blog dirittopratico

3.692.654
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2116/2025 del 29-04-2025

... quanto dedotto veniva confermato dai tecnici ### in contraddittorio con il esponsabile dell'uˆˆicio tecnico del omune di eora, in occasione del sopralluogo cui seguiva la redazione del verbale del 28.09.2018; un evento dannoso simile a quello descritto si era già verificato nel 2010 ed il Tribunale di ### aveva accertato la responsabilità dell' di vellino con sentenza n. ͳ͵0Ȁ20ͳ͸; ciononostante, l' non pag. 8/43 provvedeva ad eseguire le opere necessarie ad evitare che il fenomeno dannoso si verificasse nuovamente. Sulla scorta di tali premesse, gli istanti chiedevano al Tribunale di vellino, previo accertamento della responsabilit dell' “ ”, di condannarlo al pagamento della somma di euro 8.750,00 per i danni patiti da ### di euro 9.250,00 per i danni sofferti da ### di euro 8.000,00 per i danni alle proprie cose patiti da ### nstauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l', che, nel resistere alle avverse domande: eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli istanti, ### e ### per essere questi identificati da codici fiscali, date e luoghi di nascita non corrispondenti a quelli relativi ai reali assegnatari degli immobili asseritamente danneggiati; (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente Ȃ -dr. ### - ### Ȃ - dr. ### - ### ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 2871/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 733/2022, pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data ###, notificata il ###, pendente ###.A.C.P. ### in liquidazione, già I.A.C.P. della Provincia di ### (C.F./P.IVA ###), in persona del legale rappresentante p.t., ### giusta D.G.R. Campania n. 328 del 16.07.2019 e D.P.G. ### n. 129 del 02.09.2021 con sede in ### alla ### 156, rappresentato e difeso dall'vv. lvira pagnuolo ȋǣ ͹͵͸ͻ 50ͻȌ, giusta determinazione dirigenziale n. 6 del 22.06.2022, come da procura in calce all'atto d'appello; ### pag. 2/43 ### nato il ### a Teora (C.F.: ###), ### nato il ### a Nusco (C.F.: ###), ### nato a ### il ### (C.F.: ###), tutti residenti in ####, ia asini, rappresentati e diˆesi dall'vv. ntonio osania ȋ..  ͹228͸͹ͶȌ, come da procure rilasciate in calce all'atto di citazione del 6 giugno 2019; APPELLATI ' ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'vv. astelluccio ngelo ȋ..  ͹͵2͵50ͻ0Ȍ, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado; #### (C.F.: ###), con sede ###, in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'vv. aola otonda ȋ..ǣ ͹͹Ͷ͵50ͻȌ del oro di ### giusta ### dirigenziale R.G.N. 263, R.S.N. 79 del 05.0͹.202Ͷ e procura in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore del 18.12.2024; ### pag. 3/43 ### (C.F. ###), ### ȋ.. ͸8͸͸ͳ͵͵Ȍ, rappresentati e diˆesi dall'vv.  aetano Milano (C.F.: ###), come da procure in calce alla comparsa di costituzione; #### S.p.A., (C.F. e P. IVA ###), in persona del suo procuratore ad negotia, dr. ### in virtù dei poteri di rappresentanza legale allo stesso conferiti in forza di procura speciale notarile del 25.6.2021 (Rep./fasc. n. 95247/11284 - ### ott. ommaso Šerardi di olognaȌ, rappresentata e diˆesa dall'vv.  ### (C.F. ###), del ### di ### giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale. 
Conclusioniǣ l'appellante, nelle note eš art. ͳ2͹ ter c.p.c., depositate in data 8.ͳ.2025, cos¿ concludevaǣ “ ïá '‡” ‡••‡”‡ ‹˜‡”‘ ”‡•'‘•ƒ„‹Ž‹ †ïƒ…“—ƒ…‘””‡-‡†ƒ‘-‡ƒ˜ƒŽŽ‡á‡…‘'”‡†‡-‡Žƒ'ƒ”-‡†‡ŽŽ‘•-‡••‘ pag. 4/43 -‡””‡‘…‡•‹-‘ƒŽˆ‘‰Ž‹‘wzá'ƒ”-‹…‡ŽŽƒz~w‡†‡•-”‘‡--‡”‡Žï†‡ŽŽƒ
ï ïá †‘ƒ†‡ƒ--‘”‡‡‡‹…‘ˆ”‘-‹†‡ŽŽïዐ“—ƒ-‘‹ˆ‘†ƒ-‡‹ˆƒ--‘‡ …‘””‡•'‘•ƒ„‹Ž‹-†‡‰Ž‹ƒ--‘”‹‡ŽŽƒ…ƒ—•ƒœ‹‘‡†‡ŽŽï‡˜‡-‘†ƒ‘•‘…‘‡ ”; #### e ### nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data ###, così concludevano: “ Žï‡ˆˆ‡--‘á ”‹‰‡--ƒ”‡ Žï‹'”‘…‡†‹„‹Ž‡á ‹ƒ‹••‹„‹Ž‡ ‡† ‹ˆ‘†ƒ-‘ ƒ--‘ †‹ pag. 5/43 ƒ''‡ŽŽ‘'”‘'‘•-‘†ƒŽŽï†‹˜‡ŽŽ‹‘'‡”އ…ƒ—•ƒŽ‹-—--‡†‹…—‹‹ƒ--‹äx ‘†ƒƒ”‡Žïƒ''‡ŽŽƒ-‡ƒŽ'ƒ‰ƒ‡-‘†‡ŽŽ‡•'‡•‡‡…‘'‡-‡œ‡†‹Ž‹-‡†‹ †‹…Š‹ƒ”ƒƒ-‹•-ƒ-ƒ”‹‘óâ ### nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###, così concludeva: ò…‘ˆ‡”ƒ”‡Žƒ•‡-‡œƒä}yy ”‹„—ƒŽ‡ †‹ ˜‡ŽŽ‹‘ ‡á '‡” Žï‡ˆˆ‡--‘á ”‹‰‡--ƒ”‡ Žï‹'”‘…‡†‹„‹Ž‡á †ƒŽŽïƒ''‡ŽŽƒ-‡ '‡” އ …ƒ—•ƒŽ‹ ‡‰Ž‹‘ ƒ”‰‘‡-ƒ-‡ ‡Ž '”‘'”‹‘ Ž‹„‡ŽŽ‘ †‹ˆ‡•‹˜‘â …‘†ƒƒ”‡ Žïƒ''‡ŽŽƒ-‡ ƒŽ 'ƒ‰ƒ‡-‘ †‡ŽŽ‡ •'‡•‡ ‡ ”; il ### di ### così concludeva: ò”‡•'‹-ƒ‘‰‹…‘-”ƒ”‹ƒ†‡†—œ‹‘‡ ‡† ‡……‡œ‹‘‡á ”‹‰‡--ƒ”‡ Žïƒ''‡ŽŽ‘ ˆ‘”—Žƒ-‘ †ƒŽŽï †‹ ˜‡ŽŽ‹‘ ‡ŽŽƒ 'ƒ••‹˜ƒ †‡ŽŽï ‡ ‹Ž ”‹‰‡--‘ †‡ŽŽ‡ †‘ƒ†‡ ƒ--‘”‡‡ ‡‹ …‘ˆ”‘-‹ †‡ŽŽïዐ—‘…‘‹Ž”‹…‘‘•…‹‡-‘†‡ŽŽƒ”‡•'‘•ƒ„‹Ž‹-'‡”Žï‡˜‡-‘ އ‰‰‡äääóâ erola uciana e iccone ntonio, cos¿ concludevanoǣ “ Žï‡ˆˆ‡--‘á ”‹‰‡--ƒ”‡ Žï‹'”‘…‡†‹„‹Ž‡á ‹ƒ‹••‹„‹Ž‡ ‡† ‹ˆ‘†ƒ-‘ ƒ--‘ †‹ pag. 6/43 ƒ''‡ŽŽ‘'”‘'‘•-‘†ƒŽŽï†‹˜‡ŽŽ‹‘'‡”އ…ƒ—•ƒŽ‹-—--‡†‹…—‹‹ƒœ‹ä x…‘†ƒƒ”‡Žïƒ''‡ŽŽƒ-‡ƒŽ'ƒ‰ƒ‡-‘†‡ŽŽ‡•'‡•‡‡…‘'‡-‡œ‡†‹Ž‹-‡ ƒ-‹•-ƒ-ƒ”‹‘äóâ ###ni S.p.A., nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###, così concludeva:ò”‹‰‡--ƒ”‡Žïƒ''‡ŽŽ‘…‘‡'”‘'‘•-‘ †‡ŽŽïƒ''‡ŽŽƒ-‡ ääääá ˜‘‰Ž‹ƒ ”‹…‘‘•…‡”‡ ‹Ž †‹ˆ‡--‘ †‹ އ‰‹--‹ƒœ‹‘‡ 'ƒ••‹˜ƒ†‡ŽŽƒ‹'‘Žƒ‹‡†‹…Š‹ƒ”ƒ”‡…ЇŽïƒ••‹…—”ƒ-‘”‡‘°-‡—-‘ƒ Žïƒ''‡ŽŽƒ-ƒ‹'‘Žƒ‹••䐋ä'ä䃐—ŽŽƒ'—Ö‡••‡”‡-‡—-ƒƒ…Ї'‡” ‰”ƒ†‘äóä pag. 7/43 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Con citazione, notificata in data ###, #### e ### convenivano, innanzi al Tribunale di vellino, l' della rovincia di vellino, esponendo cŠeǣ essi istanti erano assegnatari e conduttori degli alloggi ### di ### siti in ### alla ###. Masini, in catasto al foglio di mappa n. 14, particelle 810 e 811, con rispettivi locali garage di pertinenza; in data ### si veriˆicava l'allagamento dei predetti locali garage, con il conseguente ammaloramento degli ambienti ed il danneggiamento delle suppellettili ivi allocate; l'evento si veriˆicava a causa dell'ostruzione dell'imbocco di un canale di scolo delle acque piovane situato a monte dei predetti locali seminterrati e realizzato dall'; la realizzazione di tali opere non era stata eseguita a regola d'arte; in particolare, l' nel realizzare l'immobile provvedeva a costruire un inadeguato muro di contenimento a monte con copertura e incanalamento di un vallone, eseguendo un'imboccatura priva di griglia atta a proteggere l'imbocco dal fango e materiale vegetale con conseguente riversamento dell'acqua mista a ˆango nell'area dell'immobile in questione; quanto dedotto veniva confermato dai tecnici ### in contraddittorio con il esponsabile dell'uˆˆicio tecnico del omune di eora, in occasione del sopralluogo cui seguiva la redazione del verbale del 28.09.2018; un evento dannoso simile a quello descritto si era già verificato nel 2010 ed il Tribunale di ### aveva accertato la responsabilità dell' di vellino con sentenza n. ͳ͵0Ȁ20ͳ͸; ciononostante, l' non pag. 8/43 provvedeva ad eseguire le opere necessarie ad evitare che il fenomeno dannoso si verificasse nuovamente. 
Sulla scorta di tali premesse, gli istanti chiedevano al Tribunale di vellino, previo accertamento della responsabilit dell' “ ”, di condannarlo al pagamento della somma di euro 8.750,00 per i danni patiti da ### di euro 9.250,00 per i danni sofferti da ### di euro 8.000,00 per i danni alle proprie cose patiti da ### nstauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l', che, nel resistere alle avverse domande: eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli istanti, ### e ### per essere questi identificati da codici fiscali, date e luoghi di nascita non corrispondenti a quelli relativi ai reali assegnatari degli immobili asseritamente danneggiati; deduceva che la responsabilità andava ascritta in capo al ### di ### ed ai proprietari dei beni confinanti, #### e ### dei quali sollecitava la chiamata in causa, unitamente a quella della ### da cui pretendeva di essere manlevata in forza della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 159951275.  utorizzata l'estensione del contraddittorio, la compagnia assicurativa, nel costituirsi in giudizio, deduceva che le conseguenze dannose causate dall'evento, in quanto derivanti dall'occlusione di un canale esterno all'aria di sedime e di pertinenza del fabbricato assicurato, non erano coperte dalla polizza, ancŠe in ragione del ˆatto cŠe l' era gi a conoscenza della situazione ˆoriera dell'evento dannoso.  pag. 9/43 ### si costituiva in giudizio, deducendo la propria estraneità ai fatti di causa, così come gli altri terzi chiamati, ### e ### i quali concludevano per il rigetto della domanda avanzata nei loro confronti.  ### di ### rimaneva, invece, contumace.  a causa veniva istruita mediante l'espletamento di una , a ˆirma del geologo, dott. teˆano anziello, e dell'ing. uciano aliendo, collaboratore del primo, e in detta relazione l'ausiliare concludeva nei termini di seguito riportatiǣ “ ˆƒ--‘Žƒ‡-ƒ-‘ᎃ•…ƒ”•ƒƒ—-‡œ‹‘‡‡'—Ž‹œ‹ƒ•‹ƒ†‡ŽŽïƒŽ˜‡‘á…Š‡†‡ŽŽƒ …‘-‡‹‡-‘ᔇƒŽ‹œœƒ-‘†ƒŽŽïዐ'”‘••‹‹-†‡Ž•‡…‘†‘'‘œœ‡--‘á …‘‡ •‘'”ƒ ‹†‹…ƒ-‘á ƒŽ-‘ wáxv ä …‹”…ƒá ‘˜˜‡”‘á ƒŽŽï‹…‹”…ƒ ƒŽŽƒ •-‡••ƒ “—‘-ƒ†‡ŽŽï‡-”ƒ-ƒ†‡Ž'‘œœ‡--‘䇔-ƒ-‘á°Ž‘‰‹…‘”‹-‡‡”‡…ЇŽïƒŽ-‡œœƒ
‡-‡‘”‘Ž‘‰‹…Ї'ƒ”-‹…‘Žƒ”‡-‡‹-‡•‡óä ll'esito del giudizio, il ribunale di vellino pronunciava la sentenza indicata in epigraˆe, con la quale cos¿ provvedevaǣ “ ‹†ƒ…‘'ä-䃎”‹•ƒ”…‹‡-‘†‡‹†ƒ‹…Ї•‹Ž‹“—‹†ƒ‘‹D~w||á}v‹ ˆƒ˜‘”‡†‹‡'‘”‡‹†‹‘—‹‰‹âDyxwávv‹ˆƒ˜‘”‡†‹‹-‹‡ŽŽ‘ ‡”ƒ”†‘‡†
D z}x~á| ‹ ˆƒ˜‘”‡ †‹ ‘-‘†ƒ ”ƒ…‡•…‘á ‡ŽŽƒ ‹•—”ƒ †‡ŽŽƒ ‡- pag. 10/43 'ƒ‰ƒ‡-‘†‡ŽŽ‡•'‡•‡†‹Ž‹-‡…Ї•‹Ž‹“—‹†ƒ‘‹Dx}vávv'‡”‡•„‘”•‹ ‘Ž-”‡‘‡”‹‰‹Ž‹“—‹†ƒ-‹…‘‡†ƒ•‡'ƒ”ƒ-‘†‡…”‡-‘‡†Dz~y{ávv'‡” …‘ƒ--”‹„—œ‹‘‡ƒŽŽïƒ˜˜ä-‘‹‘‘•ƒ‹ƒ†‹…Š‹ƒ”ƒ-‘•‹ƒ-‹…‹'ƒ-ƒ”‹‘ây Ž‹“—‹†ƒ‘á '‡” …‹ƒ•…—ƒá ‹ D yvávv '‡” ‡•„‘”•‹ ‡† D ###vvávv '‡” ƒ--”‹„—œ‹‘‡ƒ‰Ž‹ƒ˜˜‘…ƒ-‹†‹•-”ƒ--ƒ”‹äó
§ 2. 
Avverso la sentenza di primo grado, notificatale ai fini della decorrenza del termine cd. breve di cui all'art. ͵25 c.p.c. in data 2͸.05.2022, l' di ### in liquidazione interponeva appello, con citazione tempestivamente notificata in data ###, sollecitandone l'integrale riˆorma e cŠiedendo accogliersi le conclusioni sopra riportate. 
Si costituivano #### e ### resistendo al gravame e concludendo per il rigetto dell'appello.  pag. 11/43 Si costituiva il ### di ### il quale invocava l'inˆondatezza dell'appello, concludendo per il rigetto del gravame “ †‡ŽŽï‡‹Ž”‹‰‡--‘†‡ŽŽ‡†‘ƒ†‡ƒ--‘”‡‡‡‹…‘ˆ”‘-‹†‡ŽŽïዐ—‘ …‘ ‹Ž ”‹…‘‘•…‹‡-‘ †‡ŽŽƒ ”‡•'‘•ƒ„‹Ž‹- '‡” Žï‡˜‡-‘ †ƒ‘•‘ †‡Ž ƒ--‘”‹óä ### nel costituirsi in giudizio, concludeva per il rigetto dell'appello. 
La compagnia assicurativa ### nel costituirsi tempestivamente in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilit eš art. ͵Ͷ2 c.p.c. del motivo d'appello con cui veniva censurato il rigetto della domanda di garanzia e nel merito ne contestava la fondatezza. 
Con ordinanza del 09.12.2022, la Corte dichiarava la contumacia di iccone ntonio e erola uciana e rigettava l'istanza di sospensiva, della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, avanzata dall'appellante. 
La causa, con ordinanza comunicata alle parti in data ###, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. ͳͻ0, comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.  pag. 12/43 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, si costituivano in giudizio ### e ### i quali concludevano per la conferma della sentenza n. 733/2022 del Tribunale di ### Depositati gli scritti finali, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. 
§ 3.  l ribunale di vellino rigettava, in primo luogo, l'eccezione diˆetto di legittimazione (da intendersi rettamente di titolarità attiva) degli attori, itiello erardo e epore midio, deducendo cŠe questi, “ ”, erano gli eˆˆettivi occupanti degli immobili. 
§ 4.  on il primo motivo d'appello, l', nel censurare tale capo di sentenza, osservava cŠe “ ƒ••‡‰ƒœ‹‘‡á'”‘†‘--‹†ƒŽŽï…‘˜‡—-‘ი”‡„„‡†‘˜—-‘‡'‘-—-‘ˆƒ” ” ritenendo cŠe il danno doveva essere ricondotto causalmente ad essi occupanti sine titulo.  noltre, l'appellante deduceva cŠe la costituzione del convenuto eš art.  ͳ͸Ͷ comma ͵ c.p.c. ˆosse idonea a sanare solo i vizi ˆormali dell'atto di citazione, quali l'omessa indicazione del codice ˆiscale o della data di pag. 13/43 nascita o la loro assoluta incertezza, non gi l'indicazione erronea degli stessi sulla cui base dedurre la sussistenza di un presupposto della domanda, quale la qualità di assegnatari degli alloggi di edilizia pubblica residenziale. 
§ 5. 
Il motivo è infondato.  n senso contrario ai rilievi dell'appellante occorre evidenziare cŠe gli odierni istanti risultano già essere stati parti, quali attori, in un precedente giudizio, svoltosi dinanzi al Tribunale di ### definito con sentenza n. 130/2016, pubblicata il ###, passata in giudicato, con la quale veniva accolta la domanda, da essi proposta in qualità di assegnatari degli stessi alloggi e locali di pertinenza oggetto della presente causa, per ottenere il risarcimento dei danni causati a siffatti locali di pertinenza da altro evento dannoso, in tutto analogo a quello oggi al vaglio di questa Corte, verificatosi il ### ( copia di tale sentenza allegata alla produzione degli originari attori, contenuta nel ˆascicolo di parte telematico dell'appelloȌ.  all'esame di siˆˆatta sentenza emerge cŠe, in detto giudizio, lo non aveva affatto contestato la carenza di titolarità attiva dei danneggiati e che la sussistenza, in capo ad essi, della qualità di assegnatari degli alloggi e dei locali garage danneggiati veniva in quell'occasione paciˆicamente riconosciuta. 
