blog dirittopratico

3.703.112
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Tribunale di Nocera Inferiore, Sentenza n. 78/2026 del 12-01-2026

... diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia (v. Cass. n. 9466/2004 e Cass. 23553/2020). In particolare, la S.C. (v. Cass. n. 8624/1998) ha affermato che “il negozio con il quale un terzo trasferisce al creditore la proprietà di un proprio bene a garanzia dell'adempimento ### 6 di 6 del debitore è nullo in quanto volto a raggiungere lo stesso risultato economico che il legislatore ha inteso vietare con l'articolo 2744 c.c.”. Il trasferimento degli immobili ha comportato la costituzione di una posizione di garanzia provvisoria, in quanto suscettibile di evolversi, a seconda che il debitore adempia o no e “la provvisorietà costituisce un elemento rivelatore della causa di garanzia, e quindi della divergenza tra causa tipica del negozio prescelto e determinazione causale delle parti, indirizzata alla elusione di una norma imperativa, qual è l'art. 2744 cod. civ.” (Cass. S.U. 1611/1989). Pertanto, avendo le parti concluso la compravendita degli immobili con patto di retrovendita per una causa di garanzia, anziché di scambio propria del negozio prescelto, e per conseguire il (leggi tutto)...

testo integrale

N. 1703/2013 R.G.A.C.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di ###, ### in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1703/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'1.10.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c., ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliato in F.  ###, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentata e difesa; ATTRICE ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliato in F. ###, presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentato e difeso; #### (c.f.: ###), elettivamente domiciliato in ### 4 84015 ###, presso lo studio dell'Avv.  ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentato e difeso; CONVENUTO ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliato in ###. PUCCI 13 84014 ###, presso lo studio dell'Avv.  ### (c.f.: ###), dal quale è rappresentato e difeso; ### 2 di 6 Oggetto: Vendita di cose immobili. 
Conclusioni: ### in atti.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In diritto, occorre osservare come il patto commissorio sia quell'accordo con cui si conviene che, in caso di mancato pagamento di un credito entro un dato termine, la proprietà del bene dato in garanzia con ipoteca o pegno, passi in proprietà al creditore. Tale pattuizione è espressamente vietata e considerata nulla dall'art. 2744 c.c. (oltre che dall'art. 1963 c.c. in relazione all'anticresi), a norma del quale: 'È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno'. 
La giurisprudenza ha interpretato in modo estensivo l'art. 2744 c.c. riconoscendo che il divieto del patto commissorio non si limiti ai soli casi di ipoteca e pegno, ma che si possa applicare in ogni ipotesi in cui le parti hanno stretto un patto che realizzi in concreto il risultato vietato dalla norma, vale a dire il passaggio di proprietà al creditore in caso di mancato pagamento. 
Analogo divieto è posto, in tema di anticresi, dall'art. 1963 c.c. secondo cui "è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito". 
Il patto commissorio ha la natura giuridica di negozio traslativo subordinato alla condizione sospensiva dell'inadempimento: l'effetto solutorio si realizza con il trasferimento del diritto di proprietà in capo al creditore nel momento in cui il debitore non paga il proprio debito nel termine stabilito. 
La ratio del divieto è diversamente ricondotta dalla dottrina all'esigenza di tutelare la posizione del debitore contro un accordo capestro, alla necessità di rispettare la par condicio creditorum senza creare cause di prelazione non previste dall'ordinamento, all'applicazione del principio costituzionale di solidarietà, ovvero al mancato riconoscimento di forme convenzionali di soddisfacimento delle obbligazioni contrarie all'ordine pubblico economico. 
Negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte in materia di patto commissorio, affermando che il relativo divieto di patto è riferibile ad ogni negozio, pur astrattamente previsto e consentito dall'ordinamento, che abbia l'effetto pratico di ### 3 di 6 sottomettere il debitore alla pretesa del creditore il quale, in caso di mancato pagamento del debito, illecitamente consegue il diritto di proprietà su di un bene del debitore (cfr. tra le altre Cass. civ., sentenza 12.10.2011, n. 20956); in particolare, in caso di operazioni complesse, i singoli atti devono essere valutati alla luce del loro potenziale collegamento funzionale e, a tal fine, deve essere apprezzata ogni circostanza di fatto relativa agli atti compiuti, non ultimo il risultato concreto - la funzione - che, al di là delle clausole negoziali ambigue o non vincolanti, l'operazione negoziale nel suo complesso risultava idonea a produrre ed ha in concreto prodotto (cfr. Cass. civ., sentenza 10.03.2011, n. 5740). 
Nel caso che ci occupa, gli attori hanno eccepito la nullità della compravendita con patto di retrovendita del 7.2.2011 perché la stessa sarebbe riconducibile a una ipotesi di patto commissorio, in violazione del divieto posto dal ### Riportano, infatti, gli attori che la vendita sarebbe stata posta in essere allo scopo di garantire un debito del loro figlio, ### nei confronti dei convenuti. 
Quanto alla possibilità di fornire prova per testi sull'esistenza del patto commissorio, la Suprema Corte chiarisce che: 'Ove una compravendita sia affetta da nullità perché dissimula un mutuo garantito da patto commissorio l'illiceità di quest'ultimo comporta l'ammissibilità della prova per testimoni della simulazione'. E ancora: 'La vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra il debitore ed il creditore nell'intento di costituire una garanzia con l'attribuzione irrevocabile del bene al creditore in caso di inadempienza del debitore, pur non integrando direttamente un patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa e, quindi, esprime una causa illecita che comporta l'ammissibilità della prova testimoniale anche inter partes ai sensi dell'art. 1417 c.c.' (Cassazione civile sez. II, 27/09/1994, n.7878). Chiarisce, inoltre, che: 'Nel caso in cui venga dedotta la nullità di un contratto preliminare di compravendita siccome dissimulante un patto commissorio, vietato a norma dell'art. 2744 c.c. la simulazione, costituisce soltanto causa petendi, cioè il fatto rilevatore del vietato patto commissorio, posto a base dell'azione di nullità del contratto, sicché il relativo accertamento non è soggetto alle limitazioni ex art.  1417 c.c. quanto alla prova testimoniale, essendo volta a far valere l'illiceità ex lege del negozio dissimulato.' (Cassazione civile sez. II, 16/08/1990, n.8325; cfr. Tribunale Padova, 28/05/2004). Infatti, dall'applicazione dell'art. 1344 c.c - a norma del quale 'Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa' - deriverebbe l'ammissibilità della prova testimoniale anche inter partes ai sensi dell'art. 1417 c.c. La Corte di Cassazione, sul punto, ha riferito che: 'La peculiarità del contratto in frode alla legge, di cui all'art. 1344 c.c., consiste nel fatto che gli stipulanti ### 4 di 6 raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare.' (Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1523). 
Nel caso di specie, è stato escusso il teste ### il quale ha dichiarato che era presente alla stipula avvenuta il 7 febbraio 2011; che i suoi genitori stipularono l'atto pubblico come forma di garanzia del debito contratto dal fratello nei confronti dei sig.ri ### che i suoi genitori erano convinti che il debito si sarebbe estinto entro pochi mesi per questo motivo nel contratto di compravendita era previsto un patto di retrovendita dei sig.ri ### nei confronti dei propri genitori entro il 31 maggio 2011; che la retrovendita non è mai avvenuta. 
Inoltre, gli attori hanno allegato ulteriori elementi presuntivi che dimostrerebbero, a loro dire, l'esistenza del suddetto patto. 
In particolare, i convenuti allegano la circostanza che nell'atto viene dichiarato che il prezzo di euro 340.000,00 è già stato versato in data anteriore al 4.7.2006, senza che fossero indicate le modalità di versamento e senza che il corrispettivo fosse realmente versato dagli acquirenti. 
Inoltre, gli attori fanno leva sul valore irrisorio della penale prevista in caso di inadempimento da parte degli acquirenti del patto di retrovendita e sulla tempistica ravvicinata concordata per quest'ultima (tre mesi). 
Sul punto, occorre osservare come più volte, dottrina e giurisprudenza abbiano fissato degli indici in base ai quali è possibile presumere la stipula di un patto di retrovendita, rientrante nelle previsioni dell'art. 2744 Quanto al primo elemento allegato dagli attori, è bene sottolineare che in effetti nell'atto a rogito notaio ### risultasse che nessun pagamento fosse stato contestualmente effettuato dalla parte acquirente alla parte venditrice. 
È presente l'affermazione, secondo la quale il prezzo sarebbe stato convenuto in ### 340.000,00, il quale risultava, al momento dell'atto, già versato, peraltro, 5 anni prima. 
Gli attori affermano, tuttavia, che alcun prezzo era stato versato. 
Appare quantomeno probabile che una vendita, in totale assenza di pagamento del prezzo, ma stipulata in una condizione di debito del figlio degli attori nei confronti dei convenuti (cfr. atto di citazione notificato dai germani ### a ### onde ottenere la restituzione di somme di cui quest'ultimo si sarebbe indebitamente appropriato), ### 5 di 6 possa in qualche modo ricondursi allo schema del patto commissorio, costituendo una garanzia per il creditore a vedere soddisfatte le proprie aspettative. 
Sul punto, la Suprema Corte stabilisce che: 'Pur non integrando direttamente un patto commissorio, anche la vendita con patto di riscatto o di retrovendita può rappresentare un mezzo per sottrarsi all'applicazione del relativo divieto, ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l'acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme ricevute.' (Cass. civ., n. 8957/2014). 
E' stato invero affermato che l'illecita elusione del divieto di patto commissorio si determina anche quando la cessione del bene sia strumentale a fornire la garanzia di un debito anteriore. 
Osserva il Tribunale che le dichiarazioni testimoniali sopra indicate, unitamente agli altri elementi presuntivi allegati dagli attori siano tali da dimostrare come, stipulando la vendita degli immobili in oggetto con patto di retrovendita, le parti abbiano utilizzato un negozio lecito per conseguire il risultato concreto vietato dall'art. 2744 c.c.. 
In particolare, la causa concreta del negozio, da intendersi quale il concreto risultato economico perseguito dalle parti, risulta essere non quella di scambio, propria della cessione di quote, ma quella di garanzia reale atipica in relazione al debito di ### verso i convenuti. 
Gli effetti del trasferimento degli immobili, apparentemente immediato, furono dunque condizionati al comportamento ### del debitore, palesando in modo inequivocabile lo scopo di vincolare i beni ceduti a garanzia del debito. 
Né, in contrario, assume rilevanza la circostanza che i beni in garanzia siano stati offerti non dal debitore, ### ma da terzi (i genitori del debitore odierni attori) estranei al rapporto di creditodebito, pacifico essendo che il patto commissorio è ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati anche quando non sussista identità dei soggetti che abbiano stipulati i negozi stessi, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia (v. Cass. n. 9466/2004 e Cass. 23553/2020). 
In particolare, la S.C. (v. Cass. n. 8624/1998) ha affermato che “il negozio con il quale un terzo trasferisce al creditore la proprietà di un proprio bene a garanzia dell'adempimento ### 6 di 6 del debitore è nullo in quanto volto a raggiungere lo stesso risultato economico che il legislatore ha inteso vietare con l'articolo 2744 c.c.”. 
Il trasferimento degli immobili ha comportato la costituzione di una posizione di garanzia provvisoria, in quanto suscettibile di evolversi, a seconda che il debitore adempia o no e “la provvisorietà costituisce un elemento rivelatore della causa di garanzia, e quindi della divergenza tra causa tipica del negozio prescelto e determinazione causale delle parti, indirizzata alla elusione di una norma imperativa, qual è l'art. 2744 cod. civ.” (Cass. S.U.  1611/1989). 
Pertanto, avendo le parti concluso la compravendita degli immobili con patto di retrovendita per una causa di garanzia, anziché di scambio propria del negozio prescelto, e per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, di costituire in favore dei creditori una posizione di garanzia provvisoria idonea ad evolversi a seconda che il debitore adempia o no l'obbligo di pagamento del debito, va dichiarata la nullità dell'atto stesso per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1344 c.c., attesa l'elusione della norma imperativa dell'art. 2744 c.c.. 
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.  PQM Il Tribunale di ###, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, nel contraddittorio delle parti: 1) in accoglimento della domanda svolta dagli attori, dichiara nullo ex art. 1344 l'atto di compravendita del 7.02.2011 a rogito notaio ### (repertorio 135607 - raccolta n. 23742), tra i venditori ### e ### e gli acquirenti ### e ### 2) ### ed ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### e ### che si liquidano in euro 1.133,71 per spese vive ed euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### 12/01/2026 IL GIUDICE dott.ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..  

