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ORDINANZA sul ricorso n. 3543/2019 r.g. proposto da: ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### da cui sono rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso -ricorrenti - contro ### per le ### già ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e d ifesa ex lege 2 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### dall'### dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in ### alla via dei ### n. 12. - controricorrente e Prefettura di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, e Società Italiana per Condotte d'### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimate avverso la senten za della Corte di appello di ### 411/2018 depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/1/2025 dal ### dott. ### D'#### 1. ### era proprietario delle particelle, di cui al foglio 12, numeri 281 (ex n. 72 di mq 150),238 (ex 73 di mq 7427), 279 (ex 24, di mq 5633), 246 (ex 25 di mq 480), 242 (ex 26 di mq 104), 240 (ex 77, di mq 1501), 244 (ex 91 di mq 3578), 158, di mq 200,159, di mq 280,160, di mq 30,161 di mq 1400,179 di mq 240. ### era proprietario della particella n. 248 (ex 20) di mq 1774.
Tali terren i venivano coinvolti nell'espropriazione relativa alla variante tecnica per l'ammodernamento dell'autostrada #### riguardava alcune particelle facenti parte di un più vasto complesso fondiario «riconducibile all'azienda agraria dei due ### [] costituita da tre corpi immobiliari, il primo posto a nord ed in adiacenz a alla carre ggiata autostradal e direzione ### rno### il secondo, più grande, posto a sud ed adiacente alla carreggia ta autostradale ### il terzo, 3 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### costituito dalla particella n. 26 del foglio di mappa 13, posto a sud rispetto alla strada provinciale che da ### conduce a ### di ### strada dalla quale si accede all'azienda».
L'### con delibera n. 365 del 24/12/1999 dichiarava l'opera di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Con decreto n. 364 del 6/6/2000 la ### di ### autorizzava l'occupazione temporanea ed urgente delle particelle sopra indic ate fino al 23/12/200 4, con la successiva p roroga apportata dal decreto n. 28709 del 9/12/2004, fino al 22/11/2005.
In data ### la società Condotte d'### in nome e per conto dell'A nas, comunicava la determinazione dell'inde nnità provvisoria pari ad euro 3,10 al metro quadrato, per la somma di euro 68.128,70, oltre all'indennità di occupazione pari a 1/12 ed oltre all'indennità per fabbricati, soprassuolo e danni.
Veniva offerta l'indennità provvisoria, al fine di giungere ad un accordo bonario, di euro 364.490,67, di cui euro 68.128,70 per il valore dell'area espropriata, per mq 21.977 X euro 3,10 al metro quadrato; euro 136.257,40 per la maggiorazione sp ettante al proprietario coltivatore diretto; euro 68.128,70 per l'occup azione temporanea dell'area agricola; euro 91 .975,87 per indennità per soprassuolo. ### veniva respinta dagli attori.
La società Condotte d'### depositava la somma di euro 68.128,70 presso la ### depositi e prestiti.
In dat a 22/11/2005 il ### di ### ado ttava il decreto di esproprio, su autorizzazione dell'### con provvedimento n. 40143 del 7/11/2005.
La società Condotte d'### notificava il decreto di esproprio ai proprietari il ###. 4 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### 2. A seguito di opposizione alla stima, la corte d'appello, dopo l'espletamento della ### determinava in complessivi euro 113.459,12 la somma totale dovuta a ### e in complessivi euro 1 0.156,76 la somm a totale dovuta a ### a t itolo di indennità di espro priazione ed ind ennità di occupazione legittima dei fondi. 2.1. Per quel che ancora qui rileva la Corte territoriale rilevava il difetto di legittimazione passiv a della societ à italiana Condotte d'### la quale aveva agito non in nome proprio, ma in nome e per conto della società appaltante, e q uindi dell'A nas, «unica protagonista della vicenda». 2.2. Quanto all'intimazione nei confronti del ### si rilevava che tale ad empimento asso lveva ad una mera esigenza di informazione, senza porre de tta auto rità nella qualifica d i parte formale, né sostanziale. Ne discendeva che la notifica alla ### era stata effettuata da parte attrice a soli fini informativi ai sensi dell'art. 51 della legge n. 2359 del 1865, non essendo d unque necessario dichiarare il difetto di legittimazione della ### 2.3. Chiariva poi la Corte d'appello che, poiché la dichiarazione di pub blica utilità era avvenuta i l 24/12/1999 con la deli bera dell'### n. 365, il regime normativo applicabile era quello dettato dalla legge n. 2359 del 1865. 2.4. Venivano escluse le domande di indennizzo relative alle particelle nn. 158,159,160,161 e 179, del foglio di mappa 12, in quanto le stesse «non erano in proprietà di ### all'epoca dell'occupazione di urgenza per cui è causa (1999/2 000), né all'epoca del decreto di espropriazione (2005), nonostante le diverse indicazioni testuali contenu te nell'elenco delle ditte al legato al decreto di occupazione». 5 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### 3. Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale escludeva la sussistenza di un'ipotesi di espropriazione parziale.
Invero, secondo l'assunto dei ricorrenti occorreva tener conto «nella determinazione delle indennità di espropriazione, oltre che della parte materialmente ablata, anche del deprezzamento subito dalla porzione di fondo rimasta in […] proprietà, quale conseguenza diretta del distacco della prima dal la seconda, sostenendo in particolare che i lavo ri autostradal i avre bbero sezionato l'est eso appezzamento di proprietà ### creando zone di interclusione o difficilmente raggiungibili, e determinan do così una sicura diminuzione di valore della parte residua, non espropriata».
Per gli att ori, infatti, «i terreni residui e quelli espropriati facevano parte dello stesso fond o, essendo tra loro contigui, e soprattutto erano utilizzati nella stessa azienda agricola, sussistendo tra loro un vincolo struttu rale, funziona le ed economico; la diminuzione di valore della p arte rimanen te di azienda agricola sarebbe stata, nella specie, concreta ed obiettiva, e, pur tuttavia, non era stata presa in consider azione dall'ente espro priante al momento della quantificazione della relativa indennità».
