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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 1990/2026 del 11-02-2026

... favore di D'### I detti importi vanno maggiorati degli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. - Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e si liquidano come da dispositivo in considerazione del quantum riconosciuto, in base ai parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 147/2022. P.Q.M. il giudice di pace, definitivamente pronunziando nella causa proposta come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) dichiara la contumacia di ### b) dichiara la responsabilità paritaria di D'### e ### nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa; - per l'effetto: c) condanna D'### in solido con la ### S.p.A. e ### in solido con la ### assicurazioni S.p.A. - F.G.V.S., al pagamento, in favore di ### della somma di euro 300,00 ciascuno, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., con decorrenza dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo; d) condanna la ### assicurazioni S.p.A. - F.G.V.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido ### al pagamento, in favore di D'### della somma di euro 800,00, già ridotta al 50%, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI Quarta Sezione Civile Il giudice di pace di Napoli, nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 53985 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: risarcimento danni a cose da sinistro stradale ex artt. 2054 cod. civ. e 144 e segg. d.lgs.  7 settembre 2005, n. 209 TRA ### codice fiscale #####, rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### presso il cui studio a Napoli, salita ### 25, è elettivamente domiciliato - attore - CONTRO ### S.P.A., codice fiscale ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura alle liti notarile, dall'avv. ### presso il cui studio a Napoli, via ### 10, è elettivamente domiciliata - convenuta - ###'### codice fiscale ###, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ### presso il cui studio a Napoli, via ### 201, è elettivamente domiciliato - convenuto - NONCHÉ ### codice fiscale #####, residente a Napoli, via ### - chiamato in causa - NONCHÉ ### S.P.A., codice fiscale ###, quale impresa designata per conto del F.G.V.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura alle liti notarile, dagli avv.ti ##### e Cesare ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### a Napoli, via G. Cortese, 11 - chiamata in causa - CONCLUSIONI: come rassegnate negli atti di costituzione e precisate in udienza, da intendersi integralmente trascritte. n. 53985 / 2017 r.g.a.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene emessa conformemente al canone normativo di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., e 118 disp. att., cod. proc. civ., i quali, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18.06.2009 n. 69, dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; con specifico riferimento ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, prevedono altresì che essa debba essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi, con facoltà di limitare la trattazione alle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (i.e. effetto di error in procedendo), potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.  - #### in qualità di proprietario del motociclo ### 400 targato ### con atto di citazione notificato in data ###.2019, ha agito nei confronti della ### S.p.A. e di D'### per sentirli condannare al risarcimento del danno patrimoniale da lui patito a seguito del sinistro verificatosi in data ###, alle ore 09,30 circa, a Napoli, in via A. Manzoni, all'altezza del civico n. 93. 
A fondamento della domanda, l'attore ha esposto che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre il proprio veicolo era fermo in sosta, «era stato violentemente urtato e sbalzato in terra di qualche metro» dall'autovettura BMW targata ### che lo aveva colpito con la propria parte anteriore destra. 
Ha precisato che il conducente del veicolo investitore, fermatosi dopo l'urto, aveva dichiarato di non aver potuto evitare l'impatto avendo a causa della condotta di guida del conducente di un altro veicolo che aveva effettuato una manovra di inversione di marcia. 
Avendo il proprio veicolo subito danni consistenti in «rotture ed ammaccature» quantificati in euro 3.761,55, oltre euro 250,00 per «”sosta tecnica ”ex lege”», ne aveva chiesto il risarcimento con messaggio p.e.c. del 07.03.2019 alla ### S.p.A., ai sensi dell'art 148 d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, riscontrato dal D'### il quale, però, aveva attribuito la responsabilità del sinistro al conducente della ### targata ### dichiarata di proprietà di ### rado, dovuta alla manovra di inversione di marcia compiuta da detto veicolo che aveva reso inevitabile il sinistro; l'istante ### aveva, inoltre, ricevuto il diniego alla formulazione di un'offerta risarcitoria da parte della ### S.p.A., ente assicurativo del veicolo ### per avere essa ritenuto non sussistente la responsabilità del proprio assicurato nella determinazione dell'evento. 
Non avendo avuto esito la ulteriore richiesta volta alla liquidazione del pregiudizio subìto inoltrata con messaggio p.e.c. il ###, ### ha agito in questa sede giudiziale al fine di ottenere il risarcimento del pregiudizio subìto nella misura prospettata. 
Si è costituita con propria comparsa la ### S.p.A., la quale ha allegato documenti ed impugnato la domanda di cui ha chiesto il rigetto in quanto nullo l'atto di citazione e comunque inammissibile ed improponibile oltre che infondata. 
Instauratosi ritualmente il contraddittorio a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, si è pure costituito D'### preteso responsabile civile, il quale ha eccepito l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e l'infondatezza della domanda; ha inoltre sollevato eccezione in ordine alla validità dell'atto introduttivo per contrasto con l'art. 163 comma 3, c.p.c. Ha eccepito la propria mancanza di responsabilità nella determinazione del sinistro «… n. 53985 / 2017 r.g.a.c. per essere invece completamente responsabile dei fatti per cui è causa il sig. ### in qualità di proprietario del veicolo ### tg. ### peraltro risultato privo di copertura assicurativa al momento del dedotto incidente, come da certificazione ### versata in atti …». 
Ha chiesto quindi, previa chiamata in causa, dichiararsi la responsabilità del ### con condanna della ### S.p.A., quale impresa designata per conto del ### di ### per le ### della ### al pagamento in suo favore della somma di euro 2.460,00, con rigetto della domanda avanzata in suo danno, in quanto infondata. 
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la ### S.p.A., nella qualità, la quale ha a sua volta eccepito l'improponibilità ed improcedibilità delle domande per essere carenti i requisiti previsti dal d.lgs. n. 209 del 2005 e, comunque, non provati i fatti.  ### è rimasto contumace. Gli altri convenuti costituiti hanno esposto i rispettivi motivi di impugnativa nelle proprie comparse di costituzione cui, per brevità si rimanda. 
Nel corso del giudizio è stata ammessa ed espletata la prova orale con l'audizione di due testimoni addotti dall'attore ed uno dal convenuto D'### esaurita la fase istruttoria, le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni nell'udienza rinviata allo scopo, e la causa è stata riservata per la decisione.  - Le domande appaiono sufficientemente specificate ed individuate, sia nel petitum immediato e mediato che nella causa petendi, in base alla prospettazione attorea.  - Esse sono proponibili, atteso che: a) l'introduzione della lite da parte attorea è stata preceduta dalla richiesta risarcitoria prevista dall'art. 145 del d.lgs. 07.09.2005, n. 209 (cfr. missive prodotte al momento della iscrizione della causa a ruolo); b) il procedimento stragiudiziale disciplinato dall'art. 148 d.lgs. n. 209 del 2005 ha raggiuto lo scopo di mettere l'impresa assicurativa nella condizione di valutare il caso al fine di decidere se fare l'offerta risarcitoria o meno, avendo la ### rifiutato il pagamento prospettando la responsabilità di un soggetto diverso dal proprio assicurato; c) la domanda proposta da D'### nei confronti di ### è stata preceduta dalla rituale costituzione in mora nei termini di legge (cfr. all. n. 8 in fasc. convenuto) da ritenersi automaticamente estesa al terzo chiamato in causa (cfr. Cass. civ. Ord. n. 15232 del 01.06.2021), ed alla ### - F.G.V.S., vigendo il litisconsorzio necessario con applicazione dell'art. 283, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 209/2005, per essere il veicolo di proprietà del responsabile civile non coperto da assicurazione come risulta dall'attestazione della ###S.A.P. S.p.A. agli att. (cfr. all. n. 6 in fasc. D'###.   ### alla negoziazione assistita è stato formulato nei confronti deI convenuto D'### e della ### a mezzo del già richiamato messaggio p.e.c. del 07.03.2019, come richiesto dalla l. 162/2014, mentre la sua mancata proposizione nei confronti della ### - F.G.V.S. non è stato eccepito né è stato rilevato dal giudice nel corso dell'udienza di comparizione. Ne consegue l'avveramento della relativa condizione di procedibilità dell'azione.  - Dalla copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo ### targato ### risulta che, al momento del fatto, esso era di proprietà di ### la copia della carta di circolazione attesta che l'auto BMW targata ### era di proprietà del convenuto D'### Tale documentazione è valida, essendo stata solo genericamente impugnata, e non espressamente disconosciuta adducendo specifici motivi di difformità agli originali (cfr. Cass. civ. Sent. n. 71015 del 12.04.2016). 
Quanto alla titolarità della situazione giuridica controversa in capo ### può farsi riferimento all'ulteriore consultazione del sistema informativo dell'A.c.i. allegato agli atti da #### n. 53985 / 2017 r.g.a.c. Altrettanto può dirsi in relazione alla copertura assicurativa dei veicoli coinvolti attestata dalla documentazione agli atti e, comunque, non contestata.  - Alla luce della istruttoria espletata, può considerarsi come verificatosi il sinistro, trovandosi il motociclo dell'attore fermo in sosta a lato della carreggiata al momento dell'incidente. 
Relativamente alla individuazione della responsabilità nella determinazione del danno, può farsi riferimento a quanto può desumersi dalle dichiarazioni rese dai testimoni ### e ### - escussi sotto il vincolo del formale impegno a dire la verità (quanto dichiarato dall'ulteriore teste attoreo, ### non è rilevante ai fini della ricostruzione dell'evento, non essendo stato egli presente al fatto). 
La testimone, ### indicata dal convenuto D'### ha dichiarato, tra l'altro: «Ho visto una vettura tipo ### di colore grigio scuro che procedeva verso ### che improvvisamente senza mettere la freccia, effettuava una manovra di inversione a “U” per cambiare senso di marcia. In quel momento dalla opposta corsia, in direzione ### proveniva una auto ### di colore bianco che per evitare l'impatto frontale con la ### che invertiva la marcia, sterzava velocemente sulla destra, dove vi era parcheggiato un motorino, con la parte anteriore rivolta verso il marciapiede … A causa dell'impatto il motorino cadeva al suolo … ho potuto constatare i danni riportati dalla ### nella parte anteriore destra, tipo ammaccature e graffi che riconosco nelle foto che mi vengono mostrate nella produzione del sig. D'### La teste ha riconosciuto nelle foto agli atti i veicoli coinvolti. 
A fronte di tali dichiarazioni è stato escusso ### addotto dalla parte attrice, il quale ha affermato, tra l'altro:«… ho visto un BMW bianco a circa centocinquanta metri da me che procedeva … in direzione ### … urtava uno scooter che stava parcheggiato a spina di pesce, davanti al negozio, dove vi erano parcheggiati anche altri motorini … la autovettura colpi con lo spigolo anteriore destro un motorino che poi appresi essere di un mio cliente, tale ### … a causa dell'urto il mio motorino cadde al suolo … non ricordo che nel sinistro appena descritto fossero coinvolti altri veicoli …». Pure il suddetto teste ha riconosciuto nei rilievi fotografici allegati da parte attrice il veicolo danneggiato e lo stato dei luoghi. 
Le risultanze istruttorie acquisite, pur non pienamente coincidenti ed in mancanza di elementi di valutazione cui attribuire identica valenza probatoria, fanno considerare acclarato il verificarsi dell'evento con le modalità dedotte, attribuendo rilevanza alla turbativa determinata dal conducente del veicolo del ### tale da costringere il D'### ad urtare lo scooter attoreo. Si valuta, tuttavia, che la responsabilità conseguente alla improvvida manovra del conducente della ### vada attenuata sulla base del criterio di cui agli artt. 140 e 141 c.d.s. 
Infatti, in mancanza di dimostrazione circa la presenza di segnaletica (verticale o orizzontale) che vietasse la manovra di inversione, deve ritenersi per un verso che essa fosse consentita e pertanto non imprevedibile, per altro verso che il D'### alla guida dell'auto BMW fosse comunque tenuto ad una condotta di guida prudente che gli consentisse di arrestare comunque il proprio veicolo in sicurezza, anche in presenza di una manovra non preventivamente segnalata. 
Alla luce delle considerazioni esposte, va affermata la responsabilità paritaria di D'### proprietario del veicolo targato ### e di ### proprietario della vettura targata ### nella produzione del sinistro per cui è causa.  - Per quanto attiene alla quantificazione del danno da risarcire, dall'esame comparato delle risultanze istruttorie, ivi compresi i rilievi fotografici sul veicolo attoreo., delle caratteristiche delllo stesso (anno di immatricolazione 2005), del suo apparente stato di manutenzione e di quanto è possibile riscontrare dai rilievi fotografici agli atti che sia effettivamente riconducibile all'evento n. 53985 / 2017 r.g.a.c. de quo, esso viene determinato in euro 600,00. Al suo pagamento vanno condannati #### e ### in solido con i rispettivi enti assicurativi. 
Analoghe considerazioni inducono a determinare in euro 1.600,00 complessivi il danno conseguito al veicolo targato ### ridotto ad euro 800,00 in conseguenza della declaratoria di concorso di responsabilità, con condanna al suo pagamento a carico di ### e della ### assicurazioni, nella qualità, in favore di D'### I detti importi vanno maggiorati degli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.  - Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e si liquidano come da dispositivo in considerazione del quantum riconosciuto, in base ai parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 147/2022.  P.Q.M.  il giudice di pace, definitivamente pronunziando nella causa proposta come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) dichiara la contumacia di ### b) dichiara la responsabilità paritaria di D'### e ### nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa; - per l'effetto: c) condanna D'### in solido con la ### S.p.A. e ### in solido con la ### assicurazioni S.p.A. - F.G.V.S., al pagamento, in favore di ### della somma di euro 300,00 ciascuno, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., con decorrenza dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo; d) condanna la ### assicurazioni S.p.A. - F.G.V.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido ### al pagamento, in favore di D'### della somma di euro 800,00, già ridotta al 50%, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., con decorrenza dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo e) condanna in solido D'### con la ### S.p.A., da una parte, e ### con la ### S.p.A. - F.G.V.S., al rimborso delle spese di lite dell'attore, liquidate in euro 125,00 per esborsi (contributo unificato) ed euro 346,00 per compenso professionale, con addebito del 50% a carico di ciascuna di esse, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv.  ### f) condanna la ### S.p.A. - F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con ### al rimborso delle spese di lite di D'### liquidate in complessivi euro 346,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. ### Napoli, 30 gennaio 2026 

Il giudice
di pace (dott. ###


causa n. 53985/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Claudio Marsala