Del resto, nella citazione di primo grado, gli attori avevano espressamente richiamato, a fondamento della domanda, il già operato pag. 14/43 accertamento, da parte della sopra citata sentenza del Tribunale di vellino, della riconducibilit causale dei danni, conseguenti all'evento del 2010, ad una responsabilità dello ### Per quanto, quindi, la statuizione di cui alla sentenza del 2016 non spieghi efficacia vincolante nella presente causa, diversi essendo gli eventi di danno posti a base delle domande nei due giudizi, è innegabile cŠe l'accertamento della titolarit attiva, in capo agli attori, operato nel primo giudizio sia utilmente valutabile ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio sul punto ancŠe nel presente processo. 
Peraltro, quanto alla prospettata diversa identità degli odierni appellati (### nato il ### a ####, e ### nato il ### ad ### CF: ###), rispetto ai presunti reali assegnatari degli alloggi, che si identificherebbero in ### (nato il ### a ### CF: ###), con diversità della data e del luogo di nascita, ed in ### (nato il ### a ### CF: ###), con diversità del luogo di nascita, giova replicare che lo ### non depositava, pur dichiarando di volerlo ˆare, il contratto relativo a itiello erardo ȋinˆatti, l'allegato ͸ della produzione di parte, che dovrebbe nelle intenzioni della parte costituire tale contratto, è, in effetti, altra copia del contratto di assegnazione riferito a ###. Riguardo al ### dal contratto di assegnazione prodotto in atti dallo ### risulta, in effetti, che il luogo di nascita sia ### e non ### come indicato pag. 15/43 dall'attore nella citazione di primo grado. ondimeno, tale discrepanza, oltre ad essere stata emendata con la comparsa di costituzione in appello, non è dirimente, essendo, al pari di quelle stigmatizzate dall'appellante in relazione al itiello, contrastata dai gi citati esiti del precedente giudizio tra le medesime parti e dall'avvenuta produzione, da parte degli odierni appellati, di documentazione ȋappunto la e la sentenza resa all'esito del pregresso giudizio) di cui non si spiegherebbe altrimenti la disponibilità ad opera dei medesimi. 
§ 6. 
Nel merito, il Tribunale aderendo, alle risultanze della CTU espletata durante il giudizio di primo grado, affermava che una delle cause dell'evento dannoso lamentato era la presenza del muro di contenimento posto in prossimità del secondo pozzetto, alto circa 1,20 metri, ossia “ ”. 
Inoltre, il primo Giudice, valorizzando anche le risultanze della CTU espletata nel giudizio precedentemente incardinato dagli stessi attori innanzi al medesimo ribunale a seguito dell'evento dannoso del 20ͳ0, identificato dal n. 09/2011 RG, sosteneva che una delle cause concorrenti dell'evento dannoso era da ravvisare nell'inadeguatezza del canale di convogliamento delle acque provenienti da monte, pag. 16/43 incapace di fronteggiare il recapito di grosse masse di acqua in occasione di precipitazioni atmosferiche copiose. 
In ultimo, il Tribunale affermava che la responsabilità era ascrivibile all' e al omune di eora, nella misura del 50Ψ ciascuno, poicб il proprio usiliare aveva indicato come cause dell'evento una concomitanza di fattori ascrivibili ad entrambi. 
§ 7.  on il secondo motivo d'appello, l' censurava la sopra riportata parte di sentenza, con la quale ne era stata affermata la corresponsabilit in relazione all'evento dannoso.  'istante deduceva cŠe il primo iudice avrebbe dovuto rilevare cŠe l' era privo di qualunque potere di controllo rispetto al predetto muro di contenimento, in quanto proprietario e custode, ai sensi dell'art. 205ͳ c.c., del suddetto bene era il ### di ### n particolare, l'appellante deduceva cŠe esso istante era privo del potere di ˆatto sulla cosa in quanto “ Žïƒ”‡ƒ†‹'ƒ”…Ї‰‰‹‘‡Ž‡‘'‡”‡†‹—”„ƒ‹œœƒœ‹‘‡'”‹ƒ”‹ƒ•‘‘•-ƒ-‹ ” in ottemperanza alla delibera del consiglio comunale del 1986 con la quale il ### si impegnava a cedere all' solo il diritto di superˆicie sulle aree a destinazione residenziale e l' si impegnava òƒ ”‡ƒŽ‹œœƒ”‡ އ ‘'‡”‡ †‹ —”„ƒ‹œœƒœ‹‘‡ ƒ …‘-‘”‘ †‡ŽŽï‡”‹‰‡†‘ 'ƒ”…Ї‰‰‹‘'—„„Ž‹…‘ƒŽŽ‘…ƒ-‘-”ƒŽï‹‘„‹Ž‡‡‹Ž…‘ˆ‹‡†‡ŽŽ‘--‘ᑘ‡ pag. 17/43 ò…‘‘‰‹†‹”‹--‘‡†‘„„Ž‹‰‘…‘•‡‰—‡œ‹ƒŽ‡ó‡-”‘•‡‹‡•‹†ƒŽ…‘ŽŽƒ—†‘ †‡Ž”‡ƒŽ‹œœƒ-‘á'ƒ…‹ˆ‹…ƒ‡-‡‹-‡”˜‡—-‘'”‹ƒ†‡ŽŽïƒ••‡‰ƒœ‹‘‡†‡‰Ž‹ ”.  'istante, inoltre, deduceva cŠe, se la domanda ˆosse stata qualiˆicata come di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la sua istanza di integrazione dell'elaborato peritale, cŠiedendo all'usiliare di aˆˆermare se esso concessionario era tenuto a realizzare opere di bonifica e regimentazione delle acque tali da contenere anche fenomeni meteorici eccezionali e non solo un muro di contenimento rispetto al terreno soprastante.  n particolare, l'istante aˆˆermava cŠe la decisione del ribunale era contraddittoria in quanto, aderendo alla relazione peritale, prima e correttamente il Giudice limitava la funzione del muro a contenimento e sostegno del terreno retrostante e poi gli attribuiva la funzione di salvaguardia dal rischio idrogeologico, in quanto avrebbe dovuto arginare esondazioni di acqua e fango in condizioni metereologiche particolarmente intense.  ul punto, l'appellante deduceva cŠe il predetto muro non avrebbe potuto assolvere alla funzione di bonifica e/o regimentazione delle acque, in quanto non era stata concessa dall'nte proprietario un'autorizzazione alla boniˆica eȀo al contenimento delle acque eš art.  96, lett. f R.D.523/1904. 
§ 8. 
Il motivo è infondato.  pag. 18/43 ### del primo grado osservava, con affermazione sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che, tra le concause dell'esondazione di acqua veriˆicatasi in occasione dell'evento dannoso, rientrava ancŠe l'insuˆˆiciente altezza del muretto di contenimento, posto a monte degli alloggi. nˆatti, secondo l'ausiliare, per la mitigazione del rischio di future tracimazioni delle acque provenienti dall'impluvio a monte degli alloggi, sarebbe stato opportuno provvedere alla sopraelevazione e messa in sicurezza del muretto di contenimento, posto a monte degli alloggi, di almeno 50 cm.  in prossimità del 2° pozzetto (cfr. CTU pag. 4, 7). 
Inoltre, a prescindere dal se tale muro debba assolvere ad una funzione di solo contenimento e sostegno del terreno retrostante, il CTU rilevava cŠe, in ogni caso, “ŽïƒŽ-‡œœƒ†‡Ž—”‘†‹…‘-‡‹‡-‘ዐ“—‡ŽŽ‘ ” (cfr. pag. 4 della CTU). Come a dire che il muro, in quanto sottostante un terreno scosceso, dovrebbe avere caratteristiche diverse e, in particolare, un'altezza maggiore, proprio al ˆine di evitare eventi del tipo di quello verificatosi. 
Del resto, in tal senso, depone anche la CTU espletata dal geom.  ### nel procedimento n. 509/2011 R.G., anteriormente instaurato dagli odierni appellati, nella quale il predetto ausiliare asseriva cŠe “ pag. 19/43 Žï‡†‹ˆ‹…ƒœ‹‘‡†‡‹-”‡ˆƒ„„”‹…ƒ-‹” ȋcˆr. pag. 8 del suddetto elaborato peritale, allegato alla produzione telematica degli attori originari, odierni appellati). 
Anche nella citata consulenza, inoltre, tra le concause del dilavamento di acqua verificatosi in occasione di eventi meteorologici avversi, era indicata la non adeguatezza del suddetto muro di contenimento, del quale si stigmatizzava la pessima ˆattura, stante l'incapacit dello stesso di ˆare da argine alla caduta dell'acqua ȋcˆr. pag. ͳ͸ della predetta ###. 
Ciò posto, in merito alla sicura rilevanza causale delle dimensioni e caratteristiche costruttive del suddetto muro di contenimento, giova, poi, osservare come la riconducibilità della relativa realizzazione alle opere di edificazione dei fabbricati di ERP da parte dello ### sia un dato paciˆico, in quanto ˆinancŠe ammesso dall'odierno appellante a pag. 8 dell'atto di impugnazione, ove testualmente si legge “ pag. 20/43 …‘•‡-‹”‡Žï‡˜‡-—ƒŽ‡'ƒ••ƒ‰‰‹‘†‡ŽŽïƒ…“—ƒ†‹Žƒ˜ƒ-‡‡”‹†—””‡Ž‡•'‹-‡ ”.  anto cŠiarito, la deduzione diˆensiva dell'appellante, a mente della quale lo ### non sarebbe responsabile in quanto avrebbe trasferito al ### di ### in esecuzione della delibera di consiglio comunale del ͳͻ8͸, il muro di contenimento, cos¿ come l'area di parcŠeggio e le opere di urbanizzazione primaria, non è provata. 
Ed invero, nella predetta delibera era contenuta una mera previsione in forza della quale si stabiliva che, entro sei mesi dal collaudo delle opere di urbanizzazione, le stesse sarebbero state trasferite con apposito verbale al ### e che, decorso tale termine senza che vi fosse stata la materiale consegna e in assenza di contestazioni, il trasferimento doveva intendersi come tacitamente avvenuto con ogni diritto ed obbligo conseguenziale. 
Orbene, nella specie, il ### di ### costituendosi in appello, negava che siffatto trasferimento vi fosse stato, deducendo che non era stata depositata in giudizio la convenzione tra il ### e lo stesso ### cui rinviava la suddetta delibera e che, quindi, non vi era la prova cŠe l'eˆˆetto traslativo invocato dall' era stato, poi, eˆˆettivamente concordato tra i due ### 'altra parte, non ° sostenibile cŠe la mancata costituzione in primo grado precluda al ### di svolgere la deduzione appena riportata, per l'assorbente ragione cŠe essa integra una mera diˆesa e non pag. 21/43 un'eccezione in senso stretto, soggetta ai termini di decadenza di cui all'art. ͳ͸͹ c.p.c.. 
Si tratta, cioè, come appare evidente, di una questione, attinente alla ˆondatezza delle diˆese svolte dall'appellante, cŠe questa orte avrebbe potuto rilevare d'uˆˆicio, ancŠe a prescindere dai rilievi diˆensivi svolti dal ### uindi, per un verso, manca la prova documentale dell'avvenuto trasˆerimento ˆormale della detenzione qualiˆicata dell'area di parcŠeggio e delle opere di contenimento al omune. all'altro, inoltre, non può nemmeno discorrersi di una consegna tacita, essendo la stessa stata specificamente contestata dal ### Era, del resto, onere dello ### al fine di escludere la sua qualità di custode, provare che, ad esempio, nel corso degli anni, il ### aveva eseguito interventi di manutenzione del parcheggio e del medesimo muro. 
Ma tali circostanze non risultano essere state né allegate, né tantomeno provate. 
Ne discende che possa ritenersi sufficientemente provato che lo ### quale ente che aveva provveduto alla realizzazione del citato muro, continui ad averne anche la disponibilità giuridica e di fatto e debba, pertanto, essere ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 205ͳ c.c., quale custode del bene, degli eventi di danno conseguenti alla sua inadeguata conformazione.  pag. 22/43 e segue, ulteriormente, cŠe le deduzioni svolte dall'appellante, al ˆine di ritenere insussistente la sua responsabilit ai sensi dell'art. 20Ͷ͵ c.c., siano finanche inconferenti, una volta che la fattispecie in esame sia stata correttamente inquadrata, non nell'alveo di tale norma, ma, ricorrendone i presupposti, in quella dell'art. 205ͳ c.c.. 
§ 9.  on il terzo motivo d'appello, l' censurava la sentenza nella parte in cui il primo iudice aˆˆermava cŠe la griglia antistante l'accesso ai garage era stata una concausa del danno lamentato dagli attori. 
Sul punto, opinava che, travisando le considerazioni del proprio ### il Giudice aveva finito per attribuire ad esse un significato del tutto assente, in quanto il ò •‹ Ž‹‹-ƒ ƒ •—‰‰‡”‹”‡ ‹-‡”˜‡-‹ •—ŽŽ‡ ”.  'istante deduceva cŠe, come emergeva dal verbale del sopralluogo effettuato in data ###, le parti concordemente affermavano che la causa dell'allagamento dei locali garage era da attribuire alla ridotta capienza del canale posto a monte dell'area .  noltre, l'appellante soggiungeva cŠe la ˆunzione della griglia antistante i locali garage era quella di drenaggio delle acque ordinariamente provenienti dal piazzale antistante, sicché, tenuto conto dell'eccezionalit del ˆenomeno atmosˆerico cŠe aveva determinato l'allagamento e dell'imputabilit a terzi della responsabilit del pag. 23/43 dilavamento, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere la responsabilit dell', ancŠe in ragione del ˆatto cŠe la sussistenza di tale griglia aveva evitato cŠe l'allagamento producesse conseguenze più gravi. 
§ 10.  l motivo non ° ˆondato, per l'assorbente ragione cŠe, comunque, sussiste la responsabilità dello ### per avere esso concorso, quale proprietario e/o custode del muro di contenimento, al verificarsi dell'evento dannoso, irrilevante risultando, di conseguenza, quanto il primo Giudice aveva evidenziato con riferimento alla griglia antistante l'accesso ai garage.  eraltro, la circostanza, ricŠiamata dall'appellante, dell'esecuzione, ad opera dello ### in esito al sopralluogo del 28.09.2018, di misure idonee ad ampliare la capienza della griglia, corrobora ulteriormente il convincimento del Collegio, già espresso in relazione al precedente motivo di appello, circa la permanenza in capo all'odierno appellante della custodia delle cd. opere di urbanizzazione primaria (area di parcheggio e muro di contenimento). 