causa n. 1703/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Fontanarosa Stefania

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3017/2025 del 06-02-2025

... comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte m ediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra 9 di 15 parte (Cass., Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 3455; Cass., Sez. II, 11 giugno 2013, n. 14648). In caso di de nuncia di i nadempienze reciproche, è dunque necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inademp imenti, si sia resa resp onsabile delle trasgressioni maggiormente rile vanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché d ella conseguente alterazione del sinallagm a (Cass., Sez. II, 30 maggio 2017, 13627). Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legi ttimità se congruamente motivato (Cass., Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23908; Cass., Sez. II, 2 6 ottobre 2005, 20678; Cass., Sez. III, 1 giugno 2004, n. 10477). ### la giurisprudenza di questa S.C., in tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato d i abitabilità configura (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19962/2019 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### elettivamente domiciliat ###### Via dei ### 4; -ricorrente contro #### rappresentati e difesi dall'avvocato ### e dall'avvocato ### chi, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in ### via ### 478; -controricorrenti per la cassazione della sentenza della Corte di appello di ### 2791/2019, depositata il 24 aprile 2019. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2024 dal ### 2 di 15 ### 1. - ### citava in giudizio ### e ### chiedendo: pre vio accertamento della proprietà e della commerciabilità dell'immobile o ggetto del preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 16 dicembre 2005 e della verifica della condizione di creare un'unità abitativa autonoma al pian terreno, di emettere sentenza ex art. 2932 cod. civ., determinando il saldo del residuo prezzo da versare, tenendo conto del minor valore dell'immobile per la mancanza del certificato di abitabili tà e per l'eventuale necessità di demolire le opere non conformi alla licenza edilizia e non condonate e al netto dei danni subiti; in subordine, di dichiarare la risoluzione del predetto contratto preliminare per colpa dei promittenti venditori e di condannare i medesimi alla restituzione della caparra di euro 40.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di stipula del compromesso, nonché al risarcimen to dei danni specificatamente indicati; in via ulteriormente gradata, si riservava il diritto di recedere dal contratto preliminare e di chiedere la condanna dei convenuti al pagamento del doppio della caparra, in ogni caso, chiedeva la condanna delle parti convenute ai risarcimento del danno da svalutazione monetaria e il pagamento degli interessi dal fatto.  ### e ### si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, di dichiarare il diritto a ritenere la caparra confirmatoria previo acc ertamento dell'inadempimento del promissario acquirente; di condannare il ### al risarcimento danni per lite temeraria. ### chiedeva, altresì la rifusi one delle spese sosten ute "per l'adempimento della obbligazione assunta con la p romessa ad adempiere sottoscritta tra le parti e resesi necessarie a seguito e a causa d ell'inadempienza del ### (spese per diffida ad adempiere)". 3 di 15 In sede di prima udienza (9 gennaio 2007), l'attore modificava la domanda chiedendo: di dichiarare la legittimità del recesso oppure la risoluz ione del contratto preliminare per colpa dei promitten ti venditori e, per l'effetto, di condannare i medesimi al pagamento del doppio della caparra o, in subordine, alla restituzione della caparra ed al risarcimento dei danni indicati, oltre, comunque, al danno da svalutazione e interessi. 
Con distint o atto di citazione, i promittenti venditori convenivano in giudizio ### chiedendo: di dich iarare la risoluzione di diritto, ex art. 1454 cod. civ., del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 16 dicembre 2005 e, conseguentemente, di dichiarare la perdita della caparra da parte dei ### e di condannare il medesimo al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio a eccezione delle spese legali e di notaio sostenute da essi promittenti venditori per la procedura della diffida ad adempiere danni per i quali si richiedeva la condanna del ### al pagamento della somma complessiva di euro 8.896,76, ovvero della diversa somma accertata, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.  ### lli si costituiva in giu dizio chie dendo il rigetto della domanda attorea; in via rico nvenzionale chiedeva di accertare la legittimità del recesso e la conseguente condanna dei prominenti venditori al pagamento del doppio della caparra, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data di stipula del compromesso. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione dei promine nti venditori, chiedeva di dichiarare l'illegittimo incameramento della caparra da parte d egli stessi, di accertare quanto effettivamente dovuta a esso promissario acquirente a titolo di danno, e condannare i prominenti venditori al pagamento della caparra versata, o ltre interessi compen sativi a decorrere dal 16 dicembre 2005, detratto quanto dovuto a titolo di danno. 4 di 15 All'udienza del 21 febbraio 2007 veniva disposta la riunione dei due procedimenti. 
Il Tribunale di ### con sentenza n. 4359/2011, depositata il 1 marzo 2011, disponeva lo scioglimento del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 16 dicembre 2005, condannando ### e ### al pagamento, in solido, in favore di ### della somma di euro 40.000.00, oltre gli interessi legali dalle date del versamento al saldo; rigettava le residue domande avanzate dalle parti, compensando le spese di lite.  2. - Avverso la sentenza han no prop osto appello ### e ##### costituitosi con comparsa di risposta, ha resistito all'impugnazione e ha proposto appello incidentale. 
La Corte d 'appello di ### con sente nza n. 2791/2019, depositata il 24 aprile 2019, ha rigettato l'appello incidentale e, in accoglimento di quello principale, ha dichiarato legittimo il recesso di ### e ### dal contratto preliminare di compravendita e il loro diritto di trat tenere la somma di euro 40.000,00 ricevuta a titolo di caparra. La Corte d'appello ha inoltre rigettato la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, ponendo le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico di ### 3. - Avverso tale sentenza ### ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.  ### i e ### si sono costitu iti con controricorso.  4. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc.  Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 5 di 15 1. - Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli arti. 1460, 14773, 1497 e 2.597 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Con la domanda riconvenzionale, quando si è costituito nel giudizio n. 59201/06, il ### ha chiesto darsi “a tto che l'im mobile comprave nduto è incommerciabile, siccome privo dell'abitabilità, accertare e dichiarare la legitt imità del recesso esercitato .. con il presente att o e ...  condannare gli attori al pagamento di euro 80.000, pari al doppio della caparra ...”. Riunite le cause e concessi i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., il ### rinunciava alle domande di cui alla causa n. ###/06 e ripeteva l'anz idetta domanda riconvenzionale, e la stessa cosa faceva con la comparsa di costituzione del 5 ottobre 2012, quando resisteva all'appello dei prominenti venditori e, in parziale riforma dell'appellata sentenza, reiterava la richiesta di dichiarare la legittimità del recesso che aveva esercitato il 29 gennaio 200 7, conferman do la condanna dei promittenti venditori alla restituzione della caparra. ### quanto dedotto, i controricorrenti, sostene ndo che l'atto notarile fosse ugualmente possibile, sarebbero riusciti nell'inten to di trarre in inganno il giudice, atteso che la Corte d'appello ha respinto l'appello incidentale proposto dal ### t ravisando il problema e semplicisticamente affermando, contrariamente al vero, che l'unico inadempimento addebitabile ai promittenti venditori era la mancanza del certificato di abitabilità, che tuttavia si è accertato non essere ostativo alla stipula del contratto di compravendita, omettendo di chiarire i motivi per i qu ali il ### fosse tenu to all'acquisto dell'aliud pro alio, qual e deve ritenersi un imm obile privo di una qualità essenziale e att ribuendo all'ignaro notaio il p otere di accertare una verità assoluta, opponibile erga omnes e con efficacia retroattiva. Sul punto, si evidenzia che l'odierno ricorrente non ha mai sostenuto che la mancanza del certificato di abitabilità fosse un impedimento assoluto alla stipula del rogito (perché si può sempre 6 di 15 trovare un notaio con pochi scrupoli , con una preparazione approssimativa o, più semplicemente, p ronto a soddis fare la richiesta del client e) quanto, piuttosto, il fat to che la mancanza dell'abitabilità rendesse l'immobile privo di una d elle qualità essenziali promesse e necessarie (Cass. n. 2 729/02 ). Pertanto, contrariamente a quanto assume la Corte d'appello, sarebb e evidente che nella sua prospettazione, l'appellante incidentale non avesse fatto rifer imento al certif icato di abitabilità come a un documento indispensabil e per la stipula, perché invece, inequivocabilmente, aveva dedotto che la mancanza di qu el certificato legittimasse il suo recesso , atteso che l'oggetto del la vendita era privo di una qualità essenziale. In subordine, si evidenzia che anche a voler aderire all'interpretazione ipotizzata dalla Corte d'appello, l'att o asseritamente stipula to dal notaio ### il ### non è opponibile al ### e non dimostra nulla. 
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 1454, 1460, 14773 e 2597 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.). Il giudice unico aveva ritenuto che legittimamente il ### non si fosse presentato dal notaio designato dai prom ittenti venditori, non avendo mai ricevuto i chiarimenti richiesti con le raccomandate del 27.02.2006 e del 13.03.2006 e con i fax del 31.03.2006 e 28.06.2006. La Corte territoriale ha riformato la decisione atteso che, oltre alla trattata questione della mancanz a dell'abitabilità, ha premesso che il #### aveva rilasciato a ### una procura notarile per vendere la sua quo ta del 25% ind iviso dell'immobile e che il ### il Comune di ### aveva rilasciato una concessione edilizia in sanatoria (senza però potere accertare, mancando il resto della pratica, se relativa a tutti e tre gli abusi commessi: realizzazione di due bagni ed ampliamento di una cantina appropriandosi dell'intercapedine comune) ed ha stabilito (che “ben più grave e rilevante inadempimento è stato quello del promissario 7 di 15 acquirente ... che immotivatamente non si è presentato ... per il rogito, pur essendovi stato formalmente invitato atteso che “non osta a tale conclus ione il fatto che la documentazione era st ata trasmessa ... direttamente al notaio, piuttosto che al promissario acquirente”, e ciò per “la qualifica professionale del notaio, come tale istituzionalmente imparziale tra le parti contraenti perché “il promissario acquirente avre bbe potuto consultare la documentazione potendola chiedere in visione al medesimo notaio prima della stipula.” ### ritiene tale decisione illegittima per almeno tre motivi: la Corte di merito ha apoditticamente ritenuto immotivata la sua assenza il giorno fissato per rincontro nello studio del notaio ### omettendo sia di valutare la legittimità della diffida (perché solo a seguito di una legittima diffida poteva sussistere il corrispondente obbligo del ###, sia di considerare la malafede dei promittenti venditori, non solo quella pregressa, che l'avevano indotto alla stipula del compromesso con false allegazioni, atteso che contrariamente al vero, si erano dichiarati e d avevan o anche documentato di essere proprietari dell'inte ro e, in oltre, avevano attestato la conformità dell' im mobile all'originaria concessione edilizia; che alle raccomandate del 27.02.06 e del 13.03.06 ed al fax del 31.03 .06 avevano replicato fornendo risposte oltremodo equivoche, palleggiandosi le responsabil ità ed affermando, contrariamente al vero, il possesso di quei requisiti dell'immobile e della d ocumentazione richiesta, che certamente ancora non avevano; che alla diffida no tificata il 20 .06.06 il ### aveva replicato col fax del 28.0 6.0 6 perché, mo re solito, i pr omittenti venditori si limitav ano alle consu ete inaffidabili affermazioni e continuavano a negargli 1' accesso alla necessaria documentazione (né dichiaravano che la stessa fosse consultabile dal notaio ###. 
