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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5839/2025 del 19-11-2025

... dell'accertamento sub specie usurae escludendo che gli interessi moratori si sommino agli interessi corrispettivi” (atto d'appello, p. 7; cfr. sent. impugnata, pp. 5-6). In particolare, nel proprio elaborato econometrico, il consulente tecnico degli odierni appellanti “mai ha parlato espressamente di sommatoria, intesa come semplice addizione tra tassi. In verità, il consulente di parte, dott. ### ha parlato di valutazione unitaria degli interessi convenzionali e degli interessi moratoria (…) Il contratto in parola prevede che gli interessi di mora si calcolino su ogni somma scaduta e quindi rata, determinando così che il tasso di mora non è un tasso sostitutivo. Se fosse sostitutivo, gli interessi di mora si calcolerebbero solo sulla componente della quota capitale della rata scaduta. Di converso, le modalità di calcolo previste in contratto determinano, in fatto, la c.d. sommatoria. Gli interessi di mora, quindi, andrebbero calcolati sulla rata ricomprendente, in quota parte, anche gli interessi convenzionali già precedentemente capitalizzati” (atto d'appello, pp. 7- 8). Il motivo è infondato e non può essere accolto. La tesi secondo la quale l'eventuale usura in un (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli - ### sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa ### D'###. ###ssa ### relatore ha deliberato di pronunziare la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5537/2019, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 3003/2019, pubblicata in data ###, vertente TRA ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###) E ### (C.F. ###), elettivamente domiciliati in ####, ### 2, presso lo studio dell'avv.  ### che li rappresenta e difende come da delega in atti #### S.P.A. (P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in NAPOLI, P.###'### 265, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da delega in atti ### sulle seguenti conclusioni.  #### e ### “### l'ill.ma adita Corte, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) accogliere l'appello proposto e riformare la sentenza n. 3003/2019 resa dal Tribunale di ###; 2) Accertare e dichiarare nulla la clausola del contratto di mutuo n. 51335793 stipulato dal ### di ### S.p.a. con gli attori #### e ### in quanto in essa vi è la previsione di un tasso usurario ai sensi della L. 108/1996 e, per l'effetto, dichiarare non dovute dagli appellanti attori tutte le somme promesse a titolo di interesse calcolate illegittimamente; 3) Per l'effetto, condannare il ### di ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore degli attori delle somme indebitamente percepite sugli interessi illecitamente determinati, il tutto nei limiti del provato in giudizio, salvo prudente apprezzamento dell'adito Tribunale e comunque da contenersi nei limiti di € 260.000,00; 4) accertare e dichiarare l'erronea indicazione dell'### di ### (I.S.C.) da parte del mutuante ### di ### S.p.a.; 5) subordinatamente all'accoglimento della domanda di cui al n. 5, in applicazione dell'art.  117, comma VI, T.U.B., dichiarare nulla la clausola del contratto in cui sono stabiliti gli interessi convenzionali; 6) Accertare e dichiarare la responsabilità civile del ### di ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, per violazione dell'art. 1175 Cod. civ. e dell'art. 119 D. Lgs. 385/93 (###); 7) Per l'effetto, condannare il ### di ### S.p.a., come sopra rappresentata, al risarcimento in favore degli appellanti #### e ### del danno subito, oltre interessi dal giorno della richiesta ex art. 119 D. Lgs.  385/93, il tutto nei limiti del provato in giudizio e salvo prudente apprezzamento dell'adita Corte; 8) condannare il ### di ### S.p.a. al risarcimento in favore degli attori del danno morale soggettivo transeunte e come tale definitivo pregiudizio non patrimoniale conseguente al fatto illecito, il tutto nei limiti del provato in giudizio, salvo prudente apprezzamento dell'adito Tribunale e comunque nei limiti, in uno con le voci di danno relative al danno emergente, della somma di € 260.000,00; 9) In ogni caso, condannare il ### di ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei compensi professionali, spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 D. M. n. 55 del 10.03.2014, IVA e ### con attribuzione al procuratore antistatario; a) in via meramente subordinata, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., in considerazione dell'incertezza normativa e dell'esistenza di un dibattito dottrinale che appaiono circostanze idonee ad integrare “grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese”, compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio”.  ### S.p.A.  “- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello; - Nel merito, rigettare l'appello e condannare parte istante al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c. o, comunque al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 u.c. c.p.c”.  ###.1. Con atto di citazione notificato in data ###, #### e ### hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di #### S.p.A. (di seguito anche ISP o la ###, producendo consulenza econometrica di parte e chiedendo: 1) di accertare l'usurarietà del tasso applicato al contratto di mutuo per euro 200.000,00 stipulato in data ###, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente versate fino ad allora; 2) di condannare la ### al risarcimento in favore degli attori del danno morale soggettivo e del danno patrimoniale emergente; 3) di condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio; 4) in via istruttoria, di nominare CTU contabile al fine di accertare e controllare la liceità del tasso d'interesse applicato al suddetto contratto di mutuo.   I.2. ### S.p.A., regolarmente costituitasi, si è difesa impugnando e contestando l'avversa citazione, nonché la documentazione prodotta, in quanto inammissibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto.   I.3. Con sentenza n. 3003/2019, pubblicata in data ###, il Tribunale di #### civile, ha così deciso: “- rigetta la domanda; - condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in complessivi euro 11.810,00, oltre spese generali ed accessori di legge”.   II.1. La suddetta decisione è stata impugnata - con citazione per l'udienza del 31.5.2020, notificata il ### - da #### e ### i quali, essendo risultati soccombenti, ne hanno domandato la totale riforma, sulla base dei motivi infra specificati, altresì chiedendo, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.   II.2. ### S.p.A., regolarmente costituitasi in data ###, ha chiesto, in rito, di dichiarare inammissibile l'appello principale ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, di respingere l'appello principale in quanto infondato, con vittoria di spese e condanna degli appellanti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., co. I e III.   II.3. Con ordinanza del 4.06.2020, la Corte ha dichiarato il “non luogo a provvedere sulla istanza” ex art. 283 c.p.c., dovendo essa intendersi abbandonata in quanto non coltivata dagli appellanti. Alla successiva udienza del 15.12.2022, parte appellante ha documentato il decesso del procuratore della ### appellata, con conseguente dichiarazione di interruzione del giudizio.   II.4. Con decreto del 2.2.2023, la Corte, provvedendo sul ricorso in riassunzione depositato dagli appellanti, ha fissato per il prosieguo l'udienza del 04.05.2023, concedendo termine sino al 30.3.2023 alle parti per la costituzione in giudizio. Si è costituito, quindi, per l'appellata, l'avv. ### con comparsa del 28.3.2023, richiamando le difese formulate nei precedenti scritti difensivi.   II.5. All'udienza del 10.7.2025, infine, la Corte ha riservato la causa in decisione e assegnato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.   Alla scadenza il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Anzitutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.  342 c.p.c. proposta, in via pregiudiziale, dalla difesa della appellata banca, ### S.p.A.   ### costante della giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello, può anche consistere nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non occorrendo allegare fatti e profili giuridici aggiuntivi, purché l'appellante si confronti con le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado ed espliciti le ragioni di dissenso, senza limitarsi genericamente a richiamare gli argomenti spesi nel giudizio di primo grado e non accolti dal giudice. Occorre, cioè, che l'appellante formuli una critica puntuale della decisione, che consenta al giudice d'appello di percepire con certezza il contenuto delle censure (cfr, ex multis, Cass. 25 gennaio 2023 n. 2320, Cass. 28 ottobre 2020 n. 23781). Ed è proprio ciò che, a parere di questo Collegio, gli odierni appellanti hanno fatto, individuando le parti della sentenza che intendevano sottoporre a gravame e altresì esplicitando i passaggi della sentenza di prime cure ove il Tribunale sarebbe incorso in errore.   1.1. Non può essere accolta nemmeno l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., pur invocata dall'appellata, per la asserita manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione proposti dagli appellanti.   Questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'art. 348 bis c.p.c., nella versione vigente ratione temporis. In tal senso, la S.C. ha affermato che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza prevista dalla predetta disposizione (Cass. civ., Sez. 2 - Sentenza n. 3595 del 2024).   Pertanto, l'appello proposto deve ritenersi ammissibile.  2. Venendo al merito, l'appello proposto da #### e ### si fonda su due motivi, così testualmente espressi: 1. ### dei ### D'### 2. ###.   3. Con il primo motivo d'appello, parte appellante si duole della erroneità della sentenza di prime cure, nella parte in cui il Tribunale avrebbe “liquidato sbrigativamente la questione dell'accertamento sub specie usurae escludendo che gli interessi moratori si sommino agli interessi corrispettivi” (atto d'appello, p. 7; cfr. sent. impugnata, pp. 5-6). In particolare, nel proprio elaborato econometrico, il consulente tecnico degli odierni appellanti “mai ha parlato espressamente di sommatoria, intesa come semplice addizione tra tassi. In verità, il consulente di parte, dott. ### ha parlato di valutazione unitaria degli interessi convenzionali e degli interessi moratoria (…) Il contratto in parola prevede che gli interessi di mora si calcolino su ogni somma scaduta e quindi rata, determinando così che il tasso di mora non è un tasso sostitutivo. Se fosse sostitutivo, gli interessi di mora si calcolerebbero solo sulla componente della quota capitale della rata scaduta. Di converso, le modalità di calcolo previste in contratto determinano, in fatto, la c.d. sommatoria. Gli interessi di mora, quindi, andrebbero calcolati sulla rata ricomprendente, in quota parte, anche gli interessi convenzionali già precedentemente capitalizzati” (atto d'appello, pp. 7- 8).   Il motivo è infondato e non può essere accolto.   La tesi secondo la quale l'eventuale usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse - frutto di una sintesi tra tasso degli interessi corrispettivi e tasso di mora ( perizia econometrica di parte, pp. 3 e 7, dove si specifica che “il TAN è maggiorato del tasso di mora”, ed è infatti pari al 9,80%, quale sommatoria del tasso corrispettivo del 5,30% e del tasso di mora del 4,50%, indicati a p. 3) - da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento (pari, nella specie, all'8,98%: cfr. perizia econometrica di parte, p. 3), è stata a più riprese sconfessata dalla giurisprudenza della S.C., che è ormai granitica nel senso che interessi corrispettivi e di mora sono destinati ad essere applicati ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, e cioè “gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto; gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass. n. 13144/2023; cfr. nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 26286/2019; Cass. 14214/2022; nonché, da ultimo, Cass. n. 1583/2025). In particolare, “Il «principio di sommatoria» di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento” (Cass. n. 14214/2022, in parte motiva). Pertanto, tale criterio, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, non può essere valorizzato, essendo esso incompatibile con i principi stabiliti dalla sentenza delle ### unite n. 19597 del 18.9.2020 (la quale, com'è noto, ha individuato una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa - e più alta - rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e stabilito che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né quindi sull'obbligo di pagamento di questi ultimi), ed essendo stato - detto criterio - espressamente ripudiato in altre sentenze di legittimità (cfr. Cass. nn. 13144/2023, 14214/2022 e 26266/2019, già citate, nonché Cass. ###/2021).   In aggiunta, la Corte rileva come il Giudice di prime cure abbia rigettato la domanda degli odierni appellanti anche in ragione della sua genericità: “### al merito, con riferimento alle censure inerenti l'usurarietà dei tassi di interesse si osserva in primo luogo che sul punto l'atto di citazione è totalmente generico non contenendo indicazione alcuna del tasso applicato in concreto ma solo la seguente dicitura “è emerso che nonostante il tasso d'interesse fosse stato dichiarato nella misura del 5,3% (tasso convenzionale), in realtà il quadro complessivo degli interessi supera fi gran lunga il tasso soglia. Tale genericità sarebbe già di per sé sufficiente al rigetto della domanda” (sent. impugnata, p.  5). Sul punto, tuttavia, che costituisce autonoma ratio decidendi della statuizione di primo grado, parte appellante nulla ha dedotto nel proprio atto d'appello, non contestando nemmeno quanto affermato dal Tribunale in parte qua.   Come osservato dalla Suprema Corte a ### con sentenza n. 19597 del 18.9.2020, "l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (cfr. altresì, da ultimo, Cass., Sez. 3, n. 26525/2024).   La Suprema Corte ha pure avuto modo, più in generale, di precisare che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c.” (cfr. Cass. 8883/2020, in parte motiva). Il giudice, infatti, può accertare una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte interessata alla declaratoria di nullità, o comunque presenti in atti, ma non può esercitare attività istruttorie di carattere esplorativo, sopperendo al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e probatorio che fa capo alle parti.   Ciò posto, la prospettazione disarticolata e confusa da parte degli appellanti, al fine di sostenere la tesi di usurarietà dei tassi - sia corrispettivi che di mora - concretamente applicati dalla ### si rivela del tutto generica e priva di riscontri obiettivi e fattuali negli atti del giudizio. Alla luce di tali considerazioni, corretta appare la decisione del giudice di primo grado, che ha ritenuto superflua, se non meramente esplorativa, la richiesta di c.t.u.  (richiesta peraltro neppure reiterata nel presente giudizio d'appello), e ha rigettato la domanda - anche - in assenza di concrete allegazioni in ordine all'usurarietà degli interessi.   4. Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese (“### luce di quanto fin qui esposto ed osservato, assorbiti gli ulteriori profili controversi in causa, la domanda deve essere rigettata con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate come da dispositivo che segue, considerando il valore indicato nelle conclusioni di euro 260.000,00, ai medi tariffari dai quali non vi è motivo di discostarsi, salvo per quanto concerne la fase istruttoria i cui medi sono stati ridotti in ragione dell'omesso espletamento di attività diverse dal deposito delle memorie”: sent.  impugnata, pp. 7-8).   Ciò in quanto, da un lato, il capo relativo alle spese di lite non sarebbe motivato, e la statuizione del Tribunale sarebbe generica, non contenendo, “nemmeno di rimando, l'indicazione delle somme liquidate per ogni singola fase del processo” (atto d'appello, pp.  22-23). Dall'altro lato, poi, il giudice di prime cure, errando, non avrebbe considerato “le incertezze normative e il dibattito giuridico sul tasso soglia, che avrebbero giustificato la compensazione delle spese tra le parti”, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. Pertanto, questa Corte sarebbe chiamata a riformare la sentenza di primo grado in parte qua (cfr. atto d'appello, p. 25: “In applicazione dell'art. 92 c.p.c., in considerazione dell'incertezza normativa e dell'esistenza di un dibattito dottrinale appaiono circostanze idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese; In ogni caso, la riforma richiesta dovrà tener conto precipuamente della corretta applicazione dei parametri contenuti nel D. 
M. n. 55 del 10.03.2014 nella fascia relativa all'ammontare del decisum, nonché dell'effettiva attività difensiva svolta dalla ### nel corso del processo di primo grado”).   Anche il secondo motivo d'appello è infondato.   Il Tribunale ha ben motivato la propria decisione in merito alle spese di giudizio, indicando lo scaglione applicato e ritenendo di non doversi discostare dai medi tariffari, salvo che con riferimento alla fase istruttoria, che non è stata espletata. Ciò appare più che sufficiente ai fini della motivazione, atteso che, per giurisprudenza costante, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d. m. n. 55 del 2014, “l'obbligo di motivazione sussiste esclusivamente in caso di superamento dei valori minimi e/o dei valori massimi della tariffa, ma non in caso di liquidazione di importi che comunque si mantengono al di sotto dei limiti massimi e al di sopra di quelli minimi” (Cass. 7342/2025; cfr., altresì, ex multis, Cass. n. 89/2021, n. 2386/2017, n. 26608/2017 e 29606/2017).   Quanto, invece, alle asserite incertezze normative e al preteso dibattito giuridico esistente sul tasso soglia, che avrebbero giustificato la compensazione delle spese di primo grado tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in quanto circostanze idonee ad integrare “grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese”, le considerazioni svolte supra in merito al mancato assolvimento, da parte degli appellanti, dell'onere della prova sui medesimi incombente e alla genericità delle allegazioni svolte sull'usurarietà del tasso di interesse, giustamente rilevata anche dal Tribunale, non consentono a questo Collegio di apprezzare l'affermata erroneità della decisione del Giudice di prime cure, che non ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese; e ciò, a maggior ragione, se si considera che, secondo la giurisprudenza della S.C., “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (Cass. n. ###/2023).   5. Infine, parte appellata, nei propri scritti difensivi, chiede la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi primo e terzo: “Le avverse contestazioni sono state ostinatamente reiterate in questo grado senza tenere volontariamente conto dell'interpretazione consolidata della giurisprudenza di merito e di legittimità circa i criteri di calcolo ai fini della verifica dell'usura. Ancorché parte appellante potrebbe non aver agito in malafede, pare difficilmente dubitabile che essa abbia perseverato nella sua azione anche in grado di appello quantomeno con colpa grave, come si desume dalle più recenti pronunce giurisprudenziali sul punto” (comparsa di costituzione in appello, p. 14).   La domanda non può essere accolta.   Ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per riconoscere la sussistenza della colpa grave in capo agli appellanti. ### giurisprudenziale succitato, infatti, si è consolidato solo successivamente alla data di deposito del gravame, sicché non è possibile individuare in capo agli appellanti quella “mancanza di avvedutezza nel riconoscere l'infondatezza” dell'appello che, secondo la S.C., caratterizza la nozione di colpa grave ex art. 96 co. I c.p.c. (cfr. Cass. 18 dicembre 2019 n. ###; Cass. 3 aprile 2018 n. 8064).   ### di malafede o colpa grave negli appellanti non consente neppure di fare applicazione dell'art. 96 II co. c.p.c., atteso che, secondo l'insegnamento dei ### di legittimità, “la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. n. 19948/2023).   In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza impugnata dev'essere confermata integralmente.   6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.   ### liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, e con riferimento, stante la semplicità delle questoni trattate, ai compensi tra i minimi e i medi secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. n.147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto.   Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.   La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di ### - ### - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da #### e ### - con citazione per l'udienza del 31.5.2020, notificata il ### - avverso la sentenza del Tribunale di #### civile, n. 3003/2019, pubblicata il ###, così dispone: A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata; B) condanna #### e ### in solido tra di loro, alla rifusione, in favore della ### S.p.A., delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in 9.991,00 per compensi professionali, oltre il 15% sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A..;
C) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R.  115/2002. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.   ### estensore ###.ssa ###ssa ### D'

causa n. 5537/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Montefusco Marielda, D'Ambrosio Aurelia

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 3239/2020 del 12-10-2020

... stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori - comma aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e le cui modalità e criteri sono stati stabiliti con del.### 9 febbraio 2000 in ### Uff. 22 febbraio 2000, n. 43). Sono stati prodotti per intero gli estratti conto del rapporto in questione ed il contratto di accensione del rapporto. Con riferimento alla dedotta illegittimità della cms - pattuite in contratto - va rilevato che il contratto in esame è del 2005: solo successivamente è intervenuto lo stesso legislatore a disciplinare la c.m.s., dapprima con l'art. 2- bis, decreto-legge n. 185/2008, conv. dalla legge 2/2009 e quindi con l'art. 117- bis TUB (introdotto con la legge n. 214/2011), il che attesta che anche l'ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s. Quanto alla necessità di computare le cms nel calcolo (leggi tutto)...

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### nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Quarta Civile Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. ### ha emesso la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 16094/16 R.G.A.C. posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 maggio 2020; promossa da ### e ### nata a ### eil ### (c.f. ###), nato a ### il ### (c.f. ###), elettiv.te domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di opposizione; opponenti contro ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ###) e per essa ### spa, elettivamente domiciliat ###/g presso lo studio dell'Avv. ### Giudice, che lo rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione; opposta con intervento di ### - ### spa, in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ###) e per essa ### spa, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione; opposta OGGETTO: ### A ### N. 2637/16 ### procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa. 
Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data #### e ### convenivano in giudizio avanti questo ### spa chiedendo che fosse revocato o annullato il d.i. emesso, in favore del convenuto, da questo ### in data ### e notificato il 8/14.7.2016 per l'importo di € 21132,65 oltre accessori, quale saldo debitore del c.c.  146521/51. 
Deducevano che la somma pretesa dalla banca era eccessiva, atteso che era stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, interessi ultralegali, cms e spese non previste.  ### si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte il contenuto dell'atto di opposizione. 
In corso di causa interveniva la cessionaria del credito, aderendo alle difese della opposta. 
Disposta ed espletata ctu, all'udienza del 18.5.2020 venivano precisate le conclusioni e trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE ### è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui infra. 
Il contratto di conto corrente in questione è stato stipulato in data ### con previsione della capitalizzazione trimestrale sia degli interessi debitori che di quelli creditori (e ciò in conformità al disposto dell'art. 120 comma II d.lgs 385/93 - il ### stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori - comma aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e le cui modalità e criteri sono stati stabiliti con del.### 9 febbraio 2000 in ### Uff. 22 febbraio 2000, n. 43). 
Sono stati prodotti per intero gli estratti conto del rapporto in questione ed il contratto di accensione del rapporto. 
Con riferimento alla dedotta illegittimità della cms - pattuite in contratto - va rilevato che il contratto in esame è del 2005: solo successivamente è intervenuto lo stesso legislatore a disciplinare la c.m.s., dapprima con l'art. 2- bis, decreto-legge n. 185/2008, conv. dalla legge 2/2009 e quindi con l'art. 117- bis TUB (introdotto con la legge n. 214/2011), il che attesta che anche l'ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s. Quanto alla necessità di computare le cms nel calcolo del tasso soglia ex lege 108/96, deve osservarsi quanto segue: solo dall'agosto 2009 - ovvero a seguito della disposizione di cui all'art. 2 bis dl 185/2008 come convertito dalla legge 2/2009 - la ### d'### ha incluso la commissione di massimo scoperto quale elemento da computare nella base di calcolo del ### con l'espressa salvezza del pregresso. È pertanto da escludere l'usurarietà dei tassi d'interesse determinati con l'inclusione della cms, ove pattuiti prima di tale data, in quanto la legge 108/1996 ha determinato la vigenza di un criterio legale pienamente tipico e tassativo di determinazione del TEG - fondato su norme parzialmente in bianco - che privilegia senz'altro, in ultima analisi, i contenuti della procedura amministrativa assunti sulla base delle rilevazioni trimestrali ed attratti in fonti normative (i DM succedutisi nel tempo) di rango secondario “abilitate” ( Trib. Ferrara 2.7.2014; Trib. Milano 3.6.2014; Trib. Verona 9.12.2013; Corte Appello Milano ord. 24.6.2014). Non si sconosce il contrario orientamento per il quale la portata della legge n. 2/2009 si risolve nella mera conferma della «disciplina vigente» e cioè nel richiamo dell'art. 644 c.p. e non delle circolari della ### d'### che sono pacificamente sprovviste di portata normativa. Il tenore dell'art. 2-bis di detta legge, in particolare, ha mera valenza chiarificatrice di un dato che era già contenuto nella legge sull'usura, quale quello della determinazione del costo del denaro con riferimento a tutte le remunerazioni caricate, commissione di massimo scoperto compresa ( ### 31 marzo 2014 ). Invero, la commissione di massimo scoperto dovrebbe essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevante ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che il cliente sopporta in relazione all'utilizzo del credito e ciò indipendentemente dalle ### della ### d'### nelle quali si prevede che la commissione di massimo scoperto non debba essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale, traducendosi questa interpretazione in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (cfr. ### 23 gennaio 2014 ). ### ha - però - già aderito alla prima opzione interpretativa (cfr. sentenza 4018/2013 est. ###.), rilevando sostanzialmente che non appare logico che si includa la cms nel tasso applicato dalle banche, quando invece nel tasso rilevato la medesima, pur essendo applicata abitualmente, era certamente esclusa. 
Ciò posto è però necessario verficare l'incidenza sul presente giudizio della sentenza delle ### della Cassazione del 20.6.2018 n. 16303, trattandosi di contratto stipulato ante 2009. Invero la pronuncia in esame conferma l'indirizzo di questo ### in tema di esclusione della cms dal calcolo del tasso soglia. 
La detta pronuncia precisa che la norma dell'art. 2-bis, co. 2, legge n. 2/2009 di conversione (con modificazioni) del d.l. 185/2008, secondo cui “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipende dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 legge n. 108/1996” non può essere considerata norma di interpretazione autentica dell'art. 644, co. 4 c.p., avente carattere retroattivo: l'interpretazione prescelta muove dalla constatazione che - al comma 2 - la normativa prevede espressamente una disciplina transitoria da emanarsi in sede ###attesa della quale il modo di determinazione del tasso soglia “resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”; aspetto, questo, subito ripreso al comma 3 - poi abrogato dal d.l. n. 1/2012 - per cui “i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data”. E procede lungo l'ulteriore constatazione - già espressa dall'orientamento più recente della ### (Cass. n. 12965/2016; Cass. n. 22270/2016) - che l'art. 2-bis “integra un vero e proprio mutamento innovativo della disciplina” della materia, che va riferito al co. 3 dell'art. 644 c.p., per cui “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. 
La Corte prosegue rilevando che l'esclusione del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, dell'art. 2-bis d.l. n. 185/2008 non è decisiva però per la soluzione della questione della computabilità della CMS agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usura per il periodo anteriore all'entrata in vigore della citata disposizione: per sé, la ### quale “corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto … calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento” - secondo la definizione richiamata nelle ### della ### -, non può che rientrare tra le “commissioni” o “remunerazioni” del credito già menzionate dall'art. 644, co. 4 c.p. (ai fini della determinazione del tasso praticato in concreto) e dell'art. 2, co. 1 l. n. 108/1996 (ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio, c.d. TEGM), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca. 
Posta così la CMS tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura secondo la disciplina vigente nel periodo anteriore la data di entrata in vigore della l. n. 185/2008, il discorso si sposta sulla questione dell'omogeneità tra gli elementi presi in considerazione nelle rilevazioni trimestrali, con appositi decreti ministeriali, del ### e, conseguentemente, del tasso soglia, e quelli da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato: l'esigenza di simmetria è avvertita dalla legge - che indica chiaramente come gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti debbano essere i medesimi -, ma non è decisiva per escludere la CMS dalle voci di costo di determinazione del tasso praticato in concreto a motivo della mancata inclusione nel calcolo del ### di cui alle rilevazioni trimestrali del ministero dell'economia, fino all'intervento normativo in interesse. 
Detta asimmetria rileva piuttosto ai fini della verifica di conformità dei decreti ministeriali, quali atti amministrativi, alla legge n. 108/1996 di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti gli elementi che la legge impone### di considerare. 
Rispetto a questo panorama, il giudice ordinario, presto atto della illegittimità dei decreti, non potrebbe che disapplicarli ai sensi dell'art. 4, co. 2 dell'allegato E alla l. n. 2248/1865. ### di illegittimità dei decreti sotto tale profilo, tuttavia, non avrebbe fondamento, perché non è esatto affermare che la CMS non sia inclusa nei decreti ministeriali emanati prima dell'entrata in vigore dell'art. 2-bis d.l. n. 185/2008. A proposito di detti decreti è opportuno rilevare che la percentuale media del peso della CMS è stata indicata nelle rilevazioni trimestrali in calce alla tabella dei ### seguendo le ### ratione temporis fornite dalla ### d'### “la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del ### Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali … il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare massimo scoperto sul quale è stata applicata”. La presenza di tale dato, sebbene indicato in via separata, nei decreti ministeriali è sufficiente per escludere, nella sostanza, la difformità degli stessi rispetto al dato positivo. Tant'è che consente la piena comparazione - tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, ivi compresa la CMS - tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati in concreto e il tasso soglia dell'usura. Che il dato sia indicato a parte è circostanza in sé ininfluente, di consistenza cedevole a fronte dei consolidati principi di conservazione degli atti giuridici. 
Appurato, dunque, che nel sistema antiusura precedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2-bis d.l. n. 185/2008, la CMS è rilevata separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi - in quanto calcolata sull'ammontare della sola somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo - la sua comparazione ai fini del vaglio di usurarietà va condotta a parte rispetto agli altri elementi. Ragionando in questa specifica prospettiva, va allora dato seguito alla modalità di comparazione indicata da ### d'### nel ### n. 12 del dicembre 2005, che tiene conto dell'esigenza di non trascurare, nel confronto, l'incidenza della #### tali indicazioni, la verifica del rispetto della soglia dell'usura richiede “il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (c.d. <CMS soglia>), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle … ### l'applicazione di commissioni che superano l'entità della <CMS soglia> non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (<margine>). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla <CMS soglia> sia inferiore rispetto a tale <margine> è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge”. In definitiva, la modalità indicata dalla ### appare rispettosa del dettato di legge, perché rispondente all'esigenza di realizzare una piena comparazione delle condizioni praticate in concreto con quelle previste quale soglia dell'usura, e di rilevare il superamento di tale soglia tutte le volte in cui la banca abbia effettivamente preteso dal cliente corrispettivi (“interessi”, ma anche commissioni) eccedenti la stessa. 
Tenuto conto di quanto sopra e venendo al caso di specie, l'espletata ctu ha correttamente applicato il tasso convenzionale pattuito in contratto, accertato la violazione in alcuni trimestri della legge 108/96 (anche con riferimento alle sole cms), operato il ricalcolo applicando il tasso soglia nei trimestri in cui ha accertato la violazione (come da costante giurisprudenza di questo ###. 
Ha quindi accertato un saldo debitore di € 19879,99 a fronte di un saldo debitore da e.c. di € 21132,65. 
Ciò posto ne consegue che il d.i. opposto deve essere revocato (Cass. sez. III 25 maggio 1999 n. 5074; Cass. Civ. sez. lav. 12 dicembre 1998 12521) e che parte opponente deve essere condannato al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 19879,99, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo. 
Infine deve essere rilevato che l'intervento della ### spa - successore a titolo particolare della banca opposta - non implica ex se l'estromissione dal giudizio della banca. Difatti l'art. 111 c.p.c. prevede che se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e che in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. 
Nella specie non è mai stata manifestato alcun consenso alla estromissione della banca opposta. 
Avuto riguardo al parziale accoglimento dell'opposizione, sussistono giusti motivi per compensare per un metà le spese processuali tra le parti, rimanendo il restante 1/2 a carico della parte opponente e liquidato come in dispositivo. Le spese vanno integralmente compensate tra opponente e interveniente.  P.Q.M.  ### di ### - quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da ### e ### contro ### spa, con intervento di ### spa, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: 1. accoglie parzialmente l'opposizione avverso il d.i. n. 2637/16 e per l'effetto revoca tale decreto; 2. condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 19879,99 ed oltre interessi convenzionali - nei limiti legge 108/96 - dalla data della domanda; 3. compensa per 1/2 le spese processuali tra le parti; 4. condanna parte opponente al pagamento del restante 1/2 delle spese processuali in favore dell'opposto, liquidate in complessivi € 2600,00 per compensi, € 600,00 per metà compensi ctu oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.  5. compensa integralmente le spese tra parte opponente e interveniente. 
Così deciso in ### addì 8 ottobre 2020 