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2

Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 2141/2025 del 22-12-2025

... della ### s.p.a. della somma di € 3.873,42 oltre interessi, spese e competenze del procedimento. 1.3. Con atto di citazione notificato in data 12 luglio 2012, la società ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 733/21, domandando la revoca dello stesso. ###, in particolare, adduceva i seguenti motivi di opposizione: - l'inefficacia della polizza fideiussoria n. ###, in quanto l'art. 3 delle condizioni della polizza prevedeva che la garanzia avrebbe avuto efficacia per il periodo di trentasei mesi decorrenti “dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni”; - la polizza avrebbe perso efficacia alla data del 5.6.2006 in ragione del fatto che la concessione provvisoria veniva emessa in data ###; - il decreto di revoca veniva emesso solo in data ###, allorquando la polizza avrebbe perso la sua efficacia, con la conseguenza che nessuna pretesa avrebbe potuto essere mossa dalla ### s.p.a. nei confronti della ### garante. 1.4. Con comparsa di costituzione datata 6 novembre 2012 la ### s.p.a. contestava integralmente l'opposizione avversa, deducendo che: - l'art. 3 della polizza dovrebbe rapportarsi al termine della scadenza (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE PRIMA CIVILE in nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9434 del ### degli ### dell'anno 2014, promossa da: SOCIETA' ### - S.F.I.R.S. S.P.A., con sede in ### via ### 4, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle ### n. ###, in qualità di rappresentante e mandataria della ### e per essa ente istruttore e gestore del ### finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi di investimento di cui alla L.R. n. 15/1994, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###del viale ### presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta difende in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine del decreto ingiuntivo n.733/2012; appellante contro ### N.V., (C.F. ###), con sede ###, ### Amsterdam (### e sede ###funzione di rappresentanza generale per l'### in ### n. 12, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### presso il quale è elettivamente domiciliat ###giusto procura a margine della comparsa di costituzione e risposta appellata ### appello contro sentenza del Giudice di RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Premessa - il ricorso monitorio ed il giudizio di primo grado 1.1. Con ricorso depositato in data 5 giugno 2012, la ### S.p.a. ha domandato di ingiungere al ### di ### s.r.l. in liquidazione (d'ora in poi il “Consorzio”) e alla ### N.V. (“Atradius”) il pagamento della somma di € 3.873,42, esponendo quanto segue: - il ### presentava alla ### spa domanda di agevolazione a valere sul ### della L.R. n. 15 del 1994, anno 2001, per la realizzazione di un programma di investimento nell'ambito della propria unità produttiva sita in ### - come previsto con decreto ministeriale n. 527 del 25 maggio 2000, il ### - unitamente alla domanda di agevolazione, e a garanzia della volontà di quest'ultima di realizzare il predetto programma - allegava la polizza fideiussoria n. ###, rep. 682015252, del 13 dicembre 2001, rilasciata dalla #### di ### e ### s.p.a., ora ### fino alla concorrenza dell'importo di € 3.873,42, già 7.500.000 lire; - con determinazione del ### dell'### all'### n. 248 del 5 giugno 2003, veniva concesso in via provvisoria al ### un contributo di € 302.681,00, da erogarsi a stato avanzamento lavori; - a séguito di verifiche effettuate dall'### dell'### emergeva che il ### non aveva completato il programma di investimenti di cui alla L.R. n. 15 del 1994, risultando inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte; - con determinazione del ### del ### dell'### n. 456 del 14 settembre 2006, l'amministrazione revocava il contributo concesso al ### - la ### s.p.a., con lettera raccomandata del 6 novembre 2006, intimava al ### ed alla società di ### il pagamento dell'importo pari ad € 3.873,42.  1.2. Con decreto ingiuntivo n. 733/21, depositato in data 16 aprile 2012, il Giudice di ### ingiungeva al ### ed alla ### il pagamento nei confronti della ### s.p.a. della somma di € 3.873,42 oltre interessi, spese e competenze del procedimento.  1.3. Con atto di citazione notificato in data 12 luglio 2012, la società ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 733/21, domandando la revoca dello stesso.  ###, in particolare, adduceva i seguenti motivi di opposizione: - l'inefficacia della polizza fideiussoria n. ###, in quanto l'art. 3 delle condizioni della polizza prevedeva che la garanzia avrebbe avuto efficacia per il periodo di trentasei mesi decorrenti “dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni”; - la polizza avrebbe perso efficacia alla data del 5.6.2006 in ragione del fatto che la concessione provvisoria veniva emessa in data ###; - il decreto di revoca veniva emesso solo in data ###, allorquando la polizza avrebbe perso la sua efficacia, con la conseguenza che nessuna pretesa avrebbe potuto essere mossa dalla ### s.p.a.  nei confronti della ### garante.  1.4. Con comparsa di costituzione datata 6 novembre 2012 la ### s.p.a. contestava integralmente l'opposizione avversa, deducendo che: - l'art. 3 della polizza dovrebbe rapportarsi al termine della scadenza dell'obbligazione principale; - l'interpretazione proposta dalla ### renderebbe di fatto inattuabile l'escussione, in quanto obbligherebbe il beneficiario della garanzia ad escuterla prima della scadenza dell'obbligazione principale, peraltro in contrasto con il disposto dell'art. 1957 c.c.; - l'art. 3 non rientrerebbe tra quelli approvati e sottoscritti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con la conseguenza che, rendendo la garanzia impossibile da escutere, il patto sarebbe nullo ex art. 2965 1.5. Con sentenza n. 340/2014, il ### di ####, aderendo alla tesi sostenuta da ### accoglieva l'opposizione proposta, condannando la ### s.p.a. al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.200,00 per competenze legali oltre ad euro 50,50 per spese ed agli accessori di legge.  2. Il giudizio di appello 2.1. Con atto di citazione notificato in data ###, la ### s.p.a. ha impugnato la sentenza 340/2014, emessa dal ### di ### di ### sulla base delle seguenti motivazioni: a) il ### di primo grado avrebbe errato nel ritenere non assimilabile la revoca del beneficio da parte della ### rispetto alla rinunzia che avrebbe dovuto essere comunicata dalla contraente, in quanto: i) tale rilievo non è mai stato proposto in primo grado dalla ### e, pertanto, la ### s.p.a.  non ha potuto prendere alcuna posizione in merito a siffatto profilo; ii) il provvedimento assunto dalla ### aveva unicamente cristallizzato la rinuncia di fatto operata dalla società beneficiaria. Inoltre, il ### avrebbe rinunciato tacitamente al beneficio poiché, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni, non aveva realizzato alcuna delle condizioni necessarie ai fini dell'ottenimento del contributo; a nulla sarebbe servito che il ### non aveva comunicato la propria volontà alla controparte, essendo configurabile l'ipotesi della rinuncia implicita; b) il ### avrebbe errato nello statuire l'inefficacia della polizza, stante la scadenza del termine per l'escussione, in quanto il termine di trentasei mesi sarebbe coincidente con quello di scadenza dell'obbligazione principale. Inoltre, come già osservato in primo grado, l'interpretazione proposta dalla ### ed avallata dal ### renderebbe inattuabile l'escussione, in aperta violazione del disposto dell'art. 1957 c.c.; inoltre, l'art. 3 della polizza non rientrerebbe tra quelli approvati e sottoscritti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con la conseguenza che, rendendo la garanzia impossibile da escutere, il patto sarebbe nullo ex art. 2965 ### ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale, contrariis rejectis: Nel merito: per tutte le ragioni sopra esposte riformare integralmente la sentenza n. 340/14, pronunciata dal ### di ### di ### nella persona del Dott. ### , il 24 marzo 2014, depositata in ### il medesimo giorno e per l'effetto rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo n. 73/2012 emesso dal ### di ### in ### e, conseguentemente, condannare la ### N.V. al pagamento della somma di € 3.873,42 oltre interessi maturati e maturandi; In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del procedimento monitorio, del giudizio di primo grado e del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.” 2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data ###, si è costituita la società ### la quale ha contestato integralmente i motivi di appello e ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza, deducendo: - l'inammissibilità dell'atto d'appello poiché carente dei requisiti processuali, in quanto la ### s.p.a.  non avrebbe individuato con chiarezza i capi oggetto della censura, né avrebbe indicato un progetto alternativo di decisione ed esplicitato i motivi di diritto dell'impugnazione; - in relazione al primo motivo di appello, che la rinuncia operata dal beneficiario non potrebbe essere assimilata alla revoca, specie nel caso in cui nel provvedimento di revoca non viene fatto alcun richiamo ad una rinuncia tacita (come nel caso oggetto di controversia); - che, rispetto al secondo motivo di appello, le condizioni della polizza (incluso l'art. 3 indicante il termine) sarebbero inderogabili dalle parti; - che, al momento della revoca del beneficio, la polizza aveva perso la sua efficacia, essendo il termine in favore di controparte ormai spirato, una volta decorsi i trentasei mesi dopo la concessione provvisoria dell'agevolazione; - che la giurisprudenza di merito avrebbe manifestato un orientamento consolidato con cui, in casi di polizze rilasciate a garanzia delle agevolazioni ministeriali ex L. 488/92, è stata ritenuta inefficace la polizza escussa fuori dal termine di scadenza indicata nel contratto; - che il richiamo all'art. 1957 c.c. sarebbe ultroneo e fuorviante, non dovendo discutersi della scadenza dell'obbligazione principale e del permanere dell'obbligazione del garante, ma solo di un preciso termine di efficacia della polizza; - che sarebbe inconferente il richiamo agli artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto il testo della polizza è stato fissato inderogabilmente dalla PA ed approvato dalla contraente e dalla ### s.p.a.; analoghe considerazioni dovrebbero sostenersi rispetto al riferimento all'art. 2965 c.c., non essendo corretto che l'### dapprima stabilisca un testo inderogabile e poi invochi una parziale nullità del contratto.  ### ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale adito: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da ### spa per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 cpc; nel merito, rigettare l'appello proposto da ### perché del tutto infondato sia in fatto che in diritto - confermando conseguentemente la pronuncia di I° grado e/o, comunque, la statuizione di revoca dell'ingiunzione opposta accertando e dichiarando l'infondatezza e l'abusività della pretesa; con vittoria di compensi e spese anche per il ### di ### grado”.  2.3. All'udienza del 10 marzo 2015 il ### ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.2.2017.  2.4. La causa è stata istruita esclusivamente a livello documentale e, a séguito di plurimi rinvii, all'udienza dell'21.10.2025 il ### dopo aver preso atto che le parti hanno richiamato quando dedotto ed eccepito negli atti introduttivi e nelle comparse conclusionali (rinunciando espressamente ad una nuova concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.), ha tenuto la causa in decisione.   ****  3. Ritiene il Tribunale che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.  3.1. Preliminarmente è opportuno esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello dedotta da ### per carenza dei requisiti ex art. 342 cpc. In particolare, l'appellata ha affermato che nell'atto di appello non sarebbero stati individuati con chiarezza i capi oggetto della censura, sia in fatto sia in diritto, e non sia stato proposto un progetto alternativo di decisione.  ### è infondata. 
In relazione al vaglio di specificità dell'atto devolutivo, si richiama il condivisibile orientamento della Suprema Corte (espresso, tra le altre pronunce, da Cass., Sez. II, ord., 18 gennaio 2024, n. 1932), la quale ha dato séguito alla tesi secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante “riforma Cartabia”, richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 
In altri termini, non si può ritenere aspecifico un motivo di appello che esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto ed in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione di cogliere natura, la portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura. 
Circa il profilo argomentativo, si osserva che l'individuazione di un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”, non deve necessariamente tradursi in un “progetto alternativo di sentenza”. 
Invero, il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c. alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del ### nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, risultando sufficiente che l'appellante ponga il ### d'appello in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta. 
Alla luce di quanto premesso, si ritiene che, nel caso in esame, l'appellante abbia individuato i capi della decisione reputati meritevoli di censura, menzionando espressamente i punti della decisione impugnata, senza quindi limitarsi ad un generico richiamo al testo della sentenza di primo grado; l'appellante ha poi esposto con sufficiente chiarezza la differente interpretazione sugli aspetti di diritto analizzati e statuiti dal ### di prime cure, proponendo così un'alternativa lettura, con il risultato che il ### dell'appello possiede tutti gli elementi per poter cogliere la portata ed il contenuto delle censure. 
Conseguentemente, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile.   ****  3.2. Venendo al merito, quale primo motivo di doglianza l'appellante ha censurato il capo della sentenza di primo grado in cui il ### dopo aver precisato che le ragioni della ### s.p.a. non fossero idonee all'accoglimento dell'ingiunzione, ha statuito che “il contenuto letterale della clausola contrattuale come richiamata in epigrafe si limitava a garantire il rischio per la sola ipotesi che la società beneficiaria vi rinunciasse spontaneamente e non anche quello conseguente all'emissione di un provvedimento di revoca del beneficio da parte della ### della Sardegna”.  ### ha affermato che la determinazione di revoca della RAS avrebbe invece cristallizzato una situazione già chiara e definita, dovendo interpretarsi il mancato inizio dei lavori come una rinuncia tacita al finanziamento da parte del ### In sostanza, siccome l'art. 1 del contratto richiama il concetto di “rinunzia” senza alcuna specificazione della forma, tale manifestazione di volontà, in tesi dell'appellante, ben può essere anche tacita. 
Come secondo motivo di doglianza, invece, la ### s.p.a. ha contestato il capo della sentenza in cui il ### ha statuito che “il garante ne avrebbe dovuto rispondere soltanto se tale evento si fosse verificato nei trentasei mesi successivi alla data di efficacia del decreto di concessione provvisoria avvenuto nel 5 giugno 2013 e non, come è avvenuto nel caso in esame, successivamente al decorso di tale termine quando la polizza fideiussoria era già irrimediabilmente scaduta”. 
Sul punto, l'appellante ha sottolineato che la polizza, per come è stata interpretata dalla ### e dal ### di ### risulterebbe di alcuna utilità in ragione di una concreta impossibilità di escutere la garanzia. Ha poi sostenuto che, in ogni caso, la revoca era anteriore al termine di scadenza dell'obbligazione principale. 
Partendo dall'esame del primo motivo d'appello, deve rammentarsi che la ### s.p.a. ha azionato la polizza nell'interesse del ### ed in favore della ### a garanzia “della volontà di quest'ultima di realizzare il programma di investimenti” per cui la contraente aveva presentato domanda al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie. 
Dalla lettura della polizza in oggetto e, in particolare, dal contenuto dell'art. 1 delle Condizioni generali di ### si evince che l'obbligo della società assicuratrice al rimborso in favore della ### della ### dell'importo di € 3.873,42 è ricollegato all'enuclearsi delle sole ipotesi in cui la contraente, beneficiaria delle agevolazioni, vi rinunci prima che sia avvenuta un'erogazione per stati di avanzamento lavori da parte della contraente beneficiaria ovvero non rispetti la condizione di cui all'art. 8, comma 1 lettera c) del regolamento. 
Il punto controverso è rappresentato dall'interpretazione del termine “rinuncia” indicato dall'art. 1, nel quale non viene espressamente indicato alcun requisito di forma. Per tale ragione, l'appellante asserisce la configurabilità di una rinuncia tacita da parte del ### (conseguente al mancato inizio dei lavori per i quali era stato concesso il finanziamento), che renderebbe la determinazione di revoca un mero atto ricognitivo di una volontà dell'ente già validamente espressa. Essendo tale rinuncia maturata pienamente entro il perimetro dei trentasei mesi, l'escussione sarebbe di conseguenza valida. 
A tal proposito, occorre precisare che la rinuncia ad un diritto, oltre che espressa, può anche essere tacita, ma in tale ultimo caso essa può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo chiaro e univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa. Al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni. 
Ciò chiarito, la circostanza che il ### non avesse realizzato le attività utili per la concessione definitiva del finanziamento non può ritenersi, di per sé, un elemento sufficiente per supportare la tesi della rinuncia implicita alle agevolazioni, non essendo irragionevole sostenere che la mancata attivazione delle suddette azioni sia dipesa da fattori alternativi, quali una situazione di grave difficoltà economica e/o gestionale connessa al mancato realizzo dei lavori.
Per tale ragione, pur essendo plausibile che l'art. 1 preveda anche l'ipotesi di una rinuncia tacita da parte del contraente, si ritiene che la manifestazione della volontà abdicativa da parte del ### non trovi sufficienti riscontri positivi nel caso di specie. ### da parte del ### appare da ricondursi, piuttosto, ad una ipotesi di inadempimento. 
In quest'ottica, l'ipotesi in esame risulta differente da quella enucleata dall'art. 1 della polizza in esame, in cui l'assicuratore si limita a garantire il rischio solo per il caso in cui la beneficiaria, una volta ammessa, vi rinunzi sua sponte (espressamente o tacitamente); diversa invece è l'evenienza in cui, prima della concreta erogazione per stati di avanzamento, la ### emetta un provvedimento di revoca del beneficio, come in concreto avvenuto. 
A favore di questa interpretazione, inoltre, depone la stessa determinazione di revoca n. 248 del 14.09.2006, la quale non effettuava alcun richiamo all'asserita rinuncia tacita da parte del ### limitandosi a rilevare il mancato avanzamento dei lavori. 
Non si può, pertanto, condividere quanto affermato dalla ### s.p.a. in ordine al fatto che il provvedimento suddetto rappresenterebbe una cristallizzazione della volontà abdicativa del ### La procedura amministrativa prevedeva una provvisoria elargizione economica a vantaggio della parte privata, la quale, al fine di conservare l'utilità provvisoriamente concessa, era tenuta ad adempiere taluni obblighi e doveri imposti dalla ### la cui inosservanza è stata poi acclarata con il provvedimento sopra menzionato. 
In ogni caso, anche a voler ritenere fondata la prospettazione alternativa proposta dalla parte appellante, assume carattere assorbente la decisione sul secondo motivo di appello, riguardante gli effetti connessi alla scadenza del termine di durata massima della garanzia.  ###. 3 della polizza in esame prevede che “la garanzia ha durata corrispondente ai vincoli risultanti dalla presentazione della detta domanda di agevolazioni con specifico riguardo ai termini di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1 del regolamento, e comunque fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni”. 
La garanzia, in ragione del suo oggetto, aveva fissato un perimetro di durata pari a trentasei mesi, così che, una volta intervenuta la concessione provvisoria in favore della beneficiaria dell'agevolazione, l'eventuale rinunzia da parte della stessa poteva essere coperta dalla polizza a condizione che tale evento fosse avvenuto nell'arco temporale contrattualmente individuato. 
Sulla scorta di quanto sopra osservato deve dedursi l'infondatezza della ricostruzione offerta dalla ### s.p.a., secondo la quale la polizza non abbia mai avuto alcuna concreta utilità. 
Come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito - condivisa anche da questo Tribunale - in casi analoghi da quello in esame, il termine di trentasei mesi deve ritenersi corrispondente a quello di durata della garanzia. Entro questo termine l'### deve far valere l'obbligazione del garante, adducendo l'inadempimento del garantito.  ### del garante discende da una fattispecie espressamente individuata dal contratto (la rinuncia da parte del beneficiario) che rappresenta il fatto costitutivo dell'obbligazione restitutoria. 
In altri termini, il presupposto affinché il fideiussore sia tenuto al pagamento è che sia esigibile l'obbligazione principale di restituire il finanziamento. Se non sorge l'obbligazione di restituire il finanziamento, non si può neanche ipotizzare che sorga quella di garantirla. 
Conseguentemente, la polizza ha perso efficacia alla data del 5.6.2006 in quanto il decreto di concessione è stato emesso in data ###. Il successivo provvedimento di revocata datato 14.9.2006 è, pertanto, avvenuto oltre il perimetro fissato dal contratto. 
La conclusione sopra esposta non può essere messa in discussione dall'ulteriore deduzione della ### s.p.a., a detta della quale troverebbe applicazione nel caso in esame l'art. 1957 c.c., in ragione del fatto che l'art. 4 del contratto prevedeva espressamente “la rinunzia ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile”. 
Tale prospettazione non può ritenersi condivisibile, non essendo tale disposizione applicabile al caso di specie, e ciò in quanto, in conformità alle previsioni contrattuali, il contratto in oggetto deve esser qualificato non come fideiussione, bensì come un contratto autonomo di garanzia. A tal proposito, la Suprema Corte ha condivisibilmente chiarito che “### in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale (### 1, Ordinanza n. 14945 del 04/06/2025; ### III, sentenza n. 22233/2014). 
Calando i principi di diritto sopra richiamati alla fattispecie in esame, è evidente che il contratto in questione assuma tutte le caratteristiche del contratto autonomo di garanzia, come si ricava dal relativo art. 2, secondo cui “la società si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo garantito a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'apposita richiesta da parte della regione o della banca concessionaria […] non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della ### stessa anche nella eventualità di opposizione proposta dalla Contraente”: risulta dunque chiaro che la pattuizione in questione non possa configurarsi come un contratto di fideiussione, in ragione dell'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga all'art. 1945 Conseguentemente, deve concludersi, in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, che “il contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 cod. civ. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale” (Cass., 21399/2011; Cass., n. 42200/2010).  4. Per tutte le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza n. 340/14, pronunciata dal ### di ### di ### in data 24 marzo 2014.  5. Le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento, per cause del valore sino fino a 5.200,00 euro (parametri aggiornati al D.M. 147/2022). 
Considerato che la società ### s.p.a. è risultata soccombente nei due gradi di giudizio, la stessa è tenuta a pagare il doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna l'appellante ### S.P.A., a rimborsare all'appellata #### N.V. le spese processuali del presente giudizio di appello, liquidate in € 1.500,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge; obbliga l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 
Così deciso in ### il giorno 22.12.2025 Il giudice dott.

