blog dirittopratico

3.662.517
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
2

Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 475/2025 del 01-12-2025

... riassunzione chiede altresì la corresponsione degli “interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione della sentenza di primo grado (20.07.2020) sino alla data di effettivo soddisfo”: quanto alla rivalutazione, si è già chiarito che la somma sopra riconosciuta a titolo risarcitoria è calcolata ai valori attuali. Quanto agli “interessi”, verosimilmente da intendersi, trattandosi di debito di valore, quali interessi c.d compensativi, si rileva come l'attore non abbia neppure allegato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. ### in assenza nella specie di qualsivoglia allegazione al riguardo, nulla è dovuto a tale titolo all'attore, in applicazione del principio espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte intende dare seguito, secondo cui “ nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###, composta dai magistrati: ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 413 del ruolo generale ### per l'anno 2023 promossa da: ### (c.f. ###), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale con documento separato da intendersi resa in calce all'atto d'appello in riassunzione, dall'Avv. ### presso il cui studio in ### nel ### n. 98, ha eletto domicilio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### in data ### attore in riassunzione contro #### (c.f. ###), e ### (c.f.  ###), entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio legale dell'Avv. ### che li rappresenta e difende in virtù di mandato posto in foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione; convenuti in riassunzione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti ### Nell'interesse dell'appellante in riassunzione: “Voglia l'###ma Corte di Appello di ### in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità dei sig.ri ### e ### ex art.  2043 c.c. e 32 Cost., nella determinazione dei danni patiti e patiendi - esistenziale, biologico e morale - dal #### 2) Per l'effetto condannare i convenuti a corrispondere in solido, a titolo di danno non patrimoniale nella somma di €. 12.000,00 o in quella maggiore o minore somma che l'###ma Corte d'Appello adita riterrà di giustizia, anche in via equitativa, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione della sentenza di primo grado (20.07.2020) sino alla data di effettivo soddisfo; 3. Con vittoria di spese, compensi oltre accessori di legge del giudizio di Cassazione (r.g.  44374/2022) e del presente giudizio di rinvio, da distrarsi a favore dello Stato”. 
Nell'interesse degli appellati in riassunzione: “Voglia l'on. Le Tribunale, disattese le avverse istanze ed eccezioni, accogliere la domanda e per l'effetto: In via preliminare: 1)accertare e disporre la nullità della citazione per violazione dell'art 163 comma 7 ai sensi dell'art 164 cpc In via principale, nel merito: 2)rigettare la domanda risarcitoria nei confronti di ### e di ###
In subordine, In caso di condanna al risarcimento del danno, 4) ### il risarcimento del danno limitatamente all'arresto per giorni 1, necessario al giudizio direttissimo, per un importo di euro 235,00.  5) Per l'effetto, compensare gli importi con il debito maturato dal sig. ### col sig. ### derivante da sentenza di condanna.  6) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e, in caso di accoglimento totale o parziale, con compensazione delle spese di causa considerata la soccombenza reciproca”.  #### Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, il sig. ### ha convenuto in giudizio i sig.ri ### e ### agenti della ### di ### al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lui patiti in conseguenza dei fatti accaduti in ### in data 10 luglio 2014. 
La vicenda processuale trae origine da un primo procedimento penale (n. 8610/14 R.N.R.) nel quale il sig. ### era imputato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.) e oltraggio (art. 341 bis c.p.) ai danni degli agenti ### e ### Con sentenza del 05.12.2014, il Tribunale di ### assolveva il ### da tutte le accuse. Il Giudice Monocratico riteneva che gli agenti avessero agito in modo arbitrario, non per compiere un atto legittimo del loro ufficio, ma per impossessarsi del telefono con cui il ### li stava filmando mentre, in orario di servizio, uno di loro si recava presso la propria abitazione. Veniva pertanto riconosciuta la causa di non punibilità della reazione ad atti arbitrari (art. 393 bis c.p.) per la resistenza e l'oltraggio, e la scriminante della legittima difesa per le lesioni. 
Con decreto emesso dal Tribunale penale di ### il ### i ### e ### venivano rinviati a giudizio in relazione al reato di reato di arresto illegale in concorso ( artt. 110 e 606 c.p.), per avere, nella qualità di pubblici ufficiali ed in concorso tra loro, proceduto, abusando dei poteri inerenti alle loro funzioni, all'arresto di ### il quale, opponendosi ai suddetti nel compimento di un atto del proprio ufficio consistito nel procedere all'identificazione, dapprima, attirava l'attenzione degli agenti con gesti provocatori e offensivi e successivamente, all' atto del controllo degli operanti che gli chiedevano di fornire le generalità, si rifiutava, cercando altresì di allontanarsi; poi si fermava e mostrava un oggetto (verosimilmente un coltello), cercando nel contempo di filmare con il proprio cellulare, determinando in tal modo l'intervento degli operanti, che nella colluttazione riportavano delle lesioni. 
Con sentenza n. 1346 del 15.07.2020, il Tribunale di ### dichiarava gli imputati colpevoli, condannandoli alla pena di due mesi di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede.  ### il Giudice di primo grado, infatti, l'arresto effettuato dal ### e dal ### agenti della ### di ### avrebbe costituito atto arbitrario, in quanto i motivi che lo avevano determinato erano presumibilmente privati e lasciavano intuire fini ritorsivi a causa del comportamento, seppure deprecabile, del ### il quale, per mezzo del proprio cellulare, stava riprendendo i due pubblici ufficiali, che sapevano che i video da lui girati sarebbero stati postati su ### Ciò avrebbe reso credibile l'intento, da parte degli imputati, di voler recuperare il telefono per impedire la pubblicazione del video. 
Non avrebbe costituito, infine, scusante il comportamento insistente della persona offesa, restando scorretto ed estraneo alle loro funzioni il comportamento tenuto dagli imputati. 
Avverso la sentenza del Tribunale di ### proponevano appello gli imputati. 
La Corte d'Appello di ### con sentenza n. 629/2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva ### e ### dal reato di arresto illegittimo perché il fatto non sussiste, rigettando conseguentemente le domande di risarcimento del danno proposte nei confronti degli stessi dalla parte civile costituita. 
Il giudice di secondo grado ritenne che nella fattispecie in esame non fossero configurabili, a carico degli appellanti, gli estremi del delitto di arresto illegale, il quale richiede per la sua configurazione l'abuso di potere o l'arbitrarietà dell'atto compiuto da parte del pubblico ufficiale, che oltre ad essere parte integrante del fatto di reato, condiziona anche la sussistenza del dolo, che consiste nella coscienza e volontà dell'abuso delle funzioni da parte dell'agente: in particolare, la Corte osservò che i pubblici ufficiali ### e ### non avessero tratto in arresto ### e nemmeno avessero deciso l'arresto del medesimo, in quanto l'arresto, illegale o meno, era stato concretamente effettuato dai colleghi degli imputati, pubblici ufficiali della ### su disposizione del ### di turno (e ciò a prescindere dal modulo prestampato nel quale formalmente era stato dato atto dell'arresto con la sottoscrizione da parte del ### e del ### poiché i loro colleghi di lavoro, esaminati in dibattimento, avevano categoricamente escluso che gli imputati avessero deciso o comunque proceduto all'arresto del ###. 
La sentenza d'appello è stata oggetto di ricorso per Cassazione, su iniziativa della parte civile, che ha proposto due distinti motivi. 
Con il primo motivo di ricorso ### ha dedotto vizi di motivazione, lamentando che la Corte d'appello, senza tenere in alcun conto la versione della persona offesa, considerata inspiegabilmente inattendibile, e, soprattutto, la testimonianza di ### che il giudice di primo aveva invece ritenuto limpida e credibile. Ha aggiunto che la descrizione dei fatti fornita dagli imputati non aveva trovato conferme nelle emergenze processuali, non rispondendo al vero, in particolare, che ### era stato liberato dai due agenti, in quanto solo grazie all'intervento della ### era stato posto in salvo dagli abusi degli imputati, i quali avevano sottoscritto il verbale di arresto, ratificando l'operato dei colleghi. 
Con secondo motivo il ricorrente ha denunciato l'inosservanza dell'art. 606 cod. pen., evidenziando che dagli atti del processo era emerso inequivocabilmente che i due imputati, per giustificare un loro comportamento scorretto filmato da ### (durante l'orario di servizio, i due si erano fermati presso l'abitazione di ### e quest'ultimo era sceso dall'auto di servizio e si era recato a casa sua), avevano pretestuosamente fermato e poi aggredito ### per sottrargli il telefonino con il quale erano stati ripresi, ponendo in essere un atto arbitrario. Il vero motivo dell'intervento dei due imputati, che aveva determinato la colluttazione, era stato quello di impossessarsi del telefono di ### (come, del resto, dimostrato dai due DVD prodotti dal P.M.). 
Quanto all'elemento soggettivo del reato, il ### ha precisato che i due imputati avevano sottoscritto il verbale di arresto, peraltro redatto sulla base della loro annotazione di servizio, in cui artatamente avevano omesso di dare atto di quanto accaduto in precedenza e ripreso da ### mentre avevano dato atto del possesso da parte della persona offesa di un coltello di cui non si era mai trovata traccia. 
Si sono costituiti nel giudizio di cassazione ### e ### domandando l'inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto. 
Con sentenza n. ###/2023 la Suprema Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso, trattati congiuntamente, rilevando che la sentenza della Corte distrettuale non si fosse attenuta ai canoni motivazionali indicati dalle ### con sentenza n. 14800/2017, secondo cui “escluso l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna in primo grado, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado”. 
La Suprema Corte ha mosso una critica radicale all'impianto motivazionale della pronuncia d'appello, ritenendolo manifestamente illogico e carente sotto plurimi aspetti. 
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata rinviando a questa Corte di Appello, in diversa composizione, affinché provvedesse sulle censure accolte e sulla liquidazione delle spese.  * * * 
Con atto tempestivamente depositato ### ha riassunto il procedimento, formulando le conclusioni trascritte in epigrafe. 
Si sono costituiti nel giudizio di riassunzione ### e ### insistendo, in via preliminare, per la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 7, c.p.c. e, in via principale, nel merito, per il rigetto della domanda risarcitoria.   In sintesi, la difesa dei convenuti si articola sui seguenti punti: 1. Mancata commissione del fatto: i convenuti sostengono di non aver materialmente né deciso né eseguito l'arresto del sig. ### Tale decisione sarebbe stata assunta in autonomia dal ### di turno, sulla base delle informazioni ricevute dal ### e l'atto sarebbe stato eseguito da altri agenti (### ed ###, mentre essi si trovavano al ### La loro sottoscrizione del verbale d'arresto sarebbe un mero atto formale, privo di valenza decisionale.  2. Inesistenza del movente ritorsivo: la difesa nega che il movente dell'azione fosse quello di sottrarre il telefono al sig. ### per cancellare un video compromettente. A riprova di ciò, si evidenzia che il telefono è rimasto nella piena disponibilità del ### e che, comunque, il video prodotto non ritrarrebbe alcuna condotta palesemente illecita.  3. Legittimità dell'intervento: si assume che l'intervento degli agenti fosse legittimo, in quanto provocato da un gesto oltraggioso del sig. ### (il dito medio), e che la successiva azione contenitiva fosse giustificata dalla sua reazione e dal rifiuto di farsi identificare.  4. Assenza dell'elemento soggettivo ###: in via subordinata, si nega la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 606 c.p., ovvero la coscienza e volontà di abusare dei propri poteri, non essendo provato che gli agenti si fossero rappresentati e avessero voluto un arresto contra legem.   *** 
Preliminarmente, appare opportuno precisare che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Civ. n. 29330/2024) quello secondo cui qualora l'atto di citazione assegni al convenuto un termine a comparire inferiore a quello legale previsto dall'art. 163, comma 7, c.p.c., la nullità della citazione resta sanata ex tunc per effetto della costituzione del convenuto (art. 164, comma 3, c.p.c.), con la conseguenza che l'eccezione avanzata dagli appellati non può trovare accoglimento. 
Passando al merito della questione, la presente controversia è pervenuta a questa Corte in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., a seguito dell'annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale di assoluzione dei sig.ri ### e ### limitatamente alle statuizioni civili: il thema decidendum su cui questo Collegio è chiamato a pronunciarsi, ha dunque ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile, con conseguente accertamento del diritto al risarcimento del danno in capo alla parte civile, di ### e ### in merito al fatto-reato (arresto illegale nei confronti di ### irrevocabilmente escluso, nella sua sussistenza, dall'intervenuta pronuncia assolutoria, non impugnata dal ###. 
Com'è noto, in caso di accoglimento del ricorso della parte civile e di conseguente cassazione della sentenza impugnata, la cognizione del giudice del rinvio “può estendersi all'intera pretesa risarcitoria, sia per l'aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell'eventuale determinazione dell'ammontare risarcitorio", l'unico limite essendo costituito dalla "formazione di un giudicato penale di assoluzione, destinato ad avere effetti in sede civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p.” (Cass. n. 15041/2020); la domanda risarcitoria può essere riassunta e ampliata, consentendo l'allegazione di fatti costitutivi dell'illecito civile diversi da quelli del reato, in quanto il giudizio civile è autonomo e non subordinato a quello penale. Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, le quali assumono la natura di prove atipiche liberamente valutabili (Cass. n. 8997 del 21/03/2022). 
Tuttavia, nel procedere a tale autonoma valutazione, questa Corte è tenuta a giustificare il proprio convincimento tenendo conto delle argomentazioni esposte nella pronuncia di legittimità, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi ritenuti illogici dalla Cassazione e sopperendo ai difetti argomentativi riscontrati : “ Il dictum della Suprema Corte non costituisce solo una guida procedurale, ma impone a questo giudice di emendare i specifici vizi logici e le macroscopiche carenze probatorie che hanno inficiato la sentenza annullata, pena la violazione del diritto di difesa e l'inutilità stessa del rinvio. (Cass. n. 16905 del 24/06/2025). In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati ( Cass. Sez. 3 n. 28011 del 14/10/2021).