Tale assunto - a giudizio della Corte di merito - non era fondato, in ragione della peculiarità del caso concreto. 3.1. La Corte territoriale muoveva dall'assunto per cui il CTU aveva spiegato «che le porzioni di terreno espropriate, nonostante la loro marginale ubicazione e la loro ridotta dimensione rispetto all'intero compendio aziendale avevano esplicato, sino al momento della occupazione e contestuale immissione in possesso, un ruolo funzionale importante per l'attività produttiva tut ta, poiché su di esse, secondo la descrizione contenuta nel “verbale di accertamento dello stato di consistenza di immissione in possesso” del 18/8/2000, ricadeva la gran parte delle strutture costituenti l'impianto e la rete 6 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### di dist ribuzione idrica a servizio di tutt a l'azienda, divenu te sostanzialmente inutilizzabili a seguito della procedura ablatoria di che trattasi».
Ed infatti, l'azienda era inizialmente dotata di n. 5 pozzi, di cui 2 ubicati sulla particella n. 73 (oggetto di esproprio per mq 7427), ora n. 238, immessi nel p ossesso dall'espropriante, unitamente alla cabina elettrica con quadri elettrici di comando, uno ubicato sulla particella 91, ora n. 244, di mq 3578 , anch'esso immesso nel possesso dalla società espropriante, e 2 ubicati sulla particella n. 24, ora 279, per mq 56, posti in adiacenza ad una vasca di accumulo e dei quali solo uno era stato immesso nel possesso dall'espropriante.
Chiariva la Corte di merito che i pozzi «avevano rappresentato, sino all'immissione in possesso, la fonte essenziale di approvvigionamento di acqua per l'irrigazione di tutta l'area e, al momento dell'occupazione, si trovav ano in condizioni di regolare emungimento, tale che il re lativo apporto idrico, attraverso un sistema di irrigazione struttur ato su uno schema ad anello (è costituito da vasche di raccolta di varie dimensioni, una condotta irrigua principale automatizzata, un impianto di irrigazione a baffo e condotta principale, delle strade interpoderali che giungevano sino al centro aziendale, dei fossi di scolo ed una cabina elettrica di comando per accensione automatica degli impianti), partendo dai pozzi situati a nord dell'azienda, si diramava per tutta l'azienda in modo circolare e serviva così tutte le piantagioni, in massima parte di natura irrigua (agrumeti, frutteti, non ceti, uliveti)».
Si evid enziava anche che, ad avviso del ###, «sarebbe da ritenere esistente, in punto di fatto, un intimo collegamento tra la più vasta parte residua del fondo agricolo (rimasta in proprietà dei ### e la parte espropriata, essendo esse risultate unite tra loro da un vincolo strumen tale ed obiettivo (tale, cioè, da conf erire 7 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### all'intero immobile unità economica e funzionale), proprio per il dato costituito dalla presenza, nella parte espropriata, della maggior parte delle strutture cost ituenti l'impianto idrico a ser vizio dell'intera azienda, ed in particolare dei pozzi immessi in possesso dall'### l'impossibilità di usare i quali dopo l'occupaz ione finalizzat a all'espropriazione ha determinato la trasformazione del complesso aziendale da irriguo a d asciutto, compromettendo alquanto la capacità produttiva della restante estesa proprietà a causa proprio della carenza di irrigazione, fertilizzazione e potatura delle piante, in un contesto di estesa piantagione di agrumi, oltre che di susineti e pescheti, richiedenti tutti costante innaffiamento per la loro crescita e produzione». 4. Tuttavia, la Corte d'appello escludeva la sussistenza dell'espropriazione parziale, in quanto «nel caso concreto i pozzi che sono stati immessi in possesso dall'### espropriante non ricadevano all'interno dell'area espropriata, bensì, stando alle risultanze della sovrapposizione dell'esproprio sui luogh i di causa, si trovavano all'esterno rispetto al confin e determinato dall'esprop riazione, e dunque al di fuori delle porzioni delle rispett ive particelle 73, di ubicazione dei pozzi numeri 1 e 2, con la cabina elettrica ed i quadri di comando), 92 (di ubicazione del pozzo n. 5) e 24 (di ubicazione dei pozzi numeri 3 e 4, di cui uno solo è stato immesso in possesso come si è detto sopra) oggetto di esproprio».
Ciò emergeva dal giudizio per risarcimento dei danni instaurato da ### dinanzi al tribunale di ### nel 2003, «riguardante i pretesi danni su biti da ll'azienda agricola a seguito dell'occupazione di una parte di essa a fini di espropriazione».
Per tale ragione, l'ente espropriante si era impossessato «del cuore dell'impianto idrico costituito dai pozzi suddetti», senza «un titolo giuridico, essendo la dichiarazione di pub blica utilità non 8 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### riferibile ### a quelle porzioni di particelle in cui si trovava la maggior parte dei pozz i occupati e poi acquis iti dall'ente espropriante, con la conseguenza che, riguardo ad essi, la acclarata trasformazione del terreno n on può che ritenersi di mero fatto, tutelabile, se del caso, in via risarcitoria, ma non certo valutabile ai fini della determinazione delle indennità di espropriazione».
Ai fini della config urazione dell'espropriazione parziale mancherebbe un presupposto essenziale, o ssia «la regola re espropriazione dei siti in cui si trovavano i pozzi stessi , elementi essenziali dell'impianto idrico, la cui impossibilità di utilizzo avrebbe […] incis o in maniera negativame nte pre gnante sulla capacità produttiva dell'azienda tutta». 5. Quanto poi all'ulteriore aspetto relativo al cambiamento della viabilità all'interno dell'azienda, la Corte d'appello rilevava che su parti del fondo immesso nel possesso erano presenti delle stradine interpoderali che mettevano in comunicazione il relato sud con il lato nord dell'azienda, in particolare con le attuali particelle 280 (ex 24) e 282 (ex 72).
A seguito dell'espropriazione, invece, «per potervi accedere si è reso nec essario attraversare, oltre agli scatolari con funzione idraulica e/o sottopassaggi autostradali, alc une strade in terra battuta di proprietà ### s.p.a.»; sicché, «se in precedenza era necessario percorrere i sottopassi autostradali per raggiungere le aree poste a nord dell'azienda, a seguito dell'espropriazione, oltre ai sottopassi, il proprietario è o bbligato a percorrere delle stradine divenute ora di proprietà del predetto ### per raggiungere, dalla parte sud, le particelle ubicate a nord del compendio aziendale».