causa n. 9434/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Angioi Luca

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 223/2026 del 07-01-2026

... all'attualità. Oltre alla sorte capitale competono gli interessi al saggio legale, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul credito come liquidato e rivalutato dalla data dei singoli esborsi, anno per anno sino alla presente decisione. Su tutte le somme come sopra liquidate, a seguito della liquidazione e della conversione in debito di valuta, sono poi dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. 5. Domanda riconvenzionale proposta dal ### convenuto nelle cause n.r.g. 7717/2019 e n.r.g.###/2019 La domanda riconvenzionale proposta dal ### convenuto di condanna delle parti attrici alla restituzione delle provvisionali, ove versate in eccesso, deve essere accolta limitatamente alla posizione degli attori nella causa n.r.g. 7717/2019, non essendo gli attori nella causa n.r.g. ###/2019 costituiti parti civili nel processo penale e non essendo stato contestato il versamento dell'importo di euro 5.000,00 per le parti costituite in sede penale. 6. Sequestro conservativo e istanze delle parti attrici e intervenute ### ricordarsi che gli attori ### nella causa n.r.g. 7717/2019 e (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### nella persona del giudice designato dott.ssa ### ha emesso la seguente ### nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7717 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, a cui sono state riunite le cause N.R.G. ###/2019 e N.R.G. 74336/2019, trattenuta in decisione giusta ordinanza del 29.05.2025 all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e vertenti TRA ####, ####, ####, ####, ####, ####, #####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, D'####, ####, D'####, ######, D'####, ####, #####, ####, #####, ####, ####, ####, #####, ####, #####, ####, #####, ####, #####, ####, #####, ####, ####, #####, ####, MAGGIORELLI ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, #####, ####, ### MAXIMILIAN ###, ### (####, ### (####, ### (####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, #####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ### E #### - ###, ####, ####, ####, ####, ####, ####, #### (causa n.r.g. 7711/2019) elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell' Avv. ### che li rappresenta e difende con l'Avv. ### (indicato come deceduto all'udienza del 18.01.2022) e l'Avv. ### in virtù di procure in calce all'atto di citazione in formato cartaceo, ritirato giusta autorizzazione richiesta all'udienza del 21.05.2019 e depositato nel fascicolo telematico in data ##### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data ### (causa n.r.g.7711-2019) ####, ####, #####, ####, #####, ####, #####, ### - #### - ###, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, #####, ####, #####, #### (#### -###), ####, #####, ####, ####, ####, #####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, #####, ####, ####, ### ANTONIETTA ###, ####, #####, ### E #####, ### E ####- ###, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ### - #####- ###, ####, ####, ####, ####, ### - FERRANTE ###- ###, ####, ####, ####, ####, ####, #####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, #####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, #####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ####, ######, #### (causa n.r.g.###/2019) rappresentati e difesi dagli Avv.ti #### (indicato come deceduto all'udienza del 18.01.2022) e ### giusta procure in atti #### 84 - SOCIETÀ ####.L. ### rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'### giusta procura in atti (causa n.r.g. 74336-2019) #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, costituito nella causa N.R.G. 7717/2019 in data ### (contumace nella causa N.R.G. 74336-2019, giusta ordinanza del 18.01.2022, e nella causa N.R.G. ###-2019 giusta ordinanza del 21.04.2021) #### elettivamente domiciliat ###/b, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. ### giusta procura in atti (costituito in data ### nella causa N.R.G. 7717/2019, in data ### nella causa N.R.G.  ###/2019; in data ### nella causa N.R.G. 74366/2019) #### E ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dall'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (costituito nella causa N.R.G. 7717/2019 in data ###; contumace nelle cause N.R.G. 74366/2019 e N.R.G. ###/2019, giusta ordinanza del 21.04.2021) ### E ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (costituito in data ### nella causa N.R.G. 7717/2019; in data ### nella causa N.R.G. ###/2019; in data ### nella causa N.R.G. 74336/2019) #### ora ##### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall' ### dello Stato, presso cui domicilia per legge in ### via dei ### n. 12 (costituito in data ### nella causa R.G.N. 7717/2019; in data ### nella causa N.R.G. 74366/2019; in data ### nella causa N.R.G. ###/2019) ### E ### S.C.A.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore #### 1980 S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante #### S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante #### S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante #### S.C.A.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore #### S.C.A.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore #### 72 S.C.A.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore #### S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante #### S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante ### e ### S.C.A.R.L., in persona del rappresentante pro tempore ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che le rappresenta e difende giusta procure in atti (costituite con atto di intervento il ###) ######### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli Avv.ti ### (anche quale difensore di sé stessa) e ### che li rappresentano e difendono giusta procure in atti (costituiti con atto di intervento il ###) #### S.C.A.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti (costituita con atto di intervento il ###) ###### e elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende con l'Avv. ### giusta procure in atti (costituiti con atto di intervento in data ### e con atto di intervento in data ###) ###: domanda di risarcimento danni ex artt. 2043 e 2049 c.c. e da reato.  CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate e trascritte.  #### Indice degli argomenti: 1. Vicende processuali delle cause riunite e sintesi delle domande e delle difese delle parti nel corso del giudizio: 1.1 posizione degli attori nelle cause riunite (causa n. r.g. 7717/2019; causa n.r.g. ###/2019; causa n.r.g.  74336/2019) 1.2 posizione dei convenuti nelle cause riunite (causa n.r.g. 7717/2019; causa n.r.g. ###/2019; causa n.r.g.  74336/2019) 1.3 posizione delle parti intervenute.  2. Questioni pregiudiziali e preliminari: 2.1 eccezione di nullità degli atti introduttivi; 2.2. eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito formulata dalla ### erariale; 2.3 eccezione di prescrizione formulata dalla ### erariale; 2.4 ammissibilità degli atti di intervento ex art. 105 comma 1 cpc.  3. Accertamento della responsabilità riguardo alle posizioni di tutti i convenuti: 3.1 responsabilità di ##### e ### 3.2 responsabilità di ### e del Ministero convenuto; 3.3 nesso causale tra le condotte illecite accertate in capo ai convenuti e i danni pretesi dalle parti attrici e intervenute. Responsabilità solidale - concorso del fatto colposo del creditore ex artt. 1227-2056 4. Quantificazione dei danni### 4.1 istanza ex artt. 210 e 213 c.p.c. formulata dalla ### erariale - la compensatio lucri cum damno; 4.2 quantificazione dei danni per gli attori nella causa n.r.g. 7717/2019 (escluso ### e nella causa n.r.g. ###/2019 e per gli intervenuti ##### e ### 4.3 quantificazione dei danni per l'attore ### (causa n.r.g. 7717/2019); 4.4 quantificazione dei danni per gli intervenuti ###### e ### 4.5 quantificazione dei danni per ### 84 ### a r.l. (causa n.r.g. 74336/2019); 4.6 quantificazione dei danni per le ### intervenute: ### -### -### del ### -### - ### 72 - ### - ### -### -### -### -### 5. Domanda riconvenzionale proposta dal Ministero convenuto nelle cause n.r.g. 7717/2019 e n.r.g.###/2019.  6 Sequestro conservativo e istanze delle parti attrici e intervenute.  7 Regolamentazione delle spese di lite.  1.Vicende processuali delle cause riunite e sintesi delle domande e delle difese delle parti nel corso del giudizio: 1.1 posizione degli attori nelle cause riunite (causa n. r.g. 7717/2019; causa n.r.g. ###/2019; causa n.r.g.  74336/2019) Con atto di citazione (di cui è stato autorizzato il ritiro all'udienza del 21.05.2019, poi depositato nel fascicolo telematico in data ###), ritualmente notificato, ### e gli altri attori indicati in epigrafe (causa n.rg.  7717/2019) convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, ####### e il Ministero dello ### ora ### delle ### e del ### in ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - “accertare e dichiarare il diritto, di tutte le parti attrici indicate in epigrafe, in virtù della violazione da parte di ciascuna parte convenuta identificate nelle persone ###### e ### come rappresentata nel presente atto di citazione, al risarcimento del danno patrimoniale come identificato e quantificato nell'atto di citazione e quindi il comportamento, in ragione dei principi cui all'art.2043 c.c., per tutti i danni subiti ed in particolare il ### per lo sviluppo economico per culpa in vigilando in ordine alla verifica dell'attività posta in essere dal ### di ### s. coop. a.r.l.; - accertare e dichiarare il diritto di tutte le parti attrici al riconoscimento del danno non patrimoniale e morale da parte di tutte le parti convenute; - condannare le parti convenute ##### e ### in solido tra loro ed il Ministero dello ### economico rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% della cifra così di seguito riferita per ciascuna parte, ovvero e comunque per un valore maggiore o minore in ragione a quanto verrà accertato nel corso del presente giudizio anche attraverso eventuale ### compensando per la sola parte del Ministero dello ### l'importo di € 5.000,00 ### per ogni parte attrice in ragione del pagamento dell'importo già disposto in ragione della provvisionale riconosciuta da parte del Tribunale Penale di ### sentenza del 5 maggio 2014; - condannare le parti convenute ###### e ### in solido tra loro ed il Ministero dello ### economico rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% dell'importo accertato, al pagamento di un importo pari ad € 50.000,00 in favore di ciascuna parte attrice sopra indicata ovvero e comunque per un valore maggiore o minore in ragione a quanto verrà accertato nel corso del giudizio.” A tal fine, deducevano, in sintesi, che: - erano tutti soci di ### edilizie, aderenti al #### assegnatari, attraverso il ### di interventi di edilizia agevolata in diversi piani di zona, con il riconoscimento del contributo regionale; - le ### avevano stipulato con il ### coop. ### delle convenzioni mediante le quali avevano delegato a quest'ultima la gestione tecnico-amministrativa dei lavori nonché la funzione di stazione appaltante delle opere e al consorzio ### la gestione dei finanziamenti; - gli attori e le cooperative erano stati coinvolti nella vicenda della liquidazione coatta del ### i cui amministratori (a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza) erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta; - le pretese attoree trovavano fondamento negli accertamenti svolti nel corso del processo penale, dove gli stessi attori si erano tutti costituiti parte civile, e nelle sentenze del Tribunale Penale di ### n. 7742 del 5/05/2014, della Corte d'appello penale di ### n. 562 del 18/01/2018 emesse nei confronti degli allora vertici del ### e di tutti gli odierni convenuti, nonché del Ministero dello ### quale responsabile civile del proprio dipendente ### - i giudizi penali avevano accertato che i convenuti, nelle rispettive qualità, avevano distratto la totalità delle somme versate dai soci per i contratti preliminari di assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata, impedendo la realizzazione degli interventi edilizi programmati; - durante il giudizio penale di secondo grado, era emerso che le somme di denaro confluite al ### (presieduto da ### e alla ### (presieduta da ### non erano state utilizzate né per pagare le banche ed estinguere i mutui erogati né per pagare le ditte appaltatrici; - la sentenza della Corte d'Appello penale di ### n. 562/2018 aveva chiarito come il #### doveva gestire i rapporti con le imprese appaltanti, mentre la ### a r.l. svolgeva la funzione di finanziaria del gruppo, supportata anche dalla società ### srl, mentre anche altre società svolgevano funzioni di supporto, in particolare la ### che si occupava di tenere la contabilità di tutte le cooperative edilizie, e la ### di ### che si occupava di promuovere l'attività del ### e di acquisire le adesioni di nuove cooperative edilizie; - era evidente la responsabilità ex art. 2043 c.c. degli amministratori del ### casa ### e del ### nelle persone dei sig. ### e del sig. ### nonché degli altri convenuti coinvolti nel sistema illecito, come accertato dalle sentenze penali, che avevano affermato come lo scopo finale della “cooperazione allargata” ideata da ### non fosse la realizzazione dei progetti edilizi , ma l'arricchimento personale suo e dei suoi complici; - il Ministero dello ### economico era responsabile per “culpa in vigilando”, stante la sua funzione di controllo sulle cooperative edilizie e quale responsabile civile di ### il quale era stato coinvolto in una vicenda di corruttela e, a fronte della ricezione di somme di denaro, aveva fatto modificare i contenuti dei controlli svolti dagli ispettori, ritardando la possibilità da parte del Ministero di adottare provvedimenti sanzionatori come la messa in liquidazione coatta del #### - le parti attrici avevano quindi subito un danno patrimoniale, analiticamente indicato per ciascuna posizione, corrispondente agli importi pagati fino a giugno del 2004 e in ragione del contratto di prenotazione dell'alloggio in edilizia agevolata dalle medesime sottoscritto, oltre al danno non patrimoniale quantificato in euro 50.000, per ciascuno degli attori; - sussisteva la responsabilità del Ministero dello ### economico (da quantificarsi in una misura non inferiore al 70% del complessivo danno da risarcire), il quale aveva gravemente contribuito, con il suo omesso controllo, a determinare il danno ai soci delle ### parti attrici. 
Analoga domanda proponevano (nella causa n.rg. ###/2019) ### più gli altri attori indicati in epigrafe, con atto di citazione notificato, in data ###, a #### e ### e notificato, in data ###, a #### e al Ministero dello ### Gli attori allegavano le medesime circostanze in fatto e in diritto contenute nell'atto introduttivo del giudizio n.r.g. 7711/2019. Chiedevano l'accoglimento di analoghe conclusioni. 
Nella comparsa di costituzione di nuovo difensore, in data ###, il sig. ### si riportava alle difese già svolte e precisava la domanda chiedendo: “- condannare i convenuti ex art 2043 c.c., 2049 cc e 2059 c.c. al risarcimento del danno di natura patrimoniale subito dallo stesso, al pagamento della somma di € 144.982,96 per i titoli, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi, ovvero alla somma maggiore e/o minore ritenuta di Giustizia in ragione a quanto verrà accertato e provato in corso di ### anche attraverso ### compensando e dando atto per la sola parte del Ministero dello ### dell'importo di € 5.000,00 in ragione del pagamento già effettuato in virtù della provvisionale riconosciuta dal Tribunale Penale di ### con la sentenza n. 7742/14; - condannare i convenuti in solido tra loro ed il ### rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% accertato, al pagamento di un importo pari ad € 50.000,00 in favore ovvero per un importo maggiore e/o minore ritenuto di Giustizia, in ragione di quanto verrà accertato nel corso del giudizio; - condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali tutte, del presente grado. Reitera, inoltre, a mezzo del difensore la richiesta di sequestro ex art 671 cpc.” In particolare, asseriva che: - la Corte di Cassazione aveva accertato la responsabilità del ### dello ### oltre che per fatto proprio, per omessa vigilanza e controllo anche quale responsabile civile del dipendente ### - il sig. ### era stato socio della #### a ### a r. l., facente parte della galassia delle ### aderenti a ### - tutte le cooperative del gruppo erano legate a ### da una convenzione attivata anche con ### la quale svolgeva la funzione di banca all'interno del gruppo (e di cui, come per la ### il presidente era ### ovvero i suoi sodali); - la ### aderente al ### “###”, aveva assunto le funzioni di stazione appaltante insieme alle altre strutture tra le quali ### - il ### era stato, sino agli arresti eseguiti nel 2004 dalla ### della Repubblica, Presidente del ### di ### “### Castelluccia”; - l'attore ### in data ###, aveva stipulato il preliminare di assegnazione dell'immobile da realizzare da parte della ### per un prezzo di lire 114.600.000 (a fronte del costo complessivo del programma pari a lire 15.920.000.000), versando l'importo di lire 40.000.000; - il sig. ### aveva ottenuto l'assegnazione dell' immobile, con sentenza del Tribunale di ### n. 20653/2011 (N.R.G. 44954/2006), a seguito di un complesso giudizio promosso sia nei confronti dell' istituto mutuante (per abusiva concessione del credito ), sia nei confronti della ### (ex art 2932 c.c.), ma aveva dovuto affrontare ingenti esborsi analiticamente indicati nelle proprie difese. 
Anche la ### 84 - ### a r.l. in Liquidazione (causa n.rg. 74336/2019) conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, i convenuti indicati in epigrafe con atto di citazione notificato in data ### al ### dello ### in data ### a ### in data ### a ### in data ### a ### in data ### a ### e ### in data ###. 
Ricostruita la vicenda in fatto in termini analoghi a quanto dedotto dagli attori nelle altre cause poi riunite, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- dato atto degli accertamenti in fatto e delle statuizioni di condanna al risarcimento dei danni già contenute nella sentenza del Tribunale Penale di ### n. 7742 del 5 maggio 2014 e nella sentenza della Corte di ### di ### n. 562 del 18 gennaio 2018, accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti per i fatti descritti in narrativa ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c., 185 c.p.; - accertare e dichiarare che i convenuti ##### e ### sono tenuti in solido al risarcimento dei danni sofferti dalla ### attrice quantificati per difetto in ### 3 milioni e che i convenuti ### ed il ### dello ### sono tenuti in solido al risarcimento dei suddetti danni nei limiti di ### 1 milione per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto condannare: a) i convenuti ##### e ### in solido al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore della ### attrice dell'importo suddetto di ### 3 milioni o della diversa somma ritenuta di giustizia, all'occorrenza con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, nonché b) i convenuti ### ed il ### dello ### in persona del ### pro tempore, in solido al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore della cooperativa attrice dell'importo di ### 1 milione o della diversa somma ritenuta di giustizia, all'occorrenza con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.” Nelle proprie difese deduceva, in sintesi, che: - a fronte della stipula della convenzione del 30.09.1984, la ### fin dalla sua costituzione, aveva partecipato (unitamente ad altre decine di cooperative edilizie) al sistema organizzativo facente capo al ### di ### di ### "#### s.c. a r.l., nonché al ### di ### fra cooperative - ##### a r.l.; - i due consorzi svolgevano rispettivamente l'uno la funzione di assistere le cooperative edilizie sotto il profilo tecnico, burocratico, contabile, progettuale, finanziario, contrattuale (assumendo ogni obbligazione in nome e per conto delle consorziate, lasciando a quest'ultime gli oneri economici conseguenti) e l'altro la funzione di "cassiere" di qualsiasi finanziamento (nessuno escluso, da quelli sociali ai mutui fondiari, dai crediti di ogni tipo ai finanziamenti pubblici); -la massa di denaro raccolta con questo sistema dal ### e da ### era stata poi oggetto di sistematiche distrazioni (sanzionate penalmente), da parte di ### e dei suoi sodali #### e ### con la finalità di conseguire un indebito arricchimento personale in totale spregio dei principi mutualistici, - a causa del grave dissesto finanziario conseguente al depauperamento del patrimonio sociale, proprio su istanza della ### attrice, il ### era stato dichiarato in stato di insolvenza con provvedimento del Tribunale di ### del 27 luglio 2004 con successiva liquidazione coatta amministrativa disposta con decreto ministeriale del 06 agosto 2004; - stessa sorte era toccata a ### il cui stato di insolvenza era stato dichiarato con provvedimento del Tribunale di ### del 02 dicembre 2004 con successiva liquidazione coatta amministrativa disposta con decreto ministeriale del 04 maggio 2005; - i convenuti ##### e ### erano stati condannati in via definitiva per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e condannati in solido al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, tra cui la stessa attrice; - nella istruttoria penale era emerso che la sottrazione dei verbali ispettivi ad opera del ### impendendo la tempestiva adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi (scioglimento o commissariamento per gravi irregolarità gestionali riscontrate nel corso delle ispezioni) e ostacolando evidentemente l'apertura della procedura concorsuale, avesse permesso al convenuto ### e ai suoi sodali di continuare nelle condotte appropriative e distrattive in danno del ### e delle ### consorziate, tra cui l'attrice ### 84; - in sede penale era emerso, altresì, che i convenuti si erano associati tra loro (con il ### in qualità di promotore e capo e gli altri convenuti in qualità di partecipi), al fine di commettere una serie di reati attraverso il controllo del ### di ### e di tutte le cooperative consorziate; - essendo intervenuto il giudicato sull'accertamento della responsabilità civile dei convenuti per i fatti di reato loro ascritti, con conseguente condanna generica al risarcimento dei danni, il titolo di responsabilità riconosciuto nella sentenza penale non poteva più essere messo in discussione in ragione della definitività della pronuncia; - in forza delle statuizioni assunte in sede penale ormai irretrattabili, degli ingentissimi danni sofferti dalla ### tutti i convenuti in solido erano chiamati a rispondere a titolo risarcitorio, ex artt. 2043 c.c., 2055 c.c., 185 e 187 c.p.; - le somme erogate alla ### a titolo di mutuo dalla banca e le somme versate dai soci in conto pagamento del prezzo dell'alloggio, delle rate di mutuo e del corrispettivo dei lavori appaltati ad ### (società cooperativa che aveva concluso 4 contratti di appalto con ### 84) erano state oggetto di sistematiche distrazioni e destinate al profitto illecito dei convenuti, motivo per cui la ### 84, impiegando beni e mezzi finanziari propri, al fine salvaguardare il proprio patrimonio immobiliare, aveva sostenuto ingenti costi, analiticamente indicati nelle proprie difese, di cui chiedeva il risarcimento.  1.2 Posizione dei convenuti nelle cause riunite (causa n.r.g. 7717/2019; causa n.r.g. ###/2019; causa n.r.g.  74336/2019) Si costituiva in data #### (solo nella causa n.r.g. 7717/2019, essendo stato dichiarato contumace con ordinanza del 18.01.2022 limitatamente alla causa n.r.g.74336/2019 e con ordinanza del 21.04.2021 nella causa n.r.g. ###-2019), chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto “primariamente inammissibile nonché infondata in fatto e diritto e, comunque non provata”. 
In particolare, deduceva che: - l'accertamento contenuto nelle sentenze penali indicate dalle parti attrici non era definitivo, stante la pendenza del ricorso in Cassazione; -le parti attrici non avevano assolto all'onere probatorio a loro carico riguardo all'asserito danno subito; - le stesse parti attrici avevano effettuato l'ammissione al passivo “fallimentare” delle società ### attinte dallo stato di decozione (### e ### e, pertanto, l'intervento nella procedura di liquidazione non consentiva l'attivazione della domanda risarcitoria proposta in questa sede ###data ### il sig. ### (solo nella causa n.r.g. 7711/2019, essendo stato dichiarato contumace nelle altre due cause riunite con ordinanza del 21.04.2021), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: - dichiarare la nullità dell'atto di citazione de quo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, in relazione all'art. 163 c.p.c., n. 4, per la sua eccessiva genericità, che non consente di approntare difese puntuali ed adeguate da parte del sig. ### - sospendere il giudizio de quo in attesa della definizione del giudizio penale pendente innanzi la Corte di Cassazione (### 2752/2019) in quanto è stato promosso dopo la costituzione di parte civile degli odierni attori nel procedimento penale e comunque dopo le sentenze rese dal Tribunale Penale di ### (sentenza 7742 2014 del 5 maggio 2014) e dalla Corte di ### di ### (sentenza n. 562/2018 del 18 gennaio 2018), passata in giudicato a seguito dell'udienza del 24 settembre 2019 innanzi alla 5 sezione penale.”
Chiedeva, nel merito, di rigettare le domande attoree in quanto non riteneva sussistere alcuna sua responsabilità riguardo alla causazione dei danni lamentati. 
Deduceva che: - nell'atto introduttivo di parte attrice (### + altri) non erano indicati atti e/o fatti a lui riconducibili, con conseguente lesione del suo diritto di diritto di difesa; - a fronte della costituzione di parte civile degli attori nel processo penale, il giudizio doveva essere sospeso (ex art. 75 c.3 c.p.p.); - il sig. ### era un lavoratore subordinato che si era attenuto agli ordini che gli erano stati impartiti dai suoi superiori gerarchici e, in particolare, dal ### e/o dai suoi familiari (tanto che nessuno di tali ordini prevedeva un vantaggio a favore dello stesso ### ma soltanto a favore di ### e dei suoi familiari); - era assoggettato al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ossia il sig. ### e il sig. ### dai quali riceveva ordini, direttive e disposizioni circa i compiti da svolgere; - il rag. ### nella deposizione resa alla ### di ### aveva dichiarato che le operazioni contabili e la redazione degli ordinativi del ### erano effettuati dallo stesso ### e che la contabilità delle cooperative avveniva sulla base dei documenti forniti dal ### di ### Si costituiva ### nei tre giudizi riuniti (costituito il ### nel n.r.g. 7711/2019; il ### nel n.r.g. ###/2019; il ### nel n.r.g. 74366/2019). Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - “In via preliminare, in considerazione di quanto esposto in narrativa, sospendere ai sensi dell'art. 75 III co.  c.p.p., il presente procedimento sino alla pronuncia definitiva dell'azione penale a carico degli odierni convenuti; - Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e non provata; - In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice liquidare i danni nella sola misura che verrà accertata in corso di causa previa determinazione della specifica quota di responsabilità ascrivibile al #### con riconoscimento a quest'ultimo del diritto di agire in regresso nei confronti degli eventuali condebitori in solido per quanto dovesse essere pagato in eccesso rispetto a tale quota; - Quanto alla richiesta di sequestro ex art. 671 cpc, rigettare tale istanza in quanto del tutto inammissibile, per quanto dedotto in narrativa, e comunque infondata in fatto e diritto, non motivata e non supportata da alcuna prova”. 