§ 11.  on il quarto motivo d'appello, l'istante impugnava la sentenza, per avere il Tribunale omesso di valorizzare la ricorrenza, nella fattispecie, del caso ˆortuito, consistito nell'eccezionalit del ˆenomeno atmosferico verificatosi in data ###, in correlazione con il diˆetto di manutenzione e pulizia del corso d'acqua interrato, posto a pag. 24/43 monte del complesso residenziale di edilizia pubblica, obbligo ricadente sul omune, come pure dell'assenza in capo allo del controllo sul muro di contenimento.  n particolare, l'istante deduceva cŠe aveva prodotto nel giudizio di primo grado “‹ †ƒ-‹ 'Ž—˜‹‘‡-”‹…‹ ”‡Žƒ-‹˜‹ ƒŽŽïƒ'”‹Ž‡ xvw~ ä zw ” ma cŠe, ciononostante, il non ˆorniva risposta al quesito formulato dalla difesa di esso istante con le note di trattazione scritta depositate in data ###.  'appellante, a conˆorto del proprio assunto, deduceva cŠe l'unico evento, di portata analoga a quella oggetto di causa, si verificava otto anni prima, in data ###, e che proprio il cospicuo lasso di tempo trascorso tra i due eventi dimostrava l'eccezionalit del ˆenomeno, come tale, idoneo ad integrare il caso fortuito. 
§ 12. 
Il motivo è infondato. 
Una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata afferma che le precipitazioni atmosˆericŠe integrano l'ipotesi di caso ˆortuito, ai sensi dell'art. 205ͳ cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilit oggettiva e dell'eccezionalit, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si pag. 25/43 presenta al momento dell'evento atmosˆerico ȋcˆr. eš multis, ass. civ., n. 2482 del 2018). 
Alla stregua di tale orientamento, ribadito in numerose successive pronunce, la verifica, circa il carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento naturale ȋprecipitazioni atmosˆericŠeȌ, deve operarsi “ ” ȋcˆr. ass. civ. ez. ͵, rdinanza n. Ͷ588 del 2022). 
Facendo applicazione del riportato insegnamento, nella specie, la prova del caso fortuito non può ritenersi integrata, essendosi, in primo grado, lo limitato a depositare “ ƒŽŽïƒ'”‹Ž‡xvw~ƒŽŽäzw'”‘†—œ‹‘‡w½‰”ƒ†‘á‹“—ƒŽ‹‡˜‹†‡œ‹ƒ‘…Ї‹ ” ȋcˆr. pag. 2ͳ dell'appello e l'allegato 41 del fascicolo di parte telematico, che, riguardo, appunto, i dati pluviometrici del solo mese di aprile 2018). Infatti, per quanto dinanzi detto, l'appellante avrebbe dovuto corroborare il proprio assunto mediante la produzione dei dati pluviometrici inerenti ad un arco temporale ben più ampio (che, secondo la Cassazione, deve essere esteso a numerosi decenni) e non certo circoscritto al solo mese di veriˆicazione dell'evento lesivo, tanto piî se si considera cŠe, come dedotto ˆinancŠe dall'appellante, il territorio del omune di eora ° soggetto “ pag. 26/43 ” e cŠe, inoltre, almeno un altro evento di portata simile si era verificato nel 2010, solo otto anni prima di quello in esame. 
§ 13.  on il quinto motivo d'appello, l'appellante lamentava cŠe il ribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione, da esso sollevata, di concorso del fatto colposo dei danneggiati ex art. 1227 c.c., in quanto gli assegnatari degli alloggi si erano resi inadempienti ad obblighi contrattuali e ad obblighi di diligenza su di essi gravanti.  d invero, obiettava cŠe, in conseguenza dell'analogo evento verificatosi nel 2010 ed accertato con la sentenza n. 130/2016, gli attori avrebbero dovuto òä䃕-‡‡”•‹†ƒŽŽï—-‹Ž‹œœ‘†‡Ž„‘š‰ƒ”ƒ‰‡“—ƒŽ‡ ”, ancŠe tenuto conto della destinazione urbanistica dei cespiti.  n particolare, l' deduceva cŠe sin dal 20ͳ5, con proprie note prot. 1787 e 2353, diffidava gli assegnatari dei beni asseritamente danneggiati dal fare un uso dei locali in modo conforme alla rispettiva destinazione d'uso, con avvertenza cŠe esso avrebbe declinato qualsivoglia responsabilit conseguente all'uso non conˆorme.  'appellante, inoltre, deduceva cŠe la detenzione di oggetti infiammabili, quali quelli di cui gli attori lamentavano l'ammaloramento, era vietata dal punto ͳ0.ͳ del .. 0ͳ.02.ͳͻ8͸ in materia di prevenzione incendi nelle autorimesse, dovendosene escludere il valore dal quantum debeatur.  pag. 27/43 § 14. 
Il motivo è infondato.  eve premettersi cŠe “ ” ȋcˆr. ass. civ. ez. ͵ - , Sentenza n. 2376 del 24/01/2024).  ella specie, deve escludersi cŠe l'avere gli attori custodito i propri beni mobili all'interno dei locali, di cui avevano la disponibilit, configuri un comportamento colposo, trattandosi di un impiego dei cespiti pur sempre compatibile con la destinazione degli stessi. 
Né, invero, appare rilevante la circostanza che i locali avessero una destinazione ad uso garage e non deposito, considerato che, nella specie, non viene in rilievo uno sfruttamento a fini commerciali o di lucro degli immobili, ma pur sempre un utilizzo privato finalizzato a soddisfare esigenze dei legittimi assegnatari. 
Del pari, nemmeno configura una condotta colposa degli attori la circostanza che nei locali venissero custoditi anche oggetti inˆiammabili, dal momento cŠe l'evento di danno veriˆicatosi non Ša alcuna concreta attinenza con il rischio di propagazione di incendi o di scoppio cŠe la norma invocata dall'appellante intende prevenire. 
Infine, il verificarsi, circa 8 anni prima di quello per cui è causa, di un evento analogo, non legittima a ritenere che gli attori non dovessero pag. 28/43 custodire all'interno dei citati locali i propri beni, spettando, semmai, sui danneggianti approntare i rimedi tecnici finalizzati alla mitigazione del rischio di inondazioni. 
§ 15.  on il sesto motivo d'appello, l' censurava la sentenza nella parte in cui liquidava il danno sulla scorta della ### sebbene gli attori non avessero fornito la prova del valore dei beni asseritamente danneggiati.  n particolare, l'appellante sosteneva cŠe la valutazione circa il valore dei beni compiuta dall'usiliare del ribunale non era attendibile, in quanto lo stesso si era limitato a tenere conto degli elenchi prodotti dai danneggiati, ove i beni erano descritti genericamente, nonché delle riproduzioni fotografiche degli stessi, neanche allegate alla relazione peritale, senza verificare visivamente lo stato dei beni e la possibilità di recupero degli stessi.  a diˆesa dell'appellante deduceva cŠe gli assegnatari danneggiati non avevano dimostrato “ŽïƒŽŽ‘…ƒœ‹‘‡ †‡‹ „‡‹ ‡† ‹Ž -‡'‘ †‡ŽŽƒ Ž‘”‘ i”. 
Sosteneva, quindi, che la domanda avrebbe dovuto essere rigettata per mancata prova del danno. 
§ 16. 
Il motivo è fondato per quanto di ragione.  pag. 29/43 a sentenza impugnata non resiste, invero, alle criticŠe dell'appellante, con precipuo riˆerimento alla posizione dell'attore, itiello erardo, atteso che, in effetti, rispetto alla stessa, difetta in atti la prova della sussistenza ed entità dei danni ai beni mobili custoditi all'interno del locale garage. 
Sul punto, appare dirimente evidenziare che lo stesso CTU aveva avuto modo di cŠiarire come “ ”. 
Quindi, quanto alla domanda proposta dal ### il CTU operava la quantificazione del danno sulla scorta di un mero elenco di beni, proveniente dallo stesso danneggiato, per i quali l'ausiliare ˆorniva un'indicazione dei prezzi di mercato all'esito di un'indagine compiuta via web. 
Ora, risulta chiaro che, rispetto alla posizione in questione, manchi in radice la prova del danno, non potendosi la stessa ritenere integrata da un documento di provenienza unilaterale, redatto dallo stesso attore, non corroborato né da reperti fotografici, come invece accaduto per gli altri danneggiati, né da deposizioni testimoniali. 
Riguardo alle prove orali, poi, giova soggiungere, che sarebbe stato onere del ### una volta esclusa dal G.I. la relativa ammissione, pag. 30/43 sollecitarne, nel prosieguo del giudizio ed anche in appello, l'acquisizione. 
Discende da quanto osservato che la pretesa risarcitoria azionata dal ### relativamente ai beni custoditi all'interno del locale boš, debba essere interamente rigettata per difetto di prova.  esidua, invece, la debenza dell'altra voce di danno, non oggetto di speciˆica censura da parte dell'appellante, stimata dal iudice, sulla scorta della ### in euro 230,00 per ciascun attore, quale costo degli interventi di pulizia e tinteggiatura delle pareti dei locali. 
Riguardo, poi, alla posizione degli altri due danneggiati, ### e ### la prova del danno, rispetto ai beni custoditi nei rispettivi locali, può ritenersi integrata dalla documentazione fotografica, visionata dal ### che, secondo quanto emerge dalla consulenza, risulta “ ” ȋcˆr. pag. ͻȌ. 
Nondimeno, avendo il CTU operato la stima, sulla scorta di prezzi rilevati dal web in relazione a prodotti di media qualità similari, e considerato che, sempre dalla consulenza, si ricava che alcuna specifica indicazione emergeva, dalla documentazione prodotta, in ordine all'epoca del relativo acquisto ed allo stato di usura, appare equo ridurre la valutazione, operata dall'ausiliare, del Ͷ0Ψ, al ˆine di tenere conto del verosimile stato di usura.  pag. 31/43 Peraltro, non appare superfluo osservare che, tenuto conto del concreto rischio di inondazione dei locali in questione, reso palese dal veriˆicarsi dell'evento dannoso del 20ͳ0, oggetto del pregresso giudizio instaurato dagli odierni appellati, è verosimile sostenere che, all'interno di siˆˆatti cespiti, gli attori non custodissero beni nuovi o di elevato valore commerciale. 
Ne segue che il danno sofferto da ### per il danneggiamento dei beni custoditi, stimato dal primo Giudice, sulla scorta della ### in euro 7.936,70, si debba ridurre del 40% e, quindi, ammonti ad euro Ͷ.͹͸2,02. ggiungendo l'importo di euro 2͵0,00, quantificato dal CTU per la pulizia e tinteggiatura delle pareti del locale e riconosciuto dal primo Giudice con statuizione sul punto non impugnata, il risarcimento ammonta ad euro 4.992,02. 
Trattandosi di una somma espressa in valori monetari risalenti al 23 novembre 2021, epoca di redazione della ### la stessa deve essere attualizzata, applicando l'indice di rivalutazione stat pubblicato da ultimo al 31.3.2025.  e segue cŠe, operando l'indicato conteggio, il risarcimento dovuto ammonti all'attualit ad euro 5.͹͵5,8͵ ȋndice alla ecorrenzaǣ ͳ05,͹; Indice alla ### 121,4; ### 1; Coefficiente di ### 1,149). 
Procedendo in maniera analoga rispetto a ### si avrà: euro 4.498,69 (pari al danno ai beni custoditi) Ȃ 40% = euro 2.699,21 + euro 230,00 = euro 2.929,21.  pag. 32/43 Rivalutando tale ultima somma dal 23.11.2021 al 31.3.2025, si ottiene euro 4.399,48. 
Infine, con riguardo al ### rivalutando la sola voce di danno allo stesso spettante, di euro 230,00, dal 23.11.2021 al 31.3.2025, si ottiene euro 264,27. 
Su ciascuno dei predetti importi, come dinanzi quantificati, spettano gli interessi legali, secondo la decorrenza indicata dal Giudice di primo grado, meglio esplicitata in dispositivo. 
§ 17.  on il settimo motivo d'appello, l'istante lamentava cŠe il ribunale aveva omesso di pronunciare sull'eccepita responsabilit dei proprietari dei fondi confinanti con il luogo del sinistro, #### e ### terzi chiamati in causa in primo grado, deducendo cŠe la loro condotta omissiva aveva concorso a causare l'allagamento, in concomitanza con quella del ### di ### ul punto, l'appellante opinava cŠe il primo iudice non aveva attribuito ai terzi cŠiamati la responsabilit dell'evento nonostante fosse pacifico che questi erano proprietari dei terreni, posti a monte dell'ediˆicato , cŠe tali ˆondi erano attraversati dal corso d'acqua oggetto di esondazione e che, come documentato tramite rilievi ˆotograˆici, tali beni “ ‹Ž…‘”•‘†ïƒ…“—ƒ”.  pag. 33/43 ' appellante concludeva sostenendo cŠe l'evento dannoso era stato causato dall'omessa manutenzione del corso d'acqua da parte del omune, in concorso con l'omessa manutenzione e l'omesso approntamento di canali di scolo da parte dei proprietari dei terreni finitimi alla proprietà su cui insistevano gli alloggi.  noltre, con tale motivo di gravame, l'istante censurava la sentenza nella parte in cui aveva ripartito la responsabilit dell'evento tra esso appellante e il ### di ### nella misura del 50% ciascuno, deducendo che il Tribunale aveva omesso di procedere ad una graduazione di responsabilità in funzione del diverso apporto causale delle parti, non tenendo conto del minor contributo da esso fornito all'evento. 
§ 18. 
Il motivo è infondato. 
Invero, costituendosi in primo grado, lo ### aveva chiesto estendersi il contraddittorio nei confronti del ### di ### quale proprietario del corso d'acqua cŠe correva a monte del complesso di edilizia residenziale pubblica, e di ### e ### comproprietari del fondo, sovrastante il muro di contenimento, identificato in catasto al foglio 14, particella 483, e di asciano osa, proprietaria di altro ˆondo, sempre sovrastante l'area di sedime del fabbricato, identificato in catasto al foglio 14, particella 481. 