Venendo al caso di specie, la Cassazione ha evidenziato che la Corte territoriale, in particolare: - ha erroneamente interpretato la condotta illecita: ha focalizzato l'attenzione sull'esecuzione materiale dell'arresto, senza confrontarsi con il profilo sostanziale e decisivo, ovvero "la provenienza della ricostruzione dei fatti che ha condotto all'arresto del ricorrente" ### 5. La Cassazione ha sottolineato che la responsabilità degli imputati risiede nell'aver fornito una rappresentazione falsa e distorta degli eventi, inducendo così l'### a disporre la misura restrittiva; - ha sottovalutato elementi probatori cruciali: ha operato una "macroscopica sottovalutazione" della valenza giuridica della sottoscrizione del verbale d'arresto da parte degli imputati, liquidandola come un mero atto formale su un "modulo prestampato”; - ha operato una valutazione parziale e selettiva del compendio probatorio: ha omesso di considerare prove decisive quali la testimonianza di ### (ritenuta "limpida e credibile" in primo grado), le deposizioni di altri testi (###### e ### e i dati oggettivi emergenti dai due DVD acquisiti agli atti, che invece erano stati posti a fondamento della sentenza di condanna ### premesso, ai fini della ricostruzione del fatto illecito posto a fondamento della presente domanda risarcitoria, assumono ad avviso di questa Corte un valore probatorio di primario rilievo le sentenze nn. 3250/2014 e 1346/2020 del Tribunale di ### con le quali, rispettivamente, il sig.  ### è stato assolto dalle accuse mossegli dai medesimi agenti ### e ### e questi ultimi condannati per il reato di arresto illegale in danno del ### Sebbene tali pronunce non abbiano efficacia di giudicato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 652 c.p.p., esse costituiscono elementi di prova atipica, che il giudice civile ha il potere e il dovere di esaminare e valutare liberamente ai fini della formazione del proprio convincimento. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il giudice civile può "richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente" (Cass. n.8997 del 21/03/2022)
Orbene nel corso dei procedimenti penali definiti con le sentenze sopra menzionate sono emerse, inequivocabilmente, le seguenti circostanze: - il 10 luglio 2014, intorno alle ore 18.00 circa, ### mentre si trovava nella via ### di ### vide passare una pattuglia della ### nella quale erano presenti i due odierni appellati: l'uomo, immaginando che i due agenti, con i quali vi erano state in precedenza delle discussioni e altre vicende giudiziarie, si stessero dirigendo, mentre erano in servizio, nell'abitazione del ### decise di filmarli col proprio telefonino; - notatolo, i due agenti scesero dal veicolo e lo seguirono a piedi nel tentativo di identificarlo, mentre egli si allontanava; il ### si fermò continuando a filmarli, così essi lo accerchiarono, lo presero per un braccio e nella colluttazione il ### cadde a terra, trattenuto ancora dai due agenti; - nel frattempo, il ### ed il ### cercarono di recuperare il telefonino del ### che, muovendosi e cercando di divincolarsi, riuscì ad infilarlo in tasca; a quel punto gli agenti iniziarono ad urlare, mettendo in guardia i presenti intervenuti in quanto ritenevano che l'uomo avesse un con sé un coltello; - il ### schiacciato al suolo, diede così un morso alla gamba del ### ma solo dopo una decina di minuti gli imputati allentarono la presa; poco dopo giunsero sul posto una pattuglia della ### e due ambulanze che condussero le tre persone coinvolte al ### - successivamente, ### venne accompagnato dall'### che lo informò del suo arresto, formalizzato poco dopo dai due agenti ### e ### - sul luogo dove si svolsero i fatti era presente, tra gli altri, anche la signora ### conoscente da tempo del ### Le circostanze poc'anzi descritte sono emerse in primo luogo, dalla deposizione della teste ### presente ai fatti, chiamata a deporre anche nel presente procedimento. Anche in questa sede la ### infatti, ha ribadito che “i due agenti si sono avvicinati a ### e lo hanno preso l'uno da una parte e l'altro dall'altra e lo hanno trascinato dall'altra parte della strada, cercando di prendergli il telefonino. Ho anche visto che lo hanno buttato per terra, girandogli altresì il braccio, cercando di prendergli il telefonino […] ### è stato buttato per terra, mentre gli agenti si inchinavano cercando di prendergli il telefonino. Ribadisco che il tutto è accaduto non sul marciapiede, ma sulla strada, un po' distanti dal marciapiede; quindi, nessuno è inciampato nel gradino” (cfr. testimonianza resa all'udienza del 03/12/2024). Le dichiarazioni della Loi sono state riscontrate non solo dalle deposizioni dei testimoni assunti nel corso del procedimento penale a carico degli agenti ### e ####### e ### (la cui attenzione venne attirata dalle urla degli agenti e del ### nonché dal comportamento verosimilmente aggressivo e apparentemente immotivato tenuto dagli stessi) ma soprattutto, risultano conformi a quanto accertato con l'analisi dei filmati contenuti nei DVD prodotti nel procedimento penale a carico del ### Difatti, dalle trascrizioni e dall'estrazione delle immagini del filmato denominato “testimoni” (oggetto della perizia disposta nel procedimento penale a carico del ### e prodotta nel presente giudizio dall'appellante col doc. n. 27), pacificamente girato in data 10 luglio 2014, può vedersi, innanzitutto, un'auto della ### in sosta lungo una via, dalla quale scende un vigile urbano, quello alla guida, che preleva una busta in plastica e si dirige verso un vicino palazzo; quindi il medesimo ritorna verso l'autovettura, sale a bordo e fa inversione e, dopo aver transitato a breve distanza dall'autore del filmato, posteggia nuovamente; allo stesso modo, è possibile intravedere, nelle immagini successive, che accanto alla stessa auto di servizio vi è una persona sdraiata per terra, in posizione prona, trattenuta dai due vigili urbani attorno. È chiaro, pertanto, come la successione delle varie riprese così come appena descritte dimostri che, effettivamente, un vigile urbano scende dall'auto di servizio con una busta in mano diretto verso un palazzo e, accortosi della circostanza che il ### lo stesse riprendendo con il telefonino, effettua un'inversione di marcia con la macchina di servizio, transita di fronte al ### posteggia e, subito dopo, assieme all'altro agente, lo trattiene con la forza per terra. 
Orbene anche se si volesse ritenere, in astratto, che i due agenti stessero svolgendo un'attività legittima ed eseguita per fini propri dell'ufficio (nell'ipotesi, invero poco probabile, in cui non si ricordassero le generalità del ### nonostante i pregressi rapporti), in ogni caso non può negarsi che gli stessi abbiano tenuto un comportamento inadeguato, scorretto e non consono alle loro funzioni, conseguentemente illecito. La sentenza n. 3250/2014 ha qualificato l'azione degli agenti come un "macroscopico sviamento rispetto allo scopo di pubblico interesse” riconoscendo la piena legittimità della reazione del ### scriminata ai sensi dell'art. 393 bis c.p. (reazione ad atti arbitrari) e dell'art. 52 c.p. (legittima difesa). Questa qualificazione giuridica, sebbene operata in sede ###accertamento di fatto che questa Corte ritiene solido e incontrovertibile: l'aggressione fisica al ### non fu un atto di contenimento, ma un'azione illegittima volta a sottrargli un bene personale per coprire una propria mancanza. 
Su queste premesse fattuali, la condotta successiva degli agenti - ovvero la redazione di una comunicazione di reato palesemente falsa, che accusava il ### di reati da lui non commessi e che ha portato al suo arresto - si palesa in tutta la sua illiceità. Come censurato dalla Cassazione è irrilevante chi abbia poi materialmente eseguito l'arresto o chi abbia firmato l'ordine. 
La responsabilità causale risiede in capo a chi ha costruito la falsa premessa fattuale che ha reso l'arresto una conseguenza inevitabile. ### e ### nel descrivere nella loro relazione di servizio una reazione violenta e immotivata a un legittimo atto d'ufficio, e riferire di una minaccia con un coltello inesistente, tacendo sull'antefatto, hanno abusato dei loro poteri e determinato l'ingiusta privazione della libertà personale del sig. ### Da ciò discende anche la piena sussistenza dell'elemento soggettivo. 
È opportuno precisare che, ai fini dell'affermazione della responsabilità civile per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., non è necessario accertare la sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato di arresto illegale (art. 606 c.p.). Come sopra chiarito, l'accertamento della responsabilità civile segue regole e presupposti autonomi rispetto a quelli penali. Per l'imputazione della responsabilità aquiliana è infatti sufficiente la colpa, intesa come negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti. Ad avviso della Corte, la costruzione di una falsa realtà fattuale al fine di giustificare un'azione violenta e ritorsiva e di provocare l'arresto di un cittadino dimostra in modo inequivocabile l'intenzionalità dell'abuso di potere. In ogni caso, quand'anche non si volesse ritenere dolosa la condotta de qua, essa è stata quantomeno connotata da colpa grave.  ### redatto una relazione di servizio che rappresentava una realtà fattuale radicalmente difforme da quella effettiva, omettendo circostanze decisive e introducendone altre non veritiere (come la minaccia con un coltello), costituisce una gravissima negligenza e una palese violazione dei doveri di fedeltà e correttezza che incombono sul pubblico ufficiale. Tale condotta gravemente colposa è stata la causa diretta ed efficiente dell'ingiusto arresto e, pertanto, è più che sufficiente a fondare la responsabilità civile dei convenuti per tutti i danni che da essa ne sono derivati. La palese intenzionalità che emerge dal complesso delle prove, peraltro, non funge da presupposto della responsabilità, ma assume rilievo ai fini della quantificazione del danno morale, attestando la particolare scorrettezza della condotta. 
In conclusione, la condotta dei sig.ri ### e ### integra un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., fonte di responsabilità civile per tutti i danni che ne sono conseguiti. Essendo la condotta frutto di un'azione concorsuale, entrambi ne rispondono in solido ai sensi dell'art. 2055 Occorre ora procedere con l'esame dei danni asseritamente subiti dal ### : in particolare egli ha lamentato di aver subito, in primo luogo, un danno morale a causa dell'arresto illegittimo, manifestatosi nella limitazione della sua libertà personale, nella preoccupazione di subire un'ingiusta condanna e nel clamore mediatico derivato dalla vicenda, come emerso dagli articoli di stampa pubblicati nel quotidiano “L'### Sarda” (doc. 29 parte appellante); ha altresì allegato di aver subito delle lesioni fisiche in conseguenza della condotta violenta degli agenti, diagnosticate presso il ### di ### in “cervicalgia post traumatica, contusione del gomito sx con escoriazione superficiale, ri-ferita spinalgia pressoria del rachide lombare, contusione del ginocchuio dx, contusione frontale, contusione dell'emitorace dx”, con una prognosi di 7 giorni di riposo (doc. 28 parte appellante). 
Il danno non patrimoniale può liquidarsi scomponendolo nelle sue diverse voci, al fine di garantire un integrale ristoro del pregiudizio subito: a) Danno biologico temporaneo: La documentazione medica in atti attesta che il sig. ### ha subito lesioni ("cervicalgia post traumatica, contusione del gomito sx con escoriazione superficiale, spinalgia pressoria del rachide lombare e contusione del ginocchio dx e dell'emitorace dx") con una prognosi di sette giorni di cure ####it. 12. In applicazione delle vigenti tabelle milanesi, si riconosce un'invalidità temporanea parziale al 25% per 7 giorni. Assumendo un valore monetario di € 115,00 per la giornata di invalidità temporanea totale, il risarcimento per tale voce è pari a: (€ 115,00 x 25%) per 7 giorni = € 201,25. b) Danno morale: ### voce di danno ristora la sofferenza interiore, l'umiliazione e il patema d'animo derivanti dall'essere stato vittima di un palese abuso di potere, aggredito, falsamente accusato e arrestato. Per la liquidazione di tale pregiudizio, si ritiene equo applicare, in via analogica, quali parametri di riferimento, i criteri previsti dalle ### di ### per il danno da diffamazione a mezzo stampa, considerata la pubblica risonanza e la gravità della lesione della reputazione, della dignità e della libertà personale (della durata di un giorno). Si liquida pertanto, in aderenza al valore previsto da tali tabelle per casi di analoga gravità, da ritenersi modesta, la somma di € 12.000,00, calcolata ai valori attuali. 
Spetta dunque al ### la somma complessiva di euro 12.201,25.  ### in riassunzione chiede altresì la corresponsione degli “interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione della sentenza di primo grado (20.07.2020) sino alla data di effettivo soddisfo”: quanto alla rivalutazione, si è già chiarito che la somma sopra riconosciuta a titolo risarcitoria è calcolata ai valori attuali. Quanto agli “interessi”, verosimilmente da intendersi, trattandosi di debito di valore, quali interessi c.d compensativi, si rileva come l'attore non abbia neppure allegato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. ### in assenza nella specie di qualsivoglia allegazione al riguardo, nulla è dovuto a tale titolo all'attore, in applicazione del principio espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte intende dare seguito, secondo cui “ nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova (anche presuntiva) della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo ( cfr. Cass. n. 4938/2023). 
Dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
Considerato, quindi, l'accoglimento della pretesa della parte civile, le spese di dei giudizi di cassazione e di rinvio, liquidate come in dispositivo, secondo i vigenti parametri di cui al DM 147/2022, scaglione 5.200,00 -26.000,00, con applicazione dei valori medi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, seguono la soccombenza.  P.Q.M La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza n. 629/2022 della Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1. In accoglimento della domanda proposta dal sig. ### accerta e dichiara la responsabilità civile dei sig.ri ### e ### in relazione ai fatti occorsi in ### in data 10 luglio 2014.  2. Per l'effetto, condanna i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. ### della somma di € 12.201,25 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in parte motiva.  3. Condanna i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del giudizio di cassazione e dell'odierno giudizio di rinvio in favore dello Stato, essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Tali spese si liquidano come segue: - per il giudizio di cassazione (proc. n. 44374/2022 R.G. Cass.): in € 3.082,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.  - per il presente giudizio di rinvio: in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della Corte d'Appello, il ###.  ### estensore ###ssa ###ssa