IL GIUDICE
ISTRUTTORE (dott. ###


causa n. 16094/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Marino Giorgio

M
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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 341/2024 del 14-02-2024

... indeterminabilità del tasso applicato, l'applicazione di interessi anatocistici e la usurarietà della pattuizione che rendeva nulla la clausola degli interessi determinandone un diritto restitutorio. Si costitutiva in giudizio il creditore opposto che contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti di parte attrice assumendo, in particolare, che non si rilevava usura contrattuale oggettiva e/o soggettiva ab origine, né residuale, né relativamente al tasso corrispettivo, né relativamente al tasso di mora, chiedendo il rigetto della spiegata domanda; in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento e la decadenza di parte attrice dal beneficio del termine, parte convenuta chiedeva la condanna dei convenuti in solido, alla corresponsione della somma di € 19.866,13 oltre interessi convenzionali dal 20.05.2016 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di saldo del finanziamento per cui è causa. Con vittoria di spese di lite da liquidarsi anche in via equitativa. Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante concedeva i termini per il (leggi tutto)...

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R.G. n. 1628/2016 ### nome del Popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO ### persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente: ### causa iscritta al n. di R.G. 1628/2016 vertente TRA ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) rappresentati e difesi dall'avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### 9, giusta procura a margine dell'atto di citazione - parte attrice - E ### S.p.A. - ### - (già ### in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA ###) rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.  ### in ### alla via A. ### in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e contestuale domanda riconvenzionale - parte convenuta attrice in riconvenzionale - Oggetto: contratti bancari ### delle parti: Come da atti e da verbali ### di fatto e di diritto della decisione ### controversi Con atto di citazione ritualmente notificato i signori ### e ### hanno chiesto al giudicante, in ordine al contratto di finanziamento n. ### sottoscritto in data ### con la finanziaria “ Prestitempo” oggi ### - previo accertamento della illegittimità, nullità, annullabilità totale e/o parziale del citato contratto, in relazione alle clausole contenenti la determinazione ed applicazione di interessi usurari - che venga dichiarato che nulla è dovuto a titolo di interessi e che, previa determinazione a mezzo C.T.U. dell'esatto dare ed avere, ### convenuta venga condannata alla restituzione e/o detrazione delle somme indebitamente percepite, addebitate e/o riscosse; venga altresì condannata al risarcimento dei danni R.G. n. 1628/2016 patiti patrimoniali e morali, da determinarsi anche in via equitativa; il tutto nei limiti di valore indicato ai fini del versamento del contributo unificato. Con vittoria di spese di lite da distrarsi. 
A sostegno della domanda parte attrice assumeva la assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso applicato, l'applicazione di interessi anatocistici e la usurarietà della pattuizione che rendeva nulla la clausola degli interessi determinandone un diritto restitutorio. 
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto che contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti di parte attrice assumendo, in particolare, che non si rilevava usura contrattuale oggettiva e/o soggettiva ab origine, né residuale, né relativamente al tasso corrispettivo, né relativamente al tasso di mora, chiedendo il rigetto della spiegata domanda; in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento e la decadenza di parte attrice dal beneficio del termine, parte convenuta chiedeva la condanna dei convenuti in solido, alla corresponsione della somma di € 19.866,13 oltre interessi convenzionali dal 20.05.2016 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di saldo del finanziamento per cui è causa. Con vittoria di spese di lite da liquidarsi anche in via equitativa. 
Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando ad altra udienza per i provvedimenti ammissivi. Questo giudice, ultimo assegnatario, con ordinanza del 20.11.2017, disponeva Ctu contabile nominando quale perito il dott.  ### al quale poneva i quesiti che qui di seguito vengono richiamati ( confermati in sede di accettazione dell'incarico ad eccezione del quesito numero 8 atteso il nuovo orientamento assunto dalla Corte di Cassazione a ### “ il ### previo esame della documentazione in atti, 1. Accerti, tenuto conto dei d.d.m.m. vigenti medio tempore, se al momento della pattuizione degli interessi o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca si sia superato il tasso soglia; 2. Ai fini del superamento del tasso soglia, tenga conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito; 3. In caso di superamento del tasso soglia, ricalcoli il rapporto di dare/avere senza alcun interesse passivo; 4. Accerti, secondo i d.d.m.m. via via intervenuti, se il tasso di interesse pattuito e calcolato secondo i criteri di cui al punto 3) che, al momento della stipula del contratto o al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca era inferiore al tasso soglia, abbia successivamente superato il tasso soglia nel corso del rapporto, a seguito delle variazioni di quest'ultimo; 5. In caso di superamento del tasso soglia, ricalcoli il rapporto di dare/avere applicando il tasso soglia per i periodi in cui vi sia stato tale superamento; 6. 
Accerti se l'interesse moratorio addebitato sia o meno conforme a quello pattuito e, in caso negativo, ricalcoli il rapporto di dare/avere tra i contraenti; 7. Accerti se l'interesse moratorio pattuito sia usurario e in caso di esito positivo ricalcoli il rapporto di dare/avere tra i contraenti senza alcun interesse, né moratorio, né corrispettivo ancorché quest'ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia; (cfr Ordinanza cass. Civ, ### 4.10.2017 23192; [ 8. Accerti se l'interesse moratorio pattuito sia divenuto usurario nel corso del rapporto, non per R.G. n. 1628/2016 variazione unilaterale della banca, e in caso positivo ricalcoli il rapporto di dare/avere applicando il tasso soglia per i periodi di riferimento; ] 9. Determini, ove il ### applicato non superi il tasso soglia, il tasso legale sostitutivo ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'articolo 125 bis ###” Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti, l'espletata Ctu ed i chiarimenti resi dal perito, questo giudice la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
Quindi dopo una serie di differimenti e rinvii anche a causa dell'emergenza epidemiologica all'udienza del 25 maggio 2023 questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c. 
Merito della lite ### il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass. Sentenza 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. ###/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre). 
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. ### la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011). 
R.G. n. 1628/2016 Nel merito la domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento, risultando fondata la domanda in riconvenzionale spiegata da parte convenuta attesa la condivisibilità delle ragioni poste a fondamento, conformi al principio espresso di recente dalla Suprema Corte. 
Segnatamente questo Giudice richiama le risultanze, con le precisazioni di cui appresso, della espletata consulenza rilevando che il perito è pervenuto alle conclusioni che testualmente si riportano con motivazione condivisibile, senz'altro valorizzabili ai fini della decisione “[…] Il sottoscritto C.T.U., in seguito all'incarico conferitogli, rassegna le seguenti conclusioni tratte sulla base della documentazione esaminata e degli accertamenti tecnici eseguiti: 1. Ha accertato tenuto conto dei d.d.m.m. che al momento della pattuizione: a. il tasso convenzionale non ha superato il tasso soglia di usura; b. il tasso di mora non ha superato il tasso soglia di usura; c. la penale di estinzione anticipata ha superato il tasso soglia di usura. […]” Ferme tali riportate conclusioni questo giudice si discosta dalla conclusione di cui al punto c) […] la penale per estinzione anticipata convenuta al momento della sottoscrizione del contratto concorre alla determinazione di un ### che risulta superiore al tasso soglia usura […] richiamando, condividendolo, il principio di diritto enunciato da ultimo dalla Suprema Corte nell'Ordinanza n. 4597 del 14 febbraio 2023 - dirimente ai fini della decisione - secondo cui “ in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi” ( cfr. anche 7352/2022; Cass. 23866/2022) Conclusivamente questo giudice, alla luce del corredo probatorio documentale, richiamando l'elaborato peritale definitivo ed il principio sopra enunciato, previo rigetto della domanda attorea, perviene ad una valutazione di fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale accertando un'esposizione debitoria degli attori a favore dell'istituto di credito convenuto riconducibile al contratto di finanziamento pari ad € 19.866,13 oltre interessi convenzionali dalla domanda al soddisfo, con condanna alla corresponsione della detta somma. 
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite. 
In ordine alle spese processuali, l'esito globale della lite ed il mutamento della giurisprudenza ne giustificano la integrale compensazione (cfr. Cass. 7 gennaio 2019 n. 169.) Le spese della espletata Ctu già liquidate con separato provvedimento vengono compensate interamente tra le parti (cfr. Cass. 24645/2021) R.G. n. 1628/2016 P.Q.M.  Il Giudice Unico del Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - Rigetta la domanda di parte attrice; - Accoglie la domanda riconvenzionale e condanna gli attori in solido al pagamento in favore di parte convenuta della somma di € 19.866,13 oltre interessi come in parte motiva; - Compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese le spese di consulenza già liquidate con separato provvedimento.  ### 6 febbraio 2024 ###.O.   Dott.ssa ### 

causa n. 1628/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Sciarrone Maria

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Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 169/2020 del 26-02-2020

... nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni». Nella stessa decisione, i giudici di legittimità hanno altresì confermato che in caso usurarietà degli interessi moratori, la sanzione riguarda solo la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori senza trasformazione forzosa, a vantaggio dell'inadempiente, del contratto da oneroso a gratuito (v. anche Cass. n. 21470/2017). In particolare, chiarisce la Corte: “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 864/2015 promossa da: ### C.F. ###, ### C.F. ###, ### C.F. ###, tutti con l'Avv. #### contro ### S.P.A. , C.F. ###, con l'Avv. ####: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria ### Per parte attrice opponente : ###udienza del 10.09.2019 e in ogni caso: ###'ON.LE TRIBUNALE Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa; ### - ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in assenza di idonea prova scritta ex art.633/1 n.1 ,634 c.p.c e 50 D.l.vo n.385/93; per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il medesimo decreto ingiuntivo, adottando ogni opportuna e consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese; - Ancora preliminarmente, con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, nel contraddittorio tra le parti, disporre, in tutto o, quanto meno, in parte la revoca o in subordine la sospensione ex art.649 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1/2015 ricorrendo gravi motivi, ### Nella denegata ipotesi di mancato adempimento alla richiesta stragiudiziale, si chiede sin d'ora disporsi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. da rivolgersi alla banca convenuta, volto al deposito agli atti del giudizio di: 1)per il conto ordinario n. 1500997: copia contrato apertura e copia degli estratti conto dalla data di accensione al 30.01.2015;2) copia del contratto di mutuo ipotecario nonché di tutte le contabilli di pagamentodelle rate di mutuo del 25.03.2003; 3) dei contratti e convenzioni successive A) si chiede C.T.U. contabile al fine di analizzare il conto oggetto di causa, di rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla determinazione del relativo corretto saldo, attraverso le seguenti operazioni contabili: 1) determinazione del TEG medio applicato ai conti correnti in esame ai sensi della L.108/1996: “…omissis…Per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, considerando, ai fini del calcolo del ### la commissione di massimo scoperto; e contestuale determinazione del TEG medio trimestrale applicato ai suddetti conti; 2) a seguito del risultato ottenuto, ricalcolo del saldo conto applicando le seguenti condizioni: a) se il TEG supera la soglia usura applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 “…omissis…se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; b) se il TEG non supera la soglia usura, applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi al tasso legale; c) riconduzione a “zero” del saldo iniziale, eventualmente addebitato sui conti in esame, se non esiste documentazione esibita dalla banca convenuta che comprovi la formazione del saldo iniziale; d) nessuna capitalizzazione degli interessi passivi, onde evitare l'anatocismo; ; capitalizzazione annuale degli interessi creditori sino al 30.06.2000 e trimestrale dopo il ###; e) decorrenza degli interessi per data di operazione con esclusione degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data di rispettiva valuta; f) esclusione dai calcoli della ### di ### e di ogni altra commissione applicata a far data dal 2009; g) esclusione dai calcoli di ogni spesa od operazione od onere non esplicitamente concordata ed accettata per iscritto dal correntista; h) esclusione dai calcoli di ogni addebito non direttamente collegato a ciascun conto, quali commissioni relative a rapporto di sconto, effetti, anticipi di fatture e/o altri documenti, ogni eventuale altro costo, comunque, non di stretta pertinenza con i conti in esame; nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice al pari delle competenze relative al c/c ordinario, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni in atti rassegnate. 
B) Ove si ritenga la nullità per difetto di causa dei contratti di mutuo oggetto di causa, si chiede disporsi CTU contabile al fine di determinare le somme tutte pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare - avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione. 
C) Ove non si ritenga la nullità dei mutui oggetto di causa, si chiede disporsi CTU contabile al fine di: 1-determinare il tasso effettivamente applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa, verificando se il ### convenuto ed applicato dalla banca superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali per la tipologia di finanziamenti in esame; 2 - accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nei contratti di mutuo; 3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto delle date di erogazione e dei rimborsi; se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento; 4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato: I. sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto; II.  adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi; ### (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”; 5 - escludere l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art.1815 c.c. e art. 4 L.108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dall'attrice e dovute all'### bancario in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierna attrice. 
Si chiede, inoltre, che il medesimo C.T.U. determini, ove esistente, il residuo debito dell'attrice in relazione al mutuo per cui è causa ed operi, nell'ipotesi de qua, la redazione ed il ricalcolo di un nuovo piano di rimborso delle rate, tenendo conto dei versamenti ad oggi effettuati.  ### e ### 1) Accertare la mancata pattuizione tra le parti degli interessi nella misura ultralegale e per effetto accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, ogni applicazione operata dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto corrente n.1150097 di ### di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca" (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto.  2) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione del conto n.1150097 operato dalla ### di ### di ### secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.  3) Accertare e dichiarare l'invalidità anche a titolo di nullità parziale del contratto di c/c oggetto di causa particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle commissioni variamente denominate applicate a far data dal 2009, all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite.  4) Conseguentemente e concorrentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni nn.1, 2 e 3 che precedono e per i motivi ampiamente esposti in atti, accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della ### di ### di ### in persona del legale rappresentante protempore dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti di ### nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (### sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (###; 5) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni addebito operato dalla ### di ### di ### , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sul conto corrente n.1150097, in forza delle applicazioni bancarie per le quali si è chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni nn.1, 2, 3, e 4 che precedono; 6) Conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto n. 1150097, nonché il saldo finale espresso dalla ### medesima relativamente al conto in esame.  7) Accertare e dichiarare il T.E.G. (###) convenuto e/o applicato dalla ### di ### di ### sul conto n.1150097 nel corso del relativo rapporto bancario, utilizzando, per i motivi in atti, quale parametro per la verifica il Teg previsto per le anticipazioni commerciali; in via alternativa e/o concorrente e/o in subordine, utilizzare il TEG previsto per le aperture di credito per ciò che concerne il conto 1150097 e le operazioni afferenti all'apertura di credito, con separata verifica del rispetto delle previsioni antiusura con riferimento alle operazioni di anticipazione commerciale regolate sul medesimo c/c n.1150097 alla stregua del TEG soglia usura; accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla ### n.108/96; dichiarare, infine, non dovuto da ###, né da ### e ### alla ### di ### di ### alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto in contestazione di interessi usurari ex ### n.108/96 e norme dipendenti; 8) Per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di conto corrente inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati del conto n.1150097, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati; dichiarare l'effettivo saldo del conto corrente ordinario n.1150097 e dichiararlo a credito di ### ed a carico della ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per la somma di € 3.561,21, o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, anziché il saldo debitore risultante dalla contabilità dell'### 9) Previa, ove necessaria, la dichiarazione chiusura del rapporto 1150097 , condannare, per l'effetto, la ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore di ### della somma di €3.561,21 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a seguito della disponenda C.T.U. e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa; ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n.4 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo; 10) accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità del contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 per difetto di causa ex artt.1322 nonché ex 1418, c.2° c.c. e/o per violazione di norme imperative, e per le altre motivazioni evidenziate in parte motiva, e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal ### a titolo di sorte, a titolo di interessi ed oneri vari nonché condannare la banca convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'obbligo dell'attrice di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione ai rapporti di mutuo in esame ed accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione.  10a) previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del ### annuale convenuto ed applicato al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e previa, in ogni caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ritenere e dichiarare la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt.644 c.p. e 1815 c.c. nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura prevista in relazione alla particolare tipologia di finanziamenti di cui trattasi, nel quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della società mutuataria di corrispondere il solo capitale mutuato e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 L. 108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza capitalizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U.  contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione a ciascuno degli indicati rapporti di finanziamento, oltre agli interessi creditori in favore della istante.  10b) In gradato subordine rispetto alle conclusioni 10 e 10a) ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e in ogni atto connesso, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento; in subordine, dichiarare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in eccedenza rispetto al tasso convenuto nel contratto; Ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti ai rapporti di mutuo per cui è causa; per l'effetto, escludere dal rapporto medesimo ogni effetto anatocistico; Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica operata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità parziale del contratto di mutuo n77232 del 25/03/2003 particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c., per come meglio rassegnato in parte narrativa; accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui suddetti rapporti di mutuo e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione ai rapporti di mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante.  10c) In via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione 10b) che precede, acclarare, con riferimento al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 a violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento della stessa, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla ### in seno al piano di ammortamento ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che l'### riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale.  10d) Ritenere e dichiarare nullo ogni addebito delle rate dei mutui per cui è causa sul conto corrente intrattenuto tra le parti. Per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione per indebito oggettivo ex art.2033 c.c., in favore della società attrice di tutte le somme addebitate per interessi ed interessi composti sul conto corrente inter partes per effetto dell'illegittimo addebito delle rate dei mutui.  11) Ritenere e dichiarare, pertanto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, che la ### di ### di ### non ha diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai rapporti di mutuo per cui è causa, dichiarando la illegittimità, invalidità ed inefficacia della eventuale pronunciata decadenza con conseguente diritto dell'odierna attrice ad essere riammessa nel beneficio del termine in relazione ai mutui oggetto di causa anche per ciò che concerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, condannando la ### a riammettere gli attori nel beneficio del termine, ed adottando, altresì, ogni necessaria e conseguente determinazione anche in ordine alla condanna della ### a predisporre un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni di cui al contratto inter partes o alle diverse condizioni che dovessero ritenersi all'esito del presente giudizio ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate con il presente atto. 
Ritenere e dichiarare che la ### di ### di ### non ha il diritto di ritenere la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine in forza del relativo titolo (mutuo ipotecario e atti connessi), se non sia previamente ridefinito il piano di rimborso con i ricalcoli richiesti con il presente atto.  12) Accogliere, quindi, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2015 del Tribunale di Cuneo proposta dalla signora ### e ### ed ### e dichiarare inammissibile, nullo, comunque infondato in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo opposto in toto, o, in subordine, ridurre lo stesso nei limiti che risulteranno di giustizia in conformità agli esiti del presente giudizio.  13) Dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale, ed in specie della fideiussione prestata dai signor ### ed ### o, in subordine, ritenere il fideiussore obbligato nei limiti dell'eventuale debito che risulterà di diritto.  14) Condannare, altresì ed in ogni caso, la ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito da ### e dai ###ri ### e ### nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'### riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.; 15) Condannare la ### di ### di ### , in persona del legale rappresentante pro - tempore, a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio; 16) Condannare la ### di ### di ### , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. ### Per parte convenuta opposta: all'udienza del 10.9.2019 e in ogni caso: “contrariis reiectis, in via principale ### l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; Nel merito, in via subordinata ### tenuti e condannarsi gli opponenti a corrispondere alla ### di ### di ### s.p.a., in relazione alle aperture di credito, agli scoperti di conto corrente e al mutuo fondiario ipotecario: - per il conto corrente n. 1500997 la somma di € 9.481,06 o altra e veriore somma ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura annua del 18,50 % o in diversa ritenuta di giustizia a far data dal 18.12.2014; - per il mutuo fondiario stipulato fra le parti in data ### a rogito ### (repertorio 77232, raccolta 8677) la somma di € 194.465,44 o altra e veriore somma ritenuta dovuta oltre interessi nella misura annua del 3,906 % o in diversa che si riterrà di giustizia a far data dal 18.12.2014. 
Respingersi ogni altra ed ulteriore domanda formulata dagli opponenti nel presente giudizio. 
In ogni caso con il favore di diritti, spese ed onorari” ### E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.12.2014 la ### ha adito in via monitoria l'intestato Tribunale allegando che: - la ricorrente era creditrice nei confronti di ### nata a ### il ### (C.F. ###) della somma di € 9.481,06 oltre interessi dal 18.12.14 nella misura del 18,50% annuo a fronte discoperto di conto corrente n. 1500997 intestato alla stessa (doc. n. 1: estratto conto a sensi art. 50 D. Lgs n. 385/93; doc. n. 2: contratto di apertura di conto corrente in data ###); - l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'anzidetto rapporto era stato garantito mediante rilascio di fideiussione in data ### sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 da ### nata a ### il ### (C.F.  ###) e ### nato a ### il ###, (C.F. ###) (doc. n. 3: fideiussione); - con raccomandate RR in data ### la ricorrente aveva dato comunicazione alla debitrice e ai fideiussori della risoluzione dei rapporti, richiedendo il pagamento delle somme dovute, ma senza esito (doc. n. 4 e 5: raccomandate); - la ricorrente aveva fondate ragioni di ritenere la sussistenza del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, tale da giustificare la richiesta della concessione dell'immediata esecutorietà dell'emanando decreto. 
Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 1/2015 del 7 gennaio 2015 il Tribunale di Cuneo ha ingiunto ai signori ##### il pagamento immediato della somma di € 9481,06, oltre interessi e spese. 
Avverso detto decreto hanno spiegato opposizione i signori ##### ed ### chiedendo che il Tribunale volesse, in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in assenza di idonea prova scritta ex art.633/1 n.1 ,634 c.p.c e 50 D.l.vo n.385/93; per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il medesimo decreto ingiuntivo, adottando ogni opportuna e consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese. 
Ancora preliminarmente, hanno chiesto voler disporre, con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, nel contraddittorio tra le parti, disporre, in tutto o, quanto meno, in parte la revoca o in subordine la sospensione ex art.649 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1/2015 ricorrendo gravi motivi, In via istruttoria, in ipotesi di mancato adempimento alla richiesta stragiudiziale, hanno chiesto disporsi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. da rivolgersi alla banca convenuta, volto al deposito agli atti del giudizio di: 1)per il conto ordinario n. 1500997: copia contrato apertura e copia degli estratti conto dalla data di accensione al 30.01.2015;2) copia del contratto di mutuo ipotecario nonché di tutte le contabilli di pagamentodelle rate di mutuo del 25.03.2003; 3) dei contratti e convenzioni successive ### chiesto volersi disporre C.T.U. contabile al fine di analizzare il conto oggetto di causa, di rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla determinazione del relativo corretto saldo, attraverso le seguenti operazioni contabili: 1) determinazione del TEG medio applicato ai conti correnti in esame ai sensi della L.108/1996: “…omissis…Per la determinazione del tasso di interesse usu-raio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quel-le per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, considerando, ai fini del calcolo del ### la commissione di massimo scoperto; e contestuale determinazione del TEG medio trimestrale applicato ai suddetti conti; 2) a seguito del risultato ottenuto, ricalcolo del saldo conto applicando le seguenti condizioni: a) se il TEG supera la soglia usura applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. “…omissis…se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; b) se il TEG non supera la soglia usura, applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi al tasso legale; c) riconduzione a “zero” del saldo iniziale, eventualmente addebitato sui conti in esame, se non esiste documentazione esibita dalla banca convenuta che comprovi la formazione del saldo iniziale; d) nessuna capita-lizzazione degli interessi passivi, onde evitare l'anatocismo; ; capitalizzazione annuale degli inte-ressi creditori sino al 30.06.2000 e trimestrale dopo il ###; e) decorrenza degli interessi per data di operazione con esclusione degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole ope-razioni e la data di rispettiva valuta; f) esclusione dai calcoli della ### di ### e di ogni altra commissione applicata a far data dal 2009; g) esclusione dai calcoli di ogni spesa od operazione od onere non esplicitamente concordata ed accettata per iscritto dal correntista; h) esclusione dai calcoli di ogni addebito non direttamente collegato a ciascun conto, quali commissioni relative a rapporto di sconto, effetti, anticipi di fatture e/o altri documenti, ogni eventuale altro costo, comunque, non di stretta pertinenza con i conti in esame; nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice al pari delle competenze relative al c/c ordinario, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni in atti rassegnate. 
Ove si fosse ritenutala nullità per difetto di causa dei contratti di mutuo oggetto di causa, hanno chiesto disporsi CTU contabile al fine di determinare le somme tutte pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare - avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione. 
Ove non si fosse riteuta la nullità dei mutui oggetto di causa, hanno chiesto disporsi CTU contabile al fine di: 1-determinare il tasso effettivamente applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa, verificando se il ### convenuto ed applicato dalla banca superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali per la tipologia di finanziamenti in esame; 2 - accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nei contratti di mutuo; 3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto delle date di erogazione e dei rimborsi; se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento; 4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato: I. sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto; II. adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi; ### (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”; 5 - escludere l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art.1815 c.c. e art. 4 L.108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dall'attrice e dovute all'### bancario in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierna attrice.  ### inoltre chiesto che il medesimo C.T.U. determinasse, ove esistente, il residuo debito dell'attrice in relazione al mutuo per cui era causa ed operasse, nell'ipotesi de qua, la redazione ed il ricalcolo di un nuovo piano di rimborso delle rate, tenendo conto dei versamenti ad oggi effettuati. 
Nel merito e, per quanto occorreva, in via riconvenzionale, hanno chiesto che il Tribunale volesse accertare la mancata pattuizione tra le parti degli interessi nella misura ultralegale e per effetto accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, ogni applicazione operata dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto corrente n.1150097 di ### di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca" (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto.  ### chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione del conto n.1150097 operato dalla ### di ### di ### secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.  ### chiesto voler accertare e dichiarare l'invalidità anche a titolo di nullità parziale del contratto di c/c oggetto di causa particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle commissioni variamente denominate applicate a far data dal 2009, all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite. 
Conseguentemente e concorrentemente a quanto formava oggetto delle conclusioni predette e per i motivi ampiamente esposti in atti, hanno chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti di ### nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. ###, della legge 154/1992 (### sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (###; ### chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni addebito operato dalla ### di ### di ### , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sul conto corrente n.1150097, in forza delle applicazioni bancarie per le quali si era chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni predette; Conseguentemente, hanno chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto n. 1150097, nonché il saldo finale espresso dalla ### medesima relativamente al conto in esame.  ### chiesto voler accertare e dichiarare il T.E.G. (### convenuto e/o applicato dalla ### di ### di ### sul conto n.1150097 nel corso del relativo rapporto bancario, utilizzando, per i motivi in atti, quale parametro per la verifica il Teg previsto per le anticipazioni commerciali; in via alternativa e/o concorrente e/o in subordine, hanno chiesto voler utilizzare il TEG previsto per le aperture di credito per ciò che concerne il conto 1150097 e le operazioni afferenti all'apertura di credito, con separata verifica del rispetto delle previsioni antiusura con riferimento alle operazioni di anticipazione commerciale regolate sul medesimo c/c n.1150097 alla stregua del TEG soglia usura; accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla ### n.108/96; dichiarare, infine, non dovuto da ###, né da ### e ### alla ### di ### di ### alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto in contestazione di interessi usurari ex ### n.108/96 e norme dipendenti; Per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di conto corrente inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati del conto n.1150097, hanno chiesto accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati; dichiarare l'effettivo saldo del conto corrente ordinario n.1150097 e dichiararlo a credito di ### ed a carico della ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante protempore, per la somma di € 3.561,21, o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, anziché il saldo debitore risultante dalla contabilità dell'### Previa, ove necessaria, la dichiarazione chiusura del rapporto 1150097 , hanno chiesto voler condannare, per l'effetto, la ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore di ### della somma di €3.561,21 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a seguito della disponenda C.T.U. e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa; ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n.4 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo; ### chiesto voler accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità del contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 per difetto di causa ex artt.1322 nonché ex 1418, c.2° c.c. e/o per violazione di norme imperative, e per le altre motivazioni evidenziate in parte motiva, e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal ### a titolo di sorte, a titolo di interessi ed oneri vari nonché condannare la banca convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'obbligo dell'attrice di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione ai rapporti di mutuo in esame ed accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione. 
Previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del ### annuale convenuto ed applicato al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e previa, in ogni caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., hanno chiesto voler ritenere e dichiarare la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt.644 c.p. e 1815 c.c. nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura prevista in relazione alla particolare tipologia di finanziamenti di cui trattasi, nel quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della società mutuataria di corrispondere il solo capitale mutuato e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 L.  108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza capitalizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U.  contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione a ciascuno degli indicati rapporti di finanziamento, oltre agli interessi creditori in favore della istante. 
In gradato subordine, hanno chiesto voler ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e in ogni atto connesso, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento; in subordine, dichiarare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in eccedenza rispetto al tasso convenuto nel contratto; ### chiesto voler ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti ai rapporti di mutuo per cui è causa; per l'effetto, escludere dal rapporto medesimo ogni effetto anatocistico; Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica operata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità parziale del contratto di mutuo n77232 del 25/03/2003 particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c., per come meglio rassegnato in parte narrativa; accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt.  1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui suddetti rapporti di mutuo e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione ai rapporti di mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante. 
In via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione precedente, hanno chiesto voler acclarare, con riferimento al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 a violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento della stessa, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla ### in seno al piano di ammortamento ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che l'### riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale.  ### chiesto voler ritenere e dichiarare nullo ogni addebito delle rate dei mutui per cui era causa sul conto corrente intrattenuto tra le parti. 
