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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31585/2024 del 09-12-2024

... so mma di € 492.509,04, in qu anto relativa agli interessi legali, non pattuiti con contratto av ente data certa anteriore al fallimento; b) ha ammesso in via chirografaria il credito di € 394.867,47, quale saldo debi tore del conto corrente n. 5780/5999.79, escl usi sia il maggior credito di € 228.989,04 richiesto per interessi ultralegali e anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese ed alt re commissioni, in quanto non pattuiti con contratto avente data certa anteriore al fallimento, sia il maggior credito di € 403.147,62 per interessi e competenze su anticipi addebitati sul predetto conto corrente, in quanto parim enti non pattuiti co n contratto avente data certa anteriore al fallimento; c) ha escluso il maggior credito di € 234.635,02 per rateo interessi trimestrali da contratti di interest ra te swap, addebitati sul c/c ordinario 5780/5900.79, in qu anto il rapporto su cui si fo nda l'addebito non risulta provato; d) ha escluso l'intero credito di € 340.042,26, richiesto quale saldo debitore del contratto di interest rate swap n. 91940 780 in quanto 3 di 11 la domand a non risulta prov ata e, i n ogni caso, non essendo i l contratto opponibile al fallimento in (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8628/2018 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ###670, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ###.#### elettivamente domiciliato in ### F. DENZA 27, presso lo studio dell'avvocato ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -controricorrente 2 di 11 avverso il ### del TRIBUNALE di ### n. 1983/2015 depositato il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal #### decr eto depositato il ### 8 il Tribun ale di ### ha rigettato l'opposizione ex art. 98 legge fall . proposta da ### dei ### di ### s.p.a. avverso il decreto con cui il G.D.  del ###.lli ### s.p.a.: a) ha ammesso in via chirografaria il credito di € 3.100.685,29, quale saldo debitore del contratto di finanziamento agrario stipulato in data ###, con esclusione del privilegio legale ex art. 44 TUB e della so mma di € 492.509,04, in qu anto relativa agli interessi legali, non pattuiti con contratto av ente data certa anteriore al fallimento; b) ha ammesso in via chirografaria il credito di € 394.867,47, quale saldo debi tore del conto corrente n. 5780/5999.79, escl usi sia il maggior credito di € 228.989,04 richiesto per interessi ultralegali e anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese ed alt re commissioni, in quanto non pattuiti con contratto avente data certa anteriore al fallimento, sia il maggior credito di € 403.147,62 per interessi e competenze su anticipi addebitati sul predetto conto corrente, in quanto parim enti non pattuiti co n contratto avente data certa anteriore al fallimento; c) ha escluso il maggior credito di € 234.635,02 per rateo interessi trimestrali da contratti di interest ra te swap, addebitati sul c/c ordinario 5780/5900.79, in qu anto il rapporto su cui si fo nda l'addebito non risulta provato; d) ha escluso l'intero credito di € 340.042,26, richiesto quale saldo debitore del contratto di interest rate swap n. 91940 780 in quanto 3 di 11 la domand a non risulta prov ata e, i n ogni caso, non essendo i l contratto opponibile al fallimento in quanto privo di data certa. 
Il giudice di primo grado ha escluso il privilegio legale ex art. 44 TUB relativo al credito sub a), per avere il ricorrente chiesto l'ammissione in via privilegiata del proprio credito ex art. 44 TUB, senza meg lio specificare a quale privilegi o intendess e riferirsi e senza indicare i beni su cui intendeva esercitare la prelazione. 
Quanto all'esclusione dei crediti relativi ad interessi legali di cui al contratto di finanziamento agrario del 25.2.201 1 e all'esclusione relativa ad interessi ul tralegali e anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese ed altre commissioni, oltre agli interessi e competenze su anticipi di cui al c/c ordinario 5780/5900.79, i l Tribunale di ### nel condividere le valutazioni del G.D. in ordine alla mancanza di data certa dei documenti, ha evidenziato che all'accertamento dell'anteriorità di tali rapporti rispetto alla dichiarazione di fallimento - ritenuta dallo stesso G.D. - non poteva automatica mente conseguire l'opponibilità delle singole pattuizioni contenute in documenti contrattuali privi di data certa. 
Venendo, infatti, in rilievo un contratto so ttoposto a determinati requisiti di forma, ed agendo il curatore in qu alità di terzo si a rispetto ai credito ri del fallito, sia rispetto al fallito stesso, la carenza di data certa del documento si riverberava sulla sua utilizzabilità nei confronti del curato re, dovendo la relativa prova essere fornita per iscritto. 
Né la produzione d egli estratti co nto consentiva di ind ividuare la data certa a decorrere dalla quale sarebbero dovute le competenze richieste dalla banca. 
Infine, con rifer imento all'esclusione delle somme relative al contratto di interest rate swap, il giudice di primo grado ha svolto le med esime considerazioni di cui sopra sulla data certa, osservando, comunque, che in questo caso l'ammontare del credito risultava ulteriormente in certo, essendo attestato esclusivamente 4 di 11 dalla certificazione ex art. 50 TUB, inidonea a fornire la prova del credito. 
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la ### dei ### di ### s.p.a., affidandolo a cinque motivi.   La curatela del ### mentare F.lli ### s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso. 
Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.   RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2702 e 2704 cod.  Rileva la ricorrente che, consentendo la formula estensiva dell'art.  2704 cod. civ. di individ uare fatti est erni al documento dai quali acquisire certezza i n ordine all'ant eriorità di data del documento medesimo, una volta accertatane la preesistenza, il contenuto del contratto diviene opponibile alla curatela. 
Il Tribunale ha errato nel ritenere irrilevanti le circostanze esterne al documento rispetto al contenuto negoziale dello stesso.  2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 44 TUB e 93 L.F. 
Espone la ricorrente che l'art. 44 TUB estende il privilegio a tutti i beni costituenti l'azienda (prodotti finiti e in corso di lavorazione, bestiame, merci, scorte, materie prime etc.) nonché a quelli futuri, compresi i crediti derivanti dalla li quidazione dei beni aziendali. 
Essendo tali beni indicati dalla norma genericamente per tipologia, non ne è possibile una concreta individuazione, non conoscendo il creditore la consistenza dell'azienda. 
Inoltre, la ricorrente rileva, quanto al titolo del richiesto privilegio (se quello previsto dal comma 1° o dal comma 2° dell'art. 44 TUB) che il privilegio convenzionale previsto dal comma 1° dell'art. 44 TUB richiede la formalizzazione di un accordo che non è stato in 5 di 11 alcun modo dedotto dal le parti . Non p oteva quindi sorgere confusione in ordine alla circostanza che il privilegio richiesto con la domanda di insinuazione al passivo fosse quello legale di cui all'art.  44 comma 2° ### 3. Con il terzo motivo è stata dedotta l'omessa valutazione di circostanze decisive, ex 360 comma 1° n. 5 c.p.c. in relazione alla certezza della data. 
Espone la ricor rente che nel ricorso ex art. 98 L.F. er ano stati indicati i fatti dai quali far discendere la certezza della data dei vari contratti (tali fatti, con riferim ento ai singoli c ontratti, sono stati espressamente menzionati con dovizia di particolari nel la parte narrativa del ricorso per cassazione alle pagine da 4 a 14 nelle quali è stato trascritto integralmente il ricorso ex art. 98 L.F.). 
Su tali circostanze, il Tribunale aveva omesso di pronunciare o lo aveva fatto con una motivazione carente o apparente. 
La ricorrente evidenzi a, inoltre, con riferim ento al contratto di interest rate swap, che la certezza della data (anterior e al fallimento) emerge dal rilievo che e ra stato stipulato della ADN ### spa prima che si fondesse p er incorporazione nella fall ita nell'anno 2009, con conseguente estinzione della società incorporata.  ### del soggetto è equiparata alla morte e costitu isce, a norma dell'art. 2704 c.c., fatto idoneo a conferire la data certa. 
Infine, con rifer imento alla ritenut a (dal giudice di primo grado) incertezza del credito, la ricorrente evidenzia che nel contratto di interest rate swap vi era un pi ano di ammortamento che av eva stabilito in relazio ne alle varie scadenze contrattuali l'ammontare del credito residuo. La certificazione ex art. 50 TUB era riferita alle risultanze del con tratto ed aveva un a funzione meramente integrativa.  4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c. e dell'art. 99 L.F. 6 di 11 Espone la ricorrente che il giudice di primo grado non ha indicato le ragioni di rigetto dell'opposizione, rendendo la decisione priva degli elementi essenziali atti sostenere il dispositivo. 
In parti colare, evidenzia che le care nze enunciate nei primi tre motivi si traducono nel difetto di motivazione.  5. Con il qu into motivo è stata dedotta l'omessa valut azione di prove in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.  6. Il primo, il terzo, il quar to ed il quinto motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili. 
Va preli minarmente osservato che è orientamento co nsolidato di questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 5698/2012; Cass. 170002/2002013; Cass. n. 26277/2013; Cass. n. 6140/2015; vedi, recentemente, Cass. n. ###/2023; vedi anche Cass. 26837/2020 e 8245/2018, in tema di documenti riprodotti integralmente) quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale, contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si di a meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale è articolata; è, per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo aver la costretta a leggere tut to (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. 
Dall'esame dei predetti motivi emerge in modo evidenze la totale omessa esposizione dei fatti di causa, relativamente ai contratti di cui è stata invocata dalla ricorrente la data certa. 
Nella parte del ricorso intitolata “FATTO”, la banca ricorrente, dalla pagina 4 alla pagina 15, si è limitata a trascrivere integralmente il contenuto ricorso ex art. 98 L.F., senza enucleare quali fossero le questioni sottoposte all'esame del giudice di merito, e poi, sempre 7 di 11 alla pagina 15, ha riportato il dispositivo di rigetto, provvedendo quindi a svolgere direttamente i motivi. 
Va, peraltro, osservato che, sempre con riferimento al primo, terzo, quarto e quinto motivo , la ricorre nte neppure in tale sede ha provveduto ad una idonea esposizione dei fatti.   Infatti, nel primo motivo, la ricorrente ha riportato la motivazione integrale della sec onda parte del decreto impugnato, svo lgendo alcune censure sulla data certa delle scritture, ma senza neppure individuare quali parti della motivazione fossero oggetto del le proprie doglianze. 
Inoltre, il motivo svolge censure che si riferiscono, in via generale, a tu tti i contratti esa minati dal Tribunale di ### non preoccupandosi di precisare nel dettaglio, con riferimento a ciascun contratto, quali sarebbero, ad avviso della ricorrente, i fatti esterni ritenuti idonei dal ### unale a p rovare la preesi stenza del documento, ma non idonei a consentire l'applicazione delle clausole contenute nello stesso documento. 
Nel terzo moti vo, la ricorrent e ha denunciato la “omessa valutazione della rilevanza delle circostanze dedotte in relazi one alla certezza della data”, a norma dell 'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., allegando di aver indicato nel ricorso ex art. 98 L.F. i fatti dai quali far discendere la certezza della data dei vari contratti su cui il ### avrebbe omesso di pronunciarsi, o lo avrebbe fatto con motivazione carente o apparente, riten endo così, erroneamente, sufficiente ed idoneo il richiamo integrale al contenuto del proprio ricorso ex art. 98 L.F. 
Il ricorrente, nel motivo, non ha indicato in modo specifico quali fossero questi fatti, se non un cenno all a questione relati va all a fusione per incorporazion e, che, peraltro, non consente di individuare neppure quale fosse il contratto interessato. 8 di 11 Anche il quarto motivo è palesemente inammissibile per genericità, non essendo sufficiente il richiamo generico alle “carenze” indicate nei primi tre motivi per ritenerlo compiutamente illustrato. 
Anche il quinto motivo, con cui viene dedotta “l'omessa valutazione di prove in violazione degli artt. 116 e 115 c.p.c.” è palesemente inammissibile per genericità (si denuncia l'omess a valutazione di prove ritualmente acquisite al processo, senza neppure avere cura di specificarle, e si contesta l'omessa valorizzazione di documenti imprecisati da cui emergerebbe la certezza della data).  7. Il secondo motivo è inammissibile, anche se non per la violazione del requisito di cui all 'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., evincendosi, infatti, dall'illustrazione del lo stesso motivo l'enunciazione dei fatti relat ivi al finanziamento agrari o di cui è causa.  ### ha escluso il privilegio del contratto di finanziamento agrario in oggetto perché: 1) la ricorrente aveva richiesto l'ammissione in privilegio ex art. 44 TUB senza precisare a quale privilegio intendesse riferirsi (ovvero quello legale previsto dal secondo comma o quello convenzionale previsto dal primo comma).  2) in ogni caso, non sono stati indicati i beni su cui in tendeva esercitare la prelazione. 
La ricorrente lam enta che il giud ice di primo grado non ha considerato che la peculiarità della fattispecie di cui all'art. 44 T.U.B. - che estende il privilegio a tutti i beni costituenti l'azienda nonché a quelli futuri compresi i crediti derivanti dalla liquidazione dei beni aziendali - non rende possibile la concreta individuazione dei beni su cu esercitare la prelazione, non essendo il creditore in grado di conoscere la consi stenza dell'azienda e l' esistenza, al momento del dichiar ato fallimento, dei cespiti oggetto della garanzia. Non sussiste, quindi , il requisito della indi vidualità dei beni che co stituisce il presupposto dell'art. 93 L.F., norma che 9 di 11 richiede, ove la prelazione abbia carattere speciale, la descrizione del bene sul quale essa si esercita. 
Tale censura è infondata. 
Il privilegio legale ex art 44 comma 2° ### avendo ad oggetto non tutti i beni mobi li del debitore - come il privi legio generale disciplinato dall'art. 2746 c.c. - ma solo determinati beni (ovvero quelli analiticamente in dicati dalla predetta norma del ### che fanno parte dell'azienda dell'impresa che richiede il finanziamento agrario, è, senz'altro, un privilegio di natura speciale. 
A tale conclusione questa Corte era già addivenuta con la pronuncia n. 14631/2015, nella quale è stata affer mata espressamente l'opponibilità di tale privilegio speciale ai terzi ai sensi dell'art.  2747, comma 2, Ne consegue che il privilegio ex art. 44 comma 2° T.U.B., in quanto privilegio speciale, è soggetto all'applicazione dell'art. 93 comma 3° L.F., che richiede la descrizione del bene sul q uale si esercita la prelazione. 
Né la peculiarità di tale privilegio legale, ovvero la sua estensione a tutti i beni costit uenti l' azienda (prodotti finiti e in corso di lavorazione, bestiame, merci, scorte, materie prime etc.) nonché a quelli futuri compresi i crediti derivanti dalla liquidazione dei beni aziendali, rappresenta un elemento ostativo alla rigorosa applicazione dell'art. 93 L.F. nei termini sopra illustrati. 
In propos ito, il creditore, a differenza di quanto dedotto dalla ricorrente, ha, in re altà, la conc reta possibilità di venire a conoscenza, prima di presentare l'istanza di in sinuazione al passivo, del la consistenza dell' azienda al momento della dichiarazione di fallimento, e, dunque, dei ces piti dell'azienda esistenti su cu esercitare la garanzia ex art. 44 comma 2° T.U.B. 
Infatti, posto che, una volta dichiarato il fallimento, il curatore deve procedere alla redazione dell'inventario, a norma dell'art. 87 L.F., “nel più breve termine possibile”, e a tale attività possono, peraltro, 10 di 11 intervenire anche i creditori, gli stessi cr editori e, in generale, i terzi han no comunque il diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti del fascicolo della procedura per i quali sussiste un loro specifico ed attuale intere sse (previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il curatore). 
Ne co nsegue che i creditori che intend ano far valere il privilegio legale di cui è causa, prima del la proposizione della domanda di ammissione al passivo, ai sensi dell'art. 93 L.F., possono chiedere di prendere visio ne degli atti e documenti del fas cicolo della procedura da cui risultano i beni inventariati. 
Pertanto, accertata l'infondatezza delle censure con cui la ricorrente ha agg redito la seconda “ratio decidendi ”, deve applicarsi il principio più volte enunciato da questa Corte secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico , la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle " rationes decidendi" re nde inammissibili (tale valutazione si impone, nel caso di specie, per la prima “ratio decidendi”), per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre rag ioni esplicitament e fatte oggetto di doglianza, in quanto qu este ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018). 
Le spese seguono la soccombenza e si li quida no come in dispositivo.   P.Q.M.  ### inammissibile il ricorso e condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella m isura del 15% ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da 11 di 11 parte del la ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###  

Giudice/firmatari: Abete Luigi, Fidanzia Andrea

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Tribunale di Siena, Sentenza n. 719/2025 del 10-12-2025

... nell'applicativo ### che è stato utilizzato per il calcolo degli interessi anatocistici. Successivamente si è proceduto ad individuare tutti gli addebiti e gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione che, ai fini del calcolo degli interessi anatocistici, sono stati eliminati dalla movimentazione dei conti correnti. Tale eliminazione ha impattato nel ricalcolo modificando i saldi intermedi sui quali si sono calcolati i numeri e i relativi interessi, ma i movimenti non sono stati fisicamente eliminati dalla movimentazione dei conti., Tale processo ha prodotto un nuovo calcolo dei saldi intermedi e di chiusura del conto corrente n. 8455 in quanto lo stesso veniva addebitato direttamente per gli importi relativi a interessi, spese, commissioni di pertinenza del conto ordinario e addebitato con pari valuta degli importi relativi a interessi, spese e commissioni del conto anticipi 10981, mentre i saldi di quest'ultimo conto non sono stati quindi modificati. Il consulente ha pure tenuto conto , nella propria elaborazione, del rapporto tra conto corrente ordinario e conto anticipi . Invero, come sostenuto dalla Suprema Corte ( ### 14321/22) il (leggi tutto)...