causa n. 413/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Teresa Spanu, Emanuela Cugusi

M
4

Tribunale di Pescara, Sentenza n. 1224/2025 del 17-11-2025

... debito di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte, dal momento che essi decorrono di diritto e il giudice può attribuirli d'ufficio in assenza di una specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, quando questa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno (Cass. n. 2037/2019). Circa la natura e la decorrenza di detti interessi, secondo l'insegnamento costante della Cass. S.U. 1712/1995, essendo volti a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma liquidata (come componente del lucro cessante o mancato guadagno) concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende, invece, alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito e non decorrono dalla pubblicazione della sentenza ma devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (cfr. Cass. n. 12228/2016 e n. 2037/2019). Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorreranno non sulla somma valutata (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ###' ### E ALTRO CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 1681/2023 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 2/4 PESCARA, presso il difensore avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 139 TRENTO, presso l'avv. ####'udienza del 5.11.2025 la causa è stata incamerata per la decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti: ### ha chiesto che il Tribunale dichiari che l'immobile da lui acquistato all'asta ha consistenza residenziale complessiva pari a 44,42 mq come da ### di ### in ### n. 92/2007, ovvero pari a 41,68 mq come da ### tecnica di ufficio e non a 88,00 mq come riportato nella perizia di stima redatta dal convenuto, geom. ### su incarico del Tribunale di Pescara. 
Accertato che tale difformità è idonea a determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene, acquistato dall'attore sulla base della consistenza del cespite indicata nella perizia redatta dal convenuto, condanni il convenuto al risarcimento del danno da lui subito, quantificato nella complessiva somma di € 35.000,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta congrua. 
Vinte le spese, da distrarsi in favore dei difensori, antistatari.
Il convenuto, insistendo nelle richieste istruttorie articolate con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data #### ha convenuto in giudizio il geom. ### assumendo che l'immobile, sito in ### C. da ###. ### 98, ### T e piano 1° contraddistinto al N.C.E.U.  del detto Comune al foglio n. 17, part. 762, sub 8, categoria A/2, classe 3, da lui acquistato all'asta a seguito di procedura esecutiva immobiliare, ha consistenza residenziale complessiva pari a 44,42 mq come da ### di ### in ### n. 92/2007, pertanto inferiore a quella di 88,00 mq erroneamente riportata nella perizia di stima redatta dal convenuto, su incarico del Tribunale di Pescara. 
Ritenendo tale difformità idonea a determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene, ha chiesto che il Tribunale condanni il convenuto al risarcimento del danno da lui subito, quantificato nella complessiva somma di € 37.713,68, (36.652,17, maggiorato di € 1.061,51 per interessi) ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta congrua, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.  2. Con comparsa depositata il ### si è costituito il geom. ### contestando la sussistenza del danno patrimoniale, invocato dall'attore. 
Evidenziava che, all'esito della gara con altri offerenti, l'attore si era aggiudicato l'immobile acquistato all'asta al prezzo di € 95.000,00 notevolmente inferiore al valore di mercato. 
Contestava la sussistenza del pregiudizio economico lamentato, evidenziando che il prezzo di aggiudicazione (€ 95.000,00), superava l'offerta minima fissata in € 66.088,84 ed il prezzo base d'asta determinato in € 88.118,45, per cui il presunto danno non poteva essere determinato sulla base del prezzo base d'asta, risultato del tutto ininfluente rispetto al prezzo di aggiudicazione dell'### determinato all'esito della gara tra gli offerenti ex art. 573 cpc. 
Assumeva di aver svolto in maniera corretta l'incarico peritale a lui conferito, nel quale aveva evidenziato le difformità, accertate nel corso dal sopralluogo da lui effettuato in data ###, rispetto all'ultimo progetto autorizzato, nonché tra lo stato di fatto e la planimetria catastale dell'immobile. 
Avendo segnalato che l'immobile era privo del certificato di agibilità, dall'esame della perizia di stima e dei relativi allegati (cfr. il doc. 2 convenuto) i partecipanti all'asta erano stati messi in condizione di conoscere l'estensione della superficie abitabile, che presentava una superficie utile di mq 36,82 e mq. 7,60 per complessivi mq. 44,42 oltre ad una superficie non residenziale al piano terra per mq. 6,49 ed al piano sottotetto per mq. 37,36 per complessivi mq. 43,85. 
Tale informazione, che l'attore assumeva di aver appreso solo dopo l'aggiudicazione dell'immobile, era indicata nella documentazione allegata alla perizia di stima dell'### (cfr. il doc. 2) e segnatamente: - nella relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria dell'### (cfr. il doc. 3 convenuto); - nella relazione tecnica del Comune di ### (cfr. il doc. 4 convenuto); - nel permesso di costruire in sanatoria (cfr. il doc. 5 convenuto). 
Evidenziava che l'attore aveva omesso di presentare domanda di sanatoria e di richiedere al Comune di ### il certificato di agibilità, nonostante fosse stato espressamente avvisato della facoltà di regolarizzare tali difformità. 
Nel decreto di trasferimento dell'### il Giudice dell'### aveva avvisato l'aggiudicatario che aveva la possibilità di regolarizzare l'### presentando domanda di sanatoria al Comune competente “a norma e per gli effetti dell'art. 17 della ### 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche” nel termine di centoventi giorni dalla data di emissione del decreto di trasferimento. 
Assumeva che se l'attore avesse regolarizzato le difformità segnalate, l'immobile sarebbe potuto risultare, in tutto o in parte, parzialmente residenziale. 
Evidenziava che l'attore aveva acquistato l'immobile a corpo e non a misura, rinunciando così al diritto al risarcimento nell'ipotesi di difformità di misura (cfr. pag. 1 del doc 1 di parte attrice). 
Contestava il calcolo, all'esito del quale l'attore aveva determinato la superficie convenzionale dell'immobile, assumendo che anche la superficie non residenziale doveva essere conteggiata ai fini del calcolo della superficie convenzionale dell'immobile, considerato che i locali sottotetto erano dotati di tutti gli impianti (idrico, elettrico, termico) e di finiture similari a quelle del piano terra.  3. Con ordinanza in data ### ritenuto necessario, prima di assumere le prove capitolate dalle parti, disporre perizia finalizzata ad accertare, alla data di aggiudicazione del 26/02/2020, le caratteristiche e di conseguenza il valore dell'immobile oggetto di trasferimento, è stato nominato come CTU l'arch. ### che ha depositato la relazione in data ###.  4. Con ordinanza in data ### è stata formulata alle parti proposta conciliativa, che prevedeva il pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 30.000,00. 
La proposta è stata accettata solo dall'attore e con ordinanza in data ###, ritenute le prove orali articolate dalle parti non rilevati per la decisione, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 5.11.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 281 quinquies cpc. 5. Va preliminarmente confermato il rigetto della prova articolata dal convenuto nella memoria istruttoria, considerata la natura documentale delle circostanze capitolate sub sub. 1 e 2. 
In relazione agli altri capitoli di prova, va evidenziato che non può essere posto a carico dell'attore l'onere di confrontare i dati riportati nella perizia di stima, pubblicata unitamente all'avviso di vendita, con la documentazione allegata alla perizia che non è soggetta a tale onere, considerata la pacifica esistenza di un affidamento che i partecipanti all'asta ripongono nel corretto operato degli ausiliari del giudice dell'esecuzione.  *** 
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. 
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie Il perito estimatore, nominato per la stima di beni immobili, oggetto di procedura esecutiva e\o fallimentare, opera quale ausiliario del giudice in funzione del superiore interesse della giustizia. 
Nessun rapporto professionale lo lega al soggetto che diventa aggiudicatario dell'immobile stimato, configurandosi eventualmente nei suoi confronti una responsabilità di tipo extracontrattuale, nei termini indicati dall'art. 64 c.p.c. (cfr. Cass. civ. sent. 13010 del 23.06.2016; Cass. civ., sez. III, sent.  18313/2015; Cass. civ. sent. n. 2359 del 2.2.2010). 
Considerata la natura aquiliana della responsabilità, è onere di chi si assume danneggiato dall'espletamento dell'incarico peritale, dar prova tanto della condotta dolosa o colposa imputabile al perito, quanto del danno ingiusto, ovvero della lesione arrecata ad un interesse giuridicamente rilevante c.d. “danno evento” e delle conseguenze pregiudizievoli sofferte a causa della detta lesione, c.d. “danno conseguenza”, nonché infine della causalità materiale (tra fatto e danno evento) e giudica (tra danno evento e danno conseguenza). 
La giurisprudenza di legittimità, in occasione dei plurimi arresti intervenuti in materia, ha avuto modo di chiarire che l'erronea valutazione fornita dall'esperto in sede di determinazione del valore dell'immobile da aggiudicare all'asta, può assumere la valenza di un colposo elemento perturbatore tale da alterarne in modo significativo il valore dell'immobile (cfr. Cass. civ. sent. n. 2359 del 2.2.2010), considerato che la partecipazione ad un incanto non costituisce un'attività aleatoria, determinandosi ogni partecipante alla propria offerta sulla base delle caratteristiche dell'immobile e del suo interesse a rendersene aggiudicatario, dando per pacifica l'esistenza di un affidamento che i partecipanti ripongono nel corretto operato degli ausiliari del giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. civ. sent. 13010 del 23.06.2016). 
È dunque senz'altro possibile, in termini giuridici, prospettare l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale del perito di stima, beninteso a condizione che si accertino l'effettiva sussistenza di dolo o colpa nello svolgimento dell'incarico, la rilevanza ai fini di una significativa alterazione della situazione reale dell'immobile destinato alla vendita e la sua incidenza causale nella determinazione del consenso degli acquirenti. 
Quanto all'elemento soggettivo, la Cassazione ha in più occasioni affermato che: “ai fini della responsabilità civile dei consulenti tecnici prevista dall'art. 64 c.p.c., non è richiesta la colpa grave (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13010 del 23/06/2016). 
Il perito di stima, nominato dal giudice dell'esecuzione, risponde quindi nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/02/2024, n. 3917). 
B. Sull'applicazione al caso in esame dei principi di diritto sopra indicati b.1 Allo scopo di accertare l'effettiva consistenza dell'immobile, sito in ### acquistato dall'attore a seguito di procedura esecutiva immobiliare, sono stati formulati al CTU nominato, arch.  ### i seguenti quesiti: “1) Dica il ### letti gli atti e compiuto ogni più opportuno accertamento, previa verifica della reale ed effettiva consistenza delle superfici residenziali dell'immobile oggetto di causa, la sussistenza dei presupposti e dei costi per il recupero abitativo delle superfici non residenziali del fabbricato indipendente con giardino, sito in ####, C.da Macchiano, ###. ### 98, composto da piano terra e primo piano, identificato al catasto ### al Fg. 17, Part. 762, Sub. 8, Categoria ###.  2) Accerti il valore dell'immobile alla data di aggiudicazione del 26/02/2020, proponendo alle parti, all'esito degli accertamenti svolti, una soluzione conciliativa”. 
Con relazione depositata il ### redatta all'esito dei rilievi effettuati sui luoghi di causa, in contraddittorio con i ###, il CTU ha accertato che l'immobile oggetto di controversia aveva superfici utili residenziali complessivamente pari a ca. mq. 41,68 (cfr CTU pag. 11). 
Il perito aveva inoltre constatato le seguenti difformità non segnalate nella perizia di stima redatta dal convenuto: i) assenza sui luoghi del locale ad uso lavanderia catastalmente rappresentato in corrispondenza del piano terra e conseguente annessione di fatto della relativa superficie al contiguo vano cucina; ii) assenza sui luoghi dell'accesso esterno, catastalmente rappresentato relativamente al locale pertinenziale al piano terra, in corrispondenza del quale è stata invece riscontrata una finestra; iii) differente indicazione catastale delle altezze corrispondenti all'intradosso della copertura del piano primo, con scostamenti pari a ca. cm. 6,00 in corrispondenza dell'altezza minima, nonché pari a ca. cm.  20,00 in corrispondenza dell'altezza massima; iv) realizzazione di collegamento diretto tra i locali abitativi ed il locale accessorio al piano terra a mezzo di apertura interna progettualmente non prevista.  b.2 All'esito degli accertamenti svolti, pienamente condivisibili, in quanto espressi attraverso un attento e circostanziato esame degli atti e dello stato dei luoghi, con allegazione di numerose fotografie idonee a consentire una completa verifica dell'operato svolto dal perito, quest'ultimo ha precisato che il fabbricato sito alla ###. ### n° 98 del ### di ### non possiede i requisiti necessari e sufficienti al recupero abitativo dei vani non residenziali del piano sottotetto, richiesti dalla L.R. n° 10/2011 ed dal ### del ### di ### in quanto l'altezza media del sottotetto risulta inferiore a ml. 2,40 ed il rapporto aero-illuminante tra le superfici delle finestre e del pavimento risulta inferiore ad 1/8 in ognuno dei singoli vani considerati. 
Pertanto, a meno di sostanziali opere di adeguamento, che intervengano sui parametri tecnici considerati in base a specifica fase progettuale - non risulta attualmente possibile procedere al recupero abitativo delle superfici non residenziali al piano sottotetto” (cfr CTU pag. 52).  b.3 È quindi possibile affermare che, a causa dell'erronea rappresentazione dei fatti, riportati nella perizia di stima redatta dal convenuto, (documento visibile all'aggiudicatario, in quanto accessibile dal portale delle vendite pubbliche e sui siti internet indicati dal Tribunale di Pescara per le pubblicazioni dell'avviso di vendita), che indicava in 88,00 mq la superfici utile residenziale dell'immobile e che non faceva menzione delle difformità rilevate dal ### l'attore aveva acquistato un immobile avente consistenza residenziale complessiva pari a circa la metà di quella indicata nella perizia, nonché difformità catastali ed urbanistiche non segnalate, idonee ad incidere sul valore del bene ed in particolare sulla sua commerciabilità, gravando sul venditore l'onere di provvedere alla regolarizzazione delle difformità sopra indicate, sostenendone i relativi costi. 
Si può quindi affermare che l'attore, confidando nel corretto operato dell'ausiliario del giudice dell'esecuzione, aveva acquistato un immobile che non aveva le caratteristiche indicate nella perizia redatta dal geom. ### b.4 Accertata la sussistenza dell'errore professionale contestato al convenuto, va precisato che nessun rilievo assume la circostanza che l'acquisto dell'immobile sia stato effettuato dall'attore a corpo e non a misura, considerata la natura extracontrattuale della responsabilità dell'ausiliario e la rilevanza delle difformità accertate. 
Considerato il carattere routinario dell'accertamento tecnico svolto dal convenuto, nell'ambito di un'attività, quale quella svolta dall'ausiliario del giudice dell'esecuzione, funzionale al superiore interesse della giustizia, tale da imporre al perito una particolare diligenza e perizia, valutata inoltre la rilevanza delle difformità accertate tra lo stato di fatto dell'immobile e le caratteristiche indicate nella perizia di stima, è possibile ricondurre la condotta professionale del convenuto al paradigma della colpa, considerato che, ai fini della responsabilità civile dei consulenti tecnici prevista dall'art. 64 cpc non è richiesta la colpa grave (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3917 del 13/02/2024 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13010 del 23/06/2016). 
C. Sul quantum debeatur c.1 Considerato che l'attore ha acquistato all'asta, al prezzo di € 95.000,00 un immobile con superficie residenziale netta di 88 mq e che il CTU ha accertato che l'immobile ha superfici utili residenziali inferiori, complessivamente pari a ca. mq. 41,68 e presenta difformità urbanistiche e catastali non segnalate dal convenuto nella perizia di stima, si ritiene equo liquidare il danno subito dall'attore nell'importo richiesto di € 35.000,00, pari al 36% circa del prezzo versato, considerato che la consistenza residenziale complessiva dell'immobile è pari a circa la metà di quella indicata nella perizia.  c.2 Sull'importo come sopra liquidato, in quanto debito di valore e non di valuta, vanno aggiunti gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte, dal momento che essi decorrono di diritto e il giudice può attribuirli d'ufficio in assenza di una specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, quando questa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno (Cass. n. 2037/2019). 
Circa la natura e la decorrenza di detti interessi, secondo l'insegnamento costante della Cass. S.U.  1712/1995, essendo volti a compensare il danneggiato del mancato godimento della somma liquidata (come componente del lucro cessante o mancato guadagno) concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende, invece, alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente il fatto illecito e non decorrono dalla pubblicazione della sentenza ma devono essere calcolati anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (cfr. Cass. n. 12228/2016 e n. 2037/2019). 
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorreranno non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (Cass., Sez. Un., 17.02.1995. n. 1712; Cass. 08.05.1998, n. 4677): nella specie, l'importo sopra liquidato va “devalutato” al 3 settembre 2020, data di acquisto dell'immobile e poi su detto importo - rivalutato anno per anno secondo le variazioni ### relative al costo della vita - vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. 
Spettano inoltre agli attori gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo. 
D. Sulla domanda di condanna formulata ex art. 96 cpc d.1 La domanda di condanna del convenuto, formulata ex art. 96 cpc da parte attrice in sede di memoria di replica, va rigettata perché tardiva.  d.2 Sussistono invece i presupposti per ritenere configurabile, in capo al convenuto, una responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 27326/2019), in tutti i casi di soccombenza della parte come “sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. 27623 del 21.11.2017, Cass. n. 29812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020). 
La Cassazione ha più di recente precisato che, a differenza di quella di cui ai primi due commi, la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., non richiede domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé (cfr Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n.2983). 
Con riguardo alla fattispecie in esame, va evidenziato che il convenuto, che non aveva aderito alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc, accettata dall'attore, era perfettamente in grado di avvedersi dell'infondatezza delle eccezioni da lui formulate, tenuto conto della professione di perito estimatore da lui svolta per conto del Tribunale. 
Il convenuto va quindi condannato a versare a parte attrice, ex art. 96 comma III cpc, una somma che si stima equo liquidare, considerato il valore della controversia e la durata del giudizio, nell'importo di € 3.000,00, maggiorato di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo. 
E. Sulla regolamentazione delle spese e.1 Le spese di lite parametrate sui valori medi e liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo. 
Spese da distrarsi in favore dei difensori, antistatari.  e.2 Per le medesime ragioni le spese CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto con conseguente obbligo di procedere ai relativi conguagli P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1681/2023
ACCERTATA la fondatezza della domanda, ### il convenuto a versare all'attore la somma di € 35.000,00 a titolo di risarcimento danno, oltre interessi computati al tasso legale sulla somma dapprima devalutata alla data del 3.9.2020 e rivalutata anno per anno secondo le variazioni ### sul costo della vita, maggiorata di interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. 
RIGETTA la domanda di condanna formulata ex art. 96 cpc da parte attrice, in sede di memoria di replica.  ### il convenuto a versare all'attore, ex art. 96 comma III cpc, la somma di €. 3.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.  ### il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in € 545,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%. Cap ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, antistatari. 
PONE le spese di ### liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del convenuto, con conseguente obbligo di procedere ai relativi conguagli. 
Alla cancelleria per quanto di competenza. 
Pescara, 17/11/2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 1681/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Medica Patrizia

