - ### nel procedimento R.G. n. 2871-1/2022 ha pronunciato la seguente: ORDINANZA premesso che, con istanza depositata l'8.5.2025, il ### di ### chiedeva correggersi la sentenza di questa Corte n. 2116/25, pubblicata il ###, deducendo che essa fosse affetta da omissione, per non avere, nel dispositivo, provveduto a liquidare le spese processuali in favore della medesima parte, sebbene, a pagina 40 (terzo periodo) della medesima sentenza, fosse stato affermato il diritto del citato ### ad ottenere, dagli appellanti, la rifusione delle spese processuali; premesso, altresì, che la parte ricorrente ha documentato la rituale notifica della suddetta istanza di correzione e del decreto emesso da questa Corte in data ###, con il quale si stabiliva “dispone, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza ex art. 288 c.p.c., mediante la concessione alle parti, del termine perentorio per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alla 09.30 del giorno 6.6.2025; dispone la notifica, a cura della parte istante, del ricorso e del presente provvedimento alle controparti entro il ###”; rilevato che le parti resistenti, pur avendo ricevuto la rituale notifica dell'avversa istanza, omettevano di costituirsi nel presente procedimento di correzione e di depositare note di trattazione; lette le richieste e le conclusioni contenute nelle note per la trattazione scritta depositate dalla parte istante, la quale insisteva nell'accoglimento dell'istanza; ritenuto che la sentenza oggetto della richiesta sia affetta dalla denunciata omissione, perché, sebbene a pagina 40 avesse stabilito che “.. Infine, essendo rimasto soccombente rispetto al settimo motivo di appello, lo ### va condannato a rifondere le spese del giudizio di appello anche al ### di Teora”, nel dispositivo ometteva di provvedere al riguardo; ritenuto, quindi, di dovere emendare la sentenza della lamentata omissione, provvedendosi a liquidare le spese processuali del grado di appello, in favore del ### di ### secondo le indicazioni contenute nella medesima sentenza, ove si precisava che esse avrebbero dovuto quantificarsi applicando, per tutte le fasi, i compensi minimi dello scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 fino ad euro 26.000,00. Pertanto, le spese in questione vanno determinate in complessivi euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; ritenuto che vada, di conseguenza, disposto l'inserimento, nel dispositivo della predetta sentenza, dopo il capo f), di un ulteriore capo g), avente il contenuto prima indicato; letto l'art. 288, 2°co. cod. proc. civ.; P.Q.M. dispone la correzione della sentenza n. 2116/25, pubblicata il ###, stabilendo che, nel dispositivo, dopo il capo f), debba leggersi un capo g) del seguente tenore: “condanna l'appellante alla rifusione, in favore del ### di ### delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge”.
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi.
Così deciso il ###. ###. ### n. 2871/2022 -1
causa n. 2871/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cucciniello Carmen, Sacchi Massimiliano, Cocchiara Alessandro