Nella causa nrg ###-2019, chiedeva “in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione de quo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, in relazione all'art. 163 c.p.c., nn. 4, per la sua eccessiva genericità, che non consente di approntare difese puntuali ed adeguate da parte del sig. ### - Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e non provata; - In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice liquidare i danni nella sola misura che verrà accertata in corso di causa previa determinazione della specifica quota di responsabilità ascrivibile al #### con riconoscimento a quest'ultimo del diritto di agire in regresso nei confronti degli eventuali condebitori in solido per quanto dovesse essere pagato in eccesso rispetto a tale quota; - Quanto alla richiesta di sequestro ex art. 671 cpc, rigettare tale istanza in quanto del tutto inammissibile, per quanto dedotto in narrativa, e comunque infondata in fatto e diritto, non motivata e non supportata da alcuna prova” Nella causa nrg74336/2019 chiedeva: “In via preliminare, rimettere il presente giudizio al Presidente di ### al fine di disporre, ai sensi dell'art. 273 cpc II co, ogni opportuno provvedimento per consentire la riunione del presente giudizio con l'altro per primo instaurato, avente il medesimo oggetto e, parzialmente, le stesse parti, RG n. 7717/2019; - Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto e non provata; - In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice liquidare i danni nella sola misura che verrà accertata in corso di causa previa determinazione della specifica quota di responsabilità ascrivibile al #### con riconoscimento a quest'ultimo del diritto di agire in regresso nei confronti degli eventuali condebitori in solido per quanto dovesse essere pagato in eccesso rispetto a tale quota”.  ### deduceva che: - il processo penale non era concluso e, pertanto, l'odierno giudizio in sede civile doveva essere sospeso fino alla pronuncia penale (art. 75 c.3 cpp); - in mancanza di una pronuncia definitiva in sede penale, gli attori erano onerati della prova della condotta illecita dei soggetti convenuti in giudizio, della sussistenza di un danno e del nesso di causalità tra tali condotte e i danni lamentati; - l'istanza di sequestro ex art. 671 c.p.c. “delle somme confiscate in favore delle parti attrici” era inammissibile, in quanto a carico del sig. ### era stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo, poi trasformato in confisca con la sentenza della Corte d'Appello penale per il ridotto importo di € 543.312,22, mentre sulle medesime somme pendeva un sequestro conservativo concesso in sede ###data ### a tutela delle pretese risarcitorie delle parti civili costituite in sede ###era possibile disporre un sequestro civile su somme confiscate in sede penale; - le parti attrici non avevano nemmeno specificato per quali somme sarebbe stata disposta la confisca e per quali somme esse avrebbero richiesto un provvedimento di sequestro. 
Si costituiva in tutti i giudizi (nelle date indicate in epigrafe) ### chiedendo il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti in quanto la sua condotta non aveva cagionato alcun danno alle parti attrici. 
Deduceva che: - non era mai stato amministratore del ### né in alcuni dei “giudizi penali” era stato imputato per il reato di bancarotta fraudolenta ai soci delle cooperative; - non era stato condannato per corruzione in atti giudiziari, ma, fin dal primo grado di giudizio, il reato allo stesso ascritto era stato derubricato in corruzione semplice; - in appello, con la sentenza n. 8760/2009, era stata diminuita ulteriormente la pena a lui inflitta ed erano state dichiarate “inammissibili le costituzioni di tutte le parti civili”, con conseguente revoca “delle statuizioni civili disposte nella sentenza di primo grado”; - il requisito della mutualità in capo al ### era stato accertato dalla sentenza del Tribunale di ### del 29.11.2005 (ragione per la quale nei suoi verbali ispettivi non ne aveva rilevato la mancanza); - gli attori non avevano in alcun modo specificato come e in virtù di quale titolo avevano individuato gli importi ritenuti loro dovuti, né tantomeno indicato e configurato la consistenza del danno morale di cui si erano limitati a precisare l'importo senza fornire la prova e la ragione di detta generica quantificazione; - la positività dei verbali era stata acclarata dal ### “in possesso della completezza dei documenti ispettivi, ivi compresi quelli successivi a quelli contestati in sede penale e, pertanto, tali documenti non avevano comportato né vantaggi né svantaggi al Consorzio”; - la sentenza della Corte di Appello di ### n.562/2018, aveva affermato che non era possibile equiparare la “responsabilità civile del ### a quella degli altri imputati, attesa la diversità e specificità del titolo di responsabilità, fondato su una condotta di sicuro minore rilievo nella determinazione dei danni arrecati ai soci ed alle cooperative, evidentemente danneggiate principalmente dalle condotte di bancarotta non ascritte al ### Con conseguente revoca della condanna al pagamento della provvisionale anche a carico del ### per lo ### in qualità di responsabile civile per il fatto-reato commesso dal ### quale dipendente del predetto Ministero”; - la Corte ### di ### aveva statuito di non doversi procedere nei confronti del ### in ordine al reato ascritto al capo Q perché estinto per prescrizione, con revoca delle provvisionali concesse alle parti civili. 
In tutte le cause riunite si costituiva anche il ### dello ### economico, chiedendo (causa n.r.g.  7711/2019) l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In rito: - dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in relazione alla responsabilità del ### dello ### derivante dall'asserita omessa vigilanza. 
Nel merito: - rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa e, comunque, prescritte; - accertare e dichiarare che gli odierni convenuti hanno ricevuto dal ### dello ### una somma a titolo di provvisionale pari a 5.000,00 euro cadano o la diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, condannando per l'effetto gli stessi alla restituzione delle predette somme in favore del ### dello ### - nella denegata ipotesi in cui si dovesse riconoscere la sussistenza della responsabilità dell'### si eccepisce la compensazione tra l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno e la somma riconosciuta ai convenuti a titolo di provvisionale.” Nella causa 74336/2019 chiedeva: In rito - ### rimessione al Presidente del Tribunale di ### disporre la riunione del seguente giudizio al giudizio civile iscritto al n.r.g. 7717/20119, pendente dinanzi al Tribunale di ### sez. II civile per la parziale connessione soggettiva e per connessione oggettiva per le ragioni esposte in narrativa; Nel merito - rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa e, comunque, prescritte”. 
Nella causa nrg. ###/2019 chiedeva: “In rito - In via preliminare rimettere la causa al Presidente della ### affinché disponga la riunione del presente giudizio iscritto al n.r.g. ###/2019 al giudizio iscritto al n.r.g. 7717/2019 trattandosi di procedimenti connessi per l'oggetto e per il titolo.  - Dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in relazione alla responsabilità del ### dello ### derivante dall'asserita omessa vigilanza Nel merito - ### le domande ex adverso proposte in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa e, comunque, prescritte.  - Accertare e dichiarare che gli odierni convenuti hanno ricevuto dal ### dello ### una somma a titolo di provvisionale pari a 5.000,00 euro cadano o la diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, condannando per l'effetto gli stessi alla restituzione delle predette somme in favore del ### dello ### - Nella denegata ipotesi in cui si dovesse riconoscere la sussistenza della responsabilità dell'### si eccepisce la compensazione tra l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno e la somma riconosciuta ai convenuti a titolo di provvisionale”. 
Eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in favore del giudice amministrativo, deducendo che il presunto illecito oggetto di causa era costituito dal lamentato omesso esercizio del potere amministrativo. 
Eccepiva in via preliminare la prescrizione dell'azione di responsabilità del ### dello ### per fatto illecito del dipendente, trattandosi di fatti risalenti agli anni 2000-2004. 
Nel merito deduceva che: - non sussisteva alcuna responsabilità del ### per culpa in vigilando per l'omessa vigilanza delle società cooperative, in quanto la normativa di riferimento (dettagliatamente ricostruita) imponeva all'### pubblica di vigilare solo al fine della verifica della permanenza del carattere mutualistico in capo agli enti cooperativi, non a tutela dell'interesse del singolo socio (che poteva ben provvedervi in via autonoma, avvalendosi delle forme di tutela garantite dall'ordinamento); - nel giudizio penale era stato chiamato a rispondere come responsabile civile solo con riferimento alla condotta del sig. ### il quale aveva abusato della qualità di pubblico ufficiale in concorso con il ### - tuttavia il sig. ### oltre a non essere né amministratore né socio delle cooperative, rispondeva dei fatti contestati limitatamente alle condotte di cui al capo Q) del capo di imputazione, ossia per sottrazione dei verbali ispettivi ivi indicati, non per fatti distrattivi posti in essere dagli altri imputati che, in concreto, avevano determinato il pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale di cui si chiedeva il ristoro; - il ### nel quale erano confluiti gli altri ### aderiva, all'epoca dei fatti contestati, all'### nazionale riconosciuta (### - A.G.C.I.) e, come tale, era sottratto alla vigilanza ordinaria ministeriale; - le ispezioni ordinarie, dunque, erano ad esclusivo appannaggio dell'### che ben avrebbe potuto segnalare quelle eventuali anomale che si fossero verificate nel corso delle stesse; - quando il ### dello ### aveva avuto contezza della necessità di un intervento diretto, l'aveva fatto immediatamente in base alle previsioni di legge, tramite una serie di ispezioni straordinarie che avevano portato, tra l'atro, alla emanazione di un ### di liquidazione coatta amministrativa nei confronti del ### (2004), con conseguente insussistenza in capo al ### dell'elemento soggettivo dell'illecito; - nel caso di specie emergeva con chiarezza l'insussistenza del nesso causale tra l'asserita omessa vigilanza del ### con le condotte poste in essere dagli imputati che avevamo cagionato il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale prodotto agli odierni attori, così come non vi era prova del danno patrimoniale e non patrimoniale subito; - nel caso di specie, era integrata la fattispecie di cui all'art.  1227, primo comma c.c. (applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale), stante la colpevole inerzia degli attori nell'assumere iniziative efficaci a tutela dei propri diritti, valutabile in base al disposto di cui all'art. 1227 secondo comma c.c.; - pertanto il risarcimento del danno non era dovuto, in quanto ove i soci avessero usato “l'ordinaria diligenza” avrebbero senz'altro evitato il verificarsi del danno lamentato; - doveva escludersi la responsabilità dell'### per fatto illecito del dipendente, tenuto conto che la condotta di quest'ultimo aveva avuto un ruolo marginale, in un'ottica di solo aggravio del danno patrimoniale già ampiamente verificatosi in capo ai soci delle cooperative per effetto delle condotte distrattive poste in essere dagli altri imputati, odierni convenuti, - proprio sulla base delle considerazioni svolte dalla Corte d'appello in sede penale, era evidente che non poteva essere ascritta all'### alcuna responsabilità per fatto del dipendente. Chiedeva quindi la restituzione delle somme percepite dai danneggiati a titolo di provvisionale, in esecuzione di quanto statuito dalla sentenza della Corte d'Appello di ### penale n. 562/2018, che in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal ### dello ### in qualità di responsabile civile aveva revocato le provvisionali concesse alle parti civili in relazione al capo Q.  ### sceglieva la contumacia in tutti i giudizi riuniti.  1.3 Posizione delle parti intervenute In data ###, con distinti atti di intervento adesivo autonomo si costituivano la ### s.c.a.r.l. in liquidazione, la ### 1980 s.c.a.r.l., la ### del ### s.c.a.r.l., la ### s.c.a.r.l., la ### 72 s.c.a.r.l., la ### s.c.a.r.l., la ### s.c.a.r.l., la ### s.c.a.r.l., la ### s.c.a.r.l., la ### s.c.a.r.l.  ### s.c.a.r.l. in liquidazione interveniva in data ###. 
Le predette ### intervenute, rappresentate e difese dagli stessi legali dei soci attori, ricostruivano la vicenda in fatto e in diritto in termini analoghi a questi ultimi, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto come spiegato nell'atto di intervento “in virtù della violazione da parte di ciascuna parte convenuta identificate nelle persone ###### e ### come rappresentata nel presente atto di citazione, al risarcimento del danno patrimoniale come identificato e quantificato nel presente atto di citazione e quindi il comportamento, in ragione dei principi cui all'art. 2043 c.c., per tutti i danni subiti ed in particolare il ### per lo sviluppo economico per culpa in vigilando in ordine alla verifica dell'attività posta in essere dalla ### di ### s. coop. a r.l. ed in ragione dell'operato del suo dipendente ### - accertare e dichiarare il diritto della medesima ### interveniente al riconoscimento del danno non patrimoniale e morale da parte di tutte le parti convenute”. 
Chiedevano quindi la condanna delle parti convenute ###### di ### e ### in solido tra loro, al pagamento degli importi indicati in ciascun atto di intervento cui si rimanda, nonché del ### dello ### economico “quest'ultimo, rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% dell'importo accertato” ### in data ###, ####### (con atto di intervento notificato a ### contumace in data ###), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Il..mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto esposto in narrativa, tenuto conto dei separati giudizi incardinati contro il ### dello ### dagli odierni intervenuti per il risarcimento dei danni subiti dai medesimi dal 2004 in poi, condannare i convenuti ###### in solido tra loro ex art 185 c.p., art 2043 c.c., 2049 cc e 2059 c.c. al risarcimento dei danni di natura patrimoniale subiti dai sig.ri: - ### per euro 88.524,36; - ### e ### per euro 73.297,95; - ### per euro 149.908,15; - ### per euro 90.098,28; per i titoli, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi, ovvero alla somma maggiore e/o minore ritenuta di Giustizia in ragione a quanto verrà accertato e provato in corso di ### anche, in caso di contestazione e ove necessaria, attraverso ### In ogni caso, condannare altresì, in solido, i convenuti ###### al risarcimento del danno morale da liquidarsi in euro 25.000,00 in favore di ciascuno degli intervenuti, o in altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa”. 
In particolare, gli intervenuti, soci della ### s.c.a.r.l., richiamavano le ricostruzioni contabili effettuate dalla ### della ### s.c.a.r.l., con differenziazione del danno prodotto dai convenuti: ### (quale presidente del CDA della ### e delle strutture satellitari quali #####, ### (presidente della #### srl), ### (amministratore della ###, ### (presidente della ### e ### (il quale rispondeva per effetto del rapporto di immedesimazione organica con il ### convenuto). 
Deducevano, in sintesi, che: - erano tutti costituiti parte civile nel processo penale; - erano tutti soci e prenotatari dell'alloggio tra il 1999 e il 2000 attraverso la ### del ### - il ### operava all'insaputa dei prenotatari, cedendo, a costi irrisori, gli immobili del programma edilizio al ### (c.d. capital gane); - dalla relazione dell'### giudiziario di ### s.c.a.r.l, ###, infatti, era emerso che il costo di costruzione, maggiorato nel 1996, dell'alloggio prenotato dagli intervenuti era stato pari a € 149.917,00, lievitato poi al nuovo costo di assegnazione pari a 247.363,00, di cui € 103.316,00 per quota di mutuo da accollare al socio ### pari a € 148.837,00, lievitato poi al nuovo costo di assegnazione pari a 245.581,00, di cui 102.572,00, di mutuo da accollare al socio ### pari a € 149.220,00, lievitato poi al nuovo costo di assegnazione pari a 246.213,00, di cui 102.836,00 di mutuo da accollare ai soci ### e ### pari a 145.114,00, lievitato poi al nuovo costo di assegnazione pari a 239.438,00, di cui 100.006,00 di mutuo da accollare al socio ### - gli intervenuti ottenevano l'assegnazione dell'alloggio solo dopo un complesso giudizio promosso nei confronti dell'istituto mutuante per abusiva concessione del credito e della ### ex art 2932 c.c., concluso con sentenza del Tribunale di ### n. 20653/2011, e, per il solo intervenuto ### con sentenza della Corte di Appello di ### n. 5435/2011.  ### in data #### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto, di tutte le parti attrici indicate in epigrafe, in virtù della violazione da parte di ciascuna parte convenuta identificate nelle persone ###### e ### come rappresentata nel presente atto di citazione, al risarcimento del danno patrimoniale come identificato e quantificato nel presente atto di citazione e quindi il comportamento, in ragione dei principi cui all'art. 2043 c.c., per tutti i danni subiti ed in particolare il ### per lo sviluppo economico per culpa in vigilando in ordine alla verifica dell'attività posta in essere dalla ### di ### s. coop. a r.l.; - accertare e dichiarare il diritto di tutte le parti attrici al riconoscimento del danno non patrimoniale e morale da parte di tutte le parti convenute; - condannare le parti convenute ##### di ### e ### in solido tra loro ed il ### dello ### economico rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% della cifra così di seguito riferita per ciascuna parte interveniente: sig.ra ### € 85.905,12 sig. ### € 87.880,93 ovvero e comunque per un valore maggiore o minore in ragione a quanto verrà accertato nel corso del presente giudizio anche attraverso eventuale ### condannare le parti convenute ###### e ### in solido tra loro ed il ### dello ### economico rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% dell'importo accertato, al pagamento di un importo pari ad € 50.000,00 in favore di ciascuna parte interveniente sopra indicata, a titolo di risarcimento di danno morale e comunque per un valore maggiore o minore in ragione a quanto verrà accertato nel corso del giudizio anche in via equitativa.” Rappresentavano ai fini della quantificazione del danno che: - la sig.ra ### in data ###, sottoscriveva in favore di ### 90 s.r.l. la proposta irrevocabile di prenotazione di un alloggio in
Muratella con adesione a socio nella ### con il versamento di lire 1.000.000,00. A seguito dell'inserimento all'interno della ### versava, in modo consequenziale, con assegni e cambiali diversi importi analiticamente indicati nell'atto di intervento. 
Il sig. ### in data ### sottoscriveva in favore della ### 90 s.r.l. la proposta irrevocabile di prenotazione di un alloggio in ### con adesione a socio nella ### con il versamento di lire 1.000.000,00. A seguito dell'inserimento all'interno della ### anch'egli versava, in modo consequenziale, con assegni e cambiali diversi importi analiticamente indicati nell'atto di intervento. 
In data ###, intervenivano ### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto, di tutte le parti attrici indicate in epigrafe, in virtù della violazione da parte di ciascuna parte convenuta identificate nelle persone ###### e ### come rappresentata nel presente atto di citazione, al risarcimento del danno patrimoniale come identificato e quantificato nel presente atto di citazione e quindi il comportamento, in ragione dei principi cui all'art. 2043 c.c., per tutti i danni subiti ed in particolare il ### per lo sviluppo economico per culpa in vigilando in ordine alla verifica dell'attività posta in essere dalla ### di ### s. coop. a r.l.; - accertare e dichiarare il diritto di tutte le parti attrici al riconoscimento del danno non patrimoniale e morale da parte di tutte le parti convenute; - condannare le parti convenute ##### di ### e ### in solido tra loro ed il ### dello ### economico rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% della cifra così di seguito riferita per ### e ### l'importo di € 113.000,00; ovvero e comunque per un valore maggiore o minore in ragione a quanto verrà accertato nel corso del presente giudizio anche attraverso eventuale ### - condannare le parti convenute ###### e ### in solido tra loro ed il ### dello ### economico rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% dell'importo accertato, al pagamento di un importo pari ad € 50.000,00 in favore di ciascuna parte interveniente sopra indicata, a titolo di risarcimento di danno morale e comunque per un valore maggiore o minore in ragione a quanto verrà accertato nel corso del giudizio anche in via equitativa”. 
Deducevano che: - erano soci delle ### edilizie coinvolte nella vicenda della liquidazione coatta del ### - con la sentenza della Corte di Appello penale era accertato che le somme versate dai soci erano state utilizzate per altri fini; - le cooperative si occupavano di riorganizzare la loro attività e obbligavano i soci a rinunciare alle somme versate; - le somme versate dai soci costituivano il danno subito dagli stessi come danno emergente, oltre al danno morale; - in data ### sottoscrivevano un preliminare di locazione con patto futuro di acquisto di un alloggio in ### con adesione a soci nella ### s.c.a.r.l. con il contestuale versamento di un importo pari a euro 113.000,00 con 5 assegni circolari e uno di conto corrente; - a seguito delle vicende della messa in liquidazione coatta del ### la ### realizzava gli alloggi nel piano di ### “Muratella”, giungendo così all'atto di assegnazione in proprietà dell'alloggio; - i sig. ### e ### ripagavano complessivamente l'intera somma dell'alloggio, perdendo tutti gli importi precedentemente versati. 
All'udienza del 17.01.2023, veniva dato atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte della ### s.c.ar.l. in liquidazione, #### del #### in liquidazione, ### 72 sc.ar.l. in liquidazione, ##### in liquidazione, #### nei confronti del contumace ### (giusta comunicazione depositata in data ###) 2 Questioni pregiudiziali e preliminari 2.1 Eccezione di nullità degli atti introduttivi ### di nullità degli atti introduttivi delle cause riunite formulata da alcuni dei convenuti è infondata, atteso che dalla lettura di tali atti risultano indicazioni sufficienti per l'individuazione della causa petendi e dell'oggetto della domanda, tali da consentire alle controparti un'adeguata difesa. Nella sostanza, le parti attrici e le parte intervenute hanno ricostruito la vicenda che ha visto coinvolti tutti i convenuti (anche il ### dello ### economico, quale responsabile civile rispetto alla condotta illecita del proprio dipendente ### nel procedimento penale ormai definito con la sentenza della Corte di Cassazione 51473/2019 (cfr. doc. 47 fascicolo ### prodotta anche da altre parti). 
La posizione dei singoli convenuti, come ricostruita dalle sentenze penali richiamate, in particolare dalla sentenza della Corte d'Appello di ### n.562/2018 (cfr, doc. 45 fascicolo ### prodotta anche da altre parti, poi confermata dalla Corte di Cassazione nel corso dell'odierno giudizio) è stata allegata dagli attori e dagli intervenuti quale condotta illecita (ormai accertata in via definitiva) e come tale ritenuta idonea a cagionare il danno il cui risarcimento è preteso nell'odierno giudizio.  2.2. Eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito formulata dalla ### erariale
A fronte delle domande proposte, così come sopra riassunte, e alla luce del noto principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale “ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il “petitum” sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (cfr. tra tante Cass., Sez. Un., 15.09.2017, n. 21522), in via pregiudiziale, deve affermarsi la giurisdizione del Tribunale adito, atteso che l'odierna controversia non coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della p.a. e avendo ad oggetto la controversia l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione.  2.3 Eccezione di prescrizione formulata dalla ### erariale ### è infondata. 
E' pacifico che i fatti storici ascritti alle parti convenute risalgano ad un periodo antecedente al 2004; tuttavia i convenuti per gli stessi fatti oggetto dell'odierna domanda risarcitoria sono stati rinviati a giudizio e condannati in primo grado dal Tribunale di ### con sentenza n. 7742/2014 (cfr. doc. n.1 del fascicolo degli attori nella causa n.r.g. ###/2019), sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello di ### con sentenza n.562/2019 (allegata dalle parti attrici, cfr. doc. 3 della ### 84, doc. 45 del fascicolo ### che pure dichiarando la prescrizione per alcuni reati ha confermato la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite), divenuta definitiva in data ### a seguito della sentenza della Corte di cassazione 51473/2019 (cfr. doc. 47 fascicolo ###, che l'ha confermata (fatta eccezione della parte, che qui non interessa, relativa alla durata delle pene accessorie). 
Il termine di prescrizione è stato interrotto per le parti attrici (nella causa n.r.g. 7711/2019 e nella causa n.r.g.  74336/2019) e per tutte le parti intervenute dalla costituzione di parte civile nel processo penale (ex art. 2943, comma 1, cod. civ., “atto con il quale si inizia un giudizio”) Deve aggiungersi che ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c. l'azione risarcitoria si prescrive nel termine di prescrizione più lungo fissato per il reato -e comunque nei termini indicati dai primi due commi dell'art. 2947 c.c.-, con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile (nel caso di specie irrevocabilità intervenuta nel corso dell'odierno giudizio in data ###). In ogni caso anche riguardo alle parti attrici non costituite parte civile nel processo penale (causa n.r.g. ###/2019), secondo la giurisprudenza di legittimità “ai sensi dell'art. 2947 c.c., l'azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui la predetta sentenza è divenuta irrevocabile, sul presupposto che vi sia identità della posizione del danneggiato con quella della parte lesa dalla condotta criminosa, ancorché non sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale” (cfr. Cass. n.20363/2019; cfr. Cass. 16391/2009, Cass. 4867/1998).  2.4 Ammissibilità degli atti di intervento ex art. 105 comma 1 cpc A norma dell'art. 268 cpc, “l'intervento può avere luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni”. Il comma 2 poi prevede che “Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”. 
Riguardo al limite temporale entro il quale è ammesso l'intervento ex art. 105, comma 1, cpc., non vi è uniformità, nella giurisprudenza di legittimità e di merito. 
Il problema evidentemente si pone solo per il caso di intervento principale (che qui interessa), il quale comporta la formulazione di nuove domande e quindi un ampliamento del thema decidendum. 
Il Tribunale, pure non ignorando le diverse e non uniformi posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito, ritiene di dovere dare continuità alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale deve escludersi che l'autonoma domanda proposta dall'interventore volontario possa essere equiparata alla domanda riconvenzionale del convenuto (con conseguente applicazione delle relative preclusioni ex artt. 167 e 183 cpc), in quanto l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile (ex art. 105 comma 1, cpc) è rappresentato proprio dalla formulazione di una domanda. ### tale prevalente orientamento deve pertanto ritenersi inibito, all'interventore, solo lo svolgimento di attività istruttorie ove già precluse alle originarie parti del giudizio (Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 1999, n. 4771; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 16 ottobre 2008, 25264; Cass. Civ., Sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2093; Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2004, n. 21060; Cass. Civ., Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3186). E' stato detto infatti (cfr. Cass. n. 4771/99) che “### - sotto il profilo soggettivo - del processo è giustificato dalla esigenza di economia dei giudizi, volendosi assecondare l'esaurimento contestuale delle controversie connesse in ragione dei medesimi oggetto o titolo dei contrapposti diritti, e ridurre così il rischio della contraddittorietà dei giudicati. Esigenza, questa, che può entrare però in conflitto con quella di economia interna al processo tra le parti originarie, dovendo trovare tutela l'interesse di esse ad una sollecita decisione. E perciò i soggetti che intervengono con la legittimazione di cui all'art. 105 c.p.c. debbono accettare il processo nello stato in cui si trova, operando anche nei loro confronti le preclusioni connesse funzionalmente alle fasi di sviluppo del procedimento. Ciò, appunto, significa il disposto dell'art. 268 c.p.c. che ammette l'intervento volontario e preclude al terzo intervenuto quella attività istruttoria, preliminare e probatoria, che la fase in ipotesi avanzata del procedimento non consenta alle altre parti. Una tale preclusione non può, invece, estendersi alla attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove, che vincola le parti originarie (artt. 167 e 183 c.p.c.), e ciò per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile. Sicché, ammesso ogni tipo di intervento lungo l'intero sviluppo della trattazione istruttoria, con ciò stesso è riconosciuta, entro quel limite, la estensibilità della materia del processo alla pretesa del terzo interveniente (e se, al contrario, si negasse la proponibilità della domanda oltre la prima udienza, ne risulterebbe precluso l'intervento stesso oltre quel termine in contrasto con il disposto del primo comma dell'art. 268 c.p.c.). La conclusione qui accolta è confermata dal confronto con l'art. 419 c.p.c., laddove, volendo il legislatore prescrivere la inammissibilità dell'intervento oltre un termine diverso, ed anticipato rispetto a quello previsto dall'art. 268, primo comma, c.p.c., lo ha disposto espressamente in ragione dei profili peculiari del procedimento in materia di controversie individuali di lavoro, facendo coincidere il termine di proponibilità dell'intervento volontario con quello stabilito per la costituzione del convenuto. È' appena il caso, peraltro, di aggiungere che la preclusione alla proponibilità stessa della domanda che si facesse derivare dall'art. 268, secondo comma, c.p.c., nella novellata formulazione dell'art. 166 c.p.c., opererebbe generalmente decorso il termine per la costituzione in giudizio del convenuto e, dunque, ancor prima dell'udienza di comparizione, comprimendo se non vanificando la funzionalità di un istituto la cui centralità nel sistema del processo è generalmente riconosciuta”. 