Peraltro, la chiamata in causa dei suddetti terzi era stata operata dallo ### al fine di vedere riconosciuta la responsabilità, esclusiva o pag. 34/43 concorrente degli stessi, nella causazione del fatto, per avere il ### omesso di provvedere alla manutenzione del corso d'acqua ed i proprietari delle aree private lasciato le stesse in stato di abbandono. 
A ben vedere, pertanto, la chiamata dei terzi era avvenuta al fine di fare emergere l'insussistenza di qualsivoglia responsabilit dello . 
Invece, alcuna domanda, nemmeno subordinata, di accertamento e graduazione delle rispettive responsabilità era stata avanzata dall'odierno appellante, originario convenuto, nel caso in cui il iudice avesse riconosciuto sussistente, come in concreto accaduto, una sua responsabilit in relazione al veriˆicarsi dell'evento di danno ȋcˆr. le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione depositata in primo grado dallo ### come confermate nella memoria depositata dalla medesima parte ai sensi dell'art. ͳ8͵ co. ͸ n. ͳ c.p.c. in data ###). 
Ne segue che la richiesta, sottesa al settimo motivo di appello, finalizzata ad ottenere una pronuncia che riconosca la responsabilità concorrente anche dei proprietari dei fondi privati e, comunque, gradui diversamente le responsabilità, riconoscendo il minore apporto causale dello ### rispetto al ### non possa trovare ingresso in grado di appello.  d essa osta, inˆatti, il principio secondo cui “ pag. 35/43 ” ȋcˆr. ass. civ. ez. ͵, Sentenza n. 10042 del 29/04/2006).  pag. 36/43 § 18. 
In ultimo, il Tribunale rigettava la domanda di manleva proposta dall' nei conˆronti della compagnia nipolai ssicurazioni, osservando che ò‡ŽŽƒ'‘Ž‹œœƒ'”‘†‘--ƒ†ƒ‹'‘Ž•‡‰ƒ-ƒ‡-‡ƒŽŽïƒ”-ä
á•‹'”‡˜‡†‡Žï‡•'”‡••ƒ‡•…Ž—•‹‘‡†‡‹†ƒ‹”‹•—Ž-ƒ-‹†ƒ ƒ••‹…—”ƒ-‘óácome quelli di cui si chiedeva il risarcimento. 
§ 19.  on l'ultimo motivo d'appello, l'istante, nel censurare tale capo di sentenza, sosteneva che la pronuncia era erronea, in quanto, avendo il Tribunale di ### affermato la sua responsabilità anche in ragione dell'insuˆˆiciente capienza della griglia antistante l'accesso ai garage, avrebbe dovuto, per coerenza, accogliere la domanda di manleva, dato cŠe la polizza assicurativa obbligava “.. Žïƒ••‹…—”ƒœ‹‘‡ƒ-‡‡”‡‹†‡‡ Žïƒ••‹…—”ƒ-‘ ‹ …‘•‡‰—‡œƒ †‹ — òˆƒ--‘ ƒ……‹†‡-ƒŽ‡ ˜‡”‹ˆ‹…ƒ-‘•‹ ‹ ”‡Žƒœ‹‘‡ƒŽŽƒ'”‘'”‹‡- †‡ ˆƒ„„”‹…ƒ-‘óƒ”-ä x{ ‹˜‹…‘'”‡•‹ƒ”-ä x| އ--ä„‹†ƒ‹ò…‘•‡‰—‡-‹ƒ”‘--—”‡ƒ……‹†‡-ƒŽ‹†‹'Ž—˜‹ƒŽ‹á‰”‘†ƒ‹‡á ‹'‹ƒ-‹‹†”‹…‹á‹‰‹‡‹…‹‘†‹”‹•…ƒŽ†ƒ‡-‘ó ...”.  ertanto, la pronuncia andava riˆormata, avendo escluso l'operativit della polizza nonostante la griglia si trovasse sull'area di sedime e nonostante la nozione di fabbricato, di cui alle condizioni di polizza, includesse anche le pertinenze dello stabile.  'appellante soggiungeva cŠe la copertura assicurativa era limitata a fatti accidentali, da intendersi come fatti colposi, con esclusione dei soli pag. 37/43 eventi dolosi, e che nei primi certamente doveva essere ricompreso l'evento oggetto di causa. 
§ 20. 
Il motivo è infondato, ma impone di correggere la motivazione della sentenza impugnata.  a polizza assicurativa, denominata “globale ˆabbricati enti”, posta a fondamento della domanda di manleva proposta in primo grado dallo ### era disciplinata dalle condizioni generali di assicurazione allegate alla produzione telematica dell'odierno istante. 
Sebbene tale polizza fosse relativa al rischio connesso ai danni che l'assicurato avrebbe potuto cagionare a terzi in relazione alla propriet del ˆabbricato, da intendersi come l'intera costruzione edile, comprese le relative pertinenze (definizione, questa, che certamente include danni, come nella specie, prodottosi in conseguenza dell'inidoneit del muro di contenimento posto a conˆine dell'area di parcŠeggioȌ, la clausola di cui alla lettera b dell'art. 2͸ delle stesse condizioni, nel delimitare la copertura, escludeva dalla stessa i danni a cose da spargimenti d'acqua o rigurgiti di ˆogne, a meno cŠe ˆossero conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento. 
In ragione di siffatta previsione, quindi, il danno in esame non può ritenersi oggetto di copertura, trattandosi, in tutta evidenza, di un danno da spargimento d'acqua, cŠe, tuttavia, non ° conseguenza di pag. 38/43 rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento. 
Infatti, tra le cause indicate dal ### che il primo Giudice ha ritenuto essere all'origine del danno, ˆigura, per quanto riguarda la responsabilità dello ### la sola inadeguata altezza ed inidoneità del muro di contenimento. 
Né, invero, soccorre il riferimento, contenuto in sentenza, al passaggio della relazione di consulenza nel quale il CTU aveva evidenziato anche l'insuˆˆicienza della griglia antistante l'accesso ai garage, non essendo tale ˆattore stato incluso dall'ausiliare tra quelli all'origine del danno.  n ogni caso, l'incapacit recettiva della griglia antistante il garage non rientra tra le ipotesi previste dalla clausola - di rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento Ȃ nelle quali la copertura opera anche rispetto ai danni a cose da spargimenti d'acqua, essendo evidente la diversit ontologica tra l'insuˆˆicienza di detta griglia a recapitare l'acqua riversatasi sul piazzale e la rottura accidentale di uno dei manuˆatti considerati dall'art. 2͸ della polizza de qua. 
§ 21.  'accoglimento, ancorcб parziale dell'appello, impone, quanto al rapporto tra lo e gli attori originari, di modiˆicare, d'uˆˆicio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito ˆinale della lite.  pag. 39/43 Sul punto, considerato che le domande sono risultate fondate, sebbene per un importo inferiore a quello liquidato dal primo Giudice, le spese del doppio grado debbono seguire la soccombenza dell'odierno appellante. 
Ciò posto, relativamente al primo grado di giudizio deve essere confermata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, essendo essa conforme allo scaglione delle cause di valore comprese tra euro 5.201,00 fino ad euro 26.000,00, nel quale rientra il decisum, anche a seguito della parziale riduzione del quantum. 
Deve, del pari, confermarsi, tenuto conto della riconosciuta fondatezza della domanda, sia pure nei più ridotti termini dinanzi indicati, la statuizione del primo Giudice laddove poneva a carico dello ### e del ### di ### le spese relative alla ### La liquidazione delle spese processuali del grado di appello viene operata, unitariamente per tutti gli appellati difesi da un unico difensore, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 fino ad euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum.  enuto conto dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore a quanto richiesto ed a quanto liquidato in primo grado, appare equo riconoscere i compensi tabellari minimi per tutte le fasi, senza riconoscere il chiesto incremento del 60%, ai sensi dell'art. Ͷ co. 2 del medesimo .., per la diˆesa di tre parti aventi la medesima posizione processuale.  pag. 40/43 Del resto, la previsione in esame riconosce al Giudice la possibilità di applicare l'aumento, in caso di diˆesa di piî parti da parte di un unico difensore, dovendo la relativa valutazione pur sempre tenere conto del complessivo esito del giudizio e dell'attivit diˆensiva in concreto espletata dal difensore.  a soccombenza dello , rispetto al rapporto con l'impresa assicurativa, giustifica la condanna del primo alla rifusione, in favore di ### delle spese processuali del presente grado. 
Infine, essendo rimasto soccombente rispetto al settimo motivo di appello, lo ### va condannato a rifondere le spese del giudizio di appello anche al ### di ### nonché agli appellati #### difesi da un unico avvocato, e ### In relazione a tali rapporti processuali, vertendo gli stessi solo sulla questione della copertura assicurativa ovvero della pretesa corresponsabilità del ### e dei proprietari dei fondi confinanti, le spese del presente grado debbono essere liquidate, come in dispositivo, riconoscendo per tutte le fasi i compensi minimi dello scaglione dinanzi indicato. 
In relazione a ### e ### costituitisi con comparsa depositata in data ###, dopo la rimessione della causa in decisione e, quindi, quando la fase di trattazione era già stata celebrata, alcun compenso deve essere riconosciuto riguardo a detta fase. 
Le spese processuali vanno distratte in favore degli avvocati ##### dichiaratisi antistatari.  P.Q.M.  pag. 41/43 deˆinitivamente pronunciando sull'appello proposto da .... di ### avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'eˆˆetto, in parziale riˆorma dell'impugnata sentenza e in accoglimento per quanto di ragione delle domande, condanna l'appellante a pagare, in ˆavore di otonda rancesco, l'importo di euro ͵.͵͸5,͸͸, in favore di epore midio l'importo di euro 5.͹͵5,8͵, in favore di ### erardo l'importo di euro 264,27, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. ͳ28Ͷ co. ͳ c.c. da calcolare su ciascuno dei predetti importi previamente devalutati al 17.04.2018 ed anno per anno rivalutati, secondo indici ### fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo; b) conˆerma nel resto l'impugnata sentenza; c) condanna l'appellante alla riˆusione, in ˆavore dell'avv. ### procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; d) condanna l'appellante alla riˆusione, in ˆavore della nipolai ### S.p.A., delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; pag. 42/43 e) condanna l'appellante alla riˆusione, in ˆavore dell'avv. ### procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; f) condanna l'appellante alla riˆusione, in ˆavore dell'avv. ### procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 1.984,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr. ### †‡ŽŽï'†‘--䎇••‹ƒƒ•“—ƒ”‹‡ŽŽ‘ pag. 43/43 Corte d'Appello di Napoli 8^ ### riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - -dr. ### - ### - - dr. ### - ### nel procedimento R.G. n. 2871-1/2022 ha pronunciato la seguente: ORDINANZA premesso che, con istanza depositata l'8.5.2025, il ### di ### chiedeva correggersi la sentenza di questa Corte n. 2116/25, pubblicata il ###, deducendo che essa fosse affetta da omissione, per non avere, nel dispositivo, provveduto a liquidare le spese processuali in favore della medesima parte, sebbene, a pagina 40 (terzo periodo) della medesima sentenza, fosse stato affermato il diritto del citato ### ad ottenere, dagli appellanti, la rifusione delle spese processuali; premesso, altresì, che la parte ricorrente ha documentato la rituale notifica della suddetta istanza di correzione e del decreto emesso da questa Corte in data ###, con il quale si stabiliva “dispone, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza ex art. 288 c.p.c., mediante la concessione alle parti, del termine perentorio per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alla 09.30 del giorno 6.6.2025; dispone la notifica, a cura della parte istante, del ricorso e del presente provvedimento alle controparti entro il ###”; rilevato che le parti resistenti, pur avendo ricevuto la rituale notifica dell'avversa istanza, omettevano di costituirsi nel presente procedimento di correzione e di depositare note di trattazione; lette le richieste e le conclusioni contenute nelle note per la trattazione scritta depositate dalla parte istante, la quale insisteva nell'accoglimento dell'istanza; ritenuto che la sentenza oggetto della richiesta sia affetta dalla denunciata omissione, perché, sebbene a pagina 40 avesse stabilito che “.. Infine, essendo rimasto soccombente rispetto al settimo motivo di appello, lo ### va condannato a rifondere le spese del giudizio di appello anche al ### di Teora”, nel dispositivo ometteva di provvedere al riguardo; ritenuto, quindi, di dovere emendare la sentenza della lamentata omissione, provvedendosi a liquidare le spese processuali del grado di appello, in favore del ### di ### secondo le indicazioni contenute nella medesima sentenza, ove si precisava che esse avrebbero dovuto quantificarsi applicando, per tutte le fasi, i compensi minimi dello scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 fino ad euro 26.000,00. Pertanto, le spese in questione vanno determinate in complessivi euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; ritenuto che vada, di conseguenza, disposto l'inserimento, nel dispositivo della predetta sentenza, dopo il capo f), di un ulteriore capo g), avente il contenuto prima indicato; letto l'art. 288, 2°co. cod. proc. civ.; P.Q.M.  dispone la correzione della sentenza n. 2116/25, pubblicata il ###, stabilendo che, nel dispositivo, dopo il capo f), debba leggersi un capo g) del seguente tenore: “condanna l'appellante alla rifusione, in favore del ### di ### delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge”. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza. 
Si comunichi. 
Così deciso il ###.   ###. ### n. 2871/2022 -1