Sicché l'atto notif icato il ### non rappresentava una valida diffida ex art. 1454 cod. civ. e non obbligava il ### a partecipare all'incontro anche perché nulla deduceva in ordine alla mancanza 8 di 15 dell'abitabilità. In secondo luogo si evidenzia che, contrariamente a quanto assume la Corte d'appello. In violazione del 3 ° comma dell'art. 1477 cod. civ., i promit ten ti venditori erano legalmente obbligati a consegnargli quei documenti che con la raccomandata del 24.03.06 affermavano di possede ###corrispondeva al vero; il notaio ### era stato scelto dai promittenti venditori ed il ### non l' ha mai delegato a ritirare e ad esaminare la documentazione in sua vece: in virtù dell'art. 1454 cod. civ., era nel diritto del ### ricevere con almen o 15 gg. di anticipo sia la diffida e sia la pertinente documentazione (per avere il tempo di esaminarla e per potere incaricare un notaio di sua fiducia), mentre non solo non aveva ricevuto alcun documento, ma la maliziosa diffida non precisava nemmeno dove gli stessi fossero reperibili. Infine, si contesta l'affermazione secondo cui il notaio è “istituzionalmente imparziale tra le parti contraenti” e, comunque, perché in ogni caso l'affermazione ex se è illogica ed irrilevante e non attinente al caso concreto: perché nessun giudice ha accertato la regolarità dell'atto del 14.05.07, né risulta che questo accertamento il ### l'avesse demandato al notaio ### 1.1. - I p rimi due mot ivi, da trattarsi congiuntamente , sono inammissibili. 
Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inade mpienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'ar t. 145 3 cod. civ., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 cod. civ., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a q uel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte m ediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra 9 di 15 parte (Cass., Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 3455; Cass., Sez. II, 11 giugno 2013, n. 14648). 
In caso di de nuncia di i nadempienze reciproche, è dunque necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inademp imenti, si sia resa resp onsabile delle trasgressioni maggiormente rile vanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché d ella conseguente alterazione del sinallagm a (Cass., Sez. II, 30 maggio 2017, 13627). Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legi ttimità se congruamente motivato (Cass., Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23908; Cass., Sez. II, 2 6 ottobre 2005, 20678; Cass., Sez. III, 1 giugno 2004, n. 10477).  ### la giurisprudenza di questa S.C., in tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato d i abitabilità configura alternativamente l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" q ualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l'ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano san abili, ovvero l'ipotesi del l'inadempimento non grave , fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma n on di risoluzione del contratto per inadem pimento, q ualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa (Cass., Sez. II, 2 agosto 2023, 23604). 
La Corte d'appello, a fronte del reciproco inadempimento, ha valutato quale fosse quello più grave (la mancata immotivata presentazione davanti al notaio per il rogito a fronte di un invito formale con atto di diffida), escludendo che vi fosse un impedimento legale alla stip ula del contratt o, essendo stata conseguita la sanatoria di quanto realizzato abusivamente e stante la possibilità di 10 di 15 ottenere il certificato di abitabilità, come peraltro accertato anche in prime cure. 
Si è d i fronte, pertanto, a u na valutazione di merit o non sindacabile se motivata, come nel caso di specie. La parte ricorrente mira invero conseguire una inammissibile rivalutazione del merito e dei fatti accertati in corso di causa.  2. - Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del 2° comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.). La Corte d'appello ha preliminarmente stabilito che “le spese vanno regolate in base al principio di soccombenza ma poi le ha interamente “poste a carico di ### sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, ignorando tutte le domande proposte dai promittenti venditori e respinte. La liquidazione delle spese di ent rambi i gradi di giudizio sarebbe dunque illegittima, perché la Corte d'appello ha di fatto immotivatamente disapplicato sia il principio dalla stessa affermato all'esordio e sia l'art. 92 comma 2 cod. proc. civ. che, in caso di soccombenza reciproca, prevede la possibile parziale compensazione delle spese. ### dell'art.  92 cod. proc. civ. avrebbe anche potuto portare alla medesi ma decisione ma, se avesse esercitato la sua funzione, il giudice a quo avrebbe dovuto motivare le sue scelte. Invece, essendo t utta la sentenza l'illegittima manifestazione di un potere ingiustificatamente sanzionatorio nei confronti di una delle parti, anche nella liquidazione delle spese di lite quel collegio ha mant enuto il medesimo atteggiamento e così ha deciso senza alcuna motivazione.  2.1. - Il motivo è inammissibile. 
In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione 11 di 15 della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosid detta soccombenza virtuale (Cass., Sez. II, 24 aprile 2024, n. 11098; Cass., Sez. II, 31 agosto 2020, n. 18128; Cass., Sez. I, 27 settembre 2002, n. 14023). 
La facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazion e, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., VI-3, 26 aprile 2019, n. 11329). 
A fronte della decisione compiuta in sede ###sussiste pertanto la possibilità di sindacare il governo delle spese in questa sede sotto il profilo denunciato.  3. - Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. comma 1 del d.l. n. 127/04 (in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.). Parte ricorrente contesta la decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha stabilito che "tali spese sono liquidate, quanto al giudizio di primo grado, ai sensi dell'allora vigente dm. 8- 4-2004 n. 127, se condo gli atti e sulla base delle no te spese depositate, entrambe in data ### ... [sicché] ... condanna ### al pagamento, in favore di ### etti Ce cilia e ### delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 23.602,95 (di cui euro 382,95 per esborsi, euro 6.217,00 per diritti, euro 17.003,00 per onorario), oltre rimborso forfettario (12,50% ), IVA e CAP come per legge.” Sul punto si denuncia una ultrapetizione nella parte in cui i promittenti venditori hanno chiesto un rimborso delle spese generali nari al 12% e la Corte ha attribuito loro il 12,50%. 12 di 15 Risulterebbe inoltre violato l'art. 6, comma 1, del D.M .  127/04 il quale stabilisce che nella liquidazione dei danni, il valore della causa è determinato dalla somma attribuita alla parte vittoriosa (nel caso di specie, siccome la caparra non è che la liquidazione preventiva di un eventuale danno, ai fini de quo il valore della causa è di euro 40.000,00, mentre deve ritenersi che la Corte d'appello abbia considerato il va lore di euro 435.000, come richiesto da controparte nelle du e note spese datate 14.01.2011, e come espressamente stabilito per la liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio). Pertanto, sarebbe stato erroneamente applicato lo sca glione tariffario che va da euro 258.300,01 a euro 516.500,00, invece di quello che va da euro 25.900,01 a euro 51.700,00. 
Con il quinto motivo di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 5 e 4 del D.M. n. 55/2014 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. La decisione sarebbe illegittima perché adottata in violazione dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 55/20 14, il qual e stabilisce che il valore della causa è determinato a norma del codice di rito, con l'avvertimento che, nelle cause di liquidazione di danni, il valore è dato dalla somm a effettivamente attribuita alla parte vittoriosa. Nel caso di specie, sic come la caparr a non è che una liquidazione preventiva del danno, il valore della causa dev'essere dunque stabilito sulla base della somma di euro 40.000 in contestazione (mentre, acc ogliendo la richiesta di controparte, la Corte d'appello ha illegittim amente considerato il valore di euro 435.000, che era il prezzo della compravendita, il che comporta che è stato erroneamente applicato il sesto scaglione tariffario (che va da euro 260.000 ad euro 520.000), invece del quarto (che va da euro 26.000 ad euro 52.000), con l'effetto che il compenso di euro 19.160 è illegittimo e già solo per questo motivo si riduce ad euro 9.515,00. 13 di 15 Si deduce, inoltre, l'illegittimità della pronuncia perché adottata in viola zione dell'art. 4, comma 5 , del D.M. n. 55/2014, il quale stabilisce che il compenso dev'essere liqu idato p er singole fasi, mentre la Corte d'appello ha fornito il solo importo totale, impedendo di fatto ogni controllo in ordine alla legittimità dei valori liquidati per ogni singola fa se processuale, che possono solo presu mersi corrispondenti a quelli indicati nella ### 12. Inoltre, il giudice ha determinato l'importo addebitato al ### considerando i “valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione e deci sionale”, laddove nel presente giudizio è mancata la fase “istruttoria e/o di trattazione ” (che, come stabilito alla lettera c), comprende memorie integrative, richieste istruttorie, assistenza a prove e ### ecc.) con l'effetto che ha illegittimamente liquidato l'importo di euro 5.600, ovvero di euro 2.900,00, considerando l'effettivo scaglione tariffario applicabile: - la Corte d'appello ha applicato i “valori medi” e, quindi, ha illegittimamente liquidato euro 6.960,00 per la sola p artecipazione deg li avvocati di controparte all'udienza del 24.04 .19, visto che si sono limitati a riportarsi all'appello, perché non aveva autorizzato e non c'è stato il deposito di memorie difensive.  3.1. - I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati. 
Ai fini del rimborso d elle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali (Cass., Sez. III, 5 luglio 2024, 18465; Cass., Sez. III, 23 novembre 2017, n. 27871; Cass., III, n. 12227 del 12 giugno 2015; Cass., Sez. III, 12 gennaio 2011, n. 536). 
Con riferimento alla domanda di risoluzione di un preliminare di compravendita, il valore della controversia va determinato (ex art. 14 di 15 5, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55; art. 12 cod. proc. civ.) dal valore del contratto st esso oggetto della risoluzione (nel caso di specie pari a euro 435.000,00) e non dal valore della sola caparra, per cui non sussiste la violazione di legge denu nciata in merito all'individuazione dello scaglione tariffario applicabile. 
Con riferimento a tale scaglione, la liquidazione disposta risulta all'interno dei parametri di riferimento. ### la giurisprudenza di questa S.C., in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del p otere discrez ionale del giudice, contenuto tra il m inimo e il massimo, non è sogget to a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o dimin uire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragi oni che giustifi cano lo scostament o e la misura di questo (Cass., Sez. III, 13 luglio 2021, n. 19989). 
Riguardo alla fase istruttoria, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass., Sez. II, 27 marzo 2023, n. 8561). 
Sulla questione relativa alle spese generali, va evidenziato che le st esse sono dete rminate dalla leg ge per cui, se anche fosse sbagliata la percentuale indicata, si tratterebbe di un mero errore materiale.  4. - Il ricorso va dunque respinto. 
Le spese se guono la socco mbenza e si liquidano come da dispositivo. 
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei 15 di 15 presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R.  n. 115 del 2002, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna il ricorrente al pagamen to delle spese del giudizio d i legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge. 
Ai sensi d ell'art. 1 3, comma 1-quater D.P.R. n. 1 15 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Bertuzzi Mario, Grasso Gianluca