Per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione per indebito oggettivo ex art.2033 c.c., in favore della società attrice di tutte le somme addebitate per interessi ed interessi composti sul conto corrente inter partes per effetto dell'illegittimo addebito delle rate dei mutui.  ### chiesto voler ritenere e dichiarare, pertanto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, che la ### di ### di ### non ha diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai rapporti di mutuo per cui è causa, dichiarando la illegittimità, invalidità ed inefficacia della eventuale pronunciata decadenza con conseguente diritto dell'odierna attrice ad essere riammessa nel beneficio del termine in relazione ai mutui oggetto di causa anche per ciò che concerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, condannando la ### a riammettere gli attori nel beneficio del termine, ed adottando, altresì, ogni necessaria e conseguente determinazione anche in ordine alla condanna della ### a predisporre un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni di cui al contratto inter partes o alle diverse condizioni che dovessero ritenersi all'esito del presente giudizio ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate con il presente atto.  ### chiesto voler ritenere e dichiarare che la ### di ### di ### non aveca il diritto di ritenere la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine in forza del relativo titolo (mutuo ipotecario e atti connessi), se non sia previamente ridefinito il piano di rimborso con i ricalcoli richiesti con il presente atto.  ### chiesto voler accogliere, quindi, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2015 del Tribunale di Cuneo proposta dalla signora ### e ### ed ### e dichiarare inammissibile, nullo, comunque infondato in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo opposto in toto, o, in subordine, ridurre lo stesso nei limiti che risulteranno di giustizia in conformità agli esiti del presente giudizio.  ### chiesto dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale, ed in specie della fideiussione prestata dai signor ### ed ### o, in subordine, ritenere il fideiussore obbligato nei limiti dell'eventuale debito che risulterà di diritto.  ### chiesto condannare, altresì ed in ogni caso, la ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito da ### e dai ###ri ### e ### nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'### riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.; ### quindi chiesto voler condannare la ### di ### di ### , in persona del legale rappresentante pro - tempore, a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio nonché al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. ### A fondamento della propria opposizione, gli attori hanno allegato che: - In data antecedente il ### l'attrice ### aveva richiesto ed ottenuto dalla agenzia di ### della #### l'apertura di un conto corrente di corrispondenza, assistito da apertura di credito, portante il 11500997, i cui e/c si producono in atti unitamente alla perizia del Dott. ###.  - In relazione al suddetto rapporto, dalla documentazione in possesso del correntista non risultava la valida sottoscrizione di alcun contratto di apertura di conto corrente e/o di apertura di credito, ed in ogni caso, in questa sede, il correntista revocava, in relazione agli stessi, ogni eventuale consenso.  - In data ### tra le odierne parti era stato stipulato un mutuo ### repertorio n.77232 raccolta 8677 #### di originarie €250.000,00 da rimborsare in 219 rate mensili di ammortamento.  - Il mutuo in esame risultava stipulato, com' era dato evincere, peraltro, dal comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto ex art.1362 c.c. (ossia accredito sul c/c n. 11500997 e conseguente abbattimento delle poste debitorie del rapporto di c/c), per abbattere l'esposizione debitoria del c/c n. 11500997 e ripianare il debito del cliente nei confronti dell'### come risultante dagli e/c del medesimo istituto.  - Era stato richiesto all'attrice di prestare idonea garanzia di solvibilità che veniva ottenuta dall'###to ### mediante fidejussione prestata dalla signora ### da ### Questi ultimi hanno disposto pagamenti con accredito su conto per far fronte alle passività del conto ed alle richieste di pagamento a loro rivolte dall'### di ### di somme di denaro a titolo di rientro per interessi ultralegali e superiori alla soglia dell'usura definita dalla legge, oltre ad ulteriori applicazioni bancarie illegittime e, quindi, importi effettivamente indebiti alla ### - per quanto di seguito si rappresenta - che hanno condotto il rapporto di conto corrente in esame in una condizione di ingiusta sofferenza, di criticità economica, di ricerca di rientri palesemente ingiusti.  - Nè la sigra.a ### né i ### avevano mai avuto a disposizione i documenti contrattuali né del conto corrente né del mutuo: si chiederà al giudice l'esibizione di questa documentazione al fine di verificarne l'aderenza alla normativa vigente.  - I finanziamenti concessi all'attrice risultano, quindi, assistiti da garanzia prestata dai ###ri ### e ### i quali pertanto, nella loro qualità di garanti, hanno parimenti interesse ex art.100 c.p.c. alla presente azione giudiziale - Si rappresenta che parte attrice non possedeva taluni e/c relativi ai rapporti oggetto di causa, onde aveva provveduto, con raccomandata a.r. che produceva in atti, a richiedere alla banca convenuta: - per il conto ordinario n. 1500997: copia contrato apertura e copia degli estratti conto dalla data di accensione al 30.01.2015 - copia del contratto di mutuo ipotecario nonché di tutte le contabili di pagamento delle rate di mutuo del 25.03.2003; - dei contratti e convenzioni successive - ### che alla richiesta non aveva fatto seguito alcun riscontro della ### nella denegata ipotesi di mancato adempimento alla richiesta stragiudiziale, si chiedeva sin d'ora disporsi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. da rivolgersi alla banca convenuta, volto al deposito agli atti del giudizio dei documenti dei quali sopra - Gli attori si riservavano, in ogni caso, di adire le più opportune vie giudiziarie per il risarcimento degli eventuali danni che avesse a subire in conseguenza dell'eventuale rifiuto opposto dall'### odierno convenuto alla richiesta di accesso stragiudiziale formulata.  ### quindi eccepito: - la violazione degli obblighi di correttezza e buone fede da parte della ### di ### di ### atteso che la capitalizzazione trimestrale, unita all'incidenza della c.m.s. e delle ulteriori spese, connesse, quali spese trimestrali, spese di chiusura, spese di rinnovo affidamento, spese per operazione, penali varie, spese di tenuta conto, spese per non meglio identificate assicurazioni, rendeva impossibile per il correntista la determinazione del tasso effettivo applicato al conto, e, quindi, in definitiva, non consentiva allo stesso di comprendere il reale costo del denaro, celato dai meccanismi sopra descritti, i quali, sotto altro profilo, consentivano di eludere il tasso soglia usura e di aggirare le conseguenze di carattere civile e penale correlata dalla legge al superamento della suddetta soglia ed in quanto l'istituto bancario convenuto aveva, altresì, violato la normativa di settore in materia di trasparenza bancaria; - l'Illegittima applicazione di tassi di interessi debitori superiori al tasso legale con conseguente nullità ed inefficacia, sotto il profilo della nullità parziale del rapporto bancario n. 9876 relativamente alla applicazione, unilaterale, di tassi di interesse in misura superiore a quella legale, in assenza di qualsivoglia preventiva e valida pattuizione inter partes, del fatto che il tasso de quo era stato nel tempo sottoposto a variazioni, in genere peggiorative, comunicate al cliente unitamente agli estratti conto periodici, senza però che l'utente potesse interloquire sul medesimo tasso, ed ovviamente senza che lo stesso fosse specificamente approvato, e senza un meccanismo di predeterminazione, dell'esercizio dello ius variandi in peius, della nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, nonché della nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 2006 e del successivo mutuo chirografario del 2008 o, in subordine, della nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse per violazione dell'art. 2 L. 10.10.1990, n. 287, tenuto conto che la ### aveva illegittimamente adoperato l'### quale tasso di riferimento per la determinazione del tasso d'interesse bancario.  - ### applicazione del sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori con conseguente nullità e inefficacia, sotto il profilo della applicazione sul conto corrente dell'attore del sistema di capitalizzazione con frequenza trimestrale degli interessi debitori ###, in assenza di qualsivoglia pattuizione in merito ed in aperta violazione della norma di cui all'art.1283 c.c., la quale subordina al requisito della sussistenza di un uso - secondo la Corte di ### normativo, non negoziale - la deroga al regime legale della capitalizzazione dell'interesse, fondato sul presupposto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi e di una maturazione degli interessi, della cui capitalizzazione si tratta, per un periodo di almeno sei mesi - L'###nullità e inefficacia dell´applicazione delle "commissioni di massimo scoperto" (c.m.s.) nonché di altre commissioni e di oneri e spese, in ragione del fatto che, conformemente alle "abitudini" del cartello bancario, la ### convenuta opposta, in assenza di specifica previsione negoziale, aveva gravato il conto dell'odierna attrice delle cc.dd. "commissioni di massimo scoperto" (c.m.s.), in misura rilevante, variabile nel tempo e capitalizzando tale onere con periodicità trimestrale, le quali costituivano, invero, voci di spesa alquanto oscure, sia perché si trattava di un costo aggiuntivo non previsto in alcuna disposizione di legge, sia in considerazione che non era dato rinvenire alcuna ragione pratica - una "causa" in senso giuridico/negoziale (art.1325 n.2 c.c.) - che le giustificasse e legittimasse nonché del fatto che difettava una indicazione specifica della misura e delle modalità concrete di calcolo della commissione e che in ogni caso a decorrere dal 2009 dovevano essere considerate ai fini del Teg soglia usura - L'###nullità e inefficacia del sistema di determinazione delle valute (cc. dd. "giorni banca").  - ###nullità e inefficacia del sistema di calcolo del saldo di conto corrente e del relativo tasso di interesse, alla luce del fatto che il metodo "in linea banca" alterava la realtà del rapporto, finendo per applicare interessi su interessi ed interessi su costi dilatando, in tal modo, il corrispettivo della prestazione bancaria e, quindi, incidendo in modo distorto sul T.E.G.  - l'intervenuto superamento, in relazione al conto oggetto di causa, del TEG soglia usura di cui alla legge 108/96, nella misura risultante dai decreti ministeriali di determinazione del TEg soglia pubblicati sulla G.U. e che si producevano unitamente alla perizia del ### Dinoi - l'intervenuto superamento, in relazione al conto oggetto di causa, del TEG soglia usura di cui alla legge 108/96, nella misura risultante dai decreti ministeriali di determinazione del TEg soglia pubblicati sulla G.U.  - il fatto che Il mutuo del 2003 doveva ritenersi affetti da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 c.c., stante la mancanza di causa in quanto emergeva documentalmente che i contratti stipulati tra le parti in causa risultavano fondati sulla presupposizione, comune ad entrambe le parti, di una determinata situazione di fatto, e cioè sulla esistenza di un'ingente scopertura sul c/c n. 11500997, che risultava necessario ripianare, laddove il saldo del conto n. 11500997 oggetto di causa, depurato da tutte le anomalie ed addebiti illegittimi sopra evidenziati, avrebbe dovuto presentare un saldo ampiamente creditore, onde la nullità del contratto di mutuo in esame - Nel piano di rimborso dei mutui in esame era stato applicato il c.d.  “ammortamento alla francese”, sistema di calcolo che comportava la restituzione di maggiori interessi rispetto a quelli semplici, in quanto contiene una formula di matematica attuariale nella quale l'interesse applicato è quello composto e che tale meccanismo contravviene al disposto di cui all'art.1283 - Il contratti di mutuo di cui trattasi doveva ritenersi nullo per indeterminatezza dell'oggetto ex art.1346 e 1418 c.c., dovendosi operare la sostituzione automatica della clausola di pattuizione dell'interesse ultralegale con quello dell'interesse nella misura legale e con esclusione dell'applicazione anatocistica in quanto effettuata illegittimamente, ed in assenza di qualsivoglia preventiva pattuizione inter partes.  - La condotta dell'### convenuto integrava violazione dei doveri di buona fede e correttezza, il cui rispetto la legge impone alle parti contrattuali sin dalla fase delle trattative, nonché nella fase di conclusione e di esecuzione del contratto.  - Il vulnus al rapporto contrattuale, valutabile anche concorrentemente nella sfera extracontrattuale, aveva prodotto danni al signor ### atteso che il predetto correntista aveva subito l'applicazione di interessi superiori alla soglia dell'usura definita dalla legge, oltre ad ulteriori applicazioni bancarie illegittime, finendo per vivere i rapporti di conto corrente in esame in una condizione di ingiusta sofferenza, di criticità economica, di ricerca di rientri palesemente ingiusti - ### condizione di affannosità si era espressa sia nella sfera patrimoniale e finanziaria della correntista sia in quella extrapatrimoniale, rilevando, peraltro, l'ingiusto stress patito anche dai ### e ###.  - ### era titolare di ditta individuale e la posizione di sofferenza segnalata aveva posto in grave crisi le linee di credito della ditta individuale ### - I contratti erano nulli per mancanza di forma non essendo sottoscritti anche dalla ### - ### i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art 649 cpc. 
Rigettata l'istanza ex art 649 cpc, si è costituita la #### contestando il contenuto della citazione, chiedendo che il Tribunale volesse, in via principale, in via principale, respingere l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; Nel merito, in via subordinata, ha chiesto volersi dichiarare tenuti e condannarsi gli opponenti a corrispondere alla ### di ### di ### s.p.a., in relazione alle aperture di credito, agli scoperti di conto corrente e al mutuo fondiario ipotecario: - per il conto corrente n. 1500997 la somma di € 9.481,06 o altra e veriore somma ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura annua del 18,50 % o in diversa ritenuta di giustizia a far data dal 18.12.2014; - per il mutuo fondiario stipulato fra le parti in data ### a rogito ### (repertorio 77232, raccolta 8677) la somma di € 194.465,44 o altra e veriore somma ritenuta dovuta oltre interessi nella misura annua del 3,906 % o in diversa che si riterrà di giustizia a far data dal 18.12.2014. 
Ha chiesto respingersi ogni altra ed ulteriore domanda formulata dagli opponenti nel presente giudizio. 
In ogni caso con il favore di diritti, spese ed onorari ### la causa, verificata la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva al fine di evitare nell'interesse delle parti aggravi in termini di tempi e costi processuali anche in termini di una eventuale prosecuzione della controversia in altri gradi di giudizio, all'udienza del 10 settembre 2019 sono state definitivamente precisate le conclusioni e la causa, concessi i termini ex art 190 cpc, è stata definitivamente trattenuta in decisione. 
All'esito, ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigettata e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto debba essere interamente confermato, alla luce delle seguenti considerazioni. 
È noto al Tribunale che, in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione della veste di attore sostanziale del convenuto opposto spetta a quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza della propria pretesa creditoria. 
Muovendo sul piano della disamina dell'universo documentale agli atti di causa, va evidenziato come, sin dal deposito del ricorso monitorio, la ### abbia versato in atti: estratto conto a sensi art. 50 D. Lgs 385/93 relativo al conto corrente n. n. 1500997 (doc. 1 fascicolo monitorio); contratto di apertura di conto corrente n.. 1500997 in data ###, debitamente sottoscritto dal correntista (doc. n. 2); fideiussione in data ### sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 rilasciata da ### e ### regolarmente sottoscritta dalle parti (doc.3); raccomandate RR in data ### attraverso cui la ### ha dato comunicazione alla debitrice e ai fideiussori della risoluzione dei rapporti, richiedendo il pagamento delle somme dovute (doc. 4 e 5) Detta documentazione è stata quindi nuovamente depositata in giudizio da parte della convenuta opposta in uno con la comparsa di costituzione e risposta, in allegato alla quale la ### ha altresì prodotto: doc 2: aperture di credito e successive conferme; doc. 4: mutuo fondiario ipotecario in data ###; doc. 5: modifica parziale di contratto di mutuo ipotecario in 27.12.2011; doc. 6: 6) estratto conto trimestrale con allegato scalare dall'apertura sino al passaggio a sofferenza; doc.9)decreto del Ministero dell'### in data ### e, in allegato alle memorie ex art 183 cpc: doc. 11): atto di precetto su mutuo fondiario; doc 12) atto di pignoramento immobiliare ### seno al procedimento monitorio quanto in seno al giudizio di opposizione, è stato prodotto dalla ### l'estratto conto certificato ex art 50 TUB, attestante la debenza del cliente nei confronti della ### avuto riguardo tanto al contratto di conto corrente quanto al finanziamento, mentre per quanto concerne la fideiussione, debitamente sottoscritta dai garanti, la stessa prevede l'obbligo dei garanti di corrispondere alla ### quanto dalla stessa richiesto immediatamente, senza la possibilità di formulare eccezioni in ordine al tempo in cui il pagamento verrà richiesto. 
Avendo parte convenuta assolto l'onere della prova sotto il profilo della produzione in giudizio della documentazione attestante l'esistenza del credito, occorre vagliare la fondatezza delle eccezioni di cui alla spiegata opposizione. 
Preliminarmente, va dichiarata priva di rilevanza l'eccezione di nullità della documentazione contrattuale riportante esclusivamente la firma del correntista. 
Ciò alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale con recente pronuncia (### n. 22640/19), muovendosi nel solco tracciato dalle ### si è pronunciata in materia di contratti bancari e, segnatamente, in ordine alla validità del contratto di conto corrente recante unicamente la sottoscrizione del correntista (contratto c.d. monofirma) alla luce del disposto dell'articolo 117 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. T.U.B.) e, dopo aver osservato che «è possibile cogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte ed a cui lo stesso si accinge ad aderire», hanno statuito che «[u]na volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle ### da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto, ed il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto». 
La pronuncia si pone in sostanziale continuità con quanto statuito in materia d'intermediazione finanziaria mobiliare dalle ### con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, emessa su ‘sollecitazione' della ### civile (cfr. ordinanza interlocutoria n. 12390 del 17 maggio 2017), la quale, al fine di «scongiurare uno sfruttamento «opportunistico» della normativa di tutela degli investitori» da parte di quei clienti che «(evidentemente in mala fede) propongano una domanda di nullità «selettiva»», aveva ritenuto costituire una questione di massima di particolare importanza la definizione del ‘perimetro' della nullità prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U.F.), in quanto «la deduzione della nullità del contratto quadro, per il difetto di una sottoscrizione, … rischia di comportare una revisione generale dell'applicazione del principio di buona fede oggettiva». 
Il menzionato articolo 23 prescrive, per la redazione dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, la forma scritta, comminando espressamente la nullità per il caso di inosservanza di detto requisito formale. 
Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito formale ivi previsto attiene al solo contratto-quadro e non anche ai singoli ordini di investimento e/o disinvestimento: «La prescrizione dell'art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma» (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28432 del 22 dicembre 2011, massima rv. 620657 - 01. Conformi ex multis ### I, sentenza n. 3950 del 29 febbraio 2016; ### I, sentenza n. 16053 del 2 agosto 2016; ### I, sentenza n. 19759 del 9 agosto 2017). 
Quanto alla definizione di contratto-quadro la previgente disciplina, nel fissare le regole di comportamento da seguire, da parte delle società di intermediazione mobiliare, nello svolgimento delle loro attività, imponeva all'intermediario la stipulazione con il cliente di un contratto scritto recante l'indicazione della natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi, l'entità e i criteri di calcolo della propria remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente (cfr. articolo 6, comma 1, lettera c, della legge 2 gennaio 1991, n. 1): tale strumento negoziale ha acquisito il nomen iuris di ‘contratto-quadro' e corrisponde, sostanzialmente, allo "accordo base scritto con il cliente in cui vengano fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente" di cui al considerando 41 della direttiva 2006/73/CE della ### del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del ### europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva. 
Per risolvere la questione sottoposta al loro vaglio le ### hanno qualificato la sanzione comminata dall'articolo 23 del T.U.F.  come ‘nullità funzionale'. 
La categoria delle nullità funzionali o c.d. da disvalore comprende le ipotesi di regolamento negoziale che, pur non presentando difetti strutturali, sia comunque disapprovato dall'ordinamento perché ritenuto incompatibile con interessi e valori fondamentali secondo i generali parametri del contrasto con norme imperative, principi di ordine pubblico e regole di buon costume. 
La riconduzione alla suddetta categoria della nullità di cui all'articolo 23 del T.U.F. è avvenuta, da parte delle ### sulla base della valorizzazione dello ‘scopo normativo' ovvero della finalità della normativa di settore, volta al perseguimento di obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori.  ### l'iter logico-argomentativo seguito dal ### la forma scritta non si pone sul piano della struttura, quale elemento costitutivo del contratto, ma sul ### piano della funzione: «la specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua finalità, consente proprio di scindere i due profili, del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo, rimanendo assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione». 
All'esclusione della configurabilità come strutturale della nullità ex articolo 23 del T.U.F. è conseguita l'irrilevanza del difetto di sottoscrizione dell'intermediario, potendo il requisito della forma scritta del contratto-quadro «ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti». 
Chiamata a pronunciarsi sulla validità del contratto di conto corrente recante unicamente la sottoscrizione del correntista (contratto c.d.  monofirma), la ### ha ritenuto applicabile anche al settore dei contratti bancari il principio di diritto enunciato dal ### della nomofilachia in materia d'intermediazione finanziaria mobiliare ### premesso, deve sottolinearsi come integri ius receptum in seno alla giurisprudenza della ### il fatto che uno dei principi generali che disciplinano il processo civile - sia ordinario che del lavoro - è rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti", nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., che, nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha espressamente aggiunto tale ultimo riferimento ai "fatti non contestati", peraltro già in precedenza ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte, a partire da Cass. S.U. 23 gennaio 2002, n. 761. 
La Suprema Corte (### n. 15527/14) ha in particolare evidenziato come dalla lettura della suddetta disposizione in combinazione con quella degli artt. 163 e 167 cod. proc. civ. (per il rito ordinario) e degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. (per il rito del lavoro) si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).  ### onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sé, la fondatezza delle pretese, rispettivamente, fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio c.d. "di acquisizione probatoria" - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini.   ### dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra, non è scevro di conseguenze, data gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), oggi codificato a seguito della modifica dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., di cui si è detto. 
Detto regime di allegazione - afferma la Suprema Corte - è inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). 
Perno centrale attorno a cui ruota il processo civile è il principio dispositivo di cui all'art 2697 cc, in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. 
Tali principi, i quali regolano e disciplinano il funzionamento del processo civile, trovano necessaria applicazione anche in materia bancaria, anche con riguardo alla fattispecie dell'opposizione a decreto ingiuntivo. 
Va evidenziato come, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto - nel caso di specie, la banca - assume la veste di attore sostanziale e, come tale, è gravata dall'onere previsto dall'art. 2697 c.c. e deve fornire la prova del credito azionato in sede monitoria.  ### prova deve ritenersi assolta. 
La stessa va soddisfatta, preliminarmente, con il deposito degli estratti conto dall'inizio del rapporto: estratti che espongono i movimenti, gli interessi applicati, le commissioni, le spese addebitate ecc. 
Se invero il certificato ex art 50 TUB deve ritenersi sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, la stessa valenza probatoria non può essere riconosciuta al documento in parola in sede ###seno alla quale dovrà essere versata in atti la serie completa degli estratti conto. 
A tale onere la ### ha dato seguito in sede di comparsa di costituzione e risposta. 
La circostanza de qua risulta provata per tabulas e non ha costituito oggetto di contestazione specifica da parte dell'opponente. 
Sul punto, giova peraltro sottolineare, in via generale, come l'opponente non abbia provveduto al deposito della prima memoria ex art 183 vi comma cpc, con conseguente applicabilità dell'art 115 cpc con riferimento alle allegazioni fattuali contenute nella comparsa costitutiva.  ### in quanto la norma in parola non si applica solo con riferimento al convenuto rispetto alle allegazioni fattuale attoree, ma anche rispetto all'attore con riferimento alle allegazioni fattuali del convenuto. 
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (### civile, sez. VI 21 agosto 2012 14594) ### di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.167 cpc, deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, la parte ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati; solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio (### 10860/2011). 
Stante il tenore letterale dell'art 115 cpc, il quale utilizza l'espressione “parte costituita”, l'onere de quo deve ritenersi gravare tanto sul convenuto rispetto alla allegazioni attoree, quanto sull'attore rispetto alle allegazioni di parte convenuta. 
Detta contestazione, la quale deve essere precisa e specifica, deve avvenire nella prima difesa utile e, in ogni caso, non oltre la prima memoria ex art 183 cpc, termine ultimo entro cui il thema decidendum ed il thema probandum trovano definitiva cristallizzazione. 
Stante il tenore dell'art 115 cpc ed i principi di diritto enucleati sul punto dalla ### va evidenziato come non risultino specificamente contestate le allegazioni fattuali di cui alla comparsa costitutiva e, segnatamente, il fatto che: - in data ### è stato fra la ### di ### di ### s.p.a. e la signora ### il contratto di conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il n° CC ### intestato all'opponente presso la sede di ### della convenuta opposta (doc 1 comparsa cost.); sul conto corrente n° CC ### era stata concessa in data ### apertura di credito ordinaria, dell'importo di originarie lire 100.000.000 (pari ad € 51.646,00); tale affidamento era stato confermato (portandolo e diminuendolo ad € 10.000,00) in data ### e poi nuovamente e successivamente in data ### e 18.03.2014 (doc. 2 apertura di credito e successive conferme); in data ### i signori ### e ### si erano costituiti fideiussori, sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00, delle obbligazioni tutte nascenti dai rapporti fra la ### di ### di ### s.p.a. e la signora ### (doc. 3); in data ### era inoltre stato stipulato fra le parti mutuo fondiario ipotecario di originari € 250.000,00 da restituirsi in 180 rate mensili (doc. 4); Il mutuo sopra citato era stato oggetto di modifica parziale, con sospensione dell'ammortamento del debito residuo e modifica della durata con rogito ### in data 27 dicembre 2011 (doc. 5); era seguito il normale svolgimento dei rapporti negoziali fra le parti, con utilizzo del conto corrente - anche oltre il limite concesso - sino alla risoluzione del contratto di mutuo e alla revoca dell'apertura di credito, come risultava da estratto conto trimestrale con allegato scalare relativo al conto corrente, dalla sua apertura sino alla sua estinzione per passaggio a sofferenza (doc. 6); la ### aveva esercitato il suo diritto di recesso in relazione alla concessa apertura di credito e si era avvalsa della clausola risolutiva di cui all'art. 11 delle condizioni generali del relativo contratto; la risoluzione del mutuo e revoca dell'apertura di credito erano intervenute in ragione del comportamento inadempiente di parte opponente ### a cui era stata data comunicazione con raccomandata in data ### (doc. 7), invitandola a versare la somma di € 8.702,63 oltre interessi di mora in relazione al conto corrente, nonchè la somma di € 193.408,33 oltre interessi di mora in relazione al mutuo ipotecario fondiario; con missiva in pari data - 19.09.2014 - era stata altresì data comunicazione dell'avvenuta risoluzione e della revoca ai garanti ### e ### (doc. 8). 
Costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione e, pertanto, da ritenersi provata ex art 115 cpc, il fatto che la ### aveva sempre regolarmente, costantemente e puntualmente inviato tramite posta tutti gli estratti periodici relativi al conto corrente di cui sopra (con il relativo scalare), nonché i documenti di sintesi sulle condizioni praticate e le comunicazioni sulla variazione di tali condizioni.  ### ha poi allegato che, non avendo né la debitrice né i fideiussori provveduto al pagamento delle somme a loro richieste, la stessa aveva provveduto a depositare ricorso monitorio relativo alle somme dovute in ragione dello scoperto sul conto corrente, nulla richiedendo in relazione alle somme di cui al contratto di mutuo fondiario ipotecario e che con il decreto ingiuntivo opposto gli opponenti erano pertanto stati condannati a pagare le sole somme dovute in relazione al conto corrente (n° CC ### presso la sede di ### dell'opposta), mentre nulla era stato richiesto in relazione agli altri rapporti negoziali intercorsi fra le parti ### ha quindi eccepito l' inammissibilità delle domande riconvenzionali tutte formulate in relazione al contratto di mutuo in data ###, e ai diversi rapporti intercorsi fra le parti, atteso che in relazione agli stessi la convenuta in opposizione nulla aveva richiesto in sede ###vi era alcun collegamento funzionale fra lo stipulato contratto di mutuo e gli altri intercorsi ed intervenuti rapporti negoziali fra le parti. 
Non è poi specificamene contestato - e deve pertanto ritenersi provato ex art 115 cpc - il fatto che: - la ### di ### di ### s.p.a.  aveva dato conoscenza e pubblicità alle condizioni da essa praticate,; dalla disamina del doc 1 si evinceva la pattuizione per iscritto da parte del correntista tanto del tasso di interesse quanto di tutte le condizioni economiche riguardanti il rapporto di conto corrente; per quanto concerneva lo ius variandi, si trattava di facoltà espressamente pattuita per iscritto tra le parti in seno al contratto di conto corrente di corrispondenza in atti (doc. 1) e che la ### si era avvalsa di tale facoltà solo nei casi precisamente indicati e comunicati al correntista opponente secondo le pattuizioni contrattuali e le previsioni di cui all'art. 118 (3) del ### detta facoltà era stata esercitata dalla convenuta in opposizione mediante comunicazioni ad hoc, nonché tramite i documenti periodici di sintesi trasmessi alla debitrice; per tutte le voci di costo differenti dal tasso di interesse, aveva inoltre rilievo anche la pubblicità effettuata dalla ### saluzzese presso la propria sede, ove erano radicati i rapporti con il debitore; ai sensi del ### le condizioni economiche indicate nei documenti messi a disposizione del pubblico integrano infatti le pattuizioni negoziali intervenute fra le parti. 
Risulta non specificamente contestato il fatto che : il conto corrente per cui è causa era stato aperto, come risulta dalla documentazione in atti, nel 2001, a dispetto delle censure mosse da parte attrice con riferimento all'anatocismo pre2000; dal 1° luglio 2000, la ### di ### di ### s.p.a. aveva uniformato le clausole sulla capitalizzazione degli interessi, attivi o passivi che siano, applicati ai rapporti con tutti i suoi clienti, prevedendo la medesima capitalizzazione nei rapporti siano essi a debito o a credito; a partire da tale momento, la ### aveva introdotto una sola ed uniforme modalità temporale - comunque trimestrale - per la maturazione degli interessi sugli interessi; da tale momento, la ### aveva tenuto un comportamento assolutamente conforme alle previsioni normative contenute nel secondo comma dell'art. 120 del ### e nella delibera adottata dal ### per il ### ed il ### la cadenza trimestrale dell'anatocismo, sia per gli interessi a debito che per quelli a credito sul conto corrente, era stata altresì espressamente convenuta tra le parti all'art. 8 del contratto di apertura di conto corrente (doc. 1) sottoscritto in data ###; ###. 120, comma 2, del ### (4), antecedente alla modifica intervenuta con la legge di ### 2014, disponeva che il ### per il ### ed il ### stabilisse modalità e criteri per la maturazione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata, nei confronti della clientela, la medesima periodicità nei conteggi degli interessi sia debitori che creditori; a tale previsione normativa si era attenuta la convenuta opposta; anche a seguito della modifica introdotta con la legge di ### 2014, l'art. 120, comma 2 del ### non poteva trovare diretta applicazione in quanto, ai fine della sua applicazione, era necessaria e richiesta l'adozione della ### del ### e ### richiamata dalla stessa normativa; i contratti sottoscritti enunciavano i giorni di valuta per le varie operazioni e nello svolgimento dei rapporti la ### di ### di ### s.p.a. aveva applicato quanto previsto. 
Per quanto concerne il mutuo ed il contratto di finanziamento, la ### ha allegato che: - Salva l'inammissibilità della domanda per mancanza di collegamento col titolo dedotto in giudizio, non poteva ravvisarsi nel caso di specie nullità del mutuo per il sol fatto che la somma erogata fosse stata utilizzata per estinguere precedenti posizioni debitorie del mutuatario nei confronti del mutuante, in quanto tale accadimento non comporta alcuno stravolgimento causale del contratto di mutuo.  - Solamente nei mutui di scopo aveva rilievo l'utilizzo della somma erogata, rilevando ciò ai fini del sinallagma del contratto.  - La traditio rei, ossia la consegna della somma, poteva realizzarsi mediante accredito in conto corrente della somma mutuata senza che ciò andasse ad influire sulla causa del contratto stesso.  - In materia la Suprema Corte aveva avuto occasione di chiarire come il mutuo fondiario non sia un mutuo di scopo, per cui la sua validità non era subordinata all'utilizzo per una specifica finalità della somma erogata; da ciò deriva che l'istituto mutuante non deve controllare l'utilizzo della somma stessa e il mutuatario era libero di farne l'utilizzo che riteneva più opportuno. 