causa n. 2871/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cucciniello Carmen, Sacchi Massimiliano, Cocchiara Alessandro

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6843/2025 del 14-03-2025

... avrebbe dovuto rilevare la natura non integra del contraddittorio e rimettere, di conseguenza, la causa al giudice di primo grado. La censura è inammissibile. Il ricorre nte non indica quali sarebbero i litisconsorti necessari pretermessi, onde la censura non è assistita dal richiesto gr ado di specificità. Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “In tem a 7 di litisconsorzio necessario, la parte che … deduca la non integrità del contraddittorio … n on può genericament e assumere l'esist enza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone … e di specificare le ragioni di fatto e di diritto della necessità di integrazione, le quali non debbono apparire prima facie pretestuose” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12346 del 27/05/2009, Rv. 608556; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12504 del 29/05/2007, Rv. 597382; che hanno entrambe affermato la validità del richiamato principio in relazione alle cause ereditarie; nonché, in termini generali, Cass. Sez. 2, Sente nza 25810 del 18/11/2013, Rv. 628300; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020, Rv. 657513; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17589 del 21/08/2020, Rv. 658899). Con il quarto motivo, il (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 19983-2020 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, nello studio degli avv.ti ### e ### che lo rappresentano e difendono - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso in proprio e domiciliat ####### n.11 - controricorrente - nonchè contro ###### , ############# E #### SABATINA, ############ ANDREINA, ######### ere di di #### S.R.L., #### - intimati - avverso la sent enza n. 2134/2020 della #### di ### depositata il ###; udita la relaz ione della ca usa svolta in camera di consig lio dal ### atto di citazion e notif icato il ### Loren zini ### evocava in giudizio ### innanzi il ### unale di ### invocando l'accertamento dell' illegittima occupazione, da parte del convenuto, del pianerottolo al sett imo piano e d el locale posto sul terrazzo di copertura dello s tabile in condominio sito in Ro ma, via ### 18 - via ### 36, e la sua condanna alla rimessione in pristino di detti beni. 
Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda, eccependo che i beni si trovavano nella stessa condizione risalente al suo acquisto, avvenuto il ###, e non opponendosi comunque all'utilizzazione, 3 da parte d ell'atto re, dell'ascensore per accedere al pianerottolo d el settimo piano ed al terrazzo. 
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini dell'edificio, dei quali si costituivano ### che deduceva di non essere condomina e chiedeva dunque che fosse dichiarata la sua carenza di legi ttimaz ione passiva, nonché J anusa S.r.l., ### e ### i quali si rimettevano alla giustizia. 
Con sentenza n. 9403/2014 il ### accoglieva la domanda e condannava il convenuto al rilascio dei beni comuni occupati. 
Con la sentenza impugnata, n. 2134/2020, la ### di Appello di ### accoglieva in parte il gravame interposto avverso la decisione di prime cure da ### affermando che questi aveva sollevato eccezione di usucapione, e ritenendo detta eccezione fondata, alla luce del fatto che i luoghi non erano stati modificati dal 1989. 
Propone ricorso per la cassazione di detta d ecisione Lo renzini ### affidandosi a sei motivi. 
Resiste con controricorso ### Le altre p arti intimate non hanno svo lto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. 
In prossi mità dell'adunanza camerale, ambo le parti costituite hanno depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 342, 163, 164 e 153 c.p.c., in relazione all'art.  360, primo comma n. 3, c.p.c., perché la ### di Appello non avrebbe rilevato la nullità dell'atto di impugnazione, il quale non conteneva la citazione a comparire, prescrit ta dalla legge processuale come elemento essenziale dell'att o. Il vizio, del qua le l'appellante si era 4 avveduto, era stato segnalato al Presidente della IV sezione della ### distrettuale, investita dell'esame del gravame, il quale aveva ordinato la rinnov azione della notificazione de ll'atto introdut tivo del secondo grado del giudizio di merito entro la data del 27.2.2015, che non veniva rispettato dal ### che aveva notificato al ### l'istanza ed il decreto soltanto il ###. Trattandosi di termine perentorio, il suo mancato rispetto da parte dell'appellante avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità dell'impugnazione. 
La censura è infondata.  ### ricorrente dà atto di essersi costituito in giudizio, in sede ###data ### (cfr. pag. 8 del ricorso) e di aver ricevuto la notificazione dell'istanza di rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, e del pe dissequo decreto di fissazione della nuo va udienza emesso dal Presidente della sezione della ### distret tuale, solta nto successivamente alla propria costituzione. 
Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli ele menti int egranti la vocatio in jus, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria ex tunc previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinn ovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di 5 comparizione” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23979 del 26/09/2019, Rv.  655105; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13079 del 25/05/2018, Rv.  648711). 
Ne deriva che l'atto di impugnazione, carente del requisito della vocatio in ius, non è radicalmente nullo, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la sua rinnovazione entro un termine perentorio (in questo senso, cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10926 del 26/04/2023, Rv. 667673). Ove però il convenuto si costituisca, va applicato il terzo comma dell'art. 164 c. p.c., con conseguen te sanatoria, per effetto della ridetta costituzione, dei vizi formali dell'atto di evo cazione in giudizio, che comu nque h a prodotto il suo effetto tipico, salvo il diritto del convenuto, in caso di inosservanza dei termini minimi di comparizione o di mancanza dell'avviso previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., di chiedere la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei detti termini. 
Poiché nel caso di specie il ### come da lui stesso dichiarato in ricorso, si era già cost ituito, ancor prima della n otificazione dell'istanza di rinnovazione della citazione introduttiva del gravame, la sanatoria del vizio formale dell'atto introduttivo del giudizio d'appello si era prodotta, onde rimane irrilevante il successivo mancato rispetto del termine perentorio fissato dal giudice per la rinnovazione di un atto che, di fatto, aveva già prodotto il proprio effetto tipico. Né il ricorrente dà atto, nella censura in esame, di aver formulato la richiesta di cui all'art. 164, terzo comma, c.p.c., con conseguente irrilevanza anche dell'eventuale mancato rispetto dei termini minimi di comparizione e/o dell'eventuale carenza dell'avviso di cui all'art. 163, terzo comma, 7, c.p.c. 
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 113, 279, 340, 327, 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all'art. 6 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il ### avesse sollevato eccezione di usucapione degli spazi comuni da lui occupati, senza considerare che la manca ta proposizione di dett a eccezione era stata rilevata dal ### con provvedimento del 4.2.2015, con il quale la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, e ch e dett o provvedimento, avente contenuto sostanziale di sente nza non definitiva, non era stato fatto oggetto di riserva di impugnazione da parte del ### La censura è infondata. 
Il provv edimento con il quale il giudice rinvia la causa pe r la precisazione delle conclusio ni non ha contenuto decisorio, anche quando risolve una quest ione processuale o sostanziale, ma meramente ordinatorio (cfr. Cass. Sez . U, Sente nza n. 17549 del 10/12/2002, Rv. 559104; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 14693 del 13/07/2005, Rv. 582838; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1186 del 19/01/2007, Rv. 594495). Come tale, avverso di esso non deve essere proposta riserva di impugnazione, poiché le statuizioni in esso contenute non incidono sui diritti soggettivi delle parti e ben possono essere nuovamente rivalutate in sentenza. 
Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la falsa applicazione degli artt. 101, 102, 354, 292, 324 c.p.c. e 1909 c.c., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe dovuto rilevare la natura non integra del contraddittorio e rimettere, di conseguenza, la causa al giudice di primo grado. 
La censura è inammissibile. 
Il ricorre nte non indica quali sarebbero i litisconsorti necessari pretermessi, onde la censura non è assistita dal richiesto gr ado di specificità. Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “In tem a 7 di litisconsorzio necessario, la parte che … deduca la non integrità del contraddittorio … n on può genericament e assumere l'esist enza di litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di indicare le persone … e di specificare le ragioni di fatto e di diritto della necessità di integrazione, le quali non debbono apparire prima facie pretestuose” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12346 del 27/05/2009, Rv. 608556; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12504 del 29/05/2007, Rv. 597382; che hanno entrambe affermato la validità del richiamato principio in relazione alle cause ereditarie; nonché, in termini generali, Cass. Sez. 2, Sente nza 25810 del 18/11/2013, Rv. 628300; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020, Rv. 657513; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17589 del 21/08/2020, Rv. 658899). 
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la ### di App ello avrebbe pronunciato olt re la domanda formulata d al ### il q uale in prime cure aveva concluso p er il rigett o della pretesa dell'odierno ricorrente, senza alcuna specificazione, e solo in appello aveva sollevato e ccezione di usucapione in rel azione alle modalità d'uso degli spazi comuni oggetto di causa, e non invece con riguardo alla loro proprietà. Il giudice di seconde cure, dunque, nel riconoscere al ### la proprietà, appunto per usucapione, dei detti spazi, sarebbe incorso in ultrapetizione. 
La censura è infondata.  ### di Appello dà atto che fin dalla comparsa di costituzione il convenuto aveva dedotto l'esistenza di un rapporto pertinenziale tra il proprio appartamento e gli spazi oggetto di causa ed aveva dedotto l'esistenza di una “situazione di possesso rilevante anch e ai fini dell'usucapione” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). ### di usucapione, dunque, era stata sollevata dal ### già in prime cure, 8 posto che, come rilevato correttamente dalla ### del gravame, a tal scopo non occorre che la parte ricorra all'uso di formule sacramentali, dovendo il giudice valutare il contenuto effettivo delle difese proposte e degli argomenti in esse sollevati. Va, sul punto, data continuità al principio, richiamato anche dall a sentenza impugnata, secondo cui “### esercizio de l potere di interpretazion e e qualificaz ione della domanda il giudice d i merito, n on condizionato dalle espressi oni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della p retesa, quale desumibile n on solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla n atura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede d i legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato” (Cass. Sez. 2, Sente nza n. 8225 del 29/04/2004, Rv. 572456; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019, Rv. 653921). Di conseguenza, “Per la p roposizi one di un'eccezione sostanziale non si richiede che la parte impieghi formule sacramentali, ma è sufficiente qualsiasi deduzione, anche implicita, che la riveli, come ad esempio l 'ista nza di ammissione di un m ezzo istruttorio che sia volto a contrastare la domanda avversaria” ( Sez. 2, Sentenza n. 8225 del 29/04/2004, Rv. 572457). In materia di diritti reali, poi, va ribadito il principio secondo cui “La parte convenuta in un giudizio di carattere reale può utilmente contrastare l'azione così 9 esercitata nei suoi confro nti anche solle vando un'eccezione riconvenzionale di usucapione, senza necessità di formulare la relativa domanda” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20330 del 27/09/2007, Rv.  599365; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26884 del 29/11/2013, Rv. 628956). 
Ne deriva che, a fronte della prospettazione difensiva proposta dal ### sin dal suo primo at to difensiv o, nella fa ttispeci e non si configura alcuna pronuncia ultra petita, avendo piuttosto la ### di Appello condotto una valutazione, peraltro pienamente condivisibile, in relazione al contenuto effettivo delle predette difese. 
Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt.  1164 c.c. e 113 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., perché la ### di Appello avrebbe erroneamente ravvisato una interversione nel possesso della cosa comune a tutti i condomini. 
La censura è infondata.  ### d i ### lo ha e videnziato che, come prospettato dal ### e non contestato dal ### i luoghi erano rimasti immutati dal 1989, quando il ### aveva acquistato il suo appartamento, e che gli elementi di prova acquisiti agli atti del giudizio dimostravano che “… l'ascensore dello stabile è utilizzato dai condomini per accedere fino al sesto piano, mentre per la fermata al settimo piano (ove si trovano, appunto, il vano in contestazione e l'appartamen to del ### occorre un'apposita chiave in dotazione al solo appellante, con e vidente esclusione degli altri condomini dall'uso del bene i n origine comune” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Il giudice di merito ha, dunque , ravvisato la prova dell'esclusione degli altri comproprietari dal godimento della cosa comune, applicando i principi affermati da questa ### secondo cui “Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzi one di possede ###a titolo di 10 compossesso, ma di possesso esclusivo (uti dominus), non ha la necessità di compiere at ti di int erversio possessionis alla st regua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, i ncompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sf era di altro compossessore” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9100 del 12/04/2018 Rv. 648079; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16841 del 11/08/2005, Rv. 584306; principio valido anche ai rapporti tra coeredi, prima della divisione, in forza di Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021, Rv. 660860, Cass. Sez. 2, Sen tenza n. 10734 del 04/05/2018, Rv.  648439 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 18/02/1999, Rv.  523346). 
Il ricorre nte deduce che l'uso esclusivo dell'ascensore e del pianerottolo al settimo piano, da parte del ### sarebbe derivato dalla tolleranza degli altri condomini, ma omette di confrontarsi con i decisivi riscontri evidenziati, in punto di fatto, dal giudice di merito, che ha evidentemente ravvisato una ipotesi di interclusione dello spazio in origine comune, ritenendo che lo stesso fosse stato utilizzato dal solo ### per oltre venti anni, senza alcuna interferenza, né possibilità di concorrente utilizzazione, da parte degli altri comproprietari. Trattasi di accertamento di fatto, al quale il ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può m ai risolversi in un'ist anza di revisione delle 11 valutazioni e del convincimen to del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testim oniale, il giudizio sull'attendibilità de i testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quel le ritenute più idonee a sorre ggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni s ingolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la d ecisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08 /2016, Rv. 641328 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812). 
Con il sesto motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la ### di ### sarebbe incorsa in vizio di ultrapetizione, affermando che il ### non aveva chiesto l'accertamento della proprietà del locale sito sul lastrico condominiale, ma soltanto il diritto di accedervi dal vano antistante il suo appartamento . In tal modo, il giud ice di merito 12 avrebbe riconosciuto al ### un diritto di uso esclusivo di detto locale, senza avved ersi che, nella sua prospettazione difen siva, l'odierno controricorrent e non ne aveva mai contestato la na tura condominiale. 
La censura è infondata.  ### di ### ha dato atto che il ### “… non ha invocato il riconoscimento della proprietà esclusiva, ma si è limitato a vantare il diritto, da un lato, di accedervi dal vano antistante il suo appartamento e, dall'altro lato, a mantenervi i cassoni dell'acqua. In ordine al primo profilo, spiega effetti l'eccezione di usucapione del vano, come detto meritevole di accoglimento, con la conseguenza che il ### può accedere al lastrico passando attraverso il vano antistante il proprio appartamento (fermo restando che il pari uso del lastrico comune da parte degli altri condomini è assicurato tramite un ulteriore passaggio dalle scale). Con riferimento al secondo profilo, i cassoni dell'acqua sono d estinati a servizio dell'appartament o inte rno 13 e tale configurazione risale pacificamente (anche questo aspetto non è stato oggetto di contestazione alcuna) ben oltre il ventennio invocato dal ### cosicché il predetto ha diritto a mantenere i cassoni nell'attuale ubicazione, senza che il pari uso del lastrico da parte degli altri comproprietari subisca ulteriori limitazioni” (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata). Con tale motivazione, la ### distrettuale ha ritenuto che il ### abbia usucapito non già la proprietà esclusiva del locale sito sul lastrico comune, che non aveva mai richiesto, bensì soltanto il duplice diritto di accedere al lastrico dal vano antistante la propria abitazione e di mantenere, ne l locale anzidetto, i cassoni a servizio del proprio appartamento . Trattasi, con tutt a evidenza, di servitù a carico del bene comune, che ben possono essere oggetto di usucapione, onde ne ssun vizio di ultrapetizio ne si configura nella 13 fattispecie. Va peraltro ribadito che i beni condominiali si prestano, in casi specifici, ad un uso più intenso, o anche esclusivo, da parte di alcuni comproprietari, senza che tale circostanza sia idone a ad inficiarne la natura comune, né a costituire, in capo al comproprietario che eserciti detto uso più intenso o esclusivo, un diritto dominicale di estensione ed intensità tali da azzerare il concorrente diritto degli altri comproprietari. 
Alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso va rigettato. 
Le spese de l presente giud izio di legittim ità, liquidate com e da dispositivo, seguono la soccombenza. 
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P. Q. M.  ### di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giu dizio di legittim ità, che liqu ida in € 2.000 per compensi, oltre al rimborso delle s pese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso i n ### nella camera di consig lio della ### addì 31 gennaio 2025. 14 #### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Oliva Stefano