testo integrale

RG 1279 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ###. 
Reg. cron.  Reg. rep.  ### (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1279/2024 Oggetto: contratti bancari promossa da: ### di #### e C. S.n.c., con sede in #### da ### 14r, C.F. e P. IVA ###, in persona dei soci ed amministratori ### e ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F. ###, ed elettivamente domiciliat ####### 1, giusta procura allegata all'atto di citazione ### attrice #### dei ### di ### S.p.A., con sede ###, iscritta nel registro delle ### di ### al n. ###, stesso numero di codice fiscale, in persona del Dott. ### nato a #### il 16 ottobre 1971, (C.F.  ###), nella qualità di ### di struttura di 3^ livello con funzione "###, livello di procura: ###, e come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza come da delibera del CDA del 27 maggio 2021 rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###), in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliat ###, ### convenuta All' esito dell ‘udienza cartolare del 4.11.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti Per parte attrice : “Piaccia a codesto ###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: A. accertare e dichiarare la nullità della clausola dell'art. 7, terzo capoverso, del contratto di apertura del conto corrente n. 8455 che disciplina gli interessi c.d. uso piazza per la violazione del combinato disposto degli articoli 1284, comma 3, 1346, 1418, comma 2 e 1419 c.c., con riferimento al periodo intercorrente dal I° trimestre 1988 all'8 luglio 1992 e per la violazione dell'art. 4 della Legge n. 154/1992 (e poi dell'art. 117 del TUB) per il periodo compreso dal 9 luglio 1992 al 17 dicembre 2002; B. accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale anatocistica contenuta all'art.  7, secondo capoverso, del contratto di apertura del conto corrente n. 8455 e del conto corrente n. 10981,12 per violazione dell'art. 1283 c.c.; C. accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 120 TUB (ratione temporis vigente) e dell'art. 6 della ### del 9 febbraio 2000, con riferimento agli interessi anatocistici applicati da ### sui rapporti di conto corrente n. 8455 e n. 10981,12 dopo l'entrata in vigore della ### del 9 febbraio 2000, per le ragioni in diritto dedotte nel presente atto; D. accertare e dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto: · sul rapporto di conto corrente n. 8455 per violazione degli artt. 1325, punto 4), 1418, comma 2, e 1419 c.c. per la CMS applicata in assenza di pattuizione scritta fino alla data del 17 dicembre 2002; · sempre sul rapporto di conto corrente n. 8455 per la violazione del combinato disposto degli articoli 1346, 1418, comma 2, e 1419 c.c., con riferimento al periodo successivo alla data del 17 dicembre 2002 e fino al ### trimestre del 2009; · sul rapporto di conto corrente n. 10981,12 per la violazione del combinato disposto degli articoli 1346, 1418, comma 2, e 1419 c.c.per il periodo compreso fino al ### trimestre del 2009; E. accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 117, commi 1, 3 e 4 del ### nonché degli artt. 1325, punto 4) e 1418, comma 2, e 1419 c.c. con riferimento alla voce corrispettivo su accordato applicata sui rapporti di conto corrente n. 8455 e 10981,12 fino alla data del 25 febbraio 2014; F. accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 117, commi 1, 3 e 4 del ### nonché degli artt. 1325, punto 4) e 1418, comma 2, e 1419 c.c. con riferimento alla voce commissione istruttoria veloce applicata sul rapporto di conto corrente n. 8455 fino alla data del 25 febbraio 2014; G. accertare e dichiarare la nullità delle altre spese di gestione percepite da ### sul conto corrente n. 8455 per violazione dell'art. 117, commi 1,3 e 4 del ### nonché degli artt. 1325, punto 4) e 1418, comma 2, e 1419 c.c.;
H. sulla base degli accertamenti e delle declaratorie di nullità di cui alle precedenti lettere, accertare altresì il diritto di ### di #### e C. S.n.c. alla ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di quanto indebitamente ed illegittimamente percepito da ### dei ### di ### S.p.A. e, per l'effetto, condannare la banca medesima alla restituzione, in tesi, dei seguenti importi: ### Euro 2.766,71 per interessi c.d. uso piazza; ### Euro 167.623,40 per interessi anatocistici; ### Euro 21.531,34 per la commissione di massimo scoperto; ### Euro 6.276,58 per la commissione su fido accordato; ### Euro 1.300,00 per la commissione di accordato su corrispettivo; ### Euro 1324,34 per le altre spese illegittime; ovvero in ipotesi, nella diversa somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi di legge dal giorno della domanda fino al dì del soddisfo e rivalutazione monetaria. 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” ### convenuta: ### l'###mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa: - In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme asseritamente pagate illegittimamente a qualunque titolo ex art.  2033 c.c. sino a tutto il ###, per il decorso del termine decennale dalla notifica della citazione avversa del 28.06.2024, per tutti i motivi evidenziati dal § 3 al §5c) compreso, del presente scritto; 1) In via principale stante il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., per la carenza in atti della integralità degli estratti conto dei due rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 8455 e n. 10981.12 e carenza di prova della chiusura del conto corrente n. 10981.12 e quindi per tutti i motivi espressi ai §§ 1, 2 e 6 del presente scritto, dichiarare inammissibile la domanda dell'attrice e comunque infondata perchè non provata con conseguenziale reiezione della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo dalla stessa proposta.  2) In via gradata, rigettare le domande attrici per la loro infondatezza in fatto e in diritto e, per quanto di ragione, inammissibili per tutti i motivi meglio esplicitati in narrativa nei §§ da 1 a 7 compreso del presente scritto; 3) in via istruttoria in relazione ai conti correnti n. 8455 e n. 10981.12, integrare i quesiti posti al CTU sulla base delle osservazioni svolte al § 7 ed in applicazione dei criteri metodologici di cui agli orientamenti giurisprudenziali richiamati in atto.  4) In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. 
Fascicolo rimesso in decisione : 4.11.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE E' omesso lo svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c Con atto di citazione ritualmente notificato ### di #### e C.S.n.c., conveniva in giudizio la ### dei ### di ### per sentir accogliere le conclusioni riportate in epigrafe e assumeva : - di essere titolare di vari rapporti di conto corrente (e relative operazioni di finanziamento) presso la filiale di #### 1, dell'istituto di credito ### dei ### di ### S.p.A.; che il rapporto di conto corrente ordinario n. 8455 era stato aperto in filiale nel corso degli anni 80'e oggetto di affidamento bancario ( sia pure non risultante da espressa pattuizione scritta ) nel corso degli anni e che il conto era stato chiuso nell'anno 2023 ; che all'esito di verifiche compiute a mezzo professionista di parte, era avviato procedimento di mediazione con esito negativo .  ### attrice lamenta una serie di inadempienze della ### quanto alla determinazione degli interessi , alla violazione del divieto di anatocismo , alla indebita valutazione della commissione di massimo scoperto e all'indebita applicazione di altri costi ( quali ad esempio CIV ) da ritenersi non dovuti .   Non si è costituita tempestivamente la ### e ne è stata dichiarata la contumacia nel decreto ex art. 171 bis c.p.c. 
La causa è stata istruita a mezzo consulenza contabile . 
In data ### si è costituita ### - e deve quindi revocarsi la dichiarazione di contumaciache ha eccepito la prescrizione , chiesto il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice , contestato le avverse deduzioni e chiesto , in subordine , integrazione del quesito posto al CTU . 
La causa, rinviata per discussione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. è stata rimessa in decisione con ordinanza del 4.11.2025 .  1. In via preliminare deve dichiararsi decaduta la convenuta ### dalla facoltà di proporre l'eccezione di prescrizione ( come noto non rilevabile d'ufficio) per effetto della tardiva costituzione in assenza dei presupposti per la remissione in termini , comunque non richiesta . Il disposto dell'art. 167 è talmente chiaro ( si riporta per la parte che interessa) da non richiedere alcuna lettura interpretativa da parte della giudicante “### comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda(1), indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni .A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio La convenuta è altresì decaduta , sempre per effetto della tardiva costituzione , dalla facoltà di formulare mezzi istruttori qual'è quello di richiesta di quesiti integrativi al consulente d'ufficio ( la ### si è costituita ben oltre l'udienza di conferimento dell'incarico e lo stesso giorno previsto per la trasmissione della bozza , termine peraltro prorogato coincidendo altrimenti la costituzione con il deposito della relazione finale) ; ha peraltro formulato le osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale e non può dolersi nelle note difensive che il Dott. ### D'### perito d'ufficio nella consulenza definitiva depositata il ### non ha tenuto in nessuna considerazione le eccezioni e criticità rilevate dalla deducente nei propri atti difensivi. 
Il ctu come si dirà, ha risposto ai quesiti posti e correttamente non è entrato in questioni di natura giuridica ( quali quelle proposte per la gra parte dal ctp di parte convenuta) di esclusiva spettanza del giudice . E neppure era tenuto ad integrare la relazione su quesiti alternativi su richiesta della convenuta che costituendosi tardivamente , come sopra detto, è decaduta da ogni facoltà istruttoria .  2.La causa va decisa in applicazione dei seguenti principi e delle risultanze della consulenza tecnica , da ritenersi condivisibili , avendo dato conto della documentazione esaminata , della metodologia applicata e avendo risposto rigorosamente ai quesiti , 2.1 ### restando il principio dell'onere della prova , deve osservarsi che nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. (Cassazione civile, ### VI-1, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 330, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019). 
Orbene il consulente si è attenuto ai principi indicati . Si legge nell'elaborato ritenuta non completa ed esaustiva la documentazione contrattuale riferita ai due rapporti in esame, si è proceduto alla ricostruzione dell'intera movimentazione dei conti ed al ricalcolo del saldo finale (### n. 19 - “Conto 8455_ricostruzione saldi” e ### n. 20 - “Conto 10981_### ricostruzione saldi”). Il saldo finale dei prospetti risulta quindi uguale al saldo finale degli estratti conto depositati agli atti. 
La ricostruzione dei movimenti è stata effettuata manualmente, ovvero copiando dagli estratti conto depositati agli atti ogni movimento, con relativa data di effettuazione, data valuta, causale e importo su appositi file ### che sono stati poi caricati nell'applicativo ### che è stato utilizzato per il calcolo degli interessi anatocistici. 
Successivamente si è proceduto ad individuare tutti gli addebiti e gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione che, ai fini del calcolo degli interessi anatocistici, sono stati eliminati dalla movimentazione dei conti correnti. 
Tale eliminazione ha impattato nel ricalcolo modificando i saldi intermedi sui quali si sono calcolati i numeri e i relativi interessi, ma i movimenti non sono stati fisicamente eliminati dalla movimentazione dei conti., Tale processo ha prodotto un nuovo calcolo dei saldi intermedi e di chiusura del conto corrente n. 8455 in quanto lo stesso veniva addebitato direttamente per gli importi relativi a interessi, spese, commissioni di pertinenza del conto ordinario e addebitato con pari valuta degli importi relativi a interessi, spese e commissioni del conto anticipi 10981, mentre i saldi di quest'ultimo conto non sono stati quindi modificati.   Il consulente ha pure tenuto conto , nella propria elaborazione, del rapporto tra conto corrente ordinario e conto anticipi . Invero, come sostenuto dalla Suprema Corte ( ### 14321/22) il conto anticipi ( ad es fatture) può non esprimere una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, così che la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente deve attenere al complessivo rapporto. Per la descrizione esemplificativa si legga anche in Cass 20 giugno 2011, 13449 : sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente. Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli; onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la banca e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante "giroconto" E in Cass14321/22 si legge In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in «dare» le anticipazioni erogate al correntista ed in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. 
Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d.  conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. 
Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale.  3.###.   A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs.  342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera ### 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle e a fronte della specifica eccezione del cliente è onere della banca fornire la prova che, per il periodo successivo, è stata sanata tale nullità.  ### al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla ### 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla ### non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina .In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera ### 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del ### teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, ( Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 9140 del 19/05/2020 ).sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera ( Cassazione civile sez. I, 24/07/2023, n.22007). 
A tale orientamento , seguito anche dall'intestato ### la scrivente si conforma . Nel caso di specie il consulente, sulla base delle risultanze in atti ha potuto accertare che A partire dall'estratto conto del 31/12/2016 la ### ha applicato le disposizioni previste dalla delibera del ### del 3/08/2016 relativa alla capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, mentre non è assodato che lo stesso sia stato effettuato a partire dall'estratto conto del 30/09/2016, in quanto sia l'estratto conto che i movimenti del periodo successivo (ottobre 2016) risultano non prodotti. 
In ogni caso non risulta agli atti alcun documento, sottoscritto dal ### dal quale si evinca che lo stesso abbia espressamente autorizzato un diverso regime di capitalizzazione. 
Il conteggio svolto deve ritenersi del tutto condivisibile.  4.La commissione di massimo scoperto La commissione di massimo scoperto è legittima solo se: sia pattuita in modo tale da essere determinata -o determinabile mediante il rinvio a parametri certinell'ammontare, nei criteri di calcolo e nella periodicità, come peraltro costantemente affermato e ribadito dalla giurisprudenza di merito . Con l'art. 2-bis, co. 1, del c.d. decreto «anticrisi» (d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009), e, poi, con la modifica dell'art. 117-bis T.U.B. (rubricato, appunto, “remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”) ad opera dell'art. 6-bis, d.l. 6.12.2011 convertito - con modificazionidalla l. 22.12.2011 n. 214, il legislatore ha stabilito le condizioni affinchè tale commissione possa ritenersi valida.
Tale indirizzo ha trovato ulteriore conforto nella pronuncia Cass. 12965/2016, la quale ha chiarito che la c.m.s. è “in thesi” legittima, e deve essere considerata come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, (cfr. parte motiva della sentenza e, in senso conforme Cass. n. 870/2006; Cass. 4518/2014). - , Ordinanza 1373 del 15/01/2024 (Rv. 670232 - 01) In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti.   Scrive il ### per quanto attiene alla ### di massimo scoperto non si è trovata alcuna documentazione comprovante una pattuizione relativa alla sua applicazione. 
Quindi,si sono applicate le disposizioni dell'ordinanza ovvero: “1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. in caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;” non si è trovata alcuna documentazione alla pattuizione sopra descritta e quindi si è proceduto ad escludere la ### di massimo scoperto dal conteggio degli interessi, spese e commissioni sino al 31/01/2008.  “2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185; non si è trovata alcuna documentazione alla pattuizione sopra descritta e quindi si è proceduto ad escludere la ### di massimo scoperto dal conteggio degli interessi, spese e commissioni per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 28/01/2009 n. 2 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto ### 20 giugno 2012, 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto ###” Nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto ### 20 giugno 2012, n. 644 e quindi a partire dal 1/07/2012 la ### non ha applicato la ### di massimo scoperto, in quanto la sua applicazione era già cessata dal 30/06/2009. 
Si è quindi proceduto ad effettuare il ricalcolo degli interessi utilizzando la piattaforma “### Web”, prodotta dalla società ### che contiene una particolare sezione dedicata al ricalcolo degli interessi anatocistici denominata “###
Anatocismo”, ritenuta idonea ad effettuare le operazioni richieste dall'ordinanza del Tribunale. 
Il programma in questione ha richiesto, ai fini del corretto conteggio delle competenze dovute per il periodo oggetto dell'ordinanza, l'indicazione di alcuni parametri che sono stati desunti dalla documentazione agli atti, analiticamente indicata E correttamente il ctu ( in ossequio al principio dell'onere della prova gravante sul correntista) non risultando prodotti tutti gli scalari ha tenuto nella procedura solo delle condizioni desunte dalla documentazione agli atti, senza effettuare alcuna ricostruzione delle decorrenze e delle reali condizioni applicate nel periodo carente di dettaglio ### ha effettuato il ricalcolo eliminando la sola ### di massimo scoperto, sicuramente seguendo il quesito posto. 
La giudicante riconosce pertanto come dovuto l'importo di € 144.831,19 , escluse le altre ipotesi formulate dal ### 4.1 E' vero però che parte attrice aveva richiesto nella propria domanda l'accertamento anche dell'illegittimità della commissione su accordato e la CIV negli estratti conto dal 2012 fino al 25 febbraio 2014, ed è pacifico, perché accertato dal ### l'assenza di documentazione contrattuale .  ### di per ### 7.576,58 non contestato può essere riconosciuto.  5.###. 
Ai fini della verifica dell'esistenza o meno di affidamenti bancari, il consulente ha ricostruito l'affidamento bancario anche attraverso l'analisi di elementi presuntivi precisi che ne hanno permesso la quantificazione : ###apertura del rapporto di conto ordinario 8455 (1987) e fino all'apertura del rapporto 10981 (dicembre 1993) “### anticipi SBF” lo stesso è stato utilizzato come “conto unico” ovvero con utilizzo promiscuo degli affidamenti per “scoperto di conto” e per “anticipo al sbf di ricevute, fatture, tratte, carta accettata, etc”. 
Alla luce di ciò, ai fini del calcolo degli interessi debitori calcolati sui fidi accordati e utilizzati, tutti gli affidamenti concessi, esclusi quelli riferiti ad operazioni a scadenza di medio/lungo termine, sono stati assegnati al conto n. 8445 dalla data di apertura del conto fino al dicembre del 1993. Successivamente, e sempre solo per gli affidamenti riconducibili ad operazioni di anticipo al SBF di ricevute, fatture, tratte, carta accettata, etc, gli stessi sono stati assegnati al conto 10981 Deve intanto osservarsi che durante la vigenza del conto corrente in oggetto è entrato in vigore l'art. 3 legge 154/92 ( poi abrogato) secondo la previsione del successivo art.  1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.  2. Le deliberazioni del ### e le istruzioni applicative della ### d'### previste dalla presente legge, nonché il decreto del ### del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere pubblicati nella ### 3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del ### devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella ### Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del ### del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la ### d'### emana le proprie istruzioni applicative.  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.   Se non alla data di apertura del conto corrente ( dove quindi non vigeva l'obbligo della forma scritta) ma nel corso della sua operatività, la norma che prescriveva la forma scritta ( art. 3 legge 154/92 comma 1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti). avrebbe dovuto trovare applicazione da parte della ### .  .### non può andare in danno del correntista. 
La giudicante ha condiviso , e condivide , in linea generale , l'orientamento giurisprudenziale che non dà rilevanza al cd fido di fatto ritenendo che la prova dell'esistenza di un contratto di affidamento possa essere fornita solo tramite la produzione del contratto scritto e che attualmente nell'ordinamento non vi sia spazio per la figura del fido di fatto, ossia di un fido ricavabile sulla base degli estratti conto e di una serie di indici da cui desumere che l'istituto di credito, pur non formalizzando un contratto scritto, abbia di fatto, con comportamenti concludenti, concesso un fido sul conto al cliente, in quanto il contratto di affidamento ha un requisito di forma imprescindibile . ### però non può andare in danno della correntista , laddove risulti da elementi non sporadici, o suscettibili di diversa lettura , ma che con certezza possano far ricostruire come esistente un vero e proprio fido Non può infine non considerarsi il contrasto che pare vada delineandosi nella giurisprudenza della Suprema Corte che registra pronunce contrarie alla configurabilità del fido di fatto (Cass 13063/2023) e altre favorevoli ( Cass.2338/2024) La giudicante terrà conto , per quanto detto, dell'affidamento emergente dagli atti , come individuato dal consulente pur se non formalizzato in vero e proprio contratto .  6.### riconoscibile a parte attrice è quindi pari ad € 152.407,78 ( 144.831,19+ 7.576,58 7) oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo , esclusa la rivalutazione monetaria in assenza di allegazione e prova del maggior danno subito ( la domanda di rivalutazione è richiesta solo in conclusioni e non argomentata negli scritti difensivi ) 7.Le spese processuali . Le spese processuali seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo per fase di studio, introduttivo, istruttoria e decisoria ( quest'ultima al minimo di tariffa in considerazione dell'attività processuale svolta) sono poste a carico della convenuta così come le spese di ctu, liquidate in corso di causa, salva la solidarietà nei confronti della consulente . P.Q.M.  Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, , così provvede: 1) In accoglimento della domanda attorea condanna ### dei ### di ### s.p.a. restituire a titolo d'indebito percepito l‘importo di € 152.407,78 ( 144.831,19+ 7.576,58 7) oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo; 2) Pone a carico della convenuta il pagamento delle spese processuali liquidate in € 11.976,50 per compenso ed € 786,00 per spese oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a come per legge e il pagamento delle spese di CTU come liquidate con separato decreto ferma restando la solidarietà nei confronti del consulente ### deciso in ### il ### Il Giudice Dott.ssa ### : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1279/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Serrao Marianna

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Tribunale di Prato, Sentenza n. 649/2025 del 30-11-2025

... con particolare riferimento all'applicazione degli interessi in misura superiore a quella legale ed alla capitalizzazione e contabilizzazione degli interessi via via maturati, oltre che delle singole commissioni e voci di costo prive di formale sottoscrizione della correntista. La declaratoria di nullità - è stato precisato (pag. 9)- comporta l'applicazione degli interessi legali, in luogo di quelli computati dalla banca, dovendosi escludere l'applicabilità del tasso sostitutivo di cui all'art 117, comma 7, del d.lgs n 385 del 1993, riservata ai differenti casi di cui ai commi 4 e 6 della medesima disposizione ( Cass., 18.6.2020, n 11876), nonché l'espunzione degli interessi anatocistici e le commissioni di massimo scoperto o di altro tipo, non concordate nelle forme prescritte. Alle medesime conclusioni si perviene per quanto concerne il conto corrente ipotecario n 197935, aperto il 28 febbraio 2008 e chiuso alla data del 7 maggio 2012. II) #### Ancora, si è dato conto dell'esistenza di affidamenti concessi nel tempo sul conto corrente ordinario, omettendo anche per tali rapporti di concordarne la regolamentazione in forma scritta. Anche per tali affidamenti di carattere accessorio (leggi tutto)...