Ciononostante, per la Corte di merito, «il parziale mutamento nelle caratteristiche di collegamento viario verificatosi a seguito dell'esproprio, l'esiguità della porzione di proprietà residua rimasta 9 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### interclusa porta a riten ere che non si possono configurare, in relazione ad essa, i presupposti dell'espropriazione “parziale”, sotto il profilo sia dell'intimo collegamento tra le parti non espropriate e quelle espropriate attraverso un vincolo strumentale ed obiettivo, che dell'influenza negativa del distacco di una parte del fondo dal resto, tenuto conto anche che, in via di fatto, è risultato comunque tollerato l'attraversamento da parte del ### delle stradine ### in proprietà ### s.p.a. onde raggiungere le particelle 280 e 282». 6. La Corte d'appello, poi, respingeva la richiesta dell'indennità aggiuntiva fondata sulla circostanz a della lavorazione dire tta del suolo da parte degli attori e sul fatto di trarre il loro reddito proprio dall'azienda agricola menomata dall'espropriazione.
Non risultava p rovato, infatti, l'elemento fattuale relativo alla lavorazione diretta del suolo. Anzi, dagli elementi raccolti emergeva, «anche in considerazione d ella vast ità dell'azienda», che i V itale erano «”imprenditori agricoli” […] quali soggetti […] che esercitano la coltivaz ione e produzione agricola con preval enza del fattore capitale sul lavoro e con impe gno prevalente di manod ope ra subordinata», non aventi quindi dir itto alla pretesa indennità aggiuntiva. 7. Nelle more, peraltro, interveniva la pronuncia del Consiglio di Stato n. 978 del 2012 che accoglieva in parte l'appello proposto da ### reputando l'illegittimità del decreto di proro ga n. 28709 del 9/12/200 4 nella part e in cui aveva autorizzato l'occupazione eccedente il quinquennio scadente il ###, in quanto «considerato che la proroga ha operato sino al 22 novembre 2005, il decreto non vale ad attribuire idoneo titolo per i 3 mesi su ccessivi, periodo d urante il quale l'occupazione è da ritenersi illecita e produttiva di danno». 10 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### qui la quantifi cazione «in via equitativa nella misura degli interessi legali sulla somma pari al valore venale degli i mmobili, considerando come congruo e ragionevole il prezzo di euro 6,00 per metro quadrato (somma dichiarata dall'appellante non contestata) per un risultato finale di euro 867,04 a favore di ### di euro 70,00 a favore di ### 8. Inoltre, nelle more veniva pronunciata sentenza da parte del tribunale di ### n. 806/2014 depositata il ###. 9. Avverso la sentenza della Corte d'appello hanno presentato ricorso per cassa zione ### e ### , depositando anche memoria scritta. 10. Ha resistito con controricorso l'### s.p.a (ora ### per le ###. 11. Sono rimaste intimate la prefettura di ### e la Società Italiana per Condotte d'### s.p.a. ###: 1. Con il primo motivo di impugnazione ricorrenti deducono la «violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 40 legge 2359/1865 in relazione al mancato riconoscimento della maggiore indennità di esproprio della parte residua della proprietà non espropriata p er violazione de i principi in ordine al criterio di unitarietà e con particolare riferimento all'art. 1027 e 1031 c.c., in materia di costituzione della servitù di passaggio».
In particolare, ai fini dell'individuazione dell'esplorazione parziale non poteva non farsi riferimento al «frazionamento di un'azienda agricola».
Ad avviso dei ricorrenti, il ### aveva dato atto dell'esistenza dell'unitarietà aziendale, evidenziando che «l'espropriazione ha comportato, di fatto, una serie di problematiche che hanno influito negativamente sulla produttività dell'intera azienda agraria residua, 11 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### conducendo, ine vitabilmente e repentinamente alla diminuzione totale del suo valore di mercato». ### ha indicato - a giudizio del ricorrente - due criteri oggettivi per dimostr are l'esistenza dell'unitarietà aziendale e la perdita di valore della parte re sidua causa dell'esp roprio. Essi erano identificabili, da un lato, nella impossibil ità di ut ilizzare i pozz i e dall'altra nelle strade interpoderali.
Per la Corte d'appello, invece, tali criteri, pur se oggettivamente individuati per dimostrare la preesistente unitarietà aziendale ed il successivo danneggiamento della parte residua, erano inidonei «a determinare l'unitarietà e il d iritto all'indennizzo del ### per inesistenza dell'unitarietà aziendale».
Si sarebbe dunque in presenza di «un'erronea applicazione delle norme di diritto in materia di valutazione dell'indennizzo, servitù ed interclusione».
La Corte di merito ha dichiarato che le particelle n. 280 e n. 282 non espropriate e rimaste intercluse, lo sarebbero solo i n via di diritto, dovendo gli attori per raggiungere loro proprie tà «obbligatoriamente attraversare la proprietà ### rimanendo [tali aree] di fatto interclusione».
E t uttavia, gli attori potrebbero com unque di fa tto passare attraverso i terreni di proprietà dell '### per raggiungere una porzione esigua di terreno.
Sul punto , gli attori evidenziano ch e «detta in terclusione era inesistente prima dell'esproprio e riguarda un'estensione di mq 32.000,00».
Non rileva in alcun modo quanto affermato dalla Corte territoriale per cui la «mera interclusione» sarebbe ininfluente in quanto «l'#### di fatto tollera il passaggio e la superficie è esigua». 12 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### per i ricorrenti «l'interclusione di un fondo può essere vinta solo con la costit uzione di u na ser vitù a car ico del fondo servente, diversamente, il fondo interclusione è privo di un accesso costituito per titolo».
Insomma, per i ricorrenti «l'unitarietà del bene originario non può essere esclu sa utilizzando un principio contro diritto, cioè la negazione della necessità di una servitù costituita per titolo»; sicché «i fondi interclusi […] non possono essere raggiunti con la “tolleranza” dell'### atteso che la tolleranza può cessare in qualsiasi momento».