Non hanno costituito oggetto di contestazione specifica - e devono ritenersi pertanto provate, risultando peraltro dalla disamina della documentazione contrattuale agli atti - le allegazioni di parte convenuta opposta secondo cui: - Il contratto di mutuo sottoscritto fra le parti in data ### prevedeva “un tasso variabile pari a uno virgola (1,80) punti percentuali in più della media del tasso ### 365” corrispondente pertanto alla data della stipula del mutuo ad una percentuale di 4,553 punti %.  - il tasso soglia era, sulla base della legge antiusura e del decreto ministeriale di riferimento relativo al trimestre, pari a 8.060 %.  - Per la determinazione del tasso si precisava che lo stesso era stato ricavato nel rispetto della normativa tempo vigente, aumentando della metà il tasso medio rilevato, pari a 5,37 %, di cui al decreto del Ministero dell'### in data 20 dicembre 2002 (doc. 9).  - il tasso moratorio pattuito in contratto risultava non superare il tasso-soglia, come facilmente si evinceva da un semplice calcolo matematico; - Le parti avevano contrattualmente pattuito che il tasso moratorio fosse pari a quello corrispettivo aumentato di due punti percentuali: il tasso corrispettivo era pari a 4,553 punti %, per cui anche aggiungendo due punti percentuali (arrivando così a 6,553 %) non si raggiunge e non si superava il tasso-soglia, che si ricordava essere stato all'epoca di stipula del mutuo pari a 8,060 %.  - la citata sentenza della ### 350/2013 non aveva assolutamente stabilito che i tassi di interessi corrispettivi dovevano essere sommati con quelli di mora per poi valutare il superamento del tasso soglia.  le domande tutte formulate da controparte con riferimento al mutuo a rogito ### in data 05 dicembre 2006 dell'importo complessivo di € 280.000,00 (da rimborsarsi in anni 30 con rate mensili decorrenti dal 01/02/2007) non avevano alcun fondamento e alcuna rilevanza; pur corrispondendo al vero quanto esposto in relazione alla concessione del mutuo, alla sua durata e al tasso pattuito, in ogni caso ampiamente nei limiti del tasso soglia parte opponente aveva omesso di allegare che, con rogito ### in data ### l'opponente ### aveva venduto al signor ### alcuni immobili e l'acquirente si era accollato il mutuo a suo tempo stipulato, come risultava dal doc. 4 in atti; la ### non aveva pertanto alcun rapporto di credito con l'opponente in relazione al citato mutuo e nulla aveva richiesto in proposito in sede ###punto risarcimento del danno, la ### ha allegato che: la domanda formulata dagli opponenti in proposito risultava affetta da genericità ed indeterminatezza; dalla lettura della citazione non era dato comprendere quale nesso eziologico potesse ravvisarsi fra il comportamento della ### e l'asserito danno che sarebbe risultato patito in via generica ed indeterminata da tutti gli opponenti; il semplice fatto che la ### di ### di ### s.p.a. avesse richiesto somme che, a dir degli opponenti, non erano dovute, non poteva rappresentare un danno; medesimo discorso valeva per l'addebito in conto corrente di somme che secondo la tesi avversaria, non sarebbero state dovute In punto fideiussione, la ### ha allegato che: i riferimenti compiuti dalla parte opponente alla normativa in materia erano assolutamente generici e privi di riferimento alla fattispecie concreta; la non creduta ed ipotetica illegittimità di addebiti effettuati dalla ### saluzzese sul conto corrente dell'opponente avrebbe comportato casomai la diminuzione quantitativa della somma dovuta dai fideiussori, ma non avrebbe potuto certamente comportare la nullità della fideiussione. 
Non risultano poi contestate le allegazioni formulate dalla ### circa il contenuto della perizia econometrica versata in atti dagli opponenti. 
Sul punto, la ### ha allegato che: - la stessa richiamava quanto già esposto nella fase cautelare afferente l'istanza di sospensiva ex art 649 cpc e contestava non solo le risultanze della perizia, ma anche la la metodologia di calcolo e la sua correttezza, la corrispondenza di quanto oggetto di analisi agli effettivi rapporti fra le parti, la riferibilità ai dati contabili dei rapporti intercorsi fra le parti; trattavasi di una mera allegazione di parte, peraltro redatta in maniera generica. 
La mancata contestazione di tutte le suesposte allegazioni rileva in ragione del fatto che le allegazioni attoree si configurano quali generiche nella parte in cui le stesse appaiono disancorate dal testo contrattuale. 
Parte attrice assume non essere in possesso del testo del contratto di apertura di conto corrente n.. 1500997 datato 31.10.2001 Il medesimo tuttavia risulta essere stato allegato dalla convenuta opposta sin dal deposito del ricorso monitorio e, pertanto, in un momento antecedente la notifica della citazione in opposizione. 
Detta circostanza non è priva di conseguenze sul piano giuridico, in quanto comporta ex se tanto la genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione per essere le stesse oggettivamente disancorate dal testo del contratto e, per l'effetto, da considerarsi solo ipoteticamente formulate, quanto, come meglio si evidenzierà, l'inattendibilità della perizia econometrica, per essere la medesima stata predisposta, come si evince dal testo della stessa, senza prendere le mosse dal predetto testo contrattuale. 
Va peraltro evidenziato come, stante la natura di imprenditore commerciale dell'opponente, gravasse in ogni caso sul medesimo l'onere di conservazione della documentazione. 
Sul punto, costituisce ius receptum in seno alla giurisprudenza della ### il fatto che, qualora le censure del correntista si fondino sull'asserita nullità di clausole contenute nel contratto, proprio in quanto costituisce elemento indefettibile il fatto che la citazione si basi sul testo contrattuale, non possa trovare ingresso neppure l'adozione da parte del giudice dell'ordne di esibizione ex art 210 cpc.  ###, sotto tale profilo, risulta necessariamente generica. 
A ciò va aggiunto che non risulta contestata da parte opponente la completezza degli estratti conto prodotti dalla ### con la conseguenza che anche la suddetta circostanza, peraltro da ritenersi provata documentalmente, deve ritenersi provata anche ex art 115 cpc.. 
Il fatto che si verta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo non significa, per ciò solo, che non sussista un onere di allegazione e contestazione specifica anche in capo all'opponente. 
Pur rivestendo invero il convenuto opposto il ruolo di attore sostanziale, grava sull'attore opponente, convenuto sostanziale del giudizio, l'onere di contestare specificamente le allegazioni del convenuto opposto, gli elementi posti a fondamento della sua pretesa, i titoli e, in generale, i documenti che quest'ultimo pone a fondamento della propria pretesa.  ### vale, in special modo, quando il convenuto non si sia limitato alla produzione del certificato ex art 50 TUB ma, come nel caso di specie, abbia prodotto in giudizio non solo l'estratto conto certificato ex art 50 TUB, ma altresì la documentazione contrattuale e gli estratti. 
La specifica mancata contestazione della documentazione de qua, concretatasi nel caso di specie nel mancato deposito della prima memoria ex art 183 Vi comma cpc, non è priva di rilevanza sul piano probatorio alla luce della più recente giurisprudenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria. 
Qualora nella fase di opposizione l'ammontare del credito della banca venga documentato tramite la produzione degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente intrattenuto tra le parti, oltre che dai contratti, e i tassi di interesse e le condizioni risultanti dagli estratti conto siano stati oggetto di contestazioni di carattere generico, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nell'ambito del procedimento monitorio e del successivo giudizio di opposizione, secondo il quale deve distinguersi tra l'estratto di saldaconto (ora estratto conto certificato ex art. 50 TUB), la cui efficacia probatoria è limitata al procedimento monitorio e non si estende al successivo giudizio di opposizione e, in generale, agli ordinari giudizi di cognizione, e l'ordinario estratto conto - che riporta le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, ed assume una relativa incontestabilità dopo un certo periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista - idoneo a fungere da prova anche nella fase dell'opposizione (S.U., n. 6707/1994; n. 2751/2002; 12233/2003; n. 11749/2006). 
Ne discende che, una volta fornita dalla banca tramite la produzione degli estratti conto la prova dell'ammontare del proprio credito nella fase dell'opposizione, costituisce onere del debitore effettuare puntuali e specifiche contestazioni in relazione alla parte di somma ritenuta non dovuta. 
Quindi, qualora gli opponenti si siano limitati a rilievi generici, omettendo di muovere addebiti specifici e circostanziati in relazione a singole poste dalle quali discenderebbe il saldo finale, il credito della banca può ritenrsi accertato. 
Qualora, a fronte della documentazione versata in atti dall'opposto, l'opposizione, unitariamente considerata, sia generica o in ogni caso non vi sia stata specifica contestazione della documentazione prodotta, la stessa non potrà ritenersi validamente formulata ed il credito della ### dovrà considerarsi accertato. 
Va pertanto affermato che In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte all'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, le contestazioni generiche, considerando unitariamente l'opposizione, sono insufficienti a fondare l'opposizione (cfr ###, 4082/16) In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la ### opposta, come nel caso di specie, produca adeguata e congrua documentazione comprovante l'origine e la natura dei debiti contestati, l'opponente deve muovere obiezioni specifiche e precise contestazioni in ordine alle modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente (cfr ### Roma, 12714/16) Sulla scorta di tali principi, è possibile affermare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la ### opposta produca adeguata e congrua documentazione comprovante l'origine e la natura dei debiti contestati, l'opponente deve muovere obiezioni specifiche e precise contestazioni in ordine alle modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente; in mancanza non può essere accolta l'istanza di consulenza tecnica contabile in quanto avrebbe finalità puramente esplorative (### Roma, 22.6.2016) Né, salve le considerazioni infra sviluppate sulla attendibilità della perizia, la specificità delle allegazioni può discendere ex se dal richiamo al contenuto della relazione peritale, in ragione del principio secondo cui l'esatta individuazione del ‘petitum' e della ‘causa petendi' deve avvenire attraverso una corretta ed esaustiva esposizione, negli atti di causa, dei fatti posti a sostegno della domanda, senza che possa ritenersi sufficiente il richiamo al contenuto della documentazione - nel cui novero rientra la perizia econometrica - ivi allegata (Cass. n. 29241/2008). 
Quanto sopra in quanto La ‘ratio' della norma - afferma la ### è evidente e deve rinvenirsi nell'esigenza di porre il convenuto nella necessità di apprestare le proprie difese sulla base del contenuto dell'atto di citazione, prima ancora della produzione documentale da parte dell'attore, la quale avviene solo successivamente, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie (Cass. n. 29241/2008). 
Sulla scorta dei principi di diritto enucleati dalla ### in accordo con la giurisprudenza di merito (### Torino, 4499/2016) è possibile affermare che, qualora, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, il correntista opponente eccepisca la nullità di clausole contenute nel testo contrattuale, costituisca principio di carattere generale, costituente diretta applicazione dell'art 2697 quello secondo cui la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni sia tenuta a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in primo luogo, ad allegare e produrre i contratti bancari contenenti le clausole asseritamente invalide e i relativi estratti conto, a far tempo dalla costituzione del rapporto.  ### in quanto solo tali produzioni consentono al giudice di valutare l'esistenza e l'eventuale nullità delle clausole invalide e di svolgere un'indagine contabile per l'intero rapporto negoziale, al fine di accertare l'inesistenza della causa debendi quale elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo. 
Sul punto, in accordo con la giurisprudenza formatasi sul punto (### Torino, 4499/16) deve affermarsi che se la banca - come nel caso di specie - abbia prodotto documenti negoziali che presentano un contenuto analitico, con clausole definite in modo specifico e ben individuato, le censure formulate in merito all'applicazione di interessi, competenze e commissioni in misura superiore al dovuto devono ritenersi generiche ed indeterminate se non siano esattamente specificati i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati in relazione ai rapporti intercorsi, né le commissioni asseritamente illegittime e neppure l'incidenza delle clausole asseritamente viziate nella concreta determinazione della somma pretesa.  ### omissione non consente l'accertamento della loro contrarietà o meno a norme di legge e tale lacuna non può essere colmata con l'esperimento di C.T.U., che avrebbe natura meramente esplorativa. 
La parte ha l'onere di spiegare la valenza dimostrativa dei documenti che produce.   Sul punto, si sono pronunciate le stesse ### della ### (Cass. S.U. n. 2435/2008), affermando che, qualora la parte non abbia specificamente allegato i fatti in seno agli atti processuali, effettuando un richiamo alla produzione documentale, non sussisterebbe neppure l'obbligo per il giudicante di provvedere alla disamina degli stessi.  ### in quanto la domanda introduttiva di un giudizio esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto» (Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2012 17408), sì che, qualora gli stessi non siano stati allegati nell'atto processuale, la successiva produzione documentale , pur attestando la sussistenza di quei fatti, non è in alcun modo idonea a compensare il difetto originario di allegazione perché ciò costituirebbe un ampliamento indebito del thema decidendum (Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013 n. 7115). 
Muovendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità, la giurisprudenza di merito, statuendo proprio in materia di contenzioso bancario, ha affermato che è inammissibile l'allegazione implicita di tali elementi fattuali compiuta tramite il rinvio con l'atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite e la causa petendi devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi all'#### in quanto, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite, quindi, le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi, devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al ### In ragione dei principi sopra richiamati, si è affermato che una simile condotta processuale preclude alla ### convenuta in giudizio, di predisporre in modo immediato le proprie difese e di prendere posizione su ogni singola rimessa, imponendogli, invece, in via alternativa l'obbligo di attivarsi ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. per esaminare ed estrarre copia degli atti depositati in giudizio dall'attore, eventualmente tramite il conferimento di incarico a un difensore, ovvero l'obbligo di proporre difese generiche (### di ###, n. 999/2018). 
Sempre in tema di contenzioso bancario, si è affermato (### di ###, sentenza n.107/20179 che nel giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l'azione di ripetizione dell'indebito deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali, parte attrice ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di rappresentare: la clausola contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la natura solutoria della rimessa, la data della rimessa e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessiva di cui domanda la restituzione. ### implicita compiuta tramite il rinvio con l'atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio è dunque inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi, devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al #### in ragione della necessità di garantire il diritto di difesa: la banca convenuta deve essere messa in condizione di difendersi: esaminando l'effettiva esecuzione della rimessa; la natura ripristinatoria o solutoria della rimessa; e di eccepire, con riferimento a ogni singola rimessa solutoria (siano esse eseguite su conto scoperto ovvero su conto non scoperto e definitivamente acquisite dall'istituto bancario alla data di chiusura del rapporto) la prescrizione; verificando la correttezza del calcolo della somma richiesta a titolo di ripetizione di indebito ### a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. 
Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi, legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere. 
In materia di ingiunzione civile e di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha l'onere di specifica contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis; in mancanza l'opposizione va rigettata. 
I principi di diritto ut supra enucleati vanno poi letti in uno con quelli che, in quanto espressione del diritto vivente, regolano aspetti precipui del contenzioso bancario. 
Trattandosi di una espressione diretta del diritto vivente, frutto dell'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in seno non solo alle ### di merito, ma anche alla Suprema Corte di ### detti principi devono necessariamente informare la decisione del giudice. 
Proprio in quanto espressione del diritto vivente, il quale integra l'ossatura portante del contenzioso bancario, il giudice non potrà e non dovrà ritenersi vincolante alle risultanze della ### ed anzi le stesse dovranno essere disattese nella misura in cui le medesime, proprio in ragione dell'evoluzione di detto diritto e dei principi di diritto enucleati sul punto dalla Suprema Corte, si pongano inevitabilmente in insanabile contrasto con quest'ultimo. 
Proprio in riferimento al rapporto di conto corrente, va evidenziato come, alla luce della giurisprudenza delle ### della ### non possa discutersi di usura sopravvenuta, avendo il ### nell'ambito della propria funzione nomofilattica, enucleato il principio di diritto in forza del quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario - ma detto principio di diritto, come espressamente statuito dalla ### vale anche con riferimento all'apertura di conto corrente - superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (### 24675/17). 
Atteso che, nel caso, di specie, non risulta configurabile usura originaria, risultando per tabulas il fatto che gli interessi non sono stati pattuiti in misura superiore al tasso legale, né essendo stata fornita diversa prova in tal senso da parte degli opponenti, l'eccezione attorea sul punto deve essere rigettata ### essere del pari rigettata l'eccezione attorea in punto anatocismo. 
Preliminarmente, va evidenziato come il rapporto di conto corrente per cui è causa si ponga, dal punto di vista cronologico, in un momento successivo rispetto all'emanazione della ### 9 Febbraio 2000, il cui articolo 7 ha reso legittima la capitalizzazione trimestrale Ne deriva che la relativa pattuizione, la quale risulta per tabulas dalla disamina del testo contrattuale agli atti, deve pertanto ritenersi non solo validamente posta in essere, ma anche pienamente legittima in quanto conforme a quanto normativamente previsto. 
Integra ius receptum in seno alla giurisprudenza il fatto che con tali norme si è voluto porre espressamente una regola che già poteva considerarsi implicita nel sistema, regola in forza della quale anche nel conto corrente bancario, essendo questo assimilabile al conto corrente ordinario per la parte in cui in entrambe le strutture negoziali è prevista la periodica chiusura del conto, si produce la trasformazione degli interessi in capitale ad ogni singola chiusura, si determina cioè, per intrinseca caratterizzazione funzionale e strutturale, una peculiare ipotesi di anatocismo, il quale si caratterizza anche per la necessaria omogeneità del criterio di capitalizzazione per entrambe le parti del rapporto proprio in ragione della regola, di carattere strutturale, della periodica chiusura, che, essendo la causa della possibilità di capitalizzazione, non può che operare in modo unitario ed identico per entrambe le parti. 
Sul punto, si è affermata in giurisprudenza (da ultimo cfr. ### Torino, n. 2883/2012 del 27,4.2012), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo all'adeguamento dei rapporti, anche ai contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista). A fortiori, dunque, la legittimità della pari capitalizzazione infrannuale per i rapporti contrattuali di nuova stipulazione" (### Torino 6.12.2012) E ancora, si è affermato che “deve ritenersi, invece, attualmente ammissibile la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari in forza della delibera ### 9.2.2000; l'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del d.lgs.  342/99, ha infatti attribuito al ### il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" (### Verbania 16.11.2012); “in ordine alle censure, attinenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in danno del correntista, detta previsione negoziale risulta illegittima... in quanto contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c., solo sino alla entrata in vigore della delibera ### adottata il 9 febbraio 2000, la quale (in applicazione del disposto del D.Lgs. 342/99) ha reso lecita detta pratica bancaria nei rapporti di conto corrente, alla sola condizione del rispetto dell'eguale periodicità nella formazione dell'interesse composto, tanto dal lato attivo che da quello passivo, cid che nel caso di specie è avvenuto — cfr, contratti e comunicazioni per iscritto, come in atti; ne discende che la pratica anatocistica dovrà tout court essere espunta dal rapporto all'esame, in quanto contraria a norma imperativa, solo sino all'entrata in vigore della fonte normativa sopra richiamata" (### Asti 23.05.2013 n. 378). 
I rapporti per cui è causa, ratione temporis, sono sorti successivamente all'emanazione della ### 9.2.2000, adottata in ottemperanza al D.Lgs 342/99, il cui art 7 ha stabilito che: "Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente a la data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro i1 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. 
Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella ### della ###. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela". 
Nel caso di specie, si è detto, la periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi è stata oggetto di regolare pattuizione. 
In fattispecie del tutto analoga a quella del presente giudizio, si è affermato in giurisprudenza che “va in primo luogo rilevato che il rapporto bancario per cui è causa, siccome stipulato nell' anno 2003, si pone a valle della normativa legittimante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ove bilateralmente pattuita (ad, 120 TUB e delibera ### 9 febbraio 2000). Più volte questo tribunale (da ultimo cfr. ### Torino, n. 2883/2012 del 27.4.2012), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ha affermato la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo all'adeguamento dei rapporti, anche al contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista). A fortiori, dunque, la legittimità della pari capitalizzazione infrannuale per i rapporti contrattuali di nuova stipulazione" (### Torino 13.05.2013). 
E ancora, si è affermato: “con riguardo alla capitalizzazione trimestrale, in primo luogo, nulla quaestio. Avuto riguardo alla data di stipulazione dei rapporti per cui è causa — tutti successivi all'entrata in vigore della delibera ### 9.2.2000 — non ha alcuna pertinenza la contestazione relativa all'insussistenza di uso normativo in tal senso. 
La capitalizzazione infrannuale è prevista non già sulla base di norme bancarie uniformi in violazione dell'art. 1283 c.c. e o di usi, normativi o meno, bensì del contratto stipulato inter partes e la clausola in questione, siccome ad effetto bilaterale, è legittima per effetto di jus superveniens. Tutti i rapporti bancari per cui è causa, infatti, si pongono temporalmente a valle della normativa legittimante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ove bilateralmente pattuita (ad, 120 TUB e delibera ### 9 febbraio' 2000). Più volte questo tribunale (da ultimo cfr. ### Torino, n. 2883/2012 del 27,4.2012), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ha affermato la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo all'adeguamento dei rapporti, anche ai contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista). A fortiori, dunque, la legittimità della pari capitalizzazione infrannuale per i rapporti contrattuali di nuova stipulazione" (### Torino 6.12.2012) E ancora: “deve ritenersi, invece, attualmente ammissibile la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari in forza della delibera ### 9.2.2000; l'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99, ha infatti attribuito al ### il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" (### Verbania 16.11.2012); “in ordine alle censure, attinenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in danno del correntista, detta previsione negoziale risulta illegittima... in quanto contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c., solo sino alla entrata in vigore della delibera ### adottata il 9 febbraio 2000, la quale (in applicazione del disposto del D.Lgs.  342/99) ha reso lecita detta pratica bancaria nei rapporti di conto corrente, alla sola condizione del rispetto dell'eguale periodicità nella formazione dell'interesse composto, tanto dal lato attivo che da quello passivo, cid che nel caso di specie è avvenuto — cfr, contratti e comunicazioni per iscritto, come in atti; ne discende che la pratica anatocistica dovrà tout court essere espunta dal rapporto all'esame, in quanto contraria a norma imperativa, solo sino all'entrata in vigore della fonte normativa sopra richiamata" (### Asti 23.05.2013 n. 378). 
Va poi evidenziato come la legittimità di detta capitalizzazione non venga automaticamente meno, per quanto concerne il periodo post 2014, in ragione del novellato art 120 TUB: deve affermarsi sul punto che la disposizione di cui all'art. 120 TUB così come novellato dalla l.  147/2013, in verità non sembra potesse dirsi efficace a partire dal 1 gennaio 2014, in quanto la sua applicabilità era appunto differita all'emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del ### Stante il tenore letterale della norma, è chiaro che il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo non generale, ma regolamentato, in quanto ha affidato espressamente al competente comitato interministeriale l'adozione di una delibera che disciplina modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, sicché l'iter legislativo non poteva intendersi completato, se non all'esito dell'emanazione della normativa secondaria riservata ad una successiva delibera del ### Inoltre, ai sensi dell'art. 161, comma 5 TUB, le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.lgs n. 385/1993. La delibera ### 9 febbraio 2000, pertanto, continua a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera ### del 3/8/2016, emanata in attuazione dei princìpi dettati dall'art. 120, comma 2, ### come modificato ad opera dell'art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch'esso attribuito al ### il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (in tal senso ### 1194/2018) Ed ancora, in accordo con la giurisprudenza (### 560/18) deve affermarsi che “### in vigore dell'art 120 TUB novellato dalla l. 147/2013 è subordinata alla adozione della delibera del ### Con tale norma infatti il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo per così dire “regolamentato”, affidando espressamente al competente comitato interministeriale l'adozione di una delibera che disciplinasse modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. ### interpretazione trova, peraltro, conforto nelle seguenti considerazioni:a) in occasione della modifica dell'art 120 TUB ad opera del D. Lvo. 342/99, si era pacificamente affermato che l'entrata in vigore della nuova normativa, che, in quel caso, sanciva la legittimità dell'anatocismo bancario alle specifiche condizioni ivi previste, era differita fino all'adozione di apposita delibera da parte del ### come noto, poi emanata in data ###, il che dovrebbe portare ad analoga conclusione anche in relazione alla norma in esame;b) il fatto che determinando la introduzione di tale norma l'abrogazione della previgente disciplina in materia di anatocismo bancario (dettata dall'art 25 del D. Lvo n. 342/99 e dalla ### 9/2/2000) debba trovare applicazione l'art. 161 comma 5° ### che stabilisce che “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”. Da tale norma si ricava infatti il principio generale per cui in materia bancaria l'entrata in vigore della nuova disciplina primaria ove la stessa rimandi alla emanazione di una normativa secondaria fa sì che le norme sostituite continuano a trovare attuazione fino alla emanazione della normativa secondaria; c) la circostanza che la delibera ### 3.8.2016 emanata in attuazione dell'art 120 comma 2, ### come modificato dall'art. 17-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49, all'art 5 preveda che il suddetto decreto trovi attuazione dalle date nello stesso indicate, circostanza che dimostra la non immediata operatività della modifica dell'art 120 comma 2° ###” Non sussiste indeterminatezza dei tassi pattuiti. 
Rileva, sul punto, l'universo documentale agli atti di causa, da cui si evince la determinatezza dei medesimi quale emergente dalle clausole contrattuali oggetto di stipulazione tra le parti. 
In punto usura oggettiva, il superamento del c.d. tasso soglia deve essere eccepito in riferimento ai tassi originariamente pattuiti e non a periodi successivi in quanto l'usura sopravvenuta non è censurabile. La pretesa di includere le c.m.s. nel TEG (anche sino al 31/12/2009) è infondata in quanto, a fronte delle ### di ### pro tempore vigenti la banca verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall'organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell'applicazione di tassi in misura usuraria. La capitalizzazione degli interessi passivi (da ritenere legittima successivamente alla delibera ### del 2000) non può essere considerata ai fini del computo del tasso soglia. 
In punto usura soggettiva, l'onere probatorio gravante su chi la eccepisce consiste nel dimostrare l'effettiva situazione di dissesto o difficoltà economica della cliente e la conoscenza in capo alla banca di tale condizione. 
Detto onere, nel caso di specie, non è stato assolto dalla parte attrice, la quale nessuna prova ha dedotto e fornito sul punto, né, tenuto conto dell'universo documentale in atti e delle circostanze fattuali non contestate dall'opponente e da ritenersi pertanto provate ex art 115 cpc, la stessa può desumersi dalla perizia di parte in atti. 
Per quanto concerne la ### va evidenziato come integri ius receptum in seno alla giurisprudenza il fatto che, sotto il profilo dell'oggetto, la stessa configuri uno specifico corrispettivo per la misura utilizzata dal cliente del servizio creditizio offerto dalla ### per via dell'apertura di credito o di altro rapporto di finanziamento. Analogo discorso potrebbe svolgersi con riguardo alla causa. Resta il fatto che l'indagine sulla causa - come, al postutto, anche quella sull'oggetto - non può non avere come suo punto di riferimento il contratto nel suo complesso, quando non una pluralità di contratti funzionalmente collegati nell'ambito di una medesima operazione economica e non può essere svolta in via atomistica, operando una sorta di resezione selettiva di quelle parti del contratto stesso che uti singulae potrebbero prestarsi (proprio perché strappate dal complessivo tessuto negoziale) ad un vizio genetico come quello lamentato (sul punto, ampiamente, ### Torino 2883/2012 ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, anche della Corte d'Appello di Torino in ordine alla ritenuta validità della c.m.s.). Se poi si vuole affermare che il servizio di credito è già stato remunerato con la pattuizione dell'interesse passivo, è agevole replicare che esso è remunerato, in realtà, anche con il compenso aggiuntivo previsto per la c.m.s., senza che possa esservi alcuna ragione per escludere la validità di un frazionamento del costo del servizio in più voci La previsione di una CMS riveste dunque, nel rapporto di conto corrente bancario, una funzione ben precisa, che la giurisprudenza non ha mancato di riconoscere: “l'introduzione di una commissione sul credito accordato trova il suo fondamento nell'esigenza di riconoscere nell'ambito del rapporto unitario instaurato con la banca una duplice utilità in favore del cliente accreditato: l'erogazione effettiva dei fondi e la contestuale messa a disposizione dei fondi con obbligo di erogare il credito, a semplice richiesta da parte del cliente. Controprestazione della prima condotta della banca è l'addebito degli interessi pattuiti e controprestazione della seconda è costituita, appunto, dalla c.m.s.  (…)” (### Torino, ### c. ### 9 aprile 2001, inedita; nello stesso senso, ### Torino 27 marzo 2003, in Giurisprudenza di ### 2004, 2, I, 283; ### Torino n. 931/05 e ### 1195/2006; ### Novara 9 febbraio 2006). 