Alla luce delle superiori considerazioni, è ammissibile l'intervento di tutte le parti intervenute indicate in epigrafe (avvenuto prima delle preclusioni istruttorie e nei termini concessi ex art. 183 VI co. cpc, a far data dal 05.09.2022, con ordinanza del 12.01.2022), con cui sono state introdotte autonome domande risarcitorie, posto che si tratta di domande connesse e dipendenti dalle condotte dei convenuti, dedotte come illecite e già oggetto del giudizio.  3. Accertamento della responsabilità riguardo alle posizioni di tutti i convenuti ### già detto, i convenuti per gli stessi fatti oggetto dell'odierna domanda risarcitoria sono stati rinviati a giudizio e condannati in primo grado dal Tribunale di ### con sentenza n. 7742/2014 (cfr. doc. n.1 del fascicolo degli attori nella causa n.r.g. ###/2019), sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello di ### (sentenza n.562/2018, cfr. doc. n. 2 del fascicolo degli attori nella causa n.r.g. ###/2019), che, pure dando atto della prescrizione maturata per alcuni delitti originariamente contestati, ha confermato l'accertamento sui fatti ascritti agli imputati e sulle relative conseguenze, con conferma della condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.  ### contenuto nelle sentenze penali (confermato con sentenza della Corte di cassazione 51473/2019, cfr. doc. 47 fascicolo ###, anche con riguardo alle parti attrici della causa n.r.g. ###/2019 (non costituite parti civile nel processo penale), deve essere condiviso. Tutti gli attori e le parti intervenute hanno agito nell'odierno giudizio per ottenere il risarcimento del danno provocato dai convenuti sulla base degli accertamenti definitivamente compiuti nel processo penale e pertanto il giudice civile adito è chiamato all'accertamento della esistenza e quantificazione dei danni conseguenti alle condotte illecite (emerse dall'istruttoria penale e accertate in quella sede). 
Giova ricordare che i fatti attengono alle vicende di due ### (per brevità indicati come ### e ### costituiti per il perseguimento di una finalità mutualistica abitativa e istituzionalmente destinati a fornire servizi alle cooperative edilizie aderenti (rispettivamente servizi amministrativi e servizi contabilifinanziari), la cui gestione unitaria di fatto faceva capo a ### dominus del gruppo. Tale gestione era realizzata “mediante la concentrazione in un'unica cassa delle risorse economiche rinvenienti dalle rimesse dei soci, dai finanziamenti pubblici e dai mutui erogati dalle banche in favore delle singole cooperative, con conseguente confusione delle utilità, utilizzate indiscriminatamente per soddisfare i crediti scaduti ed esigibili e, in misura rilevante, dirottati verso società riconducibili al ### come ricostruito dal consulente tecnico del ### e, in gran parte, attraverso l'operazione di ricognizione effettuata dai presidenti delle cooperative consorziate subentrati in epoca successiva alla conclamata insolvenza” ( Corte di Cassazione sent. n. 51473/2019). 
Quanto alle singole posizioni dei convenuti è sufficiente ricordare quanto segue.  3.1 responsabilità di ##### e ### La responsabilità dei predetti convenuti risulta ampiamente accertata dalle sentenze penali che hanno ricostruito il c.d. sistema ### nonché le operazioni distrattive dei fondi versati dai soci in relazione a ciascuna cooperativa, compresi i trasferimenti su conti esteri della famiglia ### Dalle richiamate sentenze irrevocabili è evincibile il ruolo rivesto da quest'ultimo, peraltro nemmeno contestato nell'odierno giudizio, di dominus delle tre ### (### di #### s. coop. a r.l., dichiarata in stato di insolvenza il ###, ### di ### fra cooperative edilizie e di abitazioni ed altre, dichiarata in stato di insolvenza il 4 maggio 2005 e "### a r.l.", dichiarata fallita il 27 settembre 2006) “asservite a fini di profitto nell'ambito di un'associazione criminale allo scopo costituita, che si è servita anche di iniziative corruttive al fine di dissimularne l'illecita gestione” (cfr. sent. Cass. n. 51473/2019, doc. 47 fascicolo ### cit.). 
Nel sistema ### come ricostruito dalle sentenze penali sopra richiamate anche le condotte di ### e ### hanno avuto un ruolo determinante: il ### quale responsabile della contabilità e della gestione della documentazione societaria e il ### quale rappresentante legale, e poi liquidatore del ### di ### (quest'ultimo ha peraltro concordato la pena ex art. 599 c.p.c. in secondo grado). 
Quanto al primo, la sentenza della Corte di appello ha dato conto di come l'istruttoria dibattimentale abbia consentito di accertare il carattere sistematico della illecita tenuta della contabilità e lo snaturamento dell'attività svolta da lecita ad illecita, nonché il “ruolo determinante che il ### ha svolto nella tenuta della contabilità, in spregio ai principi della veridicità e trasparenza della stessa, così da consentire al c.d. sistema ### di operare e prosperare concorrendo a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso. Ed è lo stesso imputato ad ammetterlo nel corso della conversazione telefonica intercorsa con il funzionario ### da lui corrotto per conto di Falco” (cfr. pp.18 e ss. della sentenza).
Quanto al ### il ruolo dallo stesso ricoperto è ben delineato nella sentenza di primo grado del Tribunale di ### (sent. n.7742/2014, pp. 127 e ss. confermata nei successivi gradi del giudizio), dove si evidenzia la sua responsabilità e la piena condivisione delle scelte di gestione finanziaria del ### e si valorizza “la maldestra (e tardiva) sparizione dei libri contabili della Mutua” come sintomatica della sussistenza dell'elemento soggettivo sia della bancarotta documentale che di quella distrattiva. Del resto, proprio presso l'abitazione del ### in #### erano rinvenute e sequestrate dalla ### di ### nel 2004 le scritture contabili di ### di cui lo stesso ### anni prima, nel 1999, aveva denunciato lo smarrimento (cfr. sentenza del Tribunale di ### n. 7742/2014, doc. n.1 del fascicolo degli attori nella causa n.r.g. ###/2019). 
Quanto a ### (che quale rappresentante legale ed effettivo dominus della ### si occupava di reperire la base sociale di molte cooperative del gruppo), la sua adesione al sistema c.d. ### è stata accertata dai giudici penali che hanno individuato la natura e l'apporto dato dal medesimo alla distrazione dei fondi provenienti dai soci e dai finanziamenti pubblici (cfr. pp. 85 ss. della sentenza penale di primo grado); è stato altresì evidenziato che il ### ha svolto un ruolo peculiare per avere fornito sostegno all'associazione, “mediante reiterati finanziamenti, volti a mascherare la situazione di grave dissesto finanziario e ad impedire il definitivo tracollo del sistema gestito dal Falco” (cfr. p. 85 sentenza del Tribunale di ### n.7742/2014). I numerosi elementi di prova (ampiamente idonei a giustificare l'adesione del ### al sistema c.d. ### sono stati richiamati nella sentenza della Corte di cassazione n. 51473/2019 dove sono riportati i plurimi indicatori evidenziati dal giudice d'appello, “ravvisati nella contiguità spaziale delle società in contestazione, nell'esclusiva prestazione di attività di ### a r.l. in favore dei consorzi riconducibili al ### e nel rinvenimento di documentazione afferente queste ultime presso la prima, nella gestione contabile anche di ### a r.l. da parte del ### elementi ritenuti idonei a conferire rilevanza penale alle operazioni di finanziamento operate dal ### beneficiario di cessioni di immobili a prezzi di favore (pari a circa ### 2.800.000), rivenduti con speculazione esorbitante (a ### 4.850.000.000), o dimezzati (quattro villini rimasti, peraltro, solo parzialmente pagati), nella consapevolezza della intrinseca pericolosità del sistema ### in generale e dell'effetto depressivo delle vendite di favore e dei finanziamenti erogati”.  3.2 Responsabilità di ### e del ### convenuto
Dalla documentazione in atti si evince che il ### funzionario del ### con il ruolo di ispettore degli enti cooperativi, è stato condannato, in concorso con il ### per reati di falso e occultamento di atti pubblici con sentenza del Tribunale d ### n.7744/2014 (cfr. tra gli altri doc. 42 del fascicolo ###. In sede d'appello, la Corte ha dato atto che “il delitto come contestato si è prescritto, dopo la pronuncia della condanna in primo grado, con il decorso di anni dodici e mesi sei dalla data di consumazione del reato (gennaio 2004), con la conseguente conferma della condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, avendo l'imputato con la sua condotta concorso comunque nella causazione del danno”. Il medesimo ### risulta essere stato condannato separatamente per il reato di corruzione dalla Corte d'Appello di ### con la sentenza del 16.12.2009, confermata sul punto dalla sentenza della Corte di cassazione n. ###/2012 (cfr. doc. 46 fascicolo ###. La Corte di cassazione ha confermato la sentenza di appello che ha accertato la sussistenza del reato di corruzione propria e l'esistenza di un accordo tra #### e ### (anche sulla base della confessione dello stesso ###. La Corte ha ritenuto “che l'oggetto dell'accordo corruttivo fosse diretto ad aggiustare l'ispezione del ### delle ### a carico del consorzio facente capo a ### escludendo che nella specie potesse configurarsi il reato di truffa ai danni di quest'ultimo. Il corruttore è stato individuato in ### il quale con l'intermediazione di ### si accorda con ### per addomesticare l'ispezione. La responsabilità dei due imputati è stata affermata sulla base di un gran numero di prove, costituite dai risultati delle intercettazioni telefoniche e, soprattutto, dalla piena confessione di ### il quale oltre a riscontrare le conversazioni oggetto di captazione, ha consentito di ricostruire i fatti conduttivi sin dai primi preparativi e incontri preliminari tra ### e ### spiegando le ragioni dell'interessamento di quest'ultimo a contattare un ispettore del ### precisando che fu lui a indicare ### e a tenere i contatti con il coimputato per conto di ### ha inoltre riferito dell'accordo raggiunto per il pagamento di ### 150.000 che ### avrebbe dovuto consegnare al ### per il buon esito dell'attività ispettiva, nel frattempo affidata proprio al ### sempre ### ha riconosciuto che la metà della somma pattuita sarebbe andata a lui; ha infine descritto le modalità dei pagamenti parziali della "tangente" e i numerosi contatti che vi sono stati tra ### e ### per "addomesticare" la relazione ispettiva”.
Le principali condotte addebitate al ### evincibili dalle sentenze penali in atti possono pertanto così sintetizzarsi.  ### nella veste di funzionario con il ruolo di ispettore, tenuto alla vigilanza sulle cooperative del gruppo ### ha sottratto diversi verbali ispettivi riguardanti ispezioni svolte già nel 1999 pregiudizievoli per il ### e ha redatto una relazione ispettiva del tutto favorevole con la quale proponeva una ispezione straordinaria nei confronti del ### regionale di mutualità tra le cooperative edilizie, così consentendo di ottenere un documento idoneo a scongiurare conseguenze pregiudizievoli per il ### sia di natura giudiziaria (dichiarazione di fallimento, effettivamente evitata, essendo stato ritenuto sussistente il requisito della mutualità della società) sia amministrativa (cancellazione dall'albo nazionale, revoca delle cariche sociali, liquidazione coatta amministrativa).  ### come già detto, è stato condannato, in un separato procedimento, con sentenza irrevocabile per corruzione per avere ricevuto dall'amministratore del gruppo 75 mila euro al fine di sopprimere i sopra indicati verbali ispettivi sfavorevoli al ### delle ### e affinché redigesse la relazione ispettiva favorevole. 
Non può dubitarsi - come rilevato dalla sentenza penale della Corte d'Appello di ### (sentenza n.562/2018, cfr. doc. n. 2 del fascicolo degli attori nella causa n.r.g. ###/2019) - che la sottrazione dei verbali ispettivi (dove era evincibile la palese irregolarità della gestione contabile-finanziaria del ###, correlata al reato di corruzione, abbia determinato sicuro aggravio del danno patrimoniale provocato dalla omessa e ritardata dichiarazione di fallimento, essendo evidente che la sottrazione posta in essere dal ### abbia influenzato le decisioni del giudice civile riguardo alla sussistenza del requisito della mutualità e alla non assoggettabilità al fallimento della società. 
Risulta dagli atti che il ### ha fornito un quadro non veritiero delle vicende riguardanti il ### omettendo di rilevare gravissime irregolarità. 
La sentenza si è poi pronunciata sulla potenzialità lesiva della condotta del ### statuendo che “la sottrazione dei verbali ispettivi, essendo correlati con il reato di corruzione in atti giudiziari, separatamente giudicato, ha sicuramente determinato un aggravio del danno patrimoniale collegato alla ritardata ed omessa dichiarazione di fallimento, ostacolata dalla soppressione dei verbali ispettivi che già avevano evidenziato le irregolari gestioni contabili-finanziarie del ### potendo tale sottrazione avere comunque influito sulla valutazione del giudice civile in ordine alla ritenuta sussistenza dello scopo mutualistico che ha comportato la non assoggettabilità al fallimento” (cfr. p. 49 della sentenza cit.). 
La predetta sentenza ha altresì accertato la responsabilità civile del ### (cfr. p.50) - che in questa sede ###alcun modo posta in discussione, a fronte del giudicato sul punto -, evidenziando che “il reato di soppressione dei verbali ispettivi è stato posto in essere dal ### unicamente grazie alla sua veste di pubblico ufficiale ed alle mansioni proprie del suo rapporto di lavoro presso il ### delle ### che gli hanno consentito di avere accesso agli archivi dell'ufficio dell'ispettorato in cui tali verbali erano custoditi. Quindi si tratta di un reato commesso non già come semplice privato, ma grazie alla qualità di ispettore addetto alla vigilanza sulle cooperative ed in violazione dei doveri propri della funzione esercitata. 
La circostanza che abbia agito per uno scopo di lucro personale non contraddice affatto la sussistenza del nesso organico rispetto all'azione illecita commessa grazie alle mansioni affidate al dipendente della P.A.  interessata, atteso che, diversamente opinando, per definizione ogni delitto doloso non potrebbe essere mai ascritto alle finalità istituzionali dell'ente (cfr. Cass. Sez. 5 ### n. ### del 03/04/2017, ### SabeoneG, secondo cui è configurabile la responsabilità civile della pubblica amministrazione anche per le condotte delittuose dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l'adempimento delle funzioni pubbliche costituisca un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti). 
Intervenuto il giudicato anche sull'accertamento della responsabilità civile del ### in questa sede il Tribunale, è chiamato a valutare i danni da porre a carico dello stesso, obbligato in solido con il suo dipendente, corrispondenti ai pregiudizi imputabili a quest'ultimo come conseguenza della condotta illecita accertata in sede penale. 
Del resto “la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum" (Cass. n. 4318/19).  3.3 Nesso causale tra le condotte illecite accertate in capo ai convenuti e i danni pretesi dalle parti attrici e intervenute. Responsabilità solidale - concorso del fatto colposo del creditore ex artt. 1227- 2056 ### (ormai definitivo) compiuto in sede penale induce a ritenere che le condotte illecite ascritte ai convenuti ##### e ### abbiano causato l'insolvenza delle cooperative consorziate (gestite secondo il c.d. sistema ###, avendo concorso i convenuti a vario titolo alla distrazione dei fondi e delle risorse provenienti dai soci e dai finanziamenti pubblici (destinati al perseguimento dello scopo mutualistico delle ### consorziate). 
Tutti i convenuti, ##### e ### sono obbligati in solido al risarcimento dell'intero danno subito dalle parti attrici e intervenute (come accertato e nei limiti di quanto si dirà infra). Al riguardo, le parti attrici e intervenute non hanno chiesto alcuna ripartizione delle responsabilità nei rapporti interni tra i predetti convenuti, mentre solo ### ha chiesto, in subordine, la “previa determinazione della specifica quota di responsabilità ascrivibile al #### con riconoscimento a quest'ultimo del diritto di agire in regresso nei confronti degli eventuali condebitori in solido per quanto dovesse essere pagato in eccesso rispetto a tale quota”. 
Sotto tale profilo deve condividersi la sentenza della Corte d'Appello di ### n. 562/2018 che ha affermato che “nella vicenda in esame non vi è dubbio, invece, che il depauperamento delle risorse finanziarie delle singole cooperative confluite nelle casse del ### della ### e dello ### poi da queste sottratte, rappresenta la cornice unitaria cui vanno ricondotte tutte le condotte distrattive ascritte anche agli altri imputati, essendo evidente il legame che unisce tali condotte nelle produzione del danno patrimoniale arrecato alla massa dei soci-creditori. Pertanto, anche indipendentemente dalla questione della riconducibilità del danno da bancarotta nella previsione dell'art. 187 c.p., nel caso di specie le singole condotte distrattive non possono essere considerate autonomamente le une dalle altre, perché il carattere sistematico delle distrazioni e la loro ripetitività ha sicuramente avuto una rilevanza causale nella produzione del danno patrimoniale arrecato ai soci, quale effetto anche indiretto di ciascuna singola specifica distrazione, con la conseguenza che sul piano risarcitorio deve tenersi conto degli effetti pregiudizievoli arrecati attraverso il concorso di tutte le distrazioni unificate nella medesima bancarotta”. Non può quindi attribuirsi alcuna autonomia alle condotte distrattive imputabili a ciascuno dei convenuti che devono ritenersi responsabili in solido dei danni come di seguito accertati, tenuto conto che come evidenziato dalla sentenza citata (cfr. pp. 39-40) “il danno risarcibile (patrimoniale e non patrimoniale) arrecato ai soci non è solo quello direttamente correlato agli importi delle singole distrazioni patrimoniali, ma include anche le perdite subite dai soci per effetto della complessiva valutazione delle distrazioni in rapporto alla loro incidenza causale sugli effetti pregiudizievoli cagionati ai soci attraverso il dissesto della società che ne è conseguito…. 
Questa indiscutibile regia criminale unitaria, che ha trovato solido riscontro probatorio di carattere anche documentale (vedi esame del c.t. Baiocco che, con riferimento ai flussi finanziari, ha parlato di una contabilità tenuta in modo da rendere praticamente impossibile comprendere il senso delle operazioni finanziarie poste in essere dalle società controllanti "...sono confluiti in un fiume per cui è praticamente difficile individuarli"), giustifica l'imputazione indifferenziata ai corresponsabili delle tre bancarotte dei danni arrecati alle cooperative ed ai soci delle stesse, in base al principio dell'imputazione a ciascun responsabile dell'illecito (art. 2055 cod. civ.) dei danni diretti ed indiretti, cagionati ed individuati secondo il principio della c.d.  causalità adeguata (cfr. Cass. Civ. sez.3, ### n. 11609 del 31/05/2005, ####.)”. 
Quanto al convenuto ### ritiene il Tribunale che, a fronte della condotta illecita accertata in sede penale, quest'ultimo abbia contribuito a causare il danno allegato dagli attori e dalle parti intervenute in concorso con le condotte degli altri convenuti, in una misura che in via equitativa può ritenersi pari al 20% del danno come di seguito complessivamente accertato, imputabile agli altri convenuti complessivamente nella misura dell'80% (e da ripartirsi nei rapporti interni tra questi ultimi in via paritetica ex art. 2055 ult. co c.c. e salvo, in ogni caso, il regresso ai sensi del citato art. 2055 comma 2).
Si tratta ad avviso del Tribunale di una responsabilità concorrente, ma non prevalente del ### il quale ha contribuito ad aggravare il danno riportato dai soci e dalle cooperative principalmente causato dalle condotte distrattive degli altri convenuti. 
La sentenza della Corte d'Appello di ### n. 562/2018 (cfr. doc. 45 fascicolo ###, per quanto qui interessa, ha confermato “la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, avendo l'imputato con la sua condotta concorso comunque nella causazione del danno, che dovrà però essere liquidato in sede ###modo differenziato rispetto al danno cagionato dai reati di bancarotta patrimoniale ascritti solamente agli altri imputati”. La revoca della condanna al pagamento della provvisionale è stata giustificata sul presupposto che non è “possibile equiparare la responsabilità civile del ### a quella degli altri imputati, attesa la diversità e specificità del titolo di responsabilità fondata su una condotta di sicuro minore rilievo nella determinazione dei danni arrecati ai soci ed alle cooperative, evidentemente danneggiate principalmente dalle condotte di bancarotta non ascritte al ###” (cfr. p. 47 della sentenza allegata al fascicolo di parte ricorrente). 
Ancora la sentenza in oggetto ha statuito che, “essendo stata la liquidazione dei danni rimessa al giudice civile, la responsabilità civile del ### deve ritenersi comunque circoscritta per legge negli stessi limiti della responsabilità del pubblico ufficiale che, con la sua condotta, ne ha determinato l'insorgenza, non potendo ascriversi al ### la totalità dei danni arrecati alle parti civili per effetto delle bancarotte patrimoniali alle quali il predetto imputato non ha concorso ….. La condanna solidale al risarcimento dei danni disposta nei confronti del responsabile civile deve intendersi, perciò, come limitata all'entità dei soli danni che in sede di liquidazione saranno addebitati all'imputato ###” (cfr. p. 49 della cit. sentenza). 
La richiamata sentenza non ha escluso la solidarietà passiva tra i soggetti convenuti nell'odierno giudizio - che pertanto dovrà essere riconosciuta ovviamente con riguardo alle posizioni degli attori e degli intervenuti che hanno chiesto la condanna solidale, con gli altri convenuti, anche del ### e del suo dipendente - né tanto meno ha escluso che la condotta del ### abbia “concorso comunque nella causazione del danno”. 
La responsabilità del ### per la violazione dell'obbligo di vigilanza sulle cooperative, provocata anche dal fatto illecito del dipendente - proprio nella sua qualità di ispettore addetto alla vigilanza sulle cooperative ed in violazione dei doveri propri della funzione esercitata - deve essere limitata nei rapporti interni tra tutti i convenuti nella misura del 20% non potendo tuttavia tale limitazione comportare, nei confronti dei danneggiati che hanno chiesto la condanna solidale, l'esclusione della solidarietà ex art. 2055 c.c.. E ciò alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione che, nella più volte richiamata sentenza n. 51473/2019 (cfr. doc. 47 fascicolo ### prodotto anche da altre parti), ha precisato che: “la previsione di cui all'art. 187, comma secondo, cod.  pen. - disponendo che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale - impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, con la conseguenza che il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio (### 5, n.### del 07/03/2014, ### Rv.261940, N. 18656 del 2007 Rv. 236915). Siffatto principio, ulteriormente ribadito anche in ipotesi la condanna in solido al risarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili in relazione a distinti fatti non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenza tra le rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno in un contesto spazio-temporale sostanzialmente unitario (### 6, n.8666 del 05/02/2019, L., Rv. 275644), fonda su una lettura dell'art. 187 cod. pen. Che si raccorda con la disciplina dell'art. 2055 cod.civ.. Tale conclusione, sul piano generale condivisa da numerose pronunce di questa Corte (V. Sez. 4, n. 16998 del 24/01/2006, ### Rv. 233832; Sez. 4, n. 49346 del 27/10/2004, ### Rv. 230580; Sez. 4, n. 5728 del 04/12/2001 - dep. 2002, ### Rv. 220955; Sez. 4, n. 7970 del 21/04/1988, ### Rv. 178839), comporta la conseguenza che, anche nel procedimento penale, come nel procedimento civile che potrebbe essere autonomamente instaurato, operi, a tutela del danneggiato, la regola secondo la quale tra i corresponsabili di un danno sussiste sempre responsabilità solidale e paritaria, a nulla rilevando che ciascuno di essi abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso finale, rendendosi inadempiente ad obblighi scaturiti da fonti diverse (v., ad es., nella giurisprudenza civile, ### 2, n. 7404 del 11/05/2012, Rv. 622526). Nè apparirebbe ragionevole una disciplina che sottraesse alla generale regola della solidarietà proprio le ipotesi di responsabilità derivanti da fatti illeciti che, in quanto sussumibili in fattispecie penali, sono caratterizzati dall'ordinamento in termini di maggiore disvalore”. In questa prospettiva va intesa anche la giurisprudenza penale che, nonostante le affermazioni di principio legate alla lettera dell'art. 187 cod. pen. e al presupposto della condanna per uno stesso reato, finisce per dare rilievo, al fine di escludere la solidarietà, alla diversità di eventi dannosi (### 2, n. 15285 del 26/03/2010, ### Rv. 247036). Ed infatti si è puntualmente ritenuto che la previsione di cui all'art. 187 cod. pen., comma 2 impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato, ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso (### 5, n. 18656 del 18/01/2007, ### Rv. 236915). In conclusione, deve ritenersi che il presupposto unificante della responsabilità civile, per evidenti esigenze di coerenza dell'ordinamento e di parità di trattamento dei danneggiati, debba essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio” Anche la giurisprudenza di cassazione civile ha più volte affermato il principio secondo cui “### presupposto della solidarietà risarcitoria, ex art. 2055, comma 1, c.c., un danno unico ed eziologicamente ricollegabile a più persone, anche se non scaturito da una condotta comune o previamente concordata tra i danneggianti; di conseguenza, si esula dalla solidarietà in presenza di una pluralità di condotte causative di danni autonomamente identificabili” (cfr. Cass. n.26736/2024). E' stato altresì precisato che “l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la propria condotta abbia operato come causa efficiente ponendosi quale suo antecedente causale necessario” (cfr. Cass. n.184272021).
Nel caso di specie è da escludere che le condotte illecite dei convenuti abbiano provocato eventi dannosi distinti, essendo stato ampiamente accertato in sede penale, alla luce delle sentenze sopra richiamate, che la corrutela e la sottrazione dei documenti e dei verbali ispettivi abbiano ostacolato la reazione amministrativa avverso i comportamenti distrattivi, ritardando la dichiarazione di fallimento, per le valutazioni operate dal ### civile sullo scopo mutualistico da riconoscere alla cooperativa, provocando un sicuro aggravamento del danno riportato dai soci e dalle cooperative. 
Non può altresì condividersi la tesi del ### secondo cui dovrebbe escludersi la responsabilità dell'### essendo essa obbligata a vigilare sulle cooperative edilizie, non a tutela degli interessi patrimoniali dei singoli soci, ma a tutela dell'interesse generale e al solo fine di controllare l'effettiva natura mutualistica dell'ente e il perseguimento dello scopo mutualistico. 
Al riguardo, a prescindere dalla circostanza (non provata) che i vari ### aderissero all'A.G.C.I.  (###, l'art. 1 del dlgs. n. 220 del 2002 (nella versione applicabile tra il ###, data di entrata in vigore della norma, e il ###), al comma 1 attribuisce al ### delle attività produttive (poi ### dello ### e ora ### del ### in ### la vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, precisando che essa è esercitata “mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente decreto”. Il comma 2 del medesimo articolo precisa che “2. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. 
Tale accertamento è riservato, in via amministrativa, al ### anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche”. 
Già in precedenza l'art. 28 comma 1 lett. a del d.lgs. n.300/1999 attribuiva al ### dell'### produttiva (poi ### dello ###, tra le altre cose, “la vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative”, in precedenza attribuita al ### del lavoro, restando immutati i relativi poteri ispettivi previsti dagli artt.10-12 del d.lgs. n.1577/1947. 