testo integrale

### N 437/2020 RG IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta a ruolo in data 11 febbraio 2020 con il n. 437/2020 del ruolo ### avente per oggetto: accertamento credito, azione di nullità e ripetizione indebito; vertente tra ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### e dell'avv.  ### che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto di citazione; Fax: 0574/611144 Pec: ### Pec: #### rappresentata dalla mandataria ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### via ### n 16, come da procura allegata alla comparsa di risposta; Fax: ### Pec: #### a seguito della trattazione in forma cartolare dell'udienza fissata per il 7 maggio 2025, con decreto emesso in data 14 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. 
Per la società attrice: “… ### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta ed in totale accoglimento della presente domanda: 1) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa; 2) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della l.108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla ### della Repubblica competente; 3) accertare, in via principale, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la ### convenuta ha indebitamente incamerato dalla società ### s.r.l., in ordine al conto corrente ordinario n. 197936 di € 671.907,85= e/o quel diverso maggiore o minore importo accertato in corso di causa; 4) condannare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, la ### convenuta a ripetere in favore della società ### s.r.l., in ordine al conto corrente ipotecario n. 197835 la somma di € 614,83= e/o quel diverso maggiore o minore importo accertato in corso di causa; 5) accertare per i motivi di cui in narrativa, che il ### s.p.a., con la propria condotta contra legem, ha commesso, in ordine al conto corrente ordinario n. 197936, il reato di usura oggettiva, così come contemplato dall'art. 644 c.p.; 6) accertare le ulteriori somme maturate in favore della società attrice in ragione della illegittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della ### per i titoli di cui in premessa, successivi al IV trimestre 2018 per il conto corrente ordinario n. 197936; 7) rideterminare conseguentemente il saldo del conto corrente ordinario n. 197936; 8) denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso) dal momento che la banca ha operato in dispregio della legge antiusura provocando danni al correntista, che rinviene la tutela e la salvaguardia dei suoi diritti nelle disposizioni della carta fondamentale, siccome nel caso in rassegna sono violati l'art. 3 e l'art. 41 della costituzione; 9) respingere la domanda riconvenzionale avanzata dalla banca convenuta per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto perché infondata in fatto ed in diritto. 10) col favore delle spese, diritti ed onorari di causa, costo CTU e costo ###. Cantini per complessivi € 3.206,40=.…”. 
Per la società convenuta: “… ### via preliminare 1) In via principale, in applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2946 c.c. accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società ### s.r.l. di ottenere la restituzione di tutti gli addebiti registrati sui conti correnti oggetto di causa in epoca precedente al decennio decorrente a ritroso dalla proposizione della domanda di mediazione. 2) In via subordinata, in applicazione delle statuizioni di cui alla sentenza 24418 del 3.12.2010 della Corte di Cassazione, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società ### s.r.l., di ottenere dal ### S.p.a. la restituzione di tutti i versamenti di natura solutoria effettuati sui conti correnti oggetto di causa per il pagamento di illegittimi addebiti anteriormente al decennio decorrente a ritroso dalla proposizione della domanda di mediazione. 3) In ogni caso, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla società ### s.r.l. di ottenere il pagamento di tutti gli eventuali interessi attivi maturati sul conto corrente oggetto di causa anteriormente al quinquennio dalla proposizione della domanda di mediazione. In via principale ### tutte le domande formulate dalla società ### S.r.l. nei confronti del ### S.p.a. in quanto infondate per le ragioni di cui in narrativa. In via riconvenzionale ### e dichiararsi che il ### S.p.a. va creditore nei confronti della società ### s.r.l., in persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede ###, c.f. e p.iva ###, della somma complessiva di € 540.675,79 alla data del 25/02/2020 derivante dal corrente conto unico n. 197936, oltre ai successivi interessi ai tassi contrattuali, o, in subordine, al tasso legale al saldo, e conseguentemente condannarsi la medesima società ### s.r.l., a corrispondere al ### S.p.a. la somma di € 540.675,79, o la eventuale diversa minore somma che risulterà dovuta all'esito della causa, oltre ai successivi interessi dal 25/02/2020 al saldo ai tassi contrattuali, o, in subordine, al tasso legale, anche operando le opportune compensazioni con l'eventuale credito di cui dovesse risultare titolare la parte attrice. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali.”.  ### Con atto di citazione notificato il 12-17 febbraio 2020 la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., esponeva: - di avere intrattenuto con la ### ( già ###, in persona del legale rappresentante p.t., il rapporto di conto corrente ordinario n 197936, aperto in data ###, che alla data del 31 dicembre 2018 presentava un saldo a debito di € 511208,07 nonché quello di conto corrente ipotecario n 197835, aperto il 28 febbraio 2008 e chiuso alla data del 7.5.2012, con saldo zero; - che per entrambi i contratti non risultavano i contratti di apertura dei conti correnti in forma scritta e i documenti contenenti le condizioni economiche, documenti che la banca non aveva consegnato nonostante la formale richiesta alla banca ai sensi dell'art 119 TUB; - che in assenza della formale sottoscrizione i contratti erano affetti da nullità per il contrasto con il disposto dell'art 117 , comma 3, ### e avrebbero dovuto essere considerati indebite le somme versate a titolo di CMS , di interessi ultralegali o usurari, di voci e costi non concordati e per indebita capitalizzazione anatocistica; - che attraverso consulenza di parte aveva potuto riscontrare che esclusi gli importi non dovuti, la società attrice era in realtà creditrice dell'importo di € 161.314,61 sul conto ordinario n 197936, pari alla differenza di € 672.522,68 rispetto al saldo apparente di € 511.280,07, e di € 614,83 sul conto ipotecario n 197835, pari alla differenza rispetto al saldo zero; - che era interesse dell'attrice conseguire una sentenza di accertamento delle somme indebitamente trattenute ed incamerate sul conto corrente ordinario e di condanna alla restituzione degli importi trattenuti sul conto corrente ipotecario. 
Tanto premesso conveniva la ### innanzi a questo Tribunale per sentire accertare l'illegittimità delle somme corrisposte a titoli di interessi, ovvero in ipotesi gli importi superiori agli interessi legali, con condanna alle spese di lite. 
Instauratosi il contraddittorio, la ### si costituiva in giudizio tramite la mandataria ### contestando nel merito i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio. 
In particolare, eccepiva: - l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine al tasso legale ed alla natura illegittima della CMS applicata, essendo la base di calcolo della medesima indicata in contratto nella misura pari all'eventuale importo a debito; - l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui saldi di conto corrente bancario passivi e delle avverse contestazioni in ordine alla presunta applicazione di interessi usurari; Eccepiva, in ogni caso, l'incidenza della prescrizione sul diritto di controparte di ottenere la ripetizione dell'indebito, anche se inteso ed azionato nella forma della rettifica del saldo di conto corrente attualmente aperto, in applicazione dell'art 2935 c.c. con decorrenza dalle date delle singole rimesse qualificabili come solutorie nonché di eventuali interessi attivi in applicazione dell'art 2948, n 4, e concludeva per il rigetto delle domande avversarie e per l'accoglimento del pagamento della somma di € 540.675,79, ovvero di eventuale diversa minor somma, dovute dalla cliente, con vittoria di spese e compensi professionali. 
In data 2 giugno 2021 veniva emessa ordinanza di esibizione a carico della banca dei contratti e della documentazione negoziale e in data 14 dicembre 2021 era disposta CTU per la ricostruzione contabile dei rapporti.  ### ed acquisiti i documenti prodotti dalle parti, con sentenza non definitiva n. 68/2023, pubblicata in data 10 ottobre 2023, con la quale, erano rigettare le domande di nullità dei contratti per la violazione della disciplina di cui alla legge 108/1996 e s.m., e dichiarata la nullità parziale del regolamento negoziale, disponendo con ordinanza la integrazione degli accertamenti tecnici. 
A seguito del deposito delle relazioni integrative, le parti precisavano le conclusioni e con decreto emesso in data 14 maggio 2025, in esito alla trattazione dell'udienza in forma cartolare su richiesta delle parti, venivano nuovamente assegnati i termini di cui all'art 190 cpc .  MOTIVI DELLA DECISIONE A.  ###.  ### essere fatto integrale richiamo al contenuto della sentenza non definitiva 68/2023, pubblicata in data 10 ottobre 2023, con la quale, sulla scorta degli accertamenti tecnici espletati, sono state espressamente disattese le domande di accertamento di nullità contrattuale fondate sulla violazione della disciplina di cui alla legge 108/1996 e s.m. ( pag. 15-19 in motivazione; capo a del dispositivo) , così che - sulle stessedeve ritenersi preclusa ogni ulteriore pronuncia e valutazione. Con la medesima sentenza è stata invece accolta la domanda di nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, alla capitalizzazione anatocistica e voci di costo non pattuite per iscritto, relativamente sia al conto corrente ordinario n 197939, aperto in data ### ( saldo a debito di € 511208,07, computato alla chiusura del 25.2.2020 ) ed al conto corrente ipotecario n 197835, aperto il 28 febbraio 2008 e chiuso alla data del 7.5.2012 ( saldo zero). 
Entrambi i rapporti avevano avuto origine con ### di ### incorporata per fusione nel ### nel 2011 e successivamente per fusione in ### subentrata a titolo universale nei rapporti prima dell'introduzione del giudizio. Conseguentemente, con separata e contestuale ordinanza, è stata quindi disposta la ricostruzione dei rapporti sulla base dei criteri specificati e riservando all'esito degli accertamenti di provvedere in ordine alla prescrizione dei crediti relativi alla ripetizione indebitamente versate su tali conti relativamente alle rimesse solutorie antecedenti al 2010.  ### del processo, pertanto, rimane ad oggi delimitato dalle domande concernenti la ricostruzione dei saldi dei c/c ed alla domanda di ripetizione, in attuazione di quanto già disposto, di guisa che nella determinazione del credito vantato dalla società attrice occorre conformarsi ai seguenti principi. 
I) NULLITA' ##### Nella sentenza non definitiva è stato riconosciuto l'interesse ad agire dell'attrice e, in ogni caso, è stata acquisita la chiusura del rapporto alla data di accertamento dei saldi, antecedente alla introduzione del giudizio. 
In merito all'azione di nullità formale , si è dato conto che nella relazione depositata in data 11 ottobre 2022 la ### dott.ssa ### aveva già evidenziato l'assenza di forma scritta non avendo rinvenuto, tra i documenti prodotti, il contratto di conto corrente originario, pur risultando la documentazione contabile presente dal IV trimestre 2006.
In assenza di valida pattuizione negoziale, conforme alle disposizioni T.U.  bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385) è stata dichiarata la nullità delle specifiche clausole del conto corrente ordinario n 197936, precedentemente individuato dal n ###, e ciò con particolare riferimento all'applicazione degli interessi in misura superiore a quella legale ed alla capitalizzazione e contabilizzazione degli interessi via via maturati, oltre che delle singole commissioni e voci di costo prive di formale sottoscrizione della correntista. La declaratoria di nullità - è stato precisato (pag. 9)- comporta l'applicazione degli interessi legali, in luogo di quelli computati dalla banca, dovendosi escludere l'applicabilità del tasso sostitutivo di cui all'art 117, comma 7, del d.lgs n 385 del 1993, riservata ai differenti casi di cui ai commi 4 e 6 della medesima disposizione ( Cass., 18.6.2020, n 11876), nonché l'espunzione degli interessi anatocistici e le commissioni di massimo scoperto o di altro tipo, non concordate nelle forme prescritte. 
Alle medesime conclusioni si perviene per quanto concerne il conto corrente ipotecario n 197935, aperto il 28 febbraio 2008 e chiuso alla data del 7 maggio 2012. 
II) #### Ancora, si è dato conto dell'esistenza di affidamenti concessi nel tempo sul conto corrente ordinario, omettendo anche per tali rapporti di concordarne la regolamentazione in forma scritta. 
Anche per tali affidamenti di carattere accessorio dovrà quindi tenersi conto nella ricostruzione complessiva, attenendosi ai medesimi criteri contabili nella determinazione degli importi a credito e a debito, confluiti nel conto corrente principale. 
Di qui la ricostruzione dei rapporti derivanti dai contratti principali ed accessori, tenendo conto - per tutti - del tasso legale, da estendere anche ai rapporti accessori collegati a quelli principali, in considerazione dell'assenza di specifiche pattuizione idonee a regolarne la disciplina ( pag. 12 della sentenza).
III) ###'### ricostruzione dei rapporti - è stato affermato ( pag. 10)- impone la rideterminazione dei saldi finali, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova ( Cass., 17 aprile 2020, n 7895; Cass., 11.6.2018, n 15148), facendo carico alla parte che assume di essere creditrice. Nella ricostruzione dei saldi, in punto di disciplina dell'onere della prova, si è fatto espresso riferimento al principio ( Cass., 2.5.2019, n 11543), in virtù del quale per la mancanza di alcuni estratti conto ed il primo risulti un saldo a debito, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio, come appunto nell'ipotesi in cui agisca in ripetizione. Coerentemente, l'onere si sposta sulla convenuta - attrice sostanzialerelativamente alla pretesa di credito oggetto dalla domanda riconvenzionale. 
Nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista attore deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato ( Cass. 2.5.2019, n 11543.) quale che sia la parte che l'ha prodotto in giudizio (principio di acquisizione probatoria). 
In forza delle statuizioni, insuscettibili di rivalutazione, i criteri adottati per la ricostruzione dei saldi sono i seguenti: a) sul contratto di conto corrente ordinario n 197936( già ###), applicando il tasso di interesse legale dal IV trimestre 2006 sino al I trimestre 2020, senza alcuna capitalizzazione e senza #### creditizia e ### b) sul contratto di conto corrente ipotecario, n 197835, dal 28 febbraio 2008, scomputando le voci qualificate negli estratti conto come “ interessi e spese” (non quelle relative alle imposte applicati) . 
IV) #### ➢ ###. 
Posti i profili di invalidità riscontrati, richiamate le statuizioni della pronuncia , ricostruzione dei saldi, inoltre, si dovrà ulteriormente tenere conto dei criteri che di seguito verranno richiamati anche se, in considerazione delle contestazioni insorte in sede di operazioni di ### è opportuno effettuare alcune precisazioni.
Intanto, non v'è dubbio che l'accertamento della invalidità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova (Cass., 11.6.2018, n 15148). Ed è parimenti condivisibile l'affermazione che tale onere che deve essere posto a carico di chi si afferma creditore e, quindi, a carico del correntista qualora dal rapporto assuma scaturire un credito a suo favore. 
Occorre tuttavia considerare che l'entità dei pagamenti effettuati dal correntista deve risultare attraverso la produzione degli estratti conto (giurisprudenza, anche questa, consolidata: da ult. Cass. 11543/2019, 24948/2017) e, nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista attore deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato ( Cass. 2.5.2019, n 11543.) quale che sia la parte che l'ha prodotto in giudizio (principio di acquisizione probatoria).  ### questione ancora irrisolta con la sentenza non definitiva, concerne gli effetti della eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla banca convenuta, in ordine alla quale si sono già offerte alcune indicazioni sul tracciato da seguire.  ➢ ### In ordine all'eccezione di prescrizione, la sentenza non definitiva ha richiamato i criteri per qualificare le rimesse come solutorie ed escludere la ripetibilità di tali rimesse ove effettuate in data antecedente al termine decennale decorrente dall'instaurazione del giudizio. 
La prescrizione è stata eccepita con riferimento al diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive nei conti, allegando il protrarsi dell'inerzia del titolare , e manifestato la volontà di avvalersene (Cass., 22.2.2018, n 4372; Cass. 26.7.2017, n 18581, Cass. 29.7.2016, n 15790; Cass., 20.1.2014, n 1064). In primo luogo, si è dato atto che mentre l'azione di nullità del contratto o delle singole clausole non è soggetta a prescrizione, l'azione di ripetizione è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale e si è chiarito che nel rapporto di conto corrente il termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, solo qualora i versamenti abbiano avuto funzione meramente ripristinatoria della provvista. 
A differente conclusione dovrà invece pervenirsi qualora le rimesse siano qualificabili come pagamenti, in ragione della preminente funzione solutoria (pag. 20 della motivazione). Infatti, secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, i versamenti possono essere considerati “alla stregua di pagamenti”, tali da potere formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E, come si è già avuto modo di argomentare, questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore e del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., sez. un. 2.12.2010, n 24418). 
Come già rilevato, ciò comporta la necessaria verifica preliminare della esistenza di affidamenti (Cass., 24.5.2018, n 12977; Cass 22.2.2018, n 4372). 
Invero, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista - o anche quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamentoallora i versamenti potranno essere qualificati pagamenti. 
Diversamente, qualora i versamenti nei conti consistano in meri atti ripristinatori della provvista, , non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, pur sempre nella disponibilità del cliente, gli stessi non saranno qualificabili come pagamenti e quindi inidonei a fare decorrere il termine prescrizionale. 
I versamenti ripristinatori ( entro il fido concesso), non soddisfano il creditore, ma ampliano ( o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista, sinché il rapporto di apertura di credito in conto corrente permane, mentre potrà parlarsi di “pagamento” al versamento del saldo finale. ###, o meno, di una apertura di credito spiega dunque incidenza decisiva sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando se esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie ( Cass., 17.7.2023, n 20455). 
E tale problematica, si inserisce in quelle più generali afferenti la necessità di sollevare l'eccezione in relazione ai singoli pagamenti e sulla ripartizione dell'onere della prova, a cui il giudice di legittimità ha dato univoche risposte, con la sentenza a ### n 15895 del 13 giugno 2019, più volte richiamata ed alla quale questo giudice, nella pronuncia non definitiva ha espressamente aderito. In forza di tale impostazione, si è detto, il correntista che agisce in ripetizione, può limitarsi ad indicare, in riferimento ad un dato conto e ad un arco di tempo determinato, l'esistenza di versamenti indebiti, chiedendone la restituzione; di contro, la banca, che eccepisce la prescrizione, non è tenuta ad individuare le singole rimesse che costituiscono “ pagamenti” , ma può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, dimostrando di volerne profittare, poiché è tale inerzia che costituisce elemento costitutivo necessario della prescrizione estintiva delineata dall'art 2934 c.c.. 
Il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché “il giudice potrà valutare la fondatezza delle contrapposte tesi secondo il riparto dell'onere della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (Cass., s.u. 13.6.2019, n 15895). Di qui l' ulteriore corollario in tema di affidamenti: qualora l'esistenza di una apertura di credito non venga allegata, ovvero non venga specificata l'effettiva entità dell'affidamento, la banca non è tenuta a dedurre e dimostrare l'inesistenza di un tale contratto ed è colui che agisce in ripetizione a dovere provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione. 
Infatti, poiché la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria, la presenza del contratto di apertura di credito, in quanto fatto impeditivo o modificativo della prescrizione è in ogni caso idonea ad escluderne la decorrenza dal momento dell'attuato versamento (fatto impeditivo per Cass. n. 2650 del 2019; fatto modificativo, per Cass. n. 27704 del 2018).
Pertanto, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., è a carico del correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (( Cass., 17.7.2023, n 20455; Cass. n 10026 del 2023; Cass., n ### del 2019). 
Al contempo viene osservato che, poiché l'esistenza di un affidamento rileva sul piano fattuale, l'affermazione di un tale onere si accompagna all'ulteriore principio in forza del quale la prova dell'apertura di credito che sia stata tempestivamente acquisita al processo, tuttavia, è utilizzabile dal giudice, ai fini dell'accertamento della prescrizione, ove pure sia mancata una precisa allegazione, da parte del correntista, circa l'intervenuta conclusione del contratto in questione (cfr. Cass. n. ### del 2019; Cass. n. 10026 del 2023). La deduzione vertente sull'impedimento al decorso della prescrizione determinato dal perfezionamento del contratto di apertura di credito - si precisava qualificata come eccezione in senso lato, in quanto non costituisce esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare per il tramite di una manifestazione di volontà della parte (cfr., per tutte, Cass. n. 13335 del 2015; n. 18602 del 2013). Tale rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis (cfr. Cass., SU, n. 10531 del 2013; Cass. n. 27998 del 2018.) Con specifico riferimento alla eccezione afferente la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, cfr. Cass. n. 14958 del 2020, a tenore della quale «la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare»). 