Si è affermato in giurisprudenza che la commissione di cui si discute rinviene il suo fondamento causale "... nell'esigenza di riconoscere, nell'ambito dell'unitario rapporto instauratosi tra banca e cliente in conseguenza della conclusione di un contratto di apertura di credito in conto corrente, una duplice utilità in favore dell'accreditato: l'erogazione effettiva dei fondi, a cui corrisponde in termini di controprestazione l'addebito degli interessi pattuiti e la contestuale messa a disposizione dei fondi stessi, con conseguente obbligo di erogare il credito a carico della banca a semplice richiesta da parte del cliente. Orbene, non può essere revocato in dubbio che anche la seconda prestazione della banca debba trovare adeguata remunerazione da parte del cliente". ### che "... è innegabile che la commissione di massimo scoperto, in ragione della sua natura e della sua funzione, non può ... in alcun modo essere considerata una componente del tasso di interesse o una modalità di calcolo dello stesso".   ### non può quindi essere ritenuta un onere privo di causa. 
Sul punto, la Suprema Corte di ### 4.12.2013, n. 27118, ha confermato in via definitiva la validità della commissione di massimo scoperto sotto il profilo causale, riconoscendo che essa costituisce un“accessorio che si aggiunge agli interessi passivi sulle somme utilizzate dal cliente accreditato” (cui adde nello stesso senso ### Alessandria, 27.11.2013, inedita, #### 20.4.2012, inedita).   Ne deriva che, tale essendo l'uniformità dell'orientamento giurisprudenziale, appare dunque incontrovertibile che le commissioni di massimo scoperto rientrino tra le condizioni economiche regolanti il rapporto di conto corrente e non vi è motivo per escluderne l'applicazione qualora siano, come sono state nel caso di specie, regolarmente pattuite.   La commissione di massimo scoperto ha causa negoziale diversa rispetto a quella degli interessi passivi. Da tale constatazione deriva che nei confronti di essa non può trovare applicazione la norma dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, ne consegue la certa e piena legittimità della capitalizzazione trimestrale della stessa ### in punto ### pur noto il revirement della ### penale sul punto, non può non condividersi quanto affermato dal ### di Milano, 6 maggio 2013, secondo cui, “se sino all'aggiornamento dell'agosto 2009, è indubbio che le ### d'### per la rilevazione del ### non estendendo la rilevazione alla cms, disponevano in termini non conformi al disposto dell'art. 2, co.1, l.  108/96, è altrettanto indubbio che il TEG così rilevato e pubblicato in ### era presentato a banche ed intermediari come parametro di riferimento per il rispetto del tasso soglia d'usura e che in termini vincolanti erano richiamati i criteri di calcolo sanciti nelle ### d'### (nell'### delle ### è precisato che la cms, rilevata autonomamente, deve anch'essa rimanere entro una soglia limite - la percentuale media rilevata, aumentata della metà - e che, ove si riscontri il superamento della soglia cms, la parte di eccedenza va compresa nel calcolo del tasso effettivo applicato dalla ### al fine della verifica del rispetto del tasso d'usura). ### non si ritiene di poter affermare, quanto al profilo civilistico, l'illegittimità dell'operato delle banche che (con riferimento alle cms ante l. 2/09) abbiano preso atto del TEG pubblicato in ### e si siano uniformate alle ### della ### d'### (aggiornamento agosto 2009) nel procedere alla verifica del limite del TEG applicabile trimestralmente, né si ritiene di poter accertare il superamento del limite confrontando il tasso effettivo applicato dalla banca, comprensivo di cms, con il TEG pubblicato in ### conteggiato in assenza delle cms, posto che tale verifica avrebbe ad oggetto dati non omogenei” (e, in sostanza, sulla vincolatività delle istruzioni di ### cfr. anche ### 19 novembre 2012). In secondo luogo, stante la legittimità della capitalizzazione trimestrale, non è parimenti corretto computare l'impatto dell'interesse capitalizzato ai fini del ### “ai fini del tasso soglia non può essere considerata la capitalizzazione degli interessi passivi, non solo perché legittima ratione temporis (siccome applicata in contratti successivi al 22.4.2000 ed oggetto di negoziazione fra le parti), ma soprattutto perché, mediante la consentita capitalizzazione, il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d'interessi a obbligazione principale per sorte capitale. In ragione di ciò l'interesse capitalizzato - ove consentito, perché non richiesto contra legem, in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera ### e non oggetto di rinegoziazione fra le parti - non può essere computato ex se nel tasso d'interesse usurario, sia pure nella dizione omnicomprensiva fatta propria dall'art. 644 c.p. secondo l'invocato orientamento fatto proprio dalla ### penale, poiché l'anatocismo non viene computato mediante tasso composto (continuo ed ulteriore rispetto al tasso d'interesse debitorio), ma conseguito mediante capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito non pagati. Va al riguardo sottolineato che anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concetti equivalenti: mentre il primo designa la speciale attitudine degli interessi a produrre, a loro volta, interessi, la seconda indica il fenomeno in forza del quale una certa misura d'interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione di un'obbligazione accessoria in principale. Da ciò consegue che solo quest'ultima - non l'anatocismo di per sé - conduce ad un mutamento del regime giuridico dell'obbligazione d'interessi, solamente alla quale sono applicabili, exempli gratia, speciali norme in materia d'imputazione del pagamento (art. 1194 c.c.), quietanza (1199 c.c.), cessione del credito (1263 c.c.), privilegio (2479 c.c.), pegno (2788 c.c.), ipoteca (2855 c.c.), prescrizione (2948 c.c.). ### dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale. Il tema, allora, è la legittimità o meno della clausola di capitalizzazione. Riconosciutane la legittimità per le ragioni sopra espresse, l'impatto finanziario della stessa non può più essere conglobato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Il superamento del tasso soglia, invece, viene espressamente assunto da parte attrice conglobando nel computo “il costo degli anatocismi trimestrali” (pag. 10 delle osservazioni di parte attrice in data ### alla ###. La formula di calcolo del ### (T.E.G.), utilizzata per la determinazione del tasso-soglia nelle operazioni di affidamento su conto corrente, come noto, è la seguente: La formula di calcolo del ### (T.E.G.), utilizzata per la determinazione del tasso-soglia nelle operazioni di affidamento su conto corrente, come noto, è la seguente: T.E.G. = interessi x 36.500 + oneri x 100 numeri debitori accordato Il numeratore del primo addendo reca gli interessi complessivi: interessi sul capitale e “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” (effetto della capitalizzazione) - risultanti dall'estrattoconto; il denominatore riporta, invece, il capitale sul quale commisurare gli interessi (comprensivo degli interessi maturati nei trimestri precedenti). 
Sostenere che, nel calcolo del tasso-soglia, occorra tenere conto dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è un assurdo: infatti, gli “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” sono già ricompresi nel numeratore, giacché quest'ultimo include tutti gli interessi e non soltanto quelli calcolati sul capitale originario; così come gli interessi maturati nei trimestri precedenti sono ricompresi nel denominatore. 
Né si potrebbe sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti, così da includere soltanto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei fra di loro (il numeratore ricomprendente gli “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” e il denominatore non ricomprendente gli interessi maturati nei trimestri precedenti); inoltre, il denominatore depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tassosoglia, che - come è noto - viene determinato sulla base di un ### che ricomprende, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti. ###, come già ricordato, la liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e, quindi, gli interessi maturati nei trimestri concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo. Se, poi, si volesse sostenere che gli “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” non sarebbero dovuti poiché la capitalizzazione non era stata pattuita ed accettata, questi dovrebbero essere espunti sia dal numeratore sia dal denominatore, senza alcun effetto in termini di superamento del tasso-soglia. In definitiva, la verifica del superamento del tasso soglia deve correttamente tenere conto degli interessi maturati nei trimestri precedenti sia al numeratore sia al denominatore; mentre, l'esclusione dell'effetto anatocistico dovrebbe essere operata esclusivamente nella rideterminazione degli interessi effettivamente dovuti, nel caso in cui la capitalizzazione non sia stata pattuita ed accettata” (così, appunto, #### 2883 del 20 aprile 2012).  ### in punto cms, va evidenziato come, alla luce delle più recente giurisprudenza della ### espressione di quel diritto vivente cui si è infra fatto riferimento, la stessa non debba essere considerata antecedentemente al primo gennaio 2010 nel calcolo del TEG ai fini della rilevazione dell'usura. 
Sul punto, la ### (### 22270/16) ha affermato che In tema di contratti bancari, la disposizione dettata dall'art. 2-bis, comma secondo, del decreto-legge n. 185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 cod. civ., dell'art. 644 cod. pen. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, agl'interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo, ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti esauritisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degl'interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto. 
Va evidenziato come, in punto inclusione del calcolo Teg della CMS per il periodo antecedente il 2010, con altra pronuncia sempre del 2016 la ### (### 12965/2016) abbia affermato il principio di diritto secondo cui la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore dell'articolo 2-bis ### 185 del 2008, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il ### - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla ### d'### non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del ### ne consegue che l'articolo 2 -bis del ### n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell'articolo 644 del codice penale, comma 3, bensì disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall'articolo 644 del codice penale, comma 4) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare i l superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ed invece essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso -soglia usurario”. 
La questione appare risolta dalle ### le quali con la pronuncia n. 16303/2018 le quali, dopo aver dato atto dei due orientamenti contrappostisi in seno alla giurisprudenza della Corte (il primo, ### penale sentenza 19 febbraio 2010, n. 12028, secondo cui il chiaro tenore letterale del quarto comma dell'articolo 644 cod. pen.  impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. ### comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata“. La Corte a conferma di ciò richiama quanto disposto dall'art. 2 bis, commi 1 e 2, d.l. n. 185 del 2008, il quale prevede “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, 108». ### norma, infatti, ad avviso del Collegio penale, «può essere considerata norma di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p. in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme”; il secondo: ### civile, sez. I, con sentenze del 22 giugno 2016, n. 12965 e 3 novembre 2016, n. 22270, stabiliva che non potesse riconoscersi nessun carattere interpretativo e dunque retroattivo della norma. La sentenza escludeva dal calcolo, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore di tale normativa, la CMS ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell'usura presunta) ha aderito a tale secondo orientamento, chiarendo che l'art.  2 bis d.l. n. 185/2008 non possa essere qualificato norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p. 
Ne deriva che la CMS non deve rientrare tra le “commissioni” o “remunerazioni” del credito menzionate sia dall'art. 644, comma 4, c.p.(determinazione del tasso praticato in concreto) considerata la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca. 
Sul punto, la ### ha affermato :”### esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del ### prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del ### non includano nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del ### e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo; essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)“.  ### hanno pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L.  185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (### eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. 
Alla luce di tali principi, la perizia stragiudiziale prodotta dalla parte attrice, salvo il difetto di allegazione specifica ut supra delineato, appatr in ogni caso non attendibili nella misura in cui non risulta specificata la metodologia di calcolo seguita dal consulente con riguardo alla ### se la stessa sia stata inserita nel calcolo del TEG solo a far data dal 2010 o anche precedentemente, né per quali trimestri sia stata rilevata usura, né con quale metodo siano stati fatti i calcoli, né da dove derivi il superamento. 
Sotto tale profilo, la perizia stragiudiziale, la quale ex se priva di valore probatorio, appare pertanto inattendibile in quanto, da un alto, non ancorata al testo contrattuale, dall'altro in quanto non individua in modo specifico la metodologia di calcolo utilizzata e, in ogni caso, generica, difettando una specifica individuazione delle singole poste cui si riferirebbero gli addebiti asseritamente posto in essere dalla #### comporta il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del correntista. 
In ragione di quanto sopra esposto e dei principi di diritto enucleati dalla ### in punto inclusione della CMS nel calcolo del TEG ed irrilevanza dell'usura sopravvenuta, espressione di un diritto vivente di formazione successiva alla redazione della ### le risultanze della stessa in ordine al contatto di corrente, le quali in ogni caso non hanno natura vincolante, devono essere disattese.  ### per quanto concerne il contratto di conto corrente. 
Per quanto concerne il finanziamento oggetto di causa, va evidenziato come la domanda attorea, premesso che la stessa può ritenersi astrattamente ammissibile rientrando l'obbligazione restitutoria derivante dal contratto de quo nel novero di quelle obbligazioni potenzialmente idonee ad essere garantite dalla fideiussione in atti, debba tuttavia essere rigettata nel merito secondo un plurimo ordine di ragioni. 
In primo luogo, va osservato come non sia specificamente contestato e, in ogni caso, come risulti provato documentalmente il fatto che il tasso di interesse pattuito a livello contrattuale sia inferiore al limite previsto dal tasso soglia. 
Non è pertanto configurabile alcuna forma di usura, né originaria, né sopravvenuta, come peraltro evidenziato in sede di ### punto usura sopravvenuta, si richiamano altresì le considerazioni tutte ut supra svolte Da un secondo angolo visuale, va evidenziata l'inattendibilità della perizia econometrica attorea nella parte in cui pone a fondamento della stessa una metodologia non condivisibile, ossia la sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di mora. 
Integra principio di diritto ormai consolidato in seno tanto alla giurisprudenza di merito quanto a quella di legittimità il fatto che, al fine della verifica della usurarietà del tasso di interesse applicato dalla ### nei confronti del cliente, non possa e non debba praticarsi alcuna sommatoria tra il tasso corrispettivo ed il tasso di mora, stante l'ontologica differenza tra gli stessi avuto riguardo alla funzione dai medesimi svolta. 
La vexata quaestio prende invero origine da una pronuncia della ### la quale, attraverso la sentenza n. 350/2013, prendendo le mosse dal dettato dell'art 1 del ### n. 394/2000 il quale stabilisce che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, ha enunciato il principio di diritto in base al quale, “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.  ### afferma la Corte, in quanto il riferimento, contenuto nel D.L.  394 del 2000, art. 1, co. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - tale assunto. 
La primissima interpretazione della sentenza prevedeva che il tasso di mora si sarebbe dovuto sommare tout-court al tasso contrattuale: supponendo un tasso di mora del 8%, ed un tasso contrattuale del 5%, il risultato del tasso complessivamente applicato sarebbe stato del 13%, esattamente 8+5. 
Successivamente alla pronuncia della ### si è tuttavia formato in seno alla giurisprudenza di merito un sempre più consolidato filone, il quale ha visto quali principali fautori i ### di ### Napoli e ### in seno al quale si è affermato come ben diverso fosse il principio espresso dalla Suprema Corte, la quale in nessun caso avrebbe legittimato la teoria della “sommatoria” dei tassi. 
Sul punto il ### di ### ha affermato che con la sentenza in parola la Suprema Corte non abbia affatto enunciato il principio secondo il quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debba procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. 
Al contrario, la Corte di ### si sarebbe “limitata” a ribadire la regola secondo la quale anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, devono rispettare il limite costituito dal tasso soglia. 
Per quanto concerne la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, si è sottolineata in seno alla giurisprudenza l'ontologica differenza sostanziale tra i tre tipi di interessi previsti dal ### civile, ovvero gli interessi corrispettivi, quelli di mora e quelli compensativi. 
Tutti i tre tipi di interessi, anche se comportano sempre e comunque il pagamento di denaro, sono autonomi e distinti. 
Infatti, gli interessi corrispettivi hanno natura di remunerazione del creditore. 
Al contrario, gli interessi di mora hanno una funzione risarcitoria, di remunerazione del danno subito dal creditore a seguito del ritardo nel pagamento, mentre gli interessi compensativi, seppur scaturenti dal principio della fruttuosità del denaro, hanno una natura autonoma rispetto agli interessi corrispettivi, in quanto hanno una funzione indennitaria che è quella di compensare il venditore il quale, tra le altre cose, non ha ancora ricevuto il prezzo della cosa venduta. 
La distinzione de qua è da ritenersi alla luce sia della pronuncia della ### n. 350/13 che della successiva pronuncia n. 23192/17. 
Invero in seno tanto alla miglior dottrina quanto alla giurisprudenza si è osservato che la confusione generata dalla sentenza 350/2013, dunque, nasce dal passo in cui recita che: parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 ### penale e dell'articolo 1815 del ### civile, comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. 
È stato evidenziato come la ### non dica che gli interessi di mora vanno sommati a quelli corrispettivi ma, al contrario, abbia ribadito il principio secondo cui la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, interpretazione, quest'ultima, unitariamente confermata dai giudici di merito. 
In accordo con la giurisprudenza di merito, è pertanto possibile affermare che ritenere che il tasso soglia sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio sia un errore di carattere logico oltre che giuridico. 
In accordo con la uniforme giurisprudenza di merito (ex multis ### 22 maggio 14) è possibile invece affermare che ,ai fini della individuazione dell'usura, il cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori deve essere escluso e che, anche in caso di un eventuale cumulo del tasso di mora con la porzione del tasso corrispettivo contenuto nella rata insoluta, in ogni caso non si porrebbe un problema di usura ed anatocismo, atteso che, anche qualora si procedesse a un simile cumulo, comunque il tasso soglia non verrebbe superato. 
In questi casi non esiste un problema di tal tipo poiché, stante la diversa natura degli interessi, questi non si possono cumulare, atteso che la frazione di interesse corrispettivo contenuto nella rata insoluta è in realtà parte di questa. 
Nei commenti di dottrina successivi all'Ordinanza n. 23192/2017, è stato evidenziato come gli interessi corrispettivi e interessi moratori non vadano mai sommati ### avuto particolare riguardo alla collocazione ed alla ratio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, in accordo con dottrina deve evidenziarsi come le due tipologie di interesse, oltre ad avere una diversa collocazione sistematica all'interno del codice civile (gli interessi corrispettivi sono collocati nel ### - ### obbligazioni - ### - Dei singoli contratti - ### - Del mutuo - Articolo 1815; quelli di mora nelle più generali disposizioni concernenti l'inadempimento delle obbligazioni, in particolare nel ### - Delle obbligazioni - ### I - ### obbligazioni in generale - ### - Dell'inadempimento delle obbligazioni - ### 1224), assolvano a funzioni completamente differenti. 
Gli interessi corrispettivi, infatti, come già si è anticipato, sono intesi dal legislatore quale naturale effetto della fertilità del denaro, mentre gli interessi di mora riguardano la fase patologica del negozio giuridico, fungono dunque da risarcimento per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. 
Ne consegue che, così come è stato evidenziato dalla dottrina, l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla loro sommatoria.  ### in quanto, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di merito, si tratta di tassi dovuti in via alternativa, e la loro sommatoria rappresenta di fatto un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario (### di ### 1297/15, conf. #### 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014), di talchè La cumulabilità è possibile solo ove effettivamente prevista dal contratto (Cass. n. 350/2013). 
Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi che il principio enunciato dalla Suprema Corte sia quindi assolutamente differente, ossia: "il tasso soglia si riferisce ex lege et iurisprudentia costante ad ambedue le tipologie di interessi, e laddove venga superato essi si intendono usurari indipendentemente dal momento del pagamento, quindi non dovuti". 
A fronte della ontologica differenza tra interessi moratori e corrispettivi, si è affermato in seno alla giurisprudenza che Gli interessi moratori rientrano tra le prestazioni accessorie ed eventuali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto, in chiave sanzionatoria. 
E ancora, si è affermato che In tema di raffronto con il tasso soglia antiusura, la diversità di natura e funzione delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo, né la ### ha affermato un simile principio con la nota sentenza n. 350/2013. Vieppiù, anche ove quest'ultima avesse realmente stabilito la possibilità del cumulo, il precedente sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale dei due tipi di interessi. 
In accordo con la giurisprudenza dominante, è possibile affermare che l'impianto normativo in materia di usura fa riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario e collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto, sicché gli oneri che non partecipano di tale natura corrispettiva non rilevano al fine dell'individuazione del tasso “effettivo” da raffrontare alla soglia, che quando al mutuo acceda una clausola di salvaguardia, resta esclusa alla radice l'usurarietà del tasso pattuito e che in caso di superamento del tasso soglia per effetto dell'applicazione degli interessi di mora, la soluzione va ricercata nella riconduzione di questi ultimi nei limiti del tasso soglia ai sensi degli artt. 1419, comma 2 cc e 1339 cc, trattandosi al più di usurarietà sopravvenuta” (#### ord. 16 settembre 2014). 
Detti principi di diritto trovano conferma in seno alla giurisprudenza del ### di Napoli, il quale con recentissima pronuncia (### di Napoli nord, sentenza n. 939 del 20 giugno 2016) ha affermato che ”### il tasso moratorio al tasso corrispettivo e sottoporre al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla somma aritmetica dei tassi significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie come sopra richiamate che restano autonome l'una dall'altra - almeno con riferimento al profilo del rispetto del tasso soglia - e solo occasionalmente interdipendenti atteso che “in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale”. 
E ancora, si è affermato che è ### ai fini dello scrutinio sull'usura la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili alla parte mutuataria.”.  ### essere sottolineato come sempre il ### di ### con un'altra pronuncia, affrontando i molteplici aspetti della materia, abbia l'altro rilevato: “(….) tuttavia, il riferito orientamento giurisprudenziale, benché autorevole [Cass. Civ. n. 350/2013 - n.d.r.], non appare condivisibile in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria; ### in quanto il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per II fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. #### 22 maggio 2014; #### 9 aprile 2014; ### Brescia. 16 gennaio 2014); Si è quindi affermato (#### 11 maggio 2016 n. 9553/2016, #### 11 maggio 2016 n. 9554/2016 e #### 12 maggio 2016, n. 9611/2016. #### 7 maggio 2015 ###) che anche l'interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico conduce, dunque, alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini dell'usura, agli interessi moratori e che “il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi,” rigettando integralmente l'opposizione (#### 2 ottobre 2015) ed ancora di diversità ontologica tra interessi corrispettivi e quelli “di mora” argomenta il precitato ### con ulteriore decisione (#### 25 giugno 2015). 
La giurisprudenza di merito è pertanto uniforme nell'affermare i principi della differenza ontologica tra interessi corrispettivi e quelli di mora, della non cumulabilità degli stessi e della liceità dell'applicazione della penale di mora all'intero importo della rata scaduta (#### 11 maggio 2016 n. 9553/2016, #### 11 maggio 2016 9554/2016 e #### 12 maggio 2016, n. 9611/2016. #### 7 maggio 2015 ###. 
In dottrina, si è sottolineato come detta giurisprudenza dia la misura della totale infondatezza della tesi basata sulla pretesa usurarietà del tasso “di interesse complessivo”, ovvero del T.E.MO. (acronimo di ### di ### neologismo funzionale alla teorica del “cumulo”, ma concetto ignoto alla tecnica computistica ufficiale). 
Il criterio del “cumulo” è stato definito “maccheronico” ed “irrazionale” (ex multis ### Napoli 15 aprile 2014), poi “un ‘non tasso' od un ‘tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario” (### Catania 14 maggio 2015) ciò che ha portato a sanzionare le domande così fondate con la condanna dell'istante, per “abuso del processo”, ex art. 96 c.p.c., alla stregua della considerazione secondo cui: “che le due voci debbano essere sommate è invece fantasiosa deduzione della parte che non trova alcun riscontro nel testo della decisione della Corte di ### n. 350/2013 e sostenere il contrario, ostinandosi a sostenerlo nonostante la precisa e puntuale presa di posizione della banca ( …. ) è sintomo di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto. ( … ). 
E ancora, si è affermato e viene interamente condiviso e riaffermato da questo ### che “La verifica della usurarietà c.d. oggettiva non può essere condotta con il criterio della sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori. ### modo di procedere è, infatti, del tutto illogico sotto il profilo sia giuridico che matematico, atteso che gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono destinati non a cumularsi, ma ad essere applicati in via alternativa, a condizioni e con funzione diverse gli uni rispetto agli altri: i primi, se ed in quanto vi sia inadempimento, con funzione di risarcimento del danno; i secondi, nella fisiologia del rapporto, quale corrispettivo dell'erogazione del finanziamento. (…) Gli interessi moratori devono sottostare applicazione della legge antiusura e non possono essere ricondotti nell'alveo delle clausole penali (con conseguente applicazione dell'art.  1384 cc), atteso che la ratio del sistema congegnato dalla L. n. 108 del 1996, si fonda su una oggettivizzazione della verifica dell'usura. 
Si è pertanto affermato che ###à degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.  ### situazione, così uniformemente cristallizzata, non può ritenersi essere stata modificata dall'ordinanza della ### 23192/17. 
La stessa infatti altro infatti non ha fatto se non ribadire quanto implicitamente affermato nelle precedenti numerose pronunce della Suprema Corte e cioè che qualora gli interessi moratori al momento della stipula superino il tasso soglia, non è dovuto alcun tipo di interesse né moratorio né corrispettivo ancorchè quest'ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia.  ### deve essere sottolineato come la Suprema Corte, riportando il testo dell'art. 1815 II co c.c. e dell'art. 1 della l. 24/2001 di interpretazione autentica della l. 108/96, abbia ribadito un risalente, consolidato e sempre uniforme principio stabilito, anche sotto il vecchio regime del testo dell'art. 644 prima della riforma della predetta legge 108/96 e cioè che gli interessi moratori rilevano ai fini dell'usura, richiamando in tal modo un principio dalla medesima sul punto in precedenza già espresso (### 5598/17, n. 602/13, 603/13, n. 350/13, n. 11632/10, n. 9532/10, n. 15497/05, 5324/03, n. 17813/02, n. 8442/02, n. 8742/01, n. 14899/2000, 5286/2000, n. 4251/92) Ulteriore conferma del fatto che la ### attraverso la pronuncia in parola, non abbia affatto legittimato la sommatoria dei tassi, si trova nella giurisprudenza di merito formatasi successivamente a detta decisione e che da questo ### viene riaffermato, ossia il fatto che non è dirimente, per sconfessare la tesi contraria al cumulo, la recente ordinanza n. 23192/17 del 4.10.2017 della sesta sezione civile della ### la cui motivazione non convince affatto, in quanto scarna e poco articolata, tale da non sufficientemente chiarire se la Corte abbia voluto censurare la motivazione del Giudice di merito per non aver considerato l'eventuale usurarietà riguardo ai soli interessi moratori o, diversamente, a quelli corrispettivi cumulati con quelli moratori.  ### diversità di funzione degli interessi corrispettivi e di mora non consente di procedere al cumulo finalizzato a stabilire il valore del cd. tasso soglia ex legge 108, perché così facendo si perverrebbe all'assurdo di ritenere automaticamente nulle tutte le clausole contrattuali che, pur potendo fissare il tasso dell'interesse corrispettivo per il periodo di ammortamento entro il limite del tasso soglia stabilito per legge, non potrebbero neppure applicare, nel caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori al tasso legale che l'art. 1224 stabilisce di diritto, perché anche in questo caso, seguendo il criterio del cumulo, si arriverebbe sempre al superamento del fatidico limite del tasso soglia.  ### peraltro sottolinearsi come la stessa ### d'### nelle sue rilevazioni trimestrali dei tassi medi non abbia incluso nel ### gli interessi di mora, oggetto di separata rilevazione, a conferma che i due tassi non possono essere e non vanno sommati. 
Sul punto, si è affermato che è erroneo l'assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, divergenti per natura e funzione, vanno confrontati, sotto il profilo dell'usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia. 
E ancora.  ### essere evidenziato da questo ### come l'esclusione degli interessi di mora dalle soglie sia sottolineata, peraltro, anche nei ### trimestrali del Ministero dell'### e delle ### i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”. 
Si è pertanto affermato che addivenire a una commistione tra le due tipologie condurrebbe, di fatto, a esiti paradossali, atteso che: nessuna norma prevede attualmente né la rilevazione periodica dei tassi moratori generalmente applicati, né la conseguente individuazione di una soglia ad hoc per questi; in base alla letterale interpretazione della pronuncia di legittimità n. 350/2013, gli interessi moratori devono essere valutati in termini di usura; la ### d'### escludendo in origine la validità delle soglie usura proprie degli interessi corrispettivi (“per evitare il confronto tra tassi disomogenei”, ovverosia “TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora”]), ha cercato di individuare una soglia ad hoc per quelli moratori, secondo il segue criterio: aumento dei ### di 2,1 punti percentuali (costituendo tale aumento, in base a un'indagine condotta dalla ### d'### nel 2002, il divario medio tra interessi corrispettivi e interessi moratori), e successiva applicazione della formula sopra descritta per l'individuazione dei tassi soglia (+25% + 4 punti percentuali; ovvero +50%); l'incongruenza più evidente si manifesterebbe qualora nel calcolo si verifichino casi nei quali il suddetto tasso soglia individuato ad hoc sia addirittura più basso degli interessi moratori legalmente previsti dal d.lgs.  231/2002, con il paradosso che, in questi casi, un tasso legale sarebbe usurario. 
Si è quindi affermato che il tasso di mora non può essere valutato cumulativamente al tasso corrispettivo, atteso che fra i medesimi intercorra una triplice differenza, genetica, funzionale e ontologica: il primo, infatti, rappresenta il risarcimento a favore dell'### di credito erogante, per l'eventualità di inadempimento o ritardato pagamento da parte del debitore; il secondo è la fisiologica remunerazione del prestito del capitale. 