Nella fattispecie accertata dal giudice penale è “proprio la sussistenza dei requisiti mutualistici che non è stata adeguatamente monitorata dall'### in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del dlgs. N. 220/2002” (cfr. sent. Corte d'Appello di ### n.5231/2025, nrg 4387/2021). E ciò perché il dipendente istituzionalmente preposto alla vigilanza sulle cooperative del gruppo ### nell'esercizio delle funzioni ispettive a lui demandate, nel periodo 2003-2004, non solo ha sottratto verbali riguardanti ispezioni straordinarie svolte nel 1999-2000, ma ha redatto una relazione ispettiva favorevole, fornendo un quadro non veritiero, omettendo di evidenziare le gravi irregolarità esistenti e così contribuendo ad aggravare il danno riportato dai soci.  ### risarcitorio del ### (come sopra indicato solo nei rapporti interni tra tutti i convenuti) trova fondamento (non solo) nello “sviamento” della vigilanza provocato dall'illecito del dipendente preposto, ma anche nella violazione da parte del ### degli obblighi di vigilanza imposti dalla normativa sopra richiamata che (anche prima dei fatti illeciti commessi dal ### era nelle condizioni di attivarsi al fine di limitare i danni prodotti, evitando, quanto meno in parte, le distrazioni dei fondi e delle risorse costituenti il patrimonio sociale delle cooperative, tenuto conto che le anomalie, poi accertate in sede penale, erano evincibili dai documenti relativi alle attività ispettive svolte sin dal 1999 (documenti distrutti e sottratti dal ###. 
Quanto al eccepito concorso di colpa dei danneggiati ai sensi dell'art. 1227 c.c. ad avviso del Tribunale non risulta dagli atti alcuna condotta, anche omissiva, dei soci e delle ### attoree ed intervenute idonea a generare i danni lamentati o ad aggravare danni già prodotti. Nel contesto criminale come dettagliatamente ricostruito in sede penale, nessuna responsabilità può essere ascritta alle parti offese per non avere impedito o limitato le conseguenze delle condotte illecite. ### evidenziato in un caso analogo dalla Corte d'Appello di ### (cfr. sent. Corte d'Appello di ### n.5231/2025, n.r.g. 4387/2021) il fatto colposo di cui al citato art.  1227 c.c. “deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata da regole di comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale (Cass. 2527/2021; Cass. 9315/2019)”. Del resto, non è contestato e risulta dagli atti che i soci e le cooperative si siano attivati non appena avuta contezza delle irregolarità gestionali sia con denunce penale (da cui poi è scaturito il processo penale definito con l'accertamento della responsabilità dei convenuti), sia mediante l'attivazione dei rimedi previsti in sede ###può essere accolta l'eccezione formulata dal convenuto ### in ordine all'asserita duplicazione del risarcimento richiesto dagli attori e dalle parti intervenute, non risultando documentata l'asserita ammissione al passivo nell'ambito delle procedure riguardanti gli enti attinti dallo stato di decozione.  4.Quantificazione dei danni ### luce dell'elevata complessità dell'accertamento richiesto e svolto, riguardante la quantificazione di danni pretesi da centinaia di attori e intervenuti aventi tutti autonome e distinte posizioni, giova muovere da un inquadramento del ruolo della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio civile: a tal proposito, è bene chiarire preliminarmente che, oltre a poter essere disposta per la mera valutazione di fatti già acquisiti e provati in sede di giudizio (c.d. consulenza deducente), per giurisprudenza ampiamente consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio, pur non appartenendo alla categoria delle prove vere e proprie, può comunque essere utilizzata come fonte diretta di prova, risolvendosi in uno strumento di accertamento di fatti non altrimenti verificabili (c.d.  consulenza percipiente), se non mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche e specialistiche (fra le tante, Cass., Sez. III civ., 22 giugno 2005, n. 13401; Cass., Sez. III civ., 8 gennaio 2004, n. 88; Cass., Sez. II civ., 30 gennaio 2003, n. 1512; Cass., Sez. II civ., 21 luglio 2003, n. 11332); ciò non implica, naturalmente il venir meno dell'onere della prova gravante in capo agli attori e intervenuti, tenuti comunque ad allegare in giudizio tutti i fatti che, per essere provati pienamente, necessitino di un approfondimento specialistico. 
Nel caso in oggetto, al consulente tecnico è stato posto il seguente quesito: “tentata preliminarmente la conciliazione della lite così come proposta in atti, quantifichi il CTU -alla luce della documentazione prodotta dalle parti e sulla base delle rispettive specifiche allegazioni, anche con riguardo alle dedotte maggiorazioni dell'importo del mutuo e del prezzo di assegnazione dell'immobileil presumibile danno riportato dalle parti attrici ed intervenute”. 
Il ctu ha svolto l'incarico sulla base della documentazione in atti, senza acquisire nuova documentazione. La documentazione prodotta dalle parti oggetto di esame da parte del ctu è stata puntualmente indicata nella relazione con riferimento a ciascuna posizione esaminata. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono intrinsecamente attendibili e privi di vizi logico-giuridici, per la correttezza del metodo utilizzato e per l'assenza di lacune logiche o tecniche nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, nonché alla luce della precisione e dell'esaustività con cui sono stati raccolti ed esaminati i dati. È bene precisare che le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, quando non sono state accolte, sono state puntualmente confutate nella relazione definitiva; pertanto, per giurisprudenza costante, il giudice può aderire alle conclusioni del consulente tecnico senza esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, potendosi desumere che le deduzioni contrarie delle parti siano state implicitamente rigettate (per tutte, Cass., Sez. I civ., 4 marzo 2011, n. 5229; Cass., Sez. III civ., 6 ottobre 2005, n. 19475). 
Deve aggiungersi che nei casi in cui le osservazioni dei ct di parte, in rapporto alle singole posizioni analizzate, imponevano valutazioni giuridiche riservate al giudicante, il ctu ha predisposto ipotesi di conteggio alternative per consentire la quantificazione ritenuta corretta alla luce della valenza probatoria attribuita alla documentazione prodotta dalle parti. 
Deve altresì darsi atto che, il ctu ha compiuto una accurata ricognizione in ordine alle corrette generalità delle parti attrici e intervenute, rilevando errori materiali nella indicazione delle generalità di alcuni attori nella causa nrg 7717/2019 e nrg.###/2019; errori confermati dai difensori (avv.ti ### e ### i quali nel precisare le conclusioni, nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ### (in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni), hanno riportato (nell'epigrafe dell'atto) le esatte generalità (così riportate anche nell'epigrafe della presente sentenza).  4.1 Istanza ex artt. 210- 213 cpc formulata dalla ### erariale - la compensatio lucri cum damno ### essere esaminata l'istanza formulata dalla ### erariale nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data ###, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. In particolare, è stata chiesta al tribunale “l'ammissione della produzione documentale depositata dai consulenti tecnici di parte con le osservazioni critiche, non ostando il contraddittorio degli attori e degli intervenuti su tale produzione e sul suo contenuto (che in ogni caso risulta dalla documentazione depositata anche da alcune parti nel corso del giudizio)”, nonché è stata fatta istanza “affinché il Tribunale disponga un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.  o, in subordine, una richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione (### - ### ex art. 213 c.p.c., finalizzata ad acquisire informazioni circa gli importi da riconoscere a titolo di risarcimento in capo ai soci e alle cooperative, corrisposte a titolo di erogazioni straordinarie in forza della ### n. 10/2004, alla luce delle considerazioni sopra esposte sul rischio di duplicazione del ristoro che verrebbe ad essere altrimenti riconosciuto”. 
Nel caso di specie, ad avviso del ### dal danno calcolato per ciascun socio andrebbe defalcata la provvidenza straordinaria di euro 10.000 prevista dalla legge regionale n.10/2004 e corrisposta dalla ### alle cooperative e poi da questa girate ai singoli soci. Entrambe le istanze sono finalizzate a provare l'eccezione compensatio lucri cum damno, formulata dal ### convenuto nel corso dell'espletamento dell'indagine tecnica in sede di osservazioni critiche. 
Sulla questione, il Tribunale non ignora l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la compensatio lucri cum damno costituisce eccezione in senso lato e non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 2023 n. ###/023; Cass. n.16808”023; Cass. 7292/2024). ### la Corte, la quantificazione del dovuto, nel caso in cui non sia individuabile con esattezza e in concreto il beneficio-indennizzo percepito e da percepire in futuro, “all'esito dell'applicazione del principio compensativo ben potrà essere effettuata in sede di esecuzione, consistendo in un mero calcolo aritmetico” (cfr. Cass. 7292/2024). 
Tuttavia, tale conclusione, nel caso di specie, non è in linea con quanto statuito dalla Corte regolatrice che ha pure affermato che la compensatio lucri cum damno può trovare applicazione anche nel caso di apparente non coincidenza fra il danneggiante (in questo caso i convenuti responsabili in solido del danno provocato agli attori e agli intervenuti) e il soggetto che eroga la provvidenza, ma solo nei casi in cui “possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile” ( Cass.n.4415/2024). 
Nel caso di specie il contributo straordinario erogato dalla ### non ha natura risarcitoria, ma di sostegno. 
Invero, l'art. 1 della L.R. 3 agosto 2004 n. 10 (“Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche”) prevede che l'intervento è “rivolto a coloro che, in conseguenza della situazione di insolvenza degli enti realizzatori, vengano a trovarsi nella concreta condizione di non poter conseguire la piena titolarità del diritto inerente l'abitazione o versino nella concreta condizione di perdere o di vedere compromesso il diritto della prima casa d'abitazione o d'acquisto”, mentre l'art. 2 della medesima legge regionale disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi. Si tratta pertanto di un contributo versato dalla ### e non dall'### statale (responsabile in solido con gli altri convenuti dei danni conseguenti alle condotte illecite), con la conseguenza che la detrazione del contributo erogato, richiesta dalla difesa erariale, comporterebbe solo un ingiustificato vantaggio per i convenuti responsabili del danno. 
In conclusione, mentre deve essere ammessa la produzione dei documenti allegati dai consulenti di parte con le osservazioni critiche (trattandosi di documenti già prodotti da altre parti nel corso del giudizio e utilizzati dal ctu nella sua indagine al solo fine di evidenziare i soci di cui è provata l'erogazione del beneficio, segnalati con il colore verde nella tabella contenuta nell'elaborato peritale), non è acquisibile l'ulteriore documentazione richiesta dal ### essendo essa del tutto irrilevante non potendo trovare applicazione la richiesta detrazione per le ragioni sopra esposte.  ### luce di quanto detto e delle risultanze della ctu è possibile statuire in ordine alle domande degli attori e degli intervenuti come segue.  4.2 Quantificazione dei danni per gli attori nella causa n.r.g. 7717/2019 (escluso ### e nella causa n.r.g. ###/2019 e per gli intervenuti ##### e ### Il danno preteso dai singoli soci e intervenuti è rappresentato dagli importi dai medesimi pagati fino al giugno 2004 in ragione del contratto di prenotazione dell'alloggio in edilizia agevolata da medesimi sottoscritto. Si tratta di importi versati a titolo di anticipazione per l'acquisto dell'alloggio da costruire, non utilizzati per l'edificazione, ma versati alle ### di appartenenza e immediatamente dopo trasferiti al ### ovvero a terzi. Si tratta in sostanza di somme che sono state versate dai singoli soci e mai utilizzate per la costruzione degli alloggi, ma sottratte alla loro destinazione e distratte grazie al sistema criminale posto in essere dai convenuti e accertato in sede penale. 
E' utile precisare che, pure essendo stato accertato in sede penale (come evidenziato dalle parti attrici) che tutte le disponibilità economiche delle singole cooperative (essenzialmente riconducibili alle quote dei soci) siano confluite nella casse del ### il danno liquidabile ai singoli soci attori non può prescindere dalla prova che i pagamenti siano stati effettivamente eseguiti. 
Ad avviso del Tribunale possono essere liquidati gli importi di cui sia stato provato il pagamento, la consegna quietanzata del titolo o comunque la negoziazione, circostanze idonee a provare che gli importi sono stati versati alle ### di appartenenza (le quali, come accertato in sede penale, li hanno poi riversati al ###. E ciò anche alla luce delle contestazioni dei convenuti, in particolare del ### che nella comparsa di costituzione, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori e dagli intervenuti, ha contestato la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale allegato.
Non possono altresì essere liquidati i danni pretesi quali spese e costi sostenuti per l'attività svolta dalla società ### (società che ha svolto attività di intermediazione per l'adesione dei singoli alle cooperative), trattandosi di società non coinvolta nella vicenda penale. Al contrario non possono essere condivise le argomentazioni del ### secondo cui, per alcuni soci, andrebbero scomputati dai danni accertati gli importi ricompresi, in via presuntiva, nel corrispettivo di assegnazione, non essendo stata fornita alcuna prova che lo scomputo indicato nei rogiti si riferisca ai titoli di pagamento prodotti in atti (cfr. sul punto p.16 della ctu). 
Riguardo poi alla posizione di ### non possono condividersi le osservazioni del ct del ### che ha allegato la mancata prova del danno preteso da quest'ultima, avendo fatto rilevare, in sede di indagine, come l'immobile risulti assegnato nell'atto ufficiale del 2015 a ### Tale circostanza non incide su quanto oggettivamente accertato dal ctu, in virtù della documentazione prodotta, ovvero che ### e ### sono stati ammessi come soci della cooperativa, a fronte del versamento di somme tramite assegni sicuramente negoziati (e indicati nel preliminare di prenotazione dell'immobile del 2003). E' evidente, pertanto, che il danno è stato subito dall'odierna parte attrice che ha versato gli importi indicati nel preliminare di prenotazione, a prescindere dal soggetto poi indicato quale assegnatario dell'immobile nell'atto definitivo. 
In conclusione, devono essere liquidati agli attori e intervenuti di cui sopra gli importi indicati nella ipotesi 4 delle tabelle contenute nella ctu (per gli attori della causa nrg 7717/2019 alle pp. 82-85; per gli attori della causa nrg.###/2019 alle pp. 87-90; per gli intervenuti alla p. 86). 
E' altresì liquidabile il danno non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.2059 c.c. e 185 c.p.c. per la sofferenza morale subita a causa delle condotte illecite dei convenuti, tenuto conto del presumibile stress e dei patimenti conseguenti (in considerazione della durata della vicenda), ma anche della entità del danno patrimoniale accertato. E' quindi liquidabile a titolo di danno morale, in via equitativa, un importo pari al 15 % del danno patrimoniale come quantificato per ciascuno degli attori. 
Dagli importi così liquidati deve essere sottratta la somma di euro 5.000, versata dal ### a titolo di provvisionale per ciascuna delle parti costituite in sede penale. 
Trattandosi di un debito di valore il danno deve essere liquidato all'attualità, quindi, gli importi sopra indicati devono essere rivalutati dalla data di cessazione dell'illecito (aprile 2004) o comunque, se successiva, dalla data dei singoli esborsi, all'attualità. Oltre alla sorte capitale competono gli interessi al saggio legale, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul credito come liquidato e rivalutato anno per anno sino alla presente decisione. 
Su tutte le somme come sopra liquidate, a seguito della liquidazione e della conversione in debito di valuta, sono poi dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.  ### aggiungersi che riguardo alla posizione delle parti attrici (nelle cause n.r.g.7717/19 e ###/2019) per le quali non è stato accertato, all'esito dell'istruttoria svolta (sulla base della documentazione prodotta e della quantificazione riportata nelle sopra richiamate tabelle, ipotesi 4), alcun danno patrimoniale risarcibile non potrà essere liquidato alcun danno morale, con conseguente rigetto delle domande svolte.  4.3 Quantificazione dei danni per l'attore ### nella causa nrg 7717/2019 ### socio della ### società cooperativa posta in amministrazione giudiziaria a partire dal 04.02.2010 e in seguito anche dichiarata fallita, ha chiesto il danno patrimoniale subito a seguito dei fatti illeciti accertati in sede penale a carico dei convenuti, rappresentato dalla lievitazione delle spese affrontate per ottenere l'assegnazione dell'immobile da lui prenotato. In particolare, ha dedotto di avere ottenuto l'assegnazione dell'immobile solo attraverso un elaborato e complesso giudizio promosso contro l'istituto mutuante e nei confronti della ### verso il primo per abusiva concessione del credito e nei confronti della seconda ex art 2932 c.c., concluso con sentenza del Tribunale di ### n. 20653/2011 Rg. 44954/2006, allegando che, benché avesse versato quasi l'intero costo dell'immobile, era stato costretto a pagarlo nuovamente. 
Il danno subito da ### alla luce delle condivisibili valutazioni del ctu (cfr. pp.79 e ss della ctu), può ritenersi provato in virtù della documentazione prodotta e tenuto conto degli accertamenti contenuti nella relazione dell'### giudiziario della ### (doc. 48 del fascicolo attoreo) che ha accertato sia i costi del programma edilizio originario, sia le spese sostenute dall'attore ed il nuovo costo al quale è stato assegnato l'immobile con la sentenza del Tribunale di ### sopra richiamata. 
Ne consegue che può essere liquidato l'importo di euro 132.046,7, corrispondente alla differenza tra l'importo effettivamente pagato dal socio e il costo di costruzione inizialmente stimato, comprensivo degli oneri per l'aggravamento del costo del mutuo (cfr. tabella 225 ### allegata alla ctu e pp.80-81 della ctu).
E' altresì liquidabile il danno non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.2059 c.c. e 185 c.p.c. per la sofferenza morale subita a causa delle condotte illecite dei convenuti, liquidabile in via equitativa tenuto conto dello stress e dei patimenti conseguenti ai vari contenziosi affrontati e all'allungamento del tempo necessario per conseguire l'assegnazione dell'immobile in un importo parti al 15% del danno patrimoniale come sopra quantificato. 
Dagli importi così liquidati deve essere sottratta la somma di euro 5.000, versata dal ### a titolo di provvisionale in sede penale. 
Trattandosi di un debito di valore il danno deve essere liquidato all'attualità, quindi, gli importi sopra indicati devono essere rivalutati dalla data di cessazione dell'illecito (aprile 2004), o se successiva dalla data dei singoli esborsi, all'attualità. Oltre alla sorte capitale competono gli interessi al saggio legale, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul credito come liquidato e rivalutato dall'aprile 2004 anno per anno sino alla presente decisione. Su tutte le somme come sopra liquidate, a seguito della liquidazione e della conversione in debito di valuta, sono poi dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.  4.4 Quantificazione dei danni per gli intervenuti ####### intervenuti ####### hanno agito in giudizio per ottenere la condanna, in solido, dei convenuti ##### e ### al risarcimento dei danni provocati dai fatti illeciti accertati in sede penale, avendo già proposto domanda di risarcimento del danno in separata sede nei confronti del ### convenuto (dove l'azione è stata limitata ai soli danni da extracosto ascrivibili al condotta del funzionario infedele ###. 
Anche riguardo ai predetti intervenuti (tutti con analoga posizione, in quanto soci della ### società cooperativa), il CTU ha condivisibilmente quantificato il danno subito, rappresentato dalla lievitazione delle spese affrontate per ottenere l'assegnazione dell'immobile. 
Il danno patrimoniale accertato in virtù della documentazione prodotta e tenuto conto degli accertamenti contenuti nella relazione dell'### giudiziario della ### (doc. 48 del fascicolo attoreo) è quantificabile come da tabelle 221,222,223,224 allegate alla ctu (cfr. p.76 della ctu), al netto degli importi riconosciuti negli altri giudizi azionati da ciascuno degli intervenuti nei confronti del ### convenuto. 
Sono pertanto liquidabili i seguenti importi: euro 62.020,93 a ### complessivi euro 49.893,52 a ### e ### euro 60.876,07 a ### euro 54.430,48 a ### Il danno non patrimoniale per la sofferenza morale subita a causa delle condotte illecite dei predetti convenuti è poi liquidabile in via equitativa, nell'importo di euro 5.000,00 per ciascuno degli intervenuti, tenuto conto della domanda già proposta anche a tale titolo nei confronti del ### Dagli importi così liquidati deve essere sottratta la somma di euro 5.000, ove versata dal ### a titolo di provvisionale in sede penale. 
Trattandosi di un debito di valore il danno deve essere liquidato all'attualità, quindi, gli importi sopra indicati devono essere rivalutati dalla data di cessazione dell'illecito (aprile 2004), o se successiva dalla data dei singoli esborsi, all'attualità. Oltre alla sorte capitale competono gli interessi al saggio legale, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul credito come liquidato e rivalutato anno per anno sino alla presente decisione. Su tutte le somme come sopra liquidate, a seguito della liquidazione e della conversione in debito di valuta, sono poi dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.  4.5 Quantificazione dei danni per ### 84 ### a r.l.  ### 84 è una delle cooperative edilizie che si è avvalsa del sistema organizzativo del #### e del ### di ### (###, subendo gli effetti pregiudizievoli derivanti dalle sistematiche distrazioni e dai fatti illeciti accertati in sede ###capo ai convenuti. Il dissesto finanziario dei ### provocato dall'attività illecita distrattiva dei convenuti ha dato luogo, proprio su istanza della ### 84 (cfr. doc. 14 del fascicolo di parte), alla dichiarazione dello stato di insolvenza, a cui è poi seguita la liquidazione coatta amministrativa di entrambi i #### 84 ha agito nell'odierno giudizio al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del solo danno patrimoniale sofferto e quantificato nell'importo complessivo di tre milioni, chiedendo la condanna solidale dei convenuti ##### e ### per il danno subito. ### ha poi chiesto la condanna autonoma del ### in solido con il solo ### per i danni specifici ritenuti imputabili in via esclusiva a questi ultimi quantificati nei limiti dell'importo di un milione di euro.  ### ha allegato che, per effetto delle distrazioni accertate in sede penale, confluite nel ### e ### ha subito un gravissimo dissesto finanziario, rappresentato da un debito di 31.7 milioni verso la ### mutuante (all'epoca ### di ### e di oltre 11.5 milioni verso la società ### (appaltatrice dei lavori di costruzione degli immobili). Ha dedotto che le somme erogate alla ### a titolo di mutuo dalla banca e le somme versate dai soci per acconto sul prezzo degli immobili, per le rate di mutuo e quale corrispettivo dei lavori appaltati ad ### versate nelle casse dei due ### non sono state destinate agli scopi previsti e sono state sistematicamente distratte dai convenuti come accertato in sede penale. 
Nelle proprie difese, ha poi precisato che il danno richiesto non è quello relativo alle somme oggetto di distrazione (azionato da soci), ma quello ulteriore e diverso rappresentato dai beni e dalle risorse ulteriormente impiegate per fronteggiare gli ammanchi causati dai convenuti e per consentire l'assegnazione degli immobili ai soci prenotatari. In questo senso ha chiarito che, nonostante l'entità plurimilionaria dei danni sofferti, ha inteso limitare la domanda risarcitoria a 3 milioni “in considerazione della dubbia solvibilità dei convenuti e del non trascurabile onere finanziario dell'imposta di registro relativa alla sentenza di condanna che rischierebbe di gravare soltanto sulla stessa ### 84, stante il vincolo di solidarietà passiva nei confronti del Fisco”. 
Il ctu, all'esito della approfondita indagine svolta, ha quantificato il danno patrimoniale subito dalla ### tenuto conto delle somme versate “a vario titolo al fine di consentire a tutti i soci la regolare assegnazione delle abitazioni che, a causa delle condotte distrattive e appropriative dei responsabili pro tempore della gestione, erano risultate gravate da ingenti vincoli ipotecari che per l'appunto, in base all'ingente esposizione debitoria, avrebbe reso alquanto probabile l'insorgere di una procedura concorsuale per iniziativa dei creditori, istituto di credito e società di costruzioni”. Nella quantificazione il ctu ha considerato altresì che la ### per consentire l'acquisto ai soci di una casa, in massima parte già pagata, “si è vista costretta a definire in via transattiva il contenzioso in essere con la ### di ### istituto mutuante, e con la ##### cui era stata appaltata la costruzione dei villini, accordo che, pur prevedendo una riduzione dell'indebitamento complessivo, è risultato estremamente gravoso per la ### di entità plurimilionaria pari a circa ### 24 milioni verso la banca”. Sulla base di tali documentati presupposti, il Ctu ha provveduto correttamente a quantificare il danno subito nell'importo complessivo di euro 9.131.008,79 (tab. 220 allegata alla ctu, cfr. p.71-72 della ctu). La condanna solidale dei convenuti, ##### e ### al risarcimento del danno deve però essere limitata a quanto richiesto nella domanda giudiziale, pari ad euro 3.000.000. Quanto alla domanda autonoma proposta nei confronti del ### in solido con il ### il ctu ha evidenziato che le malversazioni avrebbero riguardato tutto il ### e che non è possibile individuare un importo specifico imputabile al ### e al suo funzionario infedele, pure riconoscendo che le distrazioni operate hanno aggravato il danno subito dalla ### 84. 
Ritiene il Tribunale, come già sopra esposto, che il ### e il ### debbano rispondere del danno, complessivamente liquidato in euro 3.000.000, nei limiti del 20%, quantificazione operata in via equitativa, tenuto conto della responsabilità concorrente, ma non prevalente del ### il quale ha contribuito ad aggravare il danno riportato dalla ### principalmente causato dalle condotte distrattive degli altri convenuti. 
Ne consegue che i convenuti ##### e ### devono essere condannati, in solido al pagamento, in favore della ### 84, dell'importo di euro 3.000.000, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale riportato in conseguenze delle condotte illecite accertate, mentre il ### e il ### in solido nei soli limiti di euro 600.000 (corrispondente al 20% di euro 3.000.000). A tale importo deve essere detratta la somma di euro 50.000 o altra somma versata dal ### a titolo di provvisionale. 
Trattandosi di un debito di valore, il danno deve essere liquidato all'attualità, quindi, gli importi sopra indicati devono essere rivalutati dalla data di cessazione dell'illecito (aprile 2004) o comunque dalla data dei singoli esborsi (ove successivi alla data di cessazione dell'illecito) all'attualità. Oltre alla sorte capitale competono gli interessi al saggio legale, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul credito come liquidato e rivalutato anno per anno sino alla presente decisione. Su tutte le somme come sopra liquidate, a seguito della liquidazione e della conversione in debito di valuta, sono poi dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. 4.6 Quantificazione dei danni per le ### intervenute: ### -### -### del ### -### - ### 72 - ### - ### -### -### -### -### indicate cooperative, costituite parti civili nel processo penale, hanno proposto singoli atti di intervento ex art. 105 c.p.c. per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, in conseguenza dei fatti accertati in sede penale, chiedendo la condanna, in solido dei convenuti ##### di ### e ### in solido tra loro ed il ### dello ### economico rispetto alla diversa responsabilità pari ad un importo del 70% della cifra così di seguito riferita per ciascuna parte attrice (…)”.  ### intervenute hanno dedotto di avere aderito, con apposita convenzione, al ### - trasferendo sostanzialmente (come emerso dalla istruttoria penale) a quest'ultimo ogni facoltà gestoria, rimanendo in capo alle singole cooperative solo l'onere della raccolta del denaro presso i soci e la responsabilità per le obbligazioni assunte - e di avere subito ingenti danni a causa delle condotte illecite dei convenuti. Hanno precisato che il danno richiesto non è quello relativo alle somme oggetto di distrazione, corrispondente agli esborsi pagati dai soci fino al giugno 2004, ma quello ulteriore e diverso rappresentato dai maggiori oneri sostenuti successivamente, per l'avvio delle edificazioni, costi che non avrebbero dovuto sostenere in un sistema ordinario di edilizia agevolata, non avendo potuto nemmeno beneficiare del contributo regionale (non ricevuto perché illecitamente acquisito dal ### in virtù di quanto accertato in sede penale). 
Le intervenute hanno dedotto che, a seguito dei provvedimenti di custodia da parte della ### della Repubblica di ### avevano dovuto riorganizzare la loro attività, obbligare i singoli soci a rinunciare alle somme versate alle cooperative risultanti dalla contabilità, per permettere l'attivazione dei mutui, non potendo le stesse ### beneficiare più dei contributi regionali che erano stati in precedenza erogati. 