Tra l'altro, non può dimenticars i che «all'interno dei fondi interclusi, come evidenziato anch e d alla Corte d'appello insistono due pozzi per l'emungimento dell'acqua di irrigazione, detti pozzi sono rimasti in proprietà ### ma a causa dell'interclusione sono inutilizzabili, perché irraggiungibili».
Di qui l'evidenza de lla «unitarietà aziendale ante esproprio» come p ure del «deprez zamento de lla proprietà residua a seguito della perdita di unitarietà, quale conseguenza dell'esproprio».
Del resto, il tribunale di ### con sentenza n. 806 del 2014, ha affermato che « l'interclus ione delle due particelle non dipende dalle attività materiali di esecuzione lavori, ma dall'esproprio parziale delle particelle del ### […] In definitiva i profili irreversibili di dan no subiti dalla parte residua della proprietà a seguito dell'interclusione della medesima dopo l'espropriazione, non possono che trovare riconoscimento nei con cetti di occupazione e di espropriazione parziale e danno diritto ad un'unica indennità».
Nella zona di interclusione insistono due pozzi per l'emungimento delle acque da dest inare all'irrogazione de ll'azienda. Si t ratta de i pozzi numeri 3 e 4, insistente sulla particella 2 80, ex 24. Tale interclusione non consente l'accesso dei pozzi. 13 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### 2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 40 legge 2359/1865 in relazione al mancato riconoscimento della maggiore indennità di esproprio della parte residua della proprietà non espropriata p er violazione de i principi in ordine al criterio di unitarie tà con riferime nto all'esistenza dell'impiant o irriguo».
La Corte d 'appello ha escluso l'esistenza dell'unitarie tà dell'azienda agricola in quanto «nel caso concreto i pozzi che sono stati immessi ne l possesso dell'ente esp ropriante non ricadevano all'interno dell'area espropriata, b ensì, […] all'este rno rispetto al confine determinato dall'espropriazione».
In realt à, però, l'oggettiv a unitarietà dell'azienda ag ricola è l'elemento che determina il diritto alla percezione dell'indennizzo di esproprio ex art. 40 della legge n. 2359 del 1865.
Ad avviso dei ricorrenti, allora, «la Corte d'appello stravolge il concetto di unitarietà, laddove ritiene che l'ubicazione dei pozzi di emungimento sia elemento idoneo a dete rminare la suddetta unitarietà».
In realt à, «l'unitarietà non è data dal pozzo, che può rappresentare un elemento, ma non il criterio, ma l'unitarietà deve essere valutata in maniera oggettiva per verificare quanto e come prima dell'esp roprio l'azienda rappresentasse un tutt'u no e dopo l'esproprio l'ablazione di u na superficie ha determinato un deprezzamento ed una diminuzione di valore del residuo, rispetto al suo valore ante esproprio».
Ciò che deve rilevare, ai fini della sussist enza dell'unitarietà aziendale, è costituito «dalla preesistenza di un impianto idrico ad anello che interessava l'intero compendio aziendale, il pozzo è un elemento dell'impianto, non è l'unico, è il sist ema di irrigazione 14 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### diffuso su tutt a azienda in ma niera inscindibile che d etermina l'unitarietà».
Esisteva dunque un impianto di irrigazione unitario che, a seguito dell'esproprio, non era più funzionante.
Ciò che rileva - proseguono i ricorrenti - «è la comple ssità dell'impianto ai fini della sua ramificazione all'interno dell'intera azienda, per conferire alla stessa unitarietà».
Va conside rato che «l'impianto senza tub azione non può funzionare» mentre «sono state divelte e mai ripristinate tutte le tubazioni che ricadevano in tutta la zona di esproprio».
Senza dimenticare l'esproprio dell'impianto viario, in quanto le tubazioni principali dell 'impianto idrico non si snodano in zone coltivate, «ma sempre in corrispondenza delle strade interpoderali per facilitare le opere di manutenzione». È stato dunque eliminato l'impianto idrico sottostante al sistema viario. 3. I motiv i pri mo e secondo, che vanno esam inati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati. 3.1. La Corte d'appello, nel reputare l'assenza dell 'unità funzionale dell'azienda agraria, ha violato il costante orientamento giurisprudenziale in tema di espropriazione parzia le, non aven do tenuto conto, da un lato, dell'ormai avvenuta totale interclusione della parte residua dei fondi degli attori, e quindi delle particelle 280, ex 24, sulla quale peraltro erano insediati i pozzi numeri 3 e 4, nonché della particella n. 282, ex 72, entrambe posizionate al nord, dall'altra parte dell'autostrada, e dall'altro, ha omesso di considerare che l'impianto di irrigazione era uno soltanto, unitario, coinvolgente l'intera azienda agricola, e pur muov endo dai 5 pozzi di emungimento delle acque (collocati appunto nella parte ###, si dipanava ad anello per irrogare tutte le piante che si trovavano nel territorio aziendale, sia nella parte centrale che a Sud dell'azienda. 15 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### 4. Per questa Corte, infatti, in t ema di espropriazione per pubblica utilità, quell a parziale per la quale l'indennit à va determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua secondo l'art.40 della l. n. 2359 del 1865 (oggi art. 33 del d.P.R. n. 227 del 2001), si verifica quando la vicend a ablativa invest a parte di un complesso immo biliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, implicando per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferiment o soltanto alla porzione espropriata, per effetto dell a compromission e o comunque dell'alterazione delle possibilità di ut ilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa (Cass., sez. 1, 15 luglio 2020, n. 15040; Cass., sez. 1, 2/7/2020, n. 13598; Cass., 1, 11 ot tobre 2021 , n. 27555). ### n on può riguardare soltanto la porzione espro priata, ma anche la comp romissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il d istacco d i una parte del fondo e l'esecuzione dell'ope ra pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (Cass., 1, 15/6/2017, n. 14891).
Pertanto, è necessario, da un lato, che ai fini della configurazione dell'espropriazione parziale, che la parte residua d el fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'int ero immobile il carattere di unità economica e funzionale (Cass., 10/7/19 98, 6722) e, dall'altro, che il distacco di una parte di esso abbia influito, oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogn i valutazione soggettiva), in modo negativo sulla parte residua (Cass. n. 14891 16 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### del 2017; Cass., sez. 1, 3/7/2013, n. 16616; Cass., 4/11/2005, 21401).