Si è ancora affermato che anche a fronte di una clausola contrattuale che preveda che “ogni somma dovuta e non pagata al momento della scadenza della rata, produrrà automaticamente interessi di mora a favore della banca ed a carico della parte mutuataria” ### di ### ha definito “un equivoco interpretativo” l'interpretazione favorevole al fatto che si proceda alla sommatoria degli interessi (### 11997/15) Più specificamente, è stata affermata la possibilità per entrambe le categorie di interessi di risultare, potenzialmente, usurarie, ma ne è stato subordinato l'accertamento a una valutazione individuale di ciascuna: ciò in quanto, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi di mora, questi ultimi si sostituiscono e non si aggiungono ai corrispettivi, “anche laddove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo”. 
In definitiva, secondo il ### un cumulo tra interessi corrispettivi e quelli moratori potrebbe rilevare solo con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi conteggiati a carico del mutuatario, per verificare se il conteggio degli interessi applicato in seguito al verificarsi dell'inadempimento determini un importo complessivo (a titolo di interessi) che, rapportato alla quota capitale, comporti uno sforamento del tasso soglia ### essere altresì sottolineato come sul punto si sia pronunciato anche L'### il quale ha avuto occasione di evidenziare, a più riprese, come sia sostanzialmente impraticabile la tesi che conduca all'inclusione dei tassi moratori nel tasso complessivo da valutare ai fini della disciplina antiusura. 
Nella sentenza n. 350/2013 della Suprema Corte non vi è alcun cenno al fatto che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano sommati tra loro, dando vita ad un presunto “tasso sommatoria”.  ### invece, ha soltanto ribadito il suo consolidato orientamento, in base al quale anche gli interessi di mora, così come gli interessi corrispettivi, debbano essere sottoposti al vaglio di usurarietà #### ha evidenziato che interessi moratori ed interessi corrispettivi non possano essere posti sullo stesso in quanto non solo assolvono a funzioni diverse, ma hanno anche natura diversa. 
La pattuizione in base alla quale gli interessi moratori siano dovuti “su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente comporta che la rata non riscossa venga gravata dagli interessi moratori, generando un ipotetico problema di anatocismo. 
Tuttavia, deve essere evidenziato dal ### come, ai sensi dell'art.  1819 c.c., la rata non sia un'obbligazione, ma solo una sua modalità di adempimento e il carattere accessorio dell'obbligazione di pagamento degli interessi non implica che quest'ultima assuma un ruolo subordinato rispetto a quella complementare di restituzione del capitale, ovvero, al nucleo centrale del negozio di finanziamento. 
Ne consegue che, come affermato dalla ### (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 84451/86), l'inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni (formalmente, in origine, distinguibili) in un unico debito: non si viene, pertanto, a concretizzare nessuna sommatoria di interessi, poiché i moratori opereranno su di un unico debito. 
In accordo con la più recente giurisprudenza di merito (### di ### sentenza n. 6369/18) è possibile affermare come la sentenza della ### n. 350/13, dalla quale sono poi discesi gli orientamenti tesi a far valere giudizialmente detta sommatoria ai fini usura, non abbia mai riconosciuto direttamente la valenza del cumulo del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di mora per la verifica del superamento del tasso soglia di legge per l'usura, ma si sia limitata a sancire l'astratta possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario, tanto da parlare di cumulo non certo in riferimento ad una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi importi a titolo di interessi conteggiati a carico del Cliente. 
Sul punto, si è affermato (tribunale ### 6369/18) che né gli interessi moratori né il tasso di mora possono assumere rilievo ai fini dell'usura e quindi neppure possono essere sommati agli interessi corrispettivi per la verifica del superamento del tasso soglia. ### in quanto gli interessi di mora trovano la loro giustificazione al di fuori del sinallagma contrattuale del corrispettivo per la prestazione di denaro o di altra cosa mobile, essendo convenuti esclusivamente a fronte di colpevole inadempimento del debitore, tanto da possedere natura risarcitoria a fronte della mancata o irregolare prestazione del prenditore del credito. 
Si è affermato come sia invero sufficiente al riguardo prendere in considerazione la diversa collocazione sistematica degli istituti de quibus: gli interessi corrispettivi sono collocati nelle disposizioni specifiche concernenti il contratto di mutuo e sono disciplinati come fisiologica conseguenza dell'erogazione del finanziamento (art. 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora trovano disciplina nelle più generali disposizioni concernenti l'inadempimento delle obbligazioni e riguardano, quindi, una fase patologica del negozio giuridico (art. 1234 c.c.). 
Si è ancora affermato come tale distinzione sia stata peraltro percepita anche dai ### che trimestralmente rilevano il ### degli interessi corrispettivi laddove, sin dal primo emesso, è precisato che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora; questi ultimi sono altresì esclusi dal calcolo, ed anche dalle ### impartite dalla ### d'#### tecnico individuato dal ### per la rilevazione del tasso medio ai sensi della ### antiusura.  ### poi evidenziarsi come il tasso di mora sia stato sistematicamente escluso dalla rilevazione del ### nelle ### per la rilevazione del ### ai sensi della ### sull'usura, periodicamente aggiornate dalla ### d'### come il ragguaglio del tasso contrattualmente convenuto (###, relativamente anche alla penale di mora, con quello rilevato dalla ### d'### senza detta penale (###, sia logicamente erroneo perché esegue un confronto tra dati non omogenei e come la ### d'### con i "### in materia di applicazione della legge antiusura", pubblicati il 3 luglio 2013, dopo quindi la richiamata sentenza della Suprema Corte, abbia esplicitato ulteriori ragioni per cui gli interessi di mora debbono ritenersi esclusi dal sistema introdotto dalla ### n. 108/96, chiarendo come da tale esclusione (coerente peraltro con la disciplina comunitaria) conseguano, tra l'altro, effetti più favorevoli al debitore: "Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. 
Sul punto, si è evidenziato che l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo: essendo gli interessi moratori più alti per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccesivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. ### impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del ### (### le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora". 
Si è ancora affermato che l'impostazione volta a qualificare come costo del credito l'interesse moratorio non è neppure supportata da tesi economiche pure e in ogni caso contro gli interessi moratori eccessivi il Cliente troverebbe rifugio nella tutela di cui all'art. 33 c. 2 lettera f) - se consumatore - nonché nella possibilità di riduzione ad equità ex art.  1384 del codice civile. 
Tuttavia, deve essere evidenziato dal ### come, ai sensi dell'art.  1819 c.c., la rata non sia un'obbligazione, ma solo una sua modalità di adempimento e il carattere accessorio dell'obbligazione di pagamento degli interessi non implica che quest'ultima assuma un ruolo subordinato rispetto a quella complementare di restituzione del capitale, ovvero, al nucleo centrale del negozio di finanziamento. 
Ne consegue che, come affermato dalla ### (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 84451/86), l'inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni (formalmente, in origine, distinguibili) in un unico debito: non si viene, pertanto, a concretizzare nessuna sommatoria di interessi, poiché i moratori opereranno su di un unico debito. 
Con recentissima sentenza successiva all'emanazione della ridetta ordinanza, il ### di ### (#### sent. 143 del 17/01/2018) ha affermato un principio di diritto condiviso ed affermato anche da questo ### riassumibile nell'affermazione secondo cui la tesi della pura e semplice sommatoria (interessi moratori + interessi compensativi) non risulta fondata atteso che gli interessi moratori (che hanno una funzione differente dagli interessi corrispettivi, in quando hanno funzione risarcitoria, mentre i secondi sono volti a remunerare il mutuante per il finanziamento concesso) sono dovuti solo in caso di mancata corresponsione della rata nei termini pattuiti e sono dovuti, in tal caso, sul corrispettivo scaduto e su ogni altra somma dovuta, ossia sull'intero canone. 
Così come nel caso di specie, anche nel caso sottoposto al ### torinese è stata affermata l'infondatezza giuridica di tale metodologia di calcolo, atteso che, così come nella fattispecie oggetto del processo, gli attori erroneamente confondono gli interessi corrispettivi, elemento fisiologico del contratto e costo fisso legato all'erogazione del credito, agli interessi di mora, elemento subentrante solo nei risvolti patologici del contratto, con l'intento di includerli entrambi nel computo del ### Evidenziata la diversa natura delle due tipologie di interessi non può che escludersi una mera e semplice sommatoria tra essi. 
Nondimeno, come sottolineato dal ### di ### è vero che la ### ha pacificamente affermato che anche gli interessi di mora siano soggetti alla ### n. 108 del 2006 ma ciò non legittima la sommatoria dei due tassi aventi natura diversa. 
Il fatto che la ridetta pronuncia della ### non abbia affatto voluto legittimare il criterio della sommatoria degli interessi trova ulteriore riscontro nella successiva giurisprudenza del ### di ### il quale con la pronuncia n. 11275/2917 ha affermato un principio di diritto che da questo ### viene nella sua interezza confermato, a tenore del quale “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (L. 108/1997), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico perché si sommano entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse; infatti, il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata -in tutto o in partein ritardo. Per questo motivo, la somma dei meri tassi nominali non esprime il costo dell'intero credito. Una volta calcolata la somma dovuta a titolo di mora su una rata è necessario rapportarla in termini proporzionali all'entità dell'intero credito, sicché i ritardi saltuari non fanno aumentare il tasso onnicomprensivo pagato, che rimane di gran lunga inferiore al tasso soglia”.  ### a conferma del fatto che, come graniticamente affermato in seno alla giurisprudenza nazionale di merito, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non può in alcun modo ammettersi la sommatoria di interessi corrispettivi e di mora, in quanto tale operazione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico: posto che il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata in ritardo, il loro cumulo determinerebbe un'indebita sommatoria tra entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse Sul punto, il ### di ### (### n 11.275/ 2017), applicando un principio di diritto che in questa sede è interamente confermato e condiviso, ha affermato che ### tecnico nel quale incorrono i mutuatari è quello di sommare le percentuali dei tassi e di rapportarle alla quota capitale della rata tardivamente onorata, mentre - prosegue il ### - “debbano piuttosto addizionarsi gli importi che a detto titolo (corrispettivo e moratorio) siano corrisposti. (…). 
Dall'applicazione di tale principio deriva, quale necessario corollario, che la somma non può che essere rapportata al capitale residuo - e impagato - alla scadenza di detta rata, atteso che è in relazione al capitale erogato che viene inizialmente pattuito il tasso corrispettivo degli interessi (intesi come costo del mutuo erogato), e ne viene verificato il rispetto della soglia d'usura, ed è in relazione a detto capitale (come ridotto grazie al progressivo rimborso delle rate) che vanno conteggiati, alla scadenza periodica pattuita, gli importi pretesi a titolo di interesse corrispettivo, eventualmente incrementati degli interessi moratori pretesi sulla rata sino a che rimanga impagata”. 
E ancora, deve evidenziarsi come ai fini del conteggio del tasso effettivo di mora la relativa non deve affatto ricomprendere ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, anche gli oneri connessi all'erogazione del credito, avendo questi ultimi abbiano natura differente rispetto agli interessi moratori ### essere affermato che “é erroneo l'assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, divergenti per natura e funzione, vanno confrontati, sotto il profilo dell'usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia. La tesi della sommatoria in astratto dei due tassi non è applicabile neanche tenendo in considerazione il pronunciamento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. ###. 23192/2017) richiamato dagli attori, giacché dal tenore dell'ordinanza sembra evincersi solo il principio secondo cui l'usura non può essere esclusa per il solo divieto della sommatoria. Nella specie, però, l'indagine viene svolta anche confrontando il tasso moratorio singolarmente, il quale, lo si è già detto, risulta inferiore al tasso soglia.”( ### di Sulmona sentenza n. 384 del 30 ottobre 2017). 
Non solo.  ### affermarsi che, pur essendo gli interessi di mora assoggettati al vaglio dell'usurarietà, bisogna distinguere nettamente le due categorie di interessi, in primo luogo in ragione della loro diversa funzione. Gli interessi corrispettivi rappresentano per l'appunto il corrispettivo del mutuo, contratto naturalmente oneroso, laddove gli interessi di mora assolvono ad una funzione risarcitoria ed in senso lato sanzionatoria, diretti come sono a dissuadere dall'inadempimento all'obbligazione di restituzione rateale del prestito. ### adottato dalla ### d'### per verificare l'usurarietà degli interessi di mora è quindi quello dell'aumento del 2,1% rispetto al tasso soglia stabilito per gli interessi corrispettivi Il principio di simmetria prevede che per la determinazione del TEG contrattuale deve avvenire secondo i medesimi criteri che presiedono alla determinazione del ###(### n. 91/2019) Quanto sopra alla luce della più recente giurisprudenza della ### la quale con sentenza 26286/2019 ha sancito in maniera netta che per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora al “tasso soglia” ordinario”( che si determina, secondo la previsione originaria di cui alla legge 108/96, aumentando il ### (il tasso effettivo globale medio ) pubblicato dai decreti ministeriali di riferimento del 50% e, secondo la previsione attuale (in virtù del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70) aumentandolo del 25%, con un ulteriore margine aggiuntivo di 4 punti percentuali.) deve essere sommato “il “tasso soglia di mora” (che va determinato con lo stesso criterio, ma previo ulteriore aumento del 2,1/% del ###) ### tale approccio si individua un tasso soglia diverso dal “tasso soglia di mora” e dal “tasso soglia ordinario” che è costituito dalla somma di queste due voci. 
Rilevante al fine della decisione del presente è il principio di diritto che la ### richiamando il proprio orientamento, ha affermato attraverso la recente pronuncia n. 17447/2019. 
Da un lato, la Suprema Corte ha espressamente escluso che, attraverso la pronuncia n. 350/2013, la Suprema Corte abbia avallato la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.  ### ha definitivamente chiarito che «gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni». 
Nella stessa decisione, i giudici di legittimità hanno altresì confermato che in caso usurarietà degli interessi moratori, la sanzione riguarda solo la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori senza trasformazione forzosa, a vantaggio dell'inadempiente, del contratto da oneroso a gratuito (v. anche Cass. n. 21470/2017). 
In particolare, chiarisce la Corte: “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta”. 
La pronuncia in parola ha poi stabilito un ulteriore, rilevante, principio di diritto, evidenziando che l'eventuale pattuizione di interessi moratori usurari in ogni caso non comporta la gratuità del contratto ex art. 1815, co. 2 c.c., ma esclusivamente la riduzione del tasso convenzionale di mora al saggio degli interessi legali: “problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica - perché si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali - la capacità in potenza moratoria degli interessi ### verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470”.Cass., 28-06-2019, 17447. 
Quanto sopra dovrà necessariamente coordinarsi con i principi di specifica allegazione e di ripartizione di onere della prova ex art 2697 c.c. che, come si è detto, costituiscono l'ossatura centrale attorno al quale ruota il processo civile. 
La riduzione del tasso convenzionale di mora al saggio degli interessi legali troverà invero applicazione solamente nel caso in cui gli interessi di mora siano stati effettivamente pagati dal cliente, attenendo la corresponsione di detta tipologia di interessi ad una fase patologica del contratto, connaturata dall'inesatto adempimento del cliente concretatosi nel ritardo dei pagamenti e, per l'effetto, dalla integrale sostituzione agli interessi corrispettivi - altrimenti dovuti - da parte degli interessi di mora, pacifico ormai essendo come non possa mai operarsi una sommatoria tra gli stessi. 
Ne deriva che la domanda potrà trovare accoglimento nella misura in cui il cliente abbia allegato e abbia fornito in giudizio la prova dell'effettiva applicazione da parte della ### degli interessi di mora ab origine pattuiti sopra soglia. 
Prova che, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita ### profilo nè di indeterminatezza, sia del contenuto del contratto, sia, segnatamente, della determinazione del tasso corrispettivo, né anatocistico può poi derivare dal fatto che sia stato concordato tra le parti un piano di ammortamento a tasso fisso, cosiddetto “alla francese”. 
Quanto all'ammortamento alla francese, invero integra ius receptum in seno alla giurisprudenza di merito (### n 11.275/ 2017) il fatto che, in conseguenza di un piano di ammortamento c.d. ‘alla francese', alcun fenomeno anatocistico possa derivare dall'applicazione di un tale piano di rimborso del mutuo, posto che in tale sistema gli interessi rimangono applicati sempre nella stessa percentuale, ma su di un capitale via via decrescente, sicché la quota di interessi per ogni rata viene calcolata solo sul capitale residuo e mai anche sugli interessi.  ### pertanto affermarsi da parte di questo ### in accordo con la costante giurisprudenza di merito (### 7 giugno 2017) che, nel sistema progressivo proprio dell'ammortamento alla francese, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, non comportando alcuna capitalizzazione, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. 
E ancora, deve essere riaffermato e condiviso in questa sede il principio, già affermato dalla giurisprudenza di merito, secondo cui la progressione dell'ammortamento cd. “alla francese”, discendente dalla rata costante indicata nel contratto, non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata e il mutuatario non è più esposto ad alcuna variazione del tasso d'interesse. 
Difatti, una volta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sui tassi degli interessi corrispettivi e moratori, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo (### di ### con la sentenza n. 362/16, ### di ### con la sentenza n. 5279/16; ### di Padova sentenza 12 gennaio 2016; il ### di Larino sentenza 18 gennaio 2016; ### di Lucca con la sentenza 26 febbraio 2016). 
E ancora, quanto al piano di ammortamento “alla francese” o “a rata costante”, in aderenza alla costante giurisprudenza di merito deve affermarsi come il medesimo utilizzi la formula matematica della c.d.  “legge di sconto composto”: “trattasi di formula di equivalenza finanziaria, che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma che non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione di capitale effettuato tramite le rate precedenti”. Ne consegue che nessun indebito conteggio anatocistico viene effettuato.  (### n 11.275/ 2017) Si è affermato in seno alla giurisprudenza (### di ### 3001/2018) che l'ammortamento c.d. “alla francese” non comporta, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo alla francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termine, nel sistema progressivo di cui trattasi ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e unicamente di questi. ### importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.  ### non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla assidua quota di capitale, ovverossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. 
I tassi di mora non sono rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza o meno dell'usura nel contratto di mutuo, atteso che essi hanno la mera funzione di liquidazione preventiva del danno e che la loro ipotetica manifesta eccessività comporta esclusivamente la riduzione ex art. 1384 c.c. e non già la sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 1815 Ai fini della verifica di usurarietà, sono irrilevanti le voci di costo che, sebbene collegate all'erogazione del credito, siano in realtà: meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, essendo le stesse subordinate al verificarsi di eventi futuri ancora possibili ma concretamente non verificatisi (ad esp. l'interesse di mora potenzialmente usuraio ma inesigibile); o del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi (esp. il quantum dovuto per l'estinzione anticipata del mutuo). 
Del pari, non può parlarsi di indeterminatezza per il fatto che il tasso, pattuito su base annua, venga poi applicato su base mensile. 
Infatti, “ciò è imputabile al fatto che, secondo quanto esattamente pattuito tra le parti, il capitale avuto a prestito no sarebbe stato restituito a cadenza annuale, bensì a cadenza mensile; tale pattuizione, da un lato non trova alcun divieto di legge, e dall'altro impone che, ad ogni scadenza mensile, il tasso di conteggio interessi sul capitale residuo a detta scadenza venga rapportato a quella stessa frazione di periodo, ossia sia espresso con la identica periodicità prevista per i pagamenti. La suddetta pattuizione trova ragione nel fatto che per il mutuatario può essere preferibile dilazionare la restituzione su base mensile, anziché restituire un considerevole importo alla fine di ogni anno” (### 16 luglio 2015). 
Non sussiste alcuna ipotesi di usura oggettiva originaria con riferimento al tasso di interesse pattuito tra le parti ### prova è stata fornita dagli attori che siano stati stipulati “mutui di scopo” ### la giurisprudenza della ### il mutuo di scopo rappresenta un tipo particolare di mutuo, in cui l'importo è fornito per il perseguimento di una finalità determinata, la quale può essere stabilita dalla legge, nel caso di mutuo di scopo legale, come nei casi dei finanziamenti agevolati, oppure concordata tra le parti, nel caso di mutuo di scopo convenzionale (cosiddetto “mutuo atipico” 7773/2003; Cass. 25180/2007). 
In tal caso, il mutuatario, titolare delle somme mutuate, è strettamente legato al loro impiego per il raggiungimento della finalità dedotta in contratto, ad esempio, all'acquisto di un bene immobile o al finanziamento di un'attività commerciale. Lo scopo perseguito è espressamente inserito nel sinallagma contrattuale. «La presenza dell'obbligazione di destinazione contrassegna il negozio, in quanto la funzione economica e sociale di esso non si esaurisce nel godimento del danaro (e nel susseguente obbligo di restituzione), ma implica la realizzazione del risultato economico ultimo, rispetto al quale il godimento rappresenta un momento strumentale» (Cass. S.U.  13046/1997; Cass. 25793/2015). Il vincolo del mutuatario è talmente forte da connotare la causa concreta del contratto, tanto che, come vedremo, la sua inosservanza ne determina la nullità. ( 15929/2018; Cass. 24699/2017; Cass. 25793/2015). 
La figura del contratto di mutuo di scopo è autonoma e distinta da quella del mutuo in senso proprio, in quanto rappresenta un contratto atipico che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, una funzione creditizia (Cass. 25180/2007).   Le due tipologie contrattuali divergono sotto il profilo strutturale, atteso che nel contratto di mutuo, il mutuatario si impegna a restituire al mutuante la somma di denaro, comprensiva di interessi mentre nel mutuo di scopo, oltre alla restituzione dell'importo, il contraente è tenuto anche ad adempiere la finalità perseguita, sotto il profilo causale, atteso che nel mutuo ordinario (a titolo oneroso) la causa del contratto risiede nella consegna del denaro, e nel corrispettivo che il mutuatario corrisponde sotto forma di interessi mentre nel mutuo di scopo, il perseguimento dell'obiettivo dedotto in contratto fa parte della causa dello stesso, pertanto assume un rilievo essenziale e, da ultimo, sotto il profilo della qualificazione giuridica, atteso che laddove il mutuo ordinario è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma di denaro il mutuo di scopo è un contratto consensuale, che si perfeziona con la manifestazione del consenso da parte dei contraenti, sì che, come osservato dalla dottrina, la consegna della somma rappresenta l'oggetto dell'obbligazione e non un elemento costitutivo. 
Nel caso di specie, alla luce dell'universo documentale agli atti di causa e degli elementi di prova forniti dalla parte attrice, sulla quale, alla luce dei principi sopra richiamati, gravava il relativo onere, non vi è prova sia stato stipulato alcun mutuo di scopo tra le parti.  ### invero non può essere considerato il mutuo fondiario agli atti alla luce della giurisprudenza della ### la quale ha affermato che “il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria (### 4792/12; ### 9511/207; ### 317/2001) Per quanto concerne il cosiddetto gioco delle valute, la censura è, così come formulata, generica e non accoglibile (cfr. in termini, #### 21 gennaio 2010, rel. ### in ###it). Preliminarmente va osservato che la questione relativa ad antergazione e postergazione consentita dei giorni di valuta non è più attuale, quanto meno successivamente al D.lgs. Tremonti ter del 25.6.2009 (con effetto dal 1° novembre 2009), a mente del quale la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, due, tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. ### normazione del fenomeno ha poi trovato ulteriore conforto nella successiva ### sui ### di ### (c.d. PSD: ###) entrata in vigore il 1° marzo 2010 con d. lgs. 11/2010 (G.U.  36 del 13.2.2010). Già il fatto che la questione abbia formato oggetto di disciplina apposita, senza alcuna abrogazione di precedenti norme, conduce a ritenere la questione, con riguardo al periodo pregresso, come praeter legem, non potendosi affermare di per sé l'illegittimità di qualsivoglia prassi bancaria in tal senso. In ogni caso, la documentazione prodotta dalla convenuta attesta l'esistenza di disciplina pattizia sul punto. 
Non è meritevole di accoglimento la dedotta nullità della clausola che determina il tasso d'interesse corrispettivo con riferimento all'### non presentando tale parametro alcun profilo di indeterminatezza, né di squilibrio contrattuale in favore della banca. 
Si condivide l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'### soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausole. 
Il richiamo all'### nella determinazione del tasso degli interessi corrispettivi nel mutuo de quo non incorre, inoltre, nell'addotta violazione della legge n. 287/1990 ed in particolare dell'art. 2 della citata legge, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del marcato o in una sua parte rilevante, atteso che, conformemente alla giurisprudenza prevalente, benché l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla ### delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. E se è vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'### possono influenzarne l'ammontare, ciò non basta di per sé solo a dimostrare l'esistenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito, sì da dimostrare che l'intero meccanismo è illecito (cfr. #### 12674/18; ### Palermo 11 aprile 2016). 
L'### come noto, è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in ### tra le principali banche europee; esso viene determinato (“fissato”) dalla ### (### come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area ### (che, per l'### sono ##### dei ### di ### e ###. 
Il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'### è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito.  ### premesso, si ritiene di dare continuità all'orientamento dell'adito ### pienamente condivisibile, secondo cui, sebbene la fissazione giornaliera del tasso sia affidata ad una associazione di banche, essa avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi, pertanto, anche se le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'### possono influenzarne l'ammontare (anche se la esclusione dal computo dei tassi anomali è sufficiente garanzia che ciò non avvenga), ciò non basta per affermare che l'intero meccanismo costituisca un illecito anticoncorrenziale. 
La eccepita nullità potrebbe infatti sussistere solo in presenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito (cfr. #### n. 10376 del 23/5/2017), accordi di cui non vi è prova nel presente giudizio (### 12674/18) Per quanto concerne lo ius variandi, si tratta di facoltà espressamente riconosciuta alla ### a livello contrattuale, accettata dal correntista. 
La prova della legittimità dell'unilaterale variazione del tasso di interesse nominale applicato si rinviene nelle periodiche comunicazioni inviate dalla banca alla correntista, circostanza non contestata e pertanto da ritenersi provata. 
Per quanto concerne la fideiussione, regolarmente sottoscritta, va osservato come, da un lato, la stessa presenti caratteri propri del negozio autonomo di garanzia, dall'altro, in ogni caso, come non sia configurabile alcun profilo di illegittimità nella condotta della ### con riferimento al contratto garantito, sotto qualsivoglia profilo La stessa, pertanto, deve ritenersi pienamente valida ed operativa.  ### di profili di illegittimità nella condotta della ### comporta il rigetto della domanda risarcitoria dalla stessa spiegata. 
In conclusione, la spiegata opposizione deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Il rigetto dell'opposizione comporta ex se non ci si debba pronunciare in ordine alla domanda spiegata dalla convenuta solo in via di subordine, per il caso in cui il decreto ingiuntivo non avesse trovato conferma. 
Per quanto concerne le spese di lite, la rifusione delle spese sostenute da parte convenuta opposta, in ragione del criterio della soccombenza, è posta a carico della parte opponente. 
Alla luce del valore della lite, le stesse, tenuto conto delle domande riconvenzionali spiegate da parte opponente, sono calcolate secondo il DM 55/14 come modificato dal DM 37/18, scaglione fino ad € 260.000,00, valori medi ridotti del 30% con riferimento a tutte le fasi del giudizio, in ragione del valore della lite, tenuto conto anche della fase cautelare inerente l'istanza di sospensiva e della pluralità di parti, in ogni caso costituite con un unico atto processuale, così per complessivi € 9401,00 di cui € 1701,00 per fase studio, € 1085,00 per fase introduttiva, € 3780,00 per fase istruttoria, € 2835,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese vive, oltre spese di ctp, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva per legge e le successive occorrende Gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio, visto l'art 131 DPR 115/2002, sono “prenotati a debito”, ossia sono posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto, con revoca del decreto emesso in data 10 ottobre 2017 e 18 aprile 2018 Essendo l'opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si provvede con separato decreto alla liquidazione dell'importo in favore del difensore, da porsi a carico dell'### dello Stato. 
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc né per la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio PQM #### definitivamente pronunciando nel processo rgn 864/2015, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o respinta: 1) RIGETTA l'opposizione e tutte le domande spiegate da parte attrice opponente e, per l'effetto, conferma nella sua interezza, anche in punto spese liquidate, il decreto ingiuntivo del ### di ### n. 1/2015 2) ### E ### gli attori opponenti, in via solidale, a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in € 9401,00, oltre spese di ctp, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva per legge e le successive occorrende 3) ### che gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio siano a carico dello Stato essendo “prenotati a debito” ex lege, con liquidazione da effettuarsi con separato decreto e revoca i decreti emessi in data 10 ottobre 2017 e 18 aprile 2018 4) PROVVEDE con separato decreto alla liquidazione del compenso in favore del difensore di parte attrice opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da porsi a carico dell'### dello ### 16 febbraio 2020 