M
1

Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1667/2025 del 04-11-2025

... 14.174,00 in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi; - rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per addizioni e miglioramenti; - condanna ### alla rifusione in favore di ### della metà delle spese relative al presente giudizio che liquida, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 8.415,29 (di cui € 13,29 per spese di notifica, € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 7.616,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà e con distrazione in favore dell'avv. #### 4 novembre 2025 Il giudice dott.ssa ### (leggi tutto)...

testo integrale

### tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1634/2021 R.G.A.C. vertente TRA ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla via ### n. 5/A; - ATTRICE - CONTRO ### (c.f.: ###), rappresento e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 1.   - CONVENUTO - Oggetto: azione di risarcimento danni da occupazione sine titulo e riconvenzionale di accertamento acquisto proprietà per usucapione. 
Conclusioni delle parti Per l'attrice (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata in data ###): “### e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'occupazione illegittima e/o sine titulo dei fondi oggetto del compendio immobiliare dei de quorum ### e ### perpetrata dall'odierno convenuto e, per l'effetto, accertare e dichiarare, alla luce delle motivazioni argomentate in narrativa, l'infondatezza della domanda avversaria di usucapione ex art. 1158 c.c. dei fondi indicati al N.C.T. del Comune di ### al ### 18, ### 22, 52, 53, 54, nonché del fabbricato ivi insistente, indicato al ### 18, ### 8 sub 1, come tale da reiettarsi in toto; accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, il nocumento patrimoniale recato da tale illegittima condotta ai danni dell'attrice; per l'ulteriore effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 193.008,75, a cagione del danno procurato dal convenuto, e tanto sulla scorta dei parametri di quantificazione resi per il tramite dell'elaborato peritale del 21/10/2021 a firma dell'### Scrivano, offerto in produzione e da intendersi quale parte integrante del presente atto, ovvero secondo altra e differente quantificazione, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo; con condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del ### antistatario”. 
Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data ###): “rigettare la domanda attorea di risarcimento danni, siccome caotica, inammissibile per difetto dei presupposti di legge, oltre che infondata in fatto e in diritto, non provata e comunque prescritta; accertare e dichiarare in via riconvenzionale che ### possiede da oltre 30 anni i terreni indicati nel N.C.T. del Comune di ### foglio 18, particelle: 22, 52, 53 e 54, nonché il fabbricato indicato al foglio 18, particella 8, sub 1 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che ### per possesso di fatto ultra-ventennale (art.  1158 c.c.) o ultra-quindicinale (art. 1159-bis c.c.), è diventato proprietario per maturata usucapione ordinaria o abbreviata in proprio favore dei diritti vantati da ### sui terreni indicati nel N.C.T., foglio 18, particelle: 22, 52, 53 e 54, nonché sull'intero fabbricato indicato al foglio 18, particella 8, sub 1. In subordine, nella denegata avversa ipotesi, e salvo gravame, accertare e dichiarare che il danno invocato nell'atto di citazione per le quote dei terreni di parte attorea ammonta a meno di € 41.363,76, giammai a quanto richiesto giudizialmente, ovvero nella minore somma che verrà accertata e dichiarata giudizialmente; accertare e dichiarare che ### sui terreni e sul fabbricato rurale per cui è causa, ha realizzato opere di trasformazione, miglioramenti e addizioni, per la complessiva somma di € 147.867,54, per come risultante nella perizia di parte del dott. ### da potere verificare anche a mezzo di espletanda ### e per l'effetto, condannare parte attrice a corrispondergli il relativo indennizzo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ovvero, in estremo subordine, compensare le relative somme, e con salvezza del diritto di ritenzione in caso di mancato e/o ritardato pagamento delle stesse. In ogni caso, condannare ### in proprio e in qualità, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria al pagamento di una somma di denaro da liquidare in via equitativa; condannare ### in proprio e in qualità, al pagamento delle spese e dei compensi professionali”. 
Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### dichiarando di agire in proprio e nella qualità di procuratrice generale di #### e ### (in qualità di eredi di ###, ha dedotto che con sentenza n. 2324/2006 del 13/12/2006, il tribunale di ### ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni dei defunti ### classe 1878 e ### procedendo alla formazione delle quote. Avendo il de cuius disposto per la quota disponibile in favore dei quattro figli maschi (##### e ###, a ciascuno di costoro o ai loro eredi considerati per stirpe, spettava una quota pari ai 15/88 della massa, mentre a ciascuna delle sette figlie femmine o ai loro eredi considerati per stirpi spettava una quota pari ai 4/88. Una delle quote pari a 15/88 veniva direttamente assegnata ad ### mentre per le altre venivano disposti due diversi sorteggi, coinvolgendo soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. 
La sentenza individuava preliminarmente i soggetti che dei due danti causa originari (### classe 1878 e ### dovevano considerarsi eredi: degli undici figli dei coniugi defunti, della cui eredità si discuteva, risultavano deceduti ### (cui per rappresentazione era succeduto ###, ### (cui erano succeduti ### odierna attrice, ### e ###, ### (cui erano succeduti ######## e ###, ### (cui erano succeduti #### e ###, ### (cui erano succeduti, dopo il decesso del coniuge ### i figli ##### e ###, ### (cui erano succeduti ##### classe 1942, ### e #### (cui erano succeduti #### classe 1945, #### e ###, ### (cui erano succeduti, dopo il decesso del figlio ### gli eredi di costui, ##### e ###, ### (cui erano succeduti #### e ###, mentre gli altri (### e ### risultavano ancora in vita.  ### ereditario era costituito dai fondi in agro del Comune di ### denominati “Piccirillo”, in catasto al foglio 18, p.lle 8, 22, 52, 53, 54, “### e Zirullo”, in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 di estensione pari a Ha 28.95.50. 
A parziale riforma della menzionata sentenza del tribunale di ### la corte d'appello di Catanzaro con sentenza n. 507/2013 del 18/4/2013, passata in giudicato a seguito del rigetto da parte della corte di cassazione del ricorso avverso di essa proposto da ### (padre dell'odierno convenuto ###, ha disposto procedersi all'estrazione a sorte di due gruppi di quote fra soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. In particolare, la corte stabiliva che “A) ### e gli eredi di #### e ### le quote V, VI, VII e ### di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte: - la quota indicata col numero V di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (nell'intero identificato in CT al fol 18, partt. 22, 52, 53, 54), dal fondo ### (fol 32, partt. 298 e 2999 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari a 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.880) dei laghetti collinari, e da un diritto di credito per conguaglio di € 415,68 a carico dell'assegnatario della quota n. I; - la quota indicata col numero VI di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero) dal fondo ### (fo. 32, part. 300 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari ai 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.800) dei laghetti collinari e dal diritto di credito ad un conguaglio di € 790,68 nei confronti dell'assegnatario della quota I - la quota indicata col numero VII di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero) e dalla quota di comproprietà pari ai 15/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare un conguaglio pari ad € 44,32 in favore dell'assegnatario della quota IX; - la quota indicata col numero ### di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero), dal fabbricato nella stessa località (fol. 18, part. 8, mq 130 del ### di ### e della quota di comproprietà pari ai 15/88 della superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare l'eccedenza di valore, pari ad € 44,58, in favore dell'assegnatario della quota IX; B) tra ### e gli eredi di ####### e ### le quote numero I, II, ### IV, IX, X e XI di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte (ferma restando la identificazione del fondo ### nel suo complesso): - la quota indicata col numero I di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero), e dalla quota di comproprietà pari a 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare a conguaglio € 415,68 in favore dell'assegnatario della quota V, € 790,68 in favore dell'assegnatario della quota VI, € 606,16 in favore dell'assegnataria della quota ### ed € 262,80 in favore dell'assegnataria della quota IV; - la quota indicata col numero II di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari a 4/88 sulla superficie complessiva (mq.  12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare a conguaglio € 343,36 in favore dell'assegnatario della quota IV; - la quota indicata col numero III di cui all'allegato ### della CTU da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito di € 606,16 a conguaglio nei confronti dell'assegnatario della quota numero I; è costituita in favore di questa quota servitù di passaggio sulla quota IV per come segnata col colore arancione nell'allegato ### della ### - la quota indicata col numero IV di cui all'allegato ###, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq.  12.800) dei laghetti collinari, con diritto a conguaglio di € 262, in confronto della quota I e di € 343,36 in confronto della quota II; - la quota indicata col numero IX si cui all'allegato ### della CTU, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 44,32 nei confronti della quota ### di € 44,58 nei confronti della quota ### € 147,20 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero X di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 236,94 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero XI di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggior quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito di € 236,94 nei confronti della quota II”.  ### ha dedotto che con atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc. n. 1.180), è divenuta titolare, medio tempore, di ulteriori quote già in ditta ad altri coeredi, acquisendo, in particolare, la proprietà della porzione nella titolarità di ### della quota di 15/88 già in ditta al de cuius ### la proprietà della quota di 4/88 di cui ### era titolare in qualità di erede di ### la proprietà dell'ulteriore quota di 4/88 di cui ### era titolare per averla ricevuta in donazione da ### unico erede della defunta ### e la proprietà della quota di 15/88 già in ditta dagli eredi del defunto ### Lamenta l'attrice che, sebbene la corte d'appello avesse previsto l'estrazione a sorte delle quote, non si è mai proceduto all'assegnazione, a causa della condotta ostativa del convenuto ### che, se pure regolarmente invitato a comparire in data ### davanti al notaio ### di ### della ### appositamente incaricato dalla stessa attrice, non è comparso, per come si evince dal verbale del 7/3/2018 redatto dallo stesso notaio. 
Non avendo il convenuto inteso dare spontanea esecuzione alla sentenza della corte d'appello di Catanzaro, l'attrice lo diffidava al rilascio con missiva di messa in mora del 13/12/2024. Successivamente gli notificava un atto di precetto per l'esecuzione degli obblighi di fare, opposto tuttavia dall'odierno convenuto ed ancora pendente davanti a questo tribunale al momento dell'introduzione del presente giudizio.  ### depositava, altresì, ricorso per l'attuazione di obblighi di fare iscritto al 59/2019 davanti al giudice dell'esecuzione di questo tribunale, che procedeva però alla sua estinzione per vizi riscontrati nella procedura di notificazione dell'atto agli eredi residenti all'estero. 
Essendo rimasto sostanzialmente inattuato il dispositivo della sentenza della corte d'appello di Catanzaro e continuando ### a detenere illegittimamente i fondi, nonostante la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, ### lo ha convenuto in giudizio, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo, per sentirlo condannare al risarcimento del danno consistente nel mancato utilizzo del fondo per finalità prettamente agricole oppure in termini di cessione in fitto nell'ottica della produzione di reddito, quantificato dal perito nominato dall'attrice, ing. ### nella somma di € 193.008,75 per il periodo di mancato utilizzo ricompreso fra il 1990 e il 2020, cui si aggiunge l'ulteriore importo di € 19.580,60 spettante a #### e ### in qualità di eredi di ### di cui ### ha dichiarato di essere procuratrice speciale. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data ### (nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione per il ###) si è costituito in giudizio ### per eccepire preliminarmente di trovarsi nel possesso dei soli terreni in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ### di cui all'allegato ### della c.t.u. depositata nel giudizio di appello relativamente alle quote V, VI, VII e ### e non anche di quelli di cui alle località ### e ### riportati in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 e considerati dal perito di parte attrice ai fini della quantificazione del danno. Il convenuto ha pure eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno vantato da parte attrice, contestandone comunque la fondatezza per mancanza dei presupposti dell'azione, giacché, non avendo mai avuto il possesso dei terreni di località ### l'attrice non ne ha mai subito lo spoglio e non potrebbe, pertanto, reclamare alcun danno. Il convenuto ha altresì domandato in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà degli immobili in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###, per usucapione ventennale o quindicinale ex art. 1159-bis c.c. per averli posseduti, in via esclusiva, almeno dalla fine degli anni ottanta e dunque antecedentemente all'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, cui egli è rimasto comunque estraneo. Il convenuto ha affermato di avere posseduto i suddetti beni in via esclusiva anche nei confronti dei propri più stretti familiari, avendo escluso dal possesso degli stessi perfino suo fratello e sua sorella, oltre che suo padre. Le attività di trasformazione e coltivazione dei terreni sarebbero sintomatiche della interversione del possesso. 
Al riguardo, il convenuto ha riferito di aver non solo ristrutturato e realizzato la costruzione del rudere di cui al foglio 18, p.lla 8, sub 1, ma avrebbe trasformato gli immobili da terreni adibiti al pascolo a terreni seminativi irrigui, mediante la realizzazione di invasi al loro interno; avrebbe inoltre costruito il capannone aziendale di deposito di patate e acquistato un trattore per la coltivazione dei terreni; avrebbe, infine, recintato i terreni, realizzando staccionate di pali in legno e filo spinato, che non esistevano quando i terreni erano meramente adibiti a pascolo. In via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il convenuto ha domandato il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1150 c.c. per le spese di trasformazione, dei miglioramenti e delle addizioni e variazioni colturali da lui effettuate a propria cura e spese per un totale di € 147.867,54, così come stimato dal proprio tecnico di fiducia, ing. ### Il risarcimento del danno reclamato dall'attrice, laddove ritenuto sussistente, dovrebbe dunque essere limitato all'importo di € 45.712,12 (corrispondente alla differenza fra l'importo reclamato in citazione e quello di € 147.867,54, ulteriormente decurtato della quota di danno pari ad € 19.009,68 che il consulente di parte attrice ha stimato sussistente in relazione alla quota relativa alle particelle 289, 299 e 300 mai possedute dal convenuto). 
Alla prima udienza del 24/9/2021, il giudicante rilevava la mancanza in atti della procura generale rilasciata da #### e ### a ### risultando depositata la sola procura speciale rilasciata il ### relativa alla sola divisione ereditaria ed alle attività ad essa strettamente connesse fra cui non rientrava la domanda di risarcimento danni da occupazione sine titulo azionata in questa sede ###lo stesso provvedimento assegnava a parte attrice termine sino al 30/11/2021 per consentire la regolare costituzione di #### e ### Alla successiva udienza del 14/1/2022 il difensore di parte attrice ammetteva di non aver depositato nuova procura conferita da #### e ### a ### dichiarando che la causa sarebbe stata proseguita dalla sola ### in proprio. 
Successivamente allo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti, per essere poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/10/2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte con decreto del 4/10/2024, ritualmente comunicato ai difensori delle parti, e con ordinanza del 4/11/2024, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
Con ordinanza del 31/5/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione allegata da parte attrice alla comparsa conclusionale. 
All'udienza dell'11/7/2025 il difensore di parte attrice chiariva che il documento allegato alla comparsa conclusionale era stato in realtà precedentemente depositato nei termini. Il difensore insisteva, altresì, per l'ammissione di c.t.u. per la quantificazione dei danni subiti. 
All'esito le parti, su invito del giudicante, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per avervi le parti espressamente rinunciato.  2. Va preliminarmente chiarito che la domanda proposta dall'attrice è circoscritta a quella da lei avanzata in proprio, per avere rinunciato, all'udienza del 14/1/2022, a quella proposta in qualità di procuratrice generale di #### e ### 3. Tanto premesso, ai fini della decisione sulle istanze ed eccezioni delle parti, occorre preliminarmente procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda proposta da ### Nell'atto di citazione, quest'ultima ha premesso di essere comproprietaria dei fondi siti in ### località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lla 8, sub 1 ### e p.lle 22, 52, 53, 54 ###, in qualità di erede di ### (erede a sua volta di ### classe 1878 e ### e per aver acquistato con atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc.  1.180), ulteriori quote stabilite con la sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 507/2013 già in ditta ad altri coeredi, acquisendo, in particolare, la proprietà della porzione nella titolarità di ### della quota di 15/88 già in ditta al de cuius ### la proprietà della quota di 4/88 di cui ### era titolare in qualità di erede di ### la proprietà dell'ulteriore quota di 4/88 di cui ### era titolare per averla ricevuta in donazione da ### unico erede della defunta ### e la proprietà della quota di 15/88 già in ditta dagli eredi del defunto ### Nell'atto di citazione l'attrice ha denunciato l'occupazione sine titulo dei predetti immobili da parte di ### figlio di ### (a sua volta figlio ed erede dei defunti ### classe 1878 e ###, chiedendo la condanna del convenuto al versamento di un'indennità di occupazione per il tempo di abusiva detenzione (dal 1990 al 2020). 
Costituendosi in giudizio, ### rimarcando di non aver preso parte al giudizio di scioglimento della comunione ereditaria dei fondi facenti parte dell'asse ereditario dei defunti ### classe 1878 e ### ha chiesto in riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale o quindicinale ex art. 1159-bis c.c. degli stessi fondi, perché da lui posseduti da data antecedente alla proposizione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria. 