La ratio di tale disciplina - che muove dai principi di cui all'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, qui applicabile ratione temporis - è quella di tenere conto della circostanza che quando, come spesso accade, l'esproprio ha ad oggetto soltanto una parte della proprietà, la porz ione residua, pur no n interessata, può però subire un significativo deprezzamento; per la dottrina, dunque, l'indennità per la parte espropriata deve tenere conto, oltre che del valore della stessa in sé, anche della diminuzione di valore che l'ablazione della porzione proietta sul bene residuo.
Pertanto, il pregiudizio prov ocato al proprietario di un fondo unitario dall'espropriazione parziale vie ne compensato con il riconoscimento, in sede di quantificazione dell'inden nizzo, dell'effettivo diminuito valore del bene complessiv amente considerato, avendo a riferimento ogni alterazione della potenzialità di utilizzo della porzione residua.
La previsione dell'art. 33 del d.p.r. n. 327 del 2001 (art. 40 della legge n. 2359 del 1865), dunque, è in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, i quali esigono non solo che l'indennizzo sia commisurato al valore venale del b ene espropriato, ma anche che esso, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione d ell'opera pu bblica in fluiscano negativamente sulla parte residua, sia calcolato tenendo conto della compromissione o alterazione delle possibilità di utilizzazione di quest'ultima, in modo da compensare il pregiudizio ad essa arrecato dall'ablazione.
Ai fini della determinazione dell'indennizzo deve farsi riferimento non solo all'esiste nza di u na connessione funzionale tra la parte oggetto dell'espropriazione e quella non interessata, sicché le due 17 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### parti - appartenenti allo stesso proprietario - siano considerate come un'unicum sotto il profi lo funzionale di economico (Cass., sez. 1, 23/11/2004, n. 2210; Cass., sez.1, 9/4/1997, n. 561), ma anche l'effettivo “degrado” della parte non e spropriata, non essend o sufficiente la mera esecuzione di un'opera integrale tale requisito. 5. Nella specie, emerge dalla stessa motivazione della sentenza della Corte d'appello che la porzione residua di proprietà in capo ai ### costituita dalle particelle n. 280, ex 24, e n. 282, extra 72, è rimasta del tutto interclusa, a seguito dei lavori effettuati dall'### per l'ammodernamento dell'autostrada ### Tali terren i, che si trovano a n ord dell'apprez zamento complessivo, erano prima col legati attraverso sottopassag gi autostradali, mentre ora, pur essendo ancora disponibili tali sottopassaggi, tuttavia i terreni si ti a nord ed a sud di tale sottopassaggi sono divenuti di prop riet à esclusiva dell'### ne consegue la assoluta interclusione di tali appezzamenti di terreno, ove sono situati due pozzi di emungi mento, con r iferimento alla particella n. 280, ex 24.
Deve anche precisarsi che, attraverso l'espropriazione, solo uno dei due pozzi è stato immesso nel possesso, mentre l'altro pozzo è rimasto nella disponibilità dei proprietari, ma, essendo stata distrutta l'intera rete di dist ribuzione idrica, che si trovava al di sotto dei terreni espropriati, anche tale pozzo è risultato inservibile, con la conseguente perdita di produt tività dell'inte ro compend io espropriato e anche della parte non espropriata (per un'ipotesi di espropriazione parziale di un'aziend a agricola cf r. Cass., sez. 1, 14/9/1995, n. 9586, in cui la diminuzione dell'azienda agricola era avvenuta per il frazionamento dei terreni e la maggiore onerosità della gestione; si è ritenuto sussist ere, po i, un'esp ropriazione parziale di immob ili a destin azione industria le, in relazione al 18 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### deprezzamento dei beni mobili facenti parte dell'a ttrezzatur a industriale, in relazione ai costi legati alla rimozione e reimpianto ovvero per il fatto di non essere altrimenti utilizzabili; vedi Cass., Sez. U., 8/6/1998, n. 5609).
Neppure può essere condivis a l'affermazione della Corte di merito per cui i fondi siti a nord, e precisamente quelli sopra indicati di cui ai numeri 280 e 282, sarebbero comunque raggiungibili, di fatto, in virtù della mera tolleranza dell'### Come ricordato dai ricorrenti, infatti , tale tol leranza potrebbe venir meno in ogni momento, con la definitiva interruzione di ogni possibile attività intrapresa per lo sfruttamento agricolo dei fondi. 6. Con riferimento alla mancanza di interclusione, dunque, risulta erronea l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza della Corte d'appello per cui «il parzia le mutamento ne lle caratteristiche di collegamento viario verifica tosi a seguito dell'esproprio, l'esiguità della porzione di proprietà residua rimasta interclusa porta a ritenere che no n si possano configurare, in relazione ad essa, i presupposti dell'espropriazione “parziale”, sotto il profilo sia dell'intimo collegamento tra le parti non espropriate e quelle espropriate attraverso un vincolo strumentale d'obiettivo, che dell'influenza negativa del distacco di una parte del fondo dal resto, tenuto conto anche che, in via di fatto, è risultato comunque tollerato l'attraversamento da parte dei ### delle stradine ### in proprietà ### s.p.a. onde raggiungere le particelle 280 e 282».
È sufficiente, con riguardo all'interclusione sicuramente avvenuta dei fondi di cui alle particelle n. 280 e 282, poste al nord rispetto all'appezzamento di terreno espropriato ed all'autostrada, osservare, da un lato, che si è in presenza di un'unica azienda agricola che concerneva tutti i terreni di proprietà dei ### anche e soprattutto attraverso un sistema di distribuzio ne idrico particolarmente 19 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### raffinato, con la presenza di ben 5 pozzi di emungimento delle acque, e, dall'altro , che i due terreni posti a nord sono div enuti irraggiungibili, con una interclusione totale deg li stessi , non superabile certo con la mera tolle ranza da parte dell' ### del passaggio dei ricorrenti per accedere ai terreni di loro proprietà. 7. Sempre nella motivazione della sentenza della Corte d'appello si rinviene la sussistenza di un'unica azienda agricola. Ed infatti, è lo stesso giudice di merito ad affermare con granitica evidenza che i pozzi e le adduzioni idriche « avev ano rappresentato, sino all'immissione in possesso, la fonte e ssenziale d i approvvigionamento di acqua per l'irrigazione di tutta l'area e, al momento dell'occupazione, si trovano in condizioni di regolare emungimento, tale che il relativo apporto idrico, attraverso un sistema di irrigazione strutturato su uno schema d'anello (e costituito da vasch e di raccolta di varie dimensio ni, una condotta irrigua principale automatizzata, u n impianto di irrigazione a baffo e condotta principale, delle strade interpoderali che giungevano sino al centro aziendale, dei fossi di scolo ed una cabina elettrica di comando per accensione automatica degli impianti), partendo dai pozzi situati a nord dell'azienda, si diramava per tutta l'azienda in modo circolare serviva così tutte le piantagioni, in passi ma parte di natura irrigua (agrumeti, frutteti, noceti, uliveti)».