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18714/2025 del 09-07-2025

... locazione del reddito tra le imprese legate da vincoli di interdipendenza ( Cass. n. 19512 del 16/07/2024). Nel caso di specie, non corrisponde al vero che l'ufficio non abbia contestato la sussistenza di operaz ioni intercompany, men tre l'esistenza dell'operazione di “aggiust amento” contabile effettuato dalla contribuent e risulta addirittura pacifica senza che, in sede stragiudiziale, pur a fronte d i una specifica richi esta di giustificazione, la contribuente abbia deposi tato documenti atti a giustificare la correttezza e la risp ondenz a a logiche di mercato dell'operazione. Il pun to risulta ampiamente illustrato e motiva to nell'avviso di accertamento, al par. 5 ### ove si legge che i verbalizzanti richiedevano alla ### con verbale n. 9 del 12 luglio 2018 di produrre documentazione giustificativa di tale operazione e che a fronte di tali richieste la ### dichiarava che non sussisteva altra docume ntazione che quella prodotta in sede di valutazione delle operazioni infragrup po, senza nulla argomentare sia con 6 di 7 riferimento alla determinazione quantitativa dello storno che a tutti gli eventuali aspetti di ordine qualitativo. Inoltre, alla pagina successiva sono puntu almente (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7233/2024 R.G. proposto da: ### domiciliat ###### PORTOGHESI, presso l'###, (ADS###) che la rappresenta e difende -ricorrente contro ###À #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende -controricorrente 2 di 7 avverso SENTENZA di ### LOMBARDIA n. 4120/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dal #### 1. ### - ### - è una stabile organiz zazione italiana della società di diritto belga ### Nel corso di controlli compiuti da funzionari dell'ufficio, e mergeva ch e la contribuente aveva posto in essere uno storno contabile pari a € 638.300,00, relativo ad un'asserita operazione di ade guamento della “redditività della branch ai valori di mercato”, operato al 31 dicembre 2015.  2. Con verbale n. 9 del 12 luglio 2018, i verificatori richiedevano alla società di produrre documentazione giustificativa. Non essendo stata prodot ta alcuna giustificazione circa lo storno dei ricavi, l'### riprendeva a tassazione il suddetto importo per violazione dell'articolo 110, comma 7 del d.P.R. 22 dicemb re 1986, n. 917 ###. ### finanzia ria, pertanto, relativamente all'anno d'imposta 2015, accertava un maggior reddito imponibile della società e, di conseguenza, accertava una maggiore imposta ### di Eu ro 175. 532,00 e una maggiore imposta ### di ### 24.893,00, oltre interessi e sanzioni.  3. ### di ### con la sentenza n. 5287/2019 ha respinto il ricorso della contribuente.  4. Al contrario, la CTR della ### - ### invece, con la sentenza n. 4120/2022 ha accolto l'appello della società.  5. ### finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso detta decisione, sulla scorta di due motivi.  6. La contribuente resiste con controricorso. Vi è memoria scritta del ###, in persona della dott.ssa ### che 3 di 7 ha concluso ex art. 380 bis.1 c.p.c. per l'accoglimento del primo motivo di ricorso.  7. E' stata fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 1° aprile 2025.  ### 1. I due motivi di ricorso proposti dall'ufficio possono riassumersi come segue: 1) Nullità d ella sentenza per violazione/falsa applicazione dell'articolo 115, primo comma, c.p.c. in relazione a quanto disposto dall'articolo 360 , primo comma, n. 4) c.p.c. ### la ricorrente, infatti, non corrisponde al vero che l'ufficio no n abbia contestato la sussistenza di operazioni intercompany, anzi, sin dalla fase amministrativa è stata avanzata tale contestazione e richiesta documentazione atta a giustificare il local adjustm ent del 31/12/2015, ma la contribuente ha dichiarato che non vi era altra documentazione da offrire.  2) Falsa app licazione de ll'articolo 110, comma 7 del d.P.R.  917/1986, in relazione a quanto pre visto dal l'articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in quanto l'operazione, oltre a non essere stata giustificata correttamente, avrebbe realizzato in concreto una sorta di transfert pricing con conseguente riduzione indebita del reddito imponibile della società avente sede in ### 2. Il primo motivo di ricorso appare fondato, con assorbimento del secondo mezzo. 
Come correttamen te osservato dal ### generale, “la ### ha tratto la prova dell a non tassabilità in ### da considerazioni in merito ad aggiustamento contabile dal quale non poteva trarsi alcuna infor mazione in ordine alla allocazione dei redditi, e ciò senza affatto tener cont o del conten uto della contestazione da parte dell'### delle ### diretto a conoscere 4 di 7 le ragi oni, in concreto, dell o storno e, in particolare, senza considerare la richiesta, formulata con verbale n. 9 del 12 luglio 2018, diretta a otten ere la documentazione g iustif icativa sottesa all' ope razione di storno, ai fini della de terminazione e quantificazione dello stesso oltre che alla sussistenza di un'eventuale contrattualistica di intercompany agreement”. 
In effetti, si legge a p. 7 del provvedimento impugnato che “in ogni caso, anche qual ora si volesse qualifi care l'operazione di storno contabile come in year end adjustements ai sensi della normativa in mate ria di transfer pricing, sono del tutto illegittime le contestazioni formulate dall'### poiché la policy del ### che prevede che ogni filiale riceva una remunerazione pari al 5% delle spese operative nette, è stata verif icata mediante una specifica analisi di benchmark, sulla base della qual e la rem unerazione ricevuta è risultata a valore d i mercato, come implicitame nte confermato dallo stesso ### cio, il qua le non ha sollevato alcuna eccezione in merito, né ha dimostrato l'esistenza di transazioni tra imprese collegate ad un prezzo apparentemente inferiore a quello di mercat o”; inoltre alla pagin a successiva si afferma “Rit iene il Collegio che qualora la condotta posta in essere dal contribuente avesse potuto configurare effettivamente un disegno elusivo ed un abuso del diritto, l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere motivato di conseguenza…”. 
Trattasi di affermaz ioni che non hanno riscontro in atti e che appaiono gravemente omissive. 
In primo l uogo, occorre partire dal fatto che, come rit enuto da Cass. n. 28335/2018, la normativa in esame […] non integra una disciplina antielusiva in senso prop rio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico del transfer pricing (spostamento d'imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti) in sé considerato, sicché la prova gravante 5 di 7 sull'Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantagg io fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l'esistenza di t ransazioni, t ra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, incombendo, invece, sul contribuente, giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. ed in materia di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previsto dall'art. 9, comma 3, ### (vds. anche Cass. n. 11949 del 2012; Cass. n. 10742 del 2013; Cass. n. 18392 del 2015; Cass. n. 7493 del 2016). 
Ciò è tanto vero che, più recentemente, si è anche affermato che il transfer pricing ha un caratt ere “neutrale”, in q uanto supera la prospettiva antielusiva e caratterizza l'istituto per la preminente ed assorbente funzione di corretta al locazione del reddito tra le imprese legate da vincoli di interdipendenza ( Cass. n. 19512 del 16/07/2024). 
Nel caso di specie, non corrisponde al vero che l'ufficio non abbia contestato la sussistenza di operaz ioni intercompany, men tre l'esistenza dell'operazione di “aggiust amento” contabile effettuato dalla contribuent e risulta addirittura pacifica senza che, in sede stragiudiziale, pur a fronte d i una specifica richi esta di giustificazione, la contribuente abbia deposi tato documenti atti a giustificare la correttezza e la risp ondenz a a logiche di mercato dell'operazione. 
Il pun to risulta ampiamente illustrato e motiva to nell'avviso di accertamento, al par. 5 ### ove si legge che i verbalizzanti richiedevano alla ### con verbale n. 9 del 12 luglio 2018 di produrre documentazione giustificativa di tale operazione e che a fronte di tali richieste la ### dichiarava che non sussisteva altra docume ntazione che quella prodotta in sede di valutazione delle operazioni infragrup po, senza nulla argomentare sia con 6 di 7 riferimento alla determinazione quantitativa dello storno che a tutti gli eventuali aspetti di ordine qualitativo. 
Inoltre, alla pagina successiva sono puntu almente indicate e motivate le contestazioni svolte dall'ufficio con cui si procede alla ripresa a tassazione dell'importo di ### 638.300. 
Il motivo di ricorso deve pertanto essere accolto, con assorbimento del secondo mezzo. La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR della Lo mbardia (nel f rattempo divenuta Co rte di ### d i secondo grado) affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutaz ione del caso attenendosi ai principi enunciati. Al detto fine si dovrà altresì tenere conto delle eventuali preclusioni in cui la contribuente sia incorsa non avendo p resentato documenti giusti ficativi in sede di contraddittorio stragiudiziale, ai sensi dell'art . 32 del d.P.R.  600/1973, in relazione al quale si è anche recentemente precisato che “in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede precontenziosa, di atti e document i in risposta agli inviti dell'### finanziaria, ex art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, im pedisce di pre nderne in considerazione il contenuto a favore d el contribuente ed è sanzionata con la loro inu tilizzabili tà, che consegue automaticamente all'inottemperanza all'invito ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatta salva la possibilità dello stesso contribuente di depositare la documentazione in sede ###allegato all'atto introduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile” (### 5, ord. n. 26133 del 07/10/2024). 
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.  P.Q.M. 7 di 7 La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la decisione im pugnata in relaz ione al motivo accolto e rinvia alla Corte di ### di secondo grado della ### in diversa composizione, pe r un nu ovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 1°aprile 2025  

Giudice/firmatari: Napolitano Lucio, Farolfi Alessandro

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4664/2021 del 22-02-2021

... nella parte in cui ritiene che il requisito della interdipendenza tra le operazioni negoziali, necessario perché possa ravvisarsi la violazione del divieto dei patto commissorio, sia ipotizzabile solo in presenza di un'interdipendenza tra mutuo e trasferimento della proprietà. La Corte territoriale, d'altra parte, avrebbe errato nell'escludere la sussistenza di una sproporzione tra il valore di mercato dei beni alienati e il loro prezzo di vendita. Difatti, a fronte di un prezzo complessivo di C 5.000.000,00, la somma effettivamente incassata dalla venditrice era risultata pari ad C 2.600.000,00, in quanto essa si era accollata ii costo delle imposte ipotecarie e catastali, per complessivi C 100.000,00, ed aveva, inoltre, destinato C 1.610.989,40 all'estinzione anticipata di mutui verso ### nonché ulteriori C 256.000,00 quale maxicanone iniziale del contratto di locazione finanziaria e, infine, C 354.969,00 quale 5 rientro dalle già indicate esposizioni a breve termine sempre verso ### Inoltre, a fronte di un incasso netto, per l'appunto, di C 2.600.000, nei quindici anni di durata del rapporto l'utilizzatrice avrebbe dovuto corrispondere C 6.567.466,00 a titolo di canone di (leggi tutto)...