Il ctu, nella sua relazione, ha evidenziato che le richieste di danni procurati dai fatti distrattivi accertati in sede penale riguardano: “a) la rinegoziazione dell'originario contratto di appalto per incremento dei costi (a tal proposito va riferito che trattasi di contratti che si presume abbiano poi avuto concreta esecuzione visto che sono riferiti a piani di zona poi completati); b) il mancato pagamenti degli oneri di urbanizzazione ed esproprio dovuti; c) la mancata fruizione ai fini dei progetti edificatori dei contributi regionali previsti, destinati ad usi impropri; d) spese per riacquisto cambiali per prosieguo dell'attività edilizia prevista; e) In alcuni casi è stata anche aggiunta la richiesta di danno per oneri finanziari e scoperti di conto al momento degli intervenuti sequestri”. 
Per ciascuna di tali richieste da parte di ciascuna ### l'ausiliario ha effettuato un conteggio alternativo (cfr. CTU p. 67) individuando le somme dovute, secondo quanto accertato, e indicando gli importi (di gran lunga decurtati, per ciascuna cooperativa) in accoglimento delle osservazioni del ct del ### inerenti alla valenza probatoria da attribuire ad alcuni documenti utilizzati nella quantificazione (questione giuridica rimessa dal ctu al Tribunale). 
A fronte delle numerose questioni rimesse dal ctu all'interpretazione del Tribunale si provvederà ad analizzare per ogni ### la relativa tabella, con l'indicazione degli importi ritenuti liquidabili.  ### (### 209 della ### Dagli importi accertati dal ctu di euro 2.225.491,11, vanno decurtati l'importo 891.271,63 (punto a, per gli oneri comunali di urbanizzazione e di esproprio), in mancanza di prova del pagamento, trattandosi altresì di oneri comunque dovuti e mancando la prova che essi siano stati oggetto di distrazione, nonché l'importo di euro 252.000,00 (punto e, per scoperto conto e interessi), non essendo adeguatamente documentato il nesso causale con le malversazioni e trattandosi sostanzialmente di somme già assorbite dagli importi riconosciuti per le altre voci. 
Al contrario non vanno detratte le somme accertate dal ctu (di euro 348.042,61) per la rinegoziazione del contratto di appalto per incremento dei costi, atteso che, pure in mancanza di documentazione attestante in concreto i connessi pagamenti, il maggior costo è desumibile dal contratto di rinegoziazione e gli stessi devono ritenersi eseguiti, in quanto riferiti a piani di zona completati, in virtù dei contratti allegati (e in mancanza di allegazioni specifiche riguardo a eventuali terzi soggetti che avrebbero partecipato al completamento eseguito).
Tutti gli altri importi come quantificati dal ctu risultano sufficientemente documentati (come ammesso parzialmente anche dal ### punto d di cui sopra). In particolare, riguardo alla mancata fruizione, ai fini dei progetti edificatori, dei contributi regionali previsti, destinati ad usi impropri (punto c di cui sopra), in quanto la circostanza risulta dalla istruttoria penale richiamata da parte attrice e il Tribunale condivide il criterio utilizzato dal ctu che ha ridotto gli importi dovuti a tale titolo al 20% del valore delle opere commissionate ( p. 61 della ctu). 
In conclusione, è liquidabile a titolo di danno patrimoniale alla ### l'importo di euro 1.082.219,48.  ### (### 210 allegata alla ctu) dall'importo accertato dal ctu di euro 1.519.721,92 va decurtato il solo importo di euro 737.665,04 (punto a), per gli oneri di comunali di urbanizzazione e di esproprio. Non va decurtato l'importo accertato dal ctu quale lievitazione dei costi per transazione con l'impresa ### in quanto l'importo indicato nel documento contrattuale (utilizzato dal ctu) è idoneo a provare una situazione debitoria provocata dalle malversazioni (a prescindere dall'effettivo pagamento degli importi oggetto di transazione). E' quindi liquidabile a titolo di danno patrimoniale l'importo di euro 782.056,88. 
Per le stesse ragioni sopra esposte, dagli importi accertati dal ctu devono essere decurtati i seguenti importi: per il ### (### 211 allegata alla ctu) dall'importo accertato dal ctu di euro 562.454,16 va decurtato l'importo di euro 210.849,23 (punto a, per gli oneri di comunali di urbanizzazione e di esproprio) e l'importo di 167.000 (punto e, per scoperto conto e interessi). E' quindi liquidabile a titolo di danno patrimoniale l'importo di euro 184.604,93; per la ### (###212 allegata alla ctu) deve essere riconosciuto l'intero importo accertato dal ctu di euro 229.771,70; per la ### 72 (### 213 allegata alla ctu) dall'importo accertato dal ctu di euro 764.577,15 deve essere detratto l'importo di euro 367.177,00 per gli oneri di comunali di urbanizzazione e di esproprio ed è pertanto liquidabile a titolo di danno non patrimoniale l'importo di euro 397.400,15; per la ### (### 214 allegata alla ctu) dall'importo accertato di euro 2.295.561,16 va decurtato il solo importo di euro 737.665,04 (punto a), per gli oneri di comunali di urbanizzazione e di esproprio ed è quindi liquidabile a titolo di danno patrimoniale l'importo di euro 1.557.896,12; per la ### (### 215 allegata alla ctu) dall'importo accertato di euro 1.158.747,08 va decurtato il solo importo di euro 321.917,42 (punto a), per gli oneri di comunali di urbanizzazione e di esproprio ed è quindi liquidabile a titolo di danno patrimoniale l'importo di euro 836.829,66; per la ### (###216 allegata alla ctu) deve essere riconosciuto l'intero importo accertato dal ctu di euro 427.671,14; per la ### (### 217 allegata alla ctu) dall'importo accertato dal ctu di euro 1.182.172,17 va decurtato il solo importo di euro 444.042,57 (punto a), per gli oneri di comunali di urbanizzazione e di esproprio ed è quindi liquidabile a titolo di danno patrimoniale l'importo di euro 738.129,60; per la ### (### 218 allegata alla ctu) deve essere riconosciuto l'intero importo accertato dal ctu di euro 305.676,38; per la ### (### 219 allegata alla ctu) dall'importo accertato di euro 1.993.986,20 va decurtato il solo importo di euro 391.906,07 (punto a), per gli oneri di comunali di urbanizzazione e di esproprio. Non va decurtato l'importo accertato dal ctu quale lievitazione dei costi per transazione con l'impresa ### in quanto l'importo indicato nel documento contrattuale (utilizzato dal ctu) è idoneo a provare una situazione debitoria provocata dalle malversazioni (a prescindere dall' effettivo pagamento degli importi oggetto di transazione). E' quindi liquidabile, a titolo di danno patrimoniale, l'importo di euro 1.602.080,13. 
Riguardo al danno non patrimoniale richiesto dalle cooperative intervenute, è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, il risarcimento di tale danno nel caso in cui il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti. “Il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (cfr. Cass.n.19551/2023). Nel caso di specie le ### intervenute hanno allegato (richiamando la giurisprudenza sul punto) la lesione del diritto all'immagine, quale “diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca”. Sotto tale profilo il danno non patrimoniale derivante dalle condotte illecite dei convenuti può ritenersi provato in via presuntiva ed è liquidabile in via equitativa, nell'importo di euro 10.000,00 per ciascuna delle cooperative intervenute, tenuto conto delle dimensioni, della durata della vicenda e degli effetti pregiudizievoli arrecati. 
A tale importo deve essere detratta la somma di euro 50.000 o altra somma versata, dal ### a titolo di provvisionale. 
Trattandosi di un debito di valore il danno deve essere liquidato all'attualità, quindi, gli importi sopra indicati devono essere rivalutati dalla data dei singoli esborsi (successivi alla data di cessazione dell'illecito) all'attualità. Oltre alla sorte capitale competono gli interessi al saggio legale, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul credito come liquidato e rivalutato dalla data dei singoli esborsi, anno per anno sino alla presente decisione. Su tutte le somme come sopra liquidate, a seguito della liquidazione e della conversione in debito di valuta, sono poi dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.  5. Domanda riconvenzionale proposta dal ### convenuto nelle cause n.r.g. 7717/2019 e n.r.g.###/2019 La domanda riconvenzionale proposta dal ### convenuto di condanna delle parti attrici alla restituzione delle provvisionali, ove versate in eccesso, deve essere accolta limitatamente alla posizione degli attori nella causa n.r.g. 7717/2019, non essendo gli attori nella causa n.r.g. ###/2019 costituiti parti civili nel processo penale e non essendo stato contestato il versamento dell'importo di euro 5.000,00 per le parti costituite in sede penale. 6. Sequestro conservativo e istanze delle parti attrici e intervenute ### ricordarsi che gli attori ### nella causa n.r.g. 7717/2019 e nella causa n.r.g. ###/2019, nell'atto di citazione, avevano chiesto al Tribunale - a fronte della sentenza del Tribunale penale di ### del 05 maggio 2014 che aveva confiscato “le somme oggetto del sequestro conservativo in favore delle parti civili costituite (provvedimento confermato dalla sentenza della Corte d'Appello di ### n.562/2018) - di “volere disporre il sequestro delle somme confiscate in favore delle parti attrici ed eventualmente all'esito del presente giudizio, qualora dovesse risultare favorevole alle medesime parti attrici, convertirlo in pignoramento” . 
Il Tribunale, dopo avere invitato ### gli attori regolarizzare l'istanza in cancelleria (con l'introduzione di un subprocedimento), con ordinanza pronunciata all'udienza del 17.01.2023, dichiarava l'istanza inammissibile, anche fronte della sua genericità, chiedendosi il sequestro di somme confiscate in sede penale. 
Al riguardo deve ricordarsi che risulta dagli atti (cfr. doc. 3 del fascicolo degli attori nella causa n.r.g.  7717/2029) che con ordinanza depositata in data ###, il GUP del Tribunale di ### ha disposto il sequestro conservativo dei beni già sottoposti a sequestro preventivo o probatorio “come individuati nei singoli provvedimenti cautelari e probatori già emessi nel procedimento in oggetto, solidamente in favore delle parti civili costituite all'udienza del 23.10.2009, secondo quanto indicato nel verbale e nei rispettivi atti di costituzione, nei limiti indicati in motivazione nei confronti degli imputati rispetto ai quali sono le relative domande di ciascuna parte civile, in solido tra detti imputati”. 
Il Tribunale di ### con la sentenza n. 7742/2014 (cfr. doc. 1 del fascicolo degli attori nella causa n.r.g.7717/2019) aveva ordinato la confisca delle somme “di cui ai provvedimenti di sequestro preventivo in atti”, nonché ai sensi dell'art. 320 cpc la “conversione del sequestro conservativo in pignoramento, al momento della irrevocabilità della sentenza” (cfr.p. 213 del doc. 1 citato). La sentenza della Corte d'Appello n.562/2018 (cfr. doc. 2 del fascicolo degli attori) ha rideterminato l'importo del profitto di cui al sequestro preventivo, riducendo all'importo così rideterminato (di euro 543.312,22) l'importo relativo alla confisca. 
Il convenuto ### negli scritti conclusionali ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo disposto in sede penale, allegando che, essendosi concluso il processo penale con una sentenza di condanna generica per la responsabilità civile (statuizioni divenute definitive per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 51473/2019), le parti civili avrebbero dovuto riassumere il giudizio di merito dinanzi al giudice civile entro sessanta giorni dal 20.12.2019 (data del deposito delle motivazioni della sentenza della Corte di cassazione n.51473/2019). Ha aggiunto che il sequestro aveva perso efficacia in relazione alle somme versate dal ### a titolo di provvisionale. 
La richiesta non può essere accolta se non altro perché al momento della instaurazione del presente giudizio non era ancora intervenuto il giudicato sulla sentenza della Corte d'Appello n. 562/2018 (tanto che lo stesso ### chiedeva la sospensione dell'odierno giudizio ex art. 75 c.p.p.). 
In ogni caso, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità che in una fattispecie diversa, ma sovrapponibile, ha statuito che “Non perde di efficacia il sequestro conservativo emesso a cautela degli interessi civili qualora, a seguito di annullamento con rinvio dinanzi al giudice civile della sentenza di condanna dell'imputato disposto dalla Corte di cassazione limitatamente all'entità della provvisionale riconosciuta in favore della parte civile, il processo non sia da questa riassunto nel termine previsto dall'art. 392, comma primo, cod. proc. civ., seguitando il vincolo a svolgere la sua funzione di garanzia in rapporto alla condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno, sino alla pronuncia del giudice civile statuente sull'entità del risarcimento” ( Penale n. ###/2020) E' stato affermato altresì (cfr. Cass. penale 9851/2015) che “La conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna al risarcimento in favore della parte civile, presuppone che la pronuncia abbia dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, così da costituire titolo esecutivo; di talché, nel caso di condanna generica, detta conversione si verifica solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile, il quale, sulla base della certezza del danno acquisita in sede penale, abbia proceduto alla sua liquidazione. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, prima della definizione del giudizio civile per la liquidazione di esso, spetta al giudice penale la competenza ad adottare ogni provvedimento sui beni in sequestro)”. 
Sul punto si è affermato altresì che (cfr. Cass. Penale 6751/2022) che “In tema di sequestro conservativo disposto ex art. 316 cod. proc. pen., la conversione in pignoramento presuppone che la pronuncia costituisca un titolo esecutivo, per avere accertato un credito certo, liquido ed esigibile, sicché, nel caso di condanna generica, la predetta conversione opera solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che abbia proceduto alla liquidazione del danno”. 
La fattispecie è disciplinata dall'art. 320 cpp secondo cui “1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4.  2.Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato”.  ### luce della disposizione richiamata e dell'art. 686 c.p.c. deve essere respinta l'istanza proposta dal convenuto ### e dagli intervenuti ###### e ### di assegnazione, nei limiti delle somme loro liquidate con la presente sentenza, delle somme oggetto di sequestro conservativo “con ordine diretto al FUG (### di ### e nei limiti delle somme in deposito presso esso”. 
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento si verifica ope legis dopo la pubblicazione della sentenza (e non per effetto di una disposizione del giudice). Al riguardo l'art. 686 c.p.c. prevede che “il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva”. 
Invero, “spetta al giudice in sede civile, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (o, come nella specie, di applicazione della pena su richiesta) la competenza a decidere sulla ripartizione risarcitoria in favore delle parti civili della somma oggetto di sequestro conservativo” (cfr. Cass. Penale n.10057/2010). ### e ripartizione delle somme oggetto di sequestro che, solo a seguito della pubblicazione della sentenza si converte in pignoramento, non compete al giudice della cognizione, ma appartiene alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a cui dovrà essere presentata istanza di assegnazione secondo la procedura e nei termini previsti dal codice di rito.  7. Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite, comprese quelle di ctu, liquidate come in dispositivo (nei limiti dei parametri di cui al d.m.  55/2014 e successivi aggiornamenti), seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico, e in solido, di tutti convenuti soccombenti, a fronte della solidarietà del rapporto sostanziale oggetto del giudizio.  ### aggiungersi che riguardo alla posizione di alcune parti attrici (nelle cause n.r.g.7717/19 e ###/2019) per le quali non è stato accertato, all'esito dell'istruttoria svolta, alcun danno risarcibile o comunque è stato accertato un danno inferiore a quanto eventualmente già versato dal ### convenuto a titolo di provvisionale in sede penale (come indicato dal ctu e dagli stessi difensori nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.  depositate in data ###, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni), la necessità del complesso e articolato accertamento istruttorio svolto e la difficoltà della prova (a fronte del tempo trascorso) giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente pronunciando, così provvede: accertata, come in motivazione, la responsabilità di ####### e il ### dello sviluppo economico (ora ### delle ### e del ### in ###, per l'effetto 1. condanna le parti convenute ####### in solido, tra loro e con il ### dello ### ora ### delle ### e del ### in ### (e salvo regresso ex art. 2055 c.c.), al pagamento delle seguenti somme, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, cui va detratta la somma di euro 5.000, versata dal ### a titolo di provvisionale per ciascuna delle parti costituite in sede ###favore di ### euro 34.649,99 in favore di ### euro 21.855,38 in favore di ### euro 34.884,34 in favore di ### euro 37.253,97 in favore di ### euro 29.048,07 in favore di ### euro 33.209,58 in favore di ### e ### complessivi euro 29.450,80 in favore di ### euro 96.816,22 in favore di ### euro 14.460,41 in favore di ### euro 43.764,37 in favore di ### euro 15.143,90 in favore di ### euro 21.162,84 in favore di ### euro 61.348,38 in favore di euro ### euro 12.829,56 in favore di ### euro 14.421,15 in favore di ### euro 33.993,78 in favore di ### euro 31.700,28 in favore di ### euro 35.120,21 in favore di ### euro 30.970,99 in favore di ### euro 56.584,02 in favore di ### euro 33.338,71 in favore di ### euro 102.622,06 in favore di ### euro 28.663,46 in favore di D'### euro 12.975,99 in favore di ### euro 33.134,56 in favore di ### euro 16.991,39 in favore degli eredi di ### (#### e ### complessivi euro 30.101,07 in favore di ### euro 14.776,13 in favore di ### euro 11.103,82 in favore di ### euro 19.778,69 in favore di ### euro 25.697,74 in favore di ### euro 30.807,52 in favore di ### euro 5.324,69 in favore di ### euro 19.681,00 in favore di ### euro 17.726,40 in favore di ### euro 40.616,02 in favore di ### euro 12.143,85 in favore di ### e ### complessivi euro 67.512,91 in favore di ### euro 28.922,05 in favore di ### euro 11.345,96 in favore di ### euro 63.436,38 in favore di ### euro 67.111,94 in favore di ### euro 55.213,54 in favore di ### euro 36.010,38 in favore di ### euro 35.724,69 in favore di ### euro 38.069,89 in favore di ### euro 54.058,00 in favore di ### euro 30.778,06 in favore di ### euro 30.660,20 in favore di ### euro 29.946,24 in favore di ### euro 73.613,38 in favore di ### euro 14.492,45 in favore di ### euro 13.475,99 in favore di ### euro 39.017,04 in favore di ### euro 28.625,43 in favore di ### euro 9.415,23 in favore di ### euro 24.058,29 in favore di ### euro 39.627,53 in favore di ### euro 28.146,90 in favore di ### euro 32.463,27 in favore di ### euro 15.042,15 in favore di ### euro 516,46 in favore di ### euro 17.162,35 in favore di ### euro 15.029,73 in favore di ### euro 24.281,15 in favore di ### euro 14.044,24 in favore di ### euro 28.811,60,21 in favore di ### euro 13.268,85 in favore di ### euro 39.374,45 in favore di ### euro 27.372,22 in favore di ### e ### complessivi euro 29.954,50 in favore di ### euro 13.200,95 in favore di ### euro 17.003,15 in favore di ### euro 32.653,13 in favore di ### euro 39.562,27 in favore di ### euro 35.902,76 in favore di ### euro 62.131,19 in favore di ### euro 80.479,10 in favore di ### euro 24.881,73 in favore ### di euro 54.181,51 in favore di D'### euro 88.709,33 in favore di D'### euro 15.019,38 in favore di ### euro 38.581,07 in favore di ### euro 16.004,15 in favore di ### euro 54.279,91 in favore di ### euro 53.026,51 in favore di ### euro 15.104,55 in favore di ### euro 53.641,46 in favore di ### euro 38.662,85 in favore di ### euro 29.295,22 in favore di ### euro 22.724,15 in favore di ### euro 47.797,29 in favore di ### 21.699,46 in favore di ### euro 7.793,39 in favore di ### euro 62.627,25 in favore di ### e ### complessivi euro 110.000,00 in favore di ### euro 45.526,25 in favore di ### euro 75.291,65 in favore ### di euro 111.621,85 in favore di ### euro 68.760,57 in favore di ### euro 60.702,47 nei confronti di ### euro 42.991,30 in favore di ### euro 75.587,26 in favore di ### euro 55.412,09 in favore di ### euro 96.957,57 in favore di ### euro 8.824,69 in favore di ### euro 112.923,98 in favore di ### euro 45.985,75 in favore di ### e ### complessivi euro 54.629,43 in favore di ### euro 127.025,72 in favore di ### euro 101.513,80 in favore di ### euro 49.845,44 in favore di ### euro 27.239,03 in favore di ### euro 52.614,64 in favore di ### euro 58.100,03 in favore di ### euro 41.588,18 in favore di ### euro 71.404,24 in favore di ### euro 11.803,81 in favore di ### euro 56.541,93 in favore di ### euro 4.200,00 in favore di ### euro 57.839,86 in favore di ### euro 76.633,69 in favore di ### euro 66.650,60 in favore di ### euro 60.735,05 in favore di ### euro 43.240,93 in favore di ### euro 32.883,85 in favore ### euro 32.728,88 in favore di ### euro 35.816,22 in favore di ### euro 19.814,98 in favore di ### euro 43.248,02 in favore di ### euro 21.107,56 in favore di ### euro 10.247,39 in favore di ### euro 7.348,74 in favore di ### e ### complessivi euro 40.789,20 in favore di ### euro 71.260,04 in favore di ### euro 70.410,55 in favore di ### euro 13,246,61 in favore di ### euro 22.327,00 in favore di ### euro 21.383,33 in favore di ### euro 136.975,17 in favore di ### euro 53.719,78 in favore di ### euro 10.824,68 in favore di ### euro 73.452,83 in favore di ### euro 100.632,87 in favore di ### euro 40.080,38 in favore di ### euro 23.158,21 in favore di ### euro 54.361,98 in favore di ### euro 73.035,57 in favore di ### euro 21.013,26 in favore di ### e ### euro 56.708,74 in favore di ### euro 63.388,69 in favore di ### e ### complessivi euro 65.839,61 in favore di ### euro 53.275,90 in favore di ### euro 81.555,58 in favore di ### euro 56.338,45 in favore di ### euro 72.747,43 in favore di ### euro 89.324,10 in favore di ### euro 88.047,11 in favore di ### euro 37.622,92 in favore di ### euro 11.516,24 in favore di ### euro 79.457,86 in favore di ### euro 43.687,70 in favore di ### euro 61.613,14 in favore di ### euro 49.833,29 in favore di ### euro 19.676,48 in favore di ### euro 43.125,05 in favore di ### e ### complessivi euro 33.537,78 in favore di ### euro 62.096,62 in favore di ### euro 6.788,27 in favore di ### euro 52.178,30 in favore di ### euro 52.099,07 in favore di ### euro 57.678,03 in favore di ### e ### complessivi euro 67.156,95 in favore di ### euro 73.446,57 in favore di ### euro 61.665,42 in favore di ### euro 41.352,17 in favore di ### euro 107.946,66 in favore di ### euro 105.453,93 in favore di ### euro 73.085,68 in favore di ### euro 65.013,33 in favore di #### 82.909,86 in favore di ### euro 36.241,15 in favore di ### euro 9.841,15 in favore di ### euro 61.187,93 in favore di ### euro 27.650,79 in favore di ### euro 63.405,00 in favore di ### euro 56.497,86 in favore di ### euro 48.166,23 in favore di ### euro 46.532,37 in favore di ### euro 64.457,66 in favore di ### euro 74.237,15 in favore di ### euro 76.529,93 in favore di ### euro 22.240,29 in favore di ### euro 57.051,38 in favore di ### euro 52.437,66 in favore di ### euro 26.135,49 in favore di ### euro 16.089,40 in favore di ### euro 32.814,11 in favore di ### euro 75.133,83 in favore di ### euro 48.367,09 in favore di ### euro 75.131,90 in favore di ### euro 44.486,00 in favore di ### euro 29.555,80, oltre al danno non patrimoniale liquidato in un importo pari al 15 % del danno patrimoniale come sopra quantificato per ciascuno degli attori e intervenuti e oltre alla rivalutazione e agli interessi legali come in motivazione; condanna le parti convenute ####### in solido, tra loro e con il ### dello ### ora ### delle ### e del ### in ### al pagamento delle spese del giudizio in favore dei procuratori delle parti attrici e intervenute, dichiaratisi antistatari, che liquida in complessivi euro 83.208,00, oltre al rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato, spese generali e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese di ctu ove anticipate; 2.rigetta le domande proposte da ####### e ### e in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal ### convenuto, condanna #### e ### alla restituzione dell'importo della provvisionale versata in eccesso, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, compensando le spese di lite tra le parti; 3. condanna le parti convenute ####### in solido, tra loro e con il ### dello ### ora ### delle ### e del ### in ### (e salvo regresso ex art. 2055 c.c.), al pagamento, in favore di ### dell'importo di euro 132.046,7, cui va detratta la somma di euro 5.000, versata dal ### a titolo di provvisionale, oltre al danno non patrimoniale liquidato in un importo pari al 15 % del danno patrimoniale come sopra quantificato e rivalutazione e interessi legali come in motivazione; condanna le parti convenute ####### in solido, tra loro e con il ### dello ### ora ### delle ### e del ### in ### al pagamento, in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre al rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato, spese generali e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese di ctu ove anticipate; 4. condanna i convenuti ##### e ### in solido (e salvo regresso ex art. 2055 c.c.), al pagamento delle seguenti somme, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, cui va detratta la somma di euro 5.000, versata dal ### a titolo di provvisionale per ciascuna delle parti costituite in sede ###favore di ### euro 62.020,93 in favore di ### e ### complessivi euro 49.893,52 in favore di ### euro 60.876,07; in favore di ### euro 54.430,48, oltre al danno non patrimoniale liquidato in un importo pari ad euro 5.000, per ciascuna parte, e oltre rivalutazione e interessi legali come in motivazione; condanna i convenuti ##### e ### in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore dei procuratori degli intervenuti dichiaratisi antistatari, liquidate in complessivi euro 14.000,00, oltre al rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato, spese generali e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese di ctu ove anticipate; 5. condanna i convenuti ##### e ### in solido, nonché il ### dello ### ora ### del ### in ### e ### in solido, (questi ultimi nei soli limiti di euro 600.000,00) al pagamento in favore della ### 84 - ### a r.l. in liquidazione, dell'importo di euro 3.000.000,00, cui va detratta la somma di euro 50.000 o altra somma versata dal ### a titolo di provvisionale, oltre rivalutazione e interessi legali come in motivazione; condanna i convenuti ##### e #### e il ### dello ### ora ### del ### in ### in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore della ### 84 - ### a r.l. in liquidazione, liquidate in complessivi euro 49.336 oltre al rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato, spese generali e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese di ctu ove anticipate; 6. condanna le parti convenute ###### in solido, tra loro e con il ### dello ### ora ### delle ### e del ### in ### (e salvo regresso ex art. 2055 c.c.), al pagamento delle seguenti somme, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, cui va detratta la somma di euro 50.000 o altra somma versata dal ### a titolo di provvisionale per ciascuna delle ### intervenute, costituite in sede ###favore della ### S.C.A.R.L. in liquidazione di euro 1.082.219,48 in favore di ### 1980 S.C.A.R.L. di euro 782.056,88. in favore di ### S.C.A.R.L. di euro 305.676,38 in favore di ### S.C.A.R.L. di euro 1.602.080,13.  in favore di ### S.C.A.R.L. in liquidazione di euro 229.771,70 in favore di ### S.C.A.R.L. in liquidazione di euro 1.557.896,12 in favore ### 72 S.C.A.R.L. in liquidazione di euro 397.400,15 in favore ### S.C.A.R.L. di euro 836.829,66 in favore di ### s.c.a.r.l. di euro 427.671,14 in favore di ### del ### S.C.A.R.L. di euro 184.604,93; in favore di ### S.C.A.R.L. in liquidazione di euro 738.129,60, oltre al danno non patrimoniale liquidato in un importo pari ad euro 10.000, per ciascuna ### intervenuta, oltre rivalutazione e interessi legali come in motivazione; condanna le parti convenute ###### in solido, tra loro e con il ### dello ### ora ### delle ### e del ### in ### al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore costituito delle ### intervenute dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 112.000,00, oltre al rimborso dell'importo versato a titolo di contributo unificato, spese generali e accessori come per legge e oltre al rimborso delle spese di ctu ove anticipate; pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di ####### in solido, tra loro e con il ### dello ### ora ### delle ### e del ### in #### 07.01.2026