Orbene, è pacifico nella giurisprudenza in tema di difesa della proprietà, che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (cfr. cass. n. 4416/2007; cass. 26003/2010). 
Si è chiarito, in particolare, che “la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione; né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile” (cfr. cass. n. 705/2013). 
Applicando tali consolidati principi giurisprudenziali, appare evidente che l'attrice, non avendo mai allegato un pregresso titolo legittimante l'occupazione del bene da parte del convenuto ed avendo, cionondimeno, richiesto l'immediata retrocessione del bene (v. pag. 11 dell'atto di citazione), oltre al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, ha inteso esercitare un'azione di rivendicazione. 
Da tanto discendono due corollari: il primo è che il potere di rivendica, non costituendo un diritto autonomo, ma una facoltà contenuta nel diritto di proprietà è, come tale, imprescrittibile (cfr. cass. n. 5010/1986) e tanto è sufficiente per affermare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto; il secondo è che resta a carico della parte che agisce in rivendicazione la c.d. probatio diabolica, essendo essa tenuta a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. cass. n. 21940/2018; cass. n. 1210/2017). 
Nel caso di specie, l'attrice ha preteso di dimostrare la titolarità del diritto ad una quota della proprietà degli immobili in località ### attraverso la produzione della sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 507/2013, passata in giudicato, che ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria mediante la formazione di undici quote e demandando al notaio il procedimento di assegnazione attraverso l'estrazione a sorte. 
Orbene, per consolidato orientamento della giurisprudenza, l'atto di divisione, stante la carenza di effetti traslativi derivanti dallo stesso, ha carattere semplicemente dichiarativo e non è idoneo, pertanto, a fornire da solo, nei confronti dei terzi, la prova dell'acquisto della proprietà (cfr. cass. n. 3669/1987). 
Tuttavia, se ciò è esatto nei confronti dei terzi estranei alla divisione, nel diverso caso in cui “la controversia sorga tra i condividenti (o i loro aventi causa) deve pervenirsi a diversa conclusione, non già perché ricorra tra loro, quella traslazione che è esclusa dalla natura dell'atto divisionale, bensì perché la divisione, accertando i diritti delle parti nel presupposto di una comunione dei beni divisi, presuppone l'appartenenza dei beni alla comunione” (così testualmente cass. n. 4828/1994; cass. n. 1901/1974; cass. n. 4556/1985; cass. 4276/1984). 
Nel presente caso, risulta pacificamente acquisito al giudizio che i beni per cui è causa facevano parte dell'asse ereditario dei coniugi ### classe 1878 e ### diviso giudizialmente con sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro, passata in giudicato, per cui deve trarsi la conclusione che risulta provata la titolarità del cespite in capo alla comunione ereditaria dei danti causa di ### Occorre ulteriormente rammentare che la giurisprudenza più risalente nel tempo, sulla scorta dell'art. 757 c.c., ha attribuito alla divisione carattere dichiarativo ( cass. n. 5133/1983) e retroattivo (cfr. cass. n. 1175/1983). 
È altrettanto noto che in generale le sentenze dichiarative, ai sensi dell'art.  282 c.p.c., producono effetti unicamente a seguito del passaggio in giudicato delle statuizioni ivi contenute. 
In altri termini, l'effettivo scioglimento della comunione e l'assegnazione al singolo erede dei beni facenti parte della massa si producono solo con l'irretrattabilità della sentenza. 
Le conclusioni sopra riportate non mutano neppure accedendo all'indirizzo giurisprudenziale più recente, espresso dalle sezioni unite della corte di legittimità, per cui negli atti di scioglimento della comunione ereditaria sarebbe ravvisabile una natura costitutivo-traslativa e non meramente dichiarativa (cfr. cass., sez. un., n. 25021/2019) atteso che l'efficacia esecutiva della sentenza è collegata anche in tal caso pur sempre al passaggio in giudicato della stessa. 
E poiché nel caso in esame è pacifico che la sentenza della corte d'appello di Catanzaro è rimasta ineseguita, non essendosi mai proceduto al perfezionamento del procedimento di estrazione a sorte dei lotti, i beni per cui è causa devono ritenersi tuttora in comproprietà fra gli eredi dei defunti ### classe 1878 e ### 4. Dirimente diviene, a questo punto, la disamina della domanda riconvenzionale di usucapione promossa da ### relativamente agli immobili situati in ### località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###. 
Al riguardo il tribunale osserva che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversio possessionis nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possede ###maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possede ###via esclusiva (cfr. cass. n. 11903/2015; in tema di condominio, cfr. cass. n. 17322/2010; in tema di comunione ereditaria, cfr. cass. n. ###/2022). 
In particolare, la corte di cassazione ha ritenuto irrilevante il fatto che uno dei comproprietari abbia occupato l'intero immobile e provveduto alle spese fiscali e di manutenzione ordinaria e straordinaria (cfr. cass. n. 7075/1999); ha, poi, escluso che la volontà di possede ###più uti condominus possa desumersi dal mero fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, atteso che il coerede che invochi l'usucapione deve anche provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (cfr. cass. n. 5226/2002); in tema di comunione ordinaria, ha ritenuto insufficienti, ai fini della prova del possesso esclusivo e animo domini incompatibile con il permanere dell'altrui compossesso, atti di mera gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo a una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di un altro compossessore (cfr. cass. n. 9100/2018); ancora, ha ritenuto irrilevante il fatto che un coerede, che già abitava con il padre un appartamento e, quindi, ne aveva le chiavi, avesse continuato ad essere il solo ad averne la disponibilità, con la precisazione (tratta da cass. n. 1370/1999) che, ai fini dell'invocata fattispecie acquisitiva, potrebbe assumere rilevanza l'intervenuta sostituzione della serratura - della quale tutti i coeredi avessero in precedenza la chiave - accompagnata dalla prova che la sostituzione sia stata voluta e manifestata al fine di escludere il compossesso dei coeredi e non invece a fini di ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto (cfr. cass. n. 9359/2021). 
Va ulteriormente osservato che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e, comunque, non espressiva dell'esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (c.d. ius excludendi alios), costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr., in questi termini, n. 1796/2022; più in generale, cfr. cass. n. 19196/2005, secondo cui “il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto”).  ### della prova del dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapente (cfr. cass. n. 13921/2002). 
Nel caso in esame, ### non ha dimostrato - non risultando all'uopo idonee le allegazioni e le prove offerte in giudizio a mezzo testimoni - che il rapporto materiale con il compendio immobiliare oggetto di lite si sia verificato in modo tale da escludere, con palese manifestazione di volontà, da oltre vent'anni, ### e comunque gli altri coeredi da ogni possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, essendosi i testi limitati a confermare lo svolgimento da parte del convenuto di una serie di attività (trasformazione dei terreni da adibiti a pascolo a seminativi irrigui, realizzazione di invasi e di capannone per il deposito delle patate) compatibili con la sua qualità di comproprietario, restando del tutto neutra, ai fini che qui interessano, la circostanza che l'altra comproprietaria si sia astenuta dall'uso della cosa comune, rientrando pur sempre il non uso tra le facoltà di godimento della res delineato dall'art. 832 c.c. (cfr. cass., sez. un., n. ###/2022). 
Da qui il rigetto della domanda riconvenzionale, senza trascurarsi di evidenziare che identica domanda, proposta dal defunto padre del convenuto nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, era stata rigettata con sentenza passata in giudicato e la medesima domanda proposta dall'odierno convenuto nell'ambito dell'opposizione di terzo formulata in sede di opposizione al precetto nel giudizio iscritto al n. 4735/2018 R.G. davanti a questo tribunale è stata parimenti rigettata con sentenza n. 692/2022.  5. ### ha svolto in via principale domanda di condanna al pagamento del risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile a far data dall'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria (risalente al 1990) e fino all'anno 2020. 
La domanda è solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti che seguono. 
Nessun danno risarcibile in favore della comproprietaria pretermessa può ravvisarsi per il periodo anteriore alla sentenza n. 20550/2017 della corte di cassazione, che ha sancito il passaggio in giudicato della sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro. Infatti, sino a quel momento e per le ragioni espresse nel punto che precede, lo sfruttamento degli immobili da parte del convenuto è legittimamente avvenuto, per avere egli agito dapprima unitamente al padre ### (comproprietario dei beni al pari dell'attrice per come desumibile dalla sentenza di scioglimento della comunione ereditaria) e dopo la sua morte, come comproprietario perché erede di quest'ultimo. 
Rientrando lo sfruttamento degli immobili tra le facoltà di ogni comproprietario, nessuna pretesa risarcitoria può essere vantata dall'attrice, non potendo derivare alcun diritto al risarcimento da una condotta posta in essere da taluno nell'esercizio di un diritto. 
Il danno da mancata utilizzazione dei beni di cui è comproprietaria può, invece, ravvisarsi a partire dal momento in cui il convenuto ha posto in essere una condotta ostativa all'esecuzione della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria successivamente al suo passaggio in giudicato. 
Un simile momento può ravvisarsi nel 12/10/2018, in cui il convenuto ha ricevuto la notifica dell'atto di precetto per obbligo di fare (estrazione a sorte di quote di divisione ereditaria), senza darvi seguito, ma anzi proponendo opposizione a quel precetto con contestuale opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. (sul presupposto di aver usucapito i cespiti per cui oggi è causa che avevano formato oggetto di divisione ereditaria) dando seguito al giudizio iscritto al n. 4735/2018 R.G. definito da questo tribunale con la già richiamata sentenza di rigetto n. 692/2022 depositata agli atti del presente giudizio. 
Solo da quel momento in poi la condotta tenuta da ### può ritenersi pregiudizievole per l'attrice, in quanto ostativa all'acquisizione da parte sua del diritto all'attribuzione di una delle quote predisposte dalla corte d'appello di Catanzaro. Manca, del resto, la prova che ### abbia, in precedenza, espressamente formulato richiesta di accedere al bene e di farne uso al pari del convenuto ### Del tutto irrilevante è al riguardo la diffida al rilascio dei cespiti immobiliari, datata 13/12/2013 e indirizzata, fra gli altri, a ### non avendo l'attrice fornito la prova della sua effettiva spedizione e ricezione da parte del convenuto. 
Il risarcimento spettante all'attrice va commisurato al danno subito per il mancato godimento della quota a lei spettante e incontestatamente pari a 152/352 per come stimata dal perito di parte attrice (con dichiarazione non smentita dal perito di parte convenuta che ha anzi stimato la quota di proprietà astrattamente spettante a ### in 168/352) dal 12/10/2018 sino all'anno 2020 per come domandato in citazione e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, corrispondenti a quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. contenenti il rinvio alla quantificazione operata nella perizia allegata all'atto di citazione e riferita al periodo ricompreso fra il 1990 e il 2020. 
Ai fini della quantificazione può farsi riferimento alla perizia redatta dall'ing.  ### la cui metodologia di calcolo non è stata contestata dal convenuto, il quale - dando per corretti i calcoli sviluppati dal menzionato ingegnere - si è limitato a scomputare dalla somma domandata, pari a complessivi € 212.589,34, l'importo di € 19.009,68 (corrispondente al danno derivante dal mancato utilizzo delle particelle 298, 299 e 300 che il convenuto ha affermato di non aver mai posseduto senza incontrare sul punto la contestazione della controparte) e quello di € 147.867,54 corrispondente alle spese sostenute per le migliorie asseritamente da lui apportate al fondo.  ###. ### ha stimato in € 2.200,00 il canone annuo di affitto che la ### avrebbe potuto pretendere per la superficie di una sola quota di 15/88 e in € 560,00 il canone annuo di affitto che la ### avrebbe potuto pretendere per la superficie di una sola quota di 4/88. Avendo la ### acquisito medio tempore la proprietà dell'intera quota di 15/88 appartenente a ### di altra quota di pari dimensioni e di due quote di 4/88, il canone annuo di affitto a cui avrebbe potuto avere diritto è pari ad € 11.040,00 (di cui € 4.400,00 derivanti dal prodotto di € 2.200,00 per una quota di 15/88 × 2 anni dal 12/10/2018 al 2020 e successivamente moltiplicato per due, avendo acquisito la ### due quote da 15/88, per un totale di € 8.800,00, ed € 1.120,00 derivanti dal prodotto di € 560,00 per una quota di 4/88 × 2 anni dal 12/10/2018 al 2020 e successivamente moltiplicato per due, avendo acquisito la ### due quote da 4/88, per un totale di € 2.240,00).  ###, stimato dal perito alla data della relazione (i.e. 21/10/2021), costituendo debito di valore, va rivalutato all'attualità in € 12.784,00. 
Devono poi essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del verificarsi del fatto (i.e. 12/10/2018), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del fatto (i.e. 12/10/2018) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (complessivamente pari ad € 1.390,00) per un valore finale totale di € 14.174,00 (€ 12.784,00 + € 1.390,00) da liquidarsi in favore dell'attrice e a carico del convenuto. 
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.  6. Passando, in ultimo, all'esame della domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per i miglioramenti effettuati ai fondi per cui è causa, occorre evidenziare che l'art. 1150 c.c. stabilisce che per i miglioramenti è dovuta un'indennità pari, nel caso di possesso di buona fede, all'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. In caso di mala fede, invece, l'indennità sarà pari alla minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore. 
Quanto alle addizioni, se queste, come nel caso di specie, costituiscono miglioramenti (come addizioni vengono indicati gli invasi, il capannone per il ricovero delle patate, la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione, quindi modifiche che si inseriscono nell'ambito della trasformazione dei terreni e della ristrutturazione e rinnovamento del rudere e che, pertanto, possono considerarsi “miglioramento”) e il possessore è di buona fede, l'indennità è dovuta, come per i miglioramenti, nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (art. 1150, quinto comma, c.c.). 
Dunque, anche a voler ammettere che ### sia possessore di buona fede (dunque secondo la ricostruzione per lo stesso più favorevole), ai sensi della disciplina citata non gli è dovuto il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione, ma un'indennità commisurata all'aumento di valore conseguito dagli immobili per effetto dei miglioramenti.  ### parte, è evidente che spese sostenute e aumento di valore indichino concetti diversi e non sovrapponibili, ben potendo esservi, ad esempio, interventi di ristrutturazione che non incidono affatto o non incidono sensibilmente sul valore dell'immobile. 
Il convenuto non ha, tuttavia, fornito alcun parametro per quantificare l'asserito aumento di valore dell'immobile, di cui non è stato indicato né il valore di partenza (che non si identifica con la rendita catastale, la cui funzione principale è quella di definire l'entità fiscale del bene e, pertanto, non coincide con il valore di mercato), né il valore finale ed i criteri per la sua determinazione in relazione alle opere eseguite. 
La cifra di € 147.867,54 indicata nella comparsa di risposta è del tutto priva di giustificazione e non è possibile comprendere da dove derivi nemmeno attraverso la lettura della perizia di parte datata 17/7/2021 a firma dell'ing. ### La cifra appare del tutto arbitraria, non essendo ancorata ad alcun dato obiettivo e verificabile, né ad un valore commerciale di partenza. 
Né, d'altra parte, è stata fornita una rappresentazione o descrizione delle condizioni originarie dell'immobile e nemmeno sono state formulate specifiche istanze istruttorie sul punto, così risultando impraticabile un'eventuale c.t.u. che, qualora ammessa, si sarebbe rivelata del tutto esplorativa. 
In definitiva, deve concludersi che non è stata raggiunta la prova del quantum dell'indennità richiesta, né può ricorrersi al potere di determinazione giudiziale in via equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone comunque, oltre alla raggiunta prova del danno, che la precisa determinazione dell'ammontare dello stesso sia impossibile o molto difficile, nonché l'allegazione, da parte del danneggiato, di plausibili parametri di quantificazione, non potendo risolversi tale prerogativa del giudice in una supplenza al mancato assolvimento dell'onere della prova della parte (cfr. cass. n. 3794/2008; cass. n. 8615/2006). 
Nel caso di specie era certamente possibile per parte convenuta operare una stima realistica dell'indennità fondata sull'allegazione di obiettivi parametri di quantificazione, prendendo per esempio a parametro il valore di terreni agricoli analoghi nella stessa zona o l'incidenza percentuale dello stato di conservazione. 
Nulla di tutto questo è stato fatto, pertanto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere un'indennità per miglioramenti e addizioni va rigettata.  7. Quanto al regolamento delle spese, il sensibile ridimensionamento della domanda proposta dall'attrice ne giustifica la compensazione per la metà. 
Per la restante metà le spese sono poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M.  55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa (da ritenersi indeterminabile ma ricompreso nello scaglione di media complessità da € 26.000,01 ad € 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si distraggono in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta.  P.Q.M.  Il tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - accerta e dichiara che ### è comproprietaria per la quota attribuitale in virtù della sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro passata in giudicato e dell'atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc. n. 1.180) degli immobili siti in ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###; - rigetta la domanda riconvenzionale formulata da ### di acquisto della proprietà per usucapione degli immobili siti in ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###; - condanna ### al risarcimento in favore di ### del danno da occupazione illegittima della quota di comproprietà a lei spettante in virtù dei titoli richiamati al primo punto a partire dal 12/10/2018 sino al 31/12/2020 che quantifica in € 14.174,00 in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi; - rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per addizioni e miglioramenti; - condanna ### alla rifusione in favore di ### della metà delle spese relative al presente giudizio che liquida, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 8.415,29 (di cui € 13,29 per spese di notifica, € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 7.616,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà e con distrazione in favore dell'avv. #### 4 novembre 2025 