M
2

Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sentenza n. 787/2025 del 10-09-2025

... per prescrizione acquisitiva ultraventennale ### il contraddittorio rimanevano contumaci i convenuti. ### pag. 5/14 All'udienza del 17.06.2015, interveniva l'avv. , in proprio, nella qualità “di avente causa dalla giusto atto di compravendita per ### del 07.10.2014” dichiarando di non opporsi alla richiesta di usucapione. All'udienza del 15.04.2016, l'avv. ### rilevava che, con atto notarile del 14.04.2010, la av eva ali enato parte della unità immobiliari di sua proprietà alla sicché il Giudice di prime cure disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima che, tuttavia, rimaneva contumace. Istruito il giudizio con prova testimoniale, all'udienza del 7.03.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con la gravata sentenza, il Tribunale di ### rigettava la domanda attrice compensando, integralmente, le spese giudiziali tra le parti. Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di entrambi i (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di ### civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: 1. dr. ### - Presidente 2. dr. ssa ### - ### 3. dr. ssa ### Giudice ausiliario est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 186/2020 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.03.2025 vertente TRA (C.F. ), elettivamente domiciliat ###/d, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello - appellante
E (C.F. ) , elettivamente domiciliat ###/A, presso lo studio dell'avv. ### M. Riso che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello -appellata### pag. 2/14 (C.F. ), elettivamente domiciliat ###### via ### n. 29, presso lo studio dell'avv.  ### in virtù di mandato in atti -appellata (C.F. ), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione in appello -appellata (C.F. , rappresentato e difeso in proprio e dall'avv. ### per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi sito in ### via ### -appellato
NONCHE' , , , -appellati contumaci
Oggetto: usucapione - appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1250/2019, pubblicata il ###. 
Conclusioni delle parti Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il ###, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni “voglia la Corte d'appello di ### in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria difesa ed eccezione, ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello formulato con la presente citazione e, conseguentemente, annullare la sentenza del Tribunale di ### n. 1250 emessa il ###, e pubblicata in pari data, non notificata, per tutti i motivi sopraesposti e, per l'effetto, dichiarare e statuire che l'esponente ha ### pag. 3/14 acquisito la proprietà del terrazzo condominiale dell'immobile sito in ### via ### n. 56 e, pertanto, dell'appartamento sopraedificato al III piano f.t. (riportato al catasto fabbricati del Comune di ### alla part. 27 foglio di mappa 107 sub.200), attualmente nel possesso della sig.ra in proprio e in qualità di chiamata all'eredità della de cuius per il verificarsi dei presupposti dell'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., con ogni consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese e competenze”; mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il ###, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni “c hiede, s enza c on c iò v olere prendere posizione né pro né contro la domanda attrice, che l'###ma Corte di Appello adita voglia disporre la propria estromissione dal presente giudizio e il ristoro delle spese del giudizio a carico dell'appellante. Per tali motivi si insiste nel chiedere la propria estromissione dal giudizio, con vittoria di spese e competenze”; infine, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il ###, l'avv. in proprio così precisava le conclusioni “si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta ed insiste in tutte le eccezioni, anche preliminari, deduzioni e richieste ivi formulate. Per tali motivi si conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del giudizio”. 
Con ordinanza del 7.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.03.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 ### n. 149/2022 - la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  ### atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### , la , , , , , , e per sentire dichiarare e statuire che “l'esponente ha acquisito la proprietà del terrazzo condominiale dell'immobile sito in #### e, pertanto, dell'appartamento sopraedificato al III piano f.t. (riportato al catasto fabbricati ### pag. 4/14 del Comune di ### alla part. 27 foglio di mappa 107 sub.200), attualmente nel possesso della sig.ra in proprio e in qualità di chiamata all'eredità della de cuius per il verificarsi dei presupposti dell'usucapione di cui all'art.  1158 c.c., con ogni consequenziale provvedimento di legge”, con vittoria di spese giudiziali. 
Esponeva parte attrice in punto di fatto: -che la di lei madre, aveva costruito, nell'anno 1956, in sopraelevazione sulla terrazza condominiale dell'immobile sito in ### via ### n 56 - all'epoca appartenente all'### del Comune di ### - un appartamento di mq. 49,45 (riportato in catasto fabbricati al foglio di mappa 107, particella 27, sub 200) ove, con decorrenza dall'anno 1958, aveva stabilito la residenza della propria famiglia; - che, per tale immobile, era stato effettata domanda di condono edilizio in data ### (prot. A/14999), con oblazione e versamento di documentazione integrativa; -che, poiché l'immobile era stato realizzato sulla terrazza condominiale, risultavano comproprietari tutti i titolari degli immobili componenti il fabbricato, regolarmente evocati nel presente giudizio; - che al decesso della , avvenuto il ###, essa attrice aveva indicato l'immobile in questione nella denuncia di successione, dichiarandosi unica proprietaria, stante la rinuncia all'eredità materna da parte del germano; - di avere posseduto, sia prima che dopo la morte della , ininterrottamente ed indisturbatamente, uti dominus, l'appartamento de quo provvedendo, altresì, al pagamento dell'ICI e delle bollette di energia elettrica per gli anni 1999/2011; -di avere interesse a vedersi riconosciuto il proprio diritto di proprietà sulla terrazza condominiale e sull'appartamento ivi allocato, perché maturato per prescrizione acquisitiva ultraventennale ### il contraddittorio rimanevano contumaci i convenuti. ### pag. 5/14 All'udienza del 17.06.2015, interveniva l'avv. , in proprio, nella qualità “di avente causa dalla giusto atto di compravendita per ### del 07.10.2014” dichiarando di non opporsi alla richiesta di usucapione. 
All'udienza del 15.04.2016, l'avv. ### rilevava che, con atto notarile del 14.04.2010, la av eva ali enato parte della unità immobiliari di sua proprietà alla sicché il Giudice di prime cure disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima che, tuttavia, rimaneva contumace. 
Istruito il giudizio con prova testimoniale, all'udienza del 7.03.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
Con la gravata sentenza, il Tribunale di ### rigettava la domanda attrice compensando, integralmente, le spese giudiziali tra le parti. 
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio. 
Con comparsa di risposta, depositata in data ###, si costituiva chie dendo di essere estromessa dal presente giudizio con vittoria di spese giudiziali del presente grado. 
Si costituiva, in pari data, anche l'avv. , in proprio, insistendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese giudiziali del presente grado. 
Si costituiva, altresì, con comparsa di risposta depositata in data ###, ri levando il pro prio di fetto di legittimazione passiva e chiedendo di essere estromessa dal presente giudizio. 
Si costituiva, infine, con comparsa di risposta, depositata in data ###, di chiarando di non opporsi all'accoglimento del gravame. ### pag. 6/14 Non si costituivano, invece, la in persona del ### p. t., , , , e di cui veniva dichiarata la contumacia con ordinanza di questa Corte del 3.03.2021. 
Con successiva ordinanza del 7.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.03.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 ### n. 149/2022 - la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE Lamenta, sostanzialmente, l'appellante, con due distinti motivi di gravame, che il Giudice di prime cure avrebbe: -erroneamente valutato le risultanze istruttorie e, in particolare, la prova testimoniale dalla quale sarebbe emerso “il possesso continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco sull'immobile per cui è causa nella totale inerzia da parte di tutti gli altri comproprietari che mai hanno interferito, contestato o ostacolato detto esercizio né manifestato una volontà contraria”; - erroneamente omesso di concedere termine, ex art. 164 c.p.c., per la rinnovazione dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti della ### scorta dei suddetti motivi chiede, a questa Corte, in riforma della gravata sentenza, di accogliere la domanda giudiziale così come proposta dinanzi al Tribunale, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio. 
Le doglianze non possono trovare accoglimento per le ragioni che seguono. 
Deve, in primis, rammentarsi il granitico principio espresso dal ###, per il quale il giudice adito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della ### pag. 7/14 congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente ai fine del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie (v. Cassazione, ordinanza 8 agosto 2019, n. 21210; sentenze n. 16467 del 4 luglio 2017 e 742 del 19 gennaio 2015). 
Calati i surriferiti principi al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appellante si è limitata a prospettare una diversa valutazione degli elementi, in fatto ed in diritto acquisiti, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, la cui decisione, peraltro, appare pienamente condivisibile, oltre che adeguatamente motivata. 
Talché nessuna violazione del principio di accertamento della prova è riscontrabile nell'operato del primo Giudice che, al contrario, ha proceduto ad una rigorosa valutazione dei fatti, sia per come emersi dai dati documentali in atti che dalle dichiarazioni testimoniali rese, nel pieno rispetto del dettato normativo ex art 2697 c.c. e art 116 c.p.c.. 
È, difatti, notorio che ai sensi l'art 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” in quanto, nel nostro ordinamento vale il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit” nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi con l'ovvia conseguenza che chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.  ### dell'onere di prova, pertanto, è la condizione indispensabile per ottenere la formazione del convincimento del Giudice e costituisce la premessa necessaria alla richiesta di attribuzione di un bene della vita e, in virtù del disposto di cui all'art. 116 c.p.c. “il Giudice deve valutare pag. 8/14 le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente”. 
Orbene, con riferimento alla vicenda in questione, occorre rilevare che, in linea generale, l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. 
E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. 
Non solo. ### deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.  ### parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del ### n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone pag. 9/14 al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017). 
Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza(cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874). 
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. 
I giudici di legittimità e di merito - pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione - per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'###, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151). 
Tant'è che “il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può pag. 10/14 anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010 e ### n.5487-2004). 
Difatti, secondo giurisprudenza sedimentata che trova conforto normativo nella nuova formulazione del richiamato art. 115 c.p.c., seppure tutte le parti del giudizio siano ritualmente costituite è ininfluente anche il comportamento assunto da queste ultime ed è rimesso al Giudice l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione intrapresa dalla parte attrice "il comportamento processuale della parte - la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore - può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo; tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna" ( Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800, in ### 1991, 7; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414, in ### 1980, 7; Cass. civ., II, 09.08.2001, n. 11000, in ### 2001, 1587). 
Sicché - contrariamente all'assunto dell'appellante - anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modificano le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, 10947).  pag. 11/14 Fatte queste doverose premesse deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem. 
Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possede ###essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. 21837/18). 
Nella specie, tale prova non è stata né allegata né fornita, come correttamente motivato dal Giudice di prime cure “… non è stato affatto spiegato come la avrebbe potuto avere accesso al lastrico solare di un fabbricato, se non avesse avuto in quello altra ragione di entrarvi, o non fosse assegnataria di altra unità abitativa; non è stato altresì chiarito come abbia potuto realizzare un fabbricato sul lastrico solare, né tramite chi sia entrata per effettuare lavori edilizi, con l'ausilio di quali maestranze, e se lei o il coniuge fossero assegnatari di un altro immobile nello stesso fabbricato, etc…”. 
Peraltro, come accuratamente accertato dal Tribunale sulla scorta della documentazione prodotta “la nata il ### - di cui al certificato di residenza storico del 3.5.2004, che si riferisce a ### 56, senza ovviamente indicare quale piano o appartamento - non è affatto deceduta il ###, come sostenuto dall'attrice, ma è deceduta molti anni prima, ovvero il 7 febbraio 1992, come indicato nel certificato di residenza e nella rinuncia alla successione di e della figlia, intervenuta effettivamente solo molti anni dopo, il ###. In tutto questo arco di tempo, nessuna prova di quale sia stata la residenza della attrice è stata fornita, e non è stato documentato neppure quale sia la residenza attuale dell'attrice. Anche le allegazioni sul punto sono rimaste sfornite di ogni supporto documentale, posto che l'unico certificato di residenza storico prodotto è stato quello dell ” . 
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni testimoniali non hanno nemmeno specificato le modalità significative dell'esercizio del possesso in modo tale da rivelarne l'intenzionalità inequivocabilmente diretta a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa così come ben motivato nella gravata decisione “… i testi hanno saputo solo riferire che in quell'alloggio sul ### pag. 12/14 terrazzo vi viveva già nel 1977 la famiglia della coniugata con i figli e . N essun altr o d ettaglio è s tato riferito in or dine alla ge stione, manutenzione, atti di disponibilità di altro tipo dell'immobile, ovvero di fatti storici idonei a dare conto della piena ed incondizionata disponibilità dell'immobile in capo all'attrice, che non sono stati mai oggetto di una puntuale richiesta di prova testimoniale…”. 
Quindi se, da un lato, già le allegazioni iniziali di parte attrice, attesa la loro genericità, risultavano del tutto insufficienti a ritenere integrata la fattispecie dell'acquisto della proprietà per usucapione, dall'altro, alcuna prova idonea è stata fornita a corroborare, nei termini rigorosi richiesti, la fondatezza della domanda de qua “rectius del corpus e dell'animus possidendi” considerato che nonostante parte attrice abbia sostenuto di abitare, da sempre, nell'immobile de quo non ha prodotto “alcuna documentazione (es. di acquisti e/o riparazioni; interventi manutentivi, ecc) idonea a rappresentare l'elemento probatorio oggettivo e conducente per sostenere la piena disponibilità, e non solo l'uso abitativo, del fabbricato de quo…”. 
Più di una perplessità quindi - irrisolta dalla parte onerata della prova - depone per la rilevata infondatezza delle tesi assertive prospettate dall'attrice a conforto della domanda spiegata sicché deve convenirsi, conformemente al Tribunale che “la domanda di usucapione ex art. 1158 c.c. non merita accoglimento non essendo stati acquisiti solidi, circostanziati, probanti, documentali ed oggettivi elementi atti a dimostrare né l'aspetto oggettivo né quello spiccatamente soggettivo del possesso (c.d. animus rem sibi habendi), che si sostanzia “nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante”. 
La conferma del rigetto nel merito della domanda di usucapione comporta l'assorbimento dell'altro motivo di gravame relativo alla mancata concessione, da parte del Giudice di prime cure, del termine, ex art. 164 c.p.c., per la rinnovazione della citazione per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della . 
Le spese giudiziali del presente grado tra l'appellante, da una parte, e e dall'altra, devono essere compensate in ragione della posizione di adesione al gravame proposto assunta da queste ultime. Nulla, invece, per spese del presente grado tra l'appellante, da una parte, e , , , , ### pag. 13/14 , dall'altra, stante la contumacia di questi ultimi. 
Per il resto, invece, seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al ### Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia - condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6-L, ordinanza n. ### del 10/12/2018, secondo cui: “… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini: Competenza: Corte d'### della causa da €. 26.001 ad €. 52.000 Fase studio controversia €. 1.029,00 Fase introduttiva €. 709,00 Fase istruttoria €. 1.523,00 Fase decisoria €. 1.735,00 Totale compenso tabellare €. 4.996,00 si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: ### pag. 14/14 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua. 
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.  n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.  P. Q. M.  La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1250/2019, pubblicata il ###, così decide: - rigetta l'appello confermando, integralmente, la sentenza di primo grado; -compensa le spese legali tra l'appellante, da una parte, e e d all'altra; - condanna alla rifusione delle spese legali del presente grado, in favore e quantificate, per ognuno, in €. 4.996,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e C.A.P; -nulla per spese tra l'appellante, da una parte, e , , , , , dall'altra; - dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.  115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello. 
Così deciso nella ### di Consiglio del 5.06.2025. 
La Giudice ausiliario est. ### (dr.ssa ### (dr. #### 