Unico limite alla rilevanza dell'eccezione dell'intervenuta conclusione del contratto di apertura di credito (incidente sulla decorrenza della prescrizione) è quindi costituito dalla necessità di fondarsi su elementi documentali che non siano stati acquisiti al processo nei termini di cui all'art. 183 cod. proc.
Non ricorre la necessità che risulti che il contratto di apertura di credito sia stato redatto in forma scritta.   Acquisita la prova dei singoli addebiti effettuati in corso di rapporto e del relativo ammontare, nell'ipotesi in cui siano oggetto di contestazione l'esistenza del contratto in forma scritta e la validità della clausola determinativa di un tasso di interessi superiore a quello legale (ovvero della clausola di anatocismo), sarà invece la banca a dovere offrire la dimostrazione di valida causa giustificativa. 
In definitiva, non si ritiene di condividere invece il principio secondo cui il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, abbia l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass., 13.12.2019, n ###).  ###.C., a riguardo , ha infatti puntualizzato che ( Cass., 24.1.2024, n 2338) la nullità del contratto bancario per difetto di forma scritta a seguito dell'entrata in vigore - dall'1 gennaio 1994 - del t.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993), rilevabile anche d'ufficio, stante l'inequivocabile disposto dell'art. 127, comma secondo, del d.lgs.  n. 385 cit. (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385), costituisce comunque una nullità di protezione, che può essere fatta valere soltanto dal cliente, sicché ove la declaratoria del vizio non risponda al suo interesse, non può negarsi allo stesso la possibilità di fornire diversamente la prova del contratto. ### parte, l'estensione dell'onere del correntista non solo ai pagamenti ma anche alla dimostrazione dell'assenza di una pattuizione scritta comporterebbe - in ipotesi di inesistenza del documento - ad una probatio diabolica di un fatto negativo, tanto più- come nel caso in esame - nelle ipotesi la banca produca documentazione priva di sottoscrizioni. Coerentemente, in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della ### di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla ### dei ### della ### d'### nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione. 
E così si è stato espressamente affermato che ai fini dell'esclusione della natura ripristinatoria delle rimesse affluite sul conto corrente “ …non può ritenersi insussistente una apertura di credito, per il solo fatto che i clienti non hanno fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, affermandone la nullità, per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma primo, del d.lgs. n. 385 del 1993, senza considerare che la rilevazione di tale vizio, nel caso specifico, non corrispondeva all'interesse della correntista e dei fideiussori, ai quali restava in tal modo precluso l'accoglimento della domanda riconvenzionale: la insussistenza di un affidamento, imponendo di attribuire natura solutoria a tutti i versamenti effettuati sul conto corrente nel corso del rapporto, comportava infatti, conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418; Cass., Sez. I, 26/09/2019, n. 24051; 24/03/2014, n. 6857), la necessità di ancorare la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione alla data di effettuazione dei singoli addebiti, anziché a quella (più recente) di chiusura del conto, in tal modo impedendo alla correntista ed ai fideiussori di ottenere la restituzione degl'importi illegittimamente addebitati o corrisposti in epoca anteriore al decennio che aveva preceduto la proposizione della domanda”. Non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non poteva conseguentemente ritenersi preclusa ai ricorrenti la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della ### di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla ### dei ### della ### d'### nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione. E tale dimostrazione può essere fornita anche indirettamente, attraverso dai indiziari e presuntivi, se concordanti e univoci, rispondenti al modello imposto in generale dall'art 2709 ➢ #### Ora, in punto di analisi del conto principale, la ### dott.ssa ### sin dalla prima relazione depositata l'11 ottobre 2022, ha rilevato la presenza di affidamenti di fatto sul conto corrente principale, traendo il convincimento da alcuni dati indicativi, quali la presenza di “sconfinamenti perduranti” e costanti sin dal primo trimestre traendone anche i limiti via via variati nel corso del tempo. 
Dalla lettura degli estratti conto e degli altri documenti presenti nel fascicolo, infatti, la CTU ha rilevato che il c/c ordinario n. ###, di cui sono presenti gli estratti conto dal 31/12/2006 sino al 30/06/2007, giorno in cui riportava un saldo negativo di € 1.823.830,41, dal trimestre successivo ha subito una variazione di numerazione dal trimestre successivo, venendo ad essere identificato dal n. 197936.   Tali conclusioni vengono correlate ai seguenti dati di carattere presuntivo e indiziario ( pagg 10 e ss relazione): ✓ Fin dal primo trimestre è stata applicata la ### che è stata calcolata su scaglioni differenti.  ✓ E' stato applicato il corrispettivo disponibilità creditizia.  ✓ E' stata applicata l'indennità per sconfinamento.  ✓ E' stata applicata la ### commissione istruttoria veloce.  ✓ Dal 2° trim. 2007 al 4° trim. 2012, sugli estratti conto viene indicato il fido ordinario e dal 3° trim. 2008 al 3° trim. 2009 viene indicato anche il fido relativo alle operazioni SBF . 
Tali dati sono corroborati, quanto all'ipotesi di un fido di fatto, corrispondente al massimo scoperto, dalle seguenti ulteriori circostanze: ✓ La stabilità, non occasionalità, dell'affidamento.  ✓ ###à del saldo debitore. ✓ ### di tracce di un rientro del cliente, anzi si registra una tendenza esattamente contraria.  ✓ ### non ha mai richiesto al correntista il rientro dallo scoperto di fido. 
Convenendosi sul principio che il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta e possa risultare da ulteriori documenti e, addirittura, da fatti concludenti quali la stabilità, non occasionalità dell'esposizione a debito, l'entità del saldo debitore; l'assenza di tracce sensibili di un rientro del cliente, anzi la tendenza contraria di utilizzo di sempre crescenti somme di denaro; la mancanza di richiesta di rientro della banca o di iniziative di revoca, recesso, diffida, tali dati, già nella sentenza non definitiva sopra richiamata, erano stati ritenuti altamente significativi sul piano probatorio, pur non apparendo convergenti in ordine all'entità dell'affidamento, laddove la stessa consulente aveva segnalato al punto 1.9.1. ( pag. 10 relazione) che “ il C/C risulta affidato, mancano i contratti di affidamento e quindi non è possibile identificare con precisione l'affidamento concesso”. 
In assenza di una tale delimitazione, la permanenza dell'incertezza sull'entità dell'affidamento tollerato, avrebbe imposto di considerare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente a tutte le rimesse contabilizzate nel periodo precedente i dieci anni, dovendosi fare carico alla correntista la dimostrazione non soltanto dell'esistenza di affidamenti, ma anche della presumibile entità degli stessi. 
Sugli importi sopra indicati, tuttavia, in ragione della eccezione di prescrizione fondata per le rimesse antecedenti al termine decennale, la concreta determinazione dei saldi relativi al primo conto corrente impone la verifica, tramite CTU integrativa percipiente, dell'entità delle rimesse aventi natura solutoria, non potendosi accedere - in assenza di dati più precisisulla qualificazione di tutte le rimesse come ripristinatorie di affidamenti o fidi di fatto non certi quanto alla relativa entità.
Invero, nella relazione depositata in data 12 giugno 2024, unitamente ai dati presuntivi già elencati ha altresì evidenziato in modo più analitico il riscontro di cui alle rilevazioni della ### coerenti con quanto riportato negli estratti conto. 
Tali rilevazioni, già presenti agli atti in quanto allegate alla consulenza di parte attrice redatta dal dott. ### come precisato dalla stessa CTU a fronte delle osservazioni del CTP di parte attrice, dott. ###, hanno colmato le incertezze sull'entità dell'affidamento, segnalate rispetto ai primi accertamenti. esplicitando i riferimenti già contenuti nella tabella allegata al punto 14.
Le rilevazioni della ### allegate alla ### ma puntualmente analizzate dalla CTU hanno offerto dati dirimenti di riscontro ulteriori estremamente precisi. 
Per quanto si desume dalla seconda relazione, le rilevazioni della centrale ### hanno confermato anche la concessione del fido di fatto in aggiunta al fido concordato che appare sugli estratti: la ### segnala il fido accordato, il fido utilizzato (cioè, come specifica la stessa ### rischi, l'ammontare del credito erogato o delle garanzie prestate al cliente) e il saldo medio dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese di segnalazione e relativi alle apertura di credito in conto corrente A fronte di queste segnalazioni, per tutta la durata del rapporto di C/C la ### non ha mai effettuato richiami al correntista, ha sempre eseguito le operazioni effettuate dal correntista e quindi di fatto ha autorizzato il proseguimento di tale prassi di affidamento. In sostanza, tutti gli indizi emersi nella documentazione agli atti di causa risultano convergere in modo univoco non solo sulla concessione del credito, ma anche sulla relativa entità, dando un riscontro probatorio adeguato alle cifre riportate nell'allegato n. 14 sono documentali in quanto ripresi dagli estratti conto e dalle rilevazioni della ### ad esclusione dell'affidamento SBF relativo ai trimestri: dal 4°/2006 al 2°/2008, 4°/2009 e 1°/2010 (trimestri evidenziati in giallo).
B.  #### i punti salienti desumibili dalla sentenza non definitiva e dalla giurisprudenza richiamata, il credito dovrà essere in concreto determinato sulla scorta delle risultanze delle relazioni di carattere percipiente depositata in data 12 giugno 2024 - integrativa rispetto a quelle precedentemente acquisiteche ha utilizzato e completato gli accertamenti contenuti nella precedente relazione depositate l'11 ottobre 2022 , con il contributo offerto dai ### per la parte in cui ha fatto correttamente applicazione dei principi richiamati, procedendo alla ricostruzione dei saldi, escludendo il computo alternativo espletato nell'elaborato dell'aprile 2025. 
Nello specifico , la verifica della natura delle rimesse è stata effettuata, includendo quelle rimesse qualificabili come ripristinatorie rispetto all'entità degli affidamenti il termine a cui fare riferimento, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, è quello della notifica dell'atto introduttivo. Come si è avuto modo di rilevare, le considerazioni svolte dal CTU in ordine al c.d. metodo indiretto utilizzato per l'accertamento dell'affidamento di fatto si presentano conformi ai criteri richiamati dalla giurisprudenza sopra richiamata e, in linea generale, bene argomentate, giungendo alla conclusione di escludere in modo deciso una differente conclusione. A fronte del rilievo che l'esame dettagliato dell'andamento del rapporto nel corso degli anni, non avrebbe consentito di pervenire ad una unica linea di affidamento media tollerata, il CTU ha elaborato una ricostruzione coerente per dimostrare che l'affidamento medio negli anni era costante e ha dato ampio spazio alle risultanze dei dati documentali per acquisire la dimostrazione coerente, ai criteri relativi alla ripartizione dell'onere probatorio. In ultimo, qualificate le rimesse di natura solutoria, circa l'operatività delle rimesse sul saldo ricostruito ovvero sul saldo banca, dovrà tenersi conto dell'approdo ermeneutico della S.C. Invero, ai fini della determinazione del credito residuo il criterio richiamato è quello in forza del quale solo a seguito della ricostruzione contabile conseguente alle riconosciute nullità che la prestazione effettuata può essere qualificata indebita e dar luogo al diritto alla ripetizione, con conseguente possibilità di esercizio da parte del correntista. Tanto - si è dettoin conformità all'assunto ermeneutico espresso dalla S.C. secondo cui " per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.  ### prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141; Cass., 15 febbraio 2021, n 3858). La individuazione delle rimesse andrà poi effettuata non in modo aggregato, ma secondo il criterio indicato sin dalla sentenza ### nr. 24418/10 operando una verifica , trimestre per trimestre, se al momento del primo versamento in conto, immediatamente successivo all'addebito delle competenze trimestrali (il cui ammontare è oggetto della contestazione giudiziale), il saldo del c/c sia intra oppure extra fido, qualificando le rimesse nel primo caso come ripristinatorie, nel secondo come solutorie. Di seguito, le risultanze della ricostruzione dei saldi da parte della #### “ A. ###. 197835 1. Analisi c/c ipotecario Dai documenti agli atti di causa, risulta quanto segue.  1.1 Contratto di apertura del C/C ipotecario: non esiste il contratto di apertura del C/C.  1.2 ###/C: 28.02.2008.  1.3 Interessi: la ### non ha calcolato interessi in quanto il C/C di fatto non è stato “movimentato”. 1.4 Commissione massimo scoperto: la ### ha applicato la ### 1.5 Indennità di sconfinamento: la ### ha applicato detta indennità.  1.6 Spese trimestrali: la ### ha applicato le spese trimestrali.  1.7 Il totale delle competenze addebitate ammonta a € 624,44 ed stato girato, trimestre per trimestre, al C/C ### 1.8 Estratti conto: sono agli atti di causa gli estratti conto dal 1° trim. 2008 al 07.05.2012. In tale data il C/C corrente è stato estinto.  1.9 Saldi contabili: 1.9.1 Saldo iniziale al 28.02.2008: Zero.  1.9.2 Saldo contabile finale al 07.05.2012: Zero.  2. RETTIFICHE e conteggi: 2.1 Competenze a debito: ammontano a € 624,44, sono state eliminate perché non concordate per iscritto e verranno stornate sul C/C ordinario B. ### N. 197936 (già c/c n. ###) 1. Analisi del C/C ordinario Dai documenti agli atti di causa, risulta quanto segue.  1.1 Contratto di apertura del C/C ordinario: esiste un contratto di apertura del C/C del 13.10.2006, ma non risulta firmato dalle parti e non vi sono riportate le condizioni economiche.  1.2 Trattasi di C/C ordinario, seppure per alcuni periodi gli estratti conto riportino la dizione “### cedenti SBF”.  1.3 Capitalizzazione interessi: la ### ha applicato la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi, sia per gli interessi passivi. Detta capitalizzazione non risulta concordata per iscritto.  1.4 Commissione massimo scoperto: la ### ha applicato la CMS ma non risulta concordata per iscritto.  1.5 ### disponibilità creditizia trimestrale: non risulta concordato per iscritto.  1.6 Indennità per sconfinamento trimestrale: non è stata concordata per iscritto.  1.7 CIV. Commissione istruttoria veloce: non è stata concordata per iscritto.  1.8 . Spese trimestrali: non sono state concordate per iscritto.  1.9 Affidamento.  1.9.1 ###/C risulta affidato, mancano i contratti di affidamento e quindi non è possibile identificare con precisione l'affidamento concesso. 
Molteplici elementi confermano l'affidamento: - Fin dal primo trimestre è stata applicata la ### che è stata calcolata su scaglioni differenti.  - E' stato applicato il corrispettivo disponibilità creditizia.  - E' stata applicata l'indennità per sconfinamento.  - E' stata applicata la ### commissione istruttoria veloce.  - Dal 2° trim. 2007 al 4° trim. 2012, sugli estratti conto viene indicato il fido ordinario e dal 3° trim. 2008 al 3° trim. 2009 viene indicato anche il fido relativo alle operazioni SBF (### n. 8).  - La sottoscritta ha determinato, trimestre per trimestre, la rettifica dei numeri debitori e dei saldi di C/C, e gli affidamenti (### nn. 11, 14).  1.9.2 Fido di fatto. A parere della sottoscritta, esiste anche un fido di fatto, che corrisponde al massimo scoperto.
Infatti, abbiamo le seguenti circostanze: - La stabilità, non occasionalità, dell'affidamento.  - ###à del saldo debitore.  - ### di tracce di un rientro del cliente, anzi si registra una tendenza esattamente contraria.  - ### non ha mai richiesto al correntista il rientro dallo scoperto di fido.  - Peraltro, Il Tribunale di Milano con Sentenza n. 5472/2021 e sentenza del 23.07.2022 ha affermato che ai sensi dell'art. 1852 c.c., in costanza del rapporto non è configurabile una rimessa solutoria idonea a far decorrere la prescrizione dalla data di annotazione, prescrizione che decorre sempre e comunque, anche per le somme pretese ultrafido, solo dalla chiusura del rapporto.  1.10 Rettifica numeri debitori e dei saldi di C/C. In riferimento al fido, la sottoscritta ha tenuto conto anche delle sentenze della Corte di ### 3858/2021, n. 17634/2021, n. 9141/2020 (rettifica numeri debitori e dei saldi di c/c).  1.11 Estratti conto: sono agli atti di causa gli estratti conto dal 4° trim. 2006 al 25.02.2020. 
In tale data il rapporto è stato trasferito a sofferenza.  1.12 Saldi contabili: 1.12.1. Saldo iniziale: ### 1.12.2. Saldo contabile finale al 25.02.2020: - 540.675,79 1.13. Ius variandi: la ### si è riservata il diritto di applicare lo ius variandi. 
Rettifiche conto corrente ordinario Al fine di procedere allo sviluppo dei conteggi, la sottoscritta CTU ha effettuate le seguenti rettifiche: 2.1 Interessi attivi/passivi: ha applicato il tasso legale, perché manca il contratto di apertura del C/C e perché le competenze non sono state concordate per iscritto.  2.2 E' stato eliminato l' anatocismo perché non è stato concordato per iscritto.  2.3 E' Stata eliminata CMS per tutto il periodo, perché non concordata per iscritto.  2.4 E' stato eliminato il corrispettivo disponibilità creditizia perché non è stato concordato per iscritto.  2.5 E' stata eliminata l'indennità per sconfinamento perché non è stata concordata per iscritto.  2.6 Sono state eliminate le spese trimestrali perché non sono state concordate per iscritto.  2.7 E' stata accreditata la somma di € 624,44 relativa al C/C ipotecario.  3. ###/C ### Alla luce delle rettifiche sopra indicate, è stato elaborato il seguente conteggio. 
I conteggi analitici sono riportati negli allegati nn. 9, 10, 11.  1 ### al 25/02/2020 -540.675,79 2 Differenza competenze da ricalcolo al 5/02/2020 672.846,15 4 ### ricalcolato al 25/02/2020 132.170,36 La somma complessiva a ### di parte attrice ammonta a euro 132.170,36 NB. La differenza di € 46,42 rispetto all'allegato 11 è dovuta agli interessi conteggiati al momento della chiusura del conto per passaggio a sofferenze.
Su tale conto sono state addebitate competenze del conto accessori, in ordine ai quali la ricostruzione dovrà attenersi ai criteri coerenti con quanto disposto con la sentenza intervenuta. 
Nella relazione depositata il 12 giugno 2024, ai fini della verifica della prescrizione ha preso in considerazione le rimesse operate nel periodo ricompreso tra l'apertura del conto fino al 12 febbraio 2010, termine decennale antecedente la introduzione del processo. 
Non sono presenti negli agli atti di causa i contratti di affidamento. Tuttavia, i seguenti elementi confermano l'affidamento: Fin dal primo trimestre è stata applicata la ### che è stata calcolata su scaglioni differenti; E' stato applicato il corrispettivo disponibilità creditizia; E' stata applicata l'indennità per sconfinamento; E' stata applicata la ### commissione istruttoria veloce; Dal 2° trim. 2007 al 4° trim. 2012, sugli estratti conto viene indicato il fido ordinario e dal 3° trim. 2008 al 3° trim. 2009 viene indicato anche il fido relativo alle operazioni SBF (### n. 8 dell'allegato A).  i dati riportati nelle rilevazioni della ### in alcuni mesi, sono più vantaggiosi per il correntista di quanto riportato negli estratti conto: ad esempio il fido per rischi autoliquidanti risulta pari a € 50.000,00 e il fido di € 1.800.000,00 figura già nel mese di novembre 2006; Fido di fatto. A parere della sottoscritta, esiste anche un fido di fatto, che corrisponde al massimo scoperto. Infatti, abbiamo le seguenti circostanze: La stabilità, non occasionalità, dell'affidamento.  ###à del saldo debitore.  ### di tracce di un rientro del cliente, anzi si registra una tendenza esattamente contraria.  ### non ha mai richiesto al correntista il rientro dallo scoperto di fido..:” Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate, è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito della società attrice può ritenersi provato nei limiti della somma computata sugli estratti conti considerati.   In definitiva, la domanda di accertamento del credito avanzata dall'attore va accolta in tali limiti, e, al contempo, dovrà essere determinato il credito residuale sui rapporti sopra richiamati in ragione della riconosciuta nullità parziale delle clausole negoziali. Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033 c.c., non essendo stati provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens. 
La domanda proposta va dunque accolta in tali limiti, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c.. ed in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile ( media complessità), compensandole per un quinto in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti in materia al momento dell'introduzione del giudizio e del parziale rigetto delle domande complessivamente formulate.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulle domande spiegate con atto di citazione notificato il 12-17 febbraio 2020, dalla ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di ### ( già ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata dalla mandataria ### S.p.A.,, nei ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accerta il credito complessivamente vantato dalla società attrice nei confronti della società convenuta, in considerazione della riconosciuta nullità parziale e dell'accertamento di voci non dovute sui rapporti contrattuali dedotti in giudizio, in € 132.170,36 alla data di conclusione del conto ordinario principale; b) condanna la banca convenuta al pagamento delle somme di cui al capo a), oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, a favore dell'attrice; c) condanna parte convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese processuali liquidate in totale in € 10.860,00, per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, spese per notifiche, CU e per procedimento di mediazione obbligatoria, nonché di CTU nella misura liquidata con distinti decreti e di CTP in misura pari ad € 3206.40, compensandole tutte per un quinto. 
Così deciso in data 30 novembre 2025 dal Tribunale di ### in persona del G.I.  dott. ### in funzione di Giudice Unico 