testo integrale

Ud. 10/11/2020 ### sul ricorso ###-2018 proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 9, presso lo studio dell'### rappresentato e difeso dall'### - ricorrente - contro ##### GIA' ### elettivamente domiciliata in ### VIA #### 11, presso lo studio dell'### FONTANELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli ### e ### - controricorrente - 1 avverso la sentenza n. 3738/2018 della CORTE ### di MILANO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de110/11/2020 dal ###. #### 1. La curatela fallimentare della società ### S.p.a. (già società ### & ### S.p.a., d'ora in poi, "società ###) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza 3738/18, del 10 agosto 2018, della Corte d'Appello di Milano, che - respingendo il gravame da essa esperito avverso la sentenza 12131/16, del 4 novembre 2016, del Tribunale di Milano - ha confermato ii rigetto della domanda volta a far dichiarare la nullità, per violazione dell'art. 2744 cod. civ., di due contratti di compravendita immobiliare, collegati negozialmente ad altrettanti contratti di "sale an lease back", stipulati dalla società ### con la società ### S.p.a., poi divenuta ### S.p.a. e, infine, ### S.p.a. (oggi, ### S.p.a.).  2. Riferisce, in punto di fatto, la curatela fallimentare che tra le società ### e ### intervenivano, nel 2007, due contratti di compravendita immobiliare (per il valore complessivo di cinque milioni di euro), nel quadro di un'operazione di "sale an lease back", finalizzata a consentire all'alienante - mediante il trasferimento della proprietà di due opifici industriali, che la stessa si riservava di riacquistare a conclusione della locazione finanziaria - di rep### liquidità per proseguire la propria attività. 
Dei contratti conclusi, tuttavia, era prospetta la nullità - inizialmente, innanzi al Tribunale di Parma, poi dichiaratosi incompetente territorialmente in favore del Tribunale meneghino, innanzi al quale la causa veniva riassunta - dalla società ### 2 (nuova denominazione assunta dalla società ###, per violazione del divieto del patto commissorio. A sostegno della domanda, l'attrice allegava, innanzitutto, la sproporzione tra il valore dei beni trasferiti ad ### ed il corrispettivo effettivamente erogatole, al netto degli importi da essa versati come "maxicanone" iniziale della locazione finanziaria, nonché delle somme direttamente transitate in favore della società ### di ### di ### e ### 5.p.a. (d'ora in poi, "###), ad estinzione di pregresse esposizioni debitorie, verso la medesima, della stessa società ali### La deriaratnria di nullità, inoltre, era motivata, oltre che sul rilievo del preesistente rapporto di credito e debito tra l'utilizzatrice e la società concedente (sebbene, come detto, non di natura "diretta", appartenendo ### al medesimo gruppo societario di ###, sulla conoscenza - in capo all'acquirente/locatrice finanziaria - della situazione di difficoltà economica della venditrice/utilizzatrice. 
La domanda, tuttavia, era rigettata dai giudice di prime cure, con decisione confermata da quello di appello, che respingeva il gravame esperito dall'attrice soccombente.  3. Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ricorre per cassazione la curatela fallimentare, sulla base - come detto - di tre motivi.  3.1. Il primo motivo - proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 81, 82, 83, 100, 132 cod.  proc.  Deduce l'odierna ricorrente - nel rammentare di aver promosso il giudizio dì appello nei confronti della società ### - che, all'udienza destinata agii incombenti ex art. 352 cod. proc.  civ., veniva prodotto un foglio di precisazione delle conclusioni 3 nell'interesse di ### S.p.a., quale avente causa da ### e ciò mediante patrocinio degli avvocati ### e ### Rileva, tuttavia, la ricorrente che in quel frangente, come del resto anche in occasione di precedenti atti, non risultò prodotta ed indicata alcuna procura alle liti rilasciata ai difensori dell'interveniente, né il titolo in forza del quale quest'ultima affermava essere avente causa dall'appellata società. Ricorrerebbe, pertanto, violazione sia dell'art. 81 cod. proc.  civ., essendo ### priva di legittimazione ad agire, nonché degli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., in quanto la medesima per potersi costituire in giudizio avrebbe dovuto rilasciare apposita procura ai difensori. ### parte, sarebbero stati violati sia l'art.  100 cod. proc. civ., poiché dagli atti di causa non risulta quale fosse l'interesse ad agire in capo aiiiinterveniente, che l'art. 132 cod. proc.  civ., visto che la sentenza ha deciso su conclusioni precisate da una parte illegittimamente ammessa al processo.  3.2. Il secondo motivo - proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 81, 82, 83, 100, 132 cod.  proc. civ., sulla base dei medesimi rilievi appena svolti, sebbene proposti, in questo caso, quale vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.  3.3. Il terzo motivo - proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 1344, 1418, 2740, 2741 e 2744 cod.  Richiama la ricorrente il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il contratto di "sale and lease back" può essere impiegato per scopi illeciti o fraudolenti, ovvero, segnata mente, per eludere il divieto dei patto commissorio. Tale sarebbe, appunto, l'evenienza ipotizzabile nel caso che occupa, visto che il reale scopo 4 della programmata operazione negoziale non era di concedere un nuovo finanziamento alla venditrice/utilizzatrice, bensì di ripianare talune pregresse esposizioni debitorie della stessa nei confronti di ### ovvero una società appartenente al medesimo gruppo della locatrice finanziaria. Del resto, significativa in tal senso, sarebbe la circostanza che la conclusione dell'operazione negoziale avvenne nell'immediatezza di un dimezzamento di fidi concessi da ### ad essa ricorrente (con contestuale richiesta di rientro, immediato, dagli stessi), oltre al fatto che larga parte del prezzo conseguito dalla vendita degli opifici industriali, poi oggetto della locazione finanziaria, venne utilizzata proprio per estinguere due mutui erogati da ### - tra l'altro, assistiti da ipoteca su quegli stessi immobili - ed ulteriori esposizioni debitorie verso di essa. La circostanza, dunque, che fu ### attraverso intesa ### a proporre la stipulazione di due contratti di "sale and lease back", esprimerebbe in maniera inequivocabile la sussistenza di una situazione di approfittamento da parte del creditore. 
Ciò detto, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che il requisito della interdipendenza tra le operazioni negoziali, necessario perché possa ravvisarsi la violazione del divieto dei patto commissorio, sia ipotizzabile solo in presenza di un'interdipendenza tra mutuo e trasferimento della proprietà. 
La Corte territoriale, d'altra parte, avrebbe errato nell'escludere la sussistenza di una sproporzione tra il valore di mercato dei beni alienati e il loro prezzo di vendita. Difatti, a fronte di un prezzo complessivo di C 5.000.000,00, la somma effettivamente incassata dalla venditrice era risultata pari ad C 2.600.000,00, in quanto essa si era accollata ii costo delle imposte ipotecarie e catastali, per complessivi C 100.000,00, ed aveva, inoltre, destinato C 1.610.989,40 all'estinzione anticipata di mutui verso ### nonché ulteriori C 256.000,00 quale maxicanone iniziale del contratto di locazione finanziaria e, infine, C 354.969,00 quale 5 rientro dalle già indicate esposizioni a breve termine sempre verso ### Inoltre, a fronte di un incasso netto, per l'appunto, di C 2.600.000, nei quindici anni di durata del rapporto l'utilizzatrice avrebbe dovuto corrispondere C 6.567.466,00 a titolo di canone di locazione, con possibilità di versare un'ulteriore somma di C 765.000,00 per esercitare il diritto di riscatto dei beni.  ### parte, a corroborare ulteriormente - oltre ai rilievi appena svolti - la sproporzione in cui si diceva, rileverebbero, secondo la ricorrente, i dati delle perizie di parte prodotte in giudizio, i quali attesterebbero un valore di mercato dei canoni, astrattamente ricavabili dalla locazione immobiliare dei beni oggetto, invece, di vendita (e di contestuale "sale and lease back"), di gran lunga superiore a quello dei pattuiti canoni della locazione finanziaria. 
Ciò premesso, risulterebbe errata la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto di arrestare l'indagine sulla iiceità dell'operazione sottoposta ai suo esame alla mera verifica della simultanea ricorrenza di tutti gli indici "sintomatici" della violazione dell'art. 2744 cod. civ. (vale a dire, la preesistente situazione di debito credito tra le parti della locazione finanziaria, la grave situazione di difficoltà economica della società venditrice/utilizzatrice e, infine, la sproporzione tra il valore dei beni e il corrispettivo versato dall'acquirente), visto, oltretutto, che gli stessi, per i motivi illustrati, dovrebbero ritenersi sussistenti nei caso di specie. 
Infine, la ricorrente rileva come, attraverso l'operazione negoziale oggetto di causa, il gruppo bancario di appartenenza della società concedente il leasing abbia visto soddisfare i propri crediti, anche chirografari, con la cessione degli immobili oggetto della locazione finanziaria, evitando che sugli stessi potessero soddisfarsi altri creditori della società venditrice, almeno per la parte eccedente il valore della ipoteca esistente su di essi.  6 4. Ha resistito ### (quale avente causa, per scissione societaria, da ###, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza. 
Quanto ai due primi motivi di ricorso, la controricorrente ne assume l'infondatezza o, comunque, l'irrilevanza. 
Osserva, infatti, che sin dalla comparsa di costituzione in giudizio, i difensori di ### ebbero a dedurre che, in pendenza della lite, la società si era parzialmente scissa, e ciò mediante assegnazione del proprio ramo d'azienda organizzato per la detenzione e gestione di crediti in sofferenza non cartolarizzati, derivanti da operazioni di leasing finanziario, a favore di ### Poiché, peraltro, la successione nel diritto controverso era avvenuta in corso di causa, aveva trovato applicazione l'art 111 cod. proc. civ., con prosecuzione del giudizio tra le parti originarie dello stesso. 
Ciò premesso, la circostanza che, nel foglio di precisazione delle conclusioni in appello, le stesse fossero state rassegnate da ### non avrebbe implicato alcun vizio procedirnentale, meno che mai idoneo a riverberarsi sulla decisione finale, anche perché le conclusioni sulle quali la Corte territoriale ha reso la propria pronuncia ricalcavano totalmente quelle già rassegnate dalla parte appellata nella comparsa di risposta, conclusioni, peraltro, successivamente confermate e trascritte nella comparsa conclusionale dalla stessa deposita. 
In ogni caso, poi, la ricorrente, nel dedurre il suddetto "error in procedendo", non avrebbe in alcun modo soddisfatto l'onere di indicare il pregiudizio concreto derivatole dall'invocata nullità processuale, adempimento indispensabile, visto che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. non è posto a salvaguardia di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria.  7 Il terzo motivo di ricorso, invece, sarebbe innanzitutto inammissibile, in quanto la ricorrente non contesta al giudice di merito di aver errato nell'individuazione della norma regolatrice della fattispecie, bensì di avere erroneamente escluso, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie normativa mente regolata. 
Ad ogni buon conto, l'operazione di "sale and lease back" risulterebbe, nel presente caso, del tutto lecita, a tale conclusione la Corte territoriale essendo pervenuta sulla base di due circostanze, ovvero la rispondenza del pattuito prezzo di vendita al valore di mercato degli immobili trasferiti e la non configurabilità della funzione di garanzia del trasferimento della loro proprietà, non constando, nella specie, il mantenimento di una preesistente situazione di debito a cui presidio, in funzione di garanzia, risultava posta la vendita stessa. 
Senza tacere, poi, che i rilievi della ricorrente circa la sproporzione tra il valore di mercato dei beni e il prezzo di vendita degli stessi non coglierebbero nel segno, giacché, come rilevato dalla stessa Corte territoriale, la circostanza che parte del ricavato della vendita fosse stato utilizzato per estinguere debiti preesistenti non significa che sia stato pagato un minor prezzo, posto che la somma così utilizzata risulta, comunque, entrata nel patrimonio del venditore/utilizzatore, traducendosi in una diminuzione delle sue passività. Analogamente sarebbe a dirsi per la provvista utilizzata al fine di pagare il maxicanone iniziale, che, almeno contabilmente, deve considerarsi come somma pagata in favore dell'utilizzatore. 
Né, d'altra parte, a conferire carattere illecito all'operazione negoziale potrebbe addursi la circostanza che, attraverso di essa, si è determinata una lesione della "par condicío credítorum", giacché siffatta evenienza, ove realmente sussistente, dovrebbe trovare risposta attraverso le azioni specificamente previste a tale scopo.  8 Si contesta, inoltre, la possibilità di dedurre la sproporzione tra il valore dei beni alienati e il prezzo ricavato dalla loro vendita sulla base della stima unilaterale operata dal perito di parte, al netto, peraltro, del rilievo che la stima in questione costituisce, semmai, una chiara conferma che non vi fu alcuna sproporzione, dal momento che il prezzo pagato per la vendita dei beni risulta addirittura superiore ai valore di mercato degli stessi. Parimenti, nessun utile elemento di valutazione potrebbe ricavarsi dalla stima relativa al canone di locazione immobiliare astrattamente ricavabile dai due opifici, considerato che, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, ogni raffronto fra canone di leasing e canone di locazione è precluso dal fatto che mentre quest'ultimo rappresenta il corrispettivo del mero godimento dei beni, nel contratto di locazione finanziaria con effetti traslativi il canone in parte remunera il mero godimento del bene, in parte sconta il prezzo del futuro acquisto che potrà essere perfezionato con l'esercizio dell'opzione. 
Infine, si sottolinea come del tutto corretta, giacché conforme alla giurisprudenza di questa Corte, risulti l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che esige la presenza di tutti i requisiti ai quali è ordinariamente subordinata la verifica della possibile illiceità della causa del contratto di "sale and lease back". 