Il giudice
dott.ssa ###


causa n. 1634/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Grossi Ermanna

M
4

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 6530/2025 del 07-11-2025

... determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017). Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici ### fino alla data del pagamento degli acconti, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Quinta Sezione Civile Composta dai seguenti ### Dott.ssa ### D' ###.ssa ### rel. 
Dott.ssa ### in ### di Consiglio ha pronunziato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5542/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 26/6/2025 TRA ### rappresentata e difeso dall' avv. ### .  -appellante - E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### ; -appellata
E ### rappresentata e difesa dall' avv. ### .  -appellata
E ### ; -appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 pubb. il ### .  CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 26/6/2015 .  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione notificato l'1 aprile 2016, ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri, la ### spa per sentirla condannare in solido con ### ed ### al risarcimento dei danni a suo dire subiti nel sinistro occorso il 12 ottobre 2013 in ### in ### 2.Deduceva che il giorno dell'evento dannoso, alla guida del veicolo ### tg. ### percorreva via ### in ### allorquando giunta all'incrocio con via ### dopo aver inserito la freccia di sinistra, iniziava la svolta a sinistra per immettersi su via ### e veniva violentemente urtata dalla ### tg. ### di proprietà di ### e condotta da ### intenta ad effettuare una manovra di sorpasso . 3.Allegava lesioni personali quantificate nel 14% di IP, lamentando anche un danno estetico per rimediare al quale sarebbe necessaria una spesa di euro 7.000,00 - 8.000,00 euro, nonché spese mediche pari ad euro 954,49. 
Assumeva che la ### spa, ### della ### aveva versato euro 8.800,00, al netto delle spese di patrocinio, somma trattenuta in acconto sul maggior avere.  4. Si costituiva in giudizio la ### spa, evidenziando che sulla scorta della visita medico legale svolta dalla ### le lesioni residuate da controparte ammontavano al 6% di IP, con conseguente applicazione della ### relativa all'### Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ex art. 149 ### delle ### e nel merito contestava an e quantum ex adverso richiesto.  5.In corso di causa era ammessa ed espletata la ctu medico - legale sulla persona dell' attrice .  6.Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni , con sentenza 149/2019 il Tribunale così decideva : a) dichiara inammissibile la domanda attorea per violazione dell'art. 149 CdA; b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore dei convenuti, che si liquidano per ciascun convenuto, in euro 4835,00 per compenso ex D.M. 55/14, rimb. 
Forf, IVA e CPA come per legge; spese da distrarsi per il convenuto ### in favore dell'avv. ### che le ha anticipate; c) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc proposta da convenuto ### nei confronti dell'attrice”. 7. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello ### lamentando: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 149 D. Lgs 209/2005 - errata decisione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt.  91 e 92 cpc e dell'art. 4 D.M. 55/2014. 
Ha chiesto la riforma integrale della sentenza con conseguente declaratoria di responsabilità di ### ed ### in relazione al sinistro di cui è causa con condanna di tutti gli appellati al risarcimento della somma di euro 26.000,00.  8. Si è costituita la ### spa, eccependo preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame .  9.Si è altresì costituita la ### chiedendo: “ … respingere il gravame promosso da ### per tutte le argomentazioni spese in fatto e diritto, e dunque perché infondato; nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento e riforma della gravata sentenza in punto di ammissibilità della azione promossa, accertare e dichiarare ad minimum la sussistenza della presunzione legislativa del concorso di colpa delle parti #### nella causazione dell'evento ed, in caso di riconoscimento di somme, vista la normativa sulla ### la validità ed efficacia della copertura assicurativa in favore della sig.ra ### mai contestata, polizza ###, ed in assenza di titoli di responsabilità della medesima per omessa custodia del mezzo, dichiarare la ### S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire la convenutaappellata contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa, anche di lite, in favore della appellata. Vinte le spese di lite del doppio grado”.  10.Precisate le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa in decisione all' udienza in trattazione scritta del 26/6/2025 alla quale si è pervenuti in seguito ad alcuni rinvii disposti per il carico di ruolo previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.  ***  1..Deve in primo luogo esaminarsi la censura riguardante la contestata inammissibilità della domanda avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile e dei responsabili civili in quanto astrattamente idonea a definire la lite . 
Orbene il Tribunale ha così motivato sulla eccezione di improponibilità e difetto di legittimazione passiva di ### ; “Va rilevata la inammissibilità della domanda proposta nei confronti di ### s.p.a. e, conseguentemente nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo antagonista, per violazione dell'art. 149 Cod. ### . La disposizione da ultimo citata prevede infatti che debba ricorrersi alla procedura di indennizzo diretto , richiedendo il ristoro dei danni derivanti da sinistro stradale, anche nell'ipotesi di danno alla persona , ove venga riscontrata una invalidità permanente in misura pari od inferiore al 9%. Nel caso che ci occupa risulta provato per tabulas che l'attrice ebbe a rivolgersi alla propria ### la ### di ### e conseguì il pagamento della somma di € 8800,00 a titolo di ristoro del danno derivante dal sinistro del 12 gennaio 2013 . ### espletata dal Dott. ### , immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal decidente, ha evidenziato che i postumi permanenti subiti dall'attrice a seguito del sinistro de quo sono quantificabili nella misura del 9% ; poiché dunque la riscontrata invalidità permanente è pari proprio al 9% ,che costituisce il limite di inabilità per far luogo alla procedura di indennizzo diretto , deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo ad ### s.p.a. , reputandosi satisfattiva la somma versata dalla ### a titolo di indennizzo diretto”. 
Ad avviso della Corte la decisione del Tribunale non tiene conto della pronunzia resa dalla Corte Costituzionale n. 180/2009 in base alla quale l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il ### delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Non è , dunque, riscontrabile un vizio nel procedimento di formazione legislativa, in quanto il sistema di liquidazione del danno, creato nell'esercizio della delega, è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato, volto ad assicurare un rafforzamento della protezione dei consumatori e dei contraenti deboli attraverso il riconoscimento di un ulteriore modalità di tutela. ( v. anche per l' azione diretta del terzo trasportato nei confronti del responsabile civile ordinanza n. 441/2008 ) . 
In conformità della interpretazione del giudice delle leggi deve ritenersi pienamente legittima la azione proposta dalla danneggiata nei confronti della compagnia assicuratrice dell' autovettura antagonista , in quanto l' esercizio dell' azione diretta - e a maggior ragione la richiesta stragiudiziale nella fattispecie avanzata dall' attrice nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà ex art. 149 c.d.a. - non è preclusiva dell' esperimento dei comuni rimedi nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice .  2.Passando quindi al merito della domanda , sempre in via preliminare deve rilevarsi la prestata acquiescenza ex art. 346 c.p.c. alla inammissibilità della domanda di manleva avanzata dalla proprietaria dell' auto, ### nei confronti del conducente ### in quanto impropriamente rivolta nei confronti di altro soggetto rispetto a quello che ha avanzato la domanda principale . 
Invero nel costituirsi in questo grado la ### ha contestato in via del tutto generica il gravame del quale ha chiesto il rigetto, e in via subordinata nell' ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda, ha chiesto di accertare la presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli e dichiarare la compagnia tenuta a manlevarla da eventuali pretese azionate dall' attrice . 
In assenza di specifiche contestazioni avverso la inammissibilità della “ domanda riconvenzionale” la predetta statuizione è passata in giudicato .
Nel merito l' assunto originario della responsabilità esclusiva dei convenuti ### è fondato . 
Dalle dichiarazioni confessorie rese dal conducente dell' autovettura ### ai verbalizzanti in merito alla manovra di sorpasso nonché dalle dichiarazioni rilasciate dal testimone oculare ### allegate al verbale ( v. doc. n. 5 fasc. attrice), risulta confermato l' assunto del sorpasso dell' autovettura ### condotta dal ### allorchè quest' ultimo, che percorreva Via dei ### in ### , inserita la freccia di sinistra ed accostatosi all' asse della carreggiata , iniziava la svolta a sinistra per accedere su ### veniva violentemente urtato dalla ### condotta dal ### impegnato in una manovra di sorpasso ( v.  dichiarazioni testimone oculare ### “ ### dietro la ### in direzione ### , un veicolo mi sorpassava giunto in prossimità di ### , un veicolo ### svoltava a sinistra inserendo la freccia per accedere su ### un veicolo che sorpassava lo urtava violentemente .Penso che la ### avesse quasi completato la manovra di svolta a sinistra”). 
Dagli elementi acquisiti dai verbalizzanti fidefacienti ( v. descrizione parte danneggiate , posizione statica veicoli ed allegati rilievi ) si evince altresì che i danni riportati dalle autovetture ( parte anteriore ### e laterale sinistra ### ) sono compatibili con la dinamica descritta in citazione ovverossia con un urto avvenuto allorchè la conducente della ### ( che come riferito dal teste ### ) aveva acceso la freccia direzionale di sinistra e si era spostata in prossimità dell' asse della carreggiata per effettuare la manovra di svolta a sinistra in direzione ### veniva urtata nella parte laterale sinistra dell' auto dalla parte anteriore della ### condotta dal ### che la seguiva nella stessa direzione di marcia e la sorpassava sempre a sinistra, tenendo una velocità non adeguata alla situazione dei luoghi( 50 KM orari v. rapporto ) al punto che la ### veniva spostata di circa 12 metri fermandosi contro un muro di recinzione . 
Orbene ad avviso della Corte le prove raccolte depongono senz' altro per la responsabilità esclusiva del ### con superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. Risulta invero accertata violazione da parte del medesimo, degli artt. 141 , 142 nonché dell' art. 148 c.d.s che al comma 2 lett. d) prevede che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare e al comma 7 . Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre. 
Per contro dal rapporto non sono emersi elementi di corresponsabilità della conducente della ### avendo il testimone oculare riferito che la medesima effettuava la svolta a sinistra osservando le cautele imposte dalle norme di comune prudenza e dal codice della strada ( art. 154 c.d.s) . 
Peraltro le prove raccolte rendono superflua l' ammissione delle istanze istruttorie riformulate dalla parte appellata ### . 3.Per quanto attiene alla quantificazione dei danni sulla base dell' elaborato peritale dal quale non si hanno ragioni di discostarsi in quanto esatto, adeguatamente motivato ed esente vizi logici/giuridici è risultato che la ### in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa , ha riportato “### cranico minore. Ferita lacero-contusa della regione fronto-parietale sinistra. Ematoma palpebrale sinistro. ### distorsivo del rachide cervicale”, compatibili con la dinamica del sinistro riferita dalla perizianda e rilevata dall'atto di citazione; non si è evidenziata, all'anamnesi patologica remota, la presenza di processi morbosi incidenti sull'integrità psico-fisica della perizianda antecedentemente al fatto per cui è causa. Pertanto si ritiene che nel caso specifico sia congruo un periodo di invalidità temporanea totale di 20 ### giorni, mentre l'invalidità temporanea parziale al 50% va circoscritta ad un periodo di 15 ### giorni; il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###. Per quanto riguarda la presenza di esiti permanenti, questi possono essere considerati consistenti in: “### cefalea psttraumatica. Cervicalgia post-traumatica persistente con limitazione ai gradi estremi dei movimenti del capo in tutte le direzioni. Esito cicatriziale in regione fronto-parietale sinistra meglio descritto nell'esame obiettivo” e producenti una invalidità permanente, intesa quale ### pari al 9% (nove per cento);. il grado di sofferenza psico-fisica, in una scala da 1 a 5, può essere indicato pari a 1 ###” In base di cui all'art. 139 del ### delle ### (D.lgs. 209/2005) contenente i parametri di valutazione dei danni fisici di lievi entità prodotti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, devono riconoscersi all' appellante le seguenti somme : euro 15.953,90 per IP pari al 9% in soggetto di anni 50 all' epoca del sinistro , euro 1.123,60 per ITA di gg.20 ed euro 421,35 per ITP di giorni 15 , più danno morale 33% in via equitativa di euro 5.823,27 , senza ulteriori personalizzazione in ragione della scarna allegazione delle sofferenze subite confermata dalla ctu , per un complessivo importo di euro 23.331,22 . 
A tali somme devono essere aggiunte le somme sborsate dalla danneggiata per sostenere le spese mediche sostenute per la diagnosi e cura delle lesioni riportate dalla medesima in seguito all'evento per cui è causa, come da documentazione visionata dal ctu, per un totale di € 954,49 che rivalutate alla decisione , è pari a euro 1.106,00 . 
In conclusione, la somma finale dovuta alla ### ammonta a € 24.437,00 dalla quale deve essere detratto l'acconto di € 8.000,00 già corrisposto dalla ### con offerta seguita dalla dazione di assegno per ugual somma del 15/4/2015 accettata dalla ### in acconto del maggior danno . 
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017). 
Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici ### fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo. 
In conclusione l' appello deve accogliersi ed accertata la responsabilità esclusiva della proprietaria e conducente dell'autovettura ### nella causazione del sinistro occorso il ### , condannarsi gli appellati in solido al pagamento della somma di euro 24.437,00 da cui detrarre l' acconto ricevuto oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri sopra indicati ed interessi legali dalla decisione alla data del pagamento . 
In applicazione del principio della soccombenza le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico dei convenuti/appellati soccombenti e si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva , a valori medi stante la non particolare complessità delle questioni controverse , in base al valore della causa rappresentato dal decisum e con esclusione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto . 
Per le stesse ragioni le spese della ctu sono poste definitivamente a carico degli appellati in solido.  PQM La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da ### avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 149/2019 dep. il ### , in accoglimento dell' appello e totale riforma della impugnata sentenza così provvede : -dichiara ammissibile la domanda proposta da ### ; -accerta la responsabilità esclusiva di ### e ### per la causazione del sinistro verificatosi a ### il ### ; -condanna #### e ### in solido a pagare a ### la somma di euro 24.437,00 per le causali indicate nella parte motiva, da cui detrarre l' acconto , oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri ivi indicati; -condanna #### ed ### in solido tra loro a rifondere a ### le spese di lite del giudizio di doppio grado che, quanto al primo grado, liquida in euro 355,50 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi professionali e, quanto al secondo grado, in euro 382,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali , il tutto oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ; -pone le spese della ctu medico-legale definitivamente a carico degli appellati in solido. 
Così deciso nella ### di consiglio del 30/10/2025 .  ### estensore Dott.ssa ###ssa ### D'

causa n. 5542/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Falla Trella, Marianna D'Avino