Il Giudice
Istruttore Dott. ### .


causa n. 437/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Sirgiovanni Michele

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Corte d'Appello di Caltanissetta, Sentenza n. 527/2025 del 04-12-2025

... data del 09/06/21, ammonta ad € 318.684,91, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 ###, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Fermi gli importi già riconosciuti con la sentenza di I grado.”. ### di ### appellato concludeva nel seguente modo “insiste nella sollevata eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto di appello, atteso che l'impugnazione proposta da controparte non ha una ragionevole probabilità di essere accolta poiché si basa sui medesimi principi, motivazioni e produzione documentale già ampiamente analizzati ed esaminati dal giudice di prime cure. In ogni caso, si insiste per il rigetto dell'appello proposto dalla ### avverso la sentenza n. 77/2022 del Tribunale di ### perché destituito di fondamento giuridico e (leggi tutto)...

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R.G. 249/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. ### dr. ### dr.ssa ### rel.  riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 249/2022 del ### degli ### civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 75/2022 pubblicata il 28 gennaio 2022, promossa DA ### (già ### e ###, P.I.  ###, con sede ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti, elettivamente domiciliat ###### via S. ### n. 30, ### di #### Fisc. ###, in persona del ### protempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### alla via ### nr. 150, Appellato **** All'udienza del 29 maggio 2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ### s.p.a. concludeva chiedendo “in parziale riforma della sentenza n. 75/2022 emessa e pubblicata il ### dal Tribunale di ### confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 119 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di ### in data ### e, in subordine, condannare il Comune di ### in persona del ### pro tempore, a titolo di inadempienza contrattuale, al pagamento della residua somma che, alla data del 09/06/21, ammonta ad € 318.684,91, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 ###, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. Fermi gli importi già riconosciuti con la sentenza di I grado.”.  ### di ### appellato concludeva nel seguente modo “insiste nella sollevata eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto di appello, atteso che l'impugnazione proposta da controparte non ha una ragionevole probabilità di essere accolta poiché si basa sui medesimi principi, motivazioni e produzione documentale già ampiamente analizzati ed esaminati dal giudice di prime cure. In ogni caso, si insiste per il rigetto dell'appello proposto dalla ### avverso la sentenza n. 77/2022 del Tribunale di ### perché destituito di fondamento giuridico e fattuale come meglio specificato nei motivi di cui alla comparsa di costituzione dell'odierno appellato”.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### s.p.a. ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 75/2022 che ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dal Comune di ### contro il decreto ingiuntivo n. 119/2018 del 2 marzo 2018, con il quale gli si ingiungeva il pagamento, in favore di ### s.p.a., della somma di €. 421.115,64, oltre accessori e spese legali. 
Per quel che interessa, in relazione ai motivi di gravame, il Tribunale rilevava, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione dell'amministrazione nei casi di rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.  civ.), purché il contratto fonte dei crediti ceduti fosse in corso. Osservava quindi che “nel caso in esame, ricorrono tutti i requisiti per affermare l'inopponibilità al Comune di ### (debitore ceduto) della cessione dei crediti operata da ### s.r.l. (creditore cedente) in favore della ### (creditore cessionario). Trattasi infatti di crediti derivanti da contratto di durata (somministrazione di energia elettrica), ancora in esecuzione al momento della cessione (circostanza non contestata), senza l'adesione della P.A. debitrice ceduta, la quale aveva anzi espresso il proprio dissenso alla cessione (cfr. nota prot. 21041 del Comune di ### del 16/11/2017, doc. 3 di parte opponente).” Quanto al credito ceduto dalla cooperativa ### azionato in sede monitoria dalla ### opposta, pari a euro 1.998,76, quale residuo da pagare della fattura n. 1479/2016, rilevava che il Comune aveva dimostrato di avere saldato la fattura direttamente a ### corrispondendo una somma pari alla differenza tra fattura e nota di credito emessa dalla cooperativa relativa ad un addebito non dovuto a titolo di ### Quindi in conclusione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e accertava che non erano dovute la somma di euro 236.009,15 (pretesa ridotta in sede di comparsa di costituzione ad euro 135.577,21 dall'opposta), derivante dal credito ceduto da ### s.r.l., e la somma di euro 1.998,76, derivante dal credito ceduto dalla cooperativa ### nonché, per altre ragioni, l'ulteriore somma di euro 866,85. 
Quindi condannava il Comune di ### a pagare in favore di ### la somma di euro 182.240,88 oltre interessi con la decorrenza ed al saggio previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sino al saldo e, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, compensava integralmente tra le parti le spese di lite, anche per la fase monitoria. 
Avverso la suddetta sentenza parte appellante muove due censure, sviluppate congiuntamente: l'efficacia della notifica della cessione del credito in conformità dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs.  50/2016 e la mancata valutazione di prove documentali, nonché la violazione dell'art. 1248 Assume preliminarmente che il giudice a quo ha omesso di esaminare il documento prodotto dal quale risulta che il rapporto contrattuale stipulato dall'amministrazione con la cedente ### si è esaurito nel 2018. 
Illustra poi la disciplina di cui agli art. 69 e 70 R.D. n. 2240/1923 in ordine ai requisiti formali richiesti per la cessione del credito al debitore ceduto che sia un soggetto pubblico concludendo che, al di fuori delle regole di forma previste per tale ipotesi, la cessione soggiace alle ordinarie regole previste dal codice civile. 
Deduce poi, in base all'art. 9 della L. 2248/1865, allegato “E”, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso dell'### rilevando che la giurisprudenza ha ritenuto che il regime derogatorio in esame trovi applicazione solo fino a quando il contratto pubblico è ancora in corso di esecuzione. 
Quindi richiama la disciplina dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e assume l'opponibilità della cessione del credito in quanto la norma dell'art. 70 del R.D. n. 2240/1923 non si applica ai ### trattandosi di norma speciale, ed anche perché il contratto non era più in corso al momento della cessione del credito stante l'efficacia della somministrazione fino al 2018.  ###, con riferimento alla violazione dell'art. 1248 c.c., assume poi che il Comune debitore non poteva opporre alla cessionaria l'eccezione di compensazione del credito asseritamente vantato in epoca successiva alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto e, richiamato ancora l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, deduce che il Comune non ha provato di aver comunicato al cedente e al cessionario il proprio rifiuto e conclude per l'applicazione dell'art. 1248, comma 1, cod. civ., secondo cui il debitore ceduto non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente, ove l'atto di cessione di credito sia stato accettato puramente e semplicemente dal debitore medesimo. 
Infine, con il terzo motivo, parte appellante si duole della compensazione delle spese di lite.  ****  ### è infondato.  ###. 70 del R.D. n. 2440/1923 stabilisce che le cessioni, oltre agli ulteriori negozi e atti indicati dall'art. 69, devono indicare il titolo e l'oggetto del credito, verso lo Stato, che si intende cedere e che con un solo atto non si possono cedere crediti verso amministrazioni diverse; stabilisce poi al 3° comma, «per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima». 
Il richiamato art. 9 allegato E della L. n. 2248/1865 stabilisce, a sua volta, che «Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata». 
La cessione dei crediti vantati nei confronti di un'amministrazione richiede dunque la manifestazione espressa del consenso dell'amministrazione stessa, debitore ceduto, ai fini della sua cedibilità, se il contratto fonte dei crediti ceduti è costituito da somministrazione o appalto e se è ancora in corso. 
La ratio della disposizione è stata rinvenuta nell'esigenza di garantire la regolare esecuzione del contratto, evitando che possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato alla prestazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. ex pluris ### civile , sez. VI , 15/09/2021 , n. 24758).   Erra parte appellante allorché ritiene che la suddetta disciplina sia applicabile solo alle amministrazioni statali e non agli enti locali. 
In proposito, anche di recente, la Corte di legittimità sul punto ha affermato che tale asserto è “una tesi in iure che non trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, orientata a ritenere che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale: cfr.  11/12/1996 n. 11041; Cass. 28/01/2002, n. 981.” (ex ### civile ### III ordinanza n. ### del 23 dicembre 2024 che si è espressa in un caso uguale a quello in esame). 
Va poi detto che non è applicabile l'art. 117 del d.lgs n. 163/2006 alla cessione dei crediti derivanti dal contratto per cui è causa, come pure sembrerebbe sostenere parte appellante. 
La suddetta norma, abrogata e riprodotta nella disposizione di cui all'art. 106, comma 13, d.lgs.  50/2016 (cd. ###), disciplina la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici prescrivendo l'applicazione delle disposizioni di cui alla l.  52/1991, che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore, e sancisce espressamente l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, salvo il rifiuto notificato al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 
Ma tale norma, l'art. 117 del d.lgs n. 163/2006, si riferisce espressamente ai crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto e, inoltre, la specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la PA prevista dall'art. 70 esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata con l'introduzione della l. 52/1991 (cfr. ### civile sez. III, 14/03/2024, n.6934: “La specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la Pa (articoli 69 e 70 regio decreto n. 2440 del 1923) esclude che la stessa possa considerarsi implicitamente abrogata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 che ha disciplinato la cessione dei crediti d'impresa in generale, e perciò indipendentemente dalla natura del soggetto debitore; tale conclusione è confermata, del resto, dall'articolo 26, comma 5. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha esteso espressamente le disposizioni della legge n. 52 del 1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici; da tale disposizione emerge non solo che la legge n. 52 del 1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura”.). 
Non ha errato dunque il Tribunale nell'applicare il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. nel caso di specie ove il debitore ceduto era il Comune. 
Infatti, come rettamente rilevato dal Tribunale, non sussiste l'adesione alla cessione del Comune di ### che, piuttosto, con la nota prot. 21041 del 16/11/2017 inviata, a mezzo pec, alla cedente ### e alla cessionaria ### comunicava il rifiuto alla cessione intercorsa tra le parti e notificata in data 5 ottobre 2017 (cfr. all. 3 all'atto di citazione di parte opponente). 
Peraltro, alla luce di tale ricostruzione in fatto, anche l'applicazione dell'art. 106 comma 13 d.lgs 50/2016, invocata con il gravame dall'appellante, avrebbe determinato l'inopponibilità e inefficacia della cessione atteso che l'amministrazione aveva notificato il rifiuto di essa nel termine prescritto: la censura avanzata rimane, dunque, anche priva di un concreto effetto nel caso di specie. 
V'è poi da dirsi che il contratto di fornitura tra ### e il Comune di ### fonte del credito ceduto, era ancora in esecuzione, allorché la cessione venne stipulata e notificata. 
Lo stesso appellante deduce infatti, che “la prestazione si è esaurita nel 2018” e si duole che il giudice a quo non abbia tenuto conto del documento volto a provare tale circostanza. 
Ma tale circostanza, in effetti corroborata sia dal suddetto documento (doc. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto) che da altro documento prodotto dal Comune in primo grado (ovvero l'attestazione del successivo fornitore, ### s.p.a., dal quale risulta che questa è subentrata nella fornitura di energia elettrica dal 1° agosto 2018, cfr. allegato alla memoria istruttoria depositata il 9 gennaio 2019), implica che nel 2017, quando il credito derivante dalla fornitura è stato ceduto, il contratto era ancora in essere, e permaneva l'esigenza dell'amministrazione di preservare il regolare svolgimento del contratto, assicurando al fornitore i mezzi finanziari per l'esecuzione della prestazione, ratio - come sopra visto - sottesa alla deroga della libera cedibilità dei crediti. 
Il che vale anche a spiegare come la configurazione della fornitura di energia come prestazione periodica con connotati di autonomia, in cui ogni singola fornitura di energia al cliente esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui l'energia viene consumata, pure dedotta da parte appellante con la comparsa conclusionale, non vale a escludere l'applicazione della regola che richiede la previa adesione dell'amministrazione alla cessione, atteso che essa vale a garantire l'esecuzione del contratto per la sua intera durata finché la fornitura non sia completamente eseguita. 
Occorre infatti ribadire che “con riferimento ai rapporti di durata, la cessione del credito vantato nei confronti della p.a. deve essere notificata all'amministrazione ceduta ed è efficace solo a seguito dell'accettazione, sempre che il contratto da cui deriva il credito sia in corso di esecuzione; pertanto nel caso in cui il contratto abbia, invece, esaurito i suoi effetti con l'esecuzione corretta ed integrale della prestazione del contraente privato, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della p.a.” (cfr. ### civile sez. III, 06/02/2007, n.2541). 
Va quindi confermata la sentenza impugnata che, ravvisando nel caso di specie tutti i presupposti necessari per l'applicazione della regola della previa adesione dell'amministrazione alla cessione dei crediti, ai fini dell'opponibilità, ha concluso che la cessione intercorsa fra ### e l'appellante non poteva essere fatta valere nei confronti del Comune di ### che tale cessione ha espressamente rifiutato. 
Va poi recisamente esclusa la violazione dell'art. 1248 c.c. del quale non ricorrevano i presupposti applicativi. 
In base alla suddetta norma il debitore ceduto non può opporre in compensazione al cessionario il credito verso il cedente ove abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, indipendentemente dal momento in cui il credito è sorto. Qualora la cessione non sia stata accettata, solo ove si tratti di credito sorto successivamente alla notificazione o all'effettiva conoscenza della cessione, la compensazione non è opponibile al cessionario; invece il debitore ceduto potrà eccepire in compensazione il credito anteriore, rispetto al quale i requisiti di compensabilità si siano realizzati precedentemente alla notificazione della cessione. 
Il giudice a quo ha ritenuto, quanto al credito ceduto dalla ### alla ### che il Comune di ### aveva già provveduto al pagamento direttamente al cessionario corrispondendo la somma oggetto della fattura azionata decurtata dalle somme oggetto di nota di credito emessa dalla ### per l'Iva non dovuta. 
La compensazione, ai sensi dell'art. 1241 ss. c.c., postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non ricorre, perciò, allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse intercorso, risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare e avere. 
Perciò, il richiamo dell'art. 1248 c.c. è del tutto erroneo nel caso di specie, in cui il giudice a quo si è limitato a rilevare che il corrispettivo dovuto dal Comune alla ### oggetto di cessione in favore di ### andava diminuito delle somme a titolo di Iva non dovute, con ciò valutando pretese traenti titolo dal medesimo rapporto sinallagmatico, non già da rapporti autonomi e distinti (cfr. ### civile sez. II, 19/02/2019, n.4825: “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente”). 
Anche con riferimento a tale censura il gravame è perciò infondato. 
Anche il terzo motivo di appello, con cui si deduce l'errata compensazione delle spese di lite, è infondato. 
Il precedente di legittimità richiamato (### civile , sez. III , 22/02/2016 , n. 3438), nella parte trascritta nell'atto di appello - che peraltro costituisce l'unico argomento dedotto a fondamento della riforma del capo sulle spese di lite - a bene vedere, illustra la possibilità di condannare la parte parzialmente vittoriosa al rimborso di parte delle spese di lite in favore del convenuto, in caso di notevolissimo scarto tra l'entità della domanda e quella del suo accoglimento allorché “sulla base di una ideale valutazione di carattere sostanziale (e quindi non fondata sul mero esito formale della lite), il giudice ritenga che il convenuto, per difendersi dalle pretese infondate abbia dovuto affrontare oneri superiori a quelli necessari per difendersi dalle sole pretese fondate, e il solo maggior onere differenziale risulti addirittura superiore agli oneri che l'attore complessivamente avrebbe dovuto sostenere per la proposizione delle sole domande fondate (o della sola parte fondata dell'unica domanda)” ### sviluppato dall'appellante, allora, depone per esiti contrari a quelli richiesti con l'appello, ovvero la condanna della controparte alle spese di lite. 
Va piuttosto rilevato, nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, che “### in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. 
Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse” (cfr. ### civile sez. un., 31/10/2022, n.###). 
La sentenza impugnata, che si è attenuta a tale principio di diritto, va pertanto confermato anche nel capo che dispone la compensazione delle spese di lite. 
Sulla scorta delle superiori motivazioni l'appello risulta, dunque, integralmente infondato. 
Al suo rigetto consegue la conferma integrale della sentenza impugnata e, dunque, le spese di lite del presente grado, per il principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante; esse si liquidano secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore comprese tra € 260.000,00 ed €.  520.000,00, tenuto conto del valore concreto della domanda riproposta in appello (€. 318.684, 91 oltre interessi), per le fasi introduttiva, studio e decisionale, non essendosi svolta quella istruttoria. 
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ####, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 249/2022 R.G., conferma la sentenza del Tribunale di ### n. 75/2022 pubblicata il 28 gennaio 2022, appellata da ### s.p.a.; condanna ### s.p.a. al pagamento, in favore del Comune di ### delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.120,00, di cui €. 2.195,00 per la fase studio, €. 1.276,00 per la fase introduttiva ed €. 3.649,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ### s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.   ###. est. ### 

causa n. 249/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Arcarese Claudio Giovanni, Rezzonico Roberto, Strazzanti Flavia

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Corte d'Appello di Brescia, Sentenza n. 1051/2025 del 29-10-2025