Né, conclusivamente, si manca di osservare come ad escludere itiiiiceità dei presente contratto venga in rilievo la presenza, nello stesso, di una specifica clausola (quella di cui all'articolo 12) che vieta alla società concedente, per il caso di inadempimento dell'utilizzatore e conseguente risoluzione anticipata del contratto, di trattenere per sé l'eventuale eccedenza del valore di realizzo del bene rispetto al residuo credito in linea capitale, imponendole, anzi, di riversare tale eventuale eccedenza all'utilizzatore. Si tratta di un meccanismo che ricalca, nella sostanza, il cosiddetto "patto marciano" di romanistica memoria, impedendo che la proprietà del 9 bene in capo alla concedente possa costituire uno strumento di rafforzamento della sua posizione di creditrice, in quanto tale meccanismo esclude in radice che essa possa avvalersi del bene per acquisire utilità superiore al suo credito.  5. Ha presentato memoria il ricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni, nonché replicando a quelle avversarie. In particolare, in relazione alla possibilità di considerare l'art. 12 del contratto alla stregua di "un patto marciano", rileva la carenza delle condizioni, individuate da questa Corte, perché siffatta clausola possa essere interpretata in tal senso. Difatti, ad escludere l'illiceità della causa in concreto del contratto di "sale and lease back", per violazione del divieto di patto commissorio, è solo quella pattuizione accessoria attraverso cui le parti "abbiano preventivamente convenuto che al termine del rapporto - effettuata la stima del bene con tempi certi e modalità definite, tali da assicurare una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi ed autonomi ad opera di un terzo - il creditore debba, per acquisire il bene, pagare l'importo eccedente l'entità del suo credito, sì da ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni e da evitare che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in garanzia" (è citata Cass. Sez. 1, sent. 28 gennaio 2015, n. 1625, Rv. 634838- 01). Tuttavia, nel caso che occupa, sottolinea il ricorrente, non solo non erano stabiliti tempi certi per la stima dei bene (e criteri oggettivi per la stessa), ma, soprattutto, essa formava oggetto di previsione quale mera facoltà e non obbligo, risultando, infine, del tutto incongruo - date le caratteristiche dell'immobile - un termine di appena otto giorni per la segnalazione di altro acquirente.  RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il ricorso va rigettato.  10 6.1. I motivi primo e secondo - da scrutinare congiuntamente, • data la loro connessione - sono inammissibili, per varie ragioni.  6.1.1. Va, difatti, in primo luogo osservato che la censura relativa alla violazione di norma del procedimento, in punto di esistenza della procura, non risultando sollevata in sede di giudizio di appello, è ormai definitivamente preclusa. Invero, la carenza di svolgimento dell'azione senza ministero di difensore, cioè la violazione dell'art. 83 cod. proc. civ., non costituisce - in quanto determinativa della nullità della costituzione in giudizio, in questo caso, specificamente, dell'intervento del successore a titolo particolare nel processo, ex art. 111 cod. proc. civ. - un vizio di nullità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Vale, al riguardo, il costante indirizzo di questa Corte, secondo cui con l'impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza d'appello, "non può essere messa in discussione l'ammissibilità della costituzione nel procedimento di secondo grado, sotto il profilo tigli difetto di ritualità e validità della procura conferita dalla parte appellante" (ma lo stesso è a dirsi, evidentemente, per l'interveniente), "ove la questione non sia stata tempestivamente sollevata nello stesso secondo grado di giudizio, nel quale il giudice non abbia ritenuto d'ufficio di dovere richiedere alla parte la dimostrazione dell'effettività e della legittimità dei relativi poteri rappresentativi" (da uitimo, Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2017, n. 12461, Rv.  644200-01; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2007, n. 22330, Rv. 599788-01). 
Verso l'esito dell'inammissibilità dei motivi in esame convergono, poi, altre ragioni. 
Invero, la circostanza che la sentenza di appello sia stata, comunque, pronunciata nei confronti di ### (nessuna statuizione concerne, infatti, ### del 11 cui intervento neanche viene dato atto nel testo della decisione oggi impugnata, e neppure nella sua intestazione) rende assolutamente irrilevante la circostanza che, in occasione della precisazione delle conclusioni, le stesse furono rassegnate ### dalla predetta ### disparte, infatti, il rilievo - sul quale ha insistito la controricorrente - che "la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione" (tra le molte, Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 2016, n. 23638, Rv. 642799-01), dirimente è la seguente constatazione. Ovvero, che l'evenienza verificatasi nel caso che occupa è, in sostanza, paragonabile a queiia della mancata presenza di una parte in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (peraltro, nella specie, successivamente ribadite dall'appellata ### italiano in comparsa conclusionale, in conformità con quelle rassegnate nella comparsa di costituzione in appello). Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui, "nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non sì presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate" (da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 9 maggio 2018, n. 11122, Rv. 648580-01, nello stesso senso, tra le altre, già Cass. Sez. 6-1, ord. 30 settembre 2013, n. 22360, Rv.  627928-01).  6.3. Il terzo motivo, invece, è in parte non fondato e in parte inammissibile.  12 6.3.1. Nel procedere al suo scrutinio, occorre muovere dalla constatazione che - come anche osservato in dottrina - il contratto denominato "sale and laese back", ovvero locazione finanziaria di ritorno, nella sua struttura socialmente tipica costituisce una complessa operazione contrattuale mediante la quale un soggetto (impresa o lavoratore autonomo) vende ("sale") un proprio bene (mobile o, più spesso, immobile), di natura strumentale all'esercizio della sua attività, ad un'impresa di leasing o ad una società finanziaria, la quale, dopo aver versato il prezzo pattuito, concede contestualmente o entro un breve lasso di tempo il bene in leasing all'alienante ("lease back") che, per potere utilizzare il bene, le corrisponde un canone ed ha la facoltà, alla scadenza del rapporto, di riacquistare la proprietà, esercitando il diritto d'opzione ad un prezzo di regola nettamente inferiore rispetto ai valore effettivo dei bene stesso. Più precisamente, alla scadenza del contratto, il "seller-lessee" (alienante-utilizzatore) potrà optare per la continuazione della locazione (a canoni ridotti) ovvero per l'acquisto del bene, esercitando il diritto di opzione. 
A differenza, dunque, di quanto accade nel leasing "ordinario", contratto con cui l'utilizzatore mira a conseguire la disponibilità di beni strumentali al processo produttivo, nel "sale and lease back", posto che un bene siffatto è già in proprietà del "seller-lessee", l'operazione realizzata, dal punto di vista economico-gestionale, risponde - come sottolineato in dottrina - "all'esigenza di ###finanziamento dell'impresa venditrice, ossia all'esigenza di incrementare il proprio capitale circolante attraverso lo smobilizzo di una parte del capitale fisso, senza peraltro perdere la materiale disponibilità del bene venduto". 
La tipicità sociale del contratto "de quo", nonché la meritevolezza - ex art. 1322, comma 2, cod. civ. - degli interessi perseguiti attraverso di esso costituiscono, dei resto, dati ormai acquisiti anche nella giurisprudenza di questa Corte.  13 Ancora da ultimo, infatti, si è ribadito che il "sale and lease back" si configura "come un'operazione negoziale complessa, frequentemente applicata nella pratica degli affari poiché risponde all'esigenza degli operatori economici di ottenere, con immediatezza, liquidità, mediante l'alienazione di un bene strumentale, di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e, pertanto, non agevoimente collocabile sui mercato, conservandone l'uso con la facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 12 luglio 2018, n: 18327, non massimata). Si tratta, dunque, di "operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegati funzionalmente volti al perseguimento di uno specifico interesse pratico che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella - parziale - dei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza (sì che le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone ia vaiidità e l'efficacia) neiia pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o con il negozio misto" (così ### gr>7. 3, gPnt. A iglio 9017, n. 16646, non massi mata).  6.3.2. Peraltro, proprio "la circostanza che il bene venduto rimanga, di regola, nella disponibilità del venditore, il quale continua ad usarlo corrispondendo canoni periodici e con la possibilità di riacquistarlo al termine del contratto e le indubbie somiglianze tra questa fattispecie contrattuale e le alienazioni a scopo di garanzia, ha indotto la giurisprudenza di legittimità a interrogarsi circa la liceità dell'operazione di «lease back»: e, segnatamente, a chiedersi se e a quali condizioni sia possibile che il contratto di «lease back» possa costituire il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa (art. 1344 cod. civ.), ovvero che, sotto le spoglie del 14 contratto in parola, si celi un patto commissorio vietato dall'art.  2744 cod. civ." (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.). 
Se, dunque, si deve "ritenere, in linea di massima, astrattamente valido lo schema contrattuale del «lease back», in quanto contratto d'impresa socialmente tipico", resta, nondimeno, -ferma la necessità di verificare, caso per caso, l'assenza di elementi patologici sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto cioè ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio previsto dall'art.  2744 cod. civ., e pertanto sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ai sensi dell'art. 1344 cod civ., in relazione all'art. 1418, comma 2, cod. civ." (così, in motivazione, già Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2006, n. 5438, Rv. 587332-01, nonché, tra le più recenti, e sempre in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 11 settembre 2017, 21402, Rv. 645552-01; Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.). 
In particolare, si è ritenuto che il patto commissorio sia "ravvisabile rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora l'assetto di interessi complessivo sia tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l'effetto traslativo è destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e ie stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 27 ottobre 2020, n. 23553; nello stesso senso già Cass. Sez. 2, sent.  19 maggio 2004, n. 9466, Rv. 572938-01).  15 Al fine, peraltro, di verificare se una specifica operazione di "sale and lease back" sia in concreto diretta ad aggirare, o meno, il disposto dell'art. 2744 cod. civ., si è prefigurato, da parte di questa Corte, una sorta di "stress test", affermandosi che "gli elementi ordinariamente sintomatici della frode alla legge sono essenzialmente tre, così individuati: 1) la presenza dì una situazione di credito e debito tra la società finanziaria ### e l'impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita; 2) le difficoltà economiche dell'impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza; 3) la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente, che confermi la validità di tale sospetto" (così, in motivazione, già Cass. Sez. 3, sent. n. 5438 del 2006, cit., nonché Cass. Sez. 3, sent. 21 ottobre 2008, n. 25552, non massimata, ed ancora, tra le più recenti, Cass. Sez. 2, sent. n. 21402 del 2017, cit.  e Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.).  6.3.3. Ciò detto, assolutamente prevalente risulta, poi, l'affermazione - non espressamente presente nella sentenza impugnata, ma dalla stessa implicitamente ricavabile, perché data chiaramente per presupposta - secondo cui è soltanto ii "concorso" di tali elementi sintomatici che "vale a fondare ragionevolmente la presunzione che il lease back, contratto d'impresa per sé lecito, sia stato in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio e sia pertanto nullo perché in frode alla legge" (nuovamente Cass. Sez. 3, sent. n. 5438 del 2006, cit., nonché Cass. Sez. 3, sent. n. 25552 del 2008, cit., Cass. Sez. 3, sent.  16646 del 2017, cit., Cass. Sez. 2, sent. n. 21402 del 2017, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18327 del 2018, cit.; "contra", invece, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 28 maggio 2018, n. 13305, Rv.  649159-01).  16 È, quest'ultima, un'affermazione alla quale va data continuità, dovendo ritenersi, pertanto, non fondata una delle censure in cui si articola il terzo motivo del ricorso in esame. 
Difatti, proprio la "compresenza" di tutti gli indici sintomatici suddetti risponde alla necessità - evidenziata dalla medesima dottrina, già sopra richiamata, con valutazione che questo collegio ritiene di fare propria - di non circoscrivere eccessivamente l'impiego del "sale and lease back", nonché, più in generale, di non ostacolare l'emersione, sul piano delle relazioni commerciali, di "nuove forme di garanzia sussidiaria, volte a salvaguardare con maggiore efficienza le ragioni del creditore, nonché a consentire un più rapido e sicuro soddisfacimento dei suoi interessi, indipendentemente dalla collaborazione del debitore", dovendo, invero, riconoscersi come l'autonomia privata risulti essersi da tempo "indirizzata verso strumenti solutori alternativi all'espropriazione forzata", e ciò nel tentativo di contemperare due diverse esigenze: "da un iato, la necessità di offrire un'idonea sicurezza al creditore, attribuendogli poteri di autosoddisfazione esecutiva; dall'altro, quello di rendere meno gravosa per il debitore o per il terzo garante !a prestazione della garanzia".  6.3.4. Tanto osservato quanto alla censura relativa alla compresenza di tutti gli indici sintomatici suddetti, in relazione, invece, alle altre doglianze prospettate, deve dichiararsene l'inammissibilità. 
Al riguardo va premesso che "l'accertamento del carattere fittizio di un contratto di sale and lease back, per la presenza di indizi sintomatici di un'anomalia nello schema causale socialmente tipico del contratto in questione", nel senso sopra delineato di rivelare l'aggiramento del divieto del patto commissorio, "costituisce un'indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità", purché, però, "adeguatamente e correttamente motivata" (così, 17 ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 5438 del 2006, cit., nonché, recentemente, Cass. Sez. 2, sent. n. 21402 del 2017, cit. e Sez. 1, ord. n. 13305 del 2018 cit.). 
Nella specie, tuttavia, la ricorrente, pur non contestando "che il prezzo di C 5.000.000,00 fosse pari al valore di mercato dei beni", lamenta "che solo una parte della somma venne corrisposta [ad esso, n.d.r.] venditore-utiiizzatore", circostanza non apprezzata adeguatamente dalla Corte territoriale, che, su tali basi, avrebbe pertanto erroneamente escluso la sussistenza dell'indice sintomatico della violazione dell'ad. 2744 cod. civ. costituito dalla sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente. Difatti, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe considerato che parte del ricavato della vendita, per un verso, fu destinata all'estinzione di debiti preesistenti di altra società del gruppo societario (cui appartiene anche la società concedente il leasing), nonché, per altro verso, fu utilizzata come provvista, alfine di pagare ii maxicanone iniziale. 
Siffatte censure - al pari di quella secondo cui il valore di mercato dei canoni astrattamente ricavabili dalla locazione immobiliare dei beni oggetto del "sale and lease back", risultava di gran lunga superiore a quello dei pattuiti canoni della locazione finanziaria - si risolvono, così, in una contestazione del giudizio di fatto operato dal giudice di appello, non risultando scrutinabili in questa sede, donde la loro inammissibilità. 
Difatti, "il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa" - che è quanto si lamenta nel caso di specie, dai momento che la ricorrente si duole, in definitiva, di un errata valutazione di ciò che dovrebbe considerarsi come "effettivo" 18 prezzo di acquisto - "è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità" (da ultimo, "ex multis", Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03, nonché Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01).  7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente curatela e liquidate come da dispositivo.  8. A carico della ricorrente sussiste, infine, l'obbligo di versare, se dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la curatela fallimentare della società ### S.p.a. a rifondere, alla società ### S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in C 20.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### all'esito di adunanza cameraie della ### della Corte di ### il 10 novembre 2020. 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Guizzi Stefano Giaime