causa n. 186/2020 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M
4

Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 2458/2024 del 19-11-2024

... prove per testi, è stata rimessa in istruttoria per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della (soggetto che dalla relazione notarile in atti risulta aver iscritto ipoteca giudiziale sulla quota di ½ del mappale 844 intestata al ). Con due distinte ma sostanzialmente identiche comparse depositate l'11.11.2024 si sono costituiti sia il che la per confermare le circostanze di fatto descritte dall'attrice nell'atto introduttivo e chiedere al Tribunale di accogliere le conclusioni ivi rassegnate, con compensazione delle spese di ### lite: la causa è stata quindi nuovamente spedita a sentenza, sulle concordi conclusioni delle parti, senza assegnazione dei termini ex art.190 cpc (ai quali le stesse parti hanno espressamente rinunciato). *** La domanda di usucapione è fondata: la sussistenza dei presupposti sostanziali e processuali richiesti per il perfezionamento in favore dell'attrice della fattispecie di cui all'art.1158 cc - tra cui la legittimazione passiva del convenuto e della chiamata in causa e l'integrità del contraddittorio -, già provata dalla documentazione in atti e dalle concordi dichiarazioni dei testi sentiti prima dell'intervento di (che ha tacitamente accettato (leggi tutto)...

testo integrale

 n.6694/2019 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI ### Il giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n.6694 del ### per l'anno 2019 promosso da (CF ), elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione attrice contro (CF ), elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione depositata l'11.11.2024 convenuto in contraddittorio con (PI , in persona del suo legale rappresentante in carica elettivamente domiciliata in ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione depositata l'11.11.2024 chiamata in causa ex art.102 cpc ####### P. ### all'udienza del 13.11.2024 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti ### Nell'interesse dell'attrice: si insiste nelle domande formulate, ovvero (come da atto di citazione) voglia il Tribunale, contrariis reiectis: (1) accertare e/o dichiarare: ### l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, da parte dell'avv. , della quota indivisa del 50%, ancora intestata al convenuto ### della proprietà dell'immobile ad uso abitativo distinto nel catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 27, mappale 421, piano T, vani 5 - ### con area giardino circostante di pertinenza della superficie di circa 1850 metri quadri, area di sedime del fabbricato e delle aree scoperte di pertinenza censita nel catasto terreni del Comune di ### al foglio 27 mappale 421 (originata dal mappale 179 di ha 0.20.00) - e ### dell'attiguo terreno avente superficie catastale di 880 mq distinto nel catasto terreni del Comune di ### al foglio 27 mappale 844, ed occorrendo ### l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, da parte dell'avv.   de ll'intera propri età de i suind icati immobili , (2) disponendo comunque la trascrizione della sentenza presso la ### dei ### di ### e con l'adozione di ogni ulteriore provvedimento di legge comunque ritenuto opportuno e consequenziale; (3) con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, in caso di opposizione. 
Nell'interesse del convenuto e della chiamata in causa: si conferma l'adesione alle domande proposte dall'attrice, con compensazione delle spese del giudizio.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione ritualmente notificata nell'agosto 2019 ha convenuto in giudizio e concluso come sopra dopo aver dedotto che: l'attrice possiede consecutivamente, pacificamente, pubblicamente e in via esclusiva dal settembre del 1997 - e, dunque, da oltre vent'anni - i tre immobili di cui al capo (1) delle conclusioni, accorpati e delimitati da un'unica recinzione chiusa da due cancelli fin da prima del 1997; il sopra descritto possesso esclusivo si è in particolare concretizzato: nell'utilizzare il fabbricato e le ### aree pertinenziali suindicate come residenza secondaria - principalmente nei fine settimana, nei periodi di vacanza e in occasione di ricorrenze familiari - e nel mantenere sempre la disponibilità esclusiva di tutte le chiavi (dell'ingresso del fabbricato e dei due cancelli sopra citati), che consegnava solo ai propri familiari; nel destinare a giardino le aree di circa 2730 mq circostanti il fabbricato e nel provvedere anche a mezzo di incaricati alla periodica pulizia, irrigazione e cura delle piante preesistenti e di quelle messe a dimora dalla stessa attrice; nel pagare ogni relativo onere, anche fiscale, condominiale e relativo alle utenze elettriche ed idriche (tutte intestate all'esponente); nell'eseguire tutte le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria descritte a pag.3 (tra le quali rifacimento del lastrico solare, modifica delle finestre e realizzazione di una nuova apertura d'ingresso nel soggiorno, nell'anno 1997; adeguamento dell'impianto elettrico e realizzazione di un sistema di illuminazione del giardino, nell'anno 1999; ristrutturazione complessiva del fabbricato nell'anno 2003; realizzazione di una terrazza lastricata di circa 100 mq nell'anno 2006; sostituzione di tre vetrate del soggiorno e di un bagno nell'anno 2019); per tali ragioni sussistono i presupposti richiesti dall'art.1158 cc per dichiarare l'acquisto a titolo originario della restante quota indivisa del 50% ancora formalmente intestata a (o, occorrendo, della intera proprietà); l'obbligatorio procedimento di mediazione ha avuto esito negativo, come da verbale prodotto come doc.12. 
La causa, già spedita a sentenza dopo essere stata istruita (nell'iniziale contumacia del convenuto) con documenti, mancate risposte all'interrogatorio formale e prove per testi, è stata rimessa in istruttoria per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della (soggetto che dalla relazione notarile in atti risulta aver iscritto ipoteca giudiziale sulla quota di ½ del mappale 844 intestata al ). 
Con due distinte ma sostanzialmente identiche comparse depositate l'11.11.2024 si sono costituiti sia il che la per confermare le circostanze di fatto descritte dall'attrice nell'atto introduttivo e chiedere al Tribunale di accogliere le conclusioni ivi rassegnate, con compensazione delle spese di ### lite: la causa è stata quindi nuovamente spedita a sentenza, sulle concordi conclusioni delle parti, senza assegnazione dei termini ex art.190 cpc (ai quali le stesse parti hanno espressamente rinunciato).  *** 
La domanda di usucapione è fondata: la sussistenza dei presupposti sostanziali e processuali richiesti per il perfezionamento in favore dell'attrice della fattispecie di cui all'art.1158 cc - tra cui la legittimazione passiva del convenuto e della chiamata in causa e l'integrità del contraddittorio -, già provata dalla documentazione in atti e dalle concordi dichiarazioni dei testi sentiti prima dell'intervento di (che ha tacitamente accettato l'esito di tale istruttoria), è stata ulteriormente e definitivamente confermata dagli stessi soggetti legittimati a contraddirla, i quali hanno espressamente riconosciuto gli atti di possesso descritti in citazione. 
È stato quindi provato che l'attrice ha ininterrottamente esercitato sugli immobili per cui è causa, per oltre 20 anni prima della notifica della citazione, un'attività di godimento esclusiva e (per la sua ampiezza) pienamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che deve dunque esserle riconosciuto (visto che le stesse emergenze istruttorie non possono che condurre - ex art.2729 cc - nel senso che tale esercizio sia stato costantemente sorretto dal corrispondente “animus”). 
Nulla può e deve invece essere ordinato al ### dei ### (o essere altrimenti disposto), visto che la presente sentenza costituisce di diritto titolo idoneo alla trascrizione (artt.2643 n°14 e 2657 cc), che resta in concreto condizionata agli adempimenti a carico del richiedente indicati negli artt.2658 e ss. cc (rispettati i quali il predetto funzionario dovrà essere senz'altro procedere alla trascrizione indipendentemente ed a prescindere da specifici ordini giudiziali). 
In accordo con le concordi conclusioni delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.  PQM Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda: dichiara piena ed esclusiva proprietaria, per intervenuta usucapione (ex art.1158 ### cc) della quota indivisa di ½ già intestata al convenuto : ### del fabbricato ad uso abitativo di 5 vani distinto nel catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 27, mappale 421, piano T; ### dell'area di sedime e circostante detto fabbricato, di circa 1850 mq, distinta nel catasto terreni del medesimo Comune al foglio 27 mappale 421 (ex mappale 179 di ha 0.20.00); ### del terreno di circa 880 mq attiguo al medesimo fabbricato, distinto nel catasto terreni del Comune di ### al foglio 27 mappale 844; dichiara integralmente compensate le spese di lite.  ### 19 novembre 2024 