... comunque prive di causa, che erano stati applicati interessi anatocistici e che le condizioni contrattuali erano rimaste indeterminate. Lamentava inoltre la nullità del mutuo perché stipulato solo al fine di ripianare altri debiti verso la banca, nonché con applicazione di tassi usurari e indeterminati a causa della pattuizione della clausola floor. Chiedeva pertanto accertarsi la nullità delle clausole del conto corrente in essere e, quanto al rapporto di mutuo, chiedeva dichiararsene la nullità o comunque l'usurarietà delle pattuizioni relative agli interessi, nonché la condanna della controparte alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quelle legittimamente dovute. Si costituiva in giudizio in data ### la ### di ### dell'### e del ### contestando integralmente le avverse pretese ed evidenziando la validità delle clausole relative alle c.m.s indicate nel rapporto di conto corrente e di capitalizzazione trimestrale degli interessi; rilevava la piena legittimità del mutuo sia con riferimento alla giustificazione della erogazione delle somme sia con riguardo agli interessi applicati; eccepiva in ogni caso l'inammissibilità della domanda attorea relativa al (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d'Appello di Brescia, ### civile, composta dai ###: Dott. ##### rel.est.  ha pronunciato la seguente ### nella causa civile n. 368/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data ### e posta in decisione all'udienza collegiale del 28.5.2025 d a ####.C. - con sede ###### in via ### 51 e sede ###via ### n. 17 - codice fiscale ### - in persona del ### e legale rappresentante, assistita, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra di loro, per procura alle liti in calce al presente atto ex art. 83, comma ### cod. proc. civ., dagli avvocati ### e ### -ed elettivamente R.Gen. N. 368/2022 OGGETTO: ### (deposito bancario, apertura di credito, cassetta di sicurezza) domiciliat ####### in via ### n. 20.e APPELLANTE c o n t r o ### S.R.L., società con socio unico, codice fiscale e partita IVA ### con sede in 24050 Ghisalba ###, via ### n.30 A, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in giudizio, come da procura in atti espressamente conferita anche per il presente grado di giudizio, dall'### del ### di ### con studio in 25086 Rezzato ###, in via ### n.29, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliat ###punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n.243/22 pubblicata in data #### l'appellante In parziale riforma della sentenza n. 243/2022, emessa dal Tribunale di Bergamo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, voglia la Corte d'Appello adita accogliere le seguenti conclusioni: In via principale: respingersi tutte le domande, ivi compreso l'appello incidentale, avanzate dalla società ### S.r.L. nei confronti della ### di ### dell'### e del ### s.c. per tutte le ragioni esposte nell'atto introduttivo di questo giudizio, siccome palesemente inammissibili oltre che nulle, prescritte (quanto meno per tutto il periodo antecedente il 2010) nonché infondate sia in fatto che in diritto. 
In via istruttoria: attesa la integrale contestazione della relazione tecnica depositata dal C.T.U. Dr. ### per tutte le ragioni esposte in primo grado dal Consulente di ### nonché dalla difesa della ### di ### dell'### e del ### s.c. e dettagliatamente descritte e riformulate nell'atto di appello di questo giudizio, disporsi la riconvocazione del predetto C.T.U. o a suo giudizio assegni ad altro ### d'### e ciò affinché la Corte d'Appello ordini la rinnovazione del procedimento di consulenza tecnica d'ufficio. 
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio. 
Per l'appellata ### rejectis, spese del presente grado di giudizio rifuse, con IVA e CPA come per legge, ### la Corte di Appello di ###ma: ###: Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ex art.342 cpc, in accoglimento di quanto eccepito al punto 1 (diviso in parti) della comparsa di costituzione e risposta; #### PRINCIPALE (####: in accoglimento delle medesime domande proposte in primo grado, come da ultimo precisate con note del 9.11.2021 (doc.1v), nonché tenuto conto dell'avvenuto condizionamento, in sede di comparsa conclusionale, della domanda di nullità totale del contratto di mutuo n.ri 99417 e 52639 del 23.4.2015, al previo rilievo d'ufficio, ex art.1422 cc, della suddetta per mancanza di causa, con riguardo alla concreta funzione economicoindividuale del finanziamento, ovvero, come meglio si preciserà in sede di atti difensivi finali, tenuto conto di uno scopo comune alle parti, quello della destinazione dell'intera somma di cui la prestito al ridimensionamento del saldo passivo di conto corrente, per rendere possibile modificare il limite dell'apertura di credito (senza che ve ne fosse effettiva necessità, tolte le rimesse prive di giustificazione), nonché, come già dedotto in sede di comparsa di risposta, del collegamento tra il mutuo e la modifica al fido, come attestato dal doc.C -006-richiesta rinnovazione fido ###S.r.l. pag. 3 del relativo pdf, ovvero “### di concessione di fido del 10 marzo 2015” prodotto da controparte in sede ###particolare dai termini, riferiti al contratto di mutuo per cui è causa, “destinato alla riduzione dell'apertura in c/c da 1.200.000,00 a 600.000,00”, da leggere, quale prova dell'accordo tra le parti ex art.1325 cc n.1, unitamente a ###2bis__d.c._ec._o._s.__da_11_98_a_12_05__I.pdf prodotto in sede costituzione da parte convenuta appellata (pag.11 del file pdf ): accertare e dichiarare, nel solo caso di esercizio del relativo potere di rilievo d'ufficio, la nullità del contratto di mutuo fondiario n.ri 99417 e 52639 del 23.4.2015, nonché della modifica del medesimo avvenuta nel 2016, in accoglimento di quanto dedotto nel punto 3a della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta, per conseguenza ricalcolando il saldo del conto corrente n. 2980/70 stornando tanto l'accredito della somma erogata, quanto l'addebito delle relative rate; #### SUBORDINATA: Preso atto dell'avvenuta chiusura del mutuo da parte della banca, già prima dell'introduzione del giudizio di primo grado con raccomandata erroneamente datata 6.4.2020, ma spedita il ### prodotta dall'appellante in detto giudizio come doc.1 , considerato anche l'esito dell'interrogazione del sito delle ### di cui al doc.1bis, entrambi contenuti nel doc.1a nel presente grado, oppure in virtù dell'esercizio del diritto di recesso avvenuto a opera della banca con lettera del 26.11.2020, e/o in considerazione della email pec dell'8.2.2022 di ### per le ragioni più diffusamente esposte in atti (cfr. il punto 2 della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta), previa detrazione, dal dovuto, come già richiesto in primo grado, se del caso, considerata anche la diffida ad adempiere dell'8.2.2022 (nei limiti del possibile, come più diffusamente dedotto in atti e in sede di compensazione impropria; paragrafi 3b e 4 della parte in diritto del medesimo atto difensivo), quanto spettante alla banca in virtù del mutuo n.ri 99417 e 52639 del 23.4.2015, qualora sia ritenuto valido, operata la decurtazione e/o compensazione impropria di cui ai già citati paragrafi del medesimo primo atto nel presente giudizio (fatta ogni debita considerazione circa l'applicabilità o meno dell'art.1458 cc, nella parte relativa ai contratti di durata, al mutuo e tenuto conto della retroattività o meno della diffida, con ogni conseguenza sulla necessità o meno di stornare l'erogazione della somma piuttosto che le rate già pagate) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2033 cc o altra norma applicabile (jura novit curia), condannare l'istituto di credito appellante alla corresponsione della differenza eventualmente risultante in favore di ### S.r.l., con interessi dal pagamento o dalla domanda di primo grado, a seconda della ritenuta mala fede o buona fede del percipiente come per legge e rivalutazione monetaria nei limiti di quanto ### consentito dall'art.1224 cc, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, da quantificarsi tenuto conto del dettato dell'art.1284 cc, ivi compreso, tra l'altro, il penultimo comma, fermo il diritto, oltre che all'accertamento del saldo, in accoglimento di ogni proposto appello incidentale, alla ripetizione delle sole rimesse solutorie non prescritte (che risultino tali dopo il ricalcolo del saldo), nel denegatissimo caso in cui il conto fosse ritenuto tuttora aperto; #### (EVENTUALMENTE, #### 1. in sede di ricalcolo del saldo, tenere conto anche degli estratti prodotti dall'appellante in forma più leggibile dall'apertura del contratto di conto corrente, stornando tutte le rimesse che, tolto ogni addebito che risulti privo di giustificazione in virtù della nullità parziale del contratto di conto corrente, risultino ripristinatorie oppure solutorie ma non prescritte (tenuto conto dell'interruzione della prescrizione, come già dedotto in primo grado e qui ribadito); 2. accertare e dichiarare, nel solo caso di previo rilievo d'ufficio, la nullità delle pattuizioni di cui al contratto n.2583 del 19.8.2020 relative alla commissione di disponibilità fondi e alla penale di sconfinamento, per violazione dell'art.2 bis del D.L. 185 del 2008, convertito in legge 2 del 2009 e per conseguenza stornare anche le rimesse relative, in sede di ricalcolo del saldo. 
In via istruttoria: si chiede che sia disposto un supplemento di perizia di ufficio per tenere conto di: - l'eventuale rilievo della nullità d'ufficio del mutuo, con conseguente accoglimento dell'appello incidentale sul punto a ciò condizionato; - l'eventuale rilievo della nullità delle condizioni contrattuali relative a commissione di disponibilità fondi (che tale è, anche se impropriamente denominata ### e penale di sconfinamento, con conseguente accoglimento dell'appello incidentale sul punto a ciò condizionato; - necessità di tener conto della compensazione, anche impropria, tra il credito dell'appellata e rate di mutuo scadute e a scadere, se ritenuto valido, in modo diverso a seconda che il mutuo sia ritenuto nullo oppure valido ma risolto; - necessità di considerare anche le risultanze degli estratti conto prodotti dall'apertura del rapporto (1996) dalla convenuta, in forma ffmaggiormente leggibile, dato che a ciò mai ci si è opposti e neppure ora ci si oppone, prestando anzi il consenso ex art.198 cpc, come già avvenuto nel precedente grado, per il caso in cui fosse stata riaperta l'istruttoria.  ### atto di citazione in data #### s.r.l. citava in giudizio, avanti il Tribunale di Bergamo, ### di ### dell'### e del ### ed esponeva di aver acceso nell'anno 1996 contratto di conto corrente bancario presso la ### di ### di ### ora fusa nella convenuta e, successivamente nell'anno 2015 (rep.99417, racc. 52639 ###, un contratto di mutuo fondiario. Deduceva che nel corso di tali rapporti erano state addebitate somme illegittime a titolo di commissioni di massimo scoperto e di commissioni sostitutive, mai pattuite e comunque prive di causa, che erano stati applicati interessi anatocistici e che le condizioni contrattuali erano rimaste indeterminate. Lamentava inoltre la nullità del mutuo perché stipulato solo al fine di ripianare altri debiti verso la banca, nonché con applicazione di tassi usurari e indeterminati a causa della pattuizione della clausola floor. 
Chiedeva pertanto accertarsi la nullità delle clausole del conto corrente in essere e, quanto al rapporto di mutuo, chiedeva dichiararsene la nullità o comunque l'usurarietà delle pattuizioni relative agli interessi, nonché la condanna della controparte alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quelle legittimamente dovute. 
Si costituiva in giudizio in data ### la ### di ### dell'### e del ### contestando integralmente le avverse pretese ed evidenziando la validità delle clausole relative alle c.m.s indicate nel rapporto di conto corrente e di capitalizzazione trimestrale degli interessi; rilevava la piena legittimità del mutuo sia con riferimento alla giustificazione della erogazione delle somme sia con riguardo agli interessi applicati; eccepiva in ogni caso l'inammissibilità della domanda attorea relativa al conto corrente in quanto priva d'interesse, perché il conto era ancora aperto, ed in ogni caso la prescrizione del diritto a ripetere ogni addebito avvenuto prima del decennio dall'introduzione del giudizio. 
Chiedeva pertanto il rigetto delle avverse domande. 
Esperita consulenza tecnica d'ufficio depositata in data ###, la causa era posta in decisione all'udienza in data ### con termini per il deposito di conclusionali e repliche. In quella sede, la società correntista rinunciava alle doglianze relative alla nullità del mutuo, sollecitando una pronuncia d'ufficio in tal senso. 
Con sentenza del 28.1.2022 n. 243/2022 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica accertava e dichiarava l'illegittimità di parte degli addebiti in conto corrente e il conseguente saldo a credito della correntista pari a € 673.376,96 e la validità del contratto di mutuo, compensando le spese di giudizio e di consulenza per un quarto e ponendo la parte restante a carico della banca convenuta. 
Il Tribunale riteneva segnatamente che: - risultava prodotto in atti (doc.2 bis parte attrice) il contratto di apertura di conto corrente n.2980/70 acceso in data ### presso la filiale di ### della banca convenuta. Erano stati altresì allegati al fascicolo di parte attrice gli estratti conto relativi al periodo decorrente dal primo trimestre 1996 al terzo trimestre 2020, di cui alcuni (31.3.1996-30.9.1998, 31.12.1998 1 31.12.1999) riscontrati non leggibili da parte del consulente, nonchè lettere di concessione di affidamento datate 4.2.1999, 30.6.2000, 27.2.2001, 9.7.2002, 20.2.2006, 8.1.2008 e una lettera-contratto di apertura di credito in data ###. Da tali documenti e sino a quello ultimo indicato non emergevano specificatamente determinati i tassi attivi e passivi applicati al rapporto né le modalità di relativa applicazione, ne conseguiva l' indeterminatezza dei tassi stessi con conseguente necessaria applicazione del tasso sostitutivo Bot per il relativo periodo (31.3.1996- 19.8.2010); le condizioni contrattuali relative ai tassi, presenti secondo la prospettazione della ### nel contratto con richiamo di quelle in vigore dal 7.11.1994 e dall'1.1.1995 asseritamente allegate al contratto di conto corrente non erano dimostrate, non risultando adeguata prova dell'allegazione del documento al contratto nè, tanto meno, esso risultava sottoscritto dalla parte attrice nella parte relativa all'indicazione dei tassi e nella veste di legale rappresentante della società; - d'altra parte, essendo stato il contratto stipulato in data ### avrebbero dovuto applicarsi le condizioni con decorrenza 1.1.1995, le quali tuttavia tacevano in merito al tasso di interesse attivo e passivo applicabile al rapporto; infine l'indicazione di ‘tassi passivi - su tutte le forme di raccolta dalla clientela T.U.S. -7,00% e tassi attivi su tutte le forme di impiego dalla clientela ### rate… ###…' risultava assolutamente generica sia in ordine al tipo di operazione per la quale il tasso è applicato sia in merito alla forbice in concreto utilizzata; - analogamente fino alla data del 19.8.2010 non risultava alcuna pattuizione adeguata in merito alla commissione di massimo scoperto o ad essa sostitutiva: segnatamente, quella contenuta nella comunicazione in data ### non riportava le modalità di calcolo ed applicazione dell'onere; - non risultava alcuna nuova pattuizione in merito all'applicazione di interessi anatocistici; determinando tale applicazione un peggioramento delle condizioni del cliente essa doveva essere pattuita ai sensi dell'articolo 7 della delibera ### del 2 febbraio 2000; pertanto detti addebiti dovevano essere espunti, perché non era intervenuta alcuna nuova pattuizione successiva alla delibera; - in punto all'eccezione di prescrizione, fermo che la mancata contestazione degli estratti conto non precludeva l'esame delle doglianze attoree, e ferma la sussistenza di aperture di credito, non si rilevavano rimesse solutorie prescritte; - non ostava all'ammissibilità della domanda di accertamento il fatto che il conto fosse ancora aperto, in quanto l'interesse della correntista sussisteva, sul piano pratico, al fine della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, del ripristino, da parte della correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento concessole, siccome eroso da addebiti contra legem, nonché per l'escussione di un saldo maggiore alla chiusura del conto; - la domanda di ripetizione era, invece, inammissibile in quanto l'attrice non aveva provato di aver chiuso il conto prima dell'instaurazione del giudizio: non aveva prodotto la cartolina di ricevimento della raccomandata in data ### spedita alla banca convenuta, né poteva ritenersi all'uopo idonea la produzione dell'esito dell'interrogazione del sito internet delle ### atteso che, da un lato, esso indicava data di spedizione (4 aprile) antecedente a quella riportata sulla lettera (6 aprile) e, da altro lato, dal predetto esito non risultava il soggetto che aveva in concreto ritirato il plico e dunque la qualifica di incaricato alla relativa ricezione. Infine, un'eventuale presunzione di consegna non poteva essere affermata neppure alla luce della movimentazione del conto da parte della cliente: risultava infatti che in data #### aveva effettuato un giroconto per € 100 su tale rapporto e che in data ### era stato depositato sul medesimo conto l'importo di un assegno di € 14.500 alla stessa intestato; - il mutuo era valido, poiché ### non aveva provato che la somma mutuata non era stata messa a sua disposizione dalla banca ma che era stata immediatamente destinata al ripianamento dei debiti sussistenti nei confronti della banca; non era peraltro chiaro il saldo a debito nel rapporto di mutuo e con quali modalità nel tempo esso si era determinato in senso riduttivo rispetto alla cifra inizialmente indicata come mutuata; la somma precettata risultava peraltro contestata in atti, e una consulenza tecnica in tal senso sarebbe stata esplorativa; le domande in punto di usurarietà del mutuo non erano state riportate in sede di precisazione delle conclusioni. 
Avverso la sentenza proponeva appello la ### chiedendo la riforma della sentenza ed il rigetto delle domande proposte da ### srl. 
Si costituiva ### srl e contestava la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto; inoltre, proponeva appello incidentale relativamente alla mancata prova della chiusura del conto e alla mancata compensazione, sollecitando inoltre una pronuncia d'ufficio relativamente alla validità del mutuo. 
Senza ulteriore istruttoria, all'udienza del 28.5.1025 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### spa ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 cpc.  ### è infondata dal momento che l'atto introduttivo del presente grado contiene l'esposizione di tutti gli elementi richiesti dalla citata norma nel testo vigente ratione temporis, essendo possibile individuare sia le opposte censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Cassazione a sezioni ### (27199/2017) che ha chiarito che <<Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.  83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>>.  ### va, quindi, disattesa. 
Procedendo, quindi, all'esame dei motivi di appello proposti dalla ### con il primo motivo essa lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto del comportamento processuale di ### nel corso del processo di primo grado, che sarebbe stato sanzionabile ai sensi dell'art.116 cpc, così violando l'art 112 cpc. 
Segnatamente, la società avrebbe dato corso a plurime produzioni documentali irrituali e pertanto inammissibili, oltre la scadenza dei termini di cui al codice di rito; inoltre, avrebbe omesso di produrre gli estratti conto sin dall'apertura del conto (avvenuta nel 1996) fino al 31.10.1998, pur avendoli a disposizione come risulterebbe dall'elaborato peritale di parte oltre che dalla loro mancata richiesta in sede di mediazione, dall'esame dei quali avrebbe potuto evincersi che le condizioni di cui alla delibera ### del 2000 erano già state applicate dalla ### prima della sua stessa entrata in vigore, con la conseguenza che l'introduzione della circolare del 9.2.2000 non avrebbe comportato aggravamento delle condizioni in precedenza applicate. 
In secondo luogo, la domanda di mediazione prodotta dalla società appellata non sarebbe stata quella originale, nella quale, tra gli allegati, risultavano gli scalari da giugno 1996 in poi, ma sarebbe stata alterata. 
Infine, la società appellante avrebbe irritualmente depositato una pec datata 13.11.2021 con allegata una perizia del dott. ### del 2018 non avente data certa. 
Tutto ciò configurerebbe un vero e proprio abuso del processo. 
Il motivo è infondato. 
La nuova documentazione prodotta dalla difesa di ### alla udienza di precisazione delle conclusioni nel presente grado (doc.ti 10, 10 bis e 11) è ammissibile in quanto di formazione successiva alla proposizione dell'appello: essa risulta, tuttavia, irrilevante ai fini del decidere, in quanto la vicenda in sede penale e disciplinare, pur avendo avuto origine dal presente procedimento, è del tutto estranea alle questioni agitate nel presente giudizio e non può, dunque, essere valorizzata ai sensi dell'art. 116 cpc. 