IL GIUDICE
#### RG n. 864/2015


causa n. 864/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Biasci Gianluigi

M
14

Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 642/2024 del 09-04-2024

... Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica - perchè si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali - la capacità in potenza moratoria degli interessi ### verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470” (Cass. civ. Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. civ. Sez. III, 28 giugno 2019, n. 17447). Inoltre, “in materia di rapporti bancari, può discutersi di “cumulo” degli interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali in due accezioni differenti. La prima dipende dalla tecnica di redazione dei contratti bancari. Sovente, infatti, tali contratti prevedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno spread, ossia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi. Ad esempio, se gli interessi corrispettivi sono determinati nella misura x%, il ritardato pagamento determinerà una (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1067 del R.G. 2021 (avente ad oggetto opposizione a precetto), promossa da: ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### - opponenti - contro ### 2018-2 s.r.l. (c.f. ###) e per essa, nella qualità di mandataria, do### S.p.A. (c.f. ### - p. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### - opposta - Conclusioni: come da verbale d'udienza del 12.1.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.  ### l'atto introduttivo del presente giudizio ### e ### (rispettivamente, nella qualità di obbligato principale e datore di ipoteca il primo, e quale terzo datore di ipoteca e fideiussore il secondo) hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 29-30.3.2021 con cui parte opposta aveva loro intimato il pagamento della complessiva somma di € 144.047,72 in forza del contratto di mutuo per ### del 22.3.2010 (rep.  n. 21296, racc. n. 9736), con il quale ### dello ### soc. coop ebbe ad accordare al ### l'importo di € 160.000,00, da restituire in 240 rate mensili posticipate come da allegato piano di ammortamento. 
Hanno sollevato, al riguardo, i motivi di opposizione che così venivano compendiati: 1) la carenza di legittimazione attiva di controparte; 2) la carenza di titolo esecutivo: contestuale costituzione di pegno di cui all'art. 1 del contratto; 3) la nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa; 4) la violazione della legge 108/1996; 5) l'indeterminatezza delle condizioni economiche e la divergenza tra il taeg/isc indicato in contratto e quello effettivo; 6) la non debenza dell'iva indicata in precetto; 7) l'improcedibilità dell'azione esecutiva in ragione delle disposizioni emanate per far fronte all'emergenza covid, così concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'Onorevole Tribunale, disattesa e reietta ogni contraria istanza, - preliminarmente sospendere, inaudita altera parte ovvero fissando apposita udienza, per tutto quanto esposto in narrativa, l'efficacia esecutiva del titolo posto a base dei precetti opposti; nonché nel rito e merito: - ### e dichiarare in via preliminare la fondatezza della sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva dal momento che parte intimante, per le ragioni sopra esposte, non ha fornito la prova che il credito di cui si controverte sia stato compreso tra quelli oggetto delle operazioni di cessione richiamate; - accertare e dichiarare che il contratto di mutuo azionato è un contratto di mutuo “condizionato”, privo dei requisiti di cui all'art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c., e pertanto inidoneo, sotto qualsiasi profilo, a costituire titolo esecutivo, con la consequenziale invalidità/inefficacia/nullità dei precetti notificati; - accertare e dichiarare la nullità, totale e/o parziale, del mutuo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 c.c., per la non meritevolezza/mancanza e/o illiceità della causa, ed indeterminatezza dell'oggetto in virtù di tutto quanto sopra argomentato; - accertare, altresì, la pattuizione nonché l'applicazione di saggi d'interesse in violazione alla ### 108/96 e dell'art. 644 c.p. e conseguentemente dichiarare la nullità e/o l'inesigibilità degli interessi riscossi e/o pretesi; - accertare e dichiarare la nullità delle condizioni economiche convenute siccome indeterminate e quindi accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito così come vantato dalla odierna opposta; ovvero comunque accertare l'inadempimento contrattuale della banca agli obblighi di informativa e trasparenza bancaria nell'indicazione di un tasso di interesse inferiore rispetto al tasso effettivo applicato e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione parziale del contratto di prestito, con il diritto del cliente al risarcimento del danno, quantificabile nell'importo parti a tutti i costi omessi dal calcolo del ### in sede di stipula del contratto. - Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse il debito in tutto o in parte ancora sussistente, accertare e dichiarare l'effettiva quantificazione dello stesso, in applicazione dell'art. 1815, comma e c.c. ovvero dell'art. 117 Tub, procedendosi così all'accertamento secondo legittimità dei complessivi rapporti di dare e avere intercorsi. Con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore antistatario”. 
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il ### si è costituita in giudizio ### 2018-2 s.r.l. e per essa, quale mandataria, do### S.p.A. (d'ora innanzi, anche solo “doValue”), la quale ha ribadito la fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto - punto per punto - le avverse deduzioni e domande, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite. 
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e all'udienza del 12.1.2024, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Come noto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. 
A tal riguardo, la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. civile, ordinanza n. 17944 del 22.06.2023). 
Proprio perché non soggetta a specifici vincoli di forma, la prova della cessione ben può essere evinta anche dalla dichiarazione della parte cedente, deponendo in tal senso l'insegnamento della Cassazione secondo cui “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in ### offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;… la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cassazione civile sez. III, n. 10200 del 16.04.2021). 
Quanto all'efficacia probatoria da attribuire al meccanismo pubblicitario della ### “occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. ###): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla ### cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. ### del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884)” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile n. 4277/2023; Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n. 22409). 
Peraltro, “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 19/02/2019, n. 4713). La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.  1.1 Ciò premesso e muovendo dall'esame del merito della doglianza con cui parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a parte opposta sull'assunto della mancata prova che il credito azionato rientrerebbe tra quelli oggetto di cessione in blocco, va registrato che con contratto di mutuo per ### del 22.3.2010 (rep. n. 21296, racc. n. 9736) ### dello ### soc. coop ebbe ad accordare a ### l'importo di € 160.000,00, da restituire in 240 rate mensili posticipate come da allegato piano di ammortamento; rispetto a tale negozio ### assunse le vesti di datrice di ipoteca (al pari del mutuatario) e fideiussore. Pacifica, poi, è la circostanza che a seguito dell'incorporazione della originaria banca mutuante nel ### S.c.p.a. il credito nascente dal mutuo per cui è causa sia transitato nella titolarità di quest'ultima banca. 
Come sopra ricordato, nel caso di cessione "in blocco" di crediti da parte di un istituto bancario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### - contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" - costituisce prova idonea ad attestare la titolarità del credito in capo al cessionario, non richiedendo tale dimostrazione un dettagliato elenco di ciascun rapporto oggetto della cessione, a condizione che gli elementi condivisi tra le diverse categorie consentano un'identificazione chiara e inequivocabile. 
Detto altrimenti, se da un lato non è richiesta la prova circa la specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, cionondimeno - a fronte dell'altrui contestazione - è comunque necessario che la titolarità del credito in capo al cessionario emerga, mutuando l'espressione utilizzata dalla Suprema Corte, “senza incertezze”. 
Nel caso di specie, dall'avviso di cessione pubblicato per estratto ex art. 58 comma 2 TUB nella G.U.  parte seconda n. 144 del 13.12.2018 si evince che ### S.c.p.a. ebbe a cedere a ### 2018-2 s.r.l. “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, “i creditori”)”. 
A sostegno della titolarità del credito in questione parte opposta - in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. - ha versato in atti il file denominato “ElencoPosizioniCedute”, all'uopo specificando che il credito di cui è stata minacciata l'esecuzione con l'atto di precetto in esame è quello identificato con il NDG 2002848. 
Ebbene - considerato che la società opposta ha, altresì, prodotto l'ulteriore file denominato “fascicolo posizione NDG 2002848 con costituzioni in mora” da cui si evince nitidamente che al predetto NDG risulta associata proprio la posizione debitoria maturata dagli odierni opponenti in relazione al contratto di mutuo sopra richiamato - si può ragionevolmente concludere che l'eccezione di mancata prova della titolarità del credito non sia meritevole di accoglimento, dovendosi di contro ritenere che parte opposta abbia assolto all'onere della prova sulla medesima incombente, tanto più che risulta nella disponibilità della stessa l'originale del contratto de quo.  2. Quanto al motivo di opposizione con cui è stata dedotta la carenza di un valido titolo esecutivo (sull'assunto che il contratto de quo integrerebbe un mutuo condizionato in quanto la costituzione contestuale del pegno sulla somma erogata, in favore della medesima banca mutuataria, sarebbe giuridicamente incompatibile con l'effettiva traditio della somma data in prestito), ritiene questo Tribunale che detto profilo non coglie nel segno, avendo al riguardo la Suprema Corte efficacemente chiarito - in senso contrario a quanto sostenuto da parte opponente - che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi anche se la somma sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi contrattuali. La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dal contestuale atto di quietanza a saldo” (in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 22/07/2019, n. 19654). 
Nel caso di specie, al secondo capoverso dell'art. 1 del mutuo in esame si legge: “### del mutuo...viene contestualmente erogato dalla ### alla parte mutuataria, la quale con la sottoscrizione del presente atto ne dà quietanza”, sicché la creazione di un pegno sulle somme (o la costituzione di un deposito cauzionale) costituisce atto di disposizione del finanziato che, in tutta evidenza, postula che la somma sia entrata nella propria sfera giuridica di utilizzo. 
Appare, poi, opportuno precisare come per i contratti di mutuo - per i quali la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma la natura c.d. "reale", nel senso cioè di ritenere che il contratto si perfezioni solo con la consegna della cosa mutuata o con il conseguimento della disponibilità giuridica della stessa (ex multis, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14) - si sia costantemente affermato che, affinché il contratto valga come titolo esecutivo, occorre che sia sempre documentata l'avvenuta consegna del danaro, in difetto della quale non sorge l'obbligo restitutorio a carico del mutuatario, con la conseguenza di escludere la natura di titolo esecutivo per il contratto condizionato di mutuo o di finanziamento (atteso che tale contratto - sancendo solo l'obbligo di addivenire alla stipula del successivo atto di erogazione - non documenta di per sé la consegna della somma di denaro). 
Il contratto reca, inoltre, l'indicazione degli elementi per la determinazione degli interessi dovuti anche a titolo di mora, motivo per cui è da ritenere che i canoni della certezza e liquidità di cui all'art.  474 c.p.c. siano stati ampiamente rispettati, con conseguente infondatezza della censura con cui parte opponente ha lamentato l'inesistenza di un valido titolo esecutivo.  3. Quanto alla eccepita nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa (fondata sull'assunto che “parte mutuante, con il prestito erogato, ha infatti inteso estinguere anche altri precedenti rapporti di dare/avere intercorsi con l'odierno opponente (cfr art. 5 del contratto), in cui si dà espressamente atto che “… un mutuo [non meglio identificato] di € 40.000,00 che sarà estinto con il ricavato del presente finanziamento”), ritiene questo Tribunale che la circostanza secondo cui le somme rinvenienti dal contratto di mutuo del 22.3.2010 (ammontanti ad € 160.000,00) sarebbero state solo parzialmente destinate a ripianare una pregressa esposizione debitoria di importo di gran lunga inferiore e maturata dal mutuatario in relazione ad un precedente mutuo di € 40.000,00 - in linea con quanto previsto al citato art. 5 del regolamento contrattuale de quo, a tenore del quale tale più risalente mutuo “sarà estinto con il ricavato del presente finanziamento” - non vale certamente ad inficiare di nullità per illiceità o difetto di causa il negozio giuridico sotteso alla minacciata esecuzione, che è un contratto di mutuo ipotecario. Ed infatti, non si può certamente ritenere che tale pagamento si traduca nell'inesistenza della traditio rei oppure in un'operazione di natura meramente contabile; generica ed indimostrata è risultata, poi, l'allegazione degli opponenti secondo cui la provvista del mutuo per cui è causa sarebbe servita anche per la estinzione di non meglio precisati “due ulteriori rapporti intrattenuti dall'opponente con la medesima mutuante”.  4. Quanto, poi, al profilo con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 117 TUB sull'assunto che l'ISC dichiarato in contratto sarebbe inferiore al ### verificato, con conseguente richiesta di sostituzione dell'interesse contrattuale con gli interessi dei BOT e riformulazione del piano di ammortamento, ritiene questo Tribunale che tale censura non colga nel segno per le ragioni di seguito illustrate. 
Ed infatti, l'ISC (indicatore sintetico di costo) non rientra nella nozione di prezzo che - ai sensi dell'art. 117, comma 6, T.U.B. - deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi, giacché non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, assolvendo - di contro - unicamente ad una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento. 
Conseguentemente, anche a voler - per ipotesi - accedere alla prospettazione attorea secondo cui la ### avrebbe reso una erronea indicazione dell'### detta circostanza non sarebbe idonea a determinare una maggiore onerosità del finanziamento o un'incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo, la cui errata previsione non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, ### Né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni. 
Nel caso in cui il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e ### lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, comma VI, TUB (disposizione, quest'ultima, che non trova applicazione nell'odierna controversia ai sensi dell'art.  122, comma 1 lett. a] e f] TUB). 
Detto, dunque, che non è sanzionata con la nullità la difformità tra ISC e ### nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo (nei limiti dell'ambito di applicazione circoscritto dall'art.  122 cit.), la violazione del predetto obbligo pubblicitario potrebbe eventualmente configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della ### sotto il versante risarcitorio; nel caso in esame, tuttavia, parte attrice ha evidentemente omesso di dedurre, ancor prima di provare, in cosa si sarebbe sostanziato il danno patito in virtù della dedotta presunta difformità, motivo per cui alcun risarcimento può essere riconosciuto in proprio favore.  5. In ordine al profilo con cui è stata lamentata l'usurarietà degli interessi corrispettivi, la doglianza risulta del tutto generica e carente già in punto di stretta allegazione, non avendo parte eccipiente nemmeno dedotto - com'era di sua spettanza in base alle regole sul riparto dell'onere probatorio - il tasso asseritamente usurario che in concreto sarebbe stato applicato ai propri danni. 
Gli interessi corrispettivi convenuti al momento della conclusione del contratto (pari al 4%) risultano inferiori al tasso soglia di riferimento per i mutui a tasso variabile ratione temporis vigente (4,38%).  6. Quanto, infine, all'asserita applicazione di interessi usurari moratori le deduzioni attoree non paiono condivisibili per le ragioni di seguito illustrate. 
Al riguardo, deve osservarsi che - secondo il recente e condivisibile orientamento di legittimità - “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni. 
In altre parole, preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale (quello corrispettivo), ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente (quello moratorio), si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica - perchè si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali - la capacità in potenza moratoria degli interessi ### verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470” (Cass. civ. Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. civ. Sez. III, 28 giugno 2019, n. 17447). 
Inoltre, “in materia di rapporti bancari, può discutersi di “cumulo” degli interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali in due accezioni differenti. 
La prima dipende dalla tecnica di redazione dei contratti bancari. Sovente, infatti, tali contratti prevedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno spread, ossia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi. 
Ad esempio, se gli interessi corrispettivi sono determinati nella misura x%, il ritardato pagamento determinerà una maggiorazione di y punti percentuali e gli interessi moratori saranno dunque pari a (y+x)%. Ciò, ovviamente, non vuol dire che la banca continuerà a percepire, nonostante la chiusura del rapporto, sia gli interessi corrispettivi nella misura del x%, sia quelli moratori nella misura del y%. A prescindere dalla circostanza che la base del criterio di calcolo è costituita dal tasso dell'interesse corrispettivo, l'istituto mutuante percepirà un saggio complessivo pari a (y+x)%, ma soltanto a titolo di interessi moratori. 
Questa prassi contrattuale nasce da un'esigenza pratica, ossia quella di adattare il tasso degli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e all'andamento del saggio degli interessi corrispettivi, in modo da evitare che quelli di mora risultino inferiori. Infatti, se di regola lo spread connesso al passaggio del rapporto a sofferenza è rappresentato da un semplice valore numerico, la base di calcolo, ossia il saggio che era dovuto a titolo corrispettivo in costanza di rapporto, si calcola invece mediante formule matematiche, talvolta anche complesse, specialmente nei rapporti a tasso variabile. 
Orbene, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di “cumulo”. In realtà, non si tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi. La banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, determinato tramite la sommatoria innanzi descritta. Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito. 
La seconda dimensione nella quale si pone un problema di “cumulo” di interessi corrispettivi e moratori è, in una certa misura, collegata alla prima. 
Nei rapporti bancari, soprattutto nei mutui con rata di ammortamento, si suole distinguere - secondo il gergo bancario - la fase dell'incaglio”, in cui i pagamenti del cliente divengono problematici, ma la situazione non si è deteriorata a tal punto da dover formulare un giudizio prognostico negativo circa le sue capacità di ripianare la propria esposizione debitoria, dal “passaggio a sofferenza”, che si verifica nel momento in cui la banca, esercitando il potere di recesso unilaterale attribuitole dal contratto, determina la “chiusura” del rapporto, con il conseguente obbligo per il cliente di restituire tutte le somme mutuate e non ancora corrisposte, con decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.). 
Nella fase dell'incaglio” è frequente - anzi doveroso, alla stregua di un criterio di comportamento delle parti secondo correttezza e buona fede - che intervengano solleciti di pagamento non accompagnati dall'esercizio del diritto di recesso. Questi, pur non determinando la chiusura del rapporto, sono efficaci nel costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. e, quindi, comportano il decorso degli interessi moratori. Infatti, gli effetti previsti dall'art. 1224 c.c. si producono dal giorno della mora del debitore e, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, da quel momento il creditore ha diritto a percepire gli interessi moratori senza dover fornire la prova di aver sofferto alcun danno. 
Orbene, considerando la tecnica di redazione dei contratti bancari illustrata nel paragrafo precedente, ciò che accade in concreto è che il cliente, dal giorno in cui diviene moroso, è tenuto a corrispondere anche lo spread che costituisce la maggiorazione convenzionale degli interessi moratori. 
Ora, se il rapporto fosse definitivamente “chiuso” (id est, se la banca avesse esercitato il potere di recesso unilaterale) non vi sarebbe nessuna incertezza nel qualificare l'intero interesse percepito come avente natura moratoria. 
Nella misura in cui, invece, il rapporto è ancora “aperto”, vi è la sensazione che il cliente continui a corrispondere l'interesse corrispettivo quale remunerazione per il godimento del denaro ed inoltre l'interesse moratorio per il ritardato adempimento. In questa prospettiva, l'interesse di mora (costituito dal solo spread) sembra cumularsi con l'interesse corrispettivo, conservando ciascuno dei due la propria individualità, funzione giuridica e autonomia causale. 
A chi ravvisa, in questa evenienza, un vero e proprio “cumulo” si deve però controbattere che l'art.  1224 c.c. prevede espressamente che dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori nella stessa misura degli interessi previsti “prima della mora”, ossia a titolo corrispettivo. 
Ne deriva, dunque, che pure in questa ipotesi non si determina alcun “cumulo” effettivo. Gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell'ammontare, agli interessi corrispettivi previsti “prima della mora” ma che, per effetto di quest'ultima, ha cambiato natura, così come testualmente disposto dall'art. 1224 In conclusione, quello del “cumulo” degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema” (Cass. civ. Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286). 
In buona sostanza, quindi, una apparente somma degli interessi di mora con quelli corrispettivi va effettuata soltanto nel caso in cui i primi siano determinati in contratto mediante una maggiorazione percentuale sul tasso dei secondi. In tale ipotesi, tuttavia, la somma ha la mera finalità di calcolare concretamente il tasso di mora, la cui applicazione rimane comunque alternativa agli interessi corrispettivi. 
Inoltre, l'usurarietà del tasso di mora determina la nullità esclusivamente degli interessi moratori, non estendendosi agli interessi corrispettivi e non rendendo, quindi, gratuito il mutuo. 
Per quel che riguarda, più specificamente, gli interessi moratori, si rileva che la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “questa Corte non ha mai dubitato dell'applicabilità del “tasso soglia” anche alla pattuizione degli interessi moratori (### 6 - 1, Ordinanza n. 5598 del 06/03/2017, Rv.  643977; Sez. 3, Sentenza n. 9532 del 22/04/2010, Rv. 612455; Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Rv. 561894; Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Rv. 535967) e che in senso analogo, peraltro, si è pronunciata anche la Corte costituzionale (Corte Cost., Sentenza n. 29 del 2002). 
Più di recente, prendendo atto della circostanza che molti giudici di merito continuano ad opinare diversamente, la Cassazione ha sottoposto ad ampia e approfondita verifica le ragioni del proprio convincimento, pervenendo al risultato finale di confermarne la perdurante validità (### 3, Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, Rv. 651333). 
Oltretutto, il principale argomento speso dall'opinione opposta, secondo cui alla configurazione dell'usura c.d. “oggettiva” o “presunta” in relazione agli interessi di mora sarebbe d'ostacolo la circostanza che degli stessi manca la rilevazione del T.E.G.M. (“tasso effettivo globale medio” praticato, nel periodo di riferimento, per la tipologia di contratto), non risulta decisivo. In termini analoghi, infatti, si poneva la questione della “commissione di massimo scoperto” (###, anch'essa non inclusa nella rilevazione del T.E.G.M., alla stregua delle istruzioni della ### d'### Nondimeno, recentemente le ### unite (### U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018, Rv. 649294) hanno ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia” dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. 
Il medesimo ragionamento può essere agevolmente traslato agli interessi moratori, giacchè la ### d'### pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4” (Cass. civ. Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286). 
In altri termini, se è certamente vero che anche gli interessi moratori non possono, singolarmente considerati, superare il tasso soglia usurario (venendo colpiti in caso contrario dalla sanzione della nullità), è altresì vero che, al fine di effettuare un raffronto tra tasso di mora e tasso soglia connotato da attendibilità logica e matematica, è necessario rispettare il principio di simmetria condivisibilmente sancito dalle ### con riferimento al rapporto tra c.m.s. e usura e di recente anche in relazione al tema che ci occupa. 
Per tale ragione, i due parametri da raffrontare (Teg contrattuale includente il tasso di mora e tasso soglia usurario di mora), non costituenti grandezze monolitiche, ma frutto della sommatoria di una serie di componenti, devono essere omogenei, vale a dire determinati sulla base dei medesimi elementi. 
Venendo, quindi, all'esame del tasso di mora - pattiziamente convenuto nella misura dell'interesse corrispettivo + 2% e, dunque, pari al 6,00% al momento della stipula del contratto -, anch'esso risulta inferiore al tasso soglia moratorio pari al 7,53% (ottenuto sommando al tasso soglia per i corrispettivi del 4,38% il tasso medio di mora del 2,1% aumentato della metà, pari al 3,15%), sarebbe. Di conseguenza, anche gli interessi moratori, singolarmente considerati, non superano la soglia usuraria ratione temporis vigente.  7. Con riferimento al contratto di mutuo in oggetto, caratterizzato da un piano di ammortamento c.d.  “alla francese”, giova segnalare che la specificità di detto sistema consiste nel prevedere che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, con il progressivo decrescere della quota interessi (la quale si presenta all'inizio assai alta perché calcolata sul totale del debito, salvo poi progressivamente decrescere perché calcolata su un debito residuo via via inferiore) e, viceversa, il progressivo crescere della quota capitale (che, di converso, si presenta all'inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell'importo costante della rata), peraltro in linea con la regola prevista dall'art. 1194 c.c.. 
Per approdo giurisprudenziale ormai pacifico, “il meccanismo di strutturazione del piano di restituzione rateale con il metodo francese non determina alcun effetto anatocistico, giacché degli interessi via via maturati viene previsto il pagamento al momento della scadenza di ciascuna rata, senza che gli stessi formino oggetto di capitalizzazione di modo che neppure è dato riscontrare alcuna violazione delle previsioni degli artt. 1283 c.c., in tema di anatocismo” (####. 
Specializzata in materia di imprese, 16 gennaio 2015). 
Detto altrimenti, tale metodo non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi; in altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale; ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale (cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti).  7.1 Anche, poi, a voler ritenere che la doglianza attorea concernente l'asserita applicazione di una illegittima capitalizzazione degli interessi possa essere riferita ad una pratica anatocistica che potrebbe venire a determinarsi per effetto dell'applicazione degli interessi moratori sulle rate rimaste inevase (e, dunque, anche sugli interessi corrispettivi in esse inclusi), giova precisare come, in base al chiaro disposto di cui all'art. 3 della ### 9.2.2000, “1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. “2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. 
Ebbene, avendo le parti espressamente pattuito (vedasi l'art. 3 del contratto di mutuo de quo) che, in caso d'inadempimento nel pagamento da parte del mutuatario, su ogni importo a qualsiasi titolo dovuto decorreranno interessi di mora, deve ragionevolmente concludersi che la contestazione di indebito anatocismo, anche sotto tale ambito di scrutinio, non possa trovare accoglimento giacché è il sopra trascritto dettato normativo a rendere legittimo il prodursi di interessi di mora sull'intero importo delle rate non pagate (in tal senso, ex multis, ### sez. XVII, 30/07/2018, 15884, secondo cui “la pattuizione in base alla quale si prevede che il tasso di mora sarà applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi, non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di una capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera ### del 09.02.2000”; ### sez. IX, 19/05/2016, n.10250, “l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate di mutuo scadute è conforme all'art. 3 della Del. ### del 9 febbraio 2000, legittimata dall'art. 120 T.U.B., e pertanto non può per sé stessa essere reputata illegittima”). 
Solo per completezza d'analisi, si segnala che appare comunque discutibile parlare effettivamente di interesse composto (alias anatocistico), in quanto, in caso di inadempimento del mutuatario, dovrà tenersi conto del dettato dell'art. 1224 c.c. che, nel disciplinare l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, si interpreta nel senso che - al momento della scadenza - capitale ed interessi perdono la loro identità per diventare un'unica obbligazione, sulla quale poi vanno applicati gli interessi moratori, senza che possa parlarsi di alcuna forma di capitalizzazione.  8. Inconferente rispetto all'odierno tema d'indagine risulta, ancora, il richiamo operato da parte opponente alla disciplina di cui all'art. 13, commi 14 del D.L. 183-20, che ha disposto la proroga della sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa fino al 30.6.2021.  9. Quanto, poi, all'asserita non debenza delle somme a titolo di iva sui compensi di precetto, ritiene questo ### che trattasi di profilo da far valere in sede di esecuzione, costituendo ius receptum il principio secondo cui “tra le spese processuali, cui la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore, certamente rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di ### costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. ###à che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'IVA dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dal soccombente dovuta per rimborso di diritti ed onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione "se dovuta"” (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 22/03/2007, 6974).  10. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente procedimento, tenuto conto dei recentissimi orientamenti giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto e del non univoco quadro giurisprudenziale, si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.  P.Q.M.  ### di Castrovillari, ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 1067/21 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede: 1. Rigetta l'opposizione promossa da ### e ### 2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite. 
Così deciso in ### il 9 aprile 2024.   

Il Giudice
dott. ###


causa n. 1067/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Prato Matteo

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