Il giudice
dott. ####


causa n. 6694/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Dessì

M
2

Tribunale di Udine, Sentenza n. 397/2025 del 23-05-2025

... singoli condomini; all'esito, assegnava termine per l'integrazione del contraddittorio verso e e per l'avvio della procedura di mediazione (originariamente espletata solo nei riguardi dell'amministratore del condominio). All'udienza dd. 12.03.2024, il giudice, preso atto del fallimento della mediazione e verificata la regolarità del contraddittorio, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. In seguito, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 10.02.2025, non ravvisandosi la necessità di approfondimenti istruttori. La causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, allo spirare dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. III) La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento. Come noto, l'acquisto della proprietà per usucapione di un bene immobile si verifica allorché sia provato un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto per oltre ### 5 venti anni, corrispondente all'esercizio esclusivo del diritto di proprietà sul bene stesso. ### di una porzione immobiliare, come quella oggetto di causa, come pertinenza esclusiva (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, ###, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 537/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data ### DA c on l'avv. ### -attrice
CONTRO , , , , , con gli avv.ti ### e ### -convenuti e CONTRO c on l'avv. ### -convenuta e CONTRO in proprio -convenuto e CONTRO , , -convenuti contumaci avente ad oggetto: usucapione. 
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti, precisate all'udienza del 10.02.2025: Conclusioni dell'attrice: “In via principale di merito ### 2 Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., previo frazionamento che individui l'area urbana di cui al lastrico al piano terra, l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno sito in ###-### frazione #### d'### censito al N.C.E.U. al mappale sub. 23 della particella 399 foglio 28, per aver la sig.ra mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre vent'anni e conseguentemente ordinare al competente ### della ### dei ### di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dell'istante. 
In via subordinata di merito ### denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., previo frazionamento che individui l'area urbana di cui al lastrico al piano terra identificato nella sola porzione dell'area adibita a giardino, l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno sito in ###-### frazione #### d'### censito al N.C.E.U. al mappale sub. 23 della particella 399 foglio 28, per aver la sig.ra mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre vent'anni e conseguentemente ordinare al competente ### della ### dei ### di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore dell'istante. 
In via Istruttoria: con ogni ulteriore riserva, si chiede che siano accolte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 6 comma c.p.c. n. 2 depositata in data ### e n. 3 di data 03.06.2024. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ### dei convenuti , , : “Nel merito: respingersi le domande attoree; spese rifuse. 
In via istruttoria: ogni ulteriore istanza riservata, si chiede che siano accolte le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, 6°, c.p.c. redatte da parte dei convenuti” ### della convenuta “Nel merito ⎯ Si rimette a giustizia.  ⎯ Spese di lite integralmente compensate” ### 3 ### del convenuto “In via principale • respingersi tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto In via istruttoria • respingersi le istanze istruttorie di parte attrice in quanto inammissibili ed irrilevanti; • respingersi la richiesta di C.T.U. in quanto esplorativa, inammissibile ed irrilevante. 
In ogni caso • con condanna al pagamento delle spese di lite come per legge” ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I) ha c onvenuto in giudi zio, dinanz i a ll'intestato Tr ibunale, i condòmini del - con sede ###### d'### n. 12, identificato al catasto N.C.E.U., comune di ### frazione ### foglio 28 particella 399 -, al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di una porzione del predetto identificata al mappale 23 f. 28 p. 399, costituita da un lastrico solare sovrastante i garage dei condomini e confinante con il fondo di cui alla particella n. 934 di proprietà attorea. 
In particolare, la difesa attorea ha dedotto, in sintesi: - che la ### S.r.l., di cui sono soci l'odierna attrice e i suoi fratelli e ### aveva acquistato, in data ###, dal sig. (nonno dell'attrice), un fabbricato sito nel comune di ### frazione ### piazza ### d'### n. 8, attualmente identificato al catasto N.C.E.U., comune di ### frazione ### particelle 393, 934, 931, 395, 163 e 923 del foglio 28; - che in data ### l'attrice aveva quindi acquistato dalla anzidetta ### S.r.l. l'immobile di cui al punto precedente; - che il fondo di cui alla particella n. 934, di proprietà della sig.ra confina con il mappale sub. 23 particella 399 foglio 28 di proprietà del convenuto: quest'ultimo mappale, secondo la prospettazione attorea, è collegato all'edificio condominiale mediante una porta chiusa, la cui chiave è da sempre stata nel possesso della di lei famiglia; - che dal 1990 la aveva sempre risieduto nell'immobile adiacente al terreno oggetto di causa, esercitando sull'anzidetta porzione di edificio condominiale il possesso uti domina, utilizzandolo, in particolare, quale pertinenza della propria abitazione. ### 4 I convenuti , , e (que sti ult imi a se guito dell'integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice, essendo divenuti proprietari di unità immobiliari site all'interno del condominio in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione) si sono regolarmente costituiti in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto dalla sig.ra e chiedendo il rigetto della domanda attorea. 
Si è costituita in giudizio anche la sig.ra rimettendosi alle determinazioni del Tribunale, dichiarando di non avere interesse a resistere alle pretese della sig.ra ### invece, contumaci i convenuti . 
Interveniva, infine, in causa l'avv. in proprio, rappresentando e documentando di aver acquistato in data ### un'unità immobiliare all'interno del condominio (f. 28 mappale 399 sub 5) da ### S.r.l, società la quale aveva a sua volta acquistato il bene dalla condomina ### S.p.a., inizialmente citata in giudizio e rimasta contumace. 
II) Alla prima udienza dd. 16.05.2023, il giudice, dopo aver dichiarato la contumacia di di e di concedeva alle parti termini per il deposito di memorie interlocutorie al fine di accertare la corretta individuazione di tutti i condomini litisconsorti necessari e di decidere in ordine all'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione nei riguardi di tutti i singoli condomini; all'esito, assegnava termine per l'integrazione del contraddittorio verso e e per l'avvio della procedura di mediazione (originariamente espletata solo nei riguardi dell'amministratore del condominio). All'udienza dd. 12.03.2024, il giudice, preso atto del fallimento della mediazione e verificata la regolarità del contraddittorio, concedeva i termini di cui all'art.  183, comma 6, c.p.c. In seguito, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 10.02.2025, non ravvisandosi la necessità di approfondimenti istruttori. La causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, allo spirare dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
III) La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento. 
Come noto, l'acquisto della proprietà per usucapione di un bene immobile si verifica allorché sia provato un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto per oltre ### 5 venti anni, corrispondente all'esercizio esclusivo del diritto di proprietà sul bene stesso.  ### di una porzione immobiliare, come quella oggetto di causa, come pertinenza esclusiva della propria abitazione per un periodo superiore al ventennio, con le caratteristiche sopra indicate, integra i requisiti previsti dall'art. 1158 c.c. per l'usucapione.  ### fattispecie in esame, l'attrice non è riuscita a dimostrare di avere lei, personalmente, da oltre vent'anni esercitato un potere pieno ed esclusivo, uti domina, sulla porzione di edificio condominiale identificata al mappale n. 23, particella 399 foglio n. 28 del Comune di ### di proprietà dei convenuti. 
Gli atti di gestione dedotti in atti (nello specifico: progettazione impianto irrigazione nel 1997, possesso della chiave di accesso alla porta che collegherebbe il condominio al fondo, taglio dell'erba e manutenzione giardino, installazione impianto di illuminazione) sono tutti riconducibili a soggetti diversi dalla sig.ra e peraltro, nella maggior parte dei casi, identificati del tutto genericamente (il fratello per quanto riguarda la asserita manutenzione del verde e, con riferimento a tutti gli atti di gestione, la “famiglia ): né la difesa attorea ha mai dedotto (o chiesto di provare) che tali atti di gestione siano stati compiuti su incarico del possessore (i.e. della odierna attrice) e quindi in esecuzione delle indicazioni impartite dalla stessa. 
Per tali motivi non avrebbe avuto alcuna rilevanza, ai fini della decisione, ammettere i capitoli di cui alla II memoria di parte attrice. 
Infatti, essi, oltre ad essere formulati in modo eccessivamente generico (dunque inammissibile), quanto a riferimenti spazio-temporali e soggettivi, comunque non avrebbero consentito in alcun modo di provare ciò che, come detto, non è mai stato neppure allegato dalla difesa attorea e che, invece, avrebbe avuto rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda, e cioè: 1) che la sig.ra avesse personalmente incaricato il padre e quindi l'architetto di realizzare nel 1997 l'impianto di irrigazione esteso anche sulla porzione di giardino oggetto di causa (circostanza non solo inverosimile, tenuto conto che l'attrice all'epoca avrebbe avuto appena dieci anni, ma comunque smentita dall'analisi del doc. 13 att, riferibile chiaramente ai genitori dell'attrice), nonché che la stessa avesse, in seguito, personalmente incaricato soggetti terzi di eseguire la manutenzione di tale impianto (capp. da 7 e 9 II memoria istruttoria) e anche dell'impianto di illuminazione sulla porzione condominiale (cap. 14): tutti questi capitoli contengono, piuttosto, un generico riferimento ad incarichi provenienti dalla “famiglia , mai specificamente, ### 6 esclusivamente ed univocamente dalla sig.ra Le fatture prodotte sub doc. 20 da parte attrice, invece, nulla dimostrano circa l'avvenuta manutenzione dell'impianto di irrigazione anche sul lastrico solare su incarico dell'attrice: si badi che il doc. 20 neppure è tra quelli cui si riferiscono i capitoli nn. da 6 a 9 della II memoria attorea (comunque, come già rilevato, generici e dunque inammissibili per assenza di indicazioni temporali e per mancata individuazione specifica dei soggetti da cui provenivano gli incarichi); 2) che il taglio dell'erba e la cura del verde, di cui si sarebbe occupato “almeno dal 2000” il sig. (fratello dell'odierna attrice), fosse avvenuto su specifico incarico del soggetto unico possessore dell'area, ossia della sorella ( capp. da 12); 3) che la chiave di accesso dal alla porzione di giardino oggetto di causa sia, da oltre vent'anni, nel possesso esclusivo della sig.ra al riguardo, il cap. 13) della II memoria istruttoria attorea (“### che la famiglia era l'unica ad avere la chiave della porta di accesso al alla porzione di giardino che Le si rammostra?”), oltre ad essere del tutto generico (e dunque inammissibile, non contenendo alcun riferimento temporale: da quanto e per quanto tempo?), si riferisce, ancora una volta, ad un soggetto del tutto indefinito, quale la “famiglia e non all'attrice. 
Ancora. 
Anche il cap. 11) della II memoria attorea (“### che la porzione di terreno identificato quale sub 23, foglio 28, particella 399 che Le si rammostra, dall'anno 1989 veniva utilizzato, in via esclusiva, quale porzione di giardino dell'abitazione oggi di proprietà della sig.ra ”), è stato formulato in termini eccessivamente generici, non essendo neppure stato indicato il soggetto o i soggetti che avrebbero utilizzato “in via esclusiva” il giardino e in che modo, ossia tramite quali specifici atti di dominio, tale utilizzo si sia esplicato negli anni al fine di giustificarne l'acquisto per usucapione in favore della odierna attrice. 
Appare, inoltre, del tutto irrilevante il fatto che la sig.ra abbia risieduto dal 1990, insieme ai suoi genitori, nell'abitazione adiacente alla porzione di edificio condominiale controversa, non potendosi da tale mera circostanza trarsi in alcun modo la prova dell'effettivo godimento ed utilizzo “pieno ed esclusivo”, uti domina, da parte dell'attrice del bene oggetto di causa, pretesa “pertinenza” dell'abitazione stessa. ### 7 Da ultimo, va affermata l'assenza dei presupposti giuridici per l'invocazione - peraltro promossa dall'attrice per la prima volta solo in comparsa conclusionale - dell'istituto della c.d. accessione del possesso ex art. 1146 comma 2 Sul punto si osserva che tutti gli atti di gestione e godimento del mappale n. 23 sono sempre stati ricondotti dalla difesa attorea alla “famiglia (si vedano i capitoli di prova di cui alla II memoria istruttoria), soggetto che, pur essendo indefinito di per sé e tale essendo rimasto in tutti gli scritti difensivi attorei, è comunque certamente diverso e non sovrapponibile alla dante causa ### S.r.l. (di cui il padre dell'attrice è stato amministratore unico fino al 2008 e di cui sono ancora oggi soci l'odierna attrice e il fratello ###, dalla quale ha acquistato nel 2019 l'abitazione di cui al mappale n. 934, asseritamente subentrando, ai sensi dell'art. 1146 comma 2 c.c., anche nel possesso della pertinenza costituita dal lastrico solare oggetto di causa (possesso che, in tesi, la ### S.r.l. avrebbe esercitato dal 1988, anno nel quale essa aveva acquistato dal nonno dell'odierna attrice il fabbricato adiacente, oggi di proprietà dell'attrice, censito al foglio 28 mappale 934). 
In verità ed in conclusione, non può non evidenziarsi l'incoerenza della linea difensiva attorea: se nell'atto di citazione l'attrice ha sostenuto di aver provveduto “da sé” (pag. 6), fin dal 1988, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appezzamento di terreno oggetto di causa (installando anche il sistema di irrigazione di cui si è detto), nella II memoria istruttoria tutti i capitoli di prova hanno ricondotto, invece, gli atti di gestione e di godimento esclusivo del mappale n. 23 (installazione impianto irrigazione, illuminazione, cura del verde, possesso chiave di accesso al giardino dal condominio) alla “famiglia ; infine, solo nella comparsa conclusionale, parte attrice ha, per la prima volta, ricondotto esplicitamente alla ### S.r.l. (forse, con l'intento di chiarire l'utilizzo dell'espressione “famiglia , ma sulla base di presupposti giuridici errati, non potendo essa identificarsi nella ### S.r.l., come già detto), le spese sostenute per l'impianto di irrigazione e di illuminazione (cfr. pag. 6-7-10 comparsa conclusionale). 
Per tutti i motivi esposti, l'azione va rigettata. 
IV) Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale, nel rapporto tra l'attrice e i convenuti che, costituendosi, si sono opposti all'accoglimento delle pretese attoree ( , , e ): e sse ve ngono li quidate c ome da dispositivo, secondo i valori medi previsti, dallo scaglione di riferimento della causa (da ### 8 1.101,00 a 5.200,00), per tutte le fasi processuali dal DM n. 55/2014 come aggiornato dal DM n. 147/2022. 
Avendo i procuratori dei convenuti vittoriosi difeso più soggetti aventi la medesima posizione processuale, senza che vi sia stata la necessità di esaminare particolari questioni di fatto o di diritto specifiche o distinte per i vari soggetti patrocinati, si ritiene di operare previamente la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto (art. 4 comma 4 DM 55/2024) e successivamente l'aumento previsto dal comma 2 dell'art. 4 del medesimo decreto (30% per ogni soggetto oltre il primo): cfr. sul punto Cassazione civile sez. II - 06.06.2022 n. 18047. 
Anche le spese di mediazione, ritualmente richieste, vanno poste a carico dell'attrice soccombente: esse sono liquidate tenendo conto dei valori medi previsti per il medesimo scaglione di valore della causa, per le sole fasi di attivazione e di negoziazione. 
Si ritiene, infine, di dover compensare le spese tra l'attrice e la convenuta essendosi quest'ultima sempre rimessa alla decisione del Tribunale in ordine alle domande attoree (omettendo, dunque, qualsiasi attività difensiva nel merito), e anche tra l'attrice e l'avv. terzo intervenuto volontariamente nel giudizio (art. 111 c.p.c.), in proprio, solo nella fase decisionale, mediante il deposito di atti difensivi che, sostanzialmente, si sono limitati a riprodurre le difese dei convenuti già costituitisi in causa.  P. Q. M.  Il Tribunale di Udine, ###, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: 1) rigetta tutte le domande di parte attrice; 2) condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti , , e, delle spese di mediazione e delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.852,92 per competenze professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, ed oltre ad IVA e C.P. come per legge; 3) compensa le spese di lite tra l'attrice e la convenuta nonché quelle tra l'attrice e il terzo intervenuto avv.   ### deciso in ### il ### 

Il Giudice
dott.ssa ####


causa n. 537/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Elisabetta Sartor

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23009 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.157 secondi in data 15 gennaio 2026 (IUG:HV-46C6E1) - 902 utenti online