Parimenti irrilevante è la questione relativa alla differenza tra i due moduli di domanda di mediazione prodotti dalla correntista posto che l'appellante non contesta la regolarità del procedimento di mediazione e la procedibilità della domanda, ma solo una pretesa condotta processuale scorretta derivante dal fatto che in uno di essi risulterebbero indicati, tra gli allegati, anche gli estratti conto dal 1996 al 1998 in poi, non prodotti in giudizio, e ciò avrebbe impedito alla banca di potere dimostrare l'applicazione della pari periodicità della capitalizzazione anche ante 2000.  ## disparte la considerazione che la produzione incompleta da parte del correntista non impediva alla banca di produrre gli estratti conto e la documentazione mancante, di cui essa aveva certamente la disponibilità, ove ritenuta essenziale al fine di provare la periodicità della capitalizzazione applicata ante 2000, come peraltro l'istituto di credito ha fatto, rileva il Collegio che la loro produzione da cui si evincerebbe la applicazione di fatto della periodicità della capitalizzazione, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, non sarebbe comunque valsa ad escludere la nullità della capitalizzazione ante delibera ### 2000, derivante dalla violazione dell'art. 1283 cc, e la conseguente necessità di una specifica pattuizione per la sussistenza di un peggioramento delle precedenti condizioni per i motivi che più diffusamente si esporranno in occasione dell'esame del quarto motivo di appello. 
Quanto al fatto che la perizia di parte del dott. ### risulterebbe indicata quale allegato solo in uno dei due moduli di domanda di mediazione in atti e che quindi non ne sarebbe provata la data, appare sufficiente evidenziare che la perizia di parte è qualificabile come mero atto difensivo e non rientra, pertanto, nel novero dei nuovi mezzi di prova e non soggiace quindi al divieto dei “nova” previsto dall'art. 345 cpc, ma può essere prodotta in ogni momento, anche per la prima volta in appello (cfr.  28.06.2024 n. 17851), a nulla quindi rilevando a quando essa risalga e se fosse stata o meno già allegata alla domanda di mediazione originale. 
Nessun abuso del processo è, pertanto, configurabile, con conseguente rigetto del primo motivo di gravame. 
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione del primo giudicante nella parte in cui essa stabilisce che dai documenti prodotti non risultavano determinati i tassi attivi e passivi applicati al rapporto né le loro modalità di applicazione, che non vi era adeguata prova che le condizioni richiamate dal contratto prodotto e ad esso allegate fossero quelle in vigore dal 7.11.1994 e dall'1.1.1995, né risultava che il documento contenente tali condizioni fosse stato sottoscritto da parte attrice relativamente all'indicazione dei tassi né da un soggetto legale rappresentante della società; inoltre, essendo stato il contratto stipulato in data ### avrebbero dovuto trovare applicazione le condizioni con decorrenza in data ###, le quali non dicevano nulla in merito all'interesse attivo e passivo derivante dal rapporto; la formula con riferimento a prime rate e top rate era assolutamente generica e non forniva indicazioni rispetto alla formula utilizzata in concreto per la determinazione del tasso.  ### la banca appellante, invece, le condizioni economiche allegate alla convenzione di conto corrente del 16 aprile 1996 farebbero esplicito riferimento al ### di ### (###, ossia il tasso con cui ### d'### concedeva prestiti agli ### di ### poi sostituito con il TUR (tasso ufficiale di riferimento) nel 2003, disponendo che la determinazione si realizzi attraverso una maggiorazione o riduzione di tale tasso. Il tasso, dunque, sarebbe determinato o comunque determinabile per relationem, ma il Tribunale non ne avrebbe tenuto conto, in violazione dell'art. 112 cpc. 
Il capo della sentenza impugnata sarebbe viziato anche per inesistenza della motivazione. Segnatamente sarebbe errata la parte della pronuncia in cui il giudice non avrebbe considerato provate le condizioni relative ai tassi, in quanto il documento originale relativo alle condizioni contrattuali, unico foglio fronte-retro, sarebbe stato sottoscritto dal sig. ### quale legale rappresentante di ### srl nella stessa data (16 aprile 1996) della sottoscrizione della convenzione di c/c; inoltre, in tale documento sarebbero riportate tre date a cui farebbero riferimento tre blocchi di condizioni (interessi attivi e passivi, commissioni di tenuta conto e valute, spese per operazione): dunque i tassi sarebbero stati correttamente determinati per relationem come ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte. 
Il motivo è infondato. 
Nessuna omessa motivazione è, innanzitutto, configurabile avendo il giudice espressamente dato atto del perché ha ritenuto di non tenere conto della determinazione del tasso per relationem, affermando, con riferimento alla tesi difensiva della ### secondo cui le condizioni contrattuali relative ai tassi sarebbero state presenti nel contratto con richiamo a quelle in vigore dal 7.11.1994 e dall'1.1.1995 allegate al contratto di conto corrente, che di tale allegazione inscindibile al contratto non vi fosse adeguata prova in atti e che essendo stato il contratto stipulato in data ### avrebbero dovuto trovare applicazione le condizioni con decorrenza 1.1.1995 le quali tuttavia nulla dicevano in merito al tasso di interesse attivo e passivo applicabile al rapporto.  ### del tribunale risulta, peraltro, condivisibile. 
Ai sensi dell'art. 117, comma 4, ### i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati ed in caso di inosservanza di tale disposizione si applica il tasso previsto al comma 7 del medesimo articolo. 
Il contratto di conto corrente n. 2980/70 del 16.04.1996 (cfr. doc. 3) prevedeva che esso sarebbe stato regolato “dalle condizioni economiche riportate nell'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della lettera di cui sopra”. 
Sin dall'atto di citazione in giudizio ### che lo ha prodotto unitamente alla perizia di parte versata in atti, ha contestato che il doc. 3 bis ottenuto dalla banca a seguito dell'istanza ex art 119 TUB, costituisse il prospetto richiamato nel contratto di conto corrente o fosse comunque mai stato ad esso allegato, spettando quindi alla banca provare il contrario. 
Ritiene il Collegio, come già affermato dal Tribunale, che tale prova non sia stata fornita. 
Manca, infatti, nel contratto di conto corrente, qualsiasi indicazione che permetta di individuare quali sarebbero state le condizioni economiche applicabili e quale sarebbe stato il prospetto allegato, né vi è alcun riferimento alle condizioni economiche in quel momento vigenti o ai “### e condizioni in vigore dal 7/11/1994” e “dal 01/01/95”, né infine vi è il richiamo al doc. 3 bis riportante questi ultimi tassi. 
Parimenti, in quest'ultimo documento non vi è alcun riferimento alla società correntista e/o al c/c n. 2980 del quale esso, in tesi, avrebbe dovuto costituire il prospetto allegato. Non vi sono, inoltre, altri indizi che possano anche solo fare presumere che il suddetto documento coincidesse con l'”allegato prospetto” al contratto di conto corrente, come ad esempio la data corrispondente a quella di stipula del contratto di conto corrente (16.4.1996) o la numerazione progressiva delle pagine, non essendo datato nè numerato. 
Irrilevante è, infine, la circostanza, più volte richiamata dalla banca, che tale documento risulti sottoscritto, trattandosi di documento che è stato prodotto in giudizio in primis dalla stessa correntista che sin dall'inizio ha contestato trattarsi del documento richiamato dal contratto e la sua estraneità alla vicenda contrattuale e tenuto conto che la previsione dell'art. 214 cpc opera solo nel caso in cui il documento sottoscritto sia stato prodotto dalla controparte (cfr. in questo senso Cass. 1.12.2016 24539; Cass. 19.09.2022 n. 27362). 
Quanto, infine, al fatto che le condizioni contrattuali sarebbero state contenute negli estratti conto comunicati alla correntista è priva di rilievo non potendo tale comunicazione unilaterale sostituire la previsione contrattuale prevista a pena di nullità, e ciò rende irrilevante anche la mancanza di contestazione degli estratti conto da parte della correntista. 
Non vi è, dunque, prova, come già ritenuto dal primo giudice, che tale documento fosse allegato al contratto di c/c n. 2980 e ciò appare sufficiente a giustificare il rigetto della doglianza. 
Con il terzo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene insussistente, fino alla data del 19.08.2010, una pattuizione adeguata delle commissioni di massimo scoperto, poiché la comunicazione resa in data ### non riportava le modalità di applicazione e calcolo di tale onere e non recava la sottoscrizione della società correntista. 
I parametri di riferimento al contrario sarebbero stati pattuiti nella predetta comunicazione: la commissione sarebbe stata determinata nel minimo (0,125%) e nel massimo (0,500%), così come sarebbero stati determinati i giorni valuta; gli interessi creditori sarebbero stati capitalizzati annualmente e quelli debitori trimestralmente. 
Il motivo è infondato. 
Dirimente appare la considerazione che nessun riferimento alla cms è contenuto nel contratto di conto corrente n. 2890/70 (ed invero neppure nel doc. 3 bis richiamato, infondatamente, dalla ### quale parte integrante di esso) con la conseguenza che la successiva comunicazione del 8.1.2008, non sottoscritta dalla correntista, anche ove ritenuta determinata, non potrebbe sanare la mancata previsione originaria in contratto. Non può, infatti, utilmente richiamarsi la clausola n. 16 del contratto di conto corrente che prevedeva la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali tramite comunicazione semplice con lettera al correntista in quanto la successiva comunicazione delle condizioni contrattuali non può sanare e colmare la carenza originaria di qualsiasi previsione in ordine alla cms. 
La facoltà di variare il tasso di interesse, commissioni e spese spetta, infatti, all'istituto di credito solo allorchè esse siano state validamente pattuite all'atto del sorgere del rapporto ovvero, in seguito, tramite accordo sottoscritto da entrambe le parti, accordo nella specie carente sin dall'origine con riguardo alla cms. 
Il motivo va, quindi, respinto. 
Con il quarto motivo l'appellante si duole dell'erroneità della pronuncia relativa all'anatocismo, segnatamente nella parte in cui il primo giudicante non lo ritiene pattuito, neppure a seguito della delibera ### del febbraio 2000. 
Sostiene l'appellante che la ### avrebbe, al contrario, applicato la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi già prima dell'entrata in vigore della delibera ### del 2000, come risulterebbe dagli scalari di giugno 1996, marzo 1997 e giugno 1997. Pertanto non sarebbe stato necessario, dopo la delibera del ### del 9.2.2000, un ulteriore consenso espresso del cliente, in quanto le condizioni applicate post-2000 non comportavano alcun peggioramento rispetto alle precedenti, fermo l'adempimento dell'onere di pubblicazione in ### e di comunicazione per iscritto alla clientela, regolarmente eseguito dalla ### Il motivo è destituito di fondamento.  ### ha allegato che dopo l'entrata in vigore della ### 9 febbraio 2000, ha provveduto ad adeguare la capitalizzazione degli interessi effettuando la pubblicazione delle nuove condizioni (capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi passivi che per quelli attivi) nella ### e inviando alla società correntista la comunicazione delle modifiche nell'estratto conto, e di non avere, invece, stipulato un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina, non sussistendo alcun peggioramento rispetto alle condizioni precedenti, stante l'applicazione di fatto della capitalizzazione trimestrale anche per gli interessi attivi. 
La tesi non può essere accolta. 
E', infatti, noto e consolidato il principio espresso dalla celebre sentenza della Corte di Cassazione del 16.3.1999 n. 2374 (e le successive n. 3096 e n. 3845) e successivamente ribadito dalle ### della Suprema Corte con sentenza n. 21095/2004 (nello stesso senso successivamente: Cass. SS.UU. n. 24418/2010; Cass. 17.08.2016 n. 17150; Cass. 14.3.2018 n. 6251) che ritiene illegittima la prassi dell'anatocismo bancario in quanto rispondente ad un mero uso negoziale e non normativo, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., con conseguente nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., e necessità di ricalcolare gli interessi a debito del correntista senza operare capitalizzazione alcuna; la SC ha successivamente affermato che l'art. 1283 cc osta anche ad una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e non può essere ipotizzato come esistente un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza o comunque con applicazione di una capitalizzazione con periodicità più estesa di quella trimestrale (cfr.  SS.UU n. 24418/2010. Cfr. in senso conforme Cass. 3.9.2013 n. 20172 e Cass. 6.5.2015 n. 9127). 
Stante la illegittimità della previsione della capitalizzazione degli interessi per violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 cc a nulla rileva, pertanto, che la ### nonostante l'espressa previsione di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 2980/70, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e annuale per gli interessi attivi, abbia applicato di fatto la medesima periodicità anche per gli interessi attivi, ciò non valendo a sanare la nullità della clausola anatocistica. 
Tutte le questione sollevate dall'appellante in ordine alla allegazione degli estratti conto dal 1996 al 1998 alla domanda di mediazione e alla loro mancata produzione in giudizio da parte della società correntista, nonché alla illeggibilità degli scalari 1996/1998 prodotti dalla banca, come già anticipato in occasione dell'esame del primo motivo di gravame, rimangono dunque assorbite. 
E' noto altresì che successivamente alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342 del 1999, <<le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera ### 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del ### teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera>> (Cass., n. 9140/2020; Cass., n. 29420- 2020)” (cfr Cass. 2.4.2024 n. 8639. Cfr anche Cass. 21 ottobre 2019, 26769, non massimata; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26779, non massimata). 
Sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, delibera ### 9 febbraio 2000, era, peraltro, sorto recentemente un contrasto all'interno della ### della Cassazione (cfr. ord 5054 e 5064 del 2024 e ord.  interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che è stato risolto dalla recentissima pronuncia della SC n. 28215 del 4.11.2024, la quale ha affermato come non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza della SC n. 9140 del 2020 sopra riportato (e dalle successive ordinanze conformi) che ha <<escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella ### e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale>>. 
Alla luce del principio sopra esposto, gli adempimenti posti in essere dalla ### appellante (pubblicazione in GU e invio di comunicazione) non sono sufficienti per il periodo successivo al 2000, ad assicurare la legittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina, che le parti nella specie non hanno stipulato. 
Ne discende la illegittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi a debito applicati dalla ### anche per il periodo successivo al 30 giugno 2000. 
Giustamente quindi il Tribunale, in ossequio agli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati, ha epurato il conto corrente n. 2980/70 da ogni capitalizzazione per tutta la durata del rapporto. 
Con il quinto motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha ritenuto che i pagamenti fossero tutti ripristinatori e non solutori e che, pertanto, l'eccezione di prescrizione fosse infondata. 
Al contrario, secondo la banca appellante, poichè l'atto di citazione era stato notificato in data ###, tutti gli addebiti eventualmente illegittimi effettuati in epoca anteriore al 4.6.2010 dovrebbero ritenersi inattaccabili per intervenuta prescrizione in quanto le rimesse annotate in epoca anteriore sarebbero state effettuate su conto scoperto e dovrebbero ritenersi solutorie; i documenti 4 e 4bis prodotti dalla ### infatti, non costituivano aperture di credito ma mere comunicazioni, per ammissione della cliente stessa, con eccezione dell'apertura di credito in data ### che corrispondeva a un negozio con tutti gli elementi necessari, inclusa la sottoscrizione. 
Ne discende la inattendibilità della consulenza tecnica che non ha rilevato rimesse solutorie (oltre ad avere ritenuto illeggibili solo gli estratti conto del 1996, 1997 e 1998 prodotti dalla banca) e la necessità di riconvocare il ctu al fine di effettuare nuovi conteggi che tengano conto della prescrizione. 
Il motivo è infondato. 
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte secondo cui il correntista che agisca per la ripetizione delle somme a suo dire indebitamente corrisposte dalla banca e alla quale quest'ultima abbia eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, grava l'onere di dimostrare il carattere meramente ripristinatorio e non solutorio delle rimesse effettuate sul conto corrente e, ancor prima, l'onere di provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che consenta di qualificare tutti o alcuni versamenti come meramente ripristinatori della disponibilità accordata (cfr. sul punto, tra le tante: Cass. ord n. 8035 del 26.3.2025; Cass. sent. sez. I n. 2660 del 30.01.2019; Cass. n. 27704 del 30.10.2018). A tal fine, peraltro, la SC ha ritenuto che il giudice possa valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito ritualmente acquisita anche in difetto di specifica allegazione del correntista, in quanto la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato dalla esistenza di un'apertura di credito costituisce una eccezione in senso lato e non in senso stretto ( Cass. 8053/25 cit; Cass. ord. n. 3127 del 6.12.2019). 
Ciò posto, l'orientamento di legittimità più recente, da cui non vi è ragione di discostarsi, ha affermato che ai fini della prova della natura ripristinatoria delle rimesse non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista non abbia fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, in quanto la rilevazione del vizio di nullità per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma primo, del d.lgs. n. 385 del 1993, non corrisponde all'interesse della correntista al quale resterebbe in tal modo precluso l'accoglimento della domanda di ripetizione imponendo di attribuire natura solutoria a tutti i versamenti effettuati sul conto corrente nel corso del rapporto. 
Non essendo dunque rilevabile d'ufficio la nullità, deve ritenersi che non sia preclusa alla società correntista la possibilità di fornire la prova della concessione dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale con ogni mezzo, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della ### di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, la segnalazione alla ### dei ### della ### d'### la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, le voci quali “spese gestione fido” e “revisione fido”, nella misura in cui essi, anche in compresenza, possano essere considerati idonei a dimostrare, in via di presunzione, l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (cfr. in tal senso Cass. 24.01.2024 4621; Cass. ord. 8035/25) . 
Nella specie tale prova, come giustamente ritenuto dal Tribunale, emerge dalle comunicazioni inviate dalla ### alla società correntista e prodotte sub all. 4bis, in cui si dà atto della richiesta di affidamento da parte di ### srl rivolta alla banca e in cui quest'ultima comunica che il competente ### ha concesso la linea di credito a valere sul c/c n. 2980, indicandone l'importo (euro 1.600.000,00 con comunicazione del 30.06.2000, reiterata con comunicazione del 27.02.2001; euro 826.000 per il fido di conto corrente generico ed euro 500.000,00 per MT fondiari con comunicazione del 9.7.2002; euro 1.200.000,00 fino a revoca con comunicazione in data ###). Da tali comunicazioni si ricava, inequivocabilmente, che il conto era affidato nonché i limiti dell'affidamento concesso. 
Nessuna critica specifica è stata mossa ai conteggi del ctu che, sulla base del corretto presupposto che il conto corrente era affidato, non ha rilevato rimesse solutorie ma solo ripristinatorie. Non può quindi essere accolta la richiesta di richiamo del ctu per procedere al riconteggio del saldo ritenendo il conto corrente non affidato. 
Il motivo va quindi respinto. 