Prosegue la Corte d'appello nel riferire che, sulla scorta d el giudizio del ### «sarebbe da ritenere, in punto di fatto, un intimo collegamento tra la più vast a parte residua del fon do agricolo (rimasta in proprietà dei ### e la parte espropriata, essendo esse risultati unite tra loro da un vincolo strumentale d'obiettivo (tale, cioè, da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale), proprio per il dato costituito dalla presenza, nella parte espropriata, della maggior part e delle strutture costitu enti l'impianto idrico a 20 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### servizio dell'inter a azienda, e in particolare dei pozzi im messi in possesso dall'ente, l'impossibilità di usare i quali dopo l'occupazione finalizzata all'espropriazione ha determinato la trasformazione del compendio aziendale da irr igua da asciutto, comp romettendo alquanto la capacità produttiva della restante estesa proprietà causa proprio della carenza di irrigazione, fertilizzazione e potatura delle piante, in un contesto di estesa piantagioni di agrumi, oltre che di susineti e pescheti, richiedenti tutti costante annaffia mento per la loro crescita e produzione».
La perfe tta ricostruzione in fatto delle circostanze relative all'espropriazione ed alle caratteristiche essenziali del fondo utilizzato dall'impresa agricola non può poi essere messa in disparte semplicemente con l'affermazione per cui «i pozzi che sono stati immessi in possesso dall'e nte esp ropriante non ricad evano all'interno dell'area espropriata, bensì, stando alle risultanze della sovrapposizione dell'esproprio sui luogh i di causa, si trovavano all'esterno rispetto al confin e determinato dall'esprop riazione, e dunque al di fuori delle porzioni d elle rispe ttive particelle 73 (di ubicazione dei pozzi numeri 1 e 2, con la cabina elettrica dei quadri di comando), 91 (di ubicazione del pozzo n. 5) e 24 (di ubicazione dei pozzi numeri 3 e 4, di cui uno solo è stato immesso in possesso come si è detto sopra) oggetto di esproprio».
La presenz a di un unitaria azienda agricola, perfettament e funzionante, poi sostanzialmente completamente distrutta a seguito dell'esproprio, non può perdere i caratteri della unitarietà esclusivamente perché i pozzi di emungimento si trovavano all'interno di particelle che non risultavano espropriate, in quanto ciò che rileva è proprio la sussistenza di un impianto idrico unitario, costituito non solo dai pozzi, ma anche dalle condotte irrigue, sia da quella principale a utomatizzata, sia dall'impianto di i rrigazione a 21 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### baffo, sia dalla condotta principale, sia dalle strade interpoderali, sia dei fossi di scolo, sia dalla cabina elettrica di comando.
Sul punto, va considerato proprio quanto riportato dal ### e trascritto ritualmente nel motivo di ricorso per cassazione (a pagina 9), ove si chiarisce perfett amente che «sebbene l'ubic azione dei terreni oggetto di esproprio sia marginale, ovvero sebbene de tte particelle siano collocate tutte nella zona dell'azienda posta più a nord, lungo un tratto della già esistente autostrada, l'espropriazione ha comportato di fatto, una serie di problematiche che hanno influito negativamente sulla produttività dell'intera azienda agraria residua, conducendo inevitabilmente repentinamente alla diminuzione totale del suo valore di mercato» (cfr. pagina 120 della ###.
A pag ina 15 del ricorso per cassazione si rich iama quanto riportato dal CTU a pagina 121 e, dunque, che «l'azienda, che basava la sua re dditivit à su colture che necessita obbligat oriament e di interventi irrigui per poter crescere fruttificare, e che quindi proprio per questo era dotata di pozzi ed impianti irrigui, si è trovata repentinamente in una condizione di siccità, non p otendo più i proprietari utilizzare l'acqua proveniente dai pozzi».
Allo stesso modo, a chiarire l'esistenza dell'unitarietà aziendale, nel motivo di ricorso, a pagina 15, si riporta quanto affermato dal CTU a pagina 125, e quindi che «in seguito, poi, all'inizio dei lavori […] sono intervenuti problemi con alcuni tubi di adduzione che sono stati tranciati. Sono state riscontrate otturazioni degli impianti di irrigazione. Insomma, nei fatti l'azienda non ha più potuto essere irrigata. Il sistema d i irrigazione d ell'intera azienda agraria era costituito e basato su di uno schema ad anello che si dipartiva dai pozzi diramandosi in tutta l'azienda in modo circolare».
Sempre ad evidenziare l'unitarietà aziendale nel motivo di ricorso per cassazione, a pagina 15, si riportano anche ulteriori affermazioni 22 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### del ### indicate nelle pagine 103,100 e 105, ove si chiarisce in modo inoppugnabile che «sull'area insistono le seguenti costruzioni cabina elettrica co n quadri elettrici di comando […] ### 'intera azienda agricola […] esiste un sistema di filtraggio delle acque […] l'azienda è titolare di quattro contratti ### per uso irriguo […] ### di raccolta acqua […] In funzione di tutto questo, l'importanza dei terreni in oggetto per tutta l'azienda agricola diventa fondamentale, poiché essi di fatto, ricoprivano un ruolo primario e finalizzato alla gestione economico pro duttiva e quindi all'e sercizio di tutta l'azienda».
Sempre nel motivo di ricorso per cassazione, a pagina 16 ed a pagina 17 del ricorso, si riportano stralci della CTU (pag. 136), da dove emerge continuamente il richiamo all'unitarietà aziendale, con la precisazione per cui «per la determinazione del valore di mercato della proprietà rim asta in ditta, in seguito all'esproprio, occorre premettere che […] d) il sistema irriguo dell'intera azienda agraria che si ripartiva dai pozzi ubicati nella zona posta a nord dell'azienda, e che con uno schema ad anello andava a raggiungere e quindi ad irrigare tutta la vegetazione arborea presente nell'azienda, a causa dell'immissione in possesso dei predett i pozzi da parte dell'ente espropriante, conducendo quindi l'intera azienda nell'impossibilità di essere produttiva e quindi compromettendo nella sua redditività; e) le particelle facenti parte dell'azienda residua, sulle quali insistevano agrumeti e frutteti produtt ivi, dovranno essere in massim a p arte espiantati e reimpiantati», con la precisazione per cui l'espropriazione ha comportato «un'interclusione di alcune particelle rimaste in propriet à attorea . Più precisamente, le particelle che risultano ubicate a nord del tracciato autostradale. Detta interclusione, viene così configurata: gli attori, per poter giungere alla particella 280 (ex particella 24) ed alla particella n. 282 (ex 23 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### particella 72), devono obbligatoriamente percorrere le superfici che sono state oggetto di esproprio che sono in ditta ### S.p.A. e che si trovano nel lato nord e nel lato sud del tracciato autostradale» Per il ### dunque, la diminuzione di valore di dette particelle coincide esattamente con la totale perdita di valore di mercato, non potendo le stesse essere apprezzare dal mercato in m ancanza assoluta di domanda delle stesse nelle condizioni attuali.
Senza che si possa dimenticare an che quan to affermato dal tribunale di ### nel procedimento n. 2955 del 2003, con la senten za n. 806 del 2014 , per cui l'in terclusione delle due particelle non dipende dall'attività materiale di esecuzione dei lavori ma dall'esproprio parziale delle particelle del ### Pertanto «i profili irreversibili di danno subiti dal la parte residua della proprietà a seguito dell'interclusione della medesima dopo l'espropriazione, non possono che trovare riconoscimento nei concetti di occupazione e di espropriazione parziale ed hanno diritto ad un'unica indennità».
Neppure è condivisibile l'affermazione dell'### per cui sarebbe ancora possibile provvedere alla sistemazione dell'impianto irriguo, sicché non vi sarebbe una perdit a di valore definit iva dell'area rimasta in proprietà degli attori. ### sul punto è sufficient e osservare che due poz zi, fondamentali per l'emungimento delle acque e per la distribuzione idrica a tutta la porzione residua, sono in realtà su due fondi del tutto interclusi ed irragiungibili; sicché anche provvedendo al rifacimento complessivo dell'impia nto idrico ad anello, mancherebbe l'acqua derivante dai pozzi ubicati sui fondi integralmente interclusi. 8. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione a 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 40 del d.p.r . n. 327 del 2001 , in relazione al l'applicazione della maggiorazione dell'indennità ai ricorrenti quali imprenditori agricoli». 24 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### d 'appello ha escluso la sussistenza dei req uisiti per riconoscere agli attori il compe nso aggiun tivo relativo alla coltivazione dei terreni in forma diretta. Ciò ha fatto, sia in assenza della prova della qualifica di coltivatore diretto in capo a ### e da ### sia perché l'attività non è esercitata con «il lavoro diretto prevalente».
Per i ricorren ti, inv ece, che sono imprenditori agricoli, la maggiorazione sarebbe comunque dovuta, proprio in relazione a tale qualifica.
Dovrebbe cioè trovare applicazione l'art. 40 del d.P.R. n. 327 del 2001 che ha abrogato le norme precedenti.
Trattasi di una norma che disciplina le modalità di liquidazione dell'indennità di esproprio e, dunque, de ve essere applicata ai procedimenti in corso.
Del re sto, tale norma era vi gente al m omento in cui è stato emesso il decreto di determinazione della stima provvisoria. 8.1. Il motivo è infondato.
Trova applicazione, infatti, nella fattispecie in esame l'art. 17 della legge n. 865 del 22/10/1971, vigente ratione temporis. ###. 17 della legge 22/10/19 71, n. 865, stabilisce, al primo comma, che «nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misu ra tripla rispetto all'in dennità provviso ria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo».
Pertanto, al proprietario coltivat ore diret to non spetta una indennità aggiuntiva, ma la disposizione si limita, nell'ipotesi di cessione volontaria, ad aumentare il prezzo di cessione in misura tripla [fino al 29/17/1977 er a doppia ] rispetto all'indennità provvisoria. 25 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### la giurisprudenza di legittimità ha esteso l'aumento del prezzo anche alle ipotesi di perdita del terreno in virtù di decre to di esproprio o di o ccupazione espropriat iva, non limitandolo più esclusivamente all'ipotesi della cessione volontaria del cespite (di recente Cass., sez. 1, 3/10/2024, n. 25972). 9. ### ha chiarito, con varie pronunce, la natura di coltivatore diretto, che consente la liqu idazione dell'indennità aggiuntiva in favore dei sogg etti non p roprietari, operando una distinzione rispetto alla qualifica di imprenditore agricolo, cui non spetta tale indennità (Cass., n. 25972 del 2024). 9.1. Si è, infatti, escluso dal novero dei soggetti aventi diritto all'indennizzo aggiuntivo di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971, l'imprenditore agricolo, il quale esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata, senza che tale esclusione possa ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza, avuto riguardo alla differenza esi stente tra il predetto e d i soggetti menzionati dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971 (Cass., sez. 1, 31/7/2019, n. 20658: che richiama Cass. n. 3706 del 24/2/2015; Cass., n. 12306 del 15/5/2008; Cass. n. 2477 del 19/2/2003).
Nella giurisp rudenza più datata, la nozione di imprendito re agricolo viene rinvenuta nel combinato disposto degli articoli 2083, 2135 e 2751-bis c.c., trascurand o altre definizioni ad efficacia settoriale. ### qualificante della coltivazione diretta sussiste, invece, in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con la prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, in presenza di uno dei rapporti agrari tipici previsti dalla norma, con onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a capo 26 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### del soggetto che intende trarre conseguenze favorevoli (Cass., 11013 del 2013; anche Cass., sez. 1, 12/12/2002, n. 17714).
Resta escluso dal novero degli a venti diritto l'imprenditore agricolo, ossia colui che e serciti la coltivaz ione e la p roduzione agricola professionalmente mediante coordinamento dei fattori della produzione ex art. 2082 c.c., e non svolga dunque attività di diretta utilizzazione agraria del terreno (Cass., sez. 1, 19/2/2003, n. 2477).
Si è in oltre ch iarito che tale ragionam ento, se vale per l'imprenditore individuale, a maggior ragione deve valere quando il soggetto sia costituito in forma di società commerciale.
Nessun dubbio con riferimento alle società di capitali, munite di personalità giuridica e costituenti, perciò, enti del tutto distinti dalle persone dei soci, ma ad analoghe conclusioni deve giungersi per le società commerciali costituite in forma di società di persone, perché anche tali organismi, ancorché privi di personalità giuridica, sono soggetti di diritto dis tinte le persone dei soci, (Cass., sez. 1, 19/2/2003, n. 2477).
La qualità di imprenditore agricolo deve, invece, essere provata dal convenu to che la invochi in via di eccezione ( Cass., sez. 1, 15/5/2008, n. 12306). 10. Solo con l'art. 40, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001 si è previsto che «al propriet ario coltivatore diretto o im prenditore agricolo a titolo princip ale spettano in dennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di colture effettivamente praticate».
Tale norma, però , non può esser e utilizzata per fattispecie ricadenti nel regime normativo anteriore al d.p.r. n. 327 del 2001. ### in tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della individuazione della disciplina applicabile si applica alle controversie il regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327 del 2001, in caso di 27 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30 giugno 2003 (Cass., Sez.U., 12/1/2023, n. 651).
Ed infat ti, nei giu dizi aventi ad ogget to la determinazione dell'indennità di espropriazione, relativi a procediment i in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R. n.327 del 2001, opera la disciplina transitoria prevista dall'art. 57 dello stesso d.P.R., secondo cui le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta la dich iarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, cui continuano invece ad applicarsi tutte le normative vigenti a quella data (Cass., sez. 1, 6/9/2019, n. 22373).
Nella specie, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori è stata effettuata dall'### con delibera n. 365 del 24/12/1999, mentre la ### di ### con decreto 364 del 6/6/2000 ha autorizzato l'occupazione temporanea. 11. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 324 c.p.c. in materia di giudicato, con conseguente errata indicazione del prezzo di esproprio, nonché in relazione alla violazione dell'art. 40 della legge 2359/1865 e 40 d.P.R. 327 del 2001 sempre in relazione alla determinaz ione del pre zzo di esproprio». ### d 'appello ha fatto proprie le risultanze de lla ### evidenziando che era eccessivo «oltre che n on adeguatamen te riscontrata con dati oggettivi […] il maggior valore di euro 6,00/mq specificamente invocato da parte attrice in sede di com parsa conclusionale».
Tale affermazione sarebb e erronea in qu anto la sentenza del Consiglio di Stato n. 978 del 2012, affermato che « […] valore venale 28 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### degli immobili, considerando come congruo e ragionevole il prezzo di euro 6,00 per metro quadrato (somma dichiarata dall'appellante non contestata) […]».
Per la ### d'appello tale statuizione non sarebbe utilizzabile in quanto tale decisione sarebbe stata em essa, incidentalmente, in altro giudizio.
Per il ricorrente, invece, tale decisione sarebbe stata emessa nel giudizio di opposizione all'esproprio, svoltosi tra le stesse parti, con l'autorità decidente che ha accolto, parzialmente, il ricorso proprio in relazione ad una statuizione relativa alla determinazione del valore del terreno, fini dell'esproprio.
Si tratterebbe di decisione assunta dal giudice amministrativo, «vincolante nel presente giudizio, in quanto è suscettibile di formare cosa giudicata, in tutte le sue componenti essenziali ed opponibili, cosicché la det erminazione d el valore del terreno, costituisce un elemento essenziale, coperta dal g iudicato che d eve essere applicato». 12. Il motivo è infondato, ma va corretta la motivazione, tenendo conto dei limiti oggettivi del giudicato effettivamente formatosi. 12.1. A presci ndere dalla circostanza che i ricorren ti neppure hanno trascritto la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato citata, tuttavia il giudice amministrativo ha dichiarato l'illegittima del provvedimento di proroga del termine d i occupazione, di cu i al decreto n. 28709 del 9/12/2004. Il termine quinquennale scadeva il ###, mentre con tale provvedimento il termine è stato prorogato sino al 22/11/ 2005, con un'occup azione illecita e produttiva di danno esclusivamen te per i tre mesi successivi al 18/8/2005.
Per tale r agione, il Consiglio d i Stato ha quantificato «in via equitativa» nella misura degli interessi legali su una somma pari al 29 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### valore venale deg li immobili, «consideran do come congruo e ragionevole il prezzo di euro 6,00 per mq. (Somma dichia rata dall'appellante non contestata) per un risultato finale di euro 867,04 a fa vore di ### di euro 70,00 a favore di #### giudizio, però, non ricade nei limiti oggettivi del quel giudicato; mentre il presente giudizio è relativo alla determinazione del controvalo re per un atto lecito della ###, l'accertamen to del giudicato amministrativo è relativo ad un fatto illecito, al quale non può estendersi la problematica del giudicato est erno, che presuppone la distinzione (propria del l'ambito negoziale) fra un rapporto fondamentale e la singola coppia diritto/obbligo, perché nel fatto illecito i re lativi elementi (caus alità , requisito soggettivo, danno) sono allineati sullo stesso piano e dunque concernono solo la fattispecie oggetto di giudizio. 13. La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata, con rinvio alla ### d'appello di ### in diversa composizione, che provvede rà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie i motivi primo e secondo di ricorso; rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in ordine motivi accolti, con rinvio alla ### d'appello di ### in diversa compo sizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. ###
causa n. 3542/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, D'Orazio Luigi