causa n. 7717/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Assunta Canonaco

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 911/2026 del 09-02-2026

... ###, al pagamento della somma di € 2.400,00 oltre interessi come da domanda, nonché le spese processuali liquidate in € 390,00 per compenso, in € 76,00 per esborsi, oltre 15%, I.V.A. e C.P.A. di cui al decreto ingiuntivo n. 2611/2023 del 13.6.2023 reso ad esito del procedimento 6500/2023 R.G. e notificato in data ###, in favore dell'opposto ### Accertare e dichiarare il corretto adempimento della prestazione della ### attraverso il puntuale pagamento del canone di locazione al sig. ### terzo chiamato in causa, quale procuratore speciale della ###ra ### nonché coerede ed intestatario del conto corrente bancario intrattenuto presso ### agenzia di ### filiale 99 ### 20 X ####3. Conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ### in favore dell'opposto ### Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2611/2023 del 13.6.2023 reso ad esito del procedimento 6500/2023 R.G. e notificato in data ### Ritenere e dichiarare la erroneità, infondatezza e comunque nullità del decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti in atto di opposizione, nonché per l'assoluta inesistenza della pretesa creditoria. Revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, rigettare ogni (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO - ### - In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA (ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 9512 del ### degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra ### S.A.S. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, attore-opponente e ### (C.F. ###) nato a ### il ###, elettivamente domiciliat ###### n. 20, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; convenuto-opposto nonché ### (C.F. ###), nato a ### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### giusta procura in comparsa di costituzione e risposta; chiamato in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE ### deliberare trae origine dall'opposizione proposta da ### s.a.s. (di seguito “### Casa”), avverso il decreto ingiuntivo n. 2611/2023 emesso da questo Tribunale in data ###, con cui è stata condannata al pagamento in favore di ### nato a ### il ### (di seguito “### cl. ‘57”) di un importo di euro 2.400,00, oltre interessi e oltre alle spese processuali (liquidate in euro 390,00 per compensi, in euro 76,00 per esborsi, oltre 15%, I.V.A. e C.P.A). 
Ricostruendo la vicenda sottesa all'emissione del decreto ingiuntivo, di cui ha chiesto la revoca, ### ha esposto di condurre in locazione un immobile sito in ### via ### 9/C, giusta contratto stipulato con ### precisando che, a partire dal novembre 2016, il nipote della locatrice ### nato il ### (di seguito, “### cl. ‘55”), in forza di una procura speciale a lui rilasciata dalla zia il ###, aveva chiesto e ottenuto il versamento dei canoni presso un conto corrente a lui intestato.  ### ha, dunque, esposto di avere provveduto al pagamento di tutti i canoni di locazione a ### cl. ‘55 anche dopo la morte di ### considerato, peraltro, che, in data ###, lo stesso ### cl. ‘55 le aveva inviato una nota con cui comunicava di essere stato designato dagli eredi di ### quale soggetto incaricato della gestione dei beni ereditari. 
Sulla scorta di ciò, ha evidenziato l'illegittimità della richiesta avanzata nei suoi confronti da ### cl. '57 (anch'egli nipote ed erede di ### nonché cugino di ### cl. '55), il quale, con il ricorso monitorio, aveva chiesto (e ottenuto) il pagamento in suo favore della somma di euro 2.400,00, equivalente alla quota (pari ad 1/9 dell'asse ereditario) di canone di locazione a lui asseritamente spettante dalla morte della zia (e in particolare da dicembre 2020) al mese di maggio 2023, nonostante la società conduttrice avesse già integralmente corrisposto il canone a ### cl. ‘55. 
Premesso, dunque, di non avere ricevuto una comunicazione formale del decesso di ### e di avere, in buona fede, ex art. 1189 c.c., versato i canoni al procuratore speciale ### cl.  '55, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio di quest'ultimo, affinché la manlevasse e tenesse indenne da qualunque richiesta di pagamento formulata ### cl. ‘57, ### ha chiesto, testualmente, all'intestato Tribunale di: “condannare il terzo chiamato sig. ### nato a ### il ###, C.F.  ###, ed ivi residente ###, al pagamento della somma di € 2.400,00 oltre interessi come da domanda, nonché le spese processuali liquidate in € 390,00 per compenso, in € 76,00 per esborsi, oltre 15%, I.V.A. e C.P.A. di cui al decreto ingiuntivo n. 2611/2023 del 13.6.2023 reso ad esito del procedimento 6500/2023 R.G. e notificato in data ###, in favore dell'opposto ### Accertare e dichiarare il corretto adempimento della prestazione della ### attraverso il puntuale pagamento del canone di locazione al sig. ### terzo chiamato in causa, quale procuratore speciale della ###ra ### nonché coerede ed intestatario del conto corrente bancario intrattenuto presso ### agenzia di ### filiale 99 ### 20 X ####3. Conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ### in favore dell'opposto ### Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2611/2023 del 13.6.2023 reso ad esito del procedimento 6500/2023 R.G. e notificato in data ### Ritenere e dichiarare la erroneità, infondatezza e comunque nullità del decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti in atto di opposizione, nonché per l'assoluta inesistenza della pretesa creditoria. 
Revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, rigettare ogni domanda di parte opposta”. 
Con decreto del 1.8.2023, è stata autorizzata la chiamata in giudizio di ### cl. '55. 
Si è costituito, intanto, l'opposto ### cl. '57, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine: - la condanna di ### cl. ‘55 a pagare in suo favore la somma di € 480,00 incassata senza titolo da dicembre 2020 a maggio 2021; - la condanna di ### a pagare, in solido con lo stesso ### cl. '55, la residua somma di € 1.920,00 corrispondente, pro quota, ai canoni maturati da giugno 2021 a maggio 2023, oltre gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284 comma IV c.c. dalla data di scadenza di ciascun canone di locazione fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione contrattuale; - la condanna di entrambi al pagamento delle spese di lite. 
Ha dedotto, al riguardo, che il mandato rilasciato da ### a ### cl. '55 si era estinto per effetto della morte della mandante, sicché la conduttrice opponente avrebbe dovuto verificare gli effettivi poteri del rappresentante ### cl. '55, il quale, diversamente da quanto prospettato, non era stato mai autorizzato, neppure verbalmente, a incassare i canoni di locazione per la quota di sua spettanza. 
A ciò ha aggiunto che la ### era stata informata dapprima con mail del 23.5.2021 e successivamente con pec (rispettivamente del 4.6.2021 e del 3.4.2023) del decesso di ### ed era stata, contestualmente, invitata a corrispondere la quota pari a 1/9 (ovvero euro 80,00 mensili) con decorrenza dal mese successivo al decesso (dicembre 2020), sicché l'art. 1189 c.c. dalla stessa invocato non era applicabile, e ciò quantomeno dalla data del 23.05.2021, allorquando egli aveva, per la prima volta, informato la conduttrice. 
Si è costituito in giudizio anche il terzo chiamato ### cl. '55, eccependo, in via preliminare, la continenza del giudizio con altro (iscritto al n. RG 10037/2023 del Tribunale di ### avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria di ### e nell'ambito del quale l'odierno opposto ### cl. ‘57 aveva già chiesto la condanna di ### cl. ‘55 a rendere conto dell'amministrazione del patrimonio comune, nonché a conferire alla comunione i frutti riscossi dal 3.3.2016 al 29.11.2020, al netto delle eventuali spese documentate. 
Ha contestato poi, nel merito, la fondatezza della domanda formulata dall'opponente nei suoi confronti per carenza di interesse, nonché quella formulata dall'opposto, precisando che, in ogni caso, tutti gli eredi avevano concordato il ### di mantenere il conto sul quale già confluivano i canoni di locazione relativi agli immobili oggetto di successione e di utilizzare le somme ivi confluite per pagare le spese relative agli immobili medesimi e che, ad ogni modo, il credito eventualmente vantato dal cugino nei suoi confronti doveva essere posto in compensazione con quello che egli stesso vantava, per un importo pari a euro 2.895,65, per le spese sostenute per la successione e la gestione degli immobili in comproprietà. 
Tali, in estrema sintesi, i fatti controversi, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, con ordinanza del 5.2.2025, disattesa l'eccezione di continenza del giudizio con quello iscritto al n. R.G. 10037/2023, la richiesta di riunione delle cause e ritenuti, da un lato, insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e ritenuti, invece, sussistenti le condizioni per l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186 ter c.p.c., sollecitata in udienza dall'opposto, veniva: - ingiunto a ### sas di pagare a ### (nato a ### il ###) euro 1.920,00, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., da ciascuna scadenza all'effettivo pagamento; - ingiunto a ### sas di pagare a ### (nato a ### il ###) le spese di lite, liquidate in euro 567,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%. 
Falliti, nelle more, i tentativi di definizione bonaria della lite, all'udienza del 28.10.2025 il terzo chiamato dava atto dell'intervenuta regolamentazione dei rapporti dipendenti dall'apertura della successione di ### La causa veniva, dunque, rinviata per discussione e decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive e le parti concludevano come da verbale in atti.  ***** 
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato per le ragioni di cui appreso si dirà.  1. Si osserva, innanzitutto, che è pacifico tra le parti, nonché provato per tabulas, che ### (deceduta il ###), dante causa (tra gli altri) delle odierne parti ### cl. ‘57 e ### cl. ‘55, aveva concesso in locazione alla società ### l'immobile sito in #### n. 9/C per un canone mensile di euro 720,00 (v. doc. 2 del fascicolo di parte opponente) e che, con procura speciale del 2.3.2016, aveva delegato il nipote ### cl. '55 (v. doc. 3 del fascicolo di parte opponente) della riscossione del canone di locazione relativo all'immobile in questione, sicché ### aveva, da quel momento, provveduto al versamento dei relativi importi presso un conto corrente a quest'ultimo intestato (v. doc. 5 del fascicolo di parte opponente). 
Parimenti pacifico è che la ### abbia continuato a corrispondere regolarmente i canoni di locazione a ### (cl. ‘55) mediante il versamento del canone su detto conto anche dopo la morte di ### (v. doc. 5 del fascicolo di parte opponente). 
Ad essere oggetto di contestazione tra le parti è il soggetto a favore del quale ### avrebbe dovuto versare il canone dopo la morte della locatrice #### ritiene, infatti, di aver adempiuto correttamente alla propria prestazione nei confronti di ### cl. '55: ### inizialmente, in forza della procura a quest'ultimo rilasciata da #### dopo la morte di quest'ultima e fino alla data del 11.7.2023, in ragione della mancata conoscenza del decesso della locatrice; ### a partire dal 11.7.2023, per avere fatto affidamento nella dichiarazione di ### cl. 55 (che era già stato procuratore speciale della zia locatrice) in ordine al mandato ricevuto dai coeredi per la gestione degli immobili della de cuius #### della conduttrice è parzialmente errato. 
È noto, in punto di diritto, che il mandato si estingue al momento della morte del mandatario, ex art.  1722, comma 1, n. 4 c.c., ed è parimenti noto che ogni coerede può agire per l'adempimento del credito ereditario pro quota, ossia per la parte di sua spettanza (v., per tutti, Cass. n. 27417/2017: “### coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione”). 
Dunque, nel caso di specie, una volta deceduta ### si è estinto il mandato ricevuto da ### cl. '55 e tutti i coeredi di ### e per quel che qui rileva ### cl. '57, erano legittimati a chiedere a ### il pagamento della quota di canone di locazione corrispondente alla loro quota ereditaria. 
Deve, al contempo, rammentarsi che, a secondo il primo comma dell'art. 1189 c.c., il debitore che effettua il pagamento a chi risulti legittimato a riceverlo, sulla base di circostanze chiare e inequivocabili, è liberato se dimostra di aver agito in buona fede. 
Affinché il pagamento nei confronti del creditore apparente possa liberare il debitore, è necessaria la contestuale esistenza di un presupposto oggettivo e di un altro soggettivo. 
Il primo ricorre laddove vi sia una situazione di apparenza di legittimazione del ricevente in base a circostanze univoche. Sono tali le circostanze capaci di far apparire oggettivamente esistente una condizione in realtà inesistente e, in specie, quelle che, secondo una persona di normale diligenza, inducano a ritenere effettivamente sussistente la legittimazione dell'accipiens. 
Il presupposto soggettivo è, invece, integrato dalla buona fede del solvens, ossia dalla convinzione che il ricevente sia il vero creditore o sia comunque il destinatario legittimato del pagamento. Siffatta convinzione deve essere incolpevole, cioè, fondata su un errore scusabile. 
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La disciplina sul pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., in quanto diretta a tutelare il solo debitore che paghi il creditore che appaia "univocamente" tale - e cioè in assenza di un conflitto, noto al debitore, sulla relativa legittimazione - non è, di regola, applicabile nel caso in cui siano espressamente rivolte al debitore, prima del pagamento, pretese contrastanti da diversi potenziali aventi diritto, salvo solo il caso eccezionale in cui alcune di suddette pretese appaiano, già prima facie, manifestamente infondate e pretestuose oppure vi sia un ordine giudiziale che imponga il pagamento in favore di uno dei pretendenti” (così, Cass. n. 27439/2024). 
Ebbene, nel caso di specie, è provato in via documentale (v. doc. 4 del fascicolo di ### cl. 57), oltre a non essere stato contestato dalla opponente, che in data #### cl. '57 ha inviato una mail al legale rappresentante della ### comunicando di essere “coerede della signora ### Rita” e di avere diritto alla quota di 1/9 del canone relativo all'immobile condotto in locazione dalla società “non avendo egli delegato alcuno alla sua riscossione”. 
Dunque, quantomeno a partire da questa data (23.5.2021) la società conduttrice, cui era stata espressamente rivolta una richiesta di pagamento ### cl. '57, qualificatosi come coerede della locatrice, accompagnata dall'espresso avvertimento in ordine al mancato rilascio di deleghe a terzi per la riscossione della quota di 1/9 di sua spettanza, era a conoscenza dell'esistenza di “pretese contrastanti da diversi potenziali aventi diritto”. E ciò indipendentemente dalla circostanza per cui non fosse stato comunicato “ufficialmente” alla conduttrice l'intervenuto decesso di ### dovendosi, inevitabilmente, desumersi una simile circostanza dalla affermazione di ### cl. ‘57 di essere suo erede. 
E allora, se per il periodo compreso tra il decesso della locatrice ### (e in particolare dal mese di dicembre 2020) fino al mese di giugno 2021 il pagamento dell'intero canone di locazione in favore di ### cl. ‘55 appare senz'altro sorretto da buona fede e riconducibile al paradigma di cui all'art. 1189, comma 1, c.c., (non essendovi prova in ordine alla conoscenza aliunde del decesso di ### e dei dissidi in corso tra i suoi coeredi), a considerazioni differenti deve pervenirsi con riferimento ai canoni corrisposti dopo la diffida inviata da ### cl. ‘57, poiché a partire da questo momento ### cl. ‘55 non era più creditore sulla base di circostanze “univoche”.  ### può invocare, a sostegno della propria buona fede, la missiva (v. doc. 6 del fascicolo di parte opponente) inviatale da ### '55 in data ###, con cui quest'ultimo riferiva di essere stato incaricato dai coeredi di ### della gestione degli immobili di cui quest'ultima era proprietaria, giacché, da un lato, tale comunicazione è successiva a quella con cui ### '57 aveva già chiesto ### la quota di canone di sua spettanza e, dall'altro, proprio da una lettura della stessa si ricava l'esistenza di discordie tra i due coeredi e la ricorrenza, dunque, di quelle “pretese contrastanti da diversi potenziali aventi diritto” senz'altro idonee ad escludere la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1189, comma 1, 2. Sulla scorta di quanto detto, considerato che il decreto ingiuntivo opposto riguarda la quota di 1/9 dei canoni di locazione (per un importo mensile di euro 80,00) maturati dal mese di dicembre 2020 al mese di maggio 2023, deve adesso rilevarsi che: ### per il periodo compreso tra dicembre 2020 e maggio 2021, il pagamento effettuato da ### nei confronti di ### cl. '55 (creditore apparente) dell'intero canone di locazione ha estinto, ex art. 1189, comma 1, c.c. il debito della società anche nei confronti dell'opponente ### cl. ‘57; ### con riferimento al periodo compreso tra il mese di giugno 2021 e il mese di maggio 2023, all'esito dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 5.2.2025, con cui è stato ingiunto a ### il pagamento in favore di ### cl. ‘57 di euro 1.920,00 - corrispondente, pro quota, ai canoni maturati da giugno 2021 (mensilità successiva alla diffida inviata dall'opposto ### cl. ‘57 al conduttore odierno opponente) a maggio 2023 (ultima mensilità di canone chiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione della presente fase di merito) - oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., ### ha già integralmente sanato il proprio debito nei confronti dell'odierno opposto (come confermato anche all'udienza di discussione dal procuratore di quest'ultimo, che ha, invece, lamentato il mancato pagamento in suo favore delle quote di canone maturate precedentemente e a partire dal mese di maggio 2025). 
Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato, giacché per il periodo che interessa nella presente sede (ossia da dicembre 2020 a maggio 2023) nulla è più dovuto da ### a ### cl. ‘57.  3. Va, infatti, chiarito che la domanda accolta in sede monitoria (alla stessa stregua di quella svolta nella comparsa di costituzione di ### cl. '57 nella presente fase di opposizione) riguarda unicamente la quota di 1/9 dei canoni di locazione spettanti all'odierno opposto per il periodo compreso da dicembre 2020 a maggio 2023, sicché risultano estranee all'odierno contendere tutte le questioni relative al pagamento (o meno) dei canoni maturati a partire dal mese di giugno 2023. 
Per tale ragione, la richiesta di restituzione delle maggiori somme versate anche nelle more del giudizio e fino al mese di aprile 2025 (quantificate in complessivi euro 5.072,40) formulata da ### nelle proprie note conclusive del 2.1.2026 risulta inammissibile.  4. ### invece, accoglimento la richiesta di ### diretta a ottenere la condanna del terzo chiamato ### cl. ‘55, alla restituzione delle maggior somme da lei versate. 
Tale domanda, formulata in seno all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in termini di “manleva dalle richieste di pagamento formulate nei suoi confronti da ### cl. ‘57”, e fondata sull'avvenuto ### pagamento a ### cl. ‘55 di quanto dovuto a titolo di canoni di locazione, è da ricondurre, sul piano qualificatorio, all'art. 2033 Ed è, del resto, pacifico, oltre ad essere provato in via documentale (doc. 5 del fascicolo di parte opponente), che ### aveva già pagato a ### cl. ‘55 l'intero importo, pari a euro 720,00 mensili, dovuto a titolo di canone di locazione dell'immobile di via ### 9/C per il periodo da giugno 2021 a maggio 2023, inclusa dunque la quota pari a 80,00 euro mensili, per un complessivo ammontare di euro 1.920,00, spettante a ### cl. '57 per il periodo in considerazione e a quest'ultimo, poi, versata da ### in corso di causa (all'esito dell'ordinanza di ingiunzione ex art.  186 ter c.p.c.). 
Pertanto, ### cl. ‘55 va condannato, ex art. 2033 c.c., alla restituzione in favore di ### del complessivo importo di euro 1.920,00 indebitamente percepito, oltre a interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda.  5. Si osserva, infine, che, come documentato da ### cl. '55 (v. allegato alle note conclusive), i cugini odierni contendenti hanno, nelle more del giudizio, il ###, tra loro regolamentato in definitivamente i rapporti di dare/avere relativi alla locazione di cui oggi si discute, sicché rispetto alle richieste di condanna al pagamento di somme di denaro e di compensazione di debiti/crediti (rispettivamente avanzate da ### cl. '57 e ### cl. '55) risulta cessata la materia del contendere. 
Chiaramente, la transazione da essi raggiunta non spiega alcun effetto nei confronti dell'odierna opponente, estranea all'atto.  ***** 
Venendo, adesso, alla regolamentazione delle spese di lite, occorre distinguere le diverse posizioni delle parti. 
Nei rapporti tra ### e ### cl. '57, avendo riguardo all'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/3 e poste a carico di ### (rimasta prevalentemente soccombente) per i restanti 2/3, liquidate, come da dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 5.200,00 - parametri medi per fasi studio e introduttiva e minimi per fase decisionale, in assenza di attività istruttoria e in considerazione dell'attività concretamente svolta - per un complessivo ammontare di euro 1.276,00, da ridurre ad euro 850,00 in ragione della disposta compensazione). 
Nei rapporti tra ### e ### cl. '55, è quest'ultimo ad essere rimasto soccombente, sicché vanno poste a suo carico le spese di lite sostenute dalla prima (scaglione di valore fino ad euro 5.200,00 - parametri minimi per fasi studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria e in considerazione della obiettiva semplicità delle questioni oggetto del contendere tra le due parti, per un ammontare di euro 852,00), da distrarre in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario. 
Le spese di lite vanno, invece, integralmente compensate tra ### cl. '57 e ### cl. '55.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: 1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2611/2023 emesso dal Tribunale di ### in data ###; 2) CONDANNA, ex art. 2033 c.c., ### nato a ### il ###, al pagamento in favore di ### s.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di euro 1.920,00, oltre a interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda; 3) COMPENSA, nella misura di 1/3 le spese di lite tra ### s.a.s. e ### nato a ### il ###, ponendo a carico di ### s.a.s. i restanti 2/3; 4) CONDANNA, per l'effetto, ### s.a.s. al pagamento delle spese di lite in favore di ### nato a ### il ###, liquidate in euro 850,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge; 5) ### nato a ### il ###, al pagamento in favore di ### s.a.s. delle spese di lite, liquidate in euro 852,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario; 6) COMPENSA integralmente le spese di lite tra ### nato a ### il ###, e ### nato a ### il ###. 
Così deciso in ### in data ###.   ### 

causa n. 9512/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Ingrassia, Rizzo Maria Teresa

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 588/2026 del 12-02-2026

... fissare al 20.3.2026. Sotto altro profilo, poi, la domanda di pagamento dell'indennità da occupazione abusiva formulata dalla ricorrente può essere accolta soltanto a partire da quando la stessa ### ha notificato atto di diffida stragiudiziale al rilascio dell'immobile (notifica perfezionatasi al 10.1.2024), così manifestando la chiara volontà di rientrare nel pieno possesso del bene, ritenendo a tal fine congruo l'ammontare dei € 100,00 per ogni mensilità di ritardo, da computarsi a partire dal 10.1.2024 (ad oggi € 2.600,00 sino al 10.2.2026) sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni mensilità. In ragione dell'accoglimento della domanda si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico di ### nell'importo liquidato in dispositivo. P.Q.M. il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: 1) in accoglimento parziale della domanda, accerta la cessazione del contratto di comodato stipulato tra ### e ### avente ad oggetto una porzione dell'immobile sito in ### di ### alla ### da ### n. 7, contraddistinto nel ### (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE ### in persona del Giudice unico, dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1585/2025, TRA ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### per procura in atti; RICORRENTE E ####'udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata discussa e decisa, come da sentenza letta in udienza.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il #### deduceva di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita in ### di ### alla ### da ### n. 7, contraddistinta nel ### del Comune di ### di ### al foglio 15, part. 489 sub. 4, giusto atto di donazione del 15.9.2022. Aggiungeva che una porzione di detto immobile era stata concessa dal precedente proprietario, suo nonno ### in comodato d'uso gratuito all'odierno resistente ### che aveva continuato a detenere l'immobile anche dopo la morte del comodante, avvenuta il ###. Pertanto, atteso che il comodato doveva ritenersi risolto a seguito della morte del comodante, la ricorrente deducendo che le richieste formulate in via stragiudiziale erano rimaste inevase, concludeva chiedendo che, accertata la risoluzione del contratto di comodato e l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte di ### questi fosse condannato al rilascio dello stesso, nonché al risarcimento del danno da occupazione illegittima con decorrenza da ottobre 2022, stimato nella misura di € 100,00 per ogni mese, per un totale di almeno € 3.000,00, o nella diversa somma che fosse stata accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.  ### restava contumace. 
Espletata l'istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa in data odierna, come da sentenza letta in udienza.  ******** 
Le domande sono parzialmente fondate e vanno accolte, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti. 
Dall'esame delle contestazioni di parte ricorrente e della documentazione prodotta, nonché delle risultanze dell'istruttoria orale espletata, infatti, emerge con adeguata chiarezza come effettivamente ### al tempo in cui era proprietario dell'immobile sito in ### di ### alla ### da ### n. 7, contraddistinto nel ### del Comune di ### di ### al foglio 15, part. 489 sub. 4, abbia concesso all'odierno resistente ### in comodato d'uso gratuito una porzione dell'immobile, come ammesso dallo stesso alla presenza della ricorrente e di ### -che ne ha dato conferma in qualità di teste escusso all'udienza del 15.1.2026- nel corso della conversazione del 6.10.2022 registrata dalla stessa odierna ricorrente. 
Orbene, considerando che secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità la morte del comodante determina, come nel caso della morte del comodatario, (art. 1811 c.c.), la risoluzione del comodato con l'attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa (Cass. Civ. Sez. III, sentenza 19 aprile 1991, 4258), si deve ritenere che la domanda proposta dalla ricorrente vada accolta atteso che, da un lato, il contratto di comodato oggetto del presente giudizio si è senz'altro risolto con la morte del comodante, non risultando agli atti che sia mai stata manifestata dai suoi aventi causa alcuna volontà di prosecuzione di tale rapporto, e, d'altro canto, la detenzione dell'immobile da parte dell'odierno resistente è proseguita in assenza di titolo, cosicché lo stesso va condannato al rilascio dell'immobile libero da persone e cose, nel termine che appare congruo fissare al 20.3.2026. 
Sotto altro profilo, poi, la domanda di pagamento dell'indennità da occupazione abusiva formulata dalla ricorrente può essere accolta soltanto a partire da quando la stessa ### ha notificato atto di diffida stragiudiziale al rilascio dell'immobile (notifica perfezionatasi al 10.1.2024), così manifestando la chiara volontà di rientrare nel pieno possesso del bene, ritenendo a tal fine congruo l'ammontare dei € 100,00 per ogni mensilità di ritardo, da computarsi a partire dal 10.1.2024 (ad oggi € 2.600,00 sino al 10.2.2026) sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni mensilità. 
In ragione dell'accoglimento della domanda si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico di ### nell'importo liquidato in dispositivo.  P.Q.M.  il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: 1) in accoglimento parziale della domanda, accerta la cessazione del contratto di comodato stipulato tra ### e ### avente ad oggetto una porzione dell'immobile sito in ### di ### alla ### da ### n. 7, contraddistinto nel ### del Comune di ### di ### al foglio 15, part. 489 sub. 4; 2) per l'effetto, condanna il resistente al rilascio in favore della ricorrente dell'immobile libero da persone e cose, entro il termine del 20.3.2026; 3) condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di € 2.600,00 a titolo di risarcimento del danno da occupazione dell'immobile, per i mesi dal 10.1.2024 sino al 10.2.2026, nonché per l'ulteriore importo di € 100,00 per ogni mese fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni mensilità; 4) condanna ### al pagamento in favore di ### delle spese di lite che liquida in € 454,00 per spese ed € 1.400,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed ### come per legge.  ### 12 febbraio 2026 

IL GIUDICE
Dott. ###


causa n. 1585/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Antonino Ierimonti

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