Con il sesto motivo l'istituto di credito appellante si duole della decisione di primo grado di considerare ammissibile la domanda di accertamento della nullità delle clausole, nonostante il conto corrente risultasse ancora aperto.  ### proposta da ### srl sarebbe stata infatti sostanzialmente un'azione di condanna finalizzata al pagamento o alla restituzione di somme corrisposte indebitamente: l'azione di ripetizione dell'indebito, infatti, anche quando consequenziale a una previa azione di accertamento della nullità parziale del contratto, sarebbe comunque soggetta all'onere di allegazione e prova delle somme indebitamente versate; nel caso di specie l'unico pagamento rilevante sarebbe il versamento del saldo finale, a seguito della chiusura del conto. Dunque il correntista potrebbe sempre agire anche a conto aperto per l'accertamento della nullità parziale del contratto, ma qualora voglia agire per la ripetizione delle rimesse solutorie dovrebbe individuare i singoli versamenti aventi funzione solutoria. Nel caso di specie, la correntista non aveva, invece, individuato i singoli versamenti di cui ha domandato la restituzione. 
Pertanto, l'inammissibilità della domanda di ripetizione travolgerebbe anche la domanda di accertamento negativo, essendo la seconda strumentale alla prima.  ### di accertamento di un credito irripetibile sarebbe inoltre inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art.100 cpc in quanto si tratterebbe di azione volta ad ottenere l'accertamento di un fatto e non di un diritto. 
Non sarebbe comunque provata, secondo l'appellante, la chiusura del conto in quanto ### srl non aveva provato la ricezione della raccomandata di recesso del 6.4.2020 non avendo mai prodotto la cartolina di ritorno; inoltre, pur essendo la lettera datata 6 aprile 2020, il tagliando delle poste riportava come data di spedizione quella di due giorni prima (4 aprile 2020); l'esito di spedizione recava ### quale indirizzo di consegna, quando la lettera doveva invece essere consegnata a ### la stessa società aveva versato sul conto un assegno per € 14.500,00 in data ### e aveva continuato a utilizzare la procedura di home banking, infine non poteva ravvisarsi abuso nella condotta della banca che aveva continuato ad addebitare sul conto corrente le rate del mutuo perché così era previsto in contratto. 
Quest'ultimo motivo va esaminato unitamente al primo motivo di appello incidentale proposto dalla società ### s.r.l., con cui la società appellata si duole dell'erronea statuizione del primo giudice in merito alla mancata chiusura del conto corrente, con conseguente inammissibilità della domanda di ripetizione, poiché la cartolina di ricevimento della raccomandata spedita in data ### non era stata prodotta, né poteva rilevare l'interrogazione al sito di ### che indicava una data di spedizione antecedente a quella riportata sulla lettera e non dava riscontro dell'avvenuta ricezione del plico, ferma la sussistenza di accrediti e addebiti sul conto anche in data successiva. 
Sostiene, infatti, la società che, ai sensi dell'art.7 ultimo paragrafo del contratto di conto corrente, era prevista la possibilità per il correntista di recedere dal contratto di conto corrente e dalla convenzione d'assegno, facendo addebitare le rate su altro conto, tramite semplice raccomandata, e non necessariamente raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Ai sensi della corrente giurisprudenza, inoltre, la schermata del sito di ### avrebbe valore probatorio relativamente all'avvenuto invio della missiva, da cui conseguirebbe la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art 1335 cc, conoscenza mai smentita dall'### Quanto all'indicazione sulla missiva del luogo di “Martinengo” quale indirizzo di ricezione sarebbe dovuta solo al fatto che a ### ove si trova la sede ###vi sarebbe più un ufficio postale, dunque, l'invio sarebbe stato comunque evaso presso l'ufficio postale di #### srl aveva inoltre inviato una raccomandata di recesso ulteriore in data ### prodotta in allegato alla memoria di cui all'art.183 c.VI n.1, doc.32 in primo grado, anticipata da pec, per cui il conto sarebbe stato comunque da ritenersi chiuso a quella data e l'addebito delle rate sul conto corrente dopo tale data sarebbe stato comunque indebito e abusivo. Infine la ### stessa aveva prodotto una raccomandata datata 26.11.2020 in cui essa stessa recedeva dai contratti di conto corrente e d'assegno, oltre che dal mutuo (doc. 14 BCC). 
Il conto doveva quindi considerarsi chiuso almeno alla data del 20.10.2020, con conseguente ammissibilità della domanda di ripetizione del saldo allora pari a € 943.932,45, o al più tardi alla data del 27.11.2020, con saldo calcolabile solo una volta acquisiti gli estratti conto mancanti: tale acquisizione sarebbe possibile in quanto sarebbe già stata esperita la richiesta di cui all'art.119 TUB. 
Il motivo di appello incidentale è fondato nei limiti che si espongono, mentre è infondato il quinto motivo di appello principale. 
Ai sensi dell'art. 1422 cc <<l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione dell'azione di ripetizione>>. E' pertanto soggetta a prescrizione l'azione di ripetizione dell'indebito (art.2033 cc), mentre quella di accertamento della nullità, totale o parziale, del contratto, o di singole clausole di esso, è da ritenersi imprescrittibile. 
Con ordinanza n. 21646 del 5.9.2018, la Suprema Corte, investita del ricorso avverso la pronuncia con cui il giudice del merito aveva affermato che il rigetto della domanda relativa all'indebito - ritenuta inammissibile a rapporto di conto corrente aperto - avrebbe travolto anche le domande presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di clausole contrattuali e la rideterminazione del saldo, in quanto strumentali all'accoglimento della domanda di condanna, non potendo l'esame di tali domande ed il connesso interesse ad esse prescindere dalla richiesta restitutoria, ha affermato che “Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale … il correntista, in una situazione quale quella in esame, contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite, ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ### ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Come lucidamente osservato dalle ### di questa Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli”(Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in motivazione; nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798. In senso conforme, di recente, si è espressa Cass. 16602/2024, in motivazione). 
Correttamente, quindi, il primo giudice ha statuito sul merito delle domande di accertamento proposte, giacché l'acclarata l'insussistenza di rimesse solutorie non escludeva un interesse della correntista rispetto alle pronunce invocate. 
Ritiene, peraltro, il Collegio, qui discostandosi dalla sentenza impugnata, che il conto corrente 2980/70 fosse in realtà da ritenersi già chiuso prima della introduzione del giudizio o comunque nel corso dello stesso. 
Non si condivide, infatti, la conclusione del Tribunale secondo cui la società correntista non avrebbe fornito la prova di essere receduta dal rapporto di conto corrente con la lettera raccomandata datata 4 aprile 2020 non avendo prodotto la cartolina ricevimento della raccomandata. 
La Suprema Corte, con principio ormai consolidato, ritiene che <<la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico>> (cfr. Cass. 10.01.2025 656; Sez. L. n. 24015, 12/10/2017, Rv. 646099; conf. Cass. nn. 511/2019, 17204/2016, 17417/2007, 8073/2002, 758/2006, 23920/2013). 
A questo principio non si è conformata la decisione qui gravata. 
Al fine di vincere la presunzione di ricezione della predetta raccomandata non appare dirimente la circostanza che la data riportata sulla lettera di recesso (6 aprile 2020) sia di due giorni successiva a quella riportata nella ricevuta di spedizione (4 aprile 2020), ben potendo tale discordanza ricondursi ad un mero errore materiale non avendo, del resto, la ### neppure allegato di avere ricevuto una diversa missiva da parte della correntista datata 4 aprile 2020 o con data immediatamente antecedente. 
Nulla dimostra poi il fatto che dalla interrogazione del sito ### (cfr. doc. 1 bis della correntista) risulti la indicazione, quale destinatario, dell'### di ### anziché di ### poiché lo stesso è avvenuto con riferimento sia alla successiva raccomandata del 19/20.11.2020 inviata dalla correntista (cfr. timbro dell'ufficio di ### apposto sull'avviso di ricevimento) con cui è stato notificato l'atto di precetto allegato dall'appellata sub 2 alla nota di deposito dell'11.10.2021 (doc. 1u), anch'essa consegnata dall'### postale di ### (come si evince dal timbro stampigliato), la cui consegna al destinatario è pacifica. 
Rileva, peraltro, la Corte che, anche a volere diversamente ritenere valorizzando, come fatto dal Tribunale, la successiva operatività della correntista sul conto rimasto aperto (a giustificazione della quale, in effetti, nulla di convincente ha dedotto la correntista), varrebbe comunque il recesso esercitato da ### con la successiva raccomandata A/R del 19.10.2020, consegnata alla banca il giorno successivo, come da avviso di ricevimento prodotto in atti sub doc. 1n, e la cui ricezione è peraltro confermata dalla stessa banca nella missiva di risposta del 26.11.2020. 
Quand'anche, infine, si volesse accogliere l'obiezione della ### in ordine alla necessità di regolare preventivamente il rapporto di mutuo concesso prima di potere procedere alla chiusura del conto corrente su cui venivano regolate le rate, giova sottolineare che la stessa ### con missiva inviata a mezzo PEC in data 26 novembre 2020, ha comunicato il recesso e la chiusura del conto corrente n. 2980 nonché la revoca e la decadenza dal beneficio del termine del mutuo fondiario in essere. 
Non vi è dubbio, dunque, che il conto corrente n. 2980 sia stato chiuso al più tardi nel corso del presente giudizio e ciò rende ammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito sin dall'inizio regolarmente introdotta dalla correntista, essendo sufficiente che il conto sia chiuso al momento della decisione (cfr. in questo senso Cass. 15.6.2018 n. 15797 che a sua volta richiama Cass. 18.12.2014 n. 26769, secondo cui “è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al tempo della decisione, poichè la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi"). 
Con il secondo motivo d'appello incidentale ### srl lamenta l'omessa pronuncia del giudice di primo grado in merito alla nullità del mutuo, pur sussistendo i requisiti per una pronuncia d'ufficio e ferma la rinuncia alla domanda di nullità. Segnatamente il giudice avrebbe errato nel ritenere sussistente un difetto di allegazione in merito alla circostanza per cui il mutuo sarebbe stato immediatamente destinato a ripianare una situazione debitoria preesistente. 
Al contrario la società avrebbe allegato a pag.2 della citazione in primo grado la sussistenza di un saldo negativo sul conto corrente (dove poi sarebbe stato erogato il mutuo) per oltre un milione di euro. Sarebbe inoltre provato l'immediato impiego della somma per il ripianamento del debito della società in quanto il passivo del conto, successivamente alla data dell'erogazione, si era ridotto ad € 600.000,00, il che sarebbe evidenza dell'immediato impiego delle somme per il pagamento del preesistente debito. Tale situazione, poiché soggetta a rilievo d'ufficio, non incontrerebbe le preclusioni di allegazione imposte alle parti. 
Sussisterebbe inoltre un collegamento negoziale tra il mutuo e la modifica dell'apertura di credito: entrambi i negozi sarebbero stati stipulati con l'unico fine di ridurre l'entità del fido e corredare di garanzia ipotecaria l'esposizione, che sarebbe stata tuttavia in realtà inesistente, alla luce del ricalcolo effettuato dal consulente tecnico, in quanto l'effettivo saldo del conto in quel momento come accertato dalla consulenza tecnica sarebbe stato pari a € 900.000,00, ben superiore quindi all'ammontare del finanziamento; infine, in sede ###data 10 marzo 2015 la ### stessa aveva affermato che il mutuo era destinato alla riduzione dell'apertura di credito (doc. C- 006). Il relativo documento farebbe piena prova ex art.2735 cc quanto meno delle circostanze sfavorevoli all'istituto di credito, in ordine al collegamento tra mutuo e riduzione dell'apertura di credito; si rinverrebbe riscontro di tale collegamento anche nel doc.2 bis del fascicolo di parte, prodotto sin dalla comparsa di costituzione. Dunque il mutuo stesso non avrebbe avuto ragion d'essere, perchè non sarebbe stato necessario ridurre l'esposizione della ### allora insussistente. 
Si tratterebbe di questione distinta rispetto a quella relativa alla validità del mutuo solutorio, in quanto la sentenza di Cass. n.11055 del 27.4.2025 la riterrebbe questione separata e riservata al giudizio del giudice di merito. 
Il motivo è infondato. 
Anzitutto va escluso il vizio di omessa motivazione avendo, al contrario, il Tribunale espresso il motivo per cui ha ritenuto di non rilevare di ufficio la nullità del mutuo per cui è causa, affermando che la società attrice non aveva provato <<che la somma mutuata non era stata messa a sua disposizione dalla banca ma che era stata immediatamente destinata al ripianamento dei debiti sussistenti nei confronti della banca>> e si era invece limitata <<ad affermare che alla data di stipula del mutuo esisteva una propria esposizione debitoria verso la banca di oltre un milione di euro; analoga affermazione è stata svolta dal perito dell'attrice nella propria relazione>>.  ### questa Corte ritiene, peraltro, che non vi siano i presupposti per il rilievo d'ufficio della nullità del mutuo. 
Con sentenza del 5 marzo 2025 n. 5841 le ### sono, infatti, intervenute sulla questione relativa alla validità del mutuo cd. solutorio in quanto destinato a ripianare debiti pregressi, escludendone la nullità in quanto, in sintesi, con l'accredito delle somme sul conto corrente, anche con una mera operazione contabile, il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita e ciò a prescindere dal successivo impiego delle somme; le ### hanno, inoltre, escluso che si tratti di “mutuo di scopo” o di pactum de non potendo in quanto lo spostamento di denaro costituisce il presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente. Hanno quindi concluso che l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale. 
Non vi sono, pertanto, i presupposti per il rilievo della nullità del mutuo per cui è causa sol perché la somma mutuata è stata destinata a ripianare la preesistente situazione debitoria o a ridurre l'affidamento di euro 1.200.000,00, concesso. 
Con il terzo motivo, subordinato al rigetto del secondo, ### srl lamenta la mancata rilevazione dell'avvenuta risoluzione del mutuo in virtù della diffida ad adempiere in data ###, nonché la mancata compensazione impropria delle somme dovute in forza del mutuo stesso con quelle riconosciute a credito della correntista. 
Sarebbero infatti applicabili i principi espressi in ### U, Sentenza 23225 del 2016, in materia di compensazione, anche se oggetto della domanda non sarebbe mai stata una domanda o un'eccezione di compensazione, ma la mera volontà di detrarre dal proprio credito quanto ancora dovuto in forza del mutuo, ove ritenuto valido.  ### poi a volere ritenere che la domanda avesse avuto ad oggetto una compensazione, ancorchè impropria, l'istituto sarebbe stato applicabile poiché sussisterebbero i requisiti di cui all'articolo 1243 cc: la negazione del credito non avrebbe fatto venir meno la certezza dello stesso, in quanto, come la CTU avrebbe dimostrato, le contestazioni di controparte erano manifestamente infondate e quindi inidonee a far venir meno tale requisito; il credito sarebbe inoltre liquido ed esigibile, in quanto il conto dovrebbe considerarsi al più tardi chiuso durante il giudizio di primo grado, date le plurime comunicazioni di recesso da parte di ### Non osterebbe all'operatività della compensazione la pendenza sub iudice del credito: esso sarebbe certo o quantomeno accertabile in questa sede, perché questo sarebbe il giudice competente all'accertamento (pag 39 citazione); esso sarebbe poi liquido e comunque esigibile perchè il conto sarebbe chiuso, e in ogni caso l'esigibilità non dipenderebbe dalla chiusura del conto ma dalla mera esigibilità delle somme. 
Tale esigibilità sussiste sia per il conto corrente sia per il mutuo, che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto risolto già in data ###, per iniziativa della ### a causa dell'assenza di fondi sul conto corrente stesso su cui erano addebitate le rate. Ebbene, la risoluzione non sarebbe avvenuta allora in quanto il conto, epurato dagli addebiti illegittimi, sarebbe stato in positivo: sarebbe invece avvenuta successivamente, con pec in data ### inviata dalla società mutuataria (divenuta efficace 15 giorni dopo ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 cc) a seguito dell'esito del giudizio di primo grado, quando la ### avrebbe mancato di dare riscontro alla richiesta ivi contenuta di ricevere l'accredito di quanto dovuto, detratto quanto spettante alla ### stessa in forza del mutuo. 
Il motivo va accolto nei limiti che seguono. 
Con lettera del 26.11.2000, trasmessa dalla ### via Pec e la cui ricezione da parte di ### non è stata contestata, l'istituto di credito ha risolto il contratto comunicando la revoca del mutuo fondiario per il mancato pagamento di n. 18 rate scadute e la decadenza dal beneficio del termine: il contratto di mutuo deve, pertanto, intendersi risolto a quella data per il non contestato mancato pagamento, a quella data, delle predette rate. ### dunque di qualsiasi rilievo è la successiva diffida ad adempiere ex art 1454 cc inviata da ### srl l'8.2.2022, essendo il contratto di mutuo già risolto. 
Non può, conseguentemente, essere accolta la richiesta della società correntista di compensare le sole rate già scadute alla data della chiusura del conto, continuando ad addebitare le rate scadute successivamente, non essendo il mutuo più in essere ed essendo la correntista decaduta dal beneficio del termine del mutuo. 
Dal saldo a credito della correntista come accertato dal c.t.u., pari ad euro 673.376,96, va dunque detratto il debito complessivo ancora dovuto a titolo di mutuo e pari ad euro 582.486,64 (di cui euro 548.782,26 per capitale ed il resto per interessi, già detratti gli interessi di mora, pari ad euro 2.157,01, cfr. lettera della banca del 26.11.2020), con conseguente condanna della banca appellata al pagamento della differenza.  ***** 
In conclusione, l'appello va respinto, mentre va accolto, nei limiti indicati, l'appello incidentale proposto da ### srl. 
Per l'effetto, la sentenza impugnata va parzialmente riformata in quanto: -va dichiarata ammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata ab origine dalla società correntista stante l'intervenuta chiusura del conto corrente n. 2980 al più tardi il ###; -per l'effetto, la banca appellante va condannata al pagamento della somma di euro 90.890,32, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma cc, dalla domanda giudiziale al saldo. Non è dovuta rivalutazione trattandosi di debito di valuta e non di valore e non avendo la correntista neppure allegato di avere subito un maggior danno ex art 1224 cc. 
Quanto alle spese occorre tener conto dell'esito complessivo del giudizio. 
Infatti <<In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>> (Cass. S.U. ###/2022). 
Ciò premesso, ritiene la Corte, valutato l'esito complessivo della lite, sussistere una parziale soccombenza di ### con riferimento alla usurarietà del mutuo, alla cui domanda la società correntista ha rinunciato solo all'esito ### della ctu. 
Si ritiene, pertanto, che vada disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/5 mentre la residua parte va posta a carico della ### appellante e va liquidata come in dispositivo in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento in base all'importo della domanda accolta (scaglione compreso tra € 52.000 ed € 260.000, nei limite del quale è stata peraltro contenuta la domanda), ad eccezione della fase istruttoria di secondo grado per la quale si applicano i parametri minimi in relazione all'attività effettivamente svolta.  P . Q . M . 
La Corte d'### di ### sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n.243/22 pubblicata in data ###, appellata da ### di ### dell'### e del ### e, in via incidentale da ### srl: -in parziale accoglimento dell'appello incidentale dichiarata ammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da ### s.r.l. e, per l'effetto, condanna la banca appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 90.890,32, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma cc, dalla domanda giudiziale al saldo; -rigetta l'appello proposto da ### di ### dell'### e del ### -compensa nella misura di 1/5 le spese di entrambi i gradi del processo e condanna ### di ### dell'### e del ### al pagamento della residua parte in favore di ### srl, spese che nel complesso liquida: -per il giudizio di primo grado in euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed euro 4.253,00 per la fase decisoria -per il presente grado in euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la fase decisoria oltre rimborso del contributo unificato ove corrisposto e delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge; -pone definitivamente le spese di ctu nella misura già liquidata in atti a carico di ### di ### dell'### e del ### Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di ### di ### dell'### e del ### deciso in ### nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 ##### 

causa n. 368/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cesare Massetti, Pallini Alda, Laneri Annamaria

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