M
2

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10364/2025 del 11-11-2025

... normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” Infine, con riferimento a quanto dedotto dal procuratore di parte attrice circa un successivo aggravamento del ### (cfr. note conclusionali depositate in data ###), a parere di questo Giudice, deve escludersi un'ulteriore risarcibilità della patologia sopraggiunta che non costituisce danno autonomamente risarcibile, ma rappresenta un mero sviluppo della lesione originaria già oggetto di risarcimento nella presente causa. Nulla, inoltre deve disporsi in ordine agli interessi compensativi, non essendo stata svolta sul punto tempestiva domanda (Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10376). Al pagamento dei superiori importi va condannata la struttura convenuta C.I.D. S.p.A. Quanto alla domanda attorea volta al risarcimento del danno per perdita di capacità lavorativa specifica, l'attore ha dedotto che in conseguenza dell'intervento del 16.10.2020 non ha più potuto svolgere alcuna attività imprenditoriale. ### è (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di Napoli 8 ### ***********  ####. 127 ###.P.C. (Udienza del 10/11/2025) Viene trattata la causa civile iscritta al n. 27341 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, Il Giudice Dato atto che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, precisando le conclusioni e discutendo la causa; dato atto che risultano altresì depositate note conclusionali; pronuncia la seguente sentenza mediante deposito al pct. 
Rg. 27341/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - nella persona del Giudice Monocratico dott. ### bianco, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 83, comma 6, del ### - ### 17 marzo 2020, n. 18 e 36 del ### - ### 8 aprile 2020, n. 23, la seguente ### causa civile iscritta al numero 27341/2022 del
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2022, aventi ad oggetto “resposanbiltià professionale e da prodotto difettoso” DA ### C.F. ###, nato a Napoli il ###, ivi residente alla ### n° 37, elettivamente domiciliato in Napoli, alla ### n° 7, presso lo studio dell'Avv. ### che, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. ### lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti conferita.  #### “A.CARDARELLI”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###Napoli alla via ### n. 9 (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### presso il cui studio è elettivamente domiciliata in #### alla via ### n. 39, unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### giusto mandato in atti.  #### residente ###, Cod. 
Fisc. ###, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. ### e dall'avv. ### ( soci professionisti della società “### società tra avvocati per azioni”, C.F. ### e P.I. ###, con sede ###Napoli alla ### di ### n. 276), mandato in atti; ###' ### S.p.A. -, ###, (C.F./P.IVA ###) con sede ####### alla ### snc, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti ##### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla ### n.89, giusto mandato in atti; ###'s ### S.A. domiciliat ###### al ### n. 86, rapp.ta e difesa da gli avv. ti #### e ### tutti del ### di Napoli giusto mandato in atti; Terza chiamata in causa (da ### MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha convenuto in giudizio l' ### di rilievo nazionale A. ### di Napoli, la C.I.D. S.p.A. - ### e ### per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni : “1) ### i fatti così come descritti in narrativa; 2) ### e dichiarare la responsabilità solidale e/o alternativa e/o concorrente dell'A.O.R.N. ### in persona l.r.p.t. e della C.I.D. S.p.A. - ###, in persona del legale rappresentante p.t., nonché del Dott. ### nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa; 3) ### e dichiarare l'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate dal sig. ### come asseverate nella perizia di parte, e l'evento dannoso del 16.10.2020; 4) ### e dichiarare l'entità e la natura delle lesioni/menomazioni personali subite dal sig. ### in conseguenza dell'intervento chirurgico del 16.10.2020, come esattamente descritte nella perizia di parte redatta dal ### Dott. ### 5) Per l'effetto, condannare in solido tra loro e/o in via alternativa e/o in via concorrente: 1) l'A.O.R.N. ### in persona del l.r.p.t.; 2) e la C.I.D. S.p.A. - ###, in persona del legale rappresentante p.t., nonché 3) il Dott.  ### ovvero chi dovesse risultare tenuto, all'esito del giudizio, al pagamento, in favore del #### della somma di € 631.475,00, ovvero di quella diversa, minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta dovuta all'esito del giudizio, anche a mezzo di C.T.U. che, sin da ora, si richiede, a titolo di risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo causati all'attore dall'evento dannoso del 16.10.2020 dedotto in narrativa, e dalle conseguenti lesioni riportate, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto e sino allo effettivo soddisfo; 6) ### in ogni caso, i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese al 15%, IVA e ###” Nello specifico, l'attore ha dedotto che in data ### veniva ricoverato presso il reparto di cardiologia ### dell'### di rilievo nazionale A. ### di Napoli dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di angioplastica coronaria con impianto di stent medicato del tipo ### 2.5 x 23 mm a 12 atm, previa dilatazione con pallone; in data ### veniva sottoposto ad un ulteriore intervento di ### (###, eseguito dal dott. ### per una stenosi subocclusiva della coronaria di destra, con ingresso dalla arteria radiale sinistra; tuttavia, una volta condotta in sede di ostruzione la sonda fornita all'estremità di un palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico del tipo #### EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm, l'operatore non riusciva a sgonfiare il palloncino, che rimaneva incastrato nel vaso coronarico, occludendolo e, nonostante, i tentativi manuali di rottura l'operatore riusciva solo a procurare la rottura dello shaft del catetere; si rendeva necessaria l'intubazione del paziente cui seguiva una cardioversione elettrica per una fibrillazione atriale, con trasferimento del paziente presso l'### “### II” di Napoli, dove il ### veniva sottoposto ad intervento cardiochirurgico, in circolazione extracorporea e, mediante apertura dello sterno, veniva rimosso il palloncino che occludeva la coronaria, la quale veniva rivascolarizzata mediante by pass aorto coronarico.  ### la prospettazione attorea, le sue condizioni rimanevano critiche con necessità di cure e terapie mirate; peraltro la prolungata occlusione della coronaria di destra aveva causato una necrosi inferiore del miocardio, con uno scompenso cardiaco acuto che imponeva un'assistenza ospedaliera intensiva sino alla data del 29.10.2020, cui seguiva il ricovero presso la clinica ### di ### sino alla data dell'01.12.2020; all'esito delle vicende narrate, esso attore ha assunto di presentare segni di insufficienza cardiaca cronica con dispnea da sforzo, dolore toracico, impossibilità ad effettuare attività sportiva anche minima, necessità di terapia medica e controlli periodici specialistici; soffre, altresì, di insufficienza renale cronica. 
Ciò posto, parte attrice ha dedotto la responsabilità dell'### di Napoli ed in via gradata, la responsabilità extracontrattuale ex art.  2043 c.c. di ### medico-chirurgo che ha materialmente eseguito l'intervento de quo, oltre alla responsabilità dell'azienda produttrice del dispositivo medico utilizzato nel corso dell'operazione, C.I.D. S.p.A. per danno derivante da prodotto difettoso. 
Con note conclusionali depositate il ### l'attore ha inoltre precisato che in corso di causa le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate tanto che in data ### veniva ricoverato presso il ### per insufficienza mitralica ed aortica funzionale di grado severo, tanto da necessitare in data ### di sostituzione delle valvole mitrale ed aortica. 
Si è costituita l'### di rilievo nazionale A. ### di Napoli, la quale ha eccepito l'inesistenza del nesso causale tra l'operato dei suoi sanitari ed i danni lamentati da parte attrice, avendo, l'equipe medica, agito con estrema diligenza e professionalità. ### la prospettazione della convenuta struttura ospedaliera, gli attuali esiti e postumi derivati al ### sono stati causati dal malfunzionamento del dispositivo medico utilizzato in quanto non conforme in termini di qualità e sicurezza; esso, nello specifico, si presentava in forma sigillata e sterile oltre che di ridotte dimensioni (diametro una volta gonfiato che va e dai 2 ai 3-4 mm) ed ogni valutazione di controllo e verifica era di esclusiva competenza della ### produttrice; per tali motivi, ha chiesto in via principale il rigetto della domanda attorea; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ha chiesto di accertare e dichiarare che la responsabilità dell'evento è da attribuire esclusivamente alla società C.I.D. 
S.p.A.; con condanna alle spese e competenze di giudizio.
Si è costituita la ### S.p.A. che ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea ed ha escluso ogni ed eventuale difetto del device, attribuendo l'evento avverso a fattori causali terzi e comunque estranei alla sua produzione. 
Si è costituito ### che preliminarmente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della ###s ### S.A. ha eccepito l'infondatezza domanda attorea; nella denegata ipotesi di condanna, ha chiesto di essere manlevato dalla A.O.R.N. A. ### ovvero, in via gradata, dalla ###s ### S.A in virtù di contratto di assicurazione per la responsabilità professionale ((polizzen. ###-LB - ###-LB). 
Si costituita la terza chiamata ###s ### S.A. la quale ha eccepito il difetto di legittimazione dell'assicurato ### e l'inoperatività contrattuale della polizza. In ogni caso ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto. 
Ammessa ed espletata la C.T.U. medico legale a firma dei dottori ### e ### la causa è stata rinviata all'udienza del 10.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine sino a 20 giorni prima per il deposito di eventuali note conclusive.  ***** 
La domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento.  ### ha esercitato un'azione giudiziale risarcitoria contro l'A.O.R.N. ### la C.I.D. S.p.A. e ### ai fini della declaratoria della relativa responsabilità solidale e/o alternativa per l'evento chirurgico di angioplastica coronaria del 16/10/2020 e le conseguenze dannose che sono scaturite dal malfunzionamento del dispositivo medico - palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico del tipo #### EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm. 
Sussiste, pertanto, piena legittimazione ad agire dell'attore nei confronti dell' ### di rilievo nazionale A. ### di Napoli , sia nei confronti della C.I.D. S.p.A. - ### (e ciò indipendentemente dall'assenza di un rapporto contrattuale diretto fra l'attore e quest'ultima), essendo incontestato che il ### abbia usufruito del “palloncino per l'impianto di stent” per cui è causa a seguito di intervento chirurgico risalente al mese di ottobre 2020 presso l'UTC dell'### i cui sanitari provvidero ad impiantare il dispositivo medico prodotto dalla società convenuta ### spa. 
Ciò premessi, in punto di responsabilità per prodotti difettosi, le norme di cui agli artt. 114, 116 e 121 del d. lgs. 206/2005, individuano sia in capo al produttore (C.I.D. S.p.A), sia in capo al soggetto fornitore (### di rilievo nazionale A. ### di Napoli) i soggetti astrattamente responsabili. 
Quanto al riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 120 del d. lgs. 206/2005, l'onere di provare sia la pericolosità del prodotto sia il nesso causale fra la pericolosità del prodotto ed il danno incombe in capo al consumatore, tra cui certamente rientra l'odierno attore, atteso che possono invocare la responsabilità da prodotto difettoso “tutti i soggetti che si sono trovati esposti, anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all''utilizzatore' in senso lato, e non esclusivamente al consumatore o all'utilizzatore non professionale” (cfr civ., sent. n. 13458 del 29.05.2013). 
Peraltro, è appena il caso di rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd.  codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art.  118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.” (cfr ###. 3, Ordinanza n. 11317 del 07/04/2022)
Sul punto deve rilevarsi che il ### ha efficacemente dimostrato con la documentazione medica allegata all'atto introduttivo (### clinica 2020028783 concernente il ricovero presso l'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli dal 14 al 16/10/20 - angioplastica coronarica del 16.10.20 - ### clinica 2020039776 concernente il ricovero presso l'A.O.U. “### II” di Napoli dal 16 al 29/10/20), che il danno a lui derivato è direttamente collegato al difetto del dispositivo medico (palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico) e non invece da cause esterne indipendenti (quali la malpractice dei sanitari del ###. In particolare, nella cartella clinica del ### è riportato quanto segue: “16/10/20 - ### di stenosi subocclusiva di coronaria destra medio prossimale via radiale sx. Si predilata la lesione con pallone 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm e si procede ad impianto di DES Cre8 EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm con evidenza di buona espansione dello stent ma con impossibilità allo sgonfiaggio del pallone dello stent stesso che permane gonfio anche dopo tentativi di sgonfiaggio manuale con evidenza di pallone permanentemente gonfio e rottura shaft. Si tenta rottura del pallone con diversi devices con accesso anche femorale dx 8 F. Tentativo di recupero con onesnare con rimozione di guida ed ipotubo ma con pallone permanenentemente gonfio. 
Per presenza di FA si pratica CVE dopo intubazione orotracheale del paziente da parte del rianimatore con ripristino di ritmo sinusale. Attivata immediatamente richiesta di trasferimento in sala di ### Si organizza il trasferimento con ambulanza rianimativa sedato ed intubato con introduttore arterioso ### a.f. dx e venoso ###. Compenso emodinamico stabile con P.A. 185/70 mm### 115 bpm ### 100% in ventilazione.”( cfr. produzione attorea - cartella paziente integrato pag. 14); inoltre dalla ### di procedura angioplastica si evince quanto segue : “Si effettua ### di stenosi critica prossimale e medio prossimale di coronaria destra previa predilatazione con pallone 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm e successivo impianto di DES Cre8 EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm con evidenza di buona espansione dello stent ed impossibilità allo sgonfiaggio del pallone”; infine dalla ### clinica n. 2020039776 concernente il ricovero presso l'A.O.U. “### II” di Napoli dal 16 al 29/10/20 si legge quanto segue “Proveniente dall'### dove durante seduta interventistica di angioplastica, subisce occlusione coronaria dx per mancato sgonfiaggio del palloncino… viene condotto direttamente in sala operatoria”. 
Deve precisarsi infatti che la cartella clinica costituisce documentazione ufficiale certificata dove sono riportati in modo dettagliato gli eventi clinici a far data dall'utilizzo del dispositivo medico difettoso ed integra un elemento probatorio ai sensi dell'art. 120 del codice del ### che consente di accertare la stretta correlazione temporale e funzionale tra l'utilizzo del dispositivo e l'insorgenza delle lesioni personali a carico del ### Sempre ai fini di individuare il perimetro decisorio, in fatto e in diritto, va rammentato che si sensi dell'art. 5 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (trasfuso nell'art. 117 del cd. "codice del consumo"), il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili e in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore. 
Sez. 3, Sentenza n. 13458 del 29/05/2013 Sulla scorta di tale premessa è ragionevole affermare che la prova del nesso causale fra la somministrazione di un prodotto che si assume difettoso ed il danno conseguente possa essere desunta anche da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, i quali lo facciano ritenere sussistente, anche nel caso in cui una prova certa di tale nesso causale non sia stata acquisita, in quanto la ricerca scientifica né ne escluda, né ne ammetta l'esistenza. 
Nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta in atti emerge che l' ### di rilievo nazionale A. ### ha adeguatamente conservato il prodotto (palloncino gonfiabile per l'impianto di stent coronarico) conformemente ai requisiti di sicurezza previsti, escludendo eventuali irregolarità della sua condotta; in particolare, con ### del 20/10/2020 inviato al Ministero della salute, l' ### denunciava i fatti accaduti durante l'intervento del 16.10.2020 cui era stato sottoposto il ### in particolare dal detto rapporto si legge che: “### procedura di angioplastica coronarica dopo aver adeguatamente preparato la stenosi mediante predilatazione veniva posizionato lo stent in questione. Dopo gonfiaggio a pressione nominale ed idonea espansione si verificava impossibilità allo sgonfiaggio del pallone dello stent che rimaneva in sede gonfio determinando occlusione della coronaria in questione nonostante tutti i tentativi di sgonfiaggio. 
Il paziente veniva rapidamente trasferito presso la ### dell'### dove veniva sottoposto a ### aorto coronarico urgente” ( cfr. segnalazione al Ministero della salute relativa al dispositivo medico - allegata alla comparsa di costituzione). 
Né nel caso corso dell'istruttoria è emerso un qualche elemento che possa configurare una qualche forma di responsabilità in capo alla struttura sanitaria che si è limitata ad impiantare il dispositivo medico, senza poter svolgere alcuna attività di controllo preventivo, posto che (e la circostanza è incontestata) il dispositivo de quo è stato consegnato dalla casa produttrice in forma sigillata e sterile, laddove un'apertura ed gonfiaggio preventivo del palloncino avrebbe determinato l'inutilizzabilità dello stesso. 
Da ciò ne discende che non emergono elementi tali da far ritenere sussistente una responsabilità dell'### né del medico convenuto che ha effettuato l'intervento. Ne discende che la domanda attorea proposta contro il dott.  ### e il ### va rigettata. 
Invece, alcuna prova liberatoria è stata fornita dalla società convenuta, C.I.D. 
S.p.A. sulla quale grava il relativo onere ai sensi dell'art. 120, II comma, d. lgs.  206/2005. 
Sull'argomento, è stato ormai affermato il principio secondo cui lo standard di cosiddetta certezza probabilistica, operante in materia civile, non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass. civ., ord. n. 18584 del 30.06.2021).
Tanto premesso in termini generali, con l'istruttoria espletata è stato dimostrato che in data ### l'attore fu sottoposto presso l'### di ### ad chirurgico di angioplastica coronaria del 16/10/2020 dal quale sono derivate conseguenze dannose scaturite dal malfunzionamento del dispositivo medico - palloncino gonfiabile, di 3.0 e 3.5 mm a 8-10 atm, per l'impianto di stent coronarico del tipo #### EVO 3.5 x 46 mm a 12 atm - (mancato sgonfiaggio del pallone).  ### della pericolosità del prodotto de quo e la verifica della sussistenza di un nesso causale fra lo stesso ed il danno causato ad ### è stata confermata dai ###. ### e Dott. ### che hanno con chiarezza precisato quanto segue: “in base alle immagini angiografiche esaminate e alla descrizione dell'intervento, la modalità esecutive della procedura sono apparse scevre da criticità di sorta, non evincendosi elementi suggestivi per difetti tecnici o decisioni inappropriate che possano aver contribuito al determinismo della complicanza. è di tutta evidenzia che il punto nodale della presente disamina è costituito dall'angioplastica 16/10/20 e dalle conseguenze lesive scaturite dal mancato sgonfiaggio del pallone. In merito a tale procedura, va debitamente precisato che una riperfusione miocardica per via percutanea è un atto di frequentissimo riscontro nella pratica clinica cardiologica cosicché - pur richiedendo competenze specialistiche, attenzione e abilità tecnica - può ritenersi di routinaria esecuzione. 
Parimenti, la complicanza occorsa (ritenzione del palloncino per suo mancato sgonfiaggio), sebbene rara e produttiva di un contesto emergenziale, è descritta nel campo scientifico e rispetto alla stessa sono disponibili sufficienti indicazioni riguardo gli interventi terapeutici da intraprendere al suo verificarsi. 
A questo punto, si impongono ulteriori riflessioni che - sulla scorta degli elementi conoscitivi considerati nel loro insieme - ci permettano di stabilire, con qualificata probabilità, la causa della complicanza. Per quanto attinente allo stato anteriore del soggetto, deve riconoscersi l'assenza di circostanze che - in sé per sé considerate - possano giustificare l'insorgenza dell'evento avverso.
In effetti, ricorrevano alcuni dei generici fattori di rischio per la ritenzione del pallone (sesso maschile, ipertensione arteriosa, recente angioplastica coronarica), ma riteniamo che questi non fossero sufficienti a giustificare il suo verificarsi. Ciò è avvalorato dalla rarità dell'evento nella popolazione generale.  ###, qualora le predette caratteristiche individuali possedessero un'efficienza causale sufficiente, necessariamente ci si dovrebbe aspettare un assai più elevato tasso di ricorrenza della complicanza. 
Analoghe considerazioni possono essere mosse in merito alle caratteristiche della lesione ateromasica e del vaso trattato. 
In terzo luogo, in base alle immagini angiografiche esaminate e alla descrizione dell'intervento, la modalità esecutive della procedura sono apparse scevre da criticità di sorta, non evincendosi elementi suggestivi per difetti tecnici o decisioni inappropriate che possano aver contribuito al determinismo della complicanza. 
Alla luce di quanto sopra, dovrà rinviarsi l'evento avverso a difetti del device, con responsabilità della sua ### produttrice. 
In conseguenza dell'evento avverso è venuta a realizzarsi un'invalidità temporanea, necessariamente da valutare in termini “differenziali” rispetto a quanto poteva attendersi nel caso di una procedura di angioplastica non complicata da occlusione meccanica dell'arteria coronarica destra (in soggetto con esiti recenti di infarto del miocardio). 
Ai fini della sua stima andrà fatto riferimento, da un lato, alla documentazione sanitaria disponibile e, dall'altro, a criteri scientifici desunti dalla comune esperienza clinica.  ###à temporanea può valutarsi in una invalidità temporanea totale (### di 30 ### giorni e una invalidità temporanea parziale (###, progressivamente decrescente e mediamente valutabile sul 75% (settantacinque per cento) per 30 ### giorni, sul 50% (cinquanta per cento) per 30 ### giorni.
I postumi odierni, tenuto conto di quanto contenuto nelle ### della ### di ### e delle ### possono essere valutati nell'ordine del 50% (cinquanta per cento) di danno biologico permanente…. 
E ancora “Il predetto quadro menomativo riconosce una componente di base di natura non iatrogena, sul 25% (venticinque per cento), relativa agli esiti medi attesi in circostanze analoghe (per età, stato clinico, patologia ischemica miocardica) alla fattispecie.” “Di converso, i predetti profili di responsabilità sanitaria portano a riconoscere un danno iatrogeno differenziale pari al 25% (venticinque per cento), compreso tra il danno base (25%, venticinque per cento) e le odierne condizioni del #### (50%, cinquanta per cento). 
Le condizioni cardiologiche appaiono suscettibili di miglioramento nel caso di un futuro trattamento della patologia valvolare mitralica, con possibile stabilizzazione del quadro clinico sul 42-45% (quarantadue-quarantacinque per cento) di danno biologico permanente.” (cfr. CTU pag 26-29) Ciò posto, pienamente condivisibile - anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentato - risulta quanto riferito dai ### Inoltre, in risposta alle osservazioni dei ### della ### s.p.a, dott. ### e dott. ### i ### hanno motivatamente ribadito che le conseguenze negative occorse all'attore non sono state causate da errori procedurali nel posizionamento del palloncino, laddove peraltro, la lesione ateromasica trattata non presentava aspetti di particolare rischio (tortuosità significative o calcificazioni marcate, ecc…) (cfr. CTU pag.30 -32) Le risultanze degli accertamenti peritali possono essere poste a fondamento della presente decisione. 
Accertata per le ragioni espresse la responsabilità della ditta produttrice (come confermato dalle efficaci valutazioni dei ### a pag. 27 della relazione), può procedersi alla quantificazione del danno. 
Tanto premesso, passando alla quantificazione del danno da lesioni fisiche, i ###, nella relazione peritale, ha affermato che ““Il predetto quadro menomativo riconosce una componente di base di natura non iatrogena, sul 25% (venticinque per cento), relativa agli esiti medi attesi in circostanze analoghe (per età, stato clinico, patologia ischemica miocardica) alla fattispecie.” “Di converso, i predetti profili di responsabilità sanitaria portano a riconoscere un danno iatrogeno differenziale pari al 25% (venticinque per cento), compreso tra il danno base (25%, venticinque per cento) e le odierne condizioni del #### (50%, cinquanta per cento). 
La relazione tecnica redatta dai ### mette in rilievo il profilo del cd. danno differenziale, inteso quale species del danno biologico. 
Ciò che contraddistingue il danno iatrogeno differenziale dal generico danno biologico è il verificarsi di una serie di eventi necessariamente concatenati tra loro. Con la pronuncia nr. 6341/2014, i cui approdi si condividono, la Corte di Cassazione ha statuito che "In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità % con riferimento agli esiti della originaria ferita fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”. Ed è proprio ciò che è stato fatto dai ### Sull'argomento è poi intervenuta la Suprema Corte, ### 3° con la pronuncia nr 26117/2021, secondo cui “… tutti i calcoli sopra indicati andranno compiuti previa monetizzazione dell'invalidità: e dunque sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidità (come ritenne erroneamente il primo giudice, pur avendo sostanzialmente intuito quale fosse il calcolo corretto). Il risarcimento del danno iatrogeno, in particolare, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato; va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure”. 
Ne deriva che, trattandosi, con tutta evidenza, di danno cd. “differenziale”, lo stesso dovrà essere liquidato con la tecnica della differenza tra il risarcimento spettante in ragione dei postumi permanenti complessivamente residuati a carico dell'istante e quello dovuto per il danno che sarebbe verosimilmente residuato in caso di corretto espletamento della procedura interventistica [cfr., all'uopo ed “ex multis”, Tribunale di #### (G. M. 
Cons. dott. ###, 15 giugno 2012, n. 7155, nonché, da ultimo, civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6341, secondo cui “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario”. 
Ciò posto, trattandosi di lesioni rientranti nelle cosiddette macropermanenti, che comportano postumi permanenti complessivamente superiori al 9%, occorre fare riferimento alle normative vigenti con l'applicazione della ### 2024. In tale contesto, il danno non patrimoniale, deve essere valutato in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'attore al momento dell' intervento chirurgico (57 anni), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in € 187.106,00 (arrotondato all'unità), somma pari , appunto, alla differenza tra l'importo di € € 266.465,00 relativo all'invalidità permanente pari al 50% e quello di € 79.359,00 relativo all'invalidità permanente pari al 25% che sarebbe residuata a carico dell'attore in assenza dell'aggravamento per il danno iatrogeno subito, oltre una invalidità temporanea parziale di 30 giorni di ### 30 gironi di
ITP al 75%, seguiti da altri 30 giorni al 50% quantificata in € 7.762,50 Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il danno complessivamente patito dall'attore può essere liquidato nell'importo complessivo di € 194.868,50, oltre interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo. 
Non possono riconoscersi gli interessi da ritardo, non avendo l'attore dimostrato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. (cfr. da ultimo sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 secondo cui “###obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile; ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” Infine, con riferimento a quanto dedotto dal procuratore di parte attrice circa un successivo aggravamento del ### (cfr. note conclusionali depositate in data ###), a parere di questo Giudice, deve escludersi un'ulteriore risarcibilità della patologia sopraggiunta che non costituisce danno autonomamente risarcibile, ma rappresenta un mero sviluppo della lesione originaria già oggetto di risarcimento nella presente causa. 
Nulla, inoltre deve disporsi in ordine agli interessi compensativi, non essendo stata svolta sul punto tempestiva domanda (Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10376). 
Al pagamento dei superiori importi va condannata la struttura convenuta C.I.D. 
S.p.A. 
Quanto alla domanda attorea volta al risarcimento del danno per perdita di capacità lavorativa specifica, l'attore ha dedotto che in conseguenza dell'intervento del 16.10.2020 non ha più potuto svolgere alcuna attività imprenditoriale.  ### è indimostrato. 
Sul punto la Suprema Corte ha ampiamente chiarito che “### di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito; detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito. La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n.39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10026 del 25/05/2004) Nel caso di specie, dalla documentazione depositata ed in particolare dall'estratto conto previdenziale ### (cfr. all.15 II memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c) non si evincono rilevanti variazioni del reddito, né risulta l'attività imprenditoriale ma solo quella di soggetto dipendente. 
Invero, contrariamente agli assunti attorei, deve osservarsi che il permanere invariato, per più anni, del montante contributivo induce a ritenere che anche il reddito da lavoro dipendente (o autonomo) sia rimasto sostanzialmente stabile nel periodo di riferimento, non essendovi stato un incremento tale da determinare una maggiore contribuzione. 
La domanda quindi deve essere rigettata. 
Rimane assorbita dal rigetto della domanda attorea, la domanda di garanzia impropria svolta dal convenuto ### nei confronti di ###s ### S.A. 
Le spese seguono la soccombenza della C.I.D. S.p.A. - ### che quindi deve rifonderle all'attore per come liquidate in dispositivo secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/2022; Sempre per il principio della soccombenza, vanno poste a carico di C.I.D. S.p.A.  - ### le spese di consulenza come liquidate in corso di causa. 
Mentre sussistono gravi motivi, da individuarsi nella complessità degli accertamenti peritali che si sono resi necessari, per compensare tra tutte le altre parti le spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - ### -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • in accoglimento della domanda giudiziale, condanna C.I.D. S.p.A. - ### al pagamento in favore di ### dell'importo di € 194.868,50, oltre interessi al tasso legale codicistico dalla presente pronuncia sino al saldo; • condanna, altresì, C.I.D. S.p.A. - ### al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano, complessivamente in euro 14103,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, I.V.A. e ### come per legge • ### in via definitiva a carico di C.I.D. S.p.A. - ### il compenso dei consulenti come liquidato in corso di causa • ### la domanda svolta nei confronti dell'### di rilievo nazionale A. ### di ### • ### la domanda svolta nei confronti di ### • dichiara assorbita la domanda di garanzia avanzata da ### nei confronti ###s ### S.A.  • Compensa le spese di lite tra le altre parti. 
Così deciso in ### all'esito dello scambio di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 10.11.2025.   

IL GIUDICE
MONOCRATICO dott.


causa n. 27341/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Lo Bianco Fiammetta

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22520 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.155 secondi in data 16 dicembre 2025 (IUG:5N-9BD3DD) - 1950 utenti online