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 315/2026 del 09-01-2026

... concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza. Al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto (tra le varie, cfr. Cass. 7 dicembre 1994, n. 10506)" (così Cass. Civ., n. 22353/2010). Anche sotto tale profilo, quindi, il rifiuto di pagare, opposto dalla ### appare ingiustificato, contraddittorio e non coerente rispetto ai principi di correttezza che devono governare i rapporti obbligatori. In ultimo deve darsi atto che parte opposta ha prodotto anche estratto autenticato da ### del ###, produzione che valutata ai sensi dell'art 2710 c.c. costituisce ulteriore elemento di valutazione positivo nel senso della fondatezza (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI UNDICESIMA SEZIONE CIVILE ### 8/01/2026 ###.G. ###. 9489 /2025 Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell' udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto; lette le note depositate in atti da ambo le parti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni; decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza Il Giudice dott.ssa
N. 9489/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - ### - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa ### pronunzia la seguente ### emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella controversia civile iscritta al n. 9489 del ### dell'anno 2025, vertente TRA ### S.R.L., C.F./P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### del ### di ### (pec: ###), presso il cui studio sito in ##### 250 elett. domicilia, e ### del foro di ### (pec: ###), come da mandato in atti ###'### S.R.L. (C.F. ### / P.I. ###), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Caivano ###, alla ###. ### n.29, presso lo studio dell'avv.  ### (pec: ###), che la rappresenta e difende, come da mandato in atti ###: opposizione a decreto ingiuntivo ### con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 8 gennaio 2026 le parti concludevano come da atti introduttivi ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### s.r.l ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 1265/25, emesso in data ### dal Tribunale di Napoli, con il quale le veniva ingiunto di pagare all'opposta, ### S.r.l., la somma di euro 63856,01, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per i servizi di noleggio mezzi pesanti, trasporto rifiuti e altre forniture, prestazioni indicate nella fatture poste a corredo del ricorso monitorio. 
A sostegno dell'opposizione ### s.r.l. eccepiva: che le offerte commerciali, prodotte dalla ricorrente in monitorio, non comprovavano la conclusione di alcun contratto, nonché l'inidoneità probatoria delle fatture a comprovare le prestazioni di cui veniva chiesto il pagamento, evidenziando la mancata produzione di documentazione attestante la completa ed esatta esecuzione dei servizi e forniture fatturate, nonché la non corretta applicazione, in alcuni casi, dei prezzi previsti nelle offerte. 
Per tali motivi concludeva chiedendo che, in accoglimento dei motivi di opposizione, il Tribunale disponesse la revoca del D.I. opposto e, in via subordinata, rideterminasse il credito vantato dall'### nella minor somme emergente all'esito del giudizio. Vinte le spese di lite Si costituiva l'opposta, contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione. 
Espletate le verifiche preliminari e scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., disposta la personale comparizione delle parti per l'udienza del 20 novembre 2025 anche al fine di tentare la conciliazione della lite, con ordinanza di pari data, preso atto della comparizione del solo legale rappresentante dell'opposta, il Giudice provvedeva concedendo la provvisoria esecuzione del D.I opposto e la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8 gennaio 2026. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa veniva quindi decisa, in pari data, con la presente sentenza.   Preliminarmente, si dà atto che il difetto di procura alle liti, eccepito dall'opposta, è stato sanato giusta produzione nei termini a tal uopo concessi con provvedimento del Tribunale del 21.11.2025 di rituale mandato, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ### s.r.l. 
Nel merito, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, ###, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347). 
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitoreopponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo). 
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a ### 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; ### Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; ### Salerno, 27 marzo 2015, 1439). 
Va poi chiarito che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica, proprio della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I.  eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio.
Ciò posto, osserva il ### che la lettura dell'atto di opposizione lascia innanzitutto ritenere del tutto pacifica, in quanto non contestata, l'esistenza dei rapporti tra le parti dedotti dall'opposta a fondamento del credito oggi reclamato. 
Al riguardo le eccezioni dell'opponente risultano contenute, infatti, su di un profilo meramente formale, volto a negare valenza contrattuale ai documenti riportanti le offerte economiche prodotte dall'### (in quanto in parte non oggetto di sottoscrizione). 
Tali contestazioni non valgono, quindi, a smentire la sussistenza degli accordi commerciali sulla base dei quali l'opposta ha reso i servizi di cui domanda il pagamento. Anzi mette conto evidenziare che è la stessa opponente che, nel portare avanti le proprie contestazioni riguardanti l'applicazione dei prezzi concordati nella fatturazione di alcune di tali prestazioni, espressamente fa riferimento agli accordi trasfusi in tali offerte. 
Posto allora che alcun obbligo formale assiste la conclusione dei contratti, che nella specie vengono in rilievo, la stessa deve ritenersi non contestata, risultando gli accordi in ogni caso conclusi in via verbale e per facta concludentia, anche mediante l'emissione di ordinativi e l'accettazione delle prestazioni rese dalla controparte, in relazione alle quali, come a breve si dirà, si contesta non l'inadempimento, ma l'inesatto adempimento: circostanza che corrobora l'esistenza di accordi commerciali per l'esecuzione dei servizi e forniture oggetto di fatturazione. 
Venendo ora all'esame delle contestazioni avanzate dall'opponente con riguardo al numero ed esecuzione dei servizi e forniture , di cui trattasi, occorre evidenziare che per la gran parte tali contestazioni si fermano ad un tale livello di genericità da non consentire l'esclusione dell'operatività, ai sensi dell'art 115 c.p.c., del principio della relevatio ad onere probandi in favore dell'opposta. 
Un esame attento di tali allegazioni consente di evidenziare che ciò che si contesta è l'insufficienza della produzione delle fatture a fornire prova del credito, in assenza di ulteriore documentazione atta a comprovare l'esecuzione delle prestazioni ivi indicate. 
A fronte di tale formale contestazione ( che mai consente di evidenziare, sul piano fattuale, la precisa negazione dell'esecuzione di specifiche prestazioni) si osserva che l'opposta ha punto per punto smentito le difese di parte opponente, producendo documentazione da ritenersi del tutto adeguata ai fini della prova della correttezza delle fatturazioni operate. 
Prendendo in esame le contestazioni formulate dall'opponente si osserva, dunque, che: Con riguardo alla fattura n. 444 dell'importo di €12.200,00, parte opponente sostiene che la stessa indebitamente computerebbe 4 giorni di noleggio autogru ad € 2.500,00 al giorno, per un totale di €10.000,00, in assenza di rapporti di intervento attestanti l'effettivo utilizzo dell'autogru per 4 giorni nei giorni 20-24 settembre e 02-03 ottobre 2024, come ivi indicato.  Premesso che tale allegazione, per come formulata, vale solo a negare la valenza probatoria della fattura, ma non a contestare, con il dovuto grado di precisione, l'esecuzione materiale della prestazione, emerge, in ogni caso, che parte opposta, a comprova di tali prestazioni, ha prodotto i documenti di noleggio del camion/gru con verricello, impiegato nei giorni 20-24 settembre e 2-3 ottobre 2024 presso il cantiere ### della funicolare ### in Napoli ( v. doc n. 108 e 109 fasc.  parte opposta). 
Con riguardo alla fattura 445 dell'importo di €7.965,35, parte opponente sostiene che: con la stessa indebitamente verrebbe richiesto il pagamento per lo smaltimento di rifiuti CER 16.02.13, per 620 kg a €3,50/kg (€ 2.170,00) , posto che l'offerta commerciale non avrebbe contemplato questa tipologia di rifiuto e relativa tariffa; con la stessa indebitamente sarebbero stati computati i costi di 4 operatori per 2 ore ciascuno (8 ore totali) nella data del 09/09/2024, mentre nel rapporto di intervento n. 514 del 09/09/2024 veniva riportato l'impiego non di 4 operatori ma solo 2; con la stessa fattura verrebbe addebitato smaltimento CER 16.02.14 con "minimo fatturabile" €100, mentre alcun minimo fatturabile sarebbe previsto nell'offerta originaria. 
Emerge tuttavia che il trasporto e lo smaltimento di Kg 620 di rifiuti CER 16.02.13 risultano documentati nel FIR ### del 09.09.2024 (Cfr. - doc. “07_FIR_compressed”, pag. 1/26, fasc monitorio). La lettura del rapporto di intervento n. 514 del 09/09/2024, contrariamente da quanto riferito dall'opponente, riporta i nomi di 4 operatori (### doc n.. “08_Rapporti di intervento_compressed”, ### 01/10 fasc. monitorio). Il computo in fattura del minimo fatturabile appare poi corretta avuto riguardo alle emergenze riscontrabili dall'esame del FIR 75141/2024 e nell'offerta economica n. 133/24, ove per il rifiuto CER 16.02.14 veniva previsto il costo di smaltimento di € 0,15 + IVA per Kg, con “minimo fatturabile su oneri di smaltimento € 100,00 + ###” ( v. doc. n. 7, pag. 02/26 e 4 pag1/32 fasc monitorio).   Con riguardo alla fattura n. 448 dell'importo di €3.660, parte opponente contesta che la stessa indebitamente computerebbe € 2.000,00 per noleggio camion/gru con verricello, atteso che l'offerta n. 271/2024 del 10/10/2024 non specificherebbe, invece, la durata del noleggio e che non vi sarebbero rapporti di intervento documentanti l'effettivo utilizzo del mezzo. 
Emerge tuttavia che con l'ordine n. 351 dell'11.10.2024 la ### S.R.L. richiedeva il “noleggio camion/gru con verricello, per movimentazione scarico pallets dalla strada al piano -1” e il “trasporto nr. 2 pallets da Ns. cantiere ### a Via delle ### e dei ### a ### de ### la circostanza che in tale ordine non fosse indicata la durata del noleggio a nulla rileva, posto che non vale a negare l'utilizzo del bene noleggiato per i giorni indicati in fattura, sicché tale utilizzo va remunerato ( v. doc n. “05_Ordini_compressed”, ### 5/11 e doc.  04_Offerte commerciali_compressed”, ### 19/32).Utilizzo che in ogni caso risulta anche comprovato dal DDT n 124 del 10.10.2024, attestante la movimentazione da ### a ### de'### ( v. doc. n. 111 parte opposta) e dai rilievi fotografici dell'intervento (doc. . 112 parte opposta ), nonché dal documento di noleggio del camion/gru con verricello (doc. 113 parte opposta). 
Con riguardo alla fattura n. 461 dell'importo di €1.830,00, parte opponente contesta che la stessa indebitamente computerebbe €1.500,00 per operazioni di scarico/ricarico di 4 bancali, senza specificazione del tempo impiegato, posto che non sussisterebbero rapporti di intervento documentanti queste operazioni . 
Anche in questo caso l'allegazione, per come formulata, vale solo a negare la valenza probatoria della fattura, ma non a contestare, con il dovuto grado di precisione, l'esecuzione materiale della prestazione: ma ad ogni modo corrobora il convincimento del giudice circa l'esecuzione delle predette prestazioni la mail del 23.10.2024 con cui l'### chiedeva alla ### conferma della fattura n. 461/24 per procedere alla trasmissione nel ### cui seguiva riscontro da parte di quest'ultima società di piena conferma senza riserva alcuna ( v.doc. n. 165 fasc parte opposta). 
Con riguardo alla fattura n. 462 dell'importo di €3.660,00 parte opponente contesta che la stessa indebitamente computerebbe € 3.000,00 per operazioni di scarico di fune in acciaio , posto che non sussisterebbero rapporti di intervento documentanti queste operazioni. 
Anche in questo caso l'allegazione, per come formulata, vale solo a negare la valenza probatoria della fattura, ma non a contestare, con il dovuto grado di precisione, l'esecuzione materiale della prestazione. 
Ad ogni modo, l'esecuzione della prestazione può ritenersi comprovata, stante la produzione del documento di noleggio del camion/gru con verricello, impiegato il ### presso il cantiere ### della funicolare ### in Napoli per il trasporto e lo scarico delle bobine (doc. n. 116 fasc. parte opposta). 
Con riferimento alla fattura n. 469/24 ( erroneamente indicata in citazione con n. 444) parte opponete contesta che la stessa ingiustificatamente addebiterebbe €18.000,00 per operazioni di ramazzatura, separazione e selezione rifiuti, posto che l'offerta n. 276/2024 del 16/10/2024 indicherebbe il minor prezzo di €16.900 e non vi sarebbero rapporti di intervento dettagliati documentanti le operazioni per 5 giorni lavorativi, come previsto dall'offerta. 
Premesso ancora una volta che alcuna negazione della effettiva esecuzione delle prestazioni è stata avanzata, a fronte di tale contestazione parte opposta ha tuttavia dedotto e documentato che il corrispettivo di € 18.000,00 derivava dalla somma dei prezzi indicati nelle offerte commerciali nn. 276/24 (Cfr. DOC. “04_Offerte commerciali_compressed”, ### 21/32, fasc. monitorio ) e 283/24 (doc n. 117 fasc. opposta).  ### delle prestazioni è, poi, documentata dal rapporto di intervento n. 791 del 18.10.2024, (doc. n. 118 fac. opposta), dai FIR del 23.10.2024 nn. 75277 (doc n. 119 fasc. parte opposta), 75278 (doc. 120 fasc. parte opposta), 75279 (doc 121 fasc. parte opposta), dal DDT 50 del 18.10.24 (doc. 122 fasc. parte opposta) e dalle foto dei giorni in cui è stata svolta l'attività, ossia 18,21,22,24 e 25 ottobre (### 123, 124, 125, 126, 127 parte opposta). 
Con riferimento alla fattura n. 492/24 dell'importo di €2.684, parte opponente contesta che la stessa ingiustificatamente addebiterebbe € 2.200,00 per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, in assenza di codici CER dei rifiuti smaltiti, formulari (### e rapporti di intervento documentanti la prestazione. 
Notato ancora una volta che tali contestazioni valgono a negare il valore probatorio delle fatture, ma non costituiscono negazione specifica dell'esecuzione delle prestazioni sul piano materiale, si osserva che parte opposta a fronte delle stesse ha in ogni caso documentato l'esecuzione dei servizi di cui trattasi mediante la produzione dei rapporti di intervento n. 991 e 992, dei rilievi fotografici relativi ai predetti interventi, nonché dei FIR nn. 75288 , 75289 e 7531 relativi alla movimentazione indicata in fattura ( v. doc da 129 a 135 fasc. parte opposta). 
Corrobora, poi, il convincimento del giudice circa l'esecuzione delle predette prestazioni la mail del 7.11.2024 con cui l'### chiedeva alla ### conferma della fattura n. 492/24 per procedere alla trasmissione nel ### cui seguiva riscontro da parte di quest'ultima di piena conferma senza riserva alcuna ( v.doc. n. 136 fasc parte opposta). 
Con riguardo alla fattura 493 dell'importo di €6.480,66, parte opponente contesta che la stessa addebiterebbe ingiustamente lo smaltimento CER 17.04.05 per 1.380 kg a €0/kg , sebbene il servizio di trasporto dovesse ritenersi gratuito, nonché che con la stessa verrebbero ingiustamente addebitati 5 operatori per 2,5 ore ciascuno per il ###, laddove il rapporto di intervento n. 970 del 03/10/2024 non avrebbe giustificato l'impiego di 5 operatori. 
A tale riguardo, si osserva che, salva l'ipotesi di tipi negoziali gratuiti per legge ( nella specie non configurabili) i contratti a prestazioni corrispettive hanno natura onerosa e la gratuità della prestazione avrebbe quindi dovuto essere comprovata da chi la eccepisce: a tal proposito quella della opponente risulta essere una allegazione sfornita di alcun sostegno probatorio, come evidenziato dall'opposta ( senza che sul punto l'opponente nulla abbia contestato) con riguardo al contenuto dell'offerta commerciale n. 133/24. 
Per quanto concerne il numero di operatori impiegati da l'### si rileva che nel rapporto d'intervento n. 970 del 03.10.2024 sono indicati i nomi di 5 operatori: ###### e ### (### documentazione procedimento monitorio - ### “08_Rapporti di intervento_compressed”, ### 01/10). 
A tanto si aggiunge che avvalora il convincimento del giudice circa l'esecuzione delle predette prestazioni la mail del 7.11.2024 con cui l'### chiedeva alla ### conferma della fattura n. 493/24 per procedere alla trasmissione nel ### cui seguiva riscontro da parte di quest'ultima di piena conferma senza riserva alcuna ( v.doc. n. 136 fasc parte opposta). 
Con riguardo alla fattura 514 dell'importo di € 1.586,00 parte opponente contesta che con la stessa verrebbero indebitamente computati €1.300,00 per noleggio camion/gru con verricello, posto che l'offerta n. 314/2024 non specificherebbe la durata del noleggio e non sussisterebbero rapporti di intervento documentanti l'utilizzo dei mezzi. 
Rilevato ancora una volta che tale contestazione vale a negare il valore probatorio delle fatture, ma non costituisce negazione specifica dell'esecuzione delle prestazioni, si osserva che parte opposta a fronte della stessa ha in ogni caso documentato l'esecuzione dei servizi di cui trattasi mediante produzione del FIR 75357/24 (doc 138) e dei rilievi fotografici riguardanti lo svolgimento delle attività in data ### (doc 139). 
Corrobora, poi, il convincimento del giudice circa l'esecuzione delle predette prestazioni la mail del 21.11.2024 con cui l'### chiedeva alla ### conferma della fattura n. 493/24 per procedere alla trasmissione nel ### cui seguiva riscontro da parte di quest'ultima di piena conferma senza riserva alcuna ( v.doc. n. 140 fasc parte opposta). 
Con riguardo alla fattura 13 dell'importo di € 854,00 parte opponete contesta che con la stessa verrebbero indebitamente addebitati € 700,00 per raccolta, trasporto e smaltimento CER 17.04.05, sebbene l'offerta n. 336/2024 del 29/11/2024 non specificherebbe il prezzo del servizio e non sussisterebbero formulari e rapporti di intervento documentanti i servizi fatturati ### ancora una volta la mancanza di specificità della contestazione con riguardo alla negazione della prestazione, si rileva ad ogni modo che parte opposta ha fornito prova dell'esecuzione dei servizi mediante produzione del FIR 75417/24 (### 141) del rapporto di intervento n. 151 del 10.12.2024 (DOC. 142) e foto attività in pari data (### 143), Corrobora la correttezza dei prezzi applicati la mail del 7.1.2025 con cui l'### chiedeva alla ### conferma della fattura n. 13/25 per procedere alla trasmissione nel SDI cui seguiva riscontro da parte di quest'ultima di piena conferma senza riserva alcuna ( v.doc. n. 144 fasc parte opposta). 
Ciò posto, a fronte della copiosa documentazione prodotta dall'opposta a sostegno della correttezza del proprio adempimento e della consequenziale richiesta di pagamento, secondo gli importi computati in fatture, per come testé riportata, parte opponente non ha compiutamente contestato le relative risultanze materiali, ossia gli specifici dati fattuali, aventi valenza probatoria, dalle stesse emergenti.   Nelle memorie ex art 171 ter c.p.c. parte opponente si è limitata a ripetere la negazione del valore probatorio delle fatture ( difesa da intendersi del tutto superata per quanto sopra evidenziato). 
Quanto poi al disconoscimento delle e- mail, formulato dall'opponente, lo stesso appare del tutto inammissibile, in quanto formulato ai sensi dell'art 214 c.p.c., e fuori dalle ipotesi di relativa operatività, risultando in igni caso lo stesso del tutto vago e, pertanto, ancora inammissibile, come anche deve ritenersi, per tale motivo, il disconoscimento dei rilievi fotografici. 
Le contestazioni operate dall'opponete con riguardo al mancato rispetto delle modalità formali indicate per il PCT per il deposito dei documenti di controparte sono state tardivamente formulate solo nella seconda memoria ex art 171 ter c.p.c. ( laddove la prima occasione utile era costituita dalla prima di tale memorie, trattandosi di documenti già prodotti dall'opposta in sede di costituzione). 
La documentazione prodotta dall'opposta risulta visionabile sia dal ### che da controparte, che non ha negato il relativo esame, sicché ogni eventuale irritualità deve ritenersi senz'altro sanata. 
Rafforza il convincimento del ### circa la fondatezza della pretesa dell'### il fatto che l'emissione della fatture fosse conosciuta dall'opponente ( tramite sistema ### e che l'opposta, prima di richiedere la concessione del decreto ingiuntivo, abbia sollecitato il pagamento delle stesse senza ricevere alcun riscontro: l'odierna opposizione risulta invero essere il primo atto con cui la ### ha provveduto a contestare il credito vantato dal L'### ( v. solleciti di pagamento doc 9 fasc. parte opposta). 
A tal proposito, è stato più volte chiarito che per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento (exceptio inadampleti contractuts) è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza. Al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto (tra le varie, cfr. Cass. 7 dicembre 1994, n. 10506)" (così Cass. Civ., n. 22353/2010).
Anche sotto tale profilo, quindi, il rifiuto di pagare, opposto dalla ### appare ingiustificato, contraddittorio e non coerente rispetto ai principi di correttezza che devono governare i rapporti obbligatori. 
In ultimo deve darsi atto che parte opposta ha prodotto anche estratto autenticato da ### del ###, produzione che valutata ai sensi dell'art 2710 c.c. costituisce ulteriore elemento di valutazione positivo nel senso della fondatezza della pretesa dell'opposta.  ### va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo opposto dichiarato definitivamente esecutivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della attività processuale espletata ( ritenendosi congrui i minimi per la fase di trattazione, non seguita da istruttoria) e del numero e della media complessità delle questioni trattate, con applicazione dei compensi previsti dalle vigenti tabelle professionali di cui al D.M.  147/2022 ( scaglione: cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00). 
La condotta dell'opponente assume, poi, rilievo ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., norma la cui operatività può essere disposta anche d'ufficio. 
Al riguardo, la Cassazione ha precisato che: "La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (cfr. Cass. civile, sez. un., 20/04/2018, n. 9912). 
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che: "La responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie. Il presupposto per l'applicabilità della norma è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 dell'art.  96 c.p.c." (cfr. Cass. civile, sez. III, 29/09/2016, n. 19285).
Nella specie deve, quindi, aversi riguardo alla condotta processuale dell'opponente che ha sviluppato, quanto meno con colpa grave, una difesa dimostratasi, all'esito del processo del tutto priva di consistenza sul piano giuridico e fattuale, e che , senza comprovato motivo, non ha presenziato all'udienza fissata dal Giudice per tentare la conciliazione della lite abusando così dello strumento processuale, ai danni della controparte e dello stesso sistema giustizia. Si condanna pertanto l' opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., a corrispondere all'opposta una ulteriore somma la cui misura appare equo determinare in 1/2 dei compensi liquidati alla controparte. 
Ai sensi dell'art 96 comma 4 c.p.c. parte opponete va altresì condannata al pagamento di una somma in favore della ### delle ### che si reputa di quantificare, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza dell'affare e di ogni altra circostanza riguardante la condotta processuale, in euro 2.000,00 P.Q.M.  ### di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto 1265/25; 2) condanna parte opponente al pagamento, in favore della opposta , delle spese relative al presente procedimento, che liquida in euro 6713,00, per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).  3) Condanna l'opponente ex art. 96, comma 3 c.p.c. a corrispondere all'opposta la somma di ### 3356,00.  4) Condanna l'opponente ex art. 96, comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della ### delle ### della somma di ### 2000,00. 
Napoli, 8.1. 2026 

Il Giudice
dott. ssa


causa n. 9489/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Vollero Flora

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23150 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.1 secondi in data 22 gennaio 2026 (IUG:JY-AA3154) - 